Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: D.L. 104/2020 - Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia - Articoli 1-57 -quater
Riferimenti: AC N.2700/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 332/2 - Volume I
Data: 07/10/2020
Organi della Camera: V Bilancio

 

Misure urgenti per il sostegno
e il rilancio dell'economia
(“Decreto Agosto”)

 

Volume I - Articoli 1-57-quater

 

D.L. 104/2020 – A.C. 2700

Parte I – Schede di lettura

 

Edizione provvisoria

 

 

Parte I – Schede di lettura

 

 

Servizio Studi

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Dossier n. 281/2 Volume I

 

 

 

Servizio Studi

Dipartimento Bilancio

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Progetti di legge n. 332/2 Volume I

 

 

 

Parte II – Profili di carattere finanziario

 

 

Servizio Bilancio dello Stato - Verifica delle quantificazioni n. 253

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Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione

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INDICE VOLUME I

 

Capo I – Disposizioni in materia di lavoro.. 9

Articolo 1, comma 1-bis del disegno di legge di conversione (Abrogazione dei decreti-legge nn. 103, 111 e 117 del 2020, salvi gli effetti) 9

Articolo 1 (Trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale e trattamenti di integrazione salariale in deroga) 15

Articolo 1-bis (Indennità lavoratori aree crisi industriale complessa) 24

Articolo 1-ter (Indennità lavoratori aree crisi industriale complessa della Regione Campania) 29

Articolo 2 (Trattamenti di integrazione salariale in deroga per sportivi professionisti) 31

Articolo 3 (Esonero contributivo in favore di datori di lavoro che non richiedano prestazioni di integrazione salariale) 34

Articolo 4 (Fondo nuove competenze) 37

Articolo 5 (Proroga della fruizione di NASpI e DIS-COLL) 39

Articoli 6 e 7 (Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato, nonché per assunzioni a termine nei settori del turismo e degli stabilimenti termali) 41

Articolo 8 (Disposizioni in materia di contratti di lavoro a termine e in materia di contratti di somministrazione di lavoro) 44

Articolo 9, commi 1-7 e 9 (Indennità per alcune categorie di lavoratori) 48

Articolo 9, comma 8 (Termine per la presentazione della domanda per indennità in favore di lavoratori previste da normative precedenti) 53

Articolo 10 (Indennità in favore di lavoratori marittimi) 54

Articolo 10-bis (Regime previdenziale e assistenziale soci cooperative pesca) 56

Articolo 11 (Misure a sostegno dello sviluppo e dell’occupazione dell’Arsenale Militare di Taranto) 57

Articolo 12 (Indennità in favore di operatori nel settore dello sport) 59

Articolo 12-bis (Istituzione del Fondo per il professionismo negli sport femminili) 63


Articolo 13 (Disposizioni attuative dell’articolo 78 del decreto legge n. 34/2020) 67

Articolo 14 (Proroga disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo) 75

Articolo 15 (Seguito della sentenza 152/2020 della Corte Costituzionale) 80

Articolo 16 (Erogazione assegno ordinario da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi) 84

Articolo 17 (Incremento risorse assistenza CAF e professionisti) 86

Articolo 18 (Finanziamento istituti di patronato) 88

Articolo 19 (Trattamenti di integrazione salariale per le ex zone rosse) 90

Articolo 20 (Disposizioni per il settore aereo) 93

Articolo 21 (Rimodulazione delle risorse per il cosiddetto voucher babysitting per alcune categorie e delle risorse per l’indennità relativa ai lavoratori domestici) 96

Articolo 21-bis (Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente ed Autorizzazione di spesa per sostituzioni del personale delle istituzioni scolastiche) 98

Articolo 21-ter (Lavoro agile per genitori con figli con disabilità) 105

Articolo 22 (Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi) 107

Articolo 23 (Nuove misure in materia di Reddito di emergenza) 108

Articolo 24, commi 1 e 12, lett. a) (Incarichi di collaborazione presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) 113

Articolo 24, commi 2 e 12, lettera b) (Incarichi di collaborazione a supporto del Commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche) 118

Articolo 24, comma 3 (Incarichi dirigenziali presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) 120

Articolo 24, commi 4 e 12, lettere a) e c) (Fondo giovani per la cultura) 123

Articolo 24, commi 5-11 e 13 (Accesso alla qualifica dirigenziale tecnica del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) 125

Articolo 24-bis (Misure urgenti per la tutela dell'associazione Consorzio Casa Internazionale delle donne di Roma) 131

Articolo 25 (Disposizioni in materia di procedure concorsuali) 132

Articolo 25-bis (Semplificazione della procedura di accesso alla carriera si segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022) 134

Articolo 26, commi da 1 a 1-quater (Trattamento dei periodi trascorsi dai lavoratori in quarantena o in permanenza domiciliare obbligatoria, assenze dal servizio o lavoro agile in relazione ad alcune condizioni di disabilità o di rischio per la salute, stanziamento per sostituzioni di personale nelle istituzioni scolastiche) 137

Articolo 26, comma 1-quinquies (Modifiche all’art. 87 del dl 18/2020) 142

Articolo 26-bis (Implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza) 144

Articolo 26-ter (Disposizioni in materia di giustizia contabile) 146

Capo II – Disposizioni in materia di coesione territoriale.. 148

Articolo 27, commi 1-4 (Agevolazioni contributive in favore di datori di lavoro operanti in alcune aree territoriali e Prepensionamenti di lavoratori poligrafici) 148

Articolo 27, comma 4-bis (Apporti del MEF al Patrimonio Rilancio) 153

Articolo 28 (Rafforzamento della strategia per lo sviluppo delle aree interne) 156

Capo III – Disposizioni in materia di salute.. 159

Articolo 29, commi 1-4 (Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa) 159

Articolo 29, commi 5-7 (Attività assistenziali dei medici specializzandi) 164

Articolo 29, comma 8 (Incremento del fabbisogno sanitario) 167

Articolo 29, comma 9 (Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa) 172

Articolo 29-bis (Misure di sostegno del sistema termale nazionale) 173

Articolo 29-ter (Disposizioni per la tutela della Salute in relazione all'emergenza COVID-19) 174

Articolo 30 (Incentivi per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) 178

Articolo 30-bis (Norme transitorie in materia di limiti massimi per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari) 180


 

Articolo 31, commi 1-4 (Disposizioni per il funzionamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) 181

Articolo 31, comma 4-bis (Regolamenti di organizzazione del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) 188

Articolo 31, commi 4-ter-4-quinquies (Incremento di risorse per il credito di imposta per sanificazione di ambienti e per strumenti e dispositivi e Soppressione di norme relative a contributi a imprese) 189

Articolo 31-bis (Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie aventi reparti COVID-19) 193

Articolo 31-ter (Incremento Fondo autismo) 197

Articolo 31-quater (Potenziamento distretti sanitari) 199

Capo IV – Disposizioni in materia di scuola, università ed emergenza.. 201

Articolo 32, commi 1-3, 5, 6-bis, 6-ter e 7 e Articolo 32-bis, comma 6 (Misure per l’edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l’adeguamento dell’attività didattica per l’anno scolastico 2020/2021) 201

Articolo 32, commi 4 e 6-quater (Disposizioni per il personale scolastico) 214

Articolo 32, comma 6 (Termini di validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici dei comuni) 218

Articolo 32, comma 6-quinquies (Continuità del progetto educativo e didattico) 221

Articolo 32, comma 6-sexies (Valutazione periodica degli alunni della scuola primaria) 222

Articolo 32, commi 7-bis e 7-ter (Messa in sicurezza degli edifici scolastici delle aree interessate da eventi sismici) 223

Articolo 32-bis, commi 1-3 (Interventi urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021) 226

Articolo 32-bis, commi 4 e 5 (Versamento dei contributi per le forme di previdenza complementare relative ai dipendenti statali) 229

Articolo 32-ter (Disposizioni in materia di Direttori dei servizi generali e amministrativi nelle scuole-DSGA) 230

Articolo 33, comma 1, lettera a) (Nomine negli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR) 237


 

Articolo 33, comma 1, lett. b) (Equiparazione, nelle università e nelle istituzioni AFAM, delle attività formative a distanza a quelle in presenza) 240

Articolo 33, comma 2 (Interventi relativi agli studenti universitari e delle istituzioni AFAM fuori sede) 246

Articolo 33, comma 2-bis (Organizzazione delle istituzioni AFAM) 250

Articolo 33, commi 2-ter e 2-quinquies (Inquadramento del personale degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali nell’ambito del processo di statizzazione) 253

Articolo 33, commi 2-quater e 2-quinquies (Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera) 257

Articolo 33-bis (Misure urgenti per la definizione delle funzioni e del ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presidi socio-sanitari e della salute) 262

Articolo 34 (Rifinanziamento degli interventi di competenza del Commissario straordinario) 265

Articolo 34-bis (Operazione di pulizia e disinfezione dei seggi elettorali) 268

Articolo 35 (Misure per la funzionalità delle Forze armate  - Operazione “Strade sicure”) 272

Articolo 36 (Personale civile operante nei reparti del Genio campale dell’Aeronautica militare) 275

Articolo 37 (Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Prefetture e del Corpo di polizia penitenziaria) 278

Articolo 37, commi da 5-bis a 5-quinquies (Ruolo del personale della Guardia di finanza) 281

Articolo 37-bis (Su funzioni e qualifiche del personale della Polizia di Stato) 282

Articolo 37-ter (Proroga di disposizioni per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale die vigili del fuoco;   sorveglianza sanitaria dei lavoratori più esposti a rischio di contagio da Covid-19) 284

Articolo 37-quater (Contratti a termine del Ministero dell'interno; prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; mediazione culturale; modulazione degli oneri conseguenti all'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 circa l'emersione di rapporti di lavoro) 289

Articolo 37-quinquies (Guardie giurate) 291

Articolo 37-sexies (Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico) 293

Articolo 38 (Proroga del termine in materia di impiego delle guardie giurate a protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana) 297

Articolo 38-bis (Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime) 299

Capo V – Disposizioni concernenti regioni, enti locali e sisma.. 303

Articolo 39 (Incremento del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali) 303

Articolo 39, comma 1-bis (Servizi di trasporto scolastico) 308

Articolo 40 (Incremento ristoro imposta di soggiorno) 311

Articolo 41 (Incremento del Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome) 313

Articolo 41-bis (Fondo di garanzia per la prima casa) 322

Articolo 42 (Sospensione della quota capitale dei prestiti concessi alle autonomie speciali) 325

Articolo 42-bis, comma 1 (Sospensione dei versamenti tributari e contributivi per Lampedusa e Linosa) 329

Articolo 42-bis, commi 2-4 (Interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricole e della pesca, per Lampedusa e Linosa) 331

Articolo 42-bis, comma 5 (Errata applicazione delle disposizioni dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020) 333

Articolo 42-bis, comma 6 (Disciplina dei debiti del Comune di Roma) 335

Articolo 42-bis, comma 7 (Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa) 338

Articolo 42-bis, commi 8 e 9 (Contributo a comuni siciliani per la gestione sanitaria dei flussi migratori) 339

Articolo 43 (Disposizioni urgenti in materia di contenzioso regionale) 340

Articolo 44 (Incremento sostegno Trasporto pubblico locale) 342

Articolo 44-bis (Contributi alle imprese ferroviarie per i servizi non sottoposti ad obblighi di servizio pubblico) 345

Articolo 44-ter (Lavoro straordinario dei militari impiegati nel dispositivo “Strade Sicure”) 347

Articolo 45 (Incremento risorse per progettazione Enti locali) 349

Articolo 46 (Messa in sicurezza di edifici e territorio degli enti locali) 353

Articolo 46-bis (Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi) 359

Articolo 46-ter (Rifinanziamento «Fondo demolizioni») 360

Articolo 47 (Incremento risorse per piccole opere) 363

Articolo 48 (Interventi in materia di edilizia scolastica) 366

Articolo 48-bis (Servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni) 369

Articolo 48-ter (Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni) 372

Articolo 49 (Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane) 373

Articolo 50, comma 1 (Procedure per l’assegnazione dei contributi per la rigenerazione urbana) 374

Articolo 50, commi 1-bis e 1-ter (Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi atmosferici nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020) 376

Articolo 51, commi 1, 1-bis, 2, 3, 3-bis, 3-ter, 3-decies (Piccole opere e interventi contro l’inquinamento) 378

Articolo 51, commi da 1-ter a 1-septies (Imposta di registro sui terreni agricoli) 398

Articolo 51, commi 3-quater e 3-quinquies (Modifiche alla disciplina del Superbonus) 400

Articolo 51, commi da 3-sexies a 3-novies (Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti) 404

Articolo 51, comma 3-undecies (Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse a disposizione degli enti di gestione delle aree protette) 408

Articolo 52 (Semplificazione adempimenti tesorieri degli enti locali) 410

Articolo 53 (Sostegno agli enti in deficit strutturale) 412

Articolo 54 (Equilibri di bilancio degli enti locali) 427

Articolo 55 (Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali per far fronte ai debiti della PA) 430

Articolo 56 (Pagamento dei debiti di Campione d’Italia) 434

Articolo 57 (Disposizioni in materia di eventi sismici) 438

Articolo 57, comma 18-bis (Proroga vita tecnica Skilift nelle regioni Abruzzo e Marche) 463

Articolo 57-bis (Superbonus nei territori colpiti dagli eventi sismici) 464

Articolo 57-ter (Controllo sulla gestione degli Uffici speciali per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 2009) 468

Articolo 57-quater (Conferenza di servizi permanente per la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009) 469

 


Capo I – Disposizioni in materia di lavoro

Articolo 1, comma 1-bis del disegno di legge di conversione
(Abrogazione dei decreti-legge nn. 103, 111 e
117 del 2020, salvi gli effetti)

 

 

Si prevede l'abrogazione dei decreti-legge n. 103, n. 111, n. 117 del 2020, con salvezza dei loro effetti.

 

Questo aggiuntivo comma, introdotto dal Senato, dispone l'abrogazione di tre decreti-legge, al contempo disponendo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di loro vigenza.

La disposizione è formulata quale comma 1-bis dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto-legge n. 104 del 2020.

I tre decreti-legge di cui qui si tratta sono:

§  decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, "Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendaria dell'anno 2020";

§  decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, "Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

§  decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117, "Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni".

Al contempo, sono state introdotte nel corso della prima lettura in Senato puntuali disposizioni aggiuntive al corpo del decreto-legge n. 104, onde trasporre in esso e mantenere nell'ordinamento, dei tre decreti-legge di cui si dispone qui l'abrogazione, le corrispondenti disposizioni.

In altri termini, i tre decreti-legge risultano 'a perdere' ai fini della loro puntuale conversione, la quale è trasposta sul piano sostanziale in un unico procedimento altro, relativo alla conversione del decreto-legge n. 104 del 2020.

 

Il decreto-legge n. 103 del 2020 - relativo, si è ricordato, alle modalità operative delle consultazioni elettorali e referendaria del 2020 - detta disposizioni su: l'inserimento delle schede votate nell'urna (art. 1); le sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 (art. 2); l'esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 (art. 3); il ballottaggio (art. 4); una clausola di invarianza finanziaria.

Tra queste disposizioni, il Senato ha approvato la trasposizione dell'articolo 2 sulle sezioni elettorali ospedaliere, entro il presente decreto-legge n. 104, quale suo articolo 31-bis (v. scheda).

Le altre disposizioni non sono traslate, in quanto si ritiene esauriscano i loro effetti (comunque fatti salvi) allo spirare del turno di ballottaggio, ove indetto.

In effetti la conversione del presente decreto-legge n. 104 si perfeziona dopo la intervenuta effettuazione dei ballottaggi (decreto del Ministro dell'interno del 15 luglio 2020 ha individuato il turno di ballottaggio per le elezioni dei sindaci nelle giornate del 4 e 5 ottobre; il decreto-legge n. 104 scade il 13 ottobre 2020).  

 

Il decreto-legge n. 111 del 2020 detta disposizioni su:

§  trasporto pubblico locale (art. 1). Il Senato ha approvato la sua trasposizione entro il decreto-legge n. 104, riscrivendone l'articolo 44 (v. scheda di lettura corrispettiva, in questo come negli altri casi a seguire);

§  trasporto scolastico (art. 2). Se ne ha la trasposizione entro il decreto-legge n. 104, entro il suo articolo 39, quale comma 1-bis;

§  interventi urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021 (art. 3): trasposto entro il presente decreto-legge n. 104, quale suo articolo 32-bis;

§  sospensione versamenti tributari e contributivi, nonché interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricole e della pesca, per Lampedusa e Linosa (art. 4): trasposto entro il decreto-legge n. 104, quale suo articolo 42-bis, comma 1;

§  lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici (art. 5): trasposto entro il decreto-legge n.  104, quale suo articolo 21-bis.

 

Il decreto-legge n. 117 del 2020 pone la sua normazione relativamente a due profili:

-  le operazioni di pulizia e disinfezione dei seggi elettorali per la tornata elettorale e referendaria del settembre 2020 (a tal fine istituendo un apposito Fondo, per 39 milioni di euro) (articolo 1). Il Senato ha approvato la sua trasposizione entro il decreto-legge n.  104, quale suo articolo 31-bis

-  i servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai Comuni (consentendo loro di non computare, ferma la sostenibilità di bilancio, nel calcolo del limite finanziario per le forme di lavoro flessibile la maggiore spesa sostenuta - per l'anno scolastico 2020/2021 - per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con il personale educativo, scolastico e ausiliario) (articolo 2). Se ne ha la trasposizione entro il decreto-legge n.  104, quale suo articolo 48-bis.

Pertanto il decreto-legge n. 117 risulterebbe integralmente trasposto entro il decreto-legge n. 104 qui in esame.

 

Legislatura XVIII 

Decreti-legge abrogati con salvezza di effetti (in ordine cronologico)

 

D.L. 28 giugno 2018, n. 79. "Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante".

Pubblicato nella G.U. 28 giugno 2018, n. 148.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 9 agosto 2018, n. 96[1], a decorrere dal 12 agosto 2018. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 5 ottobre 2018, n. 115. "Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive".

Pubblicato nella G.U. 6 ottobre 2018, n. 233.

Non è stato convertito in legge. La legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), art. 1, ai commi da 647 a 650, riprende, con alcune modifiche, le disposizioni in esso contenute[2].

 

D.L. 29 dicembre 2018, n. 143. "Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea".

Pubblicato nella G.U. 29 dicembre 2018, n. 301.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 11 febbraio 2019, n. 12[3], a decorrere dal 13 febbraio 2019. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 11 gennaio 2019, n. 2. "Misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi".

Pubblicato nella G.U. 11 gennaio 2019, n. 9.

Abrogato dall'art. 1, comma 3, L. 11 febbraio 2019, n. 12[4], a decorrere dal 13 febbraio 2019. A norma del citato comma 3 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 11 luglio 2019, n. 64. "Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56".

Pubblicato nella G.U. 11 luglio 2019, n. 161.

Non è stato convertito in legge. A norma dell'art. 1, comma 2, L. 4 ottobre 2019, n. 107[5], restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge[6].

 

D.L. 2 marzo 2020, n. 9. "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 2 marzo 2020, n. 53.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 27[7], a decorrere dal 30 aprile 2020. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto-legge.

 

D.L. 8 marzo 2020, n. 11. "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria".

Pubblicato nella G.U. 8 marzo 2020, n. 60, Edizione straordinaria.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 27[8], a decorrere dal 30 aprile 2020. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 9 marzo 2020, n. 14. "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 9 marzo 2020, n. 62, Edizione straordinaria.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 27[9], a decorrere dal 30 aprile 2020. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 10 maggio 2020, n. 29. "Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati".

Pubblicato nella G.U. 10 maggio 2020, n. 119, Edizione straordinaria.

Abrogato dall'art. 1, comma 3, L. 25 giugno 2020, n. 70[10], a decorrere dal 30 giugno 2020. A norma del citato comma 3 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 16 giugno 2020, n. 52. "Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro".

Pubblicato nella G.U. 16 giugno 2020, n. 151.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 17 luglio 2020, n. 77[11], a decorrere dal 19 luglio 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto-legge.


 

Articolo 1
(Trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale e trattamenti di
integrazione salariale in deroga)

 

 

L’articolo 1 prevede - con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale e trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - la concessione di diciotto settimane di trattamento - fatte salve le disposizioni specifiche per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato, di cui al comma 8 -, collocabili esclusivamente nel periodo intercorrente tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020; il beneficio può concernere i casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Nel suddetto ambito di diciotto settimane, il periodo di trattamento relativo alle seconde nove settimane è subordinato ad alcune condizioni e, in certi casi, determina l’obbligo del versamento di un contributo da parte del datore di lavoro (commi 2, 3 e 4). Nei casi in cui i trattamenti in esame siano stati autorizzati, prima del 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del presente decreto), per periodi collocati, anche solo in parte, successivamente al 12 luglio 2020, i medesimi trattamenti concorrono al calcolo del limite delle prime suddette nove settimane (commi 1 e 12); in ogni caso, le suddette diciotto settimane costituiscono la durata massima degli interventi di integrazione salariale che possono essere chiesti con causale COVID-19 nel periodo 13 luglio 2020-31 dicembre 2020. I commi da 4 a 6 definiscono i termini e le modalità procedurali relativi ai trattamenti in oggetto; i commi 9 e 10 recano in materia alcuni differimenti di termini. Il comma 7 reca disposizioni specifiche per il riconoscimento delle diciotto settimane in esame - come assegno ordinario di integrazione salariale - da parte dei cosiddetti Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (ovvero non istituiti presso l’INPS)[12]. Il comma 8 stabilisce disposizioni specifiche per la concessione del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA). Il suddetto comma 7 e il comma 11 stabiliscono i limiti di spesa per i trattamenti di cui al presente articolo, limiti che vengono posti distintamente con riferimento alle seguenti tipologie: trattamenti ordinari di integrazione salariale ed assegni ordinari di integrazione salariale dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS; assegni ordinari dei suddetti Fondi di solidarietà bilaterali alternativi; trattamenti di integrazione salariale in deroga; trattamenti di integrazione salariale relativi ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato. Il comma 13 concerne la copertura dei relativi oneri finanziari.

 

Si ricorda che, in base alla normativa finora vigente (richiamata dai commi 1, 8 e 12) di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, e all’articolo 70-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, i trattamenti in esame (ferme restando le disposizioni specifiche per i trattamenti relativi ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato[13]) possono essere stati autorizzati, con riferimento a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di diciotto settimane, fatto salvo un periodo aggiuntivo per alcune aree territoriali[14]. Come detto, nei casi in cui i trattamenti in esame siano stati autorizzati, prima del 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del presente decreto), per periodi collocati, anche solo in parte, successivamente al 12 luglio 2020, i medesimi trattamenti concorrono (commi 1 e 12) al calcolo del limite delle prime nove settimane contemplate dal presente articolo 1.

Riguardo all’ambito dei datori di lavoro interessati dalle varie tipologie di intervento summenzionate, si ricorda che, anche in virtù del carattere residuale e di chiusura dei trattamenti di integrazione salariale in deroga[15], esse, nel loro complesso, coprono quasi tutti i rapporti di lavoro del settore privato[16]. Possono essere beneficiari dei trattamenti - secondo l'interpretazione seguìta dalla circolare dell'INPS n. 115 del 30 settembre 2020 (che recepisce sul punto un'espressa indicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)[17] - esclusivamente i lavoratori alle dipendenze del datore alla data del 13 luglio 2020[18].

 

Si ricorda che - mentre, in generale, i trattamenti di integrazione salariale non riguardano i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti rientranti in una tipologia di apprendistato diversa da quello professionalizzante (cfr. l’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148) - i trattamenti in deroga in esame sono ritenuti applicabili (cfr. la circolare dell'INPS n. 86 del 15 luglio 2020, emanata d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) a tutti i lavoratori apprendisti ed ai lavoratori a domicilio; restano esclusi i dirigenti.

Per i datori aventi più di cinque dipendenti, i trattamenti in deroga sono subordinati alla conclusione di un accordo - che può essere concluso anche in via telematica - tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro (comma 1 del citato articolo 22 del D.L. n. 18, e successive modificazioni). Si ricorda altresì che: per i trattamenti in deroga - così come per gli altri trattamenti in oggetto con causale COVID-19 - l’obbligo dello svolgimento della procedura aziendale di informazione, consultazione ed esame congiunto può essere adempiuto, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi alla comunicazione preventiva circa la richiesta di intervento medesimo[19]; anche per i trattamenti in deroga (così come per gli altri interventi di integrazione salariale in oggetto) sono riconosciuti la contribuzione figurativa e gli oneri accessori (comma 1 citato dell’articolo 22 del D.L. n. 18).

Si ricorda altresì che i trattamenti ordinari e gli assegni ordinari di integrazione salariale, concessi con la causale COVID-19 in oggetto, non sono computati ai fini del calcolo dei limiti di durata previsti dalle norme generali (relative alle medesime tipologie di trattamento) e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste[20].

 

Nell’ambito del limite massimo suddetto di diciotto settimane, relativo, ai sensi del presente articolo 1, al periodo 13 luglio 2020-31 dicembre 2020, il riconoscimento delle seconde nove settimane è subordinato alla previa autorizzazione delle prime nove settimane e al decorso del periodo così già autorizzato[21] (comma 2). Il riconoscimento delle seconde nove settimane determina l’obbligo del versamento di un contributo da parte del datore di lavoro[22], ad esclusione dei casi in cui i datori abbiano subìto, nel primo semestre del 2020, una riduzione del fatturato aziendale - rispetto al primo semestre del 2019 - pari o superiore al 20 per cento e dei casi in cui i datori abbiano avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019[23] (commi 2, 3 e 4). Si valuti l’opportunità di chiarire se quest’ultima esclusione riguardi anche i datori di lavoro diversi dalle imprese nonché se i suddetti parametri, relativi al fatturato, riguardino tali datori, considerato che la norma adopera l’aggettivo "aziendale".

Fatti salvi i casi di esclusione summenzionati, il datore di lavoro deve versare un contributo a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale (relativo alle seconde nove settimane in oggetto).

Il contributo è pari ad una determinata quota percentuale della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa; tale aliquota è pari  al 9 per cento per i datori di lavoro che abbiano avuto una riduzione (inferiore, come detto, al 20 per cento) del fatturato (con riferimento ai periodi temporali summenzionati) e al 18 per cento per i datori di lavoro che non abbiano avuto alcuna riduzione del fatturato.

Alla domanda relativa al trattamento per le seconde nove settimane in oggetto, il datore di lavoro allega un’autocertificazione[24] concernente la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato (con riferimento ai periodi temporali summenzionati). In mancanza di autocertificazione, si applica la suddetta aliquota del 18 per cento (fatti salvi i casi di esclusione del contributo). Sono comunque disposte le necessarie verifiche, relative alla sussistenza dei requisiti - inclusi nell’autocertificazione - per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l’INPS e l’Agenzia delle entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.

Le domande relative ai trattamenti di cui all’articolo in esame devono essere presentate all’INPS[25], a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui abbia avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (comma 5); in fase di prima applicazione, il termine di decadenza scade il 30 settembre 2020 (la norma transitoria fa infatti riferimento alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto).

In caso di pagamento diretto della prestazione al dipendente da parte dell’INPS[26], il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui sia collocato il periodo di integrazione salariale[27], ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione (comma 6); tuttavia, qualora il termine così determinato sia anteriore al 14 settembre 2020, il termine medesimo è costituito da quest’ultima data. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico (in via definitiva) del datore di lavoro inadempiente.

Riguardo al suddetto termine relativo all’invio per il pagamento o per il saldo, si ricorda che, nel caso di pagamento diretto dei trattamenti in esame (con la causale COVID-19), la normativa[28] (che già pone il principio di decadenza summenzionato) prevede che la domanda del datore di lavoro contenga anche i dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di un'anticipazione pari al 40 per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo -  anticipazione che l’INPS dispone entro quindici giorni dal ricevimento della domanda -. In merito, si segnala che, secondo l'interpretazione seguita dalla circolare dell'INPS n. 78 del 27 giugno 2020, nella richiesta del datore di lavoro relativa alla prestazione si può rinunziare al meccanismo dell'acconto. Si ricorda inoltre che, nel caso di decadenza summenzionata, l'INPS provvede al recupero, nei confronti del datore di lavoro, dell'acconto eventualmente corrisposto[29].

Sempre in merito ai termini temporali relativi alle procedure per gli interventi di integrazione in esame, i commi 9 e 10 del presente articolo 1 prevedono: il differimento al 31 agosto 2020 dei termini scaduti entro il 31 luglio 2020 (ivi compresi quelli già oggetto di differimento in via amministrativa nell’ambito del suddetto primo semestre del 2020); il differimento al 30 settembre 2020 dei termini aventi scadenza nel mese di agosto 2020. Tali differimenti concernono i termini (posti a pena di decadenza) per la richiesta di accesso agli interventi di integrazione in esame o per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi trattamenti[30]. La circolare dell'INPS n. 115 del 30 settembre 2020 rileva che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha segnalato l’esigenza del differimento del suddetto termine dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, anche in ragione di una imminente soluzione legislativa; la medesima circolare ritiene, quindi, sospeso il termine del 30 settembre, affermando che "le domande e la documentazione per i pagamenti diretti presentate oltre tale data ed entro il 31 ottobre saranno definite successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 104/2020"[31]. Si valuti l'opportunità di una definizione di tale profilo.

Il comma 7 prevede che i Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l’INPS[32] garantiscano l’erogazione dell’assegno ordinario di integrazione salariale con le medesime modalità di cui al presente articolo 1. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla suddetta prestazione - con causale COVID-19 e per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa comprese nel periodo 13 luglio 2020-31 dicembre 2020 - è stabilito nel limite massimo di 1.600 milioni di euro per il 2020 ed è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le risorse sono successivamente trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell’andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si ricorda che, per gli assegni ordinari che i medesimi Fondi di solidarietà non istituiti presso l’INPS devono corrispondere - sempre con la causale COVID-19 in oggetto - in base alla normativa previgente rispetto al presente decreto, il successivo articolo 16 reca un ulteriore stanziamento, pari a 500 milioni di euro[33].

Il comma 8 concerne la concessione del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA)[34], richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. La disciplina fino ad ora vigente consentiva il riconoscimento del trattamento - in deroga ai limiti di fruizione relativi al singolo lavoratore e al numero minimo di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda - per una durata massima di 90 giorni, nell’ambito del periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 ottobre 2020. La nuova disciplina di cui al comma 8 consente il riconoscimento del trattamento per una durata massima di 50 giorni, nell’ambito del periodo intercorrente tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020; i trattamenti già autorizzati che riguardino, anche parzialmente, periodi successivi al 12 luglio 2020 concorrono al raggiungimento del suddetto limite di durata. In merito, la circolare dell'INPS n. 115 del 30 settembre 2020 specifica che, nelle ipotesi in cui il trattamento già autorizzato per i periodi successivi al 12 luglio 2020 abbia una durata superiore a 50 giorni, esso si intende ridotto al limite suddetto di durata.

Si ricorda che le deroghe summenzionate concernono le norme - poste dalla disciplina specifica sul trattamento di integrazione salariale relativo alla categoria in oggetto[35] - che prevedono: un limite di durata del trattamento pari a 90 giorni nell'anno; la condizione dello svolgimento annuale di almeno 181 giornate lavorative presso lo stesso datore.

Ai fini della valutazione delle successive richieste di intervento di integrazione salariale in base alle suddette norme ordinarie, si segnala che: i trattamenti di integrazione salariale riconosciuti per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - già autorizzati, ovvero autorizzati in base al presente comma 8 -: non vengono considerati ai fini del limite di durata di 90 giorni nell’anno[36]; sono computati come giornate lavorative, ai fini del suddetto requisito di 181 giornate (quest’ultima specificazione è posta dal medesimo comma 8).

La domanda di trattamento di cui al presente comma 8 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del periodo successivo a quello in cui abbia inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa; qualora il termine così determinato sia anteriore al 30 settembre 2020, il termine medesimo è costituito da quest’ultima data[37].

Il comma 11 definisce i limiti di spesa per i trattamenti di cui al presente articolo 1, i quali vengono posti distintamente con riferimento alle varie tipologie - come detto, il limite relativo agli assegni ordinari di integrazione salariale dei Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l’INPS è posto dal precedente comma 7 -. I limiti di cui al comma 11 sono pari a: 5.174 milioni di euro per i trattamenti ordinari di integrazione salariale e per gli assegni ordinari dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS[38]; 2.889,6 milioni per i trattamenti di integrazione salariale in deroga; 156,7 milioni per i trattamenti di integrazione salariale relativi ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato.

Ai sensi del medesimo comma 11, l’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa; qualora dal predetto monitoraggio emerga che sia stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Si valuti l’opportunità di chiarire se le clausole di monitoraggio e salvaguardia in esame si applichino con riferimento a ciascuno dei limiti di spesa di cui al comma 11.

Sotto il profilo temporale, i limiti di cui al comma 11 sono posti in termini globali, mentre il successivo comma 13, nella quantificazione degli oneri, opera una distinzione tra il 2020 e il 2021, ipotizzando - come spiega la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto[39] - che una determinata quota degli oneri ricada nel 2021 "per il fisiologico operare delle procedure amministrative e conseguenti registrazioni contabili".

Il comma 13 quantifica gli oneri derivanti dal presente articolo 1 in: 7.804,2 milioni di euro per il 2020 e 2.016,1 milioni per il 2021 in termini di saldo netto da finanziare; 4.789,3 milioni per il 2020 e 1.224,6 milioni per il 2021 in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e di fabbisogno di cassa; ai fini della relativa copertura finanziaria, il comma 13 rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 114, ad esclusione di una quota - pari (con riferimento a ciascuno dei tre saldi summenzionati) a 223,1 milioni di euro per il 2020 e 74,4 milioni per il 2021 - per la quale è disposto l’utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo 1.

 


 

Articolo 1-bis
(Indennità lavoratori aree crisi industriale complessa)

 

 

L’articolo 1-bis, introdotto al Senato, consente la concessione di un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa, a decorrere dalla entrata in vigore della disposizione e fino al 31 dicembre 2020, anche ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della regione Sicilia i quali abbiano cessato di percepire l'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpl) nell’anno 2020.

 

In dettaglio, la disposizione introduce un comma 251-bis all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con il quale si propone di estendere anche ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della regione Sicilia, i quali abbiano cessato di percepire l'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpl) nel 2020, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa, secondo quanto previsto dal comma 251 della medesima legge, nel limite massimo di 7,4 milioni di euro per l’anno in corso (comma 1, lett. a).

 

Il comma 251, in particolare, dispone che “ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa”.

 

Di conseguenza, si modifica del comma 253 della legge 145/2018, che disciplina il riparto degli oneri in conseguenza della erogazione della indennità di cui all’articolo 251, che grava attualmente sulle regioni e sulle province autonome di Trento e Bolzano (nel limite delle risorse già ad esse assegnate), includendo anche gli oneri derivanti dalla disposizione in commento (comma 1, lett.b).

 

Le aree di crisi industriale complessa

Riconoscimento

Per quanto attiene alle aree di crisi industriale complessa, la L. 181/1989, come modificata dal D.L. 83/2012 e dal D.L. 145/2013, ha delineato misure di sostegno consistenti nella predisposizione di progetti di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) nelle aree, soggette a recessione economica e crisi occupazionale, dichiarate dal MISE di crisi complessa o non complessa. I PRRI promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i presupposti, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.

In particolare, l'art. 27 del D.L. 83/2012 prevede che, nei casi di situazioni di crisi industriali complessa con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, il MISE adotti progetti di riconversione e riqualificazione industriale e demanda al MISE il riconoscimento di situazioni di crisi industriale complessa, anche a seguito di istanza della regione interessata. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura non regolamentare, disciplina le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale.

Si prevede poi lo strumento degli accordi di programma per l'adozione dei progetti di riconversione e riqualificazione. Gli accordi disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nel progetto di riconversione e riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Si demanda inoltre a un decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la previsione delle condizioni e delle modalità per l'attuazione degli interventi da effettuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse, che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione (le c.d. aree di crisi industriale "non complessa").

Con decreto ministeriale 9 giugno 2015 sono stati stabiliti i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio di tutte le aree di crisi.

Trattamenti in deroga: normativa e finanziamenti

L'articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 148/2015 ha disposto la possibilità di concedere un ulteriore intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga (sulla base di specifici accordi stipulati in sede governativa), entro un limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per il 2016 e di 117 milioni di euro per il 2017. Il trattamento può essere concesso, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data dell'8 ottobre 2016. Per essere ammessa all'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria l'impresa ha l'obbligo di presentare un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, con contestuale dichiarazione della impossibilità di ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni presenti nello stesso D.Lgs. 148/2015, né secondo le disposizioni attuative dello stesso. Con specifico decreto interministeriale, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa in precedenza richiamato. È previsto, infine, il monitoraggio da parte dell'INPS.

Successivamente, la legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 139, della L. 205/2017) ha consentito l'impiego, nel 2018, delle residue risorse finanziarie stanziate per i medesimi fini per il 2016 ed il 2017 dal citato articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 148/2015, nonché dall'articolo 53-ter del D.L. 50/2017 il quale dispone che le suddette risorse residue possono essere utilizzate dalle regioni per la concessione di trattamenti di mobilità in deroga in favore dei lavoratori (operanti nelle suddette aree) titolari al 1° gennaio 2017 di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. La corresponsione - ammessa fino ad un massimo di 12 mesi e senza soluzione di continuità con il trattamento precedente - è subordinata alla condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale (da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali). L'impiego delle risorse finanziarie residue per il 2018 è ammesso nel rispetto del riparto tra le regioni già operato dai decreti all'uopo emanati.

Per le competenze relative al 2016, con il decreto interministeriale n. 1 del 12 dicembre 2016 sono state assegnate alle regioni risorse finanziarie pari a 169.781.840 euro. Per le competenze relative al 2017, con il successivo decreto interministeriale n. 12 del 5 aprile 2017, sono state assegnate alle stesse regioni risorse pari a 117 milioni di euro.

Successivamente, la Legge di bilancio 2019 (art. 1, c. 1136, lett. c), e 282 della L. 145/2018) ha disposto per il 2019:

l’utilizzo delle restanti risorse stanziate per la concessione, nelle aree di crisi industriale complessa, di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga, al fine di completare i piani di recupero occupazionale previsti;

la possibilità per le regioni Sardegna e Lazio di destinare ulteriori risorse, fino, rispettivamente, al limite di 9 e 6 milioni di euro nel 2019, per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel loro territorio. Si ricorda che per la Sardegna il suddetto stanziamento di 9 milioni di euro era stato introdotto per il 2018 dall’art. 1 del D.L. 44/2018;

lo stanziamento di ulteriori 117 milioni di euro, ripartite con il decreto interministeriale n. 16 del 29 aprile 2019.

Tale facoltà è riconosciuta anche per il 2020, alle medesime condizioni e nei limiti delle risorse residue, dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, c. 491-493, della L. 160/2019) che, al contempo, ha stanziato ulteriori 45 milioni di euro per le medesime finalità da ripartire tra le regioni sulla base delle risorse utilizzate nel 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ogni singola regione. Si segnala che la medesima legge di bilancio 2020 ha esteso, per il 2020, i suddetti trattamenti anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa del Fermano-Maceratese e Torino (riconosciute con i DM del 12 dicembre 2018 e del 16 aprile 2019), entro il limite massimo di spesa di 10 milioni di euro.

 

Per quanto riguarda specificamente le situazioni occupazionali della Sardegna e della Sicilia, l’art. 9 del D.L. 101/2019 ha attribuito la facoltà di destinare ulteriori risorse fino al limite, rispettivamente, di 3,5 milioni di euro e di 30 milioni di euro per il 2019 per la prosecuzione dei trattamenti in deroga in favore dei lavoratori già occupati nelle aree di crisi industriale complessa.

 

Per quanto riguarda le situazioni occupazionali della Campania e del Veneto, la legge di bilancio 2018 (art. 1, c. 140-143, L. 205/2017) e l’art. 41 del D.L. 34/2019 hanno stanziato 34 milioni di euro per il 2018 (dalla L. 205/2017) e 16 milioni di euro per il 2019 e 10 milioni di euro per il 2020 (dal D.L. 34/2019) per la concessione, rispettivamente, della CIGS in deroga e del trattamento di mobilità in deroga per  i lavoratori delle medesime aree che hanno cessato la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2019 (termine portato al 31 dicembre 2020 dall’art. 11-quater, c. 4, del D.L. 162/2019 attualmente in fase di conversione).

L’articolo 11-quater, c. 3, del richiamato D.L. 162/2019 dispone la facoltà per le suddette regioni di concedere un ulteriore intervento di CIGS in deroga anche per il 2019, utilizzando le risorse residue già previste per il 2018 (pari a 34 mln di euro, di cui al richiamato art. 1, c. 140 e 141, della L. 205/2017) - nel limite di 11,6 milioni di euro - a favore delle imprese che nel 2019 cessano un intervento di integrazione salariale straordinaria e che operano in aree riconosciute di crisi complessa nel periodo 8 ottobre 2016 – 30 novembre 2017.

Si ricorda che le aree di crisi complessa riconosciute nel suddetto periodo sono Venezia-Porto Marghera (DM 8 marzo 2017) e Campania, Poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra, Castellammare-Torre Annunziata (DM 22 novembre 2017).

 

Per quanto riguarda l’area di crisi industriale complessa "Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto l’art. 10 del richiamato D.L. 101/2019 ha disposto che il trattamento di mobilità in deroga previsto dall’articolo 53-ter del D.L. 50/2017 - che prevede la possibilità di utilizzare le risorse residue stanziate dal richiamato art. 44, c. 11-bis, del D.Lgs. 148/2015 per la concessione di trattamenti di mobilità in deroga (vedi infra) - venga riconosciuto anche ai lavoratori” che risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga alla data del 31 dicembre 2016 (oltre che, come già previsto, a quelli che risultino beneficiari di uno dei suddetti due trattamenti alla data del 1° gennaio 2017), nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2019 e salvo che gli stessi non siano percettori di reddito di cittadinanza

Nel medesimo solco si inserisce quanto disposto dall’art. 1, c. 492, della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) che prevede la possibilità di destinare le residue risorse di cui al più volte richiamato art. 44, c. 11-bis, del D.Lgs. 148/2015, in favore dei lavoratori delle imprese operanti nelle aree del Fermano-Maceratese e Torino (riconosciute con i DM del 12 dicembre 2018 e del 16 aprile 2019) che risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga al 31 dicembre 2019.

 

Le aree di crisi industriale complessa riconosciute alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 185/2016, comunicate dal Ministero dello sviluppo economico, sono le seguenti:

 

 

REGIONE

AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA

Data e atto di riconoscimento

1

Lazio

Rieti

D.M. 13/04/2011

2

Puglia

Taranto

D.L. 129/2012

3

Toscana

Piombino

D.L. 43/2013

4

Friuli Venezia Giulia

Trieste

D.L. 43/2013

5

Sicilia

Termini Imerese

AdP 22/07/2015

6

Sicilia

Gela

D.M. 20/05/2015

7

Molise

Isernia, Boiano, Campochiaro, Venafro

D.M. 07/08/2015

8

Toscana

Livorno

D.M. 07/08/2015

9

Marche-Abruzzo

Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno

D.M. 10/02/2016

 


 

Articolo 1-ter
(Indennità lavoratori aree crisi industriale complessa

della Regione Campania)

 

 

L’articolo 1-ter, introdotto al Senato, consente la concessione di un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa, a decorrere dalla entrata in vigore della disposizione e fino al 31 dicembre 2020, in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Campania i quali abbiano cessato la mobilità ordinaria dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2016.

 

In particolare, tale indennità, cui non si applicano le previsioni dell’art. 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che rinvia, per successive abrogazioni, al d.lgs 148/2015 in materia di ammortizzatori sociali[40](comma 1) non è compatibile con il reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. L'indennità di cui al comma 1, non è altresì compatibile con la presenza di una delle seguenti condizioni:

§  essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente;

§  essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;

§  essere percettori dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL);

§  essere percettori di reddito di cittadinanza ovvero delle misure aventi finalità analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge, che lascia alle regioni a statuto speciale e alle province autonome la facoltà di disporre l’erogazione del reddito di inclusione (comma 2).

Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 2,43 milioni di euro per il 2020, la Regione è autorizzata ad utilizzare le risorse residue di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (comma 3).

 


 

Articolo 2
(Trattamenti di integrazione salariale in deroga per sportivi professionisti)

 

 

L’articolo 2 opera una revisione della disciplina che estende - con particolari criteri e nel rispetto di uno specifico limite di spesa - ai lavoratori dipendenti (atleti ed altre figure) iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti l'applicabilità delle norme che consentono, in via transitoria, il riconoscimento di trattamenti di integrazione salariale in deroga[41]. Le modifiche concernono la durata del trattamento, i requisiti di reddito del lavoratore per l’accesso al beneficio, le competenze amministrative in materia, le risorse finanziarie.

 

La disciplina fino ad ora vigente per i trattamenti di integrazione salariale in deroga relativi ai suddetti lavoratori dipendenti - disciplina che ora viene esplicitamente abrogata dal presente articolo 2 - era posta dall’articolo 98, comma 7, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77; tale normativa è stata oggetto della circolare dell'INPS n. 86 del 15 luglio 2020, emanata d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Mentre nella disciplina fino ad ora vigente, il trattamento in deroga per i lavoratori in esame poteva riguardare un periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020, il presente articolo 2 - nell'interpretazione seguìta dalla circolare dell'INPS n. 115 del 30 settembre 2020[42] - fa implicitamente riferimento al periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 ottobre 2020 (in quanto la novella di cui all'articolo 2 si inserisce all'interno dell'articolo 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni).

Inoltre, in base alla nuova disciplina:

§  si conferma che il soggetto competente per la ricezione delle domande e per le conseguenti determinazioni è l’INPS (secondo le modalità di presentazione delle domande indicate dal medesimo Istituto[43]). Si prevede, tuttavia, che le regioni e province autonome, per le domande già ad esse presentate, autorizzino, a valere e nei limiti delle risorse assegnate (in via generale) al medesimo ente territoriale per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, i relativi trattamenti;

§  si conferma che il periodo oggetto del trattamento non può complessivamente superare le nove settimane; tuttavia, si introduce la previsione che, per le associazioni e società aventi sede nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, le regioni possano autorizzare - a valere e nei limiti delle risorse assegnate, in via generale, al medesimo ente territoriale per i trattamenti di integrazione salariale in deroga - fino a tredici settimane di trattamento. Considerata la norma transitoria sulla competenza amministrativa summenzionata, si valuti l’opportunità di chiarire se la possibilità di tale prolungamento sia subordinata alla condizione che la domanda sia stata presentata all’ente territoriale prima del 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore della presente novella) ovvero, in ipotesi contraria, di chiarire se nel limite di tredici settimane rientrino anche le nove settimane eventualmente autorizzate dall’INPS. Considerato che i periodi di sospensione dell’attività sportiva professionistica hanno riguardato l’intero territorio nazionale, si consideri l’opportunità di valutare tali possibilità di differenziazione del limite di durata sotto il profilo della parità di trattamento, come rilevato anche nel parere sul presente decreto approvato dalla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato il 24 settembre 2020;

§  si modifica la condizione relativa al limite di reddito per l’accesso al beneficio da parte del dipendente. La disciplina finora vigente prevedeva una retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro - da riferirsi, secondo la citata circolare n. 86, alle retribuzioni complessive (al lordo dei contributi previdenziali) che lo sportivo professionista avesse percepito nel 2019 da parte di tutti i datori di lavoro con i quali il medesimo avesse intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente con obbligo di versamento di contribuzione al Fondo Pensione Sportivi Professionisti -. In base alla nuova disciplina, il beneficio è destinato ai lavoratori che nella stagione sportiva 2019-2020 abbiano percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro. Si valuti l’opportunità di chiarire il riferimento alla stagione sportiva 2019-2020, considerato che l’articolazione in due anni solari della stagione sportiva non sembra riguardare tutte le federazioni sportive che contemplino il professionismo[44]. Si valuti inoltre l’opportunità di chiarire se la ridefinizione del limite di reddito abbia effetto anche per i trattamenti eventualmente già autorizzati in favore di lavoratori che non soddisfino il nuovo requisito;

§  si conferma il limite di spesa già previsto (per i trattamenti in deroga relativi ai lavoratori in esame), pari a 21,1 milioni di euro per il 2020, limite che ora viene però riferito ai soli trattamenti autorizzati dall’INPS (in quanto, come detto, quelli autorizzati dalla regione o dalla provincia autonoma sono posti a valere sulle risorse assegnate, in via generale, al medesimo ente territoriale per i trattamenti di integrazione salariale in deroga);

§  si prevede che la retribuzione contrattuale utile per l’accesso al beneficio venga dichiarata dal datore di lavoro e che le federazioni sportive e l’INPS, attraverso la stipula di apposite convenzioni, possano scambiarsi i dati (per i rispettivi fini istituzionali) relativamente all’ammontare dei trattamenti retributivi ed ai periodi e importi di trattamento di integrazione salariale in deroga.

 

Ai sensi dell'articolo 2 della L. 23 marzo 1981, n. 91[45], la qualifica di sportivo professionista può essere prevista, nell'ordinamento delle singole federazioni sportive nazionali del CONI, con riferimento agli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitino l'attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità. Tali soggetti sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (Fondo gestito in passato dall'ENPALS e ora dall'INPS). Si ricorda che la qualifica di professionista è attualmente contemplata nell'ordinamento delle federazioni relative ai seguenti sport: calcio; ciclismo; golf; pallacanestro.


 

Articolo 3
(Esonero contributivo in favore di datori di lavoro che non richiedano prestazioni di integrazione salariale)

 

 

L’articolo 3 prevede, in favore dei datori di lavoro del settore privato[46], con esclusione di quello agricolo, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibile entro il 31 dicembre 2020 e a condizione che i medesimi datori non richiedano gli interventi di integrazione salariale di cui al precedente articolo 1. Lo sgravio contributivo è riconosciuto esclusivamente in favore dei datori che abbiano fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, di interventi di integrazione salariale analoghi a quelli summenzionati ed è limitato - ferma restando la riparametrazione dello sgravio su base mensile - al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi[47]. L'applicazione del beneficio del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

 

Il parametro a cui fa riferimento la norma in esame è costituito dai trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni - trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale e trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo tale disciplina transitoria, posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 -.

In relazione all’esonero contributivo, il comma 1 del presente articolo 3 specifica altresì che: lo sgravio non concerne i premi e i contributi dovuti all’INAIL[48]; resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche; non costituisce una preclusione al godimento del beneficio la richiesta dei suddetti interventi di integrazione salariale (con causale COVID-19) anche per il periodo successivo al giugno 2020 - purché non si tratti di richieste presentate ai sensi dell’articolo 1 del presente decreto -. Si valuti l’opportunità di chiarire se con il richiamo normativo al citato D.L. n. 18 si intenda far riferimento anche agli interventi di integrazione salariale autorizzati ai sensi dell’articolo 70-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, considerato che quest’ultimo articolo costituisce un’integrazione sostanziale della disciplina summenzionata.

La circolare dell’INPS n. 105 del 18 settembre 2020 ha specificato che l’esonero contributivo in esame è compatibile con le richieste dei suddetti interventi di integrazione salariale con causale COVID-19[49] a condizione che esse siano state presentate prima del 15 agosto 2020[50] o a condizione che la decorrenza del trattamento oggetto della richiesta sia anteriore al 13 luglio 2020[51]. La circolare specifica inoltre che "laddove la norma chiede al datore di lavoro di fare una scelta tra l’esonero in trattazione e i nuovi strumenti di integrazione salariale e laddove il datore di lavoro sia lo stesso, la scelta dovrà essere operata per singola unità produttiva". Considerato anche tale passaggio della circolare, si valuti l’opportunità di chiarire se l’esonero sia sempre compatibile con la presentazione di richieste (e la relativa fruizione) di interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 per unità produttive diverse da quelle beneficiarie dell’esonero contributivo ovvero se tale compatibilità sia limitata alle richieste rientranti nelle fattispecie temporali summenzionate.

Riguardo al calcolo dello sgravio, la citata circolare dell’INPS n. 105 chiarisce che l’importo massimo del beneficio è "pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata in relazione al doppio delle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nei mesi" di maggio e giugno 2020[52].

Il comma 2 dispone che ai datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo in esame si applichino i divieti e le sospensioni di cui al successivo articolo 14, in materia di risoluzioni del rapporto di lavoro. La violazione delle norme relative ai suddetti divieti e sospensioni comporta - ai sensi del comma 3 del presente articolo 3 - la revoca dell’esonero contributivo in esame, con efficacia retroattiva, e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi del precedente articolo 1[53].

Il comma 4 prevede che l'esonero contributivo sia cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta).

Il comma 5 subordina l'applicazione del beneficio del presente articolo all'autorizzazione della Commissione europea (in base al richiamato articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e specifica che la misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863) e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Si ricorda che, in base alla suddetta sezione 3.1, la Commissione considererà aiuti di Stato compatibili con il mercato interno[54] quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni: siano di importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere); siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia da COVID-19; siano concessi entro il 31 dicembre 2020[55].

Il comma 6 quantifica gli oneri derivanti dal presente articolo in 363,0 milioni di euro per il 2020 e in 121,1 milioni per il 2021 e rinvia per la copertura di tali oneri alle disposizioni di cui al successivo articolo 114.

 


 

Articolo 4
(Fondo nuove competenze)

 

 

L’articolo 4 riconosce anche per il 2021 la possibilità - finora disposta per il solo 2020 - per i contratti collettivi di lavoro di secondo livello di stipulare apposite intese per la rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi di formazione, disponendo, altresì, che la suddetta rimodulazione dell’orario di lavoro possa essere realizzata anche per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

Conseguentemente, l’articolo in commento incrementa di 500 milioni di euro la dotazione del Fondo nuove competenze istituito presso l’Anpal (Agenzia per le politiche attive del lavoro) al fine di coprire gli oneri relativi ai predetti percorsi di formazione.

 

L’articolo in commento incrementa di complessivi 500 milioni di euro la dotazione del suddetto Fondo - istituito dall’art. 88 del D.L. 34/2020 (vedi infra) - portandola a 430 milioni di euro per il 2020 (in luogo dei 230 milioni previsti dalla normativa finora vigente) e a 300 milioni per il 2021.

Viene inoltre disposto che la rimodulazione dell’orario di lavoro, che può dare luogo a percorsi di formazione i cui oneri sono coperti dal predetto Fondo, può derivare non solo da mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, ma anche dall’esigenza di favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 114 (alla cui scheda di lettura si rimanda).

 

Si ricorda che, al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica, il richiamato art. 88 del D.L. 34/2020 riconosce, per il 2020, ai contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali - sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda – la possibilità di realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi i cui oneri (comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali) sono a carico del predetto Fondo, a valere Programma operativo nazionale “Sistemi di politiche attive per l’occupazione” (SPAO[56]).

Previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si prevede che altri soggetti possano partecipare alla realizzazione dei suddetti interventi, destinando una quota delle risorse disponibili nell’ambito dei rispettivi bilanci al Fondo costituito presso l’ANPAL. Tali soggetti sono: i Programmi operativi nazionali e regionali del Fondo sociale europeo, i Fondi paritetici interprofessionali[57], nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori[58].

La definizione delle modalità di utilizzo delle risorse, anche per il rispetto del relativo limite di spesa, è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 34/2020).

 


 

Articolo 5
(Proroga della fruizione di NASpI e DIS-COLL)

 

 

L’articolo 5 proroga di due mesi, a decorrere dal giorno di scadenza e a determinate condizioni, la fruizione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL che terminano nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, nonché di quelle che sono terminate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, già oggetto di una prima proroga di pari durata disposta dal decreto Rilancio.

 

Nel dettaglio, sono prorogate:

§  di due mesi, le indennità di NASpI[59]  e DIS-COLL[60] che terminano nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020;

§  di ulteriori due mesi, le indennità di NASpI e DIS-COLL che sono terminate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020. Tale proroga va ad aggiungersi a quella di pari durata già prevista, per le medesime indennità, dall’art. 92 del D.L. 34/2020, con la conseguenza che per quest’ultime la proroga complessiva è pari a quattro mesi.

 

La suddetta proroga opera a condizione che – come previsto dal richiamato art. 92 - il percettore non sia beneficiario di una delle indennità riconosciute ad alcune categorie di lavoratori dai decreti cosiddetti Cura Italia e Rilancio, in conseguenza della riduzione o sospensione dell'attività lavorativa durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sul punto, la circolare INPS 111/2020 precisa che, in analogia a quanto disposto dall’articolo 92 del decreto Rilancio, anche le indennità onnicomprensive e quelle a favore dei lavoratori marittimi e dei pescatori autonomi introdotte dal presente decreto legge a favore di alcune categorie di lavoratori, sono incompatibili con la proroga in oggetto.

La richiamata circolare precisa, tra l’altro, che, se il beneficiario delle richiamate indennità di disoccupazione - la cui durata (ordinaria o a seguito della proroga di due mesi introdotta dall’art. 92 del citato decreto Rilancio) termina nel predetto arco temporale 1° maggio 2020 – 30 giugno 2020 - abbia già presentato alla data di pubblicazione della medesima circolare (ossia il 29 settembre 2020) la domanda di certificazione per l’accesso all’Ape Sociale o alla pensione per i lavoratori precoci, il riconoscimento della proroga in esame è sospeso e l’interessato, entro il 31 ottobre 2020, potrà manifestare la volontà di avvalersi della proroga delle prestazioni di disoccupazione. Solo a seguito della manifestazione di tale volontà entro il termine previsto, l’Istituto terrà conto dei periodi di proroga ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l’accesso alle suddette prestazioni in quanto la manifestazione di volontà di avvalersi della proroga della NASpI deve intendersi come accettazione degli effetti che ne derivano.

 

Si conferma che l’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria (comma 1).

 

Agli oneri derivanti dall’applicazione della suddetta proroga - pari, per il 2020, a 1.318,5 milioni di euro - si provvede ai sensi dell’articolo 114 (alla cui scheda di lettura si rimanda) (comma 2).

 

Con la citata circolare 111/2020 l’INPS conferma che anche per la proroga prevista dalla norma in commento – così come per quella originariamente introdotta dall’art. 92 del D.L. 34/2020[61] – non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procede d’ufficio all’estensione delle richiamate indennità.

 


 

Articoli 6 e 7
(Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato, nonché per assunzioni a termine nei settori del turismo e
degli stabilimenti termali)

 

 

L’articolo 6 prevede, in favore dei datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che assumano, successivamente al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del presente decreto) ed entro il 31 dicembre 2020, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico - relativi al medesimo rapporto di lavoro e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL -, per un periodo massimo di sei mesi (decorrenti dall’assunzione) e nel rispetto di determinati limiti; questi ultimi sono costituiti dalla misura massima dell’importo dello sgravio, relativo al singolo dipendente assunto, pari a 8.060 euro su base annua - riparametrato e applicato su base mensile -, e dall’ammontare massimo complessivo di minori entrate contributive (derivanti dal presente articolo 6) pari a 371,8 milioni di euro per il 2020 e a 1.024,7 milioni per il 2021. L’articolo 7 prevede il riconoscimento dell’esonero contributivo, con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale, ma limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato (ivi comprese quelle per lavoro stagionale) nei settori del turismo e degli stabilimenti termali[62]; tale beneficio, ferma restando la suddetta misura massima dell’importo dello sgravio, relativo al singolo dipendente assunto, pari a 8.060 euro su base annua - riparametrato e applicato su base mensile -, è riconosciuto nel rispetto di un limite complessivo di minori entrate contributive (derivanti dal presente articolo 7) pari a 87,5 milioni di euro per il 2020 e a 87,8 milioni per il 2021. L'applicazione di questo beneficio specifico, relativo ai suddetti settori, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea[63].

 

L’esonero di cui all’articolo 6 è riconosciuto (comma 3) anche nei casi di trasformazione di un contratto di lavoro dipendente a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato, qualora tale trasformazione sia successiva al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del presente decreto). Sotto il profilo letterale, si valuti l’opportunità di specificare che la trasformazione, ai fini in esame, debba intervenire entro il 31 dicembre 2020.

Riguardo all’ambito di applicazione, si valuti l’opportunità di chiarire se gli esoneri di cui agli articoli 6 e 7 riguardino esclusivamente i datori di lavoro privati[64] (ferme restando le esclusioni summenzionate).

Gli esoneri di cui agli articoli 6 e 7 sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta) e non comportano variazioni dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (commi 1 e 3 dell’articolo 6 e norma di rinvio di cui al comma 1 dell’articolo 7).

Dagli esoneri in esame sono esclusi i casi in cui l’assunzione riguardi lavoratori che abbiano già avuto un contratto a tempo indeterminato, nei sei mesi precedenti all’assunzione, presso la medesima impresa (comma 2 dell’articolo 6 e norma di rinvio di cui al comma 1 dell’articolo 7). Si valuti l’opportunità di chiarire se tale norma di esclusione riguardi anche i datori di lavoro diversi dalle imprese (ferma restando l’esclusione summenzionata dei datori di lavoro domestico).

Il comma 2 dell’articolo 7 subordina l'applicazione del beneficio di cui al medesimo articolo, relativo, come detto, ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, all'autorizzazione della Commissione europea (in base al richiamato articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e specifica che la misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863) e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione[65]. Si ricorda che, in base alla suddetta sezione 3.1, la Commissione considererà aiuti di Stato compatibili con il mercato interno[66] quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni: siano di importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere); siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia da COVID-19; siano concessi entro il 31 dicembre 2020[67].

Come detto, lo sgravio contributivo di cui all’articolo 6 è riconosciuto nel rispetto di un limite complessivo di minori entrate contributive pari a 371,8 milioni di euro per il 2020 e a 1.024,7 milioni per il 2021 (comma 4 dell’articolo 6); l’ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze; qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al suddetto limite, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Si valuti l’opportunità di chiarire i termini di applicazione del limite e delle relative clausole di monitoraggio e salvaguardia, considerato che le minori entrate potrebbero riguardare anche enti previdenziali diversi dall’INPS (come l’INPGI). Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 6, quantificati (comma 5), al netto delle maggiori entrate fiscali[68], in 371,8 milioni di euro per il 2020, 879,3 milioni per il 2021 e 165,0 milioni per il 2023, si provvede ai sensi delle disposizioni di cui al successivo articolo 114.

Lo sgravio contributivo di cui all’articolo 7 è riconosciuto, come detto, nel rispetto di un limite complessivo di minori entrate contributive pari a 87,5 milioni di euro per il 2020 e a 87,8 milioni per il 2021 (comma 2). Si valuti l’opportunità di inserire anche nell’articolo 7 una specifica clausola di monitoraggio e salvaguardia finanziari. Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 7, quantificati (comma 3), al netto delle maggiori entrate fiscali[69], in 87,5 milioni di euro per il 2020, 53,6 milioni per il 2021 e 14,1 milioni per il 2023, si provvede ai sensi delle disposizioni di cui al successivo articolo 114.


 

Articolo 8
(Disposizioni in materia di contratti di lavoro a termine e in materia di contratti di somministrazione di lavoro)

 

Il comma 1, lettera a), dell’articolo 8 modifica la disciplina transitoria sulle proroghe e sui rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato.

La successiva lettera b) abroga una norma transitoria, la quale disponeva, per i contratti di apprendistato diverso da quello professionalizzante e i contratti di lavoro a termine (anche in regime di somministrazione), la proroga nella misura equivalente al periodo per il quale i medesimi lavoratori fossero stati sospesi dall'attività in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il comma 1-bis - inserito dal Senato - reca una modifica della disciplina in materia di somministrazione di lavoro; si dispone, con efficacia fino al 31 dicembre 2021, che, qualora il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, non trovino applicazione i limiti di durata complessiva della missione (o delle missioni) a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore.

 

Più in particolare, la novella di cui alla lettera a) consente che i contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato siano rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, mediante un atto intervenuto entro il 31 dicembre 2020, anche in assenza delle condizioni poste dall'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni. Si ricorda che quest’ultimo (alle lettere a) e b)) fa riferimento alla sussistenza di esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, o di esigenze di sostituzione di altri lavoratori, o di esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria; l'articolo 21, comma 01, dello stesso D.Lgs. n. 81 richiede la sussistenza[70] di una di tali esigenze per: i rinnovi dei contratti a termine; le proroghe dei contratti a termine che determinino una durata complessiva del rapporto superiore ai dodici mesi[71].

Riguardo agli altri limiti e condizioni posti dalla disciplina vigente[72] per i rinnovi o le proroghe dei contratti di lavoro a termine, la novella richiama (confermandone l'applicazione) la norma in base alla quale - fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi e con l'eccezione delle attività stagionali - la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato (intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore), per effetto di un contratto o di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi.

 

Si ricorda che, qualora il suddetto limite di ventiquattro mesi sia superato, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento. Tuttavia, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso gli uffici del lavoro competenti per territorio.

 

La novella in esame opera una riformulazione dell’articolo 93, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. Il testo finora vigente consentiva i rinnovi e le proroghe, in base alla deroga suddetta, con durata non eccedente il termine del 30 agosto 2020[73], e limitava tale possibilità ai contratti (di lavoro dipendente a termine) in essere alla data del 23 febbraio 2020.

Quest’ultimaTale condizione non figura nel testo riformulato dalla novella.

La medesima novella, inoltre, limita l’ambito della deroga ad un solo rinnovo o proroga; in merito, la nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 16 settembre 2020, prot. n. 713[74], ha interpretato nel senso che i precedenti rinnovi o proroghe non escludono la possibilità di ricorso alla deroga in esame (ai fini dell'ulteriore rinnovo o proroga). Sempre secondo l'interpretazione della suddetta nota, la norma di cui alla presente lettera a) consente altresì che: la proroga sia in deroga al numero massimo di proroghe, previsto dalla normativa generale sui contratti di lavoro a termine; il rinnovo possa essere stipulato anche senza il rispetto dei termini dilatori minimi (previsti dalla suddetta normativa per il rinnovo medesimo)[75].

 

La lettera b) del presente articolo 8, comma 1, abroga il comma 1-bis del citato articolo 93 del D.L. n. 34.

Tale comma prevedeva che i contratti di apprendistato diverso da quello professionalizzante[76] e i contratti di lavoro a termine - anche in regime di somministrazione - fossero prorogati nella misura equivalente al periodo per il quale i medesimi lavoratori fossero stati sospesi dall'attività in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si ricorda che tale disposizione aveva suscitato talune perplessità per il suo carattere generale (inderogabile da parte del solo datore di lavoro), nonché, per quanto riguarda il settore della somministrazione di lavoro, per l’assenza di un’ipotesi di proroga anche del rapporto contrattuale tra il somministratore e l’utilizzatore.

La citata nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 16 settembre 2020, prot. n. 713, ritiene che il periodo temporale in cui il rapporto di lavoro sia stato prorogato ai sensi della norma oggetto di abrogazione non rilevi ai fini del computo del limite summenzionato di ventiquattro mesi.

 

Come accennato, il comma 1-bis - inserito dal Senato - reca una modifica della disciplina in materia di somministrazione di lavoro, relativamente alla durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore. Si dispone, con efficacia fino al 31 dicembre 2021, che, qualora il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, non trovino applicazione i limiti di durata complessiva della missione (o delle missioni) a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore. Si pone, al riguardo, la condizione che l'agenzia abbia comunicato all'utilizzatore la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato tra la medesima agenzia e il lavoratore.

Si ricorda che, nella normativa vigente, secondo l'interpretazione che sembrerebbe seguìta dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 17 del 31 ottobre 2018[77], trova applicazione anche per la fattispecie in oggetto il limite di durata di ventiquattro mesi, secondo i medesimi criteri previsti per la disciplina del contratto di lavoro a termine[78].

Il presente comma 1-bis non modifica il principio[79] - che resta quindi fermo - in base al quale, per il computo del suddetto limite nei contratti di lavoro a termine, si tiene conto anche di periodi di missione a tempo determinato svolti (in regime di somministrazione) dal lavoratore presso il medesimo datore di lavoro/utilizzatore.

 

 

 

 


 

Articolo 9, commi 1-7 e 9
(Indennità per alcune categorie di lavoratori)

 

 

I commi da 1 a 7 e 9 dell’articolo 9 riconoscono un’indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore dei seguenti soggetti: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori (comma 1); lavoratori dipendenti stagionali negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi (commi 2 e 3); lavoratori dello spettacolo (comma 4); lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (comma 5). Le indennità in esame non concorrono alla formazione del reddito (ai fini delle imposte sui redditi) e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per l'anno 2020 (comma 7). Le possibilità e i divieti di cumulo delle suddette indennità sono disciplinati dal comma 6. Il comma 9 reca il richiamo normativo ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle indennità in oggetto.

 

Più in particolare, i soggetti individuati dal comma 1 sono i lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali[80], nonché i lavoratori in regime di somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti nei suddetti settori, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione (15 agosto 2020), non siano titolari di pensione[81] o di trattamento di disoccupazione NASpI né siano titolari di rapporto di lavoro dipendente. Si ricorda che ai lavoratori stagionali suddetti è stata già riconosciuta[82] un’indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020 e pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020; le indennità relative ai mesi di aprile e maggio 2020 sono state riconosciute[83] anche in favore dei suddetti lavoratori in regime di somministrazione.

I soggetti individuati dal successivo comma 2 - che corrispondono (con talune differenze concernenti le relative condizioni) a categorie per le quali è stata già riconosciuta un’indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020[84] - sono:

§  i lavoratori dipendenti stagionali, appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020[85] e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

§  i lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81[86], che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;

§  i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale[87] e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto (15 agosto 2020). Ai fini in esame, gli stessi soggetti, per tali contratti, devono aver maturato, con riferimento al suddetto arco temporale, almeno un contributo mensile nella cosiddetta Gestione separata INPS[88]; considerato che la disposizione richiede altresì che il soggetto risulti già iscritto, per i contratti in esame, alla data del 17 marzo 2020 alla medesima Gestione separata, si valuti l’opportunità di chiarire se il termine finale per la maturazione del requisito di un contributo mensile sia costituito dal 29 febbraio 2020 o dal 17 marzo 2020;

§  gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, con reddito annuo per il 2019, derivante dalle medesime attività, superiore ad euro 5.000, purché titolari di partita IVA attiva e iscritti alla suddetta Gestione separata INPS, alla data del 17 marzo 2020, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I soggetti di cui al comma 2, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di pensione[89] né di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso da quello di lavoro intermittente (comma 3). Come chiarito dalla circolare dell'INPS n. 67 del 29 maggio 2020 -  emanata con riferimento alle indennità riconosciute per i lavoratori in esame per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 - la compatibilità di un rapporto di lavoro intermittente è riconosciuta anche in favore dei soggetti che presentino la domanda in base alle fattispecie soggettive in esame diverse rispetto a quella relativa ai lavoratori intermittenti.

I soggetti individuati dal comma 4 sono gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo[90] che rientrino in una delle seguenti fattispecie: possesso di almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro  (tale fattispecie è l’unica prevista per la precedente indennità di marzo 2020, pari a 600 euro[91]); possesso di almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, da cui derivi un reddito non superiore a 35.000 euro (fattispecie già contemplata, come requisito alternativo a quello precedente, per il riconoscimento dell’indennità, pari a 600 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020[92]).

Per i lavoratori dello spettacolo in esame, il presente articolo non riproduce le disposizioni - previste con riferimento alle indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020[93] - di esclusione dal beneficio per i soggetti titolari, ad una determinata data, di pensione[94] o di rapporto di lavoro dipendente. Si valuti l’opportunità di chiarire tali profili.

I soggetti individuati dal comma 5 - corrispondenti a quelli ai quali un’indennità, pari a 600 euro, è stata già riconosciuta per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 da parte del D.M. 13 luglio 2020 - sono i lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali[95], in possesso, in via cumulativa, dei seguenti requisiti:

§  titolarità nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

§  titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale in uno dei due settori summenzionati, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

§  assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto (15 agosto 2020)[96], di pensione[97] o di rapporto di lavoro dipendente.

Il comma 6 specifica che le indennità di cui ai precedenti commi 1, 2, 4 e 5: non sono cumulabili tra di esse né con le indennità simili relative ai professionisti iscritti a forme di previdenza obbligatoria non gestite dall'INPS; sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della L. 12 giugno 1984, n. 222[98]. Si ricorda che il divieto di cumulo con il Reddito di emergenza - divieto già indicato nella circolare dell'INPS n. 102 dell'11 settembre 2020 - è confermato da una modifica approvata dalla 5a Commissione del Senato all'articolo 23, comma 1, lettera b), del presente decreto (cfr. la scheda di lettura di quest'ultimo articolo).

Le suddette norme sul divieto di cumulo sono meno ampie rispetto a quelle previste[99] per le indennità in oggetto relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Si valuti l’opportunità di chiarire tale profilo, anche con riferimento, tra gli altri trattamenti, al Reddito di cittadinanza, considerato che i commi in esame - al contrario di disposizioni precedenti - non pongono né un divieto di cumulo con il Reddito di cittadinanza né un’ipotesi di integrazione temporanea (in relazione al medesimo divieto) dell’importo di quest’ultimo trattamento. Si valuti inoltre l’opportunità di chiarire se il divieto di cumulo di più indennità concerna anche l’indennità in favore dei lavoratori marittimi, di cui al successivo articolo 10 del presente decreto.

Il comma 7, come accennato, specifica che le indennità di cui al presente articolo 9 non concorrono alla formazione del reddito imponibile (ai fini delle imposte sui redditi) e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per il 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze; qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Il comma 9 rinvia per la copertura dello stanziamento di cui al comma 7 alle disposizioni di cui al successivo articolo 114.

Si valuti l’opportunità di una riformulazione della rubrica del presente articolo, considerato che la medesima menziona solo alcune delle categorie di soggetti interessati dalle disposizioni in oggetto.

 


 

Articolo 9, comma 8
(Termine per la presentazione della domanda per indennità in favore di lavoratori previste da normative precedenti)

 

 

Il comma 8 dell’articolo 9 introduce un termine finale, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda per alcune indennità in favore di lavoratori previste da normative precedenti. Il termine è fissato al 30 agosto 2020 (quindicesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto).

 

Più in particolare, il termine concerne la presentazione della domanda per indennità previste per i mesi di aprile e maggio 2020 - o, in alcuni casi, per il solo mese di aprile 2020[100] - in favore delle seguenti categorie: professionisti iscritti a forme di previdenza obbligatoria non gestite dall'INPS (di cui all’articolo 78 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e al D.M. 29 maggio 2020); liberi professionisti iscritti alla cosiddetta Gestione separata INPS[101] o titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (iscritti alla medesima Gestione) (di cui ai commi da 1 a 3 dell’articolo 84 del citato D.L. n. 34 del 2020); lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali) (di cui al comma 4 del suddetto articolo 84); lavoratori dipendenti stagionali, nonché lavoratori in regime di somministrazione, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 84); lavoratori dipendenti stagionali negli altri settori,  lavoratori intermittenti e alcune categorie particolari di lavoratori autonomi (di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 84); operai agricoli a tempo determinato (di cui al comma 7 dell’articolo 84); lavoratori dello spettacolo (di cui ai commi 10 e 11 dell’articolo 84); lavoratori domestici (di cui all’articolo 85 del medesimo D.L. n. 34); titolari di rapporti di collaborazione nel settore dello sport (di cui all’articolo 98 del suddetto D.L. n. 34).


 

Articolo 10
(Indennità in favore di lavoratori marittimi)

 

 

L’articolo 10 prevede un'indennità, pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020, in favore di alcune categorie di lavoratori marittimi, nel rispetto di un limite di spesa complessivo pari a 26,4 milioni di euro per il 2020.

 

Il beneficio in esame è riconosciuto, ad alcune condizioni, in favore dei lavoratori rientranti nelle categorie della gente di mare[102] e dei lavoratori dell’appaltatore che svolga determinati servizi e attività per conto dell’armatore[103] (comma 1).

L’indennità è subordinata alle condizioni che i soggetti abbiano cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto le suddette prestazioni lavorative per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; sono esclusi i casi di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto (15 agosto 2020), di un contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, ovvero di trattamento di disoccupazione NASPI, indennità di malattia o pensione[104]. Si valuti l’opportunità di chiarire se la suddetta cessazione involontaria, ai fini in esame, possa riguardare - oltre che un contratto di arruolamento - esclusivamente un rapporto di lavoro subordinato inerente alle attività summenzionate.

Il divieto di cumulo con il reddito di emergenza è posto dal successivo articolo 23 del presente decreto.

Si valuti l’opportunità di chiarire se, per l’indennità di cui all’articolo 10 in esame, trovino applicazione le possibilità e i divieti di cumulo posti per indennità simili, relative ad altre categorie di soggetti, dal precedente articolo 9, comma 6.

L’indennità è erogata dall’INPS su domanda, nel rispetto, come detto, di un limite di spesa complessivo pari a 26,4 milioni di euro per il 2020 (comma 2). L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze; qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Il comma 3 rinvia, per la copertura dello stanziamento suddetto di cui al comma 2, alle disposizioni di cui al successivo articolo 114.

 


 

Articolo 10-bis
(Regime previdenziale e assistenziale soci cooperative pesca)

 

 

L’articolo 10-bis, introdotto al Senato, dispone la applicazione del regime previdenziale e assistenziale di cui alla legge 250/1958 ai soci di cooperative della pesca iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi

 

In dettaglio, la disposizione richiama la disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, che contempla il trattamento previdenziale, per malattia e infortunio  a beneficio dei marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione[105] considerandola applicabile anche nei confronti dei marittimi che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca, iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, il cui scopo è quello di fornire attività di servizio ai propri associati ancorché l'attività di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative (comma 1).

Gli obblighi contributivi derivanti dalla disciplina suddetta sono a carico delle cooperative di pesca di cui al comma 1 e vengono comunque fatti salvi i versamenti contributivi assolti direttamente dai soci delle medesime cooperative di pesca prima della data di entrata in vigore della disposizione in commento (commi 2 e 3).

 

Secondo la Relazione tecnica allegata, l'estensione dell’obbligo del versamento contributivo, ai sensi della legge 250/1958, anche alle cooperative della pesca, mantiene invariata la platea dei lavoratori marittimi, in quanto i soci delle cooperative in argomento, a legislazione vigente, sono già assoggettati alla legge n. 250/58 come pescatori autonomi, con obbligo contributivo a proprio carico.

Pertanto, posto che la disposizione non modifica il regime contributivo dei soggetti interessati e non estende la platea dei contribuenti, dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 11
(
Misure a sostegno dello sviluppo e dell’occupazione dell’Arsenale Militare di Taranto)

 

 

L’articolo 11 autorizza, nel triennio 2020-2022, il Ministero della Difesa all’assunzione, presso dell’Arsenale militare marittimo di Taranto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, di un contingente complessivo di n. 315 unità di personale civile non dirigenziale con profilo tecnico.

 

In dettaglio, il comma 1 dispone che tali assunzioni dovranno avvenire mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione,  nei limiti della dotazione organica del personale civile prevista dall’articolo 2259-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell’ordinamento militare. La misura è volta ad assicurare la funzionalità, la compatibilità ambientale e la continuità dell'efficienza dell'area produttiva industriale del Ministero della difesa presso la città, nonché a sostegno dei livelli occupazionali e dello sviluppo complessivo dell’area tarantina.

 

Tali assunzioni sono in linea con le previsioni del decreto legislativo n. 66 del 2010 recante il Codice dell’ordinamento militare laddove esso prevede, all’articolo 2259-ter, comma 1, la riduzione a 20.000 unità dell’organico del personale civile del Ministero della difesa da conseguire alla data del 1° gennaio 2025. Ciò è confermato dai dati sulle cessazioni per limiti di età del personale di I, II, e III Area funzionale, dai quali emergono pensionamenti certi per 8.734 unità (di cui: n. 465 nel 2018; n. 670 nel 2019; n. 939 nel 2020; n. 1.188 nel 2021; n. 1.545 nel 2022; n. 1.836 nel 2023; n. 2.091 nel 2024), che portano, appunto, al 1° gennaio 2025 a una consistenza effettiva di 16.902 unità (compresi dirigenti, professori e ricercatori) al netto delle possibili assunzioni ordinarie. Si tratta di un dato ben al di sotto della dotazione organica a regime di 20.000 unità e, dunque perfettamente compatibile con le assunzioni proposte.

 

Il comma 2 quantifica l’assunzione di tale contingente di personale, inquadrato nell’Area II, con posizione economica F2, in 105 unità per ciascuno degli anni dal.2020 al 2022.

Il comma 3 dispone che specifica che le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità tra dipendenti di pubbliche amministrazioni previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

Il comma 4 specifica che agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente articolo pari a euro 873.684 per l’anno 2020, a euro 4.368.420 per l’anno 2021, a euro 7.863.156 per l’anno 2022 e a euro 10.484.208 a decorrere dall’anno 2023, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali già maturate del Ministero della Difesa disponibili a legislazione vigente, coerentemente con il piano triennale dei fabbisogni[106].

 


 

Articolo 12
(Indennità in favore di operatori nel settore dello sport)

 

 

L’articolo 12 prevede - nel limite di spesa di 90 milioni di euro per il 2020 - in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva - riconosciuti dal CONI o dal CIP - e le società e associazioni sportive dilettantistiche un’indennità per il mese di giugno 2020, pari a 600 euro. Il beneficio è subordinato alla condizione che i soggetti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività. L’indennità è corrisposta dalla società Sport e salute S.p.A[107]. L'attuazione del beneficio è demandata ad un decreto ministeriale.

 

Si ricorda che un’indennità di identico importo è stata riconosciuta anche per il mese di marzo 2020 - per un ambito di categorie di beneficiari più limitato rispetto a quello summenzionato[108] - e per i mesi di aprile e maggio 2020 - per un ambito di categorie di beneficiari identico a quello di cui al presente articolo 12 -[109]; per il mese di marzo 2020, la normativa non poneva la suddetta condizione della cessazione, riduzione o sospensione dell’attività relativa al rapporto di collaborazione (in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19).

Più in particolare, il beneficio per il mese di giugno 2020, ai sensi del comma 1 dell’articolo in esame, è riconosciuto per i rapporti di collaborazione già in essere alla data del 23 febbraio 2020[110] presso: il CONI; il CIP; le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate del CONI e del CIP; gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI o dal CIP; le società e associazioni sportive dilettantistiche, limitatamente - come specifica il comma 3 - a quelle iscritte nel relativo registro curato dal CONI - registro che contiene anche una sezione concernente le società ed associazioni dilettantistiche facenti capo al CIP -.

Si ricorda che per l'indennità relativa al mese di marzo 2020 il D.M. 6 aprile 2020 poneva la condizione della sussistenza del rapporto alla data del 17 marzo 2020 (ferma restando la condizione che il medesimo rapporto fosse già in essere alla data del 23 febbraio 2020). Si valuti l'opportunità di chiarire, per l’indennità relativa al mese di giugno 2020, quale sia il termine temporale al quale debba essere riferita la sussistenza del rapporto, considerato anche che il presente articolo 12 è entrato in vigore nel corso di un periodo che, in alcune federazioni e discipline sportive, è inquadrato in una "stagione sportiva" diversa (ai fini, tra l’altro, dei tesseramenti e degli svincoli) rispetto a quella comprendente il mese di giugno 2020. In ogni caso, il D.M. 28 settembre 2020 (emanato in attuazione del presente articolo 12)[111] non pone specificazioni al riguardo, limitandosi a far riferimento alla suddetta data del 23 febbraio 2020.

Il medesimo comma 1 conferma che l'indennità in esame non concorre alla formazione del reddito fiscale imponibile (ai fini delle imposte sui redditi) ed esclude dall'ambito della prestazione i titolari di altro reddito da lavoro o di alcuni trattamenti (costituiti da indennità simili, nonché dal Reddito di cittadinanza, dal Reddito di emergenza e da trattamenti di integrazioni salariali); tali trattamenti sono individuati in termini identici rispetto ai divieti di cumulo già posti per l'indennità relativa al mese di aprile e maggio 2020, ad eccezione del divieto di cumulo - che non viene richiamato - con l'indennità in favore dei lavoratori domestici[112]; l'incompatibilità con quest'ultima indennità è tuttavia confermata dal citato D.M. 28 settembre 2020. Si valuti l’opportunità di chiarire se il divieto di cumulo concerna anche le indennità simili previste per alcune categorie dal presente decreto-legge. In ogni caso, il D.M. 28 settembre 2020 (emanato, come detto, in attuazione del presente articolo 12) non opera, al riguardo, estensioni del divieto di cumulo.

Si ricorda inoltre che il D.M. 28 settembre 2020 - in conformità alle disposizioni attuative[113] del beneficio in oggetto relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 - esclude dal medesimo anche i titolari di pensione di ogni genere o di assegni ad esse equiparati, fatto salvo il cumulo[114] con l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della L. 12 giugno 1984, n. 222[115].

I commi 2 e 5 del presente articolo 12 - con riferimento al suddetto limite di spesa di 90 milioni di euro, relativo all’indennità in oggetto per il mese di giugno 2020 - dispongono un incremento delle risorse da trasferire a Sport e salute S.p.A., incremento pari a 67 milioni di euro (sempre per il 2020), e l’utilizzo, ai fini in esame, di un importo pari a 23 milioni, costituito dalle risorse residue stanziate per la medesima indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Il comma 5, inoltre, rinvia per la copertura del nuovo stanziamento (pari, come detto, a 67 milioni di euro per il 2020) alle disposizioni di cui al successivo articolo 114.

Alla società Sport e salute S.p.A. (comma 3) devono essere presentate le domande da parte degli interessati (entro il termine perentorio, come previsto dal citato D.M. 28 settembre 2020, indicato dalla medesima società)[116]. Tuttavia, per i soggetti già beneficiari dell'indennità in esame per il mese di marzo, aprile e maggio, si prevede che l'indennità per il mese di giugno sia erogata senza necessità di ulteriore domanda (comma 3 citato)[117] (il suddetto D.M. 28 settembre 2020 prevede che, in tal caso, l'erogazione per il mese di giugno avvenga entro dieci giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto ministeriale). Si consideri l'opportunità di valutare, anche sotto il profilo dell'azione amministrativa, gli effetti della mancanza di un'autocertificazione relativa all'aggiornamento dei requisiti e delle assenze di una causa di esclusione, considerato che la dichiarazione già rilasciata faceva riferimento ad un ambito temporale diverso. Il suddetto D.M. 28 settembre 2020 specifica che la necessità della domanda è esclusa anche per i soggetti che abbiano percepito l’indennità soltanto per i mesi di aprile e maggio (o viceversa per il solo mese di marzo).

Le domande relative al mese di giugno devono essere corredate da un'autocertificazione sulla sussistenza del rapporto di collaborazione già alla suddetta data del 23 febbraio 2020, nonché sulla mancata percezione di altro reddito da lavoro e degli altri trattamenti summenzionati (comma 3 citato). Le domande sono istruite dalla suddetta società secondo l'ordine cronologico di presentazione; il beneficio è erogato[118] fino a concorrenza delle risorse - costituite dal limite di spesa di 90 milioni, al netto delle somme erogate, come detto, in via automatica (senza presentazione di domanda) per il medesimo mese di giugno 2020 -.

Ai fini dell'esame delle domande, la società Sport e salute S.p.A. acquisisce dal CONI il summenzionato registro sulla base di apposite intese (comma 3 citato).

Il comma 4 demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con "l’Autorità delegata in materia di sport" (attualmente il Ministro per le politiche giovanili e lo sport), da emanarsi entro 7 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, anche con riferimento a: le modalità di presentazione delle domande; i documenti richiesti; le cause di esclusione dal beneficio; i criteri di gestione delle risorse finanziarie; le forme di monitoraggio e di controllo della spesa; le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue, ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di giugno. In attuazione di tali previsioni è stato emanato, come detto, il D.M. 28 settembre 2020 (dopo che il precedente D.M. del 27 agosto 2020 non era stato ammesso alla registrazione da parte della Corte dei Conti). Riguardo ai criteri di gestione delle risorse, il comma 4 fa riferimento anche alle spese di funzionamento; tuttavia, il citato D.M. 28 settembre 2020 (così come le disposizioni attuative[119] del beneficio in oggetto per i mesi di aprile e maggio) fa riferimento, per la copertura dei costi di funzionamento, al complesso delle risorse statali in favore della società Sport e salute S.p.A. - in coerenza con la circostanza che le risorse definite dal comma 2 sono di importo identico al limite di spesa (di cui al comma 1) per i benefici in esame -.

 

Riguardo alle suddette modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue, il D.M. 28 settembre 2020 prevede che tali somme siano "utilizzate per elevare l’importo dell’indennità riconosciuta per il mese di giugno 2020, sino ad un importo massimo complessivo di 1.000 euro pro capite, con riferimento ai soli richiedenti che nell’anno 2019 abbiano percepito compensi superiori complessivamente a 10.000 euro annui".

 


 

Articolo 12-bis
(Istituzione del Fondo per il professionismo negli sport femminili)

 

 

L’articolo 12-bis, introdotto dal Senato, istituisce il Fondo per il professionismo negli sport femminili.

 

In particolare, il comma 1 istituisce il Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per essere trasferito al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione iniziale di € 2,9 mln per il 2020 e di € 3,9 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

 

I commi da 2 a 5 dispongono che le modalità di accesso al Fondo – nel limite massimo delle risorse stanziate, che costituiscono tetto di spesa – sono definite con DPCM da emanare, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Sin da subito si dispone, comunque, che le Federazioni sportive nazionali che intendono accedere al Fondo devono deliberare – entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge – il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.

I finanziamenti a valere sul Fondo sono concessi, a domanda, alle Federazioni sportive nazionali che hanno deliberato il suddetto passaggio, per le seguenti finalità:

·    per l’anno 2020:

-     per almeno la metà dei finanziamenti richiesti, per attività di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi;

-     per la restante parte, per il sostegno al reddito e la tutela medico-sanitaria delle atlete;

·    per gli anni 2021 e 2022:

-     per almeno la metà dei finanziamenti richiesti, per il reclutamento e la formazione delle atlete, nonché per l’allargamento delle tutele assicurative e assistenziali delle stesse;

-     per la restante parte, per la promozione dello sport femminile, la sostenibilità economica della transizione al professionismo sportivo, la qualifica e la formazione dei tecnici, la riorganizzazione e il miglioramento delle infrastrutture sportive.

 

Il comma 6 dispone che le Federazioni sportive nazionali che hanno avuto accesso alle risorse del Fondo devono presentare al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, sentite le associazioni delle atlete, le associazioni delle società sportive e le associazioni degli allenatori, un resoconto semestrale sull’utilizzo delle risorse.

 

Alla copertura degli oneri derivanti si provvede – in base al comma 8 – a valere sui risparmi derivanti dall’abrogazione dell’art. 1, co. 181, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020), disposta dal comma 7, che ha previsto, al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile e di estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla legge sulla prestazione di lavoro sportivo, che le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo professionistico possono richiedere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di € 8.000 su base annua.

 

Con riguardo alla formulazione del testo, si valuti l’opportunità di sostituire le parole “Federazioni sportive” con le parole “Federazioni sportive nazionali”, ovunque ricorrano.

 

In argomento, si ricorda preliminarmente che, in base all’art. 2 della L. 91/1981, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali (FSN), secondo le norme emanate dalle stesse Federazioni con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

A sua volta, l'art. 5, co. 2, lett. d), del d.lgs. 242/1999 attribuisce al Consiglio nazionale del CONI il compito di stabilire, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna FSN o Disciplina sportiva associata (DSA), criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica.

Lo statuto del CONI – da ultimo, approvato con DPCM del 10 gennaio 2020 – prevede, all'art. 22, co. 1, che gli statuti delle FSN devono rispettare i principi fondamentali emanati dal Consiglio nazionale e devono in particolare ispirarsi al costante equilibrio di diritti e di doveri tra i settori professionistici e non professionistici, nonché tra le diverse categorie nell’ambito del medesimo settore.

In base ai principi fondamentali degli statuti delle FSN e delle DSA – da ultimo, approvati con DPCM del 14 settembre 2018 –, i criteri per la distinzione tra attività professionistica e non professionistica sono rimessi alla autonomia statutaria delle singole FSN, nel rispetto dei principi posti dalla L. 91/1981. Inoltre, l’istituzione del settore professionistico da parte di una FSN è possibile, mediante specifica previsione statutaria, in presenza di una notevole rilevanza economica del fenomeno e a condizione che l’attività in questione sia ammessa dalla rispettiva Federazione Internazionale.

In materia di rapporto di lavoro sportivo professionistico, gli artt. 3-9 della stessa L. 91/1981 dispongono che la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, a meno che, ricorrendo almeno uno dei seguenti requisiti, costituisca contratto di lavoro autonomo:

-     l'attività è svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

-     l'atleta non è contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;

-     la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera 8 ore settimanali, oppure 5 giorni ogni mese, ovvero 30 giorni ogni anno.

L'attività sportiva professionistica è svolta sotto controlli medici, secondo quanto disposto – sulla base dell’art. 7 della stessa L. 91/1981 – con DM 13 marzo 1995, come modificato dal DM 4 aprile 2001. In particolare, essa è subordinata al possesso da parte dell'atleta di una scheda sanitaria, il cui aggiornamento deve avvenire con periodicità almeno semestrale, che attesta l'avvenuta effettuazione degli accertamenti sanitari prescritti.

L’art. 9 della stessa L. 91/1981 ha esteso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti – già riconosciuta con la L. 366/1973 ai giocatori e agli allenatori di calcio – a tutti gli sportivi professionisti, iscritti all'ex gestione ENPALS, confluita nell'INPS con la denominazione di Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP).

In particolare, sono quattro le FSN con obbligo di iscrizione al FPSP:

·       Calcio: serie A, B, C1 e C2 maschile;

·       Ciclismo: gare su strada e su pista approvate dalla Lega ciclismo;

·       Golf;

·       Pallacanestro: serie A1 e A2 maschile;

Infatti, si segnala che, rispetto a quanto indicato dal relativo sito INPS, il CONI, con delibere, rispettivamente, del 7 giugno 2011 e del 19 dicembre 2013, ha escluso la Federazione Motociclistica Italiana e la Federazione Pugilistica Italiana dall’elenco delle Federazioni dotate di un settore professionistico.

Infine, l’art. 6 del d.lgs. 38/2000 ha introdotto, dal 16 marzo 2000, per gli sportivi professionisti con contratto di lavoro subordinato, l’obbligo assicurativo presso l’INAIL, che sussiste anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Le retribuzioni ed i riferimenti tariffari per l'assicurazione antinfortunistica degli sportivi professionisti sono stati stabiliti con DM 28 marzo 2002.

 

Con particolare riferimento allo sport femminile, si ricorda, in particolare che, da ultimo, l’art. 5 della L. 86/2019, allo scopo di garantire l'osservanza dei princìpi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico, ha previsto una delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo. Fra i principi e criteri direttivi vi è anche il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti, compresa la L. 91/1981, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne il rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea e la conformità ai princìpi riconosciuti del diritto sportivo, nonché ai consolidati orientamenti della giurisprudenza.

Al riguardo si ricorda anche che, nella scorsa legislatura, il rappresentante del Governo, nell’audizione sulle linee programmatiche, resa il 24 gennaio 2017, aveva reso nota l’intenzione di riformare la L. 91/1981, con il triplice obiettivo di “mettere ordine nel rapporto tra professionismo e dilettantismo, introdurre un nuovo regime fiscale ed elaborare una disciplina coerente con i principi del diritto comune”, facendo anche un accenno al superamento della disparità di trattamento nell’ambito del professionismo femminile. Con riguardo a quest’ultimo aspetto, lo stesso rappresentante del Governo, rispondendo il 30 marzo 2017 all’interrogazione a risposta immediata 5-10986, nell’evidenziare che in Italia soltanto 6 (ma, al riguardo, vedi ante) delle 45 Federazioni riconosciute dal CONI qualificavano i propri atleti come professionisti, escludendo tuttavia le donne, aveva ritenuto “indispensabile ripensare e ridisegnare l’intero ordinamento sportivo nel senso del superamento di ogni forma di discriminazione tra i sessi”.

Anche nell’attuale legislatura il rappresentante del Governo protempore, nell’audizione sulle linee programmatiche resa il 1° agosto 2018, aveva preannunciato la necessità di riformare la L. 91/1981.

Da ultimo, l’attuale Ministro per le politiche giovanili e lo sport, nell’audizione sulle linee programmatiche resa il 4 febbraio 2020 aveva evidenziato che, in attuazione della legge delega, erano in corso di elaborazione “norme sulla partecipazione di rappresentanza delle donne nello sport e il semiprofessionismo femminile, garantendo la parità di genere e l'accesso alla pratica sportiva”.

In base alla L. 86/2019, le deleghe sarebbero dovute essere esercitate entro 12 mesi dalla data della sua entrata in vigore e, dunque, entro il 31 agosto 2020. Il termine è stato poi prorogato di 3 mesi dall’art. 1, co. 3, della L. 27/2020 (di conversione del D.L. 18/2020). Dunque, le deleghe devono essere esercitate entro il 30 novembre 2020.

 


 

Articolo 13
(
Disposizioni attuative dell’articolo 78 del decreto legge n. 34/2020)

 

 

L’articolo 13 dispone la erogazione in via automatica per il mese di maggio della indennità di cui all’articolo 44 del dl 18/2020 e 78 del dl 34/2020, di sostegno al reddito in favore di alcune categorie di professionisti iscritti ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, aumentandone, altresì, l’importo a 1000 euro (anziché 600 euro previsti dalle disposizioni di cui sopra). A tal fine, quantifica l’onere della misura in 530 milioni di euro per l’anno 2020 individuandone la copertura.

 

La disposizione, ai fini della completa attuazione di quanto previsto dall’articolo 78 del dl 34/2020, rinvia al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 maggio 2020 (che attua l’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18: cfr. infra per una ricostruzione normativa), disponendo in favore dei liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato (di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103), già beneficiari dell’indennità percepita nei mesi di marzo, aprile nella misura di 600 euro, di cui ai predetti articoli, l’erogazione, in via automatica, dell’indennità per il mese di maggio 2020, nella misura di 1.000 euro (anziché 600 euro) (comma 1, primo periodo).

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 78 del dl 34/2020 (e il decreto ministeriale 29 maggio 2020 che lo attua) richiede che, ai fini della erogazione della indennità, i soggetti che presentano domanda siano in possesso delle seguenti condizioni di carattere generale:

a) non siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

b) non siano titolari di pensione.

 

Il decreto ministeriale 29 maggio 2020 prevede, altresì, requisiti specifici relativi al reddito prodotto con l’attività professionale (cfr. infra)

 

La misura sopra descritta è riconosciuta, altresì, agli stessi liberi professionisti di cui sopra i quali non abbiano già beneficiato dell’indennità di cui al predetto decreto ministeriale del 29 maggio 2020, alle cui disposizioni si rinvia con la precisazione che si intende aggiornato il termine temporale di riferimento ai fini della valutazione della cessazione di attività (presupposto per l’erogazione della misura) che è esteso dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020, previa presentazione della domanda di accesso entro e non oltre il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto in esame (comma 1, secondo e terzo periodo).

Al riguardo, si segnala la disposizione del comma 8 dell’articolo 9 del presente decreto, alla cui scheda si rinvia per una più completa illustrazione della norma, in base al quale, decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si decade dalla possibilità di richiedere l’indennità di cui agli articoli 78, 84, 85 e 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

 

Infine, per gli aspetti attuativi della disposizione, si rinvia, in termini generali, alle procedure previste dal decreto ministeriale del 29 maggio 2020 (comma 1, quarto periodo).

 Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa di 530 milioni di euro per l’anno 2020. Al relativo onere si provvede:

a)    quanto a 124,8 milioni di euro per l’anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 84, comma 12, del dl 34/2020, in quanto, secondo la relazione tecnica al provvedimento, “eccedenti rispetto al relativo stanziamento sulla base di monitoraggio come comunicato da INPS”;

 

Ai sensi del comma 12, dell’articolo 84, le indennità di cui ai commi da 1 a 11 del medesimo articolo previste per alcune categorie di lavoratori[120] sono erogate dall’INPS nel rispetto di un unico limite di spesa pari a 3.850,4 milioni di euro, per l’anno 2020. Tale importo è comprensivo di una quota relativa alle indennità in oggetto per il mese di marzo in conseguenza degli articoli 75 e 86 del dl 34/2020, che consentono il cumulo delle indennità in oggetto (anche per il mese di marzo) con l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della L. 12 giugno 1984, n. 222 .

Ai sensi del medesimo comma 12, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal suddetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

 

b)    quanto a 405,2 milioni di euro per l’anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 44, comma 1, del dl 18/2020, come rifinanziata dall’articolo 78, comma 1, lettera a) del dl 19 maggio 2020, n. 34 (comma 2).

 

L’articolo 44 del dl 18/2020 ha istituito il Fondo per il reddito di ultima istanza, volto a garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

In base alla disposizione, il “Fondo per il reddito di ultima istanza” è volto a garantire ai lavoratori dipendenti e autonomi il riconoscimento di una indennità, nei limiti di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020 (comma 1), secondo criteri di priorità e modalità di attribuzione demandati ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame. Lo stesso decreto stabilisce la eventuale quota del suddetto limite di spesa, da destinare, in via eccezionale, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 (che ha privatizzato tutti gli enti e le casse dei professionisti esistenti) e 10 febbraio 1996, n. 103 (che qualifica sin dall’inizio come enti privati le casse istituite dalle categorie di liberi professionisti fino a quel momento privi di tutela previdenziale), all’esito della cui definizione il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio (comma 2).

Successivamente, l’art. 34 del d.l. 23/2020, chiariva, interpretando la disposizione dell’art. 44, che i soggetti di cui alle categorie sopra elencate, per poter accedere al sostegno di cui alla disposizione in commento, dovevano intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva.

L’articolo 78 del dl 34/2020 modifica l’articolo 44 del dl 18/2020, elevando da 300 milioni di euro a 1150 milioni di euro la dotazione del predetto Fondo riconoscendo anche per i mesi di aprile e maggio  2020 l’indennità di 600 euro (prevista per il solo mese di marzo 2020 dall’articolo 44 del dl 18/2020) a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 (che ha privatizzato tutti gli enti e le casse dei professionisti esistenti) e 10 febbraio 1996, n. 103 (che qualifica sin dall’inizio come enti privati le casse istituite dalle categorie di liberi professionisti fino a quel momento privi di tutela previdenziale).

Si dispone, infine, che per il riconoscimento della suddetta indennità, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

·       titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

·       titolari di pensione.

Di conseguenza, a seguito di quest’ultima previsione, si dispone l’abrogazione dell’articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, intervenuto successivamente, come si è detto sopra, in funzione interpretativa dell’articolo 44.

Come evidenziato dalla relazione tecnica alla disposizione dell’articolo 78, essa modifica la platea dei beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18: da un lato si introducono due ulteriori requisiti per accedere all’indennità in oggetto, determinando un restringimento della platea dei potenziali beneficiari, dall’altro abrogando il requisito dell’esclusività dell’iscrizione agli enti di previdenziali in esame (art. 34, DL 23/2020), si dà luogo ad un ampliamento della platea dei potenziali beneficiari.

L’onere derivante dalla disposizione dell’art. 78 viene quantificato in 650 milioni di euro per l’anno 2020. La quantificazione dell’onere è conseguenza della emanazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze intervenuto il 27 aprile 2020, con il quale si è provveduto ad aumentare la capienza del Fondo da 300 milioni di euro a 500 milioni di euro.

A questo proposito, si ricorda che l’attuazione dell’articolo 44 del dl 18/2020 (e dell’articolo 78 del dl 34/2020 che lo ha modificato) è stata contraddistinta dalla emanazione di quattro decreti interministeriali del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Il primo, in data 28 marzo 2020, fissa le modalità di attribuzione della indennità prevista a valere sul “Fondo di ultima istanza”, disponendo quanto segue:

·       la quota parte del limite di spesa del Fondo di cui dell’art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, destinato al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, è individuata in 200 milioni di euro per l’anno 2020 (art. 1, comma 1);

·       il sostegno al reddito è costituito da un’indennità per il mese di marzo pari a euro 600, è riconosciuto ai seguenti soggetti:

o   ai lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

o   ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell’articolo 2, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 1, comma 2).

·       l’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non è cumulabile con i benefici di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 nonché con il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. L’indennità è altresì corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019 (art. 1, comma 3);

·       per cessazione, riduzione e sospensione dell’attività si intende, ai sensi dell’articolo 2: per cessazione dell’attività: la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020; per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa: una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività;

·       circa le modalità di attribuzione dell’indennità, ai sensi dell’articolo 3, commi da 1 a 3, le domande sono presentate da professionisti e lavoratori autonomi dal 1° aprile 2020 agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo all’interessato ai sensi dell’articolo 4. L’indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria, deve essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, in ordine ai requisiti sopra riportati.

 

In data 30 aprile 2020, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene integrata la dotazione di cui al decreto interministeriale del 28 marzo 2020, portandola da 200 milioni di euro a 280 milioni di euro

 

In data 4 maggio 2020 è stato emanato il terzo decreto interministeriale volto a garantire un beneficio di 600 euro, di analogo importo alle indennità previste dai provvedimenti per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti e autonomi, ma in favore di soggetti che non risultano coperti dai suddetti provvedimenti e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Pertanto, utilizzando anche lo spazio finanziario predisposto dal citato decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 aprile 2020, con il quale si aumenta la dotazione del Fondo di ultima istanza a 500 milioni di euro (in luogo dei 300 originariamente previsti), il decreto individua in 220 milioni di euro il limite di spesa per il riconoscimento del beneficio di cui sopra (articolo 1). Inoltre, viene incrementato da 200 milioni di euro a 280 milioni di euro il limite di spesa di cui all'articolo 1 del DM 28 marzo 2020, sempre attuativo dell'articolo 44 del DL 18/2020, tenuto conto delle domande pervenute e accolte per l'accesso al relativo beneficio (articolo 4).

Il decreto, quindi, prevede il riconoscimento di una indennità una tantum, non soggetta ad imposizione fiscale, pari a 600 euro per il mese di marzo 2020 per le seguenti tipologie di lavoratori:

·       lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

·       lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;

·       lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1 ° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

·       incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

 

L'indennità non è cumulabile con i trattamenti di cassa integrazione e le indennità di 600 euro già previste dal DL 18/2020, inclusa quella per i professionisti delle casse previdenziali. Non è inoltre cumulabile con il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

I soggetti, inoltre, non devono essere titolari di pensione o di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda.

 

Infine, il decreto interministeriale 29 maggio 2020, intervenuto dopo le modifiche all’articolo 44 del dl 18/2020 disposte, come si è visto sopra, dall’articolo 78 del dl 34/2020, ha previsto:

·       che la quota parte del limite di spesa del Fondo di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato dall'articolo 78, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, destinato al sostegno del reddito dei liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, per i mesi di aprile e maggio, è pari a 650 milioni di euro per l'anno 2020. A valere sul predetto limite di spesa, trovano altresì prioritaria copertura finanziaria eventuali eccedenze di spesa rispetto al limite di spesa di 280 milioni di euro per l'anno 2020 derivanti dall'ammissione a pagamento da parte degli enti previdenziali di domande relative all'indennità per il mese di marzo in relazione alle quali non è stato possibile disporre il pagamento medesimo in quanto eccedente il predetto limite di spesa di 280 milioni di euro.

·       Il sostegno al reddito di cui al comma 1, è costituito da un'indennità, per il mese di aprile 2020, pari a 600 euro, da erogarsi in via automatica ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 marzo 2020 per il mese di marzo 2020. L'indennità è riconosciuta anche ai professionisti che si sono iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria nel corso dell'anno 2019 e entro il 23 febbraio 2020, purché nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto attestino un reddito professionale entro i limiti indicati nel decreto ministeriale 28 marzo 2020.

 

·       Per coloro che non abbiano già beneficiato dell'indennità di cui al decreto interministeriale del 28 marzo 2020, come integrato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 aprile 2020, ai fini del riconoscimento delle indennità di cui sopra, si ribadisce che i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

b) non devono essere titolari di pensione.

·       L'istanza, deve essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:

a) di essere libero professionista, non titolare di pensione diretta e non titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

b) di non aver percepito o di percepire le prestazioni previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38, e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 aprile 2020, il reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, né le indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,;

c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;

d) di aver conseguito nell'anno di imposta 2018 un reddito professionale non superiore agli importi di cui all'articolo 1, comma 2 lettere a) e b), del decreto ministeriale 28 marzo 2020 oppure, in caso di iscrizione all'ente di diritto privato di previdenza obbligatoria nel corso dell'anno 2019 e 2020, di aver conseguito redditi professionali non superiori ai predetti importi;

e) di aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre del 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 28 marzo 2020, fatto salvo quanto previsto per i nuovi iscritti all'articolo 2, comma 2, del presente decreto.


 

Articolo 14
(
Proroga disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo)

 

 

L’articolo 14 preclude la possibilità di avviare le procedure di licenziamento collettivo e di esercitare la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, salvo specifiche eccezioni, ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’articolo 1 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 3 del presente decreto. Sono, altresì, dichiarate sospese di diritto le procedure di licenziamento già avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e le procedure già avviate inerenti l’esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo. Il Senato ha soppresso il comma 4 della disposizione, che consente al datore di lavoro di revocare in ogni tempo il recesso per giustificato motivo oggettivo disposto nel corso del 2020, purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale

 

La disposizione in esame, prorogando le disposizioni previste dall’articolo 80 del dl 34/2020, stabilisce una relazione normativa tra il ricorso agli ammortizzatori previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto (alle cui schede di lettura si rinvia per un esame più approfondito) e la possibilità di interrompere il vincolo contrattuale da parte dei datori di lavoro che non vi abbiano fatto integralmente ricorso.

 

L’articolo 80 del dl 34/2020, modificando l’articolo 46 del dl 18/2020, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore di quel decreto, è preclusa per cinque mesi (sessanta giorni nella formulazione dell’articolo 46) la possibilità per il datore di lavoro di avviare le procedure di licenziamento collettivo e che nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti alla data del 23 febbraio 2020. Si prevede, inoltre, la facoltà per il datore di lavoro che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso.

Infine, in via eccezionale e fino al 17 agosto 2020, si modificano i termini complessivi delle procedure previste dalla legge in caso di trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori.

 

In particolare, la disposizione dell’articolo 1 del presente decreto, prevede la concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, per una durata massima di 9 settimane, incrementate di ulteriori nove settimane riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane.

Le 18 settimane devono essere fruite all’interno del periodo che va dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati alle prime nove settimane.

L’articolo 3 del presente decreto prevede, in favore dei datori di lavoro del settore privato[121], con esclusione di quello agricolo, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibile entro il 31 dicembre 2020 e a condizione che i medesimi datori non richiedano gli interventi di integrazione salariale di cui al precedente articolo 1. Lo sgravio contributivo è riconosciuto esclusivamente in favore dei datori che abbiano fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, di interventi di integrazione salariale analoghi a quelli summenzionati ed è limitato - ferma restando la riparametrazione dello sgravio su base mensile - al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi. L'applicazione del beneficio del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

 

Pertanto, secondo la disposizione in commento, qualora i datori di lavoro non facciano ricorso alle disposizioni, sopra illustrate, di cui agli artt. 1 e 3 del presente decreto:

- resta loro precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223[122] (cfr. infra, scheda di approfondimento sull’istituto del licenziamento collettivo) e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto (comma 1);

- resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604[123] e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966 n. 604[124](comma 2).

Per una ulteriore ipotesi di sospensione dei licenziamenti, si rinvia all’articolo 60, comma 3, lettera c), del presente decreto.

Tale disposizione prevede che il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa di cui all’articolo 43 del dl 34/2020, istituito nello stato di previsione del MISE, - nelle ipotesi di autorizzazione alla proroga di sei mesi della cassa integrazione riconosciuta alle imprese in crisi, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale (di cui all’art. 44 del D.L. n. 109/2018) - opera per i costi da sostenersi dalla società in relazione alla proroga ed indipendentemente dal numero dei dipendenti della società interessata.

In tali casi, la procedura di licenziamento già avviata deve intendersi sospesa per il periodo di operatività della proroga della cassa integrazione per consentire la finalizzazione degli esperimenti di cessione dell'attività produttiva (inserimento di un nuovo comma 2-bis nell’articolo 43 del D.L. n. 34/2020).

 Si valuti l’opportunità di chiarire se le suddette preclusioni al licenziamento riguardino anche i datori di lavoro che non possono percepire l’esonero contributivo di cui all’articolo 3 (perché, ad esempio, non abbiano richiesto, nei mesi di maggio e giugno 2020, gli interventi di integrazione salariale) o che non abbiano fatto domanda per gli ammortizzatori di cui all’articolo 1.

 

In base al comma 3, le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

- dal venir meno del soggetto imprenditoriale: a) per la cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività (sempre che nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c); b) in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;

- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione  del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi), ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22[125].

 

Il Senato ha soppresso il comma 4 della disposizione, in base al quale, nel caso in cui il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell’anno 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo può, nonostante il divieto posto dal legislatore all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

 

L’istituto del licenziamento collettivo (che non trova applicazione nei confronti dei dirigenti) è disciplinato principalmente dall’articolo 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223. Le cause che giustificano il ricorso a tale istituto risiedono nella riduzione o trasformazione dell’attività o del lavoro e nella cessazione dell’attività. L’ipotesi di licenziamento collettivo si verifica nel caso in cui le imprese che occupano più di 15 dipendenti, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendono effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco temporale di 120 giorni nell’unità produttiva oppure in più unità produttive dislocate nella stessa provincia. La normativa si applica a tutti i licenziamenti che, nel medesimo arco temporale e nello stesso territorio siano riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione. Qualora sia assente il requisito quantitativo o quello temporale, si applica invece la disciplina sui licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo. È sempre obbligatoria la verifica della sussistenza di un nesso di causalità tra la trasformazione produttiva effettuata ed il ridimensionamento dei dipendenti (Cass., 4 dicembre 1998, n. 12297), nonché un nesso di congruità tra gli stessi (cioè una piccola trasformazione produttiva non può comportare un rilevante numero di licenziamenti). Spetta al datore di lavoro provare l’effettività e la definitività della diminuzione del fabbisogno di forza-lavoro, attraverso la mancata sostituzione dei lavoratori licenziati o l’assenza di ulteriori assunzioni. Si ricorda che la procedura stabilita per il licenziamento collettivo è applicata anche alle aziende in CIGS, qualora nel corso o al termine del programma si verifichi la necessità di procedere anche ad un solo licenziamento. La procedura è contenuta nell’articolo 4 della L. 223/1991, che disciplina la procedura per la dichiarazione di mobilità (identica in caso di licenziamenti collettivi). In particolare, tale procedura può essere avviata dall’impresa che sia stata ammessa alla CIGS, qualora nel corso di attuazione del programma – che l’impresa stessa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale – ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative (comma 1). La procedura (commi 2-13) consta in una fase cd. Sindacale e in una fase cd. Amministrativa, nel corso delle quali il datore di lavoro ed i sindacati tentano di trovare soluzioni alternative al licenziamento.

 

 


 

Articolo 15
(
Seguito della sentenza 152/2020 della Corte Costituzionale)

 

 

L’articolo 15 modifica l’articolo 38, comma 4, della L. 448/2001 e abroga l’articolo 89-bis del dl 34/2020, al fine di dare compiutamente seguito alla sentenza di illegittimità dichiarata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.152/2020, in base alla quale l’incremento dell’assegno mensile previsto dal suddetto art. 38 in favore degli invalidi civili totali deve essere riconosciuto a tutti i soggetti che abbiano compiuto i 18 anni (anziché 60 anni, come previsto dalla disposizione dichiarata illegittima).

 

In dettaglio, al fine di dare seguito alla predetta sentenza della Corte Costituzionale, la novella dell’articolo 38 in parola, che decorre dal 20 luglio 2020 (giorno successivo alla entrata in vigore delle modifiche disposte dalla legge di conversione del dl 34/2020), dispone che, al comma 4, le parole “di età pari o superiore a sessanta anni” sono sostituite dalle seguenti: “di età superiore a diciotto anni”.

Si rammenta che l’articolo 38 della L. 448/2001, al comma 1, dispone l’incremento della misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici in favore dei soggetti di età pari o superiore a sessanta anni.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi della circolare Inps 147/2019, per l’anno 2020, l’importo della somma del trattamento minimo e della maggiorazione sociale arriva fino a 651,51 euro per un totale annuale, su 13 mensilità, fino a 8469,63 euro.

Il comma 4, sul quale si interviene, dispone che i benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

 

La novella in esame, dispone, conseguentemente, l’abrogazione dell’articolo 89-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, volto, per l’appunto, a dare seguito alla sentenza della Corte Costituzionale.

 

Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 178 milioni di euro per l’anno 2020 e in 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 si provvede:

a)   quanto ad euro 46 milioni per l’anno 2020, mediante utilizzo delle risorse del Fondo istituito dall’articolo 89-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b)  quanto ad 132 milioni di euro per l’anno 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, ai sensi dell’articolo 114 del decreto in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia), con specifico riferimento agli oneri per il 2021, (ai sensi del comma 5 dell’articolo) mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti da alcune disposizioni dello stesso decreto[126].

 

Nella tabella seguente, prodotta nella relazione tecnica al provvedimento, vengono riportati gli effetti finanziari fino all’anno 2029:

 

 

 

 

Con Circolare INPS n. 107 dello scorso 23 settembre 2020, si precisa, in ordine ai requisiti reddituali, che debbono ricorrere le seguenti condizioni:

a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);

b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:

redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;

redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale.

Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.

Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.

Al contrario non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi: il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i trattamenti di famiglia, l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

Gli interessati di età inferiore ai sessanta anni, ricorrendo i prescritti requisiti, devono presentare istanza per ottenere congiuntamente la maggiorazione ed il relativo incremento.

In ordine alla decorrenza, il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, sempreché ricorrano le condizioni reddituali e il compimento dell’età stabilita dalla disposizione.

Si precisa che la decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2020.

Per i titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda di beneficio entro il 9 ottobre 2020, può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, ove espressamente richiesto.

 

 

La sentenza della Corte Costituzionale n.152/2020

Con la sentenza 152/2020, la Corte Costituzionale interviene sull’articolo 38, comma 4, «nella parte in cui subordina il diritto degli invalidi civili totali, affetti da gravissima disabilità e privi di ogni residua capacità lavorativa, all’incremento previsto dal comma 1 al raggiungimento del requisito anagrafico del 60° anno di età, in relazione agli artt. 3 e 38, comma 1, Cost.».

In dettaglio, la Corte interviene sul limite dei sessanta anni previsto da tale disposizione nel caso di invalidi civili totali, poiché manifestamente inadeguato a garantire a persone  totalmente  inabili  al lavoro i “mezzi necessari per vivere”, in violazione del diritto, riconosciuto in particolare dall’articolo 38 della Costituzione, secondo cui “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”. Quindi l’incremento (pari a 651,51 euro in base ai valori recentemente aggiornati) di cui al comma 1 dell’articolo 38 della l. 448/2001 dovrà essere erogato a tutti gli invalidi civili totali che abbiano compiuto 18 anni e che non godano, in particolare, di redditi su base annua pari o superiori a 8469,63 euro.

Peraltro, con riferimento ai vincoli di bilancio e, quindi, nella prospettiva del “contemperamento dei valori costituzionali”, la Corte ha ritenuto, in questo caso, di graduare gli effetti temporali del decisum, facendoli decorrere (solo) dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale.

Si precisa che la tecnica decisoria della sentenza con effetto “ex nunc”, che viene qui adottata, appartiene alla giurisprudenza della Corte, a partire dalla sentenza n. 10 del 2015 (nello stesso senso anche sentenze n. 246 del 2019, n. 74 e n. 71 del 2018). 

Nella prima citata pronuncia si è infatti chiarito che «così come la decisione di illegittimità costituzionale può essere circoscritta solo ad alcuni aspetti della disposizione sottoposta a giudizio – come avviene ad esempio nelle pronunce manipolative – similmente la modulazione dell’intervento della Corte può riguardare la dimensione temporale della normativa impugnata, limitando gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale sul piano del tempo». E si è appunto precisato che «sono proprio le esigenze dettate dal ragionevole bilanciamento tra i diritti e i principi coinvolti» ? vagliate alla luce di principi di stretta proporzionalità e di effettività dei suddetti diritti ? a determinare la scelta di una tale tecnica decisoria. La quale «risulta, quindi, costituzionalmente necessaria allo scopo di contemperare tutti i principi e i diritti in gioco, […] garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza e di solidarietà, che, per il loro carattere fondante, occupano una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali (sentenza n. 264 del 2012)».

Resta ovviamente ferma la possibilità per il legislatore di rimodulare, ed eventualmente di coordinare in un quadro di sistema, la disciplina delle misure assistenziali vigenti, purché idonee a garantire agli invalidi civili totali l’effettività dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione. Infatti, l’eliminazione della barriera anagrafica che condiziona l’adeguamento della misura della pensione di inabilità al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita, non costituendo una opzione costituzionalmente obbligata, resta soggetta a un diverso apprezzamento da parte del legislatore, purché nel rispetto del principio di proporzionalità (sentenze n. 40 del 2019 e n. 222 del 2018) e dell’effettività dei suddetti diritti.

 

Il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 152/2020 è consultabile al seguente link:

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2020:152

 


 

Articolo 16
(Erogazione assegno ordinario da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi)

 

 

L’articolo 16 incrementa di 500 milioni di euro le risorse a carico del bilancio dello Stato per l’erogazione dell’assegno ordinario di integrazione salariale da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, concesso, a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sulla base della normativa dettata dal decreto Cura Italia.

 

Per il 2020, viene incrementato nella misura di 500 milioni di euro (passando da 1.100 a 1.600 mln) il limite di spesa, a carico del bilancio dello Stato, entro cui i suddetti Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (non istituiti presso l’INPS[127]) garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario da corrispondere in base alla normativa previgente (di cui all’art. 19 del D.L. 18/2020) rispetto a quella posta dall’articolo 1 del presente decreto. Tale articolo riconosce l’erogazione dell’assegno ordinario da parte dei richiamati Fondi per un massimo di 18 settimane, per periodi compresi tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, entro un ulteriore e distinto limite di spesa, a carico del bilancio dello Stato, pari a 1.600 milioni di euro per il 2020.

Come previsto dall’art. 19, c. 6 e 6-bis, del D.L. 18/2020 - modificato dalla norma in commento - tali  risorse sono assegnate ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per la ripartizione delle risorse previste dalla normativa finora vigente sono stati adottati i decreti ministeriali 1° aprile 2020, 30 maggio 2020 n. 11 e 15 giugno 2020 n. 41 (quest’ultimo è stato adottato per la ripartizione delle risorse stanziate dal DM del 30 maggio 2020 a seguito del monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione e delle prestazioni effettivamente erogate, ai sensi di quanto previsto dall’art. 19, c. 6-bis, del D.L. 18/2020).

 

Ai relativi oneri – pari a 500 milioni di euro per il 2020 – si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del capitolo di bilancio istituito dall’art. 22-ter del D.L. 18/2020 al fine di garantire un ulteriore finanziamento degli strumenti di integrazione salariale già previsti dal decreto cura Italia e rifinanziati dal decreto Rilancio (pari a 2.673,2 milioni di euro).

La Relazione tecnica allegata al provvedimento evidenzia che il suddetto capitolo presenta le necessarie disponibilità.

 


 

Articolo 17
(Incremento risorse assistenza CAF e professionisti)

 

 

L’articolo 17 incrementa di 20 milioni di euro le risorse destinate all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell’assistenza fiscale per l’anno 2019, da erogare nel 2020.

 

Preliminarmente si ricorda che l'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono rimodulate le misure dei compensi previste per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta (articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico dei CAF e dei professionisti.

Il richiamato articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, stabilisce che per le attività svolte in relazione alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai CAF, agli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro, spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa (14 €) e  per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta (26 €).

Si ricorda, altresì, che l’articolo 32 del medesimo decreto prevede che i centri di assistenza fiscale possono essere costituiti da:

a)   associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;

b)   associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del Ministero delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonché all'esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province;

c)   organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b), previa delega della propria associazione nazionale;

d)   organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;

e)   sostituti di imposta sui redditi di lavoro dipendente aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti;

f)    associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.

 

In attuazione di quanto disposto del sopra citato articolo 7 del dlgs. 175 del 2014, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014 ha stabilito che le misure dei compensi di 14 e 26 euro (art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) sono rimodulate per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa in: 16,20, 18,30 e 18,30 euro, rispettivamente, per l'assistenza prestata nel 2015, nel 2016 e a partire dal 2017, se la dichiarazione è trasmessa con modifiche che comportano integrazioni anche in aggiunta a variazioni dei dati indicati nella dichiarazione precompilata.

Il comma 1 dell’articolo in esame prevede che le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai CAF e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell’assistenza fiscale sono incrementate di 20 milioni di euro per il solo anno 2020, relativamente alle attività rese nell’anno 2019.

Pertanto, nell'ambito del programma Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità della missione di spesa Politiche economico-finanziarie e di bilancio, le dotazioni finanziarie, iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono incrementate di 20 milioni di euro.

Conseguentemente il limite di spesa previsto per il 2020 per l'erogazione dei compensi spettanti per lo svolgimento dell’assistenza fiscale è elevato a 236.897.790,00 euro rispetto al previgente importo di 216.897.790,00 euro.

Nella relazione illustrativa il Governo evidenzia che tale intervento riconosce l’apporto dei CAF e dei professionisti abilitati, tenuto conto che nel 2019 attraverso la loro assistenza è transitato circa l’85% del totale dei 730 (il restante 15% è suddiviso tra accesso telematico diretto dei contribuenti e sostituto di imposta).

La disposizione stabilisce, altresì, che qualora per effetto dell’applicazione dei compensi unitari stabiliti (articolo 1, lettera c), del richiamato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 dicembre 2014) l’importo complessivo dei compensi spettanti risulti superiore al suddetto limite, gli importi dovuti a ciascun avente diritto per le attività svolte nell’anno 2019 sono proporzionalmente ridotti.

La norma chiarisce, inoltre, che per le attività svolte a decorrere dall’anno 2020 resta fermo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016 ovvero che le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai CAF ed ai professionisti abilitati non possono eccedere il limite di euro 216.897.790,00 a decorrere dall'anno 2019.

 

Il comma 2 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo a valere sull’articolo 114 del decreto in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia.

Articolo 18
(Finanziamento istituti di patronato)

 

 

L’articolo 18 incrementa di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 le risorse destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

 

Nel dettaglio, l’articolo in esame prevede, a decorrere dall’esercizio finanziario 2020, un aumento, complessivo e proporzionale, nella misura di 20 milioni di euro annui, delle risorse destinate al finanziamento dei suddetti istituti. Il relativo onere – a cui si provvede ai sensi dell’articolo 114 (alla cui scheda di lettura si rimanda) - consiste in maggiori somme versate agli istituti medesimi in deroga alla normativa vigente[128] (commi 1 e 3).

 

Il finanziamento per l’attività di istituti di patronato e assistenza sociale è disciplinato dall’articolo 13, della legge n. 152/2001, secondo i criteri stabiliti con specifico regolamento (emanato con il D.M. 10 ottobre 2008), mediante il prelevamento di un'aliquota di finanziamento (pari, nella normativa vigente, allo 0,199%) sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'INPS e dall'INAIL.

L’importo ottenuto con il richiamato prelevamento è destinato al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale nelle seguenti percentuali:

-      89,90% all'attività;

-      10% all'organizzazione, di cui il 2 per cento per l'estero;

-      0,10% per il controllo delle sedi all'estero, finalizzato alla verifica dell'organizzazione e dell'attività, nonché a verifiche ispettive straordinarie in Italia sull'organizzazione e sull'attività e per la specifica formazione del personale ispettivo addetto.

Si ricorda, inoltre, che le risorse destinate agli istituti di patronato e di assistenza sociale hanno in passato subito riduzioni per effetto di diversi provvedimenti, da ultimo l’art. 1, c. 605, della L. 208/2015 che, con riferimento all’esercizio finanziario 2016, ha disposto una riduzione delle suddette risorse pari a 15 milioni di euro.

Anche l’aliquota di finanziamento degli istituti in questione è stata oggetto di ripetute modifiche, passando dallo 0,226% inizialmente previsto a decorrere dal 2001, allo 0,199% previsto dall’art. 1, c. 605, della L. 208/2015 a decorrere dal 2015.

Parimenti, si è provveduto anche alla rimodulazione della quota di acconto del finanziamento statale, fissata dal 2019 al 78% dall’art. 1, c. 134, della L. 205/2017.


 

Articolo 19
(Trattamenti di integrazione salariale per le ex zone rosse)

 

 

L’articolo 19 riconosce ai datori di lavoro delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto che, nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, hanno sospeso, in tutto o in parte, l'attività lavorativa a causa dell’impossibilità da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze di raggiungere il luogo di lavoro - perché residenti o domiciliati nelle cosiddette zone rosse - la possibilità di accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga e all’assegno ordinario di integrazione salariale, introdotti dalla normativa vigente a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da Covid-19. Tali trattamenti possono essere concessi – entro un determinato limite di spesa – con riferimento a periodi compresi nell’arco temporale summenzionato e per un massimo di quattro settimane.

 

Soggetti beneficiari (comma 1)

Nel dettaglio, la suddetta possibilità è riconosciuta a condizione che:

§  i datori di lavoro abbiano sospeso l’attività lavorativa - anche qualora la sospensione abbia riguardato i soli dipendenti aventi i requisiti di seguito indicati - a causa dell’impossibilità del raggiungimento del luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti nei comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (sul punto, vedi infra), per i quali la pubblica autorità avessero emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, con l’obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (i trattamenti cui la disposizione si riferisce sono quelli di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del D.L. 18/2020, per una panoramica dei quali si rinvia alla scheda di lettura relativa all’art. 1 del presente provvedimento). La norma specifica, infine, che tale possibilità è riconosciuta limitatamente ai datori di lavoro operanti nelle suddette regioni (come proposto dalla Commissione nell’ambito delle correzioni formali da apportare al testo, in luogo del riferimento alle sole imprese contenuto nel testo attualmente vigente). Si consideri l’opportunità – rilevata anche nel parere sul presente decreto approvato dalla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato il 24 settembre 2020 - di valutare i motivi della limitazione alle suddette tre regioni, considerato che nel periodo temporale in oggetto (intercorrente tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020) sono stati adottati provvedimenti (anche da parte di enti territoriali) di contenimento e di divieto di allontanamento riguardanti territori anche di altre regioni;

§  non abbiano trovato applicazione, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, le tutele di integrazione salariale previste dalle vigenti disposizioni per l’emergenza Covid-19[129].

Per quanto riguarda il trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA), con la circolare n. 115 del 2020, l’INPS precisa che è possibile presentare la relativa domanda – con riferimento alle causali suesposte e per periodi intercorrenti nel medesimo intervallo temporale - fino ad un massimo di 20 giornate. Al riguardo, l’Istituto fa presente che la CISOA è riconosciuta in funzione delle giornate di lavoro non prestate e, quindi, il predetto limite massimo di 20 giornate lavorative equivale alla durata massima di quattro settimane complessivamente richiedibili ai sensi dell’articolo 19 in commento.

 

Durata e presentazione della domanda (commi 1 e 2)

Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, esclusivamente all’INPS – con causale “Covid-19 – Obbligo permanenza domiciliare” – entro il 15 ottobre 2020, per periodi intercorrenti tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e per la durata delle misure previste dai predetti provvedimenti della pubblica autorità di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, ma comunque fino ad un massimo complessivo di quattro settimane.

Alle stesse domande è allegata l’autocertificazione del datore di lavoro che indica l’autorità che ha emesso il provvedimento di restrizione.

Al riguardo, la richiamata circolare n. 115 del 2020 specifica che - in considerazione dei nuovi e più stringenti termini per la presentazione delle domande previsti dal presente decreto legge - in fase di prima applicazione le aziende, con riferimento ai periodi i cui termini di trasmissione fossero già scaduti, potranno utilmente inviare le relative istanze entro e non oltre 30 giorni dal 1° ottobre 2020, data di pubblicazione del messaggio 3525 con cui l’Istituto comunica il rilascio della procedura informatica per la presentazione delle domande relative ai trattamenti in oggetto.

 

Pagamento diretto (comma 3)

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro il 15 novembre 2020. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Riguardo al suddetto termine relativo all’invio per il pagamento o per il saldo, si ricorda che la normativa sul pagamento diretto ai dipendenti dei trattamenti di integrazione salariale ordinari o in deroga o degli assegni ordinari di integrazione salariale (di cui ai richiamati artt. da 19 a 22-quinquies del D.L. 18/2020)[130] - oltre a porre già il principio di decadenza summenzionato[131] - prevede[132] che la domanda del datore di lavoro contenga anche i dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di un'anticipazione pari al 40 per cento delle ore di trattamento autorizzate nell'intero periodo. In merito, si segnala che, secondo l'interpretazione seguita dalla circolare dell'INPS n. 78 del 27 giugno 2020, nella richiesta del datore di lavoro relativa alla prestazione si può rinunziare al meccanismo dell'acconto. Si ricorda inoltre che, nel caso di decadenza summenzionata, l'INPS provvede al recupero, nei confronti del datore di lavoro, dell'acconto eventualmente corrisposto[133].

 

Limiti di spesa (commi 4 e 5)

I trattamenti di cui alla norma in commento sono concessi nel limite massimo di spesa di 59,3 milioni di euro per il 2020. L'INPS provvede al relativo monitoraggio e, qualora da tale monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'Istituto non prende in considerazione ulteriori domande.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento (pari originariamente a 2.673,2 milioni di euro) del capitolo di bilancio istituito dall’art. 22-ter del D.L. 18/2020 al fine di garantire un ulteriore finanziamento degli strumenti di integrazione salariale già previsti dal decreto cura Italia e rifinanziati dal decreto Rilancio.

La Relazione tecnica allegata al provvedimento evidenzia che il suddetto capitolo presenta le necessarie disponibilità.


 

Articolo 20
(Disposizioni per il settore aereo)

 

 

L’articolo 20 modifica i commi 1 e 2 dell'articolo 94 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 estendendo il trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale alle aziende operanti nel settore aereo, rispondenti a determinati requisiti, che hanno cessato o cessano l’attività produttiva nel corso dell’anno 2020 e che non sono sottoposte a procedure concorsuali ed escludendo l’applicazione del contributo addizionale ex art. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

 

L’articolo 94 del dl 18/2020 dispone un incremento di 200 milioni di euro, per il 2020, della dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (comma 1) e reca, a valere sulle suddette risorse, norme specifiche per il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale nel settore aereo, a fronte delle gravi crisi aziendali che hanno investito quest'ultimo (comma 2).

In particolare, ai sensi del comma 2, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale può essere autorizzato, in deroga ai limiti di durata massima del trattamento di integrazione salariale[134] alle seguenti condizioni:

§  a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto 18/2020 e fino al 31 dicembre 2020;

§  nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020;

§  nel limite massimo di 10 mesi;

§  previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico nonché della Regione interessata;

§  qualora l'azienda operante nel settore aereo abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale.

 

Nel dettaglio, la disposizione in commento riduce la quantificazione degli oneri per il 2020 e la relativa copertura finanziaria operata dal comma 1 dell’articolo 94 (portandola da 200 milioni di euro a 190,2 milioni di euro) e quantifica gli oneri per il 2021 in 22,9 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e in 14,3 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto coprendoli sull’articolo 114 del decreto in esame (comma 1, lett. a), b) prima parte e comma 2).

 

La relazione tecnica al provvedimento, spiega che si è proceduto a valutare l’effetto finanziario della concessione della cassa integrazione straordinaria per i dipendenti di Air Italy considerando l’onere della prestazione, della contribuzione figurativa e del mancato gettito del contributo addizionale per i 1.470 dipendenti in CIG per 10 mesi.

Sulla base dei dati individuali dei dipendenti Air Italy a fine 2019 estratti dalle dichiarazioni Uniemens si è giunti a definire per l’anno 2020 un onere pari a 9,8 milioni di euro ed oneri per il 2021 quantificati in 22,9 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e in 14,3 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

 

Inoltre, ai sensi del comma 1, lettera b), seconda parte si modifica il comma 2 dell’articolo 94 prevedendo che nel nuovo limite di spesa di 9,8 milioni di euro per il 2020 e 22,9 milioni per l’anno 2021, può essere autorizzato il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall’Ente nazionale dell’aviazione civile, che hanno cessato o cessano l’attività produttiva nel corso dell’anno 2020 e che non sono sottoposte a procedure concorsuali alla data della stipulazione dell’accordo di cui al presente comma.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere autorizzato, previo accordo in sede governativa stipulato, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico nonché della Regione o delle Regioni interessate, ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) prospettive di cessione dell’azienda o di un ramo di essa; b) specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla regione o dalle regioni interessate secondo le modalità indicate nell’accordo previsto dal presente comma.

 

Infine, ai sensi del comma 1, lett. c), dopo il comma 2 dell’articolo 94, è inserito il comma 2-bis, con il quale, a fini di monitoraggio delle risorse finanziarie, si dispone che sia direttamente l’INPS ad erogare il trattamento di integrazione di cui sopra. In relazione a ciò, non è dovuto il pagamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148[135]. Agli oneri derivanti dall’esonero dal pagamento dell’addizionale prevista dall’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, si provvede, come si è visto sopra, a valere e nei limiti delle risorse di cui al comma 2.

 

La Circolare INPS n. 115 del 30 settembre 2020, dopo aver sintetizzato il contenuto dell’articolo in esame, ricorda che i datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria dovranno versare al predetto Fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore durante il periodo di integrazione salariale, rinviando, infine, ad un successivo messaggio le modalità operative cui i datori di lavoro dovranno attenersi per il recupero, tramite conguaglio, del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui trattasi.


 

Articolo 21
(Rimodulazione delle risorse per il cosiddetto voucher babysitting per alcune categorie e delle risorse per l’indennità relativa ai lavoratori domestici)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 21 incrementa di 169 milioni di euro per il 2020 le risorse per l’erogazione del voucher per servizi di babysitting e per altri servizi, riconosciuto per l'assistenza dei figli fino a 12 anni in favore del personale dipendente del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, e del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in alternativa al congedo parentale speciale introdotto dalla normativa vigente in conseguenza dell’emergenza da Covid-19[136]. Il successivo comma 2 riduce, nella medesima misura di 169 milioni di euro per il 2020, le risorse stanziate per il riconoscimento, in via transitoria, di un'indennità in favore di alcuni lavoratori domestici.

 

Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo in commento incrementa di 169 milioni di euro - portandole da 67,6 milioni di euro a 236,6 milioni di euro per il 2020 - le risorse stanziate per l’erogazione del cosiddetto voucher babysitting riconosciuto dalla normativa vigente (artt. 23 e 25 del D.L. 18/2020), in alternativa alla fruizione del congedo speciale introdotto a seguito dell’emergenza Covid-19[137], ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Tale voucher è riconosciuto – in relazione all'assistenza e alla sorveglianza dei figli fino a 12 anni[138] e fino al 31 agosto 2020 - nel limite massimo complessivo di 2000 euro, per l'acquisto di servizi di babysitting, nonché di servizi erogati dai centri estivi, di servizi integrativi per l'infanzia, di servizi socio-educativi territoriali, di servizi erogati dai centri con funzione educativa e ricreativa e di servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (la fruizione del bonus per i servizi integrativi per l'infanzia è incompatibile con la fruizione del cosiddetto bonus asilo nido).

Si ricorda che il richiamato art. 23 del D.L. 18/2020 riconosce il medesimo bonus anche ai lavoratori dipendenti privati, agli iscritti in via esclusiva alla cosiddetta Gestione separata e ai lavoratori autonomi (iscritti e non iscritti all’INPS[139]) nel limite massimo complessivo di 1200 euro. Tale beneficio, ai sensi del comma 11 del summenzionato art. 23, è riconosciuto nel limite di spesa di 1.569 milioni di euro per il 2020 - limite che si applica in via unitaria anche per il congedo parentale speciale e l’indennità previsti dal medesimo art. 23, per i soggetti richiamati, in alternativa al bonus suddetto.

L’INPS, con la circolare 73/2020, ha chiarito le modalità di erogazione del bonus sia per servizi di babysitting, da utilizzare mediante il libretto di famiglia, sia per i servizi integrativi per l’infanzia.

 

Il comma 2 dell’articolo 21 in esame, ai fini della copertura del suddetto incremento di 169 milioni di euro, riduce nella misura identica le risorse stanziate per il riconoscimento, in via transitoria, di un'indennità in favore di alcuni lavoratori domestici. Queste ultime risorse vengono, dunque, ridotte da 460 milioni a 291 milioni (per il 2020). Si ricorda che il termine, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda per l’indennità in oggetto è fissato al 30 agosto 2020 dall’articolo 9, comma 8, del presente decreto.

L’indennità in esame (ai sensi dell’articolo 85 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) è riconosciuta, in via transitoria, in favore dei lavoratori domestici che avessero in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. L'indennità è attribuita con riferimento ai mesi di aprile e maggio del 2020, nella misura di 500 euro mensili; l'indennità non concorre alla formazione del reddito fiscale imponibile ai fini delle imposte sui redditi ed è erogata, su domanda, in unica soluzione dall'INPS, nel rispetto del limite complessivo di spesa summenzionato[140].


 

Articolo 21-bis
(Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente ed Autorizzazione di spesa per sostituzioni del personale delle istituzioni scolastiche)

 

 

L'articolo 21-bis - inserito dal Senato - costituisce, con alcune modifiche, la trasposizione dell'articolo 5 del D.L. 8 settembre 2020, n. 111 - D.L. attualmente in fase di conversione alle Camere e di cui l'articolo 1, comma 1-bis, del disegno di legge di conversione del presente D.L. n. 104 dispone l'abrogazione, con la salvezza degli effetti già prodottisi. La normativa oggetto di trasposizione, in primo luogo, riconosce, a determinate condizioni, il diritto per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o ad un congedo straordinario, con relativa indennità, per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di anni quattordici[141], disposta a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico; riguardo al diritto alla prestazione di lavoro in modalità agile, la versione operata dal Senato (con una modifica del comma 1 e l'inserimento del comma 2 rispetto al testo del citato articolo 5 del D.L. n. 111) introduce ulteriori fattispecie di contatto (verificatesi al di fuori del plesso scolastico). I profili temporali delle norme in esame sono oggetto del comma 6. Il suddetto congedo è riconosciuto dall'INPS nel rispetto di un limite di spesa, pari a 50 milioni di euro per il 2020 (comma 7). Il comma 8 reca un'autorizzazione di spesa, pari a 1,5 milioni di euro per il 2020, per la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche pubbliche che usufruisca del suddetto congedo. Alla copertura degli stanziamenti di cui ai commi 7 e 8 si provvede mediante riduzione di risorse destinate ad interventi di integrazione salariale (comma 9).

 

Più in particolare, i commi 1 e 2 prevedono che un genitore lavoratore dipendente, pubblico o privato, abbia diritto allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale (territorialmente competente) a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico[142], ovvero[143] nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, o all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. Si segnala che, sulla limitazione del riferimento ai soli contatti verificatisi all'interno del plesso scolastico, il parere della Commissione Affari costituzionali del Senato (approvato il 24 settembre 2020) sull'emendamento 21.0.500 sottolineava l'opportunità di una valutazione; un subemendamento approvato a tale emendamento ha poi inserito il riferimento agli ambiti summenzionati.

Il diritto è escluso per le prestazioni lavorative che non possano essere rese in modalità agile (comma 3) nonché per i giorni in cui l'altro genitore svolga (a qualunque titolo) lavoro in modalità agile ovvero non svolga alcuna attività lavorativa o usufruisca del congedo straordinario summenzionato (comma 5) (resta fermo che il dipendente possa svolgere la prestazione in modalità agile, ove quest'ultima si basi su un accordo con il datore di lavoro, ai sensi della disciplina generale in materia[144]); è fatto salvo[145] il diritto al lavoro in modalità agile, qualora il lavoratore sia padre o madre anche di altri figli minori di anni quattordici, avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1 e 3 (lavoro in modalità agile o congedo summenzionato).

Si ricorda che l'eventuale adozione della misura della quarantena a seguito di contatti all'interno di plessi scolastici è attualmente oggetto dell'allegato 21 del D.P.C.M. del 7 agosto 2020 - allegato inserito dal successivo D.P.C.M. del 7 settembre 2020 e che costituisce la trasposizione del documento recante indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia, adottato dall'Istituto superiore di sanità il 28 agosto 2020 insieme con altre amministrazioni[146] -.

La norma di cui al presente comma 1 sul diritto alla modalità di lavoro agile si aggiunge ad altre norme che, in via transitoria[147], prevedono tale diritto per alcune fattispecie.

 

Tali norme transitorie prevedono, fino al 15 ottobre 2020[148], il riconoscimento del diritto in esame - a condizione che la modalità di lavoro agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione -:

-       in favore dei lavoratori dipendenti portatori di handicap grave, o aventi nel proprio nucleo familiare un soggetto portatore di handicap grave o immunodepresso[149];

-       sulla base delle valutazioni dei medici competenti, ai dipendenti del settore privato maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro[150].

Ulteriori norme transitorie sono previste, nel presente decreto n. 104, dall'articolo 21-ter (inserito dal Senato) e dalla novella (anch'essa inserita dal Senato) di cui all'articolo 26, comma 1-bis, capoverso 2-bis. Si rinvia alle relative due schede di lettura.

 

Il successivo comma 6 fa riferimento ai periodi o frazioni di periodo compresi entro il 31 dicembre 2020; si valuti l'opportunità, come osservato anche nel suddetto parere della Commissione Affari costituzionali del Senato approvato il 24 settembre 2020, di chiarire se tale limitazione temporale riguardi - oltre che l'istituto del congedo straordinario di cui ai commi 3 e seguenti - anche il diritto alla modalità di lavoro agile, di cui al presente comma 1.

Il comma 3 riconosce, con riferimento alla suddetta ipotesi di quarantena del figlio, convivente e minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, il diritto ad un congedo straordinario del genitore lavoratore dipendente, per tutto o parte del periodo in oggetto, entro il limite di spesa di cui al successivo comma 7 e qualora sussistano le seguenti condizioni:

§  la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità di lavoro agile;

§  nei medesimi giorni (comma 5) l'altro genitore svolga attività lavorativa, con modalità diversa dal lavoro agile[151]. In relazione a tale condizione, è fatto salvo[152] il diritto al congedo, qualora il lavoratore sia padre o madre anche di altri figli minori di anni quattordici, avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1 e 3 (lavoro in modalità agile o congedo summenzionato);

§  i periodi o le frazioni di periodo in oggetto siano compresi entro il termine del 31 dicembre 2020 (comma 6).

Per tale congedo, in luogo della retribuzione, viene riconosciuta dall'INPS - ovvero dall'amministrazione pubblica datrice di lavoro[153] - un'indennità pari al cinquanta per cento della medesima retribuzione, con il riconoscimento, ai fini previdenziali, della contribuzione figurativa relativa all'intera retribuzione (comma 4). La base di calcolo dell'indennità è determinata secondo gli stessi criteri vigenti per la base di calcolo dell'indennità per i congedi parentali[154]. Di conseguenza, si fa riferimento alla retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo; l'importo di tale base di calcolo non comprende il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al lavoratore[155].

 

Per le modalità di pagamento dell'indennità, trovano applicazione (implicitamente) i criteri vigenti per i trattamenti di maternità relativi alle lavoratrici dipendenti e per i congedi parentali[156].

 

Si valuti l'opportunità di chiarire i criteri di computo del periodo di congedo in esame ai fini dell'anzianità di servizio, considerato che, nell'ordinamento, tali criteri sono stabiliti in maniera non univoca per i trattamenti di maternità e per i congedi parentali.

 

Si ricorda che i periodi relativi ai trattamenti di maternità delle lavoratrici dipendenti, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie, mentre, per i periodi di congedo parentale, sono esclusi i suddetti effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia (ai sensi dell'articolo 34, comma 5, dello stesso testo unico).

 

Come accennato, il congedo è riconosciuto (su domanda) entro un limite complessivo di spesa, pari a 50 milioni di euro (per il 2020)[157] (comma 7). L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del medesimo limite; qualora emerga, anche in via prospettica, che quest'ultimo sia stato raggiunto, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Riguardo alla limitazione della fattispecie ai soli casi di quarantena (del minore di quattordici anni) disposta a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, cfr. supra.

 

Si ricorda altresì che, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alcune forme di congedo sono state ammesse, per i lavoratori pubblici e privati, fino al 31 agosto 2020, dagli articoli 23 e 25 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.

 

Il comma 8 reca un'autorizzazione di spesa, pari a 1,5 milioni di euro per il 2020, al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche che usufruisca dei congedi di cui ai commi da 3 a 7.

 

La relazione tecnica[158] allegata al disegno di legge di conversione del suddetto D.L. n. 111 osserva che l'autorizzazione di spesa è stata definita sulla base dei seguenti fattori: numero di minori aventi meno di quattordici anni, tasso di incidenza della quarantena nell'ambito della suddetta fascia di età, indice di diffusione dei contagi adeguato in considerazione degli effetti derivanti dalla riapertura delle scuole, durata della quarantena.

 

Il comma 9 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari complessivamente a 51,5 milioni di euro per il 2020, riducendo nella misura corrispondente un'autorizzazione di spesa[159] destinata ad interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 (trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale e trattamenti di integrazione salariale in deroga).

Il comma 10 specifica che le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


 

Articolo 21-ter
(Lavoro agile per genitori con figli con disabilità)

 

 

L’articolo 21-ter – introdotto dal Senato – riconosce, fino al 30 giugno 2021 e in presenza di determinate condizioni, il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali in favore dei genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave

 

La norma in commento riconosce il suddetto diritto a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che la prestazione lavorativa possa essere svolta in modalità agile in quanto non richieda necessariamente la presenza fisica del lavoratore.

Ricorrendo tutte le suddette condizioni, il diritto allo svolgimento del lavoro agile in favore dei suddetti genitori è riconosciuto anche in assenza degli accordi individuali previsti, in via generale, dalla normativa vigente, ossia attraverso la procedura semplificata che, per espressa previsione dell’art. 90 del decreto Rilancio, può essere utilizzata dalla generalità dei datori di lavoro privati fino al 15 ottobre 2020.

Il richiamato art. 90 del D.L. 34/2020, dispone che sino al 15 ottobre 2020 (termine così prorogato dal D.L. 83/2020), e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati in materia dalla normativa vigente, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. In tali casi, gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica.

Si ricorda che anche l’art. 39 del D.L. 18/2020 riconosce, sino al 15 ottobre 2020, un diritto allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile in favore dei lavoratori dipendenti disabili o che hanno nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità.

 

Viene fatto salvo il rispetto degli obblighi informativi previsto dalla normativa vigente, dettata dagli articoli da 18 a 23 della L. 81/2017, che prevede, tra l’altro, che il datore di lavoro consegni al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Si ricorda che attualmente, nell’ambito della suddetta procedura semplificata disciplinata dal richiamato art. 90 e applicabile dalla generalità dei datori di lavoro privati sino al 15 ottobre 2020, i predetti obblighi informativi sono assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Inail e i medesimi datori di lavoro privati sono tenuti a comunicare, sempre in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


 

Articolo 22
(Fondo per la formazione personale delle casalinghe
e dei casalinghi)

 

 

L’articolo 22, riformulato dal Senato, istituisce il “Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi”, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, finalizzato alla formazione, tenuta da enti pubblici e privati, di coloro che svolgono attività in ambito domestico (in via prioritaria dalle donne), senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, per la cura delle persone e dell'ambiente domestico.

 

In dettaglio, in base alla riformulazione del comma approvata dal Senato, la disposizione prevede l’istituzione del Fondo presso lo stato di previsione Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, e riguarda coloro che sono iscritti all’Assicurazione obbligatoria, di cui all’articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493 (comma 1).

 

Ai sensi di tale disposizione è istituita l'assicurazione obbligatoria per la tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico, gestita dall'INAIL, cui sono soggette le persone di età compresa tra 18 e 67 anni che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico.

 

Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1 (comma 2). 

Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 114 del provvedimento in esame (comma 3).


 

Articolo 23
(Nuove misure in materia di Reddito di emergenza)

 

 

L’articolo 23, ferme restando le erogazioni già concesse del Reddito di emergenza (Rem) ai sensi dell’articolo 82 del D.L. 34/2020, riconosce l’erogazione di una ulteriore singola quota del Rem ai nuclei familiari in possesso dei requisiti già richiesti per accedere alle due precedenti quote. Rispetto ai requisiti di accesso, l’unica modifica apportata è quella relativa al valore del reddito familiare mensile, ora riferito al mese di maggio (precedentemente al mese di aprile). La domanda può essere presentata all'INPS entro il 15 ottobre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Resta fermo anche l’elenco delle incompatibilità, se non per l’aggiunta, in seguito alle modifiche approvate a Senato, di quelle di cui agli articoli 9, 10 e 12 del provvedimento in esame.

L’importo dell’ulteriore quota è lo stesso delle precedenti, ovvero è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili gravi o non autosufficienti (in questo ultimo caso fino a 840 euro).

Il riconoscimento della quota del Rem è effettuato nel limite di spesa di 172,5 milioni di euro per il 2020, nell’ambito del Fondo per il reddito di emergenza.

 

Poiché i nuclei percettori di Rem sono risultati inferiori a quanto inizialmente previsto, l’intervento legislativo intende utilizzare le risorse già a tal fine stanziate dall’articolo 82 del decreto legge n. 34 del 2020[160] che, al comma 10, ne ha disposto l’iscrizione su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato “Fondo per il Reddito di emergenza”.

 

Di seguito si illustra l’intervento legislativo nel dettaglio.

Al comma 1 si dispone che, ferme restando le erogazioni già concesse del Reddito di emergenza (di seguito “Rem”), il Rem è ulteriormente riconosciuto, per una singola quota, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

 

a)  un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore al beneficio Rem;

 

b)  assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 9 (Indennità per alcune categorie di lavoratori), 10 (Indennità lavoratori marittimi) e 12 (Indennità in favore di operatori nel settore dello sport) del provvedimento in commento[161], in seguito alle modifiche approvate in Senato, in linea con quanto nel frattempo illustrato dalla circolare n. 102 dell’INPS dell’11 settembre 2020 che illustra i nuovi aspetti normativi della misura, con particolare riferimento a modi e tempi della richiesta, nonché requisiti per l’accesso e rapporti con altre prestazioni ed altri redditi.

 

c)   possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell’articolo 82 del decreto legge n. 34 del 2020.

 

Più nel dettaglio vengono richiesti i seguenti requisiti:

    i.        il comma 2 dell’art. 82 (ad eccezione della lettera b) relativa al reddito familiare nel mese di aprile 2020), del decreto legge 34/2020 riconosce l’accesso al Rem ai nuclei familiari in possesso, cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

o  residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;

o  un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’ISEE[162] (di cui al D.p.c.m. 159/2013); d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000;

  ii.       il comma 2-bis dell’art. 82, del decreto legge n. 34 del 2020 semplifica le procedure di accertamento della residenza per i soggetti che, occupando abusivamente un immobile senza titolo, intendono presentare domanda per l’accesso al Rem medesimo.  Più precisamente, si prevede che, gli occupanti abusivi di un immobile possano autocertificare la loro residenza nell’immobile occupato qualora siano presenti persone minori di età o meritevoli di tutela quali individui malati gravi, disabili, in difficoltà economica e senza dimora. Viene previsto che, ai fini del riconoscimento del Rem, nel periodo di emergenza COVID-19 e limitatamente alla durata della stessa e comunque non oltre il 30 settembre 2020, le disposizioni dei commi 1 e 1-bis dell’art. 5 del decreto legge n. 47/2014[163], non si applichino, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela quali soggetti malati gravi, disabili, in difficoltà economica e senza dimora, aventi i requisiti di cui al citato articolo 5 del D.L. 47/2014.

Si valuti l’opportunità di coordinare la scadenza temporale posta per la domanda di accesso alla quota Rem (15 ottobre 2020), con il disposto del comma 2-bis dell’art. 82 del decreto legge 24/2020 (efficace fino al 30 settembre 2020). 

 

iii.        il comma 3, dell’art. 82, del decreto legge 34/2020 elenca le incompatibilità tra Rem e ulteriori indennità e benefici. Più precisamente, Il Rem non e? compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto n. 18 del 2020, ovvero in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto; articoli 84 e 85 del decreto legge n. 34 del 2020). Si tratta delle indennità riconosciute ai: lavoratori autonomi iscritti alle gestioni Inps; liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata; lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata; lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo; lavoratori agricoli; lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori domestici. Il Rem, inoltre, non e? compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda:

a) titolari di pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidita?);

b) titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo. Nel caso di lavoratori in cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o per i quali sia stato richiesto l’intervento del FIS, la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali. Tale retribuzione tiene conto delle voci retributive fisse;

c) percettori di Reddito o Pensione di Cittadinanza.

 

La domanda per la quota di Rem è presentata all'INPS entro il 15 ottobre 2020 (termine coincidente con la fine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020) tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso (comma 2).

 

Il riconoscimento della quota del Rem è effettuato nel limite di spesa di 172,5 milioni di euro per il 2020 nell’ambito del Fondo per il reddito di emergenza di cui all’articolo 82, comma 10, del decreto legge n. 34 del 2020 (comma 3).

 

La Relazione al provvedimento chiarisce che la spesa finora impegnata per il pagamento delle mensilità Rem (previste dal decreto legge n. 34 del 2020) risulta pari a 298,2 milioni di euro, a fronte di 268 mila nuclei beneficiari (considerato un costo mensile medio del beneficio pari a 556 euro). Inoltre, ancora 42 mila domande risultano in istruttoria, che, se accolte in toto, impegnerebbero 46,7 milioni di euro. Conseguentemente, la spesa per le quote Rem previste dal decreto legge n. 34 del 2020 ammonta complessivamente a circa 344,9 milioni di euro.

La relazione stima che l’ulteriore quota Rem possa interessare un numero di nuclei beneficiari pari a 310 mila con una spesa complessiva di 172,5 milioni di euro, che rappresentano il limite di spesa per il 2020, nell’ambito del Fondo di emergenza.

Si ricordano infine i dati rilasciati il 15 settembre 2020 dall’Osservatorio Reddito/Pensione di cittadinanza e ReI presso l’INPS relativamente ai nuclei percettori di Reddito di Emergenza tra maggio e agosto 2020. Al 31 luglio 2020, risultano 599.940 nuclei richiedenti il Reddito di Emergenza: 285.234 sono le domande accolte, 300.619 sono state respinte e 14.087 domande sono in lavorazione. La distribuzione geografica delle domande pervenute rispecchia quella già osservata per il Reddito di Cittadinanza: maggiore concentrazione nelle regioni del Sud e delle Isole (45,8%), a seguire le regioni del Nord (33,8%) e infine quelle del Centro (20,4%).

Si ricorda che all’avvio della misura, le domande di accesso al Rem sono state numerosissime, molte sono state però respinte dall’Inps in quanto prive di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) valida (sul punto la nota Inps).

La distribuzione geografica delle domande pervenute rispecchia quella già osservata per il Reddito di Cittadinanza: maggiore concentrazione nelle regioni del Sud e delle Isole (48%), a seguire le regioni del Nord (33%) e infine quelle del Centro (19%).

 

Infine, il comma 4 chiarisce che, per quanto non previsto dalla norma in commento, si applica la disciplina prevista dall’articolo 82, del decreto legge n. 34 del 2020, ove compatibile.

 

 

 


 

Articolo 24, commi 1 e 12, lett. a)
(Incarichi di collaborazione presso il
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)

 

 

L’articolo 24, comma 1, a cui il Senato ha apportato modifiche formali, consente al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) di conferire incarichi di collaborazione - per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico - presso le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, per la durata massima di quindici mesi e comunque entro il 31 dicembre 2021, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2020 e di 16 milioni di euro per l’anno 2021. Ai collaboratori possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP). Il comma 12, lett. a), prevede la relativa copertura.

 

In dettaglio, per assicurare lo svolgimento, nel territorio di competenza, delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, il MIBACT può autorizzare il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001.

Le funzioni delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, quali uffici di livello dirigenziale non generale chiamati ad assicurare sul territorio la tutela del patrimonio culturale sono individuate dall'art. 41 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante il regolamento di organizzazione del MIBACT.

 

L'art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001 stabilisce che, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, a determinate condizioni, quali:

a)   l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b)  l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c)   la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d)  devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

 

La relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato in prima lettura fa presente che si tratta di una possibilità già consentita in passato al Parco archeologico di Pompei e ai Musei autonomi e che viene estesa alle Soprintendenze in quanto "afflitte da una grave carenza di organico".

La possibilità per il MIBACT di conferire detti incarichi decorre dalla pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per l’assunzione di funzionari di Area III – posizione economica F1, dei profili tecnici già autorizzati dall’art. 1, co. 338, della L. 145/2018.

 

La Tabella B allegata al D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, prevede che la dotazione organica relativa all'Area III consiste in  5.427 unità di personale.

Si ricorda che l'art. 1, co. 338 della L. 145/2018 ha autorizzato il Ministero per i beni e le attività culturali ad assumere, a decorrere dall'anno 2020, 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, e, a decorrere dall'anno 2021, ulteriori 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1.

In proposito, nel bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2.133 posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.50 del 30 giugno 2020, sono previsti tra l'altro 250 posti per il MIBACT da inquadrare,  con  il  profilo di funzionario amministrativo, nell'Area funzionale III - F1.

Non risultano invece ancora banditi concorsi per la medesima Area III - posizione economica F1 per i profili tecnici.

 

In argomento, si rammenta che l’art. 1, co. 328-330, della L. 208/2015 ha autorizzato l'assunzione a tempo indeterminato presso il MIBAC di 500 funzionari da inquadrare nell'Area III del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore e storico dell'arte. A tal fine, ha autorizzato la spesa nel limite di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

La procedura di selezione è stata disciplinata con D.M. 15 aprile 2016. Nella G.U. - serie speciale concorsi ed esami - n. 41 del 24 maggio 2016 si è dunque data comunicazione della pubblicazione sul sito http://ripam.formez.it dei relativi bandi di concorso ripartiti per profilo professionale: Funzionario antropologo: 5 posti; Funzionario archeologo: 90 posti; Funzionario architetto: 130 posti; Funzionario archivista: 95 posti; Funzionario bibliotecario: 25 posti; Funzionario demoetnoantropologo: 5 posti; Funzionario della promozione e comunicazione: 30 posti; Funzionario restauratore: 80 posti; Funzionario storico dell'arte: 40 posti.

Il 28 settembre 2017, rispondendo nella VII Commissione della Camera all’interrogazione a risposta immediata 5-12301, il rappresentante del Governo aveva poi fatto presente che con DPCM 4 aprile 2017 il MIBAC era stato autorizzato allo scorrimento delle graduatorie degli idonei per 200 unità e che il 28 aprile 2017 era stato richiesto un ulteriore scorrimento per 100 unità (v. qui).

L’art. 1, co. 305, della L. 205/2017 aveva autorizzato il MIBAC ad assumere fino ad un massimo di (ulteriori) 200 unità mediante scorrimento delle graduatorie di concorso. Si era così pervenuti, complessivamente, a 1.000 assunzioni.

 

Tali incarichi hanno una durata massima di quindici mesi e sono conferiti non oltre il 31 dicembre 2021.

Ciascun incarico ha un importo massimo di 40.000 euro, per un limite di spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2020 e di 16 milioni di euro per l’anno 2021. La relazione tecnica precisa quindi che sarà possibile conferire 500 incarichi di collaborazione per gli anni 2020 e 2021.

 

Si stabilisce poi che ai destinatari degli incarichi di collaborazione possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP).

 

In base all'art. 31 del d.lgs. 50/2016, recante il Codice dei contratti pubblici, per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

A tale riguardo, il D.L. 32/2019 (L. 55/2019), c.d. Sblocca cantieri, ha recato modifiche a tale disposizione, attribuendo al regolamento unico di attuazione del Codice - in luogo delle Linee guida emanate dall’ANAC - il compito di definire la disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, e sugli ulteriori requisiti di professionalità, rispetto a quanto disposto dal Codice in relazione alla complessità dei lavori; e l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Si è previsto che, fino alla data di entrata in vigore del citato regolamento, si applicasse, in merito alle funzioni del RUP, la disposizione transitoria prevista dal comma 27-octies dell’art. 216 del Codice, introdotto dal medesimo D.L. 32 e dunque le Linee guida n. 3 dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), relative a "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni".

In merito ai requisiti professionali del RUP, nelle suddette Linee guida n. 3, le competenze sono distinte in relazione alle diverse soglie degli appalti e delle concessioni dei lavori, considerato che il RUP deve possedere un titolo di studio e l'esperienza e la formazione professionale commisurati alla tipologia e all’entità dei lavori da affidare. Nelle Linee guida n. 3 si specifica inoltre che le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di conflitto di interesse di cui all’art. 42, co. 2, del Codice, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Inoltre, "nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dalle Linee guida". Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza[164].

 

A fronte della normativa vigente, la possibilità di affidare le funzioni del RUP ad un soggetto non di ruolo è subordinata alla condizione di assoluta carenza della professionalità specifica nell’ambito dei dipendenti della stazione appaltante.

 

Ciascuna Soprintendenza assicura il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura.

 

Alla copertura degli oneri si provvede (comma 12, lett.a)) a valere sull'articolo 114 del provvedimento in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia.

 

 


 

Articolo 24, commi 2 e 12, lettera b)
(Incarichi di collaborazione a supporto del Commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche)

 

 

L’articolo 24, comma 2, prevede la possibilità di conferire per un ulteriore periodo e, al massimo, fino al 31 dicembre 2020, gli incarichi di collaborazione professionale a supporto delle attività del Commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Il comma 12, lettera b), individua le modalità di copertura della relativa spesa.

 

Si tratta degli incarichi di cui all’art. 1, co. 602, secondo periodo, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019), per i quali il comma 2, prevedendo la possibilità indicata, autorizza la (ulteriore) spesa di € 25.000 per il 2020.

Alla copertura del relativo onere si provvede, in base al comma 12, lettera b), mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

 

Al riguardo, la relazione illustrativa all’A.S. 1925 faceva presente che gli incarichi sono scaduti il 30 giugno 2020.

A sua volta, la relazione tecnica evidenziava che, in conformità alla quantificazione degli oneri già prevista dall’art. 1, co. 602, della L. 145/2018, la spesa autorizzata di € 25.000 è necessaria a coprire i quattro mesi restanti nell’anno 2020.

 

In attuazione di quanto previsto dalla disposizione in commento, con D.D. 1753 del 23 settembre 2020 è stato emanato un avviso di selezione pubblica, avendo preso atto che entro il 18 settembre 2020 nessun dipendente del Mibact si era dimostrato interessato all’interpello emanato con la Circolare della Direzione Generale Organizzazione 213 dell’8 settembre 2020 prot. 27896. Le domande dovevano essere inviate entro le ore 12 del 4 ottobre 2020.

 

Al riguardo, si ricorda che l’art. 1, co. 602, primo periodo, della L. 145/2018 ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 le funzioni del Commissario straordinario di cui all’art. 11, co. 3, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche[165].

Il secondo periodo dello stesso co. 602 ha previsto che, a supporto delle attività del Commissario, la Direzione generale Spettacolo dell’allora Ministero per i beni e le attività culturali poteva conferire, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente e ai sensi dell’art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001[166], fino a un massimo di 3 incarichi di collaborazione a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti che operano nel settore artistico-culturale, nel limite di spesa di € 75.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere su corrispondente riduzione del FUS.

La durata massima degli incarichi di collaborazione è stata fissata dalla disposizione citata in 12 mesi[167].

L’avviso di selezione pubblica per il conferimento degli incarichi è stato emanato il 3 aprile 2019.

Gli esiti della selezione e la graduatoria dei candidati sono stati approvati con D.D. 8 maggio 2019 (che, tuttavia, non ha indicato la data di avvio dell’incarico).

 

 


 

Articolo 24, comma 3
(Incarichi dirigenziali presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)

 

 

L’articolo 24, comma 3, a cui il Senato ha apportato modifiche formali, consente di elevare, per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), previa autorizzazione del Ministro per la pubblica amministrazione, (dal 10 per cento) al 15 per cento il limite - rispetto al totale della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia - degli incarichi dirigenziali non generali che possono essere conferiti a persone di comprovata qualificazione professionale esterne all'amministrazione, ovvero a personale pubblico non dirigente (anche appartenente all’amministrazione conferente), a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Dicastero. Ciò nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti e comunque fino al 31 dicembre 2021. Tali incarichi possono essere conferiti solo per le direzioni periferiche di Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, archivistiche e bibliografiche, nonché per gli istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale e sono destinati al personale delle aree funzionali del MIBACT già in servizio a tempo indeterminato purché in possesso di determinati requisiti.

 

In dettaglio, la disposizione innalza solo per il MIBACT la misura massima di cui all’art. 1, co. 6, secondo periodo, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020) fino al 15 per cento. Detta disposizione ha elevato a sua volta (per tutte le amministrazioni) dall’8 al 10 per cento la percentuale massima degli incarichi dirigenziali di seconda fascia che ciascuna amministrazione può conferire, ai sensi dell’articolo 19, co. 6, del d.lgs. 165/2001, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale o a soggetti che non siano dirigenti pubblici di ruolo, non rinvenibili nei ruoli dell’amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

 

In base alla previgente disciplina stabilita dall’art. 19, co. 6 del d.lgs. 165/2001, gli incarichi dirigenziali potevano essere conferiti, a tempo determinato e fornendone esplicita motivazione, ai soggetti sopra indicati entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli dirigenziali e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.

La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di uffici apicali e di livello dirigenziale generale, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni.

Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

 

La relazione tecnica presentata in prima lettura precisa che i dirigenti di ruolo di seconda fascia del MIBACT attualmente in servizio sono 95, di cui 8 con incarico di prima fascia, su una dotazione organica di 192 unità (come si evince dalla Tabella A allegata al D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante il regolamento di organizzazione del MIBACT).

 

L'incremento degli incarichi dirigenziali non generali conferibili è possibile nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale tecnico di cui al comma 5 (su cui si rinvia alla relativa scheda di lettura), e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, a valere sulle facoltà assunzionali del MIBACT. Parrebbe dunque che gli incarichi dirigenziali in questione riguardino profili tecnici.

La quota di utilizzo eccedente la misura di cui al citato art. 1, co. 6, secondo periodo, del D.L. 162/2019 (ossia il 5 per cento) è previamente autorizzata dal Ministro per la pubblica amministrazione.

Gli incarichi in questione possono essere conferiti:

§  esclusivamente per le direzioni periferiche di Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, archivistiche e bibliografiche, nonché per istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale. La relazione tecnica presentata in prima lettura fa riferimento, in proposito, alle strutture museali non dotate di autonomia speciale.

Secondo l'art. 39 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, sono organi periferici del Ministero:

a) i Segretariati regionali;

b) le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

c) le Direzioni regionali Musei;  

e) i Musei, le aree e i parchi archeologici e gli altri luoghi della cultura; f) le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;  

g) gli Archivi di Stato;  

h) le Biblioteche.

 

§  esclusivamente al personale delle Aree funzionali del medesimo Ministero, già in servizio a tempo indeterminato, e comunque in possesso dei requisiti di cui al citato art. 19, co. 6, del d.lgs. 165/2001.

 

Tenuto conto della formulazione del testo ("ai fini di cui al presente comma") l'obbligo di conferire gli incarichi dirigenziali esclusivamente al personale non dirigente di ruolo del Ministero sembra quindi riguardare solo la quota eccedente - peraltro soggetta ad autorizzazione -  prevista dal comma in esame, restando ferma, per il resto, la disciplina vigente (l'art. 19. co. 5-bis e l'art. 19, co.6, del d.lgs. 165/2001 consentono, rispettivamente, l'attribuzione degli incarichi anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli della dirigenza delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 23 e a personale esterno all'amministrazione in possesso di determinati requisiti, sulla base di soglie percentuali ivi determinate e su cui è da ultimo intervenuto l'articolo 1, comma 6, secondo periodo, del D.L. n. 162 del 2019 (v. supra).

 

Si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 37 del 2015, ha posto in evidenza come l’assegnazione di posizioni dirigenziali a un funzionario può avvenire solo ricorrendo al modello seguito nell’istituto della reggenza, regolato in generale dall’art. 20 del d.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri). Alla reggenza è possibile fare ricorso a condizione che sia stato avviato il procedimento per la copertura del posto vacante, e nei limiti di tempo previsti per tale copertura. Straordinarietà e temporaneità sono perciò caratteristiche essenziali dell’istituto (ex plurimis, Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 22 febbraio 2010, n. 4063, 16 febbraio 2011, n. 3814, 14 maggio 2014, n. 10413).

 

Qualora gli incarichi dirigenziali in questione siano conferiti ai vincitori del summenzionato corso-concorso per il reclutamento di personale dirigenziale tecnico (i quali, in base all'art. 24, co. 9, del provvedimento in esame, in numero superiore ai posti disponibili, sono inseriti in un elenco da cui le amministrazioni possono attingere per conferire incarichi dirigenziali), i relativi contratti prevedono una clausola risolutiva espressa che stabilisce la cessazione dall’incarico all’atto dell’assunzione in servizio, nei ruoli del personale del MIBACT, previo espletamento del corso.

Articolo 24, commi 4 e 12, lettere a) e c)
(Fondo giovani per la cultura)

 

 

L’articolo 24, comma 4, al fine di favorire l’accesso dei giovani alle professioni culturali e di sostenere le attività di tutela e valorizzazione nel settore dei beni culturali, rifinanzia e stabilizza, a decorrere dal 2020, il “Fondo mille giovani per la cultura”, operativo negli anni 2014 e 2015, ridenominandolo “Fondo giovani per la cultura”.

Il comma 12, lettere a) e c), individua le modalità di copertura della relativa spesa.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che il “Fondo mille giovani per la cultura” è stato istituito, con uno stanziamento pari ad € 1 mln per il 2014, dall’art. 2, co. 5-bis, del D.L. 76/2013 (L. 99/2013) ed è stato destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per la cultura rivolti a giovani fino a 29 anni.

I criteri e le modalità di accesso al Fondo per il 2014 erano stati definiti con D.I. 9 luglio 2014, la cui premessa aveva evidenziato che la dotazione disponibile non consentiva l’attivazione di 1000 tirocini e che, pertanto, la denominazione dello stesso Fondo doveva essere necessariamente intesa come indicativa di un auspicio e della possibilità di erogare in futuro ulteriori risorse. Il D.I. aveva, pertanto, disciplinato l’attivazione di 150 tirocini formativi e di orientamento, della durata di 6 mesi[168].

Il Fondo era poi stato rifinanziato con € 1 mln per il 2015 dall’art. 7, co. 3 e 4, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014).

I criteri e le modalità di accesso al Fondo per il 2015 erano stati definiti con D.I. 19 giugno 2015, che aveva disciplinato l’attivazione di 130 tirocini formativi e di orientamento, della durata di 6 mesi[169].

In argomento, si veda anche la deliberazione della Corte dei conti 7 ottobre 2016, n. 10, sui tirocini formativi nel settore dei beni culturali nel periodo 2013-2015, con la quale la Corte ha analizzato, in particolare, oltre al “Fondo mille giovani per la cultura”, il “Progetto 500 giovani per la cultura” di cui all’art. 2 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013).

 

In particolare, il comma 4 dispone che il Fondo di cui all’art. 2, co. 5-bis, del D.L. 76/2013 (L. 99/2013) è rifinanziato nella misura di € 300.000 per il 2020 e di € 1 mln annui a decorrere dal 2021 ed è ridenominato “Fondo giovani per la cultura”.

Le modalità di accesso al Fondo e di svolgimento delle relative procedure selettive devono essere determinate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Al riguardo, si evidenzia che la relazione illustrativa all’A.S. 1925 riferiva i 60 giorni alla data di entrata in vigore della legge (evidentemente, di conversione del decreto-legge).

Si valuti l’opportunità di un chiarimento.

 

Il comma 12, lettera a), dispone che alla copertura dell’onere relativo al 2020 si fa fronte ai sensi dell’art. 114, mentre la lettera c) dispone che all’onere decorrente dal 2021 si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nello stato di previsione del MEF per il 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Mibact.

 

 


 

Articolo 24, commi 5-11 e 13
(Accesso alla qualifica dirigenziale tecnica del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)

 

 

L’articolo 24, commi 5-11 e 13, a cui il Senato ha apportato modifiche formali, detta disposizioni in merito a nuove modalità di accesso alla qualifica dirigenziale tecnica all'interno del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), mediante un corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'Amministrazione (SNA) in convenzione con la Scuola dei beni e delle attività culturali (comma 5). Sono disciplinati: il contenuto del bando (comma 6); la commissione esaminatrice (comma 7); i requisiti di ammissione al corso-concorso (comma 8); le modalità di svolgimento e la durata del corso-concorso (comma 9); le riserve di posti, il numero di ammessi al corso-concorso e la graduatoria dei vincitori (comma 10); le disposizioni applicabili (comma 11); le modalità di attuazione con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sui bilanci della SNA e della Scuola dei beni e delle attività culturali (comma 13).

 

In dettaglio, il comma 5 stabilisce che, per reclutare personale dotato di specifiche professionalità tecniche nei settori della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, l’accesso alla qualifica dirigenziale tecnica, nel Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) avviene anche per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA), che si avvale, mediante apposita convenzione, della Scuola dei beni e delle attività culturali, per gli aspetti relativi alle materie specialistiche, nonché per i profili organizzativi e logistici del concorso e del corso-concorso.

Le norme generali di riferimento in materia di reclutamento nelle PA[170] si rinvengono, principalmente negli articoli 28, 28-bis e 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, che detta norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi, nonché nel D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 e nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70, che dettano disposizioni per l'accesso alla dirigenza.

In particolare, l’art. 28 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, avviene per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA), per una percentuale non inferiore al 50% dei posti da ricoprire (art. 7 D.P.R. 272/2004).

 

La Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) è un'istituzione di alta formazione e ricerca che opera nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La disciplina della Scuola è contenuta nel d.lgs. 178/2009,  nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 70, nell'articolo 21 del D.L. 90/2014 (L. 114/2014), e nel D.P.C.M. 24 dicembre 2014. L'organizzazione interna e il funzionamento della Scuola sono definiti dalla delibera n. 1 del 16 marzo 2018, approvata con D.P.C.M. 22 marzo 2018

La Scuola dei beni e delle attività culturali è una Fondazione di partecipazione per la formazione, la ricerca e gli studi avanzati nell’ambito delle competenze del MIBACT, socio fondatore. In base all'art.5, co. 1-bis e 1-ter, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015) e dell'art. 1, co. 6, del D.L. 86/2018 (L. 97/2018) la Scuola dei beni e delle attività culturali è subentrata in tutti i rapporti giuridici alla Fondazione per gli studi universitari e di perfezionamento sul turismo di cui all'art. 6 del D.L. 83/2012 (L. 134/2012). La Scuola ha personalità giuridica di diritto privato nella forma di Fondazione di partecipazione, secondo le modalità previste dal D.P.R 10 febbraio 2000, n. 361, ed è dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria, amministrativa e contabile. Con D.M. 368 del 31 luglio 2020 è stato nominato il Presidente della Scuola dei beni e delle attività culturali, per un quadriennio a decorrere dal 1°settembre 2020, e con D.M. 369 del 31 luglio 2020 è stato nominato il Direttore della Scuola, sempre per quattro anni con la medesima decorrenza. Con D.M. 430 del 24 settembre 2020 è stato nominato il Comitato di gestione della Scuola, per un quadriennio.

 

Con specifico riferimento all'accesso alla dirigenza tecnica relativa a specifiche professionalità tecniche, attualmente l'art. 21 del D.P.R. 272/2004 dispone che ciò avviene esclusivamente mediante concorso pubblico per esami indetto dalle singole amministrazioni. Le disposizioni in commento recano invece una modalità ulteriore di accesso alla dirigenza tecnica solo per le professionalità afferenti al MIBACT, appunto attraverso uno specifico corso-concorso. Si segnala inoltre che alcune delle previsioni relative al corso-concorso per la dirigenza tecnica del MIBACT ricalcano analoghe disposizioni introdotte dall'art. 250 del D.L. 34/2020 (L.77/2020) - novellato dall'articolo 25 del provvedimento in esame - con riferimento all’VIII corso-concorso selettivo ai fini del reclutamento di dirigenti nelle amministrazioni statali e negli pubblici non economici.

Detto concorso risulta bandito il 30 giugno 2020 (GU n. 50 del 30 giugno 2020), e riguarda l'ammissione di 315 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 210 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici.

 

In base al comma 6, il bando di concorso, tra l'altro:

§  specifica il numero di posti destinati al corso-concorso;

§  indica i criteri di svolgimento della eventuale prova preselettiva e delle prove di esame, di cui almeno due scritte;

§  può prevedere una terza prova scritta obbligatoria, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire e consistente nella soluzione di questioni o problemi di natura tecnica.

Attualmente gli esami per l’ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale consistono in tre prove scritte, di cui una sulla conoscenza della lingua straniera, e in una prova orale (art. 9, D.P.R. 272/2004). 

 

  La commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta da un numero dispari di membri, di cui uno con funzioni di presidente (comma 7).

 

Il corso-concorso si svolge presso la Scuola dei beni e delle attività culturali. I soggetti che possono essere ammessi al corso-concorso selettivo di formazione (comma 8) sono:

§  i soggetti muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/1999, nonché di dottorato di ricerca, o diploma di specializzazione, o master di secondo livello conseguito presso università italiane o straniere[171].

Si ricorda che l'equiparazione dei diplomi di laurea concerne la corrispondenza di titoli accademici ante riforma con titoli post riforma: diplomi di laurea del vecchio ordinamento (ordinamento previgente al D.M. 509/1999) equiparati alle nuove classi delle lauree specialistiche (D.M. 509/1999) e magistrali (D.M. 270/2004) secondo il D.I. 9 luglio 2009 (Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n.233). Per ogni diploma di laurea del vecchio ordinamento, sono presenti i riferimenti ai decreti che indicano l’equiparazione con le attuali classi di laurea di secondo livello. Per un approfondimento sulle equipollenze e sulle equiparazioni tra titoli accademici si veda qui.

Tale previsione ricalca quanto previsto dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.

Parrebbe che non siano richiamati i soggetti in possesso di laurea magistrale a ciclo unico;

 

§  i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea ante D.M.509/1999, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.

Anche in questo caso si riproduce quanto già previsto dall'art. 7 del D.P.R. 70/2013.  

 

Secondo il comma 9, il corso-concorso è coordinato dalla SNA, d’intesa con la Scuola dei beni e delle attività culturali, e ha la durata massima di dodici mesi, comprensivi di un periodo di applicazione presso il MIBACT, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Tale previsione è analoga a quanto disposto dall'art. 7 del D.P.R. 70/2013. Si fa presente in particolare che la disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente (art. 12 del D.P.R. 272/2004) prevede un periodo di formazione di dodici mesi comprensivo di una fase di formazione generale, della durata di otto mesi, svolta dalla SNA, e una fase di formazione specialistica, della durata di quattro mesi.

 

I programmi del corso forniscono ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto per l'accesso al corso. Durante la partecipazione al corso e nel periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola dei beni e delle attività culturali.

Secondo l'art. 16 del D.P.R. 272/2004, la borsa di studio è stabilita in millecinquecento euro mensili al netto degli oneri fiscali e previdenziali, rivalutata secondo l'indice ISTAT-FOI ad inizio di ciascun corso.

Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici è corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico complessivo in godimento, senza alcun trattamento di missione.

 

Il comma 10 prevede una riserva di posti per i dipendenti del MIBACT in possesso dei titoli richiesti per l’accesso al corso-concorso, pari al 10 per cento dei posti. In merito, si segnala che le riserve di posti, in base al D.P.R. 272/2004, sono previste per il concorso pubblico per titoli ed esami, ma non per il corso-concorso.

Secondo l'art. 3 del D.P.R. 272/2004, la percentuale dei posti da riservare al personale dipendente dell'amministrazione che indice il concorso è pari al trenta per cento dei posti messi a concorso.

 

Possono frequentare il corso-concorso di cui al comma 5 i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento.

La disposizione deroga la previsione dell’art. 10, co. 1, del D.P.R. 272 del 2004 che ammette al corso-concorso di formazione dirigenziale i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti disponibili, maggiorato del 20 per cento.

Coloro che hanno superato il corso-concorso e sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati sono iscritti, secondo l'ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il MIBACT, al quale il Ministero può attingere, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti.

In proposito, si veda anche la scheda di lettura relativa all'articolo 24, comma 3, sul conferimento di incarichi dirigenziali presso il MIBACT.

Come accennato, le previsioni del comma 10 sono analoghe a quelle previste dall'art. 250 del D.L. 34/2020 (L.77/2020) - novellato dall'articolo 25 del provvedimento in esame - con riferimento all’VIII corso-concorso selettivo ai fini del reclutamento di dirigenti nelle amministrazioni statali e negli pubblici non economici.

In argomento, si ricorda che l’art. 14 del D.P.R. 272/2004 stabilisce che gli allievi che superano l’esame conclusivo della fase di formazione generale sono assegnati alle amministrazioni di destinazione, scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di merito, per svolgere un periodo di formazione specialistica di quattro mesi. A conclusione di tale formazione specialistica gli allievi sostengono un esame finale. Superano l'esame finale gli allievi che conseguono una votazione di almeno ottanta su cento. La graduatoria finale del corso-concorso è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.

 

Il Ministero può procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.

 

Il comma 11 rinvia alle disposizioni di cui ai citati D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 e D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili.

 

Il comma 13 precisa che la SNA e la Scuola dei beni e delle attività culturali provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In merito, la relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato in prima lettura precisa che gli oneri sono a carico della Scuola dei beni e delle attività culturali, che ha ampie disponibilità nel proprio bilancio. Si afferma infatti che "in base ai dati del bilancio dell'esercizio 2019 e alla relazione del Collegio dei revisori dei conti, la consistenza patrimoniale della Fondazione, al 31 dicembre 2019, presenta un Fondo per oneri differiti pari a 5.294.439 euro, oltre a riserve per 5.907.667 euro (al netto ovviamente del capitale non disponibile di 1.974.563euro). Questa disponibilità si è generata fin dalla chiusura dell'esercizio 2016 per effetto dell'assegnazione (ed effettiva erogazione) dei fondi ministeriali inizialmente assegnati alla precedente Fondazione per alti studi sul turismo, e dei successivi contributi alla gestione degli esercizi 2017, 2018, e 2019. Tali risorse disponibili a legislazione vigente offrono sufficiente copertura per i costi della procedura del corso-concorso previsto dalla disposizione, anche in considerazione del fatto che comunque, vista la dotazione dirigenziale complessiva del Ministero (pari a 192 unità), potrà verosimilmente prevedere non più di 10-20 posizioni disponibili per procedura e a cadenza possibilmente annuale o biennale.

 

 


 

Articolo 24-bis
(Misure urgenti per la tutela dell'associazione Consorzio Casa Internazionale delle donne di Roma)

 

 

L’articolo 24-bis - introdotto dal Senato - attribuisce al Consorzio Casa Internazionale delle donne di Roma un finanziamento di 900.000 euro per l'anno 2020.

 

La somma è destinata ad integrare le risorse destinate all'estinzione del debito pregresso del Consorzio nei confronti di Roma Capitale.

La finalità della disposizione è quella di potenziare le politiche in materia di pari opportunità, anche in considerazione del ruolo svolto dalle donne nel corso dell'emergenza epidemiologica in atto.

All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'art. 114, comma 4, del decreto-legge in esame (cfr. la relativa scheda).


 

Articolo 25
(Disposizioni in materia di procedure concorsuali)

 

 

L’articolo 25 dispone modifiche al dl 34/2020 al fine di semplificare le procedure concorsuali, ridurne i tempi di svolgimento e tutelare la salute dei candidati e del personale preposto alla organizzazione e allo svolgimento delle relative procedure.

 

In dettaglio, la disposizione prevede le seguenti modifiche a carattere ordinamentale, secondo la relazione tecnica al provvedimento prive di conseguenze finanziarie:

 

a)  all’articolo 247, comma 1, primo periodo, le parole da «in via sperimentale», a «da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «Nel rispetto delle condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro».

La disposizione di cui all’articolo 247, al comma 1, prevede, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2020, che le procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale possono essere svolte presso sedi decentrate e anche attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale,

 

b)  all’articolo 249, comma 1, primo periodo, le parole «e fino al 31 dicembre 2020» sono soppresse.

 

L’articolo 249 dispone che, a decorrere dalla data di entrata  in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre  2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell’articolo 248, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell’articolo 247, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 247, possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

c)    all’articolo 250, comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ferma restando l’assunzione dei vincitori dei concorsi già autorizzati a qualsiasi titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco».

 

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 250, sono ammessi alla frequenza del corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento. La disposizione deroga la previsione dell’art. 10, co. 1, del D.P.R. 272 del 2004 che ammette al corso-concorso di formazione dirigenziale i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti disponibili, maggiorato del 20 per cento.

In relazione alla graduatoria finale, si dispone, che coloro che hanno superato il corso-concorso e sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati, sono iscritti secondo l’ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, al quale le amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2021, attingono, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti.

Ferma restando l’assunzione dei vincitori dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del decreto in esame, le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.


 

Articolo 25-bis
(Semplificazione della procedura di accesso alla carriera si segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022)

 

 

L'articolo 25-bis, introdotto in prima lettura, detta disposizioni volte a semplificare la procedura di selezione di candidati per l'accesso alla carriera di segretari comunali per il triennio 2020-2022 con la duplice finalità di accelerare il reclutamento e di assicurare il rispetto de distanziamento sociale imposto dall'emergenza sanitaria in corso.

 

L'articolo in esame, che consta di tre commi, introduce talune deroghe puntuali al D.P.R. n.465 del 1997[172], ed in particolare all'art.13 ("Accesso alla carriera"), in tal modo legiferando su una materia sino ad oggi disciplinata da una fonte secondaria.

 

In estrema sintesi, per l'accesso alla carriera di segretario comunale la normativa vigente prevede: il superamento di un concorso, che dà la possibilità di partecipare a un corso-concorso selettivo di formazione, della durata  di sei mesi, cui segue un tirocinio pratico di due mesi presso uno o più comuni[173]. Al termine del corso-concorso,  il candidato, se è collocato utilmente in graduatoria, ottiene l'iscrizione  dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali,  nella fascia iniziale della carriera (fascia C).

L'articolo consente di bandire procedure selettive semplificate per il reclutamento di candidati destinati a partecipare  al corso concorso. L'obiettivo è di individuare modalità che permettano, per il triennio 2020-2022, di ridurre i tempi altrimenti necessari per la selezione, tenuto conto dell'esigenza di "sopperire alla carenza di segretari comunali e provinciali per l'adeguato supporto al ripristino della piena operatività degli enti locali" (comma 1).

Nello specifico si prevede:

i)   che la presentazione della domanda possa avvenire secondo quanto previsto dall'art.247, commi 4 e 5, del decreto-legge n.34 del 2020, e pertanto che: possa essere presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa o predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti; per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente il concorso (inclusa quella sul calendario delle relative prove e del loro esito) è effettuata attraverso la predetta piattaforma. Circa la data e il luogo di svolgimento delle prove, la relativa informazione è resa disponibile sulla piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse;

 

ii) che la prova preselettiva del concorso sia svolta in sedi decentrate e con modalità telematiche o, comunque, con il supporto di strumenti informatici con cui effettuare la valutazione dei candidati. La prova preselettiva è già contemplata all'art.13, comma 4, del citato D.P.R. n. 465 del 1997, ai sensi del quale gli esami di concorso sono preceduti da una selezione basata sulla soluzione in tempo predeterminato di una serie di quesiti a risposta sintetica, la cui valutazione può essere effettuata anche mediante l'ausilio di strumenti automatizzati;

 

iii) che il concorso preveda, a seguire, due prove scritte (e non tre come disposto all'art.13, comma 5, del D.R.R. n.465) da svolgere con modalità telematiche. Le prove possono tenersi nella medesima data e possono consistere in una pluralità di quesiti a risposta aperta. In particolare, la prima prova scritta ha a oggetto argomenti di carattere giuridico (con specifico riferimento alle seguenti materie: diritto costituzionale, diritto amministrativo, ordinamento degli enti locali; diritto privato), mentre la seconda riguarda argomenti di carattere economico e finanziario-contabile (con specifico riferimento alle seguenti materie: economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario, ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, management pubblico);

 

iv) che la prova orale, in cui verificare la conoscenza almeno delle materie di cui all'articolo 13, comma 5[174], del D.P.R. n. 465, oltre che delle lingue straniere, possa essere effettuata in videoconferenza, a condizione che sia assicurata la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

      Va rilevato che alcune materie previste nell'ambito delle prove scritte non sono contemplate all'art.13, comama 5: si tratta di diritto privato, economia politica, management pubblico. Parrebbe suscettibile di approfondimento la scelta di non stabilire che la prova orale debba riguardare tutte le materie oggetto delle prove scritte, oltre che eventualmente le ulteriori materie elencate all'art.13, comma 5, del D.P.R. n.465.

 

d) la possibilità di articolazione della commissione esaminatrice in sottocommissioni.

 

     Il comma 1 reca contenuti analoghi a quanto previsto per la selezione per l'accesso all'VIII corso-concorso per la formazione dirigenziale presso la Scuola nazionale dell'Amministrazione, ai sensi dell'art.250, comma 1, del decreto-legge n.34 del 2020.

 

Il comma 2:

 i) dispone che, per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al citato articolo 13 del D.P.R. n. 465 del 1997;

ii) fa esplicitamente salve le disposizioni di cui all'articolo 16-ter[175], del decreto-legge n.162 del 2019, "Disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali".

 

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni recate nell'articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che la relativa attuazione è assicurata con le risorse umane, finanziarie e, strumentali disponibili a legislazione vigente.

 


 

Articolo 26, commi da 1 a 1-quater
(Trattamento dei periodi trascorsi dai lavoratori in quarantena o in permanenza domiciliare obbligatoria, assenze dal servizio o lavoro agile in relazione ad alcune condizioni di disabilità o di rischio per la salute, stanziamento per sostituzioni di personale nelle istituzioni scolastiche)

 

 

I commi 1 e 1-bis dell'articolo 26, in primo luogo, novellano parzialmente la disciplina di cui all'articolo 26 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, la quale concerne, in via principale: l’equiparazione alla malattia - ai fini del trattamento giuridico ed economico - dei periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti del settore privato in quarantena o in altre condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria, in relazione alle disposizioni restrittive della circolazione concernenti l'emergenza epidemiologica da COVID-19[176]; il trattamento giuridico ed economico per alcune ipotesi di assenza dal servizio, fino al 31 luglio 2020, dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in relazione ad alcune condizioni di disabilità o di rischio per la salute. Le novelle di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sostituiscono i riferimenti agli enti previdenziali con il riferimento al solo INPS; inoltre, secondo le ulteriori novelle inserite dal Senato (lettera a) del comma 1 e comma 1-bis, capoverso 2), il limite di spesa per i trattamenti summenzionati viene elevato da 380 milioni di euro a 663,1 milioni, il suddetto termine del 31 luglio 2020 viene differito al 15 ottobre 2020 e, con riferimento alla medesima fattispecie oggetto di proroga: si pone una precisazione sulla formulazione letterale dell'equiparazione al ricovero ospedaliero; si modifica la norma sull'esclusione di responsabilità del medico di assistenza primaria; si introduce un divieto di monetizzazione delle ferie non fruite. Il capoverso 2-bis del comma 1-bis (disposizione sempre inserita dal Senato) prevede, con riferimento ai soggetti interessati dalla suddetta fattispecie transitoria, la possibilità, di norma, di svolgimento del lavoro in modalità agile per il periodo compreso tra il 16 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020. Il comma 1-ter (introdotto dal Senato) reca un'autorizzazione di spesa, pari a 54 milioni di euro per il 2020, al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche, in relazione sia alla suddetta fattispecie transitoria di assenze dal servizio fino al 15 ottobre 2020 sia allo svolgimento di lavoro in modalità agile - da parte dei medesimi soggetti - nel successivo periodo 16 ottobre 2020-31 dicembre 2020. Il comma 1-quater - anch'esso inserito dal Senato - provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), e dal comma 1-ter.

 

Si ricorda che, in base alla disciplina oggetto di novella:

§  è operata la suddetta equiparazione alla malattia - ai fini del trattamento giuridico ed economico - dei periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti del settore privato[177] in quarantena o in altre condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria, in relazione alle disposizioni restrittive della circolazione concernenti l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Si ricorda che il comma 1 del citato articolo 26 del D.L. n. 18 esclude i suddetti periodi dal computo della durata massima del cosiddetto periodo di comporto (periodo oltre il quale il lavoratore in malattia non ha più diritto alla conservazione del posto di lavoro)[178];

§  per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi e in ogni caso fino al 31 luglio 2020 - ovvero, in base alla proroga inserita dal Senato, di cui al comma 1, lettera a), al 15 ottobre 2020 - il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che abbia in carico il paziente è equiparato, ai fini del trattamento giuridico ed economico, al ricovero ospedaliero - comma 2 del citato articolo 26 del D.L. n. 18 -. Si valuti l'opportunità di chiarire se - come sembrerebbe, in mancanza di una norma di esclusione - il periodo di assenza in esame rientri nel computo della durata massima del summenzionato periodo di comporto.

La suddetta norma transitoria riguarda i lavoratori che rientrino in una delle seguenti condizioni:

§  riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104;

§  possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita[179]. La suddetta certificazione deve essere rilasciata, qualora non sussista il verbale di riconoscimento della condizione di handicap[180], dagli organi medico-legali dell'azienda sanitaria locale competente per territorio[181] -.

Il periodo di assenza dal servizio - nelle due fattispecie in oggetto di cui al citato comma 2 dell'articolo 26 del D.L. n. 18 - viene prescritto (come detto, dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria[182]) sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei summenzionati organi medico-legali, i cui riferimenti devono essere indicati nel medesimo certificato di prescrizione; nessuna responsabilità, neanche di natura contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi[183]. La novella - inserita dal Senato - di cui al comma 1-bis, capoverso 2, specifica che resta ferma la responsabilità del suddetto medico in caso di fatto doloso.

Per la fattispecie transitoria di assenza dal servizio, la medesima novella di cui al comma 1-bis, capoverso 2: sopprime, riguardo all'equiparazione al ricovero ospedaliero, un richiamo normativo (che potrebbe indurre a ritenere applicabile la norma esclusivamente ai dipendenti pubblici); esclude il diritto alla liquidazione in forma monetaria delle ferie non fruite a causa delle medesime assenze dal servizio. Si valuti l'opportunità di chiarire i criteri di individuazione delle ferie oggetto di tale esclusione.

Gli oneri finanziari, derivanti dalle due fattispecie in esame (periodi trascorsi in quarantena o in altre condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria ed assenze dal servizio per le summenzionate condizioni soggettive), che ricadrebbero a carico del datore di lavoro e dell’INPS[184] sono imputati allo Stato, nel rispetto di un limite massimo di spesa (su domanda del datore di lavoro, per quanto concerne gli oneri che sarebbero a suo carico); la novella - inserita dal Senato - di cui al comma 1, lettera a), eleva il limite da 380 milioni di euro a 663,1 milioni (per il 2020). L’INPS provvede al relativo monitoraggio finanziario; qualora emerga che sia stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande. Si ricorda che, nel testo previgente rispetto alle novelle del presente decreto-legge, si faceva riferimento in via generale agli enti previdenziali (anziché al solo INPS) per quanto riguarda la destinazione dello stanziamento statale e per le relative clausole di monitoraggio e salvaguardia finanziari.

Si consideri l'opportunità di chiarire i termini di applicazione della clausola di salvaguardia, considerato che il differimento del termine al 15 ottobre 2020 ha una natura esclusivamente o prevalentemente retroattiva.

 

Come accennato, il capoverso 2-bis del comma 1-bis (disposizione anch'essa inserita dal Senato) prevede che i soggetti rientranti nelle condizioni di disabilità o di rischio per la salute summenzionate - per le quali è riconosciuto (fino al 15 ottobre 2020) il diritto all'assenza dal servizio - possano di norma svolgere, per il successivo periodo 16 ottobre 2020-31 dicembre 2020, la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

 

Il comma 1-ter - inserito dal Senato - reca un'autorizzazione di spesa, pari a 54 milioni di euro per il 2020, al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche, con riferimento sia alla suddetta fattispecie transitoria, fino al 15 ottobre 2020, di assenze dal servizio (con riconoscimento di equiparazione al ricovero ospedaliero) da parte dei lavoratori dipendenti, in relazione ad alcune condizioni di disabilità o di rischio per la salute, sia alla possibilità di svolgimento di lavoro in modalità agile - da parte dei medesimi soggetti - nel successivo periodo 16 ottobre 2020-31 dicembre 2020.

 

Il comma 1-quater - inserito anch'esso dal Senato - provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), e dal comma 1-ter. A tal fine, oltre all'utilizzo di una quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-ter, si riduce nella misura di 55 milioni di euro (per il 2020) il "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione" e nella misura di 282,1 milioni (per il 2020) un'autorizzazione di spesa[185] destinata ad interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 (trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale e trattamenti di integrazione salariale in deroga).


 

Articolo 26, comma 1-quinquies
(Modifiche all’art. 87 del dl 18/2020)

 

 

Il comma 1-quinquies – introdotto al Senato- modifica alcune disposizioni dell’articolo 87 del dl 18/2020, in materia di lavoro agile.

 

L’articolo 87 del dl 18/2020, al fine di contrastare il fenomeno della diffusione del COVID-2019, stabilisce che per il periodo dello stato di emergenza, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni, le quali limiteranno la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili. La disposizione, inoltre, precisa che il lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato; si prevede, inoltre, la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, con alcune eccezioni; infine, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità delle amministrazioni interessate, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio.

 

Nel dettaglio, il comma 1-quinquies modifica il comma 1, primo periodo dell’articolo 87, prevedendo che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165[186], il periodo trascorso, in relazione al virus COVID-19, in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

 

Il periodo di comporto è il tempo massimo concesso al dipendente in malattia e costituisce il limite entro il quale il datore di lavoro può valutare il periodo di malattia del lavoratore ai fini dell’interesse a mantenere la prestazione del dipendente. Entro tale periodo, infatti, la cui durata è di norma stabilita dalla contrattazione collettiva, al dipendente è garantito il mantenimento del posto di lavoro; oltre tale periodo il datore di lavoro può valutare la possibilità di licenziare il dipendente. Da tale periodo massimo (che sovente in ambito pubblico è fissato in 18 mesi), sono di solito esclusi periodi di ricovero per malattie gravi e legati allo svolgimento di terapie salvavita.

 

Inoltre, la disposizione modifica il secondo periodo del comma 1, prevedendo che il lavoro agile non costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni ma solo una delle possibili modalità ordinarie.


 

Articolo 26-bis
(Implementazione dei centri per il recupero
degli uomini autori di violenza)

 

 

L’articolo 26-bis, introdotto nel corso dell’esame in Senato, incrementa di un milione di euro, a partire dal 2020, il “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”. Le nuove risorse sono destinate esclusivamente all’istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti al fine di assicurare la tutela e la prevenzione della violenza di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo la riabilitazione degli uomini autori di violenza.

 

L’articolo 26-bis, in considerazione dell’estensione del fenomeno della violenza di genere anche in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di assicurare la tutela e la prevenzione della violenza di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, incrementa di un milione di euro a decorrere dall’anno 2020, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità,  di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (conv. l. n. 248 del 2006). Le risorse stanziate sono destinate esclusivamente all’istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti (comma 1).

È opportuno rilevare che la disposizione non indica quali siano i criteri e le modalità da seguire nella ripartizione delle risorse stanziate.

 

Il Fondo nazionale per le politiche relative di diritti e alle pari opportunità (art. 19, co. 3, D.L. n. 223/2006, conv. L. 4 agosto 2006, n. 248) è stato istituito con l'intento di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Tale autorizzazione è stata successivamente incrementata sulla base di singole disposizioni nell'ambito delle manovre finanziarie. Il D.P.C.M. del 4 dicembre 2019, pubblicato nella GU 30 gennaio 2020 n. 24, ha decretato la ripartizione del Fondo per i diritti e le pari opportunità per l’anno 2019. E' opportuno ricordare da ultimo che la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è stata incrementata di 4 milioni di euro per il 2020 dall'articolo 105-quater del decreto legge n. 34 del 2020, il c.d. decreto legge rilancio, al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime (per le modifiche a tale disposizione si veda l'articolo 26-bis del quale la Commissione ha proposto l'inserimento con l'approvazione dell'emendamento 26.0.40  testo 3).

 

Con riguardo alla questione della riabilitazione degli uomini maltrattanti è opportuno ricordare che l'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2013 (conv. legge n. 119 del 2013) - in coerenza con quanto stabilito anche dall'articolo 16 della Convenzione di Istanbul (ratificata dall'Italia con la legge n. 77 del 2013) - ha previsto l'elaborazione di un Piano straordinario contro la violenza di genere, che tra le finalità contempla anche «?l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva?» (lettera g) del comma 2 dell'articolo 5). Il vigente Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 individua, quindi, fra gli interventi prioritari nell'ambito delle politiche di contrasto e prevenzione alla violenza contro le donne (priorità 1.4) l’attivazione di programmi di trattamento per uomini maltrattanti. Si ricorda inoltre che la legge n. 69 del 2019, la c.d. legge sul codice rosso, poi, fra le altre misure, ha subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena, per i condannati per i delitti di violenza di genere, alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di assistenza psicologica e ha previsto la possibilità per i condannati per delitti di violenza di genere, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari.

 

È opportuno ricordare infine che sul sito dell’ISTAT è attiva la sezione Speciale Emergenza COVID-19 dedicata alle misure assunte durante le fasi 1 e 2 della crisi emergenziale. La sezione (Contesto, il fenomeno, la fuoriuscita dalla violenza, il percorso giudiziario, la prevenzione, esperienze internazionali), contiene molto materiale fra cui si segnala:

§  la pubblicazione ISTAT, Violenza di genere al tempo del Covid-19: le chiamate al numero verde 1522;

§  le iniziative del Dipartimento pari opportunità, fra cui: Avviso per il finanziamento di interventi urgenti per il sostegno alle misure adottate dalle Case Rifugio e dai Centri Antiviolenza in relazione all’emergenza sanitaria da COVID 19 dell’aprile 2020;

§  le iniziative del Ministero dell’interno, fra cui: Circolare sulle violenze di genere e violenza domestica, azioni di sensibilizzazione (27 marzo 2020); Circolare sulla possibilità di reperire ulteriori alloggi per accoglienza delle donne vittime di violenza (21 marzo 2020).

 

Il comma 2 dell'articolo reca la copertura finanziaria precisando che ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 114, comma 4 (si rinvia alla relativa scheda di lettura).

Articolo 26-ter
(Disposizioni in materia di giustizia contabile)

 

L’articolo 26-ter, inserito nel corso dell’esame in Senato, estende fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 il periodo di operatività della disciplina emergenziale prevista con riguardo alla giustizia contabile dal decreto-legge c.d. cura Italia.

 

L'articolo 26-ter sostituisce nei commi 2, 5, 6 e 8-bis dell'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020 (conv. l. n. 27 del 2020) le parole "31 agosto" con le parole "termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19", estendendo in questo modo fino alla fine dell’emergenza epidemiologica (attualmente prevista per il 15 ottobre 2020) il periodo di operatività di alcune delle misure adottate per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile.

 

È opportuno ricordare che il termine periodo di operatività della disciplina emergenziale prevista con riguardo alla giustizia contabile era fissato dall'originario articolo 85 del c.d. decreto legge cura Italia, al 30 giugno 2020. Tale termine è stato successivamente prorogato fino al 31 agosto dal decreto-legge n. 28 del 2020 (conv. l. n. 70 del 2020).

 

L'articolo 26-ter, nel dettaglio:

 

§  proroga fino al termine della emergenza epidemiologica l'applicazione delle misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari e volte a consentire la trattazione degli affari giudiziari nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie dettate per prevenire la diffusione del virus COVID-19, al fine di evitare assembramenti all’interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone (comma 2 dell'articolo 85);

 

§  proroga, sempre fino al termine della emergenza epidemiologica, la disciplina derogatoria in materia pensionistica relativa al procedimento monocratico presso la giustizia contabile dettata dal comma 5 dell'articolo 85;

 

§  proroga l'applicazione della disposizione per la quale in caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio deliberante è composto dal presidente della sezione centrale del controllo di legittimità e dai sei consiglieri delegati preposti ai relativi uffici di controllo, integrato dal magistrato istruttore nell'ipotesi di dissenso, e delibera con un numero minimo di cinque magistrati in adunanze in grado di riunirsi tempestivamente anche in via telematica. Analoga proroga è prevista con riguardo alla previsione relativa al collegio delle Sezioni riunite in sede di controllo (comma 6 dell'articolo 85);

 

§  prevede che fino al termine della emergenza epidemiologica i decreti del Presidente della Corte dei conti con cui sono stabilite le regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, acquistino efficacia dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (comma 8-bis, primo periodo, dell'articolo 85);

 

§  proroga fino alla fine della emergenza epidemiologica la possibilità di svolgere le udienze, le adunanze e le camere di consiglio mediante collegamento da remoto (comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 85).

 


 

Capo II – Disposizioni in materia di coesione territoriale

Articolo 27, commi 1-4
(Agevolazioni contributive in favore di datori di lavoro operanti in alcune aree territoriali e Prepensionamenti di lavoratori poligrafici)

 

 

I commi da 1 a 4 dell'articolo 27 prevedono, per il periodo 1° ottobre 2020-31 dicembre 2020, un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato[187] operanti in alcune regioni e recano una norma procedurale relativa all’eventuale riconoscimento di sgravi contributivi in alcune aree territoriali nel periodo 2021-2029. L'esonero relativo ai suddetti mesi del 2020 è riconosciuto con riferimento alla contribuzione a carico del datore relativa a rapporti di lavoro dipendente aventi sede in determinate regioni - con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico -, nella misura del 30 per cento dei contributi medesimi (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL). Le regioni che rientrano nei parametri stabiliti, in via cumulativa, dal comma 1 sono - in base alla rettifica dell’originaria relazione tecnica, rettifica allegata anch’essa al disegno di legge di conversione del presente decreto[188] - l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia - la suddetta rettifica ha espunto dall’elenco la regione Umbria -; l’applicazione del medesimo beneficio è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea (comma 1 citato). Le modifiche ai commi 1 e 3 operate dal Senato integrano la disciplina suddetta, per tener conto della circostanza che i giornalisti lavoratori dipendenti sono iscritti (anziché ai regimi pensionistici gestiti dall'INPS) al regime pensionistico gestito dall'INPGI; ai fini della copertura finanziaria degli oneri relativi all'applicazione del beneficio ai giornalisti lavoratori dipendenti, la versione approvata dal Senato opera (comma 1) una riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione. Il Senato ha inoltre introdotto, con l'inserimento del comma 3-bis, una riapertura dei termini per la presentazione di domande di prepensionamento da parte di lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.

 

Più in particolare, i summenzionati parametri regionali sono posti con riferimento all’anno 2018 e consistono in un prodotto interno lordo pro capite non superiore al 90 per cento di quello medio dei 27 Paesi attualmente facenti parte dell’Unione europea e in un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.

Il comma 1 specifica altresì che l’esonero contributivo non comporta variazioni dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il medesimo comma 1 subordina l'applicazione del beneficio (relativo al suddetto ultimo trimestre del 2020) all'autorizzazione della Commissione europea[189] e specifica che la misura è concessa ai sensi della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863) e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Si ricorda che, in base alla sezione 3.1 di quest’ultima, la Commissione considererà aiuti di Stato compatibili con il mercato interno[190] quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni: siano di importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere); siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia da COVID-19; siano concessi entro il 31 dicembre 2020[191].

Lo sgravio di cui al comma 1 è inteso - come ivi dichiarato - al contenimento degli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico.

Si valuti l’opportunità di esplicitare nel testo normativo in esame quali siano le regioni che rientrano nei parametri summenzionati[192].

Come accennato, le modifiche operate al comma 1 dal Senato specificano che il beneficio in esame si applica anche ai giornalisti lavoratori dipendenti - i quali sono iscritti (anziché ai regimi pensionistici gestiti dall'INPS) al regime pensionistico gestito dall'INPGI -. Si prevede, a tal fine, che l'INPGI trasmetta apposita rendicontazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini del rimborso, a saldo, delle minori entrate contributive derivanti dallo sgravio in oggetto. Per la copertura finanziaria degli oneri relativi all'applicazione del beneficio ai giornalisti lavoratori dipendenti - oneri quantificati in 1,5 milioni di euro per il 2020 e in 0,5 milioni per il 2021 - si dispone una riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, a valere sulle risorse del medesimo Fondo destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri[193].

Il comma 2 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 30 novembre 2020 su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, l’individuazione di indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico e di accessibilità al mercato unico europeo, utili per la definizione di misure agevolative di decontribuzione, costituenti accompagnamento, per il periodo 2021-2029, degli interventi di coesione territoriale del piano nazionale per la ripresa e la resilienza[194] e dei piani nazionali di riforma.

Il comma 3 specifica che, ai fini degli adempimenti previsti dal registro nazionale degli aiuti di Stato[195], l’amministrazione responsabile, per l’esonero contributivo di cui al comma 1, è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mentre le amministrazioni concedenti - che provvedono altresì al monitoraggio finanziario - sono l’INPS e - secondo il riferimento introdotto dal Senato - l'INPGI (con riferimento ai relativi iscritti).

Il comma 4 quantifica gli oneri derivanti dal comma 1. Il Senato ha operato una revisione della quantificazione, in considerazione della circostanza che gli importi previsti dal testo vigente del presente comma 4 sono superiori rispetto a quelli indicati nella rettifica dell’originaria relazione tecnica, in quanto, come detto, la rettifica ha espunto dall’ambito di applicazione dello sgravio di cui al comma 1 la Regione Umbria. Gli importi definiti nella riformulazione operata dal Senato sono, in conformità con la suddetta rettifica, i seguenti (al lordo degli effetti fiscali positivi[196]): 854,7 milioni di euro per il 2020, 535,4 milioni per il 2021 e 67,5 milioni per il 2023, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno di cassa, e 1.390,1 milioni per il 2020 e 67,5 milioni per il 2023, in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; gli importi previsti dal testo vigente del presente comma 4 (sempre al lordo degli effetti fiscali positivi) sono invece pari a 914,3 milioni di euro per il 2020, 573,2 milioni per il 2021 e 72,2 milioni per il 2023, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno di cassa, e a 1.487,5 milioni per il 2020 e 72,2 milioni per il 2023, in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

La disposizione in esame rinvia per la copertura di tali oneri alle norme di cui al successivo articolo 114 (le quali tengono conto anche dei suddetti effetti fiscali positivi).

Come accennato, il comma 3-bis - introdotto dal Senato - prevede una riapertura dei termini per la presentazione delle domande di prepensionamento - ai sensi dell'articolo 1, comma 500, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 - da parte di lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale. In particolare, si prevede che, qualora tali termini siano scaduti in data successiva al 31 gennaio 2020 - data in cui è stata adottata la prima delibera di dichiarazione di stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 -, la domanda possa essere presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le domande già presentate nei termini prima dell'entrata in vigore della presente disposizione. La possibilità di avvalersi della riapertura del termine è subordinata alla condizione che l'ultimo contributo del dipendente risulti accreditato a titolo di trattamento straordinario di integrazione salariale[197].

Si ricorda che il citato articolo 1, comma 500, della L. n. 160 del 2019 ha previsto che, limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, possano accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni (posseduta nel regime generale INPS dei lavoratori dipendenti), i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi[198].

Le relative domande di prepensionamento devono essere presentate entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero entro sessanta giorni a decorrere dal conseguimento del requisito di anzianità contributiva[199]. La disciplina transitoria di cui al comma 3-bis in esame prevede, come detto, una riapertura di tali termini.

Articolo 27, comma 4-bis
(Apporti del MEF al Patrimonio Rilancio)

 

 

Nel corso dell’esame al Senato è stato introdotto il comma 4-bis all’articolo 27 del provvedimento, che a sua volta incide sulla disciplina del cd. Patrimonio Rilancio, istituito presso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e regolato dal decreto-legge n. 34 del 2020. 

Le modifiche consentono al Ministero dell’economia e delle finanze - MEF, ai fini dei propri contributi al Patrimonio Rilancio, oltre ad assegnare titoli di Stato a Cassa Depositi e Prestiti, anche di apportare liquidità.

Viene chiarito quindi che il capitolo di bilancio utilizzato per la registrazione contabile dell’assegnazione dei titoli di Stato è usato anche per l’apporto di liquidità.

Infine, si prevede che i titoli di Stato eventualmente non emessi e assegnati nell’anno 2020 possano esserlo negli anni successivi; essi non concorrono al limite delle emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio.

 

 

In via preliminare si ricorda che l’articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020 consente a Cassa Depositi e Prestiti - CDP S.p.A. di costituire un patrimonio destinato, denominato Patrimonio Rilancio, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze. All’apporto del MEF corrisponde l’emissione, da parte di CDP S.p.A., a valere sul patrimonio destinato e in favore del Ministero dell’economia e delle finanze, di strumenti finanziari di partecipazione. Le risorse del patrimonio destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano.

In via preferenziale il patrimonio destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.

Per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle societa? cooperative, CDP adotta modalita? coerenti con la funzione sociale delle societa? cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata.

Per il finanziamento delle attivita? del patrimonio destinato o di singoli comparti e? consentita l’emissione, a valere sul patrimonio destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. Sulle obbligazioni del patrimonio destinato, in caso di incapienza del patrimonio medesimo, e? concessa la garanzia di ultima istanza dello stato. La garanzia dello stato puo? essere altresi? concessa in favore dei portatori dei titoli emessi per finanziare il patrimonio destinato, a specifiche condizioni.

Il patrimonio opera in regime di totale esenzione fiscale: gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal patrimonio destinato e dai suoi comparti sono soggetti a imposta sostitutiva con aliquota del 12,5 per cento.

Il patrimonio destinato cessa ex lege decorsi dodici anni dalla costituzione; tuttavia la sua durata puo? essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP, su richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze.

Gi schemi di decreti attuativi delle norme in esame sono sottoposti al Parlamento, cui deve inoltre essere inviata una relazione annuale sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni introdotte dalle norme in esame.

Al conto corrente di tesoreria centrale fruttifero, su cui confluiscono le disponibilita? liquide del patrimonio destinato, possono affluire anche le disponibilita? liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell’economia reale

La norme modifica infine la disciplina delle cambiali finanziarie, consentendone l’emissione anche alle banche.

 

Il comma 17 dell’articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020, nella sua formulazione vigente, ai fini degli apporti del MEF al Patrimonio Rilancio autorizza per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche; ai fini della registrazione contabile dell'operazione. A fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo e? iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed e? regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti.

 

Con le modifiche in esame introduce un nuovo comma 4-bis all’articolo 27 del provvedimento.

Esso sostituisce il menzionato comma 17 dell’articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2019, per consentire al MEF, ai fini dei propri contributi al Patrimonio Rilancio, anche di apportare liquidità a Cassa Depositi e Prestiti (oltre a poter assegnare titoli di Stato).

Si chiarisce che il capitolo di bilancio utilizzato per la registrazione contabile dell’assegnazione dei titoli di Stato è essere utilizzato per l’apporto di liquidità.

Infine, le modifiche dispongono che i titoli di Stato eventualmente non emessi e assegnati nell’anno 2020 possano esserlo negli anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio.


 

Articolo 28
(Rafforzamento della strategia per lo sviluppo delle aree interne)

 

 

L’articolo 28 incrementa di 110 milioni, di cui 10 milioni per il 2020 e 100 milioni per il 2021, le risorse nazionali destinate alla “Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne del Paese”.

 

Il rifinanziamento disposto dalla disposizione in esame integra le risorse nazionali stanziate in favore della “Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese”, pari a 481,2 milioni a valere sulle risorse del Fondo per l’attuazione delle politiche comunitarie (di cui 200 milioni autorizzati, da ultimo, con l’articolo 1, comma 314, della legge di bilancio 2020 per le annualità 2021-2023), portando così il complesso di risorse a un ammontare, per il periodo 2015-2023, di 591,2 milioni di euro.

 

Agli oneri derivanti dall’incremento delle risorse si provvede, quanto ai 10 milioni di euro per il 2020 a carico del predetto Fondo per l’attuazione delle politiche comunitarie (di cui all’art. 5 della legge n. 187 del 1983, c.d. Fondo IGRUE), e quanto ai 100 milioni per il 2021 a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo di programmazione 2014-2020.

 

Si ricorda che il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) - disciplinato dal D.Lgs. n. 88/2011 – reca le risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale e ad incentivi e investimenti pubblici.

 

 

La Strategia nazionale per le aree interne del Paese costituisce una delle linee strategiche di intervento dei Fondi strutturali europei del ciclo di programmazione 2014-2020, definite nell’ambito dell’Accordo di Partenariato[200], e rappresenta una azione diretta al sostegno della competitività territoriale sostenibile, al fine di contrastare, nel medio periodo, il declino demografico che caratterizza talune aree del Paese, definite come quelle aree più lontane dai poli di servizio essenziale primario e avanzato, che corrispondono al 60% della superficie territoriale, al 52% dei Comuni e al 22% della popolazione italiana[201].

La Strategia, che ha lo scopo di creare nuove possibilità di reddito e di assicurare agli abitanti maggiore accessibilità ai servizi essenziali, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari, è sostenuta sia dai fondi europei (FESR, FSE e FEASR), per il cofinanziamento di progetti di sviluppo locale, sia da risorse nazionali.

Le risorse nazionali destinate alla “Strategia Nazionale per le Aree Interne” (SNAI), autorizzate originariamente dall'articolo 1, comma 13, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) nell’importo di 90 milioni di euro (3 milioni per il 2014 e di 43,5 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016), sono state successivamente integrate dall’articolo 1, comma 674, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) di 90 milioni di euro per il triennio 2015-2017, di 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018 dall'articolo 1, comma 811, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015), di 91,2 milioni per il triennio 2019-2021, dall’articolo 1, commi 895-896, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017), e, infine, di ulteriori 200 milioni per le annualità 2021-2023, per un complesso di 481,18 milioni fino all’anno 2023, secondo il seguente profilo pluriennale annuale, per il periodo 2015-2023: 16 milioni per il 2015, 60 milioni per il 2016, 94 milioni per il 2017, 20 milioni per il 2018, 30 milioni per il 2019, 30 milioni per il 2020, 91,18 milioni per il 2021, e 70 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Con la delibera 28 gennaio 2015, n. 9 il CIPE ha approvato gli indirizzi operativi della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. La struttura di governance è stata individuata attraverso la costituzione di un apposito “Comitato tecnico aree interne” (CTAI), coordinato dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I finanziamenti statali sono stati assegnati dal CIPE con le delibere 28 gennaio 2015, n. 9, 10 agosto 2016, n. 43, 7 agosto 2017, n. 80 e 25 ottobre 2018, n. 52.

 

Come illustrato nella Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate, allegata al DEF 2019 (Doc. LVII, n. 2 - Allegati), nel 2017 si è completato il processo di selezione di 72 aree pilota che comprendono 1.077 Comuni, per 2.072.718 abitanti. Le aree selezionate sono quelle in cui si è registrata una maggiore perdita di popolazione (4,6% tra il 2000 e il 2011) e che presentano più seri problemi strutturali di accessibilità, in linea con quanto previsto dall’Accordo di Partenariato. Al 31 dicembre 2018, risultano approvate le Strategie definitive in 34 aree, per un totale di investimenti di 565,8 milioni, con il 62% di investimenti in favore di progetti di sviluppo e il 38% di investimenti per il miglioramento de i servizi alla persona (mobilità, istruzione e trasporti). Alle risorse programmate in tali aree, grazie anche alla sinergia generata con la Strategia, hanno contribuito 365,83 milioni rinvenienti dalla programmazione 2014-2020 dei fondi SIE.

Nell’ultima Relazione annuale sulla Strategia nazionale per le aree interne, presentata al CIPE dal Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, di dicembre 2018, si fa riferimento a 72 Aree selezionate, che riguardano “1.077 comuni per 2.072.718 abitanti (dato al 2016) e un territorio di 51.366 kmq. Dei 1.077 comuni, il 57,6 per cento è classificato come periferico ed ultra-Periferico.”

Esse rappresentano il 13,4% di tutti i Comuni italiani e il 26% dei Comuni classificati come Aree Interne; il 3,4% della popolazione nazionale e il 15,5% della popolazione residente nei Comuni classificati come Aree Interne. Si tratta di Aree che distano in media circa 50 minuti dal polo più vicino, distanza che raggiunge, in alcuni casi, anche i 60 minuti. Alla distanza fisica dai poli di offerta dei servizi essenziali si somma un sottodimensionamento della “connessione digitale”: la quota di popolazione raggiunta da banda larga a rete fissa compresa tra i 2 e i 20 mega è solo del 55%, a fronte di un dato medio nazionale del 65%.

Come si sottolinea nella Relazione, “Nel corso dell’ultimo intervallo censuario (2001-2011), per le aree nel loro complesso vi è stato un calo demografico pari a -4,4%, confermato anche nell’intervallo 2011-2016, con una diminuzione del -2,3%. Per l’Italia, negli stessi periodi, vi è stato un incremento pari a 4,3% (2001-2011) e del 2,1% (2011-2016)”.

Si rammenta che, a sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne, è stato istituito con la legge di bilancio 2020 un apposito Fondo - presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 1, co. 313, lett. d) legge n. 160 del 2019) - le cui risorse, autorizzate a valere sul Fondo nella misura di 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022, sono ripartite tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.

A seguito dell’emergenza sanitaria, il D.L. n. 34/2020 ne ha previsto il rifinanziamento, nella misura di 60 milioni per il 2020 e di 30 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, allo scopo di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell’epidemia da Covid-19, nonché nella misura di ulteriori 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Le risorse di tale fondo sono reperite a valere sulle disponibilità del Fondo sviluppo e coesione (FSC).


 

Capo III – Disposizioni in materia di salute

Articolo 29, commi 1-4
(Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa)

 

 

L’articolo 29 reca disposizioni transitorie, fino al 31 dicembre 2020, intese alla riduzione delle liste di attesa relative alle prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero, non erogate nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19. Il comma 1 specifica l’ambito e le finalità del presente articolo. I commi 2 e 3 prevedono la possibilità di ricorso, da parte delle regioni e delle province autonome - nell’ambito della loro autonomia organizzativa (come specifica il successivo comma 4) -, con modalità straordinarie alle prestazioni aggiuntive da parte del personale, alla stipulazione di nuovi contratti di lavoro e all’assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna. Tali possibilità vengono ammesse nei limiti di specifici importi, relativi alla singola regione o provincia autonoma, fermi restando i vincoli finanziari di cui al comma 4 e le condizioni per l’accesso ai medesimi stanziamenti poste dal comma 9.

 

Il comma 1 specifica che le disposizioni transitorie, valide fino al 31 dicembre 2020, di cui al presente articolo 29 sono intese alla riduzione delle liste di attesa relative alle prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero, non erogate nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, e si applicano anche in deroga ai limiti vigenti in materia di spesa per il personale. Il medesimo comma 1 richiama il rispetto dei princìpi di appropriatezza e di efficienza dei percorsi di cura, nonché le circolari del Ministero della salute n. 7422 del 16 marzo 2020, recante "Linee di indirizzo per la rimodulazione dell’attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19", n. 7865 del 25 marzo 2020, recante "Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19", e n. 8076 del 30 marzo 2020, recante "Chiarimenti: Linee di indirizzo per la rimodulazione dell’attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19"[202].

I commi 2 e 3 prevedono la possibilità di ricorso, da parte delle regioni e delle province autonome, nell’ambito della loro autonomia organizzativa (come specifica il successivo comma 4), ad alcuni strumenti con modalità straordinarie.

Più in particolare, le lettere a) e b) del comma 2 e le lettere a) e b) del comma 3 prevedono che le regioni, le province autonome e gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale possano, dall’entrata in vigore del presente decreto (15 agosto 2020) e fino al 31 dicembre 2020, nei limiti di specifici importi - relativi alla singola regione o provincia autonoma e fermi restando i vincoli finanziari di cui al comma 4 e le condizioni per l’accesso ai medesimi stanziamenti poste dal comma 9[203] -:

-       ricorrere alle prestazioni aggiuntive, previste dall’articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro, per il periodo 2016-2018, dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti dal Servizio sanitario nazionale, con una remunerazione più elevata rispetto a quella stabilita dal medesimo contratto. In merito, si ricorda che l’articolo 24, comma 6, e l’articolo 115, comma 2, del suddetto contratto prevedono che gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale possano richiedere ai propri dirigenti, in via eccezionale e temporanea, prestazioni ad integrazione dell’attività istituzionale, inquadrate formalmente nell’ambito dell’attività libero professionale intramuraria (cosiddetta intramoenia) e remunerate con una tariffa oraria pari a 60 euro lordi onnicomprensivi. La lettera a) del comma 2 e la lettera a) del comma 3 consentono, nel periodo transitorio summenzionato, un elevamento a 80 euro (al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione[204]), con riferimento, rispettivamente, alle prestazioni inerenti ai ricoveri ospedalieri - ad esclusione dei servizi di guardia medica (per i quali non è riconosciuta la possibilità di elevamento) - e alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili[205], all’orario massimo di lavoro ed ai riposi;

-       ricorrere a prestazioni aggiuntive da parte del personale non dirigenziale (del comparto sanità), con un aumento della relativa tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi (al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione[206]); la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto[207] stima che il valore medio della tariffa in esame - valore stabilito dalla contrattazione integrativa[208] - sia pari a circa 30 euro (la stima è stata effettuata in base ad "una ricognizione dei valori applicati in alcune regioni"). Tale possibilità di elevamento concerne il periodo transitorio summenzionato, con riferimento alle prestazioni concernenti i ricoveri ospedalieri (lettera b) del comma 2) e alle prestazioni relative agli accertamenti diagnostici (lettera b) del comma 3); a quest’ultimo riguardo, la suddetta relazione tecnica[209] osserva che la norma non fa riferimento alle visite ambulatoriali, in base alla valutazione che per esse il maggior impegno è richiesto al personale medico. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, all’orario massimo di lavoro ed ai riposi;

-       reclutare - ai sensi della lettera c) del comma 2 - il personale del Servizio sanitario nazionale (ivi compresa la dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie), attraverso assunzioni a tempo determinato, anche in deroga ai vigenti contratti collettivi nazionali di settore, o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa. Le suddette possibilità di cui alla lettera c) sono poste con riferimento alle sole prestazioni inerenti ai ricoveri ospedalieri ed al periodo transitorio summenzionato - con scadenza dei relativi rapporti di lavoro non oltre il 31 dicembre 2020 (considerato anche che lo stanziamento sottostante, di cui all’allegato A, colonna 1, concerne solo il 2020[210]) -. La lettera c) conferma inoltre la possibilità di impiego, per le medesime finalità di cui al comma 1, delle figure professionali previste in incremento ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni;

      Si ricorda che le norme transitorie di cui al suddetto articolo 2-bis del D.L. n. 18[211] concernono sia il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie ed agli operatori socio-sanitari (comma 1, lettera a), e commi da 2 a 4) ovvero a personale medico, veterinario, sanitario e socio-sanitario collocato in quiescenza (comma 5) sia (al comma 1, lettera b)) una deroga alla disciplina transitoria relativa all'assunzione di professionisti sanitari in formazione specialistica con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale.

      Le disposizioni transitorie di cui al citato articolo 2-ter del D.L. n. 18[212] consentono (commi da 1 a 3 e 5) il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale (il citato comma 5 reca, in merito, norme specifiche relative ai medici in formazione specialistica).

      Si ricorda che l'articolo 2-quater dello stesso D.L. n. 18 del 2020 prevede che le regioni procedano alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale ai sensi e per gli effetti degli articoli 2-bis e 2-ter summenzionati.

 

-       incrementare - ai sensi della lettera c) del comma 3 - entro determinati limiti il monte ore dell’assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, in alternativa parziale alle suddette possibilità - di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma 3 - di elevamento delle tariffe relative alle prestazioni aggiuntive. L’incremento del monte ore è consentito in via aggiuntiva rispetto a quello già ammesso dall’articolo 2-sexies del citato D.L. n. 18 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020), secondo il quale gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale possono procedere, per l'anno 2020, ad un aumento delle ore in oggetto, da assegnare nel rispetto dell'accordo collettivo nazionale vigente e di un limite di spesa pari a 6 milioni di euro. La possibilità di incremento ulteriore di cui alla lettera c) è consentita nei limiti finanziari posti per ciascuna regione o provincia autonoma dall’allegato A, colonna 3[213]; anche in tal caso, ai fini dell’assegnazione delle ore aggiuntive viene richiamato il rispetto dell'accordo collettivo nazionale vigente. Si ricorda che le norme in esame riguardano gli specialisti ambulatoriali convenzionati - medici e odontoiatri, veterinari ed altri professionisti sanitari (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali -; l’ultimo accordo collettivo nazionale è stato sottoscritto il 25 giugno 2019 ed è stato oggetto dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 31 marzo 2020.

Ai sensi del comma 4, i limiti massimi di spesa per ciascuna regione o provincia autonoma - al lordo dei suddetti oneri riflessi a carico delle Amministrazioni[214] - sono indicati negli allegati A e B. In particolare, l’allegato A opera (rispettivamente, nelle colonne 1, 2 e 3) un’articolazione dei limiti, con riferimento alle possibilità riguardanti: le prestazioni aggiuntive e i nuovi contratti di lavoro inerenti ai ricoveri ospedalieri (di cui al comma 2); le prestazioni aggiuntive di specialistica ambulatoriale e di screening (di cui alle lettere a) e b) del comma 3); l’incremento del monte ore dell’assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna (di cui alle lettera c) del comma 3); tuttavia, come specifica il comma 4, qualora la somma degli importi così spettanti alla singola regione o provincia autonoma sia superiore a quello assegnato al medesimo ente territoriale sulla base del successivo allegato B, il limite massimo di spesa, per la medesima regione o provincia autonoma e con riferimento al complesso delle possibilità di intervento di cui ai commi 2 e 3, è rappresentato da quest’ultimo importo. Riguardo alla motivazione sottostante il meccanismo di cui all’allegato B e riguardo ad un quadro degli importi relativi ai singoli enti territoriali, nonché riguardo all'ipotesi in cui (per il singolo ente territoriale) l'importo nell'allegato B sia superiore a quello costituito dalla somma degli importi di cui all'allegato A, cfr. sub la scheda relativa al comma 8.

Il comma 9 disciplina le condizioni per l’accesso ai finanziamenti in oggetto (cfr. sub la relativa scheda).


 

Articolo 29, commi 5-7
(Attività assistenziali dei medici specializzandi)

 

 

I commi da 5 a 7 dell’articolo 29 definiscono l’ambito delle attività assistenziali che possono essere svolte dai medici specializzandi fino al 31 dicembre 2020, al fine di recuperare i tempi di attesa in base alle norme vigenti nel periodo di emergenza epidemiologica in corso.

 

Le norme in esame stabiliscono che, ferma restando il ruolo del tutor quale supervisore del periodo di tirocinio del medico specializzando, per il periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, gli specializzandi iscritti all'ultimo anno del corso di formazione medica specialistica o al penultimo anno del corso (se di durata quinquennale), nell’ambito delle attività assistenziali che sono chiamati ad espletare presso le aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, possono stilare in autonomia esclusivamente i referti per prestazioni di controllo ambulatoriale con riferimento alle visite, agli esami e alle prestazioni specialistiche, mentre la refertazione delle prime visite, degli esami e delle prestazioni specialistiche è invece riservata ai medici specialisti (comma 5).

 

La relazione illustrativa sottolinea che l’attribuzione dei compiti allo specializzando deve tenere comunque conto del livello di competenze e di autonomia raggiunto dallo stesso, in considerazione del grado di complessità delle refertazioni.

 

Si precisa che il possesso della specializzazione è comunque richiesto per le refertazioni relative a specifiche branche specialistiche individuate nell’anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore, e nella medicina nucleare, radiodiagnostica e radioterapia (comma 6).

L’attività che viene svolta dal medico in formazione specialistica in base al comma 5 (riferimento così modificato nel corso dell’esame al Senato), anche al fine di qualificare ulteriormente il percorso clinico-assistenziale svolto dallo specializzando, è registrata nel libretto-diario personale delle attività formative, e costituisce elemento di valutazione per il curriculum professionale ai fini dell’accesso al Servizio sanitario nazionale (comma 7).

 

La possibilità di impiegare in via transitoria medici specializzandi nell’ambito delle attività assistenziali sanitarie è stata introdotta dall'art. 2-ter del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (L. 27/2020) - che ha assorbito l'articolo 2 del decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020 -, per il periodo dello stato di emergenza COVID-19, ora esteso dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 dalla delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 e confermato dall’Allegato 1 del DL. n. 83 del 30 luglio 2020 in corso di conversione[215].

La norma ha previsto, per quanto qui interessa, il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi individuali a tempo determinato a personale medico, anche all'ultimo e penultimo anno di formazione specialistica (se di durata quinquennale), mediante avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio orale.

Con riferimento ai commi 5-7 dell’articolo 29 in esame, la norma sembra riferirsi – in via transitoria – a tutti gli specializzandi iscritti all’ultimo o penultimo anno, a prescindere dal conferimento di un incarico.

Il successivo articolo 2-quater ha inoltre chiarito che le Regioni, per poter avviare le assunzioni straordinarie di personale sanitario, devono procedere alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale.

L'articolo 3 del D.L. 34 del 19 maggio 2020 (L. 77 del 2020) ha poi novellato la disciplina precisando che, mentre per il personale sanitario e socio-sanitario gli incarichi possono arrivare alla durata di un anno, quelli attribuiti ai medici in formazione specialistica hanno una durata di sei mesi, con la possibilità di proroga dell'incarico di ulteriori sei mesi, fino al 31 dicembre 2020, in ragione del perdurare dello stato di emergenza e previa definizione dell'accordo in base alla normativa vigente previsto dall’art. 584-bis della legge di bilancio per il 2019[216].

La novella dispone peraltro che, per le ipotesi di proroga in esame, l'accordo tenga conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero - all'interno dell'ordinaria durata legale del corso di studio – delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Resta fermo che i medici in formazione specialistica, rimanendo comunque iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta durante lo stato di emergenza, con il riconoscimento del periodo in esame ai fini del ciclo di studi di specializzazione.

Si prevede che gli incarichi descritti possano essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, pur se privi della cittadinanza italiana, abilitati all'esercizio della professione medica ed iscritti agli ordini professionali.

Per gli aspetti relativi alla responsabilità dei medici specializzandi sono dettagliati, in particolare, agli articoli 26 (articolazione delle attività didattiche pratiche e teoriche del corso di formazione specifica in medicina generale) e 27 (partecipazione personale del candidato all'attività professionale e assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta) del D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, che ha disposto l’attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive che l’hanno successivamente modificata (97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE).

La formazione dei medici specializzandi si svolge a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità competenti ed implica la partecipazione del medico in formazione specialistica a tutte le attività mediche della struttura in cui essa avviene, compresi i turni di guardia, in modo che lo specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività per l’intera durata della settimana di lavoro e per tutto l'anno, secondo modalità fissate dalle competenti autorità. Di conseguenza è previsto il riconoscimento del trattamento economico di cui agli articoli da 37 a 41 del D.lgs. 368/1999.


 

Articolo 29, comma 8
(Incremento del fabbisogno sanitario)

 

 

Il comma 8 dell’articolo 29 dispone l’incremento, per il 2020, del fabbisogno sanitario per complessivi 478.218.772 euro finalizzati a sostenere gli oneri di cui ai precedenti commi 2 e 3 riguardanti il ricorso in maniera flessibile da parte di regioni e province autonome a strumenti straordinari riguardanti prestazioni aggiuntive in ambito sanitario, rispettivamente, per il recupero dei ricoveri ospedalieri e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening, limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020.  

 

Il comma 8 in esame dispone l’incremento per complessivi 478.218.772  euro, per l'anno 2020, del livello del finanziamento statale del fabbisogno sanitario per sostenere le autorizzazioni delle spese derivanti dai commi 2 e 3 riguardanti, rispettivamente, il ricorso in maniera flessibile, da parte di regioni e province autonome, di prestazioni aggiuntive in ambito sanitario riferite in particolare ai ricoveri ospedalieri - per una quota-parte di 112.406.980 euro - e a prestazioni aggiuntive di specialistica ambulatoriale e di screening - per una quota-parte di 365.811.792, che include la specialistica convenzionata interna di cui alla lett. c) -, limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020. Si prevede, in particolare, che per l’incremento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna sia destinata una quota di 10.000.000 euro.

A tale finanziamento accedono tutte le regioni (e pertanto non solo quelle a statuto ordinario) e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2020.

La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo è riportata nella tabella di cui all’allegato B del presente decreto.

Si sottolinea che il limite massimo di spesa per l’attuazione dei commi 2 e 3, per ciascuna regione e provincia autonoma, è indicato nell’allegato A che forma parte integrante del presente decreto e, solo nel caso in cui la somma degli importi si dovesse presentare superiore a quella assegnata a ciascuna regione e provincia autonoma sulla base dell’allegato B richiamato al comma 8, il limite massimo di spesa deve essere inteso quello rappresentato all’allegato B del presente decreto (v. tab. seguente).

Ne consegue, pertanto, che - fermo restando l'importo complessivo assegnato - alcune regioni potranno utilizzare le tre tipologie di intervento in materia di spesa del personale, di cui all'allegato A, nei limiti massimi delle risorse loro assegnate secondo l'allegato B e per le altre regioni, per le quali l' importo assegnato è superiore a quello derivante dalla somma dei limiti di spesa per le tre tipologie di intervento di cui all'allegato A, il maggior importo assegnato potrà essere utilizzato esclusivamente per recuperare le liste di attesa per esempio attraverso: i) il ricorso all'acquisto di prestazioni dal privato accreditato, nel rispetto dei tetti di spesa assegnati agli erogatori; ii) il ricorso alle figure professionali previste in incremento, ai sensi dei predetti articoli 2-bis e 2-ter del dl 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

 

ALLEGATO A - LIMITE DI SPESA PERSONALE DI CUI ALL'ART.29, COMMI 2 e 3 - ANNO 2020

ALLEGATO B - RIPARTO PER
QUOTA ACCESSO   ANNO 2020

(in euro)

Regione

Recupero ricoveri ospedal.
(co. 2)

Recupero prestaz. spec. ambul.
(co. 3 lett. a) e b) al netto lett. c)
dati IV trim.2019)

Incremento monte ore assistenza specialistica ambul. convenz. interna
(co. 3)

Totale

Quota accesso 2020
(in %)

Totale

DIFF. PER REGIONE

Piemonte

10.824.697

28.219.185

706.338

39.750.220

7,36

35.219.754

-4.530.466

Valle d'Aosta

330.975

876.766

8.960

1.216.701

0,21

1.004.475

-212.226

Lombardia

18.950.578

72.752.900

614.860

92.318.338

16,64

79.595.816

-12.722.522

PA di Bolzano

1.232.869

3.070.545

8.031

4.311.445

0,86

4.104.097

-207.348

PA di Trento

1.051.423

2.955.094

64.844

4.071.361

0,89

4.257.256

185.895

Veneto

11.679.406

34.483.028

682.791

46.845.225

8,14

38.935.696

-7.909.529

Friuli V. Giulia

3.636.675

8.402.347

67.828

12.106.850

2,06

9.872.508

-2.234.342

Liguria

3.571.124

8.925.028

256.341

12.752.493

2,68

12.819.945

67.452

Emilia Romagna

12.388.480

34.792.246

662.671

47.843.397

7,46

35.665.198

-12.178.199

Toscana

10.129.665

24.729.595

656.469

35.515.729

6,30

30.123.070

-5.392.659

Umbria

2.213.223

6.043.933

147.430

8.404.586

1,49

7.125.589

-1.278.997

Marche

3.834.217

8.106.880

178.265

12.119.362

2,56

12.258.402

139.040

Lazio

5.392.542

27.612.176

1.168.678

34.173.396

9,68

46.283.767

12.110.371

Abruzzo

2.417.357

7.060.022

173.201

9.650.580

2,19

10.472.048

821.468

Molise

235.407

2.878.377

60.244

3.174.028

0,51

2.454.194

-719.834

Campania

6.963.530

25.674.793

2.172.286

34.810.609

9,30

44.483.036

9.672.427

Puglia

5.265.334

17.584.594

645.995

23.495.923

6,62

31.666.469

8.170.546

Basilicata

1.204.049

3.998.325

66.040

5.268.414

0,93

4.468.358

-800.056

Calabria

2.225.211

7.423.738

508.964

10.157.913

3,19

15.257.629

5.099.716

Sicilia

6.255.376

21.085.255

725.177

28.065.808

8,16

39.029.447

10.963.639

Sardegna

2.604.843

9.136.965

424.587

12.166.395

2,74

13.122.020

955.625

Totale

112.406.981

355.811.792

10.000.000

478.218.773

100

478.218.772

          -

Eventuali differenze tra i totali sono dovute ad arrotondamenti

In proposito infatti la RT sottolinea che la ripartizione delle somme risultante dall’allegato B differisce da quella risultante dalle somme dell’allegato A per la scelta di ripartire le somme complessive sulla base delle quote di accesso del 2020, indipendentemente dall’incidenza della pandemia da COVID-19 a livello regionale e dalle conseguenti riduzioni di prestazioni ad essa correlate, nel presupposto che tutte le regioni e province autonome abbiano ottemperato alle indicazioni ministeriali durante il periodo emergenziale in materia di sospensione delle attività ospedaliere ed ambulatoriali.

 

Agli oneri derivanti dal presente comma per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 114.

 

Con riferimento all’incremento del fabbisogno sanitario statale, si ricorda che l'art. 1, comma 3, del decreto legge 18/2020 (legge n. 27 del 2020) ha disposto un incremento, pari a 100 milioni di euro, della quota del finanziamento sanitario corrente per il 2020 che può essere destinata al conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa) ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici, e di incarichi di lavoro autonomo a personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza. Tali risorse sono aggiuntive rispetto a quelle che possono essere destinate (tra le altre finalità) ai medesimi incarichi

Inoltre, le disposizioni del comma 11, articolo 1, del c.d. Decreto Rilancio (decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, L. n. 77 del 2020) hanno incrementato, per il 2020, le autorizzazioni di spesa ad esso riferite per oltre 1.256,6 milioni in relazione all’assistenza territoriale.

A tali autorizzazioni di spesa accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alla legislazione vigente per le autonomie speciali in materia di concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per il 2020.

Il finanziamento del SSN, così come disegnato dal D.Lgs. 56/2000 che ha previsto un sistema basato sulla capacità fiscale regionale, anche se corretto da adeguate misure perequative, è fondato sulle entrate dell’IRAP (per la componente di gettito destinata alla sanità) e dell'addizionale regionale all'IRPEF.

Concorrono inoltre a finanziare il Sistema sanitario le entrate proprie degli enti del SSN (quali ticket e ricavi derivanti dall'attività intramoenia dei propri dipendenti) ed il bilancio dello Stato mediante appositi capitoli di spesa del MEF nel programma “Concorso dello Stato alla spesa sanitaria”, che finanzia il fabbisogno sanitario non coperto dalle altre fonti di finanziamento essenzialmente attraverso la compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto – IVA e il Fondo sanitario nazionale, destinata alle sole Regioni a statuto ordinario, mentre le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con risorse provenienti interamente dal proprio bilancio. Fa eccezione la Regione siciliana, unica regione tra le autonomie speciali a non finanziarie completamente i servizi di assistenza sanitaria sul proprio territorio. Ai sensi della legge 296/2006, articolo 1, comma 830, infatti, a decorrere dal 2009, essa compartecipa alla spesa sanitaria nella misura del 49,11% del suo fabbisogno regionale, mentre per la restante parte (50,89%) essa riceve finanziamenti dallo Stato al pari delle regioni a statuto ordinario. Per tale ragione, la Regione siciliana è esclusa dalla normativa concernente le regioni a statuto speciale.

La composizione del finanziamento del SSN nei termini suddetti è evidenziata nei cosiddetti "riparti" (assegnazione del fabbisogno alle singole Regioni ed individuazione delle fonti di finanziamento) proposti dal Ministero della Salute sui quali si raggiunge un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e che sono poi recepiti con propria delibera dal Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE.

 

All’incremento del fabbisogno sanitario di 1.256,6 milioni in relazione all’assistenza territoriale, si aggiunge l’incremento delle risorse autorizzate dall'articolo 2 del citato Decreto Rilancio che prevede autorizzazioni di spesa per circa 1.467,5 milioni dovute in relazione al potenziamento della rete ospedaliera e dei Pronto soccorso per il 2020, che vengono stanziate su apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero della salute. Pertanto, le risorse complessive previste per il potenziamento del sistema sanitario ammontano a circa 2.724 milioni di euro.

Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per la parte statale è incrementato anche in corrispondenza dell'aumento dell'autorizzazione di spesa relativa al numero dei contratti di formazione specialistica destinati ai medici specializzandi per un importo di 105 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (articolo 5, comma 1 del DL. Rilancio). Lo stesso articolo 5, al successivo comma 1-bis prevede un ulteriore incremento delle risorse destinate a finanziare l'aumento del numero dei contratti di formazione medica specialistica per ulteriori 25 milioni per il 2022 e 2023 e di 26 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, con corrispondente incremento del finanziamento sanitario statale, andando a sommare alla stessa autorizzazione di spesa, ulteriori risorse per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Tra le ulteriori misure previste ad incremento del Fondo sanitario dal D.L. n. 34 si ricordano i 5 milioni di euro nel 2020 per le misure, introdotte n via sperimentale per il medesimo anno, dirette a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione delle persone con disabilità nello svolgimento di attività sportive amatoriali, mediante la fornitura, a carico del SSN, di ausili, ortesi e protesi degli arti inferiore e superiori a tecnologia avanzata, per persone con disabilità fisiche.


 

Articolo 29, comma 9
(Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa)

 

 

Il comma 9 prevede che per l’accesso alle risorse di cui al comma 8, le regioni e le province autonome provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, a presentare, al Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze, un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa. Tale Piano Operativo deve essere recepito nell’ambito del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 previsto dall’articolo 18 del decreto legge Cura Italia.

 

Per l’accesso alle risorse di cui al comma 8, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, a presentare, al Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze, un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, con la specificazione dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione e della destinazione delle risorse. Tale Piano Operativo deve essere recepito nell’ambito del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 (previsto dall’articolo 18, comma 1, quarto periodo, del decreto legge n.18 del 2020[217]). La realizzazione dei suddetti Piani Operativi, con il raggiungimento delle finalità previste dal comma 1 dell’articolo in commento, è oggetto di monitoraggio (nell’ambito dei programmi operativi regionali) da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

L’articolo 18, comma 1, quarto periodo, del D.L. 18/2020, impegna ciascuna regione e provincia autonoma a redigere un apposito programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19, da approvare da parte del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e da monitorare congiuntamente da parte dei predetti Ministeri. Si ricorda che nei Programmi operativi regionali sono recepiti anche i piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale e i piani regionali di riorganizzazione delle reti ospedaliere (come disposto, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 del decreto legge n. 34 del 2020).


 

Articolo 29-bis
(Misure di sostegno del sistema termale nazionale)

 

 

L’articolo 29-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede, al comma 1, l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020 e di 18 milioni per l’anno 2021, finalizzato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni per l’acquisto di servizi termali.

Ai sensi del comma 2, sono demandati ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico i criteri e le modalità attuative della misura.

Il comma 3 consente al MISE di avvalersi di società in house, mediante la stipula di una convenzione apposita. Gli oneri derivanti dalla convenzione sono a carico del Fondo e non possono eccedere la misura del 2% della dotazione del Fondo stesso.

Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall’istituzione del Fondo di cui al comma 1.

 

Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020 e di 18 milioni per l’anno 2021, finalizzato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni per l’acquisto di servizi termali.

I buoni per l’acquisto dei servizi termali non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore della situazione economica equivalente.

Ai sensi del comma 2, il decreto del Ministro dello sviluppo economico che definisce le modalità e i criteri attuativi della misura deve essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

Il comma 3 autorizza il MISE ad avvalersi per la gestione della misura di una società in house, mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla convenzione sono a carico del Fondo e non possono eccedere il 2% delle risorse dello stesso.

Agli oneri derivanti dal comma 1 – pari, come detto, a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di euro per l'anno 2021 - si provvede, ai sensi del comma 4, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4), e ai sensi dell’articolo 114, quanto a 4 milioni di euro per l’anno 2021.

Articolo 29-ter
(Disposizioni per la tutela della Salute in relazione all'emergenza COVID-19)

 

 

L’articolo 29-ter, introdotto durante l’esame al Senato, prevede, al comma 1, il potenziamento e la riorganizzazione della rete di assistenza territoriale per fronteggiare l’emergenza pandemica in corso, stabilendo l’adozione da parte delle Regioni e delle Province autonome di appositi piani, a partire dal distretto sanitario di base. Al comma 2 si dispone, inoltre, che, in base a specifiche linee di indirizzo per la tutela della salute mentale emanate dal Ministero della salute, di concerto con la Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali , entro un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, Regioni e Province autonome dovranno adottare un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale volto a definire le buone pratiche di Salute mentale di comunità e la tutela della fragilità psicosociali attraverso alcuni principi di riferimento indicati dalla norma.

 

L'articolo 29-ter, introdotto durante l’esame al Senato, dispone, al comma 1, norme per il potenziamento e la riorganizzazione della rete assistenziale territoriale, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale per fronteggiare adeguatamente, in particolare, l’emergenza da COVID-19. Allo scopo, si prevede l’adozione da parte delle Regioni e delle Province autonome di appositi piani, a partire dal distretto sanitario di base, quale prima dimensione di governo della tutela della salute, per le finalità di assicurare l'integrazione socio-sanitaria, l'interprofessionalità e la presa in carico del paziente (comma 1).

 

In proposito si deve ricordare che l’articolo 1, co. 1, del D.L. 34/2020 (cd. decreto Rilancio, L. 77/2020) ha previsto, per l'anno 2020, l'adozione di piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale da parte di regioni e province autonome con specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di organizzazione dell'attività di sorveglianza attiva effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione, in collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale, nonchè con le cd. Unità speciali di continuità assistenziale (USCA), al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale ed il sistema di accertamento diagnostico, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19[218]. Tali piani sono recepiti nei programmi operativi di cui all'articolo 18, comma 1, del DL. 18/2020 (L. 27/2020) e monitorati congiuntamente dal Ministero della salute e dal MEF.

Si segnala peraltro, che l’articolo 8, comma 9, del DL. 76/2020 (cd. decreto Semplificazione, L. 120/2020) ha previsto che al Commissario straordinario[219] preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da COVID-19, è consentito avviare le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e della rete assistenziale territoriale, anche prima che siano disponibili gli importi a tal fine autorizzati nella contabilità speciale intestata al medesimo Commissario straordinario.

 

Al riguardo, si valuti l’opportunità di inserire una disposizione di coordinamento che richiami la normativa vigente di cui al DL. 34/2020, articolo 1, comma 1, riguardante l'adozione di piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale da parte di regioni e province autonome.

 

Gli ambiti di intervento riguardano innanzitutto, come prescritto al comma 2, il potenziamento dei servizi di salute mentale operanti nelle comunità locali, in quanto si intende garantire il benessere psicologico individuale e collettivo, tenuto conto della crisi psicosociale determinata dall'eccezionale situazione pandemica.

 

In relazione a tale campo di intervento, si segnala il Piano di azioni nazionale per la salute mentale, approvato in Conferenza Unificata il 24 gennaio 2013, che ha individuato alcune aree omogenee, a carattere prioritario, sulle quali orientare progetti specifici e differenziati, a livello regionale e locale, per l’implementazione di percorsi di cura volti a rinnovare l’organizzazione e l’integrazione dei servizi, le modalità di lavoro e i programmi clinici offerti.

A tal fine si prevede che il Ministero della Salute, di concerto con la Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali, entro un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provveda all’emanazione di specifiche linee di indirizzo finalizzate all'adozione, da parte di regioni e province autonome, di un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale volto a definire le buone pratiche di Salute mentale di comunità e la tutela della fragilità psicosociali attraverso i seguenti principi di riferimento:

a) la ridefinizione degli indirizzi in materia di risorse umane e tecnologiche per un modello organizzativo fondato sulla multiprofessionalità e la multidisciplinarietà, volte a sostenere e garantire un servizio di cura quotidiano e costante;

b) la riorganizzazione dei dipartimenti di salute mentale (qui l’Anagrafe dei Dipartimenti di salute mentale – DSM aggiornata al 31 agosto 2020) tramite le rispettive aziende sanitarie locali, perseguendo obiettivi di razionalizzazione nell'impiego delle risorse del Servizio sanitario nazionale destinate alla salute mentale;

c) la costruzione di una rete di servizi e di strutture di prossimità, con il coinvolgimento dei Dipartimenti di salute mentale, delle istituzioni presenti nel territorio e degli enti del Terzo settore, per garantire l'attuazione dei più appropriati modelli di intervento e la qualità delle prestazioni erogate attraverso la coprogettazione;

 

Si evidenzia che la crisi pandemica ha messo in luce la necessità di attuare nuovi modelli di welfare attraverso le cd. “strutture di prossimità” (si veda il piano del Governo redatto dal Comitato di esperti in materia economica e sociale, schede di lavoro per schede di lavoro riguardanti le Iniziative per il rilancio "Italia 2020-2022")[220], in particolare con riferimento all’assistenza socio-sanitaria, mediante adeguate alternative alla presa in carico ospedaliera e con una riorganizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici che trova appoggio sul sistema familiare e domiciliare (riconoscimento della figura del caregiver) e sul Terzo settore.

 

d) la promozione della partecipazione attiva della rete delle associazioni degli utenti, dei familiari e del volontariato, rafforzando il ruolo dei facilitatori sociali e di approcci di cura quali gruppalità dialogiche e multifamiliari e gruppi di auto-mutuo-aiuto;

e) il sostegno all’inclusione socio-lavorativa e alla condizione abitativa attraverso il ricorso a strumenti innovativi quali il budget di salute individuale e di comunità.

 

In proposito si ricorda che l'art. 1 del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio, L. 77/2020), al comma 4-bis, ha previsto la stipula di una Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sulla base della quale vengono attribuiti al Ministero della salute incarichi di coordinamento per la sperimentazione, nel biennio 2020-2021, di:

·     strutture di prossimità ispirate al principio della piena integrazione sociosanitaria per la promozione e la prevenzione della salute, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie più fragili, in cui vengano coinvolte tutte le istituzioni presenti sul territorio unitamente al volontariato locale ed a enti del Terzo settore no profit;

·     progetti (proposti dalle strutture di prossimità) con modalità di intervento che riducano le logiche di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei risultati ottenuti anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quali il budget di salute individuale e di continuità.

Per l'intervento sono stati stanziati 25 milioni di euro con differenti autorizzazioni di spesa per il 2020 e il 2021. Al termine della sperimentazione, le regioni e le province autonome provvedono a trasmettere ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze una relazione illustrativa delle attività messe in atto e dei risultati raggiunti.

In proposito si segnala che è stato avviato in Commissione XII l’esame di una proposta di legge (A.C. 1752) che intende introdurre sperimentalmente il metodo del budget di salute per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati.

 

In base ai dati del Ministero della salute, aggiornati al luglio 2020, risalenti al Rapporto sulla salute mentale (anno 2018), pertanto in una condizione antecedente alla crisi sanitaria determinatasi con la dichiarazione delle stato di emergenza pandemica, sono state oltre 837mila le persone con problemi di salute mentale assistite dai servizi specialistici[221] in tale anno in base al SISM (Sistema Informativo Salute Mentale), di cui 323.707 entrate in contatto per la prima volta durante l'anno con i Dipartimenti di Salute Mentale. Il 93,4% di queste ha avuto un contatto con i servizi per la prima volta nella vita (cd. first ever , pari a 302.392 unità)[222].

Le prestazioni erogate nel 2018 dai servizi territoriali ammontano a 11.039.492 con una media di 14,2 prestazioni per utente.

 

Il comma 3 reca la clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica, stabilendo che dall'attuazione della norma in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 30
(Incentivi per il personale degli enti ed aziende del
Servizio sanitario nazionale)

 

 

L’articolo 30 modifica le disposizioni[223] che consentono alle regioni e province autonome di elevare - con l’utilizzo di proprie risorse, disponibili a legislazione vigente - gli stanziamenti statali aggiuntivi destinati per il 2020 ad incentivi per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (stanziamenti da destinare prioritariamente al personale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19). La novella chiarisce che l’incremento, da parte della regione o provincia autonoma, è ammesso in una misura massima pari al doppio di un determinato stanziamento statale attribuito al medesimo ente (per il 2020) in favore degli incentivi per il personale in esame - resta ferma la condizione che sia salvaguardato l'equilibrio economico del sistema sanitario dell’ente -; la formulazione finora vigente poteva dar luogo al dubbio che la misura massima dell’incremento fosse pari all’importo dello stanziamento statale, anziché al doppio di quest’ultimo.

 

I suddetti stanziamenti statali di riferimento sono stabiliti, per ciascuna regione o provincia autonoma, dalla tabella A allegata al D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 - nella colonna che fa riferimento, nell'intestazione, all'articolo 1, comma 1, dello stesso D.L. n. 18 e che opera un riparto di 250 milioni di euro -.

 

Si ricorda che le risorse in oggetto (statali o dell’ente territoriale) sono destinate ad incrementare il "fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro" della dirigenza medica e sanitaria[224], il "fondo condizioni di lavoro e incarichi" del personale del comparto sanità[225] e, per la "restante parte", i fondi incentivanti (la norma fa un riferimento specifico - per la possibile destinazione degli incrementi in esame - all'indennità per il personale infermieristico di cui all'articolo 86, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità per il triennio 2016-2018).

Inoltre, a valere sulle risorse in oggetto (statali o dell’ente territoriale), le regioni e le province autonome possono riconoscere al personale in oggetto un premio commisurato al servizio effettivamente prestato durante lo stato di emergenza epidemiologica[226], di importo non superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.  

Tutti gli incrementi in oggetto delle remunerazioni sono consentiti in deroga - oltre che al livello massimo delle risorse per i trattamenti economici accessori dei pubblici dipendenti - agli altri vincoli in materia di spesa per il personale.


 

Articolo 30-bis
(Norme transitorie in materia di limiti massimi per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari)

 

 

L'articolo 30-bis - inserito dal Senato - in primo luogo estende ai dirigenti sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e ai dirigenti medici e sanitari del Ministero della salute[227] alcune norme transitorie di deroga, vigenti per i dirigenti medici dei suddetti enti ed aziende in materia di limiti massimi di età per il collocamento a riposo; in secondo luogo, si sopprimono, con riferimento a tutti i dirigenti summenzionati, alcune norme, relative alle condizioni e alle modalità per l'applicazione delle deroghe transitorie in oggetto.

 

In base alle norme transitorie oggetto di estensione, i dirigenti suddetti, entro il 31 dicembre 2022, possono fare domanda per proseguire il servizio fino al settantesimo anno di età anche qualora prima di tale limite anagrafico maturino i quarant'anni di servizio effettivo.

La norme oggetto di soppressione prevedono che: l'amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei criteri organizzativi - predeterminati con apposito atto aziendale -, possa autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio, richiesta nelle domande relative alla deroga in esame, fino all'assunzione di nuovi dirigenti specialisti; le relative procedure di reclutamento siano indette senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio.

Si valuti l'opportunità di chiarire se entro il suddetto termine del 31 dicembre 2022 le domande in esame possano essere presentate anche dai dirigenti medici e sanitari che non abbiano compiuto i 65 anni di età entro la medesima data.


 

Articolo 31, commi 1-4
(Disposizioni per il funzionamento dell’Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali)

 

 

L’articolo 31, commi 1-4, autorizza l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas) ad assumere a tempo indeterminato: n.1 statistico; n. 2 ingegneri gestionali; n. 3 ingegneri ambientali; n. 3 ingegneri clinici; n. 3 ingegneri informatici; n. 4 infermieri con laurea magistrale, inquadrati come personale non dirigenziale nella categoria D; n. 6 dirigenti medici; n. 1 dirigente statistico ex Area III di contrattazione e n. 1 dirigente ingegnere gestionale. Conseguentemente, la dotazione organica dell’Agenzia è incrementata di 16 unità di Categoria D, di 6 unità di dirigente medico e di 2 unità di dirigente ex Area III di contrattazione. Viene altresì disposta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, la nomina del Presidente e del Direttore generale dell’Agenas. Con la nomina dei predetti organi ordinari cessa l’incarico conferito al Commissario straordinario dall’art. 42 del decreto legge n. 23 del 2020.

 

L’articolo 31 incrementa la dotazione organica dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari (di seguito Agenas).

L’intervento legislativo è disposto in relazione a quanto previsto dall’articolo 42, commi 2, 3 e 4, del decreto legge n. 23 del 2020[228], relativamente al ruolo dell’Agenzia nelle azioni di contrasto e contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché in ordine a quanto disposto dal decreto legge n. 34 del 2020[229] circa l’adozione di piani di potenziamento e di riorganizzazione della rete assistenziale, territoriale e ospedaliera, e del successivo monitoraggio dei programmi operativi posti in essere dalle regioni.

La Relazione al provvedimento sottolinea inoltre che l’incremento della dotazione organica dell’Agenzia è funzionale, in un’ottica di lungo periodo, alla ridefinizione del sistema sanitario una volta rientrata l’emergenza, anche al fine di ridurre il numero delle collaborazioni che l’Agenzia ha in corso, dovute in parte anche all’impossibilità di reperire in organico le figure professionali idonee a garantire le azioni di raccordo fra l’amministrazione centrale e le regioni. In tal senso, vengono in rilievo i  compiti istituzionali, di assistenza tecnico-operativa alle regioni e alle singole aziende sanitarie, attribuiti all’Agenzia, anche avuto riguardo alla ripresa delle attività ordinarie da parte delle regioni, in relazione ai settori che, a seguito dell’emergenza, hanno subito un conseguente rallentamento, nonché all’ulteriore compito di verifica del livello di soddisfazione dei bisogni finali degli utenti rispetto alle ingenti risorse finanziarie integrative destinate dallo Stato alla sanità nel periodo emergenziale.

 

In premessa si ricorda che Agenas, ente pubblico non economico nazionale, istituito con D.Lgs. 266/1993, svolge una funzione di supporto tecnico e operativo alle politiche di governo dei servizi sanitari di Stato e Regioni, attraverso attività di ricerca, monitoraggio, valutazione, formazione e innovazione. L’Agenzia, dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, è sottoposta alla vigilanza del Ministero della salute e al controllo della Corte dei conti. Per un approfondimento delle attività di Agenas si rinvia al documento Sintesi delle principali attività di Agenas 2014-2019.

L’articolo 42 del decreto legge n. 23 del 2020 ha disposto la nomina di un Commissario straordinario per  Agenas, il cui Direttore generale era decaduto nel dicembre 2019 (sulla vicenda si veda l’interrogazione a risposta immediata in commissione n. 5/03308). Con DPCM 29 maggio 2020 è stato nominato il dott. Domenico Mantoan quale Commissario straordinario. La nomina è stata adottata su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Il Commissario ha assunto i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti, dallo Statuto dell’Agenzia, al Presidente ed al Direttore generale, che sono decaduti automaticamente con l'insediamento del Commissario (pertanto è rimasto in carica, ad affiancare il Commissario, solo il Consiglio di amministrazione).

L’articolo 42 ha sottolineato l’importanza di Agenas nel periodo emergenziale in quanto punto di raccordo fra il Ministero della salute e le regioni. In tal senso sono stati definiti i compiti del Commissario straordinario, chiamato a supportare la tempestiva attuazione delle direttive del Ministro della salute finalizzate alla gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e di ogni ulteriore atto normativo ed amministrativo generale adottato per fronteggiare l'emergenza, come recepito e delineato per ciascuna regione nei Programmi operativi per l'emergenza COVID-19. Più precisamente, il comma 2 dell’art. 42 ha precisato che, nell'assolvimento dei compiti istituzionali di ricerca e supporto tecnico-operativo alle regioni, il commissario svolge le seguenti funzioni:

§  collabora all'azione di potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, monitorando l'adozione, l'aggiornamento e l'attuazione dei piani adottati in applicazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 del 1° marzo 2020 relativa al potenziamento delle terapie intensive e dei reparti di pneumologia;

§  assicura il necessario supporto tecnico operativo e giuridico-amministrativo alle regioni, anche per superare le eventuali criticità riscontrate e per garantire, nella fase emergenziale, i livelli essenziali di assistenza e la effettività della tutela del diritto alla salute;

§  verifica che gli atti, i piani e le azioni di competenza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (di cui all'art. 122, comma 2, del decreto legge 18/2020) siano attuati dalle Regioni e dalle Province autonome in modo tempestivo ed efficace fornendo a tale fine ogni supporto richiesto dalle Regioni e dal commissario straordinario, incoerenza con i Programmi operativi che le regioni predispongono per l'emergenza Covid-19 (di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legge 18/2020).

Inoltre, il comma 3 del predetto articolo 42 ha stabilito che il Commissario, in considerazione del ruolo di raccordo fra il Ministero della salute e le regioni svolto dall'Agenzia, supporti la tempestiva attuazione delle direttive del Ministro della salute finalizzate alla  gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con particolare riferimento  al potenziamento delle reti ospedaliere e territoriali e alla disciplina delle aree sanitarie temporanee per l’emergenza da COVID-19 (con riferimento agli artt. 3 e 4 del decreto legge 18/2020), ai rapporti con gli erogatori pubblici e privati, nonché alle disposizioni di cui al decreto legge 14/2020 e ad ogni ulteriore atto normativo ed amministrativo generale adottato per fronteggiare l'emergenza, come recepito e delineato per ciascuna regione nei Programmi operativi per l'emergenza COVID-19 di cui al richiamato art. 18, comma 1, del decreto legge 18/2020.

Infine, il successivo comma 4 ha stabilito che il Commissario supporti le direzioni generali del Ministero della salute e le Regioni nel perseguimento di ogni ulteriore obiettivo indicato dal Ministro della salute mediante l'adozione di direttive, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di controllo del sistema sanitario nazionale.

 

Ciò posto, il comma 1 autorizza l’Agenas, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità[230], e mediante appositi concorsi pubblici per esami, scritti e orali, ai sensi e nei termini di cui all’articolo 249 del decreto n. 34 del 2020, ad assumere a tempo indeterminato:

§   n.1 statistico;

§   n. 2 ingegneri gestionali;

§   n. 3 ingegneri ambientali;

§   n. 3 ingegneri clinici

§   n. 3 ingegneri informatici;

§  n. 4 infermieri con laurea magistrale, inquadrati come personale non dirigenziale nella categoria D;

La Relazione al provvedimento sottolinea che la previsione della figura professionale dell’infermiere con laurea magistrale, appare necessaria, in relazione e in linea con la previsione del potenziamento dell’assistenza infermieristica sul territorio di cui all’articolo 1 del decreto legge n.  34 del 2020. 

§  n. 6 dirigenti medici;

§  n. 1 dirigente statistico ex Area III di contrattazione;

§  n. 1 dirigente ingegnere gestionale.

 

Gli articoli 247, 248 e 249 del decreto legge n. 34 del 2020 hanno previsto la semplificazione e lo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali e hanno dettato specifiche disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione Ripam (Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni per il personale delle pubbliche amministrazioni). Le disposizioni, di natura transitoria in quanto collegate al periodo di gestione emergenziale conseguente al COVID -19, stabiliscono prescrizioni in materia di gestione delle procedure concorsuali, con le finalità di semplificare ed accelerare i procedimenti di reclutamento di personale pubblico, di favorire i processi di acquisizione delle risorse e favorire il ricambio generazionale nella PA.

In particolare, l’articolo 249 ha disposto che le pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata  in vigore del decreto n. 34 del 2020 e fino al 31 dicembre  2020, possono applicare i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici e quelle di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale delineate dai precedenti artt. 247 e 248.

 

La dotazione organica dell’Agenzia, determinata in 146 unità, di cui 17 unità con qualifica dirigenziale, è corrispondentemente incrementata di 16 unità di Categoria D, di 6 unità di dirigente medico e di 2 unità di dirigente ex Area III di contrattazione (comma 1).

La Relazione al provvedimento quantifica gli oneri annui lordi a regime, comprensivi degli oneri indiretti, come segue: 653.364,33 euro per il personale non dirigenziale (16 unità); 1.198.920,60 euro per il personale dirigenziale (8 unità). 

 

L’articolo 1, commi da 444 a 448, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) ha autorizzato un incremento consistente della dotazione organica dell'Agenas, autorizzando, per il biennio 2018-2019, lo svolgimento di procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale. In particolare, il comma 444 ha elevato la dotazione organica dell'Agenzia da 46 a 146 unità di personale, di cui 17 con qualifica dirigenziale, allo scopo di consentire il corretto svolgimento delle funzioni che la normativa vigente attribuisce all'Agenzia stessa.

 

Il comma 2 dispone, che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, vengano nominati il Presidente e il Direttore generale dell’Agenas. Con la nomina dei predetti organi ordinari cessa l’incarico conferito al Commissario, ai sensi dell’articolo 42, del decreto legge n. 23 del 2020.

 

Ai sensi dell’art. 42 del decreto n. 23 del 2020, il mandato del Commissario cessa alla conclusione dello stato di emergenza (31 luglio 2020), o alla scadenza delle eventuali proroghe (si ricorda che lo stato di emergenza è stato prorogato al 15 ottobre 2020 dalla delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020).

Il procedimento di nomina del Direttore generale di Agenas e? delineato dall’articolo 2-ter del D. Lgs.115/1998, come introdotto dal D.Lgs. 106/2012, che prevede la nomina con decreto del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei all’amministrazione. Il rapporto di lavoro del direttore e? regolato con contratto di diritto privato, rinnovabile una sola volta, ed e? incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata. Il direttore generale ha la responsabilità della gestione dell’Agenzia e ne adotta gli atti, salvo quelli attribuiti agli organi della medesima.

Per quanto riguarda la procedura di nomina di Presidente e Consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 115/1998, il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni; anche i membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute; due di essi sono designati dalla Conferenza Stato-regioni, unificata con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

 

Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato (di cui al comma 1), in 463.071 euro per l’anno 2020 (ipotizzando che le nuove assunzioni non abbiano luogo prima del 1° ottobre 2020) e in 1.852.285 ad euro a decorrere dall’anno 2021. A tali oneri si provvede a valere sull’integrazione al contributo annuo a carico dello Stato a favore di Agenas (di cui all’art. 5, comma 5, del D. Lgs. 266 del 1993, n. 266), derivante dai contributi alle spese per attività connesse alla educazione continua in medicina – ECM (di cui all’art. 2, comma 358, della legge 24 dicembre (e non 27 dicembre come riportato erroneamente nel testo del comma) 2007, n. 244).

La Relazione al provvedimento evidenzia che l’Agenzia ha registrato negli ultimi 5 anni un avanzo di circa 7.000.000,00 di euro annui e che l’entrata media dovuta a entrate per contributi ECM ammonta, nell’ultimo quinquennio, a circa 16.000.000,00 annui.

 

In estrema sintesi, si ricorda che il Sistema di educazione continua in medicina (ECM) è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale. La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta.

Dal 1 gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, fino a quel momento competenze del Ministero della salute, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Con il D.M. 17 aprile 2019 è stata ricostituita, presso l’Agenas, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 16-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 502 del 1992.

Si ricorda inoltre, che l’art. 92, comma 5, della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001) ha disposto che i soggetti pubblici e privati e le società scientifiche che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua, ovvero l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, sono tenuti al preventivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un contributo alle spese fissato dalla Commissione nazionale per la formazione continua nella misura da un minimo di 258,22 euro ad un massimo di 2.582,28 euro in base a criteri oggettivi determinati con decreto del Ministro della sanita? su proposta della Commissione Nazionale per la Formazione Continua. L’art. 2, comma 358 della legge n. 244 del 2007 ha poi stabilito che i contributi alle spese (stabiliti dall’art. 92, comma 5, della legge n. 388 del 2000) affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua.

 

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a euro 238.482 per l’anno 2020 e a euro 953.927 annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 154 del  2008[231] (comma 4).


 

Articolo 31, comma 4-bis
(Regolamenti di organizzazione del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

 

 

Il comma 4-bis - inserito dal Senato - proroga il termine per l'adozione secondo una procedura semplificata dei regolamenti sull'organizzazione degli uffici del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione.

 

In particolare, il termine viene prorogato dal 31 ottobre 2020[232] al 28 febbraio 2021.

In base alla procedura semplificata in esame[233], le suddette norme regolamentari possano essere adottate, previo parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei Ministri; il decreto è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

Si ricorda che la procedura ordinaria (di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della L. 23 agosto 1988, n. 400) prevede che le norme regolamentari dell'organizzazione del singolo Ministero (ivi compresa l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro) siano adottate con regolamento governativo cosiddetto di delegificazione - quindi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, fermo restando il controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti -.


 

Articolo 31, commi 4-ter-4-quinquies
(Incremento di risorse per il credito di imposta per sanificazione di ambienti e per strumenti e dispositivi e Soppressione di norme relative a contributi a imprese)

 

 

I commi da 4-ter a 4-quinquies - inseriti dal Senato - prevedono un incremento delle risorse destinate, secondo una normativa transitoria, alla concessione di un credito d'imposta per le spese relative alla sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Ai fini della copertura finanziaria di tale incremento, si dispone la soppressione di alcune norme sul riconoscimento di contributi da parte di Invitalia S.p.A. in favore di interventi delle imprese per la riduzione del rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2.

 

In particolare, l'incremento suddetto delle risorse è pari (comma 4-ter) a 403 milioni di euro (per il 2020), che si aggiungono ai 200 milioni previsti (sempre per il 2020) dalla norma vigente. Le risorse aggiuntive in esame sono distribuite tra i soggetti che hanno già presentato la comunicazione per il credito d'imposta nel periodo 20 luglio 2020-7 settembre 2020; tali termini sono stati definiti dal provvedimento del 10 luglio 2020 del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato in attuazione dell'articolo 125, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77; la distribuzione è eseguita secondo i criteri e le modalità stabiliti dal suddetto provvedimento.

Si ricorda che il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario ed è riconosciuto nella misura del 60 per cento delle spese suddette.

 

Più in dettaglio, il citato articolo 125 del D.L. n. 34 riconosce tale credito d'imposta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Rientrano tra i beneficiari anche i soggetti che gestiscono strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, purché siano in possesso del codice identificativo, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, previsto dall’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019[234].

Le spese che rientrano nel beneficio sono quelle relative a:

a)  la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l 'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

c)  l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

e)  l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa oppure in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)[235]. Ad esso non si applicano i limiti all’utilizzo in compensazione (elevati a un milione di euro dall’articolo 147 del decreto legge in esame), di cui alla legge n. 388 del 2000, e quello annuale di 250 mila euro, di cui alla legge n. 244 del 2007.

Il credito in esame non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative di reddito (di cui agli articoli 61 e 109 del Testo Unico delle Imposte sui redditi – TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986).

 

Come accennato, ai fini della copertura finanziaria del suddetto incremento di 403 milioni, si dispone (comma 4-quater) la soppressione di alcune norme sul riconoscimento di contributi da parte di Invitalia S.p.A. in favore di interventi delle imprese per la riduzione del rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2. In particolare, si abrogano i commi da 1 a 6 dell'articolo 95 del citato D.L. n. 34 del 2020.

In relazione a tale soppressione, le risorse dell'INAIL già destinate per l'attuazione di tali norme - risorse pari a 403 milioni di euro e stanziate a valere sulle risorse relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento per il 2020 relativo al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81[236], e successive modificazioni - sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini della riassegnazione al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 4-quinquies).

 

I commi oggetto di soppressione riguardano le imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane e le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112[237], iscritte al Registro delle imprese.

Perché le imprese suddette possano accedere al beneficio, occorre che gli interventi per la riduzione del rischio di contagio si siano realizzati mediante l’acquisto di:

-       apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;

-       dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;

-       apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;

-       dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;

-       dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

L’importo massimo concedibile[238] mediante gli interventi ora oggetto di soppressione è pari ad euro 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123[239].

Tali interventi, inoltre, sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

Al fine di attuare gli interventi, l’INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse per l’erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall’Istituto.


 

Articolo 31-bis
(Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie aventi reparti COVID-19)

 

 

L’articolo 31-bis dispone in ordine alla costituzione di apposite sezioni elettorali negli ospedali in possesso di determinate caratteristiche che ospitino reparti COVID-19.

 

Quest'articolo aggiuntivo - introdotto dal Senato - riproduce (con lieve modifica di coordinamento formale) l'articolo 2 del decreto-legge n. 103 del 2020 (decreto-legge del quale altrove si dispone l'abrogazione: v. scheda relativa all'articolo 1, comma 1-bis del disegno di legge di conversione). 

 

In particolare, il comma 1, lettera a), prevede che anche negli ospedali con un numero di posti letto compresi tra 100 e 199 siano costituite le sezioni elettorali attualmente previste per gli ospedali con un numero di posti-letto superiore a 200, in ragione di una sezione per ogni 500 letti o frazione di 500 (art. 52 del d.P.R. n. 361 del 1957, per le elezioni di Camera e Senato, e art. 43 del d.P.R. n. 570 del 1960, per le elezioni amministrative). Si tratta di sezioni composte, come i seggi ordinari, di 6 scrutatori più il presidente.

 

Come specificato nella circolare n. 39 del 2020 del Ministero dell’interno dunque in occasione delle elezioni dell’anno 2020, presso tutte le strutture sanitarie che abbiano almeno 100 posti-letto, ove sono ospitati i predetti reparti Covid-19, devono essere costituite sezioni ospedaliere composte nel rispetto della normativa prevista per le diverse consultazioni elettorali e referendarie, con funzioni di raccolta del voto e di spoglio delle schede votate. In precedenza, invece, ai sensi dell’art. 9, primo comma, della legge n. 136 / 1976, per gli ospedali e le case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, era prevista l’istituzione solo del seggio speciale le cui funzioni sono limitate alla raccolta del voto dei degenti.

 

La successiva lettera b) prevede che le sezioni elettorali istituite negli ospedali con reparti COVID-19 raccolgano anche i voti dei pazienti affetti da COVID-19 ricoverati nelle strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto.

Le sezioni raccolgono altresì i voti effettuati presso il proprio domicilio dagli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizione di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 (tali soggetti sono -  nella formulazione modificativa approvata in sede referente - esplicitati, laddove nel testo originario del presente decreto-legge erano individuati mediante rinvio all’articolo 3 del decreto-legge n. 103 del 2020: tale decreto-legge è abrogato, nella proposta recata dal medesimo emendamento 21.0.500, cfr. v. scheda relativa all'articolo 1, comma 1-bis del disegno di legge di conversione). Peraltro l'articolo 3 del decreto-legge disciplina altresì le condizioni alle quali l'elettore possa 'attivare' il voto domiciliare.

Siffatta raccolta dei voti è effettuata mediante l’attivazione dei seggi speciali previsti dall’articolo 9, nono comma, della legge n. 136 del 1976 (si tratta dei seggi, composti da 2 scrutatori più il presidente, abilitati a raccogliere, nelle strutture ospedaliere con un numero di posti letto compreso tra 100 e 199, i voti dei ricoverati che non siano in condizioni, a giudizio della direzione sanitaria, di accedere alla cabina elettorale; i compiti di tali seggi speciali si esauriscono con la raccolta dei voti dei degenti, la loro raccolta in appositi plichi, separati in caso di più elezioni, e la loro consegna alle sezioni elettorali).

Circa il dettato letterale della lettera b) del comma 1, parrebbe suscettibile di approfondimento la collocazione del rinvio normativo (all'articolo 9, nono comma, della legge n. 136 del 1976, relativo ai seggi speciali), la quale segue la menzione degli elettori ammessi al voto domiciliare (ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge) e non anche quella dei pazienti affetti da COVID-19 ricoverati nelle strutture sanitarie con meno di 100 posti letto.

 

La lettera c) prevede infine che agli scrutatori delle sezioni elettorali sopra richiamate siano impartite dall’autorità sanitaria istruzioni sulle procedure di sicurezza sanitaria necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Anche per tale lettera c), la proposta modificativa approvata in sede referente sostituisce il richiamo all'articolo 3 del decreto-legge n. 103 del 2020 con la menzione espressa degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizione di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19.

 

Il comma 2 prevede come comportarsi in caso di impossibilità di costituire con le modalità ordinarie le sezioni elettorali presso le strutture sanitarie (sembra farsi riferimento all’eventualità di rinuncia degli scrutatori e del presidente di seggio individuati con le modalità ordinarie, vale a dire attingendo alle liste predisposte da ciascun comune). In tale evenienza il sindaco può, previo consenso degli interessati, nominare:

§  personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR) designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine,

§  volontari di protezione civile residenti nel comune.

 

Le Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR) sono state istituite dall’articolo 8 del decreto-legge n. 14 del 2020 (poi confluito nel decreto-legge n. 18 del 2020, cd. “DL Cura Italia”, articolo 4-bis) per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. Le regioni sono tenute ad istituire un’unità ogni 50.000 abitanti. 

 

L’articolo 34 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018) prevede invece la costituzione di un elenco nazionale dei volontari di protezione civile, nel quale confluiscono coloro che, ai sensi dell’articolo 32, svolgano attività di volontario presso enti del Terzo settore che rispondano ai requisiti stabiliti e siano sottoposti, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, a controllo e monitoraggio svolti dal Dipartimento della protezione civile e dalle strutture di protezione civile delle regioni e delle province autonome.

 

Il comma 3 prevede che presso ogni sezione elettorale ospedaliera possono essere istituiti ulteriori seggi composti “anch’essi” da personale USCAR designato dalle ASL. Ad attivare questi ulteriori seggi deve essere il comune, se necessario. Il personale è nominato con le medesime modalità del comma 2 (nomina del sindaco, previo consenso dell’interessato).

Al riguardo, parrebbe suscettibile di chiarimento se anche per questi ulteriori seggi il ricorso a personale USCAR avvenga solo in via subordinata, quando cioè, come previsto al comma 2, non si riesca a costituire il seggio con le modalità ordinarie, ovvero, come sembra desumersi dal tenore letterale della disposizione, se a tale personale si faccia subito ricorso una volta deciso di costituire tali ulteriori seggi.

 

Il comma 4 prevede il riconoscimento ai componenti dei seggi e delle sezioni elettorali ospedaliere costituite ai sensi dell’articolo 2 dell’onorario previsto dall’articolo 1 della legge n. 70 del 1980 (150 euro) aumentato del 50 per cento (per un totale quindi di 225 euro), più eventuali spese di missione. Ai relativi oneri, pari a 263.088 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sullo stanziamento relativo al Ministero dell’interno del fondo speciale di parte corrente.

 

Il comma 5 riconosce infine ai volontari di protezione civile eventualmente nominati ai seggi anche i rimborsi previsti dagli articoli 39 e 40 del codice della protezione civile, a valere sulle risorse stanziate per l’emergenza COVID-19 sul fondo nazionale protezione civile. Tali oneri sono quantificati in 220.000 euro per l'anno 2020.

In particolare, l’articolo 39, comma 5, riconosce ai volontari che siano lavoratori autonomi un rimborso per il mancato guadagno giornaliero, calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi presentata l’anno precedente, nel limite di 103,30 euro giornalieri. Ulteriori tipologie di spesa sostenute nel corso della prestazione del servizio volontario e definite in apposita direttiva possono essere rimborsate ai sensi dell’articolo 40, comma 2.

 

Al riguardo, si segnala il seguente passaggio della circolare applicativa del Ministero dell’interno n. 39 del 2020: “in considerazione dei principi dettati dal decreto-legge n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/2006, si precisa che l’elettore, il cui voto viene raccolto nella struttura sanitaria in cui è ricoverato o presso il suo domicilio se in condizione di quarantena o isolamento fiduciario, può esprimere il voto per la consultazione referendaria e per le elezioni (suppletive, regionali e comunali) per le quali goda del diritto di elettorato attivo e che si svolgano nel territorio comunale in cui è istituita la sezione ospedaliera cui è assegnato”. Ossia: un elettore residente in un comune nel quale si svolgano le elezioni amministrative, ma iscritto nella sezione ospedaliera di un comune diverso, non potrebbe comunque votare per le elezioni amministrative del suo comune di residenza (e considerazioni analoghe valgono, ove se ne verificassero le condizioni, anche per le elezioni regionali e per le elezioni suppletive del Senato).

Il citato decreto-legge n. 1 del 2006 precisa, all'articolo 1, comma 6, che “Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d’iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione […] comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio”.


 

Articolo 31-ter
(Incremento Fondo autismo)

 

 

L’articolo 31-ter, introdotto durante l’esame al Senato, incrementa di 10 milioni di euro per l’anno 2020, la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico. Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili.

 

L’articolo 31-ter, introdotto durante l’esame al Senato, incrementa di 10 milioni di euro per l’anno 2020, la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all’articolo 1, comma 401, della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016).

 

In proposito va ricordato che la legge n. 134/2015[240] ha previsto interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, in conformità a quanto previsto dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo. Essa ha inoltre previsto l'inserimento, nella fase di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, delle prestazioni relative alla diagnosi precoce, alla cura e al trattamento individualizzato di questi disturbi, effettivamente poi avvenuto nell'ambito del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (articolo 60) che ha definito i nuovi LEA (v. infra).

Con la legge di stabilità 2016 (art. 1, commi 401-402 della legge 208/2015) è stato peraltro istituito, a decorrere dal 2016, presso il Ministero della salute, il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico con una dotazione a regime di 5 milioni di euro, per una serie di obiettivi, tra cui l'individuazione di centri di riferimento, con compiti di coordinamento dei servizi di assistenza sanitaria nell'ambito della rete regionale e delle province autonome; la realizzazione di percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico, quali: formazione degli operatori, costituzione di specifiche équipe territoriali dedicate, sostegno alle famiglie, garanzia di strutture semiresidenziali dedicate; nuovi progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e buone pratiche terapeutiche ed educative.

Le risorse sono state aumentate a 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 dalla legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017, art. 1, co. 455).

 

Agli oneri conseguenti, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo (di cui all’articolo 114, comma 4) per il finanziamento delle esigenze indifferibili, istituito dall’articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015).


 

Articolo 31-quater
(Potenziamento distretti sanitari)

 

 

L’articolo 31-quater, introdotto durante l’esame al Senato, modificando l’articolo 3-quater del D.Lgs 502/1992, è diretto a consentire la localizzazione dei servizi garantiti dal distretto sulla base dell’analisi dei bisogni di salute della popolazione assicurata anche dalla piena accessibilità ai dati dei sistemi informativi regionali. Viene anche previsto che il programma delle attività territoriali non sia più predisposto dal solo direttore di distretto ma da questi e dal Comitato dei sindaci.

 

L’articolo 31-quater, introdotto durante l’esame al Senato, prevede che la localizzazione dei servizi garantiti dal distretto avvenga sulla base dell’analisi dei bisogni di salute della popolazione assicurata anche dalla piena accessibilità ai dati dei sistemi informativi regionali. A tale scopo la disposizione in esame interviene a modificare l’articolo 3-quater (Il distretto) del D.Lgs 502/1992, sostituendo le lettere a) e c) del comma 3, disciplinante il programma delle attività territoriali.

 

Il distretto, disciplinato dalla normativa nazionale dagli artt. 3 quater, quinquies e sexies  del D.Lgs. 502/1992[241], è l'articolazione territoriale dell'Asl, che assicura i servizi di assistenza primaria relativi alle attività sanitarie e socio-sanitarie. Viene individuato sulla base di una popolazione minima di sessantamila abitanti, salvo che la Regione disponga diversamente in considerazione delle condizioni geomorfologiche del territorio o della bassa densità di popolazione; è dotato di autonomia tecnica, gestionale ed economico-finanziaria, ed è soggetto a rendicontazione analitica con contabilità separata all'interno del bilancio aziendale.

Il Distretto assicura alla popolazione di riferimento l'accesso ai servizi e alle prestazioni sanitarie e sociali ad elevata integrazione sanitaria, sia attraverso la valutazione dei bisogni e la definizione dei servizi necessari che mediante l'erogazione di prestazioni e servizi di primo livello o di base quali l'assistenza specialistica ambulatoriale, l'assistenza ad anziani e disabili, l'assistenza domiciliare integrata, l'assistenza e la cura delle tossicodipendenze, l'assistenza e la cura della salute della donna, dell'infanzia e della famiglia, ecc.; i servizi erogati coincidono dunque con quelli dell'assistenza distrettuale.

Trovano collocazione funzionale nel distretto le articolazioni territoriali del dipartimento di salute mentale e di cure primarie, con particolare riferimento ai servizi alla persona.

Lo strumento di programmazione dell'attività distrettuale è il Programma delle attività territoriali (PAT), approvato dal Direttore generale acquisito il parere del Comitato dei Sindaci del Distretto e su proposta del Direttore del distretto, che è basato sul principio dell'intersettorialità degli interventi, attraverso il quale vengono localizzati i servizi e allocate le risorse. A capo dell'articolazione distrettuale è posto un Direttore scelto dalla direzione aziendale fra i dirigenti medici che abbiano maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali o tra i medici convenzionati con almeno dieci anni di esperienza; il Direttore si avvale di un ufficio di coordinamento, gestisce ed è responsabile delle risorse assegnate e dell'integrazione tra i servizi e la comunità assistenziale.

In base alla nuova formulazione della lettera a) viene quindi previsto che il programma delle attività territoriali preveda la localizzazione dei servizi di cui all’articolo 3-quinquies (Funzioni e risorse del distretto), specificando che questa avvenga sulla base dell’analisi dei bisogni di salute della popolazione garantita anche dalla piena accessibilità ai dati del Servizio sanitario regionale mediante la realizzazione di un sistema informativo integrato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La nuova formulazione della lettera c) prevede inoltre che il programma citato sia proposto, sulla base delle risorse assegnate, dal comitato dei sindaci di distretto – e non più previo parere del comitato stesso – e sia approvato dal direttore generale.

 

Va ricordato che ai sensi del comma 4 dell’articolo 3-quater del D.Lgs. 502/1992, il Comitato dei sindaci di distretto, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati dalla regione, concorre alla verifica del raggiungimento dei risultati di salute definiti dal Programma delle attività territoriali. Nei comuni la cui ampiezza territoriale coincide con quella dell'unità sanitaria locale o la supera il Comitato dei sindaci di distretto è sostituito dal Comitato dei presidenti di circoscrizione.

 

 

 


 

Capo IV – Disposizioni in materia di scuola, università ed emergenza

Articolo 32, commi 1-3, 5, 6-bis, 6-ter e 7 e
Articolo 32-bis, comma 6
(Misure per l’edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l’adeguamento dell’attività didattica per l’anno scolastico 2020/2021)

 

 

L'articolo 32, modificato dal Senato, incrementa il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di 400 milioni di euro nel 2020 e 600 milioni di euro nel 2021 (comma 1) destinando quota parte delle risorse a determinate finalità quali: l'acquisizione di ulteriori spazi per l'attività didattica, anche in assenza di certificazioni in materia di sicurezza e in deroga ai vincoli temporali previsti a legislazione vigente; il sostegno finanziario ai patti di comunità per l'ampliamento della permanenza a scuola degli studenti; la stipula di contratti a tempo determinato, consentendo sostituzioni dal primo giorno di assenza; lo svolgimento di prestazioni straordinarie e l’incremento del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa anche per remunerare prestazioni aggiuntive (commi 2, 3, 6-bis e 6-ter, e art. 32-bis, co. 6). Al relativo riparto delle risorse incrementali tra le finalità suddette si provvede con decreto (comma 5). Agli oneri conseguenti si provvede ai sensi dell'articolo 114 (comma 7).

 

Si ricorda preliminarmente che l'art. 235 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con uno stanziamento di 377,6 milioni di euro nel 2020 e 600 milioni di euro nel 2021, avente l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono utilizzate per l'attuazione delle misure di cui all'art. 231-bis del medesimo D.L. 34/2020 - su cui si rimanda ad una più ampia descrizione infra - destinate alla ripresa dell'attività didattica in presenza nell’anno scolastico 2020/2021.

Secondo il disegno di legge di assestamento del bilancio, già approvato dalla Camera dei deputati e ora all'esame del Senato (A.S. 1913), la Tabella 7 relativa allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prevede che le risorse del Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 siano allocate sul cap. 3385.

 

In attuazione degli artt. 231-bis e 235 del D.L.34/2020, è intervenuto il D.I. 10 agosto 2020, n. 95, che ha ripartito tra gli Uffici scolastici regionali l'intero importo del Fondo per le finalità di cui all’art. 231-bis, co. 1, lett. a) e b) e all'art. 1 dell'ordinanza 5 agosto 2020, n. 83 (su cui si veda infra), stabilendo che il 50 per cento è corrisposto sulla base del numero degli alunni presenti al sistema informativo del Ministero per l’anno scolastico 2020/2021, come comunicati dalla competente Direzione generale e, per il rimanente 50 per cento, proporzionalmente sulla base delle richieste avanzate dagli Uffici scolastici regionali. La ripartizione delle risorse, per l’anno scolastico 2020/2021, è indicata nella Tabella A allegata al citato D.I. 10 agosto 2020, n. 95.

 

Si segnala che, in merito all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, il Ministero dell'istruzione ha predisposto una sezione dedicata del proprio sito internet, Rientriamo a scuola, nella quale sono disponibili tra l'altro i principali documenti relativi alla ripresa di settembre, quali: il Piano Scuola 2020/2021, le Linee Guida 0-6, le  Linee guida per la Didattica Digitale Integrata e il Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre. Il 21 agosto sono state inoltre predisposte le "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia", successivamente approvate dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 28 agosto 2020, e allegate al D.P.C.M. del 7 settembre 2020.

 

La disposizione in esame incrementa il suddetto Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021 (comma 1). Le risorse sono suddivise in quote destinate a specifiche finalità, delle quali costituiscono il limite di spesa. Con il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (previsto dall'art. 235 del D.L. 34/2020) sono determinate le modalità e la misura del riparto delle risorse in questione tra le finalità indicate dai commi 2 e 3 (comma 5). In attuazione, è intervenuto il D.I. 28 agosto 2020, n. 109.

 

Quota parte delle risorse destinata all'acquisizione di ulteriori spazi per l'attività didattica e al sostegno finanziario dei patti di comunità (co. 2, 6-bis e 6-ter - e art. 32-bis, co.6)

 

La quota di 32 milioni di euro nel 2020 e 48 milioni di euro nel 2021 (comma 2) - pari all'8 per cento delle risorse totali per ciascun anno - è volta a:

 

§  permettere - attraverso il trasferimento di risorse - agli enti locali titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica di disporre di ulteriori spazi da destinare all’attività didattica nell’anno scolastico 2020/2021 mediante affitto, acquisto, leasing o noleggio di strutture temporanee e di far fronte alle spese di conduzione e di adattamento alle esigenze didattiche (comma 2, lett. a)).

Il D.I. 28 agosto 2020, n. 109 ha stabilito che a tale finalità sono assegnati 29 milioni di euro nel 2020 e 41 milioni di euro nel 2021.

 

Si ricorda che, in base all'art. 3 della L. 23/1996, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:

-        i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;

-        le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.

La L. 56/2014 (art. 1, co. 85) ha confermato che tra le funzioni fondamentali delle province rientra la gestione dell'edilizia scolastica.

 

Si segnala che l'art. 32-bis, introdotto dal Senato, nel riprodurre quanto disposto dal D.L. 111/2020, istituisce un Fondo - con una dotazione di 3 milioni di euro nel 2020 e 6 milioni di euro nel 2021 - destinato agli enti locali proprio per affittare spazi e noleggiare strutture temporanee per lo svolgimento dell'attività didattica. Sul punto, si rinvia alla relativa scheda di lettura.

 

Il comma 6-bis, introdotto in prima lettura, precisa che gli enti locali titolari delle competenze in materia di edilizia scolastica possono acquisire, anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, solo per l'anno scolastico 2020/2021, anche in assenza delle certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

I dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, dopo una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell'ente locale, dai Vigili del fuoco e della ASL, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, purchè siano comunque rispettate le norme sulla sicurezza sul lavoro.

La normativa generale in materia di sicurezza sul lavoro è recata dal d.lgs. 81/2008.

 

Il comma 6-ter, analogamente introdotto dal Senato, specifica altresì che i medesimi enti locali possono stipulare contratti di locazione per edifici e locali e fornirli alle scuole, solo per l'anno scolastico 2020/2021, anche in deroga ai vincoli temporali previsti dalla L. 392/1978. La stipula dei predetti contratti deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie disponibili iscritte sui propri bilanci a legislazione vigente.

Al riguardo, l'ordinanza n. 702 del 15 settembre 2020 della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, già precisa che, al fine di consentire l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021, gli enti locali possono stipulare contratti di locazione per spazi ulteriori da destinare allo svolgimento delle attività didattiche anche in deroga agli artt. 27 e 42 della L. 392/1978 (relativi alla durata delle locazioni - pari a sei anni - di immobili urbani adibiti, in particolare, ad attività scolastiche). Inoltre, limitatamente all'anno scolastico ed educativo 2020/2021, la destinazione di strutture temporanee o ulteriori spazi all'attività didattica o educativa è sempre consentita temporaneamente, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area e dalla destinazione d'uso originaria di immobili esistenti, ad esclusione dei casi di aree o immobili soggetti a obblighi di bonifica.  Restano ferme le normative sanitarie, di sicurezza antincendio e antisismica.

 

 

Il 19 agosto 2020, in attuazione dell'art. 32, co. 2, lett. a), del D.L. 104/2020 e del D.I. 28 agosto 2020, n. 109, di riparto delle risorse, il Ministero dell'istruzione ha lanciato un avviso pubblico per l'assegnazione di risorse agli enti locali titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica per affitti e acquisto, leasing o noleggio di strutture temporanee. Il D.I. 28 agosto 2020, n. 109, ha precisato che qualora l’ammontare complessivo delle richieste superi le effettive disponibilità finanziarie, sarà applicata una riduzione percentuale sugli importi richiesti dai singoli enti locali, anche sulla base della popolazione scolastica, dando priorità agli affitti di immobili e ai relativi lavori per la loro conduzione.

Con avviso n. 28141 del 7 settembre 2020 è stato approvato l'elenco definitivo degli enti locali beneficiari delle risorse relative alla voce "noleggi di strutture temporanee a uso didattico", mentre con avviso n. 28139 del 07 settembre 2020 è stato approvato l'elenco degli enti locali beneficiari delle risorse di cui alla voce "affitti" e di cui, per la parte relativa ai medesimi affitti, alla voce "spese derivanti dalla conduzione degli spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche". 

Con particolare riguardo all'adattamento e all'uso gli ambienti scolastici nella fase emergenziale, si segnala altresì che l'art. 232, co. 8, del D.L. 34/2020 (L.77/2020) prevede che, per supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l’adattamento, per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, degli ambienti e delle aule per il contenimento del contagio relativo al COVID-19, “il fondo per le emergenze” di cui al Fondo unico per l’edilizia scolastica è incrementato, per il 2020, di 30 milioni di euro. In attuazione è intervenuto il D.M. 77/2020.

Inoltre, in base all’art. 231, co. 1, lett. f), del D.L 34/2020 alla finalità di adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi delle scuole possono essere destinate anche le risorse incrementali del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Per ulteriori informazioni si veda qui.

Nel Piano Scuola 2020/2021 si ribadisce che gli enti locali effettuano, nei territori di rispettiva competenza, la ricognizione degli spazi scolastici esistenti, anche con la collaborazione delle scuole, per conoscere dati o approfondire specifiche situazioni di contesto; predispongono l’adeguamento di spazi mai (o non più) adibiti ad edifici scolastici, anche procedendo all’assegnazione in uso alle scuole di spazi solitamente destinati alla cittadinanza, da riadattare a fini della frequenza scolastica, nonché alla realizzazione di soluzioni esterne di idonee dimensioni ad accogliere classi, in spazi interni o anche esterni alle pertinenze scolastiche. E' inoltre riportato un Allegato tecnico, recante il "Quadro indicativo delle rispettive competenze di enti locali e istituzioni scolastiche in vista della riapertura delle scuole a settembre".

Secondo il Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre, siglato il 6 agosto tra il Ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali, "qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'istituto scolastico, gli enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza".

 

§  sostenere finanziariamente - attraverso il trasferimento di risorse agli uffici scolastici regionali - i patti di comunità. Per la predetta finalità, nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, le scuole stipulano accordi con gli enti locali contestualmente a specifici patti di comunità, a patti di collaborazione, anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o ai piani di zona, opportunamente integrati, di cui all’art. 19 della L. 328/2000 (comma 2, lett. b)). Il D.I. 28 agosto 2020, n. 109 ha stabilito che a tale finalità sono assegnati 3 milioni di euro nel 2020 e 7 milioni di euro nel 2021.

Si segnala che nel Piano scuola 2020/2021 si afferma che "gli enti locali, le istituzioni pubbliche e private variamente operanti sul territorio, le realtà del terzo settore e le scuole possono sottoscrivere specifici accordi, quali “patti educativi di comunità”, ferma restando la disponibilità di adeguate risorse finanziarie.

Alla luce del suddetto Piano scuola 2020/2021, sembrerebbe che i "patti educativi di comunità" siano una tipologia di accordo e comprendano sia le scuole, sia gli enti locali sia gli altri soggetti (culturali, sportivi, terzo settore). Dal tenore della disposizione in commento parrebbe invece che si prevedano due strumenti, gli accordi da un lato, con gli enti locali, e i patti di comunità con gli altri soggetti. Si valuti dunque l'opportunità di un chiarimento.

 

In prima lettura è stato approvato il comma 6 all'art. 32-bis, secondo cui nell'ambito dei "patti educativi di territorio", stipulati in base al citato Piano scuola 2020/2021, le scuole, singole o in rete, possono stipulare protocolli di intesa con gli enti locali per regolamentare il funzionamento delle attività previste nei patti stessi. Con questa disposizione, parrebbe che i protocolli di intesa tra scuole e enti locali siano successivi alla stipula di patti di comunità, fermo restando che tra i medesimi soggetti vengono stipulati anche accordi, secondo quanto descritto supra. Si valuti l'opportunità di un chiarimento.

Nel comma 6 dell'art. 32-bis, si precisa altresì che l'ente locale, nei limiti delle risorse iscritte a legislazione vigente nel proprio bilancio, può affiancare la scuola per gli aspetti organizzativi, di responsabilità e di copertura assicurativa, purché le attività svolte nelle scuole siano conformi al documento di valutazione dei rischi vigente nell'istituto.

 

In generale, sul piano della formulazione, sarebbe preferibile utilizzare una terminologia unica tra "patti di comunità", "patti educativi di comunità" e "patti educativi di territorio" eventualmente anche modificando la rubrica dell'articolo in commento.

 

Inoltre, il riferimento ai piani di zona parrebbe più opportunamente costituire una cornice entro la quale gli enti locali si raccordano tra loro e con le scuole, in quanto sono uno strumento intercomunale che si inserisce nell’ambito della politica sociale regionale (e nazionale).

 

I piani di zona (art. 19 della L. 328/2000) sono adottati con accordo di programma dai comuni associati appartenenti agli ambiti territoriali, generalmente coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, definiti dalle regioni per l'esercizio (associato) delle funzioni sociali. Detti comuni, d'intesa con le aziende sanitarie locali, provvedono, nell'àmbito delle risorse disponibili per gli interventi sociali e socio-sanitari (che includono quota parte del Fondo nazionale per le politiche sociali) secondo le indicazioni del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, a definire il piano di zona, che individua (art.19, co. 1):

a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;

b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali;

c) le forme di rilevazione dei dati;

d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;

e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;

f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'àmbito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;

g) le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale e con i soggetti operanti nel Terzo settore.

Il piano di zona è dunque volto a (art. 19, co. 2):

a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;

b) qualificare la spesa;

c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;

d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

 

La stipula di accordi o patti sopracitati è finalizzata ad ampliare la permanenza a scuola degli allievi, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo, in attuazione di quanto disposto dall’art. 1, co. 7, della L. 107/2015.

L'art. 1, co. 7, della L. 107/2015 prevede che le scuole individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:

-         valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche;

-         potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

-         potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni;

-         sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;

-         sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

-         alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

-         potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

-         sviluppo delle competenze digitali degli studenti;

-         potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

-         prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;

-         valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

-         apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario;

-         incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

-         valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

-         individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

-         alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda;

-         definizione di un sistema di orientamento.

 

Quota parte delle risorse destinata all'organico aggiuntivo e allo svolgimento di prestazioni straordinarie e aggiuntive (comma 3)

 

La quota di 368 milioni di euro nel 2020 e a 552 milioni di euro nel 2021 (comma 3) - pari al 92 per cento delle risorse totali per ciascun anno - è volta a:

§  potenziare le misure previste dall’art. 231-bis del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), consentendo, altresì, la sostituzione del personale così assunto sin dal primo giorno di assenza (comma 3, lett. a)). Il D.I. 28 agosto 2020, n. 109, ha stabilito che a tale finalità sono assegnati 363 milioni di euro nel 2020 e 552 milioni di euro nel 2021.

L’art. 231-bis, co.1, stabilisce che, per l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate misure per consentire ai dirigenti degli Uffici scolastici regionali di:

-      derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe (lett.a));

-      attivare ulteriori incarichi temporanei a tempo determinato di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni. In caso di sospensione dell'attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo (lett.b)). Sul punto, si veda la scheda relativa all'art. 32, co. 6-quater e 4, in quanto tale ultima previsione risulta soppressa;

-      prevedere che gli scrutini si concludano entro il termine delle lezioni (lett.c)).

Ai relativi oneri si è provveduto con le risorse (pari, come si è detto, a complessivi 977,6 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021) del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (che viene incrementato dalle disposizioni in esame), ripartito tra gli Uffici scolastici regionali. Entro il 31 maggio 2021 il Ministero dell'istruzione effettuerà un monitoraggio delle spese relative al personale.

 

In attuazione, è stata emanata l’ordinanza 5 agosto 2020, n. 83 (qui il relativo comunicato stampa), secondo cui le risorse per l'organico aggiuntivo sono assegnate per il 50 per cento sulla base del numero degli alunni presenti sul territorio e per il 50 per cento sulla base delle richieste avanzate dagli Uffici scolastici regionali che hanno fatto la rilevazione delle esigenze delle scuole.  Tale previsione è stata confermata dal D.I. 28 agosto 2020, n. 109. Inoltre, per contemperare le esigenze della didattica e l’adeguata vigilanza sugli alunni, l’attivazione degli eventuali incarichi, sia per il personale docente sia per il personale ATA, è effettuata con priorità per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo, con particolare riferimento alla scuola primaria; in subordine, per la scuola secondaria di secondo grado.

A tale ordinanza ha fatto seguito il citato D.I. 10 agosto 2020, n. 95, che - nel confermare, come si è detto, i criteri suesposti - ha ripartito l'intero ammontare del Fondo per le finalità dell'art. 231-bis, co. 1, lett. a) e b). In base all'art. 1, co. 5 e 6, del D.I., gli incarichi temporanei di cui all’art. 231-bis, co. 1, lett. b) sono attivati in un numero massimo, per ciascuna regione, tale da non eccedere il limite di spesa attribuito alla medesima regione di cui alla Tabella A allegata al decreto. Inoltre, in base alla durata di tali incarichi, il budget da assegnare è stimato tenendo conto di un costo mensile, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell’IRAP e al lordo della tredicesima, relativo a ciascuna tipologia di personale scolastico, calcolato per una durata di circa nove mensilità per ciascun contratto, da commisurarsi all’importo derivante dal CCNL del comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, di cui si riportano i valori nella Tabella B allegata al citato decreto. Da ultimo, il D.I. 28 agosto 2020, n. 109 ha ribadito tale previsione.

Si veda anche il D.D. 9 settembre 2020, n. 21232, recante "Istruzioni operative di carattere contabile per gli uffici scolastici regionali e comunicazione delle risorse accantonate per l’eventuale sostituzione del personale contrattualizzato".

 

Nell'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'istruzione, Rientriamo a scuola, in risposta ad una domanda sul personale aggiuntivo, si precisa che "sono stati destinati a questo scopo 977 milioni di euro che consentiranno di avere 50.000 tra docenti e ATA in più per la ripresa di settembre".

 

La relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato in prima lettura collega detto aumento di risorse alla possibilità di "di incrementare la quantità di contratti temporanei di docente o di personale ATA da attivare a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni secondo il calendario regionale o dalla presa di servizio (indicativamente il 15 settembre 2020) fino al termine delle lezioni, (indicativamente sino al  10 giugno 2021) in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, al fine di consentire lo sdoppiamento di classi particolarmente affollate, in relazione all’esigenza di contenere l’emergenza epidemiologica assicurando maggiore igiene e distanziando maggiormente gli studenti". Pertanto, il potenziamento delle misure previste dall'art. 231-bis del D.L. 34/2020 parrebbe riferito essenzialmente all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei a tempo determinato.

 

Si prevede inoltre che il personale così assunto a tempo determinato possa essere sostituito, in caso di assenza, sin dal primo giorno, contrariamente a quanto avviene attualmente, fermi restando il rispetto della normativa vigente ed il prioritario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l'istituzione scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di studio idoneo.

Nel Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre le parti hanno convenuto, tra l'altro, "sull’impegno da parte del Ministero dell’istruzione a superare, con riferimento anche all’utilizzo dell’organico aggiuntivo da emergenza COVID, entro l’inizio delle lezioni, i vincoli normativi che ostacolano la sostituzione del personale docente e ATA assente, al fine di evitare lo smembramento delle classi, la mancata assistenza durante le attività laboratoriali e l’insufficiente vigilanza degli  spazi.

 

Si fa presente che l'art. 1, co. 333, della L. 190/2014 ha stabilito che, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi al personale docente per il primo giorno di assenza. Secondo l'art. 1, co. 78, della L. 662/1996, i capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica. Le supplenze "brevi e saltuarie" sono una delle tre tipologie di supplenze previste dall’art. 4, co. 1-3, della L. 124/1999.

 

Per permettere tale sostituzione fin dal primo giorno di assenza, il 10 per cento delle risorse che incrementano il citato Fondo per l’attivazione dei contratti temporanei a tempo determinato del personale scolastico, è resa indisponibile per essere utilizzata per la copertura delle sostituzioni. Tale accantonamento riguarderebbe dunque solo la quota parte pari a 368 milioni di euro nel 2020 e 552 milioni di euro nel 2021 riferita ai contratti.

Nella relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato in prima lettura si precisa che la percentuale del 10 per cento "viene determinata sulla base del tasso di sostituzione, a legislazione vigente, del personale delle ordinarie dotazioni organiche del personale scolastico rilevato dal conto annuale delle pubbliche amministrazioni per l’anno 2018".

In proposito, si segnala che sia nell'ordinanza n. 83 del 2020 che nel D.I. 10 agosto 2020, n. 95 attuativo dell’art. 235 del D.L. 34/2020, una quota pari a 37,76 milioni di euro per l’anno 2020 e 60 milioni di euro per l’anno 2021 (corrispondenti al 10 per cento delle risorse totali riferite a ciascuna annualità) è stata accantonata per essere finalizzata al pagamento di oneri derivanti dalla sostituzione di personale.

Analogamente, il D.I. 28 agosto 2020, n. 109 ha stabilito che l'accantonamento di risorse per il pagamento di oneri derivanti dalla sostituzione di personale è pari a 36,3 milioni di euro, per l’anno 2020, e 55,2 milioni di euro, per l’anno 2021.

 

In argomento, si fa presente che l'art. 21-bis, comma 8, introdotto dal Senato, nel riprodurre quanto previsto dall'art. 5 del D.L. 111/2020, reca una specifica autorizzazione di spesa, pari a 1,5 milioni di euro per il 2020, al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche che usufruisca dei congedi di cui ai commi da 3 a 6 connessi alla quarantena dei figli. Sul punto, si rinvia alla relativa scheda di lettura.

Ulteriori stanziamenti, pari a 54 milioni di euro per l'anno 2020, per le sostituzioni del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, in circostanze specifiche, sono disposti dall'articolo 26, comma 1-ter, introdotto in prima lettura su cui si rinvia alla relativa scheda.

 

§  autorizzare - nel limite delle risorse a ciò destinate in base al comma 5 - lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal personale degli ambiti territoriali del Ministero dell’istruzione impegnato nelle operazioni di avvio dell’anno scolastico 2020/2021 e incrementare il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’art. 40 del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, anche per remunerare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive rese dal personale delle istituzioni scolastiche (comma 3, lett. b)). Il D.I. 28 agosto, n. 109, ha stabilito che 0,2 milioni di euro sono finalizzati all’autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario e 4,8 milioni di euro sono volti all’incremento del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.

Si ricorda che in base all'organizzazione del MIUR[242] recata, da ultimo, dal D.P.C.M. 21 ottobre 2019, n. 140, il Ministero è articolato, a livello periferico, negli Uffici scolastici, su base regionale, organizzati in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio in coordinamento con le direzioni generali competenti.

 

Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, istituito a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 dall'art. 40 del CCNL del comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, è finalizzato a remunerare il personale per una serie di finalità. Nel suddetto Fondo confluiscono le risorse relative:

-       al Fondo per l’istituzione scolastica;

-       ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva;

-       alle funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa;

-       agli incarichi specifici del personale ATA;

-       alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica;

-       alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;

-       alla valorizzazione del merito del personale docente;

-       alla valorizzazione della professionalità dei docenti.

Nel Contratto collettivo integrativo nazionale del comparto istruzione e ricerca - Sezione istituzioni scolastiche ed educative, siglato il 18 settembre 2019, sono individuati i criteri per il riparto del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2019/2020.

Secondo il comma 7, alla copertura degli oneri pari a 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 114, alla cui scheda di lettura si rinvia.

 

 


 

Articolo 32, commi 4 e 6-quater
(Disposizioni per il personale scolastico)

 

L'articolo 32, comma 4, modificato dal Senato, stabilisce che, per l'anno scolastico 2020/2021, al personale scolastico e a quello coinvolto nei servizi erogati dalle scuole in convenzione o tramite accordi non si applicano le modalità di lavoro agile, tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica.

Al comma 6-quater, introdotto dal Senato, prevede che il personale docente e ATA assunto con contratti a tempo determinato nell'anno scolastico 2020/2021, in caso di sospensione delle attività didattiche, assicura le relative prestazioni con le modalità di lavoro agile (anziché vedere risolto il relativo contratto senza indennizzo, come previsto a legislazione vigente). Per supportare l'erogazione di tali prestazioni, le scuole possono incrementare la strumentazione nel limite di spesa di 10 milioni di euro.

 

Il comma 4 stabilisce che, per consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all’art. 231-bis del D.L. 34/2020 e al presente articolo, per l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all’art. 263 del medesimo D.L. 34/2020.

Con le modifiche introdotte al Senato, si introduce una eccezione a tale divieto, consentendo di ricorrere al lavoro agile nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica.

 

Per quanto qui di interesse, secondo l'art. 263 del D.L. 34/2020 le amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d. lgs. 165/2001[243], adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'art. 87, c. 1, lett. a), e co. 3, del D.L. 18/2020 (L.27/2020)[244], organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al co. 1, lett. b), del medesimo art. 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministero per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative, fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l’art 87, co. 1, lett. a), cessa di avere effetto.

In attuazione, si veda la circolare n. 3 del 24 luglio 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, nella quale si sottolinea tra l'altro che la presenza del personale nei luoghi di lavoro non è più correlata alle attività ritenute indifferibili ed urgenti. Ciò comporta che "viene superata, attraverso il meccanismo della deroga, la previsione dell’art. 87, co. 1, lett. a), del D.L. 18/2020, che limitava, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, la presenza, negli uffici pubblici, alle sole attività indifferibili e urgenti". L'art. 263 del D.L. 34/2020 consente quindi alle amministrazioni di prevedere il rientro in servizio anche del personale non ad attività indifferibili e urgenti.

 

Si fa presente infatti che, anche in base alle "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia", è possibile che si verifichino situazioni in cui singole classi o singoli istituti debbano sospendere le attività didattiche in presenza e attivare la didattica a distanza (dunque, modalità di lavoro agile) a seguito di casi positivi al COVID-19. Peraltro, in base alle Linee guida per la Didattica Digitale Integrata, ogni scuola deve dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI): la "didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, in caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola.

 

Si rammenta infine che, secondo l'art. 2, co. 3-ter, del D.L. 22/2020, "fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020", le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto "Istruzione e ricerca", nella modalità a distanza, dovevano essere regolati mediante un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto "Istruzione e ricerca". Tuttavia, tale diposizione parrebbe aver cessato la sua efficacia il 31 luglio 2020, in base all'art. 1, co. 4, del D.L. 83/2020 (L. 124/2020), in virtù del quale i termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'allegato 1 contenuto nel medesimo D.L. (quale appunto l'art. 2, co. 3-ter del D.L. 22/2020, non inserito nel citato allegato), connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.

 

Il nuovo comma 6-quater, introdotto dal Senato, novella l'art. 231-bis, co. 1, lett. b), del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), con cui è stata data la possibilità, tra l'altro, ai dirigenti degli uffici scolastici regionali di attivare, nell'anno scolastico 2020/2021, ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato, dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea.

Sulla ricostruzione delle disposizioni contenute nell'art. 231-bis si rinvia alla scheda di lettura relativa all'art. 32, co. 1-3, 5, 6-bis, 6-ter e 7.

Si specifica tuttavia che, in caso di sospensione dell'attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo.

 

Con la novella in commento si sopprime tale previsione, eliminando dunque l'automatica risoluzione dei contratti, mentre si stabilisce che, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, il personale supplente assicura le prestazioni con le modalità di lavoro agile. A supporto dell'erogazione di tali prestazioni, le scuole possono incrementare la strumentazione entro il limite di spesa di 10 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede utilizzando le risorse del Programma operativo nazionale (PON) Istruzione 2014/2020 (il riferimento è al PON "Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”), anche mediante riprogrammazione degli interventi.

Si ricorda che l'art. 120, co. 2, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha stanziato: a) 10 milioni di euro nel 2020, per consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità; b) 70 milioni di euro nel 2020, per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme, nonché per la necessaria connettività di rete.

Inoltre, l'art. 2, co. 3, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) stabilisce che, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. 

Con gli avvisi nn. 4878 del 17 aprile 2020 (per le scuole del primo ciclo), 10478 del 6 maggio 2020 (per i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti) e 11978 del 15 giugno 2020 (per le scuole del secondo ciclo) sono state stanziate apposite risorse a valere sui fondi PON per l'acquisto di prodotti informatici.

 

 


 

Articolo 32, comma 6
(Termini di validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici dei comuni)

 

L'articolo 32, comma 6, proroga (dal 30 settembre 2020) al 30 settembre 2021 il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 - di cui all’art. 1, co. 147, lett. b), della L. 160/2019 - limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.

 

In via generale, riguardo ai limiti temporali di validità delle graduatorie, l'art. 1, co. 147, 147-bis, 148 e 149 della L. 160/2019 ha introdotto specifiche previsioni. Tale normativa concerne le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165 del 2001[245].

 

In base all'art. 1, co. 147, della L. 160/2019 (che ribadisce la norma di salvezza relativa agli eventuali periodi di validità inferiori previsti da leggi regionali):

§  le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili entro il 30 marzo 2020. Resta fermo che l'utilizzo entro tale termine della graduatoria è ammesso previa frequenza obbligatoria (da parte dei soggetti interessati) di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione (nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e mediante le risorse disponibili a legislazione vigente) e previo superamento (da parte dei medesimi soggetti) di un apposito esame-colloquio, diretto a verificarne la perdurante idoneità (lett.a));

§  si unifica al 30 settembre 2020 il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 (lett.b));

§  per le graduatorie approvate nell'anno 2018, si pone il termine mobile di tre anni dalla data di approvazione (in luogo del termine fisso del 31 dicembre 2021) (lett. c));

§  per le graduatorie approvate nell'anno 2019, si conferma il suddetto termine mobile triennale (lett. c));

§  per le graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2020, il medesimo termine mobile viene ridotto da tre a due anni (co. 149).

 

La disposizione in commento interviene sulle previsioni dell'art. 1, co. 147, lett. b), prorogando dal 30 settembre 2020 al 30 settembre 2021 il termine di validità delle graduatorie approvate dal 2012 al 2017, solo per le graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni. Il riferimento è alle scuole dell'infanzia comunali e ai servizi educativi per l'infanzia comunali.

In proposito, si segnala che l'art. 1, co. 147-bis, della medesima L. 160/2019, introdotto dall'art. 1, co. 10-undecies, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020), esclude le assunzioni del personale scolastico (compresi i dirigenti), del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e del personale delle scuole ed asili comunali dall'ambito di applicazione della disciplina generale sui termini temporali di validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni (di cui al summenzionato co. 147).

Per le assunzioni del personale scolastico e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, i termini di validità delle graduatorie concorsuali sono infatti disciplinati da varie norme, spesso speciali e transitorie.

 

I termini "scuole e asili comunali", oggetto della esclusione di cui al citato comma 147-bis, parrebbero essere stati impiegati in senso atecnico e dunque potrebbero riferirsi solo alle scuole dell'infanzia comunali. La proroga di cui al comma 6 in commento, operando con riferimento alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, potrebbe dunque riguardare un ambito parzialmente diverso da quello oggetto di esclusione in senso stretto; quest'ultimo ambito non sembrerebbe infatti riguardare il personale ausiliario suddetto ed il personale dei servizi educativi gestiti direttamente dai comuni, categorie che sono invece comprese nella proroga in oggetto. Si valuti tuttavia l'opportunità di un chiarimento.

 

In base all'art. 2 del d.lgs. 65/2017, il Sistema integrato di educazione e di istruzione è costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie. Queste ultime possono essere paritarie pubbliche (cioè gestite dagli enti locali) o paritarie private.

I servizi educativi per l'infanzia, che comprendono anche gli asili nido destinati a bambini fino a 3 anni di età, sono gestiti dagli enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato. I servizi educativi per l'infanzia, sono organizzati a livello locale dai comuni e da soggetti privati, sulla base delle normative emanate dalle singole regioni e province autonome[246]. Alcuni comuni prevedono la possibilità di accreditare gli asili gestiti da privati, qualora siano rispettati e garantiti i requisiti di organizzazione e accoglienza previsti dai relativi regolamenti comunali per la gestione dei servizi all'infanzia.

L'assunzione degli educatori avviene tramite bando di concorso pubblico per titoli ed esami ad opera dei comuni.

In argomento, si rammenta che l'art. 2-ter del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) prevede che, per l'anno scolastico 2020/2021, le scuole dell’infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, ai fini delle sostituzioni, personale docente abilitato, possono prevedere, in via straordinaria, l’attribuzione di incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l’infanzia, in base al d.lgs. 65/2017. Si tratta della possibilità già consentita, in via transitoria, per l’anno scolastico 2019/2020, dall’art. 1-sexies del D.L. 126/2019 (L. 159/2019).

 

Secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato in prima lettura, "la sospensione delle procedure concorsuali disposta dalla normativa emergenziale ha impedito ai comuni di attuare la propria programmazione dei fabbisogni di personale" e pertanto la disposizione in commento consente di ampliare le possibilità di utilizzo delle graduatorie vigenti, per gli enti che ne dispongano o che intendano convenzionarsi tra loro. "L’estensione temporale della possibilità di utilizzare dette graduatorie- prosegue la relazione tecnica - può aiutare le amministrazioni a fronteggiare anche alcune specifiche e nuove esigenze determinate dall’emergenza, come quella di potenziare gli organici dei servizi educativi, nei quali, a partire dall’imminente nuovo anno scolastico, dovrà essere previso un rapporto tra educatori/insegnanti e alunni tale da garantire il necessario distanziamento tra i bambini".

 

Sulle indicazioni per l'avvio del prossimo anno scolastico 2020/2021, si veda anche il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia (le cosiddette Linee guida 0-6).

Articolo 32, comma 6-quinquies
(
Continuità del progetto educativo e didattico)

 

 

L’articolo 32, comma 6-quinquies, introdotto dal Senato, fissa un termine - pari a 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto - per l'adozione dei provvedimenti con cui si attuano le disposizioni volte ad assicurare la continuità per gli studenti con disabilità.

 

In particolare, si stabilisce che il decreto attuativo dell'art. 14, co. 3, del d.lgs. 66/2017, è adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il riferimento è ad un decreto del Ministro dell'istruzione che dovrebbe definire le modalità attuative delle misure per garantire la continuità didattica per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica.

 In particolare, secondo l'art. 14 del citato d.lgs. 66/2017, la continuità didattica è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione e dal Piano educativo individualizzato (PEI). In particolare, il comma 3 dell'art. 14 dispone che, al fine di agevolare la continuità educativa e didattica - valutati, da parte del dirigente scolastico, l'interesse dello studente e l'eventuale richiesta della famiglia - per i posti di sostegno didattico, possono essere proposti ai docenti con contratto a tempo determinato e con titolo di specializzazione per il sostegno didattico, ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato.

Si ricorda che l'art. 4-bis del D.L. 87/2018, abrogando l'art. 1, co. 131, della L. 107/2015, ha eliminato il termine massimo complessivo di durata previsto per i contratti a tempo determinato del personale della scuola, per la copertura di posti vacanti e disponibili.

Le modalità attuative sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, che potrebbe modificare anche il D.P.R. 131/2007 recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo: per l'adozione di tale decreto, la disposizione in commento fissa un termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. Sul piano della formulazione, si valuti se inserire tale previsione come novella al citato articolo 14, co. 3, del d.lgs. 66/2017.

 


 

Articolo 32, comma 6-sexies
(Valutazione periodica degli alunni della scuola primaria)

 

 

L'articolo 32, comma 6-sexies, introdotto dal Senato, dispone che, a decorrere dall’a.s. 2020/2021, anche la valutazione periodica degli alunni della scuola primaria è espressa con giudizio descrittivo.

 

In tal modo, si risolve il dubbio che era stato esplicitato nel dossier n. 287/2 del 30 maggio 2020 dei Servizi Studi di Camera e Senato.

 

Infatti, l’art. 1, co. 2-bis, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha modificato, sempre a decorrere dall’a.s. 2020/2021, il (solo) sistema di valutazione finale degli alunni della scuola primaria. Esso viene ora novellato inserendo il riferimento alla valutazione periodica.

 

L’art. 2, co. 1, del d.lgs. 62/2017 aveva previsto che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni nel primo ciclo, compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, era espressa con votazioni in decimi che indicavano differenti livelli di apprendimento.

Successivamente, l’art. 1, co. 2-bis, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha disposto, in deroga al citato art. 2, co. 1, del d.lgs. 62/2017, che, dall'a.s. 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo[247] è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione.

Con nota prot. n. 1515 del 1 settembre 2020 indirizzata ai dirigenti scolastici, il Ministero dell’istruzione ha comunicato che, ai fini di dare attuazione alla succitata disposizione, è stato costituito presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero, un gruppo di lavoro presieduto dalla prof.ssa Elisabetta Nigris, Coordinatrice nazionale dei Presidenti dei Corsi di laurea in scienze delle formazione primaria, che è già in attività.

 

Trattandosi di una nuova disciplina a regime, si valuti l’opportunità di novellare l’art. 2, co. 1, del d.lgs. 62/2017, piuttosto che prevedere una deroga rispetto a quanto da esso disposto.

Articolo 32, commi 7-bis e 7-ter
(Messa in sicurezza degli edifici scolastici delle aree interessate da eventi sismici)

 

 

L’articolo 32, commi 7-bis e 7-ter (introdotti dal Senato), incrementa di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, il Fondo per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, destinando tale quota incrementale alla la messa in sicurezza, l'adeguamento sismico e la ricostruzione degli edifici scolastici delle zone interessate.

 

In dettaglio, le disposizioni sono volte a garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e il diritto allo studio degli studenti delle aree interessate i terremoti del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Pertanto, si prevede l'incremento di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, del Fondo per la ricostruzione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tra le attuali destinazioni del citato Fondo è previsto, fra l'altro, il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici di cui all'art. 20-bis, co. 4, del D.L. 8/2017 (L. 45/2017), situati nei comuni di cui al D.L. 189/2016 (L. 229/2016: art. 1), nonché di edifici scolastici situati nei Comuni della zona sismica 1, e alla realizzazione di progetti di ripristino e adeguamento antisismico.

Qui l'avviso pubblico conseguentemente emanato dal MIUR con nota Prot. 8008 del 28 marzo 2018. Qui la graduatoria approvata dal MIUR con D.D. 363 del 18 luglio 2018. In argomento, si segnala la deliberazione della Corte dei conti n. 18/2018 del 31 luglio 2018, concernente il Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici nelle zone a rischio sismico.

 

Il comma 7-bis in commento destina tali risorse incrementali all'attuazione di interventi per la messa in sicurezza, l'adeguamento sismico e la ricostruzione di edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle citate Regioni.

L'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 ha previsto la classificazione del territorio nazionale in 4 zone a pericolosità sismica decrescente: zona 1 (la zona più pericolosa, in cui possono verificarsi fortissimi terremoti); zona 2 (in cui possono verificarsi forti terremoti); zona 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari) e zona 4 (la zona meno pericolosa, in cui i terremoti sono rari). Nel sito del Dipartimento della Protezione civile è disponibile l'elenco dei provvedimenti di classificazione adottati a livello regionale.

 

Il riparto delle risorse è effettuato con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria di cui al D.M. 427 del 21 maggio 2019, approvata ai sensi dell'avviso pubblico di cui alla nota 24404 dell'11 luglio 2019

 

Con D.M. 427/2019 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha destinato 120 milioni di euro  relativi all'annualità 2020, provenienti dal Fondo unico per l'edilizia scolastica (cap. 7105/pg 8) a interventi di messa in sicurezza, adeguamento sismico e/o nuova costruzione di edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle quattro regioni colpite dal sisma 2016-2017, non già inseriti in piani di ricostruzione del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione.

Con nota 24404 dell'11 luglio 2019 è stato pubblicato l'avviso previsto dal D.M. 427/2019 per l'individuazione degli interventi. Il termine del 10 settembre 2019 da esso previsto per la candidatura è stato poi posticipato al 19 settembre 2019.

Con D.D. 454 del 9 ottobre 2019 sono state approvate, in prima istanza, le graduatorie. Il decreto direttoriale specificava che le risorse sarebbero state assegnate con decreto del Ministro. Successivamente, le graduatorie sono state sostituite con D.D. 505 del 18 ottobre 2019 e, a loro volta, a seguito di verifiche, rideterminate con D.D. 120 del 2 maggio 2020 (qui l' allegato A; qui l' allegato B).

Con D.M. 24 del 5 giugno 2020 si è proceduto ad assegnare 100.521.285,20 euro (Qui l'allegato). Il decreto dispone che la residua somma, pari ad 19.478.714,80 euro, è assegnata con successivo decreto del Ministro dell'istruzione in favore di eventuali ulteriori enti locali utilmente collocati in graduatoria, all'esito delle positive verifiche disposte da parte della Direzione generale competente.

 

In argomento, si ricorda peraltro che il D.L. 162/2019 (L. 8/2020: art. 6, co. 5-novies) - modificando il D.L. 8/2017 (L. 45/2017: art. 20-bis) - ha differito (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone sismiche 1 e 2 deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati del D.L. 189/2016, relativo alle 4 Regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).

Il D.L. 8/2017, all'art. 20-bis - oltre a quanto sopra detto - ha destinato alle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici situati nelle zone sismiche 1 e 2, nonché alla progettazione dei relativi eventuali interventi di adeguamento antisismico, le risorse non utilizzate di cui alla L. 107/2015 (art. 1, co. 161), disponendo che almeno il 20% delle stesse doveva essere riservato alle quattro Regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

 

Il comma 7-ter dispone che ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per 10 milioni di euro per il 2020, e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per 10 milioni di euro per il 2021.

 

 


 

Articolo 32-bis, commi 1-3
(Interventi urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021)

 

 

L'articolo 32-bis, commi 1-3, introdotto dal Senato, istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro per il 2021 in favore degli enti locali (anche in dissesto o in fase di riequilibrio finanziario), al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per lo svolgimento dell'attività didattica e per far fronte alle relative spese di conduzione e adattamento. Un ulteriore importo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, è destinato agli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione. Inoltre, 5 milioni di euro disponibili in conto residui sono destinati alle medesime finalità.

 

Si premette che le disposizioni in commento riproducono l'art. 3 del D.L. 111/2020 (A.S. 1931, che viene abrogato dall'art. 1, co. 1-bis, del disegno di legge di conversione del presente decreto, con salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti sorti sulla base del medesimo decreto-legge).

In dettaglio, per facilitare le procedure di reperimento degli spazi per il regolare avvio e svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, il comma 1 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021, destinando tali risorse agli enti locali. Si specifica inoltre che i destinatari possono essere anche enti locali in dissesto, in piano di riequilibrio finanziario pluriennale o in attesa di approvazione di piano di riequilibrio finanziario pluriennale (21.0.500/10).

Si ricorda che, in base alla L. 23/1996, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:

§  i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;

§  le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.

La L. 56/2014 (art. 1, co. 85) ha confermato che tra le funzioni fondamentali delle province rientra la gestione dell'edilizia scolastica.

 

Le finalità cui sono destinate le risorse sono quelle di cui all'art. 32, co. 2, lett. a), su cui si rimanda alla relativa scheda di lettura. La disposizione in commento stanzia quindi risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziate dal citato art. 32, destinandole prioritariamente agli affitti di spazi e alle relative spese di conduzione, all'adattamento alle esigenze didattiche e al noleggio di strutture temporanee.

 

Si stabilisce poi che con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al primo periodo.

 

Il comma 2 indica le modalità di copertura degli oneri, cui si provvede:

§  quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'art. 1, co. 717, L. 208/2015, novellato da ultimo dall'art. 232, co. 3, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020). Si tratta di risorse destinate al pagamento, da parte dello Stato all’INAIL, di canoni di locazione in relazione alla realizzazione, nell’ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui alla L. 153/1969, delle scuole innovative, compresa l'acquisizione delle relative aree di intervento;

§  quanto a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'art. 1, co. 678, della L. 205/2017. Si tratta di risorse destinate al pagamento, da parte dello Stato all’INAIL, di canoni di locazione per il completamento del programma relativo alla realizzazione di scuole e poli scolastici innovativi nelle aree interne;

§  quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'art. 3, co. 4, del d.lgs. 65/2017. Si tratta di risorse finalizzate al pagamento, da parte dello Stato, di canoni di locazione da corrispondere all’INAIL, relativi alle aree per la costruzione di edifici da destinare a Poli per l’infanzia innovativi a gestione pubblica.

 

In base alle relazioni illustrativa e tecnica presentate in prima lettura al disegno di legge di conversione del D.L. 111/2020 (A.S. 1931), le risorse in questione sono disponibili in quanto, pur essendo state avviate le procedure per l'individuazione e la stima delle aree di costruzione, "non è stata conclusa questa fase preliminare e non sono state stipulate le relative convenzioni attuative con l'INAIL per disciplinare anche le modalità di corresponsione dei canoni una volta realizzate le scuole innovative e i Poli per l'infanzia".

Si precisa inoltre che "le risorse in questione non saranno impegnate contabilmente negli anni 2020 e 2021 per mancanza della convenzione con l'INAIL, che costituisce il presupposto giuridico dell'impegno contabile. Pertanto, queste risorse possono essere destinate ad altra e più urgente finalità senza determinare un danno alle procedure in corso, in considerazione della disponibilità sul capitolo di bilancio di riferimento delle risorse, che consente peraltro agevolmente di poter spostare anche in avanti negli anni l'ammortamento dei futuri impegni con l'INAIL".

 

Il comma 3 stabilisce poi che, per le medesime finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle misure per l'edilizia scolastica, adottate ai sensi del citato art. 32, co. 2, il Ministero dell'istruzione destina un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore degli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse previste dall'art. 58-octies del D.L. 124/2019 (L. 157/2019).

L'art. 58-octies del D.L. 124/2019 (L. 157/2019) ha previsto l’istituzione di un’apposita sezione del Fondo unico per l’edilizia scolastica, le cui risorse – pari a 5 milioni di euro per il 2019 e a 10 milioni di euro annui dal 2020 al 2025 – sono destinate a finanziare le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici, incluse quelle emerse a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica effettuate ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 (per le zone 3 e 4) e dell'art. 20-bis del D.L. 8/2017 (L. 45/2017) (per le zone 1 e 2).

Alle stesse finalità sono destinate ulteriori risorse, pari a 5 milioni di euro, disponibili in bilancio, in conto residui, ai sensi del medesimo art. 58-octies del D.L. 124/2019.

 

Anche in questo caso, si prevede che i criteri e le modalità di riparto sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La disposizione fa riferimento a criteri e modalità di riparto delle risorse di cui al primo periodo. Si segnala che, facendo riferimento solo al primo periodo, non si esplicita come verranno ripartite le risorse di cui al terzo periodo. Si valuti l'opportunità di un chiarimento.


 

Articolo 32-bis, commi 4 e 5
(Versamento dei contributi per le forme di previdenza complementare relative ai dipendenti statali)

 

 

I commi 4 e 5 dell'articolo 32-bis - articolo inserito dal Senato -  concernono il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro per le forme di previdenza complementare, con riferimento alle amministrazioni statali.

 

I commi in esame prevedono, in primo luogo, che, a decorrere dal 2020, le somme inerenti ai contributi suddetti a carico del datore di lavoro statale siano iscritti in un apposito capitolo di bilancio dei singoli Ministeri ovvero siano trasferiti ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo.

Si conferma inoltre che:

§  il contributo a carico del datore di lavoro statale è versato al relativo fondo di previdenza complementare con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento del contributo a carico del lavoratore. Tale disposizione è già prevista dall'articolo 1, comma 269, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, il quale ha esteso tale principio - che già si applicava per gli altri dipendenti, pubblici e privati - ai dipendenti statali;

§  per il personale del comparto scuola i contributi in esame a carico del datore di lavoro statale sono iscritti in un apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione[248].

Inoltre, si dispone l'abrogazione del primo periodo del citato articolo 1, comma 269, della L. n. 145 del 2018; esso demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione del riparto tra gli stati di previsione dei singoli Ministeri - ovvero del trasferimento ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo - delle risorse iscritte, nell'anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, inerenti ai contributi in esame a carico del datore di lavoro statale (la disposizione oggetto di abrogazione prevede altresì che, nella determinazione del riparto e del trasferimento suddetti, si applicano i parametri del trattamento retributivo medio dei dipendenti e della consistenza del personale in servizio).


 

Articolo 32-ter
(Disposizioni in materia di Direttori dei servizi generali e amministrativi nelle scuole-DSGA)

 

 

L'articolo 32-ter, introdotto dal Senato, dispone innanzitutto in materia di immissione in ruolo, all’esito del concorso bandito ai sensi dell’art. 1, co. 605, della L. 205/2017, di personale del profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole (DSGA).

Inoltre, introduce una procedura per la “chiamata veloce” dei DSGA.

Infine, prevede la definizione di una nuova disciplina per lo svolgimento delle procedure concorsuali a posti di DSGA.

 

 

Disposizioni per l’immissione in ruolo dei vincitori del concorso per DSGA del 2018

 

Il comma 1 dispone che, al fine di garantire la piena operatività delle istituzioni scolastiche nell’a.s. 2020/2021, nelle regioni in cui l’approvazione della graduatoria di merito del concorso per DSGA bandito nel 2018, ai sensi dell’art. 1, co. 605, della L. 205/2017, non sia intervenuta entro il 31 agosto 2020, le immissioni in ruolo dei vincitori possono avvenire, a seguito dell’approvazione della stessa graduatoria di merito, anche successivamente, purché entro il 31 dicembre 2020, nel limite dei posti autorizzati per l’a.s. 2020/2021.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che, ai sensi dell’allegato 1 del DM 94 dell’8 agosto 2020 – vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2020, relativa allo schema di DPR con la quale si autorizza, fra l’altro, l’assunzione di n. 11.323 unità di personale ATA –, è stata autorizzata l’immissione in ruolo a tempo indeterminato, nell’a.s. 2020/2021, di complessivi 1.985 DSGA.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato dal Governo al Senato fa presente, al riguardo, che le immissioni in ruolo già autorizzate con il DM 94/2020 che riguardano soggetti interessati da quanto previsto dal D.L. in esame sono complessivamente 858 e riguardano le regioni Campania (182), Emilia Romagna (237), Lazio (185), Liguria (60), Toscana (194).

 

Infatti, da quanto si evince dal sito degli Uffici scolastici regionali, in alcune regioni, come ad esempio la Toscana, dove gli esami orali non sono ancora terminati o la Campania, dove le prove orali si sono concluse l’8 settembre 2020, a seguito del differimento di quelle programmate per il 23 e il 24 luglio 2020, alla data del 31 agosto 2020 le relative graduatorie non erano state approvate.

Per quanto concerne la Campania, si veda, in particolare, quanto esplicitato nell’interrogazione a risposta in Commissione 5-04615 presentata alla Camera il 22 settembre 2020, nella quale si dà conto, tra l’altro, del conferimento di incarichi di DSGA ad assistenti amministrativi.

 

Ciò in deroga ai termini previsti dall’art. 4-bis del D.L. 255/2001 (L. 333/2001) – che, in particolare, prevede che le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) devono essere completati entro il 31 agosto di ciascun anno[249] – ma ferme restando le disposizioni in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 39, co. 3 e 3-bis, della L. 449/1997[250].

 

Gli effetti economici dei contratti decorrono dalla data della presa di servizio, mentre gli effetti giuridici decorrono dall’inizio dell’anno scolastico.

Conseguentemente, si dispone che dalla data della presa di servizio dei vincitori del concorso, sono revocate le reggenze e gli eventuali provvedimenti di conferimento degli incarichi di DSGA agli assistenti amministrativi.

Restano, invece, confermati, a potenziamento dell’attività di segreteria delle scuole, i contratti a tempo determinato comunque connessi o collegati alla sostituzione degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA, nel limite delle risorse di cui all’art. 235 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) finalizzate all’assunzione di assistenti amministrativi prevista dalle ordinanze del Ministro dell’istruzione attuative dell’art. 231-bis del medesimo D.L. 34/2020 e dell’art. 32 del D.L. in esame.

Al riguardo, si rimanda alla scheda riferita all’art. 32, co. 1-3, 5, 6-bis, 6-ter e 7 e all’art. 32-bis, co. 3-bis, del D.L. in esame.

 

In argomento, si ricorda che l’art. 1, co. 605, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha previsto che entro il 2018 fosse bandito un concorso per l’assunzione di DSGA, al quale potevano partecipare anche gli assistenti amministrativi che, pur in mancanza dello specifico titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale di DSGA[251], avevano maturato, alla data di entrata in vigore della legge, almeno 3 interi anni di servizio negli ultimi 8 anni, esercitando le mansioni di DSGA.

La procedura è stata disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018.

Il bando per la copertura di 2.004 posti vacanti e disponibili negli a.s. 2018/19, 2019/20 e 2020/21 – che ha specificato che erano ammessi a partecipare al concorso gli assistenti amministrativi che avevano maturato almeno tre interi anni di servizio, anche non continuativi – è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale-IV serie speciale del 28 dicembre 2018. In base all’art. 2, co. 2, le procedure concorsuali si dovevano svolgere su base regionale e per il numero di posti messi a concorso per la singola regione indicati nella tabella di cui al co. 8 dello stesso art. 2.

L’art. 17, co. 1, del medesimo bando aveva stabilito che le graduatorie regionali di merito sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso su base regionale, aumentato di una quota pari al 20% dei posti messi a bando per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore.

In seguito, l’art. 2, co. 6, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) ha stabilito che la percentuale degli idonei è elevata (dal 20%) al 30% dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all’unità superiore.

La prova preselettiva si è svolta, in base al diario pubblicato nella Gazzetta ufficiale–IV serie speciale del 15 marzo 2019, l’11, il 12 e il 13 giugno 2019.

Le prove scritte si sono svolte, in base al diario pubblicato nella Gazzetta ufficiale – IV serie speciale del 20 settembre 2019, il 5 e il 6 novembre 2019.

Successivamente, gli Uffici scolastici regionali avevano iniziato a pubblicare gli elenchi di coloro che le avevano superate e dovevano svolgere la prova orale.

A seguito dell’emergenza Coronavirus, l’art. 87, co. 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (L. 27/2020) ha poi disposto la sospensione per 60 giorni delle procedure concorsuali, escludendo dalla stessa i casi in cui la valutazione dei candidati era effettuata esclusivamente su basi curricolari, ovvero in modalità telematica.

Al riguardo, il 23 marzo 2020 l’Associazione nazionale Quadri delle pubbliche amministrazioni aveva indirizzato al Ministro dell’istruzione la richiesta di poter svolgere con modalità telematica la prova orale del concorso in questione, atteso l’elevato numero di posti vacanti e la necessità di concludere la procedura in tempo utile per l’avvio dell’a.s. 2020/2021.

Successivamente, rispondendo, il 15 maggio 2020, nell’Assemblea della Camera, all’interpellanza urgente 2-00788, il rappresentante del Governo aveva fatto presente che, nonostante la grave situazione epidemiologica e le limitazioni a essa correlate, la maggior parte delle commissioni aveva sostanzialmente concluso le operazioni di valutazione delle prove scritte e stava procedendo allo scioglimento dell’anonimato.

Quanto alle prove orali, aveva fatto presente che dal 17 maggio le commissioni potevano procedere – previo parere del comitato tecnico scientifico e conseguente adozione di misure conformi a quanto previsto dall’emergenza sanitaria – allo svolgimento delle stesse, consentendo una conclusione della procedura concorsuale in tempo utile per l’inizio del prossimo anno scolastico.

Infine, aveva evidenziato che le immissioni in ruolo potevano essere effettuate nei limiti delle cessazioni avvenute nell’a.s. 2018/2019, che risultavano essere pari a 760 unità, e di quelle registrate nell’a.s. 2019/2020 e negli anni successivi.

Qui la pagina del sito del Ministero dedicata alla procedura.

 

 

Procedura per la “chiamata veloce” dei DSGA

 

I commi da 2 a 4 introducono, a decorrere dall’a.s. 2020/2021, un meccanismo di “chiamata veloce” analogo a quello previsto, dal medesimo a.s., dall’art. 1, co. 17-septies e 17-octies, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) per il personale docente ed educativo[252].

In particolare, ai sensi dei commi 2 e 3, a decorrere dall’a.s. 2021/2022, i posti di DSGA rimasti vacanti e disponibili nella singola regione dopo le operazioni di immissione in ruolo, sono destinati alle immissioni in ruolo dei soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso del 2018 – nei limiti della quota degli idonei, elevata ora (dal 30%) al 50% dei posti messi a bando per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore – che presentino istanza per i posti residuati in una o più regioni, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all’art. 39, co. 3 e 3-bis, della L. 449/1997 (v. ante) e nel limite delle facoltà assunzionali annualmente previste.

 

Per l’elevazione della quota degli idonei, si valuti l’opportunità di novellare l’art. 2, co. 6, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019).

 

L’istanza deve essere presentata esclusivamente tramite il sistema informativo del Ministero dell’istruzione, in deroga a quanto previsto dagli artt. 45 e 65 del d.lgs. 82/2005.

 

L'art. 45 del Codice dell’amministrazione digitale, emanato con d.lgs. 82/2005, ha stabilito il valore giuridico della trasmissione del documento informatico alla pubblica amministrazione, prevedendo che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale[253].

A sua volta, l’art. 65 del Codice disciplina i requisiti di validità delle istanze e dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni.

 

In base al comma 4, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, nonché i termini, le modalità e la procedura per le relative immissioni in ruolo sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, che deve essere adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Resta fermo il vincolo di permanenza nella sede per 5 anni, previsto dall’art. 35, co. 5-bis, del d.lgs. 165/2001.

 

Nuova disciplina per lo svolgimento delle procedure concorsuali a posti di DSGA

 

Il comma 5 prevede la definizione di una nuova disciplina per lo svolgimento delle procedure concorsuali a posti di DSGA, al fine dichiarato di dare continuità a tali procedure.

In particolare, dispone che con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sono definiti:

§  i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici – che devono essere presiedute da un dirigente scolastico, un dirigente tecnico o un dirigente amministrativo –, e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti;

§  i programmi, le prove concorsuali – ciascuna da superare con un punteggio pari o superiore ai 7/10 o equivalente –, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione;

§  la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20% del punteggio complessivo.

 

Ai sensi del comma 6, la configurazione delle commissioni delineata dal comma 5 è adottata anche per la procedura selettiva riservata di cui all’art. 2, co. 6, del D.L. 126/2019 (L. 159/2020).

 

Il già richiamato art. 2, co. 6, del D.L. 126/2019 (L. 159/2020) ha disciplinato l’avvio di una procedura selettiva riservata, ai sensi dell’art. 22, co. 15, del D.Lgs. 75/2017[254], per la progressione all’area di DSGA degli assistenti amministrativi di ruolo che abbiano svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno 3 anni scolastici interi, a decorrere dall’a.s. 2011/2012, anche in deroga al possesso del titolo di studio specifico.

Le graduatorie della procedura selettiva riservata sono utilizzate in subordine a quelle del concorso bandito ai sensi dell’art. 1, co. 605, della L. 205/2017.

 

Il comma 7 prevede che le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 non devono comportare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 


 

Articolo 33, comma 1, lettera a)
(Nomine negli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR)

 

 

L’articolo 33, comma 1, lettera a), elimina la previsione di sospensione, durante il periodo dello stato di emergenza derivante dall’epidemia da COVID-19, delle procedure di nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca, di designazione governativa.

 

A tal fine, sopprime il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 100 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020).

 

L’art. 100, comma 2, primo periodo, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha previsto la proroga fino al 31 luglio 2020 dei mandati dei componenti degli organi degli enti pubblici di ricerca di cui al d.lgs. 218/2016 – ad eccezione dell’ISTAT –, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. La disposizione, riguarda i 14 enti pubblici vigilati dal MUR[255] e 5 (dei 6) enti vigilati da altri Ministeri[256].

Nel caso dell’ISTAT, è stato previsto, invece, che il Consiglio è validamente insediato con la nomina della maggioranza dei membri previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020.

Il secondo periodo del medesimo comma 2 aveva disposto la sospensione, fino alla medesima data del 31 luglio 2020, delle procedure di cui all’art. 11 del d.lgs. 213/2009, relative alla nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione dei (soli) enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, di designazione governativa.

Successivamente, il numero 17 dell'allegato 1 del D.L. 83/2020 – in combinato disposto con l’art. 1, co. 3, dello stesso D.L. – aveva ulteriormente prorogato fino al 15 ottobre 2020 (nuovo termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 29 luglio 2020) “i termini” previsti dall’art. 100, co. 2, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020).

Durante l’esame in sede referente del D.L. 83/2020, peraltro, tale previsione di proroga era stata limitata al solo primo periodo dell’art. 100, co. 2, del D.L. 18/2020[257].

 

Nel merito, si ricorda che il d.lgs. 213/2009 – come modificato, per quanto qui interessa, dal D.L. 104/2013 (L. 128/2013) –, relativo agli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, ha previsto la presenza di un consiglio di amministrazione (art. 8) e di consigli scientifici o tecnico-scientifici (art. 10), questi ultimi nominati dai consigli di amministrazione.

Nello specifico, in base all’art. 8, i componenti del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, sono nominati con decreto del Ministro e durano in carica 4 anni.

In via generale, si tratta di 5 componenti, nel caso di enti che ricevono un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20% del fondo di funzionamento ordinario degli enti di ricerca (FOE) o che impiegano oltre 500 unità di personale, e di 3 componenti negli altri casi.

Ai sensi dell’art. 11, nei consigli di amministrazione composti da 3 consiglieri, due componenti, incluso il presidente, sono individuati dal Ministro[258]. Nei consigli di amministrazione composti da 5 consiglieri, sono, invece, individuati dal Ministro 3 componenti e tra questi il presidente[259]. I decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione sono comunicati al Parlamento.

In base all’art. 9, il consiglio di amministrazione del CNR è composto da 7 componenti, di cui 4, tra i quali il presidente, designati dal Ministro, di cui uno su indicazione del presidente della Conferenza Stato-regioni[260].

Per quanto riguarda il consiglio di amministrazione dell’ASI, le disposizioni recate dallo stesso art. 9 del d.lgs. 213/2009 sono state abrogate dalla L. 7/2018, il cui art. 3 – novellando l’art. 7, co. 2, del d.lgs. 128/2003 – ha disposto che lo stesso è composto dal presidente, designato dal Ministro dell'università e della ricerca, e da altri 4 componenti, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dello sviluppo economico e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Con riguardo alle procedure di nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa, il già citato art. 11 del d.lgs. 213/2009 ha disposto che, a tal fine, con decreto del Ministro è nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di 5 persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale ed internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore. Il comitato agisce nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina. In particolare, fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e, per ciascuna posizione ed ove possibile in ragione del numero dei candidati, propone al Ministro 5 nominativi per la carica di presidente e 3 nominativi per la carica di consigliere[261].

Da ultimo, con DM 848 del 10 dicembre 2018, modificato con DM 591 del 27 giugno 2019 (v. qui), è stato nominato il comitato di selezione incaricato di restare in carica fino al completamento della selezione dei componenti di nomina governativa il cui mandato scadeva entro il 31 dicembre 2019.

Nel prosieguo, sono stati emanati vari avvisi pubblici per la presentazione delle candidature per gli organi di vari enti pubblici di ricerca.


 

Articolo 33, comma 1, lett. b)
(Equiparazione, nelle università e nelle istituzioni AFAM, delle attività formative a distanza a quelle in presenza)

 

 

L’articolo 33, comma 1, lett. b), equipara a tutti gli effetti, a regime, le attività formative e di servizio agli studenti svolte nel sistema terziario con modalità a distanza a quelle svolte in presenza. In particolare, elimina il carattere di transitorietà delle disposizioni introdotte per garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti delle università – nonché, in quanto compatibili, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) – da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione della frequenza delle attività didattiche nell’a.a. 2019/2020, a seguito dell’emergenza da COVID-19.

 

La relazione illustrativa all’A.S. 1925 faceva presente che si riteneva che tali disposizioni, sulla base della positiva esperienza prodottasi, dovessero diventare misure di sistema per il mondo dell’università e di tutta l’alta formazione.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che il DPCM 7 agosto 2020 – adottato a seguito del D.L. 83/2020 (L. 124/2020) –, le cui disposizioni si applicano dal 9 agosto 2020 e sono efficaci, con la proroga e le modifiche disposte dal DPCM 7 settembre 2020, fino al 7 ottobre 2020, ha previsto che, sull’intero territorio nazionale, le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19 nelle aule universitarie, di cui all’allegato 22. Le linee guida ed il protocollo si applicano, in quanto compatibili, anche alle istituzioni AFAM.

In particolare, le stesse linee guida – predisposte sulla base delle prime indicazioni fornite con nota ministeriale del 4 maggio 2020 e delle proposte della CRUI del 26 giugno 2020 e del 22 luglio 2020 sulle modalità di erogazione della didattica, accolte dal Comitato tecnico scientifico del Dipartimento della protezione civile il 24 luglio 2020 – delineano azioni basate su uno scenario plausibile per il primo semestre dell’a.a. 2020/2021, presupponendo il protrarsi della pandemia a livello globale e nuovi episodi di contagio a livello locale in autunno-inverno. Dispongono, quindi, che, ove possibile, la didattica verrà erogata contemporaneamente sia in presenza sia online, delineando una didattica mista che possa essere fruita nelle aule universitarie ma, al contempo, anche a distanza. Tutti gli studenti avranno la possibilità di seguire le lezioni anche se non potranno essere presenti fisicamente negli atenei: in particolare, si fa riferimento agli studenti internazionali impossibilitati alla mobilità e agli studenti extraregionali, nonché agli studenti con particolari patologie per i quali si sconsiglia la ripresa delle attività in presenza. Sottolineano, altresì, che la modalità online permetterà di ridurre la numerosità degli studenti presenti nelle aule e che, nel caso di classi numerose in modalità mista, si potranno organizzare sistemi di turnazione. Le università potranno organizzarsi al fine di garantire in presenza tutte le attività laboratoriali, le esercitazioni e le attività esperienziali e potranno provvedere all’adeguamento di tutte le strutture tecnologiche delle aule al fine di permettere una didattica online di qualità, utilizzando le risorse assegnate dal Ministero a valere sul Fondo per le esigenze emergenziali delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.

Lo stesso DPCM 7 agosto 2020 ha, altresì, disposto che le assenze maturate dagli studenti che non riescono a partecipare alle attività didattiche e curricolari in presenza non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali, nonché ai fini delle relative valutazioni.

 

Al fine indicato, il comma 1, lettera b), novella l’art. 101, co. 2 e 4, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020).

In particolare, con riferimento al co. 2, elimina il riferimento al periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche disposta (per l’a.a. 2019/2020) ai sensi degli artt. 1 e 3 del D.L. 6/2020 (L. 13/2020), nonché degli artt. 1 e 2 del D.L. 19/2020 (L. 35/2020). Con la novella al co.  4, elimina il riferimento (peraltro, errato) al “periodo di sospensione di cui al comma 1”.

Peraltro, il numero 18 dell'allegato 1 del D.L. 83/2020 (L. 124/2020) – in combinato disposto con il comma 3 dell’art. 1 – aveva prorogato al 15 ottobre 2020 l'efficacia di quanto previsto dall'art. 101, commi 2, 3, 4, 5, 6-ter e 7 dello stesso D.L. 18/2020 (L. 27/2020).

Si trattava, ad eccezione del co. 6-ter, delle disposizioni interessate, in alcuni casi a seguito dei rinvii interni, dalla disposizione in commento.

 

Più nello specifico, il numero 1) del comma 1, lett. b), novellando l’art. 101, co. 2, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), prevede che – a regime – le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento, svolte o erogate con modalità a distanza, secondo le indicazioni delle università di appartenenza, sono computate ai fini dell’assolvimento dei compiti dei professori e ricercatori di ruolo di cui all’art. 6 della L. 240/2010, e sono valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali, nonché ai fini della valutazione per l’attribuzione della classe stipendiale successiva.

Preliminarmente, si ricorda che l’art. 6, co. 1-3, della L. 240/2010 prevede che il regime di impegno dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo è a tempo pieno o a tempo definito[262]. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito. Al riguardo, l’art. 19, co. 1, lett. b), del D.L. 76/2020 (L. 120/2020) ha previsto che la quantificazione figurativa in questione avviene, qualora non diversamente richiesto dai soggetti finanziatori, su base mensile.

I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

Anche i ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sempre sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.

In base al co. 7 dello stesso art. 6, le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori di ruolo sono definite con regolamento di ateneo. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini della partecipazione di professori e ricercatori alle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché agli organi di valutazione dei progetti di ricerca. Il co. 8 stabilisce, infatti, che, in caso di valutazione negativa, professori e ricercatori sono esclusi da queste partecipazioni[263].

Infine, il co. 14 dispone che i professori e i ricercatori di ruolo sono tenuti a presentare una relazione triennale (al riguardo, v. infra) sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale che l’art. 8 aveva modificato (da biennale) in triennale. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico.

Successivamente, il DPR 232/2011, emanato in attuazione delle nuove disposizioni sullo scatto triennale introdotte dall’art. 8 della L. 240/2010, ha disposto – sia con riferimento a professori e ricercatori assunti secondo il regime previgente la stessa L. 240/2010 (art. 2, co. 3), sia con riferimento a professori e ricercatori a tempo determinato assunti in base al nuovo regime (art. 3, co. 3) – che l'attribuzione della nuova classe stipendiale è subordinata ad apposita richiesta e all'esito positivo della valutazione, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, co. 14, della stessa legge.

Con riferimento alla periodicità degli scatti, ancora in seguito, l’art. 1, co. 629, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha previsto – senza novellare gli artt. 6, co. 14, e 8 della L. 240/2010 – che, con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 – e, dunque, con effetto economico a decorrere dal 2020 –, il regime di progressione stipendiale per classi dei professori e dei ricercatori universitari è (nuovamente) trasformato da triennale in biennale, con ritorno, dunque, alla cadenza previgente a quella introdotta con l’art. 8 della L. 240/2010 e conseguentemente disciplinata con il DPR 232/2011, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe stipendiale (triennale) dal medesimo DPR 232/2011.

 

Conseguentemente, si stabilizzano anche le previsioni dell’art. 101, co. 3, dello stesso D.L. 18/2020 (L. 27/2020), in base al quale le disposizioni del co. 2 si applicano anche ai fini della valutazione dell’attività svolta dai ricercatori a tempo determinato di tipo A (ai fini della proroga del contratto), nonché ai fini della valutazione per il passaggio dei ricercatori di tipo B al ruolo di professore associato.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che la L. 240/2010 ha confermato, anticipandone la decorrenza, la scelta, già fatta dalla L. 230/2005, di messa ad esaurimento dei ricercatori a tempo indeterminato, individuando, invece, due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato.

In particolare, l’art. 24, co. 1, ha disposto che, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Il co. 3 – come modificato, da ultimo, dall’art. 1, co. 338, lett. b), della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) – ha previsto che la prima tipologia (lett. a)) consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte (RtD di tipo A). La seconda tipologia (lett. b)) consiste in contratti triennali – originariamente non rinnovabili, ma divenuti definitivamente tali proprio a seguito dell’intervento disposto dalla L. di bilancio 2017 –, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lett. a), o che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale (ASN), o che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere (nonché, ai sensi dell’art. 29, co. 5, della medesima L. 240/2010, a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base all’art. 1, co. 14, della L. 230/2005) (RtD di tipo B).

In base al co. 4 – come, da ultimo, modificato dall’art. 5, co. 5-bis, del D.L. 34/2019 (L. 58/2019) – le due tipologie di contratto possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

Il co. 5, infine, prevede che nel terzo anno della seconda tipologia di contratto l’università, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l’ASN, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. Se la valutazione ha esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore di seconda fascia (associato). Al riguardo, da ultimo, l’art. 19, co. 1, lett. f), del già citato D.L. 76/2020 (L. 120/2020), inserendo il co. 5-bis nell’art. 24 della L. 240/2010, ha previsto la possibilità di anticipare già a dopo il primo anno di contratto il passaggio in questione, qualora l’università abbia le necessarie risorse nella propria programmazione e nei limiti delle risorse assunzionali disponibili per l'inquadramento nella qualifica di professore associato. Resta fermo il previo esito positivo della valutazione che, in tal caso, comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell’ambito del settore scientifico-disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.

 

Il numero 2) del comma 1, lett. b), novellando l’art. 101, co. 4, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), dispone che le attività formative ed i servizi agli studenti erogati con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza sono computati – a regime – anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi derivanti dai contratti di insegnamento stipulati ai sensi dell’art. 23 della L. 240/2010.

In base all’art. 23 della L. 240/2010 – come modificato, da ultimo, dall'art. 1, co. 338, lett. a), della L. 232/2016 – le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento di alta qualificazione.

Inoltre, possono stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative. Questi contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

Ancora, al fine di favorire l'internazionalizzazione, le università possono attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.

 

Conseguentemente, si stabilizzano anche le previsioni del co. 5 dell’art. 101 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), in base al quale le attività formative svolte ai sensi dei precedenti commi dello stesso art. 101 sono valide (per gli studenti) ai fini del computo dei crediti formativi universitari (CFU), previa attività di verifica dell'apprendimento, nonché ai fini dell'attestazione della frequenza obbligatoria.

 

Al riguardo, si ricorda che l’art. 5 del regolamento emanato con DM 270/2004 stabilisce che ad ogni CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente e che la quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 CFU. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento di un esame o di altra forma di verifica del profitto.

A sua volta, l’art. 7 dispone che lo studente deve aver acquisito:

-       180 CFU per conseguire la laurea;

-       (ulteriori) 120 CFU per conseguire la laurea magistrale;

-       almeno 60 CFU - oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale - per conseguire il master universitario.

Dispone, infine, che il numero di CFU che lo studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione è determinato con decreti ministeriali.

 

E’ utile, infine, ricordare che, in base al co. 7 del più volte citato art. 101, le disposizioni dello stesso art. 101 si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni AFAM.


 

Articolo 33, comma 2
(Interventi relativi agli studenti universitari e delle
istituzioni AFAM fuori sede)

 

 

L’articolo 33, comma 2, modificato dal Senato, reca disposizioni relative agli studenti universitari e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) fuori sede e alle borse di studio da erogare agli stessi, applicabili per l’a.a. 2020/2021 e, ove possibile, anche per l’a.a. 2019/2020.

 

In particolare, dispone, anzitutto, che, limitatamente all’a.a. 2020/2021 – ma, ove possibile, anche per l’a.a. 2019/2020 – le regioni, le province autonome, le università e le istituzioni AFAM, per gli interventi di rispettiva competenza, possono rimodulare, nei limiti delle risorse disponibili, l’entità delle borse di studio destinate agli studenti fuori sede.

 

Inoltre, stabilisce che – sempre limitatamente all’a.a. 2020-2021 ma, ove possibile, anche per l’a.s. 2019/2020 – gli stessi soggetti possono considerare come fuori sede, in deroga all’art. 4, co. 8, lett. c), del DPCM 9 aprile 2001, lo studente che, in quanto residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato, prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti, anche se l’alloggio sia utilizzato per un periodo inferiore a 10 mesi, purché non inferiore a 4 mesi.

 

Al riguardo, si ricorda che l'art. 3 del d.lgs. 68/2012 ha previsto un sistema integrato di strumenti e servizi per la garanzia del diritto allo studio, al quale partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, diversi soggetti. In particolare:

§  lo Stato ha competenza esclusiva in materia di determinazione dei LEP;

§  le regioni a statuto ordinario esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio, disciplinando e attivando gli interventi per il concreto esercizio di tale diritto;

§  le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le competenze ad esse spettanti in base ai rispettivi statuti, tenendo conto dei LEP;

§  le università e le istituzioni AFAM, nei limiti delle proprie risorse, organizzano i propri servizi – compresi quelli di orientamento e tutorato – al fine di realizzare il successo formativo degli studi e promuovono attività culturali, sportive e ricreative, nonché interscambi tra studenti di università italiane e straniere.

Inoltre, l'art. 6 – nell’indicare gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo[264] – ha disposto che regioni, province autonome, università e istituzioni AFAM possono definire altri servizi e che l'entità, le modalità di erogazione e i requisiti per l'accesso ai servizi (ad eccezione dei requisiti per le borse di studio) sono stabiliti dalle stesse regioni, province autonome, università e istituzioni AFAM – per gli interventi di rispettiva competenzain coerenza con i requisiti economici fissati per l'accesso alle borse di studio (art. 8, co. 4, d.lgs. 68/2012). A tal fine, i soggetti indicati utilizzano risorse proprie (art. 18, co. 9, d.lgs. 68/2012).

Nello specifico, l’art. 8 ha disposto che la concessione delle borse di studio è assicurata, nei limiti delle risorse disponibili, a tutti gli studenti in possesso dei requisiti relativi al merito e alla condizione economica definiti con il decreto interministeriale che, ai sensi dell’art. 7, deve fissare con cadenza triennale l'importo delle stesse tenendo in considerazione le differenze territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi.

In particolare, i requisiti di merito sono stabiliti tenendo conto della durata normale dei corsi di studio, anche con riferimento ai valori mediani della relativa classe di laurea.

Le condizioni economiche sono individuate sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche tenendo conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione AFAM. Sono previste modalità integrative di selezione, quali l'Indicatore della situazione economica all'estero (ISEE estero) e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE).

Nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale – finora non intervenuto – continuano ad applicarsi le disposizioni relative ai requisiti di merito e di condizione economica recate dal DPCM 9 aprile 2001.

In base al combinato disposto dei co. 2 e 8 dell’art. 9 dello stesso DPCM 9 aprile 2001, inoltre, le regioni possono diversificare gli importi delle borse di studio sia in ragione delle condizioni degli studenti, che dei livelli di spesa necessari nelle diverse sedi. Gli importi minimi delle stesse borse di studio sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro, entro il 28 febbraio, con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'anno precedente a quello in cui il decreto è emanato.

A sua volta, l’art. 4, co. 8, del DPCM 9 aprile 2001 dispone che le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, definiscono la condizione degli studenti sulla base della loro provenienza, tenendo conto anche dei tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico, secondo le seguenti tipologie:

a)   studente in sede, residente nel comune o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato;

b)  studente pendolare, residente in luogo che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato; possono essere considerati pendolari anche gli studenti residenti nel comune nel quale ha sede il corso di studio frequentato, in relazione a particolari distanze o tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico;

c)   studente fuori sede, residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi. Qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso, è considerato studente pendolare.

Da ultimo, il DM 6 maggio 2020, n. 63 – esplicitamente intervenuto nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale previsto dall’art. 7 del d.lgs. 68/2012 – ha stabilito gli importi minimi delle borse di studio per l’a.a. 2020/2021, fissandole in misura pari a € 5.257,74 per gli studenti fuori sede, € 2.898,51 per gli studenti pendolari ed € 1.981,75 per gli studenti in sede.

 

Con riguardo al finanziamento delle borse di studio, l’art. 18 dello stesso d.lgs. 68/2012 – come modificato dall’art. 2, co. 2-ter, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – ha disposto che, nelle more della completa definizione dei LEP e dell'attuazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale (d.lgs. 68/2011), al fabbisogno finanziario necessario per garantire la concessione delle stesse si provvede attraverso:

·     un nuovo Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio – sul quale sono confluite, fra l’altro, le risorse del (precedente) Fondo integrativo per la concessione di borse di studio e prestiti d’onore (art. 16, L. 390/1991) – da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni e da ripartire secondo criteri e modalità definiti con il medesimo D.I. che fissa l’importo della borsa di studio.
Il Fondo è allocato sul cap. 1710 dello stato di previsione dell’allora MIUR
[265] e, in base al disegno di legge di assestamento, per il 2020 ha una disponibilità pari a € 307,8 mln, sia in conto competenza sia in conto cassa, derivante dall’incremento di € 40 mln da ultimo previsto dall’art. 236, co. 4, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020);

·     il gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio, il cui importo è articolato in tre fasce (a seconda della condizione economica dello studente)[266];

·     risorse proprie delle regioni (oltre al gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio), pari almeno al 40% dell'assegnazione del Fondo[267].


 

Articolo 33, comma 2-bis
(Organizzazione delle istituzioni AFAM)

 

 

L’articolo 33, comma 2-bis, introdotto dal Senato, consente alle istituzioni del sistema di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) - previ accordi di programma con il Ministero - di derogare alle norme generali relative all'organizzazione interna, sperimentando propri modelli funzionali e organizzativi. I criteri per l'ammissione alla sperimentazione e la verifica dei risultati sono stabiliti con decreto, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese di personale nonché delle dotazioni organiche e delle risorse finanziarie disponibili. A tal fine, si novella l'art. 2 della L. 508/1999.

 

In dettaglio, la disposizione inserisce il comma 8-bis all'art.2 della L. 508/1999, che aveva demandato ad una serie di regolamenti di delegificazione la disciplina degli aspetti organizzativi e didattici delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Esse sono le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati.

In particolare, uno dei regolamenti di delegificazione, il D.P.R. 132/2003 recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, ha delineato tra l'altro la struttura organizzativa delle istituzioni AFAM.

In base all'art. 4 del D.P.R. 132/2003, sono organi necessari delle istituzioni:

a) il presidente;

b) il direttore;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il consiglio accademico;

e) il collegio dei revisori;

f) il nucleo di valutazione;

g) il collegio dei professori;

h) la consulta degli studenti.

Detti organi, ad eccezione per il collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

 

La disposizione in commento dà la possibilità alle istituzioni AFAM - previo accordo di programma con il Ministero dell'università e della ricerca - di poter sperimentale modelli funzionali e organizzativi diversi rispetto a quelli dettati dal citato D.P.R. 132/2003. Tale deroga include anche la composizione e la costituzione degli organi di governo e forme sostenibili di organizzazione dell'attività di ricerca.

Una norma analoga è prevista per le università dall'art. 1, co. 2, della L. 240/2010 - di recente novellata dall'art. 19, co. 1, lett. a), del D.L. 76/2020 (L. 120/2020). Tuttavia, a differenza delle istituzioni AFAM, le università possono sperimentare anche diverse forme sostenibili di organizzazione della didattica, oltre che della ricerca.

 

Le istituzioni AFAM possono avviare proprie sperimentazioni funzionali e organizzative nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, co. 8, della medesima L. 508/1999.

 

Secondo l'art. 2, co. 8, della L. 508/1999, i principi e criteri direttivi per i regolamenti di delegificazione sono:

a) valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonché definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;

b) rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche attività formative;

c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnica superiore e a quella universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;

d) previsione della facoltà di attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore;

e) possibilità di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, nonché istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche.

f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguite dagli studenti, nonché al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore;

g) facoltà di convenzionamento con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore;

h) facoltà di convenzionamento con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di diplomi accademici da parte delle istituzioni AFAM;

i) facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarietà e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni AFAM nonché strutture delle università;

l) verifica periodica del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca le stesse sono trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o legalmente riconosciute, il pareggiamento o il riconoscimento è revocato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

 

Si stabilisce poi che con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - per la cui adozione non è previsto un termine - sono definiti i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese di personale nonché delle dotazioni organiche previste ai sensi della normativa vigente e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Per maggiori dettagli sugli organici AFAM si veda qui. Sulla programmazione e sul reclutamento si veda l'apposito tema web Reclutamento e incarichi di insegnamento nelle Istituzioni AFAM sul sito della Camera dei deputati.


 

Articolo 33, commi 2-ter e 2-quinquies
(Inquadramento del personale degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali nell’ambito
del processo di statizzazione)

 

 

L'articolo 33, commi 2-ter e 2-quinquies, introdotti dal Senato, modifica la disciplina per la determinazione delle dotazioni organiche e per l’inquadramento nei ruoli dello Stato del personale degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali, nell’ambito del processo di statizzazione delle medesime istituzioni, il cui (nuovo) termine di conclusione viene ora fissato in via legislativa.

 

A tal fine, il comma 2-ter novella l’art. 22-bis, co. 2, terzo e quarto periodo, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017.

 

Preliminarmente si ricorda che l’art. 22-bis, co. 2, terzo periodo, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) ha previsto che, nell'ambito del processo di statizzazione e razionalizzazione delle Accademie di belle arti e degli Istituti superiori di studi musicali non statali (non ancora concluso, e per il quale si veda, più approfonditamente, infra), con DPCM, di concerto con il Ministro (ora) dell’università e della ricerca[268] e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (24 giugno 2017).

Il quarto periodo ha disposto che, per l’inquadramento, il DPCM, sulla base della verifica delle modalità utilizzate per la selezione del personale, prevede, ove necessario, il superamento di procedure concorsuali pubbliche. Inoltre, tiene conto dell'anzianità maturata con contratti a tempo determinato – se pari ad almeno 3 anni, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni – e dei titoli accademici e professionali valutabili.

Il suddetto DPCM non risulta ancora intervenuto.

 

In particolare, con le modifiche al terzo periodo del co. 2 dell’art. 22-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), confermando che, ai fini della determinazione delle dotazioni organiche degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali, i limiti massimi sono costituiti dal personale in servizio presso le predette istituzioni alla data di entrata in vigore della L. 96/2017, si esplicita che nel suddetto personale in servizio è ricompreso anche il personale titolare di contratto di lavoro flessibile. Conseguentemente, si modifica anche il quarto periodo del medesimo co. 2, sostituendo il riferimento ai contratti a tempo determinato con il riferimento ai contratti di lavoro flessibile.

Inoltre, sempre modificando il terzo periodo, si dispone che il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato – che deve avvenire comunque nei limiti delle suddette dotazioni organiche – riguarda il personale in servizio presso le medesime istituzioni alla data di conclusione del processo di statizzazione (e non più alla data entrata in vigore della L. 96/2017). In tal modo, dunque, potrà essere inquadrato nei ruoli dello Stato anche il personale entrato in servizio presso le istituzioni successivamente alla data del 24 giugno 2017.

Da ultimo, si stabilisce che il processo di stabilizzazione deve concludersi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021.

 

Il comma 2-quinquies dispone che quanto disposto dal co. 2-bis si applica, per quanto non diversamente previsto, “esclusivamente all’anno accademico 2020/2021”.

 

Si valuti l’opportunità di esplicitare come si raccordi tale previsione con quanto disposto dal co. 2-ter.

 

Il processo di statizzazione e razionalizzazione delle Accademie di belle arti e degli Istituti superiori di studi musicali non statali

 

L’art. 22-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) ha disposto, a decorrere dal 2017, l’avvio di un processo di graduale statizzazione e razionalizzazione delle Accademie di belle arti non statali e di parte degli Istituti superiori di studi musicali non statali.

Ai fini dell'attuazione di tale processo – nonché, nelle more del suo completamento, per il funzionamento ordinario di ciascuno degli istituti –, ha previsto l'istituzione di un apposito fondo[269], con uno stanziamento iniziale di € 7,5 mln nel 2017, € 17 mln nel 2018, € 18,5 nel 2019 ed € 20 mln annui dal 2020, da ripartire con decreto del Ministro dell’economia delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

In seguito, l’art. 1, co. 652 e 656, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) – come successivamente modificato dall’art. 5-bis del D.L. 59/2019 (L. 81/2019) – ha previsto un incremento del fondo di € 5 mln per il 2018, € 14 mln per il 2019, ed € 35 mln annui dal 2020, al fine di consentire la statizzazione di tutti gli Istituti superiori di studi musicali non statali[270] [271].

La disciplina dei processi di statizzazione è stata definita con D.I. 121 del 22 febbraio 2019. In particolare, il D.I. ha previsto che il processo di statizzazione doveva essere avviato su domanda delle singole Istituzioni – corredata dalla documentazione indicata – da presentare al Ministero entro 90 giorni dall’apertura della procedura telematica di presentazione delle istanze. Le domande dovevano essere valutate da una Commissione formata da 5 componenti. Sulla base dell’esito positivo della valutazione, la Commissione doveva proporre, entro il termine di 90 giorni:

a) gli schemi di convenzione da sottoscrivere da parte dei rappresentanti legali delle Istituzioni da statizzare, dagli enti locali coinvolti e dal Ministero, ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione;

b) la dotazione organica delle Istituzioni da statizzare.

La statizzazione doveva essere disposta con decreto del Ministro non oltre il 31 luglio 2020 e decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Entro il 31 ottobre 2023, su richiesta del Ministero, l’ANVUR effettua una valutazione sulla adeguatezza delle risorse strutturali, finanziarie e di personale delle Istituzioni statizzate in relazione all’ampiezza dell’offerta formativa e degli studenti iscritti, tenuto altresì conto delle sedi ubicate in province sprovviste di Istituzioni statali con offerta formativa analoga. L’esito di tale valutazione è utilizzato dal Ministero che, in relazione alla stessa, può disporre eventuali ulteriori accertamenti, ovvero procedere, con decreto del Ministro, alla trasformazione delle stesse in sedi distaccate di altre Istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, disporne la soppressione, assicurando il mantenimento dei posti del personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Istituzione.

Con nota prot. n. 10637 del 27 giugno 2019, il MIUR ha, poi, indicato le modalità operative per la presentazione delle domande di statizzazione, disponendo che le stesse dovevano essere trasmesse, unicamente in modalità telematica, dal 1° luglio al 30 settembre 2019. Ha, altresì, invitato le Istituzioni, ai fini della formulazione della domanda di statizzazione, a tenere conto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2019, adottato ai sensi dell’art. 22-bis, co. 3, del D.L. 50/2017 (L. 81/2019), relativo ai criteri di riparto delle risorse destinate alla statizzazione[272], facendo presente, in particolare, che, al fine di attribuire una prima parte del finanziamento 2019, le Istituzioni interessate dovevano presentare almeno la domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, entro il 15 luglio 2019, con l’impegno a integrare e completare la documentazione richiesta entro il 30 settembre 2019.

Le previsioni di tale nota sono state poi riprese dal già citato art. 5-bis del D.L. 59/2019 (L. 81/2019).

Da ultimo, rispondendo, il 9 luglio 2020, alle interrogazioni a risposta immediata nella VII Commissione della Camera 5-04319, 5-04321, 5-04322, il rappresentante del Governo ha fatto presente che “Gli uffici del Ministero stanno procedendo, in questi giorni, inoltre, a dare nuovo impulso al processo di statizzazione e razionalizzazione delle Istituzioni non statali”.


 

Articolo 33, commi 2-quater e 2-quinquies
(Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera)

 

 

L'articolo 33, commi 2-quater e 2-quinquies, introdotti dal Senato, differisce (dal 30 giugno 2020) al 30 giugno 2021 il termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli ex lettori di lingua straniera.

 

A tal fine, il comma 2-quater novella ulteriormente l’art. 11, co. 2, secondo periodo, della L. 167/2017 (legge europea 2017), sul quale erano già intervenuti l’art. 1, co. 1144, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018), l'art. 3, co. 1, della L. 37/2019 e l'art. 6, co. 3, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020).

 

Il comma 2-quinquies stabilisce che quanto disposto dal co. 2-ter si applica, per quanto non diversamente previsto, “esclusivamente all’anno accademico 2020/2021”.

 

Si valuti l’opportunità di esplicitare come si raccordi tale previsione con quanto disposto dal co. 2-quater.

 

L’art. 11 della L. 167/2017 (L. europea 2017) ha stanziato risorse per consentire il superamento del contenzioso in atto e prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera assunti nelle università statali prima dell’entrata in vigore del D.L. 120/1995 (L. 236/1995), con il quale è stata introdotta nell’ordinamento nazionale la nuova figura del “collaboratore esperto linguistico”.

Secondo la relazione illustrativa del relativo disegno di legge, la disposizione intendeva risolvere il caso EU Pilot 2079/11/EMPL (richiamato anche nella rubrica dell’articolo), nell’ambito del quale la Commissione europea aveva chiesto chiarimenti all’Italia circa la compatibilità dell'art. 26, co. 3, ultimo capoverso, della L. 240/2010 – che ha stabilito l'automatica estinzione dei giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, relativi al trattamento economico degli ex lettori – con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che tutela il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale[273].

Nello specifico, l’art. 11 ha previsto che, a decorrere dal 2017, il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) è incrementato di € 8.705.000[274] destinati, a titolo di cofinanziamento, alla copertura degli oneri derivanti dai contratti integrativi di sede di cui si è detto. Le risorse sono state destinate esclusivamente alle università che perfezionano i medesimi contratti – definiti, a livello di singolo ateneo, secondo uno schema-tipo da emanare con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il termine, in origine, del 31 dicembre 2017.

Lo schema tipo di contratto integrativo di sede è stato adottato con D.I. 16 agosto 2019, pubblicato nella GU n. 249 del 23 ottobre 2019. Il medesimo D.I. ha stabilito anche i criteri di ripartizione del cofinanziamento per la stipula dei relativi contratti, in particolare prevedendo (art. 1, co. 3, lett. a)) che la somma sarebbe stata ripartita, in proporzione al numero di ex lettori in servizio al 31 dicembre 2018, tra le università che entro il 31 ottobre 2019 avessero adottato un contratto integrativo coerente con i contenuti dello schema-tipo.

Tale termine non è stato esplicitamente modificato a seguito dei differimenti previsti a livello legislativo.

Al riguardo, la relazione illustrativa al D.L. 162/2019 (L. 8/2020) sottolineava che – a seguito del differimento (dal 31 ottobre 2019) al 30 giugno 2020 del termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede, disposto dall’art. 6, co. 3 –, conseguentemente, occorreva intendersi differito al 30 giugno 2020 anche il termine del 31 ottobre 2019 previsto dall’art. 3, co. 1, lett. a), del D.I. 16 agosto 2019[275].

 

 

L’art. 28 del DPR 382/1980 aveva previsto la possibilità per le università di assumere – con contratto di diritto privato di durata massima pari ad un anno accademico, rinnovabile per un massimo di cinque anni consecutivi –, in relazione ad effettive esigenze di esercitazioni degli studenti di corsi di lingua, e anche al di fuori di specifici accordi internazionali, lettori di madre lingua straniera di qualificata e riconosciuta competenza, accertata dalla facoltà interessata, in numero non superiore al rapporto di uno a centocinquanta tra il lettore e gli studenti effettivamente frequentanti il corso. I relativi oneri erano coperti con finanziamenti a tale scopo predisposti per ciascuna università con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il CUN.

Tale disciplina è stata censurata dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 55 del 23 febbraio 1989, nella parte in cui non consentiva il rinnovo annuale per più di cinque anni dei suddetti contratti.

Ulteriori censure, sotto diversi profili, sono derivate dalle sentenze della Corte di Giustizia europea del 30 maggio 1989 (causa 33/88) e del 2 agosto 1993 (cause riunite C-259/91, C-331/91 e C-332/91), nonché dalla procedura di infrazione n. 92/4660.

E’ stato conseguentemente approvato il D.L. 120/1995 (L. 236/1995), il cui art. 4 ha dettato una nuova disciplina, abrogando contestualmente l’art. 28 del DPR 382/1980.

Nello specifico, la nuova disciplina – rimettendo, tra l’altro, gli oneri a carico dei bilanci dei singoli atenei, anche a seguito dell’intervenuta autonomia finanziaria degli stessi (art. 5, L. 537/1993) – ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 1994, le università possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, per esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, anche mediante apposite strutture d'ateneo, istituite secondo i propri ordinamenti, collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre (CEL) – in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere e di idonea qualificazione e competenza – con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato. L'assunzione avviene per selezione pubblica, le cui modalità sono disciplinate dalle università, secondo i rispettivi ordinamenti.

Sempre in base all’art. 4 citato, le università avevano l'obbligo di assumere prioritariamente i titolari dei contratti di cui all'art. 28 del DPR 382/1980, in servizio nell'a.a. 1993-1994, nonché quelli cessati dal servizio per scadenza del termine dell'incarico, salvo che la mancata rinnovazione fosse dipesa da inidoneità o da soppressione del posto. Il personale così assunto conservava i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti.

Con sentenza del 26 giugno 2001 (causa C-212/99), la Corte di giustizia europea ha però stabilito che l’Italia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 39 del Trattato CE “con riferimento alla prassi amministrativa e contrattuale posta in essere da alcune università pubbliche [Università degli studi della Basilicata, di Milano, Palermo, Pisa, La Sapienza di Roma e L'Orientale di Napoli], prassi che si traduce nel mancato riconoscimento dei diritti quesiti degli ex lettori di lingua straniera, riconoscimento invece garantito alla generalità dei lavoratori nazionali”, in quanto “ai collaboratori linguistici non è stata riconosciuta, in termini di trattamento economico e previdenziale, l'anzianità di servizio che avevano acquisito come lettori di lingua straniera prima dell'entrata in vigore della L. 236/1995”[276]. Ne è derivata la condanna alle spese.

In seguito a tale condanna, la Commissione europea ha chiesto all’Italia di dare adempimento alla sentenza sopra citata, e da ultimo, con parere motivato del 30 aprile 2003, le ha concesso un termine di 2 mesi dalla notifica dello stesso, per adottare gli strumenti necessari.

 

L’intervento normativo in esecuzione della sentenza è stato effettuato nel 2004. In particolare, l’art. 1, co. 1, del D.L. 2/2004 (L. 63/2004) ha attribuito ai collaboratori esperti linguistici presso le sei università sopra indicate, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'art. 28 del DPR 382/1980, un trattamento economico, proporzionale all'impegno orario assolto - tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore -, corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli. La richiamata equiparazione è stata disposta ai soli fini economici, con esclusione dell’esercizio da parte dei collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente.

 

Il 4 marzo 2004 la Commissione europea ha presentato ricorso alla Corte di giustizia europea chiedendo l’accertamento del persistente inadempimento dell’Italia nei confronti della sentenza 26 giugno 2001 e il pagamento di una penale giornaliera.

La Corte di giustizia europea, con sentenza 18 luglio 2006 (causa C-119/04), ha accertato l'inadempimento dei suddetti obblighi – con riferimento alla situazione esistente prima dell'entrata in vigore del D.L. 2/2004 – per la mancata attuazione da parte dell'Italia dei provvedimenti richiesti dalla esecuzione della pronuncia del 26 giugno 2001, nel termine di due mesi assegnato dal parere motivato della Commissione del 30 aprile 2003. Ha, peraltro, escluso la permanenza del suddetto inadempimento, alla data dell'esame dei fatti, nel quadro normativo stabilito dal D.L. 2/2004.

 

Nel frattempo, la Corte di Cassazione sezione Lavoro, con le sentenze 21856/2004 e 5909/2005, ha esteso l’ambito di applicazione del D.L. 2/2004, in particolare affermando che: “la delimitazione del campo di applicazione di tale nuova normativa alle università specificatamente indicate non può interferire sul valore di ulteriore fonte di diritto comunitario che deve essere attribuito alle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee, ed in particolare alla citata sentenza del 26 giugno 2001, che la normativa stessa intende eseguire. Pertanto, il trattamento spettante secondo questa disciplina deve essere riconosciuto a tutti gli appartenenti alla categoria dei collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera ancorché dipendenti da università diverse da quelle contemplate” (Cass. n. 5909/2005)[277].

 

Da ultimo, l’art. 26, co. 3, della L. 240/2010 ha disposto che l’art. 1, co. 1, del D.L. 2/2004 si interpreta nel senso che ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell'art. 28 del DPR 382/1980, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'art. 4 del D.L. 120/1995.

Inoltre, ha disposto che, a decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal D.L. 2/2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del D.L. 120/1995. Ha, infine, previsto l’estinzione dei giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della legge[278] [279].

Al riguardo, l’analisi tecnico-normativa al disegno di legge europea 2017 faceva presente che, a fronte di quanto previsto dall’art. 26, co. 3, della L. 240/2010, molti ex lettori avevano avviato un contenzioso nei confronti degli atenei dai quali dipendevano, reclamando il diritto a conservare una retribuzione e una progressione economica corrispondente a quelle dei ricercatori confermati anche per i periodi successivi al 1994 (anno di instaurazione del nuovo rapporto di lavoro quali collaboratori esperti linguistici).

Sempre l’analisi tecnico-normativa evidenziava che il contenzioso, in alcuni casi, si era risolto con pronunce sfavorevoli per le università (Cassazione, sezione lavoro: 28 settembre 2016, n. 19190; 15 ottobre 2014, n. 21831; 5 luglio 2011, n. 14705).

Al riguardo, nella risposta del 16 dicembre 2014 all'interrogazione discussa nella 7^ Commissione del Senato n. 3-00189, il rappresentante del Governo aveva rimarcato che “il contenzioso è particolarmente delicato per quelle università (tra le quali l’università di Catania) che hanno, in un primo momento, riconosciuto ai lettori lo stipendio del ricercatore universitario anche dopo la trasformazione del rapporto di lavoro in CEL e poi, con l’entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, hanno modificato tale trattamento economico procedendo al recupero delle somme già percepite dagli interessati”.

Articolo 33-bis
(Misure urgenti per la definizione delle funzioni e del ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presidi socio-sanitari e della salute)

 

 

L’articolo 33-bis, introdotto durante l’esame al Senato, prevede l’emanazione di un decreto del Ministro della salute per stabilire, considerata l’emergenza epidemiologica da COVID-19, le funzioni proprie, a carattere socio-educativo, richieste agli educatori socio-pedagogici presenti nei servizi e nei presidi socio-sanitari.

 

L'articolo 33-bis, introdotto durante l’esame al Senato, è volto a stabilire le funzioni proprie, per la parte socio-educativa, richieste alle attività degli educatori socio-pedagogici, considerata l’emergenza epidemiologica in corso e la necessità di garantire la presenza di tali educatori nei servizi e nei presidi socio-sanitari.

A tal fine, si prevede l’emanazione di un apposito decreto da parte del Ministro della Salute, d'intesa con il Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Il decreto pertanto deve stabilire più in dettaglio le funzioni proprie degli aspetti socio-educativi, considerata la specificità del ruolo della figura professionale degli educatori socio-pedagogici, vale a dire la dimensione pedagogica nelle sue declinazioni sociali relative alla marginalità, alla disabilità e alla devianza. 

 

Si ricorda che il comma 517, articolo 1, della legge 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) ha disposto l’estensione, all’interno dei presìdi socio-sanitari e della salute, delle attività dell’educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista, limitatamente agli aspetti socio-educativi, mediante una modifica testuale al comma 594, secondo periodo, art. 1, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), con l’obiettivo di conseguire risparmi di spesa.

In tal modo, infatti, si consente a tali figure professionali di proseguire la loro attività eventualmente legittimando situazioni di fatto in essere.

 

I presidi socio-sanitari, oggetto di specifiche rilevazioni statistiche dell’ISTAT, sono strutture pubbliche o private che erogano servizi residenziali (ospitalità assistita con pernottamento) di tipo socio-assistenziale e/o socio-sanitario, dove trovano alloggio persone in stato di bisogno per motivi diversi (anziani soli o con problemi di salute, persone con disabilità, minori sprovvisti di tutela, giovani donne in difficoltà, stranieri o cittadini italiani con problemi economici e in condizioni di disagio sociale, persone vittime di violenza di genere).

 

La legge di bilancio 2018 (commi 594-601, art. 1, L. 205/2017) ha disciplinato nel dettaglio la definizione delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, di pedagogista, nonché di educatore professionale socio-sanitario (qui la scheda di approfondimento), come figure del cd. “nuovo welfare”, anche allo scopo di consentire l’idoneità nello svolgimento della professione a coloro che risultavano in possesso di determinati requisiti di età, di anzianità lavorativa, di tipologia del titolo professionale e di inquadramento nei ruoli.

In proposito, occorre distinguere la figura di “educatore professionale socio-pedagogico” (con qualifica conseguibile con laurea della classe L-19, presso la facoltà di Scienze dell’Educazione e della Formazione) che opera nei servizi e presidi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari - in quest’ultimo caso limitatamente agli aspetti educativo-pedagogici-, ivi ricompresi gli educatori degli asili nido e degli altri servizi per la prima infanzia, dalla figura di “educatore professionale socio-sanitario”, la quale resta disciplinata dal decreto del Ministro della sanità n. 520 del 1998 e attiene ad una professione sanitaria prevalentemente svolta nell’area della riabilitazione, nell’ambito dei presidi e servizi sanitari e socio-sanitari, con corrispondente qualifica acquisita con diploma di laurea relativo alle professioni sanitarie della riabilitazione (L/SNT2, presso facoltà di Medicina)[280].

 

Ai sensi del comma 2, le funzioni dell'educatore socio-pedagogico svolte in collaborazione con altre figure socio-sanitarie, in applicazione all'articolo 1, comma 2, della legge n. 4 del 2013 che detta la definizione di professione non organizzata in ordine o collegi[281], fanno riferimento alle seguenti attività professionali:

a) individuare, promuovere e sviluppare le potenzialità cognitive affettive, ludiche, relazionali dei soggetti a livello individuale e collettivo, nell'ambito di progetti pedagogici elaborati in autonomia professionale o con un'equipe in prospettiva interdisciplinare e interprofessionale;

b) contribuire alle strategie pedagogiche per programmare, pianificare, realizzare, gestire, monitorare, verificare e valutare interventi educativi mirati allo sviluppo delle potenzialità di tutti i soggetti per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di sviluppo, autonomia personale e inclusione sociale;

c) progettare, organizzare, realizzare e valutare situazioni e processi educativi e formativi, sia in contesti formali pubblici e privati, sia in contesti informali, finalizzate alla promozione del benessere individuale e sociale, al supporto, all'accompagnamento, all'implementazione del progetto di vita delle persone con fragilità esistenziale, marginalità sociale e povertà materiale ed educativa, durante tutto l'arco della vita;

d) costruire relazioni educative, cura educativa, accoglienza, responsabilità, prevenire situazioni di isolamento, solitudine, stigmatizzazione e marginalizzazione educativa, soprattutto nelle aree territoriali culturalmente socialmente deprivate.


 

Articolo 34
(Rifinanziamento degli interventi di competenza
del Commissario straordinario)

 

 

L’articolo 34 dispone un incremento - pari a 580 milioni per l’anno 2020 e a 300 milioni per l’anno 2021 - del Fondo per le emergenze nazionali. Tali risorse aggiuntive sono destinate, per il 2020, ad attività del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ivi incluse quelle connesse all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 e - nella quota riservata di 80 milioni - quelle relative alla ricerca, sviluppo e acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali[282]. Le risorse aggiuntive per il 2021 sono per intero destinate alle suddette attività del Commissionario relative alla ricerca, sviluppo e acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali. Si prevede altresì che queste ultime attività possano comprendere l’acquisizione di quote di capitale, a condizioni di mercato, delle industrie operanti nel settore dei vaccini, secondo modalità disciplinate con decreto ministeriale. Il presente articolo dispone, infine, in ordine alla copertura degli oneri finanziari.

 

Si ricorda preliminarmente che, per la copertura finanziaria delle attività commissariali, si attinge alle risorse del Fondo per le emergenze nazionali (articolo 44 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018), qui incrementato.

La norma specifica che il rifinanziamento è destinato alle attività del Commissario previste:

§  dall’articolo 8, comma 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 ("decreto semplificazioni", all'esame del Senato al momento della redazione della presente scheda);

§  dall’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Cura Italia", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

Quanto alle finalità connesse ai vaccini e agli anticorpi monoclonali, si prevede, come accennato, anche la possibilità di procedere all'acquisizione di quote di capitale, a condizioni di mercato, delle industrie operanti nel settore dei vaccini. L'individuazione di tali interventi di acquisizione e la relativa disciplina sono definite con un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Commissario straordinario.

Infine, l’articolo in esame rinvia, per la copertura degli oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti, al successivo articolo 114.

 

L'art. 122 del D.L. 18/2020 (convertito dalla legge n. 27 del 2020) prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, definendone l'ambito delle competenze. La finalità è assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza.

Con D.P.C.M. 18 marzo 2020 è stato nominato Commissario straordinario il dott. Domenico Arcuri (v. il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla GU n.73 del 20 marzo 2020).

Ai sensi del comma 4 del citato art. 122, il Commissario opera fino alla scadenza dello stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe. A tale riguardo, l'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2020 (all'esame della Camera al momento della redazione della presente scheda - A.C. 2617), facendo rinvio al n. 20 dell'allegato 1 del medesimo decreto-legge, proroga al 15 ottobre 2020 l'operatività del Commissario.

Il medesimo art. 122 definisce le competenze nel modo che segue:

§  organizzare, acquisire e produrre ogni genere di beni strumentali utili a contenere l'emergenza, nonché programmare e organizzare ogni attività connessa. Rientrano tra tali compiti: il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie; l'individuazione dei fabbisogni; l'acquisizione e distribuzione di farmaci, apparecchiature, dispositivi medici e di protezione individuale. Nell'esercizio di queste attività il Commissario può avvalersi di soggetti attuatori e di società in house nonché delle centrali di acquisto;

§  provvedere (raccordandosi con le regioni e le aziende sanitarie) al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere (anche mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali), con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva;

§  disporre la requisizione e circa la gestione di beni mobili, mobili registrati e immobili (anche tramite il Capo del Dipartimento per la protezione civile o se necessario ai prefetti territorialmente competenti);

§  adottare ogni intervento utile per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell’emergenza;

§  provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti - o alla riconversione di quelli esistenti tramite il commissariamento di rami d'azienda - per la produzione dei beni necessari per il contenimento, anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e definendo le modalità di acquisizione e di utilizzazione dei fondi privati destinati all’emergenza, organizzandone la raccolta e controllandone l’impiego;

§  organizzare e svolgere le attività propedeutiche alla concessione degli aiuti per far fronte all’emergenza sanitaria, da parte delle autorità competenti nazionali ed europee, nonché tutte le operazioni di controllo e di monitoraggio dell’attuazione delle misure;

§  provvedere alla gestione coordinata del Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE, di cui al regolamento (CE) 2012/2002) e delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione destinato all’emergenza;

§  stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria per assicurare il più ampio accesso da parte della popolazione alle mascherine facciali di tipo chirurgico, disciplinando i prezzi massimi di vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad assicurare l'effettiva fornitura, ivi incluse le misure idonee a ristorare gli aderenti dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi di acquisto, ferma restando la facoltà di cessione diretta, da parte del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di acquisto.

I provvedimenti possono essere adottati "in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea".

Per approfondimenti, v. il dossier, sull'A.C. 2463 (conversione del D.L. 18/2020, ultima lettura parlamentare).

 

Successivamente, l'articolo 8, comma 8, del decreto-legge n. 76 del 2020, ha affidato - fino alla scadenza dello stato di emergenza - al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, l'acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché dei beni strumentali, compresi gli arredi scolastici, per garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021 e il contrasto dell’eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. Si provvede nel limite delle risorse a valere sul Fondo emergenze nazionali, versate su un'apposita contabilità speciale. Le procedure di affidamento possono essere anche avviate prima del trasferimento delle predette risorse alla contabilità speciale.

Per approfondimenti, v. il dossier, sull'A.S. 1883 (recante conversione del D.L. 76/2020, in corso di esame al Senato al momento della redazione della presente scheda).

Riguardo alle attività commissariali per la scuola, si segnala che il 29 luglio 2020 la Commissione Cultura della Camera dei deputati ha svolto l'audizione del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, Domenico Arcuri, in materia di avvio dell'anno scolastico 2020/21 e di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica nelle scuole.


 

Articolo 34-bis
(Operazione di pulizia e disinfezione dei seggi elettorali)

 

 

Si tratta di disposizione per la copertura finanziaria degli interventi di sanificazione dei locali sedi di seggi elettorali, per le consultazioni del mese di settembre 2020.

 

Quest'articolo aggiuntivo - introdotto dal Senato - riproduce immodificato l'articolo 1 del decreto-legge n. 117 del 2020 (decreto-legge del quale il medesimo emendamento propone l'abrogazione: v. scheda relativa all'articolo 1, comma 1-bis del disegno di legge di conversione). 

 

Esso istituisce entro lo stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggi elettorali, in occasione delle consultazioni elettorali e referendaria del mese di settembre 2020.

La dotazione del Fondo è prevista pari a 39 milioni e valevole per il 2020.

Per la copertura si attinge al Fondo per le emergenze nazionali (art. 44 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, come incrementato dall'art. 34 del decreto-legge n. 104 del 2020).

La ripartizione del Fondo è demandata, quanto a criteri e modalità, a decreto del Ministero dell'interno (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).

 

In materia di consultazioni elettorali e referendaria - dove si fa riferimento, non occorre ricordare, al referendum ex articolo 138 della Costituzione sul testo della legge costituzionale di deliberazione parlamentare modificativa del numero di parlamentari nonché di disposizione sul numero dei senatori a vita (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2020) - è intervenuto il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 (convertito con modificazioni dalla legge n. 59 del 2020).

Esso ha sia posticipato i termini ordinari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste nel 2020 (individuando le corrispondenti 'finestre' temporali per le elezioni: suppletive per Camera dei deputati e Senato; per i consigli comunali e circoscrizionali; per i consigli regionali e l'elezione del Presidente, nelle regioni a statuto ordinario; altresì per i consigli provinciali e l'elezione del Presidente delle province - elezioni queste ultime non più popolari dirette, dopo la legge n. 56 del 2014) sia esteso l'applicazione del principio dell' 'election day' allo svolgimento del referendum costituzionale sul testo di legge costituzionale circa la riduzione del numero dei parlamentari sia previsto che le operazioni di voto si svolgano - oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23 - anche nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15 (con ciò derogando all'art. 1, comma 399 della legge n. 147 del 2013).

 

L' 'election day' - ossia la concentrazione delle elezioni in un'unica data, qualora si svolgano nello stesso anno - è stato introdotto in via generale dall'articolo 7 del decreto-legge n. 98 del 2011.

Vi si prevede che le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle province e delle regioni, dei consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgano, "compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno".

Inoltre, qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le consultazioni di cui sopra si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.

La disposizione non include anche le consultazioni referendarie.

Il decreto-legge n. 79 del 2012 (art. 6-bis) ha precisato che sono escluse dall'election day le elezioni per il rinnovo degli organi degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose, chiarendo che continuano ad applicarsi le disposizioni speciali previste dal Testo unico degli enti locali, le quali prevedono che quando il commissariamento scada nel secondo semestre dell'anno, le nuove elezioni comunali si svolgano in un turno straordinario tra il 15 ottobre e il 15 dicembre (decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 143, comma 10).

Circa la consultazione referendaria costituzionale, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ne ha prorogato il termine di indizione, prevedendo che la consultazione referendaria potesse essere indetta entro 240 giorni (anziché 60) dalla comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum che lo ha ammesso (comunicazione avvenuta il 23 gennaio 2020).

In base alla legge n. 352 del 1970, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, indice con proprio decreto il referendum che si svolge in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione (legge n. 352/1970, art. 15).

È così intervenuto il d.P.R. del 17 luglio 2020, il quale ha stabilito - onde "far coincidere la data del referendum confermativo con quella delle elezioni suppletive e delle elezioni amministrative in considerazione di esigenze di contenimento della spesa anche connesse alle misure precauzionali individuate per la tutela della salute degli elettori e dei componenti di seggio" - che la data per la consultazione referendaria fosse domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020.

Tale data è la medesima prescelta per le elezioni suppletive previste per il Senato (con altro d.P.R., anch'esso del 17 luglio 2020: sono interessati i collegi uninominali 03 della Regione Sardegna e 09 della Regione Veneto), per le elezioni regionali (con decreti dei Presidenti delle sette regioni interessate: Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Veneto - nonché Valle d'Aosta regione a statuto speciale), per le elezioni comunali e circoscrizionali (con decreto del Ministro dell'interno del 15 luglio 2020, che individua l'eventuale turno di ballottaggio per le elezioni dei sindaci nelle giornate del 4 e 5 ottobre 2020), per le elezioni comunali delle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta (d.P.reg. rispettivamente n. 33 del 13 luglio 2020 e n. 296 del 20 luglio 2020).

Quanto alle elezioni dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza nel 2020, il citato decreto-legge n. 26 del 2020 dispone (all'art. 1, comma 1, lettera d)-bis) che esse si svolgano entro 90 giorni dalle elezioni dei consigli comunali (con conseguente proroga della durata del mandato fino al rinnovo degli organi).

 

Il citato decreto-legge n. 26 del 2020 reca altresì - all'articolo 1-ter - la disposizione che le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali previste da protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.  

In attuazione di tale previsione, è intervenuto il protocollo sottoscritto dai Ministri dell'interno e della salute il 7 agosto 2020.

Esso ricorda come coinvolti nel procedimento elettorale siano oltre 51 milioni di elettori, distribuiti in 61.572 sezioni (non sono comprese in tale numero le1.650 sezioni istituite presso la Circoscrizione Estero, per le quali provvede la competente Corte d'Appello di Roma).

I locali destinato al seggio devono prevedere un ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento di almeno un metro sia tra i componenti del seggio sia tra questi e l'elettore. Al momento dell'identificazione dell'elettore, la distanza da quest'ultimo deve essere di due metri, allorché l'elettore rimuove la (obbligatoria) mascherina limitatamente al tempo occorrente per il riconoscimento.

Circa le operazioni di pulizia dei locali, il protocollo prevede che prima dell'insediamento del seggio elettorale deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi androni, corridoi, bagni e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare svolgimento del procedimento di voto. Inoltre, durante le operazioni di voto occorre che siano anche effettuate periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto, ivi compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici (le operazioni di pulizia devono essere effettuate secondo le direttive dell'Istituto Superiore di Sanità, nel documento dell'8 maggio 2020, e del Ministero della salute, nella circolare n. 1744 del 22 maggio 2020).

La relazione tecnica che correda il disegno di legge di conversione quantifica in complessive 42 ore per sezione elettorale (sabato: 6 ore; domenica: 15 ore; lunedì: 15 ore; martedì: 6 ore) l'impegno lavorativo richiesto, con un corrispettivo costo per sezione elettorale di 630 euro, che moltiplicato per il numero delle sezioni dà un costo di 38.790,360 euro. L'autorizzazione di spesa è stata conseguentemente arrotondata a 39 milioni di euro.

 

Si ricorda infine che, in relazione alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103 ha dettato disposizioni circa le modalità operative, precauzionali per la raccolta del voto.

Al fine di tutelare la salute dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini che eserciteranno il diritto di voto nelle consultazioni indette per l'anno in corso, il provvedimento prevede, in deroga alla normativa vigente, la deposizione nell'urna delle schede votate direttamente da parte dell'elettore. Inoltre, il decreto-legge n. 103 detta una disciplina speciale relativa alla costituzione delle sezioni elettorali ospedaliere nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, deputate a svolgere, oltre alle operazioni di raccolta del voto, anche quelle di spoglio delle schede votate. Viene poi individuata la procedura per l'esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario.

Ulteriori disposizioni per facilitare le operazioni di voto, relativamente al voto degli italiani all'estero per il referendum costituzionale, sono previste dall'articolo 16 del decreto-legge n. 76 del 2020 (cd. 'decreto semplificazioni').


 

Articolo 35
(Misure per la funzionalità delle Forze armate
 - Operazione “Strade sicure”)

 

 

L’articolo 35 dispone l’ulteriore proroga, fino al 15 ottobre 2020, del contingente di 753 di unità di personale militare facente parte del dispositivo “Strade sicure”. Autorizza per l’anno 2020 l’ulteriore spesa complessiva di euro 12.610.836, di cui euro 7.677.826 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.933.010 per gli altri oneri connessi all’impiego del personale.

 

Nel dettaglio, la disposizione in esame, al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, proroga, fino al 15 ottobre 2020, l’integrazione di 753 del contingente di personale militare facente parte del dispositivo “Strade sicure”, impegnato nelle attività di  controllo del territorio secondo quanto previsto dal decreto legge n. 92 del 2008 (recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (cfr. infra).

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 22 comma 2, secondo periodo, del decreto legge n. 9 del 2020 ha disposto una prima integrazione di 253 unità del contingente di personale militare facente parte del dispositivo “Strade sicure”.

Successivamente, l’articolo 74-ter del decreto legge n. 18 del 2020 (c.d. “Cura Italia”), nel confermare la richiamata integrazione ha, altresì, precisato che l'intero dispositivo di "Strade sicure", - pari a 7.050 unità, secondo la previsione dell'articolo 1, comma 132 della legge n. 160 del 2019 -, può essere impegnato nelle attività di contenimento dell'emergenza Covid-19.

Da ultimo, l’articolo 22 del DL n. 34 del 2020 (c.d. “decreto Rilancio”) ha, ulteriormente, integrato, di ulteriori 500 unità, – da affiancare, quindi, alle 7.303 unità già autorizzate (7.050 + 253) -, il contingente delle Forze armate facente parte del dispositivo "Strade sicure", fino alla data del 31 luglio 2020.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame, al  fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, autorizza per l’anno 2020 l’ulteriore spesa complessiva di euro 12.610.836, di cui euro 7.677.826 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.933.010 per gli altri oneri connessi all’impiego del personale. 

 

Al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe chiarito il rapporto tra la disposizione in esame e quella di cui al successivo  articolo 44-ter, introdotto al Senato, in quanto entrambe le norme autorizzano, per l’anno 2020, risorse per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario svolte del contingente di personale militare facente parte del dispositivo “Strade Sicure”, sebbene la fattispecie di cui all’articolo 44-bis si riferisca al minor numero di 7.050 unità (l’integrazione delle 753 unità è disposta, infatti, dal  comma 1 dell’articolo in esame, fino al 15 ottobre 2020).

 

Per quanto concerne la copertura finanziaria della disposizione in esame, il comma 3 rinvia al successivo articolo 114 che reca le disposizioni finanziarie finali.

 

L'operazione "Strade sicure" rappresenta la più capillare e longeva operazione delle Forze armate, sul territorio nazionale, a fianco delle Forze dell'ordine, in funzione di contrasto alla criminalità e al terrorismo in numerose città italiane. L'operazione è svolta in massima parte dall'Esercito, con il contributo della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri, questi ultimi, in particolare, con funzioni di comando e controllo nelle sale operative.

Per l'Esercito rappresenta a tutt'oggi l'impegno più oneroso in termini di uomini, mezzi e materiali.

Il principale riferimento normativo in merito alle possibilità di impiego delle Forze armate in compiti di ordine pubblico è attualmente rappresentato dall'articolo 89 del Codice dell'ordinamento militare  (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010) il quale include tra i compiti delle Forze Armate, oltre alla difesa della patria, il concorso alla "salvaguardia delle libere istituzioni" e lo svolgimento di  "compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza".

La possibilità di fare ricorso alle Forze armate per far fronte a talune gravi emergenze di ordine pubblico sul territorio nazionale è stata contemplata per la prima volta nel corso della XI legislatura (1992-1994, Cfr. operazione "Forza Paris" in Sardegna 15 luglio 1992).

Da ultimo, il comma 132 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2020 (legge n. 160 del 2019) ha prorogato  fino al 31 dicembre 2020 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del Piano di impiego concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze Armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

Scopo dell'intervento è quello di garantire la prosecuzione degli interventi delle Forze Armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (commi 74 e 75 dell'articolo 24 del D.L. n. 78 del 2009) anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013).

Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività:

1. il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati;

2. il Piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;

3. nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza

Il Piano di impiego è stato adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 ed è operativo dal 4 agosto 2008. Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta. Il D.L. n. 151/2008 ha, successivamente, autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle Forze Armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, risultava necessario assicurare un più efficace controllo del territorio. Il Piano è stato successivamente prorogato.

 

Si segnala, infine, che lo scorso 18 marzo 2020, il Ministro dell'interno ha trasmesso al Parlamento il decreto ministeriale 5 febbraio 2020 , recante la proroga di un contingente di 7.050 unità di personale delle Forze armate per lo svolgimento di servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili.

Per un approfondimento dell'operazione "Strade sicure" al seguente link il  documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione "Strade Sicure", approvato dalla Commissione Difesa della Camera nella seduta del 30 luglio 2020.

Si veda, altresì, il seguente tema: Impiego delle Forze armate nella tutela del territorio


 

Articolo 36
(Personale civile operante nei reparti del Genio campale dell’Aeronautica militare)

 

 

L’articolo 36 autorizza, per l’anno 2020, il Ministero della difesa ad avviare le procedure straordinarie di stabilizzazione - nel limite di 145 unità - del personale civile, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, operante presso i reparti Genio campale dell’Aeronautica militare con almeno 3 anni di esperienza presso i suddetti reparti.

 

In dettaglio, il comma 1 autorizza per il 2020 il Ministero della Difesa ad avviare le procedure straordinarie di stabilizzazione  - nel limite di 145 unità - del personale civile occasionale, di cui all’articolo 67, comma 2, del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, operante presso i reparti Genio campale dell’Aeronautica militare, purché abbia maturato, alla data di entrata in vigore del decreto legge, almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza lavorativa presso i suddetti reparti e purché sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20 (rubricato "superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni"), comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs n. 75/2017 di modifica del d. lgs. n. 165/2001 ovvero si tratti di personale non dirigenziale che: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2020, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

 

Dalla relazione tecnica risulta che la platea interessata alla stabilizzazione, in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle procedure di selezione, è pari a 166 unità. Di esse, solamente 145 unità possono trovare utile collocamento nella disponibilità degli organici della Difesa, secondo la disponibilità risultante dal Piano triennale dei fabbisogni 2018­2020[283].

 

Si ricorda che il citato articolo 67 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, recante Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, disciplina i lavori effettuati direttamente a mezzo reparti del Genio, anche con l'ausilio di truppa.

Secondo il comma 1, tali lavori sono eseguiti da apposite unità che vi provvedono operando in amministrazione diretta (di cui all’articolo 65 dello stesso DPR) e a mezzo di cottimi fiduciari (di cui all’articolo 66 dello stesso DPR), purché questi ultimi siano già previsti nei progetti approvati[284]. applicate anche contemporaneamente e senza i limiti di importo ivi previsti.

Secondo il comma 2, tali lavori sono eseguiti sotto la responsabilità di un unico responsabile del procedimento che, di norma, è il comandante del reparto, il quale si avvale di personale di adeguata professionalità, militare e civile, della Difesa[285]. Il personale militare può essere costituito anche da militari volontari inseriti in specifici ruoli di specializzazione. Per l'esecuzione dei lavori è, altresì, possibile assumere personale occasionale la cui assunzione è sempre riferita allo specifico lavoro da eseguire.

Il comma 3 dispone che nell'espletamento delle procedure di affidamento in economia necessarie per l'esecuzione dei lavori da eseguire a mezzo dei reparti del Genio siano adottate idonee forme di pubblicità, purché compatibili con le esigenze di urgenza e riservatezza.

 

Il comma 2 dispone che tale personale sia inquadrato in un ruolo ad esaurimento, nei profili professionali dell’Amministrazione della difesa.

 

Dalla relazione tecnica risulta che, nello specifico, il personale civile in possesso del titolo di studio di scuola primaria (licenza elementare) e secondaria di primo grado (licenza media) è inquadrato nei seguenti profili professionali di "addetto" (Area 2-F1):

ST70: addetto tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici;

ST72: addetto tecnico edile;

ST74: addetto tecnico per le lavorazioni e la meccanica;

SG64: addetto del settore dei servizi generali.

Dalla relazione illustrativa risulta che il previsto percorso di stabilizzazione consente di valorizzare le professionalità da tempo maturate e poste al servizio dello stesso Genio campale, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di quest’ultimo e nel rispetto dell’articolo 97 della Costituzione. La disposizione è volta ad assicurare la prosecuzione degli interventi edili, elettrici e meccanici attraverso l’inquadramento, a esaurimento, di personale qualificato negli specifici profili professionali della seconda Area funzionale, fascia retributiva F1, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, allo scopo di garantire il conseguimento dell’efficienza della Forza armata presso cui lo stesso è impiegato. Tale personale è risultato di particolare pregio per le sue connaturate attitudini professionali durante il periodo emergenziale, avendo assicurato la piena funzionalità delle strutture operative della Forza armata, impegnate nell’attività di contrasto alla pandemia da COVID 19, specialmente durante l’approntamento delle piste dedicate ai voli per il trasporto in biocontenimento.

 

Il comma 3 specifica infine che agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo nel limite massimo di euro 4.589.346, a decorrere dall’anno 2021, si provvede nell’ambito delle facoltà assunzionali del Ministero della difesa.

 

 

 


 

Articolo 37
(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Prefetture
e del Corpo di polizia penitenziaria)

 

 

L’articolo 37, modificato nel corso dell’esame in Senato, autorizza lo stanziamento di risorse – pari complessivamente a 41.245.140 euro per l'anno 2020 - per la prosecuzione delle misure volte ad assicurare la funzionalità del personale delle Forze di polizia (euro 24.696.021) e per la sanificazione delle strutture e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (euro 7.800.000), per il personale delle Prefetture-UtG e l’acquisto di materiale di protezione (euro 2.007.919) e per il personale del Corpo di polizia penitenziaria (euro 5.541.200) e la sanificazione e disinfezione dei relativi ambienti (euro 1.200.000 ).

 

Al comma 1 si dispone che lo stanziamento è finalizzato alla prosecuzione - dal 1° luglio 2020 e fino al 15 ottobre 2020 - del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del COVID-19 nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all’emergenza epidemiologica.

A tal fine sono autorizzate, per l’anno 2020, ulteriori risorse per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia (euro 20.530.146) e per il pagamento degli altri oneri connessi all’impiego del personale delle polizie locali (euro 4.165.875).

 

Il comma 2 - in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia e al fine di far fronte, fino al 15 ottobre 2020, alle esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei pertinenti impianti in uso alle medesime Forze, nonché di acquisto di dispositivi di protezione individuale e di apposite dotazioni per l'allestimento dei locali aperti al pubblico - autorizza, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di 7.800.000 euro.

 

In base al comma 3, al fine di assicurare l'azione del Ministero dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle Prefetture - U.t.G. e lo svolgimento dei compiti ad esso demandati, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 2.007.919, di cui euro 1.257.919 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 750.000 per spese sanitarie, pulizia e acquisto dispositivi di protezione individuale, fino al 15 ottobre 2020.

 

Ai sensi del comma 4, al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a garantire, nel contesto di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 5.541.200. Tale spesa è volta al pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre 2020.

È autorizzata inoltre la spesa di euro 1.200.000 per la sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonché' a tutela della popolazione detenuta.

 

I commi 4-bis e 4-ter sono stati introdotti nel corso dell’esame in Senato e riguardano entrambi l’esonero dal pagamento degli oneri accessori per gli assegnatari di alloggi di servizio; il comma 4-quater ne reca la copertura finanziaria.

In particolare, il comma 4-bis, al fine di sopperire alle particolari esigenze di servizio rilevate nell'ultimo trimestre 2017 e nel corso dell'anno 2018, determinate dalla necessità di innalzare i livelli di sicurezza connessi alla custodia dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, prevede che non siano dovuti, per il medesimo periodo, dagli assegnatari di alloggi collettivi di servizio per il personale del Corpo di polizia penitenziaria gli oneri accessori relativi alle concessioni per l'utilizzo degli stessi alloggi.

 

Si ricorda che l'assegnazione e la gestione degli alloggi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria sono disciplinate dal d.P.R. n. 314 del 2006. In particolare l'articolo 12 del d.P.R. interviene in materia di unità abitative ad uso temporaneo demandando a provvedimenti del direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi l'individuazione, nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria, delle unità abitative ad uso temporaneo da destinare al personale dell'Amministrazione penitenziaria quando ricorrono particolari esigenze di servizio o documentate esigenze di sicurezza, ovvero al personale del Ministero della giustizia quando ricorrono documentate esigenze di sicurezza (comma 1). Il canone giornaliero per l'utilizzo delle unità abitative, commisurato al costo dei servizi, inclusi acqua, energia elettrica, riscaldamento, uso della mobilia ed altri servizi comuni connessi con il normale uso dell'alloggio, è stabilito con provvedimento del direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, tenuto altresì conto delle caratteristiche degli immobili, della loro ubicazione e dei servizi erogati (comma 2). Spetta sempre al direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria, l'individuazione degli alloggi collettivi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria nei quali ogni interessato può disporre di una camera con bagno (comma 3).

Si segnala che è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il d.P.R. 23 settembre 2020, il quale reca modifiche al d.P.R. n. 314. Il nuovo regolamento interviene sulla determinazione del canone di occupazione degli alloggi assegnati in concessione onerosa stabilendo che, per la determinazione dei canoni degli immobili ubicati nei centri storici di tutti i Comuni, si faccia riferimento al valore minimo di mercato calcolato sulla base delle ultime rilevazioni semestrali pubblicate dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate. Il Regolamento prevede inoltre che i titolari di una concessione nei centri storici di tutti i comuni hanno, solo alla prima scadenza, diritto di prelazione ai fini della riassegnazione dell’alloggio, salvo l’accertamento, da parte dell’Amministrazione, che ragioni di servizio nel frattempo sopravvenute non comportino il diritto all’assegnazione dell’immobile a titolo gratuito.

 

Il comma 4-ter, per il periodo 1° novembre 2020-31 dicembre 2021, il personale della Guardia di finanza che fruisce di alloggiamenti in caserma dal pagamento degli oneri accessori relativi all'utilizzo dei pertinenti locali. Come precisa la disposizione stessa si tratta di una previsione dettata "in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da Covid-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e delle preminenti esigenze di funzionalità dell'amministrazione".

 

Il comma 4-quater dispone che per la copertura finanziaria di cui agli interventi recati dai commi 4-bis e 4-ter – pari a complessivi 2,09 milioni per l’anno 2020 e 1,89 milioni per l’anno 2021, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’art. 1, comma 200, della legge 190/2014.

 

Il comma 5 reca invece la copertura finanziaria relativa gli interventi di cui ai commi da 1 a 4 – pari complessivamente a 41.245.140 euro per l'anno 2020 – per i quali si provvede ai sensi dell’articolo 114 (autorizzazione al ricorso all’indebitamento approvata il 29 luglio 2020).

 


 

Articolo 37, commi da 5-bis a 5-quinquies
(Ruolo del personale della Guardia di finanza)

 

 

I commi da 5-bis a 5-quinquies dell'articolo 37, introdotti dal Senato, recano novelle al d.lgs. n. 69 del 2001 recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza". Si propongono modifiche alla Tabella 1°, concernente "Ruolo normale della Guardia di finanza". Sono inoltre proposte modifiche alle disposizioni inerenti all'accesso mediante concorso pubblico al ruolo normale.

 

Il comma 5-bis incrementa l'organico delle unità nel ruolo di Tenente colonnello, nel comprato ordinario, da 623 a 635, con un corrispondente decremento (da 98 a 86) del comparto aeronavale (comma 5-ter).

Il comma 5-quater propone modifiche all'articolazione del ciclo formativo, a carattere universitario, dell'ufficiale del ruolo normale in servizio permanente, per il conseguimento della laurea magistrale in discipline economico-giuridiche, di cui all'art. 6-bis, comma 4, del d.lgs. n. 69 del 2001 citato.

La modifica prevede che:

a)   il corso di Accademia sia di durata biennale (è triennale nel testo vigente), da frequentare nella qualità di allievo ufficiale (nel testo vigente si prevede la frequenza del terzo anno con il grado di sottotenente);

b)  il corso di Applicazione sia di durata triennale (è biennale nel testo vigente), da frequentare nel grado di sottotenente (nel testo vigente si prevede la frequenza del terzo anno con il grado di tenente).

Ai sensi del comma 5-quinquies, le modifiche hanno effetto a decorrere dall'anno accademico 2021/2022.

 


 

Articolo 37-bis
(Su funzioni e qualifiche del personale della Polizia di Stato)

 

 

L'articolo 37-bis riformula funzioni (ed in alcuni casi ridetermina posti) corrispondenti a qualifiche del personale di Polizia, il quale espleti funzioni di polizia ovvero attività tecnico-scientifica o tecnica.

Altresì reca previsione circa l'esercizio da parte dei commissari capo delle attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza.  

 

Quest'articolo aggiuntivo - introdotto dal Senato - modifica la Tabella A sia del d.P.R n. 335 del 1982 (il quale reca "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia") sia del d.P.R. n. 337 del 1982 (il quale reca "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica").

Le modifiche incidono - all'interno delle rispettive Tabelle A - sulla dicitura delle funzioni corrispondenti alle diverse qualifiche (e talora sulla determinazione dei posti).

Un primo ordine di previsioni concerne il d.P.R. n. 335 del 2020 (dunque personale che espleta funzioni di Polizia).

Per la qualifica di dirigente superiore: si inserisce la menzione di dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza.

Per la qualifica di primo dirigente: si inserisce la menzione di dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia ferroviaria; e si circoscrive la menzione di vice dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza, alle esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza (laddove la Tabella A vigente ricomprende altresì le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o postale e delle comunicazioni, per tutte senza riferimento alla particolare rilevanza).

Per le qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto: si inserisce sotto più voci la menzione della "significativa rilevanza"; nonché, circa l'equiparazione al dirigente di sezione od ufficio equiparato di ispettorato, la menziona di dirigente di ufficio speciale di pubblica sicurezza istituito presso le regioni, e di direttore di sezione investigativa periferica (di significativa rilevanza) per le attività di contrasto della criminalità organizzata. 

Per la qualifica di sostituto commissario: la rideterminazione incide non sulle funzioni bensì sui posti, che divengono 5.643 (anziché 5.720).

Infine una modifica terminologica aggiorna il vocabolo "gabinetto" di polizia scientifica in: "centro" di polizia scientifica.

 

Un secondo ordine di previsioni concerne il d.P.R. n. 337 del 2020 (dunque personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica).

Si prevede - per i ruoli sia degli ingegneri sia dei fisici - che per la qualifica di primo dirigente tecnico, siano ricompresi altresì (oltre ai direttori/dirigenti di ufficio tecnico periferico) i vice-direttori/vice-dirigenti.

Si prevede inoltre una rideterminazione dei posti (di funzione, si viene a specificare), per le qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo.

Tali posti divengono: 135 (anziché 102), per gli ingegneri; 115 [135] (anziché 100 [120]) per i fisici (le cifre tra parentesi quadre indicano l'incremento di dotazione previsto dalle disposizioni vigenti entro il 2027).

 

Infine si novella disposizione relativa alla qualifica di commissari capo, contenuta nel decreto legislativo n. 334 del 2000 ("Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78") all'articolo 2 ("Funzioni") comma 2.

Di tale comma, il quinto periodo prevede che nella sostituzione del dirigente dei Commissariati distaccati di pubblica sicurezza, i commissari capo esercitino anche le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza.

La novella prevede che siffatte attribuzioni (di autorità locale di pubblica sicurezza) siano anche dei commissari capo titolari del relativo incarico.


 

Articolo 37-ter
(Proroga di disposizioni per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale die vigili del fuoco;
 sorveglianza sanitaria dei lavoratori più esposti a rischio di contagio da Covid-19)

 

 

L’articolo 37-ter reca proroga concernente alcuni termini, relativi a:

- il trattenimento in servizio del personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato anche se collocato in quiescenza;

- e per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, termini relativi a: le misure di profilassi; la temporanea dispensa dal servizio in presenza; il collocamento d'ufficio in licenza straordinaria o simili; gli accertamenti diagnostici.  

Altra proroga qui prevista concerne altra materia: la sorveglianza sanitaria in capo ai datori di lavoro per assicurare la sicurezza dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio.

 

Quest'articolo aggiuntivo - introdotto dal Senato - integra l'Allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020 ("Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica") il quale ha posticipato (ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del medesimo decreto-legge n. 83) al 15 ottobre 2020 i termini previsti da un novero di disposizioni.

Al contempo ribadisce (quanto previsto da quel medesimo articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 83 citato, ossia) che le correlative disposizioni siano attuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Occorre dunque rifarsi all'Allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020.

Tra le disposizioni da esso prorogate, figura (al n. 8) l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020.

L'articolo 12 del decreto-legge n. 18 del 2020 dispone che gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di reperire personale sanitario facendo ricorso alle misure già a tal fine previste, e fino al perdurare dello stato di emergenza (inizialmente 31 luglio, poi 15 ottobre 2020), possano trattenere in servizio, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanita? e gli operatori socio-sanitari.

La proroga in esame, incidendo esclusivamente sul comma 1, dell'articolo 12 del decreto-legge n. 18 del 2020, non risulta estesa al personale medico e del settore sanitario della Polizia di Stato, di cui al comma 2 del medesimo articolo 12.

Ebbene, tale limitazione è ora rimossa, nella formulazione della novella qui resa.

Pertanto fino al 15 ottobre 2020 il personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato può essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza.

Così viene a prevedere il comma 1, lettera a) del presente articolo 37-bis del decreto-legge in esame.

 

Ancora, sono introdotte nell'Allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020 alcune disposizioni in quello assenti. Pertanto se ne viene a posticipare del pari il termine al 15 ottobre 2020.

Si tratta delle seguenti disposizioni:

§  articolo 73-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 sopra citato, concernente misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

§  articolo 87, commi 6, 7 e 8 ancora del decreto-legge n. 18 del 2020, relativi alla temporanea dispensa dal servizio in presenza, al collocamento d'ufficio in licenza straordinaria o congedo straordinario o malattia, agli accertamenti diagnostici, per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

L'articolo 73-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 (il testo riproduce l'articolo 21 del decreto-legge n. 9 del 2020), dispone che siano i competenti servizi sanitari a stabilire le misure precauzionali a tutela della salute degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo procedure uniformi stabilite con apposite linee guida.

La previsione vale per quel personale comunque impegnato in attività d'istituto (comprese attività formative e di addestramento), non solo dunque se impiegato nel contenimento della diffusione del Covid-19.

E vale altresì per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Le misure precauzionali volte a tutelare la salute del personale sono definite dai servizi sanitari secondo linee guida adottate d'intesa tra le Amministrazioni da cui il personale dipende.

Le misure precauzionali sono definite - secondo uniformi procedure - dai servizi sanitari competenti.

Per tali si intendono:

§  i servizi sanitari istituiti per i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente (di cui all’articolo 6, primo comma, lettera z) della legge n. 833 del 1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale);

§  le unità sanitarie locali (competenti agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione medico-legale spettanti al Servizio sanitario nazionale - con esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla sopra citata lettera z) - ai sensi dell'articolo 14, terzo comma, lettera q) della legge n. 833 del 1978);

§  le strutture del Servizio sanitario militare (di cui agli articoli 181 e seguenti del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il codice dell'ordinamento militare).

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 9 del 2020, nel quale la disposizione era originariamente contenuta, evidenziava come alcune ordinanze adottate da Regioni (anche non interessate direttamente da episodi di contagio) prevedessero che i soggetti di rientro da aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte di autorità sanitarie dovessero osservare un periodo di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Tale misura di contenimento poteva, quindi, interessare anche il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con ricadute sulla loro disponibilità operativa. La ratio della disposizione è dunque nello scongiuramento di tale negativa conseguenze.

La previsione si estende altresì al personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Queste sono organi amministrativi istituiti nell'ambito delle Prefetture per l'esame 'decentrato' delle domande di protezione internazionale (sono composte da: il presidente, funzionario di carriera prefettizia; un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR); un numero di funzionari amministrativi con compiti istruttori non inferiore a quattro (individuati nell'ambito del contingente di personale qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, reclutato dal Ministero dell'interno).

Le Commissioni territoriali sono venti (è il numero massimo previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 25 del 2008 quale oggi vigente, che insieme prevede che presso ogni Commissione, se in condizioni di sovraccarico, possano essere istituite sezioni, fino ad un massimo complessivo di trenta sul territorio nazionale).

 

L’articolo 87, comma 6 del decreto-legge n. 18 del 2020 consente (fuori dei casi di assenza dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta a COVID-19) ai responsabili di livello dirigenziale di uffici e reparti delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sulla base di specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti e per ragioni comunque riconducibili alla situazione emergenziale connessa con l'epidemia in atto, di dispensare temporaneamente dalla presenza in servizio, ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il relativo personale. Il periodo di dispensa temporanea dal servizio è considerato come congedo/licenza straordinaria, ma non è computabile nel limite dei 45 giorni annuali previsto dal comma 3 dell'articolo 37 del citato d.P.R. n. 3.

Il comma 7 prevede che il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta a COVID-19, fino al termine stabilito dal precedente comma 1, venga collocato d’ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia (si prevede, altresì, che tali periodi di assenza - in considerazione del carattere emergenziale del contesto di riferimento - siano esclusi dal computo ad altri fini, puntualmente enumerati dalla disposizione).

Il comma 8 specifica che per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, agli accertamenti diagnostici funzionali all’applicazione delle disposizioni, provvedano gli specifici servizi sanitari competenti.

 

Infine è disposto l'inserimento nell'Allegato 1 citato, dell'articolo 83 del decreto-legge n. 34 del 2020 - dunque posticipandone il correlativo termine al 15 ottobre 2020.

Si tratta di disposizione che non ha specifica attinenza alle Forze di polizia ecc., come la rubrica dell'articolo potrebbe indurre a ritenere.

L'articolo 83 del decreto-legge n. 34 citato dispone che i datori di lavoro pubblici e privati, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV, assicurino la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da co-morbilità che possano caratterizzare una maggiore rischiosità.

 

Tutti questi inserimenti entro l'Allegato 1 sono condotti - prevede 'in premessa' il presente articolo aggiuntivo - "restando fermo" quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge n. 34 del 2020 (recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"), le cui disposizioni conservano efficacia - aggiunge - "per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e fino al permanere di misure restrittive e di contenimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2021".

Tali articoli 259 e 260 già recano siffatta previsione circa la loro efficacia, la quale è individuata per relationem con riferimento alla durata dello stato di emergenza, e dunque 'a scorrimento' con riguardo alle sue posticipazioni in prosieguo di tempo disposta da appositi atti primari (ma qui con il termine ultimo del 31 dicembre 2021).

L'articolo 259 del decreto-legge n. 34 citato disciplina alcuni profili relativi allo svolgimento di procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli delle Forze armate, le Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco - onde commisurarle alle peculiari condizioni dettate dall'emergenza da Covid-19 (nonché dispone circa la fruizione della licenza ordinaria, del congedo ordinario o delle ferie comunque spettanti, per indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica; e  prevede che possano essere effettuate entro il 31 dicembre 2021 le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste per l'anno 2020).

L'articolo 260 del decreto-legge n. 34 citato disciplina alcuni profili relativi allo svolgimento di corsi di formazione per il personale delle Forze armate, le Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco - onde commisurarli alle peculiari condizioni dettate dall'emergenza da Covid-19.


 

Articolo 37-quater
(Contratti a termine del Ministero dell'interno;
prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; mediazione culturale; modulazione degli oneri conseguenti all'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 circa l'emersione di rapporti di lavoro)

 

 

L’articolo 37-quater reca disposizioni connesse all'attuazione dell'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, in materia di 'regolarizzazione' di lavoratori stranieri.

 

Quest'articolo aggiuntivo - introdotto dal Senato - reca novelle riferite all'articolo 103 ("Emersione di rapporti di lavoro") del decreto-legge n. 34 del 2020 ("Misure urgenti in materia di salute, sostengo al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19").

 

Dell'articolo 103 citato, è inciso - per la modulazione temporale della spesa - intanto il comma 23, relativo a contratti a termine del Ministero dell'interno.

Il comma 23 autorizza il Ministero dell’interno ad utilizzare, per un periodo non superiore a 6 mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30 milioni euro per il 2020, da ripartire tra le sedi di servizio interessate nelle procedure di regolarizzazione (la disposizione deroga espressamente all'obbligo, per tutte le amministrazioni dello Stato, di avvalersi di personale, tra cui quello a tempo determinato, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009: art. 9, comma 28, decreto-legge n. 78 del 2010).

A tal fine il Ministero dell’interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera i), del decreto legislativo n. 50 del 2016 (in forza del quale “nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”).

Ebbene, la novella viene a prevede che il limite di spesa - pari a 30 milioni - sia proiettato su un lasso biennale (anziché concentrato nel 2020).

E ripartisce tale ammontare nel modo che segue: 24,615 milioni per il 2020; 5,384 milioni per il 2021.

La medesima variazione è trasposta entro il comma 25 del medesimo articolo 103 del decreto-legge n. 34.

 

Il comma 25 ultimo citato reca le autorizzazioni di spesa per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Una prima novella specifica che le risorse previste per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, siano da intendere destinate alle prestazioni eccedenti rispetto al monte orario previsto (dall'articolo 3, comma secondo, lettere a) e b) della legge n. 121 del 1981 recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"; lettera a): personale addetto agli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui essa si articola; lettera b): personale dipendente dalle autorità provinciali nonché dalle autorità locali di pubblica sicurezza), per tale personale il quale sia in servizio presso l'ufficio immigrazione delle questure e presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

Quanto alla quantificazione delle risorse per tale finalità, essa riceve una minimale variazione - e viene determinata in 24.234.834 euro.

Una seconda novella prevede che sia proiettato su un lasso biennale (anziché concentrato nel 2020) il limite di spesa - pari a 4,480 milioni - previsto per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale.

La ripartizione di tale ammontare è disposta nel modo che segue: 2,389 milioni per il 2020; 2,091milioni per il 2021.

Ancora, si viene a prevedere che queste risorse possano essere impiegate anche mediante apposite convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale operanti in ambito migratorio.

 

Infine si prevede che la copertura di una quota parte - pari a 7,475 milioni per il 2020 - degli oneri complessivi discendenti dall'articolo 103, comma 1 relativo alla regolarizzazione di rapporti di lavoro con stranieri presenti nel territorio nazionale, attinga a corrispondente quota degli introiti derivanti dalle richieste del permesso di soggiorno (cfr. l'articolo 5, comma 2-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998, Testo unico dell'immigrazione), che affluiscono all'erario.


 

Articolo 37-quinquies
(Guardie giurate)

 

 

Prescrive per l'esercizio dell'attività di guardia giurata l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente (rispetto ad un istituto di vigilanza autorizzato o ad altro soggetto parimenti legittimato).

E detta disposizione transitoria, per le autorizzazioni ad esercitare l'attività di guardia giurata come lavoratore autonomo che siano state accordate antecedentemente all'entrata in vigore della presente disposizione.

 

Quest'articolo aggiuntivo - introdotto dal Senato - incide su disposizione del Testo unico di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773 del 1931) - relativa alla nomina delle guardie particolari giurate.

L'articolo 138 del citato Testo unico prevede i requisiti delle guardie giurate (tra i quali(gradi) non avere riportato condanna per delitto), demandando al decreto del Ministro dell'interno l'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione (ma disponendo essa stessa che costituisca requisito minimo l'avere prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate).

La nomina delle guardie giurate - ancora prevede l'articolo 138 del Testo unico, al terzo comma - deve essere approvata dal prefetto. L'approvazione ha validità biennale (insieme con essa il prefetto può rilasciare altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, con validità di pari durata).

La novella dispone che l'approvazione del prefetto sia subordinata alla previa verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente da un istituto di vigilanza autorizzato (con licenza del prefetto, prevede l'articolo 134 del Testo unico) o da altro soggetto legittimato ("gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari ", è la dicitura dell'articolo133 del Testo unico) a richiedere l'approvazione della nomina a guardia giurata.

Dunque la disposizione fa venir meno la possibilità per la guardia giurata di essere lavoratore autonomo. O più precisamente, tale configurazione è da intendersi 'a termine'. Infatti altra previsione dell'articolo in commento prevede che le autorizzazioni che siano state accordate per esercitare l'attività di guardia giurata in guisa di lavoro autonomo, antecedentemente all'entrata in vigore della presente disposizione, conservino efficacia fino alla loro scadenza, con rinnovabilità per una sola volta.

 

La previsione di un necessario rapporto di lavoro dipendente onde poter svolgere l'attività di guardia giurata, sostanzialmente 'legifica' quanto era previsto dal decreto del Ministero dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269 (all'articolo 6, comma 2: "Il riconoscimento della nomina a guardia giurata è subordinato all'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con il titolare della licenza prevista dagli articoli 133 o 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza").

Quella previsione è stata in seguito espunta dall'ordinamento per effetto dell'annullamento erga omnes disposto dalla sentenza del TAR Emilia-Romagna-Sez. II, n. 118 del 2 febbraio 2018 (donde il parere del Consiglio di Stato n. 2531 del 25 settembre 2019, acquisito dal Ministero dell'interno per avere lumi su uno scenario interpretativo nuovo, discostantesi dalla fattispecie 'classica' della guardia giurata operante quale dipendente del proprietario dei beni da sorvegliare o di un operatore economico della sicurezza privata, sulla base dei prescritti titoli di polizia).

La sentenza citata del TAR Emilia-Romagna ha colpito la disposizione del decreto ministeriale, ravvisandola in contrasto con gli articoli 133 e 134 del Testo unico, ritenendo questi, se interpretati alla luce dell'articolo 4 della Costituzione e del principio di libera prestazione dei servizi sancito dal diritto dell'Unione europea, non ostativi al rilascio di un provvedimento che autorizzi la guardia giurata ad operare come lavoratore autonomo.


 

Articolo 37-sexies
(Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico)

 

 

L’articolo 37-sexies, introdotto al Senato, reca alcune modifiche alla legge n. 74 del 2001, relativa alla disciplina del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività del Corpo stesso, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, vengono precisate le tipologie degli interventi di competenza del CNSAS, si introduce l’interazione del CNSAS con il Sistema dell'emergenza e urgenza sanitaria, con i servizi di elisoccorso e con Centrali del numero unico di emergenza n. 112, e viene integrato l’elenco delle figure professionali specialistiche individuate e riconosciute, le cui qualifiche sono rilasciate dalle scuole nazionali del CNSAS.

 

L’articolo 37-sexies modifica in più punti la legge n. 74 del 2001[286], anche in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività del Corpo stesso.

 

Con la legge n. 74 del 2001 la Repubblica riconosce il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI). Tra i compiti già assegnati al CAI dalla legge n. 91 del 1963 figura quello di provvedere all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti (art. 2, primo comma, lett. g).

Le attività istituzionali del C.N.S.A.S. sono espletate sul territorio nazionale attraverso i 21 Servizi regionali/provinciali in cui si articola il Corpo, corrispondenti alle diciannove Regioni e alle due Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il CNSAS è composto da circa 7.000 membri. Nel 2019 il CNSAS ha effettuato 10.234 interventi di soccorso (9.554 nel 2018) nei confronti di 10.073 persone (di cui solo il 3,5 per cento era socio CAI), con l’impiego complessivo di 41.666 soccorritori.

 

Rispetto al testo vigente vengono disposte le seguenti modifiche alla legge n. 74.

 

All’articolo 1, comma 2, vengono precisate le tipologie degli interventi di competenza del CNSAS, indicando anche il soccorso dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e soccorso dei dispersi nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale (oltre al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti in tali contesti).

Si precisa altresì che - fermo restando le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine - nel caso di intervento di squadre appartenenti a diversi enti ed organizzazioni, la funzione di coordinamento e direzione delle operazioni è assunta dà responsabile del CNSAS (nel testo vigente si fa un generico riferimento a “organizzazioni” ed il responsabile del CNSAS ha soltanto la funzione di coordinamento delle operazioni, ma non di direzione delle stesse).

 

Sebbene già previsto dalla legge n. 74 del 2001 il principio dell’attribuzione della funzione di coordinamento al CNSAS dei soccorsi in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità, è stato altresì ribadito dall’articolo 80, comma 39, della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003), che lo ha esteso anche al Bergrettungs - Dienst (BRD) dell'Alpenverein Südtirol (AVS) nei territori della provincia di Bolzano su cui opera.

Si segnala peraltro che il CNSAS ha negli anni sottoscritto convenzioni e protocolli operativi con singole amministrazioni statati al fine di coordinare al meglio le modalità degli interventi di soccorso.

 

Viene modificato il comma 1 dell’articolo 2 (Rapporti con il Servizio sanitario nazionale), disponendo che per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, il CNSAS - oltre ad operare in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale (come già previsto in senso molto generico), interagisce con il Sistema dell'emergenza e urgenza sanitaria, con i servizi di elisoccorso e con Centrali del numero unico di emergenza n. 112.

Poiché il successivo comma 2 nel testo vigente stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo, si rende necessaria una modifica al comma 3 prevendo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - nell’ambito dell’organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria – la stipula di apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso (nel testo vigente è indicata la facoltà – possono – di stipulare tali convenzioni).

 

Viene quindi modificato il comma 1 dell’articolo 3 precisando che, ai fini della legge n. 74, l'attività dei membri del CNSAS si considera prestata prevalentemente in modo volontario e senza fine di lucro (nel testo vigente l’attività prestata è considerata esclusivamente in modo volontario, oltre che senza fine di lucro).

Tale precisazione risulta necessaria al fine di armonizzare il quadro normativo della legge n. 74 con quanto disposto dall’articolo 17, comma 7, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), quando esclude dall’applicazione della regola del divieto di qualsiasi forma di retribuzione per l’attività del volontario (eccetto il rimborso delle spese sostenute e documentate) gli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74 (oltre che gli operatori volontari del servizio civile universale ed il personale impiegato all’estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo).

L’esclusione di tale principio per gli operatori del CNSAS si era resa necessaria per quelle figure specialistiche quali, ad esempio i tecnici di elisoccorso, che - facendo parte dell’equipaggio dell’elicottero del servizio sanitario regionale - hanno un contratto di collaborazione con il Servizio sanitario regionale, autorizzato in via generale dall’articolo 2, comma 2, lettera d-ter, del decreto legislativo n. 81 del 2015 (come integrato dal D.L. n. 87 del 2018) che di conseguenza impedirebbe la loro attività di volontario in ambito CNSAS.

 

Una ulteriore deroga al Codice del Terzo settore è introdotta dal nuovo comma 2 dell’articolo 3 della legge n. 74, stabilendo che, in ragione delle responsabilità direttamente connesse con l'assolvimento dei compiti di soccorso, prevenzione e vigilanza posti in capo al CNSAS dagli articoli 1 e 2 della legge n. 74, il divieto di attribuire alcun compenso - salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione ai componenti degli organi sociali delle organizzazioni di volontariato (OdV) – previsto dall’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, non trova applicazione  nei confronti dei componenti degli organismi direttivi di livello nazionale e regionale.

 

In conseguenza dell’entrata in vigore del Codice del Terzo settore il CNSAS e i relativi Servizi regionali e provinciali hanno assunto la forma giuridica di Organizzazione di volontariato di cui agli articoli 32-34 del Codice stesso.

 

Viene quindi modificato l’articolo 6, integrando l’elenco delle figure professionali specialistiche individuate e riconosciute, le cui qualifiche sono rilasciate dalle scuole nazionali del CNSAS. Alle attuali 9 figure vengono aggiunte le seguenti: tecnico di centrale operativa; coordinatore operazioni di ricerca; tecnico di ricerca; tecnico di soccorso in pista; tecnico disostruttore; tecnico speleosubacqueo; pilota di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto.

 

Viene infine introdotto l’articolo 8-bis alla legge n. 74 del 2001 che autorizza per gli anni 2020, 2021 e 2022 un contributo integrativo annuo di 750.000 euro in favore del CNSAS del CAI in conseguenza dell'aumento degli oneri assicurativi e per l'effettuazione della sorveglianza e del controllo sanitario nei confronti dei membri del Corpo stesso.

 

La copertura degli oneri è posta a carico del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, previsto dall’articolo 114, comma 4, del provvedimento in esame.


 

Articolo 38
(Proroga del termine in materia di impiego delle guardie giurate a protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana)

 

 

L’articolo 38 proroga di un anno, fino al 31 giugno 2021, la disciplina transitoria semplificata concernente i requisiti formativi per lo svolgimento del servizio di protezione del naviglio mercantile italiano da atti di pirateria internazionale secondo la disciplina recata dal decreto-legge n. 107 del 2011.

 

Il decreto-legge n. 107 del 2011 ha stabilito (articolo 5, commi 4, 5, 5-bis e 5-ter) la possibilità di impiegare guardie giurate nelle attività di contrasto della pirateria internazionale, nelle acque soggette al rischio di pirateria. L'impiego è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management practices» (BMP) di autoprotezione del naviglio così come definite dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonché autorizzate alla detenzione delle armi. Le guardie giurate sono individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno (si veda il decreto ministeriale 28 dicembre 2012, n. 266).

 

Il decreto-legge n. 215 del 2011 ha inoltre previsto - all'articolo 5 comma 5, su cui interviene la disposizione di proroga in esame - la possibilità di impiegare anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa. Tale possibilità era originariamente consentita dal decreto-legge n. 215 del 2011 fino al 31 dicembre 2012.

Tale termine è stato oggetto di successive proroghe fino al 30 giugno 2020 ed è oggetto di un ulteriore differimento del termine di un anno da parte dell'articolo 38 in esame, che quindi consente l'impiego a tali condizioni fino al 31 giugno 2021.

 

Relativamente agli specifici percorsi addestrativi previsti si ricorda che questi sono regolati, in primo luogo, dall’art. 4, comma 1, lett. a) del decreto del Ministro dell’interno 7 novembre 2019 che, attraverso il rinvio all’art. 6 del D.M. n. 154/2009, stabilisce che essi debbano essere svolti secondo i programmi e le modalità stabilite dal disciplinare tecnico adottato dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, il 24 febbraio 2015. Tale disciplinare tecnico prevede un corso di addestramento presso Reparti della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera che si conclude con un esame abilitativo davanti a commissioni di esame nominate dal Prefetto.

Nella relazione illustrativa si evidenzia che il provvedimento ministeriale in parola è entrato in vigore pochi giorni prima del termine all’epoca previsto (31 dicembre 2019) entro il quale era possibile effettuare i predetti servizi con guardie giurate che, pur non avendo ottenuto la predetta abilitazione addestrativa, avessero partecipato, per almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, a missioni in teatri esteri con incarichi operativi. Al fine di garantire la continuità dei servizi in questione - di particolare rilievo per garantire la sicurezza del naviglio mercantile italiano nella navigazione in acque internazionali a rischio - l’art. 3, comma 4, del D.L. n. 162/2019 aveva già prorogato il citato regime transitorio al 30 giugno 2020.

Si evidenzia inoltre che l’emergenza venutasi a determinare in conseguenza della diffusione del virus “COVID-19”, non consente allo stato attuale l’organizzazione delle citate sessioni in situ né alle prefetture – impegnate nello svolgimento di preminenti compiti di tutela della salute pubblica, nonché dell’ordine e della sicurezza pubblica - di attivare le competenti commissioni - composte, peraltro, anche da funzionari delle Forze di polizia e delle Forze armate, componenti impegnate nelle molteplici attività connesse all’emergenza stessa – e, quindi,  di organizzare le previste sessioni di esame.

Viene infine fatto presente che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto di natura esclusivamente ordinamentale.

 

Si ricorda infine che sul tema della disciplina dell’impiego delle guardie giurate all’estero interviene la proposta di legge C. 1295, in corso di esame presso la I Commissione della Camera dei deputati, che ha svolto su tema un ciclo di audizioni.


 

Articolo 38-bis
(Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime)

 

 

L’articolo 38-bis, introdotto nel corso dell’esame in Senato, apporta una serie di modifiche all’articolo 105-quater, del c.d. decreto-legge rilancio, in tema di prevenzione e contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere, nonché per il sostegno delle vittime.

 

L'articolo 38-bis modifica l'articolo 105-quater del decreto legge n. 34 del 2020 (conv. nella legge n. 77 del 2020), c.d. decreto legge rilancio.

 

Il comma 1 dell'articolo 105-quater, nella sua formulazione vigente, incrementa di 4 milioni di euro per l'anno 2020, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime (primo periodo). A tal fine la disposizione prevede l'istituzione di uno speciale programma di assistenza che garantisce assistenza legale, psicologica, sanitaria, sociale alle vittime di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere nonché ai soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità in relazione all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento (secondo periodo). Attività che devono essere svolte garantendo l'anonimato delle vittime e dei soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità (terzo periodo).

 

Il comma 1, lettera a):

§  interviene sul primo periodo del comma 1 del citato articolo 105-quater rendendo a regime lo stanziamento ivi previsto e confermandone l'importo di 4 milioni a decorrere dall'anno 2020 (e non più quindi solo per il 2020);

§  dispone, poi, l’abrogazione del secondo e del terzo periodo del comma 1 dell'articolo 105-quater (vedi supra). L'abrogazione di tali disposizioni è, a ben vedere, strettamente collegata alle modifiche apportate dalla successiva lett. b) al comma 2 dell'articolo 105-quater.

 

La lettera b) del comma 1, oltre a sostituire il comma 2, introduce nell'articolo 105-quater due ulteriori disposizioni (commi 2-bis e 2-ter).

Il comma 2 dell'articolo 105-quater nella sua formulazione vigente demanda l'attuazione delle misure contemplate dal comma 1 della disposizione a successivi provvedimenti normativi.

 

Il nuovo comma 2 prevede l'istituzione di un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere.

Tale programma va quindi a sostituire l'originario speciale programma di assistenza previsto dall'abrogando secondo periodo del comma 1 dell'articolo 105-quater.

Ai centri contro le discriminazioni è attribuito il compito di garantire adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime di discriminazione o violenza fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere, nonché per soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all’orientamento sessuale o all’identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.

 

Il comma 2-bis stabilisce che i centri debbano svolgere la loro attività garantendo l'anonimato delle vittime.

 

Analoga previsione è contemplata dall'abrogando terzo periodo del comma 1 dell'articolo 105-quater.

 

Si prevede inoltre che i centri possano essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle vittime di discriminazione o violenza fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere, nonché ai soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle vittime di discriminazione di genere, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.

 

Il comma 2-ter demanda la definizione del programma ad un successivo decreto del Ministro per le pari opportunità, da adottarsi, sentita la Conferenza unificata. In particolare il regolamento deve individuare:

§  i requisiti organizzativi dei centri,

§  le tipologie degli stessi,

§  le categorie professionali che vi possono operare e

§  le modalità di erogazione dei servizi assistenziali.

Il Regolamento deve altresì assicurare, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni su richiamate.

 

È opportuno rilevare come la disposizione, pur richiamando il necessario rispetto del limite di spesa massimo per il finanziamento di questi centri (4 milioni di euro), non demanda al decreto ministeriale anche la definizione dei criteri e delle modalità di riparto di tali risorse.

 

Si ricorda che, con riguardo - più in generale - al sistema antiviolenza, l'articolo 5-bis del decreto-legge n. 93 del 2013 (conv. l. n.119 del 2013), prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le regioni le risorse stanziate per il funzionamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio. Ai fini della ripartizione l'articolo 5-bis individua una serie di criteri.  In particolare nella ripartizione delle risorse si deve tenere conto:

a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;

b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;

c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione;

d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione.

 

Si valuti l'opportunità di coordinare le previsioni di cui al comma 2-ter con quanto già previsto (anche sul piano del procedimento di adozione dei decreti) dal citato articolo 5-bis del decreto-legge n. 93.

 

La lettera c), da ultimo, sostituisce la rubrica dell'articolo 105-quater con la seguente "Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime".

 

Il comma 2 reca la copertura finanziaria dell'intervento riformatore prevedendo che ai maggiori oneri derivanti dalle modifiche all'articolo 105-quater del d.l. n. 34, quantificati in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 114, comma 4 (si rinvia alla relativa scheda di lettura).

 

 

Si ricorda che sono attualmente all'esame della Camera dei deputati i disegni di legge AA.CC. 107-569-868-2171 e 2255, recanti modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, proprio in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere.

 


 

Capo V – Disposizioni concernenti regioni, enti locali e sisma

Articolo 39
(Incremento del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali)

 

 

L’articolo 39, al comma 1, integra di 1.670 milioni di euro la dotazione del fondo istituito dal D.L. n. 34/2020 per assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il riparto delle risorse integrative del fondo è demandato ad un decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro il 20 novembre 2020, sulla base di criteri e modalità che tengano conto delle risultanze del tavolo tecnico, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

I commi 2, 3 e 4 sono volti a specificare la procedura per la verifica della perdita di gettito e dell’andamento delle spese degli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo, prevedendo a tal fine la trasmissione da parte degli enti locali di una apposita certificazione telematica attestante la perdita di gettito riconducibile esclusivamente all’emergenza Covid-19 e introducendo sanzioni in caso di mancata trasmissione della certificazione entro i termini previsti.

Il comma 5 autorizza gli enti locali a deliberare, sino al 31 dicembre 2020, le variazioni di bilancio connesse alle maggiori risorse di cui al comma 1.

 

 

In particolare, il comma 1 dispone un incremento della dotazione del Fondo istituito dall’articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio), nell’importo di 1.670 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane.

L’incremento è finalizzato a garantire agli enti locali un ulteriore ristoro della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica di COVID-19 (al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese).

Al relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo 114.

Il riparto delle suddette risorse incrementali del Fondo è demandato ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo tecnico appositamente istituito con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 maggio 2020, in attuazione del comma 2 dell’articolo 106 del D.L. n. 34/2020, nonché del riparto delle risorse iniziali del Fondo già effettuato con il decreto del Ministero dell’interno 24 luglio 2020[287].

Le risultanze intermedie del tavolo tecnico sono evidenziate nelle Note metodologiche allegate al D.M. interno del 16 luglio 2020[288], che reca i criteri e le modalità di riparto del Fondo per il comparto comuni (Allegato A) e per il comparto province e città metropolitane (Allegato B), a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 luglio 2020.

 

Si rammenta che a seguito delle conseguenze finanziarie determinate dall'emergenza COVID-19, il D.L. n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio) ha previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo per assicurare l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020 (articolo 106, commi 1-3).

Tale fondo concorre ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane, le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, nella misura di 3 miliardi in favore dei comuni e di 0,5 miliardi in favore di province e città metropolitane.

Il riparto del fondo è demandato ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro il 10 luglio 2020, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e previa intesa in Conferenza stato-città ed autonomie locali, sulla base degli effetti determinati dall'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate (calcolate al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo a ristoro delle predette minori entrate e delle maggiori spese), come valutati da un apposito Tavolo tecnico.

Tuttavia, al fine di assicurare una celere erogazione di risorse per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19, si è previsto, in ogni caso, l'erogazione a ciascun ente, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, del 30 per cento del fondo a titolo di acconto sulle somme spettanti.

Al fine di monitorare la tenuta delle entrate locali, è prevista l'istituzione di un Tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato, con il compito di esaminare le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19 sull'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate rispetto ai fabbisogni di spesa di ciascun ente.

Il Tavolo tecnico è stato istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020. Esso si avvale del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. - ed è composto da: due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, due rappresentanti del Ministero dell’interno, due rappresentanti dell’ANCI, di cui uno per le città metropolitane, un rappresentante dell’UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Con il successivo D.M. interno 16 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo per i due comparti dei comuni e delle province e città metropolitane, a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 luglio 2020.

La ripartizione delle risorse del Fondo tra i singoli enti beneficiari di ciascun comparto è stata effettuata con il Decreto del direttore centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 24 luglio 2020.

 

Al fine di garantire l’omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie, il comma 1 in esame reca inoltre una disposizione per la contabilizzazione delle somme derivanti agli enti locali dal riparto del Fondo di cui all’articolo 106 del D.L. n. 34/2020, precisando che le relative risorse sono contabilizzate al Titolo II delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 “Trasferimenti correnti da Ministeri”.

 

I successivi commi 2, 3 e 4 sono volti a specificare la procedura per la verifica della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell’andamento delle spese dei singoli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo.

In particolare, il comma 2 dispone l’obbligo per gli enti locali beneficiari di inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021.

La certificazione è finalizzata ad attestare la perdita di gettito riconducibile esclusivamente all’emergenza Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell’ente.

La certificazione non include, dunque, le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale.

Per l’invio della certificazione la norma prescrive l’utilizzo dell’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it..

La certificazione deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria. Il modello e le modalità della certificazione saranno definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2020.

La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005[289].

Per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia-Giulia, Valle d’Aosta e province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, gli obblighi di certificazione sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome.

 

Il comma 3 introduce una sanzione di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, consistente in una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale) o del fondo di solidarietà comunale, in misura pari al 30 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in dieci annualità a decorrere dall’anno 2022.

Le suddette riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione nel caso di invio tardivo della certificazione.

In caso di incapienza delle risorse sui suddetti fondi, la norma richiama l’operatività delle procedure di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

 

Si rammenta che i citati commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il recupero integrale delle somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell’interno a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso (comma 128). In caso di incapienza, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme dovute a valere sul gettito IMU per i comuni e dell’imposta RC auto per le province, salvo obbligo di versamento delle somme risultanti ulteriormente incapienti (comma 129).

 

Il comma 4 specifica che le certificazioni saranno tenute in conto ai fini della verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell’andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, come previsto dall’articolo 106, comma 1, del D.L. n. 34/2020.

Si ricorda che la norma prevede una verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell’andamento delle spese entro il 30 giugno 2021, ai fini dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite.

 

Il comma 5 autorizza gli enti locali a deliberare, sino al 31 dicembre 2020, le variazioni di bilancio riguardanti le maggiori risorse di cui al comma 1.

 


 

Articolo 39, comma 1-bis
(
Servizi di trasporto scolastico)

 

 

L'articolo 39, comma 1-bis, autorizza i comuni a finanziare i servizi di trasporto scolastico aggiuntivi, nel limite complessivo di 150 milioni di euro e nel limite, per ciascun comune, del 30% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019, attraverso le risorse del fondo per assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, nonché di quelle attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020.

 

Il comma in esame, introdotto dal Senato, costituisce la trasposizione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 111 del 2020 - decreto attualmente in fase di conversione alle Camere e di cui il disegno di legge di conversione del presente decreto-legge n. 104 dispone l'abrogazione, con la salvezza degli effetti già prodottisi. La disposizione stabilisce che le risorse di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto-legge in esame, nonché quelle attribuite dal decreto del Ministero dell’interno 24 luglio 2020 il cui comunicato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020, possono essere utilizzate dai comuni, nel limite complessivo di 150 milioni, per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. A tal fine, ciascun comune può destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019.

 

Si valuti l'opportunità di specificare le modalità con le quali coordinare le decisioni di spesa aggiuntiva in modo tale che siano rispettati sia il limite complessivo (150 milioni di euro) sia quello di spesa di ciascun comune (30% della corrispondente spesa del 2019).

 

Si rammenta che a seguito delle conseguenze finanziarie determinate dall'emergenza COVID-19, il decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio) ha previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo per assicurare l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020 (articolo 106, commi 1-3).

Tale fondo concorre ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane, le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, nella misura di 3 miliardi in favore dei comuni e di 0,5 miliardi in favore di province e città metropolitane.

Il riparto del fondo è demandato a un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro il 10 luglio 2020, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e previa intesa in Conferenza stato-città ed autonomie locali, sulla base degli effetti determinati dall'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate (calcolate al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo a ristoro delle predette minori entrate e delle maggiori spese), come valutati da un apposito Tavolo tecnico.

Tuttavia, al fine di assicurare una celere erogazione di risorse per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19, si è previsto, in ogni caso, l'erogazione a ciascun ente, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, del 30 per cento del fondo a titolo di acconto sulle somme spettanti.

Al fine di monitorare la tenuta delle entrate locali, è prevista l'istituzione di un Tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato, con il compito di esaminare le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19 sull'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate rispetto ai fabbisogni di spesa di ciascun ente.

Il Tavolo tecnico è stato istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020. Esso si avvale del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. - ed è composto da: due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, due rappresentanti del Ministero dell’interno, due rappresentanti dell’ANCI, di cui uno per le città metropolitane, un rappresentante dell’UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Con il successivo D.M. del Ministero dell'interno 16 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo per i due comparti dei comuni e delle province e città metropolitane, a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 luglio 2020.

La ripartizione delle risorse del Fondo tra i singoli enti beneficiari di ciascun comparto è stata effettuata con il Decreto del direttore centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 24 luglio 2020.

 

Successivamente, l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge in esame ha disposto un incremento della dotazione del Fondo suddetto nell’importo di 1,67 miliardi di euro per l’anno 2020, di cui 1,22 miliardi di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane.

L’incremento è finalizzato a garantire agli enti locali un ulteriore ristoro della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica di COVID-19 (al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese).

Il riparto delle suddette risorse incrementali del Fondo è demandato ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo tecnico appositamente istituito con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 maggio 2020, in attuazione del comma 2 dell’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché del riparto delle risorse iniziali del Fondo già effettuato con il decreto del Ministero dell’interno 24 luglio 2020[290].

Le risultanze intermedie del tavolo tecnico sono evidenziate nelle Note metodologiche allegate al D.M. del Ministero dell'interno del 16 luglio 2020[291], che reca i criteri e le modalità di riparto del Fondo per il comparto comuni (Allegato A) e per il comparto province e città metropolitane (Allegato B), a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 luglio 2020.

 

La finalità dell'articolo in esame viene individuata nella necessità di consentire l’erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge n. 19 del 2020 (recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, e al decreto-legge n. 33 del 2020 (recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'epidemia), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2020.

 

 


 

Articolo 40
(Incremento ristoro imposta di soggiorno)

 

 

L’articolo 40 incrementa di 300 milioni di euro il fondo per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco, demandando ad un decreto ministeriale la ripartizione di tali risorse aggiuntive. Sono quindi dettate le disposizioni per la copertura del relativo onere.

 

Il fondo in oggetto è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, dall'art. 180, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2018 (convertito dalla legge n. 77 del 2020). Come sopra accennato, il comma 1 attribuisce una dotazione aggiuntiva di 300 milioni di euro. Si provvede alla ripartizione dell'incremento con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge.

Il comma 2 rinvia all'articolo 114 del presente decreto-legge per la copertura dell'onere.

 

Quanto al primo riparto delle risorse del fondo, si veda il comunicato del 27 luglio 2020 del Ministero dell'interno. Della pubblicazione del provvedimento di riparto sul sito internet del medesimo Ministero è stato dato avviso nella G.U. del 4 agosto 2020.

 

L'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ("Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale"), dedicato all'imposta di soggiorno, dispone che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Quanto al contributo di soggiorno, esso era stato introdotto per Roma Capitale dall'art. 14, co. 16, lett. e) del D.L. n. 78 del 2010, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione, fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno.

Si ricorda, per completezza, che l'art. 46, comma 1-bis, D.L. n. 124 del 2019, dispone che nei comuni capoluogo di provincia che - in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta ed elaborazione di dati statistici - abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di soggiorno può essere applicata fino all'importo massimo di 10 euro a notte (rispetto al limite massimo di 5 euro).

Il contributo di sbarco, istituito dall'articolo 33 della legge n. 221 del 2015 (cd. collegato ambientale) ha sostituto la previgente imposta di sbarco; esso, come l'imposta di sbarco, è alternativo all'imposta di soggiorno.

 

I gestori delle strutture ricettive, situate nei territori dei comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno, una volta incassata l'imposta devono versarla al comune, tramite modello F24.

Per un inquadramento di carattere generale, si veda il temaweb "Le entrate delle regioni e degli enti locali" (3 agosto 2020).


 

Articolo 41
(Incremento del Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome)

 

 

L’articolo 41 detta disposizioni in linea con gli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 luglio 2020 in materia di finanza pubblica per assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni istituzionali degli enti territoriali. Sono introdotte novelle all'art.111 del decreto-legge n.34 del 2020, fra le quali spicca l'incremento di 2,8 miliardi della dotazione del Fondo destinato alle regioni e alle province autonome per il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

Con il citato art. 111 del D.L. n.34 è stato istituto un fondo, con una dotazione (iniziale) di 1,5 miliardi di euro per il 2020, con l'obiettivo di "concorrere ad assicurare alle Regioni e Province autonome le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione in conseguenza della possibile perdita di entrate connessa all'emergenza Covid-19".

Ai sensi del D.L. n.34 del 2020: il riparto è effettuato con decreto del ministro dell'economia da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni[292]; i criteri per il riparto tengono conto della perdita di gettito al netto delle minori spese la cui quantificazione viene demandata ad un tavolo tecnico (istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanza 11 giugno 2020), a composizione mista Stato-Regioni e presieduto dal Ragioniere generale dello Stato; entro il 30 giugno 2021 viene conclusa la verifica a consuntivo, con conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti beneficiari.

 

L'articolo in esame novella l'art.111 del D.L. n.34 del 2020 in attuazione degli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (d'ora innanzi Conferenza Stato-regioni)  in  data  20 luglio 2020. Si tratta di due distinti accordi, adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281[293]: un primo (rep. atti. n.114 CSR) con le regioni a statuto ordinario e un secondo (rep. atti n.115 CSR) con le regioni a statuto speciale e le province autonome.

 

Con il primo dei due accordi, le parti hanno convenuto: i) che le risorse di cui all'art.111 del D.L. n.34 del 2020 avrebbero dovuto essere suddivise fra le regioni ordinarie e le autonomie speciali con la seguente modalità: 1/3 alle prime, 2/3 alle seconde[294]; ii) che le risorse per le regioni a statuto ordinario  di cui all'art.111 sarebbero state ripartite entro il 24 luglio, come è peraltro accaduto con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato 24 luglio 2020[295] a cui si è fatto cenno (v. supra); iii) di stimare la perdita di entrate, al netto delle minori o maggiori spese e dei ristori già ottenuti per le regioni a statuto ordinario, in 1,7 miliardi di euro; iv) che si sarebbe dovuto procedere all'integrazione del fondo per le regioni a statuto ordinario  per un importo pari a 1,2 miliardi di euro "nel primo provvedimento legislativo utile". Ciò, "al fine di garantire gli equilibri di bilancio, così da non prevedere misure restrittive della spesa in senso prociclico" secondo un il riparto fra le regioni contenuto in una specifica tabella inclusa nell'accordo (con importi coincidenti con la terza colonna della tabella recata al comma 2-quinquies dell'art.111 aggiunto dal comma 1, lettera c), dell'articolo in commento, v. infra).

 

Con il secondo dei due accordi, le parti hanno concordato: i) sulla riduzione del concorso agli obiettivi di finanza pubblica dovuti da ciascuna delle regioni a statuto speciale  a titolo di ristoro delle minori entrate, al netto delle minori o maggiori spese, e dei ristori ottenuti per le minori entrate derivanti dal mancato versamento IRAP[296], per consentire alle autonomie speciali di far fronte agli effetti negativi dell'emergenza sanitaria; ii) sulla quantificazione di tale riduzione in 2,6 miliardi (su un totale di 3,17 miliardi totali); iii) sul riparto delle risorse già previste all'art.111 del D.L. n.34 del 2020 (al netto di quelle da erogare alle regioni a statuto ordinario), pari a un miliardo di euro, secondo gli importi stabiliti in una tabella inclusa nel medesimo accordo; iv) sulla circostanza che la restante quota da assegnare, pari a 1,6 miliardi per il 2020, sia disposta "con il primo provvedimento legislativo utile, per il quale il Governo si impegna a reperire la relativa copertura finanziaria"; v) sul riparto di detta quota addizionale secondo gli importi contenuti in una ulteriore tabella recata nell'accordo, con l'impegno del Governo, nel caso in cui l'importo spettante ad una delle autonomie sia maggiore rispetto al concorso alla finanza pubblica richiesto alla stessa, di versare  alla singola autonomia la differenza di importi (prevedendo a  tal fine una specifica modalità di contabilizzazione); vi) che i rispettivi conguagli siano effettuati nel secondo esercizio successivo a quello del ristoro sulla base dei dati effettivi di minore entrata delle spettanze quantificate per il 2020 rispetto alla media delle spettanze relative agli esercizi 2017-2019 (tenendo conto della variazione, positiva o negativa, delle spese per l'emergenza sanitaria, dei richiamati ristori per mancato versamento IRAP e "delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute"; vii) che i contenuti del presente accordo siano recepiti entro il 30 settembre 2020 in specifiche disposizioni legislative (laddove necessario); viii) che, in materia di accordi bilaterali sui rapporti finanziari fra lo Stato e le regioni, entro tale data sia rivisto quello riguardante la Regione Friuli Venezia-Giulia[297] e sia accordata attuazione all'art.10[298] dell'accordo con la Regione Sardegna sottoscritto il 7 novembre 2019, nonché, entro il 31 ottobre 2020, siano riviste le norme di attuazione in materia finanziaria della Regione Siciliana[299]; ix) che sia sottoscritto (entro il 30 novembre 2020) un Accordo quadro analogo a quello in esame anche per il 2021; x) che sia introdotta una modifica all'art.111, comma 3, affinché la facoltà attribuita al Ragioniere generale dello stato di attivare monitoraggi presso regioni e province autonome per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio  sia esercitabile "previa condivisione con il tavolo tecnico" (di cui al comma 2), in cui sono presenti quattro  rappresentati della Conferenza delle regioni e delle province autonome, di cui uno in rappresentanza delle autonomie speciali.

 

Tanto premesso, le novelle all'art.111, dettate dal comma 1 dell'articolo in esame in (gran parte in) attuazione degli anzidetti accordi, sono le seguenti:

·      è ridefinita (mediante riformulazione del comma 1, primo periodo, dell'art.111) la finalità dell'intervento complessivo che ora è rappresentata dal ristoro della perdita di gettito patito dalle regioni e dalle province autonome connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al  netto  delle  minori  spese  e  delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato  a  compensazione  delle minori entrate e delle maggiori spese. Viene dunque meno ogni riferimento al concorso statale all'espletamento di specifiche funzioni dei richiamati enti (che nella formulazione previgente riguardavano la sanità, l'assistenza e l'istruzione) (comma 1, lettera a)). Coerentemente anche al comma 2 dell'art.111 è espunto, in relazione al compito di verifica della possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali, il riferimento alle entrate "destinate a finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione" (comma 1, lettera b)).

Nonostante le novelle introdotte ai commi 1 e 2 dell'art.111, non è stata riformulata, in coerenza, la rubrica dell'articolo in esame, nonché quella dell'art.111 del decreto-legge n.34 del 2020, atteso che entrambe continuano a riferirsi alla finalità iniziale di finanziamento del Fondo per l'esercizio delle funzioni dei predetti enti territoriali. Tale rilievo è stato sollevato dalla Commissione affari costituzionali del Senato nel parere favorevole con osservazioni reso sul provvedimento, nel corso dell'esame in prima lettura;

·      è considerevolmente incrementato l'importo del Fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che passa da una dotazione iniziale pari a 1,5 miliardi di euro a 4,3 miliardi (+286%). La dotazione complessiva è ripartita, nel rispetto di quanto previsto nei citati accordi sottoscritti in Conferenza Stato-regioni, in due distinte quote: una, pari a 1,7 miliardi, destinata alle regioni a statuto ordinario (inclusiva dei 500 milioni già ripartiti con il citato DM 24 luglio 2020) e una seconda, pari a 2,6 miliardi, diretta alle autonomie speciali (comma 1, lettera a));

·      viene soppresso l'ultimo periodo del comma 1, ai sensi del quale a seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, si sarebbe dovuto provvedere all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti beneficiari (comma 1, lettera a));

·      si stabilisce (tramite l'introduzione del comma 2-bis dell'art.111) che il ristoro  della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome conseguente agli effetti negativi derivanti dall'emergenza sanitaria è effettuato in quota parte (per circa 2,4 miliardi di euro) mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto  per l'anno  2020 e in quota parte mediante trasferimenti diretti dal Fondo (per un importo pari a circa 196 milioni di euro), alle tre autonomie interessate (si tratta della Sardegna, nonché delle due province autonome). Il riparto della quota del Fondo destinato alle autonomie speciali, con distinzione fra la riduzione del concorso (seconda colonna) e, laddove non possibile, i trasferimenti diretti (terza colonna) è esplicitato in una specifica tabella (riportata a seguire) i cui importi complessivi (quarta colonna) rispecchiano (salvo minori arrotondamenti) quanto concordato nel richiamato accordo del 20 luglio 2020 (rep. atti 115 CSR) (comma 1, lettera c));

 

REGIONI

Ristoro perdita di gettito 2020

Riduzione concorso alla finanza pubblica 2020

Trasferimenti 2020

Valle d'Aosta

84.000.000

84.000.000

 

Sardegna

473.000.000

383.000.000

90.000.000

Trento

355.000.000

300.634.762

54.365.238

Bolzano

370.000.000

318.332.960

51.667.040

Friuli Venezia Giulia

538.000.000

538.000.000

 

Sicilia

780.000.000

780.000.000

 

Totale

2.600.000.000

2.403.967.722

196.032.278

Riparto della quota del Fondo ex art.111 del D.L. n.34 del 2020 a beneficio delle autonomie speciali a seguito delle modifiche introdotte con l'art.41 del presente decreto legge.

 

·      si dispone (al comma 2-ter dell'art.111, anch'esso introdotto dal comma 1, lettera c) del presente articolo) che per la regione Trentino Altro Adige rimane fermo l'importo del concorso alla finanza pubblica previsto dalla legislazione vigente (art.1, comma 407, della legge n.190 del 2914).

Tale ultimo comma ha introdotto plurime novelle al D.P.R. 31/08/1972, n. 670 "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige". Fra queste, si segnala l'introduzione del comma 4-bis dell'art.79 del D.P.R., che quantifica, per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il contributo della regione e delle province autonome alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, che risulta è pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091 milioni di euro in capo alla regione[300];

·      per ciascuna autonomia speciale si prevede (al comma 2-quater dell'art.111, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo) che venga determinato, nell'anno 2022, l'importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2020. A tal fine le entrate dell'anno 2020 sono rapportate alle entrate medie registrate nei precedenti quattro esercizi (compresi nel periodo 2017-2019) ai sensi dei rispettivi statuti. A tale fine, occorre tener conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza COVID-19, dei ristori per le minori entrate derivanti dal mancato versamento IRAP (di cui all'articolo 24, comma 4, del D.L. n.34 del 2020) e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute.

A differenza di quanto previsto per le regioni a statuto ordinario (al comma 2-septies dell'art.111 del D.L. n.34/2020, v. infra), non è previsto un termine preciso entro cui debba essere calcolato l'importo delle effettive minori entrate, come rilevato nel parere reso in prima lettura dalla Commissione affari costituzionali del Senato;

·      è effettuato (al comma 2-quinquies dell'art.111 del D.L. n.34/2020, introdotto dal comma 1, lettera c) del presente articolo) il riparto della quota del Fondo in commento per il   ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto ordinario. A tal fine in una specifica tabella (che si riporta a seguire) sono indicati gli importi complessivi (quarta colonna) spettanti a ciascuna regione, nonché gli importi già anticipati con il decreto del Ministro dell'economia del 24 luglio 2020[301] (seconda colonna, al riguardo nel testo del decreto-legge in esame si fa riferimento, verosimilmente per via di un errore materiale, a un DM del 3 agosto 2020) e gli importi a saldo (terza colonna).

 

REGIONE

Riparto prima quota del fondo di cui al comma 1, destinato alle Regioni a statuto ordinario

Riparto seconda quota del fondo di cui a comma 1 destinato alle Regioni a statuto ordinario

Totale fondo di cui al comma 1 destinato alle Regioni a statuto ordinario

Abruzzo

    15.812.894,74 

    37.950.947,37 

    53.763.842,11 

Basilicata

    12.492.894,74 

    29.982.947,37 

    42.475.842,11 

Calabria

    22.302.894,74 

    53.526.947,37 

    75.829.842,11 

Campania

    52.699.210,53 

   126.478.105,26 

   179.177.315,79 

Emilia Romagna

    42.532.894,74 

   102.078.947,37 

   144.611.842,11 

Lazio

    58.516.578,95 

   140.439.789,47 

   198.956.368,42 

Liguria

    15.503.947,37 

    37.209.473,68 

    52.713.421,05 

Lombardia

    87.412.631,58 

   209.790.315,79 

   297.202.947,37 

Marche

    17.411.842,11 

    41.788.421,05 

    59.200.263,16 

Molise

     4.786.052,63 

    11.486.526,32 

    16.272.578,95 

Piemonte

    41.136.052,63 

    98.726.526,32 

   139.862.578,95 

Puglia

    40.763.421,05 

    97.832.210,53 

   138.595.631,58 

Toscana

    39.086.578,95 

    93.807.789,47 

   132.894.368,42 

Umbria

     9.810.263,16 

    23.544.631,58 

    33.354.894,74 

Veneto

    39.731.842,11 

    95.356.421,05 

   135.088.263,16 

Totale

   500.000.000,00 

 1.200.000.000,00 

 1.700.000.000,00 

Riparto della quota del Fondo ex art.111 del D.L. n.34 del 2020 a beneficio delle regioni a statuto ordinario a seguito delle modifiche introdotte con l'art.41 del presente decreto legge.

 

·      al  fine  di  garantire  l'omogeneità nella rappresentazione dei  conti  pubblici   e   favorire il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie, è prevista una specifica modalità di contabilizzazione delle risorse  trasferite direttamente dallo Stato alle regioni e alle province autonome[302] (comma 2-sexies dell'art.111 del D.L. n.34/2020, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo). Le risorse erogate direttamente dallo Stato, nello specifico, sono iscritte al titolo secondo delle entrate dei rispettivi bilanci alla  voce  del  piano  dei   conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti  da  Ministeri»;

·      entro il 30 giugno 2021 è determinato l'importo degli effettivi minori gettiti delle regioni a statuto ordinario tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori (comma 2-septies dell'art.111 del D.L. n.34/2020, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo);

·      sono definite le modalità con cui sono riacquisite al bilancio dello Stato le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a titolo di ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro (comma 2-octies dell'art.111 del D.L. n.34/2020, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo). Il recupero di tali risorse, che sono incluse negli importi complessivi del Fondo spettanti alle regioni a statuto ordinario (ai sensi del comma 2-quinquies), avverrà, a decorrere dal 2021, tenendo conto delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione incassate  annualmente   dalla Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate  rispetto  alla  media  delle  entrate  riscosse  da ciascuna regione  negli  anni  2017-2019. Tale media è determinata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sulla base dei rendiconti di ciascuna regione, sentita la Conferenza Stato regioni. Le attività di accertamento e recupero che rilevano ai fini della disposizione in commento sono quelle riferite ai seguenti tributi: IRAP, addizionale IRPEF e tassa automobilistica.  È compito della Struttura di gestione effettuare il versamento allo Stato dei maggiori incassi e darne comunicazione (entro il 30 aprile di ciascun anno) alle regioni e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Qualora il versamento sia, per una data regione, inferiore all'importo cui essa è tenuta (secondo quanto previsto al comma 2-novies, v. infra), alla differenza provvede la medesima regione, mediante versamento al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Tali versamenti - precisa il comma 2-decies dell'art.111 (introdotto dal comma 1, lettera c), in commento) sono effettuati al titolo 1 della spesa, come trasferimenti a ministeri (U.1.04.01.01.001).  In caso di mancato versamento entro il predetto termine, tale differenza è coperta a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale;

·      si stabilisce che entro il 30 aprile 2021 vengono effettuati - previa intesa in Conferenza permanente Stato regioni - sia il riparto fra le regioni dell'importo complessivo delle minori entrate derivanti  dalle  attività  di lotta  all'evasione (come detto pari  a circa 950 milioni di euro) sia il riparto dell'importo minimo complessivo, pari a 50 milioni di euro, che, con cadenza annuale, deve  essere riacquisito al bilancio dello Stato, fino a concorrenza del predetto importo di 950 milioni di euro.

Come rilevato nel parere favorevole con osservazioni approvato dalla Commissione affari costituzionali del Senato nel corso dell'esame in sede referente, non vi è alcun riferimento allo strumento normativo con cui si procederà a detti riparti;

 

·      è introdotta una novella al comma 3 dell'art.111 del D.L. n.34/2020 (comma 1, lettera d), del presente articolo) ai sensi della quale la facoltà attribuita al Ragioniere generale dello Stato di attivare monitoraggi presso regioni e province autonome per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio sia attivabile "previa condivisione con il tavolo tecnico" (di cui al comma 2). Al riguardo, tale modifica (concordata fra il Governo e le autonomie speciali nel nell'ambito del richiamato accordo sottoscritto in sede di conferenza Stato regioni lo scorso 20 luglio, rep. atti 115/CSR) rafforza il ruolo delle regioni e delle province autonome nella decisione dell'attivazione dei monitoraggi tenuto conto che in seno al tavolo tecnico, come ricordato, sono presenti quattro rappresentati della Conferenza delle regioni e delle province autonome, di cui uno in rappresentanza delle autonomie speciali.

 

Il comma 2 stabilisce che alla copertura dell'onere di cui al comma 1, pari a 2.800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.


 

Articolo 41-bis
(Fondo di garanzia per la prima casa)

 

 

L’articolo 41-bis, introdotto al Senato, stabilisce che le giovani coppie o i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, nonché i giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico siano destinatari esclusivi della garanzia del Fondo “mutui prima casa” istituito dalla legge di stabilità 2014, in luogo di essere soggetti beneficiari in via prioritaria.

Si attribuisce alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP) il compito di presentare una relazione scritta ai Ministri interessati e alle competenti Commissioni parlamentari recante, tra l'altro, l'indicazione delle garanzie concesse alle categorie prioritarie nonché una verifica sull'applicazione dei tassi, da parte degli istituti di credito, da parte dei richiedenti prioritari e non prioritari del finanziamento.

 

Si ricorda che l'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il Fondo di garanzia per la prima casa (Fondo prima casa). Il Fondo, rifinanziato nel tempo, prevede la concessione di garanzie a prima richiesta su mutui, dell'importo massimo di 250 mila euro, per l'acquisto ovvero per l'acquisto anche con interventi di ristrutturazione purché con accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario.

 

Con Decreto interministeriale 31 luglio 2014, pubblicato nella G.U.R.I n. 226 del 29 settembre 2014 sono state emanate le norme di attuazione della disciplina ed è stata individuata Consap quale soggetto gestore del Fondo.

Nel testo vigente le giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché i giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico sono identificati quali categorie con priorità nell’attribuzione del beneficio.

 

Per effetto delle modifiche in esame, tali soggetti divengono destinatari esclusivi delle garanzie concesse dal Fondo.

 

Come sopra accennato, la disposizione prevede inoltre che la CONSAP presenti - entro il 30 giugno di ogni anno - una relazione scritta al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le politiche della famiglia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle competenti Commissioni parlamentari specificando, tra l'altro, le percentuali (sul totale delle risorse del Fondo) delle garanzie concesse alle categorie alle quali è riconosciuta priorità. La relazione, inoltre, dovrà illustrare l'avvenuta attività di verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte degli istituti di credito, nei confronti dei beneficiari prioritari e non prioritari del finanziamento.

 

Come sopra ricordato il comma 48 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), nell'ambito di un riordino generale del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, ha previsto (alla lettera c)) la sostituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa, con un nuovo Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari.

Al nuovo fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sono state attribuite risorse pari complessivamente a 600 milioni di euro nel triennio 2014-2016 (200 milioni annui), nonché le attività e le passività del precedente Fondo (istituito dall’articolo 13, comma 3-bis, del D.L. 112/2008), che ha continuato ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi necessari a rendere operativo il nuovo Fondo di garanzia.

Il Fondo concede garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. In tale Fondo è confluito il Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, disciplinato dall'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Con il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’ABI, siglato l’8 settembre 2014, sono state disciplinate le modalità di adesione all’iniziativa da parte delle banche e degli intermediari finanziari.

Si ricorda che l'art. 1, comma 658, della legge di bilancio per il 2019 (l. n. 145/2018), dispone che detto Fondo possa essere alimentato, oltre che mediante il versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, con l’intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche a valere su risorse di soggetti terzi e al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo. Si prevede inoltre che le norme di rango secondario di attuazione del Fondo stabiliscano le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell’efficacia della garanzia del Fondo, in caso di cessione del mutuo.

Per lo stato del Fondo e le modalità di finanziamento, si veda anche la relativa pagina esplicativa sul sito del MEF.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 233 della legge di bilancio per il 2020 (L. 160/2019) ha assegnato 10 milioni di euro per il 2020 al Fondo, riducendo altresì - dall'8 per cento al 6,5 per cento - la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio.

L'articolo 19 del decreto-legge n. 34 del 2019, novellato dal comma 233, oltre a disporre un rifinanziamento del Fondo pari a 100 milioni per l'anno 2019, aveva già ridotta, dal 10 per cento all’8 per cento, la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio.

Infine, l'articolo 31, comma 4, del D.L. n. 34 del 2020 ("decreto rilancio") assegna 100 milioni di euro per il 2020 al Fondo.

 

 

 


 

Articolo 42
(Sospensione della quota
capitale dei prestiti concessi alle autonomie speciali)

 

 

L’articolo 42 estende alle Regioni a statuto speciale  e alle Province autonome la disciplina, che l'art.111 del D.L. n.18 del 2020 nella sua formulazione originaria riservava alle Regioni orinarie, relativa alla sospensione della quota capitale dei prestiti contratti con il Ministero dell'Economia e delle finanze o con la Cassa Depositi e prestiti prima della sua trasformazione in S.p.a.. 

 

Il citato art.111 del D.L. n.18, che il comma 1 dell'articolo in esame estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, prevede quanto segue[303]:

§  le regioni a statuto ordinario sospendono il pagamento delle quote capitale, la cui scadenza ricada nell’anno 2020, dei prestiti concessi dal Ministero dell’economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. (e successivamente trasferiti al medesimo Ministero ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 269 del 2003[304]) (comma 1, primo periodo, dell'art.111);

§  le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale (comma 1, secondo periodo);

§  le maggiori risorse a disposizione delle regioni, conseguenti alla sospensione del pagamento dei mutui, sono destinate a finanziare misure di rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori economici colpiti dall'epidemia in corso (comma 2);

§  l’utilizzo dei risparmi di spesa è possibile previa variazione di bilancio da parte della giunta, da approvare in via amministrativa, in deroga alla disciplina contabile[305] che prevede, in via ordinaria, che le variazioni di bilancio siano effettuate con legge (comma 2);

§  può essere disposta, in sede di Conferenza Stato Regioni, la cessione di spazi finanziari a beneficio delle Regioni maggiormente colpite dall’emergenza in corso, da utilizzare per la realizzazione di investimenti[306] (comma 3).

§  la sospensione in esame non riguarda le quote capitale dei mutui attivati in relazione alle anticipazioni di liquidità cui la regione ha fatto ricorso per il pagamento dei debiti commerciali scaduti (ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35[307]) (comma 4 dell'art.111);

§  all'ente territoriale, che abbia in corso un piano di rientro da un disavanzo di bilancio e che proceda, in un dato anno, ad un ripiano per un importo superiore rispetto a quello previsto dal medesimo piano (sulla base del principio delle rate costanti), viene permesso di recuperare tale effetto positivo sul piano di rientro già nell'esercizio successivo (comma 4-bis).

 

Il comma 2 fa sì che le Autonomie speciali possano beneficiare degli effetti favorevoli dell'art.111 del D.L. n.18 del 2020 sin dalla sua entrata in vigore. A tal fine dispone che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome recuperino le quote capitale in scadenza nel 2020 dei mutui contratti[308] che siano state versate successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n.18 (17 marzo 2020). Il recupero avviene: a) mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 per tutte le Autonomie tranne la Sardegna; b) mediante l'attribuzione di un contributo dell'ammontare di 706.263 euro per l'anno 2020 per la Sardegna, per la quale il contributo alla finanza pubblica si è esaurito (v. infra e la scheda di lettura dell'art.41 del presente Dossier).

 

Conseguentemente alla riduzione del concorso alla finanza pubblica imposto alle Autonomie speciali a compensazione sia della restituzione delle quote capitale versate (ai sensi del comma 2), sia del ristoro delle perdite di gettito conseguenti all'emergenza sanitaria (ai sensi dell’articolo 111, comma 2-bis[309], del decreto legge n. 34 del 2020), il comma 3 opera una rideterminazione complessiva del concorso alla finanza pubblica del 2020 di ciascuna autonomia speciale, secondo gli importi individuati nella tabella, che costituisce parte integrante del medesimo comma, riportata a seguire.

REGIONI

Concorso alla finanza pubblica anno 2020 a legislazione vigente

Riduzione del concorso alla finanza pubblica a valere sul Fondo di cui all'art. 111, comma 1

Riduzione del concorso alla finanza pubblica a valere sulle quote capitale 2020 sospese già pagate

Concorso alla finanza pubblica anno 2020 rideterminato

Valle d'Aosta

102.807.000

84.000.000

 

18.807.000

Sardegna

383.000.000

383.000.000

 

0

Trento

418.186.556

300.634.762

 

117.551.794

Bolzano

501.728.143

318.332.960

651.135

182.744.048

Friuli Venezia Giulia

726.000.000

538.000.000

840.479

187.159.521

Sicilia

1.001.000.000

780.000.000

13.369.920

207.630.080

Totale

3.132.721.699

2.403.967.722

14.861.534

713.892.443

Rideterminazione del concorso alla finanza pubblica delle Autonomie speciali per l'anno 2020

 

La prima colonna elenca gli enti beneficiari (che non includono la regione Trentino Alto Adige per la quale è confermato il contributo al concorso alla finanza pubblica, si veda la scheda di lettura dell'art.41).

La seconda dà conto del concorso alla finanza pubblica a legislazione vigente precedente all'entrata in vigore del presente decreto.

La terza colonna individua la riduzione del medesimo concorso conseguente ai ristori per le perdite di gettito subite dalle autonomie speciali. Nella prima riga della colonna si fa invero riferimento alla riduzione del concorso "a valere sul Fondo di cui all'art.111, comma 1" che, come detto, deve anzitutto intendersi riferito al D.L. n.34. 

La quarta colonna illustra le riduzioni al contributo conseguenti al recupero del pagamento delle quote capitale che le Regioni a statuto speciale  e le Province autonome hanno effettuato tra il 17 marzo 2020 (data di l'entrata in vigore del D.L. 18) e il 15 agosto 2020 (data in entrata in vigore del presente D.L.), pari nel complesso a circa 14 milioni di euro.

L'ultima colonna reca i contributi alla finanza pubblica che residuano in capo alle Autonomie speciali per il 2020.

 

Il comma 4 dispone che agli oneri del presente articolo, pari a 88 milioni di euro, per l’anno 2020, si provveda ai sensi dell’articolo 114 (alla cui scheda di lettura si rinvia). Nella RT al provvedimento si precisa la sospensione del pagamento delle quote capitale determina nel 2020 effetti negativi  sui saldi di finanza pubblica pari a 86,9 milioni per l’ampliamento della capacità di spesa delle autonomie speciali e per le minori quote capitale non versate al bilancio dello Stato e a 1,1 milioni di euro per i maggiori interessi passivi sostenuti a seguito del mancato incasso delle quote capitale.


 

Articolo 42-bis, comma 1
(
Sospensione dei versamenti tributari e contributivi per Lampedusa e Linosa)

 

 

L'articolo 42-bis, comma 1, differisce al 21 dicembre 2020 tutti i versamenti tributari, contributivi e assistenziali che scadono entro il 21 dicembre 2020 medesimo dovuti dai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa. Gli stessi soggetti potranno, altresì, versare il 50% dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge n. 34 del 2020 con la rateizzazione disposta dall’articolo 97 del presente decreto-legge.

 

Il comma in esame, introdotto dal Senato, costituisce la trasposizione dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2020 - decreto attualmente in fase di conversione alle Camere e di cui il disegno di legge di conversione del presente decreto-legge n. 104 dispone l'abrogazione, con la salvezza degli effetti già prodottisi. Il comma dispone, in particolare, che, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020, sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data.

Resta ferma la facoltà di avvalersi, per il 50% dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, della rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili prevista dall’articolo 97 del decreto-legge in esame. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Nella relazione illustrativa del decreto-legge n. 111 del 2020, il Governo motiva tale disposizione con il grave disagio socio economico derivante dallo stato di emergenza nel quale si trova in particolare il comune di Lampedusa e Linosa

 

Si rammenta che l’articolo 126, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 proroga dal 30 giugno al 16 settembre 2020 il termine di ripresa della riscossione dei versamenti tributari e contributivi sospesi a favore di alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e per gli enti non commerciali. La disposizione proroga altresì (comma 2) dal 31 luglio al 16 settembre 2020 il versamento delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo nonché sulle provvigioni. La disposizione sposta al 16 settembre 2020 anche il termine di ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi per i comuni maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria (comma 3). L’articolo 127 del medesimo decreto-legge dispone la proroga di alcuni termini per i versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria) e dell'articolo 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi) del decreto-legge n. 18 del 2020.

 

Si rammenta altresì che l’articolo 97 del decreto-legge in esame prevede la possibilità di beneficiare di un’ulteriore rateizzazione del pagamento di una serie di versamenti già sospesi da precedenti decreti legge recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. La norma introduce la possibilità che gli importi sospesi possano essere versati per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate di pari importo a partire dal 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50% può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

 

Pertanto i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa potranno versare il 50 per cento dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in 24 rate mensili di pari importi a decorrere dal 1° gennaio 2021. La norma prevede, infine, che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Nella relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 111 del 2020, il Governo fornisce una stima degli importi interessati da questa disposizione:

-       entrate di natura tributaria: 4 milioni di euro nell'anno 2020;

-       contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali: 8,1 milioni di euro nell’anno 2020;

-       importi dovuti per la precedente sospensione scaduta il 15 dicembre 2017: sulla base di informazioni acquisite dall’Agenzia delle Entrate si stimano tributi non ancora versati alla scadenza della sospensione per 15 milioni di euro.


 

Articolo 42-bis, commi 2-4
(Interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricole e della pesca, per Lampedusa e Linosa)

 

 

L'articolo 42-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, ai commi 2-4 estende alle imprese del settore turistico, agricole e della pesca con domicilio fiscale nel Comune di Lampedusa e Linosa le agevolazioni introdotte nel 2019 in favore delle imprese agricole ricadenti nei comuni interessati dai terremoti occorsi il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017. Le agevolazioni consistono nell'erogazione di: mutui agevolati per investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni per un importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile; contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile; mutui agevolati a un tasso pari a zero di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile.  Per le iniziative nel settore della produzione agricola, il mutuo agevolato ha una durata complessiva, incluso il periodo di preammortamento, non superiore a 15 anni. La definizione dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni sopra descritte è demandata a un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame. Per le suddette finalità è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

 

 

Nel dettaglio, il comma 2 estende alle imprese del settore turistico, agricole e della pesca con domicilio fiscale nel Comune di Lampedusa e Linosa le agevolazioni introdotte dall’articolo 9, comma 1, del D.L. n. 123/2019 (L. 156/2019). A tali agevolazioni si applicano i limiti massimi previsti dalla normativa dell’Unione europea e le disposizioni della medesima in materia di aiuti di Stato per i settori interessati. La finalità ascritta all'intervento è quella di consentire il pieno rilancio dell’attività turistica ed alberghiera, in considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19.

 

L’articolo 9, comma 1, del D.L. n. 123/2019 ha previsto che alle imprese agricole che ricadono nei comuni interessati dai terremoti occorsi il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017 possano essere concessi:

-       mutui agevolati per investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni per un importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile;

-       contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile;

-       mutui agevolati a un tasso pari a zero di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile.

Per le iniziative nel settore della produzione agricola, il mutuo agevolato ha una durata complessiva, incluso il periodo di preammortamento, non superiore a 15 anni.

 

Il comma 3 demanda la definizione dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni sopra descritte, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, a un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame.

Il comma 4 autorizza per le suddette finalità la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per il 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.


 

Articolo 42-bis, comma 5
(
Errata applicazione delle disposizioni dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020)

 

 

L'articolo 42-bis, comma 5, prevede che, per quanto riguarda la sospensione del versamento dell'IRAP disposta dall'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', l'importo dell'imposta non versata è dovuto entro il 30 novembre 2020 senza applicazioni di sanzioni né interessi.

 

Il comma in esame, introdotto dal Senato, dispone che in caso di errata applicazione delle disposizioni dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche, l'importo dell'imposta non versata è dovuto entro il 30 novembre 2020 senza applicazioni di sanzioni né interessi.

 

Si rammenta che l'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 dispone che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non siano tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. La disposizione non si applica alle imprese di assicurazione, alle Amministrazioni pubbliche, agli intermediari finanziari e alle società partecipate

Il comma 3 del medesimo articolo precisa che le suddette disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

 

La Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche

 

Per rispondere alla crisi economica e sanitaria legata alla diffusione del COVID-19, la Commissione europea ha deciso di concedere agli Stati membri la piena flessibilità nell'applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato.

A tal fine, il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza del COVID-19", che consente a tutti gli Stati membri di intervenire per sostenere il sistema economico a fronte dalla situazione di grave turbamento generata dall'emergenza sanitaria in atto. Di conseguenza, la Commissione ha autorizzato una serie di progetti relativi ad aiuti di Stato, notificati da diversi Stati membri.

Il Quadro temporaneo, come modificato il 3 aprile scorso, legittima, fino al 31 dicembre 2020, 10 tipologie di aiuti di stato al fine di consentire agli Stati membri di sostenere l'economia nel contesto dell'emergenza del coronavirus.  Si tratta di: sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, pagamenti anticipati, prestiti, garanzie e partecipazioni; garanzie di stato; prestiti pubblici agevolati alle imprese; garanzie per le banche; assicurazioni al credito all'esportazione a breve termine; sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali per ricerca e sviluppo; sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali per investimenti in infrastrutture di prova e upscaling; sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali per la produzione di prodotti connessi al Covid-19; differimento di imposte e contributi previdenziali; sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti che altrimenti dovrebbero essere licenziati. 

 L'8 maggio sono state approvate delle modifiche che estendono ulteriormente il Quadro temporaneo inserendo la possibilità per gli Stati di varare misure per la ricapitalizzazione e la concessione di debiti subordinati a favore delle imprese in difficoltà. Le nuove disposizioni inoltre fissano una serie di condizioni per evitare distorsioni della concorrenza. 

Dalla pubblicazione del Quadro temporaneo, il 19 marzo scorso, la Commissione europea sta approvando una serie di progetti di aiuti di stato notificati da numerosi Stati membri, tra cui l'Italia.

Per ulteriori dettagli sulla disciplina introdotta dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato e sulle richieste avanzate dall'Italia e dagli altri paesi membri dell'Unione europea, cfr. Servizio studi del Senato, "L'epidemia COVID-19 e l'Unione europea (Aggiornata al 19 maggio 2020)", Nota sugli atti dell'Unione europea n. 44/8, 19 maggio 2020.


 

Articolo 42-bis, comma 6
(
Disciplina dei debiti del Comune di Roma)

 

 

L'articolo 42-bis, comma 6, modifica la disciplina relativa all'accollo da parte dello Stato del prestito obbligazionario di Roma Capitale denominato RomeCity 5,345.

 

In particolare, il comma in esame, introdotto dal Senato, modifica l'articolo 38, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 34 del 2019 recante la disciplina relativa all'accollo da parte dello Stato del prestito obbligazionario di Roma Capitale denominato RomeCity 5,345. Con tale modifica si prevede che la dotazione del fondo appositamente costituito per l'accollo è destinata alle finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, ovvero alla dotazione della Gestione commissariale del Comune di Roma, anche ai fini del pagamento della cedola in corso al momento dell'adesione stessa, oltre che in caso di mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni, come previsto dalla legislazione vigente.

 

Si rammenta che l'articolo 38 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019, dispone il trasferimento a Roma capitale della titolarità dei crediti e del piano di estinzione dei debiti della Gestione commissariale del Comune di Roma. Dispone inoltre l'iscrizione in bilancio, a fronte dei crediti, di un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché l'attribuzione a Roma Capitale delle risorse necessarie a far fronte al piano di estinzione dei debiti. L'articolo prevede infine la facoltà per Roma Capitale di concedere delle anticipazioni per far fronte a eventuali carenze temporanee di cassa della Gestione commissariale.

I commi aggiuntivi da 1-bis a 1-sexies, inseriti in sede di conversione del decreto-legge n. 34 in legge, disciplinano le iniziative necessarie all'accollo da parte dello Stato del prestito obbligazionario di Roma Capitale denominato RomeCity 5,345 per cento.

In particolare, ai sensi del comma 1-quinquies, in caso di mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis, la dotazione del fondo appositamente costituito per l'accollo di cui al comma 1-ter è destinata alle finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, ovvero alla dotazione della Gestione commissariale del Comune di Roma. Tale destinazione, ai sensi del comma in esame, viene ora prevista anche ai fini del pagamento della cedola in corso al momento dell'adesione stessa.

 

L'articolo 1, commi 922-930 e 932 della legge di bilancio 2019 ha disciplinato la definitiva individuazione della massa passiva del debito riferibile alla Gestione commissariale del Comune di Roma e all’estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, al fine di giungere alla conclusione delle attività straordinarie della Gestione commissariale stessa. Sono pertanto state introdotte disposizioni che puntano a chiarire l’attribuzione in capo alla gestione commissariale di alcune poste relative al debito finanziario (commi 922-924)[310] e al debito commerciale, in particolare riferito a indennizzi derivanti da espropri (commi 925-926). Infine, è stato posto il termine perentorio di 36 mesi entro cui Roma Capitale può avanzare specifiche istanze di liquidazione di crediti riferibili alla gestione commissariale, per giungere alla definitiva rilevazione della massa passiva da approvare tramite D.P.C.M, che deve stabilire anche il termine finale per l’estinzione dei debiti (commi 927-930 e 932). Tale D.P.C.M. determina, contestualmente, la conclusione delle attività straordinarie della Gestione commissariale.

 

La Gestione commissariale del Comune di Roma è stata istituita dall’articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, che aveva nominato il Sindaco del comune di Roma Commissario straordinario del Governo, con il compito di provvedere alla ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate (con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati) e di predisporre e attuare il piano di rientro dall’indebitamento pregresso del Comune.

In forza di tale disposizione, nell’ordinamento contabile del Comune di Roma (poi Roma Capitale ai sensi del decreto legislativo n.156 del 2010) sono state distinte due gestioni, tra loro separate:

§  la Gestione commissariale del Comune, che ha preso in carico tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008;

§  la Gestione ordinaria, competente per il periodo successivo alla suddetta data, ed affidata agli organi istituzionali dell’ente comunale.

 

Il piano di rientro è stato approvato con D.P.C.M. 5 dicembre 2008.

 

Il decreto-legge n. 78 del 2010 (articolo 14, comma 13-bis) ha ribadito che il Commissario di Governo (non più individuato nella figura del Sindaco) procedesse all'accertamento definitivo del debito del comune di Roma, al fine di redigere il piano di rientro delle passività pregresse del comune, aggiornato in termini di crediti certi, liquidi ed esigibili. Il Commissario straordinario ha dunque predisposto il documento concernente l’accertamento del debito alla data del 30 luglio 2010, che individuava un disavanzo pari a 16,7 miliardi.

L’articolo 1, comma 751, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) ha previsto periodici aggiornamenti del piano di rientro, che il Commissario straordinario deve proporre alla Presidenza del Consiglio entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno. Da ultimo, il piano di rientro è stato aggiornato al 30 novembre 2017 e approvato con D.P.C.M. 5 luglio 2018. Tale ultimo aggiornamento reca un debito commerciale di 3,1 miliardi di euro, un debito finanziario di 8 miliardi e una massa attiva di 1,7 miliardi.

 

L'articolo 14, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha disposto il finanziamento della Gestione commissariale con l'assegnazione di una dotazione pari a 500 milioni di euro annui. La copertura è stata individuata in parte mediante la costituzione di un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del MEF con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011. La restante quota è reperita mediante l'istituzione, fino al conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi:

a) di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;

b) di un incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4.

 

Il prestito obbligazionario RomeCity 5,345 per cento (codice identificativo ISIN XS0181673798) è stato emesso nel 2003 per un importo di 1,4 miliardi di euro, con cedola fissa del 5,345% e scadenza 2048. È quotato alla Borsa del Lussemburgo con un prezzo pari a 160,07 (quotazione del 4 settembre 2020).

La disciplina dei Buoni ordinari comunali (BOC) è recata dall'articolo 35 della legge n. 724 del 1994, il quale prevede che gli enti territoriali possano emettere prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al finanziamento degli investimenti, purché non si trovino in situazione di dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie, ovvero le regioni non ne abbiano ripianato i disavanzi di amministrazione. La durata del prestito non può essere inferiore a cinque anni e il rendimento effettivo al lordo di imposta non dovrà essere superiore, al momento dell'emissione, al rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente maggiorato di un punto. Gli enti emittenti devono operare una ritenuta del 12,50% sugli interessi, premi o altri frutti corrisposti.

Le ultime emissioni di BOC risalgono al 2005.


 

Articolo 42-bis, comma 7
(Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa)

 

 

L’articolo 42-bis, comma 7 - introdotto durante l'esame al Senato - riduce dal 20 al 10 per cento la percentuale di soci assegnatari di immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa che devono trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2, comma 479 della L. 244/2007 affinché l'ammissione ai benefici del Fondo sia estesa alle cooperative medesime.

 

In sintesi, la disciplina del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (istituito dall'art. 2 della L. 244/2007 - legge finanziaria 2008) consente ai titolari di un mutuo per l'acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà (indicate dall'art. 2, comma 479, della L. 244/2007), destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.

Si ricorda che il comma 7, lettera a), dell'art. 10 del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020, ha modificato l'art. 12 del D.L. 23/2020 al fine di specificare le modalità di calcolo dell’importo massimo del mutuo ammissibile al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (istituito presso il MEF dall'art. 2, commi 474 e seguenti, della L. 244/2007 - legge finanziaria per il 2008) previsto per le cooperative edilizie a proprietà indivisa nonché la soglia minima dei soci assegnatari di immobili residenziali che si trovano nelle condizioni richieste dalla legge, necessaria per l’accesso al Fondo.

In particolare, il citato comma 7, lettera a), modificando la lettera a-bis, del comma 2-ter dell’art. 12 del D.L. 23/2020, ha previsto che l'ammissione ai benefìci del Fondo è estesa alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative di importo massimo pari al prodotto tra l’importo di 400.000 euro (indicato alla lettera b) dell’articolo 54) e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 20% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi, al momento dell’entrata in vigore della disposizione, nelle condizioni previste dall'art. 2, comma 479. della L. 244/2007. Per approfondimenti si rinvia alla scheda sull'art. 10 del dossier relativo al D.L. 76/2020.


 

Articolo 42-bis, commi 8 e 9
(Contributo a comuni siciliani per la gestione sanitaria
dei flussi migratori)

 

 

I commi 8 e 9 dell’articolo 42-bis, introdotto dal Senato, autorizzano per l’anno 2020 un contributo di 375.000 euro per ciascuno dei comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta, per fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori.

 

Il comma 8 assegna ai comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta un contributo di 375.000 euro ciascuno al fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori.

I criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate, che costituiscono un tetto di spesa massima, nonché le modalità di monitoraggio della spesa sono definiti con un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Il comma 9 prevede la copertura finanziaria degli oneri previsti dal precedente comma, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2020, a valere sul Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014), incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, dall’articolo 114, comma 4, del decreto in esame.

 

 


 

Articolo 43
(
Disposizioni urgenti in materia di contenzioso regionale)

 

 

L’articolo 43 riguarda il contenzioso sorto tra la regione Campania e lo Stato per il mancato versamento alla regione del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita all’IRAP e all’addizionale regionale all’IRPEF e deciso in primo grado dalla Corte dei conti in favore della regione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare un’intesa con la regione per il pagamento di una quota non superiore al 90 per cento di quanto accertato dalla sentenza di primo grado, suddiviso in due rate di 120 e 90 milioni di euro, da attribuire alla regione rispettivamente entro il 31 ottobre 2020 e il 30 giugno 2021.

 

L’articolo 43, comma 1, stabilisce che in caso in cui una sentenza di primo grado abbia accertato il diritto di una regione al riversamento diretto, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 68/2011, del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali ai tributi erariali ad essa spettanti, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a stipulare un’intesa con la regione interessata, per il pagamento di una quota non superiore al 90 per cento della sorte capitale accertata dalla sentenza di primo grado, da attribuire in due rate.

 

Benché la norma sia formulata in termini generali e astratti, essa è indirizzata a sanare unicamente il contenzioso sorto tra la regione Campania e lo Stato e deciso in primo grado dalla Sezione giurisdizionale regionale della Campania della Corte dei conti con sentenza n. 1045 del 2018. La citata sentenza accerta la sussistenza di un credito della regione nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle entrate, pari a complessivi 249 milioni di euro, di cui 237 quale sorte capitale (vale a dire escluse le voci accessorie).

Lo Stato a sua volta ha presentato ricorso in appello innanzi la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Centrale e il giudizio è tuttora pendente[311].

 

Si ricorda che l’articolo 9 del decreto legislativo 68 del 2011 (recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario), al comma 1 stabilisce che deve essere assicurato il riversamento diretto alle regioni dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali ai tributi erariali di cui allo stesso decreto legislativo (in sostanza IRAP e addizionale IRPEF) in coerenza con quanto previsto dalla legge delega sul federalismo fiscale (legge 42 del 2009) in merito alla determinazione ed al riparto del fondo perequativo per il finanziamento della sanità (articolo 9, comma 1, lettera c), numero 1) ed in relazione ai principi di territorialità (articolo 7, comma 1, lettera d)).

In particolare, per quanto concerne il riparto del fondo perequativo tra le regioni con minore capacità fiscale, la norma stabilisce che la quota di pertinenza di ciascuna regione è determinata dalla differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura della spesa sanitaria indistinta e il gettito regionale dei tributi ad essa dedicati (IRAP e addizionale IRPEF). Dal computo del gettito regionale dei tributi di cui sopra, la legge 42 del 2009 (articolo 9, comma 1, lettera c), numero 1)) stabilisce che siano escluse le entrate derivanti dal recupero dell’evasione fiscale e quelle derivanti dalle variazioni di gettito prodotte dall’esercizio dell’autonomia tributaria.

 

La norma in esame specifica che l’intesa deve essere stipulata entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge e che le due rate, rispettivamente di 120 e 90 milioni di euro, dovranno essere versate alla regione rispettivamente entro il 31 ottobre 2020 e entro il 30 giugno 2021.

Con l’intesa la Regione rinuncia a ogni pretesa relativa ad accessori e spese legali, mentre lo Stato rinuncia al ricorso in appello, anche se già presentato.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame rinvia all’articolo 114 del decreto legge per la copertura finanziaria dell’onere di 120 milioni riferito al 2020 e di 90 milioni riferito al 2021.


 

Articolo 44
(Incremento sostegno Trasporto pubblico locale)

 

 

L’articolo 44, modificato al Senato, interviene in materia di sostegno al trasporto pubblico locale. incrementando di 400 milioni di euro la dotazione, per l’anno 2020, del Fondo per compensare le imprese di trasporto pubblico locale e ferroviario regionale che abbiano subito riduzione dei ricavi tariffari in conseguenza dell’emergenza Covid-19.

In base alla modifica approvata al Senato, viene sostituito il comma 1 dell’art. 44, con il contenuto dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 111/2020, in corso di conversione. Tale disposizione prevede che le suddette risorse aggiuntive possano anche essere utilizzate, nel limite di 300 milioni di euro, per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale - destinato anche a studenti - occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche legate all’emergenza Covid-19.

Il comma 1-bis, introdotto al Senato, autorizza inoltre ciascuna regione e Provincia autonoma all’attivazione di tali servizi aggiuntivi, nei limiti del 50 per cento delle risorse attribuibili, applicando alla spesa autorizzata dal comma 1 le medesime percentuali di ripartizione previste dal decreto attuativo dell’articolo 200, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020 (c.d. DL Rilancio).

 

In dettaglio il comma 1, modificato al Senato, prevede l’incremento di 400 milioni di euro, per l’anno 2020, del Fondo per compensare le imprese di trasporto pubblico locale e ferroviario regionale. Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le finalità di cui all’articolo 200, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, anche per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all’attuazione delle seguenti misure di contenimento:

§  misure derivanti dall’applicazione delle Linee Guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico

§  e Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato.

 

Si tratta del Fondo istituito dal comma 1 dell’art. 200 del D.L. n. 34/2020 (DL Rilancio) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a compensare le imprese di trasporto pubblico locale e trasporto ferroviario regionale, elencate nel comma 2 dello stesso art. 200, per la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

Si tratta delle seguenti:

§  le imprese di trasporto pubblico locale e regionale;

§  gli enti affidanti di contratti di servizio grosscost: si tratta dei contratti in cui il gestore riceve un corrispettivo concordato che è commisurato ai soli costi del servizio offerto ed indipendente dalle entrate del servizio stesso: il rischio commerciale è pertanto a carico dell'ente affidante che gestisce i ricavi incassati;

§  la gestione governativa navigazione laghi;

§  la gestione governativa della ferrovia circumetnea;

§  la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero.

Si ricorda che tale Fondo è destinato altresì, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti dalle misure previste dall’articolo 215 del D.L. n. 34/2020, che prevede il ristoro degli abbonamenti ferroviari o di trasporto pubblico locali, ai soggetti che non abbiano potuto usufruirne durante il periodo interessato dalle limitazioni per il contrasto al Covid-19.

 

I criteri di ripartizione di tale Fondo, sono definiti, in base al comma 2 dell’art. 200, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza, al fine di evitare sovra compensazioni.

Per quanto riguarda l’emanazione di tale decreto attuativo, a seguito dell’intesa raggiunta il 18 giugno 2020 in Conferenza Unificata è stato emanato il Decreto interministeriale dell'11 agosto 2020 n. 340, che ha disposto l'assegnazione alle Regioni, a titolo di anticipazione, di complessivi 412 milioni di euro, su 500 totali stanziati, a compensazione dei mancati introiti per le aziende di trasporto pubblico locale nel periodo di lockdown. L'anticipazione è pari al 55% dei ricavi certificati relativi al periodo dal 23 febbraio al 3 maggio 2018, in attesa dei dati certificati 2019 non ancora disponibili. Complessivamente alle regioni sono stati attribuiti circa 406,219 milioni di euro, mentre 6,245 milioni sono attribuiti complessivamente alle gestioni governative (Ferrovia Circumetnea, Servizio ferroviario Domodossola- confine svizzero e Gestione governativa navigazione laghi). Gli 88 milioni di euro circa che costituiscono il residuo di risorse da ripartire, secondo quanto comunicato, consentiranno di rivedere eventualmente le attuali assegnazioni in sede di riparto definitivo.

Il 9 settembre 2020 è stato inoltre emanato il decreto dirigenziale n. 262 , il decreto di impegno e contemporaneo pagamento dei 406,219 milioni €, sul capitolo 1318/MIT, , a titolo di anticipazione e a valere sul fondo previsto dall’articolo 200, comma 1, del Decreto legge n. 34/2020, a favore degli enti territoriali e per gli importi per compensazione dei mancati ricavi per le aziende che operano nel settore del trasporto pubblico locale causa COVID-19.

Una seconda modifica approvata al Senato, prevede l’introduzione del nuovo comma 1-bis che riproduce il contenuto del comma 2 dell’articolo 1 del già citato DL n. 111/2020.

Il nuovo comma 1-bis autorizza ciascuna regione e Provincia autonoma all’attivazione di tali servizi aggiuntivi, nei limiti del 50 per cento delle risorse attribuibili, applicando alla spesa di 300 milioni, autorizzata dal comma 1 le medesime percentuali di ripartizione previste dal decreto ministeriale attuativo dell’articolo 200, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020.

Si rinvia ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, la definizione dei criteri e delle quote da assegnare a ciascuna Regione e Provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi  di trasporto pubblico locale e regionale, di cui al comma 1, secondo periodo e alla conseguente ripartizione delle risorse, anche attraverso compensazioni tra gli enti stessi, nonché alla ripartizione delle risorse, pari a 400 milioni di euro, di cui al comma 1, primo periodo, secondo i criteri e modalità dell’art. 200 del DL n. 34/2020.

 

Il comma 2 dell’art. 44, dispone che qualora la quota assegnata a titolo di anticipazione a ciascuna regione a valere sul fondo dovesse risultare superiore alla quota spettante a conguaglio, l’eccedenza dovrà essere versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la successiva attribuzione alle altre Regioni per le medesime finalità.

 

Si ricorda che la Conferenza Unificata  ha preso atto il 27 luglio 2020 delle comunicazioni della Commissione Europea sulle disposizioni concernenti la distribuzione del fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari ai passeggeri del trasporto pubblico locale nel periodo 23 febbraio-31 dicembre 2020. La Conferenza delle Regioni nel prendere atto delle comunicazioni ha trasmesso al Governo un breve documento con alcune raccomandazioni, in particolare chiedendo al ministero delle infrastrutture  e trasporti di "procedere con urgenza alla definizione dei dati necessari al calcolo delle sovracompensazioni, sia ai fini dell’osservanza delle indicazioni della Commissione europea, sia al fine di un eventuale riequilibrio economico-finanziario dei contratti di servizio in essere”.

 

Il comma 3 reca la copertura finanziaria dell’onere, per il quale si provvede ai sensi dell’articolo 114.

Articolo 44-bis
(Contributi alle imprese ferroviarie per i servizi non sottoposti
ad obblighi di servizio pubblico)

 

 

L’articolo 44-bis, introdotto al Senato, prevede alcune modifiche all’art. 214 del D.L. Rilancio n. 34 del 2020, in materia di contributo alle imprese ferroviarie per i servizi di trasporto passeggeri e merci in regime di libero mercato per compensare gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall’emergenza COVID-19: viene differito al 31 ottobre 2020 il termine entro cui le imprese devono rendicontare gli effetti economici subiti fino al 31 luglio 2020. Si prevede inoltre l’assegnazione alle imprese delle risorse che residuino, anche per gli effetti economici subiti a partire dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (nuovo comma 5-bis).

 

L’articolo approvato al Senato, modifica i commi 4, 5 e 6 dell’art. 214 del D.L: n. 34/2020 [rispettivamente con le lettere a), b) e d)], nonché introduce un  nuovo comma 5-bis (lett. c), che interviene sulle norme che hanno previsto un contributo alle imprese ferroviarie per i servizi di trasporto passeggeri e merci in regime di libero mercato per compensare gli effetti economici subiti, direttamente imputabili dall’emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020,  per i quali è stata autorizzata, dall’art. 214, comma 3 dello stesso DL 34/2020, una spesa complessiva 1 miliardo e 190 milioni di euro,  così ripartiti negli anni dal 2020 al 2034: 70 milioni di euro per l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034.

 

In dettaglio, il comma 4, per le modalità di rendicontazione degli effetti economici subiti, ha rinviato ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto-legge n. 34/2020. Con la lettera a), viene differito al 31 ottobre 2020 il termine (attualmente fissato al 30 settembre 2020), entro cui le imprese devono a rendicontare gli effetti economici subiti, direttamente imputabili all'emergenza COVID-19, dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020.

 

Il comma 5 prevede attualmente che il complesso delle risorse sia assegnato alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020. La lett. b) specifica che il decreto assegnerà le risorse alle imprese beneficiarie a compensazione degli effetti economici rendicontati ai sensi del comma 4, circoscrivendone così più chiaramente l’ambito.

 

La lett. c) introduce il nuovo comma 5-bis all’articolo 214 citato, in base al quale le eventuali risorse residue di cui al comma 3, che non siano assegnate dal decreto ministeriale a compensazione dei danni rendicontati, sono destinate alle imprese (il riferimento è sempre quelle che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico) per gli effetti economici subiti, direttamente imputabili all'emergenza COVID-19, registrati a partire dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Si ricorda che per il 2020 sono stanziati 70 milioni di euro per tali compensazioni. A tale fine, le imprese dovranno rendicontare entro il 15 marzo 2021 gli effetti economici subiti dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020, secondo le stesse modalità definite con il decreto ministeriale già citato.

Si prevede inoltre che le tali risorse siano assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2021.

 

Il comma 6 subordina infine l’erogazione dei fondi assegnati, ai sensi del comma 5 e del comma 5-bis (il riferimento a tale ultimo comma viene introdotto dalla lett. d), alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

 

L’articolo 108, comma 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea prevede che siano comunicati alla Commissione europea, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizierà senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

La Commissione europea ha emanato la Comunicazione C(2020)1863 (GU C 91I, 20.3.2020) avente ad oggetto il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del  COVID-19” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 20 marzo 2020, modificato poi dalla Comunicazione 2020/C 112 I/01 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 4 aprile 2020 e dalla Comunicazione 2020/C 164/03 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 13 maggio 2020.


 

Articolo 44-ter
(Lavoro straordinario dei militari impiegati nel dispositivo
“Strade Sicure”)

 

 

L’articolo 44-ter, introdotto al Senato, autorizza per l’anno 2020 la spesa di 6.330.298 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del contingente di 7.050 unità delle Forze armate impiegato nell’operazione “Strade Sicure”, al fine di sostenere la prosecuzione dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19.

 

Come precisato dal Governo nel corso dell’esame di questa disposizione al Senato, la norma in esame mira a garantire l’ottimale prosecuzione del dispositivo Strade Sicure, di cui all’articolo 1, comma 132, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020), alle medesime condizioni economiche finora assicurate per i maggiori compiti connessi alle attività di contenimento della diffusione del COVID.

 

Come già rilevato nella scheda di lettura relativa all’articolo 35 appare opportuno chiarire se le risorse previste dalla disposizione in esame debbano considerarsi aggiuntive rispetto a quelle stanziate dal comma 2 dell’articolo 35. Entrambe le norme   autorizzano, infatti, per l’anno 2020, risorse per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del contingente di personale militare facente parte del dispositivo “Strade Sicure”, sebbene la fattispecie di cui all’articolo in esame si riferisca al minor numero di 7.050 unità (l’integrazione del dispositivo di 753 unità è disposta, infatti, dal comma 1 dell’articolo 35 del decreto legge in esame, fino al 15 ottobre 2020).

 

A tal proposito, si ricorda che con lo scoppio della pandemia del Covid-19 si è verificata un ampliamento della missione dell'operazione Strade sicure, la cui funzione di presidio territoriale è stata allargata anche al controllo dei movimenti dei cittadini per il rispetto delle misure di distanziamento fisico imposte dalla profilassi sanitaria.

Da ultimo, l'articolo 35 del D.L. in esame ha disposto l'ulteriore proroga, fino al 15 ottobre 2020, dell’incremento del contingente di 753 di unità di personale militare facente parte del dispositivo "Strade sicure", ed autorizzato, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa complessiva di euro 12.610.836, di cui euro 7.677.826 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.933.010 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

Per un approfondimento del dispositivo “Strade sicure” e alle integrazioni del contingente disposte dai decreti leggi approvati nel corso dell’emergenza Covid – 19 si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 35.


 

Articolo 45
(Incremento risorse per progettazione Enti locali)

 

 

L’articolo 45, modificato dal Senato, novella le norme della legge di bilancio 2020 in materia di risorse per progettazione degli enti locali. Si modifica l'arco temporale di riferimento dell'assegnazione delle risorse indicate previsto a partire dal 2023, che viene anticipato sino al 2031, anziché sino al 2034. Si aggiunge alla medesima legge di bilancio una nuova previsione (nuovo comma 51-bis) in base alla quale le risorse assegnate agli enti locali per gli anni 2020 e 2021 sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020, a cura del Ministero dell’Interno, nel rispetto dei criteri dettati dalla legge di bilancio 2020 e indicando le norme procedurali per l'assegnazione delle risorse. Si prevede che tra le informazioni che gli enti locali comunicano per le richieste di contributo al Ministero dell'interno vi siano anche le informazioni relative al quadro economico dell’opera.

Inoltre, con una modifica del Senato, si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Fondo per la progettazione degli enti locali, finalizzato alla redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, consenta il finanziamento degli interventi stessi anziché il cofinanziamento.

In questo modo si supera il meccanismo del cofinanziamento, originariamente previsto dall'art. 1, comma 1079 della legge n. 205 del 2017.

 

La disposizione novella le norme della legge di bilancio 2020 in materia di risorse per progettazione degli enti locali.

I commi 51-58 della legge di bilancio 2020, 27 dicembre 2019, n. 160, hanno infatti recato norme in materia di contributi agli enti locali per la progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza del territorio.

A tale normativa sono ora apportate le seguenti modifiche:

a)    al comma 51, è anticipato dal 2034 al 2031 l'arco temporale di riferimento dell'assegnazione delle risorse indicate.

Il comma 51 della legge di bilancio 2020 ha previsto che al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034. Sulle modalità di certificazione per l'assegnazione del contributo è intervenuto il Decreto 31 dicembre 2019.

La relazione illustrativa afferma che la modifica introdotta al comma 51 e l’aggiunta del nuovo comma 51-bis all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, rafforza, nel periodo 2020-2024, le misure già previste per interventi di progettazione definitiva ed esecutiva degli enti locali, 'anticipando le risorse disponibili per il periodo 2031-2034, all’anno 2021 e prevedendo, contestualmente, lo scorrimento della graduatoria dell’anno 2020'.

b)    è aggiunta inoltre una nuova previsione - nuovo comma 51-bis - in base al quale le risorse assegnate agli enti locali per gli anni 2020 e 2021 ai sensi del citato comma 51 sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020, a cura del Ministero dell’Interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 53 a 56 della legge di bilancio 2020.

Si ricorda che in base alla normativa già citata l'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente viene determinato entro il 28 febbraio dell’esercizio di riferimento del contributo con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in base ad un ordine di priorità stabilito dalla disposizione. L'ente beneficiario del contributo deve affidare la progettazione entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto ministeriale che determina l'ammontare del contributo. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno. Si prevede il monitoraggio delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti, attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni, classificato come "Sviluppo capacità progettuale dei comuni". Inoltre, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell’interno, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo in parola.

 

La RT afferma che la disposizione introdotta dal comma 1, lettera b) comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, ai cui oneri si provvede ai sensi dell’articolo 114 e, contestualmente, per effetto del comma 1, lettera a), minori oneri a carico del bilancio dello Stato per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034.

 

Si prevede nella nuova disposizione la seguente scansione:

-   gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell’Interno da pubblicare entro il 5 novembre 2020;

-  gli enti locali beneficiari confermano l’interesse al contributo con comunicazione da inviare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato in questione;

- con decreto del Ministero dell’Interno vengono formalizzate le relative assegnazioni, da emanare entro il 30 novembre 2020.

- Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di affidamento della progettazione entro tre mesi, di cui al comma 56, a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.

Si ricorda che il co. 56 stabilisce che l'ente locale beneficiario del contributo di cui al comma 51 è tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di assegnazione delle risorse. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

 

c)    si prevede che tra le informazioni che gli enti locali comunicano per le richieste di contributo al Ministero dell'interno vi siano anche le informazioni relative al quadro economico dell’opera, dando evidenza dei costi inerenti alla progettazione, qualora l’ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto (CUP) di lavori.

Si ricorda che in base al co. 52, gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio - poi oggetto di proroga - dell'esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere: a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare; b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell'ente locale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione. Per la proroga del termine, per l'anno 2020, l'art. 1, comma 10-septies, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha previsto, per l'anno 2020, che il termine di cui comma 52 in parola fosse differito dal 15 gennaio al 15 maggio e il termine di cui all'articolo 1, comma 53, della medesima legge di bilancio 2020 fosse differito dal 28 febbraio al 30 giugno (sono state fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15 gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto di proroga).

 

d) viene conseguentemente integrato il riferimento - al comma 58 della legge di bilancio in materia di controlli - oltreché al comma 51, già previsto dalla norma - anche al comma 51-bis di nuova introduzione, così ricomprendendo la normativa di nuova introduzione nell'ambito dei controlli previsti.

Il citato comma 58 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell'interno, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui al comma 51.

 

Nel corso dell'esame in Senato sono stati inseriti gli ulteriori commi 1-bis e 1-ter, con cui vengono apportate alcune modifiche all'articolo 1, commi 1079 e 1080 della legge n. 205 del 2017.

In particolare, le modifiche in questione prevedono che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Fondo per la progettazione degli enti locali consenta il finanziamento degli interventi stessi nella forma del finanziamento anziché del cofinanziamento.

In questo modo si supera il meccanismo del cofinanziamento, originariamente previsto dall'art. 1, comma 1079 della legge n. 205 del 2017.

Si ricorda che il Fondo in questione è finalizzato alla redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche.

 

 


 

Articolo 46
(Messa in sicurezza di edifici e territorio degli enti locali)

 

 

L’articolo 46 interviene sulle disposizioni, introdotte dalla legge di bilancio 2019, relative alla concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, al fine di operare una rimodulazione delle risorse (prevedendo, in particolare, un incremento di 2.650 milioni di euro per gli anni 2021-2022), disciplinare l’utilizzo delle risorse aggiuntive, nonché prorogare di 3 mesi i termini di affidamento dei lavori da parte dei comuni beneficiari dei contributi riferiti agli anni 2019 e 2020. Ulteriori modifiche riguardano la documentazione da allegare alla richiesta di contributo, i controlli a campione sulle opere finanziate, nonché la disciplina relativa alle attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all’utilizzo delle risorse.

 

Le disposizioni su cui operano le modifiche in esame sono quelle recate dai commi 139-148 dell’art. 1 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019). Tali commi hanno previsto l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 4,9 miliardi di euro per il periodo 2021-2033.

Tali risorse sono state successivamente incrementate dal comma 38 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 che ha ampliato l’ambito temporale di applicazione della norma, prevedendo risorse anche per il 2034, e portato lo stanziamento complessivo da 4,9 a 8,8 miliardi di euro.

Negli stessi commi 139-148 sono inoltre disciplinate, tra l’altro, le procedure per la concessione (e l’eventuale revoca e successivo recupero) di tali contributi.

Le disposizioni citate sono volte, nella sostanza, a prolungare fino al 2034 quanto previsto, fino al 2020, dai commi 853 e seguenti della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), che ha disposto, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per il triennio 2018-2020, a favore dei comuni, l'assegnazione di contributi nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. L'assegnazione di tali contributi, relativi alle annualità 2018, 2019 e 2020, è avvenuta rispettivamente con il decreto 13 aprile 2018, con il decreto 6 marzo 2019 e con il decreto 30 dicembre 2019.

In materia è altresì intervenuto l'art. 4, comma 12-bis, del D.L. 32/2019, che ha aggiunto il comma 148-bis all'art. 1 della legge n. 145/2018 al fine di disporre l'applicazione della disciplina prevista dai commi 140-148, seppur limitatamente all'anno 2020, anche ai contributi da attribuire, sempre da parte del Ministero dell'interno, ai sensi del citato comma 853 della legge di bilancio 2018.

 

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni recate dall’articolo in esame.

 

Rimodulazione delle risorse da destinare ai comuni (co. 1, lett. a) e b))

La lettera a) riscrive il comma 139 della legge di bilancio 2019 al fine di eliminare gli stanziamenti previsti per gli anni 2031-2034 (per un importo complessivo di 2.650 milioni di euro). Tali stanziamenti, in virtù del primo periodo del nuovo comma 139-bis, introdotto dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo in esame, sono collocati nella competenza degli esercizi 2021 e 2022, in aggiunta alle risorse già previste dalla norma previgente. Tale rimodulazione di risorse è illustrata nella tabella seguente:

 

(importi in milioni di euro)

Risorse previste
dal testo previgente

Anni

Risorse previste
dal testo in esame

350

2021

1.250

450

2022

2.200

550

2023

550

550

2024

550

550

2025

550

700

2026

700

750

2027

750

750

2028

750

750

2029

750

750

2030

750

750

2031

 

800

2032

 

800

2033

 

300

2034

 

8.800

Totale

8.800

 

Utilizzo delle risorse aggiuntive per gli anni 2021-2022 (co. 1, lett. b))

La lettera b), come anticipato in precedenza, introduce un nuovo comma 139-bis (all’art. 1 della legge di bilancio 2019) che, nel primo periodo, prevede un incremento di 900 milioni di euro per l’anno 2021 e di 1.750 milioni di euro per l’anno 2022.

Il secondo periodo del nuovo comma 139-bis dispone che le risorse citate sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l’anno 2021, a cura del Ministero dell’interno, nel rispetto dei criteri già previsti dai commi 141-145, che non sono modificati dall’articolo in esame, per la determinazione, l’erogazione e l’eventuale revoca dei contributi ai comuni destinatari.

Si ricorda, in estrema sintesi, che il comma 141 prevede che l’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo l’ordine di priorità e i criteri indicati nel medesimo comma. In particolare viene previsto che, nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5%.

Il comma 142 dispone in merito alla trasmissione delle informazioni da parte dei comuni, mentre il comma 143 disciplina i termini per l’affidamento dei lavori da parte dell’ente beneficiario[312].

Il comma 144 dispone che i contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 60 per cento alla verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.

In base al comma 145, nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 143 e 144, i contributi sono recuperati dal Ministero dell'interno e sono assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto più recente di cui al comma 141, secondo la graduatoria ivi prevista.

 

Il nuovo comma 139-bis dispone altresì che gli enti beneficiari del contributo:

§  sono individuati con comunicato del Ministero dell’interno da pubblicarsi entro il 31 gennaio 2021;

§  confermano l’interesse al contributo con comunicazione da inviare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del citato comunicato.

 

Lo stesso comma stabilisce inoltre che il Ministero dell’interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 28 febbraio 2021, nonché che gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 143 a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto di assegnazione.

Documentazione da allegare alla richiesta di contributo (co. 1, lett. c))

La lettera c) integra il disposto del comma 140 della legge di bilancio 2019, ove è disciplinata la documentazione che i comuni devono allegare alla richiesta di contributo, al fine di prevedere che tale documentazione deve contenere anche il quadro economico dell’opera e il cronoprogramma dei lavori.

Il testo previgente si limita invece a stabilire che la richiesta di contributo (che deve essere comunicata al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo) deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera.

Controlli a campione sulle opere oggetto di contributo (co. 1, lett. d))

La lettera d) modifica il comma 147 della legge di bilancio 2019, che prevede l’effettuazione di controlli a campione (da parte del Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma 139, al fine di estendere l’applicabilità della disposizione anche alle opere finanziate con i contributi aggiuntivi disciplinati dal nuovo comma 139-bis.

Attività di supporto, vigilanza e assistenza tecnica (co. 1, lett. e))

La lettera e) riscrive il comma 148 della legge di bilancio 2019, al fine di modificare e integrare la disciplina relativa alle attività di supporto, vigilanza e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse stanziate.

La relazione illustrativa sottolinea che la finalità della disposizione in esame è quella di rafforzare i controlli sull’utilizzo delle risorse.

Rispetto al testo vigente, ove si fa riferimento alle risorse stanziate dal comma 139, il nuovo testo previsto dalla lettera in esame si riferisce alle risorse per investimenti stanziate nello stato di previsione del Ministero dell’interno.

Si osserva che la nuova disposizione, così riformulata, non sembra limitarsi alle sole risorse stanziate dal comma 139 ma a tutti gli stanziamenti per investimenti nello stato di previsione del Ministero dell’interno.

 

Il nuovo testo del comma 148 conferma che le modalità per lo svolgimento delle attività in questione saranno previste con decreto del Ministero dell’interno, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 139. Il limite massimo annuo di spesa per le medesime attività viene invece elevato da 100.000 a 500.000 euro.

 

La riscrittura in esame opera inoltre le seguenti integrazioni alla disposizione previgente.

Viene previsto che, ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza, il Ministero dell’interno:

§  all’atto dell’erogazione all’ente del contributo o successivamente, effettua controlli per verificare le dichiarazioni e le informazioni rese in sede di presentazione della domanda;

§  e, a collaudo avvenuto, effettua controlli sulla regolarità della documentazione amministrativa relativa all’utilizzo delle risorse e sulla realizzazione dell’opera in conformità al progetto.

 

Viene inoltre introdotta una disposizione secondo cui il Ministero dell’interno, nei limiti delle risorse previste per le attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza in questione, può richiedere la collaborazione di altre amministrazioni competenti o della Guardia di finanza.

Viene altresì precisato che tale collaborazione dovrà avvenire con specifiche convenzioni ove sono indicate anche le modalità di rimborso delle relative spese sostenute.

Proroga dei termini di affidamento dei lavori (co. 1, lett. f))

La lettera f) inserisce un nuovo comma 148-ter che proroga di 3 mesi i termini di affidamento dei lavori, da parte dei comuni beneficiari dei contributi riferiti agli anni 2019 e 2020.

Si ricorda che i contributi riferiti agli anni 2019 e 2020 sono disciplinati dai commi 853 e seguenti della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017).

I termini relativi all’affidamento dei lavori da parte dei comuni beneficiari dei contributi riferiti all’anno 2019 sono stabiliti dal comma 857-bis della medesima legge. Per le opere con costo fino a 500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di assegnazione (emanato in data 6 marzo 2019); per le opere il cui costo è compreso tra 500.001 euro e 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro diciotto mesi dalla medesima data; per le opere il cui costo è superiore a 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro ventidue mesi. Tali termini sono incrementati di 3 mesi qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA).

I termini relativi ai contributi riferiti all’anno 2020, invece, sono disciplinati dal comma 143 della legge di bilancio 2019, in virtù del disposto del comma 148-bis della medesima legge, secondo cui “le disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.

In base al comma 143, l’ente beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di assegnazione (che, per i contributi relativi al 2020, è stato emanato in data 30 dicembre 2019): per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi; per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi; per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi. Anche il comma 143 prevede l’incremento di 3 mesi dei termini in questione, qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza o della stazione unica appaltante.

Si ricorda inoltre che per effetto del combinato disposto dell’art. 103 del D.L. 18/2020 e dell’art. 37 del D.L. 23/2020, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020.

 

La proroga in questione sembra giustificata, oltre che per la situazione emergenziale in atto (come sottolineato dalla relazione illustrativa), anche alla luce delle risultanze del monitoraggio evidenziate nell’informativa al Comitato Interministeriale per la Politica Economica del 25 giugno 2020. In particolare, a pagina 8 di tale informativa, si desume, in relazione all’esercizio 2019, che la maggior parte degli interventi è ancora in fase di progettazione e che la progettazione procede a rilento per gli interventi più “grandi”, di importo compreso tra 2 e 5 milioni di euro.

Copertura degli oneri (co. 2)

Il comma 2 dell’articolo in esame dispone che agli oneri derivanti dall’incremento dello stanziamento relativo agli anni 2021-2022 (disposto dal precedente comma 1, lettera b) e pari a complessivi 2.650 milioni di euro) si provvede ai sensi dell’art. 114 del presente decreto-legge (al cui commento si rinvia).


 

Articolo 46-bis
(Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi)

 

 

L’articolo 46-bis, introdotto durante l'esame al Senato, prevede l’istituzione di un fondo, presso il Ministero dell’interno, con una dotazione di 7 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato all’adozione di misure in favore dei territori delle province di Verona, Vicenza e Padova, colpiti dagli eventi atmosferici calamitosi del 22 e del 23 agosto 2020.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame, al fine di adottare, nei limiti dello stanziamento di cui al presente articolo, misure per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi del 22 e del 23 agosto 2020 che hanno colpito il territorio delle province di Verona, Vicenza e Padova, prevede l’istituzione di un apposito fondo, presso il Ministero dell’interno, a cui è destinato uno stanziamento di 7 milioni di euro per l’anno 2020.

Si ricorda che con la delibera del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2020 (pubblicata nella G.U. del 23 settembre 2020) è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle Province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza. Per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento in rassegna, si provvede nel limite di 6,8 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del D.Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile).

 

Il comma 2 dispone che le modalità di attuazione del presente articolo, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, sono stabilite con decreto del Ministero dell’interno da adottare, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone.

Si osserva che la disposizione non indica un termine per l’emanazione del decreto attuativo.

 

Il comma 3 disciplina la copertura degli oneri derivanti dall'articolo in esame, prevedendo che agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’art. 114, comma 4, del presente decreto-legge.


 

Articolo 46-ter
(Rifinanziamento «Fondo demolizioni»)

 

 

L’articolo 46-ter, inserito dal Senato, integra di 1 milione di euro il c.d. Fondo demolizioni, di cui all'articolo 1, comma 26, della legge di bilancio 2018, recando la relativa copertura ai sensi dell'articolo 114, comma 4.

 

L'articolo integra per l'anno 2020 di 1 milione di euro il Fondo demolizioni di cui all'articolo 1, comma 26, della legge n. 205 del 2017.

In base al comma 2, agli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4.

 

Il citato comma 26 della legge di bilancio 2018 ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La norma prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo. I contributi sono erogati sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. In attuazione di tale norma è stato adottato il D.M. 23 giugno 2020.

Tale decreto disciplina le modalità per l'erogazione ai comuni dei contributi per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive a valere sul fondo in parola. Si ricorda che possono presentare la domanda di concessione del contributo i comuni nel cui territorio ricadono l'opera o l'immobile realizzati in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire. Il contributo ha ad oggetto le spese connesse agli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire, per i quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti. Sono incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento delle macerie ai sensi della normativa vigente.

Si ricorda altresì che, in materia di finalità e criteri di utilizzazione del fondo, le risorse attribuite al fondo e iscritte sul capitolo 7446 «Fondo per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive», piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, integrative delle risorse dei comuni, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, sono utilizzate prioritariamente in relazione agli abusi riguardanti edifici o ampliamenti edilizi con volumetrie pari o superiori a 450 m3 insistenti sulle seguenti aree:

a) aree demaniali o di proprietà di altri enti pubblici; b) aree a rischio idrogeologico; c) aree sismiche con categoria di sottosuolo A, B, C, D, di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018; d) aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; e) aree sottoposte a tutela delle aree naturali protette appartenenti alla rete natura 2000. Le risorse in parola che siano eventualmente disponibili all'esito dell'utilizzo prioritario ivi indicato, sono utilizzate in relazione alle medesime tipologie di abusi edilizi e aree, con riferimento a volumetrie pari o superiori a 250 m3 e inferiori a 450 m3.

L'art. 3 definisce i criteri di ripartizione delle risorse attribuite al fondo, prevedendo che le risorse del «Fondo demolizioni» sono assegnate ai comuni, nei limiti delle diponibilità finanziarie annuali, a seguito dell'istruttoria positiva delle richieste presentate secondo le modalità indicate all'art. 6 del decreto. La ripartizione delle risorse assicura la realizzazione di almeno un intervento di demolizione in ciascuna regione, individuato a partire dalla maggiore volumetria dello stesso. Per gli interventi di pari cubatura, i comuni ne indicano l'ordine prioritario. Le somme assegnate ai Comuni per ciascun intervento sono pari al 50% del costo totale dello stesso, indicato al momento della presentazione della domanda e risultante dal quadro tecnico economico, mentre qualora l'ammontare delle risorse disponibili non sia sufficiente a soddisfare il fabbisogno complessivo nazionale per i contributi richiesti, a parità di volumetrie, si applica il criterio cronologico di presentazione della domanda. Entro tre mesi dal termine per la presentazione delle domande di contributo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato l'elenco degli interventi ammessi al contributo ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del D.M., con indicazione delle relative somme assegnate poste a carico del «Fondo demolizioni». I comuni provvedono all'affidamento dei lavori e alla stipulazione del contratto con l'impresa entro dodici mesi dall'assegnazione delle risorse, pena la revoca del contributo. I comuni concludono gli interventi nel termine di ventiquattro mesi dalla data di assegnazione dei contributi, pena la revoca del contributo. Con provvedimento motivato, i comuni possono chiedere alla competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una proroga della data di ultimazione di detti lavori, di durata non superiore a ulteriori ventiquattro mesi, in considerazione della dimensione delle caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera da demolire.

Il co. 8 dell'art. 3 stabilisce che qualora un comune non abbia effettuato la demolizione degli abusi edilizi entro i termini stabiliti, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano operano secondo quanto previsto dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

In base all'articolo 7 del citato D.M., le risorse assegnate iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul cap. 7446, piano gestionale 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, sono trasferite, nei limiti delle disponibilità annuali iscritte in bilancio, direttamente ai comuni dalla competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le seguenti modalità:

a. trasferimento del 50% dell'importo del contributo a seguito dell'assegnazione disposta con il decreto di cui all'art. 3, comma 5;

b. trasferimento del saldo sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per l'esecuzione dell'intero intervento e previa presentazione del certificato di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione. Le richieste per l'erogazione del saldo sono presentate tramite il modulo elettronico reso disponibile nel sistema informatico di cui all'art. 6, comma 1. In caso di parziale o mancata realizzazione degli interventi ammessi al contributo, le somme eventualmente trasferite ai comuni, comprensive di interessi e rivalutazioni, sono restituite e riversate al bilancio dello Stato, capo XV, capitolo 3570, art. 04 e la relativa quietanza è caricata nel sistema informatico previsto.

Si ricorda che in tema di demolizione delle opere abusive modifiche sul piano delle competenze degli enti coinvolti sono state recate con la legge di conversione del D.L. 76/2020, c.d. semplificazioni, all'articolo 10-bis. Per approfondimenti si veda il relativo dossier.


 

Articolo 47
(Incremento risorse per piccole opere)

 

 

L’articolo 47 incrementa di 500 milioni di euro le risorse assegnate ai comuni per il 2021 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile.

 

In particolare, la lettera a) del comma 1 novella l’articolo 1 della L. n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), introducendovi il nuovo comma 29-bis.

La nuova disposizione incrementa di 500 milioni di euro le risorse assegnate ai comuni per il 2021 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile.

L’importo aggiuntivo è attribuito ai comuni beneficiari, con decreto del Ministero dell’interno, entro il 15 ottobre 2020, con gli stessi criteri e finalità di utilizzo previsti dai commi 29 e 30 dell'articolo 1 della legge di bilancio. Le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto del finanziamento. Gli enti beneficiari sono rispettivamente soggetti all'obbligo (previsto dal comma 32) di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo nonché all'obbligo (previsto dal comma 35) di monitoraggio delle opere pubbliche.

 

Il comma 29 dell'articolo 1 della legge 160/2019 ha assegnato ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

- efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

- sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il comma 30 ha previsto che i contributi sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato: ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000; ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000; ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000; ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000; ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000; ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000; ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000. Il comma in esame prevede altresì che, entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dia comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.

Il comma 31 ha stabilito che il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, stabilendo le seguenti condizioni: che gli stessi lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che gli stessi siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici.

Il comma 32 ha stabilito l'obbligo per il comune beneficiario del contributo in parola di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.

In base al comma 33, i contributi in parola sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari con le seguenti modalità: per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al successivo comma 35; per il restante 50 per cento, previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, in base al comma 34 il contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno. Si prevede che le somme derivanti dalla revoca dei contributi in parola siano assegnate, con il medesimo decreto di revoca, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 32, vale a dire entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo. Si dà al riguardo priorità ai comuni: con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente; e che non siano oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi derivanti da revoca e riassegnazione sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo.

Il comma 35 ha previsto il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 29 a 34, affidandolo ai comuni beneficiari attraverso il sistema di monitoraggio previsto dal decreto legislativo n. 229 del 2011, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020".

Il comma 36 ha previsto che il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo in esame.

Infine, il comma 37 ha previsto disposizioni in materia di trasparenza informativa, i comuni rendono infatti nota: la fonte di finanziamento; l'importo assegnato; e la finalizzazione del contributo assegnato; nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente», nella sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

 

La lettera b) del comma 1 in esame introduce un nuovo periodo al comma 33 dell'articolo 1 della L. 160/2019, il quale prevede che nel caso di finanziamento di opere con più annualità di contributo, il Ministero dell’interno, ferma restando l’erogazione del 50 per cento della prima annualità previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35, eroga sulla base degli stati di avanzamento dei lavori le restanti quote di contributo, prevedendo che il saldo, nella misura del 20 per cento dell’opera complessiva, avvenga previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Il comma 2 rinvia all’articolo 114 per la copertura degli oneri relativi alle disposizioni sopra descritte, pari a 500 milioni di euro per il 2021.

 

 


 

Articolo 48
(Interventi in materia di edilizia scolastica)

 

 

L’articolo 48 rimodula l’autorizzazione di spesa prevista dalla legge di bilancio 2020 per finanziare interventi di manutenzione straordinaria e di incremento dell’efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane – in particolare anticipando al periodo 2021-2024 la disponibilità delle risorse previamente previste per il periodo 2030-2034 – e include tra i destinatari delle risorse anche le scuole degli enti di decentramento regionale (presenti in Friuli Venezia Giulia).

 

Si tratta di interventi relativi alle scuole di istruzione secondaria di II grado[313].

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 1, co. 63, della L. 160/2019, come sostituito dall'art. 38-bis, co. 3, lett. b), del D.L. 162/2019 (L. 8/2020), aveva autorizzato nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, una spesa complessiva, per gli anni dal 2020 al 2034, di € 3.105 mln, di cui € 90 mln per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ed € 225 mln per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.

In base all’art. 1, co. 64, della stessa L. 160/2019, come modificato dall'art. 38-bis, co. 3, lett. c), del D.L. 162/2019 (L. 8/2020), ai fini dell'attuazione del co. 63, entro il 31 marzo 2020 dovevano essere individuati con DPCM, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del DPCM, con decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo.

L’intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stata sancita il 21 maggio 2020. In particolare, la premessa dell’intesa faceva presente che il Ministero dell’istruzione aveva assicurato che il decreto interministeriale che reca la ripartizione delle risorse sarebbe stato emanato contestualmente con il DPCM.

Nel prosieguo, è intervenuto il DPCM 7 luglio 2020 (pubblicato nella G.U. n. 214 del 28 agosto 2020), che ha stabilito che le risorse sono assegnate a province e città metropolitane sulla base del numero degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e del numero degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per scuole secondarie di secondo grado.

 

In particolare, il comma 1– novellando l’art. 1, co. 63, della L. 160/2019 – incrementa (da € 90 mln) a € 215 mln l’autorizzazione di spesa per il 2021, (da € 225 mln) a € 625 mln l’autorizzazione di spesa per il 2022, e (da € 225 mln) a € 525 mln per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Resta invece ferma l’autorizzazione di spesa di € 90 mln per il 2020, di € 225 mln per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mentre si azzera quella relativa agli anni dal 2030 al 2034.

Pertanto, l’importo complessivo dell’autorizzazione di spesa rimane invariato, mentre si incrementano le risorse disponibili per gli anni dal 2021 al 2024, conseguentemente modificando l’arco temporale di operatività della stessa autorizzazione di spesa, ora ridotto al periodo 2020-2029.

 

Inoltre, lo stesso comma 1 include le scuole degli Enti di decentramento regionale fra i destinatari delle risorse.

 

Al riguardo, si ricorda che gli Enti di decentramento regionale sono stati istituiti in Friuli Venezia Giulia con legge regionale 21/2019.

In particolare, l’art. 30 della L.R. 21/2019 ha disposto che, per l'esercizio di una serie di funzioni trasferite alla regione nell’ambito delle disposizioni per il superamento delle Unioni che esercitano le funzioni delle soppresse Province, sono istituiti i seguenti Enti di decentramento regionale (EDR):

a) Ente di decentramento regionale di Trieste, il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello della soppressa provincia di Trieste;

b) Ente di decentramento regionale di Udine, il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello della soppressa provincia di Udine;

c) Ente di decentramento regionale di Pordenone, il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello della soppressa provincia di Pordenone;

d) Ente di decentramento regionale di Gorizia, il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello della soppressa provincia di Gorizia.

Ha, altresì, previsto che gli EDR, operativi a decorrere dal 1° luglio 2020, sono enti funzionali della regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile, sottoposti alla vigilanza e al controllo della regione.

Nello specifico, l’art. 32 della medesima L.R. 21/2019 ha disposto che in ciascun ambito territoriale di competenza degli EDR sono istituite le Conferenze territoriali per l'edilizia scolastica, con funzioni consultive e di indirizzo in materia di interventi per l'edilizia scolastica di secondo grado[314].

Fanno parte di ciascuna Conferenza i sindaci dei comuni ove hanno sede gli istituti scolastici superiori, l'assessore regionale competente in materia di istruzione, o suo delegato, con funzioni di Presidente, l'assessore regionale competente in materia di infrastrutture, o suo delegato, e il Direttore generale dell'EDR. Partecipano alle sedute della rispettiva Conferenza, senza diritto di voto, i sindaci degli altri comuni dei rispettivi ambiti territoriali.

Le Conferenze sono convocate dal Presidente almeno una volta all'anno per l'espressione del parere obbligatorio sul piano delle opere da allegare al bilancio di previsione degli EDR, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

 

Il comma 2 dispone che le maggiori risorse disponibili per gli anni dal 2021 al 2024 sono ripartite tra gli enti beneficiari con decreto del Ministero dell’istruzione, sulla base dei criteri di riparto definiti con il DPCM di cui all’art. 1, co. 64, della L. 160/2019.

Si valuti l’opportunità di chiarire come si coordina tale previsione con quanto già disposto dall’art. 1, co. 64, della L. 160/2019, richiamato dal testo (che, peraltro, per il riparto delle risorse prevede, come si è visto, l’intervento di un decreto interministeriale), anche in considerazione del fatto che le disposizioni in esame ampliano la platea dei beneficiari.

 

Il comma 3 prevede che ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 – pari a € 125 mln per il 2021, € 400 mln per il 2022, € 300 mln per ciascuno degli anni 2023 e 2024 – si provvede ai sensi dell’art. 114.

 


 

Articolo 48-bis
(Servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni)

 

 

L'articolo 48-bis, introdotto dal Senato, consente di non computare, nel calcolo del limite finanziario per le forme di lavoro flessibile, la maggiore spesa sostenuta - per l'anno scolastico 2020/2021 - dai comuni e dalle unioni di comuni per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con il personale educativo, scolastico e ausiliario.

 

Si segnala preliminarmente che la disposizione riproduce l'art. 2 del D.L. 117/2020 (A.S. 1933, abrogato dall'art. 1, co. 1-bis, del disegno di legge di conversione del presente decreto, con salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge).

In particolare, la disposizione tiene conto delle "eccezionali esigenze organizzative" necessarie:

§  ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata.

Il riferimento è ai servizi educativi per l'infanzia gestiti dagli enti locali e alle scuole dell'infanzia comunali, che fanno parte del Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni, di cui al d.lgs. 65/2017.

 

I servizi educativi per l'infanzia, che comprendono anche gli asili nido destinati a bambini fino a 3 anni di età, sono gestiti dagli enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato. I servizi educativi per l'infanzia, sono organizzati a livello locale dai comuni e da soggetti privati, sulla base delle normative emanate dalle singole regioni e province autonome[315]. Alcuni comuni prevedono la possibilità di accreditare gli asili gestiti da privati, qualora siano rispettati e garantiti i requisiti di organizzazione e accoglienza previsti dai relativi regolamenti comunali per la gestione dei servizi all'infanzia.

In base all'art. 7 del d.lgs. 65/2017, gli enti locali, singolarmente o in forma associata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci:

a) gestiscono, in forma diretta e indiretta, propri servizi educativi per l'infanzia e proprie scuole dell'infanzia, tenendo conto dei provvedimenti regionali e delle norme sulla parità scolastica e favorendone la qualificazione;

b) autorizzano, accreditano, vigilano sugli stessi, applicando le relative sanzioni, i soggetti privati per l'istituzione e la gestione dei servizi educativi per l'infanzia, nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi definiti dalle Regioni, delle norme sull'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore;

c) realizzano attività di monitoraggio e verifica del funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia del proprio territorio;

d) attivano, valorizzando le risorse professionali presenti nel Sistema integrato di educazione e di istruzione, il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

e) coordinano la programmazione dell'offerta formativa nel proprio territorio per assicurare l'integrazione e l'unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative;

f) promuovono iniziative di formazione in servizio per tutto il personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, in raccordo con il Piano nazionale di formazione;

g) definiscono le modalità di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie in considerazione della loro primaria responsabilità educativa;

h) facilitano iniziative ed esperienze di continuità del Sistema integrato di educazione e di istruzione con il primo ciclo di istruzione;

 

§  ad attuare le misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’epidemia da COVID-19.

Con particolare riferimento alle misure di prevenzione dell'epidemia per il segmento 0-6 anni, con D.M. 3 agosto 2020, n. 80, è stato adottato il "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia" (le cosiddette Linee Guida 0-6). Inoltre, il 14 agosto 2020 è stato siglato il "Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19 per l’anno 2020/2021" (il cosiddetto Protocollo di sicurezza per la ripresa scuola 0-6 anni). Per ulteriori approfondimenti si veda la pagina "Rientriamo a scuola" sul sito del Ministero dell'istruzione.

 

In tale contesto, si stabilisce che - solo per l'anno scolastico 2020/2021 - la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell’anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni e dalle unioni di comuni non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'art. 9, co. 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (L. 122/2010), e successive modificazioni.

Si ricorda che l'art. 9, co. 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (L. 122/2010) prevede, per le spese strettamente necessarie sostenute dagli enti locali in alcuni settori, tra cui quelli sociale e dell'istruzione pubblica, un limite più elevato rispetto a quello generale previsto dal medesimo comma 28 per le spese (di amministrazioni pubbliche) relative a contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa e convenzioni per lo svolgimento di attività lavorativa. Tale limite specifico è pari al 100 per cento della spesa sostenuta dall'ente medesimo per le suddette tipologie contrattuali nell'anno 2009.

Si rammenta che il mancato rispetto dei vari limiti di cui al suddetto comma 28 costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

 

In argomento, si ricorda che l'art. 32, co. 6, del provvedimento in esame proroga (dal 30 settembre 2020) al 30 settembre 2021 il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 - di cui all’art. 1, co. 147, lett. b), della L. 160/2019 - limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, con l'obiettivo di aiutare le amministrazioni a fronteggiare anche alcune specifiche e nuove esigenze determinate dall’emergenza, come quella di potenziare gli organici dei servizi educativi. Sul punto, si rinvia alla relativa scheda di lettura.

Inoltre, l'art. 2-ter del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) prevede che, per l'anno scolastico 2020/2021, le scuole dell’infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, ai fini delle sostituzioni, personale docente abilitato, possono prevedere, in via straordinaria, l’attribuzione di incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l’infanzia, in base al d.lgs. 65/2017. Si tratta della possibilità già consentita, in via transitoria, per l’anno scolastico 2019/2020, dall’art. 1-sexies del D.L. 126/2019 (L. 159/2019).

 

Resta fermo che occorre assicurare la sostenibilità finanziaria della maggiore spesa e il rispetto dell’equilibrio di bilancio degli enti asseverato dai revisori dei conti.

 


 

Articolo 48-ter
(Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni)

 

 

L’articolo 48-ter - introdotto dal Senato - determina nel 100 per cento delle spese ammissibili la misura degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del servizio sanitario nazionale. Sono fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti e ai predetti interventi sono applicati livelli massimi dell'incentivo.

 

Si ricorda al riguardo che l'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) ha previsto, al co. 1, che gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011, sono incentivati sulla base dei seguenti criteri generali: l'incentivo ha lo scopo di assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio ed è commisurato alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ovvero ai risparmi energetici generati dagli interventi; il periodo di diritto all'incentivo non può essere superiore a dieci anni e decorre dalla data di conclusione dell'intervento; l'incentivo resta costante per tutto il periodo di diritto e può tener conto del valore economico dell'energia prodotta o risparmiata; l'incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse; gli incentivi sono assegnati tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell'impianto, sulla base di un contratto-tipo definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti di attuazione dei meccanismi di incentivazione cui al comma 2.

 

 


 

Articolo 49
(Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane)

 

 

L'articolo 49, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, mira ad accelerare le fasi di riparto delle risorse finanziarie per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti nonché per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli che presentano problemi strutturali di sicurezza.

Si prevede che il riparto delle risorse avvenga sulla base dei criteri di cui all'articolo 1, comma 1077, della legge n. 205 del 2017, con particolare riferimento al livello di rischio valutato.

 

A tal fine, il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

Il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo, a favore delle Città metropolitane e delle province territorialmente competenti, sarà definito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 gennaio 2021, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali.

Il suddetto riparto dovrà avvenire sulla base di criteri analoghi a quelli indicati nell'articolo 1, comma 1077 della legge n. 205 del 2017 avendo cura, in particolare, di considerare il rischio valutato.

I soggetti attuatori degli interventi finanziati con il Fondo in questione dovranno, infine, presentare un apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro l'anno successivo a quello di utilizzazione delle risorse.

La rendicontazione ha l'obiettivo, tra l'altro, di assicurare il monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche previsto dal decreto legislativo n. 229 del 2011.

 

Agli oneri, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 114 del decreto (comma 2).

 

 


 

Articolo 50, comma 1
(Procedure per l’assegnazione dei contributi
per la rigenerazione urbana)

 

 

L’articolo 50, comma 1, che nel corso dell’esame al Senato ha subito solo modifiche di carattere formale, modifica le modalità procedurali, disciplinate dal comma 43 della legge di bilancio 2020, per addivenire all’assegnazione di contributi (autorizzati dal comma 42 della medesima legge) ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana.

 

Il comma 42 della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), prevede, per gli anni dal 2021 al 2034, l’assegnazione (per complessivi 8,5 miliardi di euro) di contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Il successivo comma 43, come modificato dall’art. 38-bis, comma 3, del D.L. 162/2019, demanda ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2020) la definizione della disciplina procedurale per addivenire all’assegnazione dei contributi. Nel dettaglio, il comma 43 prevede che tale D.P.C.M. deve provvedere all’individuazione dei criteri e delle modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica, nonché delle modalità di revoca, di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Lo stesso comma dispone che le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalità di trasmissione individuate con decreto del Ministero dell'interno, e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo 30 settembre.

 

La lettera a) del comma in esame modifica il primo periodo del citato comma 43 al fine di prevedere che l’individuazione delle modalità procedurali per addivenire all’assegnazione dei contributi (di cui si è detto in precedenza) non deve avvenire con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato entro il 31 marzo 2020, ma con più D.P.C.M. da emanarsi entro il 31 marzo dell’anno precedente il triennio di riferimento ovvero dell’anno precedente il biennio di riferimento per gli anni 2033-2034.

 

La lettera b) integra il disposto del comma 43 al fine di disciplinare ulteriormente l’emanazione dei citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. A tal fine viene previsto che:

§  il primo di tali decreti (vale a dire il D.P.C.M. relativo al triennio 2021-2023) è adottato entro il 30 settembre 2020 (anziché il 31 marzo, data prevista dal primo periodo del comma 43);

§  i successivi D.P.C.M. (cioè quelli relativi ai periodi successivi al triennio 2021-2023) sono adottati su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Per il D.P.C.M. relativo al triennio 2021-2023 resta invece applicabile quanto previsto dal testo previgente del comma 43, che prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia emanato non su proposta ma di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

 

La lettera b) interviene infine, limitatamente al triennio 2021-2023, anche sui termini per la presentazione delle istanze e per l’emanazione del decreto ministeriale di concessione dei contributi.

Viene infatti previsto che:

§  le istanze per la concessione dei contributi dovranno essere presentate entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del D.P.C.M. (quindi presumibilmente entro una data prossima al 31 dicembre 2020) e non, come risulterebbe dall’applicazione del secondo periodo del comma 43, entro il 30 giugno 2020;

§  il decreto ministeriale di concessione dei contributi dovrà essere adottato (dal Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) entro 150 giorni dalla medesima data di pubblicazione (quindi presumibilmente entro i primi di marzo del 2021) e non, come risulterebbe dall’applicazione del secondo periodo del comma 43, entro il 30 settembre 2020.

Si ricorda che il secondo periodo del comma 43, che non viene modificato dall’articolo in esame, prevede infatti che le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalità di trasmissione individuate con decreto del Ministero dell'interno, e che i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo 30 settembre.

Articolo 50, commi 1-bis e 1-ter
(Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi atmosferici nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020)

 

 

L’articolo 50, ai commi 1-bis e 1-ter – introdotti dal Senato - incrementa di 10 milioni di euro, per l’anno 2020, il Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020.

 

Ciò avviene, al comma 1-bis, tramite una novella all’art. 222-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto “Rilancio” (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020).

Si ricorda che il suddetto art. 222-bis del decreto-legge n. 34/2020 prevede che le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subìto danni per le eccezionali gelate occorse dal 24 marzo al 3 aprile 2020 possano accedere agli interventi compensativi previsti dall’art. 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004 per favorire la ripresa dell'attività economica: ciò per le produzioni per le quali non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi. Conseguentemente, tale articolo ha incrementato di 10 milioni di euro, per il 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori.

Ora, la novella in commento, incrementa di ulteriori 10 milioni di euro i fondi destinati alla finalità di cui sopra, portandoli a complessivi 20 milioni di euro per il 2020.

Essa, inoltre, sostituisce il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto dl 34/2020 (ossia dal 19 luglio 2020) per la possibilità di deliberazione della proposta di dichiarazione di eccezionalità dei relativi eventi – da parte delle Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano - col termine fisso del 10 dicembre 2020.

Il comma 1-ter reca la relativa copertura finanziaria, pari a 10 milioni di euro per il 2020, rinvenendola in una corrispondente riduzione del Fondo per   far   fronte   ad esigenze indifferibili, come rifinanziato dall’art. 114, comma 4, del provvedimento in esame.

 

L'ammissione a tali interventi avviene in deroga all'art. 1, comma 3, lettera b), del  medesimo decreto legislativo n.102/2004 - richiamato nel testo del citato art. 222-bis del decreto-legge n. 34/2020 - secondo cui il Fondo di solidarietà nazionale prevede - tra gli altri - interventi compensativi esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni da calamità naturali ed eventi assimilabili nei limiti previsti dalla normativa comunitaria.

Si rammenta che, ordinariamente, il termine previsto per attivare i suddetti interventi compensativi è di 60 giorni dalla cessazione dell’evento dannoso, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004.

Si ricorda, altresì, che gli aiuti che possono essere concessi - in base all'art. 5 del medesimo decreto legislativo - alle imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile e consistono in:

a)   contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, il contributo può essere elevato fino al 90 per cento;

b)  prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:

1.   20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui sopra;

2.   35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;

c)   proroga delle operazioni di credito agrario;

d)  agevolazioni previdenziali.

In caso di danni causati alle strutture aziendali e alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle citate zone svantaggiate.


 

Articolo 51, commi 1, 1-bis, 2, 3, 3-bis, 3-ter, 3-decies
(Piccole opere e interventi contro l’inquinamento)

 

 

L’articolo 51 autorizza a decorrere dal 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, l’avvio di un programma pluriennale per potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (co. 1, lett. a).

Inoltre, la disposizione istituisce, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo per le finalità in materia di qualità dell'aria, con specifico riferimento alla situazione nella Pianura Padana ed alla promozione di specifiche strategie di intervento nell'area interessata, anche attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino, stabilendone le relative dotazioni. Si riscrive a tal fine il comma 14-ter dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. In sede di Conferenza permanente è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate (co. 1, lett. b).

Sono quindi individuate le risorse per l'attuazione delle disposizioni in esame (co. 1, lett. c).

Il comma 1- bis- introdotto dal Senato - proroga, limitatamente al 2020:

- dal 15 settembre al 15 novembre, il termine entro il quale i comuni beneficiari dei contributi per le finalità previste dal comma 1 dell'articolo in esame sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori, pena la revoca totale o parziale dello stesso contributo da essi ricevuto;

- dal 31 ottobre al 15 dicembre, il termine entro il quale il Ministero dell'interno provvede, con proprio decreto, alla revoca totale o parziale dei contributi erogati.

Il comma 2 prevede, al fine di favorire gli interventi volti al miglioramento della qualità dell’aria prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell’uso razionale dell’energia, nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell’atmosfera, il trasferimento in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare delle risorse per l’anno 2020 di cui al nono periodo del comma 14-ter nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

L'articolo in esame prevede altresì (comma 3) che in caso di esercizio provvisorio, sono autorizzate le variazioni di bilancio adottate dall’organo esecutivo degli enti locali riguardanti l’utilizzo delle risorse ad essi non solo trasferite (come attualmente disposto) ma anche assegnate da norme di legge per fronteggiare l’emergenza COVID-19 nonché ai sensi di norme di legge dello Stato per contributi agli investimenti (in base al nuovo riferimento contenuto nell'articolo in esame).

Con una modifica del Senato, si introducono i nuovi commi 3-bis e 3-ter che recano talune modifiche al decreto legislativo n. 36 del 2003 recante l'attuazione della direttiva 199/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, in materia di riferimenti relativi agli allegati.

Il comma 3-decies è stato introdotti dal Senato. Esso prevede che le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata, limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale, alle condizioni stabilite con il decreto ministeriale che avrebbe dovuto definire le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili.

 

 

Il comma 1 novella l’articolo 30 del D.L. n. 34/2019 (L. n. 58/2019) con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

La lettera a) sostituisce il comma 14-bis dell'articolo 30 in questione.

 

Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34

Art. 30 co. 14-bis vigente

Art. 30 co. 14-bis modificato

14-bis. Per stabilizzare i contributi in conto capitale ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2020 è autorizzata l'implementazione del programma pluriennale per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1. A partire dall'anno 2020, le effettive disponibilità finanziarie sono ripartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune un contributo di pari importo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I comuni beneficiari dei contributi di cui al presente comma sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno.

 

I comuni che non rispettano il citato termine decadono automaticamente all'assegnazione del contributo e le relative risorse rientrano nella disponibilità del fondo di cui al comma 14-quater. Si applicano, per quanto compatibili, i commi 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13.

14-bis .Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma 3, a decorrere dall’anno 2021 è autorizzato, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, l’avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine, con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l’anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l’anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall’anno 2034. Il comune beneficiario del contributo di cui al presente comma è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell’interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al quarto periodo sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l’esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente comma, dando priorità ai comuni con data di inizio dell’esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al quinto periodo sono tenuti a iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114 dell’articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018

 

La nuova disposizione autorizza a decorrere dal 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, l’avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 107, della L. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019).

 

L’articolo 1, comma 107, della L. 145/2018 ha assegnato ai comuni, per il 2019, contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale nonché per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018, finalizzati al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

L'art. 1 del DM 10 gennaio 2019 ha assegnato i contributi ai comuni per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale - pari complessivamente a 394.490.000 euro -, tenendo conto della quota stabilita per fascia di popolazione, nelle misure indicate negli allegati al DM stesso. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2019.

L'art. 2 ha previsto che il monitoraggio delle opere finanziate è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP". I Comuni beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019" (Sezione anagrafica -"Strumento attuativo"). Il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori è attuato tramite il suddetto sistema, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori, in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto. Tale informazione deve essere compilata, a cura del RUP responsabile dell'opera, sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC. In sede di creazione del predetto CIG per lavori, il comune beneficiario indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento. Al fine di supportare la corretta compilazione delle informazioni necessarie alla verifica dell'inizio di esecuzione dei lavori, il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) trasmette tramite posta certificata, entro il 20 febbraio 2019, ad ogni comune interessato specifiche indicazioni operative che, in ogni caso, sono pubblicate, con valore di notifica, sul sito istituzionale del MEF, alla voce Attività istituzionali - Spesa per le opere pubbliche.

L'art. 3 ha previsto che i contributi sono erogati ai comuni beneficiari, compresi gli enti delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - che esercitano a carico del proprio bilancio le competenze in materia di finanza locale - nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione: per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15 maggio 2019, dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'art. 2; per una seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.

L'art. 4 ha previsto che in caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019, ovvero di parziale utilizzo dello stesso contributo, l'assegnazione sarà revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto ministeriale da adottarsi entro il 15 giugno 2019.

 

Il programma è volto a stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

A tale fine, con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di:

ü 160 milioni di euro per l’anno 2021;

ü 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

ü 172 milioni di euro per l’anno 2024;

ü 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030;

ü 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033;

ü 160 milioni di euro a decorrere dall’anno 2034.

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno.

Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, esso è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell’interno.

Le somme derivanti dalla revoca dei contributi sono assegnate, con il medesimo decreto di revoca, ai comuni che hanno iniziato l’esecuzione dei lavori in data antecedente al 15 maggio di ciascun anno, dando priorità ai comuni con data di inizio dell’esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero.

I comuni beneficiari dei contributi oggetto di revoca e contestuale riassegnazione sono tenuti a iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno.

Si applicano i commi da 110 a 114 dell’articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.

 

Il comma 110 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 ha disciplinato l’erogazione dei contributi da parte del Ministero dell'interno agli enti beneficiari con le seguenti modalità: per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio previsto al successivo comma 112; per il restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei contratti pubblici.

Il comma 111 ha previsto che, entro il 15 giugno 2019, con decreto del Ministero dell'interno, sia disposta la revoca parziale o totale dei contributi previsti: nel caso di mancato rispetto del termine del 15 maggio 2019 per l’inizio dell'esecuzione dei lavori; o nel caso di parziale utilizzo del contributo medesimo. Con il medesimo decreto del Ministero dell’interno è prevista l’assegnazione delle somme revocate, a favore dei comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza del 15 maggio 2019, dando priorità ai comuni con data di inizio esecuzione lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi revocati sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019.

L'art. 1, co. 25, D.L. n. 32/2019 (L. n. 55/2019) ha disposto un differimento dei termini previsti dal programma “piccoli investimenti dei comuni” che si applica agli stessi Comuni (cioè quelli beneficiari del programma in questione che, alla dalla data di entrata in vigore del D.L 32/2019, hanno avviato l'iter di progettazione ma non l'esecuzione dei lavori). Per tali Comuni è stato previsto: il differimento al 10 luglio 2019 del termine entro il quale iniziare l'esecuzione dei lavori (scaduto il 15 maggio 2019); il differimento al 31 luglio 2019 del termine (che sarebbe scaduto il 15 giugno 2019) entro il quale il Ministero dell’interno (soggetto erogatore dei contributi) poteva revocare, in tutto o in parte il contributo assegnato ai comuni che non abbiano rispettato il termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o utilizzato tutto il contributo assegnato; il differimento, dal 15 ottobre al 15 novembre 2019, del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori da parte dei comuni beneficiari di una riassegnazione di contributi revocati.

Il comma 112 ha stabilito l’applicazione da parte dei comuni beneficiari dei contributi delle procedure previste dal sistema disciplinato nel decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, per il monitoraggio dello stato di attuazione delle suddette opere pubbliche, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019".

Il comma 113 ha disposto l’effettuazione di controlli a campione da parte del Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulle opere pubbliche oggetto del contributo.

Il comma 114 ha obbligato i comuni assegnatari del contributo a indicare la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione, nella sezione “Opere pubbliche” del sito Amministrazione trasparente. Il Sindaco ha l’obbligo di fornire tali informazioni al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Per un’analisi dettagliata delle disposizioni richiamate si rinvia alla scheda di lettura dei commi 107-114 contenuta nel volume I del dossier relativo alla legge di bilancio 2019.

 

La lettera b) del comma 1 riscrive - con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021 -  il comma 14-ter dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Si ricorda che il comma 14-ter dell’articolo 30 qui novellato ha recato una serie di disposizioni che prevedevano l’assegnazione annuale, a decorrere dal 2020, di contributi ai comuni con meno di 1.000 abitanti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche; a tale finalità veniva destinato il 60% della metà delle risorse previste dal comma 14-quater del medesimo art. 30, mentre il restante 40%  veniva invece destinato a promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella Pianura Padana.

La nuova previsione dispone che a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un fondo, stabilendone le relative dotazioni. Tale fondo - rispetto alle finalità previste dal previgente co. 14-ter sopra richiamate - prevede le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88 in materia di qualità dell'aria e per un'aria più pulita in Europa, con specifico riferimento alla situazione nella Pianura Padana ed alla promozione di specifiche strategie di intervento nell'area interessata, anche attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino.

La legge n. 88 del 2009 reca "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008". L'art. 10 ha delegato il Governo all'attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Esso prevede che nella predisposizione del relativo decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, il Governo è tenuto a seguire anche princìpi e criteri direttivi specifici, tra i quali, alla lettera d), si indica, in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana, promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento nell'area interessata, anche attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino.

 

A tale fine per l'istituito fondo si prevedono risorse del seguente importo:

§  41 milioni di euro per l’anno 2021

§   43 milioni di euro per l’anno 2022

§   82 milioni di euro per l’anno 2023

§   83 milioni di euro per l’anno 2024

§   75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030

§  73 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033

§   80 milioni di euro per l’anno 2034

§   e 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2035.

 

Si ricorda, più nel dettaglio, che l’articolo 30 del D. L. crescita, n. 34 del 2019, aveva previsto l’assegnazione, con decreto del MISE e a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di contributi in favore dei comuni, per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 comunque commisurati alla popolazione dei comuni beneficiari. In particolare poi il comma 14-ter, dell’articolo 30 ha recato una serie di disposizioni che prevedevano l’assegnazione annuale, a decorrere dal 2020, di contributi ai comuni con meno di 1.000 abitanti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività. A tale finalità veniva destinato il 60% della metà delle risorse previste dal comma 14-quater del medesimo art. 30, mentre il restante 40% veniva invece destinato a promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana.

Il previgente co. 14-ter prevedeva, per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, a decorrere dall'anno 2020 l'autorizzazione all'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con ripartizione, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune un contributo di pari importo. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente comma, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre.

Si ricorda che con D.M. 14 gennaio 2020 del Ministero dell'interno si è provveduto alla assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per l'anno 2020 (avviso nella G.U. 15 gennaio 2020, n. 11, con Comunicato 15 gennaio 2020).

Si rammenta inoltre che il D.L. n. 34 del 2020 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'art. 114 ha previsto il differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Al riguardo, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare, limitatamente all'anno 2020, a favore dei comuni, la stabilizzazione dei contributi per gli interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, con differimento dei termini di cui all'articolo 30, comma 14-ter, terzo, quarto e sesto periodo (per approfondimenti, si veda il relativo dossier sul D.L. 34/2020).

Si ricorda infine che il comma 14-ter ha disciplinato altre materie, prevedendo la nomina, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario per la viabilità in Valtellina, con la possibilità per il Commissario di avvalersi di strutture delle amministrazioni interessate, nonché di società controllate dalle medesime amministrazioni, avvenga sulla base di apposite convenzioni e nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Venivano altresì apportate alcune modifiche alla disciplina, dettata dall’art. 61 del D.L. 50/2017, per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021.

Tali disposizioni non vengono riprodotte con la novella delle norme in esame. Si vedano, al riguardo, le disposizioni contenute nell'art. 82 (recante misure per i Campionati Mondiali di sci alpino Cortina 2021) del decreto-legge n. 104 in esame, con riferimento ai co. 3 e 4.

 

In base alla disposizione in esame, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate.

 In sede di Conferenza permanente sono altresì stabilite le misure a cui esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008.

 

Le procedure di infrazione europee per la qualità dell'aria

 

L’applicazione in Italia della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria, recepita nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs. 155/2010, è oggetto delle due procedure di infrazione ancora pendenti nei confronti dell’Italia.

In merito alla procedura d’infrazione n. 2014/2147, relativa al superamento dei valori di polveri sottili (PM10) nell’ambiente, la Commissione europea ha inviato una prima lettera di costituzione in mora ai sensi dell’articolo 258 del TFUE, il 10 luglio 2014, e un’ulteriore lettera di costituzione in mora il 16 giugno 2016, procedendo quindi il 27 aprile 2017 alla trasmissione di un parere motivato. Infine, il 13 ottobre 2018, la Commissione europea ha presentato ricorso presso la Corte di giustizia dell’UE (Causa C-644/18) in cui lamenta che i dati ottenuti sulla concentrazione di PM10 nell’aria dimostrano l’esistenza di una “violazione sistematica e continuata” della direttiva nonché che i piani per la qualità dell’aria, adottati in seguito al superamento dei valori limite di concentrazione di PM10, “non permettono né di conseguire detti valori limite, né di limitare il loro superamento al periodo il più breve possibile".

Relativamente alla procedura d’infrazione n. 2015/2043, con riferimento ai valori massimi di biossido di azoto (NO2) che risultano superati in 12 zone, si ricorda che la stessa è stata aperta con l’invio della lettera di costituzione in mora ai sensi dell’articolo 258 del TFUE il 28 maggio 2015. Quindi, il 15 febbraio 2017 la Commissione ha inviato un parere motivato esortando l’Italia a conformarsi alla normativa europea. Il successivo 7 marzo 2019, la Commissione ha, quindi, deciso di deferire l’Italia alla Corte di giustizia dell’UE (Causa C-573/19), invitandola a rispettare i valori limite previsti dalla legislazione dell’Unione.

In particolare, la Commissione ha invitato l'Italia a rispettare i valori limite convenuti sulla qualità dell'aria e ad adottare misure adeguate per ridurre i livelli di inquinamento in dieci agglomerati in cui risiedono circa 7 milioni di persone. In proposito, la Commissione europea ha evidenziato come i valori limite di NO2 stabiliti dalla legislazione dell'UE in materia di qualità dell'aria ambiente (direttiva 2008/50/CE) avrebbero dovuto essere rispettati già nel 2010. Peraltro, il ricorso si inserisce nel seguito di azioni analoghe adottate nei confronti di Francia, Germania e Regno Unito nel maggio 2018 per mancato rispetto dei valori limite di NO2 e per aver omesso di prendere misure appropriate per ridurre al minimo i periodi di superamento. Per maggiori dettagli, si rinvia al sunto del ricorso disponibile sul sito della Corte di giustizia.

In relazione a tali procedure, si segnala che disposizioni sono state adottate con il D.L. clima, n. 111 del 2019. Per approfondimenti, si veda il relativo dossier.

 

Si stabilisce che il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011 sul sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, e che gli interventi devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP).

 

La tabella che segue pone a confronto il testo dell'art. 30, comma 14-ter, del D.L. 34/2019 con le modifiche recate dalle disposizioni in esame. Nella colonna di sinistra è stato evidenziato con carattere sottolineato il nono periodo, richiamato dal comma 2 dell'articolo in esame.

 

Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34

Art. 30 co. 14-bis vigente

Art. 30 co. 14-bis modificato

14-ter. Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, a decorrere dall'anno 2020 è autorizzato l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine, a partire dall'anno 2020, le effettive disponibilità finanziarie sono ripartite, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune un contributo di pari importo. Il comune beneficiario del contributo di cui al presente comma è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente comma, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018. Le risorse ripartite ai sensi del comma 14-quater, per un ammontare pari al 60 per cento, sono destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle finalità di cui al primo periodo. Per il restante 40 per cento sono destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008. Al fine di fronteggiare le criticità dei collegamenti viari tra la Valtellina e il capoluogo regionale e allo scopo di programmare immediati interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della rete viaria, diretti a conseguire idonei standard di sicurezza stradale e adeguata mobilità, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il presidente della giunta regionale della Lombardia e con il presidente della provincia di Lecco, nomina, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria, in particolare nella tratta Lecco - Sondrio lungo la strada statale 36, in gestione alla società ANAS Spa, nonché la ex strada statale 639 e la strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i termini, le modalità, i tempi, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione delle opere e l'eventuale compenso del Commissario straordinario con oneri a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o da completare, nei limiti di quanto indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di strutture delle amministrazioni interessate nonché di società controllate dalle medesime amministrazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la realizzazione di tali interventi si applica l'articolo 5, commi 9 e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357»;

b) al comma 21, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»[316].

14 -ter. A decorrere dall’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un fondo dell’importo di 41 milioni di euro per l’anno 2021, 43 milioni di euro per l’anno 2022, 82 milioni di euro per l’anno 2023, 83 milioni di euro per l’anno 2024, 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 80 milioni di euro per l’anno 2034 e 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2035, destinato alle finalità di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88. [segue]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[segue]  In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e gli stessi devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP).

 

La lettera c) del comma 1 sostituisce il comma 14 -quater dell’articolo 30 del D.L. n. 34/2019 (L. n. 58/2019).

La nuova disposizione prevede che all’attuazione delle disposizioni previste dai commi 14-bis e 14-ter si fa fronte con tutte le risorse per contributi dal 2020, non ancora impegnate alla data del 1° giugno 2019, nell’ambito dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività (istituito dall’articolo 1, comma 1091, della L. n. 205/2017 - legge di bilancio per il 2018), che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo, nonché con le risorse di cui all’articolo 24, comma 5-bis, del D.L. n. 162/2019 (L. n. 8/2020).

Il nuovo comma 14-quater prevede la nullità degli eventuali atti adottati in contrasto con le predette disposizioni. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Nella versione previgente, il comma 14-quater prevedeva l'istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un fondo da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalità di cui ai commi 14-bis e 14-ter, al quale sarebbero dovute affluire tutte le risorse per contributi dal 2020, non ancora impegnate alla data del 1° giugno 2019, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della L. n. 205/2017, corrispondentemente ridotta di pari importo.

 

Il comma 1-bis - introdotto dal Senato - proroga, limitatamente al 2020:

- dal 15 settembre al 15 novembre, il termine entro il quale i comuni beneficiari dei contributi per le finalità sopra indicate sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori, pena la revoca totale o parziale dello stesso contributo da essi ricevuto;

- dal 31 ottobre al 15 dicembre, il termine entro il quale il Ministero dell'interno provvede, con proprio decreto, alla revoca totale o parziale dei contributi erogati.

 

Il comma 2 della disposizione in esame prevede, al fine di favorire gli interventi volti al miglioramento della qualità dell’aria prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell’uso razionale dell’energia, nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell’atmosfera, il trasferimento in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare delle risorse per l’anno 2020, di cui al nono periodo del comma 14-ter dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (15 agosto 2020) e quindi precedente alle modifiche in commento.

La disposizione fa riferimento al perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147, e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e delle finalità di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, sopra richiamate, che individua la pianura padana quale area geografica con una particolare situazione di inquinamento dell’aria (su cui si veda infra il box ricostruttivo).

La RT afferma che il comma 2 non comporta oneri in quanto prevede uno spostamento di competenze e delle relative risorse già iscritte in bilancio a legislazione vigente per l’anno 2020, pari 26 milioni di euro, dallo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

Il comma 3 novella il comma 4, primo periodo, dell’articolo 112-bis del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020).

Il comma 4 in questione ha previsto alcune deroghe alla normativa vigente per l’anno 2020. In particolare, in caso di esercizio provvisorio, esso ha autorizzato le variazioni di bilancio adottate dall’organo esecutivo (la giunta) riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite agli enti locali da norme di legge per fronteggiare l’emergenza COVID-19. Per effetto della modifica disposta dal comma in esame, tali variazioni al bilancio per il 2020 possono riguardare l'utilizzo anche delle risorse assegnate agli enti locali ai sensi di norme di legge dello Stato per contributi agli investimenti.

 

Con una modifica introdotta dal Senato, si propone di inserire un nuovo comma 3-bis.

Questo novella il comma 4 dell'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante Attuazione della direttiva 199/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, prevedendo che il riferimento all'eluato conforme alle concentrazioni fissate in 'tabella 5a' dell'Allegato 4 sia sostituito dalla dicitura di eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5 dell'Allegato 4.

L'articolo 7-quinquies, in materia di Discariche per rifiuti non pericolosi, stabilisce quali rifiuti possono essere ammessi nelle discariche per i rifiuti non pericolosi, quali:

a) rifiuti urbani non pericolosi;

b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dal presente decreto;

c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti al successivo comma 5.

In base al co. 2, nelle discariche per rifiuti non pericolosi è consentito lo smaltimento, senza caratterizzazione analitica, dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, classificati come non pericolosi nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti.

Il comma 4 - qui oggetto di intervento - prevede che, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16-ter, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi che rispettano i limiti indicati nella tabella 5-bis dell'Allegato 4 e che, sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato 6, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in 'tabella 5a' dell'Allegato 4.

La Tabella 5a reca "Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità di rifiuti pericolosi stabili non reattivi in discariche per rifiuti non pericolosi". Invece, nell'ambito del Paragrafo 2 di tale Allegato 4, in materia di Discariche per rifiuti non pericolosi, la Tabella 5 reca "Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi".

La relazione all'emendamento afferma che la novella è volta a correggere un errore formale, che rischia di ingenerare problemi applicativi nella gestione della accettazione dei rifiuti urbani in discarica in relazione all'applicazione della disposizione.

Si ricorda che l'articolo 7-quinquies è stato di recente inserito dall'art. 1, comma 1, lett. h), D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121, nell'abito del recepimento del pacchetto europeo 'economia circolare'. Per approfondimenti sul quadro normativo di riferimento, si veda il relativo dossier.

 

Inoltre, con il nuovo comma 3-ter, proposto con la medesima proposta emendativa, si interviene sulle tabelle 3, 5-bis e 6-bis dell'Allegato 4 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 prevedendo che - laddove si prevede nel testo delle tabelle che i valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla "tabella 1 dell'Allegato P" - si indichi invece il riferimento alla tabella 1B dell'Allegato 3.

Tale Allegato è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. t), D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121. Si ricorda che le Tabelle oggetto dell'intervento correttivo concernono rispettivamente: Limiti di accettabilità per PCB, PCDD E PCDF in discariche per rifiuti inerti; Limiti di accettabilità dei rifiuti non pericolosi; Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti pericolosi. Anche sotto tale profilo, la relazione all'emendamento afferma che la novella è volta a correggere un errore formale dell'allegato nei riferimenti recati.

 

Il comma 3-decies -introdotto dal Senato - novella l'articolo 10 del d.lgs. n. 22/2010 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), inserendovi il nuovo comma 4-bis (lettera a)).

Il nuovo comma 4-bis prevede che le piccole utilizzazioni locali, come definite dal comma 1 dello stesso articolo 10, qui novellato, sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita all'articolo 6 del decreto legislativo 28/2011 (su cui si veda sotto), limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale, alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 28/2011, fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili.

 

Al riguardo, si ricorda le procedure previste dalla normativa vigente per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono tre:

Autorizzazione Unica (AU): è il provvedimento introdotto dall'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER, al di sopra di prefissate soglie di potenza. L'AU, rilasciata al termine di un procedimento unico svolto nell'ambito della Conferenza dei Servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, costituisce titolo a costruire e a esercire l'impianto e, ove necessario, diventa variante allo strumento urbanistico. Il procedimento unico ha durata massima pari a 90 giorni al netto dei tempi previsti per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), laddove necessaria. La competenza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica è in capo alle Regioni o alle Province da esse delegate.

Procedura Abilitativa Semplificata (PAS): è la procedura introdotta dal D.Lgs. 28/2011 in sostituzione della Denuncia di Inizio Attività (DIA). La PAS è utilizzabile per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER al di sotto di prefissate soglie di potenza (oltre le quali si ricorre alla AU) e per alcune tipologie di impianti di produzione di caldo e freddo da FER. La PAS deve essere presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio lavori, accompagnata da una dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, e dagli opportuni elaborati progettuali, attestanti anche la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Per la PAS vale il meccanismo del silenzio assenso: trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della PAS senza riscontri o notifiche da parte del Comune è possibile iniziare i lavori.

Comunicazione al Comune: è l'adempimento previsto per semplificare l'iter autorizzativo di alcune tipologie di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica, calore e freddo da FER, assimilabili ad attività edilizia libera. La comunicazione di inizio lavori deve essere accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato. Non è necessario attendere 30 giorni prima di iniziare i lavori.

Per una più ampia disamina dei predetti procedimenti amministrativi, della relativa normativa e delle tipologie di impianti alle quali si applicano, si rinvia al sito istituzionale del GSE.

Si ricorda inoltre al riguardo che l'art. 10 del d.lgs. n. 22/2010 definisce come piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle per le quali sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni: a) consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW termici, ottenibili dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi; b) ottenute mediante l'esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di fluidi geotermici o acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kW termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla (co. 1).

Sono altresì piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle effettuate tramite l'installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici (co. 2).

Le autorità competenti per le funzioni amministrative, comprese le funzioni di vigilanza, riguardanti le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico sono le regioni o enti da esse delegate (co. 3).

Le piccole utilizzazioni locali sono concesse dalla regione territorialmente competente con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (co. 4).

Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 2 sono sottoposte al rispetto della specifica disciplina emanata dalla regione competente, con previsione di adozione di procedure semplificate (co. 5).

Le operazioni per lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali possono essere vietate o limitate, dall'autorità competente, su aree già oggetto di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale o locale, previa valutazione delle possibili interferenze (co. 6).

Gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi geotermico e le utilizzazioni tramite sonde geotermiche sono escluse dalle procedure regionali di verifica di assoggettabilità ambientale (co. 7).

L'articolo 7, comma 4, del d.lgs. n. 28/2011 aveva demandato a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del d.lgs., la definizione delle prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, nonché l'individuazione dei casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6.

 

La lettera b) esclude dalle procedure regionali di verifica di assoggettabilità ambientale le piccole utilizzazioni locali disciplinate dal nuovo comma 4-bis, le quali, a tal fine, vengono ricomprese nell'ambito di operatività del comma 7 dell'articolo 10 del d.lgs. 22/2010.


 

Articolo 51, commi da 1-ter a 1-septies
(
Imposta di registro sui terreni agricoli)

 

 

L'articolo 51, commi da 1-ter a 1-septies, dispone la riduzione, specificandone i limiti di applicazione, all'1 per cento, fino al 31 dicembre 2020, dell'aliquota dell'imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli, per i terreni agricoli adibiti all'imboschimento. In tali casi l'imposta può essere inferiore a 1.000 euro. La copertura del relativo onere, stimato pari a 900.000 euro, viene indicata a valere sul Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

 

I commi in esame sono stati introdotti dal Senato.

 

In particolare, il comma 1-ter dispone la riduzione, fino al 31 dicembre 2020, all'1 per cento dell'aliquota dell'imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli, di cui all'articolo 1, comma 1, terzo capoverso, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, per i terreni agricoli adibiti all'imboschimento. La disposizione è finalizzata a contenere l'inquinamento e il dissesto idro-geologico.

 

Attualmente, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, l'imposta di registro per l'acquisto di un terreno agricolo, da parte di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, è pari al 15 per cento del prezzo pagato.

 

Il comma 1-quater specifica che nei casi di cui al comma 1-ter, l'imposta può essere inferiore a 1.000 euro.

 

L'imposta di registro per l'acquisto di un terreno agricolo, da parte di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali non può essere inferiore a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 23 del 2011.

 

Il comma 1-quinquies specifica altresì che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui al comma 1-ter, la dichiarazione di destinazione del terreno all'imboschimento deve essere resa dall'acquirente nell'atto di acquisto. L'acquirente deve altresì dichiarare l'impegno a mantenere tale destinazione d'uso per un periodo non inferiore a 30 anni e a procedere alla piantumazione entro 12 mesi dall'acquisto, con una densità non inferiore a 250 alberi per ettaro. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, sono dovute le imposte alla misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.

 

Il comma 1-sexies dispone che in caso di successivo trasferimento a titolo gratuito della proprietà dei terreni di cui al presente articolo, il vincolo di destinazione d'uso di cui al comma 3 decade dopo 30 anni dalla data dell'atto traslativo a titolo oneroso per il quale è stata applicata l'aliquota ridotta di cui al comma 1-ter.

 

Il comma 1-septies reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1-ter a 1-sexies, pari a 900.00 euro per l'anno 2020, e l'indicazione della copertura a valere sul fondo di cui all'articolo 114, comma 4 (Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione).

 

Il fondo, istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), è iscritto sul capitolo n. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Nella legge di bilancio per il 2020 il Fondo presenta una dotazione pari a circa 20,2 milioni di euro nel 2020, 66,2 milioni nel 2021, 121,9 milioni nel 2022. La dotazione del Fondo è stata successivamente incrementata dal decreto-legge n. 34 del 2020 (articolo 265, comma 5) di 475,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 67,55 milioni per l’anno 2021 e di 89 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. L'articolo 114, comma 4, del decreto-legge in esame dispone l'incremento del Fondo di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

 

 


 

Articolo 51, commi 3-quater e 3-quinquies
(Modifiche alla disciplina del Superbonus)

 

 

I commi 3-quater e 3-quinquies dell’articolo 51, introdotti dal Senato, apportano alcune modifiche alla disciplina prevista per l’applicazione della detrazione al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici (cd. Superbonus, articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

Il comma 3-quater chiarisce che cosa è da intendersi, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale, per accesso autonomo dall’ esterno.

Il comma 3-quinquies introduce una semplificazione per la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni prevedendo che le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili sono da riferire esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi.

 

Preliminarmente si ricorda il richiamato articolo 119 prevede che la detrazione al 110 per cento si applica per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari.

 

Nello specifico si ricorda che l'articolo 119 del decreto legge n.34 del 2020 introduce una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici).

La detrazione può essere chiesta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due).

A queste tipologie di spese, dette trainanti, si aggiungono altri interventi, a condizione che siano eseguiti congiuntamente (trainati) ad almeno un intervento trainante: rientrano in questa categoria, per esempio, l'installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per quanto riguarda i beneficiari, possono accedere al superbonus le persone fisiche che possiedono o detengono l'immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus, nonché le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate per i soli lavori dedicati agli spogliatoi.

La detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati. L'articolo 121 del decreto Rilancio consente inoltre, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di usufruire di alcune detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica (in prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi) sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti.

Successivamente alla conversione in legge del decreto Rilancio, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti del MISE recanti i requisiti tecnici e delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.

In sintesi il primo decreto definisce gli interventi che rientrano nelle agevolazioni ecobonus, bonus facciate e superbonus al 110%, in particolare specificando i requisiti tecnici, nonché i costi massimali per singola tipologia di intervento e i soggetti ammessi alla detrazione.

Il secondo decreto disciplina la modulistica e le modalità di trasmissione dell'asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea, le verifiche ai fini dell'accesso al beneficio della detrazione diretta, alla cessione o allo sconto di cui all'art. 121 del decreto rilancio, nonché i controlli a campione sulla regolarità dell'asseverazione e le eventuali sanzioni.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, inoltre, una circolare che reca i primi chiarimenti sulla misura nonché il provvedimento che ne definisce le disposizioni di attuazione:

- Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E recante “Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Primi chiarimenti;

- Provvedimento 8 agosto 2020, n. 283847 recante “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”.

Sulla materia, oltre ai documenti sopra citati, si consiglia la consultazione della scheda di lettura dell’articolo 119 del dossier: Misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e all'economia, realizzato dai Servizi studi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché la Guida: Superbonus 110%  realizzata dall’Agenzia delle entrate.

 

Ai fini dell’applicazione della sopra descritta agevolazione fiscale il comma 3-quater dell’articolo in commento fornisce la definizione di accesso autonomo dall’esterno, inserendo un nuovo comma 1-bis all’articolo 119 del decreto legge 34. La norma chiarisce che per accesso autonomo dall’esterno si deve intendere un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva.

Si veda al riguardo anche la risposta all’interrogazione 5-04686 Ungaro fornita dal Governo in Commissione Finanze alla Camera dei deputati.

 

Il comma 3-quinquies, inserendo un nuovo comma 13-ter al richiamato articolo 119, introduce una semplificazione per la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni prevedendo che le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili sono da riferire esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi.

 

Si ricorda che l’articolo 119 prevede come necessaria, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto:

- per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

- per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell’efficacia degli interventi. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.

 

Si ricorda inoltre che i titoli abilitativi delle trasformazioni urbanistiche o edilizie sono:

1. Attività edilizia libera

2. Permesso di costruire

3. Segnalazione certificata di inizio attività (Scia)

4. Segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire

5. Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila)

o qualsiasi altro titolo abilitativo, comunque denominato, previsto da leggi di settore o in materia di procedimento unico, a condizione che gli interventi siano conformi alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

 

La disposizione prevede pertanto che, al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari (articolo 9-bis del D.P.R. 6-6-2001 n. 380) e i relativi accertamenti dello sportello unico sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi.

 

Il sopra citato articolo 9-bis del D.P.R. 6-6-2001 n. 380 prevede, tra l’altro, che lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

 

Si ricorda, infine, che l’articolo 57-bis del provvedimento in esame prevede che ai comuni dei territori colpiti da eventi sismici la detrazione al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche (cd Superbonus) spetta per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali inoltre, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009 (in alternativa al contributo per la ricostruzione).

 

Si ricorda inoltre che l’articolo 80, comma 6, estende gli incentivi fiscali introdotti dall’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), in materia di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, anche alle dimore storiche accatastate nella categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) a condizione che siano aperte al pubblico.

 


 

Articolo 51, commi da 3-sexies a 3-novies
(Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti)

 

 

Le disposizioni, introdotte dal Senato, per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti, prevedono che in via sperimentale, per il 2021, per le bottiglie in polietilentereftalato di cui all'articolo 13-ter, comma 1, del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, non trovi applicazione la percentuale minima di polietilentereftalato vergine prevista dal medesimo decreto ministeriale. Il Ministero della salute provvede a modificare, entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, il citato decreto ministeriale del 1973, adeguandone le disposizioni alla norma introdotta. Si incrementa quindi di 3,6 milioni per l'anno 2022 il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, recando poi la copertura finanziaria della norma.

 

In dettaglio, con il comma 3- sexies i stabilisce che in via sperimentale - per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 - per le bottiglie in polietilentereftalato di cui all'articolo 13-ter, comma 1, del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, non trova applicazione la percentuale minima di polietilentereftalato vergine di cui al comma 2 del medesimo articolo 13-ter. Restano invece ferme le altre condizioni e prescrizioni previste, per tali bottiglie, dalla disposizione in parola.

Il polietilentereftalato (PET) è un poliestere utilizzato soprattutto per ottenere bottiglie di plastica, contenitori per il confezionamento di alimenti e bevande, prodotti per la cura personale e altri prodotti di consumo.

 Nel quadro della regolamentazione vigente, in base al comma 2 dell'articolo 13-ter del D.M. del 1973 (introdotta dal D.M. n. 134 del 2011), le bottiglie per alimenti in polietilentereftalato - per le quali lo stesso articolo 13-ter indica specifiche condizioni - devono contenere almeno il 50% di polietilentereftalato vergine e possono essere impiegate a contatto con tutti i tipi di alimenti per conservazione prolungata a temperatura ambiente o inferiore, con o senza riempimento a caldo.

Si segnala che la disposizione in esame riprende nei contenuti il disegno di legge A.S. n. 1745, all'esame della 13a Commissione del Senato. La relazione illustrativa a tale disegno di legge evidenzia come elemento essenziale della transizione ecologica al nuovo modello di sviluppo sostenibile è rappresentato "dalla necessità di favorire l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili avviati al riciclo, e in particolare del polietilentereftalato (PET), materiale con il quale sono oggi realizzate la maggior parte delle bottiglie e degli altri contenitori in plastica in commercio", evidenziando tale proposta normativa come il limite attualmente posto dalla normativa regolamentare di settore si ponga in contrasto con tali obiettivi di riciclo e riutilizzo, anche nell'ottica dell'economia circolare.

Si ricorda che sul tema della plastica è attualmente all'esame del Senato la legge di delegazione, A.S. 1721, il cui art. 22 - oggetto di modifiche in sede di esame referente - reca Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. Per approfondimenti, si veda il relativo dossier.

 

 

Il D.M. 21 marzo 1973 del Ministero della sanità, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, reca la Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

In particolare l'articolo 13-ter, nel testo vigente - che è stato introdotto più di recente con D.M. 20/09/2013, n. 134 (Regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente a bottiglie e vaschette in polietilentereftalato riciclato) - prevede che, in deroga a quanto stabilito all'articolo 13 del D.M. medesimo, è consentita la produzione di bottiglie e vaschette per alimenti in polietilentereftalato a condizione che:

a) la materia plastica di recupero sia costituita da bottiglie di polietilentereftalato originariamente idoneo e destinato al contatto con gli alimenti ai sensi di quanto stabilito dal decreto ministeriale medesimo e dalla normativa comunitaria vigente;

b) i produttori di bottiglie e di vaschette per alimenti impieghino polietilentereftalato riciclato prodotto da un processo di riciclo in grado di garantire la conformità dell'oggetto finito all'articolo 3 del regolamento CE n. 1935/2004;

Il citato regolamento, che reca norme in materia materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, all'articolo 3 prevede che i suddetti materiali e oggetti siano prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni d’impiego normali o prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da: a) costituire un pericolo per la salute umana; b) comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari; c) comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche. Il medesimo articolo prevede inoltre che l'etichettatura, la pubblicità e la presentazione di un materiale o di un oggetto non sia fuorviante per i consumatori.

c) lo specifico processo di riciclo che fornisce il polietilentereftalato riciclato sia inserito nel "Registro delle domande valide per l'autorizzazione del processo di riciclo" sottoposte all'Autorità europea per la sicurezza alimentare ai sensi dell'articolo 13 del regolamento CE n. 282/2008.

Il suddetto regolamento, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti, reca, all'articolo 13 alcune norme transitorie per l'autorizzazione dei processi di riciclo. In base a tali norme, gli operatori di settore che intendono avviare un processo di riciclo devono presentare una domanda di autorizzazione conformemente all'articolo 5 del regolamento. Quest'ultimo prevede che le domande siano trasmesse all'autorità competente che informa l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Le domande sono redatte secondo le linee guida adottate dall'EFSA.

Quest'ultima, in base all'articolo 13, paragrafo 3, la Commissione europea mette a disposizione del pubblico un registro dei processi di riciclo per cui è stata presentata una domanda valida. L'EFSA esprime un parere su ogni processo di riciclo per il quale è stata presentata una domanda valida (articolo 13, paragrafo 4). In base poi all'articolo 6 del regolamento la Commissione europea adotta una decisione rivolta al richiedente rilasciando o rifiutando l'autorizzazione del processo di riciclo.

In base al comma 2 della disposizione, espressamente richiamato dal disegno di legge in esame, le bottiglie di cui al comma 1 devono contenere almeno il 50% di polietilentereftalato vergine e possono essere impiegate a contatto con tutti i tipi di alimenti per conservazione prolungata a temperatura ambiente o inferiore, con o senza riempimento a caldo.

In ordine all'ambito applicativo delle disposizioni in parola, queste non si applicano alle bottiglie e vaschette per alimenti legalmente fabbricate e/o commercializzate in uno Stato membro dell'Unione Europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricate in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE).

Le vaschette per alimenti di cui al comma 1 possono essere impiegate a contatto con tutti i tipi di alimenti per conservazione prolungata a temperatura ambiente o inferiore, con o senza riempimento a caldo, ma non devono essere utilizzate in forno convenzionale o in forno a microonde (co.3, art. 13-ter).

Per ulteriori approfondimenti sul quadro normativo e le recenti sperimentazioni in materia di polietilentereftalato si veda il dossier relativo al citato disegno di legge  A.S. n. 1745.

 

In base al comma 3-septies, il Ministero della salute provvede a modificare, entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, il citato decreto ministeriale del 1973, adeguandone le disposizioni al comma 3-sexies della norma qui in esame.

 

Il comma 3-octies incrementa di 3,6 milioni per l'anno 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Si tratta del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione iniziale di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, poi oggetto di successive rimodulazioni. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

La RT all'emendamento recante le disposizioni, introdotte dal Senato, afferma che è ragionevole ipotizzare che la nuova disposizione possa erodere la base imponibile dell'imposta di consumo sui manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che non si applica alla plastica riciclata, in quanto gli operatori - potendo produrre manufatti in plastica interamente riciclata - non sarebbero più tenuti a corrispondere l'imposta.

 

Il comma 3-novies reca la copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dalla disposizione, valutati in 9,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e pari a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022; essa è mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 200 della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, per gli anni 2021 e 2023 e mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 per l'anno 2022.

 


 

Articolo 51, comma 3-undecies
(Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse a disposizione degli enti di gestione delle aree protette)

 

 

L’articolo 51, comma 3-undecies, introdotto durante l'esame al Senato, consente agli enti di gestione delle aree protette di adottare misure di contenimento della spesa diverse da quelle previste, in via generale, dalla normativa vigente, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente.

 

 

Il comma in esame – fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del ciclo economico in conseguenza dell'epidemia da COVID-l9 stimolando l'economia locale – prevede che, fino alla data del 31 dicembre 2021, gli enti di gestione delle aree protette possono adottare misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni di cui all’art. 1, commi da 590 a 593, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente.

Viene altresì precisato che il collegio dei revisori dei conti verifica preventivamente che le misure previste siano idonee a garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della spesa stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale adempimento nella relazione al conto consuntivo.

Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente.

Viene inoltre stabilito che alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 154/2008.

 

Relativamente alle aree protette, si ricorda, in estrema sintesi, che la legge 6 dicembre 1991, n. 394 ("Legge quadro sulle aree protette") ha provveduto alla classificazione delle aree naturali protette e ha istituito, altresì, l'Elenco ufficiale delle aree protette (attualmente è in vigore il 6° aggiornamento, approvato con Delibera della Conferenza Stato-Regioni del 17 dicembre 2009 e recepito con il D.M. 27 aprile 2010 (G.U. n. 125 del 31 maggio 2010).

L'ultima relazione del Ministero dell'ambiente sullo stato di attuazione della legge quadro sulle aree protette (Doc. CXXXVIII, n. 5, presentato alla Camera nel gennaio 2018) sottolinea che dal citato elenco si "rileva che la superficie protetta nazionale riconosciuta si è incrementata fino a raggiungere il 10,50% del territorio nazionale e che il numero delle aree protette è di 871, per un totale circa di 3.163.590,71 ettari a terra, 2.853.033,93 ettari a mare e 658,02 chilometri di coste".

 

Le richiamate disposizioni di cui all’articolo 1, commi 590-593, della legge n.160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) hanno disposto la cessazione della applicazione di una serie di disposizioni, indicate in apposito allegato, adottate nel corso del tempo per il contenimento di varie tipologie di spese delle pubbliche amministrazioni. A fronte di ciò – e ferma restando, comunque, l’applicazione delle disposizioni vigenti che recano vincoli alla spesa di personale - le medesime disposizioni hanno stabilito che le pubbliche amministrazioni (escluse regioni, enti locali, servizio sanitario nazionale, agenzie fiscali e casse previdenziali private) sono tenute, a decorrere dal 2020, a contenere la spesa per l’acquisto di beni e servizi entro il livello registrato mediamente negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018.  Il superamento del livello di spesa stabilito è ammesso solo a fronte di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate.

 

 

 


 

Articolo 52
(Semplificazione adempimenti tesorieri degli enti locali)

 

 

L’articolo 52 sopprime alcuni adempimenti che interessano i tesorieri degli enti locali nell’ambito dei procedimenti riguardanti l’esercizio provvisorio e la variazione del bilancio di previsione.

 

Il comma 1 abroga i commi 4 e 6 dell’articolo 163 del Testo unico degli enti locali (D.Lgs. n. 267 del 2000, TUEL), in tema di esercizio provvisorio, e il comma 9-bis dell’articolo 175 del TUEL, in tema di variazione del bilancio di previsione.

Il comma 4 dell’art. 163 del TUEL richiede che, all’avvio dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, l’ente locale trasmetta al tesoriere l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno a cui si riferisce l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell’ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l’importo del fondo pluriennale vincolato. Con l’abrogazione del comma 4, pertanto, tale obbligo di trasmissione è soppresso.

Con l’abrogazione del comma 6 dell’art. 163 del TUEL viene soppresso l’obbligo ivi prescritto, durante l’esercizio provvisorio, di indicare nel mandato i pagamenti riguardanti le spese escluse dal limite dei dodicesimi.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 163 del TUEL, nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti locali gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. Non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti ed eventuali spese correlate ad altri interventi di somma urgenza, ferma restando la possibilità di ricorrere all’anticipazione di tesoreria. È disposto anche un vincolo mensile di impegnabilità, corrispondente a un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate e del fondo pluriennale vincolato. Fanno eccezione le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti (comma 5).

Si ricorda che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020–2022 degli enti locali, ordinariamente fissato al 31 dicembre dell’anno precedente dall’articolo 151 del TUEL, è stato differito al 30 settembre 2020, in considerazione delle condizioni di incertezza sull’entità delle risorse disponibili per gli enti locali. È stato altresì differito al 30 settembre anche il termine per la deliberazione di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, da parte dell’organo consiliare. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 è stato differito al 31 gennaio 2021 (comma 3-bis dell’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020).

 

L’abrogazione del comma 9-bis dell’articolo 175 del TUEL, e la modifica dell’articolo 14, comma 4, del D.Lgs. n. 118 del 2011, quest’ultima disposta dal comma 2 dell’articolo 52 in esame, riguardano gli adempimenti connessi alla variazione del bilancio di previsione.

In particolare, con l’abrogazione del comma 9-bis dell’art. 175 viene soppresso l’obbligo, in caso di variazioni al bilancio di previsione, di trasmettere al tesoriere i prospetti previsti dall’allegato 8 del D.Lgs. n. 118 del 2011, le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento e le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell’esercizio finanziario.

Il comma 2 sostituisce il comma 4 dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 118 del 2011, prevedendo che alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all’allegato 8, da trasmettere al tesoriere nei soli casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti. Nella disposizione previgente non era prevista questa limitazione.

 

L’allegato 8 del D.Lgs. n. 118 del 2011 contiene i seguenti prospetti: la delibera di variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del tesoriere; la delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato; la comunicazione al tesoriere degli aggiornamenti agli stanziamenti in esercizio o gestione provvisoria che rilevano solo ai fini del controllo del tesoriere. Tali allegati sono stati inseriti dal D.Lgs. n. 126 del 2014 (art. 2, comma 2, lett. e).

 

 


 

Articolo 53
(Sostegno agli enti in deficit strutturale)

 

 

L’articolo 53:

- istituisce un fondo per gli anni 2020-2022 da ripartire fra i comuni i) che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario, ii) il cui piano di riequilibrio risulti approvato e in corso di attuazione, "anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale",  iii) che registrino un indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) superiore a 100, iv) e la cui relativa capacità fiscale pro capite, determinata con DM 30 ottobre 2018, risulti inferiore a 395 (comma 1);

 - incrementa di 200 milioni di euro la dotazione del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, destinando tali risorse al pagamento delle spese per il personale, per la produzione di servizi in economia e per l'acquisizione di servizi e forniture (comma 3);

- interviene sulla disciplina del TUEL relativa all'accensione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio (comma 6);

- differisce al 31 ottobre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti in deficit strutturale (comma 7);

- novella la disciplina relativa ai termini entro cui gli enti locali che hanno in corso piani di riequilibrio finanziario pluriennale devono dare seguito alle determinazioni delle Sezioni regionali Corte dei conti (comma 8) e detta disposizioni che sospendono per i predetti enti l'efficacia delle procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei loro confronti (comma 9), precisando che entrambe le disposizioni si applicano anche ai procedimenti già avviati (comma 10). Nel corso dell'esame in prima lettura, il Senato ha accolto introdotto il comma 10-bis diretto a sospendere per il 2020 l'applicazione delle sanzioni previste per gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie che non rispettino i livelli minimi di copertura dei costi come definiti dall'art.243, comma 2, del TUEL.

 

Ai sensi del comma 1, il richiamato fondo, che ha una dotazione annuale pari a 100 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni per il 2021 e il 2022, è finalizzato a favorire il risanamento finanziario dei comuni che presentano un deficit strutturale, non derivante da "patologie organizzative", bensì derivante dalle caratteristiche socio economiche della collettività e del territorio.

 

La norma in esame è adottata "[i]n attuazione della sentenza della Corte costituzionale n.115 del 2020", che in un obiter dictum, cui fa cenno la relazione illustrativa, chiarisce che le misure statali di risanamento finanziario in favore degli enti territoriali possono giustificarsi in presenza di deficit strutturale, imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, e non a patologie organizzative, come nel caso di inefficienze amministrative legate alla riscossione dei tributi  (per i contenuti della decisione, che a sua volta richiama, fra le altre, la sentenza n. 4 del 2020 particolarmente pertinente ai fini dell'articolo in esame, si rinvia alla scheda di approfondimento, v. infra).

 

Al fine di circoscrivere l'intervento ai comuni con criticità strutturali, la disposizione stabilisce che le richiamate risorse solo destinate agli enti che:

 i) registrino un IVSM superiore a 100.

Tale indice è calcolato dall'ISTAT sulla base di indicatori elementari che descrivono le principali dimensioni “materiali” e “sociali” della vulnerabilità dei comuni italiani[317];

ii) registrino una capacità fiscale (CF) pro capite inferiore a 395.

Detta CF è determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018 "Adozione della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018).

Nell'Allegato A al medesimo DM si rinviene la stima della capacità fiscale (CF) per ciascuno dei 6605 comuni delle regioni a statuto ordinario (calcolata sulla base dei dati del 2018)[318] sulla base della metodologia illustrata nella nota tecnica contenuta nell'allegato B al decreto.

Sulla base di quanto chiarito in tale ultimo documento, la stima della CF si basa sul gettito dell’IMU e della TASI (standardizzato con criteri specifici per ciascuna categoria di immobili), che rappresenta il 47% della CF complessiva; sul cd tax gap dell’IMU e della TASI per i soli fabbricati diversi dall’abitazione principale (calcolato sulla base della differenza tra il gettito catastale ad aliquota standard, che costituisce un gettito teorico, e il gettito effettivo standardizzato); sul gettito dell’addizionale comunale IRPEF standardizzato sulla base dei redditi imponibili per l’anno 2016, desumibili dalle dichiarazioni Unico-Persone fisiche presentate nel 2017; sulla Capacità fiscale relativa al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti che risulta derivata dalla nuova stima dei fabbisogni standard (servizio rifiuti); sulla stima econometrica della capacità fiscale residuale.

Premesso che le stime delle capacità fiscali riguardano i singoli comuni e che all'interno della medesima regioni si collocano comuni con indici di CF talvolta molto diversificati fra loro (cioè con elevata varianza rispetto al valore medio), si segnala che i valori aggregati per regioni restituiscono un quadro in cui emerge che le regioni composte da comuni che in media hanno un indice inferiore a quello previsto nella presente disposizione (pari a 395) sono le seguenti: Basilicata (con CF pari a 268), Calabria (253), Campania (320), Molise (327), Puglia (354).

 

Il fondo assicura risorse in favore dei comuni (con le anzidette criticità strutturali):

·     che hanno deliberato la procedura di equilibrio finanziario di cui all'art.243-bis del TUEL.

In proposito, si rammenta che ai sensi dell'art.243-bis gli enti locali che presentino squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario possono ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ivi prevista.

La deliberazione di approvazione della procedura è trasmessa alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno. L'avvio di procedura sospende, fra l'altro, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale.

Il piano di riequilibrio ha una durata compresa tra quattro e venti anni, che è determinata sulla base della gravità dello squilibrio, dato dal rapporto fra passività da ripianare e impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente. La durata massima del piano è individuata, per determinati valori di detto rapporto, da una specifica tabella;

 

·     il cui piano di riequilibrio risulti, alla data di entrata in vigore del presente decreto (15 agosto 2020), approvato e in corso di attuazione, "anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale".

Nel silenzio della relazione illustrativa sul punto, parrebbe che la disposizione si riferisca ai piani approvati e successivamente rimodulati o riformulati ai sensi di disposizioni legislative.

In estrema sintesi, taluni enti locali, con l'obiettivo di evitare le procedure di dissesto nonostante le gravi difficoltà finanziarie[319] in cui versavano,   hanno fatto inizialmente ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL). A tal fine hanno deliberato un piano che contemplava il rientro decennale dal disavanzo, sul quale si è espressa la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (cui spetta, ai sensi dell'art.243-bis l'eventuale approvazione del medesimo piano).

Successivamente l'art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, ha consentito agli enti locali in predissesto di riformulare o rimodulare i piani di riequilibrio finanziario pluriennale, con restituzione delle anticipazioni di liquidità su un arco temporale di trent’anni (e non più di dieci anni)[320].

Tale disposizione, sulla base della quale gli enti che hanno ritenuto conveniente la riformulazione o la rimodulazione del piano di riequilibrio hanno attivato le procedure di approvazione, è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale (sent. n.18 del 2019), stigmatizzando che «[l]a tendenza a perpetuare il deficit strutturale nel tempo, attraverso uno stillicidio normativo di rinvii, finisce per paralizzare qualsiasi ragionevole progetto di risanamento, in tal modo entrando in collisione sia con il principio di equità intragenerazionale che intergenerazionale».

 

A seguito della citata sent. n. 18 del 2019, l'art. 38, comma 2-bis, del DL 34 del 2019 ha autorizzato gli enti locali che avevano proposto la rimodulazione/riformulazione del piano di riequilibrio ai sensi del già citato comma 714 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (v. supra) di riproporre il piano, al fine di adeguarlo alla normativa vigente. Tale facoltà è consentita agli enti che hanno proceduto in tal senso entro il 14 febbraio 2019, che corrisponde alla data di deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, anche nel caso in cui il piano non fosse stato ancora approvato dalla competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero fosse inciso da provvedimenti conformativi alla predetta sentenza della sezione regionale competente.

Successivamente è intervenuta la sentenza n.115 del 2020[321] (si veda in proposito la relativa scheda di approfondimento, subito infra), che ha vagliato la legittimità della nuova disciplina, salvando la durata ventennale del piano ma censurando una disposizione (art. 38, comma 2-ter) di cui gli enti locali (nonché le Sezioni regionali della Corte dei conti) dovranno tener conto nell'ambito della gestione del piano pluriennale.

 

 

La Corte costituzionale, con la sent. n. 115[322], è stata chiamata a vagliare la costituzionalità di alcune disposizioni contenute all'articolo 38 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 58/2019 che hanno consentito agli enti in predissesto di riproporre, a determinate condizioni, il piano finanziario di riequilibrio pluriennale. In sintesi, la Corte:

i) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 2-ter del citato articolo ai sensi del quale la riproposizione del piano di riequilibrio da parte degli enti locali (effettuato per adeguarlo alla disciplina legislativa vigente alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019) deve contenere il ricalcolo complessivo del disavanzo già oggetto del piano modificato, "ferma restando la disciplina prevista per gli altri disavanzi". In proposito, la Corte afferma che la disposizione introduce un «meccanismo di manipolazione del deficit che consente [..] di sottostimare, attraverso la strumentale tenuta di più disavanzi, l'accantonamento annuale finalizzato al risanamento e, conseguentemente, di peggiorare, anziché migliorare, nel tempo del preteso riequilibrio, il risultato di amministrazione» (Considerando in diritto n. 7, sesto capoverso)[323];

ii) dichiara l'infondatezza delle ulteriori censure, fra cui quella relativa alla durata ventennale del piano;

iii) con riferimento agli effetti della sentenza e all'impatto sugli enti locali della declaratoria di illegittimità del comma 2-ter, afferma che la «normativa di risulta [..] è immediatamente applicabile anche in assenza di ulteriori interventi legislativi» (Considerando in diritto n. 9, primo capoverso). Con riguardo alla situazione determinatasi nell'arco temporale compreso tra il momento dell'approvazione del piano decennale e la presente declaratoria di incostituzionalità, in cui si sono svolte gestioni di bilancio fondate sulla norma vigente, ancorché illegittima, ciascun ente locale dovrà procedere al necessario risanamento, sulla base della normativa di risulta, secondo il principio di gradualità, al fine di non compromettere il perseguimento dle livello essenziale delle prestazioni sociali[324];

iv) rivolge un monito al legislatore, in ordine alle potenziali conseguenze negative di norme che consentono di derogare al principio di equilibrio di bilancio e di non tener conto dell'esigenza che eventuali squilibri, di regola, andrebbero assorbiti nel corso del medesimo mandato amministrativo in cui si è generato il disavanzo.

Nel richiamare quanto già affermato nella sent. n.18 del 2019  circa l’intrinseca pericolosità di «soluzioni che trasformino il rientro dal deficit e dal debito in una deroga permanente e progressiva al principio dell’equilibrio del bilancio» rileva che  «[l]a tendenza a perpetuare il deficit strutturale nel tempo, attraverso uno stillicidio normativo di rinvii, finisce per paralizzare qualsiasi ragionevole progetto di risanamento» e che «[d]i fronte all’impossibilità di risanare strutturalmente l’ente in disavanzo, la procedura del predissesto non può essere procrastinata in modo irragionevole, dovendosi necessariamente porre una cesura con il passato così da consentire ai nuovi amministratori di svolgere il loro mandato senza gravose “eredità”. Diverse soluzioni possono essere adottate per assicurare tale discontinuità, e siffatte scelte spettano, ovviamente, al legislatore» (sentenza n. 18 del 2019, Considerando in diritto n. 10).

v) inoltre, ed è questa la parte della decisione che maggiormente rileva ai fini dell'articolo 53 in esame, sottolinea come l'intervento statale di risanamento degli enti locali dovrebbe essere diretto a compensare gli squilibri strutturali imputabili alle caratteristiche socio-economiche del territorio e non ad introdurre misure che, attenuando il controllo sull'equilibrio finanziario, finiscono per favorire l'espansione del deficit.

Invero tale principio, effettivamente richiamato nella sentenza in commento, è ancor più diffusamente sviluppato nella (precedente) sentenza n. 4 del 2020[325], con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di disposizioni statali che hanno consentito agli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità, finalizzate ai pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, di utilizzare la relativa quota accantonata nel risultato di amministrazione. In quell'occasione la Corte afferma che solo in presenza di «insufficienza strutturale del gettito fiscale ad assicurare i servizi essenziali» imputabile «alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio», si impone il dovere dello Stato di attuare gli strumenti a tal fine previsti dall'articolo 119, terzo, quarto e quinto comma. Dovere che non può invece estendersi ai casi in cui i deficit degli enti territoriali derivino da inefficienze amministrative, quali in particolare l'incapacità di riscuotere i tributi. In tal caso, sono piuttosto da evitare interventi estemporanei che hanno l'effetto di determinare un incremento della capacità di spesa dell'ente, senza che sia al contempo individuabile un'effettiva copertura giuridica. Occorre evitare l'adozione di ogni misura  che «migliora in modo solo apparente il risultato di amministrazione, così esonerando l’ente locale dalle necessarie operazioni di rientro dal deficit, che non saranno parametrate sul disavanzo effettivo [..] Ciò pregiudica ulteriormente, in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, primo periodo, Cost., l’equilibrio strutturale dell’ente locale in questione, in quanto alla situazione deficitaria precedente si aggiunge quella derivante dall’impiego indebito dell’anticipazione».

 

 

I criteri e le modalità di riparto del fondo (per gli esercizi 2020-2022) sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (comma 2).

 

Circa l'idoneità dello strumento del parere della Conferenza Stato-città nell'ambito del procedimento di emanazione del DM al fine di dare attuazione al principio di leale collaborazione, alcuni punti fermi possono essere tratti dalla giurisprudenza costituzionale.

 

 

A tal proposito, vi è giurisprudenza consolidata circa l'esigenza che lo Stato, nell'esercizio dei poteri di coordinamento della finanza pubblica, assicuri il coinvolgimento della Conferenza Stato-città (così come della Conferenza delle regioni e della Conferenza unificata nei casi in cui vi siano aspetti di interesse anche regionali). Tale coinvolgimento può avere luogo secondo vari moduli, dal meno intenso (parere) ai più intensi (intesa o accordo), da valutare caso per caso.

In un giudizio su una disposizione per alcuni aspetti simile a quella in esame (sentenza n. 129 del 2016), la Corte dichiara l'incostituzionalità dell’art. 16 comma 6 del D.L. n. 95 del 2012, che disponeva (per l’anno 2013) la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, stabilendo che le quote da imputare ad ogni comune fossero stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’Interno. La Corte censura «[i]l mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-Città e autonomie locali nella fase di determinazione delle riduzioni addossate a ciascun Comune» (Considerato in diritto, p. 2.2) e la circostanza che lo "Stato, con una decisione unilaterale, distribuisca le risorse, ridotte in proporzione alle spese sostenute per i consumi intermedi» (Considerato in diritto n.2.1, ultimo capoverso). Nell'argomentazione illustrata dalla Corte, per quanto potrebbe interessare in questa sede, si fa presente che «la disposizione censurata opera quale deroga all’ordinario procedimento di riparto dei fondi erariali» (Considerato in diritto n.2.2, primo capoverso) che a su avviso va individuata nella disciplina relativa al Fondo di solidarietà comunale, «il cui riparto è affidato primariamente alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali e, nel solo caso di mancato accordo, all’intervento unilaterale dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» (Considerato in diritto n.2.1, ultimo capoverso).

 

La Commissione affari costituzionali del Senato e la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nei pareri resi sul presente decreto-legge nel corso dell'esame in prima lettura, hanno approvato specifiche osservazioni dirette a rafforzare il coinvolgimento degli enti locali proponendo, rispettivamente, il riscorso all'accordo e all'intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

 

Ai fini del riparto si tiene conto: i) dell’importo pro capite della quota di debito oggetto del piano pluriennale di rientro, sulla base della popolazione residente al 1 gennaio 2020; ii) del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti; iii) della circostanza che gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti "sono considerati come enti di 200.000 abitanti".

Nella relazione illustrativa non si dà conto delle ragioni per le quali gli enti con una popolazione superiore ai 200.000 abitanti debbano ricevere un trattamento differenziato.

 

Alla luce della giurisprudenza costituzionale e, nello specifico, della richiamata sentenza n.115 del 2020 (v. la scheda di approfondimento, supra) si deve intendere che il contributo attribuito ai sensi dei commi 1 e 2 non dovrebbe poter eccedere, per ciascuno degli anni considerati, l'importo del disavanzo che deve essere ripianato annualmente.

Il comma 3 incrementa (di 200 milioni di euro) per l'anno 2020 la dotazione del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali (di cui all'art.243-ter del TUEL). Tali risorse sono destinate esclusivamente a determinate spese correnti (per il personale, per la produzione di servizi in economia e per l'acquisizione di servizi e forniture), che siano state già impegnate.

Sebbene nella relazione illustrativa al presente decreto-legge si precisi che dette spese non devono in ogni caso essere "derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", nel testo non vi è alcun riferimento in tal senso.

 

Ai sensi del richiamato articolo 243-ter del TUEL, il Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali è lo strumento attraverso il quale lo Stato mette a disposizione degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario (di cui all'articolo 243-bis) anticipazioni di liquidità.

Le modalità di accesso al Fondo, i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni sono disciplinati dal  decreto del Ministero dell'interno 11 gennaio 2013[326].

 

Gli enti interessati, al fine di poter beneficiare di dette risorse, inviano al Ministero dell'interno una specifica attestazione sull'utilizzo delle risorse. La disposizione stabilisce che l'erogazione avviene nel 2020 e che possono accedere al Fondo di rotazione anche gli enti locali che ne abbiano già beneficiato, nel caso di nuove sopravvenute esigenze.

Dal tenore della disposizione non si evince con quali atti debbano essere definiti i criteri per il riparto delle predette risorse e si debba procedere alla relativa erogazione.

Al riguardo,  la disciplina del citato DM  11 gennaio 2013 relativo alle modalità di accesso al Fondo di rotazione non pare possa assolvere a tale funzione[327].

 

Il comma 4 dispone:

·     che le maggiori risorse del Fondo di rotazione (disposti al comma 3) non possono essere utilizzate secondo le modalità previste dall’articolo 43 del decreto-legge n. 133 del 2014 per l'utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali e di fondo di solidarietà comunale.

Il riferimento parrebbe riguardare, in particolare, il comma 1 del richiamato art.43 del D.L. n.133. Esso attribuisce agli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale la facoltà (non attivabile dunque con riferimento alle maggiori risorse destinate alle richiamate sperse correnti) di utilizzare le risorse del Fondo di rotazione attribuite ai medesimi enti per finanziare le misure necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

·     in ordine alle specifiche modalità di contabilizzazione delle maggiori risorse del citato Fondo, che corrispondono a quelle previste dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Ai sensi del paragrafo 3.20-bis, tali anticipazioni di liquidità sono registrate tra le accensioni di prestiti e nel caso in cui prevedano un rimborso pluriennale si procede all'iscrizione di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata. Tale modalità fornisce l'evidenza contabile della natura di anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive;

·     la quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

 

Il comma 5 individua la copertura degli oneri del presente articolo stabilendo che:

i) per quelli di cui al comma 1 (come detto pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022) si provvede ai sensi dell'articolo 114 (alla cui scheda di lettura si rinvia);

ii) per quelli al primo periodo del comma 3 (pari a 200 milioni di euro per il 2020) si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 115, comma 1, del D.L. n.34 del 2020, attraverso riversamento in entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

Le risorse da ultimo richiamate sono quelle contenute nel "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020.  Detto Fondo è costituito da due sezioni, una per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 4.000 milioni di euro, e una per i pagamenti dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, le cui  le risorse sono ripartite in una quota (pari a 6.500 milioni di euro) destinata agli enti locali e una quota (pari a 1.500 milioni di euro) destinata alle regioni e province autonome.

In proposito, non si rinviene la disposizione in esame non è coordinata con l'art.55 del presente provvedimento che, nel riaprire i termini per la richiesta da parte degli enti locali delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai debiti della PA, pone il relativo onere a carico delle risorse residue della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari” del medesimo Fondo di cui all’articolo 115, comma 1.

 

Il comma 6 novella la disciplina del TUEL in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio[328], integrando la disposizione (recata all'art.194, comma 3) relativa alla modalità con cui l'ente locale è tenuto a procedere al finanziamento delle spese per tali debiti.

Ai sensi del comma 3, nella formulazione non modificata dal presente D.L., per il finanziamento delle spese suddette, all'ente locale è consentito far ricorso a mutui (ai sensi degli articoli 202 e seguenti del TUEL) qualora non possa provvedersi altrimenti (cioè, a norma dell'articolo 193, comma 3, del TUEL, utilizzando possibili economie di spesa e tutte le entrate[329], la quota libera del risultato di amministrazione o variando le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza).

Il comma 6 in commento, nell'integrare la disposizione appena richiamata, stabilisce:

i) che per il finanziamento delle spese derivanti da debiti fuori bilancio, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti "nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al comma 2 [triennale], può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa".

Sebbene la formulazione possa prestarsi ad un'interpretazione non univoca, sovviene sul punto la relazione illustrativa in cui si afferma che il comma 6 interviene "estendendo la possibilità di ricorrere a mutui in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa dai tre anni" (durata prevista ai sensi di quanto prevede  il comma 2 del medesimo articolo 194, v. supra alla precedente nota) "garantendo la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa".

 

ii) che la delibera consigliare di riconoscimento del debito individui puntualmente le coperture riferite a ciascun esercizio del piano di rateizzazione convenuto con i creditori.

 

Il comma 7 differisce al 31 ottobre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dei comuni in deficit strutturale (interessati dall'articolo in esame).

 

Si segnala peraltro che ai sensi dell'art.106, comma 3-bis, del D.L. n.34/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020–2022 per tutti gli enti locali è stato differito al 30 settembre 2020 al fine di tener conto "delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali" (dovuta all'emergenza sanitaria in corso).

In via ordinaria, il termine per l'approvazione del bilancio è il 31 dicembre (dell'anno precedente alla prima annualità del triennio considerato nel documento contabile), ai sensi dell'art.151, comma 1, del TUEL.  Per il 2020, detto termine era stato già differito in due occasioni: al 31 marzo 2020 dal decreto del Ministro dell’interno del 13 dicembre 2019 e, successivamente, dopo la diffusione della pandemia, al 31 luglio dall’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020.

 

Il comma 8 prevede che per gli enti locali che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (ai sensi del richiamato articolo 243-bis del TUEL), i termini disposti ed assegnati con deliberazione e/o note istruttorie dalle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti, sono sospesi fino al 30 giugno 2021, anche se già decorrenti.

Tale disposizione è adottata "[i]n considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19".

 

La disposizione, diretta a sospendere sino al 30 giugno 2021 i termini entro cui l'ente è chiamato a dare seguito alle determinazioni regionali della Corte dei conti delle Sezioni (contenute in deliberazioni o note istruttorie), ha una portata potenzialmente molto ampia.

Nell'ambito della disciplina riferita al piano di riequilibrio pluriennale, si rammenta che la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti è chiamata ad intervenire nelle seguenti fasi (art.243-quter del TUEL):

i) riceve il piano di riequilibrio finanziario pluriennale trasmessole dall'ente locale, entro dieci giorni dalla data in cui lo stesso è stato deliberato dall'ente (nel quadro della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale delineata dall'art.243-bis del TUEL);

ii) delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio.

iii) in caso di approvazione del piano, vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia. Nel caso in cui accerti sia accertato da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti un grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano (ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso) si attiva (fra l'altro) la procedura per la deliberazione del dissesto;

iv) si esprime nei casi in cui l'ente locale provveda, ai sensi di legge, a proporre la rimodulazione del piano. Tale evenienza può essere attivata, ai sensi dell'art.243-quater, comma 7-bis, del TUEL qualora nella fase di attuazione del piano dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, con conseguente possibilità per l'ente locale di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Inoltre, tale evenienza è stata attivata sulla base di disposizioni legislative che hanno esplicitamente autorizzato l'ente locale a proporre una rimodulazione del piano con un diverso piano di ammortamento (si rinvia al commento del comma 1, v. supra).

 

Per i medesimi enti, ai sensi del comma 9, sono altresì sospese, fino al 30 giugno 2021, le procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei loro confronti. Tale sospensione si applica anche ai provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure previste dal codice del processo amministrativo (di cui al decreto legislativo n.104 del 2010), nonché agli altri commissari ad acta a qualunque titolo nominati.

 

L'art. 21 del citato decreto legislativo n.104 stabilisce che, nell'ambito della propria giurisdizione, il giudice amministrativo, se deve sostituirsi all'amministrazione, può nominare come proprio ausiliario un commissario ad acta.

 

Viene peraltro precisato che:

 i) qualora fossero state eventualmente intraprese procedure esecutive nel periodo della sospensione delle stesse, non si determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere dell'ente locale (comma 9, ultimo periodo).

ii) le disposizioni relative alla sospensione dei termini (di cui al comma 8) e alla sospensione delle procedure esecutivi di cui al comma 9) si applicano anche ai procedimenti già avviati (comma 10).

 

La disposizione di cui al comma 9 estende l'ambito di sospensione delle procedure esecutive rispetto a quanto ordinariamente previsto dal TUEL in con riferimento alla procedura di riequilibrio finanziario.

Nello specifico, si rammenta che si intendono sospese le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente: i) ai sensi del comma 4 dell'art. 243-bis del TUEL, dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale; ii)  ai sensi del comma 5 dell'art.243-quater, fino alla scadenza del termine per impugnare la delibera di approvazione o di diniego del piano e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione.

 

Nel corso dell'esame in prima lettura, il Senato ha aggiunto il comma 10-bis,  diretto a disapplicare, per l'anno 2020, le sanzioni in capo agli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie previste all'art.243, comma 5, del TUEL. Nello specifico, la disposizione stabilisce che tali enti, qualora non rispettino i livelli minimi di copertura dei costi di gestione (di cui al comma 2 del medesimo articolo) o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, siano soggetti a una sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura.

La norma oggetto di deroga dispone altresì che nel caso in cui non risulti inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 13 della legge n.196 del 2009) il rendiconto della gestione del penultimo anno precedente, si ha riguardo all'ultimo rendiconto presente nella stessa banca dati o, in caso di ulteriore indisponibilità, presente nella banca dati dei certificati di bilancio del Ministero dell'interno.

La sanzione si applica a valere sulle risorse attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale, fermo restando che, in caso di incapienza (anche parziale) delle stesse, l'ente locale è comunque tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dovute a titolo di sanzione.

 Le sanzioni sono applicate nel caso di mancato rispetto dei livelli minimi di copertura dei costi di determinati servizi (riferiti ai dati della competenza). Nello specifico l'art.243, comma 2, del TUEL, impone che: a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale sia coperto con i relativi proventi tariffari e contributi in misura almeno pari al 36 per cento, fermo restando che a tale fine si precisa che i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare; b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto sia coperto con la relativa tariffa in misura almeno pari all'80 per cento;

c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati sia coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.


 

Articolo 54
(Equilibri di bilancio degli enti locali)

 

 

L’articolo 54 al comma 1 dispone un ulteriore differimento, al 30 novembre 2020, del termine di adozione della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, da parte dell’organo consiliare degli enti locali, già posticipato al 30 settembre 2020 dal D.L. n. 34/2020, a causa della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dall’epidemia da COVID-19.

Il comma 1-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, fissa al 30 novembre 2020 il termine per la deliberazione da parte dell’ente dissestato, successivamente all’approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, dei bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente nonché per la presentazione delle relative certificazioni, già previsto al 30 settembre dal D.L. n. 18/2020.

 

In particolare, attraverso una modifica dell’articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 1 prevede il differimento al 30 novembre 2020 del termine per la deliberazione da parte dell’organo consiliare di controllo del permanere degli equilibri generali di bilancio, in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali.

Tale termine - ordinariamente fissato al 31 luglio di ogni anno dall’articolo 193, comma 2, del decreto legislativo n.267 del 2000[330] - era già stato posticipato al 30 settembre 2020 dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (articolo 106, comma 3-bis), in considerazione del differimento a tale data del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020–2022 degli enti locali, in conseguenza della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dall’epidemia da COVID-19 e della necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze.

 

Si rammenta che ai sensi dell’articolo 193, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

§  le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

§  i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio (di cui all'art. 194);

§  le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio di bilancio.

Come già ricordato, il termine per la deliberazione degli equilibri generali di bilancio era già stato posticipato al 30 settembre 2020, contestualmente al differimento a tale data del termine per l’approvazione del bilancio di previsione all’esercizio finanziario 2020-2022 degli enti locali.

Al riguardo, si rammenta che il termine di approvazione del bilancio di previsione all’esercizio finanziario 2020, già differito al 31 marzo 2020 con il decreto del Ministro dell’interno del 13 dicembre 2019, è stato poi ulteriormente differito in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, dapprima al 31 luglio 2020 dall’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, contestualmente alla deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio prevista dall’articolo 193, comma 2, del TUEL, e poi al 30 settembre 2020 dall’articolo 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020.

 

Nel corso dell’esame al Senato è stato inserito il comma 1-bis che fissa al 30 novembre 2020 il termine previsto dall’articolo 264, comma 2, del TUEL per la deliberazione da parte dell’ente locale dissestato, successivamente all’approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente nonché per la presentazione delle relative certificazioni.

Tale termine – ordinariamente previsto entro i 120 giorni successivi al decreto del Ministro dell’interno di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato - era già stato fissato al 30 settembre dall’articolo 107, comma 8 del D.L. n. 18/2020.

A tal fine, la disposizione in esame sostituisce il comma 8 dell’articolo 107 del D.L. n. 18/2020.

 

Si rammenta al riguardo che, in base alle disposizioni del TUEL (articolo 259, comma 1), il Consiglio dell'ente locale in stato di dissesto è tenuto a presentare al Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell’organo straordinario di liquidazione.

Ai sensi dell’articolo 264, comma 1, l’ente, a seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, provvede entro 30 giorni alla deliberazione del bilancio dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce.

Nel decreto del Ministro dell’interno di approvazione dell’ipotesi di bilancio è fissato un termine, non superiore a 120 giorni, entro cui l’ente deve provvedere alla deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente nonché per la presentazione delle relative certificazioni (comma 2).

Va segnalato che i termini relativi alla procedura di dissesto sono stati oggetto di numerosi rinvii, in relazione alla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Si segnala che, da ultimo, l’articolo 17, comma 1-bis, del D.L. n. 76/2020 (c.d. DL semplificazioni) ha disposto l’ulteriore rinvio al 30 settembre 2020 del termine per la presentazione al Ministro dell'interno dell’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato da parte dell'ente locale in stato di dissesto, già fissata al 30 giugno 2020 dall’art. 107, co. 7, del D.L. 18/2020.

Il rinvio opera qualora il termine di tre mesi previsto dall’art. 264, comma 1, del TUEL scada antecedentemente alla predetta data. Si propone, inoltre, che siano rimessi in termini gli enti locali per i quali il termine di tre mesi sia scaduto il 30 giugno 2020, ovvero sia scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 76/2020 (15 settembre 2020).

 

 


 

Articolo 55
(Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali per far fronte ai debiti della PA)

 

 

L’articolo 55 riapre, esclusivamente per gli enti locali, i termini della procedura per la concessione delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai debiti della pubblica amministrazione previsti dall'art.116 del decreto-legge n.34 del 2020.

 

Ai sensi dell'art.115 del richiamato decreto legge è stato istituito un Fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020, per assicurare un'anticipazione di liquidità destinata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili di Regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale.

Il Fondo è distinto in due Sezioni (ognuna corrispondente ad un articolo nell'ambito del medesimo capitolo di bilancio) dirette ad assicurare liquidità rispettivamente: i) alle regioni e alle province autonome per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale; ii) agli enti locali e alle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari.

Ogni Sezione ha una distinta dotazione finanziaria: quella per i debiti degli enti del SSN è pari a 4 miliardi; l'altra Sezione è pari a 8 miliardi. Nell'ambito di quest'ultima, la dotazione complessiva è ulteriormente ripartita fra enti locali (per una quota pari a 6,5 miliardi) e regioni/province autonome (per una quota pari a 1,5 miliardi).

La procedura, i cui termini per l'attivazione sono scaduti[331], si è caratterizzata per tempi particolarmente ristretti, che potrebbero contribuire a spiegare (nel silenzio della relazione illustrativa sul punto) l'opportunità di una nuova finestra per gli enti locali che, pur necessitandone (anche in relazione alla particolare convenienza[332]), non vi abbiano fatto ricorso, anche in ragione delle possibili difficoltà connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria. Con riferimento alle anticipazioni in favore degli enti territoriali, ai sensi della richiamata disciplina entrata in vigore il 19 maggio, la richiesta di anticipazione di liquidità (contenente l'elenco dei debiti che si intendono soddisfare) avrebbe dovuto infatti essere avanzata entro il 7 luglio 2020, cui avrebbe fatto seguito l'erogazione della somma entro il 24 luglio, con l'obbligo di estinguere i debiti entro i successivi 30 giorni..

Le anticipazioni in questione non comportano il trasferimento di risorse aggiuntive in favore degli enti richiedenti, poiché costituiscono un mero strumento di pagamento di debiti conseguenti a spese che hanno già una relativa copertura di bilancio (pertanto non vi è alcun effetto in termini di indebitamento netto)[333].

 

Nello specifico, il comma 1 stabilisce le seguenti modalità per l'attivazione, da parte degli enti locali (di cui all’articolo 2, comma 1, del TUEL[334]), delle anzidette anticipazioni di liquidità.

 

§  I predetti enti sono tenuti a procedere con deliberazione di Giunta.

La disposizione in esame nell'individuare nella Giunta l'organo dell'ente territoriale competente a formulare tale richiesta, parrebbe non tener conto che nelle province e nelle città metropolitane non sono più previste le giunte, secondo quanto previsto dalla legge n.56 del 2014, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Tale rilievo è espressamente contenuto nel parere favorevole con osservazioni della Commissione affari costituzionali del Senato reso sul presente provvedimento nel corso dell'esame in prima lettura.

§  Le anticipazioni possono essere chieste nel periodo compreso tra il 21 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020.

§  Le anticipazioni saranno erogate a valere sulle risorse residue della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari» di cui all'articolo 115, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

Come anticipato tale Sezione del Fondo ha una dotazione, al netto delle anticipazioni da erogare sulla base della procedura in corso ai sensi dell'art.116 del D.L. n.34 del 2020, pari a 8 miliardi di euro.

§  Le richieste possono essere avanzate esclusivamente dagli enti locali che non abbiano già ottenuto anticipazioni di liquidità ai sensi dell'art.116 del D.L. n.34 del 2020.

Ai sensi del comma 2, le anticipazioni di liquidità:

·     sono concesse entro il 23 ottobre 2020;

·     possono essere utilizzate anche ai fini del rimborso, totale o parziale, delle anticipazioni concesse, limitatamente alla quota capitale delle stesse, dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo n.231 del 2002, che risultino erogate alla data del 31 luglio 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.

I citati commi da 7-bis a 7-novies sono stati introdotti dall'articolo 1, comma 556, della legge n.160 del 2019 con l'obiettivo di ampliare, rispetto alla legislazione allora vigente, le possibilità per gli enti territoriali di ottenere anticipazioni di cassa. In sintesi, tali disposizioni prevedono che le banche, gli intermediari finanziari, la CDP e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possano concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni  e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali.

La disposizione in commento ripropone i contenuti del comma 9 dell'art.116 del D.L. n.34 del 2020, salvo che in questo caso tale facoltà è consentita a condizione che le anticipazioni ex art.4 del D.Lgs. 231/2002 risultino erogate alla data del 31 luglio 2020, e non del 15 giugno 2020.

 

Il comma 3 rinvia l'attuazione del comma 1 (pertanto della gestione delle richieste di liquidità e della relativa erogazione) ad un apposito addendum alla Convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP) del 28 maggio scorso, da sottoscrivere entro il 14 settembre.

 

La richiamata Convenzione del 28 maggio è stata sottoscritta ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del D.L. n.34 del 2020, che rinviava a una convenzione fra il Ministero dell'economia e CDP la definizione delle modalità operative del Fondo per l'anticipazione delle liquidità.

Ai sensi del richiamato comma 2, la convenzione: i) contiene criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti territoriali alle risorse delle Sezioni, che avviene mediante sottoscrizione di un contratto tipo (approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro); ii)   reca i criteri e le modalità di gestione delle due Sezioni da parte di CDP; iii) prevede che la CDP possa effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di erogazione della liquidità  su due conti correnti presso la Tesoreria centrale su cui il Ministero ha trasferito le disponibilità delle richiamate Sezioni;  è pubblicata sui siti internet delle parti contraenti (Ministero dell'economia e CDP).

 

Ai sensi del comma 4, restano applicabili, in quanto compatibili con il presente articolo, tutte le disposizioni e i connessi atti già adottati ai sensi degli articoli 115 ("Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali"), 116 ("Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome") e 118 ("Riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato") del citato decreto-legge n. 34 del 2020[335].

La disposizione non esplicita quali siano le disposizioni che, in quanto non compatibili con il presente articolo, non trovano più applicazione. 


 

Articolo 56
(Pagamento dei debiti di Campione d’Italia)

 

 

L’articolo 56 interviene sulla disciplina relativa al pagamento dei debiti contratti dal comune di Campione d’Italia con enti e imprese aventi sede legale in Svizzera, esigibili al 31 ottobre 2019.

 

La disposizione, in particolare, integra l’articolo 57 del decreto-legge n.124 del 2019, prevedendo che, ferma restando la dotazione del Fondo a tal fine istituito (5,5 milioni di euro per il 2019), i debiti contratti dal comune di Campione d’Italia con enti e imprese aventi sede legale in Svizzera, esigibili al 31 ottobre 2019, sono integralmente pagati anche nel caso di ricorso alla modalità semplificata di liquidazione, disciplinata dall’articolo 258 del decreto legislativo n.267 del 2000[336].

 

I commi da 2-decies a 2-quaterdecies dell’articolo 57 del decreto-legge n.124 del 2019, hanno previsto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di un Fondo con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, destinato al pagamento dei debiti, esigibili al 31 ottobre 2019, contratti da comuni italiani interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea con enti e imprese aventi sede legale in tali Paesi. Una quota del Fondo, non inferiore a 3 milioni, viene riservata all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria destinata al pagamento dei suddetti debiti contratti dai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario[337] entro il 31 dicembre 2018 e che sono interamente confinanti con i medesimi Paesi. Alla ripartizione del Fondo tra i comuni beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (da emanare entro il 28 dicembre 2019).

Benchè formulata in termini generali e astratti, la disposizione riguarda unicamente il comune di Campione d’Italia, in quanto completamente circondato dal territorio della Confederazione Elvetica. Il previsto decreto di riparto, adottato il 31 marzo 2020, è stato pertanto finalizzato unicamente ad individuare le somme da assegnare al Commissario straordinario di liquidazione (nella misura di 3 milioni) per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, e quelle da assegnare al Comune di Campione per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 ottobre 2019 (nella misura di 2,5 milioni).

 

Si ricorda che con il D.L. n. 34/2019 (cd. Decreto crescita) e, prima ancora, con il D.L. n. 119/2018 (articolo 25-octies) e con la legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 570, legge n. 145/2018), il legislatore è intervenuto per dare sostegno finanziario al comune di Campione d’Italia, a seguito della situazione di grave squilibrio finanziario dell’ente conseguente al fallimento della Casa da gioco, imputabile, secondo quanto rilevato dalla Corte dei conti (deliberazione della Corte dei conti n. Lombardia/101/2018/PRSP del 6 aprile 2018), principalmente alla mancata riscossione delle somme accertate verso la Società Casinò di Campione d’Italia S.p.a., società a totale partecipazione comunale costituita per la gestione della casa da gioco, i cui proventi, al netto dei costi, sono destinati al comune socio.

Di conseguenza, il comune di Campione d'Italia ha deliberato il dissesto finanziario nel giugno 2018 e con D.P.R. 12 luglio 2018 è stato nominato il Commissario Straordinario di Liquidazione, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del comune.

Secondo la normativa vigente (di cui all’articolo 10-bis del D.L. n. 174/2012), la gestione della casa da gioco di Campione d’Italia è affidata ad una società per azioni - la Società Casinò di Campione d’Italia S.p.A., costituita in data 31 luglio 2014 - soggetta a certificazione di bilancio, il cui socio unico è il Comune di Campione d’Italia; la stessa società è sottoposta al controllo dei Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze, attraverso la nomina di 2 rappresentanti nel collegio sindacale. A valere sui proventi annuali della casa da gioco - al netto del prelievo fiscale - viene quantificato il contributo finalizzato al finanziamento del bilancio del comune di Campione d’Italia.

A seguito del ridimensionamento degli introiti della casa da gioco e del conseguente squilibrio finanziario del comune, con l’articolo 1, comma 763, della legge n. 208/2015 è stato attribuito al comune di Campione d’Italia un contributo di 9 milioni di euro per l’anno 2016 e, successivamente, in sede di riparto del Fondo per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare (istituito dal comma 433, dell’art. 1 della legge n. 232/2016), con il D.P.C.M. 10 marzo 2017 è stato costituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno (cap. 1379), con dotazione nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, in considerazione delle particolari condizioni geo-politiche del comune[338].

Più di recente, con il cd. D.L. Crescita (D.L. n. 34/2019, articolo 38, comma 2-quinquies) è stato corrisposto al comune di Campione d’Italia un contributo fino alla misura massima di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, per le esigenze di bilancio del comune, finalizzato a riportare in equilibrio di bilancio del comune di Campione d’Italia, che, a seguito del fallimento e della conseguente chiusura della casa da gioco non è più nelle condizioni di erogare i servizi pubblici essenziali e di pagare dipendenti e fornitori a causa delle mancate entrate in precedenza garantite dalla Casa da gioco stessa.

Inoltre, per il rilancio di Campione d’Italia, si ricorda quanto disposto dall’art. 25-octies del D.L. n. 119/2018, come modificato dal comma 570 della legge di bilancio 2019 (legge n.145/2018), che ha previsto:

§  la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un commissario straordinario incaricato di elaborare un programma di risanamento del gestore ovvero di valutare la sussistenza delle condizioni per l'individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della casa da gioco nel comune di Campione d'Italia, in particolare anche attraverso la costituzione di una nuova società interamente partecipata con capitale pubblico, che potrebbe operare in deroga a talune disposizioni[339] del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175). Il Commissario è chiamato a predisporre, entro 45 giorni, un piano degli interventi da realizzare, anche in raccordo con gli enti locali e territoriali della regione Lombardia, al fine di superare la crisi sociale e occupazione del territorio, soggetto all’approvazione del Ministero dell’interno. Al Commissario non spettano compensi, gettoni o altri emolumenti;

§  numerose modifiche al regime fiscale di persone fisiche e società di Campione d'Italia, cui sono state concesse specifiche agevolazioni (in particolare, consistenti nella riduzione delle imposte sui redditi e dell’IRAP).

 

 


 

Articolo 57
(Disposizioni in materia di eventi sismici)

 

 

L’articolo 57, modificato dal Senato:

§  proroga, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza dichiarato per il sisma del 2016 e 2017, avvenuto nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (comma 1), e la gestione straordinaria dell’emergenza (comma 2);

§  incrementa il Fondo per le emergenze nazionali di 300 milioni per l’anno 2021 (comma 1);

§  specifica che la suddetta proroga fino al 31 dicembre 2021 determina deroghe alla disciplina applicata ai contratti a tempo determinato, stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del 2016, e ai contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e con Fintecna S.p.A. (comma 2-bis, introdotto in sede referente al Senato);

§  prevede, dal 1° novembre 2020, la possibilità di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalle regioni e dagli enti locali dei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, dal sisma 2016-2017 in Centro Italia e dal sisma 2012 in Emilia, e degli enti parco nazionali dei comuni colpiti dal sisma 2016-2017 (comma 3, modificato in sede referente al Senato);

§  istituisce, presso il Ministero dell’economia e delle ?nanze, a decorrere dall’anno 2020, un Fondo, con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, e pari a 30 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2021, ?nalizzato al concorso degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3 (comma 3-bis, introdotto in sede referente al Senato);

§  prevede interventi riguardanti il personale della struttura del Commissario straordinario e degli Uffici speciali per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016-2017 (commi 3-ter- 3-quinquies, introdotti in sede referente al Senato);

§  disciplina l’affidamento dei servizi aggiuntivi riguardanti il trasporto scolastico in appalto o in concessione (comma 3-sexies, introdotto in sede referente al Senato);

§  esclude che le spese relative ad assunzioni fatte in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, finanziate con risorse provenienti da altri soggetti, nonché le relative entrate poste a copertura, rilevino ai fini del rispetto di limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente (comma 3-septies, aggiunto in sede referente al Senato);

§  prevede contributi per cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in favore di soggetti pubblici e privati e di attività economiche e produttive situati nei territori colpiti dal sisma del 2016-2017 ed interessati dagli eccezionali eventi meteorologici della seconda decade del mese di gennaio 2017 (comma 3-octies, aggiunto in sede referente al Senato);

§  stabilisce che il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche per la ricostruzione privata del sisma 2016-2017, è stabilito nella misura, ridotta del 30%, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, prevista per i compensi professionali riconosciuti in sede giurisdizionale in base al D.M. 140/2012 (comma 4);

§  prevede una compensazione, autorizzata dal commissario straordinario per la ricostruzione post sisma, fino ad un massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore dei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia 2016-2017, per sopperire ai maggiori costi della gestione dei rifiuti e/o alle minori entrate della TARI (comma 5);

§  estende le agevolazioni fiscali, previste per la Zona franca urbana istituita nei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia 2016-2017, anche ad imprese e professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica entro il 31 dicembre 2021, e la fruizione delle agevolazioni fino al periodo d’imposta 2022; integra, inoltre, l’autorizzazione di spesa prevista di 50 milioni di euro per l’anno 2021 e di 60 milioni di euro per l’anno 2022 (comma 6);

§  stabilisce la predisposizione e l’aggiornamento di un cronoprogramma delle spese per la ricostruzione post-terremoto da parte dei Commissari straordinari per la ricostruzione (comma 7);

§  proroga, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza del terremoto avvenuto in Sicilia nella provincia di Catania nel 2018 (comma 8);

§  dispone la proroga o il rinnovo, sino all’anno 2021, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo, dei contratti stipulati dai comuni del cratere sismico, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche (comma 9);

§  proroga fino al 31 dicembre 2021, la dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione (si tratta dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e dell'ufficio speciale per i comuni del cratere), e i contratti a tempo determinato dei medesimi Uffici (comma 10);

§  proroga fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato per il comune dell’Aquila (comma 11);

§  estende le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste fino al 31 dicembre 2020, a tutte le utenze situate nei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia del 2016-2017 e dal sisma di Ischia del 2017; proroga, inoltre, tali agevolazioni oltre il 31 dicembre 2020, ma solo per le utenze degli immobili dichiarati inagibili (comma 18);

§  proroga fino all’anno 2021 l’autorizzazione ai Commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai comuni colpiti dal sisma ed alle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia di assumere personale con contratto di lavoro flessibile nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comma 12);

§  proroga fino al 31 dicembre 2021 la possibilità, per i commissari delegati, di riconoscere compensi per prestazioni di lavoro straordinario al personale in servizio presso la Regione e gli enti territoriali nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comma 13);

§  proroga della Convenzione con Fintecna, al fine di assicurare alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, il supporto necessario unicamente per le attività tecnico-ingegneristiche nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comma 14);

§  prevede l’impignorabilità delle risorse dedicate alla ricostruzione delle aree colpite dal sisma 20-29 maggio 2012 (comma 15);

§  autorizza la spesa di 15 milioni per il pagamento da parte dei commissari delegati per i maggiori interessi derivanti dalla sospensione del pagamento delle rate dei mutui bancari per gli immobili danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comma 16);

§  proroga all’anno 2022 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti per il sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comma 17).

 

Di seguito sono analizzate le disposizioni contenute nell’articolo in esame riguardanti diversi eventi sismici avvenuti in Italia, a partire dal sisma che ha coinvolto la regione Abruzzo nel 2009.

Per maggiori approfondimenti sugli interventi adottati per tali calamità si rinvia al tema web “Terremoti” della Camera dei Deputati.

 

Sisma Centro Italia 2016-2017, Abruzzo 2009 e Ischia 2017
(commi 1-6, 9-11 e 18)

Proroga dello stato di emergenza, della gestione commissariale e rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali - sisma Centro Italia 2016 e 2017

Il comma 1 introduce il comma 4-quinquies all’art. 1 del D.L. 189/2016, al fine di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza dichiarato per il sisma del 2016 e 2017 avvenuto nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e di incrementare il Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del Codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018), di 300 milioni di euro per l'anno 2021.

Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114 del presente decreto-legge (vedi la relativa scheda del presente dossier).

Si ricorda che il comma 4-quater del D.L. 189/2016, inserito dall'art. 1, comma 1, del D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, aveva prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2020.

La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall’art. 44 del Codice della protezione civile, è stata recentemente rideterminata dall’art. 18, comma 3, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e, successivamente, dall'art. 14, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, per complessivi 3.150 milioni di euro per l’anno 2020.

Si ricorda inoltre che l’art. 34 del decreto-legge in esame (vedi la relativa scheda) prevede un incremento del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, di 580 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2021 il termine della gestione straordinaria dell’emergenza del sisma 2016, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ivi incluse le dotazioni di personale degli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016, della Struttura del Commissario straordinario, dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile, nei limiti di spesa previsti per l’anno 2020.

Ai relativi oneri, pari a 69,8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114 (vedi supra).

L’intervento in esame modifica l'articolo 1, comma 990, della legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145), che prevedeva la proroga dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020 della gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione post sisma del Centro Italia. La proroga riguardava, nei limiti di spesa previsti per il 2018, anche gli Uffici speciali per la ricostruzione, la struttura alle dipendenze del Commissario straordinario e del personale assunto da Comuni e dal Dipartimento della Protezione civile a fronte dell'emergenza. Il comma disponeva inoltre la proroga automatica, fino alla data della proroga prevista del personale distaccato, comandato, fuori ruolo o altro, presso gli Uffici per la ricostruzione e la struttura commissariale.

In particolare, il citato comma 990 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019 prorogava il disposto dell’art.1, comma 4, del D.L. 189/2016, relativo alla gestione straordinaria dell’emergenza, e le disposizioni degli artt. 3, 50 e 50-bis del medesimo decreto-legge. Nello specifico, l'articolo 3 prevede l'istituzione da parte delle Regioni (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) e dai Comuni interessati, di Uffici speciali per la ricostruzione con compiti istruttori di supporto agli enti locali. A tali uffici è assegnato personale distaccato o comandato dalle Regioni e dai Comuni, oppure assunto con forme contrattuali flessibili. L'articolo 50 prevede che il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi ivi previsti con i poteri conferitigli, in piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile e disciplina l'articolazione interna della propria struttura. Oltre al personale già assegnato con DPR 9 settembre 2016 (articolo 2) la struttura commissariale può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo 225 unità di personale, destinate a operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione, a supporto delle Regioni e dei Comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio. L'articolo 50-bis stabilisce che, ferma restando la struttura degli Uffici speciali per la ricostruzione, i Comuni specificati dagli allegati del decreto-legge n. 189 del 2016, possano assumere unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile o incrementare la durata di contratti a tempo parziale già in essere. Analogamente il Dipartimento della Protezione civile può assumere con contratto a tempo determinato della durata di un anno fino a un massimo di 20 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile e prorogare contratti in essere fino alla scadenza dello stato di emergenza.

 

Nel corso dell’esame in sede referente al Senato, è stato aggiunto il comma 2-bis che specifica che la suddetta proroga fino al 31 dicembre 2021, per quanto riguarda i contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del 2016 (il riferimento riguarda il sisma avvenuto in Centro-Italia a partire dal 2016), e per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e con Fintecna S.p.A. (indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 189/2016), si intende, limitatamente all’anno 2021, in deroga ai limiti posti dal D.Lgs. 165/2001, in merito ai rapporti di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni, e dalla contrattazione collettiva, nonché dagli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 81/2015, che disciplinano, tra l’altro, il limite massimo di durata dei suddetti rapporti, pari a 36 mesi per le pubbliche amministrazioni, ed a 24 mesi nel settore privato (salvo talune eccezioni).

 

 

Contratti di lavoro a tempo indeterminato – sismi Abruzzo 2009, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto 2012, e Centro Italia 2016-2017

Il comma 3 stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la possibilità per le regioni, e gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 in Abruzzo e del sisma del 2016-2017 avvenuto in Centro-Italia, di stabilizzare il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei suddetti crateri.

La norma in esame prevede che tali assunzioni avvengano in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in base alle procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (cd. decreto di riforma del lavoro pubblico).

L’art. 6 del D. Lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall’art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, disciplina l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione del personale, nonché del relativo vincolo di spesa massima sostenibile. L’art. 6 del suddetto decreto ha introdotto il superamento del tradizionale concetto di “dotazione organica” che, come indicato nelle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni” emanate dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione (documento pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018), si sostanzia in un valore finanziario di spesa massima sostenibile previsto dalla vigente normativa.

L’art. 20 del citato D.Lgs. 75/2017 reca la disciplina relativa alla stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni. In via generale, fino al 31 dicembre 2021 le amministrazioni possono procedere alla stabilizzazione (in accordo con il nuovo piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria) del personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

§  sia in servizio.  successivamente al 28 agosto 2015, con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

§  sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali (anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione);

§  abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Si ricorda che le medesime amministrazioni - nel periodo 2018-2020 ovvero nel periodo 2018-2022 per le assunzioni relative al personale sanitario - possono bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale che possegga determinati requisiti.

 

Nel corso dell’esame in sede referente al Senato, il comma 3 in esame è stato modificato, al fine di far decorrere dal 1° novembre 2020 (invece che dal 1° gennaio 2022), la suddetta possibilità di stabilizzare il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei suddetti crateri, e di estendere, quanto previsto dal comma 3, in tema di assunzioni a tempo indeterminato, anche ai territori colpiti dal sisma del 2012, avvenuto in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, e ai comuni degli enti parco nazionali colpiti dal sisma del 2016 che hanno effettuato assunzioni di personale a tempo determinato.

 

Nel corso dell’esame in sede referente al Senato, è stato introdotto il comma 3-bis.

Nello specifico, il comma 3-bis istituisce presso il Ministero dell’economia e delle ?nanze, a decorrere dall’anno 2020, un Fondo, con dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, e pari a 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, ?nalizzata al concorso degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3.

Il riparto delle risorse del fondo, effettuato con un D.P.C.M., emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle ?nanze, sentita la Conferenza uni?cata, avviene fra gli enti che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, presentino istanza alla presidenza del Consiglio dei ministri, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato ed il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.

Per la copertura del previsto onere, si provvede:

§  quanto a 5 milioni di euro annui, per l’anno 2020, mediante riduzione delle risorse di cui all’articolo 114, comma 4, del presente decreto-legge;

§  quanto a 30 milioni di euro annui per l’anno 2021, mediante utilizzo delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso le strutture e le amministrazioni di cui al comma 3; 

§  quanto a 30 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2022, si provvede: per 10 milioni di euro annui, mediante riduzione delle risorse di cui al citato articolo 114, comma 4, per 20 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282/2004), e per 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (art. 1, comma 200, legge 190/2014).

 

Nel corso dell’esame in sede referente al Senato, sono stati aggiunti i commi 3-ter- 3-quinquies.

Il comma 3-ter, modificando l’art. 50, comma 3 del D.L. 189/2016, che disciplina l’organico del contingente dirigenziale della struttura del Commissario straordinario (sisma del 2016-2017), specifica che una delle due unità previste, con funzioni di livello dirigenziale non generale, deve essere attribuita ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del citato D.Lgs. 165/2001.

Nello specifico, l’art. 19, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 individua figure di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

Il comma 3-ter prevede inoltre che alla struttura del suddetto Commissario straordinario è altresì assegnata in posizione di comando una ulteriore unità di personale con funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente ai ruoli della P.A. e ?no a cinque esperti incaricati, per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico. 

Il comma 3-quater prevede, per quanto stabilito dal comma 3-ter, una spesa di euro 78.500 per l’anno 2020 e di euro 470.000 per l’anno 2021, disponendo che ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (art. 1, comma 200, L. 190/2014) come rifinanziato ai sensi del citato articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge.

Il comma 3-quinquies aggiunge all’articolo 50 del D.L. 189/2016 il comma 9-quater che consente al Commissario straordinario del sisma 2016-2017 di destinare, con propri provvedimenti, ulteriori unità di personale a favore degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, degli enti locali e della struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A e con Fintecna S.p.A., nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

 

Affidamento dei servizi aggiuntivi riguardanti il trasporto scolastico in appalto o concessione

Nel corso dell’esame in sede referente al Senato è stato inserito il comma 3-sexies.

Il comma 3-sexies prevede che - alla ripresa delle attività scolastiche, nell’esecuzione dei contratti in essere di appalto o concessione, aventi ad oggetto il trasporto scolastico - in caso di affidamento di eventuali servizi aggiuntivi di trasporto scolastico, senza il ricorso ad una nuova procedura di aggiudicazione (come previsto per gli appalti e le concessioni dagli articoli 106 e 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici[340]),  l’appaltatore/concessionario comunichi all’amministrazione il nominativo del soggetto individuato e invii il contratto di sub-appalto/sub-concessione e le dichiarazioni rese da parte del soggetto sub-affidatario, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità professionale e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016. L’amministrazione, per assicurare la tempestiva erogazione del servizio, autorizza il sub-affidamento, condizionando risolutivamente lo stesso all’esito dei controlli sulle dichiarazioni rese e prevedendo in caso di esito negativo la revoca dell’autorizzazione e il pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite. L’amministrazione effettua sempre il controllo sui requisiti di idoneità professionale, sui requisiti generali di cui all'art. 80 commi 1, 4 e 5 lett. b) del citato D.Lgs. 50/2016 e la verifica antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e, a campione, il controllo sui restanti requisiti.

In sintesi, l’art. 80 del Codice dei contratti pubblici disciplina i motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione. In particolare, il comma 1 dell’art. 80 stabilisce l’esclusione di un operatore economico in caso di condanna con sentenza definitiva, anche riferita ad un suo sub-appaltatore, per determinati reati. Il comma 4 dell’art. 80 prevede l’esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, anche non definitivamente accertate ma a conoscenza della stazione appaltante, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. Il comma 5, lett. b) dell’art. 80 prevede l’esclusione di un operatore economico, in caso di fallimento, o qualora si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Si valuti l’opportunità di chiarire se la norma in esame si riferisca esclusivamente agli appalti o concessioni aventi ad oggetto il trasporto scolastico affidati nei territori colpiti da eventi sismici, ovvero se abbia una portata di carattere generale.

 

Spese per assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria

Il comma 3-septies, introdotto in sede referente al Senato, esclude, a decorrere dall’anno 2021, che le spese relative ad assunzioni fatte in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, finanziate con risorse provenienti da altri soggetti, nonché le relative entrate poste a copertura, rilevino ai fini del rispetto di limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

 

La disposizione fa riferimento all’articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge n.34 del 2019, che ha introdotto norme volte ad accrescere le facoltà assunzionali delle Regioni a statuto ordinario e dei Comuni che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate. A tal fine si prevede, in particolare, che l’incremento delle facoltà assunzionali sia consentito agli enti  la cui spesa complessiva per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione) non sia superiore ad un determinato valore soglia, stabilito con decreto ministeriale, definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti.

Per gli enti territoriali meno virtuosi è previsto l'avvio di un percorso, che si conclude nel 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.

 

Contributi per i danni provocati dagli eventi meteo avvenuti nel mese di gennaio 2017 nei territori colpiti dal sisma 2016-2017

 

Nel corso dell’esame in sede referente al Senato è stato inserito il comma 3-octies.

Il comma 3-octies, al fine di fronteggiare i danni arrecati al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017, hanno interessato i territori colpiti dal sisma 2016-2017, consente al Commissario straordinario di erogare contributi in favore dei soggetti pubblici, privati e di attività economiche e produttive, a valere sulle risorse disponibili sulla propria contabilità speciale, nel limite di cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. I contributi possono essere riconosciuti fino alla concorrenza del danno subito, tenendo in conto dei contributi già concessi con le modalità del finanziamento agevolato (art. 1, commi da 422 a 428-ter della Legge 208/2015) e di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità.

 

Compensi professionali per interventi privati – sisma Centro Italia 2016-2017

Il comma 4 sostituisce il comma 5 dell’art. 34 del D.L. 189/2016 e dispone che il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, ridotta del 30%, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, prevista per i compensi professionali delle professioni di natura tecnica, per interventi privati, determinata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, Capo V, artt. 33-39).

In sostanza, rispetto al previgente comma 5 dell’art. 34 del D.L. 189/2016, che prevedeva due tipologie di contributo massimo, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata (la prima tipologia era nella misura del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000, mentre la seconda tipologia, riguardante i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni, prevedeva un contributo massimo pari al 7,5 per cento), si applica il calcolo del compenso professionale che il D.M. 140 del 20 luglio 2012 stabilisce per le professioni dell'area tecnica (architetti, ingegneri, geologi, geometri, etc.), come determinato dai parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia.  

Il comma 4 prevede altresì che, nell’ambito delle sole indagini o prestazioni specialistiche, si riconosca soltanto il già previsto contributo aggiuntivo dello 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.

La norma previgente stabiliva la possibilità di un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2,5 per cento, di cui lo 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.

Si conferma, inoltre, nella norma in esame il già previsto ulteriore contributo, nella misura massima del 2 per cento, per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e per il funzionamento dei consorzi appositamente istituiti dai proprietari per gestire interventi unitari.

 

Compensazione per le minori entrate della TARI – sisma Centro Italia 2016-2017

Il comma 5 autorizza il Commissario per la ricostruzione - al fine di assicurare ai comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (si tratta dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del richiamato decreto-legge) la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani – a concedere, con propri provvedimenti, apposita compensazione per un massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per sopperire ai maggiori costi affrontati e/o alle minori entrate registrate a titolo di tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1 commi 639, 667 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

Si ricorda che la tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi. La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell’imposta unica comunale (IUC). Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l’IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo (art. 1, commi 667-668, della legge n. 147 del 2013).

Il comma 5 prevede inoltre la comunicazione da parte del Commissario al tavolo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in merito alle compensazioni effettuate in favore di ciascun comune.

L’art. 106 del D.L. 34/2020 istituisce al comma 2, al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da due rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le città metropolitane, da un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19 per l'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il citato tavolo tecnico è stato istituito con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 maggio 2020 (che non risulta pubblicato in G.U).

Per le finalità di cui al comma 5, la contabilità speciale del Commissario è integrata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del citato articolo 114 (vedi supra).

 

Zona franca urbana – sisma Centro Italia 2016-2017

Il comma 6 prevede l’estensione di alcune agevolazioni fiscali introdotte dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 – che ha istituito la Zona franca urbana nei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia - anche alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno della predetta Zona franca urbana entro il 31 dicembre 2021 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2019).

La norma dispone inoltre la fruizione delle agevolazioni fino al periodo d’imposta 2022 (rispetto al previgente termine del 2020) e l’integrazione dell’autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2021 e di 60 milioni di euro per l’anno 2022.

 

Si ricorda che il richiamato articolo 46 prevede le seguenti agevolazioni:

·     esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

·     esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

·     esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

·     esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tale esonero, alle medesime condizioni, spetta anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

Con la circolare direttoriale 6 giugno 2019, n. 243317 del MISE sono stati stabiliti modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46.

Per una panoramica dettagliata sulla disciplina della Zona franca urbana sisma centro Italia si rinvia alla pagina web del sito istituzionale del MISE.

La norma chiarisce inoltre che il Ministero dello sviluppo economico, nell’utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal comma in esame e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all’articolo 46 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell’importo dell’agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.

Nella Relazione tecnica che accompagna il testo del decreto si evidenzia che, tenuto conto che risultano economie dei bandi precedenti pari a circa 40 milioni di euro, con le risorse stanziate dal presente comma, pari a complessivi 110 milioni di euro, sarà possibile pubblicare un nuovo bando di importo pari a circa 150 milioni di euro, superiore all’importo del bando pubblicato nel 2019.

Il comma, infine, stabilisce che agli oneri derivanti dall’applicazione della norma in esame si provvede ai sensi dell’articolo 114, alla cui scheda di lettura si rinvia.

 

Estensione e proroga delle agevolazioni tariffarie - sisma Centro Italia 2016-2017 e sisma Ischia 2017

Il comma 18, che modifica il comma 1-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123, estende le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste fino al 31 dicembre 2020, adottate dalle competenti Autorità di regolazione nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, delle assicurazioni e della telefonia, alle utenze situate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 in Centro Italia (i comuni elencati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016).

In base alla norma previgente tali agevolazioni erano invece limitate alle utenze dei soli immobili dichiarati inagibili.

La norma in esame consente, inoltre, di prorogare le agevolazioni tariffarie, oltre il termine del 31 dicembre 2020, per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che, entro il 31 ottobre 2020, dichiarino, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.

Le suddette disposizioni si applicano, come prevede il comma 1-ter dell’art. 8 del D.L. 123/2019, anche ai territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

Il comma 18 precisa, infine, che restano fermi i pagamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

 

Proroga dei contratti di lavoro presso la P.A.- Sisma Abruzzo 2009

Il comma 9 proroga sino all'anno 2021 le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148.

Tali disposizioni hanno autorizzato, per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o ai rinnovi dei suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

Le predette ordinanze, il cui riferimento è integrato nella norma vigente, recano ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare le conseguenze derivanti dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo.

Agli oneri derivanti, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114 (vedi supra).

Proroga della dotazione di personale e dei contratti degli uffici speciali per la ricostruzione – sisma Abruzzo 2009

Il comma 10 proroga fino al 31 dicembre 2021 il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione (si tratta dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e dell'ufficio speciale per i comuni del cratere) di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2.

Tale termine è stato da ultimo oggetto di proroga al 31 dicembre 2020 ad opera dell’art. 2-bis, comma 35 del D.L. 148/2017.

Più nel dettaglio, il comma 35 ha prorogato al 31 dicembre 2020 (in luogo del 31 dicembre 2018) la possibilità riconosciuta a ciascuno dei due Uffici speciali per la ricostruzione (istituiti a seguito del sisma in Abruzzo del 2009), di impiegare fino ad un massimo di 25 unità di personale a tempo determinato, nell’ambito del limite massimo di 50 unità fissato in generale per la dotazione organica degli Uffici medesimi. Si ricorda che il suddetto termine, inizialmente fissato al 31 dicembre 2015 (dall’art. 67-ter, c. 3, del D.L. 83/2012), è stato già prorogato una prima volta, per un ulteriore triennio, dall’art. 1, c. 434, della L. 208/2015 (Stabilità 2016).

Si ricorda che l’art. 62-bis, comma 2 del D.L. 83/2012 istituisce due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere nonché sui comuni fuori cratere. Essi sono preposti al controllo degli interventi di ricostruzione, svolgendo tra l’altro un’attività di: promozione e assistenza tecnica della qualità della ricostruzione; monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi; informazione a fini di trasparenza sull’utilizzo dei fondi; controllo della conformità e della coerenza urbanistica ed edilizia delle opere nonché verifica della coerenza rispetto al progetto approvato con controlli in corso d’opera. Essi curano anche l’istruttoria per l’esame delle richieste di contributo degli immobili privati, oltre a verificare la congruità tecnica ed economica.

Il medesimo articolo del decreto-legge n. 83 disciplina la composizione dei due Uffici speciali, la dotazione di risorse strumentali ed umane, il reclutamento di queste ultime.

Il comma 10 proroga, inoltre, fino al 31 dicembre 2021, i contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012 (vedi infra), stipulate ai sensi del citato articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche.

Tal termine per i contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione era stato fissato al 31 dicembre 2020 dal comma 36 dell’art. 2-bis del D.L. 148/2017.

Relativamente alle intese richiamate, a cui fa esplicito riferimento il comma in esame, si ricorda che il comma 3 dell’art. 67-ter del D.L. 83/2012 ha previsto, al fine di pervenire alla costituzione degli Uffici speciali in questione, la stipula di apposite intese (con una serie di soggetti, tra cui, in particolare, i Ministri per la coesione territoriale e dell'economia e delle finanze, i presidenti della regione Abruzzo e della Provincia dell’Aquila). Lo stesso comma 3 ha previsto che nell'ambito delle citate intese sono determinati l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali, gli specifici requisiti e le modalità di selezione dei titolari, nonché la dotazione di risorse strumentali e umane degli Uffici speciali, nei limiti massimi summenzionati. In attuazione di tale disposizione sono state siglate: l’intesa sulla costituzione dell’Ufficio speciale per la città dell’Aquila, del 7 agosto 2012; l’intesa sulla costituzione dell’Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9/10 agosto 2012.

Il comma 10 prevede che alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000 per il 2021, comprensivo del trattamento economico previsto per i titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, si provvede ai sensi dell'articolo 114 (vedi supra).

L’art. 67-ter, comma 3, del D.L. 83/2012 riconosce a ciascuno dei titolari degli Uffici speciali con rapporto a tempo pieno ed esclusivo un trattamento economico onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

 

Personale con contratto a tempo determinato per il comune dell’Aquila – sisma Abruzzo 2009

Il comma 11 proroga sino al 31 dicembre 2021 la possibilità per il comune dell’Aquila di avvalersi di personale a tempo determinato, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, come previsto dall'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021.

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114 (vedi supra).

Si ricorda che l’art. 9-sexies, comma 1 del D.L. 123/2019 ha riconosciuto anche per il 2020 al Comune de L’Aquila la facoltà di avvalersi di personale a tempo determinato in deroga a quanto disposto in materia dalla normativa vigente. Più nel dettaglio, l’articolo 9-sexies dispone che tale facoltà è esercitabile, fino al 31 dicembre 2020:

§  in deroga ai limiti al ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni, limiti posti dall’articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

§  applicando il sistema derogatorio previsto dall’articolo 4, comma 14, del D.L. 101/2013, che consente al comune de L’Aquila, in relazione agli eventi sismici del 2009, di prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato;

In base al richiamato comma 14, il comune de L’Aquila sino al 2019 (termine così prorogato, da ultimo, dall’art. 1, c. 715, della L. 205/2017) poteva prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell’art. 2, c. 3-sexies, del D.L. 225/2010, ossia in deroga a determinate disposizioni sul blocco delle assunzioni[341], avvalendosi del sistema derogatorio di cui all’art. 7, c. 6-ter, del D.L. 43/2013 (che consente di derogare alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di pubblico impiego), nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.

§  nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e delle disposizioni sul contenimento della spesa complessiva di personale.

§

Cronoprogramma della spesa da parte dei Commissari straordinari per la ricostruzione post terremoto (comma 7)

Il comma 7 dispone la predisposizione e l’aggiornamento, mediante apposito sistema reso disponibile dalla RGS, da parte dei Commissari straordinari per la ricostruzione post terremoto, in relazione alle proprie contabilità speciali, di un cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilità speciali. Tali impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Il comma 7 consente, inoltre, al Commissario di avviare le procedure di affidamento dei contratti, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale, e il trasferimento di tali risorse, da parte delle amministrazioni competenti, sulla contabilità speciali, sulla base degli stati di avanzamento dell’intervento comunicati al Commissario.

Il monitoraggio degli interventi effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (che disciplina il monitoraggio di opere pubbliche sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti).

Secondo la Relazione Tecnica (RT) del presente provvedimento la presente disposizione uniforma le procedure di gestione amministrativo contabili dei Commissari per la ricostruzione a quelle previste per i Commissari straordinari di cui all’articolo 4 del decreto legge 32 del 2019, come modificato dal decreto legge 76 del 2020, nominati per determinati interventi infrastrutturali.

Proroga dello stato di emergenza - sisma Catania 2018 (comma 8)

Il comma 8 proroga, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, nell'ambito delle risorse già rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e dell'11 giugno 2019.

La norma in esame deroga esplicitamente a quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che stabilisce che la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.

Si ricorda che con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, è stato dichiarato, per dodici mesi (fino al 28 dicembre 2019), lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il giorno 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della Provincia di Catania. Per l'attuazione dei primi interventi, si è provveduto nel limite di 10 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Con la delibera del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019 è stato disposto un ulteriore stanziamento di 37 milioni di euro. Con la delibera del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2019 , lo stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi (fino al 21 dicembre 2020).

 

Disposizioni concernenti i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (commi 12-17)

Proroga dei contratti di lavoro flessibile – sisma maggio 2012

Il comma 12 proroga fino all’anno 2021 l’autorizzazione prevista dal comma 2 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, che consente ai Commissari delegati, ossia i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i comuni colpiti dal sisma, le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il citato art. 3-bis del D.L. 113/2016 detta disposizioni riguardanti i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, volte a prorogare i termini per la comunicazione delle spese sostenute per fronteggiare la ricostruzione, e ad autorizzare l’assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente. Nello specifico, il comma 2 dell’art. 3-bis, al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale conseguente al sisma del 2012, autorizza fino al 31 dicembre 2020, i Commissari delegati, ossia i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i comuni colpiti dal sisma, le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli in materia di personale attualmente previsti da specifiche disposizioni, entro i medesimi limiti di spesa previsti e con le modalità stabilite.

I commi 557 e 562 dell’art. 1 della L. 296/2006 riguardano, rispettivamente, gli enti sottoposti e quelli non sottoposti al patto di stabilità interno (riferimento da intendersi ora al vincolo del pareggio di bilancio). I primi assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia. Per i secondi, le spese di personale non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 e possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114 (vedi supra).

 

Proroga delle prestazioni di lavoro straordinario –sisma maggio 2012

Il comma 13 proroga al 31 dicembre 2021 il riconoscimento, previsto dal comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, da parte dei commissari delegati, alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, del compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo  stato  di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili.

Per l’anno 2021, lo stanziamento passa a 300.000 euro dai 500.000 euro previsti per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Tali risorse incrementano le relative contabilità speciali dei commissari delegati.

Ai relativi oneri, pari a 300.000 euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114 (vedi supra).

Si ricorda che l’articolo 14, comma 9, del D.L. 244/2016 ha prorogato al 31 dicembre 2019 (termine, successivamente, prorogato al 31 dicembre 2020 dall’art. 1, comma 1002, della legge  145/2018 – Legge di bilancio 2019) il termine (originariamente fissato al 31 dicembre 2014 dall’articolo 6-sexies, comma 3, del D. L. 43/2013) per il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per l’espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (che hanno riguardato i territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo), da parte dei Commissari delegati (ossia i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto). Ai relativi oneri, pari a 600.000 euro per ciascun anno, e nel limite di 500.000 euro per il 2019, si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 (istituito dall’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012).

 

Proroga della Convenzione Fintecna - sisma maggio 2012

Il comma 14 estende all’anno 2021 la previsione di cui al comma 14-bis dell’articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, in base alla quale Fintecna o società da questa interamente controllata assicura alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il supporto necessario unicamente per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

L'art. 10 del D.L. 83/2012 ha previsto al comma 14 una apposita convenzione da stipularsi tra i Commissari delegati e Fintecna o società da questa interamente controllata, per assicurare alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il supporto necessario unicamente per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Successivamente, è stato introdotto il comma 14-bis, in base al quale le disposizioni del comma 14 sulla convenzione si applicano anche negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 (tale previsione è stata inserita dall'art. 1, comma 3-bis, D.L. 12 maggio 2014, n. 74; per le successive proroghe in materia, si vedano, l'art. 11, comma 2-ter, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, l'art. 1, comma 759, lett. a) e b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, e l’art. 1 comma 999 della legge 145/2018).

Riguardo alla succitata convenzione si ricorda che essa è stata stipulata il 20 febbraio 2013 con ordinanza n. 21 del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato (i relativi testi sono pubblicati nel B.U.R. Emilia-Romagna n. 44/2013). La durata è stata originariamente prevista tra il 1 agosto 2012 e il 31 dicembre 2013 con possibilità di proroga per un altro anno, poi successivamente prorogata. L'oggetto della convenzione con Fintecna è la disponibilità fino ad un massimo di 20 unità di personale, dotate delle necessarie competenze professionali tecnico-ingegneristiche, per la realizzazione delle attività necessarie al ripristino dell’operatività degli impianti, degli edifici e delle infrastrutture oggetto degli interventi per il terremoto. Per un quadro delle attività svolte in tale ambito, si veda la pagina web Fintecna per l'Emilia. A tal fine, Fintecna può anche stipulare contratti di prestazione di servizi, anche professionali e contratti di collaborazione a progetto con soggetti professionalmente qualificati.

Fintecna, società interamente partecipata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., ha per oggetto, principalmente, l'assunzione, gestione e dismissione di partecipazioni in Società o Enti, operanti in Italia ed all'Estero nei settori industriale, immobiliare e dei servizi e l’acquisto e l’alienazione di beni immobili di qualunque genere o destinazione.

A tal fine, le contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, assegnate ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono incrementate di 2 milioni di euro complessivi per l'anno 2021.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114 (vedi supra).

 

Impignorabilità dei fondi per la ricostruzione delle aree colpite -  sisma maggio 2012

Il comma 15 prevede che - al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite, nonché i contributi ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento dei suddetti interventi non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.

Tali risorse non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall’applicazione della disciplina della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) nonché del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14).  

Le disposizioni del presente comma si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di Commissari delegati.

Il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 è disciplinato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, che recentemente risulta essere stato incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020 (art. 1, comma 1011, L. 30 dicembre 2018, n. 145 - Legge di bilancio 2019).

I contributi previsti dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 sono, in particolare, destinati alla ricostruzione pubblica e privata e alla ripresa economica (art. 3, comma 1, lettere a), b) e f) del D.L. 74/2012). Tali contributi, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato da parte di soggetti autorizzati all’esercizio del credito, assistiti da garanzia dello Stato, nel limite massimo di 6.000 milioni di euro.

Si sottolinea che recentemente l’art. 39 del D.L. 109/2018 (cd. “Decreto Genova”) ha presentato una norma analoga che qualifica come insequestrabili e impignorabili le somme depositate su conti correnti bancari intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario, assegnate a carico della finanza pubblica e destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la ricostruzione e la riqualificazione infrastrutturale nei territori oggetto degli eventi sismici del 2009 in Abruzzo, del 2012 in Emila Romagna e del 2016 nelle regioni dell’Italia centrale (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), prevedendo la temporaneità della disciplina introdotta sino: a) al 31 dicembre 2019, con riferimento al terremoto che ha colpito l’Abruzzo nel 2009; b) al 31 dicembre 2020, con riferimento agli eventi sismici che hanno colpito le regioni dell’Emilia Romagna e le regioni centrali, rispettivamente nel 2012 e nel 2016.

Per approfondire si rinvia alla relativa scheda sull’art. 39 del D.L. 109/2018.

Pagamento dei maggiori interessi derivanti dalla sospensione delle rate dei mutui bancari per gli immobili privati danneggiati – sisma maggio 2012

Il comma 16 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2021 per l’attuazione - fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente - da parte dei commissari delegati per la ricostruzione, di quanto previsto dall’art. 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, che dispone sulla sospensione delle rate dei mutui bancari per gli immobili privati danneggiati dal sisma del 2012.

La norma in esame comporta un onere pari a 15 milioni di euro per l’anno 2021, cui si provvede ai sensi dell’art. 114 (vedi supra).

In primo luogo, in base al riferimento esplicito all’art. 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, la norma in esame è circoscritta ai soggetti che, a partire dal 2014 e fino al 31 dicembre 2020 (ultima proroga dettata dall’art. 9-vicies sexies, comma 1, D.L. 123/2019), hanno avuto la sospensione delle rate dei mutui in essere con banche o intermediari finanziari, residenti, nei comuni interessati dall'evento alluvionale del 17 e 19 gennaio 2014 che hanno subito altresì il sisma del 20 e 29 maggio 2012, nei comuni colpiti dagli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto, e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. La sospensione di tali mutui, relativa ad edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subìto, all’inizio era stata fissata fino al 31 dicembre 2015, termine poi prorogato al 31 dicembre 2020.

In secondo luogo, la norma in esame specifica di fare salvo “quanto previsto dalla normativa vigente”, che, sebbene non chiaramente esplicitato, sembrerebbe richiamare, come puntualizzato dalla Relazione tecnica (RT), una serie di norme che iniziano dall’art. 1, comma 359, della legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014), e terminano con il citato art. 9-vicies sexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, in cui, in sintesi, si provvede a prorogare la sospensione dei mutui ed a stanziare le risorse (che ora si aggiungono allo stanziamento di 15 milioni di euro previsto dal comma in esame), per il pagamento dei maggiori interessi, maturati a carico dei soggetti che hanno contratto mutui o finanziamenti di qualsiasi genere per immobili di edilizia abitativa, a seguito della sospensione delle medesime rate, sebbene, tuttavia, tali disposizioni richiamate non esplicitino chiaramente tale finalità.

Infatti, è solo l’art. 1, comma 359, della legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) che prevede l’autorizzazione ai Commissari delegati, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei soggetti che hanno contratto mutui o finanziamenti di qualsiasi genere per immobili di edilizia abitativa, a seguito della sospensione delle rate sospese.

Ciò premesso, si valuti l’opportunità, ai fini di maggior chiarezza della disposizione, di richiamare espressamente quanto previsto dall’art. 1 comma 359 della legge 147/2013. 

 

Proroga della sospensione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali – sisma maggio 2012

Il comma 17 proroga fino all’anno 2022 la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui, da corrispondere nel 2021, concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa - e poi trasferiti al MEF - agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall’articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017.

In particolare, si tratta della sospensione dei suddetti oneri previsti dal comma 456 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), da ultimo prorogata all’anno 2021 dall'articolo 9-vicies quater del decreto legge 24 ottobre 2019 n. 123.

I suddetti oneri sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

Sono incluse nella predetta sospensione anche le rate il cui pagamento è stato differito ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015 (articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell’art. 114 (vedi la relativa scheda).

L’individuazione dei comuni colpiti è stata operata dall'art. 1, comma 1, del D.L. 74/2012. A tali territori sono stati aggiunti quelli, in presenza di nessi causali tra danni accusati ed eventi sismici suddetti, dei comuni indicati dall'art. 67-septies del D.L. 83/2012. L’art. 2-bis, comma 43, del D.L. 148/2017, ha stabilito che, a far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, sia ridotto a 30 Comuni: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno e Vigarano Mainarda. La norma consente ai Presidenti delle regioni dei territori colpiti dal sisma (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74) in qualità di Commissari delegati, di procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale.

Il successivo comma 44 dell’art. 2-bis del D.L. 148/2017 ha prorogato lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 2012 al 31 dicembre 2020, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione. Da ultimo, lo stato di emergenza è stato poi prorogato al 31 dicembre 2021 dall’art. 15, comma 6, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162.

Articolo 57, comma 18-bis
(Proroga vita tecnica Skilift nelle regioni Abruzzo e Marche)

 

 

L’articolo 57, comma 18-bis, introdotto al Senato, proroga al 31 dicembre 2021 la vita tecnica degli skilift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche.

 

 

Il dettaglio, il comma 18-bis, novella l’articolo 43, comma 5 bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, disponendo che in deroga al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1º dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, 2019 e nel 2020, limitatamente agli skilift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2021, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.

La norma in commento prevede una deroga espressa a quanto previsto dal decreto ministeriale n. 203 del 2015 che contiene le norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie, destinate al trasporto di persone.

La vita tecnica di tali impianti di risalita in scadenza nel 2018 e 2019 era già stata prorogata di un anno, al 31 dicembre 2020 dall’art. 9-bis del D.L: n. 123 del 2019.

 

Il decreto ministeriale n. 203 del 2015 stabilisce la vita tecnica di ogni impianto a fune, distinguendo tra quelli costruiti prima e dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 210 del 2003, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2000/9/CE - relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone -precisando che spirato il periodo di vita tecnica dell’impianto, cessano gli effetti dell'autorizzazione o del nulla osta tecnico rilasciato. La direttiva 2000/9/CE è stata successivamente abrogata e sostituita dal regolamento UE n. 424 del 9 marzo 2016, che stabilisce le norme sulla messa a disposizione sul mercato e la libera circolazione dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune e contiene norme relative alla progettazione, alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti a fune nuovi.

Si ricorda che disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone sono contenute altresì nel Decreto 29 maggio 2019, n. 189, "Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone. Regolamenti di esercizio e relativi allegati per tipologia di impianto.

Articolo 57-bis
(Superbonus nei territori colpiti dagli eventi sismici)

 

 

L’articolo 57-bis, introdotto al Senato, prevede che ai comuni dei territori colpiti da eventi sismici la detrazione al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche (cd Superbonus) spetta per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali inoltre, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009 (in alternativa al contributo per la ricostruzione).

 

Il comma 1 dell’articolo in esame modifica l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 introducendo due nuovi commi (1-bis e 4-ter) che mirano a disciplinare specificamente la fruizione della citata detrazione nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici.

 

Si ricorda che l'articolo 119 del decreto legge n.34 del 2020 introduce una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici). 

La detrazione può essere chiesta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due).

A queste tipologie di spese, dette trainanti, si aggiungono altri interventi, a condizione però che siano eseguiti congiuntamente (trainati) ad almeno un intervento trainante: rientrano in questa categoria, per esempio, l'installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per quanto riguarda i beneficiari, possono accedere al superbonus le persone fisiche che possiedono o detengono l'immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, per i soli lavori dedicati agli spogliatoi.

La detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati. L'articolo 121 sempre del Decreto Rilancio consente inoltre, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di usufruire di alcune detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica (in prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi) sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti.

Successivamente alla conversione in legge del Decreto Rilancio, il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), ha pubblicato due decreti, il Decreto Asseverazioni e il Decreto Requisiti Ecobonus, che definiscono sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea, sia gli interventi che rientrano nelle agevolazioni Ecobonus, Bonus facciate e Superbonus al 110%, nonché i costi massimali per singola tipologia di intervento e le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, inoltre, una circolare che reca i primi chiarimenti sulla misura nonché il Provvedimento che ne definisce le disposizioni di attuazione:

- Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E recante “Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Primi chiarimenti;

- Provvedimento 8 agosto 2020, n. 283847 recante “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”.

 

Sulla materia, oltre ai documenti sopra citati, si consiglia la consultazione della scheda di lettura dell’articolo 119 del dossier: Misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e all'economia, realizzato dai Servizi studi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché la Guida: Superbonus 110%  realizzata dall’Agenzia delle entrate.

 

Il nuovo comma 1-bis del citato articolo 119 stabilisce che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici l'incentivo fiscale della detrazione al 110% spetta per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione.

 

Il nuovo comma 4-ter, comma 1, prevede che i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per cento negli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (elenchi allegati al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189) e del 2009 (decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39).

Si ricorda che per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

§  50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

§  40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

§  30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;

La detrazione, che spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito nonché per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011, nel rispetto dei requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3, è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

§  20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari

§  15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro, per singola unità immobiliare.

Gli importi massimi di spesa ammessi per gli interventi antisismici sono pari a:

96.000 euro, nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari.

96.000 euro, nel caso di acquisto delle “case antisismiche”;

96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici in condominio.

 

L’ultimo periodo della norma specifica che gli incentivi aumentati sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame provvede alla copertura finanziaria.

In particolare la norma prevede che agli oneri derivanti dalla disposizione (valutati in 0,3 milioni di euro per l’anno 2020, 5,5 milioni di euro per l’anno 2021 e 4,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025) si provvede, quanto a 0,3 milioni di euro per l’anno 2020 e a 4,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 114, comma 4, e, quanto a 5,5 milioni di euro per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 114.

 

Si ricorda che i commi 3-quater e 3-quinquies dell’articolo 51, introdotti dal Senato, apportano alcune modifiche alla disciplina prevista per l’applicazione della detrazione al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici (cd. Superbonus, articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

Il comma 3-quater chiarisce che cosa è da intendersi, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale, per accesso autonomo dall’ esterno.

Il comma 3-quinquies introduce una semplificazione per la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni prevedendo che le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili sono da riferire esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi.

 

Si ricorda inoltre che l’articolo 80, comma 6, estende gli incentivi fiscali introdotti dall’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), in materia di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, anche alle dimore storiche accatastate nella categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) a condizione che siano aperte al pubblico.

 


 

Articolo 57-ter
(Controllo sulla gestione degli Uffici speciali per la ricostruzione
delle aree colpite dal sisma del 2009)

 

 

L’articolo 57-ter – introdotto dal Senato - dispone, con riferimento alla gestione degli Uffici speciali per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio - nonché con altre norme inderogabili di legge - sia effettuato, per ciascuno dei suddetti Uffici, da un magistrato della Corte dei conti.

 

 

Il predetto controllo di compatibilità è effettuato anche con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Sul punto, si ricorda che l’art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001 affida, in via generale, il controllo della compatibilità della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio al collegio dei revisori dei conti, al collegio sindacale, agli uffici centrali di bilancio o agli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, è previsto l’obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva a quella in cui si è verificato il superamento di tale vincolo.

Si valuti l’opportunità di chiarire il coordinamento tra la disposizione in oggetto e la norma citata di cui all’art. 40-bis, anche con riferimento all’applicabilità o meno dell’obbligo di recupero summenzionato.

 

 


 

Articolo 57-quater
(Conferenza di servizi permanente per la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009)

 

 

L'articolo 57-quater, introdotto dal Senato, attribuisce la decisione in ordine agli atti di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche di importo pari o superiore a 1 milione ad un Organo unico denominato ''Conferenza di servizi permanente'' al fine di accelerare il completamento la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009.

Si stabilisce la composizione dell'organo e le modalità di funzionamento dello stesso. Ai componenti la Conferenza permanente non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altro emolumenti.

 

Nel dettaglio, il comma 1 stabilisce che la decisione in ordine agli atti di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche sia affidata ad un Organo unico denominato ''Conferenza di servizi permanente''. Si indica il fine di accelerare il completamento la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009. La conferenza è deputata ad esprimersi su interventi i cui lavori sono di importo pari o superiore a 1 milione.

Si valuti di chiarire se la nuova definizione del quadro delle competenze concerna le opere di nuova approvazione, al fine di chiarire i profili di applicazione temporale della disciplina procedurale prevista.

 

Il comma 2 prevede che la Conferenza di servizi permanente è presieduta dal Provveditore Interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in qualità di rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, o da un suo delegato ed è altresì composta dagli ulteriori seguenti componenti:

 

a) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

 

b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

 

c) un rappresentante unico delle Amministrazioni statali diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), e b);

 

d) un rappresentante unico della Regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima Regione territorialmente competente;

 

e) un rappresentante dell'Ente Parco territorialmente competente;

 

f) un rappresentante unico della Provincia e di tutte e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima Provincia territorialmente competente;

 

g) un rappresentante unico del Comune e di tutte le amministrazioni riconducibili al medesimo Comune territorialmente competente;

 

h) un rappresentante dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione territorialmente competente.

 

In base al comma 3, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvedono a designare, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della norma, il proprio rappresentante in seno alla Conferenza permanente, individuandone, altresì, il sostituto in caso di impedimento.

 

Il comma 4 prevede che il rappresentante unico di cui alla lettera c) è individuato secondo le modalità previste dall'articolo 14-ter, comma 4, della Legge n. 241 del 1990. Ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, il Prefetto, territorialmente competente, procede alla designazione del rappresentante unico entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione della Conferenza permanente.

L'art. 14-ter disciplina la Conferenza simultanea. In particolare, il co 4 prevede che ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.

In base al comma 5, la Regione Abruzzo provvede, entro il medesimo termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della norma, alla designazione del rappresentante unico di cui alla lettera d) del comma 2. Gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, gli Enti Parco, le Province ed i Comuni territorialmente competenti provvedono alla designazione del proprio rappresentante entro cinque giorni dal ricevimento dalla convocazione della Conferenza permanente.

 

Il comma 6 stabilisce che ciascuna amministrazione o ente è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

 

In base al comma 7, resta salva la possibilità di invitare alle riunioni della Conferenza permanente tutti i soggetti interessati e, per le singole amministrazioni dello Stato, rappresentate nei modi e nelle forme di cui alla lettera e), di intervenire a dette riunioni esclusivamente in funzione di supporto.

 

Al fine di accelerare il completamento dell'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009, la Conferenza permanente opera esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 14-ter della Legge n. 241 del 1990, secondo quanto previsto dal comma 8.

 

Il comma 9 stabilisce che la partecipazione alla Conferenza permanente è obbligatoria e la stessa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; l'assenza di una amministrazione non impedisce la conclusione del relativo procedimento e l'adozione del provvedimento conclusivo. La Conferenza permanente si riunisce, di regola, con cadenza mensile, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni, di volta in volta, interessate.

 

Il comma 10 stabilisce gli obblighi comunicativo del Provveditore Interregionale delle opere pubbliche per il Lazio l'Abruzzo e la Sardegna provvede, che entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione afferente alle attività descritte al comma 1, deve comunicare, secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai membri permanenti ed alle altre amministrazioni interessate:

 

a) l'oggetto della determinazione da assumere, inviando i relativi documenti ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

b) il termine perentorio, non superiore a dieci giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della Legge n. 241 del 1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

Il citato co 7 stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 della legge sul procedimento, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della L. 241 possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2 della legge stessa.

c) la data della prima riunione della Conferenza permanente che non può essere fissata prima di tre giorni della scadenza del termine previsto dalla precedente lettera b).

 

Il comma 11 stabilisce che i lavori della conferenza si concludono non oltre quindici giorni, decorrenti della data della prima riunione di cui alla lettera c) del comma 10. Qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute, il termine previsto dal precedente periodo non può superare i trenta giorni. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale del procedimento.

In base al comma 12, ai componenti la Conferenza permanente non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altro emolumenti. Inoltre, alle attività di supporto il MIT provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si ricorda che nel corso del 2019 è stata presentata in Parlamento la Relazione sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica nella regione Abruzzo, aggiornata al 31 dicembre 2018, in cui si sottolinea che " le risorse complessive assegnate, al 31 dicembre 2018, ammontano a 12.684 milioni di euro; tali risorse sono destinate alla ricostruzione degli immobili privati e degli edi?ci pubblici, agli interventi relativi allo sviluppo e alle attività produttive, all'assistenza alla popolazione e il supporto alle funzioni essenziali ed in?ne alle attività di assistenza tecnica.  Nel corso del 2018, l'andamento della ricostruzione privata può essere così sintetizzato: le erogazioni totali (a fronte dei lavori realizzati) sono pari al 55,9% degli stanziamenti e al 74,5% delle assegnazioni, mentre gli interventi conclusi sono oltre 37.000. Anche se il processo di ricostruzione appare ancora lungo, è, comunque, possibile de?nire l'orizzonte temporale per il completamento della ricostruzione privata: l'anno 2022 per la città di L'Aquila e l'anno 2026 per i comuni del cratere".

Per approfondimenti sui temi della ricostruzione post sisma, si veda il tema web Terremoti a cura della Camera.

 



[1]    "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese".

[2]    Il decreto-legge n. 115 del 2018 è stato inserito nel presente elenco ancorché non sia stato abrogato con salvezza di effetti bensì sia decaduto ed il suo contenuto sia stato trasposto nella legge di bilancio per il 2019.

[3]    "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione".

[4] V. supra nota 3.

[5]    "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64".

[6]    Il decreto-legge n. 64 del 2019 è stato inserito nel presente elenco ancorché non sia stato abrogato bensì sia decaduto e solo successivamente siano stati salvati gli effetti dalla legge n. 107 del 2019.

[7]    "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi". Nel parere reso nella seduta di mercoledì 15 aprile 2020 sul disegno di legge di conversione, il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente, ha ricordato che il medesimo Comitato, "nei suoi pareri, ha costantemente raccomandato al Governo di “?evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge" (parere reso nella seduta del 6 dicembre 2016 sul disegno di legge C. 4158 di conversione del decreto-legge n.?189/2016, recante interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016). Il Comitato ha ritenuto, comunque, di non ribadire la condizione e le raccomandazioni sopra richiamate "in considerazione della situazione di effettiva eccezionale emergenza, inedita nella storia repubblicana, nella quale Governo e Parlamento stanno operando; rimane fermo che un simile modo di procedere dovrà essere evitato non appena superata l'emergenza sanitaria in corso".

[8]    V. supra nota 7.

[9]    V. supra nota 7.

[10]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19". Nel parere reso nella seduta di martedì 23 giugno 2020 sul disegno di legge di conversione, il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati ha richiamato i suoi precedenti pareri in cui "ha costantemente raccomandato al Governo di “evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza”" (nonché ha formulato la seguente raccomandazione: "abbia cura il Governo di evitare in futuro altre forme di “intreccio” (quali modifiche implicite, integrazioni del contenuto; norme interpretative) tra disposizioni contenute in provvedimenti urgenti contemporaneamente all'esame del Parlamento").

[11]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

[12]  Tali Fondi sono: il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato; il Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione.

[13]   Cfr. la parte della scheda di lettura relativa al comma 8 del presente articolo 1.

[14]   Alcuni periodi aggiuntivi sono stati previsti: per la durata massima di tre mesi, con riferimento ai territori di alcuni comuni della provincia di Lodi e di un comune della provincia di Padova (articolo 19, commi 10-bis e 10-ter, articolo 20, comma 7-bis, e articolo 22, commi 8-bis e 8-ter, del citato D.L. n. 18); limitatamente ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, per la durata aggiuntiva massima di quattro settimane (non cumulabili con il periodo di tre mesi suddetto), con riferimento ai territori delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (commi 8-quater e 8-quinquies del citato articolo 22 del D.L. n. 18).

[15]   Questi ultimi concernono i datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni (di cui ai Titoli I e II del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni) in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro. Cfr. anche infra.

[16]   Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti (atleti ed altre figure) iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti, i trattamenti di integrazione salariale in deroga (con la causale COVID-19 in oggetto) sono concessi secondo un’autonoma disciplina; cfr., al riguardo, la scheda di lettura dell’articolo 2 del presente decreto.

      Riguardo all’applicazione al settore agricolo dei trattamenti in deroga, cfr. anche la parte della scheda di lettura relativa al comma 8 del presente articolo 1, in nota.

[17]  Si ricorda che l'intera circolare citata è stata redatta "su conforme parere" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

[18]   Non sono posti requisiti di anzianità pregressa di lavoro (cfr. l'articolo 19, comma 8. del citato D.L. n. 18, e successive modificazioni).

      Il termine suddetto del 13 luglio 2020 concerne anche il trattamento CISOA (come specifica il paragrafo 5 della suddetta circolare n. 115).

      Per l'applicazione del termine per le ipotesi "di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto", cfr. i paragrafi 3 e 5 della medesima circolare n. 115.

[19]   Cfr. il comma 2 del citato articolo 19 del D.L. n. 18, e successive modificazioni, e il comma 6 del citato articolo 22 del D.L. n. 18, e successive modificazioni, nonché il paragrafo 4 della citata circolare dell'INPS n. 115 del 30 settembre 2020 (anche per quanto riguarda le modalità particolari relative ad alcuni Fondi di solidarietà bilaterali).

[20]   Cfr. il comma 3 del citato articolo 19 del D.L. n. 18 nonché il paragrafo 3 della circolare dell'INPS n. 115 del 30 settembre 2020.

[21]   La citata circolare dell'INPS n. 115 del 30 settembre 2020 specifica che, qualora per il periodo decorso non sia stato fruito per intero il trattamento, il datore può egualmente fare domanda per le ulteriori nove settimane, ma senza possibilità di recupero delle settimane precedenti di trattamento.

[22]   Si ricorda che, al di fuori della suddetta fattispecie, per i trattamenti in esame (con causale COVID-19) non è previsto alcun contributo addizionale (cfr. il comma 4 del citato articolo 19 del D.L. n. 18).

[23]   Riguardo al criterio di individuazione del momento dell'avvio dell'attività ai fini in oggetto, cfr. il paragrafo 2.1 della circolare dell'INPS n. 115 del 30 settembre 2020.

[24]   Ai sensi del richiamato articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

[25]  Riguardo alle modalità di presentazione della domanda, cfr. la circolare dell'INPS n. 115 del 30 settembre 2020 nonché il messaggio dell'INPS n. 3525 del 1°-10-2020.

[26]   Si ricorda che la forma del pagamento diretto al dipendente è tassativa nelle richieste del datore di lavoro relative ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, fatta salva la possibilità di anticipo della prestazione da parte del datore di lavoro per i casi di aziende con unità produttive site in cinque o più regioni o province autonome (cfr. il messaggio dell'INPS n. 3144 del 25 agosto 2020).

[27]   Si ricorda che, con riguardo alla normativa precedente in materia, l’INPS ha interpretato tale locuzione come riferita al mese successivo a quello in cui sia cessato l’intervento di integrazione salariale (cfr. la circolare dell'INPS n. 78 del 27 giugno 2020).

[28]   Cfr. l’articolo 22-quater, comma 4, e l’articolo 22-quinquies del citato D.L. n. 18 del 2020.

[29]   Cfr., al riguardo, la citata circolare dell'INPS n. 78 del 2020.

[30]   Riguardo a quest’ultima fattispecie, cfr. supra.

[31]   Riguardo ad alcuni casi particolari in cui viene ritenuto applicabile un termine più ampio rispetto a quello che deriverebbe dalla lettera delle norme in esame, cfr. il paragrafo 7 della medesima circolare n. 115.

[32]   Come già ricordato, i Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l'INPS (cosiddetti Fondi di solidarietà bilaterali alternativi) sono: il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato; il Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione.

[33]   Si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 16.

[34]   Si ricorda che il trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 8 della L. 8 agosto 1972, n. 457, concerne i lavoratori agricoli (quadri, impiegati e operai) assunti (anche da parte di coltivatori diretti) con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante, nonché i soci di cooperative agricole che prestino attività retribuita come dipendenti. Per una ricognizione in materia, nonché per la possibilità, per i lavoratori agricoli a tempo determinato (che non rientrino nelle suddette nozioni), di usufruire dei summenzionati trattamenti di integrazione salariale in deroga, cfr. la circolare dell’INPS n. 84 del 10 luglio 2020. Si ricorda altresì che i periodi dei suddetti trattamenti in deroga, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo - in sostanza, come detto, lavoratori agricoli a tempo determinato -, sono equiparati a lavoro ai fini del calcolo delle specifiche prestazioni di disoccupazione agricola (comma 1 del citato articolo 22 del D.L. n. 18, e successive modificazioni).

[35]   Cfr. supra, in nota.

[36]   Ai sensi del comma 3-bis del citato articolo 19 del D.L. n. 18 del 2020.

[37]   Si ricorda che, in base al citato comma 3-bis dell’articolo 19 del D.L. n. 18, le integrazioni salariali (a titolo di trattamento di CISOA) con causale COVID-19 sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente, in deroga all’articolo 14 della citata L. n. 457 del 1972.

[38]   La citata circolare dell'INPS n. 115 del 30 settembre 2020 specifica che per il Fondo di solidarietà bilaterale intersettoriale, costituito (ai sensi dell'articolo 40 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015) in ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano, le domande di assegno ordinario con causale COVID-19 sono accolte in via prioritaria "considerando i limiti dei tetti aziendali previsti dai decreti interministeriali attuativi dei rispettivi Fondi" e che, in caso di indisponibilità o disponibilità parziale per la copertura della prestazione richiesta, le aziende potranno accedere alla prestazione nei limiti delle risorse statali in oggetto.

[39]   Cfr. l’A.S. n. 1925.

[40]   Ai sensi dell’articolo 2, comma 67, al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e di mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le disposizioni citate sono entrambe soppresse ed in luogo dell’articolo 8, comma 3 si applicano le disposizioni del d.lgs 148/2015, che riordina la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di lavoro.

[41]   Riguardo a tali norme, cfr. la scheda di lettura dell’articolo 1 del presente decreto. I lavoratori dipendenti in oggetto, in via interpretativa, non sono stati ritenuti inclusi nell'ambito di applicazione diretto di tali norme, anche in considerazione della difficoltà di distinguere - nelle categorie in esame - tra i dirigenti (che sono esclusi, in ogni caso, dai trattamenti di integrazione salariale) e gli altri dipendenti.

[42]  Cfr. il paragrafo 11 della suddetta circolare. Si ricorda che l'intera circolare è stata redatta "su conforme parere" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

[43]  Tali modalità sono oggetto del messaggio dell'INPS n. 3137 del 21 agosto 2020 e del paragrafo 11 della citata circolare dell'INPS n. 115 del 30 settembre 2020. Riguardo, invece, all’assetto previgente rispetto all’articolo 2 in esame, la citata circolare n. 86 affermava che, "in considerazione della specificità della nuova disposizione normativa e della particolarità delle condizioni di accesso alla nuova misura, la prestazione sarà autorizzata e gestita dall’Istituto a cui i datori di lavoro dovranno inoltrare domanda secondo lo schema che verrà a breve reso disponibile".

[44]   Riguardo all’ambito delle federazioni sportive che attualmente contemplino il professionismo, cfr. infra.

[45]   "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti".

[46]   In base all’interpretazione seguita dall’INPS in casi analoghi, la locuzione "datori di lavoro privati" comprende anche gli enti pubblici economici (cfr. la circolare dell’INPS n. 57 del 28 aprile 2020). Tale interpretazione è confermata dalla circolare dell’INPS n. 105 del 18 settembre 2020, relativa al presente articolo 3; la circolare esclude dall’ambito di quest’ultimo le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (nozione che non ricomprende gli enti pubblici economici).

[47]   Riguardo al calcolo del beneficio, cfr. infra.

[48]   Per ulteriori tipologie di contributi escluse dallo sgravio, cfr. la citata circolare dell’INPS n. 105.

[49]   Gli interventi di integrazione salariale ammessi in base alla relativa normativa generale (anziché con causale COVID-19) sono pienamente compatibili con l’esonero contributivo in esame, come specifica la citata circolare dell’INPS n. 105.

[50]   Il 15 agosto 2020 costituisce la data di entrata in vigore del presente decreto.

[51]   Riguardo al termine del 13 luglio 2020, cfr. l’articolo 1 del presente decreto.

[52]   Riguardo ai profili temporali del beneficio e ai premi e contributi esclusi dallo stesso, cfr. supra, anche in nota.

[53]   Riguardo ad altre condizioni per la fruizione dell’esonero in esame, derivanti da norme generali, cfr. la citata circolare dell’INPS n. 105.

[54] Disposizioni specifiche sono previste per i settori dell’agricoltura primaria, della pesca e dell’acquacoltura.

[55]   La Comunicazione specifica che, qualora l’aiuto sia concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, "tale termine non è applicabile e l’aiuto è considerato concesso quando è dovuta la dichiarazione fiscale del 2020".

[56]   Il PON SPAO, finanziato a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo 2014-2020 e gestito da Anpal, ha il compito di supportare le riforme strutturali in tema di occupazione, mercato del lavoro, capitale umano e produttività, nonché di sostenere gli obiettivi di crescita dell'Italia.

[57]   I fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, istituiti dall’art. 118 della L. 388/2000, sono costituiti sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, per ciascuno dei settori economici dell’industria, dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato (ferma restando la possibilità che gli stessi accordi costituiscano fondi anche per settori diversi). La finalità dei fondi è quella di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua e dei percorsi formativi o di riqualificazione professionale per soggetti disoccupati o inoccupati. La loro attivazione è subordinata all’autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale esercita altresì la vigilanza sulla gestione e sono vigilati dall’ANPAL. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo dello 0,30% all'INPS, che provvede a trasferirlo al fondo indicato dal datore di lavoro. I datori di lavoro che non aderiscono ai fondi hanno comunque l'obbligo di versare all'INPS il suddetto contributo integrativo.

[58]   Il Fondo per la formazione e l’integrazione del reddito, disciplinato dall’art. 12 del D.Lgs. 276/2003, è un fondo bilaterale costituito dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro, attivato a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cui i soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro devono versare un contributo, pari al 4% della retribuzione corrisposta a tutti i lavoratori con contratto di somministrazione sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. Tali risorse sono destinate ad interventi di qualificazione e riqualificazione professionale, volti a garantire da un lato l’integrazione del reddito al termine del contratto, dall’altro l’emersione del lavoro irregolare, nonché l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati.

[59]   La NASpI è l’indennità mensile di disoccupazione, corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, destinata ai lavoratori dipendenti che hanno perduto involontariamente la propria occupazione (con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato) e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: siano in stato di disoccupazione; possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

[60]   La DIS-COLL è l’indennità mensile di disoccupazione, corrisposta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: siano in stato di disoccupazione; possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento; possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

[61]   Cfr. circolare 76/2020.

[62]   Per una ricognizione delle attività rientranti nei suddetti due settori, cfr. la circolare dell’INPS n. 94 del 14 agosto 2020.

[63]   In merito, cfr. infra, anche in nota.

[64]  Si ricorda che, in base all’interpretazione seguita dall’INPS in casi analoghi, la locuzione "datori di lavoro privati" comprende anche gli enti pubblici economici (cfr. la circolare dell’INPS n. 57 del 28 aprile 2020).

[65]   Per i benefici di cui all’articolo 6 del presente decreto non si prevedono le suddette autorizzazione e condizioni, in considerazione dell’ambito sostanzialmente generale di applicazione (nei vari settori) dei medesimi sgravi (ambito generale che assicura, quindi, la compatibilità della misura con il regolare funzionamento del mercato interno europeo).

[66]   Disposizioni specifiche sono previste per i settori dell’agricoltura primaria, della pesca e dell’acquacoltura.

[67]   La Comunicazione specifica che, qualora l’aiuto sia concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, "tale termine non è applicabile e l’aiuto è considerato concesso quando è dovuta la dichiarazione fiscale del 2020".

[68]   Incremento derivante dalla riduzione dell’ammontare di contributi previdenziali deducibili.

[69]   Incremento derivante dalla riduzione dell’ammontare di contributi previdenziali deducibili.

[70]   La condizione non si applica per le proroghe e i rinnovi dei rapporti di lavoro concernenti le attività stagionali.

[71]  In caso di violazione di tali disposizioni, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

[72]  Riguardo a tali limiti e condizioni, cfr. i citati articoli 19 e 21 del D.Lgs. n. 81, e successive modificazioni; cfr. altresì il seguito della scheda per quanto riguarda - in merito ai rapporti tra le suddette norme generali e la disposizione di cui alla presente lettera a) - le interpretazioni seguite dalla nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 16 settembre 2020, prot. n. 713. Si ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 19-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, durante il periodo di fruizione di ammortizzatori sociali con causale COVID-19, non trovano applicazione le norme (di cui al comma 2 del citato articolo 21 del D.Lgs. n. 81) che richiedono la decorrenza di termini dilatori minimi, prima del rinnovo del contratto a tempo determinato.

[73]   La formulazione letterale della versione previgente del suddetto articolo 93, comma 1, non chiariva se la data del 30 agosto 2020 rappresentasse il termine entro cui potesse essere stipulato un rinnovo o una proroga in base alla deroga in esame oppure il limite di durata del rapporto (come rinnovato o prorogato in base alla stessa deroga). In merito, una faq pubblicata sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che il termine del 30 agosto si riferiva alla durata dei rapporti di lavoro a termine (prorogati o rinnovati in base alla deroga in esame).

[74]   Sulla nota è stato acquisito il nulla osta dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

[75]   Riguardo ai riferimenti delle suddette norme generali, cfr. supra, in nota.

[76]  I contratti di apprendistato interessati dal citato comma 1-bis erano i seguenti: apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; apprendistato di alta formazione o di ricerca.

[77]   Cfr. il paragrafo 2.1 della suddetta circolare.

[78]    Cfr, al riguardo, la parte della presente scheda relativa al comma 1, lettera a).

[79]   Di cui al comma 2 del citato articolo 19 del D.Lgs. n. 81, e successive modificazioni. La norma fa riferimento alle missioni e ai contratti di lavoro a termine aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale.

[80]   La circolare INPS n. 49 del 30 marzo 2020 (emanata con riferimento all’indennità riconosciuta per il mese di marzo 2020 in favore dei suddetti lavoratori stagionali) - facendo riferimento ai casi in cui l’ultimo rapporto di lavoro stagionale (con un datore di lavoro rientrante nei settori del turismo e degli stabilimenti termali) sia cessato nel periodo temporale in oggetto - ricomprende nel beneficio anche i casi in cui, nel suddetto periodo temporale, il rapporto di lavoro sia cessato per la scadenza del termine previsto dal medesimo contratto.

La circolare opera anche la ricognizione delle attività rientranti nei suddetti settori.

[81]   Le circolari INPS emanate con riferimento alle indennità simili per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 hanno chiarito che la preclusione non concerne il caso di trattamento pensionistico in favore di superstiti.

[82] Ai sensi dell’articolo 29 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e dell’articolo 84, commi 5 e 6, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (fatte salve alcune differenze relative alle condizioni per il riconoscimento dell’indennità).

[83]   Ai sensi dei citati commi 5 e 6 dell’articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020 (fatta salva qualche differenza relativa alle condizioni per il riconoscimento dell’indennità).

[84]   Per l’indennità relativa al mese di marzo, cfr. il D.M. 30 aprile 2020; per l’indennità relativa ai mesi di aprile e maggio, cfr. i commi 8 e 9 del citato articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020.

[85]   La circolare dell'INPS n. 67 del 29 maggio 2020 - emanata con riferimento alle indennità riconosciute per i suddetti lavoratori stagionali per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 - ha specificato che la fattispecie concerneva i lavoratori con qualifica di stagionali, il cui ultimo rapporto di lavoro fosse cessato (anche per scadenza del termine) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 (termine temporale, quest’ultimo, posto dalla disciplina relativa ai mesi summenzionati) e sempre che la medesima cessazione fosse avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi diversi dai settori del turismo e degli stabilimenti termali.

[86]   Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente.

[87]   In merito al lavoro autonomo, la norma in esame richiama la nozione generale di contratto d’opera, di cui all’articolo 2222 del codice civile.

[88]   Si ricorda che in tale Gestione (di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335) sono iscritti (tra gli altri) i lavoratori autonomi ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non rientrino in altri regimi pensionistici obbligatori di base (facenti capo ad altre gestioni dell’INPS o ad altri enti, pubblici o privati).

[89]  Le circolari INPS emanate con riferimento alle indennità simili per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 hanno chiarito che la preclusione non concerne il caso di trattamento pensionistico in favore di superstiti.

[90]   Fondo gestito dall’INPS.

[91]   Indennità di cui all’articolo 38 del citato D.L. n. 18 del 2020.

[92]   Indennità di cui ai commi 10 e 11 del citato articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020.

[93]   Cfr. supra, nelle note, per i riferimenti.

[94]  Le circolari INPS emanate con riferimento alle indennità simili per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 hanno chiarito che la preclusione non concerne il caso di trattamento pensionistico in favore di superstiti.

[95]   La circolare dell’INPS n. 94 del 14 agosto 2020 - relativa al citato D.M. 13 luglio 2020 - opera una ricognizione delle attività rientranti nei suddetti settori.

[96]   Al riguardo, il citato D.M. 13 luglio 2020 fa riferimento (per l’indennità relativa ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020) alla data di entrata in vigore dello stesso D.M. (14 luglio 2020, come indicato nella citata circolare dell’INPS n. 94 del 14 agosto 2020).

[97]   Le circolari INPS emanate con riferimento a indennità simili per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 hanno chiarito che la preclusione non concerne il caso di trattamento pensionistico in favore di superstiti.

[98]   L'assegno può concernere gli assicurati la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.

[99]   Cfr. l’articolo 31 del citato D.L. n. 18 del 2020, e successive modificazioni, gli articoli 82, 85 e 86 del citato D.L. n. 34 del 2020, nonché l’articolo 2, comma 3, del citato D.M. 13 luglio 2020.

[100] Quest’ultima ipotesi, ai fini dell’applicazione del termine di decadenza in oggetto, è costituita dall’indennità relativa ai professionisti iscritti a forme di previdenza obbligatoria non gestite dall'INPS e dall’indennità relativa agli operai agricoli a tempo determinato. Si ricorda che, per i professionisti summenzionati, l’indennità per il mese di maggio 2020 è prevista dall’articolo 13 del presente decreto.

[101] Si ricorda che in tale Gestione (di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335) sono iscritti (tra gli altri) i lavoratori autonomi ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non rientrino in altri regimi pensionistici obbligatori di base (facenti capo ad altre gestioni dell’INPS o ad altri enti, pubblici o privati).

[102] La norma richiama l’articolo 115 del codice della navigazione, ai sensi del quale le categorie della gente di mare sono costituite da: il personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo; il personale addetto ai servizi complementari di bordo; il personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera.

[103]       La norma richiama l’articolo 17 della L. 5 dicembre 1986, n. 856, e successive modificazioni, in base al quale può essere autorizzato l’appalto, da parte dell’armatore: di servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera; di ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica; di servizi di officina, cantiere e assimilati (limitatamente ai mezzi navali che eseguano lavori in mare al di fuori delle acque territoriali italiane).

[104] Si ricorda che le circolari INPS emanate con riferimento a indennità temporanee simili per altri lavoratori hanno chiarito che la preclusione non concerne il caso di trattamento pensionistico in favore di superstiti.

[105]  Ai sensi del comma 3 del predetto articolo 1 della legge 250/1958, tali persone, sia associate in cooperative o compagnie, sia autonome, sono i marittimi previsti dall'art. 115 del Codice della navigazione, con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che esercitano la pesca quale loro attività professionale con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, e quelli che sono pescatori di mestiere delle acque interne, forniti di licenza ai sensi dell'art. 3 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con il regio decreto-legge dell'11 aprile 1938, n. 1183, e che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua, aziende vallive di pescicultura, ecc.

[106] Predisposto ai sensi dell’articolo 6 e ss. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

[107]       L'assetto attuale di Sport e salute S.p.A. è disciplinato dall'articolo 1, commi 629-633, della legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145 del 2018). Tali disposizioni hanno mutato la denominazione della CONI Servizi S.p.A. in Sport e salute S.p.A. e, nell’ambito del nuovo sistema di finanziamento delineato, hanno attribuito alla stessa società il compito di provvedere al sostegno degli organismi sportivi, sulla base degli indirizzi generali adottati dal CONI. I commi 630 e 632 disciplinano il meccanismo di finanziamento dell'attività sportiva nazionale da parte dello Stato e, conseguentemente, di attribuzione delle risorse destinate al CONI e a Sport e salute S.p.A.

     Le medesime disposizioni della legge di bilancio 2019 hanno, inoltre, ridisciplinato la governance della società in oggetto.

[108]       Nella disciplina relativa all’indennità di marzo 2020 - di cui all'articolo 96 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e al D.M. 6 aprile 2020 - non erano inclusi i rapporti di collaborazione presso: il CONI; il CIP; le suddette federazioni e discipline associate del CIP; gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal medesimo CIP.

[109]       La disciplina relativa alle indennità di aprile e maggio 2020 è posta dall’articolo 98 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e dal D.M. 29 maggio 2020.

[110]  Riguardo al profilo temporale, cfr. anche infra.

[111]       Riguardo a tale D.M., cfr. infra.

[112]       Indennità di cui all’articolo 85 del citato D.L. n. 34 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77 del 2020).

[113]       Cfr. i citati D.M. 6 aprile 2020 e D.M. 29 maggio 2020.

[114]       Cumulo consentito dall’articolo 86 del citato D.L. n. 34 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77 del 2020). Si ricorda che il cumulo non è stato previsto per l'indennità in oggetto relativa al mese di marzo.

[115] L'assegno può concernere gli assicurati la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.

[116] Si ricorda che il termine, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda per l’indennità in esame relativa ai mesi di aprile e maggio 2020 è scaduto il 30 agosto 2020, ai sensi dell’articolo 9, comma 8, del presente decreto.

[117] Si ricorda che, per i soggetti già beneficiari dell'indennità in esame per il mese di marzo, il comma 3 del citato articolo 98 del D.L. n. 34 prevedeva che l'indennità per i mesi di aprile e maggio venisse erogata senza necessità di ulteriore domanda.

[118] Riguardo ai termini di erogazione del beneficio (per i soggetti per i quali sia necessaria la presentazione della domanda), cfr. l'articolo 6, comma 7, del citato D.M. 28 settembre 2020.

[119]       Cfr. il citato D.M. 29 maggio 2020.

[120] Si tratta, in particolare, dei liberi professionisti iscritti alla cosiddetta Gestione separata INPS e i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (iscritti alla medesima Gestione) (commi da 1 a 3); i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali) (comma 4); i lavoratori dipendenti stagionali, nonché i lavoratori in regime di somministrazione, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (commi 5 e 6) e i lavoratori dipendenti stagionali negli altri settori, i lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi (commi 8 e 9); gli operai agricoli a tempo determinato (comma 7); i lavoratori dello spettacolo (commi 10 e 11).

[121] In base all’interpretazione seguita dall’INPS in casi analoghi, la locuzione "datori di lavoro privati" comprende anche gli enti pubblici economici (cfr. la circolare dell’INPS n. 57 del 28 aprile 2020).

[122] Ai sensi dell’art. 4, l'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo; l’articolo 5 individua invece i criteri attraverso i quali scegliere i lavoratori da licenziare; l’articolo 24 definisce l’ambito soggettivo e dimensionale delle imprese cui si applicano le disposizioni degli artt. 4 e 5.

[123] Ai sensi dell’articolo 3, il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

[124] Le procedure di cui all’articolo 7, ai fini del licenziamento per giustificato motivo di cui all’art. 3, comportano una comunicazione del datore di lavoro nella quale egli deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. La comunicazione prelude ad un tentativo di conciliazione tra datore di lavoro e lavoratore previa convocazione dalla Direzione territoriale del lavoro: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione

[125] Ai sensi del predetto articolo 1, a decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti …una indennità mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

[126] In particolare, dagli articoli 6, 7, 24, 27, 29, 32, 35, 37, 41, 45, 46, 48, 57, 92, 95, 97, 98, 100, 110 e 112.

[127] I fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l'INPS (cosiddetti fondi di solidarietà bilaterali alternativi) ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 148/2015 sono: il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato; il Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione.

[128] Si ricorda che, sulla base dell’art. 13, c. 1, della L. 152/2001 il prelevamento di un’aliquota di contribuzione non può avere destinazione diversa dal finanziamento dei suddetti istituti di patronato ed assistenza sociale.

[129]  Tale condizione è ribadita anche dalla circ. INPS 115/2020 (al par. 10), la quale specifica che, conseguentemente, la prestazione disciplinata dall’articolo in commento non potrà riguardare soggetti già ricompresi in precedenti richieste di trattamenti di integrazione salariale - ordinari, in deroga o in favore dei lavoratori dipendenti agricoli - o di assegno ordinario, ovvero destinatari delle misure che prevedono l’estensione dei trattamenti di malattia relativi ai lavoratori dipendenti.

[130]  Si ricorda che la forma del pagamento diretto al dipendente è tassativa nelle richieste del datore di lavoro relative ai trattamenti di integrazione salariale in deroga.

[131]  Principio confermato anche dall’articolo 1 del presente decreto.

[132]  Articolo 22-quater del citato D.L. n. 18.

[133]  Cfr., al riguardo, la citata circolare dell'INPS n. 78 del 2020.

[134] In deroga, in particolare, alle disposizioni di cui agli artt. 4 e 22 del d.lgs. 148 del 2015.

[135] In base a tale disposizione, a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:

      a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

      b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;

      c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

[136] Si ricorda che, ai fini sia del voucher sia del congedo, il suddetto limite massimo di età non si applica con riferimento ai figli disabili rientranti nella fattispecie di cui all'art. 23, comma 5, del D.L. 18/2020.

[137] Tale congedo speciale, pari a 30 giorni complessivi, è stato introdotto fino al 31 agosto 2020 in favore dei dipendenti pubblici e privati in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Riguardo ai limiti anagrafici dei figli ai fini in oggetto, cfr. supra, in nota.

[138] Riguardo a tale limite, cfr. supra, in nota.

[139] Per i lavoratori autonomi non iscritti all’INPS il bonus è riconosciuto subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

[140] La riduzione di cui al presente articolo 21, comma 2, non concerne l’autorizzazione di spesa, pari a 8,3 milioni di euro per il 2020, prevista dal medesimo articolo 85 per l’incremento provvisorio del Reddito di cittadinanza, con riferimento ai casi in cui i lavoratori domestici in oggetto appartengano a nuclei familiari titolari di tale prestazione e quest’ultima sia di misura inferiore all’indennità summenzionata. In tali casi, per i medesimi mesi di aprile e maggio 2020, si prevede un corrispondente incremento della misura del Reddito di cittadinanza (mentre non viene riconosciuta l’indennità relativa ai lavoratori domestici).

[141]       La circolare dell'INPS n. 116 del 2 ottobre 2020 - che concerne i soli lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusivo riferimento ai congedi summenzionati - specifica che, ai fini in oggetto, si considerano equiparati ai genitori gli affidatari o collocatari (del minore) e che, in ogni caso, il requisito della convivenza implica che il minore abbia la stessa residenza anagrafica del richiedente. Si ricorda che la suddetta circolare è stata emanata con riferimento al citato D.L. n. 111.

[142]       Si ricorda che, per i casi in cui la quarantena sia stata invece disposta per la positività del figlio (al virus SARS-CoV-2), i genitori conviventi rientrano a loro volta nell'ambito della quarantena precauzionale, la quale è equiparata, ai fini lavoristici, alla condizione di malattia del lavoratore (cfr. l'articolo 26, comma 1, e l'articolo 87, comma 1, alinea, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni).

[143]       Questi altri ambiti - diversi dal plesso scolastico - non sono contemplati nel citato articolo 5 del D.L. n. 111 (cfr. supra al riguardo).

[144]       Per tale disciplina generale, cfr. il capo II della L. 22 maggio 2017, n. 81, e successive modificazioni. Per alcune delle disposizioni specifiche e transitorie vigenti, cfr. infra. Si ricorda che l'articolo 18, comma 1, della suddetta L. n. 81 definisce il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa; la prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla disciplina legislativa e dalla contrattazione collettiva.

[145]       La norma di salvezza in oggetto non è contemplata dal citato articolo 5 del D.L. n. 111 (cfr. supra al riguardo).

[146]       Queste ultime sono: Ministero della salute, Ministero dell’istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto. Riguardo all'eventuale adozione della misura della quarantena, il capitolo 2.2.3 del documento afferma che, qualora un alunno o un operatore scolastico risulti positivo al virus SARS-CoV-2, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale valuterà se prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti; la chiusura di una scuola o di una parte della stessa dovrà essere valutata dal suddetto dipartimento in base al numero di casi confermati, a eventuali cluster e al livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola - osserva sempre il documento - non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il medesimo dipartimento potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire l'eventuale circolazione del virus. Il successivo capitolo 2.3 specifica che, qualora un alunno o un operatore scolastico risulti contatto stretto di un contatto stretto, non vi è alcuna precauzione da prendere, a meno che, per un successivo accertamento di positività, non si ricada direttamene nella fattispecie (e nelle relative indicazioni) di cui al suddetto capitolo 2.2.3.

[147]       Riguardo al profilo temporale della norma di cui al presente comma 1, cfr. infra.

[148]       In base alle proroghe di termini disposte dall'articolo 1, comma 3, e dal relativo allegato 1 del D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124. 

[149]       Cfr. l’articolo 39, commi 1 e 2-bis, del citato D.L. n. 18 del 2020 (per la proroga del termine, cfr. supra, in nota).

[150]       Cfr. l’articolo 90, comma 1, secondo periodo, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (per la proroga del termine, cfr. supra, in nota).

     Si ricorda altresì che un'ulteriore fattispecie (di cui al primo periodo del medesimo articolo 90, comma 1, del D.L. n. 34) ha trovato applicazione fino al 14 settembre 2020 (in base alle specifiche norme di proroga di cui ai citati articolo 1, comma 3, e allegato 1 del D.L. n. 83). Tale norma riconosceva il diritto in esame ai lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi fosse altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa) e che non vi fosse genitore non lavoratore.

[151]       La circolare dell'INPS n. 116 del 2 ottobre 2020 - che concerne, come detto, i soli lavoratori dipendenti del settore privato - individua (rispettivamente, nei paragrafi 2.3 e 2.4) le situazioni di compatibilità o di incompatibilità dei congedi in esame con le tipologie di assenza dal lavoro dell'altro genitore. Come già ricordato, la circolare è stata emanata con riferimento al D.L. n. 111.

[152]       La norma di salvezza in oggetto non è contemplata dal citato articolo 5 del D.L. n. 111 (cfr. supra al riguardo).

[153]       La circolare dell'INPS n. 116 del 2 ottobre 2020 - emanata, come detto, con riferimento al D.L. n. 111 - specifica infatti che, per i dipendenti pubblici, la domanda di congedo deve essere presentata all'amministrazione datrice di lavoro, secondo le indicazioni fornite da quest'ultima.

[154] Il presente comma 4 opera infatti un richiamo dell'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, con esclusione del comma 2 dello stesso articolo 23; tale richiamo è identico, dunque, a quello operato dall'articolo 34 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, per l'indennità relativa ai congedi parentali. Riguardo al suddetto comma 2 dell'articolo 23, comma escluso dall'ambito di tali richiami, cfr. infra.

[155] Tali ratei non vengono computati in quanto il presente comma 4 esclude dal richiamo normativo il comma 2 del suddetto articolo 23 del testo unico (cfr. supra). Per le modalità specifiche di calcolo della retribuzione media globale giornaliera, cfr. gli altri commi del medesimo articolo 23.

[156]       Riguardo a tali criteri, cfr. l'articolo 22, comma 2, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 151, e successive modificazioni (tale comma è richiamato, per i congedi parentali, dall'articolo 34, comma 4, del medesimo testo unico), nonché la citata circolare dell'INPS n. 116 del 2 ottobre 2020.

[157]       La circolare dell'INPS n. 116 del 2 ottobre 2020 - emanata, come detto, con riferimento al D.L. n. 111 - specifica che il limite di spesa concerne i soli congedi richiesti dai lavoratori del settore privato.

[158]       Cfr. l'A.S. n. 1931.

[159]       Di cui all'articolo 22-ter del citato D.L. n. 18 del 2020 (convertito nella L. n. 27 del 2020), e successive modificazioni.

[160]  “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020.

[161] La precedente versione del testo faceva riferimento alle indennità di cui agli articoli 10 e 11 del decreto, ma quest’ultimo articolo è erroneamente citato in quanto contiene altre misure riguardanti il sostegno dello sviluppo e dell’occupazione dell’Arsenale Militare di Taranto.

[162]  La definizione ai fini ISEE della condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza è recata dall’Allegato 3 al D.pc.c.m. 159/2013.

[163]  Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015,convertito, con modificazioni, dalla legge 80/2014

[164] Tali previsioni delle Linee guida sono, tra l'altro, richiamate nella delibera n. 3/2020 in cui l'ANAC ha espresso parere al Comune di Visso in materia di requisiti e competenze del responsabile unico del procedimento con riferimento al personale assunto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 50-bis del D.L. 189/2016 (L. 229/2016). Gli articoli 3 e 50-bis del D.L. 189/2016 introducono disposizioni di natura derogatoria che consentono alle Regioni, Province e Comuni interessati dagli eventi sismici di assumere personale mediante contratti di lavoro flessibile oppure contratti a tempo determinato per assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa. In relazione a tali disposizioni, l'ANAC - in sede di parere - evidenzia che "le disposizioni richiamate sono volte a fronteggiare l’aumento del carico di lavoro degli uffici tecnici impegnati nella ricostruzione post-sisma, proprio attraverso l’assunzione di nuovo personale a tempo determinato e, pertanto, in ragione della loro specifica finalità, devono considerarsi prevalenti sulle disposizioni codicistiche che impongono l’attribuzione della funzione di RUP a dipendenti di ruolo" (vale a dire l'art. 31, comma 1, del Codice dei contratti pubblici).

[165] Sul percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, si veda il tema web Le fondazioni lirico-sinfoniche curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

[166] In base all’art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

[167] Analoga possibilità era stata prevista, ma per la durata massima di 24 mesi, dall’art. 1, co. 357, della L. 208/2015. Gli esiti dei lavori della Commissione giudicatrice per la selezione di 3 professionisti erano stati approvati con D.D.G. del 26 maggio 2016.

[168] In particolare, i tirocini dovevano essere svolti presso: a) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia e l'Unità «Grande Pompei» (50 giovani) e la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta (20 giovani); b) la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo (15 giovani) e la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna (15 giovani); c) l'Archivio centrale dello Stato, le soprintendenze archivistiche e gli archivi di Stato presenti sul territorio nazionale, nonché presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze (50 giovani).

[169] In particolare, i tirocini dovevano essere svolti presso: a) la Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia (30 giovani); b) i Poli museali regionali presenti sul territorio nazionale (45 giovani) e presso la Direzione generale Musei (5 giovani); c) l'Archivio centrale dello Stato, l'Istituto centrale per gli Archivi, le soprintendenze archivistiche e gli archivi di Stato (30 giovani) e le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze e le biblioteche statali (20 giovani).

[170]     Con riferimento alle procedure per il reclutamento, si ricorda inoltre che negli anni più recenti la normativa ha teso all’aggregazione delle procedure concorsuali e allo svolgimento dei concorsi unici. Rileva in proposito la previsione dell’art. 4, co. 3-quinquies, D.L. 101/2013 (L. 125/2013) che impone alle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie e agli enti pubblici non economici, a decorrere dal 1° gennaio 2014, di svolgere concorsi pubblici unici per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni. Successivamente, il d.lgs. 75/2017, nel riformare le previsioni dell’articolo 35, co. 5, del d.lgs. 165/2001, ha previsto la facoltà (non obbligo) per le restanti amministrazioni pubbliche (diverse da quelle centrali) di rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione RIPAM, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive. Con la Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 sono state emanate le linee guida di indirizzo sulle procedure concorsuali, ai sensi dell’art. 35, co. 5.2., del d.lgs. 165/2001.

[171] In base all'art. 3 del D.M. 270/2004 le università rilasciano i seguenti titoli: laurea (L); laurea magistrale (LM), diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR). Le università possono attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. In base all'art. 7 del medesimo D.M. 270/2004 per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale. Qui un approfondimento sul quadro dei titoli italiani dell'istruzione superiore.

[172] "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127".

[173] Si veda l'art.16-ter, comma 1, del D.L. n.162 del 2019.

[174] L'art.13, comma 5, contempla le seguenti materie: diritto costituzionale e/o diritto amministrativo, legislazione amministrativa, statale e/o regionale, ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e/o diritto tributario e/o scienza delle finanze e diritto finanziario, ragioneria applicata agli enti locali, politica di bilancio e gestione delle risorse, tecnica normativa e tecniche di direzione.

[175] Al riguardo, per un approfondimento dei contenuti dell'art.16-ter si rinvia al Dossier dei Servizi studio di Senato e Camera n. 195 "Proroga di termini legislativi e altre disposizioni", Vol. II.

[176] Riguardo ai dipendenti pubblici, una norma analoga è posta dall'articolo 87, comma 1, alinea, del citato D.L. n. 18, alinea ora peraltro novellato dal comma 1-quinquies del presente articolo; si rinvia, in merito, alla relativa scheda.

[177]       Riguardo ai dipendenti pubblici, cfr. supra, in nota.

[178]       Riguardo alle norme di cui al citato articolo 26 del D.L. n. 18, cfr. il messaggio dell’INPS n. 2584 del 24 giugno 2020, emanato "in attesa della pubblicazione dell’apposita circolare al vaglio ministeriale". Inoltre, in merito all’equiparazione alla malattia di cui al suddetto comma 1 del medesimo articolo 26, cfr. anche l’ordinanza del 28 luglio 2020 del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

[179]  In merito, la norma in esame opera anche un richiamo di natura generale all’articolo 3, comma 1, della citata L. n. 104. Secondo quest’ultimo comma, è "persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

[180]       Riguardo alla condizione generale di handicap, cfr. supra, in nota.

[181]  Cfr., al riguardo, il citato messaggio dell’INPS n. 2584 del 24 giugno 2020, emanato, come detto, "in attesa della pubblicazione dell’apposita circolare al vaglio ministeriale".

[182] In base al citato messaggio dell’INPS n. 2584 del 24 giugno 2020 - emanato, come detto, "in attesa della pubblicazione dell’apposita circolare al vaglio ministeriale" -, per tutte le fattispecie di cui all'articolo 26, comma 2, del D.L. n. 18 "il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante nelle consuete modalità, garantendo, in tal modo, l’avvio del procedimento per il riconoscimento della prestazione equiparata alla degenza ospedaliera".

[183]       Come detto, riguardo alle norme di cui al citato articolo 26 del D.L. n. 18, cfr. il messaggio dell’INPS n. 2584 del 24 giugno 2020, emanato "in attesa della pubblicazione dell’apposita circolare al vaglio ministeriale".

[184] Si ricorda che i contratti collettivi di lavoro prevedono spesso un'integrazione del trattamento di malattia riconosciuto dall'INPS e che per alcune categorie di lavoratori l'intero trattamento di malattia è a carico del datore di lavoro medesimo.

[185]       Di cui all'articolo 22-ter del citato D.L. n. 18 del 2020 (convertito nella L. n. 27 del 2020), e successive modificazioni.

[186]  Ai sensi di tale comma, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, il presente ambito comprende anche il CONI.

[187]       In base all’interpretazione seguita dall’INPS in casi analoghi, la locuzione "datori di lavoro privati" comprende anche gli enti pubblici economici (cfr. la circolare dell’INPS n. 57 del 28 aprile 2020).

[188]       Cfr. a pag. 186 della versione in pdf dell’A.S. n. 1925.

[189]       Ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

[190] Disposizioni specifiche sono previste per i settori dell’agricoltura primaria, della pesca e dell’acquacoltura.

[191] La Comunicazione specifica che, qualora l’aiuto sia concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, "tale termine non è applicabile e l’aiuto è considerato concesso quando è dovuta la dichiarazione fiscale del 2020".

[192]       In merito, cfr. supra.

[193] Riguardo al Fondo summenzionato, cfr. l'articolo 1 della L. 26 ottobre 2016, n. 198, e successive modificazioni.

[194]       Si ricorda che la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2020) 408 final, del 28 maggio 2020, prevede che gli Stati membri preparino propri piani nazionali per la ripresa e la resilienza, in cui venga definito il programma di riforme e investimenti dello Stato membro interessato per il periodo 2021-2023.

[195]       Per la disciplina relativa al registro nazionale degli aiuti di Stato, cfr. il regolamento di cui al D.M. 31 maggio 2017, n. 115.

[196] Effetti derivanti dalla riduzione dell’ammontare di contributi previdenziali deducibili.

[197]       Trattamento corrisposto in relazione al piano di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale dell'impresa stampatrice o editrice; in merito, cfr. infra.

[198] Tale norma transitoria si pone in deroga al requisito contributivo previsto per la possibilità di prepensionamento per la medesima categoria, requisito di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della L. 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

[199] Tali termini sono posti dall'alinea del citato articolo 37, comma 1, della L. n. 416 del 1981, e successive modificazioni.

[200]  L’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei è stato adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea.

[201]  Si veda la Relazione annuale sulla strategia nazionale per le aree interne, di dicembre 2018.

[202]       Riguardo alle suddette circolari e ad altri atti, si rinvia alla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto (cfr. l’A.S. n. 1925).

[203]       Riguardo ai limiti finanziari, cfr. anche la parte della presente scheda relativa al comma 4.

[204]       Oneri (a carico dell’Amministrazione) corrispondenti all’applicazione di un’aliquota - a titolo di IRAP - pari all’8,5 per cento, come indicato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto (cfr. l’A.S. n. 1925).

[205]       Al riguardo, la suddetta relazione illustrativa ricorda che, in base all’articolo 1, comma 4, lettera a), della L. 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni, i volumi delle prestazioni libero-professionali non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro.

[206]       Oneri (a carico dell’Amministrazione) corrispondenti all’applicazione di un’aliquota complessiva - a titolo di IRAP e di contribuzione previdenziale - pari al 33 per cento, come indicato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto (cfr. l’A.S. n. 1925).

[207]       Per la relazione tecnica, cfr., come detto, l’A.S. n. 1925.

[208]       Si ricorda infatti che la determinazione della tariffa in oggetto è rimessa alla contrattazione integrativa - cfr. l’articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro per il periodo 2016-2018 del personale del comparto sanità (del Servizio sanitario nazionale) -.

[209]       Per la relazione tecnica, cfr., come detto, l’A.S. n. 1925.

[210]       Cfr., in merito ai limiti finanziari, anche la parte della presente scheda relativa al comma 4.

[211]       Per la proroga di tali disposizioni, cfr. l’articolo 1, comma 3, e l’allegato 1 del D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124.

[212]       Per la proroga di tali disposizioni, cfr. l’articolo 1, comma 3, e l’allegato 1 del citato D.L. n. 83 del 2020.

[213]       Cfr., in merito ai limiti finanziari, anche la parte della presente scheda relativa al comma 4.

[214]       Riguardo agli oneri riflessi, cfr. supra, nelle note.

[215]  Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.

[216]  Quest'ultima norma prevede, in materia di formazione (medica e veterinaria) specialistica a tempo parziale, la stipulazione di specifici accordi tra le regioni, le province autonome e le università interessate, sulla base di un accordo quadro, adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa raggiunta in Conferenza Stato-regioni.

[217]Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020.

[218] Le regioni e le province autonome organizzano inoltre le attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite (RSA) e le altre strutture residenziali, anche garantendo la collaborazione e la consulenza di medici specialisti in relazione alle esigenze di salute delle persone assistite.

[219] Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato nominato Commissario straordinario il dott. Domenico Arcuri (v. il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla GU n. 73 del 20 marzo 2020).

[220] Parte relativa agli individui e famiglie, p. 101: “Potenziare il welfare inclusivo e territoriale di prossimità, per promuovere resilienza individuale e coesione sociale Implementare il modello di welfare di prossimità (luoghi fisici e virtuali di incontro, orientamento alla fruizione di servizi esistenti, definizione di interventi aggiuntivi, ecc.) nelle aree metropolitane e nelle città con più di 50.000 abitanti o in comuni consorziati, rivolto a individui e famiglie per fronteggiare e curare le fragilità emerse con la crisi o preesistenti ad essa e promuovere il benessere individuale e collettivo”.

[221] Dati al netto di quelli occorsi nella P.A. di Bolzano.

[222] Circa la composizione degli utenti, è stata registrata una percentuale del 53,8% di sesso femminile, mentre la composizione per età riflette l’invecchiamento della popolazione generale, con un’ampia percentuale di pazienti al di sopra dei 45 anni (68,3%). In entrambi i sessi risultano meno numerosi i pazienti al di sotto dei 25 anni, mentre la più alta concentrazione si ha nella classe 45-54 anni; le donne presentano, rispetto agli uomini, una percentuale più elevata nella fascia di età superiore ai 75 anni (7,5% nei maschi e 12,3% nelle femmine).

[223] Cfr. l’articolo 1, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.

[224] Tale fondo è stato istituito dall’articolo 96 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai dirigenti (medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie) dell’area sanità per il triennio 2016-2018.

[225] Tale fondo è stato istituito dall’articolo 80 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità per il triennio 2016-2018.

[226] Si ricorda che lo stato di emergenza epidemiologica, decorrente dal 31 gennaio 2020 (in base alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020), è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020.

[227] Per quest'ultimo ambito, cfr. l'articolo 17, comma 1, della L. 11 gennaio 2018, n. 3, e successive modificazioni.

[228]  “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 40/2020.

[229]  “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020.

[230]  L’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 disciplina la mobilità volontaria tramite passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche, istituto che permette di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, dietro domanda di trasferimento e con assenso dell'amministrazione di appartenenza. In seguito alle modifiche introdotte dal D.L. 90/2014 è stata prevista la possibilità (in via sperimentale) di trasferimenti anche in mancanza dell’assenso dell’amministrazione di appartenenza, a condizione che l’amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell’amministrazione di provenienza. Oltre a ciò, le sedi delle pubbliche amministrazione ubicate nel territorio dello stesso comune o a una distanza inferiore a 50 chilometri dalla sede di prima assegnazione sono considerate come medesima unità produttiva, con la conseguenza che all’interno di tale area i dipendenti sono tenuti a prestare la loro attività lavorativa, previo accordo tra le amministrazioni interessate o anche in assenza di accordo, quando sia necessario sopperire a carenze di organico. E’ stato inoltre istituito il portale per l’incontro tra domanda e offerta di mobilità, nonché l’obbligo, per le amministrazioni che intendano avvalersi della mobilità, della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, per un periodo minimo di 30 giorni, del bando che indica i posti che si intendano coprire.

[231]  Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.

[232]       Cfr. l'articolo 1, comma 5-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8. Si ricorda che il termine suddetto del 31 ottobre è ivi posto anche con riferimento al Ministero della giustizia (il quale non è compreso nella proroga in esame).

[233]       Di cui all'articolo 4-bis del D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 97, e successive modificazioni.

[234] Quest'ultima norma, per migliorare la qualità dell’offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali, istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo una apposita banca dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi presenti sul territorio nazionale, identificate secondo un codice alfanumerico, denominato “codice identificativo”, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza.

[235] Si ricorda che l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevede che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.

      Ai sensi del comma 2, sono compensabili, tramite versamento unitario (F24), tra l’altro, i crediti e i debiti relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte; - all'imposta sul valore aggiunto; - alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; - ai contributi previdenziali; - ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; ai tributi locali (art. 2-bis, comma 1, decreto legge n. 193 del 2016).

[236] In base al suddetto comma 5, l'INAIL finanzia con risorse proprie progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai princìpi di responsabilità sociale delle imprese. Tali finanziamenti vengono attuati tramite bandi ISI.

[237]  Recante la “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”.

[238]  I contributi per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020–C (2020) 1863-final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19", come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-final.

[239]  A mente del quale “la procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L'intervento è concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili sostenute, successivamente alla presentazione della domanda ovvero nel corso dell'esercizio precedente. Per l'accesso agli interventi l'interessato presenta una dichiarazione, secondo un apposito schema pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dal soggetto competente per la concessione. Il soggetto competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni, registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Entro trenta giorni, l'intervento è concesso nei limiti delle risorse disponibili”.

[240] Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.

[241] Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

[242] In virtù del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato soppresso e sono stati istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca.

[243] Ai sensi di tale comma, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al d.lgs. 300/1999. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, il presente ambito comprende anche il CONI.

[244] L’art. 87, co. 1, del D.L. 18/2020 dispone che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, la modalità ordinaria di lavoro delle amministrazioni pubbliche sia il lavoro agile, per cui, alla lett. a) si prevede la limitazione della presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; peraltro, alla lett. b), la norma consente di prescindere, per ragioni di efficienza e rapidità dell’azione amministrativa, dalla stipula, altrimenti necessaria, degli accordi individuali tra le parti e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 relativi alle modalità di svolgimento del lavoro agile. Inoltre, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle predette amministrazioni, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio.

[245] Ai sensi di tale comma, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al d.lgs. 300/1999. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, il presente ambito comprende anche il CONI.

[246] Qui la normativa delle regioni e delle province autonome.

[247] Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione sono state adottate con DM 254/2012. Il 22 febbraio 2018 è stato presentato all’allora MIUR il documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”, predisposto dal Comitato scientifico per le Indicazioni nazionali della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, con cui è stata proposta alle scuole una rilettura delle Indicazioni nazionali emanate nel 2012, anche in ragione delle novità introdotte dal d.lgs. 62/2017.

[248] Cfr. l'articolo 2, comma 502, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[249] L’art. 4, co. 1, primo periodo, del D.L. 255/2001 (L. 333/2001) ha stabilito che le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale docente di ruolo, devono essere completati entro il 31 agosto di ciascun anno.

In base all’art. 4-bis del medesimo D.L., ciò si applica anche ai provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo indeterminato, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).

Per completezza, si ricorda che l’art. 2, co. 1, lett. b), del D.L. 22/2020 (L .41/2020) aveva previsto che, ai fini dell'ordinato avvio dell'a.s. 2020/2021, con ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, potevano essere adottate misure volte all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque entro il 20 settembre 2020, nonché degli aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto – per quanto qui maggiormente interessa – dall'art. 4, co. 1, del D.L.255/2001 (L. 333/2001), fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili. Tali ordinanze non risultano essere state emanate.

[250] Le disposizioni citate prevedono, per tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale, che il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale.

[251] L’art. 16 del DPR 275/1999 – che ha disciplinato l’autonomia delle istituzioni scolastiche – aveva disposto, per quanto qui interessa, che il responsabile amministrativo assumeva funzioni di direzione dei servizi di segreteria, nel quadro dell'unità di conduzione affidata al Dirigente scolastico.

Il CCNL 3 maggio 1999 ha dunque definito, contestualmente con la piena attuazione dell’autonomia scolastica e con la ridefinizione delle funzioni dei dirigenti scolastici, dal 1° settembre 2000, il profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, disponendo che per l’accesso allo stesso era richiesto, in base alla tabella B, il possesso di un diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza, scienze politiche sociali e amministrative, economia e commercio.

Ha, altresì, previsto che, in prima applicazione, era consentito l’accesso al medesimo profilo professionale del personale con contratto a tempo indeterminato del profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio nell'a.s.1999-2000, previa frequenza di apposito corso modulare di formazione con valutazione finale. Il percorso formativo poteva essere abbreviato per il personale in possesso di esperienza professionale almeno decennale in particolari realtà e per determinate funzioni.

Successivamente, la tabella B del CCNL 29 novembre 2007 ha adeguato il titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo di DSGA alle novità relative all’assetto dei titoli di studio derivanti dal DM 509/1999 (ma non anche a quelle derivanti dal DM 270/2004), facendo riferimento a laurea specialistica in giurisprudenza, scienze politiche, sociali e amministrative, economia e commercio, o titoli equipollenti.

Per l’accesso al profilo di assistente amministrativo, la medesima tabella ha previsto il possesso del diploma di maturità.

Da ultimo, in base all’allegato A del DM 863 del 18 dicembre 2018, recante disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale di DSGA, sono ammessi a partecipare alle procedure i soggetti in possesso dei diplomi di laurea del vecchio ordinamento, ovvero di laurea specialistica/magistrale in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, o titoli equiparati o equipollenti.

[252] La disciplina applicativa per la “call veloce” del personale docente ed educativo è stata adottata con DM n. 25 dell'8 giugno 2020.

[253] Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

[254] L’art. 22, co. 15, del d.lgs. 75/2017 ha previsto che, per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno.

Il numero di posti per le procedure selettive riservate non può superare il 20% di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione delle stesse determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, ai fini delle progressioni tra le aree in ciascuna amministrazione, di cui all'art. 52 del d.lgs. 165/2001.

Le procedure selettive riservate prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti.

La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore.

[255] Si tratta di: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park; Agenzia spaziale italiana (ASI); Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); Istituto italiano di studi germanici; Istituto nazionale di astrofisica (INAF); Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” (INDAM); Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN); Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV); Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS); Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM); Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche “Enrico Fermi”; Stazione zoologica “Anton Dohrn”; Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI); Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).

[256] In base al d.lgs. 218/2016, gli enti pubblici di ricerca vigilati da altri Ministeri sono: Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA, vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali); Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA, vigilata dal Ministero dello sviluppo economico); Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP, già Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori-ISFOL, vigilato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali); Istituto nazionale di statistica (ISTAT, vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri); Istituto superiore di sanità (ISS, vigilato dal Ministero della salute); Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA, vigilato dal Ministero dell’ambiente).

[257] Emendamento 1.25, approvato nella seduta della XII Commissione della Camera del 5 agosto 2020.

[258] Il terzo consigliere è scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti.

[259] Gli altri due componenti sono scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti, fatto salvo quanto disposto all'art. 9.

[260] Gli altri tre sono designati: uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, uno da Confindustria ed uno è espressione della comunità scientifica di riferimento.

[261] I nominativi proposti possono essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta.

[262]  In base al co. 6, l'opzione per l'uno o l'altro regime è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'a.a. dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un a.a.

[263] I “Criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari, ai sensi dell’articolo 6, commi 7 e 8, della Legge 240/2010” sono stati definiti dall’ANVUR con delibera 132 del 13 settembre 2016.

[264] In particolare: servizi abitativi e di ristorazione, attività a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi di orientamento e tutorato, servizi per la mobilità internazionale, materiale didattico, nonché, per gli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi, in possesso di determinati requisiti, borse di studio.

[265] A seguito dell’istituzione, successivamente all’approvazione della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019), con l’art. 1 del D.L. 1/2020 (L. 12/2020), del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca - con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - l’art. 4, co. 7-bis, dello stesso D.L. 1/2020 ha disposto che il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, le variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l’istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione al trasferimento di competenze ed ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni interessate.

Al momento, non sono pervenute alle Camere comunicazioni al riguardo.

[266] La misura minima della tassa regionale è fissata, rispettivamente per le diverse fasce, in € 120, € 140 e € 160. Le regioni e le province autonome possono stabilire l'importo della tassa fino ad un massimo di € 200 (da aggiornare annualmente, in base al tasso di inflazione programmato). Qualora non vi provvedano, la stessa è fissata in € 140.

[267] L'impegno delle regioni in termini maggiori è valutato attraverso l'assegnazione di specifici incentivi nel riparto del Fondo integrativo statale e del Fondo per il finanziamento ordinario alle università statali che hanno sede nel relativo territorio.

[268] L’art. 1 del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) ha istituito il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, sopprimendo, contestualmente, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[269] Le risorse sono allocate sul cap. 1750 dello stato di previsione del soppresso MIUR. Al riguardo, si ricorda che l’art. 4, co. 7-bis, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) ha disposto che il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, le variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l’istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione al trasferimento di competenze ed ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni interessate. Al momento, non sono pervenute alle Camere comunicazioni al riguardo.

[270] Nelle more del processo di statizzazione, le risorse relative al 2017 sono state ripartite con DM 20 dicembre 2017, n. 1005, che ha destinato € 5,6 mln agli Istituti superiori musicali non statali ed € 1,9 mln alle Accademie di belle arti non statali. Le risorse relative al 2018 sono state così ripartite: il DM 395 del 16 maggio 2018 ha destinato € 7 mln agli Istituti superiori musicali non statali ed € 2 mln alle Accademie di belle arti non statali; il DM 647 del 15 ottobre 2018 ha destinato € 7 mln agli Istituti superiori musicali non statali ed € 2 mln alle Accademie di belle arti non statali; il DM 870 del 28 dicembre 2018 ha destinato € 3,5 mln agli Istituti superiori musicali non statali ed € 0,5 mln alle Accademie di belle arti non statali

[271] In particolare, l’art. 5-bis del D.L. 59/2019 (L. 81/2019) ha disposto – modificando in modo non testuale quanto disposto dall’art. 22-bis del D.L. 50 (L. 96/2017) – che gli enti locali, ad eccezione di quelli per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario fra il 2 gennaio 2018 e il 31 marzo 2018, sono tenuti ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e a farsi carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione. A tal fine, ha incrementato di € 4 mln le risorse per il 2019 al fine di utilizzare le risorse aggiuntive a copertura delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione, nel caso in cui per gli enti locali sia stato dichiarato il dissesto finanziario nel periodo considerato. In tal caso, infatti, tali situazioni debitorie pregresse sono poste a carico dello Stato, entro il limite massimo di spesa fissato. Oltre tale limite massimo di spesa, ovvero nel caso di situazioni di dissesto finanziario dichiarate prima o dopo lo stesso arco temporale, le situazioni debitorie sono inserite nella massa passiva del comune in dissesto, anche in deroga ai termini prescritti per la formazione della stessa.

[272] Il DM 2 aprile 2019 ha previsto la seguente assegnazione:

 

2019

2020 e ss.

Istituti superiori di studi musicali non statali

€ 23.000.000

€ 48.000.000

Accademie di belle arti non statali

€ 5.500.000

€ 7.000.000

TOTALE

€ 28.500.000

€ 55.000.000

 

[273] La relazione illustrativa e l’analisi tecnico-normativa al disegno di legge europea 2017 facevano presente che, sui circa 500 ex lettori in servizio nelle università statali, circa 260 avevano un contenzioso pendente con gli atenei dai quali dipendevano.

[274] La relazione tecnica al disegno di legge europea 2017 evidenziava che l’onere complessivo pari a € 8.705.000 annui era stato calcolato moltiplicando il costo massimo pro capite per l’adeguamento stipendiale (pari a € 33.480) per le 260 unità interessate.

[275] Risulta, peraltro, che alcune organizzazioni sindacali abbiano a suo tempo rappresentato al Ministero alcune criticità presenti nel D.I.

[276] “L'esame dell'ambito normativo nazionale fa emergere che, certo, l'art. 4, terzo comma, della legge n. 236 prevede esplicitamente la conservazione dei diritti quesiti da parte degli ex lettori di lingua straniera in relazione ai precedenti rapporti di lavoro. Tuttavia, una valutazione delle prassi amministrative e contrattuali poste in essere da alcune università pubbliche italiane consente di concludere nel senso dell’esistenza di situazioni discriminatorie” (cfr. n. 31 della sentenza).

[277] Tale posizione è stata ribadita, più recentemente, con sentenza 21004/2015.

[278] Con ordinanza 38/2012 la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità, per carenza di motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, co. 3, ultimo periodo, della L 240/2010, sollevata dal Tribunale di Torino in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost. La stessa Corte, con successiva ordinanza 99/2013, ha dichiarato la manifesta inammissibilità, per insufficiente descrizione della fattispecie concreta, della questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.

[279] Per completezza, si ricorda che il Presidente della Repubblica, nella lettera al Presidente del Consiglio che ha accompagnato la promulgazione della L. 240/2010, aveva sottolineato l’opportunità che l’articolo 26, “nel prevedere l'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 2 del 2004 sia formulato in termini non equivoci e corrispondenti al consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte Costituzionale” (che ha sempre riconosciuto, nel settore pubblico, il diritto alla ricongiunzione di tutti i servizi prestati ai fini della definizione dei diritti pensionistici: ad es., v. le sentenze 305/1995, 496/2002 e 191/2008).

[280] La citata legge di bilancio ha anche definito la figura del pedagogista, il quale opera negli stessi ambiti dell’educatore socio-pedagogico, ma con compiti di coordinamento e supervisione, di gestione e di valutazione dei servizi e degli interventi. La corrispondente qualifica è conseguita con laurea magistrale, ovvero con diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 (Programmazione e gestione dei servizi educativi), LM-57 (Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua), LM-85 (Scienze pedagogiche), o LM-93 (Teorie e metodologie dell’e-learning e della peer education).

[281] Quale attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

[282]   "Questi anticorpi sono dei prodotti sintetici, ossia ottenuti in laboratorio, progettati dall’uomo sulla base della struttura di quelli prodotti naturalmente nel nostro organismo dai linfociti B quando incontrano ad esempio un agente infettivo che esponga sulla sua superficie una sostanza a cui sono reattivi, in genere una piccola porzione di una proteina, denominata antigene" (fonte: Istituto Superiore di Sanità, pagina internet dedicata agli anticorpi monoclonali nella terapia oncologica).

[283] Predisposto ai sensi dell’articolo 6 e ss del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

[284] In tali casi l’amministrazione diretta ed i cottimi fiduciari possono essere anche applicati contemporaneamente, e senza i limiti di importo previsti per ciascuno.

[285] I materiali e i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori sono prelevati dai magazzini dell'Amministrazione, o qualora non disponibili, acquistati o noleggiati su piazza con procedure in economia, senza limiti di importo, nei quantitativi strettamente necessari.

[286] Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico

[287]    Si veda al riguardo il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020.

[288]    Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020.

[289] Il citato articolo del CAD prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

[290]    Si veda al riguardo il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020.

[291]    Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020.

[292]    Con decreto del ministro dell'economia 24 luglio 2020 si è proceduto al riparto del fondo per la parte assegnata alle regioni a statuto ordinario. Ciò alla luce dell'accordo del 20 luglio scorso tra il governo e le regioni a statuto ordinario per assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni regionali per l'anno 2020 in conseguenza della perdita di entrate connessa all'emergenza pandemica da Covid-19, sancito in Conferenza Stato-regioni in data 20 luglio 2020, i cui contenuti verranno richiamati nel prosieguo della trattazione.

[293] Ai sensi di tale disposizione Governo, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

[294] Nelle premesse dell'accordo si precisa che si tratta di una proposta avanzata dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome il 7 maggio scorso. In quell'occasione, erano state segnalate l'esigenza sia della costituzione di due fondi separati stanti le diverse peculiarità giuridiche fra detti enti territoriali, sia del riparto dello stanziamento complessivo secondo tele rapporto.

[295] Il DM reca il "Riparto del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per la parte assegnata alle regioni a statuto ordinario".

[296] Si veda il decreto del Ministro dell'economia e finanze 24 luglio 2020 "Riparto del fondo finalizzato a ristorare alle regioni e alle province autonome le minori entrate derivanti dal mancato versamento IRAP" adottato il 24 luglio 2020, in attuazione dell'art.24, comma 4, del DL n.34 del 2020.

[297] Si tratta dell'Accordo sottoscritto il 25 febbraio 2019 in cui si è tra l'altro definito il contributo regionale alla finanza pubblica.

[298] Al riguardo, l'Accordo (al punto n. 10, secondo periodo), reca l'intesa fra lo Stato e la Regione per l'istituzione "entro 60 giorni" dalla sottoscrizione dell'accordo medesimo di un "tavolo tecnico-politico per la definizione degli svantaggi strutturali permanenti derivanti alla Sardegna dalla sua particolare condizione di insularità come enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 6/2019 e degli strumenti compensativi più idonei alla loro rimozione in ossequio ai principi di uguaglianza, coesione territoriale e pari opportunità". Ai sensi del terzo periodo, al tavolo è demandata la predisposizione entro il 30 giugno 2020 di un testo di accordo istituzionale, che le parti si impegnano a sottoscrivere (si veda altresì l'art.1, comma 867, della legge n.160 del 2019 e sul tema si rinvia al Dossier del servizio studi del Senato "Il riconoscimento degli svantaggi naturali derivanti dall'insularità - A.S. n. 865", giugno 2020).

[299] Le relazioni finanziarie con la Regione Siciliana sono dettate dall'accordo sottoscritto il 19 dicembre 2018 (che quantifica fra l'altro il contributo della regione alla finanza pubblica a partire dall'anno 2018) e la relativa integrazione del maggio 2019 (relativa al sostegno ai liberi consorzi e alle città metropolitane).

[300] Peraltro, la disposizione citata prevede altresì che le province e la regione possano concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo, ciò che spiega il perché il contributo della regione è stato talvolta superiore a quanto previsto dalla citata disposizione.

[301] Come già anticipato in sede di commento degli accordi sottoscritti in Conferenza Stato regioni il 20 luglio 2020, le anticipazioni contenute nel citato D.M. corrispondono a quanto definito nell'accordo tra Governo e regioni a statuto ordinario e, conseguentemente, agli importi contenuti nella seconda colonna della tabella introdotta dal presente decreto-legge.

[302] Si tratta degli importi, come già anticipato, destinati a tutte le regioni a statuto ordinario e ad alcune autonomie speciali: cioè la Regione Sardegna e le province autonome di Trento e Bolzano, mentre per le restanti regioni a statuto speciale il ristoro è ottenuto esclusivamente mediante una riduzione dei rispettivi contributi alla finanza pubblica.

[303] Per un approfondimento sui contenuti dell'art.111, si rinvia al Dossier dei servizi studio di Senato e Camera "D.L. 18/2020 - Misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (cd. "Cura Italia") - Volume II", 11 aprile 2020, pp.306-309.

[304] L'art.5, comma 1, D.L. n.269/2003 ha trasformato la Cassa depositi e prestiti nella società per azioni CDP S.p.A, che subentra alla prima  nei rapporti attivi e passivi, conservando i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione (salvo quanto previsto al successivo comma 3, lettera a)). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono determinati, ai sensi del comma 3: a) le funzioni, le attività e le passività della CDP anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A.; b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e assegnate alla gestione separata; c) gli impegni accessori assunti dallo Stato; d) il capitale sociale della CDP S.p.A.

[305] Il principio di carattere generale secondo il quale, nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge è contenuto all'art. 51 del d.lgs. n.118 del 2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. Solo in alcuni casi, tassativamente elencati, è consentito alla giunta, nel corso dell'esercizio, di autorizzare, con provvedimento amministrativo, le variazioni del bilancio di previsione, che non contemplano la fattispecie di cui all'art.111, comma 2.

[306] La rimodulazione degli spazi si rende necessaria ai fini del rispetto dell’equilibrio di bilancio, definito dall’art. 1, comma 466, legge n. 232/2016 in termini di saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

[307] Il D.L. dispone in ordine agli strumenti diretti a garantire la puntualità dei pagamenti dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni prevedendo, a tal fine, l'istituzione di un Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili con tre distinte sezioni, una relativa agli enti locali, una alle regioni e province autonome e una agli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

[308] Si tratta, come già illustrato nel richiamare i contenuti dell'art.111, dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze e dei prestiti inizialmente concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e poi trasferiti al medesimo Ministero in occasione dela trasformazione della CDP in S.p.a. (v. supra).

[309] Il comma è stato introdotto con l'art. 41 del presente decreto, alla cui scheda di lettura si rinvia.

[310]  Tali commi hanno presumibilmente lo scopo di chiarire un dubbio interpretativo sorto nel corso del 2017 in merito all'attribuzione della competenza tra la Gestione commissariale e la gestione ordinaria di Roma Capitale.

[311] Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate hanno adito il giudice contabile al fine di richiedere l’annullamento del provvedimento di ingiunzione di pagamento della somma di euro 249.043.195,86 emesso dalla regione Campania in ragione del mancato riversamento dei proventi derivanti dall’attività di recupero dell’evasione fiscale in violazione dell’articolo 9 del decreto legislativo 68 del 2011. La Sezione giurisdizionale regionale della Campania della Corte dei conti, con sentenza n. 1045 del 2018, ha ritenuto che la pretesa creditoria della regione fosse fondata e che il ricorso del MEF e dell’Agenzia delle entrate fosse perciò da respingere. In particolare il giudice contabile ha ritenuto che l’articolo 9 del decreto legislativo 68 del 2011 abbia efficacia immediata e possa essere applicabile anche in assenza del decreto attuativo previsto dal comma 4 del medesimo art. 9. La ratio della norma è infatti quella di assicurare alle regioni “il diritto alla integrale copertura, a mezzo dell’apposito fondo di garanzia, della rispettiva quota di fabbisogno sanitario ‘indistinto’, senza intaccare in alcun modo il gettito prodotto dalla capacità di recupero dell’evasione fiscale, che ad esse deve essere integralmente e direttamente riversato per essere della propria autonomia di spesa”. In altre parole, le entrate derivanti dal recupero dell’evasione fiscale sono escluse dall’ammontare del gettito regionale dei tributi, ai fini della determinazione della quota del fondo perequativo.

[312] In base al comma 143, l'ente beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto ministeriale di assegnazione: a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.

      Lo stesso comma stabilisce, tra l’altro, che qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini succitati sono aumentati di tre mesi. Viene altresì stabilito che i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dalla disciplina in questione, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.

[313] Si ricorda, infatti, che, con riferimento alla realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, l’art. 3 della L. 23/1996 ha stabilito che provvedono i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, e le province, per quelli da destinare a sede di scuole di istruzione secondaria di secondo grado. Successivamente, la L. 56/2014 ha previsto, fra l’altro, l’istituzione e la disciplina delle città metropolitane e la ridefinizione del sistema delle province. In base a tale disciplina, le città metropolitane sostituiscono le province in dieci aree urbane del paese (nelle regioni a statuto ordinario); il loro territorio corrisponde a quello delle province. Nelle regioni a statuto speciale sono state istituite quattro città metropolitane. Alle città metropolitane la legge attribuisce, fra l’altro, le funzioni fondamentali delle province.

[314] Le Conferenze hanno sede presso i rispettivi EDR, i quali assicurano l'attività di supporto amministrativo.

[315]  Qui la normativa delle regioni e delle province autonome.

[316] Il presente periodo, in carattere barrato, è soppresso dall'art. 82, comma 4, del decreto-legge in esame. Tale abrogazione opera quindi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (15 agosto 2020). Si veda, al riguardo, la scheda relativa all'art. 82.

[317]  Si tratta dei seguenti: i) incidenza percentuale della popolazione di età compresa fra 25 e 64 anni analfabeta e alfabeta senza titolo di studio; ii) incidenza percentuale delle famiglie con 6 e più componenti; iii) incidenza percentuale delle famiglie monogenitoriali giovani (età del genitore inferiore ai 35 anni) o adulte (età del genitore compresa fra 35 e 64 anni) sul totale delle famiglie; iv) incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio assistenziale, ad indicare la quota di famiglie composte solo da anziani (65 anni e oltre) con almeno un componente ultraottantenne; v) incidenza percentuale della popolazione in condizione di affollamento grave, data dal rapporto percentuale tra la popolazione residente in abitazioni con superficie inferiore a 40 mq e più di 4 occupanti o in 40-59 mq e più di 5 occupanti o in 60-79 mq e più di 6 occupanti, e il totale della popolazione residente in abitazioni occupate; vi)  incidenza percentuale di giovani (15-29 anni) fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione scolastica; vii) incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio economico, ad indicare la quota di famiglie giovani o adulte con figli nei quali nessuno è occupato o è ritirato da lavoro (si veda la nota metodologica sull'IVSM pubblicata sul sito internet di ISTAT).

[318]  Nella nota tecnica, cui si rinvia, si precisa che il numero totale dei comuni interessati dalla rilevazione sono stati 6605, e non 6606, in quanto (per le ragioni ivi illustrate) non è stato possibile stimare la CF per il comune di Mappano (TO).

[319]  Spesso in ragione delle criticità di bilancio connesse alla revisione straordinaria dei residui imposta dalle nuove disposizioni contabili.

[320]  Nello psecifico, ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, come sostituito dall’art. 1, comma 434, della legge n. 232 del 2016, «gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima dell’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2014, se alla data della presentazione o dell’approvazione del medesimo piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 maggio 2017, scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all’articolo 243-bis, comma 8, lettera e), limitatamente ai residui antecedenti al 1º gennaio 2015, e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015 [..]».

[321]  Sulla base del ricorso della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, che ha sollevato questioni di legittimità costituzionale riferite alle richiamate disposizioni del D.L. n.34 del 2019, nell'ambito dell'attività di controllo sulla rimodulazione del piano di riequilibrio che il comune di Reggio Calabria ha adottato sulla base della facoltà contenuta al citato art. 38, comma 2-bis.

[322]  Per maggiori approfondimenti sui contenuti della sentenza e per un inquadramento nell'ambito di pregresse decisioni si rinvia alla Nota breve n. 212 del Servizio studi del Senato " I piani di riequilibrio degli enti locali nella giurisprudenza costituzionale: la sentenza n. 115 del 2020", luglio 2020.

[323]  Il giudice delle leggi (al considerando in diritto n. 7.1, capoversi quinto, secondo periodo, e sesto) afferma che la disposizione censurata «consente di tenere più disavanzi (e, in definitiva, più bilanci paralleli) sui quali definire separatamente ad libitum sia l’uso irrituale delle singole anticipazioni, sia il calcolo dell’indebitamento e delle quote annuali di rientro. Ciò spiega in particolare come, nel caso oggetto del giudizio a quo, a fronte del deficit accertato dalla Commissione prefettizia a monte dell’unico piano di riequilibrio approvato dal Ministero dell’interno e dalla Corte dei conti – pari a euro 110.918.410,00, ripartito in dieci annualità di accantonamento di 11.091.804,10 – ci si trovi ora in presenza di anticipazioni di liquidità pari a euro 258.837.831,63 oltre ad un ulteriore prestito regionale per un servizio obbligatorio di parte corrente pari a euro 64.974.388,27 a fronte di una rata di accantonamento ventennale sottostimata in euro 2.538.485,47 annui».

[324]  La Corte richiama in proposito quanto affermato nella sentenza n. 4 del 2020, in cui, preso atto che le amministrazioni territoriali avevano comunque operato in modo conforme alle disposizioni statali allora vigenti e che gli impegni e i pagamenti effettuati sulla base di bilanci adottati ai sensi di quelle disposizioni avevano determinato un legittimo affidamento dei soggetti venuti in contatto con le stesse amministrazioni, aveva chiarito che «non è affatto necessario che l’amministrazione comunale riapprovi – risalendo all’indietro – tutti i bilanci antecedenti alla presente pronuncia» (Considerando in diritto n. 5, quarto capoverso). Al riguardo, aveva affermato l'esigenza di «assicurare la bilanciata congiunzione tra il principio di legalità costituzionale dei conti e l’esigenza di un graduale risanamento del deficit, coerente con l’esigenza di mantenere il livello essenziale delle prestazioni sociali durante l’intero periodo di risanamento» (Considerando in diritto n. 5, settimo capoverso, primo periodo).

[325]  Per maggiori approfondimenti sui contenuti della sentenza si rinvia alla Nota breve n. 172 del Servizio studi del Senato "Uso improprio delle anticipazioni di liquidità per i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni: la sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020".

[326]  Recante "Accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali", pubblicato nella Gazz. Uff. 8 febbraio 2013, n. 33.

[327]  Ai sensi dello stesso, fra l'altro: i) la richiesta di anticipazione a valere sul fondo di rotazione, nei limiti dell'importo massimo attribuibile comunicato (che potrebbe essere stato già raggiunto nella precedente richiesta), è avanzata dall'ente locale al Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno all'atto della trasmissione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art.4, comma 4); ii) la concessione dell'anticipazione è disposta dal Ministero dell'interno, previa approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti entro il termine di quindici giorni dall'adozione del piano di riparto (art.4, comma 5).

[328]  Con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 del TUEL ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (art.194, comma 1, del TUEL). Ai fini del pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

[329]  Ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

[330]  Testo unico degli enti locali (TUEL).

[331]  Gli enti che hanno attivato la procedura hanno già ricevuto la comunicazione di concessione dell'anticipazione di liquidità e, ai fini del perfezionamento del relativo contratto, gli stessi sono tenuti a trasmettere alla CDP, entro il termine del 15 settembre, la proposta contrattuale corredata dalla documentazione richiesta.

[332]  Si prevede in proposito un piano di ammortamento per la restituzione dell'anticipazione a rate costanti che copre un periodo massimo di 30 anni e un tasso di interesse contenuto (pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione).

[333]  La Corte costituzionale ha in talune occasioni censurato disposizioni legislative che hanno consentito agli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità per pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, per finalità diverse, con effetto di accrescere la capacità di spesa dell'ente, senza che sia al contempo individuabile un'effettiva copertura giuridica. Sono al riguardo indicative, fra le altre, le sentenze n.4 del 2020 e la n.181 del 2015 (per il cui commento si rinvia alle Note brevi del Servizio studi del Senato n. 172 "Uso improprio delle anticipazioni di liquidità per i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni: la sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020", febbraio 2020 e n.212 "I piani di riequilibrio degli enti locali nella giurisprudenza costituzionale: la sentenza n. 115 del 2020", luglio 2020).

[334]  Ai sensi di tale disposizione, per enti locali si intendono i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.

[335]  Per l'illustrazione di tali articoli, per quanto non richiamato nella presente scheda, si rinvia alle relative schede di lettura del Dossier del Servizi studio si Senato e Camera "D.L. 34/2020 - Misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e all'economia (cd. Decreto Rilancio) Volume II", 5 luglio 2020.

[336]  Tale disposizione prevede, in particolare, che nel caso di adesione del Comune alla proposta di modalità semplificata di liquidazione formulata dal Commissario liquidatore, possano essere definite transattivamente le pretese dei creditori, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito.

[337]  Si ricorda che il comune di Campione d'Italia ha deliberato il dissesto finanziario nel giugno 2018 e con D.P.R. 12 luglio 2018 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del comune (per approfondimenti si rinvia al box successivo).

[338]  Per l’utilizzo delle suddette risorse, i commi 7 e 8 dell’articolo 3 del D.P.C.M. 10 marzo 2017, prevedono che, a valere su detto fondo, qualora il tasso di cambio medio del franco svizzero rispetto all'euro dell'anno precedente sia inferiore al valore di 1,31 franchi svizzeri per euro, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, sia attribuito al Comune di Campione d'Italia un contributo, fino all'importo massimo di 10 milioni di euro annui in caso di parità fra le due valute, in misura direttamente proporzionale allo scostamento del tasso di cambio medio dell'anno precedente dal predetto valore soglia di 1,31. Nel caso contrario - in cui, cioè, il tasso di cambio medio del franco svizzero rispetto all'euro dell'anno precedente superi il valore soglia di 1,31, il Comune versa all'entrata del bilancio dello Stato una somma, fino all'importo massimo di 10 milioni di euro annui in caso di tasso di cambio medio dell'anno precedente di 1,62 franchi svizzeri per euro, in misura direttamente proporzionale allo scostamento del tasso di cambio medio dell'anno precedente dal predetto valore soglia di 1,31.

[339]  Le deroghe riguarderebbero le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 1 e 2 (che, in linea generale, consente alle P.A. la costituzione e la partecipazione a società solo per lo svolgimento di attività di produzione di beni e servizi strettamente attinenti al perseguimento delle proprie finalità istituzionali) e dell’articolo 14, comma 6 (ove si prevede che nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita).

[340]  L’art. 106 del d.lgs. 50/2016 (applicabile sia agli appalti nei settori ordinari sia agli appalti nei settori speciali) stabilisce che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, e in particolare: per lavori, servizi o  forniture, supplementari da parte del  contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi  nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i  seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei  settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali  il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra  apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto  iniziale; 2) comporti per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente  aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi.

L’art. 175 del d.lgs. 50/2016, nell’ambito di un rapporto concessorio, prevede la possibilità per la stazione appaltante di procedere ad una modifica della convenzione conclusa con il concessionario originario, senza una nuova procedura di aggiudicazione, per l’affidamento allo stesso dei lavori e dei servizi supplementari, non inclusi nella predetta convenzione. Tale possibilità è subordinata alla sussistenza dei presupposti tassativamente indicati dall’art. 175 del Codice; tra questi il rispetto del comma 7, il quale dispone che la modifica del rapporto concessorio non può alterare considerevolmente gli elementi essenziali del contratto, secondo le indicazioni di cui alle lettere da a) a d) della predetta disposizione. L’accertamento dei presupposti legittimanti la modifica del contratto in corso di esecuzione, è rimesso all’esclusiva competenza e responsabilità dell’amministrazione, la quale è tenuta a valutare in concreto le reali esigenze sottese al ricorso all’istituto di cui all’art. 175 del Codice.

Il Codice chiarisce in ogni caso che il ricorso a modifiche contrattuali non può essere fatto con finalità elusive della normativa dettata dal Codice (art. 106, co. 7 e art. 175, co. 2), aggirando quindi l’obbligo dell’affidamento mediante procedura di gara ed aggiunge che le predette modifiche non devono alterare la natura del contratto (art. 106, co. 4 e art. 175 co. 5), non devono cioè comportare una modifica sostanziale allo stesso, nel senso indicato dalle disposizioni di riferimento.

[341]  Più specificamente, il richiamato c. 3-sexies ha riconosciuto al Comune de L’Aquila la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato in deroga all'articolo 14, comma 9, del D.L. 78/2010, e all'articolo 24, comma 1, del D.Lgs. 150/2009, recanti, rispettivamente, norme volte al contenimento dei costi del personale degli enti territoriali e norme concernenti le progressioni di carriera nella P.A.