Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Legge di bilancio 2021 - Volume II - Articoli da 106 a 229
Riferimenti: AC N.2790-bis/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 382/Volume II
Data: 20/11/2020
Organi della Camera: V Bilancio

LEGGE DI BILANCIO 2021

Schede di lettura

 

A.C. 2790-bis

 

Volume II

Articoli 106-229

 

NOVEMBRE 2020

 

 

 

 

 

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Dossier n. 323 - Volume II

 

 

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 382 - Volume II

 

 

 

 

 

Il presente dossier è articolato in tre volumi:

§  Volume I - Articoli 1-105;

§  Volume II – Articoli 106-229;

§  Volume III – Stati di previsione dei Ministeri

 

 

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 

 

ID0014_vol_ II.docx

 

 


I N D I C E

 

 

TITOLO X – MISURE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA E AD ORGANISMI INTERNAZIONALI. 9

Articolo 106 (Conferenza sul futuro dell’Europa)........................................ 9

Articolo 107 (Regime temporaneo aiuti di Stato)....................................... 11

Articolo 108 (Procedura d’infrazione 2008-2010 - Adeguamento della normativa IVA) 18

Articolo 109 (Soppressione IRBA).............................................................. 23

Articolo 110 (Fondi di investimento esteri)................................................ 25

Articolo 111 (Responsabilità per l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato - STRALCIATO)......................................................... 28

Articolo 112 (Procedura sulle controversie in materia fiscale nell'Unione europea - STRALCIATO).......................................................................... 29

Articolo 113 (Risarcimenti derivanti dalla violazione della Convenzione europea dei diritti umani)......................................................................................... 30

Articolo 114 (Partecipazione dell’Italia a programmi del Fondo monetario internazionale e al Poverty Reduction and Growth Trust)......................... 34

Articolo 115 (Fondi partecipazione a organismi internazionali)............... 38

Articolo 116 (Interventi e opere per Roma 2025 - STRALCIATO)........... 41

Articolo 117 (Rendiconti consuntivi dei Comitati degli italiani all’estero - STRALCIATO).......................................................................................... 42

Articolo 118 (Studiare Sviluppo S.r.l. - STRALCIATO)........................... 43

TITOLO XI – MISURE IN MATERIA DI TRASPORTI E AMBIENTE.................................................................................................................... 44

Articolo 119 (Disposizioni in materia di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus)....................................................................................... 44

Articolo 120 (Disposizioni in materia di porti e di trasporti marittimi)..... 46

Articolo 121 (Disposizioni in materia di trasporto ferroviario merci)....... 50

Articolo 122 (Ferrobonus e Marebonus).................................................... 51

Articolo 123 (Misure di sostegno al settore ferroviario)............................ 53

Articolo 124 (Conferimento alle Regioni delle funzioni relative ai servizi ferroviari interregionali indivisi)................................................................ 57

Articolo 125 (Disposizioni in materia di tariffe sociali)............................. 59

Articolo 126 (Misure per la promozione della mobilità sostenibile).......... 62

Articolo 127 (Misure in materia di regime fiscale della nautica da diporto) 67

Articolo 128 (Compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali)............................................................................................. 72

Articolo 129 (Chiusura della società stretto di Messina spa in liquidazione - STRALCIATO).......................................................................................... 74

Articolo 130 (Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)............... 75

Articolo 131 (Disposizioni in materia di strade - Lioni-Grottaminarda - STRALCIATO).......................................................................................... 79

Articolo 132 (Disciplina per le infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica).................................................................................... 80

Articolo 133 (Costituzione di un fondo finalizzato alla rimozione delle navi abbandonate nei porti)................................................................................ 84

TITOLO XI – MISURE IN MATERIA DI TRASPORTI E AMBIENTE.................................................................................................................... 86

Articolo 134 (Misure per potenziare il sistema nazionale delle aree protette)         86

Articolo 135 (Potenziamento delle misure di tutela ambientale)................ 90

Articolo 136 (Fondo per la promozione dell’uso consapevole della risorsa idrica e per incentivare la contabilizzazione dei consumi idrici)........................ 100

Articolo 137 (Centro accoglienza di animali confiscati presso il CUFAA) 101

Articolo 138 (Progetti pilota di educazione ambientale).......................... 103

Articolo 139 (Vuoto a rendere nelle Zone economiche ambientali)......... 105

Articolo 140 (Incentivo per la misurazione puntuale dei rifiuti nelle zone economiche ambientali)............................................................................ 108

Articolo 141 (Misure finalizzate all’acquisto del compost nelle zone economiche ambientali)................................................................................................ 112

Articolo 142 (Accelerazione procedure VIA per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e del Villaggio olimpico di Milano, nonché delle infrastrutture connesse, destinati alle Olimpiadi 2026).................................................. 115

TITOLO XII – REGIONI ED ENTI LOCALI................................ 116

Articolo 143 (Risorse in favore degli enti in difficoltà finanziarie imputabili alle condizioni socio economiche dei territori)............................................... 116


 

Articolo 144 (Riforma delle risorse in favore di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario).............................................................. 125

Articolo 145 (Norme contabili per gli enti territoriali)............................ 131

Articolo 146 (Comuni TPL Scuola - Incremento risorse per il Trasporto scolastico)................................................................................................. 136

Articolo 147 (Incremento del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido).............. 140

Articolo 148 (Attuazione dell’Accordo tra il Governo e le autonomie speciali)         148

Articolo 149 (Incremento risorse per investimenti degli enti territoriali) 152

Articolo 150 (Fondo per la perequazione infrastrutturale)...................... 157

Articolo 151 (Rinvio del federalismo fiscale - STRALCIATO)............... 163

Articolo 152 (Regioni TPL Scuola - Incremento risorse per il trasporto pubblico locale)....................................................................................................... 164

Articolo 153 (Concorso statale all’esercizio della funzione regionale in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni)...................................................................... 166

Articolo 154, commi 1 e 2, e 6-10 (Incremento del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali).......................................................................... 168

Articolo 154, commi 3-5 (Disciplina del fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni)..................................................................................................... 175

Articolo 155 (Imposta locale sul consumo a Campione d’Italia)............. 179

Articoli 156 (Grandi derivazioni idroelettriche - STRALCIATO).......... 183

TITOLO XIII – REVISIONE E RIMODULAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA.............................................................................................. 184

Articolo 157 (Revisione della spesa per Stato, regioni ed enti locali)...... 184

TITOLO XIV – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LAVORO PUBBLICO............................................................................................. 189

Articoli 158 e 159, comma 38 (Fondo per la assunzione di personale)... 189

Articolo 159, commi 1-10 (Assunzioni con copertura sul Fondo – Ministero della giustizia)................................................................................................... 190

Articolo 159, commi 11-14 (Assunzioni presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)................................................................. 193


 

Articolo 159, commi 15-17 (Assunzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)         198

Articolo 159, commi 18 e 19 (Assunzioni personale non dirigenziale Ministero dell’interno).............................................................................................. 200

Articolo 159, commi 20-21 (Assunzioni da parte del Ministero della salute) 202

Articolo 159, commi 22-23 (Assunzioni presso le Ragionerie Territoriali dello Stato e le Commissioni Tributarie)........................................................... 204

Articolo 159, comma 24 (Assunzioni presso il MEF per l’attuazione del Programma Next Generation EU)............................................................ 207

Articolo 159, commi 25-32 (Disposizioni in materia di personale delle Istituzioni AFAM)...................................................................................................... 208

Articolo 159, commi 33-36 (Oneri per il personale dell’Agenzia Spaziale Italiana).................................................................................................... 219

Articolo 159, comma 37 (Assunzioni presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali)....................................................................................... 223

Articolo 160, commi 1-2 (Assunzioni presso l'AGEA)............................. 225

Articolo 160, commi 3-6 (Assunzioni presso l’Agenzia nazionale per i giovani)         226

Articolo 160, comma 7 e 8 (Assunzione di personale operaio presso l’Arma dei Carabinieri).............................................................................................. 229

Articolo 160, comma 9 (Obblighi di comunicazione dei dati sulle unità di personale assunte).................................................................................... 231

Articolo 161, comma1 (Personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale).................................................................... 232

Articolo 161, commi 2-4 (Piano di assunzioni del Ministero della giustizia per accelerare l’esecuzione delle sentenze penali di condanna)..................... 235

Articolo 161, commi 5-10 (Norme sul personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo).............................................................. 238

Articolo 161, comma 11 (Indennità accessoria spettante al personale non dirigenziale degli Uffici di diretta collaborazione del MIPAAF)............. 244

Articolo 161, comma 12 (Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca).................................................................. 245

Articolo 162 (Stabilizzazioni delle assunzioni nelle zone colpite da eventi sismici)         247

Articolo 163 (Poli territoriali avanzati)................................................... 249


 

Articolo 164 (Incremento delle risorse per la contrattazione collettiva del pubblico impiego)..................................................................................... 252

Articolo 165, commi 1-4 (Misure per l'inclusione scolastica)................. 255

Articolo 165, comma 5 (Rapporto di lavoro dei collaboratori scolastici) 261

Articolo 165, commi 6 e 7 (Assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo) 264

Articolo 165, comma 8 (Potenziamento dell’offerta formativa nella scuola dell’infanzia)............................................................................................. 266

Articolo 165, comma 9 (Incremento del Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione)........................................................................ 268

Articolo 165, comma 12 (Collocamento fuori ruolo di docenti e dirigenti scolastici).................................................................................................. 271

Articolo 166 (Piano quinquennale per le assunzioni di personale delle Forze di polizia)...................................................................................................... 273

Articolo 167 (Misure per l’incremento dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati)............................................................................... 277

Articolo 168 (Incremento dotazione finanziaria dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura)............................................................................................... 278

Articolo 169 (Personale EIPLI - STRALCIATO).................................... 280

Articolo 170 (Razionalizzazione del modello contrattuale del Ministero dell’economia e delle finanze con la Sogei S.p.A. - STRALCIATO)....... 281

Articolo 171 (Disposizioni in materia di Guardia di finanza).................. 282

Articolo 172 (Collaborazione del Corpo della Guardia di Finanza con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato)................................................................ 286

Articolo 173 (Disposizioni in materia di personale ENAC)..................... 288

Articolo 174 (Eredità giacenti)................................................................. 289

Articolo 175 (Censimento dei beni immobili delle aziende per l’edilizia residenziale pubblica - STRALCIATO)................................................... 291

Articolo 176 (Rappresentanza sindacale - STRALCIATO)..................... 292

Articolo 177 (Misure di finanziamento e gestione del sistema di difesa nazionale)         293

Articolo 178 (Disciplina del regime convenzionale tra uffici giudiziari - STRALCIATO)........................................................................................ 298

Articolo 179 (Estensione del regime di impignorabilità alle somme accreditate alle Prefetture in regime di contabilità ordinaria - STRALCIATO)....... 299

Articolo 180 (Proroga del contingente delle Forze armate impiegato nel dispositivo “Strade Sicure”)..................................................................... 300

Articolo 181 (Integrazione del Fondo a disposizione del Ministro dell’interno)         304

Articolo 182 (Unità ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche – STRALCIATO)..................................................................... 305

Articolo 183 (Medici INPS)...................................................................... 306

TITOLO XV – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LAVORO PUBBLICO............................................................................................. 307

Articolo 184 (Misure per l’attuazione del Programma Next Generation EU) 307

Articolo 185, commi 1-13 e 15 (Transizione 4.0: Credito d’imposta per beni strumentali nuovi)..................................................................................... 314

Articolo 185, commi 14-16 (Credito d’imposta in ricerca e sviluppo e credito d’imposta in formazione 4.0).................................................................... 323

Articolo 186 (Risorse del PNRR per investimenti ad alto contenuto tecnologico)         335

PARTE II  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE - TITOLO I – MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE.................. 338

Articolo 187 (Contrato frodi nel settore carburanti)................................ 338

Articolo 188 (Contrasto frodi con utilizzo del falso plafond IVA)............ 344

TITOLO II – RIMODULAZIONE MISURE FISCALI A TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE PUBBLICA........................ 348

Articolo 189 (Plastic tax e disposizioni per favorire il riciclaggio di imballaggi per alimenti).............................................................................................. 348

Articolo 190 (Disposizioni in materia di imposta sul consumo di bevande edulcorate - Rinvio e modifiche sugar tax)............................................... 352

TITOLO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE 355

Articolo 191 (Subentro Agenzia delle entrate - Riscossione a Riscossione Sicilia S.p.A)........................................................................................................ 355

Articolo 192 (Pagamento spese di giudizio dell’agente della riscossione - STRALCIATO)........................................................................................ 357

Articolo 193 (Contributo all’Agenzia delle entrate - Riscossione per il triennio 2020-2022)................................................................................................ 358


 

TITOLO IV – ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE............................................................................................... 361

Articolo 194 (Lotteria dei corrispettivi e cashback)................................. 361

Articolo 195 (Credito d’imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro)         364

Articolo 196 (Modifiche alla disciplina degli accordi preventivi di cui all’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)         366

Articolo 197 (Semplificazioni fiscali)....................................................... 369

Articolo 198 (Imposta di bollo sulle fatture elettroniche)........................ 374

Articolo 199 (Memorizzazione e trasmissione corrispettivi).................... 376

Articolo 200 (Abrogazione imposta sul Money transfer).......................... 381

Articolo 201 (Collaborazioni tecnico - sportive dilettantistiche)............. 383

TITOLO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGENZIA DELLE DOGANE................................................................................................. 385

Articolo 202 (Impignorabilità delle somme accreditate in alcune contabilità speciali di tesoreria - STRALCIATO)..................................................... 385

Articolo 203 (Whistleblowing- STRALCIATO)...................................... 386

Articolo 204 (Disposizioni per i depositi di prodotti energetici assoggettati a accisa)....................................................................................................... 387

Articolo 205 (Disposizioni in materia di giochi)...................................... 390

Articolo 206 (Previsione della figura del vicedirettore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli - STRALCIATO)............................................................. 392

PARTE III – FONDI.......................................................................... 393

Articolo 207 (Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall’emergenza epidemiologia da COVID-19)..... 393

Articolo 208 (Tabelle A e B)..................................................................... 395

Articolo 209 (Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione).............. 406

Articolo 210 (Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese). 407


 

SEZIONE II –: APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE 410

Articoli 211-228 (Approvazione degli stati di previsione e dei quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato  Analisi dei finanziamenti, definanziamenti e rimodulazioni di leggi di spesa disposte dagli stati di previsione)........... 410

Articolo 229 (Entrata in vigore)............................................................... 421

 

 


TITOLO X – MISURE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA E AD ORGANISMI INTERNAZIONALI

Articolo 106
(Conferenza sul futuro dell’Europa)

 

 

L’articolo 106 autorizza per l’anno 2021 una spesa di 2 milioni di euro per la realizzazione di iniziative volte a consentire la partecipazione dell’Italia alla Conferenza sul futuro dell’Europa.

 

L’autorizzazione di spesa è ad assicurare il concorso del nostro Paese a alle iniziative afferenti alla Conferenze, coordinate dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La Conferenza, il cui inizio era stato originariamente previsto il 9 maggio scorso e rinviata a causa della crisi pandemica, ha l’obiettivo di rivitalizzare il processo europeo, rafforzare lo spazio democratico e promuovere un migliore funzionamento dell’Unione europea, coinvolgendo nel progetto dell’Europa futura – con un approccio inclusivo - cittadini di ogni categoria, rappresentanti della società civile e autorità a livello europeo, nazionale, regionale e locale.

L’evento, della durata di due anni, sarà articolato in due fasi: la prima fase prevede un ampio coinvolgimento “dal basso” mediante una serie di iniziative volte ad interessare il maggior numero possibile di attori pubblici, privati e della società civile in generale. La seconda fase sarà invece strutturata in una serie di incontri a Bruxelles per dare conto dei risultati emersi nella prima fase dei lavori ed eventualmente formulare proposte operative.

In particolare, come riportato nella relazione illustrativa, le iniziative della prima fase prevedono:

§  incontri e scambi con rappresentanti delle istituzioni europee;

§  organizzazione d’incontri con la società civile su temi di interesse, volti a definire il concetto di “beni pubblici europei”;

§  convegni e dibattiti rivolti alle nuove generazioni al fine di organizzare una “Conferenza dei giovani”, aperta a giovani dei Paesi del Mediterraneo e dei Balcani occidentali; eventi istituzionali da organizzare presso le sedi della Camera e del Senato o di altre istituzioni nazionali od europee;

§  iniziative di comunicazione, mediante una campagna radio-televisiva dedicata alla Conferenza, una piattaforma web dedicata dal titolo “Europa = Noi”;

§  eventi socio-culturali; allestimento del nuovo percorso “Scegli l’Europa di domani, nell’ambito della mostra Italia in Europa, rivolta in particolare agli studenti e da diffondere attraverso istituti di cultura e consolati;

§  l’iniziativa “Back to Schoolarticolata in incontri degli studenti con funzionari e parlamentari europei che tornano nella loro scuola;

§  seminari estivi dedicati agli studenti della scuola secondaria.

 


 

Articolo 107
(Regime temporaneo aiuti di Stato)

 

 

L' articolo 107 modifica la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (artt. 54- 62 del D.L. n. 34/2020).

L’intervento è finalizzato ad adeguare la cornice normativa alla proroga al 30 giugno 2021 del Quadro temporaneo, e all’inclusione del sostegno ai costi fissi non coperti dalle imprese nei regimi di aiuti ammessi fino a quella data, disposta da parte della Commissione UE con l’approvazione della Comunicazione C(2020) 7127 final (quarta modifica del Quadro).

 

Nel dettaglio, il comma 1, lett. a) modifica l’articolo 54 del D.L. n. 34/2020, il quale traspone sostanzialmente nell’ordinamento interno il contenuto della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche e integrazioni. Tale sezione consente la concessione di aiuti pubblici sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali.

Il comma in particolare introduce nell’articolo 54 due ulteriori commi, 7-bis e 7-ter, i quali dispongono che:

§  gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi dell’articolo e rimborsati prima del 30 giugno 2021 non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile (800 mila euro) non sia superato (nuovo comma 7-bis).

§  se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione “Quadro temporaneo” (nuovo comma 7-ter).

Si valuti l’opportunità di coordinare tale previsione con quanto già dispone l’articolo 61, comma 2, secondo periodo del D.L. n. 34/2020, il quale prevede che, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020.

 

Le previsioni introdotte appaiono ricalcare quanto previsto dalla Sezione 3.1, punti 21-23-bis del Quadro temporaneo nella sua versione consolidata è (disponibile qui). La Sezione consente aiuti pubblici di importo limitato nella forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni).

L'aiuto non deve superare complessivamente 800 mila euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o onere). L'aiuto non può essere concesso a imprese che, al 31 dicembre 2019, si trovavano già in difficoltà (ai sensi, dell'articolo 2, punto 18) del GBER) . L'aiuto non può essere concesso, in via generale, a imprese che, al 31 dicembre 2019, si trovavano già in difficoltà (ai sensi, dell'articolo 2, punto 18) del GBER). Gli aiuti possono comunque essere concessi alle micro imprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del GBER) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

L'aiuto è concesso entro e non oltre il 30 giugno 2021.

 Gli aiuti concessi sulla base di regimi approvati ai sensi della presente sezione e rimborsati prima del 30 giugno 2021 non sono presi in considerazione nel determinare se il massimale pertinente è superato.

Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, l'aiuto non deve superare i 120 mila euro e non deve riguardare alcuna delle categorie già escluse dal regime "de minimis" (cfr. lett. da a) a k) dell'art.1 del Reg. 717/2014/UE). Nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli l'aiuto non deve superare i 100 mila euro per impresa.

 Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 800 mila euro per impresa.

Gli aiuti concessi sulla base di regimi approvati ai sensi della presente sezione e rimborsati prima del 30 giugno 2021 non sono presi in considerazione nel determinare se il massimale è superato.

 

Il comma 1, lett. b) aggiunge un nuovo articolo 60-bis nel D.L. n. 34/2020, il quale prevede, al comma 1, che le Regioni e le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti dalle imprese, ai sensi, nei limiti e alle condizioni dettate dalla sezione 3.12 del “Quadro temporaneo”.

La sezione 3.12 è stata introdotta dalla recente Comunicazione della Commissione europea, Comunicazione C(2020) 7127 final (quarta modifica del Quadro, cfr. infra).

 

Il comma 2 del nuovo articolo dispone che tali tipologie di aiuti sono concesse purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a)   l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2021 e copre costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 ("periodo ammissibile");

b)  l'aiuto è concesso a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile, un calo del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Il periodo di riferimento è un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile ricada nel 2020 o nel 2021.

 

Il comma 3 reca la definizione di costi fissi (quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione), di costi variabili (quelli sostenuti in funzione del livello di produzione) e di "costi fissi non coperti" (i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato, altre misure di sostegno).

Dispone altresì che le perdite risultanti dal conto economico durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti. Le svalutazioni sono escluse dal calcolo delle perdite.

L'intensità di aiuto non deve superare il 70 per cento dei costi fissi non coperti; per le micro imprese e le piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del Regolamento generale di esenzione per categoria, Reg. UE 651/2014/UE - GBER), l'intensità di aiuto non deve superare il 90 per cento.

 

Il comma 4 consente che gli aiuti possano essere concessi provvisoriamente sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, con un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione europea (ad esempio in relazione alle caratteristiche o alle dimensioni di determinati tipi di imprese) sulla base di conti fiscali.

La parte di aiuti che risulta erogata in eccedenza rispetto all'importo definitivo dell'aiuto deve essere restituita.

Ai sensi del comma 5, in ogni caso, l'importo complessivo dell'aiuto non deve essere superiore a 3 milioni di euro per impresa.

L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti, a condizione che il valore nominale totale rimanga al di sotto del predetto importo per impresa. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Ai sensi del comma 6, gli aiuti per contribuire ai costi fissi non coperti non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.

Infine, ai sensi del comma 7, la concessione degli aiuti è subordinata all’adozione della decisione di compatibilità della Commissione europea.

 

L’impianto dell’articolo 60-bis introdotto dalla norma qui in esame appare ricalcare quello della sezione 3.12 (punti 86-87) del “Quadro temporaneo”, introdotta dalla recente Comunicazione della Commissione europea, Comunicazione C(2020) 7127 final (quarta modifica del Quadro).

In particolare, ai sensi di tale Sezione, gli Stati membri possono prevedere di contribuire ai costi fissi delle imprese per le quali il focolaio di COVID-19 ha determinato la sospensione o riduzione della loro attività, in termini di calo del fatturato. La Commissione valuterà ammissibili tali interventi ai sensi dell'articolo 107, par. 3, lett. b) TFUE.

Nel dettaglio, l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021, compresi i costi sostenuti per una parte di tale periodo (tempo ammissibile). L'aiuto è concesso alle imprese che hanno subito un calo di fatturato nel periodo ammissibile di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo nel 2019. L'importo complessivo dell'aiuto non deve superare 3 milioni di euro per impresa.

I costi fissi sono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione, mentre i costi variabili sono sostenuti in funzione del livello di produzione.

Per costi fissi non coperti si intendono quelli non coperti dagli utili (vale a dire le entrate meno i costi variabili) e non coperti da altre fonti, quali assicurazioni, misure di aiuto temporanee contemplate dal Temporary Framework e/o sostegno da altre fonti. Gli aiuti per i costi fissi non sono quindi cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.

L'intensità di aiuto non deve superare il 70% dei costi fissi non coperti, tranne per le micro e piccole imprese, per le quali l'intensità di aiuto non supera il 90% dei costi fissi non coperti.

Le perdite subite dalle imprese in base al loro conto profitti e perdite durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti.

Gli aiuti possono essere concessi sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, con un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad esempio in relazione alle caratteristiche o alle dimensioni di determinati tipi di imprese) sulla base di conti fiscali. I pagamenti eccedenti l'importo finale dell'aiuto sono recuperati.

L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti purché il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale complessivo sopra indicato (gli importi devono essere lordi, cioè prima qualsiasi deduzione di imposte o altri oneri). Le imprese già in difficoltà il 31 dicembre 2019 non sono ammissibili agli aiuti. Gli aiuti possono comunque essere concessi alle micro imprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del GBER) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

 

Conseguentemente all’introduzione del nuovo articolo 60-bis, il comma 1, lett. c) opera un coordinamento degli articoli della cornice normativa, introducendo all’interno degli stessi un richiamo a tale nuova disposizione.

 

Infine, il comma 1, lett. d) interviene sull’articolo 61, comma 2, primo periodo del D.L. n. 34/2020, il quale dispone attualmente che gli aiuti che possono essere riconosciuti alle imprese dalle regioni e dagli altri enti territoriali ai sensi del Quadro temporaneo sono concessi entro il 31 dicembre 2020.

La modifica è finalizzata a prorogare tale termine al 30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica del “Quadro temporaneo”.

 

Il D.L. n. 34/2020, agli articoli 54-62, ha definito la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di adottare, sino al 31 dicembre 2020, taluni regimi di aiuti alle imprese, conformemente ai criteri, ai massimali e alle modalità definiti dal “Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak” - “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Gli articoli 54-60 prevedono i seguenti regimi di aiuti :

§  sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (art. 54);

§  garanzie sui prestiti alle imprese (art. 55);

§  prestiti alle imprese con tassi d'interesse agevolati (art. 56);

§  finanziamenti di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti (art. 57);

§  investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, prodotti connessi al COVID-19 (art. 58):

§  investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19(art. 59);

§  sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 (art. 60).

La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 è stata subordinata all’adozione della decisione positiva di compatibilità da parte della Commissione europea, intervenuta il 21 maggio 2020.

L’articolo 61 del D.L. n. 34/2020 ha poi fissato, per le categorie di aiuti di cui agli articoli 54-60, delle norme comuni. In particolare, secondo l’articolo 61, comma 1, non possono essere concessi aiuti alle imprese che risultino già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 ai sensi:

§  dell’articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, cd. GBER);

§  dell’articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006);

§  dell’articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura).

Le citate disposizioni definiscono in modo analogo le condizioni rilevanti ai fini della qualificazione di un’impresa come “impresa in difficoltà[1].

L’articolo 62 dal D.L. n. 104/2020 ha poi integrato la cornice normativa per adeguarla alla Terza modifica del Quadro temporaneo. L’articolo ha disposto che le Regioni, Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio, possono concedere i regimi di aiuti previsti dagli articoli 54-60 del D.L. n. 34/2020, anche alle micro imprese e piccole imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse:

a)   non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure

b)   non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure

c)   non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

d)   Specificamente, l’articolo 62 del D.L. n. 104/2020 ha integrato l’articolo 61 del D.L. n. 34/2020 (con nuovo comma 1-bis).

L’articolo 62 del D.L. n. 34/2020 dispone che amministrazioni territoriali provvedono alle concessioni degli aiuti consentiti dagli articoli da 54 a 61 a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci e nel rispetto dei limiti di indebitamento di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le Camere di commercio non possono concedere aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali e per gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie si applica quanto per esse specificamene previsto dall'articolo 125, comma 4, D.L. 18/2020 (L. n. 27/2020).

Gli articoli 63-64 recano norme sulla registrazione nel Registro aiuti di Stato degli aiuti in questione e di contestuale adeguamento di tale registro e dei registri SIAN e SIPA, con la costituzione di una apposita sezione dedicata agli aiuti COVID.

 

Per una disamina più ampia del quadro temporaneo UE sugli aiuti di Stato, si rinvia, infine, all’apposito tema dell’attività parlamentare.


 

Articolo 108
(
Procedura d’infrazione 2008-2010 -
Adeguamento della normativa IVA
)

 

 

L'articolo 108 viene proposto ai fini della definizione della procedura d’infrazione n. 2008/2010, per violazione degli obblighi imposti dagli articoli 2, 9 della direttiva IVA (2006/112/CE), relativamente alle operazioni escluse dal campo di applicazione dell’IVA previste all’articolo 4, commi 4-8 del D.P.R. n. 633 del 1972 e per il non corretto recepimento delle esenzioni previste dall’articolo 132 della medesima direttiva.

 

L'unico comma dell'articolo in esame apporta una serie di modificazioni al D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'IVA).

 

Nella relazione illustrativa il Governo fornisce i chiarimenti necessari a contestualizzare la proposta.

La presente disposizione viene adottata ai fini della definizione della procedura d’infrazione n. 2008/2010, per violazione degli obblighi imposti dagli artt. 2, 9 della direttiva IVA (2006/112/CE), relativamente alle operazioni escluse dal campo di applicazione dell’IVA previste all’articolo 4, commi 4-8 del D.P.R. n. 633 del 1972 e per il non corretto recepimento delle esenzioni previste dall’articolo 132 della medesima direttiva.

In particolare, la disciplina nazionale è stata censurata per l’esclusione dal campo d'applicazione dell'IVA:

-       delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da alcune associazioni di interesse pubblico a favore dei soci, associati e partecipanti;

-       delle cessioni di beni e prestazioni di servizi prestati ai membri di organismi senza fini di lucro;

-       delle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport;

-       delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche, incluse le manifestazioni per la raccolta di fondi;

-       delle somministrazioni di alimenti e bevande presso le sedi delle associazioni di promozione sociale.

Nell’ambito delle censure mosse alla normativa nazionale dalla Commissione europea era emerso che molte delle esclusioni dall’applicazione dell’imposta coincidevano con ipotesi di esenzione dall’IVA, secondo quanto previsto dall’articolo 132 della direttiva IVA.

In tale contesto, la Commissione europea ha costantemente ribadito la differenza sistematica fra una cessione o prestazione esclusa dal campo di applicazione dell'IVA e una esente. In particolare, l’esclusione di una determinata attività dal campo di applicazione dell'IVA incide sulla caratterizzazione fiscale dei soggetti che la eseguono, che sono considerati enti non soggetti passivi ai fini dell'IVA e come tali non soggiacciano a particolari obblighi (né formali né sostanziali). Al contrario le operazioni esenti concorrono a formare il volume d’affari e danno luogo al sorgere di una serie di adempimenti formali, quali la fatturazione, la registrazione.

Ai fini, pertanto, del perfetto adeguamento della disciplina italiana a quella dell'Unione europea è stato necessario eliminare le previsioni di esclusione dal campo di applicazione dell’IVA recate dall’articolo 4 del D.P.R. 633 del 1972 e prevedere per dette operazioni il regime di esenzione di cui all’articolo 10 del medesimo decreto, conformemente agli articoli 132, 133, 134 e 136 della direttiva IVA.

 

a)   all’articolo 4 si prevede:

1.  nel comma 4, si elimina la previsione secondo cui sono prive del requisito della commercialità le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari, determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, in conformità alle finalità istituzionali, da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

 

Nella relazione illustrativa il Governo specifica che tale esclusione aveva comportato la mancata imposizione di operazioni che dovrebbero essere assoggettate ad IVA, in violazione dell’articolo 2 e 9 e dell’articolo 132, par. 1, lett. m) o n), della direttiva IVA.

 

2.  nel comma 5, sopprime la parte della disposizione in cui, in contrasto con gli articoli 2, 9 e 132, par. 1, lett. l), e o), della direttiva IVA, si prevede che non si considerano effettuate nell’esercizio dell’attività di impresa, e come tali non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali nonché le cessioni di pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati.

3.  Si abroga inoltre il sesto comma del citato articolo 4 in base al quale, in violazione dell’articolo 2, par. 1 e dell’articolo 132, par. 1, lett. g) della direttiva, la somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi delle associazioni di promozione sociale, sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA, anche se effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici, sempreché strettamente complementari alle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e effettuate nei confronti dei soci, associati o partecipanti. Conseguentemente sono abrogati i commi settimo e ottavo del medesimo articolo 4 che dettavano le condizioni necessarie per applicare le norme di esclusione dall’applicazione dell’IVA, anch’esse abrogate dalla presente disposizione.

 

b)  Per rendere l’ordinamento interno conforme ai rilievi mossi con la procedura d’infrazione n. 2008/2010, si interviene sull’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, inserendo i commi da 3 a 6, che integrano l’elenco delle operazioni esenti da IVA e prevedono le condizioni necessarie affinché nuove ipotesi di esenzione siano conformi agli articoli 132, 133 e 134 della direttiva IVA.

    In particolare, il nuovo comma 3 dispone l’applicazione dell'esenzione dall’imposta alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA:

1.  le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

2.  le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica nonché da associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

3.  le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1 del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;

4.  la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge n. 287 del 1991, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti di indigenti.

    Il nuovo comma 4 del medesimo articolo 10 subordina l'applicazione dell'esenzione di cui al comma 3 alla condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal decreto legislativo n. 117 del 2017:

a)  obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

b)  disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

c)  obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

d)  eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

e)  intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Il nuovo comma 5 dispone che le disposizioni di cui alle lettere b) e d) del comma 4 non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

Il nuovo comma 6 stabilisce che le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale previste ai fini delle imposte sui redditi, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.


 

Articolo 109
(Soppressione IRBA)

 

 

L'articolo 109 abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA).

La norma, ai fini del ristoro delle minori entrate delle regioni interessate, istituisce conseguentemente un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze,

 

Il comma 1 dell’articolo in esame abroga a decorrere dal 1° gennaio 2021 le norme che disciplinano l’applicazione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, IRBA.

In particolare, vengono soppresse le disposizioni introdotte dall’articolo 17 del decreto legislativo del 21 dicembre 1990, n. 398 (attuativo dell’articolo 6, comma 1, lettera c) della legge delega 14 giugno 1990, n. 158 n materia di autonomia impositiva delle regioni) che stabiliscono che le regioni a statuto ordinario hanno facoltà di istituire con proprie leggi un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni in misura non eccedente lire 30 al litro.

 

In merito alla soppressione dell’imposta si ricorda che la Commissione europea aveva inviato un parere motivato all'Italia proprio per la riscossione, a livello regionale, di un'accisa sulla benzina per gli autoveicoli (Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione - IRBA) in aggiunta all'accisa già riscossa sulla base della normativa UE. La Commissione chiariva che secondo il diritto dell'UE (direttiva del Consiglio 2008/118/CE), gli Stati membri possono riscuotere altre imposte indirette sui prodotti soggetti ad accisa se vengono rispettate due condizioni: l'imposta è riscossa per scopi specifici e l'imposta è conforme alle norme dell'UE applicabili in materia di accisa o valore imposta aggiunta. Secondo la Commissione, questi due requisiti non sono soddisfatti nel caso dell'IRBA.

 

Il comma 1, ai fini di coordinamento normativo, sopprime altresì le norme in materia di:

§  modalità di gestione del tributo, in particolare sul versamento alla regione da parte del concessionario dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera (articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549);

§  determinazione della misura massima degli aumenti dell’IRBA (articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 nonché articolo 1, commi 670, lettera a) e 671 della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

 

L’ultimo periodo del comma 1 fa salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.

 

Nella relazione illustrativa che accompagna il testo si evidenzia che attualmente il tributo in questione è applicato solo in un numero assai limitato di regioni e peraltro con aliquote diversificate. In tale contesto ogni regione ha disciplinato autonomamente la materia operando anche distinzioni e specificazioni. La gestione del tributo in questione, affidata all’Agenzia delle dogane e monopoli, è risultata, quindi, particolarmente gravosa dal punto di vista amministrativo e spesso foriera di contenziosi tra l’Amministrazione finanziaria e gli operatori del settore della distribuzione dei carburanti.

 

Il comma 2 stabilisce che le regioni a statuto ordinario adeguano la propria normativa conformandola alle disposizioni in esame.

 

Il comma 3 dispone che, ai fini del ristoro delle minori entrate delle regioni interessate è istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 79,14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, da ripartire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.


 

Articolo 110
(Fondi di investimento esteri)

 

 

L’articolo 110 stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo in conformità alla disciplina europea, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale l'OICR è istituito, non si applica la ritenuta del 27 per cento sugli utili percepiti (comma 1). Il comma 3 dispone inoltre che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate dai medesimi soggetti di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito.

 

Le norme in esame allineano il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti da OICR di diritto estero, istituiti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, a quello dei dividendi e delle plusvalenze realizzati da OICR istituiti in Italia, estendendo le esenzioni già previste per gli utili da partecipazione percepiti e per le plusvalenze realizzate dagli OICR istituiti in Italia derivanti dalle partecipazioni qualificate in società italiane.

 

In particolare, l'articolo 110 del disegno di legge in esame integra l'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 che disciplina, nell'ambito disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, la ritenuta operata dalle società a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti.

Il comma 1 dell'articolo 110 integra il comma 3 dell'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 specificando che, con riferimento agli utili percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, la ritenuta del 27 per cento sui dividendi applicabile ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato identificati dal primo periodo della disposizione, non si applica sugli utili corrisposti a:

§   organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni in conformità alla direttiva 2009/65/CE ("Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities - UCITS, che disciplina gli OICR che investono prevalentemente in valori mobiliari)

§  OICR non conformi alla direttiva UCITS, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE (Alternative Investment Fund Managers - AIFMD, che disciplina gli OICR cosiddetti "alternativi" che investono prevalentemente in attivi diversi dai valori mobiliari).

Il comma 3 dell'articolo 27 stabilisce che la ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, che sono inclusi nella lista adottata dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto 9 agosto 2016 e successivi aggiornamenti (cd. White list) relativa ai Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari similari alle azioni, e ai contratti di associazione in partecipazione, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta è ridotta all'11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella White list del MEF.

 

Il comma 3 dispone inoltre che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate dai medesimi soggetti di cui al comma 1 (OICR di diritto estero istituiti in conformità alle direttive UCITS e AIFMD, nel caso in cui il gestore sia sottoposto a vigilanza nel Paese in cui l'organismo è istituito) non concorrono a formare il reddito.

L'articolo 67, lettera c) del comma 1 del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR) include fra i le componenti che concorrono alla formazione del reddito (redditi diversi) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. In particolare, costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società diverse dalle associazioni e dai soggetti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'attività commerciale, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:

1)   cessione di strumenti finanziari assimilabili alle azioni ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 del TUIR quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;

2)   cessione dei contratti di associazione in partecipazione o di partecipazione agli utili e alle perdite di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del TUIR qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal valore dell'apporto.

 

Si segnala che l'articolo 67, comma 1, lettera c) del TUIR, fa riferimento alle plusvalenze e non alle minusvalenze.

 


 

Articolo 111
(Responsabilità per l’inadempimento degli obblighi
di registrazione degli aiuti di Stato -
STRALCIATO)

 

L’articolo 111 è stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.

 


 

Articolo 112
(Procedura sulle controversie in materia fiscale nell'Unione europea - STRALCIATO)

 

L’articolo 112 è stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.

 


 

Articolo 113
(Risarcimenti derivanti dalla violazione
della Convenzione europea dei diritti umani)

 

 

L’articolo 113 dispone lo stanziamento di 800.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, quale copertura finanziaria degli oneri per i rimedi risarcitori per detenzione inumana e degradante di cui all’art. 35-ter dell’Ordinamento penitenziario.

 

 

L’articolo 113 è volto a fornire la copertura finanziaria, per il triennio 2021-2023, degli oneri per i rimedi risarcitori - di cui all’articolo 35-ter della legge 354/1975 (Ordinamento penitenziario) - in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (secondo il quale “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”).

Si ricorda che l’art. 35-ter è stato introdotto nell’ordinamento penitenziario dal decreto-legge n. 92 del 2014, emanato in ottemperanza alle indicazioni contenute nella sentenza della Corte di Strasburgo Torreggiani e altri c. Italia, pronunciata l’8 gennaio 2013 sulla base dei principi già consolidati (sentenza Sulejmanovic c. Italia del 2009).

 

I ricorrenti, detenuti negli istituti penitenziari di Busto Arsizio e Piacenza, avevano adito la Corte EDU lamentando che le loro rispettive condizioni detentive costituissero trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione. Essi avevano denunciato la mancanza di spazio vitale nelle celle (nelle quali avrebbero avuto a disposizione uno spazio personale di 3 metri quadri), l'esistenza di gravi problemi di distribuzione di acqua calda e una insufficiente aereazione e illuminazione delle celle.

La Corte, con la decisione dell'8 gennaio 2013, ha dichiarato sussistente la violazione dell'articolo 3 CEDU, avendo accertato che le condizioni detentive descritte avevano sottoposto gli interessati a un livello di sofferenza d'intensità superiore a quello inevitabilmente insito nella detenzione.

La Corte rileva che «la violazione del diritto dei ricorrenti di beneficiare di condizioni detentive adeguate non è la conseguenza di episodi isolati, ma trae origine da un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può interessare ancora in futuro numerose persone».

Per questo la Corte ha deciso di applicare al caso di specie la procedura della sentenza pilota, ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, ed ha ordinato alle autorità nazionali di approntare, nel termine di un anno dalla data in cui la sentenza in titolo sarà divenuta definitiva, le misure necessarie che abbiano effetti preventivi e compensativi e che garantiscano realmente una riparazione effettiva delle violazioni. Nelle more dell'adozione di tali misure, la Corte ha disposto il rinvio dell'esame degli altri ricorsi aventi come unico oggetto il sovraffollamento carcerario in Italia.

 

A seguito della sentenza Torreggiani, il legislatore italiano ha dunque emanato dapprima il D.L. 146/2013 (che ha modificato la disciplina generale del reclamo al magistrato di sorveglianza) e ha introdotto una specifica disciplina compensativa e risarcitoria con il D.L. 92/2014 per offrire uno strumento accessibile per una tutela effettiva al detenuto.

 

L’art. 35-ter O.P. dispone che, quando il pregiudizio della persona sottoposta a restrizione della libertà personale consiste nella detenzione in violazione dell’art. 3 CEDU per un periodo non inferiore a 15 giorni, “il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio”. Quando il periodo di pena ancora da espiare è inferiore a quindici giorni, il magistrato di sorveglianza liquida al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma pari a 8 euro per ciascuna giornata di inumana detenzione.

Quando si tratta invece di detenzione non computabile nella pena da espiare (per esempio detenzione in misura cautelare seguita da assoluzione), ovvero per “coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere” è prevista la azione civile, proposta personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, avanti al Tribunale nel capoluogo del distretto di residenza dell’istante, al fine di ottenere un risarcimento pecuniario.

L’azione civile si esercita mediante ricorso ai sensi dell’art. 737 c.p.c, trattato in camera di consiglio e definito con decreto non soggetto a reclamo, appellabile e ricorribile per cassazione. L’azione deve essere proposta a pena di decadenza entro sei mesi dalla liberazione del detenuto.

La misura del risarcimento, ove ne sussistano i presupposti, viene liquidato dal giudice civile nella misura preordinata dal legislatore di 8 euro per ogni giorno di inumana detenzione.

 

Attualmente, la copertura degli oneri per i rimedi risarcitori di cui all’articolo 35-ter OP è prevista - dall’articolo 9 del decreto-legge 20 giugno 2014, n. 9 - per i soli anni 2014, 2015 e 2016. Scopo della disposizione in esame è dunque quello di assicurare la copertura degli oneri per definire il contenzioso degli anni successivi al 2016 e comunque quello che potrà instaurarsi nel corso del triennio 2021-2023.

 

Si ricorda altresì che con riguardo alla prescrizione del diritto all’indennizzo ex art. 35 ter, la giurisprudenza ha precisato che “il diritto ad una somma di denaro pari ad otto euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all'art. 3 della CEDU si prescrive in dieci anni, trattandosi di un indennizzo che ha origine nella violazione di obblighi gravanti "ex lege" sull'Amministrazione penitenziaria” (Cass. civ. Sez. III Ord., 08/03/2019, n.6738). Nella medesima sentenza la Corte di Cassazione precisa che “Il termine di prescrizione decorre dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle sopra indicate condizioni, salvo che per coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del D.L. 92 del 2014, rispetto ai quali il termine comincia a decorrere solo da tale data”.

 

La formulazione letterale della disposizione prevede che “l’onere di cui all’articolo 9 del decreto-legge 20 giugno 2014, n. 92 è incrementato di euro 800.000”. Si valuti l’opportunità di sostituire la parola “onere” con la parola “stanziamento”, in quanto ad essere incrementato non è l’onere ma la copertura finanziaria dello stesso.

 

Secondo quanto specificato nella relazione tecnica, sulla base della spesa effettivamente registrata per il periodo 2014-2016, pari ad euro 1.871.178,70 in favore di 377 aventi diritto, si ricava un onere unitario medio di euro 4.963,34. La medesima Relazione tecnica evidenzia che ogni anno, in media, vengono accolti circa 160 ricorsi dai Tribunali di sorveglianza (competenti per i ricorsi proposti dai detenuti condannati) o dai Tribunali civili (competenti per i ricorsi proposti dai detenuti imputati) “che per la spesa media storica sopra evidenziata comporteranno un onere finanziario di circa 800.000 euro annui, che non può trovare copertura a valere sulla autorizzazione di cui all’articolo 9 del decreto-legge 26 luglio 2014, n. 92, che è prevista per il solo triennio 2014-2016.”

 

 

Alla data del 31 ottobre 2020 sono presenti nelle carceri italiane 54.868 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 50.553 posti. Ci sono dunque 4.315 detenuti in eccedenza rispetto ai posti previsti. La situazione del sovraffollamento, peraltro, è migliorata con i provvedimenti adottati per fronteggiare il Covid-19: basti pensare che a febbraio 2020 erano presenti nelle carceri 61.230 detenuti, con una eccedenza rispetto alla capienza regolamentare di 10.299 unità.

Il sovrannumero non rappresenta una novità per il nostro Paese.

Nel giugno 2006, alla vigilia della legge che avrebbe poi concesso l'indulto, erano presenti in carcere 61.264 detenuti (seppure con una capienza regolamentare di 43.219), con una percentuale di sovraffollamento del 42%. All'indomani dell'indulto del 2006, la popolazione carceraria era scesa a 39.005 detenuti (31 dicembre 2006). Negli anni seguenti, tuttavia, si è registrato un rapido ritorno alla situazione pre-indulto: le presenze al 31 dicembre 2007 erano già 48.693; a fine 2008 58.127, a fine 2009 64.791, a fine 2010 67.961.

All'inizio della scorsa XVII legislatura (15 marzo 2013) erano presenti nelle carceri italiane 65.906 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 44.041 unità, con ben 18.865 detenuti in eccedenza. A seguito della condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo, il legislatore è intervenuto con numerose misure deflattive, che hanno consentito al Paese di superare l'esame del Consiglio d'Europa. Nel giugno 2014 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, chiamato a valutare l'ottemperanza del nostro Paese alla sentenza pilota Torreggiani c. Italia osserva che le statistiche sulla popolazione carceraria mostrano trends positivi ed incoraggianti e valuta l'introduzione di un rimedio preventivo come un passo fondamentale e un anno dopo il Segretario generale del Consiglio d'Europa loda le misure messe in campo dall'Italia per fronteggiare il problema del sovraffollamento affermando che «l'Italia è diventato un esempio di buone pratiche per diversi altri Stati membri [...]».

Progressivamente, però, già nella XVII legislatura per proseguire in questa, il numero dei detenuti è tornato a salire senza che a ciò abbia fatto seguito una corrispondente crescita della capienza regolamentare.

 

 

 


 

Articolo 114
(
Partecipazione dell’Italia a programmi del Fondo monetario internazionale e al Poverty Reduction and Growth Trust)

 

 

L’articolo 114 detta disposizione riguardanti la partecipazione italiana a diversi strumenti di finanziamento degli interventi del Fondo monetario internazionale, nell’ambito di una complessiva strategia internazionale mirante al rafforzamento della stabilità monetaria e finanziaria.

 

Il comma 1 autorizza la Banca d’Italia alla proroga al 31 dicembre 2025 dell’accordo di prestito multilaterale New Arrangements to Borrow (NAB), nonché ad incrementare il tetto massimo erogabile fino alla soglia di 13.797,04 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP).

La relazione tecnica che correda il disegno di legge di bilancio osserva che l’attuale importo dell’accordo di prestito multilaterale è pari a 6.898,52 milioni di DSP, ovvero la metà del tetto massimo autorizzato dal comma 1.

I New Arrangements to Borrow (NAB) sono un complesso di accordi di prestito multilaterali che impegnano numerosi Stati, tra cui l’Italia, a contribuire con risorse addizionali alla liquidità del Fondo monetario internazionale (FMI) in caso di gravi pericoli per la stabilità del sistema monetario internazionale. Il ricorso allo strumento dei NAB era stato a suo tempo incentivato dal vertice G20 di Londra dell’aprile 2009, nel corso del quale si decise di aumentare le capacità di intervento del FMI a sostegno dei paesi in difficoltà, dando la facoltà al Fondo medesimo di richiedere questi eventuali fondi aggiuntivi con una propria Decisione. L’Italia ha recepito queste esigenze con il decreto-legge 225 del 2010[2] - convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Lo strumento NAB è stato da ultimo rinnovato dal Consiglio di amministrazione del FMI fino al 16 novembre 2022.

I diritti speciali di prelievo (in inglese Special Drawing Rights, SDRs) costituiscono un’attività di riserva creata nel 1969 con lo scopo di aumentare la disponibilità di risorse a disposizione del FMI. Il valore dei DSP è attualmente determinato in base ad un paniere di cinque valute (dollaro USA, euro, sterlina UK, yen giapponese e yuan cinese). Il FMI ha la facoltà di accrescere la propria liquidità per mezzo di assegnazioni di DSP ai paesi membri in proporzione alla quota da ciascuno sottoscritta.

Il più recente intervento normativo in materia è rappresentato dall’articolo 13, commi da 6-bis a 6-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244recante proroga e definizione di termini -, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. In particolare, il comma 6-bis autorizza la Banca d’Italia a prorogare fino al 16 novembre 2022 la durata dei New Arrangements to Borrow (NAB), per un importo massimo pari a 6.898,52 milioni di diritti speciali di prelievo (DPS). Su tali prestiti è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio.

La durata dell’accordo di prestito sopra richiamato era stata già prorogata dall’articolo 2, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225: tale differimento era stato disposto al fine di contrastare la crisi finanziaria ed in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra di aprile 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del successivo Vertice G20 di Seoul di novembre 2010.

Il comma 2 dell’articolo 114 autorizza la Banca d’Italia a stipulare con il FMI un nuovo accordo di prestito bilaterale (Bilateral Borrowing Agreement – BBA), per un ammontare di 23.480.000.000 di euro, con scadenza al 31 dicembre 2023, estensibile di un anno. È altresì previsto che dalla data di efficacia del prestito di cui al precedente comma 1, l’ammontare dell’accordo di prestito bilaterale di cui al comma 2 in commento venga ridotto a 10.115.000.000 di euro.

Come emerge dalla relazione illustrativa, il combinato disposto dei commi 1 e 2 determina un aumento delle risorse a favore del NAB, compensato da una riduzione del volume dei prestiti su base bilaterale, con il risultato di una sostanziale invarianza del complesso delle risorse a disposizione del FMI, e peraltro con una lieve riduzione dell’ammontare delle linee di credito concesse dal nostro Paese. In riferimento agli accordi di prestito bilaterale, la relazione illustrativa nota come, in ragione del fatto che il rapporto tra i DPS e l’euro risente delle possibili oscillazioni del cambio, l’ammontare dei crediti da parte della Banca d’Italia potrebbe temporaneamente eccedere i limiti fissati dalla legge, se valutati ai tassi di cambio correnti.

Anche in questo caso il più recente intervento normativo in materia è rappresentato dall’articolo 13 del sopra citato decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, e in particolare dai commi 6-novies e 6-decies, i quali si inseriscono nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilità del sistema monetario internazionale e una crescita economica a vantaggio di tutti i paesi e i popoli, ed in linea con il piano d’azione del Vertice G20 di Hangzhou (Cina) del settembre 2016.

In particolare, il comma 6-novies autorizza la Banca d’Italia a stipulare con il FMI un accordo di prestito bilaterale, per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2019, estensibile di un anno al 31 dicembre 2020. Tale rinnovato impegno del nostro Paese faceva seguito a sollecitazioni da parte dello stesso FMI dopo che nel 2016 erano scaduti gli accordi di prestito bilaterali già stipulati.

Al fine di contribuire alla risposta internazionale alla pandemia del Covid-19 ed a contenere i suoi riflessi sull’economia, con particolare attenzione agli Stati più poveri, il comma 3 autorizza la Banca d’Italia alla concessione di un nuovo prestito per un tetto massimo di un miliardo di DSP, da erogare nell’ambito del Fondo per la riduzione della povertà e la crescita - Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) -, con modalità concordate tra il FMI, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia. L’autorizzazione alla Banca d’Italia avviene fermo restando l’accordo di prestito di cui all’articolo 13, comma 6-sexies, del citato decreto-legge 244 del 2016.

Il citato comma 6-sexies proroga l’autorizzazione alla Banca d’Italia a concedere prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi più poveri di cui all’articolo 2, comma 14, secondo periodo del già menzionato decreto-legge n. 225 del 2010[3]. La Banca d’Italia è stata conseguentemente autorizzata a concedere un prestito - nei limiti di 400 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) - da erogare a tassi di mercato tramite il Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT).

Si ricorda altresì che il secondo periodo dell’art. 2, comma 14 del decreto-legge n. 225/2010 aveva autorizzato la Banca d’Italia a concedere un prestito pari a 800 milioni di DSP da erogare a tassi di mercato tramite l’Extended Credit Facility del PRGT.

Per quanto concerne il PRGT la relazione illustrativa evidenzia come le risorse siano offerte a condizioni migliori degli strumenti di prestito ordinari, e peraltro come al PRGT afferiscano tanto risorse a carattere di prestiti quanto doni.

Sulla base del sopra richiamato comma 6-sexies dell’articolo 13 del decreto-legge 244 del 2016, l’Italia ha sottoscritto nel 2017 l’accordo di prestito a favore del PRGT per un ammontare pari a 400 milioni di DSP, con scadenza al 31 dicembre 2024 - peraltro il FMI, conformemente alle condizioni contrattuali del prestito, ha richiesto di poter attingere a tali risorse fino al 31 dicembre 2029. Inoltre il FMI, in considerazione dell’impatto della pandemia e delle difficoltà economiche internazionali sui paesi a più basso reddito, nel quadro di un urgente rifinanziamento del PRGT, invitava l’Italia ad accrescere anche il proprio contributo.

Il comma 4 stabilisce una convenzione tra il Ministero dell’economia delle finanze e la Banca d’Italia quale strumento per regolare i rapporti derivanti dagli accordi di prestito di cui ai commi 1 e 2: al proposito la relazione tecnica nota come la necessità di tale convenzione risulta dal fatto che i prestiti siano erogati al FMI a valere sulle risorse della Banca d’Italia, senza gravare direttamente sul bilancio dello Stato.

In base al comma 5 i prestiti autorizzati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 godono della garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati nonché, con riferimento ai prestiti di cui ai commi 1 e 2, per gli eventuali rischi di cambio. La relazione tecnica precisa come la garanzia dello Stato in favore della Banca d’Italia, per quanto concerne i prestiti collegati al PRGT, non prevede la copertura dei rischi di cambio, che sono inesistenti in ragione del fatto che in tale ambito tutte le operazioni finanziarie si svolgono in Diritti Speciali di Prelievo.

Il comma 6 è dedicato a rinvenire le coperture per eventuali oneri derivanti dalle garanzie statali a fronte degli accordi di prestito contratti dalla Banca d’Italia: tali coperture sono a valere sulle risorse previste ai sensi dell’articolo 13, comma 6-ter, del già citato decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, e sulle risorse di cui all’articolo 25, comma 6, del sopra richiamato decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216. Le risorse citate dovranno eventualmente essere versate per l’importo necessario all’entrata del bilancio dello Stato, con successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Per quanto riguarda tali coperture, la relazione tecnica nota come esse, nel caso del decreto-legge 244 del 2016, si avvalgano delle risorse stanziate già dal citato decreto-legge 225 del 2010 - per la concessione della garanzia dello Stato sull’accordo di prestito NAB -, successivamente modificato dal decreto legge 244 del 2016. I relativi importi sono pari a 25 milioni di euro annui dal 2018 al 2022. Per quanto invece riguarda le coperture rinvenute a carico del decreto-legge 216 del 2011, queste sono a valere sulle risorse (100 milioni di euro) inizialmente destinate al finanziamento del prestito bilaterale BBA del 2011, poi confermate con il rinnovo del prestito nel 2016, e peraltro tuttora disponibili.


 

Articolo 115
(Fondi partecipazione a organismi internazionali)

 

 

L’articolo 115, al fine di assicurare l’adempimento di una serie di impegni assunti dall’Italia in ambito multilaterale, ridetermina i seguenti contributi versati ad organizzazioni internazionali:

a) il contributo all’Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell’emisfero australe (ESO) (di cui alla legge 127/82) è rideterminato in euro 25,5 milioni annui, abrogando contestualmente l’articolo 1, comma 983 della legge 208/2015;

b) il contributo al Consiglio d’Europa (CdE) (di cui alla legge 433/49) è incrementato di euro 2,2 milioni annui, a decorrere dal 2021;

c) il contributo al Fondo europeo per la gioventù (di cui alla legge 140/80) è incrementato di 182.00 euro annui, a decorrere dall’anno prossimo;

d) il contributo alla European Peace Facility, è determinato in euro 55.561.000 nel 2021, in euro 68.561.000 nel 2022, in euro 80.561.000 nel 2023 e in euro 92.000.000 a decorrere dall’anno 2024.

 

La disposizione di cui alla lettera a) ridetermina  in 25,5 milioni di euro  contributo annuale all’Organizzazione europea per le ricerche astronomiche (ESO), abrogando contestualmente l’articolo 1, comma 983, della legge 28 dicembre 2015, n. 208: ciò determina conseguentemente, come riportato nella relazione tecnica, una minore spesa per il bilancio dello Stato pari a 17, 44 milioni di euro a decorrere dall’anno prossimo.

 

L’Organizzazione europea per le ricerche astronomiche (European Southern Observatory - ESO) è l’Organizzazione Europea per le Ricerche Astronomiche nell’Emisfero Australe, organizzazione intergovernativa con sede a Garching (nei pressi di Monaco di Baviera) che rappresenta la componente europea della scienza astrofisica mondiale, rivolta allo sviluppo delle ricerche astronomiche con grandi telescopi. Vi partecipano anche Austria, Belgio, Brasile, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia e Svizzera.

Il principale mandato dell’ESO è la ricerca fondamentale in astrofisica, con attenzione particolare ai risvolti legati allo sviluppo delle tecnologie. Tra i centri di ricerca italiani, l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) è il principale partner di ESO nei vari progetti.

Il nostro Paese si è aggiudicato il principale contratto nell’ambito della costruzione del più grande telescopio ottico al mondo (2017-2024), denominato European Extremely Large Telescope (E-ELT), finalizzato alla costruzione della cupola e della struttura metallica del telescopio (Dome and Main Structure - DMS), per un importo di circa 393 milioni di euro.

Secondo quanto disposto dalla lettera b), la somma versata dall’Italia al Consiglio d’Europa (CdE) è incrementata di 2,2 milioni di euro a decorrere dal 2021, al fine di adempiere – come riportato nella relazione illustrativa – alla maggiorazione del contributo di partecipazione del nostro Paese per il biennio 2021-2022 derivante da un cambiamento del criterio di definizione del bilancio dell’Organizzazione. Si ricorda che il contributo italiano al bilancio del Consiglio d’Europa per l’anno 2020 è stato di 36.610.055 euro.

 

La disposizione di cui alla lettera c) incrementa di 182.000 euro, a decorrere dall’anno prossimo il contributo al Fondo europeo per la gioventù del Consiglio d’Europa. Tale misura è resa necessaria - come nel caso precedente – a sovvenire alla maggiorazione del contributo di partecipazione dell’Italia al bilancio dell’Organizzazione, conseguente ad una ridefinizione del suo assetto finanziario interno.

Il Fondo europeo per la gioventù del Consiglio d’Europa, cui l’Italia ha aderito ai sensi della legge 31 marzo 1980, n. 140, costituisce lo strumento finanziario della Fondazione europea per la Gioventù, istituita dal Consiglio d’ Europa nel 1972 per fornire sostegno economico e formativo alle organizzazioni europee attive nell’ambito giovanile. La Fondazione offre supporto alle organizzazioni giovanili attraverso differenti tipologie di bandi che finanziano iniziative, progetti pilota o le attività ordinarie delle organizzazioni.

La disposizione introdotta dalla lettera d) autorizza il versamento di un contributo da parte dell’Italia di 55.561.000 euro nel 2021, 68.561.000 euro nel 2022, di 80.561.000 euro nel 2023 e euro 92.000.000 euro a decorrere dall’anno 2024, per la partecipazione, definita in seno al Consiglio europeo, ad un nuovo strumento finanziario europeo, denominato Fondo europeo per la pace (European Peace Facility - EPF).

Nella relazione illustrativa si segnala che la quota di contribuzione italiana al Fondo è frutto di una stima prudenziale, dal momento non è ancora noto il criterio di ripartizione annuale di tale cifra né è prevedibile la quota a carico del nostro Paese.

Il Fondo europeo per la pace (European Peace Facility – EPF) -è un fondo fuori bilancio dell’Unione europea che ha l’obiettivo di contribuire a costruire la pace e rafforzare la sicurezza internazionale, aumentando la capacità dell’Unione europea di agire come attore unico nelle aree di crisi.

L’EPF dovrebbe semplificare e razionalizzare le modalità di finanziamento attualmente previste, in particolare il meccanismo Athena ed il Fondo per la pace in Africa, consentendo una maggiore flessibilità e un più ampio raggio d’azione.

Il Consiglio europeo di luglio ha assegnato al Fondo una dotazione finanziaria fuori bilancio, per il periodo 2021-2027, pari a 5 miliardi di euro. Il Fondo è attualmente in fase avanzata di definizione a Bruxelles, presso i competenti gruppi di lavoro.


 

Articolo 116
(Interventi e opere per Roma 2025 - STRALCIATO)

 

L’articolo 116 è stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.

 

 


 

Articolo 117
(Rendiconti consuntivi dei Comitati degli italiani all’estero - STRALCIATO)

 

L’articolo 117 è stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.

 


 

Articolo 118
(Studiare Sviluppo S.r.l. - STRALCIATO)

 

L’articolo 118 è stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.


a)   

TITOLO XI – MISURE IN MATERIA
DI TRASPORTI E AMBIENTE

Capo I – Misure in materia di infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile

Articolo 119
(Disposizioni in materia di servizi di trasporto di persone
su strada mediante autobus)

 

 

L'articolo 119 interviene con alcune modifiche all’articolo 85 del decreto-legge n. 104 del 2020 che aveva previsto l'istituzione di un fondo a favore delle imprese di trasporto di passeggeri mediante autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico.

L’articolo 119 interviene prevedendo una ulteriore dotazione finanziaria, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021, del suddetto fondo al fine di compensare in parte i danni subiti dagli esercenti i servizi di trasporto in questione.

 

In particolare, in base a quanto previsto dal comma 1, il fondo agisce in una duplice direzione:

 

1)  per quanto attiene il 2020 viene assicurata una compensazione dei danni attraverso risorse del fondo, pari a 20 milioni di euro, per ristorare i danni subiti dalle imprese esercenti servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o rilasciate dalle regioni e dagli enti locali.
Tali compensazioni mirano a compensare le imprese del settore in ragione dei minori ricavi registrati in conseguenza delle misure di contenimento per il contrasto all’emergenza da COVID-19 nell’arco temporale compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, rispetto alla media dei ricavi che erano stati registrati nello stesso periodo temporale del precedente biennio;

2)  ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2021 sono invece destinati al ristoro delle rate di finanziamento dei canoni di leasing con scadenza compresa tra il 23 febbraio 2020 e 31 dicembre 2020 e relativa agli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3.

 

Il comma 2, infine, rinvia ad un decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’individuazione dei criteri e delle modalità per l’erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

Il decreto interministeriale in questione, al fine di evitare eventuali sovra compensazioni dovrà tenere conto, nella definizione delle modalità per l’erogazione delle relative risorse, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti dalle imprese del settore a causa della medesima emergenza.

Da ultimo si segnala che lo stesso comma 2 interviene con alcune modifiche all’articolo 1, comma 114 della legge di bilancio 2020, recentemente novellato dall’articolo 86 del decreto-legge n. 104 del 2020 con l’obiettivo di prevedere che, nell’ambito dello stanziamento complessivo di 53 milioni di euro allora previsto, la quota destinata alle imprese che svolgono il servizio di trasporto di passeggeri su strada di cui alla legge n. 218 del 2013 (attività di noleggio) è elevata da 30 a 50 milioni di euro. 

Tali risorse sono destinate al ristoro delle rate di finanziamento o del canone di leasing, la cui scadenza è compresa tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, relativa agli acquisti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 effettuati a partire dal 1 gennaio 2018.

 

 


 

Articolo 120
(Disposizioni in materia di porti e di trasporti marittimi)

 

 

L’articolo 120 novella alcune disposizioni introdotte da precedenti decreti-legge (n. 34 del 2020, n. 76 del 2020 e n. 104 del 2020) diretti a sostenere il settore marittimo e portuale in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed istituisce un nuovo Fondo a sostegno dei concessionari di aree portuali e del demanio marittimo. Sono innanzi tutto rifinanziate per il 2021 le misure volte a compensare i mancati introiti delle Autorità di sistema portuale e di alcune imprese di navigazione marittima in ragione delle limitazioni connesse alla citata emergenza (comma 1), vengono sospesi per le imprese croceristiche iscritte al registro internazionale i limiti per lo svolgimento di attività di cabotaggio marittimo (comma 2), è prorogata l’estensione dell’esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali, prevista per le imprese iscritte al registro internazionale, per alcune imprese  non iscritte al citato registro che svolgono attività di cabotaggio e attività di servizio per le piattaforme petrolifere, incrementando le risorse ad essa destinate (comma 3) e viene rifinanziato il Fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati per le navi iscritte nel registro nazionale (comma 4). Viene infine istituito un nuovo Fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari per i soggetti titolari di concessioni rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, dei concessionari di aree e banchine portuali, e dei titolari di concessioni demaniali marittime, rimettendo ad un decreto ministeriale la definizione di modalità e criteri di attribuzione e subordinandone l’efficacia all’autorizzazione dell’Unione europea (commi 5-7).

 

In particolare (comma 1) viene novellato l’articolo 199 del decreto-legge n. 34 del 2020 al fine di prevedere:

§  il rifinanziamento del Fondo di cui al comma 10-bis, con ulteriori 68 milioni di euro per l’anno 2021 (lettera a);

 

Il fondo di cui all’articolo 199, comma 10-bis è destinato a compensare le Autorità di sistema portuale per i mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti in relazione all’emergenza COVID-19 e, come previsto dal comma 10-ter a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subìto una diminuzione del fatturato. Le risorse previste per il 2020 sono pari a 10 milioni di euro. Tali risorse sono ripartite per le due citate finalità nella misura di 5 milioni di euro ciascuna.

 

§  la destinazione di 63 milioni di euro (dei 68 aggiuntivi) alla compensazione dei mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti in relazione all’emergenza COVID-19 per le Autorità di sistema portuale (lettera a).

 

La relazione tecnica segnala che l’incremento di risorse si rende necessario in considerazione della nuova stima della riduzione degli introiti derivante dalla riduzione dei traffici registrati dalle Autorità di sistema portuali che, per il 2020 è pari a circa 115 milioni di euro (-34,670 milioni di euro di riduzione degli introiti connessi alla tassa portuale, -53,031 milioni di euro per la riduzione degli introiti derivanti dalla tassa di ancoraggio e -25,290 milioni di euro di riduzione degli introiti da diritti di porto). Pertanto le risorse pari a 63 milioni di euro stanziate unite ai 5 milioni di euro già disponibili coprono circa il 60% delle perdite stimate.

 

§  l’attribuzione dei restanti 5 milioni di euro del Fondo sopra descritto per compensare, per l’anno 2021, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subìto una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e al 31 dicembre 2020 (nella precedente disposizione il termine era il 31 luglio 2020) pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 (lettera b).

 

 

Il comma 2, novellando l’articolo 48, comma 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, proroga al 30 aprile 2021 (termine fissato dalla vigente disposizione al 31 dicembre 2020) la possibilità per le navi da crociera iscritte al registro internazionale di svolgere servizi di cabotaggio in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (che stabilisce, per lo svolgimento di servizi di cabotaggio marittimo svolte da navi iscritte al registro internazionale, il limite massimo di sei viaggi mensili, ovvero di viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine, nel rispetto dei limiti relativi ai requisiti di nazionalità dell’equipaggio imbarcato), subordinatamente ad un accordo da stipularsi tra le associazioni datoriali e sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale.

 

Il comma 3, novellando l’articolo 88 del decreto-legge n. 104 del 2020, proroga al 30 aprile 2021 (termine fissato dalla vigente disposizione al 31 dicembre 2020) l’estensione alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, l’esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali prevista  per gli armatori e il personale iscritti nei registro internazionale dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457, ed incrementa da 7 a 35 milioni di euro le risorse assegnate per il finanziamento di tale misura per l’anno 2021.

 

La relazione tecnica segnala che l’estensione del beneficio sopra ricordato determina l’ammissione al trattamento sopra descritto di circa 5.000 lavoratori per 4 mesi. Essendo l’onere stimato pari a 1400 euro lavoratore per ciascun mese, si giustifica l’assegnazione di ulteriori 28 milioni di euro.

 

Il comma 4, novellando l’articolo 89 del decreto-legge n. 104 del 2020, rifinanzia con 20 milioni di euro per il 2021 il Fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

Il citato Fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020 ed è destinato alle imprese armatoriali che operano con navi di bandiera italiana, iscritte nei registri alla data del 31 gennaio 2020, impiegate nei trasporti di passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare.

La relazione tecnica precisa che la perdita stimata dal settore a seguito della riduzione dei traffici è pari a 405 milioni di euro per l’anno 2020.

 

Il comma 5 istituisce un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi per decremento passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. La finalità è quella di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza del settore del trasporto marittimo e del comparto crocieristico dei terminal portuali, in considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone, a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19.

 

Il comma 6 precisa che il citato Fondo è destinato alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché dell'articolo 36 del Codice della navigazione.

Si tratta quindi dei soggetti titolari di concessioni rilasciate dalle Autorità di sistema portuale (articolo 6 della legge n. 84 del 1994), dei concessionari di aree e banchine portuali (articolo 18 della legge n. 84 del 1994), e dei titolari di concessioni demaniali marittime (articolo 36 del codice della navigazione).

 

I criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione sono rimessi, secondo quanto previsto dal medesimo comma 6, ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento. La disposizione definisce alcuni principi riguardanti i criteri da adottare per l’attribuzione delle risorse indicate, al fine di evitare sovra compensazioni. Si precisa che si dovrà tenere conto anche dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono espressamente esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

 

La relazione tecnica precisa che alla luce dei dati di traffico del 2020 (che stimano una riduzione del traffico pari al 40,13%) le imprese del settore soffriranno di una perdita stimata in 149,216 milioni di euro compensata per 40,288 milioni di euro dal ricorso agli ammortizzatori sociali, e per 14,921 milioni di euro dalla riduzione dei canoni concessori prevista dall’articolo 199 del decreto-legge n. 34 del 2020. Pertanto la perdita netta risulta pari a circa 94 milioni di euro. La compensazione individuata dalle presenti disposizioni copre quindi più del 20% di tale importo.

 

Il comma 7 infine subordina l'efficacia delle disposizioni relative a quest’ultimo Fondo all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 


 

Articolo 121
(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario merci)

 

 

L'articolo 121 autorizza una spesa pari a 5 milioni annui dal 2021 al 2034 per sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonchè gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale (MTO), limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, che hanno subito dei danni economici connessi all'emergenza COVID-19.

 

In base a quanto stabilito dall'articolo in questione, le imprese interessate dovranno produrre, entro il 15 marzo 2021, un rendiconto degli effetti economici subiti nell'arco temporale compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

 

Le modalità di rendicontazione saranno definite da un apposito decreto interministeriale adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto dovrà essere adottato entro il mese di febbraio 2021.

 

Le risorse a favore delle imprese beneficiarie, infine, dovranno essere assegnate con decreto del Ministero delle insfrastutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 aprile 2021.

 


 

Articolo 122
(Ferrobonus e Marebonus)

 

 

L’articolo 122 rifinanzia fino al 2026, con risorse complessivamente pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, a 38,5 milioni di euro per l’anno 2022 e di 43,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, sia il cosiddetto “marebonus”, di cui all’articolo 1, comma 647, della legge di stabilità 2016, che il cosiddetto “ferrobonus” previsto dall’articolo 1, comma 648, della medesima legge, mantenendo comunque ferme le risorse già assegnate a tali interventi per l’anno 2021, dalla legge di bilancio 2020.

 

In particolare il comma 1 prevede l’attribuzione di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l’anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per finanziare il cosiddetto “marebonus”.

 

Con il cosiddetto "marebonus", previsto, dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 647), si è disposta la concessione di contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. A tal fine era stata autorizzata la spesa annua di 45,4 milioni di euro per l'anno 2016, di 44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9 milioni di euro per l'anno 2018. Con il decreto-legge n. 50 del 2017 è stata successivamente autorizzata la spesa di ulteriori 35 milioni di euro per l'anno 2018.

La legge di bilancio 2020 ha autorizzato con riferimento al “marebonus” la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 (art. 1, comma 110). Si ricorda inoltre il decreto-legge n.34 del 2020 ha assegnato 30 milioni di euro per l’anno 2020 per il “marebonus”.

 

Il comma 2 ha previsto l’attribuzione di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, 19 milioni di euro per l’anno 2022 e 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per finanziare il cosiddetto “ferrobonus”.

 

Con il cosiddetto "ferrobonus" sono stati autorizzati contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal fine è stata autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 (art. 1, comma 648 della legge di Stabilità 2016). Con il decreto-legge n. 50 del 2017 è stata successivamente autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018 per il "ferrobonus".

La legge di bilancio ha autorizzato a spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021 (art. 1, comma 111). Si ricorda inoltre il decreto-legge n. 34 del 2020 ha assegnato 20 milioni di euro per l’anno 2020 per il “ferrobonus”.

Per ulteriori elementi informativi relativi al cosiddetto “marebonus” e al cosiddetto “ferrobonus” si rinvia all’apposito approfondimento “Gli incentivi per il miglioramento della logistica: ferrobonus e marebonus” sul portale della documentazione della Camera dei deputati.

 

Il comma 3 infine subordina l’efficacia dell’autorizzazione di spesa sopra descritta alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

 

 


 

Articolo 123
(Misure di sostegno al settore ferroviario)

 

 

L'articolo 123 estende fino al 30 aprile 2021, prevedendo l’attribuzione di ulteriori risorse, l’indennizzo per i servizi ferroviari a mercato di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per compensare gli effetti economici subiti direttamente imputabili all’emergenza COVID-19, previsto dall’art. 214 del decreto-legge n. 34 del 2020, disciplinando altresì le modalità di rendicontazione e di attribuzione delle risorse nonché subordinando l’efficacia dell’autorizzazione di spesa sopra descritta alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea (commi 1-4). È inoltre prevista l’estensione fino al 30 aprile 2021 della riduzione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, attribuendo a tale scopo risorse ulteriori a Rete ferroviaria italiana e disponendo che la riduzione medesima possa giungere fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci. Eventuali risorse residue sono destinate a compensare il gestore della rete ferroviaria delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nel periodo tra compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021 (commi 5 e 6).

 

In particolare il comma 1 autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 (per un totale di 420 milioni di euro) a beneficio delle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per compensare gli effetti economici subiti direttamente imputabili all’emergenza COVID-19 registrati a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 aprile 2021.

 

La relazione tecnica precisa che il fabbisogno di 420 milioni di euro è stato determinato sulla base di proiezioni della domanda per il prossimo anno che si prevede essere in linea con quella registrata nella parte finale del 2020 (-15% circa per il settore merci e -50% per il settore passeggeri rispetto ai livelli pre-COVID).

 

Il comma 2 prevede che le citate imprese provvedano a rendicontare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 luglio 2021 gli effetti economici sopra descritti, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 4 dell’articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

L’articolo 214, al comma 3 ha previsto l’assegnazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 per i medesimi soggetti indicati dalla presente disposizione con riferimento agli effetti economici subiti, direttamente imputabili all'emergenza COVID-19, registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020. Il comma 4 della stessa disposizione prevede che le imprese sopra indicate procedono a rendicontare entro il 31 ottobre 2020 gli effetti economici di cui al comma 3 secondo le modalità definite con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le cui disposizioni saranno quindi applicabili anche alle risorse previste dalla norma in commento. Il comma 5 dispone che le risorse complessivamente stanziate siano assegnate alle imprese beneficiarie, a compensazione degli effetti economici rendicontati ai sensi del comma 4, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020. Il comma 5-bis, introdotto dall’articolo 44-bis del decreto-legge n.104 del 2020, infine ha disposto che le eventuali risorse residue di cui al comma 3, non assegnate con il decreto di cui al comma 5, sono destinate alle medesime imprese per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza da COVID-19 registrati a partire dal 1° agosto 2020 e al 31 dicembre 2020 prevedendo modalità di rendicontazione e di assegnazione di tali ulteriori risorse.

 

Il comma 3 dispone che le risorse complessivamente stanziate sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2021.

 

Il comma 4 subordina l’efficacia dell’autorizzazione di spesa sopra descritta alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

 

Il comma 5 autorizza la spesa di 20 milioni per il 2021 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 (per un totale di 150 milioni di euro) a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. La misura indicata ha lo scopo di sostenere la ripresa del traffico ferroviario.

Le somme sopra indicate sono dedotte da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° gennaio 2021 e sino al 30 aprile 2021, entro il limite massimo dello stanziamento indicato, una riduzione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all’articolo 17, comma 4, del decreto n. 112 del 2015 per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci.

Il canone per l’utilizzo dell’infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al secondo periodo è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti.

 

La relazione illustrativa chiarisce che la riduzione, fino all’azzeramento, del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria si riferisce alla “componente B del pedaggio”.

La relazione tecnica precisa che dai “dati acquisti da RFI, risulta che la quota quadrimestrale dell’intera componente B definita dalla delibera 96/2015 per i servizi ferroviari passeggeri e per i servizi ferroviari merci, comporta una minore entrata pari a 150 milioni di euro calcolata sulla base dei dati dei volumi considerati dall’ART (tale importo si scompone in circa 28 milioni di euro per i servizi merci e circa 122 milioni di euro per i servizi passeggeri a mercato)”.

 

Con delibera n. 96/2015 del 13 novembre 2015, l’Autorità di regolazione dei trasporti ha approvato i principi e criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria (vd. anche l'Allegato alla delibera e il testo consolidato redatto dagli Uffici a seguito delle modifiche intervenute con la delibera n. 130/2019).

La delibera definisce, nell'Allegato, la componente B del canone di accesso all'infrastruttura. In base a quanto previsto, essa dovrà concretizzarsi in una tariffa variabile, market-based, ossia: basata sull’importo medio chilometrico definito a partire dal costo correlato alla componente A (canone base) del pedaggio; rettificata, attraverso un coefficiente di maggiorazione, in funzione dell’importo dei costi residui per il recupero dell’Efficient Total Cost; ripartita in tre sub-componenti additive fra loro, sulla base di due fattori, stabiliti dal Gestore sulla base di motivate scelte di carattere tecnico-economico.

Si ricorda che i principi e i criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria sono attualmente definiti in Allegato alla delibera n. 96/2015.

Si segnala che il comma 4 del dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 2015 prevede che i canoni per il pacchetto minimo di accesso e per l'accesso all'infrastruttura di collegamento agli impianti di servizio siano stabiliti al costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario, sulla base di quanto disposto al comma 1 e tenuto conto delle modalità di calcolo definite dall'atto di esecuzione di cui all'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE che attribuisce, tra l’altro, alla Commissione europea le competenze di esecuzione in merito alle modalità applicabili al calcolo del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario. La Commissione europea ha adottato a tal fine il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/909, del 12 giugno 2015, relativo alle modalità di calcolo dei costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario.

Si ricorda altresì che l’articolo 196, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 ha autorizzato la spesa di 155 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A che la medesima società deve dedurre dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo del citato stanziamento, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, di cui all’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, pari al 60 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico e pari al 40 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario per i servizi ferroviari merci.

Si segnala infine che il pacchetto minimo di accesso comprende, secondo quanto disposto dall’articolo 13 comma 1 del decreto legislativo n. 112 del 2015, il trattamento delle richieste di capacità di infrastruttura ferroviaria, ai fini della conclusione dei contratti di utilizzo dell'infrastruttura; il diritto di utilizzo della capacità assegnata; l’uso dell'infrastruttura ferroviaria, compresi scambi e raccordi; il controllo e la regolazione della circolazione dei treni, il segnalamento e l’instradamento dei convogli, nonché la comunicazione di ogni informazione relativa alla circolazione; l’uso del sistema di alimentazione elettrica per la corrente di trazione, ove disponibile; tutte le altre informazioni necessarie per la realizzazione o la gestione del servizio per il quale è stata concessa la capacità.

 

 

Il comma 6 prevede infine che eventuali risorse residue, di cui al comma 5, conseguenti anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021, sono destinate a compensare il gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo.

In considerazione di ciò Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di regolazione dei trasporti, entro il 30 settembre 2021, una rendicontazione sull’attuazione delle disposizioni del comma 5.

 

Si ricorda che l’articolo 196, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 ha destinato 115 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a compensazione dei minori introiti relativi alla riscossione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo tra il 10 marzo 2020 e il 30 giugno 2020, prevedendo (comma 2) che RFI disponga una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per i servizi ferroviari passeggeri e merci non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico pari alla quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario.


 

Articolo 124
(Conferimento alle Regioni delle funzioni
relative ai servizi ferroviari interregionali indivisi)

 

 

L'articolo 124 conferisce alle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia le funzioni relative ai servizi ferroviari interregionali indivisi.

Le Regioni interessate potranno, quindi, procedere all'affidamento dei relativi servizi entro il 31 dicembre 2021.

L'articolo in questione, inoltre, attribuisce le relative risorse finanziarie necessarie, ripartisce tra le regioni Veneto e Friuli Venezia-Giulia le risorse del Fondo investimenti di cui alla legge di bilancio 2018 destinato al rinnovo del materiale rotabile ferroviario, e assicura la continuità del servizio da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti, fino all'avvenuta assegnazione del servizio stesso da parte delle Regioni coinvolte, e, comunque, non oltre al 31 dicembre 2021.

 

In particolare, in base a quanto previsto dal comma 1, sono conferiti:

§  alla Regione Friuli Venezia Giulia tutti i servizi di trasporto ferroviario passeggeri interregionale indivisi attualmente svolti sulle direttrici Trieste-Venezia e Trieste-Udine-Venezia;

§  alla Regione Veneto le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione dei servizi interregionali ferroviari indivisi attualmente svolti sulla tratta Bologna-Brennero.

Si prevede che il conferimento in questione avvenga previa sottoscrizione di un apposito Accordo di Programma fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome interessate. Per quanto riguarda la Regione Friuli Venezia Giulia la proposta in questione costituisce attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 7 del decreto legislativo n. 111 del 2004.

Tale decreto legislativo aveva disciplinato, in attuazione delle norme dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti.

 

In base a quanto previsto dal comma 2, la Regione Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia dovranno procedere all'affidamento dei relativi servizi, che, si precisa, costituiscono a tutti gli effetti servizi di interesse regionale, e alla sottoscrizione dei contratti di servizio entro il 31 dicembre 2021.

 

Il comma 3 prevede lo stanziamento delle risorse necessarie per l’effettuazione dei servizi interregionali ferroviari. In particolare sono assegnati:

§  alla Regione Veneto 11.212.210 euro annui;

§  alla Regione Friuli Venezia Giulia 22.633.652 euro annui.

La decorrenza per il conferimento delle risorse è individuata nella data effettiva di cessazione dell'esercizio delle funzioni da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le previsioni del comma 5. A decorrere dal 2021 le risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze sono integrate con 3.906.278 di euro annui.

 

Il comma 4 provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), già stanziate a favore del rinnovo del materiale rotabile ferroviario, a decorrere dalla data di decorrenza dei servizi attribuiti ai sensi del comma 1, attribuendo alla Regione Veneto 11.042.500 euro per l’anno 2021, 15.859.375 euro per l’anno 2022, 21.875.000 euro per l’anno 2023, 22.649.375 euro per l’anno 2024 e 4.375.000 euro per l’anno 2025 e alla Regione Friuli Venezia Giulia 14.197.500 euro per l’anno 2021, 20.390.625 euro per l’anno 2022, 28.125.000 euro per l’anno 2023, 29.120.625 euro per l’anno 2024 e 5.625.000 euro per l’anno 2025.

 

Con riferimento all’utilizzo del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) si veda l’apposito paragrafo del tema “I Fondi per gli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato” pubblicato sul portale della documentazione della Camera dei deputati.

 

Il comma 5, stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicuri, nel limite delle risorse destinate allo scopo, la continuità del servizio fino all'affidamento del servizio stesso da parte delle Regioni interessate e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.


 

Articolo 125
(Disposizioni in materia di tariffe sociali)

 

 

L'articolo 125 interviene al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e di assicurare il diritto alla mobilità nonchè di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19.

 

In particolare, l'articolo in questione stabilisce che il contributo previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è riconosciuto per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, fino al 31 dicembre 2022 nel limite delle risorse disponibili.

 

A tale riguardo si ricorda che l'articolo 1, comma 124 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha autorizzato la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020 prevedendo il riconoscimento di un contributo alle categorie dei soggetti di seguito individuate dall'art. 1, comma 125 della stessa legge, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania.

 

Il citato comma 125 ha previsto che le disposizioni di cui al comma 124 si applichino ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie:

a)   studenti universitari fuori sede;

b)   disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104;

c)   e) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000;

d)   migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro.

 

L'articolo 125 del disegno di legge di bilancio, al comma 1, prevede lo stanziamento di 25 milioni di euro per l'anno 2021 e di 25 milioni di euro per l'anno 2022.

 

Il comma 2, infine, stabilisce un innalzamento da 20.000 euro a 25.000 euro della soglia di reddito lordo annuo per i lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e dei migranti per ragioni sanitarie che sono tra i soggetti beneficiari della misura.

Per ulteriori informazioni relativamente alle misure sociali di supporto al trasporto aereo e alla disciplina della continuità territoriale aerea si rimanda al paragrafo "La continuità territoriale aerea e gli aiuti sociali nel trasporto aereo" pubblicato sul portale della documentazione della Camera dei deputati.

Da ultimo si segnala che l'articolo 125, nel citare il principio della continuità del diritto alla mobilità, richiama l'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sul quale si rinvia al box sottostante.

 

 

L'articolo 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dichiara incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, "sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".

Il par. 2 del medesimo articolo 107 elenca alcune fattispecie definite sempre compatibili con il mercato interno, in quanto tali ammissibili ipso iure, ovvero gli aiuti: a) "a carattere sociale" concessi ai singoli consumatori, "a condizione che siano accordati senza discriminazione determinate dall'origine dei prodotti"; b) destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o altri eventi eccezionali; c) concessi all'economia di alcune regioni tedesche per compensarne gli svantaggi economici dopo la riunificazione.

Il par. 3 del medesimo articolo elenca invece gli aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno, previo esame caso per caso da parte della Commissione europea. Si tratta di aiuti destinati a: a) favorire lo sviluppo economico delle regioni in cui il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di disoccupazione; b) promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche; d) promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio; e) altre categorie, decise dal Consiglio su proposta della Commissione.

Specificamente in tema di collegamenti aerei, nel 2014 la Commissione europea ha pubblicato la Comunicazione "Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree" ( 2014/C 99/03). Tale documento dedica il capitolo 6 (par. 156 e 157) alla categoria degli "aiuti a carattere sociale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a) del trattato", a cui fa riferimento la disposizione in esame.

 

Ai fini della corretta individuazione degli aiuti a carattere sociale per il trasporto aereo, e per poterli considerare compatibili con il mercato interno, la Comunicazione elenca i seguenti tre requisiti cumulativi:

1.   la circostanza che l'aiuto sia effettivamente a favore di consumatori finali;

2.   il carattere sociale dell'aiuto, che riguardi dunque solo alcune categorie di passeggeri che viaggiano su una tratta (ad esempio bambini, persone con disabilità, persone con basso reddito, studenti, persone anziane). Si specifica ulteriormente che "nel caso in cui la rotta in questione serva a collegare aree remote, regioni ultraperiferiche, isole (...), l'aiuto potrebbe riguardare l'intera popolazione della regione interessata;

3.   la concessione dell'aiuto "senza discriminazioni per quanto riguarda l'origine dei servizi, vale a dire indipendentemente dalle compagnie aeree che effettuano i servizi in questione".

 

La materia è regolata in dettaglio dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. La sezione 9 (articolo 51) è dedicata agli "aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote[4]" e ne stabilisce la compatibilità con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, par. 2, let. a) del TFUE, esentandoli dall'obbligo di notifica, purché soddisfino le seguenti condizioni:

1.   l'intero aiuto sia destinato ad utenti finali che abbiano la residenza abituale in regioni remote. Ai sensi dell'articolo 2, par. 132, del medesimo regolamento, si intende per "residenza abituale" il luogo in cui una persona fisica dimora almeno 185 giorni all'anno per interessi personali e professionali", laddove "la frequenza di corsi universitari o scolastici in un altro Stato membro non costituisce trasferimento della residenza abituale";

2.   gli aiuti siano concessi per il trasporto di passeggeri su una rotta che collega un aeroporto in una regione remota con un altro aeroporto all'interno dello Spazio economico europeo;

3.   gli aiuti siano accordati senza discriminazioni determinate dall'identità del vettore o dal tipo di servizio e senza limitazione della rotta precisa;

4.   i costi ammissibili corrispondano al prezzo di un biglietto di andata e ritorno, da o per la regione remota, comprensivo di tasse e spese fatturate dal vettore all'utente;

5.   l'intensità di aiuto non superi il cento per cento dei costi ammissibili;

La compatibilità è inoltre riservata agli aiuti trasparenti (per i quali sia possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza necessità di effettuare una valutazione dei rischi, articolo 5) e che abbiano un effetto di incentivazione (articolo 6).


 

Articolo 126
(Misure per la promozione della mobilità sostenibile)

 

 

L’articolo 126 riconosce anche per gli anni dal 2021 al 2026 il contributo per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo Fondo (comma 1).

Vengono poi incrementate le risorse per promuovere la mobilità sostenibile del “Programma sperimentale buono mobilità”, di 100 milioni di euro per il 2021, per finanziare gli acquisti di biciclette e altri mezzi di mobilità personale elettrica effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020 (comma 2) e si prevede che vengano destinate a tale finalità anche le risorse eventualmente non utilizzate dei buoni mobilità erogati (comma 3).

Le eventuali disponibilità che residueranno dall’erogazione del buono mibilità per le biciclette ed i mezzi di mobilità elettrica personale, saranno destinate, per l’anno 2021, all’erogazione del buono mobilità previsto in caso di rottamazione di un’autovettura o motociclo inquinanti nei comuni oggetto di procedure di infrazione europea per la qualità dell’aria (comma 4).

 

Il bonus per l’acquisto di motoveicoli elettrici e ibridi (comma 1)

In dettaglio, il comma 1, prevede che il contributo previsto dall'articolo 1, comma 1057, della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), per incentivare l’acquisto di ciclomotri e motocicli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, sia riconosciuto, nel limite di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2023 e nel limite di 30 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2026, alle medesime condizioni, anche per gli acquisti effettuati negli anni dal 2021 al 2026.

 

Si ricorda che la legge di bilancio 2019, ha previsto (comma 1057) un contributo pari al 30% del prezzo (sino ad un massimo di 3.000 euro), inizialmente per l'acquisto nel 2019, anche in locazione finanziaria, di ciclomotri e motocicli nuovi di fabbrica di potenza inferiore o uguale a 11kW di categoria L1e ed L3e, previa consegna per la rottamazione di un veicolo della stessa tipologia, di cui l'acquirente fosse proprietario o utilizzatore, di categoria euro 0, 1 o 2. L’autorizzazione di spesa per il contributo del comma 1057 era prevista nel comma 1063 della legge di bilancio 2019. Il comma 1060 prevede che il bonus venga concesso sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto. Le modalità applicative per le agevolazioni sono state definite con il decreto interministeriale 20 marzo 2019 (G.U. 6 aprile 2019). Con l'articolo 10-bis del decreto-legge n. 34 del 2019 l'incentivo è stato esteso a tutti i veicoli rientranti nelle categorie L a prescindere dalla potenza (quindi anche motocarrozzette e quadricicli a motore), mentre la misura del contributo è rimasta invariata. Per usufruire dell'incentivo è consentito rottamare, oltre alle categorie già previste euro zero, 1 e 2, anche un analogo veicolo euro 3, nonché i ciclomotori che siano stati dotati di targa obbligatoria, come previsto dalla apposita normativa del 2011 (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, che ha eliminato la vecchia targa dei ciclomotori a cinque cifre e previsto l’obbligo della nuova tipologia di targa).

Con il decreto-legge n. 34 del 2020 (art. 44-bis) si è poi estesa l'applicazione dell'incentivo (la proroga al 2020 era stata disposta dal DL n. 162/2019) anche nel caso in cui non vi sia la rottamazione di un analogo veicolo inquinante, mentre, nel caso di rottaazione di un qualsiasi veicolo (quindi anche un autoveicolo o un veicolo destinato al trasporto delle merci) lo stesso bonus è aumentato fino al 40% del prezzo di acquisto, con un massimo di 4.000 euro, mantenendosi la previsione che occorre essere proprietari o intestatari da almeno dodici mesi del veicolo che si rottama ovvero che lo sia un familiare convivente. Tali contributi sono riconosciuti, oltre che alle persone fisiche anche a persone giuridiche, fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel corso dell'anno, intestati al medesimo soggetto, anche se appartenenti a società controllate. Il venditore ha l'obbligo di consegnare quello usato ricevuto dall'acquirente a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista. Il comma 1061 stabilisce che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsino al venditore l'importo del contributo, recuperandolo sotto forma di credito di imposta per il versamento delle ritenute IRPEF operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IVA, dovute - anche in acconto - per l'esercizio in cui viene richiesto al PRA l'originale del certificato di proprietà e per i successivi. Il comma 1062 prevede per le imprese costruttrici o importatrici, l'obbligo di conservare specifica documentazione fino al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di emissione della fattura di vendita del nuovo veicolo, nonché di trasmettere tale documentazione al venditore.

Si ricorda che il bonus è fruibile per l’acquisto di una delle seguenti categorie di veicoli, definite dall’art. 47 del Codice della Strada:

§  categoria L1e: veicoli a due ruote fino a 50 cc e velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) fino a 45 km/h;

§  categoria L2e: veicoli a tre ruote fino a 50 cc e velocità massima (qualunque sia il sistema di propulsione) fino a 45 km/h;

§  categoria L3e: veicoli a due ruote superiori ai 50 cc o con velocità massima (qualunque sia il sistema di propulsione) superiore ai 45 km/h;

§  categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche (motocicli con carrozzetta laterale);

§  categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, con cilindrata superiore ai 50 cc o velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) superiore a 45 km/h;

§  categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, con velocità massima per costruzione fino a 45 km/h e cilindrata inferiore o pari a 50 cc per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

§  categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e con massa a vuoto fino a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW.

Il rifinanziamento del “Programma sperimentale buono mobilità”  (commi 2, 3 e 4)

Il comma 2 incrementa di 100 milioni di euro per l’anno 2021, il fondo destinato al “Programma sperimentale buono mobilità” per consentire il rimborso degli acquisti dei beni e servizi effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020 di:

a) biciclette, anche a pedalata assistita;

b) veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'art. 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162;

c) l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Si tratta gli acquisti di beni e servizi previsti dall’articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge  n. 111/2019, in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Il decreto del Ministro dell'ambiente del 14 agosto 2020, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha definito le modalità e termini per l'erogazione del contributo, anche per il rispetto del limite di spesa. Esso ha previsto sia la richiesta di rimborso (nei giorni 3 e 4 novembre 2020 tramite il portale dedicato del MISE) per gli acquisi effettuati dal 4 maggio al 2 novembre 2020, che la richiesta di un “voucher” per gli acquisti ancora da effettuare dal 3 novembre al 4 dicembre 2020, che può essere speso entro 30 giorni dalla data di erogazione.

La Relazione illustrativa al Ddl riporta in proposito che sono state ricevute 559.228 richieste, di cui 301.600 di rimborso degli acquisti già effettuati, per 99,388 milioni di euro e 257.628 richieste per il vouche (per un importo di circa 115,67 milioni di euro), che hanno portato all’esaurimento del fondo stanziato.

 

Si ricorda che il Programma sperimentale buono mobilità è finalizzato a ridurre le emissioni climalteranti e inquinanti. A decorrere dal 4 maggio 2020 sino al 31 dicembre 2020, il programma incentiva forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla  mobilità delle persone nelle aree urbane, a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il programma è finanziato a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 7955 «Fondo destinato al programma sperimentale buono mobilita'» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il “buono mobilità”, che può essere richiesto una sola volta, è destinato ai maggiorenni residenti di città capoluogo (di regione o di provincia), di comuni con più di 50.000 abitanti o di città metropolitane.

 

Il comma 3 prevede di destinare alla medesima finalità di riconoscere l’erogazione del buono mobilità, anche le risorse derivanti dal mancato o parziale utilizzo, che sarà registrato alla data del 5 dicembre 2020 degli stessi buoni mobilità erogati, in quanto il 4 dicembre 2020 scade il termine per effettuare gli acquisti, sempre ai sensi dell’articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111.

 

In base al comma 4, alla conclusione delle procedure di assegnazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, le eventuali disponibilità saranno destinate, per l’anno 2021, alla finalità di cui all’articolo 2, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, cioè all’erogazione del buono mobilità previsto in caso di rottamazione di un’autovettura o motociclo inquinanti nei comuni oggetto di procedure di infrazione europea per la qualità dell’aria.

 

Il richiamato sesto periodo dell’art. 2, comma 1 del DL 111/2019, ha previsto infatti, al fine di ridurre le emissioni climalteranti, che le risorse relative agli anni dal 2021 al 2024 siano destinate nei limiti della dotazione del fondo "Programma sperimentale buono mobilità" e fino ad esaurimento delle risorse, la concessione a colorio che rottamino, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, di un "buono mobilità", cumulabile con quello previsto al terzo periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale. La norma si applica ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi sulla qualità dell’aria previsti dalla direttiva 2008/50/CE.

 

Il comma 5 reca la copertura finanziaria dell’onere derivante dal comma 2, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, alla quale si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’esercizio finanziario 2021, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.


 

Articolo 127
(
Misure in materia di regime fiscale della nautica da diporto)

 

 

L'articolo 127 integra la disciplina fiscale in materia di operazioni assimilate alle esportazioni specificando i requisiti che consentono di evitare l'imposizione dell'IVA alle operazioni riguardanti la cessione di navi. Prevede altresì la corrispondente disciplina sanzionatoria e definisce gli aspetti della procedura da seguire per evitare l'imposizione dell'IVA.

 

Nel dettaglio, il comma 1 specifica i requisiti che consentono di evitare l'imposizione dell'IVA alle operazioni riguardanti la cessione di navi aggiungendo un comma, dopo il secondo, all’articolo 8-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'IVA):

 

L'articolo 8-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce che sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 8, e quindi non soggette a imposizione IVA,

a)     le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge n. 50 del 1971;

a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e 243 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

b)     le cessioni di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;

c)     le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;

d)     le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo;

e)     le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis), b) e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a), a-bis) e b);

e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis) e c) e del loro carico.

Il comma che si intende aggiungere specifica cosa debba intendersi per nave adibita alla navigazione in alto mare ai fini dell’applicazione del primo comma dell'articolo 8-bis: una nave che ha effettuato nell’anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell’anno in corso, un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento.

Si specifica inoltre cosa debba intendersi per viaggio in alto mare: il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale viene superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita.

Il comma definisce inoltre le modalità da seguire per avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell’imposta:

§  i soggetti interessati attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione che deve essere redatta in conformità al modello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.

§  La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti.

§  Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere riportati dall'importatore nella dichiarazione doganale.

§  I soggetti che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell’uso previsto della nave, verificano, a conclusione dell’anno solare, la sussistenza della condizione dell’effettiva navigazione in alto mare.

 

Il comma 2 introduce nuove fattispecie sanzionatorie riguardanti le operazioni relative alla cessione di navi mediante alcune modificazioni all’articolo 7 (violazioni relative alle esportazioni) del decreto legislativo n. 471 del 1997 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi).

 

a)   Sono aggiunti due commi dopo il comma 3 dell'articolo 7.

 

In particolare, il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 471 del 1997 dispone che chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento di cui all'articolo 1, primo comma, lettera c), del decreto-legge n. 746 del 1983, n. 746, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo. Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.

La disposizione in esame, aggiungendo alcuni commi, dopo il comma 3, all'articolo 7 del decreto legislativo n. 471 del 1997, prevede che:

-       la sanzione amministrativa dal centro al duecento per cento dell'imposta, di cui al comma 3, si applica anche a chi effettua operazioni senza addebito d’imposta in mancanza della dichiarazione di cui all’articolo 8-bis, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché al cessionario, committente o importatore che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge (nuovo comma 3-bis).

-       È punito con la sanzione prevista al comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana la sussistenza della condizione dell’effettiva navigazione in alto mare relativa all’anno solare precedente, ai sensi dell’articolo 8-bis, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 (nuovo comma 3-ter).

 

b)    dopo il comma 4-bis è aggiunto il comma 4-ter con cui si dispone che è punito con la sanzione prevista al comma 3 anche il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8-bis, primo comma, del decreto del D.P.R. n. 633 del 1972, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all’articolo 8-bis, terzo comma, del medesimo decreto.

 

Il comma 3 prevede una disciplina di dettaglio per le dichiarazioni riguardanti l'effettivo utilizzo nel territorio dell'Unione europea di alcune prestazioni. In particolare, si stabilisce che:

-       la dichiarazione resa dall’utilizzatore, in relazione all’effettivo utilizzo nel territorio dell’Unione europea (UE) delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto, ai fini dell’IVA dovuta su tali prestazioni ai sensi dell’articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del D.P.R. n. 633 del 1972 è redatta in conformità al modello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ed è trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.

-       La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti.

-       Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture relative alla prestazione di servizio.

-       Gli utilizzatori che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell’uso previsto dell’imbarcazione, verificano, a conclusione dell’anno solare, la sussistenza della condizione dell’effettivo utilizzo del servizio nel territorio dell’Unione europea e integrano, entro il primo mese dell’anno successivo la dichiarazione.

-       Il prestatore emette la nota di variazione in relazione alla maggiore o alla minore imposta dovuta ai sensi dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica senza applicazione di sanzioni e interessi.

-       In caso di dichiarazione mendace, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate recupera nei confronti dell’utilizzatore la differenza fra l’IVA dovuta in base all’effettivo utilizzo del servizio di cui al primo periodo nel territorio dell’UE e l’imposta indicata in fattura in base alla dichiarazione mendace e irroga all’utilizzatore la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima, e il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

-       Il prestatore che effettua le prestazioni di cui al primo periodo senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione prevista dal medesimo primo periodo, resta responsabile dell’IVA dovuta in relazione all’effettivo utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine relative alle imbarcazioni da diporto nel territorio dell’Unione europea nonché delle eventuali sanzioni e interessi.

 

Il comma 4 rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, per l'approvazione del modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 8-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, e del modello per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo, nonché la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. Entro 120 giorni dall’adozione del provvedimento, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di navigazione in alto mare per dispensare l’operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle medesime dichiarazioni nonché delle ricevute di presentazione.

 

Il comma 5 stabilisce la decorrenza del nuovo regime fiscale di cui ai commi 1, 2, 3, riferendola alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all’adozione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 4.

Nella relazione tecnica, il Governo non attribuisce effetti finanziari all'articolo in considerazione del carattere classificatorio delle disposizioni.

 

Per una rassegna del quadro legislativo vigente e delle recenti innovazioni normative in materia di nautica da diporto, si rinvia al Dossier dei Servizi studi di Camera e Senato in materia di Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo di revisione del codice della nautica da diporto (Atto del Governo 101) del luglio 2019.


 

Articolo 128
(
Compagnie aeree che effettuano prevalentemente
trasporti internazionali
)

 

 

L’articolo 128 prevede, in ragione delle restrizioni alla circolazione legate all’emergenza sanitaria da COVID-19, per il solo anno 2020 siano considerate compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali, e che dunque godono del regime di non imponibilità IVA di specifiche operazioni, quelle che rispettavano tale requisito con riferimento all’anno 2019.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8-bis, lettera c) del D.P.R. n. 633 del 1972 (che reca la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), sono assimilate alle cessioni all’esportazione, e dunque sono operazioni non imponibili a fini IVA, le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;

Le lettere successive alla c) consentono alle imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali (ai sensi della lettera c)) di beneficiare del regime di non imponibilità ai fini IVA per l’acquisto di dotazioni di bordo e per l’acquisizione di alcuni servizi destinati agli aeromobili.

Il requisito della prevalente effettuazione di trasporti internazionali, necessario per l’applicazione di tale regime, deve essere verificato in relazione alla attività svolta nell’anno solare precedente e deve essere mantenuto anche nel corso dell’anno nel quale gli acquisti sono effettuati, come chiarito dalla risoluzione n. 126/E dell’Agenzia delle entrate del 21 maggio 2009.

L’Agenzia ha al riguardo specificato, anche in coerenza con gli orientamenti della Corte di Giustizia UE, che la prevalenza del trasporto internazionale è accertata – su base annua – rapportando i corrispettivi relativi a tali trasporti ai corrispettivi dei trasporti effettuati in Italia e comporta normalmente che la valutazione venga effettuata con riguardo all’anno precedente, cioè dopo che sia stato determinato l’ammontare complessivo dei corrispettivi conseguiti della compagnia aerea. È necessario, inoltre, ai fini dell’attribuzione del beneficio fiscale, che la prevalenza del traffico internazionale sussista non solo con riguardo all’anno precedente a quello di acquisto dell’aeromobile, ma anche all’anno nel corso del quale l’acquisto è effettuato.

 

L’articolo 8-bis ha attuato nell’ordinamento nazionale quanto previsto dall’articolo 148, lettera f), della Direttiva n. 2006/112/CE sul sistema comune dell’IVA, che impone agli Stati membri di esentare da IVA le cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni degli aeromobili utilizzati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento nonché le cessioni, locazioni, riparazioni e manutenzioni degli oggetti in essi incorporati o destinati al loro servizio.

 

La norma in esame chiarisce che, per il solo anno 2020, sono compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali e che dunque godono del regime di non imponibilità IVA per specifiche operazioni, quelle che - ai sensi dell’articolo 8-bis, primo comma, lettera c) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - rispettavano tale requisito con riferimento all’anno 2019.

 

La relazione illustrativa al riguardo chiarisce che l’alterazione del funzionamento ordinario del mercato, a causa delle restrizioni alla circolazione di beni e persone imposte per limitare la diffusione del virus COVID-19, determinerebbe per il 2020 il venir meno del requisito richiesto dall’articolo 8-bis. Si consente dunque di applicare il regime di non imponibilità degli acquisti in base ai requisiti esistenti nel 2019, vale a dire in condizioni di normale svolgimento delle attività da parte delle compagnie aeree che effettuano voli internazionali.


 

Articolo 129
(Chiusura della società stretto di Messina spa in liquidazione - STRALCIATO)

 

L’articolo 129 è stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.

 


 

Articolo 130
(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)

 

 

L'articolo 130 reca una serie di modifiche alla disciplina, prevista dall’art. 13-bis del D.L. 148/2017, volta a regolare l'affidamento delle concessioni autostradali scadute e, in particolare, dell’autostrada A22 Brennero-Modena. Le modifiche sono finalizzate, in particolare, a rateizzare i versamenti che dovranno essere effettuati dalla concessionaria uscente dell’A22, nonché a disciplinare le operazioni azionarie connesse alle nuove concessioni.

 

 

Il 30 aprile 2014 è scaduta la concessione dell’autostrada A22, affidata alla società Autostrada del Brennero S.p.A.

Nel mese di gennaio 2016 è stato siglato il protocollo d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e le amministrazioni pubbliche socie di Autostrada del Brennero S.p.A. che ha previsto il rinnovo trentennale della concessione ad una società interamente partecipata dalle amministrazioni pubbliche territoriali e locali contraenti.

Sul punto è intervenuto l'art. 13-bis del D.L. 148/2017, che ha dettato una specifica disciplina volta a regolare l'affidamento delle concessioni autostradali scadute e, in particolare, dell’autostrada A22. La norma dispone, tra l'altro, che le funzioni di concedente siano svolte dal MIT e che le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle predette tratte autostradali siano stipulate tra il Ministero e le regioni e gli enti locali sottoscrittori dei protocolli di intesa siglati in data 14 gennaio 2016[5].

Il comma 4 del citato art. 13-bis prevede inoltre che gli atti convenzionali di concessione sono stipulati dal MIT con il concessionario autostradale, dopo l'approvazione del CIPE, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti sullo schema di convenzione e comunque, con riferimento all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, entro il 29 dicembre 2020.

Tale scadenza è la risultante di numerose proroghe, susseguitesi nel tempo, del termine introdotto, nel testo dell’art. 13-bis di cui trattasi, dall'art. 1, comma 1165, lett. b), della L. 205/2017. Tale termine, inizialmente fissato al 30 settembre 2018, è stato poi prorogato dall'art. 4, comma 3-quater, lett. b), del D.L. 91/2018, dal comma 719 della legge di bilancio 2020, dall'art. 92, comma 4-quinquies, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e, infine, dall’art. 94, co. 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104.

Si ricorda che, in risposta all’interrogazione 5-00917, nella seduta del 13 dicembre 2018 il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti ha comunicato che “lo schema di accordo di cooperazione relativo all'affidamento della tratta autostradale A22 Brennero-Modena per il periodo 2019-2048 è stato approvato con prescrizioni e osservazioni dal CIPE – ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 – nella seduta del 28 novembre scorso” (delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 68).

Dopo tale data, il CIPE ha approvato la delibera 20 maggio 2019, n. 24 (pubblicata nella G.U. del 30 settembre 2019), di approvazione dell'accordo di cooperazione per la concessione autostradale A22 Brennero-Modena.

Successivamente il CIPE ha approvato la delibera 1 agosto 2019, n. 59 (pubblicata nella G.U. del 30 ottobre 2019), recante “Aggiornamento e attuazione della delibera n. 68 del 28 novembre 2018 relativa alla tratta autostradale A22 Brennero-Modena. Modalità di calcolo degli eventuali benefici netti tra la scadenza della concessione e l'effettivo subentro di un nuovo concessionario”.

In relazione all’accordo di cooperazione, nella risposta all’interrogazione 5/04720, resa dal Viceministro alle infrastrutture e ai trasporti nella seduta del 7 ottobre 2020, viene ricordato che tale accordo “oltre a disciplinare le modalità di gestione dell'autostrada A22 Brennero-Modena, è corredato da un Piano Economico Finanziario riportante il complesso degli interventi da eseguire durante i trent'anni di concessione. Trattasi di investimenti per circa 4 miliardi di euro, comprensivi di interventi di adeguamento e riqualificazione autostradale, nonché di interventi connessi alla mobilità dell'intero corridoio viario e distribuiti su tutti i territori sui quali insiste l'autostrada in questione”.

Si ricorda inoltre, come sottolineato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nella segnalazione AS 1652, che “l’iter procedurale per la sottoscrizione della nuova convenzione di concessione dell’autostrada A22 avrebbe inizialmente dovuto concludersi entro il 30 settembre 2018; in caso contrario, si sarebbe proceduto alla pubblicazione del bando per il riaffidamento entro il 31 dicembre 2018. Detto termine è stato poi prorogato al 30 novembre 2018 dall'art. 4, comma 3-quater, lett. b), del D.L. 25 luglio 2018, n. 91 (convertito dalla legge 21 settembre 2018, n. l08). Con la modifica oggetto della legge di bilancio 2020 è stato nuovamente differito il termine per la sottoscrizione della convenzione per la concessione della tratta autostradale A22 e, quindi, anche la possibilità, in caso di mancata sottoscrizione, di avviare le procedure di gara per l'individuazione di una nuova concessionaria”.

Nella stessa segnalazione viene sottolineato che, da quanto emerge nella Relazione della Corte dei conti concernente "Le concessioni autostradali" (deliberazione 18 dicembre 2019, n. 18/2019/G), non risulta ancora perfezionata la liquidazione dei soci privati dell'attuale compagine della società Autostrada del Brennero S.p.A., la cui presenza, per l'eventuale affidamento della concessione in modalità in house, è in contrasto con l’art. 13-bis del D.L. 148/2017 e con il parere rilasciato dalla Commissione europea il 20 novembre 2018 e, pertanto, non consente la sottoscrizione dell’accordo.

Ciò considerato, l’AGCM, nella segnalazione citata, auspica una celere conclusione dell'iter procedurale di sottoscrizione della convenzione di concessione dell'A22 e, in caso di mancato rispetto della tempistica fissata dalla norma, “l'effettivo espletamento di una procedura di gara per l'individuazione della nuova concessionaria, entro e non oltre il 30 giugno 2020. In altri termini, l'Autorità auspica che l'assenza dei requisiti per un legittimo affidamento in house (per il mancato completamento del processo di uscita dei soci privati[6]) non costituisca la ragione per ulteriori proroghe e ritardi nel ricorso a procedure competitive”.

Relativamente al versamento degli importi dovuti dal nuovo concessionario subentrante, si ricorda che il comma 3 dell’art. 13-bis del D.L. 148/2017 prevede, tra l’altro, che tale soggetto versi all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 dicembre di ciascun anno, l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018 e di 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e comunque fino a concorrenza del valore di concessione, che non potrà essere complessivamente inferiore a 580 milioni di euro.

L’art. 94, comma 1, del D.L. 104/2020 ha provveduto a differire al 31 dicembre 2020 i termini per il versamento, da parte del nuovo concessionario subentrante, degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti ai sensi del citato comma 3.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame riscrive il primo periodo del comma 2 dell’art. 13-bis del D.L. 148/2017 – ove si prevede che successivamente alla data di affidamento della nuova concessione la Società Autobrennero S.p.A. provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse accantonate in regime di esenzione fiscale nel fondo di cui all’art. 55, comma 13, della L. 449/1997[7] – al fine di precisare che tali risorse:

·     devono essere trasferite all’entrata del bilancio statale, ma non entro 30 giorni dalla data dell’affidamento (come prevede il testo vigente), bensì entro il 2028 e mediante versamenti annuali rateizzati di pari importo da effettuare entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni successivi a quello di effettuazione del nuovo affidamento;

·     sono poi riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A., come già previsto dal testo vigente. Rispetto al testo vigente, però, la riscrittura in esame elimina la parte della disposizione che precisa che tale trasferimento avviene senza alcuna compensazione a carico del subentrante.

 

Nella relazione tecnica viene sottolineato che la dilazione fino al 2028 non incide in alcun modo sui tempi di realizzazione degli interventi a cui è destinato il c.d. Fondo ferrovie (di cui all’art. 55, comma 13, della L. 449/1997) poiché “allo stato, risulta già quasi integralmente finanziata, con differenti risorse, la realizzazione del nuovo Tunnel del Brennero e, per quanto concerne le linee di accesso da sud (Verona-Fortezza) si stanno ancora valutando le relative soluzioni progettuali. Conseguentemente, il versamento frazionato delle risorse accantonate nel c.d. Fondo ferrovie non appare suscettibile di produrre alcun effetto con riguardo alla tempistica di effettuazione degli interventi de quibus. Per quanto concerne gli interventi afferenti l’interporto di Trento, l'interporto ferroviario di isola della Scala (Verona) e il porto fluviale di Valdaro (Mantova), si evidenzia che gli stessi non risultano allo stato inseriti nei contratti di programma con R.F.I. S.p.a. e che, pertanto, in sede di aggiornamento degli stessi si provvederà a modulare i tempi di realizzazione in coerenza con le risorse che si renderanno annualmente disponibili per effetto dei versamenti effettuati dalla società Autobrennero S.p.A.”.

 

Il comma 2, che consentiva alle regioni e agli enti locali di potersi avvalere di società in house esistenti nel ruolo di concessionari, è stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.


 

Articolo 131
(Disposizioni in materia di strade - Lioni-Grottaminarda - STRALCIATO)

 

L’articolo 131 è stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.

 

 


 

Articolo 132
(Disciplina per le infrastrutture per la ricarica
dei veicoli alimentati ad energia elettrica)

 

 

L’articolo 132, modifica alcuni aspetti della disciplina relativa al Piano nazionale per la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici: viene stabilito che il MIT finanzi l’acquisto e l’installazione degli impianti da parte delle regioni, eliminando però la previsione di una quota massima del 50% di tale cofinanziamento (comma1); si prevede poi l’adozione di un decreto ministeriale per definire le modalità di alimentazione della Piattaforma Unica Nazionale (PUN) dei punti di ricarica elettrica da parte dei gestori delle infrastrutture pubbliche e private ad accesso pubblico (comma 2).

Si prevede infine che la disciplina adottata da ciascun comune per l'installazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica debba essere coerente anche con gli strumenti di pianificazione regionale e comunale (comma 3).

 

 

In dettaglio, il comma 1 novella l’articolo 17-septies, comma 9, del decreto-legge n. 83 del 2012, che prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipi, con una quota di cofinanziamento fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli, nell'ambito degli accordi di programma stipultati per concentrare gli interventi nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi à comprese le società di distribuzione dell'energia elettrica. La norma novellata prevede più genericamente che il Ministero finanzi tali spese, senza più prevedere una specifica quota massima per tale finanziamento.

 

Si ricorda in proposito che il Piano infrastrutturale per i veicoli alimentati ad energia elettrica (PNire) approvato nel 2014, come pevisto dall'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, poi  aggiornato con DPCM 18 aprile 2016 è infine confluito nel Quadro strategico nazionale previsto dalla direttiva stessa, con il D.Lgs. n. 257/2016, di recepimento della c.d. direttiva DAFI n. 2014/94. Per la sua attuazione si è prevista la stipula di accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del CIPE, a seguito di intesa con la Conferenza unificata. Con DPCM 1 febbraio 2018 è stato approvato l'Accordo di programma per la realizzazione della rete infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica finalizzato alla individuazione dei programmi di intervento predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome (elencati nell'Allegato 1) per la realizzazione di reti di ricarica e per la cui attuazione è prevista la stipula di apposite convenzioni tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la singola Regione/Provincia Autonoma.

Per quanto riguarda i finanziamenti, il comma 8 dell'art. 17-septies, ha istituuto di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per il finanziamento del PNIRE. Il decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 503 del 22 dicembre 2015 ha impegnato e assegnato le risorse alle Regioni, per una somma complessiva pari ad euro 28.671.68 (le risorse sono iscritte sul Capitolo 7119/MIT). Per l'attuazione degli interventi dell' Accordo di Programma, il DPCM 1° febbraio 2018, dispone che le Regioni/Province Autonome assicurino la copertura finanziaria anche attraverso uno o più soggetti cofinanziatori pubblici e/o privati purché la scelta di questi ultimi sia effettuata secondo i principi di trasparenza e garanzia di accesso a tutti i soggetti potenzialmente interessati Il DPCM ha quantificato le risorse disponibili in 33,213 milioni di € circa di cui 4,5 milioni circa sono stati assegnati per il 2013 alle Regioni per i programmi prioritari di prima attuazione, come previsto dal comma 10 dell'art. 17-septies del decreto-legge n. 83 del 2012.

La Relazione illustrativa al ddl di Bilancio riporta in proposito, che: “il contributo ministeriale da ripartire, tra le Regioni e le Province Autonome, secondo i criteri previsti dall’Accordo di programma approvato con DPCM 1° febbraio 2018, è pari a complessivi € 28.671.680 Allo stato non è stata sottoscritta alcuna convenzione con i beneficiari del predetto contributo ministeriale proprio in ragione delle difficoltà che le Regioni hanno incontrato nel reperimento della quota di cofinanziamento. Pertanto, la proposta in esame consentirebbe a Regioni e Province Autonome di realizzare le relative progettualità nei limiti del contributo ministeriale loro riconosciuto. “

 

Si ricorda altresì che la legge di Bilancio 2017 (comma 613), ha disposto l'incremento delle risorse attribuite al c.d."Fondo mezzi" (previsto dall'articolo 1, comma 866, della legge n. 208 del 2015), per 200 milioni di euro per il 2019 e per un importo di 250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, per un totale di 3,7 miliardi €. Si tratta di risorse finalizzate alla realizzazione del Piano Strategico nazionale della mobilità sostenibile, poi approvato con Dpcm 30 aprile 2019 e destinate al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale e regionale. La legge di Bilancio 2017 ha esteso le finalità del Fondo anche al finanziamento delle infrastrutture tecnologiche di supporto per la ricarica dei veicoli elettrici.

 

Il comma 2 modifica l’articolo 8, del decreto legislativo 6 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della c.d. direttiva DAFI n. 2014/94. In particolare, relativo alle informazioni agli utenti circa i punti di ricarica ed i carburanti alternativi disponibili. La disposizione aggiunge all’articolo 8 un nuovo comma 5-bis, che rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa della Conferenza Unificata, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la definizione delle modalità di alimentazione della Piattaforma Unica Nazionale (PUN) per i gestori delle infrastrutture pubbliche e private ad accesso pubblico, obbligati a conferire alla PUN un set minimo di dati e informazioni previsti dal PNIRE.

Si ricorda in proposito che lo stesso art. 8 ha previsto, al comma 5, che sia resa disponibile la mappa nazionale dei punti di rifornimento accessibili al pubblico di combustibili alternativi GNC, GNL e GPL per il trasporto stradale e la mappa nazionale dei punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico di combustibili alternativi elettricità e idrogeno per il trasporto stradale e che per la predisposizione di tale mappa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso la Piattaforma unica nazionale (PUN), prevista nell'ambito del PNire, raccolga le informazioni relative ai punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico, quali la localizzazione, la tecnologia della presa, la potenza massima erogabile, la tecnologia utilizzata per l'accesso alla ricarica, la disponibilità di accesso, l'identificativo infrastruttura, il proprietario dell'infrastruttura.

Il D.L. n. 32 del 2019 (art. 4, comma 7-bis), ha successivamente rinviato ad un decreto interministeriale (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico), da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, l'individuazione degli interventi diretti a realizzare la Piattaforma Unica Nazionale (PUN) dei punti di ricarica o di rifornimento di combustibili alternativi e degli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici (cosiddetto "PNire 3"), prevedendo che gli investimenti del Pnire siano a favore di progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di ricarica elettrica, immediatamente realizzabili, valutati e selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

 

Il comma 3 modifica l’articolo 57, del decreto-legge n. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni), che ha provveduto a definire normativamente le "infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici", in particolare novellando il comma 6, che rinvia a provvedimenti dei comuni, da adottare in conformità ai propri ordinamenti, come previsto dall'articolo 7 del codice della strada, entro sei 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto la disciplina dell'installazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.  Con la novella si precisa che tale disciplina adottata da ciascun comune, relativamente all'installazione, alla realizzazione e alla gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico debba essere coerente anche con gli strumenti di pianificazione regionale e comunale

 

Si ricorda che il DL n. 76/2020 definisce le infrastrutture di ricarica come l'insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici, prevedendo semplificazioni per la loro realizzazione, che può avvenire:

a) all'interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;

b) su strade private non aperte all'uso pubblico;

c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico;

d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico.

 

Il comma 7 dell’art. 57 consente ai comuni di affidare, in regime di autorizzazione o concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati. Qualora il comune non abbia provveduto alla disciplina delle aree di ricarica a pubblico accesso, si prevede che soggetti pubblici o privati possano richiedere al comune o all'ente proprietario o al gestore della strada, anche in ambito extraurbano, l'autorizzazione o la concessione per la realizzazione e l'eventuale gestione delle infrastrutture di ricarica, anche solo per una strada o un'area a pubblico accesso o per un insieme di esse.


 

Articolo 133
(Costituzione di un fondo finalizzato alla rimozione
delle navi abbandonate nei porti)

 

 

L'articolo 133 prevede l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, volto alla rimozione delle navi abbandonate nei porti.

L'obiettivo della norma è quello di gestire e risolvere un fenomeno frequente nei porti italiani relativo alla presenza di relitti navali e navi abbandonate che debbono essere rimossi e demoliti per ragioni di sicurezza della navigazione o per rendere nuovamente fruibili gli spazi portuali attualmente occupati.

Il fondo avrà una dotazione finanziaria pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

 

In particolare, il comma 1 prevede l’istituzione del fondo e la relativa dotazione finanziaria.

 

Il comma 2 specifica che il fondo è finalizzato ad assicurare una copertura parziale dei costi sostenuti dalle Autorità di sistema portuale per la rimozione delle navi abbandonate e dei relitti. Per la copertura dei suddetti costi è previsto un massimale del 50 per cento.

 

Il comma 3 specifica che una quota parte del fondo, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2021 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è destinata alla rimozione, demolizione e vendita, eventualmente anche solo parziale, di navi, galleggianti compresi i sommergibili radiati dalla marina militare che siano presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia.

 

Il comma 4, al fine di perseguire al meglio l’obiettivo della rimozione delle navi abbandonate nei porti, autorizza le Autorità di sistema portuale a sostenere i costi necessari per la rimozione delle stesse prevedendo anche la possibilità, al fine di contenere i costi, di procedere alla vendita delle navi per un loro successivo reimpiego nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) e del regolamento UE 1257/13 sul riciclaggio delle navi.

 

Da ultimo, il comma 5 rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro della difesa, le modalità di attribuzione delle risorse del fondo di cui al comma 1. 

Lo stesso decreto, inoltre, dovrà definire:

§  le modalità di notificazione all’eventuale proprietario della nave da rimuovere;

§  le forme di pubblicità dell’avvio delle procedure di vendita;

§  le modalità di ripartizione dei ricavi realizzati con la vendita dell’imbarcazione o dei gli eventuali rottami ricavati dalla demolizione della stessa.

 

Lo stesso comma 5, infine, fa salvi gli effetti dell’articolo 73 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 che prevede una specifica procedura da porre in essere, a cura dell’autorità marittima, per la rimozione dei relitti con esecuzione a carico del proprietario/armatore e, in caso di inadempimento di quest’ultimo, con la possibilità di procedere d’ufficio da parte dell’autorità marittima.

 

 

 


 

TITOLO XI – MISURE IN MATERIA
DI TRASPORTI E AMBIENTE

Capo II – Misure in materia di infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile

Articolo 134
(Misure per potenziare il sistema nazionale delle aree protette)

 

 

L’articolo 134 è volto ad incrementare di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 le risorse destinate al contributo dello Stato a favore dei parchi nazionali, al fine di potenziarne la gestione e il funzionamento (comma 1), nonché ad incrementare di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 l’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 8, comma 10, della L. 93/2001 per garantire il funzionamento e la gestione delle aree marine protette (comma 2). Al fine di implementare la tutela e la valorizzazione delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, si autorizza, inoltre, la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 per la prosecuzione del programma “Caschi verdi per l'ambiente” di cui all’art. 5-ter del D.L. 111/2019 (comma 3). A copertura degli oneri di cui al comma 3 viene infine ridotta di 2 milioni di euro a decorrere dal 2023 l’autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 della L. 120/2002, di ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto (comma 4).

 

Il comma 1, al fine di potenziare la gestione e il funzionamento dei parchi nazionali già costituiti, nonché garantire il funzionamento dei nuovi parchi nazionali da costituire, incrementa di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 le risorse di cui all'art. 1, comma 43, della L. n. 549/1995, ossia quelle destinate al riparto dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Il comma 43 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) dispone che la dotazione dei capitoli di cui al comma 40 della medesima disposizione è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della L. n. 468/1978 (e quindi nell’ambito della manovra annuale di bilancio). Il comma 40 del citato art. 1 stabilisce, a sua volta, che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla medesima legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato e il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.

Si osserva che la relazione illustrativa afferma che il comma 1 dispone un incremento di risorse destinate agli Enti Parco mentre il testo del medesimo comma 1 sembra riferito in via generale al meccanismo di riparto dei contributi da erogare con le risorse assegnate a tutti i Ministeri.

 

Il comma 2 dispone che, al fine di garantire il funzionamento delle aree marine protette, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, comma 10, della L. n. 93/2001 è incrementata di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Il comma 10 dell’art. 8 della legge 23 marzo 2001, n. 93 ha previsto, per il funzionamento e la gestione delle aree protette marine previste dalle L. 31 dicembre 1982, n. 979, e L. 6 dicembre 1991, n. 394, una autorizzazione di spesa di lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2001 nonché di lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2000 per investimenti. Con il comma 117 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e con l'art. 6, comma 1, della L. 28 dicembre 2015, n. 221 si è provveduto alla rideterminazione dell'autorizzazione di spesa in parola.

La L. n. 221/2015 (cd. collegato ambientale) in particolare ha previsto, all'art. 6, che per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, sia incrementata di 1 milione di euro a decorrere dal 2016.

Si rammenta che il collegato ambientale ha altresì previsto, per la più rapida istituzione delle aree marine protette, che l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 32 della L. n. 979/1982 sia incrementata di 800.000 euro per l'anno 2015.

Da ultimo, l’art. 24, comma 4, del D.L. 162/2019 (proroga termini), al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, ha incrementato l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 8, comma 10, della L. 93/2001 per un importo di 0,7 milioni di euro per il 2020 e di 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Inoltre, lo stesso comma 4 ha incrementato di 2 milioni di euro nell’anno 2020 l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 32 della L. 979/1982, al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette nelle aree marine di reperimento di cui all’articolo 36, comma 1, lettere d), f), o) e cc) della legge quadro sulle aree protette (ossia quelle afferenti a: Penisola della Campanella - Isola di Capri (lett. d), Costa di Maratea (lett. f), Capo Spartivento (lett. o), Isola di San Pietro (lett. cc)).

Si ricorda che in base all'art. 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente le aree marine di reperimento, sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 4 della legge quadro, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'art. 31 della L. n. 979/1982, in una serie di aree, elencate dalle lettere a) a ee-septies)

Si ricorda che la L. n. 394/1991 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'Elenco ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri previsti.

Nell'ambito del sistema delle aree naturali protette sono previste le Riserve naturali, costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati.

 Inoltre, le aree di reperimento terrestri e marine costituiscono aree la cui conservazione, attraverso l'istituzione di aree protette, è considerata prioritaria. Per approfondimenti in ordine alla classificazione delle aree, si veda la apposita sezione del MATTM.

Andrebbe chiarito se l’incremento di 3 milioni disposto dal comma 2 riguardi solo l’autorizzazione di spesa per il funzionamento e la gestione delle aree marine protette ovvero anche per investimenti nelle medesime.

La relazione illustrativa segnala che “la disposizione mira, in particolare, con i commi 1 e 2, ad aumentare le risorse per il funzionamento delle Aree Naturali Protette in un contesto nazionale ed europeo che vede nel rafforzamento della tutela ambientale e naturalistica garantita dalle aree protette uno degli strumenti per il raggiungimento dell’obiettivo prioritario del contrasto, attraverso la riduzione della perdita di biodiversità, al cambiamento climatico. L’ultimo parco nazionale in ordine di tempo istituito, quello di Pantelleria nel 2016, ha portato a 23 i parchi tra i quali vengono ripartite le risorse assegnate, e attualmente sono in corso i procedimenti istitutivi per altri 4 nuovi parchi nazionali” (si treatta dei parchi del Matese e di Portofino, dei Monti Iblei e della Costa Teatina). La relazione illustrativa sottolinea pertanto che, a legislazione vigente, è prevista l’istituzione di 11 nuovi parchi nazionali.

La relazione tecnica evidenzia, in proposito, che “relativamente agli 11 parchi nazionali da istituire in attuazione delle leggi vigenti, la loro istituzione, a partire da quelli del Matese e di Portofino, eroderà le risorse complessivamente appostate per i parchi nazionali” e che per gli altri 9 parchi previsti dalle leggi 394/91 e 222/2007 “non sussiste alcuna previsione finanziaria per la loro istituzione ed il successivo funzionamento ordinario”, aggiungendo che va ritenuta congrua la somma di circa euro 1,2 milioni per ogni nuovo parco da istituire in attuazione delle norme vigenti “al fine di incrementare le risorse complessivamente dedicate ai parchi nazionali senza erodere quelle finora ripartite per ogni parco già istituito”, con conseguente necessità di prevedere risorse annuali aggiuntive per 5 milioni di euro a decorrere dal 2021, tenuto conto “che annualmente le strutture sono in grado di predisporre gli atti per l’istituzione di 4 parchi nazionali”.

Quanto alle aree marine protette, la relazione illustrativa sottolinea che esse sono 29 oltre ai Parchi sommersi di Baia e Gaiola, e che ve ne sono 4 di prossima istituzione (Capo Spartivento, Isola di Capri, Isola di S Pietro e Costa di Maratea). Peraltro – aggiunge la relazione illustrativa – è prevista l’istituzione di altre 15 nuove aree marine protette che ad oggi sono Aree marine protette di reperimento di cui all’art. 36 comma 1, della L. 394/1991.

Sempre la relazione illustrativa evidenzia che l’art. 24, comma 4, del D.L. 162/2019 ha già previsto un incremento delle risorse per tutte le aree marine protette a decorrere dal 2021 ma che “tale modifica non incrementa a sufficienza le risorse necessarie al corretto funzionamento delle AMP”.

 

Il comma 3, al fine di implementare la tutela e la valorizzazione delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, autorizza la spesa di 2 milioni dui euro a decorrere dall’anno 2023 per la prosecuzione del programma di cui all’art. 5-ter del D.L. 111/2019 (cd. decreto clima).

L’art. 5-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (convertito, con modificazioni, dalla L. 141/2019) prevede l’istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del programma sperimentale “Caschi verdi per l'ambiente” per la realizzazione di iniziative di collaborazione internazionale volte alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, anche rientranti nelle riserve di cui al programma «L'uomo e la biosfera» (MAB) dell’Unesco, e per il contrasto degli effetti derivanti dai cambiamenti climatici, autorizzando a tal fine la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Si ricorda che il programma “L’uomo e la biosfera” (Man and the Biosphere – MAB) è un programma scientifico intergovernativo avviato dall’UNESCO nel 1971 per promuovere su base scientifica un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente attraverso la tutela della biodiversità e le buone pratiche dello sviluppo sostenibile.

La relazione illustrativa sottolinea che il programma “è stato talmente apprezzato a livello internazionale da essere divenuto uno degli outcome previsti del G20 Ambiente che l’Italia ospiterà a Napoli il 22 luglio 2021” e che pertanto la norma “si rende indispensabile per assicurare continuità al programma suddetto”.

 

Il comma 4, a copertura degli oneri recati dal comma 3 (come si evince dalla relazione tecnica), riduce di euro 2.000.000 a decorrere dal 2023 l’autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

L’art. 3 della L. 120/2002, al fine di ottemperare all’impegno adottato dalla Sesta Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici, svoltasi a Bonn nel luglio 2001, in materia di aiuti ai Paesi in via di sviluppo, ha autorizzato la spesa annua di 68 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2003.

La relazione tecnica precisa che “le risorse sul capitolo, anche dopo aver offerto copertura al presente comma, sono sufficienti ad ottemperare agli impegni derivanti dalla ratifica del protocollo di Kyoto”.

Articolo 135
(Potenziamento delle misure di tutela ambientale)

 

 

L'articolo 135 reca norme in materia ambientale.

Il comma 1 incrementa di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, le risorse destinate all'ISPRA per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia.

I commi da 2 a 5 recano norme in materia di certificazione ambientale per la finanza sostenibile: il comma 2 istituisce presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il "Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile", cui ciascun soggetto, pubblico o privato, può accedere su base volontaria; si indica il fine di valutare la natura ecosostenibile dei progetti di investimento pubblici o privati, in coerenza con il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili. Il comma 3 demanda  a una delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la definizione - in via sperimentale - di indicatori volti a misurare il grado di sostenibilità ambientale e la natura ecosostenibile dei progetti di investimenti nonché le modalità di calcolo degli stessi.Il comma 4 istituisce, presso il Ministero dell’ambiente, il Comitato per la finanza ecosostenibile con il fine di esaminare le richieste e rilasciare la certificazione ambientale, definendone la composizione e demandando a un D.P.C.M. la definizione delle modalità di funzionamento del Comitato, ivi compresi i compensi per i componenti e gli oneri di funzionamento dello stesso. Il comma 5 reca la copertura degli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari ad euro 500.000 a decorrere dall’anno 2021.

Il comma 6 incrementa le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura del Commissario unico in materia di discariche abusive, a valere su una quota (innalzata dallo 0.5% annuo al 2% annuo dalla disposizione in esame) delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

Il comma 7 autorizza la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di assicurare alle Capitanerie di porto l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell’ambiente marino e costiero.

Il comma 8 stabilisce che - al fine di sostenere e velocizzare le attività istruttorie della Commissione tecnica per la valutazione dell’impatto ambientale e la valutazione d’impatto strategica e dalla Commissione tecnica PNIEC nonché dalla Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale IPPC - il Ministero dell’Ambiente si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, mediante una specifica convenzione. Il comma 9 autorizza una spesa di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per le finalità di cui al comma 8.

 

Carta geologica ufficiale d'Italia (comma 1)

Nel dettaglio, il comma 1 modifica l'art. 1, comma 103, della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019) il quale prevede – per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali – l’assegnazione all’ISPRA di un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con la novella in esame si prevede che tale dotazione sia innalzata a 10 milioni di euro (dai 5 milioni attuali) per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Si ricorda che l’art. 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (recante “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”) include, tra le funzioni di indirizzo e di coordinamento attribuite all'ISPRA, quelle relative al “rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera g), della legge 11 marzo 1988, n. 67”.

L’opportunità di considerare “tra gli obiettivi strategici del nostro Paese, il completamento della carta geologica nazionale, prevedendo, a tal fine, uno stanziamento strutturale, a decorrere dalla prossima legge di bilancio” figura tra gli impegni per il Governo previsti dalla mozione 1/00707 (testo 3), approvata nella seduta dell’Assemblea del Senato del 7 marzo 2017.

Una ricostruzione della situazione della cartografia geologica ufficiale è stata fornita dal Ministro dell’ambiente, nel corso della XVII legislatura, in risposta all’interrogazione 4/15360, durante la seduta dell’Assemblea della Camera del 28 aprile 2017.

Nella citata risposta all’interrogazione 4/15360 viene sottolineato che “nel 1988, nell'ambito del Programma annuale di interventi urgenti di salvaguardia ambientale (legge n. 67 del 1988), viene inserito il progetto di realizzazione della Nuova carta geologica alla scala 1:50.000. Con la legge n. 183 del 18 maggio 1989 («Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»), il servizio geologico d'Italia, allora collocato nel Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in conformità con i propri compiti istituzionali, è chiamato a realizzare un Sistema informativo unico geologico […]. Con la legge n. 305 del 28 agosto 1989 il progetto di realizzazione della nuova carta geologica alla scala 1:50.000, denominato «Progetto CARG», viene inquadrato nella Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente, diventando un progetto unitario realizzabile a scala nazionale. La realizzazione della cartografia geologica ha previsto la collaborazione tra servizio geologico d'Italia, regioni, province autonome, università e Consiglio nazionale delle ricerche. Il Servizio geologico d'Italia (ora Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Ispra), in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge n. 183 del 1989, assume quindi, come detto, un ruolo primario nell'acquisizione e divulgazione dei dati geologici per consentirne la fruibilità da parte delle amministrazioni pubbliche attraverso il coordinamento delle attività per la realizzazione della Carta geologica alla scala 1:50.000”.

 

Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile (co. 2-5)

Il comma 2 istituisce presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il "Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile", al fine di valutare la natura ecosostenibile dei progetti di investimento pubblici o privati, in coerenza con il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili. La norma prevede che ad esso ciascun soggetto, pubblico o privato può accedere su base volontaria.

Il comma 3 demanda  a una delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la definizione - in via sperimentale - di indicatori volti a misurare il grado di sostenibilità ambientale e la natura ecosostenibile dei progetti pubblici e privati di investimenti nonché le modalità di calcolo degli stessi, in relazione agli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2020/852 e tenuto conto dei criteri di vaglio tecnico adottati dalla Commissione europea in materia, in coerenza con gli indirizzi adottati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi dell’articolo 64, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 (D.L. semplificazioni)

L'articolo 64 del D.L. semplificazioni, recante semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal, ha previsto al comma 1 che le garanzie dello Stato relative a specifici progetti economicamente sostenibili - la cui concessione è stata prevista dalla legge di bilancio 2020 - possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi del CIPE - che il Cipe può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno - e conformemente alla Comunicazione della Commissione n. 640 dell’11 dicembre 2019, in materia di Green deal europeo: a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un’economia pulita e circolare e ad integrare i cicli "produttivi" con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili; b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l’avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l’inquinamento e l’entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione. Per approfondimenti, si veda il relativo dossier.

Si ricorda che l'articolo 1-bis del D.L. n. 111 del 2019 (c.d. D.L. clima), ha recato una disposizione in materia di CIPE e di coordinamento delle politiche pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, ridenominando il Cipe in Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) a decorrere dal 1° gennaio 2021.

 

Con la medesima delibera, al fine di garantire omogeneità e qualità del dato ed evitare costi di conformità eccessivamente onerosi per gli operatori economici, sono definite le modalità di accesso al sistema di certificazione da parte dei soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento agli istituti di credito e finanziari, nonché le tipologie di dati da fornire necessari al calcolo degli indicatori e le modalità di inserimento degli stessi mediante specifica piattaforma informatica.

 

 

 

Il regolamento (UE) 2020/852 stabilisce i criteri per determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento (articolo 1). L'armonizzazione di tali criteri ha lo scopo di "rimuovere le barriere al funzionamento del mercato interno per quanto riguarda la raccolta dei fondi per i progetti di ecosostenibilità e impedire che emergano in futuro barriere per tali progetti" (punto n. 12 delle Premesse). Si ritiene infatti che la messa a disposizione di prodotti finanziari che perseguono obiettivi ecosostenibili sia "un modo efficace di incanalare gli investimenti privati verso le attività sostenibili" (punto n. 11).

L'articolo 3 stabilisce che un'attività economica è considerata ecosostenibile se:

1)  contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali elencati all'articolo 9, ovvero: mitigazione dei cambiamenti climatici (dettagli sulla quale sono forniti nell'articolo 10); adattamento ai cambiamenti climatici (articolo 11); uso sostenibile e protezione di acque e risorse marine (articolo 12); transazione verso un'economia circolare (articolo 13); prevenzione e riduzione dell'inquinamento (articolo 14); protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi (articolo 15);

2)  non arreca un danno significativo ai sopra elencati obiettivi ambientali. L'articolo 17 individua puntualmente, per ogni obiettivo, i casi in cui vengono arrecati danni significativi;

3)  è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste dall'articolo 18, ovvero attuando procedure che garantiscano che le attività economiche di un'impresa siano in linea, tra gli altri, con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;

 

Le attività economiche devono inoltre essere conformi ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione mediante atti delegati, da adottare tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, e relativi:

1)   alle condizioni in cui si possa considerare che una determinata attività economica contribuisca in modo sostanziale a ciascuno dei sopra elencati obiettivi (art. 10, par. 3, lett. a); art. 11, par. 3, lett. a); art. 12, par. 2, let. a); art. 13, par. 2, let. a; art. 14, par. 2, let. a); art. 15, par. 2, lett. a);

2)  ai casi in cui venga arrecato un danno significativo all'obiettivo medesimo (art. 10, par. 3, let. b); art. 11, par. 3, let. b); art. 12, par. 2, let. b); art. 13, par. 2, let. b; art. 14, par. 2, let. b); art. 15, par. 2, lett. b).

Dal registro interistituzionale degli atti delegati disponibile sul sito del Parlamento europeo non risulta che i criteri di vaglio tecnico siano stati adottati.

 

Il comma 4 istituisce, presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato per la finanza ecosostenibile con il fine di esaminare le richieste e rilasciare la certificazione ambientale.

Esso è composto da:

§  tre esperti designati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di presidente

§   due esperti designati dal Ministro dell’economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vice presidente

§  due esperti nominati dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

 Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di funzionamento del Comitato, ivi compresi i compensi per i componenti e gli oneri di funzionamento dello stesso.

 

Il comma 5 reca la copertura degli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari ad euro 500.000 a decorrere dall’anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 120 del 2002 che ha ratificato in Italia il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

La legge n. 120 del 2002 reca la Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997. Al fine di ottemperare all'impegno adottato dalla Sesta Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici, svoltasi a Bonn nel luglio 2001, in materia di aiuti ai Paesi in via di sviluppo, come stabilito dalle decisioni FCCC/CP/2001/L14 e FCCC/CP/2001/L15, è autorizzata la spesa annua di 68 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2003; essa è stata oggetto di successive rideterminazioni, si veda: l'art. 5-ter, comma 1, D.L. 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 dicembre 2019, n. 141, e, successivamente, l'art. 50, comma 4, D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

La RT al disegno di legge afferma che le risorse sul capitolo, anche dopo aver offerto copertura al presente articolo, sono sufficienti ad ottemperare agli impegni derivanti dalla ratifica del protocollo di Kyoto.

 

Commissario unico in materia di discariche abusive

Il comma 6 modifica l'art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 111 del 2019 (conv. dalla legge n. 141 del 2019). I commi da 1 a 5 del citato art. 5 dispongono in merito all’attività del Commissario unico in materia di discariche abusive – nominato ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, della legge n. 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) – prevedendo che lo stesso possa stipulare specifiche convenzioni con determinati enti e disciplinando il compenso economico del Commissario unico e del personale della struttura di supporto, la procedura di nomina del Commissario unico e la composizione della struttura di supporto. Il comma 3 del medesimo art. 5 assegna al Commissario unico una struttura di supporto, composta al massimo di 12 membri appartenenti alle amministrazioni pubbliche che cessa al termine del mandato del Commissario unico. Il comma 5 stabilisce che le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, compresi gli oneri dovuti per la stipula delle convenzioni previste, siano poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi. Con la modifica in esame, si propone un nuovo limite della quota pari al 2% annuo.

 

Si ricorda che l'art. 5, comma 1, consente al Commissario unico per le discariche abusive la possibilità di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, dei seguenti enti:

§  società in house delle amministrazioni centrali dello Stato;

§  sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132;

§  amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica.

Le previste convenzioni coinvolgono i soggetti indicati nell’ambito delle rispettive aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli oneri per la stipula delle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Il comma 2 reca le disposizioni concernenti la nomina ed il compenso del Commissario.

Il comma 3 dell'art. 5 assegna al Commissario unico una struttura di supporto, composta al massimo di 12 membri appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che cessa al termine del mandato del Commissario unico. Il comma 4 prevede che il Commissario operi, sulla base di una specifica convenzione, presso il Ministero dell’ambiente, con sede presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per approfondimenti, anche in relazione alle procedure di infrazione in materia ambientale, si veda il dossier sul decreto-legge n. 111 del 2019.

 

Norme in materia di tutela dell’ambiente marino e costiero nonché in materia di Ispra (commi 7, 8 e 9)

Il comma 7 autorizza la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di assicurare alle Capitanerie di porto l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell’ambiente marino e costiero di cui alle disposizioni richiamate (in materia di funzioni di vigilanza e controllo dell'ambiente marino e costiero e ruolo delle Corpo delle capitanerie di porto e del Ministero dell'ambiente).

L’articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349 stabilisce che per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge istitutiva del Ministero dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unità sanitarie locali previa intesa con la regione, nonché della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari con i quali può stipulare apposite convenzioni. Il Ministro dell'ambiente può disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica l'articolo 7, comma primo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Si ricorda che per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonché del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile.

La legge n. 84 del 1994, recante Riordino della legislazione in materia portuale.

stabilisce all'art. 3 (Costituzione del comando generale del Corpo delle capitanerie) che l'Ispettorato generale delle capitanerie di porto è costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, cui è preposto un ammiraglio ispettore capo appartenente allo stesso Corpo, senza aumento di organico né di spese complessive, dipende dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei limiti di quanto dispone il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e svolge le attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti; esercita altresì le competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le materie di rispettiva competenza.

Il D.Lgs.  n. 66 del 2010 recante il Codice dell'ordinamento militare stabilisce all'art. 135 (recante Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare) che il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera dipende funzionalmente dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero.

Nel dettaglio, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita, in particolare, le  seguenti funzioni: a) nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale svolge, in via prevalente, le attività di controllo relative all'esatta applicazione delle norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti, l'inquinamento da attività di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine atmosferica, nonché in materia di protezione dei mammiferi e della biodiversità; b) nelle acque di giurisdizione e di interesse nazionale esercita, per fini di tutela ambientale e di sicurezza della navigazione, il controllo del traffico marittimo; c) provvede alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche se dalle stesse possono derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero, nonché alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti e alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti; d) esercita la sorveglianza nelle aree marine protette e sulle aree di reperimento; e) in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, accerta le violazione e irroga le sanzioni di cui al codice dell'ambiente; f) per le attività di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 - Nel caso di inquinamento o di imminente pericolo di inquinamento delle acque dl mare causato da immissioni, anche accidentali, di idrocarburi o di altre sostanze nocive, provenienti da qualsiasi fonte o suscettibili di arrecare danni all'ambiente marino - attraverso la sua organizzazione periferica a livello di compartimento marittimo, opera, ai sensi della legge 16 luglio 1998, n. 239, articolo 7, sulla base di direttive vincolanti, generali e specifiche, del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare; in forza della medesima disposizione normativa per altri interventi e attività in materia di tutela e difesa del mare, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare può avvalersi anche del Corpo delle capitanerie di porto, sulla base di specifiche convenzioni.

 

Il comma 8 stabilisce che - al fine di sostenere e velocizzare le attività istruttorie poste in essere dalla Commissione tecnica per la valutazione dell’impatto ambientale e la valutazione d’impatto strategica e dalla Commissione tecnica PNIEC, nonché dalla Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale IPPC - il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). A tal fine si prevede una specifica convenzione.

La Commissione tecnica per la valutazione dell’impatto ambientale e la valutazione d’impatto strategica e dalla Commissione tecnica PNIEC sono disciplinate dall’art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 del D.Lgs n. 152 del 2006 (c.d. codice dell'ambiente). Essa fornisce  supporto tecnico-scientifico all'autorità competente per l'attuazione delle norme del codice ambiente nel caso di piani, programmi e progetti per i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS spettano allo Stato. E' composta da un numero massimo di quaranta commissari, inclusi il Presidente e il Segretario, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132 e, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale.

Il co. 2-bis dell'articolo 8 del codice (inserito dall'art. 50, comma 1, lett. d), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, c.d. D.L. semplificazioni; per l'applicabilità di tale disposizione si veda l'art. 50, comma 3, del medesimo D.L. n. 76/2020) prevede poi ha istituito la Commissione Tecnica PNIEC che per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis; essa è alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e formata da un numero massimo di venti unità, dettandosi le norme su composizione e nomina dei membri. La norma prevede che per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca.

La Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale IPPC di cui all’articolo 8-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, svolge l'attività di supporto scientifico per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con specifico riguardo alle norme di cui al titolo III-bis del codice ambiente. La Commissione svolge i compiti di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale, ed ha il compito di fornire all'autorità competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonchè approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione.

Va segnalato che il comma 8 in parola - nel prevedere che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si avvalga dell'ISPRA con apposita convenzione - fa riferimento alla finalità di sostenere e velocizzare le attività istruttorie poste in essere dalle varie Commissioni indicate (Commissione tecnica per la valutazione dell’impatto ambientale e la valutazione d’impatto strategica, Commissione tecnica PNIEC, Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale IPPC). Al riguardo si evidenzia che le norme che regolano le attività di tali Commissioni prevedono - a legislazione vigente - il possibile avvalimento del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e di altri enti pubblici di ricerca di enti di ricerca.

L'ISPRA è ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile; è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro si avvale dell’Istituto nell'esercizio delle proprie attribuzioni, impartendo le direttive generali per il perseguimento dei compiti istituzionali. Come evidenziato sul sito dell'Istituto, fermo restando lo svolgimento dei compiti, servizi e attività assegnati all’Istituto ai sensi della legislazione vigente, nell’ambito delle predette direttive sono altresì indicate le priorità relative agli ulteriori compiti, al fine del prioritario svolgimento delle funzioni di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

Il comma 9 autorizza infine una spesa di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per le finalità di cui al comma 8.

La RT al disegno di legge riporta elementi in ordine alla mole di istruttorie in corso con riferimento alle valutazioni ambientali, in relazione alla necessità di supporto per tale attività istruttoria con specifica convenzione con Ispra.


 

Articolo 136
(Fondo per la promozione dell’uso consapevole della risorsa idrica
e per incentivare la contabilizzazione dei consumi idrici)

 

 

L'articolo 136 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, del “Fondo per la promozione dell’uso consapevole della risorsa idrica”, destinato all’effettuazione di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

 

 

La relazione tecnica sottolinea che con il presente articolo sono rafforzate le modalità attuative del principio europeo di risparmio della risorsa idrica declinato a livello nazionale nel Codice dell’ambiente.

Il riferimento sembra essere all’art. 98, comma 1, del Codice dell’ambiente, secondo cui “coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili”.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame, al fine di garantire l’attuazione del principio di risparmio dell’acqua attraverso la promozione della misura individuale dei consumi, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, del “Fondo per la promozione dell’uso consapevole della risorsa idrica”.

La dotazione del fondo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, è destinata all’effettuazione, in collaborazione con l’autorità del settore idrico (ARERA - Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente), di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato.

La definizione delle modalità di utilizzo del fondo è demandata ad un apposito decreto del Ministro dell’ambiente, che dovrà essere adottato - sentiti il Ministero dello sviluppo economico e l’ARERA - entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

I commi 2 e 3 sono stati stralciati ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.


 

Articolo 137
(Centro accoglienza di animali confiscati presso il CUFAA)

 

 

L'articolo 137 istituisce presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri, il centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzata la spesa annua di euro 3.000.000 a decorrere dal 2021, per la stipula di una Convenzione con il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per la gestione del centro.

 

L’articolo 137, al comma 1, prevede l’istituzione, presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri, di cui all’articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (c.d. “Codice dell’ordinamento militare”), del Centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali (vedi infra).

A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzata la spesa annua di euro 3.000.000 a decorrere dal 2021 per la stipula di una Convenzione con il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per la gestione del Centro Nazionale di Accoglienza.

Il comma 2 dell’articolo in esame stabilisce, inoltre, che gli animali sottoposti a sequestro ad opera dell’Autorità Giudiziaria restano nella custodia giudiziaria dei proprietari con oneri a carico dei medesimi proprietari fino all’eventuale confisca dell’animale.

 

In relazione alla disposizione in esame si ricorda che con il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 (entrato in vigore il 13 settembre 2016 ed integrato e corretto dal D.Lgs. 228/2017), è stato previsto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, a cui sono state conferite le funzioni già svolte dal citato Corpo, ad eccezione di alcuni compiti, tra cui quelli in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuiti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (artt. 7-9).

A sua volta l’art. 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), inserito dall'art. 8, comma 2, lett. c), del citato D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato), disciplina l’organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, attribuita all’Arma dei carabinieri, e articolata, in particolare, in un Comando delle unità forestali, ambientali e agroalimentari.

Tale Comando dipende gerarchicamente dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Del Comando, inoltre, si avvale il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, del mare e del turismo limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni dello stesso Ministero. Dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dipendono: il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale; il Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi; il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale; il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare.

 

Si ricorda, altresì, che la Convenzione CITES del 1973 regolamenta il commercio (esportazione, riesportazione, importazione e detenzione), per qualsiasi scopo, di specie di animali e vegetali nei Paesi che vi hanno aderito, al fine di tutelare le specie minacciate di estinzione e controllarne il commercio. La citata Convenzione è stata ratificata dall'Italia con la legge 19 dicembre 1975, n. 874, a cui ha fatto seguito la legge n. 150/1992, recante la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della citata legge 150/92, il Ministero dell’ambiente può avvalersi per il necessario supporto delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato, oggi Arma dei Carabinieri - Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri. L'Autorità di gestione della CITES in Italia è costituita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ha funzioni di indirizzo politico, amministrativo e di coordinamento.

In tale ambito nel 2018 è stata stipulata una convenzione tra il Ministero dell’ambiente e il CUFA in materia di controlli relativi alla detenzione e al commercio di specie animali e vegetali incluse nelle Appendici della Convenzione CITES, nonché delle parti e dei prodotti da essi derivati.

 


 

Articolo 138
(Progetti pilota di educazione ambientale)

 

 

L'articolo 138 istituisce, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo con una dotazione pari a 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto alla realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale, per gli studenti degli istituti comprensivi delle scuole, dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni presenti in aree protette naturalistiche.

 

 

L’articolo 138, comma 1, istituisce, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo con una dotazione pari a 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto alla realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale nelle aree protette naturalistiche[8], per gli studenti degli istituti comprensivi delle scuole “materne, elementari e medie” (rectius: dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado).

 

Nello specifico, gli istituti scolastici coinvolti dalla previsione in esame devono essere situati nei Comuni che ricadono nelle zone economiche ambientali (ZEA), previste all’art. 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, nelle riserve MAB-UNESCO[9] e nei siti naturalistici dichiarati dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità[10].

Si ricorda che l’art. 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, ha previsto, al fine di potenziare il contributo delle aree naturalistiche a livello nazionale per il contenimento delle emissioni climalteranti, che il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA).

Attraverso le ZEA si intende inoltre assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, favorire investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale, nonché supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono.

A tal fine, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata a contributi in favore delle micro e piccole imprese con sede operativa all'interno di una ZEA, che svolgono attività economiche eco-compatibili.

 

I criteri e le modalità di riparto del suddetto Fondo sono definiti con un decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Per lo svolgimento delle attività previste dalla norma in esame, ivi comprese quelle che coinvolgano i docenti scolastici, si provvede, nel limite delle risorse del predetto fondo, oltre che nei limiti delle disponibilità del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa “dell’istituzione scolastica interessata”.

Il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa è stato disciplinato, da ultimo, dall’art. 40 del CCNL relativo al comparto Istruzione e ricerca, riferito agli anni 2016, 2017 e 2018, sottoscritto il 19 aprile 2018.

 

Dal punto di vista della formulazione del testo, si valuti l’opportunità di fare riferimento alle risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa assegnate all’istituzione scolastica interessata.

 

Il comma 2 che modificava in più punti, l’art. 1-ter del D.L. 111/19 (c.d. decreto clima), è stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.


 

Articolo 139
(
Vuoto a rendere nelle Zone economiche ambientali)

 

 

L’articolo 139 riconosce un contributo a fondo perduto per i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni (cd. utilizzatori) aventi la sede operativa all’interno delle zone economiche ambientali - ZEA che introducono il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari. Il contributo è pari a 10.000 euro, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

 

Si ricorda che l’articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, ha previsto, al fine di potenziare il contributo delle aree naturalistiche a livello nazionale per il contenimento delle emissioni climalteranti, che il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA).

Attraverso le ZEA si intende inoltre assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, favorire investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale, nonché supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono.

A tal fine, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata a contributi in favore delle micro e piccole imprese con sede operativa all'interno di una ZEA, che svolgono attività economiche eco-compatibili.

Relativamente al sistema del vuoto a rendere, si ricorda che l'articolo 39 del collegato ambientale (L. 221/2015) ha inserito, nel testo del Codice dell’ambiente (d.lgs. 152/2006) un nuovo articolo 219-bis che ha itrodotto, in via sperimentale (per la durata di 12 mesi) e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo (nuovo art. 219-bis del D.Lgs. 152/2006). La disciplina delle modalità della sperimentazione e la determinazione delle forme di incentivazione e delle loro modalità di applicazione sono state demandate ad un apposito regolamento ministeriale. Tale regolamento attuativo, emanato con il D.M. Ambiente 3 luglio 2017, n. 142 (pubblicato nella G.U. del 25 settembre 2017), ha disposto l'avvio della citata fase di sperimentazione a decorrere dal 7 febbraio 2018.

L’articolo 219-bis in questione è stato poi riscritto dall'art. 3, comma 4, del d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione delle direttive (UE) 2018/851 e 2018/852 su rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggio.

Il nuovo testo prevede, tra l’altro, che gli operatori economici adottano misure volte ad assicurare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato anche attraverso l'utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione, nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi senza causare pregiudizio alla salute umana e nel rispetto della normativa europea, senza compromettere l'igiene degli alimenti né la sicurezza dei consumatori, nel rispetto della normativa nazionale in materia. Viene altresì previsto che con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate misure atte ad incentivare forme di riutilizzo attraverso, tra l'altro, l'impiego di premialità e di incentivi economici e la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori.

 

In particolare, il comma 1 promuove il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili con l’obiettivo di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorirne il riutilizzo nelle zone economiche ambientali (ZEA).

 

L’articolo 218, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice ambientale) definisce gli imballaggi per la vendita o imballaggi primari come imballaggi concepiti in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (lettera b)), mentre gli imballaggi riutilizzabili sono imballaggi o componenti di imballaggi concepiti, progettati e immessi sul mercato per sopportare nel corso del ciclo di vita molteplici spostamenti o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo (lettera e)).

 

Il comma 2 riconosce un contributo a fondo perduto per i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni (cd. utilizzatori, ai sensi della lettera s), del predetto articolo 218, comma 1, del Codice ambientale) aventi la sede operativa all’interno delle zone economiche ambientali e che introducono per la vendita agli utenti il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi sopra indicati. Il contributo massimo riconosciuto è di importo pari a 10.000 euro ciascuno, corrisposto secondo l’ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sino ad esaurimento delle predette risorse.

 

Al fine di promuovere il sistema del vuoto a rendere, gli utilizzatori riconoscono agli acquirenti, negli anni 2021 e 2022, un abbuono, all'atto della resa dell'imballaggio, pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio contenente la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale (comma 3). Agli utilizzatori che hanno concesso l’abbuono è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti (comma 4).

 

Ai sensi del comma 5, il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun utilizzatore, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non è soggetto al limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta (di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244). L’agevolazione si applica nel rispetto delle norme europee sugli aiuti di Stato, cd. regime de minimis (comma 6).

Le disposizioni attuative sono demandate a un decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 7).

 


 

Articolo 140
(Incentivo per la misurazione puntuale dei rifiuti
nelle zone economiche ambientali)

 

 

L'articolo 140 istituisce in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per la promozione della tariffazione puntuale, con dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di incentivare l’adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nei comuni aventi la propria superficie in una zona economica ambientale. Il contributo è erogato - a valere sulle risorse del fondo - fino al 50 per cento della copertura dei costi sostenuti per l’acquisto delle infrastrutture tecniche ed informatiche necessarie per l’adozione dei sistemi di misurazione. Si demanda ad un decreto del Ministro dell’ambiente, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, di stabilire criteri e modalità per l’attuazione della disposizione, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti.

 

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in via sperimentale, il “Fondo per la promozione della tariffazione puntuale” al fine di incentivare l’adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nei comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all’interno di una zona economica ambientale.

 

L’articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (c.d. D.L. clima), convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 ha recato Misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell'aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani. In particolare, al fine di potenziare il contributo delle aree naturalistiche a livello nazionale per il contenimento delle emissioni climalteranti e di assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, nonché di favorire in tali aree investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale e di supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono, tale norma ha previsto che il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA). Nell'ambito delle suddette zone possono essere concesse, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, forme di sostegno alle nuove imprese e a quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale compatibile con le finalità indicate - di cui all'articolo 19, comma 6, lettere a), b), d), d-bis) e h), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 - a condizione che le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell'area ZEA per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni in parola, pena la revoca dei benefici concessi, che non siano in stato di liquidazione o scioglimento e che le attività oggetto di sostegno siano coerenti con le finalità della legge 6 dicembre 1991, n. 394 in materia di aree protette. Per approfondimenti si veda il seguente dossier con riferimento all'articolo 4-ter del citato D.L. clima.

Il comma 2 di tale norma ha inoltre previsto che, nell'ambito dei progetti finanziati indicati, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata a contributi in favore delle micro e piccole imprese con sede operativa all'interno di una ZEA, che svolgono attività economiche eco-compatibili, secondo modalità e condizioni definite ai sensi del comma 1.  Si ricorda che su tale disposizione è di recente intervenuto l'art. 55, comma 3-ter, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. semplificazioni) convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120. Per approfondimenti, si veda qui.

 

La dotazione del fondo istituito è pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

 

Il comma 2 stabilisce i destinatari, i presupposti e i limiti del riconoscimento dei contributi a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1. Il contributo spetta agli Enti di governo d’ambito composti dai comuni di cui al comma 1, dunque aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all’interno di una ZEA o, laddove essi non siano costituiti, ai comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all’interno di una ZEA, che adottino uno dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti da utenze domestiche al servizio pubblico, ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente del 20 aprile 2017 (che ha dettato i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico) e spetta fino al 50 per cento della copertura dei costi sostenuti per l’acquisto delle infrastrutture tecniche ed informatiche necessarie per l’adozione di uno dei sistemi di misurazione stessi.

Nel dettaglio, si ricorda che il D.M. 20/04/2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2017) ha dettato Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Esso individua le modalità con cui la misurazione puntuale dei rifiuti possa realizzarsi con riferimento a peso e volume quali grandezze caratteristiche oggetto della misurazione,  flussi e frazioni di rifiuto oggetto della misurazione,  infrastrutture tecnologiche e informatiche di cui è necessario dotarsi per effettuare la misura, modalità con cui la misurazione deve avvenire e gestione dei dati raccolti. In particolare, si ricorda che in base all'articolo 4 del D.M., recante Criteri per la realizzazione di sistemi per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti si ottiene determinando, come requisito minimo, il peso o il volume della quantità di rifiuto urbano residuo conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti. Possono altresì essere misurate le quantità di altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali. L'articolo 6 del D.M. detta disposizioni per la Misurazione della quantità di rifiuto: si prevede che la misurazione della quantità di rifiuto conferito avviene mediante pesatura diretta, con rilevazione del peso, o indiretta mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza e può essere: a) effettuata a bordo dell'automezzo che svolge la raccolta, attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco; b) effettuata da un dispositivo in dotazione all'operatore addetto alla raccolta attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco; c) integrata nel contenitore adibito alla raccolta; d) effettuata presso un centro di raccolta. I commi da 2 a 8 dell'articolo 6 dettano la disciplina applicativa in materia di sistemi in parola anche con riferimento ai profili din pesatura diretta e indiretta dei rifiuti. L'articolo 7 del D.M. reca la Determinazione dei conferimenti nel caso di utenze aggregate domestiche, mentre l'art. 8 reca Determinazione dei conferimenti di utenze non domestiche all'interno di utenze aggregate. I criteri integrativi ai sistemi di misurazione puntuale sono recati dall'art. 9, mentre l'art. 10 ha detttao le relative norme transitorie.

La relazione illustrativa alla norma afferma che la disposizione ha l’obiettivo di incentivare gli Enti di governo dell’ambito ed i Comuni che comprendono al loro interno in tutto o in parte il territorio di una ZEA ad adottare uno dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico al fine di commisurare la tariffa rifiuti all’effettivo servizio reso alle utenze; inoltre, evidenzia che la disposizione rappresenta una misura che contribuisce all’attuazione del principio “chi inquina paga”, stabilito dalla Direttiva europea 2008/98, atteso che i sistemi di misurazione puntuale consentono l’effettiva ripartizione dei costi in funzione del servizio usufruito dalle singole utenze.

La RT al disegno di legge afferma che gli stanziamenti sono stati quantificati tenendo conto dei costi gravanti su ciascun abitante rilevati nei Comuni che hanno già attivato un sistema di misurazione puntuale, che ad oggi risultano essere circa 300, ed alla gradualità che caratterizza il passaggio al nuovo sistema, per cui i predetti stanziamenti consentirebbero di estendere i sistemi di misurazione puntuale su una popolazione di circa 3 milioni di abitanti nell’arco temporale biennale indicato, considerato anche il fatto che la misura si applica, in via sperimentale, nell’ambito dei soli comuni ricompresi, in tutto o in parte, nelle ZEA.

 

Il comma 3 della norma demanda ad un decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di stabilire criteri e modalità per l’attuazione dei commi 1 e 2, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti.

 


 

Articolo 141
(Misure finalizzate all’acquisto del compost
nelle zone economiche ambientali)

 

 

L'articolo 141 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente il Fondo Contributi per la promozione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali (ZEA), con una dotazione di  5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto a promuovere la diffusione di compostiere di comunità nelle ZEA. L'assegnazione delle risorse del Fondo avviene mediante bandi pubblici, a favore dei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all’interno di una zona economica ambientale. Il contributo è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute.

 

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il FondoContributi per la promozione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali” con una dotazione di  5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Si indica la finalità di promuovere la diffusione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali (ZEA).

L’articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (D.L. clima), convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, ha recato disposizioni in materia di zone economiche ambientali (ZEA). Per una ricostruzione più ampia in materia, si veda la scheda relativa all'articolo 140 del presente dossier.

Si segnala, sul piano della formulazione letterale, che la rubrica della norma fa riferimento all'acquisto di 'compost', mentre i contenuti della norma appaiono riferiti a contributi all'acquisto di composterie di comunità, quali strumenti volti alla produzione e autoproduzione del compost stesso.

Sul piano della formulazione, si valuti di chiarire la rubrica della disposizione.

Il comma 2 regola l'assegnazione delle risorse del Fondo: esso è assegnato, mediante bandi pubblici, ai comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all’interno di una zona economica ambientale, per contribuire all’acquisto di compostiere di comunità da realizzare secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 dicembre 2016, n. 266 (recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici).

Si valuti di chiarire i profili applicativi della disposizione, laddove si fa riferimento alla assegnazione mediante bandi pubblici senza specificare le modalità e la tempistica inerente l'assegnazione delle risorse.

Il contributo riconosciuto ai Comuni è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute.

La relazione illustrativa al disegno di legge evidenzia che la norma è volta a promuovere la diffusione del compostaggio di comunità attraverso la dotazione di compostiere nei Comuni facenti parte, in tutto o in parte, del territorio di una zona economica ambientale, considerato che chi vive e opera all’interno di una ZEA abbia un maggiore ruolo nell'impegno alla tutela della biodiversità e dei valori ecosistemici inclusi nel territorio; si richiamano al riguardo le esperienze di talune Regioni in ordine a specifici finanziamenti sperimentali per sostenere i Comuni nell’acquisto e nella gestione di apparecchiature per il compostaggio di comunità, evidenziando la finalità di incentivare la produzione di compost in luogo di altri fertilizzanti o ammendanti di origine minerale o di sintesi viene evidenziata in connessione ai benefici ambientali e di sostenibilità della filiera.

Si ricorda che il D.M. 29/12/2016, n. 266 (G.U. n. 45 del 23 febbraio 2017) reca il regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180 del codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), in base a quanto previsto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale). Si rammenta che l'art. 38 del collegato ambientale, recante disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici, ha previsto (cpv. 1-septies) che al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivino le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del codice dell'ambiente. Ai sensi di tale norma, i comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti con il compostaggio.

Il cpv. 1-octies dell'articolo 38 del collegato ambientale ha poi previsto che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, fossero stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici.

Il D.M. del 2016 citato detta quindi i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per l'attività di compostaggio di comunità di quantità non superiori a 130 tonnellate annue, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera qq-bis, del codice dell'ambiente, e si applica alle attività di compostaggio di comunità intraprese da un organismo collettivo al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti mentre non si applica alle attività di compostaggio di comunità con capacità di trattamento complessiva superiore a 130 tonnellate annue (per le quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 208 e 214 del citato codice ambientale); le disposizioni del D.M. inoltre non si applicano agli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili di cui all'articolo 214, comma 7-bis, del codice ambiente. Il D.M. reca le procedure per l'autorizzazione e la gestione, nonché le condizioni di installazione e requisiti dell'apparecchiatura.

La RT al disegno di legge reca, riguardo alla stima recata dalla disposizione, l'indicazione della formula applicata con riferimento al costo di una macchina per il compostaggio.

 


 

Articolo 142
(
Accelerazione procedure VIA per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e del Villaggio olimpico di Milano, nonché delle infrastrutture connesse, destinati alle Olimpiadi 2026)

 

 

L’articolo 142 contiene alcune norme volte ad accelerare le procedure autorizzative relative alla realizzazione delle opere destinate alle Olimpiadi invernali del 2026 (Milano-Cortina).

 

 

In particolare si prevede che per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e delle opere infrastrutturali ad esso connesse, le procedure di VIA regionale si svolgono con provvedimento autorizzatorio unico regionale dimezzando la relativa tempistica, ma facendo comunque salvi i termini previsti per la consultazione del pubblico, in conformità a quanto previsto dalla normativa euro unitaria.

 

L’articolo in questione, inoltre, contiene ulteriori disposizioni volte alla accelerazione delle procedure per la realizzazione del villaggio olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie.

 


 

TITOLO XII – REGIONI ED ENTI LOCALI

Articolo 143
(Risorse in favore degli enti in difficoltà finanziarie imputabili
alle condizioni socio economiche dei territori)

 

 

L'articolo 143 incrementa il fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale di 100 milioni di euro per il 2021 e 50 milioni per il 2022 e dispone in ordine ai criteri per il riparto di tali risorse.

 

Il citato art.53, comma 1, del decreto-legge, n. 104 del 2020 ha istituito detto fondo al fine di favorire il risanamento finanziario dei comuni che presentano un deficit strutturale, derivante non da "patologie organizzative", bensì dalle caratteristiche socio economiche della collettività e del territorio.

Il Fondo ha, a legislazione vigente, una dotazione annuale pari a 100 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni per il 2021 e il 2022, che l'articolo in esame, come detto, incrementa.

 

Si segnala che il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell’11 novembre 2020[11], previo parere favorevole della Conferenza Stato-città, ha ripartito le risorse del fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale già stanziate con il DL n.104 per il triennio 2020-2022. I comuni beneficiari, con i relativi importi, sono indicati nell'allegato A al medesimo decreto, in una tabella che si riporta a seguire.

 

Comuni beneficiari del fondo per gli enti in difficoltà finanziarie imputabili alle condizioni socio economiche dei territori.

 

Si ricorda che il fondo è stato introdotto - come recita la stessa fonte legislativa - "[i]n attuazione della sentenza della Corte costituzionale n.115 del 2020".  La sentenza, peraltro richiamata anche mela relazione illustrativa al presente disegno di legge, chiarisce, in un obiter dictum, che le misure statali di risanamento finanziario in favore degli enti territoriali possono giustificarsi in presenza di deficit strutturale, imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, e non a patologie organizzative, come nel caso di inefficienze amministrative legate alla riscossione dei tributi.

 

L'articolo in commento, che si compone di tre commi, nel rifinanziare detto fondo, introduce alcune novità volte ad ampliare la platea degli enti potenzialmente interessati alla misura, rispetto a quanto disciplinato dal richiamato art.53, comma 1, del DL n.104. Nel prosieguo della trattazione si evidenzieranno le differenze rispetto a quanto disposto da detto decreto-legge.

 

Il fondo assicura, nello specifico, risorse in favore dei comuni (che presentino determinate criticità strutturali, su cui si dirà oltre) che si possono, per finalità illustrative, raggruppare in due distinte categorie.

 

§  La prima, la seguente, è già prevista nel più volte citato art.53, comma 1. Essa si compone dei comuni che i) hanno deliberato la procedura di equilibrio finanziario di cui all'art.243-bis del TUEL ii) e il cui piano di riequilibrio risulti, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, approvato e in corso di attuazione, "anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale".

In proposito, si rammenta che ai sensi dell'art.243-bis gli enti locali che presentano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario possono ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ivi prevista.

La deliberazione di approvazione della procedura è trasmessa alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno. L'avvio di procedura sospende, fra l'altro, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale.

Il piano di riequilibrio ha una durata compresa tra quattro e venti anni, che è determinata sulla base della gravità dello squilibrio, dato dal rapporto fra passività da ripianare e impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente. La durata massima del piano è individuata, per determinati valori di detto rapporto, da una specifica tabella;

 

Nella disposizione in esame rientrano i comuni che, dopo essersi visti approvare un piano di rientro secondo le normative all'epoca vigenti, hanno proceduto alla relativa rimodulazione o riformulazione ai sensi di successive disposizioni legislative, le quali sono state oggetto di censure da parte della Corte costituzionale, su ricorso della Corte dei conti.

In sintesi, taluni enti locali, con l'obiettivo di evitare le procedure di dissesto nonostante le gravi difficoltà finanziarie[12] in cui versavano,   hanno fatto inizialmente ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL). A tal fine hanno deliberato un piano che contemplava il rientro decennale dal disavanzo, approvato  dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (ai sensi dell'art.243-quater).

Successivamente l'art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, ha consentito agli enti locali in predissesto di riformulare o rimodulare i piani di riequilibrio finanziario pluriennale, con restituzione delle anticipazioni di liquidità su un arco temporale di trent’anni (e non più di dieci anni)[13].

Tale disposizione, sulla base della quale gli enti che hanno ritenuto conveniente la riformulazione o la rimodulazione del piano di riequilibrio hanno attivato le procedure di approvazione, è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale (sent. n.18 del 2019), che ha rilevato, fra l'altro, che «[l]a tendenza a perpetuare il deficit strutturale nel tempo, attraverso uno stillicidio normativo di rinvii, finisce per paralizzare qualsiasi ragionevole progetto di risanamento, in tal modo entrando in collisione sia con il principio di equità intragenerazionale che intergenerazionale».

 

A seguito della citata sent. n. 18 del 2019, l'art. 38, comma 2-bis, del DL 34 del 2019 ha autorizzato gli enti locali che avevano proposto la rimodulazione/riformulazione del piano di riequilibrio ai sensi del già citato comma 714 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (v. supra) di riproporre il piano, al fine di adeguarlo alla normativa vigente. Tale facoltà è consentita agli enti che hanno proceduto in tal senso entro il 14 febbraio 2019 (che corrisponde alla data di deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019), anche nel caso in cui il piano non fosse stato ancora approvato dalla competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero fosse inciso da provvedimenti conformativi alla predetta sentenza della sezione regionale competente.

Successivamente è intervenuta la sentenza n.115 del 2020[14] (si veda in proposito la relativa scheda di approfondimento in calce alla presente scheda di lettura), che ha vagliato la legittimità della nuova disciplina, salvando la durata ventennale del piano ma censurando una disposizione (art. 38, comma 2-ter) di cui gli enti locali (nonché le Sezioni regionali della Corte dei conti) dovranno tener conto nell'ambito della gestione del piano pluriennale.

 

§  La seconda categoria di beneficiari, non prevista dall'art.53, comma 1, del DL n.104/2020, include i comuni il cui  piano di riequilibrio, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, risulti in attesa della delibera della sezione regionale della Corte dei conti sull’approvazione o sul diniego del piano stesso.

La disposizione estende il novero dei comuni beneficiari anche a coloro che hanno (solo) approvato la delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, deliberato[15] un piano di riequilibrio finanziario e trasmesso quest'ultimo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti (che è tenuta a delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio, entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo piano (art.243-quater, comma 3, del TUEL).

La disposizione parrebbe dunque consentire l'accesso al riparto del fondo anche ai comuni che, non hanno ancora approvato il piano di rientro, a condizione che la trasmissione dello stesso alla Corte dei conti sia effettuata entro la data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2021.

 

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dell'interno la fissazione dei criteri e delle modalità di riparto del fondo per gli esercizi 2021 e 2022 (si intende limitatamente alle risorse allocate con il presente articolo), tra i comuni che hanno deliberato il piano di riequilibrio pluriennale. Detto provvedimento è emanato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Tale procedura è la medesima prevista dal citato art.53, comma 2, del DL n.104.

Con specifico riferimento al parere da parte della Conferenza Stato-città inteso a soddisfare il principio di leale collaborazione fra Stato ed enti locali, si segnala che la Commissione affari costituzionali del Senato e la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nei rispettivi pareri resi sul presente decreto-legge nel corso dell'esame in prima lettura del DL n.104/2020, hanno approvato specifiche osservazioni dirette a rafforzare il coinvolgimento degli enti locali proponendo, rispettivamente, il ricorso all'accordo e all'intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

 

Il decreto dovrà disporre affinché le risorse siano destinate ai comuni che presentino criticità strutturali sulla base dei seguenti indicatori:

 

§  Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM). Occorre che detto indice (nel valore più recente disponibile) sia superiore al valore medio nazionale (all'art.53, comma 1, del DL n.104 del 2020 si prevedeva invece un valore dell'indice superiore a 100).

L'IVSM è calcolato dall'ISTAT sulla base di indicatori elementari che descrivono le principali dimensioni “materiali” e “sociali” della vulnerabilità dei comuni italiani[16].

§  Capacità fiscale pro capite (CF). Tale indicatore deve essere inferiore a 495 (soglia significamene superiore rispetto a quella prevista dall'art.53 del decreto-legge n104, comma 1, pari a 395).

 Detta CF è determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018 "Adozione della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018). Il citato DM è stato adottato ai sensi dell’articolo 43, comma 5-quater, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133.

Nell'Allegato A al medesimo DM si rinviene la stima della capacità fiscale (CF) per ciascuno dei 6605 comuni delle regioni a statuto ordinario (calcolata sulla base dei dati del 2018)[17] sulla base della metodologia illustrata nella nota tecnica contenuta nell'allegato B al decreto.

Sulla base di quanto chiarito in tale ultimo documento, la stima della CF si basa sul gettito dell’IMU e della TASI (standardizzato con criteri specifici per ciascuna categoria di immobili), che rappresenta il 47% della CF complessiva; sul cd tax gap dell’IMU e della TASI per i soli fabbricati diversi dall’abitazione principale (calcolato sulla base della differenza tra il gettito catastale ad aliquota standard, che costituisce un gettito teorico, e il gettito effettivo standardizzato); sul gettito dell’addizionale comunale IRPEF standardizzato sulla base dei redditi imponibili per l’anno 2016, desumibili dalle dichiarazioni Unico-Persone fisiche presentate nel 2017; sulla Capacità fiscale relativa al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti che risulta derivata dalla nuova stima dei fabbisogni standard (servizio rifiuti); sulla stima econometrica della capacità fiscale residuale.

Fermo restando che le stime sulle capacità fiscali riguardano i singoli comuni e che all'interno della medesima regione si collocano comuni con indici di CF talvolta molto diversificati fra loro (cioè con elevata varianza rispetto al valore medio), si segnala che i valori aggregati per regioni restituiscono un quadro in cui emerge che le regioni composte da comuni che in media hanno un indice inferiore a quello previsto nella presente disposizione (pari a 495) sono le seguenti: Abruzzo (con CF pari a 474), Lazio (420), Marche (406), Umbria (457) e Veneto (481), che si aggiungono alle seguenti regioni che presentano un valore della CF pro capite inferiore alla soglia (pari a 395) che era stata prevista con l'art.53 del decreto-legge n104, comma 1: Basilicata (con CF pari a 268), Calabria (253), Campania (320), Molise (327), Puglia (354).

 

Ai fini del riparto si tiene altresì conto: i) dell’importo pro capite della quota di debito oggetto del piano pluriennale di rientro, sulla base della popolazione residente al 1 gennaio 2020; ii) del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti; iii) della circostanza che gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti "sono considerati come enti di 200.000 abitanti".

La disposizione replica quanto disposto all'art.53, comma 2, del DL n.104/2020.

 

Il comma 3 esclude che gli enti che hanno già beneficiato delle risorse del Fondo (si veda la tabella allegata al citato DM  11 novembre 2020, riportata nella presente scheda di lettura, v. supra) possano ulteriormente avvantaggiarsi delle risorse stanziate con l'articolo in comento.

 

 

La Corte costituzionale, con la sent. n. 115[18], è stata chiamata a vagliare la costituzionalità di alcune disposizioni contenute all'articolo 38 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 58/2019 che hanno consentito agli enti in predissesto di riproporre, a determinate condizioni, il piano finanziario di riequilibrio pluriennale. In sintesi, la Corte:

i) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 2-ter del citato articolo ai sensi del quale la riproposizione del piano di riequilibrio da parte degli enti locali (effettuato per adeguarlo alla disciplina legislativa vigente alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019) deve contenere il ricalcolo complessivo del disavanzo già oggetto del piano modificato, "ferma restando la disciplina prevista per gli altri disavanzi". In proposito, la Corte afferma che la disposizione introduce un «meccanismo di manipolazione del deficit che consente [..] di sottostimare, attraverso la strumentale tenuta di più disavanzi, l'accantonamento annuale finalizzato al risanamento e, conseguentemente, di peggiorare, anziché migliorare, nel tempo del preteso riequilibrio, il risultato di amministrazione» (Considerando in diritto n. 7, sesto capoverso)[19];

ii) dichiara l'infondatezza delle ulteriori censure, fra cui quella relativa alla durata ventennale del piano;

iii) con riferimento agli effetti della sentenza e all'impatto sugli enti locali della declaratoria di illegittimità del comma 2-ter, afferma che la «normativa di risulta [..] è immediatamente applicabile anche in assenza di ulteriori interventi legislativi» (Considerando in diritto n. 9, primo capoverso). Con riguardo alla situazione determinatasi nell'arco temporale compreso tra il momento dell'approvazione del piano decennale e la presente declaratoria di incostituzionalità, in cui si sono svolte gestioni di bilancio fondate sulla norma vigente, ancorché illegittima, ciascun ente locale dovrà procedere al necessario risanamento, sulla base della normativa di risulta, secondo il principio di gradualità, al fine di non compromettere il perseguimento dle livello essenziale delle prestazioni sociali[20];

iv) rivolge un monito al legislatore, in ordine alle potenziali conseguenze negative di norme che consentono di derogare al principio di equilibrio di bilancio e di non tener conto dell'esigenza che eventuali squilibri, di regola, andrebbero assorbiti nel corso del medesimo mandato amministrativo in cui si è generato il disavanzo.

Nel richiamare quanto già affermato nella sent. n.18 del 2019  circa l’intrinseca pericolosità di «soluzioni che trasformino il rientro dal deficit e dal debito in una deroga permanente e progressiva al principio dell’equilibrio del bilancio» rileva che  «[l]a tendenza a perpetuare il deficit strutturale nel tempo, attraverso uno stillicidio normativo di rinvii, finisce per paralizzare qualsiasi ragionevole progetto di risanamento» e che «[d]i fronte all’impossibilità di risanare strutturalmente l’ente in disavanzo, la procedura del predissesto non può essere procrastinata in modo irragionevole, dovendosi necessariamente porre una cesura con il passato così da consentire ai nuovi amministratori di svolgere il loro mandato senza gravose “eredità”. Diverse soluzioni possono essere adottate per assicurare tale discontinuità, e siffatte scelte spettano, ovviamente, al legislatore» (sentenza n. 18 del 2019, Considerando in diritto n. 10).

v) inoltre, ed è questa la parte della decisione che maggiormente rileva ai fini dell'articolo 53 in esame, sottolinea come l'intervento statale di risanamento degli enti locali dovrebbe essere diretto a compensare gli squilibri strutturali imputabili alle caratteristiche socio-economiche del territorio e non ad introdurre misure che, attenuando il controllo sull'equilibrio finanziario, finiscono per favorire l'espansione del deficit.

Invero tale principio, effettivamente richiamato nella sentenza in commento, è ancor più diffusamente sviluppato nella (precedente) sentenza n. 4 del 2020[21], con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di disposizioni statali che hanno consentito agli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità, finalizzate ai pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, di utilizzare la relativa quota accantonata nel risultato di amministrazione. In quell'occasione la Corte afferma che solo in presenza di «insufficienza strutturale del gettito fiscale ad assicurare i servizi essenziali» imputabile «alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio», si impone il dovere dello Stato di attuare gli strumenti a tal fine previsti dall'articolo 119, terzo, quarto e quinto comma. Dovere che non può invece estendersi ai casi in cui i deficit degli enti territoriali derivino da inefficienze amministrative, quali in particolare l'incapacità di riscuotere i tributi. In tal caso, sono piuttosto da evitare interventi estemporanei che hanno l'effetto di determinare un incremento della capacità di spesa dell'ente, senza che sia al contempo individuabile un'effettiva copertura giuridica. Occorre evitare l'adozione di ogni misura  che «migliora in modo solo apparente il risultato di amministrazione, così esonerando l’ente locale dalle necessarie operazioni di rientro dal deficit, che non saranno parametrate sul disavanzo effettivo [..] Ciò pregiudica ulteriormente, in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, primo periodo, Cost., l’equilibrio strutturale dell’ente locale in questione, in quanto alla situazione deficitaria precedente si aggiunge quella derivante dall’impiego indebito dell’anticipazione».


 

Articolo 144
(Riforma delle risorse in favore di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario)

 

 

L’articolo 144 definisce nuove modalità di finanziamento delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 2022. In particolare, si prevede l’istituzione di due fondi unici nei quali fare confluire i contributi e i fondi di parte corrente dei suddetti enti, da ripartire tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali, con finalità di perequazione delle risorse.

 

In particolare, il comma 1 dispone che, a partire dall’anno 2022, i contributi e i fondi di parte corrente, attualmente attribuiti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, vengano fatti confluire in due specifici fondi da ripartire.

La Relazione tecnica precisa che l’operazione è finanziariamente neutrale per le province/città metropolitane, in quanto attuata fermo restando l’importo complessivo dei fondi, che resta invariato.

 

Relativamente alle modalità di riparto, si introduce un meccanismo di perequazione delle risorse, stabilendo che i nuovi fondi saranno ripartiti sulla base dell’istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard[22], tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali.

Il riparto è operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento.

Si rammenta che in base alla disciplina vigente, le risorse per le province e le città metropolitane ricomprese nelle regioni a statuto ordinario sono iscritte nel Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale. Ai fini della ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire, è previsto un decreto annuale del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo è ripartito secondo i criteri adottati con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012[23]:

a)     il 50% in proporzione al valore della spettanza figurativa dei trasferimenti fiscalizzati di ciascuna provincia;

b)    il 38% in proporzione al gettito della soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, negli importi quantificati per ciascuna provincia nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012;

c)     il 5% in relazione alla popolazione residente;

d)    il 7% in relazione all'estensione del territorio provinciale.

Nel bilancio di previsione per il 2020, il Fondo di riequilibrio provinciale (iscritti al cap. 1352/Interno) presenta una dotazione di 126,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Per l'anno 2020 il Fondo è stato ripartito con il D.M. Interno 9 aprile 2020. Sulla dotazione del Fondo è recentemente intervenuto l’art. 108 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) il quale, nel confermare la disciplina vigente del Fondo “sino alla revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane”, ne ha rideterminato l’importo per l’anno 2020 in 184,8 milioni di euro, in aumento di circa 58,3 milioni rispetto alla vigente dotazione di bilancio, in relazione alle esigenze connesse all’emergenza sanitaria.

I trasferimenti erariali spettanti alle province delle regioni a Statuto speciale non sono invece stati oggetto di fiscalizzazione, in attesa delle norme attuative previste dai rispettivi statuti delle Regioni stesse. Diversamente da quanto avvenuto per Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Province autonome di Trento e di Bolzano, per la Regione Siciliana e la Regione Sardegna non sono intervenute le norme di attuazione dello statuto speciale che avrebbero consentito di provvedere alla finanza locale con risorse del proprio bilancio. In tali Regioni, benché siano titolari della competenza esclusiva in materia di enti locali, la finanza locale è dunque ancora tutta a carico dello Stato. Si rammenta che, secondo le risultanze contenute nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012, il D.P.C.M. 12 aprile 2012 ha quantificato i trasferimenti statali non fiscalizzati per il 2012, nell’importo di 13,4 milioni.

 

Il Fondo sperimentale di riequilibrio per le province delle regioni a statuto ordinario è stato istituito dall'articolo 21 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68[24], in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attuazione dell'autonomia di entrata delle province. Il Fondo, operante dal 2012, è alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale all’IRPEF, la cui aliquota è determinata in misura tale da compensare la soppressione dei trasferimenti erariali ed il venir meno delle entrate legate all’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, anch’essa soppressa dall’anno 2012.

La soppressione dei trasferimenti erariali delle province è stata attuata nel 2012, con il D.P.C.M. 12 aprile 2012, nell'importo di 1.039,9 milioni (secondo le risultanze contenute nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012). Il Fondo sperimentale di riequilibrio delle province, è stato conseguentemente determinato nel medesimo importo di 1.039,9 milioni di euro (con il D.M. Interno 4 maggio 2012). Nel corso degli anni l’entità del fondo è stata via via confermata, e rideterminata, a decorrere dal 2014, in 1.046,9 milioni.

Rispetto a tale dotazione, le risorse effettivamente disponibili in bilancio del Fondo (iscritto sul cap. 1352/Interno) sono state via via ridotte nel corso degli anni, ad opera di diversi provvedimenti normativi che hanno disposto il taglio dei trasferimenti in favore delle province al fine di garantire il concorso di tali enti al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. I tagli disposti a valere sul Fondo sperimentale di riequilibrio, ne hanno in sostanza azzerato la dotazione, inficiandone, di fatto, la finalità programmatoria e di riequilibrio ad esso assegnata dal legislatore. Come già sopra ricordato, nel bilancio di previsione per il 2020, il Fondo di riequilibrio provinciale presenta una dotazione di appena 126,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

In merito alla riduzione delle risorse a disposizione del comparto provinciale si è più volte espressa la Corte dei conti[25]. Analizzando i dati relativi alla ripartizione annuale del Fondo sperimentale di riequilibrio, che mostrano l'incidenza dei recuperi e delle riduzioni operate in forza delle disposizioni di finanza pubblica ed il significativo disallineamento tra le somme astrattamente spettanti a titolo di Fondo sperimentale, quelle effettivamente assegnate e quelle, addirittura, oggetto di recupero (annualmente esposte nella tabella in appendice ai decreti di riparto) – si vede come le risorse da Fondo sperimentale di riequilibrio rappresentino ormai, un'entrata solo nominale (in merito, si veda, l’ultimo D.M. 9 aprile 2020 di ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario per l'anno 2020). Le ingenti misure di riduzione della spesa imposte a province e città metropolitane hanno determinato il fenomeno dei c.d. "trasferimenti negativi", che si concretizzano in un obbligo forzoso di rimborso a carico degli enti locali. Il risultato dell'applicazione di queste norme ha, cioè, progressivamente invertito il flusso dei trasferimenti dallo Stato verso le Province; per la quasi totalità di Province e Città metropolitane il saldo algebrico si conclude con una posizione debitoria nei confronti Stato che gli enti devono liquidare attraverso versamenti diretti o attraverso prelievi a cura dell'Agenzia delle entrate.

 

Ai fini dell’assegnazione dei contributi, il comma 2 stabilisce che, dall’anno 2022, il contributo spettante a ciascuna provincia e città metropolitana, a valere sui predetti due nuovi fondi di cui al comma 1, è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

Si rammenta che la richiamata norma impone alle province/Città metropolitane, a titolo di contributo alla finanza pubblica, risparmi di spesa corrente nell'importo di 3 miliardi di euro a decorrere dal 2017, da versare ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

 

Dal punto di vista contabile, la norma dispone che ciascun ente beneficiario accerta in entrata la somma relativa al contributo attribuito e impegna in spesa il richiamato concorso alla finanza pubblica, al lordo dell’importo del contributo stesso, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all’emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

Nel caso in cui il contributo di cui al comma 2 ecceda il concorso alla finanza pubblica, di cui al predetto articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento della parte eccedente all'ente interessato (comma 3).

 

Secondo quanto affermato nella Relazione illustrativa, la procedura contabile descritta dalla norma consente di regolare le modalità con le quali il contributo di spettanza di ciascun ente a valere sui nuovi fondi unici è finalizzato a compensare il contributo alla finanza pubblica di cui al comma 418 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014 e, conseguentemente, a dare corretta rappresentazione di tale previsione in bilancio.

 

Le ingenti misure di riduzione della spesa, imposte a province e città metropolitane a partire dal 2010 per assicurare il concorso di tali enti al risanamento dei conti pubblici in nome del principio del coordinamento della finanza pubblica[26], nonché la riforma effettuata con la legge 56/2014 che ha ridefinito le funzioni e il ruolo delle province stesse, hanno inciso profondamente sugli assetti finanziari di tali enti.

Il concorso delle amministrazioni provinciali al risanamento dei conti pubblici, è stato, negli anni, assicurato sia attraverso misure di riduzione delle risorse finanziarie attribuite (a valere sul Fondo sperimentale di riequilibrio o sui trasferimenti erariali per gli enti della Regione Siciliana e della Regione Sardegna) sia mediante la richiesta di risparmi di spesa corrente da versare al bilancio dello Stato[27].

Il concorso più rilevante è quello richiesto dall'art. 1, comma 418, legge n. 190/2014, che (anche in considerazione delle misure di riordino delle funzioni introdotte dalla citata legge n. 56/2014) impone alle province/Città metropolitane risparmi di spesa corrente nell'importo di 1 miliardo di euro per il 2015, di 2 miliardi per il 2016 e di 3 miliardi a decorrere dal 2017, da versare ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

A seguito delle conseguenti difficoltà economico-finanziarie del comparto, dal 2016 sono state attivate misure straordinarie a favore di Province e Città metropolitane, sia di carattere finanziario, con l'autorizzazione di diversi contributi a sostegno della spesa per l'esercizio delle funzioni fondamentali, sia di tipo contabile, quali, in particolare, la possibilità di approvare il solo bilancio annuale (anziché quello triennale), la possibilità di rinegoziare i mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti e la possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione (liberi, destinati e perfino vincolati) per il raggiungimento degli equilibri, l'ampliamento da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti del limite massimo di ricorso, da parte degli enti locali, ad anticipazioni di tesoreria. Diversi sono stati i contributi riconosciuti in favore delle province e delle città metropolitane (principalmente per l'esercizio delle funzioni fondamentali e in materia di strade e scuole) al fine di riassorbire parte del concorso alla finanza pubblica.

Alcuni di questi contributi[28], infatti, sono versati direttamente dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato, a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. Soltanto nel caso in cui i suddetti contributi eccedano il concorso alla finanza pubblica, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento della parte eccedente all'ente interessato.

Si ricorda infine, che anche in considerazione della mancata attuazione del quadro di riforma complessiva prevista dalla legge 56/2014 che ha ridefinito le funzioni e il ruolo delle province stesse, l'articolo 1, comma 2-ter, del D.L. n. 91/2018 ha disposto l'istituzione di un Tavolo tecnico-politico, si è insediato il 20 dicembre 2018 presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per l'avvio di un percorso di revisione della disciplina di province e città metropolitane.

 


 

Articolo 145
(Norme contabili per gli enti territoriali)

 

 

L’articolo 145 detta una serie di disposizioni in materia contabile per gli enti territoriali.

Il comma 1 estende all’esercizio finanziario 2021 la vigenza di alcune deroghe contabili previste a favore degli enti territoriali per l’anno 2020 dal decreto-legge n. 18 del 2020. Si tratta, in particolare, della facoltà per gli enti territoriali di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti. Sono inoltre prorogate al 2021 la norma che autorizza gli enti locali ad utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza COVID-19 e la norma che consente alle Regioni e alle Province autonome di procedere alle variazioni del bilancio di previsione con atto dell’organo esecutivo in via di urgenza, salva successiva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare.

Il comma 2 consente ai consigli regionali di approvare la legge di assestamento, nelle more della conclusione del giudizio di parifica del rendiconto da parte della Corte dei conti, anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla Giunta. Inoltre, si prevede che le somme ricevute in caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario derivato possono essere destinate al ripiano del disavanzo 2020 e 2021 correlato all’emergenza COVID-19.

Il comma 3 istituisce un tavolo tecnico, con rappresentanti della Ragioneria generale e delle Regioni e Province autonome, per valutare l’utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo in considerazione del protrarsi dell’emergenza COVID-19.

 

Il comma 1, lettera a), proroga al 2021 la facoltà a favore delle Regioni e degli enti locali, prevista per il 2020 dal comma 1-ter dell’articolo 109 del decreto-legge n. 18 del 2020, di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente da parte dell’organo esecutivo, determinate quote dell’avanzo vincolato di amministrazione. Si tratta delle quote riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, a condizione che non siano gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Gli enti territoriali sono tenuti ad informare l'amministrazione che ha erogato le somme e ad impiegare le risorse così svincolate per interventi volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti, diretti e indiretti, dell'epidemia in corso.

Il comma 1-ter del D.L. n. 18 del 2020, nell'individuare la platea dei soggetti interessati alla disposizione in esame, richiama l'art. 2 del D.lgs. n. 118/2011, che a sua volta contempla i seguenti soggetti tenuti all'adozione di sistemi contabili omogenei: i) "le regioni e gli enti locali di cui all'art.2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" (cioè i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni, nonché consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali); ii) gli enti strumentali delle medesime amministrazioni; iii) le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del citato d.lgs. n.267/2000  e gli altri organismi strumentali delle citate amministrazioni pubbliche.

 

La lettera b) proroga al 2021 la facoltà per gli enti locali, prevista per il 2020 dall’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 109 del D.L. n. 18 del 2020, di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico in materia edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001) per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza COVID-19, fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio. Sono escluse dall’applicazione di tale disposizione le sanzioni per inottemperanza all'ingiunzione a demolire interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico).

 

Ai sensi dell'art. 16 del citato testo unico sull’edilizia, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione (comma 1), in favore del comune all'atto del rilascio del permesso di costruire (comma 2).

Gli interventi soggetti a permesso di costruire sono elencati dall'articolo 10 del TU: interventi di nuova costruzione; interventi di ristrutturazione urbanistica; interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.

Il capo II del titolo IV del testo unico disciplina le sanzioni da irrogare per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso.

 

La lettera c) proroga al 2021 la possibilità, prevista per il 2020 dal comma 2-bis dell’articolo 109 del D.L. n. 18 del 2020, che le variazioni al bilancio di previsione delle Regioni e delle Province autonome possano essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza, opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. L'organo consiliare, nel caso in cui non proceda alla ratifica o la stessa sia parziale, è tenuto ad adottare con legge, nei successivi trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

 

Il comma 2-bis citato prevede una esplicita deroga all’articolo 51 del D.Lgs. n.118/ 2011, il quale circoscrive le ipotesi in cui è possibile procedere alle variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale.

 

Il comma 2 modifica l’articolo 50 del D.Lgs. n. 118 del 2011, in tema di assestamento del bilancio delle Regioni e delle Province autonome, e l’Allegato 4/2 dello stesso provvedimento, in tema di principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

La lettera a) inserisce il comma 3-bis all’articolo 50, con il quale si prevede che i consigli delle Regioni e delle Province autonome approvano la legge di assestamento, nelle more della conclusione del giudizio di parifica del rendiconto dell’esercizio precedente da parte della Corte dei conti, anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla Giunta. A seguito dell’approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parifica, le Regioni e le Province autonome sono tenute ad approvare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie. La norma prevede che, in ogni caso, l’eventuale avanzo di amministrazione, libero o destinato agli investimenti, può essere applicato al bilancio di previsione solo a seguito dell’approvazione definitiva con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza.

 

L’art. 42 del D.Lgs. n. 118 del 2011 dispone che il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

L’art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2012 prevede che il rendiconto regionale venga parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti con le formalità proprie del giudizio contenzioso. Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. Analogamente al giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato, la parifica in ambito regionale ha lo scopo di fornire al consiglio regionale elementi di valutazione per l’approvazione con legge del rendiconto generale annuale presentato dalla Giunta regionale.

L’art. 50 del D.Lgs. n. 118 del 2011 dispone l’approvazione entro il 31 luglio con legge regionale dell’assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli volti all’equilibrio di bilancio previsti dall'art. 40. La legge di assestamento del bilancio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio. Alla legge di assestamento è allegata una nota integrativa nella quale sono indicati: a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti volti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico; b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione; c) le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilità del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere.

 

La lettera b) integra il paragrafo 3.23 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 18 del 2011, in tema di accertamento dell’entrata e relativa imputazione contabile, prevedendo che le somme ricevute dall’ente in caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario derivato (cd. mark to market), a seguito della chiusura di tutti i debiti coperti da strumenti finanziari derivati, possono essere destinate, oltre che alla riduzione di altri debiti dell’ente (come già previsto dalla norma vigente), anche al ripiano del disavanzo 2020 e 2021 derivante dalle minori entrate registrate a seguito dell’epidemia da COVID-19.

 

Il comma 3 prevede l’istituzione, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, di un tavolo tecnico composto da rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato e delle Regioni e Province autonome per valutare l’utilizzo delle quote accantonate (ad. es. il Fondo crediti di dubbia esigibilità – FCDE e il Fondo di anticipazione liquidità – FAL) e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo, in considerazione del protrarsi dell’emergenza COVID-19.

Si ricorda che la legge di bilancio 2019, oltre a ridefinire la regola del pareggio di bilancio degli enti territoriali, ha introdotto nuovi criteri per la spendibilità degli avanzi, legati alla situazione contabile dell’ente, individuando delle limitazioni per gli enti in disavanzo (legge n. 145 del 2018, art. 1, commi 819-826 e commi 897-900).

Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. Tale dato è desunto dal prospetto della verifica degli equilibri che gli enti devono allegare al rendiconto della gestione. Conformemente a quanto stabilito dalla Corte costituzionale (sentenze n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018), gli enti possono utilizzare il risultato di amministrazione risultante dall’esercizio precedente e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell’equilibrio di bilancio, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118 del 2011 (comma 820).

La stessa legge di bilancio per il 2019, contestualmente al superamento dei vincoli finanziari aggiuntivi, ha introdotto alcune limitazioni per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, in particolare per gli enti in disavanzo. Per gli enti che hanno chiuso l’ultimo rendiconto in avanzo, la limitazione riguarda unicamente la non spendibilità dell’avanzo accantonato al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) e al fondo anticipazioni di liquidità (FAL). Per gli enti in disavanzo, tenuti quindi al relativo ripiano, è introdotto un limite quantitativo all’uso delle quote accantonate, vincolate e destinate dell’avanzo eventualmente presenti in bilancio. Tale limite è diversamente articolato a seconda della capienza del risultato di amministrazione complessivo rispetto alla quota minima obbligatoria accantonata al FCDE e al FAL (commi 897 e 898, della L. 145/2018).

 


 

Articolo 146
(Comuni TPL Scuola -
Incremento risorse per il Trasporto scolastico)

 

 

L'articolo 146 istituisce un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2021 per consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico nei comuni in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19.

 

In dettaglio, il comma 1, istituisce il Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 contenute nei decreti legge n. 19/2020 e n. 33/2020. La dotazione del fondo è di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Analoghi finanziamenti sono previsti per le regioni dall’art. 152 del presente disegno di legge, alla cui scheda si rinvia.

 

L’istituzione del fondo, come anche evidenziato nella Relazione illustrativa, risponde all’esigenza emersa in sede di Conferenza unificata del 31 agosto 2020, nella quale sono state approvate le Linee Guida per il trasporto pubblico e quelle per il trasporto scolastico.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, ha previsto le nuove misure nel settore dei trasporti applicabili fino al 3 dicembre 2020. Nell' Allegato 15 sono riportate le "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico", mentre nell’Allegato 16 sono riportate le Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, a cui non si applica (in base all’art. 1, comma 9, lett. mm) del DPCM), il criterio del coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento della capienza, previsto in generale per i mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale.

In particolare, le Linee guida sul trasporto pubblico, di cui all’Allegato 15, prevedono tra le misure di sistema, che i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale “dichiarati indispensabili dagli Enti di governo del trasporto pubblico locale in ciascuna Regione per assicurare il servizio con l'avvio dell'anno scolastico, sulla base di un piano che tenga conto del numero di utenti e degli orari di ingresso e di uscita dagli istituti scolastici, sono considerati come essenziali anche ai fini del finanziamento a carico di un fondo straordinario ovvero del fondo nazionale TPL di cui alla Legge 228/2012 e successive modificazioni, per le Regioni a Statuto Ordinario, e di un fondo straordinario per le Regioni a Statuto Speciale e le Province autonome.  In tale contesto il Governo provvederà a stanziare nella legge di bilancio per l'anno 2021 risorse per 200 milioni di euro per le Regioni e per 150 milioni di euro per le province e i comuni. Le risorse già stanziate a favore delle Regioni per i mancati introiti delle aziende di trasporto pubblico, conseguenti alla ridotta capacità di riempimento prevista dalle disposizioni vigenti, e per gli enti locali per la riduzione delle entrate di cui al decreto-legge n. 104 del 2020, potranno essere a seguito di apposita modifica normativa utilizzate anche per i servizi aggiuntivi. Il Governo, a consuntivo, al netto dell'aumento delle entrate da bigliettazione per la maggiore capienza prevista dalle presenti linee guida, verificherà la necessità di riconoscere le eventuali ulteriori risorse.”

 

Per la definizione dei criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni, il secondo periodo del comma 1 rinvia ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa, in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

In base alla norma, i criteri di riparto dovranno essere definiti tenendo anche conto di quanto previsto del comma 1-bis dell’articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104: si tratta della disposizione che ha autorizzato i comuni a finanziare i servizi di trasporto scolastico aggiuntivi, nel limite complessivo di 150 milioni di euro e nel limite, per ciascun comune, del 30% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019, attraverso le risorse del fondo per assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, nonché di quelle attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 (per una descrizione di tale ultimo fondo si veda il box sub).

 

Si ricorda altresì che l’art. 27 del DL n. 149/2020 (c.d. DL Ristori-bis il cui contenuto è confluito nell’emendamento Governativo 1.1000 al DL n. 137/2020 – c.d. DL Ristori in corso di esame parlamentare al Senato per la conversione in legge), rifinanzia per l’anno 2021 per 300 milioni di euro, dei quali una quota fino a 100 milioni per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale, anche destinato a studenti, la dotazione del Fondo per il ristoro alle aziende di trasporto pubblico locale dei minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza Covid-19, ampliando inoltre fino al 31 gennaio 2021, il periodo di riferimento in relazione al quale le imprese possono usufruire del Fondo stesso.

 

A seguito delle conseguenze finanziarie determinate dall'emergenza COVID-19, il decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio) ha previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo per assicurare l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020 (articolo 106, commi 1-3). Tale fondo concorre ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane, le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, nella misura di 3 miliardi in favore dei comuni e di 0,5 miliardi in favore di province e città metropolitane.

Il riparto del fondo è stato demandato a un decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e previa intesa in Conferenza stato-città ed autonomie locali, sulla base degli effetti determinati dall'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate (calcolate al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo a ristoro delle predette minori entrate e delle maggiori spese), come valutati da un apposito Tavolo tecnico. Con il Decreto del Ministero dell'interno 16 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo per i due comparti dei comuni e delle province e città metropolitane, a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 luglio 2020. La ripartizione delle risorse del Fondo tra i singoli enti beneficiari di ciascun comparto è stata effettuata con il Decreto del direttore centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 24 luglio 2020.

Il Tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato, con il compito di esaminare le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19 sull'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate rispetto ai fabbisogni di spesa di ciascun ente, è stato istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020. Esso si avvale del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. - ed è composto da: due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, due rappresentanti del Ministero dell’interno, due rappresentanti dell’ANCI, di cui uno per le città metropolitane, un rappresentante dell’UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Successivamente, l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020, ha disposto un incremento della dotazione del Fondo nell’importo di 1,67 miliardi di euro per l’anno 2020, di cui 1,22 miliardi di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane.

L’incremento è finalizzato a garantire agli enti locali un ulteriore ristoro della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica di COVID-19 (al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese).

Il riparto delle suddette risorse incrementali del Fondo è demandato ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo tecnico, nonché del riparto delle risorse iniziali del Fondo già effettuato con il decreto del Ministero dell’interno 24 luglio 2020.

Le risultanze intermedie del tavolo tecnico sono evidenziate nelle Note metodologiche allegate al D.M. del Ministero dell'interno del 16 luglio 2020[29], che reca i criteri e le modalità di riparto del Fondo per il comparto comuni (Allegato A) e per il comparto province e città metropolitane (Allegato B), a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 luglio 2020.

 

 


 

Articolo 147
(Incremento del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido)

 

 

L’articolo 147 reca, al comma 1, l’incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale. Le risorse aggiuntive sono destinate a finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e a incrementare il numero di posti disponibili negli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori carenze.

Il comma 2 è volto ad apportare le conseguenti modifiche alle disposizioni vigenti che disciplinano il riparto del Fondo, per potervi ricondurre i meccanismi di assegnazione delle maggiori risorse per servizi sociali e asili nido spettanti a ciascun ente.

I commi 3 e 4 provvedono a ricondurre nell’ambito della disciplina del fondo di solidarietà comunale gli interventi normativi recati dalla precedente legge di bilancio per il 2020 che hanno inciso sulla dotazione del fondo di solidarietà comunale, rideterminandone, anche in considerazione del rifinanziamento di cui al comma 1, l’ammontare complessivo a decorrere dal 2021.

 

Il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi. Esso è stato istituito[30] dall’articolo 1, comma 380, della legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012) in ragione della nuova disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), introdotta dalla legge medesima, che ha attribuito ai comuni l’intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato. La dotazione annuale del Fondo, definita per legge, è in parte assicurata, come detto, attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente. In particolare, l’alimentazione del fondo deriva dalla trattenuta del 22,43 per cento del gettito IMU standard che Agenzia delle Entrate effettua per ogni comune.

Con la legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 446-452, legge n. 232/2016) si è arrivati ad una disciplina a regime del Fondo di solidarietà comunale che fissa:

§  la dotazione annuale del Fondo (comma 448), fermo restando la quota parte dell'IIMU di spettanza dei comuni che in esso confluisce annualmente (quantificata in 2.768,8 milioni. Tale dotazione - originariamente fissata in 6.197,2 milioni di euro a decorrere dal 2017 - è stata ridefinita in 6.213,7 milioni a decorrere dal 2020 dall'art. 57, comma 1-bis, del D.L. n. 124/2019.);

§  i criteri di ripartizione del Fondo medesimo (comma 449), distinguendo tra la componente ristorativa e la quota c.d. tradizionale del Fondo, da distribuire, in parte, sulla base di criteri di tipo compensativo rispetto all'allocazione storica delle risorse ed in parte secondo logiche di tipo perequativo;

§  al 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione del Fondo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre. Per l'adozione del suddetto decreto di ripartizione del Fondo è richiesto, a partire dal 2020, il previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, come previsto dall'articolo 57-quinquies, comma 2, del D.L. n. 124 del 2019.

 

In particolare, il comma 1 reca un incremento della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale di complessivi 215,9 milioni di euro per l’anno 2021, 354,9 milioni per l’anno 2022, 499,9 milioni per l’anno 2023, 545,9 milioni per l’anno 2024, 640,9 milioni per l’anno 2025, 742,9 milioni per l’anno 2026, 501,9 milioni per l’anno 2027, 559,9 milioni per l’anno 2028, 618,9 milioni per l’anno 2029 e di 650,9 milioni a decorrere dall’anno 2030, rispetto alla dotazione di 6.213,7 milioni prevista a legislazione vigente.

L’incremento di risorse è destinato:

§  allo sviluppo dei servizi sociali, svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario, nella misura di 215,9 milioni di euro per l’anno 2021, 254,9 milioni per l’anno 2022, 299,9 milioni per l’anno 2023, 345,9 milioni per l’anno 2024, 390,9 milioni per l’anno 2025, 442,9 milioni per il 2026, 501,9 milioni per il 2027, 559,9 milioni per il 2028, 618,9 milioni per il 2029 e 650,9 milioni a decorrered al 2030;

§  il potenziamento degli asilo nido dei comuni, nella misura di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per l’anno 2023, 200 milioni di euro per l’anno 2024, 250 milioni di euro per l’anno 2025 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

 

Il comma 2 integra la disciplina del riparto del Fondo di solidarietà comunale, contenuta al comma 449 della legge n. 232/2016, al fine di ricomprendervi i criteri e le modalità di riparto delle quote incrementali del Fondo stanziate dal precedente comma 1, destinate ai servizi sociali e la potenziamento degli asili nido.

In particolare – mediante l’inserimento delle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-septies) nel comma 449 - si prevede che:

§  i contributi per lo sviluppo dei servizi sociali svolti dai comuni delle RSO, negli importi sopra indicati, sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione “Servizi sociali” ed approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabilite entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell’anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un’istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta nella Conferenza, il decreto può essere comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio di cui al periodo precedente, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (lett. d-quinquies del comma 449);

 

§  i contributi per il potenziamento degli asili nido nei comuni delle RSO e delle regioni Siciliana e Sardegna, negli importi sopra indicati, sono finalizzati ad incrementare l’ammontare dei posti disponili negli asili nido, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione con età compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore ai LEP. Fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli stessi, il livello di riferimento del rapporto è dato dalla media relativa alla fascia demografica del comune individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard contestualmente all'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido".

Tali contributi sono ripartiti su proposta della Commissione tecnica sui fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard da adottare entro il 31 marzo 2022, sono altresì disciplinate le modalità di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse assegnate (lett. d-sexies del comma 449);

 

§  una quota pari a 1.077.000 euro a decorrere dall’anno 2021, è destinata alla compensazione del mancato recupero a carico del comune di Sappada - distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell’ambito della Provincia di Udine, ai sensi della legge 5 dicembre 2017, n. 182[31] - delle somme di cui agli allegati 1 e 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018 (lett. d-septies del comma 449).

Si tratta delle somme indicate nel D.P.C.M. 7 marzo 2018 di riparto del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2018, riferite al Comune di Sappada, relative alla quota di IMU trattenuta dall’Agenzia delle entrate per alimentare FSC 2018 (383.403,39 euro) e alla quota del Fondo spettante al comune dopo le operazioni di perequazione (-694.022,54 euro) che non sono state recuperate per gli effetti della legge n. 182/2017.

 

Le somme dei suddetti contributi che a seguito del monitoraggio non risultano destinate ai servizi sociali o al potenziamento dei posti di asilo nido, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 22.

Si rammenta che i citati commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il recupero integrale delle somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell’interno a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso (comma 128). In caso di incapienza, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme dovute a valere sul gettito IMU per i comuni e dell’imposta RC auto per le province, salvo obbligo di versamento delle somme risultanti ulteriormente incapienti (comma 129).

 

Infine, i commi 3 e 4 provvedono a ricondurre nell’ambito della disciplina vigente del fondo di solidarietà comunale gli interventi normativi recati dalla precedente legge di bilancio per il 2020 che hanno inciso sulla dotazione del fondo di solidarietà comunale (di cui ai commi 848 e 850 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019), sopprimendo le disposizioni in questione e rideterminando l’ammontare complessivo del Fondo a decorrere dal 2021, anche in considerazione del rifinanziamento di cui al comma 1.

A tal fine, il comma 3 reca l’abrogazione dei commi 848 e 850 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, che prevedono, rispettivamente:

§  un incremento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, che ha garantito ai comuni il progressivo reintegro delle risorse a suo tempo decurtate a titolo di concorso alla finanza pubblica ai sensi dell’art. 47[32] del D.L. n. 66/2014, concorso venuto meno a decorrere dal 2019 (comma 848, L. n. 160/2019).

Si ricorda che l’art. 47 del D.L. n. 66/2014, successivamente integrato dall’art. 1, coma 451, della legge n. 190/2014, ha introdotto l’obbligo per i comuni di assicurare un contributo alla finanza pubblica negli anni dal 2014 al 2018, pari a 375,6 milioni per il 2014 e a 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. Nel definire tale contributo, il comma 9 indicava espressamente le fonti di spesa poste in riduzione, con riferimento alle misure di razionalizzazione della spesa pubblica complessivamente disposte dal medesimo D.L. n. 66/2014 (spese per beni e servizi, per autovetture, per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa). Ai fini del complessivo recupero dei risparmi, è stato corrispondentemente ridotto il Fondo di solidarietà comunale.

§  una riduzione della dotazione del Fondo di 14,171 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, a valere sulla “quota ristorativa” del Fondo di solidarietà comunale, relativa al minor ristoro dovuto ai comuni per il maggior gettito ad essi derivante dalla nuova IMU, in conseguenza dell’unificazione di tale imposta con la TASI, ai sensi commi da 738 a 783 della legge n. 160/2019 (comma 850, L. n. 160/2019).

 

Il comma 4, infine, ridefinisce la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale - intervenendo sul comma 448 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016 – sulla base delle disposizioni recate dai commi da 1 a 3.

 

Rispetto alla dotazione di 6.213,7 milioni a decorrere dal 2020, prevista a legislazione vigente, il comma 4 la ridetermina in 6.213.7 milioni per l'anno 2020, in 6.616,5 milioni per l’anno 2021, in 6.855,5 milioni per l’anno 2022, in 6.980,5 milioni per l’anno 2023, in 7.306,5 milioni per l’anno 2024, in 7.401,5 per l’anno 2025, in 7.503,5 milioni per l’anno 2026, in 7.562,5 milioni per l’anno 2027, in 7.620,5 milioni per l’anno 2028, in 7.679,5 per l’anno 2029 e in 7.711,5 milioni a decorrere dall'anno 2030.

Come precisato dalla relazione illustrativa, tale dotazione ricomprende gli effetti del comma 1 nonché delle abrogate disposizioni di cui ai commi 848 e 850 della legge n. 160/2019, ferma restando la finalità originaria del contributo di cui al comma 848.

 

Tra le funzioni fondamentali dei Comuni è stata compresa la funzione sociale, che il D.Lgs n. 216 del 2010 ha scorporato in due ambiti trattati separatamente dal punto di vista metodologico:

        il settore sociale al netto del servizio di Asili nido (servizi sociali) che include una molteplicità di prestazioni rivolte al territorio comunale e che interessano diverse fasce di utenza tra cui i minori, i giovani, gli anziani, le famiglie, i disabili, le persone dipendenti da alcol o droghe, le persone con problemi di salute mentale, gli immigrati e i nomadi, nonché gli adulti con disagio socio-economico;

        il settore asili nido che comprende il servizio rivolto alla prima infanzia a favore dei bambini con età compresa tra zero e due anni.

Preme qui ricordare che, oltre le risorse perequative inserite nel Fondo di solidarietà comunale ad opera dell’articolo 147 in esame, gli asili nido e i servizi sociali godono di altre importanti linee di finanziamento.

Gli asili nidi, istituiti in Italia nel 1971 come “servizi sociali di interesse pubblico” (legge n. 1044 del 1971), sono stati finanziati in un primo tempo attraverso le risorse stanziate dalla legge finanziaria 2007 per un Piano per lo Sviluppo del Sistema Territoriale dei Servizi Socio-educativi per la prima infanzia. Il Piano si proponeva di costruire una rete integrata, estesa, qualificata e differenziata in tutto il territorio nazionale, relativa agli asili nido, ai servizi integrativi e ai servizi innovativi nei luoghi di lavoro, volta a promuovere il benessere e lo sviluppo sociale ed educativo dei bambini, il sostegno del ruolo genitoriale, la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura tenendo conto della necessità di assicurare un adeguato livello di copertura della domanda dei servizi socio-educativi, stabilito nella misura media nazionale del 13% e, all'interno del sistema integrato di ciascuna Regione, in misura non inferiore al 6%.

Successivamente, la riforma della “Buona scuola” (legge n. 107 del 2015) ha sottratto gli asili nido dall’ambito assistenziale e ha integrato i servizi educativi per l’infanzia (zero/tre anni) e le scuole dell’infanzia (tre/sei anni) in un unico "Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni", disciplinato dal D. Lgs. n. 65 del 2017 che ha istituito un Fondo dedicato nel quale confluiscono le risorse del Piano di azione pluriennale indirizzate a:
a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione, messa in sicurezza, risparmio energetico di edifici pubblici che accolgono scuole e servizi per l’infanzia;
b) finanziamento di spese di gestione delle scuole e dei servizi educativi per l’infanzia, per abbassarne i costi per le famiglie e migliorarne l’offerta;
c) interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.

Il rapporto Nidi e servizi educativi per l’infanzia del giugno 2020, curato dal Dipartimento politiche per la famiglia e l’Istat, chiarisce come il tradizionale ruolo del nido d’infanzia come servizio assistenziale e di sostegno al lavoro femminile ha fatto sì che la diffusione dei servizi per la prima infanzia fosse guidata dal grado di sviluppo economico dei territori. Il risultato è una forte eterogeneità dell’offerta pubblica e privata sul territorio, dettagliatamente illustrata nel report, sulla quale si riflettono anche le scelte operate nel corso di decenni dalle amministrazioni regionali e comunali, che crea forti iniquità nelle opportunità di accesso a sfavore del Mezzogiorno. Nelle regioni meridionali i posti disponibili nei nidi e nei servizi integrativi pubblici e privati non raggiungono mediamente il 15% del potenziale bacino di utenza, costituito dai bambini fino a 3 anni di età, contro una media italiana del 24,7% (per la diffusione territoriale e i costi per l’utenza, si rinvia al Report Istat Offerta di asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia | anno educativo 2018/2019occorre in premessa ricordare che ). La carenza di investimenti pubblici e di spese correnti da parte dei Comuni è spesso associata ad una scarsa diffusione anche dei servizi privati. Il rapporto sottolinea inoltre come i contributi statali introdotti con la legge n. 232 del 2016, erogati a partire dal 2017 (“bonus nido”), hanno dato un impulso positivo allo sviluppo del sistema, contribuendo probabilmente all’aumento della domanda e dei tassi di utilizzo dei servizi registrati negli anni più recenti.

Per quanto riguarda i servizi sociali, occorre in premessa ricordare che l'assistenza sociale è realizzata attraverso un complesso di interventi nazionali, regionali e comunali, che rivestono le forme della prestazione economica e/o del servizio alla persona. A differenza di quanto avviene in campo sanitario, dove i Livelli essenziali di assistenza (LEA) indicano nel dettaglio le prestazioni erogate attraverso il Servizio sanitario nazionale, le politiche sociali sono interpretate diversamente a seconda della regione o perfino del comune di riferimento, anche perché le risorse per le politiche sociali provengono dal finanziamento plurimo dei tre livelli di governo (Stato, Regioni e Comuni), secondo dotazioni finanziarie presenti nei rispettivi bilanci.

I servizi sociali vengono dunque sostenuti a livello nazionale attraverso le risorse che affluiscono nei fondi dedicati alle politiche sociali (qui un approfondimento sui fondi rivolti al sociale).

Un loro specifico rafforzamento è stato previsto a partire dalla legge legge 33/2017 "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali", collegata alla legge di bilancio 2016, che ha istituito il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (c.d. Fondo povertà) e delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti l'introduzione di: una misura nazionale di contrasto alla povertà e dell'esclusione sociale e il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali.

Il D. Lgs. n. 147 del 2017, istitutivo del Reddito di inclusione, ha poi dedicato il  Capo IV al rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, inoltre all’interno del Fondo Povertà è stata prevista una ”Quota servizi” destinata al rafforzamento e alla programmazione degli interventi e dei servizi sociali indirizzati ai nuclei familiari beneficiari prima del Reddito di inclusione, poi del Reddito di cittadinanza

Successivamente, il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà ha inteso fornire indirizzi programmatici a livello nazionale per un rafforzamento dei servizi sociali. Inoltre, il Piano ha fornito le priorità per l’utilizzo delle risorse assegnate alla Quota servizi del Fondo povertà; priorità definite nella logica degli obiettivi di servizio, intesi come strumento per avviare il riconoscimento di livelli essenziali delle prestazioni a livello di servizi rivolti alla lotta alla povertà e all’inclusione, tenuto conto delle risorse disponibili.

La pubblicazione Istat, La spesa dei Comuni per i servizi sociali, del febbraio 2020, valuta, nel 2017, la spesa dei Comuni per i servizi sociali, al netto del contributo degli utenti e del Servizio Sanitario Nazionale, a circa 7 miliardi 234 milioni di euro, corrispondenti allo 0,41% del Pil nazionale (dati provvisori). La spesa di cui beneficia mediamente un abitante in un anno è pari a 119 euro a livello nazionale, con differenze territoriali molto ampie. La spesa sociale del Sud rimane molto inferiore rispetto al resto dell’Italia: 58 euro contro valori che superano i 115 euro annui in tutte le altre ripartizioni, toccando il massimo nel Nord-est con 172 euro.

 

 


 

Articolo 148
(Attuazione dell’Accordo tra il Governo e le autonomie speciali)

 

 

L’articolo 148, in attuazione dell’accordo del 5 novembre 2020 tra il Governo e le autonomie speciali, riduce di 100 milioni di euro il contributo alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per l’anno 2021, a titolo di compensazione della perdita di gettito a causa dell’emergenza COVID-19, (comma 1).

Stabilisce, inoltre, l’accantonamento, a decorrere dal 2021, della somma di 300 milioni di euro annui da impiegare per la revisione degli accordi bilaterali in materia finanziaria tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Sardegna e la Regione Sicilia, nonché per la sottoscrizione di un accordo quadro in materia finanziaria con le Autonomie speciali finalizzato al ristoro della perdita di gettito a causa dell’emergenza COVID-19, per l’anno 2022 (comma 2).

Infine, stabilisce che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con lo Stato le azioni necessarie affinché gli enti locali del proprio territorio si sottopongano alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard poste in essere dalla SOSE (comma 3).

 

L’articolo 148 attuazione all’accordo quadro tra il Governo e le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, sottoscritto il 5 novembre 2020, concernente le misure per assicurare l’espletamento delle rispettive funzioni istituzionali per l’anno 2021, in conseguenza della perdita di entrate connesse all’emergenza COVID-19.

 

Il comma 1 stabilisce che il ristoro della perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19 è attuato mediante riduzione del contribuito alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per l’anno 2021, di 100 milioni di euro. La somma è distribuita tra le autonomie speciali nella tabella inserita nella norma.

Anche in riferimento all’anno 2020 il ristoro della perdita di gettito per le autonomie speciali è avvenuto mediante riduzione del contribuito alla finanza pubblica stabilito dall’articolo 111, comma 2-bis, del decreto legge 34 del 2020, in attuazione dell’accordo quadro del 20 luglio 2020.

 

Si ricorda che il contributo alla finanza pubblica dovuto dalle autonomie speciali è stabilito dalla legge in attuazione di accordi bilaterali e per la regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e di Trento, contributo e disciplina dello stesso sono stabilite dallo Statuto (D.P.R. n. 670 del 1972) all'articolo 79.

 

Il contributo è determinato dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, come modificata e integrata dagli articoli 33-ter e 38-quater del decreto legge 34 del 2019) per le regioni Valle d'Aosta (commi 876-879 e 886-bis), Sicilia (commi 880-886-bis) e Friuli-Venezia Giulia (commi da 875-bis a 875-septies). Per questa regione, inoltre, la misura del concorso alla finanza pubblica è stata successivamente inserita nella norma di attuazione adottata con decreto legislativo 154 del 2019.

Per la regione Sardegna, la legge di bilancio 2020, in attuazione dell'accordo sottoscritto il 7 novembre 2019, determina il contributo alla finanza pubblica dovuto dalla regione per gli anni 2018, 2019 e a regime dal 2020 (legge 160 del 2019, commi 868-869).

Per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e di Trento, invece, il contributo e la disciplina dello stesso sono stabilite dallo Statuto (D.P.R. n. 670 del 1972) all'articolo 79, modificato da ultimo dalla legge di stabilità 2015 (comma 407 della legge 190 del 2014).

 

Il comma 2 stabilisce l’accantonamento di 300 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2021, per l’attuazione dei punti 9 e 10 dell’Accordo quadro tra il Governo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica, sancito in Conferenza Stato-Regioni del 20 luglio 2020 (di seguito “Accordo”).

La norma specifica che per l’anno 2021 la somma di 300 milioni è comprensiva dei 100 milioni destinati alla riduzione del contributo alla finanza pubblica per l'anno 2021 stabilito dal comma 1.

Il punto 9 dell’Accordo stabilisce che entro il 30 settembre 2020 siano rivisti gli accordi bilaterali in materia di finanza pubblica tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Sardegna, con particolare riferimento alla costituzione del tavolo tecnico politico per la condizione di insularità e la Regione Sicilia per la revisione delle norme di attuazione in materia finanziaria.

Il punto 10 dell’Accordo prevede la sottoscrizione, entro il 30 novembre 2020, di un Accordo quadro in materia finanziaria con le Autonomie speciali per l’anno 2021, analogo a quello del 20 luglio 2020, al fine di ristorare la perdita di gettito connessa all’emergenza Covid-19, previa individuazione della relativa copertura finanziaria.

 

Gli accordi bilaterali tra Stato e Regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia.

Con l’accordo sottoscritto il 25 febbraio 2019 sono stato definiti i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Friuli-Venezia Giulia in relazione al contributo regionale alla finanza pubblica ed alle competenze regionali in materia di tributi locali. I contenuti principali sono stati recepiti dai commi da 875-bis a 875-septies dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2019 (legge 145 del 2018), inseriti dall’art. 33-ter, commi 1-3, del decreto legge 34 del 2019. In relazione al concorso alla finanza pubblica, l’accordo è stato compiutamente recepito dalla norma di attuazione dello statuto speciale in materia di coordinamento della finanza pubblica, adottata con decreto legislativo 154 del 2019. La norma definisce il sistema integrato degli enti territoriali del Friuli-Venezia Giulia come l’insieme della regione, degli enti locali del proprio territorio e dei rispettivi enti strumentali e organismi interni (articolo 1). Con il metodo dell’accordo e nel rispetto del principio di leale collaborazione, devono essere regolati i rapporti finanziari tra Stato e sistema integrato, nonché disciplinata l’applicazione al sistema stesso delle norme statali di contenimento della spesa (articolo 2). I principi generali in materia di concorso alla finanza pubblica (articolo 3) si sostanziano nell’obbligo da parte degli enti che fanno parte del sistema integrato di mantenere i bilanci in equilibrio (secondo le disposizioni costituzionali) e di corrispondere un contributo in termini di saldo netto da finanziare, di durata provvisoria e preventivamente concordato con lo Stato. L’articolo 4 stabilisce la misura e le modalità di realizzazione del concorso alla finanza pubblica del sistema integrato regionale, riprendendo quando stabilito nell’accordo del 25 febbraio 2019.

 

L’ultimo accordo in materia di finanza pubblica tra il Governo e la regione Sardegna è stato siglato il 7 novembre 2019 ed è stato recepito con la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ai commi da 866 a 873. Il comma 867 recepisce il contenuto dell’accordo nella parte in cui si dichiara che attraverso le norme concordate sono attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 10 del 2018 nelle quali viene esplicitato il principio di leale collaborazione che regola i rapporti tra lo Stato e le autonomie speciali, nonché la sentenza n. 6 del 2019, con la quale la Corte ribadisce la necessità di arrivare ad una ridefinizione delle relazioni finanziarie tra lo Stato e la regione Sardegna. Viene inoltre citato anche il pronunciamento del Tribunale amministrativo (sentenza del TAR della Sardegna n. 194 del 2019) che interviene in quella che è stata definita la ‘vertenza entrate’, ossia il mancato adeguamento delle entrate erariali della regione alle modifiche statutarie che hanno attribuito alla regione, a decorrere dal 2010, i nove decimi dell’IVA e i sette decimi di tutte le entrate erariali dirette o indirette. Il richiamo a queste sentenze, perciò, significa che con le norme in esame le due parti ritengono concluso tale contenzioso. A conferma di ciò, la norma specifica che rimane invece aperta la questione della compensazione dei costi dell’insularità che verrà affrontata in apposita sede istituzionale, come stabilito al punto 10 dell’accordo. Il tavolo ‘tecnico-politico’, da istituire entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, dovrà ultimare i propri lavori entro il 30 giugno 2020 con la predisposizione di un testo di ‘accordo istituzionale’.

 

L’accordo tra il Governo e la Regione siciliana sottoscritto il 19 dicembre 2018 stabilisce il contributo della regione alla finanza pubblica a partire dall’anno 2018; disciplina nel dettaglio le possibilità e le modalità per lo Stato di modificare unilateralmente il contributo richiesto alla Regione ed attribuisce alla regione un contributo di 540 milioni da destinare ai liberi consorzi e città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole; è stato recepito con la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ai commi 880-886. Con tale accordo si intendono risolti i contenziosi ancora pendenti e la Regione si impegna a ritirare i ricorsi contro lo Stato pendenti dinnanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi in materia di finanza pubblica e a rinunciare agli effetti finanziari positivi derivanti da pronunce di accoglimento di ricorsi pendenti.

Il 15 maggio 2019 è stato sottoscritto un accordo integrativo dell’Accordo del 19 dicembre 2018 in relazione al sostegno agli enti di area vasta della regione: liberi consorzi e città metropolitane. I contenuti dell’accordo sono stati recepiti dall’art. 38-quater del decreto legge n. 34 del 2019, che dispone in deroga alla legislazione contabile per consentire agli enti di area vasta di utilizzare le risorse pubbliche e integra le norme della legge di bilancio 2019 sul concorso alla finanza pubblica della regione, al fine ridurre il contributo regionale alla finanza pubblica.

 

Il comma 3, infine, concerne le rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard necessari per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. La norma, in recepimento di quanto stabilito al punto 5 dell’Accordo, prevede che ciascuna autonomia speciale ponga in essere le azioni necessarie affinché gli enti locali del proprio territorio si sottopongano alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard poste in essere dalla SOSE[33], come anche stabilito dall’art. 31 del decreto legislativo n. 68 del 2011.

Il comma 3 del citato articolo 31, infatti, estende agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione, a fini esclusivamente conoscitivi e statistico-informativi, delle disposizioni relative alla raccolta dei dati, inerenti al processo di definizione dei fabbisogni standard.

 


 

Articolo 149
(Incremento risorse per investimenti degli enti territoriali)

 

 

L'articolo 149 reca una serie di disposizioni che intervengono su ambiti diversi. Il comma 1 modifica la disciplina dei contributi alle regioni ordinarie (recata dai commi 134-138 della legge di bilancio 2019), al fine precipuo di incrementare di 1 miliardo le risorse stanziate e di ampliare le finalità a cui sono destinate, prevedendo che possano essere utilizzate anche per l'acquisto di particolari forniture. Il comma 2 prevede che le risorse destinate dal comma 63 della legge di bilancio 2020 per l’edilizia scolastica di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale possono essere utilizzate anche per interventi di messa in sicurezza, nuova costruzione e cablaggio interno degli edifici stessi. Il comma 3 amplia la tipologia degli interventi che la Regione Sardegna può attuare con le risorse di cui al comma 871 della legge di bilancio 2020, prevedendo che le stesse possono essere destinate anche all’acquisto di particolari forniture.

 

Modifica della disciplina dei contributi per investimenti alle regioni ordinarie (comma 1)

Il comma 1 modifica la disciplina recata dai commi 134-138 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) al fine precipuo di incrementare di 1 miliardo le risorse stanziate e di ampliare le finalità a cui sono destinate, prevedendo che possano essere utilizzate anche per l'acquisto di forniture.

 

Il primo periodo del comma 134 della L. 145/2018, legge di bilancio 2019 (come riscritto dal comma 66 della L. 160/2019), assegna alle regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2034, contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 5,3 miliardi per gli anni successivi, poi ridotti a 3 miliardi dall’art. 39, comma 14-octies, del D.L. 162/2019 (c.d. proroga termini).

In base al disposto del secondo periodo del comma 134, gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla L. 145/2018 e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza Stato-Regioni.

In virtù della riduzione di risorse operata dal succitato comma 14-octies dell’art. 39 del “milleproroghe”, il successivo comma 14-novies ha provveduto alla riscrittura della tabella 1 al fine di operare le conseguenti modifiche al prospetto regionale di riparto dei contributi in questione.

Le risorse stanziate dal comma 134 sono in ultima istanza destinate soprattutto ai comuni: il comma 135 precisa infatti che i citati contributi sono assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio, entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento. Lo stesso comma 135 indica, nel dettaglio, le seguenti finalità che devono essere perseguite dai comuni nell’utilizzo dei contributi: messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale; messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni; messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti; progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili; infrastrutture sociali; bonifiche ambientali dei siti inquinati.

I commi 136-138 disciplinano invece le procedure da seguire per l’impiego delle risorse stanziate nonché per il monitoraggio degli investimenti e delle opere realizzate con tali risorse.

 

La lettera a) della disposizione in esame riscrive il comma 134 della L. 145/2018 al fine di:

§  inserire, tra le finalità a cui sono destinate le risorse, anche il finanziamento degli investimenti di cui alla lettera c) del comma 18 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, vale a dire l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
Si fa osservare che la norma fa erroneamente riferimento all’art. 18 (che non esiste) invece che al comma 18 dell’art. 3 della legge 350/2003.

§  incrementare di 1 miliardo di euro le risorse stanziate, prevedendo un aumento di 300 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e un aumento di 400 milioni per il 2024. La riscrittura in esame provvede inoltre a chiarire che i nuovi importi tengono già conto delle riduzioni operate dal decreto “milleproroghe” (v. supra).

 

La lettera b), in virtù del rifinanziamento operato dalla lettera a), provvede alla conseguente riscrittura della tabella 1 allegata alla L. 145/2018, che contiene il riparto regionale delle risorse. Il nuovo totale complessivo della tabella, relativo al periodo 2021-2034, è quindi pari a 4.279,5 milioni di euro.

 

La lettera c) provvede a integrare il comma 135 onde inserire la nuova finalità introdotta dalla precedente lettera a) – vale a dire l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale – nel novero delle finalità a cui devono tendere gli investimenti effettuati dai comuni con le risorse ad essi assegnate.

 

La lettera d) inserisce un nuovo comma 135-bis in base al quale:

§  le regioni, nell’atto di assegnazione del contributo ai comuni del proprio territorio, provvedono all’individuazione degli interventi oggetto di finanziamento attraverso il CUP;

§  i comuni beneficiari dei contributi, entro il 30 novembre dell’anno precedente al periodo di riferimento, provvedono alla classificazione, nel sistema di monitoraggio previsto dal comma 138 (che viene riscritto dalla successiva lettera g), sotto la voce “Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019”.

Si ricorda che l’art. 11 della L. 3/2003 prevede, a fini di monitoraggio degli investimenti pubblici, che “ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un ‘Codice unico di progetto’, che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE”. Nel sito internet del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica è disponibile una trattazione approfondita del CUP.

 

La lettera e) introduce un nuovo comma 136-bis che disciplina la procedura per la revoca dei contributi.

Viene infatti previsto che, nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori e/o delle forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di monitoraggio di cui al successivo comma 138, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso.

Le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere.

I comuni beneficiari della riassegnazione devono provvedere all’affidamento dei lavori entro il 15 dicembre di ciascun anno e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui al comma 138.

Nel caso di mancato rispetto del termine citato, verificato attraverso il sistema di monitoraggio di cui al successivo comma 138, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

 

La lettera f) modifica il comma 137, nella parte in cui prevede che le regioni effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto dei contributi, precisando che tale controllo dovrà essere svolto non solo sulle opere ma anche sulle forniture.

Si tratta di una disposizione conseguente alla modifica recata dalla lettera a) che consente di destinare i contributi anche all’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale, per cui il controllo a campione viene esteso anche su tali acquisti.

 

La lettera g) riscrive il comma 138 al fine di estendere il monitoraggio da parte dei comuni (che in base al testo vigente deve essere svolto, mediante il sistema di cui al d.lgs. 229/2011, per le sole opere pubbliche) anche alle forniture.

Viene altresì precisato che, nel caso di investimenti diretti, il monitoraggio sarà svolto dalle regioni.

Un’ulteriore modifica consiste nell’eliminazione della parte della disposizione che impone di classificare le opere sotto la voce “Contributo investimenti legge di bilancio 2019”, dato che tale disposizione, opportunamente modificata, viene ricollocata nel nuovo comma 135-bis dalla lettera d) del comma in esame.

Si fa notare che anche le modifiche operate dalla lettera in esame sono consequenziali a quelle recate dalle lettere precedenti.

 

Ampliamento delle finalità nell’utilizzo delle risorse per l’edilizia scolastica (comma 2)

Il comma 2 modifica il comma 63 dell’art. 1 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) – che ha autorizzato una serie di stanziamenti per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale – al fine di includere, tra gli interventi finanziabili, anche quelli di messa in sicurezza, di nuova costruzione e di cablaggio interno degli edifici scolastici.

Si ricorda che, per le finalità indicate, il comma 63 (come da ultimo riscritto dall’art. 48, comma 1, del D.L. 104/2020) autorizza, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2020, 215 milioni di euro per l'anno 2021, 625 milioni di euro per l'anno 2022, 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.

 

Ampliamento delle finalità nell’utilizzo delle risorse attribuite alla Sardegna (comma 3)

Il comma 3 amplia la tipologia degli interventi per spese di investimento che la Regione Sardegna può attuare con le risorse di cui all’art. 1, comma 871, della L. 160/2019, prevedendo che tali risorse possono essere destinate anche all’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico scientifiche, mezzi di trasporto ed altri beni mobili ad utilizzo pluriennale.

Si ricorda che il citato comma 871, in estrema sintesi, riconosce alla regione Sardegna un trasferimento di risorse aggiuntive per spese di investimento di complessivi euro 1.425,8 milioni per le spese di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e valorizzazione di strade, scuole, immobili di proprietà regionale, beni culturali ed archeologici ed aree contermini, nonché per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, inclusi ospedali e strutture destinate al servizio sanitario regionale, per il potenziamento delle residenze universitarie e delle strutture destinate a servizi connessi al diritto allo studio universitario e per l'integrazione dei fondi statali destinati ad opere di prevenzione idrauliche ed idrogeologiche da danni atmosferici. A tali possibili utilizzi, il comma in esame aggiunge l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico scientifiche, mezzi di trasporto ed altri beni mobili ad utilizzo pluriennale.

 


 

Articolo 150
(Fondo per la perequazione infrastrutturale)

 

 

L'articolo 150 prevede interventi volti ad assorbire il divario infrastrutturale tra le aree del Paese e a tal fine istituisce un fondo con una dotazione pari a 4,6 miliardi di euro.

 

Nello specifico, l'articolo novella l'art. 22  della legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione all'art. 119, quinto comma, della Costituzione,  sostituendo il comma 1 ed aggiungendo i commi da 1-bis a 1-sexies[34].

 

L'art.119, quinto comma, della Costituzione dispone in ordine a risorse statali aggiuntive (rispetto a quanto previsto nei primi quattro commi del medesimo articolo[35]) nei confronti degli enti territoriali e all'effettuazione da parte dello Stato di interventi speciali in favore di tali enti al fine di perseguire una o più delle seguenti finalità: promuovere sviluppo economico, coesione e solidarietà sociale, rimuovere gli squilibri economici e sociali, favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.

 

In luogo di operare specifiche novelle all'art.22, l'articolo in esame riscrive la disposizione, pur confermandone parte dell'impianto. Nell'esposizione che segue di segnaleranno gli aspetti innovativi rispetto alla disciplina vigente.

 

Con il comma 1 del novellando art.22, viene demandato ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di effettuare una ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti (nel testo vigente si prevede invece direttamente una ricognizione degli "interventi infrastrutturali", "in sede di prima applicazione" della disposizione). I DPCM sono adottati entro e non oltre il 30 giugno 2021, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro degli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale.

Non è contemplato alcun coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nel processo di adozione dei DPCM.

 

Al riguardo, parrebbe suscettibile di approfondimento tale mancato coinvolgimento, anche alla luce dei compiti che il novellando art.22 della legge n.42 del 2009 assegna alle regioni (v. infra) e alla previsione di un'intesa nell'ambito del sistema delle conferenze sui DPCM relativi all'individuazione delle infrastrutture per colare il gap infrastrutturale, nonché ai criteri per l'assegnazione dei finanziamenti e infine al riparto del fondo perequativo infrastrutturale (v. infra).

 

La finalità degli interventi perequativi è il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali. Tale riferimento ai territori intraregonali, ancorché potenzialmente desumibile dalla disciplina vigente, viene ora reso esplicito. La tipologia di perequazione perseguita va pertanto intesa non come volta a beneficiare esclusivamente le regioni con minore grado di sviluppo infrastrutturale, bensì come diretta a colmare eventuali divari strutturali riguardanti territori anche situati all'interno di regioni che, nelle restanti parti, siano adeguatamente dotate di capitale fisico.

 

Sono confermati gli ambiti oggetto della ricognizione, già previsti dalla norma in vigore: strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale[36], idrica, elettrica e digitale e di trasporto e distribuzione del gas.

Risulta invece innovativa la scelta di precisare che la ricognizione si avvale dei dati e delle informazioni forniti dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome.

Considerato che nell'ambito della ricognizione delle dotazioni infrastrutturali saranno verosimilmente censite anche strutture statali e di enti locali, la norma parrebbe doversi intendere nel senso che le regioni, per il tramite della Conferenza, siano tenute a trasmettere i dati delle strutture di propria competenza e che pertanto la ricognizione si avvalga "anche" (quindi non esclusivamente) del contributo della Conferenza delle regioni.

Ai medesimi DPCM è demandata altresì la definizione degli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi per le predette tipologie di infrastrutture.

 

Il comma 1-bis dell'art.22 della legge n.42 del 2009, che il comma 1 dell'articolo in commento intende introdurre, riguarda i parametri su cui la ricognizione va condotta. Esso riproduce i contenuti della disposizione vigente (di cui al comma 1, secondo periodo, dell'art.22 medesimo), anche se va rilevato che la stessa riguarda, come detto, la ricognizione degli interventi, non già delle dotazioni.

Ai fini della ricognizione, si terrà conto, in particolare:

a)   dell'estensione delle superfici territoriali;

b)  della valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno;

c)   del deficit infrastrutturale e del deficit di sviluppo;

d)  della densità della popolazione e della densità delle unità produttive;

e)   di particolari requisiti delle zone di montagna;

f)   delle carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;

g)  della specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

 

Ai sensi del comma 1-ter dell'art.22 della legge n.42/2009, risultante dall'articolo in esame, il coordinamento delle attività propedeutiche all’emanazione dei richiamati DPCM spetta al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro dallo stesso delegato, anche per il tramite della Struttura di missione Investitalia e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si ricorda che InvestItalia è una struttura di missione, istituita con il DPCM 15 febbraio 2019 (in attuazione dell'art.1, comma 162, della legge n.145 del 2018 - legge di bilancio 2019). Essa opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri per il coordinamento delle politiche del Governo e dell’indirizzo politico e amministrativo dei Ministri in materia di investimenti pubblici e privati.

Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica è disciplinato dagli articoli 2 e 20 del D.P.C.M. 1/10/2012 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri". È la struttura di supporto al Presidente in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale nonché di coordinamento delle politiche finalizzate allo sviluppo economico dei territori e delle aree urbane, finanziate con risorse ordinarie. Fra le principali funzioni vi è quella di segretariato del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

 

Trattandosi di strutture che operano già alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, quest'ultimo ha facoltà di avvalersi delle medesime già sulla base dell'ordinamento vigente.

 

In collaborazione con i Ministeri competenti, il Presidente (o il Ministro delegato), avvalendosi delle anzidette strutture, definisce gli schemi-tipo per la ricognizione e gli standard di riferimento.

In proposito, parrebbe opportuno specificare con quale atto debbano essere approvati tali schemi tipo.

 

Il comma 1-ter presenta contenuti innovativi rispetto alle disposizioni vigenti.

 

L'articolo in commento introduce un ulteriore comma (1-quater) all'art.22 della l.n.42/2009, contenente disposizioni non previste a legislazione vigente. Ai sensi di tale disposizione, è demandata ad ulteriori DPCM l'individuazione sia delle infrastrutture necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale, sia dei criteri di priorità per l’assegnazione dei finanziamenti.

Tali decreti sono adottati, entro sei mesi dalla richiamata ricognizione della dotazione infrastrutturale, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata.

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il “Fondo perequativo infrastrutturale” per il finanziamento delle infrastrutture necessarie ad assorbire il divario infrastrutturale. La relativa dotazione complessiva, pari a 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, è così ripartita: 100 milioni per l’anno 2022, 300 milioni per ciascuno degli anni 2023-2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028-2033.

Si stabilisce che al predetto Fondo non si applica l’articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016[37], il quale introduce, al fine di favorire il riequilibrio territoriale, un criterio di assegnazione preferenziale di risorse a favore degli interventi nei territori delle regioni del Mezzogiorno.

 

L’articolo 7-bis del citato D.L. n. 243 del 2016[38] detta un criterio di assegnazione differenziale dei finanziamenti per gli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna: il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti, da assegnare sull'intero territorio nazionale, per i quali non siano già individuati specifici criteri o indicatori di attribuzione, deve essere disposto anche in conformità all’obiettivo di destinare agli interventi nel Mezzogiorno un volume complessivo di stanziamenti in conto capitale proporzionale alla popolazione residente (ciò che comporta, di fatto, una riserva pari al 34% delle risorse complessive).

 

Ai sensi del comma 1-quinquies dell'art.22 della l.n.42/2009, risultante dall'articolo in esame, la ripartizione del Fondo perequativo infrastrutturale è effettuata con DPCM. La relativa adozione avviene su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro degli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell’economia e delle finanze e previa intesa in Conferenza Stato regioni. Con tale atto sono individuati gli interventi da realizzare, l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori e il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione.

Rispetto alla procedura prevista per l'adozione dei DPCM  di individuazione delle infrastrutture da realizzare e di fissazione dei criteri di priorità per l'assegnazione dei finanziamenti(si veda il comma 1-quater), si rilevano le seguenti differenze:  viene meno il concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, nonché l'intesa in sede di Conferenza unificata, che viene "sostituita" con l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. La relazione illustrativa al disegno di legge non si sofferma sulle ragioni di tali differenze procedurali.

 

Parrebbe in proposito suscettibile di approfondimento il mancato coinvolgimento in questa fase degli enti locali, tenuto conto che gli interventi infrastrutturali potranno riguardare territori infraregionali, di diretto interesse di comuni e enti di area vasta. 

 

L'articolo aggiunge infine il comma 1-sexies all'art.22 della l.n.42/2009, ai sensi del quale il monitoraggio della realizzazione degli interventi è effettuato attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229[39]. A tal fine si precisa che la classificazione degli interventi dovrà avvenire sotto la voce “Interventi per il recupero del deficit infrastrutturale legge di bilancio 2021”.

 

Il citato D.lgs. n. 229 contempla specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e per i soggetti, anche privati, che realizzano opere pubbliche.

 

Si segnala che i contenuti dell'articolo in esame sono frutto di condivisione con le regioni, secondo quanto previsto nell'accordo in materia di interventi strategici a favore delle regioni e delle province autonome, sancito in sede di Conferenza Stato-regioni lo scorso 5 novembre.

 

Ai sensi del punto n. 2 dell'accordo medesimo, le parti hanno concordato sulla necessità di effettuare una ricognizione delle dotazioni infrastrutturali statali esistenti e di individuare le infrastrutture necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali. Tali interventi verranno finanziati con le risorse stanziate sul “Fondo perequativo infrastrutturale”, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Nell'allegato n.1 al predetto accordo, è stato condiviso un testo normativo che prevede specifiche novelle all'art.22, sostanzialmente recepite nell'articolo in esame.

 


 

Articolo 151
(Rinvio del federalismo fiscale - STRALCIATO)

 

L’articolo 151 è stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.


 

Articolo 152
(Regioni TPL Scuola -
Incremento risorse per il trasporto pubblico locale)

 

 

L’articolo 152 finanzia i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, istituendo un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

 

In dettaglio il comma 1 istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a consentire l’erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti.

Il finanziamento è destinato a fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal DPCM in vigore all’atto dell’emanazione del decreto ministeriale di attuazione previsto dal secondo periodo del comma 1.

 

Si ricorda che le Linee guida sul trasporto pubblico, di cui all’Allegato 15 del DPCM 3 novembre 2020, prevedono tra le misure di sistema, che i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale “dichiarati indispensabili dagli Enti di governo del trasporto pubblico locale in ciascuna Regione per assicurare il servizio con l'avvio dell'anno scolastico, sulla base di un piano che tenga conto del numero di utenti e degli orari di ingresso e di uscita dagli istituti scolastici, sono considerati come essenziali anche ai fini del finanziamento a carico di un fondo straordinario ovvero del fondo nazionale TPL di cui alla Legge 228/2012 e successive modificazioni, per le Regioni a Statuto Ordinario, e di un fondo straordinario per le Regioni a Statuto Speciale e le Province autonome. In tale contesto il Governo provvederà a stanziare nella legge di bilancio per per l'anno 2021 risorse per 200 milioni di euro per le Regioni e per 150 milioni di euro per le province e i comuni. Le risorse già stanziate a favore delle Regioni per i mancati introiti delle aziende di trasporto pubblico, conseguenti alla ridotta capacità di riempimento prevista dalle disposizioni vigenti, e per gli enti locali per la riduzione delle entrate di cui al decreto legge n. 104 del 2020, potranno essere a seguito di apposita modifica normativa utilizzate anche per i servizi aggiuntivi. Il Governo, a consuntivo, al netto dell'aumento delle entrate da bigliettazione per la maggiore capienza prevista dalle presenti linee guida, verificherà la necessità di riconoscere le eventuali ulteriori risorse.”

Nella seduta del 5 novembre 2020 della Conferenza Stato-Regioni (Repertorio atti n.  187/CSR  del 5 novembre 2020), è stato raggiunto un accordo in materia di interventi strategici a favore delle Regioni e delle Province autonome, in considerazione dell’articolo 111 del decreto-legge n. 34/2020, modificato dall’articolo 41 del decreto legge n. 104/2020, che ha istituito il “Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome” per garantire alle regioni e alle province autonome il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 e in attuazione degli accordi sanciti in sede di Conferenza in data 20 luglio 2020. L’accordo prevede tra l’altro (punto 7), che lo Stato, le Regioni e le Province autonome, in considerazione dell’impegno del Governo assunto in sede di Conferenza unificata del 31 agosto 2020, concordano di prevedere uno specifico finanziamento per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ritenuti indispensabili per la prosecuzione dell'anno scolastico. Inoltre (punto 1) le Regioni a statuto ordinario concordano con lo Stato la necessità di realizzare opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di adottare misure opportune in materia di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti. A tal fine, si prevede l’assegnazione alla Regioni ordinarie di ulteriori contributi (indicati in Allegato 1) per investimenti per il periodo 2021-2034 (di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

 

Un finanziamento analogo a quello in commento è disposto a favore dei comuni dall’articolo 146 del presente disegno di legge, alla cui scheda di lettura si rinvia per approfondimenti.

 

Il secondo periodo del comma 1 rinvia l’assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ad un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa, in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. La ripartizione delle risorse avverrà secondo i criteri stabiliti ai sensi del decreto previsto dal comma 1-bis dell’articolo 44 del decreto-legge n. 104/2020.

Si tratta della disposizione che ha autorizzato le regioni e le province autonome all'attivazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nei limiti del 50 per cento delle risorse ad essa attribuibili applicando alla spesa di 300 milioni autorizzata dal comma 1, le stesse percentuali di ripartizione previste dal Decreto interministeriale dell'11 agosto 2020 n. 340 adottato in attuazione dell'articolo 200, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020.

Articolo 153
(
Concorso statale all’esercizio della funzione regionale in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni)

 

 

L'articolo 153 prevede l’istituzione di un fondo con dotazione di 50 milioni per l’anno 2021 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo di disporre il concorso dello Stato agli oneri sostenuti dalle regioni per l’esercizio della funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni, con successivo riparto del contributo regionale in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.

 

Il comma 1 dispone l’istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un nuovo fondo con una dotazione prevista di 50 milioni per il 2021 allo scopo di prevedere il concorso dello Stato agli oneri sostenuti dalle regioni per l’esercizio della funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni.

Tali indennizzi – si ricorda – sono previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 e la corrispondente funzione di concessione i soggetti beneficiari, come da essa individuati, è stata trasferita alle Regioni in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112, facendo rientrare perciò tale funzione nella piena competenza regionale. Detto decreto, attuando la delega prevista dal Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 in relazione al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, ai sensi dell’art. 123, comma 1, del medesimo decreto, ha peraltro disposto, con riferimento al contenzioso relativo alla concessione degli indennizzi in esame, la conservazione in capo allo Stato delle funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da tali complicanze di tipo irreversibile.

La norma in esame prevede inoltre che il riparto del contributo in questione dovrà avvenire in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni, entro il termine di scadenza del 28 febbraio 2021.

In proposito si segnala che in base all’Accordo raggiunto in Conferenza Stato-regioni in materia di interventi strategici a favore delle Regioni e delle Province autonome (v. Repertorio atti n.  187/CSR  del 5 novembre 2020)  lo Stato si è impegnato a concorrere per 50 milioni di euro per l’anno 2021 all’onere sostenuto dalle regioni per l’esercizio della sopra illustrata funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti beneficiari certificati come danneggiati dai trattamenti sanitari in questione.

 

Sugli stanziamenti relativi al ripiano delle somme da parte dello Stato dovute per la rivalutazione delle indennità integrative di alcuni indennizzi per vaccinazioni obbligatorie e altri trattamenti sanitari si veda la scheda di lettura dell’articolo 78 del presente Dossier.


 

Articolo 154, commi 1 e 2, e 6-10
(Incremento del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali)

 

 

L’articolo 154, al comma 1, incrementa di 500 milioni di euro la dotazione del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, istituito dal D.L. n. 34/2020 per assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui 450 milioni in favore dei comuni e 50 milioni in favore delle città metropolitane e delle province.

Il riparto delle risorse integrative del fondo sarà effettuato in due fasi ed è demandato a due distinti decreti del Ministro dell’interno, da adottare il primo entro il 28 febbraio 2021 ed il secondo entro il 30 giugno 2021. Il primo riparto dovrà avvenire sulla base di criteri e modalità che tengano conto delle risultanze dell’apposito tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze; il secondo riparto dovrà tenere conto anche delle risultanze della certificazione per l’anno 2020 che sarà inviata al MEF dagli enti per via telematica entro il termine perentorio del 30 aprile 2021.

Il comma 2 vincola le risorse aggiuntive del Fondo alla esclusiva finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate.

I successivi commi 6-8 sono volti a definire la procedura per la verifica della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nell’anno 2021 e dell’andamento delle spese dei singoli enti locali beneficiari delle predette risorse incrementali del Fondo, prevedendo a tal fine la trasmissione da parte degli enti locali di una apposita certificazione telematica attestante la perdita di gettito riconducibile esclusivamente all’emergenza Covid-19 e introducendo sanzioni in caso di mancata trasmissione della certificazione entro i termini previsti.

I commi 9 e 10 recano il rinvio di alcuni termini previsti dai decreti legge n. 34 e n.104 del 2020. In particolare, si prevede il rinvio dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021 del termine per l’invio della certificazione concernente la perdita di gettito dell’esercizio 2020 ai fini dell’assegnazione delle risorse del Fondo stanziate dall’art. 39, commi 2 e 3, del D.L. n. 104/2020, (comma 9, lett. a); la ridefinizione della sanzione finanziaria prevista per gli enti locali che non trasmettono la predetta certificazione entro il nuovo termine del 31 maggio 2021 (comma 9, lett. b); il rinvio di 1 anno, dal 30 giugno 2021 al 30 giugno 2022, del termine entro cui è effettuata la verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell’andamento delle spese, ai fini del conguaglio delle somme originariamente attribuite.

 

 

Il comma 1 dispone un incremento di 500 milioni di euro per l’anno 2020 della dotazione del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali - istituito dall’articolo 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio) e successivamente rifinanziato dall’articolo 39 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. decreto agosto) - finalizzato a garantire agli enti locali un ulteriore ristoro della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica di COVID-19.

Le risorse sono assegnate per 450 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore di province e città metropolitane.

 

Il riparto delle risorse integrative del fondo è effettuato in due trances, mediante due distinti decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali:

§  un primo decreto, da adottare entro il 28 febbraio 2021, per il riparto di 200 milioni di euro per i comuni e di 20 milioni di euro per le città metropolitane e province, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori dell’apposito tavolo tecnico già istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze con D.M. 29 maggio 2020;

§  un secondo decreto, da adottare entro il 30 giugno 2021, per il riparto di 250 milioni per i comuni e di 30 milioni di euro per le città metropolitane e province, sulla base di criteri e modalità che tengano conto, oltre che dei lavori del suddetto tavolo tecnico, anche delle risultanze della certificazione che sarà inviata al MEF dagli enti per via telematica entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, finalizzata da attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all’emergenza Covid-19 e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell’ente.

Si rammenta che, il comma 2 dell’articolo 39 del D.L. n. 104/2020 dispone l’obbligo per gli enti locali beneficiari del Fondo di inviare al MEF - Ragioneria generale dello Stato - per via telematica[40], una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, necessaria ad attestare che la perdita di gettito sia dovuta esclusivamente all’emergenza Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all’emergenza. Il modello e le modalità della certificazione sono stati definiti con D.M. economia 3 novembre 2020, n. 212342, di concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

 

Il Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali è stato istituito dal D.L. n. 34 del 2020 (articolo 106, commi 1-3), con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020, al fine di assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, destinato nella misura di 3 miliardi in favore dei comuni e di 0,5 miliardi in favore di province e città metropolitane.

Il riparto del fondo è effettuato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze e previa intesa in Conferenza stato-città ed autonomie locali, sulla base degli effetti determinati dall'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate (calcolate al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo a ristoro delle predette minori entrate e delle maggiori spese), come valutati da un apposito Tavolo tecnico, istituito presso il Ministero dell’economia con il compito di monitorare gli effetti dell’emergenza Covid-19 sulle tenuta delle entrate locali e sull’espletamento delle funzioni fondamentali (comma 2 dell’art. 106, D.L. n. 34/2020).

Il Tavolo tecnico è stato istituito con D.M. economia 29 maggio 2020. Esso è composto da: due rappresentanti del Ministero dell’economia, due rappresentanti del Ministero dell’interno, due rappresentanti dell’ANCI, un rappresentante dell’UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, e si avvale del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.

I criteri e le modalità di riparto della dotazione del Fondo per i due comparti dei comuni e delle province e città metropolitane sono stati definiti con il D.M. interno del 16 luglio 2020[41]cfr. Allegato A per il comparto comuni e Allegato B per il comparto province e città metropolitane - a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 luglio 2020.

La ripartizione dei 3,5 miliardi del Fondo tra i singoli enti beneficiari di ciascun comparto è stata effettuata con il successivo Decreto del direttore centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 24 luglio 2020[42].

L’articolo 106, co. 1, prevede una verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell’andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, ai fini dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite.

La dotazione del Fondo è stata successivamente integrata di 1,67 miliardi di euro per l’anno 2020, di cui 1,22 miliardi in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane, dall’articolo 39, comma 1, del D.L. n. 104/2020 (c.d. decreto agosto). Per il riparto di questa dotazione aggiuntiva è prevista l’emanazione di un ulteriore decreto del Ministro dell’interno da adottare entro il 20 novembre 2020, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori in itinere del Tavolo tecnico, nonché del riparto delle risorse iniziali del Fondo già effettuato con il decreto del Ministero dell’interno 24 luglio 2020.

Ai fini della verifica della perdita di gettito delle entrate locali connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell’andamento delle spese dei singoli enti locali, è stato previsto l’obbligo per gli enti locali beneficiari di inviare per via telematica al MEF una certificazione entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, volta ad attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all’emergenza Covid-19, e non anche a fattori diversi.

E’ inoltre prevista una sanzione di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il suddetto termine del 30 aprile 2021, consistente in una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale) o del fondo di solidarietà comunale. Le suddette riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione nel caso di invio tardivo della certificazione. Le certificazioni saranno tenute in conto ai fini della verifica a consuntivo da effettuare entro il 30 giugno 2021, come previsto dall’art. 106, co. 1, del D.L. n. 34/2020. Tale termine è stato rinviato al 30 giugno 2022 dal comma 10 dell’articolo in esame (cfr. ultra).

Con il D.M. interno dell’11 novembre 2020 è stato effettuato il riparto di un acconto di 500 milioni di euro, di cui 400 milioni a favore dei comuni e 100 milioni a favore delle province e città metropolitane, delle risorse incrementali del Fondo previste dall’art. 39, co. 1, del D.L. n. 104/2020.

 

Il comma 2 vincola le risorse aggiuntive del Fondo di cui all’articolo in esame – così come quelle dell’analogo fondo costituito per assicurare l’esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome, di cui all’articolo 111, comma 1, del D.L. n. 34/2020 - alle finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell’art. 109, comma 1-ter, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, né sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Le eventuali risorse ricevute in eccesso, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.

 

Si rammenta che l’articolo 109 del D.L. n. 18/2020 attribuisce alle regioni e agli enti locali, per il 2020, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti (art. 42, co. 6 del D.Lgs. n. 118/2011 per le regioni, e art. 187, co. 2, del TUEL per gli enti locali).

Ai sensi del comma 1-ter, Regioni ed enti locali sono altresì autorizzate, con l'approvazione del rendiconto 2019, allo svincolo di determinate quote di avanzo di amministrazione vincolato, individuate in relazione ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, a condizione che queste ultime non siano gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e che non si tratti di somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Gli enti sono tenuti ad informare l'amministrazione statale che ha erogato le somme e, successivamente, ad impiegare le risorse così svincolate per interventi volti ad attenuare la crisi del sistema economico regionale derivante dagli effetti, diretti e indiretti, dell'epidemia in corso.

I richiamati commi 897 e 898 della legge n. 145/2018 consentono l’applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del risultato di amministrazione complessivo come risultante dal relativo prospetto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, in particolare dalla lettera A) del prospetto. La quota del risultato di amministrazione come sopra definita è applicata al bilancio di previsione al netto della quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità. È quindi incrementata dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Il comma 898 disciplina, particolare, il caso in cui l’importo riportato alla lettera A) del prospetto del risultato di amministrazione risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazioni di liquidità. In tal caso gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

 

I successivi commi 6-8 sono volti a specificare la procedura per la verifica della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell’andamento delle spese dei singoli enti locali beneficiari delle risorse incrementali del Fondo, stanziate dall’articolo in esame.

In particolare, il comma 6 dispone l’obbligo per gli enti locali beneficiari di inviare per via telematica[43] al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022.

La certificazione è finalizzata ad attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all’emergenza Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome di ciascun ente locale o della regione o provincia autonoma in cui insiste il suo territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale.

La certificazione deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria. Il modello e le modalità della certificazione saranno definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2021.

Per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia-Giulia, Valle d’Aosta e province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, gli obblighi di certificazione sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome.

 

Il comma 7 introduce una sanzione di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, consistente in una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale) o del fondo di solidarietà comunale, da acquisire al bilancio dello Stato in tre annualità a decorrere dall’anno 2023.

In particolare, la riduzione applicata è commisurata all’80 per cento delle risorse attribuite ai sensi del comma 1, per gli enti che presentano la certificazione entro il 30 giugno 2022; al 90 per cento per gli enti che presentano la certificazione tra il 1° e il 31 luglio 2022 e al 100 per cento delle risorse attribuite per gli enti che trasmettono la certificazione oltre il 31 luglio 2022 o non la trasmettono affatto.

A seguito dell’invio invio tardivo della certificazione, le suddette riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione.

In caso di incapienza delle risorse sui suddetti fondi, la norma richiama l’operatività delle procedure di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

 

Si rammenta che i citati commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il recupero integrale delle somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell’interno a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso (comma 128). In caso di incapienza, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme dovute a valere sul gettito IMU per i comuni e dell’imposta RC auto per le province, salvo obbligo di versamento delle somme risultanti ulteriormente incapienti (comma 129).

 

Il comma 8 stabilisce il termine del 30 giugno 2022 per la verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell’andamento delle spese nel 2021 dei comuni, delle province e delle città metropolitane, tenendo conto delle predette certificazioni.

 

I commi 9 e 10 dispongono il rinvio di alcuni termini previsti dai decreti legge n. 34 e 104 del 2020 relativi alla disciplina del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali.

In particolare, il comma 9 prevede:

§  il rinvio del termine previsto per la certificazione concernente la perdita di gettito dell’esercizio 2020 dei comuni, province e città metropolitane, ai fini dell’assegnazione delle risorse stanziate dall’articolo 39, commi 2 e 3, del D.L. n. 104/2020, dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021 (comma 9, lett. a);

§  la ridefinizione della sanzione finanziaria prevista, dall’art. 39, co. 3, del D.L. n. 104, per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il nuovo termine del 31 maggio 2021. A tal fine si dispone una riduzione progressiva del fondo di solidarietà comunale ovvero del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale (o dei trasferimenti spettanti compensativi alle province delle regioni a statuto speciale) nella misurea dell’80 per cento delle risorse attribuite in caso di presentazione tardiva entro il 30 giugno 2021, del 90 per cento in caso di presentazione entro il periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021, ovvero del 100 per cento dell’importo delle risorse attribuite, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione entro la data del 31 luglio 2021. Tali riduzioni si applicano in tre annualità a decorrere dall’anno 2022.

 

Il comma 10, infine, rinvia di 1 anno, dal 30 giugno 2021 al 30 giugno 2022, il termine – previsto dall’art. 106, comma 1, del D.L. n. 34/2020 - entro cui è effettuata la verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell’andamento delle spese, ai fini della regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite.

Ciò anche in considerazione del fatto che - si precisa nella relazione illustrativa - nel 2021 gli enti possono utilizzare per la copertura delle perdite di gettito 2021 i maggiori ristori 2020.


 

Articolo 154, commi 3-5
(Disciplina del fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni)

 

 

I commi da 2 a 5 dell’articolo 154 riguardano il Fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome, istituito e finanziato dall’art. 111 del decreto legge 34 del 2020.

Il comma 2 vincola le risorse del Fondo (e le risorse Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali) alla esclusiva finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate.

I commi 3 e 4 disciplinano la quantificazione delle effettive minori entrate registrate nel 2021, rispettivamente, per le regioni a statuto speciale e le province autonome e per le regioni a statuto ordinario.

Il comma 5 modifica le modalità per la riacquisizione al bilancio dello Stato delle risorse attribuite alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all’evasione, al fine di semplificare la procedura e posticiparla di un anno, dal 2021 al 2022.

 

Il Fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome[44] è stato istituito con l’art. 111 del decreto legge n. 34 del 2020, come modificato dall’art. 41, comma 1, del decreto legge n. 104 del 2020, a seguito dei due accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni il 20 luglio 2020: uno con le regioni a statuto ordinario (rep. atti. n.114 CSR) e uno con le regioni a statuto speciale e le province autonome (rep. atti. n.115 CSR).

Il Fondo è destinato a compensare la perdita di entrate tributarie connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato, ed ha una dotazione complessiva di 4.300 milioni di euro per il 2020, di cui di cui 1.700 milioni di euro a favore delle regioni a statuto ordinario e 2.600 milioni di euro a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Il citato articolo 111 del decreto legge 34/2020 ripartisce il Fondo tra le regioni e le province autonome.

Per le regioni a statuto speciale e le province autonome, in attuazione dell’accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 20 luglio 2020 (rep. atti. n.115 CSR), il comma 2-bis stabilisce che il ristoro della perdita di gettito conseguente agli effetti negativi derivanti dall'emergenza sanitaria dei suddetti enti è effettuato in quota parte (per circa 2,4 miliardi di euro) mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 e in quota parte mediante trasferimenti diretti dal Fondo (per un importo pari a circa 196 milioni di euro), alle tre autonomie interessate (Sardegna e le due province autonome); la tabella inserita nella norma riporta le quote di spettanza di ciascuna autonomia. Il comma 2-ter, per la regione Trentino Altro Adige, stabilisce che rimane fermo l'importo del concorso alla finanza pubblica previsto dalla legislazione vigente (art.1, comma 407, della legge n.190 del 2914).

Per le regioni a statuto ordinario in attuazione dell’accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 20 luglio 2020 (rep. atti. n.114 CSR) il comma 2-quinques determina, nella allegata tabella, le quote del fondo di spettanza di ciascuna regione.

Il comma 2-sexsies detta le norme per la contabilizzazione dei trasferimenti alle tre autonomie ed alle regioni a statuto ordinario.

 

Il comma 2 concerne i due Fondi: quello per l’esercizio delle funzioni degli enti locali (di cui al comma 1 dell’art. 154 del presente disegno di legge) e quello per l’esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome. La norma vincola le rispettive risorse alla esclusiva finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate. Le eventuali risorse ricevute in eccesso, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato (si veda a riguardo la scheda di lettura dell’articolo 154, co. 1-2, e 6-10, nel presente dossier).

 

Il comma 3 disciplina, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, la quantificazione delle effettive minori entrate registrate nel 2021. La norma stabilisce che nel 2023 sarà determinato l’importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2021 in rapporto alla media delle spettanze quantificate per il triennio 2017-2019, ai sensi dei rispettivi statuti e tenendo conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza COVID-19.

Si rammenta che in relazione alla verifica delle minori entrate per l’esercizio 2020, ha già disposto in modo identico il comma 2-quater del citato articolo 111 del decreto legge 34. Nel 2022, infatti dovrà essere determinato l’importo delle minori entrate per l’esercizio 2020 in relazione alla media delle spettanze del triennio 2017-2019.

 

Il comma 4 stabilisce che entro il 30 giugno 2022 è determinato l’importo dell’effettivo minore gettito registrato nell’esercizio 2021 dalle Regioni a statuto ordinario, tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori.

In relazione alla verifica delle minori entrate per l’esercizio 2020, il comma 2-septies del citato art. 111 del decreto legge 34/2020 stabilisce che dovrà essere determinato entro il 30 giugno 2021.

 

Il comma 5 novella i commi 2-octies e 2-novies del citato articolo 111 del decreto legge n. 34 del 2020, al fine di modificare le modalità per la riacquisizione al bilancio dello Stato delle risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020, a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all’evasione fiscale ed incluse nel Fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni (e quindi nelle quote riportate nella tabella allegata al comma 2-quinques del citato art. 111, che ripartisce il fondo tra le regioni).

Nello specifico si tratta delle risorse, complessivamente pari a 950.751.551 euro, riferite alla lotta all’evasione fiscale in relazione ai tre tributi di spettanza delle regioni (IRAP, addizionale IRPEF e tassa automobilistica), che dovranno essere riacquisite al bilancio delle Stato nel momento in cui verranno progressivamente recuperate dall’Agenzia delle entrate.

 

Le modifiche introdotte dai commi in esame semplificano la procedura di riacquisizione al bilancio dello Stato delle citate risorse e la posticipano di un anno, dal 2021 al 2022.

In particolare il comma 2-octies, come modificato dalla norma in esame, prevede che le suddette risorse sono riacquisite al bilancio dello Stato per un importo annuo almeno pari a 50 milioni di euro, fino alla concorrenza dell’importo complessivo.

Il comma 2-nonies, come modificato dalla norma in esame, determina la quota di competenza di ciascuna regione a statuto ordinario nella Tabella 1 in calce al comma in esame e stabilisce le modalità di versamento degli importi. Ciascuna regione, a decorrere dal 2022 e fino alla concorrenza della propria quota indicata nella citata Tabella 1, provvede a versare al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il maggiore valore tra gli importi di cui alla tabella 1 e l’ammontare delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione incassate nell’anno precedente rispetto alla media delle entrate riscosse da ciascuna regione nel triennio 2017-2019 relative all’attività di accertamento e recupero per lotta all’evasione con riferimento ai tre tributi regionali. La norma prevede inoltre che la media di cui sopra venga determinata dalla Ragioneria Generale dello Stato sulla base dei rendiconti delle regioni, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Viene infine previsto che, in caso di mancato versamento alla scadenza di ciascun anno si procede al recupero della somma dovuta a valere sulle somme depositate a qualsiasi titolo nei conti regionali presso la tesoreria statale.

 

La disciplina vigente stabilisce, al comma 2-octies, che la riacquisizione al bilancio dello Stato avviene, decorrere dal 2021, tenendo conto delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione (in riferimento all’IRAP, all’addizionale IRPEF ed alla tassa automobilistica) incassate annualmente dalla Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate rispetto alla media delle entrate riscosse da ciascuna regione negli anni 2017-2019. Tale media è determinata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sulla base dei rendiconti di ciascuna regione, sentita la Conferenza Stato regioni. È compito della Struttura di gestione effettuare il versamento allo Stato dei maggiori incassi e darne comunicazione (entro il 30 aprile di ciascun anno) alle regioni e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Qualora il versamento sia, per una data regione, inferiore all'importo cui essa è tenuta alla differenza provvede la medesima regione, mediante versamento al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il comma 2-novies stabilisce che entro il 30 aprile 2021 vengono effettuati - previa intesa in Conferenza permanente Stato regioni - sia il riparto fra le regioni dell'importo complessivo delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione sia il riparto dell'importo minimo complessivo, pari a 50 milioni di euro, che, con cadenza annuale, deve essere riacquisito al bilancio dello Stato, fino a concorrenza del predetto importo di 950 milioni di euro.

 

Rimane invariata la disposizione recata dal comma 2-decies del citato articolo 111 del DL n.34/2020, secondo cui i versamenti delle regioni al bilancio dello Stato sono effettuati al titolo 1 della spesa, come trasferimenti a ministeri (U.1.04.01.01.001).

 


 

Articolo 155
(Imposta locale sul consumo a Campione d’Italia)

 

 

L’articolo 155 integra la disciplina dell’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI), per escludere dall’applicazione della stessa le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento, nonché le prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni.

 

 

L’articolo 155 in esame integra la disciplina dell’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI), istituita dai commi 559-568 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019).

 

In sintesi l’ILCCI si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi e alle importazioni effettuate nel territorio del Comune per il consumo finale, nonché all’introduzione di beni provenienti dal territorio dell’Unione europea; è considerato consumatore finale chi effettua acquisti di beni e servizi per finalità diverse dall’esercizio di impresa, arti o professioni, nonché chi effettua operazioni escluse dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in conformità alla legge federale svizzera. Soggetto attivo dell’imposta è il comune di Campione d’Italia, mentre il soggetto passivo è chi nel territorio del Comune effettua, nell’esercizio di impresa, arti o professioni, forniture di beni e prestazioni di servizi, nonché i consumatori finali che effettuano importazioni nel territorio del Comune. L’imposta colpisce le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali.

La base imponibile corrisponde all’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi secondo le condizioni contrattuali Le aliquote dell’imposta si applicano in misura pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l’imposta sul valore aggiunto.

Al riguardo si ricorda che in Svizzera la maggior parte delle merci e delle prestazioni di servizi soggiace a un’aliquota ordinaria dell’imposta sul valore aggiunto del 7,7 per cento; soggiacciono ad aliquota ridotta del 2,5 per cento alcuni beni di uso quotidiano, quali generi alimentari, bevande analcoliche, libri, giornali, riviste, medicinali;  il pernottamento in albergo (colazione inclusa) soggiace a un’aliquota speciale del 3,7 per cento. Si rinvia al sito istituzionale della Federazione Svizzera per approfondimenti sull’IVA.

In attesa dell’emenazione della disciplina secondaria (decreto del MEF con indicazione, tra l’altro, delle operazioni esenti ed escluse in conformità alla legge federale svizzera; dei termini, delle modalità di versamento, delle modalità di dichiarazione, accertamento e riscossione dell’imposta), il Ministero dell’economia e delle finanze ha emanato specifiche linee guida sull’applicazione dell’ILCCI, la cui decorrenza è fissata al 1° gennaio 2020 (più precisamente, essa si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2020).

 

Con una prima modifica (comma 1, lettera a)) le norme in esame integrano la disciplina sui presupposti di territorialità dell’imposta (comma 562 della legge di bilancio 2020).

Le norme vigenti dispongono che le forniture di beni si considerano effettuate a Campione d’Italia se il bene al momento della consegna o della messa a disposizione si trova nel territorio del Comune; le prestazioni di servizi si considerano effettuate a Campione d’Italia se sono rese nell’esercizio d’impresa, arti e professioni da soggetti che hanno la sede dell’attività economica nel territorio di Campione d’Italia. Si considerano territorialmente rilevanti, secondo criteri di territorialità analoghi a quelli stabiliti dalla legge della federazione svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto, le prestazioni rese nell’esercizio d’impresa, arti e professioni non aventi sede nel territorio di Campione d’Italia. Viene poi prevista una specifica disciplina applicabile alle prestazioni di servizi relative a immobili ubicati a Campione d’Italia, per le quali la base imponibile è costituita dal solo costo del materiale impiegato.

 

Le disposizioni in commento anzitutto recano specifiche regole per le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento: esse non si considerano effettuate nel Comune e, dunque, non sono assoggettate a imposta.

 

La lettera b) del comma 1 in esame effettua una correzione formale al terzo periodo del comma 562, e la lettera c) esclude dall’imposta le prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni, chiarendo che esse non si considerano effettuate a Campione d’Italia.

La relazione illustrativa al disegno di legge chiarisce che le disposizioni introdotte hanno il fine di mantenere inalterato, rispetto al 2019, il livello di tassazione di tali servizi.

 

I commi 559-580 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), anche in considerazione dell’inclusione dell’ente nel territorio doganale europeo e nell’ambito territoriale di operatività della disciplina armonizzata delle accise, hanno introdotto una serie di disposizioni concernenti Campione d’Italia.

I commi da 559 a 568 hanno disciplinato una nuova imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI) , sulle forniture di beni, prestazioni di servizi e importazioni effettuate nel territorio del Comune per il consumo finale, con aliquote IVA allineate a quelle svizzere. Viene assoggettata a tale imposta anche l’introduzione di beni provenienti dal territorio dell’Unione europea.  Con norma di rango secondario sono stabilite le franchigie applicabili alle importazioni dall’UE soggette a imposta e i casi di esonero dall’obbligo dichiarativo.

Non si applicano ai residenti a Campione d’Italia le restrizioni in tema di franchigie doganali, IVA e accise che sono, invece, ordinariamente previste per i residenti nelle zone di frontiera. Per i residenti a Campione d’Italia si affida la determinazione di tali soglie alle norme di rango secondario, in coerenza con la normativa vigente in materia di franchigie doganali UE.

Viene poi chiarito che Campione d’Italia e le acque territoriali del lago di Lugano sono incluse nell’ambito di applicazione della disciplina sulle accise e nel territorio doganale (commi 569-572).

Sono previste agevolazioni IRPEF, IRES e IRAP per i soggetti residenti a Campione d’Italia, che consistono nella riduzione a metà delle imposte per cinque anni (commi 573-576).

Si prevede un credito d’imposta per i nuovi investimenti iniziali nel territorio di Campione d’Italia, fino al 2024 (commi 577-579).

Infine, il regime agevolato IRES per Campione d’Italia è esteso anche a società ed enti non residenti che hanno sede nel Comune medesimo (comma 580).

La disciplina della legge di bilancio 2020 è conseguente alle novità recate dal Regolamento (UE) 2019/474 e dalla Direttiva (UE) 2019/475 che hanno incluso il comune italiano di Campione d'Italia e le acque italiane del Lago di Lugano, rispettivamente, nel territorio doganale dell'Unione e nell’ambito territoriale di applicazione della disciplina generale delle accise.

Si segnala che la Direttiva (UE) 2019/475 è tra quelle elencate nall’Allegato A del disegno di legge di delegazione europea 2019 (A.S. 1721), all’esame del Senato al momento della redazione del presente lavoro.

Come emerge dai considerando alla richiamata direttiva, con lettera del 18 luglio 2017 l'Italia ha chiesto che il comune italiano di Campione d'Italia e le acque italiane del Lago di Lugano siano inclusi nel territorio doganale dell'Unione, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, nonché nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE ai fini dell'accisa, lasciando nel contempo tali territori al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2006/112/CE ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

La direttiva (UE) 2019/475 chiarisce al riguardo che l’inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano discende dalla circostanza secondo cui le motivazioni storiche che ne giustificavano l'esclusione, quali l'isolamento e gli svantaggi economici, non sono più pertinenti. 

L'Italia ha chiesto tuttavia l'esclusione di tali territori dall'applicazione territoriale della direttiva IVA 2006/112/CE, ritenendo che ciò fosse essenziale per garantire condizioni di parità fra gli operatori economici stabiliti in Svizzera e nel comune italiano di Campione d'Italia attraverso l'applicazione di un regime di imposizione indiretta locale in linea con l'imposta sul valore aggiunto svizzera.

L’articolo 129-bis del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) ha modificato e ampliato alcune agevolazioni introdotte dalla legge di bilancio 2020: si allunga da cinque a dieci periodi di imposta la riduzione a metà delle imposte sui redditi e dell’IRAP per le delle persone fisiche e le società che risiedono o sono iscritte alla camera di commercio di Campione d’Italia e si eleva il massimale di tali agevolazioni;  viene modificata la misura del credito d’imposta per gli investimenti effettuati a Campione d’Italia, modulata secondo la dimensione dell’impresa, anche nell’importo massimo concedibile; si affida a un provvedimento dell’Agenzia delle entrate la percentuale di riduzione forfettaria dei redditi di impresa prodotti a Campione d’Italia;  si sottopongono ad accisa, con aliquota agevolata, il gasolio per riscaldamento e l’energia elettrica rispettivamente consumato e utilizzato a Campione d’Italia.

 

 


 

Articoli 156
(Grandi derivazioni idroelettriche - STRALCIATO)

 

L’articolo 156 è stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.

 


 

TITOLO XIII – REVISIONE E RIMODULAZIONE
DELLA SPESA PUBBLICA

Articolo 157
(Revisione della spesa per Stato, regioni ed enti locali)

 

 

L’articolo 157 detta norme per la revisione della spesa delle amministrazioni centrali, delle regioni, delle province, dei comuni e delle autonomie speciali. In particolare, per le amministrazioni centrali si prevede la riduzione delle dotazioni relative ai programmi e alle missioni di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, nella misura stabilita in apposito allegato (allegato D). Per le autonomie territoriali si definiscono specifiche modalità di concorso alla finanza pubblica.

 

Il comma 1 disciplina la revisione della spesa delle amministrazioni centrali. In particolare si prevede che le amministrazioni statali siano tenute, a decorrere dal 2023, a porre in essere processi di riorganizzazione amministrativa volti a conseguire risparmi di spesa nella misura corrispondente alle riduzioni delle dotazioni (di competenza e di cassa), relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei ministeri, nella misura indicata in apposito allegato al disegno di legge (allegato D). Su proposta dei ministri competenti, con decreto del MEF, le riduzioni di spesa possono essere rimodulate nell’ambito dei pertinenti stati di previsione, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa in termini di indebitamento netto della P.A.

 

Per un quadro della normativa vigente in materie di revisione della spesa a livello delle amministrazioni centrali si rinvia al tema web Il controllo della spesa pubblica e la spending review.

 

I commi 2-5 disciplinano il contributo alla finanza pubblica del sistema delle autonomie territoriali (regioni, province autonome, province, comuni e città metropolitane), fissandolo, per gli anni dal 2023 al 2025, in 350 milioni di euro annui, così suddivisi:

§  200 milioni annui per le regioni e le province autonome;

§  100 milioni annui per i comuni;

§  50 milioni annui per le province e le città metropolitane.

 

Il concorso alla finanza pubblica è connesso ai risparmi derivanti dalla riorganizzazione amministrativa, da attuare anche attraverso la digitalizzazione delle attività e il potenziamento del lavoro agile.

 

Per quanto riguarda il concorso alla finanza pubblica di regioni e province autonome (200 milioni annui), si prevede (comma 3) che il riparto tra i vari enti sia effettuato, entro il 31 maggio 2022, in sede di autocoordinamento, formalizzato con DPCM su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

 

In assenza di accordo in sede di autocoordinamento il riparto è effettuato sulla base di un’istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, con il supporto di CINSEDO[45] e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

 

Per quanto riguarda il concorso alla finanza pubblica delle autonomie speciali si prevede (comma 4) che, fermo restando l’importo complessivo di 200 milioni di euro annui a carico del comparto, la quota del concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è determinata nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Per la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano, la norma prevede che il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi dell’articolo 79, comma 4 ter, del DPR 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige).

La necessità di fare riferimento alle norme contenute negli statuti speciali discende dal fatto che la legge ordinaria non può intervenire, senza l’accordo della regione, nell’ordinamento finanziario delle autonomie speciali dettato da norme di rango costituzionale.

 

Attualmente il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto speciale è determinato dalla legge in attuazione di accordi bilaterali. Il contributo è determinato dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, come modificata e integrata dagli articoli 33-ter e 38-quater del decreto legge 34 del 2019) per le regioni Valle d'Aosta (commi 876-879 e 886-bis), Sicilia (commi 880-886-bis) e Friuli-Venezia Giulia (commi da 875-bis a 875-septies). Per questa regione, inoltre, la misura del concorso alla finanza pubblica è stata successivamente inserita nella norma di attuazione adottata con decreto legislativo 154 del 2019.

Per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e di Trento, come ricordato nella norma in commento, il contributo e la disciplina dello stesso sono stabilite dallo Statuto (D.P.R. n. 670 del 1972) all'articolo 79, modificato da ultimo dalla legge di stabilità 2015 (comma 407 della legge 190 del 2014).

Per la regione Sardegna, infine, la legge di bilancio 2020, in attuazione dell'accordo sottoscritto il 7 novembre 2019, determina il contributo alla finanza pubblica dovuto dalla regione per gli anni 2018, 2019 e a regime dal 2020 (legge 160 del 2019, commi 868-869).

Si segnala, infine che l’articolo 148, comma 1, del disegno di legge in esame, in attuazione dell’accordo tra il Governo e le autonomie speciali del 5 novembre 2020, a titolo di compensazione della perdita di gettito a causa dell’emergenza COVID-19, riduce di 100 milioni di euro il contributo alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per l’anno 2021.

 

Per quanto riguarda il concorso alla finanza pubblica dei comuni (100 milioni annui) e delle province e città metropolitane (50 milioni annui) si prevede (comma 5) che il riparto tra i vari enti sia effettuato, entro il 31 maggio 2022, con DPCM, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un’istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard[46], con il supporto di IFEL[47] e UPI[48] e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Si ricorda che il contributo alla finanza pubblica agli enti locali e alle regioni è stato assicurato oltre che attraverso le regole e gli obiettivi del patto di stabilità interno (ora pareggio di bilancio), anche tramite misure di riduzione delle risorse finanziarie attribuite agli enti (Fondo di solidarietà comunale/Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, e trasferimenti erariali per gli enti della Regione Siciliana e della Regione Sardegna) o mediante la richiesta di risparmi di spesa corrente, da versare al bilancio dello Stato.

 

Per quel che riguarda in particolare comuni e province/città metropolitane, i principali tagli dei trasferimenti sono stati previsti dall'art. 14, co. 1-2, D.L. n. 78/2010, dall'art. 28, co. 7-8, del D.L. n. 201/2011 (c.d. decreto Salva Italia) e dall'art. 16 del D.L. n. 95/2012 (c.d. spending review), poi implementato dalla legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013). A partire dal 2014, con il D.L. n. 66/2014 (art. 47), il concorso alla finanza pubblica è stato assicurato attraverso la richiesta di risparmi di spesa corrente da versare al bilancio dello Stato, relativi a determinate categorie di spesa (acquisto di beni e servizi, autovetture, incarichi di consulenza, studio e ricerca e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa), sulla base di specifici criteri indicati dalla norma. Il concorso più rilevante è quello richiesto dalla legge n. 190/2014, che impone alle province/Città metropolitane risparmi di spesa corrente nell'importo di 1 miliardo di euro per il 2015, di 2 miliardi per il 2016 e di 3 miliardi a decorrere dal 2017 (da versare ad apposito capitolo del bilancio dello Stato) (comma 418); e ai comuni una riduzione del Fondo di solidarietà comunale di 1,2 miliardi a decorrered all’anno 2015 (comma 435).

 

Il contributo finanziario cumulato richiesto dai tre principali interventi di spending review (D.L. n. 95/2012, D.L. n. 66/2014 e legge n. 190/2014) ammonta a oltre 4,3 miliardi per il comparto dei comuni e a oltre 3,8 miliardi per le province[49].

 

 


 

TITOLO XIV – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LAVORO PUBBLICO

Articoli 158 e 159, comma 38
(Fondo per la assunzione di personale)

 

 

L'articolo 158 istituisce un Fondo per le assunzioni di personale destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. L’articolo 159, comma 39, prevede un obbligo di comunicazione alla Presidenza del Consiglio del Ministri da parte delle amministrazioni che, in base ai commi da 1 a 38 dell’articolo 159 sono autorizzate ad assumere personale sulla base delle risorse stanziate nel Fondo di cui all’articolo 157

 

In dettaglio, la disposizione dell’articolo 158, nell’istituire il predetto Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze quantifica risorse da ripartire per una dotazione di 35.987.135 milioni di euro per l’anno 2021, di 166.537.624 milioni di euro per l’anno 2022, di 297.761.740 milioni di euro per l’anno 2023 di 306.213.355 milioni di euro per l’anno 2024 di 311.402.228 milioni di euro per l’anno 2025 di 311.885.567 milioni di euro per l’anno 2026 di 312.656.893 milioni di euro per l’anno 2027 di 313.413.428 milioni di euro per l’anno 2028 di 313.921.086 milioni di euro per l’anno 2029 di 314.741.024 milioni di euro per l’anno 2030 di 315.062.443 milioni di euro per l’anno 2031 di 315.303.506 milioni di euro per l’anno 2032 di 315.442.410 milioni di euro a decorrere dall’anno 2033.

 

La disposizione dell’articolo 159, comma 38, prevede che le amministrazioni di cui ai commi da 1 a 38 dell’articolo 159 comunicano alla Presidenza del Consiglio del Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro 30 giorni dalle assunzioni previste dall’articolo in commento, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ed i corrispondenti oneri, anche al fine del conseguente trasferimento delle risorse mediante il riparto del fondo per le assunzioni di personale, di cui all’articolo 158.


 

Articolo 159, commi 1-10
(Assunzioni con copertura sul Fondo – Ministero della giustizia)

 

 

L'articolo 159, commi da 1 a 10, dispone l’assunzione, previo svolgimento di concorso pubblico, di personale sia di magistratura che amministrativo, destinato a coprire le carenze organiche del comparto della giustizia, con risorse a valere sul Fondo di cui all’articolo 158.

 

Più nel dettaglio, i commi da 1 a 10 dell'articolo 159, per far fronte alle esigenze di personale dell’amministrazione della giustizia, prevedono assunzioni di varie tipologie di figure, tra cui:

§  magistrati ordinari (comma 1);

§  personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria (commi 2-4);

§  personale del comparto funzioni centrali per il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (commi 5-7);

§  personale del comparto funzioni centrali per il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (commi 8-10).

Tali assunzioni, derivano in parte da concorsi già banditi (comma 1) e in parte da concorsi da bandire nel 2021 (commi 2, 5 e 8).

 

Secondo quanto specificato nella relazione illustrativa, le assunzioni in oggetto sono essenzialmente motivate dalle gravi scoperture di organico che caratterizzano l’amministrazione della giustizia, tanto da essere previste in aggiunta alle facoltà assunzionali già riconosciute dalla normativa attualmente vigente.

 

Il comma 1 autorizza il Ministero della giustizia, per l'anno 2021, ad assumere magistrati ordinari che risultino vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, in aggiunta a quelli di cui è prevista l’assunzione in base alla normativa in vigore, ma comunque nell'ambito della dotazione organica vigente. Il medesimo comma stanzia altresì le risorse finanziarie necessarie, tratte dal Fondo di cui all'articolo 158, nel limite di euro 6.981.028 per il primo anno (2021) fino ad arrivare a euro 25.606.881 a decorrere dall’anno 2030.

 

La relazione tecnica specifica che i magistrati da assumere ai sensi del comma 1 sono i vincitori del concorso a 330 posti bandito con D.M. 10/10/2018, di cui è prevista l’approvazione della graduatoria entro il mese di giugno 2021. Gli oneri sono stati stimati in via prudenziale, tenendo conto che, alla data del 16 ottobre 2020, sono cessate dal servizio n. 143 unità di personale di magistratura ordinaria.

Il comma 2 autorizza il Ministero della giustizia ad indire una serie di procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui:

§  1.500 unità da impiegare nell'Area II-F1,

§  1.200 unità da impiegare nell'Area II-F2;

§  300 unità da impiegare nell'Area III-F1.

In tali procedure concorsuali è previsto un punteggio aggiuntivo a favore dei soggetti che abbiano maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

 

Costituiscono titoli di preferenza nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 50 del d.l. 90/2014, lo svolgimento, con esito positivo, di un periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo (comma 1-quater) o il completamento, con esito positivo, del tirocinio formativo di cui all’articolo 37, comma 11, del d.l, 98/2011 (richiamato dal comma 1-quinquies), pur in assenza di un ulteriore periodo di perfezionamento nell’ufficio per il processo.

Per quanto riguarda il periodo di perfezionamento di cui al comma 1-quater è altresì specificamente previsto che nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia siano introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita presso l’ufficio per il processo.

 

Analogamente a quanto previsto dal comma 1, il contingente di personale sopra indicato è aggiuntivo rispetto alle facoltà assunzionali già riconosciute dalla legislazione vigente.

Per far fronte agli oneri derivanti dalle procedure concorsuali suddette, al comma 3 viene autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mentre per la copertura degli oneri derivanti dall'assunzione del personale il comma 4 autorizza la spesa di euro 119.010.951 annui a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo158, con decorrenza dall'anno 2023.

 

Il comma 5 riguarda l'assunzione di personale a favore del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. A tal fine il Ministero della giustizia è autorizzato, per l'anno 2021, a bandire alcune procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 200 unità di personale del comparto funzioni centrali (aggiuntive rispetto alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente), di cui:

§  70 unità da impiegare nell’Area III posizione economica F1,

§  10 unità da impiegare nell’Area II posizione economica F3;

§  120 unità da impiegare nell’Area II posizione economica F2.

Per far fronte agli oneri derivanti dalle procedure concorsuali suddette, al comma 6 viene autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2021, mentre per la copertura degli oneri derivanti dall'assunzione del personale il comma 7 autorizza la spesa di euro 2.115.962 per l’anno 2021 e di euro 8.463.845 a decorrere dall’anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo158.

 

Il comma 8 concerne l'assunzione di personale a favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, col fine specifico di rafforzare l’offerta trattamentale legata all’esecuzione penale esterna, oltre che per coprire le carenze organiche. A tal fine il Ministero della giustizia è autorizzato, per l'anno 2021, a bandire alcune procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 80 unità di personale del comparto funzioni centrali (aggiuntive rispetto alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente), di cui:

§  35 unità da impiegare nell’Area III posizione economica F1,

§  45 unità da impiegare nell’Area II posizione economica F2.

Per far fronte agli oneri derivanti dalle procedure concorsuali suddette, al comma 9 viene autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2021, mentre per la copertura degli oneri derivanti dall'assunzione del personale il comma 10 autorizza la spesa di euro 855.648 per l’anno 2021 e di euro 3.422.590 a decorrere dall’anno 2022, a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo158.

 

Secondo quanto specificato nella Relazione tecnica, le carenze di organico che interessano il personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità risultano particolarmente gravi, anche alla luce dell’entrata in vigore dell’ordinamento penitenziario minorile, di cui al decreto legislativo 121 del 2018, che amplia notevolmente i compiti di tale struttura. Secondo quanto asserito nella relazione tecnica, oltre che con le assunzioni previste dalle disposizioni di cui al comma 8, ai vuoti organici si dovrebbe far fronte altresì tramite lo scorrimento di graduatorie in corso di validità anche di altre pubbliche amministrazioni.

 


 

Articolo 159, commi 11-14
(Assunzioni presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali)

 

 

Il comma 11 dell'articolo 159 autorizza il MIPAAF a bandire, per il biennio 2021-2022, procedure concorsuali pubbliche, secondo i principi e i criteri direttivi relativi alla semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali e alla conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione RIPAM per il personale delle pubbliche amministrazioni, e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 140 unità di personale, di cui: n. 58 unità in Area terza, posizione economica F1 e n. 28 unità in Area seconda, posizione economica F2 da assumere nel 2021; n. 30 in Area terza posizione economica F1, n 21 in Area seconda posizione economica F2 e n. 3 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nel 2022.

 

Nel dettaglio, si ricorda che gli articoli 247, 248 e 249 del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020) hanno previsto la semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali (artt. 247 e 248) e disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione RIPAM per il personale delle pubbliche amministrazioni (art. 249).

In dettaglio, la disposizione di cui all’articolo 247, al comma 1, ha previsto che, nel rispetto delle condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro, le procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale possono essere svolte presso sedi decentrate e anche attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale, in base alle seguenti regole.

Sedi di svolgimento delle prove concorsuali

Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua le sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti (comma 2).

L’individuazione delle strutture disponibili avviene tenendo conto delle esigenze di economicità delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall’utilizzo delle strutture.

 

Svolgimento delle prove concorsuali

La prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità (comma 3).

Per l’applicazione software dedicata allo svolgimento delle prove concorsuali e le connesse procedure, ivi compreso lo scioglimento dell’anonimato anche con modalità digitali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il tramite di Formez PA, può avvalersi di CINECA Consorzio Interuniversitario (comma 6).

Domanda di partecipazione ai concorsi

La domanda di partecipazione ai concorsi, è presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa o predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti.

Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso la predetta piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l’identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse (commi 4 e 5).

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all’esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

Nelle more dell’adozione del decreto chiamato a stabilire le cause di incompatibilità e inconferibilità dell'incarico nonché le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, individua i componenti delle commissioni esaminatrici sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico. A tal fine e per le procedure concorsuali di cui all’articolo in esame, i termini di cui al comma 10, dell’articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi all’autorizzazione a rivestire l’incarico di commissario nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, sono rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni.

Si dispone, infine, la modifica dell’articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, che disciplina i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, nella parte in cui prevede che tali compensi “sono dovuti ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego nominate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo non si applica la riserva di posti, comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso, che le amministrazioni possono destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, di cui all’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (commi 7, 9, 10 e 11).

Requisiti di accesso

Il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali, reclutati secondo le modalità di cui al presente articolo, è individuato esclusivamente in base all’ordinamento professionale già definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche in deroga agli ordinamenti professionali delle singole pubbliche amministrazioni (comma 8).

Mobilità del personale

Per le procedure di cui al presente articolo, si prevede la riduzione dei termini previsti dai commi 2 e 4 dell’articolo 34-bis del D.Lgs 165/2001, rispettivamente da 15 a 7 giorni e da 45 a 15 giorni: tali termini decorrono dalla comunicazione che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle strutture regionali e provinciali competenti che gestiscono il personale in disponibilità iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro.

Il comma 2 dell’articolo 34-bis prevede, appunto, che entro 15 giorni (7 giorni secondo la novella) da tale comunicazione la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali provvede ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 34-bis, le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni (15 giorni per effetto della novella) dalla ricezione della predetta comunicazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2 (comma 12).

L’articolo 248 dispone che per le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale, di cui all’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 e all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già bandite alla data di entrata in vigore del D.L. 34/2020 e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) può modificare, su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure(comma 1).

La Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), istituita con Decreto interministeriale del 25 luglio 1994, è composta dai rappresentanti del Ministro dell’Economia e delle finanze, del Ministro della Funzione Pubblica e del Ministro dell'Interno e ha le seguenti competenze (come definite nel DM 16 maggio 2018): approvazione del bando di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; indizione dei bandi di concorsi; nomina delle commissioni esaminatrici; validazione della graduatoria finale di merito della procedura concorsuale trasmessa dalla Commissione esaminatrice; assegnazione dei vincitori e degli idonei della procedura concorsuale alle amministrazioni pubbliche interessate; adozione degli ulteriori eventuali atti connessi alla procedura concorsuale, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici.

Si rinvia, infine, alle disposizioni dell’articolo 247, comma 7, per quanto concerne le commissioni esaminatrici e le sottocomissioni e, quanto alle modalità di svolgimento delle prove concorsuali, si autorizza Formez PA a risolvere i contratti stipulati per l’organizzazione delle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) che, alla data del presente decreto, non hanno avuto un principio di esecuzione, fermo restando l’indennizzo limitato alle spese sostenute dall’operatore economico sino alla data della risoluzione, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Il pagamento dell’indennizzo al ricorrere dei presupposti di cui sopra non costituisce ipotesi di danno erariale (commi 2, 3 e 4).

L’articolo 249, infine, dispone che i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell’articolo 248, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell’articolo 247, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 247, possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

L'autorizzazione all'espletamento delle procedure concorsuali è diretta ad assicurare i necessari standard di funzionalità dell’amministrazione e delle relative strutture interne, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di politiche di tutela, coordinamento e programmazione dei settori agroalimentare, ippica, pesca e forestale, nonché per adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze anche a seguito degli effetti derivanti dall’emergenza COVID-19, e far fronte, conseguentemente, alla necessità di coprire le vacanze di organico.

Il comma 12 specifica che l’autorizzazione all’assunzione è destinata anche per avviare nuove procedure concorsuali per il reclutamento di professionalità con competenze in materia di:

a)   digitalizzazione;

b)  razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;

c)   qualità dei servizi pubblici;

d)  gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;

e)   contrattualistica pubblica;

f)   controllo di gestione e attività ispettiva;

g)  tecnica di redazione degli atti normativi e analisi e verifica di impatto della regolamentazione;

h)  monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio.

Il comma 13 autorizza per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche la spesa di euro 100.000 per il 2021.

Il comma 14 reca la copertura degli oneri, pari a 967.722 euro per il 2021 e a 6.592.412 euro a decorrere dal 2022, ai quali si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo per le assunzioni di personale di cui all’articolo 158.


 

Articolo 159, commi 15-17
(Assunzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

 

 

L’articolo 159, commi 15-17, autorizza l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 750 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco.

 

Il comma 15 autorizza l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 750 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco.

È autorizzazione che si pone come aggiuntiva rispetto alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, fermo restando il limite della dotazione organica.

Queste nuove assunzioni sono 'scaglionate', un terzo per ciascun anno.

Ossia: un numero massimo di 250 unità, non prima del 1° ottobre 2021; 250 unità, non prima del 1° ottobre 2022; infine le rimanenti 250 unità, non prima del 1° ottobre 2023.

Finalità è l'incremento dei servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi (funzione, quest'ultima, traslata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per effetto del decreto legislativo n. 177 del 2016, a sua volta attuativo dell'articolo 8 della legge n. 124 del 2015, che hanno disposto in ordine all'assorbimento, entro altre forze, del Corpo forestale dello Stato). 

Per la spesa connessa alla 'macchina' organizzativa di tale reclutamento, il comma 17 autorizza la correlativa spesa (inclusiva della copertura delle spese per mense e buoni pasto).

Si tratta di: 75.000 euro per l'anno 2021; 300.000 per l'anno 2022; 525.000 per l'anno 2023; 675.000 a decorrere dall'anno 2024.

Quanto alle assunzioni straordinarie in sé considerate ed ai loro oneri di spesa, il comma 16 ne fornisce la quantificazione, autorizzando una spesa che 'a regime' ammonta a circa 32-33 milioni di euro. La sua copertura è assicurata attingendo allo specifico Fondo per le assunzioni di personale (v. supra, articolo 157).

Più in dettaglio, l'andamento della spesa per queste nuove assunzioi è: 2,558 milioni di euro per l'anno 2021; 13,104 milioni per il 2022; 23,755 milioni per il 2023; 31,848 milioni per il 2024; 32,038 milioni per il 2025; 32,382 milioni per il 2026; 32,726 milioni per il 2027; 32,984 milioni per il 2028; 33,064 milioni per il 2029; 33,386 milioni per il 2030; 33,707 milioni per il 2031; 33,948 milioni per il 2032; 34,087 milioni a decorrere dall'anno 2033.

Per rammentare qui l'andamento normativo dei più recenti anni, può ricordarsi come la legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) abbia incrementato di 300 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 1, comma 289).

Nel corso della presente XVIII legislatura, la legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) ha incrementato di 1.500 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco (articolo 1, comma 389).

Tale incremento è stato scaglionato nel modo che segue: 650 unità non prima del 10 maggio 2019; ulteriori 200 unità non prima del 1°(gradi) settembre 2019; ulteriori 650 unità non prima del 1°(gradi) aprile 2020.

Indi la legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha incrementato di 500 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco (articolo 1, comma 136).

Tale incremento è stato scaglionato nel modo che segue: 60 unità a decorrere dal 1°(gradi) aprile 2020; 40 unità non prima del 1°(gradi) ottobre 2021; 100 unità non prima del 1°(gradi) ottobre di ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

La dotazione organica - si ricorda - è determinata dal decreto legislativo n. 217 del 2005 (recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

La Tabella A allegata a quel decreto legislativo (come sostituita dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 97 del 2017: atto quest'ultimo - poi modificato dal decreto legislativo n. 127 del 2018 - con cui è stato completato il riassetto della disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge di riorganizzazione della pubblica amministrazione n. 124 del 2015) determina la dotazione organica del Corpo in complessive 37.781 unità.

Di queste, 30.890 sono le unità del personale non direttivo e non dirigente che espleti funzioni tecnico-operative. Di queste ultime, 19.059 sono le unità complessivamente annoverate nel ruolo dei vigili del fuoco.

La disposizione del presente disegno di legge non incide sulla dotazione organica così quantificata[50].   

 


 

Articolo 159, commi 18 e 19
(Assunzioni personale non dirigenziale Ministero dell’interno)

 

 

I commi 18 e 19 dell’articolo 159 autorizzano per il 2021 il Ministero dell’interno ad assumere con contratto a tempo indeterminato un contingente di 250 unità di personale di livello non dirigenziale, nel limite della dotazione organica, per far fronte alle accresciute attività nei diversi settori istituzionali di competenza, con particolare riguardo a quelle relative al settore della depenalizzazione.

 

Il comma 18, nell’autorizzare la facoltà assunzionale nel limite della dotazione organica, specifica che il personale da assumere è inquadrato nel ruolo dell’amministrazione civile dell’Interno, area funzionale seconda e fascia retributiva seconda.

Le assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga alle procedure di mobilità collettiva, di cui agli articoli 34 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001 (sotto il profilo della formulazione del testo, andrebbe richiamato anche l'art. 33 perché strettamente connesso agli altri due. La procedura di mobilità collettiva è infatti regolata da questo complesso di norme e non solo dal 34 e 34-bis), che si verifica nelle ipotesi di soprannumero o eccedenze di personale.

 

Tale procedura è regolamentata da una specifica disciplina alla quale devono attenersi le amministrazioni, con conseguente divieto di assunzioni in caso di mancata osservanza della stessa. Scopo dell’istituto è verificare la possibilità di applicare le norme in materia di collocamento a riposo d'ufficio al compimento dell'anzianità massima contributiva del personale interessato, oppure di pervenire alla ricollocazione totale (o parziale) del personale in soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione (o presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della regione o in quello diverso determinato dai contratti collettivi nazionali), anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi, secondo l'ordine cronologico di sospensione del rapporto di lavoro, con diritto alla corresponsione di un’indennità.

 

Si dispone, inoltre, che le procedure pubbliche possono essere bandite nel corso del 2021 e che il Ministero può procedere alle assunzioni non prima del 1° dicembre 2021.

 

Ai sensi del comma 19, gli oneri derivanti dalle assunzioni del Ministero dell’interno sono quantificati in:

§  778.073 euro per l’anno 2021, in considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali;

§  9.336.880 euro a decorrere dall’anno 2022;

La copertura finanziaria è interamente a valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell’art. 158 (si v., supra).

 


 

Articolo 159, commi 20-21
(Assunzioni da parte del Ministero della salute)

 

 

I commi 20 e 21 dell'articolo 159 autorizzano il Ministero della salute ad assumere con contratto a tempo indeterminato, a decorrere dal 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, 45 dirigenti di livello non generale e 135 unità di personale (non dirigenziale) appartenente all'Area terza[51] (con posizione economica iniziale F1) del comparto contrattuale Funzioni centrali. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di una quota del Fondo per le assunzioni di personale di cui al precedente articolo 158.

 

Le assunzioni di cui ai commi 20 e 21 in esame sono disposte per far fronte alle accresciute esigenze in materia di profilassi internazionale, di controlli sanitari e di procedure autorizzatorie.

Si prevede che il Ministero della salute possa procedere a tali assunzioni mediante utilizzo delle graduatorie concorsuali in vigore presso il Ministero medesimo ovvero mediante appositi concorsi pubblici per esami. Si valuti l'opportunità di chiarire se con quest'ultima formula si escluda che i bandi concorsuali contemplino un punteggio anche per titoli.

Il suddetto contingente di 45 dirigenti di livello non generale è così suddiviso: 11 medici, 4 veterinari e 10 psicologi, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari; 2 dirigenti con profilo economico-sanitario, 10 dirigenti con profilo giuridico-sanitario, 1 dirigente ingegnere biomedico, 1 dirigente informatico, 2 dirigenti ingegneri gestionali, 2 dirigenti ingegneri industriali, 2 dirigenti ingegneri ambientali, da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari.

Per il contingente di 135 unità di personale (non dirigenziale) destinato all'Area terza, si specifica che esso comprende professionalità anche tecniche.

In conseguenza delle autorizzazioni alle assunzioni in esame, la dotazione organica del Ministero della salute viene incrementata delle unità eccedenti, pari a 7 unità dirigenziali non generali e alle suddette 135 unità di personale non dirigenziale appartenenti all’Area terza.

Il comma 21 quantifica gli oneri derivanti dalle nuove assunzioni in 3.329.688 euro per il 2021 e in 13.318.749 annui a decorrere dal 2022. Riguardo all'importo più basso per il primo anno, la relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio osserva che la quantificazione tiene conto dei tempi tecnici per l'espletamento delle procedure concorsuali e fa riferimento alla data del 1° ottobre 2021 per la decorrenza iniziale delle assunzioni.


 

Articolo 159, commi 22-23
(Assunzioni presso le Ragionerie Territoriali dello Stato
e le Commissioni Tributarie)

 

 

I commi 22-23 dell’articolo 158 autorizzano il MEF a bandire concorsi di personale non dirigenziale per assumere 550 unità con contratto a tempo indeterminato, da destinare alle Ragionerie Territoriali dello Stato (450) e alle Commissioni Tributarie (100).

 

Il comma 22 autorizza il Ministero dell’Economia e delle Finanze a bandire procedure concorsuali, anche in deroga alla previsione dei concorsi pubblici unici (art. 4, comma 3-bis, del D.L. n. 101 del 2013[52]) e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti dell’attuale dotazione organica, a decorrere dall’entrata in vigore della legge in esame, un contingente di personale non dirigenziale di cui 350 unità di Area III-F1 e 100 unità di Area II-F2 da destinare alle Ragionerie Territoriali dello Stato e 100 unità di Area III-F1 da destinare alle Commissioni Tributarie, in deroga ai vigenti vincoli in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni.

 

Le assunzioni sono dirette a potenziare e accelerare le attività e i servizi svolti dalle Ragionerie Territoriali dello Stato sul territorio nazionale nei confronti degli uffici periferici delle amministrazioni statali, delle altre amministrazioni pubbliche interessate e dei cittadini, nonché a incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture della giustizia tributaria, tenuto anche conto del contenzioso tributario instaurato avverso i provvedimenti adottati dagli uffici territoriali dell’amministrazione finanziaria.

Le Ragionerie territoriali dello Stato unitamente agli Uffici centrali di bilancio costituiscono il sistema delle ragionerie ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 123/2011. Esse svolgono, su base provinciale o interprovinciale le funzioni attribuite al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nonché, a livello territoriale, quelle di pertinenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. Con il D.M. 3 settembre 2015 sono state individuate le Ragionerie territoriali dello Stato, articolate in 87 uffici di livello dirigenziale non generale, e sono stati definiti i relativi compiti. Tra le attività principali da esse svolte si segnalano i controlli preventivi e successivi di regolarità amministrativa e contabile.

Le Commissioni Tributarie (Provinciali e Regionali) sono organi giurisdizionali speciali giudicanti nelle controversie in materia tributaria, con competenza riguardo ai tributi di ogni genere e specie comunque denominati. Nell'esercizio della loro attività i giudici tributari sono coadiuvati dagli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie, che dipendono dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e svolgono sia attività di preparazione dell'udienza e assistenza ai collegi giudicanti, sia attività amministrative proprie. La giurisdizione tributaria è esercitata dalle Commissioni Tributarie Provinciali, con sede nei capoluoghi di ogni provincia, che pronunciano in primo grado, e dalle Commissioni Tributarie Regionali, con sede nel capoluogo di ogni Regione, che pronunciano in grado di appello sulle impugnazioni proposte contro le sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali. Sono state istituite sezioni staccate delle Commissioni Tributarie Regionali.

 

La norma fa salva la possibilità di avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), di cui all'articolo 35, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

 

La Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La Commissione: a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indìce i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici.

 

Il comma 23 autorizza la spesa derivante dalle assunzioni previste dal comma 22, quantificata in 5.888.113 euro per l’anno 2021 e in 23.552.453 euro a decorrere dall’anno 2022. Alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo per le assunzioni di personale di cui all’articolo 158.

La relazione tecnica specifica che l’onere pro capite per la qualifica Area III-F1 è di 44.089,15 euro, mentre per la qualifica Area II-F2 è di 37.123,36 euro.

 

 


 

Articolo 159, comma 24
(Assunzioni presso il MEF per l’attuazione

del Programma Next Generation EU)

 

 

Il comma 24 dell’articolo 159 autorizza il MEF a bandire concorsi per assumere 20 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato, ai fini delle attività connesse all’attuazione del Programma Next Generation EU.

 

Il comma 24 prevede che, per le finalità contemplate dall’articolo 184 (alla cui scheda si rinvia), il quale prevede misure di attuazione del Programma Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze, per il triennio 2021-2023, è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti dell’attuale dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a 20 unità da inquadrare nell’Area III-F1.

La norma esclude la necessità del previo espletamento delle procedure di mobilità e deroga alla previsione dei concorsi pubblici unici (art. 4, comma 3-bis, del D.L. n. 101 del 2013), ferma restando la possibilità di avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM)[53].

Al tal fine è autorizzata la spesa di 220.446 euro per l’anno 2021 e di 881.783 euro a decorrere dal 2022. Alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo per le assunzioni di personale di cui all’articolo 158.

La relazione tecnica specifica che l’onere pro capite per la qualifica Area III-F1 è di 44.089,15 euro.

 


 

Articolo 159, commi 25-32
(Disposizioni in materia di personale
delle Istituzioni AFAM)

 

 

I commi da 25 a 32 dell’articolo 159 recano disposizioni riguardanti il personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

In particolare:

§  il comma 25 modifica ulteriormente la disciplina per l’inquadramento nei ruoli dello Stato del personale degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali, nell’ambito del processo di statizzazione delle medesime istituzioni;

§  i commi 26 e 27 riguardano l’incremento, all’esito di tale processo, a decorrere dal 1° novembre 2021, delle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM statali;

§  il comma 30 prevede l’inserimento nelle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM delle figure di accompagnatori al pianoforte, accompagnatori al clavicembalo e tecnici di laboratorio;

§  il comma 28 differisce ulteriormente (dall’a.a. 2021/2022) all’a.a. 2022/2023 l’applicazione del regolamento sul reclutamento nelle istituzioni AFAM e, nelle more, definisce un ordine di priorità nell’utilizzo delle graduatorie per soli titoli per il conferimento di incarichi di docenza a tempo indeterminato;

§  il comma 29 prevede una riduzione degli incarichi di docenza per esigenze cui non si possa far fronte nell’ambito delle dotazioni organiche in proporzione all’incremento delle stesse. Sul conferimento degli incarichi in questione interviene anche il comma 32;

§  il comma 31 reca una disciplina transitoria, nelle more dell’applicazione del regolamento sul reclutamento, riguardante le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 anni accademici.

 

Preliminarmente si ricorda che, in base all’art. 2 della L. 508/1999, il sistema delle Istituzioni AFAM è composto dalle Accademie di belle arti, dall’Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, dai Conservatori di musica, dall’Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati. Complessivamente, come ricapitolato sul sito del Ministero, si tratta di 145 istituzioni, di cui 82 statali.

 

 

Disposizioni in materia di statizzazione delle Istituzioni AFAM non statali

 

Il comma 25 modifica la disciplina per l’inquadramento nei ruoli dello Stato del personale degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali, nell’ambito del processo di statizzazione delle medesime istituzioni.

A tal fine, novella il terzo periodo del co. 2 dell’art. 22-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) e introduce nel medesimo un quinto periodo.

 

L’art. 22-bis, co. 2, terzo periodo, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) – come modificato dall'art. 33, co. 2-ter, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020)[54] – ha previsto che, nell'ambito del processo di statizzazione e razionalizzazione delle Accademie di belle arti e degli Istituti superiori di studi musicali non statali (non ancora concluso, e per il quale si veda, più approfonditamente, infra), con DPCM, di concerto con il Ministro (ora) dell’università e della ricerca[55] e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni alla data del 24 giugno 2017 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 50/2017), compreso il personale con contratti di lavoro flessibile, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato di tale personale in servizio alla data di conclusione del processo di statizzazione, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2021, e comunque nei limiti delle predette dotazioni organiche.

Il quarto periodo ha disposto che, per l’inquadramento, il DPCM, sulla base della verifica delle modalità utilizzate per la selezione del personale, prevede, ove necessario, il superamento di procedure concorsuali pubbliche. Inoltre, tiene conto dell'anzianità maturata con contratti di lavoro flessibile – se pari ad almeno 3 anni, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni – e dei titoli accademici e professionali valutabili.

 

Più nello specifico, il comma 25, nel confermare che, ai fini della determinazione delle dotazioni organiche degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali, i limiti massimi sono costituiti dal personale in servizio presso le predette istituzioni alla data di entrata in vigore della L. 96/2017, anche con contratto di lavoro flessibile, stabilisce che il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato riguarda il personale docente e non docente in servizio, a tempo determinato e indeterminato, presso le medesime istituzioni alla medesima data (e non più alla data di conclusione del processo di statizzazione).

Completato tale inquadramento, nei limiti delle dotazioni organiche e delle risorse ancora disponibili e nel rispetto dei criteri fissati con il DPCM di cui si è detto, ovvero di analogo DPCM, può essere inquadrato anche il personale in servizio alla data del 1 dicembre 2020, anche con contratto di lavoro flessibile.

 

Per effetto delle novelle di cui si è dato conto, non è più previsto il termine fissato dall'art. 33, co. 2-ter, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) per la conclusione del processo di statizzazione.

 

Al riguardo, si valuti l’opportunità di un chiarimento.

 

Il processo di statizzazione e razionalizzazione delle Accademie di belle arti e degli Istituti superiori di studi musicali non statali

 

L’art. 22-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) ha disposto, a decorrere dal 2017, l’avvio di un processo di graduale statizzazione e razionalizzazione delle Accademie di belle arti non statali e di parte degli Istituti superiori di studi musicali non statali.

Ai fini dell'attuazione di tale processo – nonché, nelle more del suo completamento, per il funzionamento ordinario di ciascuno degli istituti –, ha previsto l'istituzione di un apposito fondo[56], con uno stanziamento iniziale di € 7,5 mln nel 2017, € 17 mln nel 2018, € 18,5 nel 2019 ed € 20 mln annui dal 2020, da ripartire con decreto del Ministro dell’economia delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

In seguito, l’art. 1, co. 652 e 656, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) – come successivamente modificato dall’art. 5-bis del D.L. 59/2019 (L. 81/2019) – ha previsto un incremento del fondo di € 5 mln per il 2018, € 14 mln per il 2019, ed € 35 mln annui dal 2020, al fine di consentire la statizzazione di tutti gli Istituti superiori di studi musicali non statali[57] [58].

La disciplina dei processi di statizzazione è stata definita con D.I. 121 del 22 febbraio 2019. In particolare, il D.I. ha previsto che il processo di statizzazione doveva essere avviato su domanda delle singole Istituzioni – corredata dalla documentazione indicata – da presentare al Ministero entro 90 giorni dall’apertura della procedura telematica di presentazione delle istanze. Le domande dovevano essere valutate da una Commissione formata da 5 componenti. Sulla base dell’esito positivo della valutazione, la Commissione doveva proporre, entro il termine di 90 giorni:

a)   gli schemi di convenzione da sottoscrivere da parte dei rappresentanti legali delle Istituzioni da statizzare, dagli enti locali coinvolti e dal Ministero, ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione;

b)   la dotazione organica delle Istituzioni da statizzare.

La statizzazione doveva essere disposta con decreto del Ministro non oltre il 31 luglio 2020 e decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Sempre in base al D.I., entro il 31 ottobre 2023, su richiesta del Ministero, l’ANVUR effettua una valutazione sulla adeguatezza delle risorse strutturali, finanziarie e di personale delle Istituzioni statizzate in relazione all’ampiezza dell’offerta formativa e degli studenti iscritti, tenuto altresì conto delle sedi ubicate in province sprovviste di Istituzioni statali con offerta formativa analoga. L’esito di tale valutazione è utilizzato dal Ministero che, in relazione alla stessa, può disporre eventuali ulteriori accertamenti, ovvero procedere, con decreto del Ministro, alla trasformazione delle stesse in sedi distaccate di altre Istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, disporne la soppressione, assicurando il mantenimento dei posti del personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Istituzione.

Con nota prot. n. 10637 del 27 giugno 2019, il MIUR ha, poi, indicato le modalità operative per la presentazione delle domande di statizzazione, disponendo che le stesse dovevano essere trasmesse, unicamente in modalità telematica, dal 1° luglio al 30 settembre 2019. Ha, altresì, invitato le Istituzioni, ai fini della formulazione della domanda di statizzazione, a tenere conto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2019, adottato ai sensi dell’art. 22-bis, co. 3, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), relativo ai criteri di riparto delle risorse destinate alla statizzazione[59], facendo presente, in particolare, che, al fine di attribuire una prima parte del finanziamento 2019, le Istituzioni interessate dovevano presentare almeno la domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, entro il 15 luglio 2019, con l’impegno a integrare e completare la documentazione richiesta entro il 30 settembre 2019.

Le previsioni di tale nota sono state poi riprese dal già citato art. 5-bis del D.L. 59/2019 (L. 81/2019).

Entro il 1° luglio 2020 non sono intervenuti decreti di statizzazione. Successivamente, rispondendo, il 9 luglio 2020, alle interrogazioni a risposta immediata nella VII Commissione della Camera 5-04319, 5-04321, 5-04322, il rappresentante del Governo ha fatto presente che “Gli uffici del Ministero stanno procedendo, in questi giorni, inoltre, a dare nuovo impulso al processo di statizzazione e razionalizzazione delle Istituzioni non statali”.

Da ultimo, con le modifiche apportate all’art. 22-bis, co. 2, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) dall’art. 33, co. 2-bis, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020), è stato stabilito, in via legislativa, che il processo di stabilizzazione deve concludersi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021 (termine ora non più presente, come si è visto, nello stesso art. 22-bis, co. 2, del D.L. 50/2017, come novellato dal co. 25 del testo in commento).

 

Disposizioni in materia di dotazioni organiche delle Istituzioni AFAM

 

Il comma 26 dispone che, successivamente all’adozione del DPCM che definisce i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche e per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale delle Istituzioni per le quali è in corso il processo di statizzazione, e al fine di corrispondere alle esigenze formative, a decorrere dal 1° novembre 2021 sono incrementate le dotazioni organiche delle istituzioni AFAM statali, incluse quelle delle istituzioni da statizzare.

A tal fine, il comma 27 autorizza una spesa di € 12 mln per il 2021 e di € 70 mln annui dal 2022, cui si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all’art. 158.

La relazione tecnica evidenzia, al riguardo, che le risorse autorizzate determinano un ampliamento di organico, per ogni istituzione AFAM, pari, in media, a 2 coadiutori, 3 assistenti amministrativi, 0,93 collaboratori amministrativi, 1 direttore di biblioteca, 12 docenti.

 

A sua volta, il comma 28, secondo periodo, dispone che – evidentemente dopo l’intervento del DPCM di cui sopra e l’ampliamento delle dotazioni organiche – con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le quantità numeriche, suddivise fra personale docente e non docente, da assegnare a ogni istituzione AFAM. A sua volta, il comma 29, terzo e quarto periodo, dispone che tale decreto tiene conto degli esiti della ricognizione degli incarichi di docenza attribuiti per esigenze didattiche cui non si possa far fronte nell’ambito delle dotazioni organiche, effettuata dalle istituzioni AFAM ai sensi del medesimo co. 29, e che alle istituzioni che non abbiano effettuato la medesima ricognizione non possono essere attribuiti ampliamenti della dotazione organica ai sensi del co. 26.

Si fa riferimento, evidentemente, ai criteri di riparto e all’assegnazione di tutta la dotazione organica.

 

Al riguardo, si valuti l’opportunità di inserire il contenuto del comma 28, secondo periodo, alla fine del comma 26, specificando che il decreto interministeriale riguarda il riparto della dotazione organica complessiva.

 

Introduzione di posizioni di accompagnatore al pianoforte, accompagnatore al clavicembalo e tecnico di laboratorio

 

Il comma 30 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca un Fondo con una dotazione di € 2,5 mln per il 2021 e di € 15 mln annui dal 2022, finalizzato all’introduzione di posizioni di accompagnatore al pianoforte, accompagnatore al clavicembalo e tecnico di laboratorio nelle dotazioni organiche del personale non docente delle Istituzioni (AFAM).

La disciplina del rapporto di lavoro di tali figure tecniche è definita nell’ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca, in un’apposita sezione, dove si stabilisce altresì il relativo trattamento economico, prendendo a riferimento l’inquadramento economico dell’attuale Area EP1 del comparto.

 

In base all’art. 1 del CCNL 16 febbraio 2002, il personale delle Istituzioni AFAM è inquadrato nelle seguenti aree professionali:

§  area della docenza, articolata, in base all’art. 20, in professori di prima fascia e professori di seconda fascia. Da ultimo, l’art. 98 del CCNL del 19 aprile 2018, relativo al nuovo comparto Istruzione e Ricerca, ha disposto che la qualifica dei professori di seconda fascia è mantenuta ad esaurimento, fatta salva l’eventuale immissione in ruolo del personale dalle graduatorie in essere, sulla base della normativa vigente;

§  area dei servizi generali, tecnici e amministrativi. Da ultimo, l’art. 13 del CCNL del 4 agosto 2010 ha disposto che il personale amministrativo e tecnico è articolato nelle Aree Prima (Coadiutore), Seconda (Assistente), Terza (Collaboratore), EP1 (Elevate Professionalità: Direttore di ragioneria e di biblioteca), EP2 (Elevate Professionalità: Direttore amministrativo).

 

Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca – per la cui emanazione non è previsto un termine – sono definiti i criteri di riparto del Fondo tra le Istituzioni AFAM, nonché i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni del suddetto personale, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 35 del d.lgs. 165/2001 – recante disposizioni in materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni – e dall’art. 19, co. 3-bis, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013).

 

L’art. 19, co. 3-bis, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – di cui l’art. 8 del regolamento sul reclutamento del personale emanato con DPR 143/2019 prevede l’abrogazione (a seguito di quanto disposto dall'art. 3-quater, co. 2, del D.L. 1/2020-L. 12/2020) a decorrere dall'a.a. 2021/2022, decorrenza su cui, però, interviene il co. 28 dell’articolo in commento (v. infra) – ha disposto la possibilità di assunzione a tempo indeterminato, al maturare di 3 anni di servizio, e nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni, per il personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'area "Elevata professionalità" o all'area terza di cui all'all. A al CCNL 4 agosto 2010.

 

Differimento dell’applicazione del regolamento sul reclutamento del personale delle istituzioni AFAM

 

Il comma 28, primo periodo, differisce (dall’a.a. 2021/2022) all’a.a. 2022/2023 l’applicazione del regolamento recante procedure e modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente (e del personale amministrativo e tecnico) delle istituzioni AFAM, emanato con DPR 143/2019.

 

Al riguardo, si ricorda che l’applicazione del DPR 143/2019 – regolamento emanato in attuazione dell'art. 2, co. 7, lett. e), della L. 508/1999 – era già stata differita (dall’a.a. 2020/2021) all’a.a. 2021/2022 dall’art. 3-quater del D.L. 1/2020 (L. 12/2020), che, contestualmente, ha disposto che, in sede di prima attuazione, la programmazione del reclutamento del personale di cui all'art. 2 del medesimo DPR è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2020.

Per la nuova disciplina recata dal DPR 143/2019, si veda il tema web Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), curato dal Servizio Studi della Camera.

 

Si valuti, dunque, l’opportunità di chiarire se – a fronte del differimento del termine di applicazione del regolamento – si intenda differire anche il termine per l’approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento.

 

Disposizioni in materia di attribuzione di incarichi di docenza nelle istituzioni AFAM statali

 

Lo stesso comma 28, primo periodo, disciplina, altresì, nelle more dell’applicazione del citato regolamento, l’attribuzione di incarichi di docenza a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM statali.

In particolare, stabilisce un ordine di priorità nell’utilizzo delle graduatorie per soli titoli, disponendo che l’attribuzione di incarichi di docenza a tempo indeterminato avviene utilizzando prioritariamente le vigenti graduatorie nazionali per titoli (art. 270, co. 1, d.lgs. 297/1994; art. 2-bis D.L. 97/2004-L. 143/2004; art. 19, co. 2, D.L. 104/2013-L. 128/2013; art. 1, co. 655, primo periodo, L. 205/2017) e, in subordine, le “graduatorie di cui all’art. 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1” (L. 12/2020), che – si ricorda – in realtà ha previsto l’inserimento nelle graduatorie nazionali per titoli di cui allo stesso art. 1, co. 655, primo periodo, della L. 205/2017 dei soggetti che maturano la richiesta esperienza triennale entro l’a.a. 2020/2021.

 

Con riferimento all’accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente nelle Istituzioni AFAM, si ricorda, preliminarmente, che, già prima della L. 508/1999, l’art. 270, co. 1, del d.lgs. 297/1994[60] – di cui l’art. 8 del regolamento emanato con DPR 143/2019 ha previsto l’abrogazione, in relazione alla nuova disciplina da esso dettata – ha disposto, riprendendo concetti presenti in norme previgenti, che ai ruoli si accede attingendo annualmente, per il 50% dei posti, alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami (d’ora in avanti, GET) e, per il restante 50%, alle graduatorie nazionali permanenti (d’ora in avanti, GNE). Tali graduatorie nazionali permanenti sono divenute poi ad esaurimento, a seguito di quanto disposto dall’art. 2, co. 6, della L. 508/1999.

Nel caso di insegnamenti per i quali le graduatorie GNE e GET sono esaurite, per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato si attinge, nell’ordine:

§  alle graduatorie nazionali (ora) ad esaurimento di cui all'art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004), in cui sono stati inseriti, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali, i docenti precari che avessero un servizio di 360 giorni nelle Istituzioni AFAM. Tale possibilità, prevista per l’a.a. 2013/2014 dall’art. 19, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) è poi stata estesa agli a.a. successivi. Da ultimo, è stata estesa all'a.a. 2020/2021 dall'art. 6, co. 2, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020);

§  alle graduatorie nazionali (ora) ad esaurimento di cui all’art. 19, co. 2, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013), in cui sono stati inseriti i docenti che non fossero già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM, che avessero superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e che avessero maturato almeno 3 anni accademici di insegnamento presso le medesime Istituzioni alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Tale possibilità è stata prevista dall’art. 1, co. 653, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018);

§  alle graduatorie nazionali ad esaurimento istituite dall’art. 1, co. 655, della stessa L. 205/2017. In base alla disposizione istitutiva, in tali graduatorie sono stati inseriti i docenti che non fossero già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM, che avessero superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e avessero maturato, fino all’a.a. 2017/2018, almeno 3 anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, presso le medesime Istituzioni.

§  Successivamente, l’art. 3-quater, co. 3, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) ha previsto l’inserimento nelle suddette graduatorie anche dei soggetti che maturano la richiesta esperienza triennale entro l’a.a. 2020/2021.

A seguito di contatti per le vie brevi con l’ufficio legislativo del Ministero dell’università e della ricerca, si è appreso che i soggetti in questione saranno, in realtà, inseriti in nuove graduatorie, da costituire nel corso del prossimo anno solare.

 

L’intenzione, dunque, sarebbe quella di attingere alle graduatorie che si formeranno a seguito di quanto disposto dall’art. 3-quater, co. 3, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) solo ove esaurite le graduatorie per soli titoli pregresse.

 

Si valuti l’opportunità di esplicitare in norma primaria che i docenti che maturano l’esperienza triennale entro l’a.a. 2020/2021 saranno inseriti in nuove graduatorie, da costituire (e non più nelle graduatorie di cui all’art. 1, co. 655, della L. 205/2017, come previsto dall’art. 3-quater, co. 3, del D.L. 1/2020).

 

Il comma 29 dispone che gli incarichi di docenza attribuiti dalle Istituzioni AFAM statali per esigenze didattiche cui non si possa far fronte nell’ambito delle dotazioni organiche sono ridotti, a decorrere dall’a.a. 2021/2022, in conseguenza dell’incremento di organico disposto ai sensi del co. 26. Resta comunque ferma la durata dei contratti in essere.

A tali fini, come già accennato, le medesime istituzioni effettuano, entro il 1 aprile 2021, una ricognizione degli incarichi in parola.

 

A sua volta, il comma 32 modifica la disciplina per il conferimento degli incarichi di insegnamento per esigenze didattiche cui non si possa far fronte nell’ambito delle dotazioni organiche, attribuiti ai sensi dell’art. 1, co. 284, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020).

 

L’art. 1, co. 284, della L. 160/2019 ha stabilito che per le esigenze didattiche cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le Istituzioni AFAM provvedono – in deroga a quanto disposto dall'art. 7, co. 5-bis, del d.lgs. 165/2001[61] – all’attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di 3 anni, tramite stipula di contratti di collaborazione continuativa[62].

A sua volta, il co. 285 ha disposto che gli incarichi di insegnamento di cui al co. 284 non sono conferibili al personale in servizio di ruolo e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L'attribuzione dei medesimi incarichi di insegnamento non dà luogo in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

 

In particolare, il comma 32, novellando il co. 285 del citato art. 1 della L. 160/2019, circoscrive il divieto di conferimento di tali incarichi al personale di ruolo nella medesima istituzione.

 

Disposizioni in materia di procedure per il passaggio alla prima fascia dei docenti di seconda fascia in servizio da almeno 3 anni accademici nelle istituzioni AFAM

 

Il comma 31 reca una disciplina transitoria, nelle more dell’applicazione del regolamento sul reclutamento, riguardante le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 anni accademici.

A tal fine, inserisce 3 ulteriori periodi nell’art. 1, co. 654, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018).

 

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l’art. 1, co. 654, della L. 205/2017 ha stabilito, per quanto qui più interessa, che nelle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento di cui all’art. 2, co. 7, lett. e), della L. 508/1999, una quota dei posti, compresa tra il 10% e il 20%, è destinata al reclutamento di docenti di prima fascia, cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 anni accademici.

 

In particolare, si stabilisce ora che, fino all’applicazione del DPR 143/2019, le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 anni accademici, sono disciplinate con decreto del Ministro dell’università e della ricerca che, nei limiti delle risorse accantonate a tal fine negli a.a. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, può prevedere la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia.

La relazione tecnica fa presente, al riguardo, che in attuazione dell’art. 1, co. 654, della L. 205/2017, è stato accantonato, ogni anno, il 10% del budget assunzionale autorizzato. Sommando gli accantonamenti dei 3 a.a., le risorse disponibili sono pari a € 7,6 mln.

 

Si dispone, altresì, che la (eventuale) quota residua delle predette risorse, in seguito alla trasformazione di tutte le cattedre, può essere destinata, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione, al reclutamento di direttori amministrativi per le stesse istituzioni AFAM, nonché alla determinazione e all’ampliamento delle dotazioni organiche dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Braga di Teramo (Istituzione AFAM statale) e degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA).


 

Articolo 159, commi 33-36
(Oneri per il personale dell’Agenzia Spaziale Italiana)

 

 

Il comma 33 dell'articolo 159 autorizza l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) a procedere annualmente all’assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio sino al conseguimento del valore soglia del 70 per cento relativo al rapporto tra spese per il personale ed entrate correnti, con un incremento annuale della spesa di personale non superiore al 25 per cento, ferma restando la capacità di sostenere la spesa a regime verificata dall’organo interno di controllo.

 

Secondo il comma 34, l’indicatore del limite delle spese di personale è calcolato annualmente rapportando le spese complessive di personale per rapporti di lavoro subordinato e forme di lavoro flessibile, comprensive degli oneri a carico dell’amministrazione, registrate nell’ultimo bilancio approvato, alla media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati. Tale rapporto non può superare il valore soglia del 70 per cento.

 

Dalla Determinazione del 27 aprile 2020, n. 27 si evince che la dotazione organica dell’ASI è stata approvata dal Cda nella seduta del 26 marzo 2018, con il Piano triennale delle attività 2018-2020 e consta di 431 unità. Il Consiglio di amministrazione ha provveduto all’aggiornamento del piano del fabbisogno di personale per il corrispondente triennio. Nel 2018 le unità di personale in servizio sono state 262, di cui 244 assunte a tempo indeterminato e 18 a tempo determinato, come evidenziato nella successiva tabella. Le posizioni dirigenziali ASI sono complessivamente quattro, una di I fascia e tre di II fascia. Rispetto alla dotazione organica prevista dal PTA 2018-2020, il numero dei collaboratori di amministrazione di V livello evidenzia un sovrannumero di una unità: 15 dipendenti di ruolo rispetto all’organico previsto di 14 unità. L’Ente, in proposito, ha evidenziato che il complessivo profilo di collaboratore amministrativo, nei suoi vari livelli (59 posti in totale, presenti nella dotazione organica) mostra disponibilità di assunzione per ulteriori 24 unità.

Riguardo il fabbisogno di personale, il d. lgs. n. 218 del 24 novembre 2016 prevede, per gli enti di ricerca, la possibilità di assumere personale entro il limite massimo dell’80 per cento delle spese rapportato alla media delle entrate complessive dell’Ente, in riferimento agli andamenti dell’ultimo triennio.

L’Ente ha calcolato l’indice dell’onere dell’intero organico sulle entrate complessive pari a 4,50 per cento relativamente al triennio 2015-2017 e al successivo triennio, 2016-2018, a garanzia della sostenibilità finanziaria in base allo schema seguente:

 

Nel 2018 le spese per il personale dell'Agenzia Spaziale Italiana sono state complessivamente pari a euro 21.837.910, in aumento del 7,84 per cento rispetto al pregresso esercizio 2017.

La tabella seguente registra l’andamento della spesa del personale.

 

 L’incidenza della spesa per il personale sulle spese correnti è pari al 3,41 per cento (2,78 per cento nel 2017); la spesa media unitaria del personale (tabella n. 10) risulta in aumento del 2,08 per cento, attestandosi nel 2018 ad euro 83.351. L’incidenza del costo del personale sull’attività operativa, relativamente alle prestazioni istituzionali nel campo dei sistemi spaziali, è del 3,23 per cento.

L’ASI, in aggiunta al personale in pianta stabile, per far fronte a temporanee esigenze tecnico organizzative determinate dalle attività programmate nell’ambito di alcune unità operative, mediante procedura negoziata, ha fatto ricorso al servizio di somministrazione di personale a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ed ha stipulato 40 contratti di lavoro interinale (nel 2017 erano stati n. 14). La seguente tabella definisce i tempi di tali contratti, operativi nel corso dell’esercizio 2018.

L’ impegno complessivo per i contratti di somministrazione è stato pari ad euro 700 mila (nel 2017 erano stati pari ad euro 660.000), di cui sono stati pagati euro 556.051 (nel 2017 ne erano stati pagati euro 554.372).

L’ASI, inoltre, ha conferito 13 incarichi esterni ad 11 soggetti diversi, di cui 4 collaborazioni coordinate e continuative; 4 collaborazioni a titolo gratuito; 4 collaborazioni occasionali e 1 incarico di ricerca.

Il totale dei relativi compensi lordi è ammontato ad euro 270.998, maggiori del 29,39 per cento rispetto al 2017. Dal confronto fra il 2017 e il 2018 emerge un decremento del numero dei contratti a fronte di un sensibile incremento del loro costo complessivo, con un conseguente innalzamento dell’importo medio pro-capite: le ragioni di tale fenomeno sono ascrivibili almeno in parte, ad un incremento delle collaborazioni occasionali, con specifico riferimento ad un incarico di ricerca particolarmente oneroso.

Si vedano le pagine 20-31 per ulteriori ragguagli.

 

Il comma 33 prevede che, in caso di indicatore superiore al valore soglia, l’Agenzia adotta un percorso di graduale riduzione annuale del valore dell’indicatore fino al conseguimento, entro il 2025, del predetto valore soglia. A decorrere dal 2025, in caso di indicatore superiore al limite del 70 per cento, l’Agenzia non può procedere ad assunzioni di personale fino al conseguimento del predetto valore soglia. L’Agenzia, al fine di assicurare il rispetto dell’indicatore, la sostenibilità a regime della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, definisce le proprie esigenze assunzionali tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata al riconoscimento delle fasce stipendiali previste dalla contrattazione collettiva nazionale.

Il comma 35 prevede che, nell’ipotesi di conseguimento del valore soglia del 70 per cento, di cui al comma 33, primo periodo, il limite al trattamento accessorio del personale (l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, non può superare il corrispondente importo determinato per il 2016), è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito al 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Gli oneri conseguenti all’incremento dei fondi trovano copertura a valere sulle risorse di bilancio dell’Agenzia garantendo, in ogni caso, il rispetto della percentuale del 70 per cento e dell’equilibrio di bilancio.

Il comma 36 esonera l’Agenzia Spaziale Italiana dall'applicazione delle disposizioni relative alla limitazione delle spese per il personale stabilite per gli enti pubblici di ricerca.

 

Il co. 2 dell’articolo 9 del d.lgs. n. 218/2016 ha previsto che l'indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'Ente pubblico di ricerca come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio. Negli Enti tale rapporto non può superare l'80 per cento.

Il co. 4 ha previsto che il calcolo delle spese complessive del personale è dato dalla somma algebrica delle spese di competenza dell'anno di riferimento, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, al netto di quelle sostenute per personale con contratto a tempo determinato la cui copertura sia stata assicurata da finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati.

Il co. 5 ha previsto che le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale a tempo determinato devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dall'Organo di vertice che dimostrino la capacità a sostenere gli oneri finanziari assunti.

Il co. 6 ha determinato i criteri per il calcolo dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale:

a) gli Enti che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento riportano un rapporto delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento, non possono procedere all'assunzione di personale;

b) gli Enti che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento riportano un rapporto delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono procedere all'assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua pari a non più del margine a disposizione rispetto al limite dell'80 per cento;

c) ai fini di cui alle lettere a) e b) e del monitoraggio previsto al comma 3 del presente articolo, per ciascuna qualifica di personale assunto dagli Enti, è definito dal Ministro vigilante un costo medio annuo prendendo come riferimento il costo medio della qualifica del dirigente di ricerca.


 

Articolo 159, comma 37
(Assunzioni presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

 

 

Il comma 37 dell’articolo 159 autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad assumere a tempo indeterminato, nel biennio 2021-2022 - in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità richieste – 28 unità di personale. A tal fine è autorizzata la spesa di 292.043 euro per il 2021 e di 1.168.172 euro a decorrere dal 2022.

 

Nel dettaglio, la disposizione in commento, allo scopo di garantire l’espletamento delle funzioni istituzionali del Ministero, autorizza lo stesso a bandire procedure concorsuali pubbliche per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, del seguente personale:

§  1 unità di livello dirigenziale non generale;

§  18 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area III, fascia retributiva F1;

§  9 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’area II, fascia retributiva F2.

 

Le predette assunzioni, come accennato, avvengono in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità relative al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001[63]).

 

Per le suddette finalità è autorizzata la spesa di 292.043 euro per il 2021 e di 1.168.172 a decorrere dal 2022 a valere sul fondo per le assunzioni di personale di cui all’articolo 158 (alla cui scheda di lettura si rinvia).

 

La Relazione tecnica allegata al disegno di legge evidenzia che gli oneri assunzionali sono stati quantificati a partire dalle retribuzioni pro capite (lordo Stato) riportate nella tabella seguente, precisando che, in considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali, si prevede che il contingente di personale in questione non possa essere assunto prima del 1° ottobre 2021 (rateo di spesa pari ad euro 292.043).

 

Qualifica

Retribuzione pro capite

Unità

Onere anno 2021 (rateo)

Onere anno 2022 (regime)

Dirigente di seconda fascia

119.095,26

1

29.773,82

119.095,26

Area terza – F1

40.837,75

18

183.769,88

735.079,51

Area seconda – F2

34.888,58

9

78.499,31

313.997,23

TOTALE

28

292.043

1.168.172

 


 

Articolo 160, commi 1-2
(Assunzioni presso l'AGEA)

 

 

Il comma 1 dell'articolo 160 autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche utilizzando le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali e nel rispetto dei limiti previsti a legislazione vigente) 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale, nonché 55 unità di personale non dirigenziale appartenenti all’Area C posizione economica C1, nell’ambito della vigente dotazione organica dell’Agenzia relativa al personale non dirigenziale. A tal fine, la dotazione organica dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura è incrementata di 4 posizioni di livello dirigenziale non generale.

 

Il comma 1 riconduce tale autorizzazione alla finalità di garantire il mantenimento dei requisiti di riconoscimento previsti dal regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 nonché di adeguare la propria struttura organizzativa allo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite dal d.lgs. n. 74/2018 e agli ulteriori e innovativi compiti derivanti dall'attuazione delle misure di sostegno economico disposte nel contesto emergenziale determinato dal Covid-19.

Il comma 2 autorizza la spesa di euro 1.910.000 per il 2021 e di euro 3.819.000 a decorrere dal 2022 per far fronte agli oneri relativi alle predette assunzioni.


 

Articolo 160, commi 3-6
(
Assunzioni presso l’Agenzia nazionale per i giovani)

 

 

I commi 3-6 dell’articolo 160 in commento autorizzano l’Agenzia nazionale per i giovani a bandire, nel corso del 2021, procedure concorsuali pubbliche e ad effettuare conferimenti di incarichi al fine di incrementare la propria dotazione organica in modo da poter assicurare la piena operatività della stessa Agenzia in qualità di responsabile della gestione in Italia del Corpo europeo di solidarietà.

 

In tal senso, nel 2021, l’Agenzia nazionale per i giovani (ANG) è autorizzata a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, in modo da poter assicurare la piena operatività della stessa Agenzia in qualità di responsabile della gestione in Italia del Corpo europeo di solidarietà (istituito dal Regolamento 2018/1475 del 2 ottobre 2018). Più in particolare l’incremento della dotazione organica autorizzato è di:

§  14 unità, di cui una di livello dirigenziale non generale, 6 di Area terza e 7 di area seconda,

§  un contingente di ventuno unità di personale, di cui due unità con qualifica dirigenziale di livello non generale e diciannove unità di personale non dirigenziale di cui nove da inquadrare nell’area terza, di cui 4 in posizione economica F3 e 5 in posizione economica F1 e dieci nell’area seconda, posizione economica F2.

 

L’Agenzia Nazionale per i Giovani è un ente governativo, vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Commissione Europea, istituito dal Parlamento italiano con legge n. 15 del 2007 in attuazione della Decisione 1719/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa. È un ente di diritto pubblico dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile. Come previsto dall’art. 2 dello Statuto: promuove la cittadinanza attiva dei giovani, e in particolare la loro cittadinanza europea; sviluppa la solidarietà, la tolleranza fra i giovani per rafforzare la coesione sociale; favorisce la conoscenza, la comprensione e l’integrazione culturale tra i giovani di Paesi diversi; contribuisce allo sviluppo della qualità dei sistemi di sostegno alle attività dei giovani ed allo sviluppo della capacità delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù; favorisce la cooperazione nel settore della gioventù a livello locale, nazionale ed europeo.

L’Agenzia gestisce in Italia i programmi europei Erasmus+, Youth in Action e Corpo Europeo di Solidarietà e attraverso la loro implementazione in Italia, dà attuazione alla strategia dell’Unione europea per la gioventù 2019-2027. Per il tramite dei beneficiari (enti pubblici, associazioni o gruppi informali), offre ai ragazzi dai 13 ai 30 anni opportunità ed occasioni in tema di mobilità, formazione, educazione, volontariato e scambio.

Attraverso risorse nazionali del Fondo Politiche Giovanili realizza interventi e iniziative volte alla promozione del talento della creatività giovanile e/o dirette a favorire l’inclusione di giovani in situazione di disagio sociale ed economico; favorisce la partecipazione e il coinvolgimento dei giovani ad appuntamenti istituzionali riguardanti le politiche giovanili e il dialogo tra i giovani e le istituzioni. Gestisce il primo network istituzionale radiofonico under30 ANG inRadio presente in 13 regioni, con 44 presidi e 600 giovani attivi (fonte: sito istituzionale dell’Agenzia nazionale per i giovani).

Per quanto riguarda la dotazione organica dell’Agenzia, la Tabella n. 42 allegata al D.p.c.m. 22 gennaio 2013 di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'arti. 2 del decreto legge n. 95 del 2012, riporta 31 unità (di cui 2 dirigenti) quale totale complessivo, riferito alla dotazione organica dell’ANG.

 

Ai sensi del comma 4, il reclutamento del predetto personale avviene mediante uno o più concorsi pubblici da espletare anche in deroga alle diposizioni vigenti in materia di mobilità tra pubbliche amministrazioni (art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001 relativo al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse), di concorsi pubblici unici e di assorbimento di graduatorie degli idonei di altre procedure concorsuali (art. 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del decreto legge n. 101 del 2013) nonché in deroga a quanto previsto dall’art. 35, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001 in merito alla facoltà data alle amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, di rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).

Resta in ogni caso ferma la possibilità da parte ANG di avvalersi delle modalità semplificate e delle misure di riduzione dei tempi di reclutamento previste dalla normativa vigente, in particolare delle misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione (di cui all’art. 3 della legge n. 56 del 2019), nonché delle modalità semplificate (di cui all’art. 248 del decreto legge n. 34 del 2020 che ha previsto l’utilizzo di strumenti informatici e digitali per le prove concorsuali e lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate).

Inoltre, per il reclutamento del personale di qualifica non dirigenziale, entro il 2021 e nei limiti sopra indicati, l’Agenzia può procedere alla stabilizzazione del personale in conformità con le disposizioni dell’art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017, che dettano disposizioni in merito, rispettivamente, ad una specifica procedura di stabilizzazione del suddetto personale in possesso di determinati requisiti, che le amministrazioni possono attuare (tranne talune eccezioni) sino al 31 dicembre 2021, e all’espletamento di specifiche procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, attuabili sino al 31 dicembre 2020.

 

Ancora, ai sensi del comma 5, fino al completamento delle procedure per il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale, l’ANG è autorizzata a reclutare una unità di personale di livello dirigenziale non generale mediante conferimento di incarichi a personale non inserito nel Ruolo dei dirigenti, purché si tratti di personale dipendente delle amministrazioni di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti (ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001). Gli incarichi conferiti hanno durata annuale, sono rinnovabili per un massimo di due volte e, comunque, cessano alla data dell'entrata in servizio dei vincitori del concorso bandito dall’Agenzia. Gli incarichi conferiti non costituiscono titolo né requisito valutabile ai fini della procedura concorsuale bandita dall’Agenzia.

 

Il comma 6 contiene l’autorizzazione di spesa per le predette assunzioni. Gli oneri sono stati quantificati per il primo anno (2021) per euro 259.065, in considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali (decorrenza assunzioni 1° ottobre 2021) e a regime, a decorrere dall’anno 2022, per euro 1.036.258.

 


 

Articolo 160, comma 7 e 8
(Assunzione di personale operaio presso l’Arma dei Carabinieri)

 

 

Il comma 7 dell’articolo 160, al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, autorizza l’Arma dei carabinieri all’assunzione di personale operaio a tempo indeterminato. Il comma 8 contiene la relativa autorizzazione di spesa per le assunzioni

 

Nello specifico, il comma 8 autorizza la spesa di 585.000,00 per l’anno 2021 e euro 1.770.000,00 a decorrere dall’anno 2022 per  all’assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente ivi previsto, nel numero di 19 unità per l’anno 2021 e 38 per l’anno 2022.

 

Come precisato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, il livello di inquadramento economico è definito dai contratti collettivi nazionali di riferimento (idraulico forestale e idraulico-agraria) e individua le specializzazioni che sono richieste dall’ente che li impiega (e quindi dei compiti che tale personale sarà materialmente chiamato a svolgere). Gli importi indicati per i due livelli di riferimento sono calcolati secondo una media aritmetica, in ragione delle differenti aliquote impositive stabilite dai singoli enti locali presso cui ciascun operaio presta servizio, da cui discende una leggera differenza nel calcolo della retribuzione lorda annua anche nell’ambito dello stesso livello retributivo.

 

Si ricorda che ai sensi decreto legislativo di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato n. 177/2016 il CFS è stato assorbito dall’Arma dei Carabinieri e il personale è transitato nei ruoli dell’Arma, mentre il personale del Corpo forestale dello Stato assunto ai  sensi della legge n. 124 del 1985 con un contratto di diritto privato ha mantenuto il contratto collettivo nazionale di diritto privato.

Come emerso nel corso dell'audizione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri innanzi alla Commissione 13 del Senato in relazione all'accorpamento del Corpo forestale dello Stato all'Arma dei Carabinieri,  alla  data dell'8 marzo 2017, gli Uffici Territoriali Carabinieri per la Biodiversità gestivano 130 riserve naturali statali e tale opera era assicurata dall’attività  svolta da 1.281 OTI (Operai a tempo indeterminato) e  100 OTD (Operai a  tempo determinato), impiegati prevalentemente in attività di manutenzione e  valorizzazione del patrimonio naturalistico demaniale.

Una precedente stabilizzazione a tempo indeterminato è avvenuta in virtù di quanto disposto dall'art. 1, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ed in precedenza con la legge n. 36/2004 recante Nuovo Ordinamento del Corpo forestale dello Stato che aveva previsto che l'assunzione di tale personale fosse finalizzata a consentirne il supporto alle attività istituzionali.

Da ultimo l’articolo 19 – bis del decreto legge n. 162 del 2019 aveva autorizzato la spesa di 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per l’assunzione, da parte dell’Arma dei Carabinieri, di personale operaio a tempo determinato, sempre secondo i principi della legge n. 124/1985.


 

Articolo 160, comma 9
(Obblighi di comunicazione dei dati sulle unità di personale assunte)

 

 

Il comma 9 dell’articolo 160 dispone in ordine ad obblighi di comunicazione dei dati relativi alle unità di personale effettivamente assunte da parte delle amministrazioni, in attuazione delle previsioni in materia di assunzioni dettate dall’articolo 160.

 

La previsione in esame dispone che le amministrazioni di cui all’articolo 160 (quali in particolare AGEA, Agenzia dei giovani, Arma dei carabinieri) sono tenute a comunicare - entro 30 giorni dall’assunzione -  i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi del medesimo articolo 160 e gli oneri da sostenere a regime.

Analoga norma procedurale è prevista dal comma 38 dell’articolo 159 per le assunzioni previste ai sensi di tale articolo.

 

Le comunicazioni sono trasmesse:

§  alla Presidenza del Consiglio del Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

§  al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.


 

Articolo 161, comma1
(Personale del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale)

 

 

L’articolo 161, al comma 1, reca interventi di razionalizzazione dell’impiego di personale estraneo al MAECI e di potenziamento dell’apporto di competenze specialistiche all’attività della rete diplomatico-consolare, tra cui: la modifica del limite di esperti tratti dal personale statale non diplomatico e di quelli tratti dal Corpo della Guardia di Finanza; l’incremento della dotazione per l’indennità di missione all’estero per il 2021 e a decorrere dal 2022.

 

La lettera a) del comma 1 novella l’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri, operando l’abrogazione del settimo comma e la sostituzione dell’ottavo comma con una nuova disciplina che stabilisce in 172 il numero massimo degli esperti che il MAECI può complessivamente utilizzare, escluse le unità del Ministero dell’Interno riservate all’espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili (ai sensi dell’articolo 11 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e dell’articolo 2, comma 6-duodecies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10) e delle unità destinate alla prevenzione dell’immigrazione clandestina (ex art. 36 della legge 30 luglio 2002, n. 189) e delle unità del Corpo della Guardia di Finanza destinate all’accertamento delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, anch’esso oggetto di novella recata dalla lettera d) del presente comma 1.

L’articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 prevede che il Dipartimento della pubblica sicurezza possa destinare, fuori del territorio nazionale, personale appartenente alla Direzione centrale per i servizi antidroga, del Ministero dell’Interno, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualità di esperti per la sicurezza, per lo svolgimento di attività di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga.

L’articolo 2, comma 6-duodecies del menzionato decreto-legge n,.225/2010 disciplina la procedura con cui viene definito il numero di tali esperti per la sicurezza presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari (con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare la compatibilità con gli equilibri della finanza pubblica).

L’articolo 36 della legge n. 189/2002 prevede che il Ministero dell’Interno, d’intesa con il MAECI, possa inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato in qualità di esperti.

L’articolo 4 del decreto legislativo n. 68/2001, nell’ambito della cooperazione internazionale per il contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell’Unione europea, stabilisce che il Corpo della Guardia di finanza possa destinare proprio personale presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari. Nella qualità di esperti, esso svolge attività di supporto e consulenza in materia economica e finanziaria.

 

La lettera b) del comma 1 incrementa le dotazioni destinate all’erogazione delle indennità di servizio all’estero, di cui all’articolo 170 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 nella misura di euro 5.257.345 per l’anno 2021 ed euro 10.514.690 a decorrere dall’anno 2022.

 

La lettera c) del comma 1 abroga l’articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56 in materia di costituzione di sportelli unici all’estero, non più attuali – secondo quanto riportato nella relazione tecnica - a seguito dei successivi definanziamenti della predetta norma e dell’attribuzione al MAECI delle competenze in materia di commercio estero.

L’articolo 1 della legge n. 56 del 2005, recante misure per l’internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore detta disposizioni circa la costituzione degli sportelli unici all’estero. Essi sono promossi dal Ministro delle attività produttive e dal MAECI (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie), al fine di rendere più efficace e sinergica l’azione svolta dai soggetti operanti all’estero, per il sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la tutela del made in Italy e per la promozione degli interessi italiani all’estero.

 

La lettera d) del comma 1 novella il comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, innalzando da 12 a 25 il numero degli esperti del Corpo della Guardia di Finanza presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e recando la relativa autorizzazione di spesa, pari a euro 1.366.910 per l’anno 2021 e di euro 2.733.819 a decorrere dall’anno 2022.

L’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2001 dispone sul numero degli esperti provenienti dal Corpo della Guardia di finanza, di cui si è detto sopra, trasferiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, per l’attività di supporto e consulenza in materia economica e finanziaria, per il contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell’Unione europea.

 


 

Articolo 161, commi 2-4
(Piano di assunzioni del Ministero della giustizia per accelerare l’esecuzione delle sentenze penali di condanna)

 

 

I commi da 2 a 4 dell’articolo 161 consentono al Ministero della giustizia di assumere a tempo determinato, con contratti della durata massima di 12 mesi, fino a 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale da impiegare nelle attività di eliminazione dell’arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna. Una disposizione analoga, prevista dal decreto Sicurezza-bis (D.L. n. 53 del 2019) ha consentito analoghe assunzioni straordinarie nel 2020 ed è oggetto di abrogazione.

 

In particolare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 161, il Ministero della giustizia è autorizzato, in conformità a quanto disposto dall’articolo 36, comma 2, del TU pubblico impiego (D.Lgs. n. 165 del 2001), ad assumere a tempo determinato, con contratti di durata non superiore a 12 mesi, fino ad un massimo di 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area II/Fascia retributiva 1[64], anche in sovrannumero ed in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente.

 

Il comma 2 dell'articolo 36 del TU pubblico impiego prevede che le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Tali contratti possono essere stipulati soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato.

 

Il personale potrà essere assunto con la seguente tempistica:

§  290 unità a partire dal 1° giugno 2021;

§  240 unità a partire dal 1° novembre 2021;

§  550 unità a partire dal 1° gennaio 2022.

 

Al reclutamento del personale il Ministero potrà procedere mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti al momento dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2021.

 

La Relazione tecnica del d.d.l. bilancio specifica che al fine di accelerare le procedure di reclutamento, si prevede di attingere dalle graduatorie, relative ai medesimi profili professionali, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021, considerato che è attualmente in corso la procedura per assunzione di 1.000 operatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 255 del D.L. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio).

Tale concorso è stato bandito il 15 settembre scorso e si caratterizza per lo svolgimento con modalità semplificate (colloquio di idoneità e valutazione dei titoli) e per essere espressamente riservato – ferma restando la riserva di legge prevista dal codice dell’ordinamento militare – a coloro che hanno già svolto positivamente attività di formazione e tirocinio presso l’Amministrazione giudiziaria.

 

Tale personale dovrà essere impiegato nell’attuazione ad un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato ad eliminare, anche mediante l’uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché ad assicurare la piena efficacia dell’attività di prevenzione e repressione dei reati.

 

Ad una identica finalità erano orientate le assunzioni straordinarie, sempre a tempo determinato e per la durata di 12 mesi, previste dall’art. 8 del D.L. n. 53 del 2019, che il d.d.l. di bilancio abroga (v. infra, comma 4).

L’esigenza di un piano volto a consentire agli uffici di dare celere esecuzione alle sentenze penali di condanna era sorta per neutralizzare i riflessi negativi sull’ordine pubblico derivanti dalla ritardata esecuzione di sentenze di condanna per reati anche gravi, i cui effetti risultano pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, anche in relazione alla mancata iscrizione delle sentenze di condanna nel casellario giudiziale, grazie alla quale i condannati risultano incensurati e quindi possono, di fatto, in caso di reiterazione, ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena pur non avendone titolo.

 

Il comma 3, a copertura degli oneri per le suddette assunzioni straordinarie, autorizza la spesa di:

§  7.844.587 euro per l’anno 2021;

§  32.659.734 euro per l’anno 2022.

 

Il comma 4, infine, abroga l’articolo 8 del decreto-legge n. 53 del 2019 che -  a seguito della modifica introdotta dall’art. 8, comma 6-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 (c.d. Proroga termini) - ha consentito al Ministero, per le medesime finalità espresse al comma 2, di procedere all’assunzione straordinaria, con contratti a tempo determinato della durata massima di 12 mesi e con scadenza 31 dicembre 2020, fino a 1.095 unità di personale amministrativo.


 

Articolo 161, commi 5-10
(Norme sul personale del Ministero per i beni e
le attività culturali e per il turismo)

 

 

L'articolo 161, commi da 5 a 10, reca una serie di disposizioni in materia di personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT). Il comma 5 aumenta il limite di spesa per il 2021 per consentire al MIBACT di autorizzare la stipula di contratti a tempo determinato, da parte degli Uffici periferici, nelle more dei concorsi per profili tecnici già autorizzati. Il comma 6 prevede l’estensione al 2021 e al 2022 delle disposizioni che consentono agli istituti di cultura di avvalersi di competenze o servizi professionali nella gestione di beni culturali mediante incarichi a tempo determinato. I commi 7 e 8 prevedono, fino al 31 dicembre 2025, la possibilità per il MIBACT di avvalersi della società ALES per attività di accoglienza e supporto tecnico, amministrativo e contabile nei musei, stanziando apposite risorse. I commi 9 e 10 prorogano per un periodo massimo di sei mesi i contratti a tempo determinato con professionisti competenti sui beni culturali, stipulati dagli istituti e dai luoghi della cultura.

 

Incarichi di collaborazione presso gli Uffici periferici per funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (comma 5)

 

In dettaglio, il comma 5 novella l'art. 24, comma 1, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020). In virtù della novella, per assicurare lo svolgimento, nel territorio di competenza, delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli Uffici periferici (e non più solo delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio), il MIBACT può autorizzare il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001[65].

L'art. 39 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante il regolamento di organizzazione del MIBACT, menziona quali organi periferici del Dicastero:

a)   i Segretariati regionali;

b)   le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

c)   le Direzioni regionali Musei;

d)   i musei, le aree e i parchi archeologici e gli altri luoghi della cultura;

e)   le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

f)    gli Archivi di Stato;

g)   le biblioteche.

 

La disposizione estende dunque a tutti gli Uffici periferici la possibilità di stipulare incarichi di collaborazione, i quali assicurano il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura.

 

La possibilità per il MIBACT di conferire detti incarichi decorre dalla pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per l’assunzione di funzionari di Area III – posizione economica F1, dei profili tecnici già autorizzati dall’art. 1, co. 338, della L. 145/2018. Tali incarichi hanno una durata massima di quindici mesi e sono conferiti non oltre il 31 dicembre 2021.

 

La Tabella B allegata al D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, prevede che la dotazione organica relativa all'Area III consiste in  5.427 unità di personale.

Si ricorda che l'art. 1, co. 338 della L. 145/2018 ha autorizzato il Ministero per i beni e le attività culturali ad assumere, a decorrere dall'anno 2020, 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, e, a decorrere dall'anno 2021, ulteriori 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1.

 

L'art. 24, comma 1, del D.L. 104/2020 stabilisce poi che ciascun incarico ha un importo massimo di 40.000 euro, per un limite di spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2020 e di 16 milioni di euro per l’anno 2021. L'ulteriore novella apportata dalla disposizione in commento aumenta il limite di spesa per il 2021 da 16 a 24 milioni.

 

La relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato in prima lettura precisa che tale aumento, pari a 8 milioni di euro, del limite di spesa per il 2021 consentirà agli Uffici periferici il conferimento di 750 incarichi, in luogo dei 500 originariamente previsti dall'art. 24, co. 1, del D.L. 104/2020.

 

In base alla normativa vigente, ai destinatari degli incarichi di collaborazione possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP).

 

Incarichi di natura occasionale o coordinata e continuativa presso gli istituti e i luoghi della cultura dotati di autonomia speciale per servizi professionali nei beni culturali (comma 6)

 

Il comma 6 novella l'art. 22, co. 6, terzo periodo, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), secondo cui ciascun istituto o luogo della cultura di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale può avvalersi di competenze o servizi professionali nella gestione dei beni culturali, mediante il conferimento, ai sensi dell’art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001, di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per una durata massima di 24 mesi, entro il limite di spesa di 200.000 euro annui. A tal fine, ciascun istituto o luogo della cultura provvede con le risorse disponibili sul proprio bilancio.

 

In base all'art. 101 del d.lgs. 42/2004, recante il Codice dei beni culturali, sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. L'art. 33 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, individua gli uffici del MIBACT dotati di autonomia speciale.

 

Il suddetto co. 6 dell’art. 22 del D.L. 50/2017 ha tuttavia previsto la compensazione degli effetti finanziari derivanti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto (solo) per il periodo 2017-2019, per importi definiti, mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (art. 6, co. 2, del D.L. 154/2008 - L. 189/2008). Con la novella in commento, si estende agli anni 2021 e 2022 tale compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per un importo pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato in prima lettura esplicita che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto le maggiori risorse sono a valere sulle disponibilità dei bilanci degli istituti e dei luoghi della cultura dotati di autonomia.

 

Utilizzo di ALES per attività di accoglienza e vigilanza nei musei e per attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile (commi 7 e 8)

 

Il comma 7 novella l'art. 1-ter, co. 1, del D.L. 104/2019 (L. 132/2019). In virtù della novella, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del D.P.C.M. 20 giugno 2019, e comunque fino al 31 dicembre 2025 (termine non previsto nel testo in vigore), e delle ulteriori procedure necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare nelle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali e negli altri istituti e luoghi della cultura, e previa verifica dell’impossibilità di utilizzare proprio personale dipendente, il MIBACT può avvalersi della società Ales (Arte, lavoro e servizi) S.p.A. per lo svolgimento delle medesime attività, nonchè - in base alla novella - delle attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile (comma 7, lett. a)).

 

Si ricorda che A.L.E.S. s.p.a Arte Lavoro e Servizi è stata, costituita, come evidenzia l’art. 1 dello statuto, ai sensi dell'art. 20, co. 3 e 4, della L. 196/1997 e dell'art. 10, co. 1, lett. a), 2 e 3, del d.lgs. 468/1997 (d.lgs. poi abrogato dal d.lgs. 150/2015), ed è sottoposta alla vigilanza esclusiva del MIBACT, che esercita i diritti dell’azionista[66], secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro in conformità al modello del “in house providing”. Essa – per quanto qui più interessa – svolge attività volte alla gestione, valorizzazione e tutela dei beni culturali, occupandosi, fra l’altro, della gestione di musei, aree archeologiche e monumentali, biblioteche, archivi, compresa la conduzione dei servizi al pubblico e la guardiania.

Per completezza, si ricorda, inoltre, che l'art. 1, co. 322, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha disposto la fusione per incorporazione della società ARCUS S.p.A. – Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo - in ALES S.p.A.

 

In virtù della novella in commento, si precisa poi che non si applica l'art. 192, co. 2, del d.lgs. 50/2016 (comma 7, lett. b)). Quest'ultima disposizione dispone che ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta.

 

Sempre mediante novella, si stabilisce che alla società Ales, oltre alle risorse disponibili a legislazione vigente, è assegnato un contributo (attualmente previsto solo per il triennio 2019-2021) pari a 5.345.00 euro nell'anno 2021 (era 245.000 euro per il 2021) e a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 (comma 7, lett. c)).

Il comma 8 precisa che tal fine è autorizzata la spesa di 5,1 milioni di euro per l’anno 2021 e di 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

 

Contratti a tempo determinato presso istituti e luoghi della cultura per esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico (commi 9 a 10)

 

In considerazione degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul patrimonio culturale, il comma 9 consente di prorogare, per un periodo massimo di sei mesi (oltre la scadenza prevista al 31 dicembre 2020), i contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura dello Stato allo scopo di fronteggiare esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione, nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione. Si tratta dei contratti di cui all'art. 8 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014).

 

L’art. 8 del D.L. 83/2014 ha previsto che gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali possono impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, professionisti competenti a eseguire interventi sui beni culturali, di età non superiore a 40 anni, individuati mediante apposita procedura selettiva. Tali rapporti non possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l’amministrazione. A tal fine, ha previsto un limite di spesa per i contratti relativi agli istituti e ai luoghi della cultura dello Stato di 1,5 milione di euro per l’anno 2015.

La procedura selettiva per titoli e colloquio per l’assunzione di 60 esperti con contratto a tempo determinato della durata di 9 mesi è stata avviata con D.D. 22 dicembre 2015, rettificato con avviso del 18 gennaio 2016 e con avviso dell’8 febbraio 2016. I 60 vincitori finali sono stati individuati con D.D. 2 dicembre 2016. Il contratto individuale di lavoro riguardava il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Successivamente, sono intervenute alcune rinunce e si è, dunque, proceduto a scorrimento della graduatoria dei vincitori[67].

In seguito, l’art. 1, co. 306, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha previsto che i contratti a tempo determinato in questione potevano essere prorogati per l’anno 2018, nel limite di spesa di 1 milione di euro, precisando che gli stessi non possono, comunque, superare il limite massimo di 36 mesi, anche discontinui.

Ancora dopo, l’art. 1, co. 343, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) ha autorizzato la proroga fino al 31 dicembre 2019, autorizzando il limite massimo di spesa di 1 milione di euro.

Da ultimo, l'art. 7, co. 6 e 7, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020) ha autorizzato l’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2020.

 

Resta fermo il limite della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti. La proroga è consentita nel limite di spesa di 500.000 euro per il 2021.

Ai destinatari dei contratti si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, co. 1, del d.lgs. 75/2017,  in base al quale le amministrazioni, al fine di superare il precariato possono, fino al 31 dicembre 2021 assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga determinati requisiti[68].

 

La relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato in prima lettura precisa che, alla scadenza del 31 dicembre 2020, i professionisti attualmente incaricati avranno maturato 31 mesi e 19 giorni di servizio, anziché 36 mesi.

 

Gli oneri conseguenti a tale proroga sono stimati in 500.000 euro per l'anno 2021, per cui si autorizza la corrispondente spesa (comma 9).


 

Articolo 161, comma 11
(Indennità accessoria spettante al personale non dirigenziale
degli Uffici di diretta collaborazione del MIPAAF)

 

 

Il comma 11 dell'articolo 161 incrementa di 363.000 euro a decorrere dal 2021 la dotazione finanziaria destinata alla corresponsione dell'indennità accessoria di diretta collaborazione spettante al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del MIPAAF.

 

Tale incremento si giustifica al fine di potenziare le attività derivanti dalle accresciute competenze e dai nuovi compiti previsti dalla riforma della PAC 2021-2027.

 

In base all'articolo 7, comma 6, del regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (DPCM n. 180/2019), tale indennità è attribuita a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici di diretta collaborazione.

Inoltre, essa sostituisce gli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi.


 

Articolo 161, comma 12
(Uffici di diretta collaborazione del
Ministero dell'università e della ricerca)

 

 

L'articolo 161, comma 12, incrementa di 500.000 euro a decorrere dal 2021 la dotazione finanziaria relativa agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca.

 

    Preliminarmente si ricorda che il D.L. 1/2020 (L. 12/2020) ha disposto la separazione tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca e ha conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca. L'art. 3, co. 6, del D.L. 1/2020 ha previsto l'adozione - originariamente entro il 30 giugno 2020, termine poi prorogato al 30 settembre 2020 dall'art. 116 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) - dei nuovi regolamenti di organizzazione dei due Ministeri, inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, con DPCM, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri; sui regolamenti è acquisito il parere del Consiglio di Stato mentre non è previsto il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

Nella riunione del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, sono stati approvati, in esame definitivo, i regolamenti, da adottarsi con altrettanti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, concernenti l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca, nonché degli uffici di diretta collaborazione. Tali regolamenti non risultano ancora pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

 

    L'art. 1, co. 3, del D.L. 1/2020 ha autorizzato la spesa di 2.261.000 euro per l'anno 2020 e 2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali 327.500 euro per l'anno 2020 e 393.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il Ministero dell'università e della ricerca. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di euro 132.000 per l'anno 2020 e di euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2021 per i maggiori oneri di funzionamento.

 

    La disposizione in commento stabilisce quindi che, per garantire la funzionalità degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca, la relativa dotazione finanziaria è incrementata di 500.000 euro a decorrere dal 2021.

    La relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato in prima lettura precisa che si tratta di dare un maggior supporto all'attività di indirizzo politico.


 

Articolo 162
(Stabilizzazioni delle assunzioni nelle
zone colpite da eventi sismici)

 

 

L’articolo 162 incrementa di 52 milioni di euro annui, a partire dall’anno 2022, le risorse previste per stabilizzare le assunzioni effettuate a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli enti locali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo), del 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) e del 2016 (Centro Italia).

 

L’articolo 57, ai commi 3 e 3-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, oggetto di modifica, provvede, dal 1° novembre 2020, alla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalle regioni e dagli enti locali dei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, dal sisma 2016- 2017 in Centro Italia e dal sisma 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, e degli enti parco nazionali dei comuni colpiti dal sisma 2016-2017 (comma 3).

Il citato art. 57 istituisce, inoltre, presso il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), a decorrere dall’anno 2020, un Fondo, con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, e pari a 30 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2021, finalizzato al concorso degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3 (comma 3- bis).

Per maggiori approfondimenti si veda anche il seguente link.

 

L’articolo 162 provvede, a decorrere dall’anno 2022, ad incrementare di 52 milioni di euro annui le risorse previste nel predetto Fondo istituito presso il MEF; in tal modo, dall’anno 2022 ai già stanziati 30 milioni annui, si aggiungono 52 milioni di euro, portando così la dotazione annua prevista a complessivi 82 milioni di euro (lettera a)).

Viene, inoltre, soppressa la previsione relativa alla copertura degli oneri previsti pari a 30 milioni di euro per l’anno 2021 a carico delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso le citate strutture e amministrazioni coinvolte (lettera b)).

Conseguentemente, gli oneri complessivi ammontano a 30 milioni di euro per l’anno 2021 e 52 milioni di euro a decorrere dal 2022

Le lettere a)-c) del comma 3-bis dell’art. 57 del D.L. 104/2020, oggetto di modifica, per la copertura degli oneri determinati dalla stabilizzazione dei contratti a tempo determinato citati ha provveduto nel modo seguente: quanto a 5 milioni di euro annui, per l’anno 2020, mediante riduzione delle risorse di cui all’art. 114, comma 4, del decreto-legge citato (lett. a); quanto a 30 milioni di euro annui per l’anno 2021, mediante utilizzo delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso le strutture e le amministrazioni (di cui sopra) (lett. b, che viene soppressa dall’articolo in esame); quanto a 30 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2022, si provvede: per 10 milioni di euro annui, mediante riduzione delle risorse di cui al citato art. 114, comma 4, per 20 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, comma 5, del decreto-legge 282/2004), e per 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (art. 1, comma 200, legge 190/2014).

 


 

Articolo 163
(Poli territoriali avanzati)

 

 

L’articolo 163 istituisce i Poli territoriali avanzati in ogni regione per lo svolgimento decentrato dei concorsi pubblici e per garantire spazi di lavoro comune e di formazione per i dipendenti pubblici. Si prevede, a tal fine, l’utilizzo degli immobili pubblici e dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Inoltre, vengono abrogate alcune delle disposizioni introdotte dalla L. 56/2019 (art. 2, commi da 1 a 4) relative in particolare all’introduzione di sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli accessi per la verifica dell’osservanza dell’orario di lavoro nelle amministrazioni pubbliche. Contestualmente è disposta l’attribuzione, per il 2021, delle relative risorse disponibili in conto residui alla Presidenza del Consiglio per le finalità della disposizione in commento.

 

Il comma 1 prevede che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio provveda ad istituire i Poli territoriali avanzati, presso ogni regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti finalità:

§  svolgere in modalità decentrata e digitale i concorsi disciplinati dagli artt. 4, c. 3-quinquies, del D.L. 101/2013 e 35, c. 5, del D.Lgs. 165/2001 che dispongono, rispettivamente, per le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici, l’espletamento di concorsi pubblici unici per il reclutamento di dirigenti e figure professionali comuni ai predetti soggetti, e per le restanti amministrazioni la possibilità di ricorrere, per le proprie procedure selettive, all’ausilio della Commissione RIPAM per lo svolgimento di taluni compiti (fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici);

§  sostenere l’organizzazione flessibile del lavoro pubblico;

§  sostenere la formazione del personale pubblico.

 

La natura dei Poli territoriali avanzati (PTA) è stata illustrata dal Ministro per la pubblica amministrazione nell’audizione informale sull’individuazione delle priorità nell’utilizzo del Recovery Fund, svolta presso la Commissione Lavoro della Camera il 22 settembre 2020.

Secondo quanto riportato dal Ministro, l’istituzione dei PTA è una delle tre macro-attività previste nell’ambito della riforma dei processi di reclutamento avviata dalla Funzione pubblica e volta alla semplificazione e innovazione delle procedure di reclutamento per le PA (le altre attività riguardano le procedure di reclutamento pubblico su modello europeo e il piano straordinario di reclutamento). I PTA svolgono anche le funzioni di spazi condivisi di lavoro per le amministrazioni pubbliche e di Hub per l’innovazione e la modernizzazione della P.A (si veda il documento acquisito dalla Commissione lavoro in occasione dell’audizione: Programma di Innovazione Strategica della PA).

Per il reperimento degli spazi per l’allestimento dei Poli territoriali, si prevede anche il recupero, riuso e cambio di utilizzo degli immobili pubblici e dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

 

Per tali fini, il comma 2 prevede che il Dipartimento della funzione pubblica possa stipulare accordi con l’Agenzia del Demanio, l'Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, e con le altre amministrazioni titolari di beni immobili idonei a ospitate i PTA.

 

Per le finalità di cui alla norma in commento, il comma 3 attribuisce, per il 2021, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – previa ricognizione dei fabbisogni – le risorse disponibili in conto residui attualmente destinate (ex art. 2, c. 5, della L. 56/2019) all’attuazione di alcune delle misure finalizzate alla prevenzione dell’assenteismo dei dipendenti pubblici (di cui ai commi da 1 a 4 dell’articolo 2 della L. 59/2016 – v. infra), che sono conseguentemente abrogate dal successivo comma 4 dell’articolo in commento.

 

I richiamati commi da 1 a 4 dell’articolo 2 della L. 56/2019 (c.d. legge concretezza) – di cui il comma 4 dell’articolo in esame dispone, come detto, l’abrogazione - hanno previsto l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro. Dall’ambito di applicazione dei suddetti sistemi sono esclusi il personale in regime di diritto pubblico, i dipendenti titolari di un rapporto agile, nonché il personale degli istituti scolastici ed educativi e i dirigenti scolastici, mentre sono inclusi i dirigenti, fatta salva la summenzionata esclusione per le categorie in regime di diritto pubblico.

 

Si valuti l’opportunità, per una maggiore chiarezza normativa, di esplicitare nella rubrica dell’articolo l’abrogazione delle disposizioni della L. 59/2016, disposta dal comma 4.

 

Ai fini dell'attuazione dei predetti sistemi, il comma 5 del medesimo articolo 2, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2019, il cui utilizzo è stabilito con appositi DPCM che destinano fino al 20 per cento di tali risorse alla realizzazione di strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici (ex art. 18, c. 1-sexies, D.L. 162/2019).

 


 

Articolo 164
(Incremento delle risorse per la contrattazione
collettiva del pubblico impiego)

 

 

L’articolo 164 incrementa di 400 milioni di euro, a decorrere dal 2021, le risorse finanziarie destinate alla contrattazione collettiva nazionale e ai miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico

 

In particolare, la disposizione modifica gli importi degli oneri per la contrattazione stabiliti dall’articolo 1, comma 436, della L. 145/2018 per il triennio 2019-2021, prevedendo che le risorse finanziarie destinate al suddetto scopo siano pari, dal 2021, a 3.775 milioni di euro annui (in luogo dei 3.375 attualmente previsti).

 

Gli importi sopra indicati per ciascun anno sono da intendersi comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

 

Di seguito, la tabella riportata nella Relazione tecnica al disegno di legge che indica le risorse a carico del bilancio dello stato per i rinnovi contrattuali e i miglioramenti economici del personale in regime di diritto pubblico (in milioni di euro)

 

 

2019

2020

A decorrere dal 2021

Legge 145/2018

1.100

1.425

1.775

Legge 160/2019

 

325

1.600

Integrazione prevista dal ddl  bilancio 2021

 

 

400

Totale risorse

1.100

1.750

3.775

(milioni di euro)

 

Un blocco economico della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti fu disposto dall’art. 9 del D.L. 78/2010 che aveva previsto che non si desse luogo (senza possibilità di recupero delle componenti retributive) alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 e congelò (per il triennio 2011-13) il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti pubblici (compreso il trattamento accessorio, fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale), con inapplicabilità dei meccanismi di progressione stipendiale.

Il suddetto blocco venne prorogato fino al 31 dicembre 2014 dal D.P.R. 122/2013 e successivamente, fino al 31 dicembre 2015 dall’art. 1, c. 254-256 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

La prospettiva di rinnovi contrattuali nel pubblico impiego riemerse - dietro impulso della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015 - con l’art. 1, c. 466 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che a tal fine quantificava in 300 milioni annui dal 2016 (per il triennio 2016-2018) gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa nel bilancio statale pluriennale.

Successivamente, l’art. 1, c. 365, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha istituito un Fondo (con una dotazione di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,93 miliardi di euro a decorrere dal 2018) con alcune finalità, tra cui il finanziamento della contrattazione collettiva nel pubblico impiego.

Al superamento del blocco economico della contrattazione collettiva nel pubblico impiego si perviene con la legge di bilancio per il 2018. L’art. 1, c. 679 e 681-684, della L. 205/2017, infatti, determina gli oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il pubblico impiego per il triennio 2016-2018.

In particolare, vengono destinati alla copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale nelle amministrazioni pubbliche ed ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche in regime di diritto pubblico 300 milioni di euro per il 2016, 900 milioni per il 2017 e 2.850 milioni dal 2018.

Tali complessive somme annuali corrispondono ad incrementi retributivi rispettivamente pari a: 0,36 per cento per il 2016; 1,09 per cento per il 2017; 3,48 per cento per il 2018 (assumendo come termine di raffronto l'ammontare retributivo dato dal trattamento economico principale ed accessorio per il 2015, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale).

Da ultimo, il richiamato art. 1, c. 436-441, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), come modificato, da ultimo, dall’art. 1, c. 127, della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha rideterminato gli oneri complessivi - pari a 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.750 milioni per il 2020 e 3.375 milioni dal 2021 - per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico. Nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al medesimo triennio, si è disposto (a valere sulle predette risorse):

§  l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali;

§  l'erogazione dell'elemento perequativo una tantum previsto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche dai relativi CCNL 2016-2018 (terminata il 31 dicembre 2018);

§  l'incremento delle risorse destinate agli istituti normativi ed ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 


 

Articolo 165, commi 1-4
(Misure per l'inclusione scolastica)

 

 

L'articolo 165, commi da 1 a 4, reca una serie di misure per favorire l'inclusione scolastica. Il comma 1 incrementa le risorse del Fondo destinato all’incremento dell’organico dell’autonomia, finalizzandole ad un contestuale aumento di 25.000 posti di sostegno nel periodo 2021-2024. Il comma 2 incrementa, per l'anno 2021, le risorse destinate alla formazione dei docenti, con l'obiettivo di realizzare interventi formativi obbligatori del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Il comma 3 stanzia 10 milioni di euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'acquisto di sussidi didattici da parte delle scuole che accolgono studenti con disabilità. Il comma 4 stabilisce che agli alunni con disturbi specifici di apprendimento spettano solo le misure didattiche e di supporto specificamente previste e non l'impiego di apposite risorse professionali.

 

Fondo per l'incremento dell'organico dell'autonomia e posti di sostegno (comma 1)

 

In dettaglio, il comma 1 novella l'art. 1, co. 366, della L. 232/2016, inserendo il comma 366-bis. Quest'ultimo dispone un rifinanziamento del Fondo destinato all’incremento dell’organico dell’autonomia (di cui al citato art. 1, co. 366, allocato sul cap. 1280 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione), pari a pari a 62,76 milioni di euro nell’anno 2021, 321,34 milioni di euro nell’anno 2022, 699,43 milioni di euro nell’anno 2023, 916,36 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 924,03 milioni nell’anno 2026, 956,28 milioni nell’anno 2027, 1.003,88 milioni nell’anno 2028, 1.031,52 a decorrere dall’anno 2029, con l'obiettivo di garantire la continuità didattica degli alunni con disabilità.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 1, co. 5, della L. 107/2015, al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia scolastica, ha previsto l’istituzione, per ogni istituzione scolastica o istituto comprensivo, dell'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa.

In base all’art. 1, co. 63 e 64, a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, l’organico dell’autonomia, articolato in posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa, è determinato ogni tre anni, su base regionale, con decreti del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata.

L’art. 1, co. 366, della L. 232/2016 ha istituito nello stato di previsione dell’allora MIUR un nuovo Fondo da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia, stanziando 140 milioni di euro per il 2017 e 400 milioni di euro annui dal 2018.

In seguito, l’art. 22-ter del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) ha incrementato le risorse del Fondo di 40,7 milioni di euro per il 2017, 132,1 milioni di euro per il 2018, 131,6 milioni di euro per il 2019, 133,8 milioni di euro per il 2020, 136,7 milioni di euro per il 2021, 140,5 milioni di euro per il 2022, 145,8 milioni di euro per il 2023, 153,9 milioni di euro per il 2024, 166,4 milioni di euro per il 2025 e 184,7 milioni di euro annui dal 2026.

Ancora dopo, l’art. 1, co. 613, della L. 205/2017 ha disposto un ulteriore incremento del Fondo di 50 milioni di euro nel 2018 e di 150 milioni di euro annui dal 2019.

Da ultimo, l'art. 1, co. 266, della L. 160/2019 ha incrementato il Fondo di 12,06 milioni di euro nel 2020, 54,28 milioni di euro nel 2021 e 49,75 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con lo specifico scopo di aumentare i posti di sostegno.

 

Parallelamente, la dotazione dell'organico dell'autonomia, a valere sulle citate risorse, è incrementata di 25.000 posti di sostegno nel periodo 2021/2024 così suddivisi: 5.000 posti sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, 11.000 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 e 9.000 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024.

La riparto delle risorse, disponibili a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione - per la cui adozione non è previsto un termine - di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

All’incremento in esame non si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, co. 373, della L. 232/2016, secondo cui l’incremento dell’organico dell’autonomia di cui al co. 366 avviene in misura corrispondente ad una quota di posti derivanti dall’accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili, fino a formare una cattedra o un posto interi, anche fra più scuole. Tale quota deve essere sottratta, in misura numericamente pari, dall’ulteriore contingente di posti previsto in organico di fatto.

 

La relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato in prima lettura riporta, in Tabella 1, la serie storica degli alunni con disabilità nel sistema scolastico italiano, e dei relativi posti di sostegno, dall'anno scolastico 2015/2016 all'anno scolastico 2020/2021.

Per approfondimenti sulle misure per gli alunni con disabilità si veda la pagina dedicata del sito internet del Ministero dell'istruzione.

 

Risorse destinate alla formazione obbligatoria dei docenti nelle classi con alunni con disabilità

 

Il comma 2 aumenta le risorse destinate alla formazione dei docenti, di cui all'art. 1, co. 125, della L. 107/2015, di 10 milioni di euro per il 2021, per realizzare interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Sul piano della formulazione del testo, si segnala che l'art. 1, co. 125, non istituisce un Fondo, ma prevede un'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano nazionale di formazione.

 

Si ricorda che in base all'art. 1, co. 124, della L. 107/2015, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. Il Piano nazionale di formazione 2016-2019 è stato adottato con D.M. 797/2016.

Il co. 125 dell'art.1 della L.107/2015 ha stanziato 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016 per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative dei docenti.

La suddetta autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 125 è stata dapprima incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2020 - di cui 11 milioni di euro per il 2020 da destinare a misure per il potenziamento della qualificazione dei docenti rispetto all'inclusione scolastica - e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 dall'art. 1, co. 256, della L. 160/2019. Successivamente è stata ridotta dall'art. 5, co. 2-ter, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

 

La suddetta formazione è finalizzata all’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità e a garantire il principio di contitolarità nella presa in carico dell’alunno stesso.

Con decreto del Ministero dell’istruzione, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti:

§  le modalità attuative, prevedendo il divieto di esonero dall’insegnamento. Al riguardo, la relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato in prima lettura precisa che tale previsione è motivata dall'esigenza di non generare costi aggiuntivi connessi alle sostituzioni del personale che frequenta i corsi di formazione;

§  i criteri di riparto;

§  le condizioni per riservare la formazione al solo personale non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno;

§  la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo;

§  i criteri e le modalità di monitoraggio delle attività formative.

 

Sussidi didattici per le scuole che accolgono alunni con disabilità (comma 3)

 

Il comma 3 stanzia 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l’acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche e sussidi didattici di cui all'art. 13, co. 1, lett. b), della L. 104/1992, e per l’acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo, da parte delle istituzioni scolastiche che accolgano alunni con disabilità certificata ai sensi della medesima L. 104/1992.

 

L'art. 13, co. 1, lett. b), della L. 104/1992 stabilisce che l'integrazione scolastica degli alunni disabili si realizza, fra l'altro, attraverso la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico.

 

Una misura analoga, con uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 è stata prevista dall'art. 7, co. 3, del d.lgs. 63/2017.

 

Con decreto del Ministro dell’istruzione, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono disciplinati criteri e modalità di assegnazione delle risorse dedicate e i relativi monitoraggi.

 

Misure educative e didattiche per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (comma 4)

 

Il comma 4 puntualizza che, al fine di regolare l’assegnazione delle risorse professionali di sostegno didattico e di assistenza specialistica, agli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) spettano esclusivamente le misure educative e didattiche di supporto di cui all’art. 5 della L. 170/2010, senza l’impiego delle risorse professionali di cui alla L. 104/1992 erogate in attuazione dell’art. 3 del d.lgs. 66/2017.

 

La L.170/2010 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati DSA. In particolare, l'art. 3 della L. 170/2010 stabilisce che la diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente.  E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

In attuazione il Ministero ha adottato, nel 2011, le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento.

 

Per gli studenti con DSA, l'art. 5 della L. 170/2010 prevede appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari, sottoposti a monitoraggio periodico. In particolare, per tali studenti le scuole garantiscono:

§  l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

§  l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;

§  per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.

Inoltre, agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.

 

Per maggiori dettagli si veda la pagina dedicata del sito internet del Ministero dell'istruzione.

 

A tali studenti non spettano dunque risorse professionali aggiuntive, previste dall'art. 3 del d.lgs. 66/2017, quali docenti di sostegno, un numero adeguato di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e di collaboratori scolastici.

 


 

Articolo 165, comma 5
(Rapporto di lavoro dei collaboratori scolastici)

 

 

L'articolo 165, comma 5, prevede la trasformazione a tempo pieno, dal 1° gennaio 2021, del contratto di lavoro di 4.485 collaboratori scolastici già assunti a tempo parziale dal 1° marzo 2020, nonché l’assunzione a tempo pieno, dal 1° settembre 2021, sino ad un massimo di 45 unità, di ulteriori collaboratori scolastici. Conseguentemente, autorizza la spesa necessaria.

 

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l’art. 2, co. 5, lett. da a) ad e), del D.L. 126/2019 (L. 159/2019), modificando i co. da 5-bis a 5-quater dell’art. 58 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), inseriti dall’art. 1, co. 760, della L. di bilancio 2019 (L. 205/2018), e inserendo nello stesso i co. 5-quinquies e 5-sexies:

§  ha differito (dal 1° gennaio) al 1° marzo 2020 il termine a partire dal quale i servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole statali sono svolti esclusivamente da personale dipendente appartenente al profilo di collaboratore scolastico (co. 5-bis);

§  ha modificato la disciplina – dettata dalla stessa L. di bilancio 2019 – per la stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese di pulizia assunto a tempo indeterminato e impegnato nell’erogazione dei medesimi servizi per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché inclusivi di 2018 e 2019. In particolare, ha sostituito alla procedura selettiva per titoli e colloquio una procedura selettiva per soli titoli, disponendo che la stessa riguarda l’assunzione di 11.263 collaboratori scolastici (co. 5-ter);

§  ha confermato che le assunzioni all’esito della procedura selettiva sono autorizzate anche a tempo parziale e che i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Al contempo, ha previsto che, nel limite complessivo di 11.263 unità, i posti eventualmente residuati all’esito della stessa procedura sono utilizzati per il collocamento – a domanda, e nell’ordine di una apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio già ottenuto nell’ambito della medesima procedura – di soggetti assunti a tempo parziale ovvero risultati in soprannumero nella provincia, in virtù della propria posizione in graduatoria[69] (co. 5-quater);

§  ha previsto che, sempre nell’ambito del numero complessivo di 11.263 posti, per l’a.s. 2020/2021 sono avviate, una tantum, operazioni di mobilità straordinaria, a domanda – disciplinate da apposito accordo sindacale, e riservate al personale assunto con la procedura selettiva – sui posti eventualmente ancora residuati all’esito della procedura di chiamata dall’apposita graduatoria nazionale (co. 5-quinquies);

§  ha disposto che, dopo le operazioni di mobilità straordinaria per l’a.s. 2020/2021, il Ministero è autorizzato ad avviare una seconda procedura selettiva per titoli per la copertura – a decorrere dal 1° gennaio 2021 – dei posti eventualmente residuati. Può partecipare alla seconda procedura il personale impegnato nell’erogazione dei medesimi servizi di pulizia e ausiliari per almeno 5 anni, anche non continuativi, purché inclusivi del 2018 e del 2019, in qualità di dipendente, non solo a tempo indeterminato (come nel caso della prima procedura selettiva), ma anche a tempo determinato, di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei medesimi servizi (co. 5-sexies).

 

La disciplina applicativa relativa alla prima procedura selettiva è stata adottata con D.I. 1074 del 20 novembre 2019 (qui un errata corrige all'allegato).

Il bando è stato emanato con D.D. 2200 del 6 dicembre 2019. Il termine per la presentazione della domanda era poi stato prorogato con D.D. 2318 del 20 dicembre 2019[70].

Successivamente, l’art. 20 del D.L. 9/2020 – il cui contenuto è stato poi riversato nell’art. 121-bis del D.L. 18/2020 (L. 27/2020, che ha previsto l'abrogazione del D.L. 9/2020, facendo salvi gli effetti giuridici prodotti) - ha previsto che i collaboratori scolastici che avrebbero dovuto prendere servizio il 1° marzo 2020 nelle scuole chiuse a causa dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19 avrebbero sottoscritto il contratto di lavoro e preso servizio, dalla medesima data, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali in attesa di essere assegnati presso la sede di destinazione.

 

Con D.D. 573 del 18 maggio 2020 (di cui è stato dato avviso nella Gazzetta ufficiale – IV serie speciale n. 40 del 22 maggio 2020) sono state disciplinate le modalità di predisposizione della graduatoria nazionale finalizzata al conferimento dei posti interi residuati all’esito della procedura selettiva indetta con D.D. 2200/2019 ai partecipanti destinatari di assunzioni a tempo parziale al 50% ovvero risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria.

L’inserimento nella graduatoria nazionale doveva avvenire a domanda degli interessati, sulla base del punteggio già acquisito nelle graduatorie provinciali di provenienza.

Dovevano essere altresì inseriti d’ufficio nella graduatoria nazionale, limitatamente alla provincia della graduatoria di inserimento, coloro che, all’esito della procedura di cui al D.D. 2200/2019, non erano stati destinatari di proposta di immissione in ruolo a tempo parziale al 50% in quanto soprannumerari nella graduatoria provinciale per carenza di posti disponibili qualora, nel corso della procedura nazionale, si fossero evidenziate ulteriori disponibilità nella provincia di inclusione per l’immissione in ruolo con contratto a tempo parziale al 50%.

In particolare, il decreto, evidenziato che, a seguito dello svolgimento della prima procedura selettiva, il numero di posti interi residuati e disponibili a livello provinciale, nell’ambito del numero complessivo di 11.263 posti, era pari a 1.817, li ha ripartiti fra province sulla base dei posti in ciascuna residuati[71].

La graduatoria nazionale è stata approvata, in prima istanza, con D.D. 686 del 16 giugno 2020, e poi rettificata e sostituita con D.D. 713 del 24 giugno 2020.

Essa include 391 soggetti (a fronte di 485 istanze pervenute).

 

Da ultimo, con Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 3 agosto 2020, è stata disciplinata la mobilità straordinaria del personale ATA assunto con le procedure di internalizzazione dal 1° marzo 2020 nel profilo professionale del collaboratore scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Conseguentemente, con nota 25403 del 24 agosto 2020, il Ministero dell’istruzione ha fatto presente che le domande per la partecipazione alla procedura potevano essere inviate dal 25 al 31 agosto 2020 e che la procedura doveva concludersi entro il 13 settembre 2020.

 

Nello specifico, il comma 5 dispone che, al fine di trasformare a tempo pieno il contratto di lavoro di 4.485 collaboratori scolatici assunti in ruolo a tempo parziale a decorrere dal 1° marzo 2020, all’esito della procedura selettiva di cui si è detto, nonché di assumere a tempo pieno, a decorrere dal 1° settembre 2021, sino ad un massimo di 45 unità che nella medesima procedura selettiva siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria, il Ministero dell’istruzione è autorizzato, oltre le ordinarie facoltà assunzionali, a coprire 2.288 posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto del personale ATA e non coperti a tempo indeterminato nell’a.s. 2020/2021.

Dispone, altresì, che le supplenze eventualmente conferite sui predetti posti prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio restano confermate per la durata delle stesse.

A tal fine, autorizza la spesa di € 56,17 mln nel 2021, € 56,91 mln per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028, € 60,76 mln nel 2029, € 61,56 mln nel 2030, ed € 61,62 mln a decorrere dal 2031.


 

Articolo 165, commi 6 e 7
(Assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo)

 

 

L'articolo 165, comma 6, prevede la proroga fino al 30 giugno 2021 – termine dell’a.s. 2020/2021 – dei contratti a tempo determinato sottoscritti con assistenti tecnici da utilizzare nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole del primo ciclo, in scadenza a dicembre 2020.

Il comma 7, al fine di assicurare stabilmente la presenza di assistenti tecnici nei medesimi ordini e gradi di scuole, incrementa la relativa dotazione organica a decorrere dall’a.s. 2021/2022.

 

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l’art. 230-bis del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) – riproponendo sostanzialmente quanto previsto fino al termine delle attività didattiche dell’a.s. 2019/2020 dall’art. 120, co. 4 e 5, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) – ha autorizzato le scuole dell’infanzia e le scuole del primo ciclo a sottoscrivere, nei mesi da settembre a dicembre 2020, contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, nel limite complessivo di 1.000 unità, con assistenti tecnici, al fine di assicurare la funzionalità della strumentazione informatica, nonché il supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali per la didattica[72]. Gli oneri relativi sono stati stimati in € 9,3 mln per il 2020.

Ha, altresì, previsto che il relativo contingente doveva essere ripartito tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del numero di studenti, con decreto del Ministro dell’istruzione.

In attuazione, è intervenuto il DM 104 del 19 agosto 2020, che - come già il DM 187 del 26 marzo 2020, intervenuto in attuazione del D.L. 18/2020 - ha evidenziato che la dotazione organica aggiuntiva non consentiva l’assegnazione di una unità di assistente tecnico ad ogni istituzione scolastica del primo ciclo[73]. Pertanto, ha previsto che la dotazione organica aggiuntiva era assegnata agli Uffici scolastici regionali (USR) sulla base del numero di alunni presenti nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo della regione. La ripartizione del contingente è stata indicata nella tabella allegata. I Direttori generali o i Dirigenti titolari degli USR, avuto riguardo a un’omogenea distribuzione sul territorio e tenuto conto delle specifiche esigenze e delle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche, dovevano procedere all’individuazione di istituzioni scolastiche del primo ciclo quali scuole polo. Nel medesimo provvedimento dovevano essere indicate le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione appartenenti alla rete di riferimento della scuola polo individuata. I dirigenti scolastici delle scuole polo dovevano richiedere all’istituzione scolastica secondaria di secondo grado più vicina, in possesso delle graduatorie di istituto per assistenti tecnici di informatica, l’individuazione dell’aspirante alla nomina e dovevano stipulare con l’avente titolo un contratto a tempo determinato con termine massimo fino al 31 dicembre 2020[74].

 

Il comma 6 prevede, quindi, la proroga al 30 giugno 2021 del termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell’art. 230-bis del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), autorizzando, a tal fine, la spesa di € 13,80 mln nel 2021.

 

Il comma 7 dispone che, per assicurare stabilmente la presenza di assistenti tecnici nelle scuole dell’infanzia e in quelle del primo ciclo, a decorrere dall’a.s. 2021/2022, la dotazione organica del personale ATA è incrementata di 530 posti di personale assistente tecnico, da destinare ai predetti gradi di istruzione.

Al riguardo, la relazione tecnica, evidenzia che la disposizione opera in deroga a quanto previsto dall’art. 19, co. 7, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011).

L’art. 19, co. 7, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) prevede che, dall’a.s. 2012/2013, le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA non possono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell’a.s. 2011/2012[75].

 

Conseguentemente, lo stesso comma 7 dispone che le facoltà assunzionali del personale assistente tecnico, comprese quelle corrispondenti a 470 posti già vacanti e disponibili nell’organico di diritto e non coperti a tempo indeterminato nell’a.s. 2020/2021, sono corrispondentemente incrementate di 1.000 unità.

A tal fine, autorizza la spesa di € 9,26 mln nel 2021, € 31,43 mln nel 2022, € 30,51 m per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, € 31,16 mln nel 2027 ed € 32,44 mln (annui) a decorrere dal 2028.


 

Articolo 165, comma 8
(Potenziamento dell’offerta formativa nella scuola dell’infanzia)

 

 

L'articolo 165, comma 8, prevede un incremento di 1.000 posti della dotazione organica relativa ai docenti, da destinare al potenziamento dell’offerta formativa nella scuola dell’infanzia.

 

A tal fine, autorizza la spesa di € 11,67 mln nel 2021, € 38,43 mln nel 2022, € 37,32 mln per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, € 38,48 mln nel 2027 ed € 40,79 mln (annui) dal 2028.

L’incremento deve essere ripartito fra le regioni con il decreto di cui all’art. 1, co. 64, della L. 107/2015, con il quale, ogni 3 anni, si procede alla determinazione dell’organico dell’autonomia.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 1, co. 5, della L. 107/2015, al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia scolastica, ha previsto l’istituzione, per ogni istituzione scolastica o istituto comprensivo, dell'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa.

In base all’art. 1, co. 63 e 64, a decorrere dall’a.s. 2016-2017, l’organico dell’autonomia, articolato in posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa, è determinato ogni 3 anni, su base regionale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata[76].

Al riguardo, si ricorda che la Tab. 1 allegata alla stessa L. 107/2015 prevedeva posti di potenziamento per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo e secondo grado, ma non per la scuola dell’infanzia.

Successivamente, l’art. 12, co. 7, del d.lgs. 65/2017, che ha istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, ha previsto l’assegnazione alla scuola dell'infanzia statale di quota parte dell’organico di potenziamento definito dalla Tab. 1 della L. 107/2015[77].

Da ultimo, l’art. 1, co. 279, della L. di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha incrementato la dotazione organica dei docenti nella scuola dell’infanzia di 390 posti, destinando l’incremento al potenziamento dell’offerta formativa.

 

Si ricorda, altresì, che, in base all’art. 1, co. 65, della L. 107/2015, il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento. Il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno è effettuato in base al numero degli alunni disabili. Si tiene conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto considera, altresì, il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.

 

Con riguardo alla formulazione del testo, si valuti l’opportunità di far riferimento al “decreto” di cui all’art. 1, co. 64, della L. 107/2015, e non al “decreto del Ministro dell’istruzione”, dal momento che, come si è visto, si tratta di un decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione.


 

Articolo 165, comma 9
(Incremento del Fondo per il Sistema integrato
di educazione e di istruzione)

 

 

L'articolo 165, comma 9, prevede, dal 2021, un incremento del Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai 6 anni (c.d. Fondo 0-6) di cui al d.lgs. 65/2017. Inoltre, per il 2021, destina parte delle risorse del Fondo al Ministero dell’istruzione per l’attivazione del sistema informativo nazionale coordinato con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, previsto dallo stesso d.lgs.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che allo scopo di superare la frammentazione fra servizi socio-educativi per la prima infanzia (da 0 a 3 anni), afferenti al sistema dei servizi sociali, e scuola dell'infanzia (da 3 a 6 anni), afferente al Sistema nazionale di istruzione, il D.Lgs. 65/2017 – emanato sulla base della delega recata dall’art. 1, co. 180 e 181, lett. e), della L. 107/2015 – ha previsto la progressiva istituzione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai 6 anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia (nidi e micronidi; sezioni primavera; servizi integrativi[78]) e dalle scuole dell’infanzia statali e paritarie, alla cui realizzazione compartecipano finanziariamente Stato, regioni, province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali.

Tra gli obiettivi strategici del Sistema integrato rientrano il progressivo ampliamento e la progressiva accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia – anche attraverso un loro riequilibrio territoriale – con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33% di copertura della popolazione sotto i 3 anni di età, a livello nazionale; la graduale diffusione della presenza dei servizi educativi per l'infanzia, con l'obiettivo tendenziale di giungere al 75% nei Comuni; la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia; la generalizzazione progressiva della scuola dell'infanzia; la formazione in servizio di tutto il personale del Sistema integrato; il coordinamento pedagogico territoriale.

Per l’estensione del Sistema integrato, l’art. 12 del d.lgs. ha istituito un Fondo nazionale, con una dotazione originariamente pari a € 209 mln per il 2017, € 224 mln per il 2018, € 239 mln dal 2019[79].

In particolare, in base al co. 2 del citato art. 12, il Fondo nazionale finanzia:

a)   interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d'incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili, di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;

b)   quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;

c)   la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.

A sua volta, il co. 4 ha disposto che il Ministero, sulla base del numero di iscritti, della popolazione di età compresa tra 0 e 6 anni e di eventuali esigenze di riequilibrio territoriale, nonché dei bisogni effettivi dei territori e della loro capacità massima fiscale, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, operando la ripartizione delle risorse tra le regioni. Le risorse sono erogate dal Ministero direttamente ai comuni previa programmazione regionale, sulla base delle richieste degli enti locali, con priorità per i comuni privi o carenti di scuole dell'infanzia statale, al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni effettivi e la qualificazione del Sistema integrato di educazione ed istruzione.

L’art. 8 dello stesso d.lgs. ha previsto l’adozione, ogni 3 anni, di un Piano di azione nazionale pluriennale. Tra gli obiettivi del Piano rientra, in particolare, il superamento della fase sperimentale delle sezioni primavera, mediante graduale stabilizzazione e potenziamento, al fine di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale.

Il primo Piano di azione nazionale è stato adottato con Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017, previa intesa in Conferenza unificata del 2 novembre 2017. In particolare, l’art. 3, co. 4, della Delibera ha previsto che le regioni dovevano assicurare un finanziamento pari almeno al 20% per l'anno 2018 e, a partire dall'anno 2019, pari al 30% delle risorse assicurate dallo Stato.

Nella stessa seduta della Conferenza unificata è stata raggiunta lintesa per il riparto del Fondo per il 2017. Il riparto delle risorse fra le regioni è stato operato con DM 22 dicembre 2017, n. 1012[80].

L’intesa per il riparto del Fondo per il 2018 è stata raggiunta nella seduta della Conferenza unificata del 18 ottobre 2018. Il riparto delle risorse fra le regioni è stato operato con DM 26 ottobre 2018, n. 687[81].

Successivamente, l’art. 1, co. 741, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) ha incrementato il Fondo di € 10 mln annui, a decorrere dal 2019.

L’intesa per il riparto del Fondo per il 2019 è stata raggiunta nella seduta della Conferenza unificata del 18 dicembre 2019. Il riparto delle risorse fra le regioni è stato operato con DM 19 dicembre 2019, n. 1160[82].

Da ultimo, l’art. 233, co. 1 e 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha incrementato il Fondo, per il 2020, di € 15 mln, stabilendo che, al fine di assicurare tempestività nell'erogazione delle risorse, al riparto dello stesso, solo per l'anno 2020, si sarebbe provveduto anche nelle more dell'adozione del Piano di azione nazionale.

L’intesa per il riparto del Fondo per il 2020 è stata raggiunta nella seduta della Conferenza unificata del 18 giugno 2020. Il riparto delle risorse è stato operato con DM 30 giugno 2020, n.53[83].

 

In particolare, l’articolo 165, comma 9, autorizza la spesa di € 60 mln annui, a decorrere dal 2021, volta all’incremento del Fondo.

Dispone, inoltre, che per l’anno 2021, in deroga alle previsioni di cui all’art. 12, co. 4, del d.lgs. 65/2017, una quota parte dell’incremento, pari a € 1,5 mln, è destinata al Ministero dell’istruzione.

 

Si valuti l’opportunità di integrare il riferimento all’art. 12 del d.lgs. 65/2017 anche con il richiamo del comma 2 che, come si è visto, definisce gli interventi finanziabili con il Fondo nazionale.

 

Nello specifico, le risorse in questione sono destinate all’attivazione del sistema informativo nazionale di cui all’art. 5, co. 1, lett. e), del medesimo d.lgs. 65/2017.

L’art. 5, co. 1, lett. e), del d.lgs. 65/2017 prevede che lo Stato attiva, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, un sistema informativo coordinato con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, secondo quanto previsto dagli artt. 14 e 50 del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005).


 

Articolo 165, comma 12
(Collocamento fuori ruolo di docenti e dirigenti scolastici)

 

 

L'articolo 165, comma 12, posticipa ulteriormente (dall’anno scolastico 2021/2022) all’anno scolastico 2022/2023 la soppressione delle disposizioni (art. 26, co. 8, secondo e terzo periodo, L. 448/1998) che prevedono la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi. A tal fine, novella l’art. 1, co. 330, della L. 190/2014.  

 

L’art. 1, co. 330, della L. 190/2014 (L. di stabilità 2015) aveva originariamente previsto la soppressione, a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, del secondo e del terzo periodo dell’art. 26, co. 8, della L. 448/1998, i quali dispongono che possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici:

§  fino a 100 unità presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, iscritti negli albi regionali e provinciali di cui all’art. 116 del DPR 309/1990;

§  fino a 50 unità presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

Successivamente, l’art. 1, co. 223, della L. 208/2015, l’art. 1, co. 618, della L. 232/2016, l'art. 1, co. 606, della L. 205/2017 e l'art. 1, co. 272 della L. 160/2019 – novellando l’art. 1, co. 330, della L. 190/2014 – avevano posticipato, da ultimo, all’anno scolastico 2021/2022, la soppressione delle disposizioni citate.

 

Per completezza, si ricorda che le assegnazioni in questione comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore, essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta.

Si rammenta, altresì, che il co. 9 dello stesso art. 26 della L. 448/1998 dispone che le associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione possono chiedere contributi in sostituzione del personale assegnato, nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse.


 

Articolo 166
(Piano quinquennale per le assunzioni
di personale delle Forze di polizia)

 

 

L’articolo 166 prevede un piano per l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità di personale delle Forze di polizia, quinquennale (dal 2021) per il Corpo della guardia di finanza e la Polizia Penitenziaria e triennale (dal 2023) per la Polizia di Stato e l’Arma dei carabinieri.

Per la copertura degli oneri delle assunzioni è istituito un Fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze e un Fondo presso il Ministero dell’interno per le spese alle stesse connesse, incluse mense e buoni pasto.

E’ previsto l’obbligo per le amministrazioni di comunicare entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello al quale l’autorizzazione ad assumere si riferisce al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti le assunzioni effettuate e la situazione organica complessiva e del ruolo iniziale, anche al fine del riparto delle risorse dei fondi.

 

L’articolo 166 autorizza l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

 

Finalità indicata nella disposizione è quella di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi anche all’emergenza sanitaria da COVID-19, nonché l’efficienza degli istituti penitenziari.

 

Alle assunzioni nei rispettivi ruoli iniziali si procede non prima del 1° ottobre di ciascun anno entro il limite di spesa determinato per ciascuna annualità dal comma 2 (v. infra) e secondo i seguenti contingenti massimi:

a) 800 unità per l’anno 2021, di cui 600 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 per la Polizia Penitenziaria; 

b) 500 unità, per l’anno 2022, di cui 300 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 per la Polizia Penitenziaria; 

c) 1160 unità per l’anno 2023, di cui 300 della Polizia di Stato, 200 nell’Arma dei carabinieri, 150 nel Corpo della guardia di finanza e 510 per la Polizia Penitenziaria;

d) 1160 unità per l’anno 2024, di cui 200 della Polizia di Stato, 250 nell’Arma dei carabinieri, 200 nel Corpo della guardia di finanza e 510 per la Polizia Penitenziaria;

e) 915 unità per l’anno 2025, di cui 100 della Polizia di Stato, 250 nell’Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di finanza e 515 per la Polizia Penitenziaria.

 

L’assunzione è autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che – rinviando all’art. 35, comma 4, del testo unico sul pubblico impiego (d. lgs. n. 165 del 2001) – prevede che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni e che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.

 

Resta fermo quanto previsto relativamente alle riserve di posti nei concorsi per l'accesso nelle carriere iniziali e alle riserve di posti per i volontari in ferma prefissata dagli articoli 703 e 2199 del codice dell’ordinamento militare (di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).

 

Per le assunzioni (di cui al comma 1) è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito Fondo da ripartire, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che autorizza l’assunzione in base al comma 1.

La dotazione del Fondo è la seguente per ciascun anno:

-        euro 3.855.298 per l’anno 2021,

-        euro 32.318.063 per l’anno 2022,

-        euro 58.358.288 per l’anno 2023,

-        euro 103.346.347 per l’anno 2024,

-        euro 151.510.382 per l’anno 2025,

-        euro 187.987.418 per l’anno 2026,

-        euro 195.007.907 per l’anno 2027,

-        euro 196.566.668 per l’anno 2028,

-        euro 199.622.337 per l’anno 2029,

-        euro 202.387.875 per l’anno 2030,

-        euro 204.480.113 per l’anno 2031,

-        euro 205.659.245 per l’anno 2032,

-        euro 206.733.517 per l’anno 2033,

-        euro 208.639.130 per l’anno 2034,

-        euro 210.838.415 per l’anno 2035,

-        euro 213.454.024 a decorrere dall’anno 2036. 

 

L’articolo 166 autorizza inoltre - per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto – un onere finanziario da iscrivere in apposito Fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’interno pari a:

-        euro 4.116.000 per l'anno 2021,

-        euro 2.590.800 per l’anno 2022,

-        euro 7.510.280 per l’anno 2023,

-        euro 7.422.830 per l’anno 2024,

-        euro 5.915.870 per l’anno 2025.

 

Di seguito una tabella riepilogativa (estratto da Relazione tecnica):

 

 

 

Il Fondo è ripartito tra le amministrazioni interessate con le medesime modalità di cui al comma 1 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri).

 

Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello al quale l’autorizzazione ad assumere si riferisce, le amministrazioni comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze i dati concernenti le assunzioni effettuate e la situazione organica complessiva e del ruolo iniziale, anche al fine del riparto delle risorse dei fondi (di cui ai commi 2 e 3).

Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

Articolo 167
(Misure per l’incremento dei servizi di controllo del territorio
e di prevenzione dei reati)

 

 

L’articolo 167 istituisce un Fondo - con una dotazione annua di 50 milioni di euro - per la retribuzione dei servizi esterni ovvero delle attività operative al di fuori dell’ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i peculiari compiti connessi anche all’emergenza sanitaria COVID.

 

La disposizione in commento prevede l’istituzione di un Fondo - nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - per la retribuzione dei servizi esterni ovvero delle attività operative al di fuori dell’ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nel testo si evidenzia che l’istituzione del Fondo è disposta “per i peculiari compiti connessi anche all’emergenza sanitaria COVID”.

 

Si ricorda il quadro normativo vigente prevede la corresponsione di una indennità per servizi esterni per il personale delle Forze di Polizia che svolgono determinare attività (in particolare l’art. 9 del DPR n. 395 del 1995 di recepimento dell’accordo sindacale del 1995 e del provvedimento di concertazione del medesimo anno per le Forze di polizia ad ordinamento civile ((Polizia di Stato e Corpo di polizia penitenziaria) e ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della Guardia di finanza) e disposizioni per l’indennità operativa per soccorso esterno per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Le risorse del Fondo – che ha una dotazione annua di 50 milioni di euro- sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.


 

Articolo 168
(Incremento dotazione finanziaria dell’Agenzia
per le erogazioni in agricoltura)

 

 

L'articolo 168 incrementa la dotazione finanziaria dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di 10 milioni di euro per l’anno 2021.

 

Ciò – recita la disposizione in esame - al fine di garantire l’efficace svolgimento delle attività derivanti dal diffondersi dell’emergenza causata dall’epidemia da Covid-19, nonché dalle ulteriori esigenze connesse all’attività di sostegno al settore agricolo.

 

Si ricorda che l’AGEA è stata istituita con il decreto legislativo n. 165 del 1999, abrogato pressoché integralmente dal decreto legislativo n. 74 del 2018, il quale ha riorganizzato l’Agenzia e ha riordinato il sistema dei controlli nel settore agroalimentare.

 

L’AGEA, ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del MIPAAF, ai sensi dell’art. 2 del predetto decreto legislativo n. 74 del 2018, svolge le funzioni di organismo pagatore nazionale, per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea e finanziati dai Fondi agricoli comunitari, non attribuite ad altri organismi pagatori riconosciuti. Essa, inoltre, svolge le funzioni di organismo di coordinamento degli altri organismi pagatori presenti in Italia, ferma restando l’attività di indirizzo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Per un approfondimento sulla citata riorganizzazione dell’Agenzia, si rinvia all’apposito dossier dei Servizi studi di Camera e Senato.

 

Si ricorda che le risorse ordinariamente attribuite all’AGEA per l’esercizio delle sue funzioni sono allocate nel cap. 1525 dello stato di previsione del MIPAAF (tabella 13). Dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato 2020-2022, risultano iscritte risorse - in tale capitolo - per il 2021, per circa 148,2 milioni di euro.

 

Si ricorda, poi, che l’AGEA gestisce - tra l’altro - le risorse del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (allocate nel cap. 1526 del MIPAAF). Il suddetto Fondo è stato istituito con il decreto-legge n. 83 del 2012 (art. 58, comma 1) ed è destinato al finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana.

Per una disamina delle risorse attribuite al suddetto Fondo indigenti, si rinvia all’apposito tema web del Servizio studi della Camera dei deputati.


 

Articolo 169
(Personale EIPLI - STRALCIATO)

 

L’articolo 169 è stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.

 


 

Articolo 170
(Razionalizzazione del modello contrattuale del Ministero dell’economia e delle finanze con la Sogei S.p.A. - STRALCIATO)

 

L’articolo 170 è stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.

 


 

Articolo 171
(
Disposizioni in materia di Guardia di finanza)

 

 

L'articolo 171 reca innanzitutto la revisione dei criteri di ripartizione, in favore dei militari della Guardia di finanza, dei proventi delle sanzioni pecuniarie. Incrementa inoltre il Fondo di assistenza della Guardia di finanza di 15 milioni di euro annui. Disciplina, infine, la destinazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo della Guardia di finanza.

 

Nel dettaglio, il comma 1 apporta alcune modificazioni alla legge n. 168 del 1951 (Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie) attraverso la sostituzione dell'articolo 3 e l'abrogazione dell'articolo 4.

 

Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa, il comma 1 reca la revisione dei criteri di ripartizione, in favore dei militari della Guardia di finanza, dei proventi delle sanzioni pecuniarie stabiliti dalla legge n. 168 del 1951.

In particolare, tale legge definisce i criteri di ripartizione, in favore (tra gli altri) dei militari del Corpo, delle somme rivenienti dalle seguenti “fonti”:

a)   proventi da sanzioni pecuniarie per violazione delle leggi tributarie;

b)  premi connessi a servizi resi nell’interesse del commercio e nel settore doganale;

c)   proventi da sanzioni pecuniarie per violazione in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento e divertimento;

d)  proventi da sanzioni pecuniarie per violazioni in materia antiriciclaggio.

La ratio del sistema premiale disciplinato dalla citata legge è quella di riservare una parte dei proventi agli “scopritori” che abbiano svolto attività di controllo in specifici settori (articolo 1, primo comma, lettera c)) e un’altra parte agli appartenenti all’Amministrazione ritenuti particolarmente “meritevoli” (articolo 1, primo comma, lettera d)). A questi ultimi sono altresì devolute le somme eccedenti il limite individuale (lire 50.000 per ogni accertamento) fissato per ciascun accertatore (articolo 1, terzo comma).

Una ulteriore quota, pari al 20 per cento delle somme riscosse per pene pecuniarie e ammende per violazione delle leggi tributarie, è destinata, invece, al Fondo di assistenza finanzieri (FAF), per il raggiungimento degli scopi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla relativa legge istitutiva (legge n. 1265 del 1960).

 

In particolare, la legge n. 168 del 1951 dispone all'articolo 1 che, nei casi in cui le leggi tributarie prevedono la partecipazione degli accertatori delle violazioni alle leggi medesime nella ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie ed ammende, la ripartizione stessa, detratto il 10 per cento per le spese inerenti alla riscossione, viene effettuata come segue:

a)   il 60 per cento all'Erario;

b)  il 20 per cento ai fondi di previdenza o assistenza delle Amministrazioni civili e dei Corpi di polizia cui appartengono gli accertatori;

c)   il 10 per cento da dividersi in eguale misura fra gli accertatori, fino all'assegnazione a ciascuno di essi di un massimo di lire 50.000 per ogni accertamento;

d)  il 10 per cento da devolversi a speciali fondi, costituiti presso le Amministrazioni civili ed i Corpi di polizia cui appartengono i funzionari, ufficiali ed agenti partecipanti all'accertamento, per la distribuzione di premi al personale delle Amministrazioni e dei Corpi medesimi che si sia distinto per particolari meriti.

Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute agli accertatori ai sensi del presente articolo, lettera c), provvedono i fondi, di cui alla lettera d). Qualora detti fondi non siano costituiti, le somme stesse sono versate all'ufficio cui spetta la riscossione dei proventi delle pene pecuniarie o delle ammende, il quale provvede a rimetterle agli aventi diritto per il tramite delle Amministrazioni cui essi appartengono.

Ai fondi di cui alla lettera d) sono devolute le somme eccedenti il limite individuale fissato per ciascun accertatore.

Qualora l'Amministrazione cui gli accertatori appartengono, non abbia costituito al momento della ripartizione i fondi di cui alle lettere b) e d), le quote attribuite ai fondi stessi ai termini del presente articolo sono devolute all'Erario.

 

L'articolo 2 dispone che, nei casi di violazione della legge doganale e delle altre leggi che ad essa si richiamano, agli effetti della ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie e del ricavo della vendita delle cose confiscate, restano ferme le disposizioni per tale ripartizione contenute nella legge doganale medesima e nel relativo regolamento.

 

Il vigente articolo 3 della legge n. 168 del 1951 stabilisce che, se gli accertatori sono militari della guardia di finanza, le quote previste dalle lettere b), c) e d) dell'art. 1 e quelle spettanti agli accertatori nei casi suindicati dall'art. 2 sono versate al Fondo massa della guardia di finanza.

Le quote di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1 nonché quelle spettanti agli accertatori nei casi di cui all'art. 2 sono integralmente distribuite in premi ai militari del Corpo a cura di apposita Commissione, presieduta dal comandante generale o, per sua delega, dal comandante in 2° della guardia di finanza, e composta dei seguenti membri nominati annualmente con decreto del Ministro per le finanze:

-       un magistrato della Corte dei conti;

-       un funzionario della carriera amministrativa del Ministero delle finanze di grado non inferiore al 7°;

-       un funzionario della ragioneria centrale del Ministero delle finanze di grado non inferiore al 7°;

-       due ufficiali della guardia di finanza di grado non inferiore a tenente colonnello;

-       un segretario, funzionario della carriera amministrativa del Ministero delle finanze o ufficiale della guardia di finanza, di grado non inferiore al 9°.

 

Il comma 1 dell'articolo in esame dispone che, attraverso la sostituzione dell’articolo 3 della legge n. 168 del 1951, se gli accertatori sono militari della Guardia di finanza, le quote previste dalle lettere c) e d) e dal terzo comma dell'articolo 1 e quelle spettanti agli accertatori nei casi indicati dall’articolo 2 sono assegnate ad apposito fondo istituito nell’ambito dello Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per la distribuzione ai militari del medesimo Corpo. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, le quote di cui al primo comma sono integralmente distribuite in premi ai militari della Guardia di finanza secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Comandante Generale del medesimo Corpo (lettera a)).

Il medesimo comma 1 in esame dispone l'abrogazione dell'’articolo 4 della legge n. 168 del 1951 (lettera b)).

 

Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa, la presente proposta normativa è volta - ferma restando l’assegnazione al FAF della predetta quota di risorse del 20 per cento - a:

a)   sotto un profilo di ordine generale, superare talune difficoltà/criticità riscontrate nella fase di ripartizione, in favore dei militari del Corpo, dei premi di cui alle lettere c) e d) del primo comma e al terzo comma dell’articolo 1 della legge n. 168/1951, che avviene sulla base delle informazioni comunicate al predetto Fondo dai reparti del Corpo dislocati sul territorio;

b)  prevedere l’assegnazione al bilancio della Guardia di finanza, in luogo del FAF, delle suindicate risorse, limitatamente a quelle destinate ai militari del Corpo “accertatori” e a quelli “meritevoli”;

c)   demandare a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (non regolamentare), su proposta del Comandante Generale, la definizione delle modalità e dei nuovi criteri di ripartizione delle somme in rassegna;

d)  conseguentemente, sopprimere la Commissione prevista dall’articolo 3 della citata legge, incaricata della distribuzione dei premi in argomento sulla scorta degli elementi segnalati dai suddetti reparti, attraverso una procedura complessa e basata su criteri ritenuti ormai non più attuali e non rispondenti alla necessità di valorizzare le risorse umane adeguatamente/correttamente.

Viene prevista, altresì, l’abrogazione dell’articolo 4 della legge n. 168 del 1951, nel quale sono contemplati i criteri di ripartizione delle risorse in commento, ritenuti non più adeguati alle finalità premiali perseguite dalla norma.

 

Il comma 2 apporta una modificazione all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 157 del 2015 (Misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali), prevedendo che, con decreto ministeriale, può essere stabilita una ulteriore quota, eccedente i vigenti limiti di spesa, di ammontare non superiore a 15 milioni di euro annui, da destinare al fondo di cui alla legge n. 1265 del 1960 (Fondo di assistenza per i finanzieri).

Nella relazione illustrativa il Governo chiarisce che tale disposizione lascia inalterata la misura del 5 per cento già prevista dall’articolo 9, comma 33, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Il comma 3 dispone, attraverso l'aggiunta del comma 28-bis all’articolo 2 della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), che le somme derivanti dalla concessione in uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi del Corpo della Guardia di finanza sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate al programma 5 «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica» nell’ambito della missione 7 «Ordine pubblico e sicurezza» e al programma 3 «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali» nell’ambito della missione 29 «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

L’articolo 2, commi da 28 a 31, della legge finanziaria 2010 ha attribuito alla Guardia di finanza il diritto all’uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo, stabilendo, altresì, la possibilità per il Corpo di consentirne a terzi l’uso, anche temporaneo, se del caso avvalendosi dell’apposito ente (“Ente editoriale per il Corpo della Guardia di finanza”).

 

Nella relazione tecnica, il Governo chiarisce che tale ultima proposta allineerebbe le modalità di gestione economica delle peculiari risorse, derivanti dallo sfruttamento commerciale dei segni distintivi della Guardia di finanza, a quelle già stabilite per altre analoghe amministrazioni dello Stato.

Articolo 172
(Collaborazione del Corpo della Guardia di Finanza
con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato)

 

 

L’articolo 172 disciplina la collaborazione tra il Corpo della Guardia di Finanza e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) per lo svolgimento dei servizi di sorveglianza e tutela sulla realizzazione dei beni prodotti dall’IPZS per conto dello Stato e per i connessi servizi di scorta. A tal fine si prevede l’impiego di non più di 200 unità di personale della Guardia di Finanza, i cui oneri sono posti a carico dell’IPZS nel limite di 5 milioni di euro annui. La definizione delle modalità operative della collaborazione e di sostenimento dei relativi oneri, anche attraverso operazioni di permuta, è rinviata a una apposita convenzione da stipularsi tra l’IPZS e la Guardia di finanza.

 

Il comma 1 prevede la collaborazione della Guardia di Finanza con l’IPZS per lo svolgimento dei servizi di sorveglianza e tutela sulla realizzazione dei beni di cui all’articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, effettuata per conto dello Stato italiano, nonché dei connessi servizi di scorta.

 

La norma citata (relativa all’ordinamento dell’Istituto Poligrafico dello Stato) elenca i compiti e i beni prodotti dall’IPZS, tra i quali si segnalano la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati e delle pubblicazioni anche su supporti informatici, nonché dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato e il conio delle monete di Stato in conformità delle leggi vigenti. L’IPZS è una società per azioni non quotata (delibera CIPE n. 59 del 2 agosto 2002, D.Lgs. n. 116 del 1999) totalmente controllata dal MEF.

 

La relazione illustrativa afferma che la collaborazione è da correlarsi all’importanza strategica assunta dall’IPZS per la tutela di interessi primari del Ministero dell’economia e delle finanze, direttamente connessi alla sicurezza, anche in termini di tracciabilità e anticontraffazione, dei beni dal medesimo Istituto prodotti, coniati o fabbricati, tra i quali documenti soggetti a rendiconto (passaporti, carte d’identità elettroniche, ricettari medici, etc.), valori (carta filigranata e francobolli), sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l’emblema dello Stato, nonché monete di Stato in conformità a leggi vigenti o a corso legale. L’Istituto, attraverso la sua partecipata Valori di Carta S.p.A., ha, peraltro, recentemente implementato il polo produttivo di Foggia, certificato dalla Banca Centrale Europea come idoneo alla produzione di carta per banconote.

 

Il comma 2 prevede che per lo svolgimento dei servizi di sorveglianza, tutela e scorta sarà impiegato un contingente di personale del Corpo della Guardia di Finanza complessivamente non superiore a 200 unità.

A carico dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sono posti, nel limite di 5 milioni di euro annui:

§  il trattamento economico accessorio spettante al personale effettivamente impiegato, compresi i correlati oneri sociali e quelli per il relativo trasferimento;

§  le spese di funzionamento, logistiche e per le dotazioni strumentali necessarie per l’espletamento dei medesimi servizi (la relazione governativa elenca, a titolo di esempio, le spese per motorizzazione, accasermamento, casermaggio e vestiario, e quelle per le esigenze alloggiative, eventualmente da fronteggiare con la realizzazione di caserme).

 

Il comma 3 prevede una convenzione da stipularsi tra l’IPZS e la Guardia di finanza per la definizione delle modalità operative della collaborazione e di sostenimento dei citati oneri, anche attraverso permute ai sensi dell’articolo 2133 del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare).

 

La norma citata prevede che per il contenimento delle relative spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione, la facoltà di stipulare convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati (prevista in via generale al Ministero della difesa per le Forze armate dall’art. 545 dello stesso Codice) compete anche al Corpo della Guardia di finanza.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione è neutra sotto il profilo finanziario in quanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la stessa non prevede la costituzione di contingenti extra-organico né comporta il ricorso ad assunzioni aggiuntive rispetto alle facoltà previste a legislazione vigente, atteso che il personale adibito alla specifica attività di servizio sarebbe tratto dagli organici della Guardia di finanza.

 


 

Articolo 173
(Disposizioni in materia di personale ENAC)

 

 

L'articolo 173 contiene l’autorizzazione ad ENAC a bandire - in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2020-2021 - delle procedure concorsuali pubbliche per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato e conseguente incremento delle relative dotazioni organiche vigenti.

L’obiettivo della norma è quello di rafforzare le attività ispettive di certificazione, di vigilanza e di controllo affidate all’ENAC.

Tale facoltà assunzionale, inoltre, è volta a garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell’aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale.

 

In particolare, il comma 1 dell’articolo 173 prevede la possibilità di bandire procedure concorsuali pubbliche per l’assunzione di:

 

§  10 unità di personale di livello dirigenziale non generale;

§  151 unità di personale appartenente alla prima qualifica professionale;

§  145 unità di personale appartenente al ruolo tecnico-ispettivo;

§  72 ispettori di volo.

 

In base a quanto stabilito dal comma 2 il reclutamento del personale dovrà avvenire secondo le modalità delineate dall'articolo 249 del decreto-legge n. 34 del 2020.

 

Il comma 3 precisa che agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo in questione, quantificati in euro 6.053.109 per l’anno 2021 e in euro 24.212.434, a decorre dall’anno 2022, dovrà provvedere l'ENAC con le risorse del proprio bilancio disponibile a legislazione vigente.

Infine il comma 4 stabilisce che l’Ente comunichi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'Economia e delle finanze, i dati relativi alle unità di personale effettivamente assunte nonchè i relativi oneri da sostenere a regime.


 

Articolo 174
(
Eredità giacenti)

 

 

L'articolo 174 affida all’Agenzia del demanio la gestione e valorizzazione, in aggiunta agli immobili, anche dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonché dei diritti e dei beni immateriali, relativi alle eredità giacenti di cui all’articolo 586 del codice civile situati nel territorio nazionale. Per consentire di svolgere tale nuova funzione, le risorse stanziate in favore dell'Agenzia del demanio sono incrementate, a decorrere dal 2021, di 500 mila euro annui.

 

Nel dettaglio, il comma 1 affida all’Agenzia del demanio, relativamente ai beni devoluti allo Stato per eredità giacenti di cui all’articolo 586 c.c. situati nel territorio nazionale, la gestione e valorizzazione, in aggiunta alle funzioni già esercitate in ordine agli immobili, anche dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonché dei diritti e dei beni immateriali.

 

Si rammenta che l'articolo 586 del Codice civile (Acquisto dei beni da parte dello Stato) prevede che, in mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

 

Il comma prevede altresì la facoltà per l'Agenzia del demanio, ai fini del funzionamento del sistema di gestione, di stipulare convenzioni con altre amministrazioni e con enti specializzati pubblici e privati.

Per assicurare lo svolgimento di tali attività, il presente articolo incrementa le risorse stanziate sul capitolo 3901 in favore dell’Agenzia del demanio, a decorrere dall’anno 2021, per un importo pari a 500 mila euro, da utilizzarsi nelle forme e nei limiti dell’autonomia gestionale propria di Ente Pubblico Economico.

 

Il comma 2 rinvia a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, la determinazione dei criteri per l’acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato.

 

Secondo quanto riportato dal Governo nella relazione illustrativa, la disposizione in esame ha la finalità di superare l’assenza di una chiara imputazione delle competenze in materia di gestione dei beni ereditati dallo Stato ai sensi dell’articolo 586 del codice civile, tenuto conto che, allo stato attuale, secondo la relazione medesima, non è individuabile con chiarezza il soggetto competente in materia di gestione di eredità giacenti costituite da beni diversi dagli immobili.

Attribuisce, altresì, all’Agenzia del demanio nuove competenze rispetto a quelle previste dall’articolo 65 del decreto legislativo n. 200 del 1999, al fine di attribuire ad un unico soggetto la gestione di tutti i beni (di qualunque tipologia) devoluti allo Stato ai sensi dell’articolo 586 del codice civile.

L’obiettivo è quello di assicurare una gestione proficua ed efficiente di tutti le attività patrimoniali che pervengono allo Stato da eredità giacenti, garantendo la valorizzazione e lo sfruttamento economico degli stessi, dalla cui gestione possono derivare nuove entrate per l’Erario dello Stato.

 

La relazione chiarisce inoltre che i risultati attesi saranno definiti attraverso la Convenzione di servizi per l’erogazione dei servizi immobiliari e gestione del patrimonio dello Stato.

 


 

Articolo 175
(Censimento dei beni immobili delle aziende
per l’edilizia residenziale pubblica -
STRALCIATO)

 

L’articolo 175 è stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.

 


 

Articolo 176
(Rappresentanza sindacale - STRALCIATO)

 

L’articolo 176 è stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.

 


 

Articolo 177
(Misure di finanziamento e gestione del sistema di difesa nazionale)

 

 

L’articolo 177 contiene alcune norme contabili in materia di difesa. Il comma 1 aggiorna la norma del Codice dell’ordinamento militare che istituisce il Fondo per esigenze di difesa nazionale, per adeguare il meccanismo di finanziamento del Fondo alla riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, quindi spostandolo dalle Tabelle della legge di stabilità all’articolato di Sezione I della legge di bilancio. Il comma 2 attribuisce al Capo di stato maggiore della difesa la gestione amministrativa delle risorse di funzionamento degli enti della difesa a carattere interforze. Il comma 3 persegue l’obiettivo di migliorare il processo di reiscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa dei risparmi realizzati in relazione alle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria attuate dalla Difesa nell’ambito del processo di riorganizzazione avviato nel 2012 con la cd. Legge Di Paola.

Le norme non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Il comma 1 interviene sulla norma che istituisce il “Fondo per esigenze di difesa nazionale” – l’articolo 615 del Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo n. 66/2010) -  per adeguarlo alle innovazioni apportate dalla riforma della legge di contabilità e finanza pubblica.

 

Si ricorda che il testo attualmente vigente del citato articolo 615, comma 1, istituisce nello stato di previsione del ministero della Difesa il Fondo per esigenze di difesa nazionale, per il finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale a elevato contenuto tecnologico. La dotazione iniziale è di euro 1.017 milioni per l'anno 2009 e, dall'anno 2010, per il finanziamento del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La ripartizione del fondo per finanziare specifiche progettualità della Difesa, si attua attraverso uno o più decreti del Ministro della difesa da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.

Per la copertura finanziaria del fondo si rinvia all’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (ossia alle Tabelle della legge di stabilità), che è stato abrogato dall’articolo 2, comma 1, della legge 4 agosto 2016, n. 163, nell’ambito della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, che ha eliminato, a decorrere dalla legge di bilancio 2017, la legge di stabilità, e conferito natura sostanziale alla legge di bilancio, articolata in due sezioni distinte.

 

Nello specifico:

a)   al primo periodo, sopprime le parole “, con una dotazione di euro 1.017 milioni per l’anno 2009,”;

b)  al secondo periodo, sostituisce le parole “Dall’anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera e),” con le seguenti “Per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera b),”, aggiornando quindi il rinvio dalle tabelle della legge di stabilità all’articolato di Sezione I della legge di bilancio.

 

Il comma 2 integra, a decorrere dall’anno 2022, le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa (elencate dall’articolo 26 del Codice dell’ordinamento militare), prevedendo che egli provveda, per le esigenze dei comandi direttamente dipendenti e degli enti interforze di cui all’articolo 93 del “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (D.P.R. n. 90/2010), all’impiego operativo e alla diretta amministrazione dei correlati fondi del settore funzionamento volti ad assicurare l’efficienza dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture, anche avvalendosi delle competenti direzioni generali, nei limiti degli stanziamenti approvati dal Ministro.

 

Si ricorda inoltre che che gli Enti interforze dipendenti dal Capo di stato maggiore della difesa (articolo 93 del citato Regolamento di cui al D.P.R. n. 90/2010) sono:

a)   il Centro alti studi della Difesa;

b)   il Comando interforze per le operazioni delle Forze speciali;

c)   la Scuola delle telecomunicazioni delle Forze armate;

d)   la Scuola interforze per la Difesa N.B.C.;

e)   la Scuola di aerocooperazione.

 

Secondo la Relazione illustrativa, l’intervento regolatorio, anche alla luce delle esigenze emerse durante l’emergenza epidemiologica, ha lo scopo di realizzare una più efficace attività di programmazione e gestione delle risorse destinate al funzionamento degli Enti e dei Comandi dell’Area Tecnico-Operativa interforze, direttamente dipendenti dal Capo di Stato Maggiore della difesa.

Il Governo precisa che l’esigenza è determinata dall’intervento di nuove regole contabili, e in particolare:

 

§  la soppressione delle contabilità speciali;

§  l’introduzione della contabilità ordinaria c.d. “flessibile” di cui all’articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016, che ha introdotto la possibilità di istituire, nello stato di previsione dei Ministeri a cui siano attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e soccorso civile, dei fondi di bilancio, denominati “Fondi scorta”, volti a soddisfare le esigenze inderogabili e ad assicurare la continuità nella gestione delle strutture centrali e periferiche operanti nell'ambito di tali funzioni, utilizzati mediante anticipazione di risorse finanziarie in favore delle predette strutture;

 

Secondo il Governo, tali innovazioni hanno reso centrale il ruolo della funzione di programmazione, sia per quanto attiene alla definizione del quadro esigenziale sia per i correlati profili di cassa, imponendo quindi che l’Organo Programmatore (OP) e il Centro di Responsabilità Amministrativa sviluppino procedure di lavoro sinergiche, omogenee e costantemente coordinate.

L’attuale quadro normativo, invece, osserva il Governo, in conformità con la previgente contabilità speciale, si limita ad attribuire al Capo di Stato Maggiore della difesa il solo impiego operativo dei fondi destinati al funzionamento dell’Area Tecnico-Operativa interforze, mentre la correlata gestione amministrativa è esercitata, su delega, dal Segretariato Generale della Difesa/DNA (SGD), nonché dalle diverse Direzioni Generali e Direzioni Tecniche, ognuna per determinati capitoli e piani gestionali.

Tale sitiuazione, osserva il Governo, oltre ad essere farraginosa e complicata, impedisce l’unitarietà dell’azione amministrativa e, conseguentemente, una adeguata ed efficace programmazione e, all’occorrenza, riprogrammazione finanziaria.

A sostegno della proposta di modifica il Governo osserva come la legge di contabilità n. 196 del 2009 (art. 22) consideri l’affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico organo di gestione amministrativa criterio di riferimento per i processi di riorganizzazione delle Amministrazioni. In linea con tale prescrizione, l’intervento è volto ad attribuire al Capo di Stato Maggiore della difesa anche le funzioni connesse con la diretta amministrazione dei fondi del settore funzionamento dei comandi direttamente dipendenti e degli enti interforze, proprio per consentirgli da un lato una efficace e adeguata opera di programmazione finanziaria e dall’altro di raccordare le responsabilità discendenti dall’impiego operativo con quelle connesse con l’impiego amministrativo dei fondi. In tal modo si realizza una concreta semplificazione delle procedure di programmazione e gestione amministrativa delle risorse destinate al funzionamento degli enti degli enti interforze della Difesa derivante dalla implementazione di procedure di lavoro maggiormente aderenti al quadro normativo vigente, più sinergiche e coordinate tra loro.

 

Il comma 3 novella l’articolo 4 della legge n. 241 del 2012(c.d. legge “Di Paola”), con l’obiettivo di migliorare il processo di reiscrizione dei risparmi realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

A tal fine si prevede che i richiamati risparmi siano iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa sulla base delle previsioni effettuate per l’esercizio finanziario di riferimento e resi disponibili nell’esercizio finanziario successivo a quello oggetto di accertamento.

 

La Relazione illustrativa spiega, infatti, che, per effetto dell’articolo 11, comma 5, del D.lgs. n. 94/2017 (“Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate”), dall’esercizio finanziario 2017, i risparmi determinati dalla riduzione delle consistenze organiche sono determinati attraverso un decreto interministeriale (Difesa, Funzione Pubblica e MEF) che, ai sensi che dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge n. 244/2012, deve essere effettuato nel corso di ciascun esercizio finanziario.

Al riguardo il Governo fa presente che stante la complessità dell’iter di approvazione, il decreto interministeriale viene sottoscritto nell’ultimissima parte dell’anno rendendo, di fatto, inefficace l’impiego delle risorse. Per effetto di tale complessità, la ripartizione del Fondo è disposta con una variazione di bilancio approvata mediante decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che esplica i suoi effetti nell’anno successivo, in quanto , ai sensi dell’articolo 34, comma 6-bis, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009, tali risorse sono conservate tra i residui passivi dell'anno successivo a quello di iscrizione in bilancio. La proposta di modifica in esame, spiega il Governo, mira a far sì che, a fronte dell’accertamento delle consistenze del personale in un determinato anno, le somme vengano rese disponibili ed utilizzabili sul cap. 1153-p.g. 2 dello Stato di previsione della spesa dell’anno immediatamente successivo, nella considerazione del fatto che programmaticamente è possibile già a giugno/luglio determinare l’eventuale stanziamento.

L’intervento regolatorio consentirebbe, inoltre, di superare anche la formazione dei residui passivi che si verrebbero a generare in applicazione del citato articolo 34, comma 6 bis, lettera c), della legge n. 196/2009, limitando in tal modo la formazione delle economie di cassa.

 

Si ricorda che la legge n. 244 del 2012, nota anche come legge "Di Paola" sulla revisione in senso riduttivo dello strumento militare, ha inciso profondamente sul funzionamento e sulla organizzazione delle Forze armate con l'obiettivo di realizzare uno strumento militare di dimensioni più contenute, ma più sinergico ed efficiente nell'operatività. In estrema sintesi tali interventi sono stati strutturati in maniera tale da conseguire, secondo una tempistica delineata nella stessa legge delega, i seguenti effetti: una riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito, Marina militare ed Aeronautica militare) dalle attuali 190.000 unità, da attuare entro l'anno 2024;una riduzione delle dotazioni organiche del personale civile della difesa dalle attuali 30.000 unità a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l'anno 2024; il riequilibrio generale del Bilancio della "Funzione difesa", ripartendolo orientativamente in 50% per il settore del personale, 25% per l'esercizio e 25% per l'investimento. La legge ha previsto, inoltre, la razionalizzazione delle strutture organizzative, degli enti, dei comandi delle aree di vertice, operative, territoriali, logistiche, formative e infrastrutturali e l’istituzione del c.d. “Fondo di funzionamento”, alimentato con quota parte dei risparmi di spesa derivanti dalle citate riduzioni.

 

Nello specifico, i citati risparmi sono:

a)   destinati, nel limite del 50 per cento, a copertura finanziaria delle spese di personale derivanti dal riordino dei ruoli del personale delle Forze Armate;

b)   iscritti, per il rimanente 50 per cento, sul citato c.d. “Fondo di funzionamento” (Fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle forze armate, inclusa l'arma dei carabinieri, nonchè per riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della Difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacita' operative - Cap. 1153 -p.g. 1).

In considerazione della previsione del conseguimento di ulteriori risparmi di spesa in esito all’approvazione del Decreto interministeriale di determinazione delle dotazioni organiche, dall’esercizio finanziario 2018 risulta alimentato anche il piano di gestione 2 del cap. 1153. Lo stanziamento a LdB di quest’ultimo piano di gestione è reso indisponibile nelle more della verifica dell’effettiva determinazione dell’entità del risparmio da accertarsi in occasione della predisposizione del decreto interministeriale delle consistenze.


 

Articolo 178
(Disciplina del regime convenzionale tra uffici giudiziari - STRALCIATO)

 

L’articolo 178 è stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.

 


 

Articolo 179
(
Estensione del regime di impignorabilità alle somme accreditate alle Prefetture in regime di contabilità ordinaria - STRALCIATO)

 

L’articolo 179 è stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.

 


 

Articolo 180
(Proroga del contingente delle Forze armate impiegato
nel dispositivo “Strade Sicure”)

 

 

L’articolo 180, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di controllo del territorio, dispone la proroga nel dispositivo “Strade sicure” di un contingente di personale delle Forze armate pari a:

§  7.050 unità fino al 30 giugno 2021:

§  6.000 unità dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022;

§  unità dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

Si dispone, inoltre, al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, l’ulteriore proroga, fino al 31 gennaio del 2021, del contingente di 753 di unità di personale militare facente parte del citato dispositivo “Strade sicure”, da ultimo prorogato, fino al 31 dicembre 2020, dal d.l. 125 del 2020.

 

Scopo dell'intervento previsto dal comma 1 dell’articolo in esame è quello di garantire la prosecuzione degli interventi delle Forze Armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (commi 74 e 75 dell’articolo 24 del D.L. n. 78 del 2009) anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013).

 

L'operazione "Strade sicure" rappresenta la più capillare e longeva operazione delle Forze armate, sul territorio nazionale, a fianco delle Forze dell'ordine, in funzione di contrasto alla criminalità e al terrorismo in numerose città italiane. L'operazione è svolta in massima parte dall'Esercito, con il contributo della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri, questi ultimi, in particolare, con funzioni di comando e controllo nelle sale operative.

Per l'Esercito rappresenta a tutt'oggi l'impegno più oneroso in termini di uomini, mezzi e materiali.

Il principale riferimento normativo in merito alle possibilità di impiego delle Forze armate in compiti di ordine pubblico è attualmente rappresentato dall'articolo 89 del Codice dell'ordinamento militare  (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010) il quale include tra i compiti delle Forze Armate, oltre alla difesa della patria, il concorso alla "salvaguardia delle libere istituzioni" e lo svolgimento di  "compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza".

La possibilità di fare ricorso alle Forze armate per far fronte a talune gravi emergenze di ordine pubblico sul territorio nazionale è stata contemplata per la prima volta nel corso della XI legislatura (1992-1994, Cfr. operazione "Forza Paris" in Sardegna 15 luglio 1992).

Da ultimo, il comma 132 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2020 (legge n. 160 del 2019) ha prorogato  fino al 31 dicembre 2020 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del Piano di impiego concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze Armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

Scopo dell'intervento è quello di garantire la prosecuzione degli interventi delle Forze Armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (commi 74 e 75 dell'articolo 24 del D.L. n. 78 del 2009) anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013).

Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività:

1. il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati;

2. il Piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;

3. nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza

Il Piano di impiego è stato adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 ed è operativo dal 4 agosto 2008. Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta. Il D.L. n. 151/2008 ha, successivamente, autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle Forze Armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, risultava necessario assicurare un più efficace controllo del territorio. Il Piano è stato successivamente prorogato.

 

Si segnala, infine, che lo scorso 18 marzo 2020, il Ministro dell'interno ha trasmesso al Parlamento il decreto ministeriale 5 febbraio 2020 , recante la proroga di un contingente di 7.050 unità di personale delle Forze armate per lo svolgimento di servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili.

Per un approfondimento dell'operazione "Strade sicure" al seguente link il  documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione "Strade Sicure", approvato dalla Commissione Difesa della Camera nella seduta del 30 luglio 2020.

Si veda, altresì, il seguente tema: Impiego delle Forze armate nella tutela del territorio

 

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri relativi all’impiego del richiamato contingente, l'articolo in esame, al comma 2, autorizza la spesa 166.678.933 per l'anno 2021 e di euro 141.521.230 per l’anno 2022, con specifica destinazione:

 

per l’anno 2021 di euro:

§  164.208.250 milioni per il personale delle Forze Armate utilizzato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009);

§  2.470.683milioni per il personale delle Forze di Polizia che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (comma 75 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009.

 

Per l’anno 2022di euro:

 

§  139.050.547 milioni per il personale delle Forze Armate utilizzato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009);

§  2.470.683 milioni per il personale delle Forze di Polizia che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (comma 75 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009.

 

A sua volta il comma 3, al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, ha prorogato al 31 gennaio 2021, l’integrazione di 753 unità di personale militare a disposizione dell’operazione “Strade sicure”, da ultimo prorogata, fino al 31 dicembre 2020 dall’articolo 35 del decreto legge n. 125 del 2020.

A tal fine il comma 4 autorizza per l’anno 2021 la spesa complessiva di euro 2.494.486, di cui euro 549.650 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 1.944.836 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 22 comma 2, secondo periodo, del decreto legge n. 9 del 2020 ha disposto una prima integrazione di 253 unità del contingente di personale militare facente parte del dispositivo “Strade sicure”.

Successivamente, l’articolo 74-ter del decreto legge n. 18 del 2020 (c.d. “Cura Italia”), nel confermare la richiamata integrazione ha, altresì, precisato che l'intero dispositivo di "Strade sicure" - pari a 7.050 unità, secondo la previsione dell'articolo 1, comma 132 della legge n. 160 del 2019 - può essere impegnato nelle attività di contenimento dell'emergenza Covid-19.

A sua volta, l’articolo 22 del D.L. n. 34 del 2020 (c.d. “decreto Rilancio”) ha ulteriormente integrato, di ulteriori 500 unità – da affiancare, quindi, alle 7.303 unità già autorizzate (7.050 + 253) - il contingente delle Forze armate facente parte del dispositivo "Strade sicure", fino alla data del 31 luglio 2020.

Gli articoli 35 dei decreti legge nn. 104 e 125 del 2020 hanno, infine, prorogato, rispettivamente al 15 ottobre 2020 e al 31 dicembre 2020 la complessiva integrazione delle richiamate 753 unità.


 

Articolo 181
(Integrazione del Fondo a disposizione del Ministro dell’interno)

 

 

L’articolo 181 è volto ad incrementare di 6 milioni di euro a decorrere dal 2021 il Fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi iscritto nello stato del Ministero dell'interno.

 

L’incremento di 6 milioni di euro a decorrere dal 2021 riguarda il Fondo per eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, così come di ogni altro ministero, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge n. 289 del 2002.

L’incremento del Fondo è funzionale ad assicurare il funzionamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero e la continuità nell’erogazione dei servizi.

 

Si tratta del fondo di cui all’articolo 23, comma 1, della legge n. 289/2002 che dispone che in ciascuno stato di previsione della spesa è istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Tale fondo, per la parte iscritta nello stato di previsione del Ministero dell’interno è stato incrementato, da ultimo, dall’art. 12-bis, comma 5, del D.L. n. 53 del 2019, convertito in legge da L. 8 agosto 2019, n. 77. L’incremento ivi previsto era di 4,5 mln di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020, di 2,5 milioni euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 e di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

Il capitolo di spesa, con una dotazione fissata a legge di bilancio, destinato al fondo di cui all’articolo 23 della L. n. 289/2002, nel quale è confluito anche il fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell’Amministrazione di cui alla L. n. 350/2003, art. 3, co. 151, ha una dotazione finanziaria a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell’interno pari a 34.98 milioni di euro per il 2021 e 35,2 milioni di euro per il 2022 e il 2023 (cap. 3000 nell’ambito del Programma 6.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza).

 


 

Articolo 182
(Unità ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche – STRALCIATO)

 

L’articolo 182 è stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.

 


 

Articolo 183
(Medici INPS)

 

 

L'articolo 183 autorizza l’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere a tempo indeterminato, per il biennio 2021-2022, 189 unità di personale nella qualifica di medico di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza, nei limiti della vigente dotazione organica, mediante procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami.

 

In dettaglio, la misura, assunta a fini di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dovrà assicurare il presidio delle funzioni relative all’invalidità civile (di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale.

 

La relazione illustrativa motiva l’intervento normativo in relazione all’aumento delle competenze dell’INPS, risultato di una graduale e progressiva assegnazione di funzioni, mediche ed amministrative, attribuite direttamente all'Istituto nel corso degli anni, cui si è aggiunta la riduzione dei professionisti appartenenti all'area medico legale dell'Istituto, dovuta al progressivo e costante aumento dei pensionamenti, che non è stato possibile compensare con nuove assunzioni a causa del blocco del turn-over.

 

Ai fini dell’attuazione della misura in esame, è autorizzata la spesa di euro 6.615.000 per l’anno 2021[84] e di euro 26.460.000 a decorrere dall’anno 2022 (comma 1).

L’Istituto comunica alla Presidenza del Consiglio del Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro 30 giorni dall’assunzione, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte e gli oneri da sostenere a regime (comma 2).


 

TITOLO XV – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LAVORO PUBBLICO

Articolo 184
(Misure per l’attuazione del
Programma Next Generation EU)

 

 

L’articolo 184 detta una serie di misure per l’attuazione del Programma Next Generation EU.

In particolare si prevede: l’istituzione di un apposito Fondo di rotazione nello stato di previsione del MEF, con una dotazione di 34,775 miliardi di euro per il 2021, 41,305 miliardi di euro per il 2022 e 44,573 miliardi di euro per il 2023; l’istituzione di una apposita Unità di missione presso la Ragioneria generale dello Stato; la definizione, con decreto del MEF, delle procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse e delle modalità di rendicontazione; la definizione, con DPCM, delle modalità di rilevazione dei dati relativi alla attuazione finanziaria, fisica e procedurale di ciascun progetto; la predisposizione da parte del MEF di un apposito sistema informatico, al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei progetti; la definizione delle modalità di concessione delle anticipazioni e dei successivi trasferimenti, destinati ai singoli progetti, sulla base di cronoprogrammi e rendicontazioni bimestrali; la trasmissione di una relazione governativa annuale alle Camere per dare conto dello stato di attuazione dei progetti.

 

Al fine di dare attuazione al Programma Next Generation EU viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall’Unione Europea, il “Fondo di rotazione per l’attuazione del Programma Next Generation EU”, con una dotazione di 34,775 miliardi di euro per il 2021, 41,305 miliardi di euro per il 2022 e 44,573 miliardi di euro per il 2023 (comma 1).

 

Si segnala che l’articolo 186 del disegno di legge in esame (alla cui scheda si rinvia) prevede che parte delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione del PNRR Italia, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, gestite da Invitalia S.p.a. (o da società da questa interamente controllata) siano riservate a contributi agli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico.

Si segnala, altresì, che l’articolo 159, comma 24 (alla cui scheda si rinvia), autorizza il MEF a bandire concorsi per assumere 20 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato.

Si rammenta che durante le comunicazioni sugli esiti del Consiglio dell'Unione europea sui temi di economia e finanza (Ecofin) del 6 ottobre e del 4 novembre, rese il 19 novembre dinanzi alle Commissioni riunite 6a e 14a del Senato, il ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri ha precisato che, in attesa che le risorse del programma Next Generation EU siano rese disponibili, presumibilmente nella prima metà del 2021, il Governo ha deciso di favorire l'avvio di alcuni progetti stanziando nel bilancio dello Stato le somme oggetto di questo articolo. I progetti da finanziare con il Next Generation EU saranno realizzati via via che saranno approvati, ma alcuni sono stati posti nelle condizioni di partire immediatamente. Si tratta in particolare del programma "Transizione 4.0" che si vuole rendere disponibile alle imprese già dal primo gennaio anche attraverso gli stanziamenti previsti dal presente articolo. Il Ministro ha inoltre assicurato che il Governo invierà una bozza dettagliata di PNRR al Parlamento entro la fine di novembre.

 

Le risorse del Fondo sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato: sul primo conto corrente, denominato Ministero dell’economia e delle finanze attuazione del Programma Next Generation EU - Contributi a fondo perduto – sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto, mentre sul secondo conto corrente denominato Ministero dell’economia e delle finanze attuazione del Programma Next Generation EU - Contributi a titolo di prestito – sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante prestiti. Tali conti hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (comma 2).

Le risorse giacenti sui conti correnti infruttiferi sono trasferite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione o organismo titolare dei progetti, mediante giroconto su conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, sulla base delle procedure definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto del sistema di gestione e controllo del delle componenti del Programma Next Generation EU (comma 3).

Qualora, invece, le risorse iscritte sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Programma Next Generation EU siano utilizzate per progetti finanziati dal dispositivo di ripresa e resilienza dell’Unione europea che comportino minori entrate per il bilancio dello Stato, la norma prevede che un importo corrispondente alle predette minori entrate venga versato sulla contabilità speciale n.1778, intestata: “Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio” per la conseguente regolazione contabile mediante versamento sui pertinenti capitoli dello stato di previsione dell’entrata (comma 4).

Le risorse erogate all’Italia dal bilancio dell’Unione europea per l’attuazione del Dispositivo di Ripresa e la Resilienza dell’Unione europea affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato su due distinti capitoli, rispettivamente relativi ai contributi a fondo perduto e ai prestiti. Ai medesimi capitoli affluiscono le risorse del Programma Next Generation EU oggetto di anticipazione nazionale da parte del Fondo di cui al comma 1  (comma 5).

Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, il primo da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di rotazione (comma 6).

Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria ed alla normativa nazionale e comunitaria, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione ed i conflitti di interesse e realizzano i progetti, nel rispetto dei cronoprogrammi, per il conseguimento dei relativi i target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del programma Next Generation EU, il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico (comma 7).

Con DPCM, su proposta del MEF, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché ad ogni altro elemento utile per l’analisi e la valutazione degli interventi (comma 8).

Anche sulla base di tali dati, entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027, il Consiglio dei Ministri approva e trasmette alle Camere una relazione predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nella quale sono riportati prospetti sull’utilizzo delle risorse del Piano e sui risultati raggiunti. La Relazione indica altresì le eventuali misure necessarie per accelerare l’avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti (comma 9).

Al fine di garantire, nella gestione finanziaria, il rispetto dei principi comunitari di tracciabilità delle operazioni contabili afferenti la realizzazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) e dei progetti finanziati, anche per i successivi eventuali controlli di competenza delle istituzioni comunitarie, le risorse finanziarie iscritte nel Fondo di rotazione sono utilizzate dopo l’approvazione del PNRR per finanziare progetti ivi inclusi e mantengono, quale vincolo di destinazione, la realizzazione degli interventi del PNRR fino a tutta la durata del Piano. I progetti devono essere predisposti secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria in materia e comunque corredati da indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi e finali da raggiungere, verificabili tramite appositi indicatori quantitativi (comma 10).

Le anticipazioni sono destinate ai singoli progetti tenendo conto tra l’altro dei cronoprogrammi della spesa e degli altri elementi relativi allo stato delle attività desumibili dal sistema di monitoraggio dei progetti (di cui al comma 7) (comma 11), mentre i trasferimenti successivi vengono assegnati, fino alla concorrenza dell’importo totale del progetto, sulla base di rendicontazioni bimestrali, secondo i dati finanziari, fisici e procedurali registrati e validati sul sistema informatico ed in base al conseguimento dei relativi target intermedi e finali previsti (comma 12).

Ogni difformità rilevata sull’attuazione dei singoli progetti e nel conseguimento dei relativi target intermedi e finali con impatto diretto sugli importi richiesti a rimborso alla Commissione Europea per il Programma Next Generation EU, prima o dopo l’erogazione del contributo pubblico in favore dell’amministrazione titolare, dovrà essere immediatamente corretta. Nel caso di revoca dei finanziamenti, gli importi eventualmente corrisposti saranno recuperati e riassegnati nelle disponibilità finanziarie del Piano (comma 13).

Infine, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, un’apposita unità di missione con il compito di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del PNRR. Per tale finalità è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca, di durata triennale rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare l’invarianza finanziaria, sono resi indisponibili nell’ambito della dotazione organica del Ministero dell’economia e delle finanze un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario (comma 14).

 

Le iniziative dell’UE per fronteggiare la crisi pandemica e il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

 

Nella riunione dal 17 al 21 luglio 2020, il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo sul Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e sull'associato programma Next Generation EU. Nel programma Next Generation EU, il nuovo strumento dell’UE che dovrebbe raccogliere fondi sui mercati per incanalarne l’impiego verso programmi destinati a favorire la ripresa economica e sociale, sono previste risorse complessive pari a 750 miliardi di euro, di cui 390 miliardi per sovvenzioni e 360 miliardi per prestiti, a fronte di 500 miliardi per sovvenzioni e 250 miliardi per prestiti originariamente previsti dalla proposta della Commissione europea.

Nell’ambito del Next Generation EU, il più importante strumento previsto è senza dubbio il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RFF). In particolare, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un Dispositivo per la ripresa e la resilienza, è attualmente in corso di completamento sulla base delle indicazioni contenute nell'accordo politico raggiunto al citato Consiglio europeo. Il Dispositivo mette a disposizione degli Stati membri, per programmi di investimento e riforme, 672,5 miliardi di euro, di cui 312,5 miliardi di euro in sussidi e 360 miliardi di euro in prestiti. Secondo le prime stime elaborate dal Governo, le risorse complessive che confluirebbero nel nostro Paese ammonterebbero a 208,6 miliardi di euro, di cui 127,6 miliardi di euro a titolo di prestiti e 81 miliardi di euro sotto forma di sovvenzioni. L'ammontare dei sussidi sarà calcolato in due rate, pari rispettivamente al 70 per cento e al 30 per cento del totale. Per il loro calcolo saranno utilizzati parametri differenti: la prima rata, pari al 70 per cento, deve essere impegnata negli anni 2021 e 2022 e viene calcolata sulla base di alcuni parametri quali la popolazione, il PIL pro capite, il tasso di disoccupazione nel periodo 2015-2019; il restante 30 per cento deve essere interamente impegnato entro la fine del 2023 e sarà calcolato nel 2022 sostituendo al criterio della disoccupazione nel periodo 2015-2019 i criteri della perdita del PIL reale osservata nell'arco del 2020 e della perdita cumulativa del PIL reale osservata nel periodo 2020-2021[85].

 

I Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR) degli Stati membri potranno essere presentati per la prima valutazione da parte della Commissione nel momento in cui il dispositivo entrerà in vigore, presumibilmente non prima del 1° gennaio 2021, ferma restando la data del 30 aprile 2021 come termine ultimo per la loro presentazione.

La Commissione europea avrà a disposizione 2 mesi per le sue valutazioni e per proporre al Consiglio Ecofin l'approvazione del Piano nazionale. Il Consiglio Ecofin dovrà approvare il Piano con un atto di attuazione (implementing act), da adottare a maggioranza qualificata, entro 4 settimane dalla presentazione della proposta della Commissione europea. Dalla presentazione formale del Piano potrebbero quindi passare alcuni mesi per l'approvazione, per effetto della quale vi sarà poi la possibilità di accedere al 10 per cento dell’importo complessivo.

Il dispositivo RRF individua le seguenti priorità: promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione migliorando la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri; attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi, favorendo l’inclusione territoriale e la parità di genere; sostenere le transizioni verde e digitale, contribuendo in tal modo a ripristinare il potenziale di crescita delle economie dell'Unione, a incentivare la creazione di posti di lavoro nel periodo successivo alla crisi provocata dal COVID-19 e a promuovere una crescita sostenibile.

La proposta della Commissione europea stabilisce i criteri di ammissibilità dei progetti che gli Stati membri potranno inserire nei rispettivi PNRR. La condizione primaria affinché i progetti presentati siano ammissibili è che essi facciano parte di un pacchetto coerente di investimenti e di riforme ad essi correlate. I progetti e le iniziative di riforma dovranno essere conformi alle Raccomandazioni specifiche indirizzate al Paese dal Consiglio, nonché alle sfide e alle priorità di policy individuate nell'ambito del Semestre europeo, in particolare quelle legate alle transizioni verde e digitale. I legami e la coerenza con le riforme e le politiche di supporto devono essere chiaramente esplicitati e dovrà darsi evidenza dei tempi e delle modalità di attuazione, con obiettivi intermedi (milestones) e finali, identificando chiaramente anche il soggetto attuatore.

 

Il 15 settembre 2020 il Governo ha presentato al Parlamento la propria proposta di linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Da essa emerge che il PNRR dell’Italia si baserà sul Piano di rilancio predisposto dal Governo nel giugno scorso e sarà costruito secondo una sequenza logica così strutturata:

§  le sfide che il Paese intende affrontare;

§  le missioni del programma, a loro volta suddivise in cluster (o insiemi) di progetti omogenei atti a realizzare le missioni e, di conseguenza, vincere le sfide stesse;

§  i singoli progetti di investimento, che saranno raggruppati nei cluster;

§  le iniziative di riforma che saranno collegate ad uno o più cluster di intervento.

Le sfide considerate nel PNRR possono essere così sintetizzate: migliorare la resilienza e la capacità di ripresa dell'Italia; ridurre l'impatto sociale ed economico della crisi pandemica; sostenere la transizione verde e digitale; innalzare il potenziale di crescita dell'economia e la creazione di occupazione.

Le missioni sono sei e riguardano i seguenti argomenti: Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per la mobilità; Istruzione, formazione, ricerca e cultura; Equità sociale, di genere e territoriale; Salute.

Le iniziative di riforma e le politiche di supporto, collegate ad uno o più cluster di intervento, riguardano invece l’incremento degli investimenti pubblici, la riforma della pubblica amministrazione, l’aumento delle spese in ricerca e sviluppo, la riforma del fisco, la riforma della giustizia e la riforma del lavoro.

 

Merita ricordare, infine, l’iniziativa parlamentare – sviluppatasi nei mesi di settembre e ottobre 2020 - per definire le priorità nell’utilizzo delle risorse del Recovery Plan.

Alla Camera dei deputati l’iniziativa è stata avviata dalla Commissione bilancio, la quale ha predisposto, al termine di una attività conoscitiva e istruttoria, una relazione all'Assemblea (ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento), sottoposta alle Commissioni di settore per la formulazione di rilievi ed osservazioni. La relazione è stata esaminata dall'Assemblea della Camera nella seduta del 13 ottobre 2020, ove la discussione si è conclusa con l'approvazione di una risoluzione (6-00138).

Analoga attività di indirizzo si è svolta al Senato, dove la relazione delle Commissioni riunite Bilancio e Politiche dell'Unione europee è stata approvata dall'Assemblea con una risoluzione nella seduta del 13 ottobre[86].


 

Articolo 185, commi 1-13 e 15
(
Transizione 4.0: Credito d’imposta per beni strumentali nuovi)

 

 

L’articolo 185, commi 1-13, nell’ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0 diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, e per rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall’emergenza legata al COVID-19, estende fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l’ambito applicativo. Viene altresì anticipata la decorrenza dell’innovata disciplina al 16 novembre 2020.

 

Preliminarmente si ricorda che la legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197 della legge n. 160 del 2019), in luogo di prorogare al 2020 il cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese – misure che in sostanza consentivano di maggiorare, a fini fiscali, i costi sostenuti per specifiche categoria di investimenti – ha sostituito tali misure con un credito d’imposta per le spese sostenute, a titolo di investimento in beni strumentali nuovi, fino al 31 dicembre 2020.

Esso riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Il credito è riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.

Le disposizioni in esame ricalcano quanto già previsto dalla legge di bilancio 2020, con alcune specifiche differenze che verranno evidenziate nel commento che segue.

 

Il credito d'imposta è inquadrabile nella revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del "Piano industria 4.0" annunciato dal Governo a novembre 2019, alla luce del monitoraggio effettuato sull'efficacia delle misure fiscali Industria 4.0 previgenti e della necessità di supportare la trasformazione tecnologica (cd. transizione 4.0) del tessuto produttivo italiano anche in chiave di sostenibilità ambientale. Rientrano in tale riforma anche il credito d'imposta in ricerca e sviluppo e credito d’imposta in formazione 4.0 (articolo 185, commi 14 e 16, alla cui scheda di lettura si rinvia) nonché la disciplina sulla proroga del credito d'imposta formazione 4.0.

Beneficiari dell’agevolazione e investimenti agevolabili

Il comma 1 individua i beneficiari del credito d’imposta nelle imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 -  in tale ultimo caso, se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione - effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Esso è riconosciuto nelle condizioni e nelle misure stabilite ex lege, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

 

Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

 

Sono escluse dall’agevolazione (comma 2):

§  le imprese in stato di crisi, e più precisamente: imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ovvero altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

§  le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

 

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

Il comma 3 chiarisce che sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa.

 

Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti concernenti:

§  veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali: si tratta dei beni di cui all’art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986, TUIR);

§  beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi);

§  fabbricati e costruzioni;

§   beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). L'allegato 3 citato riguarda, a titolo di esempio, le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento;

§  i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Misura del credito d’imposta secondo la tipologia di beni agevolabili

Il credito d’imposta in parola è riconosciuto in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento.

 

Il comma 4 stabilisce che il credito d’imposta spetta nella misura del 10 per cento del costo sostenuto, alle imprese che effettuano:

§   investimenti in beni strumentali materiali, purché diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;

§  investimenti in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

 

Il credito spetta nelle predette misure per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Il costo agevolabile è determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR.

La norma richiamata chiarisce che si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

 

La misura del credito d’imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile, ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

 

L’articolo 18 definisce il lavoro agile come la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

 

Il comma 188 della legge di bilancio 2020 disponeva che per tali beni il credito d’imposta spettante nel 2020 fosse pari al 6 per cento delle spese sostenute; non prevedeva maggiorazioni per gli investimenti volti a realizzare forme di lavoro agile.

 

La misura del credito d’imposta, ai sensi del comma 5, scende al 6 per cento per gli stessi investimenti - coi medesimi limiti -  se effettuati a dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Ai sensi del comma 11, il credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

 

Il comma 6 dispone che, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto:

§  nella misura del 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

§  nella misura del 30 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;

§  nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

 

Il comma 7 prevede che, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A sopra menzionato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta sia riconosciuto:

§  nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

§  nella misura del 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;

§  nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

 

La legge di bilancio 2020 prevedeva una diversa modulazione delle aliquote per le predette tipologie di beni (40 o 20 per cento, secondo la quota di investimenti), con limite massimo di 10 milioni di euro (comma 189).

 

Ai sensi del comma 8, per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (ricompresi nell'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 e successivamente integrato dalla legge di bilancio 2018) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

 

Anche per tali investimenti la legge di bilancio 2020 prevedeva una diversa modulazione delle aliquote (15 per cento, secondo la quota di investimenti), con limite massimo di 700.000 euro (comma 190).

L’agevolazione spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Operatività e fruizione del credito d’imposta

Il comma 9 chiarisce che il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 4 e 5 (beni materiali diversi da quelli relativi a Industria 4.0), ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni (ai sensi del comma 12) per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0 (di cui ai commi 6, 7 e 8).

 

La legge di bilancio 2020 prevedeva l’utilizzo in cinque o tre quote (comma 191).

 

Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 4 (beni materiali diversi da Industria 4.0), per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

 

Se l’interconnessione di beni materiali avviene in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante.

 

A tale credito d’imposta non si applicano i limiti generali (700.000 euro, elevato a 1 milione per il 2020 dal decreto Rilancio, n. 34 del 2020) e i limiti speciali (cd. limite di utilizzo, 250.000 euro) di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; inoltre non è preclusa l’autocompensazione del credito in presenza di debiti iscritti a ruolo (articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010).

 

Al solo scopo di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Si demanda a un apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico il compito di stabilire il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (artt. 61 e 109 comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui redditi – TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986).

Esso è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

Il comma 10 disciplina le conseguenze della cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati.

In particolare, se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di interconnessione i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

Introdotte per evitare che il beneficio dell’iperammortamento interferisse, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l’impresa potesse aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto, le richiamate norme sugli investimenti sostitutivi contemplano l’ipotesi che il bene agevolato sia realizzato a titolo oneroso (ad esempio, per la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti). In tali casi si prevede che il beneficio non venga meno per le residue quote, come determinate in origine, purché nel medesimo periodo d’imposta del realizzo l’impresa:

§  sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;

§  attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.

Di conseguenza, la sostituzione non determina la revoca dell’agevolazione, a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge n. 232 del 2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l’investimento originario. Ove l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.

Controlli e monitoraggio

Il comma 12 pone gli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell’agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli.

In particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di riferimento. In relazione agli investimenti previsti dai commi 6, 7 e 8 (di cui agli allegati A e B della legge di bilancio 2017, beni individuati nell’ottica di Industria 4.0), le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 2000).

 

Qualora nell’ambito delle verifiche e dei controlli riguardanti gli investimenti agevolati si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione dei beni, l’Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere. I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l’Agenzia delle entrate e il Ministero dello Sviluppo economico, nella quale può essere prevista un’analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli interpretativi, presentati all’Agenzia delle entrate (ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto del contribuente), aventi ad aggetto la corretta applicazione del credito d’imposta per i suddetti investimenti. Per l’espletamento delle attività di propria competenza, il Ministero dello Sviluppo economico potrà anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche.

 

Il comma 13 chiarisce che il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta spetta al Ministero dell'economia e delle finanze al fine di rilevare gli eventuali scostamenti dalle previsioni ed attivare le relative procedure contabili.

Copertura finanziaria

Il comma 15, per la copertura finanziaria della disciplina del credito d’imposta in parola, individua le risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU – Italia, di cui all’articolo 184 del provvedimento, alla cui scheda di lettura si rinvia


 

Articolo 185, commi 14-16
(Credito d’imposta in ricerca e sviluppo e
credito d’imposta in formazione 4.0)

 

 

L’articolo 185, comma 14, lett. da a) ad h), proroga fino all’anno 2022 la disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative introdotto dalla legge di bilancio 2020. Contestualmente, apporta modifiche alla disciplina in questione, intese a chiarirne l’ambito applicativo.

Il medesimo comma 14, lettera i), proroga al 2022 il credito d'imposta formazione 4.0. La successiva lettera l) chiarisce i costi ammissibili a tale beneficio.

Il comma 15 dispone in ordine alla copertura finanziaria degli oneri recati dai commi da 1 a 14, per i quali si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione di NextgenerationEU, di cui all’articolo 184.

Il comma 16 stanzia 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 da destinare all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile-ENEA, al fine assicurare, previa convenzione, il supporto tecnico al Ministero dello Sviluppo economico per le attività previste dalla disciplina del credito d’imposta in beni strumentali e dal credito d’imposta in ricerca e sviluppo.

 

Segnatamente, il comma 14, alle lettere da a) ad h) modifica i commi da 198 a 207 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019), che recano la disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese.

 

La lettera a) del comma 14 proroga il credito fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tal fine, novella il comma 198 della legge di bilancio 2020, il quale attualmente consente la fruibilità del credito d’imposta per il solo anno 2020.

 

Le lettere da b) ad e) del comma sono finalizzate a precisare e meglio chiarire l’ambito applicativo del credito d’imposta.

 

Nel dettaglio, la lettera b) interviene sulle tipologie di imprese che possono beneficiare del credito d’imposta, disponendo – con una novella al comma 199 della legge di bilancio 2020 - che esso sia fruibile a prescindere dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, anziché del reddito d’impresa, come invece attualmente prevede il citato comma 199.

Nel dettaglio il comma 199 dell’articolo 1 della L. n. 160/2020 prevede che possono fruire del credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili alla misura agevolativa (articolo 1, comma 199, della legge 160/2019). La norma, facendo esplicito riferimento al reddito d'impresa, sembra dunque escludere dall'agevolazione le imprese agricole e individuali che svolgono attività che rientrano nel reddito agrario, determinato ai sensi dell'articolo 32 del Tuir (D.P.R. n. 917/1986). Si ricorda che il precedente credito d'imposta in ricerca e sviluppo ex articolo 3 del D.L. n. 145/2013 era invece rivolto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di riferimento e dal regime contabile (cfr. Circolare Agenzia delle entrate 5/E del 16 marzo 2016). L'articolo 3 del D.L. n. 145/2013 faceva infatti riferimento "a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo".

L’intervento in esame sembra dunque superare la questione interpretativa inerente la formulazione vigente del comma 199.

 

La lettera c) modifica la norma (comma 200, lett. c) della legge di bilancio 2020) che ammette le spese per contratti di ricerca extra muros nella determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, alla condizione che i soggetti commissionari dei progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo previste nei contratti stessi siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) o in Stati compresi nell'Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.

La lettera c), in esame al n.1, precisa che la condizione di residenza nell’UE, nel SEE o negli Stati del suddetto elenco deve sussistere qualora si tratti di contratti stipulati con soggetti esteri.

 

La lettera c), n. 2 interviene poi sul comma 200, lett. d) della legge di bilancio 2020, il quale ammette - nella determinazione della base di calcolo del credito d'imposta - le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi di un'invenzione industriale o biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale, alla condizione che tali privative derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE, in Stati aderenti al SEE o compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.

 

La lettera c) n. 2, precisa che tali privative, ai fini dell’ammissione delle relative quote di ammortamento nella base di calcolo del credito d’imposta in ricerca e sviluppo, possono derivare da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi residenti nel territorio dello Stato o fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco.

 

Infine, la lettera c), al n. 3, interviene sul comma 200, lett. e) della legge di bilancio 2020. Tale disposizione attualmente considera ammissibili, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di R&S, nel limite massimo complessivo del 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) del medesimo comma 200, ovvero delle spese per contratti di ricerca extra-muros indicate alla lettera c), senza considerare per queste ultime le maggiorazioni ivi previste.

La lettera in esame precisa che si deve operare il calcolo senza considerare non già le maggiorazioni previste dalla lett. c), ma la maggiorazione prevista dalla medesima lettera c).

Ai sensi della citata lettera c) del comma 200 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 (L.n. 162/2019), le spese per i contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare. La maggiorazione opera, ai sensi della lettera c) in questo specifico caso.

 

La lettera d), n. 1, interviene sul comma 201, lett. c) della legge di bilancio 2020. Tale norma ammette nella determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario dei progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica, a condizione che lo stesso commissionario, sia fiscalmente residente o localizzato in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.

La lettera in esame precisa che la condizione di residenza nell’UE, nel SEE o negli Stati del suddetto elenco deve sussistere qualora si tratti di contratti stipulati con soggetti esteri.

 

La lettera d) n. 2 interviene sul comma 201, lettera d) della legge di bilancio 2020. Tale norma ammette nella base di calcolo del credito d’imposta le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica, nel limite massimo complessivo del 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) del medesimo comma 200, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.

La lettera in esame specifica che il limite del 20 percento è rapportato alle spese di personale di cui alla lettera a) ovvero alle spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario dei progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica, indicate alla lettera c).

 

La lettera e) n. 1 modifica il comma 202, lettera b) della legge di bilancio 2020, il quale considera ammissibili ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica, entro dati limiti, le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta.

La modifica della lettera in esame è finalizzata ad includere anche le spese relative ai software.

 

La lettera e) n. 2 modifica il citato comma 202, alla lettera c). Tale norma attualmente ammette nella determinazione della base di calcolo del credito d'imposta le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento, da parte del commissionario delle attività di design e ideazione estetica, a condizione che il commissionario stesso sia fiscalmente residente o localizzato  in altri Stati membri dell'UE o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.

La lettera in esame precisa che la condizione di residenza nell’UE, nel SEE o negli Stati del suddetto elenco deve sussistere qualora si tratti di contratti stipulati con soggetti esteri.

 

Con la medesima finalità di precisazione, la lettera e) n. 3 modifica la lettera d) del citato comma 202.Tale norma ammette, entro certi limiti, nella base di calcolo del credito d’imposta, le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività innovative nel design e nell’ideazione estetica, a condizione che i soggetti cui sono commissionati i progetti siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.

Anche in questo caso, si precisa che la condizione di residenza nell’UE, nel SEE o negli Stati del suddetto elenco deve sussistere qualora si tratti di contratti stipulati con soggetti esteri.

 

La lettera f) modifica il comma 203, al fine di rideterminare le percentuali entro le quali è riconosciuto il credito di imposta, ed in particolare prevede che:

§  per le attività di ricerca e sviluppo, esso sia riconosciuto in misura pari al 20 per cento – anziché l’attuale 12 per cento - della relativa base di calcolo, al netto di altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite di 4 milioni – anziché 3 milioni - ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Si ricorda che l’articolo 244 del D.L. n. 34/2020 ha già disposto una maggiorazione della percentuale - per le attività di ricerca e sviluppo (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19) direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017 (Lazio, Marche e Umbria) (cfr. sul punto, infra, ricostruzione normativa);

§  per le attività di innovazione tecnologica, in misura pari al 10 per cento – anziché l’attuale 6 per cento - della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro anziché 1,5 milioni - ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;

§  per le attività di design e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento – anziché del 6 per cento - della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro – anziché di 1,5 milioni di euro -ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

§  per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con il decreto ministeriale attuativo della misura, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 15 per cento – anziché al 10 per cento - della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro – anziché 1,5 milioni - ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

 

La lettera g) modifica il comma 206 della legge di bilancio 2020, al fine di introdurre l’obbligo di asseverare la relazione tecnica che le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute, ai sensi del citato comma, a redigere e conservare.

La relazione illustra le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Essa deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa.  Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

 

La lettera h) prevede una procedura di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico e l’Agenzia delle entrate ai fini della corretta applicazione del credito d’imposta per i suddetti investimenti.

In particolare la lettera integra il comma 207 della legge di bilancio 2020, disponendo che i termini e le modalità di svolgimento delle attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dello Sviluppo economico, nella quale potrà essere prevista un’analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all’Agenzia delle Entrate, aventi ad aggetto la corretta applicazione del credito d’imposta.

Per l’espletamento delle attività di propria competenza, il Ministero dello Sviluppo economico potrà anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche.

 

In proposito, il successivo comma 16 stanzia 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 da destinare all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile-ENEA, al fine assicurare, previa convenzione, da sottoscrivere entro 60 giorni - il supporto tecnico al Ministero dello Sviluppo economico per le attività previste dalla disciplina del credito d’imposta in beni strumentali (prorogato dall’articolo 185, commi 1-13) e dal credito d’imposta in ricerca e sviluppo, qui in esame,

La relazione illustrativa afferma che la corretta qualificazione degli investimenti richiede competenze tecnico-ingegneristiche di elevata specializzazione non sempre rinvenibili nella Pubblica Amministrazione.

 

Con la legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019, articolo 1, commi 198-209), è stata introdotta la nuova disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese.

La nuova disciplina opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019, quindi per il solo anno 2020. Essa si sostituisce a quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del D.L. n. 145/2013, il cui periodo di operatività viene anticipatamente cessato all'anno 2019 (rispetto alla disciplina che ne prevedeva l'operatività fino al 2020).

Il nuovo credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative introdotto dalla legge di bilancio 2020 è inquadrabile nella revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del "Piano industria 4.0" annunciato dal Governo a novembre 2019, alla luce del monitoraggio effettuato sull'efficacia delle misure fiscali Industria 4.0 previgenti (iper ammortamento e super ammortamento e lo stesso credito d'imposta R&S di cui al D.L. n. 145/2013) e della necessità di supportare la trasformazione tecnologica (cd. transizione 4.0) del tessuto produttivo italiano anche in chiave di sostenibilità ambientale. Rientrano in tale riforma anche il nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, introdotto dalla stessa legge di bilancio 2020 in luogo dell'iper e del super ammortamento, nonché la disciplina sulla proroga del credito d'imposta formazione 4.0.

Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali è esteso al 2022 dall’articolo 185, commi 1-13 del disegno di legge in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia.

I soggetti che possono fruire del credito d'imposta sono tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili alla misura agevolativa (articolo 1, comma 199, della legge 160/2019).Dalla lettera della norma in esame, che fa esplicito riferimento al reddito d'impresa, sembrano escluse dall'agevolazione le imprese agricole e individuali che svolgono attività che rientrano nel reddito agrario, determinato ai sensi dell'articolo 32 del Tuir (D.P.R. n. 917/1986).

Si ricorda che il precedente credito d'imposta in ricerca e sviluppo ex articolo 3 del D.L. n. 145/2013 era invece rivolto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di riferimento e dal regime contabile (cfr. Circolare Agenzia delle entrate 5/E del 16 marzo 2016). L'articolo 3 del D.L. n. 145/2013 faceva infatti riferimento "a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo".

Per le imprese ammesse al credito d'imposta in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative introdotto dalla legge di bilancio 2020, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

La legge di bilancio 2020 indica come attività di:

§  ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico;

§  innovazione tecnologica ammissibili, quelle attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, secondo quanto prevede il Manuale di Oslo;

§  attività innovative ammissibili, quelle orientate al design e all'ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile, arredo, della ceramica e per la concezione e realizzazione di nuovi campionari.

Per ogni tipo di attività si indicano le spese ammissibili ai fini della determinazione della base di calcolo del beneficio e anche, in alcuni casi, i limiti percentuali rispetto al totale delle spese ammesse, che sono maggiorati nel caso di spese di personale sostenute per:

§  giovani ricercatori (età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche secondo la classificazione UNESCO Isced), assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato

§  giovani specializzati (soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, laureati in design e altri titoli equiparabili) assunti a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. Nel caso di attività di ricerca e sviluppo, ricevono una maggiorazione anche le spese per contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca nonché - secondo quanto recentemente introdotto con il D.L. n. 34/2020 (art. 38, comma 5) - con start-up innovative, aventi sede nel territorio dello Stato.

Il credito di imposta è riconosciuto attualmente:

§  per le attività di ricerca e sviluppo, in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, al netto di altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite di 3 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

L'articolo 244 del D.L. n. 34/2020 ha disposto che - per le attività di ricerca e sviluppo (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19) direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017 (Lazio, Marche e Umbria) - la percentuale è maggiorata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro; dal 12 al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro; dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

§  per le attività di innovazione tecnologica, in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;

§  per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con il decreto ministeriale attuativo della misura previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta;

§  per le attività di design e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

La nuova disciplina considera dunque l'ammontare degli investimenti effettuati e non più il valore incrementale degli investimenti rispetto alla media del triennio.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute. Si demanda ad un decreto ministeriale l'adozione delle disposizioni attuative della misura. In Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020, è stato pubblicato Decreto del MISE 26 maggio 2020, cd. Decreto Transizione 4.0 che reca disposizioni applicative della disciplina del credito d'imposta concernenti, in particolare: la definizione delle attività di ricerca e sviluppo (articolo 2), delle attività di innovazione tecnologica (articolo 3) e delle attività di design e ideazione estetica ammissibili (articolo 4); l'individuazione, nell'ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e degli obiettivi di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dal 6 al 10 per cento dell'aliquota del credito d'imposta (articolo 5); la determinazione e la documentazione delle spese ammissibili al credito d'imposta (articolo 6).

Si segnala che, nel corso dell'audizione del Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, svoltasi lo scorso 9 settembre presso la X Commissione della Camera dei deputati, sulle priorità di utilizzo delle risorse del Recovery Fund, il Ministro ha evidenziato la necessità di un rafforzamento degli interventi di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo e tecnologie emergenti.

 

Il comma 14, lettera i), proroga al 2022 (più precisamente, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022) il beneficio del credito d'imposta formazione 4.0. La successiva lettera l) chiarisce i costi ammissibili a tale beneficio.

 

La legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha assegnato tale credito di imposta in favore di ogni tipo e forma di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario. Il comma 48 della legge di bilancio 2018 prevede, inoltre, che tali attività devono essere svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Sono escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione. Inoltre il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito sia impiegato.

Con D.M. 4 maggio 2018 sono state emanate le disposizioni applicative del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0., con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza del beneficio.

Successivamente, la legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 79 della legge n. 145 del 2018) ha rimodulato il beneficio secondo la dimensione delle imprese.

Il beneficio è stato prorogato al 2020 dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, menzionato comma 210 della legge n. 160 del 2019) che ha effettuato alcune rimodulazioni del limite massimo annuale del credito, da applicarsi secondo la dimensione delle imprese, prevedendo che:

- nei confronti delle piccole imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;

- nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro (rispetto ai vigenti 300.000 euro);

- nei confronti delle grandi imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro (rispetto ai vigenti 200.000 euro).

La medesima legge di bilancio 2020 ha aumentato la misura dell’agevolazione per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 17 ottobre 2017. Sono state chiarite le modalità di applicazione del credito d’imposta per il caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa ed è stato eliminato l’obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali.

 

La lettera l) chiarisce che, per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della disciplina introdotta originariamente dalla legge di bilancio 2018 (dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) sono ammissibili all’agevolazione i seguenti costi, previsti dall’articolo 31, comma 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno UE.

 

Si tratta in particolare dei seguenti costi:

a)   spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

b)  costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;

c)   i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

d)  le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

 

Il comma 15 infine dispone in ordine alla copertura finanziaria degli oneri recati dai commi da 1 a 14 dell’articolo 185 in esame, per i quali si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione di NextgenerationEU, di cui all’articolo 184, secondo le modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Il comma 4 dell’articolo 184 dispone che, qualora le risorse iscritte sul Fondo di rotazione siano utilizzate per progetti finanziati dal dispositivo di ripresa e resilienza dell’Unione europea che comportino minori entrate per il bilancio dello Stato, l’ importo corrispondente alle predette minori entrate viene versato sulla contabilità speciale n.1778, intestata: “Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio” per la conseguente regolazione contabile, mediante versamento sui pertinenti capitoli dello stato di previsione dell’entrata del bilancio statale. Si rinvia, più diffusamente, alla scheda di lettura relativa all’articolo 184.

 


 

Articolo 186
(Risorse del PNRR per
investimenti ad alto contenuto tecnologico)

 

 

L’articolo 186 prevede che parte delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione del PNRR Italia (istituito dall’articolo 184), pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, siano riservate a contributi agli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, nella misura del 40% della spesa complessiva dell’investimento. Le risorse sono gestite da Invitalia S.p.a. (o da società da questa interamente controllata).

 

Il comma 1 prevede che nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, in particolare delle missioni strategiche relative all’innovazione e alla coesione sociale e territoriale, sono attribuiti 250 milioni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione del PNRR Italia (istituito dall’articolo 184), al fine di sostenere gli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico.

Il comma 2 prevede che le risorse vengano utilizzate per erogare contributi agli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature produttive, in misura pari al 40% dell’ammontare complessivo di ciascun investimento.

I contributi sono cumulabili con altri incentivi e sostegni previsti dalla normativa vigente, nei limiti disposti dalla medesima normativa e nel limite massimo del 50 per cento di ciascun investimento.

 

Si valuti l’opportunità di meglio definire la previsione in esame, in particolare precisando da un lato se il cumulo opera anche con riferimento agli incentivi di tipo fiscale e dall’altro i limiti entro cui opera il cumulo, alla luce della disciplina europea sugli aiuti di Stato[87].

 

Quanto agli incentivi agli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature produttive previsti dalla legislazione vigente, si richiama la “Nuova Sabatini”, misura di sostegno alle  micro, piccole e medie imprese volta alla concessione, da parte di banche o intermediari finanziari, di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0", nonché di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti. La misura è rifinanziata dal disegno di legge in esame, all’articolo 16.

Il comma 3 prevede che la gestione delle risorse sia affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A – Invitalia S.pA. o a società da questa interamente controllata (“Gestore”). Il Gestore è autorizzato, su base semestrale, a trattenere le somme necessarie per le spese di gestione effettivamente sostenute e comunque nel limite massimo dello 0,5 per cento delle risorse.

 

Dalla formulazione della norma non appare chiaro, atteso il riferimento al trattenimento delle risorse su “base semestrale” (ossia due volte l’anno), se il limite massimo delle risorse che il gestore è autorizzato a trattenere ammonti a 1,25 oppure 2,5 milioni di euro annui.

 

Il comma 4 dispone che il Gestore provveda a:

§  predisporre e rendere disponibile sul proprio sito internet istituzionale un modello uniforme per la presentazione delle istanze di ammissione al contributo da parte delle imprese;

§  verificare, sulla base della documentazione prodotta dalle imprese istanti, che gli investimenti proposti per il contributo sono ad alto contenuto tecnologico e hanno effetti positivi sulla coesione sociale, con particolare riferimento all’occupazione e all’indotto;

§  verificare che le imprese richiedenti:

-     si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale;

-     si trovano in regola con le disposizioni vigenti in materia di antimafia, edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;

-     non rientrano tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

-     non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159[88];

-     nei confronti degli amministratori, dei soci e dei titolari effettivi non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74[89].

 

Il comma 5 prevede che il Gestore, effettuate le verifiche ai sensi del comma 4, comunica l’accoglimento delle domande e proceda all’erogazione del contributo secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e nei limiti delle disponibilità finanziarie. I contributi devono essere erogati entro il 2026, anche in più rate annuali, in relazione allo stato di avanzamento dell’investimento autocertificato dall’impresa ammessa al beneficio e sulla base di apposita rendicontazione.

 

Il comma 6 disciplina l’attività di rendicontazione delle imprese beneficiarie. A tal fine si prevede che il Gestore:

§  definisca contenuti, cadenza e modalità, nonché la documentazione giustificativa, per la rendicontazione da parte delle imprese;

§  sulla base delle informazioni acquisite dalle imprese provveda a:

-     revocare il contributo e a recuperare quanto erogato nel caso in cui l’impresa non rispetti più le condizioni previste dal comma 4 per l’accesso ai contributi;

-     non utilizzi il contributo per investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, come documentati ai sensi del comma 4;

-     non produca documentazione giustificativa adeguata dei contributi erogati.

Infine, il comma 6 disciplina l’attività di rendicontazione del Gestore, il quale è tenuto, su base semestrale, a dare conto dell’attività svolta e rendicontare le spese di gestione e le commissioni trattenute ai sensi del comma 3.

 

Si osserva che al comma 3 si fa riferimento unicamente a spese di gestione e non anche a “commissioni” trattenute.

 

 


 

PARTE II  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE -
TITOLO I – MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

Articolo 187
(Contrato frodi nel settore carburanti)

 

 

L’articolo 187 reca disposizioni in tema di adempimenti dei gestori di depositi di prodotti energetici sottoposti ad accisa, con finalità antifrode.

In particolare, il comma 1 estende l’obbligo di dotarsi del sistema INFOIL anche a tutti i depositi commerciali di prodotti energetici sottoposti ad accisa aventi capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi entro il termine del 31 dicembre 2021,

Il comma 2 stabilisce che il gestore del deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA deve trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate la garanzia da lui prestata, condizione necessaria per evitare l’applicazione delle norme in tema di pagamento anticipato dell’IVA.

Il comma 3 introduce una specifica procedura per la comunicazione della variazione di titolarità e del trasferimento di gestione dei depositi costieri e di stoccaggio di oli minerali; la validità e l’efficacia della variazione della titolarità e del trasferimento di gestione sono subordinate alla preventiva comunicazione di inizio attività, da trasmettere alle competenti autorità amministrative e all’Agenzia delle dogane dei monopoli, nonché al successivo nulla-osta rilasciato dalla medesima Agenzia.

Estensione del sistema INFOIL

Il comma 1 dell’articolo in esame estende l’obbligo di dotarsi del sistema INFOIL a tutti i depositi commerciali di prodotti energetici sottoposti ad accisa aventi capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi entro il termine del 31 dicembre 2021, a tal fine modificando l’articolo 10 del decreto-legge n. 124 del 2019.

 

L’articolo 10 del decreto-legge n. 124 del 2019 ha introdotto l’obbligo, per gli esercenti dei depositi fiscali di prodotti energetici sottoposti ad accisa destinati al mero stoccaggio di tali prodotti, con capacità non inferiore a 3.000 metri cubi, di dotarsi entro il 31 dicembre 2020 (termine così fissato dall’articolo 130, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 34 del 2020, decreto Rilancio) del c.d. sistema INFOIL, ossia di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante.

La norma richiamata ha l’esplicito scopo di uniformare le procedure di controllo sui depositi fiscali di stoccaggio a quelle già instaurate presso le raffinerie e gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici, ai sensi dell’articolo 23, comma 14 del Testo Unico Accise - D.Lgs. n. 504 del 1995 (TUA).

Per tali impianti, dotati di un sistema informatizzato di controllo in tempo reale del processo di gestione della produzione, detenzione e movimentazione dei prodotti, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede all'accertamento della liquidazione dell'imposta avvalendosi dei dati necessari alla determinazione della quantità e della qualità dei prodotti energetici rilevati dal sistema medesimo con accesso in modo autonomo e diretto, come chiarito dalla relazione illustrativa al decreto. Si tratta del cosiddetto sistema INFOIL, che con le norme in esame viene applicato ai depositi fiscali di prodotti energetici di mero stoccaggio.

Con la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli 31 luglio 2020, n. 266728/RU sono stati fissati tempi e modalità di esecuzione.

 

Il comma 1 estende l’obbligo di dotarsi del sistema INFOIL a tutti i depositi commerciali di prodotti energetici sottoposti ad accisa aventi capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi, entro il 31 dicembre 2021.

 

La relazione illustrativa chiarisce che, in tale contesto, la norma consente di potenziare l’azione di contrasto alle frodi nel settore delle accise, estendendo il dispositivo di controllo attuato dall’Amministrazione finanziaria attraverso il sistema INFOIL; il Governo rileva che, nonostante tali operatori economici movimentino solo prodotti che hanno già assolto l’accisa, l’installazione di sistemi di telemisure storicizzate presso i serbatoi nonché di misuratori all’estrazione in modo tale che sia consentito l’accesso autonomo e diretto da parte dell’Amministrazione finanziaria ai relativi dati garantirebbe una maggiore certezza sulla quantificazione dei flussi, sia in entrata che in uscita, dei prodotti energetici nonché l’effettiva operatività di detti depositi.

Comunicazione telematica della garanzia per l’esercizio di deposito fiscale / IVA

Il comma 2 chiarisce che la comunicazione dell’avvenuta prestazione di garanzia, necessaria per evitare il pagamento anticipato dell’IVA a carico del gestore di deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA, debba essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate.

 

A tal fine è modificato l’articolo 1, comma 940, della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), come successivamente modificato dall’articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 124 del 2019.

Si ricorda che, ai sensi del predetto comma 940, nel caso di deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA, trovano applicazione:

§  il comma 937, che prevede il pagamento dell’IVA anticipato, ovvero al momento di immissione in consumo di oli minerali dal deposito fiscale di estrazione o dal deposito di un destinatario registrato;

§  il comma 938, che dispone la consegna in originale della ricevuta di versamento al gestore del deposito e, in mancanza di tale ricevuta, stabilisce che il gestore del deposito sia solidalmente responsabile dell'imposta sul valore aggiunto non versata.

Nel caso di depositi a utilizzo misto, le norme sul pagamento anticipato dell’IVA (commi 937 e 938 sopra richiamati) non si applicano in presenza di due condizioni concomitanti: la riconosciuta affidabilità dell’operatore insieme alla prestazione di idonea garanzia.

 

Con le modifiche in esame, si chiarisce che detta garanzia è trasmessa, a cura del soggetto che presta la garanzia, per via telematica all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. I gestori dei depositi hanno facoltà di accedere alle informazioni indicate nella garanzia mediante i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.

 

L’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, emanato in attuazione della disciplina in materia di depositi fiscali contenuta ai commi da 937 a 944 della citata legge n. 205 del 2017, disciplina le modalità di presentazione della garanzia, prevedendo che la stessa possa essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che, a giudizio dell'Amministrazione finanziaria e offra adeguate garanzie di solvibilità, ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione; l’importo complessivo della garanzia non può, comunque, mai essere inferiore all’imposta sul valore aggiunto calcolata sui beni oggetto di immissione in corso d’anno; la circolare n. 18/E, in data 7 agosto 2019, dell’Agenzia delle entrate prevede che l’Ufficio territoriale, competente in base al domicilio fiscale del soggetto per conto del quale si procede all’immissione in consumo, riceva dallo stesso l’originale del modello di garanzia e provveda, successivamente, alla verifica di esistenza della garanzia rilasciata e al riscontro dell’importo garantito.

Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, l’esperienza operativa maturata nello specifico settore evidenzia una recrudescenza di condotte illecite tese ad aggirare l’obbligo di versamento anticipato dell’imposta sul valore aggiunto attraverso la falsa attestazione dei prescritti requisiti di affidabilità e la presentazione di false garanzie all’Agenzia delle entrate da parte di società “cartiere”, attraverso modalità tali da superare i preliminari riscontri effettuati dalla citata Agenzia sulla veridicità delle garanzie stesse.

Al fine di contrastare con maggiore efficacia tale peculiare metodologia illecita, la modifica normativa in esame prevede la dematerializzazione della trasmissione del modello di garanzia, stabilendo che la comunicazione dei dati rilevanti avvenga per via telematica all’Agenzia delle entrate direttamente da parte del soggetto garante, in luogo del soggetto per conto del quale avviene l’immissione in consumo (come attualmente previsto), con facoltà per i gestori dei depositi di accedere alle informazioni indicate nella garanzia mediante i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. La disponibilità telematica di tali informazioni consentirebbe alle strutture operative dell’Amministrazione finanziaria di contrastare più efficacemente le condotte illecite in argomento, ostacolando la possibilità di estrazioni/immissioni in consumo di prodotti petroliferi in deroga all’obbligo di versamento anticipato dell’IVA mediante la presentazione di garanzie false, con positivi effetti sul gettito, che possono essere prudenzialmente stimati in 36 milioni di euro.

Variazione di titolarità e trasferimento di gestione di depositi costieri e di stoccaggio di oli minerali

Il comma 3 dispone che, per i depositi costieri di oli minerali ed i depositi di stoccaggio dei medesimi prodotti (che devono essere sottoposti ad autorizzazione, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, e dell’articolo 1, comma 56, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239), eccettuati i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti, la validità e l’efficacia della variazione della titolarità o del trasferimento della gestione dei depositi stessi siano subordinate alla preventiva comunicazione di inizio attività, da trasmettere alle competenti autorità amministrative e all’Agenzia delle dogane dei monopoli, nonché al successivo nulla-osta, rilasciato dalla medesima Agenzia.

 

L’articolo 52 del Codice della navigazione individua le concessioni per l'impianto e l'esercizio di depositi e stabilimenti, situati anche soltanto in parte entro i confini del demanio marittimo o del mare territoriale, ovvero siano comunque collegati al mare, a corsi d'acqua o canali marittimi.

Sulla base dell’articolo 57 del decreto-legge n. 5 del 2012, le disposizioni del comma 2 dell’articolo 52 che, per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti o di depositi costieri di sostanze infiammabili o esplosive richiedevano l'autorizzazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vanno lette nel senso che l’autorizzazione sia ora in capo al Ministro dello sviluppo economico, che la emana di concerto col Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento deve essere associato ad una concessione demaniale marittima di competenza statale.

L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono sottoposti alle disposizioni di polizia stabilite dall'autorità marittima; l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti costieri sono sottoposti inoltre alle speciali disposizioni in materia.

 

L’Agenzia è tenuta verificare previamente che in capo al soggetto subentrante vi sia il requisito dell’affidabilità economica, nonché dei requisiti soggettivi richiesti dagli articoli 23 e 25 del Testo unico delle accise (rispettivamente concernenti i requisiti per l’esercizio di depositi fiscali e commerciali di prodotti energetici).

Tale nulla-osta è rilasciato entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il comma 4 dispone che, per i depositi richiamati al comma 3, eccettuati i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti, i provvedimenti autorizzativi rilasciati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del testo unico n. 504 del 1995) per la gestione dell’impianto in regime di deposito fiscale nonché la licenza fiscale di esercizio di deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa (di cui all’articolo 25, comma 1, del medesimo testo unico), sono revocati in caso di inoperatività del deposito, prolungatasi per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi e non derivante da documentate e riscontrabili cause oggettive di forza maggiore.

 

Il richiamato articolo 23, comma 4 TUA consente di autorizzare la gestione in regime di deposito fiscale per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi quando sussistano effettive necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto, per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi e altresì ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a)   il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell'Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un biennio;

b)  il deposito sia propaggine di un deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito.

L’articolo 25, comma 1 TUA prevede che gli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa siano tenuti a denunciarne l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio, qualunque sia la capacità del deposito

 

Si affida a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di determinare gli indici specifici da prendere in considerazione ai fini della valutazione della predetta inoperatività, in base all’entità delle movimentazioni dei prodotti energetici rapportata alla capacità di stoccaggio e alla conseguente gestione economica dell’attività del deposito.

Il provvedimento di revoca è emanato previa valutazione delle particolari condizioni, anche di natura economica, che hanno determinato l’inoperatività del deposito. La revoca dei provvedimenti autorizzativi o della licenza fiscale di esercizio comporta la decadenza delle autorizzazioni all’esercizio di depositi costieri di oli minerali ed i depositi di stoccaggio dei medesimi prodotti (adottate ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e dell’articolo 1, comma 56, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239).

La relazione illustrativa chiarisce che le norme in esame incontrano l’esigenza di ricondurre le fattispecie di variazione soggettiva della titolarità degli impianti di stoccaggio di oli minerali a un onere informativo, al fine di consentire all’autorità amministrativa che presiede il settore di avere piena contezza degli eventi significativi che coinvolgono l’esercizio dei medesimi, in particolare le vicende che comportano il trasferimento della responsabilità dell’esercizio oggi rimesse al libero potere dispositivo degli operatori.

Nell’assenza di qualsivoglia filtro all’accesso, il Governo ha rilevato che l’attuale regime ha consentito l’ingresso nella filiera distributiva dei carburanti di operatori di dubbia provenienza, che subentrano di fatto nella gestione dell’impianto ricorrendo a forme di interposizione fittizia di altri soggetti, in capo ai quali l’efficacia dell’autorizzazione permane senza soluzione di continuità.


 

Articolo 188
(Contrasto frodi con utilizzo del falso plafond IVA)

 

 

L’articolo 188 istituisce un meccanismo automatico di blocco delle lettere d’intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali, vale a dire i contribuenti che, all’esito di analisi di rischio e di controlli sostanziali, risultano emittenti lettere d’intento ideologicamente false rilasciate sulla base di un plafond IVA fittizio. In tale caso si inibisce inoltre l’emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA.

Allo scopo di implementare il sistema e con finalità antifrode, le norme autorizzano l’Agenzia delle entrate a procedere all’assunzione di 50 unità di personale da inquadrare nell’area terza, fascia retributiva F1.

 

Le lettere di intento sono documenti propri degli esportatori abituali, cioè contribuenti qualificati con uno specifico volume di operazioni effettuate che - previo rispetto di alcuni adempimenti formali - possono effettuare operazioni di acquisto senza IVA, nel limite di un plafond il cui ammontare è determinato dalla legge. Ove intendano acquistare o importare senza applicazione dell’IVA, essi debbono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate la dichiarazione d’intento. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate, va poi consegnata al fornitore o prestatore, oppure in dogana.

 

La relazione illustrativa al riguardo rileva che nel corso degli anni più recenti, sono stati intercettati – mediante analisi delle banche dati in uso all’Amministrazione finanziaria – contribuenti connotati da un profilo fiscale non compatibile con la qualifica di esportatore abituale, verso cui sono state indirizzate attività di controllo sostanziale; queste ultime ne hanno confermato la mancanza dei requisiti soggettivi ed hanno consentito di individuare un falso plafond IVA per importi complessivi altamente significativi. Nei confronti dei destinatari delle lettere d’intento sono state inviate warning letter finalizzate a rendere consapevole il fornitore della debenza dell’imposta nei rapporti con i cessionari così individuati. Si rappresenta tuttavia che, alla luce dell’attuale quadro normativo, l’attività di contrasto alle frodi già posta in essere non impedisce automaticamente ai falsi esportatori abituali di emettere nuove lettere d’intento, né ai fornitori di continuare a trasmettere sulla base delle lettere d’intento precedentemente emesse dagli acclarati falsi esportatori (fino all’ammontare massimo ivi previsto). La norma intende quindi strutturare un meccanismo automatico di blocco, così da disinnescare con immediatezza la condotta fraudolenta perpetrata.

Più in dettaglio il comma 1, per il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzate con utilizzo del falso plafond IVA, prevede che l’Amministrazione finanziaria effettui specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni per ottenere la qualifica di esportatore abituale (previste dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746), e conseguenti attività di controllo sostanziale (ai sensi degli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che disciplinano i poteri di accertamento dell’amministrazione finanziaria in materia di IVA), finalizzate all’inibizione al rilascio ed all’invalidazione di lettere d’intento illegittime.

 

Per ottenere la qualifica di esportatore abituale (articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746) l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione effettuate e registrate nell'anno precedente a quello di riferimento deve essere superiore al dieci per cento del volume d'affari, senza tenere conto di alcune operazioni (tra cui le cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale). I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento

 

Il comma 2 prescrive che, nel caso in cui detti riscontri diano esito irregolare, al contribuente sia inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

 

Conseguentemente, ai sensi del comma 3 – alla luce delle norme di semplificazione della dichiarazione d’intanto contenute nell’articolo 12-septies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 - in caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata, il Sistema di Interscambio (di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) inibisce l’emissione della fattura elettronica recante il relativo titolo di non imponibilità ai fini IVA secondo l’articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Il richiamato articolo 12-septies ha ridisciplinato le dichiarazioni di intento, disponendo che esse (recanti l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta) siano trasmesse per via telematica all'Agenzia delle entrate, la quale rilascia ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale.

 

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 ha stabilito che la fatturazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche debba avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio. Il Decreto Ministeriale del 7 marzo 2008 ha individuato l'Agenzia delle entrate quale gestore del Sistema di Interscambio e la Sogei quale apposita struttura dedicata ai servizi strumentali ed alla conduzione tecnica. Il Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, stabilisce le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica e definisce le modalità di funzionamento del Sistema di Interscambio.

Il Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate, è un sistema informatico in grado di:

§  ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA;

§  effettuare controlli sui file ricevuti;

§  inoltrare le fatture verso le amministrazioni pubbliche destinatarie, o verso cessionari/committenti privati (B2B e B2C).

 

L’articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 considera operazioni non imponibili – tra le altre -le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta.

 

Il comma 4 autorizza l’Agenzia delle entrate, con le finalità di contrasto delle frodi, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente e anche in deroga alle disposizioni che impongono il reclutamento di dirigenti e figure professionali comuni a tutte le PPAA mediante concorsi pubblici unici (contenute nell’art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101) per il biennio 2021-2022, nell’ambito della vigente dotazione organica, ad espletare procedure concorsuali pubbliche per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 50 unità di personale da inquadrare nell’area terza, fascia retributiva F1, da destinare alle relative attività antifrode di selezione, analisi e controllo dei fenomeni illeciti.  

Viene a tal fine autorizzata la spesa di 1.240.000 euro per l’anno 2021 e di 2.600.000 euro a decorrere dall’anno 2022. Ai relativi oneri, pari a euro 1.240.000 per l’anno 2021 e di euro 2.600.000 a decorrere dall’anno 2022, si provvede a carico del bilancio dell’Agenzia delle entrate.

 

Il comma 5 affida a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di stabilire le modalità operative per l’attuazione del presidio antifrode in esame e, in particolare, per l’invalidazione delle lettere d’intento già emesse e per l’inibizione al rilascio di nuove lettere d’intento.

 

 

 


 

TITOLO II – RIMODULAZIONE MISURE FISCALI A TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE PUBBLICA

Articolo 189
(Plastic tax e disposizioni per favorire
il riciclaggio di imballaggi per alimenti)

 

 

L’articolo 189, comma 1, reca una serie di modifiche alla disciplina della plastic tax, volte tra l’altro a introdurre le preforme nei semilavorati, estendere l’imposta ai committenti, rendere il rappresentante legale di soggetti non residenti solidale ai fini del pagamento, elevare la soglia di esenzione dall’imposta, ridurre le sanzioni amministrative, estendere i poteri di verifica e controllo dell’Agenzia delle dogane, differire al 1° luglio 2021 la data di entrata in vigore dell’imposta.

Il comma 2 rende strutturale, a decorrere dal 2021, la possibilità (introdotta per il solo anno 2021 dall’art. 51 del D.L. 104/2020) di usare interamente il PET riciclato nella produzione di bottiglie di PET, superando il limite del 50% finora vigente (previsto dal D.M. Sanità 21 marzo 1973).

 

Si ricorda che i commi 634-658 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) stabiliscono l'istituzione e disciplinano l'applicazione di un'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali. Le disposizioni riconoscono altresì un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.

Il comma 651 ha demandato a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da pubblicare, entro il mese di maggio 2020, nella Gazzetta Ufficiale, la definizione delle modalità di attuazione dell’imposta; ha affidato a un provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate il compito di stabilire le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle Entrate. Tali provvedimenti non risultano ancora emanati.

La decorrenza dell’imposta di consumo sui MACSI, ai sensi della formulazione originaria del comma 652, era fissata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del predetto provvedimento interdirettoriale. L’articolo 133, comma 1, lettera a)) del decreto legge n. 34 del 2020 ha posticipato il termine di operatività dell’imposta al 1° gennaio 2021, a tal fine intervenendo sul comma 652.

Sulla plastic tax e sul settore della plastica e le iniziative del Ministero dell'ambiente, utili elementi di informazione sono stati recentemente forniti in risposta all'interrogazione 4-03994. Per una sintesi della normativa emanata e in itinere in materia di plastica si rinvia al paragrafo “Plastiche” del tema “Rifiuti e discariche”.

 

In particolare, il comma 1, lettera a), modifica la definizione di MACSI semilavorati, contenuta al comma 635 della predetta legge di bilancio 2020, esplicitando l’inclusione delle preforme nell’ambito dei medesimi. Ciò allo scopo di fugare dubbi in ordine alla definizione dell’oggetto dell’imposta.

 

Il comma 635 stabilisce che sono considerati MACSI anche i prodotti semilavorati, realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

La preforma è un manufatto ottenuto dallo stampaggio di PET atto a diventare bottiglia o contenitore per bevande, tramite apposito processo di soffiatura.

 

Con la lettera b) si integra il comma 637, lettera a), per includere tra i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta sui MACSI, anche i committenti, vale a dire i soggetti, residenti o non residenti nel territorio nazionale, che intendono vendere MACSI, ottenuti per loro conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali.

 

La lettera c) sopprime il riferimento alle materie prime e ai semilavorati, al comma 638, il quale prevede che non sia considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando altri MACSI sui quali l'imposta sia dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche.

Si prevede quindi che il soggetto non obbligato al pagamento dell’imposta sui MACSI, su richiesta, possa essere censito dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nel proprio sistema informativo.

 

La lettera d), con una modifica al comma 643, eleva da 10 a 25 euro la soglia di esenzione dall’imposta risultante dalle dichiarazioni trimestrali.

 

Con la lettera e) viene inserita nel comma 645 la previsione che rende il rappresentante fiscale, di cui si avvalgono i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato, responsabile in via solidale con i produttori dei MACSI

 

Le modifiche introdotte dalla lettera f) al comma 647 consentono all’Agenzia delle dogane e dei monopoli di esercitare i poteri conferiti dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 504/1995 (Testo unico delle accise) nell’espletamento delle attività di accertamento, verifica e controllo dell’imposta sui MACSI.

Tale articolo autorizza i funzionari dell'amministrazione finanziaria, tra l’altro, ad eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini dell'accertamento delle violazioni alla disciplina dei tributi, ad accedere liberamente, in qualsiasi momento negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati prodotti, a utilizzare strumenti di misura, a eseguire verificazioni, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche, nonché a esaminare registri e documenti.

Per il riscontro sulle dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati in relazione alle materie plastiche da loro utilizzate provenienti da impianti di riciclo, è prevista la possibilità che la medesima ADM possa intervenire presso i fornitori della medesima plastica riciclata.

 

Con le modifiche al comma 650 introdotte dalla lettera g) è ridotta nel minimo e nel massimo l’entità delle sanzioni amministrative attualmente applicabili per il mancato ed il ritardato pagamento dell’imposta, che viene fissata quindi dal doppio al quintuplo - anziché al decuplo - dell'imposta evasa, non inferiore comunque a 250 - anziché 500 - euro. Gli importi inerenti le sanzioni amministrative previste per la tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale e per ogni altra violazione riguardante l’imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.500, anziché da euro 500 ad euro 5.000.

 

Con la lettera h) è modificato il comma 651 per precisare l’ambito di applicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, introducendovi le modalità di registrazione dei soggetti obbligati, le modalità per l’effettuazione della liquidazione e per il versamento dell'imposta, le modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta a carico dei soggetti obbligati, la determinazione, anche forfettaria, dei quantitativi di MACSI che contengono altre merci introdotti nel territorio dello Stato, nonché il tracciamento del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI e la compostabilità degli stessi.

Per quanto riguarda il provvedimento interdirettoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate, si stabilisce che esso individui i dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei MACSI ai fini dell’imposta oltre alle già previste modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra le predette Agenzie.

 

Infine, la lettera i) differisce al 1° luglio 2021 la data di decorrenza dell’efficacia delle disposizioni di rango primario che istituiscono e disciplinano l’imposta in argomento, a tal fine modificando il comma 652.

 

Il comma 2 è volto a rendere strutturale, a decorrere dal 2021, la misura per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato (PET) utilizzato negli imballaggi per alimenti, attualmente previste, in via sperimentale, dall’art. 51, comma 3-sexies, del D.L. 104/2020.

Il citato comma 3-sexies ha disposto che per le bottiglie in PET non trova applicazione, in via sperimentale per tutto il 2021, l'obbligo (previsto dall’art. 13-ter, comma 1, del D.M. Sanità 21 marzo 1973) di usare almeno il 50% di PET vergine.

In altre parole, in virtù del comma 3-sexies come novellato dalla norma in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2021 vi sarà la possibilità di usare interamente il PET riciclato nella produzione di bottiglie di PET, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dal citato art. 13-ter.

Si ricorda che il comma 3-septies impone al Ministero della salute di provvedere a modificare il citato decreto 21 marzo 1973, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 3-sexies.

Rinviando alla scheda di lettura contenuta nel dossier sul ddl di conversione del D.L. 104/2020 per una trattazione più approfondita della materia, si ricorda in questa sede che la norma di cui al comma 3-sexies riprende nei contenuti il disegno di legge A.S. n. 1745, all'esame della 13a Commissione del Senato, la cui relazione illustrativa evidenzia la necessità di favorire l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili avviati al riciclo, e in particolare del polietilentereftalato (PET), materiale con il quale sono oggi realizzate la maggior parte delle bottiglie e degli altri contenitori in plastica in commercio, sottolineando come il limite attualmente posto dalla normativa regolamentare di settore si ponga in contrasto con tali obiettivi di riciclo e riutilizzo, anche nell'ottica dell'economia circolare.


 

Articolo 190
(
Disposizioni in materia di imposta sul consumo di bevande edulcorate - Rinvio e modifiche sugar tax)

 

 

L'articolo 190 modifica la disciplina della nuova imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti (c.d. sugar tax) estendendo la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, attenuando le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento e differendo la decorrenza dell'imposta di sei mesi.

 

In dettaglio, l'unico comma dell'articolo in esame apporta alcune modificazioni alla disciplina della nuova imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti aggiunte prevista dall’articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019).

 

Si rammenta innanzitutto, sinteticamente, che i commi 661-676 della legge di bilancio 2020 prevedono l'istituzione e disciplinano l'applicazione di un'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

Nella relazione illustrativa il Governo chiarisce che la disposizione in esame mira, in primo luogo, ad attuare una più puntuale individuazione dei soggetti obbligati al pagamento della suddetta imposta.

 

a)    Il comma 663 stabilisce il momento in cui l'obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile. La nuova formulazione della lettera a) proposta dalla disposizione in commento include tra i soggetti che effettuano la cessione da cui origina l'obbligazione tributaria anche quello, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le medesime bevande sono ottenute dal fabbricante o dall’esercente l’impianto di condizionamento.

b)    Il comma 664 definisce il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta. Tra questi individua, alla lettera a), il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera a). La disposizione in commento aggiunge anche il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall’esercente l’impianto di condizionamento.

c)    Conseguentemente, al comma 666, il quale esonera dall'imposta le bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante nazionale, si inserisce il riferimento ai soggetti di cui al novellato comma 664, lettera a).

 

Nella relazione illustrativa il Governo fornisce alcune informazioni ulteriori. La vigente disposizione identifica come soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, espressamente, il fabbricante nazionale di bevande edulcorate o, se diverso, il soggetto che si limita a condizionarle, soggetti per i quali l’obbligazione tributaria sorge e diventa esigibile all’atto della cessione a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita.

I predetti soggetti sono, in buona sostanza, gli esercenti gli impianti di produzione in cui le bevande edulcorate sono ottenute, nel caso del fabbricante, a partire da materie prime o da semilavorati, nel caso dell’esercente l’impianto di condizionamento, a partire da prodotti che, non necessitando di ulteriori lavorazioni, risultano già pronti per il condizionamento.

Nella realtà operativa del settore in questione, però, può accadere che i predetti esercenti realizzino le bevande edulcorate per conto di un soggetto, anche non residente nel territorio nazionale, che effettua, lui stesso, la cessione delle bevande che sono state prodotte per suo conto.

In questo caso, il predetto soggetto cedente, pur non avendo la diretta gestione dell’impianto di produzione, deve essere assimilato, limitatamente all’applicazione dell’imposta in parola, al fabbricante e pertanto rientrare tra i soggetti obbligati al pagamento del medesimo tributo.

In tal senso, con la modifica di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello schema in parola, si provvede ad identificare in modo puntuale il soggetto sopra illustrato, che comunque, seppur implicitamente, era già ricompreso nella figura del fabbricante e che ora viene solo espressamente indicato nel novero dei soggetti obbligati.

Conseguentemente, con la modifica di cui alla lettera c) si provvede ad adeguare la previsione di cui al comma 666 al nuovo disposto, così come riformulato, del comma 664 che individua i soggetti obbligati al pagamento del tributo.

 

d)    Viene inoltre modificata la disciplina delle sanzioni amministrative prevista dal 674, disponendo che il mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 661 è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo (decuplo in base alla legislazione vigente) dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 250 (500 nella legislazione vigente). In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 25 per cento (attualmente 30 per cento) dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 150 (attualmente euro 250). Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 669 e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 661 a 676 e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.500 (da euro 500 a 5000 nella legislazione vigente). Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui ai commi da 661 a 676, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

 

e)    Viene infine differita la decorrenza della disciplina in esame dal 1°gennaio 2021 al 1° luglio 2021.

 

Nella relazione illustrativa il Governo motiva il differimento della decorrenza in considerazione delle contingenti e difficili condizioni in cui versano i settori economici interessati a causa dell'emergenza da COVID-19.

 

Nella relazione tecnica, il Governo attribuisce a tale ultima misura un effetto finanziario in termini di gettito per cassa, pari a -175,4 milioni di euro per l'anno 2021, 66,7 milioni per l'anno 2022 e -29 milioni per l'anno 2023 rispetto a quanto scontato nelle previsioni tendenziali di entrata.

 


 

TITOLO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Articolo 191
(Subentro Agenzia delle entrate -
Riscossione a Riscossione Sicilia S.p.A)

 

 

L'articolo 191 prevede la possibilità per Agenzia delle entrate-Riscossione di subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A. nell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio della regione.

Al fine di garantire il subentro senza soluzione di continuità la disposizione autorizza nel 2021 un contributo in conto capitale in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione fino a 300 milioni di euro.

 

Preliminarmente si ricorda che l’articolo 1, comma 3, del decreto legge  del 22 ottobre 2016, n. 193, che attribuisce l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate-Riscossione, ha stabilito che l’ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali. Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate (articolo 2).

In attuazione della richiamata disposizione, l’articolo 28 della legge regionale  n. 16 del 2017 della Regione siciliana, ha autorizzato l’avvio delle procedure di liquidazione di Riscossione Sicilia SpA previa stipula, entro il 31 dicembre 2018, di apposita convenzione con il Ministero dell’economia e delle finanze per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali del personale.  Successivamente, l’articolo 7 della legge regionale  n. 1 del 2019, della Regione siciliana, ha prorogato il termine per la stipula al 31 dicembre 2019 autorizzando, altresì, il governo della regione - ove entro tale data la convenzione non fosse stata stipulata - ad avviare le procedure per la costituzione di un nuovo soggetto giuridico strategico nelle forme più appropriate che potesse essere intestatario della convenzione ministeriale per la riscossione dei tributi e delle imposte nella regione.

Come rilevato nelle relazione illustrativa che accompagna il testo, la sopra richiamata possibilità per Agenzia delle entrate-Riscossione di subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A., nell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio della regione, ha assunto nel 2020 un carattere di urgenza. La perdurante situazione di difficoltà economico-finanziaria di Riscossione Sicilia S.p.A. è apparsa, infatti, ulteriormente compromessa dalle significative perdite di ricavi derivanti dalla sospensione della riscossione fino al 31 dicembre 2020 (disposta dai provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza epidemiologica). Tale situazione, pertanto, potrebbe impattare negativamente sulla prospettiva di mantenimento del criterio della continuità aziendale.

 

L’articolo in esame, conseguentemente, stabilisce che nell’ambito del riassetto della riscossione nel territorio siciliano l’Agenzia delle entrate-Riscossione può subentrare a Riscossione Sicilia S.p.A. nell’esercizio delle relative funzioni anche con riguardo alle entrate spettanti alla Regione siciliana.

 

Al fine di garantire il subentro senza soluzione di continuità e favorire la sostenibilità economica e finanziaria dell’operazione, la disposizione autorizza nel 2021 un contributo in conto capitale in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione fino a 300 milioni di euro, da erogarsi, entro 30 giorni dalla data di decorrenza del subentro (utilizzabile anche a copertura di eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali della società).

 


 

Articolo 192
(Pagamento spese di giudizio dell’agente della riscossione - STRALCIATO)

 

L’articolo 192 è stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.

 


 

Articolo 193
(Contributo all’Agenzia delle entrate -
Riscossione per il triennio 2020-2022)

 

 

L'articolo 193 rimodula, incrementandolo, il contributo erogato dall’Agenzia delle entrate all'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione ai fini dello svolgimento delle funzioni del servizio nazionale di riscossione.

Tale erogazione è effettuata in acconto, per la quota maturata al 30 giugno di ciascun esercizio, entro il secondo mese successivo alla delibera del bilancio semestrale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione e a saldo entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale.

 

Preliminarmente si ricorda che i commi da 326 a 328 della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) autorizzavano l’Agenzia delle entrate ad erogare una quota non superiore a 70 milioni di euro per l’anno 2019, a 20 milioni di euro per il 2020 e a 10 milioni di euro per l’anno 2021 a titolo di contributo in favore dell’ente pubblico Agenzia delle entrate-Riscossione. L’articolo 155 del decreto legge n.34 del 2020 ha sostituito integralmente i commi richiamati (326, 327 e 328) incrementando a 300 milioni di euro per l’anno 2020 la quota massima erogata a favore dell’Agenzia delle entrate-Riscossione tenuto conto dell’esigenza di garantire, nel triennio 2020-2022, l’equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione.

 

Si ricorda che l’Agenzia delle entrate-Riscossione è un ente pubblico economico istituito ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225, e svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale. L’ente è sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze ed è strumentale dell’Agenzia delle entrate a cui è attribuita la titolarità della riscossione nazionale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203. Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017 (a eccezione di Equitalia Giustizia). Essa può svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali di tutte le amministrazioni locali (come individuate dall'ISTAT) e delle società da esse partecipate, con l'esclusione delle società di riscossione (D.L. n. 50 del 2017, articolo 35).

 

L’articolo in esame sostituisce nuovamente i sopra citati commi da 326 a 328 della legge di bilancio 2019 incrementando il contributo erogato dall’Agenzia delle entrate nel triennio 2020-2022 al fine di garantire l'esigenza dell'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione.

In particolare, il nuovo comma 326 stabilisce che l'Agenzia delle entrate, in qualità di titolare della funzione della riscossione, svolta dall'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, eroga allo stesso ente, a titolo di contributo e in base all'andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio annuale, una quota non superiore complessivamente a 450 milioni di euro di cui 300 milioni per l'anno 2020, 112 milioni per l’anno 2021 e 38 milioni per l’anno 2022, a valere sui fondi accantonati in bilancio 2019 a favore del predetto ente, incrementati di 200 milioni derivanti dall’avanzo di gestione dell'esercizio 2019 (in deroga all'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e sulle risorse assegnate per gli esercizi 2020 e 2021 alla medesima Agenzia delle entrate.

 

Si ricorda che il sopra citato comma 358 della legge 24 dicembre 2007, n. 244-legge finanziaria 2008 stabilisce che le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione del personale, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali.

 

La disposizione fa salvo quanto previsto in via generale dalla disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione (articolo 17 del D.Lgs. n. 112 del 1999) e stabilisce che tale erogazione è effettuata in acconto, per la quota maturata al 30 giugno di ciascun esercizio, entro il secondo mese successivo alla delibera del bilancio semestrale dell'Agenzia delle entrate – Riscossione e a saldo entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale.

Nella relazione illustrativa tale intervento è giustificato dalla previsione che il contributo previsto dal menzionato articolo 155 non appare più idoneo a garantire per l’intero triennio il pareggio di bilancio dell’Ente in quanto le previsioni di incasso risultano condizionate dagli ulteriori differimenti del termine di sospensione dei pagamenti intervenuti, della mancata attivazione delle procedure di riscossione. In considerazione dell’attuale sistema di remunerazione dell’ente basato prevalentemente sull’aggio da riscossione le attuali stime d’incasso per gli anni 2021 e 2022 comportano per tali anni una contrazione prospettica dei ricavi dell’Ente tale da non assicurare il pareggio di bilancio, quantificata in 150 milioni di euro aggiuntivi rispetto all’importo già previsto.

A tale proposito, si ricorda sinteticamente che il decreto legge n. 129/2020 estende l’arco temporale degli interventi agevolativi già contenuti nel decreto Cura Italia (Dl n. 18/2020) e nei successivi decreti Rilancio (Dl n. 34/2020) e Agosto (Dl n. 104/2020). È stata quindi disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2020 del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione dall’8 marzo. I pagamenti devono essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021. È stata estesa al 31 dicembre 2020 anche la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

 

Il nuovo comma 327 chiarisce che qualora la quota da erogare per l'anno 2020 all'ente Agenzia delle entrate - Riscossione a titolo di contributo risulti inferiore all'importo di 300 milioni di euro, si determina, per un ammontare pari alla differenza, l’incremento della quota di 112 milioni, erogabile allo stesso ente per l'anno 2021.

La parte eventualmente non fruita del contributo per l'anno 2021, anche rideterminato ai sensi del comma 327, si aggiunge alla quota di 38 milioni di euro erogabili all'ente Agenzia delle entrate -Riscossione per l'anno 2022 (comma 328).

 

 


 

TITOLO IV – ULTERIORI DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATE

Articolo 194
(Lotteria dei corrispettivi e cashback)

 

 

L'articolo 194 reca modifiche alla disciplina della lotteria dei corrispettivi al fine permettere la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico.

Modifica inoltre la disciplina delle misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (cashback), chiarendo, tra l'altro, le somme riconosciute non concorrono alla formazione del reddito imponibile del beneficiario e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale.

 

Le lettere a) e b) del comma 1 recano novelle, rispettivamente, ai commi 540 e 541 dell'art. 1, della legge di bilancio per il 2017 (l. n. 232/2016) in materia di lotteria dei corrispettivi (o lotteria degli scontrini). Esse stabiliscono che la partecipazione alla lotteria è riservata ai soggetti che effettuano acquisti di beni e servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Ulteriore modifica al comma 540 chiarisce che le segnalazioni inerenti al rifiuto del codice lotteria da parte degli esercenti devono essere effettuate tramite il portale "Lotteria" del sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (e non "dell'Agenzia delle entrate", come scritto nel testo vigente).

La modifica al comma 542 (di cui alla lettera c) del comma 1 in esame) stabilisce che il limite annuo dell'ammontare complessivo dei premi pari a 45 milioni di euro si applichi a tutti i premi (e non solo ai "premi speciali", destinati dalla disciplina vigente ai pagamenti elettronici).

Il comma 2 reca novella all'art. 18, comma 2, del D.L. n. 119/2018 (conv. dalla legge n. 136 del 2018). Tale art. 18 reca, tra l'altro, il rinvio al 1° gennaio 2021 della lotteria dei corrispettivi. Il comma 2 dell'art. 18 del DL n. 119 in parola istituisce un apposito fondo presso il MEF (con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021) per far fronte alle spese connesse alla lotteria. La novella in esame specifica che tali risorse siano destinate alle spese amministrative connesse alla gestione della lotteria e non più, come nel testo vigente, "all'attribuzione dei premi".

 

Secondo la relazione illustrativa, le modifiche alla disciplina della lotteria costituiscono una forma ulteriore di sostegno all’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. La novella al decreto-legge n. 119 del 2018 allinea la disciplina ivi prevista (applicabile anche al pagamento in contanti) alla nuova disciplina, che limita i premi ai pagamenti effettuati con strumenti elettronici.

 

I commi da 540 a 544 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) hanno previsto l’istituzione – inizialmente dal 2018, termine successivamente prorogato al 1° luglio 2020 – di una lotteria nazionale, cui partecipano i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. Le vincite non concorrono alla formazione del reddito imponibile del vincitore e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale. Ove siano utilizzati strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono previsti premi aggiuntivi associati alla lotteria medesima. Come detto, con le modifiche in esame, la lotteria viene destinata interamente a coloro che utilizzino strumenti elettronici di pagamento.

Si ricorda, infine, che il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2019 dispone in ordine alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria. Le modalità tecniche per l'attuazione della lotteria degli scontrini sono definite con Det. 5 marzo 2020, n. 80217/RU, emanata dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli congiuntamente con l'Agenzia delle entrate.

 

Il comma 3 dell'articolo in esame  reca novella ai commi 288 e 290 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2020 (l. n. 160 del 2019) in materia di misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (cashback).

L'articolo 1, comma 288 della legge di bilancio 2020 (come modificato dall'art. 73 del d.-l. n. 104/2020, conv. dalla l n. 126/2020) prevede che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano abitualmente - al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione - acquisti con strumenti di pagamento elettronici hanno diritto ad un rimborso in denaro, nei casi, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dalle disposizioni attuative previste dal successivo comma 289.

Con la modifica in esame si chiarisce che i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

Il citato comma 289 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, emani uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 288, 289-bis e 289-ter, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 290. Quest'ultimo reca uno stanziamento, in apposito fondo nello stato di previsione del MEF, pari 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022 per il finanziamento delle misure premiali in oggetto. La modifica in esame propone di sopprimere la disposizione (di cui al secondo periodo del comma 290) che prevede che tale importo possa essere elevato in considerazione dell'emersione di base imponibile a seguito dell'applicazione della misura premiale. L'emersione è rilevata dalla Commissione chiamata a predisporre la "Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva" ai sensi dell'art. 10-bis.1 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) dedicato al monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva. Come detto, la novella in esame propone l'abrogazione delle disposizioni inerenti all'incremento del fondo.

 

Si ricorda che il citato art. 73 del d.-l. n. 104/2020 ha inserito i due nuovi commi 289-bis e 289-ter in materia di cashback. Il comma 289-bis prevede che il MEF debba utilizzare la piattaforma PagoPA (articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005-Codice dell'amministrazione digitale), e affidare alla società PagoPA S.p.A. (articolo 8, comma 2, del decreto legge n. 135 del 2018), i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso di cui ai commi 288 e 289. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 2,2 milioni per l’anno 2020, ed a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 290 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020.

Il comma 289-ter prevede che le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi, nonché ogni altra attività strumentale e accessoria (ivi inclusa la gestione dei reclami e delle eventuali controversie) siano affidate dal MEF alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 1,5 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022, sono anch'esse a carico delle risorse finanziarie di cui al già citato comma 290.

 


 

Articolo 195
(Credito d’imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro)

 

 

L'articolo 195 stabilisce che il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l’anno 2021. La norma anticipa quindi il termine precedentemente previsto per esercitare l’opzione della cessione del credito (31 dicembre 2021) al 30 giugno 2021.

 

Preliminarmente si ricorda che l’articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, nonché alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

Negli interventi agevolabili sono compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d’imposta:

§  è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti;

§  è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

Si ricorda, altresì che l’articolo 122 del sopra citato decreto stabilisce altresì che fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari del credito d’imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, nonché gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile.

 

Per una panoramica dettagliata sulla materia si rinvia alla consultazione della scheda informativa dell’Agenzia delle entrate: Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame modifica il termine indicato per utilizzare l’agevolazione fiscale stabilendo che il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro non sarà più utilizzabile nell’anno 2021, ma solo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021.

 

Il comma 2 modifica anche il termine precedentemente previsto per esercitare l’opzione della cessione del credito. La norma prevede che i soggetti beneficiari del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro possono optare per la cessione dello stesso fino al 30 giugno 2021.

 

Il comma 3, conseguentemente alle norme introdotte dai commi precedenti, riduce di un miliardo di euro l’autorizzazione di spesa prevista per la copertura degli oneri (pari a 2 miliardi di euro) derivanti dall’applicazione del credito d’imposta (articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).


 

Articolo 196
(Modifiche alla disciplina degli accordi preventivi di cui all’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600)

 

 

L’articolo 196 amplia la possibilità per il contribuente di far retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivi, che la legislazione vigente limita al periodo in corso alla data di presentazione dell'istanza per gli accordi conseguenti a quelli con altre autorità estere (accordi bilaterali o multilaterali) o di stipula dell'accordo con l'amministrazione finanziaria nazionale (accordi unilaterali), fino ai periodi d’imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l’accertamento previsto dall’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973. Nel caso di accordi unilaterali la facoltà è concessa a condizione che nel periodo considerato si verifichino le medesime circostanze di fatto e di diritto alla base dell'accordo e che non sia iniziata un’attività di controllo alla data di sottoscrizione dell’accordo. Nel caso di accordi bilaterali o multilaterali, oltre alle predette condizioni è necessario che il contribuente ne abbia fatto richiesta nell’istanza di accordo preventivo e che le autorità competenti estere acconsentano ad estendere la validità dell'accordo ad annualità precedenti. Viene previsto, infine, che l'ammissibilità della richiesta di accordo preventivo sia subordinata al versamento di una commissione calcolata in ragione del fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante.

 

L'articolo 31-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede una procedura che consente all'amministrazione finanziaria e alle imprese che esercitano attività internazionale di stipulare accordi preventivi, volti a predeterminare elementi rilevanti ai fini dell'obbligazione tributaria, quali: il regime dei prezzi di trasferimento; la determinazione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza; la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione; l'attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente; l'erogazione o percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali.

Le disposizioni attuative della disciplina degli accordi preventivi sono state dettate dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 marzo 2016, che stabilisce le modalità operative per l’accesso alla procedura.

 

I commi 2 e 3 dell'articolo 31-ter disciplinano il periodo di efficacia degli accordi preventivi. Gli accordi stipulati fra un'impresa e l'autorità nazionale competente (accordi unilaterali) vincolano di norma le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi, salvo mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti. Qualora invece conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni (accordi bilaterali o multilaterali), vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette autorità, a decorrere da periodi di imposta precedenti alla data di sottoscrizione dell’accordo purché non anteriori al periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente.

Per effetto delle modifiche recate dalle disposizioni in esame viene ampliata la possibilità per il contribuente di far retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivi fino ai periodi d’imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l’accertamento previsto dall’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 (di norma entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione).

 

I presupposti per l'esercizio di tale facoltà vengono differenziati in base alla natura bilaterale o multilaterale dell'accordo. In particolare, nel caso di accordi unilaterali (lettera a) del comma 1) fra un'impresa e l'autorità nazionale competente è concessa la facoltà al contribuente di far valere retroattivamente l'accordo a condizione che nel periodo considerato si verifichino le medesime circostanze di fatto e di diritto alla base dell'accordo e che non sia iniziata un’attività di controllo alla data di sottoscrizione dell’accordo (accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza). Nel caso in cui la retroazione del termine di efficacia dell'accordo renda necessario rettificare il comportamento adottato dal soggetto passivo, l'impresa dovrà provvedere all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998) senza l'applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni.

Nel caso di accordi bilaterali o multilaterali (lettera b) del comma 1), oltre alle predette condizioni è necessario che il contribuente ne abbia fatto richiesta nell’istanza di accordo preventivo e che le autorità competenti di Stati esteri acconsentano ad estendere la validità dell'accordo ad annualità precedenti. Anche in questo caso, qualora in applicazione degli accordi sia necessario rettificare il comportamento adottato, il contribuente provvede all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa, senza l'applicazione delle eventuali sanzioni.

 

La lettera c) del comma 1 prevede che l'ammissibilità della richiesta di accordo preventivo sia subordinata al versamento di una commissione pari a:

a)   diecimila euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia inferiore a cento milioni di euro;

b)  trentamila euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia compreso tra cento milioni e settecentocinquanta milioni di euro;

c)   cinquantamila euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia superiore a settecentocinquanta milioni di euro.

Tali importi sono ridotti alla metà in caso di richiesta di rinnovo dell’accordo.

 

L'articolo in esame prevede, infine, che le disposizioni di attuazione della disciplina in argomento siano adottate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.


 

Articolo 197
(Semplificazioni fiscali)

 

 

L’articolo 197 introduce alcune norme di semplificazione fiscale. La disposizone allinea per i contribuenti minori i termini di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelli previsti per la liquidazione dell’imposta; stabilisce che per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022 la trasmissione dei dati avvenga utilizzando il Sistema di Interscambio e introduce nuove sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere; estende al 2021 l’esenzione dall’obbligo di fatturazione elttronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria; semplifica la predisposizione e consultazione dei documenti precompilati IVA; prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della pubblicazione su internet, inviano al Dipartimento delle finanze, entro il 31 marzo dell'anno a cui l’imposta si riferisce, i dati rilevanti per la determinazionedell’ IRAP.

 

Termini trimestrali annotazioni VIA

In particolare, il comma 1 dell’articolo in esame modifica l’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 1999, n. 542 che prevede la possibilità per i contribuenti minori di effettuare trimestralmente, anziché mensilmente, le liquidazioni periodiche (articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100) e i relativi versamenti dell'imposta.

Si ricorda che per tali contibuenti rimane l’obbligo mensile di annotazione delle fatture emesse nel registro (articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633): entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

 

Si segnala che in base all’articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973, sono da considerarsi contribuenti minori i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400.000 euro, per i lavoratori autonomi e per le imprese che hanno come oggetto della propria attività la prestazione di servizi, e a 700.000 euro, per le imprese che esercitano altre attività.

 

Il nuovo comma 3-bis introdotto dalla disposizione in esame allinea per tali contribuenti le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell’imposta. A tal fine la norma prevede che l’obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse possa essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Abolizione esterometro

Il comma 2 stabilisce che per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, la trasmissione dei dati avvenga non più con con la comunicazione attraverso il sistema cosiddetto esterometro, bensì utilizzando il Sistema di Interscambio.

 

Si ricorda sinteticamente che la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) ha stabilito che la fatturazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche debba avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio e il decreto Ministeriale del 7 marzo 2008 ha individuato l'Agenzia delle Entrate quale gestore del Sistema di Interscambio e la Sogei quale apposita struttura dedicata ai servizi strumentali ed alla conduzione tecnica. Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. La legge di bilancio 2018 ha previsto successivamente l'obbligo di emettere soltanto fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio a partire dal 1° gennaio 2019 sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).

L’articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, stabilisce tuttavia, uno specifico obbligo di comunicazione telematica (esterometro) per la trasmissione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi delle operazioni transfrontaliere: i soggetti passivi sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche (la trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento).

 

La norma modificando il richiamato articolo 1, comma 3-bis  prevede che con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati  relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica.

Con riferimento alle medesime operazioni:

§  la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione come previsto dall’articolo 12-ter del decreto legge 34 del 2019 o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni);

§  la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Nella relazione illustrativa che accompagna il testo si sottolinea che la modifica normativa è finalizzata a semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti passivi IVA, prevedendo che possa essere usato un unico canale di trasmissione, il Sistema di interscambio, sia per trasmettere le fatture elettroniche, sia per inviare all’Agenzia i dati delle operazioni con l’estero, eliminando così l’obbligo di trasmissione di un’apposita comunicazione solo per le operazioni transfrontaliere.

 

Il comma 3, facendo seguito alla nuova disciplina introdotta dal comma 2, modifica l’articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 in materia di sanzioni per omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere introducendo due nuovi periodi che stabiliscono le nuove sanzioni applicabili alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022.

In particolare la disposizione prevede che per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, in caso di omessa o errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Esenzione fattura elettronica Sistema tessera sanitaria

Il comma 4 estende anche al periodo d’imposta 2021 la vigenza della discipliana prevista dall’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 che stabilisce che per i periodi d’imposta 2019 e 2020 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.

Precompilata IVA

Il comma 5 introduce alcune norme volte a integrare le disposizioni che disciplinano la consultazione e la predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate dei documenti precompilati IVA.

A tale proposito si ricorda che l’articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto fiscale 2019), sostituendo integralmente l’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, prevede che a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

§  registri delle fatture e degli acquisti (articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633);

§  comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA.

Successivamente l’articolo 142 del decreto legge n. 34/2020 ha disposto lo slittamento dell’avvio sperimentale del processo alle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2021.

 

Tale processo di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti è stato illustrato dal direttore dell’Agenzia delle entrate durante un’audizione al Senato della Repubblica (Indagine conoscitiva sul processo di semplificazione del sistema tributario e del rapporto tra contribuenti e fisco). Il direttore ha rappresentato che avendo tutti i dati IVA disponibili, sia quelli legati alla fatturazione elettronica sia quelli legati alla trasmissione dei corrispettivi, l’amministrazione finanziaria può mettere i contribuenti nelle condizioni di ricevere i registri IVA disponibili in linea sulla base dei dati acquisiti; inoltre, sono messe a disposizione anche le bozze delle liquidazioni periodiche precompilate, così come la bozza della dichiarazione IVA precompilata. Il contribuente può apportare modifiche alla bozza dal momento che l’Agenzia è in possesso del dato numerico ma non possiede tutte quelle ulteriori informazioni connesse al profilo soggettivo e, quindi, alla percentuale di detraibilità di alcune spese nota solo all’interessato.

 

La lettera a) del comma in esame specifica che che per la predisposizione dei menzionati documenti precompilati IVA, l’Agenzia utilizza, oltre ai dati provenienti dalle operazioni acquisite con le fatture elettroniche e con le comunicazioni, da quelle transfrontaliere e dai corrispettivi acquisiti telematicamente, anche i dati fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe Tributaria.

 

La lettera b) chiarisce che in merito alla possibilità prevista per l’operatore IVA di usufruire dei documenti precompilati IVA per il tramite di intermediari (articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n. 127) questi ultimi devono aver acquisito la delega per usufruire dei servizi della fatturazione elettronica.

Invio dati determinaizone IRAP

Il comma 6 prevede che allo scopo di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo dell'anno a cui l’imposta si riferisce inviano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze i dati rilevanti per la determinazione dell’imposta regionale sulle attività produttive–IRAP mediante l’inserimento degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai fini della loro pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it (articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360).

Nella relazione illustrativa si sottolinea che tale intervento è volto a facilitare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale e degli altri intermediari. Viene, infatti, in tal modo creato un unico sito per la consultazione degli atti relativi all’IRAP, senza necessità di consultare i diversi siti istituzionali delle varie regioni e province autonome.

 

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati i dati rilevanti per la determinazione dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il mancato inserimento da parte delle regioni e delle province autonome nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi.


 

Articolo 198
(Imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

 

 

L’articolo 198 chiarisce che per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto.

 

Più in dettaglio la norma in esame chiarisce che l’obbligazione per il pagamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche e gli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio (di cui all’articolo 1, comma 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) grava sul contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, in solido, anche nel caso in cui la fattura è emessa -  ai sensi dell’articolo 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, D.P.R. IVA - da un soggetto terzo per suo conto.

La relazione illustrativa chiarisce che scopo della norma è evitare incertezze nell’applicazione dell’imposta di bollo nei casi in cui il soggetto che procede all’emissione della fattura è diverso dal soggetto cedente o prestatore, chiarendo che anche in tali casi, resta ferma la responsabilità del cedente o prestatore, ai sensi dell’articolo 22 del DPR n. 642 del 1972 (TU sull’imposta di bollo), per il pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative.

 

Si ricorda che l’articolo 12-novies del decreto-legge n. 34 del 2019 consente all’Agenzia delle entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, di verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all’importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse.

L’Agenzia, ove rilevi che sulle fatture elettroniche non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo, può integrare le fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione sul Sistema di interscambio (disciplinato dall’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria 2008).

L’Agenzia include nel calcolo dell’imposta dovuta, da rendere noto a ciascun soggetto passivo IVA (ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.M. del 16 giugno 2014), sia l’imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, sia il maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l’assolvimento dell’imposta.

Nei casi residuali in cui non sia possibile effettuare tale verifica con procedure automatizzate, restano comunque applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo e di recupero del tributo, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 1972 che reca il Testo Unico sull’imposta di bollo.

L’articolo 17 del decreto-legge n. 124 del 2019 ha introdotto una specifica procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente per individuare il quantum dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche. In tal caso l’amministrazione finanziaria deve comunicare con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi.  Il comma 1-bis dell’articolo 17, come modificato dall’articolo 26 del decreto-legge n. 23 del 2020 dispone che, ove l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre sia superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno. Ove, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare resti inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre dell’anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta per le fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento.

L’articolo 143 del D.L. n. 34 del 2020 (decreto “rilancio”) ha differito dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 l’applicazione delle norme che hanno introdotto la procedura di integrazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio, ove non rechino l’annotazione di assolvimento dell’imposta.

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 ha stabilito che la fatturazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche debba avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio. Il Decreto Ministeriale del 7 marzo 2008 ha individuato l'Agenzia delle Entrate quale gestore del Sistema di Interscambio e la Sogei quale apposita struttura dedicata ai servizi strumentali ed alla conduzione tecnica. Il Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, stabilisce le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica e definisce le modalità di funzionamento del Sistema di Interscambio.

Il Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate, è un sistema informatico in grado di:

§  ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA;

§  effettuare controlli sui file ricevuti;

§  inoltrare le fatture verso le amministrazioni pubbliche destinatarie, o verso cessionari/committenti privati (B2B e B2C).

 

L’articolo 21 del D.P.R. IVA (n. 633 del 1972) disciplina l’obbligo di fatturazione prevedendo che, per ciascuna operazione imponibile, il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo.


 

Articolo 199
(
Memorizzazione e trasmissione corrispettivi)

 

 

L’articolo 199 introduce un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

La disposizione definisce le sanzioni per la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione ovvero per la memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri; per i casi di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti; per la mancata tempestiva richiesta di intervento di manutenzione; per l’omessa installazione e per la manomissione degli strumenti trasmissione.

L’articolo chiarisce inoltre il termine per la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, per la consegna dei documenti e differisce l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso, ai fini dell’obbligo di memorizzazione, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021.

 

Si ricorda in via preliminare che l’articolo 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015, come modificato nel tempo - in particolare dal decreto-legge n. 119 del 2018, dalla legge di bilancio 2019 e dal decreto n.34 del 2020 - dispone che dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni qualificate come commercio al minuto o attività assimilate (articolo 22 del DPR IVA) memorizzino elettronicamente e trasmettano telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri (cd. scontrino elettronico). L’operatività dello scontrino elettronico è stabilita al 1° luglio 2019 per i contribuenti con volume d'affari superiore a 400.000 euro.

Il comma 6-ter del sopra citato articolo 2 dispone in linea generale che i dati relativi ai corrispettivi giornalieri dei commercianti al minuto e assimilati siano trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall’effettuazione della relativa operazione (determinata ai sensi delle regole generali in tema di IVA, ossia ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633). Rimangono fermi la memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA (articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100).

Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, non si applicano le sanzioni previste dalla legge, ove la trasmissione telematica sia effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.

In merito alle sanzioni, il comma 6 dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015 stabilisce che, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, si applichino le sanzioni previste per la mancata emissione di ricevuti e scontrini e quelle per la reiterazione di dette violazioni (rispettivamente articolo 6, comma 3, e articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471). Ai sensi del richiamato articolo 6, comma 3, nel caso di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro. Nel caso di contestazione (articolo 12, comma 2), nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.

 

Il comma 1, lettera a), dell’articolo in esame modifica il sopra citato articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, precisando che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti che attestano l’operazione stessa (documento commerciale e fattura) è effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione.

 

La lettera b) differisce la operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso ai fini dell’obbligo di memorizzazione (comma 5-bis dell’articolo 1, del decreto legislativo n. 127/2015) dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021. Pertanto con la modifica in esame  a decorrere dal 1° luglio 2021, i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

 

La lettera c), in coseguenza della nuova disciplina introdotta, abroga il comma 6 mentre la lettera d) apporta modifiche di coordinamento al comma 6-ter.

 

Il comma 2, lettera a), introduce un nuovo comma 2-bis all’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (in materia di sanzioni tributarie)  che stabilisce che se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso.

 

Nella relazione illustrativa che accompagna il testo si precisa che la mancata o tardiva memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti o non veritieri (infedele) sono dunque violazioni sanzionate nella medesima misura, ferma restando l’applicazione di un’unica sanzione pur a fronte di violazioni inerenti i diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) dell’adempimento. La sanzione prevista dall’articolo 6, comma 2-bis si applica quindi una sola volta, qualora, ad esempio, la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione.

 

Salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la sanzione si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti.

Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verificazione periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti è punita con sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.

Le lettere b) e c) introducono modifiche formali di coordinamento.

 

Il comma 3 introduce modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazioni di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto. La lettera a) introduce un nuovo comma 2-quinquies che stabilisce che per l’omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa in misura fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione.

Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Si ricorda che il sopra citato articolo 12 stabilisce che è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un quinto.

 

La lettera b) stabilisce che la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro prevista per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale (comma 5, articolo 11 del richiamato decreto n. 471) si applica anche all’omessa installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione telematica, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell’Agenzia delle entrate.

 

La lettera c) dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli strumenti trasmissione telematica o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni in materia di memorizzazione e trasmettono telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da  3.000 a 12.000 euro.

 

Il comma 4 modifica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto).

La lettera a)  stabilisce che le sanzioni accessorie previste dal richiamato articolo 12 si applicano anche nelle ipotesi di violazioni consistenti nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri (articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127).

 

Come sopra segnalato, il comma 2 del menzionato articolo 12 prevede che qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di 50.000 euro la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi. 

 

La lettera b) stabilisce che le sanzioni previste per l'omessa installazione dei registratori di cassa si applica anche all’omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di trasmmissione dei corrispettivi, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell’Agenzia delle entrate.

 

Si ricorda che il comma 3 del richiamato articolo 12 prevede che se è accertata l'omessa installazione degli apparecchi misuratori è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione è disposta da due a sei mesi.

 

Il comma 5 integra l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento al fine di coordinare le cause di esclusione sancite al comma 1, lettera b-quater), alla nuova disciplina sanzionatoria. In particolare la norma stabilisce che non è consentito ravvedere la sanzione disposta per l’omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati incompleti o inesatti quando la violazione è già stata constatata.

 

Il comma 6 stabilisce l’entrata in vigore delle norme: le disposizioni in esame si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.


 

Articolo 200
(Abrogazione imposta sul Money transfer)

 

 

L’articolo 200 abroga l’imposta sui trasferimenti di denaro all’estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento cd. money transfer.

 

Preliminarmente si ricorda che l’articolo 25-novies del decreto legge 119 del 2018 ha istitutito dal 1º gennaio 2019 un’imposta sui trasferimenti di denaro effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, dagli istituti di pagamento che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro.

L’imposta, che non si applica ai trasferimenti di denaro per transazioni commerciali, è istituita sui trasferimenti effettuati dagli istituti di pagamento (disciplinati dall'articolo 114-decies del TUB) che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettere b) ed n) del decreto legislativo n. 11 del 2010.

 

Si ricorda che per rimessa di denaro o money transfer si intende il servizio di trasferimento effettuato senza far transitare i fondi su rapporti di conto intestati all’ordinante o al beneficiario. La richiamata lettera n) chiarisce, più in dettaglio, che la rimessa di denaro consiste nel servizio di pagamento in cui, senza l'apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi dal pagatore, con l'unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente, espresso in moneta avente corso legale, al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione.

 

L'imposta è dovuta in misura pari all’1,5 per cento del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di 10 euro. Il MEF, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, sentita la Banca d'Italia  è tenuto a emanare uno o più provvedimenti per determinare le modalità di riscossione e di versamento dell'imposta sulle rimesse di somme di denaro.

 

L’articolo in esame abroga la sopra citata disposizione che istituisce l’imposta.

Nella relazione illustrativa si chiariscono le motivazioni del provvedimento ovvero si sottolinea che nel corso dell’istruttoria finalizzata all’adozione dei relativi provvedimenti attuativi, sono emerse diverse problematiche che hanno reso difficile l’adozione di questi ultimi provvedimenti.

In particolare si tratta dell’assenza di un apparato sanzionatorio ad hoc, del carattere discriminatorio della stessa - essendo applicabile esclusivamente agli istituti di pagamento e non anche ad altre categorie di soggetti che offrono analogo servizio, quali le banche e la società Poste Italiane s.p.a.-  e, soprattutto, il contrasto con il principio comunitario della libera circolazione dei capitali, sancito dall’articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-TFUE che stabilisce, al paragrafo 1, che sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.

 

 


 

Articolo 201
(Collaborazioni tecnico - sportive dilettantistiche)

 

 

L’articolo 201 inserisce la società Sport e Salute S.p.A. nell’ambito dei soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche

 

Si ricorda preliminarmente che l’articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR inserisce tra i redditi diversi, tra l’altro, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

 

L’articolo 25 della legge 133 del 1999 - che reca alcune disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche - ha stabilito che sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), citato le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 23 per cento (pari alla misura fissata per il primo scaglione di reddito), maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La ritenuta è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a 28.158 euro ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo, per poi essere assoggetta ad IRPEF in sede dichiarativa.

Ai sensi del successivo articolo 69, comma 2, TUIR, le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

 

Il comma 1 inserisce quindi la società Sport e Salute S.p.A. nell’ambito dei soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

 

Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa la modifica si rende necessaria per armonizzate la disposizione del TUIR alle disposizioni introdotte della legge n. 145/2018, commi 629 e seguenti, e del conseguente riordino delle competenze della Società, essenziale per la realizzazione della missione societaria secondo quanto indicato dalla riforma dello sport e dal conseguente atto di indirizzo del Ministro per le politiche giovanili e lo sport. Le collaborazioni tecnico sportivo-dilettantistiche, a legislazione vigente, rappresentano uno strumento essenziale per realizzare la missione della Società per la realizzazione di attività e progetti sia in ambito scolastico che in ambito di promozione dello sport di base e sociale.

 

 


 

TITOLO V – DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI AGENZIA DELLE DOGANE

Articolo 202
(
Impignorabilità delle somme accreditate
in alcune contabilità speciali di tesoreria -
STRALCIATO)

 

L’articolo 202 è stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.

 


 

Articolo 203
(Whistleblowing- STRALCIATO)

 

L’articolo 203 è stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.

 


 

Articolo 204
(Disposizioni per i depositi di prodotti energetici
assoggettati a accisa)

 

 

L’articolo 204 interviene sulla disciplina relativa alla licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici.

Con le modifiche previste dalle norme in esame, si prevede che per il diniego della licenza e la sospensione dell’istruttoria per il relativo rilascio, nonché per la sospensione e la revoca della stessa licenza, trovino applicazione le più stringenti condizioni attualmente previste per i depositi a imposta sospesa (di cui all’articolo 23, commi 6 -9 del TUA).

 

Il comma 1, lettera a) sostituisce il comma 6-bis dell’articolo 25 del TUA che, nella formulazione vigente, disciplina i casi di diniego del rilascio della licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici, nonché le ipotesi di sospensione dell’istruttoria relativa al procedimento di rilascio.

In particolare, le norme vigenti dispongono che la licenza sia negata se nel quinquennio antecedente la richiesta è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, per violazioni costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno; l'istruttoria per il rilascio della predetta licenza è sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia stato emesso un decreto che dispone il giudizio per una delle violazioni predette.

 

Con le modifiche in esame in primo luogo si precisa l’ambito applicativo delle norme in tema di diniego della licenza e sospensione dell’istruttoria, le quali dunque si applicano ai depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa, ivi compresi i depositi di prodotti denaturati (rispettivamente, di cui ai commi 1 e 6).

Viene dunque previsto che, per il diniego della licenza e la sospensione dell’istruttoria per il relativo rilascio, nonché per la sospensione e la revoca della stessa licenza, trovino applicazione le più stringenti condizioni previste per i depositi a imposta sospesa (di cui all’articolo 23, commi 6 -9 del TUA).

Il deposito fiscale consente agli operatori economici di disporre di strutture ove custodire i prodotti nazionali e di provenienza comunitaria in sospensione da accisa, in attesa di procedere all’attribuzione della destinazione finale al consumo.

 

Il comma 6 del richiamato articolo 23 prevede che la licenza sia negata ai soggetti nei cui confronti, nel quinquennio antecedente la richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare e per i delitti non colposi previsti dai titoli II, V, VII, VIII e XIII del libro secondo del codice penale (delitti contro la P.A., delitti contro l’ordine pubblico, delitti contro la fede pubblica e contro l’economia pubblica, nonché delitti contro il patrimonio), per i quali sia prevista la pena della reclusione. L’autorizzazione è negata ai soggetti nei confronti dei quali siano in corso procedure concorsuali o siano state definite nell'ultimo quinquennio, nonché ai soggetti che abbiano commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l'accisa, l'imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative nell'ultimo quinquennio. Ai sensi del comma 7 l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione è sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio per uno dei reati indicati nel precedente comma 6.

 

Il comma 8 dell’articolo 23 prevede la sospensione da parte dell'Autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nei confronti del depositario per il quale sia stato emesso decreto che dispone il giudizio per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare. L'autorizzazione è in ogni caso sospesa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli laddove venga pronunciata nei confronti del depositario autorizzato sentenza di condanna non definitiva, con applicazione della pena della reclusione, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla emissione della sentenza irrevocabile. Ai sensi del comma 9 dell’articolo 23, la revoca riguarda i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare per i quali sia prevista la pena della reclusione.

 

Nel caso di persone giuridiche e di società, la licenza è negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il rilascio della stessa è sospeso, allorché le richiamate situazioni di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo 23 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.

 

Il comma 1, lettera b) dell’articolo in esame inserisce un nuovo comma 6-ter dell’articolo 25 TUA, che riguarda i depositi commerciali di benzina e di gasolio per carburazione che, come riferisce il Governo, sono i prodotti per i quali sono state riscontrate le più rilevanti irregolarità.

Per tali depositi la licenza è negata ai soggetti che, a seguito di verifica, sono da considerarsi privi dei requisiti tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento dell’attività del deposito rapportati alla capacità dei serbatoi, ai servizi strumentali all’esercizio ovvero al conto economico previsionale; tale verifica deve avvenire in base alle specifiche da stabilire con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Si obbligano i soggetti per conto dei quali i titolari di depositi commerciali detengono o estraggono benzina o gasolio usato come carburante a darne preventiva comunicazione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

In caso di riscontrata sussistenza delle condizioni che portano al diniego, alla revoca o alla sospensione della licenza, nonché alla sospensione del procedimento di rilascio (di cui ai commi 6-9 e 11 dell’articolo 23) la medesima Agenzia adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione o, qualora successiva al predetto termine, dalla data del verificarsi delle condizioni impeditive previste dalle norme in esame.

 

Il comma 2 dispone che, in fase di prima applicazione, la predetta comunicazione di inizio attività sia presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell’obbligo disposto dalle norme in esame.

 

Infine, il comma 1, lettera c) reca una clausola di riserva volta a prevenire sovrapposizioni tra le disposizioni del TUA: viene modificato il vigente art. 25, comma 7, del TUA, il quale prevede che l’istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione sia sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia stato emesso decreto che dispone il giudizio; viene chiarito che tale sospensione opera al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate al già commentato nuovo comma 6-bis.

 


 

Articolo 205
(Disposizioni in materia di giochi)

 

 

L’articolo 205, comma 1, fissa un nuovo termine per l'attribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, posticipando di 24 mesi la scadenza prevista dalla legislazione vigente, fino al 31 marzo 2023. Il comma 2 stabilisce che il versamento del canone dovuto dai soggetti che operano in regime di proroga della concessione scaduta relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 può essere effettuato entro il giorno dieci del mese successivo, nella misura di 2.800 euro per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni e di 1.400 euro per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni. Il comma 3 specifica che la quota residua per la copertura dell’intero ammontare del canone di proroga dovrà essere versata dai titolari di concessione che scelgano la modalità di versamento ridotta per il primo semestre del 2021, con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, a partire dal luglio 2021 ed entro il 10 dicembre 2022.

 

Al fine di contemperare il principio di fonte europea secondo il quale le concessioni pubbliche vanno attribuite, dopo la loro scadenza, secondo procedure di selezione concorrenziale con l'esigenza di perseguire il tendenziale allineamento temporale delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, relativamente a queste concessioni in scadenza negli anni dal 2013 al 2020, l'articolo 1, comma 636, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) prevede che, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) proceda entro il 30 settembre 2020, con un introito almeno pari a 73 milioni di euro a una gara per l'attribuzione di 210 concessioni per il predetto gioco attenendosi ai criteri direttivi elencati dal medesimo comma. Tale termine, più volte modificato (da ultimo per effetto dell'articolo 24, comma 2, del decreto legge n. 124 del 2019) è stato prorogato di sei mesi dall’articolo 69, comma 3, del decreto legge n. 18 del 2020, fino al 31 marzo 2021.

Il comma 1 della disposizione in esame fissa un nuovo termine per l'attribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, posticipando di 24 mesi la scadenza prevista dalla legislazione vigente, fino al 31 marzo 2023.

Nella relazione illustrativa il Governo specifica che la finalità della proroga è di consentire agli attuali titolari di concessione di poter disporre di un congruo lasso di tempo per poter recuperare i livelli economico finanziari precedenti la pandemia e, quindi, sostenere gli impegni anche economici collegati alla procedura di assegnazione delle nuove concessioni. Le difficoltà finanziarie connesse alla crisi in atto hanno comportato, nel corso del 2020, una contrazione nelle entrate relative al pagamento del canone mensile di proroga delle concessioni Bingo, dovuta al mancato o parziale pagamento delle mensilità da parte di un cospicuo numero di concessionari.

 

Nell'ambito dei criteri direttivi ai quali l'ADM deve attenersi in vista dell'attribuzione delle concessioni, l'articolo 1, comma 636, lettera c) della legge di stabilità 2014 prevede il versamento della somma di 7.500 euro, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di 3.500 euro per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita.

 

Il comma 2 dell'articolo 205 stabilisce che il versamento del canone dovuto dai soggetti che operano in regime di proroga della concessione scaduta relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 (compreso) può essere effettuato entro il giorno dieci del mese successivo, nella misura di 2.800 euro per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni e di 1.400 euro per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni.

 

Il comma 3 specifica che la quota residua per la copertura dell’intero ammontare del canone di proroga dovrà essere versata dai titolari di concessione che scelgano la modalità di versamento ridotta per il primo semestre del 2021, con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 10 luglio 2021 e le successive entro il giorno 10 di ciascun mese. L’ultima rata è versata entro il 10 dicembre 2022.

 

 


 

Articolo 206
(Previsione della figura del vicedirettore
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli -
STRALCIATO)

 

L’articolo 206 è stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.

 

 


 

PARTE III – FONDI

Articolo 207
(Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall’emergenza epidemiologia da COVID-19)

 

 

L'articolo 207 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo emergenziale per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Fondo è destinato al rifinanziamento delle misure di sostegno economico-finanziarie già adottate nel corso del 2020 ed ha una dotazione di 3.800 milioni di euro per il 2021.

 

L'articolo 207 istituisce un Fondo emergenziale per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Fondo è destinato al rifinanziamento delle misure di sostegno economico-finanziarie già adottate nel corso del 2020 ed ha una dotazione di 3.800 milioni di euro per il 2021.

 

Il Fondo viene istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e verrà ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati per il rifinanziamento per l'anno 2021 di misure di sostegno economico finanziario già adottate nel corso dell'anno 2020 per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

L’articolo richiama i decreti legge emanati nel 2020 per il sostegno all’economia, segnatamente i seguenti:

 

§  decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18         (famiglie e imprese)

§  decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23       (credito)

§  decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (rilancio)

§  decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104  (agosto)

§  decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129 (proroga riscossione)

§  decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137  (ristori 1)

§  decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (ristori 2)

 

Gli ultimi tre decreti riportati sono ancora all’esame del Parlamento ai fini della conversione in legge.

 

Data la genericità dell’intervento, la relazione tecnica non aggiunge elementi utili per la valutazione dell’articolo in esame.

 

Per una ricostruzione della legislazione derivante dall’esigenza di fronteggiare la pandemia da Covid-19, si rinvia al tema dell’attività parlamentare Misure sull'emergenza coronavirus (COVID-19) - Quadro generale.

Tale documento contiene il rinvio ad altri contributi di rilievo, tra i quali si segnalano i temi dell’attività parlamentare Misure fiscali e finanziarie per l'emergenza Coronavirus e Politiche sociali per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

 

 

 


 

Articolo 208
(Tabelle A e B)

 

 

L’articolo 208 dispone in ordine all’entità dei fondi speciali determinati dalle tabelle A e B allegate al disegno di legge in esame. Si tratta degli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

 

Gli importi complessivi della tabella A (fondo speciale di parte corrente) ammontano complessivamente a circa 548 milioni di euro per il 2021, a 564,8 milioni per il 2022 e 595,8 milioni per il 2023.

Per quanto riguarda la tabella B (fondo speciale di conto capitale), si prevedono importi complessivi pari a 427,4 milioni di euro per il 2021, 634,4 milioni per il 2022 e 684,4 milioni per il 2023.

I prospetti che seguono riportano gli stanziamenti complessivi di cui alle tabelle A e B, a legislazione vigente e nel disegno di legge di bilancio.

Per gli accantonamenti di parte corrente si viene a determinare un incremento di 344,2 milioni di euro per il 2021, di 261,5 milioni nel 2022 e di 292,5 milioni dal 2023.

Per gli accantonamenti in conto capitale il medesimo disegno di legge determina un incremento di 140 milioni di euro per il 2021, di 200 milioni nel 2022 e di 250 milioni dal 2023.

                                                                                                                       (importi in milioni)

Tabella A

2021

2022

2023

Bilancio a legislazione vigente

203,8

303,3

303,3

Disegno di legge di bilancio

548

564,8

595,8

Cap. 6856 dello stato di previsione del MEF

 

                                                                                                                       (importi in milioni)

Tabella B

2021

2022

2023

Bilancio a legislazione vigente

287,4

434,4

434,4

Disegno di legge di bilancio

427,4

634,4

684,4

Cap. 9001 dello stato di previsione del MEF

 

L'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) inserisce tra i contenuti della prima sezione del disegno di legge di bilancio la determinazione degli importi dei fondi speciali e le relative tabelle. Con la disposizione in esame si provvede a determinare gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascun anno, determinati nelle misure indicate per la parte corrente nella tabella A e per quella in conto capitale nella tabella B, allegate al disegno di legge di bilancio, ripartite per Ministeri. In sede di relazione illustrativa al disegno di legge sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell’esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante. Attraverso i fondi speciali viene quindi delineata la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende presentare al Parlamento.

Nei prospetti seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi (espressi in migliaia di euro) degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale nel disegno di legge di bilancio. Si riportano altresì le finalizzazioni indicate nella relazione illustrativa.

Gli importi delle tabelle A e B a legislazione vigente per i singoli Dicasteri, ove sussistenti, sono stati forniti dalla RGS su richiesta degli Uffici parlamentari.

 

Tabella A - Fondo speciale di parte corrente

 

Ministero dell'economia e delle finanze

                                                                                                             (migliaia di euro)

 

2021

2022

2023

Bilancio a legislazione vigente

49.705,2

67.837,3

67.837,3

Disegno di legge di bilancio

134.095,2

136.402,3

146.402,3

 

Finalizzazioni:

§  Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (A.C. 543 – A.S. 859);

§  Progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni (A.C. 1012 - A.S. 1178);

§  Deleghe al governo in materia di semplificazione e codificazione (A.C. 1812); si segnala che la relazione illustrativa riporta, per un probabile refuso, il numero di disegno di legge "A.S. 1812";

§  Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (AS 1925 – AC 2700 - convertito dalla legge n. 126/20);

§  Interventi diversi.

Ministero dello sviluppo economico

(migliaia di euro)

 

2021

2022

2023

Bilancio a legislazione vigente

2.554,6

1.189,1

1.189,1

Disegno di legge di bilancio

116.554,6

20.189,1

26.189,1

 

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero del lavoro e politiche sociali

                                                                                                                        (migliaia di euro)

 

2021

2022

2023

Bilancio a legislazione vigente

15.000

25.000

25.000

Disegno di legge di bilancio

20.000

35.000

35.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero della giustizia

                                                                                                                        (migliaia di euro)

 

2021

2022

2023

Bilancio a legislazione vigente

15.740,5

22.608,6

22.608,6

Disegno di legge di bilancio

33.240,5

52.608,6

57.608,6

 

Finalizzazioni:

§  Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (A.C. 1881);

§  Magistratura onoraria;

§  Interventi diversi.


 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

                                                                                                                       (migliaia di euro)

 

2021

2022

2023

Bilancio a legislazione vigente

58.330,1

66.824,8

66.824,8

Disegno di legge di bilancio

76.963,2

89.091

94.091

 

Finalizzazioni: coperture finanziarie dei provvedimenti concernenti ratifiche di Accordi internazionali nonché copertura di oneri relativi ad Accordi internazionali in corso di perfezionamento.

 

 

Ministero dell'istruzione

                                                                                                                        (migliaia di euro)

 

2021

2022

2023

Bilancio a legislazione vigente

15.000

20.000

25.000

Disegno di legge di bilancio

20.037

28.296

33.296

 

Finalizzazioni:

§  Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria (A.C. 523 – A.S. 992);

§  Interventi diversi.

 

 

Ministero dell'interno

                                                                                                                       (migliaia di euro)

 

2021

2022

2023

Bilancio a legislazione vigente

3.835,5

5.798,9

5.798,9

Disegno di legge di bilancio

13.835,5

20.798,9

25.798,9

 

Finalizzazioni: Interventi diversi.

 


 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

                                                                                                                        (migliaia di euro)

 

2021

2022

2023

Bilancio a legislazione vigente

23.553,5

23.553,5

23.553,5

Disegno di legge di bilancio

33.553,5

33.553,5

23.553,5

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

                                                                                                                       (migliaia di euro)

 

2021

2022

2023

Bilancio a legislazione vigente

12.226,6

20.741,4

20.741,4

Disegno di legge di bilancio

21.226,6

33.741,4

38.741,4

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero dell'università e della ricerca

                                                                                                                       (migliaia di euro)

 

2021

2022

2023

Bilancio a legislazione vigente

200

1.848

1.848

Disegno di legge di bilancio

15.200

21.848

26.848

 

Finalizzazioni:

§  modifiche all'articolo 4, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica (A.C. 395 – A.S. 1146)

§  interventi diversi.

 


 

Ministero della difesa

                                                                                                                       (migliaia di euro)

 

2021

2022

2023

Bilancio a legislazione vigente

4.537,6

8.500

8.500

Disegno di legge di bilancio

13.537,6

15.500,0

15.500,0

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

 

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

                                                                                                                       (migliaia di euro)

 

2021

2022

2023

Bilancio a legislazione vigente

7.949

26.349

26.349

Disegno di legge di bilancio

17.949

31.349

26.349

 

 

 

Finalizzazioni:

§  Finanziamento della delega al Governo in materia di turismo (A.C. 1698 - A.S. 1413)

§  Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (A.S. 1925 – A.C. 2700; conv. dalla legge n. 126/20)

§  Interventi diversi.

 

 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

                                                                                                                       (migliaia di euro)

 

2021

2022

2023

Bilancio a legislazione vigente

2.660,5

8.905,5

8.905,5

Disegno di legge di bilancio

17.660,5

28.905,5

28.905,5

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 


 

Ministero della salute

                                                                                                                       (migliaia di euro)

 

2021

2022

2023

Bilancio a legislazione vigente

2.451.2

15.820,2

15.820,2

Disegno di legge di bilancio

14.121,2

17.501,2

17.501,2

 

Finalizzazioni:

§  Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie (A.C. 491 - A.S. 1201)

§  Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero (A.C. 181 - A.S. 1441)

§  Interventi diversi.

 


 

Tabella B - Fondo speciale di conto capitale

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

                                                                                                                        (migliaia di euro)

 

2021

2022

2023

Bilancio a legislazione vigente

92.648

177.648

177.648

Disegno di legge di bilancio

115.648

227.648

237.648

 

Finalizzazioni:

§  Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri (A.S. 497 - A.C. 1285)

§  Deleghe al Governo in materia di semplificazione e codificazione (A.C. 1812)

§  Interventi diversi.

 

 

Ministero dello sviluppo economico

                                                                                                                       (migliaia di euro)

 

2021

2022

2023

Bilancio a legislazione vigente

35.000

25.000

25.000

Disegno di legge di bilancio

40.000

40.000

40.000

 

Finalizzazioni:

§  Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri (A.S. 497 - A.C. 1285)

§  Interventi diversi.

 

 

Ministero del lavoro e politiche sociali

                                                                                                                       (migliaia di euro)

 

2021

2022

2023

Bilancio a legislazione vigente

17.753

22.753

22.753

Disegno di legge di bilancio

20.753

25.753

25.753

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

 

 

 

Ministero della giustizia

                                                                                                                       (migliaia di euro)

 

2021

2022

2023

Bilancio a legislazione vigente

20.000

30.000

30.000

Disegno di legge di bilancio

30.000

45.000

50.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

 

                                                                                           (migliaia di euro)

 

2021

2022

2023

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

Disegno di legge di bilancio

5.000

5.000

5.000

 

Finalizzazioni: finanziamento di Accordi internazionali.

 

 

Ministero dell'istruzione

                                                                                                                       (migliaia di euro)

 

2021

2022

2023

Bilancio a legislazione vigente

13.500

10.000

10.000

Disegno di legge di bilancio

23.500

25.000

30.000

 

Finalizzazioni:

§  Interventi diversi

§  Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (A.S. 1925 – A.C. 2700; conv. dalla legge n. 126/20).

 

 


 

Ministero dell'interno

                                                                                                                       (migliaia di euro)

 

2021

2022

2023

Bilancio a legislazione vigente

20.000

25.000

25.000

Disegno di legge di bilancio

25.000

35.000

40.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

                                                                                                                       (migliaia di euro)

 

2021

2022

2023

Bilancio a legislazione vigente

10.000

10.000

10.000

Disegno di legge di bilancio

30.000

35.000

40.000

 

Finalizzazioni:

§  Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri (A.S. 497 - A.C. 1285)

§  Interventi diversi.

 

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

                                                                                                                       (migliaia di euro)

 

2021

2022

2023

Bilancio a legislazione vigente

28.000

60.000

60.000

Disegno di legge di bilancio

40.000

60.000

60.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero dell'università e della ricerca

                                                                                                                       (migliaia di euro)

 

2021

2022

2023

Bilancio a legislazione vigente

6.500

20.000

20.000

Disegno di legge di bilancio

16.500

30.000

30.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

Ministero della difesa

                                                                                                                       (migliaia di euro)

 

2021

2022

2023

Bilancio a legislazione vigente

10.000

20.000

20.000

Disegno di legge di bilancio

20.000

30.000

30.000

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

                                                                                                                       (migliaia di euro)

 

2021

2022

2023

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

Disegno di legge di bilancio

15.000

20.000

30.000

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

                                                                                                                       (migliaia di euro)

 

2021

2022

2023

Bilancio a legislazione vigente

1.000

1.000

1.000

Disegno di legge di bilancio

11.000

21.000

31.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero della salute

                                                                                                                       (migliaia di euro)

 

2021

2022

2023

Bilancio a legislazione vigente

33.000

33.000

33.000

Disegno di legge di bilancio

35.000

35.000

35.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.


 

Articolo 209
(Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione)

 

 

L’articolo 209 incrementa la dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di 800 milioni di euro per l’anno 2021 e di 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.

 

Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (capitolo 3076).

Nel disegno di legge di bilancio 2021 (Sezione II) il capitolo 3076 presenta una dotazione pari a 115,6 milioni di euro per il 2021, 174,2 milioni di euro per il 2022 e 323,7 milioni di euro per il 2023, a cui si aggiungono gli stanziamenti previsti dall’articolo in esame.

 

 

 


 

Articolo 210
(Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese)

 

 

L'articolo 210 incrementa, per il potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese italiane:

a) la dotazione del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri di 1.085 milioni di euro per il 2021 e 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

b) la dotazione del Fondo per la promozione integrata di 465 milioni di euro per il 2021, e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi a valere fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri.

Esso estende altresì dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 la disposizione per cui i finanziamenti agevolati a valere sul predetto fondo rotativo per l'internazionalizzazione delle imprese sono esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia, in deroga alla vigente disciplina relativa al fondo.

 

Il Fondo di cui all'art. 2 del D.L. n. 251 del 1981 (Fondo 394/81) è stato istituito per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri, anche al di fuori dell’UE, come precisato dal D.L. n. 34/2019. Il Fondo è gestito da SIMEST, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero dello sviluppo economico. Sulla disciplina del Fondo ha inciso l’articolo 6 del D.L. 112/2008.

Tale norma ha imposto che le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri possano fruire delle agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento europeo relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).

Le iniziative ammissibili ai benefici del Fondo sono:

a)   la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;

b)  studi di pre-fattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;

c)   altri interventi prioritari.

Per le predette iniziative è utilizzato il Fondo Legge n. 394/1981 con una riserva di destinazione alle piccole e medie imprese (PMI) pari al 70 per cento annuo delle risorse del Fondo stesso.

L'articolo 1, comma 270, della Legge di bilancio 2018 (L. n. 2015/2017, modificato da ultimo dal D.L. n. 104/2019) ha poi previsto la composizione del Comitato Agevolazioni, organo competente ad amministrare il Fondo rotativo (cfr. D.M. 24 aprile 2019, che disciplina le competenze e il funzionamento del Comitato).

 

L'art. 72 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il fondo da ripartire denominato "Fondo per la promozione integrata", con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative: a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche, mediante la stipula di apposite convenzioni; d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi a valere sul fondo rotativo ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del D.L. n. 251/1981 (L. n. 394/1981), secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni competente per il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del D.L. n. 251/1981 e per il Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

 

L'art. 48, comma 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha rifinanziato il Fondo Legge n. 394/1981 di 200 milioni di euro per l’anno 2020 (lett. a)).

Il comma ha autorizzato l’Amministratore del Fondo (il Comitato agevolazioni) ad elevare, in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, fino al doppio, i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo stesso. La previsione si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021 (lett. b)).

Inoltre, sempre fino al 31 dicembre 2021, i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo, nonché i cofinanziamenti e le garanzie concessi sulle operazioni del medesimo Fondo – ai sensi dell’art. 72, comma 1, lett. d) del D.L. n. 18/2020 - con le risorse del Fondo per la promozione integrata, possono eccedere gli importi massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea (lett. c)).

Si osserva in proposito che il Fondo per la promozione integrata di cui all’articolo 72 del D.L. n. 18/2020 interviene esclusivamente, ai sensi del comma 1, lett. d) del medesimo articolo, cofinanziando i finanziamenti concessi alle imprese dal Fondo Legge n. 394, non prestando garanzie.

Ai sensi della lettera d) del comma 2, i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo Legge n. 394/1981 sono esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia, in deroga alla vigente disciplina. La previsione si applica anch’essa alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021.

 

 

 


 

SEZIONE II –:
APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE

Articoli 211-228
(Approvazione degli stati di previsione e dei quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato
Analisi dei finanziamenti, definanziamenti e rimodulazioni di leggi di spesa disposte dagli stati di previsione)

 

 

Gli articoli da 211 a 225 dispongono l’approvazione dello stato di previsione dell’entrata e dei singoli stati di previsione della spesa, recando per ciascuno di essi anche altre disposizioni aventi carattere gestionale, per la gran parte riprodotte annualmente.

Gli articoli 226 e 227 dispongono l’approvazione del totale generale della spesa e dei quadri generale riassuntivi per il triennio 2021-2023.

L’articolo 228 riporta norme aventi carattere gestionale - di natura prettamente formale – riprodotte annualmente nella legge di bilancio.

Considerando che con la Sezione II del disegno di legge di bilancio, sulla base dell’articolo 23, comma 3, lettera b), della legge di contabilità (legge 196/2009), possono essere effettuate variazioni quantitative della legislazione vigente, nella presente scheda si dà conto, in relazione a ciascuno stato di previsione della spesa, delle leggi interessate dalle principali operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione di risorse.

 

Per le schede di lettura recanti l’analisi degli articoli sopra indicati, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi che per gli aspetti contabili, con particolare riguardo al contenuto degli stati di previsione di cui gli articoli 211-225 dispongono l’approvazione, si rinvia al Volume III del presente dossier.

Nella presente scheda si dà tuttavia conto, in relazione a ciascuno stato di previsione della spesa, delle leggi interessate dalle principali operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione di risorse, effettuate ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lett. b), della legge di contabilità (legge n. 196/2009).

Tali variazioni quantitative della legislazione vigente costituiscono parte della manovra di finanza pubblica operata dal disegno di legge di bilancio, che viene effettuata direttamente con la Sezione II in quanto non necessita di innovazioni legislative.

Si ricorda, infatti, che a seguito della riforma operata nel 2016 (cfr. articolo 23, comma 3, lett. b), della legge di contabilità n. 196/2009), la parte contabile del bilancio contenuta nella Sezione II – che nella passata concezione del bilancio come legge meramente formale si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare[90] - è venuta ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente, attraverso rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni, sugli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti, per un periodo temporale anche pluriennale, (inglobando, di fatto, i contenuti delle preesistenti tabelle C, D, E della legge di stabilità).

 

Nel complesso con la Sezione II del disegno di legge di bilancio, all’interno degli stati di previsione sono stati effettuati:

§  rifinanziamenti di leggi di spesa per 5.604 milioni nel 2021, 4.960,9 milioni nel 2022 e 3.712,2 milioni nel 2023;

§  un definanziamento per 4.681 milioni per il 2022 e per 7.288 milioni per il 2023;

§  riprogrammazioni di autorizzazioni pluriennali di spesa che determinano un incremento di un milione nel 2021, di 2.501 milioni nel 2022 e di 4,299 milioni nel 2024 e anni seguenti, compensati da riduzioni pari a 6.799 milioni nel 2023.

 

Nelle tavole che seguono sono riportate le principali leggi di spesa oggetto di rifinanziamento, definanziamento o riprogrammazione, suddivise per Ministero, come indicate negli appositi Allegati contenuti nel deliberativo di ciascuno stato di previsione (A.C. 2790 - Tomo III). L’elenco complessivo delle leggi di spesa è altresì riportato in allegato alla Relazione tecnica (Tomo I, pag. 521 e ss), riepilogate per Missione.

Nelle tavole sono indicati, per ciascuna legge di spesa, le risorse disponibili a legislazione vigente (LV) e l’intervento di rifinanziamento (Rif.) o definanziamento (Def.) e di riprogrammazione (Ripr), riportando altresì l’anno di scadenza della variazione.

Per gli anni successivi al triennio di previsione, gli importi esposti in Tabella sono calcolati sul un periodo temporale massimo di 10 anni. Per i rifinanziamenti permanenti è riportata la quota annuale.

 


 

Rifinanziamenti

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

RIFINANZIAMENTI

 

2021

2022

2023

2024 e seguenti

ECONOMIA E FINANZE

 

 

 

 

 

D.Lgs n. 303/1999, art. 2 c. 1: Ordinamento della presidenza del Consiglio dei ministri, - Finalità e funzioni" – Celebrazioni a carattere nazionale (Cap-pg: 2098/1)

LV

-

-

-

-

Rif.

0,4

-

-

-

L.B. n. 145/2018, art. 1, co. 969: Fondo comuni confinanti con RSS(Cap-pg: 2149/1)

LV

19,5

-

-

-

Rif.

4,0

2,4

-

-

L.B. n. 145/2018, art. 1, co. 969: Fondo montagna (Cap-pg: 7469/1)

LV

9,7

-

-

-

Rif.

10,0

20,0

-

-

L.B. n. 160/2019, art. 1, co. 553: Fondo isole minori (Cap-pg: 7472/1)

LV

14,0

13,0

-

-

Rif.

10,0

20,0

-

-

D.L. n. 78/2009, art. 22, co. 6: Ospedale pediatrico Bambin Gesù (Cap-pg: 2705/1)

LV

43,5

43,5

43,5

43,5

Rif.

1,0

1,0

1,0

-

L. 234/2012, art. 41-bis: Fondo per il recepimento della normativa europea (Cap-pg: 2815/1) ( Permanente)

LV

168,5

168,5

170,5

170,5

Rif.

50,0

50,0

50,0

50,0

L. 145/2016, art. 4, co. 1: Fondo per il finanziamento delle missioni di pace (Cap-pg: 3006/1)

LV

682,9

850,0

-

-

Rif.

800,0

750,0

500,0

-

DL n. 66 del 2014 art. 37 c. 6 "Fondo integrazione risorse garanzie dello Stato" - (Cap-pg: 7590/1)

LV

-

-

-

-

Rif.

500,0

-

-

-

LF n. 244 del 2007 art. 3 c. 33 p. 1 "Contributo alle imprese" SIMEST - (Cap-pg: 7298/2)

LV

-

-

-

-

Rif.

250,0

-

-

-

L. 266/2005, art. 1, co. 86: Contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa (Cap-pg: 7122/2) (fino al 2036 - vedi anche riprogrammazione)

LV

2.528,3

2.480,4

2.072,4

9.090,6

Rif.

6,7

95,0

250,0

3.135,0

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 253 "Agenzia Spaziale Italiana" - (Cap-pg: 7477/2) - (fino al 2029)

LV

452,0

377,0

432,0

409,0

Rif.

10,0

10,0

80,0

1.600,0

DLG n. 196 del 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" - (Cap-pg: 1733/1) - (permanente)

LV

23,4

23,4

23,4

23,4

Rif.

4,0

4,0

4,0

4,0

LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 109 "Contributo ammodernamento corpo Guardia di Finanza" - (Cap-pg: 7851/1) - (fino al 2030)

LV

7,6

4,0

-

-

Rif.

20,0

30,0

40,0

350,0

LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 188 "Realizzazione e adeguamento applicativi informatici per scritture contabili" - (Cap-pg: 7460/8) - (fino al 2024)

LV

5,9

1,3

-

-

Rif.

10,0

10,0

10,0

10,0

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/primum "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7759/2) - (fino al 2033)

LV

13,5

43,0

55,0

248,1

Rif.

42,0

46,0

57,0

1.070,0

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/bis "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7270/1) - (fino al 2033)

LV

3,0

4,0

4,0

41,0

Rif.

22,0

21,0

20,0

200,0

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 362 "Sport e periferie" - (Cap-pg: 7457/3) - (fino al 2030)

LV

9,4

9,3

9,3

93,2

Rif.

30,0

30,0

30,0

210,0

L n. 230 del 1998 art. 19 c. 4 "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza" - (Cap-pg: 2185/1)

LV

99,3

97,6

97,6

97,6

Rif.

200,0

200,0

-

-

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/bis "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" - (Cap-pg: 7016/8)

LV

2,9

1,2

0,4

6,5

Rif.

6,0

13,0

13,0

-

DL n. 34 del 2020 art. 239 "Fondo innovazione tecnologica e digitalizzazione" - (Cap-pg: 7032/1) - (Permanente)

LV

-

-

-

-

Rif.

50,0

50,0

50,0

50,0

DL n. 135 del 2018 art. 8 c. 1/ter p. A "Agenzia digitale" - (Cap-pg: 1707/2) - (Permanente)

LV

-

-

-

-

Rif.

6,0

6,0

6,0

6,0

DL n. 282 del 2004 art. 10 c. 5 "Fondo interventi strutturali politica economica" - (Cap-pg: 3075/1) - (fino al 2023)

LV

67,1

85,2

88,4

861,1

Rif.

-

350,0

100,0

-

LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 200 "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione" - (Cap-pg: 3076/1)

LV

852,0

668,1

721,0

9.040,3

Rif.

50,0

-

-

-

DL n. 39 del 2009 art. 3 c. 1 "Sisma Abruzzo" - (Cap-pg: 8005/4) - (fino al 2035)

LV

-

-

-

-

Rif.

750,0

770,0

-

680,0

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 362 p. B "Concessione di contributi per la ricostruzione pubblica, di cui all'art 14 decreto legge n.189/2016" - (Cap-pg: 8006/1) - (fino al 2029)

LV

200,0

750,0

-

-

Rif.

-

-

-

1.710

DL n. 142 del 1991 art. 6 c. 1 p. 1/bis "Fondo protezione civile" - (Cap-pg: 7446/2)

LV

51,2

51,2

51,2

51,2

Rif.

8,8

2,0

2,0

-

SVILUPPO ECONOMICO

 

 

 

 

 

L. 808/1985, art. 3, c. 1, p. A: Interventi per lo sviluppo e l’accrescimento di competitività delle industrie del settore aeronautico (cap. 7432/2 -7423/10) (fino al 2035)

LV

242,8

222,6

201,9

1.015,0

Rif.

-

50,0

50,0

500,0

LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 95 p. 3 "Contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali fremm" - (Cap-pg: 7485/12) (fino al 2024)

LV

-

-

-

-

Rif.

19,5

19,5

19,5

19,5

DL n. 34 del 2020 art. 42 c. 1 "Fondo per il trasferimento

tecnologico" – Settore aeronautico (Cap-pg: 7452/1) (fino al 2035)

LV

-

-

-

-

Rif.

-

50,0

50,0

790,0

DL n. 34 del 2020 art. 42 c. 5 "Risorse da destinare alla costituzione della 'Fondazione ENEA Tech'"- (Cap-pg: 7631/1) - (fino al 2026)

LV

-

-

-

-

Rif.

10,0

10,0

10,0

30,0

DL n. 34 del 2020 art. 43 c. 1 "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa" - (Cap-pg: 7478/1) - (fino al 2035)

LV

-

-

-

-

Rif.

250,0

100,0

100,0

100,0

DL n. 112 del 2008 art. 43 "Contributi per l'erogazione di finanziamenti per contratti di sviluppo nel settore industriale" - (Cap-pg: 7343/1) - (fino al 2035)

LV

170,4

-

-

-

Rif.

-

100,0

100,0

710,0

LAVORO

 

 

 

 

 

L n. 112 del 2016 art. 3 c. 1 "Istituzione fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - Dopo di noi" - (Cap-pg: 3553/1) - (Permanente)

LV

56,1

56,1

56,1

56,1

Rif.

20,0

20,0

20,0

20,0

LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1264 "Fondo non autosufficienti" - (Cap-pg: 3538/1) - (Permanente)

LV

568,9

567,0

565,3

5.592,1

Rif.

100,0

100,0

100,0

1.000,0

GIUSTIZIA

 

 

 

 

 

L.B. 145/2018, art. 1, co 95, p. F/quinquies - Edilizia penitenziaria(cap. 7300/16) (fino al 2026)

LV

7,5

10,5

9,0

-

Rif.

10,0

10,0

25,0

75,0

L.B. 145/2018, art. 1, co 95, p. F/quinquies - Edilizia giudiziaria(cap. 7200/15 - 7200/16) (fino al 2025)

LV

-

-

-

 

Rif.

2,0

2,5

6,5

6,8

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/novies - Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016 - Edilizia giudiziaria(Cap. 7200/7 - 7200/8 - 7200/9 - 7200/10) (fino al2026)

LV

23,7

12,0

12,0

-

Rif.

10,1

19,9

55,1

164,9

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. G/primum - Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016 - Edilizia giudiziaria(7203/8) (fino al2026)

LV

13,6

110,8

99,0

386,1

Rif.

2,5

1,9

2,7

23,3

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/quinquies Digitalizzazione delle amministrazioni statali(cap. 7421/5)

LV

-

-

-

-

Rif.

0,1

0,3

04

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/quinquies – Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso - (cap .7421/3)

LV

1,0

1,0

1,0

3,0

Rif.

0,2

0,2

0,2

-

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 623 - Fondo potenziamento mezzi traduzione detenuti (cap. 7421/4)

LV

-

-

-

-

Rif.

0,1

0,1

0,1

-

AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

 

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43 p. C/bis - Contributo Dante Alighieri

LV

3,2

3,2

3,2

3,2

Rif.

0,2

-

-

-

L.B. 232/2016, art. 1, co, 587 - Fondo per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero - (cap. 2765/1)(Permanente)

LV

1,0

1,0

-

-

Rif.

32,0

47,0

51,0

51,0

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 297 "Promozione del made in Italy" - (Cap-pg: 7959/1) - (fino al 2024)

LV

40,3

40,3

40,3

402,9

Rif.

50,0

50,0

50,0

50,0

L.B. 232/2016, art. 1, co, 587 - Fondo per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero - (cap. 2765/1)(Permanente)

LV

1,0

1,0

-

-

Rif.

32,0

47,0

51,0

51,0

ISTRUZIONE

 

 

 

 

 

L n. 107 del 2015 art. 1 c. 62 "Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale" - (Cap-pg: 8107/1) - (fino al 2024)

LV

15,0

15,0

15,0

150,0

Rif.

10,0

10,0

10,0

10,0

DL n. 179 del 2012 art. 11 c. 4/sexies "Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese fondo unico per l'edilizia scolastica" - (Cap-pg: 8105/1) - (fino al 2035)

LV

40,0

20,0

20,0

20,0

Rif.

100,0

100,0

100,0

100,0

DL n. 42 del 2016 art. 1/quinquies c. 1 "Contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 per alunni con disabilità frequentanti" - (Cap-pg: 1477/2) - (Permanente)

LV

12,2

12,2

12,2

12,2

Rif.

20,0

20,0

20,0

20,0

INTERNO

 

 

 

 

 

L.B. 145/2018, art. 1, co. 139 - Contributi ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (cap. 7235/2)

LV

1.150,0

2.000,0

250,0

2.700,0

Rif.

600,0

-

-

-

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/octies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7463/1) -

LV

-

-

-

-

Rif.

1,0

-

-

-

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. I/octies "Prevenzione del rischio sismico" - (Cap-pg: 7411/16)

LV

0,4

0,2

-

-

Rif.

0,5

1,5

0,5

-

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. M/octies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7456/13)

LV

17,5

17,0

17,0

33,2

Rif.

16,5

17,5

9,0

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/octies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7411/9 - 7411/10) - (fino al 2035)

LV

18,0

57,0

21,3

30,7

Rif.

0,6

7,8

9,8

83,1

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/sexies "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7411/6 - 7411/7) - (fino al 2035)

 

LV

41,1

131,4

130,2

-

Rif.

-

0,9

5,3

121,2

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 623 "Fondo potenziamento mezzi corpi di polizia e C.N.VV.FF." - (Cap-pg: 7456/9) - (fino al 2035)

LV

-

-

-

-

Rif.

29,0

20,0

30,0

373,7

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/octies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7410/2 - 7410/3)

LV

24,5

20,0

4,5

17,6

Rif.

0,3

3,1

1,6

-

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/octies "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" - (Cap-pg: 7457/7)

LV

6,6

6,5

-

-

Rif.

4,5

2,5

-

-

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. M/octies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7453/2)

LV

-

-

-

-

Rif.

2,0

-

-

-

LF n. 289 del 2002 art. 61 c. 1/bis p. A "Spese per il servizio di telecomunicazione tetra" - (Cap-pg: 7506/1) - (fino al 2026)

LV

-

-

-

-

Rif.

24,8

26,4

24,7

46,8

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/octies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7302/7) - (fino al 2035)

LV

3,4

7,6

6,6

16,8

Rif.

0,3

5,1

11,3

122,2

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. M/octies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7325/23 - 7325/26 - 7325/27 - 7325/28) - (fino al 2035)

LV

24,3

29,7

33,8

273,9

Rif.

20,5

25,0

22,8

253,9

L n. 222 del 1985 art. 50 "Edifici culto" - (Cap-pg: 2360/1)

LV

1,7

1,7

1,7

13,4

Rif.

10,0

-

-

-

DL n. 416 del 1989 art. 1/sexies c. 1 "Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati" - (Cap-pg: 2352/1) - (Permanente)

LV

169,0

169,0

169,0

169,0

Rif.

100,0

100,0

100,0

100,0

AMBIENTE

 

 

 

 

 

LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 432 "Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale legge 58 del 2005" - (Cap-pg: 8533/1) - (fino al 2028)

LV

30,3

30,3

30,3

302,7

Rif.

10,0

60,0

60,0

50,0

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. B/novies "Mobilità sostenibile e sicurezza stradale" - (Cap-pg: 7217/11 - 7217/12) - (fino al 2028)

LV

3,0

4,0

4,0

56,5

Rif.

20,0

20,0

10,0

50,0

LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 432 "Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale legge 58 del 2005" - (Cap-pg: 8405/3) - (fino al 2028)

LV

-

-

-

-

Rif.

20,0

20,0

30,0

150,0

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

 

 

 

 

 

LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1039 "Potenziamento componenti aereonavali capitanerie di porto" (Elicotteri) - (Cap-pg: 7842/1) - (fino al 2025)

LV

-

-

-

-

Rif.

-

13,0

13,0

29,0

L n. 144 del 1999 art. 32 c. 1 "Sicurezza stradale"

- (Cap-pg: 7333/4) - (fino al 2032)

LV

-

-

-

-

Rif.

2,0

2,0

5,0

71,0

DL n. 124 del 2019 art. 53 c. 1 "Trasporto merci rinnovo parco veicolare" - (Cap-pg: 7309/4)

LV

-

-

-

-

Rif.

20,0

20,0

10,0

-

LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 208 "Nuova linea ferroviaria Torino-Lione" - (Cap-pg: 7532/1) - (fino al 2035)

LV

143,5

143,5

437,1

1.124,8

Rif.

3,0

10,0

14,0

282,0

L n. 297 del 1978 art. 10 c. 1 p. 1 "Somme destinate al rinnovo degli impianti e materiale rotabile" – Ferrovie regionali di competenza statale (Cap-pg: 7137/2) (fino al 2024)

LV

-

-

-

-

Rif.

5,0

5,0

5,0

5,0

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 96Linea metropolitana 5 (m5) da Milano fino al comune di Monza" - (Cap-pg: 7418/4) - (fino al 2026)

 

LV

25,0

95,0

180,0

575,0

Rif.

-

3,0

3,0

9,0

LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1016 "Trasporto rapido di massa" - (Cap-pg: 7400/1) - (fino al 2035)

LV

-

-

-

-

Rif.

10,0

7,0

7,0

231,0

LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 866 "Fondo finalizzato al noleggio, all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale" - (Cap-pg: 7248/11) - (fino al 2030)

LV

-

-

-

-

Rif.

2,0

2,0

4,0

72,0

DL n. 40 del 2010 art. 4 c. 6 "Fondo per le infrastrutture portuali" - (Cap-pg: 7258/1) - (fino al 2035)

LV

3,7

-

-

-

Rif.

2,0

2,0

5,0

301,0

LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 239 "Spese potenziamento trasporto marittimo stretto di Messina" - (Cap-pg: 7255/1) - (fino al 2026)

LV

7,5

-

-

-

Rif.

-

7,5

7,5

22,5

DL n. 16 del 2020 art. 3 c. 12/bis "Interventi nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano per le Olimpiadi invernali 2026" – Edilizia statale - (Cap-pg: 7341/6 - 7698/1) - (fino al 2025)

LV

135,0

140,0

140,0

287,0

Rif.

6,0

9,0

20,0

30,0

DL n. 34 del 2019 art. 47 c. 1/bis "Fondo salva opere" - (Cap-pg: 7011/1)

LV

-

-

-

-

Rif.

30,0

-

-

-

DL n. 104 del 2020 art. 95 c. 16 p. 2/bis "Organismo pubblico per la salvaguardia della città di Venezia e della zona lagunare – funzionamento autorità di gestione del Mose - (Cap-pg: 1264/4) (Permanente)

LV

-

-

-

-

Rif.

3,0

3,0

3,0

3,0

DL n. 104 del 2020 art. 95 c. 17 "Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del Mose" - (Cap-pg: 1264/3) - (Permanente)

LV

40,0

40,0

40,0

40,0

Rif.

-

23,0

23,0

23,0

DL n. 133 del 2014 art. 3 c. 12 "Infrastrutture carcerarie" - (Cap-pg: 7471/1) - (fino al 2032)

LV

5,5

-

9,2

-

Rif.

2,0

2,0

5,0

91,0

DLG n. 50 del 2016 art. 202 c. 1 "Progettazione infrastrutture sviluppo Paese" - (Cap-pg: 7008/4 - 7008/5)

LV

-

-

-

-

Rif.

30,0

30,0

10,0

-

DL n. 16 del 2020 art. 3 c. 12/bis "Interventi nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano per le Olimpiadi invernali 2026" – Strade e autostrade - (Cap-pg: 7341/6 - 7698/1)

LV

-

-

-

-

Rif.

4,0

1,0

-

-

DL n. 104 del 2020 art. 49 c. 1 "Messa in sicurezza per ponti e viadotti di province e città metropolitane" - (Cap-pg: 7003/1) -

LV

200,0

200,0

200,0

-

Rif.

150,0

250,0

150,0

-

LF n. 350 del 2003 art. 4 c. 176 p. 9/bis "Fondo operestrategiche" Sicurezza strada Roma-Latina - (Cap-pg: 7065/2) - (fino al 2034)

LV

-

-

-

-

Rif.

2,0

2,0

2,0

204,0

LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 68 "ANAS" - (Cap-pg: 7002/1) - (fino al 2035)

LV

100,0

100,0

-

-

Rif.

-

2,0

2,0

749,0

L n. 431 del 1998 art. 11 c. 1 "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" - (Cap-pg: 1690/1) - (fino al 2022)

LV

50,0

50,0

-

-

Rif.

160,0

180,0

-

-

UNIVERSITA’ E RICERCA

 

 

 

 

 

LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 477 "Contributo al Centro Euromediterraneo per i cambiamenti climatici" - (Cap-pg: 7239/1)

LV

5,0

5,0

5,0

5,0

Rif.

2,0

2,0

2,0

-

DIFESA

 

 

 

 

 

D.Lgs n 66/2010, art. 608 - Spese di investimento Arma dei CarabinieriElicotteri (cap. 7763/1) (fino al 2035)

 

LV

-

-

-

-

Rif.

10,0

20,0

30,0

30,0

D.Lgs. n 66/2010, art. 608 - Spese di investimento Difesa (cap. 7763/1)(fino al 2035)

LV

1.728,4

1.473,4

2.192,2

12.933

Rif.

450,0

450,0

750,0

8.700

LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 24 "Assunzione di personale a tempo determinato presso Cfs" - Forestali - (Cap-pg: 2877/1) - (Permanente)

LV

1,5

1,5

-

-

Rif.

-

-

1,5

1,5

POLITICHE AGRICOLE

 

 

 

 

 

DLG n. 102 del 2004 art. 15 c. 2 p. 1 "Fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi" - (Cap-pg: 7439/3)

LV

20,0

20,0

20,0

20,0

Rif.

25,0

15,0

20,0

-

DPR n. 1318 del 1967 art. 1 "Costituzione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria" - (Cap-pg: 7301/1) - (fino al 2027)

LV

-

-

-

-

Rif.

12,0

1,0

1,0

12,0

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 506 "Fondo rotativo imprenditoria femminile" - (Cap-pg: 7723/1)

LV

-

-

-

-

Rif.

15,0

-

-

-

LB n. 205 del 2017 art. 18 c. 16 "Rimborso di somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi" - (Cap-pg: 7650/1)

LV

-

-

-

-

Rif.

20,0

-

-

-

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. B/quater "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7470/1) – (fino al 2027)

LV

17,4

20,3

7,8

-

Rif.

-

50,0

70,0

320,0

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. D/ter decies "Ricerca" - (Cap-pg: 7904/3 - 7905/2) - (fino al 2027)

LV

-

-

-

-

Rif.

1,5

1,5

1,5

6,0

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/ter decies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7856/2 - 7857/2) - (fino al 2027)

LV

-

-

-

-

Rif.

0,5

0,5

0,5

2,0

L n. 267 del 1991 art. 1 c. 1 p. 5 "Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonchè di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante - (Cap-vari)

LV

2,0

2,0

2,0

2,0

Rif.

11,7

4,0

4,0

-

L n. 267 del 1991 art. 1 c. 1 p. 6 "Piano pesca" - (Cap-pg: 7043/1)

LV

1,0

1,0

1,0

1,0

Rif.

1,3

-

-

-

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/ter decies "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" – Sviluppo del Sistema agricolo nazionale - (Cap-pg: 7761/5) - (fino al 2027)

LV

1,6

-

-

-

Rif.

9,0

1,0

1,0

56,0

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 507 "Fondo competitività filiere agricole" - (Cap-pg: 7097/1)

LV

14,5

-

-

-

Rif.

10,0

10,0

10,0

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 126 "Contratti di distretto per territori danneggiati da Xylella" - (Cap-pg: 7050/1)

LV

2,0

-

-

-

Rif.

5,0

5,0

5,0

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 499 p. 6 "Distretti cibo" - (Cap-pg: 7049/1)

LV

17,7

17,7

9,7

9,7

Rif.

10,0

10,0

10,0

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/ter decies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7258/3) - (fino al 2027)

LV

-

-

-

-

Rif.

2,0

1,0

1,0

4,0

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO

 

 

 

 

 

L n. 237 del 1999 art. 6 c. 1 "Contributi ai comitati nazionali e alle edizioni nazionali" - (Cap-pg: 2551/2) - (fino al 2050)

LV

0,5

0,5

0,5

0,5

Rif.

0,6

0,6

0,6

0,6

L n. 353 del 1973 art. 1 "Contributo per il funzionamento e l'attività della biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita" di Monza" - (Cap-pg: 2551/1) - (Permanente)

 

LV

1,4

1,4

1,4

1,4

Rif.

1,6

1,6

1,6

1,6

L n. 549 del 1995 art. 1 c. 43 "Contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi." - (Cap-pg: 2570/1) - (Permanente)

LV

17,6

17,6

17,6

17,4

Rif.

8,9

8,9

8,9

8,9

DL n. 162 del 2019 art. 7 c. 10/quinquies "Dl Proroga termini" - (Cap-pg: 2560/3) - (Permanente)

LV

0,5

0,5

0,5

0,5

Rif.

3,5

3,5

3,5

3,5

DL n. 162 del 2019 art. 7 c. 10/quinquies decies "Dl proroga termini" - (Cap-pg: 2551/11)

LV

-

-

-

-

Rif.

0,2

0,2

-

-

DPR n. 805 del 1975 art. 22 "Assegnazione per il funzionamento degli istituti centrali" - (Cap-pg: 2535/1) - (Permanente)

LV

1,2

1,2

1,2

1,2

Rif.

0,8

0,8

0,8

0,8

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 334 "Contributo in favore dell'Istituto don Luigi Sturzo" - (Cap-pg: 2560/2)

LV

-

-

-

-

Rif.

0,3

0,3

0,3

 

LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 396 "Contributi a istituzioni culturali" - (Cap-pg: 2571/1) - (Permanente)

LV

14,2

14,2

14,2

14,2

Rif.

7,7

7,7

7,7

7,7

L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. C "Fondazioni lirico-sinfoniche" - (Cap-pg: 6621/1) - (fino al 2050)

LV

173,0

173,0

173,0

173,0

Rif.

26,2

26,2

26,2

26,2

L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. D "Attività musicali in italia e all'estero" - (Cap-pg: 6622/1) - (fino al 2050)

LV

58,1

58,1

58,1

58,1

Rif.

9,3

9,3

9,3

9,3

L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. E "Attività teatrali di prosa" - (Cap-pg: 6623/1 - 6626/1) - (fino al 2050)

LV

70,1

70,1

70,1

70,1

Rif.

11,8

11,8

11,8

11,8

L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. F "Attività di danza in italia e all'estero" - (Cap-pg: 6624/1) - (fino al 2050)

LV

11,1

11,1

11,1

11,1

Rif.

1,8

1,8

1,8

1,8

L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. M "Attività circensi e dello spettacolo viaggianti" - (Cap-pg: 8721/1) - (fino al 2050)

LV

8,0

8,0

8,0

8,0

Rif.

0,8

0,8

0,8

0,8

L n. 549 del 1995 art. 1 c. 43 "Contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi." - (Cap-pg: 3673/1) - (Permanente)

LV

0,9

0,9

0,9

1,1

Rif.

0,5

0,5

0,5

0,5

LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 409 "Spese per il funzionamento e le attività istituzionali del centro per il libro e la lettura" - (Cap-pg: 3614/1) - (Permanente)

LV

1,3

1,3

1,3

11,5

Rif.

0,7

0,7

0,7

7,5

LF n. 244 del 2007 art. 3 c. 34 "Trasferimenti alle imprese" - (Cap-pg: 3650/1) - (Permanente)

LV

-

-

-

-

Rif.

0,2

0,2

0,2

0,2

LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 349 "Funzionamento istituti" - (Cap-pg: 3610/3) - (fino al 2050)

LV

3,3

3,3

3,3

3,3

Rif.

1,0

1,0

1,0

1,0

LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 278 "Basilica S. Francesco d'Assisi" - (Cap-pg: 4652/1)

LV

0,2

0,2

0,2

0,2

Rif.

0,5

-

-

-

LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 354 "Istituti settore museale" - (Cap-pg: 5650/7)

LV

1,9

3,9

3,9

3,9

Rif.

25,0

20,0

-

-

DL n. 83 del 2014 art. 7 c. 1 "Spese per l'attuazione degli interventi del piano strategico «grandi progetti beni culturali»" - (Cap-pg: 8098/1 - 8098/2) - (fino al 2031)

LV

64,1

56,9

55,6

555,9

Rif.

50,0

70,0

70,0

560,0

DL n. 34 del 2011 art. 1 c. 1 p. B "Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura - manutenzione e conservazione dei beni culturali" - (Cap-pg: 1321/1)

LV

0,8

0,8

0,8

0,8

Rif.

7,0

10,0

-

-

LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 9 "Fondo per la tutela del patrimonio culturale" - (Cap-pg: 8099/1) - (fino al 2032)

 

LV

22,5

0,8

-

-

Rif.

30,0

50,0

70,0

630,0

L n. 29 del 2001 art. 3 c. 1 "Piano per l'arte contemporanea" - (Cap-pg: 7707/13) - (fino al 2050)

LV

1,4

1,4

1,4

1,4

Rif.

5,0

5,0

5,0

5,0

DL n. 34 del 2020 art. 179 c. 1 "Fondo per la promozione del turismo in Italia" - (Cap-pg: 6833/1)

LV

-

-

-

 

Rif.

10,0

15,0

-

-

SALUTE

 

 

 

 

 

DLG n. 502 del 1992 art. 12 c. 2 p. A/ter "Fondo finanziamento attività ricerca"- (Cap-pg: 3398/3)

LV

181,1

181,1

181,1

181,1

Rif.

50,0

50,0

-

-

 

Per quanto riguarda i rifinanziamenti disposti in Sezione II, si segnalano, per rilevanza di importo (considerando il complesso del rifinanziamento, che in diversi casi si estende sino al 2035) i seguenti:

§  12.350 milioni per le spese di investimento Difesa (fino al 2035);

§  3.684 milioni per il contratto di programma con Rete Ferroviaria Italiana (fino al 2035);

§  2.750 milioni per la ricostruzione nei territori colpiti dal “sisma Abruzzo” nel 2009 (fino al 2035);

§  1.710 milioni per la ricostruzione nei territori colpiti dal “sisma Centro-Italia” nel 2016 (fino al 2029);

§  1.700 milioni all’Agenzia spaziale italiana (fino al 2029);

§  1.650 milioni per il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa previsto dal D.L. n. 34 del 2020 (fino al 2035);

§  1.500 milioni per l’edilizia scolastica (fino al 2035);

§  1.253 milioni per il contratto di programma con ANAS (fino al 2035);

§  1.215 milioni per l’edilizia pubblica (fino al 2033);

§  1.050 milioni al Fondo per il trasferimento tecnologico nel settore aeronautico (fino al 2035);

§  1.050 milioni ai contratti di sviluppo (fino al 2035).

 

Definanziamenti

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

DEFINANZIAMENTI

 

2021

2022

2023

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

 

 

 

 

L. 88/1989, art. 37: Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (cap. 4339/1)

LV

5.570,2

11.973,5

16.110,8

Def.

-

-4.681,0

-7.288,0

 

Il definanziamento riguarda l’autorizzazione di spesa relativa alle gestioni previdenziali di cui alla legge n. 88/1989, art. 37. Si tratta tuttavia di una c.d. “retroazione” che sconta gli effetti delle maggiori entrate contributive determinate dalla manovra stessa con conseguente riduzione dei trasferimenti di spesa agli enti previdenziali.

 

 

Riprogrammazioni

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

RIPROGRAMMAZIONI

 

2021

2022

2023

2024
e ss.

Anno terminale

ECONOMIA E FINANZE

 

 

 

 

 

 

L. 183/1987, art. 5: Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (cap. 7493/1)

LV

4.085,0

5.335,0

6.475,0

19.525,0

2030

Ripr.

-

-

-3.199,0

3.199,0

 

L. 266/2005, art. 1, co. 86: Contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa (cap. 7122/2)

LV

2.528,3

2.480,4

2.072,4

9.090,6

2026

Ripr.

-

1.200,0

-1.350,0

150,0

 

SVILUPPO ECONOMICO

 

 

 

 

 

 

L. 266/1997, art. 4, co.3: Programmi tecnologici per la difesa – Eurofighter (cap. 7421/20)

LV

964,2

233,8

125,0

253,0

2024

Ripr.

-

-

-100,0

100,0

 

L. 808/1985, art. 3, c. 1, p. A: Interventi per lo sviluppo e l’accrescimento di competitività delle industrie del settore aeronautico (cap. 7432/2)

LV

242,8

222,6

201,9

1.015

2035

Ripr.

 

 

-100,0

100,0

 

L. 145/2018, art. 1, co. 95, p. G-ter: Attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni -  (cap. vari)

LV

229,0

759,1

629,1

2.199,8

2028

Ripr.

-

-

-510,0

510,0

 

L. 205/2017, art. 1, co. 1072, p. G-ter: Attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni -  (cap. vari)

LV

284,0

378,1

344,9

2.144,4

2027

Ripr.

 

 

-240,0

240,0

 

Ripr.

 

 

 

 

 

DIFESA

 

 

 

 

 

 

D.Lgs 66/2010, art 608: Spese di investimento del Ministero della difesa – Componente aerea e spaziale (cap. 7120/2 e 7140/1)

LV

1.728,0

1.473,4

2.192,2

12.933,0

2035

Ripr.

-

1.300,0

-1.300,0

-

 

L. 145/2018, art. 1, co. 227: Difesa cibernetica (cap. 7148/1)

LV

1,0

0

-

-

 

Ripr.

-1,0

1,0

-

-

 

 

Per quanto riguarda le riprogrammazioni disposte in Sezione II, si segnalano, per rilevanza, le seguenti:

§  l’anticipo di risorse relative alle Spese di investimento del Ministero della difesa – componente aerea, per 1,3 miliardi, dal 2023 al 2022;

§  lo spostamento di risorse del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, per il posticipo di circa 3,2 miliardi dal 2023 agli anni successivi.


 

Articolo 229
(Entrata in vigore)

 

 

La legge di bilancio entra in vigore il 1° gennaio 2021, salvo quanto diversamente previsto.

 

 

 



[1]    È in difficoltà un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a)   nel caso di società a responsabilità limitata (diverse da PMI con determinate caratteristiche) qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;

b)    nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società diverse da PMI con determinate caratteristiche, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

c)   qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d)   qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e)   nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

            i.        il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e

           ii.        il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0

[2]    Recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

[3]    Il comma 14 dell’art. 2 del decreto-legge n. 225/2010 aveva prorogato l’autorizzazione alla Banca d’Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi più poveri di cui alla legge n. 146 del 2003, recante concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore della «Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)» del Fondo Monetario Internazionale.

[4]    Il par. 25, n. 27 dei citati Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree include tra le "regioni remote" le isole che sono parte del territorio di uno Stato membro.

      Tra l'altro l'articolo 174 del TFUE, disciplinando la coesione economica, sociale e territoriale, statuisce che "tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle (...) regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali (...) le regioni insulari". Nel corso degli anni, tuttavia, poche iniziative concrete sono state assunte per dare attuazione a tale disposizione. Per maggiori approfondimenti, si rinvia a: "Islands of the EU. Taking account of their specific needs in EU policy", Parlamento europeo, 2016.

[5]    A pag. 8 del documento consegnato dall’AGCM nel corso dell’audizione del 23 giugno 2020 presso l’8a Commissione del Senato viene ricordato che “nel gennaio 2016, il MIT e le amministrazioni dei territori attraversati dalla A22 avevano sottoscritto un protocollo d’intesa che consentiva l’affidamento in house della concessione a una società interamente partecipata dalle amministrazioni territoriali. Si dovevano, dunque, liquidare i soci privati che detengono circa il 14% della società Autostrada del Brennero S.p.A. L’iter procedurale per la sottoscrizione della nuova convenzione di concessione dell’autostrada A22 non si è ancora concluso ed anche la data, oramai imminente, del 30 giugno trascorrerà senza che venga perfezionata la liquidazione dei soci privati dell’attuale compagine della società Autostrada del Brennero S.p.A.”.

[6]    V. pag. 8 del documento consegnato dall’AGCM nel corso dell’audizione del 23 giugno 2020 presso l’8a Commissione del Senato.

[7]    Si ricorda che l’art. 55, comma 13, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1998, che la società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero è autorizzata ad accantonare, in esenzione di imposta, in base al proprio piano finanziario ed economico, una quota anche prevalente dei proventi in un fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona nonché delle iniziative relative all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro (Mantova).

[8]    In Italia esistono 871 aree protette, disciplinate dalla legge 394/91, per un totale di oltre 3 milioni di ettari tutelati a terra, circa 2.850mila ettari a mare e 658 chilometri di costa. I parchi nazionali sono 24 e coprono quasi 1,5 milioni di ettari a terra e 71mila a mare; le Aree marine protette, invece, sono 32, per un’estensione di circa 222mila ettari e ad esse occorre aggiungere due parchi sommersi ed il Santuario internazionale dei mammiferi marini, con altri 2.5 milioni di ettari protetti (dati del VI aggiornamento dell´Elenco U?ciale delle Aree protette)

[9]    Il Programma MAB include al suo interno le Riserve della Biosfera, che comprendono ecosistemi terrestri, marini/costieri o una combinazione degli stessi. Il Network mondiale delle Riserve della Biosfera comprende attualmente 714 Riserve della Biosfera (incluse 21 transfrontaliere), in 129 Paesi, di cui 19 in Italia.

[10]   In base alla Convenzione l’UNESCO ha fino ad oggi riconosciuto un totale di 1121 siti (869 siti culturali, 213 naturali e 39 misti) presenti in 167 Paesi del mondo. Attualmente l'Italia e la Cina sono le nazioni che detengono il maggior numero di siti inclusi nella lista dei patrimoni dell'umanità. In Italia sono presenti 55 siti, di cui 5 sono siti naturali (Isole Eolie, Monte San Giorgio, Dolomiti, Monte Etna, Antiche faggete primordiali dei Carpazi e di altre regioni d’Europa).

[11]   Recante «Riparto del fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario, e che alla data di entrata in vigore del medesimo decreto risultano avere il piano di riequilibrio approvato ed in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale», previsto dall’articolo 53, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

[12]   Spesso in ragione delle criticità di bilancio connesse alla revisione straordinaria dei residui imposta dalle nuove disposizioni contabili.

[13]   Nello specifico, ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, come sostituito dall’art. 1, comma 434, della legge n. 232 del 2016, «gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima dell’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2014, se alla data della presentazione o dell’approvazione del medesimo piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 maggio 2017, scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all’articolo 243-bis, comma 8, lettera e), limitatamente ai residui antecedenti al 1º gennaio 2015, e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015 [..]».

[14]   Sulla base del ricorso della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, che ha sollevato questioni di legittimità costituzionale riferite alle richiamate disposizioni del D.L. n.34 del 2019, nell'ambito dell'attività di controllo sulla rimodulazione del piano di riequilibrio che il comune di Reggio Calabria ha adottato sulla base della facoltà contenuta al citato art. 38, comma 2-bis.

[15]   Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della medesima delibera.

[16]   Si tratta dei seguenti: i) incidenza percentuale della popolazione di età compresa fra 25 e 64 anni analfabeta e alfabeta senza titolo di studio; ii) incidenza percentuale delle famiglie con 6 e più componenti; iii) incidenza percentuale delle famiglie monogenitoriali giovani (età del genitore inferiore ai 35 anni) o adulte (età del genitore compresa fra 35 e 64 anni) sul totale delle famiglie; iv) incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio assistenziale, ad indicare la quota di famiglie composte solo da anziani (65 anni e oltre) con almeno un componente ultraottantenne; v) incidenza percentuale della popolazione in condizione di affollamento grave, data dal rapporto percentuale tra la popolazione residente in abitazioni con superficie inferiore a 40 mq e più di 4 occupanti o in 40-59 mq e più di 5 occupanti o in 60-79 mq e più di 6 occupanti, e il totale della popolazione residente in abitazioni occupate; vi)  incidenza percentuale di giovani (15-29 anni) fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione scolastica; vii) incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio economico, ad indicare la quota di famiglie giovani o adulte con figli nei quali nessuno è occupato o è ritirato da lavoro (si veda la nota metodologica sull'IVSM pubblicata sul sito internet di ISTAT).

[17]   Nella nota tecnica, cui si rinvia, si precisa che il numero totale dei comuni interessati dalla rilevazione sono stati 6605, e non 6606, in quanto (per le ragioni ivi illustrate) non è stato possibile stimare la CF per il comune di Mappano (TO).

[18]   Per maggiori approfondimenti sui contenuti della sentenza e per un inquadramento nell'ambito di pregresse decisioni si rinvia alla Nota breve n. 212 del Servizio studi del Senato " I piani di riequilibrio degli enti locali nella giurisprudenza costituzionale: la sentenza n. 115 del 2020", luglio 2020.

[19]   Il giudice delle leggi (al considerando in diritto n. 7.1, capoversi quinto, secondo periodo, e sesto) afferma che la disposizione censurata «consente di tenere più disavanzi (e, in definitiva, più bilanci paralleli) sui quali definire separatamente ad libitum sia l’uso irrituale delle singole anticipazioni, sia il calcolo dell’indebitamento e delle quote annuali di rientro. Ciò spiega in particolare come, nel caso oggetto del giudizio a quo, a fronte del deficit accertato dalla Commissione prefettizia a monte dell’unico piano di riequilibrio approvato dal Ministero dell’interno e dalla Corte dei conti – pari a euro 110.918.410,00, ripartito in dieci annualità di accantonamento di 11.091.804,10 – ci si trovi ora in presenza di anticipazioni di liquidità pari a euro 258.837.831,63 oltre ad un ulteriore prestito regionale per un servizio obbligatorio di parte corrente pari a euro 64.974.388,27 a fronte di una rata di accantonamento ventennale sottostimata in euro 2.538.485,47 annui».

[20]   La Corte richiama in proposito quanto affermato nella sentenza n. 4 del 2020, in cui, preso atto che le amministrazioni territoriali avevano comunque operato in modo conforme alle disposizioni statali allora vigenti e che gli impegni e i pagamenti effettuati sulla base di bilanci adottati ai sensi di quelle disposizioni avevano determinato un legittimo affidamento dei soggetti venuti in contatto con le stesse amministrazioni, aveva chiarito che «non è affatto necessario che l’amministrazione comunale riapprovi – risalendo all’indietro – tutti i bilanci antecedenti alla presente pronuncia» (Considerando in diritto n. 5, quarto capoverso). Al riguardo, aveva affermato l'esigenza di «assicurare la bilanciata congiunzione tra il principio di legalità costituzionale dei conti e l’esigenza di un graduale risanamento del deficit, coerente con l’esigenza di mantenere il livello essenziale delle prestazioni sociali durante l’intero periodo di risanamento» (Considerando in diritto n. 5, settimo capoverso, primo periodo).

[21]   Per maggiori approfondimenti sui contenuti della sentenza si rinvia alla Nota breve n. 172 del Servizio studi del Senato "Uso improprio delle anticipazioni di liquidità per i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni: la sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020".

[22]   La Commissione tecnica per i fabbisogni standard è stata istituita con la legge di stabilità 2016 (art.1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)  e il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, per analizzare e valutare le attività, le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali (decreto legislativo 26 novembre 2010 n. 216), i cui dati sono disponibili presso il sito www.opencivitas.it. La Commissione è formata da undici componenti di cui uno con funzioni di presidente. La Commissione è istituita senza oneri per la finanza pubblica e si avvale delle strutture e dell’organizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Contestualmente all’istituzione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard è stata soppressa la Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) (di cui all’art. 34 della legge 28 dicembre 2015, n. 208). La Commissione tecnica per i fabbisogni standard agisce come organo tecnico collegiale con l’obiettivo principale di validare la metodologia da utilizzare per l’individuazione dei fabbisogni standard e l’aggiornamento della base dati utilizzata.

[23]   Si rammenta che l’applicazione dei criteri recati dal D.M. 4 maggio 2012, adottato per la ripartizione delle risorse per l’anno 2013, è stata di anno in anno prorogata, mediante apposite norme di legge, e poi confermata a regime a decorrere dal 2019 dall'articolo 1, comma 896, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018).

[24]   “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”.

[25]   Cfr. in particolare, Relazione sul "Riordino delle province, aspetti ordinamentali e riflessi finanziari" di aprile 2015.

[26]   Va ricordato che l'obbligo di partecipazione delle regioni e degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica discende dalla competenza dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica, indicata dall'articolo 117 della Costituzione, ed è più esplicitamente previsto dalla attuale formulazione dell'articolo 119 della Costituzione - operata dalla legge costituzionale n. 1/2012 - volta ad introdurre il principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. L'articolo 119, infatti, oltre a specificare che l'autonomia finanziaria degli enti territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni) è assicurata nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, prevede che gli enti concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

[27]   Il comparto Province/Città metropolitane è stato interessato già a partire dal 2010 da rilevanti tagli dei trasferimenti previsti dall'art. 14, co. 1, D.L. n. 78/2010 e dall'art. 28, co. 8, del D.L. n. 201/2011 (c.d. decreto Salva Italia) e dall'art. 16, co. 1-7, del D.L. n. 95/2012 (c.d. spending review) poi implementati dalla legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013). Ulteriori tagli sono stati introdotti, in relazione alla riduzione dei costi della politica, con il D.L. n. 16/2014. Dal 2014, con il D.L. n. 66/2014 e poi con la legge n. 190/2014 (art. 1, co. 418), il concorso alla finanza pubblica è stato assicurato mediante la richiesta di risparmi di spesa corrente da versare al bilancio dello Stato.

[28]   Si tratta dei contributi assegnati ai sensi dei commi 838 della legge n. 205/2017, unitamente a quelli a quelli di cui all'articolo 1, comma 754, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

[29]   Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020.

[30]   In sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale previsto dal D.Lgs. n. 23/2011 di attuazione del federalismo municipale.

[31]   Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

[32]   Si ricorda che l’art. 47 del D.L. n. 66/2014, successivamente integrato dall’art. 1, coma 451, della legge n. 190/2014, ha introdotto l’obbligo per i comuni di assicurare un contributo alla finanza pubblica negli anni dal 2014 al 2018, pari a 375,6 milioni per il 2014 e a 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. Nel definire tale contributo, il comma 9 indicava espressamente le fonti di spesa poste in riduzione, con riferimento alle misure di razionalizzazione della spesa pubblica complessivamente disposte dal medesimo D.L. n. 66/2014 (spese per beni e servizi, per autovetture, per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa). Ai fini del complessivo recupero dei risparmi, è stato corrispondentemente ridotto il Fondo di solidarietà comunale.

[33]   SOSE, Soluzioni per il sistema Economico, S.p.A., fornisce supporto tecnico agli organi di governo della finanza pubblica attraverso l’analisi e il monitoraggio delle spese, delle entrate e dei servizi offerti dagli enti locali e dalle regioni.

[34]   Si segnala che i contenuti dell'articolo in esame sono stati illustrati dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie nel corso dell'audizione "sui rapporti tra lo Stato e le regioni in conseguenza delle recenti evoluzioni dell’emergenza coronavirus" presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali nella seduta del 18 novembre 2020.

[35]   Il primo comma dell'art.119 dispone che gli enti territoriali, e non solo alle Regioni (come previsto nel testo previgente alla riforma del Titolo V della Costituzione) vantano autonomia di entrata e di spesa. Il secondo comma afferma il principio secondo cui i predetti enti godono di risorse autonome. L'autonomia delle risorse è declinata come potestà di fissare e applicare tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e nello specifico con i principi di coordinamento della finanza pubblica, nonchè in termini di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. Il terzo comma demanda alla legge statale l'istituzione di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse, nel rispetto dell'autonomia finanziaria degli enti, non possono avere una destinazione vincolata (la destinazione è decisa dagli enti stessi). Il quarto comma stabilisce il principio della necessaria corrispondenza fra funzioni attribuite e risorse.

[36]   Nel testo vigente, invero, si fa riferimento "alle strutture portuali ed aeroportuali".

[37]   "Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno".

[38]   Convertito, con modificazioni, dalla legge n.18 del 2017 e come modificato da ultimo dall’articolo 1, comma 310, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020) e dall'art. 41, comma 3-bis, D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ("Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno").

[39]   "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti".

[40]   Per l’invio della certificazione la norma prescrive l’utilizzo dell’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it.

[41]   Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020.

[42]   Si veda al riguardo il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020.

[43]   Per l’invio della certificazione la norma prescrive l’utilizzo dell’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it..

[44]   La denominazione del Fondo è rimasta invariata, benché le modifiche apportate all’art. 111 del D.L. 34/2020 dall’art. 41 del D.L. 104/2020, abbiano ridefinito la finalità dell'intervento complessivo, ora rappresentata dal ristoro della perdita di gettito, sopprimendo ogni riferimento al concorso statale all'espletamento di specifiche funzioni delle regioni (che nella formulazione previgente riguardavano la sanità, l'assistenza e l'istruzione).

[45]   Il Centro interregionale di studi e  documentazione, denominato "CINSEDO", è una struttura associativa con compiti di informazione, di studio e di supporto operativo e logistico alla Conferenza delle regioni e delle province autonome ed ha come soci le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il CINSEDO, in particolare:

a) effettua – su richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e di ciascun Presidente di Regione e Provincia autonoma – studi e ricerche in materia giuridica, economica, amministrativa con particolare riferimento all’ordinamento ed alle esigenze regionali e locali ed ai rapporti con i poteri dello Stato;

      b) garantisce il necessario supporto operativo, tecnico e giuridico predisponendo, anche come segreteria della Conferenza, la documentazione necessaria all'attività della stessa;

      c) promuove ricerche, indagini, rilevazioni e studi attinenti all'ordinamento regionale italiano e al suo funzionamento;

      d) cura la diffusione, con ogni mezzo ritenuto opportuno, dei risultati conseguiti;

      e) raccoglie, coordina ed elabora informazioni e dati connessi con le finalità anzidette;

      f) favorisce l'informazione e la documentazione sulle attività delle Regioni e Province autonome;

      g) collabora con soggetti pubblici e privati che s'interessano delle finalità di cui sopra;

      h) svolge ogni altro compito affidatogli dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

[46]   Per elementi sulla Commissione tecnica per i fabbisogni standard si rinvia alla scheda relativa all’articolo 144 del presente dossier

[47]   L’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL) è una Fondazione istituita nel 2006 dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). In particolare IFEL:

      - produce studi, analisi e ricerche in materia di economia e finanza locale;

      - assicura il monitoraggio e l’analisi dei principali fenomeni connessi con la finanza e l’economia locale e cura la diffusione dei risultati;

      - elabora proposte e progetti finalizzati al miglioramento delle attività amministrative connesse alla finanza e all’economia locale, all’attuazione legislativa e amministrativa del principio di autonomia finanziaria;

      - partecipa, attraverso attività di monitoraggio, analisi, indirizzo scientifico e sperimentazione, all’attuazione delle riforme legislative in materia di finanza locale;

      - realizza attività di aggiornamento, formazione e assistenza tecnica in      materie di economia e finanza pubbliche e in tutte le materie che consentano ai Comuni italiani l’utilizzo più efficiente ed efficace delle proprie risorse e del proprio patrimonio, e l’accesso a ulteriori risorse, in un’ottica di accrescimento dell’autonomia finanziaria;

      - promuove e realizza studi, seminari, incontri, iniziative culturali e di comunicazione d’interesse economico e finanziario per le autonomie locali;

      - realizza prodotti editoriali, pubblica rapporti annuali in materia di finanza locale;

      - nell’interesse proprio, di ANCI o dei Comuni italiani, stipula e sviluppa accordi di cooperazione con pubbliche amministrazioni per la realizzazione di progetti e servizi di comune interesse e coerenti con le rispettive finalità istituzionali.

[48]   Unione delle Province Italiane.

[49]   Sull'entità e sulle modalità del concorso agli obiettivi alla finanza pubblica a carico dei comuni, delle province e delle regioni, si veda quanto esposto nella "Relazione sulle manovre di finanza pubblica a carico delle regioni e degli enti locali" trasmessa dalla Ragioneria generale dello Stato alla Commissione Parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale a febbraio 2018.

[50]   L'assunzione eccezionale di 25 medici a tempo determinato per la durata di sette mesi a decorrere dal 1°(gradi) giugno 2020, prevista dall'articolo 1, comma 254 del decreto-legge n. 34 del 2020, non incide sulla dotazione organica (in quanto quel personale non instaura un rapporto di impiego con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ma un rapporto di servizio con immediata esecuzione, per la durata stabilita).

[51]   Appartengono a quest'area funzionale i dipendenti ministeriali che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, nonché i dipendenti ministeriali che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico.

[52]   Il comma 3-quinquies dell’articolo 4 del D.L. n. 101 del 2013, prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche, si svolga mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione RIPAM, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Tale norma è stata successivamente derogata da numerose disposizioni che hanno autorizzato singole amministrazioni a bandire concorsi.

[53]   Per elementi sulla normativa relativa ai concorsi pubblici unici e alla Commissione RIPAM si rinvia alla scheda riferita ai commi 22-24 del presente articolo.

[54]   Per completezza, si ricorda che l'art. 33, co. 2-quinquies, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) ha disposto, tra l’altro – in modo non del tutto chiaro (al riguardo, si veda il Dossier n. 332/2 vol. I del 7 ottobre 2020) –, che quanto previsto dal co. 2-ter si applica, per quanto non diversamente stabilito, “esclusivamente all’anno accademico 2020/2021”.

[55]   L’art. 1 del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) ha istituito il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, sopprimendo, contestualmente, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[56]   Le risorse sono allocate sul cap. 1750 dello stato di previsione del MUR.

[57]   Nelle more del processo di statizzazione, le risorse relative al 2017 sono state ripartite con DM 20 dicembre 2017, n. 1005, mentre quelle relative al 2018 sono state ripartite con DM 395 del 16 maggio 2018, DM 647 del 15 ottobre 2018 e DM 870 del 28 dicembre 2018.

[58]   In particolare, l’art. 5-bis del D.L. 59/2019 (L. 81/2019) ha disposto – modificando in modo non testuale quanto disposto dall’art. 22-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) – che gli enti locali, ad eccezione di quelli per i quali fosse stato dichiarato il dissesto finanziario fra il 2 gennaio 2018 e il 31 marzo 2018, sono tenuti ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e a farsi carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione. A tal fine, ha incrementato di € 4 mln le risorse per il 2019 al fine di utilizzare le risorse aggiuntive a copertura delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione, nel caso in cui per gli enti locali fosse stato dichiarato il dissesto finanziario nel periodo considerato.

[59]   Il DM 2 aprile 2019 ha previsto la seguente assegnazione:

 

2019

2020 e ss.

Istituti superiori di studi musicali non statali

€ 23.000.000

€ 48.000.000

Accademie di belle arti non statali

€ 5.500.000

€ 7.000.000

TOTALE

€ 28.500.000

€ 55.000.000

 

[60]   Come modificato dall'art. 3, co. 1, lett. a), della L. 124/1999.

[61]   L’art. 7, co. 5-bis, del d.lgs. 165/2001, introdotto dal d.lgs. 75/2017, ha disposto il divieto per le pubbliche amministrazioni, a partire dal 1° luglio 2019, di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

[62]   Per completezza, si ricorda che tali disposizioni hanno superato quanto previsto dall’art. 6 del regolamento emanato con DPR 143/2019, che aveva stabilito che, per le medesime esigenze, potevano essere conferiti incarichi di insegnamento, per un impegno annuale non superiore al 70% dell’impegno orario annuo previsto dal CCNL per il personale di ruolo, mediante stipula di contratti d’opera (art. 2222 c.c.). In particolare, si trattava, alternativamente, di:

-    conferimento di incarichi a titolo retribuito di durata non superiore a 3 anni con esperti di riconosciuta qualificazione artistica e professionale;

-    espletamento di procedure disciplinate con regolamento dell’Istituzione, che assicurano la valutazione comparativa di candidati e la pubblicità degli atti, finalizzate a conferire incarichi di insegnamento retribuiti, anche pluriennali.

[63]   Il richiamato art. 30 disciplina la possibilità di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, dietro domanda di trasferimento del dipendente e, in generale, con assenso dell'amministrazione di appartenenza. Tuttavia - fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche - per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza. Inoltre, nell'ambito dei rapporti di lavoro, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune, ovvero, a distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede in cui il dipendente è adibito.

[64]   Nella seconda area funzionale (articolata in sei fasce retributive) rientrano i lavoratori che, con conoscenze teoriche e pratiche di medio livello, svolgono attività lavorative anche specialistiche, connesse al proprio settore di competenza.

[65]  L'art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001 stabilisce che, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, a determinate condizioni, quali:

a)   l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b)   l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c)   la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d)   devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

[66]   Inizialmente era partecipata al 30% dall'allora MIBAC e al 70% da Italia Lavoro s.p.a. In seguito, l’art. 26 della L. 69/2009, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato, ha trasferito la partecipazione azionaria detenuta in Ales da Italia Lavoro s.p.a. al MIBAC.

[67]   Qui la pagina dedicata sul sito del MIBACT.

[68]   I suddetti requisiti sono:

a) risultare in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati; 

b) essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; 

c) aver maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a)  che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

[69]   La previsione appare finalizzata a consentire spostamenti fra province o fra posizioni.

[70]   Il 5 febbraio 2020, rispondendo all’interrogazione a risposta immediata 3-01282, il rappresentante del Governo aveva fatto presente che erano state inoltrate 12.977 istanze.

[71]   La domanda per l’inserimento nella graduatoria nazionale doveva essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero e degli Uffici scolastici regionali interessati. Al riguardo, con nota prot. 12254 del 18 maggio 2020 era stato chiarito che il termine decorreva dal 22 maggio 2020 e scadeva il 6 giugno 2020.

[72]   La relazione illustrativa al D.L. 18/2020 (A.S. 1766) evidenziava che "nelle scuole del primo ciclo non sono disponibili assistenti tecnici informatici per ragioni storiche, in quanto si trattava di scuole prive di laboratori informatici. L’evoluzione della società verso il digitale ha determinato la necessità di dotarsi di laboratori informatici, oramai da alcuni anni, anche per le scuole del primo ciclo. L’assenza di assistenti tecnici si è rivelata, inoltre, causa di particolare difficoltà, per le scuole del primo ciclo, nell’organizzazione della didattica a distanza".

[73]   Si tratta di un aspetto sul quale il Dossier del Servizio Studi n. 295/6 vol. III del 9 luglio 2020 aveva richiamato l’attenzione.

[74]   Gli oneri gravano sugli stanziamenti di cui ai cap. n. 2354 – piani gestionali 3 e 4 – e, per il versamento IRAP, n. 2327.

[75]   Come risulta dallo schema di decreto interministeriale relativo alle dotazioni organiche del personale ATA per l’a.s. 2020/2021, la dotazione organica del medesimo personale nell’a.s. 2011/2012 era pari a 207.123 unità.

[76]  Le dotazioni organiche del personale docente relative al triennio 2016/2019 sono state definite inizialmente con D.I. 625 del 5 agosto 2016. In particolare, delle 746.418 cattedre previste per il triennio, 601.126 erano posti comuni, 96.480 erano posti per il sostegno e 48.812 erano posti per il potenziamento (v. allegati al D.I.). Successivamente, si sono registrati interventi legislativi volti ad incrementare l’organico dell’autonomia, anzitutto attraverso il consolidamento di posti provenienti dall’organico di fatto.

A tal fine, l’art. 1, co. 366 e 373-374, della L. di bilancio 2017 (L. 232/2016) ha istituito nello stato di previsione dell’allora MIUR un nuovo Fondo, stanziando € 140 mln per il 2017 ed € 400 mln dal 2018.

In seguito, l’art. 22-ter del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) ha incrementato le risorse del Fondo di importi variabili da € 40,7 mln per il 2017 a € 184,7 dal 2026. Ancora dopo, l’art. 1, co. 613, della L. di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha disposto un ulteriore incremento del Fondo di € 50 mln nel 2018 e di € 150 mln annui dal 2019. Al riguardo, si vedano, in particolare, il D.I. 124/2018 (consistenza organica a.a.s. 2017/2018 e 2018/2019) il D.I. 1047/2019 (consistenza organica a.s. 2019/2020) e il D.I. 113/2020 (consistenza organica a.s. 2020/2021).

[77]   Con nota 16041 del 29 marzo 2018 il MIUR aveva dunque reso noto che per la scuola dell’infanzia erano stati istituiti 800 posti comuni di potenziamento, distribuiti tra le regioni in base al numero degli alunni relativi all’organico di fatto dell’a.s. 2017/18. Aveva, inoltre, fatto presente che “ciascun Ufficio Scolastico Regionale destinerà alla scuola dell’infanzia, nel limite del contingente assegnato, i posti dell’organico di potenziamento posto comune, senza determinare esuberi nell’ambito dei ruoli regionali, attingendo per tale rimodulazione ai posti di potenziamento disponibili prioritariamente della scuola secondaria di II grado, in via secondaria della scuola primaria e in via subordinata dalla scuola secondaria di primo grado”.

[78]   I servizi educativi per l’infanzia sono gestiti dagli enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati. Le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.

[79]   Il Fondo è allocato sul cap. 1270 dello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione.

[80]   In particolare, il DM ha ripartito il 40% delle risorse sulla popolazione 0-6 anni, il 50% sul numero degli iscritti ai servizi educativi al 31 dicembre 2015 e il 10% sulla popolazione da 3 a 6 anni non iscritta alla scuola dell’infanzia statale.

[81]   In particolare, il DM ha ripartito € 209 mln secondo i criteri di cui al DM 1012/2017 ed € 15 mln tra le regioni che si collocano al di sotto della media nazionale della percentuale di iscritti ai servizi educativi rispetto alla popolazione di età compresa tra 0 e 3 anni, pari al 26,13%, e in proporzione all’incremento della medesima popolazione da servire per raggiungere la media nazionale (qui la tabella di riparto 2018).

[82]   In particolare, il DM ha ripartito € 209 mln secondo i criteri di cui al DM 1012/2017, € 30 mln tra le regioni che si collocano al di sotto della media nazionale della percentuale di iscritti ai servizi educativi rispetto alla popolazione di età compresa tra 0 e 3 anni, pari al 24%, e in proporzione all’incremento della medesima popolazione da servire per raggiungere la media nazionale, e € 10 mln in proporzione alla popolazione residente di età compresa tra 0 e 3 anni (per il riparto 2019 si v. la tabella A allegata al DM).

[83]   In particolare, il DM ha ripartito € 249 mln secondo la distribuzione di cui al DM 1160/2019 ed € 15 mln al fine di perseguire il riequilibrio dei servizi educativi per l’infanzia nei territori in cui sussiste un maggior divario negativo rispetto alla media nazionale, pari al 24,7%, dei posti dei servizi educativi disponibili rispetto alla popolazione di età compresa tra zero e tre anni secondo i dati dell’ISTAT.

[84]   Considerato, come sottolinea la relazione tecnica allegata, che le assunzioni avverranno presumibilmente nell’ottobre del 2021.

[85]   Per approfondimenti sulla strategia europea di risposta alla crisi si rinvia al dossier del Servizio studi “Le politiche di settore nel quadro europeo” (22 settembre 2020) e al dossier dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea “Principali iniziative dell'Unione europea per fronteggiare l'impatto economico-sociale della pandemia COVID-19” (5 ottobre 2020).

[86]   Per approfondimenti sull’iniziativa parlamentare si rinvia al tema web Priorità nell’utilizzo del Recovery Fund.

[87]   Disciplina di cui, da ultimo, alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»

[88]   L’articolo 67 del decreto legislativo n.159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), prevede, tra gli effetti delle misure di prevenzione, che il soggetto non possa accedere a “contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”.

[89]   L’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n.74 del 2000 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) prevede la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, per i condannati per reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

[90]   Compito spettante alla legge di stabilità, che poi si ripercuoteva sul bilancio attraverso la Nota di variazioni.