Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni |
Titolo: | Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 |
Riferimenti: | AC N.1239/XIX |
Serie: | Progetti di legge Numero: 133 |
Data: | 03/07/2023 |
Organi della Camera: | I Affari costituzionali, XI Lavoro |
Servizio Studi Senato
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Dossier n. 106
Servizio Studi
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Dipartimento Lavoro
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Progetti di legge n. 133
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D23075.docx
INDICE
§ Articolo 1, comma 2 (Segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica)
§ Articolo 1, comma 4 (Disposizioni in materia di declassificazione automatica)
§ Articolo 1, comma 5 (Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri)
§ Articolo 2 (Soggetti impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità)
§ Articolo 4 (Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa)
§ Articolo 5 (Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli atenei)
§ Articolo 6 (Incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero della salute)
§ Articolo 12 (Disposizioni in materia di personale del Ministero della cultura)
§ Articolo 13 (Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia)
§ Articolo 14 (Misure in materia di personale dell’amministrazione penitenziaria)
§ Articolo 15 (Disposizioni in materia di accesso alla magistratura)
§ Articolo 16 (Disposizioni in materia di personale della Scuola superiore della magistratura)
§ Articolo 18 (Misure in materia di giustizia tributaria)
§ Articolo 19 (Disposizioni in materia di Comitato ETS - Emission Trading System)
§ Articolo 20, comma 6 (Procedure per il reclutamento degli insegnanti di religione cattolica)
§ Articolo 21 (Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell’istruzione e del merito)
§ Articolo 22 (Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell’interno)
§ Articolo 26 (Disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
§ Articolo 29 (Misure di contrasto alla peste suina africana)
§ Articolo 30 (Potenziamento sistemi controllo PAC 2022/2027)
§ Articolo 31 (Disposizioni urgenti di semplificazione per il settore zootecnico)
§ Articolo 32 (Implementazione della carta dell’uso dei suoli)
§ Articolo 33 commi 1 e 2 (Disposizioni urgenti in materia di plusvalenze)
§ Articolo 34 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei processi sportivi)
§ Articolo 38 (Misure urgenti per la corretta realizzazione dei Giochi di «Milano-Cortina 2026)
§ Articolo 41 (Disposizioni in materia di vincolo sportivo)
§ Articolo 44 (Entrata in vigore)
Articolo 1, comma 1
(Dipartimento per l’informazione e l’editoria
e Dipartimento per le politiche della famiglia)
L’articolo 1, comma 1, autorizza – fino al 31 dicembre 2026 – il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ed il Dipartimento per le politiche della famiglia – a coprire i posti dirigenziali aggiuntivi loro assegnati dal decreto-legge n. 44 del 2023, secondo le modalità previste dalle norme vigenti ma in deroga ai limiti quantitativi previsti a legislazione vigente, che varrebbero per la Presidenza del Consiglio (entro la quale i due Dipartimenti sono collocati).
La disposizione autorizza – fino al 31 dicembre 2026 – due Dipartimenti della Presidenza del Consiglio – il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ed il Dipartimento per le politiche della famiglia – a coprire i posti aggiuntivi loro assegnati dal decreto-legge n. 44 del 2023, secondo talune modalità, in deroga ai limiti quantitativi previsti a legislazione vigente.
Le modalità di copertura dei posti cui la disposizione fa rinvio sono quelle previste dall’articolo 19 (relativo agli incarichi dirigenziali), comma 5-bis e comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (il quale reca le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
Secondo il citato comma 5-bis, gli incarichi dirigenziali (ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione) possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai suoi ruoli, purché dipendenti delle amministrazioni pubbliche (ovvero di organi costituzionali), previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Invero i limiti percentuali massimi già previsti per tale possibilità di conferimento sono stati soppressi dall’articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 80 del 2021 (convertito dalla legge n. 113 del 2021).
Ed il citato comma 6 (ancora dell’articolo 19 del d.P.R. n. 185 del 2001) stabilisce che gli incarichi dirigenziali possano essere conferiti, da ciascuna amministrazione pubblica, anche a soggetti che non siano dirigenti pubblici (di ruolo), entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei suoi ruoli e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. Il comma 6 disciplina anche la durata degli incarichi, i requisiti dei soggetti cui siano conferibili, alcuni profili circa lo stato economico e giuridico.
La nuova disposizione viene a derogare (per la dotazione organica della Presidenza del Consiglio) a tali vigenti determinazioni di limiti quantitativi relativi al conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti che non siano dirigenti pubblici (di ruolo).
Questo, per i posti aggiuntivi riconosciuti ai due Dipartimenti sopra ricordati (informazione ed editoria; politiche della famiglia) dal decreto-legge n. 44 del 2023.
Quest’ultimo decreto-legge ha previsto – all’articolo 1, comma 2, con annesso l’Allegato 1, Tabella A, numeri 1) e 2) – un incremento di dotazione organica tra l’altro della Presidenza del Consiglio, per 4 unità di dirigenti di prima fascia e 6 unità di dirigenti di seconda fascia (cui si aggiungono alcune altre unità di altre categorie).
Di tali unità aggiuntive, è prevista (“in fase di prima applicazione”) l’assegnazione di 1 unità di dirigente di prima fascia e di 1 unità di dirigente di seconda fascia al Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
Ed è prevista l’assegnazione di 1 unità di dirigente di seconda fascia al Dipartimento per le politiche della famiglia.
Articolo 1, comma 2
(Segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica)
L’articolo 1, comma 2, detta disposizioni in materia di svolgimento, da parte del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia per crisi idrica istituita dall’art. 1 del D.L. 39/2023. Viene, in particolare, ridotto da tre a due il numero di esperti o consulenti di cui si può avvalere il Dipartimento, previsto che tali esperti o consulenti devono essere inseriti nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento e innalzato il compenso ad essi riconosciuto fino a un importo massimo annuo di euro 75.000.
Il comma 2 dell’articolo 1 sostituisce interamente il comma 10 dell’art. 1 del D.L. n. 39/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 68/2023, che disciplina lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia per crisi idrica istituita dal citato art. 1 del medesimo decreto.
L’art. 1 del D.L. 39/2023 (c.d. decreto siccità), al fine di promuovere l’adeguamento della rete infrastrutturale idrica ai nuovi fabbisogni connessi al fenomeno della siccità, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia per la crisi idrica, alla quale è attribuito l’esercizio di funzioni di impulso e coordinamento in merito alla realizzazione degli interventi, monitoraggio della realizzazione delle infrastrutture idriche già approvate e finanziate (ad esclusione di quelle finanziate dal PNRR e dal PNC), promozione del coordinamento tra i diversi livelli di governo ed enti pubblici e privati e dell’attivazione dei poteri sostitutivi, e monitoraggio sulla corretta utilizzazione delle risorse finanziarie. In particolare, il comma 10 del citato art. 1 prevede che le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine, si dispone che il Dipartimento può avvalersi fino a un massimo di tre esperti o consulenti (anche estranei alla pubblica amministrazione), di cui all'art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 303/1999, che ad essi compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 lordi e che il compenso è definito con il provvedimento di nomina. L’ultimo periodo del comma 10, nel testo previgente, prevede infine che il Dipartimento può avvalersi, altresì, a titolo gratuito e per quanto di rispettiva competenza, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), dei distretti idrografici competenti per territorio, dell'Ordine Nazionale dei Geologi, dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
Per approfondimenti si rinvia alla scheda di lettura sull’art. 1 del D.L. 39/2023 del relativo dossier di documentazione.
La riscrittura operata dalla norma in esame è volta ad apportare le seguenti modifiche:
§ ridurre da tre a due il numero di esperti o consulenti di cui può avvalersi il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
§ prevedere che tali esperti o consulenti devono essere inseriti nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento che, pertanto, è riorganizzato mediante apposito D.P.C.M. recante anche i criteri di designazione e le modalità di selezione delle professionalità necessitate;
Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici offre supporto tecnico al DIPE, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al CIPESS nelle attività di valutazione, monitoraggio e verifica degli investimenti e delle politiche pubbliche. Si compone di un coordinatore e 14 esperti, dei quali quattro con elevata qualificazione scientifica e professionale in materia di legislazione e AIR. I componenti sono nominati su proposta del Capo Dipartimento e possono essere sia interni alle Amministrazioni pubbliche – compresi gli enti pubblici anche economici – sia esterni.
La relazione illustrativa sottolinea che “gli esperti saranno chiamati a svolgere da un lato attività di tipo organizzativo finalizzate a garantire l'efficace svolgimento delle sedute, dall'altro attività di tipo tecnico, finalizzate alla raccolta dei dati e delle informazioni che saranno poste all'attenzione della Cabina di Regia e che, all'occorrenza, potranno richiedere specifiche elaborazioni ed approfondimenti” e che il loro inserimento nel Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) del DIPE è finalizzato ad un “maggior coordinamento tecnico che non infici l'organizzazione e le procedure degli uffici del Dipartimento” e ciò “anche al fine di agevolare la fase di contrattualizzazione e l'allocazione delle risorse destinate al pagamento dei compensi degli esperti che, in tal modo, potranno essere allocate all'interno di un capitolo già esistente e assegnata al DIPE (cap. 639), destinato specificatamente al pagamento degli esperti del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici”.
§ innalzare il compenso degli esperti e consulenti fino a un importo massimo annuo di euro 75.000 (a fronte dei 50.000 euro previsti dal testo previgente), sempre al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, e sopprimere la previsione in base alla quale il compenso è definito dal provvedimento di nomina;
La riduzione del numero massimo di esperti e consulenti consente di mantenere invariati gli oneri finanziari complessivamente già previsti (euro 87.500 per l'anno 2023 e euro 150.000 per l'anno 2024) e la relativa copertura, disposta mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
§ sopprimere la previsione (introdotta dal Senato in sede di conversione del D.L. 39/2023) secondo cui il Dipartimento può avvalersi altresì, a titolo gratuito e per quanto di rispettiva competenza, di ulteriori soggetti (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, distretti idrografici competenti per territorio, Ordine nazionale dei geologi, Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali e Consiglio nazionale degli ingegneri).
L’articolo 1, comma 3, stabilisce – riproducendo una norma in parte analoga prevista dal disegno di legge di bilancio 2023, poi soppressa nel corso dell’esame parlamentare di quest’ultimo – che la Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, possa avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo PNRR Stato-Regioni.
Analogamente, del Nucleo può avvalersi, alle medesime condizioni, il Commissario nominato per l’eventuale completamento delle attività non perfezionate dalla Cabina di regia nei termini stabiliti dalle norme della legge di bilancio 2023 che hanno disciplinato il procedimento di individuazione dei LEP nelle materie suscettibili di autonomia differenziata.
Il comma 3 dell’articolo 1 interviene sulla disciplina, dettata dalla legge di bilancio 2023 (commi 791-801 della legge n. 197 del 2022), del procedimento per l’approvazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale nelle materie suscettibili di attribuzione, alle Regioni ordinarie, di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, comma 3, Cost.
La norma, aggiungendo il comma 801-bis alla legge di bilancio 2023, si inserisce, pertanto, nel quadro normativo da questa delineato al fine di instaurare un collegamento finalistico diretto tra la determinazione dei LEP nelle materie che possono formare oggetto di autonomia regionale differenziata e l’attuazione di quest’ultima.
In dettaglio, il predetto nuovo comma 801-bis aggiunto alla legge di bilancio 2023 attribuisce, sia alla Cabina di regia prevista dai menzionati commi 791 e ss. per il coordinamento dei procedimenti di determinazione dei LEP nelle suddette materie, sia al Commissario previsto dalle disposizioni richiamate per il caso in cui la Cabina di regia non riesca a concludere le proprie attività nei termini stabiliti, la facoltà di avvalersi – senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – del Nucleo PNRR Stato-Regioni.
Il contenuto della disposizione in esame è in parte analogo a quello dell’articolo 143, comma 8 del disegno di legge di bilancio 2023 (A.C. 643-bis), il quale prevedeva che la Cabina di regia per la determinazione dei LEP e il Commissario – istituiti dal medesimo articolo 143 – potessero avvalersi del Nucleo PNRR Stato-Regioni.
La norma specificava, peraltro, che il Nucleo potesse svolgere funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia LEP. A tal fine, si prevedeva la partecipazione di un rappresentante tecnico per il Ministero dell’economia e delle finanze e di un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all’art. 116, comma 3, Cost., nonché della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell’ANCI e dell’UPI.
Nel corso dell’esame parlamentare del ddl di bilancio 2023 presso la Camera dei deputati, tale disposizione è stata tuttavia soppressa, contestualmente alla previsione relativa all’istituzione, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una segreteria tecnica, della quale potessero avvalersi sia la Cabina di regia sia, qualora nominato, il Commissario (art. 1, commi 799-801, legge n. 197 del 2022).
Si rammenta, a tal proposito, che la segreteria tecnica di cui al comma 799 è costituita, ai sensi del successivo comma 800, da un contingente di 12 unità di personale – individuate anche nell’ambito delle altre amministrazioni pubbliche – di cui 1 unità con incarico dirigenziale di livello generale scelta tra soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in uffici aventi competenza in materia di finanza degli enti territoriali e federalismo fiscale, 1 unità con incarico dirigenziale di livello non generale e 10 unità di livello non dirigenziale. Per tali finalità, è stata autorizzata dalla legge di bilancio 2023 la spesa di 1.149.000 euro annui a decorrere dall’anno 2023, mentre al finanziamento delle spese di funzionamento della segreteria tecnica si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. La segreteria tecnica è stata successivamente incardinata con D.P.C.M. 28 marzo 2023.
Si ricorda, inoltre, che oltre alla segreteria tecnica, la Cabina di regia per la determinazione dei LEP è supportata altresì, per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge di bilancio 2023, dal Comitato per l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale (CLEP), istituito con D.P.C.M. 23 marzo 2023, presieduto dal Prof. Sabino Cassese e costituito da esponenti della comunità scientifica e delle istituzioni, di notoria competenza e comprovata esperienza.
Sulle diverse fasi del procedimento di individuazione dei LEP nelle materie di cui all’articolo 116, comma 3, Cost., e sul ruolo svolto dalla Cabina di regia, si rinvia sia al dossier sulla legge di bilancio 2023 – e, in particolare, all’art. 1, commi da 791 a 801 – sia al dossier sul disegno di legge recante Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario (A.S. 615), attualmente all’esame della I Commissione del Senato – e, in particolare, all’art. 3, che ha integrato il procedimento per la determinazione dei LEP contemplato dalla legge di bilancio 2023.
Il Nucleo PNRR Stato-Regioni
L’articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, ha istituito, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (“Nucleo PNRR Stato-Regioni”).
Il Nucleo, operativo fino al 31 dicembre 2026, assicura al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri il supporto tecnico per la realizzazione delle attività di competenza volte ad attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR, in raccordo con le altre amministrazioni dello Stato titolari di interventi PNRR. In particolare, il supporto tecnico del Nucleo riguarda le attività volte a:
a) curare l’istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali;
b) prestare supporto alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, denominato “Progetto bandiera”;
c) prestare attività di assistenza agli enti territoriali, con particolare riferimento ai piccoli comuni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, e ai comuni insulari e delle zone montane, anche in raccordo con le altre iniziative di supporto tecnico attivate dalle amministrazioni competenti;
d) condividere, con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, le informazioni raccolte e comunicare, d'intesa con le medesime strutture, le attività svolte, anche mediante la progettazione e gestione di uno spazio web informativo, dedicato ai tavoli di coordinamento e alle attività di assistenza agli enti territoriali.
Il Nucleo svolge, inoltre, funzioni di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dell’Investimento 3.2 “Green Communities” nell’ambito della Missione 2, Componente 1 del PNRR, di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e autonomie.
Da ultimo, l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023 (Disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR, del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR, delle politiche di coesione e della politica agricola comune), nell’ottica di una riforma della governance istituzionale del PNRR, ha demandato a uno o più D.P.C.M., da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge, la riorganizzazione di alcune strutture operanti presso la Presidenza del Consiglio, tra cui anche il Nucleo PNRR Stato-Regioni.
Articolo 1, comma 4
(Disposizioni in materia di declassificazione automatica)
L’articolo 1, comma 4, opera un intervento di interpretazione autentica dell’articolo 42, comma 5, della legge n. 124 del 2007, che disciplina il meccanismo della declassificazione automatica. L’articolo in esame, in particolare, prevede che, in caso di apposizione della classifica di segretezza di “riservato”, la disposizione in questione vada interpretata nel senso di ritenere cessato ogni vincolo di classifica una volta che siano decorsi cinque anni dalla data della relativa apposizione.
L’articolo 42 della legge n. 124 del 2007 (“Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”) detta la disciplina delle classifiche di segretezza che, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, “sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali”.
È il comma 3 ad individuare le classifiche attribuibili, ordinandole secondo i quattro livelli di “segretissimo, segreto, riservatissimo e riservato”.
Al comma 5 la disposizione citata prevede il meccanismo della declassificazione automatica, stabilendo che “La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica”.
Con il fine, dichiarato nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, di fugare ogni dubbio interpretativo in una materia, quale è quella della sicurezza nazionale realizzata attraverso la sicurezza delle informazioni, che non può ammettere incertezze, l’articolo in esame intende chiarire che, data la mancanza di un livello di classificazione inferiore a quello di “riservato”, in tale caso la regola generale stabilita al comma 5 vada intesa nel senso di ritenere cessato ogni vincolo di classifica una volta che siano decorsi cinque anni dalla data della relativa apposizione.
Circa il carattere di interpretazione autentica della norma, si richiama la sentenza n. 70 del 2020 della Corte costituzionale che ha affermato che al legislatore “non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative che di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall’efficacia a ritroso della norma adottata”. In proposito la relazione illustrativa segnala che “trattandosi di norma interpretativa autentica, essa avrebbe efficacia retroattiva, in tal senso risultando compatibile con gli orientamenti costituzionali a tal fine elaborati, giacché non avrebbe portata innovativa rispetto alla norma interpretata, della quale costituirebbe una delle possibili interpretazioni.”
Articolo 1, comma 5
(Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri)
Il comma 5 dell’articolo 1 proroga dal 30 giugno al 30 ottobre 2023 il termine entro il quale i Ministeri possono adottare i rispettivi regolamenti di organizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall’articolo 17, comma 4-bis, della L. 400/1988 (nonché dall’articolo 4 del D.Lgs. 300/1999) che invece prevede regolamenti governativi di delegificazione. Il termine del 30 giugno 2023 resta invariato solo per la riorganizzazione degli uffici dirigenziali preposti al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
In premessa va ricordato che negli ultimi anni il legislatore ha più volte fatto ricorso a procedure di semplificazione e accelerazione dei processi di riorganizzazione ministeriale, stabilendo l’adozione di D.P.C.M., in deroga alle procedure ordinarie. Tali modalità sono state sempre autorizzate in via transitoria (si v., infra, box).
Ai fini della proroga, il comma in esame modifica l’articolo 13 del decreto-legge n. 173/2022 (conv. da legge n. 204/2022) che ha da ultimo autorizzato tutti i Ministeri ad utilizzare il dPCm, previo parere del Consiglio di Stato, al fine di semplificare e accelerare le procedure di riorganizzazione.
Il decreto-legge n. 173/2022 è intervenuto ad inizio legislatura per un parziale riordino delle attribuzioni dei Ministeri, in seguito alla formazione del Governo Meloni. In particolare, il provvedimento da ridefinito le competenze e le conseguenti nuove denominazioni di cinque ministeri: il Ministero dello sviluppo economico diventa Ministero delle imprese e del made in Italy; il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; il Ministero della transizione ecologica, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il Ministero dell'istruzione, Ministero dell'istruzione e del merito.
Per quanto concerne il procedimento di adozione del d.P.C.m., la richiamata disposizione, la cui efficacia è ora prorogata, richiede la proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché la delibera da parte del Consiglio dei ministri.
La disposizione esplicita altresì che sui decreti di organizzazione è richiesto il parere del Consiglio di Stato, che pertanto risulta obbligatorio, come nel caso dei regolamenti adottati con D.P.R. ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (v. infra).
Ancorché non richiamato esplicitamente, si ricorda che sul D.P.C.M. è previsto il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti in virtù della norma generale che lo estende a tutti i provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri (art. 3, co. 1, L. n. 20/1994).
Rispetto alla procedura prevista per i D.P.R. di organizzazione dei Ministeri, di cui al citato comma 4-bis, per i D.P.C.M. in questione non è previsto il parere delle Commissioni parlamentari.
In base alla disposizione in esame l’autorizzazione ad aggiornare l’organizzazione dei Ministeri con d.P.C.m. è prorogata di quattro mesi e cioè, non oltre il 30 ottobre 2023.
Tuttavia, il termine originario del 30 giugno 2023 resta invariato ai fini della riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione che nell’ambito delle amministrazioni centrali titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono preposte al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR.
Sul punto è opportuno ricordare che l'articolo 8, comma 1 del decreto-legge n. 77 del 2021 ha disposto, in ordine al coordinamento delle attività di gestione ed al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, che le amministrazioni centrali individuino (nell'ambito della propria autonomia organizzativa) tra quelle esistenti la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento, ovvero istituiscano una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. La puntuale individuazione delle amministrazioni centrali interessate è stata demandata (da successiva disposizione: l'articolo 7, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021) al decreto del Presidente del Consiglio (su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze).
Per questo riguardo è intervenuto il d.P.C.m. 9 luglio 2021, ad individuare appunto sia le amministrazioni centrali abilitate all’istituzione delle unità di missione (Tabella A)[1] sia le altre amministrazioni centrali nelle quali le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo sono assegnate a strutture di livello dirigenziale generali già esistenti (Tabella B)[2].
Per assicurare l’operatività di tali strutture, l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, (conv. L 21 aprile 2023, n. 41) che i regolamenti di organizzazione dei Ministeri che il precedente D.L. n. 173 del 2022 autorizzava ad adottare con d.P.C.m. per rendere più spedito il procedimento, potessero procedere alla riorganizzazione altresì della struttura di livello dirigenziale generale o dell’unità di missione di livello dirigenziale generale, preposte allo svolgimento delle attività sopra ricordate.
Siffatta riorganizzazione può realizzarsi anche mediante il trasferimento (totale o parziale) delle funzioni e delle attività attribuite all’unità di missione istituita, ad altra struttura di livello dirigenziale generale individuata tra quelle già esistenti. In tal caso sono 'traslate' (con decreti ministeriali di natura non regolamentare) alla struttura dirigenziale anche le risorse umane, finanziarie e strumentali innanzi attribuite all’unità di missione. È posta alla riorganizzazione una clausola di invarianza finanziaria.
La Costituzione riserva alla legge l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e la determinazione del numero, delle attribuzioni e dell’organizzazione dei ministeri (art. 95, terzo comma, Cost.).
Si tratta di una riserva di legge relativa, che cioè non esclude, nell’ambito della “cornice” delineata dalla fonte legislativa, il ricorso a fonti non legislative. E in questo quadro, infatti, l’organizzazione interna dei ministeri è disciplinata da una pluralità di fonti normative.
Le strutture di primo livello (dipartimenti o direzioni generali) sono stabilite direttamente dalla legge, che nel caso di specie è rappresentata dal D.Lgs. n. 300/1999, il quale fissa per ciascun ministero il numero massimo di dipartimenti o di direzioni generali, a seconda del modello organizzativo prescelto.
Nell’ambito di tale struttura primaria, si provvede a definire il numero (nonché l’organizzazione, la dotazione organica e le funzioni) degli uffici di livello dirigenziale generale in cui sono articolati i dipartimenti o le direzioni generali, mediante regolamenti di delegificazione adottati con D.P.R. ex art. 17, co. 4-bis, L. 400/1988 (così dispone l’art. 4, co. 1, del D.Lgs. 300/1999).
L’articolazione interna degli uffici di livello dirigenziale generale è demandata al ministro che provvede, con proprio decreto di natura non regolamentare, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti (art. 17, co. 4-bis, lett. e), L. 400/1988 e art. 4, co. 4, D.Lgs. 300/1999).
Anche per la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l’amministrazione, l’assetto ordinario delle fonti ministeriali (art. 7 del d.lgs. 300/1999) prevede che siano istituiti e disciplinati con regolamento ex art. 17, co. 4-bis, L. 400/1988.
Negli ultimi anni il legislatore ha fatto ricorso a procedure di semplificazione e accelerazione dei processi di riorganizzazione ministeriale mediante l’adozione di dPCM, in deroga alle procedure ordinarie in occasione di complessivi riordini degli assetti ministeriali, anche per finalità di spending review, o di singoli dicasteri. Tali modalità sono state sempre autorizzate in via transitoria.
In particolare, si ricordano i seguenti precedenti:
- l’art. 2, comma 10-ter, del D.L. 95/2012 (c.d. spending review) aveva previsto la possibilità di adottare i regolamenti di organizzazione conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche del personale, con finalità di contenimento della spesa pubblica, con d.P.C.M., anziché con D.P.R. La deroga aveva carattere provvisorio e, a seguito di una serie di proroghe, è stata ammessa fino al 28 febbraio 2014;
- successivamente, l’art. 16, co. 4, D.L. 66/2014 ha autorizzato nuovamente i Ministeri, al solo fine di realizzare interventi di riordino diretti ad assicurare ulteriori riduzioni della spesa, ad adottare i rispettivi regolamenti di organizzazione nella forma di dPCM, anziché di regolamenti di delegificazione, fino al 15 luglio 2014, termine poi prorogato al 15 ottobre 2014 (art 2, co. 4-bis, D.L. 90/2014). In questo caso era prevista la possibilità di includere anche la disciplina degli uffici di diretta collaborazione;
- di nuovo, l’articolo 4-bis, del D.L 86/2018 (L. 97/2018), il quale ha previsto che la procedura sopra descritta fosse applicabile da tutti i ministeri dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. 86/2018 e fino al 30 giugno 2019.
Successivamente, si possono confrontare: artt. 1, co. 4; 2, co. 16; 4, co. 5; 5, co. 2, e 6 D.L. 104/2019 (L. 132/2019); art. 16-ter, co. 7, D.L. 124/2019 (L. 157/2019); art. 1, co. 167, L. 160/2019; art. 3, comma 6, D.L. 1/2020 (L. 12/2020); art. 116, D.L. 18/2020 (L. 27/2020); art. 10, D.L. 22/2021(L. 55/2021).
I d.P.C.M. di organizzazione sono adottati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri e sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.
Sugli stessi decreti di norma è stato previsto che il Presidente del Consiglio dei ministri abbia facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. Per effetto di una modifica introdotta dall’art. 16-ter, co. 7, del D.L. 124/2019 (L. 157/2019) è stato, più di recente, stabilito che, con effetto dal 31 marzo 2020, la richiesta di parere al Consiglio di Stato nei d.P.C.M. di organizzazione ministeriale è obbligatoria. Tuttavia, una disposizione successiva adottata con il D.L. 22 del 2021 (art. 10, co, 1) ha di nuovo previsto il parere facoltativo, a richiesta del Presidente del Consiglio, per i regolamenti di riorganizzazione dei ministeri interessati dal riordino di attribuzioni previsto nel medesimo decreto.
La possibilità di utilizzare i dPCM è stata esplicitata anche per l’organizzazione anche degli uffici di diretta collaborazione nelle seguenti disposizioni: art. 16, co. 4, D.L. 66/2014; art. 4-bis, D.L 86/2018; artt. 1, co. 4; 2, co. 16; 4, co. 5; 5, co. 2, e 6 D.L. 104/2019 (L. 132/2019); art. 16-ter, co. 7, D.L. 124/2019 (L. 157/2019); art. 3, comma 6, D.L. 1/2020 (L. 12/2020); art. 116, D.L. 18/2020 (L. 27/2020); art. 10, D.L. 22/2021(L. 55/2021).
Le disposizioni sopra richiamate sono state oggetto di rilievi critici da parte del Comitato per la legislazione della Camera: con riferimento alla XVIII legislatura si rinvia al parere del 2 agosto 2018 sul decreto-legge n. 86/2018, al parere del 12 novembre 2019 sul decreto-legge n. 104/2019, al parere del 4 marzo 2020 sul decreto-legge n. 1/2020 e al parere del 10 marzo 2021 sul decreto-legge n. 22/2021. Per la XIX legislatura si rinvia al parere del 24 novembre 2022 sul decreto-legge n. 173 del 2022.
Si ritiene utile ricordare infine che il Consiglio di Stato, in sede consultiva (parere n. 1375/2021 sullo schema di DPR recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici centrali del Ministero dell’interno), ha avuto modo di esprimersi sulla stagione derogatoria e transitoria dei dPCM di organizzazione dei Ministeri, sottolineando le difficoltà derivanti dalla concatenazione di due diverse fonti di regolazione in questa materia: il regolamento governativo emanato con DPR secondo lo schema ordinario e il dPCM di organizzazione, utilizzato in via eccezionale e provvisoria. Nel caso di specie, relativo ad un DPR che interveniva a modificare un dPCM, il Consiglio proponeva di considerare l'opportunità di ricondurre le norme dei dPCM nell'alveo della fonte ordinaria del regolamento governativo, anche per mero recepimento testuale e senza la necessità di modificazioni nel contenuto, quando non dovuto a norme di legge sopravvenute o a esigenze di coordinamento.
Più in generale, il Consiglio di Stato, ricordando che la semplificazione dell’ordinamento passa anche attraverso la stabilità della fonte individuata in via ordinaria per l’intervento normativo di volta in volta interessato, auspicava l’avvio di una riflessione sistemica e generale per favorire un atteggiamento uniforme sulla questione per tutti i Ministeri. A tal fine, trasmetteva il relativo parere al Presidente del Consiglio dei Ministri e al DAGL, per le valutazioni di competenza.
Nel box sottostante sono riportati i regolamenti di organizzazione dei ministeri attualmente vigenti, che, come si vede, per effetto delle disposizioni sopra richiamate sono ormai prevalentemente affidati alla fonte dei DPCM.
Ministero |
Regolamento di organizzazione |
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale |
D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95 e s.m.i. |
Ministero dell’interno |
D.P.C.M. 11 giugno 2019, n. 78 e s.m.i. |
Ministero della giustizia |
D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 e s.m.i. |
Ministero della difesa |
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e s.m.i. |
Ministero dell’economia e delle finanze |
D.P.C.M. 26 giugno 2019, n. 103 e s.m.i. |
Ministero dello sviluppo economico |
D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 149 |
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali |
D.P.C.M. 5 dicembre 2019, n. 179 e s.m.i. |
Ministero della transizione ecologica |
D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 e s.m.i. |
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili |
D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e s.m.i. |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57 e s.m.i. |
Ministero dell’istruzione |
D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 166 |
Ministero dell’università e della ricerca |
D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164 |
Ministero della cultura |
D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 e s.m.i. |
Ministero della salute |
D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59 e s.m.i. |
Ministero del turismo |
D.P.C.M. 20 maggio 2021, n. 102 |
Articolo 2
(Soggetti impegnati in lavori socialmente utili
o di pubblica utilità)
L’articolo 2 consente alle pubbliche amministrazioni, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (comma 2), di assumere, tramite procedure concorsuali, i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità richiamati dal comma 1.
I soggetti interessati dal presente articolo 2 sono individuati mediante il richiamo di diverse disposizioni legislative statali e di una disposizione di una legge della Regione Siciliana.
In particolare, l’articolo prevede che le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, in progetti di lavori socialmente utili aventi determinati requisiti concernenti la durata minima di tale attività, il settore di svolgimento, o la titolarità di trattamenti di integrazione salariale o di disoccupazione – di cui agli artt. 2, c. 1, D.Lgs. 81/2000, 3, c. 1, D.Lgs. 280/1997, 7 D.Lgs. 468/1997 – e i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione Siciliana di cui all’art. 30, c. 1, della legge della Regione Siciliana 5/2014, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato. Si valuti l’opportunità di chiarire se con l’espressione “anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato” la norma intenda riferirsi ad una delle caratteristiche già possedute dai lavoratori siciliani da assumere (a tempo indeterminato) ai sensi del presente articolo 2 o ad una modalità di assunzione da parte delle P.A., accanto a quella a tempo indeterminato, che riguarderebbe tutti i soggetti di cui al medesimo articolo 2.
Le procedure concorsuali previste dal comma 1 devono essere conformi ai princìpi in materia di concorsi (per il reclutamento di personale pubblico) di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché essere adeguate alla tipologia della professionalità da reclutare e comprensive di una valutazione dei titoli che tenga conto dell’anzianità di servizio.
Si ricorda che sia il richiamato articolo 35 sia l’articolo 52 dello stesso D.Lgs. n. 165 stabiliscono limiti percentuali massimi per le possibili quote concorsuali riservate a specifiche categorie di soggetti[3]. Sul punto, la giurisprudenza della Corte costituzionale fa riferimento a tali quote come a norme interposte rispetto ai princìpi costituzionali di eguaglianza e di procedure concorsuali pubbliche (cfr., in particolare, la sentenza n. 225 del 21-24 giugno 2010 e la sentenza n. 90 del 2-12 aprile 2012). Si valuti l’opportunità di chiarire l'applicabilità delle quote sopra richiamate anche per i soggetti di cui al presente articolo 2.
Come accennato, il comma 2 specifica che le assunzioni di cui al presente articolo 2 sono consentite nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e che dal medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L’articolo 3, commi da 1 a 14, a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasferisce al medesimo Ministero le funzioni esercitate dall’ANPAL, le relative risorse strumentali, finanziarie ed umane – ad eccezione del personale del comparto ricerca che viene trasferito all’INAPP -, nonché la titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali. Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data l’ANPAL viene soppressa.
Anche a seguito del suddetto trasferimento di funzioni, viene altresì modificata la disciplina relativa all’articolazione in dipartimenti e alle aree funzionali di competenza del Ministero.
Si prevede, inoltre, la possibilità per il medesimo Ministero di avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale a tempo indeterminato proveniente dagli enti dallo stesso vigilati.
Infine, si dispone che la società ANPAL Servizi S.p.a. assume la denominazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. di cui vengono disciplinate le funzioni e la composizione.
Trasferimento al Ministero del lavoro delle funzioni dell’ANPAL e contestuale soppressione dell’Agenzia
La disposizione in commento – al fine di garantire l’efficace coordinamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro, incluso quello relativo all’utilizzo delle risorse europee e all’effettivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR – trasferisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), come disciplinate dal D.Lgs. 150/2015 e da ogni altra previsione di legge. Tale trasferimento opera a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM di riorganizzazione del Ministero, da adottare entro il 30 ottobre 2023[4]. Conseguentemente, l’Agenzia è soppressa a decorrere dalla medesima data (comma 1).
Si ricorda brevemente che l’ANPAL è un’Agenzia con personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, e sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al controllo della Corte dei conti, istituita dal D.Lgs. 150/2015 (artt. 4 e ss.) al fine, tra l’altro, di promuovere il diritto al lavoro, alla formazione e alla crescita professionale delle persone, di coordinare le misure di politica attiva del lavoro e la rete nazionale dei servizi per il lavoro e di sviluppare e gestire il sistema informativo del mercato del lavoro
In attuazione di quanto disposto dal richiamato D.Lgs. 150/2015, è stato adottato lo Statuto dell’Agenzia, con D.P.R. 108/2016. Per completezza, si ricorda che le Camere, lo scorso mese di maggio, hanno espresso il prescritto parere sullo schema di D.P.R. recante approvazione delle modifiche al predetto Statuto, necessarie al fine di adeguare tale statuto alle modifiche apportate dall’art. 46 del D.L. 73/2021 alla governance e all'organizzazione dell'Agenzia.
Alla luce del predetto trasferimento di funzioni, si prevede che, dalla medesima data suindicata, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell’ANPAL e che le risorse umane, strumentali e finanziarie dell’Agenzia soppressa sono trasferite al medesimo Ministero, nei cui ruoli transita il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad eccezione del personale appartenente al comparto ricerca, che viene trasferito, unitamente alle correlate risorse finanziarie, all’INAPP (Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche) (comma 2, primo periodo).
La disciplina del trasferimento delle suddette risorse da ANPAL al Ministero, ivi compreso il subentro nei contratti ancora in corso, nonché il trasferimento del personale dell’ANPAL afferente al comparto ricerca all’INAPP, unitamente alle correlate risorse finanziarie, avviene con il medesimo decreto (di cui al comma 1) di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. conseguentemente rideterminata la dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’INAPP. Si autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio (comma 2, quarto, quinto, sesto e settimo periodo).
Sul punto, la Relazione illustrativa segnala che la pianta organica dell’Agenzia (quale risultante dal D.P.C.M. 13 aprile 2016 e dalle modifiche da ultimo apportate dal D.L. 36/2022) prevede un totale di 260 unità, di cui: 3 dirigenti di prima fascia (tra i quali il Direttore, parificato a un Capo Dipartimento); 8 dirigenti di seconda fascia; 77 funzionari Area III; 69 funzionari Area II; 3 funzionari Area I; 100 unità di personale del ruolo di cui all’art. 4, comma 9, del decreto istitutivo (30 ricercatori e tecnologi; 5 funzionari di amministrazione; 34 collaboratori tecnici E.R.; 18 collaboratori di amministrazione; 12 operatori tecnici; 1 operatore di amministrazione).
Si riconosce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la possibilità di avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di un contingente del personale dell’INAPP fino ad un numero massimo di unità di personale pari a quello trasferito dall’ANPAL, al fine di garantire la continuità delle attività svolte da tale personale, nonché per obiettivi di interesse comune di analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e sociali. Si dispone altresì che le attività e il contingente di personale interessato sono regolati da apposita convenzione non onerosa tra il Ministero e l’INAPP e che gli oneri restano a carico dell’ente di appartenenza (comma 2, ottavo, nono e decimo periodo).
Si dispone, inoltre, che il bilancio di chiusura dell’ANPAL è deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell’Agenzia, corredato della relazione redatta dall’organo interno di controllo in carica alla medesima data di cessazione dell’ANPAL e trasmesso, per l’approvazione, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze (comma 3).
Ogni riferimento all’ANPAL contenuto in norme di legge o in norme di rango secondario è da intendersi riferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che il D.Lgs. 150/2015 è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni del presente decreto legge (comma 4). Si valuti l’opportunità di definire puntualmente le norme che si intendono abrogate e la decorrenza di tale abrogazione.
Trattamento economico del personale trasferito dall’ANPAL
Per quanto concerne il trattamento economico del personale così trasferito, la norma in commento dispone che:
- al personale non dirigenziale si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell’amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile pari all’eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell’amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l’amministrazione di destinazione (comma 2, secondo periodo).
- al personale dirigenziale, nelle more dell’entrata in vigore del regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 13 del D.L. 173/2022, continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro (stipulati ai sensi dell’art. 19, c. 1, del D. Lgs. 165/2001) vigenti al 23 giugno 2023 (data di entrata in vigore del presente decreto legge).
Personale degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Al fine dello svolgimento dei propri fini istituzionali e nelle materie di interesse comune con gli enti vigilati, si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato proveniente dagli enti vigilati dallo stesso Ministero, attraverso l’istituto dell’assegnazione temporanea o altri analoghi istituti previsti dai rispettivi ordinamenti. Gli oneri relativi al trattamento economico, compresi quelli accessori, restano a carico degli enti di provenienza (comma 5).
Si ricorda che, in via generale, l’art. 30, c. 2-sexies, del D.Lgs. 165/2001 riconosce alle pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, la possibilità di utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal medesimo D.Lgs. 165/2001.
Organizzazione e ordinamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e definizione delle funzioni di spettanza statale
In merito alla riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si prevede che il DPCM che disciplinerà tale riorganizzazione – da emanarsi entro il 30 ottobre 2023 - provvederà, altresì, alla riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per adeguarne compiti, funzioni e organico alla nuova organizzazione ministeriale (comma 1, ultimo periodo).
In merito alle funzioni e ai compiti esercitati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la norma in commento modifica la disciplina vigente – di cui all’articolo 46 del D.Lgs. 300/1999 (come da ultimo modificato dall’art. 1, c. 8, lett. a) del D.L. 44/2023) – relativa alle aree funzionali nel cui ambito il Ministero svolge le funzioni di spettanza statale, declinando nel dettaglio tali funzioni, anche in considerazione del suddetto trasferimento delle funzioni sino ad oggi poste in capo ad ANPAL. In particolare, si dispone (comma 6):
- con riferimento all’area funzionale relativa alle politiche sociali si specifica che essa comprende anche le politiche di inclusione, coesione e protezione sociale e che nel suo ambito rientrano: il Terzo settore; le politiche per i flussi migratori per motivi di lavoro; le politiche per l’inclusione dei cittadini stranieri; il coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza (numero 1, lett. a));
- con riferimento all’area funzionale relativa alle politiche del lavoro e per l’occupazione, si specifica che essa si realizza anche in ottica di genere e che nel suo ambito rientrano: i servizi per il lavoro; la regolazione dei rapporti di lavoro e tutela dei lavoratori; la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; la mediazione per la soluzione di controversie collettive di lavoro; la rappresentatività sindacale; le politiche previdenziali e assicurative; il coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza (numero 1, lett. b));
- con riferimento all’area funzionale relativa all’amministrazione generale si specifica che nel suo ambito rientrano: i servizi comuni e indivisibili; gli affari generali e l’attività di gestione del personale; la programmazione generale del fabbisogno del Ministero e il coordinamento delle attività in materia di reclutamento del personale; la rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; la tenuta e la gestione di banche dati, delle piattaforme e dei sistemi informatici; gli acquisti centralizzati e la gestione logistica; il coordinamento della comunicazione istituzionale; le attività di analisi, ricerca e studio sulle attività di competenza del Ministero; il coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza (numero 1, lett. c));
- che il Ministero svolge, altresì, i compiti di vigilanza su enti e attività previsti dalla legislazione vigente e assicura il coordinamento e la gestione delle risorse e programmi a valere sul bilancio comunitario o a questo complementari (numero 2).
La norma in commento interviene altresì sull’ordinamento del Ministero, attraverso la modifica dell’articolo 47 del D.Lgs. 300/1999. In particolare, si conferma che il Ministero si articola in massimo tre dipartimenti, in riferimento alle suddette aree funzionali, mentre il numero massimo delle posizioni di livello dirigenziale generale è elevato da 12 a 15, ivi inclusi i capi dei dipartimenti, a seguito del trasferimento al Ministero delle 3 posizioni dirigenziali di prima fascia previste nella dotazione organica dell’ANPAL. Resta fermo che all’individuazione e all’organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (comma 6, lett. b)).
Sviluppo Lavoro Italia S.p.a.
A decorrere dalla data di soppressione dell’ANPAL la società ANPAL Servizi S.p.a. torna ad assumere la denominazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. - che aveva prima della costituzione dell’ANPAL -, configurata come soggetto in house del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e tutte le disposizioni normative riferite ad ANPAL Servizi S.p.a. devono intendersi riferite alla suddetta società (commi 7 e 8).
Come evidenziato anche dalla Relazione illustrativa, il cambio di denominazione societaria da Italia Lavoro S.p.a. ad ANPAL Servizi S.p.a. era avvenuto a seguito dell’istituzione dell’ANPAL e del passaggio dell’intero capitale sociale dal Ministero dell’economia e finanze all’ANPAL stessa. Il D.L. 73/2021 (art. 46, c. 4) ha ristabilito la situazione ex ante sia sotto il profilo della proprietà, sia per quanto riguarda il potere di indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il Ministero esercita in via esclusiva la vigilanza e il controllo analogo sulla società (comma 9, primo periodo). Conseguentemente, attraverso una modifica all’art. 46, c. 4, del D.L. 73/2021, si dispone che, ai fini del suddetto controllo analogo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede direttamente, senza più il coinvolgimento dell’ANPAL (comma 14).
Gli indirizzi di carattere generale sono proposti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (comma 9, ultimo periodo).
La Relazione illustrativa evidenzia che il cambiamento di denominazione deriva dalla soppressione dell’ANPAL e dalle riforme in materia di servizi e politiche attive del lavoro che rendono necessaria l’individuazione di un nuovo ruolo della Società nell’attuazione di tali politiche, nel rispetto del dettato costituzionale che assegna competenze concorrenti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome. Per realizzare tale governance la norma dispone una diretta partecipazione all’organo amministrativo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano oltre che la definizione delle linee di indirizzo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Per quanto concerne la composizione della società in oggetto, si prevede che il consiglio di amministrazione della società è composto da cinque membri, di cui tre, incluso il Presidente, nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno nominato dal Ministro dell’economia e delle finanze e uno nominato su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dall’attuazione di tale previsione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 11).
Sul punto, la Relazione illustrativa specifica che dalla nuova composizione del Consiglio di amministrazione, i cui componenti passano da 3 a 5, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la società non è mai stata dotata di un finanziamento pubblico specifico per la remunerazione dei suoi organi e che tale remunerazione è operata nei margini complessivi dei contributi istituzionali (invariati) di cui è già dotata. Inoltre, tale incremento dei componenti, come specificato dalla Relazione tecnica, si giustifica con l’esigenza di maggiore rappresentatività delle istanze regionali,
La società si avvale, altresì, di un comitato consultivo strategico composto di dieci membri, in rappresentanza delle parti sociali più rappresentative, presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e i suoi componenti non hanno diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti, comunque denominati (comma 12).
In conseguenza delle suddette previsioni, si dispone che lo statuto della società sia corrispondentemente adeguato entro quarantacinque giorni dal 23 giugno 2023 (data di entrata in vigore del presente decreto legge) (comma 13).
I commi 15 e 16 dell’articolo 3 prevedono una rimodulazione delle posizioni dirigenziali dell’Ispettorato nazionale del lavoro e modificano la procedura per la determinazione del riparto della dotazione organica del medesimo Ispettorato e della connessa articolazione organizzativa dell’ente; il limite massimo della medesima dotazione viene ridefinito in 7.846 unità, con una riduzione (rispetto al limite già vigente) di 4 unità[5], conseguente alla suddetta rimodulazione delle posizioni dirigenziali.
Più in particolare, il comma 15 prevede un elevamento del numero delle posizioni dirigenziali di livello generale del suddetto Ispettorato - numero già stabilito in quattro[6] ed ora elevato fino a un massimo di otto[7] - e una riduzione delle posizioni dirigenziali di livello non generale da novantaquattro a ottantasei. Tale rimodulazione è attuata, con decorrenza dal 1° luglio 2023, mediante la nuova procedura - stabilita dalla novella di cui al presente comma 15 - di determinazione del riparto della dotazione organica dell’Ispettorato tra le qualifiche (dirigenziali e non dirigenziali) e della connessa articolazione organizzativa dell’ente. La novella infatti, con decorrenza dal 1° luglio 2023, demanda tali determinazioni a provvedimenti del direttore dell’Ispettorato, adottati previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nel rispetto dei limiti delle dotazioni finanziarie nonché delle norme generali (per le pubbliche amministrazioni) in materia di organizzazione degli uffici e di fabbisogni di personale, di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il successivo comma 16 stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento del direttore dell’Ispettorato adottato ai sensi della novella di cui al comma 15, sono abrogate le disposizioni, incompatibili con il medesimo provvedimento, del D.P.C.M. 23 febbraio 2016, relativo all'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato. Si ricorda che, nella disciplina vigente prima della novella di cui al comma 15, si demandava a tali decreti del Presidente del Consiglio dei ministri anche il riparto della dotazione organica tra le qualifiche (dirigenziali e non dirigenziali)[8]. Si valuti l’opportunità di meglio definire il riparto di competenze tra i decreti suddetti e i provvedimenti del direttore dell’Ispettorato, considerato anche che, per l’ambito di questi ultimi, la novella fa riferimento esplicito solo al riparto della dotazione e non anche alle articolazioni organizzative.
La novella di cui al comma 15 prevede inoltre che una delle otto summenzionate posizioni di livello dirigenziale generale sia conferita ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni; tale comma prevede che i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgano, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.
Si ricorda che, nell’assetto attualmente vigente, le suddette quattro posizioni di livello dirigenziale generale corrispondono alla titolarità delle quattro direzioni centrali dell’Ispettorato; queste ultime sono: la Direzione centrale per la Tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro; la Direzione centrale Amministrazione finanziaria e logistica; la Direzione centrale Identità professionale, pianificazione e organizzazione; la Direzione centrale Coordinamento giuridico.
Si rileva infine che il comma 15 fa riferimento esplicito alla finalità del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Articolo 4
(Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa)
L’articolo 4 dispone una riorganizzazione dell’area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa basata sulla separazione degli incarichi e delle attribuzioni del Segretario generale della difesa da quelli del Direttore nazionale degli armamenti, sino ad oggi riuniti nell'unica figura del Segretario generale.
Al Direttore nazionale degli armamenti, posto a capo della Direzione nazionale degli armamenti, sono devolute le attribuzioni connesse a innovazione e ricerca tecnologica, alla politica industriale nazionale e internazionale di settore e al procurement degli armamenti, oltre ad altre attribuzioni finora poste in capo al Segretario generale, a cui restano le funzioni di coordinamento dell'azione amministrativa, istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordinamento e vigilanza degli uffici e delle attività del Ministero.
Il comma 1 opera la riorganizzazione attraverso numerose novelle al Codice dell’ordinamento militare (COM – D.Lgs. n. 66/2010).
Più precisamente, il direttore nazionale degli armamenti (articolo 41 COM):
a) predispone, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relative all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa;
b) è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale, nonché delle attività di innovazione e ricerca tecnologica e di sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d’arma;
d) può delegare competenze nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti a un funzionario civile della Difesa oppure a un dirigente proveniente dal settore privato, assunto con contratto a tempo determinato, e nominato ai sensi dell'articolo 19 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa designazione del Direttore nazionale degli armamenti medesimo.
Le ulteriori attribuzioni saranno disciplinate dal regolamento.
Le attribuzioni del Segretario generale sono ricondotte a quelle elencate dall’articolo 6 del D.Lgs. n. 300/1999 (Riforma dell'organizzazione del Governo), ossia al coordinamento dell'azione amministrativa, all’istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, al coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, alla vigilanza sulla loro efficienza e rendimento (articolo 44-bis, comma 2).
La relazione tecnica fornisce due organigrammi: quello della Tabella A - fotografa la situazione della collocazione sistematico-ordinativa e funzionale delle strutture di livello dirigenziale generale del Dicastero a legislazione vigente; quello esposto nella Tabella B rappresenta distribuzione delle medesime strutture esistenti, all’esito della distinzione degli incarichi e delle funzioni recata dalla disposizione in esame.
Tabella A – Organigramma previgente al D.L. in esame
Fonte: relazione tecnica A.C. 1239
Tabella B – Organigramma come modificato dal D.L. in esame
Fonte: relazione tecnica A.C. 1239. L’organigramma evidenzia anche l’istituzione dell’Ufficio Centrale del demanio e del patrimonio (PATRIDIFE) disposta dall’articolo 7, comma 2, lettera a), numero 1.1), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44.
Sia l’incarico di Segretario generale della difesa sia quello di Direttore nazionale degli armamenti possono essere assegnati, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a dirigenti civili di prima fascia ovvero a ufficiali in servizio permanente delle Forze armate, aventi il grado di generale di corpo d’armata o corrispondente; se uno dei due riveste la qualifica dirigenziale civile, l’altro deve essere un generale (artt. 40 e 44-bis COM, come modificati dall’articolo 4 in esame).
La relazione illustrativa segnala che la disposizione opera in coerenza e a completamento di quanto già disposto in materia dal decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44. L’articolo 7, infatti, prevede al comma 3 l’incremento di due unità della dotazione organica delle posizioni di livello dirigenziale generale del Ministero della difesa, che passano quindi dalle nove posizioni attuali ad undici, con l’obiettivo di potenziare l’azione del dicastero nei settori della politica industriale, della ricerca e innovazione nonché del procurement in ambito militare, anche alla luce del nuovo contesto geopolitico e delle prospettive di riforma avviate in ambito UE e NATO. Si segnala, inoltre, che il comma 2, lettera a), n. 1, del D.L. 44 del 2023 prevede l’aumento degli uffici centrali alle dirette dipendenze del Ministro da due a tre. La disciplina e le relative funzioni, con le necessarie attività di riorganizzazione, saranno disciplinate in via regolamentare. La relazione illustrativa sottolinea che nel nuovo ufficio saranno concentrate le attività di promozione e valorizzazione degli asset della Difesa, per quanto riguarda demanio e patrimonio.
Secondo la relazione illustrativa, l’assegnazione a dirigenti generali diversi delle funzioni del Segretario generale e del Direttore nazionale degli armamenti può essere operata utilizzando uno dei due dirigenti generali in organico dei dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa, all’uopo incrementati dal comma 3 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 44 del 2023.
Il Segretario generale e il Direttore nazionale degli armamenti sono coadiuvati rispettivamente da un Vice segretario generale e da un Vice direttore nazionale degli armamenti, che svolgono anche funzioni vicarie in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica. Il Vice segretario generale e il Vice direttore nazionale degli armamenti sono nominati ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, su proposta del Ministro della difesa sentiti, rispettivamente il Segretario generale e il Direttore nazionale degli armamenti. Essi sono scelti tra i dirigenti civili se i rispettivi vertici sono militari e viceversa (artt. 42, 44-ter, 40 comma 2 e 44-bis comma 2 COM, come modificati dall’articolo 4 in esame).
Tale previsione non comporta, secondo la relazione illustrativa, incrementi di organico dirigenziale in quanto la legislazione previgente (articolo 42 COM) già prevede due Vice segretari generali, uno civile e l’altro militare.
Sempre secondo la relazione illustrativa, neanche sotto il profilo delle strutture è possibile individuare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché le infrastrutture e i beni strumentali, nonché gli elementi di organizzazione di livello dirigenziale generale e non generale militari e civili - unitamente alle risorse umane di livello non dirigenziale ivi impiegate a legislazione vigente – ove operanti nell’ambito delle funzioni riconducibili a quelle della Direzione nazionale degli armamenti, passeranno alle dipendenze del Direttore nazionale degli armamenti; ove, invece, operanti nell’ambito delle funzioni del Segretariato generale, resteranno alle dipendenze del Segretario generale.
La relazione tecnica ribadisce che la separazione degli incarichi di Segretario generale della difesa e di Direttore nazionale degli armamenti è operato nel rigoroso rispetto della clausola di invarianza finanziaria, mantenendo invariato il numero delle strutture di livello dirigenziale generale e non generale militari e civili esistenti e già operanti a legislazione vigente.
Si segnala tuttavia che la clausola di invarianza finanziaria non risulta esplicitata nell’articolo 4 in esame.
Il comma 2 dispone che le disposizioni di adeguamento dell’organizzazione del Ministero della difesa sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio di Stato, entro il 30 giugno 2024.
Ai sensi del comma 3, nelle more dell’attuazione delle disposizioni di riorganizzazione, il Segretario generale della difesa mantiene anche l’incarico di Direttore nazionale degli armamenti e continua a svolgere le relative funzioni.
Per quanto riguarda, più in particolare, le novelle al COM apportate dal comma 1:
- la lettera a), n. 1) interviene sull’articolo 16 COM per inserire nell’area tecnico-amministrativa la Direzione nazionale degli armamenti;
- la lettera b), n. 1) modifica l’articolo 25 COM per inserire il Direttore nazionale degli armamenti tra i vertici militari ai quali il Capo di stato maggiore della difesa è gerarchicamente sovraordinato;
- la lettera b), n. 2) interviene sull’articolo 28 COM per integrare la composizione del Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate con l’inserimento del Direttore nazionale degli armamenti;
- la lettera b), n. 3) modifica l’articolo 33 COM per precisare che i Capi di stato maggiore di Forza armata possono avvalersi delle direzioni generali coordinate dal Segretario generale e delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti, per l'organizzazione e l'approntamento delle rispettive Forze armate;
- la lettera c) e la lettera d) intervengono sugli articoli 40, 41, 42, 43 e 44 COM per introdurre la disciplina relativa alla nuova carica di Direttore nazionale degli armamenti, in relazione alla configurazione della carica, alle attribuzioni, agli organi di supporto (tra cui il Vice direttore nazionale degli armamenti) e alle competenze;
- la lettera e) inserisce la Sezione II-bis al Libro primo, Titolo III, Capo IV riguardante la carica di Segretario generale della difesa, con i nuovi articoli 44-bis e 44-ter del COM, recanti, rispettivamente la configurazione della carica e gli organi di supporto;
- la lettera f), n. 1) apporta modifiche all’articolo 47 COM in materia di classificazione degli enti, trasferendo la dipendenza degli enti dell’area tecnico-industriale dal Segretariato generale della difesa alla Direzione nazionale degli armamenti. Il n. 2) modifica l’articolo 50 COM per prevedere che il procedimento di nomina dei direttori degli enti dipendenti dai Comandi logistici non avvenga più con decreto del Ministro della difesa; la relazione illustrativa precisa che la nomina sarà operata con determinazione di impiego dei preposti organi di Forza armata, e che tale previsione risponde alla ricollocazione di tali enti alle dipendenze dei Comandi logistici i cui vertici, invece, sono nominati con decreto del Ministro della difesa ai sensi dell’articolo 2126-bis COM;
- la lettera g), n. 1) modifica l’articolo 54 COM, relativo alla composizione del tribunale militare, inserendo il Direttore nazionale degli armamenti tra i soggetti che non possono essere destinati a svolgere le funzioni di giudice. Il n. 2) interviene sull’articolo 57 COM, relativo alla composizione della Corte militare d’appello, inserendo il Direttore nazionale degli armamenti tra i soggetti che non possono essere destinati a svolgere le funzioni di giudice;
- la lettera h), n. 1): modifica l’articolo 282 COM, riguardante l’assegnazione degli alloggi di servizio connessi all'incarico, con annessi locali di rappresentanza (ASIR), inserendo il Direttore nazionale degli armamenti tra gli incarichi che comportano obblighi di rappresentanza, in luogo del Segretario generale;
- la lettera h) (numeri da 2) a 5)) apporta inoltre modifiche agli articoli 306, 307, 324 e 357 COM sostituendo la Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale con l’Ufficio centrale competente in talune funzioni in materia di dismissione degli alloggi di servizio e di altri beni immobili del Ministero della difesa, di limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa, nonché di attività finalizzate alla tutela ambientale;
- la lettera i) integra l’articolo 553 COM per inserire la Direzione nazionale degli armamenti tra gli organi ai quali è assegnata una somma stabilita annualmente con decreto ministeriale, nell'ambito dello stanziamento determinato con legge di bilancio, per sopperire alle spese di natura riservata;
- la lettera l) n. 1) integra l’articolo 751 COM, inserendo il Direttore nazionale degli armamenti tra i soggetti che sono sentiti dal Capo di stato maggiore della difesa, ai fini della determinazione annuale del numero dei frequentatori del corso superiore di stato maggiore interforze;
- la lettera l) n. 2) modifica l’articolo 833-bis COM, relativo al trasferimento ovvero transito nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare, inserendo tra gli ufficiali che possono transitare a domanda, quelli che operano o hanno operato per almeno tre anni nel settore infrastrutture nell'ambito della Direzione generale dei lavori e dell’Ufficio centrale competente (in luogo degli ufficiali che operano o hanno operato nell’ambito della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa);
- la lettera l) n. 3) modifica l’articolo 909 COM, in materia di riduzione di quadri, inserendo il Direttore nazionale degli armamenti tra i soggetti che sono esclusi dal provvedimento di collocazione in aspettativa;
- la lettera l) n. 4) apporta modifiche all’articolo 1041 COM per inserire il Direttore nazionale degli armamenti e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari, tra i componenti delle Commissioni di vertice della Forza armata di appartenenza.
In relazione alla formulazione del novellato articolo 1041 COM si segnala che il secondo periodo del comma 1 non è stato modificato e quindi non risulta coordinato con la modifica operata al primo periodo.
In particolare, come si evince dal testo a fronte che segue, tale periodo continua ad utilizzare la formulazione previgente, riferita al solo segretario generale (o al relativo vice): “è obbligatoriamente consultato dalle Commissioni di vertice allorché la valutazione riguardi ufficiali di Forza armata diversa da quella di appartenenza in servizio presso uffici od organi dipendenti”).
Si valuti pertanto l’opportunità di coordinare anche il secondo periodo con la modifica apportata al primo periodo del comma 1 dell’articolo 1041 COM;
la lettera l) n. 5) apporta modifiche all’articolo 1094 COM, in materia di attribuzione dei gradi vertice, inserendo il Direttore nazionale degli armamenti in alternativa al Segretario generale della difesa, con riguardo al collocamento in soprannumero rispetto agli organici della Forza armata di appartenenza e alla durata della carica;
- la lettera l) n. 6) modifica l’articolo 1378 COM, inserendo, tra le autorità competenti a ordinare l'inchiesta formale nei confronti del personale militare dipendente dell'area tecnico-amministrativa e dell’area tecnico-industriale, il Direttore nazionale degli armamenti in aggiunta al Segretario generale militare già previsto, se militari, ovvero, quando gli stessi rivestono la qualifica dirigenziale civile, il Vice Segretario generale o il Vice direttore nazionale degli armamenti;
- la lettera l) n. 7) modifica l’articolo 1380 COM, inserendo il Direttore nazionale degli armamenti tra i soggetti che non possono far parte della commissione di disciplina;
- la lettera l) n. 8) integra l’articolo 1473 COM, prevedendo, tra le autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione ai militari di pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, la Direzione nazionale degli armamenti per i militari in servizio presso la Direzione nazionale degli armamenti e i dipendenti enti e organismi;
- la lettera m) n. 1) integra l’articolo 2186 COM, inserendo gli atti della Direzione nazionale degli armamenti tra quelli che continuano ad avere applicazione anche se emanati in attuazione della normativa abrogata a seguito dell’entrata in vigore del Codice dell’ordinamento militare in quanto compatibili;
- la lettera m) n. 2) adegua l’articolo 2190 COM collegando la cessazione di efficacia dell’articolo 144 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, in materia di enti dipendenti, alla data di eventuale chiusura ovvero di trasferimento all'Agenzia industrie difesa dell'ultimo degli enti dipendenti dalla Direzione nazionale degli armamenti;
- la lettera m) n. 3) apporta modifiche all’articolo 2259-ter, in materia di riduzione graduale delle dotazioni organiche del personale civile, inserendo il Direttore nazionale degli armamenti, per l’area di relativa competenza, in riferimento all’intesa relativa ai provvedimenti di ripartizione della dotazione organica e per la predisposizione del piano di riassorbimento delle unità di personale eccedenti.
Per un’analisi di maggior dettaglio, si rinvia al seguente testo a fronte.
Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 |
Modificazioni apportate dall’articolo 4 del D.L. 75/2023 |
Art. 16 |
Art. 16 |
2. L'area tecnico-operativa è disciplinata nel capo III del presente titolo; l'area tecnico-amministrativa, |
2. L'area tecnico-operativa è disciplinata nel capo III del presente titolo; l'area tecnico-amministrativa, articolata nella Direzione nazionale degli armamenti, nelle direzioni generali secondo quanto previsto dal regolamento, coordinate da un segretario generale, e negli uffici centrali, è disciplinata nel capo IV del presente titolo e nel regolamento; l'area tecnico-industriale è disciplinata nel capo V del presente titolo; l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa è disciplinato dal presente capo, dal capo VI del titolo II del Libro secondo, dal capo II del Titolo III del Libro terzo e dal regolamento. |
Art. 25 |
Art. 25 |
2. Il Capo di stato maggiore della difesa: a) dipende direttamente dal Ministro della difesa, di cui è l'alto consigliere tecnico-militare e al quale risponde dell'esecuzione delle direttive ricevute; b) è gerarchicamente sovraordinato: 1) ai Capi di stato maggiore di Forza armata; 1-bis) al Comandante del Comando operativo di vertice interforze; 2) al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari devoluti alla stessa Arma;
c) svolge i compiti previsti dal codice, dal regolamento e dalla legge. |
2. Il Capo di stato maggiore della difesa: a) dipende direttamente dal Ministro della difesa, di cui è l'alto consigliere tecnico-militare e al quale risponde dell'esecuzione delle direttive ricevute; b) è gerarchicamente sovraordinato: 1) ai Capi di stato maggiore di Forza armata; 1-bis) al Comandante del Comando operativo di vertice interforze; 2) al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari devoluti alla stessa Arma; 3) al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti in relazione alle funzioni agli stessi affidate; c) svolge i compiti previsti dal codice, dal regolamento e dalla legge. |
Art. 28 |
Art. 28 |
1. Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate è organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa. È presieduto dal Capo di stato maggiore della difesa, e ne fanno parte, altresì, il Segretario generale della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante del Comando operativo di vertice interforze e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. |
1. Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate è organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa. È presieduto dal Capo di stato maggiore della difesa, e ne fanno parte, altresì, il Segretario generale della difesa, il Direttore nazionale degli armamenti, i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante del Comando operativo di vertice interforze e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. |
2. Le determinazioni adottate dal Capo di stato maggiore della difesa, che ne assume la piena responsabilità, costituiscono disposizioni per i Capi di stato maggiore di Forza armata, per il Comandante del Comando operativo di vertice interforze, per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma, e per il Segretario generale della difesa. |
2. Le determinazioni adottate dal Capo di stato maggiore della difesa, che ne assume la piena responsabilità, costituiscono disposizioni per i Capi di stato maggiore di Forza armata, per il Comandante del Comando operativo di vertice interforze, per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma, per il Direttore nazionale degli armamenti, e per il Segretario generale della difesa. |
Art. 33 |
Art. 33 |
1. Il Capo di stato maggiore di Forza armata e, per i compiti militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri: a) propongono al Capo di stato maggiore della difesa il programma relativo alle rispettive Forze armate ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze, ai sensi dell'articolo 26; b) sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate, avvalendosi anche delle competenti direzioni generali
c) esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze armate; d) adottano, per quanto di rispettiva competenza, i provvedimenti organizzativi conseguenti all'adozione dei decreti di cui all'articolo 10, comma 3, previo parere del Capo di Stato maggiore della difesa; d-bis) determinano i profili di impiego del personale militare della rispettiva Forza armata, in riferimento a ciascun ruolo, al fine di evitare duplicazioni di compiti e funzioni, ferme restando le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa. |
1. Il Capo di stato maggiore di Forza armata e, per i compiti militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri: a) propongono al Capo di stato maggiore della difesa il programma relativo alle rispettive Forze armate ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze, ai sensi dell'articolo 26; b) sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate, avvalendosi anche delle competenti direzioni generali coordinate dal Segretario generale e delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti; c) esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze armate; d) adottano, per quanto di rispettiva competenza, i provvedimenti organizzativi conseguenti all'adozione dei decreti di cui all'articolo 10, comma 3, previo parere del Capo di Stato maggiore della difesa; d-bis) determinano i profili di impiego del personale militare della rispettiva Forza armata, in riferimento a ciascun ruolo, al fine di evitare duplicazioni di compiti e funzioni, ferme restando le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa. |
Libro I, Titolo III, capo IV, sezione I |
Libro I, Titolo III, capo IV, sezione I |
Cfr. nuovo articolo 44-bis
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Art. 40 |
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1. Il Direttore nazionale degli armamenti è scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d’armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle stesse, se il Segretario generale della difesa è un generale di corpo d’armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. È nominato ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa. |
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2. Il Direttore nazionale degli armamenti dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni tecnico-operative connesse all’efficientamento tecnologico e capacitivo dei sistemi destinati allo strumento militare, dal Capo di stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, è sostituito dal Vice Direttore nazionale degli armamenti. |
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3. Le ulteriori attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti sono disciplinate dal regolamento. |
Art. 41 |
Art. 41 |
1.
a) predispone, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relative all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa; b) è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale
d) può delegare competenze |
1. Il Direttore nazionale degli armamenti: a) predispone, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relative all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa; b) è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale, nonché delle attività di innovazione e ricerca tecnologica e di sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d’arma; Abrogato (cfr lettera b))
d) può delegare competenze nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti a un funzionario civile della Difesa oppure a un dirigente proveniente dal settore privato, assunto con contratto a tempo determinato, e nominato ai sensi dell'articolo 19 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa designazione del Direttore nazionale degli armamenti medesimo. |
2. Le ulteriori specifiche attribuzioni del |
2. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico sono disciplinate nel regolamento. |
Art. 42
Cfr. nuovo articolo 44-ter
|
Art. 42 |
1. Il a) ha alle sue dipendenze i direttori generali del Ministero;
c) dispone |
1. Il Direttore nazionale degli armamenti per l'esercizio delle sue attribuzioni: a) ha alle sue dipendenze i direttori generali del Ministero facenti parte della Direzione nazionale degli armamenti; b) si avvale di un Vice direttore nazionale degli armamenti, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d’armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Direttore nazionale degli armamenti è un generale di corpo d’armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. Il Vice direttore nazionale degli armamenti è nominato su proposta del Ministro della Difesa, sentito il Direttore nazionale degli armamenti, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; c) dispone della Direzione nazionale degli armamenti, disciplinata nella sezione II, del presente capo, e nel regolamento. |
Libro I, Titolo III, Capo IV, Sezione II |
Libro I, Titolo III, Capo IV, Sezione II |
Art. 43 |
Art. 43 |
1. Sono unificate presso |
1. Sono unificate presso la Direzione nazionale degli armamenti le attribuzioni e le attività concernenti la politica industriale e tecnologica, l’innovazione e ricerca tecnologica e lo sviluppo, nonché le attribuzioni e le attività analoghe svolte da uffici del Ministero della difesa, ivi compresi quelli posti alle dirette dipendenze del Ministro. |
2. Le competenze e l'ordinamento |
2. Le competenze e l'ordinamento della Direzione nazionale degli armamenti sono disciplinati dal regolamento. |
Art. 44 |
Art. 44 |
1. Presso |
1. Presso la Direzione nazionale degli armamenti, è istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. |
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Libro primo, titolo III, capo IV: Sezione II-bis Segretario generale della difesa |
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Art. 44-bis |
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1. Il Segretario generale della difesa è scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle stesse, ovvero tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d’armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile. È nominato ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa. |
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2. Il Segretario generale assicura l’espletamento delle funzioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dipende direttamente dal Ministro della difesa e, limitatamente alle funzioni tecnico-operative, dal Capo di stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice segretario generale. |
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3. Le ulteriori attribuzioni del Segretario generale della difesa sono disciplinate dal regolamento. |
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Art. 44-ter |
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1. Il Segretario generale della difesa per l’esercizio delle sue attribuzioni si avvale: a) di un Vice segretario generale scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Segretario generale è un generale di corpo d’armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero, tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d’armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Segretario generale riveste la qualifica dirigenziale civile. Il Vice segretario generale è nominato su proposta del Ministro della difesa, sentito il Segretario generale, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) del Segretariato generale della difesa, disciplinato dal regolamento. |
Articolo 47 |
Articolo 47 |
1. Gli enti dell'area tecnico-industriale e i centri tecnici dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa si distinguono in: a) enti gestiti dall'Agenzia industrie difesa, denominati unità; b) enti dipendenti c) enti dipendenti dai Comandi e dagli Ispettorati logistici di Forza armata. |
1. Gli enti dell'area tecnico-industriale e i centri tecnici dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa si distinguono in: a) enti gestiti dall'Agenzia industrie difesa, denominati unità; b) enti dipendenti dalla Direzione nazionale degli armamenti; c) enti dipendenti dai Comandi e dagli Ispettorati logistici di Forza armata. |
3. Gli enti dipendenti |
3. Gli enti dipendenti dalla Direzione nazionale degli armamenti sono disciplinati nel regolamento. |
Articolo 50 |
Articolo 50 |
1. Il direttore dell'ente |
1. Il direttore dell'ente è scelto tra il personale militare con grado non inferiore a colonnello o gradi equipollenti. Il direttore, individuato in relazione alle esperienze maturate nel settore tecnico-industriale, ricopre l'incarico per un periodo di quattro anni, rinnovabile anche per un periodo di tempo inferiore, compatibilmente con le esigenze di impiego della Forza armata di appartenenza e sempre che l'attività svolta risulti adeguata agli obiettivi prefissati. |
Articolo 54 |
Articolo 54 |
2. Il Tribunale militare giudica con l'intervento: a) del presidente del Tribunale militare o del presidente di sezione del Tribunale militare che lo presiedono; in caso di impedimento del presidente giudica con l'intervento di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente; b) di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), con funzioni di giudice; c) di un militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice. Nessun ufficiale può esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni: 1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato; 2) il Capo di stato maggiore della difesa; 3) il Segretario generale della difesa; 4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza; 5) il Direttore generale per il personale militare. |
2. Il Tribunale militare giudica con l'intervento: a) del presidente del Tribunale militare o del presidente di sezione del Tribunale militare che lo presiedono; in caso di impedimento del presidente giudica con l'intervento di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente; b) di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), con funzioni di giudice; c) di un militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice. Nessun ufficiale può esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni: 1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato; 2) il Capo di stato maggiore della difesa; 3) il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti; 4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza; 5) il Direttore generale per il personale militare. |
Articolo 57 |
Articolo 57 |
4. La Corte militare d'appello giudica con l'intervento: a) del presidente della Corte militare di appello o della sezione o, in caso di impedimento, di un magistrato militare almeno in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente; b) di due magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di giudice; c) di due militari dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice. Nessun ufficiale può esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni: 1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato; 2) il Capo di stato maggiore della difesa; 3) il Segretario generale della difesa; 4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza; 5) il Direttore generale per il personale militare. |
4. La Corte militare d'appello giudica con l'intervento: a) del presidente della Corte militare di appello o della sezione o, in caso di impedimento, di un magistrato militare almeno in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente; b) di due magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di giudice; c) di due militari dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice. Nessun ufficiale può esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni: 1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato; 2) il Capo di stato maggiore della difesa; 3) il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti; 4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza; 5) il Direttore generale per il personale militare. |
Articolo 282 |
Articolo 282 |
3. Gli incarichi che comportano obblighi di rappresentanza sono i seguenti: a) Capo di Stato maggiore della difesa, Capo di Stato maggiore di Forza armata, incluso il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, |
3. Gli incarichi che comportano obblighi di rappresentanza sono i seguenti: a) Capo di Stato maggiore della difesa, Capo di Stato maggiore di Forza armata, incluso il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Direttore nazionale degli armamenti. |
Articolo 306 |
Articolo 306 |
4. Al fine di accelerare il procedimento di alienazione di cui al comma 3, il Ministero della difesa può avvalersi, tramite |
4. Al fine di accelerare il procedimento di alienazione di cui al comma 3, il Ministero della difesa può avvalersi, tramite l’Ufficio centrale competente, dell'attività di tecnici dell'Agenzia del demanio. |
5-bis. Nel rispetto delle finalità del programma pluriennale di cui all'articolo 297 ed allo scopo di rendere più celeri le procedure di alienazione degli alloggi di cui al comma 3, il Ministero della difesa, in caso di gare deserte, può procedere alla dismissione unitaria di più immobili liberi inseriti in un unico fabbricato ovvero comprensorio abitativo, mediante la procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 307, comma 10. Il valore dei beni da porre a base d'asta è stabilito con decreto del Ministero della difesa - |
5-bis. Nel rispetto delle finalità del programma pluriennale di cui all'articolo 297 ed allo scopo di rendere più celeri le procedure di alienazione degli alloggi di cui al comma 3, il Ministero della difesa, in caso di gare deserte, può procedere alla dismissione unitaria di più immobili liberi inseriti in un unico fabbricato ovvero comprensorio abitativo, mediante la procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 307, comma 10. Il valore dei beni da porre a base d'asta è stabilito con decreto del Ministero della difesa – Ufficio centrale competente sulla base del valore dei singoli alloggi costituenti il lotto in vendita. Le dismissioni di cui al presente comma sono effettuate senza il riconoscimento del diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa di cui al comma 3. |
Articolo 307 |
Articolo 307 |
10. Il Ministero della difesa - a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, che possono essere effettuate anche ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dal Ministero della difesa -
Omissis |
10. Il Ministero della difesa – Ufficio centrale competente, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, individua, con uno o più decreti, gli immobili militari, non compresi negli elenchi di cui al comma 2, da alienare secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, che possono essere effettuate anche ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Ufficio centrale competente che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare; b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dal Ministero della difesa - Ufficio centrale competente, d'intesa con l'Agenzia del demanio;
Omissis |
Articolo 324 |
Articolo 324 |
10. I ricorsi gerarchici presentati ai comandanti territoriali sono da questi trasmessi entro quindici giorni |
10. I ricorsi gerarchici presentati ai comandanti territoriali sono da questi trasmessi entro quindici giorni all’Ufficio centrale competente del Ministero della difesa, accompagnati da una breve relazione e da una copia del decreto impositivo con la prova dell'avvenuta pubblicazione e notificazione. |
Articolo 357 |
Articolo 357 |
1. L'amministrazione della difesa, nell'ambito delle aree in uso esclusivo delle Forze armate, può stipulare convenzioni con amministrazioni o enti, allo scopo di regolamentare attività finalizzate alla tutela ambientale, fatta salva la destinazione d'uso delle aree medesime necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali della difesa. Allo stesso scopo promuove lo sviluppo di metodologie alternative alle attività addestrative reali quale la simulazione operativa. Le modalità applicative dell'intervento a tutela e l'individuazione dei beni da salvaguardare sono demandate alla valutazione congiunta dei soggetti stipulanti la convenzione, sulla base delle direttive emanate dal |
1. L'amministrazione della difesa, nell'ambito delle aree in uso esclusivo delle Forze armate, può stipulare convenzioni con amministrazioni o enti, allo scopo di regolamentare attività finalizzate alla tutela ambientale, fatta salva la destinazione d'uso delle aree medesime necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali della difesa. Allo stesso scopo promuove lo sviluppo di metodologie alternative alle attività addestrative reali quale la simulazione operativa. Le modalità applicative dell'intervento a tutela e l'individuazione dei beni da salvaguardare sono demandate alla valutazione congiunta dei soggetti stipulanti la convenzione, sulla base delle direttive emanate dal direttore dell’Ufficio centrale competente. |
Articolo 553 |
Articolo 553 |
1. Per sopperire alle spese di natura riservata è assegnata agli organi di vertice, allo Stato maggiore della difesa, al Segretariato generale della difesa, agli Stati maggiori di Forza armata e agli altri organi centrali del Ministero della difesa, una somma stabilita annualmente con decreto ministeriale, nell'ambito dello stanziamento determinato con legge di bilancio. Per l'Arma dei carabinieri, l'assegnazione della somma di cui al presente articolo è disposta con decreto ministeriale concernente attribuzione delle risorse ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. |
1. Per sopperire alle spese di natura riservata è assegnata agli organi di vertice, allo Stato maggiore della difesa, al Segretariato generale della difesa e alla Direzione nazionale degli armamenti, agli Stati maggiori di Forza armata e agli altri organi centrali del Ministero della difesa, una somma stabilita annualmente con decreto ministeriale, nell'ambito dello stanziamento determinato con legge di bilancio. Per l'Arma dei carabinieri, l'assegnazione della somma di cui al presente articolo è disposta con decreto ministeriale concernente attribuzione delle risorse ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. |
Articolo 751 |
Articolo 751 |
4. Il Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e, per quanto di interesse, il Segretario generale della difesa, determina annualmente il numero dei frequentatori al corso di cui al comma 1. |
4. Il Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e, per quanto di interesse, il Direttore nazionale degli armamenti e il Segretario generale della difesa, determina annualmente il numero dei frequentatori al corso di cui al comma 1. |
Articolo 833-bis |
Articolo 833-bis |
2. Gli ufficiali di grado non superiore a capitano di fregata dei ruoli normali della Marina militare laureati in ingegneria o in architettura, che operano o hanno operato per almeno tre anni nel settore infrastrutture nell'ambito |
2. Gli ufficiali di grado non superiore a capitano di fregata dei ruoli normali della Marina militare laureati in ingegneria o in architettura, che operano o hanno operato per almeno tre anni nel settore infrastrutture nell'ambito della Direzione generale dei lavori, dell’Ufficio centrale competente e delle direzioni del genio militare per la Marina ed enti subordinati, possono transitare, a domanda, nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare. |
Articolo 909 |
Articolo 909 |
2. Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa: a) il Capo di stato maggiore della difesa; b) i Capi di stato maggiore di Forza armata; b-bis) il Comandante del Comando operativo di vertice interforze; c) il Segretario generale del Ministero della difesa; d) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; e) il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza; f) gli ufficiali di grado pari a quello degli ufficiali di cui al presente comma, che ricoprono incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali. |
2. Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa: a) il Capo di stato maggiore della difesa; b) i Capi di stato maggiore di Forza armata; b-bis) il Comandante del Comando operativo di vertice interforze; c) il Segretario generale e il Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa; d) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; e) il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza; f) gli ufficiali di grado pari a quello degli ufficiali di cui al presente comma, che ricoprono incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali. |
Articolo 1041 |
Articolo 1041 |
1. Il Segretario generale del Ministero della difesa, ovvero il Vice Segretario generale militare se il Segretario generale riveste qualifica dirigenziale civile, |
1. Il Segretario generale del Ministero della difesa, ovvero il Vice Segretario generale militare se il Segretario generale riveste qualifica dirigenziale civile, e il Direttore nazionale degli armamenti, ovvero il Vice direttore nazionale degli armamenti militare se il Direttore nazionale degli armamenti riveste qualifica dirigenziale civile, partecipano, quali componenti, alla commissione di vertice della Forza armata di appartenenza, se non già previsto dall'articolo 1036. È obbligatoriamente consultato dalle Commissioni di vertice allorché la valutazione riguardi ufficiali di Forza armata diversa da quella di appartenenza in servizio presso uffici od organi dipendenti. |
2. a) b) il Sottocapo di stato maggiore della difesa quando le Commissioni valutano gli ufficiali di Forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi interforze dell'area tecnico operativa. |
2. Il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari, nonché il Sottocapo di stato maggiore della difesa partecipano, quali componenti, alle Commissioni superiori di avanzamento della Forza armata di appartenenza, se non già previsto dagli articoli precedenti. Sono obbligatoriamente consultati dalle Commissioni superiori di avanzamento: a) il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della Difesa, se militari, quando le Commissioni valutano gli ufficiali di Forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi dell'area centrale tecnico amministrativa; b) il Sottocapo di stato maggiore della difesa quando le Commissioni valutano gli ufficiali di Forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi interforze dell'area tecnico operativa. |
Articolo 1094 |
Articolo 1094 |
2-bis. Gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capo di stato maggiore della difesa |
2-bis. Gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capo di stato maggiore della difesa, il Segretario generale o Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa sono collocati in soprannumero agli organici della Forza armata di appartenenza, a decorrere dal 30 dicembre 2019. |
3. Gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capi di stato maggiore della difesa o di Forza armata, il Comandante del Comando operativo di vertice interforze, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri |
3. Gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capi di stato maggiore della difesa o di Forza armata, il Comandante del Comando operativo di vertice interforze, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il Segretario generale ovvero Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della Difesa, durano in carica tre anni e, se non abbiano raggiunto il limite di età al termine del triennio, permangono nell'incarico fino al limite di età e comunque al massimo per un altro anno, senza possibilità di proroga o rinnovo. Al termine del mandato, qualora il personale, di cui al primo periodo, non abbia raggiunto i limiti di età previsti per il grado, può esserne disposto, a domanda, il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con riconoscimento, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, del trattamento pensionistico e dell'indennità di buonuscita che sarebbero spettati in caso di permanenza in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio. |
Articolo 1378 |
Articolo 1378 |
1. La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale spetta alle seguenti autorità: Omissis 1. Omissis |
1. La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale spetta alle seguenti autorità: Omissis c) al Segretario generale della difesa o al Direttore nazionale degli armamenti, se militari, ovvero, quando gli stessi rivestono la qualifica dirigenziale civile, al Vice Segretario generale o al Vice direttore nazionale degli armamenti, nei confronti del personale militare dipendente, dell’area tecnico-amministrativa e dell’area tecnico-industriale; Omissis |
Articolo 1380 |
Articolo 1380 |
3. Non possono far parte della commissione di disciplina: Omissis d) gli ufficiali che prestano servizio al Ministero della difesa in qualità di Segretario generale, Direttore generale, Capo di Gabinetto, e gli ufficiali addetti al Gabinetto del Ministro o alle segreterie del Ministro e dei Sottosegretari di Stato o alle dirette dipendenze dei Segretari generali; Omissis |
3. Non possono far parte della commissione di disciplina: Omissis d) gli ufficiali che prestano servizio al Ministero della difesa in qualità di Segretario generale, Direttore nazionale degli armamenti, Direttore generale, Capo di Gabinetto, e gli ufficiali addetti al Gabinetto del Ministro o alle segreterie del Ministro e dei Sottosegretari di Stato o alle dirette dipendenze dei Segretari generali; Omissis |
Articolo 1473 |
Articolo 1473 |
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1472 deve essere richiesta per via gerarchica ed è rilasciata: a) per l'Esercito italiano, per la Marina militare, per l'Aeronautica militare dai rispettivi Stati maggiori; b) per l'Arma dei carabinieri, dal Comando generale; c) per il Corpo della Guardia di finanza, dal Comando generale; d) per i militari in servizio presso lo Stato maggiore della difesa e i dipendenti organismi interforze, dallo Stato maggiore della difesa; e) per i militari in servizio presso il Segretariato generale della difesa e i dipendenti enti e organismi, dal Segretariato generale della difesa;
f) per i militari non dipendenti dai comandi o strutture di cui alle lettere a), b), c), d) |
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1472 deve essere richiesta per via gerarchica ed è rilasciata: a) per l'Esercito italiano, per la Marina militare, per l'Aeronautica militare dai rispettivi Stati maggiori; b) per l'Arma dei carabinieri, dal Comando generale; c) per il Corpo della Guardia di finanza, dal Comando generale; d) per i militari in servizio presso lo Stato maggiore della difesa e i dipendenti organismi interforze, dallo Stato maggiore della difesa; e) per i militari in servizio presso il Segretariato generale della difesa e i dipendenti enti e organismi, dal Segretariato generale della difesa; e-bis) per i militari in servizio presso la Direzione nazionale degli armamenti e i dipendenti enti e organismi, dalla Direzione nazionale degli armamenti; f) per i militari non dipendenti dai comandi o strutture di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed e-bis), dall'autorità più elevata in grado dalla quale essi dipendono. |
Articolo 2186 |
Articolo 2186 |
2. I decreti ministeriali non regolamentari, le direttive, le istruzioni, le circolari, le determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, del Segretariato generale della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, emanati in attuazione della precedente normativa abrogata, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con il presente codice ed il regolamento, fino alla loro sostituzione. |
2. I decreti ministeriali non regolamentari, le direttive, le istruzioni, le circolari, le determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, del Segretariato generale della difesa, della Direzione nazionale degli armamenti, degli Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, emanati in attuazione della precedente normativa abrogata, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con il presente codice ed il regolamento, fino alla loro sostituzione. |
Articolo 2190 |
Articolo 2190 |
2. L'articolo 144 del regolamento cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di eventuale chiusura ovvero di trasferimento all'Agenzia dell'ultimo degli enti dipendenti |
2. L'articolo 144 del regolamento cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di eventuale chiusura ovvero di trasferimento all'Agenzia dell'ultimo degli enti dipendenti dalla Direzione nazionale degli armamenti di cui al medesimo articolo. |
Articolo 2259-ter |
Articolo 2259-ter |
2. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale della difesa |
2. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti per le aree di relativa competenza, previa informazione alle organizzazioni sindacali, si provvede a ripartire la dotazione organica complessiva, suddivisa per profili professionali, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione. |
3. In riferimento alla dotazione organica complessiva come ripartita dal decreto del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa, dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ciascuno per l'area di rispettiva competenza, predispone il piano di riassorbimento delle unità di personale risultanti in eccedenza, da attuare prima dell'adozione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di rideterminazione degli organici.
Omissis
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3. In riferimento alla dotazione organica complessiva come ripartita dal decreto del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa, del Direttore nazionale degli armamenti, dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ciascuno per l'area di rispettiva competenza, predispone il piano di riassorbimento delle unità di personale risultanti in eccedenza, da attuare prima dell'adozione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di rideterminazione degli organici. Omissis
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Articolo 5
(Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli atenei)
L’articolo 5 modifica la disciplina relativa all’assegnazione della parte degli incrementi del fondo per il finanziamento ordinario delle università destinati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo. Rispetto alla previgente disciplina le innovazioni normative sono le seguenti:
- si specifica il carattere annuale dell’incremento di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022 e destinati a tale finalità;
- si elimina il riferimento al criterio “delle specifiche attività svolte”;
- si elimina altresì anche l’espressa previsione che affidava al decreto di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università l’individuazione dei criteri di riparto delle risorse incrementali tra le singole istituzioni, nonché dei princìpi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo;
- s’introduce il riferimento al fatto che le singole università provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale tecnico-amministrativo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale (anziché dal decreto di riparto del fondo per il finanziamento ordinario delle università;
- s’introduce anche l’espressa previsione per cui il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.
A tal fine si sostituisce la lettera b) del comma 297 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2022 (L. n. 234/2021).
Si veda il comunicato del Ministero dell’università e della ricerca.
Con decreto ministeriale n. 581 del 24 giugno 2022 sono stati individuati i criteri di riparto del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali e dei consorzi interuniversitari per l'anno 2022
Nella previgente formulazione, tale disposizione destinava € 50 mln annui a decorrere dal 2022 alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo – in ragione delle attività svolte e del raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell’ambito di didattica, ricerca e terza missione.
I criteri di riparto delle risorse così destinate tra le università, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l’attribuzione delle risorse al personale tecnico-amministrativo, avrebbero dovuto essere definiti con il decreto del Ministro dell’università e della ricerca che ripartisce il FFO. Si stabiliva comunque che le università provvedessero all’assegnazione delle risorse al personale tecnico-amministrativo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento dei più elevati obiettivi sopra indicati, nel limite massimo pro capite del 15% del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti, nel rispetto di quanto previsto dal suddetto decreto del Ministro, mediante la contrattazione collettiva integrativa.
La relazione illustrativa all’A.S. 2448/XVIII faceva presente che l’esigenza di tale intervento trovava la sua ragion d’essere nell’impianto normativo vigente che prevede che gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale relativi all’aumento contrattuale del personale delle università (e degli enti pubblici di ricerca), calcolati in base a quanto stanziato per le amministrazioni statali, siano posti interamente a carico dei bilanci delle singole amministrazioni. Tale circostanza ha reso, nel tempo, gli incrementi contrattuali per il personale tecnico-amministrativo delle università comparativamente minori rispetto agli aumenti ottenuti da altri comparti.
Con riguardo alla novella in esame, la relazione illustrativa fa presente che, considerata l’attuale fase di trattativa relativa al rinnovo del CCNL del comparto “Istruzione e Ricerca”, la modifica contenuta nella norma prevede che solo il 50% delle risorse destinate alla valorizzazione del personale siano destinate per la partecipazione del personale ad appositi progetti, demandando la definizione dei criteri di assegnazione alla contrattazione integrativa, seppure sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Non viene più previsto, invece, il decreto del Ministro per definire gli indirizzi generali della contrattazione integrativa che saranno più opportunamente definiti con la contrattazione collettiva. A tale riguardo si fa altresì presente che già con decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 1079 del 15 settembre 2022, il Ministro pro tempore aveva fatto rinvio agli esiti di tale contrattazione. La disposizione risulta indispensabile ed urgente al fine di consentire lo sblocco del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2019/2021, attualmente bloccato in considerazione del fatto che tutti i suoi contenuti sono stati definiti ad eccezione della questione oggetto della presente proposta normativa. Tale aspetto, peraltro, risulta dirimente per le organizzazioni sindacali rappresentative del settore, in quanto consentirà di destinare al trattamento economico fondamentale una quota dei 50 milioni di euro disponibili e già assegnati nel 2022 alle università, ma inutilizzabili in mancanza di contrattazione integrativa. Quest’ultima, fino ad oggi, non è stata realizzata poiché la finalizzazione al trattamento economico fondamentale di parte dei 50 milioni di euro disponibili, concordata in sede di definizione dell’atto di indirizzo per il CCNL del periodo considerato, non è stata poi adeguatamente specificata nel testo successivamente formalizzato in assenza di una specifica copertura normativa, che con la disposizione in questione si vuole garantire.
Articolo 6
(Incremento del Fondo risorse decentrate
del Ministero della salute)
L’articolo in titolo incrementa il Fondo risorse decentrate del Ministero della salute, destinato alla corresponsione del trattamento accessorio al personale non dirigenziale. L’aumento di risorse disposto è pari ad euro 2.500.000 per l’anno 2023 e ad euro 2.963.996 annui a decorrere dall’anno 2024.
Viene specificato che il predetto incremento è stabilito “in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia”, e che il Fondo oggetto di aumento è quello istituito ai sensi dell’articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle funzioni centrali 2016-2018 (al riguardo v. infra).
Si prevede, inoltre, che alla copertura dei relativi oneri finanziari si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
In sede di relazione illustrativa, il Governo osserva che l’articolo in esame è finalizzato a garantire un’adeguata incentivazione del personale a fronte del sempre crescente impegno lavorativo richiesto, considerati gli accresciuti compiti demandati al Ministero della salute[9].
Nella relazione tecnica allegata al presente provvedimento si afferma, altresì, che la norma in commento è funzionale all’applicazione del contratto nazionale succitato, quale “strumento innovativo ed efficace di gestione del personale”, e si dà atto che ulteriori istituti, quali, ad esempio, le elevate professionalità, saranno finanziati con specifiche risorse destinate allo scopo. Viene evidenziato, inoltre, che l’incremento disposto porta ad un importo medio pro capite lordo di 2.791 euro per il 2023, mentre a regime, a partire dall’anno 2024, il fondo complessivamente disponibile determina, considerati anche gli effetti dell’articolo in esame, un importo medio pro capite lordo di 2.871 euro.
Si ricorda che l’articolo 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (testo unico del pubblico impiego) prevede che i contratti collettivi definiscano, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, i trattamenti economici accessori (comma 3) e che apposite risorse - nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del CCNL – siano destinate a premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica (comma 3-bis). L’articolo 40 del medesimo testo unico dispone, al comma 3-bis, che la contrattazione collettiva integrativa assicuri incentivi l'impegno e la qualità della performance, destinandovi una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori, comunque denominati, previsti dal citato articolo 45, comma 3. L’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017[10] ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016[11]. L’articolo 76 CCNL 2016-2018 del comparto funzioni centrali (richiamato dall’articolo in esame) dispone, inoltre, che le risorse delle amministrazioni e degli enti del comparto destinate alla contrattazione integrativa ed ai trattamenti accessori assumono la denominazione di “Fondo risorse decentrate” (comma 1). A decorrere dal 2018, su tale Fondo è allocato l’importo unico e consolidato di tutte le risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità negli importi determinati per l’anno 2017, come certificati dagli organi di controllo interno (comma 2). I commi 3 e 4 del medesimo articolo prevedono, rispettivamente, le modalità per determinare l’incremento stabile e quello variabile, applicabile di anno in anno, del Fondo.
Si valuti l’opportunità di precisare quali siano i limiti previsti dalla “normativa vigente in materia” oggetto di deroga da parte dell’articolo in esame.
Si ricorda che, secondo le vigenti regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, le disposizioni derogatorie e quelle che disciplinano casi particolari “richiamano la disposizione generale cui fanno eccezione”. Nell’ambito di precedenti disposizioni derogatorie di tenore analogo a quella in esame si è fatto riferimento, per individuare la disciplina oggetto di deroga, al summenzionato art. 23, co. 2, del d. lgs. 75/2017 (v. supra, nota in calce recante l’elenco delle deroghe).
Si ricorda, inoltre, che in base all’art. 3, co. 2, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80[12], i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio (di cui al più volte citato art. 23, co. 2, del d. lgs. 75/2017), compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità.
Articolo 7
(Estinzione della Siciliana Servizi di Emergenza SpA – SISE partecipata dall’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa)
L’articolo 7 dispone l’estinzione dal 1° luglio 2023 della società Siciliana Servizi di Emergenza SpA – SISE integralmente partecipata dall’ESACRI - Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, in liquidazione coatta amministrativa, con conseguente cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese. Le attività, passività e giudizi pendenti, attivi e passivi, vengono conseguentemente trasferiti all’ESACRI.
Si prevede un apposito bilancio di liquidazione delle attività e passività oggetto del trasferimento ad ESACRI, che gli organi della società partecipata da estinguere sono tenuti a redigere e a pubblicare presso il registro delle imprese entro la predetta data del 1° luglio.
Il trasferimento determina anche l’estinzione delle obbligazioni intercorrenti tra ESACRI e la SISE, con conseguente cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti tra le medesime parti. Il trasferimento e non è soggetto ad alcuna tassa, imposta o tributo.
L’articolo 7 in epigrafe dispone l’estinzione, a far data dal 1° luglio 2023, della società Siciliana Servizi di Emergenza SpA – SISE partecipata in forma totalitaria dall’ESACRI - Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, in liquidazione coatta amministrativa. Si prevede che la società risulti cancellata d’ufficio dal registro delle imprese, con attività, passività e giudizi pendenti, attivi e passivi, conseguentemente trasferiti all’ESACRI (comma 1).
La Siciliana Servizi Emergenza SpA – SISE è una società per azioni con socio unico ESACRI, attualmente in liquidazione, fondata nel 1999 per la fornitura di servizi per la salute, quali servizi di ambulanze in cogestione.
In proposito si ricorda che l’articolo 4, comma 2, del D.L. 198/2022 (L. n. 14/2023, cd. Proroga termini legislativi) ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2024 del Commissario liquidatore e del Comitato di sorveglianza quali organi deputati alla liquidazione dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa italiana (ESACRI), con copertura dei costi derivanti dal pagamento di fine rapporto e di fine servizio, maturato alla data del 31 dicembre 2017, del personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria come determinato a seguito della ricognizione effettuata dal commissario liquidatore.
L’intervento legislativo è stato attuato modificando l’art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 178 del 2012 di riorganizzazione della Croce Rossa[13], con cui si prevede, a far data dal 1° gennaio 2018, la prosecuzione in carica degli organi liquidatori -Commissario liquidatore e Comitato di sorveglianza - dell’ESACRI, fino al completamento delle operazioni di liquidazione e, comunque, non oltre i tre anni dall’incarico, potendo essere prorogati per motivate esigenze per ulteriori due anni. La scadenza era stata pertanto protratta al 1° gennaio 2023. Con l’intervento del richiamato D.L. 198/2022, pertanto, gli organi di liquidazione dell’ESACRI sono stati prorogati di ulteriori due anni.
Le attività e passività oggetto del trasferimento ad ESACRI dovranno risultare da un apposito bilancio di liquidazione che gli organi delle società partecipate sono tenuti a redigere e a pubblicare presso il registro delle imprese entro la data indicata del 1° luglio 2023 (comma 2).
La norma dispone inoltre che il trasferimento in esame determina l’estinzione per confusione delle obbligazioni[14] intercorrenti tra ESACRI e SISE e la conseguente cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti tra le medesime parti (comma 3). Si prevede infine (comma 4) che il trasferimento indicato nel comma 1 sia esente da tasse, imposte o tributi.
Riguardo la procedura liquidatoria, il D. Lgs. 28 settembre 2012, n. 178 ha dettato le norme per il riordino della Croce Rossa Italiana, per la quale ha preso avvio la liquidazione coatta amministrativa a far data dal 1° gennaio 2018, prevista inizialmente per un arco di tre anni, rinnovabili, per motivate esigenze di ulteriori due. Come sopra indicato, è stata disposta la proroga della procedura al 31 dicembre 2024 anche per ultimare le procedure di mobilità del personale. Alla data del 31 dicembre 2022, il personale funzionale alla gestione liquidatoria era pari a 22 unità, rispetto ad un numero di unità in servizio pari a 189, all’avvio della liquidazione nel 2018. Per le unità tuttora in funzione, l’Amministrazione liquidatoria ha protratto l’applicazione del lavoro agile in modalità semplificata, sottoscrivendo con i dipendenti, previa richiesta degli stessi, accordi individuali per l’attuazione della modalità di lavoro agile secondo la vigente normativa (qui il Regolamento di organizzazione del 25 luglio 2020).
Il Presidente Nazionale CRI ha individuato, con apposito atto del 22 dicembre 2017, il fabbisogno di personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria dell'Ente Strumentale alla CRI in 189 unità, potendosi avvalere di tale personale fino alla conclusione di tutte le attività connesse a tale fase di gestione.
Ai fini del trattamento di fine servizio o del trattamento di fine rapporto (TFS/TFR), la privatizzazione della Croce Rossa Italiana ha comportato la ricollocazione dei propri dipendenti presso pubbliche Amministrazioni iscritte all’Inps. Poiché il personale della Croce Rossa Italiana non era iscritto alle Casse previdenziali gestite dall’Inps e visto che in occasione della ricollocazione presso le pubbliche Amministrazioni non si è verificata la risoluzione del rapporto di lavoro, a tale personale sono state applicate le norme vigenti in materia di mobilità. Conseguentemente, l’ESACRI ha quantificato, per ciascun dipendente, l’importo delle indennità di fine servizio e di fine rapporto maturate senza poter provvedere al relativo versamento, a causa dello stato d’insolvenza dell’Ente. Sul punto, Messaggio INPS n. 2629 del 16 luglio 2021, che specifica che per il personale già appartenente al contingente destinato alle attività propedeutiche della gestione liquidatoria dell’ESACRI, l’Ente medesimo ha provveduto, con mandati di pagamento n. 276, n. 386, n. 542 e n. 335 del 2020 e con mandato n. 188 del 2021, al versamento del relativo importo.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 8-bis del D. Lgs. n. 178 del 2012, dal 2021 sono state trasferite al Ministero della salute le competenze in materia di assegnazione agli enti interessati del finanziamento della CRI. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute è stato istituito un apposito fondo per il finanziamento annuo di tali enti (cap. 3454), con uno stanziamento pari a euro 117.130.194, a valere sul livello del finanziamento corrente standard del Servizio sanitario nazionale cui concorre annualmente lo Stato. A decorrere dal medesimo anno 2021, le competenze in materia di definizione e sottoscrizione delle convenzioni fra lo Stato e l'Associazione della Croce Rossa italiana, sono riservate al Ministero della salute e al Ministero della difesa.
L’Associazione della Croce Rossa italiana è disciplinata dal D. Lgs. n. 178 del 2012 (Decreto di riordino), che ne ha previsto la costituzione, qualificandola come persona giuridica di diritto privato di interesse pubblico ed ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, posta sotto l’Alto patronato del Presidente della Repubblica.
A decorrere dal 1° gennaio 2016, l’art. 1 del Decreto di riordino ha trasferito alla costituenda Associazione le funzioni precedentemente esercitate dall’Associazione italiana della Croce Rossa (CRI), la quale ha assunto la nuova denominazione di “Ente Strumentale alla Croce Rossa italiana” (ESACRI), mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo. Ai sensi dell’art. 8 del citato D. Lgs. n. 178 del 2012, l’ESACRI è stato posto in liquidazione a far data dal 1° gennaio 2018.
L’Ente è soggetto alla vigilanza del Ministero della Salute e del Ministero della Difesa, opera con contingente di personale dipendente pubblico, i cui oneri sono a carico del Fondo sanitario nazionale, e ha il compito di concorrere temporaneamente allo sviluppo della nuova Associazione della Croce Rossa italiana. L’art 8, co. 2, del Decreto di riordino, alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 16 del decreto legge n. 148 del 2017[15] ha previsto che “a far data dal 1° gennaio 2018 l' Ente è posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del titolo V del Regio decreto n. 267 del 1942, (Legge Fallimentare)”. Gli organi deputati alla liquidazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere c) e b) del Decreto di riordino sono individuati nell’Amministratore dell'ente, con compiti di rappresentanza legale e di gestione e nel Collegio dei revisori dei conti nominato, costituito da tre componenti, di cui uno magistrato della Corte dei conti con funzioni di Presidente, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con Decreto del 28 dicembre 2017, il Ministro della Salute, al fine di garantire il compimento delle funzioni riconducibili alla fase liquidatoria dell’ESACRI, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 8, co. 2, del Decreto di riordino, ha nominato l’Amministratore dell’Ente “Commissario liquidatore”, e disposto, tra l’altro, che il Collegio dei revisori dei conti dell’Ente svolga le funzioni di Comitato di Sorveglianza. Per approfondimenti si rinvia alla Delibera 104/2022 della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Associazione Croce Rossa Italiana - Organizzazione di volontariato, per l'esercizio 2020.
L’articolo 8 dispone alcune modifiche alla disciplina vigente in materia di riparto delle risorse già stanziate per garantire la piena operatività delle reti oncologiche regionali: si prevede l’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto di riparto delle risorse, ammettendo al finanziamento tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria.
L’articolo 8 del decreto-legge in esame dispone alcune modifiche al comma 9-ter, articolo 4, del D.L. n. 198 del 2022 (cd. Proroga dei termini legislativi, L. n. 14/2023), come segue:
- viene inserita la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro della salute per l’individuazione dei criteri e delle modalità per il riparto tra le regioni e le province autonome, in base alle specifiche esigenze regionali, delle risorse per il raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali (comma 1, lett. a));
In proposito si ricorda che l’articolo 4 (comma 9-bis) del richiamato D.L. n. 198 del 2022 in tema di risorse per l’attuazione del Piano oncologico nazionale ha previsto l’istituzione, per gli anni 2023-2024, di un Fondo per l’implementazione del piano Piano oncologico Nazionale 2023-2027, stabilendone i criteri di riparto tra le Regioni e Province autonome in base alle specifiche esigenze regionali.
Il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute e denominato Fondo per l'implementazione del Piano oncologico Nazionale 2023-2027 – PON, presenta una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 ed è destinato al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza al malato oncologico. Tali strategie ed azioni sono definite dal Piano oncologico Nazionale 2023-2027 redatto dal Ministero della salute concordemente con il Piano oncologico europeo 2021 (Europe’s Beating Cancer Plan).
Inoltre comma 9-ter ha previsto l’individuazione con decreto del Ministro della salute - da adottare entro 120 giorni della data di entrata in vigore della legge di conversione (28 febbraio 2023) - dei criteri e delle modalità di riparto alle Regioni e Province autonome del predetto Fondo da destinare, in base alle specifiche esigenze regionali, al raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali, al potenziamento dell'assistenza domiciliare integrata con l'ospedale ed i servizi territoriali, nonché ad attività di formazione degli operatori sanitari e di monitoraggio delle azioni poste in essere.
Agli oneri, quantificati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo sociale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “fondi di riserva e speciali” della missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del MEF per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della Salute.
- viene precisato, mediante l’inserimento di una disposizione dopo il primo periodo del comma in commento, che al riparto del finanziamento dello Stato di cui al sopra richiamato comma 9-bis, art. 4, del D.L. n. 198 del 2022 accedono tutte le Regioni e le Province autonome, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria (pertanto derogando ai principi di autofinanziamento della spesa sanitaria da parte delle autonomie speciali), nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste (comma 1, lett. b)).
Si ricorda che, ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 830, la compartecipazione delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano al finanziamento sanitario si attua fino a concorrenza del fabbisogno non soddisfatto dalle fonti previste a legislazione vigente, quali le entrate proprie degli enti del SSN (ticket e ricavi derivanti dall'attività intramoenia dei propri dipendenti) e la fiscalità generale delle regioni, vale a dire IRAP (nella componente di gettito destinata alla sanità) e addizionale regionale all'IRPEF, tranne che per la Regione siciliana, per la quale l'aliquota di compartecipazione è determinata in misura fissa dal 2009 nella misura del 49,11 per cento del suo fabbisogno sanitario.
Viene inoltre fornita una interpretazione sostanziale delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), chiarendo che le risorse ivi previste siano ripartite, secondo le modalità individuate con il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a decorrere dal 2020, tra tutte le regioni e le province autonome, (anche in questo caso) in deroga alle disposizioni legislative vigenti che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente (comma 2).
Il richiamato comma 463 della legge di Bilancio 2020 ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro annui a partire dal 2020 per le finalità di cui alla legge n. 29 del 2029 (v. box) volta ad istituire e disciplinare la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione, prevedendo il riparto delle risorse stanziate con apposito decreto interministeriale (MdS – MEF), previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
In attuazione della disposizione è stato adottato il decreto 12 agosto 2021 che ha previsto il riparto delle risorse (v. tabella sotto, importi in euro) tra tutte le regioni e province autonome, in considerazione della natura innovativa dell’intervento, a carattere tecnologico ed informatico, che tali enti territoriali sono tenute a predisporre per la realizzazione e l’implementazione dei registri tumori regionali e dei sistemi di sorveglianza a livello regionale.
Numerosi sono gli interventi normativi attuati negli ultimi anni volti, più marcatamente che in passato, a finanziare misure per il sostegno della lotta ai tumori in Italia, inquadrati in una cornice attuativa che prevede il rispetto delle competenze costituzionalmente ripartite tra Stato e regioni, le quali hanno il compito dell’organizzazione dei servizi sanitari.
In particolare, come si evince dall’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2019 relativo al documento di “Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete Oncologica”, alle regioni è stato affidato il compito di recepire le indicazioni del DM 70/2015, il regolamento riguardante gli standard dell’assistenza ospedaliera (ora superato dal DM 77 del 23 maggio 2022 che ha dettato più in generale la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel SSN) con il quale sono state prescritte le regole per la costituzione delle reti clinico-assistenziali, tra le quali quella oncologica[16] assume un peso rilevante, e le modalità organizzativo-funzionali più efficienti per la gestione delle patologie oncologiche ed ematologiche (Percorso Diagnostico Terapeutico Asssistenziale – PDTA) (v. l’approfondimento a questo link):
Tra gli interventi di rilievo si segnalano:
- la legge 22 marzo 2019, n. 29 che ha previsto l’istituzione e la disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza[17] e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione, a titolarità del Ministero della salute ed in collegamento con i sistemi di sorveglianza regionali identificati dal DPCM 3 marzo 2017 sui sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie. La legge di bilancio 2020 (comma 463, art. 1, L. n. 160 del 2019) ha stanziato 1 milione di euro annui dal 2020 per l'attuazione di detta Rete e per l'istituzione del referto epidemiologico inerente alla valutazione dello stato di salute complessivo della popolazione, risorse di cui è stato successivamente disposto il riparto con decreto del DM Salute del 12 agosto 2021. In proposito, si ricorda che la legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145 del 2018), al comma 523, aveva disposto l’obiettivo del finanziamento della Rete oncologica, 5 milioni di euro impegnati per lo sviluppo di nuove tecnologie antitumorali CAR-T, con fondi allocati nello stato di previsione del Ministero della salute, al programma Ricerca per il settore della sanità pubblica, Missione Ricerca e innovazione[18].
- l’istituzione di due fondi per i farmaci innovativi, di cui uno per i farmaci oncologici innovativi[19], a partire dal 1 gennaio 2017, con classificazione di cui alla Determina 12 settembre 2017. Entrambi i Fondi partivano con una dotazione di 500 milioni di euro ciascuno a valere sul livello del finanziamento statale del fabbisogno sanitario[20]. Tale spesa concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti (spesa farmaceutica ospedaliera) per l'ammontare eccedente annualmente l'importo di ciascuno dei fondi. Il DM 16 febbraio 2018 ha successivamente disciplinato, come disposto dal comma 405 della legge di bilancio 2017, le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate a titolo di concorso al rimborso per l'acquisto dei medicinali innovativi ed oncologici innovativi in relazione alla singola indicazione terapeutica per l'anno 2017 e per gli anni 2018 e seguenti. Con DL. 73/2021 (cd. Sostegni-bis – L. n. 106/2021) a decorrere dal 1° gennaio 2022, il comma 401 della richiamata legge di bilancio 2017 viene formalmente modificato prevedendo la vera e propria istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un unico Fondo del valore di 1.000 milioni di euro annui destinato al concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei farmaci innovativi (superando in tal modo l’iniziale distinzione fra farmaci innovativi e farmaci innovativi oncologici)[21]. Da ultimo, la legge di Bilancio 2022 (comma 259, art. 1, legge 30 dicembre 2021, n. 234), ha disposto l'incremento di 100 milioni nel 2022, 200 milioni nel 2023 e 300 milioni dal 2024 delle risorse previste per il Fondo unificato per l'acquisto dei farmaci innovativi;
- con riferimento all’attuazione del PNRR, si devono ricordare le risorse, pari a 700.000 euro, appostate per i bandi previsti dall’investimento 2.1 della Missione 6 (Salute)[22] a seguito di un decreto del Ministro della salute con cui vengano definiti i criteri e le modalità per l'introduzione di un sistema di valutazione per il potenziamento della ricerca biomedica, in relazione ai progetti P.O.C (Proof-Of-Concept, cioè con prova di fattibilità) nel campo delle malattie rare, dei tumori rari e delle malattie altamente invalidanti, con oneri complessivamente pari a 700.000 euro cui si provvede entro i limiti delle risorse stanziate per i bandi previsti dall'investimento 2.1. della Missione 6 (Salute);
- il finanziamento di appositi programmi di screening oncologico, specialmente rivolti alle fasce di età considerate a maggior rischio, previsti nei livelli essenziali di assistenza (DPCM 12 gennaio 2017), nell’ambito del livello prevenzione collettiva e sanità pubblica – area “Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale. Si sottolinea che sono individuate promotrici dell’adesione agli screening, anche nel processo di erogazione dei test di primo livello, le farmacie di comunità, nella sperimentazione nazionale dei nuovi servizi, come previsto dai commi 403-406, art. 1, della legge di stabilità 2018 (L. n. 205/2017). In proposito si evidenzia il finanziamento, attuato dal DM Salute 8 novembre 2021 che ne ha individuato le strutture destinatarie, per il potenziamento su tutto il territorio nazionale dei centri della Rete italiana screening polmonare (RISP)[23] ai fini della realizzazione di programmi di prevenzione e monitoraggio del tumore del polmone, nei limiti della spesa autorizzata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, previsto dai commi da 10- sexies a 10-octies del DL. n. 73/2021 cd. Sostegni bis (L. n. 106/2021);
- il supporto psicologico per la riabilitazione del soggetto oncologico (anche detta psico-oncologia), in base a quanto previsto dall’art. 33, comma 6-bis, del citato DL. 73/2021 Sostegni-bis nell’ambito del fondo di 10 milioni di euro per l’anno 2021 stanziati nello stato di previsione del Ministero della salute per la promozione del benessere delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, oltre che per bambini e adolescenti in età scolare.
Si sottolinea infine che i numeri epidemiologici riferiti alla prevalenza tumorale per genere riportano una stima di 3,6 milioni nel 2020 di persone (il 5,7% della popolazione; erano 2,5 milioni nel 2006) che in Italia hanno ricevuto una pregressa diagnosi di tumore, di cui 1,9 milioni femmine e 1,7 milioni maschi: con riferimento alle aspettative di sopravvivenza ad una diagnosi tumorale, l'aumento è stato particolarmente marcato per coloro che vivono oltre 10 o 15 anni dalla diagnosi. Nel 2020, il 65 per cento del totale, vale a dire il 3,8 per cento della popolazione (circa 2,4 milioni di persone) ha avuto una diagnosi da più di 5 anni, mentre 1,4 milioni di persone (circa il 39% del totale) hanno ricevuto la diagnosi da oltre 10 anni. Tra le persone che vivono dopo una diagnosi di tumore, il 53 per cento circa sono donne, vale a dire il 6 per cento dell'intera popolazione femminile italiana e il 47 per cento uomini (il 5,6% della popolazione maschile).
L'Istituto Superiore di Sanità, peraltro, in uno studio pubblicato nel 2020 (qui collegamento ipertestuale) ha definito alcuni esempi di patologie oncologiche in cui le differenze di genere sono particolarmente marcate, quali il tumore al polmone, dovuto anche all'aumento del consumo di tabacco nella popolazione femminile. Ogni anno, tra le donne, si registrano più decessi a causa del tumore al polmone che per tumore mammario, ovarico e uterino considerati tutti insieme. Inoltre, il tumore del colon retto, dopo quella della mammella, è la forma di cancro che colpisce più le donne rispetto agli uomini, da imputare anche ad una risposta non adeguata ai programmi di screening offerti.
L’art. 9 consente di aggiungere alla dotazione organica del MIT una posizione di dirigente generale.
Più nel dettaglio, la disposizione autorizza la spesa di:
· euro 130.834 per l’anno 2023;
· euro 261.668 annui a decorrere dall’anno 2024
per l’istituzione all’interno del MIT di una nuova posizione di dirigente generale.
Agli oneri derivanti da tale disposizione si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al MIT.
L’art. 10 permette al personale trasferito all’ANSFISA e già inquadrato presso l’Amministrazione di provenienza con qualifica di Funzionario e in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento di attività di verifica e di autorizzazione, di essere inquadrato nell’area dei professionisti di prima qualifica, posizione economica prima, della medesima Agenzia.
Più nel dettaglio, la disposizione in commento stabilisce che:
1) il personale trasferito all’Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa) – ove già inquadrato come funzionario nell’amministrazione di provenienza e in possesso dei requisiti per esercitare le attività attinenti alle verifiche e alle autorizzazioni di sicurezza – può essere inquadrato presso l’Agenzia medesima come professionista di prima qualifica;
2) il contingente massimo del personale da inquadrare, le modalità di inquadramento e i relativi criteri e requisiti per tale inquadramento – secondo la vigente disciplina contrattuale per l’accesso all’area dei professionisti - sono determinati con decreto ministeriale MIT. Con lo stesso decreto il Ministro stabilisce anche la variazione dei fondi per il finanziamento del trattamento accessorio delle categorie di personale interessate dalla rimodulazione della dotazione organica, assicurando l’invarianza della spesa complessiva;
3) quanto precede deve comunque avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Val la pena segnalare che il contenuto della disposizione in commento era stato sollecitato alle Commissioni referenti alla Camera sulla legge di conversione del decreto-legge n. 48 del 2023 (a.C. 1238), con un’osservazione apposta al parere approvato nella seduta del 22 giugno 2023 dalla IX - Commissione trasporti e telecomunicazioni.
Più in generale, per l’aggiornamento della struttura e delle funzioni dell’Ansfisa v. l’art. 6 del decreto legge n. 121 del 2021, convertito nella legge n. 156 del 2021 (v. qui il dossier sull’art. 6).
L’articolo 11 prevede alcune misure di semplificazione delle procedure per l’attuazione delle misure di contrasto del cosiddetto “caro materiali”.
In particolare la proposta in esame è finalizzata a prevedere, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei controlli a campione sulle istanze di accesso alle risorse del fondo previsto dall’articolo 26, comma 4, lettera b), e comma 6-quater del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.
A tale proposito è utile ricordare come l’articolo 26 del sopra citato decreto-legge aveva introdotto alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. Si prevedeva che tali disposizioni si applicassero (con alcune eccezioni) ai contratti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS S.p.A. Si stabiliva, infine, che le medesime disposizioni (con le medesime eccezioni) fossero applicabili anche ai soggetti che svolgono attività ricadenti nei settori speciali - a condizione che non siano applicati i prezzari regionali - e nei settori della difesa e sicurezza, in quanto compatibili.
La misura in questione si rende necessaria per consentire di accelerare le procedure amministrative per la concessione dei contributi alle imprese volti a compensare le stesse dagli eccezionali costi sofferti a causa del “caro materiali”.
In particolare, con riguardo al fondo di cui al comma 4, lettera b), in base ai dati presenti nella relazione illustrativa al provvedimento, si rileva che presso la competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono all’esame e in corso di lavorazione 1936 CIG, e che tra il 2022 e il 2023 (dal 30 settembre 2022 al 1° maggio 2023) è stato possibile evadere richieste relative a 1012 CIG su un totale di 2550.
Articolo 12
(Disposizioni in materia di personale del Ministero della cultura)
L’articolo 12, comma 1 incrementa la dotazione organica del Ministero della cultura di cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità, al fine di consentire il rafforzamento della capacità organizzativa del medesimo Ministero e garantire l'efficacia delle relative azioni. A tali fini autorizza il Ministero della cultura ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, e per la restante quota tramite le procedure comparative per le progressioni fra le aree funzionali non dirigenziali in cui sono inquadrati i dipendenti pubblici e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Il comma 2 reca la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari, sia quelli relativi alle assunzioni che quelli relativi alla gestione delle procedure concorsuali.
Si veda il comunicato del Ministero della cultura.
Come sopra segnalato, il comma 1 incrementa la dotazione organica del Ministero della cultura di cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità, al fine di consentire il rafforzamento della capacità organizzativa del medesimo Ministero e garantire l'efficacia delle relative azioni.
In base al contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto funzioni centrali triennio 2019 – 2021, appartengono all’area delle elevate professionalità i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti, svolgono funzioni di elevato contenuto professionale e specialistico e/o coordinano e gestiscono processi articolati di significativa importanza e responsabilità assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, l’ottimizzazione delle risorse eventualmente affidate, attraverso la responsabilità diretta di moduli o strutture organizzative.
Specifiche professionali:
conoscenze altamente specialistiche
competenze adeguate ad affrontare, con elevata consapevolezza critica, problemi di notevole complessità,
capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo
responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni.
Requisiti di base per l’accesso:
laurea magistrale accompagnata, di norma, da un periodo pluriennale di esperienza lavorativa in funzioni specialistiche e/o di responsabilità che possono anche richiedere l’iscrizione ad albi professionali.
A tali fini autorizza il Ministero della cultura ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, e per la restante quota tramite le procedure comparative per le progressioni fra le aree funzionali non dirigenziali in cui sono inquadrati i dipendenti pubblici e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Si ricorda, al riguardo, che il richiamato quarto periodo del comma 1-bis dell'articolo 52 del d.lgs. n. 165/2001, prevede che, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti.
Il comma 2 autorizza, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 1-bis, ultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, una spesa pari:
- a 600.000 euro per il 2023 per lo svolgimento delle procedure concorsuali;
- a 9.676.734 euro annui a decorrere dal 2024.
Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L’ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 52 del d.lgs. n. 165/2001 stabilisce che all'attuazione dello stesso comma 1-bis si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.
Detto comma prevede che i dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno.
Articolo 13
(Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia)
L’articolo 13 reca disposizioni in materia di assunzione di personale e di istituzione di un posto di livello dirigenziale generale presso il Ministero della giustizia. Si tratta di interventi finalizzati al rafforzamento delle competenze in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa.
Il comma 1 dell’articolo 13 interviene sull’articolo 14, comma 1, del DL 80/2021 al fine di derogare, per l’assunzione degli addetti all’ufficio per il processo e del personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR, al procedimento ordinario per l’assunzione del personale non dirigenziale della pubblica amministrazione.
L’art. 1, comma 1, del DL 80/2021 disciplina le procedure assunzionali per tutte le unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, da inquadrare nei nuovi profili professionali previsti dagli articoli 11 (addetti all’ufficio per il processo) e 13 (personale per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR). Nel dettaglio la disposizione prevede, al comma 1, che, al fine di assicurare la necessaria speditezza del reclutamento, anche in relazione al rispetto dei tempi del PNRR, il Ministero della giustizia richieda alla Commissione interministeriale RIPAM (Commissione interministeriale per l’attuazione del progetto di riqualificazione della pubblica amministrazione)[24], che può a sua volta avvalersi di Formez PA) di avviare le procedure di reclutamento per i due profili professionali citati, mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta.
La riforma del sistema giudiziario, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, è inserita dal PNRR tra le c.d. riforme orizzontali, o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano. Per realizzare questa finalità, il Piano prevede - oltre a riforme ordinamentali, da realizzare ricorrendo allo strumento della delega legislativa - anche il potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario, al quale sono destinati specifici investimenti.
Per ridurre la durata dei giudizi, il Piano si prefigge i seguenti obiettivi:
Ø portare a piena attuazione l'Ufficio del processo, introdotto in via sperimentale dal D.L. n. 90 del 2014;
Ø rafforzare la capacità amministrativa del sistema, per valorizzare le risorse umane, integrare il personale delle cancellerie, e sopperire alla carenza di professionalità tecniche, diverse da quelle di natura giuridica, essenziali per attuare e monitorare i risultati dell'innovazione organizzativa;
Ø potenziare le infrastrutture digitali con la revisione e diffusione dei sistemi telematici di gestione delle attività processuali e di trasmissione di atti e provvedimenti;
Ø garantire al sistema giustizia strutture edilizie efficienti e moderne;
Ø contrastare la recidiva dei reati potenziando gli strumenti di rieducazione e di reinserimento sociale dei detenuti.
Per realizzare questi obiettivi, all'interno della Missione n. 1 (digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo), il PNRR individua la componente “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA”, che comprende per la Giustizia sia l’obiettivo della digitalizzazione dei documenti cartacei per completare il fascicolo telematico, che la progettualità di data lake per migliorare i processi operativi tanto della giustizia ordinaria (investimento di 133,2 milioni di euro) quanto di quella amministrativa (investimento di 7,5 milioni di euro).
Un ulteriore investimento nell'innovazione organizzativa del sistema giudiziario, con il reclutamento di personale a tempo determinato da inserire nell’Ufficio del processo, tanto negli uffici giudiziari ordinari (2.268 milioni di euro) quanto in quelli amministrativi (41,8 milioni di euro) dovrebbe per il Governo tradursi in un incremento della produttività, con conseguente riduzione entro il 2026 sia delle cause pendenti che dei tempi di trattazione.
In particolare, il comma in commento è volto a prevedere espressamente che le citate procedure concorsuali abbiano luogo in deroga al procedimento per l’assunzione di personale non dirigenziale della pubblica amministrazione previsto dall’art. 35-quater del D. Lgs. 165/2001.
Tale precisazione – chiarisce la relazione illustrativa - appare opportuna al fine di dirimere il possibile dubbio interpretativo conseguente all'entrata in vigore dell'articolo 35-quater che, ancorché di carattere generale rispetto alla disciplina di cui all'articolo 14 del DL 80/2021, è successivo a quest'ultimo.
Il citato art. 35-ter, introdotto dal DL 36/2022, stabilisce, al comma 1, che i concorsi per l’assunzione del predetto personale debbano prevedere: l’espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale; l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale; la possibilità di prevedere prove preselettive; che i contenuti delle prove siano disciplinati dalle singole amministrazioni; per i profili ad elevata specializzazione tecnica una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali; che i titoli e l’eventuale esperienza professionale possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.
Il comma 2 stabilisce che debbano comunque essere garantite l’imparzialità, l’efficienza, l’efficacia e la celerità delle procedure, l’integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni e prevede la possibilità di organizzare selezioni decentrate, anche non contestuali, nel rispetto dell’eventuale adozione di misure compensative per i candidati affetti da disabilità o disturbi di apprendimento e della trasparenza e dell’omogeneità delle prove.
Il comma 3 prevede la facoltà di suddividere le commissioni esaminatrici in sottocommissioni, ferma restando la definizione da parte della commissione plenaria di procedure e criteri di valutazione omogenei.
Il comma 2 prevede ulteriori disposizioni in materia di assunzione di personale dirigenziale di livello non generale da parte del Ministero della giustizia, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del PNRRR.
In particolare, il Ministero della giustizia è autorizzato, a parziale copertura delle vacanze della dotazione organica del personale di livello non dirigenziale, ad assumere nel biennio 2023-2024 70 unità di personale di livello dirigenziale non generale, così ripartite:
· una quota non inferiore al 50 per cento ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche;
· una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui riservata, mediante procedure comparative che tengano conto dei criteri e requisiti di cui all’articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del D.Lgs. 165/2001 al personale appartenete ai ruoli dell’amministrazione giudiziaria in possesso dei titoli di studio previsti e con almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale;
L’art. 28 del D. Lgs. 165/2001 prevede che per l’accesso alle qualifiche dirigenziali nella pubblica amministrazione, ferma restando una quota non inferiore al 50 per cento da coprire mediante corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione, una quota non superiore al 30 per cento sia coperta mediante procedure comparative disciplinate dal del comma 1-ter, secondo periodo, il quale prevede che esse siano bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che tengano conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonché della tipologia degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali.
· una quota non superiore al 15 per cento dei posti residui al predetto personale che abbia ricoperto o ricopra incarichi dirigenziali di livello non generale per almeno un triennio con valutazione positiva.
Il comma 3 reca le autorizzazioni di spesa per l’attuazione del comma 2:
· euro 935.200 per il 2023 per la gestione delle procedure concorsuali;
· euro 9.074.837 per il 2024 (di cui euro 315.000 per le spese di funzionamento),
· euro 8.791.337 a decorrere dal 2025 (di cui 31.500 per le spese di funzionamento).
Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nel programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il 2023, allo scopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Il comma 4 prevede l’istituzione a decorrere dal 1° luglio 2023 di un posto di funzionario dirigenziale di livello generale nell’ambito dell’Ufficio di gabinetto del Ministro della giustizia, con compiti di studio e analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l’organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio. Ciò – precisa la norma – al fine di potenziare e rafforzare le competenze del Ministero in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, in coerenza con lo specifico obiettivo del PNRR e dell’art. 1, c. 891-893, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per l’anno 2023).
I commi da 891 a 893 dell’articolo 1 della legge di bilancio per l’2023 istituiscono un Fondo per le assunzioni di personale da parte delle amministrazioni centrali dello Stato che hanno conseguito determinati obiettivi di spesa, con una dotazione pari ad euro 20 milioni per il 2023, 25 milioni per il 2024 e 30 milioni a decorrere dal 2025, al fine del potenziamento delle competenze delle medesime amministrazioni in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa. Dal 2024, almeno l’80 per cento di tali risorse deve essere destinato alle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e l’eventuale restante quota al conferimento di incarichi a esperti nelle suddette materie, nonché a convenzioni con università e formazione, mentre per il solo 2023 le medesime risorse potranno essere impiegate anche solo per tali ultime finalità.
Il comma 5 prevede che il direttore generale di cui al citato comma 4 si avvalga per lo svolgimento dei suoi compiti:
· delle specifiche professionalità di cui all’art. 7, c. 3, del DPCM 100/2019;
· dei delegati dai vertici delle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa;
· di esperti in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, anche attraverso convenzioni con università e formazione, mediante utilizzo delle risorse di cui al citato art. 1, c. 891, della legge di bilancio 2023.
Il DPCM n. 100 del 2019 reca il regolamento concernente organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonché dell'organismo indipendente di valutazione della performance.
L’art. 7 riguarda la disciplina del Gabinetto del Ministro. In particolare, il comma 3 prevede che l'Ufficio di Gabinetto, avvalendosi di specifiche professionalità, curi l'attività di coordinamento tra i diversi centri di responsabilità per la formazione dei documenti di bilancio e per i rapporti con gli organi di controllo e l'attività connessa alla presentazione dei principali documenti di finanza pubblica e della legge di bilancio, nonché la predisposizione, in raccordo con l'Ufficio legislativo, delle relazioni tecniche e delle norme di copertura di provvedimenti normativi di iniziativa dell'amministrazione.
Il comma 6 reca le autorizzazioni di spesa per l’attuazione del comma 4: euro 144.775 per il 2023 ed euro 289.550 annui a decorrere dal 2024.
Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nel programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Il comma 7 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze a provvedere alle occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 14
(Misure in materia di personale dell’amministrazione penitenziaria)
L’articolo 14 reca disposizioni in materia di amministrazione penitenziaria, prevedendo la corresponsione di un’indennità aggiuntiva al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, quale riconoscimento della specificità delle funzioni svolte, autorizzando lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per dirigenti banditi nel 2020 ai fini della copertura dei posti vacanti e incrementando la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario.
In particolare, il comma 1 prevede la corresponsione, a decorrere dal 1° settembre 2023 e nelle more dell’adozione del DPR di recepimento degli accordi sindacali ex art. 23, c. 5, del D.Lgs. 63/2006, di un’indennità lorda aggiuntiva, differenziata in base alla rilevanza dell’ufficio diretto, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria in servizio nei ruoli dei dipartimenti dell’amministrazione penitenziaria e per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia.
La relazione illustrativa specifica che tale disposizione è adottata al fine di riconoscere la specificità delle funzioni in relazione alle responsabilità e alle peculiarità connesse all’incarico dirigenziale ricoperto.
L’indennità aggiuntiva lorda è corrisposta ai dirigenti di istituto penitenziario per adulti e per minorenni e ai dirigenti di esecuzione penale esterna ed è determinata nella misura di euro 13.565 per i dirigenti con funzione di direzione di primo livello (comma 1, lett. a), di euro 11.681 per i dirigenti con funzione di direzione di secondo livello (comma 1, lett. b) e di euro 10.174 per i dirigenti con funzione di direzione di primo livello (comma 1, lett. c).
Il D.Lgs. 63/2006 reca l’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria.
In particolare, ai sensi dell’art. 2, comma 1, la carriera dirigenziale penitenziaria è unitaria in ragione dei compiti di esecuzione penale attribuite ai funzionari.
Ai sensi del comma 2, tra le funzioni attribuite ai dirigenti vi è la direzione delle articolazioni centrali e territoriali dell’amministrazione penitenziaria, ivi compresi gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e gli uffici locali di esecuzione penale esterna.
I funzionari si ripartiscono nei ruoli di dirigente di istituto penitenziario, dirigente di esecuzione penale esterna e dirigente medico psichiatra (art. 3, comma 1). Ogni ruolo prevede la qualifica di dirigente penitenziario; all’apice i ruoli convergono nella qualifica unitaria di dirigente generale (art. 3, comma 2).
Alla carriera dirigenziale si accede mediante pubblico concorso (art. 4, comma 1).
L’individuazione dei posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti e della diversa rilevanza degli uffici centrali e territoriali di livello dirigenziale non generale ha luogo con decreto del Ministro (art. 9, commi 1 e 2).
In particolare, ai fini della definizione della diversa rilevanza degli uffici si tiene conto del numero dei detenuti, del personale assegnato, della misura delle risorse materiali gestite e della complessità di gestione.
Si veda al riguardo il DM 22 settembre 2016 come modificato dal DM 9 dicembre 2022. Per quanto interessa ai fini del provvedimento in commento, i livelli delle funzioni di direzione degli istituti penitenziari sono individuati dalla tabella C allegata al citato DM 22 settembre 2016.
Il Capo II del D.Lgs. individua gli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego dei dirigenti penitenziari oggetto di negoziazione e disciplina il relativo procedimento negoziale.
In particolare, si sensi del citato art. 23, c. 5, l’accordo è recepito con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione da parte del Consiglio dei ministri, al quale spetta altresì la verifica delle compatibilità finanziarie e l’esame delle eventuali osservazioni delle organizzazioni sindacali.
Il comma 2 autorizza il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia – al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali e di far fronte alla scopertura degli organici di livello dirigenziale non generale – ad assumere, nel triennio 2023-2025, nel limite delle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 7 unità di personale dirigenziale non generale, per la copertura dei posti vacanti, attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici indetti con i decreti direttoriali del 5 maggio 2020 e del 28 agosto 2020.
Si tratta, rispettivamente, del concorso pubblico, per esami, a 95 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico - pedagogica, III Area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, bandito dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del concorso pubblico, per esami, per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 18 posti di dirigente, a tempo indeterminato, del ruolo di esecuzione penale esterna di livello dirigenziale non generale, bandito dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
Si ricorda che l’art. 1, comma 869, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per l’anno 2023) ha autorizzato il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia ad assumere, per il triennio 2023-2025, sempre nel limite delle vigenti facoltà assunzionali, unità di personale dirigenziale non generale al fine di coprire i posti risultanti vacanti nell’amministrazione giudiziaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei medesimi concorsi pubblici.
Il comma 3 reca le autorizzazioni di spesa per l’attuazione del comma 1: euro 1.214.221 per il 2023 ed euro 3.642.662 euro annui a decorrere dal 2024.
Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nel programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Il medesimo comma 3 autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Il comma 4 prevede l’incremento della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario di 30 unità di dirigente penitenziario, al fine del compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all’amministrazione penitenziaria.
Il comma 5, ai fini della copertura della dotazione organica come rideterminata dal comma 4, autorizza il Ministero della giustizia ad assumere nel triennio 2023-2025 un corrispondente contingente di personale - in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali – bandendo procedure concorsuali nonché mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi.
Il comma 6 reca le autorizzazioni di spesa per l’attuazione dei commi 4 e 5, così determinate:
· euro 519.442 per il 2023;
· euro 2.447.432 per il 2024;
· euro 3.069.576 per il 2025;
· euro 3.160.157 per il 2026;
· euro 3.172.873 per il 2027;
· euro 3.236.454 per il 2028;
· euro 3.249.171 per il 2029;
· euro 3.312.752 per il 2030;
· euro 3.325.468 per il 2031;
· euro 3.389.049 per il 2032;
· euro 3.401.766 per il 2033
· euro 3.465.347 annui a decorrere dal 2034.
Alla relativa copertura, ai sensi del comma 7, si provvede mediante riduzione (per 519.442 euro per il 2023, per 2.447.432 euro per il 2024 e per 3.465.347 annui a decorrere dal 2025) dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nel programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Il medesimo comma 7 autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Il comma 8 prevede l’incremento della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario di 1 unità di dirigente generale penitenziario, anche in tal caso al fine del compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all’amministrazione penitenziaria ed il potenziamento dei relativi servizi istituzionali.
La relazione illustrativa specifica che tale incremento è funzionale all’istituzione - cui si provvederà con la modifica del regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia (DPCM 15 giugno 2015, n. 84) - di un autonomo provveditorato regionale, ove far confluire 16 istituti penitenziari delle regioni Marche, Abruzzo e Molise, che attualmente rientrano nelle competenze territoriali, eccessivamente ampie, degli attuali provveditorati dell’Emilia Romagna-Marche e del Lazio - Abruzzo e Molise.
Il comma 9 reca le autorizzazioni di spesa per l’attuazione del comma 8 (anche in tal caso per importi annualmente crescenti, da euro 55.234 per il 2023 fino a euro 237.329 annui a decorrere dal 2033), mentre il comma 10, con formulazione analoga a quella del comma 7, provvede alla relativa copertura.
Il comma 11 rimette a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell’art. 13 del DL 173/2022 (come modificato dall’art. 1, comma 5, del decreto in commento) l’adeguamento delle tabelle delle dotazioni organiche di personale dirigenziale di cui al regolamento di organizzazione del Ministero medesimo (DPCM 84/2015).
L’articolo 13 del DL 173/2022 prevede che fino al 30 ottobre 2023[25] i regolamenti di organizzazione dei Ministeri siano adottati con DPCM, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sui tali decreti è previsto il parere del Consiglio di Stato.
Articolo 15
(Disposizioni in materia di accesso alla magistratura)
L’articolo 15 reca disposizioni in materia di modalità di svolgimento dei concorsi per magistrati ordinari, finalizzate, tra l’altro, a integrare la composizione della commissione esaminatrice con componenti supplenti, a consentire, nel caso di un elevato numero di elaborati scritti, che la commissione si articoli in più sottocommissioni e a velocizzare le procedure di correzione degli elaborati scritti e di svolgimento delle prove orali.
In particolare, l’articolo in commento apporta diverse modifiche al decreto legislativo n. 160 del 2006 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati), attuativo della riforma dell’ordinamento giudiziario di cui alla legge n. 150 del 2005 (c.d. “riforma Castelli”), intervenendo sulle norme riguardanti la composizione della commissione esaminatrice dei concorsi per magistrati ordinari (articolo 5) e la disciplina dei lavori di quest’ultima (articolo 6).
Nella relazione illustrativa si evidenzia che tali misure sono funzionali a garantire lo svolgimento del concorso per magistrati ordinari, al fine di colmare le elevate scoperture di organico del personale di magistratura.
L’articolo 5 del d.lgs. n. 160 del 2006, prima delle modificazioni apportate dall’articolo in esame, prevedeva, in sintesi, che la commissione del concorso fosse nominata nei quindici giorni antecedenti l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura. Ai sensi del comma 1-bis la Commissione è composta da 29 membri:
Ø Il presidente, che deve aver conseguito la sesta valutazione di professionalità;
Ø 20 magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità;
Ø 5 professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale;
Ø 3 avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense.
Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 5, nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti della commissione, il CSM può nominarne d'ufficio i membri.
Ai sensi del comma 3, la Commissione, nella seduta plenaria in cui procede all’abbinamento delle buste degli elaborati scritti e alla loro numerazione, definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati, mentre i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse.
Il comma 6 prevede che se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, si possono formare due sottocommissioni per la correzione degli elaborati. In questo caso, preliminarmente, la commissione, in seduta plenaria, procede alla valutazione di almeno venti candidati con la partecipazione di tutti i componenti della Commissione.
Per completezza, si ricorda che l’articolo 26-bis del DL n. 118 del 2021, prevedendo l’indizione di un concorso per il reclutamento di 500 magistrati ordinari (bandito con il D.M. 1 dicembre 2021), ha disciplinato le relative modalità concorsuali, in deroga alla citata disciplina. In particolare, il comma 3 ha previsto - derogando a quanto previsto dal citato comma 1-bis dell'articolo 5 del d.lgs. n. 160 del 2006 - che la Commissione di concorso debba essere presieduta da un magistrato che abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità e sia composta da:
Ø 23 magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità;
Ø 6 professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie di esame (nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale);
Ø 4 avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense.
Sempre in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 5, comma 6, del d.lgs. n. 160 del 2006, al comma 4 si prevede che, qualora i candidati che hanno portato a termine la prova scritta siano più di trecento, il Presidente della commissione è tenuto a formare per ogni seduta di correzione degli elaborati tre sottocommissioni.
In primo luogo, il comma 1, modificando l’articolo 5 del citato d.lgs. n. 160 del 2006, consente di nominare la commissione esaminatrice del concorso per magistrato ordinario almeno quindici giorni prima dell'inizio della prova scritta, e non più quindi nei quindici giorni precedenti, così come previsto in precedenza (lettera a).
Inoltre si prevede che la commissione del concorso sia presieduta da un magistrato con almeno la sesta valutazione di professionalità, e non più solo della sesta valutazione di professionalità (lettera b).
La lettera c), del medesimo comma 1, introduce due nuovi commi (1-ter e 1-quater) nel corpo del citato articolo 5, al fine di prevedere che con il medesimo decreto di nomina della Commissione sono nominati anche 15 componenti supplenti, così suddivisi:
Ø 10 magistrati (con almeno la terza valutazione di professionalità);
Ø 3 professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame (nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale);
Ø 2 avvocati iscritti all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori (nominati su proposta del Consiglio nazionale forense).
Inoltre, si prevede che, nel caso in cui i candidati al termine della prova scritta siano più di duemila, la commissione sia integrata nella sua composizione con i componenti supplenti, fino a raggiungere il numero complessivo di 34 componenti, così ripartiti: 23 magistrati, 6 professori universitari e 4 avvocati, oltre il presidente (comma 1-quater).
Inoltre, come già in precedenza per i componenti titolari, anche i componenti supplenti:
· possono essere nominati d'ufficio dal CSM tra i magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni (lettera d);
· possono essere nominati tra i magistrati a riposo da non più di due anni e tra i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina a commissario (lettera f).
La lettera e), integrando il comma 3, specifica che nel definire i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti deve essere dato particolare rilievo alla chiarezza espositiva, alla capacità di sintesi e alla capacità di inquadramento teorico-sistematico.
Inoltre, aggiungendo un periodo finale al comma 6, si prevede che, nel caso in cui abbiano portato a termine la prova scritta più di duemila candidati, per ogni seduta della commissione sono composte tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali il Presidente assegna un terzo dei candidati da esaminare (lettera g).
Come evidenziato in precedenza, l’attuale comma 6 prevede che, se vi sono stati più di trecento candidati che hanno completato la prova scritta, il presidente formi per ogni seduta due sottocommissioni. In tale circostanza, si prevede che la commissione proceda preliminarmente alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria, con la partecipazione di tutti i componenti. Tale previsione non è riprodotta nel nuovo periodo, nel caso di consegna di più di duemila candidati.
Si valuti l’opportunità di prevedere anche nel caso di formazione di tre sottocommissioni, ai sensi del comma 6, ultimo periodo, che la commissione proceda alla valutazione di un numero adeguato di candidati, in sede plenaria, con la partecipazione di tutti i componenti.
Il comma 2 modifica l’articolo 6 del citato decreto legislativo, riguardante la disciplina dei lavori della commissione esaminatrice.
Nello specifico si riducono da 9 a 8 i mesi, dallo svolgimento delle prove scritte, entro i quali la commissione deve redigere la graduatoria finale del concorso (lettera a) e da 12 a 10 i mesi, dallo svolgimento delle prove scritte, entro i quali deve avere inizio il tirocinio dei magistrati vincitori del concorso (lettera b).
La lettera c) – modificando il comma 8 dell’articolo 6 – prevede che il presidente della commissione trasmetta mensilmente al Ministro della giustizia e al CSM una relazione riassuntiva, contenente il numero delle sedute settimanali tenute dalla commissione, specificando se la Commissione si sia riunita almeno 10 volte a settimana (con 5 sedute antimeridiane e 5 sedute pomeridiane), secondo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 6. In caso negativo, il presidente indica le ragioni del mancato rispetto di tale cadenza. Il presidente deve indicare in tale relazione anche il numero dei candidati esaminati, specificando se sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:
· la correzione degli elaborati di almeno 600 candidati;
· lo svolgimento dell'esame orale di almeno 100 candidati.
In caso di mancato rispetto di tali previsioni, il presidente ne indica le ragioni.
la lettera d), infine, aggiungendo all’articolo 6 il comma 8-bis, prevede che nel caso del mancato raggiungimento dei citati obiettivi il presidente ha l’onere di apprestare ogni intervento idoneo a garantirne il rispetto, anche attraverso la previsione di sedute supplementari o formando un’ulteriore sottocommissione.
In questi casi, la commissione può essere integrata, attingendo ai membri supplenti individuati a sensi all’articolo 5, comma 1-ter, che non siano già stati nominati componenti della commissione.
Il comma 3 prevede, infine, la copertura finanziaria.
D.lgs. n. 160 del 2006 (si riportano solo i commi oggetto di modifiche) |
C. 1239
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Articolo 5 |
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1. La commissione del concorso per esami è nominata, nei quindici giorni antecedenti l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura. |
1. La commissione del concorso per esami è nominata, almeno quindici giorni prima dell'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura. |
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1-bis. La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da tre avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario. |
1-bis. La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito almeno la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da tre avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario. |
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1-ter. Con il decreto di cui al comma l sono nominati anche componenti supplenti in misura pari a dieci magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, a tre professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e a due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. |
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1-quater. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di duemila, la commissione è integrata nella sua composizione con i componenti supplenti, fino a raggiungere il numero di ventitré magistrati, di sei professori universitari e di quattro avvocati, oltre il presidente. |
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2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti della commissione, il Consiglio superiore della magistratura nomina d'ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi. |
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti della commissione o di supplenti, il Consiglio superiore della magistratura nomina d'ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi. |
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3. Nella seduta di cui al sesto comma dell'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti; i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio superiore può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1. |
3. Nella seduta di cui al sesto comma dell'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti; nel definire i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti deve essere dato particolare rilievo alla chiarezza espositiva, alla capacità di sintesi e alla capacità di inquadramento teorico-sistematico. I criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio superiore può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1. |
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4. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina. |
4. Il presidente della commissione e gli altri componenti, effettivi o supplenti, possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina. |
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5-6 (Omissis) |
5-6 Identici. |
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6-bis. Nel caso di cui al comma l-quater il presidente forma per ogni seduta tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, un terzo dei candidati da esaminare. |
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7 – 10 (Omissis) |
7-10 Identici. |
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Articolo 6 |
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1. La commissione esaminatrice, durante la valutazione degli elaborati scritti e durante le prove orali, articola i propri lavori in modo da formare la graduatoria entro il termine di nove mesi a decorrere dal primo giorno successivo a quello di espletamento dell'ultima prova scritta. |
1. La commissione esaminatrice, durante la valutazione degli elaborati scritti e durante le prove orali, articola i propri lavori in modo da formare la graduatoria entro il termine di otto mesi a decorrere dal primo giorno successivo a quello di espletamento dell'ultima prova scritta. |
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2. L'intera procedura concorsuale è espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio dei magistrati ordinari entro dodici mesi dalla data di conclusione delle prove scritte del relativo concorso. |
2. L'intera procedura concorsuale è espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio dei magistrati ordinari entro dieci mesi dalla data di conclusione delle prove scritte del relativo concorso. |
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3 – 7 (Omissis) |
3-7 Identici. |
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8. Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7 può costituire motivo per la revoca della nomina del presidente da parte del Consiglio superiore della magistratura. |
8. Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7 può costituire motivo per la revoca della nomina del presidente da parte del Consiglio superiore della magistratura. Il presidente trasmette mensilmente al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura una relazione riassuntiva contenente il numero delle sedute settimanali tenute, specificando se è rispettata l'indicazione del comma 3 e, in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto, nonché il numero dei candidati esaminati, specificando se è rispettata l'indicazione del comma 7, e, in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto. |
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8-bis. Qualora dalla relazione di cui al comma 8 non risultano rispettate le indicazioni di cui ai commi 3 e 7, il presidente ha l'onere di apprestare ogni intervento idoneo a garantirne il rispetto, anche provvedendo ai sensi del comma 4 o formando per ogni seduta tre sottocommissioni ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 6 oppure, nel caso previsto dall'articolo 5, comma 6-bis, quattro sottocommissioni. In questi stessi casi, la commissione può essere integrata, con le modalità di cui all'articolo 5, comma l, attingendo ai membri supplenti individuati a sensi all'articolo 5, comma I-ter che non siano già stati nominati componenti della commissione. I membri supplenti sono informati dal presidente dei criteri di valutazione adottati. |
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9. (Omissis) |
9. Identico. |
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Articolo 16
(Disposizioni in materia di personale della
Scuola superiore della magistratura)
L’articolo 16 interviene in materia di trattamento accessorio spettante al personale amministrativo in servizio presso la Scuola Superiore della magistratura.
La disposizione modifica il comma 7 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 26 del 2006.
L'articolo 1 del decreto legislativo n. 26 del 2006, oltre a precisare la natura giuridica della Scuola superiore della magistratura, quale ente autonomo dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, reca specifiche misure in ordine al personale amministrativo in servizio presso la stessa. La Scuola si avvale di personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità. Il personale dell'Amministrazione della giustizia viene scelto con procedure selettive organizzate dalla Scuola, in funzione delle esigenze specifiche e delle corrispondenti competenze professionali. In particolare, ai sensi del comma 7, come modificato dal d.l. n. 80 del 2021, conv. legge n. 113 del 2021, il trattamento accessorio del personale del Ministero della giustizia e di quello comandato è a carico dalla Scuola Superiore della Magistratura.
La disposizione in commento precisa che, in attesa di specifica disposizione contrattuale ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il trattamento accessorio spettante al personale amministrativo in servizio presso la Scuola Superiore della magistratura, è costituito da una indennità di funzione in quota fissa, da corrispondersi mensilmente e in quota variabile, da corrispondersi annualmente, all’esito del processo di valutazione della performance individuale. Tale indennità sostituisce gli emolumenti attualmente previsti ad eccezione dei buoni pasto.
Al riguardo la relazione illustrativa osserva: “L’attuazione dell’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 26 del 2006 si impone per le stesse ragioni che hanno indotto il legislatore ad introdurre questa norma: l’incremento delle attività, la varietà e la delicatezza dei settori di intervento hanno comportato per il personale assegnato alla Scuola, oltre a un aumento delle responsabilità, l’obbligo di assicurare la massima flessibilità oraria, tanto che il ricorso al lavoro straordinario è, di fatto, sempre necessario, quasi al punto da divenire orario ordinario. Nel tempo l’impegno richiesto al personale è via via grandemente aumentato, perché, dall’epoca dell’istituzione della Scuola, il numero di unità assegnate è rimasto invariato, mentre sono aumentate le sedi e i compiti”.
Nella medesima relazione si precisa, poi, che allo stato sono già a carico del bilancio della Scuola superiore della magistratura il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale in servizio.
È rimesso ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Scuola, l’individuazione dei criteri, delle misure nonché delle modalità di erogazione della predetta indennità, nel rispetto dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici e nell’ambito delle risorse disponibili nel bilancio annuale della Scuola.
Il Fondo risorse decentrate del Ministero della giustizia è proporzionalmente ridotto in relazione al numero di unità di personale assegnato alla Scuola superiore della magistratura.
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, i rapporti individuali di lavoro delle amministrazioni pubbliche devono essere regolati contrattualmente. La disposizione inoltre prevede che l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e che ogni incremento retributivo attribuito per legge, regolamento o atto amministrativo e non previsto da contratti cessa di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale.
Il comma 2 reca la copertura finanziaria, autorizzando la spesa di euro 269.355 per l'anno 2023 e a regime. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministero dell’economia è a tal fine autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Ai sensi del comma 3, al fine di assicurare il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, nello stato di previsione del predetto Ministero è istituito un fondo con uno stanziamento di 5.000.000 di
euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 da ripartire con uno o più' decreti ministeriali.
La Scuola superiore della magistratura è stata istituita dal d. lgs. 26/2006 come ente autonomo, con personalità giuridica di diritto pubblico e piena capacità di diritto privato, nonché di autonomia organizzativa, funzionale e contabile, che opera secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni. La Scuola si avvale di personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni.
Gli organi della Scuola sono:
§ il comitato direttivo, composto di 12 membri, che adotta e modifica lo statuto, i regolamenti interni e il programma annuale dell'attività didattica, approva la relazione annuale da trasmettere al Ministro della giustizia e al CSM, e nomina i docenti delle singole sessioni formative;
§ il presidente, che ha la rappresentanza legale della Scuola, presiede il comitato direttivo e adotta i provvedimenti d'urgenza;
§ il segretario generale, che è responsabile della gestione amministrativa, provvede all'esecuzione delle delibere del comitato direttivo e predispone la relazione annuale sull'attività della Scuola.
La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di formazione e aggiornamento dei magistrati.
In particolare la Scuola si occupa:
§ del tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame: tale tirocinio ha la durata di diciotto mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari;
§ dei corsi per la formazione e l'aggiornamento professionale, nonché per il conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado.
L’articolo 17 differisce (dal 30 giugno 2023) al 15 gennaio 2024 il termine a decorrere dal quale troveranno applicazione le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 150/2022 (cd. “riforma Cartabia” del processo penale) in materia di giudizi di impugnazione nel processo penale.
In particolare, l’articolo in commento, che consta di un unico comma, sostituisce il comma 2 dell’art. 94 del D. Lgs. n. 150 del 2022 (cd “riforma Cartabia” del processo penale) in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione.
Il comma 2 dell’articolo 94, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del provvedimento in commento (risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 5-duodecies del DL n. 162 del 2022), stabiliva che alle impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuasse ad applicarsi la disciplina emergenziale - introdotta per contenere gli effetti dell’epidemia di COVID-19 - di cui all’articolo 23, comma 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e comma 9, nonché le disposizioni di cui all’articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del DL 137/2020, in luogo della nuova disciplina prevista dalla medesima riforma, che ha previsto, in via generale, per i giudizi d’appello e di cassazione il c.d. “rito camerale non partecipato” (su cui v. infra).
Inoltre, si prevedeva che nel caso di ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento, si fa riferimento all’impugnazione proposta per prima.
Nello specifico, la disciplina applicabile per le impugnazioni proposte nel giudizio penale, richiamata dalla disposizione in esame, è la seguente:
- la trattazione dei ricorsi per Cassazione avviene in camera di consiglio con modalità da remoto, senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale (art. 23, comma 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo);
- la trattazione dei giudizi di appello, al di fuori dei casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, si svolge anch’essa in camera di consiglio e con modalità da remoto, senza la partecipazione del pubblico ministero e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o l’imputato manifesti la volontà di comparire (art. 23-bis, commi 1, 2, 3 e 4).
In entrambi i casi la deliberazione in camera di consiglio ha luogo da remoto, con le modalità semplificate disciplinate dall’art. 23, c. 9.
La predetta disciplina semplificata trova applicazione anche per l’impugnazione dei provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali e per l’appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali e di sequestro preventivo (articolo 23-bis, comma 7).
L’intervento recato dall’articolo in commento, pur formalmente sostitutivo dell’intero comma 2 dell’articolo 94, in realtà si limita a differire il predetto termine di cessazione dell’efficacia della disciplina transitoria dal 30 giugno 2023 al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 87 del D.Lgs. 150/2022, mantenendo per il resto la disciplina previgente.
L’articolo 87, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 150 del 2022 demanda a decreti del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023, la definizione delle modalità di attuazione del c.d. “processo penale telematico” e, in particolare, delle regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche degli atti del procedimento penale e l'individuazione degli uffici giudiziari e delle tipologie di atti per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime. Tale norma posticipa l’applicazione delle norme del processo penale telematico – ivi inclusa l’obbligatorietà di deposito e comunicazioni telematiche per tutte le fasi del processo penale - al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei citati decreti ministeriali (articolo 87 commi 1 e 3), ovvero sino al diverso termine che sarà eventualmente previsto dal decreto di cui al citato comma 3.
La riforma del processo penale, di cui al decreto legislativo n. 150 del 2022 (artt. 34 e 35), ha disposto, in attuazione di specifici criteri direttivi contenuti nella legge delega (legge n. 134 del 2021), che il rito camerale non partecipato diventi la modalità ordinaria di trattazione del giudizio di appello e di quello di cassazione.
Per la celebrazione dell’appello, dunque, in base al nuovo art. 598-bis c.p.p. si procede in camera di consiglio, con contraddittorio esclusivamente scritto, tranne che nei seguenti casi:
- le parti chiedono di partecipare all’udienza. La richiesta è irrevocabile e deve essere presentata entro 15 giorni dalla notifica del decreto di citazione (art. 601 c.p.p.) o dell’avviso della data fissata per il giudizio. Se la richiesta delle parti è ammissibile, la corte dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l’appello sarà deciso in udienza pubblica o in camera di consiglio (comma 2);
- la corte dispone d’ufficio la partecipazione delle parti, per la rilevanza delle questioni (comma 3) o perché ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale (comma 4).
Al di fuori delle sopra richiamate ipotesi, il procedimento camerale non partecipato si svolge secondo le seguenti modalità: fino a quindici giorni prima dell'udienza il procuratore generale può presentare le sue richieste, mentre le parti possono presentare motivi nuovi e memorie; le parti possono inoltre presentare, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è depositato in cancelleria al termine dell'udienza; il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini della pubblicità della sentenza.
La riforma (art. 35) è intervenuta, modificando l’articolo 611 c.p.p., anche sulla disciplina del ricorso in cassazione al fine di individuare, analogamente a quanto fatto per l’appello, il rito cartolare non partecipato in camera di consiglio come rito ordinario per i giudizi di cassazione, al quale si può derogare solo in presenza di specifici presupposti e previa richiesta delle parti o decisione della corte stessa. Analogamente a quanto previsto per l’appello dal nuovo art. 598-bis, le parti possono, entro 15 giorni dall’udienza, presentare motivi nuovi e memorie ed entro 5 giorni dall’udienza presentare memorie di replica.
Articolo 18
(Misure in materia di giustizia tributaria)
L’articolo 18 prevede una serie di misure riguardanti la giustizia tributaria. In particolare, il comma 1 dispone una rimodulazione del piano di assunzione di 576 magistrati tributari, che avverrà in tre scaglioni (2024, 2026 e 2029). Il comma 2 modifica alcune norme del d.lgs. n. 545 del 1992 relative alle procedure e alle prove concorsuali, alla composizione della commissione di esame e alla nomina dei magistrati che hanno superato il concorso. Il comma 3 dispone la copertura finanziaria.
Il comma 1 rimodula il piano di assunzioni di 576 magistrati tributari presso le Corti di giustizia tributaria previsto dall’art. 1, comma 10, della legge n. 130 del 2022, da avviare a seguito del superamento di procedure concorsuali pubbliche indette dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Il piano originario prevedeva l’immissione in servizio di 100 unità nell’anno 2023 e di 68 unità negli anni successivi, dal 2024 al 2030.
Il nuovo piano, delineato dal comma 1 dell’articolo in esame, fermo restando il numero complessivo dei magistrati da assumere, stabilisce una diversa programmazione delle immissioni in servizio e delle relative tempistiche. In particolare:
- nel 2024 saranno immessi in servizio, oltre ai 68 magistrati già previsti, anche le restanti unità non assunte nel 2023 (in base ai dati riportati nella relazione tecnica, nel 2023 sarebbero stati assunti 34 magistrati, per cui residuerebbero ulteriori 66 unità da assumere nel prossimo anno);
- nel 2026 saranno immessi in servizio 204 magistrati;
- nel 2029 saranno immessi in servizio 204 magistrati.
Si ricorda che la copertura dei 100 posti previsti l’anno 2023, ai sensi dell’art. 1, comma 10, della citata legge n. 130 del 2022, sarebbe dovuta avvenire tramite una speciale procedura di interpello, dettata nei commi da 4 a 7 del medesimo articolo, rivolta ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, presenti nel ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie alla data di entrata in vigore della legge n. 130.
Le procedure di selezione sono indicate dall’articolo 4 della citata legge n. 130 del 2022, con le modificazioni alle prove di esame apportate dal comma 2, lettera a) dell’articolo in commento (v. infra).
Il comma 2 reca una serie di modificazioni ad alcuni articoli del d.lgs. n. 545 del 1992, recante l’ordinamento degli organi di giurisdizione tributaria, introdotti o interamente sostituiti dalla legge di riforma nel 2022, al fine – secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa – di rendere le procedure di selezione per l’accesso alla magistratura tributaria maggiormente coerenti con il profilo professionale richiesto.
La lettera a), che interviene sull’articolo 4, è volta a riformare parzialmente la disciplina delle prove concorsuali. Più nel dettaglio:
- si prevede che la prova teorico-pratica consisterà nella redazione di una sentenza in materia tributaria;
- dalla prova orale vengono eliminate alcune materie (diritto internazionale pubblico e privato e diritto fallimentare) e, per quanto riguarda il diritto penale, viene circoscritto l’ambito al solo diritto penale tributario.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. n. 545, il concorso si articola in:
- una prova scritta, che ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento logico sistematico del candidato e che consiste nella redazione di due elaborati teorici (rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale);
- una prova teorico-pratica;
- una prova orale, vertente su numerosi rami del diritto (tributario e processuale tributario, civile e processuale civile, penale – con la specifica di tributario aggiunta dalla norma in esame – costituzionale e amministrativo, commerciale, dell’Unione europea), contabilità aziendale e bilancio, elementi di informatica giuridica e un colloquio in una lingua straniera a scelta tra inglese, spagnolo, francese e tedesco.
La lettera b) aggiunge un nuovo comma (2-bis) all’articolo 4-ter, che regolamenta le modalità di indizione del concorso, al fine di stabilire che la domanda di partecipazione dal concorso medesimo debba essere presentata al Ministero dell’economia e delle finanze esclusivamente in modalità telematica. Il candidato che presenta domanda di partecipazione in maniera difforme a quanto stabilito dal bando viene escluso dalle prove con provvedimento adottato dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, che deve essergli comunicato con almeno 30 giorni di anticipo rispetto allo svolgimento della prova scritta.
La lettera c) sostituisce i commi 2, 7 e 8 dell’articolo 4-quater, riguardante la commissione di concorso.
Il numero 1), sostitutivo del comma 2, concerne la composizione della commissione, i cui membri passano dagli attuali 10 a 29. In particolare:
- passa da 5 a 20 il numero dei magistrati (di cui si conferma che devono essere scelti tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianità);
- vengono integrati nella commissione:
· 2 avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale;
· 2 dottori commercialisti con almeno quindici anni di anzianità, nominati su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Restano invece immutati:
§ Il presidente della commissione, che deve essere il presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado;
§ il numero dei professori universitari di ruolo facente parte della commissione (pari a 4), di cui uno titolare dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame.
Si conferma inoltre che non possono essere nominati componenti della commissione coloro che, nei dieci anni precedenti, hanno prestato attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato tributario, ordinario, amministrativo e contabile.
Inoltre, il Ministro dell’economia e delle finanze, con il decreto di nomina della commissione, può nominare anche commissari supplenti, che subentrano in caso di assenza o impedimento dei titolari. Nel testo previgente si prevedeva, invece, necessariamente la nomina di un supplente per ogni membro effettivo.
Secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, “l’incremento del numero dei componenti della commissione non comporta maggiori oneri di spesa atteso che la proiezione dei costi per lo svolgimento delle prove concorsuali è stata prudenzialmente determinata sulla base degli analoghi costi sostenuti dal Ministero della giustizia in occasione dei concorsi per l’assunzione di magistrati ordinari, in relazione ai quali la commissione di concorso è formata da 29 componenti”. Pertanto viene confermata la congruità degli importi di spesa già autorizzati dalla legge n. 130 del 2022, stimati in 470.000 euro.
Il numero 2), sostitutivo del comma 7 del citato articolo 4-quater, concerne le modalità di valutazione degli elaborati da parte della commissione qualora il numero di candidati che abbiano terminato le prove scritte superi i 300.
In tal caso la procedura precedente all’intervento normativo in esame prevede che:
- si provveda a valutare in seduta plenaria gli elaborati di almeno 20 candidati, alla presenza di tutti i componenti della commissione;
- il presidente costituisca due sottocommissioni, presiedute dal presidente o dal magistrato più anziano, a ciascuna delle quali assegnare, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare.
In aggiunta a quanto già previsto, la lettera c) in esame dispone che il presidente suddivida ulteriormente le due sottocommissioni in 3 collegi, ciascuno dei quali esamina tutti gli elaborati scritti relativi ad una delle materie oggetto della prova. Ogni collegio è composto da almeno tre componenti ed è presieduto dal presidente o dal magistrato più anziano.
Ai fini della valutazione, in caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede.
Il numero 3), sostitutivo del comma 8, rinvia, per quanto non disposto dal d.lgs. n. 545 del 1992 in ordine ai requisiti di ammissione, alle procedure di concorso e ai lavori della commissione e delle sottocommissioni, la disciplina dettata per il concorso di accesso alla magistratura dal d.lgs. n. 160 del 2006, attuativo della riforma dell’ordinamento giudiziario di cui alla legge n. 150 del 2005 (c.d. riforma Castelli), oltre a quella di cui agli articoli da 12 a 16 del r.d. n. 1860 del 1925, già richiamata dalla normativa previgente.
La lettera d), infine, interviene sull’articolo 4-quinquies, in materia di tirocinio dei magistrati tributari, definendo, attraverso l’introduzione di un nuovo comma premissivo (01), i criteri di nomina a magistrato tributario dei concorrenti dichiarati idonei all’esito del concorso.
In particolare, si prevede che la nomina avvenga tramite decreto del Ministro dell’economia e delle finanze nell’ordine stabilito in base al punteggio complessivo riportato nelle prove d’esame e nei limiti dei posti messi a concorso. I concorrenti sono tenuti a presentare gli eventuali titoli di preferenza posseduti, valevoli per la nomina in caso di parità di punteggio, entro il giorno della prova orale, a pena di decadenza.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4-quinquies, i magistrati tributari, dopo la nomina, sono sottoposti ad un tirocinio formativo di almeno sei mesi presso le corti di giustizia tributaria, affiancando un magistrato tributario affidatario individuato con delibera del Consiglio di presidenza. Qualora, al termine del tirocinio, il magistrato in prova sia valutato negativamente, è ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio della durata di sei mesi; se anche la seconda valutazione risulta negativa, il rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio cessa.
Il comma 3 reca la quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal piano assunzionale dei 576 magistrati tributari, come rimodulato dal comma 1 dell’articolo in commento, fino all’anno 2049. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004.
La riforma della giustizia tributaria si inscrive nell’alveo delle riforme di sistema che lo Stato italiano ha inteso attuare nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In considerazione dell’impatto che la giustizia tributaria ha sulla fiducia degli operatori economici, il Governo ha definito con la Commissione europea l’obiettivo di realizzare una riforma dell’intero sistema della giustizia tributaria, focalizzandosi in particolare sulla riduzione del numero di ricorsi alla Corte di Cassazione e sulla maggiore celerità della loro trattazione (si ricorda, a tale proposito, che il contenzioso tributario costituisce una componente importante dell'arretrato della Cassazione, con 50.000 ricorsi pendenti nel 2020, e che le decisioni della Cassazione portano in quasi la metà dei casi all'annullamento delle decisioni delle Commissioni tributarie regionali - 47% 2020).
Con l'entrata in vigore, il 16 settembre 2022, della legge n. 130 del 2022, recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari (i cui contenuti sono descritti dal dossier del Servizio studi), è stato conseguito l'obiettivo posto dal PNRR di attuare una completa riforma delle commissioni tributarie di primo e secondo grado entro la fine del 2022.
La legge n. 130 del 2022, anzitutto, persegue la razionalizzazione del sistema della giustizia tributaria attraverso la professionalizzazione del giudice di merito, con la previsione della figura del magistrato tributario professionale, e apporta le conseguenti modifiche alle norme che disciplinano il reclutamento, la nomina alle funzioni direttive e le progressioni in carriera dei componenti delle commissioni tributarie. La legge, intervenendo sul decreto legislativo n. 545 del1992, ha modificato la denominazione delle commissioni tributarie in corti di giustizia tributaria (di primo e di secondo grado) e ha stabilito che la giurisdizione tributaria sia esercitata dai nuovi magistrati tributari a tempo pieno, reclutati mediante procedure concorsuali appositamente disciplinate.
La legge n. 130 del 2022, inoltre, ha attribuito alla competenza del giudice monocratico in primo grado le controversie entro il limite di 3.000 euro di valore, con l'obiettivo di deflazionare il contenzioso delle Corti di giustizia tributaria di primo grado, sottraendo alla giudice collegiale la decisione su controversie di modico valore.
Con la medesima finalità deflattiva, la riforma ha istituito presso la Corte di Cassazione una sezione civile specifica per la trattazione delle controversie in materia tributaria.
Articolo 19
(Disposizioni in materia di Comitato ETS -
Emission Trading System)
L’articolo 19 reca modifiche alla disciplina del Comitato ETS principalmente finalizzate a mutare la composizione e i criteri di nomina dei componenti della Segreteria tecnica dedicata all’istruttoria per stesura degli atti deliberativi del Comitato stesso.
L’articolo in esame modifica la disciplina relativa al Comitato ETS (che rappresenta l’Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, c.d. direttiva Emission Trading System - ETS), recata dall’art. 4 del D.Lgs. 47/2020 (di “Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio…”).
La lettera a), numero 1), reca due modifiche al primo periodo del comma 6 dell’art. 4 del D.Lgs. 47/2020.
Una prima modifica interviene sulla parte del comma 6 il cui testo previgente dispone che la preliminare attività istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato relativi agli impianti fissi e al trasporto aereo, è di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE).
La modifica in esame elimina la precisazione relativa agli impianti fissi e al trasporto aereo. Di conseguenza tutta la preliminare attività istruttoria per la stesura degli atti deliberativi del Comitato viene affidata al MASE.
La seconda modifica è volta a sostituire le disposizioni che nel testo previgente disciplinano la composizione della Segreteria tecnica (istituita proprio per curare l’attività istruttoria in questione) facendo rinvio alla nuova disciplina della Segreteria tecnica prevista dal nuovo comma 7-bis, introdotto dalla lettera b) della norma in esame.
La lettera a), numero 2), integra il secondo periodo del comma 6 dell’art. 4 del D.Lgs. 47/2020 – secondo cui il MASE si avvale, per l’istruttoria in questione, delle proprie società in house, del GSE e di ISPRA, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni – prevedendo che il MASE si avvale anche di Unioncamere per l’implementazione informatica del Portale ETS.
Il Portale ETS, disciplinato dal comma 8 dell’art. 4 del D.Lgs. 47/2020, è lo strumento utilizzato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Comitato ETS per lo svolgimento delle rispettive attività, ai fini dell'interlocuzione con i destinatari della disciplina dell’emission trading system recata dal medesimo decreto.
La lettera b) inserisce, nel testo dell’art. 4 del D.Lgs. 47/2020, un nuovo comma 7-bis in cui è trasposta, nonché modificata, la disciplina della Segreteria tecnica che nel testo previgente era contenuta nel comma 6 (da cui viene eliminata in virtù del disposto della lettera a) esaminata in precedenza).
La nuova disciplina prevista dal comma 7-bis:
- conferma l’istituzione Segreteria tecnica, da parte del MASE – ai fini dell’istruttoria delle deliberazioni del Comitato ETS –, presso la Direzione generale competente per materia;
- modifica la composizione della medesima Segreteria. Mentre la disciplina previgente dispone che la Segreteria sia composta da 5 funzionari di ruolo appartenenti alla stessa Direzione, uno dei quali con funzioni di coordinatore, il nuovo comma 7-bis prevede che i 5 membri e il coordinatore non sono necessariamente funzionari di ruolo e sono nominati con apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica.
- introduce disposizioni volte a stabilire con precisione la provenienza dei 5 membri e del coordinatore. Viene infatti previsto che, dei cinque membri, uno è designato da ISPRA, uno da ENAC, uno dal GSE, uno dalla società in house del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica avente compiti in materia di ETS e uno da Unioncamere. Viene inoltre stabilito che il coordinatore è scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel settore ETS ed è designato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Dalla lettura della norma si evince quindi un aumento (da 5 a 6 unità) del numero dei componenti della segreteria, poiché il coordinatore non è più (come avveniva nel testo previgente) scelto tra uno dei 5 membri, ma designato dal MASE in aggiunta agli stessi.
La lettera c), numero 1), modifica il primo periodo del comma 12 dell’art. 4 del D.Lgs. 47/2020 – ove si demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con i Ministri delle imprese e del Made in Italy e dell'economia e delle finanze, la definizione dei compensi dei componenti del Comitato ETS – al fine di precisare che con il medesimo decreto sono stabiliti anche i compensi dei componenti della Segreteria.
La lettera c), numero 2), sopprime il secondo periodo del comma 12 dell’art. 4 del D.Lgs. 47/2020, ove si disponeva che “al personale della Segreteria tecnica può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinari, per un massimo di settanta ore mensili pro-capite”. Tale disposizione era concepita in funzione del fatto che la nomina a componenti della Segreteria era riservata a personale di ruolo, per cui viene soppressa in conseguenza della nuova disciplina recata dal comma 7-bis che consente la nomina di soggetti esterni.
L’articolo 20, comma 1 modifica la disciplina in materia di reclutamento del personale docente delle scuole. Si prevede, in particolare, l’introduzione dei quesiti a risposta chiusa per i concorsi banditi in costanza di PNRR, e successivamente a tale periodo, la possibilità di scelta tra i quesiti a risposta chiusa e quelli a risposta aperta. Si modifica conseguentemente il contenuto della prova orale. Si prevede, poi, l’introduzione della possibilità di integrare le graduatorie in relazione ai posti oggetto di rinuncia con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. Si dispone, inoltre, l’eliminazione della graduatoria dei “vincitori non abilitati”. Si prevede, altresì, l’inserimento - tra i soggetti titolati a redigere i quesiti della prova scritta dei concorsi per docente - oltre alle università anche dei consorzi universitari e degli enti di ricerca di diritto pubblico nonché del Formez PA.
Nel dettaglio, ciò avviene modificando l’art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (legge n. 106 del 2021), che reca “Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente”, al comma 10 (lettera a)), al comma 10.1 (lettera b)) e abrogando il comma 10-ter (lettera c)).
A) Si ricorda che il comma 10 dell’art. 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, nel testo finora vigente, prevedeva che, al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, garantendone comunque il carattere comparativo, le prove di detti concorsi si svolgono secondo le seguenti modalità semplificate:
a) nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al successivo comma 10.1, secondo periodo, sostenimento di una prova scritta con più quesiti a risposta aperta per i concorsi banditi a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 36 del 2022 (ossia dal 1° maggio 2022), volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché' sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare, sull'informatica e sulla lingua inglese (primo periodo). Entro trenta giorni dall'indizione di ciascuna procedura concorsuale bandita ai sensi del presente comma, fino al 31 dicembre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, l'accesso alla prova di cui al primo periodo può essere riservato a coloro che superino una prova preselettiva (secondo periodo).
Ora la disposizione in commento, al comma 1, lettera a), n. 1, sostituisce i primi due periodi della suddetta lettera a) del comma 10 dell’art. 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 con i seguenti 3 periodi:
a) per i concorsi banditi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (23 giugno 2023) per tutto il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sostenimento mediante l’ausilio di mezzi informatizzati, di una prova scritta con più quesiti a risposta multipla volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese. Al termine del periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possibilità di optare per una prova scritta con più quesiti a risposta aperta volta all’accertamento delle medesime competenze di cui al primo periodo. Nell’ipotesi di cui al secondo periodo della presente lettera a), con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, l’accesso alla prova scritta può essere riservato a coloro che superano una prova preselettiva.
I successivi periodi dell’art. 59, comma 10 del decreto-legge n. 73 del 2021 non vengono modificati.
Essi prevedono che non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti; che l'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l’omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti e che la prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.
La relazione illustrativa del provvedimento in esame rileva che l’intento normativo di cui al comma 1 dell’art. 20 è quello di velocizzare lo svolgimento delle procedure concorsuali per il personale docente, su posti comuni e di sostegno, nelle scuole di ogni ordine e grado e di creare le condizioni per l’uniforme assegnazione agli aspiranti dei posti nelle diverse regioni in attuazione di quanto previsto dal PNRR, salvaguardando contestualmente la selettività delle procedure. L’accelerazione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente scolastico – prosegue la relazione illustrativa - è necessaria al conseguimento del target PNRR M4C1-14, che prevede l’assunzione di 70.000 insegnanti entro il termine, ad oggi, del mese di dicembre 2024. L’ipotesi normativa – rileva la relazione - si prefigge pertanto di introdurre correttivi alle norme vigenti al fine di favorire la tempestiva selezione di coloro che hanno superato i percorsi universitari abilitanti di formazione iniziale di cui all’art. 2-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 nonché di aggiornare ovvero allineare la normativa vigente al fine di correggere quelle previsioni rivelatesi non coerenti con il raggiungimento dei target e milestone PNRR.
In questa prospettiva la previsione normativa in esame prevede - prosegue la relazione - “al comma 1, lettera a), numero 1: l’introduzione dei quesiti a risposta chiusa per i concorsi banditi in costanza di PNRR, e successivamente a tale periodo, la possibilità di scelta tra i quesiti a risposta chiusa e quelli a risposta aperta. Qualora si optasse per il ripristino dei quesiti a risposta aperta vi è la possibilità di prevedere, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito la prova preselettiva. In merito all’oggetto della prova scritta si prevede la modifica del contenuto delle prove scritte, da disciplinare a pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, al fine di poter svolgere prove uniche per più classi di concorso”.
Si rileva che il riferimento della relazione illustrativa è alla Riforma 2.1 prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza del sistema di reclutamento dei docenti (M4C1-R.2.1). Sui contenuti, in sintesi, di tale riforma e sulla sua attuazione, si rinvia all’apposita sezione Riforme del Portale della documentazione, in relazione al settore dell’istruzione del PNRR.
La medesima disposizione in commento, poi, sostituisce la lettera b) del medesimo comma 10 dell’art. 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 (comma 1, lettera a) n. 2).
Finora, la suddetta lettera b) del comma 10 dell’art. 59 del DL 73 del 2021 prevedeva, nei concorsi per i docenti, una prova orale nella quale si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e l’abilità nell'insegnamento anche attraverso un test specifico.
Ora, si prevede una “prova orale volta ad accertare, in particolare, le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento anche attraverso un test specifico”.
La lettera c) del comma 10 dell’art. 59, che prevede la valutazione dei titoli, non viene modificata.
La successiva lettera d), finora, prevedeva la formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle precedenti lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso.
Ora la disposizione in commento (comma 1, lettera a) n. 3)) integra la suddetta disposizione, prevedendo che sia fatta salva l’integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.
La relazione illustrativa rileva che la suddetta integrazione “è possibile solo nel limite dei posti banditi. La ratio della norma è quella di assicurare che tutti i posti oggetto della procedura concorsuale siano coperti e al contempo non creare la presenza degli idonei in graduatoria in quanto la stessa si è rivelata ostativa al raggiungimento dell’obiettivo previsto dal PNRR di effettuare i concorsi con cadenza annuale. La misura va letta in combinato disposto con la modifica di cui al successivo comma 2 (alla cui scheda di lettura di rinvia) che prevede l’eliminazione dell’integrazione delle graduatorie concorsuali con i candidati idonei”.
La lettera d-bis) del comma 10 dell’art. 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, che prevede la formazione della graduatoria dei soggetti che devono ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento specifica sulla classe di concorso, sulla base delle valutazioni di cui alle citate lettere a), b) e c) viene abrogata (comma 1, lettera a), n. 4).
La relazione illustrativa e la relazione tecnica rilevano che tale abrogazione elimina la graduatoria dei (cosiddetti) “vincitori non abilitati”: conseguentemente, la lettera c) del comma 1 della disposizione in commento – come si vedrà in seguito - abroga il comma 10-ter del medesimo art. 59 che prevedeva l’inserimento in coda dei vincitori non abilitati.
B) il comma 1, lettera b) dell’articolo in esame – come anticipato – modifica il comma 10.1 dell’art. 59 del decreto-legge n. 73 del 2021.
Si ricorda che il suddetto comma 10.1 prevede, al primo periodo, che la redazione dei quesiti della prova scritta di cui al comma 10, anche a titolo oneroso, è assegnata a una o più università.
Ora, la disposizione in commento prevede che la redazione dei quesiti possa essere assegnata oltre che a una o più università anche a consorzi universitari ovvero enti pubblici di ricerca nonché al Formez PA.
Il secondo periodo del medesimo comma 10.1 dell’art. 59, poi, viene contestualmente abrogato.
Esso prevedeva che è altresì istituita con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro il 10 giugno 2022, una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento di cui al presente articolo, propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla metodologia di redazione dei quesiti affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei candidati.
Rimane vigente il terzo periodo del comma 10.1 dell’art. 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, che prevede che ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Al riguardo, essendo stata soppressa la commissione di cui all’art. 59, comma 10.1, secondo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021, si valuti l’opportunità di abrogare anche il terzo periodo del medesimo comma 10.1, che fa riferimento ai compensi o altri emolumenti della predetta commissione.
C) il comma 1, lettera c) dell’articolo in esame, infine - come anticipato – abroga il comma 10-ter dell’art. 59 del decreto-legge n. 73 del 2021.
Si ricorda che il comma 10-ter dell’art. 59 – ora abrogato - prevedeva che, ferma restando la riserva di posti di cui al precedente comma 10-bis, i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d) erano immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d-bis) (lettera che, come descritto, è stata abrogata dall’articolo in commento), i quali venivano immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuavano posti vacanti e disponibili.
Come anticipato, la relazione illustrativa rileva che, in conseguenza dell’eliminazione della graduatoria dei “vincitori non abilitati” di cui all’art. 59, comma 10, lettera d)-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021, attuata per mezzo del comma 1, lettera a), n. 4 dell’articolo in commento, la lettera c) della disposizione in esame dispone l’abrogazione del comma 10-ter dell’articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 “che prevedeva che i soggetti inclusi nella graduatoria dei vincitori non abilitati fossero immessi in ruolo in coda ai vincitori inseriti nella graduatoria ordinaria”.
Articolo 20, comma 2
(Integrazione e validità delle graduatorie dei concorsi
per il reclutamento dei docenti)
L’art. 20, comma 2, novella l’art. 47, comma 11, del D.L. 36/2022, che nel testo vigente dispone l’integrazione con i candidati idonei di due tipologie di graduatorie: i) quelle di cui all’art. 59, comma 10, lett. d) del D.L. 73/2021, che riguarda i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, da bandirsi a regime con frequenza annuale, nel limite dei posti messi a concorso; ii) quelle di cui all’art. 59, comma 15, del D.L. 73/2021, riguardanti le procedure concorsuali straordinarie per le classi di concorso e tipologie di posto funzionali – sempre nei limiti dei posti messi a concorso – alle immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022, in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il PNRR circa il rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche (STEM).
La disposizione in commento opera su due versanti:
a) proroga la validità delle due tipologie di graduatorie sino al loro esaurimento;
b) nello stesso momento, circoscrive temporalmente (per il futuro) la portata della disposizione originaria dell’art. 47, comma 11, del D.L. 36/2022, là dove, da un lato, stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le medesime graduatorie integrate sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR; dall’altro lato, precisa ulteriormente che la previsione che dispone l’integrazione delle graduatorie non si applica ai concorsi che saranno banditi successivamente alla data di entrata in vigore della novella in commento.
In particolare – come anticipato – si ricorda che l’art. 47, comma 11, del D.L. 36/2022, oggetto della novella qui in commento, dispone l’integrazione con i candidati idonei di due tipologie di graduatorie:
- quelle di cui all’art. 59, comma 10, lett. d) del D.L. 73/2021, che riguarda i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, da bandirsi a regime con frequenza annuale, formate sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c) del medesimo articolo (cioè: delle prove preselettive, scritte e orali), nel limite dei posti messi a concorso;
Rispetto alla clausola dei posti messi a concorso, si evidenzia che l’art. 20, comma 1, del D.L. 75/2023 oggi in commento fa salva l'integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. Si rinvia alla relativa scheda di lettura nel presente dossier.
- quelle di cui allo stesso art. 59, comma 15, del D.L. 73/2021, riguardanti le procedure concorsuali straordinarie per le classi di concorso e tipologie di posto (di cui al comma 14) funzionali – sempre nei limiti dei posti messi a concorso – alle immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022, in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il PNRR circa il rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche (STEM).
I candidati idonei a beneficio dei quali l’integrazione delle graduatorie è disposta – a tenore dell’art. 47, comma 11, del D.L. 36/2022 – sono coloro che hanno raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo art. 59 del D.L. 73/2021.
Tale integrazione è operata nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della L. 449/1997[26], che affida al Consiglio dei Ministri la determinazione del numero massimo di personale da assumere nella pubblica amministrazione.
Per i necessari approfondimenti relativi all’art. 59 del D.L. 73/2021, anche con riguardo agli investimenti e riforme PNRR per le discipline STEM, cfr. l’apposito dossier predisposto dal Servizio studi e la pagina dedicata sul portale: si veda, in particolare, la Riforma 2.1 prevista dal PNRR del sistema di reclutamento dei docenti (M4C1-R.2.1).
Per gli approfondimenti riguardanti l’art. 47, comma 11, del D.L. 36/2022, si veda il relativo dossier.
Rispetto a tale quadro normativo, la disposizione oggi in commento opera su due versanti:
i) proroga la validità delle due tipologie di graduatorie sino al loro esaurimento;
ii) nello stesso momento, circoscrive temporalmente (per il futuro) la portata della disposizione originaria dell’art. 47, comma 11, del D.L. 36/2022, là dove, da un lato, stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le medesime graduatorie integrate sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR; dall’altro lato, precisa ulteriormente che la previsione che dispone l’integrazione delle graduatorie non si applica ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della novella in commento.
Per una più agevole lettura, si riportano le modifiche in formato di testo a fronte:
Testo vigente |
Testo modificato |
Art. 47, comma 11, D.L. 36/2022 11. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d) , e comma 15, lettera c) , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3 -bis , della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021.
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Art. 47, comma 11, D.L. 36/2022 11. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d) , e comma 15, lettera c) , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3 -bis , della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
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Sul piano della ratio della novella, nella relazione illustrativa si riferisce che l’intervento opera «eliminando per i concorsi in costanza di PNRR l’integrazione delle graduatorie dei concorsi ordinari con i candidati risultati idonei. Con tale intervento si corregge una incongruenza della normativa introdotta dal decreto-legge n. 36 del 2022 che, da una parte, ha previsto la necessità di bandire concorsi annuali e, dall’altra, ha lasciato aperta, attraverso la vigente formulazione del comma 11, la possibilità di formare graduatorie di idonei, in contraddizione con le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che pure vengono espressamente richiamati dal medesimo comma 11».
La relazione tecnica precisa che la novella ha natura ordinamentale e non comporta oneri a carico dello Stato.
L’articolo 20, comma 3, modifica la disciplina relativa al percorso di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie. La lettera a) elimina il riferimento al fatto che, in generale o su specifiche classi di concorso, il sistema di formazione iniziale dei docenti non deve determinare una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla. La lettera b) prevede che gli abilitati su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e gli specializzati sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, nell'ambito delle metodologie e delle tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento (non è più specificato che occorre conseguire 20 CFU/CFA in tale ambito). Per tali soggetti, è inoltre eliminato anche il requisito degli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Infine, essi possono ora svolgere il percorso universitario e accademico di formazione iniziale anche mediante modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite del 20 per cento del totale, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati ai sensi della normativa vigente. La lettera c) prevede che la prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, per i vincitori di concorso che vi abbiano partecipato con 3 anni di servizio negli ultimi 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria. La lettera d), n. 1), prevede che i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato dopo aver conseguito 24 o 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento dello stesso percorso di formazione iniziale. La prova finale del percorso universitario e accademico, per i vincitori che hanno svolto un servizio presso le scuole statali di almeno tre anni scolastici, nei cinque anni precedenti, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria. La lettera d), n. 2), stabilisce che, per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite del 20 per cento, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. La lettera e) stabilisce che i requisiti per la partecipazione al concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico sono richiesti in relazione ai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024 anziché successivamente all'a.s. 2024/2025.
Il comma 3 novella alcune disposizioni del d.lgs. n. 59/2017 (Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione).
Al riguardo si ricorda che l’articolo 44, comma 1, lettera d), del D.L. 36/2022 (L. 79/2022), ha introdotto nel d.lgs. n. 59/2017 un nuovo Capo I-bis, riguardante "Percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie", composto dagli articoli 2-bis e 2-ter.
L'articolo 2-bis disciplina, al comma 1, primo periodo, il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, per il quale è richiesta la frequenza obbligatoria. L'organizzazione e la gestione del medesimo percorso sono demandate alle università e alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Le università e le istituzioni individuano, a tal fine, centri, anche in forma aggregata, nell’ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. Il percorso di formazione iniziale è organizzato e impartito per le relative classi di concorso e con modalità di erogazione convenzionale. Tali modalità, come disposto dal secondo periodo, implicano che le attività di tirocinio e di laboratorio debbano sempre essere svolte in presenza, mentre per le restanti sia consentito il ricorso a modalità telematiche in misura non superiore al venti per cento del totale. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4 (v. infra) sono definiti: a) i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, che devono garantirne "la elevata qualità e la solidità"; b) i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione; c) le modalità con cui detti percorsi sono organizzati per realizzare una collaborazione strutturata e paritetica fra sistema scolastico, università e istituzioni AFAM. Il comma 2 definisce le modalità di individuazione del fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione nel triennio successivo. Tale fabbisogno comprende le scuole paritarie, i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, nonché le scuole italiane all'estero. A tal fine, il Ministero dell’istruzione stima e comunica al Ministero dell’università e della ricerca detto fabbisogno di docenti per tipologia di posto e per classe di concorso. La stima del fabbisogno è effettuata in modo da generare, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali. La finalità della norma è di evitare che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati che il sistema nazionale di istruzione non è in grado di assorbire. Per i primi tre cicli dei percorsi di formazione iniziale (che si avvieranno a seguito del presente riordino), i titolari di contratti di docenza presso una scuola statale, paritaria o nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle Regioni possono accedere ai percorsi di cui al comma 1 relativi alla classe di concorso interessata nei limiti della riserva di posti indicati dal DPCM (previsto ai sensi del comma 4). Ai sensi del comma 3, viene definita la platea di coloro che possono accedere al percorso di formazione iniziale dei docenti. Nello specifico si stabilisce che di norma possono accedervi coloro che sono in possesso del titolo di studio richiesto come requisito per l'accesso ai concorsi (di cui all'articolo 5, commi 1 e 2). Si tratta dei seguenti titoli: la laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure diploma AFAM di II livello, oppure titolo equipollente o equiparato (nel caso del docente su posto comune), ovvero la laurea, il diploma AFAM di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato (nel caso di docenti tecnico-pratici). In aggiunta, l'accesso al percorso formativo è altresì consentito a coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei medesimi titoli. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico l'accesso è subordinato all'acquisizione di 180 CFU. Si tratta di consentire a tutti coloro che frequentano l'ultimo biennio del percorso universitario o AFAM di poter contemporaneamente partecipare alla formazione iniziale, con la finalità di accelerare il loro inserimento nel mercato del lavoro. La richiamata disciplina fa salvi i margini di flessibilità dei relativi piani di studio e stabilisce che i CFU/CFA di formazione iniziale per l'insegnamento sono conseguiti in modalità aggiuntiva. Al riguardo si rileva che il comma 4 prevede la possibilità di riconoscere crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici (v.infra). La definizione dei contenuti e della strutturazione dell’offerta formativa è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell’istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022 (comma 4). Al riguardo, il DPCM dovrà attenersi a quanto previsto all'articolo 2, comma 2 (v. supra), che definisce, fra l'altro, le competenze e le conoscenze che devono essere centrali nell'offerta formativa. Il comma 4 specifica altresì che, nell'individuazione dei contenuti e dell'articolazione dell’offerta formativa "corrispondente a 60 crediti formativi" universitari o accademici necessari per la formazione iniziale, sia compreso un periodo di tirocinio diretto presso le scuole e uno di tirocinio indiretto non inferiore a 20 crediti formativi universitari o accademici. Almeno 10 crediti (dei 60 previsti) dovranno essere di area pedagogica. Inoltre, occorre assicurare che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti dell'offerta formativa e che siano tenute in considerazione le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche nonché gli aspetti connessi all'inclusione scolastica. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore; il DPCM (di cui al primo periodo) determina il numero di crediti universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità; il medesimo decreto definisce la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l'accesso alla prova finale del percorso di formazione iniziale; fermo restando il conseguimento di almeno 10 crediti formativi di tirocinio diretto, è comunque riconosciuta la validità dei 24 crediti formativi già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento; il decreto definisce linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché essi siano strettamente coerenti con gli obiettivi formativi I suddetti tirocini non sono retribuiti. Al richiamato DPCM (ai sensi del comma 5) è altresì demandata la definizione:
degli standard professionali minimi riferiti alle competenze che devono essere possedute dal docente abilitato;
delle modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata;
degli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti;
della composizione della relativa commissione giudicatrice. In proposito, la disposizione prescrive che della commissione faccia parte un membro designato dall’Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno, che sia esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, che può anche essere individuato fra i tutor (cfr comma 6). È espressamente previsto che la nomina di personale scolastico nella commissione non determini oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.
Inoltre, al medesimo DPCM è demandata la definizione del Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e delle modalità della loro verifica. Nell'ambito del percorso di formazione iniziale, sono previste attività di tutoraggio alle quali (ai sensi del comma 6) sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. I criteri di selezione dei docenti destinati all'attività di tutoraggio, il contingente complessivo degli stessi e la relativa ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM sono stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze.
Il comma 7 reca l’autorizzazione di spesa per l'attuazione delle suddette attività di tutoraggio.
L'articolo 2-ter disciplina l'abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. L’abilitazione, ai sensi del comma 1, è conseguita a seguito dello svolgimento del richiamato percorso universitario e accademico di formazione iniziale, come detto pari ad almeno 60 crediti formativi (cfr. l'articolo 2, comma 1, lettera a)) e inclusivo del superamento di una prova finale (cfr. l'articolo 2-bis, comma 5). Nel corso dell'esame presso il Senato, tale disposizione è stata integrata prevedendo che alla prova finale si acceda in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.
Viene, in proposito, specificato che l'abilitazione: non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato (comma 2); ha durata illimitata (comma 3).
È infine consentita una modalità semplificata per il conseguimento dell’abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione a coloro che vantano già un'abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e a coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno (comma 4). A tal fine, si prevede per costoro l’acquisizione di 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 crediti nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 di tirocinio diretto. Rimane fermo il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso e si stabilisce un numero minimo di ore (che non può essere inferiore a 12) di impegno in presenza nelle classi nell'ambito dell'attività di tirocinio per l'acquisizione di ciascun credito formativo. Il comma 5 dispone che, con il decreto di cui all’articolo 2-bis, comma 4, siano definiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento. Tali oneri sono posti a carico dei partecipanti.
La lettera a) novella l'articolo 2-bis, comma 2, il quale, come visto sopra, definisce le modalità di individuazione del fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione nel triennio successivo. Tale comma prevede che il sistema di formazione iniziale dei docenti deve generare, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali.
La novella elimina il riferimento al fatto che, in generale o su specifiche classi di concorso, non deve determinarsi una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla.
Secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa, si sopprime il tetto massimo del numero di soggetti che è possibile abilitare di anno in anno per rispondere all’esigenza di non porre limiti quantitativi all’offerta formativa a beneficio della possibilità di scelta di tali percorsi da parte dei singoli.
A seguito della novella, il comma 2 prevede che il Ministero dell'istruzione stima e comunica al Ministero dell'università e della ricerca il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni nonché le scuole italiane all'estero, nel triennio successivo, per tipologia di posto e per classe di concorso, affinché il sistema di formazione iniziale dei docenti generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali. Per i primi tre cicli dei percorsi di cui al presente articolo, i titolari di contratti di docenza presso una scuola statale o paritaria o nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni possono accedere ai percorsi di cui al comma 1 relativi alla classe di concorso interessata nei limiti della riserva di posti indicati dal decreto di cui al comma 4.
La lettera c) introduce due ulteriori periodi al comma 2 dell'articolo 13. Le nuove disposizioni prevedono che la prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, svolta con le modalità di cui “all'articolo 2-bis, comma 5”, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.
Come visto in precedenza, l'articolo 2-bis, comma 5, del d.lgs. 59/2017 indica alcuni contenuti del DPCM che dovrà dettare la disciplina di dettaglio relativa al percorso di formazione iniziale dei docenti.
Dalla relazione illustrativa si desume al contrario che il riferimento è all’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017, il quale disciplina l’ipotesi, per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado nonché per i posti di insegnante tecnico-pratico, dei vincitori di concorso che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti.
Si valuti pertanto l’opportunità di inserire il riferimento corretto all’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017.
La lettera d) novella l'articolo 18-bis, intervenendo sulla disciplina transitoria dei requisiti di partecipazione al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico.
L’articolo 18-bis, inserito dall'articolo 44, comma 1, lett. l), del D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022), prevede al co. 1 che, fino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. Fino alla data suddetta, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.
Per effetto delle novelle all’articolo 18-bis apportate dal n. 1), si prevede espressamente che i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1, cioè dopo aver conseguito 24 o 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento dello stesso percorso di formazione iniziale.
S’introduce inoltre anche l’espressa previsione che demanda al DPCM col quale, in base all'articolo 2-bis, comma 4, del d.lgs. n. 59 del 2017, sono definiti i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, anche la definizione dei contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 36 CFU/CFA, che i vincitori del concorso di cui al comma 1, ultimo periodo (cioè coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento), conseguono per il completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi del primo periodo.
Infine, s’inserisce una disposizione dal contenuto identico alla disposizione introdotta dalla lettera lettera c) al comma 2 dell'articolo 13 del d.lgs. 59 del 2017. Anche in tal caso si dispone che la prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui “all'articolo 2-bis, comma 5”, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.
Nonostante la mancanza di indicazioni nella relazione illustrativa, anche in tal caso il riferimento corretto sembrerebbe all’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017. Come sopra visto, secondo tale disposizione, per la copertura dei posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e dei posti di insegnante tecnico-pratico, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti.
Anche con riguardo a tale previsione, andrebbe pertanto valutata l’opportunità di inserire il riferimento corretto all’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017.
La relazione illustrativa osserva che il regime transitorio in oggetto è dettato esclusivamente per gli anni accademici 2023-2024 e 2024-2025 nei quali è previsto, alla luce dell’introduzione del nuovo sistema di formazione e della necessità di rispettare il target PNRR delle 70.000 assunzioni, una concentrazione altrimenti non sostenibile di soggetti che dovranno svolgere la formazione iniziale. Inoltre, tale regime transitorio mira ad agevolare le categorie di vincitori del concorso che debbano acquisire l’abilitazione, con l’integrazione dei CFU/CFA mancanti, contestualmente allo svolgimento del contratto annuale a tempo determinato
Si ricorda che costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.
Articolo 20, commi 4-5
(Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell’istruzione e del merito, nonché al personale addetto)
L’art. 20, comma 4, prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito (MIM), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF), da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono determinati, i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal MIM per il reclutamento del personale dirigenziale, docente ed ATA delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate, nonché gli ulteriori compensi premiali a favore dei membri delle commissioni dei concorsi connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al conseguimento del target PNRR M4C1-1.4 al fine di assicurare la conclusione delle operazioni concorsuali nelle tempistiche stabiliti dal Piano medesimo. Il comma 5 stabilisce che l’onere complessivo per ogni procedura concorsuale derivante dalla revisione dei compensi prevista dal comma 4 non debba superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti.
Secondo la relazione illustrativa l’intervento normativo in commento si renderebbe «necessario in quanto la disciplina generale dettata dal DPCM 23 marzo 1995 e dal DPCM24 aprile 2020 emanati in attuazione, rispettivamente, dell’articolo 18 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e del comma 13 dell’articolo 3 della legge 19 giugno 2019, non regola tutte le fattispecie di concorso bandite dal Ministero dell’istruzione e del merito e non tiene conto delle specificità connesse ai relativi concorsi».
Si evidenzia che la determinazione dei compensi – in accordo al comma 4 – può avvenire anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in base al quale le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.
A livello d’inquadramento normativo, si ricorda che la disciplina generale di riferimento è contenuta, anzitutto, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, intitolato «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» ed in particolare dagli artt. 9 e 18. Per quanto qui interessa, l'art. 18, comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con l’allora Ministro del tesoro, la determinazione, per tutti i tipi di concorso, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri ed al segretario delle commissioni esaminatrici, nonché al personale addetto alla vigilanza. L’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, al comma 2, prevede che la misura dei predetti compensi può essere aggiornata, ogni triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con l’allora Ministro del tesoro, in relazione alle variazioni del costo della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT. In sede attuativa, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 (poi modificato dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 maggio 1996) relativo, appunto, alla determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche.
Successivamente è intervenuta la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo». L'art. 3, comma 13, stabilisce a sua volta che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, si provvede all'aggiornamento, anche in deroga all'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (disposizione mutuata anche dall’intervento normativo qui in commento) dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. Per approfondimenti, cfr. l’apposito dossier predisposto dal Servizio studi.
In sede attuativa, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, con cui si è provveduto all'aggiornamento della misura dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla vigilanza delle procedure concorsuali. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2020 precisa che « compensi stabiliti con il predetto decreto sono dovuti ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l’accesso a un pubblico impiego nominate successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 56 del 2019» (in vigore dal 7 luglio 2019).
Focus: la disciplina sui compensi di cui al DPCM 24 aprile 2020
Per quanto qui rileva, con riferimento alle commissioni oggetto del DPCM, l’art 2 determina il compenso base come segue:
1) euro 500 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di selezioni relative ai profili professionali a cui si accede mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente;
2) euro 1.600 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi ai profili professionali dell'Area II o categorie equiparate;
3) euro 1.800 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi ai profili dell'Area III o categorie equiparate;
4) euro 2.000 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi al personale di qualifica dirigenziale.
Tali compensi sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.
Ai membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici di concorsi relativi a profili professionali dell'Area III o categorie equiparate, ovvero al personale di qualifica dirigenziale, è dovuto il compenso di cui al comma 1, ridotto del cinquanta per cento ed il solo compenso integrativo per candidato esaminato nella misura fissata dall'art. 3 del medesimo DPCM.
Il gettone di presenza previsto per i componenti della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) è' determinato in euro 450.
Ai componenti supplenti e ai componenti che cessano dall'incarico di componente i compensi base sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato, ai sensi di legge.
Ai sensi dell’art. 3, a ciascun componente delle commissioni esaminatrici è altresì corrisposto un compenso integrativo nella misura così determinata:
a) euro 0,50 per ciascun candidato esaminato per le prove selettive previste dal capo III del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 relativo, in particolare, alle «Assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56»;
b) euro 0,80 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi relativi ai profili professionali dell'Area II o categorie equiparate;
c) euro 1,00 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi relativi ai profili dell'Area III o categorie equiparate e al personale di qualifica dirigenziale.
I compensi di cui ai punti b) e c) sono aumentati del dieci per cento per i concorsi per titoli ed esami; nei concorsi per soli titoli, i compensi integrativi sono commisurati al venti per cento di quelli di cui ai punti b) e c).
I compensi di cui al comma 1 del presente articolo sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.
Secondo l’art. 4, i compensi di cui agli articoli 2 e 3 non possono eccedere, cumulativamente, 6.500 euro per i concorsi relativi ai profili professionali fino all'Area II o categorie equiparate, 8.000 euro per quelli relativi ai profili dell'Area III o categorie equiparate e 10.000 euro per i concorsi relativi al personale di qualifica dirigenziale.
Tali limiti massimi sono aumentati del dieci per cento per i presidenti, nonché ridotti del venti per cento per il segretario e per i membri aggiunti, tenuto conto, per questi ultimi, della riduzione al cinquanta per cento del compenso base di cui all'art. 2.
L'importo complessivo dei gettoni di presenza dei componenti della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) non può eccedere 10.000 euro annui.
A livello di oneri, l’ultimo periodo del comma 4 stabilisce che all'attuazione del medesimo comma 4 si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Il comma 5 dispone poi che l’onere complessivo per ogni procedura concorsuale derivante dalla revisione dei compensi prevista dal comma 4 non debba superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti.
Articolo 20, comma 6
(Procedure per il reclutamento degli insegnanti di religione cattolica)
L’art. 20, comma 6, interviene in materia di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica, novellando il comma 1 e il comma 2 dell’art. 1-bis del D.L. 126 del 2019 al fine di rimodulare la percentuale di posti assegnabili, rispettivamente, mediante la procedura ordinaria e mediante la procedura straordinaria. In particolare: 1) riduce dal 50 al 30 per cento la quota di posti che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25, da coprire mediante il concorso che il Ministero dell’istruzione e del merito, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, deve bandire entro il 2023; 2) aumenta dal 50 al 70 per cento la quota dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, da coprirsi mediante la procedura straordinaria riservata a coloro che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali.
Come evidenziato nella relazione illustrativa, «con la modifica […] si interviene sull’articolo 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019 […] previsione già di carattere eccezionale in quanto limitata ai soli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 esclusivamente al fine di rideterminarne la percentuale dei posti messi a concorso tra la procedura ordinaria, disciplinata ai sensi del comma 1, e la procedura straordinaria inserita al comma 2 con il decreto-legge n. 36 del 2022 […], riservata a coloro che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Resta fermo, quindi, il requisito dello svolgimento di almeno tre anni di servizio».
Per una più agevole lettura, si riportano le modifiche in formato di testo a fronte:
Testo vigente |
Testo modificato |
Art. 1-bis 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a bandire, entro l'anno 2023, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura del 50 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, e del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla procedura straordinaria di cui al presente comma è assegnato il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3 -bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, il quale prevede, altresì, un contributo per l'intera copertura degli oneri delle procedure a carico dei partecipanti. I contributi di partecipazione, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono tempestivamente riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione ai fini della copertura integrale delle spese per la procedura concorsuale. |
Art. 1-bis 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a bandire, entro l'anno 2023, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura del 30 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, e del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla procedura straordinaria di cui al presente comma è assegnato il 70 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3 -bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, il quale prevede, altresì, un contributo per l'intera copertura degli oneri delle procedure a carico dei partecipanti. I contributi di partecipazione, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono tempestivamente riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione ai fini della copertura integrale delle spese per la procedura concorsuale. |
A livello d’inquadramento normativo, si ricorda che l’art. 1-bis del D.L. 126/2019 ha autorizzato l’avvio di un concorso per la copertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica. Nelle more dell’espletamento del concorso, alle immissioni in ruolo si procede utilizzando le graduatorie del concorso bandito nel 2004, la cui validità era limitata agli a.s. 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007.
In particolare, l’art. 1-bis disponeva nella sua formulazione originaria che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (ora, il MIM), previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), è autorizzato a bandire, entro il 2020, un concorso per la copertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevedono vacanti e disponibili negli a.s. dal 2020/2021 al 2022/2023.
Rispetto a tale disciplina, sono intervenute una serie di proroghe riferite sia al termine ultimo per la bandizione del concorso sia agli anni scolastici contemplati. L’ultima di esse è quella disposta dall’art. 5, comma 3, del D.L. 198/2022, che ha fissato al 2023 il termine ultimo per la bandizione del concorso e al 2022/2023 e 2024/2025 gli anni scolastici da considerare rispetto ai posti. Per i necessari approfondimenti e la ricostruzione della “catena delle proroghe” cfr. l’apposito dossier predisposto dal Servizio studi.
In via generale, si ricorda che, ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali – quale previsto dall'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, reso esecutivo ai sensi della L. 121/1985, e dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della CEI, resa esecutiva con DPR 751/1985 – la L. 186/2003 ha istituito due distinti ruoli regionali del personale docente, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, relativi, rispettivamente, a scuola dell’infanzia e scuola primaria e a scuola secondaria.
Ha, altresì, attribuito agli insegnanti di religione cattolica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale docente di ruolo e ha disposto che la consistenza della relativa dotazione organica, articolata su base regionale e determinata nella misura del 70% dei posti d’insegnamento complessivamente funzionanti, è stabilita con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione.
L'accesso ai ruoli avviene previo superamento di concorsi, per titoli ed esami, indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal MIUR. Per partecipare ai concorsi, ciascun candidato deve essere in possesso dei prescritti titoli di qualificazione professionale, nonché del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio .
Infine, ha stabilito che il primo concorso era riservato agli insegnanti di religione cattolica – in possesso dei requisiti di qualificazione professionale e di idoneità – che avevano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d'obbligo, anche in ordini e gradi scolastici diversi.
In attuazione dell’art. 5 della L. 186/2003, con bando emanato con D.D. 2 febbraio 2004 , sono stati indetti due distinti concorsi riservati – l’uno per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, l’altro per la scuola secondaria di primo e di secondo grado – per la copertura dei posti vacanti e disponibili all’inizio di ciascuno degli a.s. 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 .
Le procedure sono state curate dai singoli uffici scolastici regionali che hanno provveduto, altresì, ad approvare le graduatorie generali di merito di ciascuno dei due concorsi. In particolare, in base all’art. 9 del D.D. citato, le graduatorie erano valide per i medesimi a.s. 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007.
Successivamente, non sono state bandite ulteriori procedure.
Si prevede, inoltre, che una quota non superiore al 50% dei posti può essere riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano, che abbia svolto almeno 3 annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione (che, come evidenziato nella scheda relativa all’art. 1, co. 1-16, 18-ter, 18-octies e 19, comprende le scuole statali e le scuole paritarie private e degli enti locali).
Non è previsto uno specifico arco temporale per la validità delle annualità di servizio.
Nelle more dell’espletamento del concorso, le immissioni in ruolo sono effettuate mediante scorrimento delle graduatorie del concorso bandito nel 2004. Si dispone, così, nella sostanza, la riapertura delle graduatorie, la cui validità, come si è visto, era limitata agli a.s. 2004/2005, 32005/2006 e 2006/2007.
Da ultimo, si prevede la clausola di neutralità finanziaria.
Nel corso dell’esame nell’Assemblea della Camera del disegno di legge di conversione del D.L. 126/2019, il 2 dicembre 2019 è stato accolto l’ordine del giorno n. 9/2222-A/3, che ha impegnato il Governo ad utilizzare le graduatorie del concorso bandito nel 2004 prima della determinazione dei posti da mettere a bando, a valutare adeguatamente nei titoli previsti dal nuovo bando l’anzianità di servizio, attribuendo alla stessa un punteggio significativamente superiore a tutti gli altri titoli, ad inserire tra gli stessi titoli la condizione di essere risultati idonei nel concorso del 2004, nonché ad incrementare la misura del 70% dei posti d’insegnamento complessivamente funzionanti ai fini della determinazione della dotazione organica.
Secondo la relazione tecnica, l’intervento in esame sarebbe «neutro dal punto di vista finanziario. Infatti, con la modifica alla doppia procedura concorsuale prevista dall’articolo 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si interviene esclusivamente per rideterminare, per il triennio scolastico dal 2022/2023 al 2024/2025, la percentuale dei posti messi a concorso tra la procedura ordinaria, disciplinata ai sensi del comma 1, e la procedura straordinaria inserita al comma 2 con il decreto-legge n. 36 del 2022 , convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, per coloro che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Dette procedure sono state già autorizzate ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 126 del 2019, pertanto, dall’attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Articolo 21
(Rafforzamento della capacità amministrativa
del Ministero dell’istruzione e del merito)
L’articolo 21, al comma 1, incrementa di 2 posizioni dirigenziali di livello generale e di 8 posizioni dirigenziali amministrative di livello non generale la vigente dotazione organica del Ministero dell’istruzione e del merito (MIM). Il medesimo dicastero è autorizzato, poi, nei limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a 40 unità di personale da inquadrare nell’Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 (comma 2). Si prevede, inoltre, l’incremento del fondo risorse decentrate del Ministero dell’istruzione e del merito di 6 milioni di euro per il 2023, di 7,5 milioni di euro per il 2024 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 (comma 3). Il comma 4 reca la relativa copertura finanziaria.
Nel dettaglio, il comma 1 prevede che, in ragione delle maggiori funzioni amministrative del Ministero dell’istruzione e del merito e, in particolare, alla necessità di garantire l’organizzazione e il funzionamento del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e del sistema di istruzione e formazione professionale (IeF.P.), nonché alla necessità di rafforzare le funzioni di controllo e ispettive verso le istituzioni scolastiche e l’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’istruzione e del merito, la vigente dotazione organica del Ministero dell’istruzione e del merito è incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale e di otto posizioni dirigenziali amministrative di livello non generale. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 523.711 per l’anno 2023 e di euro 1.571.133 a decorrere dall’anno 2024. Alla conseguente riorganizzazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell’art. 13 del decreto-legge n. 173 del 2022 (legge n. 204 del 2022), come modificato dall’art. 1, comma 5, del presente decreto (alla cui scheda di lettura si rinvia), che disciplina i regolamenti di organizzazione dei ministeri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall’art. 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988.
La relazione illustrativa – alla cui lettura integrale si rinvia - rileva che la norma mira, tra l’altro, a rafforzare le attività di controllo di gestione e di prevenzione della corruzione, anche tramite l’elaborazione e il mantenimento di un sistema preventivo adeguato di promozione della trasparenza, necessari alla corretta e puntuale erogazione del servizio scolastico su tutto il territorio nazionale. La norma si inserisce, quindi - prosegue la relazione - nel più ampio quadro di ottimizzazione e standardizzazione dell’assetto organizzativo centrale del Ministero dell’istruzione e del merito, in linea con il percorso di accentramento dei servizi e di trasformazione digitale che l’Amministrazione ha intrapreso da diversi anni. “L’obiettivo, infatti - rileva la relazione - è di valorizzazione delle finalità educative e formative delle istituzioni scolastiche autonome e di miglioramento dei servizi erogati ad alunni e famiglie, anche alla luce degli effetti che avrà il significativo processo di riforma dell’istruzione che si avrà a seguito dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tale potenziamento è anche funzionale ad assicurare la più tempestiva e puntuale attuazione dello stesso PNRR. Quest’ultimo, infatti, rappresentando un’opportunità di significativa rilevanza per il sistema d’istruzione, deve essere coordinato e gestito in modo strutturato e omogeneo attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti che caratterizzano l’Amministrazione, nonché delle istituzioni scolastiche”.
Ai sensi del comma 2, il Ministero dell’istruzione e del merito, per le medesime finalità di cui al comma 1, è autorizzato nei limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a 40 unità di personale da inquadrare nell’Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 mediante l’indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici.
A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 594.646 per l’anno 2023 e di euro 1.783.937 a decorrere dall’anno 2024. È altresì autorizzata in favore del suddetto Ministero, per l’anno 2023, una spesa pari ad euro 467.754, di cui euro 300.000 per la gestione delle predette procedure concorsuali e di euro 167.754 per le maggiori spese di funzionamento connesse all’istituzione dei posti di dirigenziali di cui al comma 1 e all’assunzione del personale di cui al comma 2, e pari ad euro 33.551 annui, a decorrere dall’anno 2024, per le medesime spese di funzionamento.
Il comma 3, poi, prevede che la consistenza del fondo risorse decentrate del Ministero dell’istruzione e del merito (un fondo di natura contrattuale) è incrementata, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, di 6 milioni di euro per l’anno 2023, di 7,5 milioni di euro per l’anno 2024 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
La relazione illustrativa rileva che il comma 3 è volto ad incrementare la capacità amministrativa del Ministero dell’istruzione e del merito. “In particolare – prosegue la relazione - si interviene al fine di rafforzare l’attrattività del Ministero dell’istruzione e del merito (…)”. La medesima relazione rileva che “la misura si pone l’obiettivo di incrementare le risorse finanziarie costituenti il Fondo risorse decentrate (di seguito FRD) destinate alla retribuzione accessoria degli istituti contrattuali connessi alla performance del personale delle aree professionali e di attivare, in sede di contrattazione integrativa, un adeguato contingente di posizioni organizzative previste dall’articolo 18, comma 3, del C.C.N.L. 16 febbraio 1999 – ex Comparto Ministeri, destinate al personale dell’Area funzionari nell’ambito di un percorso di valorizzazione delle competenze (…) Del resto, le recenti assunzioni di funzionari, pari a circa 800 unità, hanno aumentato sensibilmente il numero dei percettori della retribuzione di produttività. Peraltro, già dall’anno 2023, si prevedono ulteriori assunzioni di funzionari individuate nel Piano triennale dei fabbisogni (PTF), come inserito nel Piano integrato di attività e organizzazione 2023/2025. Inoltre, la maggiore retribuzione accessoria percepita in altre Amministrazioni ha determinato la scelta di lasciare questo Ministero da parte di numerosi funzionari neoassunti”.
Il comma 4 reca la copertura finanziaria degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3, pari a (complessivi) euro 7.586.111 per l’anno 2023, a euro 10.888.621 per l’anno 2024 e a euro 12.388.621 annui a decorrere dall’anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione e del merito. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (si rinvia alla relazione tecnica per il dettaglio della quantificazione degli oneri finanziari).
Articolo 22
(Rafforzamento della capacità amministrativa
del Ministero dell’interno)
L’articolo 22, al comma 1, dispone che, fino al 31 dicembre 2027, il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, previsti nella dotazione organica del Ministero dell’interno, a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli dei dirigenti del medesimo Ministero, possa avvenire in deroga al limite percentuale stabilito all’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, comunque, nel limite massimo di due ulteriori unità.
Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
A tal proposito si ricorda preliminarmente che il decreto legislativo n. 165 del 2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, all’articolo 23 stabilisce che in ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, articolato nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica.
I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso previsti dall'articolo 28 del medesimo decreto legislativo (vale a dire per concorso indetto dalle singole amministrazioni, o per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione). È prevista la possibilità che transitino nella prima fascia qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, per un periodo pari almeno a cinque anni, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile.
Secondo l’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente:
- a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui al richiamato articolo 23;
- in misura non superiore al 70% della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli;
- con contratto a tempo determinato, a persone in possesso di specifiche qualità professionali.
Tale disposizione persegue il dichiarato fine di agevolare i percorsi di carriera del personale civile di livello dirigenziale che ha acquisito specifiche professionalità, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione delle competenze acquisite dal personale della pubblica amministrazione contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
L’articolo 23 istituisce un nuovo Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’interno.
Preliminarmente vale rammentare come sia intervenuto, per il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, tra l’altro un duplice incremento di dotazione organica dei dirigenti generali di pubblica sicurezza.
Si tratta dell’incremento disposto dall’articolo 17-bis del decreto-legge n. 36 del 2022, per tre unità (da 32 a 35 unità); e di quello disposto dall’articolo 15 del decreto-legge n. 44 del 2023, per ulteriori quattro unità (così giunte a 39).
Le disposizioni che hanno posto quegli incrementi di organico non hanno individuato gli incarichi corrispettivi da assegnare alle nuove posizioni.
Per questo riguardo, l’articolo in esame procede al comma 1 – per una delle nuove unità – alla previsione di un neo-istituito “Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza”.
La sua direzione è appunto attribuita a una delle nuove unità di dirigente generale di pubblica sicurezza (con correlativa sua menzione, introdotta dal comma 4 entro la tabella A del d.P.R. n. 335 del 1982 recante l’ordinamento del personale della Polizia di Stato che esercita funzioni di polizia: quella tabella A enumera le funzioni per le diverse qualifiche).
Ambito di attività di questo Ispettorato – ancora specifica il comma 1 – è lo svolgimento in forma coordinata dei compiti in materia di:
ü assistenza e attività sociali in favore del personale della Polizia di Stato e dei relativi familiari;
ü attività dei Gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro;
ü approvvigionamento di beni, servizi e lavori, nonché monitoraggio e gestione delle risorse delle Direzioni Centrali ed Uffici di livello equiparato del Dipartimento della pubblica sicurezza e degli altri uffici dell’Amministrazione della Pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi sede nel territorio di Roma Capitale;
ü “supporto strumentale per soddisfare le esigenze generali del Ministero dell’interno”.
Sono funzioni attualmente svolte da più strutture (Servizio tecnico-gestionale; Servizio assistenza e attività sociali; Ufficio per i Gruppi sportivi della Polizia di Stato). Esse sono ora demandate ad apposito Ispettorato – istituito con norma di rango primario perché così prescrive, per il numero degli uffici di livello dirigenziale delle amministrazioni statali, il decreto-legge n. 95 del 2012 (all’articolo 2, comma 10-bis).
La determinazione dell’articolazione e della dotazione organica dell’Ispettorato è demandata dal comma 2 a decreto del Ministro dell’interno, con acquisizione delle risorse umane, strumentali e finanziarie delle strutture (sopra ricordate) che attualmente assolvono ai medesimi compiti.
Il nuovo Ispettorato dipende dal Dipartimento della pubblica sicurezza, “senza essere inserito nella sua struttura”, specifica la relazione illustrativa.
Infatti il comma 3 viene a prevedere che l’esercizio in forma coordinata di funzioni di carattere strumentale e di supporto presso l’Amministrazione della pubblica sicurezza, possa articolarsi sul territorio anche con Ispettorati della Polizia di Stato, posti alle dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Così si ‘legifica’ una nuova tipologia di ufficio periferico di Ispettorato (con funzioni strumentali e di supporto), là dove la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è disegnata dal regolamento recato dal d.P.R. n. 208 del 2001.
Peraltro il comma 5 autorizza un regolamento governativo (adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988) a modificare appunto il d.P.R. n. 208 del 2001, conseguentemente alle previsioni ora poste.
E successivi “provvedimenti”, aggiunge il comma 6, apporteranno le conseguenti modificazioni alle disposizioni organizzative del Ministero dell’interno e del Dipartimento della pubblica sicurezza (quali - si legge nella relazione illustrativa - il d.P.C.m. dell’11 giugno 2019, n. 78, recante l’organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno, o il decreto ministeriale 6 febbraio 2020, circa l’organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui si compone il Dipartimento di pubblica sicurezza).
Il comma 7 pone infine una clausola di invarianza finanziaria.
Il comma 1 dell’articolo 24, al fine di rafforzare la funzionalità delle prefetture-uffici territoriali del Governo, per un quinquennio a decorrere dall’anno 2023 destina al Ministero dell’interno una quota pari al 30 per cento delle somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, resesi disponibili al termine di ogni esercizio.
Il comma 2 è preordinato a fornire un supporto di risorse umane di livello non dirigenziale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, appartenenti all’Area funzionari, alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo delle province interessate dallo stato di emergenza per gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.
Sempre al fine di supportare le province interessate dai fenomeni alluvionali intervenuti a far data dal 1° maggio scorso, il comma 3 autorizza l’acquisto di strumenti informatici destinati a potenziare la funzionalità delle sale operative di protezione civile ed il comma 4 autorizza la spesa di euro 376.920 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale in servizio presso le Prefetture- Uffici territoriali del Governo delle medesime province.
Il comma 6 quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione dei commi da 2 a 4 e reca la relativa copertura finanziaria.
Il comma 1 dell’articolo 24 interviene, in particolare, sull’articolo 5 del decreto-legge 79/2012, introducendovi un nuovo comma 2-bis.
Il comma 1 del citato articolo attualmente prevede che le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, siano riassegnate, previo versamento all’entrata di bilancio dello Stato, al fondo di cui all’art. 7-quinquies, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, istituito nello stato di previsione del MEF, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri e assicurare il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili.
Il comma 2 autorizza il Ministero dell’interno ad assumere, a decorrere dal 1° settembre 2023, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale e, comunque, non superiore al 31 agosto 2024, 30 unità di personale non dirigenziale – nonché a ricorrere allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici, banditi da altre amministrazioni, per la medesima area professionale – da destinare alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo delle province interessate dallo stato di emergenza, dichiarato con delibere del Consiglio dei Ministri in data 4, 23 e 25 maggio 2023, per gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.
A tal fine viene autorizzata una spesa complessiva pari a euro 1.414.037 al lordo degli oneri a carico dello Stato, di cui euro 471.346 per l’anno 2023 ed euro 942.691 per l’anno 2024.
L’assegnazione delle predette unità di personale a ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo è demandata ad un provvedimento del Ministro dell’interno.
Con la stessa finalità di fornire un supporto alle province interessate dai fenomeni alluvionali intervenuti a far data dal 1° maggio scorso, al comma 3 il Ministero dell’interno è autorizzato altresì all’acquisto di strumenti informatici destinati a potenziare la funzionalità delle sale operative di protezione civile, per il necessario supporto tecnico alle decisioni dei Centri coordinamento soccorsi delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e dei Centri operativi misti istituiti dai Prefetti delle medesime province.
Al medesimo fine, il comma 4 autorizza la spesa al lordo degli oneri a carico dello Stato, di euro 376.920 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale in servizio presso le medesime Prefetture- Uffici territoriali del Governo.
Il comma 6 stabilisce che, agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 2 a 4 del presente articolo, pari a euro 1.108.266 per l’anno 2023 ed euro 1.579.611 per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L’articolo 24, comma 5, prevede che il permesso di soggiorno rilasciato allo straniero di un Paese terzo per motivi di studio possa essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori del sistema delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato definite con il decreto flussi annuale.
La disposizione è finalizzata a correggere una contraddizione contenuta nella formulazione dell’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 286/98 (Testo unico immigrazione) che, a seguito delle modifiche operate dall’articolo 3, comma 2, del DL 20/2023, sancisce - nel secondo periodo del comma - la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione al di fuori delle quote massime stabilite annualmente con il decreto flussi mentre, immediatamente dopo, ne prevede la convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell’ambito delle medesime quote.
L’articolo 6, comma 1 del testo unico, nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dal D.L. 20/2023, prevedeva che il permesso di soggiorno per motivi di studio potesse essere convertito - previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti di lavoro autonomo - nell’ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato stabilite annualmente con DPCM (decreto flussi), ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del testo unico.
Il comma 2 dell’articolo 3, del D.L. 20/2023, con la finalità di sopprimere la condizione secondo cui la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinata al rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri, ha aggiunto all’inizio del secondo periodo del comma le seguenti parole: «al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4», senza contestualmente abrogare le parole: «nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4» poste alla fine del periodo.
Si è venuta a creare così una contraddizione risolta dalla disposizione in commento.
In Italia l'immigrazione dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea è regolata secondo il principio della programmazione dei flussi. Ogni anno il Governo, sulla base della necessità di manodopera interna, stabilisce il numero di stranieri che possono entrare nel nostro Paese per motivi di lavoro.
In particolare, la gestione dei flussi di immigrazione è realizzata attraverso una serie di strumenti, quali il documento programmatico triennale e il decreto annuale sui flussi.
Il documento programmatico sulla politica dell'immigrazione viene elaborato dal Governo ogni tre anni ed è sottoposto al parere delle commissioni parlamentari. Esso contiene un'analisi del fenomeno migratorio e uno studio degli scenari futuri; gli interventi che lo Stato italiano intende attuare in materia di immigrazione; le linee generali per la definizione dei flussi d'ingresso; le misure di carattere economico e sociale per favorire l'integrazione degli stranieri regolari. L'ultimo documento programmatico adottato è quello per il triennio 2004-2006 (D.P.R. 13 maggio 2005).
Il decreto sui flussi è lo strumento attuativo del documento programmatico, con cui il Governo stabilisce ogni anno, sulla base delle indicazioni contenute nel documento programmatico triennale e dei dati sull'effettiva richiesta di lavoro da parte delle realtà locali, elaborati da un'anagrafe informatizzata tenuta dal Ministero del lavoro, le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per motivi di lavoro. In esso sono previste quote riservate per i cittadini provenienti da Paesi a forte pressione migratoria con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi specifici di cooperazione in materia di immigrazione. Il decreto è adottato entro il 30 novembre di ciascun anno, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
Una norma di salvaguardia prevede che qualora non sia possibile emanare il decreto (per esempio in assenza del documento programmatico triennale) il Presidente del Consiglio può provvedere in via transitoria con proprio decreto (art. 3 del testo unico del 1998). Il D.L. 130/2020 ha eliminato la previsione che il decreto flussi transitorio non dovesse superare le quote stabilite nell'ultimo decreto (ordinario o transitorio) emanato.
Il 26 gennaio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022 recante la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2022. Il decreto flussi 2022 ammette in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 82.705 unità (il decreto flussi 2021 prevedeva l'ingresso di 69.700 unità).
Per il solo triennio 2023-2025, il decreto flussi sarà adottato in deroga alla disciplina ordinaria sopra descritta. In primo luogo, il decreto sarà triennale e non annuale, ossia indicherà le quote massime di lavoratori ammessi per ciascuno dei tre anni di riferimento. Inoltre, oltre alle quote, indicherà anche i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso. Funzione che, come si è detto, è svolta ordinariamente dal documento programmatico triennale. Tali criteri devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale (si veda il D.L. 20/2023, art. 1, che ha introdotto tale disposizione transitoria).
L’articolo 25 prevede la definitiva confluenza in un’apposita sezione ad esaurimento dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno del personale dirigenziale e non dirigenziale delle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (Ages) e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPAL), che è attualmente inquadrato nell’elenco allegato al ruolo del personale civile dell’interno.
Come anticipato, la disposizione in esame riguarda il personale proveniente dall’Ages e dalla SSPAL, soppresse, rispettivamente nel 2010 e nel 2012, con conseguente trasferimento delle funzioni e relative risorse al Ministero dell’interno.
A seguito della soppressione di tali enti, in attesa del processo di riorganizzazione dell’amministrazione subentrante, al fine di garantire la continuità delle funzioni, il legislatore ha disposto che le attività di interesse pubblico già svolte potevano continuare ad essere esercitate presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati (articolo 7, comma 31-quinquies, del decreto-legge n. 78/2010 e articolo 10, comma 4, del decreto-legge n.174/2012).
È utile ricordare che la riforma della disciplina dei segretari comunali e provinciali con la soppressione dell’Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e l’affidamento della gestione dell'albo al Ministero dell'interno è avvenuta ad opera del decreto-legge n. 78 del 2010 (art. 7, commi da 31-ter a 31-septies).
In particolare, l’articolo 7, comma 31-ter del d.l. 78/2020 (conv. L. 122/2010) ha soppresso l’Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (istituita dall’art. 102 TUEL) ed ha disposto che il Ministero dell’interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia, con il trasferimento al medesimo Ministero delle risorse strumentali e di personale ivi in servizio.
Il comma 31-quater dello stesso art. 7 dispone che con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse riallocate presso il Ministero dell’interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo decreto interministeriale, che è stato emanato in data 23 maggio 2012.
Il comma 31-quinquies ha previsto che per garantire la continuità delle attività di interesse pubblico svolte dalla soppressa Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l’attività già svolta dall’Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati.
Per il finanziamento delle funzioni trasferite al Ministero dell’interno, il comma 31-sexies prevede la riduzione dei contributi erariali ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni.
La soppressione della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPL) è invece stata stabilita nell’ambito del processo di riorganizzazione delle scuole di formazione pubblica, l’articolo 10, commi 2-6, del decreto-legge n. 174/2012, con successione a titolo universale del Ministero dell’interno ed ha previsto l’istituzione di una apposita sezione nell’ambito dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’Interno, in cui confluisce il personale a tempo indeterminato della soppressa Scuola. Anche in questo caso, si stabiliva che per garantire la continuità delle funzioni già svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di riorganizzazione delle strutture del Ministero per garantire l’esercizio delle funzioni trasferite, l'attività continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati.
Si è previsto inoltre (art. 10, comma 5) che gli oneri derivanti dalla soppressione della Scuola e per lo svolgimento delle funzioni trasferite al Ministero si applica la disposizione di cui al sopra citato articolo 7, comma 31-sexies, del d.l. n. 78/2010.
Per il perfezionamento della riorganizzazione delle attività svolte dagli enti soppressi, il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. L. 213/2012, art. 10, comma 6) prevedeva inoltre – entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione – oltre all’adozione delle modifiche organizzative delle strutture del Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle funzioni trasferite (si v. d.P.C.m. 11 giugno 2019, n. 78 e s.m.i.), l'inquadramento del personale, con contratto a tempo indeterminato, proveniente dalle amministrazioni soppresse nell’ambito di una apposita sezione dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, da istituirsi con il medesimo provvedimento.
La disposizione in esame interviene direttamente su questo punto, rimasto inattuato, disponendo la confluenza in un’apposita sezione ad esaurimento dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno del personale dirigenziale e non dirigenziale – proveniente dalle soppresse AGES e SSPAL – attualmente inquadrato, in via provvisoria, nell’elenco allegato al ruolo del personale civile dell’interno. La confluenza nella sezione così istituita direttamente con legge riguarda il personale che risulta inquadrato in tale elenco alla data del 1° gennaio 2023.
Nella relazione illustrativa, si specifica che la finalità principale è quella di assicurare, a regime lo svolgimento delle funzioni di gestione amministrativa del reclutamento, della formazione iniziale e di quella collegata agli sviluppi professionali nonché della carriera dei segretari comunali e provinciali, superando l’attuale assetto organizzativo provvisorio, che si protrae sin dall’agosto 2010. Queste ultime funzioni, in particolare, andrebbero ad aggiungersi a quelle di gestione dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, che sono previste dal citato d.PCM 11 giugno 2019, n. 78 (articolo 3, comma 2, lettera a)) che le ha assegnate al Dipartimento per gli affari interni e territoriali, sulla base, come evidenziato nella medesima relazione, della provvisoria organizzazione ai sensi dell’articolo 7, comma 31-quinquies, del decreto-legge n. 78/2010.
Si dispone inoltre che la riorganizzazione delle strutture ministeriali che sia necessaria per attuare la disposizione in esame possa essere eseguita con le modalità semplificate di riorganizzazione ministeriale (d.P.C.M. in luogo di d.P.R. di delegificazione) previste da ultimo dal decreto-legge n. 173 del 2022, come modificato dal decreto in esame (si v., supra, scheda di lettura dell’articolo 1, comma 5).
Contestualmente, è soppresso il secondo periodo del comma 6, articolo 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, già citato, che rinviava ad altra fonte secondaria l’istituzione della apposita sezione dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.
Infine la disposizione in esame reca una clausola di invarianza finanziaria.
In proposito si ricorda che per il finanziamento delle funzioni trasferite, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge n. 78/2010, si prevede la riduzione dei contributi erariali ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni.
Più di recente, l’articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 44 del 2023 ha stabilito che le risorse finanziarie riguardanti la contrattazione del personale proveniente dalle ex Ages e SSPAL, che sono confluite nei fondi destinati alla contrattazione del personale del Ministero dell’interno, possono essere destinate, con i criteri e nella misura previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa, al predetto personale dirigenziale e non dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni soppresse. Solo nell’ipotesi di riduzione del personale delle amministrazioni soppresse, le risorse in questione possono essere destinate, per la parte corrispondente, a favore di tutto il personale del Ministero dell’interno.
Articolo 26
(Disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
L’articolo 26 reca un duplice ordine di previsioni, relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Da un lato, istituisce (presso il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile) due uffici di livello dirigenziale generale, preposti, rispettivamente, all’attività ispettiva e agli affari legali (assegnato ad un prefetto) ed alla sicurezza sul lavoro nonché salute fisica del personale (assegnato ad un dirigente generale del Corpo).
Dall’altro, abbrevia – a cinque settimane - la durata del corso di formazione per l’accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto (per la procedura concorsuale con decorrenza dal 1° gennaio 2022) nonché dei corsi di formazione per la promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra (con decorrenze puntualmente indicate dalla norma).
Il comma 1 istituisce – presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Ministero dell’interno – due uffici di livello dirigenziale generale.
Di questi, uno è previsto avere competenza generale per l’attività ispettiva e per gli affari legali. Ad esso è preposto un prefetto.
L’altro ufficio così istituito è per la sicurezza sul lavoro e la salute fisica individuale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ad esso è preposto un dirigente generale del Corpo.
Correlativamente alla previsione della titolarità prefettizia sopra ricordata, la dotazione organica del Ministero dell’interno è incrementata di un posto di prefetto. Questo, non prima del 1° settembre 2023.
Così dispone il comma 2, i quale al contempo quantifica l’onere finanziario (87.789 euro per l’anno 2023; 263.365 euro annui a decorrere dall’anno 2024) e ne prevede la copertura finanziaria, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025 (nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali”, missione “Fondi da ripartire”) dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Quanto all’ulteriore posizione di dirigente generale, essa trova già previsione nel decreto-legge n. 44 del 2023, tra le assunzioni straordinarie ch’esso ha autorizzato in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali (cfr. suo articolo 15, comma 19, lettera a), n. 1).
Aggiunge il comma 3 una clausola d’invarianza finanziaria, fatto salvo il maggior onere per la unità di personale prefettizio sopra ricordata.
Così come prevede si applichi la disposizione recata dall’articolo 13 del decreto-legge n. 173 del 2022 (come novellato dall’articolo 1, comma 5 del presente decreto-legge), secondo cui fino al 30 ottobre 2023 i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri).
I commi 4 e 5 abbreviano la durata di alcuni corsi di formazione.
In particolare, il comma 4 riduce la durata del corso di formazione per l’accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto, per la procedura concorsuale con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
Tale corso è previsto durare cinque settimane – anziché gli almeno tre mesi previsti dall’articolo 12, comma 1 del decreto legislativo recante l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco n. 217 del 2005 (quella disposizione altresì prevede che l’accesso alla qualifica di capo squadra avvenga, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore).
Siffatta riduzione temporale è disposta per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2021.
Ed è disposta, recita la previsione, “in via eccezionale”. È a notare peraltro come analoga deroga e riduzione della durata del corso di formazione a cinque settimane siano state disposte dall’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 120 del 2021 (con decorrenza dal 1°
gennaio 2020, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019) e dall’articolo 32, comma 1 del decreto-legge n. 21 del 2022 (decorrenza 1° gennaio 2021, per un numero di posti corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2020).
Si è ricordato, in tal modo è disposta una deroga alla ordinaria durata del corso di formazione, prevista pari a tre mesi dall'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo n. 217 del 2005.
Esso congegna il reclutamento dei capi squadra e dei capi reparto nel modo che segue.
L'immissione in ruolo avviene mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi (riservato al personale che rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore).
Una volta terminato con successo il corso di formazione, si accede alla qualifica di capo squadra. La successiva promozione alla qualifica di capo reparto è conferita (a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, prevede l'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 217) ai capi squadra esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e che, alla data del medesimo scrutinio, abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica ed abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale (individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento).
La disposizione recata dal presente articolo dunque deroga alla previsione vigente relativa alla durata di quel corso di formazione professionale, requisito per l'accesso alla qualifica di capo squadra.
Il comma 5 dispone analoga riduzione a cinque settimane della durata dei corsi di formazione delle selezioni interne per la promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra.
La riduzione è prevista con decorrenza 1° gennaio 2020, 1° gennaio 2021 e 1° gennaio 2022 (per un numero di posti corrispondente rispettivamente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021).
Si tratta ancora una volta di una deroga rispetto alla durata ordinaria prevista dalle disposizioni ordinamentali, la quale sarebbe, diversamente, pari a non meno di tre mesi (secondo quanto dettato dall’articolo 38, comma 1, e dall’articolo 55, comma 1, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005: il primo articolo concerne la promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di specialista di aeromobile capo squadra e di elisoccorritore capo squadra; il secondo articolo, la promozione alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra).
Siffatte promozioni a capo squadra (prevedono i due articoli testé ricordati del decreto legislativo n. 217) avvengono nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione professionale, riservata al personale che alla predetta data sia coordinatore, per il ruolo corrispondente.
Posto che la decorrenza economica della promozione è dalla data di conclusione del corso di formazione, una abbreviata durata del corso importa una anticipata decorrenza economica, dunque un onere finanziario.
Per questo riguardo, il comma 6 reca quantificazione degli oneri recati dai commi 4 e 5, pari 402.065 euro per l’anno 2023, nonché la correlativa copertura finanziaria, a valere riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
Articolo 27
(Disposizioni per il potenziamento dell’organico dell'Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)
L’articolo 27 reca la disciplina relativa all’incremento dell’attuale dotazione organica dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di ulteriori n. 100 unità di personale non dirigente, attraverso procedure di mobilità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni.
Più nel dettaglio il comma 1, lett. a), dell’articolo 27 modifica il comma 1 dell’articolo 113-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011, il c.d. codice antimafia, rideterminando in trecento unità la dotazione organica dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) e prevedendo che i contingenti debbano essere definiti nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale.
Il comma 1 dell’art. 113-bis del codice antimafia, nella formulazione vigente prima dell’entrata in vigore del decreto-legge, determinava la dotazione organica dell'Agenzia, in duecento unità ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e no, secondo contingenti da definire con regolamento.
Nella relazione illustrativa si precisa che il fabbisogno di personale è riferito a ulteriori 100 unità di personale non dirigente dell'area II del Comparto Funzioni centrali che andrà ad incrementare l’attuale dotazione organica pari a. 181 unità di personale non dirigente, previste dal regolamento di organizzazione dell'Agenzia (DPR n. 118/2018), di cui 134 unità appartengono all'area III, mentre le restanti 47 all' area II^.
La lett. b) del comma 1 dell’articolo 27 modifica – conseguentemente all’aumento della dotazione organica di cento unità - il comma 2 dell’articolo 113-bis del codice antimafia, stabilendo che alla copertura dell'incremento della dotazione organica di duecentosettanta unità si debba provvedere, nel limite di duecento unità mediante procedure di mobilità.
Tale comma, nella sua formulazione vigente prima dell’entrata in vigore del decreto-legge, prevedeva che alla copertura dell'incremento della dotazione organica di centosettanta unità si provvedesse, nel limite di cento unità mediante procedure di mobilità.
La lett. c) del comma 1 dell’articolo 27 interviene sul comma 4-bis del già citato articolo 113-bis. Tale articolo, nella formulazione vigente prima dell’entrata in vigore del decreto-legge in conversione, prevedeva che l'indennità di amministrazione spettante agli appartenenti ai ruoli dell'Agenzia, in misura pari a quella corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero della giustizia dovesse essere individuata nell'ambito della contrattazione collettiva 2019/2021. Il decreto-legge in esame ha soppresso il riferimento alle annate 2019/2021.
Nella già richiamata relazione si evidenzia come l’aumento dell’organico risponde all’esigenza di “garantire un miglioramento dell’azione amministrativa (dell’Agenzia), in termini non solo di gestione dei beni e delle aziende ma anche di sviluppo delle politiche destinatorie e di valorizzazione dei cespiti nei singoli territori”. Attualmente, come riporta la relazione, il numero di cespiti destinati nel tempo ammonta a 20.237, ai quali si aggiungono i quasi 23.000 beni attualmente in gestione.
Il comma 2 prevede la copertura dell'intervento di incremento della dotazione organica dell’Agenzia. È all'uopo autorizzata la spesa di 2.027.858 per il 2023 e di 6.083.572 a decorrere dal 2024.
Il comma 3 quantifica in 202.732 euro per il 2023 e in 6.083.195 euro annui a decorrere dall’anno 2024, gli oneri per il funzionamento conseguenti all’incremento della dotazione organica.
Il comma 4 autorizza la spesa di 170.918 euro per il 2023 e di 512.753 euro a decorrere dal 2024 per la corresponsione dei compensi di lavoro straordinario.
Da ultimo il comma 5 reca la copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri complessivi derivanti dall’incremento della dotazione organica dell’Agenzia, quantificati in euro 2.359.668 per il 2023 e in euro 7.079.006 annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
L’articolo 28, comma 1, modifica le modalità (da superamento di prova selettiva a procedura concorsuale con una riserva del 50 per cento dei posti) attraverso le quali le amministrazioni comunali della regione Calabria sono autorizzate ad inquadrare nelle relative piante organiche i tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga; specifica poi che la possibilità di assumere giovani laureati con contratto di apprendistato o, attraverso apposite convenzioni, studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro, riconosciuta a determinate amministrazioni, deve avvenire nel rispetto di procedure concorsuali, conformi ai relativi princìpi.
L'articolo 28, comma 1, modificando gli articoli 3 (comma 3-bis) e 3-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, (recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche), mira a precisare che, nelle norme relative alle procedure di assunzioni e reclutamento, le pubbliche amministrazioni garantiscono il previsto svolgimento di procedure concorsuali.
Come evidenziato nella Relazione tecnica, si tratta di disposizioni di natura ordinamentale, che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Con la modifica all’articolo 3, comma 3-bis, del DL n. 44/2023, l’originaria modalità – superamento di una prova selettiva – attraverso la quale le amministrazioni comunali della regione Calabria possono inquadrare, nelle relative piante organiche, tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, viene sostituita dalla previsione del superamento di una procedura concorsuale con una riserva del 50 per cento dei posti banditi a favore dei predetti tirocinanti.
Il richiamato comma 3-bis dell’articolo 3 del del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, dispone che, al fine di fronteggiare l’emergenza migratoria che investe l’Italia, in particolare la regione Calabria, e di porre in essere iniziative volte a creare adeguate condizioni di accoglienza, anche per promuovere processi finalizzati a creare le condizioni di integrazione utile sul territorio, le amministrazioni comunali della regione Calabria sono autorizzate ad inquadrare nelle relative piante organiche i tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'Accordo Quadro tra la regione Calabria e le parti sociali del 7 dicembre 2016, in materia di interventi di politica attiva per il lavoro, che siano già stati utilizzati da tali amministrazioni comunali e che possiedano i requisiti per l’accesso al pubblico impiego di cui alla normativa vigente.
Tale inquadramento – che può realizzarsi anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie previste nel successivo comma 3-quinquies (2 milioni di euro per il 2023 e 5 milioni di euro a decorrere dal 2024), e anche in sovrannumero rispetto alle relative piante organiche. Si ricorda che questo inquadramento, secondo la formulazione antecedente alla novella introdotta dalla diposizione in commento, era previsto –come sopra illustrato - che avvenisse previo superamento di prova selettiva.
Con la modifica all’articolo 3-ter del DL n. 44/2023, si specifica che la definizione dei criteri e delle modalità delle procedure di reclutamento[27] di giovani laureati con contratto di apprendistato o, attraverso apposite convenzioni, di studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro – che è demandata ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in Conferenza unificata – deve avvenire nel rispetto dell’articolo 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Si ricorda che, a norma dell’art.35, comma 1, del D. Lgs. 165/20001, l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3[28], volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
L’articolo 3-ter del DL n. 44/2023, al comma 1, riconosce a determinate pubbliche amministrazioni - fino al 31 dicembre 2026 e nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti - la facoltà di assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato di durata massima di 36 mesi, giovani laureati individuati su base territoriale, mediante avvisi pubblicati sul portale del reclutamento In.PA
La definizione dei criteri e delle modalità delle procedure di reclutamento, - che, a seguito della novella introdotta con il presente provvedimento, deve avvenire nel rispetto dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 - è demandata ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in Conferenza unificata.
La citata facoltà assunzionale è riconosciuta alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001[29], in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ricorso a forme di lavoro flessibile da parte delle P.A. e ai relativi limiti di spesa, di cui, rispettivamente, all’articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001[30] e all’articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010[31].
Le medesime pubbliche amministrazioni possono stipulare, fino al 31 dicembre 2026, convenzioni, attraverso le modalità di cui al comma 1 e - come aggiunto a seguito della novella introdotta dal presente provvedimento, nel rispetto dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 - non onerose con istituzioni universitarie aderenti alla CRUI (Conferenza dei rettori delle Università italiane) e finalizzate alla individuazione di studenti di età inferiore a 24 anni che hanno concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratti di formazione e lavoro (comma 2).
Le modalità di individuazione dei suddetti studenti sono demandate al medesimo decreto ministeriale di cui al comma 1, che individua altresì i contenuti omogenei delle predette convenzioni.
Si ricorda che l’articolo 3-ter del DL 44/2023 prevede altresì che, nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione, al termine dei citati contratti, il rapporto di lavoro si trasformi a tempo indeterminato, a condizione della sussistenza dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato.
Si dispone infine - ai sensi della medesima disposizione - la possibilità per i bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego di prevedere che il punteggio del titolo di studio richiesto per l'accesso sia aumentato fino al doppio qualora il titolo sia stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione.
In materia di apprendistato nella P.A. si ricorda che l’art. 2 del D.L. 80/2021 consente l’attivazione, attraverso contratti di apprendistato professionalizzante e di alta formazione e ricerca, di specifici progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni per l’acquisizione di competenze di base e trasversali e per l’orientamento professionale, da parte di diplomati e di studenti universitari. A tal fine, a decorrere dal 2021, è stato istituito un apposito fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. In attuazione di tale previsione, è stato adottato il DM 23 marzo 2022 nelle more dell'attuazione della previsione di cui all’art. 47, c. 6, del D.Lgs. 81/2015 che demanda ad apposito DPCM l'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici.
Il contratto di formazione e lavoro, applicabile al solo settore pubblico, è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 3 del D.L. 726/1984 e 16 del D.L. 299/1994. Tale contratto concerne i soggetti di età compresa tra sedici e trentadue anni ed è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di formazione e lavoro mirato alla: 1) acquisizione di professionalità intermedie; 2) acquisizione di professionalità elevate;
b) contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo.
La durata massima del contratto non può superare i ventiquattro mesi per i contratti di cui alla lettera a) del comma 2 e i dodici mesi per i contratti di cui alla lettera b).
L’articolo 28, comma 2 reca due distinte previsioni, concernenti il personale proveniente da società a controllo pubblico in avvalimento presso l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
Tale personale viene ad essere ricompreso nella riserva di posti, tra quelli messi a concorso per l’assunzione di personale non dirigenziale. E si prevede che per esso non applichi il vigente termine del 31 dicembre 2023, ai fini dell’inquadramento in ruolo.
Questo comma reca una duplice novella al decreto-legge n. 82 del 2021, il quale ha dettato disposizioni in materia di cybersicurezza, definendo una “architettura nazionale di cybersicurezza” ed istituendo l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
La novellazione concerne proprio quell’Agenzia, e più in particolare il suo personale.
Invero, le nuove previsioni integrano (in tal modo correggendo) disposizioni assai recenti, recate dal decreto-legge n. 44 del 2023 (cfr. suo articolo 1, comma 10, anch’esso recante novelle al citato decreto-legge n. 82).
Il decreto-legge n. 44 del 2023 (con disposizione formulata quale novello comma 3-bis dell’articolo 12 del decreto-legge n. 82 del 2021) ha autorizzato l’Agenzia – nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali – a riservare una quota fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale, in favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato, in possesso dei requisiti necessari per l'inquadramento nel ruolo del personale dell'Agenzia e che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano prestato servizio continuativo per almeno due anni presso la medesima Agenzia.
La disposizione mira ad agevolare una ‘stabilizzazione’ delle assunzioni a tempo determinato già intervenute, con contratti di diritto privato, “di soggetti in possesso di alta e particolare specializzazione debitamente documentata” (recita l’articolo 12, comma 2 del decreto-legge n. 82 del 2021), individuati attraverso “adeguate” modalità selettive, per lo svolgimento di attività necessarie all'operatività dell'Agenzia o per specifiche progettualità da portare a termine in un arco di tempo prefissato.
Ebbene con la novella or disposta si aggiunge, al personale ammesso alla predetta quota riservata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso, un’altra categoria, ulteriore rispetto ai contrattisti previsti dal decreto-legge n. 44 del 2023.
Si tratta del personale proveniente dalle società a controllo pubblico, in avvalimento presso l’Agenzia.
Al contempo, altra novella prevede che siffatto personale, proveniente dalle società a controllo pubblico, faccia eccezione rispetto al termine del 31 dicembre 2023, ai fini dell’inquadramento in ruolo, qualora impiegato nel contingente del quale l’Agenzia è stata autorizzata ad avvalersi.
Tale autorizzazione è stata posta ancora dal decreto-legge n. 44 del 2023 (con disposizione formulata quale novello comma 8.1 dell’articolo 17 del decreto-legge n. 82 del 2021).
Essa concerne l’avvalimento da parte dell’Agenzia, sino al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale, nel limite di 50 unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni, alle autorità indipendenti e alle società a controllo pubblico (messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate d'intesa con i soggetti pubblici e privati di appartenenza).
Questo personale (prosegue quella disposizione autorizzatoria del decreto-legge n. 44) può essere inquadrato - mediante apposite selezioni “con le modalità e le procedure definite con provvedimento dell'Agenzia” - con provvedimento dell'Agenzia, nel ruolo del personale, non oltre il termine indicato (31 dicembre 2023).
Tale termine, si viene ora a prevedere, non si applica al personale proveniente dalle società a controllo pubblico.
Si rammenta che l’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 175 del 2016 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), definisce “società a controllo pubblico” quelle società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo secondo quanto disciplinato dall’articolo 2359 del codice civile. Quest’ultimo articolo (rubricato “Società controllate e società collegate”) è richiamato dalla lettera b) del medesimo articolo 2, comma 1, e stabilisce che considerate controllate le società:
1. in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2. in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3. che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Il medesimo articolo 2359 c.c. reca quindi alcune disposizioni ulteriori sulle modalità di conteggio dei voti ai fini dell’applicazione della disciplina in esame.
La suddetta lettera b) specifica, inoltre, che il controllo può sussistere anche quando “le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali”, secondo la disciplina applicabile.
La Corte dei conti, con la deliberazione n. 11/2019 delle Sezioni riunite in sede di controllo, ha chiarito che sono società a controllo pubblico anche quelle partecipate da più amministrazioni pubbliche, ciascuna delle quali titolare di diritti di voto inferiori al 50% di quelli complessivi, le quali siano complessivamente in grado di disporre nell’assemblea ordinaria dei voti previsti dall’art. 2359 del codice civile.
Articolo 29
(Misure di contrasto alla peste suina africana)
L’articolo 29 - novellando l’articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 - prevede un potenziamento dei poteri e delle attività svolte dal Commissario straordinario per garantire l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA.
L’articolo 29, comma 1:
§ alla lettera a) - novellando il comma 1, dell’articolo 2 del decreto-legge n. 9/2022 - chiarisce meglio la portata dei compiti del Commissario straordinario che, oltre a prevenire ed eradicare la peste suina africana ha anche la funzione di predisporre misure di contenimento della specie cinghiale (sus scrofa).
Si ricorda che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2023, il dott. Vincenzo Caputo è stato nominato Commissario straordinario per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);
§ alla lettera b) – sostituendo il comma 2, dell’articolo 2, del decreto-legge n. 9/2022 - prevede un potenziamento dei poteri e delle attività svolte dal Commissario straordinario, che:
a) coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, per le finalità eradicative della peste suina africana ed il contenimento della specie cinghiale;
b) definisce, sentite le regioni interessate, il piano straordinario delle catture a livello nazionale e regionale con tempistica, obiettivi numerici di cattura e, sentita ISPRA, abbattimento e smaltimento, e lo comunica alle regioni;
c) individua all’interno del piano di cui alla lettera b) le aree di stoccaggio degli animali catturati o abbattuti e dell’eventuale smaltimento delle carcasse;
d) ordina alle competenti Autorità regionali di procedere all’attuazione del piano di cui alla lettera b) secondo le modalità previste;
e) monitora le attività delle regioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi prefissati nei termini indicati;
f) verifica la regolarità delle procedure dell’abbattimento e della distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente;
g) in caso di inerzia o mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle competenti autorità regionali attiva la procedura di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l’esercizio dei poteri sostitutivi con le medesime prerogative e strutture regionali, oppure affida a ditte specializzate il servizio utilizzando i fondi di cui al comma 2-quinquies del presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022.
Le novità rispetto alla legislazione previgente sono le lettere da b) ad e) che consistono sostanzialmente in attività di coordinamento, controllo, pianificazione e verifica che sono tipiche delle gestioni commissariali.
Con particolare riguardo a quanto previsto alla lettera g) si ricorda che le attività ivi previste vengono svolte normalmente delle medesime strutture regionali competenti. L’esercizio del potere sostitutivo, infatti si concretizza nella sostituzione del Commissario agli organi apicali nei confronti dei quali viene acclarata l’inerzia nelle attività loro assegnate con la possibilità di avvalersi pienamente delle loro strutture amministrative e operative.
Nella seconda procedura prevista dalla medesima lettera g), alternativa a quella sopra descritta, il Commissario può decidere di affidare il servizio a ditte specializzate. Tale circostanza potrebbe determinarsi, ad esempio, qualora il Commissario rilevi l’inadeguatezza delle strutture regionali allo svolgimento del servizio. Al concretizzarsi di tale ipotesi il Commissario utilizza i fondi già previsti al comma quinquies dell’articolo 2 pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022.
Si ricorda che a partire dal 7 gennaio 2022 in Italia è stata accertata la presenza della peste suina africana (PSA) anche nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle regioni Piemonte e Liguria, quindi al fine della salvaguardia del patrimonio genetico animale, il Parlamento ha approvato alcune misure urgenti finalizzate all'eradicazione dalla malattia nei cinghiali e per prevenirne l'introduzione nei suini da allevamento (D.L. n. 9/2022). A tale scopo è stato nominato un Commissario straordinario che può indire procedure di gara - ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili idonee al contenimento dei cinghiali selvatici. L'autorizzazione di spesa per la predetta misura ammonta a 10 milioni di euro per l'anno 2022 (articolo 2, comma 2-bis, D.L. n. 9/2022).
Si fa inoltre presente che a sostegno delle aziende suinicole italiane che hanno subìto danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di peste suina africana (PSA) è stato emanato il D.M. 28/07/2022 che ripartisce risorse pari a euro 25.000.000 per l'anno 2022 in favore di piccole e medie imprese della produzione primaria (60 per cento delle risorse) e di imprese dei settori della macellazione, trasformazione di carni suine (40% delle risorse).
Nell'ambito delle misure di contenimento del cinghiale, giova ricordare anche la recente adozione del Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione della Peste Suina Africana 2023 che prevede, tra l'altro, la riduzione della circolazione virale anche attraverso l'installazione di barriere artificiali o il rafforzamento di barriere naturali al fine di contenere le popolazioni di cinghiali infette che diffondono il virus nei loro spostamenti.
Si ricorda, infine, che la Commissione XIII (Agricoltura) della Camera dei deputati:
· in data 25 gennaio 2023 ha svolto l'audizione dei rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sui risultati dell'indagine nazionale condotta dall'Istituto sulla gestione del cinghiale in Italia nel periodo 2015-2021;
· in data 20 giugno 2023 ha approvato la risoluzione n. 8-00016 sulle iniziative per l'eradicazione della peste suina dal territorio nazionale;
· in data 28 giugno 2023 ha svolto l’audizione del Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), professor Vincenzo Caputo, in merito all'evoluzione della situazione epidemiologica e alle nuove iniziative da assumere per l'eradicazione della malattia.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al sito web del Ministero della salute.
Articolo 30
(Potenziamento sistemi controllo PAC 2022/2027)
L’articolo 30 - novellando l’articolo 1, del decreto-legge 27 n. 701/1986 -, interviene sulle attività svolte da Agecontrol s.p.a., società controllata da AGEA, specificandone gli ambiti di intervento nel settore dei controlli e del contrasto alle frodi di carattere agro-alimentare.
Più nel dettaglio:
§ il comma 1 – aggiungendo il comma 1-bis all’articolo 1, del decreto-legge n. 701/1986 – assegna ad Agecontrol S.p.A. ulteriori attività in materia di controlli e di contrasto alle frodi agro-alimentari, tra cui:
a) esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane sia per il mercato interno sia per l’importazione e l’esportazione;
b) gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO);
c) esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi in materia di commercializzazione all'interno dell'Unione europea e di interscambio con i Paesi terzi dei prodotti ortofrutticoli freschi (decreto legislativo n. 306/2002, fatte salve le competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano);
d) esecuzione dei controlli ex post di cui al regolamento (UE) n. 2021/2116 .
Si ricorda che il citato Regolamento n. 2116 contiene norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC. Esso disciplina gli organismi di governance prevedendo (articolo 8) che ciascuno Stato membro designi un'autorità a livello ministeriale competente per il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento degli organismi pagatori (articolo 9), dell'organismo di coordinamento (articolo 10) e di un organismo di certificazione (articolo 12).
Gli Organismi pagatori sono servizi od organismi degli Stati membri e, ove applicabile, delle loro regioni, incaricati di gestire e controllare le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia FEAGA finanziate in regime di gestione concorrente e le spese del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale FEASR.
e) verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei settori di intervento di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 2021/2115 (prodotti ortofrutticoli, apicoltura, vitivinicolo, luppolo, olio d’oliva olive da tavola), nonché sugli aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013.
Si ricorda che il Regolamento n. 2115 reca norme sul sostegno ai piani strategici della PAC, redatti dagli Stati membri e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Esso definisce gli obiettivi generali e quelli specifici da perseguire con i piani strategici (articoli 5 e 6) e gli indicatori (articolo 7) mediante i quali valutarne il conseguimento. Vengono definiti requisiti comuni in base ai quali gli Stati membri definiscono i loro interventi (articoli 8-15), fra i quali rientra il principio secondo cui gli Stati membri includono nei propri piani strategici della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa agli agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti o pagamenti annuali se non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione, alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) e a specifici requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro. Di tale ultimo insieme di requisiti, definiti di condizionalità sociale, è consentita l'introduzione entro il 1° gennaio 2025 ma l'Italia ne ha anticipato l'introduzione all'interno del proprio processo di pianificazione strategica. Per il regime di condizionalità sociale i veda il decreto 28 dicembre 2022.
Si ricorda che il regolamento n.1308 disciplina al CAPO II gli aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici, prevedendo che il regime di aiuti è inteso a migliorare la distribuzione di prodotti agricoli e a migliorare le abitudini alimentari dei bambini che frequentano regolarmente scuole materne, istituti prescolari o istituti di istruzione primaria o secondaria, amministrati o riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri.
f) esecuzione dei controlli sulle attività delegate dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2022/127;
g) ogni altra attività di controllo affidata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dalle regioni o dagli organismi pagatori regionali sulla base di appositi accordi (articolo 15, L. n. 241/1990);
§ il comma 2 prevede che Agecontrol S.p.A. proceda alla modifica del proprio statuto al fine di renderlo coerente con il quadro delle competenze di cui al comma 1;
§ il comma 3 di conseguenza, ai fini di coordinamento con le disposizioni in esame, prevede la soppressione di alcune norme del decreto legislativo n. 74/2018. Si ricorda infatti che Agecontrol è una società che opera ininterrottamente dalla sua costituzione in quanto la procedura di soppressione e assorbimento nel SIN - Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura S.p.A. non è mai stata avviata.
Più nel dettaglio le soppressioni riguardano:
· l’articolo 01, comma 1 in materia di passaggio di attribuzioni da Agecontrol S.p.A al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
· l’articolo 01 comma 3, lettere c) e d) che attribuisce al Ministero le funzioni di esecuzione dei controlli di cui all'articolo 3, comma 5, lettere f) e h), attualmente svolti da Agecontrol S.p.a. e l’aggiornamento della Banca nazionale dati degli operatori ortofrutticoli e gestione dei relativi aspetti sanzionatori, attualmente operati da Agecontrol S.p.a;
· l’articolo 16 che dispone la soppressione di Agecontrol S.p.a. e successione dei rapporti in SIN S.p.a.
Si fa presente che, di recente, l’art. 54 del D.L. n. 13 del 2023, cosi come modificato dalla legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41, ha istituito -presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - l’Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC al fine di assicurare continuità nell'attuazione della politica agricola comune per il periodo 2023-2027 e rafforzare le strutture amministrative preposte alla gestione del Piano strategico della PAC approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 2 dicembre 2022.
Agecontrol è l'Organismo di controllo che, per conto di AGEA, svolge le verifiche di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi (D.L. n. 22/2005). Tale attività riguarda, in particolare:
· controlli di conformità sul mercato interno, nonché sui prodotti destinati all'esportazione ed all'importazione;
· gestione delle comunicazioni obbligatorie (notifiche di spedizione e richieste di controllo) e delle domande di autorizzazione l'uso del logo comunitario ed all'autocontrollo;
· aggiornamento della Banca Dati Nazionale Operatori Ortofrutticoli (BDNOO);
· gestione degli aspetti sanzionatori.
Agecontrol effettua, inoltre, i controlli cosiddetti "di secondo livello", previsti nei confronti dei soggetti ai quali AGEA ha delegato specifici compiti/servizi e in ulteriori comparti.
A partire dal 2005 AGEA ha attribuito ad Agecontrol compiti di controllo nei seguenti ulteriori comparti:
· programmi triennali di miglioramento presentati dalle Organizzazioni del settore oleicolo (Reg. CE n. 2080/2005);
· distribuzione, ad opera di Enti e strutture caritative, di derrate alimentari agli indigenti della Comunità Europea (Reg. CEE n. 3149/92);
· programmi di promozione ed informazione dei prodotti agroalimentari nel Mercato comunitario e nei Paesi terzi (Regg. CE nn. 1071/2005; 94/2002; 1346/2005; 2879/2000);
· utilizzo di burro comunitario (Reg. CE n. 1898/2005);
· fondi comunitari per il Tabacco (Reg. CE n. 2182/2002);
· controlli sullo zucchero in regime di Ammasso pubblico (Reg. CE n. 884/2006);
· controlli su varia misure eccezionali di sostegno del mercato agricolo.
Si tratta di verifiche istruttorie, contabili e tecniche, finalizzate al riscontro dell'eleggibilità delle spese per l'erogazione di finanziamenti ai beneficiari di aiuti comunitari.
Tenuto conto della pluralità e del rilievo nazionale dei settori interessati, le verifiche sono svolte sull'intero territorio nazionale, con possibilità di estendersi anche presso altri Stati dell'UE ed a Paesi terzi.
Nel 2007, il campo di attività di Agecontrol è stato ulteriormente ampliato attraverso l'affidamento dei controlli "ex-post" ai sensi del Reg. (CEE) n. 4045/89, successivamente sostituito dal Reg. (CE) n. 485/2008. Questi sono volti ad accertare la realtà e la regolarità delle operazioni che fanno parte, direttamente o indirettamente, del sistema di finanziamento del FEAOG-garanzia. In tale contesto, il personale ispettivo dell'Agenzia opera con la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
In aggiunta all'espletamento degli specifici compiti di controllo, Agecontrol collabora con diverse Autorità istituzionali, quali il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le Regioni, l'Autorità giudiziaria, il Comando Carabinieri Politiche Agricole, l'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari ed altre Istituzioni pubbliche quali Università e Istituti di ricerca. Inoltre, promuove e sviluppa iniziative formative, finalizzate ad elevare il livello di informazione e conoscenza delle norme, nazionali e comunitarie, di riferimento per il settore agroalimentare, a beneficio dei soggetti e delle Amministrazioni operanti nei comparti di interesse e, attraverso il proprio sito internet (www.agecontrol.it) ed altri efficaci strumenti di comunicazione, mette a disposizione dei soggetti interessati informazioni costantemente aggiornate.
Articolo 31
(Disposizioni urgenti di semplificazione per il settore zootecnico)
L’articolo 31 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2023 e di 5 milioni di euro per l’anno 2024 per la prosecuzione del Progetto LEO (Livestock Environment Opendata), che ha come obiettivo principale quello di racchiudere in un’unica banca dati digitale tutte le informazioni relative al comparto zootecnico per fornire informazioni accessibili ad allevatori, studiosi, ricercatori, operatori del settore e professionisti.
Il comma 1 dell’articolo in esame stabilisce che, nelle more della realizzazione di un efficiente coordinamento informatico dei dati relativi al patrimonio zootecnico nazionale che garantisca l’operatività della Banca dati unica zootecnica (BDUZ) di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 52 del 2018, al fine di assicurare la disponibilità, senza soluzione di continuità ed in forma digitale ed organizzata, dei dati di natura produttiva e riproduttiva, riconducibili all’ambito identificativo, di benessere animale, qualitativo, fisiologico e sanitario è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2023 e di 5 milioni di euro per l’anno 2024 per la prosecuzione del Progetto LEO (Livestock Environment Opendata).
Il decreto legislativo n. 52 del 2018 reca la disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 154 del 2016. L’articolo 4, comma 1, prevede che le attività inerenti la raccolta dei dati in allevamento, finalizzate alla realizzazione di un programma genetico approvato dal MASAF, sono svolte dagli enti selezionatori riconosciuti dal medesimo ministero o, su delega degli stessi, possono essere svolte da soggetti terzi (in possesso di specifici requisiti stabiliti dal comma 2) al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione. 5. I dati così raccolti sono registrati, organizzati, conservati e divulgati secondo le regole stabilite dal Comitato nazionale zootecnico, anche con riguardo alla compatibilità delle modalità di registrazione e validazione dei dati, nella Banca dati unica zootecnica a livello nazionale, la quale è realizzata, anche tramite meccanismi di cooperazione applicativa con la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della salute, garantendo l'interoperabilità con altre banche dati esistenti e l'accessibilità ai soggetti riconosciuti dalle regioni e province autonome ai fini della consulenza aziendale, e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Il Progetto LEO (Livestock Environment Opendata) ha come obiettivo principale quello di condividere i dati zootecnici raccolti o messi in condivisione da altre banche dati zootecniche. Gli utenti possono scaricare i dati dal portale LEO disponibile alla pagina https://opendata.leo-italy.eu/portale/home e utilizzarli per ottenere statistiche o per approfondire tematiche di ricerca.
Alla copertura del relativo onere il comma 2 provvede disponendo la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al MASAF.
Articolo 32
(Implementazione della carta dell’uso dei suoli)
L’articolo 32 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 18 milioni di euro per l’anno 2024 per consentire la completa realizzazione della Carta dell’uso dei Suoli.
L’articolo 32, comma 1, autorizza, per consentire la completa realizzazione della Carta dell’uso dei Suoli, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 18 milioni di euro per l’anno 2024. Alla copertura di tali oneri si provvede, ai sensi del comma 2, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al MASAF.
Articolo 33 commi 1 e 2
(Disposizioni urgenti in materia di plusvalenze)
L’articolo 33, ai commi 1 e 2, allunga da uno a due anni il termine minimo di possesso dei beni da cui derivano plusvalenze patrimoniali, valevole per consentire la rateizzazione del relativo costo fiscale in cinque anni, per le società sportive professionistiche.
Introduce poi una specifica disciplina fiscale delle plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta di società sportive professionistiche, differenziandone il trattamento tributario secondo la natura del corrispettivo.
Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa, le norme sono ritenute necessarie per porre limiti più stringenti alla possibilità di ripartizione delle stesse in più esercizi successivi a quello in cui vengono realizzate, in un’ottica di contenimento del fenomeno, così come emerso dalle recenti vicende che hanno interessato la giustizia sportiva e ordinaria.
In particolare, le norme in commento modificano l’articolo 86, comma 4 del TUIR – Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.
In sintesi, dal punto di vista fiscale per “plusvalenza” si intende l'incremento di valore, in uno specifico periodo di tempo, di beni e strumenti finanziari. Dal momento che esso è produttivo di maggior reddito, in linea generale è soggetto a tassazione.
L'articolo 86 del Testo Unico delle imposte sui redditi - Tuir si occupa del trattamento fiscale da riservare alle plusvalenze patrimoniali, cioè relative a beni d'impresa diversi dai ricavi (individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 85), diverse da quelle a cui si applica la c.d. participation exemption, di cui al successivo articolo 87.
A tale proposito, le plusvalenze patrimoniali (articolo 86, comma 1 TUIR) concorrono a formare reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso (nella cessione, in via interpretativa, è compresa l’ipotesi di permuta);
b) realizzate mediante risarcimento, a fronte della perdita o del danneggiamento dei beni;
c) se i beni vengono assegnati ai soci, ovvero destinati ad attività estranea all'esercizio dell'impresa.
Il calcolo della plusvalenza cambia secondo la tipologia della stessa (articolo 86, commi 2 e 3 TUIR). In particolare è previsto che:
- nel caso di cessione o risarcimento, la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato;
- nel caso di assegnazione di beni la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni.
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 86, le plusvalenze patrimoniali concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare e nell'esercizio in cui sono state realizzate.
In alternativa, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, ridotti a un anno – termine così disposto dal previgente articolo 86, comma 4 - per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente le plusvalenze concorrono a formare il reddito in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
In sostanza, la società sportiva professionistica, se i beni da cui deriva la plusvalenza sono stati posseduti per un determinato periodo di tempo, può scegliere di “rateizzarne” il costo fiscale in un periodo più lungo, e cioè fino a cinque esercizi (quello di realizzazione e fino al quarto successivo). Per le altre imprese, tale facoltà è consentita solo per i beni posseduti per almeno tre anni.
Per effetto delle modifiche in commento, per le società sportive professionistiche (comma 1, lettera a)) il termine minimo di possesso dei beni da cui derivano plusvalenze patrimoniali, valevole per consentire la rateizzazione del relativo costo fiscale in cinque anni, viene allungato da uno a due anni.
La lettera b) del comma 1, aggiungendo un periodo al comma 4 dell’articolo 86, introduce una specifica disciplina fiscale delle plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta di società sportive professionistiche, differenziando il relativo trattamento secondo la natura del corrispettivo.
Nel mondo dello sport professionistico, la plusvalenza (o minusvalenza) è data dalla differenza tra il valore di cessione del cd. “cartellino” di un atleta, rispetto al valore residuo (al netto dell'ammortamento) del valore del cartellino iscritto in bilancio da parte del club cedente. Nella prassi delle società sportive, l’acquisto di un “cartellino” avviene spesso attraverso meccanismi di permuta, che sono accompagnati o meno - secondo le circostanze - da un corrispettivo di natura finanziaria. La normativa e la prassi, prima delle modifiche in esame, non contenevano indicazioni specifiche sul valore del cd. cartellino o sul relativo trattamento fiscale.
In particolare, si dispone che, per le società sportive professionistiche, le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta concorrono a formare il reddito:
- in quote costanti secondo il primo periodo dell’articolo 86, comma 4 (come modificato dalla lettera a) dell’articolo in esame) in cinque anni, con periodo di possesso minimo di due anni;
- nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro, la rateizzazione quinquennale opera se tale scelta è indicata nella dichiarazione dei redditi; ove questa non sia presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata (condizioni indicate nel secondo periodo del comma 4 dell’articolo 86);
- la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata.
Al riguardo il Governo chiarisce che l’intervento, che mira complessivamente a restringere la possibilità di rateizzazione delle plusvalenze, determina potenziali effetti positivi in termini di gettito e risulta urgente, tra l’altro, in vista del prossimo avvio delle sessioni di “calciomercato”, posto che la disposizione reca specifiche norme relative alle plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta.
Il comma 2, in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente sulla irretroattività delle norme tributarie (articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212) dispone che le norme introdotte si applichino ai contratti stipulati a decorrere dal 23 giugno 2023, data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Il comma 4 dell’articolo in esame provvede alla copertura dell’onere valutato in 290.000 euro per l’anno 2028 derivante dal comma 1, mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all’art. 1, comma 200, della L. 190/2014. Il comma 4 reca anche la copertura del comma 3 dell’articolo in esame, alla cui scheda si rinvia.
L’articolo 33, commi 3 e 4, reca un rifinanziamento del Fondo per l'esonero dalla contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo.
Tale rifinanziamento è pari a 2.740.000 euro nel 2024, a 880.000 euro nel 2025, a 490.000 euro nel 2026 e a 100.000 euro nel 2027.
Il rifinanziamento in commento riguarda il Fondo di cui all’articolo 1, comma 34, della L. 178/2020, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del riconoscimento di un esonero, anche parziale, della contribuzione previdenziale (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL) relativa ai rapporti di lavoro sportivo, instaurati da parte delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara (comma 3).
Ai relativi oneri finanziari si provvede, per gli anni dal 2024 al 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni in materia di plusvalenze per le società sportive professionistiche poste dal comma 1 del presente articolo 33, che producono effetti positivi sull’imposta sui redditi delle società (IRES) per i primi cinque anni, ovvero fino al 2027 (comma 4 che provvede anche alla copertura del comma 1 dell’articolo in esame).
In ragione delle disposizioni recate dal comma 3 dell’articolo 33, si valuti l’opportunità di integrare la rubrica del medesimo articolo 33.
Articolo 34
(Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei processi sportivi)
L’articolo 34 dispone che il CONI, le Federazioni sportive Nazionali e le Discipline sportive associate adeguino i propri statuti e regolamenti con l’obiettivo che le penalizzazioni che hanno l’effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre siano applicabili solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nonché di favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione.
L’articolo 34, comma 1, prevede che nei giudizi dinanzi alla giustizia sportiva aventi ad oggetto l’impugnazione di sanzioni comportanti penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre, quale definitasi sulla base dei risultati dei singoli incontri, le penalità sono applicabili solo una volta passata in giudicato, presso i medesimi organi, la sentenza che definisce il giudizio.
Al riguardo la relazione illustrativa sottolinea: “ripetuti mutamenti non solo nel quantum ma anche nell’an di simili penalizzazioni rischiano di incidere negativamente sull’equa competizione e sulla certezza del diritto, condizionando le dinamiche sportive. In tale prospettiva, è opportuno garantire tempi celeri di definizione dei giudizi, anche nell’interesse della contendibilità delle competizioni e a beneficio della certezza del diritto in vista dell’avvio della stagione successiva”.
La disposizione, poi, impone al Coni - entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in conversione – di stabilire con proprio provvedimento, i principi e le norme che assicurano l’attuazione di quanto previsto in tema di sanzioni comportanti penalizzazioni. A loro volta le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate devono nei 45 giorni successivi, adeguare i propri regolamenti e statuti ai nuovi principi dettati dal Coni. In caso di mancato adeguamento il Coni, previa diffida, procede alla nomina di un commissario ad acta, riferendo all’Autorità vigilante. Il commissario deve provvedere entro sessanta giorni dalla nomina.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 34 la disciplina dettata dal comma 1 non trova applicazione con riguardo alle sanzioni inflitte per i procedimenti che derivano dal mancato pagamento delle imposte e contributi riferiti ai rapporti di lavoro.
L’articolo 35 modifica l’articolo 5-quaterdecies, del decreto-legge n. 162 del 2022, escludendo che le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati dilettantistici possano, fino al 31 dicembre 2025, continuare ad essere trattate attraverso la disciplina speciale dettata durante il periodo dell'emergenza epidemiologica.
Più nel dettaglio l’articolo 35 modifica l'articolo 5-quaterdecies del decreto legge n. 162 del 2022.
Quest’ultimo articolo ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 la vigenza dell'articolo 218, commi 2, 3, 4 e 5 del c.d. decreto rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020, conv. nella legge n. 77 del 2020) che aveva, in considerazione dell’eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotto disposizioni straordinarie e temporanee, dirette a contenere in tempi certi l'eventuale contenzioso scaturente dalle decisioni adottate dalle federazioni sportive nazionali a causa del lockdown, in materia di prosecuzione e conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la stagione sportiva 2019/2020, e conseguenti misure organizzative per la successiva stagione sportiva. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del CONI, e conseguentemente delle federazioni sportive, con specifiche norme di giustizia sportiva, in forza dell’articolo 5-quaterdecies, quindi, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici adottati dalle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), hanno continuato ad essere trattate attraverso un procedimento abbreviato.
Più dettagliatamente il comma 2 dell'articolo 218 del decreto rilancio ha previsto - con riguardo alle controversie aventi a oggetto i provvedimenti adottati in conseguenza della pandemia dalle federazioni sportive - che la competenza degli organi di giustizia sportiva fosse concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello sport, dettando nel contempo una specifica disciplina processuale, semplificata. Il comma 3, nel caso in cui la decisione dell'organo di giustizia sportiva non fosse stata resa nei termini, devolveva la cognizione sulle controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma. Ai sensi del comma 4 il giudice amministrativo doveva provvedere sulle eventuali domande cautelari prima dell’udienza, con decreto del presidente, soltanto qualora ritenesse che potesse verificarsi un pregiudizio irreparabile nelle more della decisione di merito. Da ultimo il comma 5 disponeva che l’appello al Consiglio di Stato dovesse essere proposto, a pena di decadenza, entro 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello dell’udienza, qualora entro tale data sia fosse pubblicata la sentenza in forma semplificata, e in ogni altro caso dalla data di pubblicazione della motivazione.
L’articolo 35 del decreto-legge in conversione prevede che la disciplina speciale non trovi più applicazione con riguardo alle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati dilettantistici.
Finalità dell’intervento legislativo è – come evidenzia la relazione illustrativa – quella di non gravare di un eccessivo carico di lavoro da un lato il Collegio di garanzia dello Sport del Coni, competente in unico grado e nel merito e, dall’altro, il Tar Lazio e il Consiglio di Stato competenti per il “procedimento acceleratissimo”. La disciplina eccezionale continuerebbe a trovare applicazione esclusivamente per i campionati professionistici. Sempre la relazione sottolinea che “l’urgenza dell’intervento legislativo è determinata dal fatto che, nel mese di luglio, le Federazioni sportive nazionali adottano i provvedimenti di ammissione ed esclusione dei sodalizi sportivi dai campionati professionistici e dilettantistici e nello stesso provvedimento devono anche esplicitare il rimedio impugnatorio all’uopo previsto, in modo da consentire al destinatario di tale provvedimento di conoscere sin da subito il rimedio impugnatorio esperibile in relazione allo stesso, secondo l’esigenza imprescindibile del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato”.
L’articolo 36, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, stabilisce che le società sportive professionistiche sono sottoposte a controlli (con i conseguenti provvedimenti) secondo modalità e principi approvati dal CONI. Tale norma riproduce sostanzialmente il contenuto dell’articolo 12 della legge n. 91 del 1981 in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti abrogata a decorrere dall’1 luglio 2023.
La norma in esame aggiunge un comma 10-bis all'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che disciplina la costituzione e l’affiliazione delle società sportive professionistiche.
La norma introdotta è volta a garantire la possibilità di iscrizione ai prossimi campionati sportivi, il regolare svolgimento degli stessi e l’equa competizione. A tal fine si stabilisce che le società sportive professionistiche sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio economico e finanziario, a tempestivi, efficaci ed esaustivi controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive nazionali nei rispettivi statuti.
L’ultimo periodo del nuovo comma specifica che tale controllo deve avvenire secondo modalità e principi approvati dal CONI, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento.
Nella Relazione illustrativa del testo si precisa che la norma mira a reintrodurre, sul piano sostanziale, la disciplina precedentemente recata dall’articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, poi abrogata dall’articolo 52 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, anche per quanto riguarda il menzionato articolo 12, con efficacia fissata da ultimo (art. 16, comma 1, lettera d) del decreto-legge n. 198 del 2022) a decorrere dal 1° luglio 2023, ciò determinando l’urgenza dell’intervento. La disposizione, pertanto, è necessaria al fine di garantire senza soluzione di continuità i controlli (finanziari) sulle società sportive professionistiche.
L’articolo 12 citato prevedeva appunto che al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società sportive professionistiche sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e principi da questo approvati.
L’articolo 37 rende applicabile anche agli investimenti effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati, per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.
Nello specifico, il comma 1 modifica l’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 del 2022
a) specificando che il beneficio è diretto, oltre che a sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto-legge n. 221 del 2021, anche per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas;
b) rendendo applicabile il contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati, previsto dall’articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020, anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023;
c) fissando un tetto di spesa per il contributo di cui alla lettera precedente pari a 1 milione di euro per il trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023.
L’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022, come modificato in sede di conversione, e successivamente dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) ha reiterato, per gli investimenti sostenuti dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli operatori del settore sportivo, previste dall’articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020.
Tale disposizione ha istituito in favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali un credito d’imposta pari al 50% delle spese di investimento in campagne pubblicitarie, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 a favore delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche, ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
L’art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2021, ha successivamente esteso tale agevolazione alle spese sostenute durante il 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.
Il citato articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 del 2022, ha reso applicabile tale agevolazione anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. Infine, l’articolo 1, comma 615, della legge di bilancio 2023 ha reiterato tale agevolazione per gli investimenti sostenuti nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2023.
Il Governo chiarisce nella relazione illustrativa che l’articolo 37 in esame è finalizzato a incentivare gli operatori del settore sportivo che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie. La disposizione si applica fra l’altro alle società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva giovanile e rispettano determinati limiti dimensionali (con norme specifiche per le società e associazioni sportive costituite a partire dall’anno 2022).
Tali soggetti, infatti, operano in un settore, come quello sportivo e in particolare locale, caratterizzato da un’alta visibilità e da una significativa funzione sociale, e che è attraversato da difficoltà finanziarie acuite prima dall’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, poi dalla crisi energetica e tali da poter metterne in discussione la continuità aziendale.
L’estensione al trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023 dell’incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie, in analogia con quanto già previsto in passato, è volta ad innescare un circolo virtuoso in cui l’attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi, promuovendo lo sviluppo dell’attività di advertising resa da tali soggetti anche in funzione del rispettivo brand, a livello locale e su scala più ampia. L’incentivo è previsto mediante il meccanismo del credito d’imposta, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato da utilizzare esclusivamente in compensazione.
Il comma 2 chiarisce che le agevolazioni previste al comma 1 sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede un divieto generale di concedere aiuti di Stato (articolo 107, par 1) al fine di evitare che, concedendo vantaggi selettivi a talune imprese, venga falsata la concorrenza nel mercato interno. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione eventuali aiuti di Stato che intendano concedere, a meno che essi siano coperti da un'esenzione generale per categoria o siano di minore importanza, con un impatto appena percettibile sul mercato (principio "de minimis")[32].
L'articolo 108 del TFUE disciplina, insieme al precedente articolo 107, gli aiuti di Stato da parte dei paesi membri come segue:
1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.
4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Gli aiuti di piccola entità, cd. “de minimis”, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, in quanto non hanno un’incidenza significativa sulla concorrenza e sugli scambi.
Per gli aiuti cd. de minimis, opera il Reg. 1407/2013/UE, applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione di prodotti agricoli[33]. Il massimale di aiuto previsto da tale regolamento è di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il Regolamento in questione è applicabile fino al 31 dicembre 2023 (termine così prorogato dal Regolamento n. 2020/972/UE).
Per gli aiuti cd. de minimis nel settore agricolo opera, invece, il Reg. 1408/2013/UE , come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316. L'importo totale degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica non può superare 20.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. In deroga a quanto sopra previsto, l'importo totale degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica può essere non superiore ai 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, a condizione che l'importo complessivo totale degli aiuti in de minimis nei tre esercizi non superi – per lo Stato italiano - 840,5 milioni di euro, e nel rispetto delle seguenti condizioni: a) per le misure di aiuto che vanno a beneficio di un unico settore di prodotti, l'importo complessivo totale concesso nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite del 50 % dell'importo massimo di cui sopra (quindi, 420,25 milioni di euro); b) è necessario dotarsi di un registro centrale nazionale degli aiuti «de minimis» (che l’Italia ha). Con D.M. Mipaaf del 19 maggio 2020 l’Italia ha aderito alla facoltà consentita dal Regolamento, prevedendo che l'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non superi i 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
Il Regolamento 1408/2013/UE in questione è applicabile fino al 31 dicembre 2027.
Infine, per gli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura opera il Regolamento 717/2014/UE. L'importo complessivo degli aiuti concessi dallo Stato a un'impresa unica nel settore della pesca e dell'acquacoltura non può superare i 30.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il Regolamento in questione è applicabili fino al 31 dicembre 2023 (secondo la proroga contenuta nel Regolamento 2022/2514/UE).
Il comma 3 chiarisce le caratteristiche del contributo e i requisiti per accedervi:
- l’investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie, relativamente al trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023, deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro
- rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) – corrispondenti a i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa – e b) – corrispondenti ai i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione – del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, relativi al periodo d’imposta 2022, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro;
- per le società e associazioni sportive costituite a partire dall’anno 2022, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell’investimento complessivo minimo non inferiore a 10.000 euro e non anche la soglia relativa ai ricavi delle medesime società e associazioni;
- le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.
Il comma 4 reca l’indicazione della copertura degli oneri derivanti dal presente articolo (pari a 1 milione di euro per l’anno 2023) mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004. Il comma inoltre autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 38
(Misure urgenti per la corretta realizzazione
dei Giochi di «Milano-Cortina 2026)
L’articolo 38 prevede l’esclusione per le assunzioni di personale a tempo determinato, effettuate dalla Fondazione “Milano-Cortina 2026”, dall’applicazione dei limiti previsti sulla durata, il rinnovo e il numero complessivo di assunzioni dei medesimi contratti. Si stabilisce, inoltre, l’iscrizione di diritto della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituito presso l’ANAC.
La lettera a) del comma 1 dell’articolo 38 inserisce il comma 2-bis all’art. 2 del D.L. l6/2020, che disciplina la costituzione e le funzioni della Fondazione “Milano-Cortina 2026”.
In sintesi, l’art. 2 del D.L. 16/2020, su cui recentemente è intervenuto l’art. 34 del D.L. 34 /2022, prevede che siano membri della Fondazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo (comma 1). La Fondazione, non avente scopo di lucro e operante in regime di diritto privato, con funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi, svolge tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto, in conformità agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta Olimpica (comma 2). Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla seguente scheda illustrativa.
Il comma 2-bis, testé introdotto, esclude per le assunzioni a tempo determinato effettuate dalla Fondazione, per lo svolgimento delle attività previste dal comma 2 dell’art. 2 del D.L. 16/2020 (vedi supra), l’applicazione:
- dei limiti riguardanti l’apposizione del termine, la durata, le causali, le proroghe ed i rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, nonché dei termini previsti per l’impugnazione dei medesimi contratti previsti dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 87/2018. Tale art. 1, c. 1, del D.L. 87/2018, nella parte relativa ai contratti a termine, novella gli artt. 19, 21 e 28 del D.Lgs. 81/2015 - che recano anche la disciplina relativa ai suddetti aspetti dei contratti in questione - i quali sono stati oggetto successivamente di ulteriori novelle. Alla luce di ciò, si valuti l’opportunità di rinviare direttamente a tale D.Lgs. 81/2015, anche individuando le specifiche disposizioni oggetto di deroga, analogamente a quanto disposto dall’ultimo periodo del cpv. “2-bis” del presente comma 2-bis;
- dei limiti sul numero complessivo di assunzioni con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato, previsti dagli articoli 23 e 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, comunque entro il limite temporale dei trentasei mesi.
La lettera b) inserisce all’articolo 3 del D.L. 16/2020, che disciplina la costituzione della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., il comma 2-quinquies, che stabilisce l’iscrizione di diritto della medesima Società nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituito presso l’ANAC dall’art. 63, comma 1, del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023, in vigore dal 1° aprile 2023 ed efficace dal 1° luglio 2023; sulla disciplina recata dal richiamato art. 63 vedi la scheda sull’art. 45, comma 4 del presente dossier), per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle opere olimpiche e paralimpiche (interventi previsti dai commi 2 e 2-quater dell’art. 3 del D.L. 16/2020.
Si ricorda che la qualificazione è necessaria, ai sensi del combinato disposto dell’art. 62, comma 1, e dell’art. 2, comma 1, dell’All. II.4 del D.Lgs. n. 36/2023, per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500 mila euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, mentre non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.
Prime indicazioni per l’avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti sono state dettate con comunicato del Presidente dell’ANAC del 17 maggio 2023.
L’articolo 39, comma 1, prevede che, al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026", a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, ai comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto, non si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività.
Il successivo comma 2 stabilisce poi che, al fine di accelerare le procedure di reclutamento di cui al comma 1, i suddetti comuni possono anche procedere a procedure selettive semplificate, che prevedano solo la valutazione dei titoli e un colloquio. I relativi contratti di lavoro a tempo determinato possono essere stipulati per un periodo complessivo comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026.
Il comma 3 stabilisce, infine, che la spesa di personale derivante dall'applicazione dell’articolo in commento non rileva ai fini degli obblighi di riduzione delle spese di personale previsti dall'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater[34], della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Più in particolare l’articolo 39, comma 1, prevede che, al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026"[35], a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, ai comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto, non si applicano i limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di personale a tempo determinato o assunto sulla base di convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché in materia di contratti di formazione-lavoro, di altri rapporti formativi e di somministrazione di lavoro[36]. Le assunzioni nei predetti comuni sono comunque subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione[37] del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.
Il successivo comma 2 stabilisce poi che, al fine di accelerare le procedure di reclutamento di cui al comma 1, i suddetti comuni possono anche procedere a procedure selettive semplificate, che prevedano solo la valutazione dei titoli e un colloquio[38]. I relativi contratti di lavoro a tempo determinato possono essere stipulati per un periodo complessivo comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026. Le graduatorie delle predette procedure semplificate sono utilizzabili esclusivamente per le attività di cui all’articolo in esame.
Il comma 3 stabilisce, infine, che la spesa di personale derivante dall'applicazione dell’articolo in commento non rileva ai fini degli obblighi di riduzione delle spese di personale previsti dall'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater[39], della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
L’art. 40 integra la composizione del tavolo tecnico incaricato della mappatura delle concessioni demaniali, aggiungendovi il Ministro per lo sport e i giovani.
Più in particolare, la disposizione in commento novella l’art. 10-quater, comma 1, del decreto-legge c.d. Proroga termini 2022 (n. 198 del 2022) e specifica che al tavolo tecnico per la mappatura delle concessioni demaniali partecipa anche il Ministro dello sport e dei giovani.
Al riguardo, si rammenta che il comma 2 del citato decreto-legge n. 198 a sua volta stabilisce che il tavolo tecnico, “acquisiti i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, elaborati ai sensi all'articolo 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera”.
V. qui il dossier sul citato art. 10-quater.
Articolo 41
(Disposizioni in materia di vincolo sportivo)
L’articolo 41 introduce una modifica della disciplina del cosiddetto vincolo sportivo - costituito dalle forme di limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta -. La modifica concerne l’area del dilettantismo; si prevede la possibilità che - in deroga al divieto di vincolo sportivo – gli ordinamenti interni delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate contemplino (a prescindere dalla sussistenza di un contratto di lavoro) una forma di tesseramento comprensiva di un vincolo per una durata massima di due anni.
La modifica introdotta dal presente articolo 41 decorre dal 1° luglio 2023. Si ricorda che, a decorrere dalla medesima data, in base alla normativa vigente[40], i singoli ordinamenti sportivi interni devono garantire l'esclusione del vincolo sportivo; quest’ultimo - ad eccezione della fattispecie ora introdotta dall’articolo 41 - si intende abolito a decorrere dalla suddetta data, ovvero a decorrere dalla data del 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di tesseramenti precedenti alla data del 1° luglio 2023[41].
La formulazione letterale del presente articolo 41 fa riferimento agli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche. Nella normativa generale relativa agli enti sportivi professionistici e dilettantistici e al lavoro sportivo - normativa di cui al D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 -, la qualifica di dilettantistico non si riferisce alle discipline sportive, ma ad un’area, che è presente all’interno dei singoli ordinamenti sportivi insieme, eventualmente, con un’area professionistica[42]. Si valuti l’opportunità di chiarire il suddetto riferimento alle discipline sportive dilettantistiche, anche al fine di esplicitare se esso comprenda anche l’area dilettantistica di una disciplina per la quale il singolo ordinamento sportivo preveda l’articolazione in area professionistica e area dilettantistica. Si ricorda in ogni caso che l’intervento normativo di cui al presente articolo 41 fa esplicito riferimento alla finalità di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.
L’articolo 41 in esame prevede altresì che i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate definiscano le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti interessati dal suddetto vincolo massimo di due anni, contemplando gli eventuali premi di formazione tecnica - spettanti alle società ed associazioni, presso cui l’atleta ha svolto la propria formazione, per il caso di stipulazione di un primo contratto di lavoro sportivo[43] con il medesimo atleta - sulla base dei criteri già stabiliti per i suddetti premi dall’articolo 31, comma 3, del citato D.Lgs. n. 36 del 2021, e successive modificazioni. La formulazione letterale dell’articolo 41 in esame configura i premi in oggetto come eventuali, mentre i commi 2 e 3 del suddetto articolo 31 del D.Lgs. n. 36, e successive modificazioni, li prevedono in via tassativa; si valuti l’opportunità di un chiarimento riguardo a quest’ultimo profilo.
Riguardo ai summenzionati criteri di determinazione della misura del premio, il citato articolo 31, comma 3, del D.Lgs. n. 36 prevede che i singoli ordinamenti sportivi interni definiscano modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo; qualora tali determinazioni non siano adottate entro il 31 dicembre 2023, esse sono stabilite (per gli ordinamenti carenti) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.
Sotto il profilo redazionale, si valuti l’opportunità di inserire, nelle norme di cui al presente articolo 41, il riferimento anche alle Federazioni o Discipline sportive associate paralimpiche, in conformità alle distinzioni terminologiche di cui all’articolo 2 del citato D.Lgs. n. 36 del 2021.
L’articolo 42 riconosce un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale per una durata massima di quaranta settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2023, alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati.
Tale ulteriore periodo è riconosciuto in continuità con le tutele già autorizzate, e quindi anche con effetto retroattivo, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa generale e nel limite di spesa di 46,1 milioni di euro per il 2023.
Tale ulteriore periodo di CIGS - concesso per completare i suddetti piani di riorganizzazione, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell’azienda – può essere autorizzato, a domanda, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) e in deroga ai limiti di durata posti, in materia di trattamenti di integrazione salariale (comma 1):
- dall’articolo 4 del D.Lgs. 148/2015, in base al quale il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile;
- dall’articolo 22 del medesimo D.Lgs. 148/2015, in base al quale il trattamento straordinario di integrazione salariale per la causale di riorganizzazione aziendale può avere una durata massima di 24 mesi anche continuativi, in un quinquennio mobile e possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato[44].
Per la domanda relativa al prolungamento in oggetto non si applicano le norme inerenti alla consultazione sindacale e agli altri termini temporali e modalità per la procedura di trattamento in questione (di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 148/2015) (comma 2).
I trattamenti in oggetto sono riconosciuti nel limite di spesa di 46,1 milioni di euro per il 2023. L’INPS provvede al monitoraggio di tale limite di spesa e, qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande (comma 3).
Ai suddetti oneri – pari a 46,1 milioni di euro per il 2023 - si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e formazione (di cui all’art. 18, c. 1, lett. a, del D.L. 185/2008 (comma 4).
La Relazione tecnica allegata stima che la platea coinvolta dalla norma in esame sia di circa 2.500 lavoratori dipendenti da ILVA-Arcelor Mittal limitatamente allo stabilimento di Taranto ed ipotizza il ricorso alla prestazione per il 100 per cento di tale platea per una durata della prestazione pari a 40 settimane fino al 31 dicembre 2023.
Articolo 43, commi 1-3
(Assegnazione di risorse alla Santa Sede per la realizzazione di investimenti per il Giubileo 2025)
L’art. 43, comma 1, autorizza la spesa di 7.630.000 euro per l'anno 2023 che sono assegnati alla Santa Sede, per la realizzazione, da parte di quest’ultima, di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. Il comma 2 dispone che tali investimenti sono avviati e realizzati a seguito della stipulazione, tra la Santa Sede e il Ministero del turismo per l'Italia, di una intesa, con la quale sono individuati gli indirizzi e le azioni, nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, e definiti i reciproci impegni fra le Parti. In base al comma 3, alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale.
La relazione illustrativa motiva l’intervento in commento stimando «necessario realizzare iniziative volte a favorire la valorizzazione e il godimento dei beni culturali e ambientali d’interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. Trattasi di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari, la realizzazione di totem informativi nel circuito delle Chiese europee, del cammino delle sette chiese di san Filippo, delle donne dottori della Chiesa e Patroni d’Europa, delle Chiese giubilari presenti nella capitale, la realizzazione di volumi librari descrittivi dei beni artistici e di valore culturale presenti in importanti edifici di culto della capitale, nonché per la creazione di una app integrata del patrimonio sacro di Roma geolocalizzata che guidi il turista e offra servizi di prenotazione, bigliettazione e social».
Come anticipato, alla copertura dello stanziamento, pari a 7.630.000 di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'art. 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (per approfondimenti, cfr. l’apposito dossier predisposto dal Servizio studi). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
A livello d’inquadramento normativo, si ricorda che i commi 645 e 646 della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020: per approfondimenti, cfr. l’apposito dossier del Servizio studi) hanno previsto l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un tavolo istituzionale con il compito di definire un piano degli interventi e delle opere necessarie allo svolgimento del Giubileo Universale della Chiesa Cattolica previsto per l'anno 2025, nonché degli eventi nazionali e internazionali ad esso connessi. Il tavolo istituzionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dai Ministri interessati, dal Presidente della Regione Lazio e dal Sindaco di Roma Capitale, nonché da due senatori e da due deputati. Gli interventi da realizzare su aree della Santa Sede sono subordinati alla definizione consensuale tra quest'ultima e lo Stato Italiano. Il tavolo istituzionale è stato successivamente potenziato dall'art. 36-bis del D.L. 152/2021, che ha previsto la partecipazione non di due bensì di tre senatori e tre deputati.
Il comma 645 precisa che il predetto tavolo definisce, anche sulla base delle proposte pervenute dalle amministrazioni interessate e delle intese tra la Santa Sede e lo Stato italiano, gli indirizzi e il piano degli interventi e delle opere necessari, da aggiornare e rimodulare su base almeno semestrale, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
Il tavolo si è riunito già in diverse occasioni, sia nella precedente che nell’attuale Legislatura. In particolare, nel corso delle predette riunioni è stato dato conto dell'elenco dei progetti ritenuti d'interesse per la Santa Sede e per le amministrazioni interessate; si è illustrata la governance dei diversi soggetti preposti alla pianificazione e alla realizzazione dell'evento per la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo, nonché all'approvazione delle presenti linee di indirizzo. Si evidenzia che, a conclusione dei lavori, il Governo ha presentato alle Camere nella scorsa Legislatura lo schema di documento recante gli indirizzi e il piano degli interventi e delle opere necessari allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l'anno 2025, in cui si da conto degli sviluppi intercorsi fino ad allora (settembre 2022).
Successivamente, un'articolata disciplina finalizzata a regolamentare gli interventi per il Giubileo 2025 è stata poi introdotta dai commi 420-443 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021: per approfondimenti cfr. l’apposito dossier predisposto dal Servizio studi). Il comma 420 prevede, in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di due distinti capitoli: il primo con una dotazione complessiva di 1,335 miliardi di euro per il periodo 2022-2026 per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento; il secondo con una dotazione complessiva di 110 milioni di euro per il periodo 2022-2026 per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all'evento. Il comma 421, onde assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo del 2025 a Roma, prevede la nomina, ai sensi dell'art. 11 della L. 400/1988, di un Commissario straordinario del Governo, che resta in carica fino al 31 dicembre 2026. I commi 422-424 disciplinano l'adozione e il monitoraggio del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 (d'ora in poi "programma dettagliato"), con il quale sono ripartiti i finanziamenti tra gli interventi ed è individuato il cronoprogramma procedurale e il costo complessivo per ciascun intervento. In particolare, il comma 422 dispone che il Commissario straordinario predispone – sulla base degli indirizzi e del piano di cui al comma 645 della legge di bilancio 2021 e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate – la proposta di "programma dettagliato" da approvare con apposito D.P.C.M., sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale proposta, sempre in base al disposto del comma 422, include gli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del PNRR (v. infra), individuati in accordo con il Ministro del turismo, il quale può delegare il Commissario straordinario alla stipula di specifici accordi con i soggetti attuatori. I commi 425-426 disciplinano i poteri del Commissario straordinario, il quale, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanze in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. I commi 427-432 prevedono la costituzione di una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) denominata "Giubileo 2025" – che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo 2025 – e ne disciplinano l'organizzazione e i compiti. Provvedono inoltre ad autorizzare la partecipazione del MEF al capitale sociale della società per un importo di 5 milioni di euro per l'anno 2022, nonché la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 427, 428, 429 e 430. I commi 433-436, per l'esercizio di poteri di indirizzo e impulso in relazione alle attività e agli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo 2025, dispongono l'istituzione della Cabina di coordinamento, organo collegiale di cui sono disciplinate la composizione e l'attività, prevedendo in particolare che la Cabina provvede alla verifica del grado di attuazione degli interventi. I commi 437-438 disciplinano l'assegnazione ai soggetti responsabili di termini per provvedere in caso di inerzia nella realizzazione degli interventi e i successivi poteri surrogatori in caso di perdurante inerzia (nomina di commissari ad acta e poteri sostitutivi), mentre il comma 439 disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato e il comma 440 le modalità di nomina dei commissari ad acta e i relativi compensi. Ulteriori disposizioni sono contenute nei commi da 441 a 443. In base al comma 441, le funzioni di rendicontazione degli interventi sono svolte dalla società "Giubileo 2025" che riferisce semestralmente alla Cabina di coordinamento. Il comma 442 disciplina il trasferimento delle risorse su apposito conto di tesoreria intestato alla società "Giubileo 2025". Il comma 443 affida alla società "Giubileo 2025" la predisposizione e l'aggiornamento del cronoprogramma dei pagamenti e disciplina i controlli sugli atti adottati dal Commissario. L'articolo 31 del D.L. 4/2022 ha novellato l'art. 1, comma 421, della L. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022) al fine di prevedere che il Commissario straordinario per il Giubileo 2025 non è qualificabile come commissario del Governo ai sensi dell'art. 11 della L. 400/1988, non risultando pertanto ad esso applicabile la connessa disciplina. Con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 - in attuazione delle norme succitate - il Sindaco di Roma pro tempore, Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale. Modifiche a tale decreto sono state apportate con il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022. Nelle premesse del documento in esame viene altresì ricordato che "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato il 25 giugno 2022 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si è proceduto alla costituzione di una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata «Giubileo 2025» con il compito di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. Con il medesimo atto è stato approvato lo statuto sociale della società «Giubileo 2025» e sono stati nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica". L'articolo 40 del D.L. 36/2022 dispone (al comma 1) che ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di "Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici" di cui alla misura M1C3- Investimento 4.3 del PNRR, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario Straordinario del Governo nominato al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale. Il comma 2 apporta una serie di novelle ai commi 420-441 della legge di bilancio 2022 volte a ricomprendere nella disciplina da essi dettata in materia di interventi per il Giubileo 2025, ivi inclusi i compiti del Commissario straordinario e della società "Giubileo 2025", anche gli interventi relativi al richiamato investimento del PNRR.
Relativamente alla misura M1C3-Investimento 4.3 "Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici" del PNRR, si ricorda che il progetto mira ad aumentare il numero di siti turistici accessibili, creare alternative turistiche e culturali valide e qualificate rispetto alle aree centrali affollate, incrementare l'uso delle tecnologie digitali e potenziare le aree verdi e la sostenibilità del turismo. Le risorse stanziate (pari a 500 milioni di euro) sono destinate a rigenerazione e restauro del patrimonio culturale. La lista degli interventi dell'investimento M1C3-4.3 è stata approvata dapprima con l'ordinanza del Commissario delegato 24 giugno 2022 e, successivamente, con il decreto del Ministro del turismo del 27 giugno 2022.
Le 6 linee di intervento di Caput Mundi, nel dettaglio, sono:
L'articolo 13 del D.L. 50/2022 dispone tra l'altro (ai commi 1-5), con riferimento al territorio di Roma capitale, il trasferimento al Commissario straordinario per il Giubileo 2025 - per il periodo del suo mandato - delle competenze regionali in materia di rifiuti previste dal Codice dell'ambiente (adozione del piano rifiuti, regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti, approvazione dei progetti di nuovi impianti, ecc.). La norma attribuisce al Commissario, sentita la regione Lazio, il potere di provvedere tramite ordinanza in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE. Con il decreto commissariale 12 agosto 2022 è stato disposto l'avvio della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, recepita con decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sul Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale e sul relativo rapporto ambientale. Il comma 6 dell'art. 13 del D.L. 50/2022 novella il comma 423 della legge di bilancio 2022 al fine di modificare, introducendo una normativa di maggior dettaglio, la disciplina in ordine ai contenuti del "programma dettagliato" predisposto dal commissario straordinario. In particolare, in luogo della previgente previsione secondo cui per ogni intervento il "programma dettagliato" individua il cronoprogramma procedurale, viene introdotta una più articolata elencazione dei contenuti del medesimo programma, cui è demandato il compito di individuare altresì (oltre al cronoprogramma procedurale) il soggetto attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ogni singolo intervento deve essere riconosciuta alla società «Giubileo 2025». La novella precisa altresì che l'ammontare di tale percentuale è determinato in ragione della complessità e delle tipologie di servizi affidati alla società «Giubileo 2025» e non può superare il 2% dell'importo complessivo lordo dei lavori ovvero la percentuale prevista dalla normativa applicabile tenuto conto delle risorse utilizzate a copertura dei suddetti interventi. Si fa altresì notare che il comma 7 dell'art. 26 del D.L. 50/2022 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" - volto a far fronte ai maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge e sino al 31 dicembre 2022 - e precisa che a tale fondo può accedere anche il Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. L'articolo 1 del D.L. 68/2022 reca disposizioni di semplificazione e accelerazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica preventiva dell'interesse archeologico in relazione agli interventi compresi nel "Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma" (commi 1 e 2). È inoltre prevista (dal comma 3): l'applicazione di penali in caso di ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni rispetto al cronoprogramma delle opere mitigatrici o risolutive delle interferenze; la sottoscrizione, da parte della società «Giubileo 2025», di apposite convenzioni con ANAS S.p.a., in qualità di centrale di committenza, per l'affidamento degli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade previsti dal citato "programma dettagliato"; l'applicazione, agli affidamenti per la realizzazione degli interventi e per l'approvvigionamento di beni e servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo, delle semplificazioni previste per l'affidamento dei contratti pubblici PNRR-PNC. Lo stesso comma 3 reca disposizioni relative al contributo forfettario per l'avvio delle attività di coordinamento e altre attività svolte dalla società «Giubileo 2025», nonché norme volte a disciplinare il ricorso alla procedura negoziata per gli affidamenti per la realizzazione degli interventi e per l'approvvigionamento di beni e servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. Il citato articolo 1, inoltre, autorizza Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale a sottoscrivere apposite convenzioni con ANAS S.p.a. per l'affidamento degli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade comunali di Roma Capitale e per lo sviluppo e la riqualificazione funzionale delle strade di penetrazione e grande collegamento, al fine di assicurarne la celere realizzazione e rimuovere le situazioni di emergenza connesse al traffico e alla mobilità in vista dei flussi di pellegrinaggio e turistici previsti in occasione del Giubileo; limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie europee, la selezione degli operatori economici da parte di ANAS S.p.a. può avvenire, nel rispetto del principio di rotazione, anche nell'ambito di accordi quadro (comma 4). È previsto il riconoscimento ad ANAS da parte di Roma Capitale e della Città metropolitana di Roma Capitale di una quota a valere sulle risorse assegnate (comma 5). Si prevede, infine, che le risorse relative agli interventi di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale possono essere utilizzate anche per l'esecuzione di interventi di viabilità comunale in continuità con quelli della medesima Città metropolitana (comma 6).
L’articolo 43, comma 4, prevede che la società “Giubileo 2025” è iscritta di diritto nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui all’art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici), per gli appalti di lavori, di servizi e di forniture funzionali ai compiti ad essa assegnati.
Il comma 4 dell’articolo 43 inserisce, all’art. 1 della L. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), il nuovo comma 427-ter con il quale si prevede che la società “Giubileo 2025” è iscritta di diritto nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui all’art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici), per gli appalti di lavori, di servizi e di forniture funzionali ai compiti ad essa assegnati dall’art. 1, commi da 420 a 443, della legge di bilancio 2022.
I commi da 427 a 432 dell’art. 1 della legge di bilancio 2022 prevedono la costituzione di una società interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) denominata “Giubileo 2025” – che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l’approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l’accoglienza e la funzionalità del Giubileo 2025 – e ne disciplinano l’organizzazione e i compiti. In relazione agli interventi relativi alla linea di investimento “Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici” di cui alla misura M1C3-35-Investimento 4.3 del PNRR, la società "Giubileo 2025" può agire in qualità di stazione appaltante e le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dagli enti individuati nel PNRR. Il comma 427-bis (inserito dal D.L. 68/2022) prevede che agli affidamenti per la realizzazione degli interventi e per l’approvvigionamento di beni e servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 si applicano le semplificazioni previste dall’art. 48 del D.L. 77/2021 per l’affidamento dei contratti pubblici PNRR-PNC e, ai fini di quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 48, il ricorso alla procedura negoziata è ammesso, nella misura strettamente necessaria, quando l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere il rispetto del cronoprogramma procedurale previsto dal comma 423 della legge 234/2021.
L’art. 63 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), al comma 1, istituisce presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 al medesimo Codice consegue la qualificazione ed è iscritta nel predetto elenco. A norma dell’art. 63, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del D.L. 66/2014, Sport e salute S.p.a. In sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui all'art. 63, comma 1, primo periodo. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.
Si ricorda che la qualificazione è necessaria, ai sensi del combinato disposto dell’art. 62, comma 1, e dell’art. 2, comma 1, dell’All. II.4 del D.Lgs. n. 36/2023, per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500 mila euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, mentre non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.
Prime indicazioni per l’avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti sono state dettate con comunicato del Presidente dell’ANAC del 17 maggio 2023.
Articolo 44
(Entrata in vigore)
L’articolo 44 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il decreto-legge è dunque vigente dal 23 giugno 2023.
[1] Sono: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; Ministero della transizione ecologica; Ministero della salute; Ministero dell'istruzione; Ministero dello sviluppo economico; Ministero dell'università e ricerca; Ministero dell'interno; Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ministero della cultura; Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; Ministero della giustizia; Ministero del turismo. E della Presidenza del Consiglio dei Ministri: Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale; Ministro per il Sud e la Coesione territoriale; Ministro per la Pubblica Amministrazione; Segretariato generale.
[2] Sono: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e della Presidenza del Consiglio dei Ministri: Ministro per gli affari regionali; Ministro per le politiche giovanili; Ministro per le pari opportunità e per la famiglia; Ministro per le disabilità; Dipartimento per lo sport; Dipartimento protezione civile; Dipartimento per la programmazione economica.
[3] I richiamati artt. 35 e 52 prevedono, rispettivamente, una riserva di posti nei concorsi pubblici nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, e una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno nelle progressioni fra aree diverse della stessa amministrazione.
[4] Come disposto dall’art. 13 del D.L. 173/2022, modificato dall’art. 1, c. 5, del presente decreto legge in base al quale, fino alla suddetta data, i regolamenti di organizzazione dei ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall’articolo 17, comma 4-bis, della L. 400/1988 (nonché dall’articolo 4 del D.lgs. 300/1999) che prevede regolamenti governativi di delegificazione.
[5] La novella di cui al comma 15 in esame concerne l’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, e successive modificazioni. Riguardo alla dotazione organica, il testo del suddetto comma 1 precedente alla novella in esame recava un limite massimo 6.357 unità; tuttavia, il limite reale vigente prima della novella era pari a 7.850 unità, in base alle disposizioni ricordate nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto (la relazione tecnica è reperibile nell’A.C. n. 1239). Il testo della novella di cui al comma 15 - così come la formulazione precedente - richiama anche il comma 2 del suddetto articolo 6 del D.Lgs. n. 149, comma recante una norma transitoria (con effetti verificatisi in passato) relativa alla dotazione organica.
[6] Riguardo a tali quattro posizioni di livello dirigenziale generale, cfr. infra.
[7] Riguardo ad un vincolo, posto dalla novella di cui al comma 15, per una delle nuove posizioni dirigenziali, cfr. infra.
[8] Tali decreti, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149 del 2015, sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro della difesa e definiscono anche la contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell’Ispettorato.
L’articolazione organizzativa definita dal citato D.P.C.M. 23 febbraio 2016 è stata già in parte superata con decreti del direttore dell’Ispettorato, adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 445, lettera b), della L. 30 dicembre 2018, n. 145. Riguardo all’articolazione organizzativa, cfr. anche infra.
Si ricorda altresì che, ai sensi del suddetto articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 149, le disposizioni di contabilità e bilancio (relative all’Ispettorato) sono state definite dal D.P.C.M. 25 marzo 2016.
[9] Per l’elencazione di tali compiti, compiuta dal Governo, si rinvia alla lettura della menzionata relazione illustrativa, allegata al provvedimento in esame.
[10] Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
[11] Tale disciplina limitativa è stata peraltro oggetto di diverse deroghe: vedi l'art. 1, comma 435-bis, L. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'art. 25, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, l'art. 33, comma 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132, l'art. 1, commi 150, 442, 527 e 1091, L. 30 dicembre 2018, n. 145, l'art. 1-ter, comma 4, D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 132, gli artt. 16-ter, comma 2, e 50-bis, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, l'art. 1, commi 129 e 131, L. 27 dicembre 2019, n. 160, gli artt. 20, comma 1, e 40-bis, comma 1, del suddetto D.L. n. 162/2019, l'art. 1, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, l'art. 31, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, l'art. 1, commi 870 e 1028, L. 30 dicembre 2020, n. 178, l'art. 3, commi 4-bis e 4-quater, D.L. 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55, l'art. 1, comma 883, L. 29 dicembre 2022, n. 197, l'art. 8, comma 5, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, e, successivamente, l'art. 19, commi 6 e 7, D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.
[12] Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
[13] Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in materia di riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute.
[14] Com’è noto, ai sensi dell’art. 1253 c.c., quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati. Pertanto, la fattispecie della confusione delle obbligazioni è un modo di estinzione del rapporto obbligatorio, conseguenza di una successione nel credito o nel debito.
[15] Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”.
[16] La Rete oncologica deve essere recepita e formalizzata attraverso un atto regionale che espliciti le scelte di politica sanitaria con la definizione degli aspetti programmatori ed indirizzo per la realizzazione di modelli organizzativi innovativi con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi ai cittadini.
[17] Si attende il decreto istitutivo del Registro, sul quale sono stati acquisiti il parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità (9 novembre 2021) e, con alcune modifiche, dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali (3 maggio 2022).
[18] Nel giugno 2018, l’EMA (European Medicines Agency - Agenzia Europea del Farmaco) ha raccomandato l’autorizzazione all’immissione in commercio per i primi due farmaci antigene chimerico Car-T, prodotti d’immunoterapia cellulare che prevedono l’utilizzo dei linfociti T del paziente modificati geneticamente. Si ricorda inoltre che l’Alleanza Contro il Cancro (ACC), fondata nel 2002 dal Ministero della Salute, è attualmente formata da 25 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. Le aree di interesse primario in cui ACC opera sono tre: ricerca di base e clinica oncologica, diagnosi e terapia dei tumori e istruzione e informazione in oncologia. La misura in esame - e per il medesimo ammontare - era stata già prevista anche per l’anno 2020 a beneficio di ciascuna della Rete oncologica dall’articolo 23-quater, comma 4, del DL. 119/2018 (L. n. 136 del 2018). Riguardo la linea progettuale prevista nell’ambito del PNRR Investimento 2.1 Missione 6 – C2, “Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN”[18], si sottolinea che l’investimento ha un finanziamento totale, interamente costituito da sovvenzioni, pari a 524,1 milioni di euro da utilizzare per il raggiungimento di specifici obiettivi entro il 2025, finalizzati al trasferimento tecnologico tra ricerca e imprese relativo ad almeno 424 progetti (100 su malattie rare e tumori rari tramite progetti proof of concept, vale a dire direttamente trasferibili all’ambito applicato, oltre che 324 su malattie altamente invalidanti). Con particolare riferimento ai tumori rari, è previsto un secondo bando nel 2023, per sovvenzioni pari a 262,03 milioni di euro, indirizzati alla ricerca clinica.
[19] Commi 400-402, art. 1, L. 232/2016 (legge di bilancio 2017). Le somme dei Fondi sono versate in favore delle Regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali innovativi e oncologici innovativi.
[20] Con una norma inserita nella legge di bilancio 2019 (art. 1, co. 550, L. n. 145/2018), tali Fondi, la cui iscrizione contabile era originariamente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, sono stati quindi trasferiti nello stato di previsione del MEF, ferma restando la competenza già attribuita al Ministero della salute per la disciplina delle modalità operative di erogazione delle risorse stanziate.
[21] Resta ferma in capo al Ministero della salute la competenza a disciplinare le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate sulla base dei criteri da adottare con decreto ministeriale (sostitutivo del decreto 16 febbraio 2018). Vengono tuttavia modificate le modalità di finanziamento del Fondo unificato: una quota-parte di 664 milioni di euro con copertura a valere sul livello del finanziamento statale del fabbisogno sanitario nazionale standard e per la restante quota-parte di 336 milioni mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale (ai sensi art. 1, comma 34, legge n. 662 del 1996).
[22] Art. 38-quinquies Misure per il potenziamento della ricerca biomedica nell’ambito della Missione 6 (Salute) PNRR.
[23] Si segnala che il progetto RISP è coordinato dalla Fondazione IRCCS Istituto nazionale dei tumori di Milano e, all’atto della sua ufficializzazione a fine 2019, comprendeva 10 centri oncologici.
[24] La Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), istituita con Decreto interministeriale del 25 luglio 1994, è composta dai rappresentanti del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro della funzione pubblica e del Ministro dell'interno e ha le seguenti competenze (come definite nel DM di nomina del 16 maggio 2018, ai sensi dell'art. 35, c. 5, del D.Lgs. 165/2001): approvazione del bando di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; indizione dei bandi di concorsi; nomina delle commissioni esaminatrici; validazione della graduatoria finale di merito della procedura concorsuale trasmessa dalla Commissione esaminatrice; assegnazione dei vincitori e degli idonei della procedura concorsuale alle amministrazioni pubbliche interessate; adozione degli ulteriori eventuali atti connessi alla procedura concorsuale, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici.
[25] Il termine, originariamente fissato al 30 giugno 2023, è stato prorogato al 30 ottobre 2023 per effetto dell’art. 1, c. 5, del provvedimento in commento.
[26] Che per facilità di lettura qui si riportano: «3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale, [ivi comprese quelle relative al personale già in servizio con diversa qualifica o livello presso la medesima o altra amministrazione pubblica]. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali».
[27] Tali criteri e modalità delle procedure di reclutamento, ai sensi del medesimo art 3-ter del DL 44/2023, prevedono una prova scritta, la valutazione dei punteggi conseguiti dal candidato nei titoli accademici (inclusa la media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami) eventuali specializzazioni post lauream, nonché eventuali esperienze professionali documentate, conferenti con la tipologia dei posti banditi, ed una prova orale in cui sono valutate - come previsto dall’art. 35-quater, c. 1, lett. a), secondo periodo, del D.Lgs. 165/2001 - le competenze finalizzate ad accertare il possesso dell’insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti con disabilità ai sensi della L. 68/1999. A parità di punteggio é preferito il candidato più giovane di età.
[28] A norma dell’art.35, comma 3, del D.Lgs. 165/20001, le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
e-bis) facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master universitario di secondo livello o al contratto di ricerca, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento
[29] Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.
[30] Il richiamato art. 36, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 dispone infatti che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere a determinate forme contrattuali flessibili soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dal medesimo D.Lgs. 165/2001, e che non è comunque possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.
[31] In base al citato art. 9, c. 28, del D.L. 78/2010, dal 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e determinati enti pubblici, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con contratti di formazione-lavoro, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. Tali limitazioni non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dalla normativa vigente (di cui all’art. 1, c. 557 e 562, della L. 296/2006), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
[32] Per maggiori dettagli, si rinvia alla Nota tematica del Parlamento europeo: "Politica della concorrenza", febbraio 2020.
[33] Circa il campo di applicazione cfr. in dettaglio, articolo 1 del Regolamento UE n. 1407/2013.
[34] I commi richiamati dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 prevedono che “557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
...
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.
557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”.
[35] Per quanto riguarda, in generale, l’organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026" si vedano le disposizioni di cui al Capo I del decreto legge n. 16 del 2020
[36] Il citato comma 28 dell’articolo 9 del decreto legge n. 78 del 2010 stabilisce che “A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (115), per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”.
[37] Per la disciplina degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali si vedano, in particolare, gli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 2000.
[38] Per i profili di legittimità costituzionale, in merito alla possibilità di far ricorso alle tipologie contrattuali qui considerate per le finalità in esame, si veda, in particolare, Corte costituzionale n. 235 del 2010, punto 2.1 del “Considerato in diritto”, nonché, tra le altre, Corte costituzionale n. 273 del 2013 e n. 127 del 2011.
[39] I commi richiamati dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 prevedono che “557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
...
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.
557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”.
[40] Cfr. l’articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni.
[41] In base al citato articolo 31, comma 1, del D.Lgs. n. 36, le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate possono definire - all’interno dei suddetti due limiti, del 1° luglio 2023 e del 1° luglio 2024 - una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima del vincolo sportivo.
[42] Riguardo alle nozioni relative alle due aree, cfr. l’articolo 38 del citato D.Lgs. n. 36 del 2021, e successive modificazioni.
[43] Riguardo alle nozioni e alla disciplina del lavoro sportivo, cfr. il titolo V del citato D.Lgs. n. 36 del 2021, e successive modificazioni.
[44] Tale durata massima è pari a 12 mesi, anche continuativi, per la causale di crisi aziendale e a 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile per la causale di contratto di solidarietà.