Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni |
Titolo: | Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 |
Serie: | Progetti di legge Numero: 133/2 |
Data: | 01/08/2023 |
Servizio Studi Senato
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Dossier n. 106/2
Servizio Studi
Dipartimento Istituzioni
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Dipartimento Lavoro
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Progetti di legge n. 133/2
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INDICE
§ Articolo 1, commi 1-bis e 1-ter (Dipartimento per la trasformazione digitale)
§ Articolo 1, comma 2 (Segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica)
§ Articolo 1, comma 4 (Disposizioni in materia di declassificazione automatica)
§ Articolo 1, comma 5 (Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri)
§ Articolo 2, commi 2-bis e 2-ter (Ammortizzatori sociali in deroga in Calabria)
§ Articolo 3-bis (Assoprevidenza)
§ Articolo 4 (Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa)
§ Articolo 4-bis (Percorsi formativi di interesse del Ministero della difesa)
§ Articolo 4-ter (Corsi di formazione professionale del personale militare)
§ Articolo 5, comma 1 (Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli atenei)
§ Articolo 5-bis (Misure urgenti in materia di alta formazione artistica musicale e coreutica)
§ Articolo 6 (Incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero della salute)
§ Articolo 6-bis (Norme in materia di accesso ai concorsi per la dirigenza chimica)
§ Articolo 8-bis, comma 1 (Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria)
§ Articolo 9, commi da 1-bis a 1-sexies (Osservatorio nazionale sulle sanzioni da codice della strada)
§ Articolo 9, comma 1-septies (Indennità dei componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici)
§ Articolo 12 (Disposizioni in materia di personale del Ministero della cultura)
§ Articolo 12-bis (Disposizioni concernenti la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia)
§ Articolo 13 (Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia)
§ Articolo 13-bis (Assunzioni nell’amministrazione giudiziaria)
§ Articolo 14 (Misure in materia di personale dell’amministrazione penitenziaria)
§ Articolo 15 (Disposizioni in materia di accesso alla magistratura)
§ Articolo 15-bis (Disposizioni previdenziali per i magistrati onorari)
§ Articolo 16 (Disposizioni in materia di personale della Scuola superiore della magistratura)
§ Articolo 18 (Misure in materia di giustizia tributaria)
§ Articolo 18-bis (Fusione della SOSE s.p.a. in SOGEI s.p.a)
§ Articolo 19-bis (Proroga della durata del contratto dei direttori degli Enti parco nazionali)
§ Articolo 19-ter (Misure per la valorizzazione dell'attività di ricerca di ISPRA ed ENEA)
§ Articolo 20, comma 6 (Procedure per il reclutamento degli insegnanti di religione cattolica)
§ Articolo 20, comma 6-ter (Disposizioni concernenti il reclutamento di dirigenti scolastici)
§ Articolo 20, comma 6-quater (Graduatorie provinciali delle supplenze per i posti di sostegno)
§ Articolo 20, comma 6-quinquies (Misure per la Scuola europea di Brindisi)
§ Articolo 21 (Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell’istruzione e del merito)
§ Articolo 22 (Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell’interno)
§ Articolo 24, comma 5-bis (Assunzioni lavoratori stranieri)
§ Articolo 24 comma 5-ter (Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri)...
§ Articolo 26 (Disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
§ Articolo 28, comma 1-bis (Riserva dei posti nei concorsi per dirigente comunale)
§ Articolo 28, comma 1-ter (Utilizzo di personale presso comuni con meno di 25.000 abitanti)
§ Articolo 28-bis (Avvalimento di graduatorie concorsuali da parte di altre pubbliche amministrazioni)
§ Articolo 28-ter, comma 3 (Assunzioni di personale dirigenziale al MEF)
§ Articolo 28-quater (Potenziamento Agenzia delle dogane e dei monopoli)
§ Articolo 28-sexies (Fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale)
§ Articolo 28 -septies (Disposizioni in materia di incremento delle dotazioni organiche
§ del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)
§ Articolo 29 (Misure per contrasto della peste suina africana)
§ Articolo 31 (Disposizioni urgenti di semplificazione per il settore zootecnico)
§ Articolo 32 (Implementazione della carta dell’uso dei suoli)
§ Articolo 32-bis (Disposizioni in materia di Parco Nazionale delle Cinque Terre)
§ Articolo 33 commi 1 e 2 (Disposizioni urgenti in materia di plusvalenze)
§ Articolo 34 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei processi sportivi)
§ Articolo 36-bis (Regime IVA attività didattica sportiva)
§ Articolo 41 (Disposizioni in materia di vincolo sportivo)
§ Articolo 43, commi 4-bis e 4-ter (Adeguamento strutture sanitarie di emergenza per il Giubileo 2025)
§ Articolo 44 (Entrata in vigore)
Articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione
(Abrogazione dell’articolo 2 del decreto-legge n. 79 del 2023)
L’articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione abroga l’articolo 2 del decreto-legge n. 79 del 2023, in materia di termine per l’emanazione di decreti di riorganizzazione di alcune strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, il cui contenuto è confluito nel provvedimento in esame (articolo 1-bis).
Il comma fa anche salvi gli effetti prodotti dall’articolo 2 del decreto-legge n. 79 nel periodo di vigenza.
Nel parere sul decreto-legge n. 79, espresso nella seduta del 12 luglio 2023, il Comitato per la legislazione della Camera ha raccomandato “di avviare una riflessione su come evitare forme di confluenza, tra più decreti legge contemporaneamente all’esame delle Camere, trattandosi di un fenomeno suscettibile di alterare l’ordinario iter di conversione, fatta eccezione per circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari”.
Nella XIX legislatura si sono verificati altri tre casi di “confluenza” integrale di decreti-legge ancora in corso di conversione in altri decreti-legge: il decreto-legge n. 153 del 2022 recante misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti è confluito nel decreto-legge n. 144 del 2022 (misure urgenti in materia di politica energetica nazionale); il decreto-legge n. 179 del 2022 (accise sui carburanti e sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici) è confluito nel decreto-legge n. 176 del 2022 (misure di sostegno al settore energetico e di finanza pubblica) e il decreto-legge n. 4 del 2022 (in materia di payback sanitario) è confluito nel decreto-legge n. 198 del 2022 (proroga termini).
Inoltre, nel decreto-legge n. 57 del 2023, come modificato dalla legge di conversione n. 96 del 2023, è confluito l’articolo 1 del decreto-legge n. 79, in materia di misure di sostegno a fronte dell’aumento dei prezzi energetici.
Infine gli articoli 1 e 2 del già richiamato decreto-legge n. 57 sono stati abrogati dalla legge n. 87 del 2023 di conversione del decreto-legge n. 51 del 2023 perché confluiti in disposizioni di quel provvedimento.
Articolo 1, comma 1
(Dipartimento per l’informazione e l’editoria
e Dipartimento per le politiche della famiglia)
L’articolo 1, comma 1, autorizza – fino al 31 dicembre 2026 – il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ed il Dipartimento per le politiche della famiglia – a coprire i posti dirigenziali aggiuntivi loro assegnati dal decreto-legge n. 44 del 2023, secondo le modalità previste dalle norme vigenti ma in deroga ai limiti quantitativi previsti a legislazione vigente, che varrebbero per la Presidenza del Consiglio (entro la quale i due Dipartimenti sono collocati).
La disposizione autorizza – fino al 31 dicembre 2026 – due Dipartimenti della Presidenza del Consiglio – il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ed il Dipartimento per le politiche della famiglia – a coprire i posti aggiuntivi loro assegnati dal decreto-legge n. 44 del 2023, secondo talune modalità, in deroga ai limiti quantitativi previsti a legislazione vigente.
Le modalità di copertura dei posti cui la disposizione fa rinvio sono quelle previste dall’articolo 19 (relativo agli incarichi dirigenziali), comma 5-bis e comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (il quale reca le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
Secondo il citato comma 5-bis, gli incarichi dirigenziali (ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione) possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai suoi ruoli, purché dipendenti delle amministrazioni pubbliche (ovvero di organi costituzionali), previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Invero i limiti percentuali massimi già previsti per tale possibilità di conferimento sono stati soppressi dall’articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 80 del 2021 (convertito dalla legge n. 113 del 2021).
Ed il citato comma 6 (ancora dell’articolo 19 del d.P.R. n. 185 del 2001) stabilisce che gli incarichi dirigenziali possano essere conferiti, da ciascuna amministrazione pubblica, anche a soggetti che non siano dirigenti pubblici (di ruolo), entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei suoi ruoli e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. Il comma 6 disciplina anche la durata degli incarichi, i requisiti dei soggetti cui siano conferibili, alcuni profili circa lo stato economico e giuridico.
La nuova disposizione viene a derogare (per la dotazione organica della Presidenza del Consiglio) a tali vigenti determinazioni di limiti quantitativi relativi al conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti che non siano dirigenti pubblici (di ruolo).
Questo, per i posti aggiuntivi riconosciuti ai due Dipartimenti sopra ricordati (informazione ed editoria; politiche della famiglia) dal decreto-legge n. 44 del 2023.
Quest’ultimo decreto-legge ha previsto – all’articolo 1, comma 2, con annesso l’Allegato 1, Tabella A, numeri 1) e 2) – un incremento di dotazione organica tra l’altro della Presidenza del Consiglio, per 4 unità di dirigenti di prima fascia e 6 unità di dirigenti di seconda fascia (cui si aggiungono alcune altre unità di altre categorie).
Di tali unità aggiuntive, è prevista (“in fase di prima applicazione”) l’assegnazione di 1 unità di dirigente di prima fascia e di 1 unità di dirigente di seconda fascia al Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
Ed è prevista l’assegnazione di 1 unità di dirigente di seconda fascia al Dipartimento per le politiche della famiglia.
Articolo 1, commi 1-bis e 1-ter
(Dipartimento per la trasformazione digitale)
L’articolo 1, comma 1-bis, introdotto dalla Camera, autorizza il Dipartimento per la trasformazione digitale a coprire posizioni dirigenziali vacanti con il conferimento di incarichi, entro il 31 dicembre 2026 e in numero non superiore alle quattro unità, secondo le modalità previste dalle norme vigenti ma in deroga ai limiti quantitativi ivi previsti, che varrebbero per la Presidenza del Consiglio (entro la quale il medesimo Dipartimento è collocato).
Il comma 1-ter, anch’esso introdotto dalla Camera, autorizza lo svolgimento di missioni con mezzo proprio, con corresponsione di corrispondente indennità chilometrica, da parte del personale appartenente al contingente di esperti presso il Dipartimento per la trasformazione digitale, per attività di verifica e controllo nell’ambito degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti dal PNRR.
Il comma 1-bis, autorizzando la copertura dei posti dirigenziali vacanti, fa esplicito riferimento alla finalità di acquisire la specifica ed elevata professionalità richiesta per garantire l’attuazione degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione posti in capo al Dipartimento per la trasformazione digitale nell’ambito del PNRR. La disposizione prevede, come accennato, il limite di quattro unità di personale e - mediante il rinvio al comma 1 del presente articolo 1 - il limite temporale del 31 dicembre 2026.
La disposizione in esame è posta in deroga ai limiti previsti dall’articolo 19 (relativo agli incarichi dirigenziali), comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (il quale reca le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
Secondo il richiamato comma 5-bis, gli incarichi dirigenziali (ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione) possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai suoi ruoli, purché dipendenti delle amministrazioni pubbliche (ovvero di organi costituzionali), previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Invero, i limiti percentuali massimi già previsti per tale possibilità di conferimento sono stati soppressi dall’articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 80 del 2021 (convertito dalla legge n. 113 del 2021). A tale riguardo, si veda anche la scheda sul comma 1 del presente articolo.
Rimane ferma la disciplina, recata dal d.P.C.m. 30 luglio 2021, concernente la composizione dell’unità di missione di livello dirigenziale generale dedicata alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi relativi al PNRR, nell’ambito del citato Dipartimento. Si rammenta che ciascuna delle unità di missione previste dal citato d.P.C.m. si articola in quattro posizioni dirigenziali, una di livello generale e tre di livello non generale.
L’articolo 1 del citato d.P.C.m. 30 luglio 2021 stabilisce l’istituzione di unità di missione per gli interventi relativi al PNRR presso la Presidenza del Consiglio, Dipartimenti per la trasformazione digitale, per le politiche di coesione, della funzione pubblica, nonché presso il Segretariato generale. Alla copertura delle posizioni dirigenziali si provvede ai sensi dell’articolo 1, comma 15, del decreto-legge n. 80 del 2021. Quest’ultimo autorizza le amministrazioni pubbliche “impegnate nell’attuazione del Pnrr” a derogare, fino a raddoppiarli, i limiti percentuali ordinari previsti dalla legge per l’attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del citato d.lgs. n. 165 del 2001 (per quanto concerne i limiti di cui al comma 6 qui richiamato, si veda la scheda relativa al comma 1 del presente articolo 1). Consente, inoltre, alle pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti estranei ai ruoli dell’amministrazione incarichi dirigenziali generali e non generali nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche. Tale deroga ai limiti delle quote previsti dal TU in materia di impiego pubblico si applica solo per la copertura di posti delle articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR e fino al 31 dicembre 2026.
Per quanto concerne l’organizzazione e le funzioni del Dipartimento per l’innovazione digitale, si veda la pagina internet dedicata al Dipartimento medesimo.
Il comma 1-ter propone la modifica dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 80 del 2021(convertito dalla legge n. 113 del 2021).
Tale articolo 10 prevede l'istituzione, fino al 31 dicembre 2026, di un contingente, fino a un massimo di 338 unità di personale, presso la Presidenza del Consiglio, in particolare nella sua struttura competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. Tale contingente è allestito per fornire sostegno alla trasformazione digitale delle amministrazioni centrali e locali, onde attuare gli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti entro il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Per un approfondimento sulle modalità di reclutamento di tale contingente esperti, si rinvia alla scheda sull’articolo 10 decreto-legge n. 80 del 2021, come convertito, nel dossier di documentazione dei servizi studi di Camera e Senato. Si rammenta che il reclutamento in parola presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per la trasformazione digitale, è stato previsto in attuazione della Riforma 1.2, Missione 1, Componente 1, del PNRR, “Supporto alla trasformazione”.
Il comma 3 dell’articolo 10 del citato decreto-legge n. 80, autorizza, per le esigenze di funzionamento connesse all'attività del contingente di esperti, la spesa complessiva massima di euro 1.000.000 per l'anno 2021, di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di euro 2.000.000 per l'anno 2026.
Con la novella in esame si specifica che tra le citate esigenze di funzionamento sono comprese le missioni svolte con mezzo proprio di trasporto, al di fuori delle sedi ordinarie e prevalenti di esecuzione dell’incarico di monitoraggio e verifica. L’utilizzo di un mezzo proprio è consentito qualora lo svolgimento della missione sia incompatibile con l’orario dei servizi pubblici oppure l’uso del mezzo proprio sia indispensabile nel garantire l’efficacia dell’azione amministrativa. Inoltre, l’uso del mezzo proprio è consentito, si specifica, per recarsi anche in sedi collocate oltre i limiti della circoscrizione provinciale di appartenenza, introducendo così una deroga a quanto previsto dall’articolo 15 della legge n. 836 del 1973 (v. infra). Tale articolo 15 consente al personale che, per lo svolgimento di funzioni ispettive, abbia frequente necessità di recarsi in località “comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale”, l'uso di un proprio mezzo di trasporto, con la corresponsione di un'indennità chilometrica ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo. L'uso del mezzo proprio deve essere comunque autorizzato dal dirigente generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata che, in sede di liquidazione di detta indennità, dovrà convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dagli interessati.
L’applicabilità di tale disciplina è prevista in deroga all’articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010 (convertito dalla legge n. 122 del 2010). Quest’ultimo infatti prevede, tra l’altro, che non si applichi l’articolo 15 qui sopra menzionato, e relative disposizioni di attuazione, al personale pubblico contrattualizzato, cessando di avere effetto le eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.
Il comma in esame specifica, infine, che l’indennità chilometrica, concessa quale rimborso delle spese di viaggio, è corrisposta nel limite delle risorse finanziarie previste comma 3 dell’articolo 10 del citato decreto-legge n. 80 (v. supra).
Articolo 1, comma 2
(Segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica)
L’articolo 1, comma 2, detta disposizioni in materia di svolgimento, da parte del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia per crisi idrica istituita dall’articolo 1 del D.L. 39/2023. Viene, in particolare, ridotto da tre a due il numero massimo di esperti o consulenti di cui si può avvalere il Dipartimento, previsto che tali esperti o consulenti devono essere inseriti nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento e innalzato il compenso ad essi riconosciuto fino a un importo massimo annuo di euro 75.000.
Il comma 2 dell’articolo 1 sostituisce interamente il comma 10 dell’articolo 1 del D.L. n. 39/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 68/2023, che disciplina lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia per crisi idrica istituita dal citato articolo 1 del medesimo decreto.
L’articolo 1 del D.L. 39/2023 (c.d. decreto siccità), al fine di promuovere l’adeguamento della rete infrastrutturale idrica ai nuovi fabbisogni connessi al fenomeno della siccità, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia per la crisi idrica, alla quale è attribuito l’esercizio di funzioni di impulso e coordinamento in merito alla realizzazione degli interventi, monitoraggio della realizzazione delle infrastrutture idriche già approvate e finanziate (ad esclusione di quelle finanziate dal PNRR e dal PNC), promozione del coordinamento tra i diversi livelli di governo ed enti pubblici e privati e dell’attivazione dei poteri sostitutivi, e monitoraggio sulla corretta utilizzazione delle risorse finanziarie. In particolare, il comma 10 del citato articolo 1 prevede che le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine, si dispone che il Dipartimento può avvalersi fino a un massimo di tre esperti o consulenti (anche estranei alla pubblica amministrazione), di cui all'articolo 9, comma 2, del D. Lgs. n. 303/1999, che ad essi compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 lordi e che il compenso è definito con il provvedimento di nomina. L’ultimo periodo del comma 10, nel testo previgente, prevede infine che il Dipartimento può avvalersi, altresì, a titolo gratuito e per quanto di rispettiva competenza, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), dei distretti idrografici competenti per territorio, dell'Ordine Nazionale dei Geologi, dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
Per approfondimenti si rinvia alla scheda di lettura sull’articolo 1 del D.L. 39/2023 del relativo dossier di documentazione.
La riscrittura operata dalla norma in esame è volta ad apportare le seguenti modifiche:
§ ridurre da tre a due il numero massimo di esperti o consulenti di cui può avvalersi il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
§ prevedere che tali esperti o consulenti devono essere inseriti nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento che, pertanto, è riorganizzato mediante apposito D.P.C.M. recante anche i criteri di designazione e le modalità di selezione del personale delle professionalità necessarie;
Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici offre supporto tecnico al DIPE, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al CIPESS nelle attività di valutazione, monitoraggio e verifica degli investimenti e delle politiche pubbliche. Si compone di un coordinatore e 14 esperti, dei quali quattro con elevata qualificazione scientifica e professionale in materia di legislazione e AIR. I componenti sono nominati su proposta del Capo Dipartimento e possono essere sia interni alle Amministrazioni pubbliche – compresi gli enti pubblici anche economici – sia esterni.
La relazione illustrativa sottolinea che “gli esperti saranno chiamati a svolgere da un lato attività di tipo organizzativo finalizzate a garantire l'efficace svolgimento delle sedute, dall'altro attività di tipo tecnico, finalizzate alla raccolta dei dati e delle informazioni che saranno poste all'attenzione della Cabina di Regia e che, all'occorrenza, potranno richiedere specifiche elaborazioni ed approfondimenti” e che il loro inserimento nel Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) del DIPE è finalizzato ad un “maggior coordinamento tecnico che non infici l'organizzazione e le procedure degli uffici del Dipartimento” e ciò “anche al fine di agevolare la fase di contrattualizzazione e l'allocazione delle risorse destinate al pagamento dei compensi degli esperti che, in tal modo, potranno essere allocate all'interno di un capitolo già esistente e assegnata al DIPE (cap. 639), destinato specificatamente al pagamento degli esperti del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici”.
§ innalzare il compenso degli esperti e consulenti fino a un importo massimo annuo di euro 75.000 (a fronte dei 50.000 euro previsti dal testo previgente), sempre al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, e sopprimere la previsione in base alla quale il compenso è definito dal provvedimento di nomina;
La riduzione del numero massimo di esperti e consulenti consente di mantenere invariati gli oneri finanziari complessivamente già previsti (euro 87.500 per l'anno 2023 e euro 150.000 per l'anno 2024) e la relativa copertura, disposta mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
§ sopprimere la previsione (introdotta dal Senato in sede di conversione del D.L. 39/2023) secondo cui il Dipartimento può avvalersi altresì, a titolo gratuito e per quanto di rispettiva competenza, di ulteriori soggetti (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, distretti idrografici competenti per territorio, Ordine nazionale dei geologi, Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali e Consiglio nazionale degli ingegneri).
Articolo 1, comma 3
(Facoltà per la Cabina di regia e il Commissario per la determinazione dei LEP di avvalersi del Nucleo PNRR Stato-Regioni)
L’articolo 1, comma 3, stabilisce – riproducendo una norma in parte analoga prevista dal disegno di legge di bilancio 2023, poi soppressa nel corso dell’esame parlamentare di quest’ultimo – che la Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, possa avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo PNRR Stato-Regioni.
Analogamente, del Nucleo può avvalersi, alle medesime condizioni, il Commissario nominato per l’eventuale completamento delle attività non perfezionate dalla Cabina di regia nei termini stabiliti dalle norme della legge di bilancio 2023 che hanno disciplinato il procedimento di individuazione dei LEP nelle materie suscettibili di autonomia differenziata.
Il comma 3 dell’articolo 1 interviene sulla disciplina, dettata dalla legge di bilancio 2023 (commi 791-801 della legge n. 197 del 2022), del procedimento per l’approvazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale nelle materie suscettibili di attribuzione, alle Regioni ordinarie, di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, comma 3, Cost.
La norma, aggiungendo il comma 801-bis alla legge di bilancio 2023, si inserisce, pertanto, nel quadro normativo da questa delineato al fine di instaurare un collegamento finalistico diretto tra la determinazione dei LEP nelle materie che possono formare oggetto di autonomia regionale differenziata e l’attuazione di quest’ultima.
In dettaglio, il predetto nuovo comma 801-bis aggiunto alla legge di bilancio 2023 attribuisce, sia alla Cabina di regia prevista dai menzionati commi 791 e ss. per il coordinamento dei procedimenti di determinazione dei LEP nelle suddette materie, sia al Commissario previsto dalle disposizioni richiamate per il caso in cui la Cabina di regia non riesca a concludere le proprie attività nei termini stabiliti, la facoltà di avvalersi – senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – del Nucleo PNRR Stato-Regioni.
Il contenuto della disposizione in esame è in parte analogo a quello dell’articolo 143, comma 8 del disegno di legge di bilancio 2023 (A.C. 643-bis), il quale prevedeva che la Cabina di regia per la determinazione dei LEP e il Commissario – istituiti dal medesimo articolo 143 – potessero avvalersi del Nucleo PNRR Stato-Regioni.
La norma specificava, peraltro, che il Nucleo potesse svolgere funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia LEP. A tal fine, si prevedeva la partecipazione di un rappresentante tecnico per il Ministero dell’economia e delle finanze e di un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all’articolo 116, comma 3, Cost., nonché della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell’ANCI e dell’UPI.
Nel corso dell’esame parlamentare del ddl di bilancio 2023 presso la Camera dei deputati, tale disposizione è stata tuttavia soppressa, contestualmente alla previsione relativa all’istituzione, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una segreteria tecnica, della quale potessero avvalersi sia la Cabina di regia sia, qualora nominato, il Commissario (articolo 1, commi 799-801, legge n. 197 del 2022).
Si rammenta, a tal proposito, che la segreteria tecnica di cui al comma 799 è costituita, ai sensi del successivo comma 800, da un contingente di 12 unità di personale – individuate anche nell’ambito delle altre amministrazioni pubbliche – di cui 1 unità con incarico dirigenziale di livello generale scelta tra soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in uffici aventi competenza in materia di finanza degli enti territoriali e federalismo fiscale, 1 unità con incarico dirigenziale di livello non generale e 10 unità di livello non dirigenziale. Per tali finalità, è stata autorizzata dalla legge di bilancio 2023 la spesa di 1.149.000 euro annui a decorrere dall’anno 2023, mentre al finanziamento delle spese di funzionamento della segreteria tecnica si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. La segreteria tecnica è stata successivamente incardinata con D.P.C.M. 28 marzo 2023.
Si ricorda, inoltre, che oltre alla segreteria tecnica, la Cabina di regia per la determinazione dei LEP è supportata altresì, per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge di bilancio 2023, dal Comitato per l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale (CLEP), istituito con D.P.C.M. 23 marzo 2023, presieduto dal Prof. Sabino Cassese e costituito da esponenti della comunità scientifica e delle istituzioni, di notoria competenza e comprovata esperienza.
Sulle diverse fasi del procedimento di individuazione dei LEP nelle materie di cui all’articolo 116, comma 3, Cost., e sul ruolo svolto dalla Cabina di regia, si rinvia sia al dossier sulla legge di bilancio 2023 – e, in particolare, all’articolo 1, commi da 791 a 801 – sia al dossier sul disegno di legge recante Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario (A.S. 615), attualmente all’esame della I Commissione del Senato – e, in particolare, all’articolo 3, che ha integrato il procedimento per la determinazione dei LEP contemplato dalla legge di bilancio 2023.
Il Nucleo PNRR Stato-Regioni
L’articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, ha istituito, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (“Nucleo PNRR Stato-Regioni”).
Il Nucleo, operativo fino al 31 dicembre 2026, assicura al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri il supporto tecnico per la realizzazione delle attività di competenza volte ad attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR, in raccordo con le altre amministrazioni dello Stato titolari di interventi PNRR. In particolare, il supporto tecnico del Nucleo riguarda le attività volte a:
a) curare l’istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali;
b) prestare supporto alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, denominato “Progetto bandiera”;
c) prestare attività di assistenza agli enti territoriali, con particolare riferimento ai piccoli comuni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, e ai comuni insulari e delle zone montane, anche in raccordo con le altre iniziative di supporto tecnico attivate dalle amministrazioni competenti;
d) condividere, con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, le informazioni raccolte e comunicare, d'intesa con le medesime strutture, le attività svolte, anche mediante la progettazione e gestione di uno spazio web informativo, dedicato ai tavoli di coordinamento e alle attività di assistenza agli enti territoriali.
Il Nucleo svolge, inoltre, funzioni di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dell’Investimento 3.2 “Green Communities” nell’ambito della Missione 2, Componente 1 del PNRR, di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e autonomie.
Da ultimo, l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023 (Disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR, del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR, delle politiche di coesione e della politica agricola comune), nell’ottica di una riforma della governance istituzionale del PNRR, ha demandato a uno o più D.P.C.M., da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge, la riorganizzazione di alcune strutture operanti presso la Presidenza del Consiglio, tra cui anche il Nucleo PNRR Stato-Regioni.
Articolo 1, comma 4
(Disposizioni in materia di declassificazione automatica)
L’articolo 1, comma 4, opera un intervento di interpretazione autentica dell’articolo 42, comma 5, della legge n. 124 del 2007, che disciplina il meccanismo della declassificazione automatica. L’articolo in esame, in particolare, prevede che, in caso di apposizione della classifica di segretezza di “riservato”, la disposizione in questione vada interpretata nel senso di ritenere cessato ogni vincolo di classifica una volta che siano decorsi cinque anni dalla data della relativa apposizione.
L’articolo 42 della legge n. 124 del 2007 (“Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”) detta la disciplina delle classifiche di segretezza che, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, “sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali”.
È il comma 3 ad individuare le classifiche attribuibili, ordinandole secondo i quattro livelli di “segretissimo, segreto, riservatissimo e riservato”.
Al comma 5 la disposizione citata prevede il meccanismo della declassificazione automatica, stabilendo che “La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica”.
Con il fine, dichiarato nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, di fugare ogni dubbio interpretativo in una materia, quale è quella della sicurezza nazionale realizzata attraverso la sicurezza delle informazioni, che non può ammettere incertezze, l’articolo in esame intende chiarire che, data la mancanza di un livello di classificazione inferiore a quello di “riservato”, in tale caso la regola generale stabilita al comma 5 vada intesa nel senso di ritenere cessato ogni vincolo di classifica una volta che siano decorsi cinque anni dalla data della relativa apposizione.
Circa il carattere di interpretazione autentica della norma, si richiama la sentenza n. 70 del 2020 della Corte costituzionale che ha affermato che al legislatore “non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative che di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall’efficacia a ritroso della norma adottata”. In proposito la relazione illustrativa di accompagnamento dell’A.C. 1239 segnala che “trattandosi di norma interpretativa autentica, essa avrebbe efficacia retroattiva, in tal senso risultando compatibile con gli orientamenti costituzionali a tal fine elaborati, giacché non avrebbe portata innovativa rispetto alla norma interpretata, della quale costituirebbe una delle possibili interpretazioni.”
Articolo 1, comma 4-bis
(Esclusione dall’obbligo di versamento agli archivi di Stato dei documenti conservati dall’Agenzia nazionale della cybersicurezza)
L’articolo 1, comma 4-bis, introdotto in sede di esame alla Camera, novella l’articolo 41, comma 6, del Codice dei beni culturali, aggiungendo l’Agenzia nazionale per la cybersicurezza – con riguardo alla documentazione connessa all’esercizio delle funzioni attribuite volte alla tutela della sicurezza nazionale e dell’interesse nazionale nello spazio cibernetico – al novero dei soggetti cui non si applicano gli obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali.
A livello d’inquadramento normativo, si ricorda che l’articolo 41 del Codice dei beni culturali (D.LGS. 42/2004) – su cui la disposizione in commento incide – disciplina, per l’appunto, gli obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali.
In particolare, l’articolo 41 al comma 1 dispone che gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre trent'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio.
Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato – a mente del comma 2 – possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento, ovvero siano stati definiti appositi accordi con i responsabili delle amministrazioni versanti.
Il comma 3 precisa che nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.
In base al comma 4, gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.
Dispone poi il comma 5 che presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni di sorveglianza, delle quali fanno parte il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato quali rappresentanti del Ministero, e rappresentanti del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito. di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con decreto adottato dal Ministro della Cultura di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero della Cultura.
Ai fini della disposizione in commento – come anticipato – viene in particolare rilievo il comma 6 dell’articolo 41, ai sensi del quale le disposizioni dell’intero articolo 41 non si applicano: a) al Ministero degli affari esteri; b) agli stati maggiori della difesa, dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto attiene alla documentazione di carattere militare e operativo.
A questa clausola di esclusione dal perimetro applicativo dell’articolo 41, la novella in esame aggiunge anche l’Agenza per la cybersicurezza nazionale, per quanto attiene alla documentazione connessa all’esercizio delle funzioni attribuite volte alla tutela della sicurezza nazionale e dell’interesse nazionale nello spazio cibernetico.
Come evidenziato nella relazione illustrativa all’emendamento del Governo, presentato durante l’esame alla Camera, che introduce la disposizione, essa è finalizzata a tutelare la sicurezza nazionale e l’interesse nazionale cibernetico, rivolgendo un’attenzione particolare alla tenuta, al trattamento e alla conservazione dei fascicoli destinati agli archivi documentali dell’Agenzia, in ragione della loro peculiarità, “anche a seguito del passaggio di funzioni dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza [DIS] all’Agenzia”.
Il riferimento della relazione illustrativa è al DPCM 16 settembre 2021, “Definizione dei termini e delle modalità del trasferimento di funzioni, beni strumentali e documentazione dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale”, adottato sulla base del D.L. 82/2021, recante “Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale”. Per approfondimenti, cfr. l’apposito dossier predisposto dal Servizio studi.
Secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, la disposizione, di carattere ordinamentale, non ha risvolti finanziari.
Articolo 1, comma 5
(Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri)
Il comma 5 dell’articolo 1 proroga dal 30 giugno al 30 ottobre 2023 il termine entro il quale i Ministeri possono adottare i rispettivi regolamenti di organizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall’articolo 17, comma 4-bis, della L. 400/1988 (nonché dall’articolo 4 del D.Lgs. 300/1999) che invece prevede regolamenti governativi di delegificazione. Il termine del 30 giugno 2023 resta invariato solo per la riorganizzazione degli uffici dirigenziali preposti al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
In premessa va ricordato che negli ultimi anni il legislatore ha più volte fatto ricorso a procedure di semplificazione e accelerazione dei processi di riorganizzazione ministeriale, stabilendo l’adozione di D.P.C.M., in deroga alle procedure ordinarie. Tali modalità sono state sempre autorizzate in via transitoria (si v., infra, box).
Ai fini della proroga, il comma in esame modifica l’articolo 13 del decreto-legge n. 173/2022 (conv. da legge n. 204/2022) che ha da ultimo autorizzato tutti i Ministeri ad utilizzare il dPCm, previo parere del Consiglio di Stato, al fine di semplificare e accelerare le procedure di riorganizzazione.
Il decreto-legge n. 173/2022 è intervenuto ad inizio legislatura per un parziale riordino delle attribuzioni dei Ministeri, in seguito alla formazione del Governo Meloni. In particolare, il provvedimento da ridefinito le competenze e le conseguenti nuove denominazioni di cinque ministeri: il Ministero dello sviluppo economico diventa Ministero delle imprese e del made in Italy; il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; il Ministero della transizione ecologica, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il Ministero dell'istruzione, Ministero dell'istruzione e del merito.
Per quanto concerne il procedimento di adozione del d.P.C.m., la richiamata disposizione, la cui efficacia è ora prorogata, richiede la proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché la delibera da parte del Consiglio dei ministri.
La disposizione esplicita altresì che sui decreti di organizzazione è richiesto il parere del Consiglio di Stato, che pertanto risulta obbligatorio, come nel caso dei regolamenti adottati con D.P.R. ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (v. infra).
Ancorché non richiamato esplicitamente, si ricorda che sul D.P.C.M. è previsto il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti in virtù della norma generale che lo estende a tutti i provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri (articolo 3, co. 1, L. n. 20/1994).
Rispetto alla procedura prevista per i D.P.R. di organizzazione dei Ministeri, di cui al citato comma 4-bis, per i D.P.C.M. in questione non è previsto il parere delle Commissioni parlamentari.
In base alla disposizione in esame l’autorizzazione ad aggiornare l’organizzazione dei Ministeri con d.P.C.m. è prorogata di quattro mesi e cioè, non oltre il 30 ottobre 2023.
Tuttavia, il termine originario del 30 giugno 2023 resta invariato ai fini della riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione che nell’ambito delle amministrazioni centrali titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono preposte al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR.
Sul punto è opportuno ricordare che l'articolo 8, comma 1 del decreto-legge n. 77 del 2021 ha disposto, in ordine al coordinamento delle attività di gestione ed al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, che le amministrazioni centrali individuino (nell'ambito della propria autonomia organizzativa) tra quelle esistenti la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento, ovvero istituiscano una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. La puntuale individuazione delle amministrazioni centrali interessate è stata demandata (da successiva disposizione: l'articolo 7, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021) al decreto del Presidente del Consiglio (su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze).
Per questo riguardo è intervenuto il d.P.C.m. 9 luglio 2021, ad individuare appunto sia le amministrazioni centrali abilitate all’istituzione delle unità di missione (Tabella A)[1] sia le altre amministrazioni centrali nelle quali le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo sono assegnate a strutture di livello dirigenziale generali già esistenti (Tabella B)[2].
Per assicurare l’operatività di tali strutture, l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, (conv. L 21 aprile 2023, n. 41) che i regolamenti di organizzazione dei Ministeri che il precedente D.L. n. 173 del 2022 autorizzava ad adottare con d.P.C.m. per rendere più spedito il procedimento, potessero procedere alla riorganizzazione altresì della struttura di livello dirigenziale generale o dell’unità di missione di livello dirigenziale generale, preposte allo svolgimento delle attività sopra ricordate.
Siffatta riorganizzazione può realizzarsi anche mediante il trasferimento (totale o parziale) delle funzioni e delle attività attribuite all’unità di missione istituita, ad altra struttura di livello dirigenziale generale individuata tra quelle già esistenti. In tal caso sono 'traslate' (con decreti ministeriali di natura non regolamentare) alla struttura dirigenziale anche le risorse umane, finanziarie e strumentali innanzi attribuite all’unità di missione. È posta alla riorganizzazione una clausola di invarianza finanziaria.
La Costituzione riserva alla legge l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e la determinazione del numero, delle attribuzioni e dell’organizzazione dei ministeri (articolo 95, terzo comma, Cost.).
Si tratta di una riserva di legge relativa, che cioè non esclude, nell’ambito della “cornice” delineata dalla fonte legislativa, il ricorso a fonti non legislative. E in questo quadro, infatti, l’organizzazione interna dei ministeri è disciplinata da una pluralità di fonti normative.
Le strutture di primo livello (dipartimenti o direzioni generali) sono stabilite direttamente dalla legge, che nel caso di specie è rappresentata dal D.Lgs. n. 300/1999, il quale fissa per ciascun ministero il numero massimo di dipartimenti o di direzioni generali, a seconda del modello organizzativo prescelto.
Nell’ambito di tale struttura primaria, si provvede a definire il numero (nonché l’organizzazione, la dotazione organica e le funzioni) degli uffici di livello dirigenziale generale in cui sono articolati i dipartimenti o le direzioni generali, mediante regolamenti di delegificazione adottati con D.P.R. ex articolo 17, co. 4-bis, L. 400/1988 (così dispone l’articolo 4, co. 1, del D.Lgs. 300/1999).
L’articolazione interna degli uffici di livello dirigenziale generale è demandata al ministro che provvede, con proprio decreto di natura non regolamentare, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti (articolo 17, co. 4-bis, lett. e), L. 400/1988 e articolo 4, co. 4, D.Lgs. 300/1999).
Anche per la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l’amministrazione, l’assetto ordinario delle fonti ministeriali (articolo 7 del d.lgs. 300/1999) prevede che siano istituiti e disciplinati con regolamento ex articolo 17, co. 4-bis, L. 400/1988.
Negli ultimi anni il legislatore ha fatto ricorso a procedure di semplificazione e accelerazione dei processi di riorganizzazione ministeriale mediante l’adozione di dPCM, in deroga alle procedure ordinarie in occasione di complessivi riordini degli assetti ministeriali, anche per finalità di spending review, o di singoli dicasteri. Tali modalità sono state sempre autorizzate in via transitoria.
In particolare, si ricordano i seguenti precedenti:
- l’articolo 2, comma 10-ter, del D.L. 95/2012 (c.d. spending review) aveva previsto la possibilità di adottare i regolamenti di organizzazione conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche del personale, con finalità di contenimento della spesa pubblica, con d.P.C.M., anziché con D.P.R. La deroga aveva carattere provvisorio e, a seguito di una serie di proroghe, è stata ammessa fino al 28 febbraio 2014;
- successivamente, l’articolo 16, co. 4, D.L. 66/2014 ha autorizzato nuovamente i Ministeri, al solo fine di realizzare interventi di riordino diretti ad assicurare ulteriori riduzioni della spesa, ad adottare i rispettivi regolamenti di organizzazione nella forma di dPCM, anziché di regolamenti di delegificazione, fino al 15 luglio 2014, termine poi prorogato al 15 ottobre 2014 (art 2, co. 4-bis, D.L. 90/2014). In questo caso era prevista la possibilità di includere anche la disciplina degli uffici di diretta collaborazione;
- di nuovo, l’articolo 4-bis, del D.L 86/2018 (L. 97/2018), il quale ha previsto che la procedura sopra descritta fosse applicabile da tutti i ministeri dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. 86/2018 e fino al 30 giugno 2019.
Successivamente, si possono confrontare: artt. 1, co. 4; 2, co. 16; 4, co. 5; 5, co. 2, e 6 D.L. 104/2019 (L. 132/2019); articolo 16-ter, co. 7, D.L. 124/2019 (L. 157/2019); articolo 1, co. 167, L. 160/2019; articolo 3, comma 6, D.L. 1/2020 (L. 12/2020); articolo 116, D.L. 18/2020 (L. 27/2020); articolo 10, D.L. 22/2021(L. 55/2021).
I d.P.C.M. di organizzazione sono adottati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri e sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.
Sugli stessi decreti di norma è stato previsto che il Presidente del Consiglio dei ministri abbia facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. Per effetto di una modifica introdotta dall’articolo 16-ter, co. 7, del D.L. 124/2019 (L. 157/2019) è stato, più di recente, stabilito che, con effetto dal 31 marzo 2020, la richiesta di parere al Consiglio di Stato nei d.P.C.M. di organizzazione ministeriale è obbligatoria. Tuttavia, una disposizione successiva adottata con il D.L. 22 del 2021 (articolo 10, co, 1) ha di nuovo previsto il parere facoltativo, a richiesta del Presidente del Consiglio, per i regolamenti di riorganizzazione dei ministeri interessati dal riordino di attribuzioni previsto nel medesimo decreto.
La possibilità di utilizzare i dPCM è stata esplicitata anche per l’organizzazione anche degli uffici di diretta collaborazione nelle seguenti disposizioni: articolo 16, co. 4, D.L. 66/2014; articolo 4-bis, D.L 86/2018; artt. 1, co. 4; 2, co. 16; 4, co. 5; 5, co. 2, e 6 D.L. 104/2019 (L. 132/2019); articolo 16-ter, co. 7, D.L. 124/2019 (L. 157/2019); articolo 3, comma 6, D.L. 1/2020 (L. 12/2020); articolo 116, D.L. 18/2020 (L. 27/2020); articolo 10, D.L. 22/2021(L. 55/2021).
Le disposizioni sopra richiamate sono state oggetto di rilievi critici da parte del Comitato per la legislazione della Camera: con riferimento alla XVIII legislatura si rinvia al parere del 2 agosto 2018 sul decreto-legge n. 86/2018, al parere del 12 novembre 2019 sul decreto-legge n. 104/2019, al parere del 4 marzo 2020 sul decreto-legge n. 1/2020 e al parere del 10 marzo 2021 sul decreto-legge n. 22/2021. Per la XIX legislatura si rinvia al parere del 24 novembre 2022 sul decreto-legge n. 173 del 2022.
Si ritiene utile ricordare infine che il Consiglio di Stato, in sede consultiva (parere n. 1375/2021 sullo schema di DPR recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici centrali del Ministero dell’interno), ha avuto modo di esprimersi sulla stagione derogatoria e transitoria dei dPCM di organizzazione dei Ministeri, sottolineando le difficoltà derivanti dalla concatenazione di due diverse fonti di regolazione in questa materia: il regolamento governativo emanato con DPR secondo lo schema ordinario e il dPCM di organizzazione, utilizzato in via eccezionale e provvisoria. Nel caso di specie, relativo ad un DPR che interveniva a modificare un dPCM, il Consiglio proponeva di considerare l'opportunità di ricondurre le norme dei dPCM nell'alveo della fonte ordinaria del regolamento governativo, anche per mero recepimento testuale e senza la necessità di modificazioni nel contenuto, quando non dovuto a norme di legge sopravvenute o a esigenze di coordinamento.
Più in generale, il Consiglio di Stato, ricordando che la semplificazione dell’ordinamento passa anche attraverso la stabilità della fonte individuata in via ordinaria per l’intervento normativo di volta in volta interessato, auspicava l’avvio di una riflessione sistemica e generale per favorire un atteggiamento uniforme sulla questione per tutti i Ministeri. A tal fine, trasmetteva il relativo parere al Presidente del Consiglio dei Ministri e al DAGL, per le valutazioni di competenza.
§
Nel box sottostante sono riportati i regolamenti di organizzazione dei ministeri attualmente vigenti, che, come si vede, per effetto delle disposizioni sopra richiamate sono ormai prevalentemente affidati alla fonte dei DPCM.
Ministero |
Regolamento di organizzazione |
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale |
D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95 e s.m.i. |
Ministero dell’interno |
D.P.C.M. 11 giugno 2019, n. 78 e s.m.i. |
Ministero della giustizia |
D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 e s.m.i. |
Ministero della difesa |
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e s.m.i. |
Ministero dell’economia e delle finanze |
D.P.C.M. 26 giugno 2019, n. 103 e s.m.i. |
Ministero dello sviluppo economico |
D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 149 |
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali |
D.P.C.M. 5 dicembre 2019, n. 179 e s.m.i. |
Ministero della transizione ecologica |
D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 e s.m.i. |
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili |
D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e s.m.i. |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57 e s.m.i. |
Ministero dell’istruzione |
D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 166 |
Ministero dell’università e della ricerca |
D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164 |
Ministero della cultura |
D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 e s.m.i. |
Ministero della salute |
D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59 e s.m.i. |
Ministero del turismo |
D.P.C.M. 20 maggio 2021, n. 102 |
Articolo 1, comma 5-bis
(Trattamenti economici responsabili uffici di diretta collaborazione dei Ministri)
Il comma 5-bis dell’articolo 1, introdotto dalla Camera, include nel trattamento economico dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri gli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo.
In proposito è utile ricordare che, ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 300 del 1999, il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto al Ministro e di raccordo con l'amministrazione. Tali uffici sono istituiti e disciplinati con regolamento di delegificazione, adottato ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Secondo quanto previsto dall’articolo 14 del D.Lgs. n. 165/2001, a tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.
Tutte le assegnazioni di personale a tali uffici, “compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine”, cessano automaticamente se non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.
L’incarico di Capo o responsabile degli uffici deve essere attribuito ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità (articolo 7, co. 2, lett. e)).
I regolamenti relativi agli uffici di diretta collaborazione dei vari Ministeri presentano una impostazione sostanzialmente similare (pur con le inevitabili differenze di dettaglio dovute anche alle diverse caratteristiche dei Ministeri). Essi dispongono relativamente all’articolazione degli uffici di diretta collaborazione, alle funzioni di tali uffici, ai responsabili e al personale di tali uffici (di cui viene fissato un contingente massimo), al trattamento economico di tale personale, alle modalità di gestione. Alcune specifiche disposizioni disciplinano il personale delle segreterie dei sottosegretari di Stato e dell’ufficio e delle segreterie dei vice Ministri (ove presenti). Generalmente si prevede un limite percentuale (rispetto al contingente complessivo di personale) entro cui è possibile avvalersi di collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attività e per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.
Le posizioni relative ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione, di norma sono costituite dal: Capo di Gabinetto, Capo dell’ufficio legislativo, Segretario particolare del Ministro, Capo della segreteria del Ministro, Capo dell'ufficio stampa, Capi delle segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato.
Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico, disciplinato ai sensi dei regolamenti di organizzazione dei medesimi uffici. Ciascun regolamento, di norma, distingue il trattamento economico dei responsabili dei diversi uffici, stabilendo che esso sia determinato in relazione (pari o nel limite) al trattamento economico fondamentale e/o accessorio dei dirigenti (preposti ad ufficio dirigenziale generale o non generale).
La disposizione in esame stabilisce che nel trattamento in questione sono da considerare gli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo.
Si ricorda in proposito che ai sensi dell’articolo 24 del Testo unico del pubblico impiego (D.Lgs. n. 165/2001) la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali. I contratti collettivi sono previsti e disciplinati dagli articoli 40 e 41 del medesimo Testo unico.
I dirigenti delle amministrazioni pubbliche sono aggregati in quattro autonome aree di contrattazione collettiva: area delle funzioni centrali; area delle funzioni locali; area dell’istruzione e della ricerca; area della sanità. In particolare il personale dirigente dei Ministeri rientra nel comparto di contrattazione delle Funzioni centrali.
Per evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la disposizione prevede tuttavia che alla sua attuazione si provvede nei limiti delle risorse utilizzabili a legislazione vigente destinate al trattamento economico spettante al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione.
Articolo 1, commi 5-ter e 5-quater
(Armonizzazione indennità amministrazione per il personale Agenzia italiana per la gioventù)
I commi 5-ter e 5-quater dell’articolo 1 – introdotti durante l’esame alla Camera – recano disposizioni dirette ad armonizzare, dal 2023, i trattamenti economici accessori del personale delle aree dell'Agenzia italiana per la gioventù con quelli del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Tale armonizzazione è già prevista per il personale delle aree dell’Agenzia nazionale delle politiche attive e dell’Ispettorato nazionale del lavoro dall’articolo 1, commi 334-337, della legge di bilancio 2023, n. 197 del 2022, che vengono novellati dalle disposizioni in commento.
In particolare, si dispone che le indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree dell'Agenzia italiana per la gioventù (così come già previsto per il personale dell’ANPAL e dell’INL) sono riconosciute nella misura delle medesime indennità spettanti al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come rideterminate secondo i criteri fissati dal CCNL 2019-2021 del comparto funzioni centrali sottoscritto il 9 maggio 2022 (comma 5-ter, lettera a), che modifica il comma 334 della suddetta legge di bilancio 2023);
Sul punto, si ricorda che sulla misura di tali indennità è intervenuto anche il DPCM 23 dicembre 2021 e che, in attuazione della dichiarazione congiunta di cui all’articolo 10 del richiamato CCNL 2019-2021 delle funzioni centrali, il Dipartimento della funzione pubblica, la Ragioneria generale dello Stato e l’Aran hanno elaborato una tabella ricognitiva che tiene conto degli incrementi e delle variazioni definiti nel suddetto DPCM e nel CCNL[3].
Conseguentemente, al suddetto personale si applica anche quanto previsto dal successivo comma 335 della legge di bilancio 2023 in base al quale una parte dell’indennità di amministrazione confluisca nel differenziale stipendiale, ai sensi dell’articolo 52, co. 4, del richiamato CCNL funzioni centrali. In dettaglio, si dispone che il differenziale stipendiale è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell’indennità di amministrazione del personale delle aree del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022.
Il richiamato articolo 52, co. 4, del CCNL dispone che al personale in servizio al 1° novembre 2022 sono mantenuti a titolo di differenziale stipendiale (a carico del Fondo risorse decentrate):
- la differenza, ove presente, tra gli stipendi tabellari in corrispondenza di ciascuna fascia retributiva o posizione economica, come rideterminati in seguito agli incrementi tabellari disposti dal CCNL medesimo, ed i nuovi stipendi tabellari delle nuove aree di inquadramento;
- l’importo annuale corrispondente alla differenza, ove presente, tra i valori delle indennità di amministrazione di Ministeri, Agenzie fiscali e CNEL ed i valori delle medesime indennità di amministrazione, in corrispondenza della fascia retributiva iniziale di ciascuna area;
- il 50% dell’importo annuale corrispondente agli importi sottratti ai valori di partenza delle indennità di amministrazione o di ente di Ministeri, Agenzie fiscali, CNEL ed Enti pubblici non economici.
A seguito della predetta armonizzazione, si dispone, a decorrere dal 2023, l’incremento di 11.876 euro dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dall'Agenzia italiana per la gioventù (comma 5-ter, lettera b), che modifica il comma 336 della legge di bilancio 2023)
Per le suddette finalità, si autorizza la spesa di 125.000 euro annui dal 2023 per il personale dell'Agenzia italiana per la gioventù (comma 5-ter, lettera c), che modifica il comma 337 della legge di bilancio 2023).
Agli oneri derivanti dalle disposizioni previste dal comma 5-bis pari a euro 125.000 annui a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui all’articolo 1, c. 143, della L. 160/2019) con una dotazione pari a 135 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, dotazione derivante dal rifinanziamento di 55 milioni di euro dal 2023 previsto dall’articolo 19, c. 1, del D.L. 44/2023 (comma 5-quater).
Si segnala che il comma 16-bis dell’articolo 3 del presente provvedimento (alla cui scheda di lettura si rimanda), introdotto dalla Camera, prevede che il suddetto incremento posto dall’articolo 19, c. 1, del D.L. 44/2023 sia finalizzato a rendere omogenei, oltre ai trattamenti accessori del personale dei Ministeri, anche quelli del personale dell’Anpal e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro dall’anno 2023.
Articolo 1-bis
(Termine per l’emanazione di decreti di riorganizzazione di alcune strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri)
L’articolo 1-bis, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, reca una norma qualificata come di interpretazione autentica – avente, quindi, effetto retroattivo – circa il termine temporale per l’emanazione di alcuni decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previsti per la riorganizzazione di alcune strutture della medesima Presidenza e alla quale può seguire la decadenza dalla titolarità degli incarichi dirigenziali interessati. In particolare, la norma sancisce l’applicabilità del termine di emanazione del 30 giugno 2023, anziché di quello (originariamente previsto) del 21 giugno 2023.
La norma in esame, già in vigore, riproduce la disposizione introdotta dal decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79 (articolo 2). Conseguentemente, all’articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto in esame è introdotta una norma di abrogazione della citata disposizione e una clausola di salvaguardia degli effetti prodotti (si v. supra).
I d.P.C.m. del cui termine di emanazione si tratta sono previsti ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, per la riorganizzazione[4]:
- delle unità di missione di livello dirigenziale generale, istituite presso Dipartimenti della medesima Presidenza per il coordinamento delle attività di gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)[5] ai sensi dell’articolo 8, co. 1, D.L. 77/2021;
- della segreteria tecnica di supporto allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità[6];
- del Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ("Nucleo PNRR Stato-Regioni", istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri)[7].
Il citato articolo 1, comma 3, del D.L. n. 13 del 2023 prevede (mediante richiamo del comma 2 del medesimo articolo 1) che la decadenza dagli incarichi dirigenziali (di livello generale e non generale), inerenti alle strutture oggetto di riorganizzazione in base ai suddetti decreti, si verifichi con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi[8].
In relazione al termine temporale per l’emanazione dei decreti presidenziali in oggetto, la formulazione letterale del citato articolo 1, comma 3, del D.L. n. 13 del 2023 reca il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 13: termine costituito, quindi, dal 21 giugno 2023.
La norma in esame (che ha anche effetto retroattivo) ritiene invece applicabile a tali decreti il termine del 30 giugno 2023 previsto dal comma 1 del medesimo articolo 1 del D.L. n. 13, per l’adozione di modifiche dei regolamenti di organizzazione dei singoli Ministeri relative a strutture di livello dirigenziale generale e a unità di missione di livello dirigenziale generale, modifiche che, in relazione al coordinamento delle attività di gestione, al monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
L’interpretazione proposta nella disposizione in esame ha ad oggetto il successivo articolo 1, comma 2, del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, che ha fatto salvo e confermato tale termine del 30 giugno 2023. Pertanto, il richiamo di cui al suddetto articolo 1, comma 2, anche ai decreti presidenziali summenzionati, determina un ampliamento del termine rispetto alla data del 21 giugno 2023.
Il comma 2 dell’articolo 1, del D.L. n. 44/2023, insieme con l’allegato 1, tabella A, dispone un incremento delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri ivi elencati, dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e dell’Avvocatura dello Stato; tali incrementi riguardano, a seconda dei casi, posizioni dirigenziali e/o altre aree. In merito all’incremento delle dotazioni organiche, il medesimo comma 2 prevede che le relative modifiche ai regolamenti di organizzazione dei Ministeri interessati siano adottate secondo la procedura semplificata stabilita dalla norma transitoria di cui all’articolo 13 del D.L. 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 dicembre 2022, n. 204[9], entro il 30 ottobre 2023, ad eccezione delle possibili modifiche regolamentari inerenti alla riorganizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale e delle unità di missione di livello dirigenziale generale, in relazione al coordinamento delle attività di gestione, al monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le quali devono essere adottate entro il più breve termine del 30 giugno 2023.
Si segnala che il Comitato per la legislazione della Camera, nel parere reso nella seduta del 12 luglio 2023 sul decreto-legge n. 79 del 2022 ha invitato con un’osservazione ad “approfondire l’effettiva natura di interpretazione autentica dell’articolo 2” (il cui contenuto è ora confluito nella disposizione in commento). In proposito, nelle premesse del parere si ricorda infatti che “con la sentenza n. 66 del 2022 la Corte costituzionale si è trovata a dirimere una questione di costituzionalità vertente sul tema dell'applicabilità retroattiva di una norma che si qualificava come legge di interpretazione autentica, ma che era stata ritenuta dai giudici a quibus contrastante, innanzitutto, con il principio di ragionevolezza; in quel caso la Corte ha rilevato che la disposizione censurata non era effettivamente di interpretazione autentica, come si evinceva dalle circostanze che la stessa era stata emanata in mancanza di un contrasto giurisprudenziale o di dubbi manifestati dalla dottrina e che la soluzione interpretativa proposta non rientrava «tra i possibili significati attribuibili alla littera legis»; acclarata la natura "innovativa" della norma, da considerarsi dunque "semplicemente retroattiva" (e non di interpretazione autentica), la stessa è stata dichiarata incostituzionale in quanto irragionevole; in proposito, la Corte ha ricordato che al legislatore non è preclusa l'adozione di norme retroattive, fermo restando il divieto in materia penale di cui all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, ma la retroattività deve trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrastare con altri valori e interessi costituzionalmente protetti”.
Articolo 1-ter
(Disposizioni in materia di formazione e reclutamento dei dirigenti del Ministero dell’economia e delle Agenzie fiscali)
L’articolo 1-ter, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, attribuisce alla Scuola nazionale della pubblica amministrazione (SNA) il compito di provvedere alla formazione superiore, alla specializzazione ed al continuo aggiornamento professionale nelle materie della fiscalità, del personale del Ministero dell’economia e delle finanze, della Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché al reclutamento mediante specifico corso-concorso di dirigenti per le predette amministrazioni, definendone le modalità (commi 1-4). Le disposizioni sopra citate si applicano inoltre all’Agenzia del demanio e all’Agenzia delle entrate riscossione (comma 6). Si prevede inoltre che spetti prioritariamente alla Scuola nazionale la formazione continua e l’aggiornamento dei magistrati tributari mediante l’organizzazione di specifici corsi coerentemente con quanto previsto in apposito regolamento da predisporre a cura del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (comma 5). Vengono infine definite le modalità di finanziamento dei corsi (comma 7).
È utile ricordare in premessa che la Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA), originariamente denominata Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) è un’istituzione di alta cultura e formazione, posta nell’ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio[10].
Nel corso della XVII legislatura, è stata avviata una complessiva riforma dell’ordinamento della Scuola. Dapprima, infatti, il D.P.R. 70 del 2013 aveva istituito il Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica, in cui la Scuola nazionale dell’amministrazione (come è stata ridenominata) assumeva un ruolo di coordinamento delle attività di formazione e reclutamento poste in essere dalle singole Scuole. Successivamente, il decreto-legge n. 90 del 2014 ha disposto la soppressione di cinque scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni (tra cui la Scuola superiore dell'economia e delle finanze) e la contestuale assegnazione delle funzioni di reclutamento e di formazione, nonché delle risorse, degli organismi soppressi alla SNA (articolo 21).
Passando all’analisi di dettaglio dell’articolo, il comma 1 prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, al fine di assicurare la formazione superiore, la specializzazione ed il continuo aggiornamento professionale nelle materie della fiscalità del proprio personale, stipulino con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la Scuola nazionale della pubblica amministrazione (SNA) apposite convenzioni per definire l’articolazione della formazione dedicata, di carattere teorico, pratico o divulgativo, idonea a garantire, a decorrere dal 2024:
§ un volume annuo di iniziative non inferiore a quindici corsi specialistici, nonché l'individuazione condivisa delle professionalità cui affidare le docenze e delle sedi in cui tenere la formazione in presenza, queste ultime scelte anche tra le sedi centrali e periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali (comma 1, lettera a);
§ l’individuazione dei contenuti della formazione e lo sviluppo di programmi formativi differenziati per il personale, rispettivamente, dirigenziale e del comparto (comma 1, lettera b). Le iniziative formative saranno svolte dalla SNA con atti di organizzazione, adottati secondo linee di indirizzo del Ministro per la pubblica amministrazione, e con le modalità previste a legislazione vigente.
Tra i compiti principali della SNA, come descritti dall’articolo 3 del D. Lgs. n. 178/2009, sono già attualmente ricomprese, tra gli altri: a) le attività di formazione, selezione e reclutamento dei dirigenti e funzionari dello Stato in base alla legislazione vigente; b) le attività di formazione ed aggiornamento, in base a convenzioni e con tutti gli oneri a carico dei committenti, di dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, di soggetti gestori di servizi pubblici e di istituzioni ed imprese private.
La Scuola può promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonché stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.
§ la predisposizione, l'organizzazione e la gestione, stabilendosene altresì le materie specialistiche ed i profili organizzativi e logistici, di specifici corsi-concorsi volti al reclutamento di personale di qualifica dirigenziale dotato di specifiche professionalità tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale (comma 1, lettera c).
In proposito, si ricorda che il D.Lgs. 165/2001, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 80/2021 (articolo 3, commi 3-5), prevede tre tipologie di reclutamento per l’accesso alla dirigenza di ruolo di seconda fascia nelle amministrazioni centrali, indicando le percentuali di posti che devono essere coperti attraverso le diverse tipologie di accesso:
a) Corso-concorso selettivo, bandito dalla SNA, in percentuale non inferiore al 50% dei posti da ricoprire
b) Concorso per titoli ed esami da parte delle singole amministrazioni, in percentuale non superiore al 50% dei posti da ricoprire;
c) Procedure comparative bandite dalla SNA con riferimento a ciascuna amministrazione e riservate al personale non dirigenziale a tempo indeterminato della stessa amministrazione per il passaggio alla categoria dirigenziale da parte del personale che abbia: a) maturato cinque anni di servizio nell’area o categoria apicale (non oltre il 15% del totale dei posti da coprire); b) o ricoperto o ricopra incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato ex articolo 19, comma 6, D.lgs. 165/2001 (quota aggiuntiva non superiore al 15%).
c)
In relazione ad alcune agenzie fiscali vigono altresì alcune disposizioni speciali. In particolare si ricorda che l’articolo 1, comma 93 della legge n. 205 del 2017, alla lettera e) prevede che l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, mediante i rispettivi regolamenti di amministrazione, possono disciplinare l'accesso alla qualifica dirigenziale dei rispettivi ruoli mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami. Gli esami consistono in una prova scritta, di carattere tecnico-pratico, e in una orale, finalizzate a individuare, secondo modalità e descrizione dei contenuti specificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell'Agenzia che bandisce il concorso, con la possibilità di prevedere una prova preselettiva con quesiti a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando, Si prevede infine che fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso e in servizio presso l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito.
Con riferimento ai corsi – concorsi di cui alla lettera c) del comma 1 (vedi supra), il comma 2 dispone che le relative convenzioni prevedano:
§ gli ambiti specialistici nei quali devono essere conseguiti i titoli di studio valevoli come requisiti per l'ammissione al corso-concorso ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del d.P.R. n. 70/2013 (comma 2, lettera a);
Il richiamato articolo 7, comma 2, del d.P.R. n. 70/2013, dispone che al corso-concorso selettivo di formazione dei dirigenti, possono essere ammessi i soggetti muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea nonché di dottorato di ricerca, o diploma di specializzazione, conseguito presso specifiche scuole di specializzazione individuale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o master di secondo livello conseguiti presso università italiane o straniere dopo la laurea magistrale. Al corso-concorso possono essere ammessi, altresì, i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea specialistica o magistrale, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.
§ i criteri di svolgimento della eventuale prova preselettiva ed il numero delle prove di esame, di cui almeno due prove scritte (comma 2, lettera b);
§ il contenuto di una o più ulteriori prove scritte obbligatorie di soluzione di questioni o problemi di natura tecnica, volta alla verifica del possesso delle capacità tecniche e delle attitudini afferenti agli specifici compiti da ricoprire presso le articolazioni interne dei Dipartimenti delle finanze e della giustizia tributaria del Ministero dell’economia e delle finanze ovvero presso le Agenzie fiscali comma 2, lettera c);
Sul punto ci si limita a ricordare che, con riferimento alle procedure selettive per la dirigenza pubblica previste nel D.Lgs. n. 165/2001, come riformato dal D.L. n. 80/2021, è ora previsto che occorra indicare nel bando le competenze che si intende accertare e si prevede che, in aggiunta alla valutazione dei titoli o delle conoscenze, nei termini previsti dalle rispettive
discipline, debbano essere valutate anche le capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti.
§ la composizione e le modalità di nomina delle commissioni esaminatrici del concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli esami di cui agli articoli 13 e 14 del d.P.R. n. 272/2004 (comma 2, lettera d) e i programmi del corso, mirati a fornire ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto per l'accesso al corso (comma 2, lettera e).
I richiamati articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, disciplinano rispettivamente la valutazione continua ed esame conclusivo della fase di formazione generale (articolo 13) e la formazione specialistica (articolo 14) ad esito delle quali sono previsti degli esami finali.
Il comma 3 dispone che il numero dei posti destinati al corso-concorso di cui al comma 1, lettera c), è stabilito, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, “anche in deroga all’articolo 28, comma 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, comunque in coerenza con la programmazione dei fabbisogni di personale del MEF e delle Agenzie fiscali in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente.
L’articolo 28, comma 1, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, prevede che l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. Quanto alle percentuali di posti da reclutare con le diverse procedure, dispongono i successivi commi dell’articolo 28, per la cui illustrazione cfr. supra.
Al riguardo si valuti l’opportunità di precisare la portata della deroga al citato articolo 28 dato che la disposizione in commento appare in realtà prevedere una delle due modalità autorizzate dall’articolo 28, senza escludere l’altra (rimangono infatti ferme le altre modalità di accesso alla dirigenza delle Agenzie di cui alla legge di bilancio 2018 sopra richiamata).
I bandi del corso-concorso possono prevedere una riserva di posti non superiore al venti per cento destinata al personale dipendente del MEF e delle Agenzie che alla data di scadenza del bando abbia maturato almeno cinque anni di servizio.
Sono ammessi a frequentare il corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili, maggiorato del venti per cento.
Il comma 4 prevede che per quanto non diversamente disposto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni regolamentari che disciplinano l’accesso alla dirigenza pubblica, attualmente contenute nel D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 e nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.
In merito è utile ricordare che, anche a seguito delle modifiche introdotte nella disciplina legislativa dell’accesso alla dirigenza pubblica (in particolare ad opera del decreto-legge n. 80 del 2021), nonché delle novità introdotte per l’VIII corso-concorso, il decreto-legge n. 44/2023 (articolo 4, co. 2) prevede l’aggiornamento delle disposizioni regolamentari che regolano le procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti, di cui al d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 ed al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 70, da compiersi entro il 30 settembre 2023.
Il comma 5 novella l’articolo 5-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992 in materia di formazione permanente e aggiornamento dei giudici tributari al fine di attribuire prioritariamente alla Scuola nazionale della pubblica amministrazione (S.N.A.) - e solo in subordine ad eventuali università accreditate - la formazione continua e l’aggiornamento dei magistrati tributari mediante l’organizzazione di specifici corsi coerentemente con quanto previsto da un apposito regolamento da predisporre a cura del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
Si ricorda che il citato articolo 5-bis è stato introdotto dalla L. n. 130 del 2022, di riforma della giustizia tributaria.
In base a tale disposizione, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità per garantire, con cadenza periodica, la formazione continua e l'aggiornamento professionale dei magistrati di cui all'articolo1-bis, comma 1, attraverso la frequenza di corsi di carattere teorico-pratico da tenersi, previa convenzione, anche presso le università accreditate ai sensi del decreto legislativo n. 19 del 2012.
Viene conseguentemente abrogato l’articolo 41 del medesimo decreto legislativo - che attribuiva alla Scuola superiore dell’economia e delle finanze il compito di organizzare ogni anno corsi di aggiornamento per i componenti delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado concernenti la disciplina del processo in relazione al sistema normativo dei singoli tributi ed alle modificazioni sopravvenute - e i riferimenti, contenuti all’articolo 24 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992 (concernente le funzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria), alle risorse da destinare alla formazione dei magistrati tributari (posto che, con riguardo ai corsi in questione la copertura finanziaria di medesimi è definita ai sensi del comma 7 del presente articolo).
Il comma 6 prevede che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applichino, previa definizione in via convenzionale delle relative modalità, anche all’Agenzia del demanio e all’Agenzia delle entrate riscossione.
Il comma 7 specifica le modalità di copertura finanziaria delle spese concernenti i nuovi corsi individuati ai sensi dei commi precedenti.
Si dispone in particolare che agli oneri per l’attività di cui al comma 1 si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Scuola nazionale della pubblica amministrazione per la parte corrispondente alla componente formativa di natura tributaria già ordinariamente svolta dalla medesima Scuola e, per il residuo, secondo quanto stabilito con le convenzioni, con gli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti nei cui riguardi l’offerta formativa è svolta. Agli oneri per le attività di predisposizione e gestione degli specifici corsi-concorsi si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti nei cui riguardi i corsi-concorsi sono svolti.
Articolo 1-quater
(Rideterminazione della dotazione organica dell’Ente parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise)
L’articolo 1-quater, introdotto durante l'esame alla Camera, incrementa la dotazione organica dell'ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise da 42 a 81 unità.
L’articolo in esame dispone che la dotazione organica dell'ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, come stabilita dal D.P.C.M. 23 gennaio 2013, è rideterminata – senza nuovi o maggiori oneri – in 47 unità di personale amministrativo (7 funzionari, 37 assistenti e 3 operatori) e 34 unità di personale di sorveglianza area assistenti.
Lo stesso comma precisa che la disposizione in esame è volta ad assicurare la continuità e il pieno svolgimento delle attività istituzionali dell'ente suddetto, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e del principio di invarianza della spesa per il personale, che è quella risultante dal rendiconto generale 2022 regolarmente approvato.
Nella “Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria dei 23 enti parco nazionali – 2021”, approvata con la determinazione della Corte dei conti 14 marzo 2023, n. 32 (Doc. XV, n. 68), sono riportati, nella tabella 2 di pag. 33, i dati comunicati dall’Ente, relativi alla dotazione organica ed alla consistenza del personale al 31 dicembre 2021.
A fronte di una dotazione organica di 42 unità (come definita dal D.P.C.M. 23 gennaio 2013, recante “Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di 24 Enti parco…”; si veda in particolare la tabella allegata a tale decreto ove si precisa che delle 42 unità costituenti complessivamente la dotazione dell’ente Parco, 13 unità sono guardaparco), al 31 dicembre 2021 risultavano in servizio, complessivamente, 88 unità (di cui 26 unità di ruolo e a tempo indeterminato, 1 unità fuori ruolo a tempo determinato e 61 unità indicate come personale “stabilizzato”).
Nella stessa relazione viene evidenziato che la spesa impegnata per il personale è stata, nel 2021, pari a circa 4,55 milioni di euro.
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Articolo 2, commi 1 e 2-quater
(Assunzioni di soggetti impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità)
Il comma 1 dell’articolo 2 – nel testo riformulato dalla Camera – prevede che le pubbliche amministrazioni possano assumere a tempo indeterminato, entro il 30 giugno 2026, i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità richiamati dal comma 1 in posizione di lavoratori sovrannumerari e in deroga alla dotazione organica e alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale, ma fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente.
Il comma 2-quater – inserito dalla Camera – differisce dal 30 giugno 2023 al 30 dicembre 2023 il termine entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti – da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice – in posizione di lavoratori sovrannumerari, in deroga alla dotazione organica, alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale ed ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente.
I soggetti interessati dal comma 1 sono individuati mediante il richiamo di diverse disposizioni legislative statali e di una disposizione di una legge della Regione Siciliana; il riferimento è posto ai lavoratori già impegnati in attività di pubblica utilità o in progetti di lavori socialmente utili aventi determinati requisiti, concernenti la durata minima di tale attività, il settore di svolgimento o la titolarità di trattamenti di integrazione salariale o di disoccupazione – di cui agli artt. 2, c. 1, D.Lgs. 81/2000, 3, c. 1, D.Lgs. 280/1997, 7 D.Lgs. 468/1997 –, e ai lavoratori già impegnati in attività socialmente utili della Regione Siciliana, di cui all’articolo 30, c. 1, della legge della Regione Siciliana 5/2014.
Il comma 1, come accennato, consente, entro il 30 giugno 2026, le assunzioni a tempo indeterminato (anche a tempo parziale) in posizione di lavoratori sovrannumerari e in deroga alla dotazione organica e alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale, ma fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente. Si valuti l’opportunità di chiarire il rapporto tra le deroghe e la condizione ultima suddetta. La condizione del rispetto dei vincoli assunzionali viene meno, tuttavia, nella fattispecie di cui al successivo comma 2-quater. Quest’ultimo[11], come accennato, differisce dal 30 giugno 2023 al 30 dicembre 2023 il termine entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità in base alle norme statali summenzionate possono essere assunti – da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice – in posizione di lavoratori sovrannumerari, in deroga alla dotazione organica, alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale ed ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente; la possibilità in esame concerne assunzioni a tempo indeterminato (anche con contratti di lavoro a tempo parziale) nei limiti delle risorse finanziarie già stanziate dall'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e dall’articolo 1, comma 496, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 – risorse, pari a 59 milioni di euro annui, stanziate per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni –. Il suddetto differimento riguarda procedure esperibili nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia.
Si ricorda che il testo originario del comma 1 – riformulato nei summenzionati termini durante l’esame alla Camera – prevedeva una possibilità generale di assunzione (anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato) mediante procedure concorsuali per i soggetti summenzionati e richiedeva che le stesse procedure fossero conformi ai princìpi in materia di concorsi (per il reclutamento di personale pubblico) di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché essere adeguate alla tipologia della professionalità da reclutare e comprensive di una valutazione dei titoli che tenga conto dell’anzianità di servizio.
Si ricorda che sia il richiamato articolo 35 sia l’articolo 52 dello stesso D.Lgs. n. 165 stabiliscono limiti percentuali massimi per le possibili quote concorsuali riservate a specifiche categorie di soggetti[12]. Sul punto, la giurisprudenza della Corte costituzionale fa riferimento a tali quote come a norme interposte rispetto ai princìpi costituzionali di eguaglianza e di procedure concorsuali pubbliche (cfr., in particolare, la sentenza n. 225 del 21-24 giugno 2010 e la sentenza n. 90 del 2-12 aprile 2012). Si valuti l’opportunità di chiarire l'applicabilità delle quote sopra richiamate anche per i soggetti di cui alle disposizioni in esame.
Il comma 2 originario – soppresso durante l’esame presso la Camera – recava le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica con riferimento al testo originario del comma 1.
Articolo 2, commi 2-bis e 2-ter
(Ammortizzatori sociali in deroga in Calabria)
I commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 2 – introdotti dalla Camera – recano disposizioni dirette ad autorizzare la regione Calabria a prorogare per un altro anno i percorsi di politiche attive per tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga.
In particolare, il comma 2-bis, al fine di agevolare percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, autorizza la regione Calabria a prorogare di un ulteriore anno i percorsi realizzati in attuazione dell'Accordo quadro del 7 dicembre 2016 tra la regione Calabria e le parti sociali sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in suddetta regione (anno 2015-2016).
A questo scopo, per l'anno 2023 è assegnato alla regione Calabria un contributo pari a 5 milioni di euro.
Ai sensi del comma 2-ter, si procede alla copertura del suddetto onere attraverso corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004.
Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2015, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3075). Nella legge di bilancio per il 2023, il Fondo presenta uno stanziamento di circa 442,6 milioni di euro per il 2023, di 225,8 milioni per il 2024 e di circa 306 milioni per il 2025. Da ultimo, l’articolo22, comma 2, del DL 61/2923 reca l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 9,07 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,84 milioni di euro per l'anno 2028.
Articolo 3, commi 1-6 e 7-14
(Trasferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni dell’ANPAL)
L’articolo 3, commi da 1 a 6 e da 7 a 14, a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasferisce al medesimo Ministero le funzioni esercitate dall’ANPAL, le relative risorse strumentali, finanziarie ed umane – ad eccezione del personale del comparto ricerca che viene trasferito all’INAPP -, nonché la titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali. Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data l’ANPAL viene soppressa.
Durante l’esame alla Camera è stato disposto che il personale di ricerca trasferito ad INAPP, al quale è applicato il CCNL degli Enti pubblici di ricerca, può chiedere il trasferimento presso altro ente di ricerca tra quelli elencati dalla normativa vigente, ai sensi di quanto previsto dal Testo unico sul pubblico impiego in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.
Anche a seguito del suddetto trasferimento di funzioni, viene altresì modificata la disciplina relativa all’articolazione in dipartimenti e alle aree funzionali di competenza del Ministero.
Si prevede, inoltre, la possibilità per il medesimo Ministero di avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale a tempo indeterminato proveniente dagli enti dallo stesso vigilati.
Infine, si dispone che la società ANPAL Servizi S.p.a. assume la denominazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. di cui vengono disciplinate le funzioni e la composizione.
Trasferimento al Ministero del lavoro delle funzioni dell’ANPAL e contestuale soppressione dell’Agenzia
La disposizione in commento – al fine di garantire l’efficace coordinamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro, incluso quello relativo all’utilizzo delle risorse europee e all’effettivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR – trasferisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), come disciplinate dal D.Lgs. 150/2015 e da ogni altra previsione di legge. Tale trasferimento opera a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM di riorganizzazione del Ministero, da adottare entro il 30 ottobre 2023[13]. Conseguentemente, l’Agenzia è soppressa a decorrere dalla medesima data (comma 1).
Si ricorda brevemente che l’ANPAL è un’Agenzia con personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, e sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al controllo della Corte dei conti, istituita dal D.Lgs. 150/2015 (artt. 4 e ss.) al fine, tra l’altro, di promuovere il diritto al lavoro, alla formazione e alla crescita professionale delle persone, di coordinare le misure di politica attiva del lavoro e la rete nazionale dei servizi per il lavoro e di sviluppare e gestire il sistema informativo del mercato del lavoro
In attuazione di quanto disposto dal richiamato D.Lgs. 150/2015, è stato adottato lo Statuto dell’Agenzia, con D.P.R. 108/2016. Per completezza, si ricorda che le Camere, lo scorso mese di maggio, hanno espresso il prescritto parere sullo schema di D.P.R. recante approvazione delle modifiche al predetto Statuto, necessarie al fine di adeguare tale statuto alle modifiche apportate dall’articolo 46 del D.L. 73/2021 alla governance e all'organizzazione dell'Agenzia.
Alla luce del predetto trasferimento di funzioni, si prevede che, dalla medesima data suindicata, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell’ANPAL e che le risorse umane, strumentali e finanziarie dell’Agenzia soppressa sono trasferite al medesimo Ministero, nei cui ruoli transita il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad eccezione del personale appartenente al comparto ricerca, che viene trasferito, unitamente alle correlate risorse finanziarie, all’INAPP (Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche) (comma 2, primo periodo).
Durante l’esame alla Camera è stato disposto che il suddetto personale di ricerca trasferito ad INAPP, al quale è applicato il CCNL degli Enti pubblici di ricerca, può chiedere il trasferimento presso altro ente di ricerca tra quelli elencati dalla normativa vigente[14], ai sensi di quanto previsto dal Testo unico sul pubblico impiego (articolo 30, c. 1, del D.Lgs. 165/2001[15]) in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (comma 2-bis).
La disciplina del trasferimento delle suddette risorse da ANPAL al Ministero, ivi compreso il subentro nei contratti ancora in corso, nonché il trasferimento del personale dell’ANPAL afferente al comparto ricerca all’INAPP, unitamente alle correlate risorse finanziarie, avviene con il medesimo decreto (di cui al comma 1) di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. conseguentemente rideterminata la dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’INAPP. Si autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio (comma 2, quarto, quinto, sesto e settimo periodo).
Sul punto, la Relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1239 segnala che la pianta organica dell’Agenzia (quale risultante dal D.P.C.M. 13 aprile 2016 e dalle modifiche da ultimo apportate dal D.L. 36/2022) prevede un totale di 260 unità, di cui: 3 dirigenti di prima fascia (tra i quali il Direttore, parificato a un Capo Dipartimento); 8 dirigenti di seconda fascia; 77 funzionari Area III; 69 funzionari Area II; 3 funzionari Area I; 100 unità di personale del ruolo di cui all’articolo 4, comma 9, del decreto istitutivo (30 ricercatori e tecnologi; 5 funzionari di amministrazione; 34 collaboratori tecnici E.R.; 18 collaboratori di amministrazione; 12 operatori tecnici; 1 operatore di amministrazione).
Si riconosce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la possibilità di avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di un contingente del personale dell’INAPP fino ad un numero massimo di unità di personale pari a quello trasferito dall’ANPAL, al fine di garantire la continuità delle attività svolte da tale personale, nonché per obiettivi di interesse comune di analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e sociali. Si dispone altresì che le attività e il contingente di personale interessato sono regolati da apposita convenzione non onerosa tra il Ministero e l’INAPP e che gli oneri restano a carico dell’ente di appartenenza (comma 2, ottavo, nono e decimo periodo).
Si dispone, inoltre, che il bilancio di chiusura dell’ANPAL è deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell’Agenzia, corredato della relazione redatta dall’organo interno di controllo in carica alla medesima data di cessazione dell’ANPAL e trasmesso, per l’approvazione, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze (comma 3).
Ogni riferimento all’ANPAL contenuto in norme di legge o in norme di rango secondario è da intendersi riferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che il D.Lgs. 150/2015 è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni del presente decreto legge (comma 4). Si valuti l’opportunità di definire puntualmente le norme che si intendono abrogate e la decorrenza di tale abrogazione.
Trattamento economico del personale trasferito dall’ANPAL
Per quanto concerne il trattamento economico del personale così trasferito, la norma in commento dispone che:
- al personale non dirigenziale si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell’amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile pari all’eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell’amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l’amministrazione di destinazione (comma 2, secondo periodo).
- al personale dirigenziale, nelle more dell’entrata in vigore del regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 173/2022, continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro (stipulati ai sensi dell’articolo 19, c. 1, del D. Lgs. 165/2001) vigenti al 23 giugno 2023 (data di entrata in vigore del presente decreto legge).
Personale degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Al fine dello svolgimento dei propri fini istituzionali e nelle materie di interesse comune con gli enti vigilati, si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato proveniente dagli enti vigilati dallo stesso Ministero, attraverso l’istituto dell’assegnazione temporanea o altri analoghi istituti previsti dai rispettivi ordinamenti. Gli oneri relativi al trattamento economico, compresi quelli accessori, restano a carico degli enti di provenienza (comma 5).
Si ricorda che, in via generale, l’articolo 30, c. 2-sexies, del D.Lgs. 165/2001 riconosce alle pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, la possibilità di utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal medesimo D.Lgs. 165/2001.
Organizzazione e ordinamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e definizione delle funzioni di spettanza statale
In merito alla riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si prevede che il DPCM che disciplinerà tale riorganizzazione – da emanarsi entro il 30 ottobre 2023 - provvederà, altresì, alla riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per adeguarne compiti, funzioni e organico alla nuova organizzazione ministeriale (comma 1, ultimo periodo).
In merito alle funzioni e ai compiti esercitati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la norma in commento modifica la disciplina vigente – di cui all’articolo 46 del D.Lgs. 300/1999 (come da ultimo modificato dall’articolo 1, c. 8, lett. a) del D.L. 44/2023) – relativa alle aree funzionali nel cui ambito il Ministero svolge le funzioni di spettanza statale, declinando nel dettaglio tali funzioni, anche in considerazione del suddetto trasferimento delle funzioni sino ad oggi poste in capo ad ANPAL. In particolare, si dispone (comma 6):
- con riferimento all’area funzionale relativa alle politiche sociali si specifica che essa comprende anche le politiche di inclusione, coesione e protezione sociale e che nel suo ambito rientrano: il Terzo settore; le politiche per i flussi migratori per motivi di lavoro; le politiche per l’inclusione dei cittadini stranieri; il coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza (numero 1, lett. a));
- con riferimento all’area funzionale relativa alle politiche del lavoro e per l’occupazione, si specifica che essa si realizza anche in ottica di genere e che nel suo ambito rientrano: i servizi per il lavoro; la regolazione dei rapporti di lavoro e tutela dei lavoratori; la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; la mediazione per la soluzione di controversie collettive di lavoro; la rappresentatività sindacale; le politiche previdenziali e assicurative; il coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza (numero 1, lett. b));
- con riferimento all’area funzionale relativa all’amministrazione generale si specifica che nel suo ambito rientrano: i servizi comuni e indivisibili; gli affari generali e l’attività di gestione del personale; la programmazione generale del fabbisogno del Ministero e il coordinamento delle attività in materia di reclutamento del personale; la rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; la tenuta e la gestione di banche dati, delle piattaforme e dei sistemi informatici; gli acquisti centralizzati e la gestione logistica; il coordinamento della comunicazione istituzionale; le attività di analisi, ricerca e studio sulle attività di competenza del Ministero; il coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza (numero 1, lett. c));
- che il Ministero svolge, altresì, i compiti di vigilanza su enti e attività previsti dalla legislazione vigente e assicura il coordinamento e la gestione delle risorse e programmi a valere sul bilancio comunitario o a questo complementari (numero 2).
La norma in commento interviene altresì sull’ordinamento del Ministero, attraverso la modifica dell’articolo 47 del D.Lgs. 300/1999. In particolare, si conferma che il Ministero si articola in massimo tre dipartimenti, in riferimento alle suddette aree funzionali, mentre il numero massimo delle posizioni di livello dirigenziale generale è elevato da 12 a 15, ivi inclusi i capi dei dipartimenti, a seguito del trasferimento al Ministero delle 3 posizioni dirigenziali di prima fascia previste nella dotazione organica dell’ANPAL. Resta fermo che all’individuazione e all’organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (comma 6, lett. b)).
Sviluppo Lavoro Italia S.p.a.
A decorrere dalla data di soppressione dell’ANPAL la società ANPAL Servizi S.p.a. torna ad assumere la denominazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. - che aveva prima della costituzione dell’ANPAL -, configurata come soggetto in house del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e tutte le disposizioni normative riferite ad ANPAL Servizi S.p.a. devono intendersi riferite alla suddetta società (commi 7 e 8).
Come evidenziato anche dalla Relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1239, il cambio di denominazione societaria da Italia Lavoro S.p.a. ad ANPAL Servizi S.p.a. era avvenuto a seguito dell’istituzione dell’ANPAL e del passaggio dell’intero capitale sociale dal Ministero dell’economia e finanze all’ANPAL stessa. Il D.L. 73/2021 (articolo 46, c. 4) ha ristabilito la situazione ex ante sia sotto il profilo della proprietà, sia per quanto riguarda il potere di indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il Ministero esercita in via esclusiva la vigilanza e il controllo analogo sulla società (comma 9, primo periodo). Conseguentemente, attraverso una modifica all’articolo 46, c. 4, del D.L. 73/2021, si dispone che, ai fini del suddetto controllo analogo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede direttamente, senza più il coinvolgimento dell’ANPAL (comma 14).
Come specificato durante l’esame presso la Camera, gli indirizzi di carattere generale sono definiti e approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (ai sensi dell’articolo 3, del D.Lgs. 281/1997). Si ricorda che il testo vigente prevede che l’approvazione di tali indirizzi spetti alla Conferenza permanente, su proposta del Ministero (comma 9, ultimo periodo).
La Relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1239 evidenzia che il cambiamento di denominazione deriva dalla soppressione dell’ANPAL e dalle riforme in materia di servizi e politiche attive del lavoro che rendono necessaria l’individuazione di un nuovo ruolo della Società nell’attuazione di tali politiche, nel rispetto del dettato costituzionale che assegna competenze concorrenti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome. Per realizzare tale governance la norma dispone una diretta partecipazione all’organo amministrativo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano oltre che la definizione delle linee di indirizzo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Per quanto concerne la composizione della società in oggetto, si prevede che il consiglio di amministrazione della società è composto da cinque membri, di cui tre, incluso il Presidente, nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno nominato dal Ministro dell’economia e delle finanze e uno nominato su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dall’attuazione di tale previsione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 11).
Sul punto, la Relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1239 specifica che dalla nuova composizione del Consiglio di amministrazione, i cui componenti passano da 3 a 5, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la società non è mai stata dotata di un finanziamento pubblico specifico per la remunerazione dei suoi organi e che tale remunerazione è operata nei margini complessivi dei contributi istituzionali (invariati) di cui è già dotata. Inoltre, tale incremento dei componenti, come specificato dalla Relazione tecnica di accompagnamento all’A.C. 1239, si giustifica con l’esigenza di maggiore rappresentatività delle istanze regionali,
La società si avvale, altresì, di un comitato consultivo strategico composto di dieci membri, in rappresentanza delle parti sociali più rappresentative, presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e i suoi componenti non hanno diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti, comunque denominati (comma 12).
In conseguenza delle suddette previsioni, si dispone che lo statuto della società sia corrispondentemente adeguato entro quarantacinque giorni dal 23 giugno 2023 (data di entrata in vigore del presente decreto legge) (comma 13).
Articolo 3, comma 6-bis e 6-ter
(Reclutamento di personale dirigenziale da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
Il comma 6-bis dell’articolo 3, introdotto dalla Camera, reca una novella all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 44 del 2023, che autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’avvio di procedure di reclutamento di personale. Tali procedure possono essere finalizzate anche all’assunzione di funzionari a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, per specifiche professionalità. Ferme restando le riserve previste per il diritto al lavoro dei disabili, al possesso di un titolo di studio richiesto dal bando conseguito entro i 5 anni precedenti può essere attribuito un punteggio doppio e in ogni caso si contempla una adeguata valorizzazione per quegli specialisti che abbiano prestato attività presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il comma 6-ter, anch’esso introdotto dalla Camera, per il biennio 2024-2025, autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad assumere 6 dirigenti di seconda fascia con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, previa indizione di procedure concorsuali pubbliche o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici.
In particolare, la novella all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 44 del 2023, inserisce la lettera b-ter), a norma della quale si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove scritta e orale, per l’assunzione del personale appartenente all’Area Funzionale di cui alla Tabella B dell’allegato 2 (riguardante assunzioni straordinarie) del DL 44/2023. Per le medesime esigenze di speditezza, tali procedure di reclutamento possono essere finalizzate anche al reclutamento di personale dell’area dei funzionari a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, per specifiche professionalità con competenze in materia di:
- igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno;
- analisi e valutazione delle politiche di lavoro;
- gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
- digitalizzazione;
- gestione dei siti internet;
- contrattualistica pubblica.
Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla L 68/1999 (riguardante norme per il diritto al lavoro dei disabili), il bando può prevedere l’attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l’accesso ai concorsi pubblici de qua, nel caso in cui il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento e, in ogni caso, una adeguata valorizzazione della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto attività presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il comma 6-ter dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, nel biennio 2024-2025, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente di sei dirigenti di seconda fascia, potendo ricorrere all’indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche allo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici.
Agli oneri derivanti dal comma in commento, pari a 819.509 euro a partire dall’anno 2024, si provvede attraverso corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “Fondi di riserva speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Articolo 3, commi 15 e 16
(Rimodulazione delle posizioni dirigenziali dell’Ispettorato nazionale del lavoro e norme procedurali relative all’organizzazione del medesimo Ispettorato)
I commi 15 e 16 dell’articolo 3 prevedono una rimodulazione delle posizioni dirigenziali dell’Ispettorato nazionale del lavoro e modificano la procedura per la determinazione del riparto della dotazione organica del medesimo Ispettorato e della connessa articolazione organizzativa dell’ente; il limite massimo della medesima dotazione viene ridefinito in 7.846 unità, con una riduzione (rispetto al limite già vigente) di 4 unità[16], conseguente alla suddetta rimodulazione delle posizioni dirigenziali.
Più in particolare, il comma 15 prevede un elevamento del numero delle posizioni dirigenziali di livello generale del suddetto Ispettorato - numero già stabilito in quattro[17] ed ora elevato fino a un massimo di otto[18] - e una riduzione delle posizioni dirigenziali di livello non generale da novantaquattro a ottantasei. Tale rimodulazione è attuata, con decorrenza dal 1° luglio 2023, mediante la nuova procedura - stabilita dalla novella di cui al presente comma 15 - di determinazione del riparto della dotazione organica dell’Ispettorato tra le qualifiche (dirigenziali e non dirigenziali) e della connessa articolazione organizzativa dell’ente. La novella infatti, con decorrenza dal 1° luglio 2023, demanda tali determinazioni a provvedimenti del direttore dell’Ispettorato, adottati previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nel rispetto dei limiti delle dotazioni finanziarie nonché delle norme generali (per le pubbliche amministrazioni) in materia di organizzazione degli uffici e di fabbisogni di personale, di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il successivo comma 16 stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento del direttore dell’Ispettorato adottato ai sensi della novella di cui al comma 15, sono abrogate le disposizioni, incompatibili con il medesimo provvedimento, del D.P.C.M. 23 febbraio 2016, relativo all'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato. Si ricorda che, nella disciplina vigente prima della novella di cui al comma 15, si demandava a tali decreti del Presidente del Consiglio dei ministri anche il riparto della dotazione organica tra le qualifiche (dirigenziali e non dirigenziali)[19]. Si valuti l’opportunità di meglio definire il riparto di competenze tra i decreti suddetti e i provvedimenti del direttore dell’Ispettorato, considerato anche che, per l’ambito di questi ultimi, la novella fa riferimento esplicito solo al riparto della dotazione e non anche alle articolazioni organizzative.
La novella di cui al comma 15 prevede inoltre che una delle otto summenzionate posizioni di livello dirigenziale generale sia conferita ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni; tale comma prevede che i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgano, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.
Si ricorda che, nell’assetto attualmente vigente, le suddette quattro posizioni di livello dirigenziale generale corrispondono alla titolarità delle quattro direzioni centrali dell’Ispettorato; queste ultime sono: la Direzione centrale per la Tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro; la Direzione centrale Amministrazione finanziaria e logistica; la Direzione centrale Identità professionale, pianificazione e organizzazione; la Direzione centrale Coordinamento giuridico.
Le modalità attuative delle previsioni di cui al comma 15 sono oggetto anche del successivo articolo 28-bis del presente decreto - articolo inserito dalla Camera -; si rinvia alla relativa scheda di lettura.
Si rileva infine che il comma 15 fa riferimento esplicito alla finalità del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Articolo 3, comma 16-bis
(Trattamenti accessori personale ministeri, Anpal e Ispettorato nazionale del lavoro)
Il comma 16-bis dell’articolo 3, introdotto dalla Camera, reca una novella all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 44 del 2023, prevedendo, in particolare, che l’incremento, ivi previsto, del fondo di cui all’articolo 1, comma 143, della legge di bilancio per l’anno 2020 sia finalizzato a rendere omogenei, oltre ai trattamenti accessori del personale dei Ministeri, anche quelli del personale dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro dall’anno 2023.
Nel dettaglio, la disposizione in commento interviene a novellare l’articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 44 del 2023 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche), prevedendo che l’incremento del fondo di cui all’articolo 1, comma 143, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) – fondo destinato a realizzare la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri - sia finalizzato ad omogenizzare i trattamenti accessori del personale dei Ministeri, dell’Anpal e dell’Ispettorato Nazionale del lavoro dall’anno 2023.
Si ricorda che l’articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 44 del 2023 ha disposto un incremento di 55 milioni di euro, a decorrere dal 2023, del fondo di cui all’articolo 1, comma 143, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), destinato a realizzare la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri.
Il richiamato articolo 1, c. 143, della legge di bilancio 2020 ha previsto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di uno specifico fondo da ripartire, al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri.
La disposizione stabilisce che il fondo ha una dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 e che, a decorrere dal 2020, esso può essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021. Le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurne il differenziale e, per la restante parte, all'armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni.
Si prevede inoltre che la Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, incrementa il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale di 5 milioni di euro annui e il fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale non generale di 2 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio autonomo.
In attuazione di quanto disposto da tale comma, con D.P.C.M. 23 dicembre 2021 si è provveduto al riparto delle risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri.
L’incremento del Fondo, come specificato dallo stesso articolo 19, comma 1, avviene attraverso riduzione corrispondente del fondo di cui all’articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per l’anno finanziario 2022).
Il citato articolo 1, comma 607, della legge di bilancio 2022 ha previsto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie (con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, da ripartire, sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle predette amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).
Articolo 3-bis
(Assoprevidenza)
L’articolo 3-bis, introdotto dalla Camera, prevede che l’Associazione italiana per la previdenza complementare (Assoprevidenza) sostituisca il Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato “Previdenza Italia” nei compiti di analisi, ricerche, studi e valutazioni concernenti investimenti dei fondi pensione nel capitale delle micro, piccole e medie imprese. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali eroga quindi direttamente ad Assoprevidenza, entro il 31 marzo di ciascun anno (30 settembre per il solo anno 2023), le risorse previste per lo svolgimento dei suoi compiti, al fine di accelerare la capacità amministrativa nei processi di analisi e di valutazione degli interventi in materia di previdenza complementare.
L’articolo 3-bis, comma 1, novellando l'articolo 58-bis del DL n. 124/2019, affida ad Assoprevidenza i compiti sinora svolti dal Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare “Previdenza Italia”- compiti delineati nel comma 4 - concernenti analisi, ricerche, studi e valutazioni in materia di investimenti dei fondi pensione nel capitale delle micro, piccole e medie imprese.
Il richiamato comma 4, nella sua formulazione originaria, prevede che al Comitato “Previdenza Italia” partecipino anche i rappresentanti delle associazioni dei fondi pensione. Si valuti l’opportunità di chiarire se la partecipazione di tali rappresentanti permanga anche con riferimento ad Assoprevidenza.
Si ricorda che, l’articolo 58-bis, comma 4, del DL n. 124/2019, nella sua attuale formulazione, prevede che per le finalità relative ad investimenti dei fondi pensione nel capitale delle micro, piccole e medie imprese, il Ministro del lavoro e delle Politiche sociali si avvale anche delle attività di analisi e studio del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato “Previdenza, Italia”[20], con la partecipazione dei rappresentanti delle Associazione dei Fondi pensione.
In particolare, il predetto Comitato:
- potrà, se richiesto, supportare i soggetti interessati con analisi e valutazioni delle operazioni di capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nonché con l’attivazione e il coordinamento di iniziative di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei Fondi pensione (in particolar modo se non sono in grado di attivare autonomamente in modo efficace gli investimenti medesimi);
- dovrà realizzare iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale. assistenziale e di welfare destinate ai medesimi soggetti, nonché alla generalità della collettività, anche in età scolare, ed in generale, qualsiasi iniziativa finalizzata a favorire la crescita del numero di soggetti che aderiscono alle forme complementari di previdenza, assistenza e welfare.
Secondo quanto disposto dall’articolo 58-bis, comma 5, del DL n. 124/2019, nella sua attuale formulazione, per il funzionamento del predetto Comitato è stanziato un contributo pari a 1,5 milioni di euro per il 2020 e 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 e fino al 2034[21].
Funzionamento e investimenti dei Fondi pensione
Nel nostro ordinamento, la materia delle forme pensionistiche complementari è disciplinata dal D.Lgs. 252/2005, come sostanzialmente modificato dal D.Lgs. 28/2007.
Oggetto della disciplina sono, in particolare: le forme pensionistiche di origine contrattuale; le forme pensionistiche aperte, promosse da intermediari bancari, finanziari e assicurativi; le forme pensionistiche individuali e le forme pensionistiche preesistenti. L'esercizio dell'attività dei fondi pensione è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP, cui consegue l'iscrizione in un apposito Albo istituito presso la Commissione medesima. Alle forme di previdenza complementare possono aderire: i lavoratori dipendenti, privati e pubblici, quelli autonomi e liberi professionisti, i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti delle cooperative interessate ed i soggetti destinatari del "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari" (D.Lgs. 565/1996). Alle forme pensionistiche complementari individuali (fondi aperti o PIP) possono aderire anche soggetti diversi da quelli sopra elencati, non sussistendo alcuna preclusione in merito alla platea dei potenziali destinatari. I fondi pensione chiusi sono istituiti dalla contrattazione collettiva, quelli aperti sono promossi da una banca o da una Compagnia di assicurazione.
Per il proprio funzionamento il fondo individua:
un "gestore finanziario", un soggetto esterno esperto nella gestione finanziaria (banca, società di intermediazione mobiliare, compagnia di assicurazione, società di gestione del risparmio) con cui stipula apposite convenzioni per la gestione del patrimonio del fondo;
una "banca depositaria" presso cui sono depositate le risorse del fondo affidate in gestione;
una "società di servizi amministrativi e contabili" necessaria a garantire il funzionamento del fondo a livello amministrativo e contabile;
una o più società di assicurazione, con cui stipula apposita convenzione, per l'erogazione delle prestazioni ai propri iscritti (qualora il fondo stabilisca di non provvedere direttamente).
Per quanto attiene, più precisamente, al regime delle prestazioni e modelli gestionali, il D.M. 166/2014 ha individuato i criteri ed i limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione nonché le regole in materia di conflitti di interesse, precisando, in primo luogo che nella gestione delle loro disponibilità i fondi pensione (tranne specifichi requisiti richiesti per forme particolari, come i fondi pensione che coprono rischi biometrici) debbano osservare i seguenti criteri:
· ottimizzazione della combinazione redditività-rischio del portafoglio nel suo complesso;
· adeguata diversificazione del portafoglio;
· efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati.
È fatto divieto ai fondi pensione di assumere o concedere prestiti, prestare garanzie in favore di terzi, o, ricorrendo determinate condizioni, investire le disponibilità di competenza in azioni o quote.
Fermo restando il suddetto divieto, le disponibilità dei fondi possono essere investite in strumenti finanziari nel rispetto di specifici criteri e limiti, quali, ad esempio:
· effettuare operazioni di pronti contro termine ed il prestito titoli, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio;
· detenere liquidità, in coerenza con quanto previsto dalla politica di investimento adottata;
· utilizzare derivati.
I fondi pensione perseguono l'interesse degli aderenti e dei beneficiari della prestazione pensionistica, osservando i seguenti criteri gestionali.
Il comma 2 della disposizione in commento dispone che, fine di accelerare, nei limiti delle risorse disponibili, la capacità amministrativa nei processi di analisi e di valutazione degli interventi in materia di previdenza complementare, di cui al richiamato articolo 58-bis, comma 4, del D.L. n. 124/2019, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provveda ad erogare direttamente ad Assoprevidenza, entro il 31 marzo di ciascun anno, le risorse previste per lo svolgimento dei suoi compiti ai sensi del comma 5 (pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 e fino al 2034). In via transitoria per l'anno 2023, tali risorse sono erogate entro il 30 settembre 2023.
Si prevede, infine, ai sensi del comma 3, che le modalità di attuazione della presente disposizione – anche con riferimento alle attività di rendicontazione e di programmazione delle risorse trasferite ad Assoprevidenza - siano stabilite, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento.
Articolo 3-ter
(Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy)
L'articolo 3-ter, inserito dalla Camera, modifica l'articolo 29 del D.lgs. n. 300/1999, al fine di prevedere l’articolazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in non più di quattro Dipartimenti.
La relazione illustrativa all’emendamento governativo, presentato alla Camera, che ha inserito l’articolo in esame afferma che la finalità della modifica è consentire, nell'ambito della riorganizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che lo stesso si articoli in non più di quattro Dipartimenti quali struttura di primo livello, come consentito dall'articolo 3 del D.lgs. n. 300/1999, di disciplina dell'organizzazione del Governo.
Più nel dettaglio, il comma 1, modifica l'articolo 29 del D.lgs. n. 300/1999, relativo all'ordinamento del Ministero delle imprese e del made in Italy, L’articolo 29 attualmente, dispone, al comma 1, che il MIMIT si articoli in non più di nove direzioni generali.
Con l’articolo in esame si prevede ora che il Ministero si articoli in non più di quattro dipartimenti e in nove direzioni generali.
Si rammenta che - ai sensi dell'articolo 3 del D.lgs. 300/1999 - nei Ministeri costituiscono strutture di primo livello, alternativamente:
a) i dipartimenti;
b) le direzioni generali.
Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da dipartimenti non può essere istituita la figura del segretario generale. Nei Ministeri organizzati in dipartimenti, l'ufficio del segretario generale, ove previsto, è pertanto soppresso. I compiti attribuiti a tale ufficio sono distribuiti tra i capi dipartimento con il regolamento di organizzazione.
Secondo l'attuale ordinamento del MIMIT, le strutture di primo livello sono le Direzioni generali (nove), con un Segretario generale con funzioni di coordinamento.
Il comma 2 dispone che agli oneri di cui al primo comma, pari a 210 mila euro dal 2024, si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Il Ministero dello Sviluppo economico (MiSE) – ora denominato Ministero delle imprese e del made in Italy - è stato costituito dal D.L. n. 181/2006[22] (articoli 1 commi 1, 2), in virtù dell’accorpamento delle competenze in precedenza spettanti, ai sensi del D.Lgs. n. 300/1999, al Ministero delle attività produttive e al Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Il D.L. n. 181/2006 aveva anche costituito il Ministero del commercio internazionale. Tale Ministero è stato poi soppresso dal successivo D.L. n. 85/2008[23]. Il decreto legge del 2008 ha proceduto ad un nuovo riassetto del Ministero dello sviluppo economico, accorpando in esso le funzioni - con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale - del soppresso Ministero del commercio internazionale (articolo 1, comma 2), nonché le funzioni del Ministero delle comunicazioni, ugualmente soppresso (articolo 1, comma 7).
Con il successivo D.L. n. 78/2010[24] il Ministero dello sviluppo economico ha cessato le funzioni relative alle politiche di coesione, inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate ex FAS (oggi Fondo per lo sviluppo e la coesione) attribuite, dallo stesso D.L., alla Presidenza del Consiglio (articolo 7, comma 26)[25].
Il D.L. n. 104/2019[26] (cd. "D.L. Ministeri") ha poi disposto ulteriori importanti modifiche agli assetti organizzativi - e conseguentemente finanziari – del MISE. In particolare, l'articolo 2 del D.L. ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni esercitate dal MiSE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internalizzazione del sistema Paese, e, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico[27].
Pertanto, l’articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisca le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico – ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni.
Nell'anno 2021, il D.L. n. 22/2021[28] (articoli 2 e 3) ha disposto la trasformazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica (MiTE).
Il Decreto-legge, in particolare, nel recare una serie di modifiche al D.lgs. n. 300/1999, ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, con il passaggio delle due Direzioni competenti in materia.
In attuazione del riassetto organizzativo disposto dal D.L. n. 21/2022, è stato adottato Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico[29]. Il Ministero, ai sensi dell’articolo 2 del DPR, è articolato in nove Uffici di livello dirigenziale generale, coordinati da un Segretario generale. Gli Uffici di livello dirigenziale generale sono i seguenti:
a) Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI;
b) Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi;
c) Direzione generale per gli incentivi alle imprese;
d) Direzione generale per le tecnologie della comunicazione la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
e) Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali;
f) Direzione generale per la riconversione industriale e grandi filiere produttive;
g) Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica;
h) Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società;
i) Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio.
Si segnalano, inoltre:
· il D.M. del 25 gennaio 2022 di graduazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio il 1° febbraio 2022, al n. 59;
· Il D.M. 19 novembre 2021 - Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico, registrato dalla Corte dei conti in data 29 dicembre 2021 al n. 1097 (GU Serie Generale n. 39 del 16-02-2022);
· Il D.M. del 27 ottobre 2021 di graduazione degli uffici dirigenziali di livello generale, registrato dalla Corte dei conti in data 1 dicembre 2021 al n. 1022;
· il D.M. recante istituzione e organizzazione interna dell’Unità di missione per il PNRR ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legge 21 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, registrato dalla Corte dei conti in data 29/12/2021 al n. 1096;
· la Direttiva 25 ottobre 2021 - Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali, registrato dalla Corte dei conti in data 2/12/2021 al n. 1028.
Nell'attuale legislatura, l'articolo 2 del già citato D.L. n. 173/2022 ha ridenominato il Ministero dello sviluppo economico in Ministero delle imprese e del made in Italy e, contestualmente, con una modifica all'articolo 27 del D.lgs. n.300/1999, ha disposto che il Ministero contribuisca a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo. Previsione, quest'ultima, che è connessa all'istituzione, all'articolo 9, del Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo - CIMIM, con il compito di indirizzare e coordinare le strategie in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane, co-presieduto dal MIMIT e dal MAECI, e composto anche dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo.
Il medesimo decreto legge ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica (MiTE), in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Articolo 4
(Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa)
L’articolo 4 dispone una riorganizzazione dell’area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa basata sulla separazione degli incarichi e delle attribuzioni del Segretario generale della difesa da quelli del Direttore nazionale degli armamenti, sino ad oggi riuniti nell'unica figura del Segretario generale.
Al Direttore nazionale degli armamenti, posto a capo della Direzione nazionale degli armamenti, sono devolute le attribuzioni connesse a innovazione e ricerca tecnologica, alla politica industriale nazionale e internazionale di settore e al procurement degli armamenti, oltre ad altre attribuzioni finora poste in capo al Segretario generale, a cui restano le funzioni di coordinamento dell'azione amministrativa, istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordinamento e vigilanza degli uffici e delle attività del Ministero.
Il comma 1 opera la riorganizzazione attraverso numerose novelle al Codice dell’ordinamento militare (COM – D.Lgs. n. 66/2010).
Più precisamente, il direttore nazionale degli armamenti (articolo 41 COM):
a) predispone, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relative all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa;
b) è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale, nonché delle attività di innovazione e ricerca tecnologica e di sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d’arma;
d) può delegare competenze nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti a un funzionario civile della Difesa oppure a un dirigente proveniente dal settore privato, assunto con contratto a tempo determinato, e nominato ai sensi dell'articolo 19 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa designazione del Direttore nazionale degli armamenti medesimo.
Le ulteriori attribuzioni saranno disciplinate dal regolamento.
Le attribuzioni del Segretario generale sono ricondotte a quelle elencate dall’articolo 6 del D.Lgs. n. 300/1999 (Riforma dell'organizzazione del Governo), ossia al coordinamento dell'azione amministrativa, all’istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, al coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, alla vigilanza sulla loro efficienza e rendimento (articolo 44-bis, comma 2).
La relazione tecnica fornisce due organigrammi: quello della Tabella A - fotografa la situazione della collocazione sistematico-ordinativa e funzionale delle strutture di livello dirigenziale generale del Dicastero a legislazione vigente; quello esposto nella Tabella B rappresenta distribuzione delle medesime strutture esistenti, all’esito della distinzione degli incarichi e delle funzioni recata dalla disposizione in esame.
Tabella A – Organigramma previgente al D.L. in esame
Fonte: relazione tecnica A.C. 1239
Tabella B – Organigramma come modificato dal D.L. in esame
Fonte: relazione tecnica A.C. 1239. L’organigramma evidenzia anche l’istituzione dell’Ufficio Centrale del demanio e del patrimonio (PATRIDIFE) disposta dall’articolo 7, comma 2, lettera a), numero 1.1), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44.
Sia l’incarico di Segretario generale della difesa sia quello di Direttore nazionale degli armamenti possono essere assegnati, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a dirigenti civili di prima fascia ovvero a ufficiali in servizio permanente delle Forze armate, aventi il grado di generale di corpo d’armata o corrispondente; se uno dei due riveste la qualifica dirigenziale civile, l’altro deve essere un generale (artt. 40 e 44-bis COM, come modificati dall’articolo 4 in esame).
La relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1239 segnala che la disposizione opera in coerenza e a completamento di quanto già disposto in materia dal decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44. L’articolo 7, infatti, prevede al comma 3 l’incremento di due unità della dotazione organica delle posizioni di livello dirigenziale generale del Ministero della difesa, che passano quindi dalle nove posizioni attuali ad undici, con l’obiettivo di potenziare l’azione del dicastero nei settori della politica industriale, della ricerca e innovazione nonché del procurement in ambito militare, anche alla luce del nuovo contesto geopolitico e delle prospettive di riforma avviate in ambito UE e NATO. Si segnala, inoltre, che il comma 2, lettera a), n. 1, del D.L. 44 del 2023 prevede l’aumento degli uffici centrali alle dirette dipendenze del Ministro da due a tre. La disciplina e le relative funzioni, con le necessarie attività di riorganizzazione, saranno disciplinate in via regolamentare. La relazione illustrativa sottolinea che nel nuovo ufficio saranno concentrate le attività di promozione e valorizzazione degli asset della Difesa, per quanto riguarda demanio e patrimonio.
Secondo la relazione illustrativa, l’assegnazione a dirigenti generali diversi delle funzioni del Segretario generale e del Direttore nazionale degli armamenti può essere operata utilizzando uno dei due dirigenti generali in organico dei dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa, all’uopo incrementati dal comma 3 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 44 del 2023.
Il Segretario generale e il Direttore nazionale degli armamenti sono coadiuvati rispettivamente da un Vice segretario generale e da un Vice direttore nazionale degli armamenti, che svolgono anche funzioni vicarie in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica. Il Vice segretario generale e il Vice direttore nazionale degli armamenti sono nominati ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, su proposta del Ministro della difesa sentiti, rispettivamente il Segretario generale e il Direttore nazionale degli armamenti. Essi sono scelti tra i dirigenti civili se i rispettivi vertici sono militari e viceversa (artt. 42, 44-ter, 40 comma 2 e 44-bis comma 2 COM, come modificati dall’articolo 4 in esame).
Tale previsione non comporta, secondo la relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1239, incrementi di organico dirigenziale in quanto la legislazione previgente (articolo 42 COM) già prevede due Vice segretari generali, uno civile e l’altro militare.
Sempre secondo la relazione illustrativa, neanche sotto il profilo delle strutture è possibile individuare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché le infrastrutture e i beni strumentali, nonché gli elementi di organizzazione di livello dirigenziale generale e non generale militari e civili - unitamente alle risorse umane di livello non dirigenziale ivi impiegate a legislazione vigente – ove operanti nell’ambito delle funzioni riconducibili a quelle della Direzione nazionale degli armamenti, passeranno alle dipendenze del Direttore nazionale degli armamenti; ove, invece, operanti nell’ambito delle funzioni del Segretariato generale, resteranno alle dipendenze del Segretario generale.
Il comma 2 dispone che le disposizioni di adeguamento dell’organizzazione del Ministero della difesa sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio di Stato, entro il 30 giugno 2024.
Il comma 2-bis, introdotto dalla Camera, autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Ai sensi del comma 3, nelle more dell’attuazione delle disposizioni di riorganizzazione, il Segretario generale della difesa mantiene anche l’incarico di Direttore nazionale degli armamenti e continua a svolgere le relative funzioni.
Il comma 3-bis, introdotto dalla Camera, reca la clausola di invarianza finanziaria.
La relazione tecnica di accompagnamento all’A.C. 1239 ribadisce che la separazione degli incarichi di Segretario generale della difesa e di Direttore nazionale degli armamenti è operato nel rigoroso rispetto della clausola di invarianza finanziaria, mantenendo invariato il numero delle strutture di livello dirigenziale generale e non generale militari e civili esistenti e già operanti a legislazione vigente.
Per quanto riguarda, più in particolare, le novelle al COM apportate dal comma 1:
- la lettera a), n. 1) interviene sull’articolo 16 COM per inserire nell’area tecnico-amministrativa la Direzione nazionale degli armamenti;
- la lettera b), n. 1) modifica l’articolo 25 COM per inserire il Direttore nazionale degli armamenti tra i vertici militari ai quali il Capo di stato maggiore della difesa è gerarchicamente sovraordinato;
- la lettera b), n. 2) interviene sull’articolo 28 COM per integrare la composizione del Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate con l’inserimento del Direttore nazionale degli armamenti;
- la lettera b), n. 3) modifica l’articolo 33 COM per precisare che i Capi di stato maggiore di Forza armata possono avvalersi delle direzioni generali coordinate dal Segretario generale e delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti, per l'organizzazione e l'approntamento delle rispettive Forze armate;
- la lettera c) e la lettera d) intervengono sugli articoli 40, 41, 42, 43 e 44 COM per introdurre la disciplina relativa alla nuova carica di Direttore nazionale degli armamenti, in relazione alla configurazione della carica, alle attribuzioni, agli organi di supporto (tra cui il Vice direttore nazionale degli armamenti) e alle competenze;
- la lettera e) inserisce la Sezione II-bis al Libro primo, Titolo III, Capo IV riguardante la carica di Segretario generale della difesa, con i nuovi articoli 44-bis e 44-ter del COM, recanti, rispettivamente la configurazione della carica e gli organi di supporto;
- la lettera f), n. 1) apporta modifiche all’articolo 47 COM in materia di classificazione degli enti, trasferendo la dipendenza degli enti dell’area tecnico-industriale dal Segretariato generale della difesa alla Direzione nazionale degli armamenti. Il n. 2) modifica l’articolo 50 COM per prevedere che il procedimento di nomina dei direttori degli enti dipendenti dai Comandi logistici non avvenga più con decreto del Ministro della difesa; la relazione illustrativa precisa che la nomina sarà operata con determinazione di impiego dei preposti organi di Forza armata, e che tale previsione risponde alla ricollocazione di tali enti alle dipendenze dei Comandi logistici i cui vertici, invece, sono nominati con decreto del Ministro della difesa ai sensi dell’articolo 2126-bis COM;
- la lettera g), n. 1) modifica l’articolo 54 COM, relativo alla composizione del tribunale militare, inserendo il Direttore nazionale degli armamenti tra i soggetti che non possono essere destinati a svolgere le funzioni di giudice. Il n. 2) interviene sull’articolo 57 COM, relativo alla composizione della Corte militare d’appello, inserendo il Direttore nazionale degli armamenti tra i soggetti che non possono essere destinati a svolgere le funzioni di giudice;
- la lettera h), n. 1): modifica l’articolo 282 COM, riguardante l’assegnazione degli alloggi di servizio connessi all'incarico, con annessi locali di rappresentanza (ASIR), inserendo il Direttore nazionale degli armamenti tra gli incarichi che comportano obblighi di rappresentanza, in luogo del Segretario generale;
- la lettera h) (numeri da 2) a 5)) apporta inoltre modifiche agli articoli 306, 307, 324 e 357 COM sostituendo la Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale con l’Ufficio centrale competente in talune funzioni in materia di dismissione degli alloggi di servizio e di altri beni immobili del Ministero della difesa, di limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa, nonché di attività finalizzate alla tutela ambientale;
- la lettera i) integra l’articolo 553 COM per inserire la Direzione nazionale degli armamenti tra gli organi ai quali è assegnata una somma stabilita annualmente con decreto ministeriale, nell'ambito dello stanziamento determinato con legge di bilancio, per sopperire alle spese di natura riservata;
- la lettera l) n. 1) integra l’articolo 751 COM, inserendo il Direttore nazionale degli armamenti tra i soggetti che sono sentiti dal Capo di stato maggiore della difesa, ai fini della determinazione annuale del numero dei frequentatori del corso superiore di stato maggiore interforze;
- la lettera l) n. 2) modifica l’articolo 833-bis COM, relativo al trasferimento ovvero transito nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare, inserendo tra gli ufficiali che possono transitare a domanda, quelli che operano o hanno operato per almeno tre anni nel settore infrastrutture nell'ambito della Direzione generale dei lavori e dell’Ufficio centrale competente (in luogo degli ufficiali che operano o hanno operato nell’ambito della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa);
- la lettera l) n. 3) modifica l’articolo 909 COM, in materia di riduzione di quadri, inserendo il Direttore nazionale degli armamenti tra i soggetti che sono esclusi dal provvedimento di collocazione in aspettativa;
- la lettera l) n. 4) apporta modifiche all’articolo 1041 COM per inserire il Direttore nazionale degli armamenti e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari, tra i componenti delle Commissioni di vertice della Forza armata di appartenenza.
In relazione alla formulazione del novellato articolo 1041 COM si segnala che il secondo periodo del comma 1 non è stato modificato e quindi non risulta coordinato con la modifica operata al primo periodo.
In particolare, come si evince dal testo a fronte che segue, tale periodo continua ad utilizzare la formulazione previgente, riferita al solo segretario generale (o al relativo vice): “è obbligatoriamente consultato dalle Commissioni di vertice allorché la valutazione riguardi ufficiali di Forza armata diversa da quella di appartenenza in servizio presso uffici od organi dipendenti”).
Si valuti pertanto l’opportunità di coordinare anche il secondo periodo con la modifica apportata al primo periodo del comma 1 dell’articolo 1041 COM;
la lettera l) n. 5) apporta modifiche all’articolo 1094 COM, in materia di attribuzione dei gradi vertice, inserendo il Direttore nazionale degli armamenti in alternativa al Segretario generale della difesa, con riguardo al collocamento in soprannumero rispetto agli organici della Forza armata di appartenenza e alla durata della carica;
- la lettera l) n. 6) modifica l’articolo 1378 COM, inserendo, tra le autorità competenti a ordinare l'inchiesta formale nei confronti del personale militare dipendente dell'area tecnico-amministrativa e dell’area tecnico-industriale, il Direttore nazionale degli armamenti in aggiunta al Segretario generale militare già previsto, se militari, ovvero, quando gli stessi rivestono la qualifica dirigenziale civile, il Vice Segretario generale o il Vice direttore nazionale degli armamenti;
- la lettera l) n. 7) modifica l’articolo 1380 COM, inserendo il Direttore nazionale degli armamenti tra i soggetti che non possono far parte della commissione di disciplina;
- la lettera l) n. 8) integra l’articolo 1473 COM, prevedendo, tra le autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione ai militari di pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, la Direzione nazionale degli armamenti per i militari in servizio presso la Direzione nazionale degli armamenti e i dipendenti enti e organismi;
- la lettera m) n. 1) integra l’articolo 2186 COM, inserendo gli atti della Direzione nazionale degli armamenti tra quelli che continuano ad avere applicazione anche se emanati in attuazione della normativa abrogata a seguito dell’entrata in vigore del Codice dell’ordinamento militare in quanto compatibili;
- la lettera m) n. 2) adegua l’articolo 2190 COM collegando la cessazione di efficacia dell’articolo 144 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, in materia di enti dipendenti, alla data di eventuale chiusura ovvero di trasferimento all'Agenzia industrie difesa dell'ultimo degli enti dipendenti dalla Direzione nazionale degli armamenti;
- la lettera m) n. 3) apporta modifiche all’articolo 2259-ter, in materia di riduzione graduale delle dotazioni organiche del personale civile, inserendo il Direttore nazionale degli armamenti, per l’area di relativa competenza, in riferimento all’intesa relativa ai provvedimenti di ripartizione della dotazione organica e per la predisposizione del piano di riassorbimento delle unità di personale eccedenti.
Per un’analisi di maggior dettaglio, si rinvia al seguente testo a fronte.
Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 |
Modificazioni apportate dall’articolo 4 del D.L. 75/2023 |
Articolo 16 |
Articolo 16 |
2. L'area tecnico-operativa è disciplinata nel capo III del presente titolo; l'area tecnico-amministrativa, |
2. L'area tecnico-operativa è disciplinata nel capo III del presente titolo; l'area tecnico-amministrativa, articolata nella Direzione nazionale degli armamenti, nelle direzioni generali secondo quanto previsto dal regolamento, coordinate da un segretario generale, e negli uffici centrali, è disciplinata nel capo IV del presente titolo e nel regolamento; l'area tecnico-industriale è disciplinata nel capo V del presente titolo; l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa è disciplinato dal presente capo, dal capo VI del titolo II del Libro secondo, dal capo II del Titolo III del Libro terzo e dal regolamento. |
Articolo 25 |
Articolo 25 |
2. Il Capo di stato maggiore della difesa: a) dipende direttamente dal Ministro della difesa, di cui è l'alto consigliere tecnico-militare e al quale risponde dell'esecuzione delle direttive ricevute; b) è gerarchicamente sovraordinato: 1) ai Capi di stato maggiore di Forza armata; 1-bis) al Comandante del Comando operativo di vertice interforze; 2) al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari devoluti alla stessa Arma;
c) svolge i compiti previsti dal codice, dal regolamento e dalla legge. |
2. Il Capo di stato maggiore della difesa: a) dipende direttamente dal Ministro della difesa, di cui è l'alto consigliere tecnico-militare e al quale risponde dell'esecuzione delle direttive ricevute; b) è gerarchicamente sovraordinato: 1) ai Capi di stato maggiore di Forza armata; 1-bis) al Comandante del Comando operativo di vertice interforze; 2) al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari devoluti alla stessa Arma; 3) al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti in relazione alle funzioni agli stessi affidate; c) svolge i compiti previsti dal codice, dal regolamento e dalla legge. |
Articolo 28 |
Articolo 28 |
1. Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate è organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa. È presieduto dal Capo di stato maggiore della difesa, e ne fanno parte, altresì, il Segretario generale della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante del Comando operativo di vertice interforze e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. |
1. Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate è organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa. È presieduto dal Capo di stato maggiore della difesa, e ne fanno parte, altresì, il Segretario generale della difesa, il Direttore nazionale degli armamenti, i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante del Comando operativo di vertice interforze e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. |
2. Le determinazioni adottate dal Capo di stato maggiore della difesa, che ne assume la piena responsabilità, costituiscono disposizioni per i Capi di stato maggiore di Forza armata, per il Comandante del Comando operativo di vertice interforze, per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma, e per il Segretario generale della difesa. |
2. Le determinazioni adottate dal Capo di stato maggiore della difesa, che ne assume la piena responsabilità, costituiscono disposizioni per i Capi di stato maggiore di Forza armata, per il Comandante del Comando operativo di vertice interforze, per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma, per il Direttore nazionale degli armamenti, e per il Segretario generale della difesa. |
Articolo 33 |
Articolo 33 |
1. Il Capo di stato maggiore di Forza armata e, per i compiti militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri: a) propongono al Capo di stato maggiore della difesa il programma relativo alle rispettive Forze armate ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze, ai sensi dell'articolo 26; b) sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate, avvalendosi anche delle competenti direzioni generali
c) esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze armate; d) adottano, per quanto di rispettiva competenza, i provvedimenti organizzativi conseguenti all'adozione dei decreti di cui all'articolo 10, comma 3, previo parere del Capo di Stato maggiore della difesa; d-bis) determinano i profili di impiego del personale militare della rispettiva Forza armata, in riferimento a ciascun ruolo, al fine di evitare duplicazioni di compiti e funzioni, ferme restando le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa. |
1. Il Capo di stato maggiore di Forza armata e, per i compiti militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri: a) propongono al Capo di stato maggiore della difesa il programma relativo alle rispettive Forze armate ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze, ai sensi dell'articolo 26; b) sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate, avvalendosi anche delle competenti direzioni generali coordinate dal Segretario generale e delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti; c) esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze armate; d) adottano, per quanto di rispettiva competenza, i provvedimenti organizzativi conseguenti all'adozione dei decreti di cui all'articolo 10, comma 3, previo parere del Capo di Stato maggiore della difesa; d-bis) determinano i profili di impiego del personale militare della rispettiva Forza armata, in riferimento a ciascun ruolo, al fine di evitare duplicazioni di compiti e funzioni, ferme restando le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa. |
Libro I, Titolo III, capo IV, sezione I |
Libro I, Titolo III, capo IV, sezione I |
Cfr. nuovo articolo 44-bis
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Articolo 40 |
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1. Il Direttore nazionale degli armamenti è scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d’armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle stesse, se il Segretario generale della difesa è un generale di corpo d’armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. È nominato ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa. |
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2. Il Direttore nazionale degli armamenti dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni tecnico-operative connesse all’efficientamento tecnologico e capacitivo dei sistemi destinati allo strumento militare, dal Capo di stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, è sostituito dal Vice Direttore nazionale degli armamenti. |
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3. Le ulteriori attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti sono disciplinate dal regolamento. |
Articolo 41 |
Articolo 41 |
1.
a) predispone, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relative all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa; b) è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale
d) può delegare competenze |
1. Il Direttore nazionale degli armamenti: a) predispone, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relative all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa; b) è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale, nonché delle attività di innovazione e ricerca tecnologica e di sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d’arma; Abrogato (cfr lettera b))
d) può delegare competenze nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti a un funzionario civile della Difesa oppure a un dirigente proveniente dal settore privato, assunto con contratto a tempo determinato, e nominato ai sensi dell'articolo 19 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa designazione del Direttore nazionale degli armamenti medesimo. |
2. Le ulteriori specifiche attribuzioni del |
2. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico sono disciplinate nel regolamento. |
Articolo 42
Cfr. nuovo articolo 44-ter
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Articolo 42 |
1. Il a) ha alle sue dipendenze i direttori generali del Ministero;
c) dispone |
1. Il Direttore nazionale degli armamenti per l'esercizio delle sue attribuzioni: a) ha alle sue dipendenze i direttori generali del Ministero facenti parte della Direzione nazionale degli armamenti; b) si avvale di un Vice direttore nazionale degli armamenti, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d’armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Direttore nazionale degli armamenti è un generale di corpo d’armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. Il Vice direttore nazionale degli armamenti è nominato su proposta del Ministro della Difesa, sentito il Direttore nazionale degli armamenti, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; c) dispone della Direzione nazionale degli armamenti, disciplinata nella sezione II, del presente capo, e nel regolamento. |
Libro I, Titolo III, Capo IV, Sezione II |
Libro I, Titolo III, Capo IV, Sezione II |
Articolo 43 |
Articolo 43 |
1. Sono unificate presso |
1. Sono unificate presso la Direzione nazionale degli armamenti le attribuzioni e le attività concernenti la politica industriale e tecnologica, l’innovazione e la ricerca tecnologica e lo sviluppo, nonché le attribuzioni e le attività analoghe svolte da uffici del Ministero della difesa, ivi compresi quelli posti alle dirette dipendenze del Ministro. |
2. Le competenze e l'ordinamento |
2. Le competenze e l'ordinamento della Direzione nazionale degli armamenti sono disciplinati dal regolamento. |
Articolo 44 |
Articolo 44 |
1. Presso |
1. Presso la Direzione nazionale degli armamenti, è istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. |
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Libro primo, titolo III, capo IV: Sezione II-bis Segretario generale della difesa |
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Articolo 44-bis |
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1. Il Segretario generale della difesa è scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle stesse, ovvero tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d’armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile. È nominato ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa. |
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2. Il Segretario generale assicura l’espletamento delle funzioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dipende direttamente dal Ministro della difesa e, limitatamente alle funzioni tecnico-operative, dal Capo di stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice segretario generale. |
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3. Le ulteriori attribuzioni del Segretario generale della difesa sono disciplinate dal regolamento. |
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Articolo 44-ter |
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1. Il Segretario generale della difesa per l’esercizio delle sue attribuzioni si avvale: a) di un Vice segretario generale scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Segretario generale è un generale di corpo d’armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d’armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Segretario generale riveste la qualifica dirigenziale civile. Il Vice segretario generale è nominato su proposta del Ministro della difesa, sentito il Segretario generale, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) del Segretariato generale della difesa, disciplinato dal regolamento. |
Articolo 47 |
Articolo 47 |
1. Gli enti dell'area tecnico-industriale e i centri tecnici dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa si distinguono in: a) enti gestiti dall'Agenzia industrie difesa, denominati unità; b) enti dipendenti c) enti dipendenti dai Comandi e dagli Ispettorati logistici di Forza armata. |
1. Gli enti dell'area tecnico-industriale e i centri tecnici dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa si distinguono in: a) enti gestiti dall'Agenzia industrie difesa, denominati unità; b) enti dipendenti dalla Direzione nazionale degli armamenti; c) enti dipendenti dai Comandi e dagli Ispettorati logistici di Forza armata. |
3. Gli enti dipendenti |
3. Gli enti dipendenti dalla Direzione nazionale degli armamenti sono disciplinati nel regolamento. |
Articolo 50 |
Articolo 50 |
1. Il direttore dell'ente |
1. Il direttore dell'ente è scelto tra il personale militare con grado non inferiore a colonnello o gradi equipollenti. Il direttore, individuato in relazione alle esperienze maturate nel settore tecnico-industriale, ricopre l'incarico per un periodo di quattro anni, rinnovabile anche per un periodo di tempo inferiore, compatibilmente con le esigenze di impiego della Forza armata di appartenenza e sempre che l'attività svolta risulti adeguata agli obiettivi prefissati. |
Articolo 54 |
Articolo 54 |
2. Il Tribunale militare giudica con l'intervento: a) del presidente del Tribunale militare o del presidente di sezione del Tribunale militare che lo presiedono; in caso di impedimento del presidente giudica con l'intervento di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente; b) di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), con funzioni di giudice; c) di un militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice. Nessun ufficiale può esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni: 1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato; 2) il Capo di stato maggiore della difesa; 3) il Segretario generale della difesa; 4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza; 5) il Direttore generale per il personale militare. |
2. Il Tribunale militare giudica con l'intervento: a) del presidente del Tribunale militare o del presidente di sezione del Tribunale militare che lo presiedono; in caso di impedimento del presidente giudica con l'intervento di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente; b) di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), con funzioni di giudice; c) di un militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice. Nessun ufficiale può esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni: 1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato; 2) il Capo di stato maggiore della difesa; 3) il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti; 4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza; 5) il Direttore generale per il personale militare. |
Articolo 57 |
Articolo 57 |
4. La Corte militare d'appello giudica con l'intervento: a) del presidente della Corte militare di appello o della sezione o, in caso di impedimento, di un magistrato militare almeno in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente; b) di due magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di giudice; c) di due militari dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice. Nessun ufficiale può esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni: 1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato; 2) il Capo di stato maggiore della difesa; 3) il Segretario generale della difesa; 4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza; 5) il Direttore generale per il personale militare. |
4. La Corte militare d'appello giudica con l'intervento: a) del presidente della Corte militare di appello o della sezione o, in caso di impedimento, di un magistrato militare almeno in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente; b) di due magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di giudice; c) di due militari dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice. Nessun ufficiale può esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni: 1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato; 2) il Capo di stato maggiore della difesa; 3) il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti; 4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza; 5) il Direttore generale per il personale militare. |
Articolo 282 |
Articolo 282 |
3. Gli incarichi che comportano obblighi di rappresentanza sono i seguenti: a) Capo di Stato maggiore della difesa, Capo di Stato maggiore di Forza armata, incluso il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, |
3. Gli incarichi che comportano obblighi di rappresentanza sono i seguenti: a) Capo di Stato maggiore della difesa, Capo di Stato maggiore di Forza armata, incluso il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Direttore nazionale degli armamenti. |
Articolo 306 |
Articolo 306 |
4. Al fine di accelerare il procedimento di alienazione di cui al comma 3, il Ministero della difesa può avvalersi, tramite |
4. Al fine di accelerare il procedimento di alienazione di cui al comma 3, il Ministero della difesa può avvalersi, tramite l’Ufficio centrale competente, dell'attività di tecnici dell'Agenzia del demanio. |
5-bis. Nel rispetto delle finalità del programma pluriennale di cui all'articolo 297 ed allo scopo di rendere più celeri le procedure di alienazione degli alloggi di cui al comma 3, il Ministero della difesa, in caso di gare deserte, può procedere alla dismissione unitaria di più immobili liberi inseriti in un unico fabbricato ovvero comprensorio abitativo, mediante la procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 307, comma 10. Il valore dei beni da porre a base d'asta è stabilito con decreto del Ministero della difesa - |
5-bis. Nel rispetto delle finalità del programma pluriennale di cui all'articolo 297 ed allo scopo di rendere più celeri le procedure di alienazione degli alloggi di cui al comma 3, il Ministero della difesa, in caso di gare deserte, può procedere alla dismissione unitaria di più immobili liberi inseriti in un unico fabbricato ovvero comprensorio abitativo, mediante la procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 307, comma 10. Il valore dei beni da porre a base d'asta è stabilito con decreto del Ministero della difesa – Ufficio centrale competente sulla base del valore dei singoli alloggi costituenti il lotto in vendita. Le dismissioni di cui al presente comma sono effettuate senza il riconoscimento del diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa di cui al comma 3. |
Articolo 307 |
Articolo 307 |
10. Il Ministero della difesa - a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, che possono essere effettuate anche ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dal Ministero della difesa -
Omissis |
10. Il Ministero della difesa – Ufficio centrale competente, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, individua, con uno o più decreti, gli immobili militari, non compresi negli elenchi di cui al comma 2, da alienare secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, che possono essere effettuate anche ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Ufficio centrale competente che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare; b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dal Ministero della difesa - Ufficio centrale competente, d'intesa con l'Agenzia del demanio;
Omissis |
Articolo 324 |
Articolo 324 |
10. I ricorsi gerarchici presentati ai comandanti territoriali sono da questi trasmessi entro quindici giorni |
10. I ricorsi gerarchici presentati ai comandanti territoriali sono da questi trasmessi entro quindici giorni all’Ufficio centrale competente del Ministero della difesa, accompagnati da una breve relazione e da una copia del decreto impositivo con la prova dell'avvenuta pubblicazione e notificazione. |
Articolo 357 |
Articolo 357 |
1. L'amministrazione della difesa, nell'ambito delle aree in uso esclusivo delle Forze armate, può stipulare convenzioni con amministrazioni o enti, allo scopo di regolamentare attività finalizzate alla tutela ambientale, fatta salva la destinazione d'uso delle aree medesime necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali della difesa. Allo stesso scopo promuove lo sviluppo di metodologie alternative alle attività addestrative reali quale la simulazione operativa. Le modalità applicative dell'intervento a tutela e l'individuazione dei beni da salvaguardare sono demandate alla valutazione congiunta dei soggetti stipulanti la convenzione, sulla base delle direttive emanate dal |
1. L'amministrazione della difesa, nell'ambito delle aree in uso esclusivo delle Forze armate, può stipulare convenzioni con amministrazioni o enti, allo scopo di regolamentare attività finalizzate alla tutela ambientale, fatta salva la destinazione d'uso delle aree medesime necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali della difesa. Allo stesso scopo promuove lo sviluppo di metodologie alternative alle attività addestrative reali quale la simulazione operativa. Le modalità applicative dell'intervento a tutela e l'individuazione dei beni da salvaguardare sono demandate alla valutazione congiunta dei soggetti stipulanti la convenzione, sulla base delle direttive emanate dal direttore dell’Ufficio centrale competente. |
Articolo 553 |
Articolo 553 |
1. Per sopperire alle spese di natura riservata è assegnata agli organi di vertice, allo Stato maggiore della difesa, al Segretariato generale della difesa, agli Stati maggiori di Forza armata e agli altri organi centrali del Ministero della difesa, una somma stabilita annualmente con decreto ministeriale, nell'ambito dello stanziamento determinato con legge di bilancio. Per l'Arma dei carabinieri, l'assegnazione della somma di cui al presente articolo è disposta con decreto ministeriale concernente attribuzione delle risorse ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. |
1. Per sopperire alle spese di natura riservata è assegnata agli organi di vertice, allo Stato maggiore della difesa, al Segretariato generale della difesa e alla Direzione nazionale degli armamenti, agli Stati maggiori di Forza armata e agli altri organi centrali del Ministero della difesa, una somma stabilita annualmente con decreto ministeriale, nell'ambito dello stanziamento determinato con legge di bilancio. Per l'Arma dei carabinieri, l'assegnazione della somma di cui al presente articolo è disposta con decreto ministeriale concernente attribuzione delle risorse ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. |
Articolo 751 |
Articolo 751 |
4. Il Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e, per quanto di interesse, il Segretario generale della difesa, determina annualmente il numero dei frequentatori al corso di cui al comma 1. |
4. Il Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e, per quanto di interesse, il Direttore nazionale degli armamenti e il Segretario generale della difesa, determina annualmente il numero dei frequentatori al corso di cui al comma 1. |
Articolo 833-bis |
Articolo 833-bis |
2. Gli ufficiali di grado non superiore a capitano di fregata dei ruoli normali della Marina militare laureati in ingegneria o in architettura, che operano o hanno operato per almeno tre anni nel settore infrastrutture nell'ambito |
2. Gli ufficiali di grado non superiore a capitano di fregata dei ruoli normali della Marina militare laureati in ingegneria o in architettura, che operano o hanno operato per almeno tre anni nel settore infrastrutture nell'ambito della Direzione generale dei lavori, dell’Ufficio centrale competente e delle direzioni del genio militare per la Marina ed enti subordinati, possono transitare, a domanda, nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare. |
Articolo 909 |
Articolo 909 |
2. Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa: a) il Capo di stato maggiore della difesa; b) i Capi di stato maggiore di Forza armata; b-bis) il Comandante del Comando operativo di vertice interforze; c) il Segretario generale del Ministero della difesa; d) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; e) il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza; f) gli ufficiali di grado pari a quello degli ufficiali di cui al presente comma, che ricoprono incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali. |
2. Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa: a) il Capo di stato maggiore della difesa; b) i Capi di stato maggiore di Forza armata; b-bis) il Comandante del Comando operativo di vertice interforze; c) il Segretario generale e il Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa; d) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; e) il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza; f) gli ufficiali di grado pari a quello degli ufficiali di cui al presente comma, che ricoprono incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali. |
Articolo 1041 |
Articolo 1041 |
1. Il Segretario generale del Ministero della difesa, ovvero il Vice Segretario generale militare se il Segretario generale riveste qualifica dirigenziale civile, |
1. Il Segretario generale del Ministero della difesa, ovvero il Vice Segretario generale militare se il Segretario generale riveste qualifica dirigenziale civile, e il Direttore nazionale degli armamenti, ovvero il Vice direttore nazionale degli armamenti militare se il Direttore nazionale degli armamenti riveste qualifica dirigenziale civile, partecipano, quali componenti, alla commissione di vertice della Forza armata di appartenenza, se non già previsto dall'articolo 1036. È obbligatoriamente consultato dalle Commissioni di vertice allorché la valutazione riguardi ufficiali di Forza armata diversa da quella di appartenenza in servizio presso uffici od organi dipendenti. |
2. a) b) il Sottocapo di stato maggiore della difesa quando le Commissioni valutano gli ufficiali di Forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi interforze dell'area tecnico operativa. |
2. Il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari, nonché il Sottocapo di stato maggiore della difesa partecipano, quali componenti, alle Commissioni superiori di avanzamento della Forza armata di appartenenza, se non già previsto dagli articoli precedenti. Sono obbligatoriamente consultati dalle Commissioni superiori di avanzamento: a) il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della Difesa, se militari, quando le Commissioni valutano gli ufficiali di Forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi dell'area centrale tecnico amministrativa; b) il Sottocapo di stato maggiore della difesa quando le Commissioni valutano gli ufficiali di Forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi interforze dell'area tecnico operativa. |
Articolo 1094 |
Articolo 1094 |
2-bis. Gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capo di stato maggiore della difesa |
2-bis. Gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capo di stato maggiore della difesa, il Segretario generale o Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa sono collocati in soprannumero agli organici della Forza armata di appartenenza, a decorrere dal 30 dicembre 2019. |
3. Gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capi di stato maggiore della difesa o di Forza armata, il Comandante del Comando operativo di vertice interforze, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri |
3. Gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capi di stato maggiore della difesa o di Forza armata, il Comandante del Comando operativo di vertice interforze, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il Segretario generale ovvero Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della Difesa, durano in carica tre anni e, se non abbiano raggiunto il limite di età al termine del triennio, permangono nell'incarico fino al limite di età e comunque al massimo per un altro anno, senza possibilità di proroga o rinnovo. Al termine del mandato, qualora il personale, di cui al primo periodo, non abbia raggiunto i limiti di età previsti per il grado, può esserne disposto, a domanda, il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con riconoscimento, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, del trattamento pensionistico e dell'indennità di buonuscita che sarebbero spettati in caso di permanenza in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio. |
Articolo 1378 |
Articolo 1378 |
1. La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale spetta alle seguenti autorità: Omissis 1. Omissis |
1. La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale spetta alle seguenti autorità: Omissis c) al Segretario generale della difesa o al Direttore nazionale degli armamenti, se militari, ovvero, quando gli stessi rivestono la qualifica dirigenziale civile, al Vice Segretario generale o al Vice direttore nazionale degli armamenti, nei confronti del personale militare dipendente, dell’area tecnico-amministrativa e dell’area tecnico-industriale; Omissis |
Articolo 1380 |
Articolo 1380 |
3. Non possono far parte della commissione di disciplina: Omissis d) gli ufficiali che prestano servizio al Ministero della difesa in qualità di Segretario generale, Direttore generale, Capo di Gabinetto, e gli ufficiali addetti al Gabinetto del Ministro o alle segreterie del Ministro e dei Sottosegretari di Stato o alle dirette dipendenze dei Segretari generali; Omissis |
3. Non possono far parte della commissione di disciplina: Omissis d) gli ufficiali che prestano servizio al Ministero della difesa in qualità di Segretario generale, Direttore nazionale degli armamenti, Direttore generale, Capo di Gabinetto, e gli ufficiali addetti al Gabinetto del Ministro o alle segreterie del Ministro e dei Sottosegretari di Stato o alle dirette dipendenze dei Segretari generali; Omissis |
Articolo 1473 |
Articolo 1473 |
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1472 deve essere richiesta per via gerarchica ed è rilasciata: a) per l'Esercito italiano, per la Marina militare, per l'Aeronautica militare dai rispettivi Stati maggiori; b) per l'Arma dei carabinieri, dal Comando generale; c) per il Corpo della Guardia di finanza, dal Comando generale; d) per i militari in servizio presso lo Stato maggiore della difesa e i dipendenti organismi interforze, dallo Stato maggiore della difesa; e) per i militari in servizio presso il Segretariato generale della difesa e i dipendenti enti e organismi, dal Segretariato generale della difesa;
f) per i militari non dipendenti dai comandi o strutture di cui alle lettere a), b), c), d) |
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1472 deve essere richiesta per via gerarchica ed è rilasciata: a) per l'Esercito italiano, per la Marina militare, per l'Aeronautica militare dai rispettivi Stati maggiori; b) per l'Arma dei carabinieri, dal Comando generale; c) per il Corpo della Guardia di finanza, dal Comando generale; d) per i militari in servizio presso lo Stato maggiore della difesa e i dipendenti organismi interforze, dallo Stato maggiore della difesa; e) per i militari in servizio presso il Segretariato generale della difesa e i dipendenti enti e organismi, dal Segretariato generale della difesa; e-bis) per i militari in servizio presso la Direzione nazionale degli armamenti e i dipendenti enti e organismi, dalla Direzione nazionale degli armamenti; f) per i militari non dipendenti dai comandi o strutture di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed e-bis), dall'autorità più elevata in grado dalla quale essi dipendono. |
Articolo 2186 |
Articolo 2186 |
2. I decreti ministeriali non regolamentari, le direttive, le istruzioni, le circolari, le determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, del Segretariato generale della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, emanati in attuazione della precedente normativa abrogata, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con il presente codice ed il regolamento, fino alla loro sostituzione. |
2. I decreti ministeriali non regolamentari, le direttive, le istruzioni, le circolari, le determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, del Segretariato generale della difesa, della Direzione nazionale degli armamenti, degli Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, emanati in attuazione della precedente normativa abrogata, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con il presente codice ed il regolamento, fino alla loro sostituzione. |
Articolo 2190 |
Articolo 2190 |
2. L'articolo 144 del regolamento cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di eventuale chiusura ovvero di trasferimento all'Agenzia dell'ultimo degli enti dipendenti |
2. L'articolo 144 del regolamento cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di eventuale chiusura ovvero di trasferimento all'Agenzia dell'ultimo degli enti dipendenti dalla Direzione nazionale degli armamenti di cui al medesimo articolo. |
Articolo 2259-ter |
Articolo 2259-ter |
2. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale della difesa |
2. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti per le aree di relativa competenza, previa informazione alle organizzazioni sindacali, si provvede a ripartire la dotazione organica complessiva, suddivisa per profili professionali, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione. |
3. In riferimento alla dotazione organica complessiva come ripartita dal decreto del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa, dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ciascuno per l'area di rispettiva competenza, predispone il piano di riassorbimento delle unità di personale risultanti in eccedenza, da attuare prima dell'adozione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di rideterminazione degli organici.
Omissis
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3. In riferimento alla dotazione organica complessiva come ripartita dal decreto del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa, del Direttore nazionale degli armamenti, dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ciascuno per l'area di rispettiva competenza, predispone il piano di riassorbimento delle unità di personale risultanti in eccedenza, da attuare prima dell'adozione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di rideterminazione degli organici. Omissis
|
Articolo 4-bis
(Percorsi formativi di interesse del Ministero della difesa)
L’articolo 4-bis, introdotto durante l’esame presso la Camera, contiene al comma 1 disposizioni che modificano la disciplina relativa al Centro alti studi per la difesa (CASD) e al comma 2 norme che mirano ad assicurare il più efficace funzionamento dei licei militari.
Il comma 1 interviene sull'articolo 238-bis del decreto-legge n. 34/2020, che aveva riconfigurato, in via sperimentale, il Centro alti studi per la difesa (CASD) quale Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa, di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, prevedendo l’istituzione di un apposito Comitato ordinatore per redigere il Piano dell’offerta formativa della Scuola.
L’articolo 276 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. n. 90 del 2010) individua, nell’ambito degli enti e istituti di istruzione interforze, il Centro alti studi della difesa (CASD), che comprende l'Istituto superiore di stato maggiore interforze (ISSMI), l’Istituto alti studi della difesa (IASD), il Centro militare di studi strategici (CeMiSS), ed il Centro per la formazione logistica interforze (Ce.FLI).
Da un punto di vista organizzativo il CASD è strutturato in una Presidenza, in uno Stato Maggiore e nei richiamati Istituti e Centri, ciascuno dei quali dotato di una propria direzione. A sua volta il Presidente dipende direttamente dal Capo di Stato Maggiore della Difesa ed è assistito da un Consiglio Direttivo, da lui stesso presieduto e composto dai condirettori dello IASD, dai direttori dell'ISSMI, del CeMiSS e del Ce.FLI e dal Capo di SM con funzioni di segretario. Il Consiglio Direttivo esamina ed esprime pareri sui programmi di studio dello IASD e dell’ISSMI, sulle attività delle sessioni e dei corsi di studio, sul sistema di valutazione degli Ufficiali frequentatori e su tutti gli aspetti organizzativi e funzionali del Centro.
Lo IASD si occupa di alta formazione rivolta alla dirigenza militare e civile - non disciplinata dal codice dell’ordinamento militare, ma approvata annualmente dal Capo di stato maggiore della difesa - mediante sessioni di studio, seminari e tavole rotonde incentrati sull’analisi di problematiche inerenti la difesa, la sicurezza, le relazioni internazionali e, più in generale, le politiche economiche e industriali a livello globale. Alla sessione di studio IASD è, inoltre, associato, il master universitario di II livello in "Strategia globale e sicurezza", organizzato e gestito nell'ambito di una convenzione stipulata tra lo IASD ed una Università italiana. Alle attività formative IASD possono essere ammessi frequentatori stranieri. L'entità numerica e le nazionalità sono quelle stabilite dallo Stato Maggiore della Difesa.
L’ISSMI cura lo svolgimento del corso superiore di stato maggiore interforze (a cui si può accedere solo dopo il superamento dei corsi di stato maggiore di Forza armata), inteso a far acquisire agli ufficiali la capacità di contribuire alla concezione, pianificazione e conduzione di attività militari interforze e di Forza armata in ambito nazionale e internazionale e la capacità necessaria per l’eventuale esercizio di funzioni dirigenziali (artt. 751-753 del codice dell’ordinamento militare). Alla sessione di studio ISSMI è, inoltre, associato, il master universitario di I livello in «Studi internazionali strategico-militari», organizzato e gestito nell'ambito di una convenzione stipulata tra lo IASD ed una Università italiana.
Il CeMiSS svolge attività di studio e ricerca nelle materie di interesse strategico-politico-militare, secondo gli indirizzi definiti da un Comitato scientifico presieduto dal Ministro della difesa e composto dai Capi di stato maggiore della difesa e di Forza armata, dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, dai Segretari generali dei Ministeri della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Presidente del CASD e da eventuali esperti nominati dal Ministro.
A sua volta il Ce.FLI opera prioritariamente nel campo della formazione avanzata in materia di logistica. In relazione a tale ambito di interesse il Ce.FLI sovrintende all'organizzazione e allo svolgimento di una serie di iniziative a carattere interforze (compresa l’arma dei Carabinieri) volte ad assicurare l’aggiornamento costante degli sviluppi dottrinali e normativi in materia di logistica interforze. Nell’ambito delle iniziative di studio e aggiornamento svolte sia presso la sede del Ce.FLI, sia presso la sede del CASD è prevista la possibilità che i frequentatori dei corsi Ce.FLI partecipino ad un master universitario di II livello della durata di un anno accademico tenuto da istituti universitari nazionali.
In relazione al Centro alti Studi della Difesa, si segnala che, durante la XVIII Legislatura, la Camera dei deputati e il Senato hanno approvato in prima lettura la proposta di legge A.C. 1012 che prevedeva l'avvio, presso il CASD, di un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi volontari in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni.
Secondo le modifiche apportate dal comma in esame al comma 1 dell’articolo 238-bis, il CASD, in via sperimentale per un triennio, si riconfigura quale Scuola superiore universitaria ad ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, anziché come Scuola ad ordinamento speciale della Difesa.
A tale riguardo, si ricorda che gli istituti universitari a ordinamento speciale sono attualmente 7 in Italia:
la Scuola universitaria superiore “Gran Sasso Science Institute” (GSSI) con sede a L’Aquila;
la Scuola superiore meridionale (SSM) di Napoli;
la Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste;
l’Istituto universitario di studi superiori (IUSS) di Pavia;
la Scuola IMT Alti Studi di Lucca;
la Scuola Normale Superiore (SNS) di Pisa;
la Scuola superiore “Sant’Anna” anch’essa di Pisa.
Una scuola superiore universitaria, in Italia, è un ente pubblico non economico che offre percorsi di alta formazione e ricerca che si affiancano ai corsi di studio di tipo universitario o sono dedicate alla didattica dottorale e post-dottorale.
Si tratta di istituzioni statali rilascianti titoli aventi valore legale (tra cui il master universitario di secondo livello e il perfezionamento, equiparati al dottorato di ricerca, o un dottorato di ricerca vero e proprio).
Sono riconosciute dal Ministero dell'Istruzione come completamente autonome ed aventi statuto universitario quattro scuole superiori e quattro istituti di alta formazione dottorale, che funzionano da collegi di eccellenza per gli studenti universitari e/o per il perfezionamento post-universitario. Altre quindici scuole sono diretta emanazione delle università (non hanno uno statuto universitario proprio).
La prestigiosa tradizione europea delle Scuole Superiori ad ordinamento speciale è oggi rappresentata anche nel nostro Paese da sette enti: Scuola Normale Superiore (SNS), Scuola Superiore Sant’Anna (SSSA), Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA), Gran Sasso Science Institute (GSSI), Scuola IMT Alti Studi (Scuola IMT), Istituto Universitario di Studi Superiori (Scuola IUSS) e la Scuola Superiore Meridionale. Le Scuole Superiori ad ordinamento speciale sono accumunate dagli stessi valori e si definiscono “learning communities” ovvero istituzioni pubbliche chiamate a valorizzare il merito come motore di sviluppo, caratterizzate dal rapporto numericamente privilegiato tra corpo docente e allievi/e, dal forte orientamento alla ricerca, dall’interdisciplinarietà, e da un sistema di consolidate relazioni nazionali e internazionali. Nel gennaio 2021 le Scuole Superiori hanno sottoscritto un accordo di collaborazione che, nel rispetto dei loro statuti e ordinamenti interni che tengono conto della loro storia e dimensione e del peculiare ambito scientifico e territoriale, intende costruire una “Rete di eccellenza della ricerca e della formazione superiore” mediante la realizzazione di iniziative congiunte volte al potenziamento del ruolo delle Scuole nella ricerca, nella formazione di alto merito e di avanguardia, in tema di valorizzazione dei risultati della ricerca, di gestione della proprietà intellettuale e più in generale di Terza Missione. Da questo accordo è scaturita nel luglio 2021 la presentazione al Ministero dell’Università di un progetto unitario nell’ambito delle azioni previste per la programmazione triennale 2021-2023. Sull’accreditamento iniziale e periodico delle Scuole superiori e a ordinamento speciale si rinvia all’apposita pagina del sito web dell’ANVUR.
Il comma 2 dell’articolo 238-bis, secondo cui la Scuola è autorizzata ad emanare bandi annuali per corsi triennali, prorogabili a quattro anni, di dottorato di ricerca in scienze della difesa e della sicurezza, per un numero massimo di otto candidati, fino al raggiungimento, a regime, di un numero di partecipanti non superiore a trentadue unità, subisce limitate modifiche per le quali si rinvia al testo a fronte riportato in calce. In particolare, viene sostituito, ai fini dell’accreditamento della Scuola, il riferimento al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45, recante “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”, con quello al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, recante anch’esso “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”, il cui articolo 17, comma 1, ha disposto che, a decorrere dall’entrata in vigore di quest’ultimo regolamento (13 gennaio 2022), cessino di avere efficacia le disposizioni del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45. Tale accreditamento, avviene anche in deroga al requisito di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), primo periodo, del predetto regolamento (come di quello precedente) relativamente al numero minimo di docenti per la formazione del collegio del dottorato.
Al termine del periodo di sperimentazione, ai sensi del comma 5 dell’articolo 238-bis, è prevista la possibilità che il CASD acquisisca stabilmente la connotazione di Scuola superiore a ordinamento speciale, con conseguente riconoscimento di autonomia statutaria e regolamentare. Sempre ai sensi del comma 5, tale riconoscimento avrà luogo con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con i Ministri della difesa e della Pubblica amministrazione, e previa valutazione positiva dell’ANVUR. Con il medesimo decreto saranno, inoltre, individuate le modalità per l’approvazione dello statuto e dei regolamenti interni della Scuola. Tale comma viene integrato specificando che la riconfigurazione della Scuola, in via sperimentale per un triennio, in Scuola superiore universitaria ad ordinamento speciale, previa valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), può assumere carattere di stabilità anche mediante la valutazione della qualità della ricerca, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e la valutazione periodica di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, che reca la “Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività”.
Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 3, comma 1, lettera i-bis) del regolamento di cui al DPR n. 76 del 2010, l’ANVUR – tra l’altro - svolge, con cadenza quinquennale, la valutazione della qualità della ricerca delle università e degli enti di ricerca, sulla base di un apposito decreto dell’allora Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca, emanato entro il 31 marzo dell'anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione, e diretto a individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie. La valutazione della qualità della ricerca deve essere conclusa entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'emanazione del decreto di cui al precedente periodo.
L'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) è un ente pubblico, vigilato dal Ministero dell'istruzione e del merito (MIM). L'ANVUR valuta la qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione e ricerca, compreso il trasferimento tecnologico, delle università e degli enti di ricerca vigilati dal MIM. Per ciò che riguarda la ricerca, l’ANVUR valuta la qualità dei risultati e dei prodotti la capacità di attrarre finanziamenti esterni e di stimolare collaborazioni tra ricercatori. Definisce, inoltre, i criteri e le metodologie per valutare le strutture degli enti di ricerca e indirizza le attività di valutazione svolte dai nuclei di valutazione interna dei centri di ricerca. Redige, infine, un rapporto biennale sullo stato del sistema della ricerca.
Il comma 6 dell’articolo 238-bis, che prevede l’incremento delle dotazioni organiche del personale civile della Difesa di quattro unità di personale di cui due professori ordinari e due professori associati, da assumere nei limii delle ordinarie facoltà assunzionali e nell’ambito del piano triennale dei fabbisogni del personale, viene integrato con la previsione che, a seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 5, i professori e i ricercatori del Centro alti studi per la difesa transitano nei ruoli della Scuola superiore universitaria e acquisiscono lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, di cui di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 8 e 24 della legge n. 240 del 2010, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”. Nello specifico, si ricorda che l’articolo 6 della suddetta legge n. 240 del 2010 regola lo stato giuridico dei professori universitari e dei ricercatori di ruolo, l’articolo 8 prevede la revisione del trattamento economico dei medesimi professori e dei ricercatori di ruolo e l’articolo 24 disciplina i contratti per ricercatori universitari a tempo determinato.
Infine, il comma 7 dell’articolo 238-bis, il quale prevede che le spese per il funzionamento e per le attività della scuola restino a carico del bilancio ordinario della difesa, comprese quelle relative al personale docente, ricercatore e non docente, viene integrato per prevedere che anche le spese di manutenzione straordinaria delle strutture restino a carico del bilancio ordinario della difesa.
Per approfondimenti, si rinvia al seguente testo a fronte.
Articolo 238-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 |
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Testo vigente |
Modificazioni apportate dall’articolo 4-bis del D.L. 75/2023 |
Articolo 238-bis |
Articolo 238-bis |
1. Al fine di sviluppare percorsi formativi che favoriscono l'integrazione interdisciplinare fra |
1. Al fine di sviluppare percorsi formativi che favoriscono l'integrazione interdisciplinare fra il sistema universitario nazionale e quello della ricerca nel settore della difesa nonché di integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca a sostegno del rilancio e di un più armonico sviluppo dei settori produttivi strategici dell'industria nazionale, il Centro alti studi per la difesa si riconfigura, in via sperimentale per un triennio, in Scuola superiore universitaria ad ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, promossa dal Ministero della difesa e soggetta all'indirizzo e coordinamento del Ministero dell'università e della ricerca, limitatamente agli aspetti di competenza. |
2. La Scuola di cui al comma 1, previo accreditamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca |
2. La Scuola di cui al comma 1, previo accreditamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, anche in deroga al requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), primo periodo, del predetto regolamento relativamente al numero minimo di docenti per la formazione del collegio del dottorato, può emanare annualmente bandi per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca in scienze della difesa e della sicurezza a favore di un massimo di otto candidati per la durata di tre anni estensibili a quattro, fino al raggiungimento, a regime, di un numero di partecipanti non superiore a trentadue unità. |
3. L'offerta formativa della Scuola di cui al comma 1 è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato ordinatore, composto da due membri designati dal Ministro della difesa e da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'università e della ricerca. Lo stesso comitato ordinatore cura l'attuazione del piano, ne coordina tutte le conseguenti attività e formula le proposte e i pareri prescritti dalla normativa vigente in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti. |
3. L'offerta formativa della Scuola di cui al comma 1 è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato ordinatore, composto da due membri designati dal Ministro della difesa e da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'università e della ricerca. Lo stesso comitato ordinatore cura l'attuazione del piano, ne coordina tutte le conseguenti attività e formula le proposte e i pareri prescritti dalla normativa vigente in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti. |
4. Ai componenti del comitato ordinatore di cui al comma 3 non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. |
4. Ai componenti del comitato ordinatore di cui al comma 3 non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. |
5. Al termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto al comma 2, previa valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la riconfigurazione può assumere carattere di stabilità, mediante il riconoscimento dell'autonomia statutaria e regolamentare da attuare con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro per la pubblica amministrazione, anche per quanto concerne l'approvazione dello statuto e dei regolamenti interni. |
5. Al termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto al comma 2, previa valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la riconfigurazione può assumere carattere di stabilità, mediante il riconoscimento dell'autonomia statutaria e regolamentare da attuare con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro per la pubblica amministrazione, anche per quanto concerne l'approvazione dello statuto e dei regolamenti interni, la valutazione della qualità della ricerca, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e la valutazione periodica di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19. |
6. Per le esigenze di cui al presente articolo la dotazione organica del personale civile del Ministero della difesa di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di quattro unità di personale, di cui due professori ordinari e due professori associati, da assumere entro i limiti delle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. |
6. Per le esigenze di cui al presente articolo la dotazione organica del personale civile del Ministero della difesa di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di quattro unità di personale, di cui due professori ordinari e due professori associati, da assumere entro i limiti delle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 5, i professori e i ricercatori del Centro alti studi per la difesa reclutati nel rispetto della legge 30 dicembre 2010, n. 240, transitano nei ruoli della Scuola superiore universitaria e acquisiscono lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 8 e 24 della medesima legge n. 240 del 2010. |
7. Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, |
7. Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa e non gravano sui fondi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca. |
Il comma 2 integra l’articolo 215 del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010 - COM), in materia di ordinamento e funzionamento degli istituti militari, con il nuovo comma 1-ter, con cui si prevede che, con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con il Ministro dell'istruzione, coerentemente con la disciplina del sistema nazionale di istruzione e formazione e con le specificità dell'ordinamento militare, sono adottate le disposizioni necessarie ad assicurare il più efficace funzionamento dei licei militari in materia di ordinamento dei corsi, di svolgimento delle funzioni connesse alla dirigenza scolastica nonché di modalità di selezione e assegnazione del personale docente di ruolo e supplente.
Articolo 4-ter
(Corsi di formazione professionale del personale militare)
L’articolo 4-ter, introdotto durante l’esame presso la Camera, disciplina l’erogazione, da parte del Ministero della difesa, di corsi di formazione e di perfezionamento professionale, diretti ai militari in servizio, nelle materie afferenti alle proprie esigenze organizzative interne.
Il comma 1, per garantire il riconoscimento anche in ambito civile dei corsi professionalizzanti erogati dal Ministero della difesa al personale militare in servizio, incentivare l'accesso alle Forze armate e valorizzare il connesso sistema di attività formative, integra il Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010 – COM) inserendo il nuovo articolo 1013-bis rubricato “Corsi di formazione professionale”.
Secondo il nuovo articolo 1013-bis COM, il Ministero della difesa eroga corsi di formazione e di perfezionamento professionale, diretti unicamente ai militari in servizio, nelle materie afferenti alle proprie esigenze organizzative interne.
Qualora tali corsi conferiscano abilitazioni in materia di sicurezza sul lavoro (di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008), ovvero competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi (ai sensi del decreto legislativo n. 13/2013, in materia di individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze) sono inseriti nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.
Si ricorda che l'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 13 del 2013 istituisce il repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, allo scopo di garantire la mobilità della persona e favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, la trasparenza degli apprendimenti e dei fabbisogni, nonché l'ampia spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 2 del medesimo decreto legislativo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è l’ente pubblico titolare della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze per quanto riguarda competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi.
Entro il 30 giugno 2024, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito, dell'economia e delle finanze e del lavoro delle politiche sociali, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate linee guida vincolanti, con le quali sono definite le modalità tecniche e operative per l'attuazione delle disposizioni del nuovo articolo 1013-bis COM.
Il comma 2 integra il citato decreto legislativo n. 13/2013 per inserire tra le amministrazioni pubbliche titolari della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, il Ministero della difesa, nei confronti del solo personale militare, in materia di individuazione, validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, acquisite all'esito delle attività formative di cui al nuovo articolo 1013-bis COM.
Viene fatto salva comunque la titolarità del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e delle altre autorità competenti in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate.
Articolo 5, comma 1
(Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli atenei)
L’articolo 5, comma 1, modifica la disciplina relativa all’assegnazione della parte degli incrementi del fondo per il finanziamento ordinario delle università destinati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo. Rispetto alla previgente disciplina le innovazioni normative sono le seguenti:
- si specifica il carattere annuale dell’incremento di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022 e destinati a tale finalità;
- si elimina il riferimento al criterio “delle specifiche attività svolte”;
- si elimina altresì anche l’espressa previsione che affidava al decreto di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università l’individuazione dei criteri di riparto delle risorse incrementali tra le singole istituzioni, nonché dei princìpi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo;
- s’introduce il riferimento al fatto che le singole università provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale tecnico-amministrativo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale (anziché dal decreto di riparto del fondo per il finanziamento ordinario delle università;
- s’introduce anche l’espressa previsione per cui il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.
A tal fine si sostituisce la lettera b) del comma 297 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2022 (L. n. 234/2021).
Si veda il comunicato del Ministero dell’università e della ricerca.
Con decreto ministeriale n. 581 del 24 giugno 2022 sono stati individuati i criteri di riparto del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali e dei consorzi interuniversitari per l'anno 2022
Nella previgente formulazione, tale disposizione destinava € 50 mln annui a decorrere dal 2022 alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo – in ragione delle attività svolte e del raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell’ambito di didattica, ricerca e terza missione.
I criteri di riparto delle risorse così destinate tra le università, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l’attribuzione delle risorse al personale tecnico-amministrativo, avrebbero dovuto essere definiti con il decreto del Ministro dell’università e della ricerca che ripartisce il FFO. Si stabiliva comunque che le università provvedessero all’assegnazione delle risorse al personale tecnico-amministrativo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento dei più elevati obiettivi sopra indicati, nel limite massimo pro capite del 15% del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti, nel rispetto di quanto previsto dal suddetto decreto del Ministro, mediante la contrattazione collettiva integrativa.
La relazione illustrativa all’A.S. 2448/XVIII faceva presente che l’esigenza di tale intervento trovava la sua ragion d’essere nell’impianto normativo vigente che prevede che gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale relativi all’aumento contrattuale del personale delle università (e degli enti pubblici di ricerca), calcolati in base a quanto stanziato per le amministrazioni statali, siano posti interamente a carico dei bilanci delle singole amministrazioni. Tale circostanza ha reso, nel tempo, gli incrementi contrattuali per il personale tecnico-amministrativo delle università comparativamente minori rispetto agli aumenti ottenuti da altri comparti.
Con riguardo alla novella in esame, la relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1239 fa presente che, considerata l’attuale fase di trattativa relativa al rinnovo del CCNL del comparto “Istruzione e Ricerca”, la modifica contenuta nella norma prevede che solo il 50% delle risorse destinate alla valorizzazione del personale siano destinate per la partecipazione del personale ad appositi progetti, demandando la definizione dei criteri di assegnazione alla contrattazione integrativa, seppure sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Non viene più previsto, invece, il decreto del Ministro per definire gli indirizzi generali della contrattazione integrativa che saranno più opportunamente definiti con la contrattazione collettiva. A tale riguardo si fa altresì presente che già con decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 1079 del 15 settembre 2022, il Ministro pro tempore aveva fatto rinvio agli esiti di tale contrattazione. La disposizione risulta indispensabile ed urgente al fine di consentire lo sblocco del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2019/2021, attualmente bloccato in considerazione del fatto che tutti i suoi contenuti sono stati definiti ad eccezione della questione oggetto della presente proposta normativa. Tale aspetto, peraltro, risulta dirimente per le organizzazioni sindacali rappresentative del settore, in quanto consentirà di destinare al trattamento economico fondamentale una quota dei 50 milioni di euro disponibili e già assegnati nel 2022 alle università, ma inutilizzabili in mancanza di contrattazione integrativa. Quest’ultima, fino ad oggi, non è stata realizzata poiché la finalizzazione al trattamento economico fondamentale di parte dei 50 milioni di euro disponibili, concordata in sede di definizione dell’atto di indirizzo per il CCNL del periodo considerato, non è stata poi adeguatamente specificata nel testo successivamente formalizzato in assenza di una specifica copertura normativa, che con la disposizione in questione si vuole garantire.
Articolo 5-bis
(Misure urgenti in materia di alta formazione artistica musicale e coreutica)
L’articolo 5-bis, inserito nel corso dell’esame alla Camera, comma 1, incrementa di € 3.060.000 annui a decorrere dal 2023 il Fondo per il funzionamento ordinario delle istituzioni statali AFAM. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a suo tempo disposta, e oggetto di varie rideterminazioni legislative, nelle more del processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati. Il comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2023, destina al funzionamento ordinario dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste risorse pari a € 400.000, nell’ambito dell’autorizzazione di spesa sopra indicata, come risultante a seguito dell’ultima rideterminazione disposta nel 2017, in quanto detto istituto, come si evince dalla relazione illustrativa, non ha presentato istanza di statizzazione. Il comma 3 destina una quota pari ad € 3.020.790 alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli organi delle istituzioni AFAM statali per il 2022 e il 2023, nell'ambito delle risorse destinate dal comma 1 al funzionamento ordinario delle medesime istituzioni, e stanziate per il 2023. Analogamente, a decorrere dall'anno 2024, le predette risorse relative al funzionamento ordinario delle medesime istituzioni sono destinate prioritariamente alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli organi delle medesime istituzioni.
Come sopra anticipato, l’articolo 5-bis, inserito nel corso dell’esame alla Camera con l’approvazione dell’emendamento governativo 5.012, al comma 1, incrementa di € 3.060.000 a decorrere dal 2023 il Fondo per il funzionamento ordinario delle istituzioni statali AFAM.
Come si evince dalla relazione sul rendiconto generale dello stato 2022 (documento XIV, n. 1), volume II, tomo II, La gestione del bilancio dello Stato 2022 per amministrazione, p. 135, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti, il Fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle AFAM statali (cap. 1673) costituisce la fonte principale delle risorse per il funzionamento delle AFAM statali. La legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 889) ha incrementato questo fondo di 8 milioni annui con l’obiettivo di potenziare la “no-tax area” anche per le AFAM. Pertanto lo stanziamento definitivo per il 2022 è pari a 37,5 milioni. Con queste risorse non sono state finanziate, né tenute all’applicazione della “no-tax area”, le 22 Istituzioni “statizzande” a cui sono stati assegnate le risorse del Fondo per la statizzazione (cap. 1750) rifinanziato con 55 milioni a partire dal 2020 con la legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 652). Il processo di statizzazione delle 22 Istituzioni AFAM in questione (5 accademie e 17 Istituti Superiori di Studi Musicali) si è concluso nel 2022. Dal 1° gennaio 2023 queste istituzioni saranno, dunque, destinatarie delle risorse del Fondo per il funzionamento delle AFAM statali con conseguente riduzione del Fondo per la statizzazione.
Si veda, al riguardo, la pagina dedicata sul sito del MUR.
Si segnala che, in data 25 marzo 2022, il Governo aveva risposto all’interrogazione n. 4/10740 in relazione allo stato del processo di statizzazione degli istituti superiori di studi musicali e delle accademie di belle arti.
Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del D.L. n. 104/2013 (L. n. 128/2013).
Secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1239, “la proposta emendativa intende consentire l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 303 e 304, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), che ha previsto la reintroduzione dei compensi e delle indennità, rispettivamente per i Presidenti e per i Nuclei di valutazione delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica statali. Le risorse cui attingono le istituzioni per il pagamento di tali compensi e indennità sono attinte dal c.d. fondo per il funzionamento ordinario che viene destinato ogni anno dal MUR a tali enti. La norma, di cui alla legge di bilancio per il 2022, è stata fino ad oggi inattuata (per cui Presidenti e Nuclei di valutazione, nonostante le notevoli responsabilità di cui si fanno carico, non ricevono, ad oggi, alcun compenso) in quanto non vi erano risorse sufficienti per i compensi degli organi da destinare al c.d. fondo di funzionamento. Al 31 dicembre 2022 si è concluso, infatti, il percorso di statizzazione degli istituti superiori di studi musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, previsto dal decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, pertanto è aumentato il numero di istituzioni e conseguentemente il numero di organi per i quali prevedere tali compensi. Alla copertura dei maggiori oneri la norma provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, che prevede un'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro nelle more del processo di razionalizzazione degli istituti superiori di studi musicali, processo che si è concluso, come detto, al 31.12.2022, con la statizzazione degli stessi”.
L'articolo 19, comma 4, del D.L. n. 104/2013 ha autorizzato per il 2014 la spesa di 5 milioni di euro nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli stessi. Le relative risorse sono allocate sul cap. 1781/1 dello stato di previsione della spesa del MUR.
Tale autorizzazione di spesa è stata oggetto delle seguenti rideterminazioni:
- incremento di 2,9 milioni di euro per il 2015 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 (articolo 1, comma 54, della L. n. 107/2015);
- incremento di 5 milioni di euro per il 2016 (articolo 1, comma 369, della L. n. 208/2015 - legge di stabilità 2016);
- riduzione di:
ü 0,51 milioni di euro per il 2017;
ü 1,2 milioni di euro per il 2018;
ü 1,37 milioni di euro per il 2019;
ü 1,54 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 (articolo 22-bis, comma 5, lett. a), del D.L. n. 50/2017 - L. n. 96/2017).
Il co. 5 dell'articolo 19 del D.L. n. 104/2013 ha quindi demandato a un apposito decreto dell’allora Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti gli enti locali finanziatori, il riparto delle risorse stanziate dal comma 4, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che devono tenere conto anche della spesa di ciascun istituto nell'ultimo triennio e delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
A sua volta il co. 5-bis del medesimo articolo 19 ha autorizzato per il 2014 la spesa di 1 milione di euro al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie delle accademie non statali di belle arti che sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali. Per il co. 5-ter, un apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avrebbe dovuto provvedere a ripartire le risorse stanziate dal comma 5-bis, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengano conto della spesa di ciascuna accademia nell'ultimo triennio e delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Il sopra ricordato articolo 22-bis del D.L. n. 50/2017 - L. n. 96/2017 ha previsto, al comma 1, che, a decorrere dal 2017, gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti, individuati con il decreto di cui al comma 2, fossero oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.
Il co. 2 ha quindi demandato ad appositi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina dei processi di statizzazione e razionalizzazione. È stato previsto altresì che gli enti locali continuassero ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si facessero carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni per le quali al 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2017) già vi fossero tenuti, previa convenzione da stipulare tra ciascun ente e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovevano essere definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio alla data del 24 giugno 2017 presso le predette istituzioni anche con contratto di lavoro flessibile, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio a tempo determinato e indeterminato al 24 giugno 2017, data di entrata in vigore della L. 96/2017, di conversione del D.L. 50/2017.
Il co. 3 ha quindi istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con uno stanziamento di 7,5 milioni di euro per il 2017, di 17 milioni di euro per il 2018, di 18,5 milioni di euro per il 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dello stesso articolo 22-bis del D.L. 50/2017.
In base al co. 4, nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il predetto fondo era utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli istituti superiori musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti, indicati dal comma 1.
Il comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2023, destina al funzionamento ordinario dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste, risorse pari a € 400.000, nell’ambito dell’autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 19, comma 4, del D.L. n. 104/2013 (L. n. 128/2013), come da ultimo rideterminata dall'articolo 22-bis del D.L. n. 50/2017 (L. n. 96/2017).
Al riguardo, la relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1239 fa presente che “dal percorso di statizzazione degli istituti musicali è rimasto fuori solo il Conservatoire de la Vallée d'Aoste, cui la norma destina solo una quota pari a 400.000 euro per il funzionamento ordinario, ma non la quota relativa ai compensi agli organi, in quanto lo stesso non ha presentato istanza di statizzazione”.
Dal sito del MUR si evince altresì che il predetto istituto è stato “promosso dalla Regione autonoma” Valle d’Aosta.
Dall’articolo 1 del relativo statuto risulta che l’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta, istituito ai sensi della L. n. 508/1999 e del d.lgs. n. 136/2007 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d’Aosta – Vallée d’Aoste concernenti il conferimento di funzioni in materia di istituzioni di alta formazione artistica e musicale), ha assunto la denominazione di “Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta - Conservatoire de la Vallée d’Aoste, come previsto nella L.R. n. 22/2012.
Per quanto riguarda, in particolare, i profili finanziari, l’articolo 2 della citata L.R. prevede che, a decorrere dall'anno 2013, la Regione eroga a favore dell'Istituto un contributo annuo a titolo di concorso alle spese per il funzionamento dell'Istituto medesimo, comprensivo di quelle concernenti le attività dell'orchestra sinfonica. I criteri e le modalità per la concessione del contributo sono determinati con deliberazione della Giunta regionale. La Regione può assoggettare l'Istituto al rispetto di un patto di stabilità, finalizzato al contenimento delle spese correnti, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione. Il contributo è erogato per ciascun anno solare in tre rate: la prima, fino al 60 per cento, entro il 15 febbraio, la seconda, fino al 30 per cento, entro il 31 maggio e la terza a seguito della verifica, da parte della struttura regionale competente in materia di istruzione, della rendicontazione delle spese sostenute nell'esercizio precedente e dell'eventuale rispetto del patto di stabilità di cui al comma 2. L'eventuale eccedenza corrisposta a titolo di acconto rispetto alle spese sostenute dall'Istituto è decurtata dalla terza rata dell'esercizio in corso.
Secondo l’articolo 9 l'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2 è determinato in euro 2.660.000 per l'anno 2013 ed euro 2.650.000 a decorrere dall'anno 2014. Detto onere trova copertura nella parte prima dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2012/2014 nell'UPB 1.06.01.10 (Trasferimenti ad enti universitari per il funzionamento).
In base al bilancio finanziario gestionale 2023-2025, pp. 259 e 890, il trasferimento corrente annuo a titolo di concorso alle spese di funzionamento dell’istituto è pari a € 2.410.000 per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025.
Il comma 3 destina una quota pari ad € 3.020.790 alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli organi delle istituzioni AFAM statali per gli anni 2022 e 2023, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 303 e 304, dalla L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), nell'ambito delle risorse destinate dal comma 1 al funzionamento ordinario delle medesime istituzioni, stanziate per il 2023.
Il comma 303 ha novellato la disciplina in materia di rimborsi spese, compensi e indennità spettanti al presidente, al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Al riguardo, per un verso, ha confermato il rinvio ad un decreto interministeriale (del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) per la determinazione dei predetti riconoscimenti economici; per l'altro, ha fatto venir meno il principio secondo il quale l'incarico di presidente delle predette istituzioni è svolto a titolo gratuito. La disposizione ha precisato che i predetti rimborsi spese, compensi e indennità sono sostenuti direttamente dalle predette istituzioni.
Nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca le relative risorse sono allocate sul cap. 1673 pag. 7.
Il comma 304 è intervenuto sulla disciplina in materia di nucleo di valutazione delle istituzioni AFAM, confermandone l'impianto complessivo (quanto a composizione e modalità di costituzione) ed innovando con la reintroduzione del diritto dei componenti a ricevere un compenso per le attività svolte, la cui definizione è rimessa ad un decreto ministeriale.
Si veda anche il D.P.C.M. n. 143/2022 (Regolamento in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici).
Per ulteriori approfondimenti si rinvia all’apposito dossier.
Analogamente, a decorrere dall'anno 2024, le risorse di cui al primo periodo relative al funzionamento ordinario delle medesime istituzioni sono destinate prioritariamente alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli organi delle medesime istituzioni, secondo quanto previsto dal citato articolo 1, commi 303 e 304, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022).
Articolo 6
(Incremento del Fondo risorse decentrate
del Ministero della salute)
L’articolo in titolo incrementa il Fondo risorse decentrate del Ministero della salute, destinato alla corresponsione del trattamento accessorio al personale non dirigenziale. L’aumento di risorse disposto è pari ad euro 2.500.000 per l’anno 2023 e ad euro 2.963.996 annui a decorrere dall’anno 2024.
Viene specificato che il predetto incremento è stabilito “in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia”, e che il Fondo oggetto di aumento è quello istituito ai sensi dell’articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle funzioni centrali 2016-2018 (al riguardo v. infra).
Si prevede, inoltre, che alla copertura dei relativi oneri finanziari si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
In sede di relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1239, il Governo osserva che l’articolo in esame è finalizzato a garantire un’adeguata incentivazione del personale a fronte del sempre crescente impegno lavorativo richiesto, considerati gli accresciuti compiti demandati al Ministero della salute[30].
Nella relazione tecnica allegata all’A.C. 1239 si afferma, altresì, che la norma in commento è funzionale all’applicazione del contratto nazionale succitato, quale “strumento innovativo ed efficace di gestione del personale”, e si dà atto che ulteriori istituti, quali, ad esempio, le elevate professionalità, saranno finanziati con specifiche risorse destinate allo scopo. Viene evidenziato, inoltre, che l’incremento disposto porta ad un importo medio pro capite lordo di 2.791 euro per il 2023, mentre a regime, a partire dall’anno 2024, il fondo complessivamente disponibile determina, considerati anche gli effetti dell’articolo in esame, un importo medio pro capite lordo di 2.871 euro.
Si ricorda che l’articolo 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (testo unico del pubblico impiego) prevede che i contratti collettivi definiscano, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, i trattamenti economici accessori (comma 3) e che apposite risorse - nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del CCNL – siano destinate a premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica (comma 3-bis). L’articolo 40 del medesimo testo unico dispone, al comma 3-bis, che la contrattazione collettiva integrativa assicuri incentivi l'impegno e la qualità della performance, destinandovi una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori, comunque denominati, previsti dal citato articolo 45, comma 3. L’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017[31] ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016[32]. L’articolo 76 CCNL 2016-2018 del comparto funzioni centrali (richiamato dall’articolo in esame) dispone, inoltre, che le risorse delle amministrazioni e degli enti del comparto destinate alla contrattazione integrativa ed ai trattamenti accessori assumono la denominazione di “Fondo risorse decentrate” (comma 1). A decorrere dal 2018, su tale Fondo è allocato l’importo unico e consolidato di tutte le risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità negli importi determinati per l’anno 2017, come certificati dagli organi di controllo interno (comma 2). I commi 3 e 4 del medesimo articolo prevedono, rispettivamente, le modalità per determinare l’incremento stabile e quello variabile, applicabile di anno in anno, del Fondo.
Si valuti l’opportunità di precisare quali siano i limiti previsti dalla “normativa vigente in materia” oggetto di deroga da parte dell’articolo in esame.
Si ricorda che, secondo le vigenti regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, le disposizioni derogatorie e quelle che disciplinano casi particolari “richiamano la disposizione generale cui fanno eccezione”. Nell’ambito di precedenti disposizioni derogatorie di tenore analogo a quella in esame si è fatto riferimento, per individuare la disciplina oggetto di deroga, al summenzionato articolo 23, co. 2, del d. lgs. 75/2017 (v. supra, nota in calce recante l’elenco delle deroghe).
Si ricorda, inoltre, che in base all’articolo 3, co. 2, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80[33], i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio (di cui al più volte citato articolo 23, co. 2, del d. lgs. 75/2017), compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità.
Articolo 6-bis
(Norme in materia di accesso ai concorsi per la dirigenza chimica)
L’articolo in titolo, introdotto dalla Camera, reca una disciplina transitoria sui requisiti di accesso ai concorsi per la dirigenza chimica, valevole fino al 31 dicembre 2025.
La disciplina a regime in materia[34], di livello regolamentare, prevede i seguenti requisiti specifici di accesso al concorso per la posizione funzionale di primo livello dirigenziale del profilo professionale di chimico: a) diploma di laurea in chimica; b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso (o in discipline riconosciute equipollenti)[35]; c) iscrizione nell'albo dell'ordine professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Apportando una modifica testuale all'articolo 8 della legge 11 gennaio 2018, n. 3[36], l’articolo in esame stabilisce che, fino al 31 dicembre 2025, l’aver maturato, sei mesi prima rispetto alla scadenza del bando, almeno tre anni di servizio anche non continuativo, con contratti a tempo determinato o indeterminato, con esercizio di funzioni proprie della professione sanitaria di chimico presso le agenzie per la protezione dell’ambiente o presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, “è considerato” requisito d'accesso in alternativa alla specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
Si valuti, sul piano redazionale, l’opportunità di evitare la forma passiva nella formulazione del precetto legislativo (“è considerato”).
Si ricorda che la professione sanitaria di chimico è disciplinata dal novellato articolo 8 della legge 3/2018 [37] e dal successivo decreto del Ministro della salute 23 marzo 2018[38].
Ai sensi dell’articolo 56, comma 2, del D.P.R. n. 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo al 1° febbraio 1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
In base all'articolo 1, commi 547 e 548 della Legge 145/2018[39], e succ. mod., a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei predetti specializzandi, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando.
Le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente (denominate “agenzie per la protezione dell'ambiente”) fanno parte, insieme all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (cfr. artt. 1 e 7 della legge n. 132 del 2016, recante “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”).
Si ricorda, infine, che secondo consolidata giurisprudenza amministrativa le procedure concorsuali in corso di svolgimento, in caso di innovazioni normative, restano soggette alla disciplina vigente al momento della loro indizione e, pertanto, sono insensibili alla normativa sopravvenuta, a meno che questa non preveda espressamente una propria efficacia retroattiva (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 12 maggio 2011, n. 2858; Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2064; Cons. Stato, sez. IV, 11 settembre 2009, n. 5479; Cons. Stato, sez. V, 13 gennaio 1996, n. 46).
Articolo 7
(Estinzione della Siciliana Servizi di Emergenza SpA – SISE partecipata dall’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa)
L’articolo 7 dispone l’estinzione dal 1° luglio 2023 della società Siciliana Servizi di Emergenza SpA – SISE integralmente partecipata dall’ESACRI - Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, in liquidazione coatta amministrativa, con conseguente cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese. Le attività, passività e giudizi pendenti, attivi e passivi, vengono conseguentemente trasferiti all’ESACRI.
Si prevede un apposito bilancio di liquidazione delle attività e passività oggetto del trasferimento ad ESACRI, che gli organi della società partecipata da estinguere sono tenuti a redigere e a pubblicare presso il registro delle imprese entro la predetta data del 1° luglio.
Il trasferimento determina anche l’estinzione delle obbligazioni intercorrenti tra ESACRI e la SISE, con conseguente cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti tra le medesime parti. Il trasferimento e non è soggetto ad alcuna tassa, imposta o tributo.
L’articolo 7 in epigrafe dispone l’estinzione, a far data dal 1° luglio 2023, della società Siciliana Servizi di Emergenza SpA – SISE partecipata in forma totalitaria dall’ESACRI - Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, in liquidazione coatta amministrativa. Si prevede che la società risulti cancellata d’ufficio dal registro delle imprese, con attività, passività e giudizi pendenti, attivi e passivi, conseguentemente trasferiti all’ESACRI (comma 1).
La Siciliana Servizi Emergenza SpA – SISE è una società per azioni con socio unico ESACRI, attualmente in liquidazione, fondata nel 1999 per la fornitura di servizi per la salute, quali servizi di ambulanze in cogestione.
In proposito si ricorda che l’articolo 4, comma 2, del D.L. 198/2022 (L. n. 14/2023, cd. Proroga termini legislativi) ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2024 del Commissario liquidatore e del Comitato di sorveglianza quali organi deputati alla liquidazione dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa italiana (ESACRI), con copertura dei costi derivanti dal pagamento di fine rapporto e di fine servizio, maturato alla data del 31 dicembre 2017, del personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria come determinato a seguito della ricognizione effettuata dal commissario liquidatore.
L’intervento legislativo è stato attuato modificando l’articolo 8, comma 2, del D. Lgs. n. 178 del 2012 di riorganizzazione della Croce Rossa[40], con cui si prevede, a far data dal 1° gennaio 2018, la prosecuzione in carica degli organi liquidatori -Commissario liquidatore e Comitato di sorveglianza - dell’ESACRI, fino al completamento delle operazioni di liquidazione e, comunque, non oltre i tre anni dall’incarico, potendo essere prorogati per motivate esigenze per ulteriori due anni. La scadenza era stata pertanto protratta al 1° gennaio 2023. Con l’intervento del richiamato D.L. 198/2022, pertanto, gli organi di liquidazione dell’ESACRI sono stati prorogati di ulteriori due anni.
Le attività e passività oggetto del trasferimento ad ESACRI dovranno risultare da un apposito bilancio di liquidazione che gli organi delle società partecipate sono tenuti a redigere e a pubblicare presso il registro delle imprese entro la data indicata del 1° luglio 2023 (comma 2).
La norma dispone inoltre che il trasferimento in esame determina l’estinzione per confusione delle obbligazioni[41] intercorrenti tra ESACRI e SISE e la conseguente cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti tra le medesime parti (comma 3). Si prevede infine (comma 4) che il trasferimento indicato nel comma 1 sia esente da tasse, imposte o tributi.
Riguardo la procedura liquidatoria, il D. Lgs. 28 settembre 2012, n. 178 ha dettato le norme per il riordino della Croce Rossa Italiana, per la quale ha preso avvio la liquidazione coatta amministrativa a far data dal 1° gennaio 2018, prevista inizialmente per un arco di tre anni, rinnovabili, per motivate esigenze di ulteriori due. Come sopra indicato, è stata disposta la proroga della procedura al 31 dicembre 2024 anche per ultimare le procedure di mobilità del personale. Alla data del 31 dicembre 2022, il personale funzionale alla gestione liquidatoria era pari a 22 unità, rispetto ad un numero di unità in servizio pari a 189, all’avvio della liquidazione nel 2018. Per le unità tuttora in funzione, l’Amministrazione liquidatoria ha protratto l’applicazione del lavoro agile in modalità semplificata, sottoscrivendo con i dipendenti, previa richiesta degli stessi, accordi individuali per l’attuazione della modalità di lavoro agile secondo la vigente normativa (qui il Regolamento di organizzazione del 25 luglio 2020).
Il Presidente Nazionale CRI ha individuato, con apposito atto del 22 dicembre 2017, il fabbisogno di personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria dell'Ente Strumentale alla CRI in 189 unità, potendosi avvalere di tale personale fino alla conclusione di tutte le attività connesse a tale fase di gestione.
Ai fini del trattamento di fine servizio o del trattamento di fine rapporto (TFS/TFR), la privatizzazione della Croce Rossa Italiana ha comportato la ricollocazione dei propri dipendenti presso pubbliche Amministrazioni iscritte all’Inps. Poiché il personale della Croce Rossa Italiana non era iscritto alle Casse previdenziali gestite dall’Inps e visto che in occasione della ricollocazione presso le pubbliche Amministrazioni non si è verificata la risoluzione del rapporto di lavoro, a tale personale sono state applicate le norme vigenti in materia di mobilità. Conseguentemente, l’ESACRI ha quantificato, per ciascun dipendente, l’importo delle indennità di fine servizio e di fine rapporto maturate senza poter provvedere al relativo versamento, a causa dello stato d’insolvenza dell’Ente. Sul punto, Messaggio INPS n. 2629 del 16 luglio 2021, che specifica che per il personale già appartenente al contingente destinato alle attività propedeutiche della gestione liquidatoria dell’ESACRI, l’Ente medesimo ha provveduto, con mandati di pagamento n. 276, n. 386, n. 542 e n. 335 del 2020 e con mandato n. 188 del 2021, al versamento del relativo importo.
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 8-bis del D. Lgs. n. 178 del 2012, dal 2021 sono state trasferite al Ministero della salute le competenze in materia di assegnazione agli enti interessati del finanziamento della CRI. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute è stato istituito un apposito fondo per il finanziamento annuo di tali enti (cap. 3454), con uno stanziamento pari a euro 117.130.194, a valere sul livello del finanziamento corrente standard del Servizio sanitario nazionale cui concorre annualmente lo Stato. A decorrere dal medesimo anno 2021, le competenze in materia di definizione e sottoscrizione delle convenzioni fra lo Stato e l'Associazione della Croce Rossa italiana, sono riservate al Ministero della salute e al Ministero della difesa.
L’Associazione della Croce Rossa italiana è disciplinata dal D. Lgs. n. 178 del 2012 (Decreto di riordino), che ne ha previsto la costituzione, qualificandola come persona giuridica di diritto privato di interesse pubblico ed ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, posta sotto l’Alto patronato del Presidente della Repubblica.
A decorrere dal 1° gennaio 2016, l’articolo 1 del Decreto di riordino ha trasferito alla costituenda Associazione le funzioni precedentemente esercitate dall’Associazione italiana della Croce Rossa (CRI), la quale ha assunto la nuova denominazione di “Ente Strumentale alla Croce Rossa italiana” (ESACRI), mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo. Ai sensi dell’articolo 8 del citato D. Lgs. n. 178 del 2012, l’ESACRI è stato posto in liquidazione a far data dal 1° gennaio 2018.
L’Ente è soggetto alla vigilanza del Ministero della Salute e del Ministero della Difesa, opera con contingente di personale dipendente pubblico, i cui oneri sono a carico del Fondo sanitario nazionale, e ha il compito di concorrere temporaneamente allo sviluppo della nuova Associazione della Croce Rossa italiana. L’art 8, co. 2, del Decreto di riordino, alla luce delle modifiche introdotte dall’articolo 16 del decreto legge n. 148 del 2017[42] ha previsto che “a far data dal 1° gennaio 2018 l' Ente è posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del titolo V del Regio decreto n. 267 del 1942, (Legge Fallimentare)”. Gli organi deputati alla liquidazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettere c) e b) del Decreto di riordino sono individuati nell’Amministratore dell'ente, con compiti di rappresentanza legale e di gestione e nel Collegio dei revisori dei conti nominato, costituito da tre componenti, di cui uno magistrato della Corte dei conti con funzioni di Presidente, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con Decreto del 28 dicembre 2017, il Ministro della Salute, al fine di garantire il compimento delle funzioni riconducibili alla fase liquidatoria dell’ESACRI, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 8, co. 2, del Decreto di riordino, ha nominato l’Amministratore dell’Ente “Commissario liquidatore”, e disposto, tra l’altro, che il Collegio dei revisori dei conti dell’Ente svolga le funzioni di Comitato di Sorveglianza. Per approfondimenti si rinvia alla Delibera 104/2022 della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Associazione Croce Rossa Italiana - Organizzazione di volontariato, per l'esercizio 2020.
Articolo 8
(Disposizioni in materia Piano oncologico nazionale e per l’attuazione del Registro tumori)
L’articolo 8, modificato durante l’esame alla Camera, interviene sulla disciplina vigente in materia di riparto delle risorse già stanziate per garantire la piena operatività delle reti oncologiche regionali: si prevede l’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto di riparto delle risorse, ammettendo al finanziamento tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria.
L’articolo 8, modificato durante l’esame alla Camera, dispone in particolare alcune modifiche al comma 9-ter, articolo 4, del D.L. n. 198 del 2022 (cd. Proroga dei termini legislativi, L. n. 14/2023), come segue:
- viene inserita la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro della salute per l’individuazione dei criteri e delle modalità per il riparto tra le regioni e le province autonome, in base alle specifiche esigenze regionali, delle risorse per il raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali (comma 1, lett. a));
In proposito si ricorda che l’articolo 4 (commi 9-bis) del richiamato D.L. n. 198 del 2022 in tema di risorse per l’attuazione del Piano oncologico nazionale ha previsto l’istituzione, per gli anni 2023-2024, di un Fondo per l'implementazione del Piano oncologico Nazionale 2023-2027, stabilendone i criteri di riparto tra le Regioni e Province autonome in base alle specifiche esigenze regionali.
Il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute e denominato Fondo per l'implementazione del Piano oncologico Nazionale 2023-2027 – PON, presenta una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 ed è destinato al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza al malato oncologico. Tali strategie ed azioni sono definite dal Piano oncologico Nazionale 2023-2027 redatto dal Ministero della salute concordemente con il Piano oncologico europeo 2021 (Europe’s Beating Cancer Plan).
Inoltre comma 9-ter ha previsto l’individuazione con decreto del Ministro della salute - da adottare entro 120 giorni della data di entrata in vigore della legge di conversione (28 febbraio 2023) - dei criteri e delle modalità di riparto alle Regioni e Province autonome del predetto Fondo da destinare, in base alle specifiche esigenze regionali, al raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali, al potenziamento dell'assistenza domiciliare integrata con l'ospedale ed i servizi territoriali, nonché ad attività di formazione degli operatori sanitari e di monitoraggio delle azioni poste in essere.
Agli oneri, quantificati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo sociale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “fondi di riserva e speciali” della missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del MEF per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della Salute.
Ulteriore modifica inserita al primo periodo del citato comma 9-ter è la previsione che il monitoraggio delle azioni poste in essere sia effettuato secondo precisi indicatori dei livelli delle prestazioni sanitarie stabiliti a livello nazionale, che devono essere rispettati in tutte le regioni e province autonome, anche avvalendosi del parere e dell’esperienza delle associazioni dei malati oncologici. Si prevede che il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza monitori tali livelli delle prestazioni sanitari nell’ambito del Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Si ricorda che tale Sistema di garanzia (NSG) è stato introdotto con il D. M. Salute 12 marzo 2019, ed è operativo dal 1° gennaio 2020. Esso è lo strumento che consente, con le numerose informazioni ad oggi disponibili sul Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), di verificare - secondo le dimensioni dell'equità, dell'efficacia, e della appropriatezza - che tutti i cittadini italiani ricevano le cure e le prestazioni rientranti nei Livelli essenziali di assistenza (LEA).
Gli indicatori individuati dal DM 12 marzo 2019 (allegato I) sono 88, distribuiti per macro-aree[43]:
· 16 per la prevenzione collettiva e sanità pubblica
· 33 per l’assistenza distrettuale
· 24 per l’assistenza ospedaliera
· 4 indicatori di contesto per la stima del bisogno sanitario
· 1 indicatore di equità sociale
· 10 indicatori per il monitoraggio e la valutazione dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali - PDTA (BPCO, scompenso cardiaco, diabete, tumore mammella nella donna, tumore colon e tumore retto).
- in seguito ad un’ulteriore modifica approvata alla Camera, è stata aggiunta la lettera a)-bis con la quale si dispone l’inserimento al citato comma 9-ter dell’articolo 4, dopo il primo periodo, della disposizione con cui si prevede, con riferimento al raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali, che con il decreto di cui al primo periodo stesso, sia definita l’erogazione della quota parte del sopra richiamato Fondo per l'implementazione del Piano oncologico Nazionale 2023-2027, destinata alle medesime reti oncologiche in base al raggiungimento di specifici obiettivi e al rispetto di termini stabiliti per ciascuna regione o provincia autonoma, accompagnata da un meccanismo premiale.
Inoltre, con il medesimo decreto si prevede l’istituzione, presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, di un Coordinamento generale delle reti oncologiche, in attuazione di quanto previsto dal documento recante “Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete oncologica che integra l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale”, di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome del 17 aprile 2019 (rep. Atti n. 59/CSR).
In proposito, infatti, con l’Accordo del 17 aprile 2019 si era convenuto, entro 90 giorni dalla data della stipula, di istituire, presso il Ministero della Salute, il Coordinamento generale delle Reti oncologiche e, presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), l’Osservatorio per il monitoraggio delle reti oncologiche (effettivamente poi attuato, v. link), per assicurare l’omogeneità di funzionamento ed il periodico aggiornamento delle stesse.
Viene conseguentemente introdotto il comma 2-bis che reca la clausola di invarianza finanziaria (v. infra). ??
- viene poi precisato, mediante l’inserimento di una disposizione dopo il primo periodo del comma in commento, che al riparto del fondo statale di cui al richiamato comma 9-bis, articolo 4, del D.L. n. 198 del 2022 accedono tutte le Regioni e le Province autonome, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria (pertanto derogando ai principi di autofinanziamento della spesa sanitaria da parte delle autonomie speciali), nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste (comma 1, lett. b)).
Si ricorda che, ai sensi della legge n. 296/2006, articolo 1, comma 830, la compartecipazione delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano al finanziamento sanitario si attua fino a concorrenza del fabbisogno non soddisfatto dalle fonti previste a legislazione vigente, quali le entrate proprie degli enti del SSN (ticket e ricavi derivanti dall'attività intramoenia dei propri dipendenti) e la fiscalità generale delle regioni, vale a dire IRAP (nella componente di gettito destinata alla sanità) e addizionale regionale all'IRPEF, tranne che per la Regione siciliana, per la quale l'aliquota di compartecipazione è determinata in misura fissa dal 2009 nella misura del 49,11 per cento del suo fabbisogno sanitario.
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Viene inoltre fornita una interpretazione sostanziale delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), chiarendo che le risorse ivi previste siano ripartite, secondo le modalità individuate con il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a decorrere dal 2020, tra tutte le regioni e le province autonome, (anche in questo caso) in deroga alle disposizioni legislative vigenti che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente (comma 2).
Il richiamato comma 463 della legge di Bilancio 2020 ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro annui a partire dal 2020 per le finalità di cui alla legge n. 29 del 2029 (v. box) volta ad istituire e disciplinare la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione, prevedendo il riparto delle risorse stanziate con apposito decreto interministeriale (MdS – MEF), previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
In attuazione della disposizione è stato adottato il decreto 12 agosto 2021 che ha previsto il riparto delle risorse (v. tabella sotto, importi in euro) tra tutte le regioni e province autonome, in considerazione della natura innovativa dell’intervento, a carattere tecnologico ed informatico, che tali enti territoriali sono tenute a predisporre per la realizzazione e l’implementazione dei registri tumori regionali e dei sistemi di sorveglianza a livello regionale.
Tabella 1. - Riparto risorse per la realizzazione dei registri tumori regionali
Con una modifica introdotta dalla Camera (v. ante) è stato inserito anche il comma 2-bis con cui si prevede che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, le amministrazioni interessate devono provvedere ad eventuali oneri con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Numerosi sono gli interventi normativi attuati negli ultimi anni volti, più marcatamente che in passato, a finanziare misure per il sostegno della lotta ai tumori in Italia, inquadrati in una cornice attuativa che prevede il rispetto delle competenze costituzionalmente ripartite tra Stato e regioni, le quali hanno il compito dell’organizzazione dei servizi sanitari.
In particolare, come si evince dall’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2019 relativo al documento di “Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete Oncologica”, alle regioni è stato affidato il compito di recepire le indicazioni del DM 70/2015, il regolamento riguardante gli standard dell’assistenza ospedaliera (ora superato dal DM 77 del 23 maggio 2022 che ha dettato più in generale la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel SSN) con il quale sono state prescritte le regole per la costituzione delle reti clinico-assistenziali, tra le quali quella oncologica[44] assume un peso rilevante, e le modalità organizzativo-funzionali più efficienti per la gestione delle patologie oncologiche ed ematologiche (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale – PDTA) (v. l’approfondimento a questo link):
Tra gli interventi di rilievo si segnalano:
- la legge 22 marzo 2019, n. 29 che ha previsto l’istituzione e la disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza[45] e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione, a titolarità del Ministero della salute ed in collegamento con i sistemi di sorveglianza regionali identificati dal DPCM 3 marzo 2017 sui sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie. La legge di bilancio 2020 (comma 463, articolo 1, L. n. 160 del 2019) ha stanziato 1 milione di euro annui dal 2020 per l'attuazione di detta Rete e per l'istituzione del referto epidemiologico inerente alla valutazione dello stato di salute complessivo della popolazione, risorse di cui è stato successivamente disposto il riparto con decreto del DM Salute del 12 agosto 2021. In proposito, si ricorda che la legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145 del 2018), al comma 523, aveva disposto l’obiettivo del finanziamento della Rete oncologica, 5 milioni di euro impegnati per lo sviluppo di nuove tecnologie antitumorali CAR-T, con fondi allocati nello stato di previsione del Ministero della salute, al programma Ricerca per il settore della sanità pubblica, Missione Ricerca e innovazione[46].
- l’istituzione di due fondi per i farmaci innovativi, di cui uno per i farmaci oncologici innovativi[47], a partire dal 1° gennaio 2017, con classificazione di cui alla Determina 12 settembre 2017. Entrambi i Fondi partivano con una dotazione di 500 milioni di euro ciascuno a valere sul livello del finanziamento statale del fabbisogno sanitario[48]. Tale spesa concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti (spesa farmaceutica ospedaliera) per l'ammontare eccedente annualmente l'importo di ciascuno dei fondi. Il DM 16 febbraio 2018 ha successivamente disciplinato, come disposto dal comma 405 della legge di bilancio 2017, le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate a titolo di concorso al rimborso per l'acquisto dei medicinali innovativi ed oncologici innovativi in relazione alla singola indicazione terapeutica per l'anno 2017 e per gli anni 2018 e seguenti. Con DL. 73/2021 (cd. Sostegni-bis – L. n. 106/2021) a decorrere dal 1° gennaio 2022, il comma 401 della richiamata legge di bilancio 2017 viene formalmente modificato prevedendo la vera e propria istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un unico Fondo del valore di 1.000 milioni di euro annui destinato al concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei farmaci innovativi (superando in tal modo l’iniziale distinzione fra farmaci innovativi e farmaci innovativi oncologici)[49]. Da ultimo, la legge di Bilancio 2022 (comma 259, articolo 1, legge 30 dicembre 2021, n. 234), ha disposto l'incremento di 100 milioni nel 2022, 200 milioni nel 2023 e 300 milioni dal 2024 delle risorse previste per il Fondo unificato per l'acquisto dei farmaci innovativi;
- con riferimento all’attuazione del PNRR, si devono ricordare le risorse, pari a 700.000 euro, appostate per i bandi previsti dall’investimento 2.1 della Missione 6 (Salute)[50] a seguito di un decreto del Ministro della salute con cui vengano definiti i criteri e le modalità per l'introduzione di un sistema di valutazione per il potenziamento della ricerca biomedica, in relazione ai progetti P.O.C (Proof-Of-Concept, cioè con prova di fattibilità) nel campo delle malattie rare, dei tumori rari e delle malattie altamente invalidanti, con oneri complessivamente pari a 700.000 euro cui si provvede entro i limiti delle risorse stanziate per i bandi previsti dall'investimento 2.1. della Missione 6 (Salute);
- il finanziamento di appositi programmi di screening oncologico, specialmente rivolti alle fasce di età considerate a maggior rischio, previsti nei livelli essenziali di assistenza (DPCM 12 gennaio 2017), nell’ambito del livello prevenzione collettiva e sanità pubblica – area “Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale. Si sottolinea che sono individuate promotrici dell’adesione agli screening, anche nel processo di erogazione dei test di primo livello, le farmacie di comunità, nella sperimentazione nazionale dei nuovi servizi, come previsto dai commi 403-406, articolo 1, della legge di stabilità 2018 (L. n. 205/2017). In proposito si evidenzia il finanziamento, attuato dal DM Salute 8 novembre 2021 che ne ha individuato le strutture destinatarie, per il potenziamento su tutto il territorio nazionale dei centri della Rete italiana screening polmonare (RISP)[51] ai fini della realizzazione di programmi di prevenzione e monitoraggio del tumore del polmone, nei limiti della spesa autorizzata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, previsto dai commi da 10- sexies a 10-octies del DL. n. 73/2021 cd. Sostegni bis (L. n. 106/2021);
- il supporto psicologico per la riabilitazione del soggetto oncologico (anche detta psico-oncologia), in base a quanto previsto dall’articolo 33, comma 6-bis, del citato DL. 73/2021 Sostegni-bis nell’ambito del fondo di 10 milioni di euro per l’anno 2021 stanziati nello stato di previsione del Ministero della salute per la promozione del benessere delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, oltre che per bambini e adolescenti in età scolare.
Si sottolinea infine che i numeri epidemiologici riferiti alla prevalenza tumorale per genere riportano una stima di 3,6 milioni nel 2020 di persone (il 5,7% della popolazione; erano 2,5 milioni nel 2006) che in Italia hanno ricevuto una pregressa diagnosi di tumore, di cui 1,9 milioni femmine e 1,7 milioni maschi: con riferimento alle aspettative di sopravvivenza ad una diagnosi tumorale, l'aumento è stato particolarmente marcato per coloro che vivono oltre 10 o 15 anni dalla diagnosi. Nel 2020, il 65 per cento del totale, vale a dire il 3,8 per cento della popolazione (circa 2,4 milioni di persone) ha avuto una diagnosi da più di 5 anni, mentre 1,4 milioni di persone (circa il 39% del totale) hanno ricevuto la diagnosi da oltre 10 anni. Tra le persone che vivono dopo una diagnosi di tumore, il 53 per cento circa sono donne, vale a dire il 6 per cento dell'intera popolazione femminile italiana e il 47 per cento uomini (il 5,6% della popolazione maschile).
L'Istituto Superiore di Sanità, peraltro, in uno studio pubblicato nel 2020 (qui collegamento ipertestuale) ha definito alcuni esempi di patologie oncologiche in cui le differenze di genere sono particolarmente marcate, quali il tumore al polmone, dovuto anche all'aumento del consumo di tabacco nella popolazione femminile. Ogni anno, tra le donne, si registrano più decessi a causa del tumore al polmone che per tumore mammario, ovarico e uterino considerati tutti insieme. Inoltre, il tumore del colon retto, dopo quella della mammella, è la forma di cancro che colpisce più le donne rispetto agli uomini, da imputare anche ad una risposta non adeguata ai programmi di screening offerti.
Articolo 8-bis, comma 1
(Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria)
L’articolo 8-bis, comma1, inserito nel corso alla Camera, prevede che, in ragione del perdurare delle necessità organizzative e funzionali conseguenti alla cessata emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dell'esigenza di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite, fino al 31 dicembre 2025 sia elevato a 68 anni il limite anagrafico (attualmente pari a 65 anni) per l’accesso all’elenco nazionale e agli elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale di ASL, AO (aziende ospedaliere) ed altri enti del Servizio sanitario nazionale. Viene poi stabilito che fino al termine di validità degli elenchi pubblicati ai sensi della presente disposizione, non si applicano i limiti anagrafici (pari a 65 anni di età) previsti, per il direttore sanitario ed amministrativo dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
In materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, si segnala l'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge n. 124/2015, da parte del decreto legislativo n. 171/2016 che, nell'ambito di una più ampia disciplina di delega in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, ha attuato la revisione delle norme sul conferimento di incarichi direttoriali negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.
La principale novità in proposito è la costituzione di un elenco nazionale, presso il Ministero della Salute, dei soggetti idonei a ricoprire l'incarico di direttore generale delle ASL, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN, policlinici universitari compresi. Vengono anche definite le disposizioni per il conferimento degli incarichi e prevista la decadenza da direttore generale in caso di gravi disavanzi, per violazioni di legge o per il mancato rispetto delle norme in materia di trasparenza. Sono poi previste nuove misure anche per il conferimento degli incarichi di direttore sanitario, amministrativo e socio sanitario (v. infra gli aspetti di dettaglio). Le disposizioni di attuazioni sono in vigore dal 18 settembre 2016, ma la delega sopra indicata vige dal 28 agosto 2015.
Entrando più nel dettaglio, sull'attuazione della delega contenuta nel sopracitato D.Lgs. n. 171/2016, in primo luogo si ricorda che viene disciplinato l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale.
L'elenco, istituito presso il Ministero della Salute, è aggiornato con cadenza biennale. Sempre ogni due anni, per la formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei, verrà nominata una Commissione composta da cinque esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione e gestione aziendale, di cui due designati dal Ministro della salute, uno con funzioni di Presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due designati dalla Conferenza Stato Regioni. I componenti della Commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione dell'elenco. La Commissione dovrà procedere alla formazione dell'elenco nazionale entro 120 giorni dalla data di insediamento. Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto 65 anni di età in possesso di: a) diploma di laurea; b)comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato; c) attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. Il punteggio massimo complessivamente attribuibile dalla Commissione a ciascun candidato è di 100 punti e possono essere inseriti nell'elenco nazionale i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore a 75 punti. Non possono essere reinseriti nell'elenco nazionale coloro che siano stati dichiarati decaduti dal precedente incarico di direttore generale per violazione degli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo 24 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.
Vengono poi previste disposizioni relative al conferimento degli incarichi di direttore generale. Qui viene innanzitutto precisato che le Regioni potranno procedere a nominare direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale. Una commissione regionale composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, ed uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, procederà poi una valutazione per titoli e colloquio dei candidati, tenendo conto anche di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza.
In proposito, il Presidente della regione propone una terna di candidati nell'ambito dei quali verrà scelto quello che presenta i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. Nel decreto viene inoltre specificato che, nella terna proposta, non potranno essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte, presso la stessa azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera o ente del Servizio sanitario nazionale. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni dovranno definire e assegnare, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino. La durata dell'incarico di direttore generale non potrà essere inferiore a tre anni e superiore a cinque. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario verrà scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale. Trascorsi 24 mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione, entro sessanta giorni, dovrà verificare i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi e, in caso di esito negativo, dichiarare la decadenza immediata dall'incarico con risoluzione del relativo contratto. L'immediata decadenza del direttore generale potrà avvenire, inoltre, in caso di gravi e comprovati motivi o nel caso in cui la gestione dovesse presentare una situazione di grave disavanzo o ancora in caso di manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché per violazione degli obblighi in materia di trasparenza. I provvedimenti di decadenza dovranno essere comunicati al Ministero della salute per la cancellazione dall'elenco nazionale del soggetto decaduto dall'incarico.
Le previsioni appena descritte si applicano anche alle aziende ospedaliero universitarie, ferma restando per la nomina del direttore generale l'intesa del Presidente della Regione con il Rettore. Si passa poi alle disposizioni per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario, direttore amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Per la scelta la commissione dovrà valutare i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico, definiti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Anche in questo caso l'elenco regionale sarà aggiornato con cadenza biennale, e l'incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario e di direttore dei servizi socio sanitari non potrà avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Il conferimento di questi incarichi è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. Viene stabilito che la partecipazione alla Commissione nazionale e alle Commissioni regionali saranno a titolo gratuito. vengono infine esplicitate le abrogazioni normative previste dopo l'entrata in vigore delle norme contenute nel decreto.
Per quanto riguarda i criteri relativi alla nomina di direttore sanitario di direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali, il Decreto Fiscale (decreto legge 124/2019, articolo 45, co. 1-quater), con una modifica al comma 7 dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 502/1992, ha disposto che il requisito del mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età debba sussistere soltanto all'atto del conferimento dell'incarico.
Articolo 8-bis, comma 2
(Abrogazione delle norme sulla permanenza nei ruoli della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN)
Il comma 2, inserito durante l’esame alla Camera, dispone l’abrogazione del comma 687, articolo 1, della L. di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) che prevede a tutt’oggi la permanenza della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, e pertanto senza un apposito accordo contrattuale.
Ciò a causa della mancata attuazione entro i termini dei criteri di delega previsti in materia di riorganizzazione ed inquadramento della dirigenza pubblica, che stabiliva il passaggio della dirigenza professionale tecnica e amministrativa degli enti del Servizio sanitario nazionale nel ruolo unico della dirigenza regionale.
Più in dettaglio, l’abrogando comma 687 della legge n. 145/2018 ha stabilito che la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica (cd. PTA) del SSN rimanga nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini (12 mesi dal 28 agosto 2015, data di entrata in vigore della legge delega) della delega prevista e disciplinata dall’articolo 11, comma 1, lett. b) della L. 124/2015, relativamente alla riorganizzazione e, in particolare, al nuovo inquadramento della dirigenza pubblica.
In proposito si ricorda che tale normativa ha previsto, tra le altre cose, l’istituzione di un ruolo unico della dirigenza regionale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, prevedendo la confluenza in tale ruolo di diverse tipologie di dirigenti di ruolo, tra cui la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale (escludendo esplicitamente, invece, la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del SSN) e ferma restando l'applicazione dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 502/1992 per la disciplina relativa alla dirigenza medica e delle professioni sanitarie. Peraltro, l’attribuzione della gestione del ruolo unico sarebbe dovuta spettare ad un’apposita Commissione per la dirigenza regionale.
Si è stabilito (comma 687 cit.) in proposito che, con apposito accordo tra Aran e Confederazioni sindacali si sarebbe dovuto provvedere alla modifica del Contratto collettivo quadro per la definizione delle aree e dei comparti di contrattazione per il triennio 2016-2018, vale a dire il CCNQ del 13 luglio 2016 (GU n. 170/2016).
Successivamente il comma 881, articolo 1, della L. di Bilancio 2022 (L. n. 234 del 2021), modificando il richiamato comma 687 della L. di Bilancio 2019, ha previsto che, per il triennio 2022-2024 (precedentemente triennio 2019-2021), la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale venisse compresa nell'area della contrattazione collettiva della sanità.
Si ricorda che il 3 agosto 2021 è stato sottoscritto il CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021. Sono stati confermati i comparti Funzioni centrali, Istruzione e ricerca, Funzioni locali e Sanità, la cui composizione è rimasta per lo più analoga a quella del precedente triennio. Per quanto riguarda le Aree dirigenziali, sono state riconfermate le seguenti autonome aree di contrattazione collettiva: A) Area delle Funzioni centrali: B) Area delle Funzioni locali: C) Area dell’Istruzione e della ricerca: D) Area della Sanità, con la precisazione che la composizione delle stesse sarebbe stata definita in apposita successiva sessione negoziale, da concludersi entro settembre 2021.
Conseguentemente si dispone di aggiungere alla rubrica dell’articolo 5 del decreto-legge in esame, che riguarda la “Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli atenei”, anche il riferimento alla dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale.
Si ricorda che l’Atto di indirizzo – datato 13 dicembre 2022 – che riguarda il rinnovo del contratto 2019-2021 dell’Area sanità coinvolge 134.636 dirigenti (di cui 120.063 medici e 14.573 sanitari), mentre l’Atto di indirizzo per il rinnovo del contratto 2019-2021 dell’Area delle Funzioni Locali è datato 28 giugno 2023 e riguarda quasi 5.000 i dirigenti interessati (per la precisione al 31 dicembre 2018, da conto annuale, erano 4.913) dei profili di ingegnere, architetto, avvocato, geologo (ruolo professionale), analista e statistico (ruolo tecnico) e dirigente amministrativo (unico profilo del ruolo amministrativo). Il contratto precedente, attualmente in regime di rinnovo tacito, risale al 17 dicembre 2020.
Articolo 8-ter
(Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonché dei relativi organi disciplinari, dell'ordine degli psicologi)
L’articolo 8-ter, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, prevede una nuova disciplina per il procedimento elettorale degli organi dell’ordine degli psicologi e specifiche modalità per l’integrazione degli organi disciplinari anche istruttori, mediante apposito decreto di natura regolamentare del Ministro della salute, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi.
Più in dettaglio, il decreto di natura regolamentare, che deve essere emanato entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è chiamato ad integrare alcune tutele per tutti gli iscritti all’Albo e, in particolare, a disciplinare:
- il procedimento elettorale per il rinnovo degli organi ordinistici che deve garantire la rappresentanza negli organi collegiali territoriali e nazionali dell'ordine degli psicologi anche agli iscritti alla Sezione B dell'albo professionale del medesimo ordine (v. infra);
- le modalità per l'integrazione degli organi disciplinari anche istruttori di cui all’articolo 1 comma 3, lett. i) del D. Lgs. Capo Provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233[52] sugli ordini delle professioni sanitarie e del loro esercizio, con i componenti iscritti alla Sezione B dell’albo professionale, nel caso di procedimenti che coinvolgano gli iscritti alla medesima Sez. B dell’albo, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328[53].
In merito alle due differenti sezioni degli albi professionali[54], si sottolinea che le norme organizzative generali del richiamato articolo 4, commi 1 e 2, DPR n. 328/2001 di disciplina degli ordinamenti degli ordini professionali, prevede che il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni, qualora siano istituite le due sezioni, sia ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla sezione A. Possono essere eletti a Presidente dell’Ordine (elettorato passivo) solo gli iscritti alla sezione A, mentre nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento.
Il comma 2 dispone conseguentemente l’abrogazione del D.P.R. 25 ottobre 2005, n. 221[55] che stabilisce la vigente disciplina delle procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonché dei relativi organi disciplinari, dell'ordine degli psicologi.
Riguardo l’ordinamento della professione di psicologo, si ricorda che la L. 18 febbraio 1989, n. 56[56], modificata da interventi normativi successivi, ha dettato l’intera disciplina relativa al Consiglio dell’ordine e ai suoi organi territoriali e nazionali, il cui dettaglio circa la composizione è recata dall’abrogando DPR 25 ottobre 2005, n. 221, e a seguito del quale è stato istituito il relativo albo.
Si sottolinea in proposito che l’ordinamento della professione di psicologo è stato più recentemente disciplinato dall’articolo 9 della L. n. 3 del 2018[57] che ha, tra l’altro, riformato gli ordini professionali.
In particolare, per l'ordine degli psicologi resta ferma un'autonoma disciplina organizzativa, prevedendosi il trasferimento di alcune competenze, relative ai due ordini summenzionati, dal Ministro (e Ministero) della giustizia al Ministro (e Ministero) della salute.
Il menzionato articolo 9, al comma 4, reca una disposizione che premette l'articolo 01 all'articolo 1 della citata legge 56/1989 recante l’ordinamento della professione di psicologo, con l'intento di specificare che la professione di psicologo è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al D.Lgs.C.P.S. n. 233 del 1946, in quanto applicabile.
Per quanto riguarda le modifiche apportate alla disciplina previgente della legge n. 56/1989, il citato articolo 9 della L. n. 3/2018 ha inoltre modificato la procedura per l’elezione del Consiglio regionale o provinciale dell'ordine, stabilendo che:
- le elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali dell'Ordine – precedentemente ci si riferiva alla elezione del consiglio regionale o provinciale - si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. Più in dettaglio, la proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno;
- con riferimento alle votazioni del Consiglio regionale o provinciale, nel testo previgente, la votazione si svolgeva pubblicamente almeno per otto ore al giorno, per non più di tre giorni consecutivi, essendo poi chiusa, in prima convocazione, qualora avessero votato almeno un terzo degli aventi diritto. Nella nuova disciplina vigente, le votazioni dei Consigli territoriali durano da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forma e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche.
Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il presidente è responsabile del procedimento elettorale. La votazione è valida in prima convocazione quando abbia votato almeno un quarto degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un decimo degli iscritti.
Viene fissata (comma 3) al 31 dicembre 2024 la data entro la quale dovranno essere svolte le elezioni per il rinnovo di tutti gli organi dell’ordine degli psicologi successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che dovranno essere svolte in osservanza delle prescrizioni dell’emanando decreto del Ministro della salute di cui al comma 1.
Infine, è prevista una norma transitoria (comma 4) che proroga gli attuali organi dell'ordine degli psicologi, sia territoriali sia nazionali, e a carattere sia ordinario sia straordinario, che risultano in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La proroga è prevista fino allo svolgimento delle elezioni di cui al precedente comma 3.
Articolo 9, comma 1
(Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell’operatività e dell’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
L’articolo 9, comma 1, consente di aggiungere alla dotazione organica del MIT una posizione di dirigente generale.
Più nel dettaglio, la disposizione autorizza la spesa di:
· euro 130.834 per l’anno 2023;
· euro 261.668 annui a decorrere dall’anno 2024
per l’istituzione all’interno del MIT di una nuova posizione di dirigente generale.
Agli oneri derivanti da tale disposizione si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al MIT.
Articolo 9, commi da 1-bis a 1-sexies
(Osservatorio nazionale sulle sanzioni da codice della strada)
I commi da 1-bis a 1-sexies dell’articolo 9, introdotti alla Camera, istituiscono l'Osservatorio nazionale sulle sanzioni da codice della strada, definendone le attività e la composizione.
In dettaglio, il comma 1-bis dispone l’istituzione dell’Osservatorio presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti (MIT) e ne definisce le attività, che sono le seguenti:
a) predisporre e presentare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti una relazione annuale di monitoraggio elaborata sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno e dall'Istituto nazionale di statistica e risultanti dall'attuazione degli articoli 142 (relativo ai limiti di velocità) e 208 (relativo ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), con particolare riferimento:
ü ai dati relativi all'incidentalità;
ü alla trasparenza e all'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie;
ü all'uso dei dispositivi elettronici di controllo della velocità;
b) verificare le segnalazioni delle associazioni dei consumatori operanti nel settore, con la possibilità di richiedere dati e informazioni alle amministrazioni pubbliche interessate (che sono elencate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
Il comma 1-ter rinvia a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la nomina dei membri dell’Osservatorio e le sue modalità di funzionamento.
Si dispone che l'Osservatorio sia composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente e si stabilisce che l'incarico di componente dell'Osservatorio abbia una durata di quattro anni.
Con lo stesso decreto ministeriale saranno altresì stabiliti i compensi dei componenti dell'Osservatorio, nei limiti di spesa stabiliti dal successivo di cui al comma 1-quater.
Per il funzionamento dell'Osservatorio e per la corresponsione dei compensi ai suoi membri, il comma 1-quater autorizza la spesa di euro 50.000 per l'anno 2023 e di euro 150.000 annui a decorrere dall'anno 2024.
Il comma 1-quinquies reca la copertura finanziaria degli oneri, pari a euro 50.000 per l'anno 2023 e a euro 150.000 a decorrere dall'anno 2024, disponendo che si provveda mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Si autorizza di conseguenza il ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Il comma 1-sexies dispone infine che l'Osservatorio per il suo funzionamento si avvalga delle risorse umane e strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, disponibili a legislazione vigente.
Articolo 9, comma 1-septies
(Indennità dei componenti del
Consiglio superiore dei lavori pubblici)
L’articolo 9, comma 1-septies, aggiunto dalla Camera, reca disposizioni in ordine al pagamento delle indennità per i componenti del Comitato speciale e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
In particolare, reca disposizioni in ordine al pagamento di indennità, fino al 31 dicembre 2026 (vale a dire il termine finale per l’attuazione del PNRR) da corrispondere ai componenti del:
§ Comitato speciale di cui all'articolo 45 del decreto-legge c.d. Semplificazioni bis (n. 77 del 2021) (v. qui il dossier sull’articolo 45);
§ Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 4, secondo periodo, dell'allegato I.11 annesso al nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023) (in argomento v. il dossier sull’articolo 47, comma 4, del nuovo codice degli appalti, che rinvia all’allegato I.11).
Al proposito, la disposizione in commento precisa che:
ü ove si tratti di dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 (articolo 1, comma 2) non inclusi nei ruoli MIT, le indennità sono corrisposte dall'amministrazione di appartenenza e poi rimborsate dal MIT;
ü per i restanti membri dei predetti organismi, le indennità sono corrisposte dal MIT con propria determinazione.
In ogni caso, l'ammontare delle indennità è calcolato secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al terzo periodo del citato articolo 3, comma 4, dell'allegato I.11 annesso al codice dei contratti pubblici.
Si rammenta che l’articolo 3, comma 4, dell’allegato I.11 al nuovo codice degli appalti prevede che:
- ai componenti della Sezione speciale di cui al successivo articolo 4 è corrisposta, fino al 31 dicembre 2026, l'indennità prevista dal citato 45 del decreto legge n. 77 del 2021;
- agli altri componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici è corrisposta, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (e fermo il limite di cui all’articolo 23-ter del decreto legge c.d. Salva Italia (n. 201 del 2011) un'indennità pari al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso l'amministrazione di appartenenza e, comunque, non superiore alla somma di 20.000 euro annui comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione. L'indennità di cui al primo periodo è determinata in relazione ai criteri stabiliti con apposito regolamento interno.
Articolo 9-bis
(Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operatività del Ministero dell'economia e delle finanze)
L’articolo 9-bis, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, è volto ad incrementare di 150.000 euro il limite di spesa previsto per l’anno 2023 per il conferimento di incarichi di collaborazione destinati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze.
In particolare, il comma 1 dell’articolo incrementa di 150.000 euro il limite di spesa previsto per l'anno 2023 per il conferimento di incarichi di collaborazione presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze, stipulati ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 3 luglio 2003, n. 227.
Il conferimento degli incarichi di collaborazione di cui all’articolo in esame è disposto anche in deroga al limite percentuale previsto dalla predetta normativa, fissato nel 20 per cento del contingente complessivo di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze.
In base all’articolo 5 del D.P.R. n. 227/2003, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito complessivamente in 230 unità.
Entro tale contingente complessivo, oltre al personale collocato in fuori ruolo, possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando, nonché, nel limite del 20 per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attività e per particolari professionalità e specializzazioni, di provata competenza desumibile da specifici ed analitici curricoli culturali e professionali con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa.
Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del MEF è stato aumentato di ulteriori 10 unità di personale (rispetto alle 230 unità previste dall'articolo 5 del D.P.R. n. 227 del 2003), a decorrere dall'anno 2022, allo scopo di assicurare adeguato supporto alla Commissione tecnica responsabile per l'istruttoria delle domande al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) (dall'articolo 11-bis, comma 15, del D.L. n. 73/2021, come successivamente modificato dall’articolo 1, comma 64-65, della legge n. 234/2021[58]).
Riguardo ai limiti di spesa, si rammenta che l’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 stabilisce che, a decorrere dall’anno 2011, la spesa annua delle amministrazioni pubbliche per “studi ed incarichi di consulenza” non deve essere superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nel 2009.
Il comma 2 reca la copertura degli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 150.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede a valere sul Fondo speciale di parte corrente allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.
Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 10
(Disposizioni urgenti per il funzionamento
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
e delle infrastrutture stradali e autostradali)
L’articolo 10 permette al personale trasferito all’ANSFISA e già inquadrato presso l’Amministrazione di provenienza con qualifica di Funzionario e in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento di attività di verifica e di autorizzazione, di essere inquadrato nell’area dei professionisti di prima qualifica, posizione economica prima, della medesima Agenzia.
Più nel dettaglio, la disposizione in commento stabilisce che:
1) il personale trasferito all’Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa) – ove già inquadrato come funzionario nell’amministrazione di provenienza e in possesso dei requisiti per esercitare le attività attinenti alle verifiche e alle autorizzazioni di sicurezza – può essere inquadrato presso l’Agenzia medesima come professionista di prima qualifica;
2) il contingente massimo del personale da inquadrare, le modalità di inquadramento e i relativi criteri e requisiti per tale inquadramento – secondo la vigente disciplina contrattuale per l’accesso all’area dei professionisti - sono determinati con decreto ministeriale MIT. Con lo stesso decreto il Ministro stabilisce anche la variazione dei fondi per il finanziamento del trattamento accessorio delle categorie di personale interessate dalla rimodulazione della dotazione organica, assicurando l’invarianza della spesa complessiva;
3) quanto precede deve comunque avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Val la pena segnalare che il contenuto della disposizione in commento era stato sollecitato alle Commissioni referenti alla Camera sulla legge di conversione del decreto-legge n. 48 del 2023 (a.C. 1238), con un’osservazione apposta al parere approvato nella seduta del 22 giugno 2023 dalla IX - Commissione trasporti e telecomunicazioni.
Più in generale, per l’aggiornamento della struttura e delle funzioni dell’Ansfisa v. l’articolo 6 del decreto legge n. 121 del 2021, convertito nella legge n. 156 del 2021 (v. qui il dossier sull’articolo 6).
Articolo 11
(Semplificazione delle procedure per l’attuazione delle misure per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione)
L’articolo 11 prevede la semplificazione delle procedure per l’attuazione delle misure volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione delle opere pubbliche.
In particolare la proposta in esame è finalizzata a prevedere, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei controlli a campione sulle istanze di accesso alle risorse del fondo previsto dall’articolo 26, comma 4, lettera b), e comma 6-quater del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.
A tale proposito è utile ricordare come l’articolo 26 del sopra citato decreto-legge aveva introdotto alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. Si prevedeva che tali disposizioni si applicassero (con alcune eccezioni) ai contratti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS S.p.A. Si stabiliva, infine, che le medesime disposizioni (con le medesime eccezioni) fossero applicabili anche ai soggetti che svolgono attività ricadenti nei settori speciali - a condizione che non siano applicati i prezzari regionali - e nei settori della difesa e sicurezza, in quanto compatibili.
La misura in questione si rende necessaria per consentire di accelerare le procedure amministrative per la concessione dei contributi alle imprese volti a compensare le stesse dagli eccezionali costi sofferti a causa del “caro materiali”.
In particolare, con riguardo al fondo di cui al comma 4, lettera b), in base ai dati presenti nella relazione illustrativa al provvedimento, si rileva che presso la competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono all’esame e in corso di lavorazione 1936 CIG, e che tra il 2022 e il 2023 (dal 30 settembre 2022 al 1° maggio 2023) è stato possibile evadere richieste relative a 1012 CIG su un totale di 2550.
Articolo 12
(Disposizioni in materia di personale del Ministero della cultura)
L’articolo 12, comma 1, incrementa la dotazione organica del Ministero della cultura di cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità, al fine di consentire il rafforzamento della capacità organizzativa del medesimo Ministero e garantire l'efficacia delle relative azioni. A tali fini autorizza il Ministero della cultura ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, e per la restante quota tramite le procedure comparative per le progressioni fra le aree funzionali non dirigenziali in cui sono inquadrati i dipendenti pubblici e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Il comma 2 reca la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari, sia quelli relativi alle assunzioni che quelli relativi alla gestione delle procedure concorsuali. Il comma 2-bis, inserito nel corso dell’esame alla Camera, incrementa il contingente del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della cultura nonché il contingente dei consiglieri chiamati a collaborare con gli Uffici di diretta collaborazione, tra i quali individuare anche i vice capi degli uffici di Gabinetto e Stampa e comunicazione. Il comma 2-ter, anch’esso inserito nel corso dell’esame alla Camera, reca la clausola di copertura finanziaria dei predetti oneri.
Si veda il comunicato del Ministero della cultura.
Come sopra segnalato, il comma 1 incrementa la dotazione organica del Ministero della cultura di cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità, al fine di consentire il rafforzamento della capacità organizzativa del medesimo Ministero e garantire l'efficacia delle relative azioni.
Con una modifica approvata dalla Camera, si è inserito il riferimento al “rispetto” del D.P.R. n. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), con particolare riguardo alla rappresentatività di genere.
Il regolamento richiamato prevede all’articolo 6, co. 1, che, al fine di garantire l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, il bando indica, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione che lo bandisce, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30 per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o), in favore del genere meno rappresentato.
L'articolo 5, comma 4, lettera o), stabilisce che, a parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli comprende, tra gli altri, l’appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre,
In base al co. 2 dell’articolo 6, la predetta disposizione si applica limitatamente ai concorsi banditi per singole amministrazioni.
In base al contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto funzioni centrali triennio 2019 – 2021, appartengono all’area delle elevate professionalità i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti, svolgono funzioni di elevato contenuto professionale e specialistico e/o coordinano e gestiscono processi articolati di significativa importanza e responsabilità assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, l’ottimizzazione delle risorse eventualmente affidate, attraverso la responsabilità diretta di moduli o strutture organizzative.
Specifiche professionali:
conoscenze altamente specialistiche
competenze adeguate ad affrontare, con elevata consapevolezza critica, problemi di notevole complessità,
capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo
responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni.
Requisiti di base per l’accesso:
laurea magistrale accompagnata, di norma, da un periodo pluriennale di esperienza lavorativa in funzioni specialistiche e/o di responsabilità che possono anche richiedere l’iscrizione ad albi professionali.
A tali fini autorizza il Ministero della cultura ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, e per la restante quota tramite le procedure comparative per le progressioni fra le aree funzionali non dirigenziali in cui sono inquadrati i dipendenti pubblici e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Si ricorda, al riguardo, che il richiamato quarto periodo del comma 1-bis dell'articolo 52 del d.lgs. n. 165/2001, prevede che, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti.
Il comma 2 autorizza, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 1-bis, ultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, una spesa pari:
- a 600.000 euro per il 2023 per lo svolgimento delle procedure concorsuali;
- a 9.676.734 euro annui a decorrere dal 2024.
Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L’ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 52 del d.lgs. n. 165/2001 stabilisce che all'attuazione dello stesso comma 1-bis si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.
Detto comma prevede che i dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno.
Il comma 2-bis, inserito nel corso dell’esame alla Camera,:
- incrementa di un numero complessivo massimo di dieci unità il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della cultura di cui all'articolo 5, comma 3, del regolamento di organizzazione del Ministero della cultura (DPCM n. 169/2019), anche estraneo alla pubblica amministrazione;
L'articolo 5, comma 1, del regolamento in questione specifica che gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione. Essi sono costituiti nell'ambito del Gabinetto, il quale è centro di responsabilità amministrativa. Per il comma 2, sono Uffici di diretta collaborazione: a) l'Ufficio di Gabinetto; b) la Segreteria del Ministro; b-bis) la Segreteria tecnica del Ministro; c) l'Ufficio Legislativo; d) l'Ufficio Stampa e comunicazione; e) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato. Il richiamato comma 3 dell’articolo 5 dispone che agli Uffici di diretta collaborazione individuati dal comma 2, fatto salvo quanto previsto per le Segreterie dei Sottosegretari di Stato, è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di cento unità, comprensivo, in numero non superiore a venticinque, di esperti estranei alla amministrazione assunti con contratto a tempo determinato comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Ministro. Il Ministro può nominare un proprio portavoce nonché un Consigliere diplomatico.
- incrementa complessivamente di dieci unità il contingente dei consiglieri di cui al comma 4 del citato articolo 5, tra i quali individuare anche i vice capi degli uffici di cui al comma 10 del medesimo articolo 5.
Il comma 4 dell’articolo 5 del DPCM 169/2019 prevede che possono essere chiamati a collaborare con gli Uffici di diretta collaborazione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al Gabinetto, fino a venti Consiglieri, di cui almeno cinque a titolo gratuito. I Consiglieri sono scelti tra esperti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, con incarichi di collaborazione, di durata comunque non superiore rispetto alla permanenza in carica del Ministro. A un massimo di cinque dei venti consiglieri può essere affidato l'incarico di responsabile per l'attuazione di specifici progetti. Il Ministro, con il decreto con cui dispone l'incarico, dà atto dei requisiti di particolare professionalità del Consigliere e allega un suo dettagliato curriculum.
In base al comma 10 del medesimo articolo 5, possono essere inoltre conferiti incarichi di Vice Capo degli uffici di Gabinetto e Stampa e comunicazione:
- nell'ambito del contingente di cui al comma 9, in base al quale presso il Gabinetto può essere conferito, nell'ambito delle prescritte dotazioni organiche, un incarico dirigenziale di livello non generale;
- oppure a esperti e consulenti, nell'ambito del contingente di cui ai commi 3, cioè nell’ambito del personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, e 4, vale a dire nell’ambito del contingente dei Consiglieri chiamati a collaborare con gli Uffici di diretta collaborazione. Può essere conferito un incarico di Vice Capo dell'Ufficio legislativo nell'ambito del contingente di cui ai commi 3, 4 e 9.
Il comma in esame connette i disposti incrementi di personale con la finalità di assicurare l'adempimento delle accresciute funzioni del Ministero della cultura, anche connesse agli interventi relativi al PNRR e, in particolare, alle funzioni assegnate dagli articoli 20 e 46 del D.L. n. 13/2023 (L. n. 41/2023).
L’articolo 20 del D.L. n. 13/2023, al fine di dichiarato di assicurare una ancor più efficace e tempestiva attuazione degli interventi compresi nel PNRR che riguardino beni culturali e paesaggistici, ha stabilito la competenza dell’apposita Soprintendenza speciale ad adottare i provvedimenti finali relativi alle funzioni di tutela, in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. L’articolo reca, inoltre, le conseguenti misure organizzative e finanziarie. La Soprintendenza speciale per il PNRR è stata istituita dall’articolo 29 del D.L. 77/2021, al fine di assicurare «la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi» previsti dal Piano (per approfondimenti, cfr. il relativo dossier).
L’articolo 46 del D.L. n. 13/2023, con intento di semplificazione e liberalizzazione, consente che i lavori di manutenzione ordinaria riguardanti immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblico sottoposti a tutela in base al Codice dei beni culturali, ove interessati da interventi del PNRR o del PNC, possano essere iniziati mediante segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA), anziché previa autorizzazione.
Per ulteriori approfondimenti si veda l’apposito dossier.
Per far fronte ai previsti incrementi di personale, il comma 2-bis autorizza la spesa di:
- 606.067 euro per il 2023
- e di 1.212.134 euro annui a decorrere dal 2024.
Il comma 2-ter, anch’esso inserito nel corso dell’esame alla Camera, dispone che ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 12-bis
(Disposizioni concernenti la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia)
L’articolo 12-bis, inserito nel corso dell’esame alla Camera, composto di un solo comma, modifica la disciplina della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. In particolare, si espunge il direttore generale dall’elenco degli organi della Fondazione e si aumentano da 4 a 6 i componenti del consiglio di amministrazione (oltre al presidente). Si modificano, inoltre, la composizione e le modalità di nomina dei componenti del comitato scientifico.
Ciò avviene per mezzo di una serie di novelle agli articoli 2, 3, 5, 6, 7 e 12 del decreto legislativo n. 426 del 1997.
Nello specifico:
A) in relazione all’articolo 2, del suddetto decreto legislativo, si ricorda che questo disciplina lo statuto della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. In particolare, il comma 2 di tale articolo - inciso dalla disposizione in commento (lettera a) del comma unico) - prevede che lo statuto e le eventuali successive modifiche siano adottati dal consiglio di amministrazione, che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e siano approvati, entro 60 giorni dalla sua ricezione, con decreto dell’allora Ministro per i beni e le attività culturali (ora Ministro della cultura), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Ora, la disposizione in commento prevede, prima dell’adozione dello statuto e delle sue eventuali modifiche da parte del consiglio di amministrazione, l’acquisizione del parere del Comitato scientifico della Fondazione (disciplinato dall’articolo 7 del medesimo decreto legislativo 426/1997);
B) in relazione all’articolo 3 del decreto legislativo di cui sopra, si ricorda che esso disciplina le finalità della Fondazione.
A legislazione vigente, esso prevede, al comma 1, alinea, che la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia sia un’istituzione di alta formazione e di ricerca nel campo della cinematografia.
Ora, la novella in commento (lettera b) del comma unico) vi aggiunge il campo delle “produzioni audiovisive, con particolare riferimento all'analisi e all'attuazione delle innovazioni conseguenti allo sviluppo delle tecnologie digitali”.
Le finalità della Fondazione sono, a legislazione vigente:
a) lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello d'eccellenza, attraverso la ricerca, la sperimentazione, la produzione, l’attività di alta formazione, perfezionamento e aggiornamento, svolgendo iniziative di avanguardia e curando la promozione ed il coordinamento di iniziative di formazione sul territorio nazionale, anche in collaborazione con istituti pubblici e privati e con le università, e, mediante intese, con le regioni, le province ed i comuni;
b) la conservazione, l'incremento, il restauro e la promozione, in Italia ed all'estero, del patrimonio culturale cinematografico, anche mediante convenzioni con enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università;
c) la ricerca e la sperimentazione di nuovi criteri, metodi e tecnologie, nonché di linguaggi innovativi, in tutti i campi connessi alla cinematografia ed agli audiovisivi, da rendere accessibili ai nuovi autori e professionalità emergenti, anche attraverso iniziative di formazione interne alla struttura o partecipazione ad attività di formazione esterne alla stessa.
La disposizione in commento sostituisce la suddetta c) dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 426/1997, prevedendo - tra le finalità della Fondazione - “c) la ricerca, la sperimentazione e l'alta formazione in merito ai nuovi linguaggi e alle tecniche di produzione innovative del cinema e della produzione audiovisiva quali la realtà virtuale, la realtà aumentata, le tecniche e le modalità di fruizione del cinema immersivo, le interazioni con il linguaggio e la narrazione dei videogiochi, l’intersezione della produzione e fruizione cinematografica e audiovisiva con l'intelligenza artificiale e le relative implicazioni”;
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C) in relazione all'articolo 5 del decreto legislativo 426/1997 – anch’esso inciso dalla disposizione in commento – si ricorda che esso disciplina gli organi della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, i quali, a legislazione vigente, sono: a) il presidente, b) il consiglio di amministrazione, c) il comitato scientifico, d) il direttore generale e f) il collegio dei revisori dei conti.
Ora la disposizione in commento (lettera c) del comma unico) espunge - dal comma 1 dell’articolo 5 - il direttore generale dall’elenco degli organi della Fondazione; sopprime inoltre un riferimento al medesimo direttore generale presente al comma 3 del medesimo articolo 5 (in relazione alla riconferma degli organi) e un ulteriore riferimento al direttore generale presente al comma 4 dello stesso articolo 5 (in relazione a quanto previsto nello statuto).
Si segnala che la figura del direttore generale resta comunque disciplinata in altre 2 disposizioni del decreto legislativo n. 426 del 1997.
In particolare, all’articolo 6-bis, comma 2, si prevede che il presidente della Fondazione proponga al consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale e all’articolo 6, comma 1, lettera e), che il consiglio di amministrazione nomini il direttore generale, “al quale è affidata l’attività di gestione amministrativa, sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio di amministrazione e delle direttive del presidente”.
La medesima disposizione in commento introduce, poi, il comma 3-bis all’articolo 5 del decreto legislativo n. 426 del 1997, prevedendosi che i compensi degli organi (della Fondazione) sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura e del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta deliberata del consiglio di amministrazione, a valere sulle risorse assegnate alla Fondazione ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della legge n. 220 del 2016 (il riferimento è alle risorse del Fondo per il cinema e l’audiovisivo inerenti i contributi (ordinari dello Stato) che il Ministero della cultura assegna alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia per lo svolgimento dell’attività istituzionale);
D) in relazione all'articolo 6 del decreto legislativo 426/1997 – modificato dalla disposizione in commento – si ricorda che esso regola il consiglio d’amministrazione della Fondazione.
Nello specifico, a legislazione vigente, esso prevede, al comma 1, che il consiglio di amministrazione è nominato con decreto dell’attuale Ministro della cultura, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ed è composto dal presidente, indicato dal medesimo Ministro, e da quattro componenti, designati, rispettivamente, tre dal Ministro della cultura e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Ora, la disposizione in commento (lettera d) del comma unico), modificando tale comma, aumenta da 4 a 6 i componenti del consiglio d’amministrazione (oltre al presidente), prevedendo che i 2 nuovi componenti del consiglio di amministrazione siano designati uno dal Ministro dell’università e della ricerca e l’altro dal Ministro dell’istruzione e del merito (mantenendosi le altre 4 designazioni in capo al Ministro della cultura e al Ministro dell’economia e delle finanze).
Il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 426/1997, anch’esso inciso dalla disposizione in commento, prevede, poi, a legislazione vigente, che il consiglio di amministrazione, in particolare:
a) adotta lo statuto e le sue successive modificazioni;
b) definisce le linee generali dell’attività della Fondazione, l'indirizzo generale della gestione e l'organizzazione degli uffici;
c) approva il bilancio di esercizio, insieme ad una adeguata relazione tecnica;
d) nomina i componenti del comitato scientifico di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) (la presente lettera d) viene abrogata dalla disposizione in commento);
e) nomina, su proposta del presidente, il direttore generale, al quale è affidata l’attività di gestione amministrativa, sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio di amministrazione e delle direttive del presidente;
f) nomina, su proposta del presidente, il preside della Scuola nazionale di cinema ed il Conservatore della Cineteca nazionale (la disposizione in commento prevede che, prima della nomina, sia sentito il Comitato scientifico);
g) nomina, su proposta del presidente, sentito il preside, i docenti della Scuola nazionale di cinema (anche qui la disposizione in commento prevede che, prima della nomina, sia sentito anche il Comitato scientifico);
h) assegna gli stanziamenti per le varie attività istituzionali e determina con propria deliberazione, soggetta ad approvazione dell’allora Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, le indennità spettanti al presidente ed ai componenti degli organi collegiali (la disposizione in commento riformula la presente lettera h) nel seguente modo:
“h) assegna gli stanziamenti per le varie attività istituzionali e delibera la proposta da sottoporre al Ministro della cultura, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente i compensi spettanti al presidente ed ai componenti degli organi collegiali”.
E) in relazione all'articolo 7 del decreto legislativo 426/1997 – modificato dalla disposizione in commento (lettera e) del comma unico) – si ricorda che esso disciplina il comitato scientifico.
Nello specifico, a legislazione vigente, esso prevede, al comma 1, che il comitato scientifico è composto da:
a) il presidente del consiglio di amministrazione, che lo presiede;
b) 5 esperti, scelti tra soggetti con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore cinematografico e delle comunicazioni.
Ora, la disposizione in commento, sostituisce il comma 1 dell’articolo 7, con il seguente, aumentando - in particolare - di una unità i componenti del comitato:
“1. Il comitato scientifico è nominato con decreto del Ministro della cultura ed è composto dal presidente del comitato stesso, indicato dal medesimo Ministro, e da sei componenti, designati, rispettivamente, tre dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito ed uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti sono scelti tra soggetti con particolare esperienza nel settore cinematografico e delle produzioni audiovisive”.
Il comma 2 del medesimo articolo 7 del decreto legislativo 426/1997, poi, prevede – a legislazione vigente - che il comitato scientifico operi con la presenza di almeno 4 componenti; esso formula proposte ed esprime pareri in ordine:
a) ai programmi ed agli indirizzi di carattere didattico della Scuola nazionale di cinema;
b) all’attività della Cineteca nazionale;
c) alle attività di formazione, di ricerca e di diffusione della cultura cinematografica.
La disposizione in commento aggiunge la lettera c-bis) al comma 2 dell’articolo 7, prevedendosi che il comitato scientifico formuli proposte ed esprima pareri anche in ordine alle modifiche allo statuto della Fondazione, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo.
Aggiunge, inoltre, il comma 2-bis all’articolo 7, prevedendosi che il comitato scientifico esprima altresì il proprio parere in merito alla nomina del preside della Scuola nazionale di cinema, del Conservatore della Cineteca nazionale nonché dei docenti della Scuola nazionale di cinema.
F) In relazione, infine, all'articolo 12 del decreto legislativo 426/1997 – modificato dalla disposizione in commento (lettera f) del comma unico) – si ricorda che esso reca le disposizioni finali del decreto.
In particolare, esso prevede, al comma 1, a legislazione vigente, che alla costituzione del consiglio di amministrazione della fondazione si provvedeva entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (avvenuta il 27 dicembre 1997) e che fino a tale costituzione restasse in carica il precedente consiglio di amministrazione.
La disposizione in commento sostituisce il suddetto comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 426 del 1997, prevedendosi che, alla costituzione del consiglio di amministrazione della fondazione e del comitato scientifico si provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (ossia entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento). Si prevede inoltre che “fino a tale costituzione restano in carica il precedente consiglio di amministrazione e il precedente comitato scientifico. Il consiglio di amministrazione provvede all'adeguamento dello statuto entro sessanta giorni dalla data di insediamento”.
Articolo 12-ter
(Limiti all’adeguamento degli ordini e dei collegi professionali alla normativa in materia di pubblico impiego)
L’articolo 12-ter, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, prevede che agli ordini e collegi professionali, nonché ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, in equilibrio economico e finanziario, si applichino le norme contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, (T.U. pubblico impiego) diverse dai principi ivi previsti, solamente se espressamente previsto dalla legge.
L’articolo 12-ter, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, modifica l’articolo 2, comma 2-bis, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, escludendo per gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, l’applicazione di ogni altra disposizione rivolta ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (e cioè alle pubbliche amministrazioni), diversa dai principi ivi previsti, salvo che la legge non lo preveda espressamente.
L’articolo 2, c. 2-bis, del DL n. 101/2013, nel testo attualmente vigente, prevede che gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del D.Lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ad eccezione dell'articolo 4 del d.lgs. n. 150 del 2009, dell’articolo 14 e delle disposizioni di cui al titolo III. Inoltre, la disposizione prevede che essi si adeguino ai soli princìpi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.
Si ricorda che recentemente il decreto-legge n. 44 del 2023, all’articolo 20, comma 3-quinqueies, è intervenuto sul medesimo comma 2-bis del citato articolo 2, con l’inserimento di un ultimo periodo volto a prevedere l’applicabilità per “tali enti e organismi” dell’obbligo, previsto dall’articolo 60, c. 2, del D.Lgs. 165/2001, di presentare annualmente alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica il conto delle spese sostenute per il personale accompagnato da una relazione che espone i risultati della gestione del personale medesimo.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999.
Articolo 13
(Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia)
L’articolo 13 reca disposizioni in materia di assunzione di personale e di istituzione di un posto di livello dirigenziale generale presso il Ministero della giustizia. Si tratta di interventi finalizzati al rafforzamento delle competenze in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa.
Il comma 1 dell’articolo 13 interviene sull’articolo 14, comma 1, del DL 80/2021 al fine di derogare, per l’assunzione degli addetti all’ufficio per il processo e del personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR, al procedimento ordinario per l’assunzione del personale non dirigenziale della pubblica amministrazione.
L’articolo 1, comma 1, del DL 80/2021 disciplina le procedure assunzionali per tutte le unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, da inquadrare nei nuovi profili professionali previsti dagli articoli 11 (addetti all’ufficio per il processo) e 13 (personale per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR). Nel dettaglio la disposizione prevede, al comma 1, che, al fine di assicurare la necessaria speditezza del reclutamento, anche in relazione al rispetto dei tempi del PNRR, il Ministero della giustizia richieda alla Commissione interministeriale RIPAM (Commissione interministeriale per l’attuazione del progetto di riqualificazione della pubblica amministrazione)[59], che può a sua volta avvalersi di Formez PA) di avviare le procedure di reclutamento per i due profili professionali citati, mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta.
La riforma del sistema giudiziario, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, è inserita dal PNRR tra le c.d. riforme orizzontali, o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano. Per realizzare questa finalità, il Piano prevede - oltre a riforme ordinamentali, da realizzare ricorrendo allo strumento della delega legislativa - anche il potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario, al quale sono destinati specifici investimenti.
Per ridurre la durata dei giudizi, il Piano si prefigge i seguenti obiettivi:
Ø portare a piena attuazione l'Ufficio del processo, introdotto in via sperimentale dal D.L. n. 90 del 2014;
Ø rafforzare la capacità amministrativa del sistema, per valorizzare le risorse umane, integrare il personale delle cancellerie, e sopperire alla carenza di professionalità tecniche, diverse da quelle di natura giuridica, essenziali per attuare e monitorare i risultati dell'innovazione organizzativa;
Ø potenziare le infrastrutture digitali con la revisione e diffusione dei sistemi telematici di gestione delle attività processuali e di trasmissione di atti e provvedimenti;
Ø garantire al sistema giustizia strutture edilizie efficienti e moderne;
Ø contrastare la recidiva dei reati potenziando gli strumenti di rieducazione e di reinserimento sociale dei detenuti.
Per realizzare questi obiettivi, all'interno della Missione n. 1 (digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo), il PNRR individua la componente “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA”, che comprende per la Giustizia sia l’obiettivo della digitalizzazione dei documenti cartacei per completare il fascicolo telematico, che la progettualità di data lake per migliorare i processi operativi tanto della giustizia ordinaria (investimento di 133,2 milioni di euro) quanto di quella amministrativa (investimento di 7,5 milioni di euro).
Un ulteriore investimento nell'innovazione organizzativa del sistema giudiziario, con il reclutamento di personale a tempo determinato da inserire nell’Ufficio del processo, tanto negli uffici giudiziari ordinari (2.268 milioni di euro) quanto in quelli amministrativi (41,8 milioni di euro) dovrebbe per il Governo tradursi in un incremento della produttività, con conseguente riduzione entro il 2026 sia delle cause pendenti che dei tempi di trattazione.
In particolare, il comma in commento è volto a prevedere espressamente che le citate procedure concorsuali abbiano luogo in deroga al procedimento per l’assunzione di personale non dirigenziale della pubblica amministrazione previsto dall’articolo 35-quater del D. Lgs. 165/2001.
Tale precisazione – chiarisce la relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1239 - appare opportuna al fine di dirimere il possibile dubbio interpretativo conseguente all'entrata in vigore dell'articolo 35-quater che, ancorché di carattere generale rispetto alla disciplina di cui all'articolo 14 del DL 80/2021, è successivo a quest'ultimo.
Il citato articolo 35-ter, introdotto dal DL 36/2022, stabilisce, al comma 1, che i concorsi per l’assunzione del predetto personale debbano prevedere: l’espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale; l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale; la possibilità di prevedere prove preselettive; che i contenuti delle prove siano disciplinati dalle singole amministrazioni; per i profili ad elevata specializzazione tecnica una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali; che i titoli e l’eventuale esperienza professionale possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.
Il comma 2 stabilisce che debbano comunque essere garantite l’imparzialità, l’efficienza, l’efficacia e la celerità delle procedure, l’integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni e prevede la possibilità di organizzare selezioni decentrate, anche non contestuali, nel rispetto dell’eventuale adozione di misure compensative per i candidati affetti da disabilità o disturbi di apprendimento e della trasparenza e dell’omogeneità delle prove.
Il comma 3 prevede la facoltà di suddividere le commissioni esaminatrici in sottocommissioni, ferma restando la definizione da parte della commissione plenaria di procedure e criteri di valutazione omogenei.
Il comma 2 prevede ulteriori disposizioni in materia di assunzione di personale dirigenziale di livello non generale da parte del Ministero della giustizia, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del PNRRR.
In particolare, il Ministero della giustizia è autorizzato, a parziale copertura delle vacanze della dotazione organica del personale di livello non dirigenziale, ad assumere nel biennio 2023-2024 70 unità di personale di livello dirigenziale non generale, così ripartite:
· una quota non inferiore al 50 per cento ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche;
· una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui riservata, mediante procedure comparative che tengano conto dei criteri e requisiti di cui all’articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del D.Lgs. 165/2001 al personale appartenete ai ruoli dell’amministrazione giudiziaria in possesso dei titoli di studio previsti e con almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale;
L’articolo 28 del D. Lgs. 165/2001 prevede che per l’accesso alle qualifiche dirigenziali nella pubblica amministrazione, ferma restando una quota non inferiore al 50 per cento da coprire mediante corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione, una quota non superiore al 30 per cento sia coperta mediante procedure comparative disciplinate dal del comma 1-ter, secondo periodo, il quale prevede che esse siano bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che tengano conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonché della tipologia degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali.
· una quota non superiore al 15 per cento dei posti residui al predetto personale che abbia ricoperto o ricopra incarichi dirigenziali di livello non generale per almeno un triennio con valutazione positiva.
Il comma 3 reca le autorizzazioni di spesa per l’attuazione del comma 2:
· euro 935.200 per il 2023 per la gestione delle procedure concorsuali;
· euro 9.074.837 per il 2024 (di cui euro 315.000 per le spese di funzionamento),
· euro 8.791.337 a decorrere dal 2025 (di cui 31.500 per le spese di funzionamento).
Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nel programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il 2023, allo scopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Il comma 4 prevede l’istituzione a decorrere dal 1° luglio 2023 di un posto di funzionario dirigenziale di livello generale nell’ambito dell’Ufficio di gabinetto del Ministro della giustizia, con compiti di studio e analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l’organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio. Ciò – precisa la norma – al fine di potenziare e rafforzare le competenze del Ministero in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, in coerenza con lo specifico obiettivo del PNRR e dell’articolo 1, c. 891-893, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per l’anno 2023).
I commi da 891 a 893 dell’articolo 1 della legge di bilancio per l’2023 istituiscono un Fondo per le assunzioni di personale da parte delle amministrazioni centrali dello Stato che hanno conseguito determinati obiettivi di spesa, con una dotazione pari ad euro 20 milioni per il 2023, 25 milioni per il 2024 e 30 milioni a decorrere dal 2025, al fine del potenziamento delle competenze delle medesime amministrazioni in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa. Dal 2024, almeno l’80 per cento di tali risorse deve essere destinato alle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e l’eventuale restante quota al conferimento di incarichi a esperti nelle suddette materie, nonché a convenzioni con università e formazione, mentre per il solo 2023 le medesime risorse potranno essere impiegate anche solo per tali ultime finalità.
Il comma 5 prevede che il direttore generale di cui al citato comma 4 si avvalga per lo svolgimento dei suoi compiti:
· delle specifiche professionalità di cui all’articolo 7, c. 3, del DPCM 100/2019;
· dei delegati dai vertici delle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa;
· di esperti in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, anche attraverso convenzioni con università e formazione, mediante utilizzo delle risorse di cui al citato articolo 1, c. 891, della legge di bilancio 2023.
Il DPCM n. 100 del 2019 reca il regolamento concernente organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonché dell'organismo indipendente di valutazione della performance.
L’articolo 7 riguarda la disciplina del Gabinetto del Ministro. In particolare, il comma 3 prevede che l'Ufficio di Gabinetto, avvalendosi di specifiche professionalità, curi l'attività di coordinamento tra i diversi centri di responsabilità per la formazione dei documenti di bilancio e per i rapporti con gli organi di controllo e l'attività connessa alla presentazione dei principali documenti di finanza pubblica e della legge di bilancio, nonché la predisposizione, in raccordo con l'Ufficio legislativo, delle relazioni tecniche e delle norme di copertura di provvedimenti normativi di iniziativa dell'amministrazione.
Il comma 6 reca le autorizzazioni di spesa per l’attuazione del comma 4: euro 144.775 per il 2023 ed euro 289.550 annui a decorrere dal 2024.
Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nel programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Il comma 7 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze a provvedere alle occorrenti variazioni di bilancio.
Il comma 7-bis, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, prevede, al fine di assicurare un più efficace funzionamento del processo esecutivo, l’ampliamento del numero dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive ex artt. 534-bis e 591-bis c.p.c.
In particolare, nelle more dell’adozione dei decreti integrativi e correttivi del D. Lgs. 149/2022, il giudice dell’esecuzione che conferisce la delega alle operazioni di vendita può nominare, senza obbligo di specifica motivazione, un professionista iscritto nell’elenco di cui all’articolo 179-ter disp. att. cp.c. di un altro circondario del distretto di Corte d’appello.
L’articolo 179-ter disp. att. c.p.c., come sostituito dall’articolo 4, c. 11, lett. c, del D. Lgs. n. 149/2022, prevede l’istituzione presso ogni tribunale di un elenco di professionisti ai quali il giudice dell’esecuzione può conferire la delega alla vendita dei beni nelle procedure esecutive ai sensi degli artt. 534-bis e 591-bis c.p.c., relativi rispettivamente alle esecuzioni mobiliari e alle esecuzioni immobiliari.
L’elenco è tenuto da un comitato presieduto dal presidente del tribunale o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto all’albo al quale appartiene il richiedente l’iscrizione.
Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata.
L’articolo 179-ter citato disciplina i requisiti e le modalità di iscrizione, lo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento, i casi di sospensione e cancellazione
Il giudice che conferisce la delega a un professionista iscritto nell'elenco di un altro circondario deve indicare analiticamente nel provvedimento i motivi della scelta (decimo comma). L’articolo in commento prevede, viceversa, che, nelle more dell’adozione dei decreti integrativi e correttivi del D. Lgs. 149/2022, il conferimento della delega a un professionista di un altro circondario del distretto abbia luogo senza obbligo di specifica motivazione.
Articolo 13-bis
(Assunzioni nell’amministrazione giudiziaria)
L’articolo 13-bis, introdotto dalla Camera, prevede l’aumento di 1.947 unità di personale della dotazione organica dell'Amministrazione giudiziaria, da assegnare al comparto funzioni centrali, area dei funzionari e dispone che il relativo adeguamento delle tabelle organiche sia attuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il comma 1 dispone l’aumento della dotazione organica di personale dell'Amministrazione giudiziaria, segnatamente di quella relativa al comparto funzioni centrali, area dei funzionari, di 1.947 unità.
Tale intervento è finalizzato a garantire la funzionalità degli uffici giudiziari e stabilizzare nel tempo gli effetti prodotti dalle misure adottate nell’ambito del PNRR, risultati conseguiti anche tramite le assunzioni di personale già autorizzate a legislazione vigente.
Si ricorda che uno degli obiettivi (investimento 1.8) previsti nel settore della giustizia dal Piano nazionale di ripresa e resilienza riguarda l’assunzione di personale presso i tribunali civili, penali e amministrativi, allo scopo di offrire un concreto ausilio alla giurisdizione volto a determinare un rapido miglioramento della performance degli uffici giudiziari e sostenere il sistema nell'abbattimento dell'arretrato e nella riduzione della durata dei procedimenti civili e penali. Ciò per consentire di portare a compimento, entro il 30 giugno 2026, passando attraverso il conseguimento di una serie di traguardi intermedi, l'impegno assunto con le istituzioni europee di ridurre del 40% il tempo medio di durata dei procedimenti nel settore civile e del 25% in quello penale, nonché di ridurre del 90% l'arretrato che grava sugli uffici giudiziari.
Il comma 2 stabilisce che l’adeguamento delle relative tabelle recanti le dotazioni organiche di personale amministrativo dell'Amministrazione giudiziaria (contenute nel regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al d.p.c.m. 15 giugno 2015, n. 84[60]) sia effettuato attraverso la procedura semplificata introdotta dall’articolo 13 del d.l. n. 173 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 204 del 2022, ovvero attraverso l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
L’articolo 13 del citato decreto n. 173 stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e fino al 30 giugno 2023 i regolamenti di organizzazione dei ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall’articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 (nonché dall’articolo 4 del d.lgs. n. 300 del 1999), che invece prevede regolamenti governativi di delegificazione adottati con decreti del Presidente della Repubblica.
Si segnala che l’articolo 1 del decreto-legge in esame proroga al 30 ottobre 2023 la facoltà di utilizzare tale modalità per l’adozione dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri. Per approfondimenti, si veda la scheda relativa all’articolo 1 (v. supra).
Articolo 14
(Misure in materia di personale dell’amministrazione penitenziaria)
L’articolo 14 reca disposizioni in materia di amministrazione penitenziaria, prevedendo la corresponsione di un’indennità aggiuntiva al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, quale riconoscimento della specificità delle funzioni svolte, autorizzando lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per dirigenti banditi nel 2020 ai fini della copertura dei posti vacanti e incrementando la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario.
In particolare, il comma 1 prevede la corresponsione, a decorrere dal 1° settembre 2023 e nelle more dell’adozione del DPR di recepimento degli accordi sindacali ex articolo 23, c. 5, del D.Lgs. 63/2006, di un’indennità lorda aggiuntiva, differenziata in base alla rilevanza dell’ufficio diretto, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria in servizio nei ruoli dei dipartimenti dell’amministrazione penitenziaria e per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia.
La relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1239 specifica che tale disposizione è adottata al fine di riconoscere la specificità delle funzioni in relazione alle responsabilità e alle peculiarità connesse all’incarico dirigenziale ricoperto.
L’indennità aggiuntiva lorda è corrisposta ai dirigenti di istituto penitenziario per adulti e per minorenni e ai dirigenti di esecuzione penale esterna ed è determinata nella misura di euro 13.565 per i dirigenti con funzione di direzione di primo livello (comma 1, lett. a), di euro 11.681 per i dirigenti con funzione di direzione di secondo livello (comma 1, lett. b) e di euro 10.174 per i dirigenti con funzione di direzione di primo livello (comma 1, lett. c).
Il D.Lgs. 63/2006 reca l’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria.
In particolare, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, la carriera dirigenziale penitenziaria è unitaria in ragione dei compiti di esecuzione penale attribuite ai funzionari.
Ai sensi del comma 2, tra le funzioni attribuite ai dirigenti vi è la direzione delle articolazioni centrali e territoriali dell’amministrazione penitenziaria, ivi compresi gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e gli uffici locali di esecuzione penale esterna.
I funzionari si ripartiscono nei ruoli di dirigente di istituto penitenziario, dirigente di esecuzione penale esterna e dirigente medico psichiatra (articolo 3, comma 1). Ogni ruolo prevede la qualifica di dirigente penitenziario; all’apice i ruoli convergono nella qualifica unitaria di dirigente generale (articolo 3, comma 2).
Alla carriera dirigenziale si accede mediante pubblico concorso (articolo 4, comma 1).
L’individuazione dei posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti e della diversa rilevanza degli uffici centrali e territoriali di livello dirigenziale non generale ha luogo con decreto del Ministro (articolo 9, commi 1 e 2).
In particolare, ai fini della definizione della diversa rilevanza degli uffici si tiene conto del numero dei detenuti, del personale assegnato, della misura delle risorse materiali gestite e della complessità di gestione.
Si veda al riguardo il DM 22 settembre 2016 come modificato dal DM 9 dicembre 2022. Per quanto interessa ai fini del provvedimento in commento, i livelli delle funzioni di direzione degli istituti penitenziari sono individuati dalla tabella C allegata al citato DM 22 settembre 2016.
Il Capo II del D.Lgs. individua gli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego dei dirigenti penitenziari oggetto di negoziazione e disciplina il relativo procedimento negoziale.
In particolare, si sensi del citato articolo 23, c. 5, l’accordo è recepito con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione da parte del Consiglio dei ministri, al quale spetta altresì la verifica delle compatibilità finanziarie e l’esame delle eventuali osservazioni delle organizzazioni sindacali.
Il comma 2 autorizza il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia – al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali e di far fronte alla scopertura degli organici di livello dirigenziale non generale – ad assumere, nel triennio 2023-2025, nel limite delle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 7 unità di personale dirigenziale non generale, per la copertura dei posti vacanti, attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici indetti con i decreti direttoriali del 5 maggio 2020 e del 28 agosto 2020.
Si tratta, rispettivamente, del concorso pubblico, per esami, a 95 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico - pedagogica, III Area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, bandito dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del concorso pubblico, per esami, per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 18 posti di dirigente, a tempo indeterminato, del ruolo di esecuzione penale esterna di livello dirigenziale non generale, bandito dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 869, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per l’anno 2023) ha autorizzato il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia ad assumere, per il triennio 2023-2025, sempre nel limite delle vigenti facoltà assunzionali, unità di personale dirigenziale non generale al fine di coprire i posti risultanti vacanti nell’amministrazione giudiziaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei medesimi concorsi pubblici.
Il comma 3 reca le autorizzazioni di spesa per l’attuazione del comma 1: euro 1.214.221 per il 2023 ed euro 3.642.662 euro annui a decorrere dal 2024.
Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nel programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Il medesimo comma 3 autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Il comma 4 prevede l’incremento della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario di 30 unità di dirigente penitenziario, al fine del compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all’amministrazione penitenziaria.
Il comma 5, ai fini della copertura della dotazione organica come rideterminata dal comma 4, autorizza il Ministero della giustizia ad assumere nel triennio 2023-2025 un corrispondente contingente di personale - in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali – bandendo procedure concorsuali nonché mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi.
Il comma 6 reca le autorizzazioni di spesa per l’attuazione dei commi 4 e 5, e per le spese di funzionamento di cui al comma 8, così determinate:
· euro 519.442 per il 2023;
· euro 2.447.432 per il 2024;
· euro 3.069.576 per il 2025;
· euro 3.160.157 per il 2026;
· euro 3.172.873 per il 2027;
· euro 3.236.454 per il 2028;
· euro 3.249.171 per il 2029;
· euro 3.312.752 per il 2030;
· euro 3.325.468 per il 2031;
· euro 3.389.049 per il 2032;
· euro 3.401.766 per il 2033
· euro 3.465.347 annui a decorrere dal 2034.
Alla relativa copertura, ai sensi del comma 7, si provvede mediante riduzione (per 519.442 euro per il 2023, per 2.447.432 euro per il 2024 e per 3.465.347 annui a decorrere dal 2025) dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nel programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Il medesimo comma 7 autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Il comma 8 prevede l’incremento della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario di 1 unità di dirigente generale penitenziario, anche in tal caso al fine del compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all’amministrazione penitenziaria ed il potenziamento dei relativi servizi istituzionali.
La relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1239 specifica che tale incremento è funzionale all’istituzione - cui si provvederà con la modifica del regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia (DPCM 15 giugno 2015, n. 84) - di un autonomo provveditorato regionale, ove far confluire 16 istituti penitenziari delle regioni Marche, Abruzzo e Molise, che attualmente rientrano nelle competenze territoriali, eccessivamente ampie, degli attuali provveditorati dell’Emilia Romagna-Marche e del Lazio - Abruzzo e Molise.
Il comma 9 reca le autorizzazioni di spesa per l’attuazione del comma 8 (anche in tal caso per importi annualmente crescenti, da euro 55.234 per il 2023 fino a euro 237.329 annui a decorrere dal 2033), mentre il comma 10, con formulazione analoga a quella del comma 7, provvede alla relativa copertura.
Il comma 11 rimette a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell’articolo 13 del DL 173/2022 (come modificato dall’articolo 1, comma 5, del decreto in commento) l’adeguamento delle tabelle delle dotazioni organiche di personale dirigenziale di cui al regolamento di organizzazione del Ministero medesimo (DPCM 84/2015).
L’articolo 13 del DL 173/2022 prevede che fino al 30 ottobre 2023[61] i regolamenti di organizzazione dei Ministeri siano adottati con DPCM, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sui tali decreti è previsto il parere del Consiglio di Stato.
Articolo 15
(Disposizioni in materia di accesso alla magistratura)
L’articolo 15 reca disposizioni in materia di modalità di svolgimento dei concorsi per magistrati ordinari, finalizzate, tra l’altro, a integrare la composizione della commissione esaminatrice con componenti supplenti, a consentire, nel caso di un elevato numero di elaborati scritti, che la commissione si articoli in più sottocommissioni e a velocizzare le procedure di correzione degli elaborati scritti e di svolgimento delle prove orali.
In particolare, l’articolo in commento apporta diverse modifiche al decreto legislativo n. 160 del 2006 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati), attuativo della riforma dell’ordinamento giudiziario di cui alla legge n. 150 del 2005 (c.d. “riforma Castelli”), intervenendo sulle norme riguardanti la composizione della commissione esaminatrice dei concorsi per magistrati ordinari (articolo 5) e la disciplina dei lavori di quest’ultima (articolo 6).
Nella relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1239 si evidenzia che tali misure sono funzionali a garantire lo svolgimento del concorso per magistrati ordinari, al fine di colmare le elevate scoperture di organico del personale di magistratura.
L’articolo 5 del d.lgs. n. 160 del 2006, prima delle modificazioni apportate dall’articolo in esame, prevedeva, in sintesi, che la commissione del concorso fosse nominata nei quindici giorni antecedenti l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura. Ai sensi del comma 1-bis la Commissione è composta da 29 membri:
Ø Il presidente, che deve aver conseguito la sesta valutazione di professionalità;
Ø 20 magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità;
Ø 5 professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale;
Ø 3 avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense.
Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 5, nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti della commissione, il CSM può nominarne d'ufficio i membri.
Ai sensi del comma 3, la Commissione, nella seduta plenaria in cui procede all’abbinamento delle buste degli elaborati scritti e alla loro numerazione, definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati, mentre i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse.
Il comma 6 prevede che se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, si possono formare due sottocommissioni per la correzione degli elaborati. In questo caso, preliminarmente, la commissione, in seduta plenaria, procede alla valutazione di almeno venti candidati con la partecipazione di tutti i componenti della Commissione.
Per completezza, si ricorda che l’articolo 26-bis del DL n. 118 del 2021, prevedendo l’indizione di un concorso per il reclutamento di 500 magistrati ordinari (bandito con il D.M. 1 dicembre 2021), ha disciplinato le relative modalità concorsuali, in deroga alla citata disciplina. In particolare, il comma 3 ha previsto - derogando a quanto previsto dal citato comma 1-bis dell'articolo 5 del d.lgs. n. 160 del 2006 - che la Commissione di concorso debba essere presieduta da un magistrato che abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità e sia composta da:
Ø 23 magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità;
Ø 6 professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie di esame (nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale);
Ø 4 avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense.
Sempre in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 5, comma 6, del d.lgs. n. 160 del 2006, al comma 4 si prevede che, qualora i candidati che hanno portato a termine la prova scritta siano più di trecento, il Presidente della commissione è tenuto a formare per ogni seduta di correzione degli elaborati tre sottocommissioni.
In primo luogo, il comma 1, modificando l’articolo 5 del citato d.lgs. n. 160 del 2006, consente di nominare la commissione esaminatrice del concorso per magistrato ordinario almeno quindici giorni prima dell'inizio della prova scritta, e non più quindi nei quindici giorni precedenti, così come previsto in precedenza (lettera a).
Inoltre si prevede che la commissione del concorso sia presieduta da un magistrato con almeno la sesta valutazione di professionalità, e non più solo della sesta valutazione di professionalità (lettera b).
La lettera c), del medesimo comma 1, introduce due nuovi commi (1-ter e 1-quater) nel corpo del citato articolo 5, al fine di prevedere che con il medesimo decreto di nomina della Commissione sono nominati anche 15 componenti supplenti, così suddivisi:
Ø 10 magistrati (con almeno la terza valutazione di professionalità);
Ø 3 professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame (nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale);
Ø 2 avvocati iscritti all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori (nominati su proposta del Consiglio nazionale forense).
Inoltre, si prevede che, nel caso in cui i candidati al termine della prova scritta siano più di duemila, la commissione sia integrata nella sua composizione con i componenti supplenti, fino a raggiungere il numero complessivo di 34 componenti, così ripartiti: 23 magistrati, 6 professori universitari e 4 avvocati, oltre il presidente (comma 1-quater).
Inoltre, come già in precedenza per i componenti titolari, anche i componenti supplenti:
· possono essere nominati d'ufficio dal CSM tra i magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni (lettera d);
· possono essere nominati tra i magistrati a riposo da non più di due anni e tra i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina a commissario (lettera f).
La lettera e), integrando il comma 3, specifica che nel definire i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti deve essere dato particolare rilievo alla chiarezza espositiva, alla capacità di sintesi e alla capacità di inquadramento teorico-sistematico.
Inoltre, aggiungendo un periodo finale al comma 6, si prevede che, nel caso in cui abbiano portato a termine la prova scritta più di duemila candidati, per ogni seduta della commissione sono composte tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali il Presidente assegna un terzo dei candidati da esaminare (lettera g).
Come evidenziato in precedenza, l’attuale comma 6 prevede che, se vi sono stati più di trecento candidati che hanno completato la prova scritta, il presidente formi per ogni seduta due sottocommissioni. In tale circostanza, si prevede che la commissione proceda preliminarmente alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria, con la partecipazione di tutti i componenti. Tale previsione non è riprodotta nel nuovo periodo, nel caso di consegna di più di duemila candidati.
Si valuti l’opportunità di prevedere anche nel caso di formazione di tre sottocommissioni, ai sensi del comma 6, ultimo periodo, che la commissione proceda alla valutazione di un numero adeguato di candidati, in sede plenaria, con la partecipazione di tutti i componenti.
Il comma 2 modifica l’articolo 6 del citato decreto legislativo, riguardante la disciplina dei lavori della commissione esaminatrice.
Nello specifico si riducono da 9 a 8 i mesi, dallo svolgimento delle prove scritte, entro i quali la commissione deve redigere la graduatoria finale del concorso (lettera a) e da 12 a 10 i mesi, dallo svolgimento delle prove scritte, entro i quali deve avere inizio il tirocinio dei magistrati vincitori del concorso (lettera b).
La lettera c) – modificando il comma 8 dell’articolo 6 – prevede che il presidente della commissione trasmetta mensilmente al Ministro della giustizia e al CSM una relazione riassuntiva, contenente il numero delle sedute settimanali tenute dalla commissione, specificando se la Commissione si sia riunita almeno 10 volte a settimana (con 5 sedute antimeridiane e 5 sedute pomeridiane), secondo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 6. In caso negativo, il presidente indica le ragioni del mancato rispetto di tale cadenza. Il presidente deve indicare in tale relazione anche il numero dei candidati esaminati, specificando se sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:
· la correzione degli elaborati di almeno 600 candidati;
· lo svolgimento dell'esame orale di almeno 100 candidati.
In caso di mancato rispetto di tali previsioni, il presidente ne indica le ragioni.
la lettera d), infine, aggiungendo all’articolo 6 il comma 8-bis, prevede che nel caso del mancato raggiungimento dei citati obiettivi il presidente ha l’onere di apprestare ogni intervento idoneo a garantirne il rispetto, anche attraverso la previsione di sedute supplementari o formando un’ulteriore sottocommissione.
In questi casi, la commissione può essere integrata, attingendo ai membri supplenti individuati a sensi all’articolo 5, comma 1-ter, che non siano già stati nominati componenti della commissione.
Il comma 3 prevede, infine, la copertura finanziaria.
D.lgs. n. 160 del 2006 (si riportano solo i commi oggetto di modifiche) |
C. 1239
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Articolo 5 |
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1. La commissione del concorso per esami è nominata, nei quindici giorni antecedenti l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura. |
1. La commissione del concorso per esami è nominata, almeno quindici giorni prima dell'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura. |
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1-bis. La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da tre avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario. |
1-bis. La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito almeno la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da tre avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario. |
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1-ter. Con il decreto di cui al comma l sono nominati anche componenti supplenti in misura pari a dieci magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, a tre professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e a due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. |
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1-quater. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di duemila, la commissione è integrata nella sua composizione con i componenti supplenti, fino a raggiungere il numero di ventitré magistrati, di sei professori universitari e di quattro avvocati, oltre il presidente. |
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2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti della commissione, il Consiglio superiore della magistratura nomina d'ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi. |
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti della commissione o di supplenti, il Consiglio superiore della magistratura nomina d'ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi. |
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3. Nella seduta di cui al sesto comma dell'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti; i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio superiore può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1. |
3. Nella seduta di cui al sesto comma dell'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti; nel definire i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti deve essere dato particolare rilievo alla chiarezza espositiva, alla capacità di sintesi e alla capacità di inquadramento teorico-sistematico. I criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio superiore può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1. |
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4. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina. |
4. Il presidente della commissione e gli altri componenti, effettivi o supplenti, possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina. |
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5-6 (Omissis) |
5-6 Identici. |
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6-bis. Nel caso di cui al comma l-quater il presidente forma per ogni seduta tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, un terzo dei candidati da esaminare. |
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7 – 10 (Omissis) |
7-10 Identici. |
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Articolo 6 |
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1. La commissione esaminatrice, durante la valutazione degli elaborati scritti e durante le prove orali, articola i propri lavori in modo da formare la graduatoria entro il termine di nove mesi a decorrere dal primo giorno successivo a quello di espletamento dell'ultima prova scritta. |
1. La commissione esaminatrice, durante la valutazione degli elaborati scritti e durante le prove orali, articola i propri lavori in modo da formare la graduatoria entro il termine di otto mesi a decorrere dal primo giorno successivo a quello di espletamento dell'ultima prova scritta. |
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2. L'intera procedura concorsuale è espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio dei magistrati ordinari entro dodici mesi dalla data di conclusione delle prove scritte del relativo concorso. |
2. L'intera procedura concorsuale è espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio dei magistrati ordinari entro dieci mesi dalla data di conclusione delle prove scritte del relativo concorso. |
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3 – 7 (Omissis) |
3-7 Identici. |
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8. Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7 può costituire motivo per la revoca della nomina del presidente da parte del Consiglio superiore della magistratura. |
8. Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7 può costituire motivo per la revoca della nomina del presidente da parte del Consiglio superiore della magistratura. Il presidente trasmette mensilmente al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura una relazione riassuntiva contenente il numero delle sedute settimanali tenute, specificando se è rispettata l'indicazione del comma 3 e, in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto, nonché il numero dei candidati esaminati, specificando se è rispettata l'indicazione del comma 7, e, in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto. |
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8-bis. Qualora dalla relazione di cui al comma 8 non risultano rispettate le indicazioni di cui ai commi 3 e 7, il presidente ha l'onere di apprestare ogni intervento idoneo a garantirne il rispetto, anche provvedendo ai sensi del comma 4 o formando per ogni seduta tre sottocommissioni ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 6 oppure, nel caso previsto dall'articolo 5, comma 6-bis, quattro sottocommissioni. In questi stessi casi, la commissione può essere integrata, con le modalità di cui all'articolo 5, comma l, attingendo ai membri supplenti individuati a sensi all'articolo 5, comma I-ter che non siano già stati nominati componenti della commissione. I membri supplenti sono informati dal presidente dei criteri di valutazione adottati. |
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9. (Omissis) |
9. Identico. |
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Articolo 15-bis
(Disposizioni previdenziali per i magistrati onorari)
L’articolo 15-bis, introdotto dalla Camera, è volto a disciplinare il regime previdenziale applicabile ai magistrati onorari, in particolare a seconda che svolgano la funzione in via esclusiva o non esclusiva, e ne assimila i compensi ai redditi da lavoro dipendente.
Più nel dettaglio, il comma 1 novella l’articolo 50, comma 1, lettera f)[62], del d.P.R. n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte sui redditi), al fine di assimilare i compensi corrisposti ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. n. 116 del 2017 ai redditi da lavoro dipendente.
Si ricorda che il decreto legislativo n. 116 del 2017, in attuazione della delega conferita dalla legge n. 57 del 2016, aveva proceduto ad una complessiva riforma della magistratura onoraria. In base alla riforma, l'incarico di magistrato onorario avrebbe dovuto presentare le seguenti caratteristiche: avere natura inderogabilmente temporanea; svolgersi in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali; non determinare in nessun caso un rapporto di pubblico impiego.
A seguito di alcuni rilievi mossi all'Italia dalla Commissione europea[63] sulla base del convincimento che la legislazione nazionale applicabile ai magistrati onorari non fosse pienamente conforme al diritto del lavoro dell'UE, il legislatore ha provveduto, con l’articolo 1, comma 629, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022), a riscrivere completamente il citato articolo 29 del d.lgs. n. 116 del 2017, prevedendo che i magistrati onorari in servizio al 15 agosto 2017 possano essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età superando una prova valutativa. I magistrati onorari confermati possono optare, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della procedura valutativa, per il regime di esclusività delle funzioni onorarie (v. infra).
I commi successivi delineano il regime previdenziale da applicare ai magistrati onorari confermati, in base alle diverse opzioni esercitate (regime esclusivo/non esclusivo) e delle situazioni soggettive individuali (avvocati, dipendenti pubblici).
In particolare:
§ i magistrati onorari confermati che hanno optato per il regime esclusivo sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) dell'INPS e godono delle relative prestazioni previdenziali e assistenziali (comma 2);
§ i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva vengono iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335[64] (comma 5); il relativo onere contributivo è ripartito nella misura di 1/3 a carico del magistrato onorario e di 2/3 a carico del Ministero della giustizia (comma 6);
§ i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva ed abbiano titolo per iscriversi alla cassa forense, mantengono l'iscrizione presso la detta cassa (comma 3); le modalità applicative sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la cassa forense (comma 4);
§ per i magistrati onorari confermati che non hanno optato per l’esercizio esclusivo delle funzioni e sono pubblici dipendenti restano ferme le autorizzazioni, di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[65], già rilasciate in data precedente alla pubblicazione del decreto in esame (comma 7).
La questione del trattamento giuridico ed economico dei magistrati onorari è stata al centro di una diatriba protrattasi per diversi anni tra lo Stato italiano e la Commissione europea. La prima procedura di infrazione (EU-Pilot 7779/15/EMPL), risalente al 2015, si era chiusa negativamente nei confronti dell'Italia: venivano contestati, in particolare, il mancato riconoscimento di un periodo di ferie annuali retribuite, in violazione dell'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, e del congedo di maternità, in violazione della direttiva 92/85/CEE sulla maternità e della direttiva 2010/41/UE sulla parità di trattamento; l'assenza di misure atte a prevenire eventuali abusi di successioni nei contratti di lavoro a tempo determinato, in violazione della clausola 5 dell'accordo quadro sui contratti a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE; la disparità di trattamento rispetto ai magistrati professionali in tema di retribuzione, di indennità di fine rapporto e di regimi di sicurezza sociale, in violazione della clausola 4 del citato accordo quadro sui contratti a tempo determinato.
A tale procedura aveva fatto seguito una prima riforma della magistratura onoraria, recata dal decreto legislativo n. 116 del 2017, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 57 del 2016, i cui caratteri principali erano costituiti dalla temporaneità dell’incarico del magistrato onorario e dall’esclusione che l’assunzione di tale incarico potesse determinare l’insorgenza di un rapporto di pubblico impiego; inoltre, ai magistrati onorari non poteva essere richiesto un impegno superiore a due giorni a settimana in modo da assicurare la compatibilità dell’esercizio della funzione con lo svolgimento di attività lavorative o professionali.
La riforma, tuttavia, non ha superato le criticità evidenziate dalla Commissione europea, che ha avviato, nel luglio 2021, una nuova procedura di infrazione (2016/4081).
È quindi intervenuta la legge di bilancio per l’anno 2022 (articolo 1, commi 629-633, della legge n. 234 del 2021), che ha apportato notevoli modificazioni alla disciplina recata dal decreto legislativo n. 116 del 2017, prevedendo, in particolare, la possibilità per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 116 (15 agosto 2017) di essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età, subordinando tale conferma al superamento di una procedura valutativa consistente in un colloquio orale, della durata massima di 30 minuti, relativo ad un caso pratico di diritto civile sostanziale e processuale ovvero di diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui i candidati hanno esercitato le funzioni giurisdizionali onorarie. A tal fine, il Consiglio superiore della magistratura è chiamato ad indire tre distinte procedure valutative - nel triennio 2022/2024 - riguardanti i magistrati onorari in servizio che, alla data del 15 agosto 2017, abbiano maturato oltre 16 anni di servizio, tra i 12 e i 16 anni di servizio ovvero meno di 12 anni di servizio.
La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione implica la rinuncia ad ogni ulteriore pretesa relativa al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto ad una indennità in caso mancata conferma. I magistrati onorari che non presentino domanda di partecipazione alla procedura per la conferma cessano dal servizio.
Ai magistrati onorari che decidano di non partecipare alla procedura per la conferma o che non la superino è riconosciuta una indennità determinata in misura forfettaria a titolo di ristoro integrale delle perdite subite per la illegittima reiterazione del rapporto onorario.
Ai magistrati confermati sono invece corrisposti:
· un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1 in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati;
· l'indennità giudiziaria di amministrazione spettante al medesimo personale amministrativo giudiziario, riconosciuta sia ai magistrati onorari che optino per il regime di esclusività sia a quelli che non optino per tale regime (ai primi tale indennità spetta in misura doppia).
Non sono invece dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate; per i soli magistrati onorari che hanno optato per il regime di esclusività viene precisato che tale trattamento economico non è cumulabile con i redditi di pensione e da lavoro autonomo e dipendente.
Articolo 16
(Disposizioni in materia di personale della
Scuola superiore della magistratura)
L’articolo 16 interviene in materia di trattamento accessorio spettante al personale amministrativo in servizio presso la Scuola Superiore della magistratura.
La disposizione modifica il comma 7 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 26 del 2006.
L'articolo 1 del decreto legislativo n. 26 del 2006, oltre a precisare la natura giuridica della Scuola superiore della magistratura, quale ente autonomo dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, reca specifiche misure in ordine al personale amministrativo in servizio presso la stessa. La Scuola si avvale di personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità. Il personale dell'Amministrazione della giustizia viene scelto con procedure selettive organizzate dalla Scuola, in funzione delle esigenze specifiche e delle corrispondenti competenze professionali. In particolare, ai sensi del comma 7, come modificato dal d.l. n. 80 del 2021, conv. legge n. 113 del 2021, il trattamento accessorio del personale del Ministero della giustizia e di quello comandato è a carico dalla Scuola Superiore della Magistratura.
La disposizione in commento precisa che, in attesa di specifica disposizione contrattuale ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il trattamento accessorio spettante al personale amministrativo in servizio presso la Scuola Superiore della magistratura, è costituito da una indennità di funzione in quota fissa, da corrispondersi mensilmente e in quota variabile, da corrispondersi annualmente, all’esito del processo di valutazione della performance individuale. Tale indennità sostituisce gli emolumenti attualmente previsti ad eccezione dei buoni pasto.
Al riguardo la relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1239 osserva: “L’attuazione dell’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 26 del 2006 si impone per le stesse ragioni che hanno indotto il legislatore ad introdurre questa norma: l’incremento delle attività, la varietà e la delicatezza dei settori di intervento hanno comportato per il personale assegnato alla Scuola, oltre a un aumento delle responsabilità, l’obbligo di assicurare la massima flessibilità oraria, tanto che il ricorso al lavoro straordinario è, di fatto, sempre necessario, quasi al punto da divenire orario ordinario. Nel tempo l’impegno richiesto al personale è via via grandemente aumentato, perché, dall’epoca dell’istituzione della Scuola, il numero di unità assegnate è rimasto invariato, mentre sono aumentate le sedi e i compiti”.
Nella medesima relazione si precisa, poi, che allo stato sono già a carico del bilancio della Scuola superiore della magistratura il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale in servizio.
È rimesso ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Scuola, l’individuazione dei criteri, delle misure nonché delle modalità di erogazione della predetta indennità, nel rispetto dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici e nell’ambito delle risorse disponibili nel bilancio annuale della Scuola.
Il Fondo risorse decentrate del Ministero della giustizia è proporzionalmente ridotto in relazione al numero di unità di personale assegnato alla Scuola superiore della magistratura.
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, i rapporti individuali di lavoro delle amministrazioni pubbliche devono essere regolati contrattualmente. La disposizione inoltre prevede che l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e che ogni incremento retributivo attribuito per legge, regolamento o atto amministrativo e non previsto da contratti cessa di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale.
Il comma 2 reca la copertura finanziaria, autorizzando la spesa di euro 269.355 a decorrere dall'anno 2023. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministero dell’economia è a tal fine autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Ai sensi del comma 3, come modificato – con riguardo alla copertura finanziaria degli oneri - nel corso dell’esame alla Camera, al fine di assicurare il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, nello stato di previsione del predetto Ministero è istituito un fondo con uno stanziamento di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 da ripartire con uno o più decreti ministeriali.
La Scuola superiore della magistratura è stata istituita dal d. lgs. 26/2006 come ente autonomo, con personalità giuridica di diritto pubblico e piena capacità di diritto privato, nonché di autonomia organizzativa, funzionale e contabile, che opera secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni. La Scuola si avvale di personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni.
Gli organi della Scuola sono:
§ il comitato direttivo, composto di 12 membri, che adotta e modifica lo statuto, i regolamenti interni e il programma annuale dell'attività didattica, approva la relazione annuale da trasmettere al Ministro della giustizia e al CSM, e nomina i docenti delle singole sessioni formative;
§ il presidente, che ha la rappresentanza legale della Scuola, presiede il comitato direttivo e adotta i provvedimenti d'urgenza;
§ il segretario generale, che è responsabile della gestione amministrativa, provvede all'esecuzione delle delibere del comitato direttivo e predispone la relazione annuale sull'attività della Scuola.
La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di formazione e aggiornamento dei magistrati.
In particolare la Scuola si occupa:
§ del tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame: tale tirocinio ha la durata di diciotto mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari;
§ dei corsi per la formazione e l'aggiornamento professionale, nonché per il conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado.
Articolo 16-bis
(Norma di interpretazione autentica riguardante le modalità di elezione del Consiglio nazionale forense)
L’articolo 16-bis, inserito nel corso dell’esame alla Camera, reca una norma di interpretazione autentica riguardante il rispetto del principio di parità di genere nell’ambito dell’elezione del Consiglio nazionale forense.
In particolare, l’articolo 16-bis, inserito nel corso dell’esame alla Camera, reca una norma di interpretazione autentica all'articolo 34, comma 1, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).
L’articolo 34, comma 1, della legge n. 247 del 2012 prevede che il Consiglio Nazionale Forense (CNF) - di cui agli artt. 52 e ss. R.Dl. n. 1578 del 1933, agli articolo 59 e ss. R.D. n. 37 del 1934 - ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni. Ai sensi del secondo periodo, i suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte nel rispetto dell'equilibrio tra i generi.
L’intervento di interpretazione autentica chiarisce che, in attuazione dell’articolo 51 Cost., il richiamo al principio dell'equilibrio tra i generi, recato da tale disposizione, si interpreta nel senso che tale principio è assicurato dal rispetto della previsione di cui all'articolo 34, comma 2, nonché della previsione di cui all'articolo 34, comma 3, quinto periodo, della medesima legge n. 247 del 2012.
Il comma 2 del citato articolo 34 prevede che le elezioni per la nomina dei componenti del CNF non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi. Il comma 3, quinto periodo, prevede che nei distretti di Corte d’appello in cui sono eletti due componenti (cioè quelli in cui gli iscritti agli albi è superiore a 10.000) risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti e secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, garantendo la rappresentanza tra i generi, tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto.
L’intervento di interpretazione autentica chiarisce quindi che il principio dell'equilibrio tra i generi nell’ambito delle elezioni del CNF è assicurato dall’osservanza dei seguenti requisiti richiamati dal medesimo articolo 34:
Ø che nel Consiglio siano presenti entrambi i generi (articolo 34, comma 2);
Ø che, nei distretti di Corte di appello in cui sono eletti 2 componenti, il secondo eletto sia, oltre che di un ordine circondariale diverso da quello del primo eletto, anche di un genere diverso rispetto a quello di quest’ultimo (articolo 34, comma 3, quinto periodo).
Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti (articolo 35, c., lett. a), l. n. 247/2012)
L’articolo 34 della l. n. 247 del 2012 ha modificato la composizione e le modalità di elezione del Consiglio Nazionale Forense. Attualmente, il CNF dura in carica 4 anni.
Inoltre, diversamente dalla disciplina previgente, che fissava a 26 il numero dei componenti del CNF (in misura di un rappresentante per ciascun distretto di Corte d’appello), l’attuale disciplina prevede che il numero di componenti del Consiglio non sia predeterminato, ma derivi dal numero degli avvocati iscritti agli albi. Il CNF è infatti composto da avvocati eletti a livello di distretto di Corte d’appello, in numero di (comma 2):
Ø un rappresentante per ciascun distretto con meno di 10.000 iscritti;
Ø due rappresentanti per ciascun distretto con più di 10.000 iscritti.
L’elezione dei componenti del CNF non è compiuta direttamente dagli iscritti agli albi ma, indirettamente, dai Consigli circondariali attraverso un sistema di voto ponderato.
Analiticamente, ciascun consiglio dell’ordine circondariale forense ha a disposizione un numero di voti calcolato sul numero degli iscritti, secondo la seguente progressione (comma 3): ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila.
Se al distretto spetta un solo rappresentante (in quanto ha meno di 10.000 avvocati), i voti dei consigli circondariali porteranno all’elezione di colui (avente i requisiti previsti dall’articolo 38, v. infra) che ha riportato il maggior numero di voti.
Se al distretto spettano 2 rappresentanti (in quanto ha più di 10.000 avvocati), risulterà eletto in primo luogo colui che ha riportato il maggior numero di voti; per l’individuazione del secondo eletto occorrerà tener conto non solo del numero dei voti riportati ma garantire anche che i due rappresentanti non appartengano al medesimo circondario, per cui risulterà eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto.
In caso di parità, è eletto il candidato più anziano di iscrizione.
In relazione alla rieleggibilità dei componenti del Consiglio, il comma 3 – per i distretti con meno di 10.000 avvocati – prescrive che il componente eletto in tali distretti non possa appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale.
Per l’elettorato passivo, ai sensi dell’art 38, si richiede che gli aspiranti membri del CNF siano avvocati iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (comma 1) e non abbiano subito, nei 5 anni precedenti, una sanzione disciplinare più grave dell’avvertimento (comma 2).
La carica di membro del CNF è incompatibile con le seguenti cariche:
- membro del consiglio dell’ordine circondariale;
- amministratore della Cassa di previdenza forense.
In caso di elezione il membro del CNF dovrà optare per uno degli incarichi entro 30 giorni, pena la decadenza automatica dall’incarico assunto in precedenza.
Il Consiglio nazionale elegge, al suo interno, il Presidente, due Vicepresidenti, un Segretario ed un Tesoriere, che formano il consiglio di presidenza e nomina altresì i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento.
Articolo 17
(Modifiche all’articolo 94 del D. Lgs. 150/2022 in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione)
L’articolo 17 differisce (dal 30 giugno 2023) al 15 gennaio 2024 il termine a decorrere dal quale troveranno applicazione le disposizioni introdotte dal D. Lgs. 150/2022 (cd. “riforma Cartabia” del processo penale) in materia di giudizi di impugnazione nel processo penale.
In particolare, l’articolo in commento, che consta di un unico comma, sostituisce il comma 2 dell’articolo 94 del D. Lgs. n. 150 del 2022 (cd “riforma Cartabia” del processo penale) in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione.
Il comma 2 dell’articolo 94, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del provvedimento in commento (risultante dalle modifiche introdotte dall’articolo 5-duodecies del DL n. 162 del 2022), stabiliva che alle impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuasse ad applicarsi la disciplina emergenziale - introdotta per contenere gli effetti dell’epidemia di COVID-19 - di cui all’articolo 23, comma 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e comma 9, nonché le disposizioni di cui all’articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del DL 137/2020, in luogo della nuova disciplina prevista dalla medesima riforma, che ha previsto, in via generale, per i giudizi d’appello e di cassazione il c.d. “rito camerale non partecipato” (su cui v. infra).
Inoltre, si prevedeva che nel caso di ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento, si fa riferimento all’impugnazione proposta per prima.
Nello specifico, la disciplina applicabile per le impugnazioni proposte nel giudizio penale, richiamata dalla disposizione in esame, è la seguente:
- la trattazione dei ricorsi per Cassazione avviene in camera di consiglio con modalità da remoto, senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale (articolo 23, comma 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo);
- la trattazione dei giudizi di appello, al di fuori dei casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, si svolge anch’essa in camera di consiglio e con modalità da remoto, senza la partecipazione del pubblico ministero e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o l’imputato manifesti la volontà di comparire (articolo 23-bis, commi 1, 2, 3 e 4).
In entrambi i casi la deliberazione in camera di consiglio ha luogo da remoto, con le modalità semplificate disciplinate dall’articolo 23, c. 9.
La predetta disciplina semplificata trova applicazione anche per l’impugnazione dei provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali e per l’appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali e di sequestro preventivo (articolo 23-bis, comma 7).
L’intervento recato dall’articolo in commento, pur formalmente sostitutivo dell’intero comma 2 dell’articolo 94, in realtà si limita a differire il predetto termine di cessazione dell’efficacia della disciplina transitoria dal 30 giugno 2023 al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 87 del D. Lgs. 150/2022, mantenendo per il resto la disciplina previgente.
L’articolo 87, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 150 del 2022 demanda a decreti del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023, la definizione delle modalità di attuazione del c.d. “processo penale telematico” e, in particolare, delle regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche degli atti del procedimento penale e l'individuazione degli uffici giudiziari e delle tipologie di atti per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime. Tale norma posticipa l’applicazione delle norme del processo penale telematico – ivi inclusa l’obbligatorietà di deposito e comunicazioni telematiche per tutte le fasi del processo penale - al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei citati decreti ministeriali (articolo 87 commi 1 e 3), ovvero sino al diverso termine che sarà eventualmente previsto dal decreto di cui al citato comma 3.
La riforma del processo penale, di cui al decreto legislativo n. 150 del 2022 (artt. 34 e 35), ha disposto, in attuazione di specifici criteri direttivi contenuti nella legge delega (legge n. 134 del 2021), che il rito camerale non partecipato diventi la modalità ordinaria di trattazione del giudizio di appello e di quello di cassazione.
Per la celebrazione dell’appello, dunque, in base al nuovo articolo 598-bis c.p.p. si procede in camera di consiglio, con contraddittorio esclusivamente scritto, tranne che nei seguenti casi:
- le parti chiedono di partecipare all’udienza. La richiesta è irrevocabile e deve essere presentata entro 15 giorni dalla notifica del decreto di citazione (articolo 601 c.p.p.) o dell’avviso della data fissata per il giudizio. Se la richiesta delle parti è ammissibile, la corte dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l’appello sarà deciso in udienza pubblica o in camera di consiglio (comma 2);
- la corte dispone d’ufficio la partecipazione delle parti, per la rilevanza delle questioni (comma 3) o perché ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale (comma 4).
Al di fuori delle sopra richiamate ipotesi, il procedimento camerale non partecipato si svolge secondo le seguenti modalità: fino a quindici giorni prima dell'udienza il procuratore generale può presentare le sue richieste, mentre le parti possono presentare motivi nuovi e memorie; le parti possono inoltre presentare, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è depositato in cancelleria al termine dell'udienza; il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini della pubblicità della sentenza.
La riforma (articolo 35) è intervenuta, modificando l’articolo 611 c.p.p., anche sulla disciplina del ricorso in cassazione al fine di individuare, analogamente a quanto fatto per l’appello, il rito cartolare non partecipato in camera di consiglio come rito ordinario per i giudizi di cassazione, al quale si può derogare solo in presenza di specifici presupposti e previa richiesta delle parti o decisione della corte stessa. Analogamente a quanto previsto per l’appello dal nuovo articolo 598-bis, le parti possono, entro 15 giorni dall’udienza, presentare motivi nuovi e memorie ed entro 5 giorni dall’udienza presentare memorie di replica.
Articolo 18
(Misure in materia di giustizia tributaria)
L’articolo 18 prevede una serie di misure riguardanti la giustizia tributaria. In particolare, il comma 1 dispone una rimodulazione del piano di assunzione di 576 magistrati tributari, che avverrà in tre scaglioni (2024, 2026 e 2029). Il comma 2 modifica alcune norme del d.lgs. n. 545 del 1992 relative alle procedure e alle prove concorsuali, alla composizione della commissione di esame e alla nomina dei magistrati che hanno superato il concorso. Il comma 3 dispone la copertura finanziaria.
Il comma 1 rimodula il piano di assunzioni di 576 magistrati tributari presso le Corti di giustizia tributaria previsto dall’articolo 1, comma 10, della legge n. 130 del 2022, da avviare a seguito del superamento di procedure concorsuali pubbliche indette dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Il piano originario prevedeva l’immissione in servizio di 100 unità nell’anno 2023 e di 68 unità negli anni successivi, dal 2024 al 2030.
Il nuovo piano, delineato dal comma 1 dell’articolo in esame, fermo restando il numero complessivo dei magistrati da assumere, stabilisce una diversa programmazione delle immissioni in servizio e delle relative tempistiche. In particolare:
- nel 2024 saranno immessi in servizio, oltre ai 68 magistrati già previsti, anche le restanti unità non assunte nel 2023 (in base ai dati riportati nella relazione tecnica, nel 2023 sarebbero stati assunti 34 magistrati, per cui residuerebbero ulteriori 66 unità da assumere nel prossimo anno);
- nel 2026 saranno immessi in servizio 204 magistrati;
- nel 2029 saranno immessi in servizio 204 magistrati.
Si ricorda che la copertura dei 100 posti previsti l’anno 2023, ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della citata legge n. 130 del 2022, sarebbe dovuta avvenire tramite una speciale procedura di interpello, dettata nei commi da 4 a 7 del medesimo articolo, rivolta ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, presenti nel ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie alla data di entrata in vigore della legge n. 130.
Le procedure di selezione sono indicate dall’articolo 4 della citata legge n. 130 del 2022, con le modificazioni alle prove di esame apportate dal comma 2, lettera a) dell’articolo in commento (v. infra).
Il comma 2 reca una serie di modificazioni ad alcuni articoli del d.lgs. n. 545 del 1992, recante l’ordinamento degli organi di giurisdizione tributaria, introdotti o interamente sostituiti dalla legge di riforma nel 2022, al fine – secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa – di rendere le procedure di selezione per l’accesso alla magistratura tributaria maggiormente coerenti con il profilo professionale richiesto.
La lettera a), che interviene sull’articolo 4, è volta a riformare parzialmente la disciplina delle prove concorsuali. Più nel dettaglio:
- si prevede che la prova teorico-pratica consisterà nella redazione di una sentenza in materia tributaria;
- dalla prova orale vengono eliminate alcune materie (diritto internazionale pubblico e privato e diritto fallimentare) e, per quanto riguarda il diritto penale, viene circoscritto l’ambito al solo diritto penale tributario.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. n. 545, il concorso si articola in:
- una prova scritta, che ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento logico sistematico del candidato e che consiste nella redazione di due elaborati teorici (rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale);
- una prova teorico-pratica;
- una prova orale, vertente su numerosi rami del diritto (tributario e processuale tributario, civile e processuale civile, penale – con la specifica di tributario aggiunta dalla norma in esame – costituzionale e amministrativo, commerciale, dell’Unione europea), contabilità aziendale e bilancio, elementi di informatica giuridica e un colloquio in una lingua straniera a scelta tra inglese, spagnolo, francese e tedesco.
La lettera b) aggiunge un nuovo comma (2-bis) all’articolo 4-ter, che regolamenta le modalità di indizione del concorso, al fine di stabilire che la domanda di partecipazione dal concorso medesimo debba essere presentata al Ministero dell’economia e delle finanze esclusivamente in modalità telematica. Il candidato che presenta domanda di partecipazione in maniera difforme a quanto stabilito dal bando viene escluso dalle prove con provvedimento adottato dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, che deve essergli comunicato con almeno 30 giorni di anticipo rispetto allo svolgimento della prova scritta.
La lettera c) sostituisce i commi 2, 7 e 8 dell’articolo 4-quater, riguardante la commissione di concorso.
Il numero 1), sostitutivo del comma 2, concerne la composizione della commissione, i cui membri passano dagli attuali 10 a 29. In particolare:
- passa da 5 a 20 il numero dei magistrati (di cui si conferma che devono essere scelti tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianità);
- vengono integrati nella commissione:
· 2 avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale;
· 2 dottori commercialisti con almeno quindici anni di anzianità, nominati su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Restano invece immutati:
§ Il presidente della commissione, che deve essere il presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado;
§ il numero dei professori universitari di ruolo facente parte della commissione (pari a 4), di cui due (in luogo dell’uno originariamente previsto dal decreto) titolare dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame.
Si conferma inoltre che non possono essere nominati componenti della commissione coloro che, nei dieci anni precedenti, hanno prestato attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato tributario, ordinario, amministrativo e contabile.
Inoltre, il Ministro dell’economia e delle finanze, con il decreto di nomina della commissione, può nominare anche commissari supplenti, che subentrano in caso di assenza o impedimento dei titolari. Nel testo previgente si prevedeva, invece, necessariamente la nomina di un supplente per ogni membro effettivo.
Secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, “l’incremento del numero dei componenti della commissione non comporta maggiori oneri di spesa atteso che la proiezione dei costi per lo svolgimento delle prove concorsuali è stata prudenzialmente determinata sulla base degli analoghi costi sostenuti dal Ministero della giustizia in occasione dei concorsi per l’assunzione di magistrati ordinari, in relazione ai quali la commissione di concorso è formata da 29 componenti”. Pertanto viene confermata la congruità degli importi di spesa già autorizzati dalla legge n. 130 del 2022, stimati in 470.000 euro.
Il numero 2), sostitutivo del comma 7 del citato articolo 4-quater, concerne le modalità di valutazione degli elaborati da parte della commissione qualora il numero di candidati che abbiano terminato le prove scritte superi i 300.
In tal caso la procedura precedente all’intervento normativo in esame prevede che:
- si provveda a valutare in seduta plenaria gli elaborati di almeno 20 candidati, alla presenza di tutti i componenti della commissione;
- il presidente costituisca due sottocommissioni, presiedute dal presidente o dal magistrato più anziano, a ciascuna delle quali assegnare, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare.
In aggiunta a quanto già previsto, la lettera c) in esame dispone che il presidente suddivida ulteriormente le due sottocommissioni in 3 collegi, ciascuno dei quali esamina tutti gli elaborati scritti relativi ad una delle materie oggetto della prova. Ogni collegio è composto da almeno tre componenti ed è presieduto dal presidente o dal magistrato più anziano.
Ai fini della valutazione, in caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede.
Il numero 3), sostitutivo del comma 8, rinvia, per quanto non disposto dal d.lgs. n. 545 del 1992 in ordine ai requisiti di ammissione, alle procedure di concorso e ai lavori della commissione e delle sottocommissioni, la disciplina dettata per il concorso di accesso alla magistratura dal d.lgs. n. 160 del 2006, attuativo della riforma dell’ordinamento giudiziario di cui alla legge n. 150 del 2005 (c.d. riforma Castelli), oltre a quella di cui agli articoli da 12 a 16 del r.d. n. 1860 del 1925, già richiamata dalla normativa previgente.
La lettera d), infine, interviene sull’articolo 4-quinquies, in materia di tirocinio dei magistrati tributari, definendo, attraverso l’introduzione di un nuovo comma premissivo (01), i criteri di nomina a magistrato tributario dei concorrenti dichiarati idonei all’esito del concorso.
In particolare, si prevede che la nomina avvenga tramite decreto del Ministro dell’economia e delle finanze nell’ordine stabilito in base al punteggio complessivo riportato nelle prove d’esame e nei limiti dei posti messi a concorso. I concorrenti sono tenuti a presentare gli eventuali titoli di preferenza posseduti, valevoli per la nomina in caso di parità di punteggio, entro il giorno della prova orale, a pena di decadenza.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 4-quinquies, i magistrati tributari, dopo la nomina, sono sottoposti ad un tirocinio formativo di almeno sei mesi presso le corti di giustizia tributaria, affiancando un magistrato tributario affidatario individuato con delibera del Consiglio di presidenza. Qualora, al termine del tirocinio, il magistrato in prova sia valutato negativamente, è ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio della durata di sei mesi; se anche la seconda valutazione risulta negativa, il rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio cessa.
Il comma 3 reca la quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal piano assunzionale dei 576 magistrati tributari, come rimodulato dal comma 1 dell’articolo in commento, fino all’anno 2049. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004.
La riforma della giustizia tributaria si inscrive nell’alveo delle riforme di sistema che lo Stato italiano ha inteso attuare nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In considerazione dell’impatto che la giustizia tributaria ha sulla fiducia degli operatori economici, il Governo ha definito con la Commissione europea l’obiettivo di realizzare una riforma dell’intero sistema della giustizia tributaria, focalizzandosi in particolare sulla riduzione del numero di ricorsi alla Corte di Cassazione e sulla maggiore celerità della loro trattazione (si ricorda, a tale proposito, che il contenzioso tributario costituisce una componente importante dell'arretrato della Cassazione, con 50.000 ricorsi pendenti nel 2020, e che le decisioni della Cassazione portano in quasi la metà dei casi all'annullamento delle decisioni delle Commissioni tributarie regionali - 47% 2020).
Con l'entrata in vigore, il 16 settembre 2022, della legge n. 130 del 2022, recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari (i cui contenuti sono descritti dal dossier del Servizio studi), è stato conseguito l'obiettivo posto dal PNRR di attuare una completa riforma delle commissioni tributarie di primo e secondo grado entro la fine del 2022.
La legge n. 130 del 2022, anzitutto, persegue la razionalizzazione del sistema della giustizia tributaria attraverso la professionalizzazione del giudice di merito, con la previsione della figura del magistrato tributario professionale, e apporta le conseguenti modifiche alle norme che disciplinano il reclutamento, la nomina alle funzioni direttive e le progressioni in carriera dei componenti delle commissioni tributarie. La legge, intervenendo sul decreto legislativo n. 545 del1992, ha modificato la denominazione delle commissioni tributarie in corti di giustizia tributaria (di primo e di secondo grado) e ha stabilito che la giurisdizione tributaria sia esercitata dai nuovi magistrati tributari a tempo pieno, reclutati mediante procedure concorsuali appositamente disciplinate.
La legge n. 130 del 2022, inoltre, ha attribuito alla competenza del giudice monocratico in primo grado le controversie entro il limite di 3.000 euro di valore, con l'obiettivo di deflazionare il contenzioso delle Corti di giustizia tributaria di primo grado, sottraendo alla giudice collegiale la decisione su controversie di modico valore.
Con la medesima finalità deflattiva, la riforma ha istituito presso la Corte di Cassazione una sezione civile specifica per la trattazione delle controversie in materia tributaria.
Articolo 18-bis
(Fusione della SOSE s.p.a. in SOGEI s.p.a)
L’articolo 18-bis, introdotto dalla Camera, prevede che la società Sose S.p.A. venga fusa per incorporazione nella società Sogei S.p.A., ciò al fine di ottimizzare l'efficacia, l’efficienza e l'economicità dei servizi prestati. La disposizione prevede inoltre delle deroghe ad alcuni termini ordinari previsti dal codice civile in materia di fusioni societarie volte a velocizzare la realizzazione dell’incorporazione in commento.
Vengono altresì introdotte norme volte a garantire la continuità dell'attività svolta, nonché i criteri di scelta dei componenti del consiglio di amministrazione della società incorporante e si prevede l’esenzione dell’imposizione fiscale di tali operazioni.
Vengono, infine, introdotte delle norme specifiche per i lavoratori alle dipendenze dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con contratto di lavoro subordinato trasferiti alla società Sogei S.p.A..
La disposizione, al comma 1, stabilisce che al fine di migliorare l'efficacia, l’efficienza e l'economicità dei servizi svolti dalla società Sose S.p.A., quest’ultima è fusa per incorporazione nella società Sogei S.p.A. senza necessità della relazione degli organi amministrativi partecipanti alla fusione che illustra e giustifica il progetto di fusione di cui all’ articolo 2501-quinquies e della relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote di cui all’articolo 2501-sexies del codice civile.
Si ricorda, come anche indicato nella Relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1239, che la SOSE S.p.A. - istituita in base all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146 - è una società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (88,89%) e dalla Banca d'Italia (11,11 %), alla quale è stata affidata la realizzazione degli studi di settore, successivamente sostituiti dagli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, nonché lo svolgimento di altre attività in tema di determinazione dei fabbisogni standard in attuazione del federalismo fiscale ovvero di servizi di analisi e valutazioni in materia tributaria e di economia d'impresa. La Sogei S.p.A. - prevista dall'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 - è una società di Information Technology partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; essa costituisce il partner tecnologico dell'Amministrazione economico-finanziaria e, operando sulla base del modello organizzativo dell'in-house providing, realizza servizi informatici per il governo del sistema informativo della fiscalità e per l'automazione dei processi operativi e gestionali del Ministero, agenzie fiscali, Corte dei conti e altre pubbliche amministrazioni.
Il secondo periodo del comma 1 prevede il dimezzamento di taluni termini ordinariamente previsti dal codice civile per l'attuazione dei progetti di fusione. In particolare la norma prevede che sono dimidiati i termini previsti nel codice civile per:
§ il progetto di fusione (l’articolo 2501-ter, ultimo comma, prevede che tra l'iscrizione o la pubblicazione nel sito Internet del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime);
§ il progetto di fusione, i bilanci e la situazione patrimoniale (l’articolo 2501-septies, primo comma, prevede che tali documenti devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa);
§ l’attuazione della fusione (l’articolo 2503, primo comma, prevede che il termine di attuazione della fusione, posto a garanzia dei creditori è ordinariamente fissato in non meno di sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni propedeutica alla fusione).
Gli ultimi tre periodi del comma 1 specificano alcuni effetti giuridici della fusione in esame.
In particolare le norme stabiliscono che la fusione è efficace con l'iscrizione prevista all'articolo 2504 del codice civile e, per effetto della stessa, la società incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici attivi, passivi e processuali della società incorporata. Gli effetti contabili della fusione sono imputati all'esercizio in corso della società incorporante al momento della fusione. A decorrere dalla data di efficacia della fusione, tutti i riferimenti normativi alla società incorporata si intendono riferiti a quella incorporante.
Il comma 2 prevede che nell'ambito dell'operazione di fusione sopra descritta, per razionalizzare l'assetto societario delle proprie partecipate, il Ministero dell'economia e delle finanze acquista, con il consenso della Banca d'Italia, la partecipazione da questa detenuta nella società da incorporare, tenendo conto del suo valore nominale.
A tale proposito, nella Relazione tecnica di accompagnamento all’A.C. 1239 si chiarisce che per determinare il valore nominale delle azioni occorre far riferimento al capitale sociale sottoscritto dai soci. Come si evince dall'articolo 5 dello Statuto SOSE, il capitale sociale della società è di 3.915.000 euro ed è suddiviso in 45.000 azioni di euro 87 ciascuna. Stante l’11,11 per cento del possesso delle azioni della Banca d'Italia, il valore nominale delle azioni possedute dall’Istituto è pari a 435.000 euro (ovvero 5.000 azioni x 87 euro ciascuna), ai cui oneri si provvede al successivo comma 7.
Il comma 3 reca norme volte ad assicurare la continuità dell'attività svolta dalla Sose. In particolare, la disposizione prevede che al fine di garantire, senza soluzione di continuità, la prestazione, in favore dell'amministrazione economico-finanziaria, delle attività affidate dalla legge o da specifici atti alla società incorporata, la società incorporante stipula con le amministrazioni affidanti, alla scadenza degli atti esecutivi attualmente vigenti, analoghi accordi per definire i livelli di servizio e le modalità operative di erogazione delle prestazioni, tenuto conto della specificità delle attività sinora svolte.
Sempre ai fini della garanzia della continuità delle attività svolta, si prevede inoltre che in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, la società incorporante continua ad utilizzare la struttura produttiva della società incorporata, anche mediante la costituzione di un'apposita unità organizzativa.
Il comma 4 stabilisce che i componenti in carica del consiglio di amministrazione della società incorporante decadono, senza applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile (al fine di escludere il risarcimento del danno per gli amministratori decaduti), nel momento in cui diviene efficacie la fusione.
Si ricorda che l’articolo 2383, terzo comma, prevede che gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
Si prevede, tuttavia, che gli amministratori restano in carica fino alla data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni dall'efficacia della fusione, per il rinnovo del consiglio di amministrazione che si compone di cinque membri nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista. Dei suddetti cinque membri, tre sono scelti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 175 del 2016, tra i dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria ai quali si applica il regime dell'onnicomprensività del trattamento economico del dirigente pubblico stabilito all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il sopra citato articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 175 del 2016 prevede che gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.
Il comma 5 chiarisce che le operazioni di fusione previste al comma 1 sono esenti da imposizione fiscale. Nella Relazione tecnica si precisa che restano eventuali ulteriori oneri connessi all’operazione (quale ad esempio spese notarili) a carico delle società interessate dalla fusione. Tale esenzione configura una rinuncia a maggior gettito, riguardando operazioni a fronte delle quali non sono ascritti effetti nelle attuali previsioni del bilancio dello Stato.
Il comma 6 prevede che i lavoratori alle dipendenze dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con contratto di lavoro subordinato, trasferiti alla società Sogei S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 258, e seguenti della legge 29 dicembre 2022, n. 197, mantengono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'iscrizione al Fondo di previdenza dei lavoratori esattoriali di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, in forma di gestione autonoma presso l'INPS, con ogni conseguente effetto, se alla data della cessione del ramo d'azienda risultano iscritti al predetto Fondo.
A tale proposito si ricorda che i commi 258-263 della legge di bilancio 2023 stabiliscono che l’Agenzia delle entrate-Riscossione, per ottimizzare i servizi informatici strumentali al servizio nazionale della riscossione trasferisce entro il 31 dicembre 2023 le attività relative all’esercizio dei sistemi ICT, demand & delivery riscossione enti e contribuenti, demand & delivery servizi corporate, a Sogei S.p.a., mediante cessione del ramo di azienda. Dalla data di cessione del ramo d’azienda, le attività trasferite sono erogate da Sogei S.p.a. sulla base di apposite convenzioni.
Con tali norme si definisce altresì il regime del personale con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di Agenzia delle entrate-Riscossione, assegnato alle specifiche unità che compongono il ramo di azienda al momento della cessione, che viene trasferito a Sogei S.p.a. senza soluzione di continuità, con applicazione della contrattazione collettiva di primo e secondo livello applicata presso Sogei S.p.a. e con salvezza di eventuali differenze retributive specificatamente riscontrate con riferimento ai soli trattamenti minimi previsti dai CCNL applicati prima e dopo la cessione.
Nella Relazione tecnica si rappresenta che le disposizioni normative vigenti, ai fini dell'iscrizione al predetto Fondo, prevedono un obbligo contributivo complessivo pari al 5,50% della retribuzione, di cui il 3,30% a carico del datore di lavoro e il 2,20% a carico degli iscritti. Per le 163 unità di personale con contratto di lavoro subordinato, trasferite dall'Agenzia delle entrate-Riscossione alla Sogei S.p.A. per effetto della cessione del ramo di azienda, la quota del contributo a carico del datore di lavoro sarà corrisposta da quest'ultima, con risorse a carico del proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 7 reca la copertura finanziaria degli oneri conseguenti all’applicazione della disposizione in esame. Si prevede in particolare che per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 435.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Articolo 19
(Disposizioni in materia di strutture poste alle dipendenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)
L’articolo 19, comma 1, reca modifiche alla disciplina del Comitato ETS principalmente finalizzate a mutare la composizione e i criteri di nomina dei componenti della Segreteria tecnica dedicata all’istruttoria per stesura degli atti deliberativi del Comitato stesso.
Durante l’esame alla Camera sono stati aggiunti i commi 1-bis e 1-ter che modificano, rispettivamente, la disciplina relativa alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC nonché la denominazione del Comando carabinieri per la tutela ambientale.
In conseguenza di tali integrazioni, la rubrica dell’articolo è stata modificata al fine di fare riferimento non solo al Comitato ETS ma, più in generale, alle strutture poste alle dipendenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE).
Il comma 1 modifica la disciplina relativa al Comitato ETS (che rappresenta l’Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, c.d. direttiva Emission Trading System - ETS), recata dall’articolo 4 del D.Lgs. 47/2020 (di “Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio…”).
La lettera a), numero 1), reca due modifiche al primo periodo del comma 6 dell’articolo 4 del D.Lgs. 47/2020.
Una prima modifica interviene sulla parte del comma 6 il cui testo previgente dispone che la preliminare attività istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato relativi agli impianti fissi e al trasporto aereo, è di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE).
La modifica in esame elimina la precisazione relativa agli impianti fissi e al trasporto aereo. Di conseguenza tutta la preliminare attività istruttoria per la stesura degli atti deliberativi del Comitato viene affidata al MASE.
La seconda modifica è volta a sostituire le disposizioni che nel testo previgente disciplinano la composizione della Segreteria tecnica (istituita proprio per curare l’attività istruttoria in questione) facendo rinvio alla nuova disciplina della Segreteria tecnica prevista dal nuovo comma 7-bis, introdotto dalla lettera b) della norma in esame.
La lettera a), numero 2), integra il secondo periodo del comma 6 dell’articolo 4 del D.Lgs. 47/2020 – secondo cui il MASE si avvale, per l’istruttoria in questione, delle proprie società in house, del GSE e di ISPRA, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni – prevedendo che il MASE si avvale anche di Unioncamere per l’implementazione informatica del Portale ETS.
Il Portale ETS, disciplinato dal comma 8 dell’articolo 4 del D.Lgs. 47/2020, è lo strumento utilizzato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Comitato ETS per lo svolgimento delle rispettive attività, ai fini dell'interlocuzione con i destinatari della disciplina dell’emission trading system recata dal medesimo decreto.
La lettera b) inserisce, nel testo dell’articolo 4 del D.Lgs. 47/2020, un nuovo comma 7-bis in cui è trasposta, nonché modificata, la disciplina della Segreteria tecnica che nel testo previgente era contenuta nel comma 6 (da cui viene eliminata in virtù del disposto della lettera a) esaminata in precedenza).
La nuova disciplina prevista dal comma 7-bis:
- conferma l’istituzione Segreteria tecnica, da parte del MASE – ai fini dell’istruttoria delle deliberazioni del Comitato ETS –, presso la Direzione generale competente per materia;
- modifica la composizione della medesima Segreteria. Mentre la disciplina previgente dispone che la Segreteria sia composta da 5 funzionari di ruolo appartenenti alla stessa Direzione, uno dei quali con funzioni di coordinatore, il nuovo comma 7-bis prevede che i 5 membri e il coordinatore non sono necessariamente funzionari di ruolo e sono nominati con apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica.
- introduce disposizioni volte a stabilire con precisione la provenienza dei 5 membri e del coordinatore. Viene infatti previsto che, dei cinque membri, uno è designato da ISPRA, uno da ENAC, uno dal GSE, uno dalla società in house del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica avente compiti in materia di ETS e uno da Unioncamere. Viene inoltre stabilito che il coordinatore è scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel settore ETS ed è designato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Dalla lettura della norma si evince quindi un aumento (da 5 a 6 unità) del numero dei componenti della segreteria, poiché il coordinatore non è più (come avveniva nel testo previgente) scelto tra uno dei 5 membri, ma designato dal MASE in aggiunta agli stessi.
La lettera c), numero 1), modifica il primo periodo del comma 12 dell’articolo 4 del D.Lgs. 47/2020 – ove si demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con i Ministri delle imprese e del Made in Italy e dell'economia e delle finanze, la definizione dei compensi dei componenti del Comitato ETS – al fine di precisare che con il medesimo decreto sono stabiliti anche i compensi dei componenti della Segreteria.
La lettera c), numero 2), sopprime il secondo periodo del comma 12 dell’articolo 4 del D.Lgs. 47/2020, ove si disponeva che “al personale della Segreteria tecnica può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinari, per un massimo di settanta ore mensili pro-capite”. Tale disposizione era concepita in funzione del fatto che la nomina a componenti della Segreteria era riservata a personale di ruolo, per cui viene soppressa in conseguenza della nuova disciplina recata dal comma 7-bis che consente la nomina di soggetti esterni.
Il comma 1-bis, introdotto dalla Camera, interviene sul quinto periodo del comma 2-bis dell’articolo 8 del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006), al fine di elevare da 6 a 10 il numero massimo di membri della Commissione VIA-VAS che possono essere nominati anche componenti della Commissione PNRR-PNIEC.
L'articolo 50, comma 1, lettera d), numero 1), del D.L. 76/2020, tramite l'inserimento di un nuovo comma 2-bis all'articolo 8 del Codice dell'ambiente, ha previsto – per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti delle opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) – l'istituzione della Commissione Tecnica PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente. Successivamente, l'articolo 17 del D.L. 77/2021 ha riscritto integralmente il citato comma 2-bis al fine di ampliare l'ambito di attività della Commissione in questione anche alla valutazione ambientale di competenza statale dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di quelli finanziati a valere sul fondo complementare, limitandone però il campo di azione alle sole tipologie progettuali previste dal nuovo allegato I-bis alla parte seconda del codice, introdotto dall'articolo 18 del medesimo decreto-legge. La Commissione ha così assunto la denominazione di "Commissione Tecnica PNRR-PNIEC".
Nella riscrittura dell'articolo 8 del Codice, operata dal succitato articolo 17 del D.L. 77/2021, è stato altresì precisato che i componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno e quindi non possono far parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS già operante presso il Ministero e alla quale l'articolo 8, comma 1, del Codice affida il supporto tecnico-scientifico all'autorità competente per le valutazioni di impatto ambientale (VIA) e le valutazioni ambientali strategiche (VAS) spettanti allo Stato. Tale divieto è stato successivamente superato: l’articolo 17 del D.L. 4/2022 ha infatti modificato il citato comma 2-bis al fine di consentire la nomina, fino a un massimo di 6 commissari che possono far parte di entrambe le Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC. Tale numero di 6 commissari viene elevato a 10 dal comma in esame.
Il comma 1-ter, introdotto dalla Camera, modifica la denominazione del Comando carabinieri per la tutela ambientale richiamata negli articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828, comma 1, alinea, del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010).
La denominazione vigente (“Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica”) viene mutata in “Comando carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica”, in linea con la nuova denominazione del Ministero dell’ambiente.
Si ricorda infatti che, in virtù dell’articolo 4 del D.L. 173/2022, il Ministero della transizione ecologica ha assunto la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Articolo 19-bis
(Proroga della durata del contratto dei direttori degli Enti parco nazionali)
L’articolo 19-bis, introdotto dalla Camera, consente di prorogare il termine di nomina dei direttori degli Enti parco nazionali e la durata dei loro contratti, fino all’insediamento del nuovo direttore del parco e comunque per una durata non superiore a sei mesi dal giorno di scadenza del contratto medesimo.
L’articolo 19-bis, introdotto dalla Camera, modifica, al comma 1, l’articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che disciplina la nomina del direttore dell’ente parco nazionale, al fine di prorogare la scadenza del termine di nomina del direttore, per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.
La modifica in esame prevede, in particolare, l’applicazione al direttore dell’ente parco della disciplina prevista dall’articolo 3, comma 1, del D.L. 293/1994.
L’articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sui parchi) disciplina la nomina del direttore del parco, attraverso un decreto del Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le procedure previste.
L’articolo 3, comma 1, della D.L. 293/1994 stabilisce che gli organi amministrativi che non sono ricostituiti alla scadenza del termine di durata previsto sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.
Il comma 2 consente, inoltre, la proroga del contratto stipulato ai sensi del citato articolo 9, comma 11, della L. 394/1991, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fino all’insediamento del nuovo direttore del parco, e comunque per una durata non superiore a sei mesi dal giorno di scadenza del contratto medesimo.
La disposizione specifica che la suddetta proroga è volta ad assicurare la continuità dell’attività amministrativa e gestionale degli Enti parco nazionali, anche tenuto conto della realizzazione degli investimenti del PNRR.
Articolo 19-ter
(Misure per la valorizzazione dell'attività di ricerca di ISPRA ed ENEA)
L’articolo 19-ter, introdotto durante l'esame presso la Camera, prevede l’istituzione di un fondo per la valorizzazione dell’attività di ricerca dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, e la destinazione delle relative risorse al superamento del precariato, all'espletamento di procedure selettive, allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nonché alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo.
Il comma 1 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), di un fondo per la valorizzazione dell’attività di ricerca di ISPRA ed ENEA, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
Tali risorse, da ripartire tra l'ISPRA e l’ENEA, sono finalizzate, sempre secondo quanto previsto dal comma in esame, alle seguenti finalità:
a) 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per l'espletamento delle procedure per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni previste e disciplinate dall’articolo 20 del D.Lgs. 75/2017[66];
b) 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per l'espletamento di procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per l'accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate. Una quota di tali risorse, nel limite massimo di 0,5 milioni di euro annui, può essere utilizzata da ISPRA ed ENEA per lo scorrimento delle graduatorie vigenti relative alle procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello, avviate dal 2019 al 2022;
c) 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo in ragione delle specifiche attività svolte, nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica.
Il comma 2 prevede l’emanazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di un apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con cui:
- sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse del fondo in questione;
- sono individuati i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1, lettera c), al personale tecnico-amministrativo, tenendo conto della partecipazione del personale medesimo a specifici progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15% del trattamento tabellare annuo lordo, sulla base dei criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa.
Il comma 3 disciplina la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 (pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024), stabilendo che agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MASE.
Nella relazione tecnica di accompagnamento all’A.C. 1239, presentata dal Governo, viene ricordato che le risorse per il finanziamento delle attività di ISPRA ed ENEA sono allocate sul bilancio del MASE specificamente:
- nel capitolo 7630 “Contributo all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)” che presenta uno stanziamento di competenza pari a 156,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;
- nell'azione “Finanziamento della ricerca nel settore ambientale” (capitoli 3504, 3622, 8832, 8833 e 8834), riservata all'ISPRA, che presenta uno stanziamento di competenza complessivamente pari a 121,8 milioni di euro per l'anno 2023, 126,8 milioni per l'anno 2024 e 120,8 milioni per il 2025.
Il comma 4 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 19-quater
(Disposizioni in materia di adeguamento della dotazione organica del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna per la realizzazione del progetto del consorzio ETIC)
L’articolo 19-quater, introdotto durante l'esame alla Camera, – al fine di garantire la partecipazione alla realizzazione del progetto del consorzio ETIC del PNRR – autorizza il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, per il triennio 2023-2025, ad assumere 6 unità di personale, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nonché a trasformare da tempo parziale a tempo pieno il rapporto di lavoro di tre unità in servizio a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica vigente. Viene altresì autorizzato il Parco, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga alla normativa vigente.
Il comma 1 autorizza il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, per il triennio 2023-2025, ad assumere 6 unità di personale, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di cui un funzionario e 5 assistenti, nonché a trasformare da tempo parziale a tempo pieno il rapporto di lavoro di una unità dell’area degli assistenti (ex posizione economica B2) e due unità dell'area dei funzionari (ex posizione economica C1), in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nei limiti della dotazione organica vigente.
Nella “Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del consorzio del Parco geominerario storico ambientale della Sardegna - 2020”, approvata con la determinazione della Corte dei conti 8 settembre 2022, n. 101, viene evidenziato che la dotazione organica, approvata dal d.p.c.m. 23 gennaio 2013 (recante “Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di 24 Enti parco…”), “è stata definita in complessive 13 unità di personale; essa non è stata oggetto di successive rimodulazioni”.
Lo stesso comma precisa che la disposizione in esame è volta a garantire la partecipazione alla realizzazione del progetto del consorzio ETIC (Einstein Telescope Infrastructure Consortium), nell'ambito della Missione 4 del PNRR coordinata dal Ministero dell'Università e della Ricerca, finalizzato all’installazione dell’interferometro gravitazionale Einstein Telescope nella miniera di Sos Enattos.
Si ricorda, in dettaglio, che il progetto in questione è previsto nell’ambito della M4.C2 – “Dalla ricerca all’impresa” – Linea di investimento 3.1, “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione” Progetto IR0000004 - ETIC, decreto di ammissione al finanziamento n. 410 del 27/10/2022. Qui il bando che impegna le risorse e illustra i necessari riferimenti per ogni ulteriore approfondimento.
Il comma 2, per le finalità di cui al comma 1, autorizza l’ente Parco in questione, per il triennio 2023-2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Le disposizioni richiamate prevedono, rispettivamente, la possibilità posta in via generale per le amministrazioni di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti tra amministrazioni, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza e ricorrendo determinate condizioni, e l’autorizzazione con DPCM dell'avvio delle procedure concorsuali.
Il comma 3 disciplina la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo (pari a: euro 17.000 per le procedure concorsuali; euro 15.628 per la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo pieno per l'anno 2023 e ad euro 285.368 annui a decorrere dall'anno 2024), stabilendo che agli stessi si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
Lo stesso comma dispone che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 25.049 euro per l'anno 2023 ed a euro 146.965 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell' ambiente e della sicurezza energetica.
Articolo 20, comma 1
(Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente)
L’articolo 20, comma 1 modifica la disciplina in materia di reclutamento del personale docente delle scuole. Si prevede, in particolare, l’introduzione dei quesiti a risposta chiusa per i concorsi banditi in costanza di PNRR, e successivamente a tale periodo, la possibilità di scelta tra i quesiti a risposta chiusa e quelli a risposta aperta. Si modifica conseguentemente il contenuto della prova orale. Si prevede, poi, l’introduzione della possibilità di integrare le graduatorie in relazione ai posti oggetto di rinuncia con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. Si dispone, inoltre, l’eliminazione della graduatoria dei “vincitori non abilitati”. Si prevede, altresì, l’inserimento - tra i soggetti titolati a redigere i quesiti della prova scritta dei concorsi per docente - oltre alle università anche dei consorzi universitari e degli enti di ricerca di diritto pubblico nonché del Formez PA.
Nel dettaglio, ciò avviene modificando l’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (legge n. 106 del 2021), che reca “Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente”, al comma 10 (lettera a)), al comma 10.1 (lettera b)) e abrogando il comma 10-ter (lettera c)).
A) Si ricorda che il comma 10 dell’articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, nel testo finora vigente, prevedeva che, al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, garantendone comunque il carattere comparativo, le prove di detti concorsi si svolgono secondo le seguenti modalità semplificate:
a) nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al successivo comma 10.1, secondo periodo, sostenimento di una prova scritta con più quesiti a risposta aperta per i concorsi banditi a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 36 del 2022 (ossia dal 1° maggio 2022), volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare, sull'informatica e sulla lingua inglese (primo periodo). Entro trenta giorni dall'indizione di ciascuna procedura concorsuale bandita ai sensi del presente comma, fino al 31 dicembre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, l'accesso alla prova di cui al primo periodo può essere riservato a coloro che superino una prova preselettiva (secondo periodo).
Ora la disposizione in commento, al comma 1, lettera a), n. 1, sostituisce i primi due periodi della suddetta lettera a) del comma 10 dell’articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 con i seguenti 3 periodi:
a) per i concorsi banditi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (23 giugno 2023) per tutto il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sostenimento mediante l’ausilio di mezzi informatizzati, di una prova scritta con più quesiti a risposta multipla volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese. Al termine del periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possibilità di optare per una prova scritta con più quesiti a risposta aperta volta all’accertamento delle medesime competenze di cui al primo periodo. Nell’ipotesi di cui al secondo periodo della presente lettera a), con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, l’accesso alla prova scritta può essere riservato a coloro che superano una prova preselettiva.
I successivi periodi dell’articolo 59, comma 10 del decreto-legge n. 73 del 2021 non vengono modificati.
Essi prevedono che non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti; che l'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l’omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti e che la prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.
La relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1239 rileva che l’intento normativo di cui al comma 1 dell’articolo 20 è quello di velocizzare lo svolgimento delle procedure concorsuali per il personale docente, su posti comuni e di sostegno, nelle scuole di ogni ordine e grado e di creare le condizioni per l’uniforme assegnazione agli aspiranti dei posti nelle diverse regioni in attuazione di quanto previsto dal PNRR, salvaguardando contestualmente la selettività delle procedure. L’accelerazione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente scolastico – prosegue la relazione illustrativa - è necessaria al conseguimento del target PNRR M4C1-14, che prevede l’assunzione di 70.000 insegnanti entro il termine, ad oggi, del mese di dicembre 2024. L’ipotesi normativa – rileva la relazione - si prefigge pertanto di introdurre correttivi alle norme vigenti al fine di favorire la tempestiva selezione di coloro che hanno superato i percorsi universitari abilitanti di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 nonché di aggiornare ovvero allineare la normativa vigente al fine di correggere quelle previsioni rivelatesi non coerenti con il raggiungimento dei target e milestone PNRR.
In questa prospettiva la previsione normativa in esame prevede - prosegue la relazione - “al comma 1, lettera a), numero 1: l’introduzione dei quesiti a risposta chiusa per i concorsi banditi in costanza di PNRR, e successivamente a tale periodo, la possibilità di scelta tra i quesiti a risposta chiusa e quelli a risposta aperta. Qualora si optasse per il ripristino dei quesiti a risposta aperta vi è la possibilità di prevedere, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito la prova preselettiva. In merito all’oggetto della prova scritta si prevede la modifica del contenuto delle prove scritte, da disciplinare a pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, al fine di poter svolgere prove uniche per più classi di concorso”.
Si rileva che il riferimento della relazione illustrativa è alla Riforma 2.1 prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza del sistema di reclutamento dei docenti (M4C1-R.2.1). Sui contenuti, in sintesi, di tale riforma e sulla sua attuazione, si rinvia all’apposita sezione Riforme del Portale della documentazione, in relazione al settore dell’istruzione del PNRR.
La medesima disposizione in commento, poi, sostituisce la lettera b) del medesimo comma 10 dell’articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 (comma 1, lettera a) n. 2).
Finora, la suddetta lettera b) del comma 10 dell’articolo 59 del DL 73 del 2021 prevedeva, nei concorsi per i docenti, una prova orale nella quale si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e l’abilità nell'insegnamento anche attraverso un test specifico.
Ora, si prevede una “prova orale volta ad accertare, in particolare, le conoscenze e le competenze del candidato nella disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento anche attraverso un test specifico”.
La lettera c) del comma 10 dell’articolo 59, che prevede la valutazione dei titoli, non viene modificata.
La successiva lettera d), finora, prevedeva la formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle precedenti lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso.
Ora la disposizione in commento (comma 1, lettera a) n. 3)) integra la suddetta disposizione, prevedendo che sia fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l’integrazione della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.
La relazione illustrativa rileva che la suddetta integrazione “è possibile solo nel limite dei posti banditi. La ratio della norma è quella di assicurare che tutti i posti oggetto della procedura concorsuale siano coperti e al contempo non creare la presenza degli idonei in graduatoria in quanto la stessa si è rivelata ostativa al raggiungimento dell’obiettivo previsto dal PNRR di effettuare i concorsi con cadenza annuale. La misura va letta in combinato disposto con la modifica di cui al successivo comma 2 (alla cui scheda di lettura di rinvia) che prevede l’eliminazione dell’integrazione delle graduatorie concorsuali con i candidati idonei”.
La lettera d-bis) del comma 10 dell’articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, che prevede la formazione della graduatoria dei soggetti che devono ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento specifica sulla classe di concorso, sulla base delle valutazioni di cui alle citate lettere a), b) e c) viene abrogata (comma 1, lettera a), n. 4).
La relazione illustrativa e la relazione tecnica di accompagnamento all’A.C. 1239 rilevano che tale abrogazione elimina la graduatoria dei (cosiddetti) “vincitori non abilitati”: conseguentemente, la lettera c) del comma 1 della disposizione in commento – come si vedrà in seguito - abroga il comma 10-ter del medesimo articolo 59 che prevedeva l’inserimento in coda dei vincitori non abilitati.
B) il comma 1, lettera b) dell’articolo in esame – come anticipato – modifica il comma 10.1 dell’articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021.
Si ricorda che il suddetto comma 10.1 prevede, al primo periodo, che la redazione dei quesiti della prova scritta di cui al comma 10, anche a titolo oneroso, è assegnata a una o più università.
Ora, la disposizione in commento prevede che la redazione dei quesiti possa essere assegnata oltre che a una o più università anche a consorzi universitari ovvero enti pubblici di ricerca nonché al Formez PA.
Il secondo periodo del medesimo comma 10.1 dell’articolo 59, poi, viene contestualmente soppresso.
Esso prevedeva che è altresì istituita con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro il 10 giugno 2022, una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento di cui al presente articolo, propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla metodologia di redazione dei quesiti affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei candidati.
Rimane vigente il terzo periodo del comma 10.1 dell’articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, che prevede che ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Al riguardo, essendo stata soppressa la commissione di cui all’articolo 59, comma 10.1, secondo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021, si valuti l’opportunità di abrogare anche il terzo periodo del medesimo comma 10.1, che fa riferimento ai compensi o altri emolumenti della predetta commissione.
C) il comma 1, lettera c) dell’articolo in esame, infine - come anticipato – abroga il comma 10-ter dell’articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021.
Si ricorda che il comma 10-ter dell’articolo 59 – ora abrogato - prevedeva che, ferma restando la riserva di posti di cui al precedente comma 10-bis, i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d) erano immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d-bis) (lettera che, come descritto, è stata abrogata dall’articolo in commento), i quali venivano immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuavano posti vacanti e disponibili.
Come anticipato, la relazione illustrativa rileva che, in conseguenza dell’eliminazione della graduatoria dei “vincitori non abilitati” di cui all’articolo 59, comma 10, lettera d)-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021, attuata per mezzo del comma 1, lettera a), n. 4 dell’articolo in commento, la lettera c) della disposizione in esame dispone l’abrogazione del comma 10-ter dell’articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 “che prevedeva che i soggetti inclusi nella graduatoria dei vincitori non abilitati fossero immessi in ruolo in coda ai vincitori inseriti nella graduatoria ordinaria”.
Articolo 20, comma 2
(Integrazione e validità delle graduatorie dei concorsi
per il reclutamento dei docenti)
L’articolo 20, comma 2, novella l’articolo 47, comma 11, del D.L. 36/2022, che nel testo vigente dispone l’integrazione con i candidati idonei di due tipologie di graduatorie: i) quelle di cui all’articolo 59, comma 10, lett. d) del D.L. 73/2021, che riguarda i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, da bandirsi a regime con frequenza annuale, nel limite dei posti messi a concorso; ii) quelle di cui all’articolo 59, comma 15, del D.L. 73/2021, riguardanti le procedure concorsuali straordinarie per le classi di concorso e tipologie di posto funzionali – sempre nei limiti dei posti messi a concorso – alle immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022, in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il PNRR circa il rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche (STEM).
La disposizione in commento opera su due versanti:
a) proroga la validità delle due tipologie di graduatorie sino al loro esaurimento;
b) nello stesso momento, circoscrive temporalmente (per il futuro) la portata della disposizione originaria dell’articolo 47, comma 11, del D.L. 36/2022, là dove, da un lato, stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le medesime graduatorie integrate sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR; dall’altro lato, precisa ulteriormente che la previsione che dispone l’integrazione delle graduatorie non si applica ai concorsi che saranno banditi successivamente alla data di entrata in vigore della novella in commento.
In particolare – come anticipato – si ricorda che l’articolo 47, comma 11, del D.L. 36/2022, oggetto della novella qui in commento, dispone l’integrazione con i candidati idonei di due tipologie di graduatorie:
- quelle di cui all’articolo 59, comma 10, lett. d) del D.L. 73/2021, che riguarda i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, da bandirsi a regime con frequenza annuale, formate sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c) del medesimo articolo (cioè: delle prove preselettive, scritte e orali), nel limite dei posti messi a concorso;
Rispetto alla clausola dei posti messi a concorso, si evidenzia che l’articolo 20, comma 1, del D.L. 75/2023 oggi in commento fa salva l'integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. Si rinvia alla relativa scheda di lettura nel presente dossier.
- quelle di cui allo stesso articolo 59, comma 15, del D.L. 73/2021, riguardanti le procedure concorsuali straordinarie per le classi di concorso e tipologie di posto (di cui al comma 14) funzionali – sempre nei limiti dei posti messi a concorso – alle immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022, in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il PNRR circa il rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche (STEM).
I candidati idonei a beneficio dei quali l’integrazione delle graduatorie è disposta – a tenore dell’articolo 47, comma 11, del D.L. 36/2022 – sono coloro che hanno raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del D.L. 73/2021.
Tale integrazione è operata nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della L. 449/1997[67], che affida al Consiglio dei Ministri la determinazione del numero massimo di personale da assumere nella pubblica amministrazione.
Per i necessari approfondimenti relativi all’articolo 59 del D.L. 73/2021, anche con riguardo agli investimenti e riforme PNRR per le discipline STEM, cfr. l’apposito dossier predisposto dal Servizio studi e la pagina dedicata sul portale: si veda, in particolare, la Riforma 2.1 prevista dal PNRR del sistema di reclutamento dei docenti (M4C1-R.2.1).
Per gli approfondimenti riguardanti l’articolo 47, comma 11, del D.L. 36/2022, si veda il relativo dossier.
Rispetto a tale quadro normativo, la disposizione oggi in commento opera su due versanti:
i) proroga la validità delle due tipologie di graduatorie sino al loro esaurimento;
ii) nello stesso momento, circoscrive temporalmente (per il futuro) la portata della disposizione originaria dell’articolo 47, comma 11, del D.L. 36/2022, là dove, da un lato, stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le medesime graduatorie integrate sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR; dall’altro lato, precisa ulteriormente che la previsione che dispone l’integrazione delle graduatorie non si applica ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della novella in commento.
Per una più agevole lettura, si riportano le modifiche in formato di testo a fronte:
Testo vigente |
Testo modificato |
Articolo 47, comma 11, D.L. 36/2022 11. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d) , e comma 15, lettera c) , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3 -bis , della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021.
. |
Articolo 47, comma 11, D.L. 36/2022 11. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d) , e comma 15, lettera c) , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3 -bis , della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
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Sul piano della ratio della novella, nella relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1239 si riferisce che l’intervento opera «eliminando per i concorsi in costanza di PNRR l’integrazione delle graduatorie dei concorsi ordinari con i candidati risultati idonei. Con tale intervento si corregge una incongruenza della normativa introdotta dal decreto-legge n. 36 del 2022 che, da una parte, ha previsto la necessità di bandire concorsi annuali e, dall’altra, ha lasciato aperta, attraverso la vigente formulazione del comma 11, la possibilità di formare graduatorie di idonei, in contraddizione con le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che pure vengono espressamente richiamati dal medesimo comma 11».
La relazione tecnica di accompagnamento all’A.C. 1239 precisa che la novella ha natura ordinamentale e non comporta oneri a carico dello Stato.
Articolo 20, comma 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater
(Formazione iniziale e abilitazione dei docenti delle scuole secondarie e degli insegnanti tecnico-pratici)
L’articolo 20, comma 3, modificato nel corso dell’esame alla Camera, interviene sulla disciplina relativa al percorso di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie. La lettera a), interamente sostituita durante l’esame alla Camera, nel nuovo testo conferma l’originaria eliminazione del riferimento al fatto che, in generale o su specifiche classi di concorso, il sistema di formazione iniziale dei docenti non deve determinare una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla. Rispetto al testo iniziale, sono ora introdotte categorie aggiuntive di soggetti che accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale relativi alla classe di concorso interessata, per i primi tre cicli. La lettera b) prevede che gli abilitati su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e gli specializzati sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, nell'ambito delle metodologie e delle tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento (non è più specificato che occorre conseguire 20 CFU/CFA in tale ambito). Per tali soggetti, è inoltre eliminato anche il requisito degli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Infine, essi possono ora svolgere il percorso universitario e accademico di formazione iniziale anche mediante modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite del 20 per cento del totale, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati ai sensi della normativa vigente. La lettera b-bis), inserita durante l’esame alla Camera, introduce due ulteriori categorie di soggetti i quali conseguono l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale. La lettera c) prevede che la prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, per i vincitori di concorso che vi abbiano partecipato con 3 anni di servizio negli ultimi 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria. La lettera d), n. 1), prevede che i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato dopo aver conseguito 24 o 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento dello stesso percorso di formazione iniziale. La prova finale del percorso universitario e accademico, per i vincitori che hanno svolto un servizio presso le scuole statali di almeno tre anni scolastici, nei cinque anni precedenti, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria. La lettera d), n. 2), stabilisce che, per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite del 20 per cento, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. La lettera e) stabilisce che i requisiti per la partecipazione al concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico sono richiesti in relazione ai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024 anziché successivamente all'a.s. 2024/2025. Il comma 3-bis, introdotto durante l’esame alla Camera, aumenta dal 38 al 45 per cento della relativa dotazione organica la percentuale massima di incarichi dirigenziali di seconda fascia attribuibili in taluni enti di ricerca a valere sulle loro facoltà assunzionali. Il comma 3-ter, introdotto dalla Camera, prevede che al fine di potenziare le attività di ricerca, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del d.lgs. 218/2016 possono utilizzare, a valere sulle proprie risorse assunzionali, le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo e secondo livello professionale per l'accesso rispettivamente al secondo e al primo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2022. Il comma 3-quater, inserito durante l’esame alla Camera, modifica alcuni profili della disciplina per il riconoscimento della parità alle scuole non statali.
Il comma 3 novella alcune disposizioni del d.lgs. n. 59/2017 (Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione).
Al riguardo si ricorda che l’articolo 44, comma 1, lettera d), del D.L. 36/2022 (L. 79/2022), ha introdotto nel d.lgs. n. 59/2017 un nuovo Capo I-bis, riguardante "Percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie", composto dagli articoli 2-bis e 2-ter.
L'articolo 2-bis disciplina, al comma 1, primo periodo, il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, per il quale è richiesta la frequenza obbligatoria. L'organizzazione e la gestione del medesimo percorso sono demandate alle università e alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Le università e le istituzioni individuano, a tal fine, centri, anche in forma aggregata, nell’ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. Il percorso di formazione iniziale è organizzato e impartito per le relative classi di concorso e con modalità di erogazione convenzionale. Tali modalità, come disposto dal secondo periodo, implicano che le attività di tirocinio e di laboratorio debbano sempre essere svolte in presenza, mentre per le restanti sia consentito il ricorso a modalità telematiche in misura non superiore al venti per cento del totale. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4 (v. infra) sono definiti: a) i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, che devono garantirne "la elevata qualità e la solidità"; b) i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione; c) le modalità con cui detti percorsi sono organizzati per realizzare una collaborazione strutturata e paritetica fra sistema scolastico, università e istituzioni AFAM. Il comma 2 definisce le modalità di individuazione del fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione nel triennio successivo. Tale fabbisogno comprende le scuole paritarie, i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, nonché le scuole italiane all'estero. A tal fine, il Ministero dell’istruzione stima e comunica al Ministero dell’università e della ricerca detto fabbisogno di docenti per tipologia di posto e per classe di concorso. La stima del fabbisogno è effettuata in modo da generare, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali. La finalità della norma è di evitare che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati che il sistema nazionale di istruzione non è in grado di assorbire. Per i primi tre cicli dei percorsi di formazione iniziale (che si avvieranno a seguito del presente riordino), i titolari di contratti di docenza presso una scuola statale, paritaria o nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle Regioni possono accedere ai percorsi di cui al comma 1 relativi alla classe di concorso interessata nei limiti della riserva di posti indicati dal DPCM (previsto ai sensi del comma 4). Ai sensi del comma 3, viene definita la platea di coloro che possono accedere al percorso di formazione iniziale dei docenti. Nello specifico si stabilisce che di norma possono accedervi coloro che sono in possesso del titolo di studio richiesto come requisito per l'accesso ai concorsi (di cui all'articolo 5, commi 1 e 2). Si tratta dei seguenti titoli: la laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure diploma AFAM di II livello, oppure titolo equipollente o equiparato (nel caso del docente su posto comune), ovvero la laurea, il diploma AFAM di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato (nel caso di docenti tecnico-pratici). In aggiunta, l'accesso al percorso formativo è altresì consentito a coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei medesimi titoli. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico l'accesso è subordinato all'acquisizione di 180 CFU. Si tratta di consentire a tutti coloro che frequentano l'ultimo biennio del percorso universitario o AFAM di poter contemporaneamente partecipare alla formazione iniziale, con la finalità di accelerare il loro inserimento nel mercato del lavoro. La richiamata disciplina fa salvi i margini di flessibilità dei relativi piani di studio e stabilisce che i CFU/CFA di formazione iniziale per l'insegnamento sono conseguiti in modalità aggiuntiva. Al riguardo si rileva che il comma 4 prevede la possibilità di riconoscere crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici (v.infra). La definizione dei contenuti e della strutturazione dell’offerta formativa è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell’istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022 (comma 4). Al riguardo, il DPCM dovrà attenersi a quanto previsto all'articolo 2, comma 2 (v. supra), che definisce, fra l'altro, le competenze e le conoscenze che devono essere centrali nell'offerta formativa. Il comma 4 specifica altresì che, nell'individuazione dei contenuti e dell'articolazione dell’offerta formativa "corrispondente a 60 crediti formativi" universitari o accademici necessari per la formazione iniziale, sia compreso un periodo di tirocinio diretto presso le scuole e uno di tirocinio indiretto non inferiore a 20 crediti formativi universitari o accademici. Almeno 10 crediti (dei 60 previsti) dovranno essere di area pedagogica. Inoltre, occorre assicurare che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti dell'offerta formativa e che siano tenute in considerazione le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche nonché gli aspetti connessi all'inclusione scolastica. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore; il DPCM (di cui al primo periodo) determina il numero di crediti universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità; il medesimo decreto definisce la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l'accesso alla prova finale del percorso di formazione iniziale; fermo restando il conseguimento di almeno 10 crediti formativi di tirocinio diretto, è comunque riconosciuta la validità dei 24 crediti formativi già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento; il decreto definisce linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché essi siano strettamente coerenti con gli obiettivi formativi I suddetti tirocini non sono retribuiti. Al richiamato DPCM (ai sensi del comma 5) è altresì demandata la definizione:
degli standard professionali minimi riferiti alle competenze che devono essere possedute dal docente abilitato;
delle modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata;
degli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti;
della composizione della relativa commissione giudicatrice. In proposito, la disposizione prescrive che della commissione faccia parte un membro designato dall’Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno, che sia esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, che può anche essere individuato fra i tutor (cfr. comma 6). È espressamente previsto che la nomina di personale scolastico nella commissione non determini oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.
Inoltre, al medesimo DPCM è demandata la definizione del Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e delle modalità della loro verifica. Nell'ambito del percorso di formazione iniziale, sono previste attività di tutoraggio alle quali (ai sensi del comma 6) sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. I criteri di selezione dei docenti destinati all'attività di tutoraggio, il contingente complessivo degli stessi e la relativa ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM sono stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze.
Il comma 7 reca l’autorizzazione di spesa per l'attuazione delle suddette attività di tutoraggio.
L'articolo 2-ter disciplina l'abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. L’abilitazione, ai sensi del comma 1, è conseguita a seguito dello svolgimento del richiamato percorso universitario e accademico di formazione iniziale, come detto pari ad almeno 60 crediti formativi (cfr. l'articolo 2, comma 1, lettera a)) e inclusivo del superamento di una prova finale (cfr. l'articolo 2-bis, comma 5). Alla prova finale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.
Viene, in proposito, specificato che l'abilitazione: non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato (comma 2); ha durata illimitata (comma 3).
È infine consentita una modalità semplificata per il conseguimento dell’abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione a coloro che vantano già un'abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e a coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno (comma 4). A tal fine, si prevede per costoro l’acquisizione di 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 crediti nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 di tirocinio diretto. Rimane fermo il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso e si stabilisce un numero minimo di ore (che non può essere inferiore a 12) di impegno in presenza nelle classi nell'ambito dell'attività di tirocinio per l'acquisizione di ciascun credito formativo. Il comma 5 dispone che, con il decreto di cui all’articolo 2-bis, comma 4, siano definiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento. Tali oneri sono posti a carico dei partecipanti.
La lettera a), interamente sostituita durante l’esame alla Camera, novella l'articolo 2-bis, comma 2, il quale, come visto sopra, definisce le modalità di individuazione del fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione nel triennio successivo. Tale comma prevede che il sistema di formazione iniziale dei docenti deve generare, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali.
Nel nuovo testo della lettera a), si conferma l’originaria eliminazione del riferimento al fatto che, in generale o su specifiche classi di concorso, il sistema di formazione iniziale dei docenti non deve determinare una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla.
Secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1239, si sopprime il tetto massimo del numero di soggetti che è possibile abilitare di anno in anno per rispondere all’esigenza di non porre limiti quantitativi all’offerta formativa a beneficio della possibilità di scelta di tali percorsi da parte dei singoli.
Rispetto al testo iniziale, sono innovate le categorie di soggetti che accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale relativi alla classe di concorso interessata, per i primi tre cicli.
Infatti, il testo dell’articolo 2-bis, co. 2, del d.lgs. n. 59/2017, nel testo precedente le modificazioni apportate dal provvedimento in esame, prevedeva che per i primi tre cicli dei percorsi “di cui al presente articolo”, i titolari di contratti di docenza presso una scuola statale o paritaria o nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni potessero accedere ai percorsi “di cui al comma 1” relativi alla classe di concorso interessata nei limiti della riserva di posti indicati dal DPCM disciplinante l’offerta formativa relativamente ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, la cui emanazione era prevista dal comma 4 del medesimo articolo 2-bis.
A seguito delle modificazioni apportate durante l’esame alla Camera, si stabilisce ora che le seguenti categorie – in aggiunta ai titolari di contratti di docenza (in relazione ai quali viene ora meno la specificazione che l’incarico deve essere svolto “presso una scuola statale o paritaria”) nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni - “accedono” (in luogo dell’attuale inciso “possono accedere”) ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale (in luogo del rifermento “ai percorsi di cui al comma 1”), per i primi tre cicli:
- coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della L. n. 124/1999, come anno scolastico intero se hanno avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale;
- coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del D.L. n. 73/2021 (L. n. 106/2021).
La disposizione sopra richiamata ha bandito una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non iscritti nella prima fascia delle GPS che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della L. n. 124/1999, come anno scolastico intero se hanno avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. La procedura concorsuale straordinaria è bandita per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 59 del D.L. n. 73/2021, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi nel 2020. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica regione e per una sola classe di concorso e può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un'annualità, valutata come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione. Nel limite dei posti vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 59/2017. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato. Limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le operazioni di assunzione a tempo determinato sono prorogate all'anno scolastico 2023/2024. A tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo riferite all'anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono l'incarico a tempo determinato e la relativa formazione nonché l'anno di formazione iniziale e prova nell'anno scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato. Le graduatorie decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da effettuare entro il limite dei posti attribuiti alla procedura straordinaria in questione e, comunque, non oltre la data di pubblicazione delle graduatorie relative al concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
Il decreto ministeriale n. 108 del 28 aprile 2022 ha disciplinato la procedura concorsuale straordinaria di cui sopra. Col D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022 la procedura straordinaria è stata bandita a livello nazionale e organizzata su base regionale.
Le modificazioni apportate durante l’esame alla Camera stabiliscono inoltre che l’accesso ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale relativi alla classe di concorso interessata ha luogo nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabiliti con apposito decreto adottato dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito. Attualmente per la statuizione dei posti riservati ai “titolari di contratti di docenza presso una scuola statale o paritaria” si rinvia al DPCM col quale, in base all'articolo 2-bis, comma 4, del d.lgs. n. 59 del 2017, dovrà essere adottata la disciplina di attuazione relativamente alla formazione iniziale dei docenti.
La lettera b-bis), inserita durante l’esame alla Camera, inserisce il comma 4-bis all'articolo 2-ter del d.lgs. n. 59/2017.
La nuova disposizione prevede che i seguenti soggetti conseguono, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 13, comma 2, del d.lgs. n. 59/2017:
Tale disposizione prevede che i vincitori del concorso su posto comune che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale.
- coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati come anno scolastico intero se hanno avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della L. n. 124/1999);
- coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del D.L., n. 73/2021 (L. n. 106/2021) (su cui si veda supra).
La lettera c) introduce due ulteriori periodi al comma 2 dell'articolo 13. Le nuove disposizioni prevedono che la prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, svolta con le modalità di cui “all'articolo 2-bis, comma 5”, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.
Come visto in precedenza, l'articolo 2-bis, comma 5, del d.lgs. 59/2017 indica alcuni contenuti del DPCM che dovrà dettare la disciplina di dettaglio relativa al percorso di formazione iniziale dei docenti.
Dalla relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1239 si desume al contrario che il riferimento è all’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017, il quale disciplina l’ipotesi, per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado nonché per i posti di insegnante tecnico-pratico, dei vincitori di concorso che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti.
Si valuti pertanto l’opportunità di inserire il riferimento corretto all’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017.
La lettera d) novella l'articolo 18-bis, intervenendo sulla disciplina transitoria dei requisiti di partecipazione al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico.
L’articolo 18-bis, inserito dall'articolo 44, comma 1, lett. l), del D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022), prevede al co. 1 che, fino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. Fino alla data suddetta, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.
Il punto 0.1), inserito durante l’esame alla Camera, novella il comma 2 dell'articolo 18-bis per specificare che, fino al 31 dicembre 2024 (termine del periodo transitorio di cui al comma 1), ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.
Il punto 1) novella il comma 4 dell’articolo 18-bis prevedendo espressamente che i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1, cioè dopo aver conseguito 24 o 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento dello stesso percorso di formazione iniziale.
S’introduce inoltre anche l’espressa previsione che demanda al DPCM col quale, in base all'articolo 2-bis, comma 4, del d.lgs. n. 59 del 2017, sono definiti i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, anche la definizione dei contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 36 CFU/CFA, che i vincitori del concorso di cui al comma 1, ultimo periodo (cioè coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento), conseguono per il completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi del primo periodo.
Infine, s’inserisce una disposizione dal contenuto identico alla disposizione introdotta dalla lettera lettera c) al comma 2 dell'articolo 13 del d.lgs. 59 del 2017. Anche in tal caso si dispone che la prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui “all'articolo 2-bis, comma 5”, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.
Nonostante la mancanza di indicazioni nella relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1239, anche in tal caso il riferimento corretto sembrerebbe all’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017. Come sopra visto, secondo tale disposizione, per la copertura dei posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e dei posti di insegnante tecnico-pratico, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti.
Anche con riguardo a tale previsione, andrebbe pertanto valutata l’opportunità di inserire il riferimento corretto all’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017.
La relazione illustrativa osserva che il regime transitorio in oggetto è dettato esclusivamente per gli anni accademici 2023-2024 e 2024-2025 nei quali è previsto, alla luce dell’introduzione del nuovo sistema di formazione e della necessità di rispettare il target PNRR delle 70.000 assunzioni, una concentrazione altrimenti non sostenibile di soggetti che dovranno svolgere la formazione iniziale. Inoltre, tale regime transitorio mira ad agevolare le categorie di vincitori del concorso che debbano acquisire l’abilitazione, con l’integrazione dei CFU/CFA mancanti, contestualmente allo svolgimento del contratto annuale a tempo determinato
Si ricorda che costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.
Il comma 3-bis, introdotto durante l’esame alla Camera, novella l’ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 1 del D.L. 162/2019 (L. 8/2020), aumentando dal 38 al 45 per cento della relativa dotazione organica la percentuale massima di incarichi dirigenziali di seconda fascia attribuibili, ai sensi del combinato disposto dei commi 6 e 6-quater del d.lgs. 165 del 2001, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascun ente di ricerca di cui all'articolo 8 del D.P.C.M. n. 593 del 1993.
La previsione del D.P.C.M. 593 del 1993 (articolo 8) menziona:
- gli enti scientifici di ricerca e di sperimentazione di cui all’apposita tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e s.m.i.;
- l’Istituto superiore di sanità (ISS);
- l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) (poi soppresso, con passaggio delle funzioni all’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori: ISFOL);
- l’Istituto italiano di medicina sociale, poi trasformato in Istituto affari sociali (IAS) soppresso nel 2010 con trasferimento delle relative funzioni all’ISFOL;
- l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici;
- le stazioni sperimentali per l’industria, soppresse dal D.L. 78/2010 (articolo 7, co. 20) con trasferimento delle relative funzioni alle camere di commercio;
- il Centro ricerche esperienze studi applicazioni militari (CRESAM) (poi trasformato in Centro interforze studi per le applicazioni militari: CISAM);
- l’Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della marina militare «Giancarlo Vallauri» (Marinateleradar), oggi confluito nel Centro di Supporto e Sperimentazione Navale (CSSN);
- l’Area di ricerca di Trieste, riordinato come Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park;
La materia è oggi disciplinata dal comma 6-quater dell’articolo 19 del d.lgs. 165/2001, che fissa il numero complessivo degli incarichi di funzione dirigenziale attribuibili nei summenzionati enti di ricerca rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia.
Gli incarichi ulteriori rispetto alle percentuali previste in via generale per le pubbliche amministrazioni (articolo 19, co. 6) devono essere conferiti a ricercatori o tecnologi in servizio, previa selezione interna (volta ad accertare "il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità" nelle materie oggetto dell'incarico). Questo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Il comma 3-ter, introdotto durante l’esame alla Camera, prevede che al fine di potenziare le attività di ricerca, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del D.lgs. 218/2016 possono utilizzare, a valere sulle proprie risorse assunzionali, le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello e di secondo livello per l'accesso, rispettivamente, al secondo livello e al primo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2022. Per una panoramica sulle misure in materia di enti di ricerca, cfr. l’apposito dossier predisposto dal Servizio studi.
La disposizione deve inquadrarsi alla luce dell'articolo 1, comma 310, lett. b), della L. 234/2021, che, pure in chiave di superamento del precariato, ha stanziato nel testo originario 30 milioni di euro a decorrere dal 2022, destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio alla data della sua entrata in vigore, stabilendo altresì che gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate con decreto ministeriale. Una ulteriore previsione, introdotta nel corpo di tale disposizione dall'articolo 6, comma 4-quater del D.L. 228/2021, ha stabilito inoltre che gli enti pubblici di ricerca possono utilizzare, entro il limite di 10 milioni di euro anche le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello. Per approfondimenti, cfr. l'apposito dossier predisposto dal Servizio studi.
Il comma 3-quater, inserito durante l’esame alla Camera, novella l'articolo 1 della L. n. 62/2000.
In particolare, la lettera a) sostituisce il primo periodo del comma 4-bis, modificando alcuni profili della disciplina per il riconoscimento della parità alle scuole non statali.
Nel testo vigente, la disposizione qui novellata prevede che, ai fini del riconoscimento della parità alle scuole non statali, il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell'anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata.
La novella stabilisce che, ferme restando le abilitazioni già conseguite secondo il previgente ordinamento, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, ai fini del riconoscimento della parità alle scuole non statali, il personale in servizio presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento della parità o che lo hanno già ottenuto consegue il requisito del titolo di abilitazione, secondo le modalità stabilite dagli articoli 2-bis e 2-ter del d.lgs. n. 59/2017 (su tali articoli si veda supra).
La lettera b) aggiunge all'articolo 1 della L. n. 62/2000 il nuovo comma 4-ter, in base al quale, in via straordinaria, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, con riferimento ai soggetti la cui iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del d.lgs. n. 59/2017 (su tali articoli si veda supra), non sia stata accolta per mancanza dell'offerta formativa, è considerato valido requisito, ai soli fini del riconoscimento della parità alle scuole non statali (di cui all'articolo 1, comma 4, della L. n. 62/2000), in luogo del titolo di abilitazione di cui al comma 4-bis dell’articolo 1 della medesima legge, l'avere prestato servizio presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della L. n. 124/1999, come anno scolastico intero se hanno avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Articolo 20, commi 4-5
(Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell’istruzione e del merito, nonché al personale addetto)
L’articolo 20, comma 4, prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito (MIM), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF), da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono determinati, i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal MIM per il reclutamento del personale dirigenziale, docente ed ATA delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate, nonché gli ulteriori compensi premiali a favore dei membri delle commissioni dei concorsi connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al conseguimento del target PNRR M4C1-1.4 al fine di assicurare la conclusione delle operazioni concorsuali nelle tempistiche stabiliti dal Piano medesimo. Il comma 5 stabilisce che l’onere complessivo per ogni procedura concorsuale derivante dalla revisione dei compensi prevista dal comma 4 non debba superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti.
Secondo la relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1239 l’intervento normativo in commento si renderebbe «necessario in quanto la disciplina generale dettata dal DPCM 23 marzo 1995 e dal DPCM24 aprile 2020 emanati in attuazione, rispettivamente, dell’articolo 18 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e del comma 13 dell’articolo 3 della legge 19 giugno 2019, non regola tutte le fattispecie di concorso bandite dal Ministero dell’istruzione e del merito e non tiene conto delle specificità connesse ai relativi concorsi».
Si evidenzia che la determinazione dei compensi – in accordo al comma 4 – può avvenire anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in base al quale le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.
A livello d’inquadramento normativo, si ricorda che la disciplina generale di riferimento è contenuta, anzitutto, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, intitolato «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» ed in particolare dagli artt. 9 e 18. Per quanto qui interessa, l'articolo 18, comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con l’allora Ministro del tesoro, la determinazione, per tutti i tipi di concorso, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri ed al segretario delle commissioni esaminatrici, nonché al personale addetto alla vigilanza. L’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, al comma 2, prevede che la misura dei predetti compensi può essere aggiornata, ogni triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con l’allora Ministro del tesoro, in relazione alle variazioni del costo della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT. In sede attuativa, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 (poi modificato dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 maggio 1996) relativo, appunto, alla determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche.
Successivamente è intervenuta la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo». L'articolo 3, comma 13, stabilisce a sua volta che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, si provvede all'aggiornamento, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (disposizione mutuata anche dall’intervento normativo qui in commento) dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. Per approfondimenti, cfr. l’apposito dossier predisposto dal Servizio studi.
In sede attuativa, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, con cui si è provveduto all'aggiornamento della misura dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla vigilanza delle procedure concorsuali. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2020 precisa che « compensi stabiliti con il predetto decreto sono dovuti ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l’accesso a un pubblico impiego nominate successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 56 del 2019» (in vigore dal 7 luglio 2019).
Focus: la disciplina sui compensi di cui al DPCM 24 aprile 2020
Per quanto qui rileva, con riferimento alle commissioni oggetto del DPCM, l’art 2 determina il compenso base come segue:
1) euro 500 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di selezioni relative ai profili professionali a cui si accede mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente;
2) euro 1.600 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi ai profili professionali dell'Area II o categorie equiparate;
3) euro 1.800 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi ai profili dell'Area III o categorie equiparate;
4) euro 2.000 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi al personale di qualifica dirigenziale.
Tali compensi sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.
Ai membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici di concorsi relativi a profili professionali dell'Area III o categorie equiparate, ovvero al personale di qualifica dirigenziale, è dovuto il compenso di cui al comma 1, ridotto del cinquanta per cento ed il solo compenso integrativo per candidato esaminato nella misura fissata dall'articolo 3 del medesimo DPCM.
Il gettone di presenza previsto per i componenti della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) è' determinato in euro 450.
Ai componenti supplenti e ai componenti che cessano dall'incarico di componente i compensi base sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato, ai sensi di legge.
Ai sensi dell’articolo 3, a ciascun componente delle commissioni esaminatrici è altresì corrisposto un compenso integrativo nella misura così determinata:
a) euro 0,50 per ciascun candidato esaminato per le prove selettive previste dal capo III del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 relativo, in particolare, alle «Assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56»;
b) euro 0,80 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi relativi ai profili professionali dell'Area II o categorie equiparate;
c) euro 1,00 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi relativi ai profili dell'Area III o categorie equiparate e al personale di qualifica dirigenziale.
I compensi di cui ai punti b) e c) sono aumentati del dieci per cento per i concorsi per titoli ed esami; nei concorsi per soli titoli, i compensi integrativi sono commisurati al venti per cento di quelli di cui ai punti b) e c).
I compensi di cui al comma 1 del presente articolo sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.
Secondo l’articolo 4, i compensi di cui agli articoli 2 e 3 non possono eccedere, cumulativamente, 6.500 euro per i concorsi relativi ai profili professionali fino all'Area II o categorie equiparate, 8.000 euro per quelli relativi ai profili dell'Area III o categorie equiparate e 10.000 euro per i concorsi relativi al personale di qualifica dirigenziale.
Tali limiti massimi sono aumentati del dieci per cento per i presidenti, nonché ridotti del venti per cento per il segretario e per i membri aggiunti, tenuto conto, per questi ultimi, della riduzione al cinquanta per cento del compenso base di cui all'articolo 2.
L'importo complessivo dei gettoni di presenza dei componenti della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) non può eccedere 10.000 euro annui.
A livello di oneri, l’ultimo periodo del comma 4 stabilisce che all'attuazione del medesimo comma 4 si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Il comma 5 dispone poi che l’onere complessivo per ogni procedura concorsuale derivante dalla revisione dei compensi prevista dal comma 4 non debba superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti.
Articolo 20, comma 6
(Procedure per il reclutamento degli insegnanti di religione cattolica)
L’articolo 20, comma 6, interviene in materia di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica, novellando il comma 1 e il comma 2 dell’articolo 1-bis del D.L. 126 del 2019 al fine di rimodulare la percentuale di posti assegnabili, rispettivamente, mediante la procedura ordinaria e mediante la procedura straordinaria. In particolare: 1) riduce dal 50 al 30 per cento la quota di posti che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25, da coprire mediante il concorso che il Ministero dell’istruzione e del merito, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, deve bandire entro il 2023; 2) aumenta dal 50 al 70 per cento la quota dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, da coprirsi mediante la procedura straordinaria riservata a coloro che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali.
Come evidenziato nella relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1239, «con la modifica […] si interviene sull’articolo 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019 […] previsione già di carattere eccezionale in quanto limitata ai soli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 esclusivamente al fine di rideterminarne la percentuale dei posti messi a concorso tra la procedura ordinaria, disciplinata ai sensi del comma 1, e la procedura straordinaria inserita al comma 2 con il decreto-legge n. 36 del 2022 […], riservata a coloro che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Resta fermo, quindi, il requisito dello svolgimento di almeno tre anni di servizio».
Per una più agevole lettura, si riportano le modifiche in formato di testo a fronte:
Testo vigente |
Testo modificato |
Articolo 1-bis 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, entro l'anno 2023, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura del 50 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, e del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla procedura straordinaria di cui al presente comma è assegnato il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3 -bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, il quale prevede, altresì, un contributo per l'intera copertura degli oneri delle procedure a carico dei partecipanti. I contributi di partecipazione, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono tempestivamente riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione ai fini della copertura integrale delle spese per la procedura concorsuale. |
Articolo 1-bis 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, entro l'anno 2023, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura del 30 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, e del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla procedura straordinaria di cui al presente comma è assegnato il 70 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3 -bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, il quale prevede, altresì, un contributo per l'intera copertura degli oneri delle procedure a carico dei partecipanti. I contributi di partecipazione, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono tempestivamente riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione ai fini della copertura integrale delle spese per la procedura concorsuale. |
A livello d’inquadramento normativo, si ricorda che l’articolo 1-bis del D.L. 126/2019 ha autorizzato l’avvio di un concorso per la copertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica. Nelle more dell’espletamento del concorso, alle immissioni in ruolo si procede utilizzando le graduatorie del concorso bandito nel 2004, la cui validità era limitata agli a.s. 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007.
In particolare, l’articolo 1-bis disponeva nella sua formulazione originaria che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (ora, il MIM), previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), è autorizzato a bandire, entro il 2020, un concorso per la copertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevedono vacanti e disponibili negli a.s. dal 2020/2021 al 2022/2023.
Rispetto a tale disciplina, sono intervenute una serie di proroghe riferite sia al termine ultimo per la bandizione del concorso sia agli anni scolastici contemplati. L’ultima di esse è quella disposta dall’articolo 5, comma 3, del D.L. 198/2022, che ha fissato al 2023 il termine ultimo per la bandizione del concorso e al 2022/2023 e 2024/2025 gli anni scolastici da considerare rispetto ai posti. Per i necessari approfondimenti e la ricostruzione della “catena delle proroghe” cfr. l’apposito dossier predisposto dal Servizio studi.
In via generale, si ricorda che, ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali – quale previsto dall'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, reso esecutivo ai sensi della L. 121/1985, e dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della CEI, resa esecutiva con DPR 751/1985 – la L. 186/2003 ha istituito due distinti ruoli regionali del personale docente, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, relativi, rispettivamente, a scuola dell’infanzia e scuola primaria e a scuola secondaria.
Ha, altresì, attribuito agli insegnanti di religione cattolica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale docente di ruolo e ha disposto che la consistenza della relativa dotazione organica, articolata su base regionale e determinata nella misura del 70% dei posti d’insegnamento complessivamente funzionanti, è stabilita con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione.
L'accesso ai ruoli avviene previo superamento di concorsi, per titoli ed esami, indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal MIUR. Per partecipare ai concorsi, ciascun candidato deve essere in possesso dei prescritti titoli di qualificazione professionale, nonché del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio .
Infine, ha stabilito che il primo concorso era riservato agli insegnanti di religione cattolica – in possesso dei requisiti di qualificazione professionale e di idoneità – che avevano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d'obbligo, anche in ordini e gradi scolastici diversi.
In attuazione dell’articolo 5 della L. 186/2003, con bando emanato con D.D. 2 febbraio 2004 , sono stati indetti due distinti concorsi riservati – l’uno per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, l’altro per la scuola secondaria di primo e di secondo grado – per la copertura dei posti vacanti e disponibili all’inizio di ciascuno degli a.s. 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 .
Le procedure sono state curate dai singoli uffici scolastici regionali che hanno provveduto, altresì, ad approvare le graduatorie generali di merito di ciascuno dei due concorsi. In particolare, in base all’articolo 9 del D.D. citato, le graduatorie erano valide per i medesimi a.s. 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007.
Successivamente, non sono state bandite ulteriori procedure.
Si prevede, inoltre, che una quota non superiore al 50% dei posti può essere riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano, che abbia svolto almeno 3 annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione (che, come evidenziato nella scheda relativa all’articolo 1, co. 1-16, 18-ter, 18-octies e 19, comprende le scuole statali e le scuole paritarie private e degli enti locali).
Non è previsto uno specifico arco temporale per la validità delle annualità di servizio.
Nelle more dell’espletamento del concorso, le immissioni in ruolo sono effettuate mediante scorrimento delle graduatorie del concorso bandito nel 2004. Si dispone, così, nella sostanza, la riapertura delle graduatorie, la cui validità, come si è visto, era limitata agli a.s. 2004/2005, 32005/2006 e 2006/2007.
Da ultimo, si prevede la clausola di neutralità finanziaria.
Nel corso dell’esame nell’Assemblea della Camera del disegno di legge di conversione del D.L. 126/2019, il 2 dicembre 2019 è stato accolto l’ordine del giorno n. 9/2222-A/3, che ha impegnato il Governo ad utilizzare le graduatorie del concorso bandito nel 2004 prima della determinazione dei posti da mettere a bando, a valutare adeguatamente nei titoli previsti dal nuovo bando l’anzianità di servizio, attribuendo alla stessa un punteggio significativamente superiore a tutti gli altri titoli, ad inserire tra gli stessi titoli la condizione di essere risultati idonei nel concorso del 2004, nonché ad incrementare la misura del 70% dei posti d’insegnamento complessivamente funzionanti ai fini della determinazione della dotazione organica.
Secondo la relazione tecnica di accompagnamento all’A.C. 1239, l’intervento in esame sarebbe «neutro dal punto di vista finanziario. Infatti, con la modifica alla doppia procedura concorsuale prevista dall’articolo 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si interviene esclusivamente per rideterminare, per il triennio scolastico dal 2022/2023 al 2024/2025, la percentuale dei posti messi a concorso tra la procedura ordinaria, disciplinata ai sensi del comma 1, e la procedura straordinaria inserita al comma 2 con il decreto-legge n. 36 del 2022 , convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, per coloro che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Dette procedure sono state già autorizzate ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 126 del 2019, pertanto, dall’attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Articolo 20, comma 6-bis
(Formazione dei docenti della scuola secondaria della Provincia autonoma di Bolzano)
L’articolo 20, comma 6-bis, inserito nel corso dell’esame alla Camera, prevede che, nella Provincia autonoma di Bolzano, la formazione iniziale dei docenti nella scuola secondaria (di primo e di secondo grado) possa avvenire anche mediante percorsi abilitanti disciplinati e istituiti dalla Giunta provinciale.
Nello specifico, il nuovo comma 6-bis dell’articolo 20 prevede che, nella Provincia autonoma di Bolzano, la formazione iniziale dei docenti nella scuola secondaria possa avvenire anche mediante percorsi abilitanti disciplinati e istituiti dalla Giunta provinciale sulla base dell'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 1983, recante «Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano».
Si ricorda che il citato articolo 12-bis del DPR n. 89 del 1983 prevede, al comma 1, che, in attuazione dell'articolo 19 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (di cui al DPR n. 670 del 1972), la provincia (di Bolzano), d'intesa, a seconda della competenza, con la Libera Università di Bolzano o il Conservatorio di musica che hanno sede sul territorio provinciale:
a) disciplina la formazione iniziale degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado dei tre gruppi linguistici della Provincia di Bolzano, ivi compresa la formazione per le materie artistiche; tale formazione iniziale comprende sia quella disciplinare che quella pedagogico-didattica e può comunque comprendere l'acquisizione di crediti formativi universitari nella misura massima del 30 per cento dei crediti complessivamente previsti dal percorso formativo per le attività di insegnamento che riguardano il relativo contesto culturale;
b) autorizza l'istituzione dei relativi percorsi formativi abilitanti e specializzanti e autorizza la Libera Università di Bolzano o il Conservatorio di musica alla loro attivazione;
c) determina il numero dei posti di studio sulla base della programmazione provinciale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole nella provincia;
d) disciplina inoltre le modalità e i contenuti delle prove di accesso ai percorsi formativi nel rispetto dei contenuti minimi previsti a livello nazionale, con possibilità di discostarsi dalla tempistica nazionale e di svolgere le suddette prove anche in lingua tedesca e ladina, ove necessario, e basandosi sui programmi di insegnamento in vigore per la Provincia di Bolzano;
e) definisce altresì il punteggio con il quale integrare la votazione della prova di accesso in caso di possesso di certificazioni di competenze linguistiche almeno di livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento.
Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 12-bis, si dispone che l'abilitazione e la specializzazione conseguite secondo i percorsi formativi stabiliti dal comma 1 hanno validità su tutto il territorio nazionale.
A mente del comma 3, infine, per lo specifico contesto linguistico e culturale della Provincia di Bolzano e in considerazione dell'impegno istituzionale della Libera Università di Bolzano finalizzato a garantire nei percorsi di formazione i presupposti per l'acquisizione delle competenze indispensabili per partecipare alla vita culturale ed economico-sociale e per accedere al mondo del lavoro locale, la Libera Università di Bolzano ha facoltà di ampliare, in tutti i propri corsi di laurea e di laurea magistrale, i settori scientifico-disciplinari afferenti alle discipline letterarie e linguistiche, previsti dai rispettivi decreti ministeriali tra le attività formative di base e caratterizzanti.
Per quanto concerne, poi, l’espressione “scuola secondaria”, utilizzata tout court nella disposizione in commento con riferimento alla formazione iniziale dei docenti, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1 del citato (e datato) DPR n. 89 del 1983, l’istruzione secondaria è composta dall’istruzione “media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica”.
Il sistema educativo e di istruzione italiano è, in generale, attualmente organizzato come segue:
· sistema integrato zero-sei anni (suddiviso in servizi educativi per l’infanzia - per bambini da 3 mesi a 3 anni – e in scuola dell’infanzia, per bambini da 3 anni a 6 anni);
· primo ciclo di istruzione, obbligatorio, della durata complessiva di 8 anni, articolato in
- scuola primaria¸ di durata quinquennale, per le alunne e gli alunni da 6 a 11 anni;
-scuola secondaria di primo grado, di durata triennale per gli alunni da 11 a 14 anni;
· secondo ciclo di istruzione articolato in due tipologie di percorsi:
- scuola secondaria di secondo grado, di durata quinquennale, per gli studenti che hanno concluso positivamente il primo ciclo di istruzione. Le scuole organizzano percorsi di liceo, di istituti tecnici e di istituti professionali per gli studenti da 14 a 19 anni;
- percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale (IeFP) di competenza regionale, rivolti sempre alle studentesse e agli studenti che hanno concluso positivamente il primo ciclo di istruzione.
· istruzione superiore offerta dalle Università, dalle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e dagli istituti tecnologici superiori (ITS) con diverse tipologie di percorsi:
- percorsi di istruzione terziaria offerti dalle Università
- percorsi di istruzione terziaria offerti dalle istituzioni dell'AFAM (Alta formazione artistica, musicale e coreutica)
- percorsi di formazione terziaria professionalizzante offerti dagli ITS (Istituti tecnologici superiori).
Articolo 20, comma 6-ter
(Disposizioni concernenti il reclutamento di dirigenti scolastici)
L’articolo 20, comma 6-ter, introdotto dalla Camera, interviene sulla disciplina (recata dall’articolo 5, commi 11-quinquies e seguenti del decreto-legge n. 198/2022, come convertito dalla legge n. 14/2023) concernente l’estensione della validità della graduatoria del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con D.D.G. del MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017. La lettera a) del comma in esame interviene, in particolare, sui requisiti di ammissione al corso intensivo di formazione, con relativa prova finale - previsto dalla suddetta disciplina al fine della copertura dei posti vacanti - al quale accedono i partecipanti al predetto concorso che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e che soddisfino determinate condizioni.
La lettera b) introduce disposizioni aggiuntive concernenti la conferma definitiva in ruolo oppure l’immissione in ruolo dal 1° settembre 2024 - previo superamento del periodo di formazione e prova - di taluni soggetti che hanno partecipato al medesimo concorso, superando la prova scritta e la prova orale.
Il D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella GU n. 90 del 24 novembre 2017, 4a serie speciale, ha previsto l'indizione di un corso-concorso selettivo nazionale, organizzato su base regionale, per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti. Il numero dei posti messi a concorso a livello nazionale è stato determinato in n. 2416 posti complessivi. Il numero dei posti destinato al corso di formazione nazionale è stato determinato in n. 2900 posti complessivi. Sono stati, altresì, destinati n. 9 posti alle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma del Friuli Venezia-Giulia che provvederà ad indire apposito bando.
Con decreto del Capo Dipartimento prot. n. 1205 dell'1 agosto 2019 è stata approvata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici. Nelle premesse del decreto citato si dava conto dei provvedimenti cautelari con cui il T.A.R. per il Lazio e il Consiglio di Stato avevano ammesso i candidati, evidenziati nell’elenco allegato al decreto stesso, a partecipare con riserva alle prove concorsuali. Si specificava inoltre che i suddetti candidati venivano inclusi con riserva nella graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso e che, pertanto, non potevano essere dichiarati vincitori fino alla eventuale positiva definizione del relativo contenzioso. In particolare, le premesse citate facevano riferimento alle sentenze brevi n. 8655/2019 e n. 8670/2019 con le quali il TAR per il Lazio aveva annullato la procedura concorsuale indetta con il sopracitato D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 nonché alle ordinanze n. 3512/2019 e n. 3514/2019 con le quali il Consiglio di Stato aveva sospeso l’esecutività delle statuizioni di accoglimento contenute nelle predette sentenze del TAR Lazio.
La graduatoria approvata con il decreto del Capo Dipartimento prot. n. 1205 dell'1 agosto 2019, sopra indicato, è stata oggetto di successive modifiche, richiamate nelle premesse del DD n. 1357 del 12 agosto 2021, il quale ha rettificato la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto, come da relativo allegato. Nelle premesse del decreto citato si dà conto in particolare dell'espletamento della prova orale suppletiva relativamente a una candidata ricorrente, "in esecuzione giudiziale", nonché della sopravvenuta esigenza di eseguire i provvedimenti giurisdizionali in esse elencati.
L’articolo 20, comma 6-ter, lettera a), reca novelle all’articolo 5, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 198 del 2022 (“proroga termini”, convertito dalla legge n. 14 del 2023).
Tale comma 11- quinquies estende fino all'a.s. 2025/2026 la validità della graduatoria del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, salvo quanto previsto dal comma 11-septies. Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, esso demanda quindi a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito[68], la definizione delle modalità di partecipazione a un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso.
A seguito delle modifiche introdotte dalla disposizione in esame, al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al summenzionato concorso che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, al 28 febbraio 2023 (data di entrata in vigore della legge n. 14 del 2023, di conversione del decreto-legge n. 198 del 2022):
a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso;
b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato.
In base al comma 11-sexies, ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione, il citato decreto n. 107 dell’8 giugno 2023 prevede, quali modalità di accesso per i soggetti di cui alla lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.
Per un confronto tra il testo vigente del comma 11-quinquies con le modifiche proposte dalla disposizione in esame, si veda il seguente testo a fronte.
Decreto-legge n. 198 del 2022 (convertito dalla legge n. 14 del 2023) |
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Testo vigente |
Modificazioni proposte dall’articolo 20, comma 6-ter del D.L. 75/2023 |
Articolo 5, comma 11-quinquies |
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11-quinquies. La graduatoria del concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, è valida fino all'anno scolastico 2025/2026, salvo quanto previsto dal comma 11-septies. Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione ad un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto: |
11-quinquies. Identico. |
a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato; |
a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso; |
b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso. |
b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato. |
La lettera b) del comma in epigrafe introduce due disposizioni aggiuntive (nuovi commi 11-decies e 11-undecies) nel medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 198 del 2022. Tali disposizioni disciplinano, come sopra accennato, la conferma definitiva in ruolo o l’immissione in ruolo di soggetti che hanno partecipato al più volte citato concorso indetto con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017.
Il comma 11-decies prevede la conferma definitiva in ruolo dei dirigenti scolastici in servizio presso istituzioni scolastiche (alla data di entrata in vigore della presente disposizione) immessi in ruolo con riserva per aver partecipato al concorso in oggetto superando la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di provvedimento giurisdizionale cautelare. La conferma in ruolo è comunque condizionata al superamento del periodo di formazione e prova.
Il comma 11-undecies prevede l’immissione in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2024 dei soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al concorso medesimo, superando la prova scritta e la prova orale. Rimane fermo, ai fini dell’immissione in ruolo, il superamento del periodo di formazione e prova. Inoltre, prosegue il comma in parola, tali soggetti sono immessi in ruolo (con la decorrenza sopra ricordata) sui posti vacanti e disponibili, con precedenza rispetto alle assunzioni per l’a.s. 2024/2025. Rimane ferma la necessità di eseguire i provvedimenti giurisdizionali che dispongono l’immissione in ruolo dei partecipanti alla precedente procedura concorsuale indetta con DDG 13 luglio 2011 (Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2011 – IV serie speciale n. 56).
Qui di seguito sono illustrate le disposizioni recate dall’articolo 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, del citato decreto-legge n. 198 del 2022, nel testo finora vigente.
L’articolo 5, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 198 del 2022, estende fino all'a.s. 2025/2026 la validità della graduatoria del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, salvo quanto previsto dal comma 11-septies. Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, esso demanda quindi a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, la definizione delle modalità di partecipazione a un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso.
Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al summenzionato concorso che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame:
a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato; in base al comma 11-sexies, ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito prevede, quali modalità di accesso per i soggetti di cui alla lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa;
b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso; in base al comma 11-sexies, ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito prevede, quali modalità di accesso per i soggetti di cui alla lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.
Il comma 11-septies dispone che i soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del citato concorso e immessi in ruolo successivamente alle graduatorie concorsuali vigenti. Le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito secondo le modalità ordinarie previste dal regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica (DI n. 194/2022), e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria del corso-concorso indetto nel 2017, fino al suo esaurimento. L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria. Il contingente è ripartito annualmente su base regionale con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito contestualmente all'autorizzazione assunzionale. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi sono ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017. Detti posti sono reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva.
Il comma 11-octies dispone che all'attuazione della procedura relativa allo svolgimento del corso intensivo di formazione si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto di attuazione del Ministro dell'istruzione e del merito determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere dell'attività di formazione e della procedura selettiva. Tale decreto prevede, altresì, che tali somme siano versate all'entrata e riassegnate al pertinente capitolo di spesa prima dell'avvio del corso di formazione.
Il comma 11-novies prevede che alle immissioni in ruolo si provvede sulla base del sistema autorizzatorio previsto dall'articolo 39 della L. n. 449/1997.
Articolo 20, comma 6-quater
(Graduatorie provinciali delle supplenze per i posti di sostegno)
L’articolo 20, comma 6-quater, introdotto durante l’esame alla Camera, riguarda la formazione delle graduatorie provinciali delle supplenze per i posti di sostegno, stabilendo che oltre a quanto riconosciuto per il servizio, per ciascun anno di servizio prestato sul posto di sostegno successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno è riconosciuto un punteggio ulteriore di 3 punti.
A livello d’inquadramento normativo si ricorda che il sistema delle graduatorie provinciali delle supplenze per i posti di sostegno è disciplinato dall’articolo 4, comma 6-bis, della L. 124/1999, introdotto dall’articolo 1-quater, comma 1, lett. b), del D.L. 126/2019, poi a sua volta modificato dall’articolo 2, comma 4, lett. a) del D.L. 22/2020. Per approfondimenti, cfr. l’apposito dossier predisposto dal Servizio studi
Può qui ricordarsi che il comma 1 dell’articolo 4 della L. 124/1999 prevede che alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo .
Il comma 2 dispone invece che alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
Il citato comma 6-bis, che qui viene in rilievo, stabilisce che al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.
Il comma 5 prevede che con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della L. 400/1988 il Ministro della pubblica istruzione (ora MIM) emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri stabiliti dall’articolo 4 della L. 124/1999.
In fine, occorre citare l’articolo 2, comma 4-ter del D.L. 22/2020, ai sensi del quale in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis (oltreché 6-ter) della L. 124/1999, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione ai al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti.
A livello attuativo, sono intervenute prima l’ordinanza ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”; poi, più di recente, l’ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”. L’ordinanza detta fra l’altro, una disciplina specifica relativa alla valutazione dei titoli e al corrispondente punteggio, ivi compreso il servizio prestato (cfr. in particolare artt. 5 e 15 e gli allegati all’ordinanza 112/2022 per i diversi punteggi graduati per le diverse fasce e tipologie). Rispetto a ciò, la disposizione in commento prevede, appunto, che a decorrere dalla costituzione delle graduatorie provinciali delle supplenze per i posti di sostegno successive alla pubblicazione del Regolamento di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, oltre a quanto riconosciuto per il servizio, per ciascun anno di servizio prestato sul posto di sostegno successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno è riconosciuto un punteggio ulteriore di 3 punti.
Articolo 20, comma 6-quinquies
(Misure per la Scuola europea di Brindisi)
L’articolo 20, comma 6-quinquies, introdotto dalla Camera, novella l’articolo 6 del D.L. 243 del 2016 e reca una serie di misure relative al fondo di funzionamento amministrativo-didattico della Scuola europea di Brindisi e alle spese per la retribuzione del personale docente e amministrativo.
La disposizione in commento – come anticipato – riguarda la disciplina della Scuola europea di Brindisi, intervenendo sull’articolo 6 del D.L. 243/2016.
Oltre alla Scuola europea di Varese, l’istituto di Brindisi, insieme a quello di Parma (dove ha sede l’EFSA, Autorità Europea per la sicurezza alimentare), è una delle scuole aventi sede in Italia accreditate presso il Segretariato generale delle scuole europee. La Scuola è sorta per garantire un’adeguata formazione ed istruzione ai figli del personale della Base Onu di Brindisi, che al termine del percorso di studi potranno conseguire il titolo di “baccalaureato europeo”.
La Scuola europea di Brindisi è articolata in due sezioni, italiana e anglofona, da intendersi come sezioni di una istituzione scolastica statale accreditata all'adozione del curricolo previsto per le scuole europee. Essa si struttura in un ciclo materno (dell'infanzia) di due anni; in un ciclo elementare (primaria) di cinque anni; in un ciclo secondario di sette anni (ciclo di osservazione: S1-S3; ciclo di pre-orientamento: S4-S5; ciclo di orientamento: S6-S7). Il ciclo completo degli studi secondari si conclude con l'esame per il conseguimento della Licenza liceale europea (Baccalaureato europeo).
A livello d’inquadramento normativo, si ricorda che l’articolo 6 del D.L. 243/2016 ha autorizzato l’allora Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca alla stipula e all’esecuzione di convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee: tale autorizzazione è stata finalizzata a consentire lo svolgimento del previsto curriculum per le scuole europee, dal livello dell’infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo per i figli del personale espatriato in servizio presso la base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi. A tale fine la medesima disposizione ha autorizzato una spesa di 577.522,36 euro annui, a decorrere dal 2017, per assicurare le risorse necessarie a garantire un’offerta formativa plurilingue presso questa istituzione scolastica.
Successivamente, l’articolo 58, comma 2, lettera i), del D.L. 73/2021, ha da un lato previsto che si provvedesse all’accorpamento del primo e del secondo ciclo di istruzione presso un’unica istituzione scolastica, da effettuarsi con regolamento del Ministro dell’istruzione, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della L. 400/1988; dall'altro, ha disposto che l’organizzazione e il funzionamento della Scuola europea di Brindisi avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per approfondimenti, cfr. il dossier predisposto dal Servizio studi. In attuazione di tale disposizione è stato adottato il D.M. 29 luglio 2022, n. 167.
Più di recente, l’articolo 1, comma 717, della L. 197/2022, al fine di provvedere alla stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Cfr. per approfondimenti il dossier predisposto dal Servizio studi.
La disposizione in commento incide sull’articolo 6 del D.L. 243/2016 sotto una serie di profili:
1) stabilisce che le risorse previste dal comma 1 siano iscritte su uno specifico capitolo di bilancio e siano finalizzate ad incrementare il fondo di funzionamento amministrativo-didattico della scuola europea ed alla retribuzione del personale docente e amministrativo, di madrelingua o esperto;
2) prevede che il personale in questione contrattualizzato dalla Scuola europea di Brindisi nel limite delle predette risorse concorra alla definizione dell'organico complessivo della scuola europea;
3) al fine di consentire la retribuzione del personale docente e amministrativo, di madrelingua o esperto, il Ministero dell'istruzione e del merito provvede ad attribuire le risorse finanziarie, nei limiti del budget assegnato, adottando ogni opportuna misura, per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa nel conferimento degli incarichi da parte della scuola europea; lo stesso Ministero provvede altresì – secondo la disposizione in esame – al monitoraggio periodico della spesa avvalendosi del sistema informativo del Ministero.
Al fine di una più puntuale disamina, si riportano di seguito, a fronte, il testo vigente e il testo modificato
Testo vigente Articolo 6 1. Al fine di garantire l'adozione del curricolo previsto per le scuole europee dalla scuola dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo, in prosecuzione delle sperimentazioni già autorizzate per la presenza della Base delle Nazioni Unite di Brindisi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a stipulare e a dare esecuzione alle occorrenti convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee. A tale scopo, è autorizzata la spesa di euro 577.522,36 annui a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale .
1-bis. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministero dell'istruzione provvede all'accorpamento del primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola europea di Brindisi presso un'unica istituzione scolastica. Il medesimo decreto disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 1-ter. Al fine di provvedere alla stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto in relazione al curricolo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
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Testo modificato Articolo 6 1. Al fine di garantire l'adozione del curricolo previsto per le scuole europee dalla scuola dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo, in prosecuzione delle sperimentazioni già autorizzate per la presenza della Base delle Nazioni Unite di Brindisi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a stipulare e a dare esecuzione alle occorrenti convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee. A tale scopo, è autorizzata la spesa di euro 577.522,36 annui a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Le risorse di cui al presente comma sono iscritte su uno specifico capitolo di bilancio e sono finalizzate ad incrementare il fondo di funzionamento amministrativo-didattico della scuola europea ed alla retribuzione del personale docente e amministrativo, di madrelingua o esperto. 1-bis. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministero dell'istruzione provvede all'accorpamento del primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola europea di Brindisi presso un'unica istituzione scolastica. Il medesimo decreto disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 1-ter. Al fine di provvedere alla stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto in relazione al curricolo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Il personale di cui al primo periodo, contrattualizzato dalla Scuola europea di Brindisi nel limite delle risorse finanziarie di cui al medesimo primo periodo, concorre alla definizione dell'organico complessivo della scuola europea. Al fine di consentire la retribuzione del personale docente e amministrativo, di madrelingua o esperto, il Ministero dell'istruzione e del merito provvede ad attribuire le risorse finanziarie, nei limiti del budget assegnato. Il Ministero dell'istruzione e del merito adotta ogni opportuna misura, per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa nel conferimento degli incarichi da parte della scuola europea e provvede al monitoraggio periodico della spesa avvalendosi del sistema informativo del Ministero.
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Articolo 21
(Rafforzamento della capacità amministrativa
del Ministero dell’istruzione e del merito)
L’articolo 21 – modificato nel corso dell’esame alla Camera - al comma 1, incrementa di 2 posizioni dirigenziali di livello generale e di 8 posizioni dirigenziali amministrative di livello non generale la vigente dotazione organica del Ministero dell’istruzione e del merito (MIM). Il medesimo dicastero è autorizzato, poi, nei limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a 40 unità di personale da inquadrare nell’Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 (comma 2). Si prevede, inoltre, l’incremento del fondo risorse decentrate del Ministero dell’istruzione e del merito di 6 milioni di euro per il 2023, di 7,5 milioni di euro per il 2024 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 (comma 3). Il comma 4 reca la copertura finanziaria dei primi 3 commi.
Nel corso dell’esame alla Camera sono stati introdotti i nuovi commi da 4-bis a 4-nonies. In particolare, il nuovo comma 4-bis prevede che le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi del PNRR possono attingere alle graduatorie d'istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico. Viene quindi istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo, con la consistenza iniziale di 50 milioni di euro per il 2023, da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali. Ai sensi del nuovo comma 4-ter, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della Piattaforma famiglie e studenti. Nell'ambito dei servizi digitali a sostegno del diritto allo studio, al fine di semplificare l'erogazione delle prestazioni a favore di famiglie e studenti, e di alimentare la Piattaforma di cui sopra, il MIM è autorizzato ad acquisire dall’INPS i dati, in forma aggregata e privi degli elementi identificativi, suddivisi per fasce, relativi all’ISEE delle famiglie con studenti iscritti presso le Istituzioni scolastiche ed educative statali, al fine di ripartire le risorse tra queste ultime, privilegiando quelle con un maggior numero di famiglie bisognose (comma 4-quater). Il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta uno o più decreti, di natura non regolamentare, con i quali definisce i servizi digitali inclusi nella suddetta Piattaforma, gli standard tecnologici e i criteri di sicurezza, accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità, i limiti e le condizioni di accesso (comma 4-quinquies). Le attività previste dai precedenti commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 4-sexies). Il comma 4-septies, poi, prevede la previa intesa, in sede di Conferenza unificata, per l’emanazione del decreto ministeriale concernente i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse per la riqualificazione dell’edilizia scolastica previste dalla legge di bilancio 2023. Il comma 7-octies proroga, per gli anni 2023 e 2024, specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno, volti a favorire il corretto sviluppo dei processi cognitivi e comunicativi dei bambini sordi e la loro inclusione sociale, destinando, a tal fine, 500.000 euro per ciascuno dei predetti anni. Il comma 7-nonies, infine, prevede che talune risorse previste per le attività formative dei docenti siano utilizzabili anche per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.
Nel dettaglio, il comma 1 – modificato dalla Camera - prevede che la vigente dotazione organica del Ministero dell’istruzione e del merito è incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale e di otto posizioni dirigenziali amministrative di livello non generale. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 523.711 per l’anno 2023 e di euro 1.571.133 annui a decorrere dall’anno 2024. Alla conseguente riorganizzazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge n. 173 del 2022 (legge n. 204 del 2022), come modificato dall’articolo 1, comma 5, del presente decreto (alla cui scheda di lettura si rinvia), che disciplina i regolamenti di organizzazione dei ministeri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall’articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988. Nel corso dell’esame alla Camera è stato espunto l’incipit di tale comma, che prevedeva che ciò avveniva “in ragione delle maggiori funzioni amministrative del Ministero dell’istruzione e del merito”, con riferimento particolare “alla necessità di garantire l’organizzazione e il funzionamento del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e del sistema di istruzione e formazione professionale (IeF.P.), nonché alla necessità di rafforzare le funzioni di controllo e ispettive verso le istituzioni scolastiche e l’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’istruzione e del merito”.
La relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1239– alla cui lettura integrale si rinvia - rileva che la norma mira, tra l’altro, a rafforzare le attività di controllo di gestione e di prevenzione della corruzione, anche tramite l’elaborazione e il mantenimento di un sistema preventivo adeguato di promozione della trasparenza, necessari alla corretta e puntuale erogazione del servizio scolastico su tutto il territorio nazionale. La norma si inserisce, quindi - prosegue la relazione - nel più ampio quadro di ottimizzazione e standardizzazione dell’assetto organizzativo centrale del Ministero dell’istruzione e del merito, in linea con il percorso di accentramento dei servizi e di trasformazione digitale che l’Amministrazione ha intrapreso da diversi anni. “L’obiettivo, infatti - rileva la relazione - è di valorizzazione delle finalità educative e formative delle istituzioni scolastiche autonome e di miglioramento dei servizi erogati ad alunni e famiglie, anche alla luce degli effetti che avrà il significativo processo di riforma dell’istruzione che si avrà a seguito dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tale potenziamento è anche funzionale ad assicurare la più tempestiva e puntuale attuazione dello stesso PNRR. Quest’ultimo, infatti, rappresentando un’opportunità di significativa rilevanza per il sistema d’istruzione, deve essere coordinato e gestito in modo strutturato e omogeneo attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti che caratterizzano l’Amministrazione, nonché delle istituzioni scolastiche”.
Ai sensi del comma 2, il Ministero dell’istruzione e del merito, per le medesime finalità di cui al comma 1, è autorizzato, nei limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a 40 unità di personale da inquadrare nell’Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 mediante l’indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici.
A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 594.646 per l’anno 2023 e di euro 1.783.937 annui a decorrere dall’anno 2024. È altresì autorizzata in favore del suddetto Ministero, per l’anno 2023, una spesa pari ad euro 467.754, di cui euro 300.000 per la gestione delle predette procedure concorsuali e di euro 167.754 per le maggiori spese di funzionamento connesse all’istituzione dei posti di dirigenziali di cui al comma 1 e all’assunzione del personale di cui al comma 2, e pari ad euro 33.551 annui, a decorrere dall’anno 2024, per le medesime spese di funzionamento.
Il comma 3, poi, prevede che la consistenza del fondo risorse decentrate del Ministero dell’istruzione e del merito (un fondo di natura contrattuale) è incrementata, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, di 6 milioni di euro per l’anno 2023, di 7,5 milioni di euro per l’anno 2024 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
La relazione illustrativa rileva che il comma 3 è volto ad incrementare la capacità amministrativa del Ministero dell’istruzione e del merito. “In particolare – prosegue la relazione - si interviene al fine di rafforzare l’attrattività del Ministero dell’istruzione e del merito (…)”. La medesima relazione rileva che “la misura si pone l’obiettivo di incrementare le risorse finanziarie costituenti il Fondo risorse decentrate (di seguito FRD) destinate alla retribuzione accessoria degli istituti contrattuali connessi alla performance del personale delle aree professionali e di attivare, in sede di contrattazione integrativa, un adeguato contingente di posizioni organizzative previste dall’articolo 18, comma 3, del C.C.N.L. 16 febbraio 1999 – ex Comparto Ministeri, destinate al personale dell’Area funzionari nell’ambito di un percorso di valorizzazione delle competenze (…) Del resto, le recenti assunzioni di funzionari, pari a circa 800 unità, hanno aumentato sensibilmente il numero dei percettori della retribuzione di produttività. Peraltro, già dall’anno 2023, si prevedono ulteriori assunzioni di funzionari individuate nel Piano triennale dei fabbisogni (PTF), come inserito nel Piano integrato di attività e organizzazione 2023/2025. Inoltre, la maggiore retribuzione accessoria percepita in altre Amministrazioni ha determinato la scelta di lasciare questo Ministero da parte di numerosi funzionari neoassunti”.
Il comma 4 reca la copertura finanziaria degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3, pari a (complessivi) euro 7.586.111 per l’anno 2023, a euro 10.888.621 per l’anno 2024 e a euro 12.388.621 annui a decorrere dall’anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione e del merito. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (si rinvia alla relazione tecnica di accompagnamento all’A.C. 1239 per il dettaglio della quantificazione degli oneri finanziari).
Nel corso dell’esame alla Camera – come anticipato - sono stati introdotti i nuovi commi da 4-bis a 4-nonies all’articolo 21 in commento.
In particolare, il nuovo comma 4-bis prevede che le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR possono attingere alle graduatorie d'istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. Per le finalità di cui sopra, le istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite del fondo di cui di seguito, ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre 2023. Per le finalità di cui sopra è appunto istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo, con la consistenza iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-bis, comma 7, quarto periodo del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (consistente in 16,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, destinati alla formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria tramite attività di tutoraggio).
Per un’analisi degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della loro attuazione nel settore dell’istruzione, si rinvia all’apposita sezione del Portale della documentazione.
Ai sensi del nuovo comma 4-ter, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della Piattaforma famiglie e studenti, che rappresenta un canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero medesimo e dalle Istituzioni scolastiche ed educative statali. La Piattaforma è costituita da un'infrastruttura tecnica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi esistenti e funzionali alle attività del Ministero, al fine di semplificarne l'accesso e l'utilizzo. I servizi digitali della Piattaforma sono erogati nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati), del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”) e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (recante il “Codice dell'amministrazione digitale”). Si prevede, inoltre, che il Ministero dell'istruzione e del merito e le Istituzioni scolastiche ed educative utilizzino i dati presenti sulla Piattaforma limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di quest'ultima e per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali e che l'accesso alla Piattaforma sia consentito con le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005 (il quale prevede, in particolare, che l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonché tramite la carta di identità elettronica).
??Ai sensi del successivo comma 4-quater, nell'ambito dei servizi digitali a sostegno del diritto allo studio, al fine di semplificare l'erogazione delle prestazioni a favore di famiglie e studenti, di ottimizzare il lavoro del Ministero dell'istruzione e del merito e delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, e di alimentare la Piattaforma di cui al precedente comma 4-ter, il Ministero medesimo è autorizzato ad acquisire dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i dati, in forma aggregata e privi degli elementi identificativi, suddivisi per fasce, relativi all'indicatore sulla situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie con studentesse e studenti iscritti presso le Istituzioni suddette, al fine di ripartire le risorse tra queste ultime, privilegiando quelle con un maggior numero di famiglie bisognose. Le operazioni di acquisizione sono effettuate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del citato Regolamento (UE) 2016/679, nonché del citato decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196. Si prevede inoltre che, al fine di poter ricevere gli indicatori ISEE, il Ministero è autorizzato a trasmettere all'INPS i dati necessari ad individuare le studentesse e gli studenti delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, adottando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del citato Regolamento (UE) 2016/679 (che disciplina la sicurezza del trattamento dei dati personali). Le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di enti erogatori, per il tramite della Piattaforma di cui sopra, effettuano, altresì, i controlli sul Sistema informativo ISEE di cui all'articolo 60, comma 3-bis, lettera f-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (una delle basi di dati di interesse nazionale) relativi alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive della soglia ISEE delle famiglie che abbiano richiesto il riconoscimento del contributo, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), che disciplina le modalità dei controlli da parte delle amministrazioni procedenti.
A mente del nuovo comma 4-quinquies, il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta uno o più decreti, di natura non regolamentare, con i quali definisce i servizi digitali inclusi nella Piattaforma di cui sopra, gli standard tecnologici e i criteri di sicurezza, accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità, i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto, lecito e trasparente trattamento dei dati, le garanzie per i diritti e le libertà degli interessati, i tempi di conservazione dei dati e le misure di sicurezza di cui al citato Regolamento (UE) 2016/679.
Le attività previste dai precedenti commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 4-sexies).
?Il nuovo comma 4-septies, poi, concerne l’edilizia scolastica. Nello specifico, esso novella l’articolo 1, comma 560 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).
Si ricorda che il suddetto articolo 1, comma 560 della legge di bilancio 2023 ha previsto che, al fine di assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico già esistente, sia stanziata la somma di 1 milione di euro, per l'anno 2023, per avviare attività di ricognizione e valutazione delle strutture scolastiche in dismissione, dotate di apposito certificato di agibilità, presenti su tutto il territorio nazionale, da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2023/2024. Si prevede anche che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui sopra.
Ora, la disposizione in commento prevede che il suddetto decreto ministeriale sia emanato previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Il nuovo comma 4-octies, poi, prevede che le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 (legge n. 123 del 2017), relative a specifici interventi educativi nelle regioni del Mezzogiorno, siano prorogate per gli anni 2023 e 2024.
Ai relativi oneri, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
Si ricorda che il suddetto articolo 11, comma 4-bis del decreto-legge n. 91 del 2017 ha previsto che, al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno, volti a favorire il corretto sviluppo dei processi cognitivi e comunicativi dei bambini sordi e la loro inclusione sociale, nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di riordino degli istituti atipici di cui all'articolo 67, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (relativo all’ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo) ed al fine di consentire il funzionamento degli stessi sino all'entrata in carica dei nuovi organi direttivi, ai medesimi istituti fosse assegnato un contributo pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
??Il nuovo comma 4-nonies dell’articolo 21, infine, novella l'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cosiddetta legge “Buona scuola”).
Si ricorda che il suddetto articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015 ha previsto che, per l'attuazione del “Piano nazionale di formazione” e per la realizzazione delle attività formative dei docenti di cui ai precedenti commi da 121 a 124 del medesimo articolo 1, sia autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dal 2016.
Ora, la disposizione in commento prevede che tale autorizzazione di spesa sia utilizzabile anche per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (cosiddetto ATA).
Articolo 22
(Rafforzamento della capacità amministrativa
del Ministero dell’interno)
L’articolo 22, al comma 1, dispone che, fino al 31 dicembre 2027, il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, previsti nella dotazione organica del Ministero dell’interno, a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli dei dirigenti del medesimo Ministero, possa avvenire in deroga al limite percentuale stabilito all’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, comunque, nel limite massimo di due ulteriori unità.
Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
A tal proposito si ricorda preliminarmente che il decreto legislativo n. 165 del 2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, all’articolo 23 stabilisce che in ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, articolato nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica.
I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso previsti dall'articolo 28 del medesimo decreto legislativo (vale a dire per concorso indetto dalle singole amministrazioni, o per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione). È prevista la possibilità che transitino nella prima fascia qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, per un periodo pari almeno a cinque anni, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile.
Secondo l’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente:
- a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui al richiamato articolo 23;
- in misura non superiore al 70% della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli;
- con contratto a tempo determinato, a persone in possesso di specifiche qualità professionali.
Tale disposizione persegue il dichiarato fine di agevolare i percorsi di carriera del personale civile di livello dirigenziale che ha acquisito specifiche professionalità, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione delle competenze acquisite dal personale della pubblica amministrazione contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Articolo 22-bis
(Ulteriore rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'Interno e del ministero dell'economia e delle finanze)
L’articolo 22-bis, introdotto dalla Camera, dà facoltà al Ministero dell’interno di conferire 6 incarichi di livello dirigenziale non generale (comma 1) e al Ministero dell'economia e delle finanze di istituire 2 posizioni dirigenziali di livello non generale (comma 2), nell'ambito delle esigenze connesse agli adempimenti riferiti al PNRR. In entrambi i casi, gli incarichi sono conferiti al personale esterno all’amministrazione in deroga ai limiti percentuali ivi previsti.
In particolare, il comma 1 autorizza il Ministero dell’interno a conferire, entro il 31 dicembre 2026, al massimo 6 incarichi di livello dirigenziale non generale, a personale esterno, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali ivi previsti (per tali limiti si veda oltre il comma 2).
La disposizione è finalizzata, come espressamente indicato, anche all'attuazione degli adempimenti connessi agli interventi del PNRR e, in particolare per quelli di cui all'articolo 12, comma 1-sexies, del D.L. 68/2022, n. 68.
La disposizione da ultimo citata ha autorizzato il Ministero dell’interno e il Ministero dell’economia e delle finanze, per il biennio 2022-2023, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 700 unità di personale da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, di cui:
- 400 unità per le esigenze del Ministero dell’interno e in particolare delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo;
- 300 unità per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e in particolare per le Ragionerie territoriali dello Stato.
La disposizione precisa che tali procedure di reclutamento sono autorizzate anche al fine di garantire il supporto alle Amministrazioni locali titolari di interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per gli adempimenti di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei finanziamenti destinati all’attuazione degli interventi medesimi, con particolare riferimento al controllo sul divieto di doppio finanziamento, sui conflitti di interesse nonché all’espletamento dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente.
I 6 incarichi di cui sopra sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
Ai destinatari di tali incarichi e per l'intera durata dei medesimi sono attribuiti il trattamento economico fondamentale e il trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato spettanti ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'interno.
Il comma 2 estende fino al 2026 il periodo di tempo nel quale il Ministero dell'economia e delle finanze può coprire 2 posizioni dirigenziali di livello non generale, istituite per le esigenze della Ragioneria generale dello Stato, in deroga alle percentuali stabilite dalla legge, tramite incarico a professionisti esperti esterni alla pubblica amministrazione.
La norma interviene sull’articolo 12, comma 1-bis, del decreto legge n. 68 del 2022, il quale ha autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze ad istituire, per le esigenze della Ragioneria generale dello Stato, 2 posizioni dirigenziali di livello non generale nell'ambito delle esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR ed al fine di accelerare le procedure di individuazione degli aventi diritto, di assegnazione e erogazione delle risorse del Fondo per l’avvio di opere indifferibili, istituito dall’articolo 26, comma 7 del decreto legge n. 50 del 2022, assicurando altresì il necessario supporto alle amministrazioni centrali e locali e una costante verifica sullo stato di attuazione delle procedure di gara per gli interventi ammissibili a finanziamento[69].
Per la copertura delle due posizioni dirigenziali di livello non generale si prevede l'indizione di concorsi pubblici ovvero, per il triennio 2022-2024 (esteso fino al 2026 dalla norma in esame), in deroga alle percentuali stabilite dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
L'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, autorizza ciascuna amministrazione a conferire incarichi dirigenziali, per un periodo limitato, a professionisti esperti esterni alla pubblica amministrazione nel limite del 10 per cento per i dirigenti di prima fascia e dell’8 per cento per i dirigenti di seconda fascia. Tali soggetti devono avere una particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione, e devono aver svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o devono provenire dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
Si ricorda che la durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale generale, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. L’estensione fino al 2026 disposta dal comma 2 in esame, relativa a posizioni dirigenziali di livello non generale, si mantiene all’interno del termine prescritto.
Articolo 23
(Istituzione dell’Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive
e di supporto logistico al Dipartimento di pubblica sicurezza)
L’articolo 23 istituisce un nuovo Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’interno.
Preliminarmente vale rammentare come sia intervenuto, per il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, tra l’altro un duplice incremento di dotazione organica dei dirigenti generali di pubblica sicurezza.
Si tratta dell’incremento disposto dall’articolo 17-bis del decreto-legge n. 36 del 2022, per tre unità (da 32 a 35 unità); e di quello disposto dall’articolo 15 del decreto-legge n. 44 del 2023, per ulteriori quattro unità (così giunte a 39).
Le disposizioni che hanno posto quegli incrementi di organico non hanno individuato gli incarichi corrispettivi da assegnare alle nuove posizioni.
Per questo riguardo, l’articolo in esame procede al comma 1 – per una delle nuove unità – alla previsione di un neo-istituito “Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza”.
La sua direzione è appunto attribuita a una delle nuove unità di dirigente generale di pubblica sicurezza (con correlativa sua menzione, introdotta dal comma 4 entro la tabella A del d.P.R. n. 335 del 1982 recante l’ordinamento del personale della Polizia di Stato che esercita funzioni di polizia: quella tabella A enumera le funzioni per le diverse qualifiche).
Ambito di attività di questo Ispettorato – ancora specifica il comma 1 – è lo svolgimento in forma coordinata dei compiti in materia di:
ü assistenza e attività sociali in favore del personale della Polizia di Stato e dei relativi familiari;
ü attività dei Gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro;
ü approvvigionamento di beni, servizi e lavori, nonché monitoraggio e gestione delle risorse delle Direzioni Centrali ed Uffici di livello equiparato del Dipartimento della pubblica sicurezza e degli altri uffici dell’Amministrazione della Pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi sede nel territorio di Roma Capitale;
ü “supporto strumentale per soddisfare le esigenze generali del Ministero dell’interno”.
Sono funzioni attualmente svolte da più strutture (Servizio tecnico-gestionale; Servizio assistenza e attività sociali; Ufficio per i Gruppi sportivi della Polizia di Stato). Esse sono ora demandate ad apposito Ispettorato – istituito con norma di rango primario perché così prescrive, per il numero degli uffici di livello dirigenziale delle amministrazioni statali, il decreto-legge n. 95 del 2012 (all’articolo 2, comma 10-bis).
La determinazione dell’articolazione e della dotazione organica dell’Ispettorato è demandata dal comma 2 a decreto del Ministro dell’interno, con acquisizione delle risorse umane, strumentali e finanziarie delle strutture (sopra ricordate) che attualmente assolvono ai medesimi compiti.
Il nuovo Ispettorato dipende dal Dipartimento della pubblica sicurezza, “senza essere inserito nella sua struttura”, specifica la relazione illustrativa.
Infatti il comma 3 viene a prevedere che l’esercizio in forma coordinata di funzioni di carattere strumentale e di supporto presso l’Amministrazione della pubblica sicurezza, possa articolarsi sul territorio anche con Ispettorati della Polizia di Stato, posti alle dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Così si ‘legifica’ una nuova tipologia di ufficio periferico di Ispettorato (con funzioni strumentali e di supporto), là dove la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è disegnata dal regolamento recato dal d.P.R. n. 208 del 2001.
Peraltro il comma 5 autorizza un regolamento governativo (adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988) a modificare appunto il d.P.R. n. 208 del 2001, conseguentemente alle previsioni ora poste.
E successivi “provvedimenti”, aggiunge il comma 6, apporteranno le conseguenti modificazioni alle disposizioni organizzative del Ministero dell’interno e del Dipartimento della pubblica sicurezza (quali - si legge nella relazione illustrativa - il d.P.C.m. dell’11 giugno 2019, n. 78, recante l’organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno, o il decreto ministeriale 6 febbraio 2020, circa l’organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui si compone il Dipartimento di pubblica sicurezza).
Il comma 7 pone infine una clausola di invarianza finanziaria.
Articolo 24, commi 1-4 e 6
(Disposizioni per la funzionalità delle
Prefetture-Uffici territoriali del Governo)
Il comma 1 dell’articolo 24, al fine di rafforzare la funzionalità delle prefetture-uffici territoriali del Governo, per un quinquennio a decorrere dall’anno 2023 destina al Ministero dell’interno una quota pari al 30 per cento delle somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, resesi disponibili al termine di ogni esercizio.
Il comma 2 è preordinato a fornire un supporto di risorse umane di livello non dirigenziale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, appartenenti all’Area funzionari, alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo delle province interessate dallo stato di emergenza per gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.
Sempre al fine di supportare le province interessate dai fenomeni alluvionali intervenuti a far data dal 1° maggio scorso, il comma 3 autorizza l’acquisto di strumenti informatici destinati a potenziare la funzionalità delle sale operative di protezione civile ed il comma 4 autorizza la spesa di euro 376.920 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale in servizio presso le Prefetture- Uffici territoriali del Governo delle medesime province.
Il comma 6 quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione dei commi da 2 a 4 e reca la relativa copertura finanziaria.
Il comma 1 dell’articolo 24 interviene, in particolare, sull’articolo 5 del decreto-legge 79/2012, introducendovi un nuovo comma 2-bis.
Il comma 1 del citato articolo attualmente prevede che le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, siano riassegnate, previo versamento all’entrata di bilancio dello Stato, al fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, istituito nello stato di previsione del MEF, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri e assicurare il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili.
Il comma 2 autorizza il Ministero dell’interno ad assumere, a decorrere dal 1° settembre 2023, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale e, comunque, non superiore al 31 agosto 2024, 30 unità di personale non dirigenziale – nonché a ricorrere allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici, banditi da altre amministrazioni, per la medesima area professionale – da destinare alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo delle province interessate dallo stato di emergenza, dichiarato con delibere del Consiglio dei Ministri in data 4, 23 e 25 maggio 2023, per gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.
A tal fine viene autorizzata una spesa complessiva pari a euro 1.414.037 al lordo degli oneri a carico dello Stato, di cui euro 471.346 per l’anno 2023 ed euro 942.691 per l’anno 2024.
L’assegnazione delle predette unità di personale a ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo è demandata ad un provvedimento del Ministro dell’interno.
Con la stessa finalità di fornire un supporto alle province interessate dai fenomeni alluvionali intervenuti a far data dal 1° maggio scorso, al comma 3 il Ministero dell’interno è autorizzato altresì all’acquisto di strumenti informatici destinati a potenziare la funzionalità delle sale operative di protezione civile, per il necessario supporto tecnico alle decisioni dei Centri coordinamento soccorsi delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e dei Centri operativi misti istituiti dai Prefetti delle medesime province.
Al medesimo fine, il comma 4 autorizza la spesa al lordo degli oneri a carico dello Stato, di euro 376.920 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale in servizio presso le medesime Prefetture- Uffici territoriali del Governo.
Il comma 6 stabilisce che, agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 2 a 4 del presente articolo, pari a euro 1.108.266 per l’anno 2023 ed euro 1.579.611 per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 24, comma 5
(Conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro)
L’articolo 24, comma 5, prevede che il permesso di soggiorno rilasciato allo straniero di un Paese terzo per motivi di studio possa essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori del sistema delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato definite con il decreto flussi annuale.
La disposizione è finalizzata a correggere una contraddizione contenuta nella formulazione dell’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 286/98 (Testo unico immigrazione) che, a seguito delle modifiche operate dall’articolo 3, comma 2, del DL 20/2023, sancisce - nel secondo periodo del comma - la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione al di fuori delle quote massime stabilite annualmente con il decreto flussi mentre, immediatamente dopo, ne prevede la convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell’ambito delle medesime quote.
L’articolo 6, comma 1 del testo unico, nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dal D.L. 20/2023, prevedeva che il permesso di soggiorno per motivi di studio potesse essere convertito - previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti di lavoro autonomo - nell’ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato stabilite annualmente con DPCM (decreto flussi), ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del testo unico.
Il comma 2 dell’articolo 3, del D.L. 20/2023, con la finalità di sopprimere la condizione secondo cui la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinata al rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri, ha aggiunto all’inizio del secondo periodo del comma le seguenti parole: «al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4», senza contestualmente abrogare le parole: «nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4» poste alla fine del periodo.
Si è venuta a creare così una contraddizione risolta dalla disposizione in commento.
In Italia l'immigrazione dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea è regolata secondo il principio della programmazione dei flussi. Ogni anno il Governo, sulla base della necessità di manodopera interna, stabilisce il numero di stranieri che possono entrare nel nostro Paese per motivi di lavoro.
In particolare, la gestione dei flussi di immigrazione è realizzata attraverso una serie di strumenti, quali il documento programmatico triennale e il decreto annuale sui flussi.
Il documento programmatico sulla politica dell'immigrazione viene elaborato dal Governo ogni tre anni ed è sottoposto al parere delle commissioni parlamentari. Esso contiene un'analisi del fenomeno migratorio e uno studio degli scenari futuri; gli interventi che lo Stato italiano intende attuare in materia di immigrazione; le linee generali per la definizione dei flussi d'ingresso; le misure di carattere economico e sociale per favorire l'integrazione degli stranieri regolari. L'ultimo documento programmatico adottato è quello per il triennio 2004-2006 (D.P.R. 13 maggio 2005).
Il decreto sui flussi è lo strumento attuativo del documento programmatico, con cui il Governo stabilisce ogni anno, sulla base delle indicazioni contenute nel documento programmatico triennale e dei dati sull'effettiva richiesta di lavoro da parte delle realtà locali, elaborati da un'anagrafe informatizzata tenuta dal Ministero del lavoro, le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per motivi di lavoro. In esso sono previste quote riservate per i cittadini provenienti da Paesi a forte pressione migratoria con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi specifici di cooperazione in materia di immigrazione. Il decreto è adottato entro il 30 novembre di ciascun anno, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
Una norma di salvaguardia prevede che qualora non sia possibile emanare il decreto (per esempio in assenza del documento programmatico triennale) il Presidente del Consiglio può provvedere in via transitoria con proprio decreto (articolo 3 del testo unico del 1998). Il D.L. 130/2020 ha eliminato la previsione che il decreto flussi transitorio non dovesse superare le quote stabilite nell'ultimo decreto (ordinario o transitorio) emanato.
Il 26 gennaio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022 recante la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2022. Il decreto flussi 2022 ammette in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 82.705 unità (il decreto flussi 2021 prevedeva l'ingresso di 69.700 unità).
Per il solo triennio 2023-2025, il decreto flussi sarà adottato in deroga alla disciplina ordinaria sopra descritta. In primo luogo, il decreto sarà triennale e non annuale, ossia indicherà le quote massime di lavoratori ammessi per ciascuno dei tre anni di riferimento. Inoltre, oltre alle quote, indicherà anche i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso. Funzione che, come si è detto, è svolta ordinariamente dal documento programmatico triennale. Tali criteri devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale (si veda il D.L. 20/2023, articolo 1, che ha introdotto tale disposizione transitoria).
Articolo 24, comma 5-bis
(Assunzioni lavoratori stranieri)
Il comma 5-bis dell’articolo 24, introdotto dalla Camera, autorizza il soggiorno in Italia, al di fuori del meccanismo delle quote, dei lavoratori che siano stati dipendenti per almeno dodici mesi nell’arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, operanti in Stati e territori non appartenenti all’Unione europea. Questi lavoratori dovranno essere impiegati nelle sedi delle medesime imprese o società presenti nel territorio italiano.
In particolare, il comma 5-bis dell’articolo 24, alla lettera a), modifica l’articolo 27 del Testo unico delle leggi sull’immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), introducendo una nuova fattispecie di soggetti che possono soggiornare in Italia al di fuori delle quote previste dall’articolo 3 del medesimo Testo unico, attraverso il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato.
Si tratta dei lavoratori che siano stati dipendenti per almeno dodici mesi nell’arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, operanti in Stati e territori non appartenenti all’Unione europea. Questi lavoratori dovranno essere impiegati nelle sedi delle medesime imprese o società presenti nel territorio italiano.
Per le società partecipate, la partecipazione dovrà essere attestata dall’ultimo bilancio consolidato redatto secondo quanto previsto dalle norme in materia (articoli 25 e seguenti) del decreto legislativo n. 127 del 1991 (Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati).
Si ricorda che l’articolo 3 del decreto legislativo n. 286 del 1998 prevede, in estrema sintesi, una programmazione dei flussi di ingresso degli stranieri da ammettere in Italia, per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo; tale programmazione è fondata sulla predisposizione di un documento programmatico di norma triennale e quindi, sulla base dei criteri individuati da tale documento, di DPCM annuali che individuano le quote di ingresso.
Da ultimo l’articolo 1 del decreto-legge n. 20 del 2023 ha previsto per il triennio 2023-2025, in deroga a questo meccanismo, l’adozione con DPCM di un unico documento, salva la possibilità di aggiornamenti, che, oltre a definire i criteri generali, stabilisce anche direttamente le quote di ingresso in Italia.
Sullo base dell’articolo 1 del decreto-legge n. 20 del 2023 è stato trasmesso alle Camere. il 19 luglio 2023, per il parere delle competenti commissioni parlamentari lo schema di DPCM recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025 (atto n. 54). L’esame non è ancora iniziato.
Si ricorda anche che lo stesso decreto-legge n. 23 prevede un’altra deroga al meccanismo delle quote consentendo, all’articolo 3, l’ingresso per motivi di lavoro in Italia, al di fuori di tali quote, a coloro che abbiano partecipato ad attività di formazione promosse dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato, sulla base dei fabbisogni indicati dal Ministero del lavoro.
Gli altri soggetti che, ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo n. 286 del 1998, possono entrare “fuori quota” sono, tra gli altri:
· Dirigenti o personale altamente specializzato di società in possesso di determinate caratteristiche;
· Lettori universitari di scambio o di madre lingua;
· Professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;
· Traduttori e interpreti;
· Lavoratori marittimi in possesso di determinate caratteristiche.
La lettera b) apporta una modifica di coordinamento, inserendo la nuova tipologia di lavoratori che possono fare ingresso “fuori quota” tra le categorie per le quali il nulla osta al lavoro per gli stranieri è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato. Le altre categorie che possono avvalersi di questa agevolazione sono i dirigenti e il personale altamente specializzato e i professori universitari.
Articolo 24 comma 5-ter
(Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri)
Il comma 5-ter dell’articolo 24, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, estende al 31 dicembre 2023 e limitatamente "ai soli lavoratori frontalieri che alla data del 31 marzo 2022 svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro" le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 12 della legge n. 83 del 2023 di ratifica di alcuni accordi tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, in relazione al regime delle imposizioni fiscali del reddito maturato dai lavoratori frontalieri e altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.
A tal riguardo si ricorda che attualmente il comma 1 dell’articolo 12 della legge n. 83 del 2023 stabilisce che nelle more dell'adozione di una disciplina stabile che trovi la sua cornice giuridica nell'ambito dell'Accordo bilaterale del 23 dicembre 2020 e del relativo Protocollo, in via transitoria e comunque non oltre il 30 giugno 2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità smart working fino ad un massimo del quaranta per cento del tempo di lavoro dai lavoratori frontalieri rientranti nel campo di applicazione dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia del 1974, si considerano effettuati nell'altro Stato. Viene, inoltre, stabilito che la disposizione abbia efficacia a partire dal 1° febbraio 2023
La richiamata legge n. 23 del 2023 reca l'autorizzazione alla ratifica dei seguenti Accordi:
a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020;
b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Nel dettaglio l’Accordo fa riferimento alle persone fisiche residenti in uno dei due Stati contraenti che lavorano, come frontalieri, nell'area di frontiera dell'altro Stato (articolo 1). Per "area di frontiera" si intendono per l'Italia le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano, mentre per la Svizzera si intendono i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese.
L’Accordo chiarisce anche che come "lavoratore frontaliere" si intende una persona fisica, fiscalmente residente nei comuni i cui territori ricadono, per intero o parzialmente, in una fascia di 20 chilometri dal confine con l'altro Stato contraente, che svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa dell'altro Stato e che, in generale, ritorna quotidianamente nel proprio Stato di residenza.
Articolo 25
(Disposizioni in materia di personale delle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e Scuola superiore della p.a. locale)
L’articolo 25 prevede la definitiva confluenza in un’apposita sezione ad esaurimento dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno del personale dirigenziale e non dirigenziale delle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (Ages) e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPAL), che è attualmente inquadrato nell’elenco allegato al ruolo del personale civile dell’interno.
Come anticipato, la disposizione in esame riguarda il personale proveniente dall’Ages e dalla SSPAL, soppresse, rispettivamente nel 2010 e nel 2012, con conseguente trasferimento delle funzioni e relative risorse al Ministero dell’interno.
A seguito della soppressione di tali enti, in attesa del processo di riorganizzazione dell’amministrazione subentrante, al fine di garantire la continuità delle funzioni, il legislatore ha disposto che le attività di interesse pubblico già svolte potevano continuare ad essere esercitate presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati (articolo 7, comma 31-quinquies, del decreto-legge n. 78/2010 e articolo 10, comma 4, del decreto-legge n.174/2012).
È utile ricordare che la riforma della disciplina dei segretari comunali e provinciali con la soppressione dell’Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e l’affidamento della gestione dell'albo al Ministero dell'interno è avvenuta ad opera del decreto-legge n. 78 del 2010 (articolo 7, commi da 31-ter a 31-septies).
In particolare, l’articolo 7, comma 31-ter del d.l. 78/2020 (conv. L. 122/2010) ha soppresso l’Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (istituita dall’articolo 102 TUEL) ed ha disposto che il Ministero dell’interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia, con il trasferimento al medesimo Ministero delle risorse strumentali e di personale ivi in servizio.
Il comma 31-quater dello stesso articolo 7 dispone che con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse riallocate presso il Ministero dell’interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo decreto interministeriale, che è stato emanato in data 23 maggio 2012.
Il comma 31-quinquies ha previsto che per garantire la continuità delle attività di interesse pubblico svolte dalla soppressa Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l’attività già svolta dall’Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati.
Per il finanziamento delle funzioni trasferite al Ministero dell’interno, il comma 31-sexies prevede la riduzione dei contributi erariali ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni.
La soppressione della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPL) è invece stata stabilita nell’ambito del processo di riorganizzazione delle scuole di formazione pubblica, l’articolo 10, commi 2-6, del decreto-legge n. 174/2012, con successione a titolo universale del Ministero dell’interno ed ha previsto l’istituzione di una apposita sezione nell’ambito dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’Interno, in cui confluisce il personale a tempo indeterminato della soppressa Scuola. Anche in questo caso, si stabiliva che per garantire la continuità delle funzioni già svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di riorganizzazione delle strutture del Ministero per garantire l’esercizio delle funzioni trasferite, l'attività continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati.
Si è previsto inoltre (articolo 10, comma 5) che gli oneri derivanti dalla soppressione della Scuola e per lo svolgimento delle funzioni trasferite al Ministero si applica la disposizione di cui al sopra citato articolo 7, comma 31-sexies, del d.l. n. 78/2010.
Per il perfezionamento della riorganizzazione delle attività svolte dagli enti soppressi, il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. L. 213/2012, articolo 10, comma 6) prevedeva inoltre – entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione – oltre all’adozione delle modifiche organizzative delle strutture del Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle funzioni trasferite (si v. d.P.C.m. 11 giugno 2019, n. 78 e s.m.i.), l'inquadramento del personale, con contratto a tempo indeterminato, proveniente dalle amministrazioni soppresse nell’ambito di una apposita sezione dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, da istituirsi con il medesimo provvedimento.
La disposizione in esame interviene direttamente su questo punto, rimasto inattuato, disponendo la confluenza in un’apposita sezione ad esaurimento dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno del personale dirigenziale e non dirigenziale – proveniente dalle soppresse AGES e SSPAL – attualmente inquadrato, in via provvisoria, nell’elenco allegato al ruolo del personale civile dell’interno. La confluenza nella sezione così istituita direttamente con legge riguarda il personale che risulta inquadrato in tale elenco alla data del 1° gennaio 2023.
Nella relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1239, si specifica che la finalità principale è quella di assicurare, a regime lo svolgimento delle funzioni di gestione amministrativa del reclutamento, della formazione iniziale e di quella collegata agli sviluppi professionali nonché della carriera dei segretari comunali e provinciali, superando l’attuale assetto organizzativo provvisorio, che si protrae sin dall’agosto 2010. Queste ultime funzioni, in particolare, andrebbero ad aggiungersi a quelle di gestione dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, che sono previste dal citato d.PCM 11 giugno 2019, n. 78 (articolo 3, comma 2, lettera a)) che le ha assegnate al Dipartimento per gli affari interni e territoriali, sulla base, come evidenziato nella medesima relazione, della provvisoria organizzazione ai sensi dell’articolo 7, comma 31-quinquies, del decreto-legge n. 78/2010.
Si dispone inoltre che la riorganizzazione delle strutture ministeriali che sia necessaria per attuare la disposizione in esame possa essere eseguita con le modalità semplificate di riorganizzazione ministeriale (d.P.C.M. in luogo di d.P.R. di delegificazione) previste da ultimo dal decreto-legge n. 173 del 2022, come modificato dal decreto in esame (si v., supra, scheda di lettura dell’articolo 1, comma 5).
Contestualmente, è soppresso il secondo periodo del comma 6, articolo 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, già citato, che rinviava ad altra fonte secondaria l’istituzione della apposita sezione dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.
Infine la disposizione in esame reca una clausola di invarianza finanziaria.
In proposito si ricorda che per il finanziamento delle funzioni trasferite, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge n. 78/2010, si prevede la riduzione dei contributi erariali ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni.
Più di recente, l’articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 44 del 2023 ha stabilito che le risorse finanziarie riguardanti la contrattazione del personale proveniente dalle ex Ages e SSPAL, che sono confluite nei fondi destinati alla contrattazione del personale del Ministero dell’interno, possono essere destinate, con i criteri e nella misura previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa, al predetto personale dirigenziale e non dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni soppresse. Solo nell’ipotesi di riduzione del personale delle amministrazioni soppresse, le risorse in questione possono essere destinate, per la parte corrispondente, a favore di tutto il personale del Ministero dell’interno.
Articolo 26
(Disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
L’articolo 26 reca un duplice ordine di previsioni, relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Da un lato, istituisce (presso il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile) due uffici di livello dirigenziale generale, preposti, rispettivamente, all’attività ispettiva e agli affari legali (assegnato ad un prefetto) ed alla sicurezza sul lavoro nonché salute fisica del personale (assegnato ad un dirigente generale del Corpo).
Dall’altro, abbrevia – a cinque settimane - la durata del corso di formazione per l’accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto (per la procedura concorsuale con decorrenza dal 1° gennaio 2022) nonché dei corsi di formazione per la promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra (con decorrenze puntualmente indicate dalla norma).
Il comma 1 istituisce – presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Ministero dell’interno – due uffici di livello dirigenziale generale.
Di questi, uno è previsto avere competenza generale per l’attività ispettiva e per gli affari legali. Ad esso è preposto un prefetto.
L’altro ufficio così istituito è per la sicurezza sul lavoro e la salute fisica individuale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ad esso è preposto un dirigente generale del Corpo.
Correlativamente alla previsione della titolarità prefettizia sopra ricordata, la dotazione organica del Ministero dell’interno è incrementata di un posto di prefetto. Questo, non prima del 1° settembre 2023.
Così dispone il comma 2, i quale al contempo quantifica l’onere finanziario (87.789 euro per l’anno 2023; 263.365 euro annui a decorrere dall’anno 2024) e ne prevede la copertura finanziaria, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025 (nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali”, missione “Fondi da ripartire”) dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Quanto all’ulteriore posizione di dirigente generale, essa trova già previsione nel decreto-legge n. 44 del 2023, tra le assunzioni straordinarie ch’esso ha autorizzato in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali (cfr. suo articolo 15, comma 19, lettera a), n. 1).
Aggiunge il comma 3 una clausola d’invarianza finanziaria, fatto salvo il maggior onere per la unità di personale prefettizio sopra ricordata.
Così come prevede si applichi la disposizione recata dall’articolo 13 del decreto-legge n. 173 del 2022 (come novellato dall’articolo 1, comma 5 del presente decreto-legge), secondo cui fino al 30 ottobre 2023 i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri).
I commi 4 e 5 abbreviano la durata di alcuni corsi di formazione.
In particolare, il comma 4 riduce la durata del corso di formazione per l’accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto, per la procedura concorsuale con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
Tale corso è previsto durare cinque settimane – anziché gli almeno tre mesi previsti dall’articolo 12, comma 1 del decreto legislativo recante l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco n. 217 del 2005 (quella disposizione altresì prevede che l’accesso alla qualifica di capo squadra avvenga, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore).
Siffatta riduzione temporale è disposta per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2021.
Ed è disposta, recita la previsione, “in via eccezionale”. È a notare peraltro come analoga deroga e riduzione della durata del corso di formazione a cinque settimane siano state disposte dall’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 120 del 2021 (con decorrenza dal 1°
gennaio 2020, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019) e dall’articolo 32, comma 1 del decreto-legge n. 21 del 2022 (decorrenza 1° gennaio 2021, per un numero di posti corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2020).
Si è ricordato, in tal modo è disposta una deroga alla ordinaria durata del corso di formazione, prevista pari a tre mesi dall'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo n. 217 del 2005.
Esso congegna il reclutamento dei capi squadra e dei capi reparto nel modo che segue.
L'immissione in ruolo avviene mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi (riservato al personale che rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore).
Una volta terminato con successo il corso di formazione, si accede alla qualifica di capo squadra. La successiva promozione alla qualifica di capo reparto è conferita (a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, prevede l'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 217) ai capi squadra esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e che, alla data del medesimo scrutinio, abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica ed abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale (individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento).
La disposizione recata dal presente articolo dunque deroga alla previsione vigente relativa alla durata di quel corso di formazione professionale, requisito per l'accesso alla qualifica di capo squadra.
Il comma 5 dispone analoga riduzione a cinque settimane della durata dei corsi di formazione delle selezioni interne per la promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra.
La riduzione è prevista con decorrenza 1° gennaio 2020, 1° gennaio 2021 e 1° gennaio 2022 (per un numero di posti corrispondente rispettivamente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021).
Si tratta ancora una volta di una deroga rispetto alla durata ordinaria prevista dalle disposizioni ordinamentali, la quale sarebbe, diversamente, pari a non meno di tre mesi (secondo quanto dettato dall’articolo 38, comma 1, e dall’articolo 55, comma 1, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005: il primo articolo concerne la promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di specialista di aeromobile capo squadra e di elisoccorritore capo squadra; il secondo articolo, la promozione alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra).
Siffatte promozioni a capo squadra (prevedono i due articoli testé ricordati del decreto legislativo n. 217) avvengono nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione professionale, riservata al personale che alla predetta data sia coordinatore, per il ruolo corrispondente.
Posto che la decorrenza economica della promozione è dalla data di conclusione del corso di formazione, una abbreviata durata del corso importa una anticipata decorrenza economica, dunque un onere finanziario.
Per questo riguardo, il comma 6 reca quantificazione degli oneri recati dai commi 4 e 5, pari 402.065 euro per l’anno 2023, nonché la correlativa copertura finanziaria, a valere riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
Articolo 27
(Disposizioni per il potenziamento dell’organico dell'Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)
L’articolo 27 reca la disciplina relativa all’incremento dell’attuale dotazione organica dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di ulteriori n. 100 unità di personale non dirigente, attraverso procedure di mobilità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni.
Più nel dettaglio il comma 1, lett. a), dell’articolo 27 modifica il comma 1 dell’articolo 113-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011, il c.d. codice antimafia, rideterminando in trecento unità la dotazione organica dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) e prevedendo che i contingenti debbano essere definiti nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale.
Il comma 1 dell’articolo 113-bis del codice antimafia, nella formulazione vigente prima dell’entrata in vigore del decreto-legge, determinava la dotazione organica dell'Agenzia, in duecento unità ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e no, secondo contingenti da definire con regolamento.
Nella relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1239 si precisa che il fabbisogno di personale è riferito a ulteriori 100 unità di personale non dirigente dell'area II del Comparto Funzioni centrali che andrà ad incrementare l’attuale dotazione organica pari a. 181 unità di personale non dirigente, previste dal regolamento di organizzazione dell'Agenzia (DPR n. 118/2018), di cui 134 unità appartengono all'area III, mentre le restanti 47 all' area II^.
La lett. b) del comma 1 dell’articolo 27 modifica – conseguentemente all’aumento della dotazione organica di cento unità - il comma 2 dell’articolo 113-bis del codice antimafia, stabilendo che alla copertura dell'incremento della dotazione organica di duecentosettanta unità si debba provvedere, nel limite di duecento unità mediante procedure di mobilità.
Tale comma, nella sua formulazione vigente prima dell’entrata in vigore del decreto-legge, prevedeva che alla copertura dell'incremento della dotazione organica di centosettanta unità si provvedesse, nel limite di cento unità mediante procedure di mobilità.
La lett. c) del comma 1 dell’articolo 27 interviene sul comma 4-bis del già citato articolo 113-bis. Tale articolo, nella formulazione vigente prima dell’entrata in vigore del decreto-legge in conversione, prevedeva che l'indennità di amministrazione spettante agli appartenenti ai ruoli dell'Agenzia, in misura pari a quella corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero della giustizia dovesse essere individuata nell'ambito della contrattazione collettiva 2019/2021. Il decreto-legge in esame ha soppresso il riferimento alle annate 2019/2021.
Nella già richiamata relazione si evidenzia come l’aumento dell’organico risponde all’esigenza di “garantire un miglioramento dell’azione amministrativa (dell’Agenzia), in termini non solo di gestione dei beni e delle aziende ma anche di sviluppo delle politiche destinatorie e di valorizzazione dei cespiti nei singoli territori”. Attualmente, come riporta la relazione, il numero di cespiti destinati nel tempo ammonta a 20.237, ai quali si aggiungono i quasi 23.000 beni attualmente in gestione.
Il comma 2 prevede la copertura dell'intervento di incremento della dotazione organica dell’Agenzia. È all'uopo autorizzata la spesa di 2.027.858 per il 2023 e di 6.083.572 a decorrere dal 2024.
Il comma 3 quantifica in 202.732 euro per il 2023 e in 6.083.195 euro annui a decorrere dall’anno 2024, gli oneri per il funzionamento conseguenti all’incremento della dotazione organica.
Il comma 4 autorizza la spesa di 170.918 euro per il 2023 e di 512.753 euro a decorrere dal 2024 per la corresponsione dei compensi di lavoro straordinario.
Il comma 5 – come modificato nel corso dell’esame alla Camera - reca la copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri complessivi derivanti dall’incremento della dotazione organica dell’Agenzia, quantificati in euro 2.401.508 (nel testo originario del decreto -legge euro 2.359.668) per il 2023 e in euro 7.204.520 (nel testo originario del decreto legge euro 7.079.006) annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
Nel corso dell’esame alla Camera è stato introdotto un ulteriore comma, il quale apporta talune modifiche all'articolo 113- ter del codice antimafia.
L’articolo 113-ter prevede - in aggiunta alla dotazione organica dell’Agenzia - il possibile ricorso a un contingente massimo di 10 unità per incarichi speciali. Si tratta di particolari professionalità, con qualifica dirigenziale, che vengono comandate o distaccate dalla pubblica amministrazione e che operano alle dirette dipendenze funzionali del Direttore dell'Agenzia nazionale. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 113-ter, tale personale conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio. Per il personale appartenente alle Forze di polizia, si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la quale il trattamento economico fondamentale ed accessorio attinente alla posizione di comando del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è posto a carico delle amministrazioni utilizzatrici dello stesso. Il comma 2 dell’articolo 113-ter consente al personale della carriera prefettizia di essere collocato fuori ruolo presso l’Agenzia.
Il nuovo comma 5-bis modifica in primo luogo il comma 2 dell’articolo 113-ter estendendo anche al personale appartenente alle Forze di polizia, nel limite massimo di tre unità, la possibilità attualmente già prevista per il personale della carriera prefettizia (vedi supra) di essere collocato fuori ruolo presso gli uffici dell’Agenzia nazionale. All'atto del collocamento fuori ruolo - che viene disposto entro i limiti massimi consentiti, laddove previsti nei rispettivi ordinamenti e per tutta la durata dello stesso, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario (lett. a).
È conseguentemente modificato il comma 3 dell’articolo 113-ter con la precisazione per la quale la disposizione di cui al comma 91 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007 si applica solo al personale al personale delle Forze di polizia in posizione di comando presso l’Agenzia (lett. b).
Articolo 27-bis
(Ampliamento del termine per la presentazione della domanda di elargizione da parte delle vittime di richieste estorsive)
L’articolo 27-bis prevede l’ampliamento da ventiquattro mesi a cinque anni del termine per la presentazione della domanda di elargizione in favore delle vittime di richieste estorsive, di cui alla L. 44/1999.
L’articolo 27-bis, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, modifica l’articolo 13, comma 3, della l. n. 44 del 1999 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura[70]) al fine di ampliare il termine per la presentazione della domanda di elargizione da parte delle vittime di richieste estorsive da ventiquattro mesi a cinque anni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l’interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere l’evento lesivo conseguente a delitto commesso per finalità estorsive.
Con la legge n. 44 del 1999 è stata prevista, in favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive, l'elargizione di una somma di denaro a titolo di ristoro del danno patrimoniale subito (articolo 1).
Ai sensi dell’articolo 3, l’elargizione è concessa agli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo a seguito di delitti commessi per costringerli ad aderire a richieste estorsive o per ritorsione per la mancata adesione a tali richieste, a condizione che sussistano le condizioni di cui all'articolo 4 della legge (il soggetto non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive; non abbia concorso nel fatto delittuoso; non sia sottoposto a misure di prevenzione o al procedimento per la loro applicazione; abbia riferito i fatti all’autorità giudiziaria). Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata.
La concessione dell’elargizione è disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, su deliberazione del Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura previsto dall’articolo 19 (articolo 14, comma 1). Se sono in corso indagini preliminari sul delitto al quale è collegato il danno l’elargizione è concessa sentito il pubblico ministero (art 3, comma 2).
L’elargizione è concessa a domanda, le cui modalità di presentazione sono disciplinate dall’articolo 13. In particolare, il comma 3, su cui interviene l’articolo in commento, prevede, nel testo attualmente vigente, che la domanda debba essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di denuncia o dalla data in cui l’interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l’evento lesivo consegua a delitto commesso per finalità estorsive. L’articolo in commento propone l’ampliamento del predetto termine a cinque anni.
Articolo 28, comma 1
(Assunzioni regione Calabria e assunzioni giovani nella pubblica amministrazione)
L’articolo 28, comma 1, modificato dalla Camera, cambia le modalità (da superamento di prova selettiva a procedura concorsuale con una riserva del 50 per cento dei posti) attraverso le quali le amministrazioni comunali della regione Calabria sono autorizzate ad inquadrare nelle relative piante organiche i tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga; specifica poi che la possibilità di assumere giovani laureati con contratto di apprendistato o, attraverso apposite convenzioni, studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro, riconosciuta a determinate amministrazioni, deve avvenire nel rispetto di procedure concorsuali, conformi ai relativi princìpi.
Durante l’esame presso la Camera, sono state inoltre inserite diverse disposizioni di modifica del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, volte rispettivamente a:
- estendere anche al conferimento di cariche negli organi di governo di fondazioni di interesse nazionale vigilate dalle amministrazioni centrali, fino al 31 dicembre 2026, la deroga ai divieti previsti in materia di attribuzione di incarichi a soggetti in quiescenza;
- disporre che, per i comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane, le percentuali di specifiche facoltà assunzionali relative a soggetti giovani siano incrementate rispettivamente al 20 per cento, e comunque nella misura di almeno una unità. Fermo restando il rispetto dei princìpi generali di reclutamento, in relazione alle specifiche finalità formative del contratto e al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego, nel caso di queste assunzioni non si applicano le procedure di mobilità;
- stabilire che alcune assunzioni (già previste) di personale non dirigenziale da parte di enti pubblici territoriali devono avvenire secondo una determinata procedura (stabilizzazione di personale interno attraverso colloquio selettivo e valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta) assicurando comunque il rispetto del principio dell’accesso dall’esterno, nel corso del triennio di programmazione, in misura non inferiore al 50 per cento dei posti dei fabbisogni;
- intervenire sui requisiti dei concorsi per le necessità assunzionali del Dipartimento per le disabilità.
L'articolo 28, comma 1, modificando gli articoli 3 (comma 3-bis) e 3-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, (recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche), mira a precisare che, nelle norme relative alle procedure di assunzioni e reclutamento, le pubbliche amministrazioni garantiscono il previsto svolgimento di procedure concorsuali.
Come evidenziato nella Relazione tecnica di accompagnamento dell’A.C. 1239, si tratta di disposizioni di natura ordinamentale, che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Con la modifica all’articolo 3, comma 3-bis, del DL n. 44/2023, l’originaria modalità – superamento di una prova selettiva – attraverso la quale le amministrazioni comunali della regione Calabria possono inquadrare, nelle relative piante organiche, tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, viene sostituita dalla previsione del superamento di una procedura concorsuale con una riserva del 50 per cento dei posti banditi a favore dei predetti tirocinanti.
Come specificato durante l’esame alla Camera, in recepimento della condizione espressa dalla Commissione bilancio e volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, allo svolgimento delle procedure concorsuali de qua si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il richiamato comma 3-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, dispone che, al fine di fronteggiare l’emergenza migratoria che investe l’Italia, in particolare la regione Calabria, e di porre in essere iniziative volte a creare adeguate condizioni di accoglienza, anche per promuovere processi finalizzati a creare le condizioni di integrazione utile sul territorio, le amministrazioni comunali della regione Calabria sono autorizzate ad inquadrare nelle relative piante organiche i tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'Accordo Quadro tra la regione Calabria e le parti sociali del 7 dicembre 2016, in materia di interventi di politica attiva per il lavoro, che siano già stati utilizzati da tali amministrazioni comunali e che possiedano i requisiti per l’accesso al pubblico impiego di cui alla normativa vigente.
Tale inquadramento – che può realizzarsi anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie previste nel successivo comma 3-quinquies (2 milioni di euro per il 2023 e 5 milioni di euro a decorrere dal 2024), e anche in sovrannumero rispetto alle relative piante organiche. Si ricorda che questo inquadramento, secondo la formulazione antecedente alla novella introdotta dalla diposizione in commento, era previsto –come sopra illustrato - che avvenisse previo superamento di prova selettiva.
Con la modifica all’articolo 3-ter del DL n. 44/2023, si specifica che la definizione dei criteri e delle modalità delle procedure di reclutamento[71] di giovani laureati con contratto di apprendistato o, attraverso apposite convenzioni, di studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro – che è demandata ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in Conferenza unificata – deve avvenire nel rispetto dell’articolo 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Si ricorda che, a norma dell’articolo35, comma 1, del D.Lgs. 165/20001, l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3[72], volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
L’articolo 3-ter del DL n. 44/2023, al comma 1, riconosce a determinate pubbliche amministrazioni - fino al 31 dicembre 2026 e nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti - la facoltà di assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato di durata massima di 36 mesi, giovani laureati individuati su base territoriale, mediante avvisi pubblicati sul portale del reclutamento In.PA
La definizione dei criteri e delle modalità delle procedure di reclutamento, - che, a seguito della novella introdotta con il presente provvedimento, deve avvenire nel rispetto dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 - è demandata ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in Conferenza unificata.
La citata facoltà assunzionale è riconosciuta alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001[73], in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ricorso a forme di lavoro flessibile da parte delle P.A. e ai relativi limiti di spesa, di cui, rispettivamente, all’articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001[74] e all’articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010[75].
Le medesime pubbliche amministrazioni possono stipulare, fino al 31 dicembre 2026, convenzioni, attraverso le modalità di cui al comma 1 e - come aggiunto a seguito della novella introdotta dal presente provvedimento, nel rispetto dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 - non onerose con istituzioni universitarie legalmente riconosciute ai sensi della normativa vigente in materia - tale specificazione è stata introdotta nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite, che ha così sostituito il testo originario laddove prevedeva, come requisito delle istituzioni universitarie, l’essere aderenti alla CRUI (Conferenza dei rettori delle Università italiane) - e finalizzate alla individuazione di studenti di età inferiore a 24 anni che hanno concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratti di formazione e lavoro (comma 2).
Le modalità di individuazione dei suddetti studenti sono demandate al medesimo decreto ministeriale di cui al comma 1, che individua altresì i contenuti omogenei delle predette convenzioni.
Si ricorda che l’articolo 3-ter del DL 44/2023 prevede altresì che, nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione, al termine dei citati contratti, il rapporto di lavoro si trasformi a tempo indeterminato, a condizione della sussistenza dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato.
Si dispone infine - ai sensi della medesima disposizione - la possibilità per i bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego di prevedere che il punteggio del titolo di studio richiesto per l'accesso sia aumentato fino al doppio qualora il titolo sia stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione.
In materia di apprendistato nella P.A. si ricorda che l’articolo 2 del D.L. 80/2021 consente l’attivazione, attraverso contratti di apprendistato professionalizzante e di alta formazione e ricerca, di specifici progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni per l’acquisizione di competenze di base e trasversali e per l’orientamento professionale, da parte di diplomati e di studenti universitari. A tal fine, a decorrere dal 2021, è stato istituito un apposito fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. In attuazione di tale previsione, è stato adottato il DM 23 marzo 2022 nelle more dell'attuazione della previsione di cui all’articolo 47, c. 6, del D.Lgs. 81/2015 che demanda ad apposito DPCM l'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici.
Il contratto di formazione e lavoro, applicabile al solo settore pubblico, è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 3 del D.L. 726/1984 e 16 del D.L. 299/1994. Tale contratto concerne i soggetti di età compresa tra sedici e trentadue anni ed è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di formazione e lavoro mirato alla: 1) acquisizione di professionalità intermedie; 2) acquisizione di professionalità elevate;
b) contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo.
La durata massima del contratto non può superare i ventiquattro mesi per i contratti di cui alla lettera a) del comma 2 e i dodici mesi per i contratti di cui alla lettera b).
Nel corso dell’esame presso la Camera, è stata introdotta una modifica, riguardante l’articolo 20, comma 3-undecies, del DL 44/2023, mirante ad estendere anche al conferimento di cariche negli organi di governo di fondazioni di interesse nazionale vigilate dalle amministrazioni centrali, sempre fino al 31 dicembre 2026, la deroga ai divieti previsti in materia di attribuzione di incarichi a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza.
Il comma 3-undecies dell’articolo 20 del DL 44/2023 introduce una deroga alla norma dettata dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
L’articolo 5 del D.L. n. 95 del 2012 (rubricato “Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni”), al comma 9, ha fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, nonché alle autorità indipendenti – inclusa la Consob – di attribuire a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza:
- incarichi di studio e di consulenza;
- incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle suddette amministrazioni e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 101 del 2013 (vale a dire, ordini, collegi professionali, relativi organismi nazionali ed enti aventi natura associativa).
Tali incarichi, cariche e collaborazioni sono comunque consentiti a titolo gratuito.
Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la condizione della gratuità, la loro durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.
Il comma 9 ha stabilito, altresì, l’obbligo per gli organi costituzionali di adeguarsi alle relative disposizioni, pur nell’ambito della propria autonomia.
Da ultimo, con modifica recentemente introdotta dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2023, è stato previsto che, limitatamente alle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al d. lgs. n. 367 del 1996 e di cui alla legge n. 310 del 2003, il suddetto divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del settantesimo anno di età. Per un approfondimento su quest’ultima novella, si rinvia alla relativa scheda di lettura, reperibile sul dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato.
Il comma 3-undecies dell’articolo 20 del DL 44/2023 stabilisce, pertanto, che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 44/2023 e fino al 31 dicembre 2026, i suddetti divieti di conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi di studio e di consulenza, nonché di incarichi dirigenziali o direttivi o di cariche, stabiliti dal citato articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, non si applicano ai casi di conferimento di cariche negli organi sociali delle società controllate da amministrazioni centrali dello Stato, il cui scopo sia unicamente la realizzazione di un progetto di preminente interesse nazionale.
Tale deroga, tuttavia, non si applica – rimanendo pienamente operanti, pertanto, i divieti di cui al citato articolo 5, comma 9 – nei confronti dei soggetti che accedano ai trattamenti pensionistici di cui agli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, come successivamente integrato e modificato.
Si tratta, da un lato (articolo 14), del trattamento di pensione anticipata “quota 102” per i soggetti che abbiano maturato i requisiti di 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva nell’anno 2022 (“quota 100” per i soggetti che abbiano maturato, invece, i requisiti di 62 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva nel triennio 2019-2021); dall’altro (articolo 14.1, introdotto in via sperimentale per il 2023 dall’articolo 1, comma 283 della legge di bilancio 2023), della cd. “pensione anticipata flessibile”, che consente di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni.
Nel corso dell’esame presso la Camera, inoltre, è stata introdotta un’ulteriore modifica, che inserisce il comma 4-bis all’articolo 3-ter del DL 44/2023 e dispone che, per i comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane, le percentuali di cui ai commi 1 e 2 (limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili) del richiamato articolo 3-ter sono incrementate rispettivamente al 20 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, e comunque per almeno una unità. Fermo restando il rispetto dei princìpi generali di reclutamento stabiliti dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[76], in relazione alle specifiche finalità formative del contratto e al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego con riferimento alle assunzioni previste dal presente articolo, non si applicano le procedure di mobilità previste dagli articoli 34, comma 6, e 34-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
L’articolo 34 del D Lgs 165/2001 concerne il personale in disponibilità a seguito di procedure di mobilità collettiva. Essa è legata ad una situazione di esubero del personale, e si attiva quando non è possibile trasferire il personale eccedente nell’ambito della medesima amministrazione o non è possibile collocare lo stesso in altra amministrazione, oppure quando il personale interessato si rifiuti di prendere servizio presso la diversa amministrazione a cui sia stato destinato. A norma del comma 6 dell’articolo 34 del D Lgs 165/2001, nell'ambito della programmazione triennale del personale l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco e in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti.
L’articolo 34-bis del D Lgs 165/2001 dispone l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità o in mobilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni. In particolare, il comma 1 dell’articolo 34-bis stabilisce che le amministrazioni pubbliche, prima di avviare le procedure di assunzione del personale, devono comunicare una serie di informazioni relative al personale per il quale si intende bandire il concorso, con particolare riguardo per l’area, il livello (ovvero la posizione economica all’interno dell’area), la sede di destinazione. I soggetti ai quali è rivolta la comunicazione - che sono gli stessi i quali, ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 165/2001 - formano e gestiscono gli elenchi del personale in disponibilità, sono:
- il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per le assunzioni da effettuare presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali;
- le strutture regionali e provinciali di cui al D.Lgs. 469/1997, per le assunzioni da effettuare presso le altre amministrazioni.
Il comma 2 dell’articolo 34-bis stabilisce che il soggetto al quale è rivolta la comunicazione provvede entro 15 giorni dalla stessa ad assegnare all’amministrazione richiedente il personale che risulta iscritto nel proprio elenco. L’assegnazione del personale deve avvenire secondo l’anzianità di iscrizione nell’elenco del personale collocato in disponibilità.
Inoltre, si specifica che alle assunzioni di cui a tale comma 4-bis si applica quanto previsto in materia di adeguamento dei limiti dei trattamenti economici accessori del personale dall'ultimo periodo del comma 1-bis e dall’ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
Il richiamato ultimo periodo del comma 1-bis dell’articolo33 del DL 34/2019 – parimenti al richiamato ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 33 del DL 34/2019 - dispone che sia assicurata l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa. A tal fine si prevede una rimodulazione, in aumento o in diminuzione, del limite del trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
L'articolo 23, comma 2, citato ha disposto, in attesa di una più generale armonizzazione dei trattamenti economici accessori di tutto il personale delle amministrazioni pubbliche da effettuarsi in sede di contrattazione collettiva nazionale, che dal 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna pubblica amministrazione non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.
Prima dell’entrata in vigore del DL 34/2019, la normativa sulle assunzioni di personale nelle Regioni e dei Comuni trovava la sua fonte principale nell’articolo3, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014.
Quest'ultima dispone che le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno[77] procedano ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente alla medesima spesa sostenuta per il personale di ruolo cessato nell'anno precedente, a partire dal 2018 (per gli anni precedenti tale percentuale era inferiore: pari al 60 per cento per gli anni 2014-2015; pari all'80 per cento per il 2016 ed il 2017). Invero il cosiddetto sblocco del turnover si registra a partire dal 2019, atteso che per il 2018 sussisteva un ulteriore vincolo, dettato dall'articolo 1, comma 228, della legge n.208 del 2015: regioni e enti locali avrebbero potuto, per il triennio 2016-2018, assumere a tempo indeterminato personale di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente.
Tale disciplina, a seguito dell'entrata in vigore del DL 34/2019, viene superata con riferimento alle Regioni e ai Comuni: a) che registrino una spesa di personale sostenibile da un punto di vista finanziario (potranno infatti assumere personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente non superiore al citato valore soglia, definito con decreto ministeriale); b) che, pur avendo intrapreso un percorso di graduale contenimento del rapporto fra spese per il personale ed entrate, dal 2025 non abbiano portato tale rapporto al disotto del citato valore soglia (e saranno legittimate ad applicare un turn over pari al 30 per cento, fino al conseguimento del medesimo valore soglia).
La richiamata disciplina diretta ad imporre vincoli assunzionali agli enti territoriali è stata ritenuta legittima dalla Corte costituzionale. La Corte (ex multis, v. sent. n.218 del 2015) ha respinto le censure della regione Veneto, richiamando a tal fine la costante giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto incontestabile "il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti". Nello specifico, ha evidenziato che l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014 "è norma recante princìpi di coordinamento della finanza pubblica" e concerne "non una minuta voce di spesa, bensì un rilevante aggregato della spesa di parte corrente, in un'ottica di contenimento complessivo, sebbene non generale, della spesa corrente in vista del riequilibrio della finanza pubblica". Ad avviso della Corte si tratta di una norma che soddisfa il requisito di non prevedere "in modo esaustivo strumenti e modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi" di contenimento della spesa" (in linea con quanto indicato nella sentenza n. 236 del 2013), "lasciando alle Regioni la possibilità di provvedere esse stesse, in piena autonomia, a differenziare le misure necessarie al raggiungimento dell'indicato obiettivo, tenendo conto delle diverse esigenze dei vari settori dell'amministrazione regionale".
Nel corso dell’esame presso la Camera, è stata poi introdotta una precisazione mirante ad assicurare, nell’ambito della stabilizzazione presso gli enti pubblici territoriali del personale non dirigenziale, il rispetto del principio dell’accesso dall’esterno nel corso del triennio di programmazione, fissando una percentuale del cinquanta per cento dei posti dei fabbisogni. Infatti, l’operata modifica al comma 5-ter dell’articolo 3 del DL 44/2023, nel confermare il rimando ai criteri e alle procedure di cui all’articolo 3, comma 5, del DL 44/2023 per la stabilizzazione presso gli enti pubblici territoriali del personale non dirigenziale, precisa che essa debba avvenire assicurando comunque il rispetto del principio dell’accesso dall’esterno, nel corso del triennio di programmazione, in misura non inferiore al 50 per cento dei posti dei fabbisogni.
L’articolo 3, comma 5, del DL 44/2023 modifica, con esclusivo riferimento alle regioni, alle province autonome, alle città metropolitane e ai comuni, la disciplina - di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni - che, in via transitoria, consente alle pubbliche amministrazioni la stabilizzazione di personale già in servizio come dipendenti a tempo determinato presso la medesima amministrazione. Tale norma consente questa possibilità ai suddetti enti territoriali fino al 31 dicembre 2026 - mentre la normativa transitoria generale pone il termine del 31 dicembre 2023 - e prevede condizioni in parte analoghe a quelle stabilite dalla suddetta disciplina transitoria generale. Resta fermo che l’ente può procedere nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e nell’ambito delle facoltà assunzionali ammesse (per il medesimo ente) a legislazione vigente.
Più in particolare, il comma 5 prevede che, entro il suddetto termine del 31 dicembre 2026, gli enti territoriali in oggetto possano procedere alle stabilizzazioni in oggetto previo colloquio selettivo e all’esito della valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta; le stabilizzazioni - relative alla qualifica già ricoperta - possono riguardare il personale (non dirigenziale) già in servizio come dipendente a tempo determinato e che rientri in tutte le seguenti condizioni:
- abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che procede all’assunzione. In merito, la norma richiama - in via aggiuntiva - la condizione di cui al comma 1, lettera a), del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75 del 2017, e successive modificazioni; tale lettera richiede che il lavoratore fosse in servizio, successivamente al 28 agosto 2015, con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione ovvero, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, presso le amministrazioni con servizi associati;
- sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, conformi ai relativi princìpi (su tali procedure) di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Al riguardo, la norma richiama - in via aggiuntiva - la condizione di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 75; tale lettera richiede che il soggetto fosse stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali, anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione.
Si ricorda che, nella summenzionata disciplina transitoria generale, il requisito dei trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni deve essere stato maturato entro il 31 dicembre 2022.
Si ricorda che dalla normativa transitoria generale sono esclusi i comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica. Tale preclusione non è prevista nella normativa speciale di cui al presente comma 5.
Un’ultima modifica normativa, introdotta nel corso dell’esame presso la Camera, interviene sull'articolo 1, comma 5, del DL n. 44/2023: tale comma 5 autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a bandire concorsi per le necessità assunzionali del Dipartimento per le disabilità, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. E’ rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle procedure e dei requisiti richiesti, con la previsione di una riserva di posti non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento per le categorie protette ai sensi della legge n. 68/1999 , e di una adeguata valorizzazione non più della professionalità specifica, come prevedeva il testo originario, ma solo dei soggetti in possesso di laurea triennale – requisito aggiunto alla Camera -, specialistica o magistrale, che alla data del 1° aprile 2023, abbiano svolto, per almeno un triennio, mediante incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs n. 303/1999 , attività di supporto tecnico specialistico ed operativo in materia di politiche in favore delle persone con disabilità.
La disposizione risponde all’esigenza di individuare figure professionali specializzate nella gestione delle politiche in materia di disabilità, non disperdendo contestualmente il bagaglio di conoscenze ed esperienze maturato dal personale che ha sinora supportato la Presidenza del Consiglio nel suo percorso di progressiva specializzazione in tale ambito.
Articolo 28, comma 1-bis
(Riserva dei posti nei concorsi per dirigente comunale)
Il comma 1-bis dell’articolo 28, introdotto dalla Camera, introduce la possibilità di istituire una riserva di posti, non superiore al 50 per cento dei posti messi a bando, nei concorsi per dirigente comunale, per il personale dirigenziale e non dirigenziale assunto a tempo determinato per almeno trentasei mesi di servizio negli ultimi cinque anni ed in possesso di determinati requisiti o per il personale non dirigenziale assunto a tempo indeterminato per lo stesso periodo di tempo.
La riserva può essere prevista nel limite dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni. Le assunzioni sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.
Il piano triennale dei fabbisogni è quello previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001. In base a tale disposizione, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance.
I requisiti che il personale a tempo determinato deve avere per accedere alla riserva sono:
· avere maturato i trentasei mesi di servizio con pieno merito;
· essere stato assunto a tempo indeterminato a seguito di procedure selettive e comparative ad evidenza pubblica.
Il principio secondo il quale può essere riservata a concorsi interni, in presenza di determinate condizioni, una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili è rinvenibile, nella giurisprudenza della Corte costituzionale, nella sentenza n. 90 del 2012. In quella occasione la Corte ha giudicato fondata con riferimento ai principi di ragionevolezza, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Presidenza del Consiglio sulla legge n. 4 del 2011 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. La norma impugnata prevedeva che nelle procedure di reclutamento del personale regionale la percentuale di posti riservata all'ingresso dall'esterno non potesse essere inferiore al 50 per cento "salvo che per le professionalità che si sviluppano su più livelli giuridico-economici". In proposito la Corte ha ricordato che "l'attivazione solo delle procedure riservate agli interni (le quali possono giungere fino al limite del 50 per cento dei posti coperti attraverso prove pubbliche del triennio precedente), congiuntamente alla mancata effettuazione dei concorsi per i candidati esterni, determina la violazione della norma interposta [ai fini della valutazione del rispetto degli articoli 3 e 97 ndr], rappresentata dal comma 1-bis dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede la "possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso". La Corte costituzionale ha altresì evidenziato che alla quota massima del 50 per cento non si può derogare sulla base della semplice circostanza che determinate categorie di personale abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione interessata (sentenza n. 205 del 2006), nonché sulla base della personale aspettativa degli aspiranti ad una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006).
Articolo 28, comma 1-ter
(Utilizzo di personale presso comuni con meno di 25.000 abitanti)
L’articolo 28, comma 1-ter – introdotto dalla Camera - amplia la platea dei comuni che possono utilizzare personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali.
La disposizione in commento – che modifica l’articolo 1, comma 557, della L. 311/2004 - eleva da 15.000 a 25.000 abitanti la soglia demografica, entro la quale è riconosciuta ai comuni la possibilità di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.
Si ricorda che la suddetta soglia demografica era già stata elevata da 5.000 a 15.000 dall’articolo 3, c. 6-bis, del D.L. 44/2023 e che il richiamato articolo 1, c. 557, della L. 311/2004 prevede che quanto ivi previsto si applichi anche ai consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, alle comunità montane e alle unioni di comuni.
La disposizione in commento, conseguentemente, modifica la rubrica del presente articolo 28 in “Disposizioni di modifica del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 e altre disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”.
Articolo 28, comma 2
(Personale dell’Agenzia per la cybersicurezza
proveniente da società a controllo pubblico)
L’articolo 28, comma 2 reca due distinte previsioni, concernenti il personale proveniente da società a controllo pubblico in avvalimento presso l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
Tale personale viene ad essere ricompreso nella riserva di posti, tra quelli messi a concorso per l’assunzione di personale non dirigenziale. E si prevede che per esso non applichi il vigente termine del 31 dicembre 2023, ai fini dell’inquadramento in ruolo.
Questo comma reca una duplice novella al decreto-legge n. 82 del 2021, il quale ha dettato disposizioni in materia di cybersicurezza, definendo una “architettura nazionale di cybersicurezza” ed istituendo l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
La novellazione concerne proprio quell’Agenzia, e più in particolare il suo personale.
Invero, le nuove previsioni integrano (in tal modo correggendo) disposizioni assai recenti, recate dal decreto-legge n. 44 del 2023 (cfr. suo articolo 1, comma 10, anch’esso recante novelle al citato decreto-legge n. 82).
Il decreto-legge n. 44 del 2023 (con disposizione formulata quale novello comma 3-bis dell’articolo 12 del decreto-legge n. 82 del 2021) ha autorizzato l’Agenzia – nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali – a riservare una quota fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale, in favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato, in possesso dei requisiti necessari per l'inquadramento nel ruolo del personale dell'Agenzia e che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano prestato servizio continuativo per almeno due anni presso la medesima Agenzia.
La disposizione mira ad agevolare una ‘stabilizzazione’ delle assunzioni a tempo determinato già intervenute, con contratti di diritto privato, “di soggetti in possesso di alta e particolare specializzazione debitamente documentata” (recita l’articolo 12, comma 2 del decreto-legge n. 82 del 2021), individuati attraverso “adeguate” modalità selettive, per lo svolgimento di attività necessarie all'operatività dell'Agenzia o per specifiche progettualità da portare a termine in un arco di tempo prefissato.
Ebbene con la novella or disposta si aggiunge, al personale ammesso alla predetta quota riservata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso, un’altra categoria, ulteriore rispetto ai contrattisti previsti dal decreto-legge n. 44 del 2023.
Si tratta del personale proveniente dalle società a controllo pubblico, in avvalimento presso l’Agenzia.
Al contempo, altra novella prevede che siffatto personale, proveniente dalle società a controllo pubblico, faccia eccezione rispetto al termine del 31 dicembre 2023, ai fini dell’inquadramento in ruolo, qualora impiegato nel contingente del quale l’Agenzia è stata autorizzata ad avvalersi.
Tale autorizzazione è stata posta ancora dal decreto-legge n. 44 del 2023 (con disposizione formulata quale novello comma 8.1 dell’articolo 17 del decreto-legge n. 82 del 2021).
Essa concerne l’avvalimento da parte dell’Agenzia, sino al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale, nel limite di 50 unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni, alle autorità indipendenti e alle società a controllo pubblico (messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate d'intesa con i soggetti pubblici e privati di appartenenza).
Questo personale (prosegue quella disposizione autorizzatoria del decreto-legge n. 44) può essere inquadrato - mediante apposite selezioni “con le modalità e le procedure definite con provvedimento dell'Agenzia” - con provvedimento dell'Agenzia, nel ruolo del personale, non oltre il termine indicato (31 dicembre 2023).
Tale termine, si viene ora a prevedere, non si applica al personale proveniente dalle società a controllo pubblico.
Si rammenta che l’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 175 del 2016 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), definisce “società a controllo pubblico” quelle società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo secondo quanto disciplinato dall’articolo 2359 del codice civile. Quest’ultimo articolo (rubricato “Società controllate e società collegate”) è richiamato dalla lettera b) del medesimo articolo 2, comma 1, e stabilisce che considerate controllate le società:
1. in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2. in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3. che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Il medesimo articolo 2359 c.c. reca quindi alcune disposizioni ulteriori sulle modalità di conteggio dei voti ai fini dell’applicazione della disciplina in esame.
La suddetta lettera b) specifica, inoltre, che il controllo può sussistere anche quando “le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali”, secondo la disciplina applicabile.
La Corte dei conti, con la deliberazione n. 11/2019 delle Sezioni riunite in sede di controllo, ha chiarito che sono società a controllo pubblico anche quelle partecipate da più amministrazioni pubbliche, ciascuna delle quali titolare di diritti di voto inferiori al 50% di quelli complessivi, le quali siano complessivamente in grado di disporre nell’assemblea ordinaria dei voti previsti dall’articolo 2359 del codice civile.
Articolo 28-bis
(Avvalimento di graduatorie concorsuali da parte di altre pubbliche amministrazioni)
L’articolo 28-bis – inserito dalla Camera – prevede che per l’attuazione delle misure di completamento della dotazione organica di alcune pubbliche amministrazioni – misure previste dai precedenti articoli 3, comma 15, 12, 13, 14, 21 e 24 del presente decreto – le medesime amministrazioni possano anche ricorrere, mediante convenzione, allo scorrimento delle graduatorie, in corso di validità, dei concorsi pubblici svolti mediante la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (Commissione RIPAM)[78].
Le amministrazioni interessate dai richiamati articoli del presente decreto sono: l’Ispettorato nazionale del lavoro; il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia, il Ministero dell’istruzione e del merito, le prefetture-uffici territoriali del Governo.
Riguardo alla modalità di avvalimento in oggetto, l’articolo 28-bis fa riferimento alla previsione specifica di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74. Si ricorda che anche in base ad una norma di carattere generale (posta dall’articolo 3, comma 61, della L. 24 dicembre 2003, n. 350) un accordo tra le amministrazioni interessate è comunque necessario per l’avvalimento di una graduatoria, in corso di validità, di un concorso bandito da un’altra amministrazione.
Articolo 28-ter, commi 1 e 2
(Norme in materia di concorsi pubblici per il reclutamento di personale e in materia di procedure comparative per l’accesso alla dirigenza e di conferimento di incarichi dirigenziali)
La lettera c) del comma 1 e il comma 2 dell’articolo 28-ter – articolo inserito durante l’esame alla Camera – modificano la disciplina sul limite numerico di candidati idonei nelle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni e sul limite di scorrimento delle stesse graduatorie. Le nuove disposizioni recano un chiarimento sulla determinazione della base di calcolo del limite numerico, specificano la decorrenza dell’applicazione dei due limiti e pongono alcune esclusioni dall’ambito dei medesimi; si introduce, inoltre, il rinvio ad una fonte secondaria per l’eventuale definizione di ulteriori modalità attuative.
La novella di cui alla lettera a) del comma 1 prevede – con riferimento alle amministrazioni statali (anche ad ordinamento autonomo) e agli enti pubblici non economici nazionali – che i bandi delle procedure comparative per l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia possano essere adottati anche dalle singole amministrazioni interessate (le procedure comparative in oggetto, previste dalla disciplina già vigente, sono riservate al personale – in servizio a tempo indeterminato presso la stessa amministrazione di destinazione – che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale).
La novella di cui alla lettera b) del comma 1 prevede che l'esperienza maturata dal dipendente pubblico durante la prestazione di servizio temporaneo all'estero sia adeguatamente valorizzata, a determinate condizioni, nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza e nelle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali.
Comma 1, lettera c), e comma 2 – Disposizioni in materia di idonei nelle graduatorie dei concorsi pubblici
La lettera c) del comma 1 e il comma 2 modificano la disciplina sul limite numerico di candidati idonei nelle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni e sul limite di scorrimento delle stesse graduatorie[79]. Le nuove disposizioni recano un chiarimento sulla determinazione della base di calcolo del limite numerico, specificano la decorrenza dell’applicazione dei due limiti – i quali sono stati introdotti dalla novella di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, nell’articolo 35, comma 5-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni – e pongono alcune esclusioni dall’ambito dei medesimi limiti; si introduce, inoltre, il rinvio ad una fonte secondaria per l’eventuale definizione di ulteriori modalità attuative.
L’aliquota del suddetto limite numerico resta pari al 20 per cento; riguardo alla base di calcolo, la lettera c) del comma 1 del presente articolo 28-ter chiarisce che essa è costituita dal numero dei posti messi a concorso[80]. Si ricorda che la formulazione finora vigente – “20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi” – ha dato luogo, tra i commentatori, a due diverse interpretazioni, facenti riferimento, rispettivamente, al numero dei posti messi a concorso – come sostenuto anche da una nota del 16 giugno 2023 (prot. n. 499) del capo dell’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e come confermato ora dalla novella in esame – e al numero di idonei non vincitori.
Sia la precedente novella (di cui al citato articolo 1-bis, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. n. 44) sia la nuova formulazione, di cui alla suddetta lettera c), prevedono che, nell’ambito di tale limite numerico, si possa procedere allo scorrimento della graduatoria in alcune fattispecie; queste ultime sono costituite dalla rinuncia all'assunzione, dalle dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione e – ipotesi aggiunta dalla nuova formulazione – dal mancato superamento del periodo di prova. Si valuti l’opportunità di chiarire – considerati i dubbi interpretativi espressi da alcuni commentatori al riguardo – se il riferimento a tali fattispecie abbia l’effetto di subordinare in via esclusiva alle stesse la possibilità di scorrimento (nell’ambito della validità temporale della graduatoria[81]).
Riguardo alla decorrenza temporale, il comma 2 del presente articolo 28-ter specifica che i limiti in oggetto (numerico e di scorrimento) si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del presente D.L. n. 75.
Le fattispecie di concorsi pubblici che, ai sensi della novella di cui alla suddetta lettera c), vengono escluse dall’ambito di applicazione dei limiti in oggetto sono le seguenti: i concorsi banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico (compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni), dei ricercatori e del personale rientrante nelle categorie in regime di diritto pubblico (di cui all’articolo 3 del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni); i concorsi banditi dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati, che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a 20 unità; lo scorrimento di graduatorie da parte dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti; le procedure concorsuali per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato.
La novella di cui alla suddetta lettera c) prevede altresì che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, possano essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni relative ai limiti in oggetto. La formulazione della previsione del decreto ministeriale fa riferimento, letteralmente, alle disposizioni dell’intero comma 5-ter del suddetto articolo 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001 – come da ultimo novellato dalla medesima lettera c) –. Si ricorda che tale comma reca anche norme sulla durata della validità delle graduatorie concorsuali e sul luogo di residenza dei concorrenti (con riferimento ai casi in cui il requisito della residenza “sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato”). Si valuti l’opportunità di un chiarimento circa l’ambito delle materie oggetto delle possibili determinazioni del decreto ministeriale.
Lettera a) del comma 1 – Procedure comparative per l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia
La novella di cui alla lettera a) del comma 1 prevede[82] – con riferimento alle amministrazioni statali (anche ad ordinamento autonomo)[83] e agli enti pubblici non economici nazionali[84] – che i bandi delle procedure comparative per l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia possano essere adottati anche dalle singole amministrazioni interessate.
Si ricorda che le procedure comparative in oggetto sono riservate al personale – in servizio a tempo indeterminato presso la stessa amministrazione di destinazione – che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale. La norma vigente, nella parte non oggetto della presente novella, prevede che tali procedure comparative siano bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Si valuti l’opportunità di un intervento di coordinamento tra quest’ultima disposizione e la novella in esame.
Si ricorda che tali bandi devono tener conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonché della tipologia degli incarichi rivestiti (con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire), ed essere intesi ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali; a tali fini, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare con prove scritte e orali, le quali devono concernere in via esclusiva le attività dei dipendenti (“di esclusivo carattere esperienziale”) ed essere finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti[85].
Si ricorda che, in base alla disciplina generale[86] relativa alle amministrazioni in oggetto, i posti per l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, disponibili nell'ambito delle facoltà assunzionali, devono essere ricoperti secondo le seguenti modalità:
- mediante un corso-concorso pubblico e selettivo di formazione, bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione[87]; la quota dei posti per la quale si ricorre a tale modalità non può essere inferiore al 50 per cento del totale dei posti disponibili;
- mediante le suddette procedure comparative riservate; tale modalità si applica in misura non superiore al 30 per cento dei posti residui rispetto a quelli destinati al suddetto corso-concorso; nell’ambito di tale modalità, una quota, non superiore al 15 per cento dei posti residui rispetto a quelli destinati al summenzionato corso-concorso, è inerente ad una procedura comparativa relativa al personale che, oltre ad essere in servizio a tempo indeterminato presso la stessa amministrazione di destinazione e a possedere gli altri requisiti summenzionati, abbia ricoperto o ricopra[88] incarichi di livello dirigenziale a termine (senza il possesso della qualifica di dirigente di ruolo);
- mediante concorso pubblico indetto dalle singole amministrazioni; nell’ambito di questi ultimi bandi, la percentuale dei posti da riservare al personale dipendente dell'amministrazione che indice il concorso è pari al trenta per cento (dei posti messi a concorso)[89]. Si ricorda che ai concorsi in oggetto indetti dalle singole amministrazioni possono partecipare[90]: i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, aventi una determinata anzianità di servizio[91]; i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricompresi nell’ambito generale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni[92], muniti del diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; i soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea; i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che abbiano maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni, presso enti od organismi internazionali esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali (per l'accesso alle quali sia richiesto il possesso del diploma di laurea).
Lettera b) del comma 1 – Valorizzazione del servizio temporaneo all'estero nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza e nelle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali
La novella di cui alla lettera b) del comma 1 introduce il principio che l'esperienza maturata dal dipendente pubblico durante la prestazione di servizio temporaneo all'estero è adeguatamente valorizzata, se di durata almeno biennale, nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché nelle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, qualora questi ultimi siano attinenti rispetto all'esperienza maturata durante il medesimo servizio temporaneo.
La novella integra la disciplina di cui all’articolo 32, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001. In base a quest’ultima, il personale delle pubbliche amministrazioni[93] che presta servizio temporaneo all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza e l’attività temporanea in oggetto “costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera all'interno dell'amministrazione pubblica”.
Articolo 28-ter, comma 3
(Assunzioni di personale dirigenziale al MEF)
L’articolo 28-ter, comma 3, introdotto dalla Camera, autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad assumere a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica vigente, 60 unità di personale dirigenziale di livello non generale. Sono previste riserve di posti, non oltre il cinquanta per cento, a favore del personale in ruolo dello stesso Ministero.
La norma in esame, introdotta dalla Camera, autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad assumere, nel biennio 2023-2024, sessanta unità di personale dirigenziale di livello non generale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica.
Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti è ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di graduatorie vigenti anche di altre pubbliche amministrazioni.
Una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui è riservata, attraverso procedure comparative che tengono conto dei criteri e requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del D.Lgs. n. 165 del 2001, al personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze in possesso dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale.
In materia di accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia, l’articolo 28, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 dispone che una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il secondo periodo del comma 1-ter precisa che il suddetto personale è selezionato attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonché della tipologia degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali.
Una ulteriore quota non superiore al 15 per cento dei medesimi posti residui è altresì riservata al personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze in possesso dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale che ha ricoperto presso il Ministero dell'economia e delle finanze incarichi di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, per almeno un biennio e con valutazione positiva.
L'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, autorizza ciascuna amministrazione a conferire incarichi dirigenziali, per un periodo limitato, a professionisti esperti esterni alla pubblica amministrazione nel limite del 10 per cento per i dirigenti di prima fascia e dell’8 per cento per i dirigenti di seconda fascia. Tali soggetti devono avere una particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione, e devono aver svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o devono provenire dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
Si ricorda che gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, anche a soggetti, in possesso dei titoli previsti, che siano funzionari a tempo indeterminato dell’amministrazione. Si veda al riguardo la delibera della Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti di Governo e delle amministrazioni dello Stato, n. SCCLEG/4/2022/PREV, nella quale si afferma che la locuzione “non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione”, contenuta nel comma 6 dell’articolo 19, deve intendersi riferita ai soli ruoli dirigenziali. Compiuta tale verifica con esiti negativi, l’amministrazione, nell’esercizio del suo potere discrezionale, può ricercare la persona di particolare e comprovata qualificazione professionale al di fuori dei propri ruoli dirigenziali, nel rispetto delle condizioni e dei limiti percentuali ivi previsti.
Articolo 28-quater
(Potenziamento Agenzia delle dogane e dei monopoli)
L'articolo 28-quater, introdotto dalla Camera, estende fino al 2025 l'incremento di otto milioni di euro delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, originariamente disposto per il solo 2020 dal decreto-legge n. 23 del 2020 e successivamente prorogato fino al 2022.
La norma in esame interviene, in particolare, sul comma 1 dell’articolo 31 del decreto-legge n. 23 del 2020, che nella formulazione vigente dispone, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l'incremento di otto milioni di euro delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne anche in relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19.
Con le modifiche in commento (lettera a) del comma 1) l’incremento di otto milioni è disposto anche per gli anni dal 2020 al 2025. Si ricorda, come sopra anticipato, che tale misura, originariamente prevista per il solo 2020, è stata prorogata per gli anni 2021 e 2022 dall'articolo 163-bis, comma 1, lettera a) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.
La disposizione, lettera b), sostituendo il secondo periodo del richiamato comma 1 dell’articolo 31, prevede inoltre che la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dalle norme in commento, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, avvenga:
§ per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione della disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 31 che ha abrogato l'articolo 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che prevedeva anch’esso per il 2020 un potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 4,12 milioni di euro;
§ per ciascuno degli anni dal 2021 a 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154).
Articolo 28-quinquies
(Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni per il coordinamento degli interventi in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico)
L’articolo 28-quinquies, introdotto dalla Camera, istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare. Essa esercita funzioni di impulso, coordinamento e controllo in materia di programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.
Le disposizioni chiariscono le modalità di individuazione della struttura tecnica a supporto della Cabina di regia e, infine, recano la copertura finanziaria dell’intervento.
L’articolo 28-quinquies, introdotto dalla Camera, al comma 1, all’esplicito scopo di favorire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare, ad esclusione del patrimonio immobiliare del Ministero della difesa.
Detta Cabina di regia è presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti delle amministrazioni del Ministero dell'interno, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero degli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, del Ministero della cultura, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero del turismo, della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Conferenza unificata, dell'Agenzia del demanio, dell'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati.
Le norme chiariscono che possono essere invitati a partecipare ai lavori della Cabina di regia rappresentanti di enti, organismi o associazioni portatori di specifici interessi.
Il comma 2 individua i compiti di detto organismo: essa esercita funzioni di impulso, coordinamento e controllo in materia di programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.
In particolare, la Cabina di regia:
a) adotta il Programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, che definisce i principi, gli strumenti e i criteri per l'attuazione degli interventi; ne cura l'aggiornamento annuale e ne monitora lo stato di avanzamento, promuovendo il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente;
b) elabora linee guida in attuazione del suddetto Programma;
c) acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i piani di investimento e le programmazioni degli interventi di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, allo scopo di condurre monitoraggi periodici sullo stato di avanzamento dei predetti interventi.
Ai sensi del comma 3, la Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica composta da un dirigente generale e cinque unità di personale non dirigenziale di supporto alle attività da inquadrare nell'Area dei Funzionari del vigente CCNL – Comparto Funzioni Centrali, individuate tra il personale dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001), collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. A tale personale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ai sensi del quale, ove disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.
All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
Al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui supra non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia).
Le disposizioni in esame prevedono che a supporto della Cabina di regia sia altresì assegnato un contingente di esperti o consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con un compenso nel limite di spesa complessivo di 170.000 euro per il 2023 e di euro 500.000 annui a decorrere dal 2024.
Ai sensi del richiamato comma 6 dell’articolo 7 del D. Lgs. n. 165 del 2001, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si dispone che per le spese di funzionamento dell’organismo sia autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
Il comma 4 prevede che ai componenti della Cabina di regia e ai partecipanti ai lavori non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Il comma 5 reca infine la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle norme in esame, quantificati in 407.241 euro per l'anno 2023 e 1.348.958 euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Per ulteriori informazioni sull’attività di gestione del patrimonio pubblico si rinvia al sito della documentazione parlamentare.
Articolo 28-sexies
(Fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale)
L’articolo 28-sexies, inserito nel corso dell’esame alla Camera, modifica la disciplina relativa del Fondo per il sostegno dei comuni in deficit strutturale, prevedendo che, ai fini del riparto delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2023 (2 milioni di euro per il 2023, comma 790), la capacità fiscale pro capite dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna è quella determinata dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.
La norma in esame interviene sul comma 790 della legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022), il quale ha incrementato di 2 milioni di euro per l’anno 2023 il Fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale, destinandoli a favore dei comuni fino a 35 mila abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nell’anno 2014, con una durata fino all’anno 2023.
La norma è volta a consentire il riparto dei 2 milioni di euro per il 2023 stanziati dal comma 790 anche ai comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna, considerando che i D.M. attuativi che hanno determinato la stima della capacità pro capite riguardano solo i comuni delle regioni a statuto ordinario.
Il Fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale è stato istituito dall’articolo 53, comma 1, del decreto-legge, n. 104 del 2020 al fine di favorire il risanamento finanziario dei comuni che presentano un deficit strutturale, derivante non da "patologie organizzative", bensì dalle caratteristiche socio economiche della collettività e del territorio. Il Fondo aveva una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
L’articolo 53, comma 1, è stato adottato in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2020 che, in un obiter dictum, ha chiarito che le misure statali di risanamento finanziario in favore degli enti territoriali possono giustificarsi in presenza di deficit strutturale, imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, e non a patologie organizzative, come nel caso di inefficienze amministrative legate alla riscossione dei tributi.
Al fine di circoscrivere l'intervento ai comuni con criticità strutturali, si è previsto che le richiamate risorse siano destinate agli enti:
a) che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del TUEL;
b) il cui piano di riequilibrio risulti, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020 (15 agosto 2020), approvato e in corso di attuazione, "anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale";
c) che registrino un indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) superiore a 100;
Tale indice è calcolato dall'ISTAT sulla base di indicatori elementari che descrivono le principali dimensioni “materiali” e “sociali” della vulnerabilità dei comuni italiani[94];
d) che registrino una capacità fiscale (CF) pro capite inferiore a 395.
Per la determinazione della capacità fiscale la norma rimanda al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018 "Adozione della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018).
Al riguardo si evidenzia che con il D.M. 16 dicembre 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2022) è stata adottata la stima delle capacità fiscali 2022 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, a metodologia invariata.
La legge di bilancio per il 2023 (articolo 1, comma 790, della legge n. 197 del 2022) ha, come detto, rifinanziato di 2 milioni di euro per il 2023 il Fondo, destinando tali risorse ai comuni fino a 35 mila abitanti con il piano di riequilibrio finanziario approvato dalla Corte dei conti nell’anno 2014 e con una durata del piano fino all’anno 2023. Rispetto alla norma istitutiva del Fondo (sopra descritta) i destinatari delle risorse aggiuntive sono stati pertanto individuati con degli ulteriori criteri specifici.
La norma in esame è volta a consentire il riparto dei 2 milioni di euro per il 2023 stanziati dal comma 790 anche ai comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna, considerando che i citati D.M. che hanno determinato la stima della capacità pro capite riguardavano solo i comuni delle regioni a statuto ordinario.
Si prevede che per la capacità fiscale pro capite dei comuni della Sicilia e della Sardegna si fa riferimento alla stima determinata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze, ai sensi del comma 565, lettera c), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Al riguardo si rammenta che il comma 565 della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021) ha istituito un nuovo Fondo presso il Ministero dell’interno con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2022 (di cui 50 milioni di euro in favore dei soli comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna) e di 150 milioni di euro per l'anno 2023, in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che alla data del 28 febbraio 2022[95] hanno trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno.
Tale nuovo Fondo presenta una disciplina simile a quella sopra descritta del Fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale, ma con l’esplicita estensione dell'intervento anche ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna, esclusi in precedenza dal riparto delle risorse a causa della mancata individuazione per essi della capacità fiscale pro capite.
In particolare, il comma 565 stabilisce che le risorse del fondo sono ripartite con D.M, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tra i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna che hanno deliberato la procedura di equilibrio finanziario di cui all'articolo243-bis del TUEL e alla data del 28 febbraio 2022 hanno trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno:
a) in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020, quale risultante dal rendiconto 2020 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) anche sulla base dei dati di preconsuntivo;
b) che registrino un indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) superiore al valore medio nazionale;
c) registrino una capacità fiscale (CF) pro capite inferiore a 510.
Per i comuni delle regioni Siciliana e Sardegna, per cui non è disponibile una stima della CF nell'ambito del citato DM, essa è determinata dal Dipartimento delle finanze, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica dei fabbisogni standard.
Al riguardo si evidenzia che con il D.M. 6 aprile 2022 è stato disposto, in attuazione del citato articolo 1, comma 565, della legge n. 234 del 2021, il riparto del fondo in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e con piano di riequilibrio trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla Cosfel.
Dalla nota metodologica (Allegato A) del decreto, si evince che per la capacità fiscale della Regione siciliana e della regione Sardegna si è fatto riferimento alla stima determinata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base della metodologia approvata dalla Commissione Tecnica per i fabbisogni standard nella riunione del 22 marzo 2022.
L’Allegato B ripartisce, in particolare, ai soli comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, per l’anno 2022, il contributo complessivo di 50 milioni di euro a loro riservati.
Articolo 28 -septies
(Disposizioni in materia di incremento delle dotazioni organiche
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)
L’articolo 28-septies, inserito nel corso dell’esame alla Camera, incrementata di 200 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui alla tabella allegata al DPR n. 95 del 2010, con riguardo all’area degli assistenti.
Nel dettaglio, la disposizione introdotta dalla Camera autorizza l’assunzione del richiamato personale mediante apposita procedura concorsuale, stabilendo che il 50 per cento dei posti messi a concorso deve essere riservato ai dipendenti di cittadinanza italiana assunti a contratto a tempo indeterminato in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all’estero, che siano in possesso dei requisiti previsti per l’accesso all’area degli assistenti e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole.
Con riferimento agli impiegati a contratto cessati dal servizio, di cui al secondo comma dell’articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 (ovvero gli impiegati che siano cessati da servizio per gravi e documentati motivi personali dopo aver prestato lodevole servizio per almeno cinque anni presso un ufficio estero), ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, si tiene conto del periodo di servizio antecedente alla cessazione.
Il comma quattro quantifica l’onere derivante dall’attuazione della disposizione in esame in 7.498.890 euro annui a decorrere dall’anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, in 400.000 euro per l’anno 2023 per le spese concorsuali e in 749.889 euro per l’anno 2024 e 74.988 euro annui a decorrere dall’anno 2025 per le spese di funzionamento.
A tali spese si provvede mediante riduzione, in misura pari a 400.000 euro per l’anno 2023, a 8.248.779 euro per l’anno 2024 e a 7.573.878 euro annui a decorrere dall’anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Tabella 1 ex articolo 11, D.P.R. 19/05/2010, n.95)[96]
Carriera diplomatica, qualifiche dirigenziali e aree |
Dotazione organica dal 1° ottobre 2021 |
Dotazione organica dal 1° ottobre 2022 |
Dotazione organica dal 1° ottobre 2023 |
Carriera diplomatica |
|||
Ambasciatore |
24 |
24 |
24 |
Ministro plenipotenziario |
190 |
195 |
200 |
Consigliere di ambasciata |
244 |
244 |
244 |
Consigliere di legazione |
261 |
261 |
261 |
Segretario di legazione |
453 |
471 |
521 |
Totale carriera diplomatica |
1.172 |
1.195 |
1.250 |
Dirigenti |
|||
Dirigente di I fascia |
8 |
8 |
8 |
Dirigente di II fascia |
44 |
44 |
44 |
Dirigente di II fascia dell'area della promozione culturale |
8 |
8 |
8 |
Totale dirigenti |
60 |
60 |
60 |
Aree |
|||
Area terza |
1.473 |
1.473 |
1.473 |
Area seconda |
1.811 |
1.811 |
1.911 |
Area prima |
19 |
19 |
19 |
Totale aree |
3.303 |
3.303 |
3.403 |
Totale complessivo |
4.535 |
4.558 |
4.713 |
Articolo 29
(Misure per contrasto della peste suina africana)
L’articolo 29 - novellando l’articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 - prevede il potenziamento dei poteri e delle attività svolte dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), nonché la nomina e l’attribuzione di specifici compiti a tre subcommissari. Sono, inoltre, assegnate risorse per 400 mila euro del Fondo nazionale per la suinicoltura per l’anno 2023, per il finanziamento di interventi a sostegno delle aziende che operano nel settore faunistico-venatorio e agrituristico-venatorio che nel 2022 hanno subito danni causati dalla PSA.
L’articolo 29, comma 1:
§ alla lettera a) - novellando il comma 1, dell’articolo 2 del decreto-legge n. 9/2022 - chiarisce la portata dei compiti del Commissario straordinario che, oltre a prevenire ed eradicare la peste suina africana ha anche la funzione di predisporre misure di contenimento della specie cinghiale (sus scrofa).
Si ricorda che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2023, il dott. Vincenzo Caputo è stato nominato Commissario straordinario per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)
§ alla lettera b) – sostituendo il comma 2, dell’articolo 2, del decreto-legge n. 9/2022 - prevede un potenziamento dei poteri e delle attività svolte dal Commissario straordinario, che:
a) coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, per le finalità dell’eradicamento della peste suina africana e per il contenimento della specie cinghiale;
b) definisce, sentite le regioni interessate, il piano straordinario delle catture a livello nazionale e regionale con tempistica, obiettivi numerici di cattura e, sentito l’ISPRA, di abbattimento e smaltimento, e lo comunica alle regioni;
c) individua all’interno del piano di cui alla lettera b) le aree di stoccaggio degli animali catturati o abbattuti e dell’eventuale smaltimento delle carcasse;
d) ordina alle competenti Autorità regionali di procedere all’attuazione del piano di cui alla lettera b) secondo le modalità previste;
e) monitora le attività delle regioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi prefissati nei termini indicati;
f) verifica la regolarità delle procedure dell’abbattimento e della distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente;
g) in caso di inerzia o mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle competenti autorità regionali attiva la procedura di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l’esercizio dei poteri sostitutivi con le medesime prerogative e strutture regionali, oppure affida a ditte specializzate il servizio a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al comma 2-bis del presente articolo.
Le novità rispetto alla legislazione previgente sono le lettere da b) ad e) che consistono sostanzialmente in attività di coordinamento, controllo, pianificazione e verifica che sono tipiche delle gestioni commissariali.
Con particolare riguardo a quanto previsto alla lettera g) si ricorda che le attività ivi previste vengono svolte normalmente delle medesime strutture regionali competenti. L’esercizio del potere sostitutivo, infatti si concretizza nella sostituzione del Commissario agli organi apicali nei confronti dei quali viene acclarata l’inerzia nelle attività loro assegnate con la possibilità di avvalersi pienamente delle loro strutture amministrative e operative.
Nella seconda procedura prevista dalla medesima lettera g), alternativa a quella sopra descritta, il Commissario può decidere di affidare il servizio a ditte specializzate. Tale circostanza potrebbe determinarsi, ad esempio, qualora il Commissario rilevi l’inadeguatezza delle strutture regionali allo svolgimento del servizio. Al concretizzarsi di tale ipotesi il Commissario utilizza i fondi già previsti al comma quinquies dell’articolo 2 pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022.
Il comma 1-bis), aggiunto dalla Camera,?introduce due ulteriori commi, il 9-bis ed il 9-ter, all’articolo 2 del decreto legge n. 9 del 2022.
??Il comma 9-bis, in particolare, prevede la nomina di tre sub-commissari - con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, - cui sono conferiti i seguenti compiti:
???1) coordinamento delle attività di cui alla sopra richiamata lettera a) del comma 2;
???2) verifica delle attività di cui alla sopra citata lettera f) del comma 2;
???3) confronto e concertazione con le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione e di vendita di carni, allo scopo di promuovere, previa verifica di idoneità al consumo alimentare, la commercializzazione di capi abbattuti della specie cinghiale (sus scrofa).
Il comma 9-ter, prevede che per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma 9-bis, i subcommissari possono avvalersi del supporto dell'Unità centrale di crisi del Ministero della Salute (di cui al comma 4), nonché degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle amministrazioni indicate al comma 5. Si prevede poi che l’incarico di subcommissario è compatibile con altri incarichi pubblici ed è svolto a titolo gratuito; sull'attività svolta dagli stessi subcommissari il Presidente del Consiglio dei ministri - o un Ministro da lui delegato - riferisce periodicamente alle Camere.
Il comma 1-bis, inserito nel corso dell’esame alla Camera, apporta modifiche alla disciplina contenuta nell’articolo 11-bis del decreto legge n. 27 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2019 in materia di misure a sostegno del settore suinicolo.
Nello specifico, la disposizione in esame sancisce che una parte delle risorse - pari a 400 mila euro - del Fondo nazionale per la suinicoltura per l’anno 2023 siano destinate al finanziamento di interventi a sostegno e tutela delle aziende faunistiche-venatorie e agrituristiche-venatorie.
La definizione dei criteri e delle modalità di attribuzione delle risorse destinate sopra menzionate da destinarsi in favore delle aziende faunistiche-venatorie e agrituristiche-venatorie che si trovano nei comuni colpiti nel 2022 dalla peste suina africana, è demandata ad un apposito decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.
Si ricorda che il comma 1 del richiamato articolo 11-bis ha istituito nello stato di previsione dell’attuale Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse del suddetto Fondo sono destinate: ad interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito degli allevatori di suini, a garantire la massima trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del settore suinicolo, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, a potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, a migliorare la qualità dei medesimi prodotti e il benessere animale nei relativi allevamenti, nonché a promuovere l'innovazione, a contribuire a fondo perduto alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione di carne e di trasformazione di carne, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali nel predetto settore. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 7 aprile 2020 e successivamente il D.M. del 12 aprile 2022.
Si ricorda, infine, che lo scorso 5 luglio si è svolta presso la Camera dei deputati una seduta di question time - al quale ha preso parte il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - avente ad oggetto, tra gli altri, i tempi di emanazione del decreto di ripartizione delle risorse stanziate dalla legge di bilancio per il 2023 a favore delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie per il risarcimento dei danni causati dalla peste suina africana.
Si ricorda che a partire dal 7 gennaio 2022 in Italia è stata accertata la presenza della peste suina africana (PSA) anche nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle regioni Piemonte e Liguria, quindi al fine della salvaguardia del patrimonio genetico animale, il Parlamento ha approvato alcune misure urgenti finalizzate all'eradicazione dalla malattia nei cinghiali e per prevenirne l'introduzione nei suini da allevamento (D.L. n. 9/2022). A tale scopo è stato nominato un Commissario straordinario che può indire procedure di gara - ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili idonee al contenimento dei cinghiali selvatici. L'autorizzazione di spesa per la predetta misura ammonta a 10 milioni di euro per l'anno 2022 (articolo 2, comma 2-bis, D.L. n. 9/2022).
Si fa inoltre presente che a sostegno delle aziende suinicole italiane che hanno subìto danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di peste suina africana (PSA) è stato emanato il D.M. 28/07/2022 che ripartisce risorse pari a euro 25.000.000 per l'anno 2022 in favore di piccole e medie imprese della produzione primaria (60 per cento delle risorse) e di imprese dei settori della macellazione, trasformazione di carni suine (40% delle risorse).
Nell'ambito delle misure di contenimento del cinghiale, giova ricordare anche la recente adozione del Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione della Peste Suina Africana 2023 che prevede, tra l'altro, la riduzione della circolazione virale anche attraverso l'installazione di barriere artificiali o il rafforzamento di barriere naturali al fine di contenere le popolazioni di cinghiali infette che diffondono il virus nei loro spostamenti.
Si ricorda, infine, che la Commissione XIII (Agricoltura) della Camera dei deputati:
· in data 25 gennaio 2023 ha svolto l'audizione dei rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sui risultati dell'indagine nazionale condotta dall'Istituto sulla gestione del cinghiale in Italia nel periodo 2015-2021;
· in data 20 giugno 2023 ha approvato la risoluzione n. 8-00016 sulle iniziative per l'eradicazione della peste suina dal territorio nazionale;
· in data 28 giugno 2023 ha svolto l’audizione del Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), professor Vincenzo Caputo, in merito all'evoluzione della situazione epidemiologica e alle nuove iniziative da assumere per l'eradicazione della malattia, mentre per il prossimo 1°agosto è previsto lo svolgimento di un’audizione informale dello stesso Commissario straordinario per la peste suina avente ad oggetto i piani di de-popolamento del cinghiale.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al sito web del Ministero della salute.
Articolo 30
(Potenziamento dei sistemi di controllo sui prodotti agroalimentari e di contrasto alle frodi nelle erogazioni finanziarie all’agricoltura)
L’articolo 30, modificato dalla Camera - novellando l’articolo 1, del decreto-legge n. 701 del 1986 -, interviene sulle attività svolte da Agecontrol s.p.a., società controllata da AGEA, specificandone gli ambiti di intervento nel settore dei controlli e del contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all’agricoltura.
Più nel dettaglio:
§ il comma 1 – aggiungendo il comma 1-bis all’articolo 1, del decreto-legge n. 701 del 1986 – assegna ad Agecontrol S.p.A. ulteriori attività in materia di controlli e di contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all’agricoltura, tra cui:
a) esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane sia per il mercato interno sia per l’importazione e l’esportazione;
b) gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO);
c) esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi in materia di commercializzazione all'interno dell'Unione europea e di interscambio con i Paesi terzi dei prodotti ortofrutticoli freschi (decreto legislativo n. 306/2002, fatte salve le competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano);
d) esecuzione dei controlli ex post di cui al regolamento (UE) n. 2021/2116 .
Si ricorda che il citato Regolamento n. 2116 contiene norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC. Esso disciplina gli organismi di governance prevedendo (articolo 8) che ciascuno Stato membro designi un'Autorità a livello ministeriale competente per il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento degli organismi pagatori (articolo 9), dell'organismo di coordinamento (articolo 10) e di un organismo di certificazione (articolo 12).
Gli Organismi pagatori sono servizi od organismi degli Stati membri e, ove applicabile, delle loro regioni, incaricati di gestire e controllare le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia FEAGA finanziate in regime di gestione concorrente e le spese del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale FEASR.
e) verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei settori di intervento di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 2021/2115 (prodotti ortofrutticoli, apicoltura, vitivinicolo, luppolo, olio d’oliva olive da tavola), nonché sugli aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013.
Si ricorda che il Regolamento n. 2115 reca norme sul sostegno ai piani strategici della PAC, redatti dagli Stati membri e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Esso definisce gli obiettivi generali e quelli specifici da perseguire con i piani strategici (articoli 5 e 6) e gli indicatori (articolo 7) mediante i quali valutarne il conseguimento. Vengono definiti requisiti comuni in base ai quali gli Stati membri definiscono i loro interventi (articoli 8-15), fra i quali rientra il principio secondo cui gli Stati membri includono nei propri piani strategici della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa agli agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti o pagamenti annuali se non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione, alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) e a specifici requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro. Di tale ultimo insieme di requisiti, definiti di condizionalità sociale, è consentita l'introduzione entro il 1° gennaio 2025 ma l'Italia ne ha anticipato l'introduzione all'interno del proprio processo di pianificazione strategica. Per il regime di condizionalità sociale i veda il decreto 28 dicembre 2022.
Si ricorda che il regolamento n. 1308 disciplina al CAPO II gli aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici, prevedendo che il regime di aiuti è inteso a migliorare la distribuzione di prodotti agricoli e a migliorare le abitudini alimentari dei bambini che frequentano regolarmente scuole materne, istituti prescolari o istituti di istruzione primaria o secondaria, amministrati o riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri.
f) esecuzione dei controlli sulle attività delegate dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2022/127;
g) ogni altra attività di controllo affidata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dalle regioni, dalle province autonome o dagli organismi pagatori regionali sulla base di appositi accordi (articolo 15, L. n. 241/1990);
§ il comma 2 prevede che Agecontrol S.p.A. proceda alla modifica del proprio statuto al fine di renderlo coerente con il quadro delle competenze di cui al comma 1;
§ il comma 3 di conseguenza, ai fini di coordinamento con le disposizioni in esame, prevede la soppressione di alcune norme del decreto legislativo n. 74 del 2018, in materia di riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e di riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare.
§ Si fa presente che Agecontrol è una società che opera ininterrottamente dalla sua costituzione in quanto la procedura di soppressione e assorbimento nel SIN - Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura S.p.A. non è mai stata avviata.
Più nel dettaglio le soppressioni riguardano:
· l’articolo 01, comma 1 in materia di passaggio di attribuzioni da Agecontrol S.p.A al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in materia di controlli di qualità su prodotti ortofrutticoli freschi sia nel mercato interno che nell'import/export, nonché in relazione alle verifiche istruttorie, contabili e tecniche nell'agroalimentare e il comma 1, lettera e) dell’articolo 15-bis che fa ad esso riferimento;
· l’articolo 01 comma 3, lettere c) e d) che attribuisce al Ministero le funzioni di esecuzione dei controlli di cui all'articolo 3, comma 5, lettere f) e h), attualmente svolti da Agecontrol S.p.a. e l’aggiornamento della Banca nazionale dati degli operatori ortofrutticoli e gestione dei relativi aspetti sanzionatori, attualmente operati da Agecontrol S.p.a;
· la rubrica del Titolo II relativa alla soppressione di Agecontrol S.p.a. e successione dei rapporti in SIN S.p.a;
· l’articolo 16 che dispone la soppressione di Agecontrol S.p.a. e successione dei rapporti in SIN S.p.a.
Il comma 4, inserito nel corso dell’esame alla Camera, interviene, integrandolo, sull’articolo 1, comma 516 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) stabilendo la partecipazione di AGEA alla società dedicata individuata dalla predetta disposizione; ciò al fine di promuovere e assicurare l’applicazione della normativa in materia di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti e dei contributi in agricoltura.
Il sopra citato comma 516 dell’articolo 1 prevede che le funzioni di soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità (di cui al comma 515) sono affidate ad ISMEA che, al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separazione dei patrimoni, è autorizzato ad esercitarle attraverso una società di capitali dedicata. La SIN - Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura Spa -, è autorizzata a partecipare alla società dedicata. I sistemi informatici necessari alla gestione del Fondo sono realizzati mediante il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
Agecontrol è l'Organismo di controllo che, per conto di AGEA, svolge le verifiche di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi (D.L. n. 22/2005). Tale attività riguarda, in particolare:
· controlli di conformità sul mercato interno, nonché sui prodotti destinati all'esportazione ed all'importazione;
· gestione delle comunicazioni obbligatorie (notifiche di spedizione e richieste di controllo) e delle domande di autorizzazione l'uso del logo comunitario ed all'autocontrollo;
· aggiornamento della Banca Dati Nazionale Operatori Ortofrutticoli (BDNOO);
· gestione degli aspetti sanzionatori.
Agecontrol effettua, inoltre, i controlli cosiddetti "di secondo livello", previsti nei confronti dei soggetti ai quali AGEA ha delegato specifici compiti/servizi e in ulteriori comparti.
A partire dal 2005 AGEA ha attribuito ad Agecontrol compiti di controllo nei seguenti ulteriori comparti:
· programmi triennali di miglioramento presentati dalle Organizzazioni del settore oleicolo (Reg. CE n. 2080/2005);
· distribuzione, ad opera di Enti e strutture caritative, di derrate alimentari agli indigenti della Comunità Europea (Reg. CEE n. 3149/92);
· programmi di promozione ed informazione dei prodotti agroalimentari nel Mercato comunitario e nei Paesi terzi (Regg. CE nn. 1071/2005; 94/2002; 1346/2005; 2879/2000);
· utilizzo di burro comunitario (Reg. CE n. 1898/2005);
· fondi comunitari per il Tabacco (Reg. CE n. 2182/2002);
· controlli sullo zucchero in regime di Ammasso pubblico (Reg. CE n. 884/2006);
· controlli su varia misura eccezionali di sostegno del mercato agricolo.
Si tratta di verifiche istruttorie, contabili e tecniche, finalizzate al riscontro dell'eleggibilità delle spese per l'erogazione di finanziamenti ai beneficiari di aiuti comunitari.
Tenuto conto della pluralità e del rilievo nazionale dei settori interessati, le verifiche sono svolte sull'intero territorio nazionale, con possibilità di estendersi anche presso altri Stati dell'UE ed a Paesi terzi.
Nel 2007, il campo di attività di Agecontrol è stato ulteriormente ampliato attraverso l'affidamento dei controlli "ex-post" ai sensi del Reg. (CEE) n. 4045/89, successivamente sostituito dal Reg. (CE) n. 485/2008. Questi sono volti ad accertare la realtà e la regolarità delle operazioni che fanno parte, direttamente o indirettamente, del sistema di finanziamento del FEAOG-garanzia. In tale contesto, il personale ispettivo dell'Agenzia opera con la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
In aggiunta all'espletamento degli specifici compiti di controllo, Agecontrol collabora con diverse Autorità istituzionali, quali il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le Regioni, l'Autorità giudiziaria, il Comando Carabinieri Politiche Agricole, l'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari ed altre Istituzioni pubbliche quali Università e Istituti di ricerca. Inoltre, promuove e sviluppa iniziative formative, finalizzate ad elevare il livello di informazione e conoscenza delle norme, nazionali e comunitarie, di riferimento per il settore agroalimentare, a beneficio dei soggetti e delle Amministrazioni operanti nei comparti di interesse e, attraverso il proprio sito internet (www.agecontrol.it) ed altri efficaci strumenti di comunicazione, mette a disposizione dei soggetti interessati informazioni costantemente aggiornate.
Articolo 31
(Disposizioni urgenti di semplificazione per il settore zootecnico)
L’articolo 31 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2023 e di 5 milioni di euro per l’anno 2024 per la prosecuzione del Progetto LEO (Livestock Environment Opendata), che ha come obiettivo principale quello di racchiudere in un’unica banca dati digitale tutte le informazioni relative al comparto zootecnico per fornire informazioni accessibili ad allevatori, studiosi, ricercatori, operatori del settore e professionisti. Per effetto delle modifiche inserite dalla Camera, vengono inoltre eliminati i riferimenti normativi alle tariffe dovute dagli operatori per la gestione e l’aggiornamento della base dati informatizzata nazionale degli animali terrestri detenuti (BDN) e viene a tali fini autorizzata la spesa di 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
Il comma 1 dell’articolo in esame stabilisce che, nelle more della realizzazione di un efficiente coordinamento informatico dei dati relativi al patrimonio zootecnico nazionale che garantisca l’operatività della Banca dati unica zootecnica (BDUZ) di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 52 del 2018, al fine di assicurare la disponibilità, senza soluzione di continuità ed in forma digitale ed organizzata, dei dati di natura produttiva e riproduttiva, riconducibili all’ambito identificativo, di benessere animale, qualitativo, fisiologico e sanitario è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2023 e di 5 milioni di euro per l’anno 2024 per la prosecuzione del Progetto LEO (Livestock Environment Opendata).
Il decreto legislativo n. 52 del 2018 reca la disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 154 del 2016. L’articolo 4, comma 1, prevede che le attività inerenti la raccolta dei dati in allevamento, finalizzate alla realizzazione di un programma genetico approvato dal MASAF, sono svolte dagli enti selezionatori riconosciuti dal medesimo ministero o, su delega degli stessi, possono essere svolte da soggetti terzi (in possesso di specifici requisiti stabiliti dal comma 2) al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione. 5. I dati così raccolti sono registrati, organizzati, conservati e divulgati secondo le regole stabilite dal Comitato nazionale zootecnico, anche con riguardo alla compatibilità delle modalità di registrazione e validazione dei dati, nella Banca dati unica zootecnica a livello nazionale, la quale è realizzata, anche tramite meccanismi di cooperazione applicativa con la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della salute, garantendo l'interoperabilità con altre banche dati esistenti e l'accessibilità ai soggetti riconosciuti dalle regioni e province autonome ai fini della consulenza aziendale, e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Il Progetto LEO (Livestock Environment Opendata) ha come obiettivo principale quello di condividere i dati zootecnici raccolti o messi in condivisione da altre banche dati zootecniche. Gli utenti possono scaricare i dati dal portale LEO disponibile alla pagina https://opendata.leo-italy.eu/portale/home e utilizzarli per ottenere statistiche o per approfondire tematiche di ricerca.
Alla copertura del relativo onere il comma 2 provvede disponendo la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al MASAF.
Per effetto delle modifiche inserite dalla Camera sono stati aggiunti i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo. Il primo modifica l'articolo 23 del decreto legislativo n. 134 del 2022, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 in materia di sanità animale.
In particolare, vengono eliminati dai commi 5 e 6 del citato articolo 23 i riferimenti alla necessità di determinare con decreto del Ministro della salute le tariffe dovute dagli operatori per la gestione e l’aggiornamento della base dati informatizzata nazionale degli animali terrestri detenuti (Banca dati nazionale - BDN) prevista dall'articolo 109, paragrafo 1, del citato regolamento europeo, già istituita con l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 1999, presso il Ministero della salute e gestita dal Centro Servizi Nazionale e accessibile tramite il portale internet dei sistemi informativi veterinari. Al contempo, viene inserito nell’articolo 23 il nuovo comma 5-bis, che autorizza la spesa di 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la gestione e l'aggiornamento della medesima BDN.
A tale onere si provvede, ai sensi del successivo comma 3-ter, mediante riduzione per euro 4.450.000 annui a decorrere dall'anno 2025 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
Articolo 32
(Implementazione della carta dell’uso dei suoli)
L’articolo 32 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 18 milioni di euro per l’anno 2024 per consentire la completa realizzazione della Carta dell’uso dei Suoli.
L’articolo 32, comma 1, autorizza, per consentire la completa realizzazione della Carta dell’uso dei Suoli, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 18 milioni di euro per l’anno 2024. Alla copertura di tali oneri si provvede, ai sensi del comma 2, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al MASAF.
Articolo 32-bis
(Disposizioni in materia di Parco Nazionale delle Cinque Terre)
L’articolo 32-bis, introdotto durante l'esame alla Camera, autorizza il Parco nazionale delle Cinque Terre, per il triennio 2023-2025, ad assumere 8 unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in aggiunta alla dotazione organica vigente. La dotazione organica del Parco è rideterminata in 19 unità. Viene altresì autorizzato l’ente Parco, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga alla normativa vigente.
Il comma 1 autorizza il Parco nazionale delle Cinque Terre, per il triennio 2023-2025, ad assumere 8 unità di personale (4 funzionari e 4 assistenti) con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in aggiunta alla dotazione organica vigente.
Lo stesso comma dispone che la dotazione organica è rideterminata in 19 unità, di cui 10 funzionari e 9 assistenti.
Nella “Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria dei 23 enti parco nazionali – 2021”, approvata con la determinazione della Corte dei conti 14 marzo 2023, n. 32 (Doc. XV, n. 68), viene evidenziato, in relazione al Parco nazionale delle Cinque Terre, che la dotazione organica è quella fissata dal d.p.c.m. 23 gennaio 2013 (recante “Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di 24 Enti parco…”) in “9 unità di personale a tempo indeterminato. Con provvedimento presidenziale n. 38 del 27 ottobre 2021 è stato approvato il piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 su cui il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole in ordine alla copertura finanziaria (verbale del 26 ottobre 2021), che prevede l’inserimento a tempo indeterminato di una unità posizione economica B1. L’Ente ha chiarito che la procedura di stabilizzazione dell’unità posizione B1 risulta essere ancora in corso, essendo in attesa del relativo d.p.c.m. autorizzativo”. Nella tabella 2 di pag. 190 della relazione viene indicato che, al 31 dicembre 2021, la consistenza del personale è pari a 10 unità, poiché oltre alle 9 unità di ruolo è presente una unità fuori ruolo a tempo determinato area C, posizione economica area C1, assunto su progetto europeo Stonewalls for life.
La medesima relazione sottolinea che, nell’esercizio 2021, “la spesa complessiva impegnata per il personale, pari ad euro 502.444 è in lieve diminuzione (del 2,3 per cento) rispetto al 2020 ed incide nella misura del 4,4 per cento sul totale delle spese correnti”.
Il comma 2 dispone che, per le finalità di cui al comma 1, il Parco è autorizzato, per il medesimo triennio 2023-2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga agli articoli 30 e 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001.
Le disposizioni richiamate prevedono, rispettivamente, la possibilità posta in via generale per le amministrazioni di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti tra amministrazioni, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza e ricorrendo determinate condizioni, e l’autorizzazione con DPCM dell'avvio delle procedure concorsuali.
Il comma 3 disciplina la copertura finanziaria degli oneri connessi alle procedure concorsuali e alle assunzioni (pari ad euro 68.000 per l’anno 2023 per le procedure concorsuali e ad euro 289.668 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni), stabilendo che agli stessi si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco nazionale delle Cinque Terre.
Lo stesso comma dispone che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto (pari a 68.000 euro per l’anno 2023 e a 149.179 euro annui a decorrere dall'anno 2024) si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. 154/2008.
Articolo 33 commi 1 e 2
(Disposizioni urgenti in materia di plusvalenze)
L’articolo 33, ai commi 1 e 2, allunga da uno a due anni il termine minimo di possesso dei beni da cui derivano plusvalenze patrimoniali, valevole per consentire la rateizzazione del relativo costo fiscale in cinque anni, per le società sportive professionistiche.
Introduce poi una specifica disciplina fiscale delle plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta di società sportive professionistiche, differenziandone il trattamento tributario secondo la natura del corrispettivo.
Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa di accompagnamento dell’A.C. 1239, le norme sono ritenute necessarie per porre limiti più stringenti alla possibilità di ripartizione delle stesse in più esercizi successivi a quello in cui vengono realizzate, in un’ottica di contenimento del fenomeno, così come emerso dalle recenti vicende che hanno interessato la giustizia sportiva e ordinaria.
In particolare, le norme in commento modificano l’articolo 86, comma 4 del TUIR – Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.
In sintesi, dal punto di vista fiscale per “plusvalenza” si intende l'incremento di valore, in uno specifico periodo di tempo, di beni e strumenti finanziari. Dal momento che esso è produttivo di maggior reddito, in linea generale è soggetto a tassazione.
L'articolo 86 del Testo Unico delle imposte sui redditi - Tuir si occupa del trattamento fiscale da riservare alle plusvalenze patrimoniali, cioè relative a beni d'impresa diversi dai ricavi (individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 85), diverse da quelle a cui si applica la c.d. participation exemption, di cui al successivo articolo 87.
A tale proposito, le plusvalenze patrimoniali (articolo 86, comma 1 TUIR) concorrono a formare reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso (nella cessione, in via interpretativa, è compresa l’ipotesi di permuta);
b) realizzate mediante risarcimento, a fronte della perdita o del danneggiamento dei beni;
c) se i beni vengono assegnati ai soci, ovvero destinati ad attività estranea all'esercizio dell'impresa.
Il calcolo della plusvalenza cambia secondo la tipologia della stessa (articolo 86, commi 2 e 3 TUIR). In particolare è previsto che:
- nel caso di cessione o risarcimento, la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato;
- nel caso di assegnazione di beni la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni.
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 86, le plusvalenze patrimoniali concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare e nell'esercizio in cui sono state realizzate.
In alternativa, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, ridotti a un anno – termine così disposto dal previgente articolo 86, comma 4 - per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente le plusvalenze concorrono a formare il reddito in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
In sostanza, la società sportiva professionistica, se i beni da cui deriva la plusvalenza sono stati posseduti per un determinato periodo di tempo, può scegliere di “rateizzarne” il costo fiscale in un periodo più lungo, e cioè fino a cinque esercizi (quello di realizzazione e fino al quarto successivo). Per le altre imprese, tale facoltà è consentita solo per i beni posseduti per almeno tre anni.
Per effetto delle modifiche in commento, per le società sportive professionistiche (comma 1, lettera a)) il termine minimo di possesso dei beni da cui derivano plusvalenze patrimoniali, valevole per consentire la rateizzazione del relativo costo fiscale in cinque anni, viene allungato da uno a due anni.
La lettera b) del comma 1, aggiungendo un periodo al comma 4 dell’articolo 86, introduce una specifica disciplina fiscale delle plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta di società sportive professionistiche, differenziando il relativo trattamento secondo la natura del corrispettivo.
Nel mondo dello sport professionistico, la plusvalenza (o minusvalenza) è data dalla differenza tra il valore di cessione del cd. “cartellino” di un atleta, rispetto al valore residuo (al netto dell'ammortamento) del valore del cartellino iscritto in bilancio da parte del club cedente. Nella prassi delle società sportive, l’acquisto di un “cartellino” avviene spesso attraverso meccanismi di permuta, che sono accompagnati o meno - secondo le circostanze - da un corrispettivo di natura finanziaria. La normativa e la prassi, prima delle modifiche in esame, non contenevano indicazioni specifiche sul valore del cd. cartellino o sul relativo trattamento fiscale.
In particolare, si dispone che, per le società sportive professionistiche, le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta concorrono a formare il reddito:
- in quote costanti secondo il primo periodo dell’articolo 86, comma 4 (come modificato dalla lettera a) dell’articolo in esame) in cinque anni, con periodo di possesso minimo di due anni;
- nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro, la rateizzazione quinquennale opera se tale scelta è indicata nella dichiarazione dei redditi; ove questa non sia presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata (condizioni indicate nel secondo periodo del comma 4 dell’articolo 86);
- la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata.
Al riguardo il Governo chiarisce che l’intervento, che mira complessivamente a restringere la possibilità di rateizzazione delle plusvalenze, determina potenziali effetti positivi in termini di gettito e risulta urgente, tra l’altro, in vista del prossimo avvio delle sessioni di “calciomercato”, posto che la disposizione reca specifiche norme relative alle plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta.
Il comma 2, in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente sulla irretroattività delle norme tributarie (articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212) dispone che le norme introdotte si applichino ai contratti stipulati a decorrere dal 23 giugno 2023, data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Il comma 4 dell’articolo in esame provvede alla copertura dell’onere valutato in 290.000 euro per l’anno 2028 derivante dal comma 1, mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della L. 190/2014. Il comma 4 reca anche la copertura del comma 3 dell’articolo in esame, alla cui scheda si rinvia.
Articolo 33, commi 3 e 4
(Rifinanziamento del Fondo per l'esonero dalla contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo)
L’articolo 33, commi 3 e 4, reca un rifinanziamento del Fondo per l'esonero dalla contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo.
Tale rifinanziamento è pari a 2.740.000 euro nel 2024, a 880.000 euro nel 2025, a 490.000 euro nel 2026 e a 100.000 euro nel 2027.
Il rifinanziamento in commento riguarda il Fondo di cui all’articolo 1, comma 34, della L. 178/2020, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del riconoscimento di un esonero, anche parziale, della contribuzione previdenziale (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL) relativa ai rapporti di lavoro sportivo, instaurati da parte delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara (comma 3).
Ai relativi oneri finanziari si provvede, per gli anni dal 2024 (come disposto durante l’esame presso la Camera, in luogo del 2023) al 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni in materia di plusvalenze per le società sportive professionistiche poste dal comma 1 del presente articolo 33, che producono effetti positivi sull’imposta sui redditi delle società (IRES) per i primi cinque anni, ovvero fino al 2027 (comma 4 che provvede anche alla copertura del comma 1 dell’articolo in esame).
In ragione delle disposizioni recate dal comma 3 dell’articolo 33, si valuti l’opportunità di integrare la rubrica del medesimo articolo 33.
Articolo 34
(Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei processi sportivi)
L’articolo 34 dispone che il CONI, le Federazioni sportive Nazionali e le Discipline sportive associate adeguino i propri statuti e regolamenti con l’obiettivo che le penalizzazioni che hanno l’effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre siano applicabili solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nonché di favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione.
L’articolo 34, comma 1, prevede che nei giudizi dinanzi alla giustizia sportiva aventi ad oggetto l’impugnazione di sanzioni comportanti penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre, quale definitasi sulla base dei risultati dei singoli incontri, le penalità sono applicabili solo una volta passata in giudicato, presso i medesimi organi, la sentenza che definisce il giudizio.
Al riguardo la relazione illustrativa di accompagnamento dell’A.C. 1239 sottolinea: “ripetuti mutamenti non solo nel quantum ma anche nell’an di simili penalizzazioni rischiano di incidere negativamente sull’equa competizione e sulla certezza del diritto, condizionando le dinamiche sportive. In tale prospettiva, è opportuno garantire tempi celeri di definizione dei giudizi, anche nell’interesse della contendibilità delle competizioni e a beneficio della certezza del diritto in vista dell’avvio della stagione successiva”.
La disposizione, poi, impone al Coni - entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in conversione – di stabilire con proprio provvedimento, i principi e le norme che assicurano l’attuazione di quanto previsto in tema di sanzioni comportanti penalizzazioni. A loro volta le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate devono nei 45 giorni successivi, adeguare i propri regolamenti e statuti ai nuovi principi dettati dal Coni. In caso di mancato adeguamento il Coni, previa diffida, procede alla nomina di un commissario ad acta, riferendo all’Autorità vigilante. Il commissario deve provvedere entro sessanta giorni dalla nomina. A seguito di una modifica introdotta nel corso dell’esame alla Camera, si è espressamente specificato che al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Il medesimo comma 1, a seguito di una modifica introdotta nel corso dell’esame alla Camera, prevede, infine, a decorrere dal 30 settembre 2023, nel caso di pubblici dipendenti nominati negli organi giudicanti e inquirenti della giustizia sportiva, la corresponsione di un rimborso alle amministrazioni e organi di appartenenza a carico degli enti presso i quali viene svolta la prestazione. La definizione dei criteri di determinazione del rimborso è rimessa a un decreto dell’Autorità politica delegata allo sport di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Per quanto concerne la nozione di “pubblico dipendente”, si ricorda che l’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche è disciplinato dal D. Lgs. 165/2001.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D. Lgs. 300/1999.
Al riguardo si valuti l’opportunità di precisare in modo più puntuale la nozione di “pubblico dipendente” alla quale si intende fare riferimento.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 34 la disciplina dettata dal comma 1 non trova applicazione con riguardo alle sanzioni inflitte per i procedimenti che derivano dal mancato pagamento delle imposte e contributi riferiti ai rapporti di lavoro.
Articolo 35
(Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione e accelerazione dei processi sportivi)
L’articolo 35 modifica l’articolo 5-quaterdecies, del decreto-legge n. 162 del 2022, escludendo che le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati dilettantistici possano, fino al 31 dicembre 2025, continuare ad essere trattate attraverso la disciplina speciale dettata durante il periodo dell'emergenza epidemiologica.
Più nel dettaglio l’articolo 35 modifica l'articolo 5-quaterdecies del decreto legge n. 162 del 2022.
Quest’ultimo articolo ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 la vigenza dell'articolo 218, commi 2, 3, 4 e 5 del c.d. decreto rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020, conv. nella legge n. 77 del 2020) che aveva, in considerazione dell’eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotto disposizioni straordinarie e temporanee, dirette a contenere in tempi certi l'eventuale contenzioso scaturente dalle decisioni adottate dalle federazioni sportive nazionali a causa del lockdown, in materia di prosecuzione e conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la stagione sportiva 2019/2020, e conseguenti misure organizzative per la successiva stagione sportiva. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del CONI, e conseguentemente delle federazioni sportive, con specifiche norme di giustizia sportiva, in forza dell’articolo 5-quaterdecies, quindi, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici adottati dalle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), hanno continuato ad essere trattate attraverso un procedimento abbreviato.
Più dettagliatamente il comma 2 dell'articolo 218 del decreto rilancio ha previsto - con riguardo alle controversie aventi a oggetto i provvedimenti adottati in conseguenza della pandemia dalle federazioni sportive - che la competenza degli organi di giustizia sportiva fosse concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello sport, dettando nel contempo una specifica disciplina processuale, semplificata. Il comma 3, nel caso in cui la decisione dell'organo di giustizia sportiva non fosse stata resa nei termini, devolveva la cognizione sulle controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma. Ai sensi del comma 4 il giudice amministrativo doveva provvedere sulle eventuali domande cautelari prima dell’udienza, con decreto del presidente, soltanto qualora ritenesse che potesse verificarsi un pregiudizio irreparabile nelle more della decisione di merito. Da ultimo il comma 5 disponeva che l’appello al Consiglio di Stato dovesse essere proposto, a pena di decadenza, entro 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello dell’udienza, qualora entro tale data sia fosse pubblicata la sentenza in forma semplificata, e in ogni altro caso dalla data di pubblicazione della motivazione.
L’articolo 35 del decreto-legge in conversione prevede che la disciplina speciale non trovi più applicazione con riguardo alle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati dilettantistici.
Finalità dell’intervento legislativo è – come evidenzia la relazione illustrativa di accompagnamento dell’A.C. 1239 – quella di non gravare di un eccessivo carico di lavoro da un lato il Collegio di garanzia dello Sport del Coni, competente in unico grado e nel merito e, dall’altro, il Tar Lazio e il Consiglio di Stato competenti per il “procedimento acceleratissimo”. La disciplina eccezionale continuerebbe a trovare applicazione esclusivamente per i campionati professionistici. Sempre la relazione sottolinea che “l’urgenza dell’intervento legislativo è determinata dal fatto che, nel mese di luglio, le Federazioni sportive nazionali adottano i provvedimenti di ammissione ed esclusione dei sodalizi sportivi dai campionati professionistici e dilettantistici e nello stesso provvedimento devono anche esplicitare il rimedio impugnatorio all’uopo previsto, in modo da consentire al destinatario di tale provvedimento di conoscere sin da subito il rimedio impugnatorio esperibile in relazione allo stesso, secondo l’esigenza imprescindibile del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato”.
Articolo 36
(Disposizioni urgenti in materia di controlli finanziari sulle società sportive professionistiche)
L’articolo 36, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, stabilisce che le società sportive professionistiche sono sottoposte a controlli (con i conseguenti provvedimenti) secondo modalità e principi approvati dal CONI. Tale norma riproduce sostanzialmente il contenuto dell’articolo 12 della legge n. 91 del 1981 in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti abrogata a decorrere dall’1° luglio 2023.
La norma in esame aggiunge un comma 10-bis all'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che disciplina la costituzione e l’affiliazione delle società sportive professionistiche.
La norma introdotta è volta a garantire la possibilità di iscrizione ai prossimi campionati sportivi, il regolare svolgimento degli stessi e l’equa competizione. A tal fine si stabilisce che le società sportive professionistiche sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio economico e finanziario, a tempestivi, efficaci ed esaustivi controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive nazionali nei rispettivi statuti.
L’ultimo periodo del nuovo comma specifica che tale controllo deve avvenire secondo modalità e principi approvati dal CONI, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento.
Nella Relazione illustrativa di accompagnamento dell’A.C. 1239 si precisa che la norma mira a reintrodurre, sul piano sostanziale, la disciplina precedentemente recata dall’articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, poi abrogata dall’articolo 52 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, anche per quanto riguarda il menzionato articolo 12, con efficacia fissata da ultimo (articolo 16, comma 1, lettera d) del decreto-legge n. 198 del 2022) a decorrere dal 1° luglio 2023, ciò determinando l’urgenza dell’intervento. La disposizione, pertanto, è necessaria al fine di garantire senza soluzione di continuità i controlli (finanziari) sulle società sportive professionistiche.
L’articolo 12 citato prevedeva appunto che al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società sportive professionistiche sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e principi da questo approvati.
Articolo 36-bis
(Regime IVA attività didattica sportiva)
L’articolo 36-bis, introdotto dalla Camera, esenta da IVA le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese da organismi senza fine di lucro - compresi gli enti sportivi dilettantistici - nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica.
Occorre preliminarmente ricordare che l’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello 393 del 2022, ha negato l’esenzione Iva per la formazione ai corsi sportivi impartiti a bambini, nel presupposto che - nello specifico caso - i corsi impartiti dall’associazione sportiva dilettantistica istante non fossero riconducibili nell’ambito dell'esenzione Iva disposta, a legislazione vigente, dalle norme comunitarie e nazionali per le prestazioni di servizi educativi dell’infanzia o della gioventù (articolo 132, paragrafo 1, lettera i) della direttiva 2006/112/CE e articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).
La richiamata lettera i) dell’articolo 132 della direttiva Iva consente agli Stati membri di esentare da imposta le prestazioni di servizi aventi a oggetto l'educazione dell'infanzia o della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili.
L’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, comma 1, n. 20) ricomprende tra le operazioni esenti le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1.
Sul punto è intervenuto da ultimo l’articolo 5, comma 15-quater del decreto-legge n. 146 del 2021, la cui operatività è stata differita dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 683 della legge n. 234 del 2021) prevede che, a partire dal 1° luglio 2024, siano esenti da Iva le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
Tale disposizione appare coerente con quanto previsto dall’articolo 132, comma 1, lettera m) della Direttiva Iva, che consente agli Stati membri di esentare da imposta talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica.
L’articolo 36-bis, introdotto dalla camera, al comma 1, esenta da IVA le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, purché siano rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica e purché provengano da organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
Al riguardo si osserva che le disposizioni in commento sono destinate a entrare in vigore con la legge di conversione del provvedimento in esame, dunque poco tempo prima della piena vigenza dell’articolo 5, comma 15-quater del decreto-legge n. 146 del 2021, sopra ricordato.
Al fine di evitare una sovrapposizione tra le due norme e potenziali difficoltà operative, si consideri l’opportunità di effettuare un intervento di coordinamento posto che le stesse presentano profili di sostanziale sovrapponibilità - con particolare riferimento all’esenzione Iva per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica - sebbene abbiano profili applicativi soggettivi e oggettivi diversi, per quanto in particolare riguarda i destinatari dell’agevolazione e l’insieme di prestazioni esenti.
Ai sensi del richiamato articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2001, gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:
a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile;
c-bis) enti del terzo settore, costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del presente decreto.
Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante.
Il comma 2 ricomprende le prestazioni di servizi didattici e formativi di cui supra, ove rese anteriormente all'entrata in vigore della disposizione in esame, nell'ambito applicativo delle operazioni esenti da imposta, ai sensi del richiamato articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
La disposizione in parola, stando alla formulazione letterale, sembra introdurre un’agevolazione con effetto retroattivo, operante in genere per tutte le operazioni rese “anteriormente” alla data di entrata in vigore della norma proposta. Occorrerebbe valutare le conseguenze della norma introdotta sia sotto il profilo dell’efficacia delle leggi tributarie nel tempo - ai sensi dello Statuto del contribuente - sia sotto il profilo della copertura finanziaria della norma medesima.
Si segnala che l’articolo in esame introduce specifiche agevolazioni fiscali e, tuttavia, non predispone una copertura finanziaria.
Articolo 37
(Misure urgenti in materia di credito d'imposta a sostegno dell’associazionismo sportivo)
L’articolo 37 rende applicabile anche agli investimenti effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati, per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.
Nello specifico, il comma 1 modifica l’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 del 2022
a) specificando che il beneficio è diretto, oltre che a sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto-legge n. 221 del 2021, anche per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas;
b) rendendo applicabile il contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati, previsto dall’articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020, anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023;
c) fissando un tetto di spesa per il contributo di cui alla lettera precedente pari a 1 milione di euro per il trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023.
L’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022, come modificato in sede di conversione, e successivamente dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) ha reiterato, per gli investimenti sostenuti dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli operatori del settore sportivo, previste dall’articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020.
Tale disposizione ha istituito in favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali un credito d’imposta pari al 50% delle spese di investimento in campagne pubblicitarie, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 a favore delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche, ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
L’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2021, ha successivamente esteso tale agevolazione alle spese sostenute durante il 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.
Il citato articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 del 2022, ha reso applicabile tale agevolazione anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. Infine, l’articolo 1, comma 615, della legge di bilancio 2023 ha reiterato tale agevolazione per gli investimenti sostenuti nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2023.
Il Governo chiarisce nella relazione illustrativa di accompagnamento dell’A.C. 1239 che l’articolo 37 in esame è finalizzato a incentivare gli operatori del settore sportivo che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie. La disposizione si applica fra l’altro alle società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva giovanile e rispettano determinati limiti dimensionali (con norme specifiche per le società e associazioni sportive costituite a partire dall’anno 2022).
Tali soggetti, infatti, operano in un settore, come quello sportivo e in particolare locale, caratterizzato da un’alta visibilità e da una significativa funzione sociale, e che è attraversato da difficoltà finanziarie acuite prima dall’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, poi dalla crisi energetica e tali da poter metterne in discussione la continuità aziendale.
L’estensione al trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023 dell’incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie, in analogia con quanto già previsto in passato, è volta ad innescare un circolo virtuoso in cui l’attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi, promuovendo lo sviluppo dell’attività di advertising resa da tali soggetti anche in funzione del rispettivo brand, a livello locale e su scala più ampia. L’incentivo è previsto mediante il meccanismo del credito d’imposta, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato da utilizzare esclusivamente in compensazione.
Il comma 2 chiarisce che le agevolazioni previste al comma 1 sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede un divieto generale di concedere aiuti di Stato (articolo 107, par 1) al fine di evitare che, concedendo vantaggi selettivi a talune imprese, venga falsata la concorrenza nel mercato interno. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione eventuali aiuti di Stato che intendano concedere, a meno che essi siano coperti da un'esenzione generale per categoria o siano di minore importanza, con un impatto appena percettibile sul mercato (principio "de minimis")[97].
L'articolo 108 del TFUE disciplina, insieme al precedente articolo 107, gli aiuti di Stato da parte dei paesi membri come segue:
1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.
4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Gli aiuti di piccola entità, cd. “de minimis”, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, in quanto non hanno un’incidenza significativa sulla concorrenza e sugli scambi.
Per gli aiuti cd. de minimis, opera il Reg. 1407/2013/UE, applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione di prodotti agricoli[98]. Il massimale di aiuto previsto da tale regolamento è di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il Regolamento in questione è applicabile fino al 31 dicembre 2023 (termine così prorogato dal Regolamento n. 2020/972/UE).
Per gli aiuti cd. de minimis nel settore agricolo opera, invece, il Reg. 1408/2013/UE , come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316. L'importo totale degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica non può superare 20.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. In deroga a quanto sopra previsto, l'importo totale degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica può essere non superiore ai 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, a condizione che l'importo complessivo totale degli aiuti in de minimis nei tre esercizi non superi – per lo Stato italiano - 840,5 milioni di euro, e nel rispetto delle seguenti condizioni: a) per le misure di aiuto che vanno a beneficio di un unico settore di prodotti, l'importo complessivo totale concesso nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite del 50 % dell'importo massimo di cui sopra (quindi, 420,25 milioni di euro); b) è necessario dotarsi di un registro centrale nazionale degli aiuti «de minimis» (che l’Italia ha). Con D.M. Mipaaf del 19 maggio 2020 l’Italia ha aderito alla facoltà consentita dal Regolamento, prevedendo che l'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non superi i 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
Il Regolamento 1408/2013/UE in questione è applicabile fino al 31 dicembre 2027.
Infine, per gli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura opera il Regolamento 717/2014/UE. L'importo complessivo degli aiuti concessi dallo Stato a un'impresa unica nel settore della pesca e dell'acquacoltura non può superare i 30.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il Regolamento in questione è applicabili fino al 31 dicembre 2023 (secondo la proroga contenuta nel Regolamento 2022/2514/UE).
Il comma 3 chiarisce le caratteristiche del contributo e i requisiti per accedervi:
- l’investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie, relativamente al trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023, deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro
- rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) – corrispondenti a i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa – e b) – corrispondenti ai i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione – del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, relativi al periodo d’imposta 2022, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro;
- per le società e associazioni sportive costituite a partire dall’anno 2022, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell’investimento complessivo minimo non inferiore a 10.000 euro e non anche la soglia relativa ai ricavi delle medesime società e associazioni;
- le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.
Il comma 4 reca l’indicazione della copertura degli oneri derivanti dal presente articolo (pari a 1 milione di euro per l’anno 2023) mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004. Il comma inoltre autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 38
(Misure urgenti per la corretta realizzazione
dei XXV Giochi olimpici invernali “Milano Cortina 2026”)
L’articolo 38 prevede l’esclusione per le assunzioni di personale a tempo determinato, effettuate dalla Fondazione “Milano-Cortina 2026”, dall’applicazione dei limiti previsti sulla durata, il rinnovo e il numero complessivo di assunzioni dei medesimi contratti. Si stabilisce, inoltre, l’iscrizione di diritto della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituito presso l’ANAC.
La lettera a) del comma 1 dell’articolo 38 inserisce il comma 2-bis all’articolo 2 del D.L. l6/2020, che disciplina la costituzione e le funzioni della Fondazione “Milano-Cortina 2026”.
In sintesi, l’articolo 2 del D.L. 16/2020, su cui recentemente è intervenuto l’articolo 34 del D.L. 34 /2022, prevede che siano membri della Fondazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo (comma 1). La Fondazione, non avente scopo di lucro e operante in regime di diritto privato, con funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi, svolge tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto, in conformità agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta Olimpica (comma 2). Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla seguente scheda illustrativa.
Il comma 2-bis, testé introdotto, esclude per le assunzioni a tempo determinato effettuate dalla Fondazione, per lo svolgimento delle attività previste dal comma 2 dell’articolo 2 del D.L. 16/2020 (vedi supra), l’applicazione:
- dei limiti riguardanti l’apposizione del termine, la durata, le causali, le proroghe ed i rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, nonché dei termini previsti per l’impugnazione dei medesimi contratti previsti dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 87/2018. Tale articolo 1, c. 1, del D.L. 87/2018, nella parte relativa ai contratti a termine, novella gli artt. 19, 21 e 28 del D.Lgs. 81/2015 - che recano anche la disciplina relativa ai suddetti aspetti dei contratti in questione - i quali sono stati oggetto successivamente di ulteriori novelle.
Alla luce di ciò, si valuti l’opportunità di rinviare direttamente a tale D. Lgs. 81/2015, anche individuando le specifiche disposizioni oggetto di deroga, analogamente a quanto disposto dall’ultimo periodo del cpv. “2-bis” del presente comma 2-bis;
- dei limiti sul numero complessivo di assunzioni con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato, previsti dagli articoli 23 e 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, comunque entro il limite temporale dei trentasei mesi.
La lettera b) inserisce all’articolo 3 del D.L. 16/2020, che disciplina la costituzione della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., il comma 2-quinquies che stabilisce l’iscrizione di diritto della medesima Società nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituito presso l’ANAC dall’articolo 63, comma 1, del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023, in vigore dal 1° aprile 2023 ed efficace dal 1° luglio 2023), per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle opere olimpiche e paralimpiche (interventi previsti dai commi 2 e 2-quater dell’articolo 3 del D.L. 16/2020.
Si ricorda che la qualificazione è necessaria, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 62, comma 1, e dell’articolo 2, comma 1, dell’All. II.4 del D.Lgs. n. 36/2023, per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500 mila euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, mentre non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.
Prime indicazioni per l’avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti sono state dettate con comunicato del Presidente dell’ANAC del 17 maggio 2023.
Articolo 39
(Misure straordinarie sul personale del
Comune di Cortina d'Ampezzo in ordine ai
XXV Giochi olimpici invernali "Milano Cortina 2026")
L’articolo 39, comma 1, prevede che, al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026", a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, ai comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto, non si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività. Nel corso dell’esame alla Camera l’ambito di applicazione della disposizione è stato ridefinito riferendolo ai soli comuni di Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno e Valdisotto.
Il successivo comma 2 stabilisce poi che, al fine di accelerare le procedure di reclutamento di cui al comma 1, i suddetti comuni possono anche procedere a procedure selettive semplificate, che prevedano solo la valutazione dei titoli e un colloquio. I relativi contratti di lavoro a tempo determinato possono essere stipulati per un periodo complessivo comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026.
Il comma 3 stabilisce, infine, che la spesa di personale derivante dall'applicazione dell’articolo in commento non rileva ai fini degli obblighi di riduzione delle spese di personale previsti dall'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater[99], della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Più in particolare l’articolo 39, comma 1, prevede che, al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026"[100], a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, ai comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto, non si applicano i limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di personale a tempo determinato o assunto sulla base di convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché in materia di contratti di formazione-lavoro, di altri rapporti formativi e di somministrazione di lavoro[101]. Le assunzioni nei predetti comuni sono comunque subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione[102] del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. Nel corso dell’esame alla Camera l’ambito di applicazione della disposizione è stato ridefinito riferendolo ai soli comuni di Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno e Valdisotto.
Il successivo comma 2 stabilisce poi che, al fine di accelerare le procedure di reclutamento di cui al comma 1, i suddetti comuni possono anche procedere a procedure selettive semplificate, che prevedano solo la valutazione dei titoli e un colloquio[103]. I relativi contratti di lavoro a tempo determinato possono essere stipulati per un periodo complessivo comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026. Le graduatorie delle predette procedure semplificate sono utilizzabili esclusivamente per le attività di cui all’articolo in esame.
Il comma 3 stabilisce, infine, che la spesa di personale derivante dall'applicazione dell’articolo in commento non rileva ai fini degli obblighi di riduzione delle spese di personale previsti dall'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater[104], della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Articolo 39-bis
(Misure urgenti per garantire il funzionamento delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche)
L’articolo 39-bis, inserito nel corso dell’esame alla Camera, al comma 1, modifica alcuni profili dell’attuale disciplina concernente gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. Esso elimina l’attuale vincolo per il quale il presidente e i membri degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate non possono svolgere più di tre mandati. In luogo di tale previsione, si stabilisce ora che il presidente e i membri degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi. Si elimina l’attuale previsione la quale, nella rappresentanza per delega nelle assemblee delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, ove ammessa dai rispettivi statuti, limita a cinque il numero delle deleghe che possono essere rilasciate. In luogo di tale previsione, s’introduce una specifica disciplina che parametra il numero delle deleghe ammesse nelle assemblee nazionali al numero delle società con diritto al voto. S’impone ora espressamente al CONI di riferire all'autorità vigilante (attualmente il Dipartimento per lo sport) l’avvenuta nomina di un commissario ad acta qualora le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non abbiano adeguato i propri statuti alle predette disposizioni in materia di deleghe ammesse nelle rispettive assemblee. S’introduce l’espressa previsione per cui gli enti di promozione sportiva, nonché i presidenti e i membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo. Il comma 2 apporta analoghe modifiche alla disciplina sugli statuti delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche.
Come sopra segnalato, il comma 1 novella variamente l'articolo 16, comma 2, del d.lgs. n. 242/1999, recante Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., in materia di statuti delle federazioni sportive nazionali (FSN) e delle discipline sportive associate (DSA).
Secondo l’articolo 15 del d.lgs. n. 242/1999 le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello statuto del CONI. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate in relazione alla particolare attività, anche singoli tesserati. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione. I bilanci delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate sono approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sono sottoposti alla approvazione della Giunta nazionale del CONI. Nel caso di parere negativo dei revisori dei conti della Federazione o Disciplina associata o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, dovrà essere convocata l'assemblea delle società e associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio. L'assemblea elettiva degli organi direttivi provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per i quali sono stati approvati. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio nazionale. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate è concesso, di regola, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture, a norma del DPR n. 361/2000, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate restano rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili registrati loro appartenenti. Il CONI può concedere in uso alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate beni di sua proprietà.
La lettera a), novellando il secondo periodo, elimina l’attuale vincolo per il quale il presidente e i membri degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate non possono svolgere più di tre mandati.
La lettera b), inserendo un ulteriore periodo dopo il secondo, introduce l’esplicita previsione per cui il presidente e i membri degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi.
La lettera c), modificando il terzo periodo, elimina l’attuale previsione la quale, nella rappresentanza per delega nelle assemblee delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, ove ammessa dai rispettivi statuti, limita a cinque il numero delle deleghe che possono essere rilasciate. In luogo di tale previsione, s’introduce la disposizione per cui le deleghe ammesse nelle assemblee nazionali non possono comunque essere in numero superiore:
- a due se il numero delle società con diritto al voto è inferiore a trecento; - a tre se il numero delle società con diritto al voto è compreso tra trecento e quattrocentonovantanove;
- a quattro se il numero delle società con diritto al voto è compreso tra cinquecento e novecentonovantanove, o a cinque se il numero delle società con diritto al voto è pari a mille o superiore.
La lettera d), modificando il quarto periodo, impone ora espressamente al CONI di riferire all'autorità vigilante - attualmente il Dipartimento per lo sport esercita i compiti di vigilanza, tra gli altri, sul CONI e sul CIP - l’avvenuta nomina di un commissario ad acta qualora le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non abbiano adeguato i propri statuti alle disposizioni mediante le quali lo stesso CONI, qualora i rispettivi statuti prevedano la rappresentanza per delega, stabilisce i princìpi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea, al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una riduzione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate nonché al fine di garantire una più ampia partecipazione alle assemblee.
A legislazione vigente, il commissario ad acta deve provvedere entro sessanta giorni dalla data della nomina all’adeguamento degli statuti.
La lettera e), inserendo un ulteriore periodo dopo il sesto, introduce l’espressa previsione per cui gli enti di promozione sportiva, nonché i presidenti e i membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo.
Il comma 2 novella l'articolo 14 del d.lgs. n. 43/2017, recante Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, in materia di statuti delle federazioni sportive paralimpiche (FSP) e delle discipline sportive paralimpiche (DSP). Le modificazioni apportate sono speculari rispetto a quelle previste dal comma 1.
In base all’articolo 13, le FSP e le DSP svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi dell'IPC, delle federazioni internazionali paralimpiche e del CIP, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello Statuto del CIP. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle FSP e delle DSP, in relazione alla particolare attività, anche singoli tesserati. Le FSP e le DSP hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo delle FSP e delle DSP sono approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sono sottoposti all'approvazione della giunta nazionale del CIP. Nel caso di parere negativo dei revisori dei conti della federazione o disciplina sportiva o nel caso di mancata approvazione da parte della giunta nazionale del CIP, dovrà essere convocata l'assemblea delle società e associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio. L'assemblea elettiva degli organi direttivi delle FSP e DSP provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione, che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati. Le FSP e DSP sono riconosciute, ai fini sportivi, dal consiglio nazionale. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove FSP e DSP è concesso a norma del DPR n. 361/2000 (di regola mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture), previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del consiglio nazionale. Il CIP, le FSP e le DSP restano rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili registrati loro appartenenti. Il CIP può concedere in uso alle FSP, alle FSNP, alle DSP ed alle DSAP beni di sua proprietà.
La lettera a), novellando il secondo periodo del comma 2, elimina l’attuale vincolo per il quale il presidente e i membri degli organi direttivi delle FSP, delle DSP e degli enti di promozione sportiva paralimpica non possono svolgere più di tre mandati. Esso inserisce inoltre un ulteriore periodo dopo il secondo per specificare che i soggetti testé richiamati, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi.
La lettera b), modificando il secondo periodo del comma 3, impone ora espressamente al CIP di riferire all'autorità vigilante - attualmente il Dipartimento per lo sport esercita i compiti di vigilanza, tra gli altri, sul CONI e sul CIP - l’avvenuta nomina di un commissario ad acta qualora le FSP e le DSP non abbiano adeguato i propri statuti al provvedimento mediante il quale il medesimo CIP stabilisce i princìpi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea, ove previsto dagli stessi statuti, al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una riduzione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero comunque non superiore a cinque.
Attualmente il secondo periodo del comma 3 prevede che, qualora le FSP e le DSP non adeguino i propri statuti al predetto provvedimento, il CIP, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina.
La lettera c), inserendo un ulteriore periodo al comma 4, introduce l’espressa previsione per cui i presidenti e i membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle FSP e delle DSP nonché gli enti di promozione sportiva paralimpica debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo.
Articolo 40
(Misure urgenti sulla composizione del tavolo tecnico in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali)
L’articolo 40 integra la composizione del tavolo tecnico incaricato della mappatura delle concessioni demaniali, aggiungendovi il Ministro per lo sport e i giovani.
Più in particolare, la disposizione in commento novella l’articolo 10-quater, comma 1, del decreto-legge c.d. Proroga termini 2022 (n. 198 del 2022) e specifica che al tavolo tecnico per la mappatura delle concessioni demaniali partecipa anche il Ministro dello sport e dei giovani.
Al riguardo, si rammenta che il comma 2 del citato decreto-legge n. 198 a sua volta stabilisce che il tavolo tecnico, “acquisiti i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, elaborati ai sensi all'articolo 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera”.
V. qui il dossier sul citato articolo 10-quater.
Articolo 41
(Disposizioni in materia di vincolo sportivo)
L’articolo 41 introduce una modifica della disciplina del cosiddetto vincolo sportivo – costituito dalle forme di limitazione alla libertà contrattuale dell’atleta –. La modifica concerne l’area del dilettantismo; si prevede la possibilità che – in deroga al divieto di vincolo sportivo – gli ordinamenti interni delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate contemplino (a prescindere dalla sussistenza di un contratto di lavoro) una forma di tesseramento comprensiva di un vincolo per una durata massima di due anni.
La modifica introdotta dal presente articolo 41 decorre dal 1° luglio 2023. Si ricorda che, a decorrere dalla medesima data, in base alla normativa vigente[105], i singoli ordinamenti sportivi interni devono garantire l'esclusione del vincolo sportivo; quest’ultimo – ad eccezione della fattispecie ora introdotta dall’articolo 41 – si intende abolito a decorrere dalla suddetta data, ovvero a decorrere dalla data del 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di tesseramenti precedenti alla data del 1° luglio 2023[106].
La formulazione letterale del testo originario del presente articolo 41 faceva riferimento agli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche. Una modifica operata dalla Camera ha corretto tale riferimento, sulla base della considerazione che, nella normativa generale relativa agli enti sportivi professionistici e dilettantistici e al lavoro sportivo – normativa di cui al D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 –, la qualifica di dilettantistico non si riferisce alle discipline sportive, ma ad un’area, che è presente all’interno dei singoli ordinamenti sportivi insieme, eventualmente, con un’area professionistica[107]. La formulazione adottata durante l’esame alla Camera – la quale fa riferimento agli atleti che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica – ha dunque anche l’effetto di esplicitare che la disposizione comprende anche l’area dilettantistica di una disciplina per la quale il singolo ordinamento sportivo preveda l’articolazione in area professionistica e area dilettantistica. Si ricorda in merito che l’intervento normativo di cui al presente articolo 41 fa esplicito riferimento anche (il termine anche è stato inserito durante l’esame alla Camera) alla finalità di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.
L’articolo 41 in esame prevede altresì che i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate definiscano le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti interessati dal suddetto vincolo massimo di due anni, prevedendo i premi di formazione tecnica – spettanti alle società ed associazioni, presso cui l’atleta ha svolto la propria formazione, per il caso di stipulazione di un primo contratto di lavoro sportivo[108] con il medesimo atleta – sulla base dei criteri già stabiliti per i suddetti premi dall’articolo 31, comma 3, del citato D.Lgs. n. 36 del 2021, e successive modificazioni. La formulazione letterale del testo originario dell’articolo 41 in esame configurava i premi in oggetto come eventuali; una modifica operata dalla Camera ha soppresso il termine eventuali, in conformità ai commi 2 e 3 del suddetto articolo 31 del D.Lgs. n. 36, e successive modificazioni, che prevedono tali premi in via tassativa.
Riguardo ai summenzionati criteri di determinazione della misura del premio, il citato articolo 31, comma 3, del D.Lgs. n. 36 prevede che i singoli ordinamenti sportivi interni definiscano modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo; qualora tali determinazioni non siano adottate entro il 31 dicembre 2023, esse sono stabilite (per gli ordinamenti carenti) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.
Sotto il profilo redazionale, si valuti l’opportunità di inserire, nelle norme di cui al presente articolo 41, il riferimento anche alle Federazioni o Discipline sportive associate paralimpiche, in conformità alle distinzioni terminologiche di cui all’articolo 2 del citato D.Lgs. n. 36 del 2021.
Articolo 42
(Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria in deroga per le imprese di interesse strategico nazionale)
L’articolo 42 riconosce un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale per una durata massima di quaranta settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2023, alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati.
Tale ulteriore periodo è riconosciuto in continuità con le tutele già autorizzate, e quindi anche con effetto retroattivo, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa generale e nel limite di spesa di 46,1 milioni di euro per il 2023.
Tale ulteriore periodo di CIGS - concesso per completare i suddetti piani di riorganizzazione, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell’azienda – può essere autorizzato, a domanda, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) e in deroga ai limiti di durata posti, in materia di trattamenti di integrazione salariale (comma 1):
- dall’articolo 4 del D.Lgs. 148/2015, in base al quale il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile;
- dall’articolo 22 del medesimo D.Lgs. 148/2015, in base al quale il trattamento straordinario di integrazione salariale per la causale di riorganizzazione aziendale può avere una durata massima di 24 mesi anche continuativi, in un quinquennio mobile e possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato[109].
Per la domanda relativa al prolungamento in oggetto non si applicano le norme inerenti alla consultazione sindacale e agli altri termini temporali e modalità per la procedura di trattamento in questione (di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 148/2015) (comma 2).
I trattamenti in oggetto sono riconosciuti nel limite di spesa di 46,1 milioni di euro per il 2023. L’INPS provvede al monitoraggio di tale limite di spesa e, qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande (comma 3).
Ai suddetti oneri – pari a 46,1 milioni di euro per il 2023 - si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e formazione (di cui all’articolo 18, c. 1, lett. a, del D.L. 185/2008 (comma 4).
La Relazione tecnica di accompagnamento dell’A.C. 1239 stima che la platea coinvolta dalla norma in esame sia di circa 2.500 lavoratori dipendenti da ILVA-Arcelor Mittal limitatamente allo stabilimento di Taranto ed ipotizza il ricorso alla prestazione per il 100 per cento di tale platea per una durata della prestazione pari a 40 settimane fino al 31 dicembre 2023.
Articolo 43, commi 1-3
(Assegnazione di risorse alla Santa Sede per la realizzazione di investimenti per il Giubileo 2025)
L’articolo 43, comma 1, autorizza la spesa di 7.630.000 euro per l'anno 2023 che sono assegnati alla Santa Sede, per la realizzazione, da parte di quest’ultima, di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. Il comma 2 dispone che tali investimenti sono avviati e realizzati a seguito della stipulazione, tra la Santa Sede e il Ministero del turismo per l'Italia, di una intesa, con la quale sono individuati gli indirizzi e le azioni, nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, e definiti i reciproci impegni fra le Parti. In base al comma 3, alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale.
La relazione illustrativa di accompagnamento dell’A.C. 1239 motiva l’intervento in commento stimando «necessario realizzare iniziative volte a favorire la valorizzazione e il godimento dei beni culturali e ambientali d’interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. Trattasi di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari, la realizzazione di totem informativi nel circuito delle Chiese europee, del cammino delle sette chiese di san Filippo, delle donne dottori della Chiesa e Patroni d’Europa, delle Chiese giubilari presenti nella capitale, la realizzazione di volumi librari descrittivi dei beni artistici e di valore culturale presenti in importanti edifici di culto della capitale, nonché per la creazione di una app integrata del patrimonio sacro di Roma geolocalizzata che guidi il turista e offra servizi di prenotazione, bigliettazione e social».
Come anticipato, alla copertura dello stanziamento, pari a 7.630.000 di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (per approfondimenti, cfr. l’apposito dossier predisposto dal Servizio studi). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
A livello d’inquadramento normativo, si ricorda che i commi 645 e 646 della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020: per approfondimenti, cfr. l’apposito dossier del Servizio studi) hanno previsto l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un tavolo istituzionale con il compito di definire un piano degli interventi e delle opere necessarie allo svolgimento del Giubileo Universale della Chiesa Cattolica previsto per l'anno 2025, nonché degli eventi nazionali e internazionali ad esso connessi. Il tavolo istituzionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dai Ministri interessati, dal Presidente della Regione Lazio e dal Sindaco di Roma Capitale, nonché da due senatori e da due deputati. Gli interventi da realizzare su aree della Santa Sede sono subordinati alla definizione consensuale tra quest'ultima e lo Stato Italiano. Il tavolo istituzionale è stato successivamente potenziato dall'articolo 36-bis del D.L. 152/2021, che ha previsto la partecipazione non di due bensì di tre senatori e tre deputati.
Il comma 645 precisa che il predetto tavolo definisce, anche sulla base delle proposte pervenute dalle amministrazioni interessate e delle intese tra la Santa Sede e lo Stato italiano, gli indirizzi e il piano degli interventi e delle opere necessari, da aggiornare e rimodulare su base almeno semestrale, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
Il tavolo si è riunito già in diverse occasioni, sia nella precedente che nell’attuale Legislatura. In particolare, nel corso delle predette riunioni è stato dato conto dell'elenco dei progetti ritenuti d'interesse per la Santa Sede e per le amministrazioni interessate; si è illustrata la governance dei diversi soggetti preposti alla pianificazione e alla realizzazione dell'evento per la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo, nonché all'approvazione delle presenti linee di indirizzo. Si evidenzia che, a conclusione dei lavori, il Governo ha presentato alle Camere nella scorsa Legislatura lo schema di documento recante gli indirizzi e il piano degli interventi e delle opere necessari allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l'anno 2025, in cui si dà conto degli sviluppi intercorsi fino ad allora (settembre 2022).
Successivamente, un'articolata disciplina finalizzata a regolamentare gli interventi per il Giubileo 2025 è stata poi introdotta dai commi 420-443 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021: per approfondimenti cfr. l’apposito dossier predisposto dal Servizio studi). Il comma 420 prevede, in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di due distinti capitoli: il primo con una dotazione complessiva di 1,335 miliardi di euro per il periodo 2022-2026 per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento; il secondo con una dotazione complessiva di 110 milioni di euro per il periodo 2022-2026 per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all'evento. Il comma 421, onde assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo del 2025 a Roma, prevede la nomina, ai sensi dell'articolo 11 della L. 400/1988, di un Commissario straordinario del Governo, che resta in carica fino al 31 dicembre 2026. I commi 422-424 disciplinano l'adozione e il monitoraggio del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 (d'ora in poi "programma dettagliato"), con il quale sono ripartiti i finanziamenti tra gli interventi ed è individuato il cronoprogramma procedurale e il costo complessivo per ciascun intervento. In particolare, il comma 422 dispone che il Commissario straordinario predispone – sulla base degli indirizzi e del piano di cui al comma 645 della legge di bilancio 2021 e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate – la proposta di "programma dettagliato" da approvare con apposito D.P.C.M., sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale proposta, sempre in base al disposto del comma 422, include gli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del PNRR (v. infra), individuati in accordo con il Ministro del turismo, il quale può delegare il Commissario straordinario alla stipula di specifici accordi con i soggetti attuatori. I commi 425-426 disciplinano i poteri del Commissario straordinario, il quale, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanze in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. I commi 427-432 prevedono la costituzione di una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) denominata "Giubileo 2025" – che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo 2025 – e ne disciplinano l'organizzazione e i compiti. Provvedono inoltre ad autorizzare la partecipazione del MEF al capitale sociale della società per un importo di 5 milioni di euro per l'anno 2022, nonché la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 427, 428, 429 e 430. I commi 433-436, per l'esercizio di poteri di indirizzo e impulso in relazione alle attività e agli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo 2025, dispongono l'istituzione della Cabina di coordinamento, organo collegiale di cui sono disciplinate la composizione e l'attività, prevedendo in particolare che la Cabina provvede alla verifica del grado di attuazione degli interventi. I commi 437-438 disciplinano l'assegnazione ai soggetti responsabili di termini per provvedere in caso di inerzia nella realizzazione degli interventi e i successivi poteri surrogatori in caso di perdurante inerzia (nomina di commissari ad acta e poteri sostitutivi), mentre il comma 439 disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato e il comma 440 le modalità di nomina dei commissari ad acta e i relativi compensi. Ulteriori disposizioni sono contenute nei commi da 441 a 443. In base al comma 441, le funzioni di rendicontazione degli interventi sono svolte dalla società "Giubileo 2025" che riferisce semestralmente alla Cabina di coordinamento. Il comma 442 disciplina il trasferimento delle risorse su apposito conto di tesoreria intestato alla società "Giubileo 2025". Il comma 443 affida alla società "Giubileo 2025" la predisposizione e l'aggiornamento del cronoprogramma dei pagamenti e disciplina i controlli sugli atti adottati dal Commissario. L'articolo 31 del D.L. 4/2022 ha novellato l'articolo 1, comma 421, della L. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022) al fine di prevedere che il Commissario straordinario per il Giubileo 2025 non è qualificabile come commissario del Governo ai sensi dell'articolo 11 della L. 400/1988, non risultando pertanto ad esso applicabile la connessa disciplina. Con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 - in attuazione delle norme succitate - il Sindaco di Roma pro tempore, Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale. Modifiche a tale decreto sono state apportate con il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022. Nelle premesse del documento in esame viene altresì ricordato che "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato il 25 giugno 2022 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si è proceduto alla costituzione di una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata «Giubileo 2025» con il compito di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. Con il medesimo atto è stato approvato lo statuto sociale della società «Giubileo 2025» e sono stati nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica". L'articolo 40 del D.L. 36/2022 dispone (al comma 1) che ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di "Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici" di cui alla misura M1C3- Investimento 4.3 del PNRR, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario Straordinario del Governo nominato al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale. Il comma 2 apporta una serie di novelle ai commi 420-441 della legge di bilancio 2022 volte a ricomprendere nella disciplina da essi dettata in materia di interventi per il Giubileo 2025, ivi inclusi i compiti del Commissario straordinario e della società "Giubileo 2025", anche gli interventi relativi al richiamato investimento del PNRR.
Relativamente alla misura M1C3-Investimento 4.3 "Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici" del PNRR, si ricorda che il progetto mira ad aumentare il numero di siti turistici accessibili, creare alternative turistiche e culturali valide e qualificate rispetto alle aree centrali affollate, incrementare l'uso delle tecnologie digitali e potenziare le aree verdi e la sostenibilità del turismo. Le risorse stanziate (pari a 500 milioni di euro) sono destinate a rigenerazione e restauro del patrimonio culturale. La lista degli interventi dell'investimento M1C3-4.3 è stata approvata dapprima con l'ordinanza del Commissario delegato 24 giugno 2022 e, successivamente, con il decreto del Ministro del turismo del 27 giugno 2022.
Le 6 linee di intervento di Caput Mundi, nel dettaglio, sono:
1. il “Patrimonio Culturale di Roma per EU-Next Generation”, con la rigenerazione e il restauro del patrimonio culturale e urbano e dei complessi di alto valore storico architettonico della città di Roma (52 interventi);
2. Percorsi Giubilari 2025 – dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana – finalizzati alla valorizzazione, messa in sicurezza, consolidamento antisismico, restauro di luoghi e di edifici di interesse storico e percorsi archeologici (149 interventi);
3. #LaCittàCondivisa, patrimonio storico, archeologico e culturale per riqualificare sistematicamente il contesto urbano ed extraurbano (61 interventi);
4. #Mitingodiverde, che riguarda parchi, giardini storici, ville e fontane (55 interventi);
6. #Amanotesa, finalizzata ad incrementare l’offerta culturale nelle periferie per favorire l’integrazione sociale (4 interventi);
7. #Roma 4.0, che prevede la digitalizzazione dei servizi culturali e lo sviluppo di siti e app per turisti (14 interventi).
L'articolo 13 del D.L. 50/2022 dispone tra l'altro (ai commi 1-5), con riferimento al territorio di Roma capitale, il trasferimento al Commissario straordinario per il Giubileo 2025 - per il periodo del suo mandato - delle competenze regionali in materia di rifiuti previste dal Codice dell'ambiente (adozione del piano rifiuti, regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti, approvazione dei progetti di nuovi impianti, ecc.). La norma attribuisce al Commissario, sentita la regione Lazio, il potere di provvedere tramite ordinanza in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE. Con il decreto commissariale 12 agosto 2022 è stato disposto l'avvio della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, recepita con decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sul Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale e sul relativo rapporto ambientale. Il comma 6 dell'articolo 13 del D.L. 50/2022 novella il comma 423 della legge di bilancio 2022 al fine di modificare, introducendo una normativa di maggior dettaglio, la disciplina in ordine ai contenuti del "programma dettagliato" predisposto dal commissario straordinario. In particolare, in luogo della previgente previsione secondo cui per ogni intervento il "programma dettagliato" individua il cronoprogramma procedurale, viene introdotta una più articolata elencazione dei contenuti del medesimo programma, cui è demandato il compito di individuare altresì (oltre al cronoprogramma procedurale) il soggetto attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ogni singolo intervento deve essere riconosciuta alla società «Giubileo 2025». La novella precisa altresì che l'ammontare di tale percentuale è determinato in ragione della complessità e delle tipologie di servizi affidati alla società «Giubileo 2025» e non può superare il 2% dell'importo complessivo lordo dei lavori ovvero la percentuale prevista dalla normativa applicabile tenuto conto delle risorse utilizzate a copertura dei suddetti interventi. Si fa altresì notare che il comma 7 dell'articolo 26 del D.L. 50/2022 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" - volto a far fronte ai maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge e sino al 31 dicembre 2022 - e precisa che a tale fondo può accedere anche il Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. L'articolo 1 del D.L. 68/2022 reca disposizioni di semplificazione e accelerazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica preventiva dell'interesse archeologico in relazione agli interventi compresi nel "Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma" (commi 1 e 2). È inoltre prevista (dal comma 3): l'applicazione di penali in caso di ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni rispetto al cronoprogramma delle opere mitigatrici o risolutive delle interferenze; la sottoscrizione, da parte della società «Giubileo 2025», di apposite convenzioni con ANAS S.p.a., in qualità di centrale di committenza, per l'affidamento degli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade previsti dal citato "programma dettagliato"; l'applicazione, agli affidamenti per la realizzazione degli interventi e per l'approvvigionamento di beni e servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo, delle semplificazioni previste per l'affidamento dei contratti pubblici PNRR-PNC. Lo stesso comma 3 reca disposizioni relative al contributo forfettario per l'avvio delle attività di coordinamento e altre attività svolte dalla società «Giubileo 2025», nonché norme volte a disciplinare il ricorso alla procedura negoziata per gli affidamenti per la realizzazione degli interventi e per l'approvvigionamento di beni e servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. Il citato articolo 1, inoltre, autorizza Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale a sottoscrivere apposite convenzioni con ANAS S.p.a. per l'affidamento degli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade comunali di Roma Capitale e per lo sviluppo e la riqualificazione funzionale delle strade di penetrazione e grande collegamento, al fine di assicurarne la celere realizzazione e rimuovere le situazioni di emergenza connesse al traffico e alla mobilità in vista dei flussi di pellegrinaggio e turistici previsti in occasione del Giubileo; limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie europee, la selezione degli operatori economici da parte di ANAS S.p.a. può avvenire, nel rispetto del principio di rotazione, anche nell'ambito di accordi quadro (comma 4). È previsto il riconoscimento ad ANAS da parte di Roma Capitale e della Città metropolitana di Roma Capitale di una quota a valere sulle risorse assegnate (comma 5). Si prevede, infine, che le risorse relative agli interventi di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale possono essere utilizzate anche per l'esecuzione di interventi di viabilità comunale in continuità con quelli della medesima Città metropolitana (comma 6).
Articolo 43, comma 4
(Iscrizione di diritto della società Giubileo 2025 nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate)
L’articolo 43, comma 4, prevede che la società “Giubileo 2025” è iscritta di diritto nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui all’articolo 63, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici), per gli appalti di lavori, di servizi e di forniture funzionali ai compiti ad essa assegnati.
Il comma 4 dell’articolo 43 inserisce, all’articolo 1 della L. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), il nuovo comma 427-ter con il quale si prevede che la società “Giubileo 2025” è iscritta di diritto nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui all’articolo 63, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici), per gli appalti di lavori, di servizi e di forniture funzionali ai compiti ad essa assegnati dai commi da 420 a 443 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022.
I commi da 427 a 432 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022 prevedono la costituzione di una società interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) denominata “Giubileo 2025” – che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l’approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l’accoglienza e la funzionalità del Giubileo 2025 – e ne disciplinano l’organizzazione e i compiti. In relazione agli interventi relativi alla linea di investimento “Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici” di cui alla misura M1C3-35-Investimento 4.3 del PNRR, la società "Giubileo 2025" può agire in qualità di stazione appaltante e le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dagli enti individuati nel PNRR. Il comma 427-bis (inserito dal D.L. 68/2022) prevede che agli affidamenti per la realizzazione degli interventi e per l’approvvigionamento di beni e servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 si applicano le semplificazioni previste dall’articolo 48 del D.L. 77/2021 per l’affidamento dei contratti pubblici PNRR-PNC e, ai fini di quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo 48, il ricorso alla procedura negoziata è ammesso, nella misura strettamente necessaria, quando l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere il rispetto del cronoprogramma procedurale previsto dal comma 423 della legge 234/2021.
L’articolo 63 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), al comma 1, istituisce presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 al medesimo Codice consegue la qualificazione ed è iscritta nel predetto elenco. A norma dell’articolo 63, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del D.L. 66/2014, Sport e salute S.p.a. In sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.
Si ricorda che la qualificazione è necessaria, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 62, comma 1, e dell’articolo 2, comma 1, dell’All. II.4 del D.Lgs. n. 36/2023, per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500 mila euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, mentre non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.
Prime indicazioni per l’avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti sono state dettate con comunicato del Presidente dell’ANAC del 17 maggio 2023.
Articolo 43, commi 4-bis e 4-ter
(Adeguamento strutture sanitarie di emergenza per il Giubileo 2025)
L’articolo 43, commi 4-bis e 4-ter, inseriti dalla Camera, autorizza la spesa complessiva di 57,7 milioni di euro per il 2023, 124,6 milioni per il 2024, 26,3 milioni per il 2025 e 3,2 milioni per il 2026 - di cui si prevede specifica copertura -, con la finalità di dare immediata attivazione alla procedure di affidamento per i lavori di adeguamento e di ristrutturazione, oltre che alle annesse tecnologie sanitarie, dei presidi sanitari sede di DEA (dipartimenti di emergenza e accettazione) e Pronto Soccorso che fanno parte della rete del sistema di emergenza del Servizio sanitario della regione Lazio per l’accoglienza dei pellegrini in occasione del Giubileo 2025.
Viene infine stabilito che, per le predette finalità, entro 90 giorni a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Commissario per il Giubileo, sentito per gli aspetti di competenza il Ministero della salute, propone l'aggiornamento del DPCM e dei relativi allegati adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge di bilancio per il 2022 (L n. 234 del 2021).
Più in dettaglio, l’autorizzazione di spesa recata al comma 4-bis in commento è finalizzata ad aggiornare i costi, contenuti nel DPCM 8 giugno 2023 in particolare riferiti agli interventi necessari per adeguare le strutture sanitarie di emergenza e urgenza del Lazio alle attività di accoglienza dei flussi di pellegrini che arriveranno a Roma e provincia, in occasione del prossimo Giubileo della Chiesa cattolica.
Ciò in base a quanto previsto dal comma 422, articolo 1, della L. n. 234 del 2021 (L. Bilancio 2022), ai sensi del quale il Commissario straordinario per il Giubileo è chiamato a predisporre - sulla base degli indirizzi e dello specifico piano previsto dalla L. Bilancio 2021 (comma 645, articolo 1, L. n. 178/2020) e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate (v. box) - una proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia.
Si ricorda in proposito che il citato DPCM 8 giugno 2023 (qui gli allegati) – adottato in base al richiamato comma 422 - a sua volta recava l’aggiornamento degli interventi essenziali ed indifferibili già approvati con DPCM 15 dicembre 2022, con l’indicazione altresì degli interventi di parte corrente resi possibili dall’applicazione dell’articolo 31 del DL. n. 13/2023.
In base a quest’ultima disposizione, viene modificato l’articolo 40, comma 2, lettera e), del D.L. 36/2022 – che ha integrato il comma 427 dell’articolo 1 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) – al fine di prevedere che, in relazione agli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 “Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici” del PNRR (di cui al comma 420 dell’articolo 1 della citata L. 234/2021), la società "Giubileo 2025" può agire (in luogo della previgente previsione secondo cui “agisce”) in qualità di stazione appaltante.
Con riferimento agli investimenti per i lavori di adeguamento e di ristrutturazione, oltre che alle annesse tecnologie sanitarie, dei presidi sanitari sede di DEA (dipartimenti di emergenza e accettazione) e Pronto Soccorso, il PNRR ha previsto alla Missione 6 Salute l’investimento M6C2-1.1. (progetti già avviati e nuovi progetti finanziati anche con il Fondo Sviluppo e Coesione – FSC) per l’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, sia per la digitalizzazione delle strutture sanitarie ospedaliere sede DEA (Dip. emergenza e accettazione di I e II Livello)[110], sia per l’acquisto e messa in operatività di grandi apparecchiature sanitarie ad alto contenuto tecnologico in sostituzione di quelle obsolete o fuori uso con oltre 5 anni di utilizzo.
Le risorse (prestiti) già oggetto di riparto regionale per le prime rate sono pari a 1.450,11 milioni di euro per la Digitalizzazione DEA I e II e 1.189,16 milioni per le Grandi apparecchiature (v. tabella riparto del D.M. Salute del 20 gennaio 2022). Più in dettaglio, per la Regione Lazio sono state ripartite risorse, per le due finalità, rispettivamente, pari a 125,4 milioni e 102,8 milioni di euro.
Per completezza, si ricorda che la Missione 6 Salute ha programmato in aggiunta, per l’obiettivo “Ospedali sicuri e sostenibili”, complessivamente 638,85 milioni di euro in prestiti per nuovi progetti, al fine del completamento e miglioramento strutturale nel campo della sicurezza degli edifici ospedalieri, con particolare riferimento agli interventi antisismici. In base alla tabella di riparto sopra indicata, alla Regione Lazio sono state destinate risorse PNRR per 55,23 milioni di euro, in aggiunta a 125,35 milioni di complessivi 1.450 milioni (di cui 1.000 milioni per progetti già avviati) provenienti dal Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al PNRR (PNC).
Agli oneri recati dalle disposizioni in esame si provvede:
- mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa in materia di edilizia sanitaria di cui alla legge n. 67/1988, a valere sulla quota assegnata alla Regione Lazio, per le somme al lordo IVA (lett. a)) di:
o 40 milioni di euro per l'anno 2023;
o 100 milioni per il 2024;
o e 15 milioni per il 2025.
Si ricorda che le risorse per l’edilizia sanitaria risultano unificate in una sola autorizzazione contenuta nella legge finanziaria per il 1988 (articolo 20 L. n. 67 dell'11 marzo 1988). Il DM Salute 20 luglio 2022 ha più recentemente definito il riparto delle risorse per la prosecuzione del Programma straordinario di investimenti in sanità, attingendo alle citate risorse per l'edilizia sanitaria di cui alla L. n. 67/1988 con accordi di programma con regioni e altri soggetti pubblici interessati.
Da ultimo, il comma 263, articolo 1, della legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021) ha previsto, ai fini del finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, la rideterminazione di ulteriori 2 miliardi di euro in aumento rispetto all'importo fissato dal citato articolo 20 della L.67, già definiti in 32 miliardi di euro dall'articolo 1, comma 442, dalla LB 2021 (L. n. 178/2020), fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e per il trasferimento delle risorse, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio dello Stato. Per ulteriori approfondimenti in materia di investimenti e risorse per l’edilizia sanitaria si rinvia al tema Investimenti in sanità.
- mediante corrispondente riduzione del fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26 comma 7 del DL 50 del 2022 (legge n. 91/2022) quanto alle somme (lett. b)) di:
o 17,7 milioni di euro per il 2023;
o 24,6 milioni per il 2024;
o 11,3 milioni per il 2025;
o e 3,2 milioni per il 2026.
Si ricorda in proposito che richiamato comma 7 dell’articolo 26 ha istituito nello stato di previsione del MEF il Fondo per l’avvio di opere indifferibili (qui il link), volto a far fronte all’insufficienza delle risorse di cui al comma 6 per i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente all’entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022.
Inoltre al Fondo sopra richiamato possono altresì accedere:
o il Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025;
o la società Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma delle infrastrutture connesse alle Olimpiadi;
o nonché i soggetti attuatori per la realizzazione delle opere infrastrutturali per lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.
Con D.P.C.M. del 28 luglio 2022 sono state determinate le modalità di accesso al Fondo e per regolare l’assegnazione e la gestione finanziaria delle relative risorse.
Il comma 4-ter stabilisce infine che, per le predette finalità, entro 90 giorni a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Commissario per il Giubileo, sentito per gli aspetti di competenza il Ministero della salute, propone l'aggiornamento del DPCM e dei relativi allegati adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge di bilancio per il 2022 (L n. 234 del 2021), ferma restando l'immediata attivazione delle procedure di affidamento degli interventi anche da parte della Regione Lazio.
In relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all’evento, le norme dal comma 420 a 443, della L. n. 234 del 2021 (L. Bilancio 2022) (qui l’approfondimento) hanno previsto diversi interventi tra cui l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di due distinti capitoli: il primo con una dotazione complessiva di 1,33 miliardi di euro per il periodo 2022-2026 per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all’evento; il secondo con una dotazione complessiva di 110 milioni di euro per il periodo 2022-2026 per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all’evento.
Il Piano di cui al comma 645, articolo 1, del DL. 178/2020 (L. Bilancio 2021) ha previsto il coordinamento, attraverso la costituzione di un apposito tavolo istituzionale delle iniziative e della realizzazione degli interventi e delle opere necessari allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l'anno 2025, autorizzando la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Allo scopo ha previsto l’istituzione di un tavolo istituzionale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, con la partecipazione dei Ministri degli affari esteri, dell’Interno, dell’Economia e delle Infrastrutture e trasporti, nonché dei beni e delle attività culturali e del Turismo, oltre che del Presidente della Regione Lazio e del Sindaco di Roma capitale, o loro delegati. Vi partecipano anche tre senatori e tre deputati indicati dai rispettivi Presidenti del Senato e della camera, sentiti i gruppi parlamentari. Il Tavolo ha lo scopo di definire, anche sulla base delle proposte pervenute dalle amministrazioni interessate e delle intese tra la Santa Sede e lo Stato italiano, gli indirizzi, oltre che il piano degli interventi e delle opere necessari, da aggiornare e rimodulare su base almeno semestrale, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
Il Piano contiene la proposta di programma sugli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, individuati in accordo con il Ministro del turismo, il quale può delegare il Commissario straordinario alla stipula di specifici accordi con i soggetti attuatori.
Articolo 44
(Entrata in vigore)
L’articolo 44 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il decreto-legge è dunque vigente dal 23 giugno 2023.
[1] Sono: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; Ministero della transizione ecologica; Ministero della salute; Ministero dell'istruzione; Ministero dello sviluppo economico; Ministero dell'università e ricerca; Ministero dell'interno; Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ministero della cultura; Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; Ministero della giustizia; Ministero del turismo. E della Presidenza del Consiglio dei Ministri: Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale; Ministro per il Sud e la Coesione territoriale; Ministro per la Pubblica Amministrazione; Segretariato generale.
[2] Sono: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e della Presidenza del Consiglio dei Ministri: Ministro per gli affari regionali; Ministro per le politiche giovanili; Ministro per le pari opportunità e per la famiglia; Ministro per le disabilità; Dipartimento per lo sport; Dipartimento protezione civile; Dipartimento per la programmazione economica.
[3] Come si legge in tale tabella, gli importi mensili da corrispondere per 12 mensilità (13 mensilità per il personale del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, ai sensi dell’articolo 34, co. 6 del CCNL 16/5/1995), decorrenti dal 1° novembre 2022, al personale delle aree del Ministero della salute sono pari a 377,46 euro per i funzionari, a 279,40 euro per gli assistenti e a 253,34 euro per gli operatori.
[4] I decreti in oggetto (come specifica il citato articolo 1, comma 3, del D.L. n. 13 del 2023) non possono determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
[5] La riorganizzazione, in base al citato articolo 1, comma 3, del D.L. n. 13 del 2023, può anche essere limitata ad alcune delle unità suddette.
[6] Riguardo a tale segreteria tecnica, cfr. l’articolo 4-bis del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.
[7] Riguardo a tale Nucleo, cfr. l’articolo 33 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.
[8] Riguardo al conferimento degli incarichi, cfr. anche l’articolo 1, comma 15, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, e successive modificazioni.
[9] ossia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, senza il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia
[10] Istituita nel 1957, le norme fondamentali della Scuola sono attualmente contenute nel d.lgs. n. 178/2009 che ha integralmente sostituito la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 287/1999, come modificato dal d.lgs. n. 381/2003.
[11] Tale comma novella l’articolo 1, comma 495, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni.
[12] I richiamati artt. 35 e 52 prevedono, rispettivamente, una riserva di posti nei concorsi pubblici nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, e una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno nelle progressioni fra aree diverse della stessa amministrazione.
[13] Come disposto dall’articolo 13 del D.L. 173/2022, modificato dall’articolo 1, c. 5, del presente decreto legge in base al quale, fino alla suddetta data, i regolamenti di organizzazione dei ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall’articolo 17, comma 4-bis, della L. 400/1988 (nonché dall’articolo 4 del D.lgs. 300/1999) che prevede regolamenti governativi di delegificazione.
[14] Di cui all’articolo 1, del D.Lgs. 218/2016, il quale elenca i seguenti Enti pubblici di ricerca: a) Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park; b) Agenzia Spaziale Italiana - ASI; c) Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR; d) Istituto Italiano di Studi Germanici; e) Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF; f) Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" - INDAM; g) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN; h) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV; i) Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS; l) Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM; m) Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"; n) Stazione Zoologica "Anton Dohrn"; o) Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI; p) Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE; q) Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA; r) Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA; s) Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP); t) Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT; u) Istituto Superiore di Sanità - ISS; v) Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA.
[15] In base al richiamato articolo 30, c. 1, del D.Lgs. 165/2001, le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. Tali disposizioni non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza.
[16] La novella di cui al comma 15 in esame concerne l’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, e successive modificazioni. Riguardo alla dotazione organica, il testo del suddetto comma 1 precedente alla novella in esame recava un limite massimo 6.357 unità; tuttavia, il limite reale vigente prima della novella era pari a 7.850 unità, in base alle disposizioni ricordate nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto (la relazione tecnica è reperibile nell’A.C. n. 1239). Il testo della novella di cui al comma 15 - così come la formulazione precedente - richiama anche il comma 2 del suddetto articolo 6 del D.Lgs. n. 149, comma recante una norma transitoria (con effetti verificatisi in passato) relativa alla dotazione organica.
[17] Riguardo a tali quattro posizioni di livello dirigenziale generale, cfr. infra.
[18] Riguardo ad un vincolo, posto dalla novella di cui al comma 15, per una delle nuove posizioni dirigenziali, cfr. infra.
[19] Tali decreti, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149 del 2015, sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro della difesa e definiscono anche la contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell’Ispettorato.
L’articolazione organizzativa definita dal citato D.P.C.M. 23 febbraio 2016 è stata già in parte superata con decreti del direttore dell’Ispettorato, adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 445, lettera b), della L. 30 dicembre 2018, n. 145. Riguardo all’articolazione organizzativa, cfr. anche infra.
Si ricorda altresì che, ai sensi del suddetto articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 149, le disposizioni di contabilità e bilancio (relative all’Ispettorato) sono state definite dal D.P.C.M. 25 marzo 2016.
[20] Il Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare è stato istituito in data 21 febbraio 2011 anche in considerazione di quanto emerso nel corso di audizioni svolte dalla Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati, nel corso della XVI legislatura, sulle problematiche relative alla gestione e all’andamento dei fondi pensione e della previdenza complementare.
[21] Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa de qua vedasi anche l’articolo 11, comma 17, del DL n. 146/2021 e l’articolo 34-ter, comma 1 e 2, del DL n. 152/2021.
[22] D.L. 18 maggio 2006, n. 181, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, L. 17 luglio 2006, n. 233..
[23] D.L. 16 maggio 2008, n. 85, recante Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 14 luglio 2008, n. 121.
[24] D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122.
[25] Il D.L. n. 101/2013 ha successivamente disposto lo scorporo del Dipartimento delle politiche di coesione, in virtù della creazione dell'Agenzia per la coesione territoriale sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (articolo 10, commi 5 e 8 e D.P.C.M. attuativo 15 dicembre 2014).
[26] D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 18 novembre 2019, n. 132.
[27] In conseguenza del passaggio di attribuzioni, il D.P.C.M. 12 dicembre 2019, n. 178 ha modificato il regolamento di organizzazione del MISE D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 93, eliminando la politica per l'internazionalizzazione dagli ambiti di competenza e conseguentemente riducendo a 11 il numero delle Direzioni Generali.
[28] D.L. 1° marzo 2021, n. 22, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 22 aprile 2021, n. 55.
[29] L’articolo 16 del DPR ha disposto l’abrogazione del DPCM 19 giugno 2019, n. 93 e DPCM12 dicembre 2019, n. 178, a decorrere dal 14 novembre 2021.
[30] Per l’elencazione di tali compiti, compiuta dal Governo, si rinvia alla lettura della menzionata relazione illustrativa, allegata al provvedimento in esame.
[31] Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
[32] Tale disciplina limitativa è stata peraltro oggetto di diverse deroghe: vedi l'articolo 1, comma 435-bis, L. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 25, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, l'articolo 33, comma 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132, l'articolo 1, commi 150, 442, 527 e 1091, L. 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 1-ter, comma 4, D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 132, gli artt. 16-ter, comma 2, e 50-bis, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, l'articolo 1, commi 129 e 131, L. 27 dicembre 2019, n. 160, gli artt. 20, comma 1, e 40-bis, comma 1, del suddetto D.L. n. 162/2019, l'articolo 1, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, l'articolo 31, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, l'articolo 1, commi 870 e 1028, L. 30 dicembre 2020, n. 178, l'articolo 3, commi 4-bis e 4-quater, D.L. 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55, l'articolo 1, comma 883, L. 29 dicembre 2022, n. 197, l'articolo 8, comma 5, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, e, successivamente, l'articolo 19, commi 6 e 7, D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.
[33] Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
[34] Si veda l’articolo 44 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale. Quanto ai requisiti generali di accesso, v. articolo 1 del medesimo D.P.R. 483/1997.
[35] Articolo 56, co. 1, del citato D.P.R. 483/1997. Cfr. anche 15, comma 7, del d. lgs. 502/1992, in merito alla possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine.
[36] Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
[37] Il succitato articolo 8, tra l’altro, prevede, al comma 7, che fino all'adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio delle professioni di chimico e di fisico, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti, nell'albo professionale dell'Ordine dei chimici e dei fisici sono istituiti, all'interno delle relative sezioni A e B, i settori «Chimica» e «Fisica» nel rispetto delle previsioni dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
[38] Ordinamento della professione di chimico e fisico.
[39] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
[40] Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in materia di riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute.
[41] Com’è noto, ai sensi dell’articolo 1253 c.c., quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati. Pertanto, la fattispecie della confusione delle obbligazioni è un modo di estinzione del rapporto obbligatorio, conseguenza di una successione nel credito o nel debito.
[42] Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”.
[43] All’interno del NSG è stato peraltro individuato un sottoinsieme di 22 indicatori, cosiddetto “CORE”, in sostituzione della “Griglia LEA” (in vigore fino al 2019), da utilizzare per valutare sinteticamente l’erogazione dei LEA da parte delle Regioni. Tali indicatori sono suddivisi in tre macro-aree:
· prevenzione collettiva a sanità pubblica
· assistenza distrettuale
· assistenza ospedaliera.
Le valutazioni del sottoinsieme costituiscono parte integrante del Sistema di verifica degli adempimenti LEA, di competenza del Comitato LEA, cui sono tenute le Regioni per accedere alla quota integrativa di risorse prevista dall'articolo 2, comma 68, della legge n. 191 del 23 dicembre 2009, ai sensi dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge n.95/2012 (L. n. 135/2012).
Per ciascun indicatore appartenente al sottoinsieme CORE viene calcolato, grazie ad una specifica funzione di valorizzazione, un punteggio su una scala da 0 a 100, con il punteggio 60 corrispondente alla soglia di garanzia minima (ovvero di “sufficienza”). Ulteriori punteggi o penalità sono attribuiti sulla base della variabilità temporale e geografica del valore dell’indicatore. Viene poi calcolato il punteggio finale per ciascuna macro-area di assistenza: al contrario della Griglia LEA, infatti, la nuova metodologia non sintetizza in un unico punteggio la valutazione delle Regioni, ma misura in maniera indipendente per ogni macro-area il rispetto globale dei LEA.
Affinché l’esito della valutazione globale sia positivo, e quindi una Regione risulti “adempiente”, il punteggio di tutte e tre le macro-aree dovrà essere non inferiore a 60 (in modo da non consentire la compensazione tra differenti macro-aree). I restanti 66 indicatori non appartenenti al CORE fanno parte del sottoinsieme “NO CORE”.
Il DM 12 marzo 2019, nell’allegato II, prevede che la lista di indicatori del sottoinsieme CORE sia sottoposta annualmente all'approvazione del Comitato LEA. Nell'ottica di indirizzare il più possibile le Regioni verso il miglioramento conseguibile, è preferibile una stabilità degli indicatori nel sottoinsieme per almeno un triennio, con una possibile rotazione degli indicatori stessi a partire dall'anno successivo al primo triennio di applicazione, garantendo la necessaria flessibilità al sistema di valutazione in funzione di elementi e priorità contingenti e l'attenzione al miglioramento effettivo della garanzia dei LEA.
[44] La Rete oncologica deve essere recepita e formalizzata attraverso un atto regionale che espliciti le scelte di politica sanitaria con la definizione degli aspetti programmatori ed indirizzo per la realizzazione di modelli organizzativi innovativi con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi ai cittadini.
[45] Si attende il decreto istitutivo del Registro, sul quale sono stati acquisiti il parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità (9 novembre 2021) e, con alcune modifiche, dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali (3 maggio 2022).
[46] Nel giugno 2018, l’EMA (European Medicines Agency - Agenzia Europea del Farmaco) ha raccomandato l’autorizzazione all’immissione in commercio per i primi due farmaci antigene chimerico Car-T, prodotti d’immunoterapia cellulare che prevedono l’utilizzo dei linfociti T del paziente modificati geneticamente. Si ricorda inoltre che l’Alleanza Contro il Cancro (ACC), fondata nel 2002 dal Ministero della Salute, è attualmente formata da 25 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. Le aree di interesse primario in cui ACC opera sono tre: ricerca di base e clinica oncologica, diagnosi e terapia dei tumori e istruzione e informazione in oncologia. La misura in esame - e per il medesimo ammontare - era stata già prevista anche per l’anno 2020 a beneficio di ciascuna della Rete oncologica dall’articolo 23-quater, comma 4, del DL. 119/2018 (L. n. 136 del 2018). Riguardo la linea progettuale prevista nell’ambito del PNRR Investimento 2.1 Missione 6 – C2, “Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN”[46], si sottolinea che l’investimento ha un finanziamento totale, interamente costituito da sovvenzioni, pari a 524,1 milioni di euro da utilizzare per il raggiungimento di specifici obiettivi entro il 2025, finalizzati al trasferimento tecnologico tra ricerca e imprese relativo ad almeno 424 progetti (100 su malattie rare e tumori rari tramite progetti proof of concept, vale a dire direttamente trasferibili all’ambito applicato, oltre che 324 su malattie altamente invalidanti). Con particolare riferimento ai tumori rari, è previsto un secondo bando nel 2023, per sovvenzioni pari a 262,03 milioni di euro, indirizzati alla ricerca clinica.
[47] Commi 400-402, articolo 1, L. 232/2016 (legge di bilancio 2017). Le somme dei Fondi sono versate in favore delle Regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali innovativi e oncologici innovativi.
[48] Con una norma inserita nella legge di bilancio 2019 (articolo 1, co. 550, L. n. 145/2018), tali Fondi, la cui iscrizione contabile era originariamente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, sono stati quindi trasferiti nello stato di previsione del MEF, ferma restando la competenza già attribuita al Ministero della salute per la disciplina delle modalità operative di erogazione delle risorse stanziate.
[49] Resta ferma in capo al Ministero della salute la competenza a disciplinare le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate sulla base dei criteri da adottare con decreto ministeriale (sostitutivo del decreto 16 febbraio 2018). Vengono tuttavia modificate le modalità di finanziamento del Fondo unificato: una quota-parte di 664 milioni di euro con copertura a valere sul livello del finanziamento statale del fabbisogno sanitario nazionale standard e per la restante quota-parte di 336 milioni mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale (ai sensi articolo 1, comma 34, legge n. 662 del 1996).
[50] Articolo 38-quinquies Misure per il potenziamento della ricerca biomedica nell’ambito della Missione 6 (Salute) PNRR.
[51] Si segnala che il progetto RISP è coordinato dalla Fondazione IRCCS Istituto nazionale dei tumori di Milano e, all’atto della sua ufficializzazione a fine 2019, comprendeva 10 centri oncologici.
[52] In proposito, anche per questo tipo di organi collegiali è prevista, ai sensi del richiamato articolo 1, comma 3, lett. i) D. Lgs. CPS n. 233/1946 che regola gli ordini delle professioni sanitarie, la separazione, nell'esercizio della funzione disciplinare - e a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare -, la funzione istruttoria da quella giudicante. Ne consegue che in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispettiva professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute.
[53] Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti
[54] Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in base al grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo. In particolare, possono essere istituite due sezioni, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso: sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica (quinquennale); sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea (triennale). L'iscritto alla sezione B deve possedere anche un tirocinio successivo alla laurea e superare l’esame di Stato; se in possesso del necessario titolo di studio quinquennale può iscriversi alla sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.
[55] Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonché dei relativi organi disciplinari, dell'ordine degli psicologi, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della L. 14 gennaio 1999, n. 4, dell'articolo 4 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e dell'articolo 1-septies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.
[56] Ordinamento della professione di psicologo.
[57] Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
[58] Il comma 15 dell'articolo 11-bis del decreto legge n. 73 del 2021 ha previsto che la dotazione complessiva di tale contingente sia incrementata di dieci unità di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Per i medesimi anni la norma ha istituito due posti di funzione di livello dirigenziale generale, assegnati alle dirette dipendenze del Capo di gabinetto.
La legge di bilancio per il 2022 è intervenuta su tale normativa stabilizzando a decorrere dal 2022 l’incremento di 10 unità del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del MEF e stabilendo che i due posti di livello dirigenziale siano assegnati alla sezione dell'ufficio del coordinamento legislativo del MEF denominata "Ufficio legislativo - Economia", rispettivamente, con le seguenti funzioni:
a) assicurare il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea;
b) assicurare lo svolgimento delle attività riferite alle seguenti materie: politica economica e finanziaria, politiche, processi e adempimenti di bilancio, programmazione economica e finanziaria e amministrazione generale, servizi indivisibili e comuni del Ministero.
[59] La Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), istituita con Decreto interministeriale del 25 luglio 1994, è composta dai rappresentanti del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro della funzione pubblica e del Ministro dell'interno e ha le seguenti competenze (come definite nel DM di nomina del 16 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 35, c. 5, del D.Lgs. 165/2001): approvazione del bando di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; indizione dei bandi di concorsi; nomina delle commissioni esaminatrici; validazione della graduatoria finale di merito della procedura concorsuale trasmessa dalla Commissione esaminatrice; assegnazione dei vincitori e degli idonei della procedura concorsuale alle amministrazioni pubbliche interessate; adozione degli ulteriori eventuali atti connessi alla procedura concorsuale, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici.
[60] Il D.P.C.M 15 giugno 2015, n. 84, è stato modificato dal D.P.C.M. 30 ottobre 2020, n. 175, che ne ha soppresso la Tabella A e ha sostituito le tabelle C e D con gli Allegati I (dotazione organica complessiva del personale dirigenziale) e II (dotazione organica complessiva del personale amministrativo).
[61] Il termine, originariamente fissato al 30 giugno 2023, è stato prorogato al 30 ottobre 2023 per effetto dell’articolo 1, c. 5, del provvedimento in commento.
[62] Si ricorda che la citata lettera f) prevede attualmente che siano assimilati ai redditi da lavoro dipendente:
- le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale;
- i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato.
[63] Il 15 luglio 2021 la Commissione aveva avviato una procedura di infrazione (2016/4081), inviando una lettera di costituzione in mora all'Italia. Il punto nodale sollevato dalla Commissione era il mancato riconoscimento ai magistrati onorari dello status di lavoratori, in quanto dal diritto italiano essi erano all’epoca considerati volontari prestatori di servizi a titolo "onorario". Da tale mancato riconoscimento derivava l'assenza di una serie di tutele a favore degli stessi magistrati onorari, in ambiti quali le ferie, la maternità, la malattia, la giusta retribuzione, nonché l'abuso di contratti a tempo determinato che si succedono nel tempo (situazione già stigmatizzata in una precedente procedura di infrazione - EU-Pilot 7779/15/EMPL – cui aveva fatto seguito la riforma del 2017).
[64] Ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e gli incaricati alla vendita a domicilio.
[65] In base all’articolo 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
[66] In merito al c.d. personale precario delle P.A., l'articolo 20 del D.Lgs. 75/2017 prevede in via transitoria sia una specifica procedura di stabilizzazione diretta, sia l'espletamento di specifiche procedure concorsuali riservate. Si ricorda che dall'applicazione della disciplina in esame sono esclusi il personale dirigenziale (tale esclusione non concerne gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale), il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e i comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica (articolo 20, c. 4, 9 e 11, D.Lgs. 75/2017).
Sotto il primo profilo, si prevede, fino al 31 dicembre 2023 (31 dicembre 2026 per gli enti pubblici di ricerca e, in presenza di determinati requisiti, per gli enti territoriali), la facoltà di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: risulti in servizio, successivamente al 28 agosto 2015, con contratti a tempo determinato (ad eccezione del contratto di somministrazione) presso l'amministrazione che procede all'assunzione; sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali (anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione); abbia maturato, al 31 dicembre 2022 (31 dicembre 2017 per gli enti pubblici di ricerca e 31 dicembre 2023 per gli assistenti sociali), alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Per la stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ai fini di tale requisito, rilevano anche i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. Come anticipato, per gli enti territoriali, la suddetta possibilità di stabilizzazione è concessa sino al 31 dicembre 2026 (articolo 3, c. 5, D.L. 44/2023) nei confronti del personale non dirigenziale già in servizio come dipendente a tempo determinato che abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione.
Per quanto concerne il secondo profilo, fino al 31 dicembre 2024 (31 dicembre 2026 per gli enti pubblici di ricerca) le medesime amministrazioni possono bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale che possegga tutti i seguenti requisiti: risulti titolare, successivamente al 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile (ad eccezione del contratto di somministrazione) presso l'amministrazione che bandisce il concorso; abbia maturato al 31 dicembre 2024 (31 dicembre 2021 per le procedure bandite da enti pubblici di ricerca) almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso (termine che riguarda anche il personale sanitario).
[67] Che per facilità di lettura qui si riportano: «3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale, [ivi comprese quelle relative al personale già in servizio con diversa qualifica o livello presso la medesima o altra amministrazione pubblica]. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali».
[68] Decreto n. 107 dell’8 giugno 2023 (https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2023/06/Concorso-ds-riservato.pdf).
[69] Il decreto-legge n. 50 del 2022 (articolo 26) per fronteggiare nel settore degli appalti pubblici gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici intervenuti in corso dell'anno, nonché per assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC, ha istituito il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» finalizzato a consentire l'avvio entro il 31 dicembre 2022 delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi. Da ultimo la legge di bilancio per il 2023 (articolo 1, commi da 369 a 379, della legge n. 197 del 2022) ha incrementato la dotazione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. L'incremento è di 500 milioni di euro per l'anno 2023, di 1 miliardo di euro per il 2024, di 2 miliardi di euro per l'anno 2025, di 3 miliardi di euro per l'anno 2026 e di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2027.
[70] Ai sensi dell’articolo 2, c. 6-sexies, del DL 225/2010, conv. con modificaz. dalla L. 10/2011, il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura (L. 44/1999) e il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (L. 512/1999) sono stati unificati nel Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura.
[71] Tali criteri e modalità delle procedure di reclutamento, ai sensi del medesimo art 3-ter del DL 44/2023, prevedono una prova scritta, la valutazione dei punteggi conseguiti dal candidato nei titoli accademici (inclusa la media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami) eventuali specializzazioni post lauream, nonché eventuali esperienze professionali documentate, conferenti con la tipologia dei posti banditi, ed una prova orale in cui sono valutate - come previsto dall’articolo 35-quater, c. 1, lett. a), secondo periodo, del D.Lgs. 165/2001 - le competenze finalizzate ad accertare il possesso dell’insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti con disabilità ai sensi della L. 68/1999. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.
[72] A norma dell’articolo35, comma 3, del D. Lgs. 165/20001, le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
e-bis) facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master universitario di secondo livello o al contratto di ricerca, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento
[73] Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.
[74] Il richiamato articolo 36, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 dispone infatti che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere a determinate forme contrattuali flessibili soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dal medesimo D.Lgs. 165/2001, e che non è comunque possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.
[75] In base al citato articolo 9, c. 28, del D.L. 78/2010, dal 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e determinati enti pubblici, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con contratti di formazione-lavoro, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. Tali limitazioni non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dalla normativa vigente (di cui all’articolo 1, c. 557 e 562, della L. 296/2006), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
[76] Vedasi nota 2.
[77] Per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, l'articolo1, comma 562, della legge n.296 del 2006, disponeva che le spese di personale (al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali), non avrebbero potuto superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 e che detti enti avrebbero potuto procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.
[78] Riguardo a tale Commissione, cfr., in particolare, l’articolo 4, comma 3-quinquies, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, e l’articolo 35, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
[79] La disciplina – nel testo vigente – concerne tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; riguardo alle esclusioni dall’ambito dei limiti operate dalla novella di cui alla suddetta lettera c), cfr. infra. Si ricorda che, in base al citato articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.
[80] L’idoneità resta implicitamente subordinata anche alla condizione del conseguimento del punteggio minimo eventualmente richiesto nel bando.
[81] Riguardo a tale validità temporale, cfr. il citato comma 5-ter dell’articolo 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001.
[82] La novella concerne l’articolo 28, comma 1-ter, del citato D.Lgs. n. 165 del 2001.
[83] Si ricorda che per il reclutamento dei dirigenti scolastici vige la disciplina speciale di cui all'articolo 29 del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni.
Dall’ambito della disciplina delle procedure comparative in oggetto sono esclusi gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa (tali soggetti sono individuati mediante il richiamo – da parte del citato articolo 28, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 – dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni).
[84] Si ricorda, in via generale, che nelle amministrazioni in oggetto – amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed enti pubblici non economici nazionali – la dirigenza è articolata nelle qualifiche (in ordine crescente) di dirigenti di seconda e di prima fascia.
In via generale, le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali si adeguano ai princìpi della disciplina in materia di dirigenza posta dal Capo II del Titolo II del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni (tali amministrazioni operano tale adeguamento, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare – o anche legislativa, nel caso delle regioni – e tenendo conto delle proprie peculiarità).
[85] A questo scopo sono nominati come membri di commissione professionisti esperti nella valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
[86] Riguardo ad essa, cfr. il citato articolo 28 del D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni.
[87] Per l’ambito dei soggetti che possono partecipare al summenzionato corso-concorso per dirigente presso la Scuola nazionale dell’amministrazione, cfr. l’articolo 7, comma 2, del regolamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.
[88] Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni.
[89] Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272, e successive modificazioni.
[90] Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del citato regolamento di cui al D.P.R. n. 70 del 2013.
[91] Tale anzianità di servizio è pari in generale a cinque anni, ovvero a: tre anni (svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali sia richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea) per i soggetti in possesso del dottorato di ricerca oppure del diploma di specializzazione conseguito presso alcune scuole di specializzazione (attualmente individuate dal regolamento di cui al D.P.C.M. 27 aprile 2018, n. 80); quattro anni per i dipendenti statali reclutati a seguito di corso-concorso.
[92] Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.
[93] L’ambito generale delle pubbliche amministrazioni ricomprese nel D.Lgs. n. 165 è ivi definito nel citato articolo 1, comma 2. Cfr. supra, in nota.
[94] Si tratta dei seguenti: i) incidenza percentuale della popolazione di età compresa fra 25 e 64 anni analfabeta e alfabeta senza titolo di studio; ii) incidenza percentuale delle famiglie con 6 e più componenti; iii) incidenza percentuale delle famiglie monogenitoriali giovani (età del genitore inferiore ai 35 anni) o adulte (età del genitore compresa fra 35 e 64 anni) sul totale delle famiglie; iv) incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio assistenziale, ad indicare la quota di famiglie composte solo da anziani (65 anni e oltre) con almeno un componente ultraottantenne; v) incidenza percentuale della popolazione in condizione di affollamento grave, data dal rapporto percentuale tra la popolazione residente in abitazioni con superficie inferiore a 40 mq e più di 4 occupanti o in 40-59 mq e più di 5 occupanti o in 60-79 mq e più di 6 occupanti, e il totale della popolazione residente in abitazioni occupate; vi) incidenza percentuale di giovani (15-29 anni) fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione scolastica; vii) incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio economico, ad indicare la quota di famiglie giovani o adulte con figli nei quali nessuno è occupato o è ritirato da lavoro (si veda la nota metodologica sull'IVSM pubblicata sul sito internet di ISTAT).
[95] Termine così prorogato, rispetto al termine originario del 31 gennaio 2022, dall’articolo 3, comma 5-decies, lett. a), del D.L. n. 228 del 2021.
[96] Tabella aggiunta dall'articolo 1, comma 1, lett. t), D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211 e, successivamente, così modificata dall'articolo 1, comma 888, L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022, e dall'articolo 1, comma 714, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'articolo 6, comma 2, D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74. Per ulteriori modifiche alla presente tabella, con efficacia dal 1° ottobre 2024, vedi l'articolo 1, comma 714, lett. b), della suddetta Legge n. 197/2022 e, successivamente, a decorrere dalla medesima data del 1° ottobre 2024, il citato articolo 6, comma 2, D.L. n. 44/2023.
[97] Per maggiori dettagli, si rinvia alla Nota tematica del Parlamento europeo: "Politica della concorrenza", febbraio 2020.
[98] Circa il campo di applicazione cfr. in dettaglio, articolo 1 del Regolamento UE n. 1407/2013.
[99] I commi richiamati dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 prevedono che “557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.
557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”.
[100] Per quanto riguarda, in generale, l’organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026" si vedano le disposizioni di cui al Capo I del decreto legge n. 16 del 2020
[101] Il citato comma 28 dell’articolo 9 del decreto legge n. 78 del 2010 stabilisce che “A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (115), per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'articolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”.
[102] Per la disciplina degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali si vedano, in particolare, gli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 2000.
[103] Per i profili di legittimità costituzionale, in merito alla possibilità di far ricorso alle tipologie contrattuali qui considerate per le finalità in esame, si veda, in particolare, Corte costituzionale n. 235 del 2010, punto 2.1 del “Considerato in diritto”, nonché, tra le altre, Corte costituzionale n. 273 del 2013 e n. 127 del 2011.
[104] I commi richiamati dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 prevedono che “557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.
557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”.
[105] Cfr. l’articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni.
[106] In base al citato articolo 31, comma 1, del D.Lgs. n. 36, le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate possono definire – all’interno dei suddetti due limiti, del 1° luglio 2023 e del 1° luglio 2024 – una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima del vincolo sportivo.
[107] Riguardo alle nozioni relative alle due aree, cfr. l’articolo 38 del citato D.Lgs. n. 36 del 2021, e successive modificazioni.
[108] Riguardo alle nozioni e alla disciplina del lavoro sportivo, cfr. il titolo V del citato D.Lgs. n. 36 del 2021, e successive modificazioni.
[109] Tale durata massima è pari a 12 mesi, anche continuativi, per la causale di crisi aziendale e a 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile per la causale di contratto di solidarietà.
[110] In particolare, è previsto che ogni struttura ospedaliera informatizzata deve disporre di un CED (centro di elaborazione dati) nell’ambito degli accordi quadro Consip, con la conclusione di contratti per la fornitura di servizi per la digitalizzazione delle strutture sanitarie.