Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Cultura
Titolo: "Modifica alla Costituzione in materia di attività sportiva" (approvata, in prima deliberazione, dal Senato)
Riferimenti: AC N.715/XIX AC N.212/XIX AC N.337/XIX AC N.423/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 46
Data: 20/02/2023
Organi della Camera: I Affari costituzionali

 

 

 

Servizio Studi

Ufficio Ricerche su questioni istituzionali, di giustizia e cultura

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Dossier n. 53

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Cultura

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Progetti di legge n. 46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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CU0020

 


INDICE

 

Schede di lettura

Genesi e contenuti della proposta di legge costituzionale.......................... 3

Testi a fronte

Articolo 32 Cost.................................................................................... 9

Articolo 33 Cost.................................................................................. 10

Schede di approfondimento

Lo Sport nell’ordinamento italiano, fra Costituzione e legislazione.......... 13

Lo Sport nella dimensione internazionale ed europea.............................. 17

Lo Sport nelle principali Costituzioni europee: profili comparatistici....... 19

 


Schede di lettura

 


Genesi e contenuti della proposta di legge costituzionale

La proposta di legge costituzionale C-715 è stata trasmessa dal Senato, dopo essere stata approvata in prima lettura (sub A.S. 13, che ha assorbito gli identici A.S. 135 e A.S. 152) nella seduta del 13 dicembre 2022 con 145 voti favorevoli e 4 astenuti.

In questo ramo del Parlamento la proposta è stata abbinata agli identici A.C. 212 e A.C. 423, nonché alla A.C. 337, sostanzialmente analoga nelle finalità, ma differente sotto il profilo della collocazione e del contenuto normativo.   

La finalità della revisione costituzionale è introdurre lo sport tra i valori tutelati dalla Carta fondamentale.

A tal fine la proposta di legge C. 715 e le identiche A.C. 212 e A.C. 423 si compongono di un unico articolo, che modifica l’articolo 33 della Costituzione, aggiungendo un nuovo ultimo comma, ai sensi del quale “la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”.

Tale formulazione riprende il testo che, nella XVIII Legislatura, fu approvato in prima e seconda lettura dal Senato, e in sola prima lettura dalla Camera, dove non concluse il suo iter in ragione dello scioglimento delle Camere (cfr., per approfondimenti, il dossier a suo tempo predisposto).

Dal canto suo, l’A.C. 337 introduce nell’articolo 32 della Costituzione un nuovo ultimo comma, secondo cui “la Repubblica tutela la salute anche mediante la promozione delle attività volte ad impegnare e a sviluppare le capacità psicomotorie della persona e agevola l’accesso alla pratica sportiva”. Anche tale formulazione riprende una proposta depositata nella scorsa Legislatura alla Camera, assorbita poi nel testo unificato approvato. 

 

Contenuti

La formulazione della proposta in esame riflette i contenuti, sostanzialmente omogenei fra loro, dei numerosi testi depositati al Senato e alla Camera. Il principale aspetto di differenziazione fra essi era costituito, infatti, dalla scelta circa la sede della materia. In conclusione, a risultare prevalente già in Senato è stata l’opzione favorevole all’intervento sull’articolo 33, rispetto alle ipotesi alternative degli articoli 9 e 32. Da un lato, infatti, si è preferito non intervenire sui principi fondamentali, senza trascurare, peraltro, che l’articolo 9 era contemporaneamente oggetto di un distinto procedimento di revisione (quello in materia di tutela dell’ambiente, poi approvato in via definitiva: cfr. la legge costituzionale n. 1/2022), con il rischio di problematici intrecci; dall’altro lato, si è ritenuto l’articolo 33 collocazione normativa più idonea, in ragione del suo contenuto più ampio ed eterogeneo (arte, scienza, istruzione, alta cultura), rispetto all’articolo 32, che invece ha un oggetto unico e omogeneo, il diritto alla salute, entro cui l’innesto di ulteriori situazioni giuridiche o principi sarebbe potuto apparire distonico, finendo inoltre per accentuare solo una delle varie dimensioni e funzioni dello sport che il revisore costituzionale intende valorizzare. 

La relazione illustrativa pone in luce il senso e la portata precettiva della norma.

Anzitutto, la scelta del verbo “riconosce” richiama, all’evidenza, la formula linguistica dell’articolo 2 della Carta, lasciando trasparire la visione dell’attività sportiva come realtà “pre-esistente”, di cui la Repubblica è chiamata a prendere atto, offrendole al contempo tutela e promozione.

Il contenuto assiologico dell’attività sportiva, poi, è declinato su tre direttrici, che fra loro non si pongono in rapporto gerarchico, bensì equiordinato e complementare.

La collocazione all'articolo 33 – come chiarisce la relazione – ha reso preferibile indicare per primo il valore educativo, legato allo sviluppo e alla formazione della persona.

A questo si affianca il valore sociale: lo sport, infatti, rappresenta spesso un fattore di aggregazione e uno strumento d’inclusione per individui o cerchie di soggetti in condizioni di svantaggio o marginalità del più vario genere, quali quelle di tipo socio-economico, etnico-culturale o fisico-cognitivo. 

Infine, lo sport ha una innegabile correlazione con la salute, specie intesa nella sua più moderna concezione di benessere psico-fisico integrale della persona, anziché come mera assenza di malattia.

Infine, la formula secondo cui è riconosciuto il valore dell’attività sportiva “in tutte le sue forme” appare finalizzata a esplicitare che la norma abbraccia lo sport nella sua accezione più ampia.

 


Testi a fronte


Articolo 32 Cost.

Costituzione

Testo vigente

Costituzione

Testo modificato da AC 337 cost.

Articolo 32

Articolo 32

La   Repubblica   tutela   la   salute  come  fondamentale  diritto dell'individuo  e  interesse  della  collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Identico

Nessuno   può   essere  obbligato  a  un  determinato  trattamento sanitario  se  non  per  disposizione  di legge. La legge non può in nessun  caso  violare  i  limiti  imposti  dal rispetto della persona umana.

Identico

 

La  Repubblica  tutela  la  salute  anche mediante la promozione delle attività volte ad  impegnare  e  a  sviluppare  le  capacità psicomotorie  della  persona  e  agevola  l’accesso alla pratica sportiva.

 


 

Articolo 33 Cost.

Costituzione

Testo vigente

Costituzione

Testo modificato da AA.CC. 715, 212, 423 cost.

Articolo 33

Articolo 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

-        identico

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

-        identico

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

-        identico

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

-        identico

E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

-        identico

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

-        identico

 

La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme.


 

Schede di approfondimento


Lo Sport nell’ordinamento italiano, fra Costituzione e legislazione

 

Nel testo originale del 1948, la Costituzione non conteneva alcun riferimento all’attività sportiva.

A tale esito concorsero verosimilmente due fattori: l’esperienza del fascismo, che dello sport aveva fatto uno dei principali strumenti di propaganda e veicolo della propria ideologia; le difficili condizioni economiche e sociali lasciate in eredità dal secondo conflitto mondiale.

Di entrambi si trova eco nei lavori dell’Assemblea Costituente, dove peraltro il dibattito sullo sport fu marginale e per lo più incentrato sugli interventi pubblici tesi a garantire, tramite la realizzazione e manutenzione delle strutture necessarie, l’attività motoria e la salute dei giovani. In particolare, nella seduta del 19 aprile 1947, in sede di discussione su quello che sarebbe divenuto l’articolo 31, l’on. Giuliano Pajetta richiamava l’attenzione sul “problema dello sport inteso come garanzia di una gioventù sana che cresca forte nel nostro Paese. Non si tratta più di fare dello sport una preparazione per la guerra, o che la gente ragioni con i muscoli e con i piedi invece che con la testa; ma si tratta di prevenire le malattie che fanno strage nel nostro Paese”.

Gli unici circoscritti riferimenti allo sport in fonti di rango costituzionale erano previsti, sin dalla loro approvazione e con disposizioni tutt’ora in vigore, da due Statuti speciali: quello del Trentino-Alto Adige (art. 9, n. 11) che assegna alla potestà legislativa concorrente la materia “attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature”; quello del Friuli - Venezia Giulia (art. 4, n. 14) che attribuisce alla potestà legislativa regionale primaria la materia “istituzioni sportive”.

È solo con la riforma del Titolo V, operata nel 2001, che lo sport trova ingresso in Costituzione, sia pur ai limitati fini del riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni: l’art. 117, comma 3, infatti, annovera “l’ordinamento sportivo” fra le materie di competenza concorrente. Circa tale previsione, si è diffusamente osservato come la formula costituzionale non abbia inteso negare il principio consolidato dell’autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto all’ordinamento statuale (cfr., per tutte, Corte cost., sent. n. 49 del 2011; ma si tratta di orientamento risalente e condiviso anche nella giurisdizione ordinaria e amministrativa: si vedano almeno, fra le pronunce più recenti e per ulteriori rinvii, Cass., SS.UU., sent. n. 30714 del 2021, C.d.S., sent. n. 5554 del 2017), affidando al legislatore la potestà di disciplinare ogni profilo, anche tecnico, del fenomeno sportivo; bensì, più propriamente, abbia voluto ripartire fra i due livelli di governo la competenza legislativa a regolare gli ambiti sottratti all’autonomia sportiva e affidati ai pubblici poteri dalla normativa vigente.

In effetti, a livello di dottrina e giurisprudenza, il tema tradizionale sollevato e analizzato rispetto al fenomeno sportivo è stato, già in epoca anteriore all’adozione della Carta, quello sistemico legato alla natura dell’ordinamento sportivo nazionale, inteso come ordinamento “sezionale” o “settoriale”. Da questo punto di vista – per quanto qui interessa – la soluzione oggi accolta anche sul piano del diritto positivo è nel senso che esso costituisca l’articolazione italiana di un più ampio ordinamento autonomo, dotato di una dimensione internazionale e che risponde a una struttura organizzativa extrastatale riconosciuta dall’ordinamento della Repubblica, facente capo al Comitato Olimpico Internazionale (cfr. artt. 2 e 15 del D.LGS. 242/1999 e art. 1 del D.L. 220/2003). Ad avviso della Corte costituzionale, il fondamento di tale autonomia risiede negli articoli 2 e 18 della Costituzione, “dato che non può porsi in dubbio che le associazioni sportive siano tra le più diffuse «formazioni sociali dove [l’uomo] svolge la sua personalità» e che debba essere riconosciuto a tutti il diritto di associarsi liberamente per finalità sportive” (cfr. ancora Corte cost., sent. n. 49 del 2011; più di recente, anche sent. n. 160 del 2019).

 

L’attuale assetto dell’ordinamento sportivo italiano è disciplinato, nella sua fisionomia essenziale, dal D.LGS. 242/1999. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale. Esso è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, rappresenta la Confederazione delle federazioni sportive nazionali (FSN) e delle discipline sportive associate (DSA) e si conforma ai principi dell’ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale (CIO). L’ente cura l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Cura, inoltre, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport. In relazione al mutato assetto delle competenze in materia di sport derivante dall’art. 1, comma 19, del D.L. 181/2006, il CONI è attualmente sottoposto alla vigilanza (prevista dall’art. 1 del D.LGS. 242/1999) della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il D.L. 138/2002 (art. 8), come modificato dal D.L. 4/2006 (art. 34-bis), aveva previsto che il CONI - autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive nazionali - per l'espletamento dei suoi compiti, si avvaleva della "CONI Servizi spa", previa stipula di un contratto di servizio annuale.

Successivamente, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, commi 629-633) ha disposto che la "CONI Servizi spa" assumeva la denominazione di "Sport e salute spa" e che, conseguentemente, ogni richiamo alla CONI Servizi spa contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Sport e salute spa.

Il D.L. 5/2021 (art. 1, commi 1-5, come modificato dal D.L. 80/2021, art. 17-terdecies), nello stabilire che il CONI, per l'espletamento dei compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, è munito di una propria dotazione organica di personale e di beni strumentali, ha eliminato la previsione in base alla quale il CONI si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, della Sport e salute spa, previa stipula del contratto di servizio annuale.

Da ultimo, la legge di bilancio 2022 (L. 234/2021, art. 1, commi 917-921), al fine di un rafforzamento dell'organico del CONI, ha disposto il trasferimento al CONI di alcuni contratti di lavoro in essere con Sport e Salute SpA, fermo restando l'assenso del personale interessato. Ha inoltre autorizzato il CONI ad assumere personale a tempo indeterminato, nel rispetto della disciplina assunzionale prevista per il pubblico impiego, sino al completamento della dotazione organica, con riferimento ai posti ancora vacanti a conclusione della procedura relativa alla richiamata cessione di contratti.

 

Più in ombra invece, almeno in una prima fase, è rimasta la dimensione “individuale” dell’attività sportiva e la sua possibile configurazione in termini di diritto soggettivo, o di diritto fondamentale di rango costituzionale: aspetto sul quale, viceversa, l’articolato qui in commento si concentra.

Sul piano più strettamente politico-legislativo, dell’emergere di una sensibilità in tal senso si trova traccia a partire dagli anni ’70.

Possono ricordarsi, ad esempio, alcuni riferimenti contenuti nelle norme programmatiche degli Statuti regionali ordinari di “prima generazione”, ove figurava l’impegno alla promozione delle attività sportive considerate, di volta in volta, “servizio sociale” (Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Campania, Puglia, Basilicata), elementi di “formazione della persona umana” (Umbria, Marche, Abruzzo, Calabria), come momento dello “sviluppo civile ed economico” (Emilia Romagna), componenti della “tutela della salute” (Lazio) o del “patrimonio culturale” (Molise).

Una caratterizzazione analoga si scorge, per taluni profili, in alcuni atti normativi statali di trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato a Regioni ed enti locali (ad esempio, il D.P.R. 616/1977 o il D.LGS. 112/1998, con riguardo ad attività promozionali, realizzazione e gestione d’impianti, finanziamenti).

Anche in una sentenza costituzionale degli anni ’70, la Corte ha modo di alludere allo sport come “attività umana cui si riconosce un interesse pubblico tale da richiederne la protezione e l'incoraggiamento da parte dello Stato” (cfr. sent. n. 57 del 1976).

È solo di recente, però, che l’accesso alla pratica sportiva e la sua valenza sul piano educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico hanno trovato ampio riconoscimento.

A titolo di esempio, può menzionarsi la L. 107/2015 che, nelle istituzioni scolastiche, garantisce “il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore” (art. 1, comma 369, lett. e); incentiva “l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport” (art. 1, comma 369, lett. a), tema peraltro già oggetto di un primo intervento da parte dell’art. 23 della L.N. 104/1992); persegue il più generale obiettivo formativo “del potenziamento delle discipline motorie e dello sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano”, anche con quote dedicate della dotazione organica di personale (art. 1, comma 616). In linea di continuità, la legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) ha introdotto l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, nelle classi quarte e quinte, da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio: ciò al dichiarato fine di promuovere nei giovani l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo.

Il D.L. 185/2015, sul fronte dell’inclusione, ha istituto il fondo “Sport e Periferie”, finalizzato al potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico-sociali e incrementare la sicurezza urbana (art. 15).

La L. 145/2018, all’art. 1, comma 629, ha trasformato – come si è detto – la preesistente Coni Servizi s.p.a. in Sport e Salute s.p.a., ampliandone dotazioni e funzioni. 

Quanto alle politiche sanitarie, fra gli esempi recenti, occorre ricordare che  il 3 novembre 2021 è stato adottato, con Accordo Stato-Regioni, il documento recante le "Linee di indirizzo sull'attività fisica. Revisione delle raccomandazioni per le differenti fasce d'età e situazioni fisiologiche e nuove raccomandazioni per specifiche patologie", redatto dal Tavolo di lavoro per la promozione dell'attività fisica e la tutela della salute nelle attività sportive, istituito con Decreto del Ministro della salute 25 luglio 2019.

Da ultimo, il PNRR si è inserito trasversalmente rispetto a molti dei filoni tematici sopra delineati, stanziando per il settore 1 miliardo di euro.

Più in dettaglio, il Piano prevede due linee di finanziamento: nella Missione 4, Componente 1.1, l’Investimento 1.3 dedicato al potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola (300 milioni); nella Missione 5, Componente 2.3, l’Investimento 3.1, finalizzato a favorire il recupero delle aree urbane puntando sugli impianti sportivi e la realizzazione di parchi urbani attrezzati, al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più degradate e con particolare attenzione alle persone svantaggiate (700 milioni).

Proprio alla luce di tali significative evoluzioni, per ovviare all’assenza di espresse disposizioni costituzionali sul punto, non sono mancati, specie negli ultimi anni, approcci dottrinali volti a ricondurre il diritto allo sport entro l’art. 2 della Costituzione, inteso come clausola generale di apertura del catalogo dei diritti tutelati dalla Carta verso le nuove istanze manifestate dal corpo sociale; come pure si rintracciano tentativi di scorgere un fondamento a tale diritto entro altre previsioni, quali il principio di eguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2), la libertà personale (art. 13) e la libertà di associazione (art. 18). L’A.C. 3531-A, in qualche misura, presuppone e, al contempo, aspira a superare questo dibattito.

Lo Sport nella dimensione internazionale ed europea

 

Un impulso determinante a cogliere la valenza pluridimensionale dell’attività sportiva, registrando così i cambiamenti intervenuti nella percezione sociale e nella conoscenza scientifica, è giunto da indirizzi, atti e strumenti adottati a livello internazionale ed europeo; qui di seguito, si offre una rassegna sintetica dei principali.

Sul versante internazionale, nel 1978 l’UNESCO ha adottato la Carta internazionale per l’educazione fisica, l’attività fisica e lo sport, secondo cui “la pratica dell’educazione fisica è un diritto fondamentale per tutti”. Il documento, successivamente aggiornato, evidenzia fra l’altro come “l’educazione  fisica, l'attività fisica e lo  sport  possono portare  una  varietà  di benefici individuali e sociali, come la salute, lo sviluppo sociale e economico, la partecipazione attiva dei giovani, la riconciliazione e la pace”.

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite, con Risoluzione 67/296 del 23 agosto 2013, ha istituito la Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace, che si svolge ogni anno il 6 aprile. L’evento celebra l’importanza dello sport come strumento capace di promuovere l’integrazione sociale e lo sviluppo economico in contesti geografici, culturali e politici diversi,  diffondendo gli ideali e valori fondamentali di pace, fraternità, solidarietà, non violenza, tolleranza e giustizia.

L’Organizzazione mondiale della sanità, dal canto suo, periodicamente pubblica e aggiorna apposite linee guida relative all’impatto dell’attività sportiva sul benessere psicofisico.

La stessa Carta Olimpica, nell’elencare i principi fondamentali dell’olimpismo (al punto 4), sancisce che la pratica sportiva è un diritto dell’uomo e che ciascun individuo deve avere la possibilità di esercitarla senza discriminazioni, in spirito di reciproca comprensione, amicizia, solidarietà e fair-play.

Anche nell’ambito del Consiglio d’Europa è ormai radicata una prospettiva ampia in argomento, essendo ricondotta alla nozione di sport “qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una partecipazione organizzata o meno, abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali o il conseguimento di risultati nel corso di competizioni a tutti i livelli” (cfr. art. 2, par. 1, della Carta europea dello sport del 1992). La Convenzione europea dei diritti dell’uomo (C.E.D.U.) non menziona espressamente il diritto allo sport; la Corte di Strasburgo ha però toccato alcuni profili specifici della materia, con riguardo, fra l’altro, ai rimedi avverso le sanzioni sportive, all’integrità psico-fisica, al diritto al rispetto della vita privata, alla libertà di associazione (cfr., fra molte, le sentenze Friend del 2009, Ali Riza del 2010, Mutu del 2018, Platini del 2020, Athletics South Africa del 2021).

Venendo al diritto dell’Unione europea, può anzitutto richiamarsi la Dichiarazione n. 29 allegata al Trattato di Amsterdam nel 1997, ove si “sottolinea la rilevanza sociale dello sport, in particolare il ruolo che esso assume nel forgiare l’identità e nel ravvicinare le persone”; dichiarazione poi ripresa e ulteriormente sviluppata nel successivo Consiglio europeo di Nizza del 2000. Con la decisione n. 291/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, è stato istituito “l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport 2004”; nelle premesse dell’atto si evidenzia il ruolo centrale dello sport per la formazione dei giovani e lo sviluppo della loro personalità, in considerazione dei valori che esso trasmette, della sua capacità di superare le barriere del razzismo e della xenofobia, come pure dei suoi effetti sul benessere psicofisico. Questa concezione viene sugellata nel Libro bianco per lo Sport, adottato dalla Commissione nel 2007, che ha indicato per la prima volta un quadro di politiche integrate per il settore, cui è seguita l’impostazione di una strategia basata su piani di azione quadriennali per lo sviluppo della dimensione europea dello sport, predisposti dal Consiglio dei ministri, il più recente per l’arco temporale 2021-2024, anche con specifiche misure per mitigare l’impatto della pandemia da COVID-19 sul settore.

Si ricorda che il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), dopo le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona, all’art. 6, comma 1, lett. e), attribuisce all’Unione europea una competenza c.d. di sostegno in materia di sport, assegnandole il compito di svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. Il diritto allo sport non figura espressamente nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte di giustizia, essa ha offerto un contributo fondamentale nell’attrarre lo sport entro l’ambito di applicazione del diritto europeo; le principali pronunce si sono occupate in prevalenza di casi connessi alla libera circolazione di persone, lavoratori e servizi (cfr., fra molte, le sentenze Bosman del 1995, Agostini del 1998, Malaja del 2000).

 

 


 

Lo Sport nelle principali Costituzioni europee: profili comparatistici

 

Una ricognizione sui ventisette Stati membri dell'Unione europea – cui si è scelto di limitare la comparazione per ragioni di tendenziale omogeneità delle rispettive identità costituzionali – evidenzia la presenza in Costituzione di disposizioni relative alla promozione dello sport in nove ordinamenti: Bulgaria, Croazia, Grecia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Ungheria. Occorre subito precisare come si tratti di Costituzioni “di seconda generazione”, o “giovani” secondo altra terminologia, rispetto a quelle, quali l’italiana o la tedesca, più risalenti, adottate subito dopo la conclusione del secondo conflitto mondiale, e che dunque naturalmente risentono delle mutate sensibilità dei contesti storici e culturali nei quali sono state adottate.

Diversa è, in tali ordinamenti, la declinazione giuridica e la collocazione entro il dettato della Carta costituzionale.

Talora si tratta di un vero e proprio “diritto allo sport” (in Portogallo), più spesso di un'attività di promozione da parte dei pubblici poteri (Bulgaria, Croazia, Lituania, Polonia, Romania, Spagna, Ungheria), definita in un caso quale missione fondamentale dello Stato (Grecia).

A volte la previsione costituzionale si salda a quelle relative alla tutela della salute (Bulgaria, Polonia, Spagna), in altre si riconnette ad una tutela dei giovani (Romania, in parte la Polonia), in altre ancora assume autonoma collocazione (Portogallo: ma nella Carta portoghese siffatte configurazioni sono tutte al contempo presenti, in tre distinti articoli, uno dei quali specificamente volto ad affermare: “Tutti hanno diritto alla cultura fisica e allo sport”).

Ancora, lo sport è talora inteso come cultura fisica, talché la correlativa previsione si riferisce ad una dimensione culturale (Croazia) ed educativa (Grecia); oppure, la disposizione costituzionale è posta entro un articolo che tratta sia della tutela della salute sia della tutela dell'ambiente (Lituania, Ungheria).

 


 

 

BULGARIA

DIRITTI FONDAMENTALI E DOVERI DEI CITTADINI

Articolo 52

(1) I cittadini hanno diritto a un'assicurazione sanitaria che garantisca loro cure mediche a prezzi accessibili, nonché cure mediche gratuite secondo le condizioni e le procedure stabilite dalla legge.

(2) L'assistenza sanitaria deve essere finanziata dal bilancio statale e dai datori di lavoro, tramite assicurazioni sanitarie private e collettive, e da altre fonti, secondo le condizioni e le procedure stabilite dalla legge.

(3) Lo Stato tutela la salute di tutti i cittadini e promuove lo sviluppo dello sport e del turismo.

(4) Nessuno può essere sottoposto a cure mediche o misure sanitarie obbligatorie se non nelle circostanze stabilite dalla legge.

(5) Lo Stato esercita il controllo su tutte le strutture mediche e sulla produzione e il commercio di prodotti farmaceutici, di sostanze biologicamente attive e di attrezzature mediche.

 

CROAZIA

TUTELA DEI DIRITTI UMANI E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

Articolo 69

È garantita la libertà della produzione scientifica, culturale e artistica.

Lo Stato incoraggia e sostiene lo sviluppo della scienza, della cultura e delle arti.

Lo Stato protegge i beni scientifici, culturali e artistici come valori spirituali nazionali.

È garantita la protezione dei diritti morali e materiali derivanti da attività scientifiche, culturali, artistiche, intellettuali e di altro tipo.

Lo Stato incoraggia e sostiene la cura della cultura fisica e dello sport.

 

GRECIA

DIRITTI SOCIALI E DELL'INDIVIDUO

Articolo 16

1. L'arte e la scienza, la ricerca e l'insegnamento, sono liberi. Il loro sviluppo e la loro promozione costituiscono un obbligo dello Stato. La libertà accademica e la libertà di insegnamento non esonerano alcuno dal dovere di obbedienza alla Costituzione.

2. L'educazione costituisce una funzione fondamentale dello Stato. Essa ha per scopo la formazione morale, intellettuale, professionale e fisica dei Greci, lo sviluppo della coscienza nazionale e religiosa e la loro formazione come cittadini liberi e responsabili.

3. La durata dell'istruzione obbligatoria non deve essere inferiore a nove anni.

4. Tutti i Greci hanno diritto all'istruzione gratuita a tutti i livelli presso le istituzioni statali. Lo Stato aiuta gli studenti meritevoli e quelli bisognosi di assistenza o di protezione speciale, secondo le loro capacità.

(…)

9. Gli sport sono sottoposti alla protezione e all'alta vigilanza dello Stato.

Lo Stato concede sovvenzioni e controlla tutti i tipi di associazioni sportive, come specificato dalla legge. La legge disciplina anche l'uso delle sovvenzioni in conformità con lo scopo delle associazioni che le ricevono.

 

LITUANIA

ECONOMIA NAZIONALE E LAVORO

Articolo 53

Lo Stato assicura la salute dei cittadini e garantisce assistenza medica e servizi alla persona in caso di malattia. La legge disciplina l'assistenza medica gratuita ai cittadini negli istituti sanitari statali.

Lo Stato promuove la cultura fisica della società e sostiene lo sport.

Lo Stato e i cittadini devono proteggere l'ambiente da eventi dannosi.

 

POLONIA

LIBERTA' E DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI

Articolo 68

Ogni individuo ha diritto alla tutela della propria salute.

La parità di accesso ai servizi sanitari, finanziati con fondi pubblici, deve essere assicurata dalle autorità pubbliche ai cittadini, indipendentemente dalla loro situazione materiale. La legge disciplina le condizioni e la portata della prestazione dei servizi.

Le autorità pubbliche assicurano speciali condizioni di assistenza sanitaria ai bambini, alle donne incinte, ai portatori di handicap e alle persone in età avanzata.

Le autorità pubbliche combattono le malattie epidemiche e prevengono le conseguenze negative per la salute del degrado dell'ambiente.

Le autorità pubbliche sostengono lo sviluppo della cultura fisica, in particolare tra i bambini e i giovani.

 

 

PORTOGALLO

DIRITTI E DOVERI SOCIALI

Articolo 64

Salute

1. Ogni individuo ha diritto alla tutela della salute e il dovere di difenderla e promuoverla.

2. Il diritto alla tutela della salute si realizza:

a) attraverso un servizio sanitario nazionale universale e generale e, tenuto conto delle condizioni economiche e sociali dei cittadini, tendenzialmente gratuito;

b) attraverso la creazione di condizioni economiche, sociali, culturali e ambientali che garantiscano, in particolare, la protezione dell'infanzia, della gioventù e della vecchiaia, e attraverso il miglioramento sistematico delle condizioni di vita e di lavoro, nonché tramite la promozione della cultura fisica e sportiva, scolastica e popolare, e anche tramite lo sviluppo dell'educazione alla salute pubblica e delle pratiche di vita sana.

(…)

 

Articolo 70

Gioventù

1. I giovani godono di protezione speciale per la realizzazione dei loro diritti economici, sociali e culturali, vale a dire:

a) nell'istruzione, nella formazione professionale e nella cultura;

b) nell'accesso al primo impiego, al lavoro e alla previdenziale sociale;

c) nell'accesso all'alloggio;

d) nell'educazione fisica e nello sport;

e) nella fruizione del tempo libero.

()

 

DIRITTI E DOVERI CULTURALI

Articolo 79

Cultura fisica e sport

1. Tutti hanno diritto alla cultura fisica e allo sport.

2. Spetta allo Stato, in collaborazione con le scuole e le associazioni e collettività sportive, promuovere, stimolare, guidare e sostenere la pratica e la diffusione della cultura fisica e dello sport, nonché prevenire la violenza nello sport.

 

 

 

ROMANIA

DIRITTI E LIBERTA' FONDAMENTALI

Articolo 49

(1) I bambini e i giovani godono di una protezione e di un'assistenza speciali nel perseguimento dei loro diritti.

(2) Lo Stato concede assegni per i figli e benefici per la cura dei figli malati o disabili. La legge assicura ulteriori forme di protezione sociale per i bambini e i giovani.

(3) È vietato lo sfruttamento dei minori, il loro impiego in attività che potrebbero nuocere alla loro salute, fisica o morale, o che potrebbero mettere in pericolo la loro vita e il normale sviluppo.

(4) I minori di età inferiore ai quindici anni non possono essere impiegati per alcun lavoro retribuito.

(5) Le autorità pubbliche sono tenute a contribuire e a garantire le condizioni per la libera partecipazione dei giovani alla vita politica, sociale, economica, culturale e sportiva del Paese.

 

SPAGNA

DEI PRINCIPI DIRETTIVI DELLA POLITICA SOCIALE ED ECONOMICA

Articolo 43

1. Viene riconosciuto il diritto alla tutela della salute.

2. Spetta ai poteri pubblici organizzare e proteggere la salute pubblica mediante misure preventive e le necessarie prestazioni e servizi. La legge stabilirà i diritti e i doveri di tutti al riguardo.

3. I poteri pubblici promuovono l'educazione sanitaria, l'educazione fisica e lo sport. Al contempo Incoraggiano l'adeguata fruizione del tempo libero.

 

UNGHERIA

LIBERTÀ E DOVERI

Articolo XX

(1) Ogni individuo ha diritto alla salute fisica e mentale.

(2) L'Ungheria promuove l'effettiva applicazione del diritto di cui al paragrafo 1 attraverso un'agricoltura priva di organismi geneticamente modificati, garantendo l'accesso a cibo sano e acqua potabile, assicurando la sicurezza sul lavoro e l'assistenza sanitaria, sostenendo lo sport e il regolare esercizio fisico, garantendo la protezione dell'ambiente.