Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Cultura
Titolo: Legge di bilancio 2025 - Profili di interesse della VII Commissione Cultura
Riferimenti: AC N.2112-bis/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 370/0/VII
Data: 30/10/2024
Organi della Camera: VII Cultura

 

Servizio Studi

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Progetti di legge n. 370/0/VII

 

AVVERTENZA: la nota presente nelle schede di lettura, evidenziata con una barra gialla, che segue alla sintesi normativa della disposizione espone gli effetti finanziari previsti sul bilancio dello Stato in termini di saldo netto da finanziare, ad eccezione dei casi diversamente indicati ove si fa riferimento al fabbisogno o altri saldi. Per un’analisi di dettaglio degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica e sulla quantificazione degli oneri risultante dalla Relazione tecnica si rinvia al dossier del Servizio del Bilancio dello Stato.

 

 

 

 

 

 

 

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati č destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attivitŕ degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilitŕ per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

CU0133.docx

 


 

 

 

NOTA

 

 

 

 

 

 

Il presente dossier č articolato in due parti:

§  la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza di ciascuna Commissione;

§  la seconda parte contiene l’analisi della seconda sezione del disegno di legge di competenza di ciascuna Commissione.

 

 


I N D I C E

 

Legge di bilancio 2025. 3

Schede di lettura - Prima Sezione

§  Articolo 18, comma 3 (Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa) 17

§  Articoli 32 e 33 (Buono per le rette relative alla frequenza di asili nido e per le forme di supporto domiciliare per bambini affetti da gravi patologie croniche) 20

§  Articolo 43 (Disposizioni in materia di finanziamento sportivo) 22

§  Articolo 44 (Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano) 31

§  Articolo 45 (Paralimpiadi Milano-Cortina 2026) 33

§  Articolo 46 (Rifinanziamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi dell’Istituto per il credito sportivo e culturale) 34

§  Articolo 84 (Disposizioni in materia di valorizzazione del sistema scolastico) 36

§  Articolo 85 (Disposizioni in materia di Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente) 37

§  Articolo 86 (Disposizioni per la sostenibilitŕ delle attivitŕ dei centri nazionali, dei partenariati estesi e delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale) 42

§  Articolo 87 (Disposizioni in materia di valorizzazione dei beni culturali di interesse archeologico, storico e artistico, degli istituti e dei luoghi della cultura nonché del patrimonio di eccezionale interesse culturale e paesaggistico) 45

§  Articolo 88 (Disposizioni in materia di sostegno al settore dello spettacolo dal vivo) 57

§  Articolo 89 (Disposizioni in materia di sostegno del settore della fotografia) 68

§  Articolo 110, comma 4, lettera b) (Limite percentuale alle assunzioni delle universitŕ statali) 69

§  Articolo 110, comma 5 (Spese per il personale degli enti pubblici di ricerca) 71

§  Articolo110, comma 6 (Turn over del personale nelle istituzioni AFAM) 74

§  Articolo 110, comma 7 (Riduzione dell’organico dell’autonomia e delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola) 79

§  Articolo 112, comma 5 (Misure in materia di revisori dei conti delle istituzioni scolastiche) 82

§  Articolo 113 (Contributo alla finanza pubblica da parte di societŕ pubbliche) 83

§  Articolo 118 (Tax credit cinema) 85

 

La Seconda Sezione

§  Ministero dell’istruzione e del merito (Tabella n. 7) 115

§  Ministero dell’universitŕ e della ricerca (Tabella n. 11) 121

§  Ministero della cultura (Tabella n. 14) 126

§  Stanziamenti presenti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tab. 2) di interesse per la VII Commissione. 137

§  Stanziamenti presenti nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy (Tab. 3) di interesse per la VII Commissione. 139

 


Legge di bilancio 2025

Il disegno di legge di bilancio 2025 presentato dal Governo il 23 ottobre 2024 (A.C. 2112-bis) si inquadra nella fase di prima attuazione della riforma della governance economica europea entrata in vigore lo scorso 30 aprile.

La nuova governance economica europea modifica i principii e gli strumenti delle politiche di bilancio degli Stati membri. In particolare, la programmazione č ora definita in un orizzonte pluriennale nell’ambito del Piano strutturale di bilancio a medio termine, che ha una durata corrispondente a quella della legislatura nazionale. Il Piano strutturale di bilancio individua il percorso di aggiustamento di bilancio (monitorato in termini di variazione dell’aggregato della spesa netta), la traiettoria di riferimento elaborata dalla Commissione europea, una serie di investimenti e riforme da realizzare in funzione delle raccomandazioni specifiche per Paese, delle prioritŕ condivise a livello europeo, della complementarietŕ con i fondi per la politica di coesione e il PNRR.

Il Piano strutturale di bilancio 2025-2029 č stato presentato dal Governo al Parlamento il 27 settembre 2024 ed inviato alle istituzioni europee a seguito dell’approvazione, il 9 ottobre 2024, di due risoluzioni da parte delle Camere. Il Piano dovrŕ essere quindi approvato con raccomandazione dal Consiglio dell’UE.

Il Piano strutturale di bilancio fissa un obiettivo di tasso di crescita annuo della spesa netta pari al 1,3% nel 2025, al 1,6% nel 2026, al 1,9% nel 2027 al 1,7% nel 2028 e al 1,5% nel 2029 per garantire nel medio periodo una riduzione stabile del livello del debito pubblico, mantenere la possibilitŕ di impiegare alcuni spazi fiscali per il finanziamento di interventi selettivi e consentire di chiudere la procedura per deficit eccessivo nel 2027. Le misure previste annualmente dal disegno di legge di bilancio rientrano dunque tra le principali politiche pubbliche del Governo per conseguire gli obiettivi programmatici della finanza pubblica in linea con il rispetto del livello stabilito della spesa netta e la realizzazione delle riforme e degli investimenti previsti nel Piano strutturale di bilancio.

In attesa della riforma del quadro normativo contabile nazionale (in particolare della legge “rinforzata” n. 243 del 2012 e della legge di contabilitŕ e finanza pubblica, legge n. 196 del 2009), il disegno di legge di bilancio 2025 č stato predisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

Inoltre, al fine di favorire un primo coordinamento degli strumenti contabili nazionali con quelli europei, il disegno di legge presenta anche disposizioni ed elementi informativi che fanno espressamente riferimento alla nuova governance economica europea. Gli articoli 95 e 104 prevedono disposizioni volte a modificare le regole finanziarie e i principi del contributo alla finanza pubblica delle regioni e degli enti territoriali per dare attuazione alla riforma della governance economica europea. Un’ulteriore disposizione volta a favorire il rispetto delle nuove regole europee č l’articolo 103 che reca l’abrogazione del sistema di tesoreria unica. Infine, l’articolo 122, comma 2, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze due fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, destinati alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicata nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, configurandosi come fondi di riserva.

Ai sensi dell'articolo 21 della legge di contabilitŕ e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), la prima sezione del disegno di legge di bilancio individua il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, nonché gli eventuali aggiornamenti di tali obiettivi fissati dalla Nota di aggiornamento al DEF. La seconda sezione evidenzia, per ciascun programma, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. Queste ultime includono anche rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese. Il disegno di legge di bilancio (C. 2112-bis), che costituisce la manovra di finanza pubblica 2025-2027, si compone, nella prima sezione, di 124 articoli, seguiti da altri 19 articoli (dall’articolo 125 all’articolo 143) della seconda sezione, recanti l'approvazione degli stati di previsione dei Ministeri. L’ultimo articolo (articolo 144) reca infine la disposizione sull’entrata in vigore della legge.

In relazione agli effetti della manovra sui saldi di finanza pubblica, il disegno di legge di bilancio indica i principali differenziali (risparmio pubblico, saldo netto da finanziare, avanzo primario, ricorso al mercato) e le voci delle componenti delle entrate e delle spese, sia in termini di competenza, sia in termini di cassa.

Il livello massimo del saldo netto da finanziare costituisce il principale riferimento contabile per la programmazione economica vigente. Il saldo netto da finanziare č il risultato della differenza tra le entrate finali (i primi tre titoli delle entrate) e le spese finali (i primi due titoli delle spese) e corrisponde sostanzialmente alla somma di indebitamento netto e saldo delle “partite finanziarie”. Tale livello massimo di saldo non puň essere modificato nel corso dell’esame parlamentare e dunque se dovessero essere introdotte delle nuove norme onerose, le stesse dovranno recare le corrispondenti risorse a compensazione.

L’articolo 1 del disegno di legge di bilancio 2025 individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato. In particolare, il saldo netto da finanziare previsto dal disegno di legge di bilancio 2025 si attesta a circa 187,3 miliardi nel 2025, 163 miliardi nel 2026 e 143,2 miliardi nel 2027, con un peggioramento rispetto agli andamenti tendenziali di circa 8,2 miliardi nel 2025, di 19,5 miliardi nel 2026 e di 31,3 miliardi nel 2027.

Le principali aree di spesa del bilancio dello Stato, come risultanti dal disegno di legge in esame, risultano organizzate in 34 missioni e 178 programmi. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici (a cui possono contribuire piů amministrazioni); i programmi, ciascuno dei quali affidato ad un unico centro di responsabilitŕ amministrativa, costituiscono le unitŕ di voto parlamentare e rappresentano aggregati diretti alla realizzazione di politiche. I programmi di spesa sono suddivisi in azioni. Le azioni del disegno di legge di bilancio 2025-2027 sono 724, ovvero 579 al netto di quelle che rappresentano le spese per il personale del programma.

Le risorse del disegno di legge di bilancio da stanziare - in considerazione del livello del saldo netto da finanziare - possono essere analizzate in relazione alle singole misure previste dagli articoli del disegno di legge, incidenti sulle entrate o sulle spese (al netto delle spese per il rimborso del debito e dei fondi da ripartire).

Per quanto attiene alle maggiori entrate, si stimano i seguenti effetti derivanti da:

§  la revisione della disciplina sulla deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell’avviamento correlate alla disciplina di trasformazione delle attivitŕ per imposte anticipate “DTA” (circa 3,6 miliardi nel biennio 2025-2026, si veda, in particolare, l’art. 3);

§  la modifica della disciplina del versamento dell’imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita (0,97 miliardi nel 2025, 0,4 miliardi nel 2026 e 0,38 miliardi nel 2027, si veda, in particolare, l’art. 11);

§  la rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni (0,7 miliardi nel 2025, 0,75 miliardi nel 2026 e 0,8 miliardi nel 2027, si veda, in particolare, l’art. 5);

§  la lotta all’evasione fiscale, tramite misure in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilitŕ delle banche dati e di tracciabilitŕ delle spese (circa 1,2 miliardi nel triennio di riferimento, si veda, in particolare, l’art. 9);

§  gli effetti di retroazione derivanti dalla manovra di bilancio, con riferimento alla riduzione del carico fiscale e alle misure a favore delle famiglie, da cui si stima una ricaduta positiva in termini di maggiori entrate pari a circa 1,6 miliardi per il 2025, 1,1 miliardi per il 2026, 2,2 per il 2027 (Relazione tecnica al disegno di legge di bilancio 2025, Tomo I, pag. 351).

 

In particolare, il disegno di legge di bilancio prevede:

§  la riduzione della pressione fiscale e ad altre misure in materia di sostegno ai redditi, lotta all’evasione, contratti di assicurazione, giochi, lavoratori frontalieri (titolo II, articoli da 2 a 15);

Si rendono strutturali sia la riforma delle aliquote IRPEF e sia gli effetti di riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti.

§  il sostegno al potere d’acquisto delle famiglie mediante la Carta «Dedicata a te» a favore degli indigenti e altre misure come quelle per gli acquisti di beni di prima necessitŕ e gli interventi sui mutui per la prima casa (titolo III, articoli da 16 a 17);

Sono rifinanziati i suddetti fondi: il Fondo per l'acquisto dei beni alimentari di prima necessitŕ – carta “Dedicata a te”, il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, il Fondo di garanzia per la prima casa, il fondo per le non autosufficienze e il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilitŕ.

§  interventi sui contratti dei dipendenti pubblici in base a nuove disposizioni sul trattamento accessorio, sul rifinanziamento del fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico, quelle per il personale della giustizia, sulla capacitŕ amministrativa dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sull’indennitŕ di servizio zone disagiate (titolo IV, articoli da 18 a 22);

Si autorizzano le risorse per i rinnovi contrattuali 2025-2027 del personale delle Amministrazioni centrali dello Stato e si istituisce un fondo per i rinnovi contrattuali per il periodo 2028-2030.

§  misure in materia di lavoro (come quelle sul trattenimento in servizio e la flessibilitŕ in uscita), previdenza sociale (pensioni minime, perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dei residenti all’estero, la previdenza complementare, i trattamenti di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati, ammortizzatori sociali e di formazione per l’attuazione del programma Garanzia Occupabilitŕ Lavoratori), famiglia (sostegno della genitorialitŕ “Bonus nuove nascite”, disposizioni sull’Assegno unico per la richiesta del bonus nido e per il supporto al pagamento delle rette degli asili nido, misure in materia di congedi parentali e di decontribuzione lavoratrici madri) e formazione delle donne vittime di violenza, di cui al titolo V (articoli da 23 a 36);

Per fronteggiare il divario nell’occupazione e favorire lo sviluppo dell’attivitŕ imprenditoriale nelle aree svantaggiate, si istituisce un apposito fondo di bilancio (circa 9,1 miliardi per il periodo 2025-2029). Si dispone, tra l’altro, un contributo una tantum di mille euro per ogni figlio nato o adottato da gennaio 2025 a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente presenti un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Č istituito dal 2025 un fondo per il parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali, a carico del lavoratore, per le lavoratrici dipendenti e autonome madri di due o piů figli secondo specifiche condizioni. Č previsto il potenziamento dei congedi parentali e del bonus relativo al pagamento delle rette per asili nido, con l’esclusione dalla soglia ISEE utile ai fini dell’accesso al beneficio. Si estende anche per le annualitŕ 2025 e 2026 l’aumento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS. Sono prorogate al 2025 “Quota 103” e l’“Ape sociale” con riferimento ad alcune fattispecie e si estende l’ammissione al beneficio “Opzione donna”.

§  interventi in materia di disabilitŕ e non autosufficienza (come quelle relative ai cani di assistenza e sulla sperimentazione della riforma sulla disabilitŕ), politiche sociali per la lotta alle droghe e alle dipendenze (si segnalano, in particolare, l’istituzione del Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni, l’istituzione del Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi e le disposizioni sul Sistema nazionale di allerta rapida - NEWS-D) e sport (disposizioni in materia di finanziamento sportivo, potenziamento del movimento sportivo  italiano, Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 e concessione di contributi in conto interessi dell’Istituto per il credito sportivo e culturale) di cui al titolo VI (articoli da 37 a 46);

§  disposizioni sulle politiche della sanitŕ con misure sul rifinanziamento del servizio sanitario nazionale, i limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, innovativitŕ dei farmaci, l’aggiornamento delle tariffe per la remunerazione di alcune prestazioni, l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, il Piano pandemico 2025-2029, l'acquisto di dispositivi medici utili alla riduzione delle liste d'attesa per il trapianto di organi e tessuti, la dematerializzazione delle ricette mediche, accordi bilaterali fra le regioni per la mobilitŕ sanitaria, l’indennitŕ del personale operante nei servizi di pronto soccorso, aziende della filiera farmaceutica, l’incremento delle risorse per le cure palliative, disposizioni per i medici in formazione specialistica, la presenza negli istituti penitenziari di professionalitŕ psicologiche esperte, l’indennitŕ di specificitŕ, la premialitŕ delle liste di attesa, le comunitŕ terapeutiche in regime di mobilitŕ interregionale, le patologie da dipendenze, di cui al titolo VII (articoli da 47 a 66);

Si incrementa, tra le altre misure, il finanziamento del servizio sanitario nazionale per un importo di 1,3 miliardi di euro nel 2025, 5,1 miliardi di euro nel 2026, 5,8 miliardi di euro nel 2027, 6,7 miliardi nel 2028, 7,7 miliardi nel 2029 e 8,9 miliardi a decorrere dal 2030.

§  misure in materia di crescita, infrastrutture e investimenti (interventi in materia di premi di produttivitŕ, welfare aziendale, agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi, maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, Piano Casa Italia, incentivi per il rilancio occupazionale ed economico, quotazione delle piccole e medie imprese, riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo, sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese cosiddetta “Nuova Sabatini”, banda ultra larga, credito d’imposta ZES, esigenze connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, sostegno al settore turistico e operativitŕ della societŕ Autostrade dello Stato) di cui al titolo VIII (articoli da 67 a 80);

Tra le numerose misure si autorizzano risorse destinate a finanziare l’attribuzione di un credito di imposta per le imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno e si incrementa la dotazione della “Nuova Sabatini”.

§  disposizioni in materia di agricoltura per il sostegno agli investimenti nel Mezzogiorno, la ricerca nel settore dell’agricoltura e della zootecnia, determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua e in materia di terreni agricoli, di cui al titolo IX (articoli da 81 a 83);

§  interventi in materia di istruzione, universitŕ, ricerca e cultura, come le nuove disposizioni sulla “Carta del docente”, sulla sostenibilitŕ delle attivitŕ dei centri nazionali, i partenariati estesi e le iniziative di ricerca in ambito sanitario e assistenziale, le misure rivolte in particolare ai beni culturali, allo spettacolo dal vivo e alla creativitŕ contemporanea, di cui al titolo X (articoli da 84 a 89);

§  politiche per la difesa la sicurezza nazionale e gli affari esteri con misure come quelle sul personale delle Forze armate impiegato per le operazioni Strade sicure e Stazioni sicure 2025 e 2026-2027 ed il Rifinanziamento del NATO Innovation Fund, di cui al titolo XI (articoli da 90 a 91);

§  misure in materia di calamitŕ naturali ed emergenze (si segnala, in particolare l’istituzione del Fondo per la ricostruzione, le disposizioni sulle esigenze connesse alla ricostruzione e quelle sulla crisi idrica) di cui al titolo XII (articoli da 92 a 94);

Si rifinanzia il fondo per le emergenze nazionali (0,5 miliardi nel 2025 e 0,2 miliardi dal 2026) e si prevede l’istituzione di un fondo per il finanziamento degli interventi di ricostruzione.

§  disposizioni concernenti i rapporti finanziari con gli enti territoriali, in relazione alle autonomie speciali, alla disciplina dell’addizionale regionale e comunale, al finanziamento del trasporto pubblico locale, al Fondo di solidarietŕ comunale, all’istituzione di un Fondo per l’assistenza ai minori, al contributo per le funzioni fondamentali di province e cittŕ metropolitane, all’abrogazione del sistema di tesoreria unica mista e al contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali (titolo XIII, articoli da 95 a 104);

Č previsto l’incremento del Fondo di solidarietŕ comunale e del Fondo per il trasporto pubblico locale.

§  disposizioni finanziarie di revisione della spesa con particolare riferimento alle materie della giustizia, del personale pubblico, degli organi amministrativi di enti, del potenziamento dei controlli di finanza pubblica, del contributo alla finanza pubblica da parte di societŕ pubbliche e da parte di enti pubblici non economici, dei piani di stock option, dell’efficientamento del fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura, di assegnazione agli organi dell’Amministrazione finanziaria dei beni confiscati, di Tax credit cinema, di misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR “spending review”, di rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture, del Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi, delle disposizioni sui Fondi per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, del Fondo per l’immigrazione, delle misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di cui al titolo XIV (articoli da 105 a 124);

Si prevede – secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2025 (Tomo I, pag. 10) - una riduzione e razionalizzazione della spesa dei Ministeri (5,2 miliardi nel 2025, 4 miliardi nel 2026, 3,5 miliardi nel 2027).

 

In estrema sintesi, le principali voci di spesa del disegno di legge di bilancio possono essere descritte come segue:

§  politiche di previdenza, assistenza e ad altre forme di sostegno: 208,9 miliardi (pari a 23,4 per cento degli stanziamenti totali), che finanzieranno prevalentemente la proroga della riforma Irpef, altre misure di riduzione del carico fiscale sul lavoro, politiche per la famiglia e spesa sociale, le pensioni, le politiche del lavoro e il sostegno alle imprese;

§  politiche relative alla salute e all’istruzione: 160,1 miliardi (17,9 per cento);

§  affari economici: circa 138,3 miliardi (15,5 per cento), finalizzati tra l’altro al rinnovo contratti di Stato;

§  servizi istituzionali e generali: 125,9 miliardi (14,1 per cento);

§  servizi pubblici generali: 87,4 miliardi (9,8 per cento), in buona parte destinati alla missione “Difesa e sicurezza del territorio” (30,8 miliardi) e alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (26,1 miliardi);

§  spesa per interessi: 106,3 miliardi (11,9 per cento);

§  Contributo Enti territoriali alla finanza pubblica: 59,9 miliardi, al netto di quelli per la spesa sanitaria che sono considerati nella categoria Salute e Istruzione (6,7 per cento);

§  cultura, ambiente e qualitŕ della vita: circa 7 miliardi (0,8 per cento).

 

La prima sezione della legge di bilancio

 

Dopo la riforma operata nel 2016, la legge di bilancio risulta costituita da un provvedimento unico, articolato in due sezioni.

La prima sezione (che assorbe in gran parte i contenuti della ex legge di stabilitŕ) reca esclusivamente le misure normative tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, Documento di Economia e Finanza (DEF) e la relativa Nota di aggiornamento (NADEF). La seconda sezione (che assolve, nella sostanza, le funzioni dell’ex disegno di legge di bilancio) č dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di rimodulazioni e di variazioni della legislazione di spesa che non necessitano di innovazioni normative.

 

L’articolo 21, comma 1-ter, della legge n. 196 del 2009, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio. In estrema sintesi, la prima sezione contiene esclusivamente:

-       la determinazione del livello massimo dei saldi del bilancio dello Stato per il triennio di riferimento,

-       le norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;

-       le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva o a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;

-       l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego nel triennio;

-       le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

 

In ogni caso, la prima sezione non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge.

 

La seconda sezione della legge di bilancio

 

La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla Sezione II del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le variazioni della legislazione vigente di spesa non determinate da innovazioni normative (art. 21, comma 1-sexies, legge n. 196/2009).

La parte contabile del bilancio contenuta nella Sezione II č venuta ad assumere, a seguito della riforma del 2016, un contenuto sostanziale potendo incidere direttamente, attraverso le rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti.

Le variazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti compongono, dunque, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, il complesso della manovra di finanza pubblica.

Le previsioni contenute nella Sezione II:

-       sono formate sulla base della legislazione vigente, la quale include sia l'aggiornamento delle previsioni di spesa per oneri inderogabili e per fabbisogno sia le rimodulazioni compensative, che possono interessare anche i fattori legislativi, proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio,

-       evidenziano per ciascuna unitŕ di voto, le proposte relative a rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti;

-       riportano, per ciascuna unitŕ di voto, anche gli effetti delle variazioni derivanti dalle disposizioni contenute nella Sezione I. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unitŕ di voto, previsioni c.d. “integrate” con gli effetti della manovra.

Le unitŕ di voto parlamentare e la classificazione delle spese

Ai sensi dell’articolo 25 della legge di contabilitŕ, la classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:

a)     le missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;

b)     i programmi, che costituiscono le unitŕ di voto parlamentare, e rappresentano aggregati di spesa con finalitŕ omogenea diretti al perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni;

c)      le unitŕ elementari di bilancio, che rappresentano le unitŕ di gestione e rendicontazione – attualmente i capitoli - eventualmente ripartite in piani di gestione.

Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state introdotte nel bilancio dello Stato le azioni, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalitŕ della spesa. Al momento, esse rivestono carattere meramente conoscitivo, ad integrazione della classificazione per capitoli.

Le azioni complessive del bilancio dello Stato sono rappresentate in un prospetto dell’atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta il bilancio per Missione, Programma e Azione nella sua interezza.

 

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare le previsioni relative all’anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale. Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono, tuttavia, limite alle autorizzazioni di impegno e pagamento.

Nell’ambito di ciascuna unitŕ di voto (programma), le spese sono classificate a seconda della natura autorizzatoria di spesa sottostante in:

§  oneri inderogabili, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle cosě identificate per espressa disposizione normativa);

§  fattori legislativi, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

§  spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

 

A tale classificazione si collega il diverso grado di flessibilitŕ e di manovrabilitŕ della spesa stessa, ai fini dell’applicazione della disciplina della flessibilitŕ del bilancio (cfr. paragrafo seguente).

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno č indicata in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.

La flessibilitŕ degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo

La c.d. flessibilitŕ di bilancio consente alle amministrazioni di incidere sugli stanziamenti di spesa relativi ai fattori legislativi – determinati cioč da norme di legge - al fine di modularne le risorse secondo le necessitŕ connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

L’articolo 23, comma 3, della legge n. 196 consente, nella Sezione II, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

a)    la rimodulazione in via compensativa tra le dotazioni di spesa relative a fattori legislativi all’interno di ciascuno stato di previsione, anche tra missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (c.d. rimodulazione verticale).

Č consentita altresě la rimodulazione delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale, nel rispetto del vincolo finanziario complessivo, per l’adeguamento delle dotazioni finanziarie al Cronoprogramma dei pagamenti (ai sensi dell'art. 30, co. 2, della legge n. 196): in questo caso, le rimodulazioni coinvolgono una singola autorizzazione di spesa e trovano compensazione nell’ambito del periodo pluriennale di riferimento (c.d. rimodulazione orizzontale). Per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale č inoltre prevista la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio. Tale facoltŕ č concessa per una sola volta per le medesime risorse;

b)    il rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale delle leggi di spesa vigenti, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni di autorizzazioni legislative di spesa, in quanto non compensative, concorrono alla manovra di finanza pubblica.

Č prevista esplicita evidenza contabile delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in appositi allegati conoscitivi agli stati di previsione della spesa, che vengono aggiornati anche all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

La struttura degli stati di previsione della spesa

La Sezione II del disegno di legge di bilancio č costituita dallo stato di previsione dell’entrata e dagli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri (Tomo III del disegno di legge).

Il deliberativo di ciascuno stato di previsione della spesa espone gli stanziamenti dei programmi di spesa del Ministero, che costituiscono l’unitŕ di voto parlamentare, con i seguenti Allegati:

?        Rimodulazioni compensative verticali di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a);

?        Rimodulazioni compensative orizzontali di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a) e art. 30, co. 2, lett. a);

?        Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);

?        Dettaglio, per unitŕ di voto, delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);

?        Reiscrizione somme non impegnate (art. 30 c.2).

 

Ogni stato di previsione della spesa presenta la nota integrativa, che contiene gli elementi informativi dei programmi, con riferimento alle azioni sottostanti, alle risorse finanziarie ad esso destinate per il triennio, e le norme autorizzatorie che lo finanziano.

Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, degli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

 

L’articolo 21, comma 14, della legge di contabilitŕ dispone l'approvazione con distinti articoli di ciascuno stato di previsione dell’entrata e della spesa.

 

 


Schede di lettura -
Prima Sezione

 


Articolo 18, comma 3
(Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa)

 

L’articolo 18, comma 3, incrementa di 93,7 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025, il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF), al fine di finanziare l’incremento dei trattamenti accessori del personale docente, in coerenza con quanto disposto, dagli altri commi dell’articolo, per le altre categorie di personale delle pubbliche amministrazioni.

 

L’articolo 18, comma 3, prevede effetti finanziari, in termini di maggiori spese, per un importo di 93,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

 

 

In particolare, il comma 3 dell’articolo 18 dispone che, al fine di attuare quanto disposto dal comma 1 del medesimo articolo, in materia di incremento dei trattamenti accessori del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa č incrementato di 93,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per il personale docente.

 

Si ricorda che il comma 1 dell’articolo 18 - per approfondimenti sul quale si rinvia all’apposita scheda di lettura - stabilisce che al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 80 del 2021 (legge n. 113 del 2021), le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalitŕ nel 2024, con modalitŕ e criteri da stabilire nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024 di una misura percentuale del monte salari 2021 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 112,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivitŕ produttive, mediante l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.

 

La relazione tecnica informa che l’incremento delle risorse da destinare ai trattamenti accessori del personale docente, mediante il rifinanziamento del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa disposto dal comma in esame, corrisponde allo 0,22 del monte salari 2021, esattamente come per le altre categorie di personale coinvolte dalle norme di cui ai precedenti commi 1 e 2 dell’articolo 18.

 

Si ricorda che il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) č disciplinato dall’articolo 40 del Contratto collettivo nazionale relativo al personale del comparto istruzione e ricerca – triennio 2016/2018. Da ultimo, il medesimo fondo, in base all’articolo 78 Contratto collettivo nazionale relativo al personale del comparto istruzione e ricerca – triennio 2019/2021, č inoltre alimentato dalle risorse richiamate dal medesimo articolo, che ne ha altresě modificato, in parte, la disciplina.

 

Quanto al contenuto del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), al suo interno sono ricompresi:

a) il Fondo per l’Istituzione Scolastica;

b) le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva;

c) le risorse destinate alle funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa;

d) le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA;

e) le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica;

f) le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;

g) le risorse indicate nell’articolo 1, comma 126, della legge n. 107 del 2015, oggi fondo di valorizzazione del personale scolastico;

h) le risorse per turni notturni e festivi svolti dal personale ATA ed educativo presso i Convitti e gli Educandati.

In virtů del citato articolo 78 del CCNL 2019/2021, il MOF č, inoltre, alimentato dalle seguenti risorse previste da disposizioni di legge, nei loro valori annuali:

a) le risorse di cui all’art. 1, comma 126, della legge n. 107 del 2015 (giŕ richiamate);

b) risorse di cui all’art. 1, comma 592, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), che istituisce un’apposita sezione nell’ambito del fondo al fine di valorizzare la professionalitŕ dei docenti delle istituzioni scolastiche statali;

c) risorse di cui all’art. 1, comma 770 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), che istituisce un’apposita sezione nell’ambito del fondo al fine di garantire la continuitŕ didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole;

d) altre eventuali disposizioni di legge che destinano specifiche risorse al MOF.

Il Fondo MOF č finalizzato a remunerare il personale per le seguenti finalitŕ:

a) finalitŕ giŕ previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29 novembre 2007;

b) i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva;

c) le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;

d) gli incarichi specifici del personale ATA;

e) i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;

f)  utilizzo delle risorse indicate nell’articolo 1, comma 126, della legge n. 107 del 2015, oggi fondo di valorizzazione del personale scolastico, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019 (in base al quale le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, giŕ confluite nel MOF, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione);

g) utilizzo delle risorse finalizzate a valorizzare la professionalitŕ dei docenti delle istituzioni scolastiche statali;

h) utilizzo delle risorse finalizzate a garantire la continuitŕ didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole;

i)  utilizzo delle risorse finalizzate a remunerare le prestazioni del personale secondo le finalitŕ indicate dalle norme di legge che ne hanno previsto lo stanziamento nell’ambito del MOF;

l)  altri compensi finanziati a carico del MOF sulla base delle vigenti disposizioni del CCNL.

Il Fondo MOF č ripartito tra le diverse finalitŕ di cui sopra e tra le singole istituzioni scolastiche ed educative in sede di contrattazione integrativa di livello nazionale ed il relativo contratto collettivo č stipulato, di norma, con cadenza triennale.

 


 

Articoli 32 e 33
(Buono per le rette relative alla frequenza di asili nido e per le forme di supporto domiciliare per bambini affetti da gravi patologie croniche)

 

 

Gli articoli 32 e 33 recano alcune modifiche della disciplina sul buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per le forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di etŕ e affetti da gravi patologie croniche. L’articolo 32 esclude dal valore dell’ISEE[1], rilevante al fine della determinazione della misura del buono, l’importo (corrisposto al nucleo familiare) dell’assegno unico e universale per i figli a carico[2]; in conseguenza di tale esclusione, il limite di spesa per il buono in esame viene incrementato di 5 milioni di euro annui. Il comma 1 dell’articolo 33 sopprime una delle condizioni alle quali č subordinata una quota di importo del buono; la condizione ora soppressa č costituita dalla presenza nel nucleo familiare di almeno un figlio di etŕ inferiore ai dieci anni, oltre che di un figlio nato dopo il 31 dicembre 2023 (questa seconda condizione resta ferma). In relazione a tale soppressione, il successivo comma 2 incrementa ulteriormente, nelle misure ivi indicate, il suddetto limite di spesa[3].

 

L’articolo 32 e il comma 2 dell’articolo 33 dispongono incrementi del limite di spesa per il buono in esame. L’incremento č complessivamente pari a 102 milioni di euro per l’anno 2025, 136 milioni per l’anno 2026, 199 milioni per l’anno 2027, 202 milioni per l’anno 2028 e 205 milioni annui a decorrere dall’anno 2029.

 

Gli articoli 32 e 33 in esame concernono la disciplina del suddetto buono, prevista dall’articolo 1, comma 355, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni[4]. Si ricorda che il buono č corrisposto dall’INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l’iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private ovvero previa presentazione di un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta – sulla base di idonea documentazione – che attesti, per l'intero anno di riferimento, l'impossibilitŕ del bambino di frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica[5].

La misura del buono, come accennato, varia anche in relazione al valore dell’ISEE. Piů in particolare, la misura č pari a 3.600 euro annui in relazione ai nati dopo il 31 dicembre 2023, a condizione che il valore dell’ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 40.000 euro – il valore di  ISEE del nucleo familiare, in base alla modifica operata dal presente articolo 32, viene computato, ai fini in oggetto, al netto dell’assegno unico e familiare per i figli a carico –; la novella di cui al comma 1 dell’articolo 33, come detto, sopprime, al fine del riconoscimento del suddetto importo di 3.600 euro annui, la condizione della presenza nel nucleo familiare di almeno un altro figlio di etŕ inferiore ai dieci anni. Nelle altre ipotesi, la misura del buono č pari a: 3.000 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro; 2.500 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro; 1.500 euro annui per i casi in cui l’ISEE superi i 40.000 euro e per i casi di insussistenza o di insufficienza della documentazione relativa all’ISEE[6]. Anche con riferimento a tutte queste altre ipotesi, l’ISEE, ai sensi del presente articolo 32, viene ora computato al netto dell’assegno unico e familiare per i figli a carico.

Gli incrementi del limite di spesa per il buono in esame operati dall’articolo 32 e dal comma 2 dell’articolo 33 sono pari complessivamente a 102 milioni di euro per l’anno 2025, 136 milioni per l’anno 2026, 199 milioni per l’anno 2027, 202 milioni per l’anno 2028 e 205 milioni annui a decorrere dall’anno 2029 (come detto, la quota di incremento disposta dall’articolo 32 č pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025). La relazione tecnica allegata al disegno di legge riporta gli importi totali attuali del limite di spesa, come incrementato dalle norme in esame; essi sono pari a: 942,8 milioni per l’anno 2025, 1.033,8 milioni per l’anno 2026, 1.110,8 milioni per l’anno 2027, 1.127,8 milioni per l’anno 2028, 1.144,8 milioni annui a decorrere dal 2029.

Si ricorda che, nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi, anche in via prospettica, scostamenti rispetto al complessivo limite di spesa programmato (come incrementato dai valori summenzionati), l’INPS non prende in esame ulteriori domande; tuttavia, l'importo del buono puň essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato secondo la procedura prevista dal suddetto comma 355 e tenuto conto degli esiti del monitoraggio finanziario dell’INPS.

Articolo 43
(Disposizioni in materia di finanziamento sportivo)

 

L’articolo 43 include il Comitato italiano paralimpico (CIP) tra i soggetti istituzionali, costituenti il movimento sportivo nazionale, destinatari della quota del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei settori di attivitŕ sportiva, incrementando al contempo il limite minimo di risorse a tali soggetti destinabile, da 410 milioni di euro annui a 438.761.503 euro annui dal 2025 al 2034 e a 422.165.697 euro annui a decorrere dall’anno 2035. Le risorse incrementali, pari a 28.761.503 euro annui dal 2025 al 2034 e a 12.165.697 euro annui a decorrere dall’anno 2035, sono destinate al CIP per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attivitŕ istituzionali. Resta inalterato l’ammontare delle risorse destinate agli altri enti coinvolti (CONI, Sport e Salute Spa, NADO Italia, oltre che alle federazioni, discipline ed enti di promozione sportiva associati). In generale, sull’ammontare complessivo del finanziamento del movimento sportivo nazionale, si prevede che l’eventuale eccedenza delle suddette entrate, accertate annualmente, rispetto agli importi minimi sopra citati (di 438.761.503 euro annui fino al 2034 e di 422.165.697 euro annui a decorrere dall’anno 2035), sia attribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio in favore del Dipartimento per lo sport, al Coni, al Comitato italiano paralimpico, nonché a Sport e Salute S.p.a., per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite. Infine, a decorrere dall’anno 2025, č abrogata la vigente autorizzazione di spesa per il finanziamento delle attivitŕ istituzionali del Comitato paralimpico nazionale.

 

L’articolo 43, secondo quanto riporta la relazione tecnica, non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica poiché la quota di risorse del finanziamento al movimento sportivo nazionale che vengono assegnate al CIP č in linea con le risorse giŕ stanziate a tale ente a legislazione vigente. La nuova autorizzazione di spesa introdotta dal comma 1 dell’articolo in commento č compensata dall’abrogazione, operata dal comma 2, dell’autorizzazione di spesa oggi vigente.

 

L’articolo in commento, composto da due commi, al comma 1 reca alcune novelle all’articolo 1, commi 630, 630-bis e 632 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) (si veda il testo a fronte in calce), in materia di finanziamento del movimento sportivo nazionale, finalizzate ad inserire il Comitato Italiano Paralimpico tra i destinatari delle risorse ivi stanziate, che vengono conseguentemente incrementate.

 

Si ricorda che la disciplina del finanziamento del movimento sportivo nazionale č giŕ stata oggetto, nel corso del 2024 (ed in particolare, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, al cui dossier si rinvia per ogni approfondimento), di un intervento di riforma, volto ad introdurre, tra i destinatari diretti del finanziamento, anche in qual caso conseguentemente incrementato, la NADO Italia - Organizzazione nazionale antidoping - ente al quale, la medesima norma conferiva personalitŕ giuridica di diritto privato.

 

In particolare, la lettera a) della disposizione in esame modifica il suddetto articolo 1, comma 630 della legge di bilancio 2019.

 

Si ricorda che il citato comma 630 prevede, a legislazione vigente, al primo periodo, che, a decorrere dall'anno 2019 e sino al 2025, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa č stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attivitŕ: gestione di impianti sportivi, attivitŕ di club sportivi, palestre e altre attivitŕ sportive.

 

Ora, la disposizione in commento aggiunge al CONI e a Sport e salute Spa anche il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), elevando di 28.761.503 euro (annui) il livello di finanziamento complessivo per i predetti enti (valido sino al 2025 compreso), e portandolo quindi a 438.761.503 euro totali (per anno).

 

Il medesimo comma 630 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, al secondo periodo, a legislazione vigente, prevede che le risorse di cui al primo periodo (che, si ricorda, sono - sempre a legislazione vigente - non inferiori complessivamente a 410 milioni di euro annui) sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attivitŕ istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; per una quota non inferiore a 363 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639 (ossia, alla riforma dei concorsi pronostici sportivi).

 

Ora, la disposizione in commento, aggiunge a tale secondo periodo che le risorse di cui al primo periodo (che, come visto, la disposizione in esame innalza complessivamente a 438.761.503 euro annui) sono destinate al CIP, nella misura di 28.761.503 euro (sino al 2025), per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attivitŕ istituzionali, per la copertura degli oneri relativi alla preparazione paralimpica e al supporto della delegazione italiana, nonché per il finanziamento delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche, degli enti di promozione paralimpica. Le ulteriori destinazioni per i restanti 410 milioni di euro annui (per il CONI, per Sport e Salute Spa e per la copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639) vengono confermate.

 

Il suddetto comma 630 della legge di bilancio 2019 – non modificato per la parte residua – prosegue prevedendo che al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa.

 

La lettera b) della disposizione in esame modifica il successivo comma 630-bis dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019, con disposizioni di analogo tenore, ma riferite agli esercizi finanziari successivi al 2025.

 

Si ricorda che il citato comma 630-bis prevede, a legislazione vigente, al primo periodo, che, a decorrere dall'anno 2026, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della societŕ Sport e salute Spa e dell'Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (NADO Italia) č stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attivitŕ: gestione di impianti sportivi, attivitŕ di club sportivi, palestre e altre attivitŕ sportive.

 

Ora, la disposizione in commento aggiunge al CONI, a Sport e salute Spa e all’Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (NADO Italia) anche il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), elevando al contempo il livello di finanziamento complessivo per i predetti enti, per il periodo dal 2026 al 2034, di 28.761.503 euro annui – per un totale di 438.761.503 euro annui – e, per il periodo a decorrere dal 2035, di 12.165.697 euro annui – per un totale di 422.165.697 euro annui.

 

Il medesimo comma 630-bis dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, al secondo periodo, a legislazione vigente, prevede che le risorse di cui al primo periodo (che, si ricorda, sono - sempre a legislazione vigente - non inferiori complessivamente a 410 milioni di euro annui), sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al suo funzionamento e alle sue attivitŕ istituzionali nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; nella misura di 7,7 milioni di euro annui alla NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia; per una quota non inferiore a 355,3 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri connessi alla riforma dei concorsi pronostici sportivi di cui ai successivi commi da 634 a 639.

 

Ora, la disposizione in commento, aggiunge a tale secondo periodo che le risorse di cui al primo periodo (che, come visto, la disposizione in esame innalza complessivamente a 438.761.503 euro annui dall’anno 2026 al 2034 e a 422.165.697 euro annui a decorrere dall’anno 2035) sono destinate al CIP, nella misura di 28.761.503 euro annui dall'anno 2026 all'anno 2034 e nella misura di 12.165.697 euro annui a decorrere dal 2035, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attivitŕ istituzionali, per la copertura degli oneri relativi alla preparazione paralimpica e al supporto della delegazione italiana, nonché per il finanziamento delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche, degli enti di promozione paralimpica. Le ulteriori destinazioni per i restanti 410 milioni di euro annui (per il CONI, per Sport e Salute Spa e per la copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639) vengono anche qui confermate.

 

Il suddetto comma 630-bis della legge di bilancio 2019 – non modificato per la parte residua – prosegue prevedendo che al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 272,3 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa.

 

Il successivo comma 631 della legge di bilancio 2019 – anch’esso non modificato dalla disposizione in commento – prevede che in sede di prima applicazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autoritŕ di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CONI, possono essere rimodulati gli importi di cui al comma 630, secondo periodo.

 

La lettera c) del comma 1 in esame sostituisce il successivo comma 632 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019.

 

Si ricorda che il suddetto comma 632 della legge di bilancio 2019 prevede, a legislazione vigente, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autoritŕ di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulati annualmente gli importi di cui al precedente comma 630, primo periodo, in relazione alle entrate effettivamente incassate ai sensi del suddetto periodo e accertate in sede di assestamento o di bilancio.

 

Ora, la disposizione in commento riscrive integralmente il comma 632. Si prevede - nel nuovo testo - che con decreto annuale del Ministro dell’economia e delle finanze sono accertate le entrate di cui ai precedenti commi 630 e 630-bis. Qualora le entrate di cui sopra siano superiori all’importo di 438.761.503 euro annui fino all’anno 2034 e all’importo di 422.165.697 euro annui a decorrere dall’anno 2035, la differenza č attribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autoritŕ politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio in favore del Dipartimento per lo sport, al Coni, al Comitato italiano paralimpico, nonché a Sport e Salute S.p.a., per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame prevede che, in relazione a quanto disposto dal precedente comma 1, a decorrere dall’anno 2025, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 190, della legge n. 190 del 2014 (di 7 milioni di euro annui) č abrogata.

 

Si ricorda che il suddetto articolo 1, comma 190 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilitŕ 2015) prevede che per il finanziamento delle attivitŕ istituzionali del Comitato paralimpico nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 189 del 2003 (ossia per il per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica delle persone disabili), č autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

L’articolo 3 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha disposto un incremento di 4 milioni di euro dell’autorizzazione di spesa sopra descritta, per l’anno 2024, al fine di consentire al Comitato italiano paralimpico di provvedere ai propri fini istituzionali a fronte dei maggiori costi relativi alla XVII edizione dei Giochi Paralimpici 2024.

 

Si segnala che il capitolo destinato, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, alle somme da trasferire al Comitato italiano paralimpico per il finanziamento delle sue attivitŕ istituzionali č il capitolo 2132, con una dotazione di competenza, a legislazione vigente, per il 2025, pari a 31.716.403 euro che, diventano, per effetto delle misure di I e II sezione contenute nel disegno di legge in commento, 30.130.584 euro.


 

TESTO A FRONTE ART. 43 DDL DI BILANCIO

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (L. 145/2018)

Testo vigente

Modificazioni apportate dall’art. 43 dell’AC 2112

Art. 1

Art. 1

(Comma 630)

(Comma 630)

A decorrere dall'anno 2019 e sino al 2025, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa č stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attivitŕ: gestione di impianti sportivi, attivitŕ di club sportivi, palestre e altre attivitŕ sportive.

 

Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attivitŕ istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; per una quota non inferiore a 363 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa. Per l'anno 2019 restano confermati nel loro ammontare gli importi comunicati dal CONI ai soggetti di cui al terzo periodo ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione.

A decorrere dall'anno 2019 e sino al 2025, il livello di finanziamento del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa č stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 438.761.503 euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attivitŕ: gestione di impianti sportivi, attivitŕ di club sportivi, palestre e altre attivitŕ sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CIP, nella misura di 28.761.503 euro, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attivitŕ istituzionali, per la copertura degli oneri relativi alla preparazione paralimpica e al supporto della delegazione italiana, nonché per il finanziamento delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche, degli enti di promozione paralimpica; al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attivitŕ istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; per una quota non inferiore a 363 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa. Per l'anno 2019 restano confermati nel loro ammontare gli importi comunicati dal CONI ai soggetti di cui al terzo periodo ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione.

(Comma 630-bis)

(Comma 630-bis)

A decorrere dall'anno 2026, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della societŕ Sport e salute Spa e dell'Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (NADO Italia) č stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attivitŕ: gestione di impianti sportivi, attivitŕ di club sportivi, palestre e altre attivitŕ sportive.

 

 

 

Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al suo funzionamento e alle sue attivitŕ istituzionali nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; nella misura di 7,7 milioni di euro annui alla NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia; per una quota non inferiore a 355,3 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 272,3 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa.

A decorrere dall'anno 2026, il livello di finanziamento del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della societŕ Sport e salute Spa e dell'Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (NADO Italia) č stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 438.761.503 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034 e a 422.165.697 euro annui a decorrere dall’anno 2035, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attivitŕ: gestione di impianti sportivi, attivitŕ di club sportivi, palestre e altre attivitŕ sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CIP, nella misura di 28.761.503 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034 e nella misura di 12.165.697 euro annui a decorrere dall’anno 2035, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attivitŕ istituzionali, per la copertura degli oneri relativi alla preparazione paralimpica e al supporto della delegazione italiana, nonché per il finanziamento delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche, degli enti di promozione paralimpica; al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al suo funzionamento e alle sue attivitŕ istituzionali nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; nella misura di 7,7 milioni di euro annui alla NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia; per una quota non inferiore a 355,3 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 272,3 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa.

(Comma 631)

(Comma 631)

In sede di prima applicazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autoritŕ di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CONI, possono essere rimodulati gli importi di cui al comma 630, secondo periodo.

Identico

(Comma 632)

(Comma 632)

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autoritŕ di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulati annualmente gli importi di cui al comma 630, primo periodo, in relazione alle entrate effettivamente incassate ai sensi del suddetto periodo e accertate in sede di assestamento o di bilancio.

Con decreto annuale del Ministro dell’economia e delle finanze sono accertate le entrate di cui ai commi 630 e 630-bis. Qualora le entrate di cui al primo periodo siano superiori all’importo di 438.761.503 euro annui fino all’anno 2034 e all’importo di 422.165.697 euro annui a decorrere dall’anno 2035, la differenza č attribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autoritŕ politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio in favore del Dipartimento per lo sport, al Coni, al Comitato italiano paralimpico, nonché alla Sport e Salute S.p.a., per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.

 

 

 


 

Articolo 44
(Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano)

 

L’articolo 44 incrementa di 15 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.

 

L’articolo 44 prevede maggiori spese pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

 

L’articolo in commento, costituito da un solo comma, incrementa di 15 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all’articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

 

 

Il comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha istituito presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri (poi sostituito dal Dipartimento per lo sport per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2020) il citato fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, destinando le risorse ivi stanziate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalitŕ:

§  incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport;

§  sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale;

§  sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale;

§  sostenere la maternitŕ delle atlete non professioniste;

§  garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalitŕ del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione;

§  sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale.

L'utilizzo del fondo č disposto con uno o piů decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

 

La dotazione del fondo č stata varie volte rideterminata nel corso degli ultimi anni. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze allegata al presente disegno di legge, il fondo in questione, appostato al capitolo 2154, presenta una dotazione di competenza pari, per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027, a 26.466.387 euro.

Nel corso del 2022 due decreti-legge consecutivi hanno introdotto anche una parziale modifica della destinazione di tali risorse.

In particolare, l’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, ha disposto che, per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse del fondo in parola potessero essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e societŕ sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e societŕ sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, ed in particolare, che una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo, fosse destinata alle societŕ e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attivitŕ natatoria.

Subito a seguire, l’articolo 7, commi da 1 a 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, ha in parte confermato tale disposizione (sebbene omettendo il riferimento alla quota massima del 30 per cento della dotazione complessiva del fondo riservata alle societŕ e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attivitŕ natatoria), stavolta al fine di consentire alle associazioni e societŕ sportive dilettantistiche, e particolarmente a quelle che gestiscono impianti sportivi e piscine, di far fronte alla crisi economica determinata dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e ridurne gli effetti distorsivi.

Piů di recente, l’articolo 11-bis del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 ha previsto che una quota delle risorse del fondo di cui si discorre, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, sia utilizzata, quanto a 300.000 euro annui, per il funzionamento del Nucleo di valutazione delle proposte di candidatura per la realizzazione di grandi eventi sportivi a carattere internazionale istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a 100.000 euro annui, per la copertura delle spese tecniche derivanti dalla stipula della convenzione che, per lo svolgimento di tali funzioni di valutazione, il Dipartimento puň stipulare con la societŕ Sport e salute S.p.a.

Infine, la legge 31 maggio 2024, n. 80 ha stanziato, con copertura a valere sulle risorse del fondo, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, quale contributo in favore della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona.


 

Articolo 45
(Paralimpiadi Milano-Cortina 2026)

 

L’articolo 45 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro per l’anno 2025 e di 50 milioni di euro per l’anno 2026, per le esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026.

 

L’articolo 45 comporta maggiori spese pari a 0,5 milioni di euro per il 2025 e a 50 milioni di euro per il 2026.

 

 

L’articolo in commento, composto da un unico comma, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro per l’anno 2025 e di 50 milioni di euro per l’anno 2026, finalizzato a contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, nonché all’accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere che assisteranno agli eventi sportivi delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026.

Si prevede che il riparto delle succitate risorse sia operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni coinvolte, su proposta dell’Autoritŕ politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

 

Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze allegato al presente disegno di legge, il fondo in questione, di nuova istituzione, risulta appostato al capitolo 2019.


 

Articolo 46
(
Rifinanziamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi dell’Istituto per il credito sportivo e culturale)

 

L’articolo 46 incrementa di 50 milioni di euro per l’anno 2026 e di 40 milioni di euro per l’anno 2027 la dotazione del fondo speciale istituito presso l’Istituto per il credito sportivo ai fini della concessione di contributi per il pagamento di interessi sui mutui.

 

L’articolo 46 comporta maggiori spese pari a 50 milioni di euro per il 2026 e a 40 milioni di euro per il 2027.

 

 

L’articolo in commento, composto da un unico comma, incrementa di 50 milioni di euro per l’anno 2026 e di 40 milioni per l’anno 2027 la dotazione del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi istituito presso l’Istituto per il credito sportivo ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, ai fini della concessione di contributi per il pagamento di interessi sui mutui.

 

Si ricorda che l’Istituto per il credito sportivo č un ente pubblico economico, istituito con la legge n. 1295 del 1957, e successivamente disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453, che opera nel settore del credito per lo sport e per le attivitŕ culturali. La legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), in particolare all’articolo 1, commi da 619 a 626, ne ha disposto la trasformazione in societŕ per azioni di diritto singolare, denominata “Istituto per il credito sportivo e culturale Spa”, prevedendone contestualmente l’assoggettamento alle disposizioni del testo unico in materia bancaria e creditizia, nonché ai poteri di controllo della Corte dei conti.

 

Ai sensi dell’articolo 5 della citata legge istitutiva, la n. 1295 del 1957, l'Istituto per il credito sportivo puň concedere contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalitŕ istituzionali, con le disponibilitŕ di un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo. La concessione del contributo agli interessi puň essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piů gravi anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi controlli, nelle condizioni previste dal contratto di concessione del finanziamento.

 

La disciplina del fondo in parola č stata integrata dall’articolo 10 del giŕ ricordato decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453, che ha riordinato l’Istituto per il credito sportivo. In particolare, tale articolo dispone che il fondo č alimentato dal versamento, da parte del CONI, di due distinte aliquote sugli incassi lordi dei concorsi pronostici (pari nel complesso al 3%), dagli importi dei premi dei concorsi pronostici colpiti da decadenza, oltreché dai proventi netti derivanti dagli investimenti del fondo.

 

La legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), nel disporre la trasformazione in societŕ per azioni dell’Istituto per il credito sportivo e culturale, ha confermato, tramite il comma 623 dell’articolo 1, la gestione in capo al nuovo soggetto dei fondi precedentemente gestiti, tra cui quello in parola. La gestione č separata e a titolo gratuito. Al Ministro per lo sport e i giovani e al Ministro della cultura č attribuito il potere di indirizzo delle rispettive gestioni separate.

Ai sensi del comma 625, al Ministro per lo sport e i giovani, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, sentita la Banca d'Italia, č demandato il compito, tra l’altro, di stabilire i criteri di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi per la gestione dei fondi speciali, oltreché le modalitŕ e i criteri di nomina e di insediamento degli organi di gestione e controllo di tali fondi.

 

Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze allegato al presente disegno di legge, le risorse stanziate dall’articolo in commento sono riversate nel capitolo 2158, “Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il contributo in conto interessi sui finanziamenti erogati dall'istituto per il credito sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquiditŕ delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle societŕ sportive dilettantistiche”, che presenta una dotazione di competenza pari a 45.125.000 euro per il 2025, 95.125.000 euro per il 2026 e 40.000.000 per il 2027.

 


 

Articolo 84
(Disposizioni in materia di valorizzazione del sistema scolastico)

 

L’articolo 84 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito il fondo per la valorizzazione del sistema scolastico.

 

L’articolo 84 prevede maggiori spese per la dotazione del Fondo pari a un importo di 122 milioni di euro per l'anno 2025, 189 milioni di euro per l’anno 2026 e 75 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

 

 

Il comma 1 dell’articolo in esame dispone che nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito č istituito un fondo per la valorizzazione del sistema scolastico con una dotazione di 122 milioni di euro per l'anno 2025, 189 milioni di euro per l’anno 2026 e 75 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

 

Nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito allegato al presente disegno di legge le somme stanziate dal comma 1 del presente articolo risultano appostate al capitolo 1281, di nuova istituzione, denominato “Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico”, nell’ambito del Programma 1.1 “Programmazione e coordinamento dell'istruzione”, Azione “Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica”, di competenza del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale.

 

 


 

Articolo 85
(
Disposizioni in materia di Carta elettronica per
l’aggiornamento e la formazione del docente
)

 

L’articolo 85 dispone l’estensione, non piů solo per il 2023, bensě in via strutturale, della Carta del docente ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, e ne ridetermina l’importo, stabilendo che, in luogo dei precedenti 500 euro in somma fissa, lo stesso sarŕ determinato annualmente, con decreto ministeriale, fino a un tetto massimo di 500 euro.

 

L’articolo 85 prevede maggiori spese pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

 

 

L’articolo in commento reca disposizioni in materia di Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente (cosiddetta “Carta del docente”).

 

Si ricorda in via preliminare che, ai sensi dell’articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, č stata istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123 del medesimo articolo, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (Carta del docente). La Carta, dell’importo nominale, a legislazione vigente, di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puň essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivitŕ di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione e del merito, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l’acquisto di strumenti musicali, nonché  per iniziative coerenti con le attivitŕ individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al successivo comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

In base all’articolo 1, comma 122, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universitŕ e della ricerca (ora Ministero dell’istruzione e del merito) e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti i criteri e le modalitŕ di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identitŕ digitale, nonché le modalitŕ per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.

In attuazione di quanto disposto da tale comma, č stato emanato il D.P.C.M. 28 novembre 2016, recante la “Disciplina delle modalitŕ di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.

Infine, in base al comma 123, per le finalitŕ di cui al comma 121 č autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015, piů volte rideterminata nel corso degli anni.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al tema dedicato presente nel Portale della documentazione della Camera dei deputati.

 

In particolare, il comma 1, lettera a), modifica l’articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, che disciplina per l’appunto, come si dirŕ piů diffusamente in seguito, la Carta del docente, aggiungendo tra i soggetti destinatari della stessa, oltre ai docenti di ruolo, anche i docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.

 

Si rammenta, che l’articolo 15 del decreto-legge n. 69 del 2023 (c.d. decreto salva-infrazioni) ha esteso, solo per l’anno 2023, il riconoscimento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (Carta del docente), prevista dalla legge n. 107 del 2015 per un importo di 500 euro annui a persona, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, stanziando a tal fine 10,9 milioni di euro.

La legislazione attualmente vigente, pertanto, prevede che il beneficio della Carta docente spetti ai docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato, mentre ai docenti con contratto di supplenza annuale al 31 agosto su posto vacante e disponibile, il beneficio č spettato solo per l’anno 2023.

L’intervento legislativo in commento, mirante a rendere strutturale l’estensione del beneficio anche ai docenti con contratto di supplenza annuale, č volto ad adattare l’ordinamento nazionale rispetto a quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con l’ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. La pronuncia in parola, in particolare, ha ritenuto non compatibile con il diritto europeo – e in particolare, con l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, nonché con i principi generali di paritŕ di trattamento e di non discriminazione – la limitazione del beneficio della Carta elettronica ai soli docenti di ruolo, e non anche ai docenti non di ruolo o comunque a tempo determinato, in considerazione dell’analogia di situazione in cui le due categorie versano rispetto alla specifica esigenza di aggiornamento e formazione continua che lo strumento č teso a soddisfare.  

 

Per le ragioni esposte, dunque, andrebbe chiarito l’ambito applicativo dell’intervento in esame, il quale – riferendosi ai docenti con incarico annuale (cioč fino al 31 agosto) – potrebbe effettivamente non ricomprendere i docenti destinatari di incarichi di supplenze temporanee (fino al 30 giugno): utilizzando la terminologia della Corte di giustizia dell’Unione europea, infatti, tali docenti si configurano anch’essi come docenti non di ruolo o comunque a tempo determinato.

Sul punto si ricorda, tra l’altro, come si sia recentemente espressa anche la Corte di Cassazione, nella sentenza 29961 del 2023, statuendo (al punto 1) del dispositivo) che “La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attivitŕ di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’articolo 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”, e riconoscendo ai docenti in questione cui il beneficio non sia stato tempestivamente riconosciuto l’adempimento in forma specifica e, nel caso siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, il risarcimento per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, puň ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito.

 

Si rammenta, infatti, che l’articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 1999, nel disciplinare le supplenze, prevede che alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempre che ai posti medesimi non sia stato giŕ assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo (fino al 31 agosto).

Č previsto, inoltre, che alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attivitŕ didattiche (fino al 30 giugno). Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attivitŕ didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

L’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno sono stati, da ultimo, disciplinati con l’ordinanza n. 88 del 16 maggio 2024.

 

Il medesimo comma 1, con la lettera b), interviene, inoltre, sull’importo della Carta stabilendo, in luogo del riferimento fisso alla cifra nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, che la stessa potrŕ raggiungere un ammontare fino ad euro 500.

 

Con la lettera c) si prevede conseguentemente che, con decreto del Ministero dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalitŕ di assegnazione della Carta nonché, annualmente, l’importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti destinatari e delle risorse di cui al comma 123 del medesimo articolo 1 della legge 107 del 2015.

 

Per far fronte alla descritta estensione della platea dei destinatari, il comma 2 del disegno di legge in esame dispone che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015 č incrementata di 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

 

Si segnala che nel bilancio a legislazione vigente, i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito (2173/6, 2174/6, 2175/6, 2164/6) dedicati al finanziamento della Carta ammontavano, nel complesso a 335.936.321 euro per il 2025, cui si aggiungono i 60 milioni stanziati dal comma 2 in commento.

 

Il comma 3 inserisce, infine, all’articolo 1 della legge n. 107 del 2015, il comma 122-bis, con cui si stabilisce che, al fine di rafforzare la capacitŕ di programmazione, monitoraggio e valutazione della spesa, in coerenza con quanto previsto nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, entro il mese di settembre di ogni anno, il Ministero dell’istruzione e del merito trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione sul monitoraggio dell’utilizzo della Carta del docente.

 

La nuova programmazione della politica di bilancio e delle politiche economiche nazionali introdotta dalla riforma della governance economica europea (regolamento (UE) 2024/1263, regolamento (UE) 2024/1264, direttiva (UE) 2024/1265) č definita nel Piano strutturale di bilancio a medio termine, che stabilisce il quadro di riferimento programmatico per la gestione della finanza pubblica e la realizzazione di investimenti e riforme, valido per un periodo pari alla durata della legislatura nazionale.

Uno degli aspetti di novitŕ piů rilevanti della nuova governance economica europea č quello di favorire un maggiore orientamento verso un orizzonte di medio termine della politica di bilancio. In un contesto in cui č necessario mantenere il tasso di crescita della spesa netta nell’ambito del sentiero definito dal Piano, assumono maggiore rilievo le capacitŕ di programmazione, monitoraggio e valutazione della spesa pubblica, anche attraverso processi integrati e sistematici di revisione della spesa.

Per rispettare gli obiettivi fissati con il Piano, cercando al contempo di aumentare la qualitŕ della spesa, č necessario - come recita lo stesso Piano (qui il relativo dossier) - dotarsi di incentivi affinché le amministrazioni pubbliche abbiano la capacitŕ di valutare, anche ai fini della proposizione di specifiche modifiche, la spesa storica e di allocare le risorse per gli interventi che sono stati oggetto di una valutazione positiva.

 


 

Articolo 86
(Disposizioni per la sostenibilitŕ delle attivitŕ dei centri nazionali, dei partenariati estesi e delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale)

 

L’articolo 86, comma 1, prevede che il Ministero dell'universitŕ e della ricerca sostiene le attivitŕ dei centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché le iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al PNRR, al fine di consentirne il consolidamento nel tempo e la sostenibilitŕ economico-finanziaria al termine del periodo di attuazione del PNRR (quindi a decorrere dal 1° gennaio 2027). Il cofinanziamento č condizionato al rispetto degli obiettivi stabiliti da una serie di indicatori chiave di prestazione. Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro dell'universitŕ e della ricerca, sentiti gli altri Ministri interessati, la definizione degli indicatori chiave di prestazione nonché delle modalitŕ per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi previsti dagli indicatori stessi e per la rendicontazione delle spese sostenute. Il comma 3 istituisce quindi un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'universitŕ e della ricerca con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, per le finalitŕ di cui al comma 1. Il comma 4 demanda a un decreto del Ministro dell'universitŕ e della ricerca, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, l’individuazione dei centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, ammessi al riparto delle risorse del fondo istituito dal comma 3.

 

Secondo quanto risulta dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio, il comma 3 comporta effetti finanziari in termini di maggiori spese in conto capitale per 150 milioni per il 2027, in termini di saldo netto da finanziare.

 

 

Come sopra anticipato, il comma 1 prevede che il Ministero dell'universitŕ e della ricerca sostiene le attivitŕ dei centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché le iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al PNRR, al fine di consentirne il consolidamento nel tempo e la sostenibilitŕ economico-finanziaria al termine del periodo di attuazione del PNRR (quindi a decorrere dal 1° gennaio 2027).

 

Secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa, il sistema di cofinanziamento da parte del Ministero dell’universitŕ e della ricerca riguarda i soggetti attuatori delle iniziative di sistema della Missione 4, Componente 2, denominata “Dalla ricerca all’impresa”, di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché i programmi di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale finanziati con il Piano Nazionale Complementare (PNC), a titolaritŕ del medesimo Dicastero, al fine di garantire la continuitŕ delle attivitŕ progettuali avviate e finanziate con risorse PNRR. Il cofinanziamento istituito mira, tra l’altro, a garantire la sostenibilitŕ economico-finanziaria delle iniziative citate nel medio-lungo periodo, anche nelle fasi successive al completamento del PNRR. La scelta del cofinanziamento trova la sua ratio nella circostanza che i progetti individuati devono, tra l’altro, necessariamente dimostrare la capacitŕ di auto-sostenersi nel tempo, anche mediante la possibilitŕ di attrarre risorse dall'esterno e di innestare nuove forme organizzative, coinvolgendo ulteriori attori pubblici e privati, oltre il nucleo iniziale stesso.

Per maggiori dettagli sull’Investimento 1.3 - Partenariati estesi a universitŕ, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base della M4C2 del PNRR si veda l’allegato della decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, pp. 340-41.

Si veda altresě l’allegato al DM 15 luglio 2021, pp. 95-98 (alla cui lettura si rinvia per ulteriori dettagli), il quale descrive il programma I.1 “Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale”, con importo totale pari a euro 500 mln, a titolaritŕ del Ministero dell'universitŕ e della ricerca e complementare alla M4C2 del PNRR. L’iniziativa prevede il finanziamento di progetti di ricerca con l’obiettivo di mettere a sistema in chiave innovativa il potenziamento della ricerca nell’ambito delle tecnologie abilitanti in ambito sanitario al fine di migliorare la diagnosi, il monitoraggio, le cure assistenziali e riabilitative. Il piano proposto si attuerŕ tramite la presenza di quattro grandi iniziative basate su robotica e strumenti digitali, monitoraggio a distanza, reingegnerizzazione dei processi, data mining.

 

Il cofinanziamento č condizionato al rispetto degli obiettivi stabiliti dai seguenti indicatori chiave di prestazione:

a) affidabilitŕ, intesa come la capacitŕ di coordinare e realizzare progetti complessi secondo la tempistica e le modalitŕ definite in fase di presentazione;

b) impatto economico e sostenibilitŕ, intesa come la capacitŕ di attrarre risorse dall'esterno, per rendere sostenibile, almeno in termini di cofinanziamento, l'attivitŕ anche al termine del periodo di attuazione del PNRR;

c) impatto sulla societŕ, intesa come la capacitŕ di avere impatto sulla comunitŕ scientifica e sulle comunitŕ socio-economiche di riferimento, anche mediante nuove forme organizzative e il coinvolgimento di attori pubblici e privati oltre quelli iniziali;

d) impatto sulle politiche di riferimento, intesa come la capacitŕ di fornire indicazioni, attraverso la redazione di libri bianchi o l'elaborazione di proposte di politiche da adottare nei rispettivi ambiti, finalizzate al superamento delle criticitŕ, tenuto conto della sostenibilitŕ politica delle stesse;

e) impatto sulle strutture comuni (building capacity), intesa come la capacitŕ di creare infrastrutture e laboratori ovvero servizi per la ricerca applicata in modalitŕ partecipata, anche in sinergia con le imprese, nonché di creare valore mediante l'innovazione e la proprietŕ intellettuale.

Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro dell'universitŕ e della ricerca, sentiti gli altri Ministri interessati, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, la definizione degli indicatori chiave di prestazione nonché delle modalitŕ per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi previsti dagli indicatori stessi e per la rendicontazione delle spese sostenute.

Il comma 3 istituisce quindi un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'universitŕ e della ricerca con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, per le finalitŕ di cui al comma 1.

Il comma 4 demanda a un decreto del Ministro dell'universitŕ e della ricerca, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, l’individuazione dei centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, ammessi al riparto delle risorse del fondo istituito dal comma 3.

 


 

Articolo 87
(Disposizioni in materia di valorizzazione dei beni culturali di interesse archeologico, storico e artistico, degli istituti e dei luoghi della cultura nonché del patrimonio di eccezionale interesse culturale e paesaggistico)

 

 

L’articolo 87, al comma 1, prevede l’incremento di 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025, dell’autorizzazione di spesa destinata alla realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici nei parchi archeologici nazionali. Il comma 2 prevede un rifinanziamento di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, del Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico. La disposizione, inoltre, innalza a 200.000 euro l’importo massimo del credito d’imposta concedibile a valere sulle risorse del Fondo, abroga la previsione che consente la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, e dispone l’accessibilitŕ al pubblico degli immobili, costituenti beni culturali, restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi a valere sulle risorse del Fondo. Il comma 3 incrementa di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025, l’importo di risorse massimo entro il quale le attivitŕ e i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. Il comma 4 interviene in materia di Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», sopprimendo la cadenza annuale della sua adozione, introducendovi il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze, e consentendo che le risorse del Piano (allocate nello stato di previsione del Ministero della cultura), possano essere utilizzate anche in forma di contributi ad altre amministrazioni pubbliche, per interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici.

 

L’articolo 87, nel suo complesso, comporta maggiori spese per un totale di 6 milioni di euro annui, per il triennio 2025-2027. In particolare, comma 1 determina un incremento di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 in materia di tutela dei beni archeologici. Il comma 2 determina un aumento di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, in materia di tutela di immobili di interesse storico e artistico. Il comma 3 determina un aumento di spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 in materia di valorizzazione degli istituti e dei luoghi di cultura. I successivi commi non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

L’articolo in commento, composto da quattro commi, reca quattro distinte disposizioni in materia di valorizzazione dei beni culturali di interesse archeologico, storico e artistico, degli istituti e dei luoghi della cultura nonché del patrimonio di eccezionale interesse culturale e paesaggistico.

 

Nel dettaglio il comma 1, prevede che, al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici nei parchi archeologici nazionali, di interventi per la sicurezza e la conservazione nonché di attivitŕ finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 333, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024) č incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, portandola quindi a da 4 a 7 milioni di euro annui.

 

Si ricorda che il suddetto articolo 1, comma 333 della legge di bilancio 2024 prevede che, al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, di interventi per la sicurezza e la conservazione nonché di attivitŕ finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico, sia autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Nello stato di previsione del Ministero della cultura allegato al presente disegno di legge, le somme stanziate dal comma 1 del presente articolo risultano appostate al capitolo 7515, denominato “Spese per la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali”, nell’ambito del Programma 1.7 “Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale”, Azione “Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale”, di competenza del nuovo Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale.

Il comma 2 dell’articolo in commento modifica l’articolo 65-bis del decreto-legge n. 73 del 2021 (legge n. 106 del 2022), che disciplina il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico (si veda il testo a fronte in calce).

Si ricorda che il suddetto articolo 65-bis del decreto-legge n. 73 del 2021 prevede, a legislazione vigente, al comma 1, che nello stato di previsione del Ministero della cultura č istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce limite massimo di spesa.

Ora, la disposizione in commento, alla lettera a), prevede il rifinanziamento del suddetto Fondo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Il comma 2 del medesimo articolo 65-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, non modificato dalla disposizione in esame, prevede che il citato Fondo č finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e artistico, in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione e secondo le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, anche in ragione della crisi economica determinata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il successivo comma 3 dello stesso articolo 65-bis del decreto-legge n. 73 del 2021 – modificato dalla disposizione in esame (alla lettera b) – prevede, a legislazione vigente che, a valere sulle risorse del Fondo, alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui al suddetto comma 1 č riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili, in misura pari al 50 per cento degli oneri rimasti a carico delle medesime persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100.000 euro. Il credito d’imposta spetta a condizione che l’immobile non sia utilizzato nell’esercizio di impresa.

 

Ora, la disposizione in esame riconosce il suddetto credito d’imposta anche per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, precisando che ciň avviene nei limiti del Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico (di cui al comma 1 del medesimo articolo 65-bis), il quale, si ricorda, viene contestualmente rifinanziato dalla precedente disposizione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Si dispone, inoltre, che per ciascuno degli anni a decorrere dal 2025, l’importo massimo complessivo del citato credito d’imposta č pari a 200.000 euro (anziché 100.000 euro, come previsto per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022).

 

Il comma 4 del medesimo articolo 65-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, non modificato dalla disposizione in esame, prevede che il credito d’imposta di cui al precedente comma 3 č utilizzabile in compensazione in sede di dichiarazione dei redditi (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997), a decorrere dal riconoscimento dello stesso e non č cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione prevista per le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate (di cui all’articolo 15, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 917 del 1986).

 

Nello stato di previsione del Ministero della cultura allegato al presente disegno di legge, le somme stanziate dal comma 2 del presente articolo risultano appostate al capitolo 8302, denominato “Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico”, nell’ambito del Programma 1.6 “Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio”, Azione “Tutela e salvaguardia delle belle arti e dei beni di interesse culturale”, di competenza del nuovo Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale.

 

La disposizione in esame abroga poi il comma 5 dello stesso articolo 65-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, che prevede che i soggetti beneficiari del credito d’imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

 Il comma 6 del medesimo articolo 65-bis, non modificato dalla disposizione in commento, prevede inoltre che, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, siano stabiliti i criteri e le modalitŕ di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l’accesso alle sue risorse, in conformitŕ a quanto previsto dallo stesso articolo.

La disposizione in esame introduce, infine, il comma 6-bis al suddetto articolo 65-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, il quale prevede che gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa a valere sulle risorse del Fondo in parola, costituenti beni culturali, sono resi accessibili al pubblico secondo le modalitŕ di cui all'articolo 38 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

Si ricorda che il citato articolo 38 del codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di accessibilitŕ al pubblico dei beni culturali oggetto di interventi conservativi, prevede che i beni culturali restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalitŕ fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all'atto della assunzione dell'onere della spesa o della concessione del contributo. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, al comune e alla cittŕ metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili.

Il comma 3 dell’articolo in esame prevede che, al fine di realizzare le attivitŕ e i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura, a decorrere dall’anno 2025, il limite massimo di spesa di cui all’articolo 1, comma 316, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) č incrementato di 2 milioni di euro annui (portandolo a un limite massimo di 7 milioni di euro annui).

Si ricorda infatti che il suddetto articolo 1, comma 316 della legge di bilancio 2018 prevede che, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, le operazioni e i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

La relazione tecnica del disegno di legge di bilancio precisa che la “disposizione di cui al comma 3 nasce dall’analisi e valutazione positiva sull’andamento negli ultimi anni del piano nazionale di valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura che ha registrato una crescente adesione da parte del personale del Ministero della cultura fino ad arrivare nel 2023 all’utilizzo delle risorse all’uopo stanziate per la quasi totalitŕ (95%). Si intende, pertanto, incrementare il limite di spesa previsto dal comma 316, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fissato a 5 milioni di euro annui, per un importo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, che verranno allocati nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, sui capitoli/piani gestionali stipendiali all’uopo dedicati. La proposta normativa prevede che le attivitŕ di valorizzazione del patrimonio culturale, con specifico riferimento alle operazioni e ai servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione, siano implementate a decorrere dall’anno 2025. A tal fine le risorse di cui all’articolo 1, comma 316, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di due milioni di euro annui”.

Il comma 4 dell’articolo in esame, infine, modifica il comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 83 del 2014 (legge n. 10 del 2014) che disciplina il Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le attivitŕ culturali (si veda il testo a fronte in calce).

 

Nel dettaglio il primo periodo del suddetto comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 83 del 2014 prevede che, con decreto del Ministro della cultura, sentiti il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e la Conferenza unificata, č adottato “entro il 31 dicembre di ogni anno e, per il 2014, anche in data antecedente” il Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», ai fini della crescita della capacitŕ attrattiva del Paese.

 

Ora, la disposizione in esame aggiunge il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze per l’adozione del suddetto decreto ministeriale e sopprime la cadenza temporale annuale dello stesso, espungendo dal testo l’inciso “entro il 31 dicembre di ogni anno e, per il 2014, anche in data antecedente”.

 

Il secondo periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 83 del 2014, modificato dalla disposizione in commento, prevede che il Piano individui beni o siti di eccezionale interesse culturale e paesaggistico e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare, “anche mediante acquisizione”, interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici.

Ora, la disposizione in commento inserisce nel suddetto secondo periodo del comma 1 dell’articolo 7, dopo le parole “anche mediante acquisizione” l’inciso “ovvero assegnazione di contributo ad altre amministrazioni pubbliche” individuando quindi un ulteriore strumento per realizzare “interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici”.

La restante parte del predetto comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 83 del 2024 – per la cui lettura si rinvia al testo a fronte in calce – non viene modificata dalla disposizione in commento.

La relazione tecnica del disegno di legge rileva che il comma 4 in esame “dispone che le risorse relative alla realizzazione dei Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», allocate nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura sul capitolo 8098, possano essere utilizzate anche mediante assegnazione ad altre amministrazioni pubbliche. Inoltre, la soppressione della cadenza temporale prevista per l’adozione del piano strategico in questione permetterebbe di effettuare anche programmazioni triennali. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

 

A questo link sono reperibili i decreti ministeriali di ripartizione delle risorse del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» dal 2014 ad oggi.


 

 

TESTO A FRONTE ART. 87 DDL DI BILANCIO

 

 

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (D.L. 73/2021)

Testo vigente

Modificazioni apportate dall’art. 87 dell’AC 2112

Art. 65-bis
(Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico)

Art. 65-bis
(Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico)

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura č istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce limite massimo di spesa.

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura č istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2025, 2026 e 2027, che costituisce limite massimo di spesa.

2. Il Fondo č finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e artistico, in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione e secondo le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche in ragione della crisi economica determinata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Identico.

3. A valere sulle risorse del Fondo, alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui al comma 1 č riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili, in misura pari al 50 per cento degli oneri rimasti a carico delle medesime persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100.000 euro. Il credito d’imposta spetta a condizione che l’immobile non sia utilizzato nell’esercizio di impresa.

3. A valere sulle risorse del Fondo e nei limiti dello stesso, alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui al comma 1 č riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute negli anni 2021, 2022, 2025, 2026 e 2027 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili, in misura pari al 50 per cento degli oneri rimasti a carico delle medesime persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100.000 euro. Il credito d’imposta spetta a condizione che l’immobile non sia utilizzato nell’esercizio di impresa. Per ciascuno degli anni a decorrere dall’anno 2025, l’importo massimo complessivo del citato credito č pari a 200.000 euro.

4. Il credito d’imposta di cui al comma 3 del presente articolo č utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal riconoscimento dello stesso e non č cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Identico.

5. I soggetti beneficiari del credito d’imposta di cui al comma 3 possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

5. Abrogato

6. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalitŕ di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l’accesso alle sue risorse, in conformitŕ a quanto previsto dal presente articolo.

6. Identico

 

6-bis. Gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, costituenti beni culturali, sono resi accessibili al pubblico secondo le modalitŕ previste ai sensi dell'articolo 38 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto.

7. Identico.

 

 

 

Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (D.L. 83/2014)

Testo vigente

Modificazioni apportate dall’art. 87 dell’AC 2112

Art. 7
(Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le attivitŕ culturali)

Art. 7
(Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le attivitŕ culturali)

1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivitŕ culturali e del turismo, sentiti il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, č adottato, entro il 31 dicembre di ogni anno e, per il 2014, anche in data antecedente, il Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», ai fini della crescita della capacitŕ attrattiva del Paese. Il Piano individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e paesaggistico e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare, anche mediante acquisizione, interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici. Per l'attuazione degli interventi del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» č autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per il 2016. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attivitŕ culturali e del turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» č destinata una quota pari al 50 per cento delle risorse per le infrastrutture assegnata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo sostituito dal comma 2 del presente articolo. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attivitŕ culturali e del turismo presenta alle Camere una relazione concernente gli interventi giŕ realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi.

1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivitŕ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, č adottato il Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», ai fini della crescita della capacitŕ attrattiva del Paese. Il Piano individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e paesaggistico e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare, anche mediante acquisizione ovvero assegnazione di contributo ad altre amministrazioni pubbliche, interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici. Per l'attuazione degli interventi del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» č autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per il 2016. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attivitŕ culturali e del turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» č destinata una quota pari al 50 per cento delle risorse per le infrastrutture assegnata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo sostituito dal comma 2 del presente articolo. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attivitŕ culturali e del turismo presenta alle Camere una relazione concernente gli interventi giŕ realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi.

2. All'articolo 60, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  il comma 4 č sostituito dal seguente:

«4. A decorrere dal 2014, una quota pari al 3 per cento delle risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture e iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti č destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali. L'assegnazione della predetta quota č disposta dal CIPE nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle attivitŕ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della finalizzazione derivante da un programma di interventi in favore dei beni culturali»;

b)  dopo il comma 4-bis č inserito il seguente:

«4-ter. Per finanziare progetti culturali elaborati da enti locali nelle periferie urbane č destinata una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 3.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.».

2. Identico.

3. Nell'ambito delle iniziative del Piano nazionale garanzia giovani, il Fondo «Mille giovani per la cultura» previsto dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, č rifinanziato con stanziamento pari a 1 milione di euro per il 2015.

3. Identico.

3-bis. Al terzo periodo del comma 24 dell'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «entro il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2015».

3-bis. Identico.

3-ter. Il comma 25 dell'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, č sostituito dal seguente:
«25. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro dei beni e delle attivitŕ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono disciplinati i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24 e sono previste le modalitŕ di attuazione dei relativi interventi anche attraverso apposita convenzione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)».

3-ter. Identico.

3-quater. Al fine di favorire progetti, iniziative e attivitŕ di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtŕ territoriali, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti, lo Stato, le Regioni e i Comuni interessati definiscono, attraverso gli accordi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, ed anche sotto forma di investimento territoriale integrato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 1303/2013  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, il “Programma Italia 2019”, volto a valorizzare il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura delle cittŕ a “Capitale europea della cultura 2019”. Il “Programma Italia 2019” individua, secondo princěpi di trasparenza e pubblicitŕ, anche tramite portale web, per ciascuna delle azioni proposte, l'adeguata copertura finanziaria, anche attraverso il ricorso alle risorse previste dai programmi dell'Unione europea per il periodo 2014-2020 ed č approvato con il decreto ministeriale di cui al quarto periodo del presente comma. I programmi di ciascuna cittŕ, sulla base dei progetti giŕ inseriti nei dossier di candidatura, sono definiti tramite apposito accordo, stipulato tra il Comune interessato, la Regione di appartenenza e il Ministero dei beni e delle attivitŕ culturali e del turismo, con il quale sono individuate altresě le risorse necessarie per la sua realizzazione. Con successivo decreto del Ministro dei beni e delle attivitŕ culturali e del turismo, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, č redatto l'elenco ricognitivo degli accordi sottoscritti ai sensi del periodo precedente. Per le medesime finalitŕ di cui al primo periodo, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di “Capitale italiana della cultura” ad una cittŕ italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attivitŕ culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, anche tenuto conto del percorso di individuazione della cittŕ italiana “Capitale europea della cultura 2019”. I progetti presentati dalla cittŕ designata “Capitale italiana della cultura” al fine di incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale hanno natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020. A tal fine il Ministro dei beni e delle attivitŕ culturali e del turismo propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica i programmi da finanziare con le risorse del medesimo Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla cittŕ designata “Capitale italiana della cultura”, finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilitŕ interno degli enti pubblici territoriali. Il titolo di “Capitale italiana della cultura” č conferito, con le medesime modalitŕ di cui al presente comma, anche per l'anno 2021 e per i successivi.

3-quater. Identico.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 17.

4. Identico.

 

 


 

Articolo 88
(
Disposizioni in materia di sostegno al settore dello spettacolo dal vivo)

 

L’articolo 88 prevede misure in materia di spettacolo dal vivo. Ai commi 1 e 2, esso istituisce fondi dedicati, rispettivamente alla tutela e valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identitŕ culturale e al sostegno al settore dei festival, dei cori e delle bande musicali. Ai commi 3 e 4 reca disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare, conferma anche per il 2025 le modalitŕ di ripartizione, sulla base della media delle percentuali dell’ultimo triennio, della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo dedicata al settore lirico-sinfonico. Rispetto al quadro vigente, tuttavia, a decorrere dal 2025, č scorporata una quota di 8 milioni di euro annui, da attribuire, quanto 750.000 euro, alla Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, e quanto a 7.250.000, alle altre fondazioni (sempre sulla base della media delle percentuali dell’ultimo triennio). Al comma 5, infine, modifica, in senso piů favorevole ai percettori, i requisiti per beneficiare dell’indennitŕ di discontinuitŕ per i lavoratori del settore dello spettacolo.

 

L’articolo 88 comporta maggiori spese pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025: 1,5 milioni da destinare al fondo per la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici, e 1,5 milioni da destinare al fondo volto a sostenere il settore dei festival, dei cori e delle bande musicali. Le restanti disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri.

 

 

L’articolo in commento, composto da cinque commi, reca disposizioni in materia di sostegno al settore dello spettacolo dal vivo.

 

Il comma 1 dispone che, al fine di sostenere la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identitŕ culturale, nello stato di previsione del Ministero della cultura č istituito un Fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

I criteri e le modalitŕ di accesso al predetto fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Si ricorda che la legge n. 175 del 2017, recante disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia, ha previsto all’articolo 1, comma 2, che la Repubblica promuove e sostiene le attivitŕ di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalitŕ artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile, tra le quali sono menzionati, tra gli altri, i carnevali storici e le rievocazioni storiche.

Successivamente, l’articolo 1, comma 369, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 per il finanziamento di carnevali storici con una riconoscibile identitŕ storica e culturale.

L’articolo 1, comma 797, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) ha statuito che il Fondo unico per lo spettacolo (ora Fondo nazionale per lo sviluppo dello spettacolo – FNSV, su cui si dirŕ diffusamente infra) č incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2022, con la finalitŕ di tutelare e valorizzare la funzione svolta dai carnevali storici, che abbiano una riconoscibile identitŕ storica e culturale, per la conservazione e la trasmissione delle tradizioni storiche e popolari in relazione alla promozione dei territori.

Si rammenta, inoltre, che annualmente viene erogato un contributo per la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici italiani, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per lo sviluppo dello spettacolo (FNSV) di cui alla legge n. 163 del 1985 (su cui si dirŕ infra).

In particolare, l’articolo 48-bis del decreto ministeriale 27 luglio 2017, recante criteri e modalitŕ per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (ora FSNV), inserito nel medesimo decreto dall’articolo 1, comma 10, del decreto ministeriale 17 maggio 2018, prevede la concessione di un contributo  a comuni e a Fondazioni e Associazioni con personalitŕ giuridica senza scopo di lucro, costituiti e operanti da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando del direttore generale  spettacolo,  nella cui composizione societaria siano presenti enti locali,  aventi  come fine statutario l'organizzazione e la promozione di carnevali storici e che siano organizzatori dei carnevali storici a cui si riferisce la domanda presentata.

Per l’anno 2024, i criteri e le modalitŕ per la concessione ed erogazione del contributo per la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici italiani sono stati definiti dal D.D.G. n. 1499 del 16 ottobre 2024, sulla base del decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 300 del 27 settembre 2024, avente ad oggetto la “Definizione dei criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197” (su tale Fondo, vedi infra, in commento al comma 2).

 

Nello stato di previsione del Ministero della cultura allegato al presente disegno di legge, le somme stanziate dal comma 1 del presente articolo risultano appostate al capitolo 6687, di nuova istituzione, denominato “Fondo per la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identitŕ culturale”, nell’ambito del Programma 1.1 “Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo”, Azione “Promozione dello spettacolo dal vivo”, di competenza del nuovo Dipartimento per le attivitŕ culturali.

 

Il comma 2, al fine di sostenere il settore dei festival, dei cori e delle bande musicali, istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

I criteri e le modalitŕ di accesso al predetto fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Si ricorda che, per il 2024, il D.D.G. n. 1500 del 16 ottobre 2024 ha destinato la somma di 3 milioni di euro al sostegno di festival, cori e bande, sulla base del decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 300 del 27 settembre 2024, avente ad oggetto la “Definizione dei criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

 

Quanto al Fondo da ripartire di cui all’articolo 1, comma 632, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), dal quale sono attinte sia le somme destinate alla tutela d valorizzazione dei carnevali storici sia quelle da destinare al finanziamento di festival, cori e bande, esso č stato istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura (ove č appostato al capitolo 1923) con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 34 milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni di euro per l'anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Tale fondo č stato piů volte rideterminato. In particolare:

-   č stato rifinanziato di 6,794 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, dall’articolo 1, comma 341 della legge n. 213 del 2023;

-   č stato ridotto, per finalitŕ di copertura, di 15.751.500 euro, per l'anno 2023, dall’articolo 1, comma 18-ter, del decreto-legge n. 198 del 2022; di 1 milione di euro, per il 2024, dall’articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 215 del 2023; di 750.000 euro, per l'anno 2024, dall’articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 89 del 2024; e, successivamente, di 2,7 milioni di euro per l’anno 2027 dall’articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge n. 113 del 2024.

Nello stato di previsione del Ministero della cultura allegato al presente disegno di legge esso presenta un definanziamento di 33.875.000 euro su ciascuno degli anni del triennio 2025-2027, ed una dotazione di competenza prevista, per il 2025, di 1.459.300 euro.

 

Nello stato di previsione del Ministero della cultura allegato al presente disegno di legge, le somme stanziate dal comma 2 del presente articolo risultano appostate al capitolo 6688, di nuova istituzione, denominato “Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e delle bande musicali”, nell’ambito del Programma 1.1 “Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo”, Azione “Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale”, di competenza del nuovo Dipartimento per le attivitŕ culturali.

 

I commi 3 e 4 dell’articolo in esame recano disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche.

 

Il comma 3 dispone che, al fine di assicurare il rilancio e il potenziamento del settore lirico-sinfonico e garantire stabilitŕ al medesimo settore, anche in ragione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale ivi impiegato, a decorrere dal 2025 una quota del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui alla legge n. 163 del 1985, individuata per le fondazioni lirico-sinfoniche, in misura pari ad 8 milioni di euro, č destinata:

a) per 750.000 euro in favore della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, al fine di rafforzarne l'operativitŕ istituzionale;

b) per 7.250.000 euro in favore delle quattordici fondazioni lirico-sinfoniche, sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2022-2024.

Il comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 3, stabilisce che la restante quota del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per le fondazioni lirico-sinfoniche, pari a 192 milioni di euro, nelle more della revisione della normativa di settore, č destinata nel 2025 a tutte le fondazioni lirico-sinfoniche per la realizzazione delle attivitŕ istituzionali in considerazione della media delle percentuali individuate a valere sul fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per il triennio 2022-2024.

Si prevede che le fondazioni lirico-sinfoniche, entro il 30 giugno 2025, inviino al Ministero della cultura la relazione sulla attivitŕ svolta nel 2024.

 

Si rammenta che il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (FNSV), cosě ridenominato dal comma 631 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), č stato istituito, con la denominazione precedente di Fondo unico per lo spettacolo (FUS) dalla legge n. 163 del 1985, al fine di ridurre la frammentazione dell'intervento statale e la conseguente approvazione di apposite leggi di finanziamento.

Esso č attualmente il principale strumento di sostegno pubblico al settore dello spettacolo dal vivo. In particolare, le finalitŕ del FNSV consistono nel sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attivitŕ musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, delle manifestazioni carnevalesche, nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero.

Fino al 2016, venivano erogati contributi a valere sul suddetto Fondo anche a soggetti che svolgevano attivitŕ cinematografiche. La legge n. 220 del 2016 ("Disciplina del cinema e dell'audiovisivo") ha successivamente istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, scorporando dal FNSV le risorse destinate alle attivitŕ cinematografiche.

Quanto ai criteri per l'erogazione e alle modalitŕ per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi del FSNV, il comma 1 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 91 del 2013, (cosiddetto “decreto Valore Cultura”) ne ha affidato la determinazione a un decreto di natura non regolamentare dell’allora Ministro per i beni e le attivitŕ culturali e per il turismo, oggi Ministro della cultura, specificando che gli stessi devono tener conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico, nonché della regolaritŕ gestionale degli organismi.

I criteri di riparto dei contributi a valere sul FNSV sono attualmente definiti dal decreto ministeriale 27 luglio 2017, piů volte modificato negli anni successivi e, da ultimo, significativamente, dal decreto ministeriale 25 ottobre 2021.

 

Con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, si rammenta che le stesse sono state inizialmente disciplinate dalla legge n. 800 del 1967, recante “Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivitŕ musicali”, la quale, tra l’altro, ha dichiarato il rilevante interesse generale dell’attivitŕ lirica e concertistica (articolo 1).

Successivamente, con il decreto legislativo n. 367 del 1996, gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato (articolo 1). Al completamento del processo di privatizzazione si č effettivamente pervenuti con il decreto-legge n. 345 del 2000, che reca disposizioni in tema di fondazioni lirico-sinfoniche, il quale ha fatto retroagire la decorrenza della trasformazione degli enti lirici in fondazioni private al 23 maggio 1998 (articolo 1, comma 1).  Tuttavia, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni a tutela del personale delle fondazioni contenute nel decreto-legge n. 64 del 2010 (articoli 2 e 3), la Corte costituzionale, con la sentenza n. 153 del 2011, ha ribadito che le fondazioni lirico-sinfoniche hanno conservato, sul piano sostanziale, una natura pubblicistica, al contempo chiarendo che la disciplina della loro organizzazione e del connesso regime giuridico č da ascrivere alla competenza dello Stato, a norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 367 del 1996, le fondazioni lirico-sinfoniche si configurano quali enti che perseguono, senza scopo di lucro, la diffusione dell'arte musicale, la formazione professionale per quanto di competenza dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettivitŕ. Per il perseguimento dei propri fini, le fondazioni provvedono direttamente alla gestione dei teatri loro affidati, conservandone il patrimonio storicoculturale e realizzano, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti; possono altresě svolgere, in conformitŕ degli scopi istituzionali, attivitŕ commerciali ed accessorie. Esse operano secondo criteri di imprenditorialitŕ ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.

Attualmente, le fondazioni lirico-sinfoniche sono quattordici. In particolare, sono stati riconosciuti come enti autonomi 11 teatri lirici – il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze (ora, Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino), il Teatro Comunale dell'Opera di Genova (ora, Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova), il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona – e 2 istituzioni concertistiche assimilate: l'Accademia nazionale di S. Cecilia di Roma e l'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (ora, Fondazione teatro lirico di Cagliari) (art. 6). Agli enti sopra indicati si č aggiunta, a seguito della legge n. 310/2003, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. 

 

Per un ulteriore approfondimento sulle fondazioni lirico-sinfoniche, si rinvia all’apposito tema presente nel Portale della documentazione della Camera dei deputati.

Qui inoltre la pagina dedicata sul sito internet del Ministero della cultura.

 

Sotto il profilo del finanziamento, si segnala che le fondazioni lirico-sinfoniche partecipano al riparto del Fondo nazionale per lo spettacolo del vivo (FNSV).

Si tenga presente, perň, che l'articolo 183, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, ha stabilito che la quota del fondo loro destinata per gli anni dal 2020 al 2024 sia ripartita sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dai decreti ministeriali.

La disposizione in commento, ed in particolare il comma 4, conferma tale meccanismo di ripartizione anche per il 2025, “fermo restando quanto previsto dal

comma 3” e “nelle more della revisione della normativa di settore”.

Quanto alla “revisione della normativa di settore”, si fa presumibilmente riferimento al percorso di attuazione della legge delega n. 106 del 2022, che coinvolge anche il “coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di attivitŕ, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche”.

Per quanto riguarda il comma 3, quanto in esso previsto produce due effetti:

-   a decorrere dal 2025, pone a carico della quota del FNSV destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, la somma di 750.000 euro in favore della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, che l’articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 89 del 2024 aveva previsto in via straordinaria per il 2024 (su questo, vedi subito infra;

-   prevede, anche in questo caso a decorrere dal 2025, e dunque a regime, che una quota fissa, pari a 7.250.000 di euro, della componente del FNSV spettante alle fondazioni lirico-sinfoniche sia ripartita tramite il meccanismo che si č applicato, per la totalitŕ di tale componente, dal 2020 al 2024, ed ora, sulla base del comma 4, anche nel 2025 (quello della ripartizione sulla base della media dell’ultimo triennio).

 

Venendo, piů nello specifico, alla Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, questa č un ente istituito con la legge n. 310 del 2003. Essa, come indicato nel proprio Statuto, ha lo scopo, senza fine di lucro, di dotare Bari, la cittŕ Metropolitana di Bari, nonché la Regione Puglia, di una struttura essenziale per lo sviluppo dell'attivitŕ lirico-sinfonica. Piů in particolare, la Fondazione persegue, tra l’altro, la diffusione dell'arte lirico-musicale in tutte le forme in cui essa puň esprimersi, realizzando in Italia e all'estero spettacoli lirici, di teatro musicale, di danza e di concerti.

In proposito, l’articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 89 del 2024 ha previsto un contributo straordinario di 750.000 euro, per il 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, al fine di rafforzarne l’operativitŕ istituzionale, in linea con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento. Tale contributo, come precisato dalle relazioni, tecnica e illustrativa, di accompagnamento al citato decreto-legge, č correlato al percorso di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore lirico-sinfonico e all’esigenza di individuare risorse aggiuntive rispetto a quelle destinata alla Fondazione tramite il riparto ordinario del FNSV.

Per il 2024, agli oneri derivanti dalla disposizione sopra descritta (750.000 euro) si č fatto fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (per cui, si veda supra, in commento ai commi 1 e 2).

Il disegno di legge in esame, al comma 3, lettera a), come anticipato, rende stabile l’attribuzione della somma di 750.000 euro in favore della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, spostandone al contempo la copertura a valere sulla quota del FNSV destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, al cui riparto complessivo, peraltro, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari continua a partecipare (sia per la parte dei 7.250.000 di cui alla lettera b) del comma 3 in commento, sia per la restante parte del FNSV dedicata allo fondazioni lirico sinfoniche di cui al comma 4 in commento).

 

In relazione al percorso di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021, citato dal comma 3 dell’articolo in esame, si ricorda che, allo stato attuale, č stata siglata in data 30 novembre 2023 un’ipotesi di accordo tra l’Associazione Nazionale Fondazioni Lirico-Sinfoniche (ANFOLS) e le organizzazioni sindacali del comparto lirico-sinfonico (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) (qui il comunicato dal Ministero della cultura).

 

Il comma 5 modifica, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, il decreto legislativo n. 175 del 2023, recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennitŕ e per l’introduzione di un’indennitŕ di discontinuitŕ in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

 

Si tratta di un decreto legislativo attuativo della legge delega in materia di spettacolo dal vivo (legge n. 106 del 2022), l’unico sinora entrato in vigore.

In particolare, esso č stato adottato ai sensi del comma 4, lettera c), dell’articolo 2 di tale legge, in materia previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro, e del comma 6 del medesimo articolo, in materia di riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennitŕ e introduzione di un'indennitŕ di discontinuitŕ, quale indennitŕ strutturale e permanente.

Ai sensi di tale decreto, l’indennitŕ di discontinuitŕ č un sostegno economico a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo e, in particolare, ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori nello spettacolo, erogata dall’INPS. Essa persegue il fine di sostenere economicamente la richiamata categoria di lavoratori, tenuto conto della specificitŕ delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo.

A legislazione vigente, l’indennitŕ di discontinuitŕ spetta:

a) ai lavoratori, dipendenti o autonomi (ivi compresi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), che prestino a tempo determinato attivitŕ artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;

b) agli altri lavoratori discontinui del settore dello spettacolo (individuati dal decreto ministeriale 25 luglio 2023), ed in particolare gli operatori di cabine di sale cinematografiche, gli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, le maschere, i custodi, i guardarobieri, gli addetti alle pulizie e al facchinaggio, gli autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, gli impiegati e gli operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti, i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;

c) ai titolari, nel settore dello spettacolo, di contratti di lavoro intermittente a tempo indeterminato privi della clausola relativa alla disponibilitŕ (del lavoratore) a rispondere alle chiamate e del conseguente diritto all'indennitŕ di disponibilitŕ di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

Ai lavoratori delle sopra indicate categorie, l’indennitŕ č riconosciuta, previa domanda, solo in caso di iscrizione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e nel caso di possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;

b) essere residente in Italia da almeno un anno;

c) essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a euro 25.000 nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;

d) aver maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennitŕ di discontinuitŕ, di indennitŕ di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennitŕ della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nel medesimo anno;

e) avere, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall'esercizio delle attivitŕ lavorative per le quali č richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l'indennitŕ di disponibilitŕ di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

 

La circolare INPS 3 gennaio 2024, n. 2 fornisce informazioni di dettaglio in merito a: destinatari dell’indennitŕ; requisiti per l’accesso; durata e misura della prestazione; presentazione della domanda; contribuzione figurativa e prestazioni accessorie; percorsi di formazione e aggiornamento; incompatibilitŕ e incumulabilitŕ; regime fiscale.

 

In particolare, con la lettera a), sono ridefiniti, in senso piů favorevole, i requisiti per il riconoscimento dell’indennitŕ di discontinuitŕ, mediante la modifica dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 175 del 2023, che tali requisiti elenca.

Piů nello specifico, con una modifica alla lettera c) del comma 1, č portato a 30.000 euro (in luogo degli attuali 25.000) il tetto massimo di reddito, dichiarato ai fini IRPEF nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, richiesto per l’accesso all’indennitŕ. Mentre, con una modifica alla lettera d), si riducono a cinquantuno, in luogo delle vigenti sessanta, le giornate di contribuzione accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che bisogna aver maturato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda. Rimane fermo che, ai fini del calcolo delle giornate, non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennitŕ di discontinuitŕ, di indennitŕ di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennitŕ della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nel medesimo anno.

 

La lettera b) della disposizione in commento modifica l’articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2023, che regola la misura e la durata dell'indennitŕ di discontinuitŕ.

In dettaglio, con la norma in commento si sopprime il secondo periodo del comma 1 del citato articolo 3, in base al quale ai fini della durata dell'indennitŕ di discontinuitŕ non sono computati i periodi contributivi che hanno giŕ dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione.

Pertanto, per effetto del disegno di legge in esame, l'indennitŕ di discontinuitŕ č riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente la presentazione della domanda dell'indennitŕ, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, di cui all'articolo 6, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive, mentre non č piů esclusa la computazione dei periodi contributivi che hanno giŕ dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione.

Con riferimento al comma 3 del citato articolo 3, la disposizione in commento sposta dal 30 marzo al 30 aprile di ogni anno il termine, previsto a pena di decadenza, entro cui deve essere presentata la domanda dal lavoratore all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la corresponsione dell’indennitŕ, in un'unica soluzione, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente. Rimane fermo che l’INPS procede alla valutazione delle domande entro il 30 settembre successivo alla presentazione delle stesse.

 

La lettera c) della disposizione in commento abroga l’articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2023, che prevede la partecipazione dei percettori dell'indennitŕ di discontinuitŕ a percorsi di formazione e di aggiornamento professionale.

In particolare, a legislazione vigente, l’articolo 5 statuisce, al comma 1, che i lavoratori percettori dell'indennitŕ di discontinuitŕ, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro, partecipano a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo, anche mediante l'utilizzo delle risorse dei fondi paritetici interprofessionali.

Il comma 2 stabilisce che le iniziative di cui al comma 1 possono essere finanziate, in tutto o in parte, nell'ambito delle programmazioni regionali delle misure di formazione e di politica attiva del lavoro o nell'ambito dei programmi nazionali, ivi compreso il Programma nazionale per la Garanzia occupabilitŕ dei lavoratori (GOL), di cui alla missione 5, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il comma 3 afferma che i contenuti delle iniziative formative e di aggiornamento professionale di cui al comma 1 sono determinati con le modalitŕ stabilite dall’articolo 25-ter, comma 4, del decreto legislativo  n. 148 del 2015, e cioč con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata

Il comma 4 statuisce che per le finalitŕ di cui al medesimo articolo, il beneficiario dell'indennitŕ di discontinuitŕ, all'atto della domanda, autorizza l'INPS alla trasmissione alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell'ambito del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma di cui al comma 2, lettera d-ter) del citato articolo 13.

 

 


 

Articolo 89
(
Disposizioni in materia di sostegno del settore della fotografia)

 

L’articolo 89 autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, al fine dell'attuazione del Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all'estero.

 

L’articolo 89 comporta maggiori spese per 1,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025.

 

 

Il comma 1 dell’articolo in commento autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 al fine dell'attuazione del Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all'estero.

 

Il Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all’estero per il triennio 2024-2026 č stato pubblicato dalla Direzione generale Creativitŕ contemporanea del Ministero della cultura in data 29 aprile 2024 (qui il comunicato stampa): esso mira a promuovere la conoscenza del patrimonio fotografico della Nazione e a sostenere il settore fotografico come elemento fondamentale dell’identitŕ creativa e artistica contemporanea del Paese.

Nello stato di previsione del Ministero della cultura allegato al presente disegno di legge, le somme stanziate dal comma 1 del presente articolo risultano appostate al capitolo 7714, di nuova istituzione, denominato “Somme da destinare all'attuazione del piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all'estero”, nell’ambito del Programma 1.10 “Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane”, Azione “Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda”, di competenza del nuovo Dipartimento per le attivitŕ culturali.

Si segnala tuttavia che, nell’ambito della medesima Azione del medesimo Programma, risultava giŕ presente, ed č ora confermato, un altro capitolo, il 7710, denominatoTutela, promozione e valorizzazione della fotografia in Italia e all'estero”, che presenta una dotazione di competenza di 1 milione di euro per il solo 2025.

 


 

Articolo 110, comma 4, lettera b)
(Limite percentuale alle assunzioni delle universitŕ statali)

 

L’articolo 110, comma 4, lettera b), riduce, per il solo 2025, dal 100 al 75 per cento il limite percentuale relativo alla spesa storica delle universitŕ statali, ai fini del calcolo delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato da esse effettuabili. Tale limite (attualmente pari al 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, al 60 per cento per il 2016 e all'80 per cento per il 2017) rimane fissato al 100 per cento per gli anni dal 2018 al 2024 e, come sopra detto, viene ridotto al 75 per cento nel 2025 per poi tornare ad essere pari al 100 per cento a decorrere dal 2026.

 

Secondo quanto evidenziato nella Relazione tecnica, l’articolo 110, comma 4, lettera b), determina per il comparto delle universitŕ un risparmio pari a 36.691.122 euro sia nel 2025 che a decorrere dal 2026.

 

A tal fine, l’articolo 110, comma 4, lettera b), novella il comma 13-bis, secondo periodo, dell’articolo 66 del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008).

 

Al riguardo si rammenta che l’articolo 66, comma 13-bis, primo periodo, del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008) ha stabilito che per il biennio 2012-2013 il sistema delle universitŕ statali, avrebbe potuto procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Nella vigente formulazione, il secondo periodo del comma citato ha fissato la predetta facoltŕ nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per il 2016, dell'80 per cento per il 2017 e del 100 per cento a decorrere dal 2018.

Con DM 22 ottobre 2012 n. 297 sono stati stabiliti i criteri e il contingente assunzionale delle Universitŕ statali, per il 2012.

 

La disposizione in commento, come sopra anticipato, riduce, per il solo 2025, dal 100 al 75 per cento il limite percentuale, relativo alle risorse concernenti la cessazione dei rapporti di lavoro complessivamente intervenute nell'anno precedente, utile ai fini delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato effettuabili dal sistema delle universitŕ statali. Tale limite (attualmente pari al 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, al 60 per cento per il 2016 e all'80 per cento per il 2017) rimane fissato al 100 per cento per gli anni dal 2018 al 2024 e, come sopra detto, viene ridotto al 75 per cento nel 2025 per poi tornare ad essere pari al 100 per cento a decorrere dal 2026.

 

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivitŕ, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (D.L. n. 112/2008 – L. n. 133/2008)

Testo vigente

Modificazioni apportate dall’articolo 110, comma 4, lettera b), dell’AC 2112

Art. 66
(Turn over)

Art. 66
(Turn over)

13-bis. Per il biennio 2012-2013 il sistema delle universitŕ statali, puň procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltŕ č fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.

 

 

(Omissis)

13-bis. Per il biennio 2012-2013 il sistema delle universitŕ statali, puň procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltŕ č fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento per gli anni dal 2018 al 2024, del 75 per cento per l’anno 2025 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2026.

(Omissis)

 

 

 

 


 

Articolo 110, comma 5
(Spese per il personale degli enti pubblici di ricerca)

 

L’articolo 110, comma 5, modifica la disciplina relativa alle modalitŕ di calcolo dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR). In particolare, si precisa ora che tale calcolo deve essere effettuato su base annua. Inoltre, si conferma che, a tal fine, le spese complessive per il personale di competenza dell’anno di riferimento vanno rapportate alla media delle entrate di ciascun EPR, ma esse vanno individuate, per gli Enti che adottano la contabilitŕ finanziaria, dalle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati mentre per gli Enti che adottano la contabilitŕ civilistica si deve far riferimento alle voci dei ricavi del conto economico corrispondenti. Si conferma in via generale che negli Enti il rapporto tra spese ed entrate non puň superare l’80 per cento ma si stabilisce al contempo che, per il solo 2025, gli Enti non possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente.

 

Secondo quanto evidenziato nella Relazione tecnica, l’articolo 110, comma 5, determina per il comparto degli enti pubblici di ricerca un risparmio pari a 8.585.084 euro sia nel 2025 che a decorrere dal 2026.

 

 

A tal fine, l’articolo 110, comma 5, sostituisce il comma 2 dell’articolo 9 del d.lgs. n. 218/2016 (si veda sotto, piů nel dettaglio, il testo a fronte).

In particolare, la disposizione in commento modifica la disciplina relativa alle modalitŕ di calcolo dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR).

 

In base all’articolo 1, comma 1, del d.lgs. 218/2016, gli Enti Pubblici di Ricerca sono i seguenti: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park; Agenzia Spaziale Italiana - ASI; Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR; Istituto Italiano di Studi Germanici; Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF; Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” - INDAM; Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV; Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS; Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM; Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi”; Stazione Zoologica “Anton Dohrn”; Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI; Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE; Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA; Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA; Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP); Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT; Istituto Superiore di Sanitŕ - ISS; Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA.

 

Essa:

-   precisa innanzitutto che tale calcolo deve essere effettuato su base annua;

-   conferma che, a tal fine, le spese complessive per il personale di competenza dell’anno di riferimento vanno rapportate alla media delle entrate di ciascun EPR, ma dette entrate vanno individuate:

·       per gli Enti che adottano la contabilitŕ finanziaria, dalle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati;

·       per gli Enti che adottano la contabilitŕ civilistica si deve far riferimento alle voci dei ricavi del conto economico corrispondenti;

-   conferma in via generale che negli Enti il rapporto tra spese ed entrate non puň superare l’80 per cento;

-   tuttavia stabilisce al contempo che, per il solo 2025, gli Enti non possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente.

 

Semplificazione delle attivitŕ degli enti pubblici di ricerca (D.lgs. n. 218/2016)

Testo vigente

Modificazioni apportate dall’articolo 110, comma 5, dell’AC 2112

Art. 9
(Fabbisogno, budget e spese di personale)

Art. 9
(Fabbisogno, budget e spese di personale)

2. L'indicatore del limite massimo alle spese di personale č calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'Ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio. Negli Enti tale rapporto non puň superare l'80 per cento

2. L’indicatore del limite massimo alle spese di personale č calcolato annualmente rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell’anno di riferimento alla media delle entrate individuate, per gli Enti che adottano la contabilitŕ finanziaria, dalle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati. Per gli Enti che adottano la contabilitŕ civilistica si fa riferimento alle voci dei ricavi del conto economico corrispondenti. Negli Enti tale rapporto non puň superare l’80 per cento. Per l’anno 2025 gli Enti e gli istituti di ricerca di cui al presente decreto non possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente.

 


 

Articolo110, comma 6
(
Turn over del personale nelle istituzioni AFAM)

 

L’articolo 110, comma 6, modifica la disciplina relativa al limite alle facoltŕ assunzionali delle istituzioni AFAM, stabilendo che la disposizione secondo cui il turn over del personale delle istituzioni AFAM č pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente si applica nel periodo compreso tra l’a.a. 2018/2019 e l’a.a. 2024/2025 (lettera a)) nonché a decorrere dall’a.a. 2026/2027 (lettera b)). Attualmente, tale regime si applica “a decorrere dall'anno accademico 2018-2019”. Č quindi introdotta una specifica disposizione la quale stabilisce che, per il solo anno accademico 2025/2026, il turn over del personale delle istituzioni AFAM č pari al 75 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente (lettera b)).

 

Secondo quanto evidenziato nella Relazione tecnica, l’articolo 110, comma 6, determina per il comparto delle istituzioni AFAM un risparmio pari a 3.114.197 euro sia nel 2025 che a decorrere dal 2026.

 

 

Come sopra anticipato, l’articolo 110, comma 6, modifica la disciplina relativa al limite alle facoltŕ assunzionali delle istituzioni AFAM, stabilendo che la disposizione secondo cui il turn over del personale delle istituzioni AFAM č pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente si applica nel periodo compreso tra l’a.a. 2018/2019 e l’a.a. 2024/2025 (lettera a)) nonché a decorrere dall’a.a. 2026/2027 (lettera b)). Attualmente, tale regime si applica “a decorrere dall'anno accademico 2018-2019”. Č quindi introdotta una specifica disposizione la quale stabilisce che, per il solo anno accademico 2025/2026, il turn over del personale delle istituzioni AFAM č pari al 75 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente (lettera b)).

A tal fine, la disposizione in esame novella l’articolo 1, comma 654, della legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017).

 

Per approfondimenti, si vedano i dati disponibili in relazione alla serie storica del personale AFAM.

In base al Focus - Il Sistema AFAM - a.a. 2022-2023, nell’anno accademico 2022/2023 il comparto AFAM č costituito da 158 Istituzioni (107 statali e 51 non statali). A seguito della procedura di statizzazione conclusasi nel 2022 e che ha riguardato 22 Istituti in precedenza non statali, le Istituzioni AFAM risultano cosě suddivise: - 24 Accademie di Belle Arti statali (ABA) - 12 Accademie legalmente riconosciute (ALR – di cui 1 sede decentrata) - 75 Conservatori di musica statali (CON – di cui 4 sezioni staccate) - 1 Istituti Superiori di Studi Musicali non statali (ISSM – ex Istituti Musicali Pareggiati) - 1 Politecnico delle Arti (PdA) - 5 Istituti Superiori per le Industrie Artistiche statali (ISIA) - 1 Accademia Nazionale di Danza statale (AND) - 1 Accademia Nazionale di Arte Drammatica statale (ANAD) - 38 altri soggetti privati autorizzati a rilasciare titoli AFAM con valore legale.

Nell’anno accademico 2022/2023 nel sistema AFAM si compone di circa 18 mila docenti e circa 4 mila non docenti tecnico-amministrativi. Con riferimento al Personale Docente, il 51,5% risulta impegnato nelle Istituzioni dell’Area Artistica e il 48,5% nelle Istituzioni dell’Area Musicale. Il Grafico 13 mostra per il complesso delle Istituzioni AFAM una sostanziale equiripartizione tra il personale docente strutturato (a tempo indeterminato e determinato) e il personale docente a contratto (collaboratori esterni). Nelle Istituzioni statali, in cui opera circa il 63% del Personale Docente, si osserva una netta prevalenza di docenti a tempo indeterminato e determinato (circa il 73%); su tale quota incidono soprattutto gli Istituti dell’Area Musicale. Nelle Istituzioni non statali, in cui opera il restante 37%, prevale il numero di docenti con contratto di collaborazione (circa l’89%).

Negli ultimi dieci anni l’andamento del personale docente presenta una crescita complessiva del 60% (con variazione percentuale media annua pari al 5,1%). Tale aumento ha riguardato prevalentemente i docenti con contratto di collaborazione per insegnamento che sono quasi triplicati in dieci anni (+176%). Il personale strutturato nello stesso periodo ha registrato una crescita molto inferiore, del 13% (Grafico 14).

 

Rispetto all’anno accademico precedente 2021/22, si segnala un aumento percentuale del personale docente complessivamente pari al 6,8%: rispettivamente +8,4% per il personale a tempo indeterminato e +9,1% per il personale a contratto. Nelle istituzioni statali si č registrato un aumento dei docenti con contratto a tempo indeterminato pari a +14,4%, attribuibile al processo di passaggio allo Stato anche del personale in servizio, conseguenza della statizzazione. Nell’anno accademico 2022/2023 la quota di docenti donne nel sistema AFAM risulta mediamente pari al 35% (33% č la percentuale delle docenti a tempo indeterminato e 37% quella delle docenti a contratto), solo di poco superiore a quella di dieci anni prima (nel 2013/2014 era pari al 32,6%).  La presenza femminile risulta maggiore nelle istituzioni dell’area Artistica rispetto a quelle dell’area Musicale (40% e 29%, rispettivamente).

Con riferimento alle istituzioni statali, la consistenza complessiva del Personale non docente, tecnico e amministrativo (T.A.), č rimasta costante nel tempo, ma nell’ultimo anno accademico 2022/23 si č registrato un aumento percentuale di circa il 25%, anche in questo caso verosimilmente in relazione alle procedure di stabilizzazione del personale nelle istituzioni AFAM oggetto di statizzazione. Nelle istituzioni statali la quota dei contratti a tempo indeterminato risulta nettamente superiore rispetto a quella delle altre tipologie contrattuali (circa il 66% e il 34%, rispettivamente, nell’anno accademico 2022/2023, Grafico 13). La percentuale femminile risulta stabilmente superiore a quella maschile sia nell’ambito dei contratti a tempo indeterminato (65,5%) che nelle altre tipologie di contratto (64,8%).

 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (L. n. 205/2017)

Testo vigente

Modificazioni apportate dall’art. 110, comma 6, dell’AS 2112

Art. 1

Art. 1

654. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 č pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016-2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato. Il predetto importo č ripartito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universitŕ e della ricerca. Nell'ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, č destinata una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici. Fino all'applicazione delle disposizioni del predetto regolamento le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato sono attuate nell'ambito delle procedure di reclutamento e sono disciplinate con decreto del Ministro dell'universitŕ e della ricerca. Il predetto decreto, nei limiti delle risorse giŕ accantonate a tal fine negli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, puň prevedere la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia. La quota residua delle predette risorse, in seguito alla trasformazione di tutte le cattedre, puň essere destinata, con decreto del Ministro dell'universitŕ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, al reclutamento di direttori amministrativi per le istituzioni di cui al comma 653 nonché alla determinazione e all'ampliamento delle dotazioni organiche dell'Istituto superiore di studi musicali Gaetano Braga di Teramo e degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA).

654. Per gli anni accademici dal 2018/2019 al 2024/2025 il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 č pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell’anno accademico 2016/2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato. Il predetto importo č ripartito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universitŕ e della ricerca. Per l’anno accademico 2025/2026, il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 č pari al 75 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente. A decorrere dall’anno accademico 2026/2027 il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 č pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente. Nell'ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, č destinata una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici. Fino all'applicazione delle disposizioni del predetto regolamento le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato sono attuate nell'ambito delle procedure di reclutamento e sono disciplinate con decreto del Ministro dell'universitŕ e della ricerca. Il predetto decreto, nei limiti delle risorse giŕ accantonate a tal fine negli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, puň prevedere la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia. La quota residua delle predette risorse, in seguito alla trasformazione di tutte le cattedre, puň essere destinata, con decreto del Ministro dell'universitŕ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, al reclutamento di direttori amministrativi per le istituzioni di cui al comma 653 nonché alla determinazione e all'ampliamento delle dotazioni organiche dell'Istituto superiore di studi musicali Gaetano Braga di Teramo e degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA).

 


 

Articolo 110, comma 7
(Riduzione dell’organico dell’autonomia e delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola)

 

L’articolo 110, comma 7, stabilisce - a decorrere dall’a.s. 2025/2026 - la riduzione di 5.660 posti dell’organico dell’autonomia con corrispondente riduzione delle consistenze dell’organico dell’autonomia del personale docente previste a legislazione vigente. Esso demanda a un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, la revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, una riduzione nel numero dei posti pari a 2.174 unitŕ. La disposizione in commento prevede quindi che con un DPCM, da emanare entro il 31 marzo 2025, le riduzioni riferite al personale docente possono essere rimodulate nell’ambito dell’organico triennale dell’autonomia, ad invarianza finanziaria. Con tale DPCM, in deroga a quanto disposto dal presente comma, č possibile rimodulare le riduzioni dei posti dell’organico dell’autonomia e del personale ATA, garantendo l’invarianza finanziaria.

 

Secondo quanto evidenziato nella Relazione tecnica, l’articolo 110, comma 7, determina per il comparto delle istituzioni scolastiche un risparmio pari a 88.036.314 euro nel 2025 e a 266.776.710 euro a decorrere dal 2026.

 

 

Come sopra anticipato, la disposizione in commento stabilisce - a decorrere dall’a.s. 2025/2026 - la riduzione di 5.660 posti dell’organico dell’autonomia di cui all’articolo 1, commi 64 e 65, della L. n. 107/2015.

 

L’articolo 1, comma 5, della L. 107/2015, ha istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa. La finalitŕ č quella di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attivitŕ di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

Il comma 64 dello stesso articolo ha demandato, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, la determinazione, con cadenza triennale, dell'organico dell'autonomia su base regionale con decreti dell’allora Ministro dell'istruzione, dell'universitŕ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, e comunque nel limite massimo degli incrementi della dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali disposti dal comma 201.

Il comma 65 ha quindi fissato i criteri e i parametri per il riparto della dotazione organica tra le regioni.

 

Conseguentemente, sono corrispondentemente ridotte le consistenze dell’organico dell’autonomia del personale docente di cui all’articolo 16-ter, comma 5, del d.lgs. n. 59/2017.

 

La disposizione citata ha stabilito che le consistenze dell'organico dell'autonomia del personale docente, con esclusione dei docenti di sostegno, siano pari a 669.075 posti nell'anno scolastico 2026/2027, a 667.325 posti nell'anno scolastico 2027/2028, a 665.575 posti nell'anno scolastico 2028/2029, a 663.825 posti nell'anno scolastico 2029/2030, a 662.075 posti nell'anno scolastico 2030/2031 e a 660.325 posti dall'anno scolastico 2031/2032. La stessa disposizione ha infatti istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un Fondo per l’incentivo alla formazione, i cui oneri complessivi sono coperti, innanzitutto, con i risparmi che saranno accertati in relazione all'adeguamento dell'organico dell'autonomia del personale docente conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori, a partire dall'anno scolastico 2026/2027 e sino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito delle cessazioni annuali con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato.

 

Inoltre, la disposizione in commento demanda - ai sensi dell’articolo 10, comma 3-quinquies, del D.L. n. 71/2024 (L. n. 106/2024) - a un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro il 15 febbraio 2025, la revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, una riduzione nel numero dei posti pari a 2.174 unitŕ.

 

Il citato comma 3-quinquies ha demandato a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, la revisione, per l'a.s. 2025/2026, dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola, garantendo la neutralitŕ finanziaria. Tale revisione č finalizzata a dare attuazione al CCNL comparto istruzione e ricerca - triennio 2019-2021.

Il DM n. 107 del 31 maggio 2024 reca la revisione, per l’anno scolastico 2024/2025, delle dotazioni organiche triennali del personale ATA per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con esclusione del profilo professionale dei direttori dei servizi generali e amministrativi per il quale trova applicazione il decreto interministeriale 30 giugno 2023, n. 127.

 

La disposizione in commento prevede quindi che con un DPCM, su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2025, le riduzioni riferite al personale docente possono essere rimodulate nell’ambito dell’organico triennale dell’autonomia di cui all’articolo 1, commi 64 e 65, della L. n. 107/2015, ad invarianza finanziaria. Con tale DPCM, in deroga a quanto disposto dal presente comma, č possibile rimodulare le riduzioni dei posti dell’organico dell’autonomia e del personale ATA, garantendo l’invarianza finanziaria.

 

 

 


 

Articolo 112, comma 5
(Misure in materia di revisori dei conti delle istituzioni scolastiche)

 

 

L’articolo 112, al comma 5, assegna ai revisori dei conti delle istituzioni scolastiche il compito di svolgere ulteriori verifiche sulla base delle indicazioni predisposte dal Ministero dell’istruzione e del merito, d’intesa con il MEF. Per tali finalitŕ prevede altresě che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia definito l’incremento dei compensi dei citati revisori, a decorrere dall’anno 2025,

 

Il comma 5 comporta una autorizzazione di spesa pari a 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

 

Il comma 5 dell’articolo 112 attribuisce, al fine di potenziare l’attivitŕ di controllo amministrativo-contabile per perseguire la migliore allocazione delle risorse disponibili, ai revisori dei conti delle istituzioni scolastiche il compito di svolgere ulteriori verifiche sulla base delle indicazioni predisposte dal Ministero dell’istruzione e del merito, d’intesa con il MEF.

Per la finalitŕ di cui al primo periodo, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, č definito l’incremento dei compensi, a decorrere dall’anno 2025, dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 616, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006). Per l’attuazione del presente comma č autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

 

Il menzionato articolo 1, comma 616, della legge finanziaria 2007 stabilisce che il riscontro di regolaritŕ amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali č effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. A decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici sono limitati nel numero a non piů di 2.000 e comunque composti da almeno quattro istituzioni. Ai sensi del comma 616-bis, i revisori sono tenuti allo svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i fondi europei, nonché a ogni altra verifica e controllo richiesti dal Ministero dell'istruzione, dell'universitŕ e della ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

 


 

Articolo 113
(Contributo alla finanza pubblica da parte di societŕ pubbliche)

 

L’articolo 113 reca misure di contenimento delle voci di spesa della RAI relative al costo del personale e all’affidamento di incarichi di consulenza, prevedendo che, per il 2025, esse non possano essere maggiori di quelle del 2023 e che, per il 2026 e per il 2027, si riducano, rispettivamente, del 2 e del 4 per cento rispetto alla media del triennio 2021, 2022 e 2023. I risparmi derivanti sono destinati all’accelerazione della trasformazione della RAI stessa da broadcaster a digital media company.

 

L’articolo 113 non comporta effetti in termini di saldo netto da finanziare nel triennio 2025-2027.

 

 

L’articolo in commento, composto da un unico comma, al fine di contribuire alla riduzione degli oneri di esercizio della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A., dispone che la predetta Societŕ sia tenuta ad assicurare:

-   che nell’anno 2025 non vi sia un incremento delle voci di spesa relative al costo del personale e all’affidamento di incarichi di consulenza rispetto al livello di spesa conseguito nell’anno 2023, come risultante dal conto economico del relativo bilancio di esercizio approvato;

-   che per l’anno 2026, in relazione all’ammontare complessivo delle medesime voci di spesa, si realizzi una riduzione del volume della spesa pari almeno al 2 per cento rispetto all’ammontare della corrispondente spesa sostenuta nella media del triennio 2021, 2022 e 2023;

-   che per l’anno 2027, la riduzione disposta per il 2026 sia elevata al 4 per cento.

L’articolo chiarisce che spetta al collegio sindacale la verifica che siano correttamente individuate le voci di bilancio riconducibili alle categorie di spesa sopra citate.

L’ultimo periodo del comma unico da cui č composto l’articolo in esame destina i risparmi derivanti dalle riduzioni di spesa sopra descritti alla realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 3 del Contratto nazionale di servizio 2023-2028, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2024, consistenti nell’accelerazione della trasformazione della RAI stessa da broadcaster a digital media company.

 

Si ricorda che ai sensi del citato articolo 3 del nuovo Contratto di servizio, la Rai si impegna ad accelerare la trasformazione da broadcaster a digital media company sia investendo in soluzioni innovative di natura tecnica e tecnologica per un accesso universale, facile ed efficiente, all'offerta del servizio pubblico su tutte le piattaforme, sia garantendo un'offerta digitale rilevante, accessibile e fruibile per ogni cittadino utente. Tale impegno comporta la predisposizione di attivitŕ di informazione, formazione ed educazione all'uso di tutte le forme di comunicazione digitale, l’impostazione di una strategia di digitalizzazione, e con essa di miglioramento qualitativo e di efficientamento dei modelli produttivi, distributivi e professionali. Piů nel dettaglio, la RAI č tenuta:

-   a definire una strategia sui contenuti dell'offerta di servizio pubblico multipiattaforma;

-   a sviluppare una strategia distributiva integrata dell'offerta di servizio pubblico in ottica multipiattaforma al fine di meglio veicolare il contenuto sfruttando la catena di valore dei dati, anche attraverso algoritmi che favoriscano le piů ampie facoltŕ di scelta dell'utente;

-   a migliorare la struttura e l'usabilitŕ di tutte le attuali e future piattaforme digitali del servizio pubblico tale da garantire l'effettiva valorizzazione del patrimonio di contenuti e una migliore fruibilitŕ anche per mezzo di algoritmi e di strumenti di intelligenza artificiale, da parte dell'utenza attraverso tutti i possibili dispositivi di ricezione;

-   a potenziare il servizio streaming (Raiplay);

-   a sviluppare, in un quadro di maggiore internazionalizzazione, il portale Rainews.it e il presidio news digitale, incluso l'ambito social;

-   ad adottare algoritmi innovativi per la ricerca e l'indicizzazione dei contenuti che assicurino un livello di autonomia nella selezione da parte dell'utente, impegnandosi a tutelare la sovranitŕ digitale dei cittadini, il loro diritto alla privacy e la sicurezza dei dati personali.

Infine, si prevede che la RAI valorizzi l'applicazione e l'utilizzo di tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale, avvalendosi anche del supporto del Centro ricerche innovazione tecnologica e sperimentazione di Torino, allo scopo di promuovere i propri contenuti, potenziare l'accessibilitŕ e contrastare la disinformazione.

 


 

Articolo 118
(Tax credit cinema)

 

L’articolo 118 reca disposizioni in materia di cinema e audiovisivo. In primo luogo, modifica i contenuti della relazione annuale che il Ministero trasmette alle Camere sullo stato di attuazione degli interventi pubblici di sostegno al settore, inserendovi riferimenti all’esigenza del controllo della spesa ed estendendo l’analisi di impatto e la valutazione in essa contenute anche agli interventi di sostegno diversi da quelli fiscali. In secondo luogo, intervenendo sulla disciplina del Fondo per il cinema e l’audiovisivo, innalza dal 15 al 30 per cento la quota massima del Fondo che puň essere destinata ai contributi selettivi e ai contributi alla promozione, e prevede che le risorse stanziate per gli interventi di sostegno al settore (diverse dal credito di imposta), laddove inutilizzate, possono essere destinate al rifinanziamento del Fondo. Reca, altresě, numerose misure in materia di “tax credit” e rende permanente, assegnandogli una dotazione (a valere sul Fondo per il cinema e l’audiovisivo) fino a 3 milioni a decorrere dal 2025, il Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, attribuendo infine a un decreto ministeriale la disciplina di dettaglio del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive.

 

L’articolo 118 non presenta impatti finanziari, nel triennio 2025-2027, in termini di saldo netto da finanziare, non modificando la dotazione complessiva del Fondo per il cinema e l’audiovisivo.

 

 

L’articolo in commento, composto da un unico comma a sua volta suddiviso in sette lettere, introduce una serie di modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220, recante la disciplina del cinema e dell'audiovisivo, ed in particolare interviene sugli articoli 12 (in materia di obiettivi generali e di tipologie di intervento a sostegno al cinema e all’audiovisivo), 13 (recante la disciplina del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo), 15 e 21 (in materia di “tax credit” per il settore cinematografico e audiovisivo), 26 (in materia di contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive), 29 (recante la disciplina del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo) e 32 (recante l’istituzione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive).

 

La lettera a) del comma unico da cui č composto l’articolo in commento reca tre modifiche all’articolo 12 della legge n. 220 del 2016 che, come giŕ sopra ricordato, reca disposizioni in materia obiettivi generali e di tipologie di intervento a sostegno al cinema e all’audiovisivo. Esso individua in particolare quattro tipologie distinte di interventi: incentivi e agevolazioni fiscali (disciplinati dai successivi articoli da 15 a 22), contributi automatici (articoli da 23 a 25), contributi selettivi (articolo 26) e contributi alla promozione cinematografica e audiovisiva (articolo da 28 a 31).

Tutte e tre le modifiche introdotte dalla disposizione in commento incidono sul comma 6 dell’articolo 12, che disciplina la relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di sostegno sopracitati, che il Ministero della cultura č tenuto predisporre e a trasmettere alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari.

 

Le ultime relazioni trasmesse sono reperibili a questo link.

 

Ebbene, le modifiche apportate, dalla disposizione in commento, al comma 6 appena illustrato sono volte:

- ad inserire, tra le finalitŕ della relazione annuale, quella di “rafforzare la capacitŕ di monitoraggio, controllo e valutazione della spesa, secondo quanto previsto dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029” (numero 1 della lettera a));

 

La nuova programmazione della politica di bilancio e delle politiche economiche nazionali introdotta dalla riforma della governance economica europea (regolamento (UE) 2024/1263, regolamento (UE) 2024/1264, direttiva (UE) 2024/1265) č definita nel Piano strutturale di bilancio a medio termine, che stabilisce il quadro di riferimento programmatico per la gestione della finanza pubblica e la realizzazione di investimenti e riforme, valido per un periodo pari alla durata della legislatura nazionale.

Uno degli aspetti di novitŕ piů rilevanti della nuova governance economica europea č quello di favorire un maggiore orientamento verso un orizzonte di medio termine della politica di bilancio. In un contesto in cui č necessario mantenere il tasso di crescita della spesa netta nell’ambito del sentiero definito dal Piano, assumono maggiore rilievo le capacitŕ di programmazione, monitoraggio e valutazione della spesa pubblica, anche attraverso processi integrati e sistematici di revisione della spesa.

Per rispettare gli obiettivi fissati con il Piano, cercando al contempo di aumentare la qualitŕ della spesa, č necessario - come recita lo stesso Piano (qui il relativo dossier) - dotarsi di incentivi affinché le amministrazioni pubbliche abbiano la capacitŕ di valutare, anche ai fini della proposizione di specifiche modifiche, la spesa storica e di allocare le risorse per gli interventi che sono stati oggetto di una valutazione positiva.

 

- a sostituire il primo riferimento alle “agevolazioni tributarie” - l’analisi del cui impatto costituisce uno degli oggetti della relazione annuale - con un riferimento agli “incentivi” (numero 2 della lettera a));

- ad espungere il riferimento finale “mediante incentivi tributari”, estendendo in tale modo l’ambito materiale della valutazione che dovrŕ essere contenuta nella relazione annuale all’intera gamma delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo, e non solo a quelle consistenti in incentivi ed agevolazioni fiscali (numero 3 della lettera a)).

 

La relazione illustrativa afferma che l’intento delle modifiche di cui ai numeri 2) e 3) della lettera a) č quello di chiarire che la relazione annuale deve occuparsi di analizzare l’impatto economico, industriale e occupazionale e l'efficacia della “generalitŕ degli incentivi previsti e non soltanto delle agevolazioni tributarie”.

Si segnala, sul punto, che il tenore testuale delle modifiche introdotte potrebbe indurre ad una qualche difficoltŕ interpretativa.

Preliminarmente, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 12 della legge n. 220 del 2016, nell’elencare le tipologie di interventi di sostegno al settore cinematografico e audiovisivo disciplinati dalla legge n. 220 del 2016, parla di “incentivi” solo in relazione a quelli, di natura fiscale, di cui alla propria lettera a), definendo invece gli altri interventi di sostegno, di cui alle proprie lettere b), c) e d), come “contributi”.

Ora, non sembrano esservi dubbi sul fatto che la modifica introdotta dal numero 3) della lettera a) in commento abbia l’effetto di estendere all’intera gamma delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo, e non solo a quelle consistenti in incentivi ed agevolazioni fiscali, l’ambito materiale della valutazione di cui dovrŕ occuparsi la relazione annuale.

Qualche dubbio in piů si riscontra in commento alla prima modifica da ultimo illustrata, quella di cui al numero 2) della lettera a) in commento. La scelta da essa operata, di sostituire la locuzione “agevolazioni tributarie” con la parola “incentivi” alla luce di quanto si č sopra detto in ordine al comma 2 dell’articolo 12, non sembra introdurre novitŕ sostanziali rispetto al quadro vigente.

Se l’intento perseguito con la prima modifica č il medesmo di quello perseguito con la seconda sarebbe quindi, forse, piů opportuno sostituire la locuzione “agevolazioni tributarie” non con la parola “incentivi” ma con la parola “interventi”, che č quella utilizzata dall’articolo 12, comma 2, al proprio alinea, in riferimento all’intero insieme delle politiche di sostegno.

 

La lettera b) del comma unico da cui č composto l’articolo in commento reca tre modifiche all’articolo 13 della legge n. 220 del 2016 che, come ricordato, reca la disciplina del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo (anche noto come “Fondo per il cinema e l'audiovisivo”).

Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo č destinato al finanziamento degli interventi di sostegno al settore del cinema e dell’audiovisivo di cui all’articolo 12 (sopra ricordati), e la sua dotazione, che a decorrere dal 2024 non puň comunque essere inferiore a 700 milioni di euro annui, č parametrata annualmente all'11 per cento delle entrate derivanti, per lo Stato, dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attivitŕ: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili. Le modalitŕ di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori da destinare agli interventi di agevolazione fiscale sono state disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2017. Il riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi č effettuato con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo (per il 2024, si veda il decreto ministeriale n. 145 del 12 aprile 2024).

 

La norma istitutiva aveva stabilito che l'importo minimo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo del finanziamento non potesse essere inferiore a 400 milioni di euro annui. Tale importo č stato poi piů volte modificato negli anni successivi:

-   la legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020: articolo 1, comma 583, lett. a)), l’ha innalzato a 640 milioni di euro annui dal 2021;

-   legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021: articolo 1, comma 348) l’ha ulteriormente innalzato a 750 milioni di euro annui dal 2022;

-   la legge di bilancio 2024 (legge n. 213 del 2023: articolo 1, comma 538) l’ha ridotto a 700 milioni di euro annui dal 2024.

Il Fondo č allocato sul capitolo 8599 dello stato di previsione del Ministero della cultura ma ad esso vanno sommate le risorse che restano appostate nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ed in particolare al capitolo 7765 (Somma da riversare in entrata a reintegro dei minori versamenti conseguenti alla fruizione dei crediti d' imposta per il cinema) e al capitolo 3872 (Somma da riversare in entrata in relazione al credito d'imposta per gli esercenti delle sale cinematografiche).

 

Le novelle apportate all’articolo 13 dalla disposizione in commento sono volte:

- a modificare la denominazione del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29, espungendo da entrambi tali denominazioni la parola “straordinario” (si tratta di modifiche di coordinamento normativo, per le quali si veda, infra, il commento alla lettera f)) (numero 1 della lettera b));

- ad innalzare dal 15 al 30 per cento la quota massima del Fondo (tenendo ferma, invece, la quota minima del 10 per cento attualmente vigente) che, ai sensi del comma 5 dell’articolo 13, puň essere destinata ai contributi selettivi di cui all’articolo 26 e ai contributi alla promozione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 27, comma 1 (numero 2 della lettera b));

 

Quanto ai contributi alla promozione di cui all’articolo 27, comma 1, della medesima legge, essi sono concessi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a:

a) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia;

b) promuovere le attivitŕ di internazionalizzazione del settore;

c) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo;

d) sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale;

e) promuovere le attivitŕ di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;

f) sostenere la programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione;

g) sostenere l'attivitŕ di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunitŕ ecclesiali e religiose nell'ambito dell'esercizio cinematografico, nonché dai circoli di cultura cinematografica;

h) sostenere ulteriori attivitŕ finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico ovvero finalizzate alla crescita economica, culturale, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, nonché per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure di cui alla presente legge, ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore cinematografico e audiovisivo;

i) sostenere, per un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, aggiuntivo rispetto al limite massimo del 15 per cento del Fondo oggi previsto (che la disposizione in commento intende innalzare al 30 per cento), il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini.

Per quanto riguarda i contributi selettivi di cui all’articolo 26 della legge n. 220 del 2016, essi sono individuati in due distinte tipologie, rispettivamente dai commi 2 e 3 di tale articolo. Per una loro illustrazione si rinvia a quanto esposto, infra, in commento alla lettera e). Qui si fa solo presente che la tipologia di cui al comma 3 viene soppressa dalla modifica di cui al numero 1) della lettera e) dell’articolo in commento (per cui, appunto, vedi infra) e che la tipologia di cui al comma 2, per effetto dell’articolo 2-bis dell’articolo 26 (introdotto dalla legge di bilancio per il 2024 e non modificato dal disegno di legge in commento) č finanziabile nella misura massima di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024.

 

- ad inserire, nell’articolo 13, il nuovo comma 5-bis, ai sensi del quale le risorse stanziate per il finanziamento di tutti gli interventi di sostegno previsti per il settore del cinema e dell’audiovisivo, al netto di quelli consistenti in incentivi e agevolazioni fiscali, laddove inutilizzate, possono essere destinate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e nella misura definita con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, al rifinanziamento dello stesso Fondo per il cinema e l’audiovisivo (numero 3 della lettera b)).

 

Le lettere c) e d) del comma unico da cui č composto l’articolo in commento recano modifiche, rispettivamente, agli articoli 15 e 21 della legge n. 220 de 2016, in materia di crediti di imposta in favore del settore cinematografico e audiovisivo, meglio noti come “tax credit cinema”.

 

In via preliminare, si ricorda che le medesime partizioni normative oggetto delle novelle apportate dalle citate lettere c) e d), ossia il comma 2 dell’articolo 15 e il comma 5 dell’articolo 21 della legge n. 220 del 2016, sono state integralmente sostituite dalla legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023, articolo 1, comma 54). Per una analisi piů approfondita di quanto ivi disposto, si rinvia alla lettura del relativo dossier.

 

I decreti ministeriali che negli ultimi anni si sono succeduti nel disciplinare la normativa attuativa delle norme legislative sul “tax credit” sono i seguenti:

-   il decreto interministeriale 15 marzo 2018;

-   il decreto interministeriale n. 70 del 4 febbraio 2021, che ha abrogato il precedente;

-   il decreto interministeriale n. 225 del 10 luglio 2024, che ha abrogato il precedente e ha recepito le modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2024.

 

La lettera c) reca modifiche all’articolo 15 della legge n. 220 del 2016, dedicato, nello specifico, al credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva.

Il credito d’imposta in parola č riconosciuto in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive. Le aliquote sono determinate tramite un decreto ministeriale attuativo (quello di cui al successivo articolo 21, si veda subito infra), nei seguenti termini:

-   per le opere cinematografiche, l'aliquota č ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento; č possibile prevedere aliquote diverse, o prevedere l’esclusione dall'accesso al credito d'imposta, per le imprese non indipendenti o per quelle non europee, e, ferma restando la misura massima del 40 per cento, č possibile prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile;

-   per le opere audiovisive, l'aliquota del 40 per cento puň essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale; anche in questo caso č fatta salva la possibilitŕ di prevedere differenziazioni dell'aliquota, o di prevedere l’esclusione dall'accesso al credito d'imposta, per le imprese non indipendenti o per quelle non europee, nonché quella di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile.

La disposizione in commento introduce nell’articolo 15 le seguenti modificazioni:

-   in relazione alle opere cinematografiche, prevede che l’aliquota del credito d’imposta non sia piů “ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento” ma che sia “prevista nella misura massima del 40 per cento”; la soppressione della parola “ordinariamente” e l’introduzione della parola “massima” hanno l’effetto combinato di attribuire al decreto ministeriale attuativo una discrezionalitŕ maggiore, rispetto al testo vigente, nella determinazione della misura esatta dell’aliquota (numero 1 della lettera c));

-   in relazione alle opere audiovisive, si specifica che l'aliquota del credito di imposta che puň essere prevista, in via prioritaria, per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale, non č quella del 40 per cento, ma quella “massima del 40 per cento”, chiarendo dunque che, anche in questo caso, resta in capo al decreto ministeriale attuativo la discrezionalitŕ in ordine alla determinazione esatta dell’intensitŕ dell’agevolazione (numero 2 della lettera c)).

 

Si segnala che l’intento di conferire maggiore discrezionalitŕ al decreto ministeriale attuativo sembra collocarsi in continuitŕ con l’intento che aveva ispirato le modifiche introdotte, al medesimo comma 2 dell’articolo 15 della legge n. 220 del 2016, dalla legge di bilancio per il 2024.

Prima di tale modifica, infatti, il testo del comma 2 prevedeva che l’aliquota del credito di imposte per la produzione di opere cinematografiche fosse, senza eccezioni, quella del 40 per cento; per le opere audiovisive, era invece riportato un elenco piů dettagliato di casi specifici in cui potesse essere concessa l’aliquota massima.

 

La lettera d) reca modifiche all’articolo 21 della legge n. 220 del 2016 che reca le disposizioni comuni a tutti i crediti di imposta disciplinati dagli articoli precedenti, rivolti rispettivamente – di ricorda - alle imprese di produzione (articolo 15), alle imprese di distribuzione (articolo 16), alle imprese dell'esercizio cinematografico, alle industrie tecniche e di post-produzione (articolo 17), agli esercenti sale cinematografiche (articolo 18), alle impese di produzione italiane, operanti in Italia e con manodopera italiana, ma su commissione di produzioni estere (articolo 19) e agli altri soggetti che apportano denaro al settore (articolo 20).

L’articolo 21, comma 5, in particolare, attribuisce ad uno o piů decreti del Ministro della cultura il compito di stabilire la disciplina di dettaglio del “tax credit” ed in particolare quello di definire, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta sopra citate: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali; i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalitŕ di certificazione dei costi; il regime delle responsabilitŕ dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalitŕ atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalitŕ dei controlli e i casi di revoca e decadenza. Il comma 5 precisa infine che il credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualitŕ di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale non puň eccedere l'importo massimo previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ossia il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.

 

Anche il comma 5 dell’articolo 21 č stato, come si ricordava, sensibilmente modificato dalla legge di bilancio per il 2024. In particolare, ad essa si deve l’inserimento all’esigenza di certificazione dei costi da parte dei soggetti richiedenti l’agevolazione, quello all’obbligo di stipulare polizze assicurative, oltreché il periodo finale relativo al divieto che il credito d'imposta onnicomprensivo attribuito al singolo soggetto ecceda il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.

 

Ora, la disposizione in commento, modifica il comma 5 appena illustrato, nei seguenti termini:

-   tramite l’introduzione di un nuovo periodo, prevede che i decreti ministeriali attuativi sul tax credit possano stabilire i criteri, i meccanismi e le modalitŕ attraverso cui lo Stato acquisisce la titolaritŕ, in misura proporzionale al credito d’imposta riconosciuto, di una quota dei diritti sulle opere beneficiarie e dei relativi proventi, precisando che tali proventi saranno assegnati allo Stato, ai fini di una successiva riassegnazione al Fondo per il cinema e l’audiovisivo, solo dopo che siano stati coperti i costi dell’opera (numero 1 della lettera d));

-   sostituisce l’ultimo periodo del comma, prevedendo in primo luogo, che il credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualitŕ di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale sia “definito prendendo a riferimento quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, anche avuto riguardo alla natura e tipologia delle prestazioni professionali e delle opere beneficiarie” e non piů quindi, come dispone il testo vigente, che “non possa eccedere” l’importo massimo fissato da tale articolo; in tal modo, rispetto al testo vigente, si attribuisce formalmente al decreto ministeriale attuativo il compito di individuare il credito di imposta massimo concedibile. In secondo luogo, la disposizione in commento limita l’ambito di applicazione materiale del periodo in questione alle sole previsioni di cui all’articolo 15, e dunque al solo credito d’imposta destinato alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva. Ne consegue che, in riferimento agli altri crediti di imposta di cui agli articoli da 16 a 20, che si sono sopra ricordati, quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 in ordine al trattamento economico massimo cessa di avere ogni rilievo (numero 3 della lettera d)).

 

Il numero 2) della lettera d) in commento, che non si č sopra ricordato, reca una modifica di mero coordinamento normativo, finalizzato a correggere il riferimento, contenuto all’attuale quarto periodo del comma 5, all’attuale terzo periodo di tale comma, che perň, alla luce delle modifiche apportate dal numero 1) della lettera d) in commento, diverrebbe ora il quinto.

 

La lettera e) del comma unico da cui č composto l’articolo in commento reca due novelle all’articolo 26 della legge n. 220 del 2016, che reca la disciplina dei contributi selettivi concessi, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.

I contributi in questione sono destinati, per una spesa massima di 500.000 euro annui a decorrere dal 2024, prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle opere realizzate da giovani autori ovvero ai film di particolare qualitŕ artistica realizzati anche da imprese che non percepiscono i contributi automatici, nonché alle opere che siano sostenute e su cui convergano contributi di piů aziende, siano esse piů piccole o micro aziende inserite in una rete d'impresa o piů aziende medie convergenti temporaneamente, anche una tantum, per la realizzazione dell'opera. I contributi sono attribuiti in relazione alla qualitŕ artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalitŕ di comprovata qualificazione professionale nel settore.

La disposizione in commento č volta, in primo a luogo  (numero 1 della lettera e)), a sopprimere il comma 3 dell’articolo 26 che disciplina un’altra tipologia di contributo selettivo, ulteriore rispetto a quella che si č subito sopra illustrata, che il Ministero concede alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico e alle imprese cinematografiche e audiovisive, individuate prioritariamente tra quelle di nuova costituzione, tra le start-up e tra quelle che abbiano i requisiti delle micro imprese ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

In secondo luogo  (numero 2 della lettera e)), con una modifica al comma 4 dell’articolo 26, la disposizione in commento inserisce, tra gli ambiti materiali da disciplinare tramite il decreto ministeriale attuativo (attualmente, il decreto ministeriale n. 343 del 31 luglio 2017, piů volte modificato) delle disposizioni in materia di contributi selettivi, anche la definizione dei criteri, dei meccanismi e delle modalitŕ attraverso cui lo Stato acquisisce la titolaritŕ, in misura proporzionale al contributo riconosciuto, di una quota dei diritti sulle opere beneficiarie e di una quota dei relativi proventi, anche in questo caso da assegnare allo Stato, per la successiva riassegnazione al Fondo per il cinema e l’audiovisivo si procede, solo dopo che siano stati coperti i costi dell’opera.

 

La lettera f) del comma unico da cui č composto l’articolo in commento modifica l’articolo 29 della legge n. 220 del 2016, recante la disciplina del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

In particolare, il citato articolo 29, al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale, costituiva un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche. Il contributo era concesso alle imprese di post-produzione italiane, ivi comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, tenendo altresě conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualitŕ tecnica e della professionalitŕ complessiva del progetto di digitalizzazione. Le opere cinematografiche e audiovisive digitalizzate ai sensi dell’articolo 29 ovvero con risorse comunque provenienti dal Ministero possono essere utilizzate dal Ministero stesso per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali e internazionali in Italia e all'estero, non aventi finalitŕ commerciali.

Ora, la disposizione in commento rivitalizza il Piano in questione, rifinanziandolo, a decorrere dall’anno 2025, per una cifra fino a 3 milioni di euro annui (numero 2 della lettera f)). Conseguentemente alla natura permanente che il Piano andrebbe in tal modo ad assumere, dalla sua denominazione, contenuta nella rubrica dell’articolo 29, č espunta la parola “straordinario” (numero 1 della lettera f)).

Inoltre, si prevede che la disciplina di dettaglio del Piano, concernente i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalitŕ per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensitŕ dei contributi stessi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato da parte del Ministero, sia definita non piů, come previsto dalla normativa vigente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, ma direttamente con decreto di quest’ultimo (numero 3 della lettera f)).

 

La disciplina di dettaglio del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, per il suo periodo originario, e transitorio, di azione, č stata dettata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2017.

Le modifiche apportate alla lettera e) in commento all’articolo 29 della legge n. 220 del 2016 sono analoghe a quelle apportate dalla legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023, articolo 1, comma 337) all’articolo 28 della citata legge n. 220, in materia di Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali. Anche in quel caso, si soppresse l’originaria parola “straordinario” dalla denominazione del Piano, lo si dotň di un finanziamento a regime, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, e pari in quel caso a fino a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, e si attribuě ad un decreto del Ministro della cultura, invece che ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il compito di dettare le disposizioni applicative del Piano (attualmente dettate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2017, poi piů volte modificato).

Si segnala che la novella (illustrata supra, in commento alla lettera a)) all’articolo 13 della legge n. 220 del 2016, che modifica la denominazione dei due Piani ivi richiamati espungendovi la parola “straordinario”, č di coordinamento rispetto a quanto disposto dalla legge di bilancio per il 2024, per il Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali, e dalla lettera f) ora in commento, per il Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo

 

Infine, la lettera g) del comma unico da cui č composto l’articolo in commento reca una novella all’articolo 32 della legge n. 220 del 2016, che reca l’istituzione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive.

L’iscrizione al citato Registro, istituito presso il Ministero della cultura, č obbligatoria per le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalitŕ italiana che hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o di finanziamenti dell'Unione europea. Attraverso il Registro sono assicurate la pubblicitŕ e l'opponibilitŕ a terzi dell'attribuzione dell'opera ad autori e produttori che sono reputati tali a seguito della registrazione sino a prova contraria, la pubblicitŕ sull'assegnazione di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali nonché sui finanziamenti concessi dall'Unione europea e la pubblicitŕ sull'acquisto, la distribuzione e la cessione di diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo.

La disposizione in commento modifica il comma 7 dell’articolo 32, prevedendo che la disciplina di dettaglio recante le caratteristiche del Registro, le modalitŕ di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalitŕ e i limiti della pubblicazione delle informazioni, sia demandata non piů, come prevede il testo vigente, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ma ad un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle Imprese e del made in Italy.

 

La disciplina di dettaglio sul Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, č stata dettata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, poi modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2020.


 

Legge 14 novembre 2016, n. 220

Testo vigente

Modificazioni apportate dall’articolo 118 della Legge di Bilancio 2025

Art. 12
(Obiettivi e tipologie di intervento)

Art. 12
(idem)

 

[comma 1, lett. a)]

1. Lo Stato contribuisce al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali, anche allo scopo di facilitarne l'adattamento all'evoluzione delle tecnologie e dei mercati nazionali e internazionali.

Identico

2. Il Ministero, per la realizzazione delle finalitŕ della presente legge, dispone i necessari interventi finanziari, distinti nelle seguenti tipologie:

a) riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d'imposta, nei casi e con le modalitŕ disciplinati nella sezione II del presente capo;

b) erogazione di contributi automatici, nei casi e con le modalitŕ disciplinati nella sezione III del presente capo;

c) erogazione di contributi selettivi, nei casi e con le modalitŕ disciplinati nella sezione IV del presente capo;

d) erogazione di contributi alle attivitŕ e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, secondo la disciplina prevista nella sezione V del presente capo.

Identico

3. Le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel presente capo, adottate, ai sensi della presente legge, con decreti del Ministro e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sono emanate nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea. Le medesime disposizioni:

a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;

b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;

c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;

d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;

e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza.

Identico

4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente articolo e di favorire la massima valorizzazione e diffusione delle opere, le disposizioni tecniche applicative, anche su richiesta del Consiglio superiore, e sulla base dei princěpi di ragionevolezza, proporzionalitŕ ed adeguatezza, prevedono:

a) che il riconoscimento degli incentivi e dei contributi sia subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi, nonché alle specifiche esigenze delle persone con disabilitŕ, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;

b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensitŕ d'aiuto, di uno o piů degli incentivi e contributi previsti dal presente capo, nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee, come definite nell'articolo 2.

Identico

5. Le medesime disposizioni tecniche applicative contengono le ulteriori specificazioni idonee a definire gli ambiti di applicazione degli incentivi e dei contributi previsti dal presente capo, nonché, per ciascuna tipologia di intervento e in conformitŕ alle disposizioni dell'Unione europea, i limiti minimi di spesa sul territorio italiano.

Identico

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, il Ministero predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, con particolare riferimento all’impatto economico, industriale e occupazionale e all’efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, al fine di rafforzare la capacitŕ di monitoraggio, controllo e valutazione della spesa, secondo quanto previsto dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, il Ministero predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, con particolare riferimento all’impatto economico, industriale e occupazionale e all’efficacia degli incentivi ivi previsti, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo.

Art. 13
(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo)

Art. 13
(idem)

 

[comma 1, lett. b)]

1. A decorrere dall’anno 2017, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attivitŕ culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero, č istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di seguito denominato «Fondo per il cinema e l'audiovisivo».

Identico

2. Il Fondo per il cinema e l’audiovisivo č destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente capo, nonché del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29. Il complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi č parametrato annualmente all’11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell’anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 700 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attivitŕ: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.

2. Il Fondo per il cinema e l’audiovisivo č destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente capo, nonché del Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29. Il complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi č parametrato annualmente all’11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell’anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 700 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attivitŕ: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.

3. Nell’anno 2017, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo per il cinema e l'audiovisivo sono conferite, altresě, le risorse finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilitŕ speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa S.p.a. alla data di entrata in vigore della presente legge relative al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché le eventuali risorse relative alla restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti.

Identico

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalitŕ di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori rispetto alle somme di cui all'articolo 39, comma 2, da destinare agli interventi di cui alla sezione II del presente capo, da trasferire al programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalitŕ» della missione «Competitivitŕ e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Identico

5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi previsti dalla presente legge, fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non puň essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo.

5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi previsti dalla presente legge, fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non puň essere inferiore al 10 per cento e superiore al 30 per cento del Fondo medesimo.

 

5-bis. Le risorse stanziate per il finanziamento degli interventi previsti nelle Sezioni III, IV, V del presente Capo, nonché dagli articoli 28, 29 e 30, laddove inutilizzate, possono essere destinate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e nella misura definita con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l’audiovisivo.

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro, con propri decreti, previa verifica della neutralitŕ sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente capo negli stati di previsione del Ministero dei beni e delle attivitŕ culturali e del turismo e del Ministero dell'economia e delle finanze. Detti decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

Identico

Art. 15
(Credito d’imposta per le imprese di produzione)

Art. 15
(idem)

 

[comma 1, lett. c)]

1. Alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva č riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive.

Identico

2. Il decreto di cui all'articolo 21 determina le aliquote del credito di imposta, tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12. In particolare:

a) per le opere cinematografiche, l’aliquota č ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento. Č fatta salva la possibilitŕ, nello stesso decreto, di prevedere aliquote diverse o di escludere l'accesso al credito d'imposta in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma restando la misura massima del 40 per cento;

b) per le opere audiovisive, l’aliquota del 40 per cento puň essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale. Č fatta salva la possibilitŕ, nello stesso decreto, di prevedere differenziazioni dell'aliquota o di escludere l'accesso al credito d'imposta in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile.

2. Il decreto di cui all'articolo 21 determina le aliquote del credito di imposta, tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12. In particolare:

a) per le opere cinematografiche, l’aliquota č prevista nella misura massima del 40 per cento. Č fatta salva la possibilitŕ, nello stesso decreto, di prevedere aliquote diverse o di escludere l'accesso al credito d'imposta in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma restando la misura massima del 40 per cento;

b) per le opere audiovisive, l’aliquota massima del 40 per cento puň essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale. Č fatta salva la possibilitŕ, nello stesso decreto, di prevedere differenziazioni dell'aliquota o di escludere l'accesso al credito d'imposta in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile.

3. Per le altre tipologie di opere audiovisive, l’aliquota č determinata tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall’articolo 12.

Identico

Art. 21
(Disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta)

Art. 21
(idem)

 

[comma 1, lett. d)]

1. I crediti d’imposta di cui alla presente sezione, ad esclusione di quelli di cui agli articoli 15 e 19, sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5. Con il medesimo decreto, si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale riparto puň essere modificato, con le medesime modalitŕ, anche in corso d’anno.

Identico

2. I crediti d'imposta previsti nella presente sezione non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivitŕ produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Identico

3. Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Identico

4. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del Ministero e dell'effettivitŕ del diritto al credito medesimo, i crediti d'imposta sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta. Il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato č effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilitŕ in solido del cessionario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il Ministero e l'Istituto per il credito sportivo possono stipulare convenzioni al fine di prevedere che le somme corrispondenti all'importo dei crediti eventualmente ceduti, ai sensi del presente comma, a detto Istituto siano destinate al finanziamento di progetti e iniziative nel settore della cultura, con particolare riguardo al cinema e all’audiovisivo.

Identico

5. Con uno o piů decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d’imposta previste nella presente sezione e nell’ambito delle percentuali ivi stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono altresě disciplinate le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione e in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuitŕ patrimoniale, delle attivitŕ giŕ svolte e delle opere giŕ realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalitŕ di certificazione dei costi; il regime delle responsabilitŕ dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalitŕ atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalitŕ dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresě prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal terzo periodo sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero. Il credito d’imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualitŕ di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti non puň eccedere l’importo massimo previsto dall’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base delle ulteriori disposizioni applicative contenute nei medesimi decreti.

5. Con uno o piů decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d’imposta previste nella presente sezione e nell’ambito delle percentuali ivi stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono altresě disciplinate le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione e in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuitŕ patrimoniale, delle attivitŕ giŕ svolte e delle opere giŕ realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalitŕ di certificazione dei costi; il regime delle responsabilitŕ dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalitŕ atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalitŕ dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti di cui al presente comma possono stabilire i criteri, i meccanismi e le modalitŕ attraverso cui lo Stato acquisisce la titolaritŕ, in misura proporzionale al credito d’imposta riconosciuto, di una quota dei diritti sulle opere beneficiarie e dei relativi proventi; all’assegnazione di questi ultimi in favore dello Stato si procede, comunque, solo dopo che siano stati coperti i costi dell’opera. I proventi di cui al terzo periodo sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il cinema e l’audiovisivo. I decreti possono altresě prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal quinto periodo sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero. Con riferimento alle previsioni di cui all’articolo 15, il credito d’imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualitŕ di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti, č definito prendendo a riferimento quanto previsto dall’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche avuto riguardo alla natura e tipologia delle prestazioni professionali e delle opere beneficiarie.

5-bis. Il Ministro, tenuto conto dell'andamento del mercato nel settore del cinema e dell’audiovisivo, puň adottare, nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, uno o piů decreti ai sensi del comma 5 del presente articolo, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti d'imposta di cui alla presente sezione e al limite massimo stabilito dal comma 1 del presente articolo.

Identico

5-ter. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 5 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.

Identico

6. Le risorse stanziate per il finanziamento dei crediti d’imposta previsti nella presente sezione, laddove inutilizzate e nell’importo definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

 

Identico

Art. 26
(Contributi selettivi)

Art. 26
(idem)

 

[comma 1, lett. e)]

1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l’audiovisivo, concede contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.

Identico

2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle opere realizzate da giovani autori ovvero ai film di particolare qualitŕ artistica realizzati anche da imprese non titolari di una posizione contabile ai sensi dell'articolo 24 della presente legge nonché alle opere che siano sostenute e su cui convergano contributi di piů aziende, siano esse piů piccole o micro aziende inserite in una rete d'impresa o piů aziende medie convergenti temporaneamente, anche una tantum, per la realizzazione dell'opera. I contributi sono attribuiti in relazione alla qualitŕ artistica o al valore culturale dell’opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalitŕ di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede altresě a disciplinare le modalitŕ di costituzione e di funzionamento della commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalitŕ e dell'impegno richiesto, la misura delle indennitŕ loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-bis. I contributi per la scrittura sono assegnati direttamente agli autori del progetto, secondo le modalitŕ stabilite con il decreto di cui al comma 4.

Identico

2-bis. Per le finalitŕ di cui al comma 2 č autorizzata una spesa nel limite di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Identico

3. Il Ministero concede altresě contributi selettivi alle imprese operanti nel settore dell’esercizio cinematografico e alle imprese cinematografiche e audiovisive appartenenti a determinate categorie. Le imprese beneficiarie sono individuate prioritariamente tra quelle di nuova costituzione, tra le start-up e tra quelle che abbiano i requisiti delle micro imprese ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Le finalitŕ, le modalitŕ, i requisiti soggettivi ed oggettivi, i limiti e le ulteriori disposizioni attuative sono definiti nel decreto cui al comma 4.

Abrogato

4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio superiore, sono definite le modalitŕ applicative del presente articolo e in particolare possono essere previsti ulteriori contributi selettivi per la scrittura e lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalitŕ e nei limiti definiti dal medesimo decreto, nonché le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalitŕ di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare; il decreto definisce inoltre i meccanismi e le modalitŕ per le eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, istituita ai sensi dell’articolo 24, e i casi di revoca e di decadenza.

4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio superiore, sono definite le modalitŕ applicative del presente articolo e in particolare possono essere previsti ulteriori contributi selettivi per la scrittura e lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalitŕ e nei limiti definiti dal medesimo decreto, nonché le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalitŕ di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare; il decreto definisce inoltre i meccanismi e le modalitŕ per le eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, istituita ai sensi dell’articolo 24, e i casi di revoca e di decadenza. Il decreto di cui al presente comma puň stabilire i criteri i meccanismi e le modalitŕ attraverso cui lo Stato acquisisce la titolaritŕ, in misura proporzionale al contributo riconosciuto, di una quota dei diritti sulle opere beneficiarie e di una quota dei relativi proventi; all’assegnazione di questi ultimi in favore dello Stato si procede, comunque, solo dopo che siano stati coperti i costi dell’opera. I proventi di cui al secondo periodo sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il cinema e l’audiovisivo.

4-bis. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.

Identico

4-ter. Il decreto di cui al comma 4 puň altresě prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero.

 

 

 

Identico

Art. 29
(Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo)

Art. 29
(Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo)

 

[comma 1, lett. f)]

1. Al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale č costituita un’apposita sezione del Fondo per il cinema e l’audiovisivo, con dotazione annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche.

1. Al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale č costituita un’apposita sezione del Fondo per il cinema e l’audiovisivo, con dotazione annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e fino a 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche.

2. Il contributo č concesso alle imprese di post-produzione italiane, ivi comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, secondo le previsioni contenute nel decreto di cui al comma 4, tenendo altresě conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualitŕ tecnica e della professionalitŕ complessiva del progetto di digitalizzazione.

Identico

3. Alle opere cinematografiche e audiovisive digitalizzate in tutto o in parte ai sensi del presente articolo ovvero con risorse comunque provenienti dal Ministero si applica quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, della presente legge.

Identico

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore, sono definiti i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalitŕ per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensitŕ dei contributi stessi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato ai sensi del comma 3.

4. Con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore, sono definiti i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalitŕ per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensitŕ dei contributi stessi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato ai sensi del comma 3.

Art. 32
(Istituzione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive)

Art. 32
(idem)

 

[comma 1, lett. g)]

1. Presso il Ministero č istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, di seguito denominato «Registro».

Identico

2. Al fine di realizzare gli effetti di pubblicitŕ notizia del deposito previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono soggette ad obbligo di iscrizione nel Registro le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalitŕ italiana ai sensi degli articoli 5 e 6 che hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o di finanziamenti dell’Unione europea.

Identico

3. Attraverso il Registro, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, sono assicurate:

a) la pubblicitŕ e l’opponibilitŕ a terzi dell'attribuzione dell'opera ad autori e produttori che sono reputati tali a seguito della registrazione sino a prova contraria. Nel Registro sono annotati tutti gli atti, gli accordi e le sentenze che accertino diritti relativi alla produzione, alla distribuzione, alla rappresentazione e allo sfruttamento in Italia di opere cinematografiche e audiovisive;

b) la pubblicitŕ sull’assegnazione di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali nonché sui finanziamenti concessi dall'Unione europea alle opere cinematografiche e audiovisive per la loro scrittura, sviluppo, produzione, distribuzione e promozione; la pubblicitŕ sull'acquisto, la distribuzione e la cessione di diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo.

Identico

4. L’iscrizione di un'opera nel Registro č richiesta dal produttore o dagli autori o dai titolari dei diritti. In ogni caso i beneficiari dei contributi di cui al comma 2 sono tenuti a comunicare le relative informazioni nei termini e con le modalitŕ stabiliti dal decreto di cui al comma 7, pena la revoca dei benefici concessi ai sensi della presente legge.

Identico

5. Un’opera letteraria che sia destinata alla realizzazione di un’opera cinematografica o audiovisiva puň essere depositata al Registro fornendo copia del contratto con cui l'autore dell'opera letteraria o un suo avente diritto ha concesso l’opzione d'acquisto dei diritti di adattamento e realizzazione di tale opera. Nel caso in cui eserciti l'opzione, il produttore deposita il titolo dell'opera cinematografica o audiovisiva in conformitŕ a quanto previsto dal presente articolo.

Identico

6. La pubblicitŕ delle informazioni relative ai contributi prevista dal comma 3, lettera b), č assicurata con la pubblicazione e la libera consultazione nel sito internet istituzionale del Ministero, nei limiti fissati con il decreto di cui al comma 7.

Identico

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le caratteristiche del Registro, le modalitŕ di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalitŕ e i limiti della pubblicazione delle informazioni, prevista dal comma 6, necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici.

7. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle Imprese e del made in Italy, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le caratteristiche del Registro, le modalitŕ di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalitŕ e i limiti della pubblicazione delle informazioni, prevista dal comma 6, necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici.

8. All’articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo comma č abrogato;

b) al terzo comma, le parole: «In detti registri» sono sostituite dalle seguenti: «Nel registro di cui al primo comma»;

c) al quinto comma, l'ultimo periodo č soppresso.

Identico

 

 

 


La Seconda Sezione

Ministero dell’istruzione e del merito
(Tabella n. 7)

L’articolo 131 del disegno di legge di bilancio autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’istruzione e del merito per l’anno finanziario 2025, in conformitŕ all’annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

 

La relazione illustrativa chiarisce, per il Ministero dell’istruzione e del merito, i cambiamenti che si registrano nel 2025 a livello di unitŕ di voto sono conseguenti al passaggio di specifiche competenze tra centri di responsabilitŕ amministrativa del dicastero.

In particolare, č stata introdotta un’unitŕ di voto nell’ambito della missione Istruzione scolastica. Si tratta del nuovo programma 22.20 Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole, attribuito al centro di responsabilitŕ Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale e composto dalle seguenti azioni: azione 22.20.1 “Spese di personale per il programma”; azione 22.20.2 “Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica” che acquisisce l’intera azione 22.8.7 (ora soppressa) del programma 22.8 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica conseguentemente ridenominato nel 2025 in Sviluppo del sistema istruzione scolastica e promozione del diritto allo studio (in precedenza tali competenza erano difatti attribuite al centro di responsabilitŕ Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione).

In tal senso, una ricollocazione si osserva anche nel programma 22.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione che acquisisce nel 2025 l’azione 22.8.8 “Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica” del citato programma 22.8 (ora soppressa). L’azione cambia codice in 22.1.5 mantenendo la denominazione originaria.

1.    Le spese finali del Ministero per gli anni 2025-2027

Il disegno di legge di bilancio 2025-2027 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito, spese finali, in termini di competenza, pari a 56.901,5 milioni di euro nel 2025, a 57.046,8 milioni di euro per il 2026 e 57.037,3 milioni di euro per il 2027, come si evince dalla tabella che segue.

 


 

 

Spese del Ministero dell’istruzione e del merito per gli anni 2025-2027

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

2024

Previsioni 2025-2027

Legge di Bilancio

previsioni assestate

bilancio integrato 2025

Diff.
bil 2025/
BIL 2024

bilancio integrato 2026

bilancio integrato 2027

Spese correnti

50.712,8

51.198,4

55.678,6

4.965,8

55.670,7

55.472,4

Spese in c/capitale

1.536,5

1.556,9

1.222,9

-313,6

1.376,1

1.564,9

SPESE FINALI

52.249,3

52.755,3

56.901,5

4.652,2

57.046,8

57.037,3

% sulle spese finali STATO

6

6

6,2

 

6,3

6,4

 

Rispetto alla legge di bilancio 2024, il disegno di legge di bilancio 2025-2027 espone dunque per il Ministero dell’istruzione e del merito un notevole incremento nel 2025 (in termini assoluti pari a 4,6 miliardi di euro; +8,9%).

Tale incremento č determinato principalmente da un aumento di circa 4,9 miliardi nelle spese correnti (+9,8%). Le spese in conto capitale invece si riducono di circa 314 milioni di euro, per poi aumentare sensibilmente negli esercizi 2026 e soprattutto 2027, anno nel quale si prevede di tornare a livelli superiori a quelli del 2024.

Gli stanziamenti di spesa del 2025 autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell’anno 2025, in misura pari al 6,2% della spesa finale del bilancio statale. Tale percentuale era il 6% nell’esercizio precedente.

2.    L’impatto della manovra sulle spese finali per l’anno 2025

Per l’anno 2025, lo stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito (Tabella 7) espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza di spese finali pari a 56.684,9 milioni di euro.

Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2025 - attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio - determina complessivamente un incremento delle spese finali di 216,6 milioni di euro, come evidenziato nella tabella che segue:

 


 

 

Impatto della manovra sulle spese finali del Ministero dell’istruzione e del merito - anno 2025

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

2024

2025

Legge di Bilancio

previsioni assestate

BLV

Modifiche Sez. II

Ddl bilancio Sez II

effetti Sez. I

DDL Bilancio integrato sez I+Sez II

Spese correnti

50.712,8

51.198,4

55.447,7

-18

55.429,7

248,9

55.678,6

Spese in c/capitale

1.536,5

1.556,9

1.237,2

-2,4

1.234,8

-11,9

1.222,9

SPESE FINALI

52.249,3

52.755,3

56.684,9

-20,4

56.664,5

237

56.901,5

 

Il disegno di legge di bilancio 2025, come integrato degli effetti della manovra, propone, dunque, spese finali di competenza per il Ministero pari a 56.901,5 milioni per il 2025.

In tale stanziamento di competenza risultano preponderanti le spese di parte corrente, che rappresentano il 97,9% del totale delle spese finali.

Gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla manovra di Sezione II determinano una riduzione della spesa pari a circa 20,4 milioni di euro, che č l’effetto combinato di riduzioni sia dal lato della spesa corrente (-18 milioni) che dal lato della spesa in conto capitale (-2,4 milioni).

Le misure legislative introdotte dall’articolato della Sezione I determinano invece, nel complesso un effetto positivo di circa 237 milioni di euro, ascrivibile alla parte corrente (248,9 milioni) e detratte le spese in conto capitale (-11,8 milioni).

3.    Analisi delle previsioni di spesa per Missioni e Programmi per l’anno 2025

La tabella seguente espone le previsioni del disegno di bilancio integrato per il 2025 per ciascuna Missione e Programma di spesa del Ministero, a raffronto con i dati dell’esercizio precedente.

La tabella evidenzia altresě le modifiche che il disegno di legge di bilancio apporta alla legislazione vigente con interventi di manovra sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma.

 

Riguardo alle modifiche apportate dalla Sezione II, si ricorda che gli interventi di rimodulazione nonché di rifinanziamento/definanziamento o riprogrammazione delle leggi di spesa (operati ai sensi dell’art. 23, comma 3, lett. a) e lett. b) della legge di contabilitŕ) sono riportati negli appositi allegati allo stato di previsione in esame.

 

(Dati di competenza, valori in milioni di euro)

Ministero dell’istruzione e del merito


 

Missione/Programma

2024

2025

Legge di Bilancio

Assest.

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio

 Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Rimodul.
a.23 c. 3 lett a) e 30 co.2, lett. a)

Variazioni
a.23 c. 3
lett b)

1

Istruzione scolastica (22)

52.090

52.608,5

56.544,4

-

-20,4

56.524,0

241,8

56.765,8

1.1

Programmazione e coordinamento dell’istruzione (22.1)

1.541,1

1.507,9

1.464,0

-

-

1.464,0

208

1.672,0

1.2

Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio (22.8)

221,4

225

215,8

-

 

215,8

-1,5

214,3

1.3

Istituzioni scolastiche non statali (22.9)

704

707,2

704,0

-

-

704,0

-0,1

703,9

1.4

Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15)

51,5

51,7

51,0

-

-

51,0

0,0

51,0

1.5

Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)

217,1

244,2

217,4

-

-

217,4

-0,3

217,1

1.6

Istruzione del primo ciclo (22.17)

32.346,2

32.567,9

34.030,6

-

-16,5

34.014,1

-10

34.004,0

1.7

Istruzione del secondo ciclo (22.18)

15.122,8

15.380,7

18.280,7

-

-1,5

18.279,2

-8,3

18.270,9

1.8

Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l’istruzione (22.19)

411,7

423,6

373,1

-

-

373,1

58,4

431,5

1.9

Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole (22.20)

1.474,2

1.500,3

1.207,8

 

-2,4

1.205,4

-4,4

1.201,0

4

Servizi istituzionali e generali delle amm.ni pubbliche (32)

159,3

146,8

140,4

-

-

140,4

-4,7

135,7

4.1

Indirizzo politico (32.2)

14

14,4

20,8

-

-

20,8

-0,1

20,7

4.2

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

145,3

132,4

119,7

-

-

119,7

-4,6

115,0

 

SPESE MINISTERO

52.249,3

52.755,3

56.684,8

-

-20,4

56.664,4

237

56.901,5

- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

 

La spesa complessiva del Ministero dell’istruzione e del merito č allocata su 2 missioni e 11 programmi.

La quasi totalitŕ della spesa č allocata su una missione, la n. 22 “Istruzione scolastica”, che rappresenta quasi il 99,8% delle spese del Ministero.

 

Di seguito si illustrano, nel dettaglio, le variazioni che si registrano nella missione di maggior peso del Ministero.

Missione 1 “Istruzione scolastica” (22)

La Missione 1 reca, a BLV 2025, uno stanziamento di competenza pari a 56.544,4 milioni di euro.

Considerando gli effetti della manovra (Sezioni I e II), le spese della Missione ammontano a 56.765,8 milioni di euro per il 2025 nel bilancio integrato, con un incremento di 221,4 milioni di euro.

L’incremento č essenzialmente dovuto agli effetti della Sezione I (+241,8 milioni) e risulta concentrato, principalmente, sul programma 1.1 “Programmazione e coordinamento dell’istruzione” (+208 milioni) e, in misura minore (+60 milioni), programma 1.8 “Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione”.

 

Entrando nel merito, gli incrementi sono riconducibili a quanto disposto negli articoli del disegno di legge recanti disposizioni in materia di istruzione, ed in particolare:

-        l’articolo 18, comma 3, che incrementa di 93,7 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025, il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (capitolo 1282 allocato nel programma 1.1 “Programmazione e coordinamento dell’istruzione”);

-        l’articolo 84, che istituisce un fondo per la valorizzazione del sistema scolastico con una dotazione di 122 milioni di euro per l’anno 2025 (capitolo 1281 allocato nel programma 1.1 “Programmazione e coordinamento dell’istruzione”);

-        l’articolo 85, che incrementa di 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 l’autorizzazione di spesa dedicata al finanziamento della Carta del docente (capitoli 2164/6, 2173/6, 2174/6, 2175/6, allocati nel programma 1.8 “Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione”);

-        l’articolo 112, comma 5, che stanzia 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 per l’incremento dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche (cha saranno allocati sui diversi capitoli dedicati al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche).

 

Gli interventi in riduzione derivanti dalla Sezione I riguardano invece la spending review dei Ministeri disposta per il triennio 2025-2027 e anni successivi dall’articolo 119, comma 1 e All. III, alla quale il Ministero partecipa, per l’anno 2025, con una riduzione complessiva pari a circa 41 milioni di euro, di cui circa 36,3 milioni di euro concentrati sulla missione 1 - Istruzione scolastica. Nell’ambito di tale missione, il programma maggiormente inciso č il programma 1.6 – Istruzione del primo ciclo, con una riduzione di circa 11,6 milioni di euro.

 

Quanto agli interventi di Sezione II, questi incidono in riduzione degli stanziamenti del Ministero dell’istruzione e del merito (tutti compresi nella Missione 1 “Istruzione scolastica”) per complessivi -20,4 milioni, che derivano dalle seguenti variazioni di leggi di spesa, come esposte nella tavola che segue, che riporta i relativi rifinanziamenti e definanziamenti (vedi allegato allo stato di previsione - TOMO III).

 

(in milioni di euro)

Ministero dell’istruzione e del merito

 

2025

2026

2027

2028 ss

RIFINANZIAMENTI

LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 601 p. B "ISTITUZIONE FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE" - (Cap-pg: 1195/1 - 1196/1 - 1204/1) - (Scad. Variazione 2029)

LV

128,9

126,2

125,9

1.259,4

Rif.

12,0

12,0

30,0

60,0

LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 601 p. B "ISTITUZIONE FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE" - (Cap-pg: 1194/1) - (Scad. Variazione 2029)

LV

70,0

68,8

68,6

686,1

Rif.

8,0

8,0

20,0

40,0

DEFINANZIAMENTI

DLG n. 59 del 2017 art. 16/ter c. 5 "ISTITUZIONE FONDO PER L'INCENTIVO ALLA FORMAZIONE DEI DOCENTI" - (Cap-pg: 3365/1) - (Variazione Permanente)

LV

-

40,0

85,0

3.416,0

Def.

-

-

-

-750,0

LB n. 213 del 2023 art. 1 c. 329 "RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI, CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA" - (Cap-pg: 1195/16 - 1196/16 - 1204/16) - (Scad. Variazione 2025)

LV

28,5

-

-

-

Def.

-28,5

-

-

-

LB n. 213 del 2023 art. 1 c. 329 "RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI, CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA" - (Cap-pg: 1194/16) - (Scad. Variazione 2025)

LV

9,5

-

-

-

Def.

-9,5

-

-

-

DL n. 109 del 2018 art. 42/bis c. 2 "DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CITTŔ DI GENOVA, LA SICUREZZA DELLA RETE NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, GLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E 2017, IL LAVORO E LE ALTRE EMERGENZE" - (Cap-pg: 8108/2) - (Scad. Variazione 2025)

LV

2,4

-

-

-

Def.

-2,4

-

-

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. I/septies "PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO" - (Cap-pg: 8106/2) - (Scad. Variazione 2026)

LV

85,0

89,0

85,0

510,0

Def.

-

-4,0

-

-

 


 

Ministero dell’universitŕ e della ricerca
(Tabella n. 11)

 

L’articolo 135 del disegno di legge di bilancio autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’universitŕ e della ricerca per l’anno finanziario 2025, in conformitŕ all’annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

4.    Le spese finali del Ministero per gli anni 2025-2027

Il disegno di legge di bilancio 2025-2027 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dell’universitŕ e della ricerca, spese finali, in termini di competenza, pari a 14.018,02 milioni di euro nel 2025, a 13.641,19 milioni di euro per il 2026 e 13.745,73 milioni di euro per il 2027, come si evince dalla tabella che segue.

 

Spese del Ministero dell’universitŕ e della ricerca per gli anni 2025-2027

 

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

2024

Previsioni 2025-2027

Legge di Bilancio

previsioni assestate

bilancio integrato 2025

Diff.
bil 2025/
bil 2024 (ass.)

bilancio integrato 2026

bilancio integrato 2027

Spese correnti

10.990,57

10.926,53

11.157,95

167,38

10.833,99

10.850,29

Spese in c/capitale

3.074,90

3.092,83

2.860,07

-214,83

2.807,20

2.895,44

SPESE FINALI

14.065,47

14.019,37

14.018,02

-47,45

13.641,19

13.745,73

% sulle spese finali STATO

1,59%

1,54%

1,53%

-0,06%

1,52%

1,54%

Rimborso passivitŕ finanziarie

4,35

4,35

4,53

0,18

4,71

4,91

SPESE COMPLESSIVE

14.069,82

14.023,72

14.022,55

-47,27

13.645,90

13.750,64

 

Rispetto alla legge di bilancio 2024, il disegno di legge di bilancio 2025-2027 espone dunque per il Ministero dell’universitŕ e della ricerca un leggero decremento delle spese finali nel 2025 (in termini assoluti pari a 47,45 milioni di euro; -0,34%).

Il suddetto decremento delle spese finali risulta da un aumento delle spese correnti combinato con una diminuzione delle spese in conto capitale nell’esercizio finanziario 2025.

La spese correnti fanno registrare, nell’esercizio 2025, un aumento di circa 167 milioni (+1,5%), seguito da una diminuzione nell’esercizio 2026.

Le spese in conto capitale nell’esercizio 2025 fanno registrare una piů sensibile diminuzione rispetto alle previsioni iniziali per il 2024 (circa -7%) pari a circa 215 milioni.

Giova osservare come le spese finali risultino sostanzialmente invariate rispetto alle previsioni assestate per il 2024 (-1,35 milioni di euro).

 

Gli stanziamenti di spesa del Ministero dell’universitŕ e della ricerca autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell’anno 2025, in misura pari allo 1,53% della spesa finale del bilancio statale. Tale percentuale registra una diminuzione rispetto alle previsioni per il 2024 (quando la spesa finale del Ministero risultava pari all’1,59% di quella statale) ma č sostanzialmente in linea con le previsioni assestate per il medesimo 2024.

 

Considerati gli oneri per il rimborso delle passivitŕ finanziarie, che ammontano a 4,53 milioni nel 2025, le spese complessive per il Ministero risultano pari a circa 14.022,55 milioni di euro.

5.    L’impatto della manovra sulle spese finali per l’anno 2025

Per l’anno 2025, lo stato di previsione del Ministero dell’universitŕ e della ricerca (Tabella 11) espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza di spese finali pari a 14.357,94 milioni di euro.

Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2025 - attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio - determina complessivamente un decremento delle spese finali di 246,92 milioni di euro, come evidenziato nella tabella che segue:

 

Impatto della manovra sulle spese finali del Ministero dell’universitŕ e della ricerca - anno 2025

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

2024

2025

Legge di Bilancio

previsioni assestate

BLV

Mod. Sez. II

Ddl bilancio Sez II

effetti Sez. I

DDL Bilancio integrato sez I+Sez II

Spese correnti

10.990,57

10.926,53

11.178,87

 

11.178,87

-20,91

11.157,95

Spese in c/capitale

3.074,90

3.092,83

3.179,07

-93

3.086,07

-226,01

2.860,07

SPESE FINALI

14.065,47

14.019,37

14.357,94

-93

14.264,94

-246,92

14.018,02

 

Il disegno di legge di bilancio 2025 come integrato degli effetti della manovra, propone, dunque, spese finali di competenza per il Ministero pari a 14.018,02 milioni per il 2025.

In tale stanziamento di competenza risultano preponderanti le spese di parte corrente, che rappresentano circa l’80%. del totale delle spese finali.

Gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla manovra di Sezione II determinano una riduzione della spesa pari a circa 93 milioni di euro, interamente a carico della spesa in conto capitale.

Le misure legislative introdotte dall’articolato della Sezione I determinano invece, nel complesso, un effetto negativo di circa 247 milioni di euro, ascrivibile sia alla parte corrente (quasi 21 milioni), sia alla spesa in conto capitale (226 milioni).

6.    Analisi delle previsioni di spesa per Missioni e Programmi per l’anno 2025

La tabella seguente espone le previsioni del ddl di bilancio integrato per il 2025 per ciascuna Missione e Programma di spesa del Ministero, a raffronto con i dati dell’esercizio precedente.

La tabella evidenzia altresě le modifiche che il ddl di bilancio apporta alla legislazione vigente con interventi di manovra sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma.

Riguardo alle modifiche apportate dalla Sezione II, si ricorda che gli interventi di rimodulazione nonché di rifinanziamento/definanziamento o riprogrammazione delle leggi di spesa (operati ai sensi dell’art. 23, comma 3, lett. a) e lett. b) della legge di contabilitŕ) sono riportati negli appositi allegati allo stato di previsione in esame.

(Dati di competenza, valori in milioni di euro)

Ministero dell’universitŕ e della ricerca


 

Missione/Programma

2024

2025

Legge di Bilancio

Assest.

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio

 Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Rim.
a.23 c. 3 lett a) e 30 co.2, lett. a)

Var.
a.23

c. 3
lett b)

1

Ricerca e innovazione (17)

2.562,88

2.576,43

2.645,85

 

-93

2.552,85

-120,82

2.432,03

1.1

Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)

2.562,88

2.576,43

2.645,85

 

-93

2.552,85

-120,82

2.432,03

2

Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)

11.446,30

11.369,14

11.651,78

 

 

11.651,78

-125,04

11.526,73

2.1

Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (23.1)

912,43

913,43

891,04

 

 

891,04

-3,03

888,01

2.2

Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)

700,54

709,97

701,79

 

 

701,79

-13,29

688,49

2.3

Sistema universitario e formazione postuniversitaria (23.3)

9.574,55

9.480,75

9.749,63

 

 

9.749,63

-82,26

9.667,37

2.4

Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (23.4)

12,18

12,37

11,40

 

 

11,40

-0,07

11,33

2.5

Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (23.5)

246,60

252,62

297,93

 

 

297,93

-26,40

271,53

3

Servizi istituzionali e generali delle amm.ni pubbliche (32)

60,65

78,15

64,84

 

 

64,84

-1,06

63,79

3.1

Indirizzo politico (32.2)

9,63

10,16

8,88

 

 

8,88

-0,02

8,85

3.2

Servizi e affari generali (32.3)

51,02

67,99

55,97

 

 

55,97

-1,03

54,93

 

SPESE MINISTERO

14.069,82

14.023,72

14.362,47

 

-93

14.269,47

-246,92

14.022,55

Nota: tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

 

La spesa complessiva del Ministero dell’universitŕ e della ricerca č allocata su 3 missioni e 8 programmi. La gran parte della spesa č allocata sulla missione n. 2 “Istruzione universitaria e formazione post-universitaria” che rappresenta circa l’82% delle spese del Ministero. Si osserva che, all’interno di tale missione n. 2, il solo programma 2.3 “Sistema universitario e formazione postuniversitaria” assorbe circa il 69% della spesa complessiva del Ministero.

La missione n. 1 “Ricerca e innovazione (composta dall’unico programma “Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata”) assorbe circa il 17% della spesa complessiva.

Di seguito si illustrano le variazioni che si registrano nelle tre missioni del Ministero.

Missione 1 “Ricerca e innovazione”

La Missione 1 reca, a BLV 2025, uno stanziamento di competenza pari a 2.645,85 milioni di euro. Essa si compone dell’unico programma “Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata”.

Considerando gli effetti della manovra (Sezioni I e II), le spese della Missione ammontano a 2.432,03 milioni per il 2025 nel bilancio integrato, con un decremento di 213,82 milioni riconducibile quanto a 120,82 milioni alla Sezione I, quanto a 93 milioni alla Sezione II.

La suddetta riduzione di 120,82 milioni č interamente ascrivibile alle disposizioni di riduzione della spesa previste dall’art. 119, comma 1, della Sezione I e dettagliate nell’allegato III al disegno di legge in esame.

 

Quanto agli interventi di Sezione II, questi, come detto, determinano una riduzione degli stanziamenti del programma in oggetto per circa 93 milioni per il 2025, che derivano dalla variazione esposta nella tavola che segue. Per l’anno 2026 č previsto un definanziamento di 73 milioni della medesima legge di spesa.

 

(valori in milioni di euro)

RIPROGRAMMAZIONI

 

2025

2026

2027

2028 e ss.

1. Ricerca e innovazione

 

 

 

 

 

DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. I/primum "INTERVENTI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA" - (Cap-pg: 7450/1) - (Scad. Variazione 2026)

LV

100

100

30

-

Ripr.

-93

-73

-

-

Missione 2 “Istruzione universitaria e formazione post-universitaria”

Lo stanziamento complessivo della missione 2 fa segnare, per l’anno 2025, una riduzione di 125,04 milioni rispetto al dato a legislazione vigente, interamente ascrivibile alle citate disposizioni in materia di riduzione della spesa dettate dall’articolo 119, comma 1 (Sezione I).

 

Le modifiche operate dalla sezione II incidono sul programma 2.2 “Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica” per l’anno 2026 e sono pari a 8 milioni di euro, in base alla seguente riprogrammazione:

 

(valori in milioni di euro)

RIPROGRAMMAZIONI

 

2025

2026

2027

2028 e ss.

2. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria

 

 

 

 

 

LF n. 311 del 2004 art. 1 c. 131 "INTERVENTI DI EDILIZIA ED ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE DIDATTICHE E STRUMENTALI" (*) - (Cap-pg: 7312/1) - (Scad. Variazione 2026)

LV

0,04

8,04

0,04

0,04

Ripr.

-

-8,00

-

-

 

Missione 3 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”

Lo stanziamento complessivo della missione 3 fa segnare, per l’anno 2025, una riduzione di 1,06 milioni rispetto al dato a legislazione vigente, interamente ascrivibile alle citate disposizioni in materia di riduzione della spesa dettate dall’articolo 119, comma 1 (Sezione I).

 


 

Ministero della cultura
(Tabella n. 14)

 

L’articolo 138 del disegno di legge di bilancio, al comma 1, autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura per l’anno finanziario 2025, in conformitŕ all’annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

 

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l’anno finanziario 2025, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell’ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attivitŕ culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

Il comma 3 poi prevede che ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l’anno finanziario 2025, il Ministro dell’economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilitŕ, nonché per l’esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall’esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l’esportazione e dell’espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

Il comma 4, infine, dispone che al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato “cedolino unico”, ai sensi dell’art. 2, comma 197, della legge n. 191 del 2009. A tal fine il Ministro dell’economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, per l’anno finanziario 2025, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa, su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

 

La relazione illustrativa del disegno di legge di bilancio rileva che per il Ministero della cultura, interessato da un processo di riorganizzazione amministrativa, si registra il passaggio dal modello organizzativo del segretariato generale al modello organizzativo dipartimentale, con la finalitŕ di migliorare l’esercizio delle funzioni del Ministero e renderne piů agevole l’esercizio

 

La citata riforma organizzativa č stata disposta dal  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 57 del 2024 recante il nuovo “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”.

 

Nella definizione dell’articolazione del bilancio in missioni, programmi e azioniprosegue la relazione illustrativa - si rappresenta quanto segue.

Risultano soppressi i seguenti tre programmi: 17.4 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivitŕ culturali; 21.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale; 21.19 Realizzazione attivitŕ di tutela in ambito territoriale.

Risulta introdotto il nuovo programma 21.21 Promozione del patrimonio culturale nazionale all'estero (missione Tutela e valorizzazione dei beni e attivitŕ culturali e paesaggistici) composto dalle seguenti azioni: azione 21.21.1 “Spese di personale per il programma”; azione 21.21.2 “Promozione del patrimonio materiale e immateriale all'estero e attivitŕ internazionali connesse con l'UNESCO” ricevente le risorse provenienti dal soppresso programma 21.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (azione 21.14.2 “Coordinamento delle attivitŕ internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei” e azione 21.14.3 “Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale”).

Nella missione Tutela e valorizzazione dei beni e attivitŕ culturali e paesaggistici:

- il programma 21.15 Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale č stato ridenominato (in precedenza denominato Tutela del patrimonio culturale) e vede l’introduzione di una nuova azione e il coinvolgimento nella ricollocazione di risorse fra programmi. La nuova azione 21.15.11 “Coordinamento tecnico e amministrativo” riceve risorse dal soppresso programma 21.14 (azione 21.14.3 “Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale”) e dal programma 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (azione 32.3.3 “Gestione comune dei beni e servizi”). In merito alla ricollocazione di risorse – continua la relazione illustrativa - si evidenzia che: l’azione 21.15.2 “Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio”, l’azione 21.15.6 “Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attivitŕ culturali” e l’azione 21.15.7 “Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza” ricevono risorse dal soppresso programma 21.14 (azione 21.14.3 “Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale”) l’azione 21.15.6 “Salvaguardia, valorizzazione e interventi per i beni e le attivitŕ culturali” cede risorse al programma 21.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (azione 21.10.5 ridenominata in “Promozione del libro e della cultura, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore”, in luogo di “Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore”).

Sono inoltre interessati da una ricollocazione di risorse, a paritŕ di denominazione, i seguenti programmi:

- 21.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo con l’azione 21.2.7 “Promozione dello spettacolo dal vivo” ricevente risorse dal soppresso programma 21.14 (azione 21.14.3 “Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale”);

- 21.6 Tutela dei beni archeologici con l’azione 21.6.2 “Tutela e salvaguardia dei beni archeologici” ricevente risorse dal soppresso programma 21.19 (azione 21.19.2 “Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel territorio di pertinenza”);

- 21.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici con l’azione 21.9.2 “Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico” e l’azione 21.9.3 “Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico” riceventi risorse dal soppresso programma 17.4 (rispettivamente dall’azione 17.4.3 “Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale” e dall’azione 17.4.2 “Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali”);

- 21.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria con l’azione 21.10.3 “Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario” e la nuova azione 21.10.6 “Sostegno alle attivitŕ scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali” riceventi risorse dal soppresso programma 17.4 (azione 17.4.3 “Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale”). La nuova azione 21.10.6 riceve risorse, inoltre, dall’azione 17.4.5 “Sostegno alle attivitŕ scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali”. L’azione 21.10.5 ridenominata “Promozione del libro e della cultura, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore” (in luogo di “Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore”) riceve risorse dal soppresso programma 21.14 (azione 21.14.2 “Coordinamento delle attivitŕ internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei”) e dal programma 21.15 Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale (azione 21.15.6 “Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attivitŕ culturali”);

- 21.12 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio con: l’azione di nuova istituzione 21.12.6 “Tutela e salvaguardia delle belle arti e dei beni di interesse culturale” ricevente risorse dal soppresso programma 17.4 (azione 17.4.3 “Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale”), dalle due azioni soppresse 21.12.2 “Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo” e 21.12.3 “Tutela delle belle arti e dei beni di interesse culturale”, dal soppresso programma 21.14 (azione 21.14.3 “Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale”) e dal soppresso programma 21.19 (azione 21.19.2 “Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel territorio di pertinenza”); la azione di nuova istituzione 21.12.7 “Studi e ricerca nel settore del restauro, della conservazione, della catalogazione e digitalizzazione dei beni culturali degli Istituti centrali” ricevente risorse dall’ex programma 17.4 (azione 17.4.2 “Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali”, azione 17.4.3 “Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale” e azione 17.4.5 “Sostegno alle attivitŕ scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali”); l’azione di nuova istituzione 21.12.8 “Coordinamento tecnico e amministrativo” ricevente risorse dal programma 21.20 Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (azione 21.20.2 “Attivitŕ di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione”);

- 21.13 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale con: l’azione 21.13.2 “Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale” ricevente risorse dal soppresso programma 17.4 (azione 17.4.3 “Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale”) e dall’ex programma 21.14 (azione 21.14.3 “Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale”); l’azione 21.13.4 “Coordinamento e funzionamento del sistema museale” ricevente risorse dal soppresso programma 17.4 (azione 17.4.2 “Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali”, azione 17.4.5 “Sostegno alle attivitŕ scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali”), dal programma 21.10 le risorse per le spese per il funzionamento della biblioteca e complesso monumentale dei Girolamini (azione 21.10.3 “Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario”) e dall’ex programma 21.14 (azione 21.14.3 “Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale”); l’azione di nuova istituzione 21.13.5 “Coordinamento tecnico e amministrativo” recante le risorse per la realizzazione di progetti sperimentali per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché la digitalizzazione;

- 21.16 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane: l’azione 21.16.2 “Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda” riceve risorse dal soppresso programma 21.14 (azione 21.14.3 “Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale”);

- 21.18 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo con: l’azione 21.18.3 “Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo” riceve risorse dal soppresso programma 17.4 (azione 17.4.3 “Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale”); la azione di nuova istituzione 21.18.4 “Coordinamento tecnico e amministrativo” recante le risorse per la realizzazione di progetti sperimentali per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché la digitalizzazione;

- 21.20 Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze con l’azione 21.20.2 “Attivitŕ di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione” ricevente risorse dal soppresso programma 21.14 (azione 21.14.3 “Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale”).

Nella missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche:

- il programma 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza modifica il proprio contenuto: l’azione 32.3.3 “Gestione comune dei beni e servizi” riceve risorse dal soppresso programma 17.4 (azione 17.4.2 “Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali”, azione 17.4.3 “Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale”, azione 17.4.4 “Attivitŕ di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale”) e dal soppresso programma 21.14 (azione 21.14.3 “Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale”); la nuova azione 32.3.4 “Digitalizzazione, sistemi informativi e comunicazione istituzionale” riceve risorse dal soppresso programma 17.4 (azione 17.4.3 “Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale”). Rimangono invece invariati nel contenuto e nella denominazione il programma 21.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale e il programma 32.2 Indirizzo politico.

1.    Le spese finali del Ministero per gli anni 2025-2027

Il disegno di legge di bilancio 2025-2027 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della cultura, spese finali, in termini di competenza, pari a 3.097,6 milioni di euro nel 2025, a 3.074 milioni di euro per il 2026 e 3.204,2 milioni di euro per il 2027, come si evince dalla tabella che segue.

 

 

Spese del Ministero della cultura per gli anni 2025-2027

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

2024

Previsioni 2025-2027

Legge di Bilancio

previsioni assestate

bilancio integrato 2025

Diff.
bil 2025/
BIL 2024

bilancio integrato 2026

bilancio integrato 2027

Spese correnti

1.869,6

1.896,8

1.778,6

-91,0

1.749,1

1.729,6

Spese in c/capitale

1.676,2

1.687,2

1.319,0

-357,2

1.324,9

1.474,6

SPESE FINALI

3.545,8

3.584,0

3.097,6

-448,2

3.074,0

3.204,2

% sulle spese finali STATO

0,4

0,4

0,3

 

0,3

0,4

Rimborso passivitŕ finanziarie

9,9

9,9

2,9

-7,0

3,1

3,2

SPESE COMPLESSIVE

3.555,7

3.593,9

3.100,5

-455,2

3.077,1

3.207,4

 

Rispetto alla legge di bilancio 2024, il disegno di legge di bilancio 2025-2027 espone dunque per il Ministero della cultura un sensibile decremento  nel 2025 (in termini assoluti pari a 448,2 milioni di euro; -12,6 %), parzialmente compensato dalle previsioni per gli anni successivi (le spese finali previste per il 2027 sono il 9,6 in meno rispetto al 2024).

Tale decremento č determinato principalmente da una diminuzione di 357,2 milioni delle spese in conto capitale (-21,31%), che si riduce parzialmente nei successivi esercizi, soprattutto nel 2027. Anche le spese correnti registrano una diminuzione, piů lieve, nel 2025, rispetto alla legge di bilancio 2024, pari a 91 milioni di euro (-4,9%): in questo caso la diminuzione prosegue negli anni successivi 2026 e 2027.

Gli stanziamenti di spesa del Ministero della cultura autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell’anno 2025, in misura pari allo 0,3% della spesa finale del bilancio statale. Tale percentuale era lo 0,4% nell’esercizio precedente.

 

Considerati gli oneri per il rimborso delle passivitŕ finanziarie, che ammontano a 2,9 milioni nel 2025, le spese complessive per il Ministero risultano pari a circa 3.100,5 milioni di euro.

2.    L’impatto della manovra sulle spese finali per l’anno 2025

Per l’anno 2025, lo stato di previsione del Ministero della cultura (Tabella 14) espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza di spese finali pari a 3.590,7 milioni di euro.

Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2025 - attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio, determina complessivamente un decremento delle spese finali di 493,1 milioni di euro, come evidenziato nella tabella che segue:

 

Impatto della manovra sulle spese finali del Ministero della cultura - anno 2025

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

2024

2025

Legge di Bilancio

previsioni assestate

BLV

Modifiche Sez. II

Ddl bilancio Sez II

effetti Sez. I

DDL Bilancio integrato sez I+Sez II

Spese correnti

1.869,6

1.896,8

1.810,0

-9,5

1.800,5

-22,9*

1.778,6

Spese in c/capitale

1.676,2

1.687,2

1.780,7

-347,5

1.433,2

-114,2

1.319,0

SPESE FINALI

3.545,8

3.584,0

3.590,7

-357

3.233,7

-137,1*

3.097,6

                  * A queste voci, al dato presente nello stato di previsione č stata sottratta la cifra di 1 milione di euro, a seguito dello stralcio, ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera, dell’articolo 89, comma 2 del citato disegno di legge, che tale cifra stanziava in favore della Fondazione Museo nazionale della fotografia.

 

Il disegno di legge di bilancio 2025 come integrato degli effetti della manovra, propone, dunque, spese finali di competenza per il Ministero pari a 3.097,6 milioni per il 2025.

In tale stanziamento di competenza risultano superiori le spese di parte corrente, che rappresentano il 57,4% del totale delle spese finali.

Gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla manovra di Sezione II determinano una riduzione della spesa pari a circa 357 milioni di euro, che č l’effetto combinato di diminuzioni sia dal lato della spesa corrente (-9,5 milioni) sia dal lato della spesa in conto capitale (-347,5 milioni).

Le misure legislative introdotte dall’articolato della Sezione I determinano anch’esse nel complesso un effetto negativo di circa 136,1 milioni di euro, sia di parte corrente (- 21,9 milioni) che in conto capitale (-114,2 milioni).

3.    Analisi delle previsioni di spesa per Missioni e Programmi per l’anno 2025

La tabella seguente espone le previsioni del disegno di legge di bilancio integrato per il 2025 per ciascuna Missione e Programma di spesa del Ministero, a raffronto con i dati dell’esercizio precedente.

La tabella evidenzia altresě le modifiche che il disegno di legge di bilancio apporta alla legislazione vigente con interventi di manovra sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma.

 

Riguardo alle modifiche apportate dalla Sezione II, si ricorda che gli interventi di rimodulazione nonché di rifinanziamento/definanziamento o riprogrammazione delle leggi di spesa (operati ai sensi dell’art. 23, comma 3, lett. a) e lett. b) della legge di contabilitŕ) sono riportati negli appositi allegati allo stato di previsione in esame.

 

(Dati di competenza, valori in milioni di euro)

Ministero della cultura


 

Missione/Programma

2024

2025

legge di bilancio

Assest.

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio

Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Rimodul.
a. 23 c. 3 lett a); a. 30 c. 1-2

Variazioni
a. 23 c. 3 lett b)

1

Tutela e valorizzazione dei beni e attivitŕ culturali e paesaggistici (21)

3.397,9

 

3.425.6

3.447,4

0,0

-357

3.090,4

-133,5*

2.956,9*

1.1

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)

474,8

 

475,5

473,9

0,0

24,4

498,3

1,3

499,6

1.2

Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)

9,0

 

9,0

8,8

0,0

-

8,8

-0,1

8,7

1.3

Tutela dei beni archeologici (21.6)

68,0

70,3

71,0

0,0

-

71,0

-0,4

70,6

1.4

Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)

163,8

166,4

161,7

0,0

-

161,7

-7,2

154,5

1.5

Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell’editoria (21.10)

192,6

 

199,8

188,7

0,0

-0,1

188,6

-6,3

182,3

1.6

Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)

178,3

 

187,3

198,6

0,0

-

198,6

-11,6

187,0

1.7

Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)

437,7

 

470,9

403,2

0,0

 

403,2

-3,8

399,4

1.9

Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale (21.15)

1.269,3

 

1.236,3

1.325,5

0,0

-381,2

944,3

-100,9

843,4

1.10

Tutela e promozione dell’arte e dell’architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)

35,5

 

39,5

38,3

0,0

-

38,3

-0,1*

38,2*

1.11

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)

551,7

 

551,9

561,3

0,0

-

561,3

-1,2

560,1

1.20

Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (21.20)

9,2

10,5

9,7

0,0

-

9,7

-3,1

6,6

1.21

Promozione del patrimonio culturale nazionale all'estero (21.21)

7,9

 

8,2

6,4

0,0

-

6,4

-0,1

6,3

4

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

157,8

 

168,2

146,3

0,0

-

146,3

-3,6

142,7

4.1

Indirizzo politico (32.2)

35,2

34,5

36,1

0,0

-

36,1

-1,8

34,3

4.2

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

122,6

 

133,7

110,2

0,0

-

110,2

-1,8

108,4

 

SPESE MINISTERO

3.555,7

3.593,8

3.593,7

0,0

-357

3.236,7

-137,1*

3.099,6*

- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

* A queste voci, al dato presente nello stato di previsione č stata sottratta la cifra di 1 milione di euro, a seguito dello stralcio, ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera, dell’articolo 89, comma 2 del citato disegno di legge, che tale cifra stanziava in favore della Fondazione Museo nazionale della fotografia.

 

 

La spesa complessiva del Ministero della cultura, alla luce delle modificazioni connesse alla riforma organizzativa in corso, delle quali si č dato conto in apertura, č ora allocata su 2 missioni e 14 programmi. La gran parte della spesa č allocata sulla Missione “Tutela e valorizzazione dei beni e attivitŕ culturali e paesaggistici” che rappresenta circa il 95% delle spese del Ministero.

 

Di seguito si illustrano, nel dettaglio, le variazioni che si registrano nella missione di maggior peso del Ministero.

 

Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attivitŕ culturali e paesaggistici

 

La Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attivitŕ culturali e paesaggistici reca, a BLV 2025, uno stanziamento di competenza pari a 3.447,4 milioni di euro.

Considerando gli effetti della manovra (Sezioni I e II), le spese della Missione ammontano a 2.956,9 milioni per il 2025 nel bilancio integrato, con un decremento di 490,5 milioni (-14,2%).

Il decremento č dovuto agli effetti sia della Sezione I (-133,5 milioni), sia della Sezione II (-357 milioni) e risulta concentrato, principalmente sul programma 1.9    Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale, che era, e resta, il piů consistente della missione.

 

Per quanto riguarda gli effetti della Sezione I, la gran parte di essi č ascrivibile alla spending review dei Ministeri disposta per il triennio 2025-2027 e anni successivi dall’articolo 119, comma 1 e All. III, alla quale il Ministero partecipa, per l’anno 2025, con una riduzione complessiva pari a 144,0 milioni di euro, di cui 100,9, appunto, concentrati sul citato programma 1.9.

Gli altri effetti della Sezione I, tutti di segno invece positivo, per un totale di circa 10,5 milioni di euro, sono riconducibili a quanto disposto negli articoli del disegno di legge recanti disposizioni in materia di cultura, ed in particolare:

- l’articolo 87, che autorizza, per il 2025, maggiori spese pari a  3 milioni di euro per la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici (rifinanziando l’apposito capitolo collocato nel programma 1.7 “Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale”), 1 milione di euro a rifinanziamento del Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico (rifinanziando l’apposito capitolo collocato nel programma 1.6 “Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio”), e 2 milioni di euro per i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale (cha saranno allocati sui capitoli e piani gestionali stipendiali all’uopo dedicati);

- l’articolo 88, che autorizza maggiori spese, a decorrere dal 2025, pari a 1,5 milioni da destinare al fondo per la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici, e 1,5 milioni da destinare al fondo volto a sostenere il settore dei festival, dei cori e delle bande musicali (si tratta di capitoli, di nuova istituzione, allocati nel programma 1.1 “Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo”);

- l’articolo 89, che, a decorrere dal 2025, autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro, al fine dell'attuazione del Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all'estero (si tratta di un capitolo di nuova istituzione, allocati nel programma 1.10 “Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane”).

 

Si segnala che il comma 2 dell’articolo 89, oggetto di stralcio ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera, stanziava 1 milione di euro annui e di contribuire al funzionamento della Fondazione Museo nazionale della fotografia (anche in questo caso, mediante istituzione di un nuovo capitolo nel programma 1.10 “Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane”)

 

Quanto agli interventi di Sezione II, questi incidono in riduzione degli stanziamenti del Ministero della cultura (tutti compresi nella Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attivitŕ culturali e paesaggistici) per complessivi -357 milioni, che derivano dalle seguenti variazioni di leggi di spesa, come esposte nella tavola che segue, che riporta i relativi rifinanziamenti e definanziamenti (vedi allegato allo stato di previsione  - TOMO III).

 

Ministero della cultura

 

2025

2026

2027

2028 ss

RIFINANZIAMENTI

L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. C "FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE" (*) - (Cap-pg: 6621/1) - (Scad. Variazione 2050)

LV

208,9

209,9

209,9

209,9

Rif.

14,0

14,0

14,0

14,0

L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. D "ATTIVITA' MUSICALI IN ITALIA E ALL'ESTERO" (*) - (Cap-pg: 6622/1) - (Scad. Variazione 2050)

LV

69,4

69,8

69,8

69,8

Rif.

7,0

7,0

7,0

7,0

L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. E "ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA" (*) - (Cap-pg: 6623/1) - (Scad. Variazione 2050)

LV

37,1

37,2

37,2

37,2

Rif.

2,4

2,4

2,4

2,4

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 627 "FONDO NAZIONALE PER LA RIEVOCAZIONE STORICA" (*) - (Cap-pg: 6641/1) - (Variazione Permanente)

LV

1,8

1,9

1,9

1,9

Rif.

1,0

1,0

1,0

1,0

DEFINANZIAMENTI

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 375 p. 1 "CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO, REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI" - (Cap-pg: 7815/4) - (Scad. Variazione 2026)

LV

2,0

2,3

1,8

14,7

Def.

-0,1

-0,5

-

-

DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. D/primum "ATTUAZIONE DEL PIANO COMPLEMENTARE PNRR - MIC" - (Cap-pg: 8130/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

301,6

132,3

135,0

180,0

Def.

-171,6

-

-

-

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. P/quater decies "TUTELA PATRIMONIO CULTURALE" - (Cap-pg: 8099/3) - (Scad. Variazione 2027)

LV

9,7

19,6

146,0

433,8

Def.

-9,7

-2,5

-0,2

-

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. P/quater decies "TUTELA PATRIMONIO CULTURALE" - (Cap-pg: 8098/7 - 8098/8) - (Scad. Variazione 2026)

LV

32,1

22,1

21,3

338,2

Def.

-15,2

-3,2

-

-

LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 632 "NUOVO FONDO CULTURA" (*) - (Cap-pg: 1923/1) - (Variazione Permanente)

LV

35,3

44,2

37,8

37,8

Def.

-33,9

-33,9

-33,9

-32,9

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/quater decies "EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 8105/6 - 8105/7 - 8106/6 - 8106/7 - 8107/7 - 8108/6 - 8108/7) - (Scad. Variazione 2027)

LV

39,5

32,4

32,4

219,3

Def.

-16,4

-5,2

-1,1

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. H/quater decies "DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI" - (Cap-pg: 8105/11 - 8108/10) - (Scad. Variazione 2027)

LV

1,3

1,3

1,6

11,9

Def.

-0,2

-0,0

-0,0

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. I/quater decies "PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO" - (Cap-pg: 8105/9 - 8106/9 - 8107/9 - 8108/9) - (Scad. Variazione 2027)

LV

29,7

21,7

18,9

133,2

Def.

-16,0

-5,6

-0,4

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. L/quater decies "INVESTIMENTI IN RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELLE PERIFERIE" - (Cap-pg: 8105/10) - (Scad. Variazione 2026)

LV

5,3

3,6

3,3

23,6

Def.

-3,0

-0,7

-

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. N/quater decies "ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE" - (Cap-pg: 8105/8 - 8106/8 - 8108/8) - (Scad. Variazione 2027)

LV

10,1

8,9

8,8

62,8

Def.

-3,8

-1,2

-0,0

-

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. H/sexies "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016" - (Cap-pg: 8105/4) - (Scad. Variazione 2025)

LV

0,4

-

-

-

Def.

-0,2

-

-

-

LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 9 "FONDO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE" - (Cap-pg: 8099/1) - (Scad. Variazione 2027)

LV

266,0

164,8

155,9

1.195,2

Def.

-94,2

-10,2

-1,4

-

LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 338 "INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI" - (Cap-pg: 7673/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

17,0

-

-

 

Def.

-17,0

-

-

-

 


 

Stanziamenti presenti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tab. 2) di interesse per la VII Commissione

Le dotazioni finanziarie del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) di interesse della VII Commissione, relative all’informazione, all’editoria, alla ricerca e allo sport, fanno capo ai seguenti Programmi del dicastero economico:

• 10.2 Sostegno al pluralismo dell'informazione (15.4), nell’ambito della missione 10 Comunicazioni (15);

• 11.1 Ricerca di base e applicata (17.15), nell’ambito della missione 11 Ricerca e innovazione (17);

• 18.1 Attivitŕ ricreative e sport (30.1), nell’ambito della missione 18 Giovani e sport (30).

Nell’ambito del Programma 10.2 Sostegno al pluralismo dell'informazione, si evidenzia, rispetto alla dotazione a legislazione vigente, una diminuzione, in conto competenza, di circa 12,2 milioni di euro per il 2025, con uno stanziamento che risulta quindi di 232,7 milioni di euro. Tale diminuzione č interamente ascrivibile alla spending review dei Ministeri disposta per il triennio 2025-2027 e anni successivi dall’articolo 119, comma 1 e All. III, del disegno di legge di bilancio.

Si ricorda che, all’interno del citato programma 10.2 sono allocate, nell’ambito dell’azione Sostegno al pluralismo dell'informazione le risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, per la quota il cui riparto č di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con riferimento al Programma 11.1 Ricerca di base e applicata, si evidenzia, in particolare, rispetto alla dotazione a legislazione vigente, una riduzione, in conto competenza di circa 300,8 milioni di euro per il 2025 – determinato da definanziamenti presenti in Sezione II (per circa 171,9 milioni di euro) e da riduzioni di stanziamenti (per circa 128,9 milioni di euro) determinati dalla citata disposizione di spending review della spesa. Lo stanziamento complessivo per tale programma, per il 2025, risulta quindi di 1.506,2 milioni di euro.

Si ricorda che all’interno del citato programma 11.1 sono rinvenibili, nell’ambio dell’azione Potenziamento della ricerca scientifica e tecnologica, le risorse stanziate in favore dell’Agenzia spaziale italiana, dell’Istituto italiano di tecnologia, del Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita, nonché quelle per la realizzazione del progetto Human Technopole.

La totalitŕ del definanziamento di 171,9 milioni di euro statuito dalla Sezione II č addebitata al capitolo 7486, Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il fondo complementare PNRR – tecnologie satellitari ed economia spaziale.

Nell’ambito del Programma 18.1 Attivitŕ ricreative e sport, si registra, nello stato di previsione del MEF, rispetto alla dotazione a legislazione vigente, in conto competenza, una diminuzione di circa 4,2 milioni di euro per il 2025, derivanti da interventi in Sezione I sia di riduzione – ad opera della spending review, per 19,2 milioni di euro - che in aumento (per mezzo, in particolare, della disposizione di cui all’articolo 44 del disegno di legge di bilancio, che incrementa di 15 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano). Gli stanziamenti complessivi per tale programma si assestano quindi a 698,0 milioni di euro per il 2025.

Si segnala che la somma di 0,5 milioni di euro stanziate per il 2025 dall’articolo 45 per le esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 risultano appostate al capitolo 2019, nell’ambito del programma 17.2 Presidenza del Consiglio dei ministri della missione 17. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri.


 

Stanziamenti presenti nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy (Tab. 3) di interesse per la VII Commissione

Le dotazioni finanziarie del Ministero delle imprese e del made in Italy (come rinominato dall’art. 2 del decreto-legge n. 173 del 2022, in sostituzione del Ministero dello sviluppo economico) di interesse della VII Commissione fanno capo al programma 5.2 Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, nell’ambito della missione 5 Comunicazioni (15).

 

In tale ambito, rispetto al bilancio a legislazione vigente, si registra una diminuzione di 3,3 milioni di euro, per il 2025, in conto competenza (di cui -3,2 milioni derivanti dalla citata disposizione di spending review del ddl di bilancio e -0,1 milioni di euro derivanti da un definanziamento di Sez. II avente ad oggetto il Fondo investimenti complementari PNRR-MISE – “Polis” – Case dei servizi di cittadinanza digitale). Sono quindi registrati a bilancio, in tale programma, in conto competenza, 388,7 milioni di euro per il 2025.

 

Si ricorda che, all’interno del citato programma 5.2 sono allocate, nell’ambito dell’azione Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale, ed in particolare al capitolo 3125, le risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, per la quota il cui riparto č di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy.

A tale capitolo č addebitata buona parte del decremento stabilito per il programma 5.2, ed in particolare 2,5 dei 3,3 milioni complessivi.

 

 



[1]     Riguardo all’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), cfr. il regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

[2]     Assegno di cui al D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230.

[3]     Riguardo agli importi annui complessivi di incremento, derivanti dall’articolo 32 e dal comma 2 dell’articolo 33, cfr. infra.

[4]     Riguardo alla disciplina in oggetto, cfr. anche il D.P.C.M. 17 febbraio 2017.

[5]     A quest’ultimo riguardo, cfr. l’articolo 4 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017.

[6]     Cfr., a quest’ultimo riguardo, il messaggio dell’INPS n. 889 del 2 marzo 2023.

      In merito al quadro complessivo finora vigente, cfr. il messaggio dell’INPS n. 1024 dell’11 marzo 2024.