Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Cultura
Titolo: Disposizioni concernenti l'autonomia didattica degli atenei
Riferimenti: SCH.DEC N.40/XIX
Serie: Atti del Governo   Numero: 40
Data: 24/04/2023
Organi della Camera: VII Cultura


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Disposizioni concernenti l'autonomia didattica degli atenei

24 aprile 2023
Atti del Governo


Indice

Presupposti normativi|Contenuto|


Presupposti normativi

L'atto del Governo n. 40 interviene sulla disciplina dell'autonomia didattica degli atenei.

L'articolo 11 della L. 341/1990 ha attribuito autonomia didattica agli atenei, demandando loro la definizione degli ordinamenti degli studi dei corsi universitari, nel quadro però di criteri generali definiti dal Ministero competente, in base all'art. 17, comma 95, della L. 127/1997. Il regolamento sull'autonomia didattica degli atenei è stato disciplinato dapprima con D.M. 509/1999 e poi con D.M. 270/2004, che ha sostituito il precedente (art. 13).

Si ricorda che le università rilasciano titoli di laurea (L), di durata triennale, per conseguire i quali occorre acquisire 180 crediti formativi universitari (CFU), e di laurea magistrale (LM), di durata biennale, per conseguire i quali occorre acquisire 120 CFU. Sussistono, inoltre, per talune discipline come giurisprudenza e medicina e chirurgia, titoli di laurea magistrale a ciclo unico, di durata quinquennale (300 CFU) o esennale (360 CFU). I corsi di studio dello stesso livello sono raggruppati in classi di appartenenza (art. 4 del D.M. 270/2004). Le classi di laurea sono attualmente disciplinate dal D.M. 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.155 del 6 luglio 2007, mentre le classi di laurea magistrale sono disciplinate dal D.M. 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007. Rispetto ad entrambi i decreti ministeriali sono state emanate linee guida per l'istituzione e l'attivazione da parte delle università dei corsi di studio con D.M. 26 luglio 2007.


Contenuto

Lo schema di decreto ministeriale in esame si compone di due articoli. Esso - secondo quanto riportato nella relazione illustrativa - mira ad attuare le misure indicate nella Riforma 1.5 "Riforma delle classi di laurea" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (M4C1-R.1.5). In particolare, si intende incrementare la flessibilità e l'interdisciplinarietà dei corsi di studio, al fine di fronteggiare il disallineamento emergente tra offerta formativa e domanda occupazionale.

L'articolo 1 propone modifiche al citato decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che reca le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.

 

Il comma 1, lettera a), introduce nelle definizioni (contenute nell'articolo 1 del citato D.M. n. 270/2004) la dicitura attuale di Ministro o Ministero "dell'università e della ricerca", adeguando così la denominazione utilizzata nel testo del decreto alla denominazione vigente.

 

La lettera b) del medesimo comma 1 propone di introdurre il comma 6-bis all'articolo 3 del D.M. 270/2004, al fine di specificare che i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale abilitanti all'esercizio delle professioni, nonché i corsi di laurea professionalizzanti, hanno, tra l'altro, l'obiettivo di fornire conoscenze e competenze professionalizzanti immediatamente esercitabili.

 

Le norme in materia di titoli universitari abilitanti sono contenute nella legge 8 novembre 2021, n. 163. La legge mira a semplificare le procedure per l'abilitazione all'esercizio di alcune professioni regolamentate, rendendo l'esame conclusivo del corso di studi universitario coincidente con l'esame di Stato, sì da ridurre i tempi di inserimento nel mercato del lavoro. Ciò è reso possibile dal momento che nei percorsi di studio interessati dall'intervento normativo viene contestualmente garantita anche una preparazione qualificata sotto il profilo tecnico-pratico e la verifica della stessa. Il provvedimento dà attuazione alla Riforma 1.6 nell'ambito della Misura 4, componente 1, misura 1 (M4-C1-R.1.6) del PNRR, con la quale, rendendo l' esame di laurea coincidente con l'esame di Stato, si intende velocizzare l'accesso al mondo del lavoro. La citata riforma 1.6 è stata pertanto attuata entro la scadenza prevista (quarto trimestre 2021) con l'approvazione della legge n. 163 del 2021. Il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione e applicazione relative alla riforma stessa, ove necessarie, è fissato, dal PNRR, al quarto trimestre 2023.
La relazione illustrativa del provvedimento in esame, alla cui lettura integrale si rinvia, afferma - tra l'altro -  che lo schema di decreto mira ad allineare il regolamento sulle classi di laurea, "che ad ora non contempla la natura abilitante o professionalizzante dei corsi di studi", alle finalità recate dalla Riforma 1.5 delle classi di laurea del PNRR.
Riguardo al contenuto della legge n. 163 del 2021, si veda il dossier del Servizio studi del Senato. Riguardo ai decreti di attuazione della medesima legge, ai contenuti e all'attuazione delle citate riforme 1.5 e 1.6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si veda la pagina dedicata alle riforme afferenti alla M4-C1 del PNRR, sul portale della documentazione della Camera dei deputati.

 

La lettera c) del comma 1 propone quindi una modifica all'articolo 5 del D.M. n. 270/2004, in materia di crediti formativi universitari, inserendo il nuovo comma 5-bis al predetto art. 5. La novella demanda ai regolamenti didattici di ateneo la definizione delle modalità di acquisizione di una parte dei crediti formativi (CFU) in altri atenei italiani, previa stipula, tra le istituzioni interessate, di apposite convenzioni di mobilità.

 

La lettera d) del medesimo comma 1 propone diverse novelle all'articolo 10 del D.M. n. 270/2004, in materia di obiettivi e attività qualificanti delle classi di corsi di laurea.

 

L'istituzione delle classi di laurea
L'art. 4 del D.M. n. 270/2004 stabilisce che le classi dei corsi di studio sono individuate, modificate o istituite con decreto ministeriale, anche su proposta delle università, sentito il CUN. In base all'art. 10 del D.M.270/2004, i decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di laurea, gli  obiettivi formativi qualificanti e le  attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie:
  • attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base (comma 1, lett.a));
  • attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe (comma 1, lett.b)).
In aggiunta a ciò, sono previste anche:
  • attività formative autonomamente scelte dallo studente coerenti con il progetto formativo (comma 5, lett.a));
  • attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti (comma 5, lett.b));
  • attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano (comma 5, lett.c));
  • attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali (comma 5, lett.d));
  • attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni (comma 5, lett.e)).
L'allegato 3 ( Linee guida sulla programmazione delle università relativa all'istituzione dei corsi di studio) al  D.M. n. 989 del 25 ottobre 2019 (con cui sono state fornite le Linee generali d'indirizzo della programmazione delle università 2019-2021 e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati), integrato dal  D.M. 6 agosto 2020, ha confermato che ciascun ateneo può utilizzare, per il triennio 2019-2021, negli ambiti relativi alle attività di base o caratterizzanti, ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai DD.MM.16 marzo 2007, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, entro il limite del 20% dell'offerta formativa.

 

Si ricorda che l'articolo 10 del D.M. n. 270/2004, al comma 1, demanda a decreti ministeriali la definizione, per ogni classe di laurea, degli obiettivi formativi qualificanti e delle relative attività formative. I decreti ministeriali suddividono le citate attività formative tra attività negli ambiti disciplinari relativi alla formazione di base e attività negli ambiti caratterizzanti la classe. Il comma 2 dell'articolo 10 citato prevede che i decreti ministeriali determinino il numero minimo di CFU per ogni attività formativa e ogni ambito disciplinare, nel limite del 50% dei CFU complessivi necessari per conseguire il titolo di studio. Il comma 4 prevede che i medesimi decreti ministeriali individuino preliminarmente, per ogni classe di corsi di laurea magistrale, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative caratterizzanti indispensabili per conseguirli, in misura non superiore al 40 per cento dei crediti complessivi.

L'atto del Governo in esame, novellando i commi 2 e 4 sopra richiamati, prevede la soppressione della disposizione che stabilisce siano comunque fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali.

Ulteriori modifiche riguardano i regolamenti didattici di ateneo, con l'introduzione, al suddetto art. 10, dei commi 2-bis, 4-bis, 4-ter e con la sostituzione della lettera b) del comma 5.

A tale proposito, si segnala che il testo dello schema di decreto trasmesso alle Camere fa riferimento ai "regolamenti di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1991, n. 341", laddove sembra ci si debba riferire all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 ("Riforma degli ordinamenti didattici universitari"), il quale detta la disciplina concernente i decreti rettorali recanti i regolamenti degli ordinamenti didattici.

Con i nuovi commi 2-bis e 4-bis dell'art. 10 del DM 270/2004, di cui si propone l'introduzione, si stabilisce che i regolamenti degli ordinamenti didattici possano prevedere, per ciascun corso di laurea (comma 2-bis) o laurea magistrale (comma 4-bis) la possibilità di prevedere ulteriori insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari che non siano ricompresi nelle tabelle allegate ai decreti ministeriali di definizione delle classi, comunque nel rispetto degli obiettivi formativi della medesima classe.

Con riferimento ai corsi di laurea, dovranno essere in ogni caso riservati alle attività formative afferenti ai settori scientifico-disciplinari compresi nelle citate tabelle allegate ai decreti ministeriali almeno il 40% dei CFU necessari al conseguimento del titolo di studio. La medesima percentuale minima è fissata al 30% per i corsi di laurea magistrale.

Un'ulteriore disposizione aggiuntiva (nuovo comma 4-ter dell'articolo 10 del decreto n. 270/2004) prevede che le disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis (sopra richiamate) si applichino ai corsi preordinati all'accesso alle attività professionali, ivi compresi quelli abilitanti all'esercizio di professioni. Rimane fermo il rispetto dei relativi obiettivi formativi, della disciplina di accesso a tali professioni e degli ulteriori vincoli che possono derivare dalla legislazione applicabile.

Il comma 5 dell'articolo 10 del decreto riguarda le attività formative ulteriori rispetto alle attività formative qualificanti dei corsi di studio. Si tratta delle attività scelte autonomamente dallo studente, in coerenza con il progetto formativo, nonché attività affini o integrative rispetto a quelle di base, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare.

Lo schema di decreto in esame, sostituendo la lettera b) del predetto comma 5, specifica che le menzionate attività formative affini o integrative sono definite dalle università nella loro autonomia e che esse:

1) mirano all'acquisizione di una formazione multidisciplinare e interdisciplinare e all'acquisizione di competenze che siano correlate al profilo culturale e professionale proposto;

2) costituiscono un apposito ambito disciplinare dell'ordinamento didattico, corredato di descrizione sintetica e indicazione del numero di CFU ad esso assegnati;

3) possono fare riferimento anche a settori scientifico-disciplinari già presenti negli ambiti di base o caratterizzanti, in vista del miglior conseguimento degli obiettivi formativi del corso.

 

La lettera e) del comma 1 dell'art. 1 del provvedimento in esame propone una modifica al citato articolo 11 del decreto n. 270 (sui regolamenti didattici di ateneo) al fine di prevedere la possibilità di inserire nel piano degli studi, a richiesta dello studente, attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico. Tali attività formative dovranno comunque risultare coerenti con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

regolamenti didattici di ateneo, che disciplinano gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, sono redatti in conformità all'art. 11 del D.M. 270/2004.
I regolamenti didattici di ateneo sono approvati dal Ministero e sono emanati con decreto rettorale. Ogni ordinamento didattico, previa consultazione delle università con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali, determina:
  • le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;
  • il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
  • i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
  • le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, nonché le modalità con cui le università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al  curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

 

La lettera f) integra l'articolo 12 del decreto n. 270 (sui regolamenti didattici dei corsi di studio), con l'inserimento del comma 2-bis, al fine di prevedere che la determinazione dei crediti associati ad un'attività formativa sia effettuata tenendo conto degli obiettivi formativi associati alla medesima attività, in coerenza con gli obiettivi specifici del corso di studio.

Secondo l'art. 12, comma 2, del D.M. 270/2004, il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:

  • l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
  • gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
  • curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
  • la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
  • le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.

 

Si ricorda che l'articolo 14 del decreto-legge n. 152 del 2021 (L. n. 133 del 2021) ha disposto, in attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR, che, nell'ambito dei criteri generali per la definizione, da parte degli atenei, degli ordinamenti dei corsi di studio, una parte dei crediti formativi universitari (CFU) può essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari (SSD) o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studi. L'obiettivo è quello di promuovere l'interdisciplinarietà dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi. Inoltre, in coerenza con i medesimi obiettivi, ha previsto la razionalizzazione e l'aggiornamento dei medesimi SSD.

 

La lettera g) introduce il nuovo articolo 12-bis al DM 270/2004, il quale affida il monitoraggio sullo stesso al Ministero dell'università e della ricerca, previa acquisizione dei dati relativi alle attività formative dei singoli corsi di studio dalle università, dal CUN (Consiglio universitario nazionale), dal CNSU (Consiglio nazionale degli studenti universitari) e dalla CRUI (Conferenza dei rettori delle università italiane).

 

L'articolo 2 prevede che le università adeguino i regolamenti didattici d'ateneo entro il termine del 30 novembre 2023, al fine di dare attuazione alla citata Riforma 1.5 (Riforma delle classi di laurea) della Missione 4, Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università) del PNRR.

 

Per quanto concerne la Componente 1 della Missione 4 del PNRR ed i relativi profili attuativi si veda la pagina Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e il mondo dell'istruzione, sul portale della documentazione della Camera dei deputati. Per ulteriori approfondimenti, si veda anche la pagina: Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e il mondo dell'università e della ricerca.
Lo schema di decreto in esame è corredato: della relazione illustrativa e di una tavola di raffronto tra il testo vigente del DM 270 del 2004 e quello che si propone di introdurre con il presente provvedimento; della relazione tecnica; di Analisi di impatto della regolamentazione; di parere del Consiglio universitario nazionale (CUN); di parere dell'ANVUR; di parere della Conferenza dei rettori delle università italiane; di parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari e del parere del Consiglio di Stato, alla cui lettura si rinvia.