Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Cultura |
Titolo: | Schema di decreto ministeriale di riforma delle classi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico (CdLM CdLMCU) |
Riferimenti: | SCH.DEC N.96/XIX |
Serie: | Atti del Governo Numero: 96 |
Data: | 29/11/2023 |
Organi della Camera: | VII Cultura |
XIX Legislatura
Schema di decreto ministeriale di riforma delle classi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico (CdLM CdLMCU)
Atto del Governo n. 96
29 novembre 2023
Servizio Studi
Dossier n. 185
Servizio Studi
Atti del Governo n. 96
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati č destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attivitā degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilitā per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
Il provvedimento in esame (atto del Governo n. 96) reca lo "Schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico". Esso č stato trasmesso ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Si compone di 8 articoli e di un allegato - che costituisce parte integrante del testo - relativo a 99 classi di laurea. Le denominazioni di tali 99 classi rimangono immutate rispetto alle denominazioni vigenti. Lo schema di decreto č corredato di una relazione illustrativa.
Insieme al provvedimento in esame č stato trasmesso al Parlamento l'analogo atto del Governo n. 95, recante lo "Schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi di laurea", oggetto di un distinto dossier.
L'art. 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997
Come anticipato, il provvedimento in esame č stato adottato ai sensi dell'art. 17, comma 95 della legge n. 127 del 1997.
Nello specifico, l'art. 17, comma 95 della predetta legge prevede che l'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, č disciplinato dagli atenei, con le modalitā di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge n. 341 del 1990, in conformitā a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o pių decreti dell'attuale Ministro dell'universitā e della ricerca, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto č previsto alla data di entrata in vigore della legge (avvenuta il 18 maggio 1997), ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del medesimo articolo 17. Nell'ambito dei criteri generali di cui sopra - prosegue tale disposizione - al fine di promuovere l'interdisciplinaritā dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi, una parte dei crediti formativi complessivi puō essere riservata ad attivitā affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non previsti per le attivitā di base o per le attivitā caratterizzanti del corso di studio. Tali attivitā possono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attivitā purché finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilitā funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio.
I decreti di cui al comma 95 in esame determinano altresė:
a) con riferimento ai corsi di cui al medesimo comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo giā svolto, l'eventuale serialitā dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilitā a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1 (che prevede quali titoli sono rilasciati dalle universitā), 2 (che disciplina il diploma universitario, di durata da 2 a 3 anni di corso), 3, comma 1 (che disciplina il diploma di laurea, di durata da 4 a 6 anni) e 4, comma 1 (che disciplina il diploma di specializzazione, post lauream, di durata almeno biennale), della legge n. 341 del 1990, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo n. 178 del 1998 (recante "Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltā e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie") in corrispondenza di attivitā didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;
b) modalitā e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilitā degli studenti, nonché la pių ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
c) modalitā di attivazione da parte di universitā italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui sopra, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del DPR n. 382 del 1980 (composto dagli articoli 68-74, tutti - tranne l'ultimo in materia di riconoscimenti ed equipollenze - abrogati dal DM 30 aprile 1999, n. 224).
L'articolo 11 della L. 341/1990 ha attribuito autonomia didattica agli atenei, demandando loro la definizione degli ordinamenti degli studi dei corsi universitari, nel quadro di criteri generali definiti dal Ministero competente, in base all'art. 17, comma 95, della L. 127/1997.
Il regolamento sull'autonomia didattica degli atenei č stato disciplinato dapprima con D.M. 509/1999 e poi con D.M. 270/2004, che ha sostituito il precedente.
Larticolo 11 citato, prevede, al comma 1, che l'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'art. 1 della medesima legge, nonché dei corsi e delle attivitā formative di cui all'art. 6, comma 2 della stessa, č disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo". Il regolamento č deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed č inviato all'attuale Ministero dell'universitā e della ricerca per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento č emanato con decreto del rettore. Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 11, i consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformitā al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertā di insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalitā degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilitā di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonché la propedeuticitā degli insegnamenti stessi, le attivitā di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo.
Si ricorda, inoltre, che le universitā rilasciano titoli di laurea (L), di durata triennale, per conseguire i quali occorre acquisire 180 crediti formativi universitari (CFU), e di laurea magistrale (LM), di durata biennale, per conseguire i quali occorre acquisire 120 CFU. Sussistono, inoltre, per talune discipline come giurisprudenza e medicina e chirurgia, titoli di laurea magistrale a ciclo unico, di durata quinquennale (300 CFU) o esennale (360 CFU). I corsi di studio dello stesso livello sono raggruppati in classi di appartenenza (art. 4 del D.M. 270/2004). Le classi di laurea sono disciplinate dal D.M. 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.155 del 6 luglio 2007, mentre le classi di laurea magistrale sono disciplinate dal D.M. 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007. Rispetto ad entrambi i decreti ministeriali sono state emanate linee guida per l'istituzione e l'attivazione da parte delle universitā dei corsi di studio con D.M. 26 luglio 2007.
La riforma 1.5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
Come ricorda la relazione illustrativa, il presente provvedimento, insieme al provvedimento relativo alle Classi di laurea CdL, ha la finalitā di attuare la Riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, relativa alle classi di laurea. Tale riforma prevede l'aggiornamento dei curricula universitari, al fine di ridurre i rigidi confini esistenti che limitano la possibilitā di creare percorsi interdisciplinari. Ci si attende, inoltre, che essa ampli le possibilitā di attuazione di programmi di formazione professionale introducendo classi di laurea innovative professionalizzanti.
In relazione ad essa - un primo traguardo, con scadenza 31 dicembre 2021 - risulta conseguito con l'art. 14 del decreto-legge n. 152 del 2021 (convertito dalla legge n. 233 del 2021), che ha disposto, in attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR, che, nell'ambito dei criteri generali per la definizione, da parte degli atenei, degli ordinamenti dei corsi di studio, una parte dei crediti formativi universitari (CFU) possa essere riservata ad attivitā affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari (SSD) o ad ambiti disciplinari non previsti per le attivitā di base o per le attivitā caratterizzanti del corso di studi. Inoltre, tale articolo ha previsto la razionalizzazione e l'aggiornamento dei medesimi SSD. L'art. 14, comma 6-bis del decreto-legge n. 36 del 2022 (convertito dalla legge n. 79 del 2022), ha poi sostituito l'art. 15 della legge n. 240 del 2010, in materia di gruppi e settori scientifico-disciplinari.
Un secondo traguardo della Riforma 1.5, al 31 dicembre 2023, prevede l'entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alla riforma, ove necessario. In tale ottica, si colloca il provvedimento in esame (come l'analogo atto del Governo 95, relativo alle classi di laurea).
Si segnala, inoltre, il DM 6 giugno 2023, n. 96, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca" (qui il dossier sul relativo schema di decreto). Ai sensi, in particolare, dell'art. 2 comma 1 del DM 96/2023, al fine di dare attuazione alla Riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, le universitā adeguano i regolamenti didattici d'ateneo entro il termine del 30 novembre 2023.
Per un approfondimento sulle riforme e sugli investimenti del PNRR relativi ai settori qui di interesse, e sul loro stato di attuazione, si rinvia all'apposita sezione del Portale della documentazione della Camera dei deputati.
Le classi di laurea a legislazione vigente
L'attuale configurazione delle classi di laurea e laurea magistrale discende dal citato D.M. 270/2004 ( "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universitā e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509") che ha sostituito il D.M. 509/1999, introducendo in particolare le lauree magistrali biennali al posto delle precedenti lauree specialistiche, i cui ordinamenti descrivevano un percorso formalmente quinquennale.
La relazione illustrativa dello schema di decreto in esame ricorda che il concetto di classe di corso di studio č stato introdotto nell'ordinamento italiano a seguito del c.d. "processo di Bologna", che ha portato all'adozione del D.M. n. 509/99. Tali classi - prosegue la relazione illustrativa - possono - ad oggi, a seguito dell'intervento riformatore del 2004, che ha portato alla modifica del D.M. n. 509 del 1999 attraverso l'adozione del D.M. n. 270 del 2004 - essere definite come "contenitori" che raggruppano i Corsi di Studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attivitā formative indispensabili. L'articolo 1 del D.M. n. 270 del 2004 chiarisce, infatti, proprio che per "classe di laurea" si intende "l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati", dello stesso livello, "aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attivitā formative indispensabili", ovvero il contenitore che raggruppa i Corsi di Studio dello stesso ciclo, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e attivitā formative attivate per un numero di crediti e in settori individuati come indispensabili.
L'art. 4 del D.M. n. 270/2004, da ultimo modificato dal D.M. 36/2023, stabilisce che le classi dei corsi di studio sono individuate, modificate o istituite con decreto ministeriale, anche su proposta delle universitā, sentito il CUN.
In base all'art. 10 del D.M. 270/2004 i decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attivitā formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie:
§
attivitā formative in uno o pių ambiti disciplinari relativi alla formazione di base (comma 1, lett. a));
§
attivitā formative in uno o pių ambiti disciplinari caratterizzanti la classe (comma 1, lett. b)).
In aggiunta a ciō, sono previste anche:
§
attivitā formative autonomamente scelte dallo studente coerenti con il progetto formativo (comma 5, lett. a));
§
attivitā formative in uno o pių ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti (comma 5, lett. b));
§
attivitā formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano (comma 5, lett. c));
§
attivitā formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilitā informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attivitā formative volte ad agevolare le scelte professionali (comma 5, lett. d));
§
attivitā formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni (comma 5, lett. e)).
Per quanto concerne il contenuto delle modifiche al DM 270/2004 introdotte dal DM 36/2023, si veda il dossier dei Servizi studi di Camera e Senato sullA.G. n. 40. Si ricorda qui, solamente, che con i nuovi commi 2-bis e 4-bis dell'art. 10 del DM 270/2004, si stabilisce che i regolamenti degli ordinamenti didattici possano prevedere, per ciascun corso di laurea (comma 2-bis) o laurea magistrale (comma 4-bis) la possibilitā di prevedere ulteriori insegnamenti o altre attivitā formative afferenti a settori scientifico-disciplinari che non siano ricompresi nelle tabelle allegate ai decreti ministeriali di definizione delle classi, comunque nel rispetto degli obiettivi formativi della medesima classe.
La relazione illustrativa del presente schema di decreto non evidenzia, nel dettaglio, le differenziazioni tra le disposizioni vigenti (relative alle 45 classi di laurea inserite nell'allegato al provvedimento) e quelle che si intendono introdurre. Č stata quindi trasmessa, per le vie brevi, dagli uffici competenti del MUR, una nota esplicativa sulla riforma delle classi di laurea, riferita sia al presente schema di decreto, sia a quello analogo contenuto nell'atto del Governo 95.
Larticolo 1, prevede che le disposizioni in esame si applichino a tutte le universitā, statali e non statali, ivi comprese le universitā telematiche.
Lallegato allo schema di decreto, individua le 99 classi dei corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico (CdLM e CdLMCU).
Si veda oltre lelenco di tali classi di laurea, estratto dal medesimo allegato.
Le universitā provvedono allattivazione dei corsi di laurea magistrale individuandone la classe di appartenenza. I corsi di laurea magistrale, istituiti nella medesima universitā e appartenenti alla medesima classe, devono differenziarsi per almeno 30 crediti.
Qualora lordinamento didattico di un corso di laurea soddisfi i requisiti di due classi differenti, luniversitā puō istituire tale corso quale appartenente a due diverse classi. In tali casi, lo studente, in sede di immatricolazione, deve indicare una delle classi, potendo comunque modificare la propria scelta successivamente, purché tale scelta diventi definitiva al momento delliscrizione al secondo anno. Con riferimento allistituzione di nuovi corsi, le universitā sono chiamate ad adeguare i regolamenti didattici di ateneo a decorrere dallanno accademico 2024/2025 e comunque danno attuazione a tali adeguamenti entro lanno accademico 2025/2026.
I regolamenti didattici (articolo 2) dovranno disciplinare le modalitā da seguire ove pių dipartimenti (della medesima o di pių universitā) concorrano a realizzare il corso di laurea.
Larticolo 3, comma 1, demanda ai regolamenti didattici di ateneo la determinazione di un numero intero di crediti da assegnare a ciascuna attivitā formativa, indicando quali, tra questi crediti, siano assegnati ai fini del rispetto delle condizioni poste dallallegato al presente provvedimento. Riguardo agli obiettivi formativi qualificanti - e alle attivitā formative caratterizzanti indispensabili per conseguirli richiamati dallart. 10, comma 4, del DM 270/2004, si prevede lobbligo di indicare il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento.
Si rammenta che il richiamato art. 10, comma 4, del DM 270 prevede che i decreti ministeriali individuino preliminarmente per ogni classe di corsi di laurea magistrale gli obiettivi formativi qualificanti e le attivitā formative caratterizzanti indispensabili per conseguirli, in misura non superiore al 40 per cento dei crediti complessivi.
I commi da 2 a 4 dellarticolo 3 recano vari criteri da seguire per lassegnazione del numero di crediti in relazione ai diversi settori scientifico-disciplinari. In ogni caso (commi 5 e 6) gli ordinamenti didattici dovranno assicurare una solida preparazione sulle discipline di base ed evitare leccessiva dispersione in un numero eccessivo di discipline. Dovranno inoltre assicurare agli studenti il pieno accesso alle attivitā formative di cui allarticolo 10, comma 5, del DM 270/2004 (si veda sopra). Alle attivitā formative autonomamente scelte dallo studente (articolo 10, comma 5, lett. a)) non dovranno essere assegnati meno di 8 crediti; a quelle afferenti a uno o pių ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti (comma 5, lett. b)) non si dovranno assegnare meno di 12 crediti.
Il comma 6, inoltre, reca disposizioni specifiche su talune classi di laurea magistrale a ciclo unico. In particolare, si prevede che possano essere erogati, oltre agli 8 CFU a scelta dello studente, ulteriori 8 CFU a scelta dello studente nellambito dei crediti di tirocinio obbligatori previsti dalla Classe per le attivitā formative professionalizzanti per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (classe LM-41) e in Odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46), nellambito dei 30 crediti. Nel settore Architettura e Ingegneria edile-architettura - a ciclo unico quinquennale - i crediti minimi indispensabili restano definiti dalla somma dei crediti minimi della classe delle lauree magistrali in Architettura e Ingegneria edile-architettura biennale e di quelli relativi alla classe delle lauree in Scienze dell'Architettura, ambito disciplinare per ambito disciplinare, incluse le attivitā formative di cui al citato articolo 10, comma 5, lettere a) e b) del DM n. 270.
Larticolo 3, comma 7, specifica che le attivitā affini o integrative sono definite dalle universitā nella loro autonomia, anche con riferimento alla cultura di contesto e alla formazione interdisciplinare. La medesima disposizione reca, inoltre, taluni criteri di carattere generale per la definizione di tali attivitā. Il comma 8 prevede la possibilitā, a certe condizioni, di approntare un piano di studio individuale mentre il comma 9 stabilisce che i regolamenti didattici debbano determinare i casi in cui la tesi venga redatta in lingua straniera. Gli obiettivi formativi devono essere specificati anche in termini di risultato di apprendimento attesi e individuando gli sbocchi professionali (comma 10). I commi 11 e 12 recano disposizioni inerenti al riconoscimento di crediti giā maturati in caso di trasferimento da un corso di laurea ad un altro. Si prevede, in linea generale che i regolamenti didattici assicurino il riconoscimento del maggior numero di crediti e che il mancato riconoscimento debba essere adeguatamente motivato.
Larticolo 4, comma 1, demanda al regolamento didattico, la definizione degli insegnamenti e delle altre attivitā formative di cui allart. 12, comma 2, del DM n. 270. Tale comma 2 stabilisce che il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare: a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attivitā formative; b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticitā di ogni insegnamento e di ogni altra attivitā formativa; c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti; e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
Il comma 2 stabilisce che le universitā debbano garantire lattribuzione di un congruo numero intero di crediti a ciascun insegnamento, evitando leccessiva parcellizzazione e prevedendo comunque un totale di esami o valutazioni di profitto non superiore a 12, fatti salvi specifici insegnamenti regolati direttamente da disposizioni dellUnione europea.
Per i corsi di laurea a ciclo unico il comma 3 fissa il numero massimo di esami a 30 (per i corsi di 5 anni) e 36 (per i corsi di 6 anni). Il comma 4 disciplina il riconoscimento di abilitā maturate in attivitā formative a cui luniversitā abbia concorso, prevedendo un numero massimo di crediti riconoscibili pari a 12. Tale possibilitā č peraltro prevista dallart. 5, comma 7, del DM n. 270, esplicitamente richiamato dalla disposizione in oggetto.
Larticolo 5, comma 1, prevede che un credito formativo universitario corrisponde a 25 ore di impegno medio per studente.
I regolamenti didattici determinano, per ciascun corso di laurea, limpegno orario che deve rimanere a disposizione dello studente e che non deve essere inferiore al 50% dellimpegno orario complessivo, salvo quando siano previste attivitā formative ad alto contenuto sperimentale o pratico (comma 2).
Gli studenti che abbiano maturato 120 crediti sono ammessi a sostenere la prova finale per il conseguimento del titolo di studio (comma 3).
Larticolo 6 dispone in ordine ai requisiti curricolari di ammissione al corso di laurea. Tali requisiti sono stabiliti dai regolamenti didattici sulla base di quanto previsto dallarticolo 6, comma 2, del DM n. 270. Questultimo prevede che per lammissione al corso di laurea magistrale lo studente debba aver conseguito la laurea o diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Ove non sia previsto laccesso con numero programmato, l'universitā stabilisce specifici criteri di accesso.
Larticolo 7 prescrive che il titolo di laurea magistrale debba contenere le denominazioni della classe di appartenenza e del corso di laurea. Si prevede, tra laltro, che le universitā rilascino (secondo le modalitā stabilite dal DM n. 692/2017 sullAnagrafe Nazionale Studenti) un certificato che riporti, anche in lingua inglese e secondo modelli adottati dagli altri paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente che ha conseguito il titolo di studio.
Si segnala, in proposito, che il comma 1 dellarticolo 7 dello schema richiama larticolo 3, comma 1, lettera a) del DM n. 270. Tale lettera fa riferimento al rilascio del titolo di laurea (L) e non al titolo di laurea magistrale (LM), richiamato dalla lettera b) del medesimo comma.
Larticolo 8 prevede che le universitā assicurino la conclusione dei corsi ed il rilascio dei titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti giā iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti. Demanda altresė a decreto ministeriale, sentito il CUN, le modifiche tecniche alle tabelle delle attivitā formative indispensabili nel primo triennio di applicazione del presente provvedimento.
CLASSI DI LAUREA MAGISTRALE E MAGISTRALE A CICLO UNICO
LM-1 Classe delle lauree magistrali in ANTROPOLOGIA CULTURALE ED ETNOLOGIA
LM-2 Classe delle lauree magistrali in ARCHEOLOGIA
LM-3 Classe delle lauree magistrali in ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO
LM-4 Classe delle lauree magistrali in ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA
LM-5 Classe delle lauree magistrali in ARCHIVISTICA E BIBLIOTECONOMIA
LM-6 Classe delle lauree magistrali in BIOLOGIA
LM-7 Classe delle lauree magistrali in BIOTECNOLOGIE AGRARIE
LM-8 Classe delle lauree magistrali in BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI
LM-9 Classe delle lauree magistrali in BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E FARMACEUTICHE
LM-10 Classe delle lauree magistrali in CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI
LM-11 Classe delle lauree magistrali in SCIENZE PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
LM-12 Classe delle lauree magistrali in DESIGN
LM-13 Classe delle lauree magistrali in FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE
LM-14 Classe delle lauree magistrali in FILOLOGIA MODERNA
LM-15 Classe delle lauree magistrali in FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA DELL'ANTICHITĀ
LM-16 Classe delle lauree magistrali in FINANZA
LM-17 Classe delle lauree magistrali in FISICA
LM-18 Classe delle lauree magistrali in INFORMATICA
LM-19 Classe delle lauree magistrali in INFORMAZIONE E SISTEMI EDITORIALI
LM-20 Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA AEROSPAZIALE E ASTRONAUTICA
LM-21 Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA BIOMEDICA
LM-22 Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA CHIMICA
LM-23 Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA CIVILE
LM-24 Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI
LM-25 Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE
LM-26 Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA DELLA SICUREZZA
LM-27 Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI
LM-28 Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA ELETTRICA
LM-29 Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA ELETTRONICA
LM-30 Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE
LM-31 Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA GESTIONALE
LM-32 Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA INFORMATICA
LM-33 Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA MECCANICA
LM-34 Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA NAVALE
LM-35 Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO
LM-36 Classe delle lauree magistrali in LINGUE E LETTERATURE DELL'AFRICA E DELL'ASIA
LM-37 Classe delle lauree magistrali in LINGUE E LETTERATURE MODERNE EUROPEE E AMERICANE
LM-38 Classe delle lauree magistrali in LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
LM-39 Classe delle lauree magistrali in LINGUISTICA
LM-40 Classe delle lauree magistrali in MATEMATICA
LM-41 Classe delle lauree in MEDICINA E CHIRURGIA
LM-42 Classe delle lauree magistrali in MEDICINA VETERINARIA
LM-43 Classe delle lauree magistrali in METODOLOGIE INFORMATICHE PER LE DISCIPLINE UMANISTICHE
LM-44 Classe delle lauree magistrali in MODELLISTICA MATEMATICO-FISICA PER L'INGEGNERIA
LM-45 Classe delle lauree magistrali in MUSICOLOGIA E BENI MUSICALI
LM-46 Classe delle lauree magistrali in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA
LM-47 Classe delle lauree magistrali in ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PER LO SPORT E LE ATTIVITĀ MOTORIE
LM-48 Classe delle lauree magistrali in PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E AMBIENTALE
LM-49 Classe delle lauree magistrali in PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI TURISTICI
LM-50 Classe delle lauree magistrali in PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI
LM-51 Classe delle lauree magistrali in PSICOLOGIA
LM-52 Classe delle lauree magistrali in RELAZIONI INTERNAZIONALI
LM-53 Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA DEI MATERIALI
LM-54 Classe delle lauree magistrali in SCIENZE CHIMICHE
LM-55 Classe delle lauree magistrali in SCIENZE COGNITIVE
LM-56 Classe delle lauree magistrali in SCIENZE DELL'ECONOMIA
LM-57 Classe delle lauree magistrali in SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E DELLA FORMAZIONE CONTINUA
LM-58 Classe delle lauree magistrali in SCIENZE DELL'UNIVERSO
LM-59 Classe delle lauree magistrali in SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA, D'IMPRESA E PUBBLICITĀ
LM-60 Classe delle lauree magistrali in SCIENZE DELLA NATURA
LM-61 Classe delle lauree magistrali in SCIENZE DELLA NUTRIZIONE UMANA
LM-62 Classe delle lauree magistrali in SCIENZE DELLA POLITICA
LM-63 Classe delle lauree magistrali in SCIENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
LM-64 Classe delle lauree magistrali in SCIENZE DELLE RELIGIONI
LM-65 Classe delle lauree magistrali in SCIENZE DELLO SPETTACOLO E PRODUZIONE MULTIMEDIALE
LM-66 Classe delle lauree magistrali in SICUREZZA INFORMATICA
LM-67 Classe delle lauree magistrali in SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITĀ MOTORIE PREVENTIVE ED ADATTATE
LM-68 Classe delle lauree magistrali in SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT
LM-69 Classe delle lauree magistrali in SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
LM-70 Classe delle lauree magistrali in SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
LM-71 Classe delle lauree magistrali in SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CHIMICA INDUSTRIALE
LM-72 Classe delle lauree magistrali in SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA NAVIGAZIONE
LM-73 Classe delle lauree magistrali in SCIENZE E TECNOLOGIE FORESTALI ED AMBIENTALI
LM-74 Classe delle lauree magistrali in SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
LM-75 Classe delle lauree magistrali in SCIENZE E TECNOLOGIE PER
L'AMBIENTE E IL TERRITORIO
LM-76 Classe delle lauree magistrali in SCIENZE ECONOMICHE PER L'AMBIENTE E LA CULTURA
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LM-90 Classe delle lauree magistrali in STUDI EUROPEI
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