FASCICOLI DI SEDUTA
A.C. 1603-bis-A Emendamenti Emendamenti in formato PDF (kb 258)
A.C. 1549-A Emendamenti Emendamenti in formato PDF (kb 178)
A.C. 1206-A Emendamenti Emendamenti in formato PDF (kb 121)
A.C. 1698-A Emendamenti Emendamenti in formato PDF (kb 209)
Doc. XVI, n. 2 Risoluzioni Risoluzioni in formato PDF (kb 198)
A.C. 1603-bis-A
EMENDAMENTI
Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (Testo risultante dallo stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 12 marzo 2019, degli articoli da 6 a 11 del disegno di legge n. 1603).

Relatore: BELOTTI.

N. 2.

Seduta del 26 giugno 2019

(Il fascicolo non comprende gli emendamenti ritirati)

ART. 1.
(Delega al Governo per l'adozione di misure in materia di ordinamento sportivo)

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: Il Governo aggiungere le seguenti: sentiti il CONI e le federazioni sportive,.
1. 1. (ex 1. 6.) Toccafondi, Soverini.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, aggiungere le seguenti: in armonia con i princìpi dell'ordinamento sportivo internazionale,.
1. 2. (ex 1. 1.) Toccafondi.

NON SEGNALATO

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: n. 242, aggiungere le seguenti: , fermo restando il rispetto della potestà legislativa concorrente di cui all'articolo 117 della Costituzione, delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, dei princìpi riconosciuti del diritto sportivo e dei consolidati orientamenti della giurisprudenza.
*1. 3. (ex 1. 19.) Mollicone.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: n. 242, aggiungere le seguenti: , fermo restando il rispetto della potestà legislativa concorrente di cui all'articolo 117 della Costituzione, delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, dei princìpi riconosciuti del diritto sportivo e dei consolidati orientamenti della giurisprudenza.
*1. 4. (ex 1. 9.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) armonizzare le disposizioni fiscali relative agli organismi sportivi con particolare attenzione al coordinamento tra le norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e quanto disposto con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti.
1. 5. (ex 1. 27.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) definire in maniera puntuale la natura giuridica delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate;.
1. 6. (ex 1. 25.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) rimuovere le attuali discriminazioni di genere dirette e indirette derivanti dall'attuale legislazione, anche al fine di assicurare alle donne e agli uomini pari condizioni di accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli;.
1. 7. (ex 1. 8.) Boldrini, Occhionero, Fratoianni.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) definire i criteri per la ripartizione dei finanziamenti alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite, fermo restando che a tale definizione e a eventuali successive modificazioni si provvede esclusivamente con atti aventi valore o forza di legge;.
1. 8. (ex 1. 28.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole associazioni benemerite aggiungere le seguenti: nel rispetto dell'articolo 1 dello Statuto del CONI:

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole: di governo dell'attività olimpica.
1. 9. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: di governo dell'attività olimpica;.
1. 10. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: di governo dell'attività olimpica; con le seguenti: quale organo di indirizzo dell'attività sportiva e articolazione del Comitato olimpico internazionale, nonché con la sua funzione di governo dell'attività sportiva nazionale, nel rispetto delle prerogative a esso attribuite dalla Carta Olimpica, nel testo vigente in seguito alle modifiche approvate dalla Sessione Olimpica il 2 agosto 2015, e dalla Carta Europea dello Sport, approvata a Rodi dal Comitato per lo Sviluppo dello Sport del Consiglio d'Europa nei giorni 13-15 maggio 1992.
1. 11. (ex 1. 12.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) prevedere l'attribuzione al CONI dei compiti di definizione delle singole qualifiche necessarie per lo svolgimento delle attività sportive riconosciute dallo stesso nonché dei percorsi formativi necessari, sentite le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate.
1. 12. (ex 1. 31.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) nell'ambito della definizione della sfera di attività del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, prevedere criteri espliciti di individuazione e separazione del ruolo di sviluppo e promozione dell'attività agonistica, affidato alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate, dal ruolo di promozione della pratica sportiva quale attività socialmente rilevante;.
1. 13. (ex 1. 32.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) prevedere che il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, avvenga tenendo conto del numero dei soggetti tesserati, dei risultati sportivi conseguiti nelle competizioni olimpiche e nelle competizioni organizzate dalle federazioni internazionali della disciplina sportiva di riferimento, nonché del numero di società e associazioni sportive a essi associate.
1. 14. (ex 1. 13.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 1, lettera e) dopo le parole: dalla Carta olimpica aggiungere le seguenti: nel testo vigente in seguito alle modifiche approvate dalla Sessione Olimpica il 2 agosto 2015,.
1. 15. (ex 1. 14.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

   f-bis) definire sulla base di parametri oggettivi i criteri di determinazione e di distribuzione delle risorse volte al finanziamento delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, fermo restando che la quota di finanziamento erogata annualmente alle discipline sportive associate non è inferiore al 5 per cento del totale dei finanziamenti stanziati.
1. 16. (ex 1. 34.) Costa, Cristina, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Marin.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

   f-bis) definire i criteri e i parametri di assegnazione e di distribuzione delle risorse volte al finanziamento delle federazioni sportive nazionali e al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva di concerto con le stesse Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate; a tal fine prevedendo un comitato costituito dai rappresentanti del CONI, della Società Sport e salute spa, nonché da rappresentanti degli enti sportivi;
1. 17. (ex 1. 35.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) prevedere, al fine di assicurare il buon funzionamento e l'efficienza della diffusione e della pratica dell'attività sportiva al livello nazionale e locale, di garantire lo sviluppo delle discipline sportive e di determinare l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive nazionali, la definizione:

  1) fatta salva la tutela di particolari specificità storiche e territoriali, di parametri oggettivi per il mantenimento o l'acquisizione della qualifica di federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata;
  2) di parametri oggettivi sulla base dei quali definire le procedure di aggregazione tra Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate che contemplino, tra l'altro, l'obbligo di previsione, nello statuto del nuovo organismo che si viene a formare, della tutela dell'autonomia sportiva e finanziaria delle discipline sportive facenti parti del nuovo organismo;
  3) di modalità, nell'ambito della procedura di aggregazione tra Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate, di tutela delle discipline inserite nel programma olimpico estivo e invernale tali da garantire che il presidente del nuovo organismo che si viene a costituire sia espresso dalle discipline olimpiche, nel caso in cui siano parte del nuovo organismo anche discipline non olimpiche;
1. 18. (ex 1. 36.) Costa, Cristina, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Marin.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) prevedere, al fine di assicurare il buon funzionamento e l'efficienza della diffusione e della pratica dell'attività sportiva, al livello nazionale e locale, e di determinare l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive nazionali, meccanismi premiali per le federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate che mettono in atto processi di aggregazione;
1. 19. (ex 1. 37.) Costa, Cristina, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) al fine di coordinare e collegare l'attività sportiva di base con l'attività sportiva nazionale olimpica, prevedere l'assegnazione al CONI delle competenze sulla distribuzione e assegnazione dei contributi alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite;
1. 20. (ex 1. 38.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) prevedere che il CONI, di concerto con Sport e Salute Spa, individui i criteri e i parametri di assegnazione e di distribuzione delle risorse volte al finanziamento delle federazioni sportive nazionali e al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva; a tal fine, prevedere che il consiglio di amministrazione della società Sport e Salute sia composto da 5 membri, due dei quali rappresentativi del CONI che partecipano con diritto di voto alle decisioni societarie;
1. 21. (ex 1. 39.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere infine le seguenti parole: , fatta salva la presenza di almeno un rappresentante espresso dal CONI.
1. 22. (ex 0. 1. 62. 1.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) prevedere, al fine di sostenere, sviluppare e promuovere l'attività delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, nonché di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, che le sanzioni applicate alle stesse associazioni in seguito a irregolarità di natura fiscale, tributaria o amministrativa rilevate da accertamenti svolti dagli organi territoriali dell'Agenzia delle entrate si applicano nella misura del 10 per cento dell'importo delle sanzioni erogate entro il 30 giugno 2018; prevedere che, per usufruire del beneficio le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro debbano dimostrare di aver adottato tutti i necessari provvedimenti di adeguamento alle norme vigenti e di regolarizzazione delle situazioni non congrue sulla base delle quali sono state erogate le sanzioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Per la definizione della misura di cui alla lettera i-bis), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un tavolo di confronto tra rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
1. 23. (ex 1. 42.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 1, sopprimere la lettera l).
*1. 24. (ex 1. 23.) Mollicone.

  Al comma 1, sopprimere la lettera l).
*1. 25. (ex 1. 4.) Toccafondi, Soverini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera l).
*1. 26. (ex 1. 15.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

   l) prevedere che alle strutture territoriali del CONI siano attribuite le funzioni di coordinamento delle attività di formazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione dei tecnici da destinare alle federazioni sportive e alle discipline sportive associate, attraverso l'attività delle scuole dello sport quali centri di alta formazione e di promozione della diffusione della cultura sportiva, nonché funzioni di coordinamento delle attività e delle progettualità trasversali alle federazioni e delle attività dei gruppi sportivi scolastici di cui all'articolo 2;
1. 27. (ex 1. 43.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da esclusivamente fino alla fine della lettera con le seguenti: oltre che a funzioni di rappresentanza istituzionale anche a funzioni di promozione, gestione ed organizzazione delle attività sportive e, di concerto con le istituzioni scolastiche e sanitarie, di tutela della salute;
1. 28. (ex 1. 7.) Fratoianni, Occhionero, Rostan, Boldrini.

  Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

   m) prevedere che la disciplina dei limiti al rinnovo dei mandati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 8, possa essere derogata nelle strutture territoriali subregionali delle federazioni sportive, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici.
1. 29. (ex 1. 16.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) prevedere l'estensione del limite al rinnovo dei mandati di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 8, alle leghe e alle associazioni comunque denominate che esprimono dei membri nei consigli federali delle federazioni sportive nazionali.
1. 30. (ex 1. 17.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) definire gli ambiti di attività del CONI in coerenza con gli obblighi, i ruoli e le responsabilità assunti nella missione istituzionale al fine di sviluppare e proteggere il Movimento Olimpico all'interno dello Stato italiano, in conformità con quanto previsto dalla Carta Olimpica e nel rispetto del ruolo dei poteri pubblici principalmente complementare all'azione dei movimenti sportivi, come sancito dalla Carta Europea dello sport.
1. 31. (ex 1. 5.) Toccafondi, Soverini.

  Al comma 1, lettera n), sostituire la parola: azionariato con la seguente: partecipazione.
1. 33. Lattanzio, Carbonaro, Gallo, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Marzana, Melicchio, Mariani, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1. 200. La Commissione.

(Votazione dell'articolo 1)

ART. 2
(Centri sportivi scolastici)

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Le scuole stabiliscono aggiungere le seguenti: sulla base di linee guida emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentiti il Coni, le federazioni sportive, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, nonché il Comitato Italiano Paralimpico.
2. 1. (ex 2. 12.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 3, sostituire le parole: Possono far parte con le seguenti: Fanno parte.
2. 2. (ex 2. 17.) Fratoianni, Occhionero, Boldrini.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. I centri sportivi scolastici costituiti ai sensi del presente articolo devono essere affiliati alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva della attività sportiva che si pratica nel singolo centro sportivo scolastico. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana, sentiti il CONI, le federazioni sportive, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva nonché i corrispondenti organismi paralimpici, specifiche linee guida. Con decreto dell'autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono inoltre definite regole di semplificazione delle modalità di affiliazione e tesseramento e i contenuti di specifiche convenzioni volte a ridurre i costi di affiliazione e di tesseramento dei centri scolastici sportivi alle singole federazioni sportive o alle discipline sportive associate.
2. 3. (ex 2. 13.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di una maggior spesa non superiore a 10 milioni di euro all'anno mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. 5. (ex 2. 3.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di una maggior spesa non superiore a 10 milioni di euro all'anno mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 6. (ex 2. 4.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. L'insegnamento dell'educazione fisica nei centri sportivi scolastici è attribuito esclusivamente all'educatore del benessere fisico, e cioè al laureato che, nell'ambito del corso di laurea in scienze motorie, si dedica all'insegnamento della educazione fisica e del benessere fisico all'interno delle scuole.
2. 7. (ex 2. 9.) Butti, Mollicone, Frassinetti.

(Votazione dell'articolo 2)

ART. 3.
(Disciplina del titolo sportivo)

  Sopprimerlo.
*3. 1. (ex 3. 1.) Toccafondi.

NON SEGNALATO

  Sopprimerlo.
*3. 2. (ex 3. 3.) Boldrini, Fratoianni, Occhionero.

  Sopprimerlo.
*3. 3. (ex 3. 4.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: valutazione del valore economico fino alla fine del comma, con le seguenti: presa in carico dei debiti della società sportiva.
3. 4. (ex 3. 2.) Toccafondi, Soverini.

(Votazione dell'articolo 3)

ART. 4.
(Organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi)

  Sopprimerlo.
*4. 1. Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Sopprimerlo.
*4. 2. Casciello, Marin, Aprea, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'introduzione di uno strumento di rappresentanza dei tifosi, finalizzato esclusivamente alla manifestazione degli interessi specifici di questi ultimi, escludendovi dall'accesso chiunque abbia ricevuto, negli ultimi venti anni, sanzioni penali o amministrative per fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
4. 3. Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

(Votazione dell'articolo 4)

ART. 5.
(Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo)

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) promozione e garanzia della pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso al professionismo sportivo;.
5. 1. (ex 4. 2.) Boldrini, Occhionero, Fratoianni.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: nonché del principio aggiungere le seguenti: della tutela.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: e riconoscimento di parità di valore allo sport praticato dalle donne e dagli uomini e tutela e promozione di azioni favorevoli al superamento delle diversità e delle difficoltà presenti nello sport femminile;
5. 2. (vedi 4. 19.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Versace.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella pratica sportiva con le seguenti: tra donne e uomini nell'accesso al professionismo sportivo.
5. 3. Boldrini, Occhionero, Fratoianni.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , definendo specifiche misure di tutela previdenziale per la maternità e la paternità tese a conciliare lo sport con la genitorialità e con il tempo da dedicare alla famiglia; riconoscimento per le atlete in maternità che esercitano in modo esclusivo attività sportiva agonistica dilettantistica, a livello nazionale e internazionale, da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, dell'indennità giornaliera di maternità per gli otto mesi antecedenti la data del parto e per i quattro mesi successivi alla stessa con le modalità di cui al Capo XI del Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

  Conseguentemente,

   al comma 4, primo periodo, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: , lettere a), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e n),

   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle norme di cui alla lettera b) del comma 1, si provvede nel limite massimo di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, a valere sul Fondo unico per il sostegno del potenziamento del movimento sportivo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
5. 4. Carfagna, Versace, Aprea, Saccani Jotti, Casciello, Palmieri, Marin, Ascani, Rossi, Boschi, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Piccoli Nardelli, Prestipino.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e riconoscimento di parità di valore dello sport praticato dalle donne e dagli uomini e tutela e promozione di azioni favorevoli al superamento delle diversità e delle difficoltà presenti nello sport femminile.
5. 5. (ex 0. 4. 51. 1) Versace, Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: con particolare attenzione al riconoscimento del professionismo delle atlete al fine di superare le diversità e le difficoltà presenti nello sport femminile.
5. 6. Versace, Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e nel rispetto dei principi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione.
5. 7. Ascani, Rossi, Lotti, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: e definizione della relativa disciplina fino alla fine della lettera, con le seguenti: tenendo conto delle peculiarità rispetto al rapporto di lavoro ordinario, e definizione della relativa disciplina in materia di formazione, assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza e di fine carriera;.
5. 8. (ex 4. 6.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo in ogni caso l'esclusione dell'obbligo contributivo per i soggetti che godono già di una copertura previdenziale e tenendo comunque ferma l'esenzione fiscale di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi.
5. 9. (ex 4. 8.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) riconoscimento della peculiarità del rapporto di lavoro sportivo rispetto al rapporto di lavoro ordinario, in particolare attraverso la predisposizione di percorsi formativi di fine carriera finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro nonché la costituzione di un «fondo di fine carriera» per il sostegno economico degli atleti in corso di inserimento nel mondo del lavoro ordinario.
5. 10. (ex 4. 10.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 1, lettera f) aggiungere, in fine, le parole: , fatta salva la disciplina di cui agli articoli 67 e 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che costituisce limite minimo del regime agevolativo applicabile.
5. 11. (ex 4. 21.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come modificato dal comma 20, dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 2019 n. 3, prevedendo per le associazioni sportive dilettantistiche stesse il solo obbligo di comunicare al Prefetto della Provincia o della Città Metropolitana nella quale è stabilita la sede legale, che gli organi direttivi sono composti in tutto o in parte da componenti di organi di partiti o movimenti politici ovvero da persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici;.
5. 12. (ex 4. 22.) Pettarin.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, aggiungere le seguenti: nel rispetto dei principi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione.
5. 13. (ex 4. 23.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Versace.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: le integrazioni necessarie per aggiungere le seguenti: rimuovere le attuali discriminazioni di genere dirette e indirette derivanti dalla legislazione vigente, promuovere la pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso al professionismo sportivo e.
5. 14. (ex 4. 3.) Boldrini, Occhionero, Fratoianni.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: le integrazioni necessarie per aggiungere le seguenti: estendere lo status professionistico alle atlete e.
5. 15. (ex 4. 4.) Occhionero, Boldrini, Fratoianni.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: e in cui siano stabiliti limiti, criteri e soglie di natura economica legate ai redditi dei lavoratori sportivi, nonché al fatturato della singola società sportiva e di tutte le società sportive all'interno di una stessa competizione, che individuino in modo certo, obiettivo e coerente la natura professionistica e dilettantistica del lavoratore sportivo, della società sportiva e della competizione di cui la società sportiva fa parte.
5. 16. (ex 4. 15.) Butti, Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo espressamente l'applicabilità automatica delle norme sul professionismo sportivo allo sport femminile.
5. 17. (ex 4. 9.) Ascani, Rossi, Lotti, Boschi, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

   g-bis) abolizione del gender pay gap tra atleti di sesso diverso ed implementazione di ogni forma di tutela possibile ai fini di una paritaria contrattualizzazione senza discriminazioni legate al genere, anche incentivando il riconoscimento nelle competenti sedi del professionismo sportivo delle donne;
5. 18. (ex 4. 5.) Occhionero, Boldrini, Fratoianni.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: , stabilendo che l'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A, per valorizzare e incentivare le attività del sistema sportivo professionistico e le attività di prevenzione e di contrasto al gioco e alle scommesse, destini una quota del 15 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 , a favore delle leghe inferiori del calcio, della lega pallacanestro professionistica, alla federazione gioco calcio, alla Autorità Nazionale Anticorruzione e al fondo antiludopatia.
5. 19. (ex 4. 17.) Butti, Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: in modo che siano istituite, nell'ambito delle competenze e dell'autonomia dell'università, le figure professionali sportive dell'Educatore del benessere fisico, del Fisioterapista sportivo, dell'Amministratore nello sport e del Manager sportivo, prevedendo requisiti e condizioni per la formazione e per l'accesso al mondo del lavoro.
5. 20. (ex 4. 18.) Butti, Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

   l-bis) individuazione e inquadramento del rapporto di collaborazione degli sportivi dilettanti delle associazioni sportive dilettantistiche che decidono di aderire al codice del Terzo settore, garantendo la parità di trattamento prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e mantenendo, altresì, le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 67, comma 1, lettera m), e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi.
5. 21. (ex 4. 14.) Lucaselli, Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

   l-bis) individuazione della figura del lavoratore nell'ambito degli sport e definizione, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza.
5. 22. (ex 4. 16.) Butti, Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nonché acquisito il parere della con le seguenti: acquisita l'intesa con la.
5. 200. La Commissione.

(Votazione dell'articolo 5)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di applicazione del principio di parità tra i sessi nel settore sportivo professionistico)

  1. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le parole: «e nel rispetto dei princìpi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione»;

   b) all'articolo 10, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dopo aver ottenuto tale affiliazione la società procede all'affiliazione anche della corrispettiva società sportiva femminile».
5. 01. (ex 4. 01.) Ascani, Rossi, Boschi, Lotti, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

  1. I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, sono sostituiti dai seguenti:

   «4. La produzione audiovisiva dell'evento spetta all'organizzatore della competizione il quale, a tali fini, può effettuare le riprese direttamente tramite un servizio tecnico di ripresa. L'organizzatore della competizione mette a disposizione dell'organizzatore dell'evento le riprese degli eventi cui partecipa ai fini della costituzione del suo archivio e dell'utilizzazione economica delle immagini nei limiti previsti dal presente decreto e dalle linee guida di cui all'articolo 6.
   5. Qualora vi siano assegnatari di diritti audiovisivi, l'organizzatore della competizione mette a loro disposizione il segnale contenente le immagini degli eventi a condizioni trasparenti e non discriminatorie e sulla base delle destinazioni d'uso stabilite dallo stesso organizzatore della competizione. L'accesso alle riprese e ai servizi tecnici correlati è consentito previo pagamento dei prezzi indicati nel tariffario, determinato anche sulla base di una percentuale da calcolare sul valore dei diritti audiovisivi o dei contenuti, predisposto dall'organizzatore della competizione. Le riprese devono essere senza loghi, fatti salvi quelli dell'organizzatore della competizione e dei suoi sponsor e, su canali separati, con commenti parlati e dotati di rumori di fondo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione della presente disposizione.
   6. La proprietà delle riprese di ciascun evento, quale risultato delle produzioni audiovisive di cui al comma 4, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 78-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, spetta all'organizzatore dell'evento, fermo restando il diritto dell'organizzatore della competizione di farne ogni uso per tutti i fini di cui al presente decreto e delle linee guida di cui all'articolo 6.
   7. Le riprese audiovisive degli eventi costituiscono opere dell'ingegno ai sensi della legge 22 aprile 1941 n. 633.».
5. 02. (ex 4. 03.) Butti, Mollicone, Frassinetti.

ART. 6.
(Delega al Governo in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo)

  Sopprimerlo.
6. 1. (ex 5. 6.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) previsione esplicita, per le associazioni sportive, di disposizioni statutarie che garantiscano una rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini a tutti i livelli e per tutte le cariche decisionali;
6. 2. (ex 5. 3.) Boldrini, Occhionero, Fratoianni.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   e-bis) previsione di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a rilevare e prevenire eventuali molestie e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
6. 3. (ex 5. 4.) Boldrini, Occhionero, Fratoianni.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: e a rimuovere discriminazioni, gender gap, transfobia, omofobia, violenza di genere e molestie in ambito sportivo;
6. 4. (ex 5. 5.) Boldrini, Occhionero, Fratoianni.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) previsione, nelle federazioni sportive nazionali che contemplano il professionismo maschile, della possibilità per le atlete di farsi rappresentare da un agente sportivo indipendentemente dalla natura dilettantistica della loro prestazione.
6. 5. (ex 5. 8.) Rossi, Ascani, Lotti, Boschi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. 200. La Commissione.

(Votazione dell'articolo 6)

ART. 7.
(Delega al Governo per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi)

  Sopprimerlo.
7. 1. (ex 12. 1.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, la parola: compatibili.
7. 2. Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Lattanzio, Carbonaro, Gallo, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Marzana, Melicchio, Mariani, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: e delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: , delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.
7. 200. La Commissione.

(Votazione dell'articolo 7)

ART. 8.
(Delega al Governo per la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi)

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) possibilità di acquisire la qualifica di impresa sociale sportiva, per gli enti privati, inclusi quelli costituiti nella forma di cui al Titolo V del libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività di impresa avente ad oggetto l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche nel rispetto degli articoli 1 e 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n. 112 del 2017, garantendo le relative agevolazioni fiscali.
8. 1. (ex 13. 4.) Lucaselli, Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , volte anche a limitare la responsabilità personale dei legali rappresentanti.
8. 2. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. 200. La Commissione.

(Votazione dell'articolo 8)

ART. 9.
(Delega al Governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)

  Sostituirlo, con il seguente:

Art. 9.
(Disposizioni concernenti la sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo)

  1. Lo Stato riconosce e valorizza l'essenziale valenza dei territori montani e di tutte le aree sciabili in termini di coesione sociale, economica, territoriale e di sviluppo del turismo e sostiene le attività connesse alla pratica dello sci e ogni altra attività sportiva, invernale ed estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all'attività sciistica.
  2. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, comprese le infrastrutture a esse collegate sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata « snowboard»; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino ed eventualmente di altri sport della neve, e per le pratiche sportive, nonché aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.
  3. I gestori delle aree individuate ai sensi del comma 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, la messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni, nonché adoperandosi per rimuovere, ove possibile, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, gli ostacoli per l'esercizio dell'attività sciistica da parte delle persone con disabilità. I gestori si adoperano per consentire e migliorare, ove possibile e in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, l'accesso all'attività sciistica nonché alle strutture sportive e ai servizi connessi da parte delle persone con disabilità.
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI e avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2005, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse. La segnaletica deve essere conforme ai requisiti della normativa di cui al comma 1; per le stazioni confinanti con altre stazioni di diverso Stato o regione è ammesso comunque l'impiego della segnaletica uniforme a quella impiegata dalla stazione confinante. La segnaletica è realizzata e posizionata considerando gli effetti di un eventuale urto da parte dello sciatore.
  5. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità propria e altrui e non provochi danni.
  6. Le disposizioni previste dal presente articolo per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.
  7. Al fine di sensibilizzare e di creare maggiore consapevolezza nell'opinione pubblica sul valore delle montagne anche in riferimento alla sicurezza nella pratica degli sport invernali, è recepita, a livello nazionale, l'istituzione della «Giornata internazionale delle montagne» fissata dall'Organizzazione generale delle Nazioni Unite nella giornata dell'11 dicembre di ogni anno. In occasione di tale ricorrenza sono proposti eventi e iniziative condivisi dall'intero comparto montano sotto l'egida delle istituzioni preposte.
  8. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro dall'anno 2019, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
9. 1. (ex 14. 7.) De Menech, Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3, aggiungere, in fine, le parole: nonché, la rimozione, ove possibile, degli ostacoli per l'esercizio dell'attività sciistica da parte delle persone con disabilità, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
9. 2. De Menech, Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

    4-bis) l'introduzione dell'obbligo in capo agli utenti che svolgono attività con attrezzi quali la slitta, lo slittino, il bob, le ciambelle ed i gommoni, di percorrere esclusivamente le aree a specifica destinazione già individuate.
9. 3. (ex 14. 3.) Ciaburro, Frassinetti, Mollicone.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
9. 200. La Commissione.

(Votazione dell'articolo 9)

ART. 10.
(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome)

(Votazione dell'articolo 10)

A.C. 1549-A
EMENDAMENTI
Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto e di divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.
Relatrice: GAGNARLI

N. 2.

Seduta del 26 giugno 2019

ART. 1.
(Regolamentazione della vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili)

  Al comma 1, dopo le parole: è ammessa aggiungere le seguenti: nel rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare.
1. 101. Nevi, Caon, Sandra Savino.

  Al comma 1, sostituire le parole: e concordate con le seguenti: o concordate.
*1. 10. Gadda.

  Al comma 1, sostituire le parole: e concordate con le seguenti: o concordate.
*1. 100. Spena, Caon, Nevi.

  Al comma 1, dopo le parole: in forma scritta aggiungere le seguenti: nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
1. 102. Nevi, Caon, Sandra Savino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , costituendo tale imposizione una pratica sleale e comunque ingiustificatamente gravosa, con conseguente applicazione dell'articolo 62, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
1. 103. Nevi, Caon, Sandra Savino.

(Votazione dell'articolo 1)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Divieto di vendita sottocosto dell'olio extravergine di oliva)

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

   «7-bis L'olio extravergine di oliva non può essere oggetto di vendita sottocosto.
   7-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene al divieto di cui al comma 7-bis è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 50.000. L'entità della sanzione è determinata in ragione del fatturato nell'azienda che ha commesso la violazione.
   7-quater. In caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
   7-quinquies. L'articolo 11 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, è abrogato.».
1. 010. Gallinella.

ART. 2.
(Divieto di aste elettroniche a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Sono nulli tutti gli accordi che prevedono l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari attraverso le aste elettroniche a doppio ribasso.
2. 100. Nevi, Caon, Sandra Savino.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: L'entità della sanzione aggiungere le seguenti: nel rispetto della procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. 101. Nevi, Caon, Sandra Savino.

(Votazione dell'articolo 2)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 concernente disciplina dei rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari)

  1. Al comma 3 dell'articolo 10-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole: «costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale» sono sostituite dalle seguenti: «costituisce una pratica commerciale sleale nei contratti posti in essere:

   a) da parte di fornitori con un fatturato annuale pari o inferiore a 2.000.000 euro ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 2.000.000 euro;

   b) da parte di fornitori con un fatturato annuale compreso tra 2.000.000 euro e 10.000.000 euro ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 10.000.000 euro;

   c) da parte di fornitori con un fatturato annuale compreso tra 10.000.000 euro e 50.000.000 euro ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 50.000.000 euro;

   d) da parte di fornitori con un fatturato annuale compreso tra 50.000.000 euro e 150.000.000 euro ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 150.000.000 euro;

   e) da parte di fornitori con un fatturato annuale compreso tra 150.000.000 euro e 350.000.000 euro ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 350.000.000 euro.».
2. 0100. Caon, Nevi, Sandra Savino.

ART. 3.
(Modifica all'articolo 56 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

(Votazione dell'articolo 3)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Capo I-bis.
RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE

Art. 3-bis.
(Organizzazioni dei produttori agricoli)

  1. Al fine di contrastare l'asimmetria nel potere negoziale all'interno delle filiere alimentari, le associazioni e le organizzazioni dei produttori agricoli, anche costituite in forma di società di capitali, che svolgono le attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, si considerano imprenditori agricoli ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2001, n. 228.
3. 0103. Nevi, Caon, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Capo I-bis.
RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE

Art. 3-bis.
(Modifica alle norme sulla trasparenza contrattuale nelle filiere agricole)

  1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Al fine di garantire l'effettiva e tempestiva istituzione delle commissioni uniche nazionali e il buon funzionamento delle stesse, in particolare per la determinazione di quotazioni di prezzo di possibile riferimento per gli operatori commerciali e per la trasparenza delle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, le commissioni uniche nazionali si considerano regolarmente costituite e funzionanti anche qualora una parte delle organizzazioni e delle associazioni professionali di produttori indicate al comma 2 abbiano omesso di designare tutti o parte dei propri delegati entro il termine tassativo indicato nel decreto ministeriale di cui al comma 1. La designazione può in ogni caso essere effettuata anche successivamente, senza pregiudizio per la continuità di funzionamento delle commissioni uniche nazionali già istituite e funzionanti.»;

   b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le Borse merci, di cui al precedente periodo, forniscono tempestivamente alle commissioni uniche nazionali i dati relativi a produzione, consumo, esportazione, importazione e scorte.».
3. 0100. Caon, Nevi, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Capo I-bis.
RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE

Art. 3-bis.
(Garanzie ISMEA)

  1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA. La misura si applica nel limite delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. 0101. Nevi, Caon, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Capo I-bis.
RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE

Art. 3-bis.
(Cessione della produzione agricola)

  1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto».
3. 0102. Nevi, Caon, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Capo I-bis.
RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE

Art. 3-bis.
(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli)

  1. In sede di attuazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni in materia di etichettatura, si provvede, con le modalità ivi previste, alla modifica dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 17 agosto 2017, n. 191, sull'indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro, prevedendo che, per l'apposizione della dicitura «Italia e altri Paesi UE o non UE» la miscela utilizzata debba contenere almeno il 60 per cento di grano coltivato sul territorio nazionale.
  2. In sede di attuazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni in materia di etichettatura, si provvede, con le modalità ivi previste, ad estendere la normativa sulla provenienza delle miscele dei prodotti cerealicoli utilizzati, anche ai prodotti a base cerealicola diversi dalla pasta.
3. 0104. Nevi, Caon, Sandra Savino.

ART. 4.
(Modifiche all'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori)

  Sopprimerlo.
4. 100. Nevi, Caon, Sandra Savino.

(Si vota il mantenimento
dell'articolo
4)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. (Modifiche al decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44).

  1. Al decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo l'articolo 6-bis è inserito il seguente:

   6-ter. (Contributi a favore dei frantoi oleari ubicati in zone infette dalla Xylella fastidiosa).

  1. Ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nella Regione Puglia e ricadenti nelle zone infette da Xylella fastidiosa è concesso per l'anno 2019 un contributo in conto capitale al fine di favorire interventi di rottamazione o di compensazione dei mancati redditi in attesa del ripristino del potenziale produttivo.
  2. I criteri, le procedure e le modalità per la concessione e il calcolo del contributo di cui al comma 1 e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti di spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2019.
  3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. 0100. Sasso.

ART. 5.
(Delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari)

  Al comma 1, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. 100. Nevi, Caon.

(Votazione dell'articolo 5)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 6.
(Trasparenza e tracciabilità per favorire la creazione di filiere etiche)

  1. Al fine di consentire un efficace controllo in merito alla sussistenza delle condizioni necessarie per la creazione di filiere etiche ai sensi dell'articolo 5, il Ministero della salute rende disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, in una distinta partizione della sezione «Amministrazione trasparente», tutti i dati aggiornati raccolti e comunque detenuti relativi ad alimenti, mangimi, animali vivi e prodotti di origine animale destinati al consumo umano provenienti dai Paesi dell'Unione europea nonché da Paesi terzi, anche con riguardo ai dati identificativi degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita, transito e deposito dei suddetti prodotti.
5. 0100. Nevi, Caon.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 6.
(Trasparenza del mercato in materia di detenzione e vendita di olio di oliva)

  1. Al fine di garantire la corretta classificazione degli oli di oliva da immettere sul mercato e di tutelare il diritto dei consumatori alla corretta informazione e alla trasparenza del mercato, al decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

  «Art. 1-bis (Divieti di detenzione e vendita a carico degli operatori)

   1. È vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare l’“olio extra vergine di oliva”, l’“olio di oliva vergine”, l’“olio di oliva raffinato”, l’“olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini”, l’“olio di sansa di oliva raffinato” e l’“olio di sansa di oliva” che non possiedono i requisiti prescritti dalle norme dell'Unione europea. È altresì vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare l’“olio extra vergine di oliva”, l’“olio di oliva vergine”, l’“olio di oliva raffinato”, l’“olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini”, l’“olio di sansa di oliva raffinato” e l’“olio di sansa di oliva” che all'analisi rivelino la presenza di sostanze estranee, comprese le sostanze utilizzate nel processo di raffinazione, ovvero diano reazioni o posseggano costanti chimico-fisiche atte ad indicare la presenza d'olio estraneo o di composizione anomala.
   2. È vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio gli oli d'oliva vergini non ancora classificati in “olio extra vergine di oliva” o “olio di oliva vergine” o “olio di oliva lampante”.
   3. È vietato mettere in commercio per il consumo alimentare o detenere per usi alimentari oli non commestibili anche in miscela con oli commestibili. È, altresì, vietato detenere l’“olio di oliva lampante” e l'olio di sansa di oliva greggio» che non possiedono i requisiti prescritti per la rispettiva categoria dalla normativa dell'Unione europea o che all'analisi rivelino la presenza di sostanze estranee, ovvero diano reazioni o posseggano costanti chimico-fisiche atte ad indicare la presenza d'olio estraneo o di composizione anomala.
   4. È vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio gli oli d'oliva e gli oli di sansa d'oliva con denominazione diversa da quella prescritta dalla normativa dell'Unione europea.
   5. È fatto divieto detenere impianti di esterificazione presso stabilimenti ove si ottengono o si detengono oli destinati ad uso alimentare.;

   b) all'articolo 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni concernenti l'indicazione della campagna di raccolta delle olive in etichetta e nei documenti commerciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a 3.000»;

   c) dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

  «Art. 8-bis (Sanzioni amministrative pecuniarie in materia di violazione degli obblighi di detenzione e vendita)

   1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, primo capoverso, e 2 dell'articolo 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000.
   2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, secondo capoverso, e 3, primo capoverso, dell'articolo 1-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 60.000. La sanzione è raddoppiata nel caso di oli derivanti da processi di esterificazione o di sintesi.
   3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3, secondo capoverso, dell'articolo 1-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
   4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 16.000.
   5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 120.000.».
5. 0101. Brunetta, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

A.C. 1206-A
EMENDAMENTI
Modifiche agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale, in materia di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati.

Relatore: ZANETTIN.

N. 1.

Seduta del 25 giugno 2019

ART. 1.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  1-bis. La condotta dell'indagato che in sede di interrogatorio si sia avvalso della facoltà di non rispondere non costituisce elemento causale della custodia cautelare subita.
1. 103. Costa.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  1-bis. Ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, non può assumere rilievo il fatto che l'indagato si sia avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio.
1. 104. Costa.

  Dopo comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 315, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: «€ 516.456,90» sono sostituite dalle seguenti: «un milione di euro o il maggior danno provato dalla vittima».

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale, in materia di trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati e dell'entità della riparazione.
1. 2. Conte.

NON SEGNALATO

  Dopo comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 315, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: «€ 516.456,90» sono sostituite dalle seguenti: «un milione di euro».

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale, in materia di trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati e dell'entità della riparazione.
1. 3. Conte.

  Al comma 2, capoverso «3-bis», sostituire le parole da: , per le valutazioni di competenza fino alla fine del capoverso, con le seguenti: agli organi titolari dell'azione disciplinare nei riguardi dei magistrati, per le valutazioni di loro competenza.
1. 102. Varchi, Maschio.

  Al comma 2, capoverso «3-bis», sopprimere le parole da: , nel caso di grave violazione fino a: anche.
1. 101. Conte.

NON SEGNALATO

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Il tribunale, fuori dei casi in cui dichiara l'inammissibilità della domanda, ordina la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell'azione disciplinare.».

  Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: procedura penale aggiungere le seguenti: nonché all'articolo 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117.
1. 100. Di Sarno, Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

(Votazione dell'articolo 1)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  All'articolo 645 del codice di procedura penale, comma 1, le parole: «due anni» sono sostituite con le seguenti: «cinque anni».
1. 01. Vitiello.

NON SEGNALATO

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, alla lettera gg), sono aggiunte, in fine, le parole: «e, in particolare, le ipotesi di ingiusta detenzione di cui all'articolo 314 del codice di procedura penale, determinata da grave negligenza».
1. 0100. Vitiello.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   gg-ter) le ipotesi di ingiusta detenzione di cui all'articolo 314 del codice di procedura penale, determinata da grave negligenza.
1. 04. Vitiello.

NON SEGNALATO

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, comma 2, lettera a), dopo le parole: «degli ausiliari;» sono aggiunte le seguenti: «è riferita inoltre alle ipotesi di ingiusta detenzione di cui all'articolo 314 del codice di procedura penale, determinata da grave negligenza».
1. 06. Vitiello.

NON SEGNALATO

A.C. 1698-A
EMENDAMENTI
Delega al Governo in materia
di turismo.
Relatrice: ANDREUZZA.

N. 2.

Seduta del 26 giugno 2019

ART. 1.
(Delega al Governo)

  Al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
1. 3. Benamati, Moretto, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine è ridotto a sei mesi per l'adozione dei decreti concernenti le locazioni brevi ad uso turistico e il codice identificativo nazionale di cui al comma 2, lettera h), numero 3).
1. 7. Zucconi.

  Al comma 2, lettera a), alinea, sostituire le parole da: , ove necessario fino alla fine della lettera con le seguenti: disciplinare attività e settori turistici emergenti ovvero non regolati.
1. 100. Bonomo, Moretto, Benamati, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 2, lettera a), alinea, dopo le parole: prevedere nuove disposizioni aggiungere le seguenti: , in attuazione del Piano Strategico del Turismo 2017-2022, approvato il 17 febbraio 2017,
1. 101. Barelli, Fiorini, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:

    4) il turismo legato all'esercizio della pesca, inteso come un'offerta turistica fondata sulla valorizzazione delle tradizioni e della cultura del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune, anche attraverso l'enogastronomia o mediante progetti turistici ricreativi che favoriscano lo sviluppo socioeconomico dei territori costieri e delle vie d'acqua navigabili e non;
1. 102. Viviani, Piastra, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

    4-bis) il turismo nautico fondato su iniziative in favore del diportista a difesa della fruibilità e dell'accessibilità dell'attività nautica a mare e nelle acque interne dei laghi, dei fiumi e delle lagune, anche attraverso la riqualificazione dei sistemi idroviari e della navigabilità dei corsi d'acqua e della promozione delle attività produttive, sociali, culturali, ludiche e sportive connesse alle attività nautiche;
1. 103. Giacometti, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

    7) il turismo della terza età, legato ad una offerta integrata, mediante predisposizione di specifici pacchetti, anche destagionalizzata e a prezzi competitivi, commisurata alle esigenze degli anziani, avente carattere di accessibilità ai luoghi, per i soggetti a ridotta mobilità, e ai servizi, anche sanitari, con previsione di utilizzo di operatori specializzati, secondo le modalità previste dall'articolo 1-bis;

  Conseguentemente dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure in favore del turismo degli anziani e per la destagionalizzazione dei flussi turistici)

  1. Al fine di favorire il turismo sociale, con particolare riferimento al turismo degli anziani, consentire la destagionalizzazione dei flussi turistici e razionalizzare l'offerta turistico-abitativa, le regioni, per il tramite dei Sistemi turistici locali, come riformati dalla presente legge, definiscono offerte turistiche integrate, destagionalizzate e a prezzi competitivi. Le offerte sono rivolte, con criteri di priorità, ad anziani.
  2. Le offerte devono prevedere:

   a) l'alloggio in strutture ricettive o in unità abitative di tipo residenziale messe a disposizione, dotate dei requisiti di sicurezza, tecnici e igienico-sanitari previsti dalla legislazione vigente. Nelle unità abitative è assicurata la fornitura di servizi sul modello alberghiero e delle attrezzature necessarie;

   b) la fruizione integrata di beni culturali, ambientali, nonché di spettacoli e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, nonché di eventuali pacchetti aggiuntivi, con i necessari servizi di trasporto e di guida specializzata;

   c) l'accesso ai servizi per i soggetti a ridotta mobilità, al fine di consentire ad essi la fruizione il più possibile ampia dell'offerta e ai servizi sanitari, anche emergenziali, operativi a tempo pieno e di prossimità;

   d) il rispetto della Carta dei servizi turistici e dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi turistici, di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

  3. I sistemi turistici locali provvedono:

   a) nell'ambito di competenza a raccogliere, elaborare e trasmettere alla provincia e alla regione, nonché ai comuni interessati, i dati e le informazioni di interesse turistico, comprese le disponibilità ricettive, classificare la qualità delle strutture turistiche, favorire la formazione di proposte di offerte turistiche, coordinare gli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti;

   b) ai servizi ricettivi ovvero alla prenotazione di servizi alberghieri, turistici, di intrattenimento e di svago e, in tale ambito, possono svolgere le funzioni di sostituto d'imposta ai sensi del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

  4. L'Ente nazionale per il turismo (ENIT), sulla base delle offerte predisposte dalle regioni, anche in concorso tra loro, provvede alla promozione e commercializzazione internazionale, anche tramite web, con particolare riguardo ai Paesi con rilevanti movimenti turistici, delle offerte turistiche di cui al presente articolo.
1. 107. Barelli, Fiorini, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

    7) il turismo della terza età, legato ad una offerta integrata, mediante predisposizione di specifici pacchetti, anche destagionalizzata e a prezzi competitivi, commisurata alle esigenze degli anziani, avente carattere di accessibilità ai luoghi, per i soggetti a ridotta mobilità, e ai servizi, anche sanitari, con previsione di utilizzo di operatori specializzati;
1. 108. Barelli, Fiorini, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

    7) il turismo religioso, legato alla fede, che ha come obiettivo la visita ai luoghi di culto, la partecipazione a manifestazioni, nonché l'utilizzo di percorsi e luoghi di accoglienza aventi valenza religiosa;
1. 104. Barelli, Fiorini, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

    7) il turismo gastronomico e l'enoturismo, riordinando e coordinando le disposizioni vigenti e prevedendo in particolare l'armonizzazione e la semplificazione della normativa, anche ai fini del miglioramento delle potenzialità di sviluppo economico del settore, favorendo la vendita a distanza dei prodotti a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale;
1. 105. Spena, Fiorini, Barelli, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: normativa europea aggiungere le seguenti: , escludendo in ogni caso dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (Direttiva Bolkestein) le imprese balneari.
1. 9. Barelli, Fiorini, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: normativa europea aggiungere le seguenti:, escludendo in ogni caso dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (Direttiva Bolkestein) le imprese turistiche operanti in regime concessorio sul demanio pubblico.
1. 11. Barelli, Fiorini, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) riordinare in maniera organica la normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel rispetto dei principi della tutela della concorrenza e del legittimo affidamento:

    1) stabilendo adeguati limiti di durata e del numero massimo delle concessioni;

    2) prevedendo criteri e modalità di affidamento nel rispetto e nella tutela del paesaggio e dell'ambiente, delle diverse peculiarità territoriali, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e degli investimenti.
1. 60. Zardini, Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere una specifica tutela per i casi in cui le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo siano connesse ad attività poste su suolo non demaniale;
1. 10. Zucconi.

NON SEGNALATO

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) definire una disciplina dei contratti di locazione breve ad uso turistico, stabilendo idonee misure di protezione dei consumatori, dei lavoratori, dei vicini di casa e dei sistemi urbani e le sanzioni applicabili in caso di violazione di tale disciplina; definire altresì i limiti oltre i quali l'attività di locazione breve si presume in ogni caso svolta in forma imprenditoriale;

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera n).
1. 14. Zucconi.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) semplificare gli adempimenti richiesti nei casi in cui le strutture alberghiere già autorizzate a somministrare alimenti e bevande ai clienti alloggiati intendano offrire tale servizio anche a clienti non alloggiati;.
1. 15. Zucconi.

NON SEGNALATO

  Al comma 2, lettera h), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) la revisione della normativa in materia di professioni turistiche, individuando i profili professionali, definendo i percorsi formativi, i requisiti e i titoli per l'esercizio delle relative attività professionali, ferma restando la previsione di un'abilitazione unica e valida su tutto il territorio nazionale, stabilendo modalità e criteri omogenei per la definizione da parte delle Regioni di ulteriori specifici percorsi formativi e abilitazioni, nonché prevedendo un periodo transitorio per consentire l'adeguamento della normativa vigente e la tutela dei soggetti che esercitano tale attività professionale alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, nonché la previsione di specifiche disposizioni per il contrasto dei fenomeni di esercizio abusivo, anche con modalità telematiche, delle professioni turistiche;
1. 20. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 2, lettera h), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: , ferma restando la previsione di un'abilitazione unica e valida su tutto il territorio nazionale per l'esercizio della professione di guida turistica.
1. 27. Squeri.

  Al comma 2, lettera h), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

    1-bis) il riordino della normativa in materia di professione di guida alpina, individuando le differenti figure professionali, ivi incluse quelle complementari e assimilabili, e confermandone le specificità ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e l'esercizio previo esame ed iscrizione in appositi albi;
1. 28. Zardini, Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja.

  Al comma 2, lettera h), numero 2), sostituire le parole da: tenendo anche fino alla fine del numero con le seguenti: nonché degli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alla capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali, degli standard qualitativi e dei sistemi di classificazione alberghiera riconosciuti a livello europeo e internazionale, nonché delle nuove forme di ospitalità, con definizione degli ambiti di attività e della tassonomia delle strutture ricettive ed extra-alberghiere, rafforzando le misure di contrasto all'abusivismo di settore in un quadro di trasparenza dell'offerta e di tutela della concorrenza.
1. 109. Gavino Manca, Moretto, Benamati, Bonomo, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 2, lettera h), numero 2), dopo le parole: a livello europeo aggiungere le seguenti: e internazionale.
1. 110. Binelli, Bazzaro, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 2, lettera h), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) la definizione di un insieme di standard minimi in materia di igiene, salute, sicurezza, accessibilità, prevenzione incendi, decoro e tutela della clientela, da applicare alle forme di ricettività turistica non classificate, comunque denominate, inclusi gli immobili offerti al pubblico con contratti di locazione breve; stabilire le sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto di tali standard, che, nei casi di reiterata violazione, possono comportare anche la cessazione dell'attività.
1. 41. Zucconi.

  Al comma 2, lettera h), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: , semplificando gli adempimenti connessi alla gestione dei rapporti di lavoro, ampliando i casi in cui è consentito il ricorso al contratto di prestazione occasionale e ai contratti di lavoro extra e conferendo alla contrattazione collettiva maggiore autonomia ai fini della disciplina dei contratti a tempo determinato;
1. 111. Barelli, Fiorini, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto.

  Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente numero:

    5) regolamentazione nazionale quadro, di concerto con la Conferenza Stato Regioni, sull'attivazione, la gestione e gli adempimenti fiscali e burocratici dei « bed and breakfast».
1. 51. Nardi.

  Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

   o-bis) regolamentare il trasporto turistico su gomma prevedendo che i servizi di trasporto e trasferimenti, qualora effettuati mediante autobus o autovetture, devono essere svolti da soggetti debitamente autorizzati in base alla normativa nazionale e comunitaria vigente all'esercizio professionale dell'attività di trasporto persone mediante noleggio di autobus ed autovetture con conducente.
1. 74. Barelli, Fiorini, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   q) istituire un registro pubblico, accessibile ai consumatori e agli organi di controllo, che consenta di identificare univocamente tanto l'ubicazione e le caratteristiche degli alloggi ai quali viene assegnato il codice identificativo nazionale di cui alla lettera h), numero 3), quanto le generalità del soggetto che assume la responsabilità del rapporto contrattuale e degli adempimenti dovuto nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
1. 83. Zucconi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   q) prevedere l'obbligo di richiedere e pubblicare il codice identificativo nazionale di alla lettera h), numero 3), in tutte le comunicazioni dirette alla clientela, anche mediante i portali ed altri intermediari, e vietare di utilizzare, in qualsiasi forma di comunicazione diretta alla clientela, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività; stabilire sanzioni efficaci per coloro che non adempiono a tali obblighi;
1. 82. Zucconi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   q) disciplinare l'impresa turistico-esperienziale, quale soggetto che già esercita una attività d'impresa e che svolge in via complementare attività dirette o connesse allo sviluppo di una specifica forma di offerta turistica che mette in relazione la promozione e la valorizzazione della cultura, la tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico con un modello di apprendimento basato sull'esperienza personale, sia essa cognitiva od emotiva, legata al territorio e a prodotti identitari;
1. 59. Zucconi.

NON SEGNALATO

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   q) consentire alle strutture alberghiere di utilizzare, su base volontaria ed in aggiunta al sistema di classificazione di cui alla lettera h), numero 2), il sistema di classificazione Hotelstars Union di cui al punto 55 della risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 su nuove sfide e strategie per promuovere il turismo in Europa;
1. 79. Zucconi.

NON SEGNALATO

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   q) definire le modalità e gli strumenti, anche tecnologici, per assicurare i controlli sull'offerta di servizi turistici, per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo, dell'elusione delle regole esistenti, dell'evasione delle imposte, con particolare riferimento ai comparti della ricettività, della ristorazione e dell'intrattenimento nonché dell'intermediazione turistica.
1. 61. Nardi, Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Noja, Zardini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   q) prevedere, nell'ambito del regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del contrasto all'evasione fiscale, ulteriori modalità per assolvere agli adempimenti di comunicazione e conservazione dei dati e di versamento della ritenuta, in relazione ai contratti di locazione breve, previsti dai commi 4, 5, 5-bis e 6 del medesimo articolo 4, a carico dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, anche prevedendo il rafforzamento dell'impianto sanzionatorio.
1. 68. Fregolent.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   q) semplificare gli adempimenti connessi alla gestione dei rapporti di lavoro nel settore del turismo, anche ampliando i casi in cui è consentito il ricorso al contratto di prestazione occasionale e ai contratti di lavoro extra e conferendo alla contrattazione collettiva maggiore autonomia ai fini della disciplina dei contratti a tempo determinato.
1. 80. Zucconi, Silvestroni.

NON SEGNALATO

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   q) favorire lo sviluppo di un sistema di mobilità turistica efficiente e sostenibile, anche mediante la revisione e la razionalizzazione delle disposizioni del Nuovo codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in tema di accesso, circolazione e sosta nelle zone a traffico limitato dei centri urbani, al fine di ridurre l'impatto ambientale dei trasporti e favorire l'utilizzo di veicoli ecologici e di trasporto collettivo aventi maggiore capacità di trasporto di persone.
*1. 66. Ubaldo Pagano.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   q) favorire lo sviluppo di un sistema di mobilità turistica efficiente e sostenibile, anche mediante la revisione e la razionalizzazione delle disposizioni del Nuovo codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in tema di accesso, circolazione e sosta nelle zone a traffico limitato dei centri urbani, al fine di ridurre l'impatto ambientale dei trasporti e favorire l'utilizzo di veicoli ecologici e di trasporto collettivo aventi maggiore capacità di trasporto di persone.
*1. 76. Gemmato, Zucconi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   q) prevedere, sentita la regione Veneto, nell'ambito della legge speciale di salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, in considerazione del grave fenomeno di esodo della popolazione residente e del degrado del patrimonio edilizio urbano, limitatamente al centro storico di Venezia, la possibilità di subordinare la locazione di breve periodo di alloggi per uso turistico alla concessione di una licenza comunale. Il comune di Venezia, sentita la regione Veneto, stabilisce con propria deliberazione, annualmente, il numero di licenze comunali a disposizione e i criteri per la relativa assegnazione.
1. 67. Pellicani.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   q) prevedere che, nei casi di potenziali investimenti economicamente rilevanti sia pubblici che privati, le autorizzazioni e concessioni necessarie agli interventi siano centralizzate e semplificate o comunque volte a garantire certezze nella tempistica autorizzativa delle amministrazioni competenti.
1. 95. Silvestroni.

(Votazione dell'articolo 1)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Delega al Governo per la realizzazione del portale più turismo più Italia)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la realizzazione di un portale digitale denominato «Più turismo più Italia» al fine di rafforzare la promozione dell'offerta turistica italiana, anche procedendo all'implementazione del portale Italia.it di Enit-agenzia nazionale del turismo.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

   a) consentire l'accesso all'offerta turistica e culturale prevedendo la possibilità di ricerca sia per territorio geografico, che in base a percorsi storici e culturali;

   b) realizzazione di un'apposita sezione in cui sia pubblicato, suddiviso per regione, l'elenco delle strutture turistico-ricettive presenti sul territorio, comprensivo dei relativi recapiti, che ne abbiano fatto richiesta;

   c) individuare i requisiti che le strutture turistico-ricettive, di cui alla lettera b), debbono possedere ai fini della pubblicazione nell'elenco di cui alla lettera b), tenendo in particolare considerazione la qualità dell'offerta ricettiva e la sicurezza dell'utente;

   d) prevedere la possibilità di svolgimento, tramite il portale di cui al comma 1, di un'attività di vendita di servizi da parte delle strutture turistico-ricettive nonché di prenotazione ovvero di acquisto dei servizi offerti da parte dei clienti finali.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono comunque essere adottati.
  4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
  5. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi della presente delega determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie in conformità all'articolo 17, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 03. Zucconi, Silvestroni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Delega al Governo per la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare l'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di servizi turistici, con particolare riguardo alla domanda e all'offerta di servizi ricettivi e di ospitalità, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) garantire la libera concorrenza nel settore, vietando la creazione di monopoli e di posizioni dominanti;

   b) garantire rapporti non vessatori, con particolare riferimento alle commissioni richieste alle imprese alberghiere e alle altre strutture ricettive da parte delle piattaforme tecnologiche che svolgono attività di intermediazione;

   c) garantire alle imprese alberghiere e alle altre strutture ricettive il diritto di determinare in maniera autonoma le proprie politiche commerciali, vietando l'utilizzo indebito del rispettivo marchio;

   d) prevedere che le comunicazioni relative alla valutazione di imprese operanti nei settori del turismo e della ristorazione non possano essere diffuse per via informatica in forma anonima, garantendo forme di identificazione dei soggetti autori delle comunicazioni e un diritto di replica effettivo e immediato da parte delle imprese e degli esercenti;

   e) prevedere che i redditi percepiti da piattaforme tecnologiche che svolgono attività di intermediazione per conto di imprese italiane operanti in Italia siano soggetti a imposizione fiscale in Italia.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Sugli schemi di decreto legislativo sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari cade nei sessanta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di centoventi giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
  3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
  4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 05. Zucconi, Silvestroni.

ART. 2.
(Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali)

(Votazione dell'articolo 2)

ART. 3.
(Disposizioni finanziarie)

(Votazione dell'articolo 3)

Doc. XVI, n. 2
RISOLUZIONI
Relazione delle Commissioni III e IV sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2019, adottata il 23 aprile 2019 (Doc. XXV, n. 2) e sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2018, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019, deliberata il 23 aprile 2019 (Doc. XXVI, n. 2)

N. 1.

Seduta del 26 giugno 2019

   La Camera,

    udita la relazione la Relazione delle Commissioni III e IV (Doc. XVI, n. 2) sulla la Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali da avviare per il periodo dal 1o marzo al 31 dicembre 2019, adottata il 23 aprile 2019 (Doc. XXV, n. 2), nonché sulla Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1o ottobre-31 dicembre 2018, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2019, deliberata il 23 aprile 2019 (Doc. XXVI, n. 2),

   premesso che:

    la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali assicura centralità e prestigio all'Italia come attore di politica estera impegnato nel promuovere dialogo, pace e sicurezza a livello globale, soprattutto laddove terrorismo, traffico di esseri umani, proliferazione di armi di distruzione di massa, instabilità regionali impongano di coniugare l'esigenza di sicurezza con il rafforzamento delle istituzioni locali e la promozione dello sviluppo;

    a tali sfide la risposta italiana è nelle leve dei dialogo politico-diplomatico, dell'intervento militare sul campo e dell'aiuto allo sviluppo a sostegno delle popolazioni locali. Con i nostri militari, dispiegati lungo un arco di crisi che va dall'Africa Occidentale sino all'Afghanistan, attraverso l'intero Medio Oriente, l'Italia si distingue per capacità d'intervento e di prevenzione, per eccellenza addestrativa e per uno specifico approccio umanitario, teso innanzitutto a salvaguardare e proteggere le vite umane, a sostenere le popolazioni civili e, in particolare, gli individui più esposti alle conseguenze dei conflitti;

    nel permanere di uno scenario internazionale ad elevata instabilità e con un livello crescente di conflitti, le linee di impegno internazionale dell'Italia, si esplicano attraverso la proiezione esterna dello strumento militare e l'azione di aiuto allo sviluppo;

    in tale quadro la partecipazione italiana alla missione NATO in Afghanistan Resolute Support proseguirà anche per il 2019; il contributo italiano sarà progressivamente ridotto di 200 unità entro la fine del mese di luglio 2019, fermo restando il costante monitoraggio degli sviluppi della situazione interna nel Paese; nella prioritaria esigenza di tutela di condizioni di pace e sicurezza innanzitutto nella regione del Mediterraneo, l'azione dell'Italia è mirata alla pacificazione e alla stabilizzazione della Libia e del cosiddetto «Mediterraneo allargato»;

   considerato il ruolo chiave della Tunisia per la stabilità del Mediterraneo, anche ai fini della pacificazione in Libia, e l'interesse dell'Italia al consolidamento del percorso di transizione democratica in atto in tale Paese e tenuto conto che la Deliberazione in titolo inaugura un ulteriore terreno d'impegno nell'area mediterranea, rappresentato dall'avvio di una nuova missione bilaterale italo-tunisina, a conclusione della missione NATO, per la gestione delle attività di controllo del territorio, che risponde alle intese intercorse con Tunisi nell'ambito delle attività di cooperazione bilaterale per la sicurezza;

   considerato il legame esistente tra la sicurezza nel Mediterraneo e la sicurezza dei confini meridionali dell'Unione europea che porterà l'Italia a continuare la sua partecipazione alla missione UE EUNAVFOR MED operazione Sophia, rafforzando la sorveglianza aerea e proseguendo il sostegno alla Guardia costiera e alla Marina libica, alla luce delle più recenti decisioni assunte a livello europeo, ferma restando l'istanza che l'Italia ha avanzato in diverse occasioni e sedi sulla necessità di cambiare l'attuale meccanismo europeo, modificando la regola che individua il nostro Paese come unico porto di sbarco;

    in area mediorientale gli sviluppi recenti della tensione tra Libano e Israele confermano il valore strategico della missione UNIFIL, per la quarta volta a guida italiana, quale elemento cruciale per il mantenimento della pace in una regione crocevia di numerose tensioni;

    l'azione dell'Italia si caratterizza anche per il sostegno alle missioni promosse dalle organizzazioni internazionali e regionali (ONU, NATO, Unione europea) cui il nostro Paese partecipa, in particolare in aree geografiche di primario interesse come il Mediterraneo, la Libia, la Siria e il Sahel e le missioni nei Balcani occidentali sono di rinnovata attualità strategica soprattutto al fine di monitorare le criticità correlate ai flussi migratori che attraversano tale area, non ultima la minaccia terroristica; il ruolo centrale del nostro Paese in questa area è peraltro confermato dal comando, ininterrottamente a guida italiana dal 2013, della missione KFOR in Kosovo, volta ad assistere il processo di sviluppo delle istituzioni, al fine di conseguire la stabilità della regione;

    con riferimento agli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione – per i quali è previsto per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale uno stanziamento complessivo per l'anno 2019 pari a 296 milioni di euro, con un incremento di 10 milioni rispetto all'anno precedente – gli interventi sono mirati a sostenere l'azione della cooperazione italiana in tre grandi aree geografiche: Africa, Medio Oriente e Asia con obiettivi prioritari come la ricostruzione civile in situazioni di conflitto o post-conflitto, il miglioramento delle opportunità lavorative in loco, la sicurezza alimentare, la prevenzione e il contrasto alla violenza sessuale sulle donne e le bambine, lo sminamento umanitario;

    gli articolati interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza saranno, in particolare, realizzati in Nord Africa, Medio Oriente, Afghanistan, Africa sub-sahariana, Corno d'Africa, America latina e caraibica e, coerentemente con il quadro di generale insicurezza e nella necessità di proteggere il Corpo diplomatico e il complessivo personale civile in servizio, sono previsti interventi che riguardano il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva, anche informatica, delle sedi diplomatico-consolari, specie in quelle che operano in contesti di crisi, anche mediante l'impiego di militari dell'Arma dei Carabinieri,

    autorizza la prosecuzione, per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2019 delle missioni internazionali in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione, di cui all'Allegato 1 della Deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2019 (Doc. XXVI n. 2), di seguito riportate:

    Europa:

    Joint Enterprise nei Balcani (scheda n. 1/2019);

    European Union Rule of Law Mission in Kosovo – EULEX Kosovo (schede n. 2/2019 e n. 3/2019);

    United Nations Mission in Kosovo – UNMIK (scheda n. 4/2019);

    EUFOR ALTHEA in Bosnia Erzegovina (scheda n. 5/2019);

    Missione bilaterale di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica (scheda n. 6/2019);

    United Nations Peacekeeping Force in Cyprus – UNFICYP (scheda n. 7/2019);

    NATO Sea Guardian nel Mar Mediterraneo (scheda n. 8/2019);

    EUNAVFOR MED operazione SOPHIA (scheda n. 9/2019);

    Asia:

    NATO Resolute Support Mission in Afghanistan (scheda n. 10/2019);

    United Nations Interim Force in Lebanon – UNIFIL (scheda n. 11/2019);

    Missione bilaterale di addestramento delle forze armate libanesi (scheda n. 12/2019);

    Temporary International Presence in Hebron – TIPH2 (scheda n. 13/2019), limitatamente al periodo 1o gennaio-31 marzo 2019;

    Missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza palestinesi (scheda n. 14/2019);

    European Union Border Assistance Mission in Rafah – EUBAM Rafah (scheda n. 15/2019);

    European Union Police Mission for the Palestinian Territories – EUPOL COPPS (scheda n. 16/2019);

    Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh (scheda n. 17/2019);

    NATO Mission in Iraq (scheda n. 18/2019);

    United Nations Military Observer Group in India and Pakistan – UNMOGIP (scheda n. 19/2019);

    personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia (scheda n. 20/2019);

    Africa:

    United Nations Support Mission in Lybia – UNSMIL (scheda n. 21/2019);

    Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (scheda n. 22/2019);

    Missione bilaterale di assistenza alla Guardia costiera libica (scheda n. 23/2019), impegnando il Governo, tenuto conto degli impegni dell'Italia nei confronti della Guardia costiera libica, a svolgere costanti azioni di monitoraggio, ove sussistano le condizioni, affinché sulle imbarcazioni fornite dall'Italia alla Libia, con particolare riguardo ai modelli delle guardacoste Corrubia sia installata solo la strumentazione utile al controllo e sicurezza nel contrasto all'immigrazione illegale e al traffico di esseri umani nonché alle attività di soccorso in mare in rispetto delle vigenti disposizioni internazionali ed europee in materia di embargo;

    European Union Border Assistance Mission in Libya – EUBAM LIBYA (scheda n. 24/2019);

    MINUSMA in Mali (scheda n. 25/2019);

    European Union Training Mission Mali – EUTM Mali (scheda n. 26/2019);

    EUCAP Sahel Mali (scheda n. 27/2019);

    EUCAP Sahel Niger (scheda n. 28/2019);

    Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger (scheda n. 29/2019);

    United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara – MINURSO (scheda n. 30/2019);

    Multinational Force and Observers in Egitto – MFO (scheda n. 31/2019);

    European Union Training Mission Repubblica Centrafricana – EUTM RCA (scheda n. 32/2019);

    UE Atalanta (scheda n. 33/2019);

    European Union Training Mission Somalia – EUTM Somalia (scheda n. 34/2019);

    EUCAP Somalia (scheda n. 35/2019);

    Missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane (scheda n. 36/2019); Personale impiegato presso la base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti per le esigenze connesse con le missioni internazionali nell'area del Corno d'Africa e zone limitrofe (scheda n. 37/2019);

    Potenziamento di dispositivi nazionali e della Nato:

    «Mare Sicuro»: dispositivo aeronavale nazionale nel Mar Mediterraneo, nel cui ambito è inserita la missione bilaterale in supporto alla Guardia costiera libica (scheda n. 38/2019);

    NATO: dispositivo a difesa dei confini sud-orientali dell'Alleanza denominato, «NATO Support to Turkey» (scheda n. 39/2019);

    NATO: dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell'area sud-orientale dell'Alleanza (scheda n. 40/2019);

    NATO: dispositivo per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza (scheda n. 41/2019);

    NATO: dispositivo per la presenza in Lettonia (Enhanced Forward Presence) (scheda n. 42/2019);

    NATO Air Policing per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 43/2019);

    esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate (scheda n. 44/2019);

    supporto info-operativo a protezione del personale delle Forze armate (scheda n. 50/2019).

    Interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione:

    iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda n. 45);

    interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione rafforzamento della sicurezza (scheda n. 46);

    partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda n. 47);

    contributo a sostegno delle forze di sicurezza afghane, comprese le forze di polizia (scheda n. 48); Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda n. 49);

    autorizza, altresì, per il periodo 1o marzo-31 dicembre 2019 la partecipazione dell'Italia alla seguente missione, di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2019 (Doc. XXV, n. 2), di seguito riportata:

    Missione bilaterale di cooperazione in Tunisia (scheda n. 37-bis/2019).
(6-00080) «Iovino, Formentini, Giovanni Russo, Ferrari, Cabras, Fantuz, Aresta, Furgiuele, Chiazzese, Marchetti, Corda, Paolini, Del Monaco, Pettazzi, Ermellino, Rixi, Frusone, Toccalini, Galantino, Zicchieri, Gubitosa, Iorio, Rizzo, Roberto Rossini, Traversi, Billi, Cappellani, Caffaratto, Carelli, Coin, Colletti, Comencini, Sabrina De Carlo, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Del Grosso, Grimoldi, Di Stasio, Ribolla, Ehm, Zoffili, Grande, Emiliozzi, Olgiati, Perconti, Romaniello, Siragusa, Suriano».

   La Camera,

    esaminata la relazione delle Commissioni III (affari esteri e comunitari) e IV (difesa) all'Assemblea sulla Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2019, adottata il 23 aprile 2019 (Doc. XXV, n. 2), e sulla Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1o ottobre-31 dicembre 2018, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2019, deliberata il 23 aprile 2019 (Doc, XXVI, n. 2), adottate ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 della legge 21 luglio 2016, n. 145;

   premesso che:

    con l'entrata in vigore della legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, l'Italia si è dotata di uno strumento normativo che ha innovato il procedimento di deliberazione delle missioni internazionali, pur restando nelle funzioni del Parlamento il fondamentale potere di «autorizzare» nuove missioni internazionali o la loro proroga (articolo 2, comma 2); la legge ha trasferito al Governo, nella fase di programmazione e istruttoria, la scelta delle missioni internazionali da avviare o da prorogare, ma la fase decisionale è rimasta nella disponibilità esclusiva delle Camere che possono negare l'autorizzazione o definire gli impegni in senso difforme da quanto programmato dal Governo (articolo 2, comma 2);

    l'impegno internazionale che l'Italia profonde ricorrendo alla leva delle missioni militari e degli interventi di natura civile negli scenari di crisi costituisce la necessaria risposta a persistenti minacce di carattere transnazionale ed asimmetrico – il terrorismo, la radicalizzazione, l'insicurezza cibernetica, i traffici illeciti – e a fenomeni di instabilità potenzialmente pericolosi per la pace e la sicurezza della regione euromediterranea. Tale impegno si fonda su un approccio onnicomprensivo alle crisi, proprio dell'Unione europea e pienamente condiviso dall'Italia, che correla l'intervento di carattere militare ad iniziative civili tese alla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, all'investimento nell'istruzione e nella cultura, alla protezione e attenzione alle donne, ai giovani e alle minoranze; l'impianto della legge n. 145 del 2016 rispecchia in profondo questa impostazione. Tale strumento normativo innovativo di riordino e di razionalizzazione ha fin qui assicurato all'interazione tra Governo e Parlamento, finalizzata alla decisione sulle missioni internazionali, un inedito grado di trasparenza e di profondità, permettendo di contemperare il doveroso carattere democratico della dinamica decisionale su una materia tanto delicata anche sul piano dell'impatto finanziario, alla necessaria celerità del relativo processo decisionale, nel superiore interesse alla tutela della pace, nonché della vita e dell'integrità degli uomini e delle donne impegnati sul terreno nei numerosi teatri operativi;

    la vocazione transatlantica ed europeista della nostra politica estera, ideale nel quale crediamo fortemente, è stata più volte messa in discussione dall'azione del nuovo Governo con attacchi nei confronti e all'interno delle istituzioni europee, dal legame poco trasparente della Lega con la Russia e da episodi gravi e inumani come ad esempio la scellerata chiusura dei porti alle navi delle Ong e alle navi della nostra Marina Militare;

    proprio nella convinzione del legame esistente tra la sicurezza nel Mediterraneo e la sicurezza dei confini meridionali dell'Unione europea nella regione del Mediterraneo, desta preoccupazione, la revisione della missione UE EUNAVFOR MED operazione Sophia, che proseguirà con le sole operazioni di pattugliamento aereo e di addestramento e supporto alla guardia costiera libica. Il comando della Missione, continuerà ad essere affidato all'Italia che, ritirerà, dunque, le navi attualmente in mare;

    sorge il dubbio che, di pari passo al ridimensionamento dell'operazione europea Sophia – voluto dal nostro Esecutivo in sede europea, in attesa di sviluppi sui negoziati delle regole di Dublino, riguardo l'individuazione dei porti europei che possono essere considerati sicuri – vada letto il potenziamento alla missione Mare sicuro, che comporta un aggravio di spesa a livello nazionale, a scapito del depotenziamento di una missione europea e collegiale;

    va ricordato che EUNAVFOR MED ha salvato dal 2015 circa 45 mila vite umane dai pericoli del mare e dei trafficanti di uomini e che l'impegno per la stabilità del Mediterraneo hanno confermato la vocazione multilaterale della politica estera e di difesa dell'Italia, il convinto sostegno al processo di integrazione europea e al legame transatlantico, l'impegno per la difesa dei diritti umani, nei segno di una cifra identitaria mediterranea che guida l'azione internazionale del nostro Paese;

    desta preoccupazione, riguardo la missione bilaterale di assistenza alla Guardia costiera libica, di cui alla scheda n. 23/2019, il riadattamento all'uso militare, evocato da taluni organi di stampa, delle motovedette cedute dal nostro Paese alle autorità libiche; qualora, difatti, tali notizie fossero fondate e si riferissero in particolare alle due guardacoste Corrubia (navigli dual use), si tratterebbe di un'istanza che comporterebbe evidente violazione della legge n. 185 del 1990 e dell'embargo di armi nei riguardi della Libia;

    ravvisata, dunque, la necessità di in una clausola che permetta il controllo stringenti sul l'utilizzo dei suddetti mezzi da parte della Libia; accogliamo con favore lo sforzo unanime di approvare la Risoluzione del 6 giugno scorso, da parte delle Commissioni Affari Esteri e Difesa della Camera dei deputati, a conclusione dell'esame sulla Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2019, laddove, impegna il Governo «in relazione alla missione bilaterale di assistenza alla guardia costiera libica (scheda n. 23/2019), tenuto conto degli impegni dell'Italia nei confronti della guardia costiera libica, a svolgere costanti azioni di monitoraggio, ove sussistano le condizioni, affinché sulle imbarcazioni fornite dall'Italia alla Libia, con particolare riguardo ai modelli delle guardacoste Corrubia, sia installata solo la strumentazione utile al controllo e sicurezza nel contrasto all'immigrazione illegale e al traffico di esseri umani, nonché alle attività di soccorso in mare, in rispetto delle vigenti disposizioni internazionali ed europee in materia di embargo»;

    inoltre, in merito alla Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia, non vi è alcun rimando nel testo al supporto dello sviluppo di istituzioni democratiche o di uno stato di diritto, argomenti, invece, qualora il conflitto interno non degeneri ulteriormente, necessari se si vuole davvero far sì che la Libia esca dalla crisi e recuperi la propria capacità di controllo del territorio. L'assistenza e il supporto alla Libia, in questa fase storica, non possono prescindere anche da attività di capacity building, utili a incrementare la sicurezza e la stabilità internazionali. L'Italia ha assunto un ruolo di primo piano nella gestione della crisi, sviluppando con Tripoli una partnership multisettoriale, proprio perché un altro settore chiave dell'impegno italiano in Libia è quello relativo alla «cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario»;

    proprio in materia di aiuto allo sviluppo, si segnala, la contrarietà alle riduzioni di spesa, rispetto all'anno precedente, di alcune delle azioni in materia di cooperazione allo sviluppo; l'utilizzo improprio dello strumento delle iniziative di cooperazione e stabilizzazione previsto dalla deliberazione sulle missioni per finanziare interventi di cooperazione fuori dalle disposizioni previste dalla legge n. 125 del 2014 in paesi stranieri finora non coinvolti di missioni internazionali a cui partecipa l'Italia; e, ancora una volta il rammarico, per il non rifinanziamento del cosiddetto Fondo Africa – con l'obiettivo di promuovere il controllo del territorio ed il contrasto dei traffici illeciti, a partire da quello di esseri umani –. L'attuale Governo non ha provveduto neanche sinora ad incrementare le risorse per l'Aiuto Pubblico allo Sviluppo, nonostante nei 5 anni della scorsa legislatura, almeno una delle componenti della attuale compagine governativa, abbia sempre sostenuto la necessità dell'impegno per l'Italia a favore della pace anche e soprattutto attraverso la cooperazione allo sviluppo;

    considerando che,

    la partecipazione italiana alla missione NATO in Afghanistan Resolute Support proseguirà anche per il 2019, ma il contributo italiano sarà progressivamente ridotto di 200 unità entro la fine del mese di luglio 2019; si ritiene opportuno precisare se la riduzione del contingente italiano che partecipa alla missione Resolute Support in Afghanistan sia stata concordata o meno in ambito NATO;

    inoltre, va ricordato che in Afghanistan, gli sforzi congiunti del governo italiano e della Comunità internazionale da un lato e del governo afghano e delle organizzazioni locali della società civile dall'altro hanno portato, in particolare nella provincia di Herat, a progressi sostanziali per le donne e le ragazze afghane con percentuali decisamente più alte rispetto alle altre province del paese, in termini di istruzione, partecipazione politica e ruolo nell'economia; e, negli ultimi anni, l’empowerment delle donne sia ritornato ad essere una questione cruciale per l'Afghanistan, dopo anni di oblio legati ad emergenze politiche, economiche e di sicurezza, e il raggiungimento della parità dei diritti delle donne è stato riconosciuto quale elemento cruciale per la stabilizzazione e lo sviluppo del Paese;

    si auspica che il ridimensionamento del contingente italiano non faccia sì che vadano perduti questi importanti risultati, tra gli altri, che l'impegno profuso dall'Italia ha contribuito a realizzare;

    in materia di difesa europea, l'autorizzazione e proroga delle missioni internazionali 2018/2019, prevede la partecipazione del nostro Paese a 6 missioni militari e 10 civili dell'Unione europea;

    considerando che,

    l'articolo 41 del Trattato sull'Unione europea prevede che le spese in ambito PESC, sia amministrative che operative, siano a carico del Bilancio dell'Unione europea ad eccezione di quelle derivanti da operazioni nel settore militare o della difesa – a meno che il Consiglio non decida altrimenti all'unanimità – che sono invece a carico degli Stati membri, secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo;

    in base a questi criteri le spese operative per le missioni civili rientrano, di diritto, tra quelle a carico del bilancio dell'Unione europea;

    per le missioni dell'Unione europea nel settore militare o della difesa si applica invece la regola per cui i costi sono sostenuti direttamente dagli Stati membri. Per alcuni dei costi relativi ad operazioni militari è stato predisposto fin dal 2004 un meccanismo denominato «meccanismo Athena», concepito per amministrare, sulla base di contributi degli Stati membri in proporzione dei rispettivi PIL nazionali; il finanziamento di una serie di spese definite come comuni;

    di fatto solo una parte molto limitata, delle spese relative alle operazioni militari, stimata tra il 10 ed il 20 per cento a seconda della natura dell'operazione, viene condivisa da parte dell'Unione europea. Al meccanismo Athena partecipano tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca, che ha un opt-out sulla PSDC. L'Italia contribuisce al meccanismo Athena, secondo un criterio di ripartizione basato sui prodotto nazionale lordo, per il 12,10 per cento;

    attualmente, sono in corso presso il Consiglio dell'Unione europea i lavori per la revisione del meccanismo Athena volta ad ampliare la lista delle spese comuni, per comprendervi, in particolare, il dispiegamento dei Battlegronps dell'Unione europea e sono state depositate proposte per istituire – al di fuori del bilancio dell'Unione europea – un fondo (European Peace Facility) in grado di dotare l'Unione europea di mezzi e strumenti adeguati nell'ambito della difesa e della sicurezza. Lo strumento europeo per la pace – finanziato attraverso i contributi degli Stati membri dell'Unione europea, sulla base di un criterio di ripartizione fondato sul reddito nazionale lordo – estenderebbe la portata dei costi comuni per le missioni e operazioni a carattere militare ispirate alla politica di sicurezza e di difesa comune, sostituendo l'attuale meccanismo Athena per i costi comuni delle missioni PSDC. Lo Strumento europeo per la pace dovrebbe disporre di risorse per 10,5 miliardi di euro per il periodo relativo al prossimo Quadro finanziario pluriennale 2021-2027. La proposta è attualmente all'esame del Consiglio dell'Unione europea;

    si ravvisa la necessità di assumere nelle sedi competenti, ogni iniziativa utile ad ottenere la revisione dei meccanismi del Fondo Athena al fine di prevedere a carico di fondi europei i costi diretti e indiretti delle missioni militari contestualmente e contemporaneamente alla decisione relativa alla missione da intraprendere;

   premesso che,

    la Deliberazione del Consiglio dei ministri è stata trasmessa al Parlamento con un notevole ritardo rispetto ai tempi previsti nella legge quadro sulle missioni internazionali, privando i nostri militari impegnati nei teatri operativi dell'indispensabile copertura politica e finanziaria. E facendo anche venire meno il ruolo del Parlamento che deve autorizzare l'avvio di nuove missioni o la prosecuzione di quelle in corso e non, semplicemente, ratificare decisioni che hanno quasi esaurito i propri effetti. In questa deliberazione, il Parlamento si trova nella situazione grottesca di autorizzare la proroga fino al 31 marzo 2019 della missione a Hebron (scheda 13) a più di due mesi dalla cessazione della stessa missione;

    in area mediorientale gli sviluppi recenti della tensione tra Libano e Israele confermano il valore strategico della missione UNIFIL, per la quarta volta a guida italiana, ma destano enormi preoccupazioni le dichiarazioni rese dal vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini su Hezbollah, destinate ad avere ripercussioni politiche significative per i nostri militari impegnati nella missione UNIFIL, e più in generale, le frequenti esternazioni di componenti dell'Esecutivo si sulle questioni di politica estera di difesa e sicurezza stanno creando non pochi disagi ai nostri militari impegnati nelle missioni e tensioni nella dimensione multilaterale in cui l'Italia è inserita;

    anche alla luce delle numerose dichiarazioni dei membri dell'esecutivo in materia di politica estera e di difesa, erano attese significative novità sulle operazioni di missioni internazionali per il 2019. Suscita, dunque, stupore vedere riproposta la continuazione del dialogo politico nelle organizzazioni internazionali alle quali il nostro Paese aderisce e delle missioni internazionali così come approntate dal precedente Governo e aspramente criticate dal Movimento 5 stelle che votò contro tale provvedimento e la Lega che si astenne; nel merito infatti di alcune di queste missioni in particolare, il giudizio del Movimento 5 stelle fu critico non solo negli interventi dei suoi esponenti in Aula e in Commissione, ma anche nella risoluzione alternativa che gli stessi depositarono,

    autorizza, per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2019, la prosecuzione delle missioni internazionali in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione, di cui al punto 5 della Relazione analitica Doc, XXVI n. 2, di seguito riportate:

    Europa:

    Joint Enterprise nei Balcani (scheda n. 1/2019);

    European Union Ride of Law Mission in Kosovo – EULEX Kosovo (schede n. 2/2019 e n. 3/2019);

    United Nations Mission in Kosovo – UNMIK (scheda n. 4/2019);

    EUFOR ALTHEA in Bosnia Erzegovina (scheda n. 5/2019);

    Missione bilaterale di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica (scheda n. 6/2019);

    United Nations Peacekeeping Force in Cyprus – UNFICYP (scheda n. 7/2019);

    NATO Sea Guardian nel Mar Mediterraneo (scheda n. 8/2019);

    EUNAVFOR MED operazione SOPHIA (scheda n. 9/2018);

    Asia:

    NATO Resolute Support Mission in Afghanistan (scheda n. 10/2019);

    United Nations Interim Force in Lebanon – UNIFIL (scheda n. 11/2019);

    Missione bilaterale di addestramento delle forze armate libanesi (scheda n. 12/2019);

    Temporary International Presence in Hebron – TIPH2 (scheda n. 13/2019), limitatamente al periodo 1o gennaio-31 marzo 2019;

    Missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza palestinesi (scheda n. 14/2019);

    European Union Border Assistance Mission in Rafah – EUBAM Rafah (scheda n. 15/2019);

    European Union Police Mission for the Palestinian Territories – EUPOL COPPS (scheda n. 16/2019);

    Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh (scheda n. 17/2019);

    NATO Mission in Iraq (scheda n. 18/2019);

    United Nations Military Observer Group in India and Pakistan UNMOGIP (scheda n. 19/2019);

    personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia (scheda n. 20/2019);

    Africa:

    United Nations Support Mission in Lybia – UNSMIL (scheda n. 21/2019);

    Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (scheda n. 22/2019);

    Missione bilaterale di assistenza alla Guardia costiera libica (scheda n. 23/2019);

    European Union Border Assistance Mission in Libya – EUBAM LIBYA (scheda n. 24/2019);

    MINUSMA in Mali (scheda n. 25/2019);

    European Union Training Mission Mali – EUTM Mali (scheda n. 26/2019);

    EUCAP Sahel Mali (scheda n. 27/2019);

    EUCAP Sahel Niger (scheda n. 28/2019);

    Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger (scheda n. 29/2019);

    United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara — MINURSO (scheda n. 30/2019);

    Multinational Force and Observers in Egitto – MFO (scheda n. 31/2019);

    European Union Training Mission Repubblica Centrafricana – EUTM RCA (scheda n. 32/2019);

    UE Atalanta (scheda n. 33/2019);

    European Union Training Mission Somalia – EUTM Somalia (scheda n. 34/2019);

    EUCAP Somalia (scheda n. 35/2019);

    Missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane (scheda n. 36/2019);

    Personale impiegato presso la base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti per le esigenze connesse con le missioni internazionali nell'area del Corno d'Africa e zone limitrofe (scheda n. 37/2019);

    Potenziamento di dispositivi nazionali e della NATO:

    «Mare Sicuro»: dispositivo aeronavale nazionale nel Mar Mediterraneo, nel cui ambito è inserita la missione bilaterale in supporto alla Guardia costiera libica (scheda n. 38/2019);

    NATO: dispositivo a difesa dei confini sud-orientali dell'Alleanza denominato, «NATO Support to Turkey» (scheda n. 39/2019);

    NATO: dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell'area sudorientale dell'Alleanza (scheda n. 40/2019);

    NATO: dispositivo per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza (scheda n. 41/2019);

    NATO: dispositivo per la presenza in Lettonia (Enhanced Forward Presence) (scheda n. 42/2019);

    NATO Air Policing per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 43/2019).

    Esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate (scheda n. 44/2019);

    Supporto info-operativo a protezione del personale delle Forze armate (scheda n. 50/2019).

    Interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione;

    Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda n. 45);

    Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione rafforzamento della sicurezza (scheda n. 46);

    Partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda n. 47);

    Contributo a sostegno delle forze di sicurezza afghane, comprese le forze di polizia (scheda n. 48);

    Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda n. 49);

    autorizza, altresì, per il periodo 1o marzo-31 dicembre 2019 la partecipazione dell'Italia alla seguente missione, di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2019 (Doc. XXV, n. 1), di seguito riportata:

    Missione bilaterale di cooperazione in Tunisia (scheda n. 37-bis/2019).
(6-00081) «Quartapelle Procopio, Pagani, De Maria, Scalfarotto, Fassino, Minniti, La Marca, De Menech, Losacco, Enrico Borghi, Rosato, Lotti, Carè, Frailis».

   La Camera,

    discussa la relazione delle Commissioni III (affari esteri e comunitari) e IV (difesa) all'assemblea sulla Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2019, adottata il 23 aprile 2019 (Doc. XXV, n. 2), e la Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1o ottobre-31 dicembre 2018, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2019, deliberata il 23 aprile 2019 (Doc. XXVI, n. 2), adottate ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 della legge 21 luglio 2016, n. 145;

    richiamati gli approfondimenti istruttori svolti e le comunicazioni del Governo sull'andamento delle missioni internazionali autorizzate per il 2018 e sulla loro proroga per l'anno in corso, nonché sulle missioni da avviare nel 2019, svolte il 31 maggio 2019 nell'ambito dell'esame dei sopra citati provvedimenti davanti alle Commissioni riunite affari esteri e difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

   premesso che:

    la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali deve collocarsi pienamente entro il dettato costituzionale, in particolare dell'articolo 11 (L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo), favorisce la centralità e il prestigio dell'Italia come attore di politica estera impegnato nel promuovere dialogo, pace e sicurezza a livello globale, soprattutto laddove terrorismo, traffico di esseri umani, proliferazione di armi di distruzione di massa, instabilità regionali e sostegno allo sviluppo nelle aree di crisi umanitaria, impongano di coniugare l'esigenza di sicurezza con il rafforzamento delle istituzioni locali e la promozione dello sviluppo;

    l'iniziativa italiana si dispiega nell'ambito delle organizzazioni internazionali e si fonda sul ruolo primario del dialogo politico-diplomatico, dell'aiuto allo sviluppo a sostegno delle popolazioni locali e, quando necessario, dell'intervento militare. I nostri militari, dispiegati nelle aree di crisi si distinguono per le capacità d'intervento e di prevenzione, per l'eccellenza addestrativa e per uno specifico approccio umanitario, teso innanzitutto a salvaguardare e proteggere le vite umane, a sostenere le popolazioni civili e, in particolare, gli individui più esposti alle conseguenze dei conflitti;

    nel permanere di uno scenario internazionale ad elevata instabilità e con un livello crescente di conflitti, frutto anche dell'approccio di diversi governi che non riconoscono pienamente il ruolo delle organizzazioni internazionali e perseguono una politica contraria alla risoluzione diplomatica e multipolare delle crisi, le linee di impegno internazionale dell'Italia si esplicano attraverso l'azione di aiuto allo sviluppo e gli interventi di carattere militare che siano coerenti con essa;

    finanziariamente si riscontra un ulteriore e negativo taglio degli interventi per lo sviluppo rispetto a quelli in ambito militare;

    nel complesso l'intervento del Governo si concentra nell'area Africana, in Libia e in Niger, nell'azione di controllo delle frontiere. Le attività in Libia si focalizzano nel «rafforzamento delle attività di controllo e contrasto dell'immigrazione illegale» nell'obbiettivo di potenziare la Guardia Costiera Libica affinché proceda ad operazione di intercettazione che riportino i migranti in quello che è stato definito un «inferno» da molti osservatori istituzionali e internazionali. Finanziare e supportare il sistema d'intercettazione e di controllo della Guardia Costiera Libica rende il nostro Governo compartecipe e corresponsabile delle sistematiche violazioni dei diritti, delle violenze e delle torture subite dai migranti nei centri di detenzione in cui vengono portati una volta a terra. Risulta altrettanto pericolosa la formazione di personale della Guardia Costiera Libica che, come emerso nel rapporto del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, vede un alto rischio di infiltrazione e di legami con milizie che gestiscono spesso anche il traffico di esseri umani. Ancora più grave che l'Italia contribuisca a rafforzare il contrasto alla cosiddetta immigrazione illegale di migranti in transito che provengono da Paesi retti da regimi autocratici o dittatoriali e che sono intrappolate per mesi e a volte anni in un Paese, la Libia, che non ha mai ratificato la Convenzione di Ginevra del 1951 sulla protezione dei rifugiati e dove non sono garantiti i diritti umani. Il Governo Italiano è passato dal finanziare, con il suo budget destinato alle forze militari, operazioni di salvataggio nel Mediterraneo, come Mare Nostrum, ad attività di contrasto e di indiretto respingimento verso la Libia;

    la Missione in Niger risulta militarmente e politicamente pericolosa. Il contributo militare dell'Italia si inserisce in modo subordinato in un più ampio intervento che vede il coordinamento della Francia a sostegno delle forze del G5 Sahel con finalità che vedono mischiarsi pericolosamente gli obbiettivi di lotta al terrorismo, di traffico di essere umani e di stabilizzazione della regione;

    in Afghanistan le Forze armate italiane sono oramai presenti nel Paese da più di 17 anni e rappresentano il secondo contingente dopo gli Stati Uniti d'America. Qui la missione Resolute support che avrebbe dovuto avere l'obiettivo di svolgere attività di consulenza e assistenza a favore delle forze di difesa e sicurezza afghane e delle istituzioni governative è tornata ad essere, dopo quattro anni dalla fine della missione combat ISAF-NATO, in prima linea al fronte. L'avanzata dei talebani ha di fatto costretto le truppe straniere a tornare ad assistere le truppe afghane che combattono al fronte insieme alle truppe statunitensi;

    l'Afghanistan è classificato al penultimo posto nel Global Peace Index 2017: in condizioni peggiori a livello mondiale c'è soltanto la Siria, avendo «scavalcato» rispetto all'anno precedente Sud Sudan e Iraq; l'Institute for Economics and Peace rileva, inoltre, che il Paese è secondo solo all'Iraq (su 163 Paesi monitorati), sempre su scala globale, per attività terroristiche all'interno del paese (Global Terrorism Index 2017);

    dopo la disfatta in Siria e Iraq, molti analisti ritengono che i militanti dell'Isis si siano spostati in altri Paesi, Afghanistan in testa;

    al di là della situazione drammatica in cui continua ad essere l'Afghanistan (come documentato in un rapporto dell'EASO nel 2015, dopo più di un decennio di guerra si sono registrate la cifra record di 11 mila civili vittime di violenza), sembra cambiata radicalmente anche la strategia statunitense, il progressivo disimpegno in favore del supporto alla ricostruzione della nazione è stato infatti sostituito con un nuovo interventismo militare nello stato, in disprezzo anche del fragile Governo Afghano, che seppur non troppo inviso alla maggioranza degli afghani, continua ad essere facile preda per la propaganda dei nazionalisti e dei talebani, poiché privo di legittimità e dipendente dai militari e da soldi stranieri. I colloqui avviati tra gli Stati Uniti e i Talebani, che stanno escludendo il governo afghano e gli altri soggetti internazionali, non stanno portando a nessun risultato ma complicano il processo di pace, in questo quadro l'Italia dovrebbe farsi promotrice di una conferenza internazionale di pace che coinvolga tutti i soggetti interni ed esterni per cercare un percorso condiviso di pace;

    le decisioni della NATO, prese al vertice tenuto a Varsavia nell'estate del 2016, hanno comportato l'adozione di una serie di misure politiche e militari preventive nei confronti della Russia, le più importanti dalla fine della Guerra Fredda. Come previsto dalla Deliberazione l'Italia ha poi dislocato mezzi e uomini in diversi dispositivi di protezione e sorveglianza dell'Alleanza;

    con la presenza della NATO in Lettonia, Estonia, Lituania e Polonia con mezzi e uomini pronti a rispondere a minacce esterne lungo il confine orientale dell'Alleanza, addirittura si è superato l'accordo stipulato con la Russia nel 1997, in cui si stabiliva che l'alleanza atlantica non può mantenere le proprie truppe da combattimento in modo permanente nei Paesi a est della Germania, a meno che le condizioni di sicurezza degli Stati alleati non siano in pericolo;

    evidentemente, i rappresentanti dei Paesi dell'Alleanza atlantica considerano cambiate queste condizioni, e nei fatti programmano delle azioni militari lungo quello che viene chiamato «fronte orientale» e a cui il nostro Paese risponde con una rinnovata presenza in Lettonia;

    la presenza nel territorio della Turchia che, da paese membro della Nato, ha favorito negli scorsi anni il passaggio di migliaia di foreign fighter europei, mentre al tempo stesso conduceva una «guerra sporca» contro le organizzazioni curde in Siria e in Iraq, che hanno contribuito in maniera determinante alla liberazione di Raqqa e di Mosul dalla presenza di Daesh, continuando ad attaccare i cantoni liberati nella Federazione della Siria del Nord dove si è dato vita ad un'esperienza di convivenza pacifica e democratica tra curdi, arabi, assiri, caldei, aramaici, turcomanni, armeni e ceceni e altre minoranze, un'esperienza che dovrebbe essere tutelata dalla comunità internazionale come patrimonio per la ricostruzione dell'intero Paese;

    con riferimento alle proroghe relative agli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, va sottolineato che occorrono maggiori risorse e va modificata la qualità della spesa. Le risorse per la cooperazione devono essere utilizzate unicamente per colpire le cause profonde delle migrazioni (lotta ai governi corrotti, alle carestie, allo sfruttamento delle risorse da parte dei Paesi occidentali che poco o nulla lasciano alle popolazioni dei territori);

    alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene che sia necessario un cambiamento profondo, che porti a una discontinuità nella partecipazione alle missioni internazionali, ribadendo il ruolo dell'Italia come attore internazionale nella cooperazione, lo sviluppo e la stabilizzazione della democrazia e della sicurezza, e, pertanto,

    autorizza le seguenti missioni:

    Europa:

    Joint Enterprise nei Balcani (scheda n. 1/2019);

    European Union Rule of Law Mission in Kosovo – EULEX Kosovo (schede n. 2/2019 e n. 3/2019);

    United Nations Mission in Kosovo – UNMIK (scheda n. 4/2019);

    EUFOR ALTHEA in Bosnia Erzegovina (scheda n. 5/2019);

    Missione bilaterale di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica (scheda n. 6/2019);

    United Nations Peacekeeping Force in Cyprus – UNFICYP (scheda n. 7/2019);

    Asia:

    United Nations Interim Force in Lebanon — UNIFIL (scheda n. 11/2019);

    Missione bilaterale di addestramento delle forze armate libanesi (scheda n. 12/2019); Temporary International Presence in Hebron — TIPH2 (scheda n. 13/2019), limitatamente al periodo 1o gennaio-31 marzo 2019;

    Missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza palestinesi (scheda n. 14/2019);

    European Union Border Assistance Mission in Rafah – EUBAM Rafah (scheda n. 15/2019);

    European Union Police Mission for the Palestinian Territories – EUPOL COPPS (scheda n. 16/2919);

    Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh (scheda n. 17/2019);

    NATO Mission in Iraq (scheda n. 18/2019);

    United Nations Military Observer Group in India and Pakistan – UNMOGIP (scheda n. 19/2019);

    personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia (scheda n. 20/2019);

    Africa:

    United Nations Support Mission in Lybia — UNSMIL (scheda n. 21/2019);

    MINUSMA in Mali (scheda n. 25/2019);

    European Union Training Mission Mali – EUTM Mali (scheda n. 26/2019);

    United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara – MINURSO (scheda n. 30/2019);

    Multinational Force and Observers in Egitto – MFO (scheda n. 31/2019);

    European Union Training Mission Repubblica Centrafricana – EUTM RCA (scheda n. 32/2019);

    UE Atalanta (scheda n. 33/2019);

    European Union Training Mission Somalia — EUTM Somalia (scheda n. 34/2019);

    EUCAP Somalia (scheda n. 35/2019);

    Missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane (scheda n. 36/2019);

    Personale impiegato presso la base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti per le esigenze connesse con le missioni internazionali nel l'area del Corno d'Africa e zone limitrofe (scheda n. 37/2019);

    Potenziamento di dispositivi nazionali e della Nato:

    NATO Air Policing per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 43/2019);

    Esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate (scheda n. 44/2019);

    Supporto info-operativo a protezione del personale delle Forze armate (scheda n. 50/2019).

    Interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione:

    Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda n. 45);

    Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione rafforzamento della sicurezza (scheda n. 46);

    Partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda n. 47);

    Contributo a sostegno delle forze di sicurezza afghane, comprese le forze di polizia (scheda n. 48);

    Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda n. 49);

    non autorizza le seguenti missioni :

    Europa:

    NATO Sea Guardian nel Mar Mediterraneo (scheda n. 8/2019);

    EUNAVFOR MED operazione SOPH1A (scheda il 9/2018);

    Asia:

    NATO Resolute Support Mission in Afghanistan (scheda n. 10/2019);

    Africa:

    Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (scheda n. 22/2019);

    Missione bilaterale di assistenza alla Guardia costiera libica (scheda n. 23/2019);

    European Union Border Assistance Mission in Libya – EUBAM LIBYA (scheda n. 24/2019);

    EUCAP Sahel Mali (scheda n. 27/2019);

    EUCAP Sahel Niger (scheda n. 28/2019);

    Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger (scheda n. 29/2019);

    Potenziamento di dispositivi nazionali e della Nato:

    «Mare Sicuro»: dispositivo aeronavale nazionale nel Mar Mediterraneo, nei cui ambito è inserita la missione bilaterale in supporto alla Guardia costiera libica (scheda n. 38/2019);

    NATO: dispositivo a difesa dei confini sud-orientali dell'Alleanza denominato, «NATO Support to Turkey» (scheda n. 39/2019);

    NATO: dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell'area sud-orientale dell'Alleanza (scheda n. 40/2019);

    NATO: dispositivo per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza (scheda n. 41/2019);

    NATO: dispositivo per la presenza in Lettonia (Enhanced Forward Presence) (scheda n. 42/2019);

    autorizza, per il periodo 1o marzo-31 dicembre 2019, la partecipazione dell'Italia alla seguente missione, di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2019 (Doc. XXV, n. 1):

    Missione bilaterale di cooperazione in Tunisia (scheda n. 37-bis/2019).
(6-00082) «Fornaro».

   La Camera,

    discussa la relazione delle Commissioni III (affari esteri e comunitari) e IV (difesa) all'assemblea sulla Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2019, adottata il 23 aprile 2019 (Doc. XXV, n. 2), e la Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1o ottobre-31 dicembre 2018, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2019, deliberata il 23 aprile 2019 (Doc. XXVI, n. 2), adottate ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 della legge 21 luglio 2016, n. 145;

    richiamati gli approfondimenti istruttori svolti e le comunicazioni del Governo sull'andamento delle missioni internazionali autorizzate per il 2018 e sulla loro proroga per l'anno in corso, nonché sulle missioni da avviare nel 2019, svolte il 31 maggio 2019 nell'ambito dell'esame dei sopra citati provvedimenti davanti alle Commissioni riunite affari esteri e difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

   premesso che:

    in Libia dal 2011 si protrae una condizione di instabilità generata dal conflitto contro Gheddafi e dalla incapacità della comunità internazionale ed in particolare dei Paesi europei di gestire una transizione del paese verso una condizione di pace e stabilità;

    in questi anni la Libia è stata un «non Stato» caratterizzato da una forte conflittualità tra le diverse milizie che continuano ad avere ancora oggi un ruolo determinante nel contesto generale;

    attualmente la situazione è definitivamente degenerata in un vero e proprio conflitto tra diverse fazioni che rende la Libia a tutti gli effetti un Paese in guerra civile;

    le milizie rispondono più che ad un governo o ad un altro a dinamiche tribali e di gestione di potere legati al controllo di porzioni di territorio e di infrastrutture strategiche;

    i recenti scontri tra l'esercito del Presidente Fayez al-Serraj e le milizie del maresciallo Khalifa Haftar hanno peggiorato la situazione di insicurezza del Paese, politicamente frammentato e dilaniato da anni di conflitto civile azzerando ogni possibilità di considerare Libia uno Stato unitario a prescindere dal governo che la comunità internazionale decide di riconoscere;

    le milizie che si stanno affrontando, non riescono a imporsi le une sulle altre ed i combattimenti a Tripoli hanno già provocato centinaia di morti e migliaia di sfollati, tanto che analisti ed esperti parlano apertamente di «nuova guerra civile» e non sembra prospettarsi all'orizzonte una soluzione a breve termine che possa far cessare le violenze;

    secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nei primi mesi della battaglia per il controllo di Tripoli sono state uccise più di 500 persone e 75 mila sono state costrette a lasciare le proprie case. I feriti sono circa 2.500;

    negli ultimi giorni in Libia sono stati bombardati un ospedale e un aeroporto;

    oggi, in Libia, gli sfollati interni che non possono tornare alle proprie case sono circa 193.600, circa 57.600 sono i rifugiati e richiedenti asilo attualmente registrati presso l'Unhcr in Libia;

    a Tripoli sono quasi 94.000 gli sfollati a causa del conflitto in corso dallo scorso 4 aprile mentre l'Organizzazione mondiale della Sanità ha precisato che i combattimenti hanno causato finora 653 morti, tra cui 41 civili e 3.547 feriti, tra cui 126 civili. L'Unhcr stima che oltre il 48 per cento degli sfollati sia composto da bambini con meno di 18 anni;

    l'attuale condizione libica ha contribuito ad aggravare la situazione migratoria in particolare per quanto riguarda le condizioni di permanenza dei migranti e dei rifugiati nei centri di detenzione sommando alla ferocia del trattamento dei migranti ampiamente documentata i rischi oggettivi di uno stato di guerra;

    il 5 giugno 2019 Sam Turner, capo missione di MSF in Libia ha dichiarato: «A differenza della popolazione libica, che può lasciare le case circondate dai combattimenti e trasferirsi nei rifugi collettivi, i migranti rinchiusi nei centri di detenzione non hanno vie di fuga, e nel frattempo le condizioni già precarie in cui vivono peggiorano a causa del conflitto»;

    a questa situazione va ad aggiungersi un peggioramento delle condizioni di sicurezza nel Mediterraneo;

    i dati dell'UNHCR infatti mostrano una situazione attuale nel molto diversa rispetto agli anni scorsi, soprattutto rispetto al 2015. Nel solo mese di ottobre di quell'anno sbarcarono sulle coste europee del Mediterraneo più di 220 mila migranti, una cifra di fatto pari agli sbarchi annuali del 2014 e superiore al dato su dodici mesi sia del 2017 sia del 2018. Ma è bene ricordare che quei 220 mila arrivarono praticamente tutti in Grecia, che contò 211 mila sbarchi, mentre in Italia ne arrivarono meno di 9 mila;

    la maggioranza dei migranti si sposta via mare, ma non mancano le persone che superano i confini dell'Europa mediterranea via terra. Anzi, negli ultimi mesi sono aumentati i passaggi dei confini terrestri di Spagna e Grecia;

    Italia, Spagna, Grecia, Malta e Cipro sono i Paesi europei del Mediterraneo primariamente interessati dagli sbarchi e, nel caso di Grecia e Spagna, dai passaggi dei confini terrestri. I dati aggiornati al 29 maggio 2019 parlano di 26.537 migranti totali transitati via mare (20 mila) e via terra (6.500) nel bacino del Mediterraneo dal 1o gennaio 2019. La Grecia è il paese nel quale ne sono arrivati di più (13 mila, di cui 9.200 via mare), seguita dalla Spagna (10 mila, 8.200 via mare) e dall'Italia (1.500 circa);

    il portavoce dell'UNHCR per l'Africa e il Mediterraneo Charlie Yaxley ha però denunciato nei giorni scorsi che nel 2019, una persona ogni tre ha perso la vita nel tentativo di arrivare in Europa lungo la rotta della Libia;

    l'ultimo rapporto dell'UNHCR mostra che, mentre il numero di persone che arrivano in Europa dal Mediterraneo è diminuito, il tasso di mortalità è aumentato bruscamente, in particolare per coloro che tentano la traversata dalla Libia;

    dalle testimonianze raccolte dalle persone che sono transitate attraverso la Libia emerge un quadro drammatico delle condizioni di vita in quel Paese per i migranti e i rifugiati. In particolare destano preoccupazione le condizioni di vita nei centri di detenzione governativi e non, in cui i migranti vengono sottoposti a violenze, torture ed abusi inenarrabili. L'UNHCR ha riferito che in alcune strutture i detenuti hanno un accesso limitato al cibo, ed è stata denunciata anche un'epidemia di tubercolosi. Nel corso dell'anno si sono inoltre registrati diversi decessi nei centri di detenzione ufficiali;

    inoltre, i rifugiati e i migranti intervistati da UNHCR hanno riferito di abusi subiti dai trafficanti durante il passaggio dalla Libia, passaggio che spesso si è tramutato in detenzione a scopo di estorsione attraverso violenze, sfruttamento, torture e lavori forzati, durati anche diversi mesi. Eritrea, Sudan e Nigeria sono i paesi di provenienza più frequenti per chi passa attraverso la Libia per approdare sulle coste europee;

    nei primi mesi del 2018, le autorità libiche hanno intercettato più di 13.600 persone in mare. Anche a causa dell'aumento dell'attività della guardia costiera i centri di detenzione sono sempre più sovraffollati, con un peggioramento diretto nelle condizioni dei rifugiati e dei migranti;

    dall'inizio del 2019, secondo i dati dell'agenzia Onu per i rifugiati sarebbero 2.887 i migranti intercettati in mare e riportati in Libia mentre 2.144 sarebbero le persone arrivate in Italia da inizio anno secondo i dati del Viminale;

    secondo i dati dell'Alto commissariato Onu per i rifugiati i migranti in detenzione in Libia sarebbero ben 5.500, di cui oltre 3.860 in centri situati nei pressi del conflitto in corso a Tripoli da inizio aprile;

    chi riesce a fuggire non ha altra alternativa che tentare la fuga attraverso il mare verso le coste europee affidandosi alle stesse reti di trafficanti che spesso gestiscono i centri e che li liberano in cambio del pagamento di ingenti somme di denaro;

    secondo l'ultimo rapporto «Viaggi Disperati», pubblicato oggi dall'UNHCR, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, in media sei persone hanno perso la vita nel Mediterraneo ogni giorno;

    si stima che 2.275 persone sarebbero morte o disperse durante la traversata del Mediterraneo nel 2018, nonostante un calo considerevole del numero di quanti hanno raggiunto le coste europee. In totale, sono arrivati 139.300 rifugiati e migranti in Europa, il numero più basso degli ultimi cinque anni;

    in particolare lungo la rotta dalla Libia all'Europa, la più pericolosa al mondo, una persona ogni 14 arrivate in Europa ha perso la vita in mare, un'impennata vertiginosa rispetto ai livelli del 2017. Secondo l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ciò è dovuto alla «significativa riduzione della complessiva capacità di ricerca e soccorso». Altre migliaia di persone sono state ricondotte in Libia, dove hanno dovuto affrontare condizioni terribili nei centri di detenzione;

    la Libia ha dichiarato una propria zona di competenza SAR senza che sussistano i requisiti fondamentali previsti dalle convenzioni internazionali a partire dall'esistenza di un POS dove sbarcare le persone soccorse in mare;

    in seguito a questi avvenimenti i Governi europei e in particolare quello italiano hanno di fatto ritirato tutti gli assetti governativi di salvataggio in mare rifiutandosi in più occasioni di intervenire in casi di distress in contrasto con le convenzioni internazionali SOLAS e SAR;

    contestualmente è iniziata da parte dei governi europei e in particolare da parte di quello italiano una politica di cosiddetta «chiusura dei porti» volta ad impedire alle navi delle ONG, che avevano fin qui operato sotto il coordinamento e in supporto agli addetti governativi, di operare nel Mediterraneo Centrale, contribuendo in questo modo a svuotare di assetti navali un tratto di mare dove ogni anno muoiono migliaia di persone per assenza di soccorsi;

    l'Onu, la Commissione Europea, il consiglio d'Europa hanno più volte dichiarato che la Libia non può in nessun caso essere considerato un porto sicuro;

    in una delle 35 raccomandazioni che il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatovic ha fatto agli Stati membri dell'organizzazione e in particolare a quelli che sono anche membri della UE affinché rispettino il giusto equilibrio tra il diritto di controllare i confini e il dovere di proteggere le vite e i diritti delle persone soccorse nel Mediterraneo, è stata quella di chiedere agli Stati membri dell'unione europea di sospendere ogni collaborazione con la Libia finché non sarà provato che non siano violati i diritti umani delle persone sbarcate sulle sue coste;

    il 5 aprile 2019 il direttore generale dello OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni), Antonio Vitorino ha dichiarato: «I migranti, compresi uomini, donne e bambini che sono detenuti in condizioni spesso subumane in un rapido deterioramento della situazione di sicurezza sono particolarmente vulnerabili», ha continuato, osservando che «la Libia non è un posto sicuro per rimpatriare i migranti che hanno tentato e fallito per raggiungere l'Europa»;

    la portavoce della Commissione Europea per la migrazione Natasha Bertaud, il 17 luglio 2018 ha affermato: «Nessuna operazione europea e nessuna nave europea effettua sbarchi in Libia, perché non lo consideriamo un Paese sicuro»;

    lo stesso Ministro degli esteri Moavero ha pubblicamente dichiarato che in senso stretto e giuridico la Libia non può essere considerata porto sicuro poiché tale nozione è legata a convenzioni internazionali, che attualmente non sono state tutte sottoscritte dalla Libia;

    pertanto qualsiasi azione volta a riportare le persone salvate in mare in Libia si configura come respingimento verso un luogo non sicuro in violazione delle convenzioni e del diritto internazionale. Va ricordato infatti che l'articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione), prevede che «Le espulsioni collettive sono vietate» e «Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti»;

    lo stesso principio di non respingimento è sancito dall'articolo 33 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, integrato dall'articolo 3 della Convenzione ONU contro la tortura, quindi richiamato dai Regolamenti europei n. 656/2014 e 1624/2016, che impedisce di respingere una persona verso uno Stato dove la sua vita sarebbe in pericolo o dove essa rischi di essere sottoposta a tortura o altro trattamento inumano o degradante. Questo divieto è stato interpretato dalla Corte europea dei diritti umani come applicabile anche ai casi di respingimento in alto mare. È quindi evidente come respingere una nave con persone soccorse verso un territorio dove queste persone potrebbero subire una violazione di diritti fondamentali costituisce un atto illecito;

    il Regolamento di Frontex n. 656/2014 definisce il place of safety come il «(...) luogo in cui si ritiene che le operazioni di soccorso debbano concludersi e in cui la sicurezza per la vita dei sopravvissuti non è minacciata, dove possono essere soddisfatte le necessità umane di base e possono essere definite le modalità di trasporto dei sopravvissuti verso la destinazione successiva o finale tenendo conto della protezione dei loro diritti fondamentali nel rispetto del principio di non respingimento (...)»;

    quando le autorità italiane sollecitano la responsabilità SAR «libica», con riferimento alle persone che, trovandosi a bordo di gommoni in acque internazionali, sono state segnalate per prima alle autorità italiane, e dunque ricadono già sotto la giurisdizione italiana, indipendentemente dallo stato di bandiera dei mezzi civili o militari che vengono soccorsi nel soccorso, realizzano tutti gli estremi di una consegna (rendition) di quelle stesse persone alle autorità di un Paese che non garantisce un luogo di sbarco sicuro, che non aderisce alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati, nel quale sono note le collusioni tra autorità statali e trafficanti, e che, non da ultimo si trova in una fase di conflitto armato e di gravi violazione dei diritti umani anche ai danni della popolazione libica;

    la collaborazione con il centro di coordinamento libico (JRCC) contraddice quindi le norme internazionali in materia di diritti umani e diritto dei rifugiati, innanzitutto perché i migranti corrono il pericolo di essere sottoposti a tortura e trattamenti inumani e degradanti in Libia e in secondo luogo, perché le stesse autorità libiche potrebbero respingere i migranti stessi verso i loro Stati di origine, dove potrebbero nuovamente essere sottoposti a tortura, trattamenti inumani e degradanti e persecuzioni, in violazione alle norme sulla tutela dei diritti umani e dei diritti dei rifugiati;

    ricordiamo come nel caso «Hirsi Jamaa» la Corte di Strasburgo abbia affermato che «l'Italia non può liberarsi della sua responsabilità invocando gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali con la Libia. Infatti, anche ammesso che tali accordi prevedessero espressamente il respingimento in Libia dei migranti intercettati in alto mare, gli Stati membri rimangono responsabili anche quando, successivamente all'entrata in vigore della Convenzione e dei suoi Protocolli nei loro confronti, essi abbiano assunto impegni derivanti da Trattati»;

    il nostro Governo, supportando e finanziando il sistema d'intercettazione e di controllo della Guardia Costiera Libica si renderebbe pertanto corresponsabile delle violenze, delle torture e delle sistematiche violazioni dei diritti che i migranti subiscono durante la loro permanenza nei centri di detenzione, in cui vengono rimandati una volta intercettati e ricondotti in Libia;

    come emerso nel rapporto del Consiglio di Sicurezza dell'ONU vi è inoltre un alto rischio di infiltrazione e di legami tra il personale della Guardia Costiera Libica e le milizie che spesso gestiscono anche il traffico di esseri umani;

    l'Italia non può quindi contribuire a contrastare la cosiddetta immigrazione illegale di migranti in transito contribuendo a respingerli verso Paesi in stato di guerra come la Libia, che non ha mai neanche ratificato la Convenzione di Ginevra del 1951 sulla protezione dei rifugiati;

    oltre al citato rapporto delle Nazioni Unite, diversi report di organizzazioni non governative e molte inchieste giornalistiche dimostrano come siano spesso le stesse milizie ed in particolare quelle delle città costiere a gestire sia i traffici di esseri umani che le attività della Guardia Costiera;

    in una recente inchiesta giornalistica il giornale Avvenire da ultimo racconta del ruolo di Abdurahman al-MiIad, detto al-Bija capo delle milizie di Zawya e allo stesso tempo della guardia Costiera della stessa città che è uno dei principali punti di partenza per le coste europee;

    in uno stralcio di uno dei documenti a disposizione della Procura presso la corte penale internazionale in Olanda riportato da Avvenire.it si legge che: «Le sue forze erano state destinatarie di una delle navi che l'Italia ha fornito alla Lybian Coast Guard», alcuni uomini della sua milizia «avrebbero beneficiato del Programma UE di addestramento»;

    pertanto la cooperazione italiana con il governo libico e in particolare attraverso la Missione di supporto alla Guardia Costiera libica per quanto riguarda l'addestramento e il coordinamento delle operazioni di salvataggio da parte di quella autorità rappresenterebbe una partecipazione diretta dell'Italia ad azioni di respingimento in violazione di tutte le convezioni internazionali a tutela dei diritti umani;

    alla luce di quanto fin qui esposto appare evidente l'urgenza di sospendere tutti gli accordi con la Libia in materia di controllo dei flussi migratori;

    il Governo ha invece nella recente deliberazione del Consiglio dei ministri deciso non solo di mantenere il proprio sostegno, ma di prorogare la Missione di supporto alla Guardia Costiera Libica incrementando il finanziamento da 1.605.544 euro a 6.923.570 euro;

    alla luce delle considerazioni che precedono, non autorizza la seguente missione:

    Missione bilaterale di assistenza alla Guardia costiera libica (scheda n. 23/2019).
(6-00083) «Palazzotto, Boldrini, Orfini, Magi, Benedetti, Bruno Bossio, Fratoianni, Migliore, Muroni, Pastorino, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Speranza».