Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Le leggi - Legge di bilancio 2022 - Volume II
Riferimenti: AC N.3424/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 501/4 volume II
Data: 25/01/2022
Organi della Camera: V Bilancio

 

 

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Dossier n. 474/4 - Volume II

 

 

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 501/4 - Volume II

 

 

 

 

Il presente dossier è articolato in cinque volumi:

§  Volume I – Articolo 1, commi 1-216;

§  Volume II – Articolo 1, commi 217-526;

§  Volume III - Articolo 1, commi 527-750;

§  Volume IV – Articolo 1, comma 751 - Articolo 22;

§  Volume V – Stati di previsione dei Ministeri.

 

 

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INDICE VOLUME I

 

Tavola di raffronto. 25

SEZIONE I

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Articolo 1

Comma 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato). 43

Commi 2-4 (Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche) 46

Commi 5-7 (Differimento termini addizionali regionali e comunali). 60

Commi 8 e 9 (Esclusione Irap per le persone fisiche). 62

Commi 10 e 11 (Modifiche alla disciplina del patent box). 67

Comma 12 (Differimento termini decorrenza dell’efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax). 75

Comma 13 (Aliquota IVA del dieci per cento per i prodotti per l’igiene femminile non compostabili). 78

Commi 14-23 (Disposizioni in materia di governance e remunerazione del servizio nazionale della riscossione). 80

Comma 24 (Esenzione bollo su certificazioni digitali). 95

Comma 25 (Proroga della detassazione ai fini IRPEF dei redditi agrari e dominicali)  97

Commi 26 e 27 (Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R.). 99

Comma 28 lettere a)- e), g)-l) (Proroga Superbonus). 103

Comma 28, lettera f) (Misure fiscali per gli interventi nei territori colpiti da eventi sismici)  114

Comma 29 (Proroga trasformazione detrazioni in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile). 116

Comma 30 (Contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti). 122

Commi 31-36 (Controlli dell’Agenzia delle entrate). 127

Comma 37 (Proroga detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione edilizia) 130

Comma 38 (Proroga Bonus verde). 135

Comma 39 (Modifiche al bonus facciate). 137

Commi 40 e 41 (Abrogazione del decreto-legge n. 157 del 2021). 139


 

Comma 42 (Detrazione per gli interventi finalizzati  al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche). 141

Comma 43 (Fattori di conversione in energia primaria Superbonus). 145

Comma 44 (Proroga credito d’imposta beni strumentali “Transizione 4.0”). 147

Comma 45 (Credito d’imposta in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative). 157

Comma 46 (Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI). 168

Commi 47 e 48 (Rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini"). 171

Comma 49 (Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese). 174

Comma 50 (Cabina di regia per l’internazionalizzazione, posizioni dirigenziali nell’ICE e unificazione fondi dell’ICE). 181

Commi 51 e 52 (Misure a favore dei soggetti colpiti dagli incendi verificatisi nelle regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia). 185

Commi 53-58 (Fondo di garanzia PMI). 188

Comma 59 (Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese)  204

Commi 60 e 61 (Garanzia green). 211

Comma 62 (Proroga dell’operatività straordinaria del Fondo Gasparrini). 217

Commi 63-69 (Fondo indennizzo risparmiatori). 221

Commi 70 e 71 (Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese). 236

Comma 72 (Incremento del limite annuo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale). 243

Commi 73-86 (Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e oneri di funzionamento dei centri per l’impiego). 245

Commi 87 e 88 (Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata)  273

Commi 89 e 90 (Fondo per l’uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi)  278

Commi 91-93 (Modifiche alla normativa sull’APE sociale). 279

Comma 94 (Opzione donna). 287

Commi 95-97 (Fondo per interventi perequativi previdenziali per Forze armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco). 290

Commi 98-100 (Fondo per i trattamenti di quiescenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 292

Commi 101 e 102 (Disposizioni in materia previdenziale per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile). 296

Commi 103-118 (Norme a garanzia delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti)  299

Commi 119-121 (Esonero contributivo per assunzione di lavoratori provenienti da imprese in crisi)  309

Commi 122-130 (Fondo sociale per occupazione e formazione). 314

Commi 131-133 (Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria). 322

Comma 134 (Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo) 327

Commi 135-136 (Fondo povertà educativa). 329

Comma 137 (Decontribuzione a favore delle lavoratrici madri). 333

Comma 138 (Finanziamento del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere) 335

Commi 139-148 (Piano strategico nazionale per la parità di genere). 338

Commi 149 e 150 (Disposizioni in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza di genere). 343

Commi da 151-153 (Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione)  350

Comma 154 (Apprendistato professionalizzante per lavoratori sportivi) 355

Comma 155 (Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani) 358

Commi 156 e 157 (Anno europeo dei giovani e Fondo per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni) 361

Comma 158 (Istituzione del Centro nazionale del servizio civile universale con sede a L'Aquila). 364

Commi 159-171 (Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza)  368

Commi 172 e173 (Livello essenziale della prestazione riferito ai servizi educativi per l’infanzia). 398

Comma 174 (Risorse per il trasporto scolastico di studenti disabili). 404

Comma 175 (Credito d’imposta Mezzogiorno). 408

Commi 176 e 177 (Interventi per l'offerta turistica in favore di persone con disabilità)  412

Comma 178 (Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità). 414

Commi 179 e 180 (Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità). 417

Commi 181 e 182 (Incremento del finanziamento del Fondo per i soggetti con disturbo dello spettro autistico). 421

Commi 183 e 184 (Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità) 424

Commi da 185-190 (Agevolazioni per lo sviluppo dello sport). 427

Commi da 191-203 (Modifiche della disciplina dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale). 433

Commi 204-214 e commi 219 e 220 (Modifica della disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale dell’INPS). 452

Comma 215 (Contratto di espansione) 463

Comma 216 (Disposizioni transitorie in materia di cassa integrazione). 468

 

 


INDICE VOLUME II

 

Tavola di raffronto. 471

Commi 217 e 218 (Estensione della CISOA ai lavoratori della pesca e della piccola pesca)  489

Commi 221 e 222 (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI)  492

Comma 223 (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa -Dis-Coll). 497

Commi da 224-238 (Disposizioni in materia di cessazioni di attività produttive nel territorio nazionale). 500

Comma 239 (Sostegno in caso di maternità). 508

Commi da 240 -242 (Fondi per la formazione continua). 512

Commi 243-248 (Misure di incentivo e in materia di apprendistato professionalizzante in relazione ad una fattispecie di trattamento straordinario di integrazione salariale)  514

Commi 249-250 (Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale). 518

Commi 251-252 (Politiche attive per i lavoratori autonomi). 522

Commi 253-254 (Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori). 525

Commi 255-256 (Disposizioni finanziarie relative agli interventi in materia di ammortizzatori sociali). 527

Comma 257 (Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali). 530

Comma 258 (Incremento del Fondo sanitario nazionale). 532

Comma 259 (Incremento Fondo farmaci innovativi). 539

Comma 260 (Incremento delle risorse per i contratti di formazione specialistica medica)  541

Comma 261 (Finanziamento del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023) 547

Comma 262 (Risorse per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica) 551

Commi 263-267 (Risorse in materia di edilizia sanitaria e in materia di dispositivi di protezione e di altri strumenti ed attività inerenti a fasi di pandemia). 554


 

Commi 268, 269 e 271 (Rapporti di lavoro flessibile degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, stabilizzazione del personale e limiti di spesa per il personale dei medesimi enti ed aziende). 558

Comma 270 (Medici in servizio presso reti dedicate alle cure palliative). 568

Commi 272 e 273 (Incarichi convenzionali a tempo indeterminato nel servizio di emergenza-urgenza 118 per medici privi del diploma di formazione specifica in medicina generale)  570

Comma 274 (Rafforzamento dell’assistenza territoriale). 572

Comma 275 (Contributo Lega italiana per la lotta contro i tumori). 575

Commi 276-279 (Disposizioni in materia di liste di attesa Covid). 576

Comma 280 (Aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera). 588

Commi da 281 a 286 (Limiti di spesa farmaceutica). 590

Comma 287 (Esclusione di alcune fattispecie dal limite di spesa per dispositivi medici)  594

Comma 288 (Finanziamento aggiornamento LEA). 595

Comma 289 (Ripartizione quote premiali a valere sulle risorse previste per il finanziamento del SSN). 598

Commi 290-292 (Proroga delle disposizioni in materia di assistenza psicologica di cui all'articolo 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73). 600

Commi 293 e 294 (Indennità per il personale operante nei servizi di pronto soccorso)  604

Commi 295-296 (Proroga Unità speciali di continuità assistenziale - USCA). 605

Comma 297 (Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università)  607

Comma 298 (Contributo per le spese sanitarie di studenti fuori sede delle università statali)  617

Comma 299 (Accesso alla rete di connessione dati da parte di studenti universitari e delle istituzioni AFAM). 620

Comma 300 (Residenze universitarie statali e collegi di merito accreditati). 624

Comma 301 (Fondo perequativo università non statali del Mezzogiorno). 628

Comma 302 (Cultura scientifica). 631


 

Comma 303 (Compensi e indennità spettanti a taluni organi delle istituzioni AFAM)  634

Comma 304 (Nucleo di valutazione delle istituzioni AFAM). 638

Comma 305 (Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera). 642

Comma 306 (Misure volte a favorire la mobilità degli studenti universitari). 645

Comma 307 (Misure volte a favorire la mobilità degli studenti universitari stranieri)  646

Comma 308 (Fondo per le dotazioni organiche delle istituzioni statali AFAM)  647

Comma 309 (Valorizzazione del personale delle istituzioni AFAM). 651

Comma 310 (Fondo ordinario enti vigilati dal MUR). 653

Comma 311 (Fondo italiano per la scienza). 658

Comma 312 (Istituzione del Fondo italiano per le scienze applicate). 661

Comma 313 (Misure premiali in favore di enti pubblici di ricerca). 662

Comma 314 (Soppressione dell’Agenzia nazionale per la ricerca). 664

Commi 315-323 (Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR)). 668

Comma 324 (Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR)). 675

Comma 325 (Contrasto della Xylella fastidiosa). 677

Comma 326 (Proroga di incarichi temporanei di personale docente e ATA). 679

Comma 327 (Incremento delle risorse per la valorizzazione della professionalità del personale docente). 683

Comma 328 (Contributo aggiuntivo a favore delle scuole dell’infanzia paritarie)  684

Commi 329-338 (Insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria)  687

Commi 339-342 (Incremento del FUN per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici). 695

Comma 343 (Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi). 702

Articolo1, commi 344-347 (Interventi relativi alla formazione delle classi). 704


 

Comma 348 (Incremento del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo ). 709

Comma 349 (Fondo cultura). 711

Comma 350 (Sostegno della filiera dell’editoria libraria). 713

Comma 351 (Tax credit librerie). 715

Comma 352 (Fondo per l'adozione di provvedimenti legislativi per il sostegno dei lavoratori dello spettacolo). 717

Commi 353-356 (Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne). 719

Commi 357-358 (Carta cultura per i diciottenni). 721

Commi 359-363 (Fondazioni lirico sinfoniche). 726

Commi 364 e 365 (Potenziamento e adeguamento degli immobili degli Archivi di Stato)  733

Commi 366-372 (Fondo unico nazionale per il turismo). 736

Commi 373 e 374 (Banca dati strutture ricettive). 740

Commi 375-377 (Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria) 744

Commi 378 e 379 (Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali) 747

Comma 380 (Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione). 750

Comma 381 (Cooperazione allo sviluppo) 752

Comma 382 (Partecipazione italiana ad EXPO OSAKA 2025). 761

Comma 383 (Partecipazione dell’Italia al Conto speciale del Consiglio d’Europa)  763

Commi 384-387 (Partecipazione dell’Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale). 765

Comma 388 (Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa). 768

Comma 389 (Riduzione Fondo esigenze indifferibili). 770

Comma 390 (Profughi afghani: incremento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo). 771

Comma 391 (Partecipazione italiana al programma ASI-ARTEMIS). 774

Comma 392 (Istituzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni). 775


 

Comma 393 (Metropolitane nelle grandi aree urbane). 779

Comma 394 (Alta velocità e alta capacità della linea ferroviaria Adriatica). 781

Commi 395 e 396 (Contratto di programma RFI). 783

Comma 397 (Contratto di programma Anas). 784

Commi 398 e 399 (Incremento del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici). 786

Commi 400-402 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali). 790

Commi 403 e 404 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture autostradali regionali)  793

Commi 405 e 406 (Infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, delle province e delle città metropolitane). 796

Commi 407-414 (Messa in sicurezza strade) 800

Comma 415 (Rifinanziamento progettazione). 803

Comma 416 (Fondo per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici)  807

Comma 417 (Completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi stoccati nel deposito ex Cemerad). 809

Commi 418 e 419 (Rifinanziamento Aree interne). 810

Commi 420-443 (Giubileo 2025). 816

Comma 444-446 (Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna e Gran Premio d'Italia). 833

Comma 447 (Candidatura Roma Expo 2030). 835

Comma 448 (Rifinanziamento degli interventi di protezione civile per gli stati di emergenza di rilievo nazionale). 836

Commi 449-450, 459-471 (Disposizioni in materia di eventi sismici). 839

Commi 451-458 (Agevolazioni fiscali sisma). 856

Comma 472 (Rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico)  862

Commi 473 e 474 (Finanziamento del Piano triennale per la lotta contro gli incendi)  864

Commi 475-477 (Ammodernamento parco infrastrutturale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza). 868


 

Commi 478 e 479 (Fondo per il sostegno alla transizione industriale). 876

Commi 480-485 (Misura per il rifinanziamento bonus tv e decoder). 878

Commi 486 e 487 (Fondo per il sostegno alle attività economiche del turismo, dello spettacolo e del settore dell'automobile). 882

Commi 488-497 (Fondo italiano per il clima). 884

Comma 498 (Istituzione del Fondo per l’attuazione del programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico). 897

Commi 499-501 (Misure a sostegno dell’avvio dei centri di preparazione per il riutilizzo) 903

Comma 502 (Ricerca contrasto specie esotiche invasive). 906

Commi 503-512 (Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale e rafforzamento del bonus sociale elettrico e del gas). 909

Comma 513 (Finanziamento per le emergenze ambientali). 922

Comma 514 (Semplificazione del fondo nazionale per l'efficienza energetica) 924

Commi 515-519 (Fondo mutualistico nazionale contro i rischi catastrofali nel settore agricolo). 926

Comma 520 (Proroga per l'anno 2022 della decontribuzione per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40). 932

Commi 521-526 (Incentivi all'imprenditoria agricola femminile e altre misure di ISMEA per il potenziamento della competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare). 935


INDICE VOLUME III

 

 

Tavola di raffronto. 943

Comma 527 (IVA agevolata per la cessione di bovini e suini). 961

Comma 528 (Misure a favore della filiera delle carni). 963

Comma 529 (Esercizio delle funzioni in materia di pesca marittima per le Capitanerie di porto – Guardia costiera). 966

Comma 530 (Attuazione Strategia forestale nazionale di cui all’articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34). 968

Commi 531 e 532 (Ponti e viadotti). 970

Comma 533 (Manutenzione scuole). 971

Commi 534-542 (Rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti). 974

Commi 543-559 (Accordi tra il Governo e le Autonomie Speciali in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi). 981

Comma 560 (Interpretazione autentica in materia di accesso al finanziamento della spesa sanitaria corrente da parte delle autonomie speciali) 999

Comma 561 (Fondi perequativi, finanziamento e sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane). 1004

Comma 562 (Spesa di personale di Province e Città Metropolitane per le assunzioni necessarie per l'attuazione del PNRR). 1012

Comma 563 (Incremento Fondo di solidarietà comunale per funzioni sociali) 1014

Comma 564 (Incremento dotazione del Fondo di solidarietà comunale per potenziamento sociale, asili nido e trasporto disabili) 1019

Commi 565 e 566 (Rifinanziamento del fondo cui all'art. 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ed estensione ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna). 1022

Commi 567-580 (Ripiano disavanzo comuni sede di capoluogo di città metropolitana) 1031

Commi 581 e 582 (Incremento risorse comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche)  1045

Commi 583-587 (Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali). 1048

Comma 588 (Versamento di ristori delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all’evasione) 1058

Articolo 1, comma 589 (Fondo per legalità e tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori). 1062

Commi 590 e 591 (Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali) 1066

Comma 592 (Modalità di riparto delle risorse relative ai LEP da assegnare agli enti locali)  1070

Commi 593-596 (Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane). 1073

Commi 597-603 (Rinegoziazione anticipazioni di liquidità Enti territoriali). 1079

Commi 604 e 606 (Disposizioni in materia di trattamento accessorio dei dipendenti pubblici) 1089

Comma 605 (Trattamento economico accessorio delle Forze di polizia e delle Forze armate)  1092

Comma 607 (Fondo per assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte di pubbliche amministrazioni nazionali). 1094

Comma 608 (Disposizioni in materia di ufficio del processo). 1095

Commi 609-611 (Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali). 1097

Comma 612 (Risorse finanziarie per la definizione da parte dei contratti collettivi dei nuovi ordinamenti professionali dei dipendenti pubblici). 1099

Comma 613 (Fondo per la formazione dei dipendenti pubblici). 1102

Commi 614 e 615 (Incremento del ruolo organico della magistratura) 1103

Comma 616 (Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso). 1106

Commi 617 e 618 (Funzionamento della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici). 1107

Comma 619 (Trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate). 1112

Comma 620 (Strade Sicure). 1115

Comma 621 (Proroga del contingente di 753 militari dell'operazione "Strade sicure")  1119

Commi 622-624 (Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali). 1121

Comma 625 (Modifiche al TU spese di giustizia). 1128

Comma 626 (Tabelle A e B). 1129

Comma 627 (Fondo esigenze indifferibili) 1143

Comma 628 (Incremento dotazione Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU)  1145

Commi 629-633 (Disposizioni in materia di magistratura onoraria). 1148

Commi 634 e 635 (Fondo per la regolazione contabile delle Sovvenzioni del Tesoro alle Poste) 1159

Comma 636 (Proroga del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279). 1161

Commi da 637 a 644 (Conclusione del cashback). 1164

Comma 645 (Sgravio contributivo apprendisti). 1168

Comma 646 (Collocamento fuori ruolo di docenti e dirigenti scolastici). 1172

Comma 647 (Contributo per un progetto pilota della Comunità di Sant'Egidio-ACAP Onlus in favore degli anziani). 1174

Comma 648 (Contratti a termine del Ministero dell’interno). 1175

Comma 649 (Finanziamento al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale)  1177

Comma 650 (Risorse per l'acquisto dei vaccini e dei farmaci contro il COVID-19)  1178

Commi 651 e 652 (Misure per la funzionalità delle Forze di polizia). 1179

Comma 653 (Inapplicabilità verifica dell’adempimento degli obblighi di versamento) 1184

Commi 654 e 655 (Disposizioni finanziarie) 1186

Commi 656 e 657 (Abrogazione del decreto-legge n. 209 del 2021). 1194

Commi 658-659 (Misure a sostegno dell'industria del tessile). 1196

Comma 660 (Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione della parità di genere). 1200

Commi 661-667 (Diposizioni in materia di recupero degli uomini autori di violenza)  1201

Comma 668 (Risorse destinate ai centri antiviolenza e alle case rifugio). 1206

Commi 669 e 670 (Rifinanziamento Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità). 1208

Commi 671-674 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo). 1212


 

Commi 675 e 676 (Fondo di solidarietà in favore di proprietari di immobili occupati abusivamente). 1215

Comma 677 (Incremento del Fondo per le non autosufficienze). 1217

Commi 678-680 (Fondo per progetti di coabitazione di anziani). 1218

Commi 681 e 682 (Disposizioni in materia di rifugi per animali in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario) 1219

Comma 683 (Proroga dell’entrata in vigore delle disposizioni del D.L. n. 146 del 2021 di modifica della disciplina dell’IVA). 1221

Commi 684-686 (Fondo per i Test di Next-Generation Sequencing e disposizioni in materia di laboratori). 1222

Commi 687-689 (Disturbi della nutrizione e dell'alimentazione) 1225

Comma 690 (Piano di interventi per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS). 1226

Commi 691-694 (Sanità militare). 1228

Comma 695 (Interventi a supporto e protezione del personale italiano operante nel territorio della Repubblica di Gibuti). 1232

Comma 696 (Apprendistato Agenzia Industrie Difesa). 1234

Commi 697 e 698 (Servizi di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche statali)  1237

Comma 699 (Risorse per i campionati europei di nuoto). 1239

Commi 700-703 (Fondi per la produzione artigiana, della ceramica e del Vetro di Murano)  1241

Commi 704 e 705 (Disposizioni concernenti la fauna selvatica). 1250

Commi 706 e 707 (Proroga esonero canone unico e semplificazioni pubblici esercizi)  1252

Comma 708 (Esenzione del pedaggio autostradale per i veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e della Protezione civile della Valle d'Aosta) 1257

Commi 709 e 710 (Proroga del termine per la richiesta dei partiti politici di ammissione al finanziamento privato in regime fiscale agevolato). 1258

Comma 711 (Sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali). 1260

Comma 712 (Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale e la sostenibilità dell'industria navale di rilevanza strategica nazionale). 1262


 

Comma 713 (Credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile)  1264

Comma 714 (Fondo venture capital). 1265

Commi 715-717 (Partecipazione al capitale della Banca d’Italia). 1268

Comma 718 (Misure per le società d'investimento immobiliare quotate). 1271

Commi 719 (Rifinanziamento Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti)  1273

Commi 720-726 (Riordino della disciplina sul tirocinio). 1276

Commi 727-729 (Ulteriori misure per l'internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS). 1282

Comma 730 (Disposizione di interpretazione autentica in materia di imposta di registro)  1290

Comma 731 (Misure in materia di convenzioni di tirocini di formazione e orientamento)  1292

Commi 732 e 733 (Consiglio nazionale dei giovani). 1293

Commi 734 e 735 (Ulteriori misure in favore del rafforzamento degli assistenti sociali)  1295

Comma 736 (Contributo a favore dell’Unione italiana ciechi) 1299

Comma 737 (Credito d'imposta per le spese relative alla fruizione dell'attività fisica adattata) 1301

Comma 738 (Contributo in favore della FISH- Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS). 1302

Comma 739 (Contributo a favore dell’Anfass). 1304

Comma 740 (Eventi internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport)  1307

Commi 741 e 742 (Contributo per il Giro d’Italia Giovani Under 23 del 2022)  1308

Comma 743 (IMU ridotta per soggetti non residenti titolari di pensione). 1310

Comma 744 (Contributo in favore della “Casa di Leo” per l’ospitalità dei familiari dei pazienti pediatrici). 1312

Comma 745 (Ulteriori interventi in favore del PAC Umbria). 1313

Comma 746 (Fondo per la crescita sostenibile). 1318

Comma 747 (Contributo in favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù). 1320

Comma 748 (Fondo malattie rare della retina). 1321


 

Comma 749 (Presa in cura di bambini affetti da malattia oncologica presso strutture ospedaliere del Comune di Pavia in base al metodo “LAD Proejct”). 1322

Comma 750 (Finanziamento a favore della Fondazione Italiana per la Sclerosi Multipla)  1324

 


 

INDICE VOLUME IV

 

Tavola di raffronto. 1325

Comma 751 (Contributo alla società BIOGEM per la competitività della infrastruttura di ricerca nel settore oncologico). 1343

Commi 752 e 753 (Interventi perequativi in favore degli ex medici condotti). 1346

Comma 754 (Abrogazione compiti Agenas in materia di screening neonatali) 1348

Commi 755 e 756 (Istituzione del Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario). 1350

Comma 757 (Fondo malattie croniche intestinali). 1351

Comma 758 (Contributo all'Accademia Vivarium novum). 1352

Comma 759 (Associazione dell’Identità ogliastrina e della Barbagia di Seulo)  1353

Comma 760 (Stabilizzazione del personale del CREA). 1354

Commi 761 e 762 (Contributo alla Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII)  1356

Comma 763 (Misure fiscali a sostegno della ricerca). 1358

Comma 764 (Xylella fastidiosa reimpianti). 1362

Comma 765 (Scuole di servizio sociale) 1364

Comma 766 (Scuola per l'Europa di Parma). 1365

Comma 767 (Disposizioni in materia di procedura di riequilibrio finanziario)  1368

Comma 768 (Disposizioni transitorie in merito alla realizzazione del sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica) 1369

Comma 769 (Proroga del termine di conclusione delle procedure concorsuali pubbliche del Ministero dell'istruzione) 1371

Comma 770 (Interventi per la continuità didattica nelle scuole statali situate nelle piccole isole)  1373

Commi 771-773 (Interventi per la promozione della lingua e cultura italiana all’estero, per l’adeguamento delle retribuzioni del personale a contratto degli uffici all’estero del MAECI, nonché per il sostegno della rete dei consoli onorari all’estero). 1375

Commi 774-778 (Fondo per la diffusione della cultura della legalità) 1378

Commi 779 e 907, primo periodo (Risorse per la Capitale italiana della cultura 2023) 1380

Comma 780 (Archi romani antichi). 1382

Comma 781 (Contributi in favore dell'Accademia Internazionale di Imola, dell'Accademia Musicale Chigiana e della Scuola di Musica di Fiesole). 1383

Comma 782 (Contributi per la realizzazione del Festival Donizetti Opera e il Festival Internazionale della Musica MITO). 1384

Comma 783 (Contributo in favore dell'istituto della Enciclopedia Italiana). 1385

Comma 784 (Contributo alla Fondazione EBRI). 1387

Commi 785-791 (Disposizioni in materia di celebrazioni e anniversari di rilievo culturale) 1388

Commi 792-796 (Disposizioni per la celebrazione del centenario della morte di Giacomo Puccini). 1391

Comma 797 e 798 (Sostegno e valorizzazione dei carnevali storici). 1396

Commi 799-801 (Fondazioni lirico sinfoniche). 1398

Comma 802 (Contributi straordinari ad associazioni musicali). 1401

Comma 803 (Interventi a favore degli esuli della ex Jugoslavia e della minoranza italiana in Slovenia, Montenegro e Croazia). 1403

Commi 804-806 (Celebrazioni di Pietro Vannucci, detto "Il Perugino"). 1406

Comma 807 (Ulteriori interventi in materia di cooperazione allo sviluppo). 1408

Comma 808 (Rifinanziamento del Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di difesa cibernetica). 1411

Commi 809-811 (Contributo per la riqualificazione elettrica dei veicoli e finanziamento del sistema ERTMS). 1413

Comma 812 (Credito d'imposta impianti fonti rinnovabili). 1415

Commi 813 e 814 (Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi a Mantova)  1417

Comma 815 (Finanziamento del Fondo salva-opere). 1419

Comma 816 (Sostegno al TPL della Città di Venezia). 1421

Commi 817 e 818 (Manutenzione straordinaria delle strutture che insistono sulle aree adibite a sedi per lo svolgimento del Vertice G8 nell'ex arsenale militare della Maddalena)  1422

Comma 819 (Modifica al Regio Decreto n. 262 del 1942 in materia di appalti)  1424

Comma 820 (Rifinanziamento Fondo rotativo progettualità). 1425

 

Comma 821 (Produzione di energia idroelettrica ecocompatibile dagli acquedotti)  1427

Comma 822 (Commissario straordinario bob Cortina). 1430

Comma 823 (Misure per il completamento della carta geologica d’Italia) 1431

Commi 824 e 825 (Fondo pratiche sostenibili). 1433

Commi 826 e 827 (Fondo valorizzazione prodotti agroalimentari tradizionali e certificati)  1434

Commi 828 e 829 (Finanziamento a favore dell'Ispra per il supporto al Mite e misure per la qualità dell'aria). 1436

Comma 830 (Potenziamento dei controlli ambientali). 1440

Commi 831-834 (Misure per incentivare l'installazione di impianti  di compostaggio presso i centri agroalimentari) 1442

Commi 835-838 (Adeguamento al divieto di immissione di specie ittiche alloctone di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357). 1445

Comma 839 (Aggiornamento dei Piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale). 1448

Commi 840 e 841 (Piano straordinario di bonifica e disposizioni urgenti in materia di siti di smaltimento e trattamento dei rifiuti). 1449

Commi 842 e 843 (Contributo per la promozione dei territori locali). 1452

Commi 844 e -845 (Interventi urgenti e proroghe di termini per garantire la continuità delle attività di approvvigionamento idrico in alcuni territori delle Regioni Puglia, Basilicata e Campania). 1454

Commi 846-855 (Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'insetto Ips typographus nei territori alpini già colpiti dalla tempesta Vaia). 1458

Comma 856 (Personale del Ministero dello sviluppo economico). 1465

Commi 857 e 858 (Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni culturali immateriali agro-alimentari e agro-silvo-pastorali) 1467

Commi 859-862 (Interventi a sostegno delle filiere apistica, della frutta a guscio e delle filiere minori). 1469

Commi 863 e 864 (Misure per il rafforzamento di SIN S.p.A.). 1471

Commi 865-867 (Istituzione del Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche). 1474

Commi 868 e 869 (Fondo per il sostegno dell'enogastronomia italiana). 1476

Commi 870 e 871 (Disposizioni a sostegno delle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche). 1478

Comma 872 (Risorse destinate ai territori di Limbadi e Nicotera). 1479

Commi 873 e 874 (Rifinanziamento Fondo demolizione opere abusive). 1480

Commi 875-877 (Contributo a comuni siciliani per la gestione sanitaria dei flussi migratori)  1483

Comma 878 (Interventi relativi al Ministero dell’istruzione) 1485

Comma 879 (Fondo per legalità e tutela degli amministratori locali  vittime di atti intimidatori) 1486

Comma 880 (Interventi per l'emergenza cimiteriale nel Comune di Palermo). 1487

Comma 881 (Dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN). 1488

Comma 882 (Retribuzione di risultato dirigenti ENAC). 1489

Comma 883 (Disposizioni in favore del Comune di Verduno). 1490

Commi 884 e 885 (Reclutamento e formazione della carriera prefettizia) 1491

Commi 886-888 (Potenziamento organici dell'Area della promozione culturale e altre disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale). 1493

Comma 889 (Finanziamento a favore dell’Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri). 1495

Commi 890-892 (Economia sociale). 1497

Commi 893-895 (Tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del Coraebus undatus). 1500

Commi da 896 a 898 (Fondazione Anna Milanese; Istituto Campana; Centro Studi Salvo d'Acquisto). 1502

Comma 899 (Accademia Galileiana di scienze, lettere e arti). 1503

Comma 900 (Biblioteca Italiana per Ipovedenti "B.I.I. ONLUS" di Treviso). 1504

Comma 901 (Autorizzazione di spesa per l’Istituto comprensivo P. P. Mennea di Barletta)  1505

Commi 902-905 (Autorizzazioni di spesa destinate a vari Istituti). 1506

Comma 906 (Strada provinciale Valle Brembilla). 1508


 

Comma 907, secondo periodo (Stanziamento in favore della Fondazione Versiliana)  1509

Comma 908 (Prosecuzione del viaggio del Treno della memoria). 1510

Commi 909-911 (Riqualificazione ed efficientamento energetico varie strutture)  1512

Comma 912 (Credito d’imposta per minusvalenze realizzate in “PIR PMI”). 1513

Comma 913 (Estensione termine cartelle di pagamento). 1515

Comma 914  (Disciplina del microcredito). 1517

Commi 915 e 916 (Misure in materia di accesso alle prestazioni del Fondo Indennizzo risparmiatori). 1519

Commi 917-922 (Misure in materia di personale del CONI). 1521

Commi 923-924 (Sospensione termini società e federazioni sportive). 1527

Comma 925 (Disposizioni per l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza) 1529

Comma 926 (Contributo in favore delle strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta e dell’Ospedale Bambino Gesù appartenente alla Santa Sede). 1531

Commi 927-944 (Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista) 1534

Commi 945-951 (Fondazione Biotecnopolo di Siena). 1540

Comma 952 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali)  1547

Commi 953-955 (Continuità territoriale). 1549

Comma 956 (Interventi relativi alla valutazione degli apprendimenti e agli esami di Stato per l’a.s. 2021/2022). 1555

Comma 957 (Disposizioni relative ai Direttori dei servizi generali e amministrativi della scuola). 1559

Comma 958 (Misure per l’immissione in ruolo di docenti). 1560

Comma 959 (Incarichi temporanei per le funzioni ispettive e immissione in ruolo di dirigenti tecnici del Ministero dell’istruzione) 1564

Comma 960 (Disposizioni in materia di collaboratori scolastici). 1567

Comma 961 (Assunzioni Forze di Polizia e Vigili del fuoco). 1573

Comma 962 (Riduzione Fondo interventi strutturali di politica economica) 1575

Comma 963 (Fondo per i cammini religiosi). 1576

Comma 964 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture autostradali). 1578

Comma 965 (Impianti per la ventilazione meccanica controllata nelle scuole statali)  1580

Comma 966 (Autorità sistema portuale Mar Tirreno Centro-Settentrionale ). 1582

Comma 967 (Istituzione di una Banca dati dei minori in affido, delle famiglie e delle persone affidatarie). 1583

Comma 968 (Contributo in favore della Associazione DONNEXSTRADA). 1584

Comma 969 (Lavoratori fragili). 1585

Comma 970 (Controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi)  1587

Comma 971 (Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale) 1591

Comma 972 (Fibromialgie). 1592

Comma 973 (Contributo a favore dell'INDIRE). 1594

Comma 974 (Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione). 1595

Comma 975 (Contributo per l’Istituto Affari internazionali di Roma). 1597

Comma 976 (Potenziamento delle attività dell'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale). 1599

Comma 977 (Programma di interventi per i territori del Mezzogiorno). 1601

Commi 978 e 979 (Disposizioni in materia di camere di commercio). 1605

Commi 980-984 (Disposizioni in materia di animali da pelliccia). 1609

Commi 985-987 (Accisa sulla birra). 1612

Commi 988 e 989 (Qualifica di imprenditore agricolo e indennità per il personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari). 1614

Comma 990 (Contributo al Comune di Trieste). 1617

Comma 991 (Misure per la tutela e valorizzazione di Cividale del Friuli). 1618

Commi 992-994 (Rimodulazione del Piano di riequilibrio pluriennale). 1619

Comma 995 (Misure per la proroga dei contratti di consulenza e collaborazione in essere con soggetti esterni alla pubblica amministrazione). 1622

Commi 996- 998 (Disposizioni per il settore marittimo). 1624

Comma a 999 (Scuola politecnica  - Polo ingegneria Great Campus). 1626

Commi 1000-1001 (Tutela legale e responsabilità civile verso terzi). 1627

Comma 1002 (Accordo culturale Italia e Germania). 1629

Comma 1003 (Incremento del Fondo per la valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). 1631

Commi 1004-1005 (Convenzione in materia di sicurezza sociale tra Italia e Albania  1633

Comma 1006 (Enti sportivi operanti nella provincia autonoma di Bolzano). 1635

Commi 1007-1008 (Autorizzazioni di spesa per interventi culturali in provincia di Como)  1637

Commi 1009 e 1010 (Centro merci di Alessandria). 1639

Comma 1011 (Impianti a fune). 1641

Comma 1012 (Contributo ad associazioni combattentistiche). 1642

Comma 1013 (Limite temporale per l'assunzione a tempo indeterminato presso il MISE)  1644

SEZIONE II – APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE.. 1647

Articoli 2-17 (Approvazione degli stati di previsione dei Ministeri  Analisi dei finanziamenti, definanziamenti e rimodulazioni di leggi di spesa disposte dagli stati di previsione)  1647

Articoli 18 e 19 (Quadri generali riassuntivi). 1673

Articolo 20 (Disposizioni diverse). 1676

Articolo 21 (Clausola di salvaguardia) 1682

Articolo 22 (Entrata in vigore). 1684

 

 


Tavola di raffronto

Oggetto

A.S. 2448
Art. co.

Testo 5a Commissione

A.C. 3424
Art. 1, co.

SEZIONE I

 

 

 

Risultati differenziali del bilancio dello Stato

1

 

1

Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche

2

 

2-4

Differimento di termini in materia di addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

 

2-bis

5-7

Esclusione IRAP per le persone fisiche

 

2-ter

8-9

Modifiche alla disciplina del Patent box

 

2-quater

10-11

Differimento termini decorrenza dell’efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax

3

 

12

Aliquota iva del dieci per cento per i prodotti per l’igiene femminile non compostabili

4

 

13

Disposizioni in materia di governance e remunerazione del servizio nazionale della riscossione

5

 

14-23

Esenzione bollo su certificazioni digitali

6

 

24

Proroga della detassazione ai fini irpef dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli

7

 

25

Potenziamento dei piani individuali di risparmio PIR. Piani di risparmio

8, co 1

8, co 1 e co. 1-bis

26-27

Proroghe: Superbonus fiscale

9, co. 1, lett. a)-e-bis)

9, co. 1, lett. a), c-bis), d-bis), d-quater), e-bis)

28, lett. a-e), lett. g-l)

Misure fiscali per gli interventi nei territori colpiti da eventi sismici

 

9, co. 1, lett. d-bis), e co. 1-bis

28, lett. f)

Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile. Estensione dell'obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi (art. 1, co 1, lett. b) del DL 157/2021)

9, co. 2, lett. a) e b)

9, co. 2, lett. a-b e bis)

29

Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi (ex art. 2 del DL 157/2021)

 

9, co. 2-bis

30

Controlli dell'Agenzia delle entrate (ex art. 3 del DL 157/2021)

 

9, co. 2-ter - 2-octies

31-36

Detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione edilizia

9, co. 3

 

37

Bonus verde

9, co. 4

 

38

Bonus facciate

9, co. 5

 

39

Abrogazione del decreto-legge n. 157 del 2021 con salvezza degli effetti.

 

9, co. 5-bis e 5-ter

40-41

Detrazioni per barriere architettoniche

 

9, co. 5-bis

42

Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell’ambito del Superbonus

 

9-bis

43

Proroga del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali «transizione 4.0»

10, co. 1

 

44

Proroga del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative

10, co. 2

 

45

Credito imposta PMI

 

10, co 2-bis

46

Rifinanziamento della misura “nuova Sabatini”

11

 

47-48

Potenziamento dell’internazionalizzazione delle imprese

12, co. 1

 

49

Cabina di regia per l’internazionalizzazione e unificazione fondi ICE

13

 

50

Misure a favore dei soggetti colpiti dagli incendi verificatisi nelle regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia

 

13-bis

51-52

Fondo di garanzia per le PMI

14

 

53-58

Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese

15

 

59

Garanzia a favore di progetti del green new deal

16

 

60-61

Proroga dell’operatività straordinaria del cosiddetto fondo Gasparrini

17

 

62

Attività Fondo indennizzo risparmiatori

 

17-bis e 17-ter

63-69

Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese

18

 

70-71

Incremento del limite annuo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale

19

 

72

Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e oneri

di funzionamento dei centri per l’impiego

20-22

 

73-86

Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata

23

 

87-88

Fondo per l’uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi

24

 

89-90

Modifica della normativa sull’APE sociale

25

 

91-93

Opzione donna

26

 

94

Istituzione di un fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco

27, co. 1-2

 

95-97

Armonizzazione trattamenti quiescenza Vigili del fuoco

27, co. 3-7

 

98-100

Applicazione al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile dell’articolo 54 del decreto del Presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092

28

 

101-102

Norme a garanzia delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti

29

 

103-118

Esoneri contributivi per lavoratori provenienti da imprese in crisi. Riduzione contributi lavoratori

30, co. 1 e 2

co. 2-bis

119-121

Rifinanziamento fondo sociale per occupazione e formazione

31

 

122-130

Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria

32

 

131-133

Congedo di paternità

33

 

134

Fondo per il contrasto della povertà educativa

34

 

135-136

Decontribuzione per le lavoratrici madri

35

 

137

Finanziamento del fondo per il sostegno alla parità salariale di genere

36

 

138

Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di genere

37

 

139-148

Disposizioni in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza di genere

38

 

149-150

Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione, in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile

39, co. 1-3

 

151-153

Misure per l’apprendistato dei giovani lavoratori sportivi

39, co. 4

 

154

Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani

40

 

155

Anno europeo dei giovani e Fondo per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni

41

 

156-157

Istituzione del Centro Nazionale del Servizio Civile Universale con sede a L’Aquila

42

 

158

Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza

43

 

159-171

Livello essenziale della prestazione riferito ai servizi educativi per l’infanzia

44

 

172-173

Livelli essenziali delle prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili

45

 

174

Credito d'imposta per il Mezzogiorno

46

 

175

Interventi per l’offerta turistica in favore di persone con disabilità

47

 

176-177

Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità

48

 

178

Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità

49, co. 1-2

 

179-180

Rifinanziamento per iniziative per persone con disturbi autistici

 

49, co. 2-bis - 2-quater

181-182

Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità

50

 

183-184

Agevolazioni per lo sviluppo dello sport. Attività sportive universitarie

51

51, co. 3-bis e 3-ter

185-188

Cassa integrazione ordinaria e straordinaria

da 52 a 65

STRALCIATI 58, 59, 64

 

191-203

Fondi di solidarietà bilaterali e FIS

da 66 a 71 e 75

 

204-214 e 219-220

Contratto di espansione

72

 

215

Disposizioni transitorie

73

 

216

Estensione della Cassa integrazione salariale operai agricoli - CISOA ai lavoratori della pesca e della piccola pesca

74

 

217-218

Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego - NASPI

76

 

221-222

Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL

77

 

223

Disposizioni in materia di cessazione dell'attività produttiva

 

77-bis

224-238

Sostegno in caso di maternità

78

 

239

Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua

79 e 80

 

240-242

Misure di incentivo in relazione ad alcune fattispecie di cassa integrazione guadagni straordinaria e Norme in materia di apprendistato professionalizzante per le medesime fattispecie

81 e 82

 

243-248

Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale

83

 

249-250

Politiche attive per i lavoratori autonomi

84

 

251-252

Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori

85

 

253-254

Finanziamento del fondo di integrazione salariale

86

 

255-256

Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali

87

 

257

Incremento Fondo sanitario nazionale

88, co. 1

 

258

Incremento Fondo farmaci innovatiti

88, co. 2

 

259

Incremento risorse farmaci specializzazione medica

88, co. 3

 

260

Finanziamento del piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023

89

 

261

Risorse per il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto emergenza epidemiologica COVID-19

 

89-bis

262

Risorse per vaccini anti SARS-COV-2

90, co. 1 STRALCIATO   co. 2

 

soppresso

Edilizia sanitaria

91

 

263-267

Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario

92, co. 1, 2 e 3

 

268-269 e 271

Cure palliative

 

92, co. 2-bis

270

Personale 118

 

92, co. 3-bis e 3-ter

272-273

Potenziamento assistenza territoriale

93, co. 1

 

274

Finanziamento a sostegno delle attività della lega italiana per la lotta contro i tumori

93, co. 2

 

275

Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo c.p.s. 13 settembre 1946, n. 233

93, co. 3 STRALCIATO

 

 

Disposizioni in materia di liste di attesa

94

 

276-279

Disposizioni in materia di tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni da privato accreditato

95

 

280

Tetti di spesa farmaceutica

96

 

281-286

Tetti di spesa per dispositivi medici

97

 

287

Aggiornamento LEA

98

 

288

Ripartizione quote premiali a valere sulle risorse previste per il finanziamento del SSN

99

 

289

Proroga delle disposizioni in materia di assistenza psicologica ex art. 33 del dl 73/2021

100

 

290-292

Indennità di pronto soccorso

101

 

293-294

Proroga delle unità speciali di continuità assistenziale - USCA

102

 

295-296

Fondo Finanziamento Ordinario Università

103, co. 1

 

297

Contributo alle spese sanitarie degli studenti fuori sede

 

103, co. 1-bis

298

Strumenti digitali per la didattica

 

103, co. 1-ter

299

Fondo per i collegi di merito

103, co. 2

 

300

Fondo perequativo università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno

 

103, co. 2-bis

301

Cultura scientifica

103, co. 3

 

302

Compensi membri cda AFAM

103, co. 4

 

303

Istituzioni artistiche e musicali. Nucleo di valutazione

103, co. 5

 

304

Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera

 

103, co. 5-bis

305

Erasmus plus

 

103, co. 5-ter

306

Associazione UNI Italia

 

103, co. 5-quater

307

Assunzioni istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica

103, co. 6

 

308

Personale AFAM

103, co. 7

 

309

Fondo ordinario enti vigilati dal MUR

104, co. 1

 

310

Fondo italiano per la scienza

104, co. 2

 

311

Fondo per la ricerca industriale

104, co. 3

 

312

Sostegno e promozione attività degli enti pubblici ricerca

104, co. 4

 

313

Agenzia nazionale ricerca

104, co. 5

 

314

Piano di riorganizzazione e rilancio del consiglio nazionale delle ricerche – C.N.R.)

105

 

315-323

Attività enti pubblici di ricerca

 

105, co 9-bis e 9-ter

324

Contrasto della Xylella fastidiosa

106, co. 1

 

325

Proroga personale scolastico COVID

107

 

326

Valorizzazione della professionalità dei docenti

108

 

327

Contributo a favore delle scuole dell'infanzia paritarie

 

108-bis

328

Insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria

109, co. 1-10

 

329-338

Incremento del FUN per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici

110

 

339-342

Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi

111

 

343

Misura per rafforzare il diritto allo studio in classi numerose

112

 

344-347

Fondo cinema

113, co. 1

 

348

Fondo cultura

113, co. 2

 

349

Fondo biblioteche

113, co. 3

 

350

Tax credit per le librerie

114

 

351

Fondo per il sostegno economico temporaneo dei lavoratori dello spettacolo - SET

115

 

352

Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne

116

 

353-356

App18-Bonus cultura per i diciottenni

117

 

357-358

Fondazioni lirico sinfoniche

118, co. 1-5

 

359-363

Potenziamento e adeguamento degli immobili degli archivi di stato

119

 

364-365

Fondo unico nazionale per il turismo

120

 

366-372

Banca dati delle strutture ricettive

121

 

373-374

Fondo editoria

122

 

375-377

Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali

123

 

378-379

Incremento del fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione

124

 

380

Cooperazione allo sviluppo

125

 

381

Partecipazione italiana ad expo Osaka 2025

126

 

382

Partecipazione italiana al conto speciale CEDU

127, co. 1

 

383

Partecipazione dell’Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale

127, co. 2-5

 

384-387

Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa

128

 

388

Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione

 

 

389

Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo

129

 

390

Partecipazione italiana al programma ASI-ARTEMIS

130

 

391

Istituzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni

131

 

392

Metropolitane nelle grandi aree urbane

132

 

393

Alta velocità e alta capacità della linea ferroviaria Adriatica

133

 

394

Contratto di programma RFI

134, co. 1-2

 

395-396

Contratto di programma ANAS

135

 

397

Incremento del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici

136

 

398-399

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali

137

 

400-402

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture autostradali regionali (Cispadana)

138

 

403-404

Infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, delle province e delle città metropolitane

139

 

405-406

Messa in sicurezza strade

140

 

407-414

Rifinanziamento progettazione

141, co. 1

 

415

Fondo per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici

142

 

416

Completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi stoccati nel deposito ex Cemerad

143

 

417

Rifinanziamento Aree interne

144

 

418-419

Giubileo 2025

145

 

420-443

Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna e Gran Premio d’Italia

146, co. 1-2

146, co. 2-bis

444-446

Candidatura di Roma per l’Expo 2030

147

 

447

Rifinanziamento degli interventi di protezione civile connessi agli stati di emergenza di rilievo nazionale

148

 

448

Eventi sismici

149, co. 1-12

149, co. 1-2 e 3-15

449-450 e 459-471

Agevolazioni fiscali sisma

 

149, co. da 2-bis a 2-decies

451-458

Rifinanziamento del fondo per la prevenzione del rischio sismico

150

 

472

Finanziamento Piano triennale lotta attiva contro gli incendi boschivi

151

 

473-474

Ammodernamento parco infrastrutturale dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza

152

 

475-477

Fondo sostegno transizione industriale

153

 

478-479

Misura di rifinanziamento bonus TV e decoder

 

153-bis

480-485

Fondo per il sostegno alle attività economiche del turismo, dello spettacolo e del settore dell’automobile

 

153-ter

486-487

Fondo Italiano per il Clima

154

 

488-497

Istituzione del fondo per l’attuazione del programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico

155

 

498

Misure a sostegno dell’avvio dei centri di preparazione per il riutilizzo

156

 

499-501

Ricerca contrasto specie esotiche invasive

157

 

502

Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas

158

 

503-512

Finanziamento per le emergenze ambientali

159, co. 1

 

513

Semplificazione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica

159, co. 2

 

514

Fondo mutualistico nazionale contro i rischi catastrofali nel settore agricolo

160

 

515-519

Proroga per l’anno 2022 della decontribuzione per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40

161

 

520

Incentivi all’imprenditoria agricola femminile e altre misure di ISMEA per il potenziamento della competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare

162

 

521-526

IVA agevolata per la cessione di bovini e suini

163

 

527

Filiere delle carni

 

163, co. 1-bis

528

Esercizio delle funzioni in materia di pesca marittima per le Capitanerie di porto-guardia costiera

164

 

529

Attuazione strategia forestale nazionale di cui all’articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34

165

 

530

Ponti e viadotti

166

 

531-532

Manutenzione scuole

167

 

533

Rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti

168, co. 1-9

 

534-542

Accordi tra il Governo e le Autonomie Speciali in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi

169, co. 1-17

 

543-559

Disposizioni di interpretazione autentica in materia di finanziamento della spesa sanitaria

169, co. 18

 

560

Finanziamento e sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane

170

170, co. 1

561

Personale delle province e delle città metropolitane per l’attuazione del PNRR

 

170, co. 1-bis

562

Incremento fondo di solidarietà comunale per funzioni sociali e asili nido

171

 

563

Incremento dotazione fondo di solidarietà comunale per potenziamento sociale, asili nido e trasporto disabili

172

 

564

Rifinanziamento del fondo cui all’art 53 del dl 104/2020 ed estensione ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna

173

 

565-566

Ripiano disavanzo comuni sede di capoluogo di città metropolitane

 

173-bis

567-580

Incremento risorse comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche

174

 

581-582

Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali

175

 

583-587

Versamento ristori minori entrate da lotta all’evasione

176

 

588

Fondo per iniziative in favore della legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori

177, co. 1

 

589

Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali

178

 

590-591

Disposizioni concernenti le modalità per il riparto delle risorse LEP da assegnare agli enti locali

179

 

592

Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane

180

 

593-596

Rinegoziazione anticipazioni di liquidità Enti territoriali

181

 

597-603

Disposizioni in materia di trattamento accessorio

182, co. 1 e 1-ter

 

604 e 606

Trattamento economico accessorio Forze di polizia e Forze armate

 

182, co. 1-bis

605

Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione

183, co. 1

 

607

Disposizioni in materia di ufficio del processo

 

183-bis

608

Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali

184

 

609-601

Ordinamento professionale

185

 

612

Risorse per la formazione

186

 

613

Incremento del ruolo organico della magistratura

187

 

614-615

Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso

188

 

616

Funzionamento della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti politici

 

188-bis

617-618

Attuazione dell’articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

189

 

619

Strade sicure

190

 

620

Proroga del contingente di 753 militari dell'operazione "Strade sicure"

 

190-bis

621

Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali

191

 

622-624

Contributo unificato

192

 

625

Tabelle A e B

193

 

626

Fondo esigenze indifferibili

194

 

627

Fondo di rotazione per l'attuazione del NGEU

195

 

628

Magistratura onoraria

196

 

629-633

Regolazione contabile sovvenzioni Tesoro/Poste

197

 

634-635

Proroga del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279

198

 

636

Modifiche all’articolo 1, commi 289-bis, 289-ter e 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e al decreto del ministro dell’economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156 (Conclusione del programma cashback)

199, co. 1-8

 

637-644

Contratti di apprendistato

 

199, co. 8-bis e 8-ter

645

Collocamento fuori ruolo di docenti e dirigenti scolastici

 

199, co. 8-bis

646

Progetto pilota della Comunità di Sant’Egidio

 

199, co. 8-ter

647

Contratti a termine del Ministero dell’interno (cittadini stranieri non comunitari)

 

199, co. 8-bis e 8-ter

648

Finanziamento al Gestore infrastrutture ferroviarie e nazionali

 

199-bis, co 1

649

Incremento fondo vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19

 

199-bis, co. 2

650

Proroga delle misure per la funzionalità delle Forze di polizia

 

199-bis, co. 3 e 4

651-652

Norma di interpretazione autentica in materia di contributi a fondo perduto per l’emergenza epidemiologica da Covid-19

 

199-bis, co. 5

653

Disposizioni finanziarie

 

199-bis, co. 6 e 7

654-655

Abrogazione DL 209/2021

 

199-bis, co. 8 e 9

656-657

Misure a sostegno dell'Industria tessile

 

13-bis

658-659

Fondo per le attività di formazione certificazione parità di genere

 

36-bis

660

Centri per il recupero di uomini autori di violenza domestica e di genere

 

36-bis
36-ter

661-667

Risorse per Centri antiviolenza e case rifugio

 

38-bis

668

Rifinanziamento Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità

 

38-bis

669-670

Cyberbullismo

 

38-bis

671-674

Fondo di solidarietà in favore di proprietari di immobili occupati abusivamente

 

40-bis

675-676

Fondo per le non autosufficienze

 

43-bis

677

Fondo per progetti di cohousing

 

50-bis

678-680

Disposizioni in materia di rifugi per animali in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario

 

51-bis

681-682

Terzo Settore

 

51-bis

683

Istituzione di un Fondo per i Test di Next- Generation Sequencing e disposizioni in materia di laboratori

 

93-bis

684-686

Disturbi di nutrizione e alimentazione

 

98-bis

687-689

Piano di interventi per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS

 

102-bis

690

Sanità militare

 

102-bis, co. 1-4 e 4-bis

691-694

Pesonale italiano a Gibuti

 

102-bis, co. 5

695

Apprendistato Agenzia industrie difesa

 

102-bis, co. 6

696

Servizi di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche

 

108-bis

697-698

Campionati di nuoto Roma 2022

 

146-bis

699

Fondo per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale nonché oer il sostegno alla ceramica artistica tradizionale

 

153-bis

700-703

Fondo nazionale per la fauna selvatica e sperimentazione vaccino contraccettivo GonaCon

 

157-bis

704-705

Proroga di disposizioni di esonero CUP/Tosap e Cosap

 

199-bis

706-707

Esenzione pedaggio autostradale veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e della Protezione civile della Valle d'Aosta

 

6-bis

708

Ammissione ai benefici previsti dagli articoli 11 del D.L. 149/2013

 

7-bis

709-710

Modifiche all'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

 

8-bis

711

Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale e la sostenibilità dell'industria navale di rilevanza strategica nazionale

 

9-bis

712

Proroga dell'agevolazione per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio dell'acqua

 

10-bis

713

Potenziamento dell’internazionalizzazione delle imprese

 

12, co. 1-bis

714

Capitale della Banca d'Italia

 

13-bis

715-717

Misure per le Società d'Investimento Immobiliare Quotate

 

15-bis

718

Rifinanziamento Fondo distribuzione derrate alimentari

 

25-bis

719

Riordino della disciplina sul tirocinio

 

30-bis

720-726

Ulteriori misure per l'internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS

 

32-bis

727-729

Disposizioni in materia di imposta di registro

 

39-bis

730

Misure in materia di convenzioni di tirocini di formazione e orientamento

 

39-bis

731

Consiglio nazionale dei giovani

 

41-bis

732-733

Ulteriori misure in favore del rafforzamento degli assistenti sociali

 

43-bis

734-735

Interventi in favore delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità

 

48-bis

736

Disposizioni concernenti l'attività fisica adattata per le persone con malattie croniche e disabilità

 

50-bis

737

Contributo in favore della FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS

 

50-bis

738

Promozione dei principi della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e sostegno all'associazione Anffas

 

50-bis

739

Autorizzazione di spesa sport per disabili (ex Special Olympics Italia)

 

50-bis

740

Ciclismo italiano

 

51, co. 5-bis - 5-quater

741-742

IMU estero

 

51-bis

743

Struttura di accoglienza dell'Associazione ''La Casa di Leo"

 

199-bis

744

Ulteriori interventi in favore del PAC Umbria

 

51-bis

745

Fondo per la crescita sostenibile

 

85-bis

746

Ospedale Bambin Gesù

 

88, co. 1-bis

747

Istituzione di un flusso per il governo clinico delle malattie rare della retina

 

88-bis

748

''LAD Project'' (oncologia pediatrica)

 

92, co. 2-bis

749

Finanziamento a favore della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla

 

93-bis

750

Attribuzione risorse società Biogem (ricerca oncologica)

 

99, co. 1-bis

751

Interventi perequativi Ministero della Salute

 

101, co. 2-bis e 2-ter

752-753

Interventi relativi agli screening neonatali

 

102-bis

754

Istituzione del Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario

 

102-bis

755-756

Istituzione del Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali, del Fondo nazionale per la prevenzione del virus dell'epatite C (HCV), istituzione Registro nazionale dell'endometriosi e disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita

 

102-bis

757

Accademia Vivarium novum

 

104, co. 3-bis

758

Associazione dell'Identità Ogliastrina e della Barbagia di Seulo (IOBS)

 

104, co. 3-ter

759

Ricerca nel settore agroalimentare

 

104, co 5-bis

760

Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII per la realizzazione di attività di progettazione, acquisto, conservazione, restauro, messa in sicurezza, digitalizzazione di libri, immobili e beni.

 

104, co 5-bis e 5-ter

761-762

Misure fiscali a sostegno della ricerca

 

104-bis

763

Reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti alla Xylella fastidiosa

 

106, co. 1-bis

764

Scuole di servizio sociale

 

107, co. 1-bis

765

Scuole europee

 

108, co. 2-bis

766

Procedura di riequilibrio finanziario dei Comuni

 

173-bis

767

Misure per il sistema informativo per il supporto all’istruzione scolastica

 

108, co. 2-sexies

768

Procedure concorsuali Min istruzione

 

108, co. 2-septies

769

Misure per le scuole situate nelle piccole isole

 

111-bis

770

Promozione della lingua e cultura italiana all'estero

 

112, co. 4-bis - 4-quater

771-773

Istituzione di un fondo per la cultura della legalità per le Università

 

112-bis

774-778

Bergamo e Brescia Capitali italiane della cultura

 

113, co 3-bis -3-ter

779

Fondo Archi romani antichi d'Italia

 

113, co. 3-bis

780

Scuola di Musica di Fiesole, dell'Accademia Musicale Chigiana di Siena e dell'Accademia Internazionale di Imola

 

113, co. 3-bis

781

Festival Internazionale della Musica MITO

 

113, co 3-bis e- 3-quater

782

Enciclopedia italiana

 

113, co 4-quater

783

Fondazione EBRI

 

113-bis, co. 1

784

Disposizioni in materia di celebrazioni e anniversari di rilievo culturale

 

113-bis, co. 2-8

785-791

Centenario della morte di G. Puccini

 

113-bis

792-796

Carnevali storici

 

116-bis

797-798

Fondazioni lirico sinfoniche

 

118, co. 5-bis-5-quater

799-801

Associazioni musicali

 

118-bis

802

Interventi a favore degli esuli della ex Jugoslavia e della minoranza italiana in Slovenia, Montenegro e Croazia

 

124-bis

803

Celebrazione del pittore Pietro Vannucci "il Perugino"

 

124-bis

804-806

Ulteriori interventi cooperazione allo sviluppo

 

125-bis

807

Fondo difesa cibernetica

 

128-bis

808

Proroga incentivi riqualificazione elettrica veicoli e sistema ETRMS

 

131, co 1-bis - 1-quinquies

809-811

Credito d'imposta impianti fonti rinnovabili

 

131, co. 1-bis e 1-ter

812

Eventi atmosferici calamitosi provincia di Mantova

 

131-bis

813-814

Fondo salva opere

 

136-bis

815

Sostegno al trasporto pubblico locale di Venezia

 

131-bis

816

Manutenzione straordinaria strutture Vertice G8

 

131-bis

817-818

Modifica al RD 262/1942 (appalti)

 

131-bis

819

Spesa per investimenti pubblici

 

141, co. 1-bis

820

Usi delle acque per approvvigionamento potabile

 

142, co. 1-bis

821

Commissario straordinario bob Cortina

 

146, co. 1-bis

822

Carta geologica d'Italia

 

150-bis

823

Fondo buone pratiche

 

153-bis, co. 1, 2

824-825

Fondo transizione ecologica della ristorazione presso il MIPAAF

 

153-bis, co. 3-4

826-827

Finanziamento a favore dell'ISPRA per il supporto al Mite e misure per la qualità dell'aria

 

154-bis

828-829

Potenziamento controlli ambientali

 

155-bis

830

Misure per incentivare l'istallazione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari

 

156-bis

831-834

Adeguamento al divieto di immissione di specie ittiche alloctone

 

157-bis

835-838

Aggiornamento dei Piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale

 

159-bis

839

Piano straordinario di bonifica e disposizioni urgenti in materia di siti di smaltimento e trattamento dei rifiuti

 

159-bis

840-841

Contributo per la promozione dei territori locali

 

162-bis

842-843

Commissario EIPLI

 

165-bis

844-845

Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'insetto Ips typographus nei territori alpini già colpiti dalla tempesta Vaia

 

165-bis

846-855

Personale MISE (novella al comma 1 dell'articolo 12 del D.L. n. 101/2019)

 

183-bis, co. 2

856

Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni culturali immateriali agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali

 

165-bis

857-858

Interventi a sostegno delle filiere apistica, della frutta a guscio e delle filiere minori

 

165-bis

859-862

Misure per il rafforzamento di Sin S.p.a.

 

165-bis

863-864

Istituzione del fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche

 

165-bis

865-867

Sostegno alle eccellenze della gastronomia

 

165-bis

868-869

Sostegno impianti ippici

 

165-bis

870-871

Finanziamento comune di Nicotera

 

168, co. 9-bis

872

Rifinanziamento fondo demolizione opere abusive

 

170-bis

873-874

Contributo comuni siciliani flussi migratori

 

173-bis

875-877

Strutture territoriali Ministero dell'istruzione

 

174-bis

878

Contributo all'attività della Fondazione Antonino Scopelliti

 

177, co. 1

879

Emergenza cimiteriale comune di Palermo

 

180-bis

880

Dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN

 

182-bis

881

Retribuzione di risultato dirigenti ENAC

 

183, co. 1-bis

882

Ospedale Alba-Bra nel Comune di Verduno

 

183-bis

883

Carriera prefettizia

 

186-bis

884-885

Potenziamento organici dell'Area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

 

186-bis

886-888

Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri

 

186-bis

889

Fondo economia sociale

 

195-bis

890-892

Tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del Coraebus undatus

 

196-bis

893-895

Contributi a varie istituzioni

 

199, co. 8-bis - 8-quinquies

896-898

Accademia Galileiana delle scienze

 

199, co. 8-bis

899

Biblioteca italiana ipovedenti

 

199, co. 8-bis

900

Istituto "P- Mennea"

 

199, co. 8-bis

901

Contributi a vari enti (Istituto Filippo Cremonesi; Franco Zeffirelli onlus; Fondazione De Gasperi; Chiesa di S. Pietro in Colle a Caldiero)

 

199-bis

902-905

Strada provinciale Valle Brembilla

 

199-bis

906

Stanziamenti per Bergamo e Brescia, capitali italiane della cultura

 

199-bis, co. 1

907, primo per.

Fondazione Versiliana

 

199-bis, co. 2

907, secondo per.

Treno della memoria

 

art. 199-bis

908

Riqualificazione ed efficientamento energetico varie strutture

 

199-bis

909-911

Credito d’imposta per minusvalenze realizzate in “PIR PMI”

 

8, co. 1-bis

912

Estensione maggior termine cartelle di pagamento

 

8, co. 2-bis

913

Microcredito

 

14-bis

914

Misure in materia di accesso alle prestazioni del Fondo Indennizzo Risparmiatori

 

17-bis

915-916

Misure urgenti per assicurare la funzionalità del CONI

 

51-bis

917-922

Misure fiscali in favore del settore sportivo

 

51-bis

923-924

Autorità garante infanzia e adolescenza

 

92-bis

925

Ospedale Bambino Gesù e strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta

 

101-bis

926

Adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di infortunio

 

102-bis

927-944

Fondazione Biotecnopolo di Siena

 

104-bis

945-951

Infrastrutture stradali (Milano Cortina 2026)

 

137-bis

952

Continuità territoriale

 

139-bis

953-955

Valutazione apprendimenti ed esami di Stato a.s. 2021/22

 

112-bis, co. 1

956

Esclusione DSGA da vincoli di permanenza nella sede di prima assegnazione

 

112-bis, co. 2

957

Immissioni ruolo docenti

 

112-bis, co. 3

958

Incarichi temporanei funzioni ispettive

 

112-bis, co. 4

959

Stabilizzazione come collaboratori scolastici ex LSU

 

112-bis, co. 5

960

Assunzioni Polizia e Vigili del fuoco

 

189-bis

961

Riduzione Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE)

 

 

962

Cammini religiosi

 

116, co. 5-bis

963

Investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture autostradali

 

140-bis

964

Impianti per la ventilazione meccanica controllata VMC

 

167-bis

965

Contributo autorità portuale Tirreno Centro settentrionale

 

32-bis

966

Banca dati minori in affido

 

35-bis

967

Contributo Associazione Donnexstrada

 

38-bis

968

Indennizzo lavoratori che hanno goduto dell'indennizzo art. 26 DL18/2020

 

50-bis

969

Controllo utilizzo delle risorse di organismi sportivi

 

51-bis

970

Indennità lavoratori a tempo parziale ciclico verticale

 

76-bis

971

Fibromialgia

 

98-bis

972

Autorizzazione di spesa a favore dell'INDIRE

 

104, co. 1-bis

973

Fondo pluralismo informazione

 

122-bis

974

Contributo Istituto Affari internazionali di Roma

 

128-bis

975

Osservatorio euromediterraneo Mar Nero

 

131-bis

976

Struttura per il Mezzogiorno

 

140-bis

977

Camere di commercio

 

153-bis

978-979

Animali da pelliccia

 

157-bis

980-984

Accisa birra

 

165-bis, co. 1-3

985-987

Sostegno al settore dell'agricoltura

 

165-bis, co. 4 e 5

988-989

Autorizzazione spesa per il comune di Trieste (impianti sportivi e terapeutici)

 

175, co. 4-bis

990

Cividale del Friuli (patrimonio UNESCO)

 

175-, co. 4-ter

991

Rimodulazione Piani riequilibrio enti locali

 

183-bis

992-994

Proroga contratti di consulenza e collaborazione con soggetti esterni alla PA

 

184-bis

995

Disposizioni per il settore marittimo

 

32-bis

996-998

Scuola politecnica  - Polo ingegneria Great Campus

 

103, co. 1-bis

999

Tutela legale e responsabilità civile verso terzi

 

189-bis

1000-1001

Accordo culturale Italia e Germania

 

191-bis

1002

Fondo valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 

182, co. 1-quater

1003

Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale tra Italia e Albania

 

29-bis

1004-1005

Associazioni sportive Alto Adige

 

51-bis

1006

Misure per l'istituzione del Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico e del Museo interattivo della scenografia

 

113-bis

1007-1008

Centro merci di Alessandria smistamento

 

134, co. 2-bis e ter

1009-1100

Ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona

 

142-bis

1011

Contributo a favore delle associazioni combattentistiche

 

199-bis

1012

Limite temporale per l'assunzione a tempo indeterminato presso il MISE

 

183-bis, co. 1

1013

SEZIONE II STATI DI PREVISIONE

 

 

 

Approvazione degli stati di previsione e dei quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato  Analisi dei finanziamenti, definanziamenti e rimodulazioni di leggi di spesa disposte dagli stati di previsione

Artt. 200-218

 

Artt. 2-20

Clausola di salvaguardia

Art. 218-bis

Art. 21

Art. 21

Entrata in vigore

Art. 219

 

Art. 22

 


Commi 217 e 218
(Estensione della CISOA ai lavoratori della pesca e
della piccola pesca)

 


217. All'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di cui al primo comma è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio».

218. Dopo l'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è inserito il seguente:

« Art. 8-bis. - 1. Il conguaglio o la richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo».


 

 

I commi 217 e 218 estende il trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, previsto per i lavoratori agricoli, anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari e detta disposizioni in ordine al conguaglio o alla richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato.

 

In dettaglio, la disposizione modifica la legge 8 agosto del 1972, n. 457[1]:

§  introducendo il comma 4 all’articolo 8, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, previsto per i lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato (CISOA: cfr. box a fine scheda per una ricognizione a carattere generale) (che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori[2]), è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca[3], nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio (comma 217);

§  introducendo il comma 8-bis, con il quale si stabilisce che il conguaglio o la richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo (comma 218).

 

Dal prospetto riportato dalla Relazione tecnica, relativo agli effetti finanziari interventi in materia di riordino della normativa in materia dl ammortizzatori sociali - Titolo V, si evince che per la disposizione in esame sono previsti i seguenti oneri:

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

21,2

21,6

22,1

22,5

23,3

24,1

24.9

25,7

26,5

27,7

 

 

Nell'ambito del periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 31 ottobre 2020, e comunque entro il 31 dicembre 2020, l'art. 68 del D.L. 18/2020, come modificato dal D.L. 34/2020, ha previsto la concessione del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA), per un periodo massimo di 90 giorni, ridotti a 50 dal D.L. 104/2020 nell'ambito del periodo intercorrente tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Il decreto Agostoha riconosciuto

Il suddetto tattamento è stato riconosciuto, con le medesime modalità, anche per periodi: tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 (art. 1 del D.L. 104/2020), per una durata massima di 50 giorni; tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021 (art. 1, c. 304, della L. 178/2020) per una durata massima di 90 giorni; tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021, per un adurata massima di 120 giorni (art. 8, co. 8, D.L. 41/2021).

Tale trattamento è concesso in deroga al limite massimo di fruizione riferito al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda pari secondo la normativa vigente, rispettivamente, a 90 giorni e a 181 giornate lavorative in un anno svolte presso la stessa azienda.

Inoltre, le integrazioni salariali CISOA con causale COVID-19 sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente, in deroga alla disposizione (di cui all'art. 14 della citata L. 457/1972) che attribuisce all'INPS la corresponsione del trattamento sostitutivo della retribuzione, su deliberazione di una commissione costituita presso ogni sede dell'Istituto stesso.

Anche in questo caso, le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.


 

Commi 221 e 222
(Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI)

 


221. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono destinatari della NASpI anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240»;

b) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), cessa di applicarsi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022»;

c) all'articolo 4, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione; tale riduzione decorre dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione per i beneficiari della NASpI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda».

222. All'articolo 3, primo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 240, dopo le parole: « ordinaria e straordinaria,» sono inserite le seguenti: « all'indennità di disoccupazione denominata NASpI,».


 

 

I commi 221 e 222 estendono la NASpI agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

 

In dettaglio, la disposizione apporta le seguenti modificazioni:

-       al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22:

§  modifica l’articolo 2, comma 1, in base al quale sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato (cfr il box a fondo pagina sulla disciplina generale della NASpI). Infatti, è aggiunto, in fine, un ulteriore periodo in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono destinatari della NASPI anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240 (comma 221, lett.a).

Tale legge prevede che, ai fini dell'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari, le imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, sono inquadrati nei settori dell'industria o del commercio, quando per l'esercizio di tali attività ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata. Qualora non si verifichi la condizione di cui sopra, le imprese cooperative e loro consorzi, menzionati nell'articolo stesso, sono inquadrati, ai fini previdenziali, nei settori dell'agricoltura.

 

La relazione tecnica precisa la ragione per la quale si provvede alla estensione della NASpI, ricordando che gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative agricole e loro consorzi, di cui alla legge n. 240 del 1984, in caso di sospensione del rapporto di lavoro hanno accesso ai trattamenti di integrazione salariale propri del settore industriale (cioè non accedono alla CISOA ma alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria), mentre in caso di interruzione del rapporto di lavoro accedono al trattamento di disoccupazione previsto per il settore agricolo. La disciplina attualmente vigente nei casi di cessazione del rapporto di lavoro agricolo, per la generalità degli operai agricoli a tempo indeterminato, consente di fatto al lavoratore l'accesso al trattamento di disoccupazione solo nel caso in cui l'evento di assunzione e/o di licenziamento avvenga nel corso dell'anno, poichè la prestazione è erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno di competenza entro il limite delle 365(1366). In particolare, se l'assunzione è avvenuta nel corso dell'anno i mesi per i quali si ha diritto al trattamento di disoccupazione sono quelli che precedono l'assunzione, ed in caso di licenziamento quelli che lo seguono. Tuttavia, se l'assunzione non è avvenuta nel corso dell'anno e viene svolta attività lavorativa per un periodo inferiore all'anno, con copertura contrattuale per l'anno intero, cioè non c'è licenziamento, il lavoratore non ha diritto ad accedere al trattamento di disoccupazione agricola.

Nel prospetto che segue sono riportati gli oneri annui, comprensivi delle contribuzioni figurative, derivanti dalla modifica normativa che riguarda gli eventi di disoccupazione che avverranno a partire dal 2022

 

 

 

§  modifica l’articolo 3, introducendo il comma 1-bis, con il quale viene disapplicato, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°gennaio 2022, il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi richiesto, insieme ad altri requisiti[4], dal comma 1, lett. c) del medesimo art. 3 ai fini del riconoscimento, della NASpI (comma 221, lett.b).

La relazione tecnica quantifica i seguenti oneri derivanti dalla disapplicazione del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, per l'accesso alla NASPI:

 

 

§  modifica l’articolo 4, comma 3, prevedendo che, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (e non dal quarto mese, come attualmente previsto dal comma 3) e che tale riduzione decorre dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione per i beneficiari di NASpI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda(comma 221, lett.c).

 

La relazione tecnica quantifica i seguenti oneri derivanti dal decalage previsto dalla disposizione:

 

 

 

-       alla legge 15 giugno 1984, n. 240:

modifica l’articolo 3, comma 1, in conseguenza della estensione della NASpI di cui al comma 1, lett. a), prevedendo che si applicano le disposizioni del settore dell'industria, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni, nei confronti delle imprese cooperative e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione, e per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (comma 222).

 

Con la circolare n. 2, del 4 gennaio 2022, l’INPS fornisce istruzioni amministrative in ordine alle novità introdotte dal comma 221 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 in commento.

È una indennità mensile di disoccupazione, istituita a decorrere dal 1° maggio 2015 (che ha preso il posto dell'ASpI e della mini-ASpI) destinata ai lavoratori dipendenti (con esclusione dei lavoratori a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli) riconosciuta ai lavoratori che abbiano perso la propria occupazione involontariamente, i quali presentino congiuntamente determinati requisiti (La NASpI è riconosciuta, inoltre, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni per giusta causa o per risoluzione consensuale). La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33, si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione ed è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.


 

Comma 223
(Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa -Dis-Coll)

 


223. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 15-quater è aggiunto il seguente:

« 15-quinquies. In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione ed è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro e il predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di dodici mesi. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile di cui al comma 4, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in corso. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la NASpI».


 

 

Il comma 223 modifica la disciplina dell'indennità di disoccupazione cosiddetta DIS-COLL in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022

 

In dettaglio, la disposizione modifica l’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che introduce la indennità Dis-Coll (su cui, in generale, v. il box che ne ricostruisce la disciplina), introducendo il comma 15-quinquies, con il quale, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 °gennaio 2022, l’indennità in questione:

§  si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (anziché dal quarto mese, come previsto dal comma 5 dell’art. 15);

§  è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento (anziché per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, come previsto dal comma 6 dell’art. 15). Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione;

§  non può in ogni caso superare la durata massima di 12 mesi (mentre il comma 6, dell’art. 15, prevede una durata massima di sei mesi);

§  per i periodi di fruizione della indennità, è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile calcolato al comma 4 entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in corso (mentre, ai sensi del comma 7, dell’art. 15, per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi).

Ai sensi del comma 4 dell’art. 15, la DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile come determinato al comma 3[5], dell’art. 15, è pari al 75 per cento dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo la DIS-COLL è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. La DIS-COLL non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

§  si dispone l'innalzamento dallo 0,51 per cento all'1,31 per cento dell'aliquota contributiva relativa alla medesima DIS-COLL - per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, dell’art. 15, similmente alla aliquota contributiva dovuta per la Naspi.

 

La Relazione tecnica quantifica oneri a partire dal 2022, anno di vigenza della norma, pari, complessivamente, a 52,7 mln di euro, con proiezione decennale al 2031 pari a 13, 3 mln di euro. Deve essere altresì considerato che l’aumento della aliquota contributiva dallo 0,51 per cento all'1,31 per cento comporta maggiori entrate contributive considerate, ma non partitamente evidenziate, nel predetto documento.

 

La DIS-COLL è l’indennità mensile di disoccupazione, corrisposta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: siano in stato di disoccupazione; possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento; possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

 


 

Commi da 224-238
(Disposizioni in materia di cessazioni di attività produttive nel territorio nazionale)

 


224. Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, il datore di lavoro in possesso dei requisiti dimensionali di cui al comma 225 che intenda procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50, è tenuto a dare comunicazione per iscritto dell'intenzione di procedere alla chiusura alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). La comunicazione può essere effettuata tramite l'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

225. La disciplina di cui ai commi da 224 a 238 si applica ai datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti.

226. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dei commi da 224 a 238 i datori di lavoro che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa di cui al decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.

227. La comunicazione di cui al comma 224 è effettuata almeno novanta giorni prima dell'avvio della procedura di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e indica le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura, il numero e i profili professionali del personale occupato e il termine entro cui è prevista la chiusura. I licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di novanta giorni sono nulli.

228. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 224, il datore di lavoro elabora un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura e lo presenta alle rappresentanze sindacali di cui al comma 224 e contestualmente alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'ANPAL. Il piano non può avere una durata superiore a dodici mesi e indica:

a) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi, quali il ricorso ad ammortizzatori sociali, la ricollocazione presso altro datore di lavoro e le misure di incentivo all'esodo;

b) le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali;

c) le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con finalità di continuazione dell'attività, anche mediante cessione dell'azienda, o di suoi rami, ai lavoratori o a cooperative da essi costituite;

d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socio-culturali a favore del territorio interessato;

e) i tempi e le modalità di attuazione delle azioni previste.

229. I lavoratori interessati dal piano di cui al comma 228, sottoscritto ai sensi del comma 231, possono beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come introdotto dal presente articolo, nel limite massimo di spesa di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, 71,5 milioni di euro per l'anno 2023, 72,5 milioni di euro per l'anno 2024, 73,6 milioni di euro per l'anno 2025, 74,7 milioni di euro per l'anno 2026, 75,7 milioni di euro per l'anno 2027, 76,9 milioni di euro per l'anno 2028, 78 milioni di euro per l'anno 2029, 79,1 milioni di euro per l'anno 2030 e 80,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

230. Le azioni di cui al comma 228, lettera b), possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro.

231. Entro trenta giorni dalla sua presentazione, il piano di cui al comma 228 è discusso con le rappresentanze sindacali di cui al comma 224, alla presenza dei rappresentanti delle regioni interessate, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico e dell'ANPAL. In caso di accordo sindacale, si procede alla sottoscrizione del piano, a seguito del quale il datore di lavoro assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate. In caso di accordo sindacale di cui al presente comma, qualora il datore di lavoro avvii, al termine del piano, la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

232. I lavoratori interessati dal piano di cui al comma 228 accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate.

233. Prima della conclusione dell'esame del piano e della sua eventuale sottoscrizione il datore di lavoro non può avviare la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, né intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

234. Il datore di lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al comma 224 lo stato di attuazione del piano, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese.

235. In mancanza di presentazione del piano o qualora il piano non contenga gli elementi di cui al comma 228, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in misura pari al doppio e qualora avvii la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La verifica formale in ordine alla sussistenza, nel piano presentato, degli elementi di cui al comma 228 è effettuata dalla struttura per le crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale di cui al comma 231, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92, aumentato del 50 per cento e qualora avvii la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il primo periodo si applica anche qualora il datore di lavoro sia inadempiente rispetto agli impegni assunti, ai tempi e alle modalità di attuazione del piano, di cui sia esclusivamente responsabile. Il datore di lavoro dà comunque evidenza della mancata presentazione del piano nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

236. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale di cui al comma 231, qualora il datore di lavoro, decorsi i novanta giorni di cui al comma 227, avvii la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione l'articolo 4, commi 5 e 6, della medesima legge n. 223 del 1991.

237. In caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, al trasferimento di beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. In caso di cessazione dell'attività o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefìci di cui al presente comma prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria.

238. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, 71,5 milioni di euro per l'anno 2023, 72,5 milioni di euro per l'anno 2024, 73,6 milioni di euro per l'anno 2025, 74,7 milioni di euro per l'anno 2026, 75,7 milioni di euro per l'anno 2027, 76,9 milioni di euro per l'anno 2028, 78 milioni di euro per l'anno 2029, 79,1 milioni di euro per l'anno 2030 e 80,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.


 

 

I commi da 224 a 238 introducono alcuni vincoli procedurali per i licenziamenti che siano di numero superiore a cinquanta e connessi alla chiusura (nel territorio nazionale) di una sede o struttura autonoma da parte di datori di lavoro rientranti in una determinata soglia dimensionale. Il mancato rispetto di tale procedura comporta la nullità dei licenziamenti e l’obbligo di versamento di contributi in favore dell’INPS. Lo svolgimento della fase procedurale può condurre alla sottoscrizione di un piano, al quale conseguono anche la possibilità di trattamenti straordinari di integrazione salariale per i lavoratori, l’accesso dei lavoratori al programma nazionale "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) e, per il caso di effettuazione di licenziamenti al termine di attuazione del piano, una riduzione del contributo dovuto dal datore all’INPS per la cessazione di un rapporto di lavoro. Per i licenziamenti effettuati nel rispetto delle procedure in esame ed in mancanza di sottoscrizione del piano, è in ogni caso prevista una specifica maggiorazione del contributo suddetto. Si prevedono inoltre agevolazioni in materia di imposta di registro e di imposte ipotecaria e catastale per i casi di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali.

 

L’ambito delle norme in esame concerne i datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, in media almeno 250 lavoratori dipendenti e che intendano procedere alla chiusura di una sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo (situato nel territorio nazionale), con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50 (commi 224 e 225). Sono esclusi (comma 226) dall’ambito di applicazione i datori di lavoro che si trovino in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che ne rendano probabile la crisi o l'insolvenza; tali datori, in relazione a tali condizioni, possono accedere – come specifica la norma di esclusione in esame - alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, di cui agli articoli da 2 a 19 del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147[6].

Ferma restando tale esclusione, i datori, rientranti nella suddetta soglia dimensionale, che intendano procedere, nei termini summenzionati, alla chiusura di una struttura autonoma ed ai connessi licenziamenti:

§  sono tenuti a dare comunicazione per iscritto dell'intenzione di procedere alla medesima chiusura almeno novanta giorni prima dell'avvio della procedura concernente i licenziamenti collettivi[7] (comma 224 citato e comma 227). La comunicazione deve essere resa - direttamente dal datore o per il tramite dell'associazione alla quale il medesimo aderisca o conferisca mandato - alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). La comunicazione deve indicare le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura, il numero e i profili professionali del personale occupato ed il termine entro cui è prevista la chiusura suddetta. I licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di novanta giorni sono nulli (per ulteriori misure a carico del datore, cfr. infra);

§  devono presentare alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'ANPAL, nei sessanta giorni successivi alla suddetta comunicazione, un piano - avente una durata non superiore a dodici mesi - per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura (comma 228). Il piano deve indicare: le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione dei possibili esuberi - quali il ricorso ad ammortizzatori sociali, la ricollocazione presso altro datore di lavoro e le misure di incentivo all'esodo -; le azioni intese alla rioccupazione o all'autoimpiego, che possono anche essere cofinanziate (come specifica il comma 230) dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro nonché essere costituite da interventi in materia di formazione e riqualificazione professionale - anche mediante il ricorso ai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua[8] -; le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda (anche ai lavoratori o a cooperative da essi costituite), con finalità di continuazione dell'attività; gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socio-culturali in favore del territorio interessato; i tempi e le modalità di attuazione delle azioni previste.

Entro trenta giorni dalla presentazione, il piano è discusso con le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, alla presenza delle regioni interessate, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico e dell'ANPAL (comma 231). In caso di accordo sindacale, si procede alla sottoscrizione del piano, in base al quale il datore di lavoro assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute, nei tempi e con le modalità programmate. Il datore di lavoro comunica mensilmente (comma 234) ai soggetti destinatari della suddetta comunicazione iniziale lo stato di attuazione del piano, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese.

Prima della conclusione dell'esame del piano e della sua eventuale sottoscrizione, il datore di lavoro non può avviare la procedura di licenziamento collettivo né intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (comma 233); tale previsione si connette a quella precedente, che sancisce la nullità dei licenziamenti effettati nell’arco dei suddetti novanta giorni. In caso di mancato accordo, il datore, decorso in ogni caso il suddetto termine di novanta giorni dalla comunicazione, può avviare la procedura relativa ai licenziamenti collettivi senza lo svolgimento, in seno ad essa, della fase di esame congiunto con le rappresentanze sindacali[9] (comma 236).

Nel caso di sottoscrizione dell’accordo:

§  i lavoratori interessati dal piano possono beneficiare - nel rispetto dei limiti massimi annui di spesa stabiliti dal comma 229 - del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalla novella di cui al precedente comma 200. L'INPS provvede al monitoraggio del suddetto limite di spesa; qualora dal monitoraggio emerga che sia stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Alla copertura dello stanziamento corrispondente ai suddetti limiti di spesa annui si provvede (comma 238) mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione[10];

§  i lavoratori interessati dal piano accedono (comma 232) al programma nazionale "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL)[11] - il quale prevede un sistema di presa in carico unico dei disoccupati e delle persone in transizione occupazionale che associ la profilazione dei servizi per il lavoro alla formazione -; a tal fine, i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all'ANPAL, che li mette a disposizione delle regioni interessate;

§  per gli eventuali licenziamenti collettivi, effettuati dal datore in base alla procedura generale relativa ai medesimi e dopo la conclusione del piano in oggetto, non trova applicazione (comma 231 citato) la maggiorazione del contributo previsto, a carico del datore di lavoro ed in favore dell’INPS, per le cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato[12] - maggiorazione, pari al trecento per cento, prevista[13] per i casi di licenziamento collettivo nei quali la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale -.

Per i licenziamenti effettuati nelle ipotesi di mancata presentazione del piano summenzionato, di presentazione di un piano privo di qualcuno degli elementi suddetti o di inadempimento - da parte del datore e per sua esclusiva responsabilità - rispetto agli impegni, ai tempi e alle modalità di attuazione del piano, il datore è tenuto a versare all’INPS il contributo suddetto (previsto per le cessazioni di rapporti di lavoro[14]) con una maggiorazione del seicento per cento (comma 235). Tale versamento è dovuto a prescindere dalla nullità dei licenziamenti (prevista nelle summenzionate ipotesi di cui al comma 227); per il caso in cui i licenziamenti siano nulli e il datore avvii una successiva procedura di licenziamento collettivo, il contributo è nuovamente dovuto, ma senza alcuna maggiorazione. La verifica circa la sussistenza, nel piano presentato, degli elementi suddetti è effettuata dalla struttura ministeriale per la crisi d’impresa (istituita presso il Ministero dello sviluppo economico), di cui all’articolo 1, comma 852, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

Per i licenziamenti effettuati in caso di mancata sottoscrizione del piano, il datore è tenuto a versare all’INPS il contributo suddetto (previsto per le cessazioni di rapporti di lavoro), con una maggiorazione del quattrocentocinquanta per cento. Anche in tal caso, il versamento è dovuto a prescindere dalla nullità dei licenziamenti (prevista nelle suddette ipotesi di cui al comma 227); qualora i licenziamenti siano nulli e il datore avvii una successiva procedura di licenziamento collettivo, il contributo è nuovamente dovuto, ma senza alcuna maggiorazione.

Riguardo all’ipotesi di mancata presentazione del piano, il datore è tenuto a dare evidenza di tale omissione nella "dichiarazione di carattere non finanziario" di cui al D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254.

In caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, al trasferimento di beni immobili strumentali che, per le loro caratteristiche, non siano suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna imposta (comma 237). In caso di cessazione dell'attività, o di trasferimento, per atto a titolo oneroso o gratuito, degli immobili acquistati con i benefici suddetti, prima del decorso del termine di 5 anni (dall'acquisto oggetto dei medesimi benefici), sono dovute (sul primo trasferimento) le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria.

 

Si ricorda che, nella normativa già vigente, alcune disposizioni recano limiti circa la compatibilità di incentivi pubblici in favore delle imprese con trasferimenti della relativa attività al di fuori dell’Unione europea o al di fuori dello Spazio economico europeo o con determinate riduzioni dei livelli occupazionali non basate su giustificati motivi oggettivi (cfr. il capo II del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 96). Si ricorda altresì che eventuali specifiche misure di intervento finanziario sono previste per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale (cfr. l’articolo 43 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni).

 

 


 

Comma 239
(Sostegno in caso di maternità)

 


239. Alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che abbiano dichiarato, nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l'indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità.


 

 

Il comma 239 riconosce a determinate categorie di lavoratrici, l’indennità di maternità per ulteriori tre mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità, a condizione che le lavoratrici stesse abbiano dichiarato un reddito inferiore a 8.145 euro nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità.

 

In dettaglio, la norma riconosce alle lavoratrici iscritte alla gestione separata non iscritte ad altre forme obbligatorie, alle lavoratrici autonome e alle imprenditrici agricole, nonché alle libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza – di cui, rispettivamente, agli articoli 64, 66 e 70 del D. Lgs. n. 151/2001[15] – l’indennità di maternità per ulteriori tre mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità[16].

Il D.Lgs. n. 151/2001, disciplina, tra l’altro, le indennità corrisposte alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995, non iscritte ad altre forme obbligatorie (art. 64); alle lavoratrici autonome e alle imprenditrici agricole (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, nonché pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne), cui riconosce una indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto (art. 66) e alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza (art. 70), alle quali riconosce un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.

L’art. 16, co. 1, del D.Lgs. 151/2001, vieta di adibire al lavoro le donne in gravidanza in determinati periodi, ossia durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, durante i tre mesi dopo il parto (oppure, a determinate condizioni, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto) e durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. L’articolo 1, comma 485, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) ha poi riconosciuto alle lavoratrici, in alternativa alle descritte modalità di fruizione, la facoltà per le lavoratrici madri di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro[17].

Ai fini di tale riconoscimento, le lavoratrici devono aver dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.

Si ricorda, al riguardo, che la disciplina dell’indennità di maternità è contenuta anche nel DM 4 aprile 2002, che la riconosce, per i due mesi antecedenti ed i tre mesi successivi alla data del parto, alle lavoratrici iscritte alla gestione separata in favore delle quali, nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto, risultino attribuite almeno tre mensilità della contribuzione maggiorata (0,5%) prevista dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997.

Il DM 24 febbraio 2016 ha successivamente modificato l’articolo 2 del DM 4 aprile 2002, prevedendo che, a decorrere dal 20 aprile 2016, i lavoratori iscritti alla gestione separata, genitori adottivi o affidatari, possono fruire dell’indennità di maternità, pari a cinque mesi, a prescindere dall’età del minore al momento dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. Nei casi di adozione o affidamento preadottivo internazionale, i predetti lavoratori possono inoltre utilizzare il periodo indennizzabile anche per i periodi di permanenza all’estero certificati dall’ente autorizzato a curare la procedura di adozione.

Ai sensi degli artt. 22 e ss del TU, durante i periodi di congedo di maternità la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sulla base dell'ultimo periodo di paga precedente l'inizio del congedo di maternità, quindi, solitamente, l'ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo. Per gli iscritti alla gestione separata, se il reddito deriva da attività libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa parasubordinata, l'indennità di congedo è pari all'80% di 1/365 del reddito.

La Relazione tecnica prende in considerazione le tre gestioni dei lavoratori autonomi e per la gestione separata ai fini di una quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione in esame per l’anno 2022 (oneri successivamente sviluppati fino al 2031 nella tabella riepilogativa).

Con riferimento alla gestione separata, sulla base dei dati osservati negli archivi dell'INPS, sono state corrisposte negli ultimi tre anni in media circa 6.400 prestazioni all'anno.

Tavola 1 — Ripartizione per fascia di reddito del beneficiario delle indennità di maternità corrisposte dalla gestione separata

Beneficiarie

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Con reddito inferiore a € 8.145

1.617

1.920

2.435

Con reddito superiore a € 8.145

4.629

4.586

3.960

Totale

6.246

6.506

6.395

 

Con riferimento alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell'Inps, sulla base dei dati osservati negli anni immediatamente precedenti, si rappresenta la situazione nella tavola che segue:

Tavola 2. Beneficiarie di indennità di maternità nel triennio 2018-2020

Gestione

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

 

 

CDCM

1.846

1.857

1.327

 

 

Artigiani

5.970

5.645

5.010

 

 

Commercianti

10.009

9.310

8.080

 

 

Totale

17.825

16.812

14.417

 

 

 

 

 

 

 

Osservata la situazione, si ipotizza il seguente scenario di beneficiari di indennità di maternità:

1.600 per la gestione dei CDCM,

5.500 per la gestione degli Artigiani,

9.000 le domande provenienti da iscritti alla gestione dei Commercianti.

Nell'ipotesi che la percentuale delle richiedenti delle tre suddette gestioni con un reddito annuo inferiore ai

8.145 euro indicati sia pari prudenzialmente pari al 10% (da una statistica sui dati reddituali dell'anno 2019 ne

risultavano circa il 5%), si ottiene la seguente stima degli oneri:

Tavola 3 — Maggiori oneri per il 2022 derivanti dalla proposta contenuta nell'articolo 26 per le gestioni CDCM, Artigiani e Commercianti

Gestione

Beneficiarie

Importo complessivo annuo

(in milioni di curo)

CDCM

160

0,51

Artigiani

550

1,96

Commercianti

900

3,20

Totale

1.610

5,67

 

Per cui, per l'anno 2022, per le tre gestioni dei lavoratori autonomi e per la gestione separata, si stima un onere complessivo derivante dalla norma in esame pari a 9,33 milioni di curo (compresi gli oneri per la contribuzione figurativa per la gestione separata). Nel 2031, l’onere è pari a 10, 6 mln di euro.

 


 

Commi da 240 -242
(Fondi per la formazione continua)

 


240. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Inoltre, con accordo interconfederale stipulato dalle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle province autonome di Trento e di Bolzano può essere istituito un fondo territoriale intersettoriale».

241. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « I fondi possono altresì finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro ai sensi degli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

242. Al fine di favorire percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro orientati al mantenimento del livello occupazionale nell'impresa, per gli anni 2022 e 2023, ai fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che finanziano percorsi di incremento delle professionalità di lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma.


 

 

Il comma 240 prevede che, con accordo interconfederale, stipulato dalle organizzazioni territoriali delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle province autonome di Trento e di Bolzano possa essere istituito un fondo territoriale intersettoriale relativo alla formazione continua. Il successivo comma 241 specifica che i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua[18] possono altresì finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti o assegni di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro. Il comma 242 prevede che, per il 2022 e il 2023, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si definisca un rimborso in favore dei fondi suddetti che finanzino percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori summenzionati.

 

Il suddetto rimborso viene posto a valere sulle risorse - pari a 120 milioni di euro annui - che, in base ad una norma specifica[19], l'INPS versa all'entrata del bilancio dello Stato; si ricorda che quest'ultimo versamento in favore dello Stato determina una corrispondente riduzione delle entrate contributive dell'INPS che sarebbero destinate al finanziamento dei fondi paritetici in oggetto[20].

Il rimborso è determinato con il suddetto decreto ministeriale previo monitoraggio, da parte dei medesimi fondi, dell'andamento del costo dei programmi formativi svolti in favore dei lavoratori summenzionati. Sia pure implicitamente, si demanda al decreto ministeriale anche il riparto del rimborso tra i fondi.

Si ricorda che, in base alla disciplina vigente[21], i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono finanziare: piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, concordati tra le parti sociali; eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse ai suddetti piani, concordate tra le parti; un piano di formazione o di riqualificazione professionale, previsto dal patto di formazione tra un ente accreditato in materia di formazione professionale e un soggetto titolare del Reddito di cittadinanza. I piani aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni e le province autonome territorialmente interessate; i progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate, affinché ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni.

Riguardo ad alcune norme specifiche che, in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale, fanno riferimento anche ai fondi paritetici in oggetto, cfr. i precedenti commi 200 e 202.

 


 

Commi 243-248
(Misure di incentivo e in materia di apprendistato professionalizzante in relazione ad una fattispecie di trattamento straordinario di integrazione salariale)

 


243. Al datore di lavoro che assume con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come introdotto dal presente articolo, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50 per cento dell'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto legislativo n. 148 del 2015 che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici.

244. Il contributo di cui al comma 243 spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

245. Il licenziamento del lavoratore assunto ai sensi del comma 243 nonché il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con gli stessi livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto ai sensi del comma 243, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca del contributo e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione del contributo di cui al comma 243, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 243. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio è riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

246. Il beneficio di cui al comma 243 è riconosciuto pro quota anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, costituiscano una cooperativa ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

247. Il beneficio previsto dal comma 243 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 243 a 246 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

248. All'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».


 

 

I commi da 243 a 248 recano alcune misure di incentivo e in materia di apprendistato professionalizzante in relazione ad una fattispecie di trattamento straordinario di integrazione salariale. Quest'ultima è costituita dai casi di concessione - ai sensi della novella di cui al precedente comma 200[22] - di ulteriori dodici mesi di trattamento di integrazione salariale straordinaria - nell’ambito della causale di riorganizzazione aziendale o di crisi aziendale -, in deroga ai limiti di durata previsti. In relazione a tale fattispecie di fruizione del trattamento straordinario, i commi da 243 a 247 prevedono un incentivo in favore dei datori di lavoro che assumano i lavoratori in questione (o in favore delle cooperative costituite da tali lavoratori), mentre il comma 248, per i medesimi lavoratori fruitori, esclude l'applicazione dei limiti di età stabiliti dalla normativa generale per l'apprendistato professionalizzante e prevede che, in caso di assunzione mediante tale istituto, al termine del periodo di apprendistato il rapporto di lavoro prosegua a tempo indeterminato e possa essere risolto solo secondo la disciplina generale in materia di licenziamenti.

 

Il comma 243 prevede che, in caso di assunzione con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di un lavoratore che stia beneficiando degli ulteriori dodici mesi di trattamento suddetto, sia riconosciuto in favore del datore di lavoro privato, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell’ammontare del trattamento straordinario che sarebbe stato corrisposto al lavoratore[23]. Resta fermo che il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici.

Sono esclusi (comma 244) dall'incentivo i datori che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, abbiano proceduto, nella stessa unità produttiva, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (di cui all’articolo 3 della L. 15 luglio 1966, n. 604) ovvero a licenziamenti collettivi (disciplinati ai sensi degli articoli 4, 5 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni).

Il licenziamento del lavoratore assunto ovvero il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto ai sensi della presente norma d'incentivo, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca del contributo e il recupero del beneficio già fruito (comma 245). Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione del contributo in oggetto, la predetta revoca non ha effetto nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumano il lavoratore nell'ambito della fattispecie di incentivo.

In caso di dimissioni del lavoratore, il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto (comma 245 citato).

Il beneficio è riconosciuto pro quota in favore della società cooperativa qualora i lavoratori che stiano fruendo dell'ipotesi suddetta di trattamento straordinario costituiscano una cooperativa alla quale i titolari dell'azienda di provenienza trasferiscano la stessa azienda in cessione o in affitto[24] (comma 246).

In ogni caso, l'applicazione del beneficio in esame è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea (comma 247). Al riguardo, ferma restando la condizione suddetta, la norma richiama il rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni[25]. Si ricorda che la sezione 3.1 della suddetta Comunicazione, e successive modificazioni, considera come aiuti di Stato compatibili con il mercato interno[26] quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni: siano di importo non superiore a 2.300.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere); siano concessi entro il 30 giugno 2022[27].

 

Il comma 248, per i lavoratori che stiano beneficiando degli ulteriori dodici mesi di trattamento suddetto, prevede, come già stabilito per i lavoratori titolari di un trattamento di disoccupazione, che non si applichino i limiti di età per l'apprendistato professionalizzante[28] e che, in caso di assunzione mediante tale istituto, al termine del periodo di apprendistato il rapporto di lavoro prosegua a tempo indeterminato e possa essere risolto solo secondo la disciplina generale in materia di licenziamenti.

Si ricorda che per l'apprendistato professionalizzante è previsto un limite massimo (per il lavoratore) di 29 anni - con la conseguente possibilità di decorrenza iniziale del rapporto di apprendistato entro il giorno precedente il compimento dei 30 anni -; il limite minimo di età è invece pari a 18 anni, ovvero a 17 anni nel caso in cui il soggetto abbia già conseguito una qualifica professionale (nell'ambito dei sistemi di istruzione e formazione).

La parte della norma in commento sulla prosecuzione del rapporto al termine dell'apprendistato non chiarisce se la stessa continui a trovare applicazione anche per i titolari di un trattamento di disoccupazione (che abbiano stipulato un contratto di apprendistato professionalizzante) e se la medesima si applichi, come risulterebbe dalla formulazione letterale della presente novella, anche ai lavoratori beneficiari del suddetto ulteriore periodo di trattamento straordinario (che abbiano stipulato un contratto di apprendistato professionalizzante).


 

Commi 249-250
(
Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale)

 


249. Nell'ambito del programma nazionale denominato « Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere sottoscritti accordi fra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, enti del Terzo settore, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con lo scopo di realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale, come definiti e individuati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della transizione ecologica e con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, diretti a:

a) inserire e reinserire, con adeguata formazione, i lavoratori disoccupati, inoccupati e inattivi;

b) riqualificare i lavoratori già occupati e potenziare le loro conoscenze.

250. In base agli accordi di cui al comma 249, le imprese, anche in rete, possono, secondo il loro livello di specializzazione, realizzare la formazione dei lavoratori, nei settori di cui al medesimo comma 249, al fine di:

a) fare acquisire ai lavoratori di cui al comma 249, lettera a), previa accurata analisi del fabbisogno di competenze, conoscenze specialistiche tecniche e professionali, anche avvalendosi dei contratti di apprendistato di cui agli articoli 43, 45 e 47, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) istituire centri interaziendali per garantire, eventualmente mediante l'istituzione di conti individuali di apprendimento permanente, la formazione continua dei lavoratori di cui al comma 249, lettera b), e agevolarne la mobilità tra imprese.


 

 

I commi 249-250 consentono la sottoscrizione, nell’ambito del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di accordi fra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, enti del terzo settore, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, finalizzati a realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale (comma 249). Sulla base di tali accordi, le imprese, anche in rete, possono realizzare la formazione dei lavoratori nei richiamati settori della transizione ecologica e digitale (comma 250).

 

In dettaglio, il comma 249 consente la sottoscrizione, nell’ambito del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) di accordi fra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, enti del terzo settore, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con lo scopo di realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale.

 

Si ricorda, in proposito, che la legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 324, della L. n. 178/2020) ha destinato una parte delle risorse del "Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU" - pari a 233 mln di euro per il 2021 - per l'istituzione  di un Programma nazionale denominato Garanzia di occupabilità (GOL), finalizzato all'inserimento occupazionale mediante l'erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro, nell'ambito del Patto di servizio personalizzato stipulato tra i soggetti disoccupati e i centri per l'impiego al fine dell'inserimento lavorativo (ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 150/2015).

 

Destinatari del Programma sono:

-       lavoratori fragili o vulnerabili (giovani NEET con meno di 30 anni), donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi (55 anni e oltre);

-       disoccupati senza sostegno al reddito (disoccupati da almeno sei mesi, altri lavoratori con minori opportunità occupazionali - giovani e donne, anche non in condizioni fragilità -, lavoratori autonomi che cessano l’attività o con redditi molto bassi);

-       lavoratori con redditi molto bassi (i cosiddetti working poor), il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo sia inferiore alla soglia dell’incapienza secondo la disciplina fiscale.

 

Il Programma GOL si inserisce nell'ambito della Missione 5, Componente 1, del PNRR, nella sezione del Piano dedicata alle politiche del lavoro.

La finalità dell’intervento è quella di introdurre un’ampia riforma delle politiche attive e della formazione professionale, supportando i percorsi di riqualificazione professionale e di reinserimento di lavoratori in transizione e disoccupati, nonché definendo, in stretto coordinamento con le Regioni, livelli essenziali di attività formative per le categorie più vulnerabili.

La riforma si struttura, appunto, in due linee di intervento:

adozione del Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), quale programma nazionale di presa in carico, erogazione di servizi specifici e progettazione professionale personalizzata;

adozione del Piano Nazionale Nuove Competenze, con l’obiettivo di riorganizzare la formazione dei lavoratori in transizione e disoccupati, mediante il rafforzamento del sistema della formazione professionale.

L'individuazione delle prestazioni connesse al Programma tra quelle ammissibili al finanziamento del Programma React EU, nonché la declinazione dei medesimi a seconda della tipologia di beneficiari, sono demandate ad apposito decreto ministeriale. In proposito, riguardo all'attuazione della Riforma delle politiche attive e formazione prevista dal PNRR (per la quale è previsto il traguardo entro il 2021) sono stati pubblicati il Decreto ministeriale 5 novembre 2021, recante l'adozione del Programma GOL (sul sito del MLPS le slide di presentazione del Programma GOL) ed il Decreto ministeriale 14 dicembre 2021 recante l'adozione del Piano nazionale nuove competenze che comprende tre programmi guida: il Programma Gol, il Sistema duale e il Fondo Nuove Competenze.

Per la realizzazione del suddetto Programma, il PNRR ha messo a disposizione 4,4 miliardi di euro, a cui si aggiungono ulteriori 500 mln di euro a valere sulle risorse del Programma REACT-EU.

Sul punto, si ricorda che l'Allegato alla decisione UE dell’8 luglio 2021 precisa che l'obiettivo da raggiungere entro il quarto trimestre del 2025 è quello di coinvolgere almeno 3 milioni di beneficiari del programma GOL, di cui almeno 800 mila dovranno aver partecipato alla formazione professionale Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende, come indicato dalla Commissione, anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: almeno il 75 % dei beneficiari deve essere costituito da donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità o persone di età inferiore ai 30 o superiore ai 55 anni.

 

Il comma 249 in commento dispone, altresì, che tali accordi, definiti e individuati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero della Transizione Ecologica e il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono diretti a:

a)   inserire e reinserire, con adeguata formazione, i lavoratori disoccupati, inoccupati e inattivi;

b)   riqualificare i lavoratori già occupati e potenziare le loro conoscenze.

 

Il comma 250 consente alle imprese, anche in rete, in base ai sopra descritti accordi e secondo il relativo livello di specializzazione, di realizzare la formazione dei lavoratori, nei richiamati settori della transizione ecologica e digitale, al fine di:

a)   fare acquisire ai lavoratori disoccupati, inoccupati e inattivi, previa accurata analisi del fabbisogno di competenze, conoscenze specialistiche tecniche e professionali, anche avvalendosi dei contratti di apprendistato di cui agli articoli 43, 45 e 47, comma 4, del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81.

 

Il richiamato D.Lgs. n. 81/2015 disciplina, all’articolo 43, l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; all’articolo 45 l’apprendistato di alta formazione e di ricerca e, all’articolo 47, comma 4, l’apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.

 

b)   istituire centri interaziendali, per garantire, eventualmente mediante l’istituzione di conti individuali di apprendimento permanente, la formazione continua dei lavoratori già occupati e agevolarne la mobilità tra imprese.

 

La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 


 

Commi 251-252
(
Politiche attive per i lavoratori autonomi)

 


251. Al fine di migliorare l'accesso alle informazioni sul mercato e ai servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA, le misure di assistenza intensiva all'inserimento occupazionale del programma nazionale GOL sono riconosciute anche ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività professionale.

252. I servizi di assistenza di cui al comma 251 sono erogati dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente, mediante lo sportello dedicato al lavoro autonomo di cui all'articolo 10 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini e i collegi professionali e le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.


 

 

I commi 251-252 estendono ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività professionale le misure di assistenza intensiva all’inserimento occupazionale del programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL) (comma 251). Tali servizi di assistenza sono erogati dai centri per l’impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente, mediante lo sportello dedicato al lavoro autonomo (comma 252).

 

In dettaglio, il comma 251 riconosce anche ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività professionale, le misure di assistenza intensiva all’inserimento occupazionale del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), al fine di migliorare l’accesso alle informazioni sul mercato e ai servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

 

Per approfondimenti relativi al citato programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL) – istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) –, nonché relativi alle misure di assistenza all’inserimento occupazionale e ai soggetti beneficiari del programma stesso, si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 83.

 

Ai sensi del comma 252, tali servizi di assistenza intensiva all’inserimento occupazionale sono erogati dai centri per l’impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente, mediante lo sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini e i collegi professionali e le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4[29], nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.

 

Si rammenta, al riguardo, che l’articolo 10 della L. n. 81/2017, che disciplina l’accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione, ha disposto che i centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente si dotino, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini e i collegi professionali e le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5, della legge n. 4/2013, con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali. Lo sportello dedicato raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.

In attuazione di tale disposizione, il 21 febbraio 2019 è stato siglato tra Anpal servizi e Confprofessioni un Protocollo d'intesa per la collaborazione interistituzionale, al fine di promuovere presso le regioni l'istituzione nei centri per l'impiego dello sportello dedicato al lavoro autonomo[30].

 

 


 

Commi 253-254
(
Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori)

 


253. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

254. L'esonero di cui al comma 253 non è riconosciuto qualora il datore di lavoro dell'impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell'ultimo periodo d'imposta, retribuzioni almeno pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.


 

 

I commi 253-254 riconoscono l’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater, del D.L. n. 83/2012, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Tale esonero è riconosciuto, a determinate condizioni, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società cooperativa.

 

Il richiamato articolo 23, comma 3-quater, del D.L. n. 83/2012 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134/2012), inserito dall’articolo 1, comma 270, lett. b), della L. n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), ha introdotto, quale ulteriore finalità del Fondo crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del medesimo D.L. n. 83/2012, il finanziamento di interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e a dare continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali. Per tale finalità, la norma ha inoltre previsto la possibilità che siano concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi (c.d. operazione di workers buyout).

 

L’esonero in questione è riconosciuto, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa e nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La norma è finalizzata a promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali (comma 253).

L’esonero in questione non è riconosciuto qualora il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori, non abbia corrisposto ai propri dipendenti nell’ultimo periodo d’imposta retribuzioni almeno pari al 50 per cento dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie (comma 254).

 

La Relazione tecnica rappresenta che, ai fini della valutazione dell'onere connesso a tale disposizione normativa, è stata fatta una apposita rilevazione negli archivi dell’INAIL relativamente alle nuove società cooperative costituite negli anni 2018 e 2019.

Si è rilevato come ci siano state mediamente circa 5.000 nuove società cooperative per ciascuno dei due anni in esame, con un numero medio annuo di lavoratori pari a circa 40.000 individui ed una retribuzione media annua di 20.000 euro e, in assenza di dati puntuali, si è quindi ipotizzato che soltanto il 5% della platea rilevata rientri nella casistica in esame.

Nell'ipotesi che la norma si applichi alle nuove cooperative che si costituiranno a decorrere dal 1° gennaio 2022, si è considerata l'uniforme distribuzione delle stesse all'interno di ciascun anno e si è mantenuta costante la numerosità di tali nuovi contingenti in tutto il decennio oggetto di analisi.

Alla luce dei dati rilevati dagli archivi dell'Istituto, dai quali si evince che solo una piccola percentuale di cooperative cessa definitivamente la propria attività nel corso dei primi due anni, ed in considerazione del beneficio contributivo riconosciuto dalla norma in esame al datore di lavoro, si è ipotizzato che nessuna di queste nuove cooperative cessi la propria attività nei 24 mesi previsti per la fruizione dello sgravio.

Per quanto concerne infine le retribuzioni, sono state sviluppate alla luce delle indicazioni contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2021 deliberato il 29 settembre 2021, con riferimento agli anni 2020-2024.

In base al prospetto degli oneri complessivi in materia di ammortizzatori sociali, l’onere recato dalla disposizione per il 2022 è pari a 6 mln di euro, fino ad arrivare, nel 2031, a 26,9 mln di euro.

Commi 255-256
(Disposizioni finanziarie relative agli interventi in materia di ammortizzatori sociali)

 


255. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al Fondo di integrazione salariale di cui al medesimo articolo è riconosciuto un trasferimento a carico dello Stato nel limite massimo di 2.047,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 400,4 milioni di euro per l'anno 2023 per assicurare le prestazioni di assegno di integrazione salariale in base alle effettive necessità come conseguenti dagli interventi di modifica di cui ai commi 207 e 219 del presente articolo.

256. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-bis, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è soppressa.


 

 

I commi 255-256 riconoscono un trasferimento, a carico dello Stato, al fondo di integrazione salariale, in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. n. 148/2015 e nel limite massimo di 2.047,4 milioni di euro per il 2022 e di 400,4 milioni di euro per il 2023.

 

In dettaglio, si riconosce un trasferimento, a carico dello Stato, al fondo di integrazione salariale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 29 del D.Lgs. n. 148/2015.

 

Si ricorda che l’art. 29, comma 4, del richiamato D. Lgs. n. 148/2015, cui la norma in commento deroga, dispone che alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo medesimo, al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, prosegue la norma, tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.[31]

 

La finalità delle norme è quella di assicurare le prestazioni di assegno di integrazione salariale in base alle effettive necessità, come conseguenti agli interventi di modifica di cui all’art. 1, commi 207 e 219, cui sono riferibili i relativi effetti di onerosità sul saldo netto da finanziare e alle cui schede di lettura si rinvia.

Il trasferimento in questione è riconosciuto nel limite massimo di 2.047,4 milioni di euro per l’anno 2022 e di 400,4 milioni di euro per il 2023 (comma 255).

 

Il Fondo di integrazione salariale (FIS) è disciplinato dal citato art. 29 del D.Lgs. 148/2015 (che ha previsto anche l’attuale denominazione al posto della precedente “Fondo di solidarietà residuale”[32]).

Sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni, per i quali non siano stati stipulati accordi volti all'attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale[33] o di fondi di solidarietà bilaterali alternativi[34].

Per quanto riguarda le prestazioni erogate dal fondo, è previsto:

§  l'assegno di solidarietà per i datori di lavoro che occupano mediamente da 5 a 15 dipendenti;

§  l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti; in tal caso l’assegno ordinario è garantito per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (ad esclusione delle intemperie stagionali) e straordinarie (limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale).

Alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo medesimo, al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.

 

Il comma 256 sopprime l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11-bis, comma 6, del D.L. n. 73/2021.

Il richiamato art. 11-bis, comma 6, del D.L. n. 73/2021, convertito dalla L. n. 196/2021, ha istituito per l'anno 2022, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo, con una dotazione di 1.497,75 milioni di euro, destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali.

Si segnala che la Circolare n. 1/2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali reca le prime linee di indirizzo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

 

 


 

Comma 257
(Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)

 


257. Al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro, o da un suo delegato, e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L'osservatorio verifica, sulla base dei dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dai fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, gli effetti delle disposizioni della presente legge in materia di ammortizzatori sociali, comunicando le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le opportune valutazioni e le eventuali revisioni dei trattamenti di integrazione salariale e delle relative aliquote di finanziamento in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento, comunque denominato. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


 

 

Il comma 257 istituisce un osservatorio permanente presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali. La norma individua, altresì, la composizione e le funzioni dell’Osservatorio.

 

Più in particolare, il comma 257 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un osservatorio permanente, al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali.

Sono componenti dell’Osservatorio:

 

§  il Ministro del lavoro e delle politiche sociali – o un suo delegato – che lo presiede;

§  rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

 

Ad essi non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

Sulla base dei dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’INPS e dai fondi di solidarietà bilaterale alternativi di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148[35], l'osservatorio:

§  verifica gli effetti delle disposizioni della presente legge;

§  comunica le risultanze al Ministero del lavoro, per le opportune valutazioni ed eventuali revisioni dei trattamenti di integrazione salariale e delle relative aliquote di finanziamento in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale.

 

Dall’attuazione delle disposizioni recate dalla norma – che è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente – non devono derivare, come già detto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 


 

Comma 258
(Incremento del Fondo sanitario nazionale)

 


258. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è determinato in 124.061 milioni di euro per l'anno 2022, in 126.061 milioni di euro per l'anno 2023 e in 128.061 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli interventi di cui ai commi 261, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 290, 293, 294 e 295 nell'ambito del finanziamento di cui al presente comma, ferma restando l'applicazione, ove non diversamente previsto, delle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.


 

 

Il comma 258, dispone una variazione in aumento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato fissandone il livello complessivo in 124.061 milioni di euro per il 2022, 126.061 milioni per il 2023 e 128.061 milioni per l’anno 2024 e stabilisce che rientrano nell’ambito di tale finanziamento gli interventi delle Regioni e delle Province autonome previsti ai seguenti commi alle cui schede si fa rinvio: 261 (finanziamento del piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023), 268, 269 e 271 (Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario), 274 (potenziamento dell’assistenza territoriale), 276-279 (disposizioni in materia di liste di attesa), 280 (disposizioni in materia di tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni da privato accreditato), 281-286 (tetti di spesa farmaceutica), 288 (aggiornamento LEA), 290-292 (proroga delle disposizioni in materia di assistenza psicologica), 293-294 (indennità di pronto soccorso) e 295-296  USCA (unità sanitarie di continuità assistenziale).

Rimane ferma l’applicazione, se non diversamente previsto, delle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.

Il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard così come stabilito dalla disposizione in esame viene integrato degli stanziamenti di risorse definiti per gli incrementi per il Fondo farmaci innovativi (comma 259) e per i Contratti di formazione medica specialistica (comma 260) alle cui rispettive schede si fa rinvio.

 

Il comma 258 in esame fissa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato in:

§  124.061 milioni di euro per l’anno 2022;

§  126.061 milioni per l’anno 2023;

§  128.061 milioni per l’anno 2024.

La tabella che segue evidenzia l’ammontare delle risorse stanziate dal 2019 al 2024 per il fabbisogno sanitario nazionale prima dell’emergenza sanitaria COVID19 e fino al triennio di programmazione previsto dalla presente manovra di bilancio 2022-2024.

(in milioni di euro)

Livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Previsioni ante emergenza pandemica COVID-19 (art. 1, co. 514-516 L. n. 145/2018, LB 2019)

114.439

116.439

117.939

 

 

 

Rideterminazione Delibera CIPE 20 dicembre 2019 e successivo riparto

113.810

 

 

 

 

 

Rideterminazione Delibera CIPE 14 maggio 2020 per incrementi dovuti all’emergenza COVID-19 (DL. 18/2020) e successivo riparto

 

117.407,2

 

 

 

 

Ulteriore rideterminazione in aumento (art. 29 del DL. 104/2020 – cd. Agosto, L. 126/2020)

 

117.885,2

 

 

 

 

Livello fabbisogno sanitario ante manovra 2021-2023 da LB 2021 (L. n. 178/2020)

 

 

119.477,2

 

 

 

Livello fabbisogno sanitario post manovra 2021-2023 da LB 2021 (L. n. 178/2020, art. 1, co. 403 e 404)

 

 

121.370,1

122.193

121.897,2

121.897,2

Ddl Bilancio 2022 (art. 79, co.1, livello Fabbisogno sanitario)

 

 

 

124.061

126.061

128.061

Incremento differenziale rispetto alla L. V. (assoluto e in percentuale)

 

 

 

+1.868
(+1,53%)

+4.164
(+3.42%)

+6.164
(+5,06%)

Ddl Bilancio 2022 (art. 79, co. 2, integraz. finanziamento Fabbisogno sanitario per farmaci innovativi)

 

 

 

+100

+200

+300

Ddl Bilancio 2022 (art. 79, co. 3, integraz. finanziamento Fabbisogno sanitario per contratti di specializzazione medica)

 

 

 

+194

+319

+347

Dati sul fabbisogno sanitario contenuti nei provvedimenti riportati nella prima colonna.

 

Rispetto alla legislazione vigente, l’incremento del finanziamento così programmato è pari a +1.868 milioni nel 2022 (+1,53%), +4.164 milioni nel 2023 (+3,42%) e +6.164 milioni nel 2024 (+5,06%).

 

Il livello del fabbisogno nazionale standard rappresenta il finanziamento complessivo della sanità pubblica e accreditata con risorse statali ed è determinato in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria. Trattandosi di un livello programmato, costituisce il valore di risorse che lo Stato è nelle condizioni di destinare al Servizio sanitario nazionale per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA, definiti da ultimo DPCM 12 gennaio 2017).

L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha causato una rideterminazione di tale livello per l'anno 2020 e successivi. Partendo dal quadro normativo antecedente all'emergenza sanitaria del 2020, la legge di bilancio 2019 (art. 1, co. 514-516, legge n. 145 del 2018) aveva determinato l'ammontare del finanziamento al SSN per il triennio 2019-2021 in 114.439 milioni di euro nel 2019, prevedendo un incremento di 2.000 milioni per il 2020 e di ulteriori 1.500 milioni per il 2021. Con riferimento al riparto 2019, l'ammontare è stato poi rideterminato in diminuzione e ripartito alle Regioni con diverse delibere CIPE ad un livello di 113.810 milioni di euro.

A seguito dell'emergenza pandemica, il riparto delle risorse statali per la sanità nel 2020 è stato effettuato già nel mese di maggio per un ammontare complessivo di 117.407,2 milioni. Per il medesimo anno 2020, sono stati definiti ulteriori incrementi in particolare con il DL. 104/2020 (cd. Agosto), mentre con riferimento all'anno 2021 il livello è stato ridefinito a 119.447,2 milioni. Per il medesimo anno 2021 il livello di finanziamento del SSN è stato ulteriormente accresciuto a seguito delle misure approvate con la legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020) a 121.370,1 milioni di euro. Per l'anno 2022, l'incremento del livello di finanziamento è stato programmato pari a 822,87 milioni di euro e, successivamente, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, di un ammontare pari a 527,07 milioni. A decorrere dal 2026, l'incremento programmato è stato fissato, a legislazione vigente, a 417,87 milioni di euro annui, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa prevista a decorrere dall'anno 2023.

In base ai valori consuntivi riportati nella Rapporto della Corte dei Conti sulla finanza pubblica (2021),per il 2020, la spesa sanitaria (che include pertanto anche la componente privata) ha raggiunto i 123,5 miliardi di euro, con un incremento di quasi 7,8 miliardi (+6,7 per cento) rispetto al 2019, superiore a quella prevista di oltre 2,6 miliardi. Cresce, quindi, la sua incidenza in termini di prodotto al 7,5 per cento (e non al 7,2 per cento previsto) rispetto al 6,5 del 2019.

Per l'anno 2019, il riparto delle e quote di fabbisogno sanitario indistinto tra regioni e province autonome è stata approvato in Conferenza Stato-regioni in data 6 giugno 2019 (Rep. Atti n. 88/CSR) Il decreto di riparto (Delibera CIPE n. 82 del 20 dicembre 2019  , consulta anche il comunicato pubblicato il 17 aprile 2020) pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 marzo 2020. E' seguita poi la pubblicazione delle delibere sul riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (Del. n. 83/2019), degli importi per il finanziamento borse di studio in medicina generale (Del. n. 84/2019), delle risorse destinate al finanziamento della sanità penitenziaria (Del. n. 85/2019) e della quota destinata al finanziamento di parte corrente degli oneri relativi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) (Del. n. 86/2019).

In relazione al riparto per il 2020, in seguito all'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19, il CIPE ha definito con delibere del 14 maggio 2020, rispettivamente, il riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale ed il riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale e alla remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali delle farmacie (in 9 regioni in fase sperimentale), come segue:

- la Delibera n. 20 del 2020, preso atto dell'importo relativo al livello del finanziamento del SSN ordinario per l'anno 2020 incrementato a 117.407,2 milioni di euro, definisce l'articolazione delle singole componenti del riparto, considerata la contingenza che si è determinata con lo stato di emergenza per il rischio sanitario COVID-19 dichiarato dal Consiglio dei ministri con delibera del 31 gennaio 2020;

la Delibera n. 21 del 2020 definisce le risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2020 di cui alla precedente Del. n. 20/2020 per un ammontare pari a 1.500 milioni;

la Delibera n. 22 del 2020 completa il riparto per l'anno 2020 (18 milioni) del finanziamento per la sperimentazione in 9 regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia) dei nuovi servizi erogati dalle farmacie, il cui accantonamento è stato disposto dalla sopra richiamata Delibera n. 21/2020. La somma complessiva a carico del Servizio sanitario nazionale è di 36.000.000 euro per il triennio 2018-2020 (6 milioni nel 2018 e 12 milioni nel 2019, accantonati, rispettivamente, con Del. 73/2018 e Del. 83/2019).

Con la Delibera del 25 giugno 2020, inoltre, il CIPE ha disposto il riparto del Fondo sanitario nazionale 2019, in relazione alle somme stanziate per la formazione dei medici di medicina generale, di cui all'art. 12, comma 3, del DL. n. 35/2019 (c.d. decreto Calabria - L. n. 60/2019). La Delibera del 29 settembre 2020 ha invece disposto il riparto tra le regioni delle somme accantonate per l'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro.

Inoltre, il comma 8 dell'articolo 29 del DL. 104/2020 (cd. decreto Agosto - L. 126/2020) ha disposto l'incremento per complessivi 478.218.772 euro, per l'anno 2020, del livello del finanziamento statale del fabbisogno sanitario per sostenere le autorizzazioni delle spese derivanti dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 29 riguardanti, rispettivamente, il ricorso in maniera flessibile, da parte di regioni e province autonome, di prestazioni aggiuntive in ambito sanitario riferite in particolare ai ricoveri ospedalieri - per una quota-parte di 112.406.980 euro - e a prestazioni aggiuntive di specialistica ambulatoriale e di screening - per una quota-parte di 365.811.792, che include la specialistica convenzionata interna, fino al 31 dicembre 2020. Si prevede, in particolare, che per l'incremento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna sia destinata una quota di 10 milioni di euro.

A tale finanziamento accedono tutte le regioni (e pertanto non solo quelle a statuto ordinario) e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020.

Il comma 258 specifica infine che Regioni e Province autonome provvedono agli interventi come disposti agli articoli di cui alla tabella che segue, nell’ambito del finanziamento previsto al comma 1 medesimo:

 

(in milioni di euro)

Effetti finanziari comma/i

Destinazione

2022

2023

261

Finanziamento del piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023

200

350

268, 269 e 271

Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario (stima spesa potenziale)

690

625

274

Potenziamento dell’assistenza territoriale

90,9

140,3

276-279

Disposizioni in materia di liste di attesa

500

-

280

Aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera

Onere non quantificato in RT; comunque entro il limite massimo del fabbisogno sanitario

-

281-286

Tetti di spesa farmaceutica

185

375

288

Aggiornamento LEA[36]

Senza effetti onerosi in quanto destinazione vincolata di quota-parte del fabbisogno sanitario per 200 mln

Senza effetti onerosi in quanto destinazione vincolata di quota-parte del fabbisogno sanitario per 200 mln

290-292

Proroga assistenza psicologica: Professionisti sanitari e assistenti sociali

8

-

Proroga assistenza psicologica: Psicologi

19,932

-

Proroga assistenza psicologica: accesso fasce deboli popolazione

10

-

293-294

Indennità di pronto soccorso: dirigenza medica

27

-

Indennità di pronto soccorso: tutto il personale non dirigente medico

63

-

295-296

USCA (unità sanitarie di continuità assistenziale)

105

-

 

Rimane ferma l’applicazione, ove non diversamente previsto, delle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.

 

Pertanto si conferma che il riparto del finanziamento che sarà effettuato in base alle disposizioni del comma 1 avverrà in base alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali (regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano) il differente concorso al finanziamento sanitario corrente, che prevede la compartecipazione di tale autonomie speciali al finanziamento sanitario fino a concorrenza del fabbisogno standard non soddisfatto dalle fonti ordinarie (quali entrate proprie degli enti del SSN, tra cui ticket sanitari e ricavi per attività intramoenia, e fiscalità generale delle regioni, quale IRAP - nella componente di gettito destinata alla sanità - e addizionale regionale all'IRPEF), tranne la Regione siciliana, per la quale l'aliquota di compartecipazione è fissata dal 2009 nella misura fissa del 49,11 per cento del suo fabbisogno sanitario. Tale compartecipazione viene commisurata in relazione alla parte indistinta del finanziamento del fabbisogno sanitario corrente, in base alle quote rilevate per l'anno precedente.  Le autonomie speciali sono conseguentemente escluse dal riparto delle somme da erogare alle regioni a titolo di compartecipazione all'IVA e dal Fondo sanitario nazionale che finanzia le spese sanitarie vincolate a determinati obiettivi, oltre che la quota residuale da destinare alla Regione siciliana (qui un approfondimento).

Si supera pertanto il meccanismo della deroga alla compartecipazione delle autonomie speciali che ha caratterizzato il recente riparto del Fondo sanitario nazionale 2020 effettuato a seguito dell’emergenza COVID-19 e che è previsto con riferimento alle norme sul potenziamento dell’assistenza territoriale ed ospedaliera (v. anche scheda comma 560).

 

 


 

Comma 259
(Incremento Fondo farmaci innovativi)

 


259. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativo al concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Gli importi di cui al presente comma integrano il finanziamento di cui al comma 258.


 

 

Il comma 259 dispone l’incremento - il cui finanziamento integra, aggiungendovisi, quello stabilito al comma 1 che definisce il livello del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato – delle risorse previste per il Fondo per l’acquisto dei farmaci innovativi pari a +100 milioni nel 2022, +200 milioni nel 2023 e +300 milioni dal 2024.

 

Il comma 259 stabilisce gli incrementi del finanziamento del Fondo per l’acquisto dei farmaci innovativi di cui al comma 401, art. 1, della legge di bilancio 2017 (v. box), relativo al concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l’acquisto dei farmaci innovativi, così definiti: 100 milioni per l’anno 2022, di 200 milioni per l’anno 2023 e 300 milioni a decorrere dall’anno 2024, integrando allo scopo il finanziamento del livello del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato stabilito al precedente comma 1.

 

La legge di bilancio 2017 (co. 400-402, art. 1, L. 232/2016) ha istituito, dal 1 gennaio 2017, due Fondi per l'acquisto, rispettivamente, dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi, la cui classificazione è stata operata con Determina 12 settembre 2017.

Entrambi i Fondi partivano con una dotazione di 500 milioni di euro ciascuno a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato. Con una norma inserita nella legge di bilancio 2019 (art. 1, co. 550, L. n. 145/2018), tali Fondi, la cui iscrizione contabile era originariamente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, sono stati quindi trasferiti nello stato di previsione del MEF, ferma restando la competenza già attribuita al Ministero della salute per la disciplina delle modalità operative di erogazione delle risorse stanziate. Le somme dei Fondi sono versate in favore delle Regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali innovativi e oncologici innovativi.

La spesa per l'acquisto dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti (spesa farmaceutica ospedaliera) per l'ammontare eccedente annualmente l'importo di ciascuno dei fondi. Il DM 16 febbraio 2018 ha disciplinato, come disposto dal comma 405 della legge di bilancio 2017, le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate a titolo di concorso al rimborso per l'acquisto dei medicinali innovativi ed oncologici innovativi in relazione alla singola indicazione terapeutica per l'anno 2017 e per gli anni 2018 e seguenti.

Con DL. 73/2021 (cd. Sostegni-bis – L. n. 106/2021) a decorrere dal 1° gennaio 2022, il comma 401 della richiamata legge di bilancio 2017 viene formalmente modificato prevedendo la vera e propria istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un unico Fondo del valore di 1.000 milioni di euro annui destinato al concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei farmaci innovativi (superando in tal modo l’iniziale distinzione fra farmaci innovativi e farmaci innovativi oncologici). Resta ferma in capo al Ministero della salute la competenza a disciplinare le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate sulla base dei criteri da adottare con decreto ministeriale (sostitutivo del decreto 16 febbraio 2018, v. ante). Vengono infine modificate le modalità di finanziamento del Fondo unificato (nuovo comma 401-bis) disponendo per una quota-parte di 664 milioni di euro la copertura a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e per la restante quota-parte di 336 milioni mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale (ai sensi art. 1, comma 34, legge n. 662 del 1996).

 


 

Comma 260
(Incremento delle risorse per i contratti di formazione specialistica medica)

 


260. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 194 milioni di euro per l'anno 2022, 319 milioni di euro per l'anno 2023, 347 milioni di euro per l'anno 2024, 425 milioni di euro per l'anno 2025, 517 milioni di euro per l'anno 2026 e 543 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Gli importi di cui al presente comma integrano il finanziamento di cui al comma 258.


 

 

Il comma 260, dispone l’incremento di risorse per il finanziamento delle disposizioni vigenti relative ai contratti di formazione specialistica medica, pari a +194 milioni nel 2022, +319 milioni nel 2023, +347 milioni nel 2024, +425 milioni nel 2025, +517 milioni nel 2026 e +543 milioni dal 2027). Tale finanziamento integra, e quindi si aggiunge, a quello stabilito al comma 1 che definisce il livello del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato.

 

Il comma 260 in esame stabilisce l’incremento del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, autorizzando l'ulteriore spesa ad integrazione del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale fissato al comma 1, così definita:

-       194 milioni per il 2022;

-       319 milioni per il 2023;

-       347 milioni per il 2024;

-       425 milioni per il 2025;

-       517 milioni per il 2026;

-       543 milioni a decorrere dal 2027.

 

Anche in questo caso detti importi integrano il livello di fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato.

La relazione tecnica rappresenta che il finanziamento complessivo disponibile a legislazione vigente per la formazione specialistica dei medici è il risultato di numerose disposizioni (v. tabella box importi fino al 2021) che si sono succedute nel tempo e che hanno determinato un valore di importo variabile.

A partire dal 2022, la tabella che segue evidenzia gli importi dei nuovi finanziamenti, con la precisazione che in ogni caso la determinazione del numero dei medici ammissibili alla formazione specialistica è fatta tenendo conto dei costi dei medici già inseriti nella formazione, rispettando il criterio della sostenibilità finanziaria entro i limiti di spesa già fissati:

 

Finanziamento dei contratti di specializzazione medica (in milioni di euro)

 

Finanziamento contratti formazione specialistica medica

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Finanziamento vigente (1)

1.076

1.094

1.097

988

879

853

Integrazione proposta (2)

194

319

347

425

517

543

Finanziamento totale (3) = (1+2)

1.270

1.413

1.444

1.413

1.396

1.396

Risorse assorbite dai medici già in formazione (4)

969,2

1.112,0

1.144,1

1.112,8

1.095,6

1.095,6

Finanziamento disponibile (5) = (3-4)

300,8

301,0

299,9

300,2

300,4

300,4

Finanziamento disponibile esposto in relazione illustrativa

(5-bis) = (3-4)

300,4

300,6

300,4

300,5

300,5

300,5

Numero arrotondato dei nuovi medici ammissibili

(6)= (5)/25.000€

12.000

(12.032)

12.000

(12.040)

12.000

(11.996)

12.000

(12.008)

12.000

(12.016)

12.000

(12.016)

Dati elaborati dalla relazione illustrativa alla disposizione in esame

 

 

I contratti di formazione medica specialistica, disciplinati dall'articolo 37 del D.Lgs. 368/1999 di attuazione di alcune direttive comunitarie in materia di circolazione dei medici, prevedono la stipula da parte dei medici specializzandi di un contratto annuale di formazione specialistica - che non dà diritto all'accesso ai ruoli del SSN e dell'università o della ASL ove si svolge la formazione -, finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali con frequenza delle attività didattiche programmata insieme allo svolgimento di attività assistenziali.

Il contratto di formazione è stipulato dallo specializzando con l'università sede della scuola di specializzazione e con la regione nel cui territorio abbiano sede le aziende sanitarie facenti parte della rete formativa della scuola di specializzazione. Nel corso degli ultimi anni le risorse complessive per il finanziamento di tali contratti sono state progressivamente incrementate. Per semplificare, indichiamo di seguito le risorse complessive stanziate nel periodo ante emergenza COVID19 e a seguire quelle previste a seguito dell'emergenza epidemiologica tuttora in corso.

 

 

(in milioni di euro)

Finanziamento contratti formazione specialistica medica

2019

2020

2021

D. Lgs. 368/1999 (art. 37):

708

702

702

L.S. 147/2013 (co. 424)

50

50

50

L.S. 208/2015 (co. 252)

70

90

90

L.B. 145/2018 (co. 521) MMG

10

10

10

L.B. 145/2018 (co. 521)

22,5

45

68,4

L.B. 160/2019 (co. 271)

-

5,425

10,850

L.B. 160/2019 (co. 859)

-

25

25

Tot. risorse ante emergenza sanitaria COVID19

860,500

927,425

956,250

Stanziamenti successivi emergenza sanitaria COVID19

 

 

 

D.L. Rilancio 34/2020 (art. 1-bis) - MMG

-

-

20

D.L. Rilancio 34/2020 (art. 5, co. 1)

-

105

105

D.L. Rilancio 34/2020 (art. 5, co. 1-bis)

-

-

-

L.B n. 178/2000 (co. 421 e 422)

-

-

105

Totale risorse per contratti di formazione specialistica medica

860,500

1.032,425

1.186,250

Elaborazioni su dati finanziari dei provvedimenti approvati in materia.

 

Più in dettaglio, la legge di bilancio 2020 (Legge n. 160 del 2019, co. 271, art. 1) ha definito l'incremento del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici a regime - numero stimato in 900 borse di specializzazione - mediante l'aumento di 5,425 milioni nel 2020, 10,850 milioni nel 2021, 16,492 milioni nel 2022, 22,134 milioni nel 2023 e 24,995 dal 2024 della spesa autorizzata dal comma 521, art. 1, della legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018). Quest'ultima autorizzazione, a sua volta, ha incrementato la spesa prevista all'articolo 1, comma 252, della legge di stabilità del 2016 (L. 208/2015), che aveva già disposto un incremento degli stanziamenti aventi la medesima finalità ai sensi dell'art. 1, comma 424 della legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013).

Da notare che il comma 859 della citata legge di bilancio 2020 ha inoltre disposto che per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria, riordinate ed accreditate ai sensi dei decreti ministeriali D.M. n. 68 del 4 febbraio 2015 e D.M. n. 402 del 13 giugno 2017, è autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Inoltre, il comma 518, art. 1, della citata legge di bilancio 2019 ha previsto l'integrazione, con la finalità di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione specifica, delle disponibilità vincolate sul fondo sanitario nazionale per un limite di spesa pari a 10 milioni di euro, a decorrere dal 2019.

Sulle risorse autorizzate a seguito dell'emergenza COVID-19, come riferito dal Governo in risposta ad una interrogazione al Senato, tenuto conto dell'incremento del numero dei posti letto di terapia intensiva e sub intensiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (L. n. 77/2020), il Ministero della salute, nel mese di maggio 2020, ha appositamente chiesto al Coordinamento tecnico della Commissione Salute di sapere se, per l'anno accademico 2019/2020, le Regioni e Province autonome ritenessero che il fabbisogno, a suo tempo definito, dovesse essere oggetto di rivalutazioni.

Sul punto, la Regione Veneto, in qualità di soggetto preposto al coordinamento del tavolo tecnico interregionale, sentite in via preliminare tutte le Regioni e Province autonome, ha fornito lo scorso giugno la rideterminazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per l'anno accademico 2019/2020, stimata in 12.867 unità, ossia 4.263 unità in più rispetto al fabbisogno determinato per il medesimo anno accademico con l’Accordo Stato-Regioni del 21 giugno 2018. Il Ministero dell'economia e finanze ha peraltro comunicato che, per l'anno accademico 2019-2020, risultava finanziariamente sostenibile l'ammissione al primo anno di formazione specialistica di 9.200 nuovi specializzandi.

A seguito delle disposizioni di cui all'articolo 5 del D.L. n. 34/2020 (cd. decreto Rilancio, L. 77/2020) è stata autorizzata un'ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 – incrementando corrispondentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato - da destinare al finanziamento dei contratti di formazione medico-specialistica, in modo da consentire di finanziare, per l'anno accademico 2019/2020, ulteriori 4.200 contratti di formazione specialistica per un intero ciclo di studi, per un numero complessivo di 13.400 contratti (9.200 + 4.200), al netto dei finanziamenti regionali o di altri Enti, tenuto conto del costo annuo lordo di una borsa di studio, pari a 25.000 euro, che aumenterebbe a 26.000 euro, a partire dal terzo anno fino alla conclusione del ciclo di studi (anni 2022-2024).

Per accogliere in via prioritaria le richieste delle Regioni, una volta soddisfatto il suddetto fabbisogno di 12.857 unità, si è valutato di distribuire gli ulteriori 533 contratti (dati dalla differenza tra i 13.400 contratti finanziabili ed i 12.867 contratti che rappresentano il fabbisogno regionale) tra le scuole di specializzazione maggiormente coinvolte nella emergenza COVID19 per il rafforzamento della rete ospedaliera ai sensi dell'art. 2 del citato D.L. 34 Rilancio.

In considerazione della circostanza che con l'Accordo Stato - Regioni del 21 giugno 2018 il fabbisogno di specialisti da formare per l'anno accademico 2019-2020 era stato fissato in 8.604 unità, a seguito della rideterminazione del fabbisogno, viste le disposizioni di cui all'articolo 35, co. 1, del D. Lgs. n. 368 del 1999, si è reso necessario procedere ad un nuovo Accordo Stato – Regioni del 9 luglio 2020 (Rep Atti 111/CSR), specificamente volto a definire il nuovo fabbisogno di medici specialisti da formare per l'anno accademico 2019/2020[37].

 

In merito alle norme autorizzatorie delle maggiori spese relative ai nuovi contratti di specializzazione a seguito dell'emergenza COVID19, si fa notare che l'articolo 1-bis del D.L. 34/2020 (cd. Rilancio) prevede inoltre di accantonare, a decorrere dal 2021, 20 milioni di euro annui a valere sul finanziamento statale del fabbisogno sanitario nazionale, allo scopo di attivare ulteriori borse di studio per medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale.

 

Inoltre, il comma 1-bis del citato articolo 5 prevede un ulteriore incremento delle risorse destinate a finanziare l'aumento del numero dei contratti di formazione medica specialistica, per ulteriori 25 milioni per il 2022 e 2023 e di 26 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, mediante corrispondente incremento del finanziamento statale del fabbisogno nazionale sanitario, in relazione ad un ulteriore aumento del numero dei contratti di circa 960 unità, a partire dal 2022.

E' stata segnalata l'opportunità, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di modificare in aumento l'identica autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 1, considerato il già previsto incremento di 109,2 milioni di euro per ciascun anno. La differenza tra le due autorizzazioni di spesa risiede nella diversa copertura: la prima è a valere sulle risorse stanziate per il decreto-legge Rilancio, la seconda sul Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili (L. 190/2014, art. 1, comma 200).

 

Da ultimo, la legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178 del 2020, art. 1, co. 421 e 422) ha autorizzato l'ulteriore incremento del numero dei contratti di formazione dei medici specializzandi con uno stanziamento di spesa aggiuntivo rispetto alla legislazione vigente pari a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere corrispondentemente sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025.  Si prevede che concorrano alla copertura dell'autorizzazione di spesa le risorse del Programma Next Generation EU per un ammontare pari a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Con l'ulteriore incremento di risorse si stimano nuovi 4.200 contratti di formazione specialistica medica aggiuntivi per l'anno 2021, considerato che l'importo del singolo contratto è pari a 25.000 euro lordi nei primi 2 anni di corso e 26.000 euro lordi nel successivo triennio.

I contratti di formazione specialistica medica finanziabili nel 2021 dovrebbero pertanto ammontare ad un numero complessivo pari a circa 17.600 unità, numero sufficiente a colmare il cd. "imbuto formativo" dato dai laureati per l'anno accademico 2020/2021[38].


 

Comma 261
(Finanziamento del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023)

 


261. Nelle more dell'adozione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano dei decreti attuativi dei piani pandemici regionali e provinciali, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'implementazione delle prime misure previste dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, di cui all'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 25 gennaio 2021, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2022. Per le medesime finalità, e nelle more dell'adozione dei decreti attuativi dei piani pandemici regionali e provinciali, è autorizzata la spesa massima di 350 milioni di euro, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2023, il cui importo è definito, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul riparto del fabbisogno sanitario. Al finanziamento di cui al presente comma e relativo ad entrambi gli anni 2022 e 2023 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.


 

 

Il comma 261 autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l’implementazione delle prime misure previste dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard per l’anno 2022, in attesa che Regioni e Province autonome approvino i decreti attuativi dei Piani pandemici regionali e provinciali.

Una ulteriore spesa di 350 milioni nel 2023 è autorizzata per le medesime finalità e nelle more dell’adozione di detti Piani a livello territoriale, coperta a valere sul fabbisogno standard per l’anno 2023, con importo da definire in sede di Conferenza Stato – Regioni e Province autonome in merito al riparto del fabbisogno sanitario.

Ai predetti finanziamenti è consentito l’accesso di tutte le Regioni - quindi anche a quelle a statuto speciale -, e le Province autonome, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.

 

Il comma 261 in esame autorizza le seguenti spese per l’attuazione delle misure relative al Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (Panflu) 2021-2023 di cui all’Accordo in Conferenza unificata Stato-Regioni e Province autonome del 25 gennaio 2021, nelle more dell’approvazione dei piani pandemici regionali:

 

-       200 milioni nel 2022, a valere per l’intero importo sul fabbisogno sanitario standard previsto per tale anno (v. comma 258);

-       350 milioni nel 2023, a valere sul livello del fabbisogno sanitario standard per tale anno, ma con importo da definire in sede di Conferenza Stato-Regioni per quanto riguarda il corrispondente riparto.

 

Al finanziamento di cui al presente comma e relativo ad entrambi gli anni 2022 e 2023 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.

 

Ciò significa che per l’accesso al finanziamento del fabbisogno sanitario non si terrà conto di quanto previsto ai sensi della legge n. 296/2006[39], art. 1, comma 830, che stabilisce la compartecipazione delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome al finanziamento sanitario fino a concorrenza del fabbisogno non soddisfatto dalle fonti previste a legislazione vigente, quali le entrate proprie degli enti del SSN (ticket e ricavi derivanti dall'attività intramoenia dei propri dipendenti) e la fiscalità generale delle regioni, vale a dire IRAP (nella componente di gettito destinata alla sanità) e addizionale regionale all'IRPEF. Pertanto tali autonomie speciali concorreranno come le altre regioni a statuto ordinario al riparto delle risorse per il finanziamento della misura in esame.

Si ricorda che fa eccezione la sola Regione siciliana, per la quale l'aliquota di compartecipazione è determinata in misura fissa dal 2009 nella misura del 49,11 per cento del suo fabbisogno sanitario.

 

Il Piano strategico-operativo nazionale a contrasto di una pandemia influenza (cd. Panflu) per il triennio 2021-2023 è stato redatto – nella sua versione definitiva - dal Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria il 24 gennaio 2021 con l’intento di conseguire la migliore efficacia degli strumenti di prevenzione ordinari per far fronte a emergenze sanitarie di livello globale e anche al fine di valorizzare l’esperienza maturata nei mesi dell’emergenza COVID-19, e sul suo testo è stato fin da subito raggiunto l’Accordo in Conferenza Stato Regioni (G.U. n. 23 del 29 gennaio 2021. In ambito nazionale, trae il suo fondamento dal Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 e dal Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale, del gennaio 2017.

 

Con questo Piano, redatto sulla base delle raccomandazioni dell’OMS – Organizzazione Mondiale per la Sanità, si è inteso perciò aggiornare e sostituire, nel contesto della crisi sanitaria in corso, gli strumenti di governo delle emergenze ai fini di prevenzione e contrasto delle pandemie, vale a dire i Piani pandemici influenzali nazionali elaborati nelle diverse fasi dell’emergenza pandemica COVID-19 (come il Piano di risposta nella fase autunno-invernale elaborato dal CTS – Comitato tecnico-scientifico quale organo consultivo del Ministero della salute), che dovrebbero trovare una propria declinazione anche a livello regionale e provinciale.

Il Piano strategico-operativo mira a trovare, in una prospettiva temporale di medio termine elementi strategici ed operativi comuni utilizzabili anche per i casi di “circolazione di agenti patogeni, che, sebbene diversi dal virus influenzale, siano nella stessa misura potenzialmente capaci di causare, in maniera del tutto imprevista e imprevedibile, delle vere e proprie pandemie”.

Il Piano sottolinea che le pandemie influenzali sono eventi imprevedibili, ma ricorrenti che possono avere un impatto significativo sulla salute, sulle comunità e sull’economia a livello mondiale e si verificano quando emerge un nuovo virus influenzale “contro il quale le persone hanno poca o nessuna immunità” con una diffusione globale.

Considerato che negli ultimi 100 anni le diverse pandemie di virus influenzali pandemici intercorse si sono verificate ad intervalli di tempo imprevedibili (nel 1918: Spagnola, virus A, sottotipo H1N1), nel 1957 (Asiatica, virus A, sottotipo H2N2), nel 1968 (HongKong, virus A, sottotipo H3N2) e nel 2009 (Messico, virus A, sottotipo H1N1), dati i loro parametri di trasmissibilità a raffronto con i range attesi per i virus stagionali, gli strumenti della pianificazione e della preparazione[40] sono ritenuti fondamentali per contribuire a mitigare il rischio e l’impatto di una pandemia influenzale e per gestirne la risposta[41] per garantire la conseguente ripresa delle normali attività.

Il Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale rappresenta, pertanto, un inquadramento e un promemoria delle principali azioni da intraprendere per prepararsi correttamente ad un’eventuale pandemia influenzale ed alla necessità di stabilire adeguati strumenti per la prevenzione, l’identificazione rapida ed il monitoraggio epidemico, oltre che la cura ed il trattamento dei pazienti contagiati, limitando il rischio di contagio per gli operatori sanitari e per i cittadini.

Data l’impossibilità di prevedere tutti gli scenari, il Piano contiene ed indica gli elementi essenziali di cui i decisori e tutti i soggetti professionisti coinvolti, come le strutture del Servizio sanitario nazionale - SSN, devono essere avvertiti con lo scopo di facilitare, oltre al processo decisionale, l’uso razionale delle risorse, l’integrazione, il coordinamento degli attori interessati, oltre che la gestione della comunicazione.


 

Comma 262
(Risorse per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica)

 


262. Per l'anno 2022, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata.


 

 

Il comma 262 reca un'autorizzazione di spesa, pari a 50 milioni di euro per il 2022, per il finanziamento degli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19[42]. Si prevede il trasferimento di tali risorse presso la contabilità speciale intestata al medesimo Commissario.

 

La relazione tecnica concernente tale stanziamento[43] osserva che esso è destinato in particolare al finanziamento degli oneri dei servizi logistici inerenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si ricorda inoltre che è stato soppresso il comma 1 dell'articolo 90 dell'originario disegno di legge di bilancio, che recava uno stanziamento per il 2022, pari a 1.850 milioni di euro, ai fini della dotazione del Fondo (istituito nello stato di previsione del Ministero della salute e non avente una pregressa dotazione per il 2022) per l'acquisto dei vaccini contro il COVID-19 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla medesima malattia infettiva. Tale soppressione è stata operata in considerazione dell'inserimento di un identico stanziamento per l'anno 2021, previsto dal successivo comma 650 (quest'ultimo comma costituisce la trasposizione dell'articolo 1, comma 2, del D.L. 10 dicembre 2021, n. 209, D.L. di cui il comma 656 dispone l'abrogazione, con la clausola di salvezza degli effetti già prodottisi).

Si ricorda che, nella normativa previgente[44] rispetto al suddetto incremento di 1.850 milioni, la dotazione del Fondo era pari a 3.200 milioni, sempre per il 2021.

 

In merito alle risorse già destinate al Commissario per l’emergenza si ricorda che inizialmente le stesse sono state poste a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018 (qui l’approfondimento).

L'articolo 40 del D.L. 41/2021 (c.d. Sostegni - L. n. 69/2021) ha poi autorizzato la spesa per l'anno 2021 di 1.238.648.000 euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario da trasferire sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario; tali risorse si ripartiscono nel modo che segue (qui il quadro di dettaglio):

·       388.648.000 euro per specifiche iniziative volte a consolidare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, inteso a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale (piano adottato dal Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge n. 178 del 2020). 

Rientrano in tali iniziative le attività relative allo stoccaggio e alla somministrazione dei vaccini, le attività di logistica funzionali alla consegna dei vaccini, l'acquisto di beni consumabili necessari per la somministrazione dei vaccini, il supporto informativo e le campagne di informazione e sensibilizzazione;

·       850.000.000 euro su richiesta del medesimo Commissario per le effettive e motivate esigenze di spesa connesse all'emergenza pandemica, di cui 20 milioni destinati al funzionamento della struttura di supporto del medesimo Commissario, chiamato a rendicontare periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze circa l'effettivo utilizzo delle somme.

Peraltro, l'articolo 34, co. 1-3, del cd. Sostegni-bis (DL. 73/2021) aveva autorizzato per l'anno 2021 la spesa di 1.650 milioni di euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata, condizionata alla sua previa richiesta motivata.

Al riguardo, l’articolo 3-bis del DL. 139/2021 (L. n. 205/2021) ha disposto che le risorse disponibili presso la contabilità speciale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19[45], derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 40, comma 1, del sopra citato D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Sostegni) siano utilizzabili, nella misura di 210 milioni di euro, per ogni intervento di competenza del medesimo Commissario straordinario  - anche in deroga, dunque, al vincolo di destinazione relativo all'attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini contro il COVID-19[46], vincolo previsto per una quota pari a 388.648.000 euro della suddetta autorizzazione complessiva di spesa[47]

Per il termine finale per la possibilità di utilizzo in esame, il comma 1 dell'articolo 3-bis fa esplicito riferimento al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19[48] (termine che costituisce anche quello finale per l'attività del Commissario straordinario[49]).

 


 

Commi 263-267
(Risorse in materia di edilizia sanitaria e in materia di dispositivi di protezione e di altri strumenti ed attività inerenti a fasi di pandemia)

 


263. Ai fini del finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato, da ultimo, in 32 miliardi di euro dall'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di ulteriori 2 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e per il trasferimento delle risorse, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio dello Stato. La ripartizione dell'incremento di cui al presente comma avviene sulla base della composizione percentuale del fabbisogno sanitario regionale corrente previsto per l'anno 2021, tenuto conto dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fatte salve eventuali necessarie compensazioni in conseguenza di eventuali rimodulazioni di cui al comma 267. L'accesso alle risorse di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sui citati 32 miliardi di euro.

264. Al fine di costituire una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di genotipizzazione, in coerenza con quanto previsto nel PanFlu 2021-2023, è autorizzata la spesa di 860 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente.

265. Per consentire lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, nonché per l'acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo correlata ad una fase di allerta pandemica, in coerenza con quanto previsto nel PanFlu 2021-2023, è autorizzata la spesa di 42 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente.

266. Per le finalità di cui ai commi 264 e 265, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definita la quota di spesa autorizzata per ciascuna regione e provincia autonoma, sulla base delle risultanze derivanti da una ricognizione effettuata con le medesime regioni e province autonome, anche in relazione alla dimensione dei rispettivi servizi sanitari regionali e provinciali; all'onere di cui ai commi 264 e 265 si provvede, per le regioni, a valere sulle risorse vigenti, come ripartite ai sensi dell'ordinamento vigente; con i medesimi decreti di cui al presente comma si provvede, in deroga all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ad assegnare le risorse occorrenti alle province autonome di Trento e di Bolzano a valere sul finanziamento vigente ancora non ripartito.

267. Per le finalità di cui ai commi 264 e 265, con i decreti di cui al comma 266, ove necessario, si provvede alla rimodulazione delle quote assegnate alle regioni ai sensi dell'articolo 1, commi 442 e 443, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e della relativa tabella di cui all'allegato B annesso alla medesima legge.


 

 

Il comma 263 prevede un incremento delle risorse pluriennali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, incremento pari complessivamente a 2 miliardi di euro per il periodo 2024-2035. I successivi commi da 264 a 267 dispongono, a valere sulle risorse stanziate per i suddetti interventi dalla normativa già vigente, una destinazione di spesa - per un importo pari a 860 milioni nel comma 264 ed a 42 milioni nel comma 265 - per altri interventi nel settore sanitario; questi ultimi concernono, rispettivamente: la costituzione di una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di genotipizzazione; lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, nonché all'acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo, correlata ad una fase di allerta pandemica.

 

Il comma 263 prevede, come accennato, un incremento delle risorse pluriennali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, incremento pari complessivamente a 2 miliardi di euro per il periodo 2024-2035. La relazione tecnica[50] specifica che le quote annue di tale incremento sono pari a 20 milioni di euro per il 2024 - come stabilito dalla sezione II della presente legge (unità di voto 9.1[51] dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) -, a 30 milioni per il 2025, a 200 milioni annui per il periodo 2026-2034 e a 150 milioni per il 2035. Riguardo al suddetto riparto temporale - che non concerne gli anni 2022 e 2023 -, la medesima relazione tecnica osserva che si è tenuto anche conto che le regioni e le province autonome potranno avvalersi, nei prossimi anni, anche delle ingenti risorse disponibili, per investimenti nel settore sanitario, in base al Piano nazionale di ripresa e resilienza[52]. Complessivamente, per il triennio 2022-2024, le risorse in materia sono pari (come risulta dalla suddetta unità di voto 9.1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) a 1.310 milioni per il 2022, a 1.505 milioni per il 2023 ed a 1.355 milioni per il 2024 (quest'ultimo importo è comprensivo della suddetta quota di incremento, pari a 20 milioni)[53]; il livello globale del finanziamento - disposto a partire dal 1988 e fino al 2035 - ammonta, in base al suddetto incremento di 2 miliardi di euro, a 34 miliardi[54]. Tuttavia, a valere sulle risorse già stanziate[55], i commi 264 e 265 dispongono una destinazione di spesa - per un importo pari a 860 milioni nel comma 264 ed a 42 milioni nel comma 265 - per altri interventi nel settore sanitario (cfr. infra).

Il comma 263 specifica inoltre che: restano fermi, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, i limiti annuali complessivi; l'incremento di 2 miliardi è ripartito tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo la composizione percentuale, prevista per il 2021, del fabbisogno sanitario corrente (ovvero in base al rapporto, per il suddetto anno, tra il fabbisogno sanitario standard regionale e quello nazionale[56]). Il medesimo comma, tuttavia, prevede che l'accesso alle nuove risorse sia destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sul livello di risorse precedenti. Il comma 263 fa inoltre salva l'esigenza di compensazioni in relazione alle rimodulazioni di cui al comma 267 (cfr. infra).

Dal riparto delle risorse in oggetto restano escluse (così come dai riparti precedenti) le province autonome di Trento e di Bolzano (in base alla norma[57], richiamata nel presente comma 263, di esclusione di tali province da un complesso di interventi finanziari).

Il comma 264 destina 860 milioni di euro - a valere, come detto, sulle risorse già stanziate in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico - ai fini della costituzione di una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di genotipizzazione (questi ultimi sono relativi all'esame della sequenza individuale del DNA). Il comma 265 - sempre a valere sulle suddette risorse già stanziate - destina 42 milioni allo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, nonché all'acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo, correlata ad una fase di allerta pandemica.

Per entrambi gli stanziamenti di cui ai commi 264 e 265, si richiama il Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (cosiddetto PanFlu) per il triennio 2021-2023; riguardo a tale Piano, si rinvia alla scheda relativa al precedente comma 261.

Il comma 266 demanda la definizione del riparto tra le regioni e le province autonome[58] degli stanziamenti di cui ai commi 264 e 265 ad uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; il riparto è operato sulla base delle risultanze derivanti da una ricognizione effettuata con le medesime regioni e province autonome, anche in relazione alla dimensione dei rispettivi Servizi sanitari regionali e provinciali.

Tali decreti ministeriali possono anche rimodulare, ai fini in oggetto, le quote, complessivamente pari a 4 miliardi di euro, di riparto tra le regioni degli ultimi due precedenti incrementi delle risorse in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico[59], fermi restando i riparti delle risorse stanziate nel periodo ancora antecedente (commi 266 e 267).

Sia pure implicitamente, si demanda ai suddetti decreti ministeriali anche la definizione sotto il profilo temporale dei medesimi stanziamenti (di cui ai commi 264 e 265), nell'ambito e nei limiti delle quote annue disponibili delle risorse sopra menzionate.

 


 

Commi 268, 269 e 271
(Rapporti di lavoro flessibile degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, stabilizzazione del personale e limiti di spesa per il personale dei medesimi enti ed aziende)

 


268. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente articolo:

a) verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche per l'anno 2022, delle misure previste dagli articoli 2-bis, limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2022, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni;

b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive;

c) possono, anche al fine di reinternalizzare i servizi appaltati ed evitare differenze retributive a parità di prestazioni lavorative, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, avviare procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni reinternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di servizio.

269. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « un importo pari al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « un importo pari al 10 per cento»;

b) al quarto periodo, le parole: « Per il medesimo triennio, qualora nella singola Regione emergano oggettivi» sono sostituite dalle seguenti: « Qualora nella singola Regione emergano, sulla base della metodologia di cui al sesto periodo, oggettivi»;

c) il sesto periodo è sostituito dai seguenti: « Dall'anno 2022 l'incremento di cui al quarto periodo è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nel rispetto del valore complessivo della spesa di personale del Servizio sanitario nazionale determinata ai sensi dei precedenti periodi, adotta con decreto la suddetta metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, e dall'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con gli standard organizzativi, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza territoriale, anche ai fini di una graduale revisione della disciplina delle assunzioni di cui al presente articolo. Le regioni, sulla base della predetta metodologia, predispongono il piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale, che sono valutati e approvati dal tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, congiuntamente al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima intesa, anche al fine di salvaguardare l'invarianza della spesa complessiva».

271. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 268 possono essere applicate, nell'ambito delle risorse dei rispettivi bilanci, anche dalle regioni e dalle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.


 

 

La lettera a) del comma 268 consente che anche nell'anno 2022 gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale conferiscano incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa) a medici specializzandi (iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione) nonché, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale, incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari. Tali facoltà sono esercitabili anche mediante proroga (fino ad un termine non successivo al 31 dicembre 2022) dei rapporti omologhi già in corso nel 2021 (stipulati in base alle relative norme transitorie); le facoltà medesime sono subordinate al rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - limiti come ridefiniti dal successivo comma 269 - e alla condizione della previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio o di ricorrere agli idonei di graduatorie concorsuali in corso di validità.

La lettera b) del comma 268 in esame reca nuove norme transitorie per la stabilizzazione (mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato) del personale del ruolo sanitario e degli operatori socio-sanitari aventi (in base a rapporti a termine) una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli che non siano più in servizio. La nuova possibilità può trovare applicazione nel periodo 1° luglio 2022-31 dicembre 2023 e nel rispetto dei suddetti limiti generali di spesa, nonché secondo i criteri e le modalità posti dalla medesima lettera b). L'applicazione delle nuove norme in materia di stabilizzazione è posta come possibile alternativa rispetto alle norme transitorie già vigenti (le quali sono operanti fino al 31 dicembre 2022).

La lettera c) introduce la possibilità, per gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di avviare procedure selettive, anche attraverso una determinata riserva di posti, per il reclutamento del personale da impiegare per le funzioni reinternalizzate.

Il comma 271 specifica che le disposizioni di cui alle suddette lettere a), b) e c) del comma 268 possono essere applicate, nell'ambito delle risorse dei rispettivi bilanci, anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che provvedano al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato[60].

Il comma 269 modifica la disciplina sulla spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. La novella, in primo luogo, estende per gli anni 2022 e successivi l'applicazione dei valori percentuali previsti per il triennio 2019-21. In secondo luogo, si riformula la previsione relativa all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

La lettera a) del comma 268 - ai fini di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali, di far fronte alla lunghezza delle liste d’attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale (anche nello svolgimento del servizio durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19) - consente che anche nell'anno 2022 gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale possano conferire incarichi in base ad alcune disposizioni transitorie ivi richiamate[61] nonché nel rispetto di determinate condizioni. In particolare, si consente che gli enti ed aziende conferiscano incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa) a medici specializzandi (iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione) nonché, mediante avviso pubblico e selezione per titoli o colloquio orale, ovvero per titoli e colloquio orale[62], incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari (con disposizioni specifiche relative ai medici specializzandi, iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione)[63]. Tali facoltà sono esercitabili anche mediante proroga (fino ad un termine, in ogni caso, non successivo al 31 dicembre 2022) dei rapporti omologhi già in corso nel 2021 (stipulati in base alle suddette norme transitorie)[64]; le facoltà medesime sono subordinate al rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - limiti come ridefiniti dal successivo comma 269 - e alla condizione della previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio o di ricorrere agli idonei di graduatorie concorsuali in corso di validità.

Come accennato, per gli incarichi di lavoro autonomo, la possibilità di conferimento viene limitata ai medici specializzandi summenzionati, con esclusione delle altre categorie (iscritti agli albi delle professioni sanitarie ed operatori socio-sanitari ovvero personale medico, veterinario, sanitario e socio-sanitario collocato in quiescenza) contemplate dalle norme transitorie operanti fino al 31 dicembre 2021[65].

La lettera b) del comma 268 in esame reca nuove norme transitorie per la stabilizzazione - mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato - del personale del ruolo sanitario e degli operatori socio-sanitari aventi (in base a rapporti a termine) una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli che non siano più in servizio. La nuova possibilità può trovare applicazione nel periodo 1° luglio 2022-31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e nel rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - limiti come ridefiniti dal successivo comma 269 -. L'applicazione delle nuove norme in materia di stabilizzazione è posta come possibile alternativa rispetto alle norme transitorie già vigenti, le quali sono operanti fino al 31 dicembre 2022 (riguardo a queste ultime, stabilite dall'articolo 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni, si rinvia ad un'apposita sezione, alla fine della presente scheda).

Le nuove norme - intese alle suddette finalità di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali, di far fronte alla lunghezza delle liste d’attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale (anche nello svolgimento del servizio durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19) - prevedono, in primo luogo, che, nel summenzionato periodo 1° luglio 2022-31 dicembre 2023, gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale possano procedere, secondo criteri di priorità stabiliti da ciascuna regione e alle condizioni suddette, alla stabilizzazione del personale del ruolo sanitario e degli operatori socio-sanitari che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali[66] e che abbiano maturato al 30 giugno 2022, alle dipendenze di un ente o azienda del servizio sanitario nazionale, almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020[67] e il 30 giugno 2022.

La lettera b) prevede, in secondo luogo, che per la stabilizzazione del personale assunto mediante procedure non concorsuali si provveda mediante espletamento di prove selettive. Non appare chiaro se quest'ultima norma faccia riferimento alle medesime categorie di personale e al medesimo requisito di anzianità di servizio contemplati dalla norma precedente e se la possibilità di stabilizzazione sia anche in tal caso esercitabile nel periodo 1° luglio 2022-31 dicembre 2023. La norma non chiarisce se le prove selettive siano riservate al personale in oggetto e la congruità di tale previsione, tenendo anche conto che la stessa non pone limiti percentuali rispetto al totale di posti disponibili; si ricorda in ogni caso che, con riferimento all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, la Corte costituzionale ha affermato costantemente che la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è legittima soltanto qualora le medesime siano delimitate in modo rigoroso e siano funzionali al buon andamento dell’amministrazione o corrispondano a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico.

La lettera c) del comma 268 introduce la possibilità, per gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di avviare procedure selettive, anche attraverso una determinata riserva di posti, per il reclutamento del personale da impiegare per le funzioni reinternalizzate. Tale possibilità è ammessa in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale; la riserva di posti in oggetto, non superiore al cinquanta per cento di quelli disponibili, riguarda il personale, impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti alle attività dei servizi esternalizzati, che abbia svolto assistenza ai pazienti per l'intero periodo 31 gennaio 2020-31 dicembre 2021 e che abbia almeno tre anni di servizio.

Il comma 271 specifica che le disposizioni di cui alle suddette lettere a), b) e c) del comma 268 possono essere applicate, nell'ambito delle risorse dei rispettivi bilanci, anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che provvedano al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato[68].

Il comma 269 modifica la disciplina[69] sulla spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

La novella, in primo luogo, estende per gli anni 2022 e successivi l'applicazione dei valori percentuali previsti per il triennio 2019-21. In base ad essi, i limiti annui di spesa si calcolano applicando, per ogni regione, un incremento rispetto al valore della spesa sostenuta nel 2018 ovvero, se superiore, rispetto al valore massimo che sarebbe stato consentito nel medesimo 2018 in base alla previgente normativa[70]; tale incremento è pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente (in base alla normativa finora vigente, la suddetta aliquota di incremento, per gli anni 2022 e successivi, si sarebbe invece ridotta al 5 per cento). Inoltre, l'aliquota annua di incremento può essere elevata da 10 a 15 punti in base ad una specifica procedura, la quale (per gli anni 2022 e successivi) viene riformulata dalla presente novella[71].

Quest'ultima subordina l'ulteriore elevamento da 10 a 15 punti a: l’adozione - con decreto ministeriale, secondo il termine e la procedura ivi previsti (tra cui l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome) ed in coerenza con le disposizioni e gli standard ivi richiamati[72] - di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale[73]; la predisposizione, da parte della regione, sulla base della suddetta metodologia, del piano dei fabbisogni triennali per il Servizio sanitario regionale, che, anche al fine di salvaguardare l’invarianza della spesa sanitaria complessiva[74], è valutato e approvato, congiuntamente, dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza[75].

Riguardo ad una fattispecie di deroga rispetto ai limiti di spesa di cui al presente comma 269, cfr. il successivo comma 274 (alla cui scheda si rinvia).

 

 

Si ricorda che l'articolo 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni, prevede, in primo luogo, fino al 31 dicembre 2022, la facoltà per le pubbliche amministrazioni (con alcune esclusioni[76]), in conformità con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, di assumere a tempo indeterminato il personale che possegga tutti i seguenti requisiti:

§  sia in servizio, successivamente al 28 agosto 2015, con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato presso l'amministrazione che proceda all'assunzione[77];

§  sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali (anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che proceda all'assunzione);

§  abbia maturato al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione che proceda all'assunzione[78], almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

In secondo luogo, le medesime amministrazioni, fino al 31 dicembre 2022, possono bandire (in conformità con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria) procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale che possegga tutti i seguenti requisiti:

§  sia titolare, successivamente al 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o di un altro contratto di lavoro flessibile[79] presso l'amministrazione che bandisca il concorso;

§  abbia maturato almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisca il concorso[80]. Il termine entro cui tale requisito deve essere conseguito è posto al 31 dicembre 2022.

Sempre fino al 31 dicembre 2022, in presenza di determinate condizioni,  le pubbliche amministrazioni, ai soli fini dell'applicazione delle procedure di stabilizzazione in esame, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato stabiliti dalle norme vigenti, incrementandoli a valere sulle risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato o per altre forme di lavoro flessibile, nei relativi limiti posti dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e calcolate in misura non superiore all'ammontare medio delle medesime risorse impiegate nel triennio 2015-2017. La possibilità di incremento mediante utilizzo delle suddette risorse è ammessa a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale (previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno) e che le medesime prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione - nella misura dell'importo così utilizzato - del limite massimo di cui al citato articolo 9, comma 28.

 

Si ricorda che dall'applicazione della disciplina in esame sono esclusi: il personale dirigenziale (tale esclusione non concerne gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, in base al comma 11 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75); il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali[81]; i comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica[82].

Si ricorda altresì che:

§  alcuni criteri e modalità specifici per l’applicazione delle norme suddette sono previsti per gli enti pubblici di ricerca[83];

§  ai fini delle procedure in esame, non rilevano il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri o degli organi politici delle regioni né i servizi prestati presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica degli enti locali;

§  le amministrazioni che esperiscono le procedure in esame non possono instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile (tra cui i rapporti di lavoro subordinato a termine), per le professionalità interessate, fino al termine delle medesime procedure, mentre hanno facoltà di prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i partecipanti alle procedure fino alla conclusione delle stesse, nei limiti delle risorse disponibili.

 

 


 

Comma 270
(Medici in servizio presso reti dedicate alle cure palliative)

 


270. All'articolo 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « alla data del 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 dicembre 2021».


 

 

Il comma 270 posticipa dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 la data entro la quale i medici devono essere in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative per poter certificare il possesso degli ulteriori requisiti richiesti per continuare a prestare servizio presso le medesime reti.

 

Il comma 522, articolo 1, della richiamata legge 145 del 2018 ha stabilito che i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate sono idonei ad operare presso tali reti se in possesso di specifici requisiti individuati dal Ministero della salute.

L’art. 1, comma 405, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), intervenendo sul citato comma 522, ha posticipato dal 1° gennaio 2019 - data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) - al 30 dicembre 2020 la data entro la quale i medici devono essere già in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative per poter certificare il possesso degli ulteriori requisiti richiesti.

Scopo della norma è garantire l’attuazione della legge sulle cure palliative (L. n. 38 del 2010) ed il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017 sui Nuovi LEA.

 

Preme inoltre segnalare che il decreto del Ministero della salute del 30 giugno 2021 Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, in ossequio a quanto previsto dal comma 522 della legge di bilancio 2019, ha individuato i criteri sulla base dei quali le Regioni e le Province autonome certificano l’idoneità ad operare nelle Reti di cure palliative dei medici sprovvisti dei requisiti di cui al DM 28 marzo 2013 così come integrato dal DM 11 agosto 2020. Il decreto richiama i requisiti che i medici in servizio presso le Reti delle cure palliative alla data del 31 dicembre 2020 (data di cui la disposizione in commento propone la posticipazione al 31 dicembre 2021) devono possedere per poter essere considerati idonei a operare nelle reti stesse. Si tratta, in sostanza, dei medesimi requisiti indicati nella legge di bilancio 2019, qui di seguito riportati:

a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative prestata nell’ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unita? per le cure palliative (UCP) domiciliari, accreditate per l’erogazione delle cure palliative presso il SSN;

b) congruo numero di ore di attività professionale esercitata – corrispondente ad almeno il 50 per cento dell’orario previsto per il rapporto di lavoro del contratto della sanita? pubblica e pertanto pari ad almeno diciannove ore settimanali – e un congruo numero di casi trattati, rispetto all’attivita? professionale esercitata, pari ad almeno venticinque casi annui;

c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative nell’ambito di percorsi di Educazione continua in medicina (ECM), conseguendo almeno venti crediti ECM, oppure tramite master universitari in cure palliative oppure tramite corsi organizzati dalle regioni e dalle province autonome per l’acquisizione delle competenze di cui all’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni il 10 luglio 2014.


 

Commi 272 e 273
(Incarichi convenzionali a tempo indeterminato nel servizio di emergenza-urgenza 118 per medici privi del diploma di formazione specifica in medicina generale)

 


272. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, il personale medico in servizio presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118, che alla data di entrata in vigore della presente legge ha maturato un'anzianità lavorativa di almeno trentasei mesi, può accedere alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 anche senza il possesso del diploma attestante la formazione specifica in medicina generale. A determinare il requisito di anzianità lavorativa di cui al precedente periodo concorrono periodi di attività, anche non continuativi, effettuati negli ultimi dieci anni, nei servizi di emergenza-urgenza 118 con incarico convenzionale a tempo determinato.

273. Il personale medico di cui al comma 272 accede alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 in via subordinata rispetto al personale medico iscritto in graduatoria regionale e in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale. Le procedure di assegnazione degli incarichi ai medici, di cui al periodo precedente, avvengono in una fase immediatamente successiva alla conclusione dell'assegnazione delle zone carenti agli aventi diritto. Nei casi di cui al presente comma è comunque requisito essenziale il possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale.


 

 

I commi 272 e 273 introducono la possibilità di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato, relativi al servizio di emergenza-urgenza 118, anche a medici privi del diploma di formazione specifica in medicina generale.

 

In particolare, si prevede, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, che il personale medico in servizio presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118, che, alla data del 1° gennaio 2022, abbia maturato un'anzianità lavorativa di almeno trentasei mesi, possa accedere alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato, relativi al servizio di emergenza-urgenza 118, anche senza il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale; resta fermo il requisito del possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale. L'accesso in esame è ammesso in via subordinata rispetto al personale medico iscritto in graduatoria regionale e in possesso del citato diploma ed ha luogo in una fase immediatamente successiva alla conclusione dell'assegnazione delle zone carenti ai soggetti aventi la suddetta priorità. Ai fini del summenzionato requisito di anzianità lavorativa, sono computati i periodi di attività, anche non continuativi, effettuati negli ultimi dieci anni nei servizi di emergenza-urgenza 118 con incarico convenzionale a tempo determinato.

 

 


 

Comma 274
(
Rafforzamento dell’assistenza territoriale)

 


274. Al fine di assicurare l'implementazione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento dell'assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli, e per quello convenzionato, è autorizzata la spesa massima di 90,9 milioni di euro per l'anno 2022, 150,1 milioni di euro per l'anno 2023, 328,3 milioni di euro per l'anno 2024, 591,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.015,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale. La predetta autorizzazione decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento per la definizione di standard organizzativi, quantitativi, qualitativi, tecnologici e omogenei per l'assistenza territoriale, da adottare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2022. Con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di cui al primo periodo sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai criteri definiti con il medesimo decreto anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR.


 

 

Il comma 274 intende coprire i maggiori costi relativi all’assunzione di personale aggiuntivo SSN necessario a garantire il potenziamento dell’assistenza territoriale attraverso l’implementazione di standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). A tal fine è autorizzata, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, la spesa massima di: 90,9 milioni per il 2022, 150,1 milioni per il 2023, 328,3 milioni per il 2024, 591,5 milioni per il 2025 e 1.015,3 milioni a decorrere dal 2026. L’autorizzazione di spesa decorre dall’entrata in vigore del regolamento per la definizione di standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici per l’assistenza territoriale, da emanare entro il 30 aprile 2022 con decreto salute/economia. Con successivo decreto salute/economia le somme sono ripartite fra le regioni e le province autonome, in base ai criteri definiti con il medesimo decreto anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR.

 

Con riferimento ai maggiori oneri per spesa di personale dipendente e convenzionato, si precisa che il medesimo personale è da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli.  

 

La definizione di un nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza sanitaria territoriale attraverso la definizione di un quadro normativo che ne identifichi gli standard strutturali, tecnologici e organizzativi è uno degli elementi della Riforma “Definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale”, la quale costituisce un elemento preparatorio per gli investimenti della componente 1 della Missione 6 “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale”[84] (per un approfondimento dei contenuti della componente M6C1 si rinvia al Dossier “Il PNRR”, edizione aggiornata al 15 luglio 2021).

La Riforma intende istituire un nuovo modello di assistenza sanitaria territoriale e un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico. Infatti, l’altro elemento previsto dalla Riforma stessa è la definizione di un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato ("One Health") e con una visione olistica ("Planetary Health").

La Riforma nel suo complesso è il primo traguardo della Componente 1 della Missione 6 (secondo trimestre 2022) ed è finalizzata a definire puntualmente gli standard di strutture e servizi del SSN già esistenti, nonché a definire le modalità operative dei servizi innovativi introdotti dalla Componente 1 della Missione 6, quali le Centrali operative territoriali (COT), la telemedicina, gli strumenti informatici e basati su intelligenza artificiale nonché i flussi informativi del SSN, primo fra tutti quelli relativi al fascicolo sanitario elettronico.

 

La Relazione tecnica[85] al provvedimento sottolinea che le stime dei costi derivanti dalle nuove assunzioni sono state effettuate tenendo conto del documento condiviso nell’ambito della Cabina di regia per il Patto per la salute 2019-2021. La stessa Relazione precisa che la Riforma prevede l’introduzione di standard e servizi non oggetto di investimento del PNRR nonché, per garantire il rispetto degli standard previsti, la realizzazione di ulteriori strutture. Sul punto, la Relazione cita il caso degli Ospedali di comunità, il cui numero sul territorio nazionale è stato stimato in 600 strutture, di cui 400 realizzate nell’ambito del finanziamento PNRR e 200 nell’ambito delle risorse dedicate all’edilizia sanitaria (fondi ex art. 20 della legge n. 67 del 1988).

Stesso discorso per i Medici di medicina generale che, secondo il modello organizzativo previsto dal PNRR, avranno un ruolo importante presso le Case della Comunità e di cui andranno previste pertanto nuove assunzioni con risorse aggiuntive nell’ambito del nuovo Accordo collettivo di categoria.

Per questi motivi, la Relazione tecnica, sottolineando la necessità di stimare personale aggiuntivo a quanto previsto dal Piano di costi e sostenibilità del personale per la Componente M6C1 (illustrato nell’Appendix 1 al PNRR), fornisce delle stime prudenziali del fabbisogno di personale complessivo per ciascuno degli interventi, chiarendo al contempo che l’ipotesi di potenziamento è soggetta a rimodulazioni qualora gli oneri connessi risultassero superiori all’autorizzazione di spesa annualmente prevista. 


 

Comma 275
(Contributo Lega italiana per la lotta contro i tumori)

 


275. Al fine di sostenere le fondamentali attività di prevenzione oncologica della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) nonché delle connesse attività di natura socio-sanitaria e riabilitativa, è riconosciuto alla LILT un contributo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.


 

 

Il comma 275 riconosce alla Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) un contributo pari a due milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

 

Il contributo viene riconosciuto al fine di sostenere le fondamentali attività di prevenzione oncologica della Lega e le connesse attività di natura socio-sanitaria e riabilitativa.

 

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) è un ente pubblico su base associativa istituito nel 1922, con sede a Roma. Persegue le proprie finalità sul territorio nazionale attraverso una rete di 106 sezioni provinciali, 389 ambulatori e oltre 20. 000 volontari. Le sezioni provinciali pur essendo organismi autonomi, perseguono le finalità dell’ente operando nel quadro degli atti di indirizzo ed avvisi emanai dalla Sede Centrale LILT.

La LILT opera senza fini di lucro e ha come compito istituzionale primario la prevenzione oncologica. Il suo impegno è dedicato principalmente a:

·       prevenzione primaria: stili e abitudini di vita: lotta al tabagismo ed alla cancerogenesi ambientale e professionale, corretta e sana alimentazione, regolare attività fisica);

·       prevenzione secondaria: procedure accelerate di diagnosi sempre più precoci;

·       prevenzione terziaria: presa in cura del malato, degli aspetti riabilitativi - fisici, psicologici, sociali ed occupazionali - e dei loro familiari;

·       ricerca scientifica.

 


 

Commi 276-279
(Disposizioni in materia di liste di attesa Covid)

 


276. Per garantire la piena attuazione del Piano di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le disposizioni previste dall'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Conseguentemente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rimodulano il Piano per le liste d'attesa adottato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successivamente aggiornato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e lo presentano entro il 31 gennaio 2022 al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze.

277. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 276, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono coinvolgere anche le strutture private accreditate, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un ammontare non superiore all'importo complessivo su base nazionale pari a 150 milioni di euro, ripartito come indicato nella tabella A dell'allegato 4 annesso alla presente legge, ed eventualmente incrementabile sulla base di specifiche esigenze regionali, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 278. Le medesime strutture private accreditate rendicontano entro il 31 gennaio 2023 alle rispettive regioni e province autonome le attività effettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato per l'anno 2022, anche ai fini della valutazione della deroga di cui al presente comma. La presente disposizione si applica anche alle regioni interessate dai piani di rientro dal disavanzo sanitario di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

278. Per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 276 e 277 è autorizzata la spesa per complessivi 500 milioni di euro, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022. Tale autorizzazione di spesa include l'importo massimo di 150 milioni di euro di cui al comma 277. Al finanziamento di cui ai commi da 276 a 279 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, secondo la ripartizione riportata nella tabella B dell'allegato 4 annesso alla presente legge.

279. Il Ministero della salute verifica, sulla base di apposita relazione trasmessa dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, il numero e la tipologia di prestazioni oggetto di recupero, in coerenza con il Piano rimodulato di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nei limiti massimi degli importi di cui al comma 278 impiegati per la finalità di cui al comma 276. Ove il Ministero della salute abbia positivamente verificato l'insussistenza del fabbisogno di recupero delle liste d'attesa di cui al comma 276, il finanziamento di cui ai commi da 276 al presente comma o quota parte di esso rientra nella disponibilità del servizio sanitario della regione o provincia autonoma per lo svolgimento di altra finalità sanitaria.


 

 

I commi 276-279 dispongono la proroga al 31 dicembre 2022 del regime tariffario straordinario, introdotto per corrispondere alle finalità del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa in relazione a prestazioni non erogate nel 2020 da parte di strutture pubbliche e private accreditate, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica.

Le Regioni e Province autonome sono conseguentemente chiamate a rimodulare i rispettivi piani per le liste d’attesa adottati in base alla normativa emergenziale con il termine di presentazione al Ministero della salute e al MEF, fissato entro il 31 gennaio 2022 (comma 276).

A questo fine, il comma 277 prevede che le Regioni e Province autonome, anche se sottoposte a piani di rientro, possono avvalersi anche delle strutture private accreditate, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del D.L. 95/2012 (cd spending review), che disciplina la progressiva riduzione annua dell'importo e dei corrispondenti volumi di acquisto delle prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera. La deroga è consentita entro un ammontare non superiore all’importo complessivo su base nazionale pari a 150 milioni di euro, ripartito come indicato nella Tabella A dell’Allegato 3 annesso al presente ddl di bilancio (v. tabella infra), ed eventualmente incrementabile sulla base di specifiche esigenze regionali, comunque entro il limite dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 3.

Le strutture private accreditate coinvolte devono rendicontare entro il 31 gennaio 2023 alle rispettive Regioni e Province autonome le attività effettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato per l’anno 2022, anche ai fini della valutazione della deroga di cui al presente comma 277.

All’attuazione delle sopra indicate disposizioni, è autorizzata (comma 278) la spesa per complessivi 500 milioni di euro, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2022 (cfr. comma 258), che include, in aggiunta, l’autorizzazione di spesa relativa all’importo massimo di 150 milioni prevista al comma 277. Al finanziamento qui previsto al comma 278 accedono tutte le regioni e province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, secondo la ripartizione riportata nella Tabella B dell’Allegato 3 annesso alla presente legge.

 Il Ministero della salute deve verificare, sulla base di apposita relazione trasmessa dalle Regioni e Province autonome ai sensi del comma 279, il numero e la tipologia di prestazioni oggetto di recupero, in coerenza con il Piano rimodulato del richiamato articolo 26, comma 2, D.L. 73, nei limiti massimi degli importi di cui al comma 3, impiegati per la finalità di cui al comma 1. Nel caso in cui il Ministero della salute abbia positivamente verificato l’insussistenza del fabbisogno di recupero delle liste d’attesa, il finanziamento di cui al presente articolo ovvero la sua corrispondente quota-parte rientra nella disponibilità del Servizio sanitario della Regione o Provincia autonoma per lo svolgimento di altra finalità sanitaria.

 

I commi 276-279 prorogano al 31 dicembre 2022 le disposizioni a carattere di urgenza di cui all’articolo 29 del DL. 104/2020 [86](cd. Agosto – L. 126/2020) stabilite inizialmente fino al 31 dicembre 2020 e poi prorogate al 31 dicembre 2021[87], volte a favorire la riduzione delle liste di attesa per prestazioni ambulatoriali, screening e ricovero ospedaliero, non erogate nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in deroga ai limiti vigenti in materia di spesa per il personale.

 

In proposito, la disposizione richiamava il rispetto dei princìpi di appropriatezza e di efficienza dei percorsi di cura, nonché le circolari del Ministero della salute n. 7422 del 16 marzo 2020, recante "Linee di indirizzo per la rimodulazione dell’attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19", n. 7865 del 25 marzo 2020, recante "Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19", e n. 8076 del 30 marzo 2020, recante "Chiarimenti: Linee di indirizzo per la rimodulazione dell’attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19".

 

Le Regioni e Province autonome sono conseguentemente chiamate a rimodulare i rispettivi piani per le liste d’attesa adottati in base alla normativa emergenziale con il termine di presentazione al Ministero della salute e al MEF, fissato entro il 31 gennaio 2022 (comma 276).

 

A questo fine, il comma 277 prevede che le Regioni e Province autonome – e anche le regioni interessate dai piani di rientro dal disavanzo sanitario[88] -  possono avvalersi anche delle strutture private accreditate, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del D.L. 95/2012 (cd spending review), che disciplina la progressiva riduzione annua dell'importo e dei corrispondenti volumi di acquisto delle prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera.

 

La normativa riguardante la cd. spending review ex articolo 15, comma 14, primo periodo, del DL. 95/2012 riferita all’acquisto delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ad alto rischio di inappropriatezza ha inteso applicare una riduzione - sia dell'importo che dei volumi d'acquisto delle prestazioni - in una misura percentuale fissa applicata dalla Regione o Provincia autonoma di riferimento a tutti i contratti e accordi vigenti nell'esercizio 2012, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per il 2012, dell'1 per cento per il 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014[89]. Dal 2016, l’art. 1 della legge di stabilità n. 208/2015, ai commi da 574 a 578, ha introdotto alcune deroghe alla predetta disciplina di revisione della spesa, relativamente alla riduzione del 2 per cento dell'importo e dei volumi della spesa per l'acquisto delle prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali da privato - compreso l'acquisto di prestazioni da privato per pazienti non residenti in regione: la cosiddetta mobilità attiva -, con particolare riferimento all’assistenza ospedaliera di alta specialità (qui il tema di approfondimento).

 

La deroga è comunque consentita entro un ammontare non superiore all’importo complessivo su base nazionale pari a 150 milioni di euro, ripartito come indicato nella Tabella A dell’Allegato 3 annesso al presente ddl di bilancio (v. tabella infra), ed eventualmente incrementabile sulla base di specifiche esigenze regionali, e comunque entro il limite dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 3.

 

Le strutture private accreditate coinvolte sono chiamate a presentare il rendiconto di spesa entro il 31 gennaio 2023 alle rispettive Regioni e Province autonome per le attività effettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato per l’anno 2022, anche ai fini della valutazione del medesimo regime in deroga.

 

Il comma 278 stabilisce che all’attuazione delle sopra indicate disposizioni, è autorizzata la spesa per complessivi 500 milioni di euro, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2022 (cfr. art. 88, comma 1), che include, in aggiunta, l’autorizzazione di spesa relativa all’importo massimo di 150 milioni prevista al precedente comma 277.

Al finanziamento qui previsto al comma 278 accedono tutte le regioni e province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, secondo la ripartizione riportata nella Tabella B dell’Allegato 3 annesso alla presente legge.

Pertanto, tali autonomie speciali concorreranno come le altre regioni a statuto ordinario al riparto delle risorse per il finanziamento della misura in esame[90].

 

Il comma 279 stabilisce che il Ministero della salute verifichi, sulla base di apposita relazione trasmessa dalle Regioni e Province autonome, il numero e la tipologia di prestazioni oggetto di recupero, in coerenza con il Piano rimodulato del richiamato articolo 26, comma 2, D.L. 73, nei limiti massimi degli importi di cui al comma 3, impiegati per la finalità di riduzione delle liste d’attesa per le prestazioni sopra menzionate.

Se il Ministero della salute verifica positivamente l’insussistenza del fabbisogno di recupero delle liste d’attesa, il finanziamento di cui al presente articolo ovvero la sua corrispondente quota-parte rientra nella disponibilità del Servizio sanitario regionale per essere impiegato anche per una diversa finalità sanitaria.

 

Allegato 3 – Tab. A (in euro)

Regione o Prov. Aut.

Tetto assistenza specialistica 2011
(a)

Tetto assistenza ospedaliera 2011
(b)

Totale tetto 2011 da privato ospedaliero + specialistica (a+b)

Incidenza %

Ripartizione spesa per erogatori privati

Piemonte

193.289.000

524.732.000

718.021.000

5,98

8.975.402

Valle d’Aosta

736.000

4.652.000

5.388.000

0,04

67.351

Lombardia

966.606.000

2.235.560.000

3.202.166.000

26,69

40.027.695

PA Bolzano

5.146.000

23.149.000

28.295.000

0,24

353.693

PA Trento

19.383.000

56.299.000

75.682.000

0,63

946.040

Veneto

274.605.000

522.736.000

797.341.000

6,64

9.966.917

Friuli V-Giulia

45.118.000

64.663.000

109.781.000

0,91

1.372.284

Liguria

25.786.000

34.105.000

59.891.000

0,50

748.649

Emilia - Romagna

101.565.000

536.562.000

638.127.000

5,32

7.976.711

Toscana

82.961.000

237.973.000

320.934.000

2,67

4.011.737

Umbria

9.323.000

42.046.000

51.369.000

0,43

642.122

Marche

24.840.000

107.186.000

132.026.000

1,10

1.650.351

Lazio

397.386.000

1.273.702.000

1.671.088.000

13,93

20.888.924

Abruzzo

39.244.000

126.703.000

165.947.000

1,38

2.074.370

Molise

31.300.000

71.404.000

102.704.000

0,86

1.283.820

Campania

556.065.000

822.940.000

1.379.005.000

11,49

17.237.830

Puglia

193.025.000

709.892.000

902.917.000

7,52

11.286.637

Basilicata

30.320.000

17.323.000

47.643.000

0,40

595.547

Calabria

73.064.000

190.321.000

263.385.000

2,19

3.292.364

Sicilia

454.689.000

707.172.000

1.161.861.000

9,68

14.523.488

Sardegna

75.920.000

90.323.000

166.243.000

1,39

2.078.070

TOTALE

3.600.371.000

8.399.443.000

11.999.814.000

100,00

150.000.000

Fonte: dati CENSIS – C2011 consolidati regionali

 


 

Allegato 3 – Tab. B (in euro)

Regione o Prov. Aut.

Ripartizione spesa per liste d’attesa

Quota d’accesso
anno 2021

Piemonte

36.862.840

7,37

Valle d’Aosta

1.057.380

0,21

Lombardia

83.899.340

16,78

PA Bolzano

4.351.280

0,87

PA Trento

4.538.939

0,91

Veneto

40.981.245

8,20

Friuli V-Giulia

10.368.081

2,07

Liguria

13.326.570

2,67

Emilia - Romagna

37.733.693

7,55

Toscana

31.542.009

6,31

Umbria

7.436.700

1,49

Marche

12.861.641

2,57

Lazio

47.970.518

9,59

Abruzzo

10.934.065

2,19

Molise

2.557.190

0,51

Campania

46.356.513

9,27

Puglia

32.898.723

6,58

Basilicata

4.649.421

0,93

Calabria

15.718.900

3,14

Sicilia

40.282.075

8,06

Sardegna

13.672.877

2,73

TOTALE

500.000.000

100,00

 

L'articolo 26 del decreto legge n. 73 del 2021 (cd Sostegni bis) prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2021, del regime tariffario straordinario, introdotto per corrispondere alle finalità del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa in relazione a prestazioni non erogate nel 2020 da parte di strutture pubbliche e private accreditate, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica.

Gli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sono quantificati in 477,75 milioni di euro. Allo scopo di ridurre le liste di attesa, detto articolo 26 prevede la possibilità per le Regioni e le Province autonome, a partire dalla data dell'entrata in vigore del Decreto Sostegno bis (26 maggio 2021) e fino al 31 dicembre 2021, di derogare ai regimi tariffari ordinari, utilizzando alcuni istituti già previsti dall'articolo 29 del DL. 104/2020 (cd. Agosto) per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione (vale a dire a carattere programmabile e non urgente) e di specialistica ambulatoriale e di screening.

Inoltre, le Regioni e le Province autonome, per le finalità di recupero dei ricoveri ospedalieri e delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening, possono integrare da strutture private accreditate gli acquisti delle prestazioni sanitarie, mediante accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021.

Il richiamato articolo 26 stabilisce inoltre la possibilità di deroga di tali accordi rispetto a quanto previsto all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del D.L. 95/2012 (cd spending review), che disciplina la progressiva riduzione annua dell'importo e dei corrispondenti volumi di acquisto delle prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera.  A questo fine le Regioni e le Province autonome devono rimodulare il piano per le liste d'attesa già adottato ai sensi del citato articolo 29 del D.L. 104/2020, prevedendo, ove ritenuto necessario, il coinvolgimento delle strutture private accreditate e conseguentemente rimodulando l'utilizzo delle relative risorse.

A normativa vigente, le strutture private accreditate eventualmente interessate dalla deroga di cui al periodo precedente, sono chiamate a rendicontare alle rispettive Regioni o Province autonome, entro il 31 gennaio 2022, le attività effettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato, anche ai fini della valutazione della predetta deroga. Per attuale le finalità oggetto delle disposizioni in esame, le Regioni e le province autonome utilizzano le risorse non impiegate nell'anno 2020, previste dall'articolo 29, del D.L. n. 104, nonché quota parte delle economie relative alla spesa prevista per: a) l'assunzione degli specializzandi; b) il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario; c) per l'accesso del personale sanitario e socio-sanitario al SSN; d) per le Unità speciali di continuità assistenziale (USCA).

 

Si ricorda che l'articolo 29 del c.d. Decreto Agosto (DL. n. 104/2020, convertito dalla L. n. 126/2020) ha previsto disposizione transitorie fino al 31 dicembre 2020, -  con proroga al 31 dicembre 2021 ai sensi del citato art. 26 del D.L. 73 del 2021  per quanto riguarda i regimi tariffari straordinari per prestazioni mediche aggiuntive -, intese alla riduzione delle liste di attesa relative alle prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero, non erogate nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.

In base ai dati riportati nel Rapporto della Corte dei conti sulla finanza pubblica 2021 (p. 294 e ss.) sono oltre 1,3 milioni i minori ricoveri calcolati rispetto al 2019 (-17 per cento guardando alle consistenze riportate nel Rapporto SDO 2019 - Scheda di Dimissione Ospedaliera). Si tratta di circa 682 mila ricoveri con DRG medico e di poco meno di 620mila con DRG chirurgico per un totale in valore di 3,7 miliardi. I mancati ricoveri urgenti rappresentano il 42,6%, di cui l'83,1% sono riferibili a DRG medici (Diagnosis Related Groups - Raggruppamenti omogenei di diagnosi).

Gli interventi straordinari previsti hanno riguardato la possibilità, per Regioni e Province autonome, di adottare nel 2020 specifiche deroghe ai vincoli della legislazione vigente sulla spesa di personale, vedendo stanziate allo scopo apposite risorse che incrementano di 478 milioni il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale per il medesimo anno. La scelta degli strumenti da utilizzare resta in capo all'autonomia di Regioni e Province autonome che, tuttavia, per accedere alle risorse, devono presentare un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, da inserire nel Programma Operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 previsto dal decreto legge n. 18 del 2020 (DL. Crescita).

Gli interventi a cui le Regioni e le Province autonome possono ricorrere per ridurre le liste di attesa sono i seguenti:

§  prestazioni aggiuntive, nell'ambito dell'attività professionale intramuraria dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti dal Ssn, come previsto dall'ultimo contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità per il triennio 2016-2018 (art. 15, co. 2), incrementando da 60 a 80 euro onnicomprensivi la tariffa oraria lorda. Tale intervento è previsto per il recupero dei ricoveri ospedalieri - ad esclusione dei servizi di guardia medica per i quali non è riconosciuta la possibilità di elevamento-, sia per quello delle prestazioni ambulatoriali e per i test di screening; ferme restando le disposizioni vigenti in materia di volumi di prestazioni erogabili, orario massimo di lavoro e riposi;

§  prestazioni aggiuntive da parte del personale non dirigenziale (del comparto sanità), con un aumento della relativa tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, (al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione[91]). Tale intervento è riferito alle prestazioni concernenti i ricoveri ospedalieri e le prestazioni relative agli accertamenti diagnostici, mentre invece non fa riferimento alle visite ambulatoriali, in base alla valutazione del fatto che per tali visite è richiesto un maggior impegno al personale medico. Anche in questo caso sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni relative all'orario massimo di lavoro e ai riposi;

§  assunzioni a tempo determinato di personale (ivi compresa la dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie), anche in deroga ai vigenti CCNL di settore, o instaurazione di rapporti di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa. Tale intervento è posto con riferimento alle sole prestazioni inerenti i ricoveri ospedalieri e per il periodo transitorio con scadenza 31 dicembre 2020;

§  incremento, entro determinati limiti, del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna (come parziale alternativa all'elevamento delle tariffe relative alle prestazioni aggiuntive). L'incremento del monte ore è consentito in via aggiuntiva rispetto a quello già ammesso dall'articolo 2-sexies del decreto legge n. 18 del 2020, secondo il quale gli enti ed aziende del SSN possono procedere, per l'anno 2020, ad un aumento delle ore in oggetto, da assegnare nel rispetto dell'accordo collettivo nazionale vigente e di un limite di spesa pari a 6 milioni di euro.

 

Per le stesse finalità di aumentare il numero delle prestazioni erogate dal SSN, i commi da 5 a 7 dello richiamato articolo 29, D.L. 104, permettono agli specializzandi iscritti all'ultimo anno del corso di formazione medica specialistica o al penultimo anno del relativo corso (se di durata quinquennale), di stilare in autonomia i referti, purchè esclusivamente riferiti a prestazioni di controllo ambulatoriale e riguardanti visite, esami e prestazioni specialistiche, mentre la refertazione delle prime visite, degli esami e delle prestazioni specialistiche è invece riservata ai medici specialisti. Il possesso della specializzazione è comunque richiesto per le refertazioni relative alle seguenti branche specialistiche: anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore; medicina nucleare, radiodiagnostica e radioterapia.

 

Con riferimento ai limiti massimi di spesa per ciascuna Regione e Provincia autonoma, si riportano gli allegati A e B al decreto-legge n. 104 che riepilogano, rispettivamente, l'articolazione del finanziamento degli incrementi connessi alle prestazioni aggiuntive e le quote d'accesso 2020 delle singole Regioni e Province autonome precedentemente alla pandemia da COVID-19.

Pertanto, nel caso in cui l'importo della tabella A per l'attuazione dei commi 2 e 3 si dovesse presentare superiore a quella assegnata a ciascuna Regione e Provincia autonoma sulla base dell'allegato B, il limite massimo di spesa deve essere inteso quello rappresentato da quest'ultimo allegato. Ne consegue che - fermo restando l'importo complessivo assegnato - alcune Regioni o Province autonome potranno utilizzare le tre tipologie di intervento in materia di spesa del personale, di cui all'allegato A, nei limiti massimi delle risorse loro assegnate secondo l'allegato B; per le Regioni o Province autonome per le quali l'importo assegnato è superiore a quello derivante dalla somma dei limiti di spesa per le tre tipologie di intervento di cui all'allegato A, il maggior importo assegnato potrà essere utilizzato esclusivamente per recuperare le liste di attesa per esempio attraverso: i) il ricorso all'acquisto di prestazioni da struttura privata accreditata, nel rispetto dei tetti di spesa assegnati agli erogatori; ovvero ii) il ricorso alle figure professionali previste in incremento, ai sensi dei predetti articoli 2-bis e 2-ter del dl 18/2020 (L. 27/2020).

Per l'accesso alle risorse previste nel 2020, le Regioni e le Province autonome sono chiamate a provvedere (entro il termine ordinatorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento), alla presentazione al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, di un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa. Tale Piano Operativo deve essere recepito nell'ambito del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 previsto dall'articolo 18 del decreto legge Cura Italia. Sulle problematiche legate al recupero delle liste di attesa che si sono create nel periodo dell'emergenza COVID-19, si veda la risposta all'interrogazione 5-04626 della sottosegretaria alla Salute del 22 settembre 2020 presso la Commissione XII alla Camera.

Ai fini dell'attuazione delle finalità di riduzione delle liste d'attesa e monitoraggio delle attività assistenziali per fronteggiare l'emergenza COVID-19, il comma 3 del sopra citato articolo 26 ha disposto che le Regioni e Province autonome utilizzano le risorse non impiegate nell'anno 2020, previste dall'articolo 29, comma 8, del D.L. n. 104, nonché quota parte delle economie di cui al comma 427, art. 1, della legge di bilancio 2021 (L n. 178/2020), nel caso in cui queste ultime economie non siano utilizzate per le finalità indicate dal medesimo articolo 1, comma 427, e secondo le modalità indicate nei rispettivi Piani per il recupero delle liste d'attesa, opportunamente aggiornati.

 

Tabella limiti di spesa per incrementi prestazioni aggiuntive

Tra le regioni, il Piemonte ha disposto l'assegnazione delle risorse di cui all'All. B, pari a 35,2 milioni, a seguito della quale spetta ora alle Aziende sanitarie predisporre, sulla base delle indicazioni nazionali e regionali, le azioni operative per incrementare le prestazioni e di conseguenza ridurre i tempi. Allo stesso modo si registra la notizia delle delibere di Veneto e Marche

Si segnala l'interrogazione a risposta immediata in Commissione XII 5/04871 a seguito della quale il Governo ha fornito alcuni dati dell'Osservatorio nazionale screening (ONS) derivati dal «Rapporto sui ritardi accumulati alla fine di maggio 2020 dai programmi di screening Italiani e sulla velocità della ripartenza», basato su una indagine a cui hanno risposto 20 Regioni o Province Autonome su 21 (mancante solo la Basilicata). Nella maggioranza delle Regioni il numero di esami eseguiti nel maggio scorso è meno del 10 per cento di quelli eseguiti nel maggio 2019 relativamente ai più comuni screening quali il mammografico, il cervicale e il colonrettale.

 

 


 

Comma 280
(Aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera)

 


280. Al fine di aggiornare le valutazioni inerenti all'appropriatezza e al sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dal Servizio sanitario nazionale, entro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno a carico del Servizio sanitario nazionale, congiuntamente all'aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera. Le predette tariffe massime, come aggiornate con il decreto di cui al primo periodo, costituiscono limite tariffario invalicabile per le prestazioni rese a carico del Servizio sanitario nazionale e sono aggiornate ogni due anni con la medesima procedura di cui al primo periodo.


 

 

Il comma 280 prevede, in primo luogo, che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si provveda entro il 30 giugno 2023 all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, erogate in regime di ricovero ordinario e diurno a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché, congiuntamente, all'aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera. Si stabilisce inoltre che le tariffe massime così aggiornate costituiscono un limite invalicabile per le prestazioni rese a carico del Servizio sanitario nazionale e che le stesse tariffe siano successivamente aggiornate ogni due anni con la medesima procedura.

 

Si ricorda che, attualmente, le tariffe massime in oggetto sono definite dal D.M. 18 ottobre 2012, concernente la "remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale"[92].  Ai sensi dell'articolo 15, comma 17, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, eventualmente superiori a tali tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali; queste ultime, in ogni caso, costituiscono un limite invalicabile per le regioni per le quali non sussista il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario.

Il presente comma 280 stabilisce invece in via generale che le nuove tariffe massime, aggiornate in base alla suddetta procedura, costituiscono un limite invalicabile per le prestazioni di assistenza ospedaliera ivi contemplate.

 


 

Commi da 281 a 286
(Limiti di spesa farmaceutica)

 


281. Al fine di sostenere il potenziamento delle prestazioni ricomprese nei LEA, anche alla luce delle innovazioni che caratterizzano il settore, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminato nella misura dell'8 per cento per l'anno 2022, dell'8,15 per cento per l'anno 2023 e dell'8,30 per cento a decorrere dall'anno 2024. Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Resta fermo il limite della spesa farmaceutica convenzionata nel valore stabilito dall'articolo 1, comma 475, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente il valore complessivo della spesa farmaceutica è rideterminato nel 15 per cento per l'anno 2022, nel 15,15 per cento nell'anno 2023 e nel 15,30 per cento a decorrere dall'anno 2024.

282. Le percentuali di cui al comma 281 possono essere annualmente rideterminate, fermi restando i valori complessivi di cui al medesimo comma, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale.

283. L'attuazione del comma 281 è subordinata all'aggiornamento annuale da parte dell'AIFA dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, sulla base dei criteri di costo e di efficacia, e all'allineamento dei prezzi dei farmaci terapeuticamente sovrapponibili, nel rispetto dei criteri determinati dall'AIFA, previo parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) della medesima Agenzia, da effettuare entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

284. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA, sono definite le modalità di applicazione di quanto disposto dal comma 281 esclusivamente in favore delle aziende farmaceutiche che hanno provveduto all'integrale pagamento dell'onere di ripiano per gli anni 2019 e 2020, senza riserva.

285. Per l'azienda farmaceutica per la quale sia stato verificato il mancato pagamento in tutto o in parte dell'onere di ripiano previsto per la relativa autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), sono avviate dall'AIFA le procedure per la cessazione del rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale della stessa AIC, previa verifica da parte dell'AIFA della sostituibilità del farmaco con altro medicinale di analoga efficacia.

286. In considerazione dell'emergenza da COVID-19 in corso, le entrate di cui al payback relativo all'anno 2019 oggetto di pagamento con riserva possono essere utilizzate dalle regioni e dalle province autonome per l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2021, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore.


 

 

I commi da 281 a 284 operano una modifica dei limiti di spesa farmaceutica (relativi sia alle singole regioni sia al livello nazionale), elevando quello concernente la spesa farmaceutica per acquisti diretti (costituita dalla spesa farmaceutica ospedaliera, ivi compresa quella per i medicinali in distribuzione diretta e in distribuzione per conto[93]). Tale limite viene elevato da 7,85 punti a 8 punti per il 2022, a 8,15 punti per il 2023 e a 8,30 punti a decorrere dal 2024 (comma 281), fermo restando, nell'ambito di tale valore, un limite separato già vigente - pari a 0,20 punti - per gli acquisiti diretti relativi a gas medicinali. Gli incrementi sono subordinati all'aggiornamento annuo, da parte dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), di alcune determinazioni in materia di farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (comma 283) e si applicano solo in favore delle aziende farmaceutiche che abbiano provveduto all'integrale pagamento, senza riserva, dell'onere di ripiano per gli anni 2019 e 2020 (comma 284). I commi 285 e 286 riguardano la posizione delle altre aziende farmaceutiche e dei relativi farmaci.

Si prevede, inoltre, una procedura per l'eventuale ridefinizione, nell'ambito delle leggi di bilancio, dei vari limiti relativi alla spesa farmaceutica (comma 282).

 

Si ricorda che la base di calcolo dei limiti di spesa farmaceutica (relativi, come detto, sia alle singole regioni sia al livello nazionale) è costituita dalla misura del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle aziende sanitarie[94].

Il limite relativo alla spesa farmaceutica convenzionata - come specifica il comma 281 - resta pari al 7 per cento della medesima base di calcolo (tale limite concerne i medicinali - a carico del Servizio sanitario nazionale - forniti agli assistiti dalle farmacie, esclusi, come detto, quelli che le medesime forniscano per conto delle strutture del Servizio sanitario nazionale)[95]; di conseguenza, il limite complessivo della spesa farmaceutica è pari al 15 per cento per il 2022, al 15,15 per cento per il 2023 ed al 15,30 per cento a decorrere dal 2024 (comma 281).

Il comma 283 specifica che l'incremento di cui al comma 281 è subordinato all'aggiornamento annuo, da parte dell'AIFA, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, delle determinazioni concernenti: l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, sulla base dei criteri di costo e di efficacia; l'allineamento dei prezzi dei farmaci terapeuticamente sovrapponibili (nel rispetto dei criteri stabiliti dalla medesima AIFA, previo parere della propria Commissione consultiva tecnico-scientifica[96]).

In base al comma 284, il suddetto incremento si applica soltanto in favore delle aziende farmaceutiche che abbiano provveduto all'integrale pagamento, senza riserva, dell'onere di ripiano per gli anni 2019 e 2020; le modalità di applicazione di tale limitazione dell'incremento sono definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il comma 285 prevede che, per l'azienda farmaceutica per la quale sia stato verificato il mancato pagamento, in tutto o in parte, dell'onere di ripiano definito per la relativa autorizzazione all'immissione in commercio, siano avviate dall'AIFA le procedure per la cessazione del rimborso (a carico del Servizio sanitario nazionale) del farmaco in oggetto, previa verifica, da parte dell'AIFA, della sostituibilità del farmaco con altro medicinale di analoga efficacia.

Il comma 286 prevede che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le quote di ripiano relative all'anno 2019 che siano state oggetto di pagamento con riserva possano essere utilizzate dalle regioni e province autonome per l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2021, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva sia definito, qualora tale valore definitivo sia di entità inferiore (rispetto a quello oggetto di riserva).

Il comma 282 - confermando una disposizione già formulata dall'articolo 1, comma 476, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 - prevede che i valori percentuali in oggetto possano essere annualmente rideterminati - fermo restando il valore complessivo degli stessi - in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'AIFA, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale.

Si ricorda che, in caso di mancato rispetto dei limiti di spesa in oggetto, trovano applicazione alcuni meccanismi correttivi, con oneri a carico di aziende farmaceutiche, grossisti e farmacie.

 

 

 


 

Comma 287
(Esclusione di alcune fattispecie dal limite
di spesa per dispositivi medici)

 


287. I dispositivi medici correlati alle azioni di contenimento e contrasto della pandemia di SARS-CoV-2, di cui all'elenco « Acquisti di dispositivi e attrezzature per il contrasto all'emergenza COVID-19», pubblicato nel sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquistati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, non sono considerati, per gli anni 2020 e 2021, ai fini del computo del tetto di spesa di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.


 

 

Il comma 287 esclude, per gli anni 2020 e 2021, dal computo del limite di spesa relativo ai dispositivi medici quelli correlati alle azioni di contenimento e contrasto della pandemia da virus SARS-CoV-2, rientranti nell'elenco "Acquisti di dispositivi e attrezzature per il contrasto all'emergenza Covid-19" presente sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri ed acquistati dalle regioni e province autonome.

 

La relazione tecnica[97] osserva che la presente norma non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto per gli acquisti oggetto dell'esclusione sono stati previsti specifici finanziamenti. 

Si ricorda che il limite annuo di spesa, a livello nazionale e regionale, per l'acquisto (da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) di dispositivi medici è pari al 4,4 per cento della misura del finanziamento sanitario nazionale cui concorre lo Stato (finanziamento determinato sulla base del fabbisogno sanitario nazionale standard).

 

 


 

Comma 288
(Finanziamento aggiornamento LEA)


288. A decorrere dall'anno 2022, per l'aggiornamento dei LEA, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 558 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è finalizzato l'importo di 200 milioni di euro, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale standard.


 

 

A decorrere dal 2022, il comma 288 indirizza uno stanziamento annuale pari a 200 milioni di euro per l'aggiornamento dei LEA. Tale somma è a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale.

 

Più precisamente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 558 e 559, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), il comma in esame, finalizza, dal 2022, l'importo annuo di 200 milioni di euro, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, all'aggiornamento dei LEA.

 

Il procedimento per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza – LEA è stato fissato dalla legge di stabilità 2016 (art. 1,  commi 554 e 559, della legge 208/2015) prevedendo procedure diverse a seconda delle ipotesi di aggiornamento. Più precisamente:

§  Aggiornamento dei LEA (inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni) con incremento di oneri per la finanza pubblica ex comma 554 della legge di stabilità 2016. Tale procedura, seguita per l'emanazione del D.p.c.m. 12 gennaio 2017 c.d. Nuovi LEA, prevede: schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; pre-concertazione tecnica con Ministero dell'Economia e delle Finanze; intesa con la Conferenza Stato-Regioni sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; parere delle Commissioni parlamentari Camera e Senato;

§   Aggiornamento dei LEA a parità di risorse per modifiche degli elenchi prestazionali ovvero per l’individuazione di misure intese ad incrementare l'appropriatezza dell'erogazione delle medesime prestazioni ex comma 559 della legge di stabilità 2016. Tale procedura prevede: schema di decreto del Ministro della salute; pre-concertazione tecnica con Ministero dell'Economia e delle Finanze; parere della Conferenza Stato-regioni sullo schema di decreto; parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Si rammenta che il primo aggiornamento dei LEA avrebbe dovuto aver luogo entro il 28 febbraio 2017, mentre entro il 15 marzo 2017 avrebbe dovuto essere adottato il relativo provvedimento di aggiornamento.

 

L’organismo competente per l’aggiornamento dei LEA è la Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale istituita dal comma 556 della stabilità 2016. La Commissione è nominata e presieduta dal Ministro della salute, con la partecipazione delle Regioni, dell’Istituto superiore di sanità, dell’Agenzia italiana del farmaco - AIFA, del Ministero dell’economia e finanza e dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - Agenas. Costituita con decreto ministeriale 5 maggio 2020 e parzialmente modificata con decreto ministeriale 1 ottobre 2020, 22 febbraio 2021 e 23 giugno 2021, la Commissione si è insediata il 28 luglio 2020 presso il Ministero della Salute con il compito di provvedere all’aggiornamento continuo del contenuto dei LEA. La Commissione dura in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento e svolge le attività previste dall’articolo 1, commi 557 e 558, della citata legge n. 208 del 2015.

Per lo svolgimento delle attività, la Commissione è supportata da una segreteria tecnico-scientifica operante presso la Direzione generale della programmazione sanitaria.

 

Le richieste di inclusione, esclusione o aggiornamento delle prestazioni e dei servizi inclusi nei LEA possono essere avanzate da:

-       cittadini e associazioni di pazienti;

-       Ministero della salute o istituzioni da questo vigilate (AIFA, AGENAS, ISS), Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Società scientifiche, IRCCS, Policlinici universitari, professionisti del SSN e loro associazioni, etc.;

-       Aziende produttrici di tecnologie sanitarie e loro associazioni.

 

Nel triennio 2016-2018 risultano pervenute 9 richieste di aggiornamento; 56 richieste nel 2019 e 122 nel 2020. La maggior parte delle richieste degli ultimi due anni proviene da associazioni di pazienti/cittadini (49%), seguite da quelle provenienti da società scientifiche o da enti del SSN (39%).

 

In ultimo si ricorda, che l'erogazione delle nuove prestazioni di specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica rimane ancora problematica in quanto i nomenclatori della specialistica ambulatoriale e protesica, allegati al D.p.c.m. 12 gennaio 2017, recano le prestazioni senza le corrispondenti tariffe; le nuove prestazioni rimangono pertanto non fruibili fino a quando non sarà adottato il decreto (del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni) di fissazione delle tariffe massime delle prestazioni, il cui termine ultimo per l'emanazione è stato fissato al 28 febbraio 2018 dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 420, della legge 205/2017).

 


 

Comma 289
(Ripartizione quote premiali a valere sulle risorse previste per il finanziamento del SSN)

 


289. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole: « e per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2021 e per l'anno 2022».


 

 

Il comma 289 dispone la proroga al 2022 della possibilità di utilizzo delle quote premiali da destinare alle regioni virtuose, accantonate a valere sul finanziamento del SSN, in base ai criteri di riequilibrio e riparto indicati in sede di Conferenza Stato-regioni.

 

Con una modifica all’articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010), il comma in esame estende anche al 2022 la possibilità, in via transitoria, di ripartire le risorse accantonate sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose, attualmente distribuite in misura complementare alle risorse assegnate in applicazione dei costi standard, tenendo conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

 

La proroga, come è stato richiesto già in passato, si è resa necessaria anche quest’anno in quanto non risulta ancora adottato il decreto di cui al primo periodo del sopra citato art. 2, comma 67-bis (v. box). Tale decreto interministeriale Economia/Salute, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 novembre 2011, previa intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, deve stabilire le forme premiali da ripartire fra le regioni virtuose, a valere sulle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del SSN. Essa come le precedenti, non determina pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto rientra nell’ambito del livello complessivo del finanziamento del SSN cui concorre lo Stato.

 

A decorrere dal 2012, l'art. 2, comma 67-bis della legge 191/2009 ha previsto forme premiali per le regioni virtuose in cui fosse stata istituita una Centrale regionale per gli acquisti e si fosse provveduto all'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi e per le regioni che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8, commi 8 (pareggio di bilancio per le aziende ospedaliere, con utilizzo dell’eventuale avanzo di amministrazione  per gli investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente e per eventuali forme di incentivazione al personale) e 9 (autonomia economico-finanziaria dei presìdi ospedalieri, con contabilità separata all'interno del bilancio dell'unità sanitaria locale), nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione.

 

La misura percentuale della quota premiale è corrispondente allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale (limitatamente al 2013 la percentuale è stata dello 0,30%, 1,75% per il 2014 e 0,32% per il 2021).

 

Dal 2014, è stato previsto, in via transitoria, con norma ripetutamente prorogata[98], che in vista della proposta di riparto delle risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale (FSN) per l’anno di riferimento vengano tenuti in conto, al fine della distribuzione delle quote premiali, i criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, consentendo alle Regioni di far fronte agli impegni di ordine finanziario senza criticità relative agli equilibri di bilancio.

 

 


 

Commi 290-292
(Proroga delle disposizioni in materia di assistenza psicologica di cui all'articolo 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

 


290. All'articolo 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2021; per l'anno 2022, alla spesa di 8 milioni di euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva del finanziamento di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è riportata nella tabella C allegata al presente decreto»;

c) al comma 3, le parole: « fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa complessiva annua di 19.932.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 19.932.000 euro per l'anno 2021; per l'anno 2022, alla spesa di 19.932.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva del finanziamento pari a 19.932.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è riportata nella tabella D allegata al presente decreto»;

e) al comma 6-bis, le parole: « per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

291. La tabella C allegata al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente l'articolo 33, commi 1 e 2, e la tabella D allegata al medesimo decreto-legge n. 73 del 2021, concernente l'articolo 33, commi 3 e 5, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle di cui agli allegati 5 e 6 annessi alla presente legge.

292. Agli oneri derivanti dal comma 290, lettera e), pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.


 

 

I commi 290-292 prorogano al 31 dicembre 2022 le misure proposte dall’art. 33 del decreto legge n. 73 del 2021 per la tutela, dagli effetti della pandemia, del benessere e della salute psicologica di bambini ed adolescenti.

Fino al 31 dicembre 2022, la proroga dà facoltà alle aziende e agli enti del SSN, di utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali. A tal fine sono stanziati 8 milioni di euro a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno. La ripartizione complessiva del finanziamento per il biennio 2021-2022 è riportata nell’Allegato 5 al provvedimento in esame.

Sempre fino al 31 dicembre 2022, è prorogato il conferimento di incarichi di lavoro antonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale per la spesa complessiva di 19.932.000 euro a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno. La ripartizione complessiva di tale finanziamento per gli anni 2020 e 2021 è riportata nell’Allegato 6 al provvedimento in esame.

Infine viene rinnovato per il 2022 lo stanziamento di 10 milioni del Fondo, istituito presso il Ministro della salute, per la promozione del benessere e della persona, volto a facilitare l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare. All’onere pari a 10 milioni per l’anno 2022 si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

 

 

 

 

 

L’articolo 33, commi da 1 a 6, del decreto legge n. 73 del 2021[99] intende rispondere, con due linee di intervento, agli effetti della pandemia sulla salute e sul benessere psicologico di bambini ed adolescenti, e, attraverso il reclutamento straordinario di psicologi, è diretto a tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo dei cittadini, in particolare dei minori, nonché degli operatori sanitari. Per il 2021, la spesa complessiva per le due linee di intervento ammonta a 27,932 milioni di euro.

Nelle more della futura adozione di azioni organiche e a regime, la prima linea di intervento (con risorse pari a 8 milioni di euro), indirizzata all’area territoriale ed ospedaliera della Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, ne prevede il potenziamento mediante l’utilizzo, fino al 31 dicembre 2021, di forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali. A tal fine è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro.

Al fine di tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, delle forme di disagio psicologico dei bambini e degli adolescenti conseguenti alla pandemia da COVID-19, il secondo intervento, indirizzato al reclutamento straordinario di psicologi, consente, alle regioni e alle province autonome, di autorizzare le aziende e gli enti del Ssn a conferire, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza. A tal fine è autorizzata, per il 2021, la spesa complessiva di 19,932 milioni di euro.

I commi da 6-bis a 6-quater istituiscono un Fondo nello stato di previsione del Ministero della salute con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021 destinato alla promozione del benessere della persona mediante accesso facilitato ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare (comma 6-bis). Si osserva che non risulta ancora emanato il decreto salute/economia con cui sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni relative al Fondo e al rispetto del limite di spesa autorizzato. Il decreto avrebbe dovuto essere emanato entro il 25 luglio 2021.

 

L’intervento legislativo viene attuato modificando l’art. 33 del decreto legge n. 73 del 2021.

Più precisamente, le lettere a), c) ed e) del comma 292 modificano i commi 1, 3 e 6-bis dell’art. 33 inserendo la previsione della proroga al 2022. Inoltre, le restanti lettere b) e d) del comma 1 in commento sostituiscono i commi 2 e 5 dell’art. 33 per indicare, oltre alle autorizzazioni di spesa per il 2021, quelle per il 2022.

Il comma 291 prevede invece la sostituzione delle tabelle C (riferita ai commi 1 e 2 dell’art. 33 del decreto legge n. 73 del 2021) e D (riferita ai commi 3 e 5 del medesimo articolo) allegate al decreto legge n. 73 del 2021 rispettivamente con gli allegati 5 e 6 annessi alla presente legge.

Infine, il comma 292 reca l’autorizzazione di spesa per il 2022 relativamente al comma 6-bis dell’art. 33 del decreto legge n. 73 del 2021, istitutivo del Fondo destinato alla promozione del benessere della persona mediante accesso facilitato ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare.

A proposito del citato Fondo si evidenzia, come già sopra ricordato, che non è stato ancora emanato il decreto salute/economia di disciplina dello stesso, di cui al comma 6-ter dell’art. 33: il decreto avrebbe dovuto essere emanato entro il 25 luglio 2021.

 


 

Commi 293 e 294
(Indennità per il personale operante nei servizi di pronto soccorso)

 


293. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

294. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 293, valutati complessivamente in 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.


 

 

I commi 293 e 294 prevedono che il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto sanità definisca una specifica indennità accessoria per i dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nei servizi di pronto soccorso, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni per il restante personale. Alla copertura del relativo onere si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

 

Si prevede che l'indennità decorra dal 1° gennaio 2022 (ferma restando la definizione della stessa da parte del contratto summenzionato) e che essa sia riconosciuta solo in ragione dell'effettiva presenza in servizio.

L'indennità viene prevista al fine del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro del personale operante nei servizi di pronto soccorso.

 

 


 

Commi 295-296
(Proroga Unità speciali di continuità assistenziale - USCA)

 


295. Le disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, già prorogate dall'articolo 1, comma 425, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2022, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nell'allegato 7 annesso alla presente legge.

296. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 295, valutato in 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato.


 

 

I commi 295-296 prorogano al 30 giugno 2022 le disposizioni relative alle Unità speciali di continuità assistenziale – USCA. Tali disposizioni sono prorogate, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nell’Allegato 6 annesso alla presente legge. All’onere derivante dalla disposizione, valutato in 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato.

 

Le USCA sono state istituite dall'art. 8 del decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020, poi assorbito dal decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 come art. 4-bis. Dal 10 marzo 2020, le regioni e le province autonome sono state impegnate ad istituire, presso una sede di continuità assistenziale già esistente, una Unità speciale di continuità assistenziale (USCA) ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. Le disposizioni che originariamente avevano efficacia fino al 31 luglio 2020, sono state poi prorogate al 31 dicembre 2020 dall'Allegato 1 n. 6 del decreto legge 83 del 2020, come modificato dall'art. 1, comma 3 del decreto legge n. 125 del 2020. Successivamente, la legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 425, della legge n. 178 del 2020) ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 le misure di cui all'art. 4-bis del decreto legge n. 18 del 2020 istitutivo delle USCA e di cui all'art. 1, comma 6, del decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), relative al personale sanitario operante presso le Unità speciali di continuità assistenziale (USCA).

 

Le USCA sono state costituite per consentire ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e ai medici di continuità assistenziale (ex guardia medica) di garantire l'attività di assistenza territoriale ordinaria, indirizzando alle USCA, a seguito del controllo a distanza attraverso triage telefonico, i pazienti sospetti di essere affetti da COVID-19. A seguito della segnalazione, tali pazienti possono essere presi in carico dall'unità speciale. L'unità speciale è costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta. Possono far parte dell'unità speciale: i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale; in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza. Per l'incarico di natura convenzionale è previsto un compenso orario pari a 40 euro lordi. L'unità speciale è attiva sette giorni su sette, dalle 8.00 alle 20.00, e ai medici per le attività svolte nell'ambito della stessa è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro ad ora. I medici dell'unità speciale per lo svolgimento delle specifiche attività devono essere dotati di ricettario del Ssn, di idonei dispositivi di protezione individuale e seguire tutte le procedure previste.

In considerazione della necessità di rafforzare, nella cd. fase 2, le attività di sorveglianza e monitoraggio presso le Residenze sanitarie assistite (RSA) e di incrementare al contempo le prestazioni domiciliari nei confronti dei soggetti fragili, l'art. 1, comma 6, del citato Decreto Rilancio ha integrato la composizione delle Unità con medici specialisti convenzionati. Inoltre, in considerazione delle funzioni assistenziali, svolte sul territorio, ogni Unità è stata tenuta a redigere apposita rendicontazione trimestrale di attività, da consegnare all'ente sanitario di competenza, per la trasmissione alla regione di riferimento.


 

Comma 297
(Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario
delle università)

 


297. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro per l'anno 2023, di 765 milioni di euro per l'anno 2024, di 815 milioni di euro per l'anno 2025 e di 865 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, di cui:

a) 75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024, 690 milioni di euro per l'anno 2025 e 740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 destinati all'assunzione di professori universitari, di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e di personale tecnico-amministrativo delle università, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, al fine di favorire il graduale raggiungimento degli standard europei in ordine al rapporto tra il numero dei docenti e del personale tecnico-amministrativo delle università e quello degli studenti. Con riferimento alle assunzioni di professori universitari, le risorse di cui alla presente lettera sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con vincolo, di almeno un quinto, per le chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18 della legge n. 240 del 2010. Le procedure di cui al secondo periodo, finanziate con le risorse di cui alla presente lettera, sono volte a valutare le competenze dell'aspirante nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento;

b) 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali in ragione delle specifiche attività svolte nonché al raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con il decreto di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra le singole istituzioni, nonché i princìpi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Le singole università provvedono all'assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo;

c) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 destinati ad incentivare, a titolo di cofinanziamento, le chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230;

d) 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 destinati alle Scuole superiori ad ordinamento speciale. Nell'ambito dell'incremento disposto ai sensi del precedente periodo, la quota del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, destinata alle finalità di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 5,4 milioni di euro per l'anno 2023, 9,7 milioni di euro per l'anno 2024, 16,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026;

e) 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 destinati per l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L'adeguamento dell'importo della borsa di studio è definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

Il comma 297 incrementa, a decorrere dal 2022, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università. In particolare, parte delle risorse incrementali sono destinate, secondo gli importi indicati per ciascuna voce: all’assunzione di professori, ricercatori a tempo determinato di tipo B e personale tecnico-amministrativo; alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo; ad incentivare le chiamate dirette per la copertura di posti di professore e ricercatore; alle Scuole superiori ad ordinamento speciale e al completamento del processo di consolidamento della Scuola superiore meridionale; all’incremento dell’importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca.

 

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), istituito nello stato di previsione del (ora) Ministero dell’università e della ricerca[100] dall'art. 5, co. 1, lett. a), della L. 537/1993, è relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l’ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale e della spesa per le attività sportive universitarie.

Il FFO è allocato sul cap. 1694 dello stato di previsione del MUR.

Per completezza, si ricorda che dal 2014, in virtù dell’art. 60, co. 1, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), è confluito nel FFO (e nel cap. 1692, afferente al contributo alle università non statali legalmente riconosciute) il Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario – istituito dall’art. 5, co. 1, lett. c), della stessa L. 537/1993 –, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche.

 

In particolare, l’articolo 1, comma 297, dispone che il FFO è incrementato di € 250 mln per il 2022, € 515 mln per il 2023, € 765 mln per il 2024, € 815 mln per il 2025, ed € 865 mln annui dal 2026.

Parte di tali incrementi per il biennio 2022-2023 – per complessivi € 165 mln per il 2022 e € 410 mln per il 2023 – e l’intero ammontare per il 2024, il 2025 e dal 2026, sono destinati a specifiche finalizzazioni, di seguito indicate.

Conseguentemente, € 85 mln per il 2022 e € 105 mln per il 2023 incrementano il FFO senza vincoli di destinazione.

 

Assunzione di professori, ricercatori a tempo determinato di tipo B e personale tecnico-amministrativo (lett. a))

 

In deroga alle vigenti facoltà assunzionali, e al fine di favorire il graduale raggiungimento degli standard europei in ordine al rapporto fra il numero dei docenti e del personale tecnico-amministrativo e quello degli studenti, € 75 mln per il 2022, € 300 mln per il 2023, € 640 mln per il 2024, € 690 mln per il 2025 ed € 740 mln annui dal 2026 sono destinati all’assunzione nelle università di professori, ricercatori a tempo determinato di tipo B[101] e personale tecnico-amministrativo.

Per la disciplina relativa al turn-over e alle assunzioni nelle università, si veda l’apposito tema web curato dal Servizio Studi della Camera.

 

Al riguardo, la relazione illustrativa all’A.S. 2448 faceva presente che, per colmare il divario esistente rispetto al valore medio della UE nel rapporto studenti/docenti, occorrerebbe che il numero di docenti di ruolo aumenti di circa 45.000 unità entro il 2026, accrescendo di oltre il 40% l’organico del 2020.

A sua volta, la relazione tecnica faceva presente che, sulla base delle risorse disponibili, si rendono attivabili piani straordinari di reclutamento, nei termini seguenti:

·      uno di € 300 mln, con decorrenza 1° ottobre 2022[102], con il quale si ritiene possano essere assunti circa 517 professori ordinari (PO), 947 professori associati (PA), 1.500 ricercatori a tempo determinato di tipo B (RTDB), 1.715 assistenti tecnico-amministrativi (PTA);

·      uno di € 340 mln, con decorrenza 1° gennaio 2024. In relazione a tale piano, si prevede possano essere assunti 590 PO, 1.050 PA, 1.706 RTDB e 1984 PTA;

·      uno di € 50 mln, con decorrenza 1° gennaio 2025, e uno di € 50 mln, con decorrenza 1° gennaio 2026. In relazione a ciascuno di tali piani, si prevede possano essere assunti circa 86 PO, 158 PA, 250 RTDB e 286 PTA.

 

In particolare, con riferimento alle assunzioni dei professori, le risorse incrementali sono riservate esclusivamente alle procedure di chiamata competitive, di cui all’art. 18 della L. 240/2010 – che devono valutare le competenze dell’aspirante nell’ambito della didattica, della ricerca e della terza missione[103] –, rispettando il vincolo di riserva delle risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo, di cui al co. 4 dello stesso art. 18, alla chiamata di soggetti esterni all’università stessa.

L’art. 18 della L. 240/2010 – come modificato, da ultimo, dall’art. 19, co. 1, lett. d-bis), del D.L. 76/2020 (L. 120/2020) – dispone, per quanto qui più interessa, che le università disciplinano con proprio regolamento la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto, oltre che dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di alcuni criteri che attengono, fra l’altro, a pubblicità del procedimento, soggetti che possono parteciparvi, valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum. Ogni università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di tipo A e B, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.

I criteri di riparto delle risorse così destinate devono essere individuati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, tenendo conto prioritariamente dei risultati conseguiti dagli atenei nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento.

Al riguardo, si ricorda che, in base all’art. 60, co. 01, del già citato D.L. 69/2013 (L. 98/2013) le due valutazioni sono effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR) e rilevano per il riparto fra gli atenei di una parte della c.d. quota premiale del FFO.

 

La relazione illustrativa all’A.S. 2448 evidenziava, al riguardo, che si è ritenuto di prevedere l’adozione di un decreto apposito per il riparto delle risorse – e non l’utilizzo dei consueti decreti di riparto del FFO – per orientare al meglio la destinazione delle stesse ai fini del reclutamento, tenendo conto, in particolare, degli elementi di maggiore premialità del sistema.

 

Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo (lett. b))

 

Alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo in ragione delle attività svolte e del raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell’ambito di didattica, ricerca e terza missione – sono destinati € 50 mln annui a decorrere dal 2022.

 

La relazione illustrativa all’A.S. 2448 faceva presente che l’esigenza di tale intervento trova la sua ragion d’essere nell’impianto normativo vigente che prevede che gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale relativi all’aumento contrattuale del personale delle università (e degli enti pubblici di ricerca), calcolati in base a quanto stanziato per le amministrazioni statali, siano posti interamente a carico dei bilanci delle singole amministrazioni. Tale circostanza ha reso, nel tempo, gli incrementi contrattuali per il personale tecnico-amministrativo delle università comparativamente minori rispetto agli aumenti ottenuti da altri comparti.

 

I criteri di riparto delle risorse così destinate tra le università, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l’attribuzione delle risorse al personale tecnico-amministrativo, devono essere definiti con il decreto del Ministro dell’università e della ricerca che ripartisce il FFO.

Si stabilisce comunque sin da ora che le università provvedono all’assegnazione delle risorse al personale tecnico-amministrativo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento dei più elevati obiettivi sopra indicati, nel limite massimo pro capite del 15% del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti, nel rispetto di quanto previsto dal suddetto decreto del Ministro, mediante la contrattazione collettiva integrativa.

 

Incentivo alle chiamate dirette per la copertura di posti di professore e ricercatore (lett. c))

 

All’incentivo, mediante cofinanziamento statale, delle chiamate dirette per la copertura di posti di professore e ricercatore universitario, di cui all’art. 1, co. 9, primo periodo, della L. 230/2005, sono destinati € 10 mln annui a decorrere dal 2022.

L’art. 1, co. 9, primo periodo, della L. 230/2005, - come modificato, da ultimo, dall’art. 26 del D.L. 152/2021 (L. 233/2021) - dispone che le università, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di:

§  studiosi stabilmente impegnati all’estero, ovvero presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati sul territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprano da almeno un triennio una posizione accademica equipollente nelle stesse istituzioni. L’equipollenza è determinata sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro dell’università e della ricerca, sentito il CUN, e aggiornate ogni 3 anni[104];

§  studiosi che siano risultati vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione per i quali sono previste procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, identificati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sentiti l’ANVUR e il CUN e finanziati dall’UE, da organizzazioni internazionali, da Amministrazioni centrali dello Stato[105].

In base ai periodi terzo, quarto e quinto dello stesso co. 9, a tali fini, le università formulano specifiche proposte al Ministro dell’università e della ricerca, che concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere della commissione nominata per l’espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale. Il parere riguarda, per quanto qui interessa, la coerenza del curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale è effettuata la chiamata[106].

Non è richiesto il parere della commissione nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma.

Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

 

Scuole superiori ad ordinamento speciale e Scuola superiore meridionale (lett. d))

 

Alle Scuole superiori ad ordinamento speciale sono destinati € 15 mln nel 2022, € 20 mln nel 2023 e € 35 mln annui a decorrere dal 2024.

In particolare, nell’ambito di tali risorse, € 1,2 mln per il 2022, € 5,4 mln per il 2023, € 9,7 mln per il 2024, € 16,5 mln per il 2025, € 19 mln annui a decorrere dal 2026 incrementano la quota del FFO destinata alla Scuola superiore meridionale.

 

In argomento, si ricorda, preliminarmente, che il decreto di riparto del FFO per il 2021 (DM 1059/2021) ha assegnato specifiche risorse alle Istituzioni ad ordinamento speciale (Scuola Normale Superiore di Pisa[107], Scuola Superiore S. Anna di Pisa[108], Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste[109], Scuola Istituzioni, Mercati, Tecnologie (IMT) di Lucca[110], Istituto universitario di studi superiori (IUSS) di Pavia[111]), all’Università per stranieri di Perugia[112], all’Università per stranieri di Siena[113] e all’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”[114], nonché alla Scuola internazionale di dottorato Gran Sasso Science Institute (GSSI)[115], esplicitamente ricompresa dallo stesso decreto tra le Scuole superiori ad ordinamento speciale.

 

Ulteriori risorse sono state attribuite dal medesimo decreto di riparto alla Scuola superiore meridionale, per le finalità di cui all’art. 1, co. 412, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019).

Al riguardo, si ricorda che l’art. 1, co. 409-413, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) ha previsto l’istituzione sperimentale per un triennio, a decorrere dall’a.a. 2019-2020, da parte dell’università degli studi di Napoli Federico II, della Scuola superiore meridionale. Essa organizza: corsi ordinari e master; corsi di laurea magistrale in collaborazione con le scuole universitarie federate[116] o con altre università; corsi di dottorato di ricerca di alto profilo internazionale, che uniscano ricerca pura e ricerca applicata, anche in tal caso in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università; corsi di formazione pre-dottorale e di ricerca e formazione post-dottorato, rivolti a studiosi, ricercatori, professionisti e dirigenti altamente qualificati.

Per le attività della Scuola superiore meridionale è stata autorizzata una spesa pari a € 8,209 mln per il 2019, € 21,21 mln per il 2020, € 18,944 mln per il 2021, € 17,825 per il 2022, € 14,631 mln per il 2023, € 9,386 mln per il 2024, € 3,501 mln per il 2025[117].

Allo scadere del triennio di operatività sperimentale, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, e previa valutazione positiva dei risultati da parte dell’ANVUR, la Scuola superiore meridionale assume, con apposito provvedimento legislativo, carattere di stabilità e autonomia di bilancio, statutaria e regolamentare. Inoltre, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione federato, potrà entrare a far parte delle scuole universitarie federate.

In caso di mancato reperimento delle risorse o in caso di valutazione non positiva da parte dell’ANVUR, le attività didattiche e di ricerca della Scuola sono portate a termine dall’Università degli studi di Napoli Federico II, nell’ambito delle risorse previste.

 

Al riguardo, la relazione illustrativa all’A.S. 2448 faceva presente che tali risorse sono necessarie per completare il processo di definitivo consolidamento della Scuola superiore meridionale.

 

Qui il sito della Scuola superiore meridionale, dal quale risulta che, al momento, essa ha attivato il corso ordinario e il dottorato di ricerca riferiti a 9 aree.

 

Incremento dell’importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca (lett. e))

 

All’incremento dell’importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca sono destinati € 15 mln per il 2022 ed € 30 mln annui dal 2023. L’incremento è definito con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

 

Al riguardo, si ricorda che la disciplina relativa alle borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca è stata recentemente modificata con il regolamento emanato con DM 226 del 14 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 29 dicembre 2021, che sostituisce, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, il regolamento emanato con DM 45 dell’8 febbraio 2013.

In particolare, l’art. 9 del DM 226/2021 dispone che le borse di studio, finanziabili anche con il concorso di più fonti di finanziamento, hanno durata complessiva di almeno 3 anni e sono rinnovate, annualmente, con le procedure stabilite dal regolamento del dottorato, previa verifica positiva del completamento del programma di attività previsto per ciascun anno[118].

L'importo minimo della borsa di studio è stabilito con decreto del Ministro. Per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate dal collegio dei docenti la borsa è incrementata nella misura del 50%, per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi, che può essere esteso fino a 18 mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'art. 3, co. 2[119].

Per quanto concerne l’importo vigente della borsa di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, si ricorda che, sulla base di quanto previsto dall’art. 1, co. 639 e 640, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018), il DM 40 del 25 gennaio 2018 ha incrementato lo stesso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, a € 15.343,28.

 

La relazione illustrativa all’A.S. 2448 specificava che si prevede ora un incremento di € 540 per ogni borsa di dottorato.


 

Comma 298
(Contributo per le spese sanitarie di studenti fuori sede
delle università statali)

 


298. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti e con un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro attraverso un contributo alle spese sanitarie, il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Con il decreto di ripartizione del fondo di cui al primo periodo sono disciplinate le modalità di accesso al contributo, per il tramite delle università.


 

 

Il comma 298 incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO) per il 2022, al fine di corrispondere un contributo alle spese sanitarie degli studenti universitari fuori sede residenti in regione diversa da quella in cui ha sede l’università.

 

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), istituito nello stato di previsione del (ora) Ministero dell’università e della ricerca[120] dall'art. 5, co. 1, lett. a), della L. 537/1993, è relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l’ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale e della spesa per le attività sportive universitarie.

Il FFO è allocato sul cap. 1694 dello stato di previsione del MUR che, in base al DM 31 dicembre 2021, di riparto in capitoli per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024, dispone, per il 2022, di € 8.654.986.950.

 

Alle finalizzazioni del FFO previste a legislazione previgente se ne aggiunge, dunque, per il 2022, una ulteriore.

 

Si ricorda, inoltre, che, in base all’art. 6, co. 1, lett. f), del d.lgs. 68/2012 - recante la disciplina vigente relativa al diritto allo studio degli studenti universitari e delle istituzioni artistiche, musicali e coreutiche (AFAM), - l’assistenza sanitaria rientra fra gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti nei corsi di istruzione superiore.

In base all’art. 7, co. 6, del medesimo d.lgs., i livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sanitaria sono garantiti a tutti gli studenti iscritti ai corsi, uniformemente sul territorio nazionale. Gli studenti fruiscono dell'assistenza sanitaria di base nella regione o provincia autonoma in cui ha sede l'università o istituzione AFAM cui sono iscritti, anche se diversa da quella di residenza. I relativi costi sono compensati tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle procedure vigenti che disciplinano la mobilità sanitaria.

 

In particolare, il FFO è incrementato di € 2 mln per il 2022 per contribuire alle spese sanitarie degli studenti fuori sede[121] residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti e che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 20.000.

 

Le modalità di accesso al contributo, per il tramite delle università, devono essere determinate con il decreto di ripartizione del FFO (che interviene annualmente).

 

La disposizione è per alcuni versi analoga a quanto in precedenza disposto per sostenere le spese di locazione degli studenti fuori sede.

In particolare, l’art. 29, co. 1-bis, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha destinato € 20 mln del complessivo incremento - pari a € 160 mln per il 2020 - del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (L. 431/1998, art. 11) al rimborso, fino al 31 luglio 2020, del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE fino a € 15.000, residenti in luogo diverso rispetto a quello dove era ubicato l'immobile locato[122].

Successivamente, l’art. 1, co. 526-527, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021) ha istituito nello stato di previsione del MUR un Fondo, con una dotazione di € 15 mln per il 2021, destinato agli studenti fuori sede iscritti alle università statali appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore ad € 20.000, che fossero residenti in luogo diverso rispetto a quello dove era ubicato l’immobile locato[123].


 

Comma 299
(Accesso alla rete di connessione dati da parte di studenti
universitari e delle istituzioni AFAM)

 


299. Ai fini del più ampio accesso alla rete di connessione dati, anche in conseguenza di un maggior impiego di strumentazioni digitali nell'erogazione della didattica per gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al secondo periodo, la parola: « Non» è soppressa e dopo le parole: « attrezzature tecniche o informatiche» sono aggiunte le seguenti: « . E' altresì ricompresa la spesa per l'adeguamento o l'acquisto di provider o dispositivi di miglioramento del servizio di connessione dati di rete personale o domestica tale da consentire la navigazione mediante la più recente tecnologia di rete locale senza fili ovvero, laddove non possibile, mediante tecnologia di telefonia mobile e cellulare».


 

 

Il comma 299 reca modifiche alla disciplina relativa alle voci di costo considerate ai fini della determinazione dell’importo standard della borsa di studio per gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). L’obiettivo è quello di includere in tali voci anche le spese finalizzate a garantire un più ampio accesso alla rete di connessione dati.

 

A tal fine, novella l’art. 7, comma 2, lett. a), del d.lgs. 68/2012.

 

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l’art. 7 del d.lgs. 68/2012 – recante la disciplina vigente relativa al diritto allo studio per gli studenti delle università e delle istituzioni AFAM - ha disposto che la concessione delle borse di studio è assicurata a tutti gli studenti delle stesse università e istituzioni AFAM aventi i requisiti di eleggibilità, nei limiti delle risorse disponibili (co. 1).

L’importo delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità[124] per l’accesso alle stesse sono definiti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari. Il decreto interministeriale doveva essere adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del d.lgs. e deve essere aggiornato con cadenza triennale (co. 7).

Nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale di cui all’art. 7, co. 7, continuano ad applicarsi le disposizioni relative ai requisiti di merito e di condizione economica recate dal DPCM 9 aprile 2001, a suo tempo emanato previo parere della Conferenza Stato regioni (co. 5).

Al riguardo, tuttavia, da ultimo, l’art. 12 del D.L. 152/2021 (L. 233/2021), ha disposto che, in attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per il periodo 2021-2026, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l’accesso alle stesse sono definiti, in deroga a quanto previsto dall’art. 7, co. 7, del d.lgs. 68/2012, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca.

E’ stato quindi adottato il decreto ministeriale 17 dicembre 2021 n. 1320 (in corso di registrazione presso la Corte dei conti).

 

Sempre in base all’art. 7 del d.lgs. 68/2012, l’importo standard della borsa di studio è determinato, in modo distinto per condizione abitativa dello studente (in sede, fuori sede, pendolare), in base alla rilevazione dei costi di mantenimento agli studi, calcolati con riferimento alle voci di costo:

·      materiale didattico: tale voce comprende la spesa per libri di testo e strumenti didattici indispensabili per lo studio. Non è compresa la spesa per l'acquisto di personal computer ed altri strumenti od attrezzature tecniche o informatiche;

·      trasporto: tale voce comprende la spesa effettuata per spostamenti in area urbana ed extra-urbana, dalla sede abitativa alla sede di studio, con riferimento alle tariffe più economiche degli abbonamenti del trasporto pubblico. Per gli studenti fuori sede è computato anche il costo per il raggiungimento della sede di origine due volte l'anno con riferimento alle tariffe più economiche del trasporto pubblico;

·      ristorazione: tale voce comprende, per gli studenti fuori sede, la spesa relativa al servizio offerto per due pasti giornalieri, dalle mense universitarie o da strutture convenzionate, ovvero la spesa per mangiare in casa; per gli studenti in sede e pendolari, la spesa per un pasto giornaliero;

·      alloggio: tale voce è riferita allo studente fuori sede e comprende la spesa per l'affitto in stanza doppia o residenza universitaria e per le relative spese accessorie (condominio, riscaldamento, luce, acqua, gas, tassa sui rifiuti), tenuto conto dei canoni di locazione mediamente praticati sul mercato nei diversi comuni sede dei corsi;

·      accesso alla cultura: tale voce include la spesa essenziale effettuata dagli studenti per frequentare eventi culturali presso la città sede dell'ateneo per il completamento del percorso formativo (co. 2).

La spesa deve essere stimata in valore standard, con riferimento a studenti il cui nucleo familiare abbia un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente universitaria (ISEEU) fino al 20% superiore al limite massimo previsto dai requisiti di eleggibilità di cui all'art. 8, computata su 11 mesi (co. 3).

La borsa di studio è attribuita per concorso agli studenti che si iscrivono, entro il termine previsto dai bandi, ai corsi e che risultino idonei al loro conseguimento in relazione al possesso dei requisiti di eleggibilità di cui allo stesso art. 8 (co. 4)[125].

 

Rispetto a quanto sopra ricordato, si dispone ora – novellando, come detto, l’art. 7, co. 2, lett. a), del d.lgs. 68/2012 - che la voce di costo “materiale didattico” comprende anche:

·      la spesa per l’acquisto di personal computer ed altri strumenti o attrezzature tecniche o informatiche;

·      la spesa per l’adeguamento o l’acquisto di provider o dispositivi di miglioramento del servizio di connessione dati di rete personale o domestica, in modo da consentire la navigazione senza fili mediante la più recente tecnologia di rete locale senza fili[126] ovvero, ove non possibile, mediante tecnologia di telefonia mobile e cellulare.

La modifica è finalizzata a garantire un più ampio accesso alla rete di connessione dati, anche in conseguenza di un maggior impiego di strumenti digitali nell’erogazione della didattica agli studenti delle università e delle istituzioni AFAM.

 

Al riguardo, si ricorda che l’art. 33, co. 1, lett. b), del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) - stabilizzando la validità delle disposizioni introdotte dall’art. 101, co. 5 e 7, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) e poi prorogate dall’art. 1, co. 3, e allegato, numero 18, del D.L. 83/2020 (L. 124/2020) - ha previsto che le attività formative e di servizio agli studenti svolte nel sistema terziario con modalità a distanza sono valide ai fini del computo dei crediti formativi (CFU/CFA), previa attività di verifica dell'apprendimento, nonché ai fini dell'attestazione della frequenza obbligatoria.

Al contempo, l’art. 236, co. 1, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 236, co. 1) ha previsto un incremento di € 62 mln per il 2020 del Fondo per le esigenze emergenziali del sistema delle università, anche non statali legalmente riconosciute, delle istituzioni AFAM e degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR – istituito dall’art. 100, co. 1, del già citato D.L. 18/2020 (L. 27/2020) – destinando lo stesso prioritariamente ad iniziative a sostegno degli studenti che necessitassero di servizi o strumenti per l’accesso alla ricerca o alla didattica a distanza.

Successivamente, il D.L. 41/2021 (L. 69/2021: art. 33) ha incrementato il medesimo Fondo, per il 2021, di € 78,5 mln. L’incremento è stato destinato all’acquisto di dispositivi digitali per gli studenti, o di piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica.


 

Comma 300
(Residenze universitarie statali e collegi di merito accreditati)

 


300. Lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 2 milioni di euro.


 

 

Il comma 300, incrementa di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’università e della ricerca, destinato ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (nel testo originario i richiamati stanziamenti erano destinati alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati).

 

L'intervento normativo in esame si inquadra nell'ambito delle misure a sostegno del diritto allo studio e, in particolare, del rafforzamento dei servizi abitativi a disposizione degli studenti[127].

Rispetto a tale esigenza, si segnala che nell'ambito del PNRR si prevede l'intervento di riforma denominato "Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti" (M4-C1-R.1.7), per la cui realizzazione sono destinate risorse pari a complessivi 960 milioni di euro, a partire dal 2022 sino al 2026.

L'intervento mira ad incentivare la realizzazione, da parte dei soggetti privati, di nuove strutture di edilizia universitaria attraverso la copertura anticipata, da parte del MUR, degli oneri corrispondenti ai primi tre anni di gestione delle strutture stesse. L’obiettivo è quello di triplicare i posti per gli studenti fuorisede, portandoli da 40.000 a oltre 100.000 entro il 2026.

Le strutture residenziali destinate agli studenti universitari e i collegi universitari legalmente riconosciuti sono disciplinati dal Capo III (articoli da 13 a 17) del decreto legislativo n. 68 del 2012[128].

In particolare, costituiscono requisiti necessari ai fini della qualificazione come "struttura residenziale universitaria" la presenza di adeguate dotazioni di spazi e servizi e la capacità di garantire agli studenti le condizioni di permanenza nella sede universitaria per consentire loro la frequenza dei corsi, favorendone l'integrazione sociale e culturale nello specifico contesto.

Le strutture residenziali universitarie si differenziano in collegi universitari (strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative) e residenze universitarie (strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, anche con servizi alberghieri, strutturate in maniera tale che siano ottemperate entrambe le esigenze di individualità e di socialità. Le strutture in questione possono altresì svolgere funzioni di carattere formativo e ricreativo, ritenute più idonee per la specificità di ciascuna struttura) (art. 13).

Con specifico riguardo ai collegi universitari legalmente riconosciuti, si prevede che, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, essi sostengano gli studenti meritevoli e siano aperti a studenti di atenei italiani o stranieri, di elevata qualificazione formativa e culturale, che perseguono la valorizzazione del merito e l'interculturalità della preparazione.

L'ammissione ai collegi universitari legalmente riconosciuti, a seguito di partecipazione a una procedura concorsuale, è riservata a studenti universitari dotati di comprovate capacità e meriti curriculari, che risultino iscritti a corsi di laurea di primo e di secondo livello ovvero a corsi promossi dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero a corsi di specializzazione di livello universitario ovvero a corsi di dottorato e master universitari, o, infine, che partecipino a programmi di mobilità e scambio di studenti universitari, in ambito nazionale e internazionale (art. 15).

L'art. 16 disciplina la procedura di riconoscimento dei collegi universitari, a seguito della quale i medesimi acquisiscono la qualifica di "collegio universitario di merito".

Le modalità di dimostrazione dei requisiti per il riconoscimento sono state definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 settembre 2016, n. 672.

Decorsi almeno cinque anni dal riconoscimento, i collegi universitari di merito possono richiedere l'accreditamento, il quale costituisce condizione necessaria per la concessione del finanziamento statale (art. 17).

I parametri per la dimostrazione dei requisiti per l'accreditamento sono stati definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 settembre 2016, n. 673, il quale ha altresì stabilito le modalità di verifica della permanenza dei requisiti medesimi nonché di revoca dell'accreditamento all'esito negativo della predetta verifica (ex art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2012).

Al riguardo, si è tuttavia da ultimo previsto che - in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del relativo impatto sul sistema universitario - i collegi universitari di merito riconosciuti nonché quelli accreditati mantengano il loro status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all'anno accademico 2020/2021, a prescindere dal loro rispetto (art. 31, comma 1-bis, del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021).

 

In tema di finanziamenti destinati alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati, si segnala innanzitutto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 novembre 2018, n. 763, che ha definito i nuovi criteri di ripartizione dello stanziamento di cui al Capitolo 1696/PG1 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, destinato ai collegi universitari di merito accreditati e alle residenze universitarie statali.

Nello specifico, si è previsto che: i) alle residenze universitarie statali (dell'Università degli Studi di Cosenza, della Scuola Superiore "Normale" di Pisa e della Scuola Superiore "Sant'Anna" di Pisa) sia attribuita una quota parti al 25 per cento dello stanziamento annuale, da ripartire tra le stesse proporzionalmente al numero degli studenti ad esse iscritti, tenendo conto in ogni caso che la quota complessiva da assegnare loro non può essere inferiore a 3 milioni di euro annui; ii) ai collegi universitari di merito accreditati, di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 68 del 2012, sia attribuita la residua quota pari al 75 per cento dello stanziamento, da ripartire tra gli stessi sulla base dei criteri indicati nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 695 del 2017.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1122 del 6 dicembre 2019 è stato ripartito lo stanziamento per l'anno 2019 del Capitolo 1696/PG1 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, pari a euro 14.940.563.

Lo stanziamento destinato alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati è stato successivamente incrementato di 4 milioni di euro, per l'anno 2021, dall'art. 1, comma 522, della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020).

La disposizione in esame (come detto) intende incrementare il medesimo stanziamento di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

A seguire si dà conto delle ulteriori recenti misure a favore dei collegi universitari e delle residenze universitarie.

L'art. 6-bis, commi da 15 a 17, del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, ha riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2021 ai collegi universitari di merito accreditati ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 68 del 2012.

L'art. 1, comma 523, della legge di bilancio per il 2021 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da ripartire tra le università statali che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali, i collegi universitari di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Le modalità di riparto e le condizioni di accesso al fondo - da definire con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - devono tenere conto del rapporto tra studenti iscritti all'ateneo e posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all'ateneo, dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonché della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi offerti.

L'art. 1, comma 525, della legge di bilancio per il 2021 ha disposto l'incremento di 34,5 milioni di euro, per l'anno 2021, del Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca di cui all'art. 100, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge n. 27 del 2020, prevedendone la ripartizione tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, gli enti di ricerca e i collegi universitari di merito accreditati.

Da ultimo, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 734 del 25 giugno 2021, si è provveduto alla ripartizione delle risorse in attuazione dei richiamati art. 100, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 e art. 1, comma 525, della legge n. 178 del 2020, destinandone l'utilizzo a misure straordinarie di sicurezza delle sedi, di didattica a distanza e della graduale ripresa delle attività didattiche, di ricerca e di servizio in presenza. Il relativo contributo a favore dei collegi universitari di merito accreditati ammonta a 2.350.000 euro per l'anno 2021 (Capitolo 1696/PG3).

L'art. 64, comma 8, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, ha innalzato dal 50 al 75 per cento del costo totale la quota massima di cofinanziamento dello Stato per la realizzazione di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di cui alla legge 338 del 2000.

 


 

Comma 301
(Fondo perequativo università non statali del Mezzogiorno)

 


301. Al fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno, di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è assegnata una dotazione di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Per il riparto delle risorse di cui al primo periodo, il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui al citato articolo 1, comma 521, della legge n. 178 del 2020 tiene conto esclusivamente del riferimento alla quota premiale attribuita ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.


 

 

Il comma 301 rifinanzia, per il 2022 e il 2023, il Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno.

 

Si tratta del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca (MUR) dall’art. 1, co. 521, primo periodo della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021). Nello specifico, il Fondo, con una dotazione di € 5 mln per il 2021, è stato istituito al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno e, in particolare, di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19[129] [130].

 

I criteri di ripartizione delle risorse sono stati definiti con DM 619 del 20 maggio 2021 che, in particolare, per quanto qui interessa, ha disposto, anzitutto, che, date le modalità di erogazione della didattica delle università telematiche che prescinde dalla collocazione territoriale della sede, le risorse sono destinate alle università non statali non telematiche del Mezzogiorno.

Nello specifico, ha previsto che le risorse sono ripartite tra le Università di LUM “Degennaro”, Kore di Enna, Suor Orsola Benincasa e Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria nel seguente modo:

·      50%, in proporzione al numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale entro il primo anno oltre la durata normale dei corsi di studio;

·      50%, in proporzione all’assegnazione disposta nell’anno 2020, relativa alla quota premiale attribuita ai sensi dell’art. 12 della L. 240/2010, a valere sul contributo di cui alla L. 243/1991 (v. infra).

Qui la tabella 1, relativa al riparto fra gli atenei non statali[131].

 

In particolare, si dispone ora che al Fondo sono assegnati € 8 mln per ciascuno degli anni 2022 e 2023, da ripartire tenendo conto esclusivamente della quota premiale attribuita ai sensi dell’art. 12 della L. 240/2010.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).

 

L’art. 12, co. 1 e 2, della L. 240/2010 ha disposto che, al fine di incentivare la correlazione tra la distribuzione delle risorse statali e il conseguimento di risultati di particolare rilievo nel campo della didattica e della ricerca, una quota non superiore al 20% dell'ammontare complessivo dei contributi di cui alla L. 243/1991, relativi alle università non statali legalmente riconosciute, con progressivi incrementi negli anni successivi – compresi, annualmente, tra il 2% e il 4% dell'ammontare complessivo dei contributi - deve essere ripartita sulla base di criteri, determinati con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tenuto conto degli indicatori definiti, per le università statali, ai sensi dell'art. 2, co. 1, del D.L. 180/2008 (L. 1/2009)[132].

Da ultimo, il DM 930 del 23 dicembre 2020, recante i criteri di ripartizione del contributo alle università non statali legalmente riconosciute non telematiche per il 2020, ha ritenuto di procedere all’attribuzione della quota premiale alle università non statali non telematiche mantenendo la percentuale del 20% delle risorse disponibili.

In particolare, in base all’art. 3, a fini premiali sono stati destinati € 11.000.000 secondo i criteri indicati nell’allegato 1 nel seguente modo:

·      60% in base ai risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR 2011-2014);

·      20% in base alla Valutazione delle politiche di reclutamento relative al triennio 2016-2018, utilizzando in particolare i dati relativi alla VQR 2011-2014;

·      20% in base agli indicatori di risultato di cui al DM 989 del 25 ottobre 2019, relativo alle linee generali d’indirizzo della programmazione triennale delle università 2019-2021 e agli indicatori per la valutazione periodica dei risultati.


 

Comma 302
(Cultura scientifica)

 


302. Alla legge 28 marzo 1991, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Al fine di sostenere e incentivare in maniera organica e sistematica la diffusione della cultura scientifica, anche a vantaggio della tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese, è autorizzato un contributo annuale, a decorrere dall'anno 2022, di 1,5 milioni di euro per ciascuno dei seguenti enti: Fondazione IDIS-Città della scienza di Napoli, Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e Museo Galileo-Istituto e museo di storia della scienza di Firenze. Il Ministero dell'università e della ricerca esercita sui tre enti di cui al presente comma attività di vigilanza, attraverso la nomina degli organi di controllo e l'approvazione dei piani triennali di attività. A decorrere dall'anno 2022 ai tre enti di cui al presente comma è precluso il contributo di cui al comma 3»;

b) all'articolo 2-bis, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Della somma di cui all'articolo 2, euro 4.500.000 sono riservati annualmente al contributo di cui all'articolo 1, comma 3-bis, e della somma residua disponibile almeno il 60 per cento è riservato annualmente al finanziamento ordinario degli enti, fondazioni, strutture e consorzi, nonché delle intese e degli accordi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4».


 

 

Il comma 302 - nel novellare la legge n.113 del 1991 in materia di diffusione della cultura scientifica - riconosce alla Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli, alla Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e al Museo Galileo di Firenze un contributo annuale pari, per ciascuno, a 1,5 milioni di euro e attribuisce al contempo al Ministero dell’università e della ricerca il potere di vigilanza su tali enti. 

 

Nello specifico, il comma novella la richiamata legge n.113 del 1991 inserendo (con la lettera a)), all'articolo 1, il comma 3-bis, con cui è attribuito il richiamato contributo, e, conseguentemente, modificando (con la lettera b)) l'articolo 2-bis, comma 1, al fine di far fronte agli oneri del comma in esame, pari a 4,5 milioni (che sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa già disposta ai sensi dell'articolo 2 della legge n.113).

Il comma 3-bis che si intende introdurre riserva, per ciascuno dei menzionati enti, il contributo, come detto pari a 1,5 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2022 al fine di sostenere e incentivare in maniera organica e sistematica la diffusione della cultura scientifica, anche a vantaggio della tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese.

Lo stanziamento accordato con la disposizione in commento sostituisce il contributo triennale alle spese di funzionamento assegnato agli enti impegnati nella diffusione della cultura ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n.113 del 1991 (come modificata dalla legge 6/2000). Tale ultimo contributo è attribuito agli enti che, a domanda, sono inseriti in una tabella emanata, che è emanata con decreto del Ministro (sentito il Comitato tecnico scientifico istituito dalla legge e previo parere delle commissioni parlamentari di merito) e sottoposta a revisione con cadenza triennale.

 

La citata legge n. 113 del 1991 (come modificata dalla legge 10 gennaio 2000, n. 6), mira a promuovere e favorire la diffusione della cultura tecnico scientifica e contribuire alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico. A tal fine, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca adotta iniziative volte: a) riorganizzare e potenziare le istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica e nella valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico, nonché favorire l'attivazione di nuove istituzioni e città-centri delle scienze e delle tecniche sull'intero territorio nazionale; b) promuovere la ricognizione sistematica delle testimonianze storiche delle scienze e delle tecniche conservate nel Paese, nonché delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di storia delle scienze e delle tecniche; c) incentivare le attività di formazione ed aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei e delle città-centri delle scienze e delle tecniche che ci si propone di potenziare o di istituire; d) sviluppare la ricerca e la sperimentazione delle metodologie per un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza; e) promuovere l'informazione e la divulgazione scientifica e storico-scientifica, anche mediante iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali; f) promuovere la cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado.

Quanto agli obiettivi strategici, (all'articolo 1, comma 2) sono richiamati la costituzione e il potenziamento di un organico sistema nazionale di musei e centri scientifici e storico-scientifici, dei musei civici di storia naturale e degli orti botanici, nonché l'adozione delle misure necessarie a una incisiva opera di divulgazione. Al fine di perseguire tali finalità ed obiettivi strategici, è previsto il richiamato finanziamento triennale (ai sensi del comma 3)  destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi che presentano determinati requisiti (personalità giuridica, entità delle collezioni conservate o del patrimonio materiale o immateriale disponibile, attività prodotte, utenza raggiunta, qualità dell'offerta didattica e comunicativa, capacità di programmazione pluriennale, partecipazione a programmi e progetti cogestiti a livello nazionale o internazionale), previo inserimento, come detto, nella tabella emanata con decreto ministeriale.

Si segnala che con decreto del direttore generale della ricerca del Ministero dell'università e della ricerca 6 settembre 2021 è stato adottato il bando pubblico per la concessione del contributo destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi per il triennio 2021-2023. Esso disciplina le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento della procedura finalizzata alla concessione dei contributi, previo inserimento nella richiamata tabella, per il funzionamento dei soggetti impegnati nella diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del patrimonio storico-scientifico "e che dispongano di esperienze acquisite, di un cospicuo patrimonio materiale e immateriale, e che abbiano svolto con carattere di continuità attività in coerenza con le finalità della legge n. 113/1991".

 

Riguardo all'attività di vigilanza esercitata dal Ministro dell'università e della ricerca sui tre enti cui è destinato il richiamato contributo annuale, si specifica che essa è effettuata anche attraverso la nomina degli organi di controllo e l'approvazione dei piani triennali di attività. Nel testo originario trasmesso dal Governo al Senato, si prevedeva che l'attività di vigilanza venisse esercitata attraverso: i) l'approvazione dei relativi statuti; ii) la nomina degli organi di amministrazione; iii) il controllo e l'approvazione dei Piani triennali di attività, mentre non era prevista la nomina degli organi di controllo.

Quanto alla copertura finanziaria del contributo diretto ai tre enti ai sensi del presente disegno di legge, pari a 4,5 milioni di euro, occorre avere a riferimento l'articolo 2-bis, comma 1 della legge n.113, come modificato dalla lettera b) del comma in commento.

L’articolo 2-bis, primo comma, nel testo vigente, riserva annualmente almeno il 60 per cento delle risorse stanziate per l’attuazione della legge medesima al finanziamento ordinario degli enti, fondazioni, strutture e consorzi (di cui al comma 3 dell’articolo 1), nonché delle intese e degli accordi che il Ministro può promuovere (ai sensi del successivo comma 4) con le altre amministrazioni dello Stato, le università ed altri enti pubblici e privati per la realizzazione delle iniziative per la diffusione della cultura scientifica.

Con la modifica in esame si dispone che, rispetto alle somme complessive stanziate (all'articolo 2) per le finalità dalla legge n.113, 4,5 milioni di euro siano riservati annualmente al contributo introdotto con il presente disegno di legge e che la richiamata quota del 60 per cento - da riservare annualmente al finanziamento ordinario degli (altri) enti impegnati nella diffusione della cultura scientifica, nonché delle predette intese e degli accordi - si applichi con riferimento (esclusivamente) alla somma residua.


 

Comma 303
(Compensi e indennità spettanti a taluni organi
delle istituzioni AFAM)

 


303. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 342 è sostituito dal seguente:

« 342. A decorrere dall'anno 2022, il rimborso delle spese sostenute, i compensi e le indennità spettanti al presidente, al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono a carico dei bilanci delle suddette istituzioni».


 

 

Il comma 303, novella la disciplina vigente in materia di rimborsi spese, compensi e indennità spettanti al presidente, al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM). Al riguardo, per un verso, si conferma il rinvio ad un decreto interministeriale (del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) per la determinazione dei predetti riconoscimenti economici; per l'altro, viene meno il principio secondo il quale l'incarico di presidente delle predette istituzioni è svolto a titolo gratuito. La disposizione precisa che i predetti rimborsi spese, compensi e indennità sono sostenuti direttamente dalle predette istituzioni.

 

Nello specifico, il comma in esame dispone che, a decorrere dall’anno 2022, il rimborso delle spese sostenute, i compensi e le indennità spettanti al presidente, al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni AFAM sono determinati con il richiamato decreto interministeriale e sono a carico dei bilanci delle istituzioni medesime.

La disposizione è introdotta tramite sostituzione dell'art. 1, comma 342, della legge di bilancio per il 2015 (legge n. 190 del 2014), il quale (nel testo vigente) prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e con applicazione anche agli incarichi già conferiti, che: i) l'incarico di presidente delle istituzioni AFAM sia svolto a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute; ii) i compensi e le indennità spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle medesime istituzioni siano rideterminati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora Ministro dell'università e della ricerca), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2015, in misura tale da determinare risparmi di spesa - inclusivi dei risparmi derivanti dalla previsione della gratuità dell'incarico di presidente - pari a 1.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015.

In attuazione di tale disposizione, con decreto interministeriale n. 610 del 3 agosto 2016, sono stati confermati i compensi e le indennità spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione e al direttore delle istituzioni AFAM previsti, rispettivamente, dai decreti interministeriali del 1° febbraio 2007 e del 16 gennaio 2008.

Ciò in considerazione della quantificazione del risparmio di spesa, derivante dalla previsione di svolgimento a titolo gratuito dell'incarico di presidente delle istituzioni in questione, in una cifra superiore a 1.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015.

In particolare, il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 1° febbraio 2007 affida a una deliberazione del consiglio di amministrazione delle singole istituzioni, previa verifica delle disponibilità di bilancio, la determinazione della misura dei compensi dei componenti degli organi AFAM, nei limiti stabiliti nella tabella allegata al decreto medesimo. Tali limiti sono incrementati del 20 per cento per le istituzioni che hanno una consistenza di bilancio, accertata dal rendiconto finanziario dell’esercizio precedente, superiore a euro 600.000.

Il decreto prevede altresì che i compensi previsti per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione (oltre che del consiglio accademico e della consulta degli studenti) siano attribuiti per un massimo di 11 sedute l’anno, numero oltre il quale la partecipazione è gratuita. Il compenso previsto per la partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione non spetta al presidente e al direttore, in quanto componenti di diritto degli organi medesimi.

Infine, è rinviata a un successivo decreto la determinazione della misura dell'indennità di direzione da corrispondere al direttore dell'istituzione AFAM ex art. 6, comma 6, del DPR n. 132 del 2003 (sul quale cfr. infra).

L'indennità (annua lorda) spettante al direttore dell'istituzione è stata quindi fissata in 13.000 euro dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 gennaio 2008. Essa è aumentata del 20 per cento per le istituzioni che hanno una consistenza di bilancio, accertata dal rendiconto finanziario dell’esercizio precedente, superiore a euro 600.000.

L'indennità di direzione è onnicomprensiva e non è cumulabile con qualunque altro compenso o emolumento a qualsiasi titolo a valere sul bilancio dell'istituzione.

Come specificato dal citato decreto n. 610 del 2016, restano fermi gli obblighi previsti dall'art. 6, commi 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, il quale ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la riduzione del 10 per cento, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

In sintesi, ai sensi della disposizione in commento, il nuovo decreto interministeriale:

§  può reintrodurre un compenso per il presidente delle istituzioni AFAM, il quale - sulla base della normativa vigente - svolge il proprio incarico a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Al riguardo, la Relazione illustrativa evidenzia un disallineamento tra la disposizione che ha negato la corresponsione di un compenso, anche solo di natura indennitaria, per lo svolgimento della funzione di presidente delle istituzioni AFAM (art. 1, comma 342, della legge di bilancio per il 2015) e le norme che individuano nel presidente - quale rappresentante legale dell'istituzione (art. 5, comma 1, del DPR n. 132 del 2003) "e datore di lavoro nonché responsabile per la sicurezza" - "il soggetto che agisce in nome e per conto della stessa con le connesse responsabilità (ancor più esposte in questa fase di emergenza sanitaria)". Si legge nella Relazione: "Tale disciplina pone a rischio l'individuazione di soggetti interessati a ricoprire tale carica e, quindi, il puntuale assolvimento dei doveri collegati alla stessa. L'impegno e la responsabilità assunti con la carica di Presidente di un'Istituzione AFAM devono infatti adeguatamente essere retribuiti, in conformità del resto con i noti principi costituzionali di riferimento";

§  individuerà la misura del compenso ovvero i limiti dei compensi spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni AFAM;

§  confermerà ovvero rideterminerà l'indennità da corrispondere al direttore dell'istituzione AFAM ex art. 6, comma 6, del DPR n. 132 del 2003 (attualmente pari a 13.000 euro lordi annui).

 

In ordine alla governance delle istituzioni AFAM, si ricorda che, con decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, è stato adottato il regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, in attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati").

Il regolamento di cui al DPR n. 132 del 2003 (art. 4) individua quali organi necessari delle istituzioni AFAM: il presidente; il direttore; il consiglio di amministrazione; il consiglio accademico; il collegio dei revisori; il nucleo di valutazione; il collegio dei professori; la consulta degli studenti.

Il medesimo art. 4 prevede che tali organi, ad eccezione del collegio dei professori, durino in carica tre anni e possano essere confermati consecutivamente una sola volta. Demanda, infine, a un decreto interministeriale la definizione dei limiti dei compensi spettanti ai componenti dei suddetti organi (cfr. supra).

Da ultimo, l'art. 64-bis, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, ha previsto la possibilità di rimozione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previa diffida, degli organi delle istituzioni AFAM anche nella ipotesi di "dissesto finanziario, quando la situazione economica dell'istituzione non consenta il regolare svolgimento dei servizi indispensabili ovvero quando l'istituzione non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi" (le ulteriori due ipotesi di rimozione sono quella di gravi o persistenti violazioni di legge e quella di impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi o dei servizi indispensabili dell'istituzione).


 

Comma 304
(Nucleo di valutazione delle istituzioni AFAM)

 


304. Il nucleo di valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, ed è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri, dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione è riconosciuto il diritto al compenso, a valere sulle risorse proprie delle istituzioni, definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 645 è abrogato.


 

 

Il comma 304, interviene sulla disciplina vigente in materia di nucleo di valutazione delle istituzioni AFAM, confermandone l'impianto complessivo (quanto a composizione e modalità di costituzione) ed innovando con la reintroduzione del diritto dei componenti a ricevere un compenso per le attività svolte, la cui definizione è rimessa ad un decreto ministeriale.

 

La disciplina del nucleo di valutazione è contenuta nell'art. 4, comma 1, lettera f), e nell'art. 10 del "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508", di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003. Il Regolamento, pur essendo formalmente una fonte di rango secondario, contiene al suo interno disposizioni introdotte con legge (incluso l'art.10, comma 1, v. infra), per la modifica delle quali risulta necessario il ricorso ad una fonte legislativa.

 

Nello specifico, il comma in esame reca disciplina della composizione del nucleo di valutazione delle istituzioni AFAM, prevedendo che esso sia formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri. In ordine alle modalità di costituzione, prevede che i componenti dei nuclei di valutazione siano scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'ANVUR e individua l'atto di costituzione in una delibera del consiglio di amministrazione, adottata dopo aver sentito il consiglio accademico.

Riconosce ai componenti dei nuclei di valutazione il diritto al compenso (a valere sulle risorse proprie delle istituzioni), la definizione del quale è demandata a un decreto interministeriale.

Contestualmente si procede all'abrogazione dell'art.1, comma 645, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), il quale ha sostituito il richiamato art. 10, comma 1.

 

Con la norma in esame il Governo interviene sulla disciplina vigente formalmente abrogando, e non sostituendo, la richiamata disposizione contenuta nell'articolo 10 del citato Regolamento e, contestualmente, dettandone una distinta all'interno della legge in esame. Se tale soluzione, da un lato, mantiene formalmente distinti il piano regolamentare e quello legislativo, dall'altro, ribadisce, nella sostanza, l'elevazione a rango primario di una disciplina che è propria di una fonte secondaria, finendo in aggiunta per frammentare la normativa sull'autonomia organizzativa delle istituzioni AFAM. 

 

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del regolamento di cui al DPR n. 132 del 2003, come sostituito dall'art. 1, comma 645, della legge n. 205 del 2017, il nucleo di valutazione - organo necessario delle istituzioni AFAM (ex art. 4, comma 1, lett. f), del regolamento medesimo) - è "costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico" ed "è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza".

 

Con l'approvazione della disposizione in esame, la disciplina della composizione e delle modalità di costituzione del nucleo di valutazione delle istituzioni AFAM, rimane sostanzialmente invariata rispetto alla disciplina vigente.

L'unica novità al riguardo è costituita dal venir meno della previsione secondo la quale i componenti scelti fra esperti esterni debbano vantare una "comprovata qualificazione nel campo della valutazione"

Un sostanziale cambiamento interviene, invece, come anticipato, in ordine alla disciplina dei compensi, considerato che la disciplina vigente non riconosce ai membri del nucleo di valutazione la spettanza di "compensi, indennità o gettoni di presenza".

Al riguardo, si ricorda peraltro che, prima della modifica intervenuta con la legge di bilancio per il 2018 (art. 1, comma 645), anche ai componenti del nucleo di valutazione era riconosciuto un compenso stabilito dal consiglio di amministrazione delle singole istituzioni AFAM nei limiti dei compensi individuati con decreto interministeriale, adottato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del regolamento di cui al DPR n. 132 del 2003.

In particolare, sulla base della tabella allegata al decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 1° febbraio 2007, il limite del compenso annuo lordo era individuato in 1.800 euro per il presidente del nucleo di valutazione e in 1.500 euro per gli altri componenti del nucleo. Tali limiti erano incrementati del 20 per cento per le istituzioni con una consistenza di bilancio, accertata dal rendiconto finanziario dell’esercizio precedente, superiore a euro 600.000.

La disposizione in esame, come detto, demanda a un nuovo decreto interministeriale la definizione del compenso spettante ai componenti del nucleo di valutazione.

Sul punto, si sofferma anche la Relazione illustrativa, evidenziando la "criticità" ed "illogicità" della disposizione introdotta dal comma 645, "atteso che da un lato si richiede un'alta qualificazione professionale dei componenti del Nucleo di valutazione, e nel contempo si prevede che non possano essere retribuiti per il lavoro che svolgono nelle Istituzioni AFAM".

Secondo quanto riportato nella Relazione, l'introduzione del divieto di retribuzione dei componenti del nucleo di valutazione è causa di non poche difficoltà per le istituzioni, che non riescono più a reperire esperti di comprovata qualificazione. Ciò starebbe conducendo a un abbassamento del livello di qualificazione dei suddetti esperti proprio in un momento nel quale "la valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo delle Istituzioni e la verifica dell'utilizzo ottimale delle risorse è divenuta essenziale per la valorizzazione del sistema anche in sintonia con l'azione dell'ANVUR".

La Relazione illustrativa delinea inoltre, nel presente contesto, taluni tratti del processo di riforma delle istituzioni AFAM che con l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca ha avuto nuovo impulso.

In particolare, sulla base della Relazione, è previsto il potenziamento del ruolo del nucleo di valutazione nell'ambito della valutazione interna delle istituzioni e in raccordo con 1'ANVUR. Inoltre, nell'ambito della revisione del DPR n. 132 del 2003, è prevista l'attribuzione al nucleo di valutazione di ulteriori competenze, tra le quali la valutazione dell'attività didattica, artistica, culturale e professionale dei docenti dell'istituzione che presentino domanda per fare parte delle commissioni per l'abilitazione artistica nazionale.

Si ricorda, al riguardo, che la disciplina delle funzioni del nucleo di valutazione è attualmente contenuta nell'art. 10, comma 2, del regolamento di cui al DPR n. 132 del 2003, ai sensi del quale il nucleo di valutazione: i) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse; ii) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM); la relazione è trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari; iii) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella predetta relazione annuale.

L'art. 1, comma 644, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) è quindi intervenuto a integrare la normativa vigente, prevedendo che le relazioni annuali sulle attività e sul funzionamento delle istituzioni AFAM, oltre che al Ministero dell'università e della ricerca, siano inoltrate anche all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

L'ANVUR verifica che, nelle relazioni in questione, siano rispettati i criteri generali stabiliti dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM (cfr. supra, punto ii), comunicando al Ministro dell'università e della ricerca, entro novanta giorni, le proprie valutazioni in merito.

Ai fini della redazione delle relazioni, le istituzioni AFAM possono avvalersi delle apposite Linee guida elaborate dall'ANVUR (si veda, al riguardo, la specifica pagina web sul sito dell'ANVUR).

 


 

Comma 305
(Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera)

 


305. All'articolo 11, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole da: «, a copertura» fino a: « relativi contratti integrativi» sono soppresse.


 

 

Il comma 305 reca disposizioni volte a consentire la ripartizione delle risorse necessarie alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera senza la necessità che le università stipulino previamente i contratti integrativi di sede.

 

In tal modo si intende dare seguito alle eccezioni sollevate dalla Commissione europea (v. infra).

 

A tal fine, si novella ulteriormente l’art. 11, comma 2, secondo periodo, della L. 167/2017 (L. europea 2017), sul quale erano già intervenuti – con progressive proroghe del termine per il perfezionamento dei contratti sopra indicati - l’art. 1, co. 1144, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018), l'art. 3, co. 1, della L. 37/2019, l'art. 6, co. 3, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020) e, da ultimo, l’art. 33, co. 2-quater, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020).

In particolare, si sopprime la previsione in base alla quale le risorse possono essere ripartite esclusivamente fra le università che hanno perfezionato i contratti integrativi di sede entro il (già trascorso) 30 giugno 2021.

 

L’art. 11 della L. 167/2017 ha stanziato risorse per consentire il superamento del contenzioso in atto e prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera assunti nelle università statali prima dell’entrata in vigore del D.L. 120/1995 (L. 236/1995), con il quale è stata introdotta nell’ordinamento nazionale la nuova figura del “collaboratore esperto linguistico”.

Secondo la relazione illustrativa del relativo disegno di legge, la disposizione intendeva risolvere il caso EU Pilot 2079/11/EMPL (richiamato anche nella rubrica dell’articolo), nell’ambito del quale la Commissione europea aveva chiesto chiarimenti all’Italia circa la compatibilità dell'art. 26, co. 3, ultimo capoverso, della L. 240/2010 – che ha stabilito l'automatica estinzione dei giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, relativi al trattamento economico degli ex lettori – con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che tutela il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale[133].

Nello specifico, l’art. 11 ha previsto che, a decorrere dal 2017, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO) è incrementato di € 8.705.000[134] destinati, a titolo di cofinanziamento, alla copertura degli oneri derivanti dai contratti integrativi di sede di cui si è detto. Le risorse erano state destinate esclusivamente alle università che perfezionassero i medesimi contratti – definiti, a livello di singolo ateneo, secondo uno schema-tipo da emanare con decreto del (allora) Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze - entro il termine, in origine, del 31 dicembre 2017 e, da ultimo, del 30 giugno 2021.

Lo schema tipo di contratto integrativo di sede è stato adottato con D.I. 16 agosto 2019, pubblicato nella GU n. 249 del 23 ottobre 2019. Il medesimo D.I. ha stabilito anche i criteri di ripartizione del cofinanziamento per la stipula dei relativi contratti, in particolare prevedendo la ripartizione tra gli atenei in proporzione al numero di ex lettori in servizio al 31 dicembre 2018.

 

In argomento, successivamente, il 23 settembre 2021, la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di costituzione in mora per il mancato rispetto delle norme europee in materia di libera circolazione dei lavoratori (regolamento (UE) n. 492/2011. Qui il comunicato stampa.

 

Ancora dopo, il 4 novembre 2021, il Ministro dell'università e della ricerca ha trasmesso ai Presidenti delle Camere, ai sensi dell'art. 15, co. 2, della L. 234/2012, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2021/4055, avviata, ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea.

In particolare, la relazione- ripercorsa tutta la vicenda relativa agli ex lettori di lingua straniera - ha fatto presente che, nonostante le iniziative poste in essere dallo Stato italiano, la Commissione europea ha chiuso negativamente il capo EU Pilot 2079/11 e, successivamente, ha avviato la procedura di infrazione. In particolare, la Commissione ha censurato la scelta di definire il trattamento economico degli ex lettori sulla base della previa stipulazione dei contratti integrativi di sede, lasciati alla disponibilità o alla possibilità delle singole università. Nello specifico – ha evidenziato la relazione -, la Commissione ritiene che lo Stato membro “resta responsabile dell’attuazione del diritto dell’UE da parte di tutti gli organismi che esercitano funzioni/poteri pubblici; l’Italia sarebbe pertanto ritenuta responsabile anche per la mancata adozione, da parte delle università italiane, delle misure necessarie per conformarsi al diritto dell’UE”.

La medesima relazione ha fatto, inoltre, presente che, da una ricognizione effettuata dal MUR con riferimento alle 67 università statali:

·      43 di esse non presentavano problematiche in relazione agli ex lettori di lingua straniera;

·      8 avevano stipulato contratti integrativi di sede in conformità allo schema recato dal D.I. 16 agosto 2019: università del Molise, università del Sannio, università della Tuscia, università di Milano, università di Catania. Altre 3 università avevano stipulato contratti integrativi prima del D.I.: Roma Tor Vergata, Pavia, Palermo;

·      le principali criticità si riscontravano in 9 atenei, nella maggior parte dei quali la mancata stipula del contratto integrativo dipendeva dalla volontà delle organizzazioni sindacali, che avevano rifiutato la sottoscrizione del contratto integrativo[135].

Conclusivamente, la relazione – dando notizia della presentazione al Senato della Repubblica di un emendamento al disegno di legge europea 2019/2020, dal testo analogo a quello ora in commento - ha sottolineato che la modifica consente la distribuzione immediata delle risorse disponibili a decorrere dal 2017, pari, complessivamente, a € 43.525.000.


 

Comma 306
(Misure volte a favorire la mobilità degli studenti universitari)

 


306. Al fine di incentivare la partecipazione italiana alle azioni individuali di mobilità del Programma Erasmus+ e di rispondere adeguatamente all'incremento delle risorse e alla conseguente crescita sostanziale delle azioni di mobilità degli studenti universitari, è disposto nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca lo stanziamento annuo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a favore dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE nella sua qualità di Agenzia nazionale Erasmus+.


 

 

Il comma 306, mira a rafforzare la mobilità degli studenti universitari italiani. A tal fine, stanzia 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni. 2022, 2023 e 2024 in favore dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE.

 

Nello specifico, il predetto stanziamento, iscritto nello Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è assegnato all'INDIRE nella sua qualità. di Agenzia Nazionale Erasmus +. La finalità della disposizione è quella di incentivare la partecipazione italiana alle azioni individuali di mobilità del Programma Erasmus+ e di rispondere adeguatamente all'incremento delle risorse e alla conseguente crescita sostanziale delle azioni di mobilità degli studenti universitari.

Si ricorda che il programma Erasmus+, di cui INDIRE è Agenzia nazionale, il programma europeo per l’istruzione, la formazione, i giovani e lo sport nel periodo 2021-2027, offre opportunità di studiare, formarsi, insegnare ed effettuare esperienze di lavoro o di volontariato; realizzare attività di cooperazione tra istituzioni dell’istruzione e della formazione in tutta Europa; intensificare la collaborazione tra il mondo del lavoro e quello dell’istruzione per lo sviluppo del capitale umano e sociale, in Europa e nel mondo[136].


 

Comma 307
(Misure volte a favorire la mobilità degli
studenti universitari stranieri)

 


307. Al fine di potenziare la promozione della frequenza di corsi di livello universitario o post-universitario in Italia da parte di studenti stranieri, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 1 milione di euro per l'anno 2024, a favore dell'associazione Uni-Italia.


 

 

Il comma 307, è volto a rafforzare la mobilità degli studenti universitari stranieri.

A tal fine assegna all'Associazione Uni-Italia 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e un milione di euro per l'anno 2024 al fine di potenziare la promozione della frequenza di corsi di livello universitario o post universitario in Italia da parte di studenti stranieri.

 

La formulazione finale della disposizione è il risultato di una riformulazione del testo contenuto nel maxiemendamento su cui il Governo ha posto la questione di fiducia in prima lettura, al fine di recepire una delle condizioni poste dalla Commissione bilancio del Senato sul provvedimento in esame ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Nel testo originario si prevedevano contributi disposti in favore dell'Associazione Uni-Italia che venivano posti a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, ognuno chiamato a provvedere per un importo pari a un milione di euro annui per gli anni 2022 e 2023, nonché per un importo pari a 500.000 euro per l'anno 2024.

Uni-Italia è un'associazione costituita il 30 luglio 2010 tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione Internazionale, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero dell'interno, con l'obiettivo di favorire l'attrazione di studenti e ricercatori stranieri verso le università italiane, attraverso l'attività di promozione dell'offerta formativa italiana, e di favorire la cooperazione universitaria fra l'Italia e gli altri Paesi[137], nonché di fornire assistenza agli studenti stranieri per tutta la durata della loro permanenza al fine di facilitarne l'integrazione nel nuovo contesto sociale, accademico e culturale.


 

Comma 308
(Fondo per le dotazioni organiche delle istituzioni statali AFAM)

 


308. All'articolo 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 15 milioni» sono sostituite dalle seguenti: « 19,5 milioni»;

b) dopo le parole: « tra le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese, in esito ai relativi processi di statizzazione, quelle di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».


 

 

Il comma 308, innalza da 15 a 19,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, la dotazione del fondo (istituito con la legge di bilancio per il 2021) con la finalità di integrare le dotazioni organiche delle istituzioni statali AFAM con le figure tecniche di accompagnatore al pianoforte, accompagnatore al clavicembalo e tecnico di laboratorio. Ciò al fine di adeguare la dotazione del Fondo medesimo per tener conto del fabbisogno di detto personale nelle istituzioni AFAM che abbiano concluso il processo di statizzazione (previsto dall'art. 22-bis del decreto-legge n. 50 del 2017).

 

Le disposizioni in esame novellano l'art. 1, comma 892, della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020), che ha istituito detto fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, con una dotazione, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Tale dotazione - come si legge nella Relazione tecnica - è stata quantificata sulla base di un fabbisogno del predetto personale (pari a 329 unità) che risulta insufficiente rispetto a quello complessivo del sistema (pari a 427 unità) che tiene conto delle 22 istituzioni in fase di statizzazione.

 

La lettera a) del comma in esame reca, nello specifico, l'incremento del fondo di cui al comma 892.

Il fondo, come accennato, è finalizzato a inserire, nelle dotazioni organiche delle istituzioni statali AFAM, le posizioni di accompagnatore al pianoforte, accompagnatore al clavicembalo e tecnico di laboratorio.

Come specificato nella Relazione illustrativa, si tratta di figure "essenziali per il funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica", che non sono "presenti nelle dotazioni organiche e non esistono come profili professionali nel CCNL, costringendo le istituzioni a reclutare tale personale con contratti di prestazione d'opera e generando così una notevole mole di precariato e di conseguente contenzioso e procedure di infrazione UE".

Il comma 892, secondo periodo, dispone che il rapporto di lavoro di tale personale è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento l'inquadramento economico di tali figure tecniche in misura pari all'attuale profilo EP1 del comparto.

Al riguardo, si ricorda che l'atto di indirizzo relativo al rinnovo contrattuale per il personale dell'università, della ricerca e AFAM per il triennio 2019-2021 prevede una revisione dei sistemi di classificazione professionale della sezione AFAM, stabilendo che un'apposita sezione contrattuale sia dedicata alle figure degli accompagnatori al pianoforte, di clavicembalo e di tecnico di laboratorio.

Il medesimo comma 892 affida a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca la definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al comma 892 (nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001[138] e dall'art. 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 104 del 2003[139]), nonché i criteri di riparto del fondo tra le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

 

La lettera b) del comma in esame dispone in ordine alla partecipazione delle istituzioni AFAM non statali al riparto del fondo.

Al riguardo, si segnala[140] che il sistema AFAM è composto da una rete di 157 istituzioni a vocazione artistica - delle quali 86 statali e 71 non statali - così suddivise: 20 Accademie di Belle Arti statali (ABA); 19 Accademie legalmente riconosciute (ALR); 59 Conservatori di musica statali (CON, di cui 4 sezioni staccate); 18 Istituti Superiori di Studi Musicali non statali (ISSM – ex Istituti Musicali Pareggiati); 5 Istituti Superiori per le Industrie Artistiche statali (ISIA); 1 Accademia Nazionale di Danza statale (AND); 1 Accademia Nazionale di Arte Drammatica statale (ANAD); 34 altri soggetti privati autorizzati a rilasciare titoli AFAM con valore legale (ai sensi dell'art. 11 del "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508", di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005).

Il 54,5 per cento delle istituzioni appartiene all’area musicale e coreutica mentre il restante 46,5 per cento all’area artistica e teatrale.

L'art. 22-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017 (richiamato nella disposizione in commento) ha previsto l'avvio, a decorrere dall'anno 2017, di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione degli istituti superiori musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013, nei limiti delle risorse stanziate su apposito fondo istituito dal comma 3 del medesimo art. 22-bis.

Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 febbraio 2019, n. 121, ha disciplinato - in attuazione del richiamato art. 22-bis - il processo di statizzazione, prevedendo che esso sia avviato su domanda delle singole istituzioni da presentare al Ministero dell'università e della ricerca entro 90 giorni dall’apertura della procedura telematica di presentazione delle istanze.

Il decreto n. 121 reca l'elenco della documentazione di cui deve essere corredata la domanda di statizzazione, il quale include (tra l'altro) il "progetto di statizzazione (piano di attività e piano finanziario) con relativo cronoprogramma, anche con riferimento a processi di riorganizzazione della gestione amministrativa, di razionalizzazione e qualificazione dell’offerta formativa e di eventuale risanamento del bilancio".

Le domande sono valutate da una apposita Commissione sulla base di criteri definiti dal decreto ministeriale nonché nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 22-bis del decreto-legge n. 50 del 2017.

Nella ipotesi di esito positivo della valutazione, la statizzazione è disposta con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

Infine, le istituzioni statizzate sono soggette a valutazione dell'ANVUR sull'adeguatezza delle risorse strutturali, finanziarie e di personale in relazione all’ampiezza dell’offerta formativa e degli studenti iscritti.

L’esito della valutazione condotta dall'ANVUR è utilizzato dal Ministero, il quale può disporre ulteriori accertamenti o adottare conseguenti provvedimenti anche soppressivi.

Il termine di conclusione del processo di statizzazione, introdotto dall'art. 33, comma 2-ter, del decreto-legge n. 104 del 2020 e dalla medesima disposizione fissato al 31 dicembre 2021, è venuto meno a seguito della modifica apportata all'art. 22-bis, comma 2, dall'art. 1, comma 887, della legge n. 178 del 2020.

Infine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 settembre 2021, sono stati definiti i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM nell'ambito del processo di statizzazione, in attuazione dell'art. 22-bis, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 887, della legge n. 178 del 2020.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa, a seguito dell'adozione di tale DPCM, "si è riavviato l'iter della statizzazione di 17 ex 'istituti musicali pareggiati' e di 5 accademie di belle arti 'storiche'".

Il DPCM reca i criteri sulla base dei quali saranno definite le dotazioni organiche e sarà successivamente inquadrato, nei ruoli dello Stato, il personale attualmente in servizio presso tali istituzioni.

La Relazione illustrativa specifica che "le dotazioni organiche saranno inevitabilmente definite in base ai profili attualmente esistenti nel CCNL. Occorre quindi che, in seguito alla statizzazione, il riparto del fondo previsto dall'art. l comma 892 della L. 178/2020 riguardi anche le istituzioni ormai statizzate, affinché non si generino disparità tra istituzioni statali in merito alla presenza o meno negli organici dei tecnici di laboratorio e degli accompagnatori al pianoforte. Poiché il fondo era stato stanziato in riferimento alle esigenze delle attuali istituzioni statali, occorre procedere da un lato a un incremento del fondo, dall'altro a prevedere esplicitamente che il riparto del fondo riguardi anche le istituzioni attualmente in fase di statizzazione".


 

Comma 309
(Valorizzazione del personale delle istituzioni AFAM)

 


309. Ai fini del riconoscimento delle specifiche attività svolte nonché della valorizzazione delle competenze necessarie al raggiungimento, da parte delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, in favore del personale di tali istituzioni è autorizzata la spesa di 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, ripartiti con il decreto di ripartizione del fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali. Le singole istituzioni provvedono all'assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica e della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al primo periodo.


 

 

Il comma 309 autorizza la spesa di 8,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, per la valorizzazione del personale delle istituzioni AFAM.

 

"L'esigenza di tale intervento" - come si legge nella Relazione illustrativa - "trova la sua ragion d'essere nel processo, tuttora in atto, di progressiva riqualificazione" del personale delle istituzioni AFAM, "al fine di allinearlo agli standard retributivi delle amministrazioni statali, o, quanto meno del restante personale del comparto della formazione superiore. In ragione di ciò si rende indispensabile un intervento compensativo che possa integrare l'adeguamento contrattuale, ed equilibrare il livello di incremento di tale personale rispetto agli altri comparti".

 

Il comma in esame specifica che le nuove risorse sono destinate al riconoscimento delle specifiche attività svolte nonché alla valorizzazione delle competenze necessarie al raggiungimento, da parte delle istituzioni AFAM, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, ricerca e terza missione.

 

Sulla base delle Linee Guida elaborate dall'ANVUR ai fini della predisposizione delle relazioni annuali dei nuclei di valutazione delle istituzioni AFAM (approvate nel novembre 2017 e la cui vigenza è stata confermata anche per le relazioni relative agli anni 2020 e 2021), "la Terza missione, nell’ambito della riforma ex processo di Bologna, costituisce l’indirizzo di evoluzione più innovativo della Higher Education Area. Rispetto alle tradizionali missioni di formazione e ricerca, essa si riconosce come un’ulteriore funzione assegnata alle istituzioni di Alta formazione. Attraverso iniziative mirate di Terza missione, strettamente collegate alle attività di ricerca, le istituzioni operano secondo gli strumenti loro più congeniali attraverso l’applicazione diretta, la comunicazione e la valorizzazione delle proprie conoscenze specifiche per contribuire allo sviluppo e al benessere della società, particolarmente in senso culturale ed economico"[141].

 

A seguito di una modifica introdotta in prima lettura, le risorse stanziate dalla disposizione in esame sono ripartite con il decreto di ripartizione del fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali.

Nel testo originario era invece stabilito che l'individuazione dei criteri di riparto delle risorse tra le singole istituzioni, nonché dei princìpi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle risorse medesime al personale fosse demandata a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Alle singole istituzioni AFAM è attribuito il compito di provvedere all'assegnazione delle risorse al personale, in ragione della partecipazione del personale medesimo ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica e della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal suddetto decreto ministeriale.


 

Comma 310
(Fondo ordinario enti vigilati dal MUR)

 


310. Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui:

a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), una quota pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 è ripartita tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, ad eccezione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Nell'ambito della quota di cui al periodo precedente, 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera;

b) 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello, sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al secondo periodo. I componenti delle commissioni per le procedure selettive di cui alla presente lettera sono scelti esclusivamente tra esperti di elevata qualificazione nelle aree scientifiche e nei settori tecnologici di riferimento, esterni all'ente;

c) 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera, nonché i princìpi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Gli enti pubblici di ricerca provvedono all'assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo.


 

 

Il comma 310, incrementa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025 il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE). Tali incrementi sono diretti a finanziare: gli enti vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR), tranne il CNR, di cui una quota è vincolata al superamento del precariato (lettera a)); l'accesso al secondo livello dei ricercatori e tecnologi di terzo livello, previo superamento di procedure selettive riservate (lettera b)); la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo che partecipa a progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca (lettera c)). 

 

Si premette che il FOE è stato istituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204[142].

Ai sensi di tale articolo: i) gli stanziamenti da destinare agli enti e alle istituzioni di ricerca sono determinati con un’unica autorizzazione di spesa ed affluiscono al richiamato Fondo (comma 1); ii) esso è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati con decreti ministeriali, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta (comma 2).

Il riparto è effettuato sulla base dei programmi pluriennali di attività, da predisporre da parte degli enti destinatari delle assegnazioni finanziarie per l’approvazione del MUR, in coerenza con le indicazioni del Programma nazionale della ricerca (PNR).

In base al combinato disposto dell'articolo 5, comma 1 e dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 218/2016[143], il MUR tiene conto, ai fini del riparto, della programmazione strategica preventiva (di cui all'art. 5 del d.lgs. 213/2009[144]), della Valutazione della qualità dei risultati della ricerca (effettuata, ogni 5 anni, dall'ANVUR), nonché dei Piani triennali di attività (di cui al già citato art. 5 del d.lgs. 213/2009 e all'art. 7 del medesimo d.lgs. 218/2016).

Con il decreto del Ministro dell'università e la ricerca n. 844 del 16 luglio 2021è stato effettuato il riparto FOE per l'anno 2021. La disponibilità complessiva del FOE (capitolo 7236, piano gestionale n. 1), pari a € 1.793.343.350, è stata ripartita, per la quota prevalente, tra i 12 enti vigilati (CNR, Agenzia spaziale italiana, Istituto nazionale di fisica nucleare, Istituto nazionale di astrofisica, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Istituto nazionale di ricerca metrologica, Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale, Stazione zoologica "Anton Dohrn", Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi", Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi; Istituto italiano di studi germanici) e per la parte residuale (pari a 31.755.114 euro) ad allocazioni previste da specifiche disposizioni di legge (con i seguenti destinatari: società Sincrotrone di Trieste, INDIRE, nonché INVALSI).

Per approfondimenti di rinvia alla Documentazione dei Servizi studi di Camera e Senato per l'esame dell'Atto del Governo n.260 "Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo".

 

Nello specifico, ai sensi del comma in esame, degli importi annuali complessivi stanziati con la disposizione in esame:

a) 30 milioni di euro per gli ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025 sono ripartiti tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca, ad eccezione del Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR. Al riguardo si segnala che il CNR è destinatario, ai sensi dell'articolo 105 disegno di legge in esame (si veda in proposito la relativa scheda di lettura), di distinti contributi aggiuntivi, in relazione al Piano di riorganizzazione e rilancio del medesimo ente e ad assunzioni di personale precario.

Nell’ambito di tali contributi, 2,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 sono vincolati al completamento dei processi di superamento del precariato (cui all’art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75).

Il richiamato articolo 20 del d.lgs. 75/2017 ha disciplinato una procedura per il graduale superamento del precariato e la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, che consente alle pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2022 (in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e previa individuazione della relativa copertura finanziaria): i) di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga determinati requisiti ivi indicati[145] (comma 1); ii) di bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga determinati requisiti[146] (comma 2). Il comma 11 dell'articolo 20 chiarisce che la richiamata disciplina per il superamento del precariato si applica anche al personale delle amministrazioni finanziate dal FOE, specificando che il requisito del possesso di un periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni può essere stato acquisito presso diversi enti e istituzioni di ricerca (e non necessariamente da quello che bandisce la selezione).

Con decreto del MUR, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle richiamate risorse;

b) 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 sono destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame.

Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello, sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero delle risorse di cui alla presente lettera.

La norma non specifica quale sia la fonte con cui si procede alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello.

Sul punto sovviene la relazione illustrativa, che pone in relazione la previsione di tali risorse con il processo di revisione normativa in materia di reclutamento del personale degli enti pubblici di ricerca contenuta prefigurato dall'AS 2285.

Detto provvedimento, recante "Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca", già approvato dalla Camera dei deputati ed in corso di esame presso la Commissione 7a (istruzione e beni culturali) del Senato, opera un riordino della disciplina dell'immissione in ruolo dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca che rende opportuna l'adozione di una disciplina transitoria nell'ambito della quale, per quanto interessa in questa sede, preveda specifici interventi per agevolare la transizione verso la nuova ed innovativa definizione del preruolo degli enti pubblici di ricerca.

In proposito, si segnala che nel corso dell'attività conoscitiva attivata dalla 7a Commissione del Senato[147] in sede di esame dell'AS 2285, è stato evidenziato che le nuove modalità di reclutamento dei ricercatori (cd in tenure track) negli enti di ricerca - peraltro aggiuntive rispetto a quelle già esistenti (a differenza di quanto accade nelle università in cui le nuove modalità sono le uniche) - consentono l'accesso diretto al livello intermedio della carriera, con conseguente "scavalco" dei ricercatori e dei tecnologi che sono già in servizio nel livello immediatamente inferiore (e che costituiscono una quota rilevante del personale). Partendo da tale constatazione, alcuni auditi hanno evidenziato l'esigenza di procedere ad un piano straordinario per l'avanzamento di carriera dei ricercatori e tecnologi inquadrati nel III livello a tempo indeterminato.

La disciplina in commento parrebbe offrire un riscontro a tale esigenza.

 

La norma attribuisce agli enti pubblici di ricerca la facoltà di indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui alla presente lettera. Quanto alle commissioni per le procedure selettive, si specifica che i componenti sono scelti tra esperti di elevata qualificazione nelle aree scientifiche e nei settori tecnologici di riferimento, che siano esterni all'ente;

c) 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 sono diretti alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero. La disposizione mira a premiare tale personale tenendo conto delle specifiche attività svolte e del "raggiungimento di più elevati obiettivi" nell’ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi anch'esso entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle predette risorse tra i singoli enti, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l’attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo (secondo periodo).

Il terzo periodo della lettera c) stabilisce che l’assegnazione delle risorse al personale debba avvenire in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca. Il riconoscimento economico aggiuntivo introdotto dalla disposizione in commento non può comunque eccedere il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo. In proposito, la norma rinvia ai criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale di cui al secondo periodo.

 

Come si evince dalla relazione illustrativa, la messa a disposizione di specifiche risorse per le richiamate finalità tiene conto della circostanza che nel tempo gli incrementi contrattuali effettivamente accordati al personale degli enti pubblici di ricerca (così come del resto di quello delle università) sono stati comparativamente inferiori rispetto a quelli registrati in altri comparti del pubblico impiego. Ciò in ragione della circostanza che, a normativa vigente, gli oneri derivanti da incrementi retributivi in favore di detto personale, anche se concordati in sede di contrattazione collettiva nazionale, sono interamente sostenuti dagli enti di ricerca (e dalle università), che hanno difficoltà a reperire nei propri bilanci risorse adeguate, senza il sostegno pubblico.


 

Comma 311
(Fondo italiano per la scienza)

 


311. La dotazione del Fondo italiano per la scienza di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.


 

 

Il comma 311, incrementa la dotazione del Fondo italiano per la scienza di 50 milioni di euro per l’anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.

 

Il Fondo italiano per la scienza è stato istituito dall'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. sostegni bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Conseguentemente all'incremento disposto dall'articolo in esame, la dotazione del Fondo per il 2023 è dunque pari a 200 milioni di euro, per il 2024 a 250 milioni di euro e dal 2025 in avanti a 150 milioni di euro.

 

Il Fondo italiano per la scienza è destinato a promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, secondo criteri e modalità di assegnazione delle risorse che si conformano a procedure competitive ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC), con particolare riferimento alle tipologie denominate "Starting Grant" (volti a sostenere progetti coordinati da ricercatori nella fase iniziale della carriera) e "Advanced Grant" (destinato a sostenere progetti coordinati da ricercatori affermati nel proprio campo). Si veda la scheda di approfondimento in calce alla presente scheda di lettura.

 

Si segnala che con il decreto ministeriale n. 841 del 15 luglio 2021 sono  stati individuati i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del Fondo. Nello specifico, lo stanziamento annuale di bilancio del Fondo viene destinato, di norma, per il 40 per cento allo schema di finanziamento denominato Starting Grant e per il 60 per cento allo schema Advanced Grant.

Quanto al finanziamento massimo concedibile per ciascun progetto, esso è pari a: un milione di euro per lo schema Starting Grant; 1,5 milioni di euro per lo schema Advanced Grant.

Per l’anno 2021, primo esercizio di vigenza della norma in argomento, rispetto al totale del budget complessivo, pari a 50 milioni di euro, 20 milioni di euro vengono destinati al finanziamento dello schema “Starting Grant” e 30 milioni di euro al finanziamento dello schema “Advanced Grant”. A decorrere dall’annualità 2022, lo stanziamento a legislazione vigente, pari a 150 milioni di euro, viene ripartito, in linea tendenziale, nel seguente modo: 60 milioni di euro destinati a finanziare lo schema “Starting Grant”; 90 milioni di euro destinati a finanziare lo schema “Advanced Grant”. Tale importi dovranno essere rivisti (in aumento) a seguito degli stanziamenti aggiuntivi recati nell'articolo in esame, a decorrere dal 2023.

 

Il Consiglio europeo della ricerca è stato istituito nel febbraio 2007 dalla Commissione europea nell'ambito del Settimo programma quadro per la ricerca (7° PQ), al fine di provvedere all'attuazione del programma specifico "Idee" del 7° PQ e sostenere la ricerca di frontiera svolta su iniziativa dei ricercatori.

L'obiettivo principale dell'ERC è stimolare l'eccellenza scientifica in Europa, sostenendo e incoraggiando i migliori scienziati, studiosi ed ingegneri e invitandoli a presentare le loro proposte nei vari settori della ricerca.

L'ERC è composto da un consiglio scientifico indipendente e da un'agenzia esecutiva che opera per conto della Commissione europea. Il consiglio scientifico definisce la strategia scientifica e le relative metodologie, mentre l'agenzia esecutiva provvede all'attuazione di tali strategie e metodologie gestendo le attività di finanziamento dell'ERC nel contesto giuridico del 7° PQ.

L'agenzia esecutiva dell'ERC è stata formalmente istituita nel dicembre 2007 ed è diventata autonoma dal punto di vista amministrativo il 15 luglio 2009.

L'ERC opera in modo trasparente e in piena integrità e autonomia, princìpi di cui è garante la Commissione europea, alla quale il Consiglio rende conto. La Commissione europea detiene la responsabilità finale dell'esecuzione del 7° PQ e del relativo bilancio.

Gli schemi di finanziamento offerti dall'ERC si articolano in tre tipologie:

§  Starting Grant, che si rivolge a ricercatori in qualsiasi ambito di ricerca che intendono svolgere attività autonoma di ricerca in Europa.

Ai fini dell'erogazione del finanziamento sono richiesti: 2-7 anni di esperienza maturata dopo il conseguimento del dottorato di ricerca (o di un altro titolo equipollente) e con un curriculum scientifico molto promettente; un’eccellente proposta di ricerca; che le attività di ricerca siano svolte presso un’organizzazione di ricerca pubblica o privata (“istituzione ospitante”) situata in uno degli Stati membri dell’UE o dei Paesi associati a Horizon Europe. Il finanziamento per ciascuna borsa di ricerca è fino a 1,5 milioni di euro per un periodo di 5 anni;

§  Consolidator Grant, che si rivolge a ricercatori che stanno consolidando il proprio team o progetto di ricerca indipendente. Ai fini dell'erogazione del finanziamento sono richiesti: 7-12 anni di esperienza maturata dopo il conseguimento del dottorato di ricerca (o di un altro titolo equipollente) e con un curriculum scientifico molto promettente; un’eccellente proposta di ricerca; che le attività di ricerca siano svolte presso un ente di ricerca pubblica o privata (“istituzione ospitante”) situata in uno degli Stati membri dell’UE o dei Paesi associati a Horizon Europe. Il finanziamento per ciascuna borsa di ricerca è fino a 2 milioni di euro per un periodo di 5 anni.

§  Advanced Grant, che si rivolge a leader nella ricerca affermati a livello internazionale, di qualsiasi età e nazionalità, al fine di consentire loro di portare avanti progetti altamente innovativi in grado di aprire nuove frontiere di ricerca.

Ai fini dell'erogazione del finanziamento è richiesto di essere scientificamente indipendenti, attivi nella ricerca negli ultimi 10 anni e avere un profilo che identifichi il ricercatore come leader del/i rispettivo/i settore/i di ricerca. Anche in questo caso è richiesto che le attività di ricerca siano svolte presso un’organizzazione di ricerca pubblica o privata (“istituzione ospitante”) situata in uno degli Stati membri dell’UE o dei Paesi associati a Horizon Europe. Il finanziamento per ciascuna borsa di ricerca è fino a 2,5 milioni di euro per un periodo di 5 anni.

 


 

Comma 312
(Istituzione del Fondo italiano per le scienze applicate)

 


312. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo, denominato « Fondo italiano per le scienze applicate» con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo. Nell'ambito di tali criteri sono valorizzate le progettualità con una maggiore quota di cofinanziamento a carico di soggetti privati.


 

 

Il comma 312 istituisce, nello stato di previsione del MUR, un apposito fondo, denominato "Fondo italiano per le scienze applicate" con una dotazione di:

- 50 milioni di euro per l'anno 2022;

- 150 milioni di euro per l'anno 2023;

- 200 milioni di euro per l'anno 2024;

- 250 milioni a decorrere dall'anno 2025.

La finalità è quella di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

Il secondo periodo del comma in esame demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo. Nell'ambito di tali criteri sono valorizzate le progettualità con una maggiore quota di cofinanziamento a carico di soggetti privati.

 


 

Comma 313
(Misure premiali in favore di enti pubblici di ricerca)

 


313. Per le finalità di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è disposto lo stanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2023. Ai fini del riparto delle risorse di cui al presente comma, il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 218 del 2016 tiene conto anche dei risultati conseguiti dagli enti pubblici di ricerca nella valutazione della qualità della ricerca (VQR).


 

 

Il comma 313 destina di 30 milioni di euro per l'anno 2023 al finanziamento premiale in favore degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca.

 

Le risorse sono stanziate per il perseguimento delle finalità di cui al comma 5 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 218 del 2016 ("Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca"). Tale comma stabilisce che il Ministero dell'università e della ricerca promuove e sostiene l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti di ricerca sottoposti alla vigilanza del medesimo dicastero, nonché il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti da tali enti.

L'assegnazione delle risorse premiali è demandata (sempre ai sensi del comma 5 dell'art. 19) ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca che ne fissa altresì criteri, modalità e termini.

Il comma 313 in esame aggiunge che tale decreto di riparto deve tener conto dei risultati conseguiti dagli enti pubblici di ricerca nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR), effettuata dall'ANVUR con cadenza quinquennale.

 

L'art. 19, co. 5, del d.lgs. 218/2016 ha destinato al finanziamento premiale degli enti di ricerca, in via sperimentale, per il solo 2017, 68 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario (FOE).

Successivamente, l'art. 1, comma 647, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) ha demandato a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge di bilancio, l'assegnazione (anche) delle risorse destinate alla promozione dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti di ricerca. Le risorse premiali sono state quindi ripartite con d.m. 5 febbraio 2018.

A decorrere dal 2018, non si registrano risorse specificamente destinate al finanziamento premiale: le risorse prima destinate alla "ex premialità" sono confluite con quote proporzionali nelle assegnazioni ordinarie degli enti (al riguardo cfr. il dossier sullo schema di decreto di riparto del FOE per il 2021).

Le risorse in oggetto sono allocate sul capitolo 7237 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

 

Si ricorda che i Piani triennali di attività sono disciplinati dagli articoli 5 e 7 del citato decreto legislativo n. 218 del 2016. L'art. 5 dispone che, in conformità alle linee guida enunciate nel Programma nazionale della ricerca, i consigli di amministrazione dei singoli enti vigilati dal MUR, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, adottano un piano triennale di attività (PTA), aggiornato annualmente, ed elaborano un documento di visione strategica decennale. Il piano è valutato e approvato dal MUR, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei PTA dei diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario. L'art. 7 del d.lgs. 218/2016 dispone che gli enti di ricerca, nell'ambito della loro autonomia, in conformità con le linee guida enunciate nel PNR, tenuto conto, fra l'altro, delle linee di indirizzo del Ministro vigilante, adottano un PTA, aggiornato annualmente, con il quale determinano anche la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 9.

 

Per quanto concerne la valutazione della qualità della ricerca (VQR), si ricorda che essa è svolta dall'ANVUR, con cadenza quinquennale, sulla base di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca diretto a individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie[148].


 

Comma 314
(Soppressione dell’Agenzia nazionale per la ricerca)

 

314. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 240 a 248 sono abrogati.

 

 

Il comma 314 abroga parte delle disposizioni della legge di bilancio 2020 che avevano previsto l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la ricerca.

 

In particolare, abroga l’articolo 1, commi da 240 a 248, della Legge 160/2019, già in precedenza oggetto di varie modifiche.

Non abroga, invece, i commi da 250 a 252 dello stesso articolo 1, riguardanti la medesima Agenzia.

I commi in questione riguardano il collegio dei revisori dei conti, l’approvazione dello statuto dell’Agenzia e la definizione di procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo-contabile, di cui la stessa Agenzia deve tener conto.

Nel prosieguo, occorrerà, dunque, intervenire anche sui commi ora non abrogati

 

L’art. 1, co. 240-248 e 250-252, della L. 160/2019 aveva istituito l’Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio e del Ministero (ora) dell’università e della ricerca[149], dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale.

La relativa disciplina era stata in seguito in parte modificata dall’art. 19, co. 6, del D.L. 76/2020 (L. 120/2020) e dall’art. 64, co. 5, del D.L. 77/2021 (L. 108/2021).

In particolare, a seguito delle modifiche, l’Agenzia doveva:

§  promuovere il coordinamento delle attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato;

§  promuovere e finanziare progetti di ricerca da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, altamente strategici per lo sviluppo sostenibile e l’inclusione sociale;

§  favorire l’internazionalizzazione delle attività di ricerca;

§  definire un piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca.

 

Gli organi dell'ANR erano costituiti da direttore, comitato direttivo, comitato scientifico e collegio dei revisori dei conti. In particolare:

§  il direttore – che doveva durare in carica 4 anni – era il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirigeva e ne era responsabile, presiedeva il comitato direttivo e svolgeva gli ulteriori compiti attribuitigli dallo statuto.
Egli doveva essere nominato con DPCM e doveva essere scelto dallo stesso tra studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all’estero e con pluriennale esperienza in enti o organismi, pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca, nell’ambito di una rosa di 25 nominativi, preventivamente selezionati da una Commissione di valutazione;

§  il comitato direttivo, i cui compiti non erano stati indicati, doveva essere composto da 8 membri, anche in questo caso selezionati tra studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all’estero e con pluriennale esperienza in enti o organismi, pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca, nell’ambito di una rosa di 25 nominativi, preventivamente selezionati da una Commissione di valutazione. Di tali membri, uno doveva essere scelto dal Ministro dell’università e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), uno dal Consiglio universitario nazionale (CUN), uno dalla Consulta dei Presidenti degli enti pubblici di ricerca e uno dall'Accademia dei lincei. La composizione del comitato direttivo doveva assicurare la parità di genere.

Anche i membri del comitato direttivo dovevano essere nominati con DPCM e dovevano durare in carica per 4 anni;

§  il comitato scientifico doveva vigilare sul rispetto dei principi di libertà e autonomia della ricerca scientifica e doveva essere composto da 5 membri nominati dal direttore all'interno di una rosa di 25 nominativi, preventivamente selezionati da parte di una Commissione di valutazione sulla base di criteri di competenza e professionalità. La composizione del comitato scientifico doveva garantire una rappresentanza del genere meno rappresentato non inferiore al 45%;

§  il collegio dei revisori dei conti doveva svolgere le funzioni di controllo amministrativo e contabile ed essere composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, nominati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca. Un membro effettivo, che assumeva le funzioni di Presidente, e un membro supplente dovevano essere designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti del collegio dovevano durare in carica 3 anni e potevano essere rinnovati una sola volta.

 

La Commissione di valutazione incaricata di selezionare la rosa nell’ambito della quale dovevano essere scelti il direttore dell’Agenzia e i membri del comitato direttivo doveva essere istituita con DPCM ed essere composta da 5 membri di alta qualificazione scelti uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal presidente del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), uno dal presidente dell'European Research Council, uno dal presidente dell'European Science Foundation, uno dal presidente della CRUI, d’intesa con il presidente della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca[150].

La definizione delle procedure e delle modalità per l'individuazione dei componenti della Commissione di valutazione incaricata di selezionare la rosa nell’ambito della quale dovevano essere scelti i membri del comitato scientifico, invece, era stata demandata allo statuto.

 

Lo statuto dell’Agenzia, che ne doveva disciplinare le attività e le regole di funzionamento, sarebbe dovuto essere approvato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 160/2019, con DPCM, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Il medesimo decreto doveva definire, altresì, la dotazione organica dell’Agenzia, nel limite massimo di 34 unità complessive, di cui 3 dirigenti di seconda fascia, nonché i compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Al personale dell’Agenzia si dovevano applicare le disposizioni del d.lgs. 165/2001 – recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – ed il contratto collettivo del comparto Istruzione e Ricerca[151].

 

Nessuno degli atti attuativi era intervenuto.

 

Al contempo, la stessa L. di bilancio 160/2019 aveva autorizzato, sempre al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati, la spesa di 25 mln per il 2020, € 200 mln per il 2021 e € 300 mln annui a decorrere dal 2022, di cui, € 0,3 mln nel 2020 e € 4 mln annui a decorrere dal 2021 destinati alle spese per il funzionamento e il personale dell'ANR.

Le risorse erano state allocate nel nuovo cap. 7288 dello stato di previsione dell’allora MIUR, denominato "Fondo per l'Agenzia nazionale per la ricerca - ANR".

 

Successivamente, tale autorizzazione di spesa era stata rideterminata per effetto:

- dell’art. 6, co. 5-septies, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020), che ha incrementato il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 96,5 mln per il 2021 e di € 111,5 mln annui dal 2022 ai fini – previsti dal co. 5 sexies – dell’assunzione di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B, a decorrere dal 2021, e dell’autorizzazione alle università a bandire procedure per la chiamata, dal 2022, di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale (ASN), a tal fine attingendo, quanto a € 96,5 mln a decorrere dal 2021, al “Fondo per l'Agenzia nazionale per la ricerca – ANR”;

- dell’art. 33, co. 1 e 2, del D.L. 41/2021 (L. 69/2021), che ha incrementato di € 78,5 mln per il 2021 il “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca”, coprendo l’onere interamente mediante la riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa all’ANR;

- dell’art. 64, co. 6, del D.L. 77/2021 (L. 108/2021), che ha incrementato di € 5 mln per il 2021 e di € 20 mln annui a decorrere dal 2022 le risorse del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca, coprendo l’onere interamente mediante la riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa all’ANR.


 

Commi 315-323
(Piano di riorganizzazione e rilancio del
Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR))

 


315. Al fine di riorganizzare e rilanciare le attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), il consiglio di amministrazione dell'ente adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il « piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)». Il piano di riorganizzazione e rilancio assume la funzione di piano triennale di attività ai fini dell'applicazione della normativa vigente.

316. Per le finalità di cui al comma 315, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito un comitato strategico per il rilancio dell'ente (Supervisory Board), composto da cinque esperti, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica e professionale, con una comprovata conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza, anche gestionale, in enti o organizzazioni complesse, dei quali due sono individuati dal Ministro dell'università e della ricerca tra otto nominativi proposti dal presidente del CNR, due sono individuati dal Ministro dell'università e della ricerca tra otto nominativi proposti dal comitato di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e uno è nominato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai componenti del comitato strategico spettano un compenso pari ad euro 20.000 annui nonché gli eventuali rimborsi di spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, nel limite massimo complessivo di euro 100.000 annui. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 232.700 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede a valere sulle risorse previste dal comma 322.

317. Il piano di cui al comma 315 è adottato previo parere del comitato di cui al comma 316 ed è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sui contenuti del piano il Ministro dell'università e della ricerca riferisce alle Camere in apposita audizione.

318. Il piano di cui al comma 315 è predisposto con il coinvolgimento della rete scientifica e dell'amministrazione, secondo le modalità stabilite con delibera del consiglio di amministrazione. Per la predisposizione del piano di cui ai commi da 315 a 324, il consiglio di amministrazione del CNR e il comitato di cui al comma 316 possono avvalersi di esperti di comprovata qualificazione professionale, individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per ciascun incarico e nel limite massimo complessivo di euro 100.000 per l'anno 2022, a valere sulle risorse di cui al comma 322, lettera b). Gli esperti di cui al presente comma esaminano, in particolare, la consistenza economica e patrimoniale, lo stato dell'organizzazione, la consistenza dell'organico e il piano di fabbisogno, nonché la documentazione relativa alla programmazione, alla rendicontazione scientifica e alla programmazione economica e finanziaria.

319. Il piano di cui al comma 315 può contenere proposte di revisione della disciplina, statutaria e normativa, di funzionamento dell'ente, ivi compresa quella riferita alla composizione degli organi, nonché ogni altra misura di riorganizzazione necessaria per il raggiungimento di maggiori livelli di efficienza amministrativa e gestionale. Il piano reca, altresì, l'indicazione delle risorse economiche per provvedere alla relativa attuazione, distinguendo tra quelle derivanti dalle misure di riorganizzazione e quelle richieste dagli investimenti finalizzati al rilancio dell'ente.

320. Il piano di cui al comma 315 si conclude entro tre anni dalla sua approvazione. L'attuazione del piano è sottoposta al monitoraggio, almeno semestrale, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, anche avvalendosi del comitato di cui al comma 316.

321. L'adozione del piano entro il termine di cui al comma 315 consente l'accesso al finanziamento di 20 milioni di euro ai sensi del comma 322, lettera b). L'esito positivo del monitoraggio di cui al comma 320 consente l'accesso al contributo di cui al comma 323.

322. Al CNR è concesso un contributo di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, di cui:

a) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

b) 50 milioni di euro sono utilizzabili per le finalità del piano di cui al comma 315 e per le spese di funzionamento del comitato strategico di cui al comma 316 per gli anni 2022, 2023 e 2024. Per l'anno 2022, la somma di 20 milioni di euro è erogata in esito all'adozione del piano entro il termine di cui al comma 321.

323. Fermo restando quanto previsto dal comma 321, a decorrere dall'anno 2023, al CNR è concesso un ulteriore contributo di 20 milioni di euro annui.

 


 

I commi 315-323, recano disposizioni volte al potenziamento del CNR attraverso: i) un contributo finanziario, pari a 60 milioni di euro per il 2022 e 80 milioni annui a partire dal 2023; ii) nonché un Piano di riorganizzazione e rilancio delle attività, di cui sono definiti la procedura di adozione, i contenuti, le modalità e il termine per la sua attuazione, il monitoraggio al cui esito favorevole è collegato il maggior contributo (di 20 milioni di euro annui) a partire dal 2023, rispetto a quello previsto per il 2022.

 

La Relazione illustrativa evidenzia come le specificità del CNR - che costituisce il più grande ente pubblico di ricerca nazionale e pertanto "un attore fondamentale nella vita sociale e culturale" del Paese - giustifichino la scelta di introdurre per lo stesso, con l'articolo in esame, una disciplina ad hoc rispetto alle disposizioni (anche di tipo finanziario) riguardanti gli altri enti di ricerca (v. art. 104 del presente disegno di legge).

In proposito la Relazione richiama, oltre all'ampiezza degli ambiti di ricerca e la complessità dell'organizzazione amministrativa, la funzione di supporto in ordine alle più importanti scelte politiche ed economiche del Paese su temi di grandissimo rilievo, quali l'intelligenza artificiale, le nanotecnologie, lo studio e l'applicazione di materiali innovativi, nonché lo studio della biomedicina cellulare e molecolare determinanti per lo sviluppo e l'innovazione del tessuto sociale e produttivo italiano.

 

Nello specifico, ai sensi del comma 315, il Consiglio di amministrazione, a seguito di una modifica apportata in prima lettura (e non più il Presidente come previsto nel testo originario) è chiamato ad adottare il piano di riorganizzazione e rilancio del CNR. Esso assume la funzione di piano triennale di attività "ai fini dell’applicazione della normativa vigente". L'adozione del piano deve avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio.

 

Si segnala che l'art.16 del d.lgs. n.127 del 2003 (recante il "Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche") stabilisce che il CNR operi sulla base di un piano triennale di attività, aggiornato annualmente, che: i) definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca; e ii) comprende la programmazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.

Come segnalato anche nella Relazione tecnica, il piano triennale di attività non è stato aggiornato al triennio 2020-2022.

 

Il comma 316 dispone che, per le richiamate finalità di rafforzamento dell'ente, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca istituisca, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, un Comitato strategico per il rilancio dell’ente. Tale comitato, indicato come "Supervisory Board", è composto da cinque esperti di elevata qualificazione scientifica e professionale, con una comprovata conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza, anche gestionale, in enti o organizzazioni complesse. Quanto alla loro nazionalità, la norma specifica che essi possono essere italiani o stranieri, senza pertanto che sia accordata alcuna priorità ai primi, anche solo in termini di una quota prefissata.

I componenti del Comitato sono individuati dal Ministro dell'università e della ricerca:

§  due all'interno di una rosa di otto nominativi proposti dal Presidente del CNR;

§  due all'interno di un'altra rosa di otto nominativi proposti dal comitato di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

Al riguardo si segnala che il richiamato articolo 11 stabilisce che ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa, con decreto del Ministro è nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale ed internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

§  uno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Per i componenti si prevedono sia un compenso, pari a 20.000 euro annui, sia eventuali rimborsi spese, nel rispetto di quanto previsto (in via ordinaria) dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione e nell'ambito di un tetto massimo di 100.000 euro annui. Ai conseguenti oneri finanziari, quantificati in 232.700 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede a valere sulle risorse previste dal comma 322.

La quantificazione, come si legge nella Relazione illustrativa, tiene conto anche degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione dei predetti compensi.

 

La disposizione non prevede un termine di approvazione del predetto decreto istitutivo del Comitato strategico.

Al riguardo, occorre tuttavia tener presente che altre disposizioni della disciplina in esame paiono orientate a favorire una tempestiva adozione de piano, per la quale risulta centrale l'attività del Comitato strategico e, ancor prima, la tempistica per la sua istituzione.

La normativa in commento infatti: i) impone al consiglio di amministrazione del CNR di adottare il piano entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio; ii) che tale adozione è subordinata al previo parere del medesimo Comitato (v. infra); iii) che a quest'ultimo spettano funzioni rilevanti nell'ambito della definizione dell'atto (inclusa la possibilità di potersi avvalere, a tal fine, di personale esperto esterno all'amministrazione, v. infra); iv) che al mancato rispetto del termine prescritto per l'adozione del piano conseguono sanzioni finanziarie (consistenti nel venir meno del contributo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2023, v. infra).

 

Con riferimento alla procedura di definizione del piano di riorganizzazione e rilancio del CNR, il comma 317 dispone che esso è adottato (dal consiglio di amministrazione, cfr. comma 1) previo parere del comitato strategico per il rilancio dell’ente ed è approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Si segnala che nel testo originario, modificato in Senato, era previsto un parere vincolante da parte del comitato (si richiedeva infatti un "parere favorevole" dello stesso).

Altra modifica introdotta in prima lettura è la soppressione della previsione, presente nel testo originario, che consentiva, nell'ambito della procedura di definizione del piano, di operare in deroga alle disposizioni, normative e statutarie, che prevedono, in relazione alle specifiche misure previste dal piano, altri pareri, intese o nulla osta, comunque denominati.

Sui contenuti del piano si prevede, a seguito di una modifica inserita in Senato, che il Ministro dell'università e della ricerca riferisca al Parlamento "in apposita audizione".

 

Non è previsto un termine per l'approvazione del piano.

 

Ai sensi del comma 318, il piano di cui al comma 1 è predisposto con il coinvolgimento della rete scientifica e dell'amministrazione, secondo le modalità stabilite con delibera del consiglio di amministrazione.  Per la predisposizione del piano, il consiglio di amministrazione e i1 comitato di cui strategico (e non più il Presidente del CNR, come previsto originariamente) possono avvalersi di esperti di comprovata qualificazione professionale "[a]i fini della predisposizione del piano" di riorganizzazione e rilancio.

Dal combinato disposto dei commi da 315, 317 e 318, parrebbero evincersi elementi di incertezza circa le effettive competenze demandate al Comitato strategico. Per un verso, il comma 318 parrebbe attribuire anche al Comitato il compito (da esercitare assieme al consiglio di amministrazione, chiamato ad adottare il piano ai sensi del comma 315) di predisposizione del piano. Per l'altro, il comma 317 attribuisce al medesimo comitato una funzione consultiva, che parrebbe doversi esercitare su una proposta di piano non riconducibile direttamente al medesimo Comitato.

 

La disposizione specifica l'importo massimo da riconoscere, per singolo incarico, ai predetti esperti, pari a euro 50.000 lordi annui e nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2022. Tale onere è posto a valere sulle risorse di cui al comma 322, lettera b) (v. infra). Con riguardo alle modalità di individuazione del contingente di esperti, la norma opera un rinvio all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Tale ultima disposizione (art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001) prevede che le amministrazioni pubbliche, per specifiche esigenze alle quali non possono far fronte con personale in servizio, possano conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di determinati presupposti di legittimità, tra i quali la determinazione preventiva della durata, dell'oggetto e del compenso della collaborazione.

 

Il ricorso agli esperti esterni al CNR è finalizzato allo svolgimento di determinate attività, e "in particolare" ad esaminare la consistenza economica e patrimoniale, lo stato dell’organizzazione, la consistenza dell’organico e il piano di fabbisogno, la documentazione relativa alla programmazione e alla rendicontazione scientifica, nonché alla programmazione economica e finanziaria.

 

Quanto ai contenuti del piano, il comma 319 reca un'elencazione meramente esemplificativa, dalla quale si evince tuttavia l'ampiezza degli ambiti di intervento dello strumento. Quest'ultimo, in particolare, i) può contenere proposte di revisione della disciplina, statutaria e normativa, di funzionamento dell’ente, ivi compresa quella riferita alla composizione degli organi, nonché ogni altra misura di riorganizzazione necessaria per il raggiungimento di maggiori livelli di efficienza amministrativa e gestionale; ii) reca l’indicazione delle risorse economiche per provvedere alla relativa attuazione, con la specificazione di quelle derivanti dalle misure di riorganizzazione e quelle richieste dagli investimenti finalizzati al rilancio dell’ente (che evidentemente non trovano compensazione nei risparmi conseguenti a misure di riorganizzazione). 

Dai commi da ultimo richiamati, si evince, come segnalato dalla Relazione illustrativa, l'intenzione di condurre, preliminarmente alla definizione sostanziale dei contenuti del riordino, una mappatura e un'analisi  delle principali informazioni riguardanti l'attuale assetto organizzativo, sia sotto il profilo amministrativo sia tecnico scientifico; sulla base di tali risultanze, si procede all'elaborazione di un piano di riorganizzazione "in grado di valorizzare ed implementare i processi strettamente attinenti all'individuazione degli obiettivi strategici di natura tecnico-scientifica e di semplificare e rivedere le regole di governo, in modo da consentire una migliore e più snella gestione dell'ente in termini generali" e "assicurare che l'autonomia degli istituti, presupposto necessario per la scienza, sia coniugata con funzioni di supporto e controllo che assicurino sostenibilità e sviluppo dell'ente e valorizzazione dei ricercatori".

 

Ai sensi del comma 320, il piano di riorganizzazione e rilancio del CNR (rectius la sua attuazione) si conclude entro tre anni dalla sua approvazione. Il Ministero dell’università e della ricerca, anche avvalendosi del Comitato strategico per il rilancio dell’ente, è chiamato a svolgere un monitoraggio dell'attuazione del piano, con cadenza almeno semestrale, cui sono connesse le conseguenze finanziarie cui si è fatto cenno.

 

Sotto il profilo del sostegno finanziario al CNR, il comma 322 attribuisce al CNR un contributo di 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 di cui:

§  10 milioni di euro sono vincolati al completamento dei processi di superamento del precariato e valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui all’art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (comma 8, lettera a)).

Con riferimento ai contenuti dell'art.20, si rinvia alla scheda di lettura, contenuta nel presente Dossier, relativa all'articolo 1, comma 310, del presente provvedimento (in cui si prevede una disposizione analoga anche per gli altri enti di ricerca);

§  50 milioni di euro sono utilizzabili per le finalità del piano di riorganizzazione e rilancio e per le spese di funzionamento del richiamato Comitato strategico per gli anni 2023 e 2024. Per l'anno 2022, 20 milioni sono erogati in esito all'adozione del piano di riorganizzazione entro i prescritti termini. Tale ultima previsione è il frutto di una riformulazione del maxiemendamento su cui il Governo ha posto la questione di fiducia al fine di recepire una delle condizioni contenuta nel parere della Commissione bilancio del Senato.

 

Ai sensi del comma 323, a decorrere dall’anno 2023, al CNR è concesso un ulteriore contributo di 20 milioni di euro annui. Esso è tuttavia subordinato (ai sensi del comma 321, modificato in prima lettura, secondo periodo) all’esito favorevole del monitoraggio da parte del Ministero dell'università e della ricerca di cui al comma 6.

Ai sensi del primo periodo del medesimo comma, il finanziamento di 20 milioni di euro ai sensi del comma 322 lettera b), è subordinato all'adozione del piano entro il termine di cui al comma 1.

 

 


 

Comma 324
(Piano di riorganizzazione e rilancio del
Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR))

 


324. Anche al fine di agevolare la realizzazione del piano di cui al comma 315, all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Per l'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato in gestione all'Agenzia del demanio, anche in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da parte degli enti pubblici di ricerca di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. Restano acquisite all'erario le somme già corrisposte a qualsiasi titolo degli enti di cui al precedente periodo e sono fatte salve le assegnazioni già effettuate a titolo gratuito, anche in uso governativo ai medesimi enti».


 

 

Il comma 324, reca una disposizione che novella l'art. 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124", in materia di utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte degli enti di ricerca.

 

Il comma stabilisce che tale intervento è "anche" finalizzato ad agevolare la realizzazione del piano di riorganizzazione e rilancio del CNR di cui all'articolo 1, comma 321, del provvedimento in esame.

 

Con specifico riferimento alla novella al richiamato d.lgs. n.218 del 2016, essa mira ad inserire un comma aggiuntivo dopo il comma 2 ai sensi del quale per l'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato in gestione all'Agenzia del demanio da parte degli enti pubblici di ricerca, si applica la disciplina di cui all'art. 10 del regolamento di cui al DPR n. 296 del 2005, recante "Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato". Gli enti pubblici di ricerca sono pertanto legittimati, ai sensi della disposizione in esame, a richiedere a titolo gratuito la concessione ovvero la locazione dei beni immobili di proprietà dello Stato in gestione all'Agenzia del demanio, con gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale carico, secondo la disciplina di cui all'art. 10 del regolamento di cui al DPR n. 296 del 2005.

 

L'articolo 10 reca un elenco di soggetti (fra cui università statali, regioni ed enti ecclesiastici) che sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione ovvero la locazione dei beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, gestiti dall'Agenzia del demanio, destinati ad uso diverso da quello abitativo, con gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale carico.

 

Tale disciplina si applica anche agli immobili in corso di utilizzo da parte degli enti pubblici di ricerca alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

 

La disposizione stabilisce inoltre che le somme già corrisposte a qualsiasi titolo dagli enti pubblici di ricerca restino acquisite all'erario e fa salve le assegnazioni già effettuate a titolo gratuito, anche in uso governativo ai medesimi enti.

 

Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 90.769 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 627 (cfr. la scheda di lettura del relato articolo).

 


 

Comma 325
(Contrasto della Xylella fastidiosa)

 


325. Al fine di sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo « Xylella fastidiosa » condotte dal CNR è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.


 

 

Il comma 325, destina, per le attività di ricerca svolte dal CNR per il contenimento della Xylella fastidiosa, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

 

Nel dettaglio, il comma 325, prevede che, al fine sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo “Xylella fastidiosa”, condotte dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), sia autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

 

Per quanto concerne gli interventi normativi adottati - negli ultimi anni - per il contrasto al batterio della Xylella fastidiosa, realizzati, in particolare, ad opera del decreto-legge n. 27 del 2019 e delle leggi di bilancio del 2018 del 2019 e del 2021, si rinvia all’apposito tema web del Servizio studi della Camera dei deputati.

 

Si ricorda, in particolare, che la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) ha previsto, all'art. 1, commi 126-128, tre misure per affrontare la problematica della Xylella fastidiosa. In sintesi: a) con riguardo ai danni prodotti da tale batterio, si prevede, intanto, lo stanziamento di 1 milione di euro per il 2018 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per finanziare i contratti di distretto per i territori danneggiati dal predetto batterio (art. 1, comma 126); b) si prevede, poi, il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a favore delle imprese agricole danneggiate dal medesimo batterio negli anni 2016 e 2017  (art. 1, comma 127); c) si dispone, infine, l'estensione al settore olivicolo del Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli, di cui all'art. 23-bis del decreto-legge n. 113 del 2016, conseguentemente, incrementando il predetto Fondo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare al reimpianto di piante tolleranti o resistenti alla Xylella fastidiosa nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento del batterio (art. 1, comma 128).  La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha poi disposto l'aumento di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e la previsione di nuove risorse per un ammontare di 2 milioni di euro nel 2021, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio della Xylella fastidiosa e ai contratti di distretto per la realizzazione di un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti, da attuarsi anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità. È stata, poi, prevista la non applicabilità di talune disposizioni riguardanti le piante di ulivo monumentale agli olivi che insistono nella zona infetta (articolo 1, commi 657, 660 e 661). Quest'ultima disposizione (di cui al comma 661) è stata poi abrogata dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 27 del 2019. La legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha inoltre previsto: a) rifinanziamenti per i contratti di distretto dei territori danneggiati dalla Xylella fastidiosa - disposti nella sezione II della legge - per 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023; b) reiscrizioni in bilancio – per il medesimo fine - di somme stanziate e non impegnate precedentemente, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lettera b) della legge n. 196 del 2009, per 2 milioni di euro per il 2021.

 

Si ricorda, poi, che la XIII Commissione agricoltura della Camera ha concluso, il 21 febbraio 2019, un'indagine conoscitiva sul fenomeno legato al diffondersi del batterio della c.d. Xylella Fastidiosa, il quale - come noto - ha colpito gli uliveti della regione Puglia, approvando in tale data il documento conclusivo. Per quanto concerne i lavori svolti nel corso dell’indagine, comprensivi dei resoconti stenografici delle audizioni, si rinvia alla seguente pagina web.

 

In merito alle ricerche condotte in materia di Xylella fastidiosa, si veda la presente news del CNR - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante.

 

Si ricorda, infine, che il comma 764 del presente provvedimento reca ulteriori disposizioni in materia di reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti al batterio Xylella Fastidiosa. Si rinvia, a tal fine, alla lettura della relativa scheda di lettura.


 

Comma 326
(Proroga di incarichi temporanei di personale docente e ATA)

 


326. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022 nel limite delle risorse di cui al secondo periodo. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2022. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2022, provvede al monitoraggio delle spese di cui al primo periodo, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e la quota parte delle risorse di cui al secondo periodo che, in base al monitoraggio, risulti non spesa è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.


 

 

Il comma 326 dispone che il termine degli ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) attivati con riferimento all’anno scolastico 2021/2022 può essere prorogato (dal 30 dicembre 2021) fino al termine delle lezioni dello stesso anno scolastico e, dunque, fino al 30 giugno 2022, nel limite di spesa indicato.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 58, co. da 4-ter a 4-quinquies, del D.L. 73/2021 (L. 106/2021) ha previsto l’attivazione di ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA (originariamente) fino al 30 dicembre 2021 (c.d. “organico COVID), nei limiti delle risorse previste allo stesso scopo per l’a.s. 2020/2021 risultate non spese[152].

In particolare, il comma 4-ter ha previsto che entro il 31 luglio 2021 il Ministero dell’istruzione doveva provvedere al monitoraggio delle spese di cui all’art. 231-bis, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), relative all’attivazione di incarichi temporanei di personale docente e ATA per l’a.s. 2020/2021, e doveva comunicare le relative risultanze al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ha, altresì, disposto che la quota parte delle risorse che, in base al monitoraggio, risultava non spesa doveva essere destinata all’attivazione di ulteriori incarichi temporanei per l’avvio dell’a.s. 2021/2022.

Nei limiti di tali risorse, con ordinanza del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dovevano essere adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli Uffici scolastici regionali (USR) ad:

a)  attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente a tempo determinato dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, finalizzati al recupero degli apprendimenti e da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia. Come già per l’a.s. 2020/2021, è stato previsto che, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, tale personale assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile (lett. a));

b)  attivare ulteriori incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, per finalità connesse all’emergenza epidemiologica. In tal caso, a differenza di quanto disposto per l’a.s. 2020/2021, non è stato previsto che, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, tale personale assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile (lett. b)).

 

Per il riparto delle risorse fra gli USR è intervenuto, ai sensi del co. 4-quater dello stesso art. 58, il D.I. 2 settembre 2021, n. 274.

In particolare, il D.I. ha autorizzato la spesa di € 422.441.356 nel periodo settembre-dicembre 2021, disponendo che le risorse erano così ripartite tra gli USR:

a) € 350 mln per il 50% in funzione dell'incidenza del numero degli alunni, per il 20% in base alla presenza di classi con numerosità superiore a 23 alunni e, per il 30%, in funzione dell'indice di fragilità calcolato dall'ISTAT, che misura le condizioni di fragilità degli alunni rispetto all'ordine di scuola che frequentano;

b) € 50 mln quale elemento perequativo per garantire che ogni USR percepisse una somma corrispondente almeno alla spesa realizzata nel periodo settembre-dicembre 2020 per le finalità di cui all'art. 231-bis del D.L. 34/2020;

c) € 22.441.356 al fine di garantire la copertura di risorse umane per le istituzioni scolastiche che presentano almeno cinque classi con più di 26 alunni (per le scuole primarie e le scuole secondarie di I grado) e 27 alunni (per le scuole secondarie di II grado).

Con riferimento a tale riparto, la nota prot. 1237 del 13 agosto 2021 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione anticipava che le risorse sopra indicate erano destinate a finanziare due linee di reperimento straordinario di personale docente e ATA a tempo determinato per il periodo settembre-dicembre 2021:

§  € 400 mln per reclutare sino a circa 20.000 docenti a tempo determinato, per il recupero e potenziamento degli apprendimenti e sino a circa 22.000 unità di personale ATA, per finalità connesse all’emergenza epidemiologica;

§  € 22 mln per intervenire su istituzioni scolastiche con una alta incidenza di classi numerose, mediante risorse aggiuntive di docenti a tempo determinato.

 

Nello specifico, l’articolo 1, comma 326, dispone che il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell’art. 58, co. 4-ter, lett. a) e b), del D.L. 73/2021 (L. 106/2021), relativi a personale docente e ATA, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell’a.s. 2021/2022, nel limite di € 400 mln per il 2022.

La relazione tecnica all’A.S. 2448 – che prevedeva la possibilità di proroga solo per i contratti relativi ai docenti -, evidenziava che, in assenza di elementi puntuali sui contratti attivati dai dirigenti degli USR, la cifra indicata (pari, nel testo iniziale, a € 300 mln) era prudenziale. Faceva, inoltre, presente che, con la stessa, potevano essere prorogati circa 18.000 contratti.

La relazione tecnica all’emendamento 2.2000 presentato dal Governo durante l’esame in sede referente dello stesso A.S. 2448 evidenziava, invece, che con gli ulteriori € 100 mln è possibile prorogare circa 7.800 contratti relativi a personale ATA.

 

In particolare, le risorse indicate incrementano il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’art. 235 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

Al riguardo, da ultimo, prime indicazioni sono state fornite dal Ministero dell’istruzione con nota prot. 1376 del 28 dicembre 2021 . In particolare, la nota, evidenziato che le risorse saranno ripartite fra gli uffici scolastici regionali in coerenza con i criteri utilizzati nel D.I. 274 del 2 settembre 2021 e tenendo conto dell’effettiva spesa sostenuta, e successivamente “assegnate a ciascuna istituzione scolastica in misura tale da consentire la copertura finanziaria della proroga del termine di scadenza di tutti i contratti stipulati ai sensi dell’art. 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del DL n.73/2021”, fa presente che “Tenuto conto dei tempi tecnici di assegnazione delle risorse e della necessaria azione di monitoraggio e coordinamento con gli Uffici Scolastici Regionali, in una prima fase, il termine di scadenza delle proroghe è individuabile nella data del 31 marzo 2022. Sarà cura dello scrivente Dipartimento, d’intesa con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e con i competenti uffici scolastici regionali, fornire ulteriori indicazioni per la prosecuzione dei rapporti contrattuali fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022”.

L’articolo 1, comma 326, dispone, infine, che il Ministero dell’istruzione provvede, entro il 31 luglio 2022, al monitoraggio delle spese in questione, comunicando le relative risultanze al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La quota parte delle risorse che risulti non spesa è versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

 


 

Comma 327
(Incremento delle risorse per la valorizzazione della professionalità del personale docente)

 


327. All'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».


 

 

Il comma 327 incrementa le risorse destinate alla valorizzazione della professionalità del personale docente.

 

In particolare, le citate risorse sono incrementate (da € 30 mln) a € 300 mln annui dal 2022.

A tali fini, si novella l’art. 1, comma 592, della L. 205/2017(L. di bilancio 2018).

 

La relazione illustrativa all’A.S. 2448 sottolineava che in tal modo si intende rendere più attrattiva la professione.

 

L’art. 1, comma 592, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018), al fine di valorizzare la professionalità dei docenti delle scuole statali, ha istituito una apposita sezione nell’ambito del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF), con uno stanziamento di € 10 mln nel 2018, € 20 mln nel 2019 ed € 30 mln annui dal 2020.

Il successivo comma 593 ha stabilito che per l’utilizzo delle risorse la contrattazione è svolta nel rispetto di criteri relativi a valorizzazione dell’impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica e valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.

Successivamente, l’art. 40 del CCNL relativo al comparto Istruzione e ricerca, riferito agli anni 2016, 2017 e 2018, sottoscritto il 19 aprile 2018, ha disposto che, dall’a.s. 2018/2019, le risorse di cui all’art. 1, co. 592, della L. 205/2017 confluivano – assieme ad altre – in un unico (nuovo) fondo, denominato “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”.

Le risorse del Fondo devono essere ripartite, a livello di contrattazione integrativa nazionale, secondo i criteri indicati nell’art. 22 del contratto. Quest’ultimo, in particolare, ha disposto che sono oggetto di contrattazione integrativa, a livello di istituzione scolastica, i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale.


 

Comma 328
(Contributo aggiuntivo a favore delle scuole dell’infanzia paritarie)

 


328. Per l'anno 2022 è assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie un contributo aggiuntivo di 20 milioni di euro. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

Il comma 328 assegna alle scuole paritarie dell’infanzia un contributo aggiuntivo di € 20 mln per il 2022.

 

In particolare, il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che, in base all’art. 1 della L. 62/2000, il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

In particolare, si definiscono scuole paritarie, e in quanto tali sono abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da determinati requisiti di qualità ed efficacia.

 

Con particolare riferimento ai contributi statali, si ricorda che l’art. 1, co. 636, della L. 296/2006 ha disposto che il Ministro dell’istruzione definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non sono legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado.

Le risorse sono allocate sul cap. 1477/pg 1 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione.

 

Successivamente, l’art. 1-quinquies, co. 1, del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) – come modificato dall’art. 1, co. 616, della L. 232/2016 – ha disposto la corresponsione di uno specifico contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, nel limite di spesa di € 23,4 mln annui a decorrere dal 2017. Ha, altresì, disposto che il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, tenendo conto, per ciascuna scuola paritaria, del numero degli alunni con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti.

Ancora dopo, l’art. 1, co. 335, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) ha incrementato di € 12,5 mln per il 2020 il contributo di cui all’art. 1-quinquies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016), destinando l’incremento alle scuole dell’infanzia paritarie.

Da ultimo, l’art. 1, co. 574, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021) ha incrementato il contributo di cui all’art. 1-quinquies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) di € 70 mln per il 2021.

Le risorse sono allocate sul cap. 1477/pg 2 dello stato di previsione dello stesso Ministero dell’istruzione.

 

Ulteriori risorse sono state attribuite alle scuole paritarie a seguito dell’emergenza da COVID-19. In particolare, l’art. 233, co. 3 e 4, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha autorizzato, tra l’altro, la spesa di € 165 mln per il 2020 a favore dei soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi per l’infanzia[153] e delle scuole per l'infanzia non statali e di € 120 mln nel 2020 a favore delle scuole primarie e secondarie paritarie, quale sostegno economico a fronte della riduzione o del mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza.

 

Successivamente, l’art. 58, co. 5, del D.L. 73/2021 (L. 106/2021) ha disposto che, al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'a.s. 2021/2022, alle scuole primarie e secondarie paritarie doveva essere erogato un contributo complessivo di € 60 mln nel 2021, di cui € 10 mln a favore delle scuole dell'infanzia[154].

 

In base al DM 31 dicembre 2021, di riparto in capitoli per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024, per il 2022 sul cap. 1477 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione – nel quale non c’è evidenza dei piani di gestione – sono allocati complessivamente € 646.230.089.


 

Commi 329-338
(Insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria)

 


329. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo, nelle more di una complessiva revisione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, è introdotto, gradualmente e subordinatamente all'adozione del decreto di cui al comma 335, l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, nelle classi quarte e quinte, da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio e dell'iscrizione nella correlata classe di concorso « Scienze motorie e sportive nella scuola primaria».

330. L'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria è prevista per la classe quinta a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché di quelle di personale definite con il decreto di cui al comma 335.

331. Si accede all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria a seguito del superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti. Possono partecipare alle procedure concorsuali i soggetti in possesso di laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 « Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» o nella classe LM-68 « Scienze e tecniche dello sport» o nella classe LM-47 « Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» oppure di titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009, che abbiano, altresì, conseguito 24 crediti formativi universitari o accademici - CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

332. Il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione e non può essere impegnato negli altri insegnamenti della scuola primaria.

333. Il contingente dei docenti di educazione motoria di cui al comma 329 è determinato in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi che non adottano il modello del tempo pieno nelle quali sia introdotto l'insegnamento, rispetto all'orario di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Le classi che adottano il tempo pieno mantengono l'orario in essere anche quando interessate dal nuovo insegnamento. In tale ultimo caso le ore di educazione motoria possono essere assicurate in compresenza, ferma restando la responsabilità dei docenti coinvolti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare situazioni di esubero di personale.

334. I posti per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, individuati dal decreto di cui al comma 335, in fase di prima applicazione, sono coperti con concorso per titoli ed esami abilitante, da bandire negli anni 2022 e 2023. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento delle prove, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo a carico dei partecipanti sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'entità del contributo di cui al secondo periodo è determinata in misura tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la copertura integrale degli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le relative graduatorie hanno validità annuale e in ogni caso perdono efficacia con l'approvazione delle graduatorie riferite al successivo concorso.

335. Con decreto annuale del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di gennaio precedente all'anno scolastico di riferimento, e, in sede di prima attuazione, entro il mese di febbraio 2022:

a) è rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, nonché quello in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento, sulla base del quale, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, è rimodulato il fabbisogno di personale derivante dall'applicazione della normativa vigente, con indicazione di quello da destinare all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, tenendo conto delle esigenze di personale connesse all'attuazione a regime del PNRR e di quanto disposto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) sono definiti il numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria presso le quali è attivato l'insegnamento di educazione motoria e il relativo numero dei posti di insegnamento.

336. I decreti di cui al comma 335 relativi alle dotazioni organiche del personale docente evidenziano i posti comuni, di sostegno e di potenziamento per ciascun ordine e grado di istruzione distintamente per regione, con evidenza dei posti da destinare all'educazione motoria nella scuola primaria.

337. Nel caso in cui le graduatorie di concorso di cui al comma 334 non siano approvate in tempo utile per l'assunzione in ruolo dei docenti, i contratti a tempo determinato necessari possono essere attivati anche con i soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per le classi di concorso A-48 « Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado» e A-49 « Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado». L'attivazione dei predetti contratti a tempo determinato è subordinata all'adozione del decreto di cui al comma 335.

338. A decorrere dall'anno 2023, il Ministero dell'istruzione provvede ad effettuare, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 329 a 337, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.


 

 

I commi 329-338 dispongono la graduale introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria da parte di docenti forniti di titolo idoneo, nelle classi quinte, a partire dall’a.s. 2022/2023, e quarte, a partire dall’a.s. 2023/2024. A tal fine, prevede l’istituzione di una nuova classe di concorso.

In particolare, l’avvio dell’introduzione dell’insegnamento è subordinata all’emanazione di un decreto interministeriale che stabilisce il numero dei posti da destinare all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, garantendo l’invarianza della dotazione organica complessiva.

In fase di prima applicazione, i suddetti posti sono coperti con concorsi per titoli ed esami abilitanti, da bandire nel 2022 e 2023. Qualora le graduatorie dei concorsi non siano approvate in tempo utile per l’assunzione dei docenti, possono essere attribuiti – sempre subordinatamente all’emanazione del decreto interministeriale – contratti a tempo determinato anche a soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per le classi di concorso per l’insegnamento delle scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I e II grado.

 

Preliminarmente, si ricorda che, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento emanato con DM 249/2010, per l’insegnamento nella scuola primaria è richiesto il possesso della laurea magistrale conseguita nella classe LM 85-bis (“Scienze della formazione primaria”), il cui corso si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente anche valore abilitante all'insegnamento.

 

Sempre preliminarmente, si ricorda che le vigenti Indicazioni nazionali per il primo ciclo – che costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole e che sono state emanate (in attuazione dell'art. 1, co. 4, del DPR 89/2009) con DM 16 novembre 2012, n. 254 – hanno individuato le discipline oggetto di insegnamento per tutto il ciclo – fra le quali, educazione fisicasenza definire la quota oraria per ciascuna disciplina.

 

A sua volta, l’art. 1, comma 20, della L. 107/2015 ha disposto che per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, oltre che docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, anche docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti (dunque, non necessariamente in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria), ai quali è assicurata una specifica formazione.

 

Le disposizioni recate dai commi in commento sono introdotte nelle more di una complessiva revisione dell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, e al fine di conseguire gli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l’assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona (comma 329).

 

Il PNRR prevede, nell’ambito della Missione n. 4 (“Istruzione e ricerca”), Componente 1 (“Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università”), l’investimento “Potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola” (M4C1-I.1.3), al quale sono destinate sovvenzioni per € 300 mln.

In particolare, il piano mira a costruire o adeguare strutturalmente edifici da destinare a palestre o strutture sportive annesse alle scuole.

Con riguardo alla tempistica, si prevede l’aggiudicazione dei contratti per gli interventi di costruzione e riqualificazione di strutture sportive e palestre previsti con decreto del Ministero dell'istruzione entro il secondo trimestre 2024, e la realizzazione o riqualificazione di almeno 230.400 mq da destinare a palestre o strutture sportive entro il secondo trimestre 2026.

Al riguardo, sulla base di quanto disposto dal DM 343 del 2 dicembre 2021 (qui l’allegato 5) è intervenuto l’avviso pubblico prot. 48040 del 2 dicembre 2021, relativo all’intera dotazione finanziaria (il 54,29% delle risorse è destinato al Mezzogiorno).

Il 30% delle risorse su base regionale è destinato a province, incluse quelle autonome, città metropolitane, enti di decentramento regionale e regione autonoma Valle d’Aosta per le scuole del secondo ciclo di istruzione, mentre il 70% è destinato a comuni e/o unioni di comuni.

Il 50% delle risorse complessive è destinato ad interventi di messa in sicurezza di edifici pubblici scolastici adibiti a palestre.

Le candidature devono essere presentate entro il 28 febbraio 2022.

 

In particolare, la graduale introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria per la classe quinta a partire dall’a.s. 2022/2023 e per la classe quarta a partire dall’a.s. 2023/2024 è prevista nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché delle risorse di personale definite con il decreto di cui al comma 335 (comma 330).

L’insegnamento è svolto da docenti forniti di idoneo titolo di studio e iscritti nella correlata nuova classe di concorso denominata “Scienze motorie e sportive nella scuola primaria” (comma 329).

Per accedere allo stesso insegnamento, è necessario superare specifiche procedure concorsuali abilitanti, cui possono partecipare i soggetti in possesso di laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi (o titoli di studio equiparati ai sensi del DM 9 luglio 2009):

§  LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative»;

§  LM-68 «Scienze e tecniche dello sport»;

§  LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie».

 

Per l’accesso è necessario, altresì, il conseguimento di 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA)[155], acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (comma 331).

Si tratta – fatta eccezione per alcuni vincoli – del requisito attualmente previsto dall'art. 5, co. 1, del d.lgs. 59/2017 per l’accesso ai concorsi per l’insegnamento nella scuola secondaria.

In particolare, la disposizione citata prevede – oltre al possesso della laurea magistrale o a ciclo unico, oppure del diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, coerente con le classi di concorso – il conseguimento di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche[156].

 

Il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione e non può essere impegnato negli altri insegnamenti della scuola primaria (comma 332).

 

Il contingente dei docenti di educazione motoria è determinato in ragione di non più di 2 ore settimanali di insegnamento in ciascuna classe che, per le sole classi che non adottano il modello del tempo pieno, sono aggiuntive rispetto all’orario di cui all’art. 4 del DPR 89/2009.

Le classi che adottano il tempo pieno, infatti, mantengono l’orario in essere anche quando sono interessate dal nuovo insegnamento. In tale caso, le ore di educazione motoria possono essere assicurate in compresenza, ferma restando la responsabilità di tutti i docenti coinvolti. Da tali disposizioni non devono derivare situazioni di esubero di personale (comma 333).

 

Al riguardo, si ricorda che l’art. 4 del DPR 89/2009, emanato per il primo ciclo di istruzione in attuazione dell’art. 64 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008)[157], ha previsto che il tempo della scuola primaria è svolto secondo le differenti articolazioni dell’orario scolastico settimanale a 24, 27 e sino a 30 ore, nei limiti delle risorse dell’organico assegnato. È previsto altresì il modello delle 40 ore, corrispondente al tempo pieno.

 

In particolare, con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare, in sede di prima attuazione, entro il mese di febbraio 2022, e, successivamente, ogni anno, entro il mese di gennaio precedente all’anno scolastico di riferimento (comma 335):

a) è rilevato il personale in servizio a tempo indeterminato, nonché quello cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento. Su tale base, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, è rimodulato il fabbisogno di personale, con indicazione di quello da destinare all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, tenendo conto delle esigenze di personale connesse all’attuazione a regime del PNRR e di quanto disposto (in termini di economia di spesa) dal già citato art. 64 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008);

b) è definito il numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria presso le quali è attivato il menzionato insegnamento e il numero dei posti di insegnamento dell’educazione motoria.

 

Inoltre, i decreti interministeriali relativi alle dotazioni organiche del personale docente evidenziano i posti comuni, di sostegno e di potenziamento per ciascun ordine grado di istruzione, distintamente per regione, con evidenza dei posti da destinare all’educazione motoria nella scuola primaria (comma 336).

 

In fase di prima applicazione, i posti per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, individuati dal decreto di cui al comma 335, sono coperti con concorsi per titoli ed esami abilitanti, banditi negli anni 2022 e 2023.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono disciplinati il contenuto dei bandi, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento delle prove, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, la composizione delle commissioni di valutazione e la misura del contributo a carico dei partecipanti, determinata in misura tale da consentire, unitamente alle risorse a iscritte al medesimo fine nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, la copertura integrale degli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Le relative graduatorie hanno validità annuale e, in ogni caso, perdono efficacia con l’approvazione delle graduatorie del concorso successivo (comma 334).

Si tratta di un termine di validità derogatorio rispetto alla disciplina generale valida per i reclutamenti relativi al personale docente.

Si ricorda, infatti, che, in base all’art. 400, co. 01, del d.lgs. 297/1994, le graduatorie dei concorsi hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse. In alcuni casi, peraltro, tale termine è stato prorogato. Inoltre, con i più recenti interventi, è stato previsto che le immissioni in ruolo possono essere disposte anche successivamente all’a.s. di riferimento, fino all’esaurimento della graduatoria.

 

Nel caso in cui le graduatorie di concorso di cui al comma 334 non siano approvate in tempo utile per l’assunzione in ruolo dei docenti, per la copertura dei posti possono essere attribuiti – sempre subordinatamente all’emanazione del decreto di cui al comma 335 – contratti a tempo determinato anche ai soggetti collocati nelle GPS (di cui all’art. 4, co. 6-bis, della L. 124/1999) nelle classi di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A049 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado (comma 337)[158].

 

L’art. 4, co. 6 e 6-bis, della L. 124/1999 – come modificato, da ultimo, dall’art. 2, co. 4, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) – ha previsto che, al fine di ottimizzare l’attribuzione degli incarichi di supplenza, a decorrere dall’a.s. 2020/2021, per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze fino al termine delle attività didattiche si utilizzano, in subordine alle graduatorie ad esaurimento (GAE), apposite graduatorie provinciali (GPS), distinte per tipologia di posto e classe di concorso[159].

 

A decorrere dal 2023, il Ministero dell’istruzione, provvede ad effettuare, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni introdotte, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (comma 338).

 

Per completezza, si ricorda che il 19 dicembre 2018 la Camera aveva approvato l’A.C. 523 e abb., che conferisce al Governo una delega in materia di insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, allo scopo di riservare lo stesso a insegnanti con titolo specifico (come è già, a legislazione vigente, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado) e di definire un minimo di due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe. La VII Commissione del Senato ha avviato l’esame del testo (A.S. 992) il 30 gennaio 2019. L’ultima seduta in sede referente si è svolta il 1° settembre 2020.

 


 

 

Commi 339-342
(Incremento del FUN per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici)

 


339. Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici in relazione alla complessità e alla gravosità delle attività che sono chiamati a svolgere, il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.

340. Per le medesime finalità di cui al comma 339, il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 339, è incrementato di ulteriori 8,3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l'anno 2022, e di 25 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l'anno 2023. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.

341. Per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, continuano ad operare le contrattazioni integrative regionali (CIR) sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale, sempre sulla base del riparto regionale delle risorse disponibili sul fondo unico nazionale, di cui all'articolo 4 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, disposto dal Ministero dell'istruzione in applicazione dell'articolo 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 15 luglio 2010.

342. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 340 si provvede per l'anno 2022, per un importo di 8,3 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, e per l'anno 2023, per un importo di 25 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse aggiuntive stanziate dall'articolo 1, comma 503, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.


 

 

Il comma 339 dispone:

i) l'incremento della dotazione del Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei medesimi dirigenti (comma 339);

ii) un ulteriore incremento del medesimo Fondo, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2022 e pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici (comma 340), di cui si dispone in ordine alla copertura dei relativi oneri (comma 342);

iii) che continuino ad operare per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 le contrattazioni integrative regionali (CIR), sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali, volte alla definizione, a livello regionale, delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici (comma 341);

 

Si premette che la retribuzione di posizione costituisce una delle componenti del trattamento economico dei dirigenti scolastici, che si affianca allo stipendio tabellare e alla retribuzione di risultato. In particolare, la retribuzione di posizione, così come anche quella di risultato, sono poste a carico del Fondo unico nazionale (FUN), costituito ai sensi dell'art. 25 del CCNL 15 luglio 2010 relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007 e disciplinato, da ultimo, dall'articolo 41 del CCNL 8 luglio 2019 — Area istruzione e ricerca, sezione Dirigenti scolastici — per il triennio 2016/2018.

Il richiamato Fondo - ai sensi dell'art. 25, comma 3, del CCNL del 2010- è ripartito dal Ministero dell'istruzione, con cadenza annuale (entro il 31 luglio), tra gli Uffici scolastici regionali in relazione al numero dei posti dei dirigenti scolastici.

Alla retribuzione di posizione[160] ed ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate è destinato non più dell’85 per cento delle risorse complessive del relativo fondo unico nazionale[161].

Inoltre, in sede di contrattazione integrativa regionale sono definiti i criteri per la determinazione della parte variabile della retribuzione di posizione tenendo conto di determinati criteri generali (definiti dall'art. 6 del medesimo CCNL del 2010), che possono essere integrati a livello regionale.

In particolare, ai sensi dell'articolo 6, ai fini dell’articolazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità, cui è correlata la retribuzione di posizione, si tiene conto dei seguenti criteri generali concernenti le oggettive caratteristiche delle istituzioni scolastiche: a) criteri attinenti alla dimensione (numero alunni, numero docenti, numero ATA); b) criteri attinenti alla complessità (pluralità di gradi scolastici, di indirizzi); c) criteri attinenti al contesto territoriale (zone di particolare disagio sociale o territoriale).

Tali criteri generali si fondano sui dati obiettivi del sistema informativo del Ministero dell'istruzione.

L'entità della retribuzione di posizione spettante a ciascun dirigente dipende dunque da tre fattori: i) dall'ammontare complessivo del Fondo; ii) dalla platea dei beneficiari, consistente nel numero di dirigenti in servizio[162]; iii) dai richiamati indicatori di complessità previsti dal CCNL, eventualmente integrati sulla base di specificità regionali.

Il citato CCNL del 2019 stabilisce (con il combinato disposto dell'art.42, commi 1 e 5, e dell'art.5, comma 3, lett. b)) che la retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici (ed Afam) è definita sulla base della graduazione delle posizioni dirigenziali nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 del CCNL 15/7/2010 e che tale graduazione è effettuata a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2019-2020, con conseguente disapplicazione, da tale data, dell’art. 26 del CCNL del 2010.

 

Entrando  nel merito dei contenuti dell'articolo in esame, il comma 339 dispone che il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, "di cui all’art. 4 del C.C.N.L. dell'Area V della dirigenza, relativo al biennio economico 2008-2009, siglato il 15 luglio 2010", è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, al lordo degli oneri a carico dello Stato, specificando che tali risorse sono destinate esclusivamente alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici (con conseguente esclusione della retribuzione di risultato).

Nello specifico, il citato articolo 4 del CCNL per il biennio economico 2008-2009 dispone a sua volta che il predetto fondo per la retribuzione di posizione e risultato è costituito e continua ad essere finanziato secondo quanto disposto dal sopracitato art. 25 del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007[163].

Come già rilevato (v, supra), la fonte normativa del predetto fondo è ora costituita dall'articolo 41 del più recente CCNL del 2019 a cui la norma in esame avrebbe potuto opportunamente riferirsi.

 

Il comma in commento è introdotto con l'obiettivo di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici in relazione alla complessità ed alla gravosità delle attività che sono chiamati a svolgere.

Al riguardo, come segnalato, la retribuzione di posizione è commisurata, ai sensi del richiamato articolo 6 del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e il primo biennio economico 2006-2007 (richiamato anche dal CCNL del 2019) del proprio agli indicatori di complessità nella gestione delle scuole (v.supra).

 

Con specifico riguardo alla finalità perseguita con la disposizione in commento, la relazione illustrativa specifica la volontà di non vanificare l'effetto sulla retribuzione di parte fissa scaturito dagli aumenti contrattuali previsti nel richiamato C.C.N.L. 8 luglio 2019, tramite una riduzione della parte variabile della retribuzione. Infatti, a seguito delle nuove assunzioni dei dirigenti scolastici i valori medi retributivi pro-capite, scaturenti dalle risorse del FUN, subirebbero una significativa contrazione.

La relazione rimarca altresì l'esigenza di un riconoscimento, in termini anche economici, della molteplicità di funzioni e di responsabilità cui il dirigente scolastico è tenuto a far fronte spesso peraltro senza un idoneo supporto, sul piano giuridico, da parte dell'apparato amministrativo posto alle sue dipendenze. Nella relazione illustrativa si opera una ricostruzione delle complesse funzioni attualmente attribuite al dirigente scolastico ai sensi della normativa vigente, da cui emerge la necessità di incrementare la retribuzione di tali figure professionali adeguandola almeno ai livelli retributivi previsti per la dirigenza di seconda fascia del Ministero dell'istruzione.

 

Con riguardo alla quantificazione dell'incremento del FUN disposto con il comma in esame - come si evince dalla relazione tecnica - esso è stato stimato tenendo conto dei risultati di un apposito monitoraggio, effettuato dal Ministero dell'istruzione, per l'a.s. 2020/2021, presso gli Uffici scolastici regionali. In esito a tale attività è stato possibile un raffronto, in particolare, fra gli importi erogati nell'ambito della parte variabile della retribuzione di posizione riconosciuta alla dirigenza scolastica e gli importi riconosciuti alla dirigenza di livello non generale del Ministero dell'istruzione. Tale verifica è centrale al fine di perseguire le richiamate finalità dell'intervento normativo, e in particolare quella dell'allineamento delle retribuzioni dei dirigenti scolastici con quelle del resto della dirigenza (di seconda fascia) del Ministero dell'istruzione.

 

Il comma 340 dispone un ulteriore incremento del FUN, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2022 e pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023, da considerare al lordo degli oneri a carico dello Stato, da destinare alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici;

 

Ai sensi del comma 341, per gli anni scolastici dal 2019/2020 sino a quello in corso continuano ad operare le contrattazioni integrative regionali sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali rappresentative, per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale, sulla base delle risorse disponibili nel citato FUN ripartite, a livello regionale, dal Ministero (in applicazione del citato art.25 del CCNL sottoscritto nel 2010).

Il contratto integrativo regionale, si ricorda, ha come oggetto la determinazione e destinazione del fondo regionale per la retribuzione di posizione e di risultato ai dirigenti scolastici operanti presso la regione interessata. Tale riparto è effettuato dall'Ufficio scolastico regionale di ciascuna regione sulla base della quota del fondo assegnata ad essa assegnata nell'ambito del riparto nazionale.

Al riguardo, la disposizione parrebbe doversi intendere nel senso che l'ultrattività: i) riguardi i contratti integrativi regionali riferiti all'a.s. 2018/2019 nelle regioni in cui essi siano già stati sottoscritti, ii) ovvero, nelle regioni in cui tali CIR non siano stati ancora sottoscritti; riguardi i CIR riferiti all'a.s. immediatamente precedente, nelle more dell'adozione dei CIR riferiti all'a.s. 2018/2019.

Tale intervento - come si precisa nella relazione tecnica - si rende necessario in quanto non è stato emanato il provvedimento sui criteri per la graduazione nazionale della complessità delle istituzioni scolastiche, previsto a partire dall'anno scolastico 2019/2020, in applicazione dell'art. 42 del C.C.N.L. 8 luglio 2019, relativo al personale dell'area istruzione e ricerca— sezione dirigenza scolastica - triennio 2016-2018.

 Il richiamato articolo 42 del CCNL disciplina la retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici ed Afam. Esso stabilisce, per quanto qui interessa: i) (al comma 1) che tale retribuzione è definita, per tutte le posizioni dirigenziali, ivi comprese quelle prive di titolare, sulla base della graduazione delle stesse effettuata ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. b); ii) (al comma 5) che tale previsione si applichi a partire dall'a.s. 2019/2020, con conseguente disapplicazione di quanto disposto (all'articolo 26) del CCNL del 15 luglio 2010.

 

Il tema dell'adeguatezza del fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e quella di risultato e dell'esigenza di una sua integrazione è stato affrontato in più occasioni dal Parlamento nella corrente legislatura. In recenti interventi legislativi, di cui si fa menzione a seguire, sono state allocate nel Fondo risorse aggiuntive al fine di assicurare la necessaria copertura economica delle maggiori spese sostenute conseguenti all'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali sottoscritti nell'a.s. 2016/2017 nelle more della sottoscrizione dei contratti regionali riferiti agli aa.ss. successivi.

A parità di dotazione del fondo, a seguito delle immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici - in particolare di quelle disposte a conclusione del concorso bandito nel 2017 (pari a circa 2.500 unità) - a ciascun dirigente sarebbe spettata una retribuzione variabile inferiore rispetto a quella definita con i contratti collettivi regionali dell'a.s. 2016/2017 ed effettivamente erogata. Se non fossero intervenute, dunque, le integrazioni della dotazione del fondo, sarebbe stata necessaria la ripetizione delle somme già percepite dai dirigenti scolastici.

Gli interventi di finanziamento più recenti del fondo, disposti con fonte primaria, sono stati i seguenti:

i) 30 milioni di euro dal 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge di bilancio per il 2020 (legge n.160/2019).

Nello specifico, la norma ha disposto l'allocazione, in apposita sezione nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali (iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, al richiamato fondo unico nazionale per l'incremento della retribuzione di posizione di parte variabile e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici.

Con tale intervento si è dato seguito all'impegno assunto dal Ministero nei confronti delle OOSS rappresentative dell'area dirigenziale Istruzione e ricerca nell'ambito dell'intesa, siglata il 29 ottobre 2019, in ordine al rifinanziamento del Fondo affinché, a fronte dell'incremento del numero di dirigenti scolastici in servizio conseguente alla conclusione del richiamato concorso bandito nel 2017, le retribuzioni di posizione e di risultato non fossero diminuite;

ii) 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 230-bis, comma 3, del DL n.34 del 2020.

Nello specifico, tale disposizione ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un fondo (con la richiamata dotazione per il 2020), da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019 in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017.

Con decreto 28 gennaio 2021, n.27 si è proceduto a ripartire tra gli Uffici Scolastici Regionali le risorse, destinate ai dirigenti scolastici, di cui al fondo istituito dal sopracitato articolo 230-bis. In questo modo si sono superate le criticità che non avevano consentito la sottoscrizione dei contratti integrativi regionali per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019;

 

iii) 25,856 milioni per il 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 981, della legge di bilancio per il 2021 (legge n.178 del 2020).

Nello specifico, il comma ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo, con la predetta dotazione per il 2021, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per l'a.s. 2019/2020 in conseguenza della menzionata ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'a.s. 2016/2017.

In entrambe le disposizioni da ultimo citate era stato escluso il percepimento di emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività.

 

Il comma 342 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis si provvede:

-   per l'anno 2022, per un importo di 8,3 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo l della legge 18 dicembre 1997, n. 440;

-   per l'anno 2023, per un importo di 25 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse aggiuntive stanziate dall'art. 1, comma 503, della L. n.178 del 2020.

Ai sensi del comma 503, il richiamato Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi è stato incrementato di 117,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 106,9 milioni di euro per l'anno 2023, di 7,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, anche al fine di ridurre le diseguaglianze e di favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione, anche per i soggetti privi di mezzi.


 

Comma 343
(Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi)

 


343. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « l'anno scolastico 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: « gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024». All'articolo 1, comma 979, della medesima legge n. 178 del 2020, le parole: « e di 27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 40,84 milioni di euro per l'anno 2022, 45,83 milioni di euro per l'anno 2023 e 37,2 milioni di euro per l'anno 2024».


 

 

Il comma 343 estende anche agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 la disciplina derogatoria prevista per l’a.s. 2021/2022, relativa al numero minimo di alunni necessario per l’attribuzione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e di un direttore dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva.

 

A tal fine, il comma in esame novella l’art. 1, co. 978 e 979, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021).

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 19, co. 5, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) – come modificato dall’art. 4, co. 69, della L. 183/2011 e, successivamente, dall'art. 12, co. 1, lett. a), del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – ha disposto che, negli a.s. 2012/2013 e 2013/2014, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non potevano essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e le stesse erano conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.

Il co. 5-bis dello stesso art. 19 – introdotto dall’art. 4, co. 70, della L. 183/2011 e modificato dall’art. 12, co. 1, lett. b), del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – ha disposto che, negli stessi a.s., alle medesime istituzioni scolastiche autonome di cui al co. 5 non poteva essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) e che, dunque, il posto era assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche.

A sua volta, il co. 5-ter dello stesso art. 19 – introdotto dall’art. 12, co. 1, lett. c), del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – ha disposto, per quanto qui interessa, che i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche alle quali può essere assegnato un dirigente scolastico e un DSGA devono essere definiti con decreto del Ministro (ora) dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo da raggiungere in sede di Conferenza unificata. Fino al termine dell'a.s. nel corso del quale tale accordo sarà adottato, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 19, co. 5 e 5-bis, dello stesso D.L. 98/2011 (L. 111/2011).

 

Successivamente, l’art. 1, co. 978, della L. 178/2020 ha disposto che, per l’a.s. 2021/2022, il numero minimo di alunni necessario perché alle istituzioni scolastiche autonome possano essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato è ridotto – nei limiti della spesa autorizzata dal co. 979 – (da 600) a 500 unità, ovvero (da fino a 400) a fino a 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Ha, altresì, confermato che le istituzioni scolastiche che non raggiungono il numero minimo di alunni indicato sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome e che alle stesse non può essere assegnato in via esclusiva un posto di DSGA. Quest’ultimo, è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche con decreto del Direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'Ufficio scolastico regionale competente

Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal co. 978, il co. 979 ha autorizzato la spesa di € 13,61 mln per il 2021 e di € 27,23 mln per il 2022.

Sulla base di tali previsioni, la consistenza organica dei dirigenti scolastici per l’a.s. 2021/2022 è stata definita con DM 157 del 14 maggio 2021[164]. Dalla tabella allegata si evince che, per lo stesso a.s., le istituzioni scolastiche con un numero di alunni inferiore a 600 ma almeno pari a 500, o inferiore a 400 ma almeno pari a 300 per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, sono 370.

 

In particolare, il comma 343 estende, come detto, agli a.s. 2022/2023 e 2023/2024 la disciplina prevista per l’a.s. 2021/2022.

Conseguentemente, incrementa l’autorizzazione di spesa per il 2022 (da € 27,23 mln) a € 40,84 mln e autorizza la spesa di € 45,83 mln per il 2023 e di € 37,2 mln per il 2024.

 

Alla relativa copertura finanziaria degli oneri, pari a € 13,61 mln per il 2022, € 45,83 mln per il 2023 ed € 37,2 mln per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).


 

Articolo1, commi 344-347
(Interventi relativi alla formazione delle classi)

 


344. Al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti a normativa vigente, il Ministero dell'istruzione è autorizzato, nei limiti di cui alla lettera d) del comma 345, a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La predetta deroga opera nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345 e nel limite delle risorse strumentali e finanziarie e della dotazione organica di personale scolastico disponibili a legislazione vigente.

345. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di febbraio precedente all'anno scolastico di riferimento e, in sede di prima attuazione, entro il mese di marzo 2022:

a) sono individuati gli indicatori di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica da utilizzare per individuare le scuole beneficiarie della deroga di cui al comma 344;

b) sono definite le soglie degli indicatori di cui alla lettera a) al di sotto o al di sopra delle quali opera la deroga di cui al comma 344 per il grado della scuola primaria e per il primo e il secondo grado della scuola secondaria;

c) sono definiti i parametri da utilizzare per la costituzione delle classi, escluse le pluriclassi, nelle scuole caratterizzate da valori degli indicatori inferiori o superiori alle menzionate soglie, in luogo di quelli definiti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;

d) è individuata, nell'ambito del fabbisogno di personale come rimodulato ai sensi del comma 335, la quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga ed è individuato conseguentemente il numero delle predette classi.

346. L'attuazione del decreto di cui al comma 345 è affidata agli uffici scolastici regionali.

347. Il Ministero dell'istruzione effettua, entro il termine dell'anno scolastico 2024/2025, una valutazione dell'impatto delle disposizioni di cui ai commi da 344 a 346 sugli apprendimenti e sulla dispersione scolastica.


 

 

I commi 344-347 prevedono la possibilità di derogare, a determinate condizioni, al numero minimo di alunni per classe, al fine di favorire l’efficace fruizione del diritto all’istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati e di contrastare la dispersione scolastica.

In particolare, come si evince dal comma 345, lett. b), le previsioni riguardano la scuola primaria e la scuola secondaria di primo e secondo grado.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 64, co. 1, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) ha disposto il ridimensionamento delle dotazioni organiche dei docenti attraverso l’incremento graduale, fino al raggiungimento di un punto, a partire dall’a.s. 2009-2010 ed entro l’a.s. 2011-2012, del rapporto alunni/docente, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei, tenendo anche conto delle esigenze degli alunni diversamente abili. Per la realizzazione, tra l’altro, di tale finalità, i co. 3 e 4 dello stesso articolo hanno previsto la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure e la conseguente adozione, a fini attuativi, di regolamenti recanti, per quanto qui interessa, la revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi, nonché di quelli relativi alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA[165].

In base al co. 6 dello stesso art. 64, quanto disposto dal co. 1 concorre, a decorrere dal 2009, alla realizzazione di economie di spesa per il bilancio dello Stato.

È,  dunque, intervenuto, dopo lo schema di piano programmatico trasmesso alle Camere il 23 settembre 2008 (Atto del Governo n. 36), il DPR 81/2009 che, in materia di numero di alunni per classe, ha disposto, per quanto qui interessa, come segue:


 

 

DPR 81/2009

Alunni

min

max

Scuola primaria

art. 10, co. 1 e 4

15
(10 nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche)

26[166]

art. 10, co. 1
(pluriclassi)

8

18

Scuola secondaria di primo grado

art. 11, co. 1 e 3
(classi prime)

18
(10 nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche)

27[167]

art. 11, co. 2
(classi seconde e terze)

Pari al nr di classi di provenienza solo se nr medio alunni per classe > 20

art. 11, co. 4
(classi con alunni iscritti ad anni di corso diversi, qualora il numero degli stessi non consenta la formazione di classi distinte)

 

18

Scuola secondaria di secondo grado

art. 16
(classi prime)

25/27
(le classi del primo anno di corso di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso devono essere costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25. E’ consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi stesse siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di alunni di minore consistenza sia costituito da almeno 12 unità)

30

art. 17, co. 1
(classi intermedie)

Pari al nr di classi di provenienza solo se nr medio alunni per classe > 22

art. 17, co. 2
(ultime classi)

Pari al nr di classi di provenienza solo se nr medio alunni per classe > 10

 

 

Rispetto al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto per ciascun tipo e grado di scuola, l’art. 4 del DPR 81/2009 consente di derogare, in misura non superiore al 10%, al fine di dare stabilità alla previsione delle classi.

Inoltre, l’art. 8 prevede che nelle scuole funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla rilevante presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione, possono essere costituite classi uniche per anno di corso e indirizzo di studi con numero di alunni inferiore a quello minimo e massimo stabilito dagli articoli 10, 11 e 16.

Successivamente, l’art. 1, co. 84, della L. 107/2015 ha disposto che il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni per classe rispetto a quanto previsto dal DPR 81/2009, allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità.

Deroghe specifiche, applicabili alle istituzioni scolastiche situate nelle aree colpite dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 24 agosto 2016, sono state previste, dall’a.s. 2016/2017 e fino all’a.s. 2021/2022 compreso, dall’art. 18-bis del D.L. 189/2016 (L. 229/2016), come modificato, da ultimo, dall’art. 9-decies del D.L. 123/2019 (L. 156/2019).

 

In particolare, il comma 344 dispone che, al fine di favorire l’efficace fruizione del diritto all’istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente, il Ministero dell’istruzione è autorizzato a istituire, nelle scuole caratterizzate da determinati valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica, classi in deroga alle dimensioni previste dal DPR 81/2009.

La deroga opera nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al successivo comma 345, e nel limite delle risorse strumentali e finanziarie e della dotazione organica di personale scolastico disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo, la relazione tecnica precisa che le risorse che saranno disponibili a regime per tale intervento sono quelle liberate dall’andamento decrescente della popolazione residente in età scolare, derivante dal calo delle nascite. Ciò consentirà, ad invarianza di organico complessivo di personale docente e ATA, di costituire classi più piccole.

Precisa, inoltre, che le disposizioni non comportano maggiori spese per il funzionamento delle scuole, né maggiori spese di edilizia scolastica, in quanto si prevede, ad esempio, che la riduzione opererà solo nelle scuole che dispongono già delle aule necessarie.

Infine, precisa che le stesse nuove previsioni sono subordinate all’adozione del decreto interministeriale relativo al fabbisogno di personale scolastico, di cui all’(originario) art. 109, co. 7 del disegno di legge di bilancio, ora art. 1, comma 335 (alla cui scheda si rinvia).

La disciplina attuativa deve essere definita con decreti del Ministro dell’istruzione da adottare annualmente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il mese di febbraio precedente all’a.s. di riferimento. In sede di prima attuazione, il decreto deve essere adottato entro il mese di marzo 2022 (comma 345).

 

In particolare, il decreto deve definire:

§  gli indicatori di status sociale, economico, culturale e di dispersione scolastica da utilizzare per individuare le scuole beneficiarie della deroga;

§  le soglie degli indicatori al di sotto o al di sopra delle quali opera la deroga per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;

§  i parametri da utilizzare per la costituzione – in deroga – delle classi, escluse le pluriclassi;

§  la quota massima di personale docente da destinare alle classi costituite in deroga e, conseguentemente, il numero di tali classi.

L’attuazione di quanto previsto dai decreti interministeriali è rimessa agli Uffici scolastici regionali (comma 346).

 

Infine, il comma 347 prevede che, entro il termine dell’a.s. 2024/2025, il Ministero dell’istruzione effettui una valutazione dell’impatto che le previsioni sopra indicate hanno determinato sugli apprendimenti e sulla dispersione scolastica.


 

Comma 348
(Incremento del Fondo per lo sviluppo degli investimenti
nel cinema e nell'audiovisivo )

 


348. All'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: «640 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «750 milioni di euro annui».


 

 

Il comma 348 incrementa le risorse destinate al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, dal 2022, (da € 640 mln) a € 750 mln annui.

 

A tal fine, novella l’art. 13, comma 2, della L. 220/2016.

 

La L. 220/2016, ridefinendo la disciplina relativa al cinema e all'audiovisivo, a fini di rilancio e di sviluppo del settore, ha istituito, all’art. 13, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, destinandolo al finanziamento di diverse tipologie di intervento. Si tratta di incentivi fiscali, incentivi automatici, contributi selettivi, contributi per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche, Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

Il Fondo – le cui risorse sono allocate sul cap. 8599 dello stato di previsione del Ministero della cultura[168] – è alimentato, a regime, con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore[169], per un importo che, originariamente, non poteva essere inferiore a € 400 mln annui, elevati dal 2021 – a seguito di quanto disposto dall’art. 1, co. 583, lett. a), della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021) – a € 640 mln annui [170] [171].

La relazione tecnica all’A.S. 2448 sottolineava, in particolare, le crescenti necessità relative al credito di imposta destinato alla produzione nazionale e al credito di imposta per l’attrazione di investimenti internazionali in Italia. In particolare, il fabbisogno per il 2021, alla data del 30 settembre 2021, ammontava ad € 804,5 mln, a fronte di uno stanziamento disponibile quantificato in € 516,6 mln.

Evidenziava, inoltre, che, il credito di imposta ha potenziato la competitività del prodotto italiano sul mercato internazionale, favorendo le coproduzioni con grandi player internazionali. Parallelamente, ha favorito la crescita degli investimenti delle produzioni straniere per opere estere girate in Italia.

 


 

Comma 349
(Fondo cultura)

 


349. Il Fondo per la cultura di cui all'articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato in misura pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.


 

 

Il comma 349, rifinanzia il Fondo per la cultura per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023.

 

Il Fondo per la cultura è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 184 del decreto-legge n.34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.77 del 2020.

Il Fondo è finalizzato alla promozione di investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale.

La richiamata disciplina prevede che la dotazione del Fondo possa essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti privati, consistente anche in operazioni di microfinanziamento, di mecenatismo diffuso, di azionariato popolare e di crowdfunding idonee a permettere un'ampia partecipazione della collettività al finanziamento della cultura.

Con decreto del interministeriale MIBACT-Economia e finanze n. 546 del 30 novembre 2020 sono state stabilite modalità e condizioni di funzionamento del predetto Fondo.

Il provvedimento ha ripartito le risorse destinando: a) 30 milioni di euro alla promozione di investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale; b) 20 milioni di euro al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale.

Per quanto concerne l'assegnazione dei 30 milioni è stato previsto un bando per la selezione dei progetti, da parte di una commissione di esperti designati dal Ministero, a cui possono partecipare le amministrazioni pubbliche (come individuate dall'art.1 della legge n.196 del 2009).

Come si evince dalla Relazione tecnica, il numero di progetti presentati a seguito della pubblicazione del richiamato bando è stato estremamente elevato (pari a 341) e per soddisfare la richiesta di cofinanziamento dello Stato sarebbero state necessarie risorse pari a euro 146.430.127,67, quindi ben superiori alle risorse messe a disposizione.

L'interesse suscitato nei confronti dello strumento giustifica, ad avviso del Governo, il rifinanziamento del Fondo in esame

Quanto alle restanti risorse, esse sono iscritte in uno specifico Fondo articolato in due comparti, con una dotazione di 10 milioni di euro ciascuno, ai fini del riconoscimento di garanzie e della concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Detto Fondo è gestito e amministrato dall’Istituto per il Credito Sportivo in gestione separata.

Da qui, la necessità di stabilizzare il finanziamento del "Fondo Culture, al fine di rispondere in maniera più adeguata al flusso di domande.


 

Comma 350
(Sostegno della filiera dell’editoria libraria)

 


350. Al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

Il comma 350 autorizza la spesa di € 30 mln per ciascuno degli anni 2022 e 2023 al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell’editoria libraria.

 

In particolare, le risorse sono destinate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e degli istituti culturali che usufruiscono dei contributi di cui alla L. 534/1996 e alla L. 549/1995, per l’acquisto di libri.

Le modalità attuative sono state definite, come previsto dal comma in commento, con decreto del Ministro della cultura n. 8 del 14 gennaio 2022, il cui testo sarà visibile dopo la registrazione

 

Si è rinnovata, in tal modo, una misura già applicata nel 2020 e nel 2021, utilizzando le risorse – pari a € 30 mln annui – del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali istituito, a seguito della pandemia da COVID-19, dall’art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

Si tratta di un intervento per il quale in più occasioni il Ministro della cultura ha espresso la volontà di adoperarsi per farlo diventare a regime.

A titolo di esempio, si veda qui.

 

La relazione illustrativa sottolinea che la misura determina il duplice effetto positivo di arricchire le dotazioni di libri a disposizione dell’utenza e di sostenere il mercato del libro (librerie ed editori) grazie alla maggiore capacità di acquisto di libri da parte delle istituzioni.

 

Al riguardo, si ricorda che il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali è stato destinato, fra l’altro, al sostegno delle librerie e dell’intera filiera dell’editoria, inclusi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore.

In attuazione, per quanto qui interessa, il DM 267 del 4 giugno 2020 ha destinato € 30 mln per il 2020 al sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria tramite l’acquisto di libri.

In particolare, il DM ha disposto che le risorse dovevano essere assegnate alle biblioteche, aperte al pubblico, dello Stato, degli enti territoriali e degli istituti culturali che usufruiscono dei contributi di cui alla L. 534/1996 e alla L. 549/1995, per l’acquisto di libri, fino ad un massimo di:

§  € 1.500 per le biblioteche con un patrimonio librario fino a 5.000 volumi;

§  € 3.500 per le biblioteche con un patrimonio librario fra 5.001 e 20.000 volumi;

§  € 7.000 per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20.000 volumi.

Ha, altresì, previsto che le risorse assegnate a ciascuna biblioteca dovevano essere utilizzate per almeno il 70% per l’acquisto di libri presso almeno tre diverse librerie con codice ATECO principale 47.61 presenti nel territorio della provincia o città metropolitana in cui si trovava la biblioteca. Ove tali librerie non fossero state presenti o attive nel territorio, la biblioteca poteva effettuare gli acquisti nel territorio della regione.

Ha, infine, disciplinato le modalità per la presentazione delle domande, a tal fine disponendo l’emanazione di apposito avviso, e per l’effettuazione dei controlli.

L’avviso è stato emanato con D.D. 467 del 2 luglio 2020. Con D.D. 561 del 20 agosto 2020 è stato approvato l’elenco di biblioteche beneficiarie.

 

Ulteriori € 30 mln per il 2021 sono stati destinati alla medesima finalità con DM 191 del 24 maggio 2021, che ha sostanzialmente riproposto la disciplina prevista dal DM 267/2020.

L’avviso è stato emanato con D.D. 414 del 18 giugno 2021. Con D.D.G. 550 del 1° settembre 2021 è stato approvato l'elenco di biblioteche beneficiarie.

 

 


 

Comma 351
(Tax credit librerie)

 


351. Al fine di potenziare le attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.


 

 

Il comma 351 incrementa di 10 milioni euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, le risorse destinate al riconoscimento del credito di imposta in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri.

 

Nella Relazione illustrativa si chiarisce che la misura si basa sulle valutazioni della competente Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, tenuto conto delle domande ricevute nei primi anni di attuazione dell'agevolazione fiscale e dell'impatto positivo che essa ha dimostrato sul settore, quale concreta misura di sostegno.

 

A tale proposito si ricorda che l’articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha istituito un credito di imposta, a decorrere dall'anno 2018, in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61. Possono usufruire del credito di imposta anche gli esercenti che effettuano la vendita al dettaglio di libri di seconda mano (codice ATECO 47.79.1). Il credito di imposta è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 (diminuito a 3.750.000 euro nel bilancio triennale 2020-2022 dalla legge di bilancio 2019 e successivamente aumentato di 3,25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 dall’articolo 10 della legge n. 15 del 2020, stabilizzandosi in un importo pari a 7 milioni di euro annui), ed è parametrato agli importi pagati quali IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione ovvero ad altre spese individuate con il d. m. attuativo (D.M. 23 aprile 2018) anche in relazione all’assenza di librerie sul territorio comunale.

 

Il disegno di legge di bilancio 2022-2024 in ragione dell’incremento di 10 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 prevede, sul relativo capitolo di bilancio (3870) stanziamenti pari a 17 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e 7 milioni di euro per il 2024.

Il credito di imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

 

Il successivo comma 320 specifica che il credito d'imposta in esame non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con il Provvedimento 12 dicembre 2018 dell’Agenzia medesima.

Sul tema si segnala che sul sito della direzione generale Biblioteche e diritto d’autore è consultabile una guida all’interno della quale sono pubblicati istruzioni e moduli esemplificativi delle istanze da presentare.

 


 

Comma 352
(Fondo per l'adozione di provvedimenti legislativi
per il sostegno dei lavoratori dello spettacolo)

 


352. Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, denominato « Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET», con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione all'intervento previsto.


 

 

Il comma 352 istituisce il "Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET", con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, ai fini della copertura finanziaria di successivi provvedimenti legislativi che definiscano - nei limiti dei suddetti importi - misure di sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori, dipendenti o autonomi, che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli.

 

Il Fondo viene istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura.

Le misure da adottare (come detto, con successivi provvedimenti legislativi) devono tener conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni dei suddetti lavoratori.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 1, commi 2 e 3, del disegno di legge di iniziativa governativa A.S. n. 2318[172] reca una disciplina di delega al Governo per il riordino e la revisione delle misure di sostegno in favore dei lavoratori summenzionati. Riguardo al profilo finanziario, il suddetto comma 3, in primo luogo, specifica che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, in secondo luogo, richiama la norma generale di cui all'articolo 17, comma 2, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, secondo la quale, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo successivamente (o contestualmente) alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Riguardo all'ambito dei lavoratori interessati e al contenuto della disciplina di delega - rispetto alla quale, dunque, il comma 352 in esame è inteso a fornire la relativa dotazione finanziaria -, si rinvia alla scheda di lettura dei suddetti commi dell'articolo 1 dell'A.S. n. 2318, scheda presente nel dossier n. 441 del Servizio Studi del Senato.

 

 


 

Commi 353-356
(Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne)

 


353. Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, in via sperimentale, gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell'attività nei comuni di cui al presente comma, di un contributo per il pagamento dell'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente comma e ai commi da 354 a 356 per l'esercizio dell'attività economica.

354. Per le finalità di cui al comma 353, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani di cui al medesimo comma 353. Il comodato ha una durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

355. Le agevolazioni di cui ai commi da 353 a 356 si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ».

356. Il contributo di cui al comma 353 è erogato alle imprese beneficiarie nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 353, anche attraverso la stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.


 

 

Il comma 353 prevede, in via sperimentale, che gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell'attività nei predetti Comuni, di un contributo per il pagamento dell'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti in questione per l'esercizio dell'attività economica. La finalità è quella di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori. Il comma 354 prevede che, per tali finalità, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani indicati in precedenza. Il comodato ha una durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

 

Il comma 355 prevede che le agevolazioni previste dai commi da 353 a 356 in esame si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Il comma 356 stabilisce che il contributo di cui al comma 353 è erogato alle imprese beneficiarie nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno gli anni 2022 e 2023. Esso demanda altresì a un decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'Interno, la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione del contributo, anche attraverso la stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

 


 

Commi 357-358
(Carta cultura per i diciottenni)

 


357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.

358. Ai fini di cui al comma 357, secondo periodo, il Ministero della cultura e il Corpo della guardia di finanza stipulano un'apposita convenzione volta a regolare le modalità di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo della Carta elettronica, per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attività di polizia economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.


 

 

I commi 357-358 stabilizzano, a decorrere dal 2022, la previsione di assegnazione della c.d. Card cultura – introdotta per la prima volta nel 2016 - ai giovani che compiono 18 anni.

 

In particolare, il comma 357 dispone, anzitutto, che, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, dal 2022, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nell’anno del compimento del diciottesimo anno di età, e nel rispetto del limite massimo di spesa di € 230 mln annui, una Carta elettronica.

La relazione tecnica all’A.S. 2448 evidenziava che la quantificazione delle risorse ha tenuto conto dei dati ISTAT annuali relativi alla platea dei beneficiari e dell’importo della Carta elettronica che è sempre stato confermato nel valore di € 500 dai decreti attuativi adottati per ciascuna edizione, in modo da non creare differenze fra i beneficiari nei diversi anni.

La Carta elettronica è utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingue straniere.

Si tratta delle medesime possibilità di utilizzo previste a decorrere dal 2020.

 

Con comunicato del 28 marzo 2021, il Ministero della cultura (MIC) aveva reso noto che “dalla prima edizione ad oggi si sono registrati circa 1,6 milioni di ragazzi che hanno speso in cultura oltre 730 milioni di euro. Di questa cifra l’83% è stato speso per acquisto di libri, il 14% per concerti e musica mentre il restante 3% per le altre varie spese culturali previste”.

Da ultimo, con comunicato del 21 maggio 2021, il MIC – facendo presente che da quel giorno in Francia nasceva, sul modello italiano, Passculture[173] - ha reso noto che “Ad oggi sono 314.000 i ragazzi nati nel 2003 che si sono registrati sul sito www.18app.it e hanno già speso 32,5 milioni di euro. Quella in corso è la quinta edizione di questa misura che dall’inizio ha visto partecipare quasi due milioni di ragazzi che hanno speso circa 800 milioni in cultura.”

 

Lo stesso comma 357 conferma che le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE.

Conferma, altresì, che la disciplina applicativa – con riferimento agli importi nominali da assegnare e ai criteri e alle modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta – deve essere definita con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il decreto deve essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

 

Inoltre, il medesimo comma 357 disciplina con norma primaria la vigilanza in materia, finora disciplinata con norma secondaria.

In particolare, dispone che il MIC vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi, o di violazione delle disposizioni attuative, può:

·      disattivare la Carta;

·      cancellare strutture, imprese o esercizi commerciali dall’elenco dei soggetti accreditati.
Al riguardo, si ricorda che le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura e i parchi naturali, le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali è possibile utilizzare la Carta sono inseriti, a cura del MIC, in un elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata, attiva all'indirizzo https://www.18app.italia.it/;

·      negare l’accredito alle stesse strutture, imprese o esercizi commerciali;

·      recuperare le somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili;

·      in via cautelare, sospendere l’erogazione degli accrediti, ovvero, nel caso di condotte più gravi o reiterate, sospendere strutture, imprese o esercizi commerciali dall’elenco dei soggetti accreditati.

 

Il comma 358 dispone poi che, ai fini della vigilanza, il Ministero della cultura e la Guardia di finanza stipulano una apposita convenzione, volta a regolare le modalità di accesso ai dati e alle informazioni relativi all’assegnazione e all’utilizzo della Carta, per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al d.lgs. 68/2001.

Nella già citata risposta del 3 novembre 2021 all’interrogazione a risposta immediata 3-02584, il Ministro della cultura aveva reso noto che “è stato stipulato un accordo tra Ministero della Cultura e Guardia di finanza, che dal 2018 - poi rinnovato nel 2019 e tuttora operativo - controlla e vigila sulle attività di frode”.

La relazione illustrativa all’A.S. 2448 faceva presente che la disposizione è rivolta a consentire alla Guardia di finanza di accedere ai dati e alle informazioni disponibili nella piattaforma sopra indicata, con particolare riferimento a quelli afferenti ai beneficiari del contributo e ai soggetti presso cui è possibile utilizzare la Card, al fine di indirizzare i controlli verso i casi di frode connotati da maggiore pericolosità.

 

L’art. 1, co. 979-980, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) – nel testo come modificato dall’art. 2-quinquies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) – aveva previsto che a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, che compivano 18 anni nel 2016, era assegnata una carta elettronica – dell’importo nominale massimo di € 500 –, da utilizzare per ingressi a teatro, cinema, mostre e altri eventi culturali, spettacoli dal vivo, per l’accesso a musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali, per l’acquisto di libri. A tal fine, aveva autorizzato la spesa di € 290 mln per il 2016, demandando la definizione della disciplina applicativa ad un DPCM, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze[174].

Successivamente, tale previsione era stata estesa dall’art. 1, co. 626, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) anche ai giovani che compivano 18 anni nel 2017, che potevano utilizzare la carta anche per l'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. A tal fine, era stata autorizzata la spesa di € 290 mln per il 2017[175].

Ancora in seguito, la L. di bilancio 2018 (L. 205/2017) aveva rifinanziato l’iniziativa per il 2018 e per il 2019 con € 290 mln annui, ma intervenendo direttamente nello stato di previsione dell’allora Mibact (cap. 1430).

Al riguardo, la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, nell’Adunanza di Sezione del 7 giugno 2018 (NUMERO AFFARE 00680/2018), pronunciandosi sullo schema di un nuovo DPCM di definizione della disciplina applicativa, aveva stigmatizzato la mancanza di una norma legittimante di rango primario da porre a base dello stesso. In particolare, in risposta alle controdeduzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, aveva osservato che anche dalla nuova impostazione dello schema normativo di finanza pubblica delineata con la L. 163/2016 non sembrava poter derivare il venir meno della necessità di emanare una norma legittimante di rango primario da porre a base del DPCM, al fine anzitutto di poter individuare la platea di beneficiari del diritto.

A tale rilievo aveva dato seguito l’art. 7 del D.L. 91/2018 (L. 108/2018), che aveva inserito nell’art. 1, co. 626, della L. 232/2016 il riferimento al 2018[176]. Successivamente, l’art. 1, co. 604, della L. di bilancio 2019 (L. 145/2018) aveva definito la disciplina sostanziale per l’assegnazione della Carta a tutti i residenti nel territorio nazionale che compivano 18 anni nel 2019, stabilendo un limite massimo di spesa di € 240 mln (rispetto ad € 290 mln previsti in precedenza) e demandando la definizione della disciplina applicativa (non più ad un DPCM, ma) ad un decreto dell’allora Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Nel prosieguo, il D.L. 34/2019 (L. 58/2019: art. 50, co. 2, lett. h)) aveva ridotto di € 100 mln le risorse destinate alla Card – riduzione poi ristorata dalla legge di assestamento per il 2019 (L. 110/2019) – mentre l’art. 3, co. 4-bis, del D.L. 59/2019 (L. 81/2019) ha inserito i prodotti dell’editoria audiovisiva fra quelli acquistabili[177].

Ancora dopo, l’art. 1, co. 357-358, della L. di bilancio 2020 (L. 160/2019) aveva esteso ai residenti nel territorio nazionale che compivano 18 anni di età nel 2020 la disciplina per l’assegnazione della carta, stabilendo un limite massimo di spesa di € 160 mln – poi elevato a € 190 mln dall'art. 183, co. 11-ter, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) e a € 220 mln dalla L. di assestamento 2020 (L. 128/2020) – e ha inserito gli abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale tra i prodotti che possono essere acquistati con la stessa[178].

Da ultimo, l’art. 1, co. 576 e 611, della L. di bilancio 2021 (L. 178/2020), nel testo come modificato dall’art. 65, co. 9, del D.L. 73/2021 (L. 106/2021), ha autorizzato la spesa di € 220 mln per il 2021 per l’assegnazione della Card anche ai giovani che compiono 18 anni nel 2021. Inoltre, ha previsto che i giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2020 e compiono 18 anni nel 2021 possono utilizzare la medesima Card anche per l’acquisto di abbonamenti a periodici[179].


 

Commi 359-363
(Fondazioni lirico sinfoniche)

 


359. È istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023 per l'assegnazione di un contributo finalizzato a incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310.

360. Una quota non inferiore a 100 milioni di euro del fondo di cui al comma 359 è destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche che nel bilancio consuntivo dell'esercizio 2021 redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile riportano una delle seguenti situazioni contabili:

a) un patrimonio netto negativo o un patrimonio disponibile negativo;

b) una riserva indisponibile iscritta al passivo dello stato patrimoniale o un patrimonio indisponibile, inferiori alla corrispondente voce intangibile dell'attivo patrimoniale denominata « diritto d'uso illimitato del teatro» riveniente dall'atto di trasformazione da ente autonomo in fondazione di diritto privato;

c) una o più perdite di esercizio riportate a nuovo, iscritte al passivo dello stato patrimoniale, riferite ad esercizi antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

361. La restante quota del fondo di cui al comma 359 è destinata prioritariamente alle fondazioni lirico-sinfoniche che non riportano una delle situazioni contabili di cui al comma 360, per finanziare investimenti destinati ad incrementare l'attivo patrimoniale e finalizzati al rilancio delle attività di spettacolo dal vivo mediante l'acquisto di beni strumentali, mobili e immobili, nonché mediante la realizzazione di opere infrastrutturali volte all'adeguamento tecnologico, energetico e ambientale dei teatri e degli altri immobili utilizzati per lo svolgimento delle relative attività. Alle somme oggetto di finanziamento corrisponde una riserva indisponibile di pari importo.

362. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabilite le modalità di assegnazione ed erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 359, nonché le modalità di impiego delle risorse assegnate e della relativa rendicontazione. Il commissario straordinario di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, svolge l'istruttoria propedeutica all'adozione dei decreti ministeriali di cui al primo periodo e verifica il rispetto da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche di quanto previsto dagli stessi decreti.

363. Quando la fondazione che ha ricevuto il contributo di cui al comma 360 produce nuovo disavanzo d'esercizio che riduce il patrimonio indisponibile, anche per un solo anno, il Ministro della cultura, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, dispone lo scioglimento del consiglio di indirizzo o del consiglio di amministrazione e la fondazione è sottoposta ad amministrazione straordinaria. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.


 

 

I commi in esame istituiscono un fondo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023, per incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche (comma 359), destinandone una quota non inferiore a 100 milioni di euro a quelle fondazioni con specifici problemi economico-patrimoniali (comma 360). La restante quota del fondo è invece destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche che non riportano una delle situazioni di difficoltà economico-patrimoniale suddette per finanziare investimenti destinati ad incrementare l'attivo patrimoniale e finalizzati al rilancio delle attività di spettacolo dal vivo (comma 361). Il comma 362 disciplina le modalità di assegnazione e di erogazione delle risorse, nonché le modalità di impiego delle risorse assegnate e di relativa rendicontazione. Il comma 363, infine, prevede il regime di amministrazione straordinaria per le fondazioni lirico-sinfoniche destinatarie della quota di cui al comma 360 che producano nuovo disavanzo d'esercizio che riduce il patrimonio indisponibile, anche per un solo anno.

 

In particolare, il comma 359 istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per il 2023 per l'assegnazione di un contributo finalizzato a incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo n. 367 del 1996 (Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato) e di cui alla legge n. 310 del 2003 (Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali).

 

Le fondazioni lirico-sinfoniche sono state inizialmente disciplinate dalla L. 800/1967, che ha dichiarato il "rilevante interesse generale" dell'attività lirica e concertistica "in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale" e ha attribuito agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico. Sono stati così riconosciuti come enti autonomi 11 teatri lirici – il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze (ora, Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino), il Teatro Comunale dell'Opera di Genova (ora, Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova), il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona – e 2 istituzioni concertistiche assimilate: l'Accademia nazionale di S. Cecilia di Roma e l'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (ora, Fondazione teatro lirico di Cagliari). Agli enti sopra indicati si è aggiunta, a seguito della L. 310/2003, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. Attualmente, pertanto, le fondazioni lirico-sinfoniche sono quattordici.

Di queste, due sono dotate – ai sensi di quanto disposto dal D.L. 91/2013 (L. 112/2013: art. 11, co. 21-bis) e dalla disciplina attuativa emanata con D.I. 6 novembre 2014 – di forme organizzative speciali. Si tratta della Fondazione Teatro alla Scala (DM 5 gennaio 2015) e dell'Accademia di Santa Cecilia (DM 5 gennaio 2015). 

Con il d.lgs. 367/1996, gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato, al fine di superare delle rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di rendere disponibili risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

 Successivamente, tuttavia, a seguito del D.L. 64/2010 (L. 100/2010), la Corte costituzionale, con sentenza 153/2011, ha ribadito la qualificazione in senso pubblicistico degli enti lirici, ancorché privatizzati a seguito del d.lgs. 367/1996.

Per quanto concerne il finanziamento, si ricorda che in base al D.L. 91/2013 (L. 112/2013: art. 11, co. 20) la quota del FUS destinata alle fondazioni è determinata annualmente con decreto del (allora) Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Consulta per lo spettacolo (poi sostituita, a seguito della L. 175/2017, con il Consiglio superiore dello spettacolo), ed è attribuita ad ogni fondazione con decreto del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentita la commissione consultiva per la musica, sulla base di una serie di criteri. Su tale base normativa, i criteri generali e le percentuali della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono stati definiti con DM 3 febbraio 2014.

Per approfondimenti si rinvia allo specifico tema di documentazione parlamentare curato dal Servizio studi della Camera dei deputati.

 

Per quanto concerne il fondo di dotazione al quale sono destinate le risorse di cui al comma 1, si ricorda che l’art. 11, comma 15, lettera c), del già citato decreto-legge n. 91 del 2013 ha disposto che gli statuti delle fondazioni lirico-sinfoniche devono prevedere l’articolazione del patrimonio in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese correnti di gestione dell'ente (si veda, ad esempio, l'articolo 5, comma 3, dello Statuto della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma).

 

Il comma 360 destina una quota non inferiore a 100 milioni di euro del fondo di cui al comma 359 alle fondazioni lirico-sinfoniche che nel bilancio consuntivo dell'esercizio 2021 redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile riportano una delle seguenti situazioni contabili:

a) un patrimonio netto negativo o un patrimonio disponibile negativo;

b) una riserva indisponibile iscritta al passivo dello stato patrimoniale o un patrimonio indisponibile, inferiori alla corrispondente voce intangibile dell'attivo patrimoniale denominata "diritto d'uso illimitato del teatro" riveniente dall'atto di trasformazione da ente autonomo in fondazione di diritto privato.

c) una o più perdite di esercizio riportate a nuovo, iscritte al passivo dello stato patrimoniale, riferite ad esercizi antecedenti all’entrata in vigore del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito in legge con modificazione dalla legge n. 112 del 2013 (lettera inserita durante l'esame in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 39.0.23).

 

Dalla relazione tecnica si evince che tale situazione riguarda le seguenti fondazioni lirico-sinfoniche: Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino, Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Regio di Torino, Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, Arena di Verona, le quali necessitano pertanto di un importo minimo di ricapitalizzazione pari a circa 122 milioni di euro. Si tratta di 7 delle 10 fondazioni lirico-sinfoniche per le quali è in corso il processo di risanamento avviato con l’art. 11 del più volte citato D.L. 91/2013 (L. 112/2013) (si veda il box seguente).

 

Per quanto riguarda la restante quota del fondo di cui al comma 359, il comma 361 ne stabilisce la destinazione prioritaria alle fondazioni lirico-sinfoniche che non riportano una delle situazioni contabili di cui al comma 360, per finanziare investimenti destinati ad incrementare l'attivo patrimoniale e finalizzati al rilancio delle attività di spettacolo dal vivo mediante l'acquisto di beni strumentali, mobili e immobili, nonché mediante la realizzazione di opere infrastrutturali volte all'adeguamento tecnologico, energetico e ambientale dei teatri e degli altri immobili utilizzati per lo svolgimento delle relative attività. Alle somme finanziate corrisponderà una riserva indisponibile di pari importo.

 

Il comma 362 disciplina le modalità di assegnazione ed erogazione del fondo, nonché le modalità di impiego delle risorse assegnate e di relativa rendicontazione, da stabilirsi con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, svolge l'istruttoria propedeutica all'adozione dei decreti ministeriali di cui al primo periodo e verifica il rispetto da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche di quanto previsto dagli stessi decreti.

Il comma 363, infine, stabilisce che quando la fondazione che ha ricevuto il contributo di cui al comma 360 produce nuovo disavanzo d'esercizio che riduce il patrimonio indisponibile, anche per un solo anno, il Ministro della cultura, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, dispone lo scioglimento del consiglio di indirizzo o del consiglio di amministrazione e la fondazione è sottoposta ad amministrazione straordinaria. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 367 del 1996.

 

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 21, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo menzionato, con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari, viene determinata la durata del loro incarico, non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta, nonché il compenso loro spettante. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri del consiglio di amministrazione (comma 2). I commissari straordinari provvedono alla gestione della fondazione; ad accertare e rimuovere le irregolarità; a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali. Possono motivatamente proporre la liquidazione (comma 3). I commissari straordinari, ricorrendone i presupposti, promuovono la dichiarazione di decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari (comma 4). Spetta ai commissari straordinari l'esercizio dell'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo (comma 5).

 

Al riguardo, si ricorda che, al fine di far fronte allo stato di grave crisi del settore lirico-sinfonico e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, il D.L. 91/2013 (L. 112/2013: art. 11, co. 1 e 2) aveva previsto la possibilità di presentare un piano di risanamento per le fondazioni che versassero in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale. Tra i contenuti inderogabili del piano era stata prevista, in particolare, la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo, nonché la razionalizzazione del personale artistico, previo accordo con le associazioni sindacali, la ristrutturazione del debito, il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento.

Il piano doveva essere presentato ad un commissario straordinario, appositamente nominato, e doveva assicurare gli equilibri strutturali del bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale, sia economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari, ovvero, in base al testo originario del co. 14 dello stesso art. 11, entro l’esercizio 2016. Il piano doveva essere approvato, su proposta motivata del commissario straordinario, sentito il collegio dei revisori dei conti, con decreto MIBACT-MEF, entro 30 giorni dalla sua presentazione.

In base al citato co. 14, infatti, le fondazioni che non avessero presentato il piano di risanamento entro i termini previsti, o per le quali il piano di risanamento non fosse stato approvato nei termini previsti, ovvero che non avessero raggiunto entro l’esercizio 2016 le condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo sia patrimoniale, sia economico-finanziario, dovevano essere poste in liquidazione coatta amministrativa.

Per facilitare il percorso di risanamento, il co. 6 dello stesso art. 11 ha previsto la possibilità di accedere a un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti di durata fino a un massimo di 30 anni, in favore delle (sole) fondazioni che fossero nelle condizioni di cui al co. 1.

La dotazione iniziale del fondo di rotazione ammontava a € 75 mln per il 2014.

In seguito, il D.L. 83/2014 (L. 106/2014: art. 5) aveva previsto, fra l'altro, la possibilità, per le fondazioni che avevano presentato il piano di risanamento, di negoziare e applicare nuovi contratti integrativi aziendali, nonché l'incremento, per il 2014, del fondo di rotazione, per un importo pari a € 50 mln.

Successivamente, la L. di stabilità 2016 (L. 208/2015: art. 1, co. 355) aveva prorogato (dal 2016) al 2018 il termine per il raggiungimento dell’equilibrio strutturale di bilancio per le fondazioni che avevano già presentato il piano di risanamento, previa predisposizione, da parte delle stesse, - entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (dunque, entro il 31 marzo 2016) – di un’integrazione del piano, relativa al periodo 2016-2018, pena la sospensione dei contributi a valere sul FUS.

Inoltre, ha esteso (art. 1, co. 356) a tutte le fondazioni la possibilità di accedere al fondo di rotazione - allo scopo incrementato di € 10 mln per il 2016 -, stabilendo che quelle interessate potevano presentare – entro il 30 giugno 2016– un piano triennale per il periodo 2016-2018, secondo le indicazioni dell’art. 11 del D.L. 91/2013 e delle linee guida relative ai piani di risanamento (emanate con nota prot. n. 3231 del 19 febbraio 2014). In particolare, ha specificato che il piano doveva prevedere la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al 50% di quella in essere al 31 dicembre 2015 e la rinegoziazione e ristrutturazione del debito esistente alla medesima data.

Ancora dopo, il D.L. 113/2016 (L. 160/2016: art. 24) aveva introdotto elementi di maggiore flessibilità nel percorso di risanamento, sostituendo il riferimento al raggiungimento dell'equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, con il riferimento al raggiungimento del pareggio economico in ciascun esercizio e al tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro il 2018.

Il termine per il raggiungimento del pareggio economico e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario è stato più volte prorogato. Da ultimo, la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 589-591) lo ha differito al 31 dicembre 2021 per le fondazioni che alla data della sua entrata in vigore avevano già presentato il piano di risanamento, disponendo che, in mancanza, le fondazioni sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

Al contempo, ha disposto che le 5 fondazioni lirico-sinfoniche che, alla medesima data della sua entrata in vigore, non avevano già presentato un piano di risanamento potevano presentare, entro 90 giorni dalla stessa data, un piano di risanamento per il triennio 2021-2023. Le fondazioni in questione devono raggiungere il pareggio economico in ciascun esercizio e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro l’esercizio finanziario 2023. In mancanza, le fondazioni sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

Inoltre, a tali fini - nel testo come modificato dal D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 65, co. 8) - ha disposto che il fondo di rotazione è incrementato di € 40 mln per il 2021.

 

 


 

Commi 364 e 365
(Potenziamento e adeguamento degli immobili
degli Archivi di Stato)

 


364. Al fine di assicurare la conservazione e la fruizione del patrimonio archivistico, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2022, 45 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025 per la realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e antisismico degli istituti archivistici nonché per l'acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato già in possesso delle necessarie caratteristiche antisismiche e dotati di impianti adeguati alla normativa vigente.

365. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi di cui al comma 364 e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con le risorse di cui al comma 364 nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati.


 

 

Il comma 364, autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2022, 45 milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024 e 10 milioni di euro per il 2025, per la realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e sismico degli istituti archivistici, nonché per l’acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato. Il comma 365 demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni in parola.

 

La disposizione in esame specifica che gli immobili eventualmente acquistati, a valere sulle risorse qui autorizzate, devono essere già in possesso dei requisiti antisismici e di sicurezza previsti dalla disciplina applicabile.

Si demanda ad un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge (quindi entro il 1° marzo 2022), l'individuazione degli interventi e dei soggetti attuatori, l'indicazione dei CUP - codici unici progetto, il cronoprogramma delle procedure e gli obiettivi, fissati in coerenza con la disponibilità delle risorse qui stanziate.

Il medesimo decreto ministeriale deve inoltre disciplinare i casi di revoca dei finanziamenti in caso di irregolarità nella comunicazione e acquisizione dei dati richiesti in sede di monitoraggio ovvero per il mancato rispetto delle scadenze. Gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti, infatti, al sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011 (v. box infra).

 

Gli Archivi di Stato sono presenti in ogni città capoluogo di provincia. Conservano gli archivi delle amministrazioni centrali e periferiche degli Stati preunitari e gli archivi delle amministrazioni periferiche dello Stato unitario, che vi sono versati una volta passati 30 anni dalla conclusione della pratica. Le Sezioni di Archivio di Stato sono presenti in 33 città non capoluoghi di provincia, ove sono conservati rilevanti fondi archivistici relativi alla storia del territorio.

La relazione illustrativa ricorda come gli Archivi di Stato conservino attualmente oltre 1500 km di documentazione, destinata ad essere ulteriormente incrementata. La medesima relazione rileva che "negli ultimi trent'anni, per ragioni legate alla mancanza di spazi nelle attuali sedi, non è stato possibile soddisfare l'obbligo di accogliere i versamenti da parte degli Uffici statali periferici, come Tribunali, Prefetture, Questure, Archivi notarili" come previsto dall'art. 41 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004).

Per ulteriori informazioni sugli Archivi di Stato (locali, attrezzatura, personale, utenza) si vedano i dati forniti dall’Ufficio di statistica del Ministero della cultura, al link: http://www.statistica.beniculturali.it/Archivi_di_stato.htm.

 

Il D.Lgs. 229/2011 delinea specifici obblighi informativi e di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e per tutti i soggetti, anche privati, che realizzano opere pubbliche. Il decreto opera anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all’autorità di vigilanza.

Il monitoraggio ha tra l'altro ad oggetto "le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere" (art. 1, co. 1, lett.a)).

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 sono stati definiti i dati relativi alle opere pubbliche costituenti il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori devono detenere e comunicare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

L'art. 5 del D.Lgs. 229/2011 specifica che tali informazioni, in relazione alla singola opera, devono comunque includere i seguenti dati: "data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara".

Si ricorda, inoltre, che l’art. 13 del D.L. 109/2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP) al fine (esplicitato nel comma 8) di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali previsto (in via sperimentale) dall’art. 14 del medesimo decreto.

In base a quanto stabilito dall’art. 13, comma 2, nell’AINOP sono indicati, per ogni opera pubblica, tra l’altro, i costi sostenuti e da sostenere, i finanziamenti disponibili, nonché lo stato dei lavori e il monitoraggio costante dell'opera.

Sulla base dei dati forniti, l'AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l'opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o meno, che insistono in tutto o in parte sull'opera stessa, tramite l'indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge n. 3 del 2003.

L'art. 11 della legge n. 3 del 2003 prevede, per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, sia dotato del CUP. Con la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, sono state definite le modalità di attribuzione del Codice.

In tal modo l’AINOP, attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP, assicura l'interoperabilità con la BDAP.


 

Commi 366-372
(Fondo unico nazionale per il turismo)

 


366. Al fine di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo da ripartire denominato « Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente», con una dotazione pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024.

367. Le risorse del fondo di cui al comma 366 sono destinate alle seguenti finalità:

a) adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore in grado di valorizzare le potenzialità del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative;

b) promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte.

368. Per la realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattività turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo da ripartire denominato « Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

369. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368.

370. Per le risorse del Fondo di cui al comma 368, il medesimo decreto di cui al comma 369 definisce un piano con il quale sono individuati gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al comma 368, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al comma 368 sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati.

371. Il Ministro del turismo presenta ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività svolta e sulle risorse impiegate a valere sui Fondi di cui ai commi 366 e 368.

372. Per le medesime finalità e per garantire l'effettiva attuazione delle misure di cui ai commi da 366 a 371, all'articolo 8, comma 6-ter, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al primo periodo, le parole da: « con contratto» fino a: « ventiquattro mesi» sono soppresse e, al quarto periodo, dopo le parole: « di cui al presente comma» sono inserite le seguenti: « per i primi ventiquattro mesi».


 

 

Il comma 366 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo da ripartire denominato Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, con una dotazione pari 120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024, con la finalità di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il comma 367 elenca le finalità cui sono destinate le risorse del fondo di parte corrente:

a)    adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore in grado di valorizzare le potenzialità del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative;

b)    promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte.

Il comma 368 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo da ripartire denominato Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattività turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate.

 

Il PNRR, pp. 115-116, rileva che la crisi pandemica del Covid-19 ha reso ancora più urgente la necessità di affrontare una serie di "nodi irrisolti" del sistema turistico italiano, dalla frammentazione delle imprese turistiche, alla progressiva perdita di competitività in termini di qualità degli standard di offerta, età delle infrastrutture ricettive, capacità di innovare e cura dell'ambiente. Di conseguenza, l'investimento è destinato a una pluralità di interventi, tra cui: potenziamento del Fondo Nazionale del Turismo destinato alla riqualificazione di immobili ad alto potenziale turistico, in particolare degli alberghi più iconici, al fine di valorizzare l'identità dell'ospitalità italiana di eccellenza, e favorire l'ingresso di nuovi capitali privati, altri fondi pubblici; partecipazione del MiTur al capitale del Fondo Nazionale del Turismo, un fondo di fondi real estate con l'obiettivo di acquistare, rinnovare e riqualificare strutture alberghiere italiane (1.500 camere d’albergo), tutelando proprietà immobiliari strategiche e di prestigio e sostenendo ripresa e crescita delle catene alberghiere operanti in Italia, soprattutto nelle regioni meridionali.

 

Il comma 369 demanda a un decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, la definizione delle modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei fondi istituiti, rispettivamente, dai commi 366 e 368.

Il comma 370 prevede che, per le risorse del solo fondo di conto capitale, il medesimo decreto di attuazione individua un Piano con gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al comma 368, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi oggetto del fondo di conto capitale sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al d.lgs. n. 229/2011 e sistemi collegati.

Il comma 371 chiama il Ministro del turismo a presentare ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività svolta e sulle risorse impiegate a valere sui fondi istituiti dai commi 366 e 368.

Il comma 372 elimina la limitazione della durata massima di ventiquattro mesi per l'assunzione da parte dell'ENIT di un contingente fino a 120 unità di personale non dirigenziale che la stessa ENIT è stata autorizzata a effettuare per garantire il conseguimento degli obiettivi e degli interventi di competenza del Ministero del turismo previsti nel PNRR, con particolare riguardo a quelle strettamente connesse al coordinamento delle attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, essenziali per l'efficace realizzazione delle misure di sostegno e incentivazione del settore del turismo. Di conseguenza, le attuali modalità di copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni sono circoscritte ai primi ventiquattro mesi.

A tal fine novella l'articolo 8, comma 6-ter, del D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021).

 

Si rileva peraltro che nel proprio parere sull'emendamento 1.9000 (testo corretto) del Governo, interamente sostitutivo del disegno di legge di bilancio per il 2022, la Ragioneria generale dello Stato ha osservato che la norma pare in contrasto con la originaria previsione, diretta a far fronte ad esigenze di carattere temporaneo ai sensi del quale il Ministero del turismo può avvalersi “nei limiti strettamente indispensabili per assicurare la funzionalità del Ministero” delle risorse strumentali e di personale del predetto ente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il costo del personale non dirigenziale di cui si avvarrebbe il Ministero del turismo potrebbe determinare un onere complessivamente sensibilmente superiore all’onere di personale che ne conseguirebbe nell’ipotesi di impiego di un corrispondente numero unità eventualmente assunte direttamente determinando ciò un ingiustificato incremento di oneri. Infine si segnala che la presenza stabile nell’ambito di un Dicastero del Turismo, avente una dotazione organica di 159 unità di personale non dirigenziale, di 120 unità di personale che beneficiano di un trattamento economico sensibilmente superiore genererà rincorse retributive da parte del restante personale di ruolo determinando l’insorgere di nuovi oneri.

 

La disposizione qui novellata ha autorizzato l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo ad assumere, entro l'anno 2021, facendo ricorso a procedure concorsuali da effettuare nel rispetto dei princìpi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni, un contingente fino a 120 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi, di cui 70 appartenenti al livello secondo e 50 appartenenti al livello terzo del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo – aziende alberghiere. Detto personale si aggiunge alla dotazione organica prevista dalla legislazione vigente.

I relativi oneri - pari a 3.041.667 euro per l'anno 2021, a 7.300.000 euro per l'anno 2022 e a 4.258.333 euro per l'anno 2023 - sono stati posti a carico delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione dell’Ente per l'anno 2021.

L'individuazione delle unità di personale e le modalità dell'avvalimento avrebbero dovuto essere disciplinate da un apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il Ministero del turismo e l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 108/2021, di conversione del D.L. n. 77/2021.


 

Commi 373 e 374
(Banca dati strutture ricettive)

 


373. All'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: « alle informazioni che vi sono contenute» sono aggiunte le seguenti: « e della loro pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo. Per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, la banca dati è accessibile all'amministrazione finanziaria degli enti creditori per le finalità istituzionali».

374. Per le finalità di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.


 

 

Il comma 373, interviene sul comma 4 dell’articolo 13-quater, del decreto-legge n. 34/2019, il quale prevede l’istituzione di una banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi.

Con la modifica, si prevede che il decreto ministeriale che fissa le modalità di realizzazione e gestione della banca dati disciplini, oltre che le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute, anche la loro pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero del turismo. Per le esigenze di contrasto all’evasione fiscale e contributiva, la banca dati è accessibile all’amministrazione finanziaria degli enti creditori per le finalità istituzionali.

Ai sensi del comma 374, per le finalità di cui sopra, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

 

Il comma 373 modifica la disciplina vigente sulla banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, ratificando il passaggio della relativa competenza attuativa e gestionale in capo al Ministero del Turismo e rendendo accessibili i dati in essa contenuti agli enti creditori, per le loro finalità istituzionali, in relazione al contrasto all'evasione fiscale.

 

Il comma 373 reca a tal fine una novella all’articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (l. n. 58 del 2019). Come anticipato, la norma vigente si riferisce ancora – ai fini della emanazione del decreto attuativo - al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ma nel frattempo occorre tener conto che le competenze in materia di turismo sono passate, ai sensi del decreto-legge n. 22/2021, in capo al neo istituito Ministero del turismo.

 

La disposizione vigente prevede inoltre che la banca dati sia istituita “ai fini della tutela dei consumatori”. Con la modifica in esame a tale finalità si aggiunge quella di contrasto all’evasione fiscale, rendendo le informazioni raccolte accessibili all’”amministrazione finanziaria degli enti creditori”.

 

La relazione illustrativa segnala che la modifica volta al contrasto dell’evasione fiscale sarebbe “in sintonia con la recente direttiva comunitaria n. 514 del 2021” (cosiddetta direttiva DAC 7), relativa “alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale”, che ha imposto ai gestori di piattaforme telematiche l'obbligo di comunicare una serie di dati, tra cui i redditi percepiti dai soggetti che si avvalgono di tali piattaforme. La direttiva rileva che la digitalizzazione dell'economia registra frequenti casi di frode, evasione ed elusione fiscali, tanto che il valore dei redditi non dichiarati è significativo. Pertanto la direttiva obbliga i gestori delle piattaforme digitali a comunicare i redditi percepiti dai venditori/clienti attivi sulle loro piattaforme.

La stessa relazione rileva peraltro che la direttiva n. 2021/514/UE va attuata entro il 31 dicembre 2022 e che “in sede di attuazione della normativa comunitaria” potrà essere operato il coordinamento tra la disciplina del nuovo articolo 13-quater (dedicata esclusivamente alle strutture ricettive) e quella (generale) introdotta dalla direttiva comunitaria n. 514 del 2021.

 

Il comma 374 autorizza a tal fine la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. La disposizione originaria prevedeva un onere di 1 milione per il solo 2019, evidentemente rivelatosi insufficiente.

 

L’articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (l. n. 58 del 2019) reca norme volte a contrastare l’evasione nel settore turistico-ricettivo. Si stabilisce che gli intermediari immobiliari residenti in Italia, appartenenti al medesimo gruppo degli intermediari non residenti che non abbiano nominato un rappresentante fiscale, sono solidalmente responsabili per il pagamento della ritenuta sui canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (comma 1) [180].

I dati relativi alle generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive, sono forniti dal Ministero dell’interno all’Agenzia delle Entrate in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, sono tramessi ai comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno a fini di monitoraggio. I dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali. Il D.M. 11 novembre 2020 ha definito le modalità attuative della misura (comma 2 e 3).

Il decreto-legge n. 34 del 2019, all’articolo 13-quater, comma 4¸ prevede inoltre l’istituzione, presso il MIBACT, di una banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, identificate secondo un codice alfanumerico, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, consentendone l’accesso all’Agenzia delle entrate. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero i dati inerenti con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati.

La disposizione vigente prevede che la banca dati sia istituita per la tutela dei consumatori. Con la modifica in esame a tale finalità si aggiunge quella di contrasto all’evasione fiscale, rendendo le informazioni raccolte accessibili all’”amministrazione finanziaria degli enti creditori”.

È demandata ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo la definizione delle modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute (comma 4).

Si rammenta che nel frattempo le competenze in materia di turismo sono passate, ai sensi del decreto-legge n. 22/2021, in capo al neo istituito Ministero del turismo, il quale ha adottato il decreto ministeriale prot. 1782 del 29 settembre 2021, recante le “Modalità di realizzazione e gestione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi.

Il decreto regolamenta le modalità di costituzione, gestione e accesso alla banca dati, nonché di acquisizione dei codici identificativi regionali, ove adottati.

Le informazioni contenute nella banca dati riguardano:

a) tipologia di alloggio;

b) ubicazione;

c) capacità ricettiva;

d) estremi dei titoli abilitativi;

e) soggetto che esercita l’attività ricettiva;

f) codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico.

La Banca Dati, adottata in accordo con le Regioni e con le Province autonome di Trento e Bolzano, introduce parametri omogenei su base nazionale, con l’effetto di semplificare l’attività degli operatori, tutelare i turisti, agevolare la collaborazione tra istituzioni e imprese e tra il Ministero e le autonomie locali. Il decreto ha ricevuto parere favorevole dal Garante per la Protezione dei Dati ed è in attesa di registrazione della Corte dei Conti e successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

I titolari delle strutture ricettive, gli intermediari e i soggetti che gestiscono portali telematici devono pubblicare il richiamato codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione (comma 7), pena la sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro (comma 8).

L’onere derivante dalla realizzazione della banca dati è stato quantificato in a 1 milione di euro per l’anno 2019.


 

Commi 375-377
(Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria)

 


375. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria», con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022 e a 140 milioni di euro per l'anno 2023.

376. Il Fondo di cui al comma 375 è destinato a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione.

377. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del biennio 2022-2023, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, è definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze, la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 375.


 

 

I commi 375-377 istituiscono il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria, con una dotazione di € 90 mln per il 2022 e di € 140 mln per il 2023.

 

In particolare, il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (comma 375) ed è destinato a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati:

·      all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale;

·      all’ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media.

Il Fondo è altresì destinato a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali, nonché la domanda di informazione (comma 376).

In base al DM 31 dicembre 2021, di riparto in capitoli per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024, le risorse sono state appostate sul cap. 7620 dello stato di previsione del MEF.

 

La ripartizione delle risorse del Fondo è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l’informazione, la comunicazione e l’editoria, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa. Il decreto deve essere adottato entro il 31 marzo di ciascun anno del biennio 2022-2023, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze (comma 377).

 

Si tratta di un Fondo che si affianca al Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, istituito dall’art. 1 della L. 198/2016 al fine di assicurare la piena attuazione dei princìpi di cui all'art. 21 della Costituzione in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonché di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione digitale.

 

In base alla fonte istitutiva, al Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione affluiscono, dal 2016, fra l’altro, le risorse statali destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, e le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.

Il Fondo è ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con DPCM, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.

Il decreto può prevedere che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale. I requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione di tali finanziamenti devono essere stabiliti con ulteriore DPCM, sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari[181].

 

Inoltre, successivamente, alle risorse del Fondo si è attinto anche per varie, ulteriori, esigenze, fra le quali l'assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione, il cui scopo è quello di favorire la realizzazione di progetti innovativi e idonei a promuovere la più ampia fruibilità di contenuti informativi multimediali e la maggiore diffusione dell'uso delle tecnologie digitali (art. 57-bis, D.L. 50/2017-L. 96/2017[182]), la previsione di sostegno di progetti finalizzati a diffondere la cultura della libera informazione plurale, della comunicazione partecipata, dell’innovazione digitale e sociale, dell’uso dei media, nonché a sostenere il settore della distribuzione editoriale, anche con l’avvio di processi di innovazione digitale (art. 1, co. 810, lett. d), L. 145/2018-L. di bilancio 2019[183]), nonché misure di sostegno per l’accesso a prepensionamenti di giornalisti interessati da piani di ristrutturazione o riorganizzazione di imprese editoriali per crisi aziendale (art. 53-bis, co. 1 e 3, D.L. 50/2017-L. 96/2017).

 

Più ampiamente, si veda l’apposito tema web curato dal Servizio Studi della Camera.


 

Commi 378 e 379
(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali)

 


378. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa.

379. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.


 

 

I commi 378-379 prorogano per gli anni 2022 e 2023 il credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici, per le spese sostenute per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici, originariamente prevista quale misura di sostegno fiscale straordinaria al settore editoriale a seguito dell’emergenza sanitaria, incrementandone l’entità ed il limite di spesa.

 

In particolare si dispone al comma 378 che il credito d’imposta sia fruibile nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa (capitolo 3898).

 

Il credito d’imposta era stato concesso a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione (ROC) ed era pari, nelle previsioni del decreto-legge n. 34 del 2020, all’8% della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite. Quanto ai limiti di spesa esso era riconosciuto entro il limite di € 24 milioni di euro per l’anno 2020. Successivamente il decreto-legge n. 104 del 2020 aveva elevato al 10% il limite di quanto poteva essere assoggettato al credito d’imposta e portato a 30 milioni di euro il limite di spesa. L’articolo 69, commi 9-bis/9-quater, del decreto-legge n. 73 del 2021 (decreto “Sostegni bis”) ha previsto l’applicazione del medesimo credito d’imposta (10% delle spese sostenute) con il medesimo limite di spesa (30 milioni di euro) per l’anno 2020.

Pertanto la nuova disposizione triplica l’entità del credito d’imposta e raddoppia il limite di spesa rispetto alla previsione dell’articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020 come modificata dal decreto-legge n. 104 del 2020 nonché alla previsione dell’articolo 69, commi 9-bis/9-quater, del decreto-legge n. 73 del 2021.

Il credito d’imposta è fruibile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

Si ricorda che l’articolo 22 del decreto-legge n. 73 del 2021 (cd. Sostegni-bis) ha modificato per l'anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili per soggetti intestatari di conto fiscale individuato dal menzionato articolo 34, elevandolo a 2 milioni di euro. Si segnala inoltre che il comma 72 dell’articolo 1 della legge in commento ha portato in maniera stabile, a decorrere dal 2022 il limite annuo dei crediti d’imposta compensabili a 2 milioni di euro. Resta fermo il limite di compensazione annuale per le agevolazioni alle imprese, di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, pari a 250.000 euro.

Con riferimento al credito d’imposta medesimo sono altresì richiamate dal comma 379, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge citato.

 

Si ricorda che per il riconoscimento del credito d’imposta si applicano, secondo quanto disposto dall’articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, le disposizioni introdotte per il credito d’imposta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta nell'anno 2004, ossia l’art. 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge n. 350/2003, e il DPCM 318/2004 (che disciplina essenzialmente gli aspetti procedurali e gli adempimenti delle amministrazioni competenti ai fini del riconoscimento del beneficio), la cui applicazione è stata successivamente estesa alle spese sostenute nel 2005 dall'art. 1, comma 484, della L. 311/2004.

Il credito d’imposta non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, co. 1 e 2, della  legge 198/2016, e al decreto legislativo n. 70/2017, conseguentemente emanato.

I commi 182-186, dell’articolo 4 della legge n. 350/2003 (Legge finanziaria per il 2004) prevedono in particolare che:

·      la spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta da quella relativa ad ogni altra vendita o prestazione di servizio (comma 182).

·      Sono esclusi dal beneficio: quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 50%dell'intero stampato, su base annua; quotidiani e periodici non posti in vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro; quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50% della loro diffusione; quotidiani e periodici diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto; quotidiani e periodici di vendita per corrispondenza; quotidiani e periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi;  cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi; pubblicazioni aventi carattere postulatorio, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento; quotidiani e periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri organismi, comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione; prodotti editoriali pornografici (comma 183).

·      Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo (comma 184).

·      L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata (comma 185).

·      In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi (comma 186).

 

Inoltre, ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, l’articolo 1, comma 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevede che si applichino, ove compatibili, le disposizioni di cui all’art. 1, comma 6, del D.L. 40 /2010 (L. 73/2010).

 

La disposizione richiamata prevede, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, che l'Agenzia delle entrate trasmetta a tali amministrazioni ed enti, tenuti al recupero, i dati relativi ai crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione. Le somme recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.


 

Comma 380
(Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione)

 


380. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024.


 

 

Il comma 380 incrementa la dotazione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

 

Si prevede una modulazione di 5 milioni il 2022, 10 milioni per il 2023, 20 milioni per il 2024, quali incremento della dotazione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

La norma istitutiva del Fondo - recata dall'articolo 239 del decreto-legge n. 34 del 2020 - previde uno stanziamento di 50 milioni, per il solo anno 2020.

A proiettare quel medesimo importo quale stanziamento per il triennio successivo è stata determinazione della Sezione II della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020: cfr. stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al cap. 7032).

Si viene ora a prevedere che quello stanziamento (di 50 milioni) aumenti degli importi sopra ricordati, a decorrere dall'anno 2022.

 

L'articolo 239 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha istituito - nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - un Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (destinandogli 50 milioni per il 2020).

Tali risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, per essere assegnate al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione.

Il Fondo è destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di:

§  una "strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico" a fini istituzionali;

§  la diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche;

§  la realizzazione ed erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste da disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005), recate dai seguenti articoli: 5 (sistema di pagamento elettronico, attraverso un sistema pubblico di connettività che assicuri una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati), 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente), 64 (sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni), e 64-bis (accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione), nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie.

 

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sono individuati gli interventi cui siano destinate le risorse del Fondo, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica.

Con tali decreti (ha aggiunto novella recata dall'articolo 1, comma 620 della legge n. 178 del 2020), le risorse possono essere trasferite, in tutto o in parte, anche alle pubbliche amministrazioni per la realizzazione di progetti di trasformazione digitale, coerenti con le finalità sopra ricordate.

 


 

Comma 381
(Cooperazione allo sviluppo)

 


381. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, sono disposti i seguenti interventi:

a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di euro 99 milioni per l'anno 2022, di euro 199 milioni per l'anno 2023, di euro 249 milioni per l'anno 2024, di euro 299 milioni per l'anno 2025 e di euro 349 milioni annui a decorrere dall'anno 2026;

b) alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 8, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La dotazione del fondo rotativo di cui al presente comma e della quota di cui all'articolo 27, comma 3, può essere incrementata mediante apporto finanziario da parte di soggetti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee»;

2) all'articolo 20, comma 2, dopo le parole: « crediti di cui agli articoli 8 e 27;» sono inserite le seguenti: « attività e servizi di comunicazione finalizzati alla valorizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo;» e le parole: « dell'Agenzia sulla base di convenzioni approvate dal Comitato congiunto di cui all'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: « del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;

3) all'articolo 20, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

« 2-ter. Per l'attuazione dell'attività e dei servizi di comunicazione e dell'attività di valutazione d'impatto delle iniziative di cooperazione di cui al comma 2, è autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022»;

4) all'articolo 27, comma 3, lettera a), le parole da: « miste» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « in Paesi partner, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. Possono essere altresì concessi finanziamenti sotto qualsiasi forma direttamente a imprese in Paesi partner »;

5) all'articolo 27, comma 3, lettera b), le parole: «, secondo modalità identificate dal CICS, imprese miste» sono sostituite dalle seguenti: « imprese anche aventi sede»;

6) all'articolo 27, comma 3, lettera c), la parola: « miste» è soppressa;

7) all'articolo 27, comma 4, alinea, le parole: « Il CICS stabilisce» sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti»;

8) all'articolo 27, comma 5, la parola: « crediti» è sostituita dalle seguenti: « finanziamenti sotto qualsiasi forma».


 

 

Il comma 381, al fine di rafforzare l’azione dell’Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, prevede diversi interventi, tra cui incremento delle risorse dell'AICS e modifiche alla disciplina del fondo rotativo istituito presso CDP, dei crediti concessionali e dei finanziamenti concessi da CDP e del relativo fondo di garanzia, al fine di favorire la partecipazione dei soggetti privati ai processi di sviluppo dei Paesi partner.

 

La lettera a) incrementa l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.

L’articolo 18 di tale legge, dopo aver stabilito al comma 1 che all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) è attribuita autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio, dispone al comma 2, le diverse modalità di finanziamento del suo bilancio. Tra di esse, con la lettera c), si individua un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli[184] dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L’incremento del finanziamento annuale dell'AICS a valere sullo stato di previsione del MAECI è stabilito in euro 99 milioni per l'anno 2022, euro 199 milioni per l'anno 2023, euro 249 milioni per l’anno 2024, euro 299 milioni per l’anno 2025, euro 349 milioni annui a decorrere dall’anno 2026.

Tale intervento si propone di contribuire all'attuazione dell'impegno del Governo a riallineare progressivamente l'aiuto pubblico allo sviluppo all'obiettivo dello 0,7% del RNL fissato dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile nel 2015.

 

L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), istituita dall'art. 17 della legge 125/2014, rappresenta il braccio tecnico-operativo del sistema italiano di cooperazione. L'AICS, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del MAECI, svolge le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, e può erogare servizi, assistenza e supporto tecnico, a beneficio delle altre Amministrazioni pubbliche che operino nel quadro degli obiettivi di cooperazione. Acquisisce, inoltre, incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali e collabora con strutture di altri Paesi aventi analoghe finalità, promuovendo forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative. L'Agenzia realizza e gestisce altresì una banca dati pubblica in cui sono raccolte tutte le informazioni relative ai progetti di cooperazione realizzati e in corso di realizzazione. L'Agenzia gode di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio ed è pertanto in condizione di operare in modo flessibile all'interno delle competenze fissate dalla legge 125/2014 e delle funzioni di vigilanza attribuite al MAECI, nonché in conformità con le linee di indirizzo approvate dal Governo con il Documento triennale di programmazione.

Operativa da gennaio 2016, dopo l'adozione dei necessari regolamenti ed altri atti normativi, nelle prime fasi di attività l'Agenzia ha preso in carico tutti i progetti che erano del MAECI ed ha accreditato presso i Governi locali le sue 19 sedi all'estero, che si sommano alla sede centrale di Roma e a quella di Firenze.

In particolare, lo statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è stato approvato con decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015 n. 113; il regolamento di organizzazione è contenuto nel decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale del 15 dicembre 2015, come modificato con decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale del 29 aprile 2016; il regolamento interno di contabilità è contenuto nel decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 dicembre 2015, n. 1002/2500. Nello statuto, oltre alle previsioni di carattere organizzativo e gestionale, vi sono norme per la definizione dell'elenco delle organizzazioni no profit che possono partecipare alle iniziative e godere dei finanziamenti. Il d.p.c.m. 2 novembre 2015 stabilisce la dotazione organica dell'Agenzia e i contingenti massimi di personale. Organi dell'Agenzia sono il Direttore, il comitato direttivo e il collegio dei revisori, nonché gli uffici di livello dirigenziale, generale e non, presenti in Italia e le sedi all'estero. Con il Decreto MAECI 29 aprile 2016 sono state apportate alcune modifiche allo Statuto, in particolare sull'articolazione degli uffici e sulle procedure per il conferimento di incarichi di livello dirigenziale non generale. È stato approvato con la determina del Direttore dell’Agenzia n. 311 del 17 dicembre 2020 il Codice etico e di comportamento del personale AICS.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 dello statuto (contenuto nel già ricordato decreto n. 113 del 22 luglio 2015) le modalità di collaborazione tra il MAECI e l'Agenzia, ferme restando le attribuzioni del Ministro previste dall'articolo 11 della legge istitutiva in materia di responsabilità politica, di indirizzo e di coordinamento, sono regolate con una convenzione stipulata ogni tre anni e modificabile su proposta di ciascuna delle parti. La convenzione 2019-2021 attualmente in vigore è stata firmata il 12 luglio 2019. Un’ulteriore convenzione MAECI-AICS-Cassa depositi e prestiti (CDP) firmata il 14 dicembre 2021 (ed emendata il 1° febbraio 2021) ne regola i rapporti in attuazione dell'articolo 22, commi 2 e 5, della legge 125/2014. Si rammenta che l'articolo 22 della legge 125/2014 ha autorizzato CDP, nell'ambito delle finalità della medesima legge, ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo. CDP è stata inoltre autorizzata (art. 22, comma 4 della legge 125/2014 e art. 5, comma 7, lett. a) del decreto legge 269/2003 convertito, con modificazioni dalla legge 326/2003) a destinare risorse proprie, nel limite annuo stabilito con separata convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, a iniziative di cooperazione allo sviluppo anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, ovvero con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali.

Si rammenta che in materia di organizzazione dell'Agenzia italiana di cooperazione allo sviluppo è successivamente intervenuto l'articolo 27-bis del decreto legge 162/ 2019, convertito con modificazioni dalla legge. n. 8/2020. La disposizione, nell'introdurre talune modifiche in materia di personale operante nel settore della cooperazione internazionale allo sviluppo, ha previsto, tra l'altro, l'incremento del contingente da inviare presso le sedi estere dell'AICS ed ha elevato il numero di unità da assumere localmente. La norma, inoltre, ha incrementato a decorrere dall'esercizio 2020 lo stanziamento a disposizione dell'agenzia.

In particolare:

-    il nuovo comma 5-bis dell'articolo 19 della legge 125/2014, che riguarda il personale dell'AICS, prevede che presso le sedi estere dell'agenzia possono essere inviati, secondo criteri individuati dal Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo, fino a 60 dipendenti inquadrati nell'organico dell'agenzia o esperti già in servizio presso la Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo; tale contingente può essere incrementato sino a 90 unità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

-    il contingente numerico complessivo del personale locale assunto nei paesi nei quali opera la agenzia passa da 100 a 150 unità;

-    la dotazione finanziaria assegnata all'agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per le per spese di funzionamento è incrementata di 4,2 milioni di euro annui a decorrere dall'esercizio 2020.

Nella legge di bilancio per il 2021 (legge 178 /2020) le risorse destinate alle spese di personale e di funzionamento per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, rispettivamente appostate sui capitoli 2021 e 2171 dello stato di previsione del MAECI, ammontano a 33,15 e 7,58 milioni di euro.

 

La lettera b) apporta le seguenti novelle alla legge 11 agosto 2014, n. 125.

L’alinea 1 amplia il novero delle fonti - aggiungendo un periodo alla fine dell’articolo 8, comma 1 - con cui è possibile incrementare la dotazione del fondo rotativo presso CDP di cui all’articolo 8 comma 1, di detta legge, e della sua quota di cui all’articolo 27, comma 3, includendo anche l'apporto finanziario da parte di soggetti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee.

 

L’articolo 8 comma 1 della legge 125/2014 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed in base alle procedure stabilite dalla stessa legge, autorizza la società Cassa depositi e prestiti Spa a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati destinatari degli interventi della cooperazione per lo sviluppo[185], nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di essa ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227.

L’articolo 21 della legge 125/2014 istituisce il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al Comitato è riservata l'approvazione di iniziative di cooperazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di valore superiore a 2 milioni di euro, fermo restando che esso sia comunque messo a conoscenza delle iniziative di importo inferiore. Il Comitato, tra i suoi compiti, definisce la programmazione annuale con riferimento a Paesi ed aree di intervento.

Il Comitato è presieduto dallo stesso Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (o dal vice ministro della cooperazione allo sviluppo) ed è composto dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e dal direttore dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, nonché, limitatamente alle questioni concernenti le iniziative di cui agli articoli 8 e 27 (proprio quelle in commento), dal direttore generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze (partecipazione introdotta dalla legge di bilancio 2018 n. 205/2017, art. 1, co. 283 della legge).

Vi partecipano, senza diritto di voto, i responsabili delle strutture competenti in relazione all'ordine del giorno ed i rappresentanti del MEF o di altre Amministrazioni pubbliche, per la trattazione di materie di loro competenza; è altresì prevista l'estensione della partecipazione al Comitato, senza diritto di voto, ad un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome e/o un rappresentante delle associazioni rappresentative degli enti locali nel caso in cui vengano trattate questioni di loro competenza. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.

Il braccio finanziario della cooperazione è rappresentato dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDP) cui la legge (art. 22) ha assegnato il ruolo di Istituzione Finanziaria per la Cooperazione allo Sviluppo nonché di Banca di sviluppo, con facoltà di operare in tutti i Paesi in Via di Sviluppo. CDP si posiziona come motore finanziario di iniziative di cooperazione, in coerenza con la nuova linea strategica di cooperazione allo sviluppo caratterizzata dal blending, cioè il mix di risorse pubblico/private. Infatti, se dal 1° gennaio 2016 CDP effettivamente gestisce il più importante strumento della cooperazione allo sviluppo, che è il Fondo rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo (istituito dall'art. 26 della legge 227/1977), essenzialmente diretto ai finanziamenti a Stati sovrani, quindi a Governi (settore pubblico sovrano), in aggiunta a ciò, essa è stata autorizzata, a partire dal 2017, ad utilizzare anche proprie risorse rivenienti dal risparmio postale. L'art. 22, comma 4 della legge 125/2014 e l'art. 5, comma 7, lett. a) del decreto legge 269/2003 convertito, con modificazioni dalla legge 326/2003, infatti, autorizzano CDP a destinare risorse proprie, nel limite annuo stabilito con separata convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, a iniziative di cooperazione allo sviluppo anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, ovvero con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali.

CDP, finanziando soggetti pubblici e privati, od investendo in fondi (o fondi di fondi) a supporto della crescita socio-economica può operare in tutti i Paesi e territori che possono ricevere aiuto pubblico allo sviluppo in quanto rientranti nell'apposita lista stilata da OECD-DAC e rivista ogni tre anni. I paesi partner di CDP includono sia Least Developed Countries, identificati dall'ONU come paesi con i più bassi livelli di sviluppo socioeconomico al mondo, sia i paesi cosiddetti emergenti, ossia quei paesi che non hanno ancora raggiunto sufficienti livelli di crescita economica[186].

L’articolo 27, comma 3, della legge 125/2014 determina gli scopi a cui per essere destinata una quota del fondo rotativo:

a)  concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, anche in via anticipata, ad imprese per la partecipazione al capitale di rischio di imprese miste in Paesi partner, individuati con delibera del Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (CICS), con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;

b)  concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino, secondo modalità identificate dal CICS, imprese miste in Paesi partner che promuovano lo sviluppo dei Paesi medesimi;

c)  costituire un fondo di garanzia per finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore di imprese miste nei Paesi di cui alla lettera a), concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, da banche dell'Unione europea, da banche di Paesi non appartenenti all'Unione europea se soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorità competente del Paese in cui si effettua l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti.

Il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS)[187], istituito dall’articolo 15 della legge 125/2014, ha il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività di cooperazione, nonché la coerenza delle politiche nazionali con le stesse iniziative di cooperazione allo sviluppo. Il CICS, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne è il vicepresidente, dal vice Ministro della cooperazione, e dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nel corso del procedimento di formazione del disegno di legge di bilancio, il CICS ha il compito di rappresentare le esigenze finanziarie necessarie all'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e di proporre la ripartizione degli stanziamenti per ciascun Ministero (come previsto dall'articolo 14, comma 1 della legge 125/2014) sulla base del documento triennale di programmazione e di indirizzo, dell'esito dei negoziati internazionali in materia di partecipazione alla ricapitalizzazione di banche e fondi di sviluppo e delle risorse già stanziate a tale fine.

 

L’alinea 2 - novellando l’articolo 20, comma 2 - amplia le competenze della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS), volte a coadiuvare il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il vice ministro della cooperazione allo sviluppo, includendovi le attività di comunicazione per la valorizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo presso la pubblica opinione. Viene, inoltre, semplificata la procedura amministrativa per l'affidamento dei servizi di valutazione ad operatori esterni indipendente da parte della DGCS, consentendo alla Direzione stessa (e non più dell’Agenzia[188]) di provvedere direttamente all'impegno e all'erogazione delle somme dovute alle imprese contraenti, allo scopo di valutare l'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di verificare il raggiungimento degli obiettivi programmatici.

 

Il D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260 , emanato anche in attuazione dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, ha introdotto significative modifiche all'organizzazione del Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale. Alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) viene attribuito il compito di curare la rappresentanza politica e la coerenza delle azioni dell'Italia in materia di cooperazione nell'ambito delle relazioni bilaterali e dei rapporti con le organizzazioni internazionali e con l'Unione europea, oltre che di coadiuvare il Ministro e il vice Ministro nell'elaborazione degli indirizzi per la programmazione in riferimento ai Paesi e alle aree di intervento. Spetta inoltre alla DGCS concorrere a definire i contributi volontari alle organizzazioni internazionali e i crediti concessionali e quelli agevolati previsti dalla legge, nonché disporre gli interventi di emergenza umanitaria di cui all'articolo 10 della stessa legge. La DGCS è chiamata inoltre a negoziare gli accordi con i Paesi partner per la disciplina degli interventi a dono, a valutare l'impatto degli interventi di cooperazione, a verificare il raggiungimento degli obiettivi programmatici, e a coadiuvare il Ministro e il vice Ministro nell'esercizio dei poteri di coordinamento, indirizzo, controllo e vigilanza, oltre che nell'emanazione delle direttive all'AICS. È altresì previsto che la DGCS assicuri i servizi di segretariato e di supporto del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), del Consiglio nazionale per la cooperazione e del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo. Ulteriori modifiche riguardano la struttura e le modalità operative della DGCS. Viene infatti previsto che la Direzione includa non più di sette uffici di livello dirigenziale non generale e che nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati, operi in raccordo con l'AICS con modalità stabilite nella convenzione stipulata tra il Ministro e l'Agenzia[189].

 

L’alinea 3 - introducendo un comma 2-ter all’articolo 20 - autorizza in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall’anno 2022, per la copertura degli oneri connessi alle attività e servizi di comunicazione finalizzati alla valorizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo, ed alle attività di valutazione d’impatto delle iniziative di cooperazione (di cui all'alinea precedente).

 

Gli interventi di cui agli alinea 4-6 mirano ad ampliare anche alle imprese private la possibilità di beneficiare di crediti concessionali e finanziamenti a valere sul fondo rotativo presso CDP.

 

In dettaglio, l’alinea 4 - novellando l’articolo 27, comma 3, lettera a) - amplia la platea delle imprese beneficiarie dei finanziamenti provenienti da una quota del fondo rotativo. Si prevede che possano concedersi finanziamenti sotto qualsiasi forma ad imprese per la partecipazione al capitale di rischio di imprese, non più necessariamente miste, bensì anche private in Paesi partner. Si introduce anche la possibilità di concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma direttamente ad imprese in Paesi partner, che non presentano un socio locale. Per la individuazione di tali Paesi non è più prevista la delibera del Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (CICS).

Analogamente al precedente alinea, l’alinea 5 - modificando l’articolo 27, comma 3, lettera b) - amplia la possibilità di finanziare con la quota del fondo rotativo investitori pubblici o privati o organizzazioni internazionali che finanzino non più solo imprese miste, ma anche imprese aventi sede in Italia che promuovano lo sviluppo dei medesimi paesi partner e ne semplifica la procedura, espungendo il ruolo del CICS nello stabilire le modalità di tali finanziamenti.

Anche l’alinea 6 - novellando l’articolo 27, comma 3, lettera c) - supera il riferimento alla natura mista pubblico/privata delle imprese nei Paesi partner, beneficiarie del fondo di garanzia sui di finanziamenti concessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., da banche dell'Unione europea, da banche di Paesi non appartenenti all'Unione europea se soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorità competente del Paese in cui si effettua l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti.

 

L’alinea 7 - novellando l’articolo 27, comma 4 - sottrae al CICS, ponendola invece in capo al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la competenza a stabilire, con suo decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze:

a) la quota del fondo rotativo che può annualmente essere impiegata per le finalità di cui all'art. 27, comma 3;

b) i criteri per la selezione delle iniziative di cui al richiamato comma 3 che devono tenere conto, oltre che delle finalità e delle priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dai Paesi partner a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mirano a privilegiare la creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile;

c) le condizioni in base alle quali possono essere concessi finanziamenti sotto qualsiasi forma.

 

L’alinea 8 - modificando l’articolo 27, comma 5, affida alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. mediante convenzione stipulata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'erogazione e la gestione dei finanziamenti sotto qualsiasi forma (e non più semplicemente dei crediti) di cui al richiamato articolo 27, ciascuno dei quali è valutato dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) congiuntamente alla CDP.

Comma 382
(Partecipazione italiana ad EXPO OSAKA 2025)

 

382. Per gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2025 Osaka, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per l'anno 2026. Ai fini del presente comma, si applica l'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ad eccezione dei periodi primo e terzo, e i riferimenti ivi contenuti a Expo 2020 Dubai e agli Emirati Arabi Uniti si intendono rispettivamente fatti a Expo 2025 Osaka e al Giappone.

 

 

Il comma 382, autorizza, per gli anni dal 2023 al 2026, la spesa necessaria a sostenere gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2025 Osaka.

 

L'Esposizione Universale di Osaka che si terrà dal 13 aprile al 13 ottobre del 2025 in Giappone avrà come tema "Future society for our lives". Al fine di consentire la partecipazione dell'Italia a tale Esposizione, la presente disposizione autorizza la relativa spesa, quantificata in 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l’anno 2025 e di 3 milioni di euro per l’anno 2026. Viene stabilito che si applica l’articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) che provvedeva in merito alla partecipazione italiana ad Expo 2020 Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, eccetto i periodi primo e terzo riferiti a Dubai, mutuandone la disciplina essenziale dell'attività del Commissariato generale di sezione.

 

Le Esposizioni universali hanno una frequenza ogni 5 anni per una durata massima di 6 mesi, sono delle mostre espositive di portata internazionale ospitate ogni volta da un Paese nel mondo. Lo scopo delle esposizioni universali è quello di promuovere il progresso industriale e tecnologico a livello globale, mettendo in mostra le ultime innovazioni tecniche e scientifiche che in qualche modo possono migliorare le condizioni di vita sociale ed economica del pianeta.

 

L'organismo internazionale che regola la frequenza e l'organizzazione delle esposizioni è il BIE, Bureau International des Expositions, nato il 22 novembre del 1928 a Parigi da una Convenzione sottoscritta da numerose nazioni nel mondo: è un'organizzazione intergovernativa che ha sede a Parigi. Oggi il BIE conta un numero di ben 170 Stati e organismi membri. Nella Convenzione, che viene costantemente aggiornata sono espressi i criteri e le regole di organizzazione che ogni esposizione universale deve assumere, i rapporti di partecipazione tra gli Stati membri e sono indicati gli obiettivi che si vogliono raggiungere. Sempre all'interno della convenzione del 1928, entrata ufficialmente in vigore nel 1931, vengono elencate le caratteristiche che un'Esposizione deve avere.

 

La partecipazione italiana a Expo Osaka 2025 è un impegno internazionale assunto dall'Italia, in conseguenza dei significativi rapporti col Giappone e dell'avvenuta presentazione della candidatura del nostro Paese ad ospitare a Roma la successiva edizione del 2030.

L'adesione impone adempimenti di carattere amministrativo e finanziario di pronta attuazione, a partire dalla nomina di un Commissario generale di sezione che, secondo le norme del BIE, è la figura incaricata di porre in essere tutte le attività necessarie ad assicurare la partecipazione all'esposizione e a cui compete, tra le altre cose, la presentazione del "Theme Statement" e la successiva predisposizione degli adempimenti.

 

Della disciplina di cui all’articolo 1, comma 587, della richiamata legge di bilancio per il 2019, vengono mutuate le disposizioni secondo cui la composizione ed organizzazione del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana all’Expo siano disciplinate con uno o più DPCM, di concerto con i Ministri degli Affari esteri e dell’Economia, prevedendo un  massimo di 17 unità di personale reclutato con forme contrattuali flessibili, oltre al Commissario generale di sezione e al personale appartenente alla P.A., con esclusione del personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Si dispone del compenso spettante al Commissario generale e di quello dei dipendenti di amministrazioni pubbliche: gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale della P.A. collocato fuori ruolo, in comando o distaccato presso il Commissariato restano a carico delle amministrazioni di provenienza.

I contratti di lavoro flessibile previsti possono essere prorogati, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, fino alla conclusione delle attività del Commissariato generale di sezione.

Alle attività all'estero del Commissariato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il Commissariato è assistito da un Comitato di monitoraggio, composto da un membro designato dal Presidente della Corte dei conti, in qualità di presidente, da un componente designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da un componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Comma 383
(Partecipazione dell’Italia al Conto speciale del Consiglio d’Europa)

 


383. Per la concessione da parte dello Stato italiano di un contributo annuale da destinare al Conto speciale del Consiglio d'Europa, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2022.


 

 

La disposizione istituisce un fondo, con una dotazione di 300.000 euro annui, a decorrere dall’anno 2022, per un contributo annuale, da parte dell’Italia, al Conto speciale del Consiglio d’Europa.

 

Si prevede l’istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 300.000 euro annui, a decorrere dal 2022, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il fondo è finalizzato alla concessione di un contributo finanziario, da parte dello Stato italiano, al Conto speciale del Consiglio d’Europa.

Secondo quanto originariamente riportato nella relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio, la norma definisce il contributo finanziario dello Stato italiano si collega alla finalità di ridurre i casi pendenti dinanzi alla Corte che interessano l’Italia, alla luce della necessità di implementazione delle misure atte a garantire una celere definizione dei giudizi pendenti e dell’arretrato.

La Corte europea dei diritti dell’uomo è un organo giurisdizionale internazionale indipendente, fondato nel 1957 a Strasburgo, il cui compito è quello di giudicare in merito alle violazioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Già a partire dalla Conferenza dei Ministri della Giustizia, riunitisi ad Interlaken del 2010, è stata richiamata l’attenzione sull’alto numero dei ricorsi presentati davanti alla Corte e il crescente ritardo nel loro esame, cui si diede una prima risposta con l’adozione di misure volte ad aumentare l’efficienza e affrontare il numero dei ricorsi chiaramente irricevibili pendenti dinanzi alla Corte. Al fine di poter smaltire l’arretrato e affrontare il crescente numero di ricorsi sono apparse necessarie risorse aggiuntive in termini di personale. A tal fine, alla metà del 2012, è stato creato un conto speciale presso la Corte europea sul quale gli Stati membri versano contributi volontari.

Secondo quanto riportato nella Relazione al Parlamento sull’esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato italiano riguardante il 2019 e trasmessa alle Camere il 29 dicembre 2020 ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 12, il contenzioso nei riguardi del nostro Paese evidenzia significativi progressi nella riduzione del carico pendente: alla fine del 2019, si registravano 3.050 ricorsi pendenti, a fronte dei 4.050 ricorsi pendenti del 2018 e dei 4.665 ricorsi pendenti del 2017.  Il documento sottolinea gli effetti decongestionanti sul volume complessivo delle pendenze a carico dell’Italia, ma rileva al contempo come il carico di lavoro della Corte europea relativo all’Italia rimanga ancora consistente, rappresentando il 5% del totale.

 


 

Commi 384-387
(Partecipazione dell’Italia ai programmi
del Fondo monetario internazionale)

 


384. Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi più poveri e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, fermo restando l'accordo di prestito di cui all'articolo 13, comma 6-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonché l'accordo di prestito di cui all'articolo 1, comma 638, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un nuovo prestito nei limiti di 1 miliardo di diritti speciali di prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il Poverty Reduction and Growth Trust, secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

385. Nell'ambito del nuovo accordo di prestito di cui al comma 384, per consentire il puntuale ed efficace funzionamento del Poverty Reduction and Growth Trust, la Banca d'Italia è autorizzata a concedere risorse a titolo di dono al Fondo monetario internazionale nei limiti complessivi di 101 milioni di euro, equivalenti a 83 milioni di euro di diritti speciali di prelievo, da ripartire in cinque versamenti annuali di pari importo, da effettuare per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. In relazione a quanto previsto dal presente comma ed al fine di rispettare le vigenti disposizioni legislative nazionali ed europee, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 20,2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da corrispondere alla Banca d'Italia entro il mese di marzo di ciascun anno.

386. Sul prestito autorizzato dal comma 384 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati. Agli eventuali oneri derivanti dalla predetta garanzia si fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

387. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rimborsare alla Banca d'Italia, con valuta antergata al 29 giugno 2021, l'importo di 49 milioni di euro nell'anno 2022, equivalente all'importo di 40,46 milioni di diritti speciali di prelievo versato dalla Banca d'Italia al Fondo monetario internazionale e utilizzato come contributo dell'Italia al programma del medesimo Fondo a favore del Sudan, conformemente alla decisione assunta dal Ministero stesso nell'ambito dell'iniziativa sulla cancellazione del debito dei Paesi più poveri fortemente indebitati (HIPC).


 

I commi in esame dettano disposizioni riguardanti la partecipazione italiana a diversi strumenti di finanziamento degli interventi del Fondo monetario internazionale, nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi più poveri e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica.  

 

Il comma 384, autorizza la Banca d’Italia a concedere un nuovo prestito nei limiti di 1 miliardo di diritti speciali di prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il Poverty Reduction and Growth Trust, secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale (FMI), il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia, fermi restando l’accordo di prestito di cui all’articolo 13, comma 6-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, nonché l’accordo di prestito di cui all’articolo 1, comma 638, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021).

 

I diritti speciali di prelievo (in inglese Special Drawing Rights, SDRs) costituiscono un’attività di riserva creata nel 1969 con lo scopo di aumentare la disponibilità di risorse a disposizione del FMI. Il valore dei DSP è attualmente determinato in base ad un paniere di cinque valute (dollaro USA, euro, sterlina UK, yen giapponese e yuan cinese). Il FMI ha la facoltà di accrescere la propria liquidità per mezzo di assegnazioni di DSP ai paesi membri in proporzione alla quota da ciascuno sottoscritta.

L’art. 13, comma 6-sexies del decreto-legge n. 244 del 2016 proroga l’autorizzazione alla Banca d’Italia riguardante la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi più poveri. A tale fine la Banca centrale è autorizzata a concedere un prestito nei limiti di 400 milioni di diritti speciali di prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il richiamato Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT), secondo le modalità concordate tra il FMI, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia.

Il nostro Paese Italia ha sottoscritto un altro accordo di prestito con il FMI, autorizzato dall’art. 1, comma 638, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che consente di erogare al FMI fino a un miliardo di DSP. Data l’evoluzione del quadro sanitario globale e delle conseguenze economiche e sociali dovute alla pandemia COVID-19, soprattutto nei paesi più poveri, nel corso del 2021 il FMI ha dato seguito alle indicazioni ricevute dai propri azionisti, allocando a tutti i paesi membri risorse finanziarie sotto forma di nuovi DSP per un ammontare complessivo equivalente a 650 miliardi di dollari statunitensi, con l’intento di sostenere la domanda globale di liquidità. In tale contesto, sulla scorta delle indicazioni ricevute dalle economie avanzate, e in particolare dai G7, il FMI ha proposto ai paesi con una posizione finanziaria solida di utilizzare parte dei DSP a loro allocati a favore di un ulteriore rafforzamento del PRGT.

Il PRGT è lo sportello del FMI per l’assistenza finanziaria ai paesi più poveri (low-incorre countries, LICs). Tale assistenza si fonda su strumenti che hanno per obiettivo, oltre alla stabilità macroeconomica, anche la riduzione della povertà e sono — per questa ragione — offerti ai paesi debitori a condizioni “concessionali”, ovvero con termini più favorevoli degli strumenti di prestito ordinari. Il PRGT è finanziato dai paesi donatori con risorse a prestito (loan accounts) e a dono (subsidy accounts); è la combinazione di queste due tipologie di risorse che permette al FMI di erogare l’assistenza “concessionale” ai LICs. L’Italia ha costantemente contribuito ad entrambe le tipologie di risorse. I prestiti sono stati erogati in base ad accordi tra il FMI e la Banca d’Italia e sono coperti dalla garanzia dello Stato sul rimborso del capitale e sugli interessi maturati, mentre l’erogazione dei doni avviene per il tramite della Banca d’Italia a valere su risorse del Bilancio dello Stato.

 

Il comma 385 autorizza inoltre la Banca d’Italia, nell’ambito del nuovo accordo di prestito di cui al comma 2, a concedere di risorse a titolo di dono al FMI nei limiti complessivi di 101 milioni di euro, equivalenti a 83 milioni di diritti speciali di prelievo, da ripartire in 5 versamenti annuali di pari importo, da effettuarsi in ciascun anno dal 2022 al 2026. A tale fine è istituito un fondo, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 20,2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da corrispondere alla Banca d’Italia entro il mese di marzo di ciascun anno.

Il comma 386 dispone che il prestito di cui al comma 2 sia assistito da una garanzia dello Stato tato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati. Gli oneri correlati a tale garanzia sono coperti mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il comma 387 autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a rimborsare alla Banca d’Italia, con valuta antergata al 29 giugno 2021, l’importo di 49 milioni di euro nell’anno 2022, equivalente all’importo di 40,46 milioni di diritti speciali di prelievo versato dalla Banca d’Italia al FMI ed utilizzato come contributo dell’Italia al programma del medesimo Fondo a favore del Sudan, conformemente alla decisione assunta dal Ministero stesso nell’ambito dell’Iniziativa sulla cancellazione del debito dei paesi più poveri fortemente indebitati (HIPC).

L’HIPC, è un programma promosso nel 1996, congiuntamente dal FMI e dalla Banca mondiale. L’Iniziativa ha lo scopo di aiutare i paesi più poveri del mondo portando il loro debito pubblico a un livello sostenibile, sotto la condizione che i loro governi dimostrino di raggiungere determinati livelli di efficienza nella lotta alla povertà.


 

Comma 388
(Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa)

 


388. Al libro terzo, titolo III, capo III, sezione II, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 620 è aggiunto il seguente:

« Art. 620-bis. - (Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa)-1. Per assicurare il rispetto degli impegni assunti dall'Italia connessi con il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo per finanziare l'approntamento e l'impiego degli assetti ad alta e altissima prontezza operativa a ciò destinati. La dotazione iniziale del fondo di cui al primo periodo è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il fondo di cui al presente comma è ripartito tra le diverse finalità di impiego con decreto del Ministro della difesa, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze».


 

 

Il comma 388, istituisce un fondo per finanziare l'approntamento e l'impiego degli assetti destinati ad alta e altissima prontezza operativa.

 

La disposizione - inserendo l’articolo 620-bis nel Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - istituisce il Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa, allo scopo di assicurare il rispetto degli impegni assunti dall'Italia connessi con il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

La dotazione iniziale del fondo, allocato nello stato di previsione del Ministero della difesa, è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Tali somme sono ripartite tra le diverse finalità di impiego con decreto del Ministro della difesa previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

 

La relazione illustrativa afferma che per consentire alle Forze Armate di far fronte agli elevati oneri di approntamento e mantenimento delle Unità operative derivanti da accordi internazionali, è necessaria l'istituzione di un apposito fondo che consenta di incrementare per gli anni 2022, 2023, 2024 le ordinarie assegnazioni di bilancio della Difesa, considerato che il complessivo bacino delle forze costituenti gli impegni JRRFs (v. infra), in relazione al livello di prontezza previsto con preavvisi d'impiego brevissimi, richiede un impegno finanziario notevole che attualmente impatta sugli ordinari stanziamenti di bilancio, pregiudicando in tal modo l'efficienza di altri settori dello Strumento militare.

 

Le moderne operazioni militari richiedono sempre più spesso alle Forze armate di operare in combinazione tra loro e in modo integrato, sia a livello nazionale che multinazionale. In particolare, nel rispetto della normativa nazionale e del diritto internazionale, così come degli impegni assunti nei diversi consessi in cui l'Italia è rappresentata (ONU, UE, NATO), lo Strumento militare deve essere in grado di proteggere gli interessi nazionali e contribuire al mantenimento del quadro di sicurezza internazionale attraverso l'impiego di assetti ad alta e altissima prontezza operativa. Tale esigenza è evidenziata anche dal "Documento di pianificazione di lungo termine dello Strumento Militare" (pubblicazione tecnica del 2005, della quale venne prodotta una sintesi divulgativa) che, per l'assolvimento delle missioni militari discendenti dai macro-scenari "ALPHA" (sicurezza degli spazi nazionali) e "BRAVO" (partecipazione ad Operazioni di Coalizione di "reazione immediata"), richiede la disponibilità permanente di Forze ad alta e altissima prontezza operativa, valutate e certificate secondo standard predefiniti.

In tale contesto si inserisce l'iniziativa denominata "Joint Rapid Response Forces", cioè un bacino di assetti capacitivi interforze ad alta e altissima prontezza operativa, già esistenti, da cui attingere per garantire una risposta rapida alle esigenze nazionali (a esclusione delle operazioni in corso e dei compiti discendenti dalla legge) e multinazionali (NATO/UE).

La generazione e l'approntamento delle JRRFs si basano su un'attività ciclica che prevede un periodo di approntamento e un periodo di prontezza operativa (fase di "stand-by"). Tali assetti a elevata prontezza operativa saranno in grado di fornire una risposta rapida e flessibile a eventuali scenari di crisi, non solo per specifiche esigenze nazionali e a supporto dell'Alleanza Atlantica, ma anche per alimentare il bacino degli assetti facenti parte l'“European Battle Group” (EUBG), la cui consistenza dovrà essere incrementata dalle attuali 1.500 unità alle previsionali 5.000, in piena coerenza con le recenti indicazioni volte a corroborare la politica di sicurezza e di difesa comune europea (PSDC).

 

Dalla relazione tecnica si evince, altresì, che la dotazione del fondo dall'anno 2023 è destinata alle attività volte a garantire adeguato sostegno alla Very High Readiness Joint Task Force (VHRJTF), appartenente al basket JRRFs, nella considerazione che l'Italia sarà, nel 2025, Nazione guida del citato assetto. In tale contesto, già nel 2024 si svilupperà la fase di preparazione nazionale (cd. fase di "STAND-UP"); nel 2025 la fase di rischieramento e condotta delle attività (cd. fase di "STAND-BY') e nel 2026 la fase di mantenimento (cd. fase di "STAND/DOWN").


 

Comma 389
(Riduzione Fondo esigenze indifferibili)

 


389. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per l'anno 2027, 2 milioni di euro per l'anno 2029, 3,5 milioni di euro per l'anno 2030, 4,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.


 

 

Il comma 389 riduce la dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di 7 milioni di euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per l’anno 2027, 2 milioni di euro per l’anno 2029, 3,5 milioni di euro per l’anno 2030, 4,5 milioni di euro per l’anno 2031 e 18 milioni di euro annui a decorrere dall' anno 2032.

 

Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3076).

Si segnala che il Fondo viene altresì rifinanziato dal comma 627 del provvedimento in esame (cfr. la relativa scheda di lettura), nonché dalla Sezione II. Intervengono, invece, in ulteriore riduzione delle risorse del Fondo i commi 753, 818 e 856 del provvedimento in esame.

Nella legge di bilancio 2022-2024, il capitolo 3076/MEF presentava una dotazione a legislazione vigente pari a 183,2 milioni di euro per il 2022, 223,6 milioni di euro per il 2023 e 275,7 milioni di euro per il 2024.

A seguito delle modifiche approvate nel corso dell’esame parlamentare, il Fondo presenta nel bilancio triennale 2022-2024, una dotazione di 176,4 milioni per il 2022, di circa 303 milioni per il 2023 e di 387,3 milioni per il 2024.

 


 

Comma 390
(Profughi afghani: incremento del Fondo nazionale
per le politiche e i servizi dell'asilo)

 


390. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan, al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 2.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementata di 29.981.100 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.


 

 

Il comma 390 incrementa la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo di circa 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024, onde assicurare l’attivazione di ulteriori 2.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) per l'accoglienza di richiedenti asilo in conseguenza della crisi politica in corso in Afghanistan.

 

L'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo è strumentale all’attivazione di 2.000 posti aggiuntivi nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).

Questi posti aggiuntivi sono destinati all'accoglienza di un afflusso di "richiedenti asilo", accresciutosi in conseguenza della crisi politica in Afghanistan.

L'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell’asilo è previsto valere per il triennio 2022-2024.

In particolare, l'incremento ammonta a 29,981 milioni per ciascun anno del triennio.

Esso si aggiunge a quello disposto dall'articolo 7 del decreto-legge n. 139 del 2021 per il triennio 2021-2023 (ossia: 11,35 milioni per il 2021; 44,97 milioni sia per il 2022 sia per il 2023), strumentale all'attivazione di 3.000 posti aggiuntivi nel Sistema di accoglienza e integrazione, destinati all'accoglienza di un afflusso di accresciutosi in conseguenza della crisi politica in Afghanistan.

 

Il sistema dell'accoglienza territoriale dei migranti che segue al soccorso ed alla prima accoglienza - dapprima denominato SPRAR (Sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati), ai sensi del decreto-legislativo n. 142 del 2015 (adottato in attuazione delle direttive europee 2013/32/UE e 2013/33/UE); indi ridenominato SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati), per effetto del decreto-legge n. 113 del 2018 - è oggi costituito dal SAI (Sistema di accoglienza e integrazione), a seguito del decreto-legge n. 130 del 2020 (si cfr. articolo 4, comma 3, lettera a), e comma 4).

Questi mutamenti di denominazione sono correlati ad alcune modificazioni 'sostanziali' della disciplina della c.d. seconda accoglienza. Così, il decreto-legge n. 113 del 2018 modificava la tipologia di beneficiari e le modalità di accesso, riservando i servizi di accoglienza degli enti locali ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati (tutti i minori, indipendentemente dallo status di richiedente protezione internazionale), escludendo invece dalla possibilità di usufruire dei relativi servizi i richiedenti la protezione internazionale. Di contro, il decreto-legge n. 130 del 2020 ha reintrodotto la possibilità di accoglienza nel SAI ai richiedenti la protezione internazionale ed ampliato l'accesso, nei limiti dei posti disponibili, ai titolari di specifiche categorie di permessi di soggiorno previste dal decreto legislativo n. 286 del 1998 Testo unico dell'immigrazione (permesso di soggiorno "per protezione speciale"; "per cure mediche"; "per protezione sociale"; "violenza domestica"; "per calamità"; "di particolare sfruttamento lavorativo"; "per atti di particolare valore civile": per casi speciali) i quali non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, nonché ai neo-maggiorenni affidati ai servizi sociali in prosieguo amministrativo.

Inoltre il decreto-legge n. 130 del 2020 ha diversificato i servizi, ora articolati in due livelli di prestazioni: il primo livello dedicato ai richiedenti protezione internazionale (con prestazioni di accoglienza materiale, assistenza sanitaria, assistenza sociale e psicologica, mediazione linguistico-culturale, somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio); il secondo livello rivolto a coloro che della protezione internazionale siano già titolari (con servizi aggiuntivi finalizzati all'integrazione, comprensivi dell'orientamento al lavoro e della formazione professionale).

Ai sensi della normativa vigente i progetti di accoglienza integrata vengono finanziati annualmente dal Ministro dell'interno, con l'indicazione del costo massimo di progetto sulla base del costo medio dei progetti della rete, relativo alla specifica tipologia di accoglienza. Il sostegno finanziario è assicurato dalle risorse iscritte al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA), istituito dalla legge n. 189 del 2002 modificativa del decreto legge n. 416 del 1989, nel quale confluiscono sia risorse nazionali, provenienti dallo stato di previsione del Ministero dell'interno sia assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati.

 

Il costo complessivo dei 2.000 posti è calcolato, si legge nella relazione tecnica, sulla base di una spesa giornaliera pro-capite di 41,07 euro.

Siffatte aggiuntive risorse affluiscono al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, presso il Ministero dell'interno.

Tale Fondo infatti - istituito dalla legge n. 189 del 2002, modificativa per questo riguardo degli articoli 1-sexies ed 1-septies del decreto-legge n. 416 del 1989, così istituzionalizzando il sistema territoriale di accoglienza 'diffuso' con il coinvolgimento degli enti territoriali - finanzia (avvalendosi sia di risorse nazionali sia di assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati) i progetti di accoglienza integrata, elaborati dagli enti locali (per le modalità di accesso ai finanziamenti, cfr. il decreto del Ministro dell'interno del 18 novembre 2019).

La dotazione finanziaria complessiva del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, era pari in corso d'anno a: 543,54 milioni per il 2021; 552,47 milioni per il 2022; 552,47 milioni per il 2023; 504,26 milioni per il 2024[190].

È su tale postazione che si sono aggiunti gli incrementi (per il triennio 2021-2023) previsti dall'articolo 7 del decreto-legge n. 139 del 2021.

Si aggiunge ora l'ulteriore incremento disposto, per il triennio 2022-2024, dalla disposizione in esame.

 

La legge di bilancio in esame attribuisce al capitolo 2352 del Ministero dell'interno, su cui è allocato il Fondo, uno stanziamento di competenza pari a circa 662,5 milioni per il 2022, 647,5 milioni per il 2023, 589,2 milioni per il 2024.

La tabella relativa allo stato di previsione del medesimo Ministero chiarisce peraltro, con apposita nota, che tale stanziamento comprende alcuni incrementi (di 80 milioni per l’anno 2022, di 65 milioni per l’anno 2023 e di 55 milioni per l’anno 2024) per l’adeguamento alle effettive esigenze (con corrispondente riduzione parziale di altro capitolo del medesimo stato di previsione).


 

Comma 391
(Partecipazione italiana al programma ASI-ARTEMIS)

 


391. Al fine di garantire la partecipazione italiana al programma spaziale ARTEMIS, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024.


 

 

Il comma 391 istituisce nello stato di previsione della spesa del MEF, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per il 2022, 30 milioni di euro per il 2023 e 20 milioni di euro per il 2024, al fine di garantire la partecipazione italiana al programma spaziale ARTEMIS.

 

La relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio per il 2022 (AS n. 2448) informa che il programma ARTEMIS è un programma di volo spaziale con equipaggio in corso portato avanti principalmente dalla NASA, dalle aziende di voli spaziali commerciali statunitensi e da partner internazionali come l'Agenzia spaziale Europea (ESA), l'Agenzia spaziale giapponese (JAXA) e l'Agenzia spaziale canadese (CSA), con l'obiettivo di far sbarcare "la prima donna e il prossimo uomo" sulla Luna, in particolare nella regione del polo sud lunare, entro il 2024. ARTEMIS è il Programma finalizzato a stabilire una presenza stabile e autosufficiente sulla Luna, gettare le basi per le società private per costruire un'economia lunare e infine a rendere possibile lo sbarco degli umani su Marte. L'Italia parteciperà al Programma, in collaborazione con la NASA e l'ESA, costruendo i moduli pressurizzati e altre importanti componenti strategiche.

 


 

Comma 392
(Istituzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni)

 


392. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990, sino al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un apposito fondo denominato « Fondo per la strategia di mobilità sostenibile», con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo e l'entità delle risorse destinate tra l'altro al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale, all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro, all'adozione di carburanti alternativi per l'alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi adibiti all'autotrasporto. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a tali fini destinate con il decreto di cui al secondo periodo, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al presente comma, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

Il comma 392 dell’articolo 1, è finalizzato a prevedere interventi necessari per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni per l'attuazione della strategia europea "Fit for 55".

A tal fine, si prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di un apposito Fondo denominato "Fondo per la strategia di mobilità sostenibile", con una dotazione complessiva di 2.000 milioni di euro di cui di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034.

 

A tale riguardo si ricorda che il 14 luglio scorso la Commissione europea ha adottato il pacchetto climatico “Fit for 55”, che include le proposte legislative per raggiungere entro il 2030 gli obbiettivi del Green Deal. In particolare, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 55% rispetto ai livelli del 1990, con l’obbiettivo di arrivare alla “carbon neutrality” per il 2050.

 

Come evidenziato anche nella relazione illustrativa, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea`Fit for 55' risulta, necessario procedere al rinnovo integrale del parco autobus con mezzi elettrici o ad idrogeno per i centri urbani, a metano per gli extraurbani, al completamento delle ciclovie previste dal Piano nazionale delle ciclovie, al fine di favorire lo shift modale in ambito urbano, alla sostituzione dei mezzi diesel per autotrasporto con mezzi a idrogeno o, almeno per un primo periodo transitorio, a metano nonché assicurare lo sviluppo del trasporto merci intermodale al fine di accrescere la quota del trasporto su ferro, attraverso interventi infrastrutturali e sul materiale rotabile e le attrezzature di tutta la filiera

 

L'articolo in esame, inoltre, prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo e l'entità delle risorse destinate tra l'altro al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale, all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro, all'adozione di carburanti alternativi per l'alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi adibiti all'autotrasporto.

 

Viene infine previsto che con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse assegnate ad ogni singolo settore, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale.

La disposizione al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal pacchetto della Commissione `Fit for 55' che rappresenta la prima proposta normativa europea sul clima e che si pone l'obiettivo di ridurre le emissioni nette di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, per rendere l'Europa il primo continente a emissioni zero entro il 2050, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un apposito Fondo denominato "Fondo per la strategia di mobilità sostenibile ", con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034 .

Il pacchetto si compone di una serie di proposte interconnesse, orientate a garantire una transizione equa, competitiva e verde. Queste consistono nel rafforzamento delle misure esistenti e nell'adozione di nuove iniziative in una serie di settori strategici: clima, energia e combustibili, trasporti, edilizia, uso del suolo e silvicoltura.

Per quanto riguarda il settore dei trasporti, in particolare, il regolamento sull'infrastruttura per i combustibili alternativi assicurerà che siano realizzate in tutta l'Unione le infrastrutture indispensabili per la ricarica e il rifornimento di veicoli più puliti, all'insegna dell'interoperabilità e della facilità d'uso e garantendo l'inclusione delle zone rurali e remote. Gli Stati membri dovranno dotare aree urbane e suburbane, autostrade principali e altri snodi della rete TEN-T di adeguate infrastrutture per ricarica elettrica, CNG, LNG e idrogeno con obiettivi di installazione crescenti al 2025 e 2030 (es. ricarica elettrica ogni 60 km e rifornimento idrogeno ogni 150 km per le autostrade). Inoltre, la revisione dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 di autovetture e furgoni nuovi punta a ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra di questo tipo di veicoli. In particolare, tutte le nuove auto e furgoni dovranno essere a emissioni zero entro il 2035, con target intermedio di emissioni CO2 ridotte del 55% entro il 2030 rispetto ai valori 2021. L'istituzione del fondo per la mobilità sostenibile consentirà azioni più rapide ed efficaci per consentire il raggiungimento di questi target, contrastando nello stesso tempo gli impatti sociali e con finalità redistributive.

§  Rinnovo del parco autobus

Per raggiungere i target previsti dal Regolamento (riduzione del 55% rispetto ai livelli del 1990 delle emissioni di gas serra entro il 2030) è necessario sostituire gli autobus diesel con autobus elettrici/idrogeno per i centri urbani, a metano per gli extraurbani (almeno per un primo periodo transitorio).

§  Ciclovie

Vanno completate le ciclovie previste dal Piano nazionale delle ciclovie ed estesa la rete dei biciplan urbani. Questo favorirà lo shift modale in ambito urbano, per percorsi compatibili con questa modalità.

§  Rinnovo mezzi autotrasporto

Per raggiungere i target previsti dal Regolamento (riduzione del 55% rispetto ai livelli del 1990 delle emissioni di gas serra entro il 2030) è necessario sostituire i mezzi diesel per autotrasporto con mezzi a idrogeno o, almeno per un primo periodo transitorio, a metano.

§  Sviluppo del trasporto merci intermodale

Per ridurre le emissioni, è necessario assicurare lo sviluppo del trasporto merci intermodale perseguendo l'obiettivo di accrescere significativamente la quota del trasporto su ferro, attraverso interventi infrastrutturali e sul materiale rotabile e le attrezzature di tutta la filiera.

 

 


 

Comma 393
(Metropolitane nelle grandi aree urbane)

 


393. Al fine di promuovere la sostenibilità della mobilità urbana, anche mediante l'estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa, delle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, ivi comprese le attività di progettazione, e l'acquisto o il rinnovo del materiale rotabile, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno 2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2022, sono definite le modalità di assegnazione delle risorse da destinare, in via prioritaria, alla predisposizione ovvero al completamento dell'attività di progettazione e sono individuati gli interventi e il soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al presente comma, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati.


 

 

Il comma 393 dell’articolo 1, stanzia fondi per la progettazione e l’acquisto o il rinnovo del materiale rotabile per il trasporto rapido massa nelle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino.

 

La disposizione, con la finalità di promuovere la sostenibilità della mobilità urbana, anche mediante l’estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa, delle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino – autorizza sull’arco dei prossimi 15 anni spese così ripartite:

-       50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

-       100 milioni di euro per l’anno 2024;

-       200 milioni di euro per il 2025;

-       250 milioni di euro per l’anno 2026;

-       300 milioni di euro per l’anno 2027;

-       350 milioni di euro per l’anno 2028;

-       300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036.

 

Spetta al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanare un decreto entro il 28 febbraio 2022 per definire le modalità di assegnazione delle risorse da destinare, in via prioritaria, alla predisposizione ovvero al completamento dell’attività di progettazione, e sono individuati gli interventi e il soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al presente comma, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati.

 

Al riguardo, si ricorda che nel PNRR – nella Missione 2, componente 2 – prevede prestiti all’Italia per 3 miliardi e 600 milioni fino al 2026 per lo sviluppo del trasporto rapido di massa, vale a dire per metropolitane, tram e autobus.

 

All’atto di approvare il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 121 del 2021 (oggi legge n. 156 del 2021), l’Assemblea della Camera ha preso atto dell’accettazione – con riformulazione - da parte del Governo dell’ordine del giorno 9/3278-AR/94 che impegnava il Governo a valutare lo stanziamento di adeguate risorse per lo sviluppo del trasporto rapido di massa.

 

 


 

Comma 394
(Alta velocità e alta capacità della linea ferroviaria Adriatica)

 


394. Per l'accelerazione degli interventi finalizzati alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica, anche al fine dell'inserimento nella rete centrale (Core Network) della Rete transeuropea di trasporto (TEN-T), è autorizzata, in favore di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), la spesa complessiva di 5.000 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 450 milioni di euro per l'anno 2031, 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034 e 450 milioni di euro per l'anno 2035. Le risorse di cui al presente comma sono immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

Il comma 394 stanzia fondi per la società RFI finalizzati a rendere la ferrovia adriatica idonea all’alta velocità e all’alta capacità.

 

La disposizione – con la finalità di promuovere il trasporto con caratteristiche di A/V e A/C sulla linea ferroviaria adriatica e del relativo inserimento nella rete core Ten-Tautorizza sull’arco dei prossimi 14 anni (quindi oltre l’orizzonte del PNRR) spese per 5 miliardi di €, così ripartite:

-       50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

-       150 milioni di euro per l’anno 2024,

-       200 milioni di euro per il 2025;

-       250 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027;

-       400 milioni di euro per gli anni dal 2028 al 2030;

-       450 milioni di euro per l’anno 2031;

-       650 milioni dal 2032 al 2034;

-       450 milioni di euro per il 2035.

 

Data l’assegnazione diretta a RFI S.p.a., la disposizione precisa che le risorse sono immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

 

Al riguardo, si ricorda che la rete TEN T (Trans European Network Transport) è un complesso infrastrutturale volto a collegare su direttrici sia verticali (per esempio, dalla Finlandia a Malta) sia orizzontali (per esempio, dal Portogallo alla Polonia) le diverse parti dell’UE (si vedano qui le informazioni offerte da RFI). 

 

Lo stanziamento s’inserisce nel solco delle iniziative per il superamento dei divari infrastrutturali territoriali e nel contesto dell’efficienza anche energetica dei trasporti e dell’abbattimento delle emissioni. V. al riguardo il tema sulla mobilità sostenibile.

 

 


 

Commi 395 e 396
(Contratto di programma RFI)

 


395. E' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 230 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 per il finanziamento del contratto di programma, parte investimenti 2022-2026 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e RFI.

396. E' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 600 milioni di euro per l'anno 2027 per il finanziamento del contratto di programma, parte servizi 2022-2027 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e RFI.


 

 

I commi 395-396, recano finanziamenti per il contratto di programma tra MIMS e Rete Ferroviari Italiana (RFI).

 

La disposizione– con la finalità di rendere disponibili risorse finanziarie per l’esecuzione delle opere e dei servizi inseriti nei periodici Contratti di programma tra MIMS e RFI, – autorizza sull’arco dei prossimi 15 anni spese così ripartite:

-       per la Parte Investimenti 2022-2026:

o  20 milioni di euro l’anno 2024;

o  230 milioni di euro l’anno 2025;

o  300 milioni per il 2026;

o  500 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032;

o  550 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2036;

-       per la Parte Servizi 2022-2027:

o  500 milioni di euro per l’anno 2022;

o  1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;

o  600 milioni per il 2027.

 

Si ricorda che la Missione 3 – componente 1 del PNRR prevede la riforma del procedimento di approvazione del Contratto di programma, nel senso di accelerarne i tempi. Tale previsione è stata attuata con l’art. 5 del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito dalla legge n. 233 del 2021. Per approfondimenti sulla questione si rinvia al relativo dossier e Tema dell’attività parlamentare pubblicato sul Portale di documentazione della Camera dei deputati.

Comma 397
(Contratto di programma Anas)

 


397. E' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 250 milioni di euro per l'anno 2025, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036 per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ANAS Spa.


 

 

Il comma 397 autorizza la spesa complessiva di 4,55 miliardi di euro per il finanziamento del contratto di programma ANAS 2021-2025.

 

In particolare la disposizione autorizza la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 250 milioni di euro per l'anno 2025, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036.

A tale riguardo è utile ricordare che il contratto di Programma è lo strumento che assegna risorse pubbliche ad ANAS per la realizzazione degli interventi infrastrutturali

Il contratto di programma 2016-2020, approvato dal CIPE nella seduta del 7 agosto 2017, ha introdotto rilevanti elementi di novità tra cui, si segnala, la previsione di un orizzonte pluriennale (da diversi esercizi il contratto, infatti, si era limitato alla previsione finanziaria di un solo anno). Questa novità ha consentito una maggiore efficacia nella pianificazione rispetto al passato.

Nella seduta del 24 luglio 2019 il CIPE ha approvato l’aggiornamento del Contratto di programma 2016-2020 tra l'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS relativo al 2018-2019, che include tra l’altro un piano per la manutenzione straordinaria dei ponti, dei viadotti e delle gallerie e un piano per Cortina legato agli eventi dei Mondiali del 2021 e delle Olimpiadi del 2026.

Il contratto di programma rimodulato ha consentito di passare da 23,4 miliardi a un totale di 29,9 miliardi di investimenti così suddivisi: 

-       15,9 miliardi, pari al 53% del complessivo, per la manutenzione programmata, adeguamento e messa in sicurezza;

-       14 miliardi, pari al 47%, destinati a nuove opere e completamenti di itinerari.

Nell’ambito del piano complessivo degli investimenti:

-   il 52% interessa le regioni del Sud Italia e le Isole per un totale di circa 15,7 miliardi;

-   il 24%, pari a circa 7 miliardi, riguarda le regioni del Centro;

-   il 19%, pari a circa 5,7 miliardi, riguarda le regioni del Nord.

Il restante 5% comprende investimenti per danni ed emergenze, fondo progettazione e investimenti in tecnologie stradali, applicazioni tecnologiche e manutenzione straordinaria delle case cantoniere.


 

Commi 398 e 399
(Incremento del Fondo per la revisione dei prezzi
dei materiali nei contratti pubblici)

 


398. All'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: « di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021» e le parole: « entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021»;

b) al comma 3, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»;

c) al comma 4, primo periodo, le parole: «del decreto di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dei decreti di cui al comma 1».

399. Per le finalità di cui al comma 398 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2022.


 

 

Il comma 398 reca modifiche all’art. 1-septies del D.L. 73/2021 (cd. decreto Sostegni-bis) volte ad incrementare il Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici. La lettera a) estende agli aumenti eccezionali dei prezzi verificatisi in tutto il 2021 (e non solo nel primo semestre dello stesso, come previsto dal testo previgente) la rilevazione da effettuare con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e prevede che la suddetta rilevazione avvenga con due distinti decreti ministeriali da adottarsi entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con riferimento alle variazioni percentuali verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell’anno 2021. La lettera b) estende al 31 dicembre 2021 l’ambito temporale di applicazione delle compensazioni. La lettera c) apporta una modifica di coordinamento conseguenziale alla modifica recata dalla lettera a). Il comma 399, infine, con apposita autorizzazione di spesa, incrementa il Fondo per l'adeguamento dei prezzi di 100 milioni di euro per il 2022.

 

L’articolo 136 reca alcune modifiche all’art. 1-septies del D.L. 73/2021 (cd. decreto Sostegni-bis) volte ad incrementare il Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici.

L’art. 1-septies del D.L. 73/2021 reca disposizioni, applicabili per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre del 2021. Il comma 1 rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'individuazione, entro il 31 ottobre 2021, dei materiali da costruzione più significativi che abbiano registrato, nel primo semestre del 2021, un aumento o una diminuzione dei prezzi superiore all'8 per cento. Il comma 2 stabilisce che le eventuali variazioni di prezzi, in aumento o in diminuzione, dei materiali individuati nel suddetto decreto ministeriale, diano luogo alle relative compensazioni, anche in deroga a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici. Il comma 3 precisa che la compensazione viene determinata con riguardo ai singoli materiali che siano stati utilizzati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nel primo semestre del 2021 e si applica per gli aumenti dei materiali, individuati nel decreto ministeriale di cui al comma 1, eccedenti l'8 per cento, qualora riferita a lavorazioni effettuate esclusivamente nell'anno 2021, ed eccedenti il 10 per cento complessivo, qualora riferita a più anni. La variazione è calcolata prendendo come riferimento la data dell'offerta. Il comma 4 stabilisce che le richieste di compensazione per le variazioni in aumento debbano essere presentate dall'appaltatore alla stazione appaltante entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 1. Per quanto concerne, invece, le variazioni in diminuzione, la stazione appaltante procede d'ufficio con l'avvio dell'accertamento e del relativo recupero a cura del responsabile del procedimento. Il comma 5 precisa che per tutte le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti il 2021 si dovrà prendere a riferimento la normativa relativa alle variazioni dei prezzi recata dai precedenti decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 133, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 (vecchio Codice degli appalti) e dell'art. 216, comma 27-ter, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). Il comma 6 stabilisce che le stazioni appaltanti provvedono alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per gli imprevisti nel quadro economico di ogni intervento. Le stazioni appaltanti possono altresì utilizzare le somme derivanti da ribassi d'asta, e le somme disponibili relative ad altri interventi già ultimati e per i quali siano già stati effettuati i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione.

Il comma 7 prevede che, qualora le stazioni appaltanti non abbiano sufficienti risorse, tra quelle individuate dal comma 6, per procedere con il saldo delle compensazioni, possano reperire le relative risorse finanziarie presso un apposito Fondo per l'adeguamento dei prezzi istituito dal successivo comma 8, con una dotazione, per l'anno 2021, di 100 milioni di euro. Il medesimo comma 8 rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'individuazione delle modalità di utilizzo del suddetto Fondo in modo da garantire la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.

In attuazione del comma 8, è stato adottato il D.M. 30 settembre 2021, il quale, in estrema sintesi: ripartisce in parti sostanzialmente uguali le risorse tra le categorie di imprese (34 milioni di euro alle piccole imprese, 33 milioni di euro alle medie imprese e 33 milioni di euro alle grandi imprese); prevede che ciascuna impresa concorre alla distribuzione delle risorse assegnate esclusivamente in ragione della propria qualificazione ai sensi della parte II, titolo III, del D.P.R. n. 207/2010, a prescindere dall'importo del contratto aggiudicato; stabilisce che, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto ministeriale individuante la variazione dei prezzi (che non risulta ancora adottato), le stazioni appaltanti producano richiesta di accesso al Fondo, la quale deve riportare tutte le istanze di compensazione trasmesse dalle imprese, qualora ritenute ammissibili ai sensi del suddetto decreto ministeriale.

 

Nel dettaglio, il comma 1, lettera a), dell’articolo in esame modifica il comma 1 del citato art. 1-septies al fine di:

§  estendere agli aumenti eccezionali dei prezzi verificatisi in tutto il 2021 (e non solo nel primo semestre, come invece previsto nel testo previgente) la rilevazione da effettuare con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Si osserva che la norma in esame tiene ferma la previsione previgente secondo cui essa si applica ai contratti pubblici in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, escludendo pertanto dall’ambito di applicazione i contratti la cui esecuzione abbia avuto inizio sempre nel 2021 ma successivamente a tale data (ossia successivamente al 25 luglio 2021).

§  prevedere che la suddetta rilevazione avvenga con due distinti decreti ministeriali da adottarsi entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con riferimento alle variazioni percentuali verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell’anno 2021.

 

Il comma 1, lettera b), modifica il comma 3 del citato art. 1-septies al fine di estendere al 31 dicembre 2021 (rispetto al 30 giugno 2021, previsto dal testo previgente) l’ambito temporale entro cui devono essere state eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori le lavorazioni cui si applica la compensazione.

 

Il comma 1, lettera c), apporta al comma 4, primo periodo, del citato art. 1-septies una modifica di coordinamento conseguenziale alla modifica recata dal comma 1, lettera a), al fine di prevedere che il termine di quindici giorni per la presentazione da parte dell’appaltatore dell’istanza di compensazione decorre dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale di ciascuno dei due decreti ministeriali previsti dal comma 1 della norma in esame.

 

Il comma 2 reca, infine, l’autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro per il 2022 per le finalità di cui al comma 1, con conseguente incremento del Fondo di cui al comma 8 del citato art. 1-septies per un pari importo per l’anno 2022.

 


 

Commi 400-402
(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali)

 


400. Per le finalità di cui all'articolo 35, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro, in ragione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, quale contributo massimo a favore di Società Autostrada tirrenica Spa, al fine di assicurare il riequilibrio delle condizioni economico-finanziarie della concessione.

401. La misura del contributo, da includere nel piano economico-finanziario della società concessionaria, è determinata, nel limite dello stanziamento di cui al comma 400, previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del raggiungimento delle condizioni di equilibrio e sostenibilità tariffaria della concessione. Il piano economico-finanziario di cui al primo periodo è predisposto da Società Autostrada tirrenica Spa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alla disciplina regolatoria definita dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al livello di congrua remunerazione del capitale investito definito dalla medesima Autorità in relazione al contributo pubblico previsto dai commi da 400 a 402 e al correlato profilo di rischio.

402. L'erogazione del contributo di cui al comma 400 è subordinata al perfezionamento della procedura di approvazione degli atti convenzionali di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché alla rinuncia da parte di Società Autostrada tirrenica Spa alle azioni proposte in tutti i giudizi pendenti nei confronti delle amministrazioni pubbliche relativi al rapporto concessorio.


 

 

I commi 400-402 autorizzano la spesa complessiva di 200 milioni di euro, articolati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a titolo di contributo pubblico per assicurare l'equilibrio del piano economico-finanziario della concessione rilasciata alla società Autostrada tirrenica S.p.A., fino alla sua scadenza.

 

In particolare, il comma 400 autorizza la suddetta spesa complessiva di 200 milioni di euro anche in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 162 del 2019 sul cui contenuto si dirà diffusamente di seguito.

Per quanto attiene alla citata concessione rilasciata alla società Autostrada tirrenica Spa, è utile ricordare come, a seguito di ricorso promosso dalla Commissione Europea che aveva contestato l'illegittimità della proroga della concessione sino al 31 dicembre 2046 - riconosciuta a SAT con Convenzione Unica sottoscritta in data 11 marzo 2009 - la Corte di Giustizia ha emesso la sentenza pubblicata in data 18 settembre 2019 con la quale, in estrema sintesi, ha riconosciuto:

 

§  l'illegittimità della proroga con riguardo alla concessione della tratta Livorno-Cecina (già realizzata all'epoca della sottoscrizione della Convenzione Unica), la cui scadenza deve essere pertanto riportata al precedente termine del 31 ottobre 2028;

§  la legittimità della proroga della concessione al 2046 relativamente alle tratte Cecina - Grosseto e Grosseto - Civitavecchia dell'autostrada Al2 (tratte ancora da realizzare all'epoca della sottoscrizione della Convenzione Unica).

 

Al fine di dare attuazione alla sopra menzionata pronuncia della Corte di giustizia, l'articolo 35 del decreto-legge n. 162 del 2019, aveva previsto:

 

-        che fino al 31 ottobre 2028, la Società Autostrada tirrenica Spa, in forza della convenzione unica stipulata in data 11 marzo 2009, provvede esclusivamente alla gestione delle sole tratte autostradali relative al collegamento autostradale Al2 Livorno-Grosseto-Civitavecchia, aperte al traffico alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

-        la revisione del rapporto concessorio tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Società Autostrada tirrenica Spa, tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici;

-        l'assegnazione alla società ANAS Spa, all'esito del procedimento di revisione della concessione, delle tratte diverse da quelle aperte al traffico alla data del 1° marzo 2020;

-        la realizzazione da parte di ANAS Spa, all'esito del procedimento di revisione della concessione, dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, anche attraverso l'adeguamento della strada statale Aurelia, nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili a tale fine nell'ambito del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e la società ANAS Spa relativo al periodo 2021-­2025;

-        la nomina, per la progettazione ed esecuzione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, anche attraverso l'adeguamento della strada statale n. 1 - Aurelia„ a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di programma relativo al periodo 2021-2025 e fino al completamento dei lavori, dell'amministratore delegato pro tempore della società ANAS Spa come commissario straordinario.

 

Nel corso di numerosi incontri tenutisi tra il MIMS e SAT, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, sono state esaminate le possibili soluzioni per pervenire ad una modifica della Convenzione Unica vigente e ad un piano economico finanziario in equilibrio con scadenza al 31 ottobre 2028.

 La SAT ha quindi trasmesso al Concedente varie ipotesi di aggiornamento del piano economico finanziario che prevedono, tra le misure per riequilibrare detto piano, l'erogazione di un contributo da parte dello Stato, tenuto conto:

 

·      degli scarsi volumi di traffico che interessano le tratte autostradali che residuano nella gestione della SAT;

·      della necessità di mantenere un livello tariffario sostenibile per l'utenza (e che ancora oggi è applicato in misura ridotta nel tratto Civitavecchia -Tarquinia);

·      della necessità di prevedere un valore di subentro in linea con le indicazioni della Commissione UE, così da non costituire un deterrente all'ingresso di un nuovo concessionario nell'ambito di una futura procedura pubblica di affidamento.

 

Secondo quanto stabilito dal comma 401 la misura del contributo è determinata, nel predetto limite di 200 milioni di euro, previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili del raggiungimento delle condizioni di equilibrio del Piano economico finanziario, da predisporre a cura della società concessionaria entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

In base al comma 402, infine, l'erogazione del contributo è subordinata al perfezionamento della procedura di approvazione degli atti convenzionali nonché alla rinuncia da parte di Società Autostrada tirrenica Spa di tutti i giudizi pendenti nei confronti delle amministrazioni pubbliche relativi al rapporto concessorio.

 


 

Commi 403 e 404
(Disposizioni urgenti in materia di
infrastrutture autostradali regionali)

 


403. Per la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro, in ragione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per l'anno 2027, quale contributo massimo a favore della regione Emilia-Romagna.

404. L'erogazione del contributo di cui al comma 403, da includere nel piano economico-finanziario della società concessionaria Autostrada regionale Cispadana Spa, è subordinata al perfezionamento della procedura di approvazione dell'aggiornamento degli atti convenzionali, previa attestazione da parte di un primario istituto finanziario delle condizioni di bancabilità del progetto e di sostenibilità economico-finanziaria della concessione.


 

 

Il comma 403 autorizza la spesa complessiva di 200 milioni di euro, per il periodo 2022-2027, quale contributo massimo a favore della regione Emilia-Romagna per la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana. Il successivo comma 404 disciplina le condizioni per l’erogazione del contributo.

 

Il comma 403 autorizza la spesa complessiva di 200 milioni di euro quale contributo massimo a favore della regione Emilia-Romagna per la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana.

La spesa è ripartita nelle seguenti quote annuali:

§  10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

§  20 milioni di euro nell’anno 2024;

§  40 milioni di euro nell’anno 2025;

§  50 milioni di euro nell’anno 2026;

§  70 milioni di euro nell’anno 2027.

 

Il comma 404 disciplina le condizioni per l’erogazione del contributo, stabilendo che tale erogazione, da includere nel Piano economico finanziario della società concessionaria Autostrada Regionale Cispadana Spa, è subordinata al perfezionamento della procedura di approvazione dell’aggiornamento degli atti convenzionali, previa attestazione da parte di un primario istituto finanziario delle condizioni di bancabilità del progetto e di sostenibilità economico-finanziaria della concessione.

Nella risposta all’interrogazione 5/04722, resa nella seduta del 7 ottobre 2020, viene evidenziato che “l'articolo 5-bis del decreto legge n. 133 del 2014 ha previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa subentrare alla Regione Emilia-Romagna nelle funzioni di concedente, e conseguentemente in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla concessione di costruzione e gestione dell'asse autostradale, previo parere del CIPE e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il 25 maggio 2015 il Ministero ha chiesto al concessionario l'aggiornamento dello studio trasportistico e del relativo piano economico-finanziario, al fine di consentire una preliminare valutazione sull'attualità della sostenibilità finanziaria del progetto, valutazione propedeutica al subentro alla Regione Emilia-Romagna nelle funzioni di concedente della Cispadana. All'esito delle valutazioni effettuate è emerso che, a fronte del costo dell'investimento aggiornato, pari a circa 1.320 milioni di euro, per garantire la sostenibilità economico-finanziaria è indispensabile prevedere lo stanziamento di un ulteriore contributo pubblico a fondo perduto rispetto a quello già messo a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna. È attualmente in corso il confronto con la Regione Emilia-Romagna, il concessionario Autostrada Regionale Cispadana S.p.A. e gli altri soggetti coinvolti nella realizzazione dell'infrastruttura, al fine di superare le sopra descritte criticità di natura finanziaria”.


 

Nell’ultimo rapporto “Infrastrutture strategiche e prioritarie - Programmazione e realizzazione - Dati al 31 dicembre 2020”, il costo dell’opera in questione al 31 dicembre 2020 viene quantificato in 1.308 milioni di euro, di cui 1.008 milioni disponibili e 300 milioni di fabbisogno.

Informazioni più dettagliate sull’iter sono fornite dalla relazione illustrativa[191].

Commi 405 e 406
(Infrastrutture stradali sostenibili delle regioni,
delle province e delle città metropolitane)

 


405. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036.

406. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2022, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 405, anche sulla base della consistenza della rete viaria e della vulnerabilità rispetto a fenomeni antropici, quali traffico ed incidentalità, e naturali, quali eventi sismici e dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di approvazione dei piani predisposti dalle regioni, province e città metropolitane, di monitoraggio degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché le procedure di revoca delle risorse in caso di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale o di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio. Con lo stesso decreto sono inoltre definiti i criteri generali per adeguare la progettazione e l'esecuzione di tali opere ai princìpi ambientali dell'Unione europea.


 

Il comma 405 autorizza la spesa complessiva di 3,35 miliardi di euro dal 2022 al 2036 per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale di competenza di regioni, province e città metropolitane. Il successivo comma 406 demanda a un apposito decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità per l’assegnazione delle risorse.

 

Il comma 405 reca disposizioni per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane.

 

Per tale finalità, viene autorizzata la spesa complessiva di 3,35 miliardi di euro ripartita nelle seguenti quote annuali:

§  100 milioni di euro per l’anno 2022;

§  150 milioni di euro per il 2023;

§  200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

§  300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030;

§  200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036.

 

Il comma 406 prevede l’emanazione, entro il 28 febbraio 2022, di un decreto ministeriale (adottato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata) finalizzato alla definizione:

·      dei criteri e delle modalità per l'assegnazione delle risorse in questione, anche sulla base della consistenza della rete viaria e della vulnerabilità rispetto a fenomeni antropici, quali traffico ed incidentalità, e naturali, quali eventi sismici e dissesto idrogeologico;

·      delle modalità di approvazione dei piani predisposti dalle regioni, province e città metropolitane, di monitoraggio degli interventi (ai sensi del D.Lgs. 229/2011, v. infra);

·      delle procedure di revoca delle risorse in caso di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale o di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio;

·      dei criteri generali per adeguare la progettazione e l’esecuzione di tali opere ai principi ambientali dell’UE.

 

La relazione illustrativa sottolinea che le disposizioni in esame forniscono “a regioni, province e città metropolitane gli strumenti per adeguare gli standard di servizio e aumentare la resilienza di tale sistema trasportistico, permettendo ai soggetti responsabili di manutenere le infrastrutture in gestione, ivi comprese le opere d'arte serventi, e realizzare i necessari adeguamenti funzionali, anche con brevi tratti in variante, per adeguare l'offerta trasportistica alle esigenze dei territori. La rete viaria secondaria, gestita da regioni, province e città metropolitane, soddisfa tipicamente la domanda di mobilità e trasporto a medio e breve raggio, ed unisce i centri principali, generalmente i capoluoghi di provincia, con le rimanenti aree abitate, siano esse ad alta densità abitativa e produttiva, o piuttosto aree rurali; per una serie di ragioni storiche, inquadrabili come normative e di competenze tecniche ed amministrative, le problematiche più serie, in termini di stato manutentivo e sicurezza dell'esercizio, riguardano la rete extraurbana ordinaria e, specificamente, quella porzione in carico agli enti locali, tipicamente le Province. Lo sviluppo chilometrico della rete, inoltre, è fortemente sbilanciato verso quella di competenza degli enti locali, in modo particolare nelle aree interne e nel sud del paese. Tali interventi sono addizionali a quanto già stanziato nel Piano Nazionale Complementare per aumentare la coesione territoriale centri-aree interne, permettendo una migliore circolazione di persone e merci, ed inoltre aumentano la resilienza di tali aree in caso di eventi calamitosi”.

 

Il sistema di monitoraggio previsto dal D.Lgs. 229/2011

Il D.Lgs. 229/2011 delinea specifici obblighi informativi e di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e per tutti i soggetti, anche privati, che realizzano opere pubbliche. Il decreto opera anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all’autorità di vigilanza.

Il monitoraggio ha tra l'altro ad oggetto "le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere" (art. 1, co. 1, lett.a)).

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 sono stati definiti i dati relativi alle opere pubbliche costituenti il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori devono detenere e comunicare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

L'art. 5 del D.Lgs. 229/2011 specifica che tali informazioni, in relazione alla singola opera, devono comunque includere i seguenti dati: "data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara".

Si ricorda, inoltre, che l’art. 13 del D.L. 109/2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP) al fine (esplicitato nel comma 8) di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali previsto (in via sperimentale) dall’art. 14 del medesimo decreto.

In base a quanto stabilito dall’art. 13, comma 2, nell’AINOP sono indicati, per ogni opera pubblica, tra l’altro, i costi sostenuti e da sostenere, i finanziamenti disponibili, nonché lo stato dei lavori e il monitoraggio costante dell'opera.

Sulla base dei dati forniti, l'AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l'opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o meno, che insistono in tutto o in parte sull'opera stessa, tramite l'indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge n. 3 del 2003.

L'art. 11 della legge n. 3 del 2003 prevede, per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, sia dotato del CUP. Con la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, sono state definite le modalità di attribuzione del Codice.

In tal modo l’AINOP, attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP, assicura l'interoperabilità con la BDAP.


 

Commi 407-414
(Messa in sicurezza strade)

 


407. Per gli anni 2022 e 2023, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023. I contributi di cui al periodo precedente per l'anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 60.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 125.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura di 160.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di 350.000 euro ciascuno. I contributi di cui al primo periodo per l'anno 2023 sono assegnati ai comuni con il decreto di cui al periodo precedente in misura pari alla metà del contributo assegnato per l'anno 2022. La popolazione di riferimento, ai fini del riparto di cui al secondo periodo, è la popolazione residente al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento, disponibile al seguente indirizzo: http: //demo.istat.it/bil/index.php ?anno=2019&lingua=ita. Entro il 30 gennaio 2022, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

408. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 407 può finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023.

409. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 407 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per i contributi relativi all'anno 2023.

410. I contributi di cui al comma 407 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per l'80 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 412 e per il restante 20 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 412.

411. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 409 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per i contributi relativi all'anno 2023, con decreti del Ministero dell'interno.

412. Il monitoraggio degli investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano di cui ai commi da 407 a 411 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022». Non trova applicazione l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 267.

413. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 407 a 411.

414. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione « Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco è tenuto a comunicare tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.


 

 

I commi da 407 a 414,  prevedono l'assegnazione, per gli anni 2022 e 2023, di contributi ai comuni, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023, per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano purché si tratti di lavori che non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023.

 

In base a quanto previsto dai commi 407 e 408, i contributi in questione sono assegnati ai comuni con decreto del Ministero dell'interno, entro il 15 gennaio 2022, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2019 post censimento. I contributi per l'anno 2023 sono assegnati ai comuni con il richiamato decreto del Ministero dell'interno in misura pari alla metà del contributo assegnato per l'anno 2022.

Secondo quanto contenuto nel comma 409, entro il 30 gennaio 2022, il Ministero dell'interno dovrà dare comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante con il quale finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano purché i lavori vengano avviati entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro i130 luglio 2023 per i contributi relativi all'anno 2023.

Per quanto concerne le modalità di erogazione, il comma 410 prevede che i contributi vengano erogati dal Ministero dell'interno ai comuni beneficiari per l'80 per cento - previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022» - e per il restante 20 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio

 

Si prevede poi, al comma 411, che, con decreto del Ministero dell'interno, possa essere revocato, in tutto o in parte, il contributo, entro il 30 settembre 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per l'anno 2023, nel caso in cui il comune beneficiario non rispetti il predetto termine di inizio di esecuzione dei lavori o in caso di parziale utilizzo dello stesso.

Il controllo a campione (commi 412 e 413) sulle opere pubbliche oggetto del richiamato contributo è effettuato dal Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Da ultimo il comma 414 prevede che i comuni rendano note la fonte di finanziamento, l'importo e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente".


 

Comma 415
(Rifinanziamento progettazione)

 


415. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 51, le parole: «di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031» sono sostituite dalle seguenti: «di 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031»;

b) dopo il comma 53 sono inseriti i seguenti:

«53-bis. Per il biennio 2022-2023 l'ordine prioritario di assegnazione dei contributi è il seguente:

a) opere pubbliche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

c) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

d) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

53-ter. Per i contributi relativi all'anno 2022 il termine di cui al comma 52 è fissato al 15 marzo 2022 e il termine di cui al comma 53 al 15 aprile 2022»;

c) al comma 54, le parole: «Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 53» sono sostituite dalle seguenti: «Ferme restando le priorità di cui ai commi 53 e 53-bis ».


 

 

Il comma 415 modifica ed integra la disciplina recata dai commi 51-58 dell’art. 1 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) in materia di contributi agli enti locali per spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio, al fine di elevare il limite delle risorse assegnabili per il biennio 2022-2023 (rispettivamente da 170 a 320 milioni di euro per il 2022 e da 200 a 350 milioni di euro per il 2023, restando fissato a 200 milioni l’importo per gli anni dal 2024 al 2031), stabilire per il biennio 2022-2023 che l’ordine di priorità nelle assegnazioni dei contributi preveda anche, e in prima battuta, le opere pubbliche nell’ambito del PNRR e prorogare i termini per le richieste di contributo e per la determinazione del contributo per l’anno 2022.

 

Il comma 415, lettera a), apporta una novella al comma 51 dell’art. 1 della L. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020) al fine di rimodulare e incrementare l’importo dei contributi assegnabili agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio.

In particolare, il limite dei contributi erogabili per il 2022 è elevato a 320 milioni di euro (dai 170 milioni previsti dalla norma vigente), quello per il 2023 è elevato a 350 milioni di euro (rispetto all’attuale limite di 200 milioni) mentre resta fissato a 200 milioni di euro il limite delle risorse assegnabili per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031.

Si ricorda che i commi 51-58 dell’art. 1 della L. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020) recano norme in materia di contributi agli enti locali per la progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza del territorio. Tale disciplina prevede, con la finalità di favorire gli investimenti, l'assegnazione agli enti locali di contributi destinati alla spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Per approfondimenti si rinvia alla scheda di lettura sui commi 51-58 del dossier sulla legge di bilancio 2020.

Il contributo agli enti locali per l’anno 2021 è stato assegnato con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 3 maggio 2021.

 

Il comma 415, lettera b), inserisce, dopo il comma 53 dell’art. 1 della l. 160/2019, i nuovi commi 53-bis e 53-ter.

Il nuovo comma 53-bis è volto a specificare che per il biennio 2022-2023 (ossia per gli anni in relazione ai quali il comma 1, lettera b), incrementa le risorse disponibili) l’ordine prioritario nelle assegnazioni dei contributi agli enti locali è il seguente:

§  opere pubbliche nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

§  messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

§  messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

§  messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

Il comma 53 dell’art. 1 della L. 160/2019 dispone che l'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario: a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

La novella in esame rimodula pertanto l’ordine di priorità per il biennio 2022-2023 anteponendo alle priorità già previste dal citato comma 53 la priorità rappresentata dalle opere pubbliche del PNRR.

 

Il nuovo comma 53-ter dispone una proroga dei termini per le richieste di contributo e per la determinazione del contributo per l’anno 2022. In particolare, viene stabilito che per i contributi relativi all’anno 2022 il termine di cui al comma 52 (richieste di contributo) è il 15 marzo 2022 ed il termine di cui al comma 53 (determinazione dell’ammontare del contributo) è il 15 aprile 2022.

La relazione illustrativa al disegno di legge evidenzia che con il comma 53-ter “sono adeguati i termini di presentazione della domanda ed erogazione dei contributi riferiti all'anno 2022 al fine di renderli coerenti con l'entrata in vigore del nuovo ordine prioritario di assegnazione di cui al comma 53-bis”.

Si ricorda che il comma 52 dell’art. 1 della L. 160/2019 stabilisce che gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo (termine che, come illustrato sopra, il comma 53-ter della disposizione in esame fissa al 15 marzo 2022 per le richieste di contributo per l’anno 2022). La richiesta deve contenere: a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare; b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Ciascun ente può inviare un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente o in altro strumento di programmazione.

Il comma 53 prevede che l'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle priorità sopra menzionate. La medesima disposizione stabilisce che l'ente locale beneficiario del contributo in questione deve affidare la progettazione entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto ministeriale che determina l'ammontare del contributo riconosciuto a ciascun ente. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della L. 228/2012.

È previsto il monitoraggio delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti, attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni, classificato come "Sviluppo capacità progettuale dei comuni".

 

Il comma 415, lettera c), apporta una novella di coordinamento al comma 54 dell’art. 1 della L. 160/2019 al fine di fare riferimento alle priorità come ridefinite con i commi 53 e 53-bis.

Il comma 54 dell’art. 1 della l. 160/2019 prevede che, ferme restando le priorità indicate, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.

 


 

Comma 416
(Fondo per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici)

 


416. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici. Il funzionamento del fondo e i criteri e le modalità di riparto tra le regioni e le province autonome, ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse nei termini previsti, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

Il comma 416 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, con una dotazione di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si demanda a un D.P.C.M., da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, di stabilire il funzionamento del Fondo e i criteri e le modalità di riparto tra le regioni e le province autonome, ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse.

 

La disposizione istituisce il Fondo per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici. Tale Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse sono finalizzate al finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici.

 Il funzionamento del Fondo e i criteri e le modalità di riparto tra le Regioni e le Province autonome - ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse nei termini previsti - sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Per l'adozione di tale D.P.C.M. si prevede il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

 

Per gli interventi previsti, in materia di risorse idriche ed opere idrauliche e di miglioramento idraulico, si rinvia a quanto previsto, nell'ambito della Missione 2 del PNRR, dalla componente 2.4 inerente la tutela del territorio e della risorsa idrica; per maggiori dettagli sul testo del Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano si veda il Dossier predisposto dai Servizi di documentazione del Senato e della Camera (in particolare, pag. 112  e ss.) nonché il sito Internet Italia domani

 

 


 

Comma 417
(Completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi stoccati nel deposito ex Cemerad)

 


417. Al fine di consentire il completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito dell'area ex Cemerad nel territorio del comune di Statte, in provincia di Taranto, è autorizzata la spesa di euro 8.800.000 per l'anno 2022.


 

 

Il comma 417, al fine di consentire il completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito dell'area ex Cemerad nel territorio del comune di Statte, in provincia di Taranto, autorizza la spesa di 8,8 milioni di euro per l’anno 2022.

 

La relazione illustrativa sottolinea il “carattere emergenziale delle attività da porre in essere, nonché dei potenziali ed elevati rischi connessi con la natura dei beni custoditi” e che l’autorizzazione di spesa è “in favore del Commissario straordinario di cui al D.P.C.M. 19 novembre 2015”.

Si ricorda infatti che le attività in questione sono oggetto di commissariamento.

L’incarico di Commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del comune di Statte (Taranto), è stato attribuito a Vera Corbelli con il D.P.C.M. 19 novembre 2015, a cui ha fatto seguito il D.P.C.M. 7 dicembre 2016, che ha prorogato la durata dell'incarico.

Successivamente l'art. 3-bis del D.L. 243/2016, convertito dalla legge 18/2017, ha previsto che le funzioni ed i poteri del Commissario sono prorogati fino al completamento delle suddette attività.

Informazioni sullo stato delle attività in questione sono contenute nella scheda sintetica “Messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad – Statte (TA)” del novembre 2020, disponibile sul sito web del Commissario.

 


 

Commi 418 e 419
(Rifinanziamento Aree interne)

 


418. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 12, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024.

419. Le risorse di cui al comma 418 sono ripartite con le modalità e secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 2-quinquies, del predetto decreto-legge n. 59 del 2021, anche tenendo conto delle nuove aree interne individuate nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027 entro il 30 settembre 2022. Agli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 418 si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 7-bis, del predetto decreto-legge n. 59 del 2021.


 

 

Il comma 418 incrementa di 20 milioni di euro per l’anno 2023 e di 30 milioni di euro per l’anno 2024, le risorse destinate alla Strategia nazionale per le aree interne stanziate nell’ambito del Fondo Nazionale Complementare alla programmazione del PNRR.

I criteri di ripartizione di tali risorse aggiuntive restano gli stessi già previsti per il riparto delle risorse autorizzate dal Piano complementare; riguardo ai soggetti beneficiari, si prevede che si tenga conto anche delle nuove Aree interne, le quali, nell’ambito del ciclo di programmazione 2021-2027, saranno individuate entro il prossimo 30 settembre 2022 (comma 419).

 

Tali nuove risorse vanno ad integrare lo stanziamento di complessivi 300 milioni di euro già autorizzato dal Fondo Nazionale Complementare, di cui al D.L. n. 59/2021, in favore della Strategia Nazionale Aree interne, e destinato al finanziamento del programma per il miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione.

In virtù del rifinanziamento disposto dal comma in esame, il profilo temporale dello stanziamento per le aree interne autorizzato dal Fondo Complementare diventa il seguente:

§  20 milioni di euro per l’anno 2021;

§  50 milioni di euro per l’anno 2022;

§  50 milioni di euro per l’anno 2023 (in luogo di 30 milioni);

§  80 milioni di euro per l’anno 2024 (in luogo di 50 milioni);

§  100 milioni di euro per l’anno 2025;

§  50 milioni di euro per l’anno 2026.

Si rammenta che con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 è stato istituito il Fondo Nazionale Complementare al PNRR, con una dotazione complessiva di 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026, destinato a finanziare specifiche azioni che integrano e completano il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Attraverso il Fondo Complementare è stato, pertanto, integrato, con risorse nazionali aggiuntive, il plafond di risorse disponibili per perseguire le priorità e gli obiettivi del PNRR. L’integrazione tra i due Piani è espressamente richiamata dal PNRR, che prevede, a tal fine, la messa in opera di strumenti attuativi comuni ed un sistema di monitoraggio unitario degli interventi, tramite il sistema informativo "ReGis" previsto dalla legge di bilancio 2021.

In particolare, l’articolo 1, comma 2, lettera c), n. 12) del D.L. n. 59/2021 introduce tra gli interventi del Piano complementare il finanziamento della Strategia Nazionale Aree interne, per il miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione, per 300 milioni di euro negli anni dal 2021 al 2026[192].

I commi 2-quinquies e 2-sexies dell’articolo 1 del D.L. n. 59/2021 precisano la destinazione delle risorse autorizzate, che vengono finalizzate al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione.

La ripartizione delle risorse tra le aree interne è stata definita dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 12 ottobre 2021. Il decreto - il cui allegato 3 contiene il piano di riparto vero e proprio – è stato emanato di concerto con Ministro per il sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali (cfr. al riguardo, il Comunicato stampa del Ministro per il Sud e la coesione sociale, il quale riporta che dei 300 milioni previsti, circa il 47% è destinato alle aree interne del Sud).

Si ricorda che lo stanziamento per le aree interne del Piano Complementare è integrativo dell’investimento previsto nel PNRR per il rilancio e la valorizzazione delle Aree Interne (nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e coesione, Componente 3 “Interventi speciali di coesione territoriale”). L’investimento considerato nel PNRR, pari a 825 milioni di euro per il periodo 2021-2026, è destinato a due specifiche linee di intervento:

§  potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità.

§  servizi sanitari di prossimità, destinati al consolidamento delle farmacie rurali convenzionate dei centri con meno di 3.000 abitanti.

Nel PNRR si sottolinea, tra l’altro, che il contributo del PNRR alla Strategia Nazionale per le Aree Interne è complementare a un’azione ancora più ampia e organica che, coinvolgendo le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), mobiliterà 2,1 miliardi di euro nei prossimi 5 anni.

 

Il comma 419 stabilisce che alla ripartizione delle risorse stanziate dall’articolo in esame si provvede secondo le medesime modalità e i medesimi criteri già definiti dall’articolo 1, comma 2-quinquies, del D.L. n. 59/2021, anche tenendo conto delle nuove Aree interne che saranno individuate nell’ambito del ciclo di programmazione 2021-2027 entro il 30 settembre 2022.

La citata disposizione prevede al riguardo un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - di concerto con Ministro per il sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali - sulla base dei seguenti criteri:

§  entità della popolazione residente;

§  estensione delle strade statali, provinciali, e comunali, qualora queste ultime rappresentino l'unica comunicazione esistente tra due o più comuni appartenenti all'area interna;

§  esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica dei territori e dall'accelerazione sismica;

§  esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e relativa entità.

 

Riguardo allo stanziamento di 300 milioni di euro autorizzato dal Piano Nazionale Complementare, la ripartizione tra le aree interne è stata definita dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 12 ottobre 2021. Come esplicitato nel decreto, le somme sono esclusivamente destinate al finanziamento delle attuali aree interne, individuate dalla vigente strategia SNAI.

La ripartizione delle risorse è stata effettuata - sulla base dei parametri descritti ed esplicitati nella nota metodologica di cui all'allegato 1 del decreto del 12 ottobre 2021 - sulla base dei seguenti criteri:

§  entità della popolazione residente (40%);

§  estensione delle strade statali, provinciali, e comunali, qualora queste ultime rappresentino l'unica comunicazione esistente tra due o più comuni appartenenti all'area interna (30%);

§  esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica dei territori e dall'accelerazione sismica (10%);

§  esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e relativa entità (20%).

 

Il DM del 12 ottobre 2021 individua nelle province e nelle città metropolitane i soggetti attuatori degli interventi rientranti nella misura. Per le aree interne ricadenti nelle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia le regioni assumono il ruolo di soggetti attuatori.

Il DM, inoltre, detta norme concernenti la presentazione dei piani degli interventi da parte degli enti locali interessati, entro il 31 marzo 2022, la loro approvazione da parte dell’autorità centrale competente (lo stesso MIMS), le procedure di trasferimento delle risorse, di monitoraggio dell’attuazione del piano nei tempi previsti, prevedendo, come sanzione per il mancato rispetto dei termini del cronoprogramma stabilito nel quadro del monitoraggio complessivo dell’attuazione del PNRR, la revoca del finanziamento. Inoltre, identifica con maggiore dettaglio quali sono le spese finanziabili dal punto di vista tecnico (es. progettazione, realizzazione, manutenzione straordinaria, miglioramento delle condizioni di sicurezza, altri interventi di ambito stradale).

Per quanto riguarda il cronoprogramma da rispettare, esso è definito nell’allegato al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021, cui il DM infrastrutture fa esplicito riferimento. In relazione al progetto “Strategia nazionale delle aree interne”, esso prefigura il seguente scadenzario:

§  I trimestre 2022: predisposizione, da parte dei soggetti attuatori (Provincie e Città metropolitane) dei Piani operativi di intervento

§  II trimestre 2022: approvazione di detti piani da parte delle autorità centrali;

§  III trimestre 2022: predisposizione dei progetti da parte dei soggetti attuatori;

§  IV trimestre 2022: pubblicazione dei bandi di gara per la realizzazione degli interventi da parte dei soggetti attuatori;

§  I trimestre 2023: aggiudicazione dei contratti;

§  II trimestre 2023: avvio dei lavori;

§  I trimestre 2026: conclusione dei lavori e collaudo finale.

 

Il comma 419 chiarisce, altresì, che la ripartizione delle risorse stanziate dal comma in esame dovrà tener conto delle nuove Aree interne che saranno individuate nell’ambito del ciclo di programmazione 2021-2027 entro il 30 settembre 2022.

Riguardo alle nuove aree interne del ciclo di programmazione 2021-2027, nell’ultima Relazione annuale sulla strategia nazionale per le aree interne del Dipartimento Politiche di coesione, si riporta che è in fase di elaborazione un aggiornamento della mappatura delle aree interne, operato da ISTAT in coordinamento con il Dipartimento per le politiche di coesione, da sottoporre alla Conferenza Unificata e al CIPESS[193].

 

Il comma 419 dispone, infine, che agli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 418 si applicano le misure di monitoraggio previste per gli investimenti del Piano Nazionale Complementare al PNRR, nonché le disposizioni di revoca dei finanziamenti in caso di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti, recate dall’articolo 1, commi 6, 7 e 7-bis, del D.L. n. 59 del 2021.

In particolare, il comma 6 dell’art. 1 del DL n. 59/2021 stabilisce che agli interventi ricompresi nel Piano complementare si applicano, in quanto compatibili, le medesime procedure di semplificazione e accelerazione, nonché le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento, stabilite per il PNRR.

Al riguardo, il Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 12 ottobre 2021 che ha ripartito le risorse per le aree interne autorizzate dal PNC stabilisce, per la verifica sugli interventi e l’eventuale revoca del finanziamento, che i soggetti attuatori devono rispettare il cronoprogramma procedurale stabilito per gli interventi dal citato D.M. Economia del 15 luglio 2021. l mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma, nonché la mancata alimentazione del sistema di monitoraggio, comportano, ai sensi dell'art. 1 comma 7-bis, del D.L. n. 59/2021, la revoca del finanziamento qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Ai fini del monitoraggio degli investimenti, il comma 7 demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato il 15 luglio 2021, il compito di individuare per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi (milestone) e finali (target), in relazione al cronoprogramma finanziario, sull’incremento della capacità di spesa collegata all’attuazione degli interventi del Piano complementare (il quadro degli obiettivi è in particolare delineato nell’allegato al decreto appena citato). La informazioni necessarie per l’attuazione degli investimenti sono rilevate attraverso il sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP), ai sensi del D.Lgs. n. 229/2011, previsto nell’ambito della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP). Per i programmi e gli interventi cofinanziati dal PNRR, è utilizzato il citato sistema Informativo “ReGiS” sviluppato dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 1043, della legge n. 178/2020.

Il comma 7-bis, infine, disciplina la revoca del finanziamento nei casi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti e di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di revoca sono adottati dal Ministro a cui risponde l'amministrazione centrale titolare dell'intervento. Le risorse disponibili per effetto delle revoche, anche iscritte in conto residui, sono riprogrammate con uno o più D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'economia e finanze, secondo criteri premianti nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i migliori dati di impiego delle risorse.

 

La Strategia nazionale per le aree interne del Paese costituisce una delle linee strategiche di intervento dei Fondi strutturali europei del ciclo di programmazione 2014-2020, definite nell’ambito dell’Accordo di Partenariato[194], e rappresenta una azione diretta al sostegno della competitività territoriale sostenibile, al fine di contrastare, nel medio periodo, il declino demografico che caratterizza talune aree del Paese, definite come quelle aree più lontane dai poli di servizio essenziale primario e avanzato, che corrispondono al 60% della superficie territoriale, al 52% dei Comuni e al 22% della popolazione italiana.

La Strategia, che ha lo scopo di creare nuove possibilità di reddito e di assicurare agli abitanti maggiore accessibilità ai servizi essenziali, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari, è sostenuta sia dai fondi europei (FESR, FSE e FEASR), per il cofinanziamento di progetti di sviluppo locale, sia da risorse nazionali.

Per la Strategia Nazionale per le Aree Interne il legislatore ha stanziato risorse nazionali, a partire dall'esercizio 2014, per complessivi 481,2 milioni per il periodo 2015-2023, a valere sulle risorse del Fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie (art. 5 della legge n. 187 del 1983, c.d. Fondo IGRUE). I finanziamenti statali sono stati assegnati dal CIPE con le delibere 28 gennaio 2015, n. 9, 10 agosto 2016, n. 43, 7 agosto 2017, n. 80 e 25 ottobre 2018, n. 52.

Il processo di selezione delle aree, per il ciclo 2014-2020, è stato completato nel corso del 2017 e ha interessato 72 aree, composte da 1.060 Comuni, da poco meno di 2 milioni abitanti (dato al 2020) e un territorio di circa 51mila kmq, pari ad un sesto del territorio nazionale. Come illustrato nell’ultima Relazione annuale sulla strategia nazionale per le aree interne, del Dipartimento Politiche di coesione, nel primo semestre 2021 è stato completato il processo di approvazione delle strategie di tutte le 72 aree selezionate nell’ambito della Strategia del ciclo 2014-2020. Al 31 dicembre 2021 risultano sottoscritti 46 Accordi di programma quadro.

Con l'articolo 58 del D.L. n. 77/2021 (c.d. semplificazioni) si è intervenuti sul procedimento di attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), con finalità di semplificazione, prevedendo che all'attuazione degli interventi si provveda mediante nuove modalità che saranno individuate da una apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), anziché mediante lo strumento dell'Accordo di programma quadro, come previsto dalla normativa previgente.

Secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa del decreto-legge n. 77/2021 (A.C. 3146), l'estrema complessità della procedura per la sottoscrizione degli Accordi si è rivelata non del tutto adeguata alle finalità assegnate allo strumento: a partire dal 2014 e fino al 18 marzo 2021, in relazione alle 72 aree, sono stati sottoscritti 46 Accordi di Programma Quadro (di cui 3 in fase di perfezionamento), mentre 7 sono ancora in condivisione preliminare e 17 in fase di istruttoria. Nella Relazione si sottolinea, altresì, il lentissimo avanzamento finanziario nell'utilizzo delle risorse: ad ottobre 2020 i pagamenti erano pari a circa il 5% del totale del costo programmato. Oggi il valore delle risorse destinate ai 46 Accordi di programma fin qui sottoscritti è pari a oltre 834 milioni di euro.

Commi 420-443
(Giubileo 2025)

 


420. In relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito capitolo con una dotazione di 285 milioni di euro per l'anno 2022, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 140 milioni di euro per l'anno 2026. Nel predetto stato di previsione è altresì istituito, per le medesime celebrazioni, un apposito capitolo per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all'evento, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

421. Al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, è nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un Commissario straordinario del Governo. Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2026. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Commissario, può nominare uno o più subcommissari. Per gli oneri correlati alla gestione commissariale è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

422. Il Commissario straordinario di cui al comma 421 predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

423. Il programma dettagliato ripartisce i finanziamenti tra gli interventi che sono identificati con il codice unico di progetto (CUP). Per ogni intervento il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale. Il programma dettagliato deve altresì individuare per ciascun intervento il costo complessivo a carico delle risorse di cui al comma 420 o delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare. Il decreto di cui al comma 422 individua inoltre le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale.

424. Gli interventi del programma dettagliato aventi natura di investimento sono monitorati, a cura del soggetto titolare del CUP, tramite i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Per tali investimenti le informazioni relative al comma 423 sono desunte da detti sistemi.

425. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

426. Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427.

427. Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata « Giubileo 2025», che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. Alla società «Giubileo 2025» non si applicano le disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le società direttamente o indirettamente partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze possono acquisire partecipazioni nella società «Giubileo 2025», anche mediante aumenti di capitale, ai sensi della normativa vigente.

428. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti l'atto costitutivo e lo statuto sociale della società « Giubileo 2025», sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, è indicato il contributo annuale per il servizio svolto e sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile nonché sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

429. La società «Giubileo 2025» cura le attività di progettazione e di affidamento nonché la realizzazione degli interventi, delle forniture e dei servizi. A tale scopo, la società può avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi della regione Lazio, del comune di Roma Capitale, dell'Agenzia del demanio, dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, nonché dei concessionari di servizi pubblici. La predetta società può altresì, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, da Roma Capitale o dalla regione Lazio ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale.

430. La società «Giubileo 2025» può affidare incarichi di progettazione, servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al programma dettagliato, applicando le procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per le eventuali attività di rielaborazione e approvazione di progetti non ancora aggiudicati si applicano le procedure acceleratorie previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

431. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale della società «Giubileo 2025» per un importo di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

432. Per l'attuazione dei commi 427, 428, 429 e 430 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

433. Per l'esercizio di poteri di indirizzo e impulso in relazione alle attività e agli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 è istituita la Cabina di coordinamento.

434. La Cabina di coordinamento è un organo collegiale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato, ed è composto dal Commissario straordinario, dal Sindaco del comune di Roma Capitale, dal Presidente della regione Lazio, da uno dei soggetti di vertice della società « Giubileo 2025», dal prefetto di Roma, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, dal presidente del Consiglio dei lavori pubblici e da un rappresentante della Santa Sede.

435. Per le attività di natura istruttoria, alle riunioni della Cabina di coordinamento possono essere invitati, in dipendenza della tematica affrontata, soggetti pubblici ed esperti, anche provenienti dal settore privato, con comprovata esperienza e competenze nello specifico settore di riferimento, nonché rappresentanti dei soggetti attuatori. Ai predetti soggetti ed esperti non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati per la partecipazione alle riunioni della Cabina di coordinamento.

436. La Cabina di coordinamento, sulla base del monitoraggio svolto ai sensi del comma 424, verifica il grado di attuazione degli interventi, anche al fine di informare il Tavolo istituzionale di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

437. In caso di mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero di ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti del programma dettagliato di cui al comma 422, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del cronoprogramma, il Commissario straordinario, informata la Cabina di coordinamento, assegna al soggetto responsabile del mancato rispetto dei termini un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Commissario straordinario, sentita la Cabina di coordinamento, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni pubbliche.

438. Qualora il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 437 sia ascrivibile alle regioni o agli enti locali interessati, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Commissario straordinario, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Cabina di coordinamento, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificatamente indicate.

439. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel programma dettagliato e qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, il Commissario straordinario propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

440. Per la nomina dei commissari ad acta di cui ai commi 437 e 438 nonché per la definizione dei relativi compensi, si applicano le procedure e le modalità applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di commissari ad acta sono a carico dei soggetti inadempienti sostituiti.

441. Fermo quanto previsto dalle convenzioni di cui al comma 429, le funzioni di rendicontazione degli interventi previsti dal programma dettagliato sono di competenza della società « Giubileo 2025» che riferisce semestralmente alla Cabina di coordinamento sulla propria attività e segnala eventuali anomalie e scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione degli interventi di cui al comma 423, anche ai fini dell'aggiornamento del piano previsto dall'articolo 1, comma 645, della citata legge n. 178 del 2020.

442. Per gli interventi previsti dal programma dettagliato di cui al comma 422, le risorse di cui al comma 420, ferme restando le finalità ivi previste, sono trasferite su apposito conto di tesoreria intestato alla società «Giubileo 2025», che provvede all'eventuale successivo trasferimento ai soggetti attuatori diversi dalla medesima società. A tal fine, le predette somme possono essere eventualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le risorse relative agli interventi finanziati a carico del PNRR e del Piano complementare possono essere trasferite sul conto di tesoreria di cui al presente comma, previa convenzione tra la società «Giubileo 2025» e l'amministrazione titolare dell'intervento.

443. La società «Giubileo 2025» predispone e aggiorna, mediante le informazioni desunte dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale i soggetti attuatori, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa. Conseguentemente, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, la società può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse. I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.


 

 

I commi 420-443 recano disposizioni in materia di interventi per il Giubileo 2025.

Il comma 420 prevede, in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all’evento, l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di due distinti capitoli: il primo con una dotazione complessiva di 1,33 miliardi di euro per il periodo 2022-2026 per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all’evento; il secondo con una dotazione complessiva di 110 milioni di euro per il periodo 2022-2026 per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all’evento.

Il comma 421, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo del 2025 a Roma, prevede la nomina, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 400/1988, di un Commissario straordinario del Governo, che resta in carica fino al 31 dicembre 2026.

I commi 422, 423 e 424 disciplinano l’adozione e il monitoraggio del programma dettagliato degli interventi, con il quale sono ripartiti i finanziamenti tra gli interventi ed è individuato il cronoprogramma procedurale e il costo complessivo per ciascun intervento.

I commi 425 e 426 disciplinano i poteri del Commissario straordinario, il quale, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanze in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.

I commi da 427 a 432 prevedono la costituzione di una società interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) denominata “Giubileo 2025” –  che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l’approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l’accoglienza e la funzionalità del Giubileo 2025 – e ne disciplinano l’organizzazione e i compiti. Provvedono inoltre ad autorizzare la partecipazione del MEF al capitale sociale della società per un importo di 5 milioni di euro per l’anno 2022, nonché la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 427, 428, 429 e 430.

I commi da 433 a 436, per l’esercizio di poteri di indirizzo e impulso in relazione alle attività e agli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo 2025, dispongono l’istituzione della Cabina di coordinamento, organo collegiale di cui sono disciplinate la composizione e l’attività, prevedendo in particolare che la Cabina provvede alla verifica del grado di attuazione degli interventi.

I commi 437 e 438 disciplinano l’assegnazione ai soggetti responsabili di termini per provvedere in caso di inerzia nella realizzazione degli interventi e i successivi poteri surrogatori in caso di perdurante inerzia (nomina di commissari ad acta e poteri sostitutivi), mentre il comma 439 disciplina l’esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato e il comma 440 le modalità di nomina dei commissari ad acta e i relativi compensi.

Ulteriori disposizioni sono contenute nei commi da 441 a 443. In base al comma 441, le funzioni di rendicontazione degli interventi sono svolte dalla società “Giubileo 2025” che riferisce semestralmente alla Cabina di coordinamento. Il comma 442 disciplina il trasferimento delle risorse su apposito conto di tesoreria intestato alla società “Giubileo 2025”. Il comma 443 affida alla società “Giubileo 2025” la predisposizione e l’aggiornamento del cronoprogramma dei pagamenti e disciplina i controlli sugli atti adottati dal Commissario.

 

Risorse per gli interventi e le opere per il Giubileo 2025 (comma 420)

Il comma 420 dispone che, in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, sono costituiti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze due capitoli:

§  per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all’evento, un apposito capitolo con una dotazione di 285 milioni di euro per l’anno 2022, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l’anno 2025, e di 140 milioni di euro per l’anno 2026 (per complessivi 1,33 miliardi di euro per il periodo 2022-2026);

§  per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all’evento, un capitolo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 70 milioni di euro per l’anno 2025, e di 10 milioni di euro per l’anno 2026 (per complessivi 110 milioni di euro per il periodo 2022-2026).

Si rammenta che in occasione del Giubileo straordinario della Misericordia del 2015-2016 l’art. 6 del D.L. 185/2015 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per la realizzazione degli interventi giubilari, con priorità per la mobilità, il decoro urbano e la riqualificazione delle periferie, con una dotazione di 94 milioni di euro per l'anno 2015 e di 65 milioni di euro per l'anno 2016.

Nomina di un Commissario straordinario del Governo (comma 421)

Il comma 421, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 a Roma, prevede la nomina di un Commissario straordinario del Governo, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L’art. 11 della L. n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che, al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge (comma 1). Ai sensi del comma 2, la nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. Il comma 3 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato riferisce al Parlamento sull'attività del commissario straordinario.

Come riporta il sito web del Governo, nella riunione del tavolo istituzionale del 14 dicembre 2021, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi, è stata proposta la nomina del sindaco di Roma quale commissario per il Giubileo 2025.

Il comma 2 dispone inoltre:

§  che il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2026;

§  che il Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Commissario, può nominare uno o più sub-commissari;

§  una autorizzazione di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per gli oneri correlati alla gestione commissariale.

Programma dettagliato degli interventi (commi 422, 423 e 424)

I commi 422, 423 e 424 disciplinano l’adozione e il monitoraggio del programma degli interventi.

Nel dettaglio, il comma 422 prevede che il Commissario straordinario predispone la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze:

§  sulla base degli indirizzi e del piano di cui all’art. 1, comma 645, della L. n. 178/2020;

Si ricorda che i commi 645 e 646 dell’articolo unico della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) hanno previsto l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un tavolo istituzionale con il compito di definire, anche sulla base delle proposte pervenute dalle amministrazioni interessate, gli indirizzi nonché un piano degli interventi e delle opere necessarie allo svolgimento del Giubileo Universale della Chiesa Cattolica previsto per l’anno 2025, da aggiornare e rimodulare su base almeno semestrale, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Il tavolo istituzionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dai Ministri interessati, dal Presidente della Regione Lazio e dal Sindaco di Roma Capitale, nonché da due senatori e da due deputati indicati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, sentiti i gruppi parlamentari. Il numero dei parlamentari componenti del tavolo istituzionale è ora elevato a tre deputati e tre senatori dall’art. 36-bis del D.L. 152/2021, introdotto in sede referente alla Camera. Per le attività di coordinamento affidate al tavolo istituzionale il comma 645 ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Il comma 646 dispone che gli interventi da realizzare su aree della Santa Sede sono subordinati alla definizione consensuale mediante scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato italiano.

§  e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate.

 

Il comma 423 stabilisce che il programma dettagliato:

§  ripartisce i finanziamenti tra gli interventi che sono identificati con il codice unico di progetto (CUP);

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). L’art. 11 della L. n. 3/2003 prevede l’obbligatorietà del CUP per “ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione”.

§  individua il cronoprogramma procedurale per ogni intervento;

§  deve altresì individuare per ciascun intervento il costo complessivo a carico delle risorse di cui al comma 420 o delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare.

L’ultimo periodo del comma 423 dispone che il decreto di cui al comma 422 con cui è approvato il programma dettagliato degli interventi individua altresì le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale.

Si ricorda che in vista del Giubileo dell’anno 2000 (dopo alcuni decreti-legge decaduti per mancata conversione o abrogati) fu adottato il D.L. 551/1996, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 651/1996. Il provvedimento (all’art. 1, comma 2) affidava alla commissione per Roma Capitale istituita dall'art. 2, comma 1, della L. n. 396/1990 (recante “Interventi per Roma, capitale della Repubblica”) il compito di definire, sulla base delle proposte pervenute da parte delle amministrazioni interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il piano (adottato poi con D.P.C.M. 18 settembre 1996), degli interventi concernenti la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della regione Lazio direttamente interessate al Giubileo.

 

Il comma 424 prevede che gli interventi del piano aventi natura di investimento sono monitorati a cura del soggetto titolare del codice unico di progetto (CUP), sui sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e che per tali investimenti le informazioni relative al comma 423 sono desunte da detti sistemi.

Poteri del Commissario straordinario (commi 425 e 426)

I commi 425 e 426 disciplinano i poteri del Commissario straordinario.

In particolare, il comma 425 prevede che, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 422:

§  il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. 159/2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs. 42/2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;

§  le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale.

Il comma 426 attribuisce al Commissario straordinario il compito di coordinare la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all’accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427 (v. infra).

Società “Giubileo 2025” (commi 427-432)

Il comma 427 – al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all’accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 – prevede la costituzione di una società interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) denominata “Giubileo 2025”.

Tale società agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l’approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l’accoglienza e la funzionalità del Giubileo 2025.

 

Alla società “Giubileo 2025” non si applicano le disposizioni previste:

- dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

- e dall’art. 23-bis del D.L. 201/2011, che disciplina i compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

 

Il comma 427 dispone altresì che le società direttamente o indirettamente partecipate dal MEF possono acquisire partecipazioni nella società “Giubileo 2025”, anche mediante aumenti di capitale, ai sensi della normativa vigente.

 

Il comma 428 prevede l’emanazione di un apposito D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, volto:

§  alla definizione dell’atto costitutivo e dello statuto sociale;

§  alla nomina degli organi sociali per il primo periodo di durata in carica;

§  all’indicazione del contributo annuale per il servizio svolto;

§  alla determinazione delle remunerazioni degli organi ai sensi dell’art. 2389, primo comma, del codice civile;

In base a tale comma dell’art. 2389 c.c., i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.

§  alla definizione dei criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 2389, terzo comma, del codice civile.

In base a tale comma dell’art. 2389 c.c., la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

 

Il comma 429 dispone che la società “Giubileo 2025” cura le attività di progettazione, affidamento e la realizzazione degli interventi, delle forniture e dei servizi.

Viene inoltre consentito alla medesima società di stipulare apposite convenzioni:

§  per avvalersi, ai fini dello svolgimento dei propri compiti (vale a dire delle citate attività di progettazione, affidamento e realizzazione degli interventi, delle forniture e dei servizi), delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi della Regione Lazio, del Comune di Roma Capitale, dell’Agenzia del Demanio, dei Provveditorati interregionali delle opere pubbliche, nonché dei concessionari di servizi pubblici;

§  anche a titolo oneroso, nei limiti delle risorse disponibili – anche in deroga alla disciplina del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti e concessioni – con società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, da Roma Capitale o dalla Regione Lazio ai fini dell’assistenza tecnica, operativa e gestionale.

 

Il comma 430 dispone che la società “Giubileo 2025” può affidare incarichi di progettazione, servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al programma dettagliato, applicando le procedure di cui all’art. 1 del D.L. 76/2020.

L’art. 1 del D.L. 76/2020 prevede disposizioni derogatorie del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), con riferimento alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici sotto la soglia di rilevanza europea, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In estrema sintesi, viene infatti consentito l’affidamento diretto (per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro) o la procedura negoziata senza bando (per importi superiori a quelli indicati e fino alle soglie di rilevanza europea).

Per le eventuali attività di rielaborazione e approvazione di progetti non ancora aggiudicati si applicano le procedure acceleratorie previste dall’art. 4, comma 2, del D.L. 32/2019.

L’art. 4 del D.L. 32/2019 prevede la nomina di commissari straordinari per la realizzazione degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale. Il comma 2 di tale articolo prevede, tra l’altro, che tali commissari “provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche” e, in relazione all’approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, che tale approvazione operata “d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati”.

 

Il comma 431 autorizza la partecipazione del MEF al capitale sociale della società “Giubileo 2025” per un importo di 5 milioni di euro per l’anno 2022.

Il comma 432 dispone che per l’attuazione dei commi 427-430 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Cabina di coordinamento (commi 433-436)

Il comma 433 – per l’esercizio di poteri di indirizzo e impulso in relazione alle attività e agli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 – prevede l’istituzione della Cabina di coordinamento.

 

Il comma 434 dispone che la Cabina di coordinamento è un organo collegiale e ne disciplina la composizione.

Viene infatti previsto che tale organo:

§  è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri all’uopo delegato;

§  ed è composto dal Commissario straordinario, dal Sindaco del Comune di Roma capitale, dal Presidente della Regione Lazio, da uno dei soggetti di vertice della società “Giubileo 2025”, dal Prefetto di Roma, dal capo del Dipartimento della protezione civile, dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da un rappresentante della Santa Sede.

 

In base al comma 435, per le attività di natura istruttoria, alle riunioni della Cabina di coordinamento possono essere invitati, in dipendenza della tematica affrontata, soggetti pubblici ed esperti, anche provenienti dal settore privato, con comprovata esperienza e competenze nello specifico settore di riferimento, nonché rappresentanti dei soggetti attuatori. Ai predetti soggetti ed esperti non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati per la partecipazione alle riunioni della Cabina di coordinamento.

 

Il comma 436 dispone che la Cabina di coordinamento, sulla base del monitoraggio svolto ai sensi del comma 424, provvede alla verifica del grado di attuazione degli interventi, anche al fine di informare il Tavolo istituzionale previsto (dall’art. 1, comma 645, della legge n. 178 del 2020).

Commissari ad acta e poteri sostitutivi (commi 437-440)

I commi 437 e 438 disciplinano il potere di assegnazione di termini per provvedere in caso di inerzia nella realizzazione degli interventi e i successivi poteri surrogatori in caso di perdurante inerzia, attribuendo il potere di assegnare termini per provvedere, rispettivamente, al Commissario straordinario ovvero al Presidente del Consiglio dei ministri a seconda della natura dei soggetti responsabili dell’inerzia.

Più nel dettaglio, il comma 437 prevede che in caso di mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel caso di ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti del programma dettagliato di cui al comma 422, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del cronoprogramma, il Commissario straordinario, informata la Cabina di coordinamento, assegna al soggetto responsabile del mancato rispetto dei termini, un termine per provvedere non superiore a trenta giorni.

In caso di perdurante inerzia, il Commissario straordinario, sentita la Cabina di coordinamento, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi delle società di cui all'art. 2 del D. Lgs. 175/2016, o di altre amministrazioni pubbliche.

L’art. 2, comma 1, lettere m)-p), del D.Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) reca le definizioni di società a controllo pubblico, società a partecipazione pubblica, società in house e società quotate a partecipazione pubblica

 

Qualora il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 437 sia ascrivibile alle Regioni o agli Enti locali interessati, ai sensi del comma 438 il termine per provvedere, non superiore a trenta giorni, è assegnato, su proposta del Commissario, dal Presidente del Consiglio dei ministri al soggetto attuatore interessato.

In tale seconda fattispecie viene previsto, in caso di perdurante inerzia ascrivibile alle regioni o agli enti locali, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Cabina di coordinamento, l’intervento del Consiglio dei ministri il quale, analogamente a quanto previsto per il Commissario straordinario, individua l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio ovvero, in alternativa, nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all’esecuzione dei progetti, anche avvalendosi delle società di cui all'art. 2 del D. Lgs. 175/2016, o altre amministrazioni specificatamente indicate.

 

Il comma 439 disciplina il caso in cui il dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente provenga da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel programma dettagliato e qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni.

In tal caso, la norma in esame affida al Commissario straordinario il compito di proporre al Presidente del Consiglio le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

 

Infine, il comma 440 dispone che per la nomina dei Commissari ad acta di cui ai commi 437 e 438 nonché per la definizione dei relativi compensi, si applicano le procedure e le modalità applicative previste dall'art. 15, commi da 1 a 3, del D.L. n. 98/2011. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a carico dei soggetti inadempienti sostituiti.

L’art. 15 del D.L. 98/2011 reca norme in materia di liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari. In particolare, il comma 1 del citato art. 15 dispone in materia di commissari liquidatori degli enti dissestati, mentre il comma 2 specifica che i commissari straordinari e i commissari ad acta nominati ai sensi di specifiche disposizioni ivi richiamate possono essere in ogni tempo revocati con le medesime modalità previste per la nomina e che al commissario o sub commissario revocato spetta soltanto il compenso previsto con riferimento all'attività effettivamente svolta. Il comma 3 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari di cui al comma 2 è composto da una parte fissa e da una parte variabile e che la parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. La norma aggiunge che la violazione delle disposizioni del presente comma costituisce responsabilità per danno erariale.

Ulteriori disposizioni (commi 441-443)

Il comma 441 – fermo quanto previsto dalle convenzioni di cui al comma 429 – prevede che le funzioni di rendicontazione degli interventi previsti dal programma dettagliato sono di competenza della società “Giubileo 2025” che riferisce semestralmente alla Cabina di coordinamento sulla propria attività e segnala eventuali anomalie e scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione degli interventi di cui al comma 423 anche ai fini dell’aggiornamento del piano previsto dall’art. 1, comma 645, della legge 178/2020 (v. supra).

 

Il comma 442 prevede, per gli interventi previsti dal programma dettagliato di cui al comma 422, che le risorse stanziate dal comma 420 – ferme restando le finalità a cui sono destinate dal medesimo comma, vale a dire la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali al Giubileo 2025 – sono trasferite su apposito conto di Tesoreria intestato alla società “Giubileo 2025” che provvederà all’eventuale successivo trasferimento ai soggetti attuatori diversi dalla medesima società. A tal fine, le predette somme possono essere eventualmente versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della spesa.

Viene altresì disposto che le risorse relative agli interventi finanziati a carico del PNRR e del Piano complementare possono essere trasferite sul conto di tesoreria citato, previa convenzione tra la società “Giubileo 2025” e l’Amministrazione titolare dell’intervento.

 

Il comma 443 dispone che la società “Giubileo 2025”, sulla base delle informazioni desunte dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, predispone e aggiorna il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale i soggetti attuatori, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa. Conseguentemente, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse.

Lo stesso comma dispone altresì che i provvedimenti di natura regolatoria adottati dal Commissario, ad esclusione di quelli di natura gestionale, sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati in G.U.

Viene inoltre prevista l’applicazione dell’art. 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994. n. 20.

L'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, attribuisce alla Corte dei conti il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo. La Corte dei conti, in base alla Costituzione, accerta che gli atti soggetti a controllo siano conformi a norme di legge, in particolare a quelle del bilancio. Con la riforma del sistema dei controlli introdotta dalla legge 20/1994, il legislatore ha previsto un'elencazione tassativa degli atti dell'Esecutivo da assoggettare a controllo preventivo di legittimità (articolo 3, comma 1). Successive norme speciali hanno esteso l'ambito di applicazione del controllo per singole tipologie di atti. Il comma 1-bis dell’art. 3, richiamato dalla disposizione in esame, attribuisce il controllo su determinati atti alla competenza della sezione centrale del controllo di legittimità.

 

I termini di cui all’art. 27, comma 1, della L. n. 340/2000 sono dimezzati.

In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della L. n. 241/1990.

In base alla disciplina dei termini temporali suddetti (di cui all'art. 27, comma 1, della legge 340/2000), gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto di attribuzione. Il predetto termine è sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, periodo che non può complessivamente essere superiore a trenta giorni. Il controllo preventivo di legittimità rappresenta un'attività volta a verificare la conformità dell'agire provvedimentale della pubblica amministrazione rispetto a parametri di legalità. Nel controllo preventivo, tale verifica interviene in una fase antecedente alla produzione degli effetti dell'atto e il cui esito determina, in caso positivo, la registrazione dell'atto con apposizione del visto e, in caso negativo, la ricusazione del visto. Dal momento dell'apposizione del visto e della registrazione (anche con riserva) l'atto acquista efficacia, cioè produce effetti giuridici.

Si ricorda che una formulazione analoga a quella prevista dalla disposizione in esame è prevista, ad esempio, dall’art. 2 del D.L. 19/2020, che ha disciplinato le modalità di adozione delle misure di contenimento a seguito dell’emergenza Covid-19.


 

Comma 444-446
(Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna
e Gran Premio d'Italia)

 


444. In considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento del Gran Premio di Formula 1 del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, presso l'autodromo di Imola, e del Gran Premio d'Italia di Formula 1, presso l'autodromo di Monza, rivestono per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l'immagine del Paese in ambito internazionale, la Federazione sportiva nazionale-ACI è autorizzata a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione della manifestazione per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del Campionato mondiale di Formula 1 a valere sulle risorse complessivamente iscritte nel proprio bilancio, anche attivando adeguate misure di contenimento dei costi generali di gestione e senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio.

445. Per le finalità di cui al comma 444 è riconosciuto un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI.

446. Per le finalità di cui ai commi 444 e 445 nonché per sostenere gli investimenti per il centenario dell'impianto dell'Autodromo di Monza, è assegnato un contributo in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per l'anno 2023.


 

 

Il comma 444, autorizza la Federazione sportiva nazionale ACI-Automobile club d’Italia a sostenere la spesa per l’organizzazione e la gestione del Gran Premio di Formula 1 del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, presso l'autodromo di Imola, e del Gran Premio di Formula 1 d'Italia, presso l'autodromo di Monza, sulla base delle risorse iscritte a bilancio, anche attivando adeguate misure di contenimento dei costi. La disposizione si applica per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1.

Per tali finalità, il comma 445 riconosce alla medesima Federazione sportiva nazionale-ACI un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

Il comma 446 prevede l'attribuzione di un ulteriore contributo in favore Federazione sportiva nazionale-ACI di 5 milioni per il 2022 e di 15 milioni per il 2023, per le medesime finalità di cui ai precedenti commi 444 e 445, nonché per sostenere gli investimenti per il centenario dell'impianto dell'Autodromo di Monza.

 

L'Automobile Club d'Italia è un ente pubblico non economico senza scopo di lucro, che istituzionalmente rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo. Strutturalmente, l'ACI è una federazione composta da 103 Automobile Club.

L'ACI è inoltre riconosciuto dal CONI quale Federazione Sportiva Automobilistica Italiana. A livello internazionale, ACI è riconosciuto dalla FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) come Autorità nazionale in Italia per lo sport automobilistico e gestisce manifestazioni di primario rilievo.

La Federazione sportiva nazionale-ACI è autorizzata a sostenere le spese di organizzazione dei Gran Premi di Formula 1 di Imola e Monza, in considerazione dello specifico rilievo che tali manifestazioni sportive rivestono per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l'immagine del Paese in ambito internazionale. Come accennato, la medesima Federazione è chiamata ad attivare "adeguate misure di contenimento dei costi generali di gestione e senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio".

 

Si ricorda che l'art. 10, comma 1-bis, del decreto-legge n. 91 del 2018 (come convertito dalla legge n. 108 del 2018) stabilisce che ACI-Automobile Club d'Italia e gli Automobile Club ad esso federati si adeguino, entro il 31 dicembre 2018, con propri regolamenti, ai principi generali desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in materia di società a partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

La disposizione di cui al menzionato comma 1-bis quindi pare volta ad escludere la diretta applicazione ad ACI, e agli Automobile Club ad esso federati, del decreto legislativo n. 175 del 2016 (Testo Unico sulle società partecipate), richiedendo l'adeguamento dei medesimi ai principi generali del testo unico, in considerazione del fatto che si tratta di enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica (al pari di ordini e collegi professionali). A tale riguardo, la medesima disposizione richiama l’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n.101 del 2013, il quale prevede che gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, in quanto “non gravanti sulla finanza pubblica”, si adeguano con propri regolamenti, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Testo unico del pubblico impiego) e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa (in primo luogo spesa di personale).


 

Comma 447
(Candidatura Roma Expo 2030)

 


447. Per le attività e gli adempimenti connessi alla candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale internazionale del 2030, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023.


 

 

Il comma 447 istituisce un fondo con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l’anno 2022 e di 10 milioni di euro per l’anno 2023 destinato alle attività e agli adempimenti connessi alla candidatura della città di Roma ad ospitare l’Esposizione universale internazionale del 2030.

 

Si prevede l’istituzione, nell’ambito dello nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, di un fondo con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l’anno 2022 e di 10 milioni di euro per l’anno 2023.

Tale fondo è finalizzato alle attività e gli adempimenti connessi alla candidatura della città di Roma ad ospitare l’Esposizione universale internazionale del 2030.


 

Comma 448
(Rifinanziamento degli interventi di protezione civile
per gli stati di emergenza di rilievo nazionale)

 


448. Per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai commissari delegati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice, verificatisi negli anni 2019 e 2020, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Alla disciplina delle modalità di determinazione e concessione dei contributi di cui al presente comma e all'assegnazione delle risorse finanziarie in proporzione ai predetti fabbisogni si provvede con apposite ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relative all'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, e d'intesa con la medesima, nel rispetto dei criteri stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2016, e al netto degli eventuali contributi già percepiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.


 

 

Il comma 448 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 per il rifinanziamento degli interventi di protezione civile, connessi agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale e per i quali i Commissari delegati hanno effettuato la ricognizione dei fabbisogni, al fine di fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive.

 

Il comma 448 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, per il rifinanziamento degli interventi di protezione civile connessi agli stati di emergenza di rilievo nazionale verificatisi negli anni 2019 e 2020.

La norma in esame dispone tale rifinanziamento per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per la successiva istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, per gli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale.

Lo stato di emergenza nazionale disciplinato dall'art. 7 del Codice della protezione civile (decreto legislativo 1/2018) elenca tre tipologie di eventi emergenziali di protezione civile, individuando al comma 1, lettera c), le emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che determinano, conseguentemente, l’emanazione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, come previsto dall’art. 24 del Codice della protezione civile.

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice sono emanate le ordinanze di protezione civile che, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate, dispongono in merito alle misure urgenti da attivare, tra cui, come previsto al comma 2, lettera e) del richiamato art. 25 del Codice, la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza.

 

Con l’emanazione di apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze si disciplinano:

§  le modalità di determinazione e concessione dei contributi previsti;

§  e l'assegnazione delle risorse finanziarie in proporzione ai predetti fabbisogni.

Tali ordinanze di protezione civile saranno emanate relativamente all'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma e d'intesa con la medesima regione o provincia autonoma, rispettando i criteri previsti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, emanata al fine di disciplinare l’erogazione di finanziamenti, volti alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza.

L’assegnazione delle risorse sarà effettuata al netto degli eventuali contributi già percepiti dalle ordinanze emanate a seguito dell'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, al fine di fronteggiare le più urgenti necessità, come previsto dall'art. 25, comma 2, lettera c) del Codice della protezione civile.

Si ricorda che l’art. 1, comma 700, della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) ha autorizzato, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali avvenuti nel 2019 e nel 2020, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, una spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2021, al fine di provvedere agli interventi urgenti, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo e alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione pubblica e privata, previsti dall'art. 25, comma 2, lettere d) ed e), del Codice di protezione civile. Su tale normativa è poi intervenuto l'art. 17, comma 2, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, che ha incrementato di 187 milioni per l'anno 2021 le risorse previste, ma soltanto per gli interventi urgenti previsti dall'art. 25, comma 2, lettera d) del Codice della protezione civile.

 


 

Commi 449-450, 459-471
(Disposizioni in materia di eventi sismici)

 


449. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quinquies è inserito il seguente:

« 4-sexies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2022. Con delibere del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24 del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse per le attività conseguenti alla proroga di cui al primo periodo, nel limite di 173 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018».

450. Per le medesime finalità di cui al comma 449, all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022» e le parole: « per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021». A tal fine è autorizzata la spesa di euro 72.270.000 per l'anno 2022.

459. Il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022 nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2022» e le parole: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022». A tal fine è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2022.

460. Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato fino al 31 dicembre 2022. Per le attività di cui all'articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, è autorizzata la spesa di 4,95 milioni di euro per l'anno 2022.

461. E' autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 2.920.000, di cui:

a) euro 1.400.000 per le finalità di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

b) euro 820.000 per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

c) euro 700.000 per le finalità di cui all'articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

462. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022. Alle conseguenti attività si fa fronte nel limite delle risorse già stanziate per l'emergenza.

463. I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 14-bis e 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2022.

464. I termini di cui all'articolo 57, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 nel limite di 2,32 milioni di euro per l'anno 2022.

465. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è autorizzata la spesa di 800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da destinare al supporto tecnico-operativo e alle attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, con provvedimento del capo del Dipartimento « Casa Italia» della Presidenza del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 gennaio 2022, in esito alla puntuale individuazione degli interventi e del relativo soggetto attuatore, tra il Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e il Dipartimento « Casa Italia».

466. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per venticinque anni e di ulteriori 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per venticinque anni.

467. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dei commi 449 e 450 nonché dei commi da 459 a 466 compresi quelli derivanti da convenzioni con società, la proroga fino al 31 dicembre 2022 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

468. Il Fondo di cui all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è ridotto di 4,95 milioni di euro per l'anno 2022.

469. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Per l'anno 2022 è assegnato un contributo straordinario di 10 milioni di euro»;

b) al comma 2, quinto periodo, le parole: « Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: « Per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

470. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate sino all'anno 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,45 milioni di euro per l'anno 2022.

471. Le disposizioni di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono prorogate sino al 31 dicembre 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.


 

 

I commi 449-450, 459-471:

§  prorogano fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza per il sisma del 2016 e 2017, avvenuto nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per una spesa nel limite di 173 milioni per l’anno 2022 (comma 449), e la gestione straordinaria dell’emergenza, per una spesa di 72,27 milioni per l’anno 2022 (comma 450);

§  incrementano, al fine di proseguire e accelerare i processi di ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma 2016 e 2017, la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 e per ulteriori 100 milioni a decorrere dall’anno 2024 (comma 466);

§  prorogano fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza per il sisma avvenuto in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012 (comma 459);

§  prorogano fino all’anno 2022 l’assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile per il sisma 2012, per una spesa di 15 milioni per l’anno 2022 (comma 459);

§  prorogano fino al 31 dicembre 2022 il riconoscimento da parte dei commissari delegati per il sisma 2012 del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, per una spesa di 300.000 euro per l’anno 2022 (comma 459);

§  prorogano fino al 31 dicembre 2022 la gestione straordinaria per il sisma dell’isola di Ischia del 2017, per una spesa di 4,95 milioni per l’anno 2022 (comma 460);

§  autorizzano per l’anno 2022, per il sisma dell’isola di Ischia del 2017, una spesa complessiva pari a 2,92 milioni, per la struttura commissariale, per la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per le assunzioni di personale a tempo determinato (comma 461);

§  prorogano fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza per il sisma della Città metropolitana di Catania del 2018, nel limite delle risorse già stanziate per l'emergenza (comma 462);

§  prorogano fino al 31 dicembre 2022 la nomina del Commissario straordinario per il sisma della Città metropolitana di Catania del 2018, la gestione straordinaria, e le norme sul personale assunto dai comuni interessati e dalla struttura commissariale (comma 463);

§  prorogano fino al 31 dicembre 2022 la nomina del Commissario straordinario e la gestione straordinaria per il sisma di Campobasso del 2018, prevedendo per gli interventi complessivi per i due eventi sismici di Catania e Campobasso del 2018 una spesa di 2,6 milioni per l’anno 2022 (comma 463);

§  autorizzano una spesa di 0,80 milioni, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da ripartire con provvedimento del capo del Dipartimento "Casa Italia", per il supporto tecnico-operativo e per le attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi per gli eventi sismici del 2009 e 2016, nell'ambito Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (comma 465);

§  prorogano fino al 31 dicembre 2022, nel limite di 2,32 milioni per l’anno 2022, la dotazione di risorse umane assunte con contratto a tempo determinato e i relativi contratti, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno dei due Uffici speciali per la ricostruzione previsti per il sisma avvenuto in Abruzzo nel 2009 (comma 464);

§  assegnano per l'anno 2022, un contributo straordinario in favore del Comune dell'Aquila, pari a 10 milioni di euro, ed un contributo per gli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, pari a 1 milione di euro (comma 469);

§  prorogano fino all'anno 2022 i contratti stipulati dai comuni del cratere sismico per il sisma avvenuto in Abruzzo nel 2009, per una spesa di 1,45 milioni per l’anno 2022 (comma 470);

§  prorogano fino al 31 dicembre 2022, a favore del comune dell’Aquila, la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, per una spesa di 1 milione di euro per l’anno 2022 (comma 471);

§  precisano che, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, la proroga fino al 31 dicembre 2022, si intende in deroga, limitatamente a tale annualità, ai limiti di durata previsti dalla normativa nazionale e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego (comma 467);

§  riducono, per l'anno 2022, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di 4,95 milioni (comma 468).

 

Proroga dello stato di emergenza e della gestione straordinaria per il sisma 2016-2017

Il comma 449 introduce - allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione - il comma 4-sexies all’art. 1 del D.L. 189/2016, al fine di prorogare, fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza dichiarato per il sisma del 2016 e 2017, avvenuto nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, e di assegnare alle regioni interessate, con delibere del Consiglio dei ministri, risorse nel limite di 173 milioni di euro per l’anno 2022, a valere sulle Fondo per le emergenze nazionali (di cui all’art. 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 - Codice della protezione civile).

Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, lo stato di emergenza è stato dichiarato dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016.

L’art. 57, comma 1 del D.L. 104/2020 ha introdotto il comma 4-quinquies all’art. 1 del D.L. 189/2016, al fine di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021.

Con la deliberazione n. 21/2021 del 27 dicembre 2021, la Corte dei conti ha approvato la relazione concernente "Interventi per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016”.

 

Il comma 450 modifica il comma 990 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), al fine di prorogare fino al 31 dicembre 2022 anche il termine della gestione straordinaria dell’emergenza per il sisma del 2016 e 2017, di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. 189/2016, ivi incluse le dotazioni di personale degli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016, della Struttura del Commissario straordinario, dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile, nei limiti di spesa previsti per l’anno 2021.

A tal fine, si autorizza una spesa di euro 72,27 milioni per l’anno 2022.

L’art. 57, comma 2, del D.L. 104/2020 ha prorogato, con una modifica recata al comma 990 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), fino al 31 dicembre 2021, il termine della gestione straordinaria dell’emergenza del sisma 2016, ivi incluse le dotazioni di personale degli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016, della Struttura del Commissario straordinario, dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile (articoli 3, 50 e 50-bis del citato D.L. 189/2016), nei limiti di spesa previsti per l’anno 2020, autorizzando a tale fine una spesa di euro 69,8 milioni per l’anno 2021. 

In merito alle disposizioni, recate dagli artt. 3, 50 e 50-bis, l'art. 3 del D.L. 189/2016 prevede l'istituzione da parte delle Regioni (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) e dai Comuni interessati, di Uffici speciali per la ricostruzione con compiti istruttori di supporto agli enti locali. A tali uffici è assegnato personale distaccato o comandato dalle Regioni e dai Comuni, oppure assunto con forme contrattuali flessibili. L'art. 50 prevede che il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi ivi previsti con i poteri conferitigli, in piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile e disciplina l'articolazione interna della propria struttura. Oltre al personale già assegnato con D.P.R. 9 settembre 2016 (articolo 2), la struttura commissariale può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo 225 unità di personale, destinate a operare presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, a supporto delle Regioni e dei Comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio. L'art. 50-bis stabilisce che, ferma restando la struttura degli Uffici speciali per la ricostruzione, i Comuni specificati dagli allegati del D.L. n. 189/2016, possano assumere unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile o incrementare la durata di contratti a tempo parziale già in essere. Analogamente, il Dipartimento della Protezione civile può assumere con contratto a tempo determinato della durata di un anno fino a un massimo di 20 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile e prorogare contratti in essere fino alla scadenza dello stato di emergenza.

Nel corso della presente legislatura sono stati adottati diversi interventi a favore dei territori colpiti da diversi eventi sismici a partire dal sisma del 2009 avvenuto in Abruzzo. Per approfondire tali interventi, si rinvia al tema web “Terremoti” della Camera dei deputati.

Proroga dello stato di emergenza per il sisma del 20 e 29 maggio 2012

Il comma 459 proroga fino al 31 dicembre 2022 il termine dello stato di emergenza per il sisma avvenuto in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012, di cui all’art. 1, comma 3, del D.L. 74/2012.

Si ricorda che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (articolo 1, comma 3, del D.L. 74/2012) è stato prorogato al 31 dicembre 2021 (art. 15, comma 6, D.L. 162/2019).

 

Il comma 459 stabilisce, inoltre, la proroga fino all’anno 2022 dell’autorizzazione prevista dal comma 2 dell’art. 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, che consente ai Commissari delegati, ossia i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i comuni colpiti dal sisma, le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara di procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022.

Il citato art. 3-bis, comma 2, del D.L. 113/2016, prorogato fino al 31 dicembre 2021 dall’art. 57, comma 12 del D.L. 104/2020, detta disposizioni riguardanti i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, volte a prorogare i termini per la comunicazione delle spese sostenute per fronteggiare la ricostruzione, e ad autorizzare l’assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente. Nello specifico, il comma 2 dell’art. 3-bis, al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale conseguente al sisma del 2012, ha autorizzato fino al 31 dicembre 2020, i Commissari delegati, ossia i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i comuni colpiti dal sisma, le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli in materia di personale attualmente previsti da specifiche disposizioni, entro i medesimi limiti di spesa previsti e con le modalità stabilite. I commi 557 e 562 dell’art. 1 della L. 296/2006 riguardano, rispettivamente, gli enti sottoposti e quelli non sottoposti al patto di stabilità interno (riferimento da intendersi ora al vincolo del pareggio di bilancio). I primi assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia. Per i secondi, le spese di personale non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 e possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente

 

Il comma 459 proroga inoltre fino al 31 dicembre 2022 il riconoscimento da parte dei commissari delegati del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili, previsto dal comma 9 dell’art. 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244. Tale riconoscimento è corrisposto al personale, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale. 

Per l’anno 2022, lo stanziamento previsto rimane a 300.000 euro come per il 2021, rispetto ai 500.000 euro previsti per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

L’art. 14, comma 9, del D.L. 244/2016 ha prorogato al 31 dicembre 2019 (termine, successivamente, prorogato al 31 dicembre 2020 dall’art. 1, comma 1002, della legge 145/2018 – Legge di bilancio 2019 e poi nuovamente prorogato fino al 31 dicembre 2021 dall’art. 57, comma 13, del D.L. 104/2020) il termine (originariamente fissato al 31 dicembre 2014 dall’art. 6-sexies, comma 3, del D. L. 43/2013) per il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per l’espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (che hanno riguardato i territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo), da parte dei Commissari delegati (ossia i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto).

Proroga della gestione straordinaria per i territori dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017

 

Il comma 460 proroga fino al 31 dicembre 2022 il termine della gestione straordinaria per il sisma di Ischia del 2017 prevista all’art. 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109.

 Si ricorda che in conseguenza dell'evento sismico che il 21 agosto 2017 ha colpito il territorio di alcuni comuni dell'isola di Ischia è stato dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017 lo stato di emergenza fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento (con uno stanziamento pari a 7 milioni di euro), prorogato di ulteriori 180 giorni con la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, e successivamente di ulteriori sei mesi con la delibera del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2018, che inoltre ha provveduto ad integrare le risorse disponibili per 11,6 milioni di euro.

Per la ricostruzione di tali territori, Carlo Schilardi è stato nominato Commissario straordinario del Governo con il decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2018. Successivamente, tale incarico è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 dal D.P.C.M. 21 ottobre 2021, disponendo altresì che la gestione straordinaria termini entro la data del 31 dicembre 2021 (art. 17, comma 2,  D.L. 109/18).

Sulla contabilità speciale confluiscono le risorse dell'art. 2, comma 6-ter, del D.L. 148/2017 e del Fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia di cui all'art. 1, comma 765, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), pari complessivamente, per il triennio 2018-2020, a 78,76 milioni di euro. Tali risorse sono state incrementate di 60 milioni di euro (20 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, art. 19 D.L. 109/18). Le eventuali somme disponibili sulla contabilità speciale, dopo la conclusione delle attività previste, e non più necessarie per le finalità originarie, possono essere destinate ad altre finalità (articolo 9-quinquiesdecies del D.L. 123/19).

Per lo svolgimento delle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, come indicato dall’art. 18, comma 1, lettera i-bis) del citato D.L. 109/2018, sono assegnati 4,95 milioni di euro per l’anno 2022, alla contabilità speciale del Commissario straordinario.

Il comma 461 autorizza, per l’anno 2022, per i territori investiti dal sisma di Ischia del 2017, una spesa complessiva pari a 2,92 milioni di euro di cui:

a) 1,4 milioni per la struttura del Commissario straordinario prevista all’art. 31 del D.L.109/2018;

L’art. 31 del D.L. 109/2018 stabilisce che il Commissario straordinario si avvale, oltre che dell'Unità tecnica prevista, di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, le cui sedi sono individuate a Roma e quelle operative a Napoli e nell'Isola di Ischia, composta da un contingente nel limite massimo di 12 unità di personale non dirigenziale e 1 unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche

b) 0,82 milioni per consentire ai comuni colpiti la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, come stabilito all’art. 32, comma 3, del D.L.109/2018;

L’art. 32, comma 3, al fine di assicurare ai comuni interessati dal sisma di Ischia del 2017 la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, autorizza il Commissario straordinario a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della propria contabilità speciale, un'apposita compensazione fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro con riferimento all'anno 2018, da erogare nel 2019, e fino ad un massimo di 4,5 milioni di euro annui per il biennio 2019-2020, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI

c) 0,7 milioni per le assunzioni di personale a tempo determinato addetto alla ricostruzione di Ischia previste dall’art. 30-ter del D.L. 41/2021.

L’art. 30-ter, al fine di garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, autorizza i comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, ad assumere personale, rispettivamente nel limite di 2, 4 e 8 unità per l'anno 2021, con contratti di lavoro a tempo determinato.

Proroga dello stato di emergenza e della gestione straordinaria per il sisma della città metropolitana di Catania del 26 dicembre 2018

Il comma 462 proroga fino al 31 dicembre 2022 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all’evento sismico avvenuto nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania del 26 dicembre 2018, previsto all'art. 57, comma 8, del D.L. 104/2020.

Si ricorda che in conseguenza dell'evento sismico che il giorno 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della Provincia di Catania, con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 è stato dichiarato, per dodici mesi (fino al 28 dicembre 2019), lo stato di emergenza. Con la delibera del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2019, lo stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi (cioè fino al 21 dicembre 2020). Successivamente, lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021 (art. 57, comma 8, D.L. 104/2020).

Per l'attuazione dei primi interventi, si è provveduto nel limite di 10 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali e con la delibera del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019 è stato disposto un ulteriore stanziamento di 37 milioni di euro.

La norma in esame precisa che alle conseguenti attività si fa fronte nel limite delle risorse già stanziate per la relativa emergenza.

 

Il comma 463 proroga fino al 31 dicembre 2022 i termini indicati dall’art. 6, comma 2, primo e secondo periodo, del D.L. 32/2019, riguardanti la nomina del Commissario straordinario e la gestione straordinaria per il sisma di Catania del 2018.

Con il D.P.C.M. 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6, comma 2, primo periodo, del D.L. 32/2019, il dott. Salvatore Scalia è stato nominato Commissario straordinario fino al 31 dicembre 2021. L’art. 6, comma 2, secondo periodo, del D.L. 32/2019 dispone che la gestione straordinaria termini il 31 dicembre 2021.

 

Il comma 463 proroga fino al 31 dicembre 2022 le previsioni degli articoli 14-bis e 18 del citato D.L. 32/2019, in cui, rispettivamente, sono disciplinate le norme riguardanti il personale assunto dai comuni della città metropolitana di Catania e dalla relativa struttura commissariale.

Nello specifico, l’art. 14-bis del D.L. 32/2019, modificato dall’art. 9-vicies bis, comma 1, lett. c), n. 2), del D.L. 123/2019, consente ai comuni della città metropolitana di Catania, per gli anni 2019, 2020 e 2021,  di incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vigenti vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 in base al quale dal 2011 le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di personale a tempo determinato (o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa) nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 e di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1 della L. 296/2006, che riguardano, rispettivamente, gli enti sottoposti e quelli non sottoposti al patto di stabilità interno (riferimento da intendersi ora al vincolo del pareggio di bilancio). I primi assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia. Per i secondi, le spese di personale non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 e possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente.

L’art. 18 del D.L. 32/2019, come modificato dalla lettera d), punti 1) e 2) dell’art. 9-vicies bis del D.L. 123/2019, in merito al contingente di personale della struttura commissariale per il sisma di Catania del 2018, prevede un numero massimo di  15 unità per l'emergenza di Catania di cui alla delibera del 28 dicembre 2018, di cui due unità dirigenziali di livello non generale. A tale personale è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Proroga della gestione straordinaria per gli eventi sismici della provincia di Campobasso del 16 agosto 2018

Il comma 463 proroga fino al 31 dicembre 2022 la nomina del Commissario straordinario e il termine della gestione straordinaria per il sisma di Campobasso del 2018, come indicato dall’art. 6, comma 2, primo e secondo periodo, del D.L. 32/2019.

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, primo periodo, del D.L. 32/2019, con il D.P.C.M. 16 luglio 2020, Donato Toma, Presidente della regione Molise, è stato nominato Commissario straordinario per la gestione straordinaria per l’evento sismico avvenuto a Campobasso fino al 31 dicembre 2021 e, ai sensi art. 6, comma 2, secondo periodo, del D.L. 32/2019, la gestione straordinaria è prevista che termini il 31 dicembre 2021.

Con la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 è stato dichiarato, per la durata di 6 mesi decorrenti dalla data del 6 settembre 2018, lo stato di emergenza nei Comuni della Provincia di Campobasso colpiti da una serie di eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 (Acquaviva Collecroce, Campomarino, Castelbottaccio, Castelmauro, Guardiafilera, Guglionesi, Larino, Lupara, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Palata, Portocannone, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano e Tavenna). Per l'attuazione dei primi interventi, si è provveduto nel limite di 2 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali (integrati di 3,3 milioni con la delibera del 10 gennaio 2019 e di 1,6 milioni con la delibera del 14 luglio 2020). Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2019 è stato prorogato lo stato di emergenza di dodici mesi, con un ulteriore stanziamento di 2 milioni di euro. Successivamente, è stata prevista la possibilità di proroga fino ad una durata complessiva di tre anni per lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso, a far data dal 16 agosto 2018, individuati dall'allegato 1 del D.L. 32/2019 (art. 15, comma 2, D.L. 162/2019). Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15, comma 2, del D.L. 162/2019, e dell'art. 24, comma 3, del Codice della protezione civile (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1), con la delibera del consiglio dei ministri 20 aprile 2020 è stato prorogato di ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza in questione. Successivamente, con la delibera consiglio dei ministri del 14 aprile 2021 lo stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori sei mesi.

 

Il comma 463 proroga, inoltre, fino al 31 dicembre 2022 le previsioni dell’art. 18 del citato D.L. 32/2019 relativamente al contingente di personale della struttura commissariale per il sisma di Campobasso del 2018

L’art. 18 del D.L. 32/2019, come modificato dalla lettera d), punti 1) e 2) dell’art. 9-vicies bis del D.L. 123/2019, in merito al contingente di personale della struttura commissariale per il sisma di Campobasso del 2018, prevede un numero massimo di  5 unità per l'emergenza di Campobasso di cui alla delibera del 6 settembre 2018, di cui una unità dirigenziale di livello non generale. A tale personale è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per le previsioni contenute nel comma 463 è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l’anno 2022.

Altri interventi per gli eventi sismici avvenuti in Abruzzo nel 2009 e in Centro-Italia nel 2016-2017 

Sismi 2009 e 2016-2017

Il comma 465 autorizza la spesa di 0,8 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti, per gli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017 (Centro-Italia), dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 59/2021 (c.d. Fondo complementare), da ripartire tra il Commissario straordinario per il sisma del 2016, la Struttura di missione del sisma 2009 (istituita dal D.P.C.M. 3 maggio 2021) e il Dipartimento Casa Italia (istituito dall’art. 18-bis del D.L. 8/2017 e disciplinato con il decreto del 29 settembre 2020).

In particolare, le risorse, che saranno ripartite con un provvedimento del capo del Dipartimento “Casa Italia”, da adottare entro il 31 gennaio 2022, in esito alla puntuale individuazione degli interventi e del relativo soggetto attuatore, sono destinate al supporto tecnico-operativo e alle attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi previsti.

 

Con il D.L. 59/2021 (c.d. Fondo complementare - art. 1, comma 2, lettera b), sono stati previsti interventi per le aree del terremoto del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017 (Centro-Italia) per un importo complessivo pari a 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, cosi ripartiti: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026. 

Sulla governance degli interventi previsti dal c.d. Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 (art. 1, comma 2, lett. b) D.L. 59/2021), è intervenuto di recente l’art. 14-bis, comma 1, del D.L. 77/2021, che ha integrato la cabina di coordinamento della ricostruzione del sisma 2016, presieduta dal Commissario straordinario (art. 1, comma 5, D.L. 189/2016), includendovi, il Capo del Dipartimento “Casa Italia”, il coordinatore della Struttura di missione del sisma del 2009, il sindaco dell’Aquila, il coordinatore dei sindaci dei comuni del cratere del sisma del 2009.

Con il comma 2 dell’art. 14-bis del D.L. 77/2021 si dispone inoltre che - in coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all’art. 1 del D.L. 59/2021 - entro il 30 settembre 2021, la citata Cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori colpiti dagli eventi sismici 2009 e 2016 per la cui attuazione (secondo le tempistiche previste nel cronoprogramma) sono adottati i provvedimenti di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. 189/2016 (vale a dire le ordinanze commissariali). Viene inoltre stabilito che tali provvedimenti sono adottati d'intesa con la succitata Struttura di missione del sisma del 2009 e sono comunicati al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Sisma 2009

Per il sisma avvenuto nel 2009 in Abruzzo, il comma 464 proroga fino al 31 dicembre 2022, nel limite di 2,32 milioni di euro per l’anno 2022, i termini previsti dall'art. 57, comma 10, del D.L. 104/2020, riguardanti la dotazione di risorse umane assunta con contratto a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno dei due Uffici speciali per la ricostruzione (si tratta dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere) e i contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione.

L’art. 57, comma 10 del D.L. 104/2020 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 il termine di cui all'art. 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, relativo alla richiamata dotazione di risorse umane a tempo determinato e i relativi contratti a tempo determinato.

L’art. 62-ter, comma 2, del D.L. 83/2012 ha istituito due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere nonché sui comuni fuori cratere.

L’art. 67-ter, comma 3, del D.L. 83/2012 ha disposto la possibilità riconosciuta a ciascuno dei due Uffici speciali per la ricostruzione (istituiti a seguito del sisma in Abruzzo del 2009), di impiegare fino ad un massimo di 25 unità di personale a tempo determinato, nell’ambito del limite massimo di 50 unità fissato in generale per la dotazione organica degli Uffici medesimi.

 

In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma avvenuto in Abruzzo nel 2009, il comma 469, lettera a) modifica l'art. 3, comma 1 del D.L. 113/2016, al fine di assegnare un contributo straordinario in favore del Comune dell'Aquila, anche per l'anno 2022, pari a 10 milioni di euro.

Il citato art. 3 del D.L. 113/2016 ha previsto, ai commi 1 e 2, l’assegnazione di un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009 nell'Aquilano: 10 milioni di euro annui[195] per gli anni 2019, 2020 e 2021, 10 milioni di euro[196] per l’anno 2018, 12 milioni[197] di euro per l'anno 2017 e 16 milioni di euro per l'anno 2016[198] .

Il medesimo comma 469, lettera b) modifica l'art. 3, comma 2 del D.L. 113/2016, al fine di prevedere, anche per l’anno 2022, un contributo per gli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, pari a 1 milione di euro.

Il comma 2 dell’art. 3 del D.L. 113/2016, modificato, da ultimo dall'art. 1, comma 945, lett. b) della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), ha previsto un contributo annuale riconosciuto ai comuni del cratere sismico diversi dall'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione. In particolare, è riconosciuto per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, un contributo pari a 2 milioni di euro, nonché un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli UTR (uffici territoriali per la ricostruzione, successivamente soppressi dal 1° luglio 2018). Per l'anno 2019 è stato poi riconosciuto un contributo pari a 2 milioni di euro, per l'anno 2020 un contributo pari a 1,5 milioni di euro, e per l'anno 2021 un contributo pari a 1 milione di euro, a cui si aggiunge per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese per il personale impiegato dall'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (che ha sostituito i richiamati UTR). Il medesimo comma ha previsto il trasferimento di tali risorse al Comune di Fossa, che le ripartisce tra i singoli beneficiari, previa verifica, da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, degli effettivi fabbisogni.

 

Al fine di completare le attività di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma avvenuto in Abruzzo nel 2009, il comma 470 proroga fino all'anno 2022 i contratti stipulati dai comuni del cratere sismico, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, previsti dall'art. 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del D.L. 148/2017.

A tal fine è autorizzata la spesa di 1,45 milioni di euro per l’anno 2022.

L’art. 2-bis comma 38, primo e secondo periodo del D.L. 148/2017, modificato da ultimo dall'art. 57, comma 9, del D.L. 104/2020, ha autorizzato, per gli anni 2019, 2020 e 2021, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o ai rinnovi dei suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

 

A favore del comune dell’Aquila, il comma 471 proroga fino al 31 dicembre 2022 la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, come previsto dall'art. 9-sexies, comma 1, del D.L. 123/2019.

A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.

L’art. 9-sexies, comma 1, del D.L. 123/2019 ha previsto fino all’anno 2020, e poi fino all’anno 2021 per effetto della proroga stabilita dall’art. 57 comma 11 del D.L. 104/2020, la facoltà per il comune dell’Aquila di avvalersi di personale a tempo determinato in deroga a quanto disposto in materia dalla normativa vigente. Più nel dettaglio, l’art. 9-sexies dispone che tale facoltà è esercitabile:

§  in deroga ai limiti al ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni, limiti posti dall’art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78;

§  applicando il sistema derogatorio previsto dall’art. 4, comma 14, del D.L. 101/2013, che consente al comune de L’Aquila, in relazione agli eventi sismici del 2009, di prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato.

In base al richiamato comma 14, il comune de L’Aquila sino al 2019 (termine così prorogato, da ultimo, dall’art. 1, c. 715, della L. 205/2017) poteva prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell’art. 2, c. 3-sexies, del D.L. 225/2010, ossia in deroga a determinate disposizioni sul blocco delle assunzioni[199], avvalendosi del sistema derogatorio di cui all’art. 7, c. 6-ter, del D.L. 43/2013 (che consente di derogare alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di pubblico impiego), nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.

Sisma 2016-2017

Il comma 466, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 (Centro-Italia), incrementa l’autorizzazione di spesa per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale (di cui all’art. 1, comma 362, lettera a) della L. 232/2016 - legge di bilancio 2017) nelle seguenti misure:

§  di 200 milioni annui a decorrere dal 2022 per un periodo di venticinque anni;

§  e di ulteriori 100 milioni annui a decorrere dal 2024 per un periodo di venticinque anni.

L’autorizzazione di spesa, disposta dall’art. 1, comma 362, della richiamata legge di bilancio 2017, prevede una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047, per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, previsti per la ricostruzione privata.

Contratti di lavoro a tempo determinato

Il comma 467 specifica che la proroga fino al 31 dicembre 2022 prevista per i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dei richiamati commi 449 e 450 nonché dei commi da 459 a 466, inclusi quelli derivanti da convenzioni (Invitalia S.p.A. e Fintecna S.p.A.), si intende, limitatamente all’anno 2022, in deroga ai limiti di durata posti dal D. Lgs. 165/2001, in merito ai rapporti di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego, nonché dagli artt. 19 e 21 del D. Lgs. 81/2015, che disciplinano, tra l’altro, il limite massimo di durata dei suddetti rapporti, pari a 36 mesi per le pubbliche amministrazioni, ed a 24 mesi nel settore privato (salvo talune eccezioni).

L’art. 57 del D.L. 104/2020, commi 3 e 3-bis, come modificato dalla legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), ha previsto la possibilità per gli enti territoriali delle zone colpite dal sisma del 2009 in Abruzzo, dal sisma 2016- 2017 in Centro Italia e dal sisma 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, dal sisma del 2002 in Molise e da parte degli enti parco nazionali dei comuni colpiti dal sisma 2016-2017, di stabilizzare i contratti a tempo determinato stipulati, e a tale fine, a decorrere dall'anno 2020, ha previsto l’istituzione di un apposito Fondo presso il MEF dedicato a tali assunzioni, con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Riduzione del Fondo per le emergenze nazionali

Il comma 468 riduce di 4,95 milioni di euro, per l'anno 2022, il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall’art. 44 del Codice della protezione civile (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1).

L’art. 44 del Codice della protezione civile stabilisce che per gli interventi emergenziali conseguenti agli eventi per i quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.


 

Commi 451-458
(Agevolazioni fiscali sisma)

 


451. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro.

452. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

453. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022» e la parola: «dichiarino» è sostituita dalle seguenti: «abbiano dichiarato».

454. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

455. All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «previa certificazione del Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «previa certificazione della regione».

456. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «fino all'anno di imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno d'imposta 2021»;

b) al secondo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2022».

457. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «A seguito della mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione di cui al comma 9 del presente articolo».

458. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 135 è inserito il seguente:

«135.1. A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno 2 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021».


 

 

Il comma 451 esenta per l'anno 2022 dal canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ristorando i comuni interessati per le mancate entrate. Il comma 452 proroga al 31 dicembre 2022 alcune esenzioni tariffarie. Il comma 453 proroga al 31 dicembre 2022 il termine - attualmente fissato al 31 dicembre 2021 - della sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia. Il comma 454 proroga al 31 dicembre 2022 il termine relativo al deposito del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, nonché relativo alla disciplina derogatoria in materia di terre e rocce da scavo. Il comma 455 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine relativo all'aumento del 70 per cento del quantitativo di rifiuti non pericolosi indicato in ciascuna autorizzazione e destinati a recupero. Il comma 456 proroga all'anno d'imposta 2021 l'esenzione dal reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici. Inoltre proroga al 31 dicembre 2022 l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria dei medesimi fabbricati. Il comma 457 dispone che, a seguito della mancata restituzione del finanziamento concesso ai titolari di reddito di impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati, o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato. Il comma 458 prevedendo che, a decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare i contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021.

 

Il comma 451 stabilisce che per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019).

 

Si rammenta che l'articolo 1, commi 816-836, della legge di bilancio 2020 istituiscono dal 2021 il c.d. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone ha sostituito la previgente disciplina della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l’occupazione delle strade.

I commi da 837 a 847 della medesima legge istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati, che dal 2021 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.

Si rammenta altresì che l'articolo 1, comma 997, della legge di bilancio 2019 stabilisce che l'imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

 

Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge di conversione n. 21 del 2021, è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro.

 

Il comma 452 proroga al 31 dicembre 2022 le esenzioni tariffarie previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, attualmente previste fino al 31 dicembre 2021. Le esenzioni riguardano le utenze localizzate nelle "zone rosse" istituite mediante le apposite ordinanze sindacali nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria compresi nel cratere relativo ai sismi 2016 e 2017.

 

Il comma 453 proroga al 31 dicembre 2022 il termine - attualmente fissato al 31 dicembre 2021 - della sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia nei comuni italiani colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 per i titolari di utenze che abbiano dichiarato, entro il 30 aprile 2021, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale ? dell’azienda con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti (Agenzia delle entrate e INPS).

La proroga è disposta modificando l'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge n. 123 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2019.

 

Le agevolazioni consistono nella sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia, con una rateizzazione dei predetti pagamenti e in agevolazioni di natura tariffaria disposte dalle competenti Autorità di regolazione.

 

Il comma 454 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine ricorrente nell'articolo 28, comma 7 (relativo al deposito del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione) e comma 13-ter (di operatività della disciplina derogatoria in materia di terre e rocce da scavo prevista per i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere provvisionali connesse all'emergenza in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici in questione), del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016.

 

Il comma 455 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine ricorrente nell'articolo 28-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, relativo all'aumento del 70 per cento del quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicato in ciascuna autorizzazione e destinati a recupero.

Inoltre, il medesimo comma 455 prevede che tale aumento possa avvenire previa certificazione della Regione, in luogo della certificazione del Commissario straordinario prevista dal testo vigente dell'articolo 28-bis.

 

Il comma 456 modifica il comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, in modo da prorogare all'anno d'imposta 2021 (in luogo del vigente anno di imposta 2020) l'esenzione dal reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Il comma 456 inoltre proroga al 31 dicembre 2022 (in luogo del vigente 31 dicembre 2021) l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria dei medesimi fabbricati.

 

Il comma 457 dispone, attraverso l'aggiunta di un periodo all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, che, a seguito della mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario, o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, del regio decreto n. 267 del 1942 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del medesimo articolo.

 

Si rammenta che i commi da 7 a 12 del decreto-legge n. 174 del 2012 disciplinano la procedura per concedere ai titolari di reddito di impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati, in aggiunta ai predetti contributi, la possibilità di chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

Il predetto finanziamento può essere richiesto, oltre che da tali soggetti, anche dai titolari di reddito di lavoro autonomo e dagli esercenti attività commerciali o agricole, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività effettuate nell’esercizio di dette imprese, e dai titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di un immobile adibito ad abitazione principale dichiarato inagibile per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

 

Il comma 458 modifica l'articolo 1 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) aggiungendo il comma 135.1 con cui si prevede che, a decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 (contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico) al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021.


 

Comma 472
(Rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico)

 


472. Al fine di potenziare le azioni di prevenzione strutturale, su edifici e infrastrutture di interesse strategico per le finalità di protezione civile, e non strutturale, per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza, il Fondo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 25 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Alla disciplina dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al presente comma e alla relativa assegnazione si provvede, previa presentazione da parte delle regioni di apposito piano degli interventi da realizzare nel limite delle risorse disponibili, con il relativo cronoprogramma procedurale, i soggetti attuatori e i codici unici di progetto delle opere, con apposita ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale sono indicate anche le modalità di monitoraggio degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale.


 

 

Il comma 472 interviene per rifinanziare il Fondo per la prevenzione del rischio sismico per complessivi 200 milioni di euro per il periodo 2024- 2029, al fine di potenziare le azioni di prevenzione strutturale, su edifici e infrastrutture di interesse strategico per le finalità di protezione civile, e le azioni di prevenzione non strutturale, per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza.

 

Il comma 472 rifinanzia per complessivi 200 milioni di euro per il periodo 2024- 2029, il Fondo per la prevenzione del rischio sismico previsto all’articolo 11 del D.L. 39/2009, secondo la seguente ripartizione:

§  5 milioni di euro per l'anno 2024;

§  20 milioni di euro per l'anno 2025;

§  25 milioni di euro per l'anno 2026;

§  50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

 

La disposizione in esame è volta al potenziamento delle azioni:

§  di prevenzione strutturale, su edifici e infrastrutture di interesse strategico per le finalità di protezione civile;

§  di prevenzione non strutturale, per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza.

 

A tale scopo, le Regioni dovranno presentare un apposito Piano degli interventi, da realizzare nel limite delle risorse disponibili, che dia indicazione:

§  di un cronoprogramma procedurale;

§  dei soggetti attuatori;

§  e dei codici unici di progetto per le opere previste.

Successivamente alla presentazione del suddetto Piano da parte delle regioni, con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile, emanata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede:

§  in merito all’utilizzo e all’assegnazione delle risorse;

§  in merito alle modalità di monitoraggio degli interventi ai sensi del D. Lgs. 229/2011;

§  e in merito alle modalità di revoca delle risorse, in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale.

L’art. 11 del D.L. 39/2009 ha istituito il Fondo per la prevenzione del rischio sismico nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione complessiva di 965 milioni di euro per 7 anni (dal 2010 al 2016). L'attuazione della disposizione citata è stata affidata al Dipartimento per la protezione civile e le risorse sono state ripartite tra le regioni sulla base dell'indice medio di rischio dei territori, destinate, tra l'altro, a studi di microzonazione sismica ed a interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico. Il Fondo per la prevenzione del rischio sismico, con la legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), è stato rifinanziato per 50 milioni di euro a decorrere dal 2019. Il decreto 24 agosto 2021 ha previsto la ripartizione per le annualità 2019-2020-2021, per complessivi 147,3 milioni di euro ai 3814 comuni riportati nell' allegato 7 dell'Ordinanza della Protezione Civile 20 maggio 2021, n. 780. In particolare, sono finanziate le seguenti azioni: a) azioni di prevenzione non strutturale consistenti in studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza, per 16,3 milioni di euro; b) azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, per 131,7 milioni di euro.


 

Commi 473 e 474
(Finanziamento del Piano triennale per la lotta contro gli incendi)

 


473. Per la realizzazione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinati alle regioni.

474. Ai fini dell'adozione del primo Piano nazionale relativo alle annualità 2022-2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 473, tenuto conto anche delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio del Ministero dell'interno finalizzate al rinnovo della flotta di elicotteri, all'aggiornamento tecnologico dei velivoli e all'aumento della capacità operativa delle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


 

 

I commi 473 e 474 introducono misure volte al finanziamento del Piano triennale di coordinamento delle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 120 del 2021.

A tal fine, si istituisce un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, con una dotazione complessiva di 150 milioni di euro per il triennio 2022-2024 (comma 473). Al comma 474 sono recate le modalità di finanziamento del primo Piano nazionale speditivo relativo alle annualità 2022-2024, demandando al D.P.C.M. approvativo del Piano triennale per la lotta contro gli incendi il compito di ripartire le risorse finanziarie del predetto Fondo di cui al comma 1. 

 

Al comma 473 si prevede l'istituzione di un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, allo scopo della realizzazione del Piano triennale nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 120 del 2021 (decreto legge "incendi", conv. in l. n. 155 del 2021).

Il predetto Piano nazionale è un nuovo strumento previsionale nella lotta contro gli incendi introdotto dall'art. 1, co. 3, del d. l. n. 120 del 2021, convertito con modificazioni in l. n. 155 del 2021. Il Piano nazionale è previsto avere validità triennale (può essere aggiornato annualmente, a seguito di eventuali modifiche ai relativi stanziamenti) ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Il Piano nazionale - alla cui realizzazione si provvede nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente - è predisposto sulla scorta di una specifica, articolata rilevazione condotta dal Dipartimento della protezione civile, il quale può avvalersi di un Comitato tecnico.

Per approfondimenti sul punto, cfr. Dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato sull'A.C. n. 3341 (D.L. incendi).

 

Il fondo, iscritto nello stato di previsione del MEF, dispone di una dotazione complessiva di 150 milioni di euro per il triennio 2022-2024, così ripartiti:

·        40 milioni di euro per l'anno 2022;

·        50 milioni di euro per l'anno 2023;

·        60 milioni di euro per l'anno 2024.

Nell'ambito di tale dotazione complessiva, 60 milioni di euro in tutto, 20 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 sono destinati alle Regioni.

Si ricorda che, sulla scorta della legge-quadro sugli incendi boschivi n. 353 del 2000, spetta alle Regioni la competenza in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, ivi compresa sia l'elaborazione dei piani regionali di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi - triennali, con aggiornamento annuale (in base a linee guida definite dal decreto del Ministro dell'Interno del 20 dicembre 2001) - sia l'attivazione delle sale operative affinché intervengano così le squadre per lo spegnimento di terra come i mezzi aerei regionali (in genere elicotteri), con personale regionale, volontari e vigili del fuoco (ed eventualmente l'ausilio di un intervento di protezione civile). Spetta invece allo Stato il concorso alle attività di spegnimento degli incendi, con i mezzi della flotta aerea antincendio di Stato, il cui coordinamento compete al Dipartimento della protezione civile, che lo esercita mediante Centro operativo aereo unificato (COAU). In contatto con le sale operative regionali, il centro di comando statale interviene allorché le forze regionali non siano in grado di fronteggiare da sole l'incendio e muovano richiesta di concorso aereo statale.

 

Il comma 474 reca previsioni normative e finanziarie per l'adozione del primo Piano nazionale speditivo relativo alle annualità 2022-2024 di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 120 del 2021 (c.d. D.L. incendi).

L'art. 1, co. 4, del più volte citato decreto legge "incendi" prevede - in fase di prima applicazione - ai fini dell'adozione di un primo Piano nazionale speditivo che, entro il 10 ottobre 2021, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provveda alla ricognizione delle più urgenti necessità tra quelle indicate dal comma 1 del predetto art. 1 [le quali in estrema sintesi sono: a) valutazione delle tecnologie idonee all'integrazione dei sistemi di sorveglianza, monitoraggio e rilevamento dell'ambiente utili al miglioramento degli strumenti preventivi nella lotta contro gli incendi; b) potenziamento dei mezzi aerei, b-bis) potenziamento delle  strutture  di aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici; c) potenziamento delle  flotte  aeree  delle regioni e delle infrastrutture a loro supporto, di  mezzi  terrestri, attrezzature,   strumentazioni   e    dispositivi    di    protezione individuale, strumenti tutti utili al rafforzamento della capacità operativa nella lotta attiva contro gli incendi; d) esigenze di formazione del personale addetto alla lotta attiva]. Si segnala al riguardo l'avvenuto decorso di tale termine previsto dal comma 4 dell'articolo 1 citato.

Il Dipartimento si avvale a tal fine del Tavolo tecnico inter-istituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e la proposizione di soluzioni operative (coordinato dal medesimo Dipartimento e composto da rappresentanti delle regioni, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell’Arma dei carabinieri, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e turismo, nonché all’Associazione nazionale comuni italiani) integrandolo, ove necessario, con ulteriori esperti, segnalati dalle Amministrazioni centrali componenti del Comitato tecnico istituito ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del decreto legge "incendi". La partecipazione al Tavolo tecnico inter-istituzionale avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In particolare, con la disposizione in esame si prevede che con il D.P.C.M. approvativo del Piano triennale di cui all'art. 1, co. 3, del d. l. n. 120 del 2021 - che dovrà essere emanato, in base alla norma qui in esame, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge di bilancio 2022 - si provveda altresì al riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

Il D.P.C.M. approvativo del Piano nazionale di coordinamento per la lotta contro gli incendi deve essere emanato con il concerto di un novero di Ministri (interno; difesa; economia e finanze; innovazione tecnologica e transizione digitale; Mezzogiorno e coesione territoriale; transizione ecologica; politiche agricole alimentari e forestali; affari regionali e autonomie, nonché, dell'università e della ricerca) secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, d. l. n. 120 del 2021.

Nel ripartire le risorse del Fondo, si dovrà tener conto anche delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio del Ministero dell'Interno, finalizzate:

-       al rinnovo della flotta elicotteri;

-       all'aggiornamento tecnologico dei velivoli;

-       all'aumento della capacità operativa delle squadre del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

 

Si ricorda, in tema di risorse finanziarie per la lotta agli incendi, che l'art. 8 del citato D.L. incendi, ha previsto che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del medesimo DL incendi, alla realizzazione delle misure di lotta contro gli incendi boschivi concorrono le risorse disponibili nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2, componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, nel limite di 150 milioni di euro, prevedendo che in sede di attuazione del PNRR e compatibilmente con le specifiche finalità dello stesso, il Ministero della transizione ecologica valuti, di comune accordo con le altre amministrazioni interessate, la possibilità di destinare ulteriori fondi del PNRR in favore delle azioni di contrasto all'emergenza incendi, ivi compresi gli interventi di ripristino territoriale (si assumono al riguardo quale ambito prioritario d'intervento le aree protette nazionali e regionali e i siti della rete Natura 2000, nonché le aree classificate a rischio idrogeologico nella pianificazione di bacino vigente).


 

Commi 475-477
(Ammodernamento parco infrastrutturale
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza)

 


475. Per assicurare la funzionalità dei servizi di istituto dell'organizzazione territoriale e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, capillarmente dislocata sul territorio nazionale, attraverso la realizzazione di un programma ultradecennale per la costruzione di nuove caserme demaniali con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi e la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico di quelle già esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036. Per l'utilizzo delle risorse del fondo si applicano le seguenti disposizioni:

a) le opere di edilizia previste dal programma sono considerate opere destinate alla difesa nazionale ai fini dell'applicazione del capo I del titolo VII del libro secondo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

b) si applicano le procedure in materia di contratti pubblici previste dai titoli III e IV della parte II del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

c) la funzione di stazione appaltante è svolta dall'Agenzia del demanio, dai competenti provveditorati alle opere pubbliche o dagli enti locali, sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) l'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente comma equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse;

e) il programma, predisposto sulla base delle proposte del Comando generale dell'Arma dei carabinieri relative, tra l'altro, all'individuazione e alla localizzazione degli interventi da eseguire e ai parametri progettuali da rispettare, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del programma;

f) gli interventi del programma devono essere realizzati ricorrendo preferibilmente a stabili demaniali che possono essere abbattuti e ricostruiti sullo stesso sedime; alla rifunzionalizzazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso il loro abbattimento e la successiva ricostruzione laddove economicamente più vantaggioso; all'accasermamento nel medesimo stabile di reparti di diverse organizzazioni funzionali; all'acquisto, tramite l'Agenzia del demanio, di immobili privati già sede di presidi territoriali dell'Arma dei carabinieri in regime di locazione con conseguente adeguamento; ad aree o immobili di proprietà dei comuni interessati, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprietà dello Stato.

476. Per assicurare la funzionalità dei servizi di istituto del Corpo della guardia di finanza, quale forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, capillarmente dislocata sul territorio nazionale, attraverso la realizzazione di un programma ultradecennale per la costruzione di nuove caserme demaniali con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi e la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico di quelle già esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036. Per l'utilizzo delle risorse del fondo si applicano le seguenti disposizioni:

a) le opere di edilizia previste dal programma sono considerate opere destinate alla difesa nazionale ai fini dell'applicazione del libro secondo, titolo VII, capo I, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

b) si applicano le procedure in materia di contratti pubblici previste dalla parte II, titoli III e IV, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

c) la funzione di stazione appaltante è svolta dall'Agenzia del demanio, dai competenti provveditorati alle opere pubbliche o dagli enti locali, sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) l'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente comma equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse;

e) il programma, predisposto dal Comando generale della Guardia di finanza e relativo, tra l'altro, all'individuazione e alla localizzazione degli interventi da eseguire e ai parametri progettuali da rispettare, è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del programma;

f) gli interventi del programma devono essere realizzati ricorrendo preferibilmente a stabili demaniali che possono essere abbattuti e ricostruiti sullo stesso sedime; alla rifunzionalizzazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso il loro abbattimento e la successiva ricostruzione, laddove economicamente più vantaggioso; all'accasermamento nel medesimo stabile di comandi o reparti di diverse organizzazioni funzionali; all'acquisto, tramite l'Agenzia del demanio, di immobili privati già sede di comandi o reparti della Guardia di finanza in regime di locazione con conseguente adeguamento; ad aree o immobili di proprietà dei comuni interessati, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprietà dello Stato.

477. Gli interventi dei programmi di cui ai commi 475 e 476 devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e monitorati sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.


 

 

Il comma 475, prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa per la realizzazione di un programma ultra decennale per la costruzione di nuove caserme e per l'esecuzione di interventi straordinari su quelle già esistenti.

Il comma 476, prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alla realizzazione dei medesimi interventi contemplati dal comma 475.

 

Nello specifico il comma 475 prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, per un ammontare complessivo di euro 700 milioni in 15 anni.

Il fondo è finalizzato alla realizzazione di un programma ultra decennale per la costruzione di nuove caserme demaniali con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi e la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico di quelle già esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata.

La relazione illustrativa allegata al disegno di legge in esame motiva la disposizione in esame in considerazione del fatto che più della metà delle caserme dell’Arma dei Carabinieri è stata costruita oltre quarant'anni fa e, pertanto, non risponde ai previsti standard edilizi di efficienza energetica e resistenza antisismica.

La relazione fa, altresì, presente che gran parte degli immobili privati non è adeguatamente manutenzionata per il fatto che, spesso, i proprietari non dispongono delle capacità finanziare per provvedere, anche per l'esiguità dei canoni di locazione corrisposti.

Nella richiamata relazione illustrativa si segnala che l'Arma dei Carabinieri ha in uso complessivamente 5.919 immobili adibiti a caserme (di cui 1.065 acquisiti dall'ex Corpo Forestale dello Stato), soggetti a diversi regimi patrimoniali. In particolare:

§  1.633 (di cui 569 dell'ex Corpo Forestale dello Stato) sono ascritti al demanio dello Stato;

§  2.424 (di cui 354 dell'ex Corpo Forestale dello Stato) sono concessi in locazione o comodato d'uso gratuito da enti locali o pubblici;

§  1.862 (di cui 142 dell'ex Corpo Forestale dello Stato) sono infine di proprietà privata, per i quali viene corrisposto un canone di locazione annuo.

 

In relazione alle modalità di utilizzo delle risorse del fondo le successive lettre da a) ad f) prevedono che:

 

§  le opere contemplate nel programma sono considerate opere destinate alla difesa nazionale ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 352-355 del Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 (lettera a);

 

Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell’articolo 352 per la localizzazione di tutte le opere che siano qualificate dalle norme vigenti come destinate alla difesa nazionale, o che siano comunque destinate alla difesa nazionale, non occorre l'accertamento di conformità urbanistica di cui al DPR n. 383 del 1994.

Il citato DPR n.383, recante la disciplina regolamentare dei procedimenti di localizzazione delle opere d’interesse statale, stabilisce che l’accertamento di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi di questa categoria di opere pubbliche è fatto dallo Stato d’intesa con la regione interessata.

Ai sensi del successivo articolo 353 non occorre titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di opere del Ministero della difesa, mentre ai sensi dell’articolo 354 agli alloggi di servizio per il personale militare e alle opere destinate alla difesa nazionale, incidenti su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica, si applica l'articolo 147 Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004) ai sensi del quale l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni.

Da ultimo l’articolo 355 reca norme finalizzate alla valorizzazione ambientale degli immobili militari, con particolare riferimento alla possibilità di  affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione all'Esercito italiano, alla Marina militare, all'Aeronautica militare e all'Arma dei carabinieri, per installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente.

 

§  Si applicano le procedure in materia di contratti pubblici previste dai titoli III (articoli da 44 a 46) e IV (articoli da 47 a 56 - quater) della parte II del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge n. 108 del 2021(lettera b).

 

Il titolo III del richiamato decreto legge n. 77 del 2021 reca disposizioni concernenti la procedura speciale per alcuni progetti PNRR, mentre il titolo IV reca disposizioni in materia di contratti pubblici. In particolare l'articolo 44, prevede talune semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche la cui realizzazione dovrà rispettare una tempistica particolarmente stringente anche in considerazione del fatto che le opere stesse sono state indicate nel PNRR o sono state incluse nel cosiddetto Fondo complementare. Vengono inoltre assicurati, al fine di garantire tempi certi di conclusione dei relativi procedimenti autorizzativi, una sensibile riduzione dei tempi per l'espressione, da parte dei diversi soggetti coinvolti, dei diversi pareri previsti. A sua volta l’articolo 48 introduce misure di semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea.

Per un approfondimento delle richiamate norme si rinvia alla documentazione pubblicata alla seguente pagina del sito della Camera.

 

§  La funzione di stazione appaltante è svolta dall'Agenzia del demanio, dai competenti provveditorati alle opere pubbliche o dagli enti locali, sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 (lettera c);

 

In estrema sintesi si ricorda che per stazioni appaltanti si intendono gli enti che affidano un contratto d’appalto pubblico che riguardi lavori, servizi o forniture. Per il Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016) sono amministrazioni aggiudicatrici le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e quelli territoriali, gli organismi di diritto pubblico le associazioni e i consorzi. In particolare, l’articolo 37 del citato Codice dei contratti pubblici dispone che le stazioni appaltanti possono procedere all'acquisizione di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e di lavori di importo superiore a 150.000 euro se sono in possesso della necessaria qualificazione ai sensi del successivo articolo 38. Tale articolo, in particolare dispone (al comma 1) l’istituzione presso l'ANAC di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza.

 

§  L'approvazione dei progetti delle opere previste dalla presente legge equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse (lettere d) ed e).

Al riguardo si prevede che il programma:

1.   venga predisposto sulla base delle proposte formulate dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e relative, tra l'altro, all'individuazione e alla localizzazione degli interventi da eseguire e ai parametri progettuali da rispettare.

2.   sia approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge in esame;

3.   sia comunicato alle competenti commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del programma.

 

Per quanto concerne le priorità/ preferenze di intervento si prevede che gli interventi del programma vengano realizzati ricorrendo preferibilmente:

1.   a stabili demaniali che potranno essere abbattuti e ricostruiti sullo stesso sedime.

2.   alla rifunzionalizzazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, anche attraverso il loro abbattimento e la successiva ricostruzione laddove economicamente più vantaggioso;

3.   all'accasermamento nel medesimo stabile di reparti di diverse organizzazioni funzionali;

4.   all'acquisto, tramite l'Agenzia del demanio, di immobili privati già sede di presidi territoriali dell'Arma dei carabinieri in regime di locazione con conseguente adeguamento,

5.   ad aree o immobili di proprietà dei comuni interessati, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprietà dello Stato (lettera f).

Il successivo comma 476 prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, per un ammontare complessivo di euro 340 milioni.

 

Il fondo è finalizzato alla realizzazione di un programma ultra decennale analogo a quello indicato al precedente comma 475 e volto, quindi:

 

1.   alla costruzione di nuove caserme demaniali per la Guardia di finanza, con le annesse pertinenze;

2.   all'acquisto dei relativi arredi;

3.    alla ristrutturazione, all'ampliamento, al completamento, all'esecuzione di interventi straordinari, al1'efficientamento energetico e all'adeguamento antisismico di quelle già esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata.

 

Le successive lettere da a) ad f) del comma 476, richiamano le previsioni normative stabilite per la gestione delle risorse del Fondo di cui al comma 475, con l’eccezione relativa alla differente procedura per l’adozione del programma.

 

Al riguardo, la lettera e) del comma 476 prevede, infatti, che il programma:

 

1.   venga predisposto sulla base delle proposte formulate dal Comando generale della Guardia di finanza e relative, tra l'altro, all'individuazione e alla localizzazione degli interventi da eseguire e ai parametri progettuali da rispettare.

2.   sia approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge in esame;

3.   sia comunicato alle competenti commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del programma.

 

Ai sensi del comma 477 gli interventi dei programmi di cui ai commi 475 e 476 devono essere identificati dal Codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 3 del 2003, e monitorati sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229 che reca le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche.

 

Con riferimento alla previsione relativa all’identificazione dei singoli interventi attraverso il codice unico di progetto, si ricorda che la legge n.3/2003, all’articolo 11, ha previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2003, per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un “Codice unico di progetto – CUP”, che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE”. Il CUP rappresenta, quindi, lo strumento atto a identificare univocamente ogni progetto d’investimento pubblico attraverso una codifica comune e valida per tutte le Amministrazioni e per i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel procedimento o chiamati a seguirne la realizzazione (per un approfondimento si veda qui).

 


 

Commi 478 e 479
(Fondo per il sostegno alla transizione industriale)

 


478. Allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il sostegno alla transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. A valere sulle risorse del Fondo possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate.

479. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del comma 478.


 

 

Il comma 478 istituisce nello stato di previsione del MISE il Fondo per il sostegno alla transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici. A valere sulle risorse del fondo possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate. Il comma 479 demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la transizione ecologica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, l'adozione delle disposizioni attuative del comma 478.

 

Il Regolamento (UE) 2021/1119 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») stabilisce un quadro per raggiungere la neutralità climatica nell'Unione europea (UE) entro il 2050 (cioè un equilibrio tra le emissioni di gas a effetto serra in tutta l'UE e la loro rimozione regolata dal diritto dell'UE); include, oltre all'obiettivo vincolante della neutralità climatica nell'UE entro il 2050, l'obiettivo di raggiungere emissioni negative nell'UE in seguito; prevede un obiettivo vincolante per l'UE di una riduzione interna netta delle emissioni di gas serra di almeno il 55% (rispetto ai livelli del 1990) entro il 2030, e di fissare un obiettivo climatico per il 2040 entro sei mesi dal primo bilancio globale ai sensi dell'accordo di Parigi; introduce regole per assicurare un progresso continuo verso l'obiettivo di adattamento globale dell'Accordo di Parigi.

Per ulteriori approfondimenti, si veda la Nota su atti dell'Unione europea n. 64 del 14 dicembre 2020.

 


 

Commi 480-485
(Misura per il rifinanziamento bonus tv e decoder)

 


480. Al fine di proseguire e potenziare gli interventi attuati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è autorizzata l'ulteriore spesa di 68 milioni di euro per l'anno 2022.

481. Per i contributi erogati con le risorse di cui al comma 480, continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 7 agosto 2021, e successive modificazioni, per quanto concerne i contributi per l'acquisto di apparecchi televisivi previa rottamazione di un apparecchio non conforme al nuovo standard DVB-T2 e quelle di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2019, e successive modificazioni, per quanto concerne i contributi relativi all'acquisto di decoder e di apparecchi televisivi in assenza di rottamazione.

482. Il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di seguito denominato « fornitore», può procedere, su richiesta dei soggetti aventi titolo ai benefìci di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che vantino un'età anagrafica, alla data di entrata in vigore della presente legge, pari o superiore a 70 anni e che godano di un trattamento pensionistico non superiore a euro 20.000 annui, alla presa in carico dai produttori e alla consegna, presso il domicilio dell'interessato, di decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con standard trasmissivi (DVB-T2/HEVC) di prezzo non superiore ad euro 30.

483. Il fornitore, in caso di accesso alla misura, assicura agli aventi diritto anche l'opportuna assistenza telefonica per l'installazione e la sintonizzazione delle apparecchiature. Mediante apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico ed il fornitore sono definiti i rapporti reciproci, anche con riferimento alle procedure, alle comunicazioni necessarie ed alle modalità di rendicontazione e rimborso degli oneri sostenuti dal fornitore per le attività svolte, nonché al rispetto del limite massimo di spesa. Per gli oneri sostenuti dal fornitore e dettagliati nell'ambito della convenzione di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

484. L'INPS, gli altri istituti previdenziali e l'Agenzia delle entrate forniscono i dati degli aventi diritto ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 480 a 485. Il fornitore procede alla comunicazione agli aventi diritto, mediante comunicazione individuale, di idonea informativa sulle modalità di richiesta e gestione della misura sulla base di quanto definito nella sopracitata convenzione.

485. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico possono essere adottate indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 480 a 484.


 

 

I commi 480-485 mirano a rifinanziare il cosiddetto bonus tv e decoder dando continuità agli interventi già avviati negli anni scorsi attraverso le risorse finanziarie, a suo tempo previste, per erogare un contributo per l’acquisto di apparecchi per la ricezione televisiva (articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27dicembre 2017, n. 205).

La finalità dell’intervento è, quindi, quella di continuare a favorire il rinnovo e la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 ed assicurare il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo in ottica di tutela ambientale e di economia circolare di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

 

A tale riguardo è utile ricordare che l’articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 aveva previsto un contributo relativo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva assegnando 25 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 76 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022.

 

In attuazione della citata disposizione era stato emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 ottobre 2019 che aveva definito le modalità per l'erogazione dei contributi in favore dei consumatori finali per l'acquisto di apparati televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2.

Il decreto citato prevedeva l’assegnazione di un buono di un valore massimo di 50 euro, a beneficio di nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro, per l’acquisto di apparecchi atti a ricevere programmi e servizi radiotelevisivi – dotati, in caso di decoder, anche di presa o di convertitore idonei ai collegamenti alla presa SCART dei televisori - con interfacce di programmi (API) aperte, laddove presenti, a prescindere dalla piattaforma tecnologica scelta dal consumatore, sia essa terrestre, satellitare e, ove disponibile, via cavo.

 

Per approfondimenti sul cambio di tecnologia per le apparecchiature televisive si veda il paragrafo “il cambio di tecnologia degli apparecchi televisivi” pubblicato sul portale della documentazione della Camera dei deputati.

 

Passando, quindi, al dettaglio di quanto previsto nell’articolo in questione, il comma 480, come accennato in precedenza, mira a dare continuità e a potenziare gli interventi a suo tempo previsti relativi all’acquisto di apparecchi televisivi idonei agli standard trasmissivi vigenti e di decoder con la previsione di uno stanziamento pari a interiori 68 milioni di euro per l’anno 2022.

 

Il comma 481, al fine di garantire immediata ed automatica applicazione della disposizione in questione richiama i precedenti decreti ministeriali, di cui sopra, relativi sia ai contributi per l’acquisto di apparecchi televisivi previa rottamazione di un apparecchio non conforme al nuovo standard sia le disposizioni relative ai contributi relativi all’acquisto di decoder e di apparecchi televisivi in assenza di rottamazione.

Il comma 482, invece, prevede una procedura agevolata per assicurare ai soggetti aventi diritto al bonus per l’acquisto di un decoder che abbiano un’età anagrafica superiore a 70 anni e usufruiscono di un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui, di ottenere il bonus direttamente presso la propria abitazione.

Tale attività, secondo quanto previsto dallo stesso comma 3, dovrà essere realizzata nell’ambito del contratto di programma 2020-2024 tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane S.p.A. nell’ambito delle iniziative finalizzate ad agevolare l’inclusione degli utenti che si trovino in una situazione di divario digitale. In particolare si prevede che Poste italiane S.p.a. possa procedere, su richiesta degli aventi diritto, alla presa in carico degli apparati realizzati dai produttori con i quali Ministero dello sviluppo economico stipulerà delle apposite convenzioni, provvedendo quindi alla consegna presso il domicilio degli aventi diritto che ne facciano richiesta dei decoder idonei alla ricezione dei programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi previsti.

 

Il comma 483 rinvia alla stipula di una apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane S.p.a. le modalità di rendicontazione e di rimborso degli oneri sostenuti dal fornitore per le attività svolte.

A tale riguardo lo stesso comma stanzia per l’anno 2022 un importo pari a 5 milioni di euro.

 

Il comma 484, inoltre, stabilisce che l’INPS, gli altri istituti previdenziali e l'Agenzia delle entrate debbano fornire i dati degli aventi diritto in modo da consentire al fornitore del servizio di distribuzione degli apparati agli aventi diritto, di procedere alla comunicazione agli aventi diritto stessi, mediante una idonea informativa, sulle modalità per fare richiesta del bonus in questione.

Da ultimo il comma 485 prevede che con decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo economico possano essere adottate delle indicazioni operative per assicurare la piena applicazione delle disposizioni in commento.

 


 

Commi 486 e 487
(Fondo per il sostegno alle attività economiche del turismo, dello spettacolo e del settore dell'automobile)

 


486. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici dei settori del turismo, dello spettacolo e dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

487. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del turismo e il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 486, nel rispetto della normativa europea sulle misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia per l'attuale emergenza COVID-19.


 

 

Il comma 486 istituisce, nello stato di previsione del MISE, un fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici del settore del turismo, dello spettacolo e dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19. Il comma 487 demanda a un decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro del turismo e del Ministro della cultura, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, la definizione dei criteri di determinazione, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione delle risorse prima indicate, nel rispetto della normativa europea sulle misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia per l'attuale emergenza Covid-19.

 

Si veda la Comunicazione C/2020/1863 della Commissione Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni[200]. Si ricorda che la sezione 3.1 della suddetta Comunicazione, e successive modificazioni, considera come aiuti di Stato compatibili con il mercato interno[201] quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni: siano di importo non superiore a 2.300.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere); siano concessi entro il 30 giugno 2022[202].


 

Commi 488-497
(Fondo italiano per il clima)

 


488. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo rotativo, denominato « Fondo italiano per il clima», con dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Il Fondo è destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte. Gli interventi del Fondo sono realizzati, in conformità alle finalità e ai princìpi ispiratori della legge 11 agosto 2014, n. 125, e agli indirizzi della politica estera dell'Italia, a favore di Paesi destinatari di aiuto pubblico allo sviluppo individuati dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC). Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori Paesi in cui gli interventi del Fondo possono essere realizzati, conformemente ai predetti accordi internazionali. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo.

489. Ai fini di cui al comma 488, il Fondo può intervenire, in conformità alla normativa dell'Unione europea, attraverso:

a) l'assunzione di capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi, o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata se l'iniziativa è promossa o partecipata da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali o da istituti nazionali di promozione;

b) la concessione di finanziamenti in modalità diretta o indiretta mediante istituzioni finanziarie, anche in forma subordinata se effettuati mediante istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, istituti nazionali di promozione o fondi multilaterali di sviluppo;

c) il rilascio di garanzie, anche di portafoglio, su esposizioni di istituzioni finanziarie, incluse istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, nonché altri soggetti terzi autorizzati all'esercizio del credito, di fondi multilaterali di sviluppo e di fondi promossi o partecipati da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali e da istituti nazionali di promozione.

490. La garanzia del Fondo di cui al comma 489, lettera c), è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. A copertura delle perdite attese, il gestore del Fondo istituisce apposito fondo di accantonamento costituito con parte delle risorse di cui al comma 488, a cui affluiscono i premi eventualmente dovuti e versati al Fondo a fronte del rilascio delle garanzie, nonché i recuperi. Le obbligazioni assunte dal Fondo in relazione alle garanzie rilasciate ai sensi del comma 489, lettera c), sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata incapienza del Fondo ed è conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo, ridotto di eventuali pagamenti già effettuati dallo stesso. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono definiti criteri, modalità e condizioni della garanzia di ultima istanza, ivi incluse le modalità di escussione idonee a garantire la tempestività di realizzo della garanzia in conformità ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale, da avviare successivamente all'accertamento, da parte del gestore del Fondo, dell'incapienza del medesimo Fondo. Il ricorso dei beneficiari degli interventi del Fondo alla garanzia di ultima istanza dello Stato avviene attraverso il gestore. La garanzia di ultima istanza dello Stato è inserita nell'elenco di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

491. Una quota del Fondo italiano per il clima, nel limite di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, è destinata alla erogazione di contributi a fondo perduto nonché agli oneri e alle spese di gestione del Fondo, di cui al comma 493.

492. II Fondo italiano per il clima può intervenire anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, istituzioni finanziarie multilaterali e sovranazionali, fondi multilaterali di sviluppo e istituti nazionali di promozione.

493. Il Fondo italiano per il clima è gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero della transizione ecologica, che disciplina l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il piano di attività di cui al comma 496 e gli oneri e le spese di gestione che sono a carico del Fondo medesimo. Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.

494. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima, affiancandone l'operatività e potenziandone la capacità d'impatto, la Cassa depositi e prestiti Spa può intervenire sia nell'esercizio delle proprie funzioni di istituzione abilitata a svolgere compiti di esecuzione dei fondi e delle garanzie di bilancio dell'Unione europea previsti dal regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, nonché di altri fondi multilaterali, sia mediante l'impiego delle risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con interventi di finanziamento sotto qualsiasi forma, inclusi l'assunzione di capitale di rischio e di debito ed il rilascio di garanzie, anche mediante il cofinanziamento di singole iniziative. Le esposizioni della Cassa depositi e prestiti Spa a valere sulle risorse della gestione separata di cui al periodo precedente possono beneficiare della garanzia del Fondo ai sensi del comma 489 secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica.

495. All'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: « successivo comma 11, lettera e),» sono inserite le seguenti: « o al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale nonché su altri beni pubblici globali ai quali l'Italia ha aderito,».

496. Sono istituiti, presso il Ministero della transizione ecologica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato di indirizzo e un Comitato direttivo del Fondo italiano per il clima. Il Comitato di indirizzo è presieduto dal Ministro della transizione ecologica o da un suo delegato ed è composto da un rappresentante del Ministero della transizione ecologica, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Esso definisce l'orientamento strategico e le priorità di investimento del Fondo italiano per il clima e delibera, su proposta della Cassa depositi e prestiti Spa, il piano di attività del Fondo, anche mediante la definizione dell'ammontare di risorse destinato alle distinte modalità di intervento di cui al comma 489, ivi inclusi eventuali limiti per aree geografiche e categorie di Paesi e per interventi effettuati in favore di soggetti privati o aventi come intermediari soggetti privati, e il relativo sistema dei limiti di rischio. Il Comitato direttivo del Fondo delibera in merito ai finanziamenti e alle garanzie concessi a valere sulle risorse del Fondo stesso, su proposta della Cassa depositi e prestiti Spa. La segreteria del Comitato direttivo è costituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero della transizione ecologica con il supporto operativo della Cassa depositi e prestiti Spa, quale gestore del Fondo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità di composizione e funzionamento del Comitato direttivo. Ai componenti del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

497. La dotazione del Fondo italiano per il clima può essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, anche a valere su risorse europee e internazionali, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione, ai fini della costituzione di sezioni speciali secondo le medesime finalità di cui al comma 488.


I commi da 488 a 497 dell’articolo 1 istituiscono un Fondo italiano per il clima, con una dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni a partire dal 2027, passibile di incremento con l'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali. Il fondo finanzia interventi, anche a fondo perduto, a favore di soggetti privati e pubblici per contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti negli accordi internazionali in materia di clima e tutela ambientale ai quali l'Italia ha aderito. Gli interventi del Fondo saranno destinati in primis ai Paesi individuati dal Comitato di aiuto allo sviluppo OCSE-DAC, in maniera altresì coerente con la politica estera italiana. Tra le attività consentite al Fondo (assunzione di capitale di rischio e erogazione di finanziamenti, diretti o indiretti) rileva l'erogazione di garanzie, assistite dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata insolvenza del Fondo. Il Gestore del Fondo è individuato in Cassa depositi e prestiti S.p.A.; due organi interministeriali (Comitato di indirizzo e Comitato direttivo) ne assicureranno la governance.

 

L'articolo istituisce, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, il Fondo italiano per il clima.

Tale strumento dovrà contribuire al raggiungimento degli impegni assunti dall'Italia al livello internazionale e a incrementare le risorse finanziarie destinate a iniziative di adattamento e contrasto al cambiamento climatico. Nel contesto della COP 21 (Conferenza di Parigi sul clima del 2015, cui hanno fatto seguito le successive COP, da ultimo la COP 26 di Glasgow), infatti, i principali Paesi industrializzati - e tra essi l'Italia - hanno assunto l'impegno collettivo, da raggiungere entro il 2020, di mobilitare 100 miliardi di dollari all'anno verso iniziative di finanza per il clima a favore di Paesi in via di sviluppo. Le risorse effettivamente messe a disposizione dall'Italia nel periodo 2015-2018 si sono tuttavia attestate su valori inferiori rispetto agli impegni assunti, risultando mediamente pari a circa 500 milioni di dollari all'anno, né sono stati sinora annunciati ulteriori impegni per il periodo successivo al 2020.

Il comma 488 specifica che si tratterà di un fondo rotativo con una dotazione pari a:

§  840 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026

§  e di 40 milioni di euro a partire dal 2027.

Il comma 497 aggiunge che tale dotazione può essere incrementata con l'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, anche a valere su risorse europee o internazionali. I relativi finanziamenti dovranno essere preliminarmente versati all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnati ai fini della costituzione di sezioni speciali.

Si ricorda che il "fondo rotativo" è definito come  uno strumento finanziario di sostegno alimentato dallo stanziamento di risorse pubbliche e dal rientro delle somme restituite dalle imprese che ne hanno beneficiato. Così, nel momento in cui il beneficiario comincia a restituire il finanziamento ricevuto il Fondo medesimo si rigenera grazie alle somme di ritorno.

I relativi fondi saranno destinati al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali in materia di clima e tutela ambientale ai quali l'Italia ha aderito.

 

I principali accordi internazionali di cui l'Italia è parte sono i seguenti:

1)   l'Accordo di Parigi, sottoscritto nel dicembre 2015 da 190 parti contraenti. Stabilisce un quadro globale per evitare pericolosi cambiamenti climatici. Ha posto l'ambizioso obiettivo di contenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali entro fine secolo, limite massimo oltre il quale si ritiene che l'impatto delle temperature si tradurrebbe in gravi danni per gli abitanti e l'ecosistema del pianeta

2)   l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Si tratta di un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel 2015 dai Governi dei 193 Paesi membri dell'ONU. Essa ingloba 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, tra cui "assumere azioni urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze" (obiettivo 13) e l'obiettivo 15, relativo a biodiversità, foreste e desertificazione.

 

A livello europeo, invece, rileva il Green deal, programma per una nuova crescita sostenibile dell'Unione europea, finalizzato a rendere l'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050 ed a raggiungere l'obiettivo collettivo di una riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra pari ad almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Al fine di realizzare tale traguardo, la Commissione europea ha presentato il 14 luglio 2021 una serie di proposte, in cui si rivede e si aggiorna la normativa dell'UE perché essa sia in linea con gli obiettivi climatici concordati (cd. pacchetto "pronti per il 55 per cento", Fit for 55)[203].

Per il finanziamento del Green deal sono state messe a disposizione specifiche risorse all'interno di "Next Generation EU" (NGEU)[204]. In particolare, il 37 per cento delle risorse complessivamente richieste dagli Stati membri nei rispettivi Piani nazionali di ripresa e resilienza[205] è dedicato a interventi di contrasto al cambiamento climatico. Specifiche risorse sono poi disponibili all'interno del Fondo speciale per una transizione giusta, focalizzato al sostegno delle attività che più di altre risentiranno negativamente dell'impatto di tale transizione, con una dotazione di 17,5 miliardi di euro.

 

Le condizioni, i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo saranno stabiliti con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia delle finanze.

In ogni caso, si specifica già che gli interventi del Fondo saranno realizzati:

1)   in conformità con le finalità e i principi ispiratori della legge 11 agosto 2014, n. 125.

La legge 11 agosto 2014, n. 125, recante "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo", ha adeguato la normativa italiana ai principi e agli orientamenti emersi nella Comunità internazionale sulle problematiche dell'aiuto allo sviluppo nel corso degli ultimi venti anni. L'articolo 1 della legge, nel descriverne l'oggetto e le finalità, stabilisce che la cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace" si ispira ai princìpi della Carta delle Nazioni Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La sua azione, conformemente al principio di cui all'articolo 11 della Costituzione, contribuisce alla promozione della pace e della giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui princìpi di interdipendenza e partenariato". Il comma 2 ne enumera gli obiettivi fondamentali, che sono volti a: sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile; tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell'individuo, l'uguaglianza di genere, le pari opportunità e i princìpi di democrazia e dello Stato di diritto; prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche"[206];

2)   coerentemente con gli indirizzi della politica estera italiana.

L'articolo 1 della citata legge 11 agosto 2014, n. 125 specifica, del resto, che la cooperazione allo sviluppo "è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia";

3)   a favore dei Paesi destinatari di aiuto pubblico allo sviluppo individuati dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC).

 

All'interno dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico è operativo il Comitato di aiuto allo sviluppo, composto di trenta componenti, tra cui l'Italia e l'Unione europea. Il Comitato promuove la cooperazione allo sviluppo ed altre politiche rilevanti per contribuire all'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Il suo mandato comprende azioni per: una crescita sostenuta, sostenibile e inclusiva; lo sradicamento della povertà; il miglioramento delle condizioni di vita nei paesi in via di sviluppo; un futuro in cui nessun Paese dipenderà dagli aiuti esterni. Tra le attività del Comitato rilevano il monitoraggio dell'assistenza ufficiale allo sviluppo, l'adozione di standard ufficiali di cooperazione e la conduzione di valutazioni paritetiche.

Il Comitato adotta e rivede ogni tre anni una lista ufficiale di tutti i paesi e territori idonei a ricevere assistenza ufficiale allo sviluppo. Comprende paesi a basso e medio reddito, quantificato sulla base del prodotto interno lordo pro capite calcolato dalla banca mondiale, assieme ai paesi meno sviluppati (least developed countries, LDCs) quali definiti dalle Nazioni Unite. Sono esclusi i membri del G8, gli Stati membri dell'Unione europea e quelli per i quali è stata stabilità la data di accessione all'UE.

La lista per il 2021 è disponibile sul sito dell'OCSE. La prossima revisione è prevista nel 2023.

Ulteriori Paesi beneficiari potranno essere individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, sempre in maniera coerente con gli accordi internazionali in materia di clima e tutela ambientali sottoscritti dall'Italia.

Le possibili azioni che può intraprendere il Fondo sono elencate al comma 489; si indicano le seguenti:

1)   assumere capitale di rischio mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi, o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata se l'inziativa è promossa o partecipata da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali o da istituti nazionali di promozione[207] (lettera a);

2)   concedere finanziamenti, diretti o indiretti mediante istituzioni finanziarie, anche in forma subordinata se effettuati mediante istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali, istitui nazionali di promozione o fondi multilaterali di sviluppo (lettera b);

3)   rilasciare garanzie, anche di portafoglio, su esposizioni di istituzioni finanziarie (incluse istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, nonché altri soggetti terzi autorizzati all'esercizio del credito), di fonti multilaterali di sviluppo e di fondi promossi o partecipati da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali e da istituti nazionali di promozione (lettera c).

Il medesimo comma 489 specifica, in termini generali, che l'intervento del Fondo deve avere luogo "in conformità alla normativa dell'Unione europea". Il riferimento sembra essere alla normativa sugli aiuti di Stato e, segnatamente, alla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.

 

L'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già 87 del Trattato sulla Comunità europea) prevede che - salvo deroghe contemplate dai trattati - sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Procede poi a elencare gli aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio quelli a carattere sociale, destinati a ovviare a danni arrecati da calamità naturali o altri eventi eccezionali) e quelli la cui compatibilità è subordinata a determinate condizioni.

L'articolo 108 (ex articolo 88 del TCE) statuisce che la Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti e disciplina la procedura in caso di aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno: decisione della Commissione che l'aiuto debba essere soppresso o modificato; fissazione di un termine; possibilità di ricorso diretto alla Corte di giustizia dell'Unione europea nel caso in cui il termine sia disatteso. Circostanze eccezionali possono determinare la decisione, da assumersi all'unanimità da parte del Consiglio su richiesta di uno Stato membro, che un aiuto debba considerarsi compatibile con il mercato interno.

Con specifico riferimento agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, nel 2008 la Commissione europea ha pubblicato la Comunicazione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie. Il testo specifica preliminarmente che possono costituire aiuti statali sia le garanzie prestate direttamente dalle autorità centrali, regionali o locali, sia quelle conferite mediante risorse statali da organismi controllati dallo Stato (ad esempio imprese) ed imputabili alle autorità pubbliche. L'eventuale aiuto deve considerarsi concesso nel momento in cui viene prestata la garanzia e non quando questa venga fatta valere o il garante provveda al pagamento. Infatti il beneficio derivante dalla garanzia risiede nel fatto che il relativo rischio viene assunto dallo Stato; l'eventuale rinuncia, totale o parziale, al premio che remunera il rischio determina una perdita di risorse per lo Stato e, nel contempo, un beneficio per l'impresa.

Per determinare se ricorra o meno un aiuto di Stato - prosegue la Comunicazione - la Commissione basa la propria valutazione sul principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, tenendo conto delle possibilità effettive per l'impresa beneficiaria di ottenere risorse finanziarie equivalenti ricorrendo al mercato dei capitali. Non si configura quindi "aiuto di Stato" qualora venga messa a disposizione una nuova fonte di finanziamento a condizioni che sarebbero accettabili per un operatore privato operante in circostanze normali di economia di mercato.

Viene delineata la distinzione tra "regime di garanzia" ("qualsiasi atto normativo sulla base del quale, senza che siano richieste ulteriori misure di attuazione, le garanzie possono essere fornite alle imprese che rispettano determinate condizioni relative a durata, importo, operazione sottostante, tipo o dimensioni delle imprese") e "atto di garanzia ad hoc", ovvero qualsiasi garanzia fornita a un'impresa senza essere stata concessa sulla base di un regime generale.

Con specifico riferimento ai regimi di garanzia, si esclude la presenza di un aiuto di Stato qualora ricorrano le seguenti condizioni:

1)   esclusione dei mutuatari che si trovano in difficoltà finanziarie (si ricorda che il "mutuatario" viene definito come il beneficiario principale della garanzia mentre il "mutuante" è l'organismo il cui rischio viene ridotto mediante la garanzia statale);

2)   misurabilità delle garanzie al momento della concessione, riguardando operazioni finanziarie specifiche, per un importo massimo fisso e un periodo limitato;

3)   importo massimo della garanzia pari all'80 per cento di ciascun prestito, o altra obbligazione finanziaria, in essere;

4)   natura di auto-finanziamento del regime e adeguato orientamento al rischio, di modo che i premi pagati dai beneficiari consentano, con ogni probabilità, l'autofinanziamento del regime stesso;

5)   revisione almeno annuale dell'adeguatezza del livello dei premi sulla base del tasso effettivo di perdita del regime;

6)   copertura, con i premi applicati, dei normali rischi inerenti alla concessione della garanzia, alle spese amministrative e alla remunerazione annua del capitale;

7)   previsione di condizioni trasparenti alle quali saranno concesse le future garanzie.

Un regime particolare è previsto per le garanzie concesse alle piccole e medie imprese (PMI).

Un aiuto di Stato si configura invece qualora una garanzia non rispetti il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato. In tal caso l'elemento di aiuto va quantificato per verificarne la compatibilità con il diritto dell'Unione. La Commissione europea ritiene, in linea generale, che l'elemento dell'aiuto di Stato sarà quantificabile nella differenza tra il prezzo di mercato adeguato della garanzia e quello realmente pagato per tale misura. La Commissione anticipa che, nell'esaminare la compatibilità degli aiuti con il mercato comune, terrà conto, in particolare, dell'intensità degli aiuti, delle caratteristiche dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Preannuncia inoltre che le garanzie saranno giudicate ammissibili solo se la loro attivazione sarà contrattualmente subordinata a condizioni specifiche, convenute tra le parti al momento della concessione. Gli Stati membri saranno tenuti a presentare alla Commissione europea relazioni sui regimi di garanzia contenenti aiuti "almeno alla fine della vigenza del regime di garanzia e per la notifica di un regime modificato". Il contenuto delle relazioni è disciplinato nel dettaglio, dovendo esse comprendere informazioni relative almeno a:

1)   numero e importo delle garanzie, emesse e in essere alla fine del periodo;

2)   numero e valore delle garanzie attivate per inadempimento su base annua;

3)   entrate annue, specificandone la provenienza (premi, recuperi, ecc);

4)   spese annue, anch'esse dettagliate per natura;

5)   avanzo o deficit, annuo e accumulato dall'inizio del regime.

Si rileva che dal 19 marzo 2020 è inoltre in vigore un Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, con il quale si è cercato di fronteggiare le difficoltà derivanti dalla crisi pandemica. Il quadro temporaneo è stato prorogato fino al 30 giugno 2022 nel tentativo di garantire che le imprese che risentono ancora degli effetti della crisi non siano improvvisamente private del sostegno necessario, consentendo invece un'eliminazione graduale e coordinata delle misure di aiuto.

Il comma 490 illustra le caratteristiche delle garanzie, specificando che esse saranno a prima richiesta, esplicite, irrevocabili e conformi ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale (ai fini della migliore mitigazione del rischio). A copertura delle perdite attese Cassa Depositi e Prestiti SpA - indicato come Gestore del Fondo dal successivo comma 493 - è incaricata di istituire, con parte delle risorse di cui al comma 1, un apposito fondo di accantonamento, a cui affluiranno i premi versati al Fondo medesimo a fronte del rilascio delle garanzie, nonché i recuperi.

Le obbligazioni assunte dal Fondo in relazione alle garanzie sono assistite dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza, operante in caso di accertata incapienza del Fondo, ed è conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. Essa opererà "limitatamente a quanto dovuto dal Fondo, ridotto di eventuali pagamenti già effettuati dallo stesso"; è escluso che possano farvi ricorso diretto i beneficiari degli interventi, i quali devono transitare tramite il gestore.

Criteri, modalità e condizioni della garanzia di ultima istanza, assieme alle modalità di escussione idonee a garantire la tempestività di realizzo della garanzia conformemente ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale, saranno stabilite da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della transizione ecologica e degli affari esteri. Per l'avvio sarà preliminarmente necessario l'accertamento dell'incapienza del Fondo da parte di Cassa depositi e prestiti.

Viene precisato che la garanzia deve essere riportata nell'elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, come prescritto dall'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ("Legge di contabilità e finanza pubblica).

Il comma 491 stabilisce che una quota del fondo, pari a non più di 40 milioni di euro a partire dal 2022, è destinata:

1)    all'erogazione di misure a fondo perduto;

2)   agli oneri e alle spese di gestione in carico al Fondo.

L'intervento in co-finanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali, sovranazionali e con fondi multilaterali di sviluppo è consentito dal comma 492, per includervi la possibilità di co-finanziamento anche con istituti nazionali di promozione.

Il comma 493 disciplina la relazione con Cassa depositi e prestiti SpA (CDP), regolata da apposita Convenzione, da stipulare con il Ministero della transizione ecologica. La Convenzione disciplinerà:

1)   l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il piano di attività elaborato dal Comitato di indirizzo, per dettagli sul quale v. infra;

2)    gli oneri e le spese di gestione che sono a carico del Fondo.

Da un punto di vista operativo, Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata ad aprire un apposito conto corrente di tesoreria centrale.

Il comma 494 autorizza CDP a realizzare interventi di finanziamento sotto qualsiasi forma, inclusa l'assunzione di capitale di rischio e di debito ed il rilascio di garanzie, anche mediante il co-finanziamento di singole iniziative. In tale contesto può operare:

1)   in quanto istituzione abilitata a svolgere compiti di esecuzione dei fondi e delle garanzie di bilancio dell'UE ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;

2)   in quanto abilitata a svolgere compiti di esecuzione di altri fondi multilaterali;

3)   mediante l'impiego dei fondi della gestione separata previsti dall'articolo 5 ("Trasformazione della cassa depositi e prestiti in società per azioni"), comma 8, del decreto-legge n. 269/2003. E' specificato che tali esposizioni a valere sulle risorse della gestione separata possono beneficiare della garanzia di cui al comma 2 secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica.

L'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 269/2003 stabilisce che nelle sue attività di finanziamento a enti pubblici Cassa depositi e prestiti istituisce un sistema separato ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione è uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico.

Sempre con riferimento alle funzioni di Cassa Depositi e prestiti, il comma 495 contiene un'ulteriore modifica all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, prevedendo la possibilità di erogare finanziamenti (a Stato, regioni, enti locali, enti pubblici e organismi di diritto pubblico) anche per contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali a cui l'Italia ha aderito sul clima e tutela ambientale nonché su altri beni pubblici globali.

 

Il termine "beni pubblici globali" designa i vantaggi che derivano alla società dalla fornitura di alcuni servizi di pubblica utilità e dal soddisfacimento di particolari desideri e bisogni, quali l'eradicazione delle malattie o l'eliminazione dell'inquinamento. In linea di massima, possono essere classificati in cinque categorie principali: ambiente, salute, conoscenza, pace e sicurezza e buon governo.

Recentemente il Segretario generale delle Nazioni Unite Guterres ha fatto riferimento ai vaccini come "beni pubblici globali".

 

Il comma 496 delinea la governance del Fondo, istituendo:

1)   un Comitato di indirizzo, che definisce l'orientamento strategico e le priorità di investimento del Fondo. Ne delibera, su proposta di Cassa depositi e prestiti, il piano di attività, anche mediante la definizione dell'ammontare di risorse destinato alle diverse modalità di intervento. Ciò include l'apposizione di eventuali limiti per aree geografiche e categorie di paesi e per interventi effettuati a favore di, o aventi come intermediari, soggetti privati nonché il relativo sistema dei limiti di rischio".

E' presieduto dal Ministro per la transizione ecologica o un suo delegato e composto da rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Le modalità di funzionamento saranno stabilite con Decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

2)   un Comitato direttivo, che delibera in merito ai finanziamenti e alle garanzie concessi a valere sulle risorse del Fondo, su proposta di Cassa Depositi e Prestiti.

La composizione e il funzionamento del Comitato direttivo saranno stabilite con Decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze. Una Segreteria è istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero della transizione ecologica con il supporto operativo di Cassa depositi e prestiti.

E' specificato espressamente che entrambi i Comitati non dovranno determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ai loro componenti non saranno destinati compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti, comunque denominati.


 

Comma 498
(Istituzione del Fondo per l’attuazione del programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico)

 


498. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, nonché di rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni assunti dall'Italia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un apposito Fondo destinato a finanziare l'attuazione delle misure previste dal medesimo programma nazionale. Al Fondo è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Con appositi decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della salute per gli aspetti di competenza, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie ad attuare le misure del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico.


 

 

Il comma 498 reca l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, di un Fondo destinato a finanziare l’attuazione delle misure previste dal programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico, con una dotazione pari a 50 milioni di euro nel 2023, 100 milioni di euro nel 2024, 150 milioni di euro nel 2025 e di 200 milioni di euro annui dal 2026 al 2035. Si demanda a decreti del MiTE, di concerto con i Ministri indicati, per gli aspetti di competenza, di stabilire le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività.

 

La norma prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, di un Fondo destinato a finanziare l’attuazione delle misure previste dal programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico.

Si indicano le finalità di:

-       assicurare l’efficace attuazione del programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico di cui al decreto legislativo n. 81 del 2018, che ha recato l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici;

-        nonché di rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni assunti dall’Italia.

Al Fondo è assegnata una dotazione pari a:

-        50 milioni di euro nel 2023

-         100 milioni di euro nel 2024

-         150 milioni di euro nel 2025

-        e di 200 milioni di euro annui dal 2026 al 2035.

Si demanda ad appositi decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della salute per gli aspetti di competenza, di stabilire le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie ad attuare le misure del programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico.

Il Fondo che la disposizione istituisce è inteso a supportare l'attuazione delle misure del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico che deve essere adottato ai sensi della direttiva (UE) 2016/2284, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, recepita con decreto legislativo n. 81/2018.

Tale direttiva assegna infatti all'Italia impegni di riduzione delle emissioni nazionali di alcuni inquinanti, fra cui il materiale particolato e l'ammoniaca - riduzioni da applicare a partire dal 2020, con obiettivi finali fissati al 2030 -, nonché l'obbligo di predisporre e attuare, a tal fine, un programma nazionale di misure.

La direttiva (UE) 2016/2284 fa parte del pacchetto della politica europea per l’aria pulita del 2013, che comprende anche un programma "Aria pulita" per l’Europa.

Obiettivo della normativa europea è ridurre i rischi per la salute e l’impatto ambientale dell’inquinamento atmosferico stabilendo impegni nazionali per la riduzione delle emissioni.

La direttiva intende inoltre allineare gli impegni per la riduzione delle emissioni previsti dalla legislazione dell’Ue con gli impegni internazionali, in seguito alla revisione del protocollo di Göteborg nel 2012: gli impegni di riduzione delle emissioni per ciascun inquinante che si applicheranno ogni anno dal 2020 al 2029 sono gli stessi che i paesi dell’Ue si sono già impegnati a rispettare in base al protocollo di Göteborg riveduto[208].

La direttiva (UE) 2016/2284 rivede i limiti nazionali di emissione annuali di una serie di inquinanti particolarmente dannosi definiti dalla direttiva 2001/81/CE, di cui stabilisce l'abrogazione.

La direttiva riguarda cinque inquinanti atmosferici: 1) biossido di zolfo (SO2); 2) ossidi di azoto (NOx); 3) composti organici volatili non metanici (COVNM); 4) ammoniaca (NH3); 5) particolato fine (PM2,5). Per i suddetti inquinanti, e per altri elencati nell'Allegato I, è prevista l'elaborazione e l'attuazione di piani nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e sono stabiliti obblighi di monitoraggio e comunicazione (articolo 1).

Per ciascuno degli inquinanti sopraelencati sono stabiliti limiti di emissione ("impegni di riduzione") riferiti al periodo 2020-2029 conformemente al Protocollo di Göteborg, e dal 2030 in poi (articolo 4).

L'Allegato II riporta, per ogni Stato membro, le percentuali di riduzione delle emissioni rispetto all'anno di riferimento 2005.

Per l'Italia, le percentuali fissate sono: per l’SO2, 35% dal 2020 al 2029 e 71% dal 2030; per i NOx, rispettivamente 40% e 65%; per i COVNM, 35% e 46%; per l’NH3, 5% e 16%; per i PM2,5, 10% e 40%.

La direttiva europea prevede che siano identificati, per ciascun paese dell’Ue, livelli indicativi di emissioni per il 2025, calcolati sulla base di una traiettoria di riduzione lineare (le emissioni verranno ridotte di una percentuale costante ogni anno), nella direzione degli impegni di riduzione delle emissioni per il 2030. Tuttavia, i paesi dell’Ue possono seguire una traiettoria non lineare, se ciò dovesse dimostrarsi economicamente e tecnicamente più efficiente, purché dal 2025 in poi la traiettoria applicata coincida con quella lineare e non pregiudichi gli impegni di riduzione al 2030 (articolo 4, paragrafo 2).

Se un paese dell’Ue si discosta dalla traiettoria pianificata, deve fornire le proprie ragioni e spiegare le azioni che intende intraprendere per rimettersi in linea.

La direttiva consente una certa flessibilità per quanto riguarda il rispetto degli impegni di riduzione delle emissioni in determinate circostanze, ad esempio:

gli inventari delle emissioni possono essere adeguati in base a determinate condizioni in modo da tenere conto dei progressi delle conoscenze scientifiche;

in caso di un inverno eccezionalmente rigido o di un’estate eccezionalmente secca, il paese interessato può adempiere agli impegni previsti dalla direttiva calcolando la media delle sue emissioni nazionali annuali per l’anno in questione, l’anno precedente e l’anno successivo;

quando gli impegni di riduzione non risultano efficienti sotto il profilo dei costi;

al verificarsi di un'improvvisa ed eccezionale interruzione o perdita di capacità nel sistema di produzione o di fornitura di elettricità e/o di calore (articolo 5).

 

Agli Stati membri spetta l'obbligo di elaborare e attuare programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico, nei quali dovrà essere precisato, fra l'altro, in quale modo essi soddisferanno i loro impegni di riduzione. Tali programmi, prima della loro adozione, dovranno essere sottoposti a una consultazione pubblica. Le consultazioni, se del caso, dovranno essere condotte anche a livello transfrontaliero. Era stato fissato il termine, per la presentazione dei piani, del 1° aprile 2019 (articolo 6).

Per l'Italia il "Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico" è stato elaborato nel marzo 2019 - ai sensi del citato decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 - dal Ministero dell’ambiente con il supporto di ISPRA ed ENEA per la produzione degli scenari tecnici che descrivono la situazione prevista al 2020 e al 2030.

I paesi dell’Ue devono aggiornare i loro programmi almeno ogni 4 anni e prendere in considerazione le misure applicabili a tutti i settori pertinenti per limitare le emissioni, fra cui: agricoltura; energia; industria; trasporto stradale; navigazione interna; riscaldamento domestico; utilizzo di macchine mobili non stradali; solventi.

Gli Stati membri devono inoltre: elaborare inventari delle emissioni, proiezioni delle emissioni e relazioni di inventario (articolo 8); monitorare gli impatti negativi dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi (articolo 9); trasmettere i programmi nazionali di controllo, gli inventari delle emissioni e le relazioni di inventario alla Commissione europea che provvederà ad esaminarli (articolo 10).

Sul sito del MITe, è disponibile la apposita sezione relativa al Programma Nazionale di controllo dell'Inquinamento Atmosferico.

 

La direttiva europea richiede inoltre che la Commissione europea istituisca un Forum europeo «Aria pulita» per lo scambio di esperienze e di buone prassi, anche in materia di riduzione delle emissioni provenienti dal riscaldamento domestico e dal trasporto stradale, che possano informare e rafforzare i programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico e la loro attuazione.

Dopo il primo Forum dell'Ue sull'aria pulita a Parigi nel 2017 e il secondo Forum sull'aria pulita dell'Ue a Bratislava nel 2019, la Commissione europea ha organizzato, in stretta collaborazione con il Ministero per la transizione ecologica e la sfida demografica del Regno di Spagna, un terzo Forum dell'Ue sull'aria pulita il 18 e 19 novembre 2021.

Per dati aggiornati sull'emergenza, anche sanitaria, dovuta all'0inquinamento atmosferico, si veda la apposita sezione a cura dell'Agenzia europea per l'ambiente (AEA).

 

A causa del mancato rispetto delle norme in materia di inquinamento atmosferico sono state avviate nei confronti dell'Italia tre procedure di infrazione.

Oggetto delle infrazioni è la direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, con riferimento ai tre inquinanti PM10, PM2,5 e biossido di azoto.

La direttiva stabilisce obiettivi di qualità dell’aria, che la Commissione definisce ambiziosi ed economicamente vantaggiosi, per migliorare la salute dell’uomo e la qualità dell’ambiente fino al 2020. Specifica inoltre le modalità per valutare tali obiettivi e assumere eventuali azioni correttive in caso di mancato rispetto delle norme.

In particolare, la direttiva comprende i seguenti elementi chiave:

vengono stabiliti soglie, valori limite e valori-obiettivo per la valutazione di ogni inquinante compreso nella direttiva (biossido di zolfo, biossido di azoto, particolato, piombo, benzene e monossido di carbonio);

le autorità nazionali assegnano tali compiti di valutazione a organismi specifici che utilizzano dati raccolti in punti di campionamento selezionati;

laddove i livelli di inquinamento in una determinata area siano superiori alle soglie, devono essere introdotti piani per la qualità dell’aria che correggano la situazione. Tali piani possono comprendere misure specifiche a tutela di gruppi sensibili di popolazione, quali i bambini;

se esiste il rischio che i livelli di inquinamento possano superare le soglie, devono essere attuati piani d’azione a breve termine per arrestare il pericolo, volti ad esempio a ridurre il traffico stradale, le opere di costruzione o determinate attività industriali;

le autorità nazionali devono garantire che non solo il pubblico, ma anche le organizzazioni ambientali, dei consumatori e di altro tipo, fra cui organismi di assistenza sanitaria e federazioni industriali, vengano informati sulla qualità dell’aria ambiente (ossia dell’aria esterna) nella loro zona;

i governi dell’Unione europea devono pubblicare relazioni annuali sugli inquinanti compresi nella normativa.

 

1) Per la procedura di infrazione 2014/2147 ("Superamento sistematico e continuato dei valori limite applicabili alle microparticelle PM10 in determinate zone e agglomerati italiani"), il 10 novembre 2020 è già stata adottata una sentenza di condanna da parte della Corte di giustizia europea (causa 644/18). Secondo la Commissione, dal 2008 l’Italia ha superato, in maniera sistematica e continuata, nelle zone interessate, i valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e non ha adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per le particelle PM10 nell’insieme delle zone interessate. Le Regioni coinvolte in questa sentenza sono: Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto. La sentenza condanna alle spese la Repubblica italiana.

2) Il 7 marzo 2019, con la procedura di infrazione 2015/2043,  la Commissione ha deferito l'Italia alla Corte europea di giustizia (causa 573/19) per il superamento sistematico e continuato dei valori limite del biossido di azoto e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite. Le regioni coinvolte sono Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Toscana. I valori limite di NO2 stabiliti dalla legislazione dell'Ue in materia di qualità dell'aria ambiente, di cui alla direttiva 2008/50/CE, avrebbero dovuto essere rispettati già nel 2010.

 

3) Il 30 ottobre 2020 la Commissione ha avviato la procedura di infrazione 2020/2299 invitando l'Italia a conformarsi alle prescrizioni della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa per quanto riguarda il materiale particolato (PM2,5). La Commissione afferma che i dati disponibili per l'Italia dimostrano che dal 2015 il valore limite per il PM2,5 non è stato rispettato in diverse città della valle del Po (fra cui Venezia, Padova e alcune zone nei pressi di Milano). Inoltre le misure previste dall'Italia non sono sufficienti a mantenere il periodo di superamento il più breve possibile.

Commi 499-501
(Misure a sostegno dell’avvio dei centri
di preparazione per il riutilizzo)

 


499. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un apposito fondo, finalizzato ad incentivare l'apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo, di cui agli articoli 181 e 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. I centri di cui al periodo precedente hanno ad oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione e garantiscono l'ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario.

500. Ai fini dell'accesso al fondo di cui al comma 499, le imprese individuali e le società che intendono svolgere le attività di preparazione per il riutilizzo, a seguito di iscrizione nell'apposito registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, presso l'amministrazione competente per territorio, presentano al Ministero della transizione ecologica istanza per un contributo a copertura parziale, ovvero integrale, dei costi sostenuti per l'avvio dell'attività, fino a un importo massimo di euro 60.000 per ciascun beneficiario, in relazione alla tipologia delle operazioni previste e alle quantità dei rifiuti impiegabili, nel limite complessivo della dotazione del fondo e conformemente alla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti de minimis.

501. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di impiego e di gestione del fondo di cui al comma 499.


 

 

Il comma 499 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, di un fondo finalizzato ad incentivare l’apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. I successivi commi 500-501 disciplinano le istanze al Ministero per l’accesso alle risorse del fondo e le modalità di impiego e di gestione del fondo medesimo.

 

Il comma 499 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica (MiTE), di un fondo finalizzato ad incentivare l’apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo, di cui agli articoli 181 e 214-ter del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

L’art. 181 del Codice (come riscritto dal D.Lgs. 116/2020, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e di recepimento della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) dispone, tra l’altro, che nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero dell'ambiente (oggi MiTE), il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni, gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, o, laddove questi non siano stati costituiti, i Comuni, “adottano modalità autorizzative semplificate nonché le misure necessarie, comprese quelle relative alla realizzazione della raccolta differenziata, per promuovere la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero, in particolare incoraggiando lo sviluppo di reti di operatori per facilitare le operazioni di preparazione per il riutilizzo e riparazione, agevolando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti adatti allo scopo, detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta, sempre che tali operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o infrastrutture”. Lo stesso articolo inoltre mutua dall’art. 11 della direttiva europea sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE) i seguenti obiettivi:

a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 per cento in termini di peso;

b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso;

c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 per cento in peso;

d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 per cento in peso;

e) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 per cento in peso.

L’art. 214-ter del Codice dell'ambiente (introdotto dal D.Lgs. 116/2020 e recentemente modificato dall’art. 35 del D.L. 77/2021) prevede l’emanazione di un apposito decreto del Ministro della transizione ecologica volto a definire “le modalità operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo”.

Tale decreto non è stato ancora emanato.

 

Al fine di precisare l’ambito di applicazione delle disposizioni in esame, il comma 499 dispone inoltre che i centri per la preparazione per il riutilizzo hanno ad oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione e garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario.

Si fa notare che la lettera q) del comma 1 dell’art. 183 del Codice dell'ambiente definisce «preparazione per il riutilizzo» le “operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento”, mentre ai sensi della successiva lettera r) con il termine «riutilizzo» si intende “qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti”.

 

Il comma 500 disciplina le istanze al MiTE per l’accesso alle risorse del fondo.

Viene infatti previsto, ai fini dell’accesso al fondo, che le imprese individuali e le società che intendono svolgere le attività di preparazione per il riutilizzo – a seguito di iscrizione nel registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti (previsto dall’art. 216, comma 3, del Codice) presso l’amministrazione competente per territorio[209] – presentano al MiTE istanza per un contributo a copertura parziale, ovvero integrale, dei costi sostenuti per l’avvio dell’attività fino a un importo massimo di euro 60.000 per ciascun beneficiario, in relazione alla tipologia delle operazioni previste e delle quantità dei rifiuti impiegabili, nel limite complessivo della dotazione del fondo e conformemente alla disciplina dell’UE in materia di aiuti de minimis.

 

Il comma 501 demanda ad un apposito decreto del Ministro della transizione ecologica la definizione delle modalità di impiego e di gestione del fondo.

Relativamente alle modalità di emanazione del decreto, il comma in esame prevede che lo stesso sia adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

Comma 502
(
Ricerca contrasto specie esotiche invasive)

 


502. Ai fini della concreta attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, il « Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive», con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse del Fondo di cui al periodo precedente.


 

 

Il comma 502 istituisce nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica il "Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive", con dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nel fine di dare attuazione alle disposizioni recate dagli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 230/2017 in materia di gestione degli esemplari delle specie esotiche invasive.

 

La disposizione indica il fine di dare concreta attuazione alle disposizioni recate dagli articoli 19 e 22 del decreto legislativo del 15 dicembre 2017, n. 230; tali articoli 19 e 22 del decreto legislativo 230/2017 prescrivono che le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti gestori delle aree protette nazionali applichino le necessarie misure di eradicazione rapida e di gestione degli esemplari delle specie esotiche invasive di cui è stata constatata l'ampia diffusione in modo da minimizzare i danni.

Si prevede una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Le modalità di ripartizione del Fondo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano saranno indicate con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Regioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Nel dettaglio, l'art. 19 richiamato, in materia di rilevamento precoce ed eradicazione rapida delle specie in parola, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate comunicano, senza indugio, al Ministero e all'ISPRA il rilevamento precoce: a) della comparsa sul proprio territorio o parte di esso di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale la cui presenza non era fino a quel momento nota nel proprio territorio o parte di esso;b) della ricomparsa sul proprio territorio o parte di esso di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale dopo che ne era stata constatata l'eradicazione. Il Ministero effettua poi la notifica alla Commissione europea prevista dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento in materia ed informa le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del rilevamento precoce. Si prevede il termine di tre mesi dalla comunicazione per disporre le misure di eradicazione rapida da parte del Ministero, con il supporto dell'ISPRA, sentite le regioni e le province autonome interessate dalla presenza della specie e, ove opportuno, il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Le misure sono da considerarsi connesse e necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui al D.P.R. n. 357/1997. Il co. 3 dell'art. 19 stabilisce che le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti gestori delle aree protette nazionali: applicano le misure di eradicazione rapida, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di altre amministrazioni, che devono svolgere le attività con le risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci, o di soggetti privati; assicurano l'eliminazione completa e permanente della popolazione di specie esotica invasiva risparmiando agli esemplari oggetto di eradicazione dolore, angoscia o sofferenza evitabili, limitando l'impatto sulle specie non destinatarie delle misure e sull'ambiente e tenendo in debita considerazione la tutela della salute pubblica e della sanità animale, del patrimonio agro-zootecnico e dell'ambiente; informano il Ministero in merito all'applicazione delle misure nonché ai risultati conseguiti nel corso delle attività di eradicazione degli esemplari.

In base a co. 5, il Ministero, con il supporto dell'ISPRA valuta l'efficacia delle misure di eradicazione e le informazioni sull'eradicazione degli esemplari, nonché stabilisce, sentite le regioni e le province autonome interessate, la conclusione delle misure di eradicazione e trasmette alla Commissione europea le informazioni previste. Si ricorda che l'art. 20 del medesimo D. Lgs. reca talune deroghe all'obbligo di eradicazione rapida.

L'art. 21 citato disciplina le misure di emergenza, che il Ministero può adottare, sentiti i Ministeri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, sotto forma di una qualsiasi delle restrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento europeo, nel caso in cui sia rilevata la presenza o l'imminente rischio di introduzione nel territorio nazionale di esemplari di una specie esotica invasiva che non figura nell'elenco dell'Unione, ma che, in base a prove scientifiche preliminari, il Ministero ritenga possa rispondere ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento stesso. Il Ministero notifica alla Commissione e agli altri Stati membri le misure introdotte.

 

L'Unione Europea e l'Italia, rispettivamente mediante il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 e mediante il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, hanno adottato misure volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

La comparsa di specie esotiche invasive sul territorio o la loro ricomparsa dopo che ne era stata constatata l'eradicazione possono determinare problemi per il rispetto della biodiversità, per il patrimonio agro-zootecnico, per l'ambiente in generale, nonché per la salute umana, per l'economia e per ulteriori profili.  Si stima che in Europa siano presenti circa 12.000 specie esotiche, delle quali approssimativamente il 10-15% è ritenuto invasivo. Per evitare l’introduzione deliberata di specie esotiche invasive nel territorio dell’Unione Europea, l’importazione di animali e vegetali è soggetta a controlli ufficiali; in Italia tali controlli sono effettuati presso i Posti di ispezione frontaliera - PIF (Uffici periferici del Ministero della Salute autorizzati dalla Commissione europea) o attraverso i Servizi fitosanitari regionali. E’ comunque possibile continuare a detenere specie esotiche invasive come animali da compagnia, a condizione di fare denuncia del possesso dell’esemplare, di impedirne la riproduzione nonché custodire l’esemplare in modo che non sia possibile la sua fuga o il rilascio nell’ambiente naturale.

La Relazione illustrativa alla legge di bilancio evidenziava che le risorse del fondo sono necessarie per supportare le Regioni con riferimento alle competenze ad esse spettanti in materia di controllo delle specie esotiche invasive, ai sensi del d.lgs. 230/2017, evidenziando poi che, a seguito del primo resoconto periodico sull'attuazione del Regolamento europeo trasmesso alla Commissione Europea, è emersa con chiarezza la carente attuazione a livello regionale delle azioni previste; inoltre, si rileva che le specie esotiche invasive rappresentano una delle maggiori minacce per la biodiversità a livello globale, rappresentando  una azione in materia la base delle indicazioni della Strategia Europea per la Biodiversità al 2030.


 

Commi 503-512
(Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale e rafforzamento del bonus sociale elettrico e del gas)

 


503. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico per il primo trimestre dell'anno 2022 in coerenza con quanto disposto per il terzo trimestre dell'anno 2021 dall'articolo 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché con quanto disposto per il quarto trimestre dell'anno 2021 dall'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, gli oneri generali di sistema per le utenze elettriche sono parzialmente compensati con le risorse di cui al comma 505.

504. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ulteriormente rispetto a quanto disposto dal comma 503, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

505. Per le finalità di cui ai commi 503 e 504 si provvede al trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 28 febbraio 2022, di una somma pari a 1.800 milioni di euro.

506. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

507. Al fine di contenere per il primo trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2022.

508. Per il primo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate dall'ARERA, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il primo trimestre 2022, fino a concorrenza dell'importo di 912 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 marzo 2022.

509. In caso di inadempimento del pagamento delle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022 nei confronti dei clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale, gli esercenti la vendita sono tenuti a offrire al cliente finale un piano di rateizzazione di durata non superiore a dieci mesi, che preveda il pagamento delle singole rate con una periodicità e senza applicazione di interessi a suo carico, secondo le modalità definite dall'ARERA.

510. L'ARERA definisce altresì, nel limite di 1 miliardo di euro, un meccanismo di anticipo degli importi rateizzati a favore degli esercenti la vendita, per gli importi delle fatture oggetto di rateizzazione superiore al 3 per cento dell'importo delle fatture emesse nei confronti della totalità dei clienti finali aventi diritto alla rateizzazione, nonché le modalità di conguaglio o di restituzione, da parte degli esercenti la vendita, dell'anticipazione ricevuta, in modo da consentire il recupero, da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali, del 70 per cento dell'anticipazione entro il mese di dicembre 2022 e della restante quota entro l'anno 2023.

511. All'erogazione dell'anticipo di cui al comma 510 provvede la Cassa per i servizi energetici e ambientali. Qualora la somma richiesta dagli esercenti la vendita raggiunga l'importo di cui al comma 510, l'ARERA può ridurre il periodo temporale di cui al comma 509, ferma restando l'applicazione del meccanismo di anticipazione per i soli importi già oggetto di rateizzazione.

512. All'articolo 50, comma 2, lettera q), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al secondo periodo, dopo le parole: « a decorrere dal 2019» sono inserite le seguenti: « e fino al 31 dicembre 2021».


 

 

I commi 503-512 recano norme volte a contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nel primo trimestre 2022.

Il contenimento delle bollette si basa su un complesso di interventi:

a) la conferma dell'azzeramento degli oneri generali di sistema applicato alle utenze elettriche domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW e la sostanziale riduzione degli oneri per le restanti utenze elettriche non domestiche;

b) la riduzione dell'Iva al 5% per il gas naturale, per tutte le utenze;

c) l’annullamento, già previsto nel IV trimestre 2021, degli oneri di sistema per il gas naturale, per tutte le utenze, domestiche e non domestiche;

d) il potenziamento del bonus applicato ai clienti domestici del settore elettrico e del gas naturale in condizione economicamente svantaggiata ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute.

 

Il comma 503 prosegue l’intervento disposto con gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, che provvede alle stesse finalità per il IV trimestre 2021 e che, a sua volta, confermava la misura già prevista per il III trimestre del 2021 dall’articolo 5-bis del decreto-legge n. 73/2021Sostegni-bis” (legge n. 106/2021).

 

Il Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, è intervenuto in Audizione presso le Commissioni riunite X Attività Produttive della Camera e 10° Industria del Senato. L'audizione, tenutasi il 14 dicembre 2021, ha riguardato i prezzi dell'energia e la sicurezza degli approvvigionamenti energetici.

Nel corso dell'Audizione il Ministro ha depositato un Documento, che evidenzia nel mix energetico che caratterizza il nostro Paese, pur a fronte di una penetrazione crescente delle fonti rinnovabili, il ruolo del gas è ancora significativo, per gli usi termici e anche nella generazione di energia elettrica. A tale ultimo riguardo, la stretta relazione tra l'aumento del prezzo dell'energia elettrica e quello del gas è conseguenza del fatto che quest'ultimo risulta ancora determinante nella formazione del prezzo all'ingrosso (tecnologia prevalente nella determinazione del prezzo orario marginale del mercato elettrico nella maggior parte delle ore). A ciò si aggiunge un altro dato, che è la forte dipendenza dall'estero: l'Italia importa circa il 93% del gas necessario e oltre il 10% dell'energia elettrica (dati ARERA 2020).

In termini generali il Ministro ha rilevato che la crescita del peso delle fonti rinnovabili, con una penetrazione attesa nel settore elettrico al 90% al 2050, consentirà in prospettiva di ridurre sia il peso del gas nel mix energetico sia il grado di dipendenza energetica dall'estero e, non da ultimo, il prezzo dell'energia.

 

Venendo al testo del comma 503, esso dispone che gli oneri generali di sistema per le utenze elettriche sono parzialmente compensati con le risorse di cui al comma 505, cui si rinvia.

La misura riguarda ovviamente – come il resto dell’articolo - il primo trimestre 2022 e prosegue quanto già disposto per il terzo trimestre del 2021 dall'articolo 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (l. n. 106 del 2021) e per il quarto trimestre del 2021 dall'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130 (l. n. 171 del 2021).

Il comma 504 affida all'ARERA altresì il compito di annullare, sempre per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

L'intervento include anche la conferma della riduzione, già prevista a partire dal l° luglio 2021, per tutte le altre utenze elettriche non domestiche, della componente degli oneri generali di sistema che finanzia l'incentivazione delle fonti rinnovabili (Asos).

La relazione tecnica avverte che il relativo beneficio riguarda 29 milioni di utenze domestiche e circa 6 milioni di utenze non domestiche tipo attività commerciali, artigianali e professionali. Si tratta della stessa platea di beneficiari stimati in base al testo originario dell’articolo.

 

Nel comunicato stampa emanato dall’ARERA il 30 dicembre 2021, si sottolinea che “nel primo trimestre 2022 si registrerà un aumento del costo per l’energia elettrica per la famiglia tipo1 con una variazione della spesa complessiva del 55% rispetto al trimestre precedente. Tale variazione è dovuta, per la parte riguardante la spesa per la materia energia, all’incremento della componente PE (Prezzo Energia) a copertura dei costi di acquisto dell’energia elettrica (+37,3%), cui si aggiunge un incremento della componente PD (Prezzo Dispacciamento) a copertura dei prezzi di dispacciamento (+3,3%) e della componente PPE (Prezzo Perequazione Energia) per il corrispettivo di perequazione (15%)”.

Per una descrizione delle voci che compongono gli oneri generali di sistema, vedi box infra. Si rinvia per una descrizione sintetica delle varie voci presenti in bolletta alla pagina illustrativa della bolletta predisposta dalla stessa ARERA (in alternativa, è consultabile il glossario pubblicato dalla stessa Autorità), nonché al Dossier di documentazione e ricerca su “Le fonti rinnovabili” n. 165 del 14 giugno 2021.

Il comunicato precisa che, grazie all’intervento dei commi in esame, è stato possibile confermare anche per il I trimestre 2022 il livello delle componenti ASOS (Spesa per oneri di sistema destinata a coprire gli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92) e ARIM (spesa per oneri di sistema destinata a: incentivazione della produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili; messa in sicurezza del nucleare e misure di compensazione territoriale; agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario; sostegno alla ricerca di sistema; bonus elettrico;  integrazioni delle imprese elettriche minori e promozione dell'efficienza energetica) del IV trimestre 2021, in generale praticamente dimezzato, e con aliquote nulle delle medesime componenti per tutti gli utenti domestici e le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. In assenza dell’intervento dello Stato, sarebbe stato necessario procedere alla riattivazione delle componenti tariffarie ASOS e ARIM, con un impatto sull’utente domestico tipo di circa un ulteriore +10%.

 

Ai sensi del comma 505, per le finalità di cui ai commi 503 e 504 si provvede al trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), entro il 28 febbraio 2022, della somma pari a 1.800 milioni di euro.

 

La preesistente Cassa conguaglio per il settore elettrico è stata trasformata in ente pubblico economico denominato Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) con l’articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). La CSEA opera con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze e dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

La CSEA opera nei settori dell’energia elettrica, del gas e dei servizi idrici. La sua funzione principale è rappresentata dalla riscossione dagli operatori (principalmente dai soggetti che svolgono l’attività di distribuzione nei settori interessati) di componenti tariffarie e di ulteriori corrispettivi. I proventi della riscossione garantiscono - in costanza di apposita gestione finanziaria – il riconoscimento delle partite di perequazione tariffaria e l’erogazione dei contributi e degli incentivi a favore dei soggetti che ne hanno diritto. Le regole per le riscossioni ed i pagamenti sono dettate da norme di rango primario e dai provvedimenti regolatori di ARERA, nell’esercizio del potere tariffario e nella generale funzione di regolazione dei mercati, attribuitile dalla legge istitutiva n. 481/1995.

 

I commi da 506 a 508 recano disposizioni destinate specificamente al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi del gas naturale.

 

In particolare, il comma 506 dispone la riduzione – sempre con riferimento alle fatture emesse per i consumi dei primi tre mesi del 2022 - dell'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali.

Qualora le fatture riguardino consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

In termini finanziari, la relazione tecnica valuta questa misura come un’ulteriore forma di contenimento dei rincari per circa 610 milioni di euro nel 2022, derivanti dalle minori entrate stimate.

 

Il comma 507 affida all’ARERA il compito di ridurre – nel 1° trimestre 2022 - le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas, fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro.

A tal fine un corrispondente importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2022.

Nel comunicato stampa emanato dall’ARERA il 30 dicembre 2021, si sottolinea che “nel primo trimestre 2022 si registrerà un aumento del prezzo del gas naturale per la famiglia tipo, con una variazione della spesa complessiva del +41,8% rispetto al trimestre precedente. La variazione, già applicando la riduzione IVA prevista dai provvedimenti governativi, è determinata dall’incremento della spesa per la materia gas naturale (+41,2%) dovuta all’aumento della componente CMEM, relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale”.

Per una descrizione delle voci presenti in tariffa, si rinvia alla pagina illustrativa della bolletta predisposta dalla stessa ARERA (in alternativa, è consultabile il glossario pubblicato dalla stessa Autorità).

 

Ai fini del potenziamento del bonus sociale nel settore elettrico e in quello del gas, il comma 508 prevede che - per il primo trimestre 2022 - le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale sono rideterminate dall'ARERA in modo da minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il primo trimestre 2022, fino a concorrenza dell'importo di 912 milioni di euro.

Anche in questo caso un corrispondente importo viene trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 31 marzo 2022.

In base alla relazione tecnica, di tale beneficio ne usufruiranno più di 3 milioni di famiglie per il "bonus elettrico" e più di 2 milioni di famiglie per il “bonus gas”. Si tratta di famiglie aventi le seguenti caratteristiche:

1.   nuclei che hanno un ISEE inferiore a 8.265 euro annui.

2.   nuclei familiari numerosi (ISEE di 20.000 euro annui con almeno 4 figli)

3.   percettori di reddito o pensione di cittadinanza

4.   utenti in precarie condizioni di salute utilizzatori di apparecchiature elettromedicali.

Nel comunicato stampa emanato dall’ARERA il 30 dicembre 2021, si sottolinea che - come era stato previsto nel IV trimestre 2021 – la legge di bilancio 2022 ha previsto un rafforzamento dei bonus elettrico e gas al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per le relative forniture. Dal punto di vista pratico, invece che aggiornare i valori dei bonus sociali (come avviene in genere ad inizio anno) viene mantenuto fermo il livello del 2021, con l’aggiunto di un bonus straordinario.

 

Per quanto riguarda la disciplina dei bonus sociali, si ricorda che l'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha affidato ad un decreto del Ministro delle attività produttive, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, il compito di definire i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate per l’energia elettrica ai clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate. Sulla base di tale disposizione è intervenuto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, citato dal comma in esame.

Lo stesso decreto disciplina anche i criteri per individuare i clienti aventi diritto alle tariffe agevolate per gravi condizione di salute.

A sua volta, l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (l. n. 2 del 2009), citato dal comma in esame, ha esteso il diritto alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007 anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita.

La medesima disposizione ha altresì disposto che ai clienti aventi diritto alle forniture elettriche agevolate spetti anche una compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.

L’articolo 5, comma 7, del decreto-legge 18 gennaio 2019, n. 4, ha accordato la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica anche ai beneficiari del reddito o della pensione di cittadinanza.

Si ricorda che in base all’articolo 57-bis, comma 5, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (l. n. 157 del 2019), i bonus sociali per disagio economico, compreso quello elettrico, sono riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che sia necessario presentare domanda.

 

I commi da 509 a 511 disciplinano le ipotesi in cui di verifichi una difficoltà, per i clienti finali domestici, di pagare le bollette per il servizio elettrico e per il gas a causa dell'incremento dei prezzi.

 

Segnatamente, il comma 509 dispone che in caso di inadempimento al pagamento delle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1 °gennaio 2022 e il 30 aprile 2022 per l’energia elettrica e il gas naturale, le società venditrici siano tenute ad offrire al cliente finale un piano di rateizzazione di durata non superiore a 10 mesi, senza applicazione di interessi, secondo modalità definite da ARERA.

 

Tale meccanismo viene completato dal comma 510, che affida sempre ad ARERA il compito di definire un meccanismo di anticipo degli importi rateizzati a favore degli esercenti la vendita. A tal fine viene previsto un limite di spesa di 1 miliardo di euro. L’anticipo può intervenire per gli importi delle fatture oggetto di rateizzazione superiori al 3% dell'importo delle fatture emesse per la totalità dei clienti finali. L’ARERA deve anche definire le modalità di conguaglio o di restituzione, da parte degli esercenti la vendita, dell'anticipazione ricevuta, in modo da consentire il recupero da parte di CSEA del 70 per cento dell’anticipazione entro il mese di dicembre 2022 e la restante quota entro l’anno 2023.

 

Le disposizioni di cui ai commi da 509 a 511 sono state attuate da ARERA con la Deliberazione 30 dicembre 2021 636/2021/R/COM - Disposizioni urgenti in materia di rateizzazione per i clienti domestici.

 

Il comma 511 prevede che sia la Cassa per i servizi energetici e ambientali a provvedere all'erogazione dell'anticipo. Qualora la somma richiesta dagli esercenti la vendita raggiunga l'importo di 1 miliardo, ARERA può ridurre il periodo temporale di fruizione del piano di rateizzazione, fermo restando che il meccanismo di anticipazione può riguardare solo gli importi oggetto di rateizzazione.

 

 

Il comunicato stampa emanato dall’ARERA il 30 dicembre 2021, illustra la ricordata delibera n. 636/2021 evidenziando che i venditori, prima di eseguire le procedure di sospensione della fornitura di energia elettrica e gas naturale, “devono offrire al cliente finale inadempiente, in una comunicazione di sollecito di pagamento, se effettuata, e in ogni caso nella comunicazione di costituzione in mora, un piano di rateizzazione, senza applicazione di interessi, che preveda:

a. una periodicità di rateizzazione pari a quella di fatturazione ordinariamente applicata al cliente finale, con un numero di rate complessivamente pari al numero di fatture emesse di norma in 10 mesi e ciascuna di valore non inferiore a 50 euro;

b. una prima rata di valore pari al 50% dell’importo oggetto del piano di rateizzazione e quelle successive di ammontare costante.

Il venditore può, se lo ritiene, negoziare un diverso accordo, per meglio rispondere alle esigenze del cliente, nei limiti di quanto previsto dalla legge di bilancio 2022.

La delibera inoltre definisce le modalità per l’erogazione ai venditori, dell’anticipo degli importi oggetto di rateizzazione eccedenti il 3% dell’importo delle fatture emesse nei confronti della totalità dei clienti finali domestici da ciascuno serviti entro il mese successivo da quando il piano di rateizzazione è proposto al cliente finale.

Sono altresì definite le modalità e tempistiche per la restituzione da parte dei venditori degli importi erogati entro le scadenze della legge di bilancio 2022 che prevede il versamento di almeno il 70% degli importi anticipati entro il 31 dicembre 2022 e la quota restante entro il 31 dicembre 2023”.

 

Da ultimo, il comma 512 modifica il comma 2 dell'articolo 50, lettera q) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (l. n. 58 del 2019).

La disposizione di cui alla lettera q) appena citata rientrava nel complesso delle norme di copertura finanziaria degli oneri di cui allo stesso decreto-legge n. 34 del 2019 e prevedeva il trasferimento di 650 milioni dalla CSEA alla tesoreria centrale dello Stato. Si tratta di risorse che affluiscono alla CSEA grazie ai proventi per gli oneri generali di sistema, che costituiscono una delle componenti delle tariffe elettriche.

La modifica fissa al 31 dicembre 2021 il termine per il mantenimento in deposito – per ora previsto alla fine di ciascun anno - sul conto corrente di tesoreria centrale della giacenza di 650 milioni di euro gestita presso il sistema bancario dalla Cassa servizi energetici e ambientali. Il trasferimento dell’importo citato era stato previsto per far fronte ad un prestito a beneficio dell’amministrazione straordinaria di ALITALIA. L’importo da mantenere sul conto di tesoreria avrebbe dovuto essere progressivamente ridotto in misura corrispondente alla quota rimborsata del finanziamento.

 

 

 

Grafico pubblicato da ARERA nel comunicato stampa del 30 dicembre 2021

 

 

 

Con le bollette dell'energia elettrica, oltre ai servizi di vendita (materia prima, commercializzazione e vendita), ai servizi di rete (trasporto, distribuzione, gestione del contatore) e alle imposte, si pagano alcune componenti per la copertura di costi per attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale: si tratta dei cosiddetti oneri generali di sistema, introdotti nel tempo da specifici provvedimenti normativi.

Tra i provvedimenti normativi che hanno previsto una copertura dei relativi oneri in bolletta, vi sono quelli a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Ai sensi del decreto legislativo n. 28/2011, infatti, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi alla produzione di elettricità da FER trovano copertura nel gettito della componente A3 delle tariffe dell'energia elettrica. A partire dal 2018 (Delibere 922/2017/R/eel e 923/2017/R/com del 27 dicembre 2017), l’Autorità ha definito la nuova struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per le utenze del settore elettrico. Per quanto riguarda la componente A3, questa è confluita per lo più interamente nella componente Asos “oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione”; solo una piccola parte, ascrivibile ai rifiuti non biodegradabili, è confluita nella componente ARIM, “rimanenti oneri generali” (componente A3RIM).

 

La componente tariffaria Asos (e la componente A3RIM), applicata nelle bollette dei clienti finali per l’acquisto dell’energia elettrica, va ad alimentare il conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA). Il Conto ha la finalità di assicurare la copertura degli oneri, principalmente a carico del GSE, derivanti dalle diverse tipologie di beneficio a favore delle FER elettriche.

 

La gestione dei meccanismi di incentivazione e di ritiro dell’energia elettrica, da parte del Gestore dei Servizi Energetici, genera infatti costi, essenzialmente legati agli incentivi erogati e all’acquisto dell’energia, e ricavi derivanti in massima parte dalla vendita sul mercato dell’energia elettrica ritirata dallo stesso GSE. Gli oneri e il conseguente fabbisogno economico necessario a coprirli derivano dunque dalla differenza tra i costi e i ricavi.

 

Il GSE, congiuntamente con la CSEA, valuta il fabbisogno economico della componente tariffaria degli oneri di sistema a copertura deli incentivi alle FER elettriche e, in funzione del fabbisogno, l’ARERA determina il gettito necessario per alimentare il conto CSEA e provvede all’aggiornamento trimestrale dei valori della componente tariffaria pagata dai consumatori nelle bollette elettriche[210].

 

 

Con le bollette del gas, oltre ai costi della materia gas naturale[211], di trasporto e gestione del contatore[212] e alle imposte, si pagano alcune componenti per la copertura di costi per attività di interesse generale[213], introdotti nel tempo da specifici provvedimenti normativi.

 

 

 

 

 

Grafico pubblicato da ARERA nel comunicato stampa del 30 dicembre 2021

 

 

 

 

In particolare, il decreto legislativo n. 28/2011, all’articolo 29, come modificato dal D.L. n. 34/2019, reca, al comma 1, i principi e i criteri generali per l’incentivazione degli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni (realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011), demandando, ai commi 2 e 3, a decreti interministeriali la fissazione delle modalità per l'attuazione e per l'avvio dei meccanismi di incentivazione. Il comma 4, demanda all’ARERA, la definizione delle modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale.

L’articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 28/2011, per lo sviluppo dell'infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, ha poi istituito, al comma 3, presso la CSEA un fondo a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano, pari a 0,05 ceuro/Sm3, posto a carico dei clienti finali. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas disciplina le modalità di applicazione e raccolta del suddetto corrispettivo.

L’articolo 32 del decreto legislativo n. 28/2011, come modificato dal D.L. n. 34/2019, infine, al comma 4, per gli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica, ha istituito un fondo presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico alimentato dal gettito delle tariffe elettriche e del gas naturale in misura pari, rispettivamente, a 0,02 ceuro/kWh e a 0,08 ceuro/Sm3.

 

Gli oneri di sistema pagati con la bolletta del gas dai clienti serviti in regime di tutela sono i seguenti: RE (risparmio energetico), UG2 (compensazione dei costi di commercializzazione), UG3 (recupero oneri di morosità per gli esercenti i servizi di ultima istanza), GS (bonus gas), pagata solo dai condomini con uso domestico. Si rinvia al sito istituzionale ARERA.

 

Dunque, il gettito raccolto attraverso la componente risparmio energetico (RE) (applicata al gas naturale prelevato dalle reti di distribuzione) e l’equivalente componente RET (applicata al gas naturale prelevato dalle reti di trasporto) è funzionale alla copertura dei costi derivanti da: a) Titoli di Efficienza Energetica (TEE); b) Conto Termico; c) Certificati bianchi per la cogenerazione ad alto rendimento (CB CAR); d) Sostegno alla realizzazione di reti di teleriscaldamento (TLR) e per lo sviluppo tecnologico e industriale (ST), per le finalità di cui agli articoli, rispettivamente, 22 e 32 del decreto legislativo 28/11.

 

Si rinvia alla Deliberazione 96/2020/r/eel del 26 marzo 2020, di revisione delle modalità con le quali i prelievi di gas naturale destinati alla produzione di energia elettrica vengono assoggettati al pagamento di componenti aggiuntive funzionali alla copertura dei fabbisogni di gettito per oneri generali di sistema e, in particolare, delle componenti tariffarie RE e REt a copertura dei costi derivanti dal meccanismo dei titoli di efficienza energetica (TEE) [214].


 

Comma 513
(Finanziamento per le emergenze ambientali)

 


513. Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, da destinare ad interventi di ripristino delle opere di collettamento o depurazione delle acque, nonché di impianti di monitoraggio delle acque, in casi di urgenza correlati ad eventi calamitosi. Gli interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e classificati sotto la voce DLB 2022 - Mite collettamento depurazione acque.


 

 

Il comma 513, istituisce un fondo da destinare ad interventi di ripristino delle opere di collettamento o depurazione delle acque, nonché di impianti di monitoraggio delle acque, in casi di urgenza correlati ad eventi calamitosi.  

 

Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Gli interventi a valere sul fondo sono sottoposti al monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, nonché di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione, secondo la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 229 del 2011 (emanato in attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009).

Ai fini del monitoraggio, gli interventi sono classificati sotto la voce "DLB 2022 - Mite collettamento depurazione acque".

 

Il D.Lgs. 229/2011 delinea specifici obblighi informativi e di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e per tutti i soggetti, anche privati, che realizzano opere pubbliche. Il decreto opera anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all’autorità di vigilanza.

Il monitoraggio ha tra l'altro ad oggetto "le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere" (art. 1, co. 1, lett.a)).

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 sono stati definiti i dati relativi alle opere pubbliche costituenti il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori devono detenere e comunicare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

L'art. 5 del D.Lgs. 229/2011 specifica che tali informazioni, in relazione alla singola opera, devono comunque includere i seguenti dati: "data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara".

Si ricorda, inoltre, che l’art. 13 del D.L. 109/2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP) al fine (esplicitato nel comma 8) di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali previsto (in via sperimentale) dall’art. 14 del medesimo decreto.

In base a quanto stabilito dall’art. 13, comma 2, nell’AINOP sono indicati, per ogni opera pubblica, tra l’altro, i costi sostenuti e da sostenere, i finanziamenti disponibili, nonché lo stato dei lavori e il monitoraggio costante dell'opera.

Sulla base dei dati forniti, l'AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l'opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o meno, che insistono in tutto o in parte sull'opera stessa, tramite l'indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge n. 3 del 2003.

L'art. 11 della legge n. 3 del 2003 prevede, per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, sia dotato del CUP. Con la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, sono state definite le modalità di attribuzione del Codice.

In tal modo l’AINOP, attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP, assicura l'interoperabilità con la BDAP.

 


 

Comma 514
(Semplificazione del fondo nazionale per l'efficienza energetica)

 


514. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, all'alinea, le parole: « ha natura rotativa» sono sostituite dalle seguenti: « ha natura mista» e, alla lettera b), dopo le parole: « l'erogazione di finanziamenti,» sono inserite le seguenti: « di cui una quota parte a fondo perduto nel limite complessivo di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022,».


 

 

I comma 514, interviene sulla disciplina del fondo nazionale per l'efficienza energetica, riservandone una quota parte delle risorse all'erogazione di contributi a fondo perduto, nel limite complessivo di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Si specifica, quindi, che il medesimo fondo venga ad assumere natura "mista" (e non più rotativa, come nella disciplina vigente).   

 

La disposizione modifica l’articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 ("Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE").

 

Il fondo è stato istituito dal citato articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014 per il finanziamento di interventi coerenti con il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, con l'individuazione delle seguenti finalità:

§  interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione;

§  realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento;

§  efficienza energetica dei servizi e infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica;

§  efficientamento energetico di interi edifici destinati ad uso residenziale, compresa l'edilizia popolare;

§  efficienza energetica e riduzione dei consumi di energia nei settori dell'industria e dei servizi;

§  efficienza energetica e riduzione dei consumi nel settore dei trasporti.

 

Il fondo opera, oltre che con la concessione di garanzie (comma 2, lettera a), dell'articolo 15 citato) anche attraverso l'erogazione di finanziamenti, direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari (comma 2, lettera b) del medesimo articolo). Inoltre, il comma 4-bis dell'articolo 15, con l'obiettivo di stimolare i finanziamenti privati per la realizzazione di interventi di efficienza energetica promossi dal Fondo medesimo, prevede che il Ministero dello sviluppo economico, incidendo anche sul processo decisionale delle imprese, valuti modalità di valorizzazione delle risultanze delle diagnosi energetiche, tenendo conto delle possibilità e degli strumenti proposti dall'iniziativa sui Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti promossa dalla Commissione europea.

La disciplina di cui all'articolo 15 prevede che il fondo possa attingere alle risorse annualmente confluite nel fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011 (fondo di garanzia istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento), previa determinazione dell'importo da versare, nonché di utilizzare fino a 15 milioni euro annui a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 35 milioni di euro annui a carico del Ministero della transizione ecologica, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Per le modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica si veda il D.M. adottato il 22 dicembre 2017.


 

Commi 515-519
(Fondo mutualistico nazionale contro i rischi catastrofali
nel settore agricolo)

 


515. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera f), e 76 del regolamento (UE) recante « Norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio», in fase di approvazione definitiva da parte del Parlamento europeo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la gestione del Fondo. I criteri e le modalità d'intervento del Fondo sono definiti annualmente nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

516. Le funzioni di soggetto gestore del Fondo di cui al comma 515 sono affidate all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) che, al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separazione dei patrimoni, è autorizzato ad esercitarle attraverso una società di capitali dedicata. La SIN - Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura Spa, costituita ai sensi dell'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, all'esito della trasformazione prevista dall'articolo 15-bis del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, è autorizzata a partecipare alla società dedicata. I sistemi informatici necessari alla gestione del Fondo sono realizzati mediante il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) con l'acquisizione dei servizi aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

517. E' autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla società di capitali dedicata di cui al comma 516, sul quale confluiscono le somme destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 515.

518. Le risorse di cui al comma 515 sono assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono trasferite dallo stesso Ministero alla società di cui al comma 516 al momento dell'apertura del conto corrente di tesoreria centrale di cui al comma 517. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 515 si applica il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2016.

519. Al fine di garantire la copertura del maggiore fabbisogno finanziario relativo all'attuazione del Fondo mutualistico di cui al comma 515, nonché della misura « assicurazioni agevolate in agricoltura» prevista dal Programma di sviluppo rurale nazionale sostenuto dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il cofinanziamento statale a carico del fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è incrementato di complessivi 178,3 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro riservati alla misura « assicurazioni agevolate in agricoltura», per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.


 

 

I commi 515-519 istituiscono nello stato di previsione del MIPAAF un “Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità”, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022.

 

Nel dettaglio, il comma 515 prevede che, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sia istituito il “Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità”, con una dotazione di 50 milioni di euro nel 2022, finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera f) e 76 della proposta di Regolamento (UE) recante “Norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013”.

Si ricorda, in proposito, che la presente proposta di Regolamento è stata approvata definitivamente lo scorso 2 dicembre; il Regolamento (UE) 2021/2115 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 6 dicembre ed è entrato in vigore - ai sensi dell’articolo 160 dello stesso Regolamento - il 7 dicembre 2021.

Si ricorda che la nuova Politica agricola comune (PAC), che entrerà in vigore dal 2023 (per il periodo transitorio 2021-2022 si veda qui) si fonda su tre Regolamenti che sono stati approvati dal Parlamento Europeo nella sessione plenaria 22-25 novembre 2021 e dal Consiglio dell'UE il 2 dicembre 2021. Essi sono:

a) il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

b) il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

c) il Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la gestione del fondo. I criteri e le modalità d’intervento del Fondo sono definiti annualmente nel “Piano di gestione dei rischi in agricoltura” di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Si ricorda, in proposito, che l'art. 71 del decreto-legge n. 73 del 2021 (nel testo poi convertito dalla legge n. 106 del 2021), recante " Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche" ha previsto la possibilità per le imprese agricole che abbiano subito danni per le eccezionali gelate, brinate e grandinate verificatesi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021 e per quelle che hanno subito analoghi danni a seguito delle avversità atmosferiche verificatesi in Calabria il 21 e il 22 novembre 2020, di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, che è stato rifinanziato - a tal fine - per complessivi 161 milioni di euro per il 2021.

 

Si ricorda, inoltre, che è in corso di discussione presso la XIII Commissione Agricoltura della Camera, la Risoluzione n. 7-00739 sugli obiettivi del Piano Strategico Nazionale nel quadro della nuova PAC, con la quale si impegna il Governo, tra l’altro,  ad adottare iniziative per accantonare il 3 per cento delle risorse del primo pilastro per la costituzione di un fondo mutualistico su scala nazionale che consenta a tutti gli agricoltori di dotarsi di strumenti per la gestione del rischio, tenuto conto della crescente gravità degli eventi calamitosi in agricoltura e delle pesanti conseguenze economiche e sociali sul settore.

 

La relazione illustrativa allegata al testo del disegno di legge, osserva che lo scopo della disposizione “è quello di allargare a tutte le imprese agricole la copertura almeno dei rischi catastrofali per consentire alle imprese medesime, in caso di danni prodotti da questi eventi, la ripresa economica e produttiva delle attività, mettendo a disposizione tempestivamente le risorse necessarie, riducendo al contempo il fabbisogno degli interventi compensativi ex post; infatti, nel corso degli ultimi anni, le risorse assegnate al Fondo di solidarietà nazionale, sezione "interventi compensativi", si sono rivelate troppo spesso insufficienti, tanto da costringere il legislatore ad intervenire con provvedimenti non-nativi recanti stanziamenti aggiuntivi per far fronte alle emergenze (da ultimi, l'integrazione di 70 milioni di euro per le avversità 2019/2021 recati dalla legge di bilancio 2021, lo stanziamento di € 20 milioni per i danni da gelate 2020, recato dal dl n. 34/2020 e 161 milioni di euro recati dal dl n. 73/2021 per i danni da gelate 2021 e per le piogge alluvionali del 2020 nel territorio della Regione Calabria)”. Inoltre - osserva la stessa relazione - “i tempi tecnici necessari per l'erogazione degli aiuti compensativi del Fondo di solidarietà nazionale sono spesso molto lunghi e non consentono di intervenire in maniera tempestiva rispetto ai fabbisogni delle imprese agricole”.

 

In base al comma 516, le funzioni di soggetto gestore del Fondo sono affidate all’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) che, al fine di assicurare l’adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separazione dei patrimoni, è autorizzato ad esercitarle attraverso una società di capitali dedicata. La SIN - Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell’Agricoltura S.p.a., costituita ai sensi dell’articolo 14, comma 10-bis del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, all’esito della trasformazione prevista dall’articolo 15-bis del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, è autorizzata a partecipare alla società dedicata. I sistemi informatici necessari alla gestione del fondo sono realizzati mediante il Sistema informativo Agricolo Nazionale (SIAN) con l’acquisizione dei servizi aggiudicati con la procedura di cui all’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

 

Si ricorda che l’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 prevede che l'ISMEA possa concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia può altresì essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni.

 

Tale garanzia - in base al comma 2-bis del medesimo art. 17 - può essere concessa anche a fronte di titoli di debito emessi dalle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, acquistati da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) le cui quote o azioni siano collocate esclusivamente presso investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente. ISMEA può inoltre concedere la propria garanzia diretta a banche e agli intermediari finanziari, a fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale delle imprese, assunte da banche, da intermediari finanziari, nonché da fondi chiusi di investimento mobiliari (comma 3). ISMEA potrà intervenire anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale nonché mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a valere sul Fondo credito di cui alla decisione della Commissione Europea C (2011) 2929 (comma 4).

Si ricorda, in proposito, che si è provveduto all'istituzione di ISMEA - Istituto di Servizi per il mercato agricolo alimentare, ente pubblico economico, prima in base al decreto legislativo n. 419 del 1999 (art. 6, comma 5), che ha disposto l’accorpamento dell'Istituto per Studi, Ricerche e Informazioni sul Mercato Agricolo (già ISMEA) e della Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina e, successivamente, con la legge n. 208 del 2015 (art. 1, commi 659-664), che ha disposto l’incorporamento in essa anche dell’Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) Spa.

In relazione ai più recenti interventi legislativi, si ricorda che l'art. 13, comma 11 del decreto-legge n. 23 del 2020 ha assegnato all'ISMEA 100 milioni di euro per il 2020 per concedere garanzie gratuite in  favore delle imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura  e dell'ippicoltura, nonche' dei consorzi di bonifica  e  dei  birrifici artigianali.

Il decreto-legge n. 34 del 2020 ha poi previsto l'assegnazione all'ISMEA di ulteriori 250 milioni per il 2020 per la funzione di ente di garanzia rispetto ai prestiti alle imprese (art. 31, comma 3).

Inoltre, l'art. 64, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 104 del 2020, cosiddetto Agosto, ha previsto l'assegnazione all'ISMEA di una somma pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, a 165 milioni di euro per il 2024 e a 100 milioni di euro per il 2025, per le attività di garanzia sul credito destinate alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca".

Successivamente, l’art. 13, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto Sostegni-bis), ha assegnato all’ISMEA 80 milioni di euro per il 2021, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

 

Secondo il comma 517, è autorizzata l’apertura di un conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla società di capitali dedicata di cui al comma 516, sul quale confluiscono le somme destinate al finanziamento del Fondo.

A mente del comma 518, le risorse di cui al comma 515 sono assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e saranno trasferite dallo stesso Ministero alla società di cui al comma 516, al momento dell’apertura del conto corrente di tesoreria centrale di cui al comma 517. Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1 si applica il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016, n. 10158.

       Il comma 519, infine, prevede che, al fine di garantire la copertura del maggiore fabbisogno finanziario relativo all’attuazione del Fondo di mutualizzazione di cui al comma 515, nonché della misura “assicurazioni agevolate in agricoltura” prevista dal Programma di sviluppo rurale nazionale sostenuto dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui (all’articolo 5 della) legge 16 aprile 1987, n. 183 sia incrementato di complessivi 178,3 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro riservati alla misura “assicurazioni agevolate in agricoltura”, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.

 


 

Comma 520
(Proroga per l'anno 2022 della decontribuzione per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40)

 


520. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « e il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: « e il 31 dicembre 2022».


 

 

Il comma 520 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine finale per effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per fruire della disposizione che ha riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni.

 

La disposizione modifica a tal fine l'articolo l, comma 503, della L. n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020).

 

L'articolo 1, comma 33, della L. n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021) aveva già prorogato il termine di efficacia della misura dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021.

 

Per effetto della novella prevista dal comma in esame, l'esonero contributivo sarà dunque riconosciuto con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022.

 

L'articolo l, comma 503, della L. n. 160/2019 ha inoltre stabilito la non cumulabilità dell'esonero con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente e ha incaricato l'INPS di provvedere, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 1, comma 503, della L. n. 160/2019 ha infine previsto che le disposizioni da esso recato si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

 

Si vedano le circolari dell'INPS n. 72 del 9 giugno 2020 (con cui l’Istituto ha fornito le indicazioni normative e le istruzioni operative per l’accesso all’esonero) e n. 47 del 23 marzo 2021, con cui è stato istituito il conto GAW37469, per rilevare gli sgravi di oneri contributivi a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quaranta anni, per le iscrizioni nella previdenza agricola, effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha modificato l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

 

La RT del disegno di legge di bilancio per il 2022 (AS n. 2448) ricorda che la contribuzione I.V.S. dovuta da questa categoria di lavoratori si determina applicando l'aliquota contributiva vigente al prodotto tra il numero di giornate corrispondenti alla fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l'azienda ed il reddito medio convenzionale, stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli. L'aliquota contributiva vigente a decorrere dall'anno 2018 è pari al 24%.

Il reddito medio convenzionale per l'anno 2021 (decreto del 10 giugno) è stato fissato nella misura pari ad euro 59,66.

È inoltre dovuto un contributo IVS addizionale giornaliero, ai sensi della Legge 160/75, nel limite massimo di n.156 giornate annue; tale importo per il 2021 è pari ad euro 0,68.

Sulla base dei dati rilevati dagli archivi dell'Istituto riguardanti le nuove iscrizioni agricole verificatesi nel 2019 ed utilizzando altresì le analoghe informazioni riferite al periodo 2016-2018 per ricavare delle indicazioni in merito al completamento dei dati presenti negli archivi stessi, si è stimata prudenzialmente una platea di 10.000 nuovi iscritti nell'anno 2022 con età inferiore a 40 anni. Più nello specifico tale contingente si è ipotizzato costituito da 7.800 individui nella categoria CD e 2.200 nella categoria IAP.

Per quanto riguarda il reddito medio convenzionale da utilizzare ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, il dato relativo all'anno 2021 è stato lasciato prudenzialmente invariato per l'anno 2022, a fronte di indicazioni più pessimiste fornite dalla Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2021 (deliberata il 29 settembre 2021) e sviluppato invece secondo le indicazioni fornite da questo documento per gli anni successivi.

Per quanto concerne invece l'aspetto demografico, in considerazione della giovane età dei beneficiari ed anche al fine di ottenere una stima cautelativa, non è stata applicata la mortalità al contingente dei nuovi ingressi. Gli effetti fiscali conseguenti all'esonero contributivo in esame, infine, sono stati valutati sulla base della normativa vigente in materia.

Le risultanze sono riportate in termini di cassa e tengono conto sia delle regole vigenti in termini di tariffazione che delle modalità stesse di pagamento dei contributi agricoli, con importi predefiniti e suddivisi in 4 rate secondo le seguenti scadenze:

1° rata 16 luglio

2° rata 16 settembre

3° rata 6 novembre

4° rata 16 gennaio (dell'anno successivo).


 

Commi 521-526
(Incentivi all'imprenditoria agricola femminile e altre misure di ISMEA per il potenziamento della competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare)

 


521. Al fine di rafforzare la competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare, per le attività di cui all'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022 da trasferire all'ISMEA.

522. Al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle imprese agricole, è autorizzata, in favore dell'ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 per la concessione di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. La predetta garanzia è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, nonché nn. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

523. Al fine di favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura, al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: « partecipazione giovanile» sono inserite le seguenti: « o femminile»;

b) all'articolo 10-bis, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 e i 40 anni o da una donna o, nel caso di società, siano composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni o da donne».

524. Alle agevolazioni previste dal titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, come modificato dal comma 523, in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile sono destinate le risorse del fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, incrementate per l'anno 2022 di ulteriori 5 milioni di euro.

525. Alle attività di cui al citato titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinate risorse pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022.

526. Al fine di potenziare l'attività di rilevazione dei prezzi dei prodotti agricoli nelle diverse fasi della filiera a supporto degli interventi previsti dall'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e disporre di dati, studi e valutazioni specifiche necessari a definire le strategie settoriali per l'attuazione della nuova fase di programmazione della politica agricola comune, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022, di cui 50.000 euro riservati alle attività di rilevazione nel settore dell'olio.


 

 

Il comma 521 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2022 da trasferire all'ISMEA per l'effettuazione di interventi finanziari in società, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura soggetti alla politica comune dell'agricoltura e della pesca dell'UE nonché dei beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole cosiddette connesse. Il comma 522 autorizza, in favore dell'ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per il 2022 per la concessione di garanzie a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. Al fine di favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura, il comma 523 estende l'applicazione delle misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale alle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile (il riferimento attuale è alle sole imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile); modifica la disciplina dei requisiti di cui le imprese subentranti nella conduzione di un'intera azienda agricola devono essere in possesso per beneficiare delle predette agevolazioni. Viene in particolare eliminato il riferimento alla "metà numerica dei soci" per quanto riguarda il requisito di composizione delle società subentranti, affinché le stesse possano essere ammesse a beneficiare delle agevolazioni previste. Il comma 524 incrementa per il 2022 di ulteriori 5 milioni di euro le risorse del Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, istituito dalla legge di bilancio per il 2020, e destina tali risorse alle agevolazioni per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale, in favore delle sole imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile. Il comma 525 destina risorse pari a 15 milioni di euro per il 2022 alle agevolazioni prima indicate. Il comma 526 istituisce, nello stato di previsione del MIPAAF, un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per il 2022, di cui 50.000 euro riservati alle attività di rilevazione nel settore dell'olio, al fine di potenziare l'attività di rilevazione dei prezzi dei prodotti agricoli nelle diverse fasi della filiera a supporto degli interventi previsti dall'organizzazione comune di mercato dell'UE.

 

Comma 521 - competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare

 

Nel dettaglio, il comma 521 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2022 da trasferire all'ISMEA, per le attività di cui all'articolo 2, comma 132 della L. n. 662/1996.

 

Tale disposizione ha attribuito all'ISMEA il compito di effettuare interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione

- dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura compresi nell'Allegato I del TFUE;

In base all'articolo 38, § 3, del TFUE, i prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 39 a 44 inclusi (Parte terza, titolo III, Agricoltura e Pesca) sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato I.

 

- dei beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole individuati ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

 

In base a tale disposizione del TUIR, sono considerate attività agricole le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile[215], dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1[216], con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali[217].

 

L'art. 2, co. 132, della L. 662/1996 prosegue stabilendo che l'ISMEA effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, o in cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel caso di interventi a condizioni di mercato, l'ISMEA opera esclusivamente come socio di minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale ovvero prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi. Nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni, l'ISMEA stipula accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le partecipazioni acquisite. Nel caso di interventi a condizioni agevolate, l'ISMEA interviene tramite l'erogazione di mutui di durata massima di quindici anni. I criteri e le modalità degli interventi finanziari dell'ISMEA sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (si veda il DM 12 ottobre 2017). L'intervento a condizioni agevolate da parte dell'ISMEA è subordinato alla preventiva approvazione di apposito regime di aiuti da parte della Commissione europea.

Si vedano il bando per interventi finanziari a condizioni di mercato (Determinazione del Direttore Generale dell'ISMEA n. 967 del 24 settembre 2021) nonché il bando per interventi finanziari a condizioni agevolate (Determinazione del Direttore Generale dell'ISMEA n. 152 del 15.2.2019).

La RT informa che le nuove risorse andranno a ricostituire la dotazione finanziaria in esaurimento con l'ultimo bando in corso, a seguito dei numerosi progetti, finanziati dall'Istituto.

 

Comma 522 - Accesso al credito delle imprese agricole

 

Il comma 522 autorizza, in favore di ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per il 2022 per la concessione di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del d.lgs. n. 102/2004, al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle imprese agricole.

 

La disposizione citata ha attribuito all'ISMEA il potere di concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari "autorizzati" ai sensi dell'articolo 107 del TUB (d.lgs. n. 385/1993), nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia può altresì essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni.

 

Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato all'ISMEA (previsto dall'articolo 13, comma 11, del D.L. n. 23/2020 - L. n. 40/2020), sul quale sono già versate le risorse per la concessione di garanzie in favore delle imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonché dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali. Tali risorse sono utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. La predetta garanzia è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 717/2014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione.

 

Commi 523, 524 e 525 - Sostegno dell'imprenditoria femminile in agricoltura

 

Al fine di favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura, il comma 523:

- estende l'applicazione delle misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (contenute nel Titolo I, Capo III, del d.lgs. n. 185/2000; articoli da 9 a 10-quater) alle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile (il riferimento attuale è alle sole imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile); a tal fine novella l'articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 185/2000;

 

 

L'articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 185/2000, prevede che le disposizioni del Titolo I, Capo III sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.

L'articolo 10, comma 1, indica, quali misure agevolative, la concessione di:

- mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile;

- un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Esso prosegue precisando che, per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.

 

- modifica la disciplina dei requisiti di cui le imprese subentranti nella conduzione di un'intera azienda agricola devono essere in possesso per beneficiare delle agevolazioni previste; esso novella, a tal fine, l'articolo 10-bis, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 185/2000.

Viene in particolare eliminato il riferimento alla "metà numerica dei soci" per quanto riguarda il requisito di composizione delle società subentranti, affinché le stesse possano essere ammesse a beneficiare delle agevolazioni previste.

La novella si limita inoltre a modificare il mero posizionamento, all'interno del comma 2, lettera c), del riferimento alle donne imprenditrici.

 

Al riguardo, la relazione illustrativa del disegno di legge di bilancio per il 2022 (AS n. 2448) osserva che "si emenda la lettera c) del richiamato articolo 10-bis, comma 2, per meglio definire, ampliandola, la platea dei soggetti beneficiari delle dette misure agevolative alle società che siano composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, da donne".

 

 

Articolo 10-bis, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 185/2000

Vigente

Modificato

siano amministrate e condotte da una donna oppure da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni ovvero, nel caso di società, siano composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da donne e da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.

siano amministrate e condotte

da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni o da una donna ovvero, nel caso di società, siano composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, da giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni o da donne.

 

 

Si ricorda che l'articolo 68, comma 9, del D.L. 73/2021 (L. 106/2021), novellando lo stesso articolo 10-bis, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 185/2000, aveva già esteso alle imprenditricia prescindere dall’età - l'applicabilità delle misure agevolative per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale recate dal Titolo I, Capo III, del d.lgs. n. 185/2000, quando si trattasse di subentro nella conduzione di un'intera azienda agricola.

L'articolo 10-bis in esame ha previsto che possono beneficiare delle agevolazioni di cui al capo III del Titolo I le imprese, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda agricola attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Oltre a quelli soprarichiamati, le imprese subentranti devono possedere anche i seguenti requisiti: a) essere costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione; b) esercitare esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

Possono altresì beneficiare delle agevolazioni le imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti relativi all'esercizio esclusivo dell'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile nonché alle caratteristiche soggettive di chi amministra e conduce l'impresa agricola subentrante.

 

Il comma 524 incrementa per il 2022 di ulteriori 5 milioni di euro le risorse del Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 506, della L. n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020) e destina tali risorse alle agevolazioni previste dal Titolo I, Capo III, del d.lgs. n. 185/2000, in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile.

 

Si ricorda al riguardo che l'articolo 1, commi 504-506, della L. n. 160/2019, ha previsto la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Tali mutui sono concessi nel limite di 300.000 euro, della durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento. Nello stato di previsione del MIPAAF è istituito a tal fine un fondo rotativo per l'attuazione delle disposizioni relative alla concessione dei predetti mutui a tasso zero.

Nel dettaglio, il comma 504 ha demandato a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare (si veda il D.M. 9 luglio 2020), la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Il comma 505 ha previsto che tali mutui siano concessi nel limite di 300.000 euro, della durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Il comma 506 ha istituito, a tal fine, nello stato di previsione del MIPAAF un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 15 milioni di euro per il 2020 per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 504 e 505. Per la gestione del fondo rotativo è stata autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al MIPAAF.

 

Il Fondo è allocato sul capitolo 7723 della tabella n. 13 - stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In base alla L. 143/2021 (Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021), le previsioni assestate per il 2021 recano l'importo di € 15 mln in conto residui, competenza e cassa.

 

Il comma 525 destina risorse pari a 15 milioni di euro per il 2022 alle agevolazioni di cui al Titolo I, Capo III, del d.lgs. n. 185/2000.

 

Al riguardo, la RT precisa che, considerato che lo "strumento agevolativo", originariamente riservato alle sole imprese del Sud, è stato esteso dal cd. "Decreto semplificazioni" DL. 76/2020 all'intero territorio nazionale, con conseguente allargamento della platea di beneficiari, il quinto comma della norma ne incrementa la dotazione finanziaria per il 2022 di 15 milioni di euro.

 

Comma 526 - Monitoraggio prezzi

 

Il comma 526 istituisce, nello stato di previsione del MIPAAF, un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per il 2022, di cui 50.000 euro riservati alle attività di rilevazione nel settore dell'olio, al fine di potenziare l'attività di rilevazione dei prezzi dei prodotti agricoli nelle diverse fasi della filiera a supporto degli interventi previsti dall'organizzazione comune di mercato di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 e disporre di dati, studi e valutazioni specifiche necessari a definire le strategie settoriale per l'attuazione della nuova fase di programmazione della politica agricola comune.

 



[1]     Recante “Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli”.

[2]     Di cui al comma 1 dell’art. 8

[3]     Di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

[4]     Gli altri due requisiti che devono ricorrere congiuntamente al primo: che i lavoratori siano in stato di disoccupazione; che i lavoratori possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione.

[5]     La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1, relativo all'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.

[6]     Si ricorda che i suddetti articoli da 2 a 19 hanno introdotto la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, a cui si accede tramite una piattaforma telematica nazionale, che offre all’imprenditore l’affiancamento di un esperto terzo e indipendente per agevolare, in maniera riservata, le trattative con i creditori. La disciplina definisce le possibili soluzioni in esito alla procedura, prevedendo, fra le altre, nel caso di mancata individuazione di una soluzione idonea al superamento della situazione di crisi, la possibilità per l'imprenditore di presentare una proposta di concordato per cessione di beni unitamente al piano di liquidazione, il cosiddetto concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

[7]     Riguardo alla disciplina dei licenziamenti collettivi, cfr. gli articoli 4, 5 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

[8]     Fondi di cui all’articolo 118 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

[9]     Fase di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

[10]   Fondo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

[11]   Piano di cui alla Missione 5, Inclusione e coesione, Componente 1, Politiche per il lavoro, Riforma 1.1, Politiche attive del lavoro e formazione, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

[12]   Si ricorda che la contribuzione in esame è dovuta -  oltre che per i licenziamenti, individuali o collettivi - per i casi di dimissioni per giusta causa del dipendente o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della L. 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Riguardo al contributo in esame, cfr. anche infra, in nota.

[13]   Ai sensi dell’articolo 2, comma 35, della L. 28 giugno 2012, n. 92. Nel caso di licenziamenti collettivi, l’aliquota di base del contributo in oggetto è in genere pari all’82 per cento. Si ricorda che la base di calcolo è costituita dal valore derivante dalla moltiplicazione del massimale mensile dell’indennità di disoccupazione NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Per un quadro generale del contributo in oggetto, cfr. la circolare dell’INPS n. 137 del 17 settembre 2021.

[14]   Riguardo ad esso, cfr. supra, anche in nota.

[15]   Il D.Lgs. n. 151/2001 reca il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

[16]   La Circ. INPS n. 1/2022, con riguardo alla platea dei destinatari della norma, ha specificato che, pur menzionando la norma le sole lavoratrici, “la tutela deve essere riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata che si trovino nelle condizioni reddituali previste dall’articolo citato, subordinatamente al verificarsi degli eventi previsti dalla normativa vigente (cfr. gli artt. 28, comma 1-ter, 66, comma 1-bis, e 70, comma 3-ter, del D.lgs n. 151/2001, e l’articolo 3 del D.M. 4.4.2002)”. La suddetta circolare ha, altresì, specificato la disciplina in materia di periodo indennizzabile per le lavoratrici e i lavoratori autonomi, per i Lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione separata.

[17]   La citata Circ. INPS n. 1/2022 ha specificato che la norma in esame rende dunque “indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità richiesti dagli interessati in possesso delle condizioni reddituali previste dalla legge, qualora i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data coincidente o successiva al 1° gennaio 2022 (data di entrata in vigore della legge n. 234/2021); sono altresì indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità richiesti dagli interessati, secondo i medesimi presupposti, qualora i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data antecedente al 1° gennaio 2022 e siano parzialmente ricadenti nella vigenza della legge. Inoltre, “non possono essere indennizzati gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità, nel caso di periodi di maternità o paternità conclusi prima del 1° gennaio 2022, restando pertanto indennizzati solo i 2 mesi antecedenti la data del parto e i 3 mesi successivi alla stessa”.

[18]   Fondi di cui all'articolo 118 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

[19]   Norma di cui all'articolo 1, comma 722, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[20]   Tali entrate derivano dall'applicazione dell'aliquota di 0,30 punti percentuali sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, aliquota che in generale è destinata al finanziamento della formazione professionale. Si ricorda che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 118 della L. n. 388 del 2000, e successive modificazioni, per i datori di lavoro che aderiscono ai fondi in esame, l'INPS provvede a trasferire per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal medesimo datore di lavoro le entrate corrispondenti a tale aliquota; tuttavia, a valere su queste ultime entrate destinate ai fondi, l'INPS versa in favore dello Stato la suddetta quota annua di 120 milioni.

[21]   Cfr. il citato comma 1 dell'articolo 118 della L. n. 388 del 2000, e successive modificazioni.

[22]   Si rinvia alla relativa scheda di lettura.

[23]   Riguardo alla misura del trattamento straordinario, cfr. la parte di scheda relativa al precedente comma 194.

[24]   Riguardo a tali cooperative, cfr. il richiamato articolo 23, comma 3-quater, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

[25]   La suddetta Comunicazione è stata novellata dalle seguenti Comunicazioni: C/2020/2215 del 3 aprile 2020, C/2020/3156 dell'8 maggio 2020, C/2020/4509 del 29 giugno 2020, C/2020/7127 del 13 ottobre 2020, C/2021/564 del 28 gennaio 2021 e C/2021/8442 del 18 novembre 2021. Per il testo consolidato in inglese, cfr. la presente url. Si ricorda che con le novelle di cui alla suddetta Comunicazione del 18 novembre 2021 la Commissione ha altresì definito un percorso per la graduale eliminazione degli aiuti legati all'emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine, la Commissione ha introdotto due nuove misure "di accompagnamento" delle imprese per un ulteriore periodo: gli incentivi diretti per investimenti privati - ammissibili sino al 31 dicembre 2022 (cfr. la sezione 3.13 del suddetto testo consolidato) - e le misure di sostegno alla solvibilità - ammissibili sino al 31 dicembre 2023 (cfr. la sezione 3.14 del testo consolidato) -.

[26]   Disposizioni specifiche sono previste per i settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura.

[27]   Qualora l’aiuto sia concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, "la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2021".

[28]   Riguardo alla disciplina delle tre tipologie di apprendistato, cfr. il capo V del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni. Per l'apprendistato professionalizzante, cfr. in particolare, nell'ambito del suddetto capo, gli articoli 44 e 47, e successive modificazioni.

      Si ricorda che l'apprendistato professionalizzante è contraddistinto dall'obiettivo di una qualificazione professionale; tale qualificazione deve rientrare tra quelle contemplate (per il settore di riferimento) dai sistemi di inquadramento del personale definiti dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

[29]   La richiamata L. n. 4/2013 ha introdotto una disciplina delle professioni non organizzate, prevedendo la possibilità di costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. In particolare, l’articolo 4, comma 1, e l’articolo 5 della citata legge n. 4/2013 prevedono che le associazioni professionali (e le loro forme aggregative) pubblichino nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità, assicurando la piena conoscibilità dei seguenti elementi: a) atto costitutivo e statuto; b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce; c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali; d) struttura organizzativa dell'associazione; e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari; f) assenza di scopo di lucro.

[30]   L’accordo, di durata triennale, si propone di individuare con ciascuna regione i fabbisogni specifici del territorio; promuovere il coinvolgimento dei diversi attori che possono concorrere alla attivazione e al funzionamento degli sportelli; supportare le Regioni nella stipula di specifiche convenzioni.

[31]   Sulla norma è poi intervenuta la legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 159, lett. a), della L. n. 205/2017), aumentando, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il limite massimo delle prestazioni erogabili dal Fondo di integrazione salariale (FIS), gestito dall'INPS, relativo agli ammortizzatori sociali in favore di lavoratori dipendenti da datori di lavoro non rientranti nella disciplina generale in materia di trattamenti di integrazione salariale né in fondi bilaterali, portandolo (da quattro) a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro.

[32]   Il decreto interministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343, oltre a mutare la denominazione del Fondo, ne ha, tra l’altro, dettato la disciplina e individuato l’ambito di applicazione e i destinatari.

[33]   La cui costituzione è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti.

[34]   Ossia i fondi operanti nell’ambito di consolidati sistemi di bilateralità (in riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro) che alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015 hanno adeguato le proprie fonti istitutive e normative alla previsione di misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.

[35]   Si ricorda che i Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l'INPS (cosiddetti Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, di cui all’articolo 27 del D. Lgs. n. 148/2015) sono il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato e il Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione. I Fondi bilaterali alternativi devono assicurare almeno una delle seguenti prestazioni (comma 3): un assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario di cui all’art. 30; l'assegno di solidarietà (di cui all'art. 31), eventualmente limitandone il periodo massimo a 12 mesi in un biennio mobile, prevedendo in ogni caso un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile.

[36]         Si tratta di un accantonamento

[37]   In tal modo, oltre ad essere stato soddisfatto - sia in termini assoluti sia per ogni singola specialità-, per complessive 12.867 unità, il fabbisogno di medici specialisti da formare come richiesto dalle Regioni nell’A.A. 2019-2020 (con effetti sul 2021), si è ulteriormente incrementato per complessive 533 unità il numero dei contratti da assegnare alle scuole di specializzazione ritenute di particolare impatto nell'emergenza COVID19, quali quelle di anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, malattie dell'apparato cardiovascolare, malattie dell'apparato respiratorio, malattie infettive e tropicali, medicina di emergenza ed urgenza, medicina interna, microbiologia e virologia, patologia clinica e biochimica clinica, radiodiagnostica, igiene e medicina preventiva, ematologia, geriatria. Per tali specializzazioni è stato utilizzato, come criterio di distribuzione, anche il peso del disavanzo del fabbisogno - rispetto al numero di contratti assegnati - cumulato negli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 per ciascuna delle predette specializzazioni.

[38]   Si vedano le stime riportate da uno studio dell'Associazione medici dirigenti (ANAAO - Assomed) sulla formazione post-lauream, tenendo conto di un tasso stimato di laurea dell'89,8% degli studenti di medicina entrati tramite concorso 6 anni prima. Qui il documento.

[39]   Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

 

[40]   La preparedness nelle emergenze di sanità pubblica comprende tutte le attività volte a minimizzare i rischi posti dalle malattie infettive e a mitigare il loro impatto durante una emergenza di sanità pubblica, a prescindere dalla entità dell’evento (locale, regionale, nazionale, internazionale). Durante una emergenza di sanità pubblica sono richieste capacità di pianificazione, coordinamento, diagnosi tempestiva, valutazione, indagine, risposta e comunicazione.

[41]   L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la readiness come la capacità di rispondere in modo tempestivo ed efficace alle emergenze/disastri mettendo in pratica le azioni realizzate nella preparedness.

[42]   Commissario di cui all’articolo 122 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni. Si ricorda che, in via generale, ai sensi del comma 9 del suddetto articolo 122, e successive modificazioni, alle attività di propria competenza il Commissario straordinario provvede a valere sulla propria contabilità speciale.

[43]   Cfr. la relazione tecnica Cfr. lallegata all'emendamento governativo 2.2000, presentato (all'A.S. n. 2448 - Annesso) presso la 5a Commissione del Senato.

[44]   Cfr. l'articolo 1, comma 447, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, e l'articolo 20, comma 1, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.

[45]   Commissario di cui all’articolo 122 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni. Si ricorda che, in via generale, ai sensi del comma 9 del suddetto articolo 122, e successive modificazioni, alle attività di propria competenza il Commissario straordinario provvede a valere sulla propria contabilità speciale.

[46]   Si ricorda che tale destinazione, secondo la formulazione della lettera a) del citato articolo 40, comma 1, del D.L. n. 111, può ricomprendere anche le attività relative allo stoccaggio e alla somministrazione dei vaccini, le attività di logistica funzionali alla consegna degli stessi, l'acquisto di beni consumabili necessari per la somministrazione dei vaccini, il supporto informativo e le campagne di informazione e sensibilizzazione.

[47]   Si ricorda che la restante quota, da attivare su richiesta del medesimo Commissario straordinario e pari a 850 milioni di euro, è già destinata in via generale a soddisfare esigenze di spesa connesse all'emergenza pandemica (nell'ambito di quest'ultima quota, 20 milioni di euro sono destinati al funzionamento della struttura di supporto del Commissario).

      Ai sensi del comma 2 del suddetto articolo 40 del D.L. n. 111, il commissario straordinario rendiconta periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze circa l'effettivo utilizzo delle somme stanziate dal comma 1 dello stesso articolo.

[48]   Il termine del suddetto stato di emergenza è attualmente posto al 31 marzo 2022 dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, attualmente in fase di conversione alle Camere.

[49]   Ai sensi del comma 4 del citato articolo 122 del D.L. n. 18.

[50]   La relazione tecnica è reperibile nell'A.S. n. 2448.

[51]   Tale unità di voto consta del solo capitolo 7464.

[52]   Riguardo al suddetto Piano, cfr. il relativo portale istituzionale.

[53]   Ciascuno dei suddetti tre importi annui non presenta differenze tra competenza contabile e autorizzazione di cassa.

[54]   Del complessivo precedente importo programmato (pari a 32 miliardi), una quota, pari a circa 900 milioni, deve ancora essere stanziata, con conseguente necessità di copertura finanziaria del futuro stanziamento.

      Si ricorda che l'intervento pluriennale in esame è iniziato con l'articolo 20 della L. 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.

[55]   La suddetta relazione tecnica ricorda che una quota di tali risorse non è ancora stata assegnata alle regioni.

[56]   In merito a tale riparto per il 2021, cfr. l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 4 agosto 2021.

[57]   Di cui all'articolo 2, comma 109, della L. 23 dicembre 2009, n. 191.

[58]   Le province autonome sono incluse in tale riparto, in deroga esplicita al citato articolo 2, comma 109, della L. n. 191 del 2009.

[59]   Tali riparti sono definiti dall'allegato B della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

[60]   Rientrano in tale fattispecie tutti gli enti territoriali suddetti, ad eccezione della Regione Sicilia.

[61]   Le norme richiamate sono l'articolo 2-bis e l'articolo 2-ter, commi da 1 a 3 e 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni; tuttavia, riguardo all'articolo 2-bis, il richiamo viene circoscritto ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), di quest'ultimo articolo (cfr. infra, al riguardo). Si ricorda che l'applicazione delle norme poste dai suddetti due articoli è stata già prorogata fino al termine del 31 dicembre 2021 da parte dell'articolo 1, comma 423, della L. 30 dicembre 2020, n. 178; in particolare, la stipulazione o la proroga degli incarichi fino al 31 dicembre 2021 è stata ammessa nei limiti di spesa (relativi a ciascuna regione o provincia autonoma) di cui alla tabella 1 allegata alla medesima L. n. 178.

      Si ricorda altresì che l'articolo 17-ter, comma 2, del citato D.L. n. 18 del 2020 reca alcune specificazioni sulle modalità di applicazione dei suddetti articoli 2-bis e 2-ter alle aziende ospedaliero-universitarie.

[62]   Per tali procedure comparative, si possono prevedere (ai sensi del comma 2 del citato articolo 2-ter del D.L. n. 18 del 2020) forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'ente o azienda che bandisca la selezione (per una durata minima di pubblicazione pari a cinque giorni).

[63]   Riguardo ai medici specializzandi, si ricorda che, in base al comma 1, lettera a), del citato articolo 2-bis del D.L. n. 18 del 2020 e al comma 5 del citato articolo 2-ter dello stesso D.L. n. 18, e successive modificazioni: essi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il relativo trattamento economico, integrato dagli emolumenti corrisposti per l’attività lavorativa svolta in base ad una delle due tipologie di incarichi in esame; il periodo relativo a tale attività è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione; le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

[64]   Si ricorda che i summenzionati incarichi di lavoro autonomo, di cui al citato articolo 2-bis del D.L. n. 18 del 2020, non possono avere una durata superiore a sei mesi, fatte salve le possibilità di proroga in oggetto, mentre gli incarichi a termine di cui al citato articolo 2-ter dello stesso D.L. n. 18 hanno la durata di un anno, ovvero una durata non superiore a sei mesi nel caso dei medici specializzandi summenzionati, sempre fatte salve le possibilità di proroga in oggetto.

[65]   Cfr. il citato articolo 2-bis del D.L. n. 18 del 2020; riguardo alla proroga per il 2021 delle norme di tale articolo, cfr. supra, in nota.

[66]   Sono esplicitamente comprese anche le procedure di cui al suddetto articolo 2-ter del D.L. n. 18 del 2020. Cfr. supra, al riguardo.

[67]   Come detto, le norme in esame hanno, tra le altre, la finalità di valorizzazione della professionalità acquisita dal personale anche durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

[68]   Come detto, rientrano in tale fattispecie tutti gli enti territoriali suddetti, ad eccezione della Regione Sicilia.

[69]   Disciplina di cui all'articolo 11, commi da 1 a 4, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, e successive modificazioni. Si ricorda che, ai sensi del comma 4.1 dello stesso articolo 11, tale disciplina non si applica nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che provvedano al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato (rientrano in tale fattispecie tutti gli enti territoriali suddetti, ad eccezione della Regione Sicilia).

[70]   In base a quest'ultima, il limite annuo era pari al corrispondente ammontare della spesa per l'anno 2004, diminuito dell'1,4 per cento.

[71]   Tale possibilità di ulteriore incremento di 5 punti percentuali è limitata al triennio 2019-21 nella normativa finora vigente; in base a quest'ultima, per tale triennio, qualora nella singola regione emergano oggettivi ulteriori fabbisogni di personale (rispetto alle suddette facoltà assunzionali), valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, può essere concesso (alla medesima regione) quest'ulteriore incremento, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale. Riguardo ai suddetti due organi, cfr. infra, in nota.

[72]   La novella fa riferimento: alle disposizioni del regolamento di cui al D.M. 2 aprile 2015, n. 70 ("Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera"); al criterio (di cui all'articolo 1, comma 516, lettera c), della L. 30 dicembre 2018, n. 145) di valutazione dei fabbisogni del personale del Servizio sanitario nazionale e dei riflessi sulla programmazione della formazione di base e specialistica e sulle necessità assunzionali; agli standard organizzativi, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza territoriale.

      La novella specifica altresì che l'adozione della metodologia in esame può essere propedeutica ad una graduale revisione della disciplina di rango legislativo sulle assunzioni in esame.

[73]   Si ricorda che, nella normativa finora vigente, anche il suddetto incremento di base, per gli anni 2022 e successivi, veniva subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale.

[74]   Cfr., riguardo a tale profilo, anche la relazione tecnica concernente le norme in esame, relazione reperibile nell'A.S. n. 2448.

[75]   Di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 9 dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ("Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della L. 30 dicembre 2004, n. 311").

[76]   Riguardo alle esclusioni, cfr. infra.

[77]   Ovvero, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati.

[78]   Ai fini di tale requisito, per la stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, rilevano - in base al comma 11 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni - anche i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.

[79]   Sono esclusi i contratti di somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 9 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni. 

[80]   Ai fini di tale requisito, per la stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, rilevano - in base al citato comma 11 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 75 - anche i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, nel computo della suddetta anzianità, rientrano anche i rapporti di lavoro autonomo svolti, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 2-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e delle relative disposizioni di proroga.

[81]   Ai sensi del comma 9 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni.

[82]   Ai sensi del comma 4 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni.

[83]   Cfr. il citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni, nonché gli articoli 12 e 12-bis del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, e successive modificazioni.

[84]   Allegato RIVEDUTO della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (pag. 498).

[85]   Per la Relazione tecnica si rinvia all'A.S. n. 2448.

[86]   Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020.

[87]   Dall’art. 26, comma 1, del DL. 25 maggio 2021, n. 73 (L. 106/2021).

[88]   In base agli ultimi aggiornamenti dal sito del Ministero della salute (novembre 2021) risultano ancora sottoposte alla disciplina dei piani di rientro 7 Regioni: Abruzzo, Calabria , Campania , Lazio , Molise , Puglia , Sicilia .

[89]   Ancora in questo ambito, il Decreto ministeriale 18 ottobre 2012 ha fissato una tariffa massima per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale. Le tariffe massime costituiscono l'importo massimo rimborsabile a carico del SSN.

[90]   Si ricorda che l’accesso al finanziamento del fabbisogno sanitario tiene conto di quanto previsto ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 830, che stabilisce la compartecipazione delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome al finanziamento sanitario fino a concorrenza del fabbisogno non soddisfatto dalle fonti previste a legislazione vigente, quali le entrate proprie degli enti del SSN (ticket e ricavi derivanti dall'attività intramoenia dei propri dipendenti) e la fiscalità generale delle regioni, vale a dire IRAP (nella componente di gettito destinata alla sanità) e addizionale regionale all'IRPEF. Fa eccezione la sola Regione siciliana, per la quale l'aliquota di compartecipazione è determinata in misura fissa dal 2009 nella misura del 49,11 per cento del suo fabbisogno sanitario.

[91]   Oneri (a carico dell’Amministrazione) corrispondenti all’applicazione di un’aliquota complessiva - a titolo di IRAP e di contribuzione previdenziale - pari al 33 per cento, come indicato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto (cfr. l’A.S. n. 1925).

[92]   Riguardo alla riduzione di tali valori massimi per alcune fattispecie, cfr. l'articolo 9-quater, comma 9, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.

[93]   La distribuzione diretta è quella operata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale, ivi compresa quella effettuata presso il domicilio dell'assistito, mentre la distribuzione per conto è svolta (per conto della struttura del Servizio sanitario nazionale) da parte della farmacia (in favore dell'assistito).

      Si ricorda che la spesa per l'acquisto dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi concorre al raggiungimento del limite della spesa farmaceutica per acquisti diretti esclusivamente per l'ammontare eccedente la dotazione annua del Fondo relativo al "concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi" (cfr. i commi 401 e 406 dell'articolo 1 della L. 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni). Riguardo alla dotazione di tale Fondo, cfr. la scheda di lettura relativa al precedente comma 259.

[94]   Riguardo a tale base di calcolo, cfr. l'articolo 5, comma 1, del D.L. 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222.

[95]   Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, nel computo del limite relativo alla spesa farmaceutica convenzionata non si tiene conto delle quote di prezzo corrisposte dall'assistito che eccedano il livello massimo di rimborso - livello stabilito dall’AIFA in base alla disciplina sulla prescrizione e la somministrazione di farmaci equivalenti (aventi, cioè, uguale composizione in princìpi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali) -.

[96]   Si ricorda che anche l'elenco suddetto dei farmaci rimborsabili è definito dall'AIFA previo parere della propria Commissione consultiva tecnico-scientifica.

[97]   La relazione tecnica è reperibile nell'A.S. n. 2448.

[98]   La norma è stata estesa agli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e da ultimo al 2019 con l'art. 13, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 35 (c.d. Decreto Calabria) e al 2020 con l’articolo 5, comma 1, del D.L. n. 162 del 2019 (Proroga termini, L. n. 8 del 2020).

[99]   Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021.

[100] L’art. 1, co. 1, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) ha istituito il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[101] La L. 240/2010 ha confermato, anticipandone la decorrenza, la scelta, già fatta dalla L. 230/2005, di messa ad esaurimento dei ricercatori a tempo indeterminato, individuando, invece, due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato.

In particolare, l’art. 24, co. 1, della L. 240/2010 ha disposto che, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Il co. 3 – come modificato, da ultimo, dall’art. 1, co. 338, lett. b), della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) – ha previsto che la prima tipologia (lett. a)) consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte (RtD di tipo A). La seconda tipologia (lett. b)) consiste in contratti triennali – originariamente non rinnovabili, ma divenuti definitivamente tali proprio a seguito dell’intervento disposto dalla L. di bilancio 2017 –, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lett. a), o che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale (ASN), o che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere (nonché, ai sensi dell’art. 29, co. 5, della medesima L. 240/2010, a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base all’art. 1, co. 14, della L. 230/2005) (RtD di tipo B).

[102] La stessa relazione tecnica faceva presente che la decorrenza è determinata dalla necessità di provvedere, preliminarmente, al riparto delle risorse, lasciando poi il tempo necessario agli atenei per le conseguenti deliberazioni degli organi collegiali e per l’avvio e l’espletamento delle procedure concorsuali.

[103] La terza missione attiene, sostanzialmente, al trasferimento tecnologico e alla valorizzazione dei risultati della ricerca.

Al riguardo, si ricorda che, con l’introduzione del sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento degli atenei (AVA), la terza missione è stata riconosciuta come una missione istituzionale delle università, accanto all’insegnamento e alla ricerca. Sono stati identificati specifici indicatori e parametri di valutazione della terza missione (allegato E del DM 47/2013) e la qualità della terza missione è stata considerata tra i requisiti di qualità delle sedi e dei corsi di studio (allegato C del DM 987/2016 e, successivamente, allegato C del DM 6/2019 e del DM 1154/2021). Più ampiamente, v. qui.

[104] Al riguardo, si veda il DM 1 settembre 2016, n. 662 che, intervenuto al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 18, co. 1, lett. b), della L. 240/2010, ha disposto che quanto da esso previsto è finalizzato anche a garantire l’applicazione dell’art. 1, co. 9, della L. 230/2005. Il DM 662/2016 è stato poi integrato con DM 1 giugno 2017, n. 372.

[105] L’identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, allora finanziati dall’Unione europea o dal MIUR, di cui all’art. 1, co. 9, della L. 230/2005, è stata operata, da ultimo, con il DM 28 dicembre 2015, n. 963.

[106] A seguito delle modifiche previste dall’art. 26 del D.L. 152/2021 (L. 233/2021), il parere riguarda anche il possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara fama. Infatti, in base al secondo periodo dell’art. 1, co. 9, della L. 230/2005, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.

[107] Prevista dal T.U. emanato con R.D. 1592/1933.

[108] Prevista dalla L. 41/1987.

[109] Prevista dal DPR 102/1978.

[110] Prevista dal DM 18 novembre 2005.

[111] Previsto dal DM 8 luglio 2005.

[112] Prevista dal T.U. emanato con R.D. 1592/1933. Con riferimento alla denominazione di Istituto superiore statale ad ordinamento speciale dell’Università per stranieri di Perugia, si veda anche l’art. 1 della L. 204/1992.

[113] Prevista dalla L. 204/1992, quale trasformazione della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena riconosciuta con L. 359/1976.

[114] V. qui.

[115] Prevista dall’art. 2, co.1, del D.L. 42/2016 (L. 89/2016).

[116] La Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore di studi e perfezionamento Sant'Anna e l’Istituto universitario di studi superiori IUSS di Pavia sono costituiti, ai sensi dell’art. 3 della L. 240/2010, del DM 635/2016 e del DM 264/2017, in un’unica Federazione, denominata Scuole Universitarie Federate.

[117] Al riguardo, si vedano le specifiche presenti nella relazione tecnica all’A.C. 1334-B.

[118] Se la borsa di studio non è rinnovata, ovvero se il dottorando vi rinuncia, l'importo della borsa non utilizzato è reinvestito dal soggetto che ha attivato il corso per il finanziamento di dottorati di ricerca.

[119] In base all’art. 3, co. 2, le università possono richiedere l'accreditamento dei corsi e delle relative sedi anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti: altre università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto; enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee; istituzioni AFAM, accreditate ai sensi dell'art. 15 del medesimo regolamento, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto; imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo; pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

[120] L’art. 1, co. 1, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) ha istituito il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[121] In base all’art. 4, co. 8, lett. c), del DPCM 9 aprile 2001, si considera fuori sede lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi. Qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso, è considerato studente pendolare.

In deroga a tale previsione, l’art. 33, co. 2, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) ha disposto che, limitatamente all’a.a. 2020-2021 ma, ove possibile, anche per l’a.s. 2019/2020 – poteva essere considerato come fuori sede lo studente che, in quanto residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato, prendeva alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti, anche se l’alloggio era utilizzato per un periodo inferiore a 10 mesi, purché non inferiore a 4 mesi.

[122] In attuazione, è intervenuto il DM 57 del 14 gennaio 2021.

[123] In attuazione, è intervenuto il DI 1013 del 30 luglio 2021.

[124] Sulla base dell’art. 8, i requisiti di eleggibilità attengono a merito e condizione economica. In particolare, i requisiti di merito sono stabiliti anche tenendo conto della durata normale dei corsi di studio, anche con riferimento ai valori mediani della relativa classe di laurea. Per le istituzioni AFAM, i requisiti di merito vanno accertati con riferimento alla durata normale dei corsi di studio, anche con riferimento ai valori mediani dei corsi afferenti alle scuole di cui al DPR 212/2005 (co. 2).

      Le condizioni economiche sono individuate sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche tenendo conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione AFAM. Sono previste modalità integrative di selezione, quali l'Indicatore della situazione economica all'estero (ISEE estero) e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) (co. 3).

[125] Per l’a.a. 2021/2022, il DM 12 febbraio 2021, n. 157 – esplicitamente intervenuto nelle more dell’adozione del decreto interministeriale di cui all’art. 7, co. 7, del d.lgs. 68/2012 – ha stabilito gli importi minimi delle borse di studio, fissandoli in misura pari a € 5.257,74 per gli studenti fuori sede, a € 2.898,51 per gli studenti pendolari, e a € 1.981,75 per gli studenti in sede.

[126] Accanto alle connessioni ultraveloci in fibra ottica, che prevedono un collegamento con infrastrutture fisiche fino all'unità abitativa (ovvero, in questa fase, anche collegamenti misti, in cui l'ultima parte dell'infrastruttura fisica è ancora in rame), si è sviluppata la tecnologia FWA (fixed wireless access) che assicura il collegamento ultraveloce realizzando un "ponte radio" tra due infrastrutture fisse. Come risulta dal documento I della delibera AGCOM N. 348/19/CONS, "LE TECNOLOGIE DI ACCESSO, IL LIVELLO DI INFRASTRUTTURAZIONE E LE PRINCIPALI DINAMICHE DI MERCATO", “Le architetture FWA si differenziano in funzione della banda di frequenza utilizzata (da 3,4-GHz a 28 GHz) e della tecnologia trasmissiva (es. Hyperlan, WiMAX, LTE, LTE Advanced). Tali varianti ne influenzano fortemente le caratteristiche propagative, la velocità trasmissiva, solo in alcuni casi a banda ultra larga, la latenza.”

[127] Al riguardo, si segnala che la 7a Commissione permanente del Senato ha svolto un'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria, approvando il documento conclusivo (Doc. XVII, n. 5). In tale contesto è stata segnalata l'esigenza di un potenziamento dei servizi abitativi per gli studenti.

[128] Recante "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i princìpi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6".

[129] Le risorse sono appostate nel cap. 1820 dello stato di previsione del MUR.

[130] Allo stesso scopo, il secondo periodo del co. 521 citato ha incrementato il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO) per il 2021, di € 3 mln, da destinare alle università del Mezzogiorno con un numero di iscritti minore di 20.000.

[131] Qui la tabella 2, relativa al riparto fra gli atenei statali.

[132] L’art. 2, co .1, del D.L. 180/2008 (L. 1/2009) ha disposto che, a decorrere dal 2009, una quota del FFO – inizialmente fissata in misura non inferiore al 7% del Fondo, con progressivi incrementi negli anni successivi –, è ripartita tra le università in relazione alla qualità dell'offerta formativa e dei risultati dei processi formativi, alla qualità della ricerca scientifica, alla qualità, efficacia ed efficienza delle sedi didattiche (c.d. quota premiale).

      Per completezza, si ricorda che, successivamente, l’art. 60, co. 01, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) ha disposto che la quota premiale del FFO era determinata in misura non inferiore al 16% per il 2014, al 18% per il 2015 e al 20% per il 2016. Per gli anni successivi, ha previsto incrementi annuali non inferiori al 2% e fino ad un massimo del 30%. Ha, altresì, previsto che almeno tre quinti della stessa quota sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca e un quinto sulla base della Valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate ogni 5 anni dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). L’applicazione di tali previsioni non può determinare la riduzione della quota del FFO spettante a ciascuna università, per ciascun anno, in misura maggiore del 5% rispetto all’anno precedente.

[133] La relazione illustrativa e l’analisi tecnico-normativa al disegno di legge europea 2017 facevano presente che, sui circa 500 ex lettori in servizio nelle università statali, circa 260 avevano un contenzioso pendente con gli atenei dai quali dipendevano.

[134] La relazione tecnica al disegno di legge europea 2017 evidenziava che l’onere complessivo pari a € 8.705.000 annui era stato calcolato moltiplicando il costo massimo pro capite per l’adeguamento stipendiale (pari a € 33.480) per le 260 unità interessate.

[135] Risulta, peraltro, che alcune organizzazioni sindacali abbiano a suo tempo rappresentato al Ministero alcune criticità presenti nel D.I. 16 agosto 2019.

[136] Si veda al riguardo la pagina web di INDIRE dedicata ad Erasmus+.

[137] Per approfondimenti si rinvia alla pagina web di Uni-Italia.

[138] Recante disciplina del reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni.

[139] Il richiamato comma 3-bis prevede che il personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'area "Elevata professionalità" o all'area terza di cui all'allegato A al contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 2010, possa essere assunto con contratto a tempo indeterminato al maturare di tre anni di servizio, nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Sulla vigenza di tale comma è intervenuto dapprima il DPR n. 143 del 2019 ("Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM") che ne ha disposto l'abrogazione a decorrere dall'anno accademico 2020/2021 (art. 8, comma 4, lett. a)); quindi, successive disposizioni hanno posticipato la data di decorrenza dell'abrogazione, prima, all'anno accademico 2021/2022 (art. 3-quater, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2020), poi, all'anno accademico 2022/2023 (art. 6, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. n. 183 del 2020).

[140] Sulla base dei dati forniti nel Focus "Il sistema AFAM"-Anno accademico 2019-2020, pubblicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel novembre 2020, per quanto riferito a dati aggiornati a giugno 2020.

[141] Per approfondimenti le Linee Guida rinviano - oltre che ai materiali presenti sul sito ANVUR - al documento E3M (2012), Green Paper. Fostering and Measuring ‘Third Mission’ in Higher Education Institutions.

[142] "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59".

[143] "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

[144] "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165".

[145] Essere in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; aver maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione che assume, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

[146] Essere titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; aver maturato, alla data del 31 dicembre 2022, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

[147] I contributi scritti degli auditi sono reperibili al seguente link:  http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/documenti/54186_documenti.htm-

[148] Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. i-bis, del regolamento di disciplina dell'ANVUR, di cui al DPR 1° febbraio 2010, n. 76, come modificato dall'art. 1, comma 339, della legge n. 232 del 2016. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1110 del 29 novembre 2019 sono state adottate le Linee guida per la VQR 2015-2019, successivamente integrate dal decreto ministeriale n. 444 dell'11 agosto 2020.

[149] L’art. 1, co. 1, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) ha istituito il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[150] L’istituzione della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca – cui partecipano di diritto tutti i presidenti degli enti o loro delegati – è stata prevista dall’art. 8, co. 1-5, del d.lgs. 218/2016.

[151] L'ultimo CCNL del comparto Istruzione e ricerca è relativo al periodo 2016-2018.

[152] Al riguardo, si ricorda che l’art. 235 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione il “Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con uno stanziamento di € 377,6 mln nel 2020 e di € 600 mln nel 2021. Le risorse del Fondo sono state destinate, in particolare, in base all’art. 231-bis dello stesso D.L., a misure volte a derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe, e ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni e fino al termine delle stesse. In attuazione, è intervenuta l’OM 83 del 5 agosto 2020.

      Successivamente, l’art. 32 del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) ha incrementato le risorse del Fondo di € 400 mln nel 2020 e di € 600 mln nel 2021. In particolare, € 368 mln nel 2020 ed € 552 mln nel 2021 sono stati destinati, fra l’altro, al potenziamento delle misure previste dall’art. 231-bis del D.L. 34/2020. Con D.I. 28 agosto 2020, n. 109 è stato precisato che al potenziamento delle misure previste dall’art. 231-bis del D.L. 34/2020 erano destinati € 363 mln nel 2020 e € 552 mln nel 2021.

[153] In base all’art. 2, co. 3 e 4, del d.lgs. 65/2017, i servizi educativi per l'infanzia sono articolati in: nidi e micronidi (che accolgono i bambini tra 3 e 36 mesi); sezioni primavera (che accolgono bambini tra 24 e 36 mesi). Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia; servizi integrativi (spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare). I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.

[154] In base al medesimo co. 5 le risorse dovevano essere erogate a condizione che le istituzioni scolastiche paritarie pubblicassero nel proprio sito, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge: l’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e all’organigramma; le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato; il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza; i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato; i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo; le informazioni relative ai beni immobili e gli atti di gestione del patrimonio.

      In base al co. 5-bis, la mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione comporta la revoca dell’erogazione del contributo.

[155] Al CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente (art. 3, DM 270/2004).

[156] La disciplina per l'acquisizione dei CFU/CFA è stata definita con DM 616/2017.

[157] L’art. 64 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) ha previsto la ridefinizione, con regolamenti di delegificazione, dei curricoli nei diversi ordini di scuole, anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari.

[158] Le vigenti classi di concorso per l’insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado sono state definite con DPR 14 febbraio 2016, n. 19 e successivamente revisionate e aggiornate con DM 259/2017.

[159] Al riguardo, si ricorda che l’art. 2, co. 4, 4-bis e 4-ter, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha previsto che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle nuove graduatorie provinciali e le procedure di conferimento delle relative supplenze sono disciplinate, per l’a.s. 2020/2021 e l’a.s. 2021/2022, con ordinanza del Ministro dell’istruzione, che tutto il procedimento è informatizzato e che la valutazione delle istanze e l’approvazione delle graduatorie è effettuata dagli uffici scolastici territoriali.

In attuazione è intervenuta l’OM 60 del 10 luglio 2020 (qui le tabelle allegate).

[160] Che è definita entro i seguenti valori annui lordi da corrispondere in tredici mensilità: da un minimo di € 12.565,11, coincidente con la retribuzione di posizione parte fissa, come rideterminata dal medesimo CCNL del 2019 (ai sensi dell’art. 42, comma 4), fino ad un massimo di € 46.134,81.

[161] Ai sensi della disciplina dettata in precedenza dal CCNL del 2010 (articolo 26), la retribuzione di posizione era definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito del 85 per cento delle risorse complessive del Fondo. Per tale ragione negli ultimi anni, come si dirà più approfonditamente oltre, si è reso necessario integrare tale fondo in presenza di nuove immissioni in ruolo, al fine di non incidere negativamente sul trattamento economico dei dirigenti in servizio.

[162] Pertanto, a parità di dotazione del Fondo, ad un incremento del numero di dirigenti in ruolo consegue una riduzione pro capite di tale retribuzione.

[163] Fra gli elementi di novità rispetto al precedente contratto, si segnala l'ulteriore incremento, pari a € 6.073.602,00 (al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione) a decorrere dal 1° gennaio 2009, disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, da destinare al concorso al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione (con riferimento alla parte fissa) e, per la parte residua, alla retribuzione di risultato.

[164] Nella relativa premessa si faceva presente che l’intesa in sede di Conferenza unificata non era ancora stata raggiunta.

[165] Successivamente, l’art. 17, co. 25, del D.L. 78/2009 (L. 102/2009) ha stabilito che l’art. 64, co. 3, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) si interpretava nel senso che il piano programmatico si intendeva perfezionato con l'acquisizione dei previsti pareri delle Commissioni parlamentari. Ha, altresì, disposto che all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvedeva con i regolamenti attuativi dello stesso.

[166] Elevabile fino a 27 qualora residuino resti.

[167] Elevabile fino a 28 qualora residuino resti.

[168] Al riguardo, tuttavia, la relazione tecnica all'A.S. 2287 della XVII legislatura (da cui poi la L. 220/2016) precisava che sarebbero rimasti allocati nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) gli stanziamenti relativi al finanziamento dei seguenti crediti d'imposta (per i quali la stessa L. 220/2016 ha dettato una nuova disciplina):

-   art. 1, co. 325-337, della L. 244/2007 (commi abrogati dall'art. 1, co. 331, lett. f), della L. 208/2015 e dall' art. 39 della stessa L. 220/2016), pari a € 140 mln annui a decorrere dal 2016 (cap. 7765, Somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti alla fruizione dei crediti di imposta per il cinema);

-   art. 20 del d.lgs. 60/1999 (abrogato dall' art. 39 della stessa L. 220/2016), pari a € 26,4 mln annui a decorrere dal 2019 (cap. 3872, recante somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato in relazione al credito di imposta per gli esercenti delle sale cinematografiche).

[169] Il complessivo livello di finanziamento è parametrato all'11% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.

[170] Prima dell’intervento della L. 178/2020, l’art. 1, co. 366, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) aveva incrementato di € 75 mln per il 2020 la dotazione del Fondo, utilizzando una quota delle risorse già assegnate con delibera CIPE n. 31/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza dell’allora MIBACT. In base alla relazione tecnica all’A.S. 1586, tali risorse erano allocate sul già citato cap. 7765 dello stato di previsione del MEF.

[171] Il riparto del Fondo fra le diverse tipologie di intervento è stato effettuato:

- per il 2017, con DM 13 luglio 2017;

- per il 2018, con DM 148 del 15 marzo 2018;

- per il 2019, con DM 149 del 14 marzo 2019, DM 179 del 2 aprile 2019, DM 199 del 24 aprile 2019, DM 520 del 7 novembre 2019 e DM 7 febbraio 2020;

- per il 2020, con DM 187 del 22 aprile 2020, DM 405 del 12 agosto 2020, DM 574 del 9 dicembre 2020 e DM 615 del 30 dicembre 2020;

- per il 2021, con DM 65 del 3 febbraio 2021, DM 154 del 9 aprile 2021, e DM 268 del 23 luglio 2021.

[172] Disegno di legge collegato alla legge di bilancio.

[173] Il 6 ottobre 2021 il MIC ha reso noto che anche la Spagna segue l’esempio italiano. Inoltre, il 3 novembre 2021, rispondendo nell’Assemblea della Camera all’interrogazione a risposta immediata 3-02584, il Ministro della cultura ha reso noto che “Anche insieme ad altri Ministri della Cultura europei, abbiamo proposto l’istituzione di una card cultura valida su tutto il territorio europeo, per fruire dei contenuti culturali indipendentemente dal Paese di provenienza”.

[174] I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l’importo individuale da assegnare, pari a € 500, erano stati disciplinati con DPCM 15 settembre 2016, n. 187.

[175] I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l’importo individuale da assegnare, sempre pari a € 500, erano stati disciplinati con DPCM 4 agosto 2017, n. 136, che aveva modificato il DPCM del 2016.

[176] I criteri e le modalità di utilizzazione della Carta per i giovani che compivano 18 anni nel 2018 erano stati, dunque, disciplinati con DPCM 7 dicembre 2018, n. 138, che aveva ulteriormente modificato il DPCM del 2016, stabilendo, in particolare, che la Carta poteva essere utilizzata dagli stessi fino al 31 dicembre 2019.

[177] Gli importi nominali da assegnare, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta per coloro che avevano compiuto 18 anni nel 2019 erano stati definiti con D.I. 24 dicembre 2019, n. 177, in base al quale le iscrizioni sul sito www.18app.italia.it erano aperte fino al 31 agosto 2020, mentre la scadenza per spendere il bonus era il 28 febbraio 2021.

[178] La disciplina applicativa è stata definita con D.I. 22 dicembre 2020, n. 192 che, modificando il D.I. 177/2019, ha disposto, in particolare, che per i giovani che avevano compiuto 18 anni nel 2020 le iscrizioni sul sito www.18app.italia.it erano aperte fino al 31 agosto 2021, mentre la scadenza per spendere il bonus è il 28 febbraio 2022.

[179] Alla data di redazione della presente scheda, il D.I. recante la definizione della disciplina attuativa non risulta ancora intervenuto.

[180] Si ricorda che l’articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50 del 2017 ha esteso il regime della cd. cedolare secca anche alle locazioni brevi. In particolare, si può optare per l’applicazione della cedolare secca con aliquota al 21 per cento sui redditi derivanti dalle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, se i contratti sono stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, direttamente o in presenza di intermediazione immobiliare, anche on line. È dettata una specifica disciplina degli obblighi informativi posti a carico degli intermediari; se tali soggetti intervengono anche nella fase del pagamento dei canoni di locazione, sono tenuti ad applicare una ritenuta del 21 per cento all’atto dell’accredito, a titolo di acconto o d’imposta, a seconda che sia stata effettuata o meno l’opzione per la cedolare secca.

[181] I DPCM finora intervenuti non hanno esercitato tale possibilità.

[182] Per il 2018, il DPCM 18 ottobre 2018 ha destinato a tale obiettivo € 2 mln.

Per il 2019, il DPCM 29 ottobre 2019 ha destinato a tale obiettivo € 0,5 mln.

Per il 2020, il DPCM 17 novembre 2020 ha destinato a tale obiettivo € 0,3 mln.

[183] La definizione delle modalità del sostegno è affidata a uno o più DPCM, finora non intervenuti.

[184] Nello stato di previsione del MAECI sono relativi all'AICS i seguenti 3 capitoli: cap. 2021, spese per il personale; cap. 2171, spese di funzionamento; cap. 2185, interventi di cooperazione internazionale.

[185] L’articolo 2, comma 1, della legge 125/2014 stabilisce che l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ha “come destinatari le popolazioni, le organizzazioni e associazioni civili, il settore privato, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi partner, individuati in coerenza con i principi condivisi nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte”.

[186] I 22 Paesi prioritari individuati dal documento triennale 2019-2021 sono i seguenti:

      AFRICA MEDITERRANEA: Egitto, Tunisia

      AFRICA ORIENTALE: Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan, Sud Sudan

      AFRICA OCCIDENTALE: Burkina Faso, Niger, Senegal

      AFRICA AUSTRALE: Mozambico

      MEDIO ORIENTE: Giordania, Iraq, Libano, Palestina

      BALCANI: Albania, Bosnia

      AMERICA LATINA E CARAIBI: Cuba, El Salvador

      ASIA: Afghanistan, Myanmar, Pakistan.

[187] Il regolamento interno del CICS, previsto dal comma 7 dell'art. 15 della legge 125/2014 è stato approvato con delibera del Comitato n. 1/2015 dell'11 giugno 2015. Con delibera adottata il 23 marzo 2017 il Comitato ha poi creato 5 gruppi di lavoro tematici: 1. migrazioni e sviluppo; 2. settore privato nella cooperazione allo sviluppo, con un focus sull'energia; 3. formazione professionale, istruzione secondaria e università; 4. la cooperazione internazionale in tema di ambiente e sviluppo sostenibile; 5. Africa sub-sahariana. I gruppi sono incaricati, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, di istruire e facilitare il lavoro del CICS tramite approfondimenti tematici ed elaborazione di documenti.

[188] Sulla base di convenzioni approvate dal Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo.

[189] A completamento delle disposizioni attuative della legge, e per dare seguito alla revisione delle strutture di livello dirigenziale, è stato emanato il Decreto MAECI 3 febbraio 2017. Il testo prevede in particolare che il Direttore generale sia coadiuvato da un vice direttore/direttore centrale per le questioni generali e di indirizzo, da un vice direttore/direttore centrale per le politiche bilaterali e gli interventi di emergenza e da una Unità per la strategia, i processi globali e le organizzazioni internazionali. Viene poi definita l'articolazione degli uffici interni: politiche di cooperazione allo sviluppo nell'ambito dell'Unione Europea (Ufficio I), indirizzo e programmazione (Ufficio II), valutazione degli interventi e vigilanza sull'AICS (Ufficio III), politiche di cooperazione in Africa (Ufficio IV), in Medio Oriente, Europa, Asia e America latina (Ufficio V) e interventi di emergenza e questioni umanitarie (Ufficio VI).

[190] Fonte: RT annessa al disegno di legge A.S. n. 2409, di conversione del decreto-legge n. 139 del 2021.

[191] In tale relazione si legge che “la regione Emilia Romagna, con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 64 del 5 luglio 2006, in attuazione dell'articolo 164 della Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, ha programmato la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana. Con avviso spedito all'Ufficio Pubblicazioni delle Comunità Europee in data 20 luglio 2006, pubblicato anche sul sito internet della Regione, la stessa Regione rendeva nota la sua intenzione di affidare in regime di concessione la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'Autostrada Regionale Cispadana dal casello di Reggiolo-Rolo sulla A22 al casello di Ferrara sud sulla A13 (la "Concessione") e a tal fine, con il medesimo avviso e sulla base delle indicazioni tecniche desumibili dallo studio di fallibilità dalla stessa elaborato, sollecitava la presentazione di proposte, ai sensi e per gli effetti degli artt. 152 e segg. del d.lgs. 163/2006, da parte dei soggetti in possesso della relativa qualificazione. Tra le proposte pervenute la regione in data 27 luglio 2007 ha ritenuto di pubblico interesse e selezionato quella presentata dall'Associazione Temporanea di Imprese con capogruppo Autostrada del Brennero S.p.A. Con bando spedito all'Ufficio Pubblicazioni delle Comunità Europee in data 8 aprile 2008, e pubblicato altresì su Gazzetta Ufficiale Italiana n° 45 del 16 aprile 2008 e Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 22 aprile 2008 (il "Bando") la Regione ha quindi indetto, sulla base del Progetto Preliminare presentato dal Promotore, la gara per l'individuazione dei soggetti ammessi alla procedura negoziata da svolgere con il Promotore stesso per l'aggiudicazione della Concessione, precisando anche fasi ed adempimenti procedimentali necessari per il perfezionamento e l'approvazione dei livelli di progettazione. L'esito della gara e della successiva negoziazione ha visto aggiudicata la Concessione all'Associazione Temporanea di Imprese con capogruppo Autostrada del Brennero S.p.A. In virtù di quanto previsto dal Bando ai sensi dell'articolo 156 del d.lgs. 163/2006, l'aggiudicatario ha costituito, una Società di Progetto denominata Autostrada Regionale Cispadana Spa (ARC). La regione, ha successivamente provveduto all'indizione di apposita conferenza di servizi preliminare - anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14-bis della legge 241/1990 - sul Progetto Preliminare oggetto di aggiudicazione, al fine della indicazione delle integrazioni, modifiche ed adeguamenti necessari alla definitiva approvazione del Progetto Preliminare da parte della Regione e successivamente, previo esperimento della procedura di VIA, all'approvazione del Progetto Definitivo. La regione, con delibera di giunta regionale 1867 del 19 dicembre 2011, ha approvato il progetto preliminare dell'opera, nella versione coordinata ed integrata con le varianti apportate a seguito della Conferenza dei Servizi preliminare non ritenute rinviabili al successivo livello di progettazione. Con richiesta del 20 dicembre 2011 invitava quindi la società Autostrada Regionale Cispadana S.p.A. a procedere con l'elaborazione del progetto definitivo, unitamente al relativo Studio di Impatto Ambientale. La società concessionaria ha provveduto a predisporre il progetto definitivo, in relazione al quale è intervenuto il provvedimento di compatibilità ambientale con prescrizioni, giusto decreto 25 luglio 2017 n. 190 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Attualmente è in fase di conclusione la fase approvativa del progetto definitivo”.

[192] Risorse da iscrivere nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

[193] Nella Relazione si riferisce che, considerando il periodo dal 2011 al 2019, la mappatura aggiornata conferma la tendenza al declino demografico nelle aree interne, laddove, a livello nazionale, mentre per la fascia urbana (Poli, Poli intercomunali e Cintura) si registra un incremento di popolazione dell’1,2 per cento, vi è un calo dell’1,7 per cento nella fascia intermedia, del 3,7 per cento nella fascia periferica e del 4,6 per cento in quella ultra-periferica.

[194] L’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei è stato adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea.

[195] art. 21, comma 1, lett. a), D.L. 32/19 e art. 1, comma 945, lett. a), Legge di bilancio 2021 - L. 178/2020.

[196] art. 1, comma 709, Legge di bilancio 2018 - L. n. 205 del 2017.

[197] art. 14, comma 7, lett. a), del D.L. n. 244 del 2016.

[198] art. 3 del D.L. 113/2016 originario.

[199] Più specificamente, il richiamato c. 3-sexies ha riconosciuto al Comune de L’Aquila la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato in deroga all'articolo 14, comma 9, del D.L. 78/2010, e all'articolo 24, comma 1, del D.Lgs. 150/2009, recanti, rispettivamente, norme volte al contenimento dei costi del personale degli enti territoriali e norme concernenti le progressioni di carriera nella P.A.

[200] La suddetta Comunicazione è stata novellata dalle seguenti Comunicazioni: C/2020/2215 del 3 aprile 2020, C/2020/3156 dell'8 maggio 2020, C/2020/4509 del 29 giugno 2020, C/2020/7127 del 13 ottobre 2020, C/2021/564 del 28 gennaio 2021 e C/2021/8442 del 18 novembre 2021. Per il testo consolidato in inglese, cfr. la presente pagina. Si ricorda che con le novelle di cui alla suddetta Comunicazione del 18 novembre 2021 la Commissione ha altresì definito un percorso per la graduale eliminazione degli aiuti legati all'emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine, la Commissione ha introdotto due nuove misure "di accompagnamento" delle imprese per un ulteriore periodo: gli incentivi diretti per investimenti privati - ammissibili sino al 31 dicembre 2022 (cfr. la sezione 3.13 del suddetto testo consolidato) - e le misure di sostegno alla solvibilità - ammissibili sino al 31 dicembre 2023 (cfr. la sezione 3.14 del testo consolidato) -.

[201] Disposizioni specifiche sono previste per i settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura.

[202] Qualora l’aiuto sia concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, "la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2021".

[203] Per dettagli sul pacchetto "Fit for 55" si rinvia al Dossier, predisposto congiuntamente dai Servizi di documentazione del Senato della repubblica e della Camera dei deputati, "Incontro dei Presidenti delle Commissioni per gli affari europei dei Parlamenti nazionali con la Commissaria europea per l'energia, Kadri Simson", Novembre 2021 (n. 140/DE).

[204] Per dettagli sul QFP 2021-2027 e l'illustrazione dei vari atti di cui è composto si rinvia al Dossier del Servizio studi del Senato della Repubblica "L'approvazione del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027" (106/DE), dicembre 2020.

[205] Per dettagli sul testo del Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano si rinvia al Dossier predisposto dai Servizi di documentazione del Senato e della Camera. Per maggiori informazioni, si rinvia al sito Internet Italia domani

[206] Per maggiori dettagli si rinvia all'approfondimento, sul sito Internet della Camera dei deputati, "Il sistema italiano di cooperazione allo sviluppo", settembre 2021.

[207] Le banche o istituti nazionali di promozione sono entità giuridiche che espletano attività finanziarie su base professionale, cui sia stato conferito un mandato da uno Stato membro dell'Unione europea a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione (articolo 2, n. 3 del regolamento (UE) 2015/1017 del 25 giugno 2015 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei).

[208] I limiti, riferiti al periodo compreso fra il 2010 e il 2020, erano stati fissati per ridurre l’inquinamento atmosferico e il suo impatto sulla salute pubblica e sull’ambiente in tutta l’Ue, ma anche per conformarsi agli impegni internazionali assunti con il Protocollo di Göteborg sull’inquinamento atmosferico a grande distanza41 adottato nel 1999. La successiva modifica del Protocollo di Göteborg, nel 2012, ha comportato nuovi impegni internazionali di riduzione dal 2020 in poi, a cui la direttiva (UE) 2016/2284 si allinea. Il Protocollo relativo alla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico. Il Protocollo di Göteborg è uno dei tanti protocolli annessi alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (CLRTAP) a cui hanno aderito i 51 paesi della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), compresi gli Stati membri dell'Ue, il Canada, gli Stati Uniti e vari paesi dell'Asia centrale.

[209] L’art. 216, comma 3, del Codice dell'ambiente, dispone che “la provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività” di recupero dei rifiuti e “verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti”.

[210] Nell’anno 2020, i costi sostenuti dal GSE nel 2020 per la gestione dei meccanismi dedicati alle fonti rinnovabili e assimilate sono imputabili principalmente ai contributi per i seguenti sistemi incentivanti:

-     l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici (CE);

-     l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti ex CV (certificati verdi);

-     l’incentivazione dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti in Tariffa Onnicomprensiva;

-     l’incentivazione dell’energia prodotta netta immessa in rete dagli impianti ammessi agli incentivi introdotti dal D.M. 6 luglio 2012, dal D.M. 23 giugno 2016 e dal D.M. 4 luglio 2019;

-     l’acquisto dell’energia elettrica dai produttori che hanno una convenzione con il GSE, nell’ambito di uno dei meccanismi di ritiro dell’energia elettrica (TO ai sensi dei vari Decreti CIP6/92, RID, SSP).

Gli incentivi alla fonte solare (fotovoltaica) costituiscono nettamente il maggior contributo al costo di incentivazione seguiti da quelli al biogas, alla fonte eolica e idraulica.

[211] Materia prima gas (Cmem), approvvigionamento (CCR), commercializzazione al dettaglio (QVD).

[212] Distribuzione e misura (?1, ?3), trasporto (QT), qualità (RS), perequazione (UG1), affidamento distributori gas (ST, VR), compensazione aree di nuova metanizzazione (CE).

[213] Oneri di sistema: RE (risparmio energetico), UG2 (compensazione dei costi di commercializzazione), UG3 (recupero oneri di morosità per gli esercenti i servizi di ultima istanza), GS (bonus gas), pagata solo dai condomini con uso domestico. Si rinvia al sito istituzionale ARERA.

[214] Gli impianti termoelettrici, pur consumando gas naturale prelevato dalle reti di trasporto o distribuzione, non costituiscano dei veri e propri “clienti finali” del sistema energetico nel suo complesso poiché effettuano, di fatto, la trasformazione di un prodotto energetico (gas naturale in un determinato periodo temporale) in un altro (energia elettrica nel medesimo periodo temporale).

L’imposizione degli oneri di sistema sui consumi di gas naturale implica, di fatto, un implicito trasferimento dei costi ad essi connessi sui prezzi dell’energia elettrica attraverso le offerte presentate e accettate nei mercati dell’energia dalle suddette unità termoelettriche, con conseguenti distorsioni e inefficienze, sia a livello nazionale che europeo, e, in ultima analisi, costi maggiori per i clienti finali del settore elettrico.

Al fine di evitare effetti traslativi e distorsivi della corretta imputazione dei costi tra le diverse filiere, la Delibera dispone che parte dell’onere derivante dall’imposizione delle componenti tariffarie RE e REt (limitatamente a quelli necessari alla copertura dei costi derivanti dal meccanismo dei titoli di efficienza energetica - RE TEE ), possa essere non più direttamente gravante sul gas naturale prelevato per alimentare le unità di produzione termoelettriche a fini della successiva immissione di energia elettrica in rete, ma possa essere invece traslato ai clienti finali elettrici.  Il meccanismo regolatorio introdotto con la Delibera prevede la facoltà, per i Produttori termoelettrici che prelevano gas naturale per la produzione di energia elettrica da immettere in rete, di presentare al GSE istanza di accesso ad un meccanismo di ristoro ex-post  dei maggiori oneri sostenuti con il  pagamento delle componenti tariffarie gas RE/REt sulle forniture di gas naturale; detti maggiori oneri sono individuati pari all’elemento RE TEE, quale parte delle componenti tariffarie RE/REt necessario alla copertura degli oneri derivanti dal meccanismo dei TEE. Si rinvia a GSE, Regolamento operativo per il ristoro dell’elemento Retee del 23 febbraio 2021.

[215] L'art. 2135, comma terzo, definisce le attività comunque "connesse" come quelle esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

[216] L'art. 32, co. 1, del TUIR stabilisce che il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.

[217]     Per l'individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole «connesse» vedi il D.M. 19 marzo 2004, il D.M. 11 luglio 2007, il D.M. 5 agosto 2010, il D.M. 17 giugno 2011 e il D.M. 13 febbraio 2015.