Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: D.L. 176/2022 - Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e della finanza pubblica (c.d. Aiuti quater)
Serie: Progetti di legge   Numero: 6/1
Data: 15/12/2022
Organi della Camera: V Bilancio, Assemblea

 

 

Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

 

 

D.L. n. 176/2022 - A.S. n. 345-A

 

20 dicembre 2022

 

 

 

 

 

 


 

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Dossier n. 16/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 6/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

 

Schede di lettura. 7

Articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione (Abrogazione e salvezza degli effetti del decreto-legge n. 179 del 2022). 9

Articolo 1 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022). 19

Articolo 2 (Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti). 29

Articolo 2-bis (Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca). 35

Articolo 3, commi da 1 a 9 (Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette) 38

Articolo 3, commi 10 e 13 (Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori)  44

Articolo 3, commi 11 e 13 (Incremento Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano). 46

Articolo 3, commi 12 e 13  (Disposizioni in favore degli enti del Terzo settore). 48

Articolo 3, comma 14 (Riduzione del Bonus Trasporti ). 51

Articolo 3-bis, comma 1 (Contributo straordinario per utenze per energia elettrica e gas degli enti locali per la continuità dei servizi erogati) 52

Articolo 3-bis, commi 2, 3 e 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale). 54

Articolo 3-bis, commi 4 e 6 (Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell'energia) 56

Articolo 3-bis, commi 5 e 6 (Risorse finanziarie ad ANAS S.p.a.). 58

Articolo 3-ter (Misure straordinarie in favore degli enti locali relative alla spesa per utenze di energia elettrica e gas). 59

Articolo 3-quater (Modifica alla disciplina del close-out netting per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni). 61

Articolo 3-quinquies (Disposizioni per l’acquisto di beni e servizi). 63

Articolo 4 (Misure per l’incremento della produzione di gas naturale) 65

Articolo 4-bis (Disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili alternativi). 78

Articolo 5, comma 1 (Proroga del termine di cessazione del regime di tutela di prezzo nel settore del gas naturale). 80

Articolo 5, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3 (Proroga termini per vendita gas da parte del GSE)  82

Articolo 6 (Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale) 86

Articolo 6-bis (Promozione dei biocarburanti utilizzati in purezza) 91

Articolo 7 (Disposizione in materia di autotrasporto). 94

Articolo 7-bis (Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale). 96

Articolo 7-ter (Disposizioni per il contrasto della crisi energetica nella filiera di distribuzione automobilistica). 103

Articolo 8 (Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento). 106

Articolo 8-bis (Anticipazioni di tesoreria degli enti locali). 109

Articolo 9 (Superbonus) 111

Articolo 9-bis (Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici). 124

Articolo 10, commi 1-2-ter (Affidamenti di lavori pubblici). 127

Articolo 10, comma 3 (Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale). 133

Articolo 10, comma 3-bis (Autodromo di Monza e conferenza di servizi). 135

Articolo 11, commi 1 e 1-bis (Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC)  137

Articolo 11, comma 1-ter (Gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas). 142

Articolo 11-bis (Cessione dei crediti d’imposta per il settore cinematografico). 144

Articolo 12, commi 1 e 2 (Esenzioni in materia di imposte - IMU settore dello spettacolo) 147

Articolo 12, comma 3 (Esenzioni in materia di imposte - Bollo aiuti per eventi calamitosi)  150

Articolo 12-bis (Misure  per  l’alluvione delle Marche del 15 settembre  2022). 151

Articolo 13 (Disposizioni in materia di sport). 153

Articolo 14, commi 1 e 4 (Risorse per investimenti in infrastrutture ferroviarie). 155

Articolo 14, commi 2 e 4 (Programmi di ammodernamento e rinnovamento di sistemi d’arma)  157

Articolo 14, commi 3 e 4 (Trattamenti retributivi accessori del personale docente e del personale ATA). 160

Articolo 14, comma 3-bis (Assunzione di personale nelle Regioni a statuto ordinario in base alla sostenibilità finanziaria). 161

Articolo 14-bis (Misure per il rilancio della competitività delle imprese italiane). 164

Articolo 14-ter (Disposizioni urgenti in favore dei comuni di Lampedusa e Linosa)  166

Articolo 14-quater ((Modifica all’articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122). 168

Articolo 14-quinquies (Fondo per investimenti in rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti). 170

Articolo 14-sexies (Incarichi di vicesegretario comunale). 172

Articolo 15, commi 1 e 2 (Risorse per l’adeguamento dei contratti di somministrazione stipulati dal Ministero dell’interno). 174

Articolo 15, commi da 3 a 9 (Disposizioni finanziarie). 177

Articolo 15, comma 10 (Autorizzazione di spesa per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico). 188

Articolo 15-bis (Clausola di salvaguardia) 190

Articolo 16 (Entrata in vigore). 192

 


Schede di lettura


Articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione
(Abrogazione e salvezza degli effetti del decreto-legge n. 179 del 2022)

 

 

L’articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione prevede l'abrogazione del decreto-legge n. 179 del 2022, con salvezza degli effetti.

 

La disposizione, introdotta in sede referente, prevede l'abrogazione del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, recante “Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2022, n. 274 ed entrato in vigore il 24 novembre 2022).

Dispone che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di sua vigenza.

Al contempo, le modifiche introdotte in sede referente recano puntuali disposizioni aggiuntive o modificative al corpo del decreto-legge n. 176 del 2022, onde trasporre in esso e mantenere nell'ordinamento, del decreto-legge di cui si propone l'abrogazione, le corrispondenti disposizioni. In altri termini, il decreto-legge n. 179 risulta 'a perdere' ai fini della sua puntuale conversione, la quale è trasposta sul piano sostanziale in un unico procedimento altro, relativo alla conversione del decreto-legge n. 176 in esame.

 

Per quanto concerne il contenuto del decreto-legge n. 179 del 2022, si rammenta, in sintesi, che l’articolo 1 rimodula la più volte disposta riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti. Si segnala, peraltro, che tale articolo 1 ha novellato l’articolo 2 del decreto-legge n. 176 del 2022 in esame (cfr. la relativa scheda nel presente dossier).

L’articolo 2, comma 1, incrementa di 150 milioni di euro per l’anno 2022 l’importo del contributo straordinario autorizzato dal D.L. n. 17/2022 per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica. L’incremento di risorse è destinato per 130 milioni in favore dei comuni e per 20 milioni in favore delle città metropolitane e delle province. Il medesimo articolo 2, ai commi 2 e 3, assegna ulteriori 320 milioni di euro per l’anno in corso al fondo istituito dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 (c.d. aiuti bis) per sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale a fronte degli eccezionali aumenti dei prezzi dell’energia elettrica e del carburante dovuti alla crisi internazionale in atto. Il comma 4 introduce un ulteriore finanziamento al fine di permettere il contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale. Il comma 5 autorizza per l’anno 2022 a favore di ANAS S.p.A. la spesa di 176 milioni di euro da destinare alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti dalla società per l'illuminazione pubblica delle strade nell’anno 2022 e, più in generale, dalle attività di manutenzione stradale di alcune strade di interesse nazionale. Il comma 6 dell’articolo 2 reca la copertura finanziaria.

L’articolo 3 autorizza la spesa di 200 milioni di euro, per l’anno 2022, al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici del 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona.

L’articolo 4 reca le disposizioni finanziarie. Tra queste, si prevede (comma 4) un’autorizzazione di spesa per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico.

 

XIX legislatura. Decreti-legge abrogati da altro decreto-legge con salvezza di effetti (in ordine cronologico)

 

D.L. 20 ottobre 2022, n. 153. “Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti”.

Pubblicato nella G.U. 21 ottobre 2022, n. 247. Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 17 novembre 2022, n. 175[1], a decorrere dal 18 novembre 2022. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

 

 

XVIII legislatura. Decreti-legge abrogati da altro decreto-legge con salvezza di effetti (in ordine cronologico)

 

D.L. 28 giugno 2018, n. 79. "Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante".

Pubblicato nella G.U. 28 giugno 2018, n. 148.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 9 agosto 2018, n. 96[2], a decorrere dal 12 agosto 2018. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 5 ottobre 2018, n. 115. "Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive".

Pubblicato nella G.U. 6 ottobre 2018, n. 233.

Non è stato convertito in legge. La legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), art. 1, ai commi da 647 a 650, riprende, con alcune modifiche, le disposizioni in esso contenute[3].

 

D.L. 29 dicembre 2018, n. 143. "Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea".

Pubblicato nella G.U. 29 dicembre 2018, n. 301.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 11 febbraio 2019, n. 12[4], a decorrere dal 13 febbraio 2019. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 11 gennaio 2019, n. 2. "Misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi".

Pubblicato nella G.U. 11 gennaio 2019, n. 9.

Abrogato dall'art. 1, comma 3, L. 11 febbraio 2019, n. 12[5], a decorrere dal 13 febbraio 2019. A norma del citato comma 3 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 11 luglio 2019, n. 64. "Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56".

Pubblicato nella G.U. 11 luglio 2019, n. 161.

Non è stato convertito in legge. A norma dell'art. 1, comma 2, L. 4 ottobre 2019, n. 107[6], restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge[7].

 

D.L. 2 marzo 2020, n. 9. "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 2 marzo 2020, n. 53.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 27[8], a decorrere dal 30 aprile 2020. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto-legge.

 

D.L. 8 marzo 2020, n. 11. "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria".

Pubblicato nella G.U. 8 marzo 2020, n. 60, Edizione straordinaria.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 27[9], a decorrere dal 30 aprile 2020. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 9 marzo 2020, n. 14. "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 9 marzo 2020, n. 62, Edizione straordinaria.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 27[10], a decorrere dal 30 aprile 2020. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 10 maggio 2020, n. 29. "Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati".

Pubblicato nella G.U. 10 maggio 2020, n. 119, Edizione straordinaria.

Abrogato dall'art. 1, comma 3, L. 25 giugno 2020, n. 70[11], a decorrere dal 30 giugno 2020. A norma del citato comma 3 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 16 giugno 2020, n. 52. "Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro".

Pubblicato nella G.U. 16 giugno 2020, n. 151.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 17 luglio 2020, n. 77[12], a decorrere dal 19 luglio 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto-legge.

 

D.L. 14 agosto 2020, n. 103. "Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020".

Pubblicato nella G.U. 14 agosto 2020, n. 203.

D.L. 8 settembre 2020, n. 111. "Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni".

Pubblicato nella G.U. 12 settembre 2020, n. 227.

D.L. 11 settembre 2020, n. 117. "Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni".

Pubblicato nella G.U. 12 settembre 2020, n. 227.

Questi tre decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, comma 2, L. 13 ottobre 2020, n. 126[13], a decorrere dal 14 ottobre 2020. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge.

 

D.L. 20 ottobre 2020, n. 129. "Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale".

Pubblicato nella G.U. 20 ottobre 2020 n.260.

D.L. 7 novembre 2020, n. 148. "Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020".

Pubblicato nella G.U. 7 novembre 2020, n. 278.

Questi due decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 27 novembre 2020, n. 159[14], a decorrere dal 4 dicembre 2020. A norma dei citati commi 2 e 3, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge.

 

D.L. 9 novembre 2020, n. 149. "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 9 novembre 2020, n. 279.

D.L. 23 novembre 2020, n. 154. "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 23 novembre 2020, n. 291.

D.L. 30 novembre 2020, n. 157. "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 30 novembre 2020, n. 297.

Si tratta dei cosiddetti "decreti ristori bis, ter e quater", abrogati dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176[15], a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

 

D.L. 2 dicembre 2020, n. 158. "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 2 dicembre 2020, n. 299.

D.L. 5 gennaio 2021, n. 1. "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 5 gennaio 2021, n. 3.

Questi due decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 29 gennaio 2021, n. 6[16], a decorrere dal 31 gennaio 2021. A norma dei citati commi 2 e 3, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

 

 D.L. 31 dicembre 2020, n. 182. "Modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178".

Pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2020, n. 323.

D.L. 15 gennaio 2021, n. 3. "Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari".

Pubblicato nella G.U. 15 gennaio 2021, n. 11.

D.L. 30 gennaio 2021, n. 7. "Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 30 gennaio 2021, n. 24.

Questi decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 26 febbraio 2021, n. 21[17], a decorrere dal 2 marzo 2021. A norma di citati 2 e 3 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge medesimi.

 

D.L. 12 febbraio 2021, n. 12. "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 12 febbraio 2021, n. 36.

D.L. 23 febbraio 2021, n. 15. "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 23 febbraio 2021, n. 45.

Questi due decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 12/03/2021, n. 29[18], a decorrere dal 13 marzo 2021. A norma del citato art. 1, comma 2 e 3, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.

 

D.L. 30 aprile 2021, n. 56. "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi".

Pubblicato nella G.U. 30 aprile 2021, n. 103.

D.L. 18 maggio 2021, n. 65. "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 18 maggio 2021, n. 117.

Questi due decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 17/06/2021, n. 87[19], a decorrere dal 22 giugno 2021. A norma del citato art. 1, commi 2 e 3, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.

 

D.L. 22 giugno 2021, n. 89. "Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario".

Pubblicato nella G.U. 22 giugno 2021, n. 147.

D.L. 30 giugno 2021, n. 99. "Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese".

Pubblicato nella G.U. 30 giugno 2021, n. 155, Edizione straordinaria.

Questi due decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 23/07/2021, n. 106[20], a decorrere dal 25 luglio 2021. A norma del citato art. 1, commi 2 e 3, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.

 

D.L. 23 giugno 2021, n. 92. "Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport".

Pubblicato nella G.U. 23 giugno 2021, n. 148.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 6 agosto 2021, n. 113[21], a decorrere dall'8 agosto 2021. A norma del citato art. 1, comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

 

D.L. 10  settembre 2021, n. 122. "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale".

Pubblicato nella G.U. 10 settembre 2021, n. 217.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 settembre 2021, n. 133[22], a decorrere dal 2 ottobre 2021. A norma del citato art. 1, comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

 

D.L. 11 novembre 2021, n. 157. "Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche".

Pubblicato nella G.U. 11 novembre 2021, n. 269.

Abrogato dall'art. 1, comma 41, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), a decorrere dal 1° gennaio 2022, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

 

D.L. 10 dicembre 2021, n. 209. "Misure urgenti finanziarie e fiscali".

Pubblicato nella G.U. 11 dicembre 2021, n. 294.

Abrogato dall'art. 1, comma 656, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), a decorrere dal 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 657, della medesima legge. A norma del citato comma 656, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente provvedimento.

 

D.L. 30 dicembre 2021, n. 229. "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria".

Pubblicato nella G.U. 30 dicembre 2021, n. 309.

D.L. 21 gennaio 2022, n. 2. "Disposizioni urgenti per consentire l'esercizio del diritto di voto in occasione della prossima elezione del Presidente della Repubblica".

Pubblicato nella G.U. 21 gennaio 2022, n. 16.

Questi due decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 18 febbraio 2022, n. 11[23], a decorrere dal 19 febbraio 2022. A norma dei medesimi commi, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

 

D.L. 4 febbraio 2022, n. 5. "Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo".

Pubblicato nella G.U. 4 febbraio 2022, n. 29.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 4 marzo 2022, n. 18[24], a decorrere dal 9 marzo 2022. A norma del citato art. 1, comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

 

D.L. 25 febbraio 2022, n. 13. "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili".

Pubblicato nella G.U. 25 febbraio 2022, n. 47.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 28 marzo 2022, n. 25[25], a decorrere dal 29 marzo 2022. A norma del citato art. 1, commi 2 e 3, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti, rispettivamente, sulla base del presente decreto e sulla base delle disposizioni abrogate dal medesimo decreto.

 

D.L. 28 febbraio 2022, n. 16. "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina".

Pubblicato nella G.U. 28 febbraio 2022, n. 49.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 5 aprile 2022, n. 28[26], a decorrere dal 14 aprile 2022. A norma del citato art. 1, comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto.

 

D.L. 2 maggio 2022, n. 38. "Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti".

Pubblicato nella G.U. 2 maggio 2022, n. 101.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 20 maggio 2022, n. 51[27], a decorrere dal 21 maggio 2022. A norma del citato art. 1, comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto.

 

D.L. 30 giugno 2022, n. 80. “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale”.

Pubblicato nella G.U. 30 giugno 2022, n. 151.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 15 luglio 2022, n. 91[28], a decorrere dal 16 luglio 2022. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

 

D.L. 7 luglio 2022, n. 85. “Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l'accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

Pubblicato nella G.U. 7 luglio 2022, n. 157.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 5 agosto 2022, n. 108[29], a decorrere dal 6 agosto 2022. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto.

 

 

Si rammenta che, nel corso della XVIII legislatura, nella seduta della Camera dei deputati del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge A.C. 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato l'ordine del giorno 9/2835-A/10 il quale impegna il Governo “ad operare per evitare la ‘confluenza’ tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari”. Successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021 della Camera, nel corso dell'esame del disegno di legge A.C. 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (“proroga termini”) il Governo ha espresso parere favorevole all'ordine del giorno 9/2845-A/22. Tale ordine del giorno impegna il Governo “a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno 9/2835-A/10”.

Infine, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 99 del 2021, il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, richiamando tali precedenti, ha raccomandato al Governo di aver cura, nel prosieguo dei lavori parlamentari, di fornire adeguata motivazione delle ragioni alla base della decisione di presentare l'emendamento che fa confluire il decreto-legge n. 99 nel decreto-legge n. 73, dando seguito agli ordini del giorno 9/2835-A/10 e 9/2845-A/22 (parere reso nella seduta del 7 luglio 2021).


Articolo 1
(
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022)

 

 

L’articolo 1, modificato in Commissione, estende anche al mese di dicembre 2022 alcuni crediti di imposta, già disciplinati dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115 e n. 144 del 2022 per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese, in precedenza concessi per le spese relative all’energia e al gas sostenute fino ai mesi di ottobre e novembre 2022.

Si tratta in particolare:

§  del credito d’imposta per le imprese energivore, che viene concesso in misura pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;

§  del credito d’imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

§  del credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;

§  del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico.

Le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d’imposta e il regime di cedibilità, tra l’altro posticipando – per effetto delle modifiche in Commissione - al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023, come disposto dall’originaria formulazione della norma) i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione, anche con riferimento ai precedenti crediti di imposta (relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022).

 

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle predette agevolazioni con la circolare 13/E del 2022.

 

Si rammenta in questa sede che il disegno di legge di bilancio 2023, all’articolo 2 riconosce anche nel primo trimestre 2023, elevandone le percentuali, i crediti di imposta in esame.

Si tratta, in particolare:

·         del credito d’imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 45% (in luogo del 40%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di primo trimestre 2023;

·         del credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 35% (in luogo del 30 per cento) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;

·         del credito d’imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 45% per cento (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

·         del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 45% (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico.

 

 

Credito d’imposta imprese energivore (commi 1 e 2)

Il comma 1 dell’articolo 1 riconosce un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, alle imprese a forte consumo di energia elettrica, individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017), alle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 144 del 2022, a condizione che i relativi costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subìto un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Per effetto delle norme in esame, l’ammontare dell’agevolazione è pari al 40 per cento delle spese sostenute per la l’energia elettrica acquistata nel mese di dicembre 2022.

Ai sensi del comma 2, l’agevolazione è riconosciuta anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese energivore (di cui al primo periodo del comma 1) e dalle stesse autoconsumata nel mese di dicembre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata va calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica; sempre in tale ipotesi, il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al mese di dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica (PUN, ovvero il prezzo di riferimento dell’energia elettrica in Italia acquistata alla borsa elettrica).

 

L’articolo 15 del decreto-legge n. 4 del 2022 ha concesso alle imprese "energivore" che hanno subito un significativo incremento del relativo costo, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

L’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 17 del 2022 ha riconosciuto alle medesime imprese un analogo credito di imposta, originariamente pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022 ha incrementato dal 20 al 25 per cento la quota delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. L’articolo 6, comma 1 del decreto-legge n. 115 del 2022 ha prorogato l’agevolazione al 25 per cento anche nel terzo trimestre 2022.  Essa è stata elevata al 40 per cento dal decreto-legge n. 144 del 2022 e prorogata ai mesi di ottobre e novembre 2022.

 

Le imprese a forte consumo di energia elettrica sono identificate, in base alle disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, come quelle che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

§  operano nei settori dell’Allegato 3 alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici, etc.);

§  operano nei settori dell’Allegato 5 alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (altri settori minerari e manifatturieri non inclusi nell’allegato 3) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al valore medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato non inferiore al 20 per cento;

§  non rientrano fra quelle di cui ai precedenti punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell’articolo 39 del decreto legge n. 83 del 2012;

 

Di seguito si illustra l’andamento della misura del credito d’imposta in parola, come modificata nel tempo:

 

Destinatari

I trimestre 2022
(DL 4/2022)

II trimestre 2022
(DL 17 e 21/2022)

III trimestre 2022
(DL 115/2022)

Ott. Nov. 2022
(DL 144/2022)

Dic. 2022
(DL 176 /2022)

Imprese energivore

20%

25%*

25%

40%

40%

 

*Il credito di imposta, originariamente fissato nella misura del 20 per cento per il secondo trimestre 2022 dal decreto-legge n. 17 del 2022, è stato così rideterminato dal decreto-legge n. 21 del 2022.

Secondo la relazione tecnica gli effetti complessivi della misura agevolativa sopra descritta in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno sono pari a -672,566 milioni di euro per il 2022 e -78,334 milioni di ero per l’anno 2023.

 

Credito d’imposta per le imprese gasivore (comma 1)

Il comma 1, giusto richiamo all’articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 144 del 2022, riconosce alle imprese a forte consumo di gas naturale (cd. gasivore), a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas medesimo, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. L’agevolazione è concessa alle stesse condizioni previste dal richiamato articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 144 del 2022.

 

Il contributo spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Viene definita “impresa a forte consumo di gas naturale” quella che opera in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541 (comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 2022).

 

L’articolo 15.1 del decreto-legge n. 4 del 2022 (introdotto dal decreto-legge n. 50 del 2022) ha riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta dalle imprese gasivore per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022. L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022 ha riconosciuto alle cosiddette "gasivore", ad analoghe condizioni, un credito di imposta pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022. L’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022 ha poi incrementato dal 15 al 20 per cento la quota delle spese sostenute oggetto del contributo straordinario. L’articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 50 del 2022 ha ulteriormente elevato dal 20 al 25 per cento la quota della spesa agevolabile sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022. L’agevolazione è stata estesa, nella medesima misura del 25 per cento, anche ai costi sostenuti nel terzo trimestre 2022 dal decreto-legge n. 115 del 2022 (aiuti-bis). Essa è stata elevata al 40 per cento dal decreto-legge n. 144 del 2022 e prorogata ai mesi di ottobre e novembre 2022.

 

Le imprese a forte consumo di gas naturale sono identificate facendo riferimento alle disposizioni del decreto del Ministro della Transizione ecologica 21 dicembre 2021, come quelle che: a) operano nei settori elencati nell’allegato 1 al medesimo decreto; b) che hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm3/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3); e c) hanno consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento di tale volume di gas naturale (indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici. Per "periodo di riferimento" si intende, per l’anno di competenza “N” in cui si fruisce dell’agevolazione, il triennio che va da “N-4” a “N-2”, salvo che per le imprese di più recente costituzione. Al riguardo, si rappresenta che la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), nel rispetto delle disposizioni impartite dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), è tenuta a costituire, in riferimento a ciascun anno di competenza, l’Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.

 

Di seguito si illustra l’andamento della misura del credito d’imposta in parola, come modificata nel tempo:

 

Destinatari

I trimestre 2022

(DL 50/2022 e 4/2022)

II trimestre 2022

(DL 21 e 50/2022)

III trimestre 2022 (DL 115/2022)

Ott. Nov. 2022

 (DL 144/2022)

Dic. 2022
(DL 176/2022)

Imprese gasivore

10%

25%*

25%

40%

40%

 

 

*Il credito di imposta, originariamente fissato nella misura del 15 per cento per il secondo trimestre 2022 dal decreto-legge n. 17 del 2022, è stato poi rideterminato al 20 per cento dal decreto-legge n. 21 del 2022 e al 25 per cento dal decreto-legge n. 50 del 2022.

 

Secondo la relazione tecnica gli effetti complessivi della misura agevolativa sopra descritta in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno sono pari a -775,57milioni di euro per il 2022 e -90,33 milioni di ero per l’anno 2023.

 

Credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (comma 1)

Il comma 1, rinviando all’articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 144 del 2022, attribuisce alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022. Tale acquisto va comprovato mediante le relative fatture. L’agevolazione è concessa alle condizioni previste dal richiamato articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 144 del 2022.

Il contributo è concesso a condizione che il prezzo della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

L’articolo 3 del decreto-legge n. 21 del 2022 ha concesso alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari originariamente al 12 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. L’articolo 2 del decreto-legge n. 50 del 2022 ha elevato la misura del predetto credito innalzando dal 12 al 15 per cento l’importo della spesa agevolabile, riferita al secondo trimestre 2022. Come per le misure di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l’agevolazione è stata estesa al terzo trimestre 2022 dall’articolo 6 del decreto-legge n. 115 del 2022.

L’articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 144 del 2022 ha riconosciuto l’agevolazione a un novero diverso e più ampio di imprese, e cioè quelle dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, altresì elevando l’agevolazione al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

 

Secondo la relazione tecnica gli effetti complessivi della misura agevolativa sopra descritta in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno sono pari a -896,22 milioni di euro per il 2022 e -104,38 milioni di ero per l’anno 2023.

 

Credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale da parte di imprese non gasivore

Il comma 1, rinviando all’articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 144 del 2022, riconosce – alle condizioni previste dal medesimo comma 4 - alle imprese diverse da quelle gasivore, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

L’articolo 4 del decreto-legge n. 21 del 2022 ha attribuito un credito di imposta, per l’acquisto del gas naturale, da riconoscersi alle imprese diverse da quelle gasivore, inizialmente in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022. Il contributo è stato incrementato dal decreto-legge n. 50 del 2022, elevando dal 20 al 25 per cento la spesa oggetto di beneficio sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022. La misura è stata prorogata al terzo trimestre 2022 dal decreto-legge n. 115 del 2022 (articolo 6) per un ammontare pari al 25 per cento della spesa. Essa è stata elevata al 40 per cento dal decreto-legge n. 144 del 2022 e prorogata ai mesi di ottobre e novembre 2022.Si rammenta che l’articolo 40-quater del decreto-legge n. 73 del 2022 ha soppresso, ai fini della fruizione di alcuni crediti di imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, l’obbligo del rispetto della normativa della disciplina europea degli aiuti di Stato di modesto importo (gli aiuti c.d. de minimis), obbligo che era stato introdotto dal richiamato decreto-legge n. 50 del 2022. Si tratta del credito d’imposta per l’acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, di quello riconosciuto alle imprese gasivore e di quello concesso alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica. È pertanto venuta meno la soglia massima di 200 mila euro prevista per il riconoscimento alle imprese dei vari crediti d’imposta accumulati.

 

Di seguito si illustra l’andamento della misura del credito d’imposta in parola, come modificata nel tempo:

 

 

 

Destinatari

II trimestre 2022

(DL 50 del 2022)

III trimestre 2022

(DL 115/2022)

Ott. Nov. 2022

(DL 144/2022)

Dic. 2022

(DL 176/2022)

Imprese non gasivore

25%*

25%

40%

40%

 

*Il credito di imposta, originariamente fissato nella misura del 20 per cento per il secondo trimestre 2022 dal decreto-legge n. 21 del 2022, è stato così rideterminato dal decreto-legge n. 50 del 2022.

 

Secondo la relazione tecnica gli effetti complessivi della misura agevolativa sopra descritta in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno sono pari a -382,098 milioni di euro per il 2022 e -44,502 milioni di ero per l’anno 2023.

 

Regime dei crediti d’imposta, cedibilità e controlli

Il comma 3 dell’articolo 1 dispone in ordine all’utilizzo dei crediti di imposta in commento disposti per il mese di dicembre 2022, nonché dei crediti di imposta relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 (disciplinata dal decreto-legge n. 144 del 20222) e, infine, anche dei crediti concessi per il terzo trimestre 2022 dal decreto-legge n. 115 del 2022.

Il termine per l’utilizzo di tutte le richiamate agevolazioni è unificato e fissato, per effetto delle modifiche in Commissione, al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno originariamente previsto dalla norma in esame).

Per i crediti di imposta relativi al terzo trimestre 2022 e per quelli concessi per la spesa energetica sostenuta nei mesi di ottobre e novembre 2022, tale termine viene posticipato dal 31 marzo 2023 (come stabilito dall’articolo 1 del decreto-legge n. 144 del 2022) alla predetta data del 30 settembre 2023.

 

Più in dettaglio, i crediti di imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante F24 (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, e di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000. Al riguardo, si ricorda che l’articolo 22 del decreto legge n. 73 del 2021 (cd. Sostegni-bis) aveva modificato per l’anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili per soggetti intestatari di conto fiscale individuato dal menzionato articolo 34, elevandolo a 2 milioni di euro. Tale limite è stato reso strutturale dalla legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, comma 72 della legge n. 234 del 2021) a decorrere dal 2022. Resta fermo il limite di compensazione annuale per le agevolazioni alle imprese, di cui alla già menzionata legge n. 244 del 2007, pari a 250.000 euro.

Le agevolazioni non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986 - TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza delle altre spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.

I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

L’articolo 1, al comma 4, uniforma il regime di cedibilità delle agevolazioni disposte dagli ultimi provvedimenti “aiuti”, e cioè dei crediti di imposta relativi al terzo trimestre 2022 (di cui al decreto-legge n. 115 del 2022), di quelli relativi ai mesi di ottobre e novembre (disciplinata dal decreto-legge n. 144 del 2022), nonché di quelli maturati - ai sensi dei già commentati commi 1 e 2 - per il mese di dicembre 2022.

 

Si chiarisce che i crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dal Testo Unico Bancario - TUB (articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo  apposito (articolo 64 TUB) ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private  - CAP, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Resta ferma l’applicazione dei controlli preventivi e delle misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti di cui all’articolo 122-bis, comma 4, del decreto legge n. 34 del 2020, in base al quale i soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle predette cessioni, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione (rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del predetto d.lgs. n. 231 del 2007 in materia di antiriciclaggio), per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

 

I contratti di cessione conclusi in violazione delle predette prescrizioni sono nulli.

 

In caso di cessione dei crediti d’imposta le imprese beneficiarie sono tenute a chiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta.

Inoltre il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 settembre 2023, termine così modificato in Commissione in luogo del 30 giugno 2023 (in precedenza tale termine era fissato al 31 marzo 2023 per le agevolazioni disposte per il terzo trimestre 2022 e per i mesi di ottobre e novembre 2022).

 

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

L’articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997 prevede che il responsabile del Centro di assistenza fiscale (CAF) rilasci un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile. Sono abilitati al rilascio del visto gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro (lettera a) del comma 3 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998), gli iscritti nel registro dei revisori legali e i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria (lettera b) del comma 3 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998), nonché i responsabili dei CAF.

 

Si demanda a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, la definizione le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998.

 

Oltre all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis del decreto legge n. 34 del 2020, già richiamate, si prevede l’applicazione di quelle recate dall’articolo 121, commi da 4 a 6, del medesimo decreto legge, in quanto compatibili.

Il comma 4 dell’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 dispone che, ai fini del controllo sulla cessione dei crediti d’imposta, si applichino le attribuzioni e i poteri di accertamento in tema di imposte sui redditi, posti in capo all’Amministrazione finanziaria dagli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973. Si chiarisce che i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. L’Agenzia delle entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta negli ordinari termini di accertamento (per i crediti non spettanti: cinque anni dalla dichiarazione, ai sensi articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973; per i crediti inesistenti: otto anni dall’utilizzo del credito ai sensi dell’articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto legge n. 185 del 2008).

Ai sensi del successivo comma 5, in assenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l’Agenzia delle entrate provvede a recuperare l’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni Tale importo, maggiorato degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (di cui all’articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973) e delle sanzioni per utilizzo di crediti di imposta in misura superiore a quella spettante, ovvero inesistenti (di cui all’ articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997).

Il comma 6 prevede infine che il recupero del predetto importo sia effettuato nei confronti del soggetto beneficiario delle originarie detrazioni. Resta ferma, in presenza di concorso nella violazione, l’applicazione della norma per cui, ove più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta (articolo 9, comma 1 del decreto legislativo n. 472 del 1997); rimane ferma anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo maggiorato di sanzioni e interessi.

 

Le norme in esame richiamano, sostanzialmente, il regime di cedibilità dei crediti di imposta già previsto dai precedenti decreti-legge (articoli 9 e 3, comma 3, del d. l. n. 21 del 2022 e articolo 6 del decreto-legge n. 115 del 2022).

 

Il comma 5, con una disposizione di chiusura, chiarisce che in relazione ai crediti di imposta applicabili per il mese di dicembre 2022 (di cui ai commi 1 e 2) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.

 

Il comma 6 prevede che entro il 16 marzo 2023 i beneficiari dei crediti di imposta (concessi per il terzo trimestre 2022 - ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge n. 115 del 2022 -, per ottobre e novembre 2022, nonché quelli oggetto delle norme in commento, valevoli per dicembre 2022), a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato, siano tenuti a inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell’Agenzia, delle entrate da emanarsi entro il 19 dicembre 2022 (trenta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame).

 

Il comma 7 quantifica gli oneri derivanti dalle norme in esame in 2.726,454 milioni di euro l’anno 2022 e 317,546 milioni di euro per l’anno 2023, cui si provvede ai sensi dell’articolo 15, norma generale di copertura del provvedimento.

 

 

 


Articolo 2
(Disposizioni in materia di accisa e di imposta
sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

 

 

L’articolo 2, come modificato nel corso dell’esame in sede referente, proroga la più volte disposta riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti.

Durante l’esame in Commissione, l’articolo è stato modificato al fine di trasfondere nel provvedimento in esame il contenuto del decreto-legge n. 179 del 2022, il cui articolo 1 incide sulla disciplina delle aliquote d’accisa, rimodulandone tempistica e importi.

In particolare:

-         le misure ridotte d’accisa che sono in vigore dal 22 marzo 2022 restano ferme fino al 30 novembre 2022 (in luogo del 31 dicembre 2022, come previsto dal testo originario del provvedimento);

-         dal 1° dicembre al 31 dicembre 2022 viene disposto un lieve aumento delle medesime aliquote, che tuttavia rimangono inferiori agli ammontari vigenti fino al 21 marzo 2022.

Viene prorogata al 31 dicembre 2022 l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione. Sono di conseguenza modificati gli adempimenti a carico degli operatori e la relativa tempistica.

 

L’articolo in esame prevede una serie di misure, applicabili dal 19 novembre al 31 dicembre 2022, volte a contenere gli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, riproponendo in sostanza misure già disposte coi precedenti decreti-legge in materia energetica (n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144 e n. 153 del 2022, quest’ultimo confluito nel decreto-legge n. 144) fino al 18 novembre 2022.

Sulle norme in esame è poi intervenuto il decreto-legge n. 179 del 2022 che, come anticipato,  ha rimodulato la tempistica e gli importi delle agevolazioni.

Di conseguenza, sempre in sede referente (con l’inserimento di un nuovo comma 1-bis all’articolo 1 disegno di legge di conversione) è stato abrogato il menzionato decreto-legge n. 179, con salvezza dei relativi effetti.

 

In dettaglio la lettera a) del comma 1 (come modificata in sede referente, in recepimento dell’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 179 del 2022), prevede la riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti. In particolare, sono rideterminate le aliquote di accisa, riducendo quelle sulla benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) impiegati come carburanti, e azzerando l’accisa per il gas naturale per autotrazione.

Per effetto delle modifiche in commissione, in particolare, si dispone che l’aliquota dell’accisa sulla benzina permanga pari a 478,40 euro per mille litri a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022 (in luogo del 31 dicembre 2022), per elevarsi a 578,40 euro per mille litri a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

Con riferimento agli oli da gas (o gasolio usato come carburante) l’accisa rimane pari a 367,40 euro per mille litri a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022 (in luogo del 31 dicembre 2022), per poi elevarsi a 467,40 euro per mille litri a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

Con riferimento al gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti, resta ferma la previgente misura ridotta di 182,61 euro per mille litri dal 19 novembre al 30 novembre 2022 (in luogo del 31 dicembre 2022), per poi essere innalzata a 216,67 euro per mille litri dal 1° al 31 dicembre 2022.

 

La lettera b), in linea con la normativa dell’Unione europea, stabilisce, per il periodo di applicabilità della norma in esame, l’applicazione di un’aliquota di imposta del valore aggiunto (IVA) ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.

Si ricorda che la direttiva (UE) 2022/542 che ha modificato le direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto, include il gas naturale tra i beni che possono essere assoggettati ad un’aliquota ridotta non inferiore al 5 per cento, ponendo un limite temporale a tale agevolazione, fissato al 1° gennaio 2030.

 

Il comma 2 dell'articolo, modificato in sede referente (sempre con riferimento al decreto-legge 179 del 2022), in conseguenza della riduzione dell’aliquota applicabile al gasolio usato come carburante stabilita dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, sospende nel medesimo periodo (e non più, dunque, fino al 31 dicembre 2022) l’applicazione dell’aliquota di accisa differenziata sul “gasolio commerciale” (ovvero il gasolio consumato dai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri) di cui al numero 4-bis della Tabella A, allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo unico delle accise - TUA), che risulterebbe meno favorevole rispetto alla misura agevolata.  

 

L’articolo 7 della direttiva 2003/96/CE consente agli Stati membri di differenziare l’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, in relazione all’uso “commerciale” o “non commerciale” del carburante, imponendo ai medesimi Stati di rispettare l’aliquota minima prevista per il gasolio e di garantire che l’aliquota applicabile al gasolio impiegato nell’uso “commerciale” non sia comunque inferiore al valore che l’aliquota di accisa sul gasolio impiegato per autotrazione aveva, nel medesimo Stato, alla data del 1° gennaio 2003. Pertanto, in presenza di una differenziazione dell’aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, al gasolio consumato dai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri di cui all’articolo 24-ter del TUA (“gasolio commerciale”) non può essere applicata un’aliquota di accisa inferiore a 403 euro per mille litri. Poiché comma 1, lettera a), numero 2) dell’articolo in esame ha rideterminato l’aliquota di accisa sul gasolio in una misura inferiore alla soglia di 403 euro per mille litri (ossia 367,40 euro per mille litri) la sospensione temporanea della differenziazione  tra “uso commerciale” e uso “non commerciale” del gasolio, consente l'applicazione della riduzione anche ai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri che sarebbero altrimenti rimasti esclusi in virtù dei limiti posti dalla legislazione europea.

 

Si rammenta che l’articolo 1 (commi 1 e 2) del decreto legge n. 21 del 2022 ha disposto la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti dal 22 marzo 2022 (in origine, fino al 21 aprile 2022). Successivamente, il decreto-legge n. 38 del 2022, incorporato poi nell'articolo 1-bis del decreto legge n. 21 del 2022, ha disposto la proroga delle riduzioni, azzerando altresì l’accisa sul gas naturale usato per autotrazione e riducendo l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas naturale per autotrazione.

Il medesimo decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 1, comma 8) ha disposto, fino al 31 dicembre 2022, la riattivazione del sistema di rideterminazione delle aliquote di accisa mediante decreto ministeriale - disciplinata dall'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 –, consentendo la riduzione d’accisa sui carburanti a fronte dell’accertamento di maggiori entrate IVA derivanti da uno scostamento significativo del prezzo internazionale del greggio.  Tale meccanismo è stato modificato e perfezionato consentendo, tra l’altro, l’emanazione del decreto con cadenza diversa da quella trimestrale.

Di conseguenza, le riduzioni dell’accisa sui carburanti sono state  disposte per effetto di disposizioni di rango primario e secondario (decreti ministeriali), secondo la copertura finanziaria; in particolare si tratta del menzionato decreto-legge n. 21 del 2022 come convertito in legge (e, nelle more della conversione, per effetto dei DM 18 marzo 2022 e 6 aprile 2022), per il periodo dal 22 marzo fino all’8 luglio 2022; successivamente, tali misure sono state confermate dai decreti ministeriali 24 giugno 2022 (GU n. 154 del 4 luglio 2022, per il periodo dal 9 luglio 2022 al 2 agosto 2022) e 19 luglio 2022 (GU Serie Generale n.172 del 25 luglio 2022), quest’ultimo avente efficacia dal 3 agosto 2022 fino al 21 agosto 2022).

Sul punto è poi intervenuto l’articolo 8 del decreto-legge n. 115 del 2022, che ha previsto, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022, la riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.

Con il decreto ministeriale del 30 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, le misure ridotte di accisa su benzina, gasolio, GPL e gas naturale per autotrazione (accisa zero), nonché l’Iva al 5 per cento sul gas naturale per autotrazione sono state prorogate fino al 5 ottobre 2022. 

Con il DM del 13 settembre 2022 sono state prorogate fino al 17 ottobre le misure in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti.

L’articolo 4 del decreto-legge n. 144, nella sua formulazione originaria, prorogava in norma primaria le riduzioni di accise e IVA fino al 31 ottobre 2022.

Il Decreto Ministeriale del 19 ottobre 2022 (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 247 del 21 ottobre 2022) disposto la proroga della riduzione di accise e Iva sui predetti prodotti energetici nel periodo 1° - 3 novembre 2022. L’articolo 1 del decreto-legge n. 153 del 2022, che è stato abrogato e il cui contenuto è stato trasfuso nell’articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2022, ha prorogato le agevolazioni dal 4 fino al 18 novembre 2022.

Il testo originario del provvedimento in esame prorogava le predette agevolazioni fino al 31 dicembre 2022; tuttavia, per effetto del menzionato decreto-legge n. 179 del 2022, le misure ridotte d’accisa originariamente introdotte a decorrere dal mese di marzo 2022 sono mantenute solo fino al 30 novembre 2022, per poi registrare un lieve innalzamento delle aliquote nel periodo 1-31 dicembre 2022, secondo l’andamento di seguito illustrato nella seguente tabella riepilogativa.

 

La tabella illustra, per i prodotti energetici coinvolti nelle misure in esame e utilizzati come carburanti, la misura dell’accisa minima stabilita in sede comunitaria, la misura dell’accisa vigente al 21 marzo 2022 e quella disposta dalle norme in parola e dai decreti ministeriali sopra citati.

 

Prodotto

Unità di misura

Accisa Minima UE

Accisa nazionale al 21.03.22

Accisa nazionale dal 22.03.22 al 30.11.2022

Accisa nazionale dal
1.12.22 al 31.12.2022

Benzina con piombo

Euro/1000 l

421

728,40

478,40

578,40

Benzina

Euro/1000 l

359

728,40

478,40

578,40

Gasolio

Euro/1000 l

330

617,40

367,40

467,40

GPL

Euro/1000 kg

125

267,77

182,61

216,67

 

Di seguito inoltre si riporta una tabella riepilogativa dei provvedimenti coi quali è stata disposta la riduzione delle imposte sui carburanti mediante decreto ministeriale (con copertura “endogena” secondo il meccanismo illustrato supra) e con norma primaria (copertura “esogena”, in grassetto). Per i soli decreti ministeriali sono indicati gli estremi della Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.

 

Intervento di riduzione accisa

Periodo di riferimento

Decreto-legge n. 21 del 2022 (testo inziale) e D.M. 18 marzo 2022 (GU Serie Generale n.67 del 21-03-2022)

22 marzo 2022 -21 aprile 2022

Decreto-legge n. 21 del 2022 (testo finale) e D.M. 6 aprile 2022 (GU Serie Generale n.90 del 16-04-2022)

22 aprile 2022 – 8 luglio 2022

D.M. 24 giugno 2022 (GU Serie Generale n.154 del 04-07-2022)

9 luglio 2022- 2 agosto 2022

D.M. 19 luglio 2022 (GU Serie Generale n.172 del 25-07-2022)

3 agosto 2022 - 21 agosto 2022

Decreto-legge n. 115 del 2022 (art. 8)

22 agosto 2022 –20 settembre 2022

D.M. 30 agosto 2022 (GU Serie Generale n.216 del 15-09-2022)

21 settembre 2022 - 5 ottobre 2022

D.M 13 settembre 2022 (GU Serie Generale n.221 del 21-09-2022)

6 ottobre - 17 ottobre 2022

Decreto-legge n. 144 del 2022 (art. 4, testo iniziale)

18 ottobre 2022 - 31 ottobre 2022

D. M. 19 ottobre 2022 (GU Serie Generale n.247 del 21-10-2022)

1 - 3 novembre 2022

Decreto-legge n. 144 del 2022 (art. 4, testo finale

4 - 18 novembre 2022

Decreto-legge n. 176 del 2022 (art. 2)

19 novembre-30 novembre 2022

Decreto-legge n. 176 del 2022 (art. 2, testo modificato in sede di conversione, con recepimento del contenuto del decreto legge n. 179 del 2022)

01 dicembre-31 dicembre 2022

 

Si rammenta che l’azzeramento dell’accisa sul gas naturale usato per autotrazione e la riduzione al 5% dell’Iva operano dal 3 maggio 2022 (come disposto dal decreto-legge n. 38 del 2022, poi abrogato e incorporato nel decreto-legge n. 21 del 22 dalla relativa legge di conversione, con salvezza degli effetti nel frattempo prodottisi).

Per una panoramica delle misure contro i rincari energetici adottate dal Governo, si rinvia al relativo tema web.

 

Il comma 3 (sostituito in sede referente, recependo il testo del decreto-legge 179 del 2022), suddivide e rimodula gli adempimenti a carico degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti in relazione alle diverse misure di accisa vigenti nei mesi di novembre e dicembre 2022.

I menzionati soggetti devono trasmettere all’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), entro il 12 dicembre 2022 i dati relativi ai quantitativi dei prodotti per i quali il comma 1, lettera a) stabilisce riduzioni delle relative aliquote di accisa (benzina, gasolio GPL e gas naturale allo stato liquido GNL, destinati all’impiego come carburanti), giacenti nei propri impianti alla data del 30 novembre 2022. Gli esercenti devono trasmettere poi, entro il 12 gennaio 2023, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022.

 

Viene espunta la precisazione secondo cui tale comunicazione non deve essere effettuata dai predetti soggetti qualora venga disposta la proroga dell’applicazione delle misure agevolate di accisa previste dal comma 1, lettera a), conseguentemente alle rimodulazioni previste per il mese di dicembre 2022.

 

Il comma 4 individua la sanzione amministrativa applicabile nel caso di mancata comunicazione all'ADM. Si tratta del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro previsto dall'articolo 50, comma 1, del TUA, per l'inosservanza di prescrizioni e regolamenti.

Per effetto delle modifiche apportate in sede referente, in conseguenza delle rimodulazioni dell’accisa sui carburanti previste per il mese di dicembre 2022, viene espunto dalla norma il riferimento all’ipotesi di mancata proroga della misura agevolata di accisa.

Il comma 5 prevede l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni previste dall’articolo 1-bis, commi 5 e 6, del decreto legge n. 21 del 2022, finalizzate a prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa previste dall’articolo 1, comma 1, lettera a) nonché dalla diminuzione dell’aliquota IVA sul gas naturale, di cui alla successiva lettera b). Le disposizioni richiamate prevedono il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il quale, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, dei prodotti energetici sottoposti ad accisa agevolata praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti, può avvalersi, tra l'altro, anche del supporto operativo della Guardia di finanza.

 

Infine il comma 6 quantifica gli oneri derivanti delle norme in esame – anch’essi modificati in Commissione -  cui si provvede ai sensi della norma generale di copertura del provvedimento, di cui all’articolo 15.


Articolo 2-bis
(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca)

 

 

L’articolo 2-bis, introdotto in sede referente, intende prorogare dal 31 marzo al 30 giugno 2023 i termini per l’utilizzo, in capo a beneficiari e cessionari, del credito d'imposta per l’acquisto del carburante, concesso dal decreto-legge n. 144 del 2022 (cd. aiuti ter) con riferimento alle spese sostenute nel quarto trimestre solare del 2022, alle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica.

 

Si ricorda che l’articolo 2 del richiamato decreto-legge n. 144 del 2022 ha riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, nonché alle imprese esercenti l’attività agromeccanica, un credito di imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati, con riferimento agli acquisti effettuati nel quarto trimestre solare dell'anno 2022.

Tale agevolazione spetta - per le sole imprese esercenti attività agricola e della pesca - anche per la spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti. Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data. Si rinvia al dossier sul decreto-legge n. 144 per ulteriori dettagli.

 

In particolare, la lettera a) del comma 1 interviene sull’articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 144 che disciplina l’utilizzo del credito d’imposta in parola.

Il comma 3, nella sua formulazione vigente, specifica che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, entro la data del 31 marzo 2023.

Con le modifiche in esame, il termine di utilizzabilità in compensazione del credito d’imposta concesso per il quarto trimestre 2022 è prorogato dal 31 marzo al 30 giugno 2023.

 

Non si applicano alcuni dei vigenti limiti e divieti alla compensazione e, in particolare il limite annuale all'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta (di cui all’articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007), pari a 250.000 euro; il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000), che dal 2022 è pari a 2 milioni di euro, (come da ultimo stabilito dall’articolo 1, comma 72 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, legge di bilancio 2022). Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa; non concorre alla formazione della base imponibile dell’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997; non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito Pertanto, non è considerato ai fini dell’applicazione dei limiti previsti dal TUIR per la deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative indistintamente riferibili ad attività o beni produttivi di proventi imputabili a reddito, secondo quanto previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986); è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

L’articolo 2-bis, comma 1, lettera b) modifica il comma 4 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 144 del 2022, che disciplina il regime di cedibilità del credito in parola.

 

In particolare la norma prevede che il credito d'imposta sia cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo (articolo 64 del medesimo decreto legislativo) ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209). Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di segnalazione delle operazioni sospette di previste all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del delle norme in commento sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui all’ articolo in esame. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

 

In particolare, il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente; le modifiche in esame prorogano il termine massimo di utilizzo in capo al cessionario dal 31 marzo al 30 giugno 2023.

 

Conseguentemente, il comma 1, lettera c) – modificando l’articolo 2, comma 5 – proroga dal 16 febbraio al 16 marzo 2023 il termine entro cui i beneficiari dell’agevolazione, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione di quanto non ancora fruito, sono tenuti a inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

 

Con riferimento all’agevolazione in esame, si ricorda che in precedenza l’articolo 18 del decreto-legge n. 21 del 2022 aveva introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante, per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto e al netto dell’imposta sul valore aggiunto. La norma dell’articolo 18 concede tale credito d’imposta per gli acquisti effettuati nel primo trimestre solare dell’anno 2022.

Successivamente l’articolo 3-bis del decreto legge n. 50 del 2022 ha prorogato al secondo trimestre solare 2022 il credito richiamato ma limitatamente alle imprese esercenti la pesca.

L’articolo 17 del decreto legge 115 del 2022 ha prorogato la misura ulteriormente al terzo trimestre solare 2022 riestendendola sia all’attività agricola, che alla pesca.

L’articolo 2 del decreto-legge n. 144 del 2022, su cui interviene l’articolo in esame, ha prorogato l’agevolazione al quarto trimestre 2022.

Il disegno di legge di bilancio 2023 (articolo 11 dell’A.C. n. 643) riconosce il credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati, con riferimento agli acquisti effettuati nel primo trimestre solare dell'anno 2023.  

 

 

 


Articolo 3, commi da 1 a 9
(Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette)

 

 

L’articolo 3 consente alle imprese residenti in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori la rateizzazione dei rincari delle bollette elettriche, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 (comma 1). Nel caso in cui l'impresa richiedente presenti la disponibilità di un'impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sull’intero credito rateizzato e l'effettivo rilascio della garanzia SACE su tale polizza, il fornitore, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, ha l'obbligo di formulare ai richiedenti una proposta di rateizzazione (comma 2). Il comma 4 disciplina la garanzia SACE per gli indennizzi corrisposti a fronte di crediti rimasti insoluti dei fornitori di energia elettrica e gas naturale. Il comma 5 riconosce, nel rispetto di specifiche condizioni dettate dal comma 6, la possibilità per i medesimi fornitori di richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia SACE, quale sostegno alla liquidità conseguente all'operatività dei piani di rateizzazione. Il comma 7 prevede che l’adesione al piano di rateizzazione costituisca un'opzione alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta volti a contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas previsti dall'articolo 1 del decreto in esame e dal decreto legge n. 144 del 2022. Il comma 8, modificando l'articolo 8 del decreto legge n. 21 del 2022, estende l'orizzonte temporale in cui SACE è autorizzata a concedere riassicurazione in favore delle imprese che hanno assicurato il debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2024 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2023. Di conseguenza, viene modificato anche il comma 6 del medesimo articolo, incrementando da 2 a 5 miliardi la dotazione del fondo per le garanzie rilasciate da SACE. Il comma 9 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine previsto per l'autorizzazione concessa a SACE dall'articolo 15 del decreto legge n. 50 del 2022 ai fini della concessione di garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche e di istituzioni finanziarie per finanziamenti erogati in favore delle imprese che dimostrino la sussistenza di dirette ripercussioni economiche negative sulla propria attività per effetto della crisi derivante dalla aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina.

 

Il comma 1 dell'articolo 3 consente alle imprese con utenze collocate in Italia ad esse intestate di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. La rateizzazione è richiesta mediante un'istanza formulata ai fornitori, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame. Il fornitore, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, ha l'obbligo di formulare ai richiedenti una proposta di rateizzazione nella quale siano specificati: l’ammontare complessivo degli importi dovuti, l’entità del tasso di interesse eventualmente applicato, la cui misura non potrà in ogni caso superare il rendimento dei Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) di pari durata, l'indicazione della scadenza di ciascuna rata e la loro ripartizione complessiva, i cui limiti consistono in un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili (comma 2). L'obbligo di formulazione della proposta è condizionato alla disponibilità di almeno un'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo credito a stipulare, con l’impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sull’intero credito rateizzato e all'effettivo rilascio della garanzia SACE di cui al successivo comma 4. L'inadempimento in ordine al pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio e, di conseguenza, l'impresa inadempiente è tenuta al versamento in unica soluzione del debito residuo (comma 3).

 

L’articolo 3, al comma 4 interviene sulle riassicurazioni che SACE (vedi infra) è autorizzata a concedere – ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto legge n. 21 del 2022 (vedi infra) – a favore delle imprese di assicurazione che abbiano ottenuto dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) autorizzazione all’esercizio dell’attività nei rami credito e cauzione. In particolare, al fine di limitare il rischio sopportato dalle assicurazioni, SACE è autorizzata a concedere, una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento, da parte delle imprese con sede in Italia di tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione.

Sulle obbligazioni di SACE derivanti dalle garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata dalla stessa Società con gestione separata. Si specifica, altresì, che la garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e che si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.

Con riferimento alle attribuzioni devolute a SACE, il comma 4 in commento chiarisce che la Società provvede, per conto del MEF, all'escussione della garanzia e al recupero crediti, con facoltà di delegare tali attività a terzi o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. è tenuta in ogni caso ad operare con la dovuta diligenza professionale. 

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

SACE S.p.A., già Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero, è stata trasformata in società per azioni per effetto dell’articolo 6 del decreto legge n. 269 del 2003, subentrando, a decorrere dal 1° gennaio 2004, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in capo al predetto ente pubblico economico.

Il riassetto azionario di SACE, società a intera partecipazione pubblica, e delle società del gruppo, è avvenuto recentemente, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 67 del decreto legge n. 104 del 2020, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del 17 marzo 2022 (qui il decreto e qui il comunicato stampa). Il decreto ministeriale ha previsto il trasferimento da parte di CDP al MEF della partecipazione detenuta in SACE (pari al 100 per cento) e il trasferimento da parte di SACE a Cassa Depositi e Prestiti (CDP) della partecipazione detenuta in SIMEST.

SACE S.p.A. detiene il 100 per cento delle azioni di SACE Fct, società per azioni operante nel factoring, costituita nell’anno 2009, iscritta all’albo degli intermediari finanziari e SACE BT S.p.A., costituita nel 2004 come società specializzata nell’assicurazione a breve termine (attività con dilazioni di pagamento fino a 12 mesi). Dal 2005, SACE BT ha esteso la propria operatività alle cauzioni e alla protezione dei rischi della costruzione mediante l’acquisizione di ASSEDILE (poi SACE Surety). SACE BT a sua volta detiene il 100 per cento di SACE SRV, società a responsabilità limitata specializzata in servizi d’informazione commerciale e recupero crediti (si rinvia al sito istituzionale della società).

 

Il comma 5, quale sostegno alla liquidità conseguente all'operatività dei piani di rateizzazione, riconosce la possibilità per i fornitori di energia elettrica e gas naturale aventi sede in Italia di richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia che SACE è autorizzata a concedere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 del decreto legge n. 50 del 2022. Il rilascio della garanzia è condizionato dal successivo comma 6 alla mancata approvazione da parte dell’impresa aderente al piano di rateizzazione, negli anni in cui si procede al riconoscimento del beneficio medesimo, di delibere che comportino la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni proprie o di imprese appartenenti allo stesso gruppo. Nell'evenienza in cui le imprese interessate abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta, l'impegno dovrà essere dalle stesse assunto per i dodici mesi successivi. La garanzia in esame, inoltre, viene concessa a condizione che l’impresa aderente al piano di rateizzazione si impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non trasferire le produzioni in siti ubicati in Paesi diversi da quelli appartenenti all’Unione europea.

 

Il comma 7 prevede che l’adesione al piano di rateizzazione configuri un'opzione alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta volti a contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese di cui all’articolo 1 del decreto in esame (alla cui scheda di lettura di fa rinvio) e all’articolo 1 del decreto legge n. 144 del 2022.

 

Il comma 8 modifica il già citato articolo 8 del decreto legge n. 21 del 2022 che ha introdotto la facoltà per le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche. Il successivo comma 3, come modificato dalla norma in esame, autorizza SACE S.p.A. a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento da parte delle imprese con sede in Italia del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2024 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2023. L'articolo 3, comma 8, del decreto in esame ha posticipato l'ambito di applicazione della norma che in precedenza era limitata alle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 in relazione a consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022. Di conseguenza, viene modificato anche il comma 6 del medesimo articolo, incrementando da 2 a 5 miliardi la dotazione del fondo per le garanzie rilasciate da SACE.

 

Il comma 9 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine previsto per le misure di sostegno finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dalla aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, previste dall'articolo 15 del decreto legge n. 50 del 2022.

Tale norma, al comma 1, autorizza SACE S.p.A. a concedere garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati in favore delle imprese le quali dimostrino la sussistenza di dirette ripercussioni economiche negative sulla propria attività per effetto della crisi in atto. La garanzia SACE può essere quindi concessa non più entro il 31 dicembre 2022 bensì entro il 31 dicembre 2023.

La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, e opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dal rilascio delle garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia statale è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni trattenute per l’acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie.

Possono accedere alla garanzia le imprese che alla data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione di difficoltà e in ogni caso, sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria. Sono poi in ogni caso escluse le imprese soggette alle sanzioni adottate dall’Unione europea. Il comma 5 indica le condizioni per usufruire della garanzia e in quale misura percentuale può essere concessa: è rilasciata entro il 31 dicembre 2023, termine posticipato di un anno per effetto dell'articolo in esme, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità di preammortamento non superiore a 36 mesi. La garanzia copre l'importo del finanziamento entro limiti (70, 80 o 90 per cento) inversamente proporzionali al fatturato dell’impresa e al numero di dipendenti:

a)         90 per cento per imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

b)         80 per cento per imprese con fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi o con più di 5.000 dipendenti in Italia;

c)         70 per cento per le imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

Quanto alle procedure di rilascio delle garanzie, per le imprese di minori dimensioni o per finanziamenti sino ad un importo garantito predeterminato si applica, ai sensi del comma 8, la procedura semplificata di accesso di cui al decreto legge n. 23 del 2020 per la “Garanzia Italia SACE”. Nel caso di dimensioni e soglie più elevate, l’efficacia della garanzia è subordinata, ai sensi del comma 9, ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa beneficiaria svolge rispetto ad aree e profili di rilievo per il tessuto economico italiano (sviluppo tecnologico, rete logistica, infrastrutture critiche e strategiche, livelli occupazionali, filiera produttiva strategica). Ai sensi del comma 11, SACE S.p.A. svolge anche per conto del MEF le attività di escussione della garanzia e di recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi e/o agli stessi garantiti.

Ai sensi del comma 12, i finanziatori devono fornire un rendiconto periodico a SACE S.p.A. circa l’attuazione della misura e la Società ne riferisce periodicamente al MEF.

 

 

Sostegno pubblico all'economia durante la crisi energetica: il nuovo ulteriore Temporary Framework

 

All'indomani delle limitazioni determinate dalla pandemia, la ripresa economica ha incrementato la domanda di materie prime. I prezzi dell'energia e delle commodity, cresciuti rapidamente nella seconda parte del 2021, hanno accelerato ulteriormente dopo lo scoppio del conflitto russo ucraino.

 

L'aggressione militare russa contro l'Ucraina, le sanzioni imposte e le contromisure adottate dalla Russia hanno determinano ripercussioni sull'intero mercato interno dell'UE.

 

Con la Comunicazione della Commissione (2022/C 131 I/01), pubblicata in GUUE il 24 marzo 2022, la Commissione ha adottato il nuovo Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, il cui scopo è ovviare alla carenza di liquidità cui devono far fronte le imprese direttamente o indirettamente colpite dal grave turbamento dell'economia, dalle misure restrittive (sanzioni) imposte dall'UE o dai suoi partner internazionali e dalle relative contromisure adottate, in primo luogo dalla Russia.

 

Il Quadro è stato integrato dalla Commissione a luglio 2022 (COM 2022/C 280/01), all'indomani dell'adozione del sesto pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia, nonché integrato e prorogato il 28 ottobre 2022 (2022/C 426/01) (qui, il comunicato stampa).

 

I regimi di sostegno consentiti dal Quadro sono ammissibili ai sensi dell'art. 107, par. 3, lett. b) TFUE (che consente alla Commissione di dichiarare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro) e sono concedibili - alle specifiche condizioni indicate dal Quadro stesso - fino al 31 dicembre 2023, tranne che gli aiuti per accelerare la decarbonizzazione del sistema industriale e la diffusione, prevista dal piano REPowerEU, delle energie rinnovabili, dello stoccaggio e del calore rinnovabile, che possono essere concessi non oltre il 30 giugno 2024. I termini di operatività del Quadro e i massimali di aiuto concedibili sono stati considerevolmente elevati con la seconda modifica di ottobre.

 

Per ulteriori approfondimenti relativi ai criteri di dettaglio del Temporary Framework si fa rinvio al relativo focus publicato sul sito della Camera.

 

Nel Quadro, inoltre, la Commissione dichiara che i danni direttamente causati dalle riduzioni obbligatorie del consumo di gas naturale e di energia elettrica - che gli Stati membri potrebbero essere obbligati ad imporre - possono essere valutati ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE (che consente alla Commissione di dichiarare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali) a condizione che non si verifichino sovra compensazioni.


Articolo 3, commi 10 e 13
(Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori)

 

 

Il comma 10 dell'articolo 3 modifica una norma transitoria, concernente il periodo di imposta relativo al 2022, la quale prevede un regime di maggior favore in materia di esenzione dall’IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo. In base alla novella di cui alla lettera b) del presente comma 10, la disciplina transitoria prevede che i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale siano esclusi dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF entro il limite complessivo di 3.000 euro - anziché di 600 euro, come nel testo previgente -; la novella di cui alla lettera a) dello stesso comma 10 stabilisce - in conformità alla disciplina a regime e alla precedente normativa transitoria[30], valida per i periodi di imposta relativi al 2020 e al 2021 - che, in caso di superamento del limite, è inclusa nel reddito imponibile anche la quota di valore inferiore al medesimo limite (mentre la formulazione previgente della norma transitoria in esame non prevedeva quest'ultimo effetto).

L'onere finanziario derivante dalla novella di cui al comma 10 è quantificato nel successivo comma 13 in 243,4 milioni di euro per il 2022 e in 21,2 milioni per il 2023[31]; per la relativa copertura lo stesso comma 13 fa rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 15.

 

La norma transitoria oggetto della riformulazione di cui al comma 10 si pone in deroga al regime di cui all'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Quest'ultimo prevede un'esenzione dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore, nel limite di 258,23 euro. La norma a regime, inoltre, non contempla esenzioni per le somme erogate o rimborsate al lavoratore dal datore di lavoro per il pagamento di utenze domestiche. Si ricorda altresì che un regime transitorio[32], valido per i periodi di imposta relativi al 2020 e al 2021, ha elevato per i lavoratori dipendenti il suddetto limite da 258,23 euro a 516,46 euro; anche in questa precedente normativa transitoria, come nella disciplina a regime suddetta, non si contemplavano esenzioni per le somme erogate o rimborsate al lavoratore dal datore di lavoro per il pagamento di utenze domestiche.

Dall’ambito dei vari limiti in esame sono in ogni caso esclusi i beni e i servizi che, ai sensi dei commi 2 e 2-bis del citato articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, non rientrano nella nozione di reddito di lavoro (tali beni e servizi sono del tutto esclusi dall'imponibile fiscale[33]).

Si ricorda che rientrano nella nozione di reddito di lavoro anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell'articolo 12 del suddetto testo unico, e successive modificazioni, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

Riguardo alla determinazione del valore dei beni e dei servizi, ai fini sia del calcolo dei limiti summenzionati sia dell’eventuale determinazione della base imponibile (per i casi di superamento del medesimo limite):

-         trovano applicazione - fatte salve le disposizioni successivamente menzionate - le norme generali sul valore normale dei beni e dei servizi poste dall'articolo 9 del suddetto testo unico, e successive modificazioni;

-         il citato comma 3 dell'articolo 51 del testo unico specifica che il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai lavoratori è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista;

-         per le fattispecie concernenti uso promiscuo di veicoli, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, servizi gratuiti di trasporto ferroviario, si applicano le norme specifiche di cui al comma 4 del citato articolo 51 del testo unico, e successive modificazioni.

 

Si ricorda inoltre (con riferimento ai lavoratori dipendenti privati) che, ai sensi dell’articolo 1, comma 184, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, le esenzioni di cui ai citati commi 3 e 4 dell’articolo 51 del testo unico si applicano, nei medesimi limiti ivi previsti, anche qualora i beni e i servizi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione (parziale o totale) degli emolumenti retributivi di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, o in sostituzione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

 

Riguardo alla quantificazione dell'onere finanziario derivante dal comma 10 e alla relativa copertura, cfr. supra.


Articolo 3, commi 11 e 13
(Incremento Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano)

 

 

L’articolo 3, comma 11, oltre ad aumentare di 10 milioni di euro, per il 2022, l’incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, già disposto dal decreto-legge n. 144 del 2022 per far fronte all’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica (portandolo a complessivi 60 milioni), prevede, quali destinatari delle relative risorse, anche il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico e la società Sport e Salute SpA. Il comma 13 del medesimo articolo 3 rimanda all’art. 15 per la relativa copertura finanziaria.

 

 

Nel dettaglio, ciò avviene, al comma 11 dell’art. 3, per mezzo di una novella all’art. 7, comma 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (cosiddetto Aiuti-ter), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

 

Si ricorda che il testo della disposizione novellata prevede, per il 2022 – per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica – un incremento di 50 milioni di euro del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», di cui all’art. 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017, da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine.

 

Si ricorda che il citato art. 1, comma 369 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) stabilisce che, al fine di sostenere il potenziamento del  movimento  sportivo italiano sia istituito, presso l'Ufficio per lo sport della  Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo denominato «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano»,  con una dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7  milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per l'anno  2020  e  a 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.  Tali  risorse  sono destinate a  finanziare  progetti  collegati  a  una  delle seguenti finalità: a) incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili  mediante  l'uso di ausili per  lo sport;  b)  sostenere  la  realizzazione  di  eventi  calcistici di rilevanza internazionale; c)  sostenere  la  realizzazione di  altri eventi  sportivi  di  rilevanza  internazionale;  d) sostenere la maternità delle atlete non professioniste; e) garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma disvolgimento  della  personalità del  minore, anche attraverso la realizzazione di  campagne  di  sensibilizzazione;  f) sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza  nazionale  e internazionale.

 

Ora, la disposizione in commento:

-         aumenta di 10 milioni di euro l’incremento del Fondo disposto dall’art. 7, comma 1 del D.L. 144/2022, portando lo stesso a complessivi 60 milioni di euro per il 2022;

-         destina le suddette risorse a fondo perduto anche al CONI, al Comitato Italiano Paralimpico e alla società Sport e Salute S.p.A..

 

Il comma 13 del medesimo art. 3, poi, prevede che, agli oneri derivanti (anche) dalla disposizione in commento (pari a 10 milioni di euro per il 2022), si provvede ai sensi dell’art. 15, che reca le disposizioni finanziarie del provvedimento in esame.


Articolo 3, commi 12 e 13
(Disposizioni in favore degli enti del Terzo settore)

 

 

Il comma 12 dell'articolo 3 modifica una disciplina transitoria[34] che prevede, per il 2022, in relazione all'incremento dei costi per la fruizione dell'energia, sia un contributo straordinario in favore di alcuni enti che gestiscono servizi sociosanitari e socioassistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale sia un contributo straordinario per altri soggetti, operanti nell'ambito del Terzo settore o comunque assimilabili a quest'ultimo ambito. La novella di cui alla lettera a), in primo luogo, incrementa da 120 milioni di euro a 170 milioni la dotazione (concernente il solo anno 2022) del fondo[35] relativo al primo contributo summenzionato; resta fermo che l'importo previgente è destinato ad alcuni enti[36] che gestiscono servizi sociosanitari e socioassistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale e rivolti a persone con disabilità; la nuova quota di 50 milioni è destinata invece ad enti che gestiscono i medesimi servizi (sempre in regime residenziale o semiresidenziale) in favore di anziani. La novella di cui alla lettera b) incrementa da 50 milioni a 100 milioni la dotazione (anch'essa concernente il solo anno 2022) del fondo[37] relativo al secondo contributo summenzionato.

Per l'onere finanziario derivante dalla novella di cui alla lettera a), il successivo comma 13 fa rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 15, mentre il comma 14 (del presente articolo 3) provvede alla copertura dell'onere derivante dalla novella di cui alla suddetta lettera b) (per le disposizioni di copertura si rinvia alle relative schede).

 

Più in particolare, la quota di 50 milioni introdotta - con corrispondente incremento del relativo fondo - dalla novella di cui alla lettera a) concerne i seguenti soggetti, qualora gestiscano servizi sociosanitari e socioassistenziali, in regime residenziale o semiresidenziale, in favore di anziani: gli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore[38]; le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al medesimo Registro unico[39]; le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe[40]; i soggetti (aziende pubbliche di servizi alla persona e fondazioni e associazioni di diritto privato) derivanti dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB); gli enti religiosi civilmente riconosciuti[41].

Si ricorda che le restanti risorse, pari, come accennato, a 120 milioni (sempre per il 2022), sono destinate alle medesime tipologie di enti - con l'eccezione costituita dalla mancanza di un riferimento specifico ai soggetti ex IPAB - per il caso in cui i servizi suddetti da essi gestiti siano rivolti a soggetti con disabilità.

La misura del contributo in oggetto è determinata, nell'ambito delle quote summenzionate, in proporzione alla differenza tra i costi sostenuti per la fruizione dell'energia termica ed elettrica nel terzo trimestre del 2022 e i costi sostenuti nell'omologo trimestre del 2021[42].

L'incremento di risorse operato dalla novella di cui alla lettera b) concerne un fondo (per il medesimo anno 2022) relativo a un contributo straordinario per gli enti appartenenti alle suddette categorie - esclusi i soggetti ex IPAB e gli enti religiosi civilmente riconosciuti - che non rientrino nelle fattispecie (di svolgimento di servizi) sopra menzionate. La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto[43] osserva che l'incremento in oggetto appare necessario in considerazione dell'ambito degli enti interessati.

Si ricorda che la normativa relativa ai due contributi straordinari in oggetto demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, la definizione dei criteri per l'accesso alle prestazioni a carico dei fondi, delle modalità e dei termini di presentazione delle richieste di riconoscimento dei contributi, dei criteri di quantificazione dei medesimi contributi, delle relative procedure di controllo.

 

I due contributi straordinari non sono cumulabili tra di essi (in ogni caso, i requisiti stabiliti precludono l'ipotesi che un ente possa rientrare in entrambe le fattispecie). Inoltre, la normativa prevede che: i contributi in oggetto non concorrano alla formazione del reddito d'impresa (computato ai fini delle imposte sui redditi) e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; come ulteriore beneficio, sia i contributi sia la suddetta esclusione dalla formazione del reddito d'impresa non rilevino ai fini della deducibilità di interessi passivi e di altri componenti negativi[44]; i contributi siano cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche dell'esclusione dalla formazione del reddito e dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Per le operazioni relative alla gestione dei due fondi suddetti e all’erogazione dei contributi, le amministrazioni interessate si avvalgono di società in house[45], previa stipula di apposite convenzioni e con oneri a carico delle risorse dei medesimi fondi - entro i limiti delle quote di risorse individuate nel summenzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri -. Si prevede altresì che le risorse dei fondi siano trasferite, entro il 31 dicembre 2022, su appositi conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati alla società incaricata della gestione.

 

 


Articolo 3, comma 14
(Riduzione del Bonus Trasporti )

 

 

L’articolo 3, comma 14, riduce di 50 milioni lo stanziamento del Fondo Bonus Trasporti, la cui dotazione passa da 190 a 140 milioni di euro. In forza del comma 12, lettera b), del medesimo articolo, tali risorse vanno ad incrementare il Fondo in cui sono appostate le risorse finalizzate all’erogazione di un contributo straordinario, per fronteggiare l’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica, a favore degli enti del Terzo settore che non gestiscono servizi residenziali o semiresidenziali per le persone disabili o per gli anziani. Con l’incremento disposto, tale ultimo Fondo raggiunge la dotazione di 100 milioni di euro (cfr. art. 3, comma 12, lettera b).

 

Il Fondo Bonus Trasporti è stato istituito dal c.d. “Decreto Aiuti” (art. 35 del decreto legge n. 50 del 2022[46]) ed è stato successivamente incrementato, da 79 a 180 milioni, dal c.d. “Decreto Aiuti bis” (art. 27 del decreto legge n. 115 del 2022[47]). In ultimo, il Fondo è stato nuovamente incrementato, di ulteriori 10 milioni, dall’art. 12 del del c.d. “Decreto aiuti  ter” (decreto legge n. 144 del 2022). Dopo la riduzione di 50 milioni operata dalla disposizione in commento, la dotazione del Fondo è pertanto pari a 140 milioni. Il Fondo è stato costituito per l’erogazione di un contributo in caso di acquisto, entro dicembre 2022, di un abbonamento - annuale, mensile o relativo a più mensilità - ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o ai servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il Bonus – nominativo o richiedibile per un minore - è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento  ed è pari al 100% della spesa da sostenere, nel limite massimo di 60 euro. Il Bonus può essere richiesto accedendo al portale bonustrasporti.lavoro.gov.it dalle persone fisiche che nell'anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro.

Il Bonus è personale e non cedibile, non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini dell’Isee. Le modalità di presentazione delle domande di accesso, la procedura di emissione e le regole per rimborsare ai gestori dei servizi di trasporto pubblico sono state disciplinate dal decreto interministeriale 29 luglio 2022.

 

 

 


Articolo 3-bis, comma 1
(Contributo straordinario per utenze per energia elettrica e gas
degli enti locali per la continuità dei servizi erogati)

 

 

L’articolo 3-bis, comma 1, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, incrementa di 150 milioni di euro per l’anno 2022 l’importo del contributo straordinario autorizzato dal D.L. n. 17/2022 per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica.

L’incremento di risorse è destinato per 130 milioni in favore dei comuni e per 20 milioni in favore delle città metropolitane e delle province.

 

Il comma riproduce il testo dell’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 179/2022 (recante “Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici”), il cui contenuto è stato interamente trasfuso nel decreto-legge in esame.

 

Il rifinanziamento riguarda il Fondo istituito dall’articolo 27, comma 2, del D.L. n. 17 del 2022 (c.d. decreto energia), per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali in relazione all’aumento dei costi delle utenze di energia elettrica e gas. Il Fondo è stato successivamente più volte rifinanziato nel corso dell’anno dai decreti legge n. 50/2022 (c.d. decreto Aiuti), n. 115/2022 (decreto Aiuti-bis) e n. 144/2022 (Aiuti-ter), in conseguenza del perdurare della crisi energetica.

Alla ripartizione dell’ulteriore contributo autorizzato dal comma in esame (150 milioni), si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 10 dicembre 2022, in relazione alla spesa sostenuta per utenze di energia elettrica e gas.

L’intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, recante il riparto dell’ulteriore incremento di 150 milioni di euro, per l’anno 2022, è stata sancita nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 13 dicembre 2022.

 

Si rammenta che il D.L. n. 17 del 2022 (c.d. decreto energia), all’articolo 27, comma 2, ha autorizzato un primo contributo straordinario agli enti locali finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati, da ripartire in relazione alla spesa sostenuta dagli enti per utenze di energia elettrica e gas. A tal fine è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un apposito fondo dotato di 250 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare, per 200 milioni in favore dei comuni e per 50 milioni in favore delle città metropolitane e delle province.

Per la ripartizione del fondo, la norma rinviava ad un decreto del Ministro dell'interno - di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali – da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione[48] del D.L. n. 17/2022 (vale a dire, entro il 28 maggio 2022), tenendo conto della spesa sostenuta dagli enti per utenze di energia elettrica e gas, secondo i dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici. Al riparto delle risorse si è provveduto con decreto del Ministro dell’interno 1 giugno 2022.

Il Fondo è stato successivamente incrementato di 170 milioni di euro, dall’articolo 40, comma 3, del D.L. n. 50/2022 (decreto Aiuti), destinato per 150 milioni in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, da ripartire tra gli enti in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas entro il 30 giugno 2022. Al relativo riparto si è provveduto con il decreto del Ministro dell’interno 22 luglio 2022.

Un ulteriore incremento del Fondo è stato disposto dall’articolo 16, comma 1, del D.L. n. 115/2022 (Aiuti-bis), per 400 milioni di euro per l’anno 2022, di cui 350 milioni ai comuni e 50 milioni a città metropolitane e province, da ripartirsi, con i medesimi criteri, entro il 30 settembre 2022. Le risorse sono state ripartite con il decreto del Ministro dell’interno 27 settembre 2022.

Infine, il Fondo è stato rifinanziato dall’articolo 5, comma 1, del D.L. n. 144/2022 (Aiuti-ter) di 200 milioni di euro per l’anno 2022, destinato per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Al riparto si è provveduto con il D.M. del Ministero dell’interno 6 dicembre 2022.

 

Stante il rifinanziamento disposto dal comma in esame, il contributo straordinario per la continuità dei servizi erogati dagli enti locali è arrivato all’ammontare di 1.170 milioni di euro per l’anno 2022, di cui:

§  990 milioni destinati ai comuni;

§  180 milioni destinati a città metropolitane e province.

 

Alla copertura dei relativi oneri (150 milioni per il 2022) si provvede ai sensi del successivo articolo 15 (alla cui scheda si rinvia) (comma 6).


Articolo 3-bis, commi 2, 3 e 6
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale)

 

 

L’articolo 3-bis reca misure di sostegno per fronteggiare i costi dell’energia e, con specifico riferimento al trasporto pubblico locale e regionale, ai commi 2 e 3, assegna ulteriori 320 milioni di euro per il 2022 al fondo istituito dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 (c.d. aiuti bis) per sostenere il settore a fronte degli eccezionali aumenti dei prezzi dell’energia elettrica e del carburante dovuti alla crisi internazionale in atto.

 

 

L’articolo 3-bis, ai commi 2 e 3, incrementa di ulteriori 320 milioni di euro per il 2022 il fondo di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 (c.d. aiuti bis).

 

Si ricorda che il comma 1 di tale disposizione ha istituito, presso l’allora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS) – ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), un fondo la cui dotazione iniziale ammontava a 40 milioni di euro per il 2022, al fine di erogare agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico, un contributo per il maggior costo sostenuto nel secondo quadrimestre 2022, rispetto all’analogo periodo del 2021, per l’acquisto del carburante.

Il comma 3 ha istituito un ulteriore fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2022, destinato a riconoscere ai soli esercenti servizi di trasporto di persone su strada un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del carburante.

L’ammontare del fondo è stato poi incrementato dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022 (c.d. aiuti ter), che ha stanziato ulteriori 100 milioni di euro destinati a riconoscere agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario un contributo per l’incremento di costo sostenuto nel terzo quadrimestre 2022 per l’acquisto di carburante.

 

Le risorse così stanziate sono destinate a riconoscere un contributo per il sostegno degli esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario a fronte degli eccezionali aumenti dei prezzi dell’energia elettrica e del carburante registratisi negli ultimi mesi a fronte della crisi internazionale ed economica in atto.

Il predetto contributo è calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, ed è destinato a compensare l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo quadrimestre 2022, per l'acquisto dell’energia elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto.

L’ultimo periodo del comma 2 stabilisce che, qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

Ai sensi del successivo comma 3, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti:

-         i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico e regionali interessati;

-         le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del predetto contributo, anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto:

o   alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale;

o   alla gestione governativa della ferrovia circumetnea;

o   alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero;

o   alla gestione governativa navigazione laghi;

-         le modalità di rendicontazione.

Il comma 6, infine, dispone che alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell’articolo 15, cui si rinvia.

 

 

 

 

 

 

 


Articolo 3-bis, commi 4 e 6
(Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell'energia)

 

 

L’articolo 3-bis, ai commi 4 e 6, inseriti durante l'esame in sede referente, introduce un ulteriore finanziamento al fine di permettere il contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale.

 

A tale riguardo è utile ricordare che, nel corso del 2022 sono state stanziate, a più riprese, ingenti risorse finanziarie per ridurre temporaneamente la bolletta elettrica e del gas degli utenti finali, principalmente mediante iniziative volte a compensare il peso degli oneri generali di sistema sostenuti in bolletta e costituenti una significativa percentuale della stessa.

La spesa sostenuta da famiglie e imprese per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale è composta infatti da una serie di voci di spesa di seguito riportate ed indicate su tutte le bollette:

Ø  il costo della materia prima (spesa per la materia energia);

Ø  il costo dei servizi di rete (trasporto) e di misura (gestione del contatore);

Ø  gli oneri generali di sistema;

Ø  le imposte (accise ed IVA);

Per quanto riguarda il settore gas, oggetto dell'intervento normativo in esame, le componenti tariffarie degli oneri generali di sistema sono quattro:

Ø  RE/REt che raccolgono il gettito tariffario necessario alla promozione dell'efficienza energetica per il settore (certificati bianchi);

Ø  GS/GSt che raccolgono il gettito tariffario necessario al bonus sociale per il settore gas;

Ø  UG2 che compensa i costi di commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale degli esercenti i servizi di tutela tenendo conto dell'obiettivo di contenimento della spesa dei clienti finali con bassi consumi;

Ø  UG3/UG3t che servono alla copertura degli oneri sostenuti dalle imprese distributrici per alcuni interventi di interruzione della fornitura gas, nonché dei meccanismi di reintegrazione gli oneri relativi alla morosità dei clienti finali.

La componente tariffaria relativa agli oneri di sistema è stata, nel corso del 2022, dapprima ridotta e poi azzerata. Nella sostanza, per calmierare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia, il peso di tali oneri è stato spostato a carico delle finanze pubbliche, anziché a carico dell'utente finale che le pagava attraverso le bollette.

 

In particolare per tutte le utenze gas, sia per il I che per il II, il III e il IV trimestre 2022, vi è stato un azzeramento delle componenti tariffarie RE/REt, GS/GSt e UG3/UG3t.

Quanto alla componente UG2 gas, questa è stata ridotta dall'Autorità di settore, l'Autorità energia reti e ambiente (ARERA), attraverso l'utilizzo delle giacenze della Cassa per i servizi energetici e ambientali a vantaggio di tutti gli utenti in fascia di consumi fino a 5.000 metri cubi di gas all'anno.

 

La disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 4 autorizza quindi la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2022 a favore della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) al fine di assicurare le risorse necessarie per continuare a finanziarie anche gli interventi sopra richiamati.

 

L’importo in questione dovrà essere trasferito alla CSEA entro il 31 dicembre del 2022.

 

Il comma 6, da ultimo, reca la copertura finanziaria delle risorse finanziarie stanziate con il comma 4.

 


Articolo 3-bis, commi 5 e 6
(Risorse finanziarie ad ANAS S.p.a.)

 

 

L’articolo 3-bis, ai commi 5 e 6, introdotti durante l'esame, in sede referente, autorizza per l’anno 2022 a favore di ANAS S.p.A. la spesa di 176 milioni di euro da destinare alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti dalla società per l'illuminazione pubblica delle strade nell’anno 2022 e, più in generale, dalle attività di manutenzione stradale di alcune strade di interesse nazionale.

 

 

Più nello specifico il comma 5 dell'articolo in esame precisa che il richiamato finanziamento è volto da un lato a compensare i maggiori costi sostenuti dalla società per l'illuminazione pubblica delle strade di propria competenza e, dall'altro lato, alla copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade presenti nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana e che risultino inserite nella rete di interesse nazionale (e la cui gestione, pertanto, compete ad ANAS S.p.a.), a seguito di trasferimento dalle Regioni alla citata società, così come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2020.

 

In particolare, rispetto all'importo complessivo di 176 milioni di euro per l'anno 2022:

 

Ø  125 milioni di euro sono destinati alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti per l'illuminazione pubblica delle strade di competenza di ANAS S.p.a.

Ø  51 milioni di euro sono destinati alle restanti attività sopra richiamate nella presente scheda di lettura.

 

Il comma 6, da ultimo, reca la copertura finanziaria di quanto previsto con il comma 5.

 

 

 


Articolo 3-ter
(Misure straordinarie in favore degli enti locali relative alla spesa per utenze di energia elettrica e gas)

 

 

L’articolo 3-ter, inserito nel corso dell’esame in sede referente, esclude l’applicazione della sanzione prevista dal TUEL per gli enti locali in situazione di criticità finanziaria che, per l’anno 2022, non riescano a garantire la copertura minima del costo dei servizi a domanda individuale.

 

La norma in esame, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza determinatasi relativamente alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, dispone la disapplicazione della sanzione prevista dall’articolo 243, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL) per gli enti locali strutturalmente deficitari e per gli enti locali in predissesto, soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale (articolo 243, comma 2, e 243-bis, comma 8, lettera b), del TUEL), che per l'esercizio finanziario 2022 non riescano a garantire la copertura minima del costo dei suddetti servizi.

 

L’art. 243 del TUEL disciplina gli enti locali strutturalmente deficitari, ovvero quegli enti che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un’apposita tabella da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari rispetto a quelli fissati con apposito decreto ministeriale.

I parametri di deficit strutturale fanno riferimento principalmente alla capacità di riscossione delle entrate, all’indebitamento finanziario, al disavanzo di amministrazione e alla rigidità della spesa corrente. Gli enti strutturalmente deficitari sono sottoposti a controlli finalizzati a prevenire il verificarsi di una situazione d’insolvenza definitiva.

L’art. 243, comma 2, del TUEL, in particolare, dispone che gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un’apposita certificazione che:

a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine sono esclusi i costi di gestione degli asili nido;

b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento;

c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.

Il comma 5 dell’articolo 243 prevede l’applicazione di una sanzione (pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal rendiconto della gestione) per gli enti locali (province e comuni) in condizioni strutturalmente deficitarie che non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione. La sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente locale è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cd. predissesto), prevista dagli articoli da 243-bis a 243-sexies del TUEL, riguarda quei comuni o province che versino in una situazione di squilibrio strutturale del bilancio, in grado di provocarne il dissesto finanziario. La procedura di predissesto, avviata autonomamente dall’ente, evita il ricorso alla gestione commissariale e lascia la gestione finanziaria in capo all’organo elettivo, sebbene l’ente sia sottoposto a penetranti controlli volti a impedire che la situazione sfoci in un dissesto.

Il consiglio dell’ente locale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di durata compresa tra 4 e 20 anni, contenente le misure necessarie a superare lo squilibrio e corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziario (art. 243-bis, comma 5).

Il piano di riequilibrio è trasmesso entro 10 giorni alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, nonché alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai fini dell’approvazione o del diniego entro 30 giorni. In caso di approvazione del Piano, la Corte dei conti vigila sulla sua esecuzione.

L’articolo 243-bis, comma 8, lettera b) – citato dalla norma in esame – dispone che, al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2.


Articolo 3-quater
(Modifica alla disciplina del close-out netting per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni)

 

 

L’articolo 3-quater, inserito durante l'esame in sede referente, introduce alcune modifiche all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 130 del 2021 in materia di disciplina del cosiddetto close-out netting al fine di aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni.

 

A tale riguardo è utile preliminarmente ricordare che il sopra richiamato articolo 3-bis del decreto-legge n. 130 del 2021 (cosiddetto decreto-legge bollette)  aveva previsto che per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”), su cui si dirà tra breve, si applicano anche nei casi in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produzione, commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati, non avvengano nell'Unione europea, bensì in Stati direttamente interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti del gas naturale ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunità dell'energia.

 

Il Trattato di Atene è stato firmato il 25 ottobre 2005 per istituire la Comunità dell'energia del Sud-Est Europa (SEE) ed è un Trattato multilaterale che coinvolge: l'Unione europea, otto partner del Sud-Est Europa (Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Repubblica del Montenegro, Romania e Serbia) e la Missione delle Nazioni Unite in Kossovo (UNMIK).

 

Ritornando quindi alle richiamate disposizioni previste dalla legge annuale sulla concorrenza (legge n. 124 del 2017), si evidenzia che, al fine di aumentare la liquidità dei mercati dell'energia, riducendo i costi delle transazioni, a vantaggio dei consumatori finali, l’articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017, n. 124, aveva previsto che la clausola di «close-out netting» stabilita per i prodotti energetici all'ingrosso di cui al regolamento (UE) n. 1227/2011 sia valida ed efficace anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti.

 

Il sopra citato Regolamento (CE) 25 ottobre 2011, n. 1227/2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, parte dal presupposto che i mercati dell'energia all'ingrosso, oltre ad essere interconnessi, comprendono sia i mercati delle materie prime sia quelli dei derivati e possono essere soggetti a delle alterazioni dovute ad artificiosi collocamenti a prezzi non giustificati dalla dinamica della domanda e dell'offerta. Il Regolamento pone quindi una serie di norme a garanzia della trasparenza e dell'integrità dei mercati dell'energia all'ingrosso, istituendo – tra l’altro - il monitoraggio dei mercati dell'energia all'ingrosso da parte dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia («l'Agenzia»).

 

Ritornando, quindi, alla clausola di «close-out netting» si evidenzia che la stessa è stata definita nel comma 87 della legge sulla concorrenza, in base al quale deve intendersi come tale la clausola di interruzione volontaria o automatica dei rapporti e il conseguente obbligo, gravante sul contraente il cui debito risulti più elevato, di pagamento del saldo netto delle obbligazioni, come risultante dalla compensazione delle posizioni reciproche, che, in forza di detta clausola, sono divenute immediatamente esigibili e convertite nell'obbligazione di versare un importo pari al loro valore corrente stimato secondo criteri di ragionevolezza commerciale, oppure estinte e sostituite dall'obbligazione di versare tale importo.

 

La clausola in questione viene utilizzata nelle transazioni soprattutto finanziarie e relative all’energia per proteggere una parte dall’inadempimento dell’altra. Infatti, con l'applicazione di tale clausola accade che qualora una delle parti sia inadempiente o insolvente, si verifichino l'anticipazione ad una data determinata della scadenza delle obbligazioni in essere e la compensazione delle posizioni attive e passive delle parti, con la liquidazione della sola differenza. In pratica, il contraente interessato acquisisce il diritto di risolvere il contratto e le prestazioni pattuite, con conseguente compensazione dei reciproci crediti.

 

Con la norma in commento, pertanto, la prevalenza di tale clausola sugli strumenti di diritto fallimentare viene estesa anche ai contratti che non riguardano Stati dell’Unione europea, ma Stati connessi mediante linee elettriche o reti gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005.

In tale contesto normativo si inserisce la modifica in commento, introdotta dalla Commissione in occasione dell'esame del provvedimento in sede referente.
 
In particolare, attraverso la modifica dell'articolo 3-bis, comma 2, da cui vengono soppresse le parole: "Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista,  per  i contratti di fornitura e  i  contratti  derivati  già  in  essere  o stipulati  entro  il  31  dicembre  2022" si estende in via generalizzata, senza una scadenza temporale, la clausola di close-out netting di cui alla legge n. 124 del 2017 (legge sulla concorrenza) nella forma e con le modalità descritte nella presente scheda illustrativa.

 

 

 


Articolo 3-quinquies
(Disposizioni per l’acquisto di beni e servizi)

 

 

L’articolo 3-quinquies, introdotto in sede referente, interviene sulla disciplina inerente agli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alle seguenti categorie merceologiche: telefonia mobile e fissa, carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento.

 

La disposizione in esame novella l’art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012 (convertito dalla legge n. 135/2012) che impone alle amministrazioni pubbliche e alle società a totale partecipazione pubblica, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento[49] oppure ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai medesimi soggetti, per gli acquisti ricadenti nelle seguenti categorie merceologiche:

§  energia elettrica e gas,

§  carburanti rete ed extra-rete,

§  combustibili per riscaldamento,

§  telefonia fissa e mobile,

§  talune categorie di veicoli, in particole autovetture, autobus (ad  eccezione  degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone) ed autoveicoli per trasporto promiscuo, come definiti dall’articolo 54, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992),

§  autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati.

 

Il terzo periodo del medesimo comma 7 dell’art. 1 del decreto-legge n. 95 del 2012, nel testo fin qui vigente, stabilisce che le medesime amministrazioni e società possano procedere ad affidamenti anche al di fuori delle predette modalità, tuttavia al ricorrere di talune condizioni.

Infatti, gli affidamenti così autorizzati debbono conseguire ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedere corrispettivi inferiori rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro, messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali, almeno:

§  del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile

§  del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento.

Questa la disposizione fin qui vigente. La novella in esame modifica i citati valori percentuali, determinandoli in:

§  5 per cento (anziché 10 per cento) per la telefonia fissa e mobile;

§  2 per cento (anziché 3 per cento) carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento.

 

Si rammenta che l’art. 1, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012 mantiene fermo quanto previsto dalla legge finanziaria 2007 (l. n. 296 del 2006), all'art. 1, commi 449 e 450, concernenti, rispettivamente, gli obblighi di acquisto centralizzato tramite le convenzioni Consip e, per gli acquisti sotto soglia di valore superiore a 5.000 euro, tramite il Mercato elettronico della PA. Rimane altresì fermo quanto stabilito dell'art. 2, comma 574, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007). Tale comma 574 disciplina l'individuazione delle tipologie di beni e servizi, non oggetto di convenzione Consip, per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche (esclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e quelle universitarie) devono ricorrere a Consip S.p.A. in qualità di stazione appaltante, ai fini, dell’espletamento dell’appalto, anche con modalità telematiche.

 

Inoltre, il citato articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, si applica alle “amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta”. Si veda, al riguardo, l’elenco pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 30 settembre 2022, n. 229.

Si osserva, a tale riguardo, che l’articolo in esame è rubricato “Disposizioni a sostegno degli enti locali per l’acquisto di beni e servizi”, facendo così riferimento ad un ambito applicativo più circoscritto.

 


Articolo 4
(Misure per l’incremento della produzione di gas naturale)

 

 

L’articolo 4 modifica e integra la disciplina sull'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale, da destinare a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali “energivori”. La finalità dichiarata della norma è quella di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti tra cui, secondo una specificazione introdotta in sede referente, il metano.

Ai sensi del comma 1, lett. a), n. 1, le concessioni ammesse alle procedure di approvvigionamento potranno operare anche nelle aree interessate dai c.d. vincoli aggiuntivi di esclusione. Debbono, infatti, essere presi in considerazione i soli “vincoli assoluti” stabiliti nel Pitesai, dunque, i soli vincoli costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o da accordi internazionali.

Il comma 1, lett. a), n. 2 ammette - in deroga al divieto previsto dall’articolo 4, L. n. 9/1991 - le concessioni di coltivazione di idrocarburi nel tratto di mare tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalla costa superiore a 9 miglia e con un potenziale minerario di gas superiore a 500 milioni mc. Le concessioni sono consentite per la vita utile del giacimento a condizione che i titolari aderiscano alle procedure di approvvigionamento a lungo termine e previe analisi tecnico-scientifiche e programmi di verifica dell’assenza di effetti significativi di subsidenza. La lett. a) n. 3 dell’articolo interviene con una correzione di forma.

La lett. b) consente poi – in deroga al divieto di cui all’art. 6, comma 17, D.lgs. n. 152/2006 - il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti con potenziale minerario di gas superiore a 500 milioni mc. I titolari delle concessioni sono tenuti ad aderire alle procedure di approvvigionamento.

La lett. c) riduce da sei a tre mesi il termine dei procedimenti di valutazione e autorizzazione delle opere di realizzazione di interventi per le procedure di approvvigionamento, nonché dei procedimenti di conferimento delle nuove concessioni di coltivazione tra le 9 e le 12 miglia.

La lett. d) interviene sui contratti di acquisto di lungo termine del gas di produzione nazionale tra il gruppo GSE e i concessionari di coltivazione ammessi alle procedure. Nelle more della conclusione delle stesse procedure, dal 1° gennaio 2023, fino all’entrata in produzione delle quantità aggiuntive di gas, i titolari di concessioni che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d’interesse mettono a disposizione del gruppo GSE diritti sul gas per un quantitativo, fino al 2024, pari ad almeno il 75% dei volumi produttivi attesi dagli investimenti e, per gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50%. Il quantitativo non deve comunque essere superiore ai volumi di produzione effettiva di competenza.

La lett. e) sopprime il criterio di assegnazione dei volumi di gas oggetto dei contratti stipulati dal GSE, che dava una priorità alle imprese energivore a prevalente consumo termico e una riserva di almeno un terzo alle PMI. Ora, i diritti sul gas oggetto dei contratti sono riconosciuti solo alle imprese energivore, anche in forma aggregata. I diritti sono aggiudicati all’esito di procedure di assegnazione, secondo criteri di riparto pro-quota. Il contratto deve prevedere la rideterminazione al 31 gennaio di ogni anno dei diritti sul gas sulla base delle effettive produzioni nell’anno precedente; nonché il divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti da esso.

La medesima lett. e) dispone che lo schema di contratto tipo sia predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell’economia e delle finanze e dell’ambiente e della sicurezza energetica.

 

Segnatamente, l’articolo 4 modifica e integra la disciplina sull'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale, da destinare a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali “energivori”, contenuta nell’articolo 16 del D.L. n. 17/2022 (L. n. 34/2022).

Come già accennato, la finalità dichiarata della norma è quella di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti tra cui, secondo una specificazione introdotta in sede referente, il metano, secondo gli impegni assunti dall’Italia nell’ambito del Global Methane Pledge.

 

Il Global Methane Pledge è un accordo lanciato a Glasgow, in Scozia, durante i negoziati di COP26 e rilanciato nel corso di COP27 nel novembre 2022. Con tale accordo tra gli Stati è stato assunto l’impegno a ridurre del 30% le emissioni globali di metano in tutti i settori entro il 2030 rispetto ai livelli del 2020. Tale impegno è stato sottoscritto fino al 19 settembre 2022 da 122 Paesi.

Per approfondimenti, si veda lo studio dell’ISPRA “Il metano nell’Inventario nazionale delle emissioni di gas serra. L’Italia e il Global Methane Pledge”.

 

Il comma 1, lett. a), n. 1, interviene sul comma 2 dell’articolo 16, il quale dispone che il GSE inviti i titolari delle concessioni nazionali di coltivazione nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale a manifestare interesse a partecipare alle procedure di approvvigionamento di gas naturale di lungo termine. La disposizione si applica alle concessioni i cui impianti sono situati in tutto o in parte in aree compatibili secondo il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai), anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività.

Secondo quanto inserito dalla lett. a) n. 1) qui in esame, si dovrà procedere considerando, anche ai fini dell’attività di ricerca, i soli vincoli costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o derivanti da accordi internazionali.

 

La relazione illustrativa evidenzia che, con tale norma, le concessioni ammesse alle procedure di approvvigionamento potranno operare anche nelle aree interessate dai c.d. vincoli aggiuntivi di esclusione fissati a livello locale previsti dal PiTESAI, e non espressamente formalizzati in norme di rango primario o derivanti da accordi internazionali.

Debbono quindi ora essere presi in considerazione i soli “vincoli assoluti” stabiliti nel Pitesai[50].

Rimarrebero in essere solo i divieti e/o le restrizioni alle attività upstream specificatamente costituiti da atti legislativi previgenti al PiTESAI, quali i divieti di cui all’articolo 6, comma 17, del D.lgs. n. 152/2006 per le attività a mare e i divieti in Alto Adriatico per ragioni di subsidenza.

 

Sui divieti e le restrizioni vigenti alle attività di ricerca prospezione e coltivazione interviene l’articolo in esame, apportando delle deroghe, che saranno nel prosieguo descritte.

Prima di esaminarle, si rammenta come l’articolo 6, comma 17, del D.lgs. n. 152/2006 vieti le attività di ricerca, di prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare all'interno del perimetro delle aree marine e costiere protette in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali. Il divieto è stabilito anche nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono stati fatti salvi dalla norma in commento per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale[51].

La legge 9 gennaio 1991, n. 9 [52], all’articolo 4, vieta poi la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto, nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po.

 

Il comma 1, lett. a), n. 2, attraverso una ulteriore integrazione del comma 2 del citato articolo 16, ammette a partecipare alle procedure di approvvigionamento a lungo termine le concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. In deroga al divieto previsto dall’articolo 4 della legge n. 9/1991, viene dunque consentita la coltivazione per la durata di vita utile del giacimento, a condizione che i titolari delle concessioni aderiscano alle procedure di approvvigionamento a lungo termine e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell’assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa da condurre sotto il controllo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

 

Secondo quanto evidenzia la relazione illustrativa, la norma consente la partecipazione alle procedure di approvvigionamento di gas di altre due concessioni (con un valore complessivo di gas di oltre 10 miliardi di Smc da produrre secondo stime in circa 15 anni, per un incremento di gas previsto di circa 700 milioni Smc gas annui), oltre quelle già invitate dal GSE su direttiva 28 giugno 2022 del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica (per le quali si rinvia, infra alla Tabella seguente), a fronte di complessive 9 concessioni in alto Adriatico escluse dalla procedura (ai sensi del divieto contenuto nell’articolo 4, L. n. 9/1991).

 

Nel rimandare al box in calce alla presente scheda, in cui è ricostruita in modo analitico la disciplina sull’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale di all'articolo 16 del D.L. n. 17/2022, con i relativi provvedimenti attuativi, si rammenta che il 6 luglio 2022, il GSE ha invitato gli operatori a manifestare il proprio interesse a partecipare alle procedure per l'acquisto di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale nel mare territoriale e nella piattaforma continentale (qui il comunicato GSE). Nell’invito, disponibile sul sito internet del GSE, al punto 2, relativo alla compatibilità delle concessioni, si afferma che le concessioni indicate nell’Allegato 1 dell’invito sono considerate compatibili in base al PiTESAI, in combinato disposto con l’articolo 16 D.L. 17/2022. L’Allegato 1 è titolato elenco delle concessioni in mare invitate. Lo si riporta anche in questa sede per chiarezza espositiva.

L’invito afferma che resta ferma per le aree non idonee secondo i criteri individuati dal PiTESAI, presenti nelle concessioni indicate con asterisco in Tabella, l’interdizione a nuove attività minerarie diverse da quelle consentite, relativamente alle infrastrutture minerarie già in essere o già previste dal programma lavori approvato e accessorie alle stesse, tenendo esclusivamente conto delle interferenze con vincoli assoluti e di esclusione[53] (l’elaborato grafico di tali aree è pubblicato sul sito web del Ministero della Transizione Ecologica, ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica). Resta ferma, inoltre, la possibilità che le aree non idonee delle medesime concessioni, siano assoggettate a riperimetrazione d’ufficio per la parte dell’area non necessaria ai fini della coltivazione residua.

 

Titolari

Titolo

Quote**

Solo Gas

ENI

A.C 1.AG *

100%

A.C 2.AS *

100%

A.C 5.AV *

100%

A.C 7.AS *

100%

A.C 8.ME *

81%

A.C 11.AG

100%

A.C 12.AG *

100%

A.C 13.AS *

51%

A.C 17.AG *

75%

A.C 18.AG *

100%

A.C 21.AG *

51%

A.C 24.EA *

100%

A.C 25.EA *

100%

A.C 26.EA *

100%

A.C 27.EA *

100%

A.C 29.EA *

100%

A.C 30.EA *

100%

A.C 32.AG *

100%

A.C 33.AG *

100%

A.C 34.AG *

100%

A.C 35.AG *

100%

A.C 36.AG

60%

B.C 3.AS *

100%

Gas e gasolina

B.C 4.AS *

100%

Gas e gasolina

B.C 5.AS *

100%

B.C 9.AS *

66,67%

B.C 10.AS *

51%

B.C 13.AS *

51%

B.C 14.AS *

51%

B.C 17.TO *

100%

B.C 18.RI *

100%

B.C 22.AG

100%

B.C 23.AG *

100%

C.C 6.EO *

40%

Olio e gas

CERVIA MARE *

100%

D.C 1.AG *

100%

Gas e gasolina

D.C 2.AG *

100%

D.C 4.AG *

100%

PORTO CORSINI MARE *

100%

ENI MEDITERRANEA IDROCARBURI

C.C 1.AG *

100%

Olio e gas

C.C 3.AG *

100%

Olio e gas

G.C 1.AG *

60%

ENERGEAN ITALY

A.C 8.ME *

19%

A.C 13.AS *

49%

A.C 17.AG *

25%

A.C 21.AG *

49%

A.C 36.AG

40%

B.C 1.LF *

95%

B.C 2.LF *

95%

Gas e gasolina

B.C 7.LF *

95%

Olio e gas

B.C 9.AS *

33,33%

B.C 10.AS *

49%

B.C 13.AS *

49%

B.C 14.AS *

49%

C.C 6.EO *

60%

Olio e gas

G.C 1.AG *

40%

GAS PLUS ITALIANA

B.C 1.LF *

5%

B.C 2.LF *

5%

Gas e gasolina

B.C 7.LF *

5%

Olio e gas

Note: * concessioni con all'interno aree non idonee secondo il PiTESAI

**Le percentuali si riferiscono alle quote della concessione detenute

Fonte: GSE e MASE.

 

Sul sito istituzionale del GSE è anche disponibile l’elenco dei titolari delle concessioni in terraferma invitati a manifestare interesse.

 

 

La lett. a) n. 3 dell’articolo interviene sempre sul comma 2 dell’articolo 16, con una correzione di forma, volta a rinviare alla comunicazione di cui al primo periodo, sopprimendo il termine “predetta”.

 

La lett. b) dell’articolo qui in commento aggiunge poi nell’articolo 16 un comma 2-bis, il quale, al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale per l’adesione alle procedure di approvvigionamento di cui al comma 1, consente il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni mc.

I soggetti che acquisiscono la titolarità delle concessioni di cui al primo periodo sono tenuti ad aderire alle procedure di approvvigionamento.

La previsione opera espressamente in deroga al sopra indicato generale divieto - contenuto nell’articolo 6, comma 17, del D.lgs. n. 152/2006 - di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi nelle aree marine e costiere a protette e nelle zone di mare entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette.

 

La relazione illustrativa evidenzia che, ad oggi, tra le 9 e le 12 miglia, non sussiste alcuna istanza di concessione in corso di istruttoria presso l’Amministrazione, ma insistono parzialmente o integralmente 5 permessi di ricerca.

La mappatura delle concessioni sul territorio nazionale è disponibile al sito istituzionale Webgis Unmig del Ministero. Di seguito, si riporta la cartina tratta dal sito suddetto, con indicazione della linea delle 12 miglia dalla costa.

Fonte: Unmig

 

I 5 permessi interessati dall’intervento in parola sono, secondo quanto risulta dalla relazione illustrativa:

 

A.R80.AG – al largo della laguna veneta - con circa il 40% del permesso fuori le 9 miglia.

Fonte: Unmig

 

A.R78.AG – al largo delle coste emiliane, con circa un terzo del permesso fuori le 9 miglia.

Fonte: Unmig .

E’ sopra riportato il permesso di ricerca A.R. 78 R.C che appare corrispondere alla zona indicata.

 

F.R40.NP – al largo di Brindisi - con il 100% del permesso fuori le 9 miglia

Fonte: Unmig

 

G.R13.AG – al largo di Gela e a ridosso della concessione di “Argo e Cassiopea” - con una minima parte fuori le 9 miglia, ivi incluso l’unico pozzo esistente.

Fonte: Unmig

 

G.R14.AG – che avrebbe circa l'80% di area fuori le 9 miglia con, in particolare, due pozzi Panda 1 e Panda W1 già realizzati nella fascia tra le 9 e le 12 miglia, con possibilità per l’operatore di riproporre istanza di concessione per la produzione presumibilmente di gas per circa 1,7 miliardi di Smc.

Fonte: Unmig

 

Inoltre, la lett. c) modifica il comma 3, primo periodo dell’articolo 16, riducendo da sei a tre mesi il termine dei procedimenti di valutazione e autorizzazione delle opere necessarie alla realizzazione dei piani di interventi per le procedure di approvvigionamento di cui al comma 2, nonché di quelli relativi al conferimento delle nuove concessioni di coltivazione tra le 9 e le 12 miglia di cui al comma 2-bis.

 

La lett. d) sostituisce il comma 4 dell’articolo 16, intervenendo sulla disciplina dei contratti di acquisto di lungo termine sul gas di produzione nazionale che il GSE, o le società da esso controllate, stipulano con i concessionari di coltivazione di idrocarburi ammessi a partecipare alle procedure, di cui al sopra descritti commi 2 e, ora, 2-bis.

Con la modifica in esame, si conferma la durata massima decennale dei contratti con verifica dei termini alla fine del quinto anno, e che il prezzo deve garantire la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e di trasporto, nonché un’equa remunerazione.

Quanto alla definizione del prezzo, si precisa ora che questo è fissato - con decreto interministeriale, del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro delle imprese e del made in Italy - applicando una riduzione percentuale, anche progressiva, ai prezzi giornalieri registrati al punto di scambio virtuale, e comunque varia nel limite di livelli minimi e massimi quantificati rispettivamente in 50 e 100 euro per MWh.

Si introduce inoltre la previsione per cui, nelle more della conclusione delle procedure autorizzative, dal 1° gennaio 2023 e comunque fino all’entrata in produzione delle quantità aggiuntive di gas di cui al comma 1, i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d’interesse mettono a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente, fino al 2024, ad almeno il 75% dei volumi produttivi attesi dagli investimenti di cui ai commi 2 e 2-bis e, per gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50% dei volumi attesi dai medesimi investimenti.

Il quantitativo non deve comunque essere superiore ai volumi di produzione effettiva di competenza dei titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale in essere sul territorio nazionale e che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d’interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis.

La relazione illustrativa rileva, al riguardo, che un eventuale obbligo di anticipare, a prezzo inferiore a quello di mercato, volumi che potenzialmente eccedono la produzione attuale effettiva sul territorio nazionale in vista di benefici incerti e futuri (perché soggetti a rischi autorizzativi e minerari connessi ai nuovi sviluppi) scoraggerebbe la totalità degli operatori, almeno quelli di minori dimensioni, ad aderire al meccanismo.

 

La lett. e) sostituisce il comma 5 dell’articolo 16, sopprimendo il precedente criterio di assegnazione dei volumi di gas oggetto di contratti stipulati dal GSE, che dava una priorità alle imprese a prevalente consumo termico, secondo criteri su base pluralistica definiti con decreto interministeriale, e una riserva di almeno un terzo alle PMI.

La nuova formulazione del comma 5, prevede invece che il Gruppo GSE, con una o più procedure, offra, al prezzo di cui al descritto comma 4, primo periodo - dunque, al prezzo cui lo stesso GSE acquista - e senza nuovi o maggiori oneri, i diritti sul gas oggetto dei contratti acquisiti nella sua disponibilità ai soli clienti finali industriali a forte consumo di gas cd. “energivori”, anche in forma aggregata, che hanno consumato nel 2021 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del D.M. 541/2021 [54], pari a 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm3/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3).

L’articolo 3 del D.M. n. 541/2021 è la norma che definisce, al comma 1, le imprese a forte consumo di gas naturale, cd. energivore, quali quelle che hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm3/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3), e che operano nei settori di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Ai sensi del comma 2, la CSEA, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ARERA, costituisce, in riferimento a ciascun anno di competenza, l'Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui sopra.

 

La medesima lett. e) aggiunge il nuovo comma 5-bis nell’articolo 16, il quale dispone che le modalità e i criteri di assegnazione dei diritti sono definiti con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy.

I diritti offerti sono aggiudicati all’esito di procedure di assegnazione, secondo criteri di riparto pro-quota. In esito alle procedure, il Gruppo GSE stipula con ciascun assegnatario un contratto finanziario per differenza per i diritti aggiudicati. Nel caso di clienti finali in forma aggregata, il contratto assicura che gli effetti siano trasferiti ai relativi interessati.

Il contratto deve prevedere altresì:

a)   la rideterminazione al 31 gennaio di ogni anno dei diritti sul gas sulla base delle effettive produzioni nel corso dell’anno precedente;

b)   il divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto.

 

Infine, si demanda la definizione dello schema di contratto tipo di offerta al Gruppo GSE, con approvazione dei Ministeri dell’economia e delle finanze e della transizione ecologica.

 

Secondo la relazione illustrativa, l’utilizzo di contratti finanziari sia in acquisto che in vendita, sulla base della stessa formula di prezzo, fa sì che le partite finanziarie si regolino fra privati evitando la complessità di uno scambio fisico di gas e sulla base di uno sconto direttamente operato dai concessionari al Gse e da quest’ultimo ai clienti finali industriali aggiudicatari, senza comportare costi di sistema e lasciando ai clienti finali l’intero vantaggio di costo rispetto al prezzo al punto di scambio virtuale (o l’eventuale onere, in caso di prezzo inferiore al valore minimo).

Il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17[55], per fronteggiare l'emergenza derivante dal rincaro dei prezzi dei prodotti energetici ha previsto, all’articolo 16, comma 1, che il Gestore dei servizi energetici (GSE) o le società da esso controllate avviino, su direttiva del Ministro della transizione ecologica, procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, il gruppo GSE invita i titolari di concessioni, situate nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale - i cui impianti di coltivazione sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai) [56] - a manifestare interesse ad aderire alle procedure di cui al comma 1, comunicando al GSE, al MITE (ora MASE) e all’ARERA i programmi delle produzioni di gas naturale delle concessioni, per gli anni dal 2022 al 2031, nonché un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale per lo stesso periodo nelle concessioni di cui sono titolari, delle tempistiche massime di entrata in erogazione, del profilo atteso di produzione e dei relativi investimenti necessari. Quanto previsto si applica alle concessioni, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività. Sul comma 2 incide in senso estensivo l’articolo qui in esame (cfr. supra comma 1 lett. a) e b)).

Ai sensi del comma 4, nella formulazione previgente alla modifica apportata dall’articolo in esame (cfr. supra, comma 1, lett. d)) il Gruppo GSE stipula con i concessionari di cui al comma 2 contratti di acquisto di lungo termine, di durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla fine del quinto anno, a condizioni e prezzi definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e sentita l'ARERA. Il sistema dei prezzi garantisce la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e un'equa remunerazione, ferma restando la condizione di coltivabilità economica del giacimento.

Ai sensi del comma 5, nella formulazione previgente alla modifica apportata dall’articolo in esame (cfr. supra, comma 1, lett. e)) il GSE, con una o più procedure, offre i volumi di gas di cui al comma 2 alle condizioni e ai prezzi di cui al comma 4 a clienti finali industriali a forte consumo di gas[57], anche in forma aggregata, con priorità per le imprese a prevalente consumo termico, secondo criteri di assegnazione su base pluralistica da definirsi con decreto interministriale dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con riserva di almeno un terzo alle piccole e medie imprese. Lo schema di contratto tipo di offerta è predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica.

Con atto del 28 giugno 2022 prot. n. 15307, il Ministro della Transizione Ecologica ha adottato la Direttiva prevista dal richiamato articolo 16, comma 1, relativamente agli operatori titolari di concessioni di coltivazione nel mare territoriale e nella piattaforma continentale i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili secondo il PiTESAI, anche se improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività.

Con avviso, il 6 luglio 2022, il GSE ha quindi invitato i predetti operatori a manifestare il proprio interesse a partecipare alle procedure per l'acquisto di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale nel mare territoriale e nella piattaforma continentale (qui il comunicato GSE).

Con atto del 4 agosto 2022 prot. n. 18345, il Ministro della Transizione Ecologica ha adottato la Direttiva relativa alle Procedure per l’approvvigionamento di lungo termine dai titolari di concessioni di coltivazione in terraferma, i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili secondo il PiTESAI, anche se improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività[58].

Il 9 agosto 2022 è stato pubblicato dal GSE l'avviso finalizzato all'invito a manifestare interesse alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale in terraferma. La manifestazione di interesse non è vincolante fino alla sottoscrizione del contratto di vendita a lungo termine al GSE. A disciplinare prezzi e condizioni della vendita di gas al GSE, sarà un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Transizione ecologica e sentita l’ARERA.


Articolo 4-bis
(Disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili alternativi)

 

 

L’articolo 4-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, prevede che fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali siano da qualificarsi come modifiche non sostanziali. I gestori di tali impianti possono procedere alla sostituzione del combustibile per un periodo di sei mesi, previa comunicazione all’autorità competente al rilascio della VIA, ove prevista,  e dell’AIA e salvo non ricevano un motivato diniego nei trenta giorni successivi.

Si richiede, comunque, il rispetto dei limiti di emissione nell’atmosfera previsti dalla normativa unionale o, in mancanza, quelli previsti dalle norme nazionali o regionali.

 

L’articolo 4-bis, introdotto nel testo del decreto con un emendamento approvato in commissione nel corso dell’esame in sede referente, integra il contenuto dell’articolo 5-bis del D.L. n. 14/2022 per prevedere che, fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, let. l-bis del D.Lgs. n. 152/2006, per modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto si intende la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa. Le modifiche sostanziali sono soggette, di norma, ad una nuova autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’articolo 29-ter del D.Lgs. n. 152/2006.

 L’articolo 4-bis fa in ogni caso salvi i limiti di emissione nell’atmosfera previsti dalla normativa dell’UE o, in mancanza, quelli previsti dalle norme nazionali o regionali.

I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine all’autorità competente al rilascio della valutazione di impatto ambientale ove prevista e dell’autorizzazione integrata ambientale le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico.

Sia i procedimenti di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, che quelli di rilascio della valutazione di impatto ambientale sono disciplinati dal D.Lgs. n. 152/2006. Gli articoli 7 e 7-bis rinviano, rispettivamente, all’allegato XII e agli allegati II, II-bis e I-bis alla Parte Seconda del medesimo decreto ai fini dell’individuazione delle attività e dei progetti (o delle modifiche sostanziali) di competenza statale: per le attività di cui all’allegato VIII, non comprese anche nell’allegato XII, e i progetti di cui agli allegati III e IV, nonché le relative modifiche sostanziali, la competenza è disciplinata secondo disposizioni di legge regionali e provinciali.

Decorsi trenta giorni dalla comunicazione, il gestore dell’impianto avvia la sostituzione con il combustibile scelto, salvo l’autorità competente non adotti un provvedimento di diniego motivato entro il medesimo termine.

L’autorità può assumere determinazioni in via di autotutela ai fini della revoca del provvedimento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, oppure ai fini dell’annullamento d’ufficio del provvedimento, se illegittimo e sussistendone le ragioni di interesse pubblico.

Le deroghe alle condizioni autorizzative valgono per un periodo di sei mesi dalla comunicazione. Alla scadenza del termine, qualora la situazione di eccezionalità permanga, i gestori possono comunicare all’autorità competente le nuove deroghe necessarie alle donziioni autorizzative.

L’ultimo periodo dell’articolo 4-bis fa in ogni caso salve le disposizioni in materia di sicurezza antincendio.

 


Articolo 5, comma 1
(Proroga del termine di cessazione del regime di tutela di prezzo nel settore del gas naturale)

 

 

L’articolo 5, comma 1, proroga il regime di tutela del prezzo per i clienti domestici nel mercato del gas, disponendo che esso abbia termine – anziché a decorrere dal 1° gennaio 2023 – a decorrere dal 10 gennaio 2024. A tale fine, novella l’articolo 1, comma 59 della legge n. 124/2017 (legge annuale sulla concorrenza).

 

Si rammenta che la cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti domestici nel mercato del gas era stata originariamente fissata, dall’articolo 1, comma 59 della legge n. 124/2017, al 1° luglio 2019. Successivamente, il termine è stato via via più volte prorogato: al 1° luglio 2020 (articolo 3, comma 1-bis, lettere a) del D.L. 91/2018 - L. 108/2018), al 1° gennaio 2022 (articolo 12, comma 3, lettere a) del D.L. 162/2019 - L. 8/2020 e, da ultimo, al 1° gennaio 2023 (articolo 12, comma 9-bis, lett. a) del D.L. 183/2020 – L. n. 21/2021).

Il comma 1 dell’articolo qui in esame proroga dunque di un ulteriore anno il mercato tutelato, facendolo cessare a decorrere dal 10 gennaio 2024.

 

Come evidenzia la relazione illustrativa, la norma mira ad allineare temporalmente il processo di liberalizzazione per i clienti domestici del gas naturale a quello del settore elettrico, prevedendone la conclusione definitiva, per entrambi, nella stessa data.

 

Appare opportuno evidenziare che l’intervento normativo qui in esame fa seguito alla Segnalazione del 29 settembre 2022 (461/2022/I/COM), con la quale l’Autorità di Regolazione per Energia Reti – ARERA, ha posto all’attenzione del Parlamento e del Governo le rilevanti criticità che sarebbero derivate dalla rimozione dei regimi di tutela di prezzo al 1° gennaio 2023[59], in un contesto, quale quello attuale, caratterizzato da forti tensioni e variabilità dei prezzi dell’energia che hanno raggiunto livelli mai sperimentati prima.

Secondo ARERA, le condizioni eccezionali che caratterizzano il mercato del gas naturale avrebbero reso fortemente critica la rimozione del servizio di tutela per i clienti domestici prevista al 1° gennaio 2023.

Il passaggio di tali clienti al mercato libero, in un momento connotato da prezzi particolarmente elevati avrebbe rischiato, infatti, di penalizzare proprio i clienti meno pronti ad orientarsi tra le offerte di mercato.

L’Autorità ha dunque ribadito l’esigenza di allineare i termini di rimozione dei regimi di tutela di prezzo per entrambi i comparti: energia elettrica e di gas naturale, per garantire maggiore trasparenza e coerenza informativa ai consumatori domestici che ancora non hanno scelto un fornitore sul mercato libero, e per intercettare il possibile ritorno verso la normalità delle condizioni di mercato.

 

Quanto all’allineamento dei termini di rimozione dei regimi di tutela di prezzo, si rammenta che, per l’energia elettrica, la normativa vigente (art. 16-ter, co. 1-2 del D.L. n. 152/2021[60]), indica nel 10 gennaio 2024 il termine della maggior tutela elettrica per le famiglie, scadenza entro la quale verrà assegnato il servizio a tutele graduali (originariamente denominato da tale legge “servizio di salvaguardia”) ai clienti domestici elettrici che in quel momento non avessero ancora scelto un fornitore del mercato libero, garantendo la continuità della fornitura[61].


Articolo 5, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3
(Proroga termini per vendita gas da parte del GSE)

 

 

L’articolo 5, comma 2, interviene sull’articolo 5-bis del D.L. n. 50/2022[62], che, nel recare disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale, assegna al GSE il servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini dello stoccaggio e della successiva vendita. Il termine entro il quale procedere alla vendita, inizialmente fissato al 31 dicembre 2022, viene qui prorogato alla data, come da ultimo modificata con un emendamento approvato in Commissione in sede referente, al 10 novembre 2023 (lett. a)).

È anche prorogato il termine per il rimborso del prestito infruttifero statale riconosciuto al GSE dallo stesso articolo 5-bis per l’acquisto del gas per il servizio di riempimento di ultima istanza dal 20 dicembre 2022 alla data, come da ultimo modificata con un emendamento approvato dalla Commissione in sede referente, del 20 novembre 2023.

Con il medesimo emendamento è stata, inoltre, disposta la proroga dal 1° gennaio 2023 al 10 gennaio 2024 del termine a decorrere dal quale i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale alle condizioni di favore definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

Il comma 3 dispone in ordine alla compensazione degli effetti finanziari della misura, rinviando all’articolo 15.

 

La relazione illustrativa evidenzia che la norma risponde all’esigenza di ottimizzare le tempistiche per la vendita del gas al fine di garantire un congruo termine per lo svolgimento delle procedure ed è finalizzata a garantire un quadro complessivo coerente rispetto alle tempistiche previste per gli incassi rinvenienti dalla stessa vendita da parte del GSE.

Il superamento della scadenza dell’anno 2022 per la restituzione del prestito consentirebbe di utilizzare integralmente i flussi derivanti dai ricavi da vendita di gas, con una minore esposizione finanziaria e posizione creditizia da parte del GSE verso la CSEA e il sistema bancario.

 

Segnatamente, il comma 2, lett. a), modifica l’articolo 5-bis, comma 1, del D.L. n. 50/2022, il quale, al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, prevede che il Gestore dei Servizi Energetici - GSE, - anche tramite accordi con società partecipate statali e attraverso lo stretto coordinamento con l'impresa maggiore di trasporto - eroghi un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, a fini dello stoccaggio e della successiva vendita da tenersi - secondo la formulazione originaria della norma - entro il 31 dicembre 2022, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro.

Il comma 2, lett. a), come da ultimo modificato da un emendamento approvato dalla Commissione in sede referente, proroga il termine del 31 dicembre 2022 al 10 novembre 2023.

La relazione illustrativa afferma che la modifica risponde all’esigenza di garantire un congruo termine per lo svolgimento delle procedure di vendita e consentire la diversificazione dei periodi temporali di erogazione del gas anche nei periodi di maggior fabbisogno termico con la possibile conseguente massimizzazione dei ricavi da vendita.

 

Il servizio di ultima istanza è disciplinato, ai sensi del comma 2 dell’articolo 5-bis, non modificato dalla norma in esame, con decreto del Ministero della transizione ecologica (ora Ministro dellìambiente e della sicurezza energetica), sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA (per una ricostruzione dei provvedimenti che hanno disciplinato il servizio di ultima istanza, si rinvia al box successivo).

L’articolo 5-bis dispone, inoltre, al comma 3, anch’esso non modificato, che il GSE sia tenuto a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dellìambiente e della sicurezza energetica) il programma degli acquisti e l'ammontare delle risorse necessarie a finanziarli.

 

Il comma 2, lett. b) modifica il comma 4 del medesimo articolo 5-bis, il quale, per le finalità indicate nel comma 1, autorizza il MEF a disporre un trasferimento a titolo di prestito infruttifero al GSE per l'importo comunicato dallo stesso GSE, da rimborsare entro la data, originariamente fissata, del 20 dicembre 2022.

Il comma 2, lett. b), come da ultimo modificato da un emendamento approvato dalla Commissione in sede referente, proroga tale data al 20 novembre 2023.

 

La relazione illustrativa afferma che la modifica è finalizzata a garantire un quadro complessivo coerente rispetto alle tempistiche previste per gli incassi rinvenienti dalla vendita del gas da parte del GSE.

 

Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell’esame del decreto-legge in  Commissione in sede referente, precisa che resta fermo, in ogni caso, l’obbligo di restituzione dell’importo trasferito a titolo di prestito infruttifero al GSE ai fini dell’attuazione del programma degli acquisti da effettuare per il servizio di riempimento di ultima istanza.

 

Il comma 2-ter, anch’esso inserito con un emendamento approvato dalla Commissione in sede referente, dispone il rinvio dal 1° gennaio 2023 al 10 gennaio 2024 del termine a decorrere dal quale i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati.

Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 2-bis.1 dell’articolo 22 del D.Lgs. n. 164/2000, l'ARERA è chiamata a definire altresì le specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza.

I clienti a cui tali operatori sono tenuti a offrire la fornitura di gas naturale alle condizioni indicate dall’Arera sono i clienti che l’articolo 22, comma 2-bis del D.LGs. n. 164/2000, come da ultimo modificato con D.L. n. 115/2022 individua come vulnerabili, ossia i clienti civili:

-          che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

-          che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

-          le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;

-          le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

-          di età superiore ai 75 anni.

 

Ai sensi del comma 3, agli effetti derivanti dalla misura, pari, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 4.000 milioni di euro per l'anno 2022 (cfr. box infra), si provvede ai sensi dell'articolo 15.

 

Il decreto legge n. 17/2022, convertito, con modificazioni, legge n. 34/2022 , adottato all’indomani dello scoppio del conflitto russo ucraino, ha introdotto misure per assicurare un elevato grado di riempimento degli stoccaggi nazionali per l'inverno 2022- 2023, consideratane la rilevante funzione nella copertura dei fabbisogni in caso di interruzione dei flussi dalla Russia.

L'obiettivo di riempimento - fissato dal decreto legge - è stato un livello di almeno il 90 per cento con l’impegno, nel corso del ciclo di erogazione invernale, del mantenimento dello stato di riempimento, anche mediante il ricorso a iniezioni di gas in controflusso (articolo 21, comma 1, lett. a) e b)).

In attuazione del decreto legge è stato adottato il decreto del Ministero della transizione ecologica D.M. 14 marzo 2022 che ha fissato le regole per l'allocazione e l'erogazione della capacità di stoccaggio disponibile alle imprese per il periodo contrattuale di stoccaggio 2022 – 2023, il D.M. 1 aprile 2022 , nonchè la Deliberazione ARERA 8 aprile 2022 (Deliberazione 165/2022/R/GAS)[63].

La registrazione in fase di monitoraggio di alcuni scostamenti a partire da maggio, determinati dalla eccessiva volatilità dei prezzi, ha reso necessario, secondo quanto evidenziato dal MITE[64], intervenire nuovamente, con il decreto 22 giugno n. 253 (cfr. anche ARERA, Delibera 274/2022/R/gas del 24 giugno 2022)[65], dando mandato a Snam di offrire un servizio di riempimento di ultima istanza per coprire il "delta" mancante rispetto al livello medio necessario a raggiungere il target mensile, nonché successivamente, affidare tale servizio di ultima istanza alla società GSE, ai sensi di quanto previsto nell'articolo 4 del D.L. n. 80 del 30 giugno 2022, il cui contenuto è stato poi trasposto nell’articolo 5-bis del D.L. n. 50/2022, oggetto delle modifiche qui in esame.

Secondo quanto risulta da ARERA (deliberazione n. 442/2022 del 23 settembre 2022), il 19 settembre 2022 il GSE aveva già sostanzialmente esaurito le risorse messe a propria disposizione per il servizio di riempimento di ultima istanza ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 80/22[66].

L'insieme degli interventi approntati ha consentito di raggiungere un livello di riempimento degli stoccaggi del 90 percento, conforme agli obiettivi già a settembre 2022 (cfr. MITE Comunicato stampa del 28 settembre 2022).


Articolo 6
(
Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale)

 

 

L’articolo 6 interviene sulle disposizioni previste dal cd. “decreto energia” relative all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare o comunque in uso al Ministero della difesa.

 

L’obiettivo della norma, secondo la relazione illustrativa, è di consentire al Ministero della difesa di implementare una strategia finalizzata alla costituzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzando le superfici dei beni della Difesa o a qualunque titolo in uso al Dicastero, anche ricorrendo alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In questo modo, il Ministero può contribuire all’ottimizzazione del sistema energetico per il perseguimento della sicurezza energetica nazionale, procurando benefici ambientali, economici e sociali.

 

La disposizione in esame interviene sull’articolo 20 del D.L. 17/2022 (cd. decreto “energia”), modificando i commi 1 e 3 e aggiungendo i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, come risulta dal seguente testo a fronte.

Si ricorda che il comma 2, non modificato dalla norma in esame, era stato interamente sostituito dal D.L. 50/2022, articolo 9, comma 1 (cd. decreto “aiuti”).

 

Testo previgente

Testo modificato dal D.L. in esame

Articolo 20.

Contributo del Ministero della difesa alla resilienza energetica nazionale

Articolo 20.

Contributo del Ministero della difesa alla resilienza energetica nazionale

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero della difesa, anche per il tramite della società Difesa Servizi S.p.A., affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero della difesa e il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.

 

3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021. Competente ad esprimersi in materia culturale e paesaggistica è l'autorità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

 

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla ottimizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della sicurezza energetica nazionale, il Ministero della difesa, anche per il tramite della società Difesa Servizi S.p.A., affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, ivi inclusi gli immobili individuati quali non più utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all’Agenzia del demanio o non ancora alienati, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero della difesa, la struttura dell'autorità politica delegata per il PNRR e il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione. Il Ministero della difesa comunica le attività svolte ai sensi del presente comma all’Agenzia del demanio.

 

2. identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, possono ospitare sistemi di accumulo energetico senza limiti di potenza e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021. Competente ad esprimersi in materia culturale e paesaggistica è l'autorità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

 

 

3-bis. Per l’individuazione dei beni di cui al comma 1, per la programmazione degli interventi finalizzati all’installazione degli impianti e per la gestione dei procedimenti autorizzatori, con decreto del Ministro della difesa sono nominati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un commissario speciale e due vice commissari speciali, questi ultimi rispettivamente su proposta del Ministro della cultura e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. Al commissario speciale e ai vice commissari speciali non spettano, per l’attività di cui al primo periodo, compensi o rimborsi spese.

 

3-ter. Il commissario speciale di cui al comma 3-bis convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni interessate per gli scopi di cui al comma 1 e svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le amministrazioni interessate, ad eccezione di quelle competenti per i procedimenti di valutazione ambientale, si esprimono nel termine di trenta giorni, decorsi i quali, senza che sia intervenuta la pronuncia dell’autorità competente, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, si intendono resi. La determinazione finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.

 

3-quater. Quota parte degli utili di Difesa servizi S.p.A. derivanti dalle concessioni di cui al comma 1, determinata secondo le indicazioni del Ministro della difesa in qualità di socio unico, verificata la corrispondenza agli obblighi di legge in materia di accantonamento, confluisce in un fondo istituito nel bilancio della società per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore della filiera connessa alla produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di promuovere l’autonomia e la sicurezza energetica del Ministero della difesa, anche supportando le attività svolte nello stesso ambito dall’Agenzia industrie difesa.

 

 

Con la modifica al comma 1 dell’articolo 20, secondo la relazione illustrativa si intende estendere la possibilità per il Ministero della difesa di affidare in concessione o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso, anche ai beni che ai sensi delle disposizioni succedutesi via via nel tempo (in particolare l’articolo 307 del Codice dell’ordinamento militare) sono stati individuati quali immobili da accorpare o razionalizzare, in quanto non più utili ai fini istituzionali, ma non risultano ancora consegnati all’Agenzia del demanio per essere successivamente valorizzati e/o dismessi, oppure non risultano ancora alienati.

Per effettuare tali operazioni si prevede inoltre il previo accordo tra il Ministero della difesa e il Ministero della transizione ecologica, e anche con l’Autorità politica delegata per il PNRR. Inoltre, si introduce l’obbligo per il Ministero della difesa di comunicare tali operazioni all’Agenzia del demanio.

L’integrazione al comma 3 dell’articolo 20 prevede che i beni da destinare attraverso concessioni all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili possano ospitare di diritto sistemi di accumulo senza limiti di potenza.

Vengono poi introdotti tre nuovi commi:

- il comma 3-bis che prevede l’istituzione, con decreto del Ministro della difesa, delle figure del Commissario speciale e di due Vice Commissari (di cui uno espresso su proposta del Ministro della cultura e un altro espresso su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica) senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Secondo la relazione illustrativa, tali figure si rendono necessarie al fine di elaborare e presidiare le evoluzioni di una strategia di implementazione delle azioni previste, riconducendo ad un unico “project manager” la mappatura, l’individuazione e la gestione delle procedure per il raggiungimento degli obiettivi posti dalla norma. Per quanto riguarda i Vice Commissari, il fatto che uno sia proposto dal Ministro della cultura e l’altro del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica è inerente le competenze di tali Dicasteri rispetto alle autorizzazioni da rilasciare – in particolare paesaggistica e ambientale;

- il comma 3-ter, che, sempre nell’ottica di centralizzare le azioni fissate dalla norma e semplificare i procedimenti di autorizzazione, prevede che il Commissario convochi e presieda una conferenza di servizi volta a rilasciare un’unica autorizzazione per l’installazione degli impianti di cui al comma 1. La disposizione, al fine di favorire la realizzazione degli interventi, fissa dei tempi per il rilascio dei pareri o assensi o autorizzazioni: le amministrazioni interessate, ad eccezione di quelle competenti per i procedimenti di valutazione ambientale, si esprimono nel termine di trenta giorni, decorsi i quali, senza che sia intervenuta la pronuncia dell’autorità competente, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, si intendono resi;

- il comma 3-quater che fa confluire quota parte degli utili di Difesa Servizi derivanti dalle concessioni di cui al comma 1 ad un fondo istituito nel bilancio della società per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore della filiera connessa alla produzione di energia da fonti rinnovabili anche attraverso il supporto alle attività svolte nei medesimi ambiti dall’Agenzia industrie difesa. La disposizione è volta, secondo la relazione illustrativa, ad affiancare alle esternalità positive, in termini di benefici ambientali ed economici, per le collettività locali, oltreché per la Difesa, uno strumento di incentivazione della ricerca e sviluppo nel settore. Sempre secondo la relazione illustrativa, la scelta di tali destinazioni dei proventi deriva dalla necessità di supportare proprio quei settori in cui il Paese risulta in modo preponderante dipendente dall’estero in termini di filiera produttiva e, dunque più suscettibili, di minare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza energetica, obiettivo strategico che, calato nella realtà della Difesa, diventa ancor di più di interesse nazionale.

 

Per approfondimenti si rinvia al tema dell’attività parlamentare “La transizione ecologica della Difesa”.

 

 


Articolo 6-bis
(Promozione dei biocarburanti utilizzati in purezza)

 

 

L’articolo 6-bis, introdotto in sede referente, reca disciplina inerente alla quota di biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza che i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030. Disciplina, inoltre, le sanzioni amministrative da irrogare in caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo ai citati fornitori.

Interviene altresì sulle disposizioni concernenti il contributo in conto capitale per la riconversione industriale delle raffinerie tradizionali, volta all’incremento della produzione dei medesimi biocarburanti. Introduce, infine, una nuova disciplina del Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti.

 

La disposizione in esame reca novelle all’articolo 39, commi 1-bis, 3-bis, 3-ter e 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199[67] in tema di utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti.

Tale articolo 39, al comma 1, impone ai singoli fornitori di benzina, diesel e metano di conseguire entro il 2030 una quota almeno pari al 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento e calcolata sulla base del contenuto energetico. Reca quindi i criteri da utilizzare per il calcolo della suddetta quota.

Il comma 1-bis del medesimo articolo 39 (introdotto dall’art. 17 del decreto-legge n. 17 del 2022, come convertito dalla legge n. 34 del 2022) prevede, nel testo finora vigente, che, in aggiunta alla suddetta quota del 16 per cento, la quota di biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza deve essere pari ad almeno 500 mila tonnellate a decorrere dal 2023, con un incremento di 100 mila tonnellate all’anno nel successivo triennio.

La nuova formulazione del comma 1-bis proposta dal presente articolo stabilisce che la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza immessa in consumo dai soggetti obbligati sia gradualmente aumentata e debba essere equivalente ad almeno 300.000 tonnellate (anziché 500 mila) per il 2023, con incremento di 100.000 tonnellate all’anno, a decorrere dal medesimo anno 2023, fino ad 1 milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi.

Prevede, inoltre, l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal d.m. 20 gennaio 2015, in caso di mancato rispetto degli obblighi, posti in capo ai fornitori, previsti dal comma 1 (quota del 16 per cento) e comma 1-bis (quota aggiuntiva come qui rideterminata) dell’art. 39 citato.

 

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 gennaio 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2015) prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, nel caso di violazione dell'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale la quota minima complessiva di biocarburanti o la quota minima di biocarburanti avanzati si applica, per ciascuna delle due violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di 750,00 euro per ogni certificato di immissione in consumo di cui all'articolo 6 e 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014, mancante nell'anno di riferimento. La sanzione non estingue l'obbligo di immissione dei biocarburanti che l'ha generata; l'obbligo inevaso è riportato in capo allo stesso soggetto obbligato per l'anno successivo in aggiunta a quello derivante dall'obbligo relativo allo stesso anno.

 

Ulteriori novelle riguardano i commi 3-bis, 3-ter e 4 dell’art. 39 più volte richiamato.

Il comma 3-bis, come riformulato dalla disposizione in esame, prevede l’erogazione di un contributo in conto capitale per la riconversione totale o parziale delle raffinerie tradizionali esistenti, ai fini del raggiungimento degli obblighi inerenti alla quota aggiuntiva - rispetto alla quota del 16 per cento di cui al comma 1 dell’art. 39 – di immissione di biocarburanti.

Il contributo è concesso secondo criteri e modalità definiti con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, previsti dal comma 3-ter come riformulato dalla disposizione in esame.

Il testo finora vigente del comma 3-bis prevede un incentivo per la produzione di biocarburanti liquidi da utilizzare in purezza aggiuntivi rispetto alle quote d'obbligo attraverso la riconversione delle raffinerie tradizionali esistenti all’interno di siti di bonifica di interesse nazionale (SIN). L’incentivo si basa in un contributo assegnato mediante procedure competitive, la cui durata e valore sono definiti con decreto del MITE (vedi il comma successivo), in modo da garantire un’adeguata remunerazione dei costi di investimento dell’impianto e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti nei SIN, previsto dal comma 3-ter, anch’esso modificato dalla disposizione in esame.

 

Il contributo in parola è comunque concesso nel limite delle disponibilità del Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti di cui al nuovo comma 3-ter. Nella nuova formulazione di tale comma 3-ter, assume la nuova denominazione di “Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti” (in luogo di il “Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti nei siti di bonifica di interesse nazionale”). Viene quindi a cadere il riferimento specifico ai SIN, siti di bonifica di interesse nazionale. Il medesimo comma, nella nuova formulazione,  demanda ad uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione di modalità e criteri per la partecipazione alla ripartizione delle risorse del Fondo, in attuazione del comma 3-bis. Tali disposizioni attuative devono essere adottate entro il 31 marzo 2023.

Il testo finora vigente del comma 3-ter demanda al decreto ministeriale la definizione dei quantitativi di biocarburanti liquidi oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le modalità di attuazione del comma 3-bis nonché le modalità di riparto delle risorse.

Non vengono modificati la dotazione del Fondo (pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024) e le disposizioni concernenti la copertura dei relativi oneri.

 

Le ulteriori modifiche introducono, al comma 4 dell’art. 39, novelle di coordinamento con le modifiche ai commi 3-bis e 3-ter, prevedendo che gli obiettivi di cui ai commi 1 e 3 (inerenti alla quota obbligatoria del 16 per cento) nonché al comma 1-bis (quota aggiuntiva) sono raggiunti tramite il ricorso a un sistema di certificati di immissione in consumo secondo le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione disciplinati con uno o più decreti ministeriali da emanarsi (secondo la novella) entro il 31 dicembre 2022.


Articolo 7
(
Disposizione in materia di autotrasporto)

 

 

L’articolo 7 stabilisce che i contributi, già previsti dal decreto-legge n. 144 del 2022 per il sostegno al settore dell’autotrasporto merci, siano erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, e sempre nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, delegando ogni relativo adempimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).

 

L’articolo 7 delimita l’ambito soggettivo di applicazione della norma di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022 (c.d. aiuti-ter: qui il link al relativo dossier), che prevede l’erogazione di contributi per mitigare gli effetti economici negativi derivanti dagli aumenti eccezionali registratisi sul prezzo dei carburanti in conseguenza della crisi internazionale in atto.

Nello specifico, i contributi interessati dalla previsione normativa sono solo quelli destinati alle imprese esercenti servizi di autotrasporto merci, e non anche quelli destinati alle imprese che effettuano il trasporto di persone su strada.

 

Si ricorda, al proposito, che l’articolo 14 autorizza la spesa di ulteriori 100 milioni di euro per l’anno in corso, di cui 85 milioni destinati al sostegno del settore dell’autotrasporto di merci, mentre i restanti 15 milioni sono destinati al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada.

 

È ora stabilito che i contributi destinati alle imprese esercenti servizi di autotrasporto merci siano erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ossia quelle effettuate con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, da parte di:

1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;

3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

 

Stante la formulazione letterale della disposizione, parrebbe, quindi, che i contributi in parola non siano erogabili alle imprese di cui al punto 3), a meno che esse non riescano a soddisfare il requisito della stabile organizzazione in Italia. Si valuti l’opportunità di un chiarimento in proposito.

 

Il comma 2 della disposizione in commento ribadisce – come già l’articolo 14, comma 2, del decreto-legge citato - che l’applicazione delle previsioni in oggetto avviene nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, di cui all’articolo 107 TFUE, e che ogni relativo adempimento compete al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).

 

 

 

 


Articolo 7-bis
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)

 

 

L’articolo 7-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente (em. 7.0.24 RIF), apporta modifiche all’articolo 27 del decreto-legge n- 50 del 2017, in materia di trasporto pubblico locale (c.d. decreto Delrio).

In particolare, ne sostituisce il comma 2 prevedendo nuove modalità di riparto del Fondo TPL ed inserisce un nuovo comma 2-ter volto a specificare che, all’esito del riparto come disegnato dalle lettere a) e b) del comma 2, cioè:

- per il 50 per cento tenendo conto dei costi standard;

- per il 50 per cento tenendo conto dei livelli adeguati di prestazione del servizio,

nessuna regione può comunque ricevere un’assegnazione di risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del predetto Fondo, al netto delle variazioni dei costi del canone di accesso alla rete ferroviatria introdotte da RFI S.p.A. e di eventuali penalità.

Infine, è sostituito il comma 6 nel senso di stabilire che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità della loro applicazione ai fini del riparto del Fondo.

 

 

L’articolo 7-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, apporta delle modifiche all’articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017, in materia di trasporto pubblico locale, modificando i comi 2 e 6 e inserendovi un nuovo comma 2-ter.

Per una migliore comprensione, si rammenti che durante l’iter della legge per la concorrenza 2021 (n. 118 del 2022) si era avuta un’approfondita discussione sull’articolo 9, il cui contenuto era poi risultato da una formulazione che faceva espressamente salva la possibilità per la comittenza pubblica di avvalersi di tutte le forme di gestione del TPL previste dal Regolamento 2007/1370/CE e che, pertanto, anche l’affidamento in house non poteva comportare alcuna penalizzazione nel riparto del Fondo nazionale TPL.

Si ritiene, quindi, opportuno riportare il testo a fronte dei commi 2 e 6 del citato articolo:

 

 

Articolo 27 vigente

Articolo 27 modificato

2. A decorrere dall'anno 2020, il riparto del Fondo di cui al comma 1 e' effettuato, entro il 30 giugno di ogni  anno,  con  decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa  intesa  con   la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di  mancata  intesa  si  applica  quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28  agosto 1997, n. 281. Il suddetto riparto e' operato sulla base dei  seguenti criteri:

 

  a) suddivisione tra le regioni di una quota pari al dieci per cento dell'importo  del  Fondo  sulla  base  dei  proventi  complessivi  da traffico e dell'incremento dei medesimi registrato, tenuto  conto  di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, tra l'anno 2014 e l'anno di  riferimento,  con rilevazione effettuata dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Negli anni successivi, la quota  e'  incrementata  del  cinque  per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a  raggiungere  il venti per cento dell'importo del predetto Fondo;

 

  b) suddivisione tra le regioni di una  quota  pari,  per  il  primo anno, al dieci per cento dell'importo del  Fondo  in  base  a  quanto previsto  dal  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei trasporti di determinazione dei costi standard, di  cui  all'articolo 1, comma 84, della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147.  Negli  anni successivi la quota e' incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere  il  venti  per  cento dell'importo del predetto Fondo. Nel riparto di tale quota  si  tiene conto della  presenza  di  infrastrutture  ferroviarie  di  carattere regionale;

 

c) suddivisione della quota residua  del  Fondo,  sottratto  quanto previsto dalle lettere a) e b), secondo le percentuali  regionali  di cui  alla  tabella   allegata   al   decreto   del   Ministro   delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  dell'11  novembre  2014;  definizione  dei  livelli adeguati di servizio di cui al comma 6 che,  a  decorrere  dal  2021, sostituiscono le predette percentuali  regionali,  comunque  entro  i limiti di spesa complessiva prevista dal Fondo stesso;

 

  d) riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo da  trasferire alle regioni  qualora  i  servizi  di  trasporto  pubblico  locale  e regionale non risultino affidati con procedure di  evidenza  pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a  quello  di  riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data  il  bando di gara, nonche' nel caso di gare non conformi  alle  misure  di  cui alle delibere dell'Autorita' di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2,  lettera  f),  del  decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla  legge  22 dicembre 2011, n. 214, qualora bandite  successivamente   all'adozione delle  predette  delibere.  La  riduzione  si  applica  a   decorrere dall'anno 2021; in ogni caso non si applica ai contratti di  servizio affidati in conformita' alle disposizioni, anche transitorie, di  cui al regolamento  (CE)  n.  1370/2007  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,  del  23  ottobre  2007,  e  alle  disposizioni  normative nazionali vigenti. La riduzione, applicata  alla  quota  di  ciascuna regione come determinata ai sensi delle lettere da a) a c),  e'  pari al quindici per cento del valore dei corrispettivi dei  contratti  di servizio non affidati con le predette procedure. Le risorse derivanti da tali  riduzioni  sono  ripartite  tra  le  altre  Regioni  con  le modalita' di cui al presente comma, lettere a), b) e c);

 

 e) in ogni caso, al fine  di  garantire  una  ragionevole  certezza delle  risorse  finanziarie   disponibili,   il   riparto   derivante dall'attuazione delle lettere da a) a d)  non  puo'  determinare  per ciascuna regione una riduzione annua maggiore del  cinque  per  cento rispetto alla quota attribuita nell'anno  precedente;  ove  l'importo complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello dell'anno  precedente,  tale  limite  e'  rideterminato   in   misura proporzionale  alla  riduzione  del   Fondo   medesimo.   Nel   primo quinquennio di applicazione  il  riparto  non  puo'  determinare  per ciascuna regione, una riduzione  annua  maggiore  del  10  per  cento rispetto alle risorse trasferite nel 2015; ove l'importo  complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello  del  2015, tale limite e' rideterminato in misura proporzionale  alla  riduzione del Fondo medesimo;

 

  e-bis) destinazione annuale dello 0,105 per cento  dell'ammontare del Fondo e, comunque, nel limite massimo di euro 5,2 milioni annui alla copertura dei costi di funzionamento  dell'Osservatorio  di  cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

 

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 13, è effettuato, entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di mancata intesa si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tale ripartizione è effettuata:

a) per una quota pari al 50 per cento tenendo conto dei costi standard di cui all’articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e);

b) per una quota pari al 50 per cento del fondo tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e);

c) applicando una riduzione annuale delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione si applica a decorrere dall'anno 2023. In ogni caso la riduzione di cui alla presente lettera non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione come determinata ai sensi del presente comma, è pari al quindici per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure e le risorse derivanti da tale riduzione sono ripartite tra le altre Regioni con le medesime modalità;

d)  mediante destinazione annuale dello 0,105 per cento dell'ammontare del Fondo e, comunque, nel limite massimo di euro 5,2 milioni annui alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

e) mediante destinazione di una quota delle risorse, non inferiore all’1 per cento e  non superiore al 2 per cento del Fondo, per l’adeguamento, in considerazione della dinamica inflattiva, dei corrispettivi di servizio e dell’equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, da ripartirsi tra le Regioni a statuto ordinario applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2013

 

2-ter. Al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse disponibili, il riparto di cui al comma 2, lettere a) e b),  non può determinare, per ciascuna regione, un’assegnazione di risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l’anno 2020, al netto delle variazioni per ciascuna Regione dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa di cui al comma 2-bis, nonché delle eventuali penalità applicate ai sensi del comma 2, lettera c) ovvero dell’articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 118.

6. Ai fini del riparto del Fondo, entro l'anno  2020,  con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa  in  Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, nonche'  previo  parere  delle  competenti  Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri con cui le  regioni  a  statuto ordinario determinano i livelli adeguati  dei  servizi  di  trasporto pubblico locale e regionale con tutte le modalita', in  coerenza  con il raggiungimento di obiettivi  di  soddisfazione  della  domanda  di mobilita', nonche'  assicurando  l'eliminazione  di  duplicazioni  di servizi sulle stesse direttrici e l'applicazione  delle  disposizioni di cui all'articolo 34-octies del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre  2012,  n. 221, privilegiando soluzioni innovative e di minor costo per  fornire servizi di mobilita' nelle aree a domanda  debole,  quali  scelte  di sostituzione modale. Le regioni provvedono alla determinazione  degli adeguati  livelli  di  servizio  entro  l'anno  2021  e   provvedono, altresi', contestualmente ad una riprogrammazione dei  servizi  anche modificando il  piano  di  cui  all'articolo  16-bis,  comma  4,  del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. In  caso  di  inadempienza  della regione entro l'anno 2021, si procede ai sensi dell'articolo 8  della legge 5 giugno 2003, n. 131.

6. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro il 31 luglio 2023, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Unificata  di cui di cui all’articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli indicatori  per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi al fine  della ripartizione del medesimo Fondo.

 

Si ricorda che il Fondo TPL, nelle regioni a statuto ordinario, è stato inizialmente istituito dall'art. 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Esso prevedeva che il Fondo, allocato presso il Ministero dell'economia e delle finanze, avesse una dotazione iniziale pari a 400 milioni di euro, il cui utilizzo era escluso dai vincoli derivanti dal Patto di stabilità.

L'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (come risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) – che ha abrogato il richiamato comma 3 – prevede, al comma 1, che i criteri e le modalità con cui ripartire fra le regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M. 11 marzo 2013 “Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario”, modificato dal D.P.C.M. 7 dicembre 2015). su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 281 del 1997, d'intesa con la Conferenza unificata entro il 31 gennaio 2013.

Detti criteri sono volti a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e favorire un incremento dell’efficienza nella programmazione e gestione dei servizi relativi al trasporto pubblico locale, puntando su: un efficientamento dell’offerta di servizio intesa a soddisfare la domanda di trasporto pubblico; un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi; una progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e un corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata; la definizione di livelli occupazionali appropriati; la predisposizione di strumenti di monitoraggio e di verifica.

Si veda anche il relativo Tema web sul sito della Camera.

 

Il nuovo comma 2, come risultante dalla sede referente, detta nuovi criteri per il riparto del Fondo, stabilendo che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il suo riparto è effettuato, entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata (applicandosi, in caso di mancato raggiungimento dell’intesa, quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997, ossia che il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata).

Il Fondo è ripartito secondo i seguenti nuovi criteri di riparto:

a)      per una quota pari al 50 per cento tenendo conto dei costi standard di cui all’articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e);

b)     per una quota pari al 50 per cento del fondo tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e);

c)      applicando una riduzione annuale delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 201 del 2011, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione si applica a decorrere dall'anno 2023. In ogni caso la riduzione di cui alla presente lettera non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione come determinata ai sensi del presente comma, è pari al quindici per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure e le risorse derivanti da tale riduzione sono ripartite tra le altre Regioni con le medesime modalità;

d)     mediante destinazione annuale dello 0,105 per cento dell'ammontare del Fondo e, comunque, nel limite massimo di euro 5,2 milioni annui alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007;

e)      mediante destinazione di una quota delle risorse, non inferiore all’1 per cento e non superiore al 2 per cento del Fondo, per l’adeguamento, in considerazione della dinamica inflattiva, dei corrispettivi di servizio e dell’equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, da ripartirsi tra le Regioni a statuto ordinario applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013.

 

Il nuovo comma 2-ter chiarisce, al proposito, che, al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse disponibili, il riparto di cui al comma 2, lettere a) e b),  non può determinare, per ciascuna regione, un’assegnazione di risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del Fondo, al netto delle variazioni per ciascuna Regione dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa di cui al comma 2-bis, nonché delle eventuali penalità applicate ai sensi del comma 2, lettera c) ovvero dell’articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 118.

 

Infine, il comma 6 è modificato nel senso di prevedere che, ai fini del riparto del predetto Fondo, entro il 31 luglio 2023, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Unificata, sono definiti gli indicatori  per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi al fine  della ripartizione del medesimo Fondo.

 

Per ulteriori ragguagli sul tema, si veda l’articolo 32 dello schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all’articolo 8 della legge n. 118 del 2022, su cui vedi il dossier e i rilievi espressi dalla IX Commissione Trasporti della Camera.


Articolo 7-ter
(Disposizioni per il contrasto della crisi energetica nella filiera di distribuzione automobilistica)

 

 

L’articolo 7-ter, introdotto in sede referente, modifica l’articolo 7-quinquies del decreto legge n. 68 del 2022, al fine di contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalla crisi energetica sulla filiera distributiva del settore dell’automotive. Viene specificato che rientrano nell'ambito di applicazione della norma anche gli accordi verticali ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di concessione di vendita o di commissione. Viene stabilito che gli accordi tra il costruttore o l’importatore e il distributore autorizzato siano a tempo indeterminato o, se a termine, abbiano durata minima di cinque anni. Per gli accordi a tempo indeterminato così introdotti, il termine di preavviso scritto fra le parti per il recesso viene fissato in ventiquattro mesi. Per rafforzare il contenuto della disciplina recata dall'articolo 7-quinquies, commi da 1 a 5, del decreto legge n. 68 del 2022, infine, viene specificato che le relative disposizioni sono inderogabili.

 

Il comma 1 dell'articolo in esame modifica l’articolo 7-quinquies del decreto legge n. 68 del 2022, al fine di contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalla crisi energetica sulla filiera distributiva del settore dell’automotive.

L'articolo che viene novellato disciplina, ai commi 1-5, gli accordi verticali tra il costruttore automobilistico o l'importatore e i singoli distributori autorizzati alla commercializzazione di veicoli non ancora immatricolati, nonché immatricolati dai distributori autorizzati da non più di sei mesi e che non abbiano percorso più di 6.000 km.

Con le modifiche apportate dalla lettera a) del comma 1 viene specificato che rientrano nell'ambito di applicazione della norma anche gli accordi verticali ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di concessione di vendita o di commissione.

Le modifiche apportate dalla lettera b) del comma 1 stabiliscono che gli accordi tra il costruttore o l’importatore e il distributore autorizzato siano a tempo indeterminato o, se a termine, abbiano durata minima di cinque anni. La norma vigente non contempla espressamente i contratti a tempo indeterminato, recando esclusivo riferimento al termine minimo di cinque anni, e prevede che gli accordi regolino le modalità di vendita, i limiti del mandato, le rispettive assunzioni di responsabilità e la ripartizione dei costi connessi alla vendita. Per gli accordi a tempo indeterminato così introdotti, il termine di preavviso scritto fra le parti per il recesso viene fissato in ventiquattro mesi. Per gli accordi a tempo determinato, già previsti dalla disciplina vigente, ciascuna parte comunica in forma scritta, almeno sei mesi prima della scadenza, l’intenzione di non procedere alla rinnovazione dell’accordo, a pena di inefficacia della medesima comunicazione.

 

Secondo l’articolo 7-quinquies, comma 3, del decreto legge n. 68 del 2022, il costruttore di veicoli o l'importatore, prima della conclusione dell'accordo, nonché in caso di successive modifiche allo stesso, forniscono al distributore autorizzato tutte le informazioni di cui siano in possesso, che risultino necessarie a valutare consapevolmente l'entità degli impegni da assumere e la sostenibilità degli stessi in termini economici, finanziari e patrimoniali, inclusa la stima dei ricavi marginali attesi dalla commercializzazione dei veicoli.

Ai sensi del successivo comma 4, al costruttore automobilistico o all'importatore che recede dall'accordo prima della scadenza contrattuale è fatto obbligo di corrispondere un equo indennizzo al distributore parametrato congiuntamente al valore:

a) degli investimenti che questo ha in buona fede effettuato ai fini dell'esecuzione dell'accordo e che non siano stati ammortizzati alla data di cessazione dell'accordo;

b) dell'avviamento per le attività svolte nell'esecuzione degli accordi, commisurato al fatturato del distributore autorizzato negli ultimi cinque anni di vigenza dell'accordo.

Secondo quanto prevede il comma 5, l’indennizzo non è dovuto nel caso di risoluzione per inadempimento o quando il recesso sia chiesto dal distributore autorizzato.

Il codice civile (articolo 1373, secondo comma) dispone che nei contratti a esecuzione continuata o periodica, la facoltà può essere esercitata anche successivamente a quando il contratto abbia avuto principio di prestazione, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita. È salvo in ogni caso il patto contrario. Quanto all’esercizio del diritto di recesso da parte delle società importatrici di autoveicoli, volto alla riorganizzazione della rete distributiva degli stessi, la Corte di cassazione (Cassazione Civile, I Sez., 13 ottobre 2016, n. 20688) ha rilevato che questo non concreta una condotta ad effetti anticoncorrenziali e discriminatori nella linea verticale, nei confronti dei distributori esclusi dall’operazione di ristrutturazione. Nel caso di specie esaminato dalla Corte, la disdetta era stata rivolta a tutti i concessionari con un congruo periodo di preavviso di un anno. La ristrutturazione della rete distributiva non è stata valutata come abuso né di posizione dominante né di dipendenza economica, né violativa della disciplina europea sugli accordi verticali, ma una scelta imprenditoriale in sostanza giustificata da ragioni di competizione sul mercato e quindi pienamente legittima.

 

La lettera c) del comma 1 elimina dal comma 4 dell'articolo 7-quinquies del decreto legge n. 68 del 2022 il riferimento alla circostanza che l'esercizio del recesso avvenga prima della scadenza contrattuale per tenere conto delle modifiche operate introducendo gli accordi a tempo indeterminato.

 

La lettera d) del comma 1, infine, per rafforzare il contenuto della disciplina recata dall'articolo 7-quinquies, commi da 1 a 5, del decreto legge n. 68 del 2022 specifica che le relative disposizioni sono inderogabili.

 

L’articolo 101, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) vieta gli accordi che possono pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che impediscono, restringono o falsano il gioco della concorrenza Tuttavia, il paragrafo 3 dell’articolo 101 esenta dal divieto gli accordi che producono vantaggi tali da compensare gli effetti anticoncorrenziali.

Si tratta in particolare di accordi che contribuiscono a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, evitando di: a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

La Commissione ha definito una categoria di accordi verticali che ritiene, di norma, conformi alle condizioni stabilite nell'articolo 101, paragrafo 3 TFUE, e a questo scopo ha adottato il Regolamento 330/2010/UE.

Il Regolamento è dunque relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate.

Ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento 330/2010/UE, per "accordi verticali" si intendono gli accordi o le pratiche concordate conclusi tra due o più imprese, operanti ciascuna, ai fini dell’accordo o della pratica concordata, ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione, e che si riferiscono alle condizioni in base alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi.

Il Regolamento n. 461/2010/UE disciplina le modalità di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3 TFUE, proprio agli accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico.

Tale regolamento (articolo 3) – quanto all’ esenzione per categoria degli accordi verticali concernenti l'acquisto, la vendita o la rivendita di autoveicoli nuovi – dispone che essi rientrino, dal 1° giugno 2013 nel campo d'applicazione del Regolamento (CE) n. 330/2010. La soglia della quota di mercato, l'esclusione di taluni accordi verticali dall'esenzione prevista dal regolamento e le altre condizioni ivi stabilite assicurano di norma che gli accordi verticali relativi alla distribuzione di autoveicoli nuovi rispettino le condizioni dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE. Tali accordi pertanto beneficiano dell'esenzione concessa dal regolamento (UE) n. 330/2010, nel rispetto di tutte le condizioni ivi stabilite.

 

 


Articolo 8
(Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento)

 

 

L’articolo 8 introduce un credito di imposta rivolto agli operatori di commercio al minuto al fine di adeguare, nell’anno 2023, il proprio registratore telematico di emissione di scontrino fiscale con la tecnologia necessaria per la partecipazione alla nuova lotteria degli scontrini.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame riconosce un credito d’imposta a favore dei soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai fini dell’adeguamento da effettuarsi nell’anno 2023 degli strumenti utilizzati per la trasmissione alla nuova disciplina della lotteria degli scontrini (articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36).

Nello specifico si ricorda che l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto e attività assimilate memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione.

 

Si ricorda che l'articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972, riguardante il commercio al minuto e le attività assimilate, fa riferimento alle seguenti operazioni:

- cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;

- prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;

- prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;

- prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;

- prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;

- alcune operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto (indicate ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10, del medesimo D.P.R.;

- attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;

- prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione;

Per una panoramica della disciplina in esame si veda la guida dell’Agenzia delle entrate: Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

 

Considerato che successivamente il sopra citato articolo 18 ha previsto l’avvio di una nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini ad uscita istantanea, si rende necessario pertanto l’adeguamento degli strumenti telematici utilizzati per la trasmissione dei corrispettivi attraverso i quali è possibile partecipare alla lotteria stessa.

 

Il Governo nella Relazione trasmessa il 5 ottobre al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza così descrive le nuove modalità di emissione dello scontrino necessarie ai fini della lotteria: “L’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, l’Agenzia delle entrate e SOGEI Spa (in quanto partner tecnologico dello Stato) stanno lavorando all’implementazione del sistema informatico per la realizzazione della lotteria degli scontrini istantanea che sarà tecnologicamente pronta, in versione “beta”, entro la fine del 2022. Il primo quadrimestre del 2023 sarà utilizzato per testare gli ambienti reali e verosimilmente nel secondo semestre 2023 potrà effettivamente entrare in funzione la tecnologia su tutto il territorio nazionale. Il processo di lavoro si articola lungo l’elaborazione di un sistema informatico e telematico che permetta, a tutti i registratori di cassa presenti sul territorio nazionale, di emettere un “QR-code” per la partecipazione alla lotteria all’atto dell’emissione dello scontrino fiscale. L’approccio che si sta utilizzando è quello di elaborare il sistema ottimale per minimizzare gli impatti sugli esercenti in termini di aggiornamento dei registratori di cassa e al contempo la massimizzazione della sicurezza di certificazione del sistema di gioco. Infatti, il sistema deve essere implementato con le certificazioni necessarie di sicurezza per evitare pagamenti di premi non dovuti (che si prevedono essere automatici essendo diverse centinaia di migliaia e con un controvalore di diverse decine di milioni di euro) rispetto a possibili contraffazioni di codice. Al termine dell’elaborazione informatica, l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate adotterà (verosimilmente entro il 2022) i provvedimenti che la legge ha demandato alle Agenzie fiscali. Il sistema verrà realizzato affinché tutti gli scontrini partecipino alla lotteria in via potenziale nel senso che non sarà più necessario, all’atto dell’acquisto, dichiarare all’esercente l’intendimento della partecipazione alla lotteria da parte del consumatore. Conseguentemente il cliente potrà verificare con un App di Stato (App già esistente “Gioco Legale”) - entro un breve lasso di tempo per evitare l’accaparramento degli scontrini gettati - se quello scontrino è vincente o meno. Pertanto, la vincita viene effettivamente comunicata non quando è effettuata la transazione, ovvero al momento del pagamento, ma nel momento immediatamente successivo ovvero quando il consumatore decide di verificare, con l’applicazione installata sul proprio cellulare, se lo scontrino nella propria disponibilità sia vincente.

 

La disposizione in esame per favorire tale aggiornamento tecnologico prevede che ai soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per l’anno 2023 è concesso un contributo per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e trasmissione telematica complessivamente pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro 50 per ogni strumento e in ogni caso nel limite di spesa di euro 80 milioni per l’anno 2023.

La norma chiarisce che il contributo è concesso sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione.

Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere  dalla prima liquidazione periodica  dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede che i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, in quanto derivanti a agevolazioni concesse alle imprese, possano essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro e che l'ammontare eccedente debba essere riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive e sia comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. L’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha previsto un limite massimo di crediti imposta compensabili ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari, a decorrere dal 1° gennaio 2022, a 2 milioni di euro, come da ultimo stabilito dall’articolo 1, comma 72 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), che ha reso così permanente il limite indicato transitoriamente, per il 2021, dall’articolo 22 del decreto-legge n. 73 del 2021 (cd. sostegni-bis).

 

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d’imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

 

 

Il comma 2 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni per l’anno 2023. si provvede ai sensi dell’articolo 15, alla lettura della cui scheda si rimanda.

 

 


Articolo 8-bis
(Anticipazioni di tesoreria degli enti locali)

 

 

L’articolo 8-bis, introdotto in sede referente, prevede che l’aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti, da parte degli enti locali - già previsto a legislazione vigente per il triennio 2020-2022 – sia esteso all’anno 2023. La finalità della disposizione è quella di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.

 

La disposizione in esame reca novella l’art. 1, comma 555, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020). Tale comma 555 interviene, per il 2020-2022, con una deroga all'art.222 del TUEL (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000).

Ai sensi della disciplina del TUEL, il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate, accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

L'utilizzo delle anticipazioni determina, in capo agli enti locali, l'obbligo di corrispondere gli interessi sugli importi, dal momento del loro effettivo utilizzo, sulla base di quanto disposto nella convenzione che disciplina l'affidamento del servizio di tesoreria.

 

Con la modifica in esame, il periodo di applicazione della deroga diviene il quadriennio 2020-2023.

La norma novellata intende perseguire la finalità di favorire il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali, secondo quanto stabilito all’articolo 4 del d.lgs. n. 231/2002, attuativo della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

L'art.4 stabilisce che, in via ordinaria, il pagamento non può superare il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente (o dal ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, si veda più in dettaglio il comma 2). Tale termine può giungere fino a 60 giorni nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione "quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche" e a condizione che la pattuizione sia effettuata in modo espresso (comma 4).

L'innalzamento del limite a cinque dodicesimi era stato peraltro già disposto a partire dal 2014 sino al 2018, con la medesima finalità della norma in esame.

L'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge n.4/2014 aveva infatti già modificato detto limite per un arco temporale che, in virtù di successivi interventi legislativi (l'ultimo dei quali l'articolo 1, comma 618, della legge n. 205/2017) era giunto sino al 31 dicembre 2018.

Per il 2019 l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria era stato invece fissato in quattro dodicesimi delle entrate correnti ai sensi dell'art.1, comma 906, della legge di bilancio 2019.

 

Si segnala, infine, che l'art. 3, comma 11-bis, del decreto-legge n. 183 del 2020 (convertito dalla legge n. 21 del 2021) ha esteso fino all’anno 2027 il termine di applicabilità delle disposizioni del citato art. 1, comma 555, per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea.


Articolo 9
(Superbonus)

 

 

L’articolo 9 riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cd superbonus, portandola dal 110 al 90 per cento. Il comma 2 dell’articolo 9 introduceva, a determinate condizioni, rilevate alla data del 25 novembre 2022, alcune deroghe all’applicazione di tale riduzione. Tale comma è stato soppresso nel corso dell’esame in Commissione.

La norma, tuttavia, proroga al 31 marzo 2023 il termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023.

Inoltre, l’agevolazione con aliquota nella misura del 110% viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso.

Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro.

Viene, altresì, riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.

L’articolo, come modificato in sede referente, innalza il limite (portandolo da due a tre) del numero di cessioni del credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio, con la conseguenza che dopo la prima cessione, il credito può essere ceduto ancora al massimo per tre volte nei confronti di soggetti qualificati ovvero banche, intermediari e assicurazioni.

La disposizione contiene altresì una misura, anch’essa introdotta in sede referente, finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese che hanno realizzato interventi edilizi rientranti nella disciplina del superbonus. Si prevede a tal fine che SACE possa concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti a favore di imprese che realizzano interventi previsti dall’articolo 119 del decreto legge 34 del 2020.

 

Il comma 1, lettera a), modifica il comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 in materia di disciplina di detrazione al 110 per cento per interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (superbonus). In particolare, la norma, lettera a), numero 1), diminuisce la detrazione portandola al 90 per cento per le spese sostenute nell'anno 2023, indicando conseguentemente nel termine del 31 dicembre 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2023) il limite per avvalersi dell’agevolazione nella misura del 110 per cento.

 

L'articolo 119 del decreto legge n.34 del 2020 (cd. decreto Rilancio) introduce una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici). La detrazione è ripartita dagli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022.

Secondo i dati presentati dall'Enea nel suo Rapporto sul Superbonus 110%, al 31 ottobre 2022, erano in corso 326.819 interventi edilizi incentivati, per circa 55 miliardi di investimenti ammessi a detrazione che porteranno a detrazioni per 60,5 miliardi di euro. Sono 40.552 i lavori condominiali avviati (67,8% già ultimati), che rappresentano il 43,8% del totale degli investimenti, mentre i lavori negli edifici unifamiliari e nelle unità immobiliari funzionalmente indipendenti sono rispettivamente 191.031 (69,4 già realizzati che rappresentano il 39,4% del totale investimenti) e 95.230 (75,6% realizzati che rappresentano il 16,8% degli investimenti). La regione con più lavori avviati è la Lombardia (50.161 edifici per un totale di oltre 9,2 miliardi di euro di investimenti ammessi a detrazione), seguita dal Veneto (40.095 interventi e 5,3 miliardi di euro d'investimenti) e dal Lazio (28.230 interventi già avviati e 5 miliardi di euro di investimenti).

La detrazione può essere chiesta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (nuovo termine introdotto dal comma 66 della legge di bilancio 2021) per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Il medesimo comma 66 chiarisce che un'unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

Il comma 28 della legge di bilancio 2022 ha ulteriormente modificando la disciplina, introducendo una serie di proroghe della misura con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. In sintesi per gli interventi effettuati:

-dai condomini,

-dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio,

-dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri

il beneficio, da ripartire in quattro quote annuali di pari importo, spetta ancora nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 (termine su cui interviene la norma in commento), nella misura ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024 e in quella ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. Tale beneficio si applica anche agli interventi effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione;

-da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 (termine su cui incide la disposizione in commento) a condizione che al 30 settembre (termine prorogato da ultimo dall'articolo 14 del decreto legge n. 50) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo. Il conteggio del 30 per cento va riferito all'intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110 per cento;

-dagli Iacp su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, ovvero dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili assegnati in godimento ai propri soci, la detrazione è confermata al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, purché, al 30 giugno 2023, siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.

Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, laddove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta comunque nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

A queste tipologie di spese, dette trainanti, si aggiungono altri interventi, a condizione però che siano eseguiti congiuntamente (trainati) ad almeno un intervento trainante. Rientrano in questa categoria: interventi di efficientamento energetico, installazione di impianti solari fotovoltaici, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici nonché interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. La legge di bilancio 2022 chiarisce che le sopra citate proroghe introdotte per le spese sostenute in interventi trainanti si applicano anche per la realizzazione dei richiamati interventi trainati.

Per quanto riguarda i beneficiari, possono accedere al superbonus le persone fisiche che possiedono o detengono l'immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (Iacp), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, queste ultime per i soli lavori dedicati agli spogliatoi.

Per una panoramica dettagliata della disciplina del superbonus si rinvia alla lettura del dossier: Il superbonus edilizia al 110 per cento - aggiornamento al decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 realizzato dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

 

La norma (numero 2)) estende altresì il termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari: tale agevolazione sarà utilizzabile fino al 31 marzo 2023 (rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2022) rimanendo comunque ferma la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

 

Viene inserito inoltre un nuovo periodo all’articolo 8-bis che estende, a determinate condizioni, la possibilità di avvalersi dell’agevolazione fiscale (al 90 per cento) per tutto il 2023 per le spese sostenute per interventi realizzati su unità immobiliari dalle persone fisiche.

In particolare (numero 3)), viene precisato che per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Per avvalersi dell’agevolazione sopra descritta si devono verificare le seguenti condizioni:

§  il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;

§  la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;

§  il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 (introdotto anch’esso dal decreto in esame), non superiore a 15.000 euro.

 

Nella relazione illustrativa che accompagna il testo si precisa che detta modifica introduce, tra gli altri, uno specifico requisito riguardante la titolarità del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento, applicabile soltanto agli interventi su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti avviati a partire dal 1° gennaio 2023. Resta fermo che in relazione agli interventi di cui al comma 8-bis, secondo periodo, dell’articolo 119, avviati su unità immobiliari dalle persone fisiche, per i quali è richiesta la realizzazione del 30 per cento dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022, e per i quali si dispone la proroga dell’agevolazione al 31 marzo 2023, non si applica detto specifico requisito in materia di ambito soggettivo, per cui detti interventi continuano ad essere agevolabili anche se realizzati da persone fisiche che non risultano proprietari o titolari di diritto reale di godimento (ad es., familiari conviventi).

 

La lettera b), come sopra anticipato, introduce un nuovo comma 8-bis.1 che chiarisce le condizioni necessarie per avvalersi dell’applicazione del comma 8?bis, terzo periodo.

La norma dispone che il reddito di riferimento deve essere calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni dei requisiti reddituali previsti al comma 2 dell’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto in esame ovvero:

 

 

Nella Relazione illustrativa si fa notare che la presenza nel nucleo familiare del coniuge o del soggetto legato al contribuente da unione civile o del convivente incide sul numero di parti a prescindere dalla circostanza che il medesimo, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, sia stato o meno a carico fiscale del contribuente che beneficia dell’agevolazione; al contrario, potrebbe anche verificarsi che quest’ultimo sia stato a carico fiscale del coniuge. Similmente, si tiene conto dei familiari a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente che sostiene la spesa, a prescindere dalla circostanza che, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, siano stati a carico di quest’ultimo o del coniuge o di entrambi.

Si deve precisare, inoltre, che, ai fini della determinazione del reddito di riferimento, in conformità a quanto previsto dall’art. 12, comma 4-ter, del sopra citato TUIR, si tiene conto anche dei figli di età inferiore a 21 anni per i quali, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, ricorrevano i requisiti reddituali di cui al comma 2 dello stesso articolo, ma non hanno dato luogo alla detrazione fiscale per carichi di famiglia di cui al comma 1, lettera c), dello stesso art. 12; detti figli quindi, ai fini della determinazione del reddito di riferimento, sono considerati al pari dei figli per i quali è spettata detta detrazione.

 

La lettera c) interviene, integrandolo, sul comma 8-ter dell’articolo 119 che riconosce ai soli interventi fiscali eco bonus e sisma bonus effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici la possibilità di vedersi rimborsare le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.

La norma aggiunge un nuovo periodo all’articolo stabilendo che, fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, anche per gli interventi ivi contemplati e sostenuti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, per le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e per le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali negli immobili adibiti a strutture sanitarie, la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.

 

Si ricorda che il citato comma 10-bis stabilisce che per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, per le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e per le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano il limite di spesa ammesso alle detrazioni del Superbonus previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico e la superficie media di una unità abitativa immobiliare (ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate), a condizione che siano in possesso dei seguenti requisiti:

§  svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

§  siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore all'entrata in vigore (1 giugno 2021) della disposizione in esame.

 

Il comma 1-bis inserisce nel testo del decreto legge n. 34 del 2020, dopo la Tabella 1, la Tabella 1-bis di cui all’Allegato 1 annesso al presente decreto (sopra descritta alla lettera b)) necessaria per determinare il reddito di riferimento da calcolare ai fini dell’utilizzo della proroga sugli interventi realizzati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche disposta dal nuovo terzo periodo del comma 8?bis.

 

Nel corso dell’esame in sede referente è stato soppresso il comma 2 dell’articolo 9.

Il comma 2 stabiliva che la riduzione della percentuale della detrazione al 90 per cento inserita dal sopra descritto comma 1, lettera a), numero 1), non si applica (rimanendo applicabile pertanto il vecchio regime al 110 per cento):

-          agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, a condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;

-          agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

 

In conseguenza di tale soppressione torna ad applicarsi anche alle fattispecie indicate al comma 2 la disciplina di cui al comma 1, lettera a), numero 1), per cui per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 la detrazione spetta al 110% mentre per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023 la detrazione spetta nella misura del 90%.

 

Il comma 3 introduce un contributo da erogare per gli interventi realizzati dai soggetti che presentano redditi meno elevati. In particolare, la norma prevede che, al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali sopra descritte (commi 8-bis e 8-bis.1) per gli interventi di cui al comma 8-bis primo e terzo periodo, sia autorizzata la spesa nell’anno 2023 di 20 milioni di euro. Il contributo è erogato dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

 

Il comma 4, prevedendo la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale da parte del cessionario, aumenta la capienza fiscale dei soggetti coinvolti nella cessione del credito (banche, intermediari, imprese e contribuenti) che possono usufruire della quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno entro il 31 dicembre del decimo anno successivo.

In particolare, la disposizione stabilisce che per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus in deroga a quanto previsto all’articolo 121, comma 3, terzo periodo, del richiamato decreto-legge n. 34 (ovvero  che la quota di credito d’imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso) i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali  di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti (quattro quote annuali), previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica. Tale comunicazione può essere inviata anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

 

Si ricorda che il comma 3 sopra citato stabilisce che ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

In ogni caso, la quota di credito d'imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L’Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell’andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze dei provvedimenti necessari a garantire l’equilibrio dei conti pubblici previsti al verificarsi di scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni (ai sensi dell’articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater della legge n. 196 del 2009). Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disposizione del comma in esame.

 

Sul punto si segnalano le previsioni contenute nella Relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario (approvata nella seduta del 6 ottobre 2022) in merito alla capienza fiscale complessiva dei crediti acquistati/acquistabili dalle banche che rappresentano i maggiori cessionari dei crediti fiscali legati al superbonus. Nella relazione si rappresenta che: “la capienza fiscale complessiva è una grandezza che rappresenta, in linea di principio, l’ammontare complessivo dei versamenti tributari/contributivi che la banca prevede di effettuare in un arco temporale definito e che potenzialmente sono disponibili per la compensazione con i crediti fiscali da bonus Edilizi. Rappresentando un dato prospettico, tale grandezza è influenzata da molteplici variabili, in larga misura non governabili (modifiche al contesto normativo, modifiche nell’operatività dell’azienda ed eventi societari che incidono sull’entità dei debiti tributari/contributivi), conseguentemente la sua misura è determinata a seguito di un processo di stima improntata a criteri di prudenza, anche per tenere conto dei fattori di variabilità esogeni non governabili e imprevedibili. Dal questionario inviato è emerso che la capacità fiscale delle banche interessate è, su base annua, complessivamente pari a 16.231.582.747 euro. Moltiplicando tale valore annuo per 5 e per 10 si ottiene la capienza fiscale massima teorica delle banche oggetto del questionario per un arco temporale di 5 anni (pari a 81.157.913.737 euro) e di 10 anni (pari a 162.315.827.474 euro). Tale stima teorica per un certo arco temporale (nello specifico, 5 e 10 anni), diviene assorbibile in funzione della combinazione tra le varie tipologie di crediti acquistati, ovvero oggetto di proposta di acquisto, per effetto del diverso profilo temporale previsto per il loro utilizzo in compensazione (4, 5 o 10 anni). In definitiva, nell’arco temporale considerato la capacità fiscale massima effettivamente impegnata assume misure completamente diverse qualora i crediti acquistati siano compensabili esclusivamente in 4 o 5 anni, piuttosto che in 10 anni. Non sfugge, in concreto, che nell’ipotesi in cui la domanda da parte del mercato nei confronti delle banche sia ascrivibile pressoché esclusivamente a crediti di tipo superbonus, una volta consumata la capacità fiscale per il primo quinquennio considerato, la capacità teorica per il secondo quinquennio è destinata a rimanere inutilizzabile, stante il blocco dell’operatività indotto dalla saturazione della capacità fiscale del primo periodo. Ciò premesso, la capienza fiscale complessiva stimata (nello specifico, 5 e 10 anni) rappresenta il plafond massimo stimato relativo a tutte le pratiche di richiesta di cessione crediti (in lavorazione, deliberate ed erogate).”.

 

A tale proposito, si ricorda che il sopra citato articolo 121 riconosce per le spese rientranti nella disciplina del superbonus la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi in materia edilizia ed energetica, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Con la legge di bilancio 2022 tale misura viene estesa fino al 31 dicembre 2025, relativamente alle spese agevolabili con il superbonus (interventi trainanti e trainati).

I crediti d’imposta cedibili sono utilizzati in compensazione con F24 (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, e con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Successivamente, l'articolo 28 del decreto-legge Sostegni-ter (decreto-legge n. 4 del 2022) è intervenuto sulla disciplina stabilendo che ove il contribuente usufruisca delle detrazioni per interventi edilizi sotto forma di sconto sul corrispettivo ovvero opti per la trasformazione delle detrazioni in crediti d'imposta cedibili, in luogo di consentire una sola cessione del credito d'imposta, si possono effettuare due ulteriori cessioni, ma solo a banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. Per le predette agevolazioni, dunque, in luogo di una sola cessione è stata introdotta la possibilità di effettuarne tre in totale. L'articolo 29-bis del decreto legge n. 17 del 2022 ha elevato da tre a quattro il numero di cessioni effettuabili con riferimento ai predetti crediti di imposta; l'ultima cessione è stata consentita, da parte delle sole banche, a favore dei soggetti coi quali abbiano concluso un contratto di conto corrente.

Il decreto Aiuti (decreto-legge n. 50 del 2022, articoli 14) ha stabilito che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti. Successivamente, il decreto legge n. 115 del 2022 ha chiarito che la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite, è limitata al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave. La norma dispone inoltre che, per i crediti oggetto di cessione o sconto in fattura sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti, delle asseverazioni e delle attestazioni richiesti ex lege, il cedente, a condizione che sia diverso dai soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) e che coincida con il fornitore, deve acquisire, ora per allora, la documentazione richiesta ex lege per limitare la responsabilità in solido del cessionario ai soli casi di dolo e colpa grave.

 

Il comma 4-bis, introdotto in sede referente, modifica il comma 1, lettere a) e b) (rispettivamente in materia di contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) e di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante) del sopra citato articolo 121. La disposizione introduce la possibilità di un’ulteriore cessione del credito, passando da due a tre, della detrazione a favore di intermediari qualificati ovvero banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

 

Il comma 4-ter, anch’esso inserito in sede referente, chiarisce che le disposizioni introdotte al comma 4-bis si applicano anche ai crediti di imposta oggetto di comunicazione di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate in data anteriore quella di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame

 

Il comma 4-quater, inserito durante l’esame in sede referente, prevede inoltre l’intervento di SACE a garanzia dei prestiti che le banche concederanno alle imprese per trasformare in liquidità i crediti acquisiti a seguito di interventi rientranti nella disciplina del superbonus.

 

Si rammenta che la Società SACE S.p.A. esercita, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 143/1998 l’assicurazione, la riassicurazione, la coassicurazione e la garanzia dei rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio, nonché dei rischi a questi complementari, ai quali sono esposti gli operatori nazionali e le società, anche estere, a questi collegate o da questi controllate, nelle attività commerciali con l’estero o in quelle di internazionalizzazione dell’economia italiana. La SACE, inoltre, rilascia, a condizioni di mercato e nel rispetto della normativa comunitaria, garanzie e coperture assicurative per imprese estere, relativamente ad operazioni che siano di rilievo strategico per l’economia italiana sotto i profili dell’internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell’attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia; le medesime garanzie e assicurazioni possono costituire oggetto di rilascio, anche a favore di banche nazionali ovvero a favore di altri operatori finanziari, per crediti destinati al finanziamento delle suddette attività (comma 1). La società può concludere anche accordi di riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese italiani, autorizzati, nonché con enti od imprese esteri ed organismi internazionali; e può stipulare altri contratti di copertura del rischio assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori del settore (comma 2). L’articolo 6, comma 9 del D.L. n. n. 269/2003 (L. n. 326/2003) stabilisce che gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività assicurativa di cui sopra sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi.

 

In particolare, la norma prevede che la SACE può concedere le garanzie introdotte dall’articolo 15 del decreto legge n.50 del 2022 alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidita delle imprese con sede in Italia.

Tali imprese devono rientrare nella categoria del codice ATECO 41 (costruzione di edifici residenziali e non residenziali) e 43 (lavori di costruzione specializzati) che realizzano interventi rientranti nella disciplina prevista della detrazione al 110 per cento-superbonus.

 

 

Garanzia SACE (art. 15 del decreto legge n.50 del 2022)

 

Si ricorda che il richiamato articolo 15 contiene una misura finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dalla aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina. L'efficacia della misura è subordinata, ai sensi del comma 14, alla previa approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'art.108 TFUE.

Segnatamente, il comma 1 autorizza SACE S.p.A. a concede, fino al 31 dicembre 2023, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese - ivi inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi attuale. L’impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sulla sua attività. Ai sensi del comma 2, la garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, e opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dal rilascio delle garanzie è accordata di diritto, ai sensi del comma 10, la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia statale è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni trattenute per l’acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie. Ai sensi del comma 13, SACE S.p.A. assume gli impegni a valere sulle risorse disponibili del Fondo a copertura degli oneri statali già costituito per la “Garanzia Italia SACE” a sostegno della liquidità delle imprese colpite dagli effetti della pandemia da COVID-19. La nuova garanzia SACE qui prevista può essere concessa entro l’importo complessivo massimo dei 200 miliardi della “Garanzia Italia SACE” previsto dal decreto-legge n. 23/2020. Inoltre, ai sensi del comma 7, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la “Garanzia Italia SACE” - di cui al citato articolo 1 e, per le imprese cd. “mid cap”, all’articolo 1-bis del decreto-legge n. 23/2020 – ai fini della determinazione, nei casi di imprese beneficiarie appartenenti a gruppi di imprese, della percentuale di garanzia applicabile (le cui soglie sono comunque indicate nel successivo comma 5, lett. c)), e di ogni altra disposizione operativa riguardante lo svolgimento dell’istruttoria per il rilascio della garanzia, incluso quanto disposto in merito alle operazioni di cessione del credito pro-solvendo o pro-soluto.

I commi 3 e 4 delimitano l’ambito soggettivo della garanzia, indicando le imprese che possono beneficiarne. Possono accedere alla garanzia le imprese che alla data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione di difficoltà e in ogni caso, sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria (comma 3). Sono poi in ogni caso escluse le imprese soggette alle sanzioni adottate dall’Unione europea (comma 4).

Il comma 5 indica le condizioni per usufruire della garanzia e in quale misura percentuale può essere concessa: è rilasciata entro il 31 dicembre 2022, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità di preammortamento non superiore a 36 mesi. La garanzia copre l'importo del finanziamento entro limiti - 70, 80 o 90 per cento - inversamente proporzionali al fatturato dell’impresa e al numero di dipendenti:

90 per cento per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

80 per cento per imprese con fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi o con più di 5000 dipendenti in Italia;

70 per cento per le imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

Il comma 6 disciplina le condizioni di cumulo della misura in esame con altri interventi di sostegno, in conformità alla disciplina UE sugli aiuti di Stato.

Quanto alle procedure di rilascio delle garanzie, per le imprese di minori dimensioni (con non più di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro) o per finanziamenti sino ad un importo garantito predeterminato (non eccedente 375 milioni) si applica, ai sensi del comma 8, la procedura semplificata di accesso di cui al decreto-legge n. 23/2020 per la “Garanzia Italia SACE”.

Nel caso di dimensioni e soglie più elevate, l’efficacia della garanzia è subordinata, ai sensi del comma 9, ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa beneficiaria svolge rispetto ad aree e profili di rilievo per il tessuto economico italiano (sviluppo tecnologico, rete logistica, infrastrutture critiche e strategiche, livelli occupazionali, filiera produttiva strategica).

Ai sensi del comma 11, SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività di escussione della garanzia e di recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi e/o agli stessi garantiti.

Ai sensi del comma 12, i finanziatori devono fornire un rendiconto periodico a SACE S.p.A. circa l’attuazione della misura e la Società ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze. Per una dettagliata ricostruzione della misura si rimanda alla lettura della scheda dell’articolo 15 del dossier Disposizioni in materia di energia e imprese realizzato dai Servizi studi di Camera e Senato.

 

La norma precisa che i crediti di imposta eventualmente maturati dall’impresa alla data del 25 novembre 2022 possono essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito del credito di impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.

 

Il comma 5 stabilisce la copertura finanziaria della disposizione in commento. In particolare la norma precisa che agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l’anno 2022, 92,8 milioni di euro per l’anno 2023, 1.066 milioni di euro per l’anno 2024, 1.020,6 milioni di euro per l’anno 2025, 946,1 milioni di euro per l’anno 2026, 1.274,8 milioni di euro per l’anno 2027, 273,4 milioni di euro per l’anno 2028, 118,6 milioni di euro per l’anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l’anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l’anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l’anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l’anno 2034, ai sensi dell’articolo 15, alla cui scheda di lettura si rinvia,  e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.

 


Articolo 9-bis
(Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici)

 

 

 

L’articolo 9-bis, introdotto con l’approvazione di un emendamento in Commissione in sede referente, reca una norma di interpretazione autentica in base alla quale, gli enti locali e le regioni sono i soggetti responsabili dell’esercizio e della manutenzione dell’impianti e hanno diritto a richiedere e ottenere le stesse tariffe incentivanti previste a favore degli impianti architettonicamente integrati o realizzati su un edificio dal secondo, terzo, quarto e quinto conto energia, anche laddove ne abbiano esternalizzato la realizzazione, la gestione, la sicurezza sul lavoro, la manutenzione, compresa quella relativa al funzionamento, e i relativi costi.

 

L’articolo 9-bis, introdotto con l’approvazione di un emendamento in Commissione in sede referente, reca una norma di interpretazione autentica, ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, comma 173 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) e delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali che disciplinano gli incentivi a favore della produzione di energia elettrica da parte di impianti fotovoltaici noti come Conto Energia II, Conto Energia III, Conto Energia IV e Conto Energia V.

In particolare, si dispone che, ai fini dell’applicazione di dette disposizioni,  le definizioni di “soggetto responsabile”, quale soggetto responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto e che ha diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti, si interpretano nel senso che gli enti locali, ovvero le regioni, sono soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici anche laddove ne abbiano esternalizzato la realizzazione, la gestione la sicurezza sul lavoro, la manutenzione, compresa quella relativa al funzionamento.

Per la definizione di ente locale, l’articolo 9-bis rinvia all’articolo 2, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). Ai sensi del comma 1, per enti locali si intendono i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni. Il richiamato comma 2, invece, prevede che le norme sugli enti locali previste dal testo unico si applichino, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.

Da ciò consegue il diritto degli enti locali o alle regioni titolari di impianti fotovoltaici che accedono al Conto Energia, anche in caso di esternalizzazione delle attività di realizzazione, gestione, manutenzione, ad ottenere le tariffe incentivanti (generalmente più alte) previste in relazione all’energia prodotta dagli impianti “con integrazione architettonica” dal II° Conto Energia o per gli impianti “realizzati su un edificio” dal III°, IV° e V° Conto Energia.

 

Si rammenta, a tal proposito, che ai sensi dell’articolo 2, comma 173 della citata legge finanziaria 2008, nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 (II° Conto Energia), pari a 3.000 MW di potenza nominale fotovoltaica incentivabile, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali o regioni sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b3), del medesimo decreto, ossia impianti fotovoltaici con integrazione architettonica.

Ciò anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del medesimo decreto, che indica le tariffe incentivanti; in particolare, detto articolo prevede, al comma 1, agli impianti integrati siano riconosciute (a parità di potenza e di anno di entrata in esercizio) tariffe incentivanti più elevate. Si ricorda che il D.M. 19 febbraio 2007 ha disciplinato il meccanismo di incentivazione per gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2010.

Con riguardo al III° Conto Energia, il D.M. 6 agosto 2010, richiamato dall’articolo 9-bis, prevede agli articoli 19 e 20 l’equiparazione, ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, comma 173 della legge n. 244/2007, degli impianti fotovoltaici i cui soggetti pubblici sono responsabili sono enti locali o regioni agli impianti fotovoltaici realizzati su un edificio. Tale equiparazione è riservata, tuttavia, agli impianti operanti in regime di scambio sul posto, nonché agli impianti, i cui soggetti responsabili sono enti locali, entrati in esercizio entro il 2011 e per i quali le procedure di gara si siano concluse con l’assegnazione prima del 25 agosto 2011.

Il D.M. 6 agosto 2010 ha disciplinato gli incentivi per gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio dal 1° gennaio al 31 maggio 2011. Con successiva legge n. 129/2010, tuttavia, sono state confermate le tariffe dell’anno 2010 del II° Conto Energia a tutti gli impianti in grado di certificare la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2010 e di entrare in esercizio entro il 30 giugno 2011. L’articolo 8 prevede tariffe incentivanti più elevate, a parità di potenza e periodo di entrata in servizio, per gli impianti realizzati sugli edifici (tariffe più elevate sono peò riconosciute agli impianti integrati con caratteristiche innovative).

Anche con riguardo al IV° Conto Energia, il D.M. 5 maggio 2011 prevede, all’articolo 25, sempre ai fini dell’applicazione della citata norma contenuta nella legge n. 244/2007 un’analoga equiparazione degli impianti di cui sono responsabili enti locali e regioni agli impianti fotovoltaici realizzati su un edificio. Tale equiparazione, si precisa, riguarda gli impianti operanti in regime di scambio sul posto ovvero che effettuano cessione parziale, nonché gli impianti i cui soggetti responsabili sono enti locali, che entrati in esercizio entro il 2011 e per i quali le procedure di gara si siano concluse con l'assegnazione prima 13 maggio 2011.

Il D.M. 5 maggio 2011 ha definito il meccanismo di incentivazione per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 maggio 2011, entro un limite di costo cumulato annuo degli incentivi pari a 6 miliardi di euro. L’allegato 5 indica le tariffe incentivanti, più elevate, a parità di potenza e periodo di entrata in esercizio, per gli impianti sugli edifici (tariffe più alte sono previste anche per gli impianti integrati con caratteristiche innovative).

Infine, in relazione al V° Conto Energia, il D.M. 5 luglio 2012, all’articolo 17, ai fini della citata disposizione della legge finanziaria 2008, stabilisce la medesima equiparazione agli impianti realizzati su un edificio degli impianti fotovoltaici i cui soggetti pubblici responsabili sono enti locali o regioni, di potenza fino a 200 kW.

Il D.M. 5 luglio 2012 ha fissato il costo cumulato degli incentivi pari a 6,7 miliardi di euro e le relative disposizioni non sono state più applicate dal 6 luglio 2013, al raggiungimento del tetto di 6,7 miliardi di euro. Gli allegati 5 e 6 indicano le tariffe spettanti agli impianti fotovoltaici, più alte, a parità di potenza e periodo di entrata in esercizio, per gli impianti sugli edifici e per gli impianti integrati con caratteristiche innovative.


Articolo 10, commi 1-2-ter
(Affidamenti di lavori pubblici)

 

 

L’articolo 10, comma 1, integra le previsioni contenute nel c.d. decreto “sblocca cantieri” (decreto-legge n. 32 del 2019), al fine di specificare che l’obbligo, posto a carico del comune non capoluogo di provincia, di utilizzare, per gli affidamenti riguardanti il PNRR e il PNC, le stazioni appaltanti qualificate o anche le unioni di comuni, province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia, è previsto quando l’importo dell’affidamento è pari o superiore a 150.000 euro nel caso di lavori, e a 139.000 euro nel caso di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione.  Il comma 2 stabilisce le condizioni per la concessione, alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC, di contributi per fronteggiare gli incrementi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari. In sede referente, è stato introdotto il comma 2-bis, che proroga al 31 marzo 2023 i termini per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022. Un’ulteriore modifica è stata recata con l’inserimento in sede referente del comma 2-ter, in cui si precisa che, al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, rimangono valide le procedure di affidamento utilizzate alla data del 31 dicembre 2022 dai comuni non capoluogo di provincia che non hanno usufruito di stazioni appaltanti qualificate o di enti sovracomunali, come le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province.

 

Affidamenti di appalti per i comuni non capoluogo di provincia (comma 1)

Il comma 1 dell’articolo in esame integra l’articolo 1, comma 1, lettera a) del D.L. 32/2019 (modificato da ultimo dall’art. 52, comma 1, lett. a) del D.L. 77/2021), che ha provveduto alla sospensione (fino al 30 giugno 2023) di determinate norme del Codice dei contratti pubblici, al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche.

In particolare, la richiamata lettera a) del comma 1 prevede nel testo previgente la sospensione per i comuni non capoluogo di provincia dell’obbligo di utilizzare stazioni appaltanti qualificate, come indicato dall’art. 37, comma 4 (vedi infra) del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), in caso di acquisti di lavori, servizi e forniture pubbliche (con l’esclusione degli interventi indicati nel PNRR e nel PNC).

Nel caso di interventi per le opere del PNRR e del PNC, l’ultimo periodo del comma 1, lett. a) prevede, tuttavia, che - nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti - i comuni non capoluogo di provincia procedono, oltre che con le modalità indicate dal citato art. 37, comma 4, del D.L. 32/2019, anche attraverso determinati enti sovracomunali, come le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province.

L’intervento in esame è volto a specificare in tale ambito che le suddette modalità per gli affidamenti di opere pubbliche del PNRR e del PNC da parte un comune non capoluogo di provincia si applicano quando l’importo è pari o superiore a 150.000 euro nel caso di lavori ed a 139.000 euro nel caso di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione. 

Nella relazione tecnica si specifica che l’intervento in questione “risolve il dubbio interpretativo, sollevato da numerosi enti locali e oggetto di particolare attenzione nella predisposizione delle FAQ destinate alla pubblicazione sullo sportello online “Capacity Italy”, circa l’identificazione delle soglie in rapporto alle quali risulta applicabile l’obbligo disciplinato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32”.

L’art. 37, comma 4 del Codice dei contratti pubblici prevede che, qualora la stazione appaltante sia un comune non capoluogo di provincia (fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 37 per gli acquisti di importo contenuto, vedi infra), si procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta.

Come specificato, ai sensi dell’art. 37 comma 4 del Codice sono comunque salve le ipotesi disciplinate dall’art. 37 commi 1 e 2 primo periodo, secondo cui la stazione appaltante, senza qualificazione, non è soggetta agli obblighi individuati dal citato comma 4, in caso di affidamenti di valore inferiore a 40 mila euro per servizi e forniture e di valore inferiore a 150 mila euro per lavori; al contrario, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici.

L’art. 35 del Codice dei contratti pubblici fissa le soglie comunitarie a 5.382.000 euro per i lavori pubblici, e a 215.000 euro per i servizi e le forniture aggiudicati da amministrazioni che non sono autorità governative centrali, a decorrere dal 1° dicembre 2021 e con effetto dal 1° gennaio 2022.

In materia di affidamenti di appalti pubblici sotto soglia comunitaria, l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, ha previsto, fermo restando quanto indicato dall’articolo 37 sulle aggregazioni delle stazioni appaltanti, e dall’articolo 38 sulla loro qualificazione, una disciplina valida per le procedure di affidamento adottate fino al 30 giugno 2023, che prevede l’affidamento diretto: per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.

Vedi in merito la Delibera n. 551 dell’8 novembre 2022 dell’ANAC.

 

Contributi per l’incremento dei prezzi per le opere pubbliche del PNRR o del PNC (comma 2)

Il comma 2 stabilisce la possibilità per le stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC di ricevere contributi, volti a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall’aggiornamento regionale dei prezzari, per la realizzazione di opere pubbliche avviate dopo il 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2022) e fino al 31 dicembre 2022.

In deroga alle disposizioni contrattuali e del Codice dei contratti pubblici (in particolare, l’art. 23, comma 16, terzo periodo, che,  per i contratti relativi a lavori, determina il costo dei prodotti, delle attrezzature, e delle lavorazioni sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente), per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, l’art. 26 del D.L. 50/2022 disciplina la revisione dei prezzi per i contratti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

In particolare, i commi 2 e 3 dell’art. 26 hanno previsto, rispettivamente, l’aggiornamento dei prezzari regionali entro il 31 luglio 2022 e, nelle more dell’adozione di tali prezzari, l’incremento da parte delle stazioni appaltanti fino al 20% delle risultanze dei prezzari regionali aggiornati al 31 dicembre 2021.

 

La norma in esame specifica che sono destinatarie di tali contributi le stazioni appaltanti che:

ü  non hanno avuto accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, istituito nello stato di previsione del MEF, pur in possesso dei requisiti previsti;

ü  non risultano beneficiarie delle previste preassegnazioni di risorse;

ü  e comunque hanno proceduto entro il termine del 31 dicembre 2022 all’avvio delle procedure di affidamento dei lavori, non ricorrendo a risorse provenienti da rimodulazioni a disposizione del quadro economico e dall’utilizzo di eventuali somme disponibili derivanti da interventi di competenza delle medesime stazioni appaltanti per cui siano stati eseguiti i relativi collaudi.

 

La norma in esame prevede inoltre, per l’attuazione del presente comma, l’emanazione di un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione.

 

Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (commi 2-bis e 2-ter)

Il comma 2-bis, introdotto in sede referente, che modifica l’art. 1, comma 143, della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n.145), proroga al 31 marzo 2023 i termini per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, limitatamente alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021.

La norma precisa che la proroga introdotta non interviene sulle scadenze e sugli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il comma 2-ter, introdotto in sede referente, precisa che, al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, rimangono validi gli affidamenti attuati alla data del 31 dicembre 2022 dai comuni non capoluogo di provincia che non hanno utilizzato stazioni appaltanti qualificate o enti sovracomunali, come le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province.

 

I commi 139 e seguenti dell’art. 1 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) e s.m.i. prevedono l’assegnazione di contributi ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e disciplinano la procedura per l’assegnazione dei contributi e i termini per la realizzazione delle opere.

In particolare, il comma 139 prevede, per le finalità indicate, l’assegnazione ai comuni di contributi nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.

Tali risorse sono state incrementate dal successivo comma 139-bis di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022.

Il comma 139-ter prevede che i comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 139 per l'anno 2021, nonché delle risorse di cui al comma 139-bis, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.

Relativamente alla disciplina per l’assegnazione dei contributi:

- il comma 140 disciplina la presentazione, da parte dei comuni, delle richieste di contributo al Ministero dell'interno. In particolare viene previsto che tali richieste siano comunicate entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo. Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine citato è stato prorogato al 10 marzo 2022 (art. 3, comma 5-novies, lettera a, D.L. 228/2021);

- il comma 141 dispone, tra l’altro, che l’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tale termine, per il contributo riferito all'anno 2022, è stato prorogato al 31 marzo 2022 (art. 3, comma 5-novies, lettera b), D.L. 228/2021).

In attuazione della disposizione recata dal comma 141, le risorse relative agli esercizi 2020, 2021 e 2022 sono state assegnate, rispettivamente, con il decreto 30 dicembre 2019,  con il decreto 23 febbraio 2021 e con il decreto 18 luglio 2022.

Il comma 143 prevede che l’ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di assegnazione delle risorse (emanato in attuazione del comma 141):

a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi;

b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;

c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;

d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.

I suddetti termini sono stati prorogati di tre mesi con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter (art. 1-bis, comma 1, D.L. 228/2021).

L’articolo 26, comma 7, del D.L. 50/2022 ha previsto l’istituzione del Fondo per l’avvio di opere indifferibili, con una dotazione complessiva di 7.500 milioni di euro per il periodo 2022-2026, allo scopo di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché di quelle relative alle altre categorie di interventi ivi indicati, avviate successivamente al 18 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

L'art. 34 del D.L. 115/2022 ha poi incrementato la dotazione del citato Fondo per complessivi 1.300 milioni per il periodo 2022-2027, di cui 900 milioni di euro per gli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e 400 milioni per la realizzazione delle opere relative ai giochi olimpici e paraolimpici invernali di Milano-Cortina 2026.

Nel dettaglio, il comma 7 dell’art. 26 del D.L. 50/2022 ha previsto che, in caso di insufficienza delle risorse previste al comma 6 del medesimo art. 26 (vedi infra), accedono al Fondo i soggetti titolari delle opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e del Fondo Complementare (D.L. 59/2021), delle opere per cui sono stati nominati Commissari Straordinari, delle opere del Giubileo 2025, dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026 e dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

Per la definizione delle modalità per l'accesso al suddetto Fondo è stato pubblicato il DPCM 28 luglio 2022, adottato in attuazione del comma 7-bis del citato articolo 26 del D.L. 50/2022,  allo scopo di consentire l'avvio entro il 31 dicembre 2022 delle procedure di affidamento, previste dai cronoprogrammi dei relativi interventi, per le opere che presentino un fabbisogno finanziario, esclusivamente determinato a seguito dall'aggiornamento dei prezzari ai sensi dei commi 2 e 3 del richiamato art. 26, al netto di quanto destinato dal comma 6 del medesimo articolo 26.

Nello specifico, il comma 6 del citato art. 26 ha previsto, per le stazioni appaltanti, la possibilità di recuperare risorse, attraverso una rimodulazione delle somme a disposizione indicate nei quadri economici relativi agli interventi di cui sono titolari, oppure di utilizzare somme disponibili relative ad altri interventi già ultimati e per i quali sono stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nei limiti delle procedure contabili di spesa e della residua spesa autorizzata.

Ciò premesso, nel DPCM del 28 luglio 2022 sono previste due diverse procedure per l’assegnazione delle risorse: una procedura ordinaria (articoli 4, 5 e 6) valevole per le Amministrazioni Statali e una procedura semplificata (articolo 7) relativa alle opere PNRR di competenza degli enti locali.

La procedura ordinaria prevede che ciascuna stazione appaltante presenti una richiesta di finanziamento all’amministrazione statale competente che effettuerà un’istruttoria e presenterà istanza di accesso al fondo al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le modalità che saranno fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Al fine di fornire indicazioni in merito alla “procedura ordinaria” di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili, e le istruzioni operative che le stazioni appaltanti e le Amministrazioni statali devono seguire, il MEF ha emanato la circolare n. 31 del 21 settembre 2022.

Per la procedura semplificata per gli enti locali titolari di interventi finanziati da risorse PNRR, il citato DPCM prevede che l’accesso al fondo avvenga sotto forma di una preassegnazione di contributo, senza la presentazione di alcuna istanza da parte delle amministrazioni locali appaltanti.

In merito alle preassegnazioni di risorse alle stazioni appaltanti per determinati interventi, l’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 stabilisce che gli enti locali attuatori di uno o più interventi, finanziati con le risorse previste dal PNRR, inclusi nell'Allegato 1 del medesimo DPCM, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, beneficiano di una preassegnazione per ciascun intervento, in aggiunta a quanto attribuito con il decreto di assegnazione specifico per l’opera.

Per tutti gli investimenti non ricompresi nel suddetto Allegato 1, gli enti locali sono tenuti a seguire la procedura ordinaria.

L’art. 29, comma 1, del D.L. 144/2022 stabilisce che, fermi restando i requisiti di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili, la procedura disciplinata dai commi 2 e 3 del richiamato articolo 7 del citato DPCM si applica anche ai seguenti programmi ed interventi degli enti locali finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), lettera c), numeri 12) e 13) e lettera d), numero 1), del D.L. 59/2021 - PNC (Piano Nazionale Complementare) - ossia:

- lettera b), numero 1): Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016;

- lettera c), numero 12): Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione;

- lettera c), numero 13: Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica;

- lettera d), numero 1): Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali.

Il comma 2 del citato articolo 29 del D.L. 144/2022 precisa, poi, che gli enti locali attuatori dei predetti interventi considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, un ammontare di risorse pari al 15 per cento dell'importo già assegnato. La preassegnazione delle risorse costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Qualora gli enti locali attuatori presentino la domanda di accesso al Fondo con le procedure ordinarie, l'amministrazione finanziatrice, sentito l'ente locale, provvede all'annullamento della preassegnazione o della domanda di accesso.

Ciò posto, ai sensi dell’articolo 29 del D.L. n. 144 del 2022, l’ente locale titolare del codice unico di progetto (CUP) può:

1) scegliere l’applicazione della procedura semplificata, che gli attribuisce il diritto di avere il 15% del contributo, nel rispetto delle condizioni previste dal DPCM;

2) provvedere alla richiesta di accesso al Fondo attraverso la procedura ordinaria.

Al fine di disciplinare la “procedura semplificata” prevista all’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022, che trova applicazione anche ai sensi  all’articolo 29 del D.L. 144/2022, il MEF ha emanato la circolare n. 37 del 9 novembre 2022.

 

 


Articolo 10, comma 3
(Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale)

 

 

L’articolo 10, comma 3 inserisce un articolo aggiuntivo nel decreto-legge  n. 77 del 2021 al fine di prevedere un procedimento speciale e acceleratorio per le procedure di approvazione di alcuni progetti relativi ad interventi stradali e autostradali di preminente interesse per il Paese nominativamente individuati ed esplicitati nell’allegato IV-bis al medesimo decreto.

 

A tale riguardo è utile segnalare preliminarmente, così come emerge anche dalla relazione illustrativa al provvedimento d'urgenza, che si tratta di interventi che risultano attualmente in avanzata fase di progettazione (definitiva o esecutiva) e, in quanto tali, non soggetti all’espressione del parere del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, ai sensi dell’art. 215 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

 

Nello specifico, in base a quanto emerge dal richiamato allegato IV-bis si tratta di interventi nei seguenti tratti:

1)       A1 – Riqualifica Barberino-Calenzano

2)       A11 – Firenze-Pistoia (Lotti 1 e 2)

3)       A14 – Bologna-dir. Ravenna

4)       A1 – Incisa-Valdarno (Lotti 1 e 2)

5)       A1 – Milano Sud-Lodi

6)       Gronda di Genova

7)       A14 – Passante di Bologna

8)       A13 – Bologna-Ferrara

9)       A13 – Monselice-Padova

10)   A1 – Tangenziale di Modena

11)   A14 – Opere compensative di Pesaro – altre bretelle

12)   A1 - Prevam Toscana (A2, A1+A3)».

 

Passando invece all'esame del nuovo articolato, si segnala come il comma 1 prevede che, in relazione a tali interventi, la stazione appaltante o il concedente, prima di procedere all’approvazione dei progetti ai sensi dell’articolo 27 del codice dei contratti pubblici, debba trasmettere copia del progetto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

 

Al comma 2 si stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ricevuto il progetto secondo quanto previsto dal comma 1, entro i successivi quindici giorni, stipuli un apposito protocollo d’intesa con gli Enti territoriali interessati dall’opera, al fine di giungere ad una favorevole condivisione della realizzazione dell’intervento, tenuto conto della localizzazione della stessa e delle caratteristiche peculiari dell’opera e dei tempi stimati d’esecuzione. Tale protocollo indica, altresì, gli eventuali obblighi a carico delle amministrazioni coinvolte per garantire l’esecuzione dell’intervento nonché ogni ulteriore elemento valutativo rilevante. 

Il Ministero procede, successivamente alla stipula, a trasmettere tempestivamente copia del Protocollo al Comitato speciale del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, che ne tiene conto ai fini delle valutazioni di cui al comma 3.

Il comma 3, tenuto conto dell’esigenza di acquisire comunque una valutazione del Comitato speciale del Consiglio superiore, prevede che il medesimo Comitato proceda ad una valutazione ricognitiva sulla coerenza generale delle scelte progettuali operate.

 

 

 

 


Articolo 10, comma 3-bis
(Autodromo di Monza e conferenza di servizi)

 

 

Essendo in corso lavori di ammodernamento dell'Autodromo di Monza che incontrano però ritardi derivanti dall'eccezionale contingenza energetica ed economica e dal conseguente incremento dei prezzi delle materie prime, si dispone la convocazione della conferenza di servizi.

 

Da tempo sono in corso lavori di ammodernamento dell'impianto dell'Autodromo di Monza, di cui nel 2022 ricorre il centenario della costruzione e che annualmente ospita il gran Premio d'Italia di Formula 1. In considerazione della rilevanza di tale impianto, sono stati messi a disposizione della Regione Lombardia contributi per investimenti, con legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), articolo 1, comma 446, e con decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25), articolo 4, comma 3-ter.

Il comma 446 dell'articolo 1 della legge 234/2021 ha assegnato un contributo in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per l'anno 2023, in funzione dei costi di organizzazione e gestione del suddetto Gran Premio per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti concernenti il Campionato Mondiale di Formula 1 nonché al fine di sostenere gli investimenti in occasione del centenario dell'impianto. Successivamente il decreto-legge 4/2022, al suo articolo 4, comma 3-ter (comma che fu aggiunto in sede di conversione) ha stanziato in favore della Regione Lombardia contributi per investimenti nella misura di 5 milioni di euro per l'anno 2022, cui si aggiungeranno 10 milioni di euro nell'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri il decreto-legge 4/2022, nella sua versione modificata dalla legge di conversione, ha provveduto attraverso corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale.

 

Il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale è un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234. Si tratta di un fondo da ripartire, destinato alla realizzazione di investimenti miranti ad incrementare l'attrattività turistica dell'Italia, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico.

I lavori riguardanti l'Autodromo di Monza sono stati intrapresi dunque in una situazione di eccezionale contingenza energetica ed economica, caratterizzata dall'incremento dei prezzi delle materie prime, e tali difficoltà stanno causando ritardi. Secondo notizie di stampa, i ritardi rischiano di compromettere l'omologazione dell'impianto in vista dell'edizione 2023 del Gran Premio. Data la complessità del problema e degli interventi da effettuare presso l'impianto, l'emendamento in oggetto suggerisce di convocare la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 14, comma 3.

L'articolo 14 della legge 241/1990 (rubricata Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è dedicato alle conferenze di servizi. Si ricorda che i commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 241/1990 delineano due tipologie di conferenza dei servizi, l'una istruttoria e l'altra decisoria: quest'ultima, ai sensi del comma 2, viene sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Inoltre, sempre in base al comma 2 di cui sopra, quando l'attività del privato è subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 241/1990, cui fa esplicito riferimento l'emendamento che si sta qui illustrando, stabilisce che nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprima sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.


Articolo 11, commi 1 e 1-bis
(Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 11, modificato nel corso dell’esame in sede referente, interviene sulla disciplina della Commissione tecnica a cui è affidata l’istruttoria per la valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti PNRR-PNIEC. In particolare, al fine di potenziare tale Commissione, viene prevista la possibilità di nominare fino a trenta componenti aggregati.

Il comma 1-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, consente alla Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) di avvalersi, per un periodo di tre anni, per le esigenze delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC, di personale delle Forze armate in possesso della laurea magistrale in ingegneria.

 

 

Modifiche alla disciplina della Commissione tecnica PNRR-PNIEC (comma 1)

La disciplina oggetto di modifica da parte del comma 1 in esame è contenuta nel comma 2-bis dell’art. 8 del D.Lgs. 152/2006, c.d. Codice dell’ambiente (v. infra).

 

La lettera 0a), inserita nel corso dell’esame in sede referente, integra il disposto del primo periodo del citato comma 2-bis dell’art. 8 ove, tra l’altro, si stabilisce che il personale docente delle istituzioni scolastiche non può essere designato a far parte della Commissione PNRR-PNIEC. In base all’integrazione operata dalla lettera in esame, tale divieto non opera per i membri che, in base al disposto del quinto periodo del medesimo comma 2-bis, appartengono anche alla Commissione VIA-VAS.

Si ricorda che il quinto periodo del comma 2-bis di cui trattasi prevede, in estrema sintesi, che i componenti della Commissione VIA-VAS, fino a un massimo di sei, possono essere nominati anche componenti della Commissione PNRR-PNIEC. La modifica in esame consente quindi, nel caso in cui tra i componenti della Commissione VIA-VAS vi sia personale docente delle istituzioni scolastiche, di far sì che tale personale possa rientrare nel contingente di 6 unità chiamato a far parte anche della Commissione PNRR-PNIEC.

 

La lettera a) del comma in esame interviene sulla disposizione (recata dal quinto periodo del comma 2-bis dell’art. 8 del Codice) che consente fino a un massimo di sei commissari di far parte di entrambe le Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC. La modifica, di carattere integrativo, è volta a precisare che tra i sei componenti della Commissione VIA-VAS che possono operare anche quali componenti della Commissione PNRR-PNIEC, sono ammessi i commissari che fanno parte della prima in quanto personale dipendente da società in house dello Stato.

Tale disposizione appare necessaria alla luce del fatto che l’art. 8, comma 2-bis, del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006), nel disciplinare la Commissione PNRR-PNIEC, non consente che di tale Commissione (diversamente da quanto avviene per la Commissione VIA-VAS, i cui membri possono essere “soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione”) possano far parte dipendenti di società in house dello Stato. Il citato comma 2-bis dispone infatti che i membri della Commissione PNRR-PNIEC devono essere “in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, delle istituzioni universitarie, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore di sanità (ISS), (…), ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche”.

 

La lettera b) del comma in esame inserisce un periodo aggiuntivo nel comma 2-bis dell’art. 8 del Codice dell’ambiente, al fine di consentire la nomina di componenti aggregati della Commissione PNRR-PNIEC, nel numero massimo di 30 unità, che restano in carica per 3 anni (anziché 5 come i commissari ordinari) e il cui trattamento giuridico ed economico è equiparato a ogni effetto a quello previsto per i commissari ordinari.

La stessa lettera disciplina le modalità di nomina di tali componenti aggregati, rinviando alle modalità previste, dal primo periodo del comma 2-bis, per i membri ordinari della Commissione PNRR-PNIEC.

Tale primo periodo, a sua volta, rinvia alle modalità di nomina dei componenti della Commissione VIA-VAS, che prevedono che “i commissari sono nominati dal Ministro dell'ambiente (…), senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte dei prescelti dei necessari requisiti di comprovata professionalità e competenza nelle materie ambientali, economiche, giuridiche e di sanità pubblica, garantendo il rispetto del principio dell'equilibrio di genere”.

La relazione illustrativa sottolinea che il potenziamento previsto dalla lettera in esame si rende necessario “per far fronte all’amplissimo numero di istanze di autorizzazione pervenute nell’attualità”.

 

Utilizzo di personale militare per le esigenze delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC (comma 1-bis)

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, prevede che, per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) è autorizzata ad avvalersi, per le esigenze delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC, di personale delle Forze armate in possesso della laurea magistrale in ingegneria, anche in posizione di richiamo in servizio dall’ausiliaria.

Lo stesso comma demanda ad un apposito decreto ministeriale (adottato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica) l’individuazione delle unità da destinare alle esigenze in questione.

Viene altresì disciplinata la copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico fondamentale al succitato personale delle Forze armate, stabilendo che gli stessi sono posti a carico del Ministero della difesa. I compensi accessori, o emolumenti comunque denominati derivanti dal richiamo in servizio dall’ausiliaria con assegni, sono erogati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per il funzionamento delle Commissioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Si ricorda, in estrema sintesi, che l’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) prevede che il supporto tecnico-scientifico all'autorità competente (vale a dire il Ministero dell’ambiente) per le valutazioni di impatto ambientale (VIA) e le valutazioni ambientali strategiche (VAS) spettanti allo Stato è assicurato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS. L'art. 50 del D.L. 76/2020, come riscritto dall’art. 17 del D.L. 77/2021, ha previsto, per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), individuati nell'allegato I-bis al Codice, l’istituzione della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell’ambiente. Di seguito si illustra nel dettaglio la disciplina relativa a tale ultima Commissione tecnica.

 

 

 

L'art. 50, comma 1, lettera d), numero 1), del D.L. 76/2020, tramite l'inserimento di un nuovo comma 2-bis all'art. 8 del decreto legislativo n. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente), ha previsto – per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti delle opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) – l'istituzione della Commissione Tecnica PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (poi divenuto Ministero della transizione ecologica in virtù della ridenominazione operata dal D.L. 22/2021 e, successivamente, con il D.L. 173/2022, Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) e formata da un numero massimo di quaranta unità. Successivamente, l'art. 17 del D.L. 77/2021 ha riscritto integralmente il citato comma 2-bis al fine di ampliare l'ambito di attività della Commissione in questione anche alla valutazione ambientale di competenza statale dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di quelli finanziati a valere sul fondo complementare, limitandone però il campo di azione alle sole tipologie progettuali previste dal nuovo allegato I-bis alla parte seconda del Codice, introdotto dall'art. 18 del medesimo decreto-legge. La Commissione ha così assunto la nuova denominazione di "Commissione Tecnica PNRR-PNIEC".

In relazione ai contenuti dell'allegato I-bis si ricorda che lo stesso elenca una serie di opere classificate in tre categorie ("dimensioni"): dimensione della decarbonizzazione (in cui sono inclusi "nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente…"); dimensione dell'efficienza energetica; dimensione della sicurezza energetica.

Per gli interventi indicati nel citato allegato I-bis viene prevista una c.d. VIA fast-track. L'art. 25, comma 2-bis, del Codice dell'ambiente (come riscritto, da ultimo, dall'art. 20 del D.L. 77/2021) prevede che la Commissione PNRR-PNIEC si esprime entro il termine di 30 giorni dalla conclusione della fase di consultazione (disciplinata dall'articolo 24 del Codice) e comunque entro il termine di 130 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di avvio del procedimento di VIA, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in virtù della ridenominazione operata con il D.L. 173/2022) adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni.

Degna di nota è anche la disposizione recata dal nuovo comma 2-ter dell'art. 25 del Codice (introdotta dall'art. 20 del D.L. 77/2021) in base al quale, qualora non siano rispettati i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, è rimborsato al proponente il 50% dei diritti di istruttoria (disciplinati dall'art. 33 del Codice).

Nella riscrittura dell'art. 8 del Codice, operata dal succitato art. 17 del D.L. 77/2021, è stato altresì precisato che i componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno e quindi non possono far parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS già operante presso il Ministero e alla quale l'art. 8, comma 1, del Codice affida il supporto tecnico-scientifico all'autorità competente per le valutazioni di impatto ambientale (VIA) e le valutazioni ambientali strategiche (VAS) spettanti allo Stato. La riscrittura provvede inoltre a disciplinare i requisiti e le modalità di nomina dei componenti.

Ulteriori modifiche sono state apportate all'art. 8 del Codice al fine di consentire la nomina, fino a un massimo di sei commissari che possono far parte di entrambe le Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC (v. art. 17 del D.L. 4/2022). Su tale disposizione interviene la lettera a) del comma 1 dell’articolo in esame.

L'art. 17 del D.L. 77/2021 ha inoltre, tra l'altro, introdotto nel testo dell'art. 8 del Codice un comma 2-quater volto a consentire al Ministro della transizione ecologica (oggi Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del D.L. 173/2022) di attribuire la presidenza delle due Commissioni (VIA-VAS e PNRR-PNIEC) alla stessa persona.

Nel comunicato stampa del Ministero del 16 gennaio 2022 è stata data notizia dell'insediamento della Commissione PNRR-PNIEC e del fatto che la Commissione è “presieduta da Massimiliano Atelli, al vertice da gennaio 2021 anche della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA VAS, proprio in un'ottica di garanzia di impiego di criteri di uniformità di giudizio sui dossier trattati dall'una e dall'altra Commissione".

Relativamente ai membri della Commissione, il testo vigente del primo periodo del comma 2-bis dispone che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC è formata da persone “in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, delle istituzioni universitarie, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore di sanità (ISS), (…), ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche”. Su tale disposizione interviene la lettera 0a) del comma 1 dell’articolo in esame.

I citati commissari, sempre in base al comma 2-bis, restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta.


Articolo 11, comma 1-ter
(Gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas)

 

 

Il comma 1-ter dell’articolo 11, inserito nel corso dell’esame in sede referente, dispone che il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica accede, ai soli fini di valutazione di impatto di finanza pubblica, alle informazioni nella disponibilità del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas e, su richiesta, le rende disponibili al Ministero dell’economia e delle finanze. La definizione delle ulteriori informazioni di interesse, dei tempi e delle modalità di trasmissione idonee ad assicurare la riservatezza è demandata ad un apposito decreto ministeriale.

 

 

Il comma in esame – allo scopo di consentire valutazioni degli effetti di possibili interventi di politica economica, fiscale e di sostegno alle famiglie e per fronteggiare la grave crisi energetica in atto – dispone che il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE):

·      accede, ai soli fini di valutazione di impatto di finanza pubblica, alle informazioni nella disponibilità del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas istituito dall’art. 1-bis del D.L. 105/2010;

·      e, su richiesta, le rende disponibili al Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Lo stesso comma prevede che, con apposito decreto ministeriale (adottato dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), si provvede alla definizione delle ulteriori informazioni di interesse, dei tempi e delle modalità di trasmissione idonee ad assicurare la riservatezza.

 

Si ricorda che l’articolo 1-bis del D.L. 105/2010 – al fine di sostenere la competitività e di incentivare la migliore funzionalità delle attività delle imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale – ha istituito presso l'Acquirente unico S.p.a. un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali.

L’art. 22 del D.L. 1/2012 ha inoltre stabilito, al fine di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica e del gas, che tale Sistema informatico integrato è finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei clienti finali e che la banca dati succitata raccoglie, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas.

Le norme richiamate hanno demandato all’Autorità per l'energia elettrica e il gas (oggi Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA) l’emanazione dei criteri generali per il funzionamento del Sistema nonché la definizione delle modalità di gestione dei flussi informativi attraverso il Sistema medesimo. Si rinvia in proposito alla sezione “Sistema informativo integrato – SII” del sito web dell’ARERA.

 

 


Articolo 11-bis
(Cessione dei crediti d’imposta per il settore cinematografico)

 

 

L’articolo 11-bis, inserito in sede referente, interviene sulla disciplina della cessione dei tax credit nel settore cinematografico, al fine di introdurre limiti alla responsabilità dei cessionari e prevedere che essi rispondano solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.

Si prevede inoltre che il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato venga effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, nel solo caso di concorso nella violazione, l’applicazione della disciplina del concorso di persone con riferimento alle sanzioni tributarie e la responsabilità solidale del cessionario.

 

In particolare l’articolo in esame novella in più punti l’articolo 21, comma 4 della legge sul cinema e sull’audiovisivo (legge n. 220 del 2016), norma che disciplina il regime di cedibilità dei crediti di imposta nel settore cinematografico.

 

Il vigente comma 4 prevede che, nel rispetto delle disposizioni sulla cessione dei crediti contenuta nel codice civile (di cui agli articoli 1260 e seguenti), previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del Ministero e dell'effettività del diritto al credito medesimo, i crediti d'imposta nel settore del cinema (cd. tax credit cinematografici, disciplinati dal Capo III, Sezione II della legge n. 220 del 2016) sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale.

I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d’imposta o contributivi (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997). La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta. Il Ministero e l'Istituto per il credito sportivo possono stipulare convenzioni al fine di prevedere che le somme corrispondenti all'importo dei crediti eventualmente ceduti, ai sensi del presente comma, a detto Istituto siano destinate al finanziamento di progetti e iniziative nel settore della cultura, con particolare riguardo al cinema e all'audiovisivo.

 

Con due decreti del 15 marzo 2018, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con quello dell’economia e delle finanze, ha dettato le norme applicative dei crediti di imposta nel settore cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente:

a) all’articolo 15 della legge n. 220 del 2016 (per le imprese di produzione); 

b) agli articoli 16 (imprese di distribuzione), 17, comma 1 (imprese dell’esercizio cinematografico), 18 (potenziamento dell’offerta cinematografica), 19 (attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi) e 20 della medesima legge (imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo).

 

L’Agenzia delle entrate, nella consulenza giuridica n. 9 del 2018, ha chiarito alcuni aspetti relativi alla responsabilità del cessionario del tax credit cinema.

L’Agenzia ha anzitutto affermato che la cessione dei crediti d’imposta in esame deve:

1) rispettare, salva espressa deroga, le regole dettate dal codice civile;

2) avvenire solo nei confronti di alcuni soggetti (intermediari bancari, ivi incluso l’Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale);

3) seguire le regole applicative individuate nei ricordati decreti ministeriali.

Con particolare riferimento al punto 1), coerentemente all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, l’Agenzia ha ritenuto che la cessione del credito implica che il debitore ceduto diventi obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui lo era nei confronti del suo creditore originario (Cass. 13 dicembre 2013, n. 27884); il cessionario acquista soltanto i diritti rivolti alla realizzazione del credito ceduto, tra i quali rientrano le azioni dirette all’adempimento della prestazione. (Corte di cassazione 20 aprile 2018, n. 9842). Di conseguenza il debitore ceduto, anche ove sia l’Amministrazione finanziaria, a parere delle Entrate e coerentemente all’indirizzo della Suprema corte, può “opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente. Tra esse vanno sì comprese quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione o anche posteriori al trasferimento, purché, però, anteriori all’accettazione della cessione o alla sua notificazione o alla sua conoscenza di fatto” (Cass. 17 gennaio 2001, n. 575 e poi Cass. n. 9842 del 2018). Tra tali eccezioni vanno naturalmente ricomprese quelle relative all’inesistenza del credito oggetto della cessione, che impedisce radicalmente il sorgere della pretesa creditoria, nonostante l’avvenuta notificazione al debitore (o la sua accettazione) ai sensi dell’articolo 1264 c.c. (si veda, ad esempio, Corte di cassazione 26 luglio 2002, n. 11073). In altre parole, dunque, il rapporto cedente-debitore ceduto, nei termini appena visti, corrisponde a quello cessionario-debitore ceduto.

A parere dell’Amministrazione finanziaria, rispetto a tale regola generale né la legge n. 220 del 2016, né i decreti attuativi contengono specifiche indicazioni contrarie.

Pertanto essa ha affermato, alla luce delle disposizioni del codice civile e di quelle proprie dei crediti d’imposta nel settore cinematografico e audiovisivo, che il cessionario di detti crediti risponda in solido con il cedente, fino a concorrenza delle somme indebitamente fruite, laddove gli stessi importi risultino non spettanti (revocati, decaduti, etc.).

 

 

Con le modifiche in esame (lettera a) del comma 1) viene introdotta una limitazione della responsabilità dei cessionari, al fine di prevedere che essi rispondano solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.

 

Col la modifica di cui alla lettera b) si chiarisce conseguentemente che il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione:

-          l'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di applicazione delle sanzioni amministrative in caso di  concorso nelle violazioni, ai sensi del quale quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso;

-          la responsabilità in solido del cessionario.

 

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ovvero le misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti e di rafforzamento dei controlli preventivi (per ulteriori informazioni si veda la scheda di lettura dell’articolo 1).


Articolo 12, commi 1 e 2
(Esenzioni in materia di imposte - IMU settore dello spettacolo)

 

 

L’articolo 12, comma 1, attraverso l'interpretazione autentica di alcune disposizioni del 2020, stabilisce che la seconda rata dell’IMU non è dovuta per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il comma 2 chiarisce che, a seguito della riconduzione in regime de minimis della II rata IMU 2022, la fruizione della misura non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

 

In particolare, il comma 1 reca l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui all’articolo 78, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, in materia di esenzioni dall’imposta municipale propria (IMU) per il settore dello spettacolo.

 

Si rammenta che l’articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede l’esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU per alcune categorie di immobili, quali gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, gli stabilimenti termali, alberghi, pensioni e immobili destinati alle attività turistiche, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. La norma riconosce la stessa agevolazione anche per gli immobili utilizzati per eventi fieristici o manifestazioni, nonché per quelli destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e a discoteche e sale da ballo. Inoltre, ai sensi del comma 3, per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, l’IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022. Ai sensi del comma 4, l'efficacia di tale esenzione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

In base a tale interpretazione autentica, per il 2022, la seconda rata dell’IMU di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), non è dovuta per gli immobili di cui all’articolo 78, comma 1, lettera d) - ovvero gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate - del citato decreto-legge n. 104 del 2020, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

 

Si ricorda che i commi da 738 a 783 della legge di bilancio 2020 hanno riformato l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili, TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo. L'aliquota di base è fissata allo 0,86 per cento e può essere manovrata dai comuni a determinate condizioni. Ulteriori aliquote sono definite nell'ambito di una griglia individuata con decreto del MEF. Sono introdotte modalità di pagamento telematiche.

 

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede un divieto generale di concedere aiuti di Stato (articolo 107, par 1) al fine di evitare che, concedendo vantaggi selettivi a talune imprese, venga falsata la concorrenza nel mercato interno. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione eventuali aiuti di Stato che intendano concedere, a meno che essi siano coperti da un'esenzione generale per categoria o siano di minore importanza, con un impatto appena percettibile sul mercato (principio "de minimis")[68].

L'articolo 108 del TFUE disciplina, insieme al precedente articolo 107, gli aiuti di Stato da parte dei paesi membri come segue:

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

 

Nella relazione illustrativa, il Governo rammenta che con la Comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021, la Commissione europea ha adottato la sesta e ultima modifica al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19” (si veda in proposito il relativo tema di documentazione parlamentare), prorogandone l’efficacia al 30 giugno 2022. La Commissione europea ha successivamente comunicato agli Stati membri che il Quadro temporaneo non sarebbe stato prorogato oltre tale data di scadenza (Dichiarazione del 12.5.2022). Pertanto, chiarisce il Governo, essendo venuta meno l’incertezza sulla vigenza temporale del Quadro temporaneo  esistente al tempo dell’introduzione della disposizione, il comma 1 è volto a chiarire il quadro europeo in materia di aiuti di Stato applicabile per la fruizione dell’esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli.

 

Il comma 2 chiarisce che, a seguito della riconduzione in regime de minimis della II rata IMU 2022, la fruizione della misura non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, come invece previsto dall’articolo 78, comma 4, del citato decreto-legge n. 104 del 2020.

 


Articolo 12, comma 3
(Esenzioni in materia di imposte - Bollo aiuti per eventi calamitosi)

 

 

L’articolo 12, comma 3, prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, comunque denominati, previsti a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi o da altri eventi eccezionali in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza dalle competenti autorità, nei casi in cui vi sia un nesso di causalità con l’evento calamitoso.

 

 

In particolare, il comma 3 dell'articolo 12 inserisce nella Tabella di cui all’allegato B al D.P.R. n. 642 del 1972 recante gli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, l'articolo 8-ter ai sensi del quale risultano esenti le domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l’evento.

 

Come specificato dal Governo nella relazione illustrativa, l’intervento normativo ha la finalità di stabilire in modo espresso che l’imposta non trova applicazione in relazione a tale tipologia di domande, in un’ottica di certezza normativa e di semplificazione, in un contesto in cui assume particolare rilevanza la tempestività degli interventi. Infatti, allo stato attuale l’esenzione in argomento è di norma espressamente disposta di volta in volta, in relazione a singoli eventi calamitosi o eccezionali, dalle singole disposizioni legislative emergenziali.

 

 


Articolo 12-bis
(Misure per l’alluvione delle Marche del 15 settembre 2022)

 

 

L’articolo 12-bis, introdotto in sede referente, autorizza la spesa di 200 milioni di euro, per l’anno 2022, al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici del 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona.

 

L’articolo 12-bis, introdotto in sede referente,  autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2022, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del Codice della protezione civile (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1), per fronteggiare gli eccezionali eventi meteorologici del 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona.

Gli interventi previsti dall’art. 25, comma 2, lett. a) - e), del Codice della protezione civile riguardano:

a) l'organizzazione e l'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;

b) il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, le attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e le misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

c) l'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;

d) la realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;

e) la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio.

La norma in esame prevede il trasferimento delle risorse alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato e l’approvazione, nel limite delle risorse previste, dei relativi interventi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile, sentito il Commissario delegato, anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone.

Si fa notare che le disposizioni previste nell’art. in esame sono identiche a quelle dell’art. 3 del D.L. 179/2022 in corso di conversione al Senato.

 

In relazione agli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 sul territorio marchigiano, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per  l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e  l'isolamento di diverse località e l'evacuazione di numerose famiglie dalle  loro abitazioni, è stata emanata la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, con la quale è stato  dichiarato,  per  dodici  mesi (cioè fino al 16 settembre 2023),  lo  stato  di emergenza e sono stati stanziati 5 milioni di euro a  valere  sul  Fondo  per  le emergenze  nazionali  (previsto dall’art.  44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018). Successivamente, sono state emanate l'ordinanza n. 922 del 17 settembre 2022, l'ordinanza n. 924 del 20 settembre 2022, l’ordinanza n. 930 del 12 ottobre 2022 e l’ordinanza n. 935 del 14 ottobre 2022,  che hanno previsto, tra l’altro, la nomina del presidente della Regione Marche quale Commissario delegato, la predisposizione di un piano  degli  interventi urgenti da sottoporre  all'approvazione  del  Capo  del  Dipartimento della  protezione  civile, la gestione dei materiali, le prime misure economiche, e l’apertura di una contabilità speciale per il commissario delegato, a cui possono essere trasferite ulteriori risorse da parte della Regione Marche, finalizzate al superamento del contesto emergenziale,  incluse quelle eventualmente provenienti da donazioni, da altre amministrazioni, nonché dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 19 ottobre 2022, è stata prevista l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza (adottata con la citata delibera del 16 settembre 2022), relativa alle Province di Ancona e di Pesaro-Urbino, al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona.

Per approfondire la dinamica degli eventi eccezionali del 15 settembre 2022, si rinvia al Rapporto della Protezione civile della regione Marche.

 


Articolo 13
(Disposizioni in materia di sport)

 

 

L’articolo 13, comma 1, dispone che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operino nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, una serie di versamenti tributari e contributivi già precedentemente sospesi, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022. Il comma 1-bis, introdotto in sede referente, estende da tre a cinque anni la durata massima dei contratti di licenza relativi ai diritti audiovisivi sportivi.

 

In particolare, al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, l'articolo in esame, al comma 1, proroga al 22 dicembre 2022 (in luogo del 16 dicembre) il termine per l'effettuazione di una serie di versamenti tributari e contributivi, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, già precedentemente sospesi dall’articolo 1, comma 923, lettere a) , b) , c) e d) , della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), dall’articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge n. 17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 2022, e in ultimo dall’articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2022.

 

Nello specifico, sono oggetto di proroga fino al 22 dicembre 2022 i termini per l'effettuazione dei versamenti relativi a:

§  ritenute alla fonte (articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973 recante Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) operate dai soggetti in qualità di sostituti d'imposta;

§  adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

§  versamenti relativi all'IVA;

§  versamenti delle imposte sui redditi.

 

L'articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022 che disponeva la precedente sospensione, specificava che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Ai sensi del comma 1-bis, introdotto in sede referente, si estende da tre a cinque anni la durata massima dei contratti di licenza relativi ai diritti audiovisivi sportivi tramite una modifica della relativa disciplina recata dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 9 del 2008 (Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse).

 

Si rammenta che, ai sensi del vigente articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 9 del 2008, i contratti di licenza hanno una durata massima di tre anni (estesa a cinque anni dalla modifica in esame). L'organizzatore della competizione deve comunque prevedere una durata massima dei contratti di licenza che garantisca la parità di trattamento di tutti gli operatori della comunicazione (comma 2). I contratti di licenza sono vincolanti per tutta la durata prevista dai contratti medesimi, indipendentemente dalle società sportive partecipanti a ciascuna competizione in forza dei meccanismi di retrocessione e promozione previsti dai regolamenti sportivi (comma 3).

 

 

 

 


Articolo 14, commi 1 e 4
(Risorse per investimenti in infrastrutture ferroviarie)

 

 

L’articolo 14, comma 1, reca un incremento, pari a 1080 milioni di euro, per l'anno 2022, dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per la manutenzione straordinaria di cui  all’articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Il comma 4 dello stesso articolo reca invece la copertura finanziaria di quanto previsto dal comma 1.

 

In particolare la disposizione in questione richiama gli interventi previsti nell'ambito degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017).

A tale proposito è utile ricordare che la sopracitata legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, comma 140 ha istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori di spesa, tra cui i trasporti, le infrastrutture, la ricerca, la difesa del suolo, l'edilizia pubblica, la riqualificazione urbana.

A tali finalità sono stati originariamente destinati oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale dal 2017 al 2032.

 

I settori di spesa previsti dalla legge di bilancio per il 2017 sono:

a)      trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie;

b)     infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;

c)             ricerca;

d)     difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;

e)             edilizia pubblica, compresa quella scolastica;

f)             attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;

g)     informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria;

h)     prevenzione del rischio sismico;

i)       investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;

l)    eliminazione delle barriere architettoniche.

Per quanto concerne le modalità di utilizzo del Fondo, il citato comma 140 ne prevede il riparto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato.

La norma prevede, in particolare, che con i medesimi decreti siano individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

 

Per un approfondimento circa le modalità di riparto del suddetto Fondo, con particolare riguardo agli interventi infrastrutturale nel settore dei trasporti, si rinvia a quanto contenuto nello specifico dossier di approfondimento del Servizio Studi della Camera dei deputati sul riparto del fondo investimenti.

 

Da ultimo il comma 4 dell'articolo in esame, reca la copertura finanziaria delle risorse stanziate dal comma 1.

 

 

 


Articolo 14, commi 2 e 4
(Programmi di ammodernamento e rinnovamento di sistemi d’arma)

 

 

L’articolo 14, comma 2 autorizza la spesa di 45 milioni di euro per il 2022 per incrementare le risorse disponibili nell’anno in corso per i programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale. Per la copertura dell'onere finanziario derivante dal comma 2, il successivo comma 4 rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 15.

 

L’autorizzazione di spesa, a valere sul bilancio dell’anno finanziario in corso, è finalizzata ad accelerare il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento relativi all'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, di cui agli articoli 536 e seguenti del Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).

 

Il Ministero della difesa provvede alla corrispondente rimodulazione delle consegne e dei relativi cronoprogrammi.

 

In relazione alla disposizione in esame andrebbe valutata l’opportunità di individuare i programmi di acquisizione dei sistemi d’arma che si intendono completare attraverso lo stanziamento in esame, tenuto conto che tale indicazione non emerge dalla documentazione allegata al disegno di legge di conversione del decreto legge in esame (relazione illustrativa e relazione tecnica), né dal Documento programmatico pluriennale per la Difesa - triennio 2022-2024, presentato lo scorso luglio al Parlamento.

 

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, come modificato dalla legge n. 244 del 2012 sulla revisione dello strumento militare, ha previsto la presentazione annuale, entro la data del 30 aprile, di un "piano di impiego pluriennale" finalizzato a riassumere:

- il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive;

- l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell'elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali;

- le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.

 

 

 

L'attività del Parlamento in relazione all'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, si svolge essenzialmente attraverso l'esame dei relativi programmi che il Governo presenta alle Camere ai fini dell'espressione del prescritto parere da parte delle Commissioni difesa della Camera e del Senato.

La disciplina, originariamente contemplata dalla legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cosiddetta legge Giacchè), è successivamente confluita negli articoli 536 e seguenti del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) a loro volta oggetto di novella da parte della legge n. 244 del 2012 recante la Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia.

Nello specifico l'originaria formulazione dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, relativo ai programmi di ammodernamento e rinnovamento della Difesa, è stata profondamente rivisitata al fine di assicurare un più incisivo controllo parlamentare sugli investimenti e una più profonda condivisione delle responsabilità tra Governo e Parlamento per l'adeguamento dei sistemi e delle dotazioni dei militari.

La nuova formulazione della norma prevede pertanto che vengano trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni competenti, gli schemi di decreto concernenti i programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio e non riferiti al mero mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte.

 I pareri dovranno essere espressi entro quaranta giorni dalla data di assegnazione ed è previsto che il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, trasmetta nuovamente alle Camere lo schema di decreto corredato delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Camere da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sullo schema di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con quanto previsto nel Documento programmatico pluriennale della difesa (DPP) di cui al comma 1 dell'articolo 536 del Codice, il programma non potrà essere adottato. In ogni altro caso, il governo potrà invece procedere all'adozione del decreto.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'articolo 536-bis, sulla verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, il Capo di stato maggiore della difesa, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la necessità di salvaguardare le esigenze operative prioritarie e quelle derivanti dal processo di definizione della politica europea di difesa e sicurezza, procede alla verifica della rispondenza dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma e propone al Ministro della difesa la rimodulazione dei programmi relativi a linee di sviluppo capacitive che risultino non più adeguate, anche in ragione delle disponibilità finanziarie autorizzate a legislazione vigente. La predetta verifica tiene altresì conto dei risultati conseguiti nell'attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare riportati nel DPP.

In base al comma 2 gli schemi dei decreti che approvano la rimodulazione di programmi sui quali è stato espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), devono essere sottoposti a tale parere. Dalle citate rimodulazioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in termini di indebitamento netto.

 

Per approfondimenti si rinvia al Tema dell’attività parlamentare Il controllo parlamentare sui programmi di acquisizione di sistemi d'arma.

 

 

 


Articolo 14, commi 3 e 4
(Trattamenti retributivi accessori del personale docente e del personale ATA)

 

 

Il comma 3 dell’articolo 14, in primo luogo, incrementa nella misura di 85,8 milioni di euro, per il 2022, la dotazione del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa[69]; tale incremento è destinato al finanziamento dei trattamenti retributivi accessori del personale docente (trattamenti definiti da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto Istruzione e ricerca). In secondo luogo, il comma in esame reca un'autorizzazione di spesa pari a 14,2 milioni di euro, per il 2022, relativa ai compensi individuali accessori del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (personale ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative (compensi definiti dal suddetto contratto di comparto). Per la copertura dell'onere finanziario derivante dal comma 3, il successivo comma 4 rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 15.

 

Si ricorda che il comma 606 dell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto - con riferimento ai trattamenti retributivi accessori del personale docente - un incremento del suddetto fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, nella misura di 89,4 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022.

 

Si ricorda altresì che i commi 604 e 605 dello stesso articolo 1 della L. n. 234 hanno previsto un incremento di risorse per i trattamenti retributivi accessori dei dipendenti pubblici diversi dai docenti - tra i quali il restante personale scolastico -.

L'articolo 5 dell'ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro "sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto Istruzione e ricerca relativi al triennio 2019-2021" - ipotesi sottoscritta dalle parti l'11 novembre 2022 - definisce l'utilizzo - con riferimento ai docenti e al restante personale scolastico - delle risorse previste dai summenzionati commi da 604 a 606 dell'articolo 1 della L. n. 234.


Articolo 14, comma 3-bis
(Assunzione di personale nelle Regioni a statuto ordinario in base alla sostenibilità finanziaria)

 

 

L’articolo 14, comma 3-bis, introdotto in sede referente, dispone in ordine alle modalità di calcolo delle entrate correnti delle Regioni a statuto ordinario ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di facoltà assunzionali delle medesime Regioni a statuto ordinario che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate riferite ai primi tre titoli del rendiconto.

 

La disposizione in esame reca una norma di interpretazione relativa all’art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 (come convertito dalla legge n. 58 del 2019).

Tale articolo 33, al comma 1, primo periodo, stabilisce che le Regioni possano procedere ad assumere a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione) non superiore ad un determinato valore soglia di massima spesa del personale, definito con decreto ministeriale (v. infra).

Il richiamato valore soglia è definito quale rapporto, in percentuale, della spesa del personale delle Regioni a statuto ordinario rispetto alle entrate correnti - valore medio relativo agli ultimi tre rendiconti - e non deve essere superiore alle percentuali, definite dal medesimo decreto ministeriale in relazione alle fasce demografiche ivi definite.

Sono considerate le entrate correnti al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per tali finalità, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

 

La disposizione in esame chiarisce che le citate entrate correnti dovranno essere calcolate sulla base della media degli accertamenti[70] dei primi tre titoli degli ultimi tre rendiconti della gestione approvati.

Da tale media dovranno essere esclusi gli accertamenti vincolati di cui alla tipologia 102, «Tributi destinati al finanziamento della sanità», del titolo I (rubricato «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa») e quelli relativi al Fondo Nazionale dei Trasporti (v. infra), al netto dell’accantonamento obbligatorio, ai medesimi primi tre titoli, del fondo crediti di dubbia esigibilità.

 

Secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 (“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”) i primi tre titoli delle entrate sono rubricati, rispettivamente: “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”; “Trasferimenti correnti”; “Entrate extratributarie”. I Titoli sono quindi suddivisi in diverse tipologie di entrate, tra le quali figura, al Titolo I, la richiamata tipologia 102 comprendente i tributi destinati al finanziamento della sanità.

 

Per quanto concerne il Fondo nazionale trasporti, si rammenta che esso è finalizzato al concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, ed è disciplinato all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012 (in tema di revisione della spesa pubblica e rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario). L’articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017, disciplina il riparto del Fondo medesimo.

 

In attuazione delle norme in parola è stato emanato il decreto ministeriale 3 settembre 2019 (“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni”) pubblicato nella G.U. 4 novembre 2019, n. 258. Tale decreto, oltre a fissare al 1° gennaio 2020 l'indicazione della data di entrata a regime della nuova disciplina assunzionale, reca l'individuazione delle fasce demografiche, dei relativi valori soglia (prossimi al valore medio per fascia demografica) e delle relative percentuali massime annuali di incremento del personale per le regioni che si collocano al disotto del predetto valore soglia (comma 1, secondo periodo).

L’articolo 4 del decreto ministeriale ha fissato i valori soglia del rapporto della spesa del  personale delle regioni a statuto ordinario rispetto alle entrate correnti. Tale valore non deve essere superiore alle seguenti percentuali, in relazione alle diverse fasce demografiche:

a) regioni con meno di 800.000 abitanti, 13,5 per cento;

b) regioni da 800.000 a 3.999.999 abitanti, 11,5 per cento;

c) regioni da 4.000.000 a 4.999.999 abitanti, 9,5 per cento;

d) regioni da 5.000.000 a 5.999.999 abitanti, 8,5 per cento;

e) regioni con 6.000.000 di abitanti e oltre, 5,0 per cento.

 

Ai sensi del comma 1, primo periodo, del citato art. 33, del decreto-legge n. 34 del 2019, la finalità perseguita dalla disciplina assunzionale di interesse regionale è anche quella di favorire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento ad alcuni ambiti (mitigazione del rischio idrogeologico e ambientale, manutenzione delle scuole e delle strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e altri programmi previsti dalla legge di bilancio per il 2019).

Il richiamo ai "programmi previsti dalla legge" di bilancio per il 2019 (l. n. 145 del 2018) parrebbe ricomprendere quanto meno gli ambiti richiamati all'art.1, comma 838, della medesima legge: messa in sicurezza degli edifici e del territorio, anche ai fini dell'adeguamento e miglioramento sismico degli immobili; prevenzione del rischio idrogeologico e tutela ambientale; viabilità e trasporti; edilizia sanitaria ed edilizia pubblica residenziale; agevolazioni alle imprese, incluse la ricerca e l’innovazione. Si tratta di ambiti in cui le regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare nuovi investimenti utilizzando a tal fine i contributi che lo Stato ha messo a disposizione ai sensi dei commi 834 e 836 (si veda in proposito la relativa scheda di lettura nel dossier dei Servizi studi di Camera e Senato, Legge di bilancio 2019, Vol. III, 22 gennaio 2019).

Al medesimo comma 1, primo periodo, si stabilisce altresì che le Regioni possano procedere ad assumere in coerenza con piani triennali di fabbisogno di personale e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Il comma 1, terzo periodo, dispone che l'aggiornamento delle fasce, dei valori soglia e delle relative percentuali massime di incremento del personale possa essere operato con cadenza quinquennale.

Il comma 1, quarto periodo, dispone che le regioni il cui rapporto fra la spesa per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione) e le entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulti superiore al valore soglia, definito dal citato decreto ministeriale, siano tenute ad intraprendere un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto con l'obiettivo di conseguire il valore soglia nell'anno 2025.

Le Regioni che intraprendono tale percorso sono chiamate ad attuare un turnover di personale "anche inferiore al 100 per cento".

A decorrere dal 2025, le regioni che continueranno a registrare un rapporto superiore al “valore soglia” - fintanto che tale differenza non sia riassorbita - saranno tenute ad applicare un turn over del personale "pari al 30 per cento" (comma 1, quinto periodo). La disposizione, nonostante il tenore letterale, parrebbe doversi intendere come diretta ad imporre un tetto alle assunzioni, e non un vincolo di applicare un turn over necessariamente "pari" al 30 percento.

L'ultimo periodo del comma 1 dispone infine che sia assicurata l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa. A tal fine si prevede una rimodulazione, in aumento o in diminuzione, del limite del trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. L'art.23, comma 2, citato ha disposto, in attesa di una più generale armonizzazione dei trattamenti economici accessori di tutto il personale delle amministrazioni pubbliche da effettuarsi in sede di contrattazione collettiva nazionale, che dal 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna pubblica amministrazione non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Per gli enti territoriali meno virtuosi è previsto l'avvio di un percorso, che si conclude nel 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.

 

Riguardo alla disciplina del turn over nella pubblica amministrazione prima dell’emanazione del decreto-legge n. 34 del 2019, si veda il relativo temaweb sul portale della documentazione della Camera dei deputati.

 


Articolo 14-bis
(Misure per il rilancio della competitività
delle imprese italiane)

 

 

L’articolo 14-bis, introdotto in sede referente, specifica quali soggetti possono effettuare operazioni di finanziamento, ammesse a misure agevolative sotto forma di contributi agli interessi, a sostegno di operatori italiani che investono nel capitale di rischio di imprese partecipate dalla SIMEST e aventi sede in Paesi non facenti parte dell'Unione europea. Vengono inoltre specificati i contenuti della norma di delega delle disposizioni attuative del Fondo di sostegno al venture capital.

 

I commi 1 e 2 dell'articolo 14-bis dettano norme finalizzate a sostenere la promozione della partecipazione di operatori italiani a società ed imprese miste all’estero, intervenendo sulla legge n. 100 del 1990, che di tale ambito reca la disciplina.

L'articolo 4, comma 1, di tale legge prevede che il soggetto gestore del fondo di dotazione del Mediocredito centrale corrisponda contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST) S.p.A. e aventi sede in Paesi non facenti parte dell'Unione europea. Le modalità, le condizioni e l'importo massimo dell'intervento agevolativo sono state dettagliate con il D.M. 1° marzo 2000, n. 113. Il decreto prevede, tra l'altro, che il fondo suddetto sia gestito dalla SIMEST stessa.

Tali disposizioni, per effetto dell'intervento in esame, vengono integrate dal comma 1 dell'articolo in esame specificando che le suddette operazioni di finanziamento sono accordate da soggetti, italiani o esteri, autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria e da intermediari finanziari autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), nonché da soggetti a cui si applica, ai sensi di disposizioni speciali, il titolo V del medesimo Testo unico.

Il comma 2 prevede l'applicazione delle disposizioni attuative vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, contenute nel decreto di cui all’articolo 4, comma 1, della legge n. 100 del 1990 (ovvero il già citato D.M. 1° marzo 2000, n. 113) e in provvedimenti o atti di qualunque altra natura.

 

Il comma 3 modifica, al fine di rafforzare il sistema delle start-up innovative, l’articolo 38, comma 3, del decreto legge n. 34 del 2020.

Tale disposizione ha rifinanziato di 200 milioni di euro per l’anno 2020 il Fondo di sostegno al venture capital, istituito dall’articolo 1, comma 209, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018). Le risorse sono finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché tramite l’erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell’apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle start-up innovative e delle PMI innovative. La norma prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy - MIMIT), siano individuate le modalità di attuazione degli interventi del Fondo, compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse statali stanziate e le risorse di investitori regolamentati o qualificati. Le modalità di impiego delle risorse aggiuntive conferite al Fondo di sostegno al venture capital dall'articolo 38, comma 3, del decreto legge n. 34 del 2020, sono state definite dal D.M. 1° ottobre 2020.

L'articolo 14-bis, comma 3, lettera a) specifica che i contenuti della norma di delega delle disposizioni attuative, chiarendo che è oggetto delle stesse il rapporto di co-investimento tra le risorse con cui il fondo è stato rifinanziato, destinate agli investimenti iniziali, con le modalità individuate al primo periodo dell’articolo 38, comma 3, del decreto legge n. 34 del 2020, da effettuare nel capitale in ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa. La lettera b) modifica il terzo periodo, con il quale viene disposta la misura massima dei soli investimenti iniziali (e non più delle misure agevolative complessive) che ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa può ottenere, pari a quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro. Di conseguenza, la lettera c) stabilisce che, con il medesimo decreto attuativo venga stabilita anche la quota da destinare agli eventuali investimenti successivi.

 

Come anticipato, il Fondo di sostegno al venture capital è stato istituito nello stato di previsione del MIMIT dall’articolo 1, comma 209 della legge di bilancio 2019 per le finalità indicate dal comma 206 della medesima legge. Questa prevede che lo Stato, tramite il MIMIT, al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di operatori professionali, possa sottoscrivere quote o azioni di uno o più Fondi per il venture capital o di uno o più fondi che investono in Fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto legge n. 98 del 2011. Lo Stato può sottoscrivere le quote o azioni anche unitamente ad altri investitori istituzionali, pubblici o privati, privilegiati nella ripartizione dei proventi derivanti dalla gestione dei predetti organismi di investimento (comma 207). Le modalità di investimento dello Stato attraverso il Fondo di sostegno al venture capital sono state definite con D.M. 27 giugno 2019, come modificato dal D.M. 22 luglio 2022.

Il disegno di legge di bilancio 2023-2025 (A.C. 643-bis) reca per il Fondo di sostegno al venture capital (cap. 7344 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy) una dotazione di 705 milioni di euro per il 2023, di 605 milioni di euro per il 2024 e di 5 milioni a partire dal 2025.

 


Articolo 14-ter
(Disposizioni urgenti in favore dei comuni di Lampedusa e Linosa)

 

 

L'articolo 14-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, novella la disciplina (di cui all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160) relativa alla previsione del divieto di assunzione di personale nei confronti degli enti locali che non rispettino i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché per la trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche dei medesimi documenti, aggiungendo un'ulteriore eccezione a tale divieto con la quale viene fatto salvo lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2010 n. 122, nei comuni delle isole minori con popolazione fino a diecimila abitanti, ove nell’anno precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente. 

 

L'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 113 del 2016 oggetto di novella, dispone, più in dettaglio, che, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione precedente.

Rispetto a tale generale divieto, la normativa vigente già prevede alcune eccezioni, in particolare stabilendo, nell'ultimo periodo del richiamato comma 1-quinquies dell'articolo 9 del decreto-legge n. 113 del 2016, che gli enti predetti possano comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.

L'articolo 14-ter in esame amplia ulteriormente il novero delle eccezioni inserendo nel citato ultimo periodo - ferme restando le condizioni ivi previste - il riferimento allo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27[71], del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2010 n. 122, nei comuni delle isole minori con popolazione fino a diecimila abitanti, ove nell’anno precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente. 

 

 


Articolo 14-quater
(
Modifica all’articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122)

 

 

L'articolo 14-quater, aggiunto in sede referente, stabilisce che le imprese di assicurazione e riassicurazione che si avvalgono della facoltà di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione anziché al valore di realizzazione desumibile dal­l’andamento del mercato, destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i due valori, non soltanto al netto del rela­tivo onere fiscale (come previsto dalla normativa vigente), ma anche al netto dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi.

 

 

In particolare, l'articolo in esame, aggiunto in sede referente, stabilisce che le imprese di assicurazione e riassicurazione che si avvalgono della facoltà di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione anziché al valore di realizzazione desumibile dal­l’andamento del mercato - facoltà concessa dall'articolo 45, commi da 3-octies a 3-decies, del decreto-legge n. 73 del 2022 - destinano a una ri­serva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni dei commi 3-octies e 3-novies e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento. Tali valori sono calcolati, in base alla novella in esame, non soltanto al netto del rela­tivo onere fiscale (come previsto dalla normativa vigente) ma anche al netto dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi.

 

Si valuti l'opportunità di esplicitare quale grandezza di bilancio vada considerata per calcolare il suddetto effetto sugli impegni verso gli assicurati.

 

Si rammenta che il vigente citato articolo 45, commi da 3-octies a 3-decies, del decreto-legge n. 73 del 2022, consente, ai soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, la facoltà di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione anziché al valore di realizzazione desumibile dal­l’andamento del mercato (comma 3-octies), prevedendo alcuni limiti applicativi per le imprese di assicurazione e di riassicurazione (commi 3-novies e 3-decies).

In particolare, il comma 3-octies, considerata l’eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, stabilisce che i soggetti che non adottano i princìpi con­tabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto n. 73 del 2022, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. L’applicazione delle disposizioni del primo periodo, in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

In base al combinato disposto degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo n. 38 del 2005 (Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali), sono tenute alla redazione del bilancio d’esercizio secondo i princìpi contabili internazionali le società quotate, quelle con titoli diffusi tra il pubblico di cui all’articolo 114 del Testo unico di finanza (decreto legislativo n. 58 del 1998), le banche e gli altri intermediari finanziari sottoposti a vigilanza, nonché le società di assicurazione quotate e che non redigono il bilancio consolidato. Per contro, l’adozione dei medesimi princìpi è preclusa alle società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata in quanto non superano le soglie dimensionali dell’articolo 2435 bis del codice civile. Tutte le altre società non rientranti nelle categorie appena menzionate possono adottare in via facoltativa i princìpi contabili internazionali.

 

Per le imprese di cui all’articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private (imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica che non utilizzano i principi contabili internazionali), di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, il comma 3-novies rinvia per  le modalità attuative delle disposizioni del comma 3-octies dell'articolo 45 a un regolamento dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, con il quale si disciplinano altresì le modalità applicative. Inoltre, ai sensi del medesimo comma 3-novies, le imprese di cui al primo periodo applicano le disposizioni del comma 3-octies previa verifica della coerenza con la strut­tura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo. Per le imprese diverse da quelle di cui all’arti­colo 91, comma 2, del codice delle assicu­razioni private, di cui al decreto legisla­tivo n. 209 del 2005, le modalità attuative contabili delle disposizioni del comma 3-octies sono stabilite dall’Organi­smo italiano di contabilità.

Il comma 3-decies dell'articolo 45, infine, stabilisce che le imprese indicate al comma 3-novies che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-octies destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni dei commi 3-octies e 3-novies e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

 


Articolo 14-quinquies
(Fondo per investimenti in rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti)

 

 

L’articolo 14-quinquies, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per investimenti di rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, con una dotazione complessiva per il biennio 2025-2026 pari a 235 milioni di euro, e demanda ad un decreto ministeriale il compito di individuare i criteri di riparto del fondo e le modalità di utilizzo delle risorse.

 

Il comma 1 prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo per investimenti in rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, con una dotazione complessiva per il biennio 2025-2026 pari a 235 milioni di euro (115 milioni di euro per il 2025 e 120 milioni di euro per il 2026).

 

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro la data del 30 giugno 2023:

§  l’individuazione dei criteri di riparto, assicurando in ogni caso l’attribuzione delle risorse in proporzione al fabbisogno espresso da ciascuna regione, anche tenendo conto delle risorse assegnate ai sensi dell’art. 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022);

I commi 534-542 dell’articolo unico della legge di bilancio per il 2022, al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, assegnano ai comuni di piccole dimensioni contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l’anno 2022 e disciplinano le modalità procedurali per addivenire all’erogazione dei contributi, i termini di affidamento dei lavori e le procedure di monitoraggio.

§  la disciplina delle modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, di rendicontazione, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate

 

Il comma 3 reca la clausola di copertura finanziaria, disponendo che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 115 milioni di euro per l’anno 2025 e a 120 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

Il comma 44 dell’articolo unico della legge di bilancio 2020 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per investimenti a favore dei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. Ai sensi del successivo comma 45, tale fondo è destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

 


Articolo 14-sexies
(Incarichi di vicesegretario comunale)

 

 

L'articolo 14-sexies, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, dispone che, fino al 31 dicembre 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che - con la finalità di ovviare alla carenza di segretari comunali nei piccoli comuni -  prevedono la possibilità di conferire, in via eccezionale e per un periodo di tempo limitato, le funzioni di vicesegretario a funzionari di ruolo del comune ricorrendo determinati requisiti.

 

Al riguardo si ricorda che il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del comune possa prevedere l’istituzione di un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento (art. 97, comma 5). Il decreto del Presidente della repubblica n. 465 del 1997 prevede inoltre che in caso di vacanza della sede di segreteria, salvo che sia in corso la stipulazione di convenzione per l'ufficio di segretario comunale, le funzioni di segretario sono svolte dal vicesegretario, se previsto (art. 15, comma 3).

In proposito il comma 9 dell'articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 162 del 2019, con la finalità di ovviare alla carenza di segretari comunali nei piccoli comuni, prevede, in via eccezionale e per un periodo di tempo limitato, che - nei tre anni successivi all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 162 del 2019 (la legge di conversione è entrata in vigore il 1° marzo 2020 e, quindi, la disposizione cesserebbe di avere efficacia a partire dal 1° marzo 2023) - le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, per al massimo 24 mesi complessivamente, da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della repubblica n. 465 del 1997[72]. La procedura di assegnazione dell’incarico prevede: la richiesta del sindaco, l'autorizzazione del Ministero dell’interno, l'assenso dell’ente locale di appartenenza, il consenso dell’interessato. Entro i 90 giorni successivi, il sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare. È fatta salva la possibilità per il Ministero dell'interno di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente anche a scavalco.

Le disposizioni di cui al predetto comma 9 si applicano ai comuni fino a 5.000 abitanti ovvero con una popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria[73], qualora sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata, e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità.

Il comma 10 dell'articolo 16-ter del citato decreto legge n. 162 del 2019 prevede, infine, che il conferimento delle funzioni di vicesegretario a funzionari del comune disposto dal precedente comma 9 possa essere attivato anche nei comuni, aventi i requisiti ivi indicati, che stipulino o abbiano in corso una convenzione di segreteria ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne abbiano una in corso, purché la sede di segreteria risulti vacante.

 

L'articolo 14-sexies in esame proroga il termine di vigenza delle disposizioni di cui ai richiamati commi 9 e 10 dell'articolo 16-ter del decreto legge n. 162 del 2019 al 31 dicembre 2023. L'articolo prevede inoltre, in modo espresso, che gli incarichi di vicesegretario, purché conferiti entro la predetta data del 31 dicembre 2023, proseguono sino a naturale scadenza.

 


Articolo 15, commi 1 e 2
(Risorse per l’adeguamento dei contratti di somministrazione stipulati dal Ministero dell’interno)

 

 

L’articolo 15, commi 1 e 2, incrementa di 1.558.473 euro per il 2022 l’autorizzazione di spesa relativa ai contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato, già stipulati, ai sensi della normativa vigente, dal Ministero dell'interno con un’Agenzia di somministrazione di lavoro per consentire una più rapida definizione delle procedure volte all'emersione dei rapporti di lavoro irregolari, al fine di adeguare tali contratti agli incrementi retributivi derivanti dalla sottoscrizione del nuovo CCNL Funzioni centrali per il triennio 2019-2021.

All’onere finanziario costituito dal predetto incremento si provvede mediante l'utilizzo - in misura corrispondente - delle risorse derivanti dai contributi dovuti per le procedure amministrative in materia di cittadinanza.

 

Preliminarmente, si ricorda che i contratti a termine a cui fa riferimento la norma in commento sono quelli di cui all’articolo 103, comma 23, del D.L. 34/2020 che autorizza il Ministero dell'interno ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022[74], tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a tempo determinato da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure di regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari e nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per il 2021 e di 20 milioni per il 2022.

L’utilizzo di tali prestazioni è consentito:

-        in deroga al limite di spesa posto dall’art. 9, co. 28, del D.L. 78/2010 in base al quale, salvo determinate eccezioni, le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzioni, o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009;

-        in deroga all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016[75] (Codice degli appalti) che definisce la procedura di modifica dei contratti durante la loro efficacia e delimita i casi in cui è consentita la modifica contrattuale senza una nuova procedura di affidamento;

-        con l’utilizzo da parte del Ministero di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, co. 2, lett. i), del richiamato D.Lgs. 50/2016, in forza del quale, nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice e a lei non imputabili, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.

 

La disposizione in commento, come specificato dalla Relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto legge in esame, autorizza la spesa di 1.558.473 euro per il 2022 al fine di rimborsare all’Agenzia di somministrazione di lavoro Manpower s.r.l. - aggiudicataria della procedura di gara per un massimo di 800 unità a tempo determinato (cfr. il contratto stipulato il 16 febbraio 2021 tra il Dip.to per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno e la società aggiudicatrice) - le somme corrispondenti agli arretrati stipendiali determinati  dagli incrementi degli importi mensili lordi e per la tredicesima mensilità, già erogati dalla predetta Agenzia, in conseguenza della sottoscrizione il 9 maggio 2022 del nuovo C.C.N.L. Funzioni centrali per il triennio 2019-2021 (comma 1).

Come riportato dalla medesima Relazione tecnica, per la quantificazione dei suddetti oneri i parametri di riferimento previsti dal richiamato contratto tra la stazione appaltante e la società aggiudicatrice sono stati aumentati in considerazione degli incrementi retributivi disposti dal nuovo CCNL Funzioni centrali 2019-2021. Per effetto dell’entrata in vigore del C.C.N.L del 9 maggio 2022, la nuova tariffa oraria ordinaria applicata è pari a 21,69 euro (derivante dalla somma del costo totale orario per ciascuna risorsa lavorativa, pari a 20,17 euro, del costo della commissione per l’Agenzia (Fee), pari a 1,52 euro (7,55%), e dell’IVA calcolata sulla commissione), con un incremento orario ordinario a regime pari a 1,32 euro (al netto della commissione per l’Agenzia e con IVA e IRAP a carico dello Stato).

Di seguito i prospetti riepilogativi dei diversi costi che danno luogo alla determinazione della somma necessaria ai fini del predetto rimborso - pari, come detto, a 1.558.473 euro - stanti il suddetto incremento orario ordinario a regime, il periodo da prendere in considerazione per la determinazione delle risorse necessarie al rimborso in esame, che è pari a 9 mesi[76], e il numero di lavoratori a tempo determinato presenti effettivamente nel mese di giugno 2021, pari a 729 unità.

 

 

 

Da un punto di vista redazionale, si valuti l’opportunità di eliminare il termine “interinale” contenuto nella lettera del comma 1 dell’articolo in commento e riferito alle agenzie di somministrazione di lavoro, in quanto tale termine appare improprio alla luce della normativa vigente. Si valuti inoltre, al fine di meglio chiarire la finalità dell’autorizzazione di spesa, l’opportunità di riformulare il comma 1 facendo espresso riferimento alla necessità – evidenziata nella relazione tecnica – di adeguare l’importo di cui all’articolo 103, comma 23, del D.L. n. 34/2020 ai maggiori costi conseguenti all’applicazione del CCLN-funzioni centrali, relativo al triennio 2019-2021 e sottoscritto il 9 maggio 2022.

 

Agli oneri derivanti dalla predetta autorizzazione di spesa e pari a 1.558.473 euro per il 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione e alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza (di cui all’articolo 9-bis, comma 3, della L. 91/1992) (comma 2).

 


Articolo 15, commi da 3 a 9
(Disposizioni finanziarie)

 

 

L’articolo 15, commi da 3 a 9, modificato in sede referente, autorizza la spesa di 410 milioni di euro per l'anno 2022 per il rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas (comma 3), istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025 (comma 4), dispone l'incremento del FISPE per 17 milioni di euro per l'anno 2024 (comma 5) reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli del provvedimento e indica le relative fonti di copertura finanziaria (comma 6), dispone la sostituzione dell'Allegato 1 della legge di bilancio 2022, modificando i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario del bilancio dello Stato (comma 7), modifica la disciplina contabile in materia di riassegnazioni di entrate pluriennali, prolungamento dei termini di conservazione in bilancio sia dei residui propri che dei residui impropri e di autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente, risorse oggetto di cancellazione per la successiva richiesta di reiscrizione in bilancio (comma 8); autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nonché la disposizione di eventuali anticipazioni di cassa (comma 9).

 

 

In particolare, il comma 3 autorizza la spesa di 410 milioni di euro per l’anno 2022 per il rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas (articolo 1 del decreto-legge n. 115 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 142 del 2022). Le risorse di cui al presente comma sono trasferite entro il 31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ed è corrispondentemente ridotto l’onere posto a carico della stessa, ai sensi del comma 2, lettera b) del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 115 del 2022.

 

Si rammenta che l’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 115 del 2022 (c.d. aiuti bis), demanda a una delibera dell'ARERA la rideterminazione per il quarto trimestre del 2022:

?        delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute;

?        la compensazione per la fornitura di gas naturale alle famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica.

Le agevolazioni e la compensazione in questione sono riconosciute sulla base del valore ISEE pari a 12.000 euro.

L'obiettivo previsto è quello di contenere la variazione, rispetto al trimestre precedente, della spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici, nel limite di 2.420 milioni di euro per il 2022 complessivamente tra elettricità e gas. La delibera dell'ARERA deve essere adottata entro il 30 settembre 2022.

Il comma 2 dispone in relazione agli oneri, ai quali si provvede:

a)      quanto a 1.280 milioni di euro per il 2022 ai sensi dell'articolo 43 del provvedimento in esame (alla cui scheda di lettura pertanto si rinvia); detto importo è trasferito, entro il 31 dicembre 2022, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

b)      quanto a 1.140 milioni di euro, nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.

 

Il comma 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) un Fondo con una dotazione pari a 4.127,713 milioni di euro per l’anno 2023, 453,1 milioni di euro per l’anno 2024, 324,5 milioni di euro per l’anno 2025, 353,6 milioni di euro per l’anno 2026, 24,89 milioni di euro per l’anno 2027, 85,4 milioni di euro per l’anno 2028, 48,1 milioni di euro per l’anno 2029, 65 milioni di euro per l’anno 2030, 64,2 milioni di euro per l’anno 2031, 66 milioni di euro per l’anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l’anno 2033, destinato all’attuazione della manovra di bilancio 2023-2025. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 1.500 milioni di euro per l’anno 2023, è accantonata e resa indisponibile fino al versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti alla vendita del gas ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2022.

 

Si rammenta che ai sensi del citato articolo 5-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, il GSE, anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con la maggiore impresa di trasporto di gas naturale, provvede a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l’acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita entro il 31 dicembre 2022, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro.

 

Il comma 5 dispone l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 n. 307 del 2004, di 17 milioni di euro per l’anno 2024.

 

Il FISPE è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3075).

 

Il comma 6 reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 3-bis, 5, 8, 9, 12-bis e 14 e dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, determinati in 7.233,454 milioni di euro per l’anno 2022, 4.616,859 milioni di euro per l’anno 2023, 532,6 milioni di euro per l’anno 2024, 324,5 milioni di euro per l’anno 2025, 353,6 milioni di euro per l’anno 2026, 24,89 milioni di euro per l’anno 2027, 85,4 milioni di euro per l’anno 2028, 48,1 milioni di euro per l’anno 2029, 65 milioni di euro per l’anno 2030, 64,2 milioni di euro per l’anno 2031, 66 milioni di euro per l’anno 2032, 72,3 milioni di euro per l’anno 2033 e 45,8 milioni di euro per l’anno 2034, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno a 11.113,454 milioni di euro per l’anno 2022 e 4.636,859 milioni di euro per l’anno 2023, in termini di indebitamento netto a 11.431 milioni di euro per l’anno 2022 e in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 582 milioni di euro per l’anno 2024 e 374,5 milioni di euro per l’anno 2025.

Il comma, inoltre, indica le seguenti fonti di copertura finanziaria:

a)     quanto a 1.527 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli importi indicati nell’allegato 3 al presente decreto, sotto riportato;

 

 

b)     quanto a 268,5 milioni di euro per l’anno 2023, 513,8 milioni di euro per l’anno 2024, 324,5 milioni di euro per l’anno 2025, 353,6 milioni di euro per l’anno 2026, 24,9 milioni di euro per l’anno 2027, 85,4 milioni di euro per l’anno 2028, 48,1 milioni di euro per l’anno 2029, 65 milioni di euro per l’anno 2030, 64,2 milioni di euro per l’anno 2031, 66 milioni di euro per l’anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l’anno 2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall’articolo 9, comma 1, lettera a) (riduzione dal 110 al 90 per cento della percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del c.d. superbonus);

 

c)      quanto a 4.000 milioni di euro per l’anno 2023, mediante utilizzo delle risorse derivanti dall’attuazione dell'articolo 5, comma 2, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario;

 

l’articolo 5, comma 2, interviene sull’articolo 5-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, che, nel recare disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale, assegna al GSE il servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini dello stoccaggio e della successiva vendita. Il termine entro il quale procedere alla vendita, inizialmente fissato al 31 dicembre 2022, viene qui prorogato al 31 marzo 2023 (lett. a)). È anche prorogato dal 20 dicembre 2022 al 15 aprile 2023 il termine per il rimborso del prestito infruttifero statale riconosciuto al GSE dallo stesso articolo 5-bis per l’acquisto del gas per il servizio di riempimento di ultima istanza (lett, b)).

 

d)     quanto a 20,4 milioni di euro per l’anno 2023 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

 

e)      quanto a 391,19 milioni di euro per l'anno 2022, 115,46 milioni di euro per l’anno 2023 e 14,26 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 439,69 milioni di euro per l’anno 2022, 143,36 milioni di euro per l’anno 2023 e 19,56 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 2 (Disposizioni in materia accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti), 3 (Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette) e 14 (Misure urgenti per l’anticipo di spese nell’anno corrente);

 

f)       quanto a 162,5 milioni di euro per l’anno 2023 e 5,3 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 2 e 3;

 

g)     quanto a 145 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 89, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021);

 

si tratta del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni;

 

h)     quanto a 240 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 120, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021);

 

si tratta del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la tutela delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, connessa alla crisi epidemiologia da COVID-19, mediante interventi in materia di integrazione salariale, in deroga alla legislazione vigente e in relazione ai differenti impatti nei settori produttivi, con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022. Il suddetto articolo 1, comma 120, della legge di bilancio 2022 rinvia per la disciplina dell'utilizzo del fondo a un successivo provvedimento normativo nel limite del predetto importo che costituisce limite massimo di spesa;

 

i)       quanto a 300 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019;

 

si rammenta che il citato articolo 12 del decreto-legge n. 4 del 2019, reca le disposizioni finanziarie ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Reddito di cittadinanza (Rdc) e della Pensione di cittadinanza (di cui agli artt. da 1 a 3 del medesimo decreto-legge), degli incentivi per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore (di cui all'articolo 8), nonché dell'erogazione del Reddito di inclusione e delle misure aventi finalità analoghe a quelle del Rdc (ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'articolo 13), per cui sono autorizzati limiti di spesa di 7.245,9 milioni di euro annui, a regime, a decorrere dal 2022,  da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza».

Tale autorizzazione di spesa è stata più volte rideterminata nel corso degli anni, da ultimo per effetto dell'articolo 1, comma 73, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021);

 

l)       quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del FISPE, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004;

 

m)   quanto a 39 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all’articolo 1, comma 366, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021);

 

si rammenta che il citato articolo 1, comma 366, della legge di bilancio 2022 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo da ripartire denominato Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, con una dotazione pari 120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024, con la finalità di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il comma 367 elenca le finalità cui sono destinate le risorse del fondo di parte corrente:

a)      adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore in grado di valorizzare le potenzialità del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative;

b)      promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte;

 

n)     quanto a 81 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021;

 

si rammenta che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, per migliorare la qualità dell’offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale “Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit”, Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (che prevede uno stanziamento di 500 milioni di euro allo scopo), attribuisce alle imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo, un credito di imposta fino all’80 per cento delle spese sostenute in relazione a uno o più interventi edilizi e per la digitalizzazione d’impresa, realizzati dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024. Ai sensi del comma 13, per il credito di imposta in commento viene autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022;

 

o)     quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.189 del 2008.

 

p)     mediante il ricorso all’indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 9 novembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012.

 

Si rammenta che, unitamente alla NADEF 2022, il Governo ha trasmesso al Parlamento la Relazione che illustra l’aggiornamento del piano di rientro verso l’obiettivo di bilancio di medio termine (OMT) ai fini della necessaria autorizzazione parlamentare. La Relazione è adottata ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 (c.d. legge rinforzata di attuazione del principio del pareggio di bilancio), il quale prevede che scostamenti temporanei del saldo di bilancio strutturale dall'OMT siano consentiti in caso di eventi eccezionali, sentita la Commissione europea e previa autorizzazione approvata dalle Camere, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, indicando nel contempo il piano di rientro verso l'OMT. La presentazione della relazione è motivata dal fatto che, tenuto conto del quadro macroeconomico complessivo e del rischio di un rallentamento dell’economia nei prossimi mesi - nonostante la crescita ancora significativa registrata per quest’anno - e a fronte di una previsione di deficit tendenziale della PA del 5,1 per cento del PIL quest’anno e in discesa fino al 3,3 per cento del PIL nel 2025, il Governo ritiene necessario prevedere un rientro più graduale del deficit. Con la citata Relazione, sentita la Commissione europea, il Governo richiede l’autorizzazione al ricorso all’indebitamento nell’anno 2022 per l’utilizzo del margine di 9,1 miliardi di euro, quale differenza tra l’andamento tendenziale (5,1 per cento) e quello programmatico (confermato al 5,6 per cento) da destinare al finanziamento di interventi di contrasto agli effetti negativi dell’incremento dei prezzi dei prodotti energetici su famiglie, imprese ed enti, nonché altre misure inerenti al settore dell’energia. I livelli massimi del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, sono conseguentemente rideterminati in considerazione degli effetti delle misure che saranno adottate.

Inoltre, il Governo chiede, rispetto al precedente quadro programmatico fissato nel DEF 2022 e confermato con le successive Relazioni al Parlamento, l’autorizzazione alla revisione degli obiettivi programmatici di indebitamento netto per un importo in termini percentuali di PIL pari a 0,6 per cento nel 2023, 0,4 per cento nel 2024 e 0,2 per cento del 2025.

Il livello programmatico di indebitamento netto in rapporto al PIL, come riportato sopra, è pari a 5,6 per cento nel 2022, 4,5 per cento nel 2023, 3,7 per cento nel 2024 e 3 per cento nel 2025, corrispondenti in termini strutturali al 6,1 per cento nel 2022, al 4,8 per cento nel 2023, al 4,2 per cento nel 2024 ed al 3,6 per cento nel 2025.

Tali obiettivi comportano la disponibilità di un ammontare di risorse, rispetto alla previsione tendenziale, di oltre 21 miliardi di euro per il 2023 e di circa 2,4 miliardi di euro per il 2024. Queste risorse, con la prossima legge di bilancio, saranno destinate a misure dirette al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese.

Si ricorda, inoltre, che per l’anno in corso la Commissione Europea ha deciso l’applicazione della cosiddetta General Escape Clause che assicura una temporanea sospensione delle regole di bilancio per assicurare agli Stati membri un maggiore spazio di manovra al fine di sostenere le conseguenze della crisi pandemica e di quella energetica. In tale contesto, la Commissione ha proposto delle raccomandazioni qualitative, senza cioè specificare gli obiettivi numerici di deficit, pur indicando, per i paesi con alto debito (Italia, Francia, Spagna, Grecia, Portogallo e Belgio) un ancoraggio di tipo quantitativo, corrispondente, per il 2023, a una crescita della spesa corrente primaria finanziata da risorse nazionali al di sotto della crescita del PIL potenziale a medio termine, tenendo conto del sostegno mirato e temporaneo alle famiglie e imprese più vulnerabili all’aumento del prezzo dell’energia e all’assistenza umanitaria alle persone in fuga dall’Ucraina.

 

Il comma 7 dispone la sostituzione dell'Allegato 1 alla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), che riporta il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario per ciascun anno del triennio di riferimento (2022, 2023 e 2024), con l'Allegato 4 annesso al decreto-legge in esame, riportato di seguito. Tale sostituzione è resa necessaria dall'approvazione della Relazione di modifica del percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine approvata dalle Camere di cui al comma 6, lettera p) (si veda sopra).

 

Si ricorda, peraltro, che l’Allegato 1 in questione è già stato sostituito più volte nel corso dell’esercizio 2022:

dall'art. 38, comma 2-bis, D.L. 21 marzo 2022, n. 21;

dall'art. 58, comma 5, D.L. 17 maggio 2022, n. 50;

dall'art. 43, comma 3, D.L. 9 agosto 2022, n. 115;

dall'art. 43, comma 2, D.L. 23 settembre 2022, n. 144.

 

 

 

 

 

 

Nuovo Allegato 1 alla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021)

(tra parentesi i valori dell’Allegato 1 della legge di bilancio 2022, come già sostituito da ultimo dall’articolo 43, comma 2, del D.L. n. 144 del 2022)

(milioni di euro)

 

RISULTATI DIFFERENZIALI

- COMPETENZA -

Descrizione risultato differenziale

2022

2023

2024

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

251.000

(241.900)

184.748

(184.748)

119.970

 (119.970)

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

528.347

(519.247)

494.848

(494.848)

438.645

(438.645)


- CASSA -

Descrizione risultato differenziale

2022

2023

2024

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

328.000

(318.900)

249.748

(249.748)

177.170

(177.170)

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

605.372

(596.272)

559.848

(559.848)

495.845

 (495.845)

(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

 

Si rammenta che, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a) della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), i livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza per ciascun anno del triennio di riferimento sono determinati dall'articolo 1 della legge di bilancio, mediante rinvio all'Allegato 1 annesso alla legge di bilancio medesima.

I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Il saldo netto da finanziare (SNF) è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il ricorso al mercato finanziario, invece, rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che non sono coperte dalle entrate finali. Tale importo coincide, pertanto, con l’accensione dei prestiti.

 

Come sopra accennato, l’allegato 1 della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) è già stato sostituito dall’articolo 38, comma 2-bis, del D.L. n. 21 del 2022, dall’articolo 58, comma 5, del D.L. n. 50 del 2022 e dall’articolo 43, comma 3, del D.L. n. 115 del 2022 come illustrato nella tabella seguente (in neretto le cifre modificate dai provvedimenti).

In particolare, con riferimento al saldo netto da finanziare, il livello massimo del saldo è stato aumentato - rispetto a quanto originariamente indicato dalla legge di bilancio 2022 - di 2,1 miliardi di euro per l’ano 2022 con il D.L. n. 21/2022, di oltre 8,9 miliardi con il D.L. n. 50/2022, di 14,3 miliardi con il D.L. n. 115/2022, di 13,6 miliardi con il D.L. n. 144 del 2022 e, infine, di ulteriori 9,1 miliardi con il decreto-legge in esame.

 

 

 (milioni di euro)

 

 

2022

2023

2024

Legge di bilancio 2022

Livello massimo del saldo netto da finanziare

Competenza

203.000

180.500

116.800

Livello massimo ricorso al mercato finanziario

480.347

490.600

435.475

Livello massimo del saldo netto da finanziare

Cassa

280.000

245.500

174.000

Livello massimo ricorso al mercato finanziario

557.372

555.600

492.675

D.L. n. 21/2022

Livello massimo del saldo netto da finanziare

Competenza

205.133

180.500

116.942

Livello massimo ricorso al mercato finanziario

482.480

490.600

435.617

Livello massimo del saldo netto da finanziare

Cassa

282.133

245.500

174.142

Livello massimo ricorso al mercato finanziario

559.505

555.600

492.817

D.L. n. 50/2022

Livello massimo del saldo netto da finanziare

Competenza

214.000

189.748

119.970

Livello massimo ricorso al mercato finanziario

491.347

494.848

438.645

Livello massimo del saldo netto da finanziare

Cassa

291.000

249.748

177.170

Livello massimo ricorso al mercato finanziario

568.372

559.848

495.845

D.L. n. 115/2022

Livello massimo del saldo netto da finanziare

Competenza

228.300

184.748

119.970

Livello massimo ricorso al mercato finanziario

505.647

494.848

438.645

Livello massimo del saldo netto da finanziare

Cassa

305.300

249.748

177.170

Livello massimo ricorso al mercato finanziario

582.672

559.848

495.845

D.L. n. 144/2022

Livello massimo del saldo netto da finanziare

Competenza

241.900

184.748

119.970

Livello massimo ricorso al mercato finanziario

519.247

494.848

438.645

Livello massimo del saldo netto da finanziare

Cassa

318.900

249.748

177.170

Livello massimo ricorso al mercato finanziario

596.272

559.848

495.845

D.L. n. 176/2022 in esame

Livello massimo del saldo netto da finanziare

Competenza

251.00

184.748

119.970

Livello massimo ricorso al mercato finanziario

528.347

494.848

438.645

Livello massimo del saldo netto da finanziare

Cassa

328.000

249.748

177.170

Livello massimo ricorso al mercato finanziario

605.372

559.848

495.845

 

In ottemperanza inoltre a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, della legge di contabilità e finanza pubblica, i livelli dei suesposti saldi sono determinati coerentemente con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.

 

Il comma 7 modifica l’articolo 4-quater del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge  n. 55 del 2019come segue:

?        lettera a): rende strutturale a decorrere dal 2023 la misura di cui al comma 1, lett. a), dell’articolo 4-quater del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019,  adottata in via sperimentale per gli anni 2019-2022, che prevede la possibilità di effettuare riassegnazioni di entrate pluriennali, assegnate quindi ai pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del bilancio pluriennale in relazione al cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti da presentare contestualmente alla richiesta di variazione;

 

nella relazione illustrativa, il Governo chiarisce che tale misura permette una più efficace programmazione delle risorse iscritte in spesa nell’ultima parte dell’anno;

 

?        lettera b): abroga a decorrere dal 2023 le lettere b) e c), comma 1, articolo 4-quater, del decreto-legge sopra citato. Si pone fine alla sperimentazione di cui alle lettere b) e c) del citato articolo 4-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, relative rispettivamente al prolungamento dei termini di conservazione in bilancio sia dei residui propri che dei residui impropri o di stanziamento e all’estensione dell'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), anche alle autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente e a quelle annuali. Con la suddetta abrogazione, la norma giuridica cessa di avere effetti ex nunc (non retroattiva), e cioè dal momento in cui entra in vigore la nuova legge che la prevede, in mancanza di diversa disposizione che ne retroagisca gli effetti. Pertanto, la norma abrogata cessa di avere efficacia per il futuro, continuando a disciplinare i fatti verificatisi prima dell'abrogazione.

 

?        lettera c): dispone che a partire dall’esercizio finanziario 2023, e quindi a partire dalle attività connesse alla predisposizione del conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2022, la facoltà di cui all’articolo 30, comma 2, lettera b), della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), si applica una sola volta per le medesime risorse, escludendo quindi a partire dal consuntivo 2022 che le risorse oggetto di cancellazione per la successiva richiesta di reiscrizione con la legge di bilancio 2023-2025 possano essere nuovamente oggetto di cancellazione in sede di consuntivo 2023 per la successiva reiscrizione in bilancio in modo da evitare un rinvio sine die delle medesime risorse.

 

Il comma 9, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ai fini dell’attuazione delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame. Il Ministero può altresì disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.


Articolo 15, comma 10
(Autorizzazione di spesa per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico)

 

 

L’articolo 15, comma 10, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, riproduce il contenuto dell'articolo 4, comma 4, del D.L. n. 179/2022. La nuova disposizione autorizza la spesa di 150 milioni di euro per il 2022 al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili per il conferimento, relativamente all'a.s. 2020/2021, di ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea.

 

Più nel dettaglio, il comma in questione fa espresso riferimento alle "risorse disponibili di cui all’articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77".

La relazione tecnica concernente l'AS n. 361 (Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, recante misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici) precisa che la "spesa viene coperta mediante i risparmi relativi alle risorse previste dall'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativamente ai docenti temporanei".

Detta RT evidenzia altresì che, a seguito del monitoraggio delle supplenze brevi e saltuarie inviato dal Ministero dell’istruzione e del merito, le risorse finanziarie sono destinate alla copertura dei ratei stipendiali per l’ultimo trimestre del 2022, derivanti dai contratti sottoscritti dalle istituzioni scolastiche ed autorizzati da queste ultime. La stima riferita deriva dalla presenza dei ratei stipendiali rimasti da pagare, dei ratei da maturare (da settembre alla fine dell’esercizio finanziario corrente), e dal dato storico del 2021, per i mesi di ottobre-dicembre, mesi in cui le istituzioni scolastiche sottoscrivono ulteriori contratti che generano altrettanti ratei stipendiali da corrispondere al personale supplente breve e saltuario.

 

Si ricorda preliminarmente che l’articolo 36, comma 1, del D.L. 21/2022 (L. 51/2022) ha disposto – nel limite di spesa indicato – una proroga ulteriore, rispetto a quella prevista dalla legge di bilancio 2022 (L. 234/2021), per gli incarichi temporanei di personale docente e ATA (c.d. “organico COVID”) già prorogati fino al 31 marzo 2022, fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali, nelle quali il termine è prorogato fino al 30 giugno 2022 e non oltre tale data. Il comma 3 del medesimo articolo 36 ha quantificato in 200 milioni di euro per il 2022 gli oneri per la copertura finanziaria dell’intero articolo.

Si ricorda che la facoltà di attivare incarichi temporanei di personale docente e ATA per finalità connesse all’emergenza epidemiologica è stata introdotta dall’art. 231-bis, comma 1, del D.L. 34/2020, e poi ulteriormente estesa dall’art. 58, commi da 4-ter a 4-quinquies, del D.L. 73/2021, a valere sul Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, istituito nello stato di previsione dell'allora Ministero dell'istruzione dall’art. 235 dello stesso D.L. 34/2020. Il termine di possibile proroga degli incarichi attivati, originariamente fissato al 30 dicembre 2021, è stato prorogato prima dallart. 1, comma 326, della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) e poi dal richiamato articolo 36, comma 1, del D.L. 21/2022, che hanno contemporaneamente disposto i relativi incrementi del Fondo.

A copertura delle proroghe, la disposizione ha previsto un incremento pari a 170 milioni di euro del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, la cui consistenza risulta così portata da 400 milioni a 570 milioni per il 2022.

Inoltre, l’art. 32 del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) ha incrementato le risorse del Fondo di € 400 mln nel 2020 e di € 600 mln nel 2021. In particolare, € 368 mln nel 2020 ed € 552 mln nel 2021 sono stati destinati, fra l’altro, al potenziamento delle misure previste dall’art. 231-bis del D.L. 34/2020. Con D.I. 28 agosto 2020, n. 109 è stato precisato che al potenziamento delle misure previste dall’art. 231-bis del D.L. 34/2020 erano destinati € 363 mln nel 2020 e € 552 mln nel 2021.

 

Per quanto qui rileva, si ricorda che, al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'a.s. 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l’articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020) aveva autorizzato il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad adottare con ordinanza, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile. In attuazione di tale disposizione, è stata adottata l’OM 83 del 5 agosto 2020.

Il comma 2 aveva stabilito che all'attuazione delle misure di cui al comma 1 dell'articolo 231-bis si provvedesse a valere sulle risorse del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L' adozione delle predette misure era stata subordinata al predetto riparto e avviene nei limiti dello stesso.


Articolo 15-bis
(Clausola di salvaguardia)

 

 

L’articolo 15-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede che le disposizioni del decreto legge in conversione si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

 

L'articolo 15-bis in commento stabilisce quindi che le norme del decreto-legge in conversione non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome (si tratta pertanto di una clausola a salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali). Tale inidoneità, che la norma in esame esplicita, trae origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, dall'impossibilità che norme di rango primario (quali quelle recate dal decreto-legge) possano legittimamente incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione (il cui ambito di competenza è anch'esso previsto da norme statutarie di rango costituzionale). Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.

Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative introdotte, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale. La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione legislativa (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).

La presenza di una siffatta clausola tuttavia non esclude a priori la possibilità che una o più norme del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, "allorquando tale clausola entri in contraddizione con quanto testualmente affermato dalle norme impugnate, che facciano esplicito riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome"[77].

 

La disposizione in esame specifica che il rispetto degli statuti e delle norme di attuazione è assicurato anche con "riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. L'articolo 10 della citata legge costituzionale, nello specifico, ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale. L'articolo prevede infatti che le disposizioni della richiamata legge costituzionale (e quindi, ad esempio, le disposizioni che novellano l'art.117 della Costituzione rafforzando le competenze legislative in capo alle regioni ordinarie) si applichino ai predetti enti "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite" e comunque "sino all’adeguamento dei rispettivi statuti".

Tale disposizione è così suscettibile di attribuire agli enti territoriali ad autonomia speciale competenze aggiuntive rispetto a quelle già previste nei rispettivi statuti e consente alla Corte costituzionale di valutare, in sede di giudizio di legittimità, se prendere, ad esempio, a parametro l’articolo 117 della Costituzione, anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nell'ambito di una determinata materia assicuri un'autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali.

 

 

 


Articolo 16
(Entrata in vigore)

 

 

L’articolo 16 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Il decreto-legge è dunque vigente dal 19 novembre 2022.

 

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

 



[1]    “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

[2]     "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese".

[3]     Il decreto-legge n. 115 del 2018 è stato inserito nel presente elenco ancorché non sia stato abrogato con salvezza di effetti bensì sia decaduto ed il suo contenuto sia stato trasposto nella legge di bilancio per il 2019.

[4]     "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione".

[5]     V. supra nota 3.

[6]     "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64".

[7]     Il decreto-legge n. 64 del 2019 è stato inserito nel presente elenco ancorché non sia stato abrogato bensì sia decaduto e solo successivamente siano stati salvati gli effetti dalla legge n. 107 del 2019.

[8]     "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi". Nel parere reso nella seduta di mercoledì 15 aprile 2020 sul disegno di legge di conversione, il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente, ha ricordato che il medesimo Comitato, "nei suoi pareri, ha costantemente raccomandato al Governo di “?evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge" (parere reso nella seduta del 6 dicembre 2016 sul disegno di legge C. 4158 di conversione del decreto-legge n.?189/2016, recante interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016). Il Comitato ha ritenuto, comunque, di non ribadire la condizione e le raccomandazioni sopra richiamate "in considerazione della situazione di effettiva eccezionale emergenza, inedita nella storia repubblicana, nella quale Governo e Parlamento stanno operando; rimane fermo che un simile modo di procedere dovrà essere evitato non appena superata l'emergenza sanitaria in corso".

[9]     V. nota 7.

[10]   V. nota 7.

[11]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19". Nel parere reso nella seduta di martedì 23 giugno 2020 sul disegno di legge di conversione, il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati ha richiamato i suoi precedenti pareri in cui "ha costantemente raccomandato al Governo di “evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza”" (nonché ha formulato la seguente raccomandazione: "abbia cura il Governo di evitare in futuro altre forme di “intreccio” (quali modifiche implicite, integrazioni del contenuto; norme interpretative) tra disposizioni contenute in provvedimenti urgenti contemporaneamente all'esame del Parlamento").

[12]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

[13]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia".

[14]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

[15] "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

[16]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19".

[17]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»".

[18]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021".

[19]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19".

[20]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali".

[21]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia".

[22]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasport"i.

[23]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19".

[24]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore".

[25]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico".

[26]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina".

[27]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina".

[28]   “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

[29]   “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”.

[30]   Riguardo a quest'ultima, cfr. infra.

[31]   La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto stima altresì un effetto positivo indotto per il 2024, pari a 1,6 milioni di euro (la relazione tecnica è reperibile nell'A.S. n. 345).

[32]   Di cui all'articolo 112 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e successive modificazioni.

[33]   Per alcune fattispecie di ampliamento delle esenzioni, cfr. l’articolo 1, comma 184-bis, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni.

[34]   Di cui all'articolo 8 del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 novembre 2022, n. 175.

[35]   Tale fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine del successivo trasferimento nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Riguardo ai profili finanziari e contabili, cfr. anche infra.

[36]   Riguardo agli enti interessati, cfr. infra.

[37]   Tale fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Riguardo ai profili finanziari e contabili, cfr. anche infra.

[38]   Si ricorda che la nozione di enti del Terzo settore è posta dall'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni; il suddetto Registro unico è istituito dall'articolo 45 del medesimo codice. 

[39]   Riguardo a tale trasmigrazione, cfr. l'articolo 54 del citato codice del Terzo settore, e successive modificazioni, nonché il D.M. 15 settembre 2020 (come modificato dal decreto direttoriale del 29 luglio 2021).

[40]   Si ricorda che le organizzazioni iscritte nell'anagrafe delle ONLUS potranno attivare la procedura per richiedere la propria iscrizione nel suddetto Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 31 marzo del periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea relativa alle misure fiscali previste dal citato codice del Terzo settore. Riguardo alla correlata abrogazione della disciplina delle ONLUS (e della relativa anagrafe), cfr. l'articolo 102, comma 2, lettera a), e l'articolo 104, comma 2, del citato codice del Terzo settore.

[41]   Gli enti religiosi sono enti non commerciali, aventi finalità di culto, educazione, beneficenza, riconosciuti come persone giuridiche di diritto privato in base al Concordato tra lo Stato e la Chiesa cattolica e alle intese tra lo Stato e le altre confessioni religiose.

[42]   Riguardo alle altre disposizioni relative al fondo in oggetto, cfr. infra.

[43]   La relazione tecnica è reperibile nell'A.S. n. 345.

[44]   Il comma 4 del citato articolo 8 del D.L. n. 144 del 2022 prevede infatti che sia i contributi sia la suddetta esclusione dalla formazione del reddito d'impresa non rilevino ai fini della determinazione del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (in base a queste ultime norme, in presenza di ricavi fiscalmente esenti, la deducibilità di interessi passivi e di altri componenti negativi viene ridotta secondo un rapporto percentuale).

[45]   Al riguardo, il comma 5 del citato articolo 8 del D.L. n. 144 del 2022 richiama l'articolo 19, comma 5, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102. Quest'ultimo comma prevede che le amministrazioni dello Stato a cui siano attribuiti, in base a una disciplina legislativa, fondi o interventi pubblici possano affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei princìpi dell'Unione europea e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitino un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgano la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Il richiamato comma 5 specifica altresì che gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.

[46]   Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022.

[47]   Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 142/2022.

[48]   Legge 27 aprile 2022, n. 34.

[49]   Costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006. Tale comma 455 prevede che le regioni possano costituire centrali di acquisto, anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

[50]   Quanto alla differenza tra vincoli assoluti ed aggiuntivi, si rinvia alle pag 40 e ss. del Pitesai. Altre informazioni su strati informativi di base, vincoli assoluti, vincoli aggiuntivi di esclusione e vincoli relativi di attenzione/approfondimento sono resi disponibili da ISPRA (si veda qui).

[51]   Il comma 17 dell’articolo 6 ha anche previsto che siano sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale. I titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente una royalty, elevata dal 7% al 10% del prodotto per il gas e dal 4% al 7% per l'olio.

[52]   L. n. 9/1991, recante Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali.

[53]   Si rammenta che ora, ai sensi dell’articolo 4 in esame, comma 1. lett. a) n. 1), le concessioni ammesse alle procedure di approvvigionamento potranno operare anche nelle aree interessate dai c.d. vincoli aggiuntivi di esclusione fissati a livello locale previsti dal PiTESAI, e non espressamente formalizzati in norme di rango primario o derivanti da accordi internazionali.

[54]   D.M. 21 dicembre 2021, n. 541 “Rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale”.

[55]   recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34 (G.U. 28/04/2022, n. 98)

[56]   approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021. di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022

[57]   come definiti dal decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021.

[58]   Il Pitesai prevede, per le concessioni di coltivazione di idrocarburi (casistica 2.B.II), in base all’ubicazione in terraferma o in mare, modalità differenti di verifica della compatibilità, intesa ex art. 11-ter, comma 8, del citato D.L. 135/2018, come sostenibilità ambientale, sociale ed economica, alla prosecuzione delle attività di coltivazione già in essere o già approvate nell’ambito di concessioni vigenti o in fase di proroga alla data di adozione del Piano medesimo. A fronte del maggior numero di concessioni in valutazione per la terraferma, delle differenti modalità di verifica da effettuare per la relativa determinazione di “compatibilità”, nonché della specificità delle condizioni operative di gestione delle concessioni in mare, con maggiori costi di produzione e di gestione per queste ultime, il Ministero per la transizione ecologica ha adottato due direttive, una per le concessioni in mare e una per quelle sulla terraferma, tramite pubblicazione di due rispettivi elenchi di operatori titolari di concessioni con impianti di coltivazione di gas naturale ammessi a partecipare alle procedure, ai sensi dell’art. 16 D.L. 17/2022.

[59]   Sia per i clienti domestici di gas naturale, sia per le microimprese del settore elettrico, ai sensi di quanto disposto dalla legge 4 agosto 2017 n. 124 (cd. “legge concorrenza”), come da ultimo novellata dal decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183.

[60]   L’art. 1, comma 60, della L. n. 124/2017 a seguito della novella ad esso apportata dal D.L.. 183/2020 ha previsto il superamento della tutela di prezzo per le microimprese e per i clienti domestici nel settore elettrico al 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 60). Su tale previsione è intervenuto l’articolo 16-ter del D.L. n. 152/2021, ai sensi del quale, a decorrere dalla data sopra prevista, per la cessazione del servizio di maggior tutela per i clienti domestici, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di vendita a tutele graduali, i clienti domestici continuino a essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela, secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica (comma 1).

      La norma ha demndato all’ARERA l’adozione di disposizioni per assicurare l'assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici, mediante procedure competitive da concludersi entro il 10 gennaio 2024, garantendo la continuità della fornitura di energia elettrica.

      Dunque, per la fornitura di energia elettrica delle piccole imprese e delle microimprese con potenza impegnata superiore a 15 kW, la tutela di prezzo è terminata il 1° gennaio 2021. Per le altre microimprese, il superamento della tutela di prezzo per l'elettricità è fissato al 1° gennaio 2023.

[61]   Nella Segnalazione del 29 settembre 2022, ARERA rammenta come, con specifico riferimento al settore elettrico, la citata legge sulla concorrenza demandi all’Autorità di adottare disposizioni per assicurare, dalla data di rimozione del servizio di maggior tutela, un “servizio a tutele graduali” (STG) per i clienti finali che non hanno un fornitore nel mercato libero. In attuazione delle predette disposizioni, con la delibera 208/2022/R/eel, l’Autorità ha definito la regolazione delle condizioni economiche e contrattuali di erogazione del STG per le microimprese e le modalità di assegnazione dello stesso attraverso procedure concorsuali, prevedendo l’avvio di tali procedure entro la prima metà di settembre, al fine di consentire l’attivazione del STG entro il 1° gennaio 2023. Tuttavia, questo termine non potrà essere rispettato per cause di forza maggiore dovute a un attacco hacker che ha reso indisponibili i sistemi informatici di Acquirente unico, soggetto responsabile delle procedure concorsuali per l’assegnazione del STG.

[62]   Si rammenta che l’articolo 5-bis corrisponde all'articolo 4 del D.L. 80/2022 (decreto legge decaduto, il cui contenuto è stato trasposto nel decreto legge n. 50/2022, in sede di conversione in legge n. 91/2022).

[63]   Con D.L. 21 marzo 2022, n. 21 Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 20 maggio 2022, n. 51, Per venire incontro alle difficoltà segnalate dagli operatori economici, sono state estese alle operazioni le garanzie SACE utili a sostenere la liquidità del sistema (artivolo 8 e articolo 10).

[64]   cfr. MITE, Piano di contenimento consumi del gas del 6 settembre 2022. pag. 3 e ss.

[65]   Con il decreto 22 giugno 2022 n. 253, il Ministro della transizione ecologica, alla luce del livello medio di iniezione registrato nei primi dieci giorni di giugno, ha emanato ulteriori disposizioni in materia di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale finalizzate a traguardare un livello tecnico di riempimento (5.400 MSmc, pari al 60% della capacità di stoccaggio incluso lo stoccaggio strategico) entro fine giugno, necessario per non pregiudicare l’obiettivo finale del 90%, disponendo che il responsabile del bilanciamento offrisse un servizio di riempimento di ultima istanza, acquisendo quantitativi di gas per l’iniezione presso l’impresa maggiore di stoccaggio, funzionali al raggiungimento dell’obiettivo (5.400 MSmc). All’ARERA è stato demandato di stabilire le modalità e le condizioni di effettuazione del servizio. In attuazione, ARERA ha adottato la Delibera 274/2022/R/gas del 24 giugno 2022. Con comunicazione 4 luglio 2022, Snam ha informato del raggiungimento del target di 5.400 MSmc di gas.

      Con la successiva comunicazione 9 luglio 2022, Snam ha trasmesso all’Autorità la nota del MITE del 3 luglio 2022, con la quale si chiedeva alla stessa società di “continuare a fornire il servizio di riempimento di ultima istanza, alle medesime condizioni definite dal decreto ministeriale 22 giugno n. 253, nelle more dell’attuazione dell’articolo 4 del “DL 80/22  e dunque per un periodo stimato in 2 settimane, con riserva di ulteriori indicazioni”,

      Con la comunicazione 16 luglio 2022, Snam, dando ulteriore seguito alla comunicazione del Ministero, ha fornito indicazioni circa i quantitativi di gas iniettati in stoccaggio fino a quel momento ed i costi di approvvigionamento effettivamente sostenuti. ARERA, sulla base delle informazioni rese disponibili da Snam, e del fatto che le risorse previste dal punto 4 della deliberazione 274/2022/R/gas per l’esecuzione del servizio di riempimento di ultima istanza (2 miliardi di euro) avrebbero potuto essere completamente utilizzate prima dell’effettiva attivazione delle funzioni affidate al GSE dall’ articolo 4 del decreto-legge 80/22, ha disposto, con successiva delibera una integrazione delle risorse (necessarie a Snam per il riempimento) per ulteriori 0,5 miliardi di euro.

[66]   Secondo quanto risulta dalla Delibera ARERA, il 13 settembre 2022, Snam, a fronte del progressivo esaurimento delle risorse a disposizione del GSE per l’approvvigionamento di gas da immettere in stoccaggio, ha informato ARERA della necessità di procedere all’iniezione di 600 milioni di metri cubi di gas naturale allo scopo di raggiungere gli obiettivi di riempimento dello stoccaggio del 90% (pari a 10.800 milioni di metri cubi)

      Il 16 settembre 2022, il Ministero della transizione ecologica ha espresso il proprio assenso all’estensione del servizio di riempimento di ultima istanza da parte di Snam alle medesime condizioni definite dal decreto 22 giugno 2022. Con la comunicazione del 21 settembre 2021, Snam, ha informato che, a seguito dell’esaurimento delle risorse stanziate con deliberazione 274/2022/R/gas (2,5 miliardi di euro), i volumi ancora da acquistare necessari al raggiungimento dell’obiettivo di riempimento del 90% erano stimati in 500 milioni di metri cubi. Pertanto, sulla base della delibera ARERA 442/2022, le risorse già stanziate in delibera 274/2022 sono state ulteriormente incrementate di 0,8 miliardi di euro, e portate, dunque, a 3,3 miliardi di euro complessivi. E’ stata altresì differita al 31 ottobre 2022 la definizione delle eventuali modalità e tempistiche di reintegrazione delle risorse.

[67] “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”, c.d. direttiva RED II.

[68]   Per maggiori dettagli, si rinvia alla Nota tematica del Parlamento europeo: "Politica della concorrenza", febbraio 2020.

[69]   Si ricorda che il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa è attualmente disciplinato dall’articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro, relativo al comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto (con riferimento al triennio 2016-2018) il 19 aprile 2018.

[70]   L'accertamento costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione: a) la ragione del credito; b) il titolo giuridico che supporta il credito; c) l'individuazione del soggetto debitore; d) l'ammontare del credito; e) la relativa scadenza (Allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011).

[71]   Il citato comma 27 stabilisce che sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti:

      a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

      b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

      c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

      d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

      e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

      f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

      g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

      h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

      i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

      l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

      l-bis) i servizi in materia statistica.

 

[72]   Il funzionario incaricato è altresì tenuto a partecipare a corsi di formazione di almeno 20 ore, anche attraverso modalità telematiche.

[73]   Si ricorda che i comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria (art. 10 del decreto del Presidente della repubblica n. 465 del 1997). A sua volta il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede che i comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia. Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province (art. 98, comma 3) Sempre il predetto Testo unico, più in generale, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni (art. 30, comma 1).

 

[74]   Come disposto, da ultimo, dall’art. 33, co. 2, del D.L. 21/2022.

[75]   Deroga inserita dal richiamato art. 33, co. 2, del D.L. 21/2022 al fine di consentire una più rapida trattazione delle istanze avanzate, a vario titolo, da cittadini stranieri interessati dalla crisi internazionale in Ucraina.

[76]   Dal complessivo periodo di prestazione lavorativa al quale è applicabile l’incremento retributivo, pari a 15 mesi (marzo 2021-maggio 2022), va sottratto un periodo di 6 mesi (ottobre 2021-marzo 2022), per il quale l’onere relativo a tale incremento retributivo è stato posto a carico del fondo europeo FAMI Fondo Asilo Migrazione e Integrazione.

 

[77]   Si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2016. Sul tema si vedano altresì le sentenze nn.156 e 77 del 2015.