Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: D.L. 4/2022: Sostegno alle imprese e operatori economici, lavoro, salute e servizi territoriali, emergenza da covid-19, contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (c.d. Sostegni ter)
Riferimenti: AC N.3522/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 531/2
Data: 18/03/2022
Organi della Camera: V Bilancio

 

Misure di sostegno connesse all'emergenza da COVID-19 e per il contenimento dei prezzi nel settore elettrico

(cd. Decreto Sostegni - ter)

 

 

D.L. 4/2022 – A.C. 3522

Parte I – Schede di lettura

 

 

Marzo 2022

 

 

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Dossier n. 499/2

 

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 531/2

 

 

 

 

 

 

 

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D22004b.docx

 


INDICE

 

Articolo 1, commi 2 e 3, del ddl di conversione (Abrogazione, e salvezza degli effetti, del decreto-legge 13 del 2022).......................................................... 9

Articolo 1 (Misure di sostegno per le attività chiuse)................................. 21

Articolo 2 (Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio)..................................................................................................... 24

Articolo 3, commi 1 e 4 (Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)........................... 30

Articolo 3, commi 2 e 4 (Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA e altri settori in difficoltà)................................................. 32

Articolo 3, comma 2-bis (Attribuzione di un codice ATECO alle imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati)......................................... 34

Articolo 3, commi 3 e 4 (Credito d’imposta tessile e moda)...................... 37

Articolo 3, comma 3-bis (Neutralità civilistica della revoca della rivalutazione)         39

Articolo 3, comma 4-bis (Attribuzione di uno specifico codice ATECO alle attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio)............................................ 41

Articolo 4, commi 1, 2-bis e 3 (Fondo unico nazionale per il turismo)..... 44

Articolo 4, commi 2 e 3-bis (Agevolazioni contributive per rapporti di lavoro dipendente nei settori del turismo e degli stabilimenti termali).................. 47

Articolo 4, commi 2-ter-2-septies (Esonero contributivo in favore del settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator)........................................................ 50

Articolo 4, comma 3-ter (Autodromo Monza)............................................ 52

Articolo 4-bis (Riconoscimento degli incentivi di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152).................................................................. 53

Articolo 5, commi 1-5 (Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili)................................................................. 56

Articolo 5, commi 5-bis e 5-ter (Dismissione di immobili)........................ 59

Articolo 5-bis (Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)         61

Articolo 6 (Bonus servizi termali e Piani promozionali servizi termali).... 63


 

Articolo 6-bis (Modificazioni a decreto-legge 11 marzo 2020, numero 16) 65

Articolo 6-ter (Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno)............................................................. 67

Articolo 6-quater (Acquisizione dei dati di cui al decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)......... 70

Articolo 6-quinquies (Nomadi digitali e lavoratori da remoto).................. 72

Articolo 7, commi 1, 1-bis e 2 (Disposizioni in materia di prestazioni di integrazione salariale)................................................................................ 75

Articolo 7, commi 2-bis – 2-quinquies (Inserimento lavorativo di persone con DSA) 78

Articolo 8, commi 1 e 5 (Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura - Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo).................................. 80

Articolo 8, commi 2 e 5 (Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura - Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali)........... 82

Articolo 8, commi 3-5 (Disposizioni concernenti lo spettacolo viaggiante e le attività circensi).......................................................................................... 84

Articolo 8, comma 4-bis (Risorse finanziarie per i lavoratori dello spettacolo)         86

Articolo 8-bis (Disposizioni per la conservazione del patrimonio archivistico)         88

Articolo 9, commi 1 e 5 (Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 81, D.L. 104/2020))...................................... 89

Articolo 9, commi 2 e 5 (Contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche)......................................................... 92

Articolo 9, commi 3, 4 e 5 (Contributi per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi)........................................ 95

Articolo 9, comma 4-bis (Risorse per le attività nazionali di Special Olympics Italia).......................................................................................................... 97

Articolo 9, commi 5-bis e 5-ter (Risorse per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026)........................................................................................................... 99

Articolo 9-bis (Misure a favore degli impianti ippici).............................. 101

Articolo 10 (Piano transizione 4.0).......................................................... 102

Articolo 10-bis (Misure per il rafforzamento dell’azione dei confidi in favore delle PMI) 105

Articolo 10-ter (Disposizioni in materia di perizia tecnica relativamente al settore agricolo)................................................................................................... 107

Articolo 10-quater (Proroga termini comunicazione cessione del credito o sconto in fattura e dichiarazione precompilata).................................................. 108

Articolo 10-quinquies (Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)..................................................................................................... 110

Articolo 11 (Contributi statali alle spese sanitarie sostenute dalle regioni e province autonome e connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)         112

Articolo 11-bis, commi 1 e 2 (Gettito aliquote fiscali di copertura disavanzi sanitari e patrimonializzazione enti SSN)................................................. 114

Articolo 11-bis, comma 3 (Smaltimento arretrato giustizia amministrativa) 116

Articolo 11-bis, comma 4 (Maggiorazione dell'indennità per personale non dirigenziale del MEF impegnato nel monitoraggio del PNRR)................ 118

Articolo 11-ter, comma 1 (Differimento termini adozione bilanci di esercizio enti settore sanitario)....................................................................................... 120

Articolo 11-ter, comma 2 (Pay back 2020).............................................. 122

Articolo 11-ter, comma 3 (Sostegno agli investimenti delle regioni a statuto ordinario).................................................................................................. 123

Articolo 12 (Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi).................................. 126

Articolo 12-bis (Procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali)         129

Articolo 13, commi 1-5 (Utilizzo nell’anno 2022 delle risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021 del Fondo per l’espletamento delle funzioni fondamentali)............................................................................................ 134

Articolo 13, comma 5-bis (Variazioni di bilancio per approvazione tariffe relative ai tributi  di competenza degli enti locali )............................................... 142

Articolo 13, comma 5-ter (Facoltà assunzionali enti territoriali)............ 144

Articolo 13, comma 6 (Deroghe contabili enti locali).............................. 146

Articolo 13, comma 6-bis (Utilizzo dell’avanzo di amministrazione ed estinzione anticipata dei mutui)................................................................................. 148

Articolo 13, comma 6-ter (Contributi ai Comuni per opere pubbliche)... 149


 

Articolo 13-bis (Disposizioni per lo sblocco degli avanzi di amministrazione dei Comuni per rilanciare l’economia cittadina nelle aree urbane più disagiate)         150

Articolo 13-ter (Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale)......................................................................... 153

Articolo 13-quater (Modifica dell’articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)............................................................................................. 154

Articolo 13-quinquies (Istituzione Tavolo tecnico su Canone Unico per infrastrutture di comunicazione elettronica)............................................ 156

Articolo 13-sexies (Rigenerazione urbana).............................................. 157

Articolo 13-septies (Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali) 158

Articolo 13-octies (Disposizioni urgenti in materia di Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare)...................................................... 160

Articolo 14 (Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW in media e alta/altissima tensione )................................................................................................... 161

Articolo 14-bis (Contenimento costi energia per apparecchiatura mediche) 175

Articolo 15 (Credito d’imposta imprese energivore)................................ 177

Articolo 15-bis (Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)............................................................................................... 181

Articolo 16 – ABROGATO (Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)............................................................................................... 190

Articolo 17 (Modifiche alla disciplina della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC)         191

Articolo 18, commi 1 e 2 (Eliminazione di sussidi ambientalmente dannosi: modifiche alla disciplina delle accise)...................................................... 195

Articolo 18, comma 3 (Limiti alla finanziabilità, attraverso il Fondo crescita sostenibile, di progetti di R&S&I nei settori del petrolio, carbone e gas naturale)         197

Articolo 18-bis (Disposizioni temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE del raggruppamento 3 all’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185)....................................................................................................... 203

Articolo 19, commi 1-3 (Fornitura di mascherine di tipo FFP2 a favore delle scuole)....................................................................................................... 210

Articolo 19, commi 3-bis e 3-ter (Disposizioni in materia di graduatorie per le supplenze del personale docente ed educativo)........................................ 214

Articolo 19, comma 3-quater (Disposizioni relative al Presidente dell’INVALSI)         217

Articolo 19, comma 3-quinquies (Disposizioni in materia di professione di agrotecnico).............................................................................................. 218

Articolo 19, comma 3-sexies (Disposizioni in materia di assegnazione provvisoria e supplenza per i docenti della scuola secondaria).................................. 221

Articolo 19, commi 4 e 5 (Interventi relativi ai dottorati di ricerca)....... 222

Articolo 19, comma 6 (Detrazioni per carichi di famiglia)...................... 225

Articolo 19, comma 6-bis (Borse di studio per gli studenti universitari e delle istituzioni AFAM nelle province autonome di Trento e di Bolzano)......... 226

Articolo 19-bis (Potenziamento delle strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)................................................................. 228

Articolo 19-ter (Disposizioni in materia di concorsi per il personale docente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia).... 229

Articolo 19-quater (Disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici).................................................................................................. 231

Articolo 19-quinquies (Norme organizzative in materia di formazione sanitaria specialistica)............................................................................................. 232

Articolo 20, commi 1 e 1-bis (Indennizzi per menomazioni permanenti derivanti da vaccinazioni contro il COVID-19)....................................................... 234

Articolo 20, commi 2-5 (Misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare)..................................................... 238

Articolo 20-bis (Misure per assicurare la continuità delle attività di sequenziamento del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche)...... 241

Articolo 20-ter (Stabilizzazione del personale del ruolo sociosanitario e Collaborazione dei medici per la raccolta di sangue ed emocomponenti) 244

Articolo 20-quater (Incarichi a medici specialisti e infermieri da parte dell’INAIL)................................................................................................ 246

Articolo 21 (Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanità digitale).......................................................................................... 248

Articolo 21-bis, commi 1 e 2 (Indennità di esclusività per il personale del ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute)................................ 281


 

Articolo 21-bis, commi 3-5 (Assunzioni di dirigenti e di personale presso il MEF)         283

Articolo 22, commi 1 e 2 (Proroga di trattamenti di integrazione salariale per grandi imprese industriali)....................................................................... 288

Articolo 22, commi 3-5 (Sospensione dei pagamenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017)................................................................... 290

Articolo 22-bis (Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili)................................................................................................... 292

Articolo 22-ter (Misure urgenti di sostegno per la sistemazione dei soggetti evacuati delle regioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità) 294

Articolo 23 (Modifiche alla disciplina sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro)................................................................................... 297

Articolo 23-bis (Avvalimento del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro)....................................................................................................... 301

Articolo 23-ter (Indennità supplementare di comando riconosciuta ai comandanti delle stazioni Carabinieri)........................................................................ 303

Articolo 23-quater (Norma in materia di somministrazione di lavoro).... 305

Articolo 23-quinquies (Inabilità ormeggiatori e barcaioli)...................... 307

Articolo 24, commi 1-5 (Incremento risorse trasporto pubblico locale e regionale destinato anche a studenti)....................................................................... 308

Articolo 24, comma 5-bis (Sostegno al trasporto pubblico locale e regionale)         311

Articolo 24, commi 6-10 (Risorse per il settore del trasporto con autobus) 312

Articolo 24, commi 10-bis (Proroga termini in materia di trasporti)...... 315

Articolo 24, comma 10-ter (Interventi elevata complessità).................... 316

Articolo 25, commi 1, 2 e 3 (Misure urgenti per il settore ferroviario e per il settore autostradale)................................................................................. 317

Articolo 25, commi 2-bis-2-quinquies (Misure urgenti per il settore ferroviario)         319

Articolo 25-bis (Misure a sostegno del settore della navigazione marittima) 322

Articolo 25-ter (Misure urgenti in materia di mobilità sostenibile)......... 324

Articolo 26 (Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo e vitivinicolo) 326

Articolo 26-bis (Disciplina dell'attività di turismo lattiero caseario o vie del formaggio)................................................................................................ 330

Articolo 26-ter (Contrasto dello spreco alimentare)................................ 331

Articolo 26-quater (Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)......... 332

Articolo 26-quinquies (Gestione del fondo per lo svolgimento di attività di monitoraggio dell'insetto nocivo Coreabus undatus)................................ 333

Articolo 26-sexies (Gestione del fondo per lo svolgimento di attività di monitoraggio dell'insetto nocivo Coreabus undatus)................................ 334

Articolo 27, comma 1 (Adeguamento alla normativa europea del regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato)................................................................... 335

Articolo 27, comma 1-bis (Possibilità per le amministrazioni pubbliche di avvalersi di Cassa depositi e prestiti S.p.A. e di sue società controllate per la realizzazione di interventi pubblici di investimento)................................. 341

Articolo 27, comma 2 (Abrogazione articolo 21 della legge europea 2019-2020)         343

Articolo 27-bis (Istituzione della categoria dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura)......................................................................... 344

Articolo 28 (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)......................................................................................... 345

Articolo 28-bis, comma 1 (Modifiche al codice penale)........................... 356

Articolo 28-bis, comma 2 (Misure sanzionatorie frodi edilizie)............... 361

Articolo 28-ter (Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale)...................................................................................................... 366

Articolo 28-quater (Applicazione di contratti collettivi di lavoro nel settore edile ai fini dell'applicazione di benefici).......................................................... 369

Articolo 28-quinquies (Disposizioni urgenti in materia di collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali)....................................... 372

Articolo 29 (Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici).......... 374

Articolo 29-bis (Assunzioni di allievi agenti della Polizia di Stato)......... 378

Articolo 30, comma 1 (ABROGATO dal d.l. 1/2022, come convertito dalla l. 18/2022) (Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da SARS-CoV-2 a scuola)................................................................................................. 381

Articolo 30, comma 2 (Estensione dell’esecuzione di test antigenici rapidi gratuiti agli alunni delle scuole primarie)............................................................. 385

Articolo 31 (Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo 2025)         387

Articolo 32 (Disposizioni finanziarie)...................................................... 389

Articolo 32-bis (Clausola di salvaguardia).............................................. 393

Articolo 33 (Entrata in vigore)................................................................. 394


Articolo 1, commi 2 e 3, del ddl di conversione
(Abrogazione, e salvezza degli effetti, del decreto-legge 13 del 2022)

 

 

Le disposizioni, introdotte dal Senato, prevedono l'abrogazione del decreto-legge n. 13 del 2022, con salvezza degli effetti, nonché la salvezza degli effetti delle disposizioni abrogate dal medesimo decreto-legge n. 13.

 

Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotto dal Senato, prevede l'abrogazione del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, recante "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili".

Il medesimo comma dispone che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di sua vigenza.

Al contempo, le modifiche introdotte durante l'esame presso il Senato, recano puntuali disposizioni aggiuntive o modificative al corpo del decreto-legge n. 4 del 2022 in esame, onde trasporre in esso e mantenere nell'ordinamento, del decreto-legge di cui si propone l'abrogazione, le corrispondenti disposizioni.

In altri termini, il decreto-legge n. 13 risulta 'a perdere' ai fini della sua puntuale conversione, la quale è trasposta sul piano sostanziale in un unico procedimento altro, relativo alla conversione del decreto-legge n. 121 in esame.

Il comma 3, introdotto dal Senato, dispone che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni abrogate dal medesimo decreto-legge n. 13 del 2022, di cui qui si propone l'abrogazione.

Il decreto-legge n. 13 reca l'abrogazione dell'articolo 28, comma 1, e dell'articolo 16 del presente decreto-legge n. 4 (cfr. le schede relative).

 

Sintesi del decreto-legge n. 13 del 2022

 

L’articolo 1 del decreto-legge n. 13 del 2022 contiene un insieme di disposizioni relative alle modalità di cessione dei crediti di imposta (commi 1 e 2, comma 4) e di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (comma 3).

I commi 1 e 2 intervengono sulla disciplina dell’utilizzo delle agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi mediante sconto in fattura e cessione del credito, nonché dei crediti di imposta riconosciuti in ragione dell’emergenza da COVID-19.

Ove il contribuente usufruisca delle detrazioni per interventi edilizi sotto forma di sconto sul corrispettivo ovvero opti per la trasformazione delle detrazioni in crediti d’imposta cedibili, in luogo di consentire una sola cessione del credito d'imposta, le norme permettono di effettuare due ulteriori cessioni, ma solo a banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l’applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. Analoghe previsioni sono disposte per la cessione dei crediti di imposta cd. COVID-19. Per le predette agevolazioni, dunque, in luogo di una sola cessione viene prevista la possibilità di effettuarne tre in totale.

Si chiarisce che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate, a partire dalle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022.

Il comma 3 consente di versare con modello F24 anche per l’imposta sulle transazioni finanziarie.

Il comma 4 pone analoghi limiti alla cessione del credito d’imposta per le imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo a fronte di interventi edilizi e di digitalizzazione d’impresa, nonché al credito di imposta per agenzie di viaggi e tour operator concesso in ragione dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale. Anche tali crediti possono essere ceduti di norma una sola volta, salva la facoltà di cederlo per due ulteriori volte a banche, intermediari e imprese di assicurazione vigilati, nel rispetto delle disposizioni antiriciclaggio, dunque in tutto tre volte.

L’articolo 2, comma 1 interviene sulla disciplina dei delitti di malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), per estenderne il campo d’applicazione ad ulteriori erogazioni pubbliche, comunque denominate. La disposizione prevede, inoltre, in caso di condanna per i delitti di truffa a danno dello Stato (art. 640, secondo comma, n. 1) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis, c.p.) la confisca allargata dei beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza (art. 240-bis c.p.).

Il comma 2, dell’articolo 2, introduce nuove sanzioni per i tecnici abilitati alle asseverazioni previste dalla disciplina del "superbonus" nonché per le asseverazioni della congruità dei prezzi nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura per alcuni bonus edilizi, in caso di informazioni o attestazioni false nonché di omissione di informazioni rilevanti.

La norma prevede, inoltre, un nuovo massimale per le polizze assicurative che i citati tecnici sono tenuti a sottoscrivere, per ogni intervento, nella loro attività di attestazione o asseverazione.

L’articolo 3 precisa i termini per l’utilizzo da parte dei beneficiari dei crediti d’imposta relativi alla cessione o allo sconto di alcune detrazioni fiscali oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria. In particolare, la norma stabilisce che per i crediti d’imposta che non possono essere utilizzati in quanto oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria, il termine per l’utilizzo delle quote residue al momento del sequestro è aumentato di un periodo pari alla durata del sequestro stesso.

L’articolo 4, ai fini dell'elevamento dei livelli di sicurezza sul lavoro e della formazione ad essa inerente, introduce - con riferimento ai lavori edili, ivi individuati, avviati successivamente al 27 maggio 2022[1] - il principio secondo cui alcuni benefici sono riconosciuti esclusivamente se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che questi ultimi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi di lavoro del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La norma in esame riguarda (con la decorrenza suddetta) i lavori edili che siano di importo superiore a 70.000 euro e che rientrino nell'allegato X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni[2].

L’articolo 5 riscrive le misure, introdotte dall’articolo 16 del D.L. n. 4/2022, che prevedono - a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 - l’applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia elettrica prodotta da taluni impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili. Il meccanismo si applica alle seguenti tipologie di impianti:

§  impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia (non dipendenti dai prezzi di mercato), nonché

§  impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica i quali non accedono a meccanismi di incentivazione – e, come ora previsto in norma - sono entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

 

Viene introdotta una norma secondo la quale i produttori interessati del meccanismo, su richiesta del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (GSE), sono tenuti a fornire le informazioni necessarie ai fini dello stesso.

Vengono inoltre maggiormente dettagliate le modalità di calcolo, da parte del GSE, del valore di riferimento ai fini dell’applicazione del meccanismo di compensazione, con l’introduzione di una previsione ad hoc per gli impianti che accedono al “ritiro dedicato” (commi 3-5).

Le modalità attuative sono sempre demandate ad ARERA (comma 6).

Rimane la previsione per cui il meccanismo di compensazione non si applica all’energia oggetto di contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 4/2022), a condizione che non siano collegati all’andamento dei prezzi dei mercati spot dell’energia e che non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di riferimento scelto (comma 7).

L’articolo 16 del D.L. n. 4/2022 in esame è abrogato.

L'articolo 6 del decreto-legge n. 13 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 7 reca l'entrata in vigore (26 febbraio 2022).


 

Legislatura XVIII - decreti-legge abrogati con salvezza di effetti (in ordine cronologico)

 

D.L. 28 giugno 2018, n. 79. "Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante".

Pubblicato nella G.U. 28 giugno 2018, n. 148.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 9 agosto 2018, n. 96[3], a decorrere dal 12 agosto 2018. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 5 ottobre 2018, n. 115. "Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive".

Pubblicato nella G.U. 6 ottobre 2018, n. 233.

Non è stato convertito in legge. La legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), art. 1, ai commi da 647 a 650, riprende, con alcune modifiche, le disposizioni in esso contenute[4].

 

D.L. 29 dicembre 2018, n. 143. "Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea".

Pubblicato nella G.U. 29 dicembre 2018, n. 301.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 11 febbraio 2019, n. 12[5], a decorrere dal 13 febbraio 2019. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 11 gennaio 2019, n. 2. "Misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi".

Pubblicato nella G.U. 11 gennaio 2019, n. 9.

Abrogato dall'art. 1, comma 3, L. 11 febbraio 2019, n. 12[6], a decorrere dal 13 febbraio 2019. A norma del citato comma 3 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 11 luglio 2019, n. 64. "Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56".

Pubblicato nella G.U. 11 luglio 2019, n. 161.

Non è stato convertito in legge. A norma dell'art. 1, comma 2, L. 4 ottobre 2019, n. 107[7], restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge[8].

 

D.L. 2 marzo 2020, n. 9. "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 2 marzo 2020, n. 53.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 27[9], a decorrere dal 30 aprile 2020. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto-legge.

 

 

D.L. 8 marzo 2020, n. 11. "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria".

Pubblicato nella G.U. 8 marzo 2020, n. 60, Edizione straordinaria.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 27[10], a decorrere dal 30 aprile 2020. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 9 marzo 2020, n. 14. "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 9 marzo 2020, n. 62, Edizione straordinaria.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 27[11], a decorrere dal 30 aprile 2020. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 10 maggio 2020, n. 29. "Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati".

Pubblicato nella G.U. 10 maggio 2020, n. 119, Edizione straordinaria.

Abrogato dall'art. 1, comma 3, L. 25 giugno 2020, n. 70[12], a decorrere dal 30 giugno 2020. A norma del citato comma 3 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 16 giugno 2020, n. 52. "Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro".

Pubblicato nella G.U. 16 giugno 2020, n. 151.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 17 luglio 2020, n. 77[13], a decorrere dal 19 luglio 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto-legge.

 

D.L. 14 agosto 2020, n. 103. "Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020".

Pubblicato nella G.U. 14 agosto 2020, n. 203.

D.L. 8 settembre 2020, n. 111. "Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni".

Pubblicato nella G.U. 12 settembre 2020, n. 227.

D.L. 11 settembre 2020, n. 117. "Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni".

Pubblicato nella G.U. 12 settembre 2020, n. 227.

Questi tre decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, comma 2, L. 13 ottobre 2020, n. 126[14], a decorrere dal 14 ottobre 2020. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge.

 

D.L. 20 ottobre 2020, n. 129. "Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale".

Pubblicato nella G.U. 20 ottobre 2020 n.260.

D.L. 7 novembre 2020, n. 148. "Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020".

Pubblicato nella G.U. 7 novembre 2020, n. 278.

Questi due decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 27 novembre 2020, n. 159[15], a decorrere dal 4 dicembre 2020. A norma dei citati commi 2 e 3, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge.

 

D.L. 9 novembre 2020, n. 149. "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 9 novembre 2020, n. 279.

D.L. 23 novembre 2020, n. 154. "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 23 novembre 2020, n. 291.

D.L. 30 novembre 2020, n. 157. "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 30 novembre 2020, n. 297.

Si tratta dei cosiddetti "decreti ristori bis, ter e quater", abrogati dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176[16], a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

 

D.L. 2 dicembre 2020, n. 158. "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 2 dicembre 2020, n. 299.

D.L. 5 gennaio 2021, n. 1. "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 5 gennaio 2021, n. 3.

Questi due decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 29 gennaio 2021, n. 6[17], a decorrere dal 31 gennaio 2021. A norma dei citati commi 2 e 3, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

 

 D.L. 31 dicembre 2020, n. 182. "Modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178".

Pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2020, n. 323.

D.L. 15 gennaio 2021, n. 3. "Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari".

Pubblicato nella G.U. 15 gennaio 2021, n. 11.

D.L. 30 gennaio 2021, n. 7. "Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 30 gennaio 2021, n. 24.

Questi decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 26 febbraio 2021, n. 21[18], a decorrere dal 2 marzo 2021. A norma di citati 2 e 3 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge medesimi.

 

D.L. 12 febbraio 2021, n. 12. "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 12 febbraio 2021, n. 36.

D.L. 23 febbraio 2021, n. 15. "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 23 febbraio 2021, n. 45.

Questi due decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 12/03/2021, n. 29[19], a decorrere dal 13 marzo 2021. A norma del citato art. 1, comma 2 e 3, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.

 

D.L. 30 aprile 2021, n. 56. "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi".

Pubblicato nella G.U. 30 aprile 2021, n. 103.

D.L. 18 maggio 2021, n. 65. "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 18 maggio 2021, n. 117.

Questi due decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 17/06/2021, n. 87[20], a decorrere dal 22 giugno 2021. A norma del citato art. 1, commi 2 e 3, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.

 

D.L. 22 giugno 2021, n. 89. "Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario".

Pubblicato nella G.U. 22 giugno 2021, n. 147.

D.L. 30 giugno 2021, n. 99. "Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese".

Pubblicato nella G.U. 30 giugno 2021, n. 155, Edizione straordinaria.

Questi due decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 23/07/2021, n. 106[21], a decorrere dal 25 luglio 2021. A norma del citato art. 1, commi 2 e 3, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.

 

D.L. 23 giugno 2021, n. 92. "Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport".

Pubblicato nella G.U. 23 giugno 2021, n. 148.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 6 agosto 2021, n. 113[22], a decorrere dall'8 agosto 2021. A norma del citato art. 1, comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

 

D.L. 10/09/2021, n. 122. "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale".

Pubblicato nella G.U. 10 settembre 2021, n. 217.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 settembre 2021, n. 133[23], a decorrere dal 2 ottobre 2021. A norma del citato art. 1, comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

 

D.L. 11 novembre 2021, n. 157. " Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche".

Pubblicato nella G.U. 11 novembre 2021, n. 269.

Abrogato dall'art. 1, comma 41, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), a decorrere dal 1° gennaio 2022, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

 

D.L. 10 dicembre 2021, n. 209. "Misure urgenti finanziarie e fiscali".

Pubblicato nella G.U. 11 dicembre 2021, n. 294.

Abrogato dall'art. 1, comma 656, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), a decorrere dal 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 657, della medesima legge. A norma del citato comma 656, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente provvedimento.

 

D.L. 30 dicembre 2021, n. 229. "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria".

Pubblicato nella G.U. 30 dicembre 2021, n. 309.

D.L. 21 gennaio 2022, n. 2. "Disposizioni urgenti per consentire l'esercizio del diritto di voto in occasione della prossima elezione del Presidente della Repubblica".

Pubblicato nella G.U. 21 gennaio 2022, n. 16.

Questi due decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 18 febbraio 2022, n. 11[24], a decorrere dal 19 febbraio 2022. A norma dei medesimi commi, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

 

D.L. 04/02/2022, n. 5. "Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo".

Pubblicato nella G.U. 4 febbraio 2022, n. 29.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 4 marzo 2022, n. 18[25], a decorrere dal 9 marzo 2022. A norma del citato art. 1, comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

 

 

Si rammenta che nella seduta della Camera dei deputati del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge A.C. 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato l'ordine del giorno 9/2835-A/10 il quale impegna il Governo “ad operare per evitare la ‘confluenza’ tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari”. Successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021 della Camera, nel corso dell'esame del disegno di legge A.C. 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (“proroga termini”) il Governo ha espresso parere favorevole all'ordine del giorno 9/2845-A/22. Tale ordine del giorno impegna il Governo “a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10”.

Infine, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 99 del 2021, il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, richiamando tali precedenti, ha raccomandato al Governo di aver cura, nel prosieguo dei lavori parlamentari, di fornire adeguata motivazione delle ragioni alla base della decisione di presentare l'emendamento che fa confluire il decreto-legge n. 99 nel decreto-legge n. 73, dando seguito agli ordini del giorno 9/2835-A/10 e 9/2845-A/22 (parere reso nella seduta del 7 luglio 2021).

 


 

Articolo 1
(Misure di sostegno per le attività chiuse)

 

 

L’articolo 1, comma 1, rifinanzia il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) per 20 milioni di euro per l’anno 2022. 

Le risorse aggiuntive sono destinate alle attività che alla data di entrata in vigore del decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, che ha disposto la sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati dal 25 dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

Inoltre vengono sospesi i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione (con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia) le cui attività sono vietate o sospese ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, secondo le modifiche effettuate nel corso dell’esame al Senato, fino al 31 marzo 2022. I versamenti sospesi vanno effettuati entro il 16 ottobre 2022 (commi 2 e 3).

 

L’articolo 1, comma 1, rifinanzia il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) per 20 milioni di euro per l’anno 2022. Il rifinanziamento è destinate al ristoro a favore delle attività chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, che ha disposto la sospensione dal 25 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022 delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

 

L’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, ha disposto la sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati fino al 10 febbraio 2022.

 

La circolare del Ministero dell'interno prot. n. 88170 del 29 dicembre 2021 ha ribadito tale previsione: "Dal 25 dicembre u.s. e fino al prossimo 31 gennaio 2022, "sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati". Si ricorda che, successivamente, anche l'articolo 2, comma 1, dell’ordinanza ministeriale del 31 gennaio 2022, ha stabilito che, ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, fino al 10 febbraio 2022 sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

 

Per una ricostruzione della disciplina sulle modalità di apertura delle sale da ballo e delle discoteche, si rinvia alla scheda relativa al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, si rinvia alla scheda sull’articolo 6 contenuta nel relativo dossier.

 

Il comma 2 fa infatti espresso riferimento ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività (sale da ballo, discoteche e locali assimilati) sono vietate o sospese ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, secondo la modifica apportata al Senato, fino al 31 marzo 2022.

 

Si segnala che la modifica fa riferimento ad attività sospese fino al 31 marzoai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221”. Tuttavia tale articolo, come modificato dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11, prevede però la sospensione delle discoteche “solo” fino al 10 febbraio 2022.

Poiché non risultano proroghe della sospensione delle attività delle discoteche fino al 31 marzo, appare opportuna una verifica della formulazione indicando la data del 10 febbraio 2022 nel decreto in esame, in modo che sia omogeneo alla disciplina vigente.

 

Il comma 2, al fine di sostenere i soggetti che svolgono le sopra citate attività, prevede per il mese di gennaio 2022 la sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui rispettivamente agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale IRPEF, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta.

 

La relazione tecnica rileva che i dati relativi ai versamenti effettuati dai soggetti che operano nel codice ATECO 93.29.10 (Discoteche, sale da ballo night-club e simili) mostrano per il mese di gennaio un ammontare di versamenti pari a circa 0,7 milioni di euro (di cui circa 0,45 ritenute e circa 0,25 IVA).

 

Il comma 3 chiarisce che i versamenti sospesi ai sensi del comma 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione, secondo la modifica effettuata nel corso dell’esame in sede referente, entro il 16 ottobre 2022 (anziché il 16 settembre, come previsto dal testo originario del decreto-legge) e comunque non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Ai sensi del comma 4, agli oneri (20 milioni di euro per l’anno 2022) si provvede ai sensi dell’articolo 32, cui si rinvia.

 

 

Articolo 2
(Fondo per il rilancio delle attività economiche
di commercio al dettaglio)

 

 

L’articolo 2 istituisce il Fondo per il rilancio delle attività economiche per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate da specifici codici ATECO.

Le imprese considerate ai fini del beneficio devono aver maturato ricavi nel 2019 non superiori a 2 milioni di euro e poi una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019.

Il contributo è pari a percentuali del fatturato, che variano in senso decrescente al crescere dell’ammontare dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2019.

L’importo del contributo può essere ridotto per rispettare la disciplina sugli aiuti di Stato e anche qualora la dotazione finanziaria del fondo non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di tutte le imprese aventi diritto.

Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico del Fondo, nel limite massimo dell’1,5 per cento.

 

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente danneggiati, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, l’articolo 2, comma 1, istituisce un fondo, denominato "Fondo per il rilancio delle attività economiche", con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese di commercio al dettaglio identificate da specifici codici ATECO.

 

L’esplicitazione delle attività richiamate dai codici ATECO è riportata alla fine della scheda sul presente articolo.

 

Come riporta descrittivamente la relazione tecnica, “si tratta, in particolare, delle attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati, di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati e di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati, di tutte le attività dei seguenti gruppi di commercio al dettaglio in esercizi specializzati: prodotti per uso domestico, articoli culturali e ricreativi, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in, cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria, fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici, orologi e articoli di gioielleria, altri prodotti esclusi quelli di seconda mano, nonché attività di commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi, commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature e di altri prodotti e di commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati”.

 

Ai sensi del comma 2, per poter beneficiare degli aiuti, le imprese devono aver registrato nel 2019 ricavi non superiori a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019.

Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021.

Le lettere a) e b) del citato articolo 85 indicano: la lettera a), i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; la lettera b), i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

 

Alla data di presentazione della domanda, le imprese devono possedere i requisiti elencati nel medesimo comma 2 (sede legale od operativa nel territorio dello Stato, risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel registro delle imprese, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie, non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, non essere destinatarie di sanzioni interdittive come l’interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi).

 

Il comma 3 dispone che i contributi siano concessi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 (Aiuti di importo limitato) del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Si ricorda che con la Comunicazione C(2021)8442, la Commissione ha prorogato fino al 30 giugno 2022, il Quadro temporaneo e ha aumentato i massimali per gli aiuti di importo limitato (sezione 3.1), da 1,8 a 2,3 milioni di euro (per le imprese della pesca e acquacoltura, il limite è 345.000 euro e per quelle della produzione primaria di prodotti agricoli, 290.000 euro).

Per una ricostruzione della disciplina sugli aiuti di Stato nel periodo pandemico, si rinvia al relativo tema dell’attività parlamentare.

 

Nel caso di applicazione del predetto Quadro temporaneo, la concessione degli aiuti è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

 

Si ricorda sinteticamente che l’articolo 107 TFUE ritiene incompatibili con il mercato interno gli aiuti che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza, consentendo in ipotesi eccezionali di ricorrere a tali aiuti. Tra le ipotesi che fanno eccezione rientrano – per quanto qui rileva - ”gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali”. In tali casi, tuttavia, la Commissione conserva un ruolo di controllo, posto che ai sensi del richiamato articolo 108 TFUE, devono essere comunicati alla Commissione europea, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti e gli Stati membri non possono dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura (l’autorizzazione alla deroga rispetto al criterio generale di cui all’articolo 107 TFUE) abbia condotto a una decisione finale.

 

La domanda per ottenere il contributo va presentata esclusivamente in via telematica al Ministero dello sviluppo economico, come chiarisce il comma 4. Nell’istanza bisogna dichiarare i requisiti già richiamati, mediante dichiarazioni sostitutive. Termini e modalità di presentazione delle istanze saranno definite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico.

Lo stesso provvedimento definisce le indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e altri elementi necessari per l'attuazione della misura.

Il provvedimento specifica le modalità di verifica e controllo sui contenuti delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti nonché di recupero dei contributi nei casi di revoca per assenza dei requisiti, ovvero per incompletezza della documentazione o per fatti imputabili al richiedente.   L’ultimo periodo del comma 4 chiarisce che la concessione dei contributi non è sottoposta alla verifica della situazione fiscale (prevista dall'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) e sulla regolarità contributiva delle imprese beneficiarie.

Il successivo comma 7 aggiunge ai contenuti del provvedimento anche la definizione delle modalità per assicurare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile.

 

Il comma 5 articola l’ammontare del contributo in 3 fasce, commisurate ad una percentuale variabile pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019. Le 3 fasce sono le seguenti:

a)   60 % della perdita per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400 mila euro;

b)  50 % della perdita per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;

c)   40 % della perdita per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro (ai sensi del comma 2, oltre i due milioni di ricavi si esce dalla platea dei beneficiari del contributo).

 

Il comma 6 ribadisce che ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

 

Si valuti la necessità di mantenere nel testo questo periodo, che ribadisce l’analoga previsione del comma 2.

 

L’importo del contributo può essere ridotto:

a)   per garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato (comma 7);

b)  qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili (comma 8). In tal caso, il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi previste dal comma 5.

 

Il comma 8 autorizza inoltre il Ministero per lo sviluppo economico - per lo svolgimento delle attività funzionali alla concessione del contributo – ad avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione. A tali fini si può utilizzare l’1,5 per cento delle risorse del Fondo.

 

Il comma 9 provvede alla copertura finanziaria, richiamando l’articolo 32, alla cui scheda si fa rinvio.

 

ELENCO dei codici ATECO 2007 indicati al comma 1

47.19 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati

47.19.1 Grandi magazzini

47.19.2 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

47.19.9 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari

 

47.30 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

47.30.0 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione

 

47.43 Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati

47.43.0 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati

 

47.5 Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati

47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati

47.52 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati

47.53 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati

47.54 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati

47.59 Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati

 

47.6 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati

47.61 Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

47.62 Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati

47.63 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati

47.64 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati

47.65 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati

 

47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati

47.71.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti

47.71.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati

47.71.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie

47.71.4 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle

47.71.5 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte

47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati

47.72.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori

47.72.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati

47.75.1 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

47.75.2 Erboristerie

 

47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

47.76.1 Commercio al dettaglio di fiori e piante

47.76.2 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati

47.77.0 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria

 

47.78 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati

47.78.1 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio

47.78.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

47.78.3 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria

47.78.4 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

47.78.5 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari

47.78.6 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

47.78.9 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari

 

47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi

47.79.1 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano

47.79.2 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato

47.79.3 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati

47.79.4 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)

 

47.82 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature

47.82.0 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie

 

47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti

47.89.0 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti

 

47.99 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati

47.99.1 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)

47.99.2 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici


 

Articolo 3, commi 1 e 4
(Fondo per il sostegno delle attività economiche
particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)

 

 

L’articolo 3, comma 1, assegna uno stanziamento di 20 milioni, per l'anno 2022, al fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Reca inoltre disposizioni concernenti il riparto di tali risorse. Il comma 4 reca la norma di copertura finanziaria.

 

Il fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica è stato istituito - nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021 - dall'articolo 26 del decreto-legge n. 41 del 2021 (come convertito dalla legge n. 69 del 2021). Il citato art. 26 demanda il riparto delle risorse del fondo fra le Regioni e le Province autonome ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento.

Il comma 1 in esame stabilisce che il riparto delle ulteriori risorse qui stanziate sia effettuato con le medesime modalità previste dall'art. 26 del decreto-legge n. 41 in parola. Si prevede che il termine ivi previsto per l'emanazione del d.P.C.m. di riparto (30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 41), decorra dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge n. 4 del 2022.

Il comma 4 stabilisce che alla copertura del relativo onere (come anche degli oneri di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 3) si provveda ai sensi dell'articolo 32, recante le disposizioni finanziarie.

 

Il citato art. 26 del decreto-legge n. 41 del 2021 ha assegnato al fondo 220 milioni di euro per il solo anno 2021, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti (alle quali veniva destinata una quota del fondo non inferiore a 20 milioni) nonché le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.

Successivamente, l'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 (come convertito dalla legge n. 106 del 2021) ha incrementato la dotazione del fondo di 120 milioni, sempre per il 2021, stabilendo che una quota di 20 milioni di euro fosse destinata ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici (si tratta, quindi, per l'anno 2021, di medesimo stanziamento e destinazione previsti dall'art. 3, comma 1, in esame).

In attuazione dell'art. 26 citato, il d.P.C.m. 30 giugno 2021 ha provveduto al riparto delle risorse tra le regioni e province autonome per complessivi 340 milioni di euro per il 2021.

Tale decreto assegnava quindi 20 milioni da destinare agli interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, ripartendoli nella maniera seguente:

 

Regioni

Interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici

ANNO 2021

Abruzzo 

537.638,42 

Basilicata 

424.758,42 

Calabria 

758.298,42 

Campania 

1.791.773,16 

Emilia-Romagna 

1.446.118,42 

Lazio 

1.989.563,68 

Liguria 

527.134,21 

Lombardia 

2.972.029,47 

Marche 

592.002,63 

Molise 

162.725,79 

Piemonte 

1.398.625,79 

Puglia 

1.385.956,32 

Toscana 

1.328.943,68 

Umbria 

333.548,95 

Veneto 

1.350.882,63 

Prov. Aut. Bolzano 

269.000,00 

Friuli Venezia Giulia 

475.000,00 

Sardegna 

516.000,00 

Sicilia 

1.446.000,00 

Prov. Aut.Trento 

239.000,00 

Valle d'Aosta 

55.000,00 

TOTALE 

20.000.000,00 

 


 

Articolo 3, commi 2 e 4
(Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA e altri settori in difficoltà)

 

 

L’articolo 3, comma 2, novella l’articolo 1-ter del D.L. n. 73/2021 (L. n. 106/2021. La lettera a) ne sostituisce la rubrica, inserendovi, rispetto all'attuale formulazione, il riferimento ad “altri settori in difficoltà”. La lettera b) inserisce il nuovo comma 2-bis. La nuova disposizione, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in considerazione degli effetti dell’emergenza epidemiologica, stanzia per il 2022 40 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per le imprese alle seguenti condizioni.

- Le imprese devono svolgere, come attività prevalente comunicata ai sensi dell’articolo 35 del DPR n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) - cioè per le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività ai fini dell'attribuzione al contribuente di un numero di partita IVA - una di quelle identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: organizzazione di feste e cerimonie (96.09.05), ristoranti e attività di ristorazione mobile (56.10), fornitura di pasti preparati (catering per eventi) (56.21), bar e altri esercizi simili senza cucina (56.30), gestione di piscine (93.11.2).

- Tali imprese devono aver subito nel 2021 una riduzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR (DPR n. 917/1986)[26], non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve far riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021. Infine, la lettera c), nel novellare il comma 3 dell’articolo 1-ter del D.L. n. 73/2021, limita il riferimento della clausola di copertura degli oneri, ivi contenuta, ai soli oneri derivanti dal comma 1 dello stesso articolo (sul cui contenuto si veda appresso).

 

Infatti, il comma 4 rinvia all’articolo 32 del provvedimento in esame per la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 3, pari a 160 milioni di euro per il 2022.

Al riguardo si ricorda che l’articolo 1-ter, qui novellato, prevede, al comma 1, l'erogazione di contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa, alle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA). La motivazione dell'intervento è quella di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il comma 1 in esame prevede inoltre che, a valere sullo stanziamento testé indicato, un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 è destinato alle imprese operanti nel settore dell'HORECA e un importo pari a 10 milioni di euro è destinato alle imprese operanti nel settore, diverso dal wedding, dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie. Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione delle suddette disposizioni, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa e tenendo altresì conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019. Il comma 3 reca la copertura degli oneri, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del provvedimento in esame. Il comma 4 subordina l'efficacia delle disposizioni dell'articolo in esame all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Tale disposizione prevede la comunicazione alla Commissione dei progetti diretti a istituire o modificare aiuti, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107[27], la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente e consistente nella modifica o nella soppressione delle misure in questione. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.


 

Articolo 3, comma 2-bis
(Attribuzione di un codice ATECO alle imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati)

 

 

Il comma 2-bis dell'articolo 3 - inserito dal Senato - impone all'ISTAT la definizione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività d'impresa connessa al settore dei matrimoni e degli eventi privati, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati, in considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nei predetti settori.

 

 

Si segnala al riguardo che il vigente codice ATECO 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie ricomprende l'organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera.

 

Occorre dunque valutare l'opportunità di un approfondimento relativamente alla possibilità che tale classificazione già comprenda al proprio interno le attività in questione.

 

Il codice ATECO è una combinazione alfanumerica che identifica una attività economica. Le lettere individuano il macro-settore economico mentre i numeri (da due fino a sei cifre) rappresentano, con diversi gradi di dettaglio, le specifiche articolazioni e sottocategorie dei settori stessi.

La classificazione statistica delle attività economiche ATECO 2007 è stata adottata dall’ISTAT dal 1 gennaio 2008 e costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea NACE REV.2 (Regolamento n.1893/2006/CE), ossia la classificazione statistica delle attività economiche nell’Unione europea (dal francese Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne). Come si dirà meglio nel prosieguo, la classificazione nazionale è stata oggetto di revisione nell’anno 2021. La revisione è curata dal “Comitato ATECO”.

 

La classificazione ATECO 2007 è stata definita ed approvata da un Comitato di gestione appositamente costituito oltre che dall’Istat in qualità di coordinatore, da numerose figure istituzionali: i Ministeri interessati, gli Enti che gestiscono le principali fonti amministrative sulle imprese (mondo fiscale e camerale, enti previdenziali ecc.) e le principali associazioni imprenditoriali. Grazie alla stretta collaborazione avuta con l’Agenzia delle Entrate e le Camere di Commercio si è pervenuti ad un’unica classificazione.

 

Il 26 giugno 2020, Istat ha avviato il processo di revisione della classificazione delle attività economiche ATECO con la costituzione di un nuovo Comitato composto da esperti statistici, rappresentanti dei principali enti amministrativi e delle organizzazioni imprenditoriali (DOP 26/6/2020). Questa operazione si inquadra all’interno di un processo decisionale internazionale già avviato, le cui decisioni prese a livello europeo vincolano la versione nazionale alla nuova struttura della classificazione NACE fino a livello di classe (quattro cifre). Tenuto conto della classificazione ATECO 2007 e a partire dalle esigenze dei principali utilizzatori, al Comitato è stato attribuito il compito di aggiornare il dettaglio nazionale (quinta e sesta cifra). Per gennaio 2022 è previsto il rilascio del nuovo aggiornamento ATECO 2007, mentre sono in corso a livello europeo i lavori istruttori che porteranno alla definizione della nuova struttura NACE, con conseguente revisione integrale del sistema ATECO, di cui si stima il rilascio per gennaio 2025.

Oltre alla codificazione delle attività, si ricorda che il Regolamento (CE) 23 aprile 2008, n. 451[28], ha reso obbligatoria nell’Unione europea la Classificazione statistica dei prodotti per attività (CPA), che classifica beni e servizi. Le classificazioni dei prodotti sono progettate per classificare i prodotti che hanno caratteristiche comuni. Forniscono la base per la raccolta e il calcolo di statistiche sulla produzione, il commercio distributivo, il consumo, il commercio internazionale e il trasporto di tali prodotti. Le categorie di prodotti CPA sono correlate alle attività definite dalla Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE). Ogni prodotto CPA - sia esso un bene trasportabile o non trasportabile o un servizio - è assegnato ad una singola attività NACE. Questo collegamento con le attività della NACE conferisce alla CPA una struttura parallela a quella della NACE a tutti i livelli.

 

 

Per quanto riguarda l’introduzione di una categoria con uno specifico codice ATECO tramite disposizione legislativa e le relative criticità, si ricorda che poco dopo l’avvio della revisione del 2020, il decreto-legge n. 34/2021 (legge n. 77/2021), all’art. 224, ha demandato all’Istat - considerato lo sviluppo di nuove pratiche colturali fuori suolo – il compito di definire, entro novanta giorni, una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell’attribuzione del relativo codice ATECO.

L’Istat, per adempiere alla legge nei tempi richiesti, ha dovuto anticipare le attività di revisione della classificazione delle attività economiche ATECO già ufficialmente avviate anche a livello europeo da alcuni mesi, e predisporre per la prima volta un aggiornamento della struttura della classificazione delle attività economiche. Infatti, qualsiasi modifica a qualunque livello della classificazione, anche su pochi codici, implica necessariamente il rilascio di una versione aggiornata della classificazione stessa.

Lo svolgimento del processo di valutazione e predisposizione della nuova classificazione è stato supportato dal Comitato interistituzionale per la definizione, l’implementazione e la gestione della nuova versione della classificazione delle attività economiche ATECO (Comitato ATECO), istituito dal Presidente dell’Istat con Delibera DOP 26 giugno 2020 per coadiuvare ufficialmente il processo di revisione della classificazione.

La struttura Ateco 2007, aggiornamento 2021 è disponibile tra gli allegati. Per approfondimenti è possibile consultare la nota esplicativa nella pagina dedicata.

Si fa peraltro presente che la nota esplicativa della nuova classificazione avverte che “l’operazione di revisione della classificazione ATECO si inquadra all’interno di un processo decisionale internazionale già avviato da oltre un anno, a cui l’Istat partecipa attivamente, e in cui le determinazioni prese a livello europeo definiranno la nuova struttura della classificazione NACE fino a livello di classe (quattro cifre) costituendo un vincolo per le versioni nazionali, inclusa quella italiana. Tenuto conto della complessità delle operazioni da svolgere e del necessario coordinamento con la Commissione Europea e le Nazioni Unite, essendo la classificazione ATECO parte di un sistema integrato di classificazioni statistiche, la nuova versione dell’ATECO armonizzata a livello europeo con la nuova versione della classificazione NACE sarà disponibile non prima di 3-4 anni.

 


 

Articolo 3, commi 3 e 4
(Credito d’imposta tessile e moda)

 

 

Il comma 3 dell’articolo 3 estende anche agli operatori che svolgono attività di commercio al dettaglio nel settore dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria l’applicazione del credito d'imposta volto a contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino. Il comma 4 individua la copertura finanziaria delle misure dell’articolo 3.

 

Preliminarmente si ricorda che l’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa che operano nell'industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria un credito di imposta, pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino che eccede la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 10 marzo 2020 ed a quello in corso al 31 dicembre 2021. Tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

In seguito, il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 luglio 2021 ha individuato i soggetti beneficiari del credito d'imposta indicandone anche il relativo codice Ateco; si tratta in sintesi di una serie di attività manifatturiere legate al settore del tessile e della moda.

 

Successivamente, con Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 11 ottobre 2021 sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito.

 

Il comma 3 in esame riconosce il sopra citato credito, per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati, identificati dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO  2007: 47.51 (prodotti tessili), 47.71 (articoli di abbigliamento), 47.72 (calzature e articoli in pelle).

Conseguentemente le risorse originariamente stanziate per l’applicazione dell’agevolazione per l’anno 2022 sono incrementate di 100 milioni di euro: da 150 milioni a 250 milioni di euro.

 

Il comma 4 reca la copertura finanziaria delle disposizioni dell’intero articolo stabilendo che agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32 del provvedimento in esame, alla cui scheda di lettura si rimanda.


 

Articolo 3, comma 3-bis
(Neutralità civilistica della revoca della rivalutazione)

 

 

Il comma 3-bis dell’articolo 3, introdotto al Senato, aggiunge un nuovo comma 624-bis nella legge di bilancio 2022. Con le modifiche disposte si consente ai soggetti i quali scelgono di revocare, anche parzialmente, una rivalutazione fiscale di beni di impresa già effettuata, di rendere l'operazione neutrale dal punto di vista civilistico, eliminandone gli effetti dal bilancio.

 

Si ricorda preliminarmente che l’articolo 1, commi da 622 a 624 della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) hanno apportato modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa contenuta nel decreto-legge n. 104 del 2020 (cd. decreto Agosto).

Il richiamato decreto Agosto (articolo 110) ha reintrodotto la disciplina di rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d’esercizio, consentendo inoltre il cd.  riallineamento, che consiste nel riconoscimento a fini fiscali dei maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2020 (in questo caso anche per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali). La facoltà opera sia solo sul piano civilistico che anche su quello fiscale, previo pagamento di un’imposta sostitutiva con l’aliquota del 3 per cento per i beni ammortizzabili e per i beni non ammortizzabili; per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è fissata un’imposta sostitutiva del 10 per cento.

Il decreto-legge n. 41 del 2021 ha poi previsto che la rivalutazione possa essere eseguita anche nel bilancio relativo all'esercizio immediatamente successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali.

La legge di bilancio 2022 ha fissato limiti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione alle attività immateriali d’impresa. Sono state stabilite le modalità di deduzione delle componenti negative derivanti dalla cessione di tali beni a titolo oneroso, ovvero dalla loro estromissione. In deroga a tale introdotta disposizione, la deduzione può essere effettuata in misura maggiore, con versamento di un’imposta sostitutiva ad aliquota variabile secondo l’importo del valore risultante dalla rivalutazione. Per una dettagliata descrizione dell’istituto, si rinvia al dossier sulla legge di bilancio 2022 e alla circolare n. 6 del 1° marzo 2022 dell’Agenzia delle entrate.

 

In particolare, il comma 624 della legge di bilancio 2022 consente di revocare in tutto o in parte una già effettuata rivalutazione, con compensazione o rimborso delle somme versate a titolo di imposte sostitutive.

Più in dettaglio, la norma consente la revoca, anche parziale, dell’applicazione della disciplina fiscale della rivalutazione (di cui al richiamato articolo 110) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo (1° gennaio 2022) hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l’utilizzo in compensazione in F24 (ai sensi dell’articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241) dell’importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

La Circolare n. 6/E del 2022 sopra citata chiarisce che, al momento della sua emanazione, tale provvedimento risulta in corso di predisposizione.

 

Per effetto delle modifiche effettuate nel corso dell’esame in Senato, viene introdotto un nuovo comma 624-bis nella legge di bilancio 2022, che consente ai soggetti i quali scelgono di revocare, anche parzialmente, una rivalutazione già effettuata, di rendere l'operazione neutrale dal punto di vista economico-patrimoniale anche ai fini civilistici come conseguenza della decisione assunta sotto il profilo fiscale.

Più in dettaglio, si permette di eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020.

Le norme prevedono inoltre che nelle note al bilancio sia fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall'esercizio della revoca.

 

Si rileva che, nella relazione illustrativa che accompagna l’emendamento col quale viene introdotta la normativa suesposta, si fa presente che l'Organismo italiano di contabilità (OIC) può valutare l'opportunità di emanare propri principi applicativi circa l'applicazione operativa delle modifiche.

 


 

Articolo 3, comma 4-bis
(Attribuzione di uno specifico codice ATECO alle attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio)

 

 

Il comma 4-bis dell’articolo 3 - inserito dal Senato - impone all'ISTAT, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione qui in esame, la definizione di una specifica classificazione merceologica delle attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, definita dall'articolo 1 comma 1, lettera b), della L. n. 173/2005 (Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali), ai fini dell'attribuzione del codice ATECO, considerata la particolare situazione di emergenza del settore della vendita a domicilio ed il necessario e conseguente sviluppo di nuove modalità di valorizzazione e promozione di tali attività.

 

 

La disposizione espressamente richiamata dal comma 4-bis qui in esame definisce l'incaricato alla vendita diretta a domicilio come colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio.

Quest'ultima è a sua volta definita dalla lettera a) della citata disposizione come la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago.

 

Il vigente codice ATECO 47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) ricomprende il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato in modi che non rientrano nelle classi precedenti: vendita diretta o effettuata porta a porta.

 

Occorre dunque valutare l'opportunità di un approfondimento relativamente alla possibilità che tale classificazione già comprenda al proprio interno le attività in questione.

 

Il codice ATECO è una combinazione alfanumerica che identifica una attività economica. Le lettere individuano il macro-settore economico mentre i numeri (da due fino a sei cifre) rappresentano, con diversi gradi di dettaglio, le specifiche articolazioni e sottocategorie dei settori stessi.

La classificazione statistica delle attività economiche ATECO 2007 è stata adottata dall’ISTAT dal 1 gennaio 2008 e costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea NACE REV.2 (Regolamento n.1893/2006/CE), ossia la classificazione statistica delle attività economiche nell’Unione europea (dal francese Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne). Come si dirà meglio nel prosieguo, la classificazione nazionale è stata oggetto di revisione nell’anno 2021. La revisione è curata dal “Comitato ATECO”.

 

La classificazione ATECO 2007 è stata definita ed approvata da un Comitato di gestione appositamente costituito oltre che dall’Istat in qualità di coordinatore, da numerose figure istituzionali: i Ministeri interessati, gli Enti che gestiscono le principali fonti amministrative sulle imprese (mondo fiscale e camerale, enti previdenziali ecc.) e le principali associazioni imprenditoriali. Grazie alla stretta collaborazione avuta con l’Agenzia delle Entrate e le Camere di Commercio si è pervenuti ad un’unica classificazione.

 

Il 26 giugno 2020, Istat ha avviato il processo di revisione della classificazione delle attività economiche ATECO con la costituzione di un nuovo Comitato composto da esperti statistici, rappresentanti dei principali enti amministrativi e delle organizzazioni imprenditoriali (DOP 26/6/2020). Questa operazione si inquadra all’interno di un processo decisionale internazionale già avviato, le cui decisioni prese a livello europeo vincolano la versione nazionale alla nuova struttura della classificazione NACE fino a livello di classe (quattro cifre). Tenuto conto della classificazione ATECO 2007 e a partire dalle esigenze dei principali utilizzatori, al Comitato è stato attribuito il compito di aggiornare il dettaglio nazionale (quinta e sesta cifra). Per gennaio 2022 è previsto il rilascio del nuovo aggiornamento ATECO 2007, mentre sono in corso a livello europeo i lavori istruttori che porteranno alla definizione della nuova struttura NACE, con conseguente revisione integrale del sistema ATECO, di cui si stima il rilascio per gennaio 2025.

Oltre alla codificazione delle attività, si ricorda che il Regolamento (CE) 23 aprile 2008, n. 451[29], ha reso obbligatoria nell’Unione europea la Classificazione statistica dei prodotti per attività (CPA), che classifica beni e servizi. Le classificazioni dei prodotti sono progettate per classificare i prodotti che hanno caratteristiche comuni. Forniscono la base per la raccolta e il calcolo di statistiche sulla produzione, il commercio distributivo, il consumo, il commercio internazionale e il trasporto di tali prodotti. Le categorie di prodotti CPA sono correlate alle attività definite dalla Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE). Ogni prodotto CPA - sia esso un bene trasportabile o non trasportabile o un servizio - è assegnato ad una singola attività NACE. Questo collegamento con le attività della NACE conferisce alla CPA una struttura parallela a quella della NACE a tutti i livelli.

 

 

Per quanto riguarda l’introduzione di una categoria con uno specifico codice ATECO tramite disposizione legislativa e le relative criticità, si ricorda che poco dopo l’avvio della revisione del 2020, il decreto-legge n. 34/2021 (legge n. 77/2021), all’art. 224, ha demandato all’Istat - considerato lo sviluppo di nuove pratiche colturali fuori suolo – il compito di definire, entro novanta giorni, una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell’attribuzione del relativo codice ATECO.

L’Istat, per adempiere alla legge nei tempi richiesti, ha dovuto anticipare le attività di revisione della classificazione delle attività economiche ATECO già ufficialmente avviate anche a livello europeo da alcuni mesi, e predisporre per la prima volta un aggiornamento della struttura della classificazione delle attività economiche. Infatti, qualsiasi modifica a qualunque livello della classificazione, anche su pochi codici, implica necessariamente il rilascio di una versione aggiornata della classificazione stessa.

Lo svolgimento del processo di valutazione e predisposizione della nuova classificazione è stato supportato dal Comitato interistituzionale per la definizione, l’implementazione e la gestione della nuova versione della classificazione delle attività economiche ATECO (Comitato ATECO), istituito dal Presidente dell’Istat con Delibera DOP 26 giugno 2020 per coadiuvare ufficialmente il processo di revisione della classificazione.

La struttura Ateco 2007, aggiornamento 2021 è disponibile tra gli allegati. Per approfondimenti è possibile consultare la nota esplicativa nella pagina dedicata.

Si fa peraltro presente che la nota esplicativa della nuova classificazione avverte che “l’operazione di revisione della classificazione ATECO si inquadra all’interno di un processo decisionale internazionale già avviato da oltre un anno, a cui l’Istat partecipa attivamente, e in cui le determinazioni prese a livello europeo definiranno la nuova struttura della classificazione NACE fino a livello di classe (quattro cifre) costituendo un vincolo per le versioni nazionali, inclusa quella italiana. Tenuto conto della complessità delle operazioni da svolgere e del necessario coordinamento con la Commissione Europea e le Nazioni Unite, essendo la classificazione ATECO parte di un sistema integrato di classificazioni statistiche, la nuova versione dell’ATECO armonizzata a livello europeo con la nuova versione della classificazione NACE sarà disponibile non prima di 3-4 anni

 


 

Articolo 4, commi 1, 2-bis e 3
(Fondo unico nazionale per il turismo)

 

 

L’articolo 4, comma 1, modificato dal Senato, prevede l'incremento del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente[30] nella misura di 105 milioni di euro per il 2022; per contro, secondo l'originaria previsione governativa, l'incremento avrebbe dovuto essere pari a 100 mln di euro per il 2022. È inoltre previsto il seguente riparto dell'incremento:

- 60,7 mln di euro destinati al beneficio dell'esonero contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato aventi le caratteristiche stabilite dal comma 2 dell'articolo 4 qui in esame (si veda la relativa scheda di lettura);

- 5 mln di euro destinati alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all'esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti;

- 39,3 mln di euro destinati a misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subito una diminuzione media del fatturato nel 2021 di almeno il 30 per cento rispetto alla media del fatturato dell'anno 2019. Le risorse destinate alle agenzie di viaggi e ai tour operator, sono erogate anche agli operatori economici costituiti o autorizzati successivamente al 1° gennaio 2020 secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del turismo del 24 agosto 2021, prot. n. SG/243, ferme restando le modalità di verifica e controllo di cui al medesimo decreto.

Il nuovo comma 2-bis, inserito dal Senato, destina, per il 2022, alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici, titolari di partita IVA, 2 milioni di euro stanziati sul Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente.

Il comma 3, modificato dal Senato, mantiene fermo l'originario rinvio all’articolo 32 del provvedimento in esame per la copertura degli oneri corrispondenti all'incremento del fondo, nella misura di 100 milioni di euro per il 2022, e prevede altresì, relativamente all'ulteriore incremento di 5 milioni di euro, la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per il 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MiTur.

 

Al riguardo, si ricorda che il comma 366 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2022 (L. 234/2021) ha istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo da ripartire denominato Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, con una dotazione pari 120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024, con la finalità di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il comma 367 elenca le finalità cui sono destinate le risorse del fondo di parte corrente: a) adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore in grado di valorizzare le potenzialità del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative; b) promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte.

Per esigenze di completezza dell'esposizione, si ricorda altresì che il comma 368 di detto articolo ha istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo anche un fondo da ripartire denominato Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattività turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate.

Il comma 369 ha demandato a un decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge di bilancio, la definizione delle modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei fondi istituiti, rispettivamente, dai commi 366 e 368.

Il comma 370 ha previsto che, per le risorse del solo fondo di conto capitale, il medesimo decreto di attuazione individuasse un Piano con gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al comma 368, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi oggetto del fondo di conto capitale sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al d.lgs. n. 229/2011 e sistemi collegati.

Il comma 371, infine, ha previsto la presentazione annuale da parte del Ministro del turismo alle Commissioni parlamentari competenti di una relazione sull'attività svolta e sulle risorse impiegate a valere sui fondi istituiti dai commi 366 e 368.

 

Il PNRR, pp. 115-116, rileva che la crisi pandemica del Covid-19 ha reso ancora più urgente la necessità di affrontare una serie di "nodi irrisolti" del sistema turistico italiano, dalla frammentazione delle imprese turistiche, alla progressiva perdita di competitività in termini di qualità degli standard di offerta, età delle infrastrutture ricettive, capacità di innovare e cura dell'ambiente. Di conseguenza, l'investimento è destinato a una pluralità di interventi, tra cui: potenziamento del Fondo Nazionale del Turismo destinato alla riqualificazione di immobili ad alto potenziale turistico, in particolare degli alberghi più iconici, al fine di valorizzare l'identità dell'ospitalità italiana di eccellenza, e favorire l'ingresso di nuovi capitali privati, altri fondi pubblici; partecipazione del MiTur al capitale del Fondo Nazionale del Turismo, un fondo di fondi real estate con l'obiettivo di acquistare, rinnovare e riqualificare strutture alberghiere italiane (1.500 camere d’albergo), tutelando proprietà immobiliari strategiche e di prestigio e sostenendo ripresa e crescita delle catene alberghiere operanti in Italia, soprattutto nelle regioni meridionali.

 

 


 

Articolo 4, commi 2 e 3-bis
(Agevolazioni contributive per rapporti di lavoro dipendente nei settori del turismo e degli stabilimenti termali)

 

 

Il comma 2 dell'articolo 4 prevede il riconoscimento di un esonero contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato - ivi compresi quelli per lavoro stagionale - stipulati nel primo trimestre del 2022, limitatamente al periodo del rapporto di lavoro previsto dal contratto e comunque sino ad un massimo di tre mesi, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali[31]; tale beneficio concerne i contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro - relativi al rapporto di lavoro a termine in oggetto e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL - ed è riconosciuto nel rispetto di una misura massima dello sgravio, relativo al singolo dipendente assunto, pari a 8.060 euro su base annua - riparametrato e applicato su base mensile -, nonché nel rispetto di un limite complessivo di minori entrate contributive pari a 60,7 milioni di euro (per il 2022). Il medesimo beneficio è riconosciuto altresì in caso di conversione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro dipendente a termine nei suddetti settori, per un periodo massimo di sei mesi (decorrenti dalla conversione) e nel rispetto del limite complessivo summenzionato di minori entrate contributive (limite che trova, quindi, applicazione in via unitaria per entrambe le fattispecie di esonero).

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai benefici in esame si provvede, nel limite suddetto, a valere sulle risorse per il 2022 del "Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente".

Un altro comma del presente articolo 4 - comma 3 nel testo originario e comma 3-bis nella riformulazione approvata dal Senato - rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 32 per la copertura delle minori entrate fiscali per il 2024 derivanti dal beneficio di cui al comma 2; le minori entrate per il 2024 sono quantificate pari a 9,8 milioni di euro (9,5 milioni nel testo originario, oggetto della suddetta riformulazione).

 

I benefici contributivi di cui al presente articolo 4, comma 2, sono disciplinati anche mediante il richiamo (ivi posto) dell'articolo 7 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 - articolo concernente un analogo sgravio per un periodo pregresso e che richiama a sua volta le norme di cui all'articolo 6 dello stesso D.L. n. 104 -. Da tale richiamo consegue - a parte l'esplicitazione che l'esonero non incide sulla misura dei trattamenti pensionistici - che:

§  i benefici non sono riconosciuti nel caso in cui il contratto a termine, ovvero la relativa conversione a tempo indeterminato, riguardino lavoratori che avessero avuto un contratto a tempo indeterminato, nei sei mesi precedenti all'assunzione, presso il medesimo datore di lavoro;

§  l'esonero contributivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta).

Si valuti l'opportunità di chiarire quale sia il termine temporale entro il quale, ai fini del beneficio suddetto, deve intervenire la conversione a tempo indeterminato del rapporto a termine, considerato anche che quest'ultimo potrebbe scadere successivamente al primo trimestre del 2022.

Si valuti inoltre l'opportunità di chiarire se il beneficio si applichi anche ai casi in cui il contratto a termine, che preveda, in ogni caso, una decorrenza del rapporto di lavoro non anteriore al 1° gennaio 2022, sia stato stipulato prima di quest'ultima data e se il beneficio relativo alla conversione a tempo indeterminato si applichi anche con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato iniziati prima della medesima data.

 Come accennato, alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai benefici in esame si provvede, nel limite suddetto di 60,7 milioni di euro (per il 2022)[32], a valere sulle risorse del "Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente"; si ricorda che tale Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero del turismo, è stato istituito dall'articolo 1, commi 366 e 367, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, ed è oggetto di rifinanziamento da parte del comma 1 del presente articolo 4.

Considerato che il comma 2 in esame non reca una clausola di monitoraggio e salvaguardia finanziari, si valuti l'opportunità di chiarire le modalità di rispetto del suddetto limite o le conseguenze in caso di superamento del medesimo.

 

In merito alle disposizioni applicabili ai benefici in oggetto, si rinvia anche alla circolare dell'INPS n. 133 del 24 novembre 2020, emanata con riferimento alle norme di cui ai citati articoli 6 e 7 del D.L. n. 104 del 2020.

 

Riguardo al suddetto onere relativo al 2024, si rileva che esso è costituito da minori entrate fiscali, le quali sono conseguenti alla riduzione, relativa al 2022, delle entrate contributive dell'INPS, riduzione che, in ragione della deducibilità fiscale dei contributi previdenziali, determina - oltre ad un incremento della base imponibile fiscale per il 2022 - un incremento dei relativi acconti fiscali nel 2023 (calcolati in base al "metodo storico") ed una connessa riduzione dei versamenti nel 2024 (in sede di saldo).

 

 


 

Articolo 4, commi 2-ter-2-septies
(Esonero contributivo in favore del settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator)

 

 

I commi da 2-ter a 2-septies - inseriti dal Senato - dell'articolo 4 prevedono, in via transitoria, un esonero dalla contribuzione previdenziale in favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator. L'esonero è riconosciuto - con riferimento alla contribuzione a carico dei medesimi datori e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - fino a un massimo di cinque mesi, anche non continuativi, relativi al periodo di competenza aprile-agosto 2022, ed è fruibile entro il 31 dicembre 2022; l'esonero è, in tale ambito temporale, riparametrato e applicato su base mensile. Il beneficio è riconosciuto nel rispetto di un limite di minori entrate contributive pari a 56,25 milioni di euro per il 2022 (comma 2-quater); ad esse conseguono minori entrate fiscali nel 2024, quantificate in 9,1 milioni di euro (comma 2-sexies).

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai benefici in esame si provvede mediante corrispondente riduzione, per il 2022 e per il 2024, del "Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente" (comma 2-sexies citato).

 

Il comma 2-ter esplicita che l'esonero contributivo in esame non incide sull'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il medesimo esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta (comma 2-quater).

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di minori entrate contributive di cui al comma 2-quater e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai limiti suddetti, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

L'applicazione del beneficio di cui al comma 2-ter è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea (comma 2-septies). Al riguardo, ferma restando la condizione suddetta, la norma richiama il rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni[33]. Si ricorda che la sezione 3.1 della suddetta Comunicazione, e successive modificazioni, considera come aiuti di Stato compatibili con il mercato interno[34] quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni: siano di importo non superiore a 2.300.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere); siano concessi entro il 30 giugno 2022[35].

 

Riguardo al suddetto onere relativo al 2024, si rileva che esso è costituito da minori entrate fiscali, le quali sono conseguenti alla riduzione, relativa al 2022, delle entrate contributive dell'INPS, riduzione che, in ragione della deducibilità fiscale dei contributi previdenziali, determina - oltre ad un incremento della base imponibile fiscale per il 2022 - un incremento dei relativi acconti fiscali nel 2023 (calcolati in base al "metodo storico") ed una connessa riduzione dei versamenti nel 2024 (in sede di saldo).


 

Articolo 4, comma 3-ter
(Autodromo Monza)

 

 

L’articolo 4, comma 3-ter, inserito nel corso dell’esame al Senato, mette a disposizione della Regione Lombardia un contributo per investimenti per il centenario dell'Autodromo di Monza, in relazione allo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1.

 

Nel 2022 ricorre il centenario della costruzione dell'Autodromo di Monza, un circuito automobilistico internazionale prestigioso nel quale ogni anno si disputa il Gran Premio d'Italia di Formula 1. Quest'anno la competizione, che ha notevoli ricadute economiche e segnatamente turistiche, è in programma l'11 settembre 2022. La pista automobilistica ha bisogno di lavori per mantenersi conforme agli standard necessari per ospitare il Gran Premio. Ai fini dello svolgimento del Gran Premio nell'anno particolarmente importante del centenario dell'Autodromo quindi, il presente comma riserva in favore della Regione Lombardia un contributo per investimenti, che sarà di 5 milioni di euro per l'anno, cui si aggiungeranno 10 milioni di euro nell'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. 

 

Ai relativi oneri si provvederà attraverso corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale. Quest'ultimo è un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il  bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), articolo 1, comma 368. Si tratta di un fondo da ripartire, destinato alla realizzazione di investimenti miranti ad incrementare l'attrattività' turistica dell'Italia, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico. Il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale è dotato di 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.


 

Articolo 4-bis
(Riconoscimento degli incentivi di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)

 

 

L’articolo 4-bis - inserito dal Senato - ricomprende tra gli interventi edilizi agevolabili tramite il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta previsti dall'articolo 1, comma 5, lettera c), del D.L. 152/2021 (L. n. 233/2021)[36] le installazioni di unità abitative mobili aventi le caratteristiche disciplinate dall'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR n. 380/2001), limitatamente agli interventi di cui al punto 16 della sezione II - Edilizia della tabella A allegata al d.lgs. n. 222/2016[37], e con le modalità ivi previste. Sono quindi espressamente richiamate le unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

L'equiparazione è effettuata ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del D.L. n. 152/2021.

 

Al riguardo si ricorda che il comma 1 citato, per migliorare la qualità dell’offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale “Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit” Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (che prevede uno stanziamento di 500 milioni di euro allo scopo), attribuisce alle imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo (individuate al comma 4), un credito di imposta fino all’80 per cento delle spese sostenute in relazione a uno o più interventi edilizi e per la digitalizzazione d’impresa (più specificatamente elencati al comma 5), realizzati dal 7 novembre 2021 (data di entrata in vigore della disposizione in esame) fino al 31 dicembre 2024.

Il comma 2 sopra richiamato attribuisce alle medesime imprese un contributo a fondo perduto, non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per i medesimi interventi, realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto in esame) e fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro che vale, come chiarito durante l'esame presso la Camera dei deputati, per ciascun beneficiario.

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che può essere aumentato anche cumulativamente:

a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell’importo totale dell’intervento;

b) fino ad ulteriori 20.000 euro per le imprese o le società femminili o giovanili. Nello specifico si tratta delle le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne o da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da donne o giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da donne o giovani, e le imprese individuali gestite da donne o giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della lettera in esame, per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;

c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

 

Il comma 2 subordina l'attuazione del comma 1 al rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 10 e 13, del D.L. n. 152/2021 (L. n. 233/2021).

 

Ai sensi del comma 10 sopra richiamato, gli incentivi sono concessi, secondo l’ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l’anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. L’esaurimento delle risorse è comunicato con avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo. Gli importi indicati rappresentano l’ammontare complessivo (500 milioni) indicato per la missione M1, componente C3, destinati al sub-investimento “Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax Credit” del PNRR.

Ai sensi del comma 13, per il credito di imposta in commento viene ulteriormente autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

 

 


 

Articolo 5, commi 1-5
(Credito d'imposta in favore di imprese turistiche
per canoni di locazione di immobili)

 

 

L’articolo 5, commi 1-5, proroga per i mesi da gennaio a marzo 2022 la possibilità di usufruire del credito d’imposta relativo all'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale o artigianale e all’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda, per le imprese del settore turistico che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

Con una modifica introdotta nel corso dell’esame al Senato l’applicazione di tale disposizione è stata estesa anche alle imprese operanti nel settore della gestione delle piscine.

 

L'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020 riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data 26 maggio 2021 un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito d'imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d’azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti. Il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

 

Il comma 1 stabilisce che il sopra citato credito d’imposta spetta alle imprese del settore turistico, nonché, secondo le modifiche introdotte al Senato, a quelle dei settori di cui ai codici ATECO 93.11.20-gestione di piscine, con le modalità e alle condizioni indicate dall’articolo 28 in quanto compatibili, anche in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

 

Nella relazione illustrativa che accompagna il testo si sottolinea che le misure restrittive imposte nei confronti del gran numero dei soggetti positivi al virus, o tenuti all’osservanza della quarantena ovvero della quarantena fiduciaria, ha negativamente influito sulla possibilità degli operatori turistici di svolgere le proprie ordinarie attività ed erogare i servizi di competenza. In tale contesto, occorre intervenire, quanto meno, per cercare di alleviare i costi fissi ai quali tali operatori vanno incontro, senza poter contare sui ricavi che deriverebbero loro se potessero svolgere le loro attività in condizioni ‘normali’.

 

Il comma 2 prevede che il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

 

Il comma 3 chiarisce che le disposizioni dell’articolo in esame si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

 

Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione.

 

Per una panoramica completa sulle misure adottate in sede europea a sostegno dell'economia dell'UE e dei diversi Stati membri colpiti dalla crisi si consiglia la lettura della pagina web Gli aiuti di Stato nell’attuale epidemia da COVID: il nuovo quadro UE realizzata dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

 

Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (27 gennaio 2022).

 

Il comma 4 stabilisce che l'efficacia della misura in esame è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

 

Il comma 5 dispone la copertura finanziaria stabilendo che agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 129,1 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede, quanto a 128,1 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 32 (alla cui scheda si rinvia) e, quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017 (Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano), come incrementato dall’articolo 7, comma 3, del decreto-legge del 1 marzo 2022, n 17.


 

Articolo 5, commi 5-bis e 5-ter
(Dismissione di immobili)

 

 

L’articolo 5, commi 5-bis e 5-ter, estende l'ambito di applicazione della disciplina sulla dismissione degli immobili delle amministrazioni pubbliche anche alle operazioni di permuta, con prioritario riferimento agli immobili connessi ai traguardi e agli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

 

In particolare, il comma 5-bis in esame, introdotto dal Senato, apporta alcune modificazioni all'articolo 11-quinquies del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, in materia di dismissioni di immobili.

 

Il citato articolo 11-quinquies del decreto-legge n. 203 del 2005 consente la vendita a trattativa privata, anche in blocco, di immobili dello Stato e degli enti territoriali. In particolare, il comma 1, nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, considera l'alienazione di tali immobili urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia determinato secondo criteri e valori di mercato. Il comma autorizza l'Agenzia del demanio a vendere a trattativa privata ovvero mediante procedura ristretta, anche in blocco, i beni immobili ad uso non prevalentemente abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi quelli di interesse culturale. L'autorizzazione all'operazione può ricomprendere anche immobili degli enti territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni. È in ogni caso vietata l'alienazione di tali immobili a società la cui struttura non consente l'identificazione delle persone fisiche o delle società che ne detengono la proprietà o il controllo.

Ai sensi del comma 2, inoltre, per quanto qui di interesse, la vendita fa venir meno l'uso governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita.

Il comma 3 dispone che agli atti di alienazione di cui al comma 1 connessi alla dismissione del patrimonio immobiliare di proprietà dello Stato sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

 

a)   Una serie di modifiche introdotte dal comma 5-bis in esame riguardano il comma 1 del suddetto articolo 11-quinquies:

    i)       la prima modifica amplia le finalità dell'articolo 11-quinquies con un riferimento alla permuta degli immobili, anziché alla sola alienazione, nonché alla determinazione dei prezzi ai valori di mercato e al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Si specifica infatti che nell'ambito delle azioni di contenimento della spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato e di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione e la permuta di tali immobili sono considerate urgenti con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo sia determinato secondo criteri e valori di mercato, anche riferite a immobili, utili alla realizzazione di iniziative  immobiliari strategiche, connesse ai traguardi e agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, valutati al valore di mercato;

  ii)       si autorizza l'Agenzia del demanio a permutare, oltre che a vendere, gli immobili delle amministrazioni pubbliche;

iii)       si specifica che le operazioni di permuta di cui al presente articolo sono realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

iv)       al quinto periodo si stabilisce che alle società la cui struttura non consente l'identificazione delle persone fisiche o delle società che ne detengono la proprietà o il controllo è in ogni caso vietata non solo l'alienazione ma anche la permuta degli immobili;

b)  al comma 2 si specifica che anche la permuta, oltre alla vendita, fa venir meno l'uso governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita;

c)   al comma 3 si specifica che l'esenzione dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto si applica non solo all'alienazione ma anche alla permuta.

 

Il comma 5-ter, anch'esso introdotto dal Senato, reca una clausola di salvaguardia finanziaria in quanto specifica che le operazioni di permuta di cui al presente articolo sono realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


 

Articolo 5-bis
(Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni
materiali e immateriali)

 

 

L’articolo 5-bis, introdotto al Senato, estende all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e a quello in corso al 31 dicembre 2022 la facoltà di sospendere temporaneamente il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, in luogo di disporne l’estensione, condizionata al possesso di specifici requisiti, al solo esercizio 2021.  

 

Si ricorda preliminarmente che l'articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cd. decreto Agosto) consente ai soggetti che non adottano i principi contabili nazionali di sospendere l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali mantenendo il loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

Più in dettaglio la norma, nella sua formulazione originaria, consentiva di non effettuare, nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020, una percentuale - fino al 100 per cento - dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. I beneficiari dell’agevolazione devono destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia, il comma 7-bis prevedeva, all’ultimo periodo, che la facoltà di non effettuare in tutto o in parte l'ammortamento delle immobilizzazioni potesse essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L’articolo 1, comma 711 della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) in luogo di disporre l’estensione temporale della misura con decreto ministeriale, in relazione all’evoluzione della situazione economica connessa all’emergenza pandemica, ha esteso tale facoltà ex lege all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, ma solo per i soggetti che nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020 non avessero effettuato il 100 per cento annuo dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

 

Per effetto delle modifiche proposte, la facoltà di sospendere temporaneamente il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, viene estesa all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e quello in corso al 31 dicembre 2022 (lettera a); viene altresì eliminata la condizione che subordina l’estensione del beneficio (lettera b) al non aver effettuato, in precedenza, la sospensione dei costi.

 

Per una dettagliata descrizione dell’istituto, si rinvia al dossier sulla legge di bilancio 2022 e alla circolare n. 6 del 1° marzo 2022 dell’Agenzia delle entrate.

 

 


 

Articolo 6
(Bonus servizi termali e Piani promozionali servizi termali)

 

 

L’articolo 6, nel testo modificato al Senato, dispone, in considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, l’utilizzabilità, entro il 30 giugno 2022 (anziché entro il 31 marzo 2022) dei buoni per l’acquisto di servizi termali di cui all’articolo 29-bis del D.L. n. 104/2020 (L. n. 126/2020) non fruiti alla data dell’8 gennaio 2022.

Con un comma aggiuntivo introdotto al Senato, si prevede che l'Agenzia nazionale italiana del turismo riservi una percentuale dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale. Sempre a fini promozionali del settore termale, la stessa Agenzia può utilizzare dati messi a disposizione dal Ministero della salute per diffondere gli studi effettuati sui benefici delle cure termali. Si prevede una ulteriore percentuale da dedicare alla promozione del turismo dei borghi e del turismo sostenibile. L’Agenzia è quindi tenuta a relazionare annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

 

Con riferimento al comma aggiuntivo inserito in sede referente, si segnala che le percentuali di azioni da dedicare a favore del settore termale e del turismo dei borghi e sostenibile non sono indicate.

 

La relazione illustrativa al provvedimento rileva che il prolungarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e l’intervento delle conseguenti misure restrittive e di contenimento, hanno reso difficoltoso e, in alcuni casi, di fatto, impossibile, fruire dei buoni per i servizi termali. Per tali ragioni, con la disposizione qui in esame si tende ad evitare che circa il 50% dei buoni emessi in applicazione del DM 1° luglio 2021 (attuativo della norma di rango primario sopra indicata) non fruiti entro l’8 gennaio 2022, divengano inutilizzabili, con un impatto gravemente negativo sia sugli utenti che sulle aziende del comparto termale. A tal fine, si prevede di consentire agli utenti di utilizzare i buoni per l’acquisto di servizi termali, non fruiti alla data dell’8 gennaio 2021, entro il 31 marzo 2022, giorno in ha termine lo stato di emergenza secondo le disposizioni vigenti.

 

Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’articolo 29-bis del DL. 104/2020 (cd. Agosto, L. n. 126/2020) ha previsto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020 e di 18 milioni per l’anno 2021, finalizzato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni per l’acquisto di servizi termali. Le risorse del Fondo sono state successivamente integrate con l’articolo 6-quater del D.L. n. 41/2021 (L. n. 69/2021), di 5 milioni di euro per l'anno 2021, poi, con l’articolo 26, comma 6-quater del D.L. n. 73/2021 (L. n. 106/2021), di 10 milioni di euro per il 2021.

I buoni per l’acquisto dei servizi termali non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore della situazione economica equivalente. Soggetto gestore della misura è INVITALIA, in virtù della convenzione stipulata con la Società dal Ministro dello sviluppo economico, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 29-bis. Gli oneri derivanti dalla convenzione sono stati posti a carico delle risorse assegnate al Fondo, nel limite massimo del 2 per cento delle stesse.

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 luglio 2021, adottato ai sensi del comma 2 dell’articolo 29-bis in commento, sono stati dettati i criteri e le modalità attuative per la concessione e la fruizione dei buoni per l'acquisto di servizi termali. In particolare, il decreto ha previsto che il buono sia pari al 100% del prezzo di acquisto presso l’ente termale, fino a un massimo di 200 euro per ciascuna richiesta presentata (art. 7, comma 1).

Le richieste di acquisto dei buoni hanno potuto essere presentate solo nei confronti degli enti termali accreditati, ai sensi dell’articolo 9 del decreto. L’elenco degli enti termali accreditati è stato pubblicato il 2 novembre 2021[38].

L’ente termale accreditato, dall’8 novembre 2021, ha potuto prenotare il bonus per i cittadini richiedenti. I buoni sono stati resi disponibili in ordine cronologico di prenotazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

La prenotazione, secondo il decreto ministeriale, aveva un termine di validità di 60 giorni dalla sua emissione. Entro tale termine l’utente era tenuto a fruire dei servizi termali prenotati. In caso di decorso di tale termine, la prenotazione sarebbe decaduta e gli importi corrispondenti sarebbero tornati nella disponibilità del Fondo. La norma qui in commento supera dunque quanto qui previsto dal D.M., estendendo il termine di fruibilità del bonus.

Il decreto ministeriale aveva anche previsto che al termine del ciclo di cure da parte dell’utente e, comunque, non oltre 45 giorni dalla data di inizio dell’erogazione dei servizi termali, l’ente termale, previa emissione della relativa fattura, potesse richiedere il rimborso del valore del buono fruito dall’utente (art. 10, comma 3). Il comma 2 dell’articolo 12 del D.L. n. 228/2021 (attualmente all’esame in prima lettura della Camera per la conversione in legge, A.C. 3431) ha invece disposto che l'ente termale, previa emissione della relativa fattura, possa chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre 120 giorni dal termine dell'erogazione dei servizi termali.


 

Articolo 6-bis
(Modificazioni a decreto-legge 11 marzo 2020, numero 16)

 

 

L’articolo 6-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, apporta un paio di modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, che reca disposizioni per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025.

 

La prima modifica che apporta l’articolo, per mezzo di un intervento sull'articolo 1, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 16/2020, consiste nell'aumentare di una unità il numero dei membri del Consiglio Olimpico Congiunto Milano Cortina 2026, i quali pertanto saranno sedici invece che quindici. Il membro che si aggiungerà agli altri sarà un rappresentante del Ministero del Turismo.

Si ricorda che il Consiglio Olimpico Congiunto Milano Cortina 2026 è istituito presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano). Il Consiglio Olimpico Congiunto in parola ha funzioni di indirizzo generale sull'attuazione del programma di realizzazione dei Giochi, assicurando il confronto tra le istituzioni coinvolte, in ordine alle principali questioni organizzative. Ai sensi della sua norma istitutiva, la creazione del Comitato Olimpico Congiunto non ha gravato la finanza pubblica di nuovi o maggiori oneri; ai componenti del Consiglio Olimpico Congiunto non spettano compensi, indennità né emolumenti comunque denominati, mentre i rimborsi di eventuali spese sostenute dai suoi componenti rimangono a carico degli enti a cui essi fanno capo. 

 

La seconda novella interessa invece l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 16/2020, a suo tempo introdotto dalla legge di conversione n. 31/2020. Al riguardo, occorre premettere che presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri- Ufficio  per  lo  Sport esiste un  comitato  denominato  "Forum  per  la sostenibilità dell'eredità olimpica e paralimpica", volto a tutelare l'eredità olimpica e a promuovere iniziative  utili a valutare l'utilizzo a lungo termine delle infrastrutture realizzate per i Giochi, nonché il perdurare dei benefici sociali, economici  e ambientali sui territori, anche con riferimento alle  esigenze  della pratica  sportiva  e  motoria  da  parte  dei  soggetti  disabili   e dell'eliminazione delle barriere architettoniche. Attualmente, la composizione e le regole di funzionamento del Forum sono definite da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di sport, d'intesa con gli enti territoriali interessati. Per effetto della norma in oggetto, per la definizione della composizione e delle regole di funzionamento del Forum verrà sentito anche il Ministro del Turismo. Anche la modifica dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 16/2020, dunque, avverrebbe senza causare alcun impatto sulla finanza pubblica.

Articolo 6-ter
(Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno)

 

 

L’articolo 6-ter, inserito al Senato, include i comuni colpiti da eventi sismici nel 2009, 2016 e 2017 nell'ambito di applicazione del regime opzionale per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno.

 

L'articolo in esame incide sull'ambito di applicazione dell'articolo 24-ter del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), che ha introdotto un regime opzionale per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti. Nell'ambito di applicazione del regime opzionale vengono inclusi i comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 e i comuni elencati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge n. 189 del 2016: quelli colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, quelli colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, nonché quelli colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017.

 

Il regime opzionale in argomento è stato introdotto per effetto dell'articolo 1, comma 273 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) che ha modificato il capo I del titolo I del TUIR con l'inserimento dell'articolo 24-ter. In particolare, ferma restando l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia disposta dall'articolo 24-bis del TUIR, il comma 1 dell'articolo 24-ter ha introdotto un regime opzionale per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di ogni genere e assegni a esse equiparati erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti. Con la modifica in esame vengono inclusi nell'ambito di applicazione i comuni colpiti da eventi sismici nel 2009, 2016 e 2017.

Tali soggetti possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, a una imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

 

Il trasferimento della residenza è definito mediante riferimento all'articolo 2, comma 2, del TUIR, per cui si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile (articolo 43).

I comuni (con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti) appartenenti al territorio del Mezzogiorno sono quelli situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia

Per quanto riguarda i redditi percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, la norma fa riferimento ai criteri di cui all'articolo 165, comma 2, del TUIR, secondo cui i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 del medesimo testo unico per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti.

 

Per effetto dei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 24-ter, l'opzione di calcolo dell'imposta sostitutiva in via forfettaria con aliquota del 7 per cento:

§  può essere esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace, e trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa;

§  è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta;

§  è valida per i primi cinque periodi di imposta successivi a quello in cui diviene efficace.

 

Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza optando per il regime d'imposta sostitutiva indicano la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione (comma 3 dell'articolo 24-ter).

 

Il comma 6 dell'articolo 24-ter stabilisce che l'imposta non è deducibile ed è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sui redditi. Il comma 8 stabilisce inoltre che soltanto nel caso in cui si manifestata la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

 

L'opzione è revocabile dal contribuente e i suoi effetti cessano laddove venga accertata l'insussistenza dei requisiti e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva nei termini previsti. Tali casi precludono l'esercizio di una nuova opzione (comma 7 dell'articolo 24-ter).

 

L'articolo 1, comma 274 della legge di bilancio 2019 stabilisce inoltre una serie di esenzioni per i soggetti che esercitano l'opzione in esame. In particolare, gli stessi:

§  non sono tenute a presentare la dichiarazione annuale degli investimenti e delle attività di natura finanziaria che detengono all'estero suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, prevista dall'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990;

§  sono esenti dall'imposta sul valore degli immobili situati all'estero prevista dall'articolo 19, comma 13 del decreto legge n. 201 del 2011;

§  sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero prevista dall'articolo 19, comma 18, del decreto legge n. 201 del 2011.

 

Si segnala che il successivo comma 275 destina le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'opzione al finanziamento delle università delle regioni del Mezzogiorno in cui sia presente almeno un dipartimento in discipline tecnico-scientifiche e sociologiche.


 

Articolo 6-quater
(Acquisizione dei dati di cui al decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

 

 

L’articolo in esame, inserito al Senato, propone che i dati relativi alle generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive siano resi disponibili al Ministero del Turismo. Viene inoltre previsto che gli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 7, comma 14, del decreto legge n. 22 del 2021, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del Ministero del turismo, possano essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano state avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

L'articolo in esame incide sull'utilizzo dei dati acquisiti a norma dell'articolo 13-quater del decreto n. 34 del 2019. Nell'ambito delle disposizioni volte a contrastare l’evasione nel settore turistico-ricettivo recate da tale articolo, il comma 2 prevede che i dati relativi alle generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive, comunicate dai gestori alla questura, siano forniti dal Ministero dell’interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all’Agenzia delle entrate affinché siano resi disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno. Inoltre tali dati sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (ai sensi del richiamato articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 50 del 2017) ai fini dell’analisi del rischio relativamente ai corretti adempimenti fiscali.

 

La novella normativa in commento prevede che tali dati siano resi disponibili anche al Ministero del Turismo, secondo le modalità previste dal decreto 11 novembre 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell'interno.

 

Viene inoltre previsto che agli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 7, comma 14, del decreto legge n. 22 del 2021, con cui sono state riordinate le attribuzioni dei ministeri, vengano applicate le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto legge n. 77 del 2021.

Il suddetto articolo 7, comma 14, del decreto legge n. 22 del 2021 aveva previsto che, entro il 31 dicembre 2021, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del Ministero del turismo, venisse istituito un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF). Per le predette finalità è stata altresì prevista l'istituzione di due posti di funzione dirigenziale di livello non generale, autorizzando il MEF a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in deroga ai vigenti limiti assunzioni due unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1.

In base all'articolo 7, comma 5, del decreto legge n. 77 del 2021, come modificato dal decreto legge n. 228 del 2021, il Ministro dell'economia e delle finanze ha adottato il D.M. 30 settembre 2021 mediante il quale sono stati individuati gli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del MEF e le relative attribuzioni, nelle more del perfezionamento del regolamento di organizzazione del predetto Ministero, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, da adottarsi entro il 31 luglio 2022 con le modalità di  cui  all'articolo 10 del decreto-legge n. 22 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 55 del 2021. La norma prevede che, in sede di prima applicazione, gli incarichi dirigenziali possano essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano state avviate prima dell'adozione del predetto regolamento di organizzazione, ma siano comunque conformi ai compiti e all'organizzazione del Ministero e coerenti rispettivamente con le disposizioni dell'articolo 6 e 7 del decreto legge n. 77 del 2021.


 

Articolo 6-quinquies
(Nomadi digitali e lavoratori da remoto)

 

 

L’articolo 6-quinquies – introdotto nel corso dell’esame al Senato – inserisce i nomadi digitali e lavoratori da remoto non appartenenti all'UE tra le categorie di lavoratori stranieri a cui può essere rilasciato il nulla osta al lavoro per casi particolari, ai sensi del regolamento di attuazione del Testo unico immigrazione (D.lgs. n. 286 del 1998).

 

Preliminarmente, si ricorda che il suddetto regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato in favore di determinate categorie di lavoratori stranieri, al di fuori degli ingressi per lavoro autorizzati nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato (anche di natura stagionale) e per lavoro autonomo, definite annualmente con apposito DPCM.

 

Possono entrare al di fuori delle quote previste ogni anno dal decreto flussi alcune tipologie di lavoratori altamente specializzati o peculiari per il loro tipo di attività. Il loro ingresso è comunque subordinato al rilascio di un nulla osta al lavoro che deve essere richiesto dal datore di lavoro.

I lavoratori specializzati e appartenenti a determinate categorie sono elencati all’articolo 27, comma 1, del TU immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998):

-  dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato UE;

-  lettori universitari;

-  professori universitari;

-  traduttori e interpreti;

-  i collaboratori familiari che già lavorano alle dipendenze di cittadini dell’Unione che si trasferiscono in Italia;

-  persone che autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale svolgono periodi di addestramento presso datori di lavoro italiani;

-  lavoratori marittimi;

-  lavoratori dipendenti da imprese straniere temporaneamente trasferiti in Italia;

-  personale artistico tecnico per spettacoli: ballerini, artisti, musicisti, artisti da impiegare da enti musicali;

-  gli sportivi professionisti;

-  giornalisti corrispondenti;

-  lavoratori dei circhi e spettacoli viaggianti;

-  persone che svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari";

-  infermieri professionali.

La procedura prende l’avvio con la richiesta, da parte del datore di lavoro, di nulla osta all’ingresso del lavoratore, presentata allo Sportello Unico competente; ottenuti i pareri della Questura e della Direzione Provinciale Territoriale del Lavoro, avrà luogo il rilascio/ o il diniego dell'autorizzazione richiesta. La domanda deve essere inviata allo Sportello Unico competente.

Il cittadino straniero, una volta ricevuta la notizia del rilascio del nulla osta, deve recarsi, entro 180 giorni, presso la Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana per richiedere il visto di ingresso.

Ottenuto il visto ed entrato in Italia, il lavoratore straniero, entro 8 giorni, dovrà recarsi, accompagnato dal datore di lavoro, presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno e richiedere il permesso di soggiorno per lavoro.

Fatti salvi casi particolari, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno per tali categorie di lavoratori sono rilasciati per il tempo indicato nel nullaosta al lavoro (comunque non superiore a due anni) o, se questo non è richiesto, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessità (si cfr. art. 40 del regolamento di attuazione del TU immigrazione adottato con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

 

 Come anticipato, nell’ambito delle suddette categorie il presente articolo 6-bis inserisce anche i nomadi digitali e lavoratori da remoto non appartenenti all'UE (nuova lett. q-bis) dell’art. 27, co. 1, del D.Lgs. 286/1998).

 

Sono considerati nomadi digitali e lavoratori da remoto i cittadini di un Paese terzo che svolgono attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto in via autonoma ovvero per un’impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano (nuovo comma 1-sexies dell’art. 27 del D.Lgs. 286/1998).

Nel caso in cui svolgano l’attività in Italia, per tali soggetti:

§  non è richiesto il nulla osta al lavoro;

§  il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d’ingresso, è rilasciato per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un’assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, e che vengano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell’ordinamento nazionale.

 

Si demanda infine ad apposito decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali - da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge n. 4 del 2022 – la definizione delle modalità e dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali (ivi comprese le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del permesso), dei limiti minimi di reddito del richiedente, nonché delle modalità necessarie per la verifica dell’attività lavorativa da svolgere.

 


 

Articolo 7, commi 1, 1-bis e 2
(Disposizioni in materia di prestazioni di integrazione salariale)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 7 esclude, per i trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, nonché per gli assegni ordinari di integrazione salariale (a carico del FIS dell'INPS), fruiti dai datori di lavoro di alcuni settori nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2022, l'applicazione della relativa contribuzione addizionale (che sarebbe prevista a carico del datore). I settori interessati sono individuati nell'allegato I, che fa riferimento ad alcune categorie o sottocategorie della classificazione ATECO 2007 delle attività economiche (redatta dall'ISTAT); le categorie o sottocategorie interessate dall'esenzione transitoria in oggetto - così come integrate nella riformulazione approvata dal Senato - fanno parte degli ambiti del turismo, della ristorazione, del commercio all'ingrosso, dei parchi divertimenti e parchi tematici, degli stabilimenti termali, delle attività ricreative, dei trasporti, dei musei, degli spettacoli, delle feste e cerimonie, delle organizzazioni associative, nonché di specifiche attività di produzione o di erogazione di servizi.

Il comma 2, in primo luogo, provvede alla quantificazione ed alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla suddetta norma di esenzione; in base alla riformulazione approvata dal Senato, gli oneri sono quantificati in 104,7 milioni di euro per il 2022 (84,3 milioni nel testo originario) e in 16,1 milioni per il 2024 (13 milioni nel testo originario); con riferimento all'onere relativo al 2022, si provvede ad una copertura per un importo maggiore, pari a 140,8 milioni (120,4 milioni nel testo originario), al fine di tener conto in via integrale degli effetti in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Ai fini della copertura finanziaria, si riducono - nell'ambito della riformulazione approvata dal Senato -: nella misura di 120,4 milioni per il 2022, il fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (fondo destinato alla copertura di prestazioni di integrazione salariale, disposte da successivi interventi normativi in relazione alla crisi epidemiologica da COVID-19); nella misura di 20,4 milioni per il 2022 e di 3,1 milioni per il 2024, il fondo per interventi strutturali di politica economica[39]. Per la copertura dell'onere residuo relativo al 2024 (quota residua pari a 13 milioni), il comma 2 rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 32.

Il comma 1-bis - inserito dal Senato - dispone un incremento, pari a 7,6 milioni per il 2023, del suddetto fondo per interventi strutturali di politica economica; per la copertura del relativo onere, il comma 2 fa rinvio alle disposizioni di cui al successivo articolo 32.

 

Si ricorda che il contributo addizionale - rispetto al quale viene posta la norma di esenzione temporanea in esame - è previsto a carico dei datori di lavoro ammessi (in relazione a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa) ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale[40] o all'assegno ordinario di integrazione salariale a carico del FIS (Fondo di integrazione salariale) dell'INPS[41].

In particolare, per la fruizione dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, il contributo addizionale (a carico del datore di lavoro) è pari[42] al:

§  9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente, con riferimento alle ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, fruiti all'interno di uno o più interventi concessi, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

§  12 per cento oltre il limite suddetto e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;

§  15 per cento oltre quest'ultimo limite, nell'ambito di un quinquennio mobile.

Per la fruizione dell'assegno ordinario di integrazione salariale a carico del FIS dell'INPS, il contributo addizionale (a carico del datore di lavoro) è pari al 4 per cento della retribuzione che sarebbe spettata al dipendente (con riferimento alle ore di lavoro non prestate).

La suddetta adozione, da parte del comma 2, di una copertura finanziaria, per il 2022, per un importo maggiore rispetto all'onere deriva dalla circostanza che la dotazione del fondo oggetto di riduzione - fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 - presenta una proiezione inferiore in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni rispetto all'ammontare in termini di competenza contabile e dalla conseguente esigenza di mantenere invariato il rapporto percentuale tra questi due importi[43]. Si ricorda che il suddetto fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è destinato alla copertura finanziaria di prestazioni di integrazione salariale, disposte da successivi interventi normativi in relazione ai differenti impatti nei settori produttivi della crisi epidemiologica da COVID-19. Riguardo all'onere relativo al 2024, si rileva che esso è costituito da minori entrate fiscali, le quali sono conseguenti alla riduzione, relativa al 2022, delle entrate contributive dell'INPS, riduzione che, in ragione della deducibilità fiscale dei contributi previdenziali, determina - oltre ad un incremento della base imponibile fiscale per il 2022 - un incremento dei relativi acconti fiscali nel 2023 (calcolati in base al "metodo storico")[44] ed una connessa riduzione dei versamenti nel 2024 (in sede di saldo).


 

Articolo 7, commi 2-bis – 2-quinquies
(Inserimento lavorativo di persone con DSA)

 

 

I commi da 2-bis a 2-quinquies dell’articolo 7introdotti nel corso dell’esame al Senato - recano misure volte ad assicurare alle persone con disturbi specifici di apprendimento uguali opportunità per l’accesso al mondo del lavoro, anche attraverso la previsione di idonee modalità di svolgimento delle attività di selezione in ambito privato, nonché una migliore inclusione professionale, disponendo al contempo che tali misure siano applicate in ambito sociale e in ogni occasione di valutazione di percorsi formativi finalizzati all’esercizio di un’attività lavorativa.

 

In primo luogo, si dispone che alle persone con disturbi specifici di apprendimento – di cui alla L. 170/2010 – sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione (comma 2-bis).

Si ricorda che la richiamata legge 170/2010, tra l’altro, riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento (DSA) che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma che possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

 

In ambito privato, viene inoltre garantito, senza alcuna forma di discriminazione, l’inserimento lavorativo delle persone con DSA già a partire dalle attività di selezione, assicurando condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali (comma 2-ter).

Tale comma richiama la disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, lett. h), della L. 170/2010 che inserisce tra le finalità perseguite dalla medesima legge quella di assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

Analoga previsione è contenuta, per i concorsi pubblici, nell’art. 3, co. 4-bis, del D.L. 80/2021, in attuazione del quale è stato emanato il Decreto della Funzione pubblica 9 novembre 2021 che definisce le modalità attuative per assicurare nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti DSA la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove.

 

Al fine di favorire l'inclusione professionale di persone con DSA che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione, si dispone, altresì, che le imprese attribuiscano al responsabile dell'inserimento lavorativo aziendale, adeguatamente formato in materia di persone con i suddetti disturbi, il compito di creare l'ambiente più adatto per l'inserimento e la realizzazione professionale delle medesime, prevedendo l’applicazione di misure analoghe a quelle previste per la selezione per l’accesso nel pubblico impiego, o comunque che assicurino una tutela non inferiore. Su tale ultimo aspetto si veda quanto detto relativamente all’art. 3, co. 4-bis, del D.L. 80/2021, con riferimento al precedente comma 2-ter (comma 2-quater).

Si ricorda che la figura del Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità (obbligatorio per tutte le amministrazioni con più di 200 dipendenti) è stata istituita dall’art. 39-bis del D.Lgs. 75/2017, che gli attribuisce i seguenti compiti:

§  curare i rapporti con il centro per l'impiego territorialmente competente per l'inserimento lavorativo dei disabili, nonché con i servizi territoriali per l'inserimento mirato;

§  predisporre, sentito il medico competente della propria amministrazione ed eventualmente il comitato tecnico di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, gli accorgimenti organizzativi e proporre, ove necessario, le soluzioni tecnologiche per facilitare l'integrazione al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti ragionevoli di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;

§  verificare l'attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione.

 

Infine, viene disposto che le suddette misure compensative e dispensative sono applicate in ogni occasione di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attività e professioni, nonché in ambito sociale (comma 2-quinquies)

 


 

Articolo 8, commi 1 e 5
(Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura -
Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo)

 

 

L’articolo 8, comma 1, incrementa la dotazione dei Fondi istituiti dall’articolo 89, comma 1, del D.L. 18/2020, destinati a sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, a seguito dell’adozione delle misure per il contenimento del COVID-19. L’incremento per l’anno 2022, è di 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale. Il comma 5 del medesimo articolo, reca la copertura finanziaria degli oneri recati dall’articolo 8 nel suo complesso.

 

Per le misure riguardanti il settore adottate per fronteggiare le conseguenze derivanti dal COVID-19, si veda la pagina dedicata sul sito del Ministero della cultura.

 

Si ricorda che l’art. 89, comma 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha previsto l’istituzione nello stato di previsione dell’allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo[45] di due Fondiuno di parte corrente, l’altro in conto capitale[46] – volti a sostenere l’emergenza dei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, a seguito dell’adozione delle misure di contenimento per il Covid-19, con uno stanziamento, per il 2020, originariamente pari, rispettivamente, a € 80 mln e a € 50 mln. Il comma 2 del medesimo art. 89 ha previsto che, con uno o più decreti dell’allora Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (ora Ministro della cultura), siano stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Successivamente:

§  l’art. 183, comma 1, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), novellando il citato art. 89, comma 1, ha incrementato per il 2020 a € 145 mln le risorse del Fondo di parte corrente e a € 100 mln le risorse del Fondo in conto capitale[47]. Inoltre, inserendo il comma 3-bis nello stesso art. 89, ha previsto un possibile incremento delle risorse del “Fondo di cui al comma 1”, per € 50 mln nel 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate al Piano operativo “Cultura e turismo” di competenza dell’allora MIBACT;

§  l’art. 80, comma 2, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020), sempre novellando il medesimo art. 89, comma 1, ha disposto che, per il 2020, la dotazione del Fondo di parte corrente fosse aumentata a € 185 mln, mentre la dotazione del Fondo in conto capitale fosse aumentata a € 150 mln;

§  l’art. 5, comma 1, e l’art. 6-bis, comma 1, del D.L. 137/2020 (L. 176/2020) – senza novellare il più volte citato art. 89, comma 1 – hanno incrementato la dotazione del Fondo di parte corrente, rispettivamente, di ulteriori € 100 mln per il 2020 (per un totale, dunque, di € 285 mln) e di € 90 mln per il 2021;

§  l’art. 36, comma 1, del D.L. 41/2021 (L. 69/2021) – senza novellare il più volte citato art. 89, co. 1 – ha incrementato di € 200 mln per il 2021 la dotazione del Fondo di parte corrente;

§  l’art. 65, comma 1, del D.L. 73/2021 (L. 106/2021), infine – sempre senza novellare la citata disposizione istitutiva - ha incrementato, per l'anno 2021, di € 47,85 mln per la parte corrente e di € 120 mln per gli interventi in conto capitale, la dotazione dei suddetti Fondi. Inoltre, ha previsto che quota parte dell’incremento del fondo di parte corrente fosse destinata a riconoscere un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi dell’infezione da virus SARS-CoV-2 nel settore dello spettacolo.

 

Per la distribuzione delle risorse sono intervenuti vari decreti ministeriali. Per la visione degli stessi, si rinvia al sito del Ministero della cultura.

 

Il comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri dell’intero articolo 8 e, quindi, anche quella relativa al comma 1 (che reca oneri per 75 milioni di euro per il 2022), rinviando - a tal fine - all’art. 32 del presente provvedimento, che reca le disposizioni finanziarie dello stesso.

 

 


 

Articolo 8, commi 2 e 5
(Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura -
Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali)

 

 

L’articolo 8, comma 2, incrementa di 30 milioni di euro, per il 2022, il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall’art. 183, comma 2, del D.L. 34/2020 per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il comma 5 del medesimo articolo, reca la copertura finanziaria degli oneri dell’intero articolo 8.

 

Per le misure riguardanti il settore adottate per fronteggiare le conseguenze derivanti dal COVID-19, si veda la pagina dedicata sul sito del Ministero della cultura.

 

Si ricorda che l’art. 183, comma 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha istituito nello stato di previsione dell’allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo[48] il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali[49], con una dotazione, per il 2020, di € 171,5 mln, destinato al sostegno dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non statali, nonché delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, inclusi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore. Il medesimo Fondo è stato altresì destinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con uno o più decreti dell’allora Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (ora Ministro della cultura) sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.

In seguito:

§  l’art. 80, comma 1, lettera a), del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) – novellando l’art. 183, comma 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) - ha incrementato la disponibilità del Fondo per il 2020 di € 60 mln e lo ha destinato, con riferimento a spettacoli, fiere, congressi e mostre, al ristoro delle perdite derivanti anche dai casi di rinvio (come già previsto in alcuni decreti ministeriali attuativi intervenuti) o di ridimensionamento;

§  l’art. 5, comma 3, e l’art. 6-bis, commi 3 e 4, del D.L. 137/2020 (L. 176/2020) – senza novellare il citato art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) - hanno incrementato di ulteriori € 400 mln per il 2020 e di € 51 mln per il 2021 la dotazione del Fondo. In particolare, € 350 mln della dotazione aggiuntiva per il 2020 sono stati destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, mentre € 1 mln della dotazione 2021 è stato destinato al ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali in programma nel territorio italiano, per l’annullamento delle presenze di pubblico stabilito con il DPCM 24 ottobre 2020 (adottato nell’ambito delle misure per il contenimento della diffusione del COVID-19). Il ristoro è stato limitato alle spese che gli organizzatori avevano sostenuto per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, con riferimento ai 10 giorni successivi all’adozione del DPCM;

§  l’art. 36, commi 2 e 3, del D.L 41/2021 (L. 69/2021) - senza novellare il più volte citato art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) - ha incrementato il Fondo di € 120 mln per il 2021 e ha escluso le fiere e i congressi dai possibili destinatari delle risorse del Fondo[50];

§  infine, l’art. 65, comma 2, del D.L. 73/2021 (L. 69/2021) ha incrementato di € 20 mln per il 2021 il suddetto Fondo, sempre senza novellare la sua disposizione istitutiva.

 

Per la distribuzione delle risorse, sono intervenuti vari decreti ministeriali. Per la visione degli stessi, si rinvia al sito del Ministero della cultura.

 

Il comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri dell’intero articolo 8 e, quindi, anche quella relativa al comma 2 (che reca oneri per 30 milioni di euro per il 2022), rinviando - a tal fine - all’art. 32 del presente provvedimento, che reca le disposizioni finanziarie dello stesso.

 

 


 

Articolo 8, commi 3-5
(Disposizioni concernenti lo spettacolo viaggiante e le attività circensi)

 

 

L’articolo 8, comma 3, estende fino al 30 giugno 2022 l'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, già prevista fino al 31 dicembre 2021, per i soggetti che esercitano le attività di spettacolo viaggiante e circensi.

Il comma 4 incrementa di 6,5 milioni per l'anno 2022 il fondo per il ristoro ai comuni a seguito del mancato incasso del canone medesimo, disponendo, altresì, in ordine al riparto di tali risorse.

Il comma 5 reca la norma di copertura finanziaria

 

Il comma 3 modifica l'art. 65, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 2021, come convertito dalla legge n. 106 del 2021. Tale norma mira a favorire la ripresa delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, danneggiate dall'emergenza epidemiologiche da COVID-19, come individuate dall'art. 1 della legge n. 337 del 1968 (recante "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante"). A tal fine si prevede l'esonero dal pagamento dei canone, di cui all'art. 1, comma 816, della legge di bilancio per il 2020, n. 160 del 2019 (v. infra), dovuto in relazione alla titolarità di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, per lo svolgimento di tali attività.

Il periodo di operatività dell'esonero, previsto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 dal testo previgente, è qui differito al 30 giugno 2022.

Il comma 4 modifica l'art. 65, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 73 del 2021. Tale comma 7 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 12,95 milioni per l’anno 2021, destinato al ristoro dei comuni, a seguito delle minori entrate riconducibili al mancato versamento del canone.

Con la novella in esame, si prevede un'integrazione dello stanziamento di tale fondo pari, come detto, a 6,5 milioni per l'anno 2022.

Alla ripartizione delle risorse qui stanziate si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge.

Il decreto è comunque adottato al ricorrere della condizione prevista dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997. Tale disposizione prevede che quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno (Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel caso in esame), il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.

Per quanto concerne la copertura degli oneri, il comma 5 rinvia all'articolo 32 del presente decreto-legge.

 

Si rammenta che, nell'ambito di una riforma complessiva, l'articolo 1, comma 816, della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019) disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane) che, dal 2021, sostituisce: la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (Tosap, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507); il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446); l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni; il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'uso o l'occupazione delle strade (di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone - prevede il citato comma 816 - è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

 


 

Articolo 8, comma 4-bis
(Risorse finanziarie per i lavoratori dello spettacolo)

 

 

Il comma 4-bis - inserito dal Senato - dell'articolo 8 prevede la destinazione di 40 milioni di euro, per il 2022, ad un fondo di parte corrente già istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura - fondo destinato a sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo in relazione alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 -; il suddetto stanziamento di 40 milioni è riservato al sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei lavoratori dei settori cinema e audiovisivo, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo[51]. Alla copertura finanziaria dello stanziamento in oggetto si provvede mediante corrispondente azzeramento della dotazione per il 2022 del "Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET" - Fondo (istituito anch'esso nello stato di previsione del Ministero della cultura) avente una dotazione di 40 milioni di euro annui e destinato alla copertura finanziaria di successivi provvedimenti legislativi che definiscano (nei limiti dei suddetti importi annui) misure di sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori, dipendenti o autonomi, che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli -.

 

Si ricorda che il suddetto Fondo di parte corrente è stato istituito dall'articolo 89 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni[52]; tale articolo demanda a decreti del Ministro della cultura la definizione delle modalità di ripartizione e assegnazione delle relative risorse. Lo stanziamento in oggetto di 40 milioni è in ogni caso destinato, come detto, al sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei lavoratori dei settori cinema e audiovisivo, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Riguardo al summenzionato "Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET", si ricorda che, secondo la norma istitutiva, di cui all'articolo 1, comma 352, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, le misure da adottare (come detto, con successivi provvedimenti legislativi) devono tener conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni dei suddetti lavoratori.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 1, commi 2 e 3, del disegno di legge di iniziativa governativa A.S. n. 2318[53] reca una disciplina di delega al Governo per il riordino e la revisione delle misure di sostegno in favore dei lavoratori summenzionati. Riguardo al profilo finanziario, il suddetto comma 3, in primo luogo, specifica che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, in secondo luogo, richiama la norma generale di cui all'articolo 17, comma 2, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, secondo la quale, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo successivamente (o contestualmente) alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Riguardo all'ambito dei lavoratori interessati e al contenuto della disciplina di delega - rispetto alla quale, dunque, il citato comma 352 è inteso a fornire la relativa dotazione finanziaria -, si rinvia alla scheda di lettura dei suddetti commi dell'articolo 1 dell'A.S. n. 2318, scheda presente nel dossier n. 441 del Servizio Studi del Senato.

 

 


 

Articolo 8-bis
(Disposizioni per la conservazione del patrimonio archivistico)

 

 

L’articolo 8-bis interviene in materia di acquisto di immobili da destinarsi agli Archivi di Stato, modificando in parte la disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2022.

 

Si ricorda, in proposito, che l’art. 1, comma 364, della legge n. 234 del 2021 ha autorizzato la spesa di 25 milioni di euro per il 2022, 45 milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024 e 10 milioni di euro per il 2025, sia per la realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e sismico degli istituti archivistici, sia – ai fini che qui rilevano – per l’acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato[54], stabilendo al contempo, come requisito, che questi ultimi siano già in possesso delle necessarie caratteristiche antisismiche e dotati di impianti adeguati alla normativa vigente.

 

L’art. 8-bis espunge dal testo tale ultimo requisito, consentendo così l’acquisto, a valere sulle risorse stanziate, anche di immobili da sottoporre a successivi interventi di adeguamento.

 

Per completezza, si ricorda che, in base all’art. 1, comma 365, della stessa L. 234/2021, la disciplina attuativa deve essere definita con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che sarebbe dovuto essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima L. 234/2021.

 

 

 

 


 

Articolo 9, commi 1 e 5
(Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 81, D.L. 104/2020))

 

 

L’articolo 9, comma 1, reitera per gli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi già previsto da precedenti provvedimenti. La relativa spesa è autorizzata nel limite di 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022.

 

In particolare, il comma 1 in esame, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto-legge n. 221 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2022, estende agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 le agevolazioni fiscali previste dalle disposizioni di cui all’articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020 (c.d. "decreto agosto") convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, già prorogate dall’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021. A tal fine è autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022, che costituisce tetto di spesa.

 

Si rammenta che l’articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020 ha istituito per le imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali un credito d’imposta pari al 50% delle spese di investimento in campagne pubblicitarie, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, a favore delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Il contributo è concesso nel limite complessivo di 90 milioni di euro nel 2020, che costituisce tetto di spesa per il medesimo anno.

L'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 ha esteso tale agevolazione alle spese sostenute durante l’anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021[55].

Tale agevolazione è ora applicabile, ai sensi del comma in esame, anche agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.

 

Si rammenta che il comma 3 dell'articolo 81 precisa che le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

 

Il Governo fornisce, nella relazione illustrativa, ulteriori chiarimenti sulle disposizioni in esame. Esse si rendono necessarie al fine di sostenere gli operatori sportivi particolarmente interessati dalle misure restrittive (abbassamento della percentuale di capienza del pubblico sia per gli impianti outdoor che indoor, incremento dei prezzi dell’energia, effettuazione dei test antigenici per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2, sanificazioni, ecc.) introdotte con gli ultimi provvedimenti emanati dal Governo, necessari a contenere la diffusione dell’epidemia da COVID-19. È necessario individuare sia strumenti di sostegno o ristoro in grado di aiutare la ripresa del settore, sia misure virtuose come la conferma di un incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie.

La disposizione di cui al comma 1 è finalizzata a incentivare le imprese che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali, attraverso un credito di imposta. Tali ultimi soggetti, infatti, operano in un settore, come quello sportivo e in particolare locale, caratterizzato da un’alta visibilità e da una significativa funzione sociale, e che è attraversato da difficoltà finanziarie particolarmente acuite nel contesto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, tali da poter metterne in discussione la continuità aziendale. L’introduzione di un incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie è volta ad innescare un circolo virtuoso in cui l’attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi, promuovendo lo sviluppo dell’attività di advertising resa da tali soggetti anche in funzione del rispettivo brand, a livello locale e su scala più ampia. L’incentivo è previsto mediante il meccanismo del credito d’imposta, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

 

Il comma 5 reca la quantificazione degli oneri dell'articolo 9, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, e rinvia per le fonti di copertura finanziaria alle disposizioni dell'articolo 32.

 


 

Articolo 9, commi 2 e 5
(Contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie sostenute da società sportive professionistiche e da società e
associazioni sportive dilettantistiche)

 

 

L’articolo 9, comma 2, destina un contributo, a fondo perduto e nel limite di spesa di 20 milioni di euro, a titolo di ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19 nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l’intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.

Quanto alla copertura finanziaria, ad essa provvede il comma 5.

 

Il comma 2 mira esplicitamente a sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con decreto legge n.229 del 229 (“Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”) per contenere la diffusione dell'epidemia di COVID-19.

 

Si rammenta che il decreto-legge n.229 del 2021 ha introdotto misure restrittive che hanno interessato anche il settore dello sport.

In proposito, ai sensi dell'articolo 1 - con decorrenza dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza - sono stati ampliati gli ambiti e le attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19 generato esclusivamente da vaccinazione o da guarigione (c.d. green pass rafforzato)[56], con esclusione, dunque, di quelli generati in virtù di un test molecolare o di un test antigenico rapido. L'estensione della necessità del "super-green pass" riguarda, fra l'altro, le strutture e le attività all’aperto concernenti piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra o di contatto, centri benessere, le quali vengono equiparate alle corrispondenti strutture ed attività al chiuso. Inoltre occorre il possesso di tale certificazione anche per l'accesso agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, incluse le sciovie, le seggiovie aperte e le altre tipologie di impianti di risalita, nonché le funivie, cabinovie e seggiovie chiuse.

Il medesimo articolo 1 dispone, inoltre, che, in zona bianca, possano accedere agli eventi e alle competizioni sportivi esclusivamente i soggetti muniti di green-pass rafforzato e riduce la capienza delle strutture destinate ad accogliere gli spettatori alle manifestazioni sportive[57].

Si rileva che in attuazione (anche) del decreto-legge n.229 del 2021 il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ha aggiornato le Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, le quali contengono le indicazioni e prescrizioni alle quali devono attenersi i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, centri di attività motoria, palestre, piscine, o i soggetti che comunque ne abbiano la responsabilità.

 

Nella relazione illustrativa del presente decreto si rileva che le spese per le quali è riconosciuto il contributo in commento (sanificazione, prevenzione, effettuazione di test e attuazione di protocollo sanitari) rappresentano una componente di costo "significativa ed ineliminabile" a carico dei soggetti sportivi che svolgono la propria attività.

 

Il contributo in commento è posto a carico del fondo di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto legge n. 73 del 2021 (conv., con modif., dalla legge n.106 del 2021), la cui dotazione è a tal fine incrementata di 20 milioni di euro per l’anno 2022.

Al riguardo, si segnala che il citato articolo 10, comma 3, del DL n.73 del 2021 ha istituito, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 86 milioni di euro, da considerare come limite di spesa, con cui finanziare un contributo a fondo perduto da riconoscere a ristoro delle spese sanitarie sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche (che rispondano a determinati requisiti) per la sanificazione e prevenzione, nonché per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19.

Detto contributo era diretto al ristoro delle spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19, nonché di sanificazione e prevenzione che fossero state sostenute da:

La finalità della misura, anche in tal caso, era quella di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte, allora, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, recante misure di contenimento la diffusione dell'epidemia "Covid-19".

Il comma 5 quantifica gli oneri complessivi dell'articolo[58] (inclusi i 20 milioni di cui al comma 2 in commento) in 60 milioni di euro, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge in esame (si veda al riguardo la relativa scheda di lettura del presente Dossier).


 

Articolo 9, commi 3, 4 e 5
(Contributi per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi)

 

 

Il comma 3 dispone che le risorse di cui al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano possano essere parzialmente destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi maggiormente colpite dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Contestualmente il comma 4 incrementa di 20 milioni il predetto Fondo e la copertura dei relativi oneri economici è assicurata dal comma 5.

 

La finalità della disposizione è quella di alleviare le difficoltà economiche patite dalle predette associazioni e società conseguenti alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto legge n.229 del 2021.

Per un richiamo delle misure restrittive introdotte con il citato DL n.229 del 2021 di interesse del settore sportivo, si rinvia alla scheda di lettura relativa ai commi 2 e 5 del presente articolo.

 

A beneficiare dei richiamati contributi sono, come detto, le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Il comma specifica, al riguardo, che una quota delle risorse stanziate, fino a fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria.

 

La definizione delle modalità e dei termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, dei criteri di ammissione, delle modalità di erogazione, nonché delle procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione, è affidata ad un decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Il Fondo richiamato dal comma in esame è stato istituito presso l'Ufficio per lo sport (che ha successivamente assunto configurazione dipartimentale con DPCM 29 maggio 2020) della Presidenza del Consiglio dei ministri, dall'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Ai sensi del richiamato comma 369, al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano è istituito il «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», con una dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, 7 milioni per l'anno 2019, 8,2 milioni per l'anno 2020 e 10,5 milioni a decorrere dall'anno 2021. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità: incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport; sostenere la realizzazione di eventi calcistici e di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; sostenere la maternità delle atlete non professioniste; garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione; sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale.

Le modalità di riparto delle risorse sono stabilite, entro il 28 febbraio di ciascun anno, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

 

Si segnala che ai sensi dell'articolo 6 del DL n.127 del 2021, una quota, pari al 50 per cento, delle somme trasferite a Sport e Salute S.p.A. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all’emergenza COVID-19 (secondo quanto disposto dall'all’articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), ma non utilizzate, sono riassegnate al Fondo in esame»[59].

 

Ai sensi del comma 4, il richiamato Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2022.

 

Il comma 5 quantifica gli oneri complessivi dell'articolo[60] (inclusi i 20 milioni di cui al comma 4 qui in commento) in 60 milioni di euro, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge in esame (si veda al riguardo la relativa scheda di lettura del presente Dossier).


 

Articolo 9, comma 4-bis
(Risorse per le attività nazionali di Special Olympics Italia)

 

 

L’articolo 9, comma 4-bis, destina alle attività nazionali di Special Olympics Italia, al fine di assicurare la partecipazione allo sport per le persone con disabilità mentale, le risorse previste dalla legge di bilancio 2022 per favorire la realizzazione di eventi anche internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport.

 

Si tratta del contributo, pari a € 0,3 mln per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, previsto dall’art. 1, comma 740, della L. 234/2021 (L. di bilancio 2022).

 

In tal modo si garantisce dunque a Special Olympics Italia lo stesso contributo aggiuntivo già previsto per il triennio 2019-2021.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che Special Olympics è un movimento sportivo internazionale dedicato alle persone con disabilità intellettiva. Esso è nato nel 1968 negli Stati Uniti (in particolare, i primi Giochi Internazionali Special Olympics si sono tenuti a Chicago nel luglio 1968).

Come si legge nel sito di Special Olympics Italia, in un protocollo d’intesa firmato il 15 febbraio 1988 la Commissione Olimpica Internazionale ha ratificato una convenzione nella quale ha riconosciuto ufficialmente Special Olympics ed ha accettato di collaborare con esso come rappresentante degli interessi degli atleti con disabilità intellettiva[61].

Da ultimo, prima dell’intervento ora previsto, l’art. 1, comma 652, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) ha incrementato di € 0,3 mln annui per il 2019, 2020 e 2021 il contributo per l'attuazione del programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche “Special Olympics Italia”.

L’incremento è stato finalizzato a favorire la realizzazione e lo sviluppo in tutto il territorio nazionale dei progetti di integrazione di cui all’art. 1, co. 407, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016), che aveva destinato al suddetto programma € 0,5 mln annui a decorrere dal 2016, a valere sulle risorse attribuite al Comitato italiano paralimpico (CIP).

 


 

Articolo 9, commi 5-bis e 5-ter
(Risorse per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026)

 

 

L’articolo 9, commi 5-bis e 5-ter, reca una ulteriore autorizzazione di spesa per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che il 24 agosto 2019 il CONI aveva reso noto che l’assemblea annuale del Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo (CIJM) aveva deliberato che la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo, posticipata al 2026, si svolgerà a Taranto.

Qui il dossier di candidatura.

L’Italia ha già ospitato tre volte la manifestazione, l’ultima delle quali nel 2009, a Pescara; in Puglia (a Bari) si era svolta l’edizione del 1997.

 

In particolare, il comma 5-bis autorizza la spesa di 50 milioni di euro annui per il triennio 2022-2024, al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle infrastrutture, sia già esistenti che da realizzare, ivi comprese quelle per l’accessibilità.

La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - periodo di programmazione 2021-2027.

 

Lo stanziamento complessivo di 150 milioni di euro stabilito dalla disposizione in commento si aggiunge ad altri due stanziamenti operati in precedenza:

i)    quello di 4 milioni di euro, a beneficio del Comune di Taranto, per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei Giochi (art. 213-bis del decreto-legge n. 34 del 2020);

ii)  quello di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, riconosciuto al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo (art. 1, comma 564, della legge n. 178 del 2020).

 

In base al comma 5-ter, le opere infrastrutturali sono suddivise in essenziali, connesse e di contesto.

Più nello specifico, si definiscono:

a)   opere essenziali, le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura, o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti già individuate nel medesimo dossier;

b)  opere connesse, le opere necessarie per connettere le opere infrastrutturali di cui alla lett. a) ai luoghi dove si svolgono gli eventi sportivi e alla rete infrastrutturale esistente;

c)   opere di contesto, le opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi in cui si svolgono gli eventi sportivi o che saranno interessati direttamente o indirettamente dagli stessi, o che offrono opportunità di valorizzazione del territorio in occasione dei Giochi 2026.

L’individuazione delle opere essenziali, connesse e di contesto è rimessa ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell'Autorità politica delegata per lo sport, da adottare d'intesa la Regione Puglia, sentiti gli enti locali territorialmente interessati.

In particolare, per ciascuna opera i decreti devono individuare il codice unico di progetto, il soggetto attuatore, l’entità del finanziamento concesso, le altre fonti di finanziamento disponibili, il cronoprogramma.

Con i medesimi decreti si provvede, inoltre, a ripartire le risorse e ad individuare, tra l’altro, le modalità di monitoraggio degli interventi e le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma. In particolare, le informazioni necessarie per il monitoraggio degli interventi sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al d.lgs. 229/2011.

 

 

 


 

Articolo 9-bis
(Misure a favore degli impianti ippici)

 

 

L’articolo 9-bis, introdotto al Senato, prevede misure a favore degli impianti ippici.

 

L’articolo 9-bis, dispone, al comma 1, l’incremento di 1 milione di euro per l'anno 2022 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 870 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, (lasciando invariata la dotazione dello stesso Fondo prevista per l’anno 2023).

 

Si ricorda che l'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 4 milioni di euro per l'anno 2023 per garantire il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura.

 

Il comma 2 prevede che ai suddetti oneri (pari a 1 milione di euro per l'anno 2022), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

Si ricorda che l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

 


 

Articolo 10
(Piano transizione 4.0)

 

 

L’articolo 10 riconosce il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, nel periodo 2023-2025, nella misura del 5 per cento (aliquota vigente) elevando per tali investimenti il limite massimo di costi ammissibili da 20 a 50 milioni di euro.

 

In dettaglio, il comma 1 dell’articolo in commento modifica l’articolo 1, comma 1057-bis della legge di bilancio 2021 (legge 178 del 2020), che è stato introdotto dall’articolo 1, comma 44, lettera b), della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021).

 

La legge di bilancio 2022 ha prorogato e rimodulato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi.

In sintesi, secondo tali disposizioni:

§  per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, se  effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro;

§  per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, si proroga al 2025 la durata dell’agevolazione e, per gli anni successivi al 2022, se ne riduce progressivamente l’entità (dal 20 per cento del 2022 al 15 per cento del 2023 e al 10 per cento del 2024).

Si rinvia al dossier per ulteriori informazioni.

 

Il richiamato comma 1057-bis reca la disciplina del credito di imposta, valevole dal 2023 al 2025, in favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, ovvero beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0.

Per gli investimenti in beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, il comma 1057 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) attribuisce il credito d’imposta a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

L’agevolazione è riconosciuta nelle seguenti misure:

§  40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

§  20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;

§  10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

 

Per quanto riguarda la disciplina valevole dal 2023 al 2025, il comma 1057-bis dispone che il credito d'imposta sia riconosciuto:

§  nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

§  nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

§  nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Il credito di imposta è attribuito per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 se, entro la data del 31 dicembre 2025, il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

 

Con le disposizioni in esame si prevede quindi una maggiorazione dei costi agevolabili, con riferimento ad alcune tipologie di investimento: in particolare, il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, nel periodo 2023-2025, spetta nella misura del 5 per cento del costo (aliquota già vigente) e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro (in luogo dei vigenti 20 milioni, limite valevole per gli altri tipi di spese), per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti, inclusi nel PNRR, che siano diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica.

 

 

Tali obiettivi devono essere individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Ai fini della definizione degli obiettivi di transizione ecologica, si ricorda che all’interno del PNRR vengono individuati tre assi strategici - condivisi a livello europeo – che devono caratterizzare il rilancio dell’Italia, ossia digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.

Per quanto riguarda specificamente la transizione ecologica, il Piano delinea il perimetro di tale obiettivo indicando le seguenti finalità:

·       intervenire per ridurre le emissioni inquinanti;

·       prevenire e contrastare il dissesto del territorio;

·       minimizzare l’impatto delle attività produttive sull’ambiente.

La logica è quella di sviluppare una economia più sostenibile anche per le generazioni future, accrescendo la competitività del sistema produttivo con l’avvio di attività imprenditoriali nuove e ad alto valore aggiunto e favorire la creazione di occupazione stabile.

Alla transizione ecologica è poi dedicata la Missione 2 del Piano medesimo, incentrata sui temi dell’agricoltura sostenibile, dell’economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell’efficienza energetica degli edifici, delle risorse idriche e dell’inquinamento.

 

Il comma 2 stima il maggior onere derivante dalla disposizione in esame in 11,1 milioni di euro nel 2023, 25 milioni di euro nel 2024, 38,8 milioni di euro nel 2025, 30,5 milioni di euro nel 2026, 16,6 milioni di euro nel 2027 e 2,8 milioni di euro nel 2028, cui si provvede ai sensi della norma generale di copertura del provvedimento (articolo 32 del provvedimento in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia)

Il comma 3 affida al Ministero dell’economia e delle finanze il compito di effettuare il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta previsto dalle norme in esame.

 

 


 

Articolo 10-bis
(Misure per il rafforzamento dell’azione dei confidi
in favore delle PMI)

 

 

L’articolo 10-bis, inserito al Senato, autorizza i “confidi” (consorzi di garanzia collettiva fidi) ad utilizzare le risorse a loro disposizione per concedere - oltre a garanzie - finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici. Tali finanziamenti devono essere conformi ai limiti consentiti da eventuali normative di settore.

 

L’articolo 10-bis autorizza i confidi ad utilizzare le risorse a loro disposizione per concedere – oltre a garanzie – finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici “nei limiti di quanto consentito dalla normativa di settore applicabile”.

Per ciascun finanziamento, i consorzi sono tenuti ad utilizzare, oltre alle risorse di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, risorse proprie in misura non inferiore al 20 per cento dell'importo del finanziamento.

Per la quota dei finanziamenti che si avvale delle risorse di cui all’articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 1 dell’articolo in esame dispone che siano concessi a tasso zero.

L’ultima parte del comma 1 rinvia ad un decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di individuare condizioni e criteri per attuare la disposizione in esame, nonché i requisiti economico-patrimoniali e organizzativi che i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, devono soddisfare per concedere i predetti finanziamenti.

 

I confidi - consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi – sono i soggetti che, ai sensi della cosiddetta legge sui confidi (art. 13 del decreto-legge n. 269 del 2003), svolgono l'attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi e i servizi connessi o strumentali a favore delle piccole e medie imprese o dei liberi professionisti associati, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

La garanzia dei confidi è rappresentata da un fondo al quale contribuiscono tutti i soci del consorzio.

I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, nonché da liberi professionisti (articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 269 del 2003).

Il decreto legislativo n. 141 del 2010, attuativo della direttiva n. 48/2008 in tema di credito al consumo, ha riformato la disciplina relativa ai confidi, confermando la previsione di due distinte tipologie di confidi sottoposti a regimi di controllo differenziati: i confidi maggiori vigilati dalla Banca d'Italia e i confidi minori che devono essere iscritti in un elenco gestito da un apposito Organismo.

I confidi maggiori, con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro, sono autorizzati all'iscrizione nell'albo unico degli intermediari finanziari (art. 106 del TUB). 

Con il riferimento all'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, l’articolo in esame fa invece riferimento ai confidi minori, che esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi (salva l’estensione disposta dalla norma in esame) e devono essere iscritti in un nuovo elenco dei confidi, anche di secondo grado, tenuto da un organismo disciplinato dal D.M. 23 dicembre 2015, n. 228 (articoli 112 e 112-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

 

L’articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), come modificato dal comma 221 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha previsto che il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 giugno 2019, dovesse provvedere ad accertare la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione di 225 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo di garanzia PMI, da assegnare entro il 31 dicembre 2021 ai Confidi stessi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di nuove garanzie alle piccole e medie imprese.

In esecuzione di tale disposizione, con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 28 giugno 2019, sono state accertate risorse per 34,63 milioni (come riportato nelle premesse al decreto ministeriale 7 aprile 2021Criteri e modalità di concessione di risorse residue a valere sulla dotazione di cui all'art. 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai consorzi di garanzia collettiva di fidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale”).

 

Il comma 2 dell’articolo aggiuntivo in esame sopprime il riferimento al 31 dicembre 2021, data entro la quale avrebbero dovuto essere effettuate le assegnazioni delle risorse derivanti dal descritto articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

 

Ai sensi del comma 3, alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 34.638.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Articolo 10-ter
(Disposizioni in materia di perizia tecnica
relativamente al settore agricolo)

 

 

L'articolo 10-ter, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca modificazioni alla normativa vigente in materia di perizia tecnica con riferimento al settore agricolo.

 

In particolare, il comma 1 - tramite novella all'art. 1, comma 195, quarto periodo, della legge n. 160 del 2019 - dispone che il perito agrario abilitato a rilasciare la perizia tecnica relativamente al settore agricolo - unitamente al dottore agronomo o forestale e all'agrotecnico laureato - debba essere laureato.

 

Il comma 2 introduce la suddetta previsione anche all'art. 1, comma 1062, della legge della legge n. 178 del 2020, prevedendo che, dopo il secondo periodo, sia introdotto il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario".


 

Articolo 10-quater
(Proroga termini comunicazione cessione del credito o sconto in fattura e dichiarazione precompilata)

 

 

L’articolo 10-quater, introdotto al Senato, proroga il termine entro il quale deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate la comunicazione dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura relativa alle detrazioni spettanti per alcuni interventi edilizi nonché il termine entro il quale l’Agenzia medesima rende disponibile telematicamente la dichiarazione precompilata.

 

Nello specifico, il comma 1 dell’articolo in esame proroga i termini previsti per la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali riconosciute (ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) per alcuni interventi edilizi.

 

Si ricorda che l’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. Rilancio) consente, in origine per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di usufruire di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia ed energetica sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero crediti d’imposta cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti.

Si permette in particolare, in favore di chi sostiene spese in materia edilizia ed energetica per le quali è previsto un meccanismo di detrazione dalle imposte sui redditi, di usufruire di tali agevolazioni sotto forma, alternativamente, di:

§  un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, il quale può recuperarlo sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti;

§  per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, originariamente cedibile in successione ulteriore ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con trasformazione della detrazione in credito di imposta solo all’atto della cessione ad altri soggetti.

Si segnala, inoltre, che l’articolo 28 del decreto-legge in esame, permette di effettuare due ulteriori cessioni, oltre alla prima, ma solo a banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. Per una ricostruzione dettagliata delle norme che regolano la disciplina dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si rinvia alla lettura della scheda del sopra citato articolo 28.

 

In particolare, la norma in esame stabilisce che per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia par gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici) deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all’Agenzia delle Entrate, entro il 29 aprile 2022.

 

Per una panoramica delle agevolazioni fiscali previste per interventi edilizi si consiglia la lettura del dossier: Le agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi, realizzato dal Servizio studi-Dipartimento finanze della Camera dei deputati.

 

Si ricorda a tale proposito che, in precedenza, con il provvedimento del 3 febbraio 2022, l’Agenzia delle entrate aveva differito al 7 aprile 2022 il termine per la comunicazione dell’opzione per le spese relative agli interventi edili sostenute nel 2021 nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, riconoscendo un periodo più ampio rispetto alla data originariamente prevista del 16 marzo.

 

Nel citato provvedimento l’Agenzia chiariva che poiché la dichiarazione dei redditi precompilata è resa disponibile a partire dal 30 aprile 2022, per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un più ampio lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni di cui trattasi, viene previsto per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, che la comunicazione possa essere trasmessa entro il 7 aprile 2022, anziché entro il 16 marzo.

 

Il comma 2 proroga conseguentemente al 23 maggio 2022 il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente (rispetto al termine del 30 aprile stabilito in via generale dall'articolo l, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.175).

 

Si segnala che già in precedenza il comma 3, lettera a), dell’articolo 16-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 aveva spostato dal 15 al 30 aprile il termine entro cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione la dichiarazione precompilata.


 

Articolo 10-quinquies
(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)

 

 

L’articolo 10-quinquies, introdotto al Senato, rimette in termini i contribuenti che hanno usufruito di alcuni istituti di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (cd. Rottamazione-ter e saldo e stralcio) e ne rimodula le scadenze; per effetto delle norme in esame, i pagamenti delle relative rate sono considerati tempestivi, se effettuati nel termine del 30 aprile 2022, per le rate in scadenza nel 2020; entro il 31 luglio 2022 per quelle in scadenza nel 2021 ed entro il 30 novembre 2022 per quelle che sono in scadenza nel medesimo anno. Si chiarisce che sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate a seguito del decorso del precedente termine del 9 dicembre 2021, salva l’acquisizione definitiva delle somme eventualmente versate prima del 27 gennaio 2022.

 

L’articolo in esame sostituisce il comma 3 dell’articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020 (Cura Italia), a sua volta già modificato dall’articolo 154, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 34 del 2020 (Rilancio), dall’articolo 13-septies del decreto-legge n. 137 del 2021 (Ristori), dall’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 41 del 2021 (Sostegni), dall’articolo 1–sexies del decreto-legge n. 73 del 2021 (Sostegni-bis) e dall’articolo 1 del decreto-legge n. 146 del 2021 (c.d. Decreto Fiscale).

 

Il richiamato comma 3 è relativo al pagamento delle rate in scadenza nel 2020 e nel 2021 delle somme dovute per alcuni istituti di definizione agevolata, ovvero per la cosiddetta rottamazione-ter (di cui agli articoli 3 e 5 del decreto legge n. 119 del 2018 e 16-bis del decreto legge n. 34 del 2019), della rottamazione risorse proprie UE (di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 119 del 2018) e del saldo e stralcio delle cartelle (di cui all'articolo 1, comma 190, della legge n. 145 del 2018 - legge di bilancio 2019).

Per ulteriori informazioni si rinvia al tema sul decreto-legge n. 119 del 2018 e al tema web sulle Misure fiscali e finanziarie adottate per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

 

Nella sua formulazione vigente, il pagamento delle rate dovute nel 2020 e nel 2021 è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente entro il termine, già decorso, del 9 dicembre 2021.   

 

Per effetto delle norme proposte, il pagamento è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente:

a)   entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;

b)  entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2021;

c)   entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2022.

 

Le modifiche in commento precisano che sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per effetto dell'inutile decorso del termine del 9 dicembre 2021, di cui all'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del decreto in esame, ovvero al 27 gennaio 2022.

Resta ferma, come nella disposizione vigente, l’applicazione delle disposizioni dettate dall’articolo 3, comma 14-bis, del decreto legge n. 119 del 2018, per effetto delle quali l'inefficacia delle definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce, nei casi di tardività non superiore a cinque giorni.

 

Restano definitivamente acquisite e non sono ripetibili le somme, relative ai debiti definibili ai sensi delle predette disposizioni agevolative, eventualmente già versate a qualunque titolo, anteriormente al 27 gennaio 2022.

 

 


 

Articolo 11
(Contributi statali alle spese sanitarie sostenute dalle regioni e province autonome e connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

 

 

Il comma 1 dell'articolo 11 introduce una dotazione finanziaria per il 2022 del fondo già istituito per il 2021 e destinato al riconoscimento di un contributo statale, a titolo definitivo, per le ulteriori spese sanitarie, collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, rappresentate dalle regioni e province autonome nell’anno 2021. La dotazione introdotta dal presente comma 1 per il 2022 è pari a 400 milioni di euro; si rileva che l'articolo 26, comma 1, del D.L. 1° marzo 2022, n. 17, attualmente in fase di conversione alle Camere, ha disposto un ulteriore incremento, nella misura di 400 milioni, della dotazione per il 2022, la quale è, quindi, complessivamente pari a 800 milioni. Resta fermo che le risorse in oggetto, pur essendo stanziate nell'esercizio finanziario statale per il 2022, riguardano le spese sostenute dai suddetti enti territoriali nel 2021 e che i contributi così attribuiti concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei Servizi sanitari dei medesimi enti.

Il comma 2 del presente articolo 11 rinvia, per la copertura finanziaria dello stanziamento di cui al comma 1, alle disposizioni di cui al successivo articolo 32.

 

Il fondo oggetto del comma 1 del presente articolo 11 è stato istituito (nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) dall'articolo 16, comma 8-septies, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021. In base alla disciplina in esame: al fondo accedono tutte le regioni e province autonome - in deroga al criterio secondo cui le autonomie speciali (ad esclusione della regione Sicilia) provvedono autonomamente al finanziamento della spesa sanitaria corrente -; il riparto del fondo è definito sulla base di apposita intesa, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; riguardo alla suddetta dotazione di 600 milioni per il 2021, l'intesa è stata sancita nella seduta del 20 dicembre 2021, mentre per la suddetta dotazione complessiva di 800 milioni per il 2022 l'intesa è stata sancita nella seduta del 16 marzo 2022. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione alle regioni e alle province autonome delle relative somme. Queste ultime concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei Servizi sanitari dei rispettivi enti territoriali.


 

Articolo 11-bis, commi 1 e 2
(Gettito aliquote fiscali di copertura disavanzi sanitari e patrimonializzazione enti SSN)

 

 

L’articolo 11-bis, introdotto durante l’esame al Senato, ai commi 1 e 2,inserisce all’articolo 2, della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010), il comma 80-bis di interpretazione autentica in materia di accordi con lo Stato sottoscritti con le Regioni aventi ad oggetto il Piano di rientro dai deficit sanitari ed utilizzo del differenziale tra disavanzo e gettito delle aliquote di imposizione fiscale per finalità sanitarie, allo scopo di ampliarne le modalità e la destinazione del relativo utilizzo. Viene inoltre prevista una norma per il rafforzamento della patrimonializzazione degli enti che fanno parte del Servizio sanitario Nazionale, semplificando le procedure che sono finalizzate al trasferimento di beni immobili in favore dei medesimi, oltre che degli enti pubblici territoriali.

 

 

L’articolo 11-bis, comma 1, mediante una novella all’articolo 2, della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010), inserisce il comma 80-bis volto a stabilire l’interpretazione delle norme di cui al secondo e terzo periodo del comma 80 nel senso che la destinazione del gettito derivante dalla massimizzazione delle aliquote IRAP e addizionale regionale IRPEF può essere effettuata anche nelle annualità successive al relativo accertamento e anche per la riduzione della pressione fiscale e la copertura degli oneri finanziari – tra cui interessi passivi - concernenti il servizio del debito relativo al settore sanitario.

Il citato comma 80, al secondo e terzo periodo, stabilisce specifici meccanismi che consentono alle Regioni di destinare a particolare finalità di spesa il differenziale tra disavanzo sanitario e gettito derivante dalla massimizzazione delle aliquote IRAP e addizionale regionale all'IRPEF, a seconda che, in rapporto a tale gettito, il disavanzo regionale sia, rispettivamente:

-       inferiore e decrescente in ciascuno degli anni dell'ultimo biennio di esecuzione del Piano di rientro sanitario (secondo periodo);

-       ovvero inferiore, ma non decrescente, in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio (terzo periodo).

Le finalità cui destinare tale differenziale sono individuate, rispettivamente, nelle seguenti:

-       riduzione delle maggiorazioni di aliquota ovvero destinazione a finalità extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e per l’attuazione delle disposizioni per il pagamento dei debiti scaduti della PA e riequilibrio finanziario degli enti territoriali (DL. 35/2013), in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore medio annuo del disavanzo sanitario registrato nell’ultimo biennio;

-       riduzione delle maggiorazioni di aliquota ovvero destinazione a finalità extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e per l’attuazione delle disposizioni per il pagamento dei debiti scaduti della PA e riequilibrio finanziario degli enti territoriali (DL. 35/2013), in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore massimo annuo del disavanzo sanitario registrato nell’ultimo triennio.

 

Il comma 2 prevede una norma per il rafforzamento della patrimonializzazione degli enti che fanno parte del Servizio sanitario Nazionale, semplificando le procedure che sono finalizzate al trasferimento di beni immobili in favore degli stessi enti, oltre che degli enti pubblici territoriali.

A tal fine, l’applicazione della disposizione riguardante la cessione di beni culturali in favore dello Stato di cui all'articolo 57 del Codice dei beni culturali (D. Lgs. n. 42/2004) viene estesa anche agli atti di riscatto di beni culturali in favore delle aziende del SSN effettuati in forza di contratti di locazione finanziaria. In tale ipotesi, pertanto, si consente che la richiesta per la verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 del medesimo Codice dei beni culturali possa essere formulata entro 60 giorni del riscatto, dai soggetti beneficiari dello stesso; inoltre, il riscatto non è soggetto alla prelazione da parte del Ministero della cultura ovvero, in altre specifiche ipotesi, da parte della Regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, di cui agli articoli 60 e seguenti del citato Codice.

 

A sensi di tale normativa, la procedura di prelazione da parte delle Regioni o altri enti pubblici territoriali è avviata dal soprintendente che ne dà immediata comunicazione agli enti interessati, nel cui ambito territoriale il bene si trova, una volta ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione.

Entro il termine di venti giorni dalla denuncia, la regione e gli altri enti pubblici territoriali sono chiamati a formulare al Ministero una proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che deve predisporre, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene.

L’ente che, a seguito dell’interesse, riceve la facoltà di prelazione assume il relativo impegno di spesa, adottando il provvedimento di prelazione e notificandolo all'alienante e all'acquirente entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla medesima denuncia di prelazione. Conseguentemente, la proprietà del bene passa all'ente che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima notifica.

Articolo 11-bis, comma 3
(Smaltimento arretrato giustizia amministrativa)

 

 

Il comma 3 dell’articolo 11-bis, introdotto dal Senato, interviene sulle norme di attuazione del Codice del processo amministrativo per riconoscere un incentivo economico al personale amministrativo della Giustizia amministrativa che concorre al raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell’arretrato previsti dal PNRR.

Si dispone, inoltre, una maggiorazione dell’indennità di amministrazione a favore del personale non dirigenziale della Ragioneria generale dello Stato impegnato nelle funzioni istituzionali connesse al monitoraggio, rendicontazione e audit del PNRR, nonché per le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile.

 

In particolare, la disposizione interviene sulle norme di attuazione del Codice del processo amministrativo (allegato n. 2 del d.lgs. n. 104 del 2010), integrando l’articolo 16, relativo alle misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività.

 

Attualmente, l’art. 16 comma 1 prevede che l’adozione di misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività debba essere effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa previa delibera dello stesso Consiglio. La copertura di tali misure è realizzata con i fondi effettivamente disponibili nel bilancio della Giustizia amministrativa.

L’ultimo bilancio di previsione, approvato nella seduta del 14 gennaio 2022, prevede uno stanziamento di 1.510.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

 

Con l’inserimento del comma 1-bis la disposizione in commento riconosce misure straordinarie a favore del personale amministrativo non dirigenziale della Giustizia amministrativa che abbia contribuito ai progetti di abbattimento dell’arretrato inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione dell’arretrato deve essere valutato in base ai parametri stabiliti dal Segretario generale della Giustizia amministrativa all’inizio di ogni anno.

 

Per lo smaltimento dell’arretrato della Giustizia amministrativa vengono adottate, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, specifiche Linee guida. Le ultime sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2022, in allegato al decreto dell’8 febbraio 2022.

 

Si ricorda che il PNRR per quanto concerne la giustizia amministrativa condiziona l’erogazione dei fondi europei al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- entro il secondo trimestre del 2024: riduzione del 25% del numero di cause pendenti (rispetto al dato 2019, pari a 109.029) presso i tribunali amministrativi regionali e riduzione del 35% del numero di cause pendenti (rispetto al dato 2019, pari a 24.010) presso il Consiglio di Stato;

- entro il secondo trimestre del 2026: riduzione del 70% del numero di cause pendenti (rispetto al dato 2019, pari a 109.029) presso i tribunali amministrativi regionali e riduzione del 70% del numero di cause pendenti (rispetto al dato 2019, pari a 24.010) presso il Consiglio di Stato.

 

 

Le misure straordinarie testé introdotte:

§  dovranno essere adottate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Segretario generale della Giustizia amministrativa;

§  saranno finanziate tramite l’utilizzo delle risorse che risultino ancora disponibili nel bilancio della Giustizia amministrativa, anche a seguito di quanto stanziato per le analoghe misure previste dal comma 1;

§  non saranno riconosciute al personale che è stato assunto nell’ambito del piano straordinario di reclutamento per l’attuazione del PNRR nel settore della giustizia, previsto dall’art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 80/2021.

 

Si ricorda che, per quanto concerne la giustizia amministrativa, il citato articolo 11 stabilisce che per assicurare la celere definizione dei processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, costituito da 250 unità complessive di funzionari amministrativi, statistici ed informatici e 76 unità di assistenti informatici. Tale personale è assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi e non è computato ai fini della consistenza della dotazione organica della Giustizia amministrativa.


 

Articolo 11-bis, comma 4
(Maggiorazione dell'indennità per personale non dirigenziale del MEF impegnato nel monitoraggio del PNRR)

 

 

Il comma 4 dell’articolo 11-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, dispone una maggiorazione dell’indennità di amministrazione a favore del personale non dirigenziale della Ragioneria generale dello Stato impegnato nelle funzioni istituzionali connesse al monitoraggio, rendicontazione e audit del PNRR, nonché per le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile.

 

Il comma 4 dispone la maggiorazione dell’indennità di amministrazione in godimento a favore del personale non dirigenziale che presta servizio presso gli uffici interessati della Ragioneria generale dello Stato, nonché presso le Ragionerie territoriali dello Stato e gli Uffici centrali di bilancio che svolgono le funzioni istituzionali relative al monitoraggio e rendicontazione del PNRR (art. 6 del D.L. n. 77/21) e al controllo, audit, anticorruzione e trasparenza del PNRR (art.7 del D.L. n. 77/21 e art. 8, comma 1, del D.L. n. 80 del 2021), incluso il supporto amministrativo a tali funzioni, nonché le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile.

Il D.L. n. 77 del 2021 all’articolo 6 ha istituito presso il MEF - Dipartimento RGS un ufficio centrale di livello dirigenziale denominato "Servizio centrale per il PNRR" con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, articolato in sei uffici di livello dirigenziale non generale. L’articolo 7 ha istituito un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit presso il Dipartimento della RGS – IGRUE.

L’articolo 8, comma 1, del D.L. n. 80 del 2021, in considerazione delle maggiori responsabilità connesse con le funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR, ha istituito sette posizioni dirigenziali di livello generale destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell’ambito del Dipartimento RGS, attribuendo ai direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato con funzioni dirigenziali di livello generale il compito di coordinamento unitario delle attività del proprio ambito di competenza.

 

Gli uffici destinatari, l’ammontare della misura e i criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni, nel limite di spesa di 6,5 milioni di annui a decorrere dal 2022, saranno definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali.

Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per l'anno 2022, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 


 

Articolo 11-ter, comma 1
(Differimento termini adozione bilanci di esercizio enti settore sanitario)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 11-ter introdotto nel corso dell’esame al Senatodispone il differimento al 31 maggio 2022 dei termini per l’adozione dei bilanci di esercizio dell’anno 2021 previsti per gli enti del settore sanitario.

Sono altresì differiti i termini entro cui la giunta approva i bilanci d'esercizio dell’anno 2021 dei suddetti enti nonché il bilancio consolidato dell’anno 2021 del Servizio sanitario regionale, posticipati, rispettivamente, al 15 luglio e al 15 settembre 2022, in considerazione del protrarsi del contesto epidemiologico legato alla diffusione del COVID-19.

 

In particolare, il comma in esame reca la proroga dei termini relativi ad alcuni adempimenti contabili delle regioni e degli enti del settore sanitario, in considerazione del protrarsi del contesto epidemiologico legato alla diffusione del COVID-19 e dell’impegno derivante dall’accelerazione della campagna vaccinale.

 

Nel dettaglio, la lettera a) del comma in esame dispone il differimento al 31 maggio 2022 dei termini per l’adozione dei bilanci di esercizio dell’anno 2021, previsti dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 118/2011, per gli enti del settore sanitario e per le regioni con gestione sanitaria accentrata.

Tali termini, si rammenta, sono fissati dal citato articolo 31 del D.Lgs. n. 118/2011 al 30 aprile dell'anno successivo, con riferimento:

§  all’adozione dei bilanci di esercizio degli enti di cui all’art. 19, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 118/2011: aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, da parte del direttore generale;

§  all’adozione dei bilanci di esercizio delle regioni, per la parte del finanziamento del servizio sanitario direttamente gestito – qualora le regioni esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lettera b), punto i) - da parte del responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione.

 

Di conseguenza, il comma interviene, alla lettera b), a differire anche i termini entro cui la giunta approva i bilanci d'esercizio dell’anno 2021 dei predetti enti, nonché il bilancio consolidato dell’anno 2021 del Servizio Sanitario Regionale, che vengono posticipati, rispettivamente al 15 luglio e al 15 settembre 2022, in luogo del 31 maggio e 30 giugno previsti dalla normativa vigente, di cui all’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011.


 

Articolo 11-ter, comma 2
(Pay back 2020)

 

 

Il comma 2 dell’articolo 11-ter, introdotto al Senato, regola l’utilizzo - da parte delle regioni e delle province autonome - delle quote di ripiano relative al 2020 oggetto di pagamento con riserva.

 

In considerazione dell’emergenza da COVID-19, la legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 286, della legge n. 234 del 2021) ha previsto che le quote di ripiano relative all'anno 2019 oggetto di pagamento con riserva possano essere utilizzate dalle regioni e province autonome per l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2021, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva sia definito, qualora tale valore definitivo sia di entità inferiore (rispetto a quello oggetto di riserva).

La disposizione in commento aggiunge un periodo al citato comma 286, con la finalità di specificare che per il pay back relativo all’anno 2020 le disposizioni sopracitate si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (il decreto legge n. 4 del 2022 è entrato in vigore il 27 gennaio 2022).

 

L’AIFA con la determinazione n.1421/2021 ha attribuito gli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l’anno 2020 ad ogni azienda farmaceutica titolare di AIC, ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma. Si ricorda che per il 2020 il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti è fissato al 6,69% ( a cui si aggiunge lo 0,20% per i gas medicinali) del Fondo sanitario nazionale. Il ripiano dello sforamento a carico dell’industria ammonta pertanto a 1.395.816.315,70 euro.

Nell’aggiornamento del 27 gennaio 2022 sul “Riepilogo dei pagamenti di Ripiano della spesa farmaceutica acquisti diretti anni 2019 e 2020”, l’AIFA chiarisce di aver effettuato una ricognizione dei versamenti effettuati dalle aziende farmaceutiche alla stessa data del 27 gennaio 2022 e fornisce i seguenti dati:

§  Ripiano 2019. Su un totale di 156 Società  - destinatarie di onere di ripiano - è emerso che su un totale richiesto per l’anno 2019 di euro 1.361.431.242,46, le società hanno versato un importo complessivo pari a euro 1.141.063.390,10 (84%).

§  Ripiano 2020 Su un totale di 134 Società - destinatarie di onere di ripiano - è emerso che su un totale richiesto per l’anno 2020 di euro 1.395.816.315,70, le società hanno versato un importo complessivo pari a euro 1.001.571.402,79 € (72%).


 

Articolo 11-ter, comma 3
(Sostegno agli i
nvestimenti delle regioni a statuto ordinario)

 

 

Il comma 3 dell’articolo 11-ter, inserito nel corso dell’esame al Senato, riguarda gli investimenti per le opere pubbliche delle regioni a stuto ordinario.

Per l’esercizio 2022 lo Stato rinuncia alla riacquisizione al suo bilancio delle risorse recuperate con la lotta all’evasione fiscale, pari complessivamente a 50 milioni di euro; contestualmente, viene ridotto, della medesima cifra, il contributo previsto per l’anno 2022 nell’ambito nel programma di investimenti per opere pubbliche previsto dai commi 134-138 della legge n. 145 del 2018. Le regioni sono comunque tenute ad operare investimenti, per gli stessi importi, nell’ambito del programma di cui alla citata legge 145 del 2018, per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

 

Il comma 3 in esame stabilisce, al primo periodo, che per l’anno 2022 non si applica la disciplina prevista dal comma 2-novies dell’art. 111 del decreto legge n. 34 del 2020 sul recupero da parte dello Stato delle entrate connesse alla lotta all’evasione fiscale. Si tratta di risorse che le regioni a statuto ordinario devono versare annualmente allo Stato, per un importo complessivo di 50 milioni di euro, ciascuna nella quota stabilita, fino alla concorrenza della cifra totale di competenza della regione stessa. Per l’anno 2022, quindi, le regioni non sono tenute a versare la quota annuale di propria competenza.

 

Il decreto legge n. 34 del 2020, al comma 2-novies dell’art. 111, come modificato dalla legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), disciplina le modalità per la riacquisizione al bilancio dello Stato delle risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020, a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all’evasione fiscale ed incluse nel Fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni[62]. Nello specifico si tratta delle risorse, complessivamente pari (ai sensi del comma 2-octies del medesimo art. 111) a 950.751.551 euro, riferite alla lotta all’evasione fiscale in relazione ai tre tributi di spettanza delle regioni (IRAP, addizionale IRPEF e tassa automobilistica), che dovranno essere riacquisite al bilancio delle Stato nel momento in cui verranno progressivamente recuperate dall’Agenzia delle entrate. Il citato comma 2-novies determina la quota complessiva di competenza di ciascuna regione a statuto ordinario nella Tabella 1 allegata al decreto legge 34 del 2020 (e riportata a seguire) e stabilisce le modalità di versamento degli importi. Ciascuna regione, a decorrere dal 2022, provvede a versare al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, la quota annuale di cui alla medesima Tabella 1 (ultima colonna) fino alla concorrenza della propria quota complessiva.

 

Tabella 1 (articolo 111, comma 2-novies decreto legge n. 34 del 2020)[63]

In vigore dal 1 gennaio 2022

Regioni

Percentuale di riparto

Ripartizione regionale delle risorse derivanti dalla lotta all'evasione da riacquisire al bilancio dello Stato, articolo 111, comma 2-novies, del decreto legge n. 34 del 2020

Ripartizione regionale della quota annuale da riacquisire al bilancio dello Stato, articolo 111, comma 2-novies, del decreto legge n. 34 del 2020

Abruzzo

3,16

30.068.268,39

1.581.289,47

Basilicata

2,50

23.755.278,10

1.249.289,47

Calabria

4,46

42.409.023,53

2.230.289,47

Campania

10,54

100.207.712,29

5.269.921,05

Emilia-Romagna

8,51

80.876.431,28

4.253.289,47

Lazio

11,70

111.269.456,39

5.851.657,89

Liguria

3,10

29.480.804,01

1.550.394,74

Lombardia

17,48

166.215.390,10

8.741.263,16

Marche

3,48

33.108.671,77

1.741.184,21

Molise

0,96

9.100.693,93

478.605,26

Piemonte

8,23

78.220.331,68

4.113.605,26

Puglia

8,15

77.511.771,58

4.076.342,11

Toscana

7,82

74.323.251,11

3.908.657,89

Umbria

1,96

18.654.245,83

981.026,32

Veneto

7,95

75.550.221,01

3.973.184,21

Totale

100,00

950.751.551

50.000.000

 

Il secondo periodo del comma 3 in esame stabilisce che per l’anno 2022 il contributo erogato dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, in relazione al programma di investimenti in opere pubbliche di cui ai commi 134-138 della legge 145 del 2018, è ridotto degli importi stabiliti per ciascuna regione nella citata Tabella 1 allegata al decreto legge 34 del 2020 (riportata sopra), per complessivi 50 milioni di euro.

Il contributo dello Stato al programma di investimenti regionali di cui alla legge 145 del 2018 è determinato per gli anni dal 2021 al 2034 nella Tabella 1 allegata alla legge 145 e riportata a seguire.

 

I commi 134-138 della legge 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) disciplinano le modalità di realizzazione del programma di investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, da parte delle regioni a statuto ordinario. Il comma 134 assegna alle regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2033, contributi per la realizzazione di opere pubbliche pari complessivamente a circa 3,2 miliardi di euro (135 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 270 milioni per il 2026, 315 milioni annui dal 2027 al 2032 e 360 milioni per il 2033). Gli investimenti sono destinati ad interventi per la messa in sicurezza:

§  del territorio a rischio idrogeologico;

§  di strade, ponti, e viadotti;

§  nonché degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dei comuni.

Le norme disciplinano inoltre la procedura per l’assegnazione dei contributi ai comuni, per l’affidamento dei lavori, l’utilizzo dei risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta, nonché il monitoraggio degli interventi.

 


Tabella 1 (legge n. 145 del 2018), così sostituita dall'art. 1, comma 809, lett. b), legge n. 178 del 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

 

 

L’ultimo periodo del comma 3 in esame stabilisce che le regioni a statuto ordinario sono tenute a stanziare risorse pari alla quota riportata nell’ultima colonna della Tabella 1 allegata al decreto legge 34 del 2020, per complessivi 50 milioni di euro, nel citato programma di investimenti con le medesime finalità e secondo le modalità e le procedure stabilite ai commi 134-138, della legge 145 del 2018.


 

Articolo 12
(Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi)

 

 

L’articolo 12 attribuisce 100 milioni, per il 2022, al fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi. Dispone altresì in ordine al riparto delle risorse e alla copertura finanziaria degli oneri.

 

L'articolo 25 del decreto-legge n. 41 del 2021 (come convertito dalla legge n. 69 del 2021) ha istituito un fondo per il ristoro parziale ai comuni per la mancata riscossione dell’imposta di soggiorno, del contributo di sbarco, del contributo di soggiorno per Roma capitale, nonché dell'imposta di cui alla legge della Provincia Autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9 (v. infra). Al fondo, allocato nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è attribuita, per l'anno 2021, una dotazione di 350 milioni (a seguito dell'incremento dello stanziamento recato dall'art. 55, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito dalla legge n. 106 del 2021).

Il comma 1 dell'articolo 12 in esame attribuisce al fondo uno stanziamento ulteriore pari, come detto, a 100 milioni per il 2022.

Alla ripartizione delle risorse si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2022, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali (comma 2).

Il comma 3 rinvia all'articolo 32 del decreto-legge per la copertura degli oneri.

 

Per quanto concerne le risorse per il 2021, si segnala che il decreto 8 luglio 2021 ha recato il primo riparto (di 250 milioni) del fondo. Il decreto 13 dicembre 2021 ha provveduto al riparto della quota residua, pari a 100 milioni.

 

 

 

Riguardo all'imposta di soggiorno, l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ("Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale") dispone che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. L'imposta è determinata secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Il comma 1-bis del medesimo articolo 4 (introdotto dal  decreto-legge n. 124 del 2019, conv. dalla legge n. 157 del 2019) dispone che nei comuni capoluogo di provincia che - in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta ed elaborazione di dati statistici - abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di soggiorno può essere applicata fino all'importo massimo di 10 euro a notte (rispetto al vigente limite massimo di 5 euro).

 

Il contributo di sbarco può essere istituito dai comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori. È disciplinato dal comma 3-bis del citato art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, a seguito delle modifiche recate dall'articolo 33 della legge n. 221 del 2015 (cd. collegato ambientale). Esso ha sostituito la previgente imposta di sbarco e, come l'imposta di sbarco, è alternativo all'imposta di soggiorno. Tale contributo è istituito con regolamento, nella misura massima di euro 2,50 e può essere elevato a 5 euro dai comuni in via temporanea. È applicabile ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea, così come ai passeggeri che sbarcano mediante vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali (dunque non solo di linea), abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali.

Il contributo può essere elevato fino a 5 euro anche in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche, regolarmente autorizzate, o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico.

 

Il contributo di soggiorno è stato introdotto per Roma Capitale, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione, fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno (art. 14, co. 16, lett. e) del D.L. n. 78 del 2010).

 

I gestori delle strutture ricettive, situate nei territori dei comuni che, in base alla legge, hanno istituito l’imposta di soggiorno, una volta incassata l'imposta devono versarla al comune, tramite modello F24. Il comma 1-ter dell'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 attribuisce al gestore della struttura ricettiva la qualifica di responsabile del pagamento delle imposte in oggetto, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. La medesima norma reca poi la seguente disciplina sanzionatoria. Tali disposizioni sono state introdotte dall'art. 180, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 (convertito dalla legge n. 77 del 2020) ed è quindi entrata in vigore il 19 maggio 2020. L'art. 5-quinquies del decreto-legge n. 146 del 2021 (come convertito dalla legge n. 215 del 2021) ha chiarito che esse sono applicabili ai casi verificatisi prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020.

 

L'imposta comunale di soggiorno nella Provincia autonoma di Bolzano è disciplinata dalla legge provinciale n. 9 del 2012. L’art. 1 della legge provinciale stabilisce che l'imposta è graduata e può ammontare da un minimo di 0,50 euro sino ad un massimo di 2,50 euro per notte. Casi di esenzione possono essere stabiliti dalla Giunta provinciale. Gli esercizi ricettivi assumono il ruolo di sostituti di imposta.

 


 

Articolo 12-bis
(Procedure di reclutamento
dei segretari comunali e provinciali)

 

 

L’articolo 12-bis contiene disposizioni relative alle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali, per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

 

L'articolo 12-bis - introdotto dal Senato - prevede che, a decorrere dal 2022 e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le assunzioni di segretari comunali e provinciali siano autorizzate per un numero di unità pari al 120 per cento delle cessazioni dal servizio nel corso dell'anno precedente.

Così il comma 1, lettera a) dell'articolo in esame, il quale prevede altresì che le assunzioni siano effettuate con le modalità di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge n. 80 del 2021.

 

L'articolo 6-bis ("Disposizioni in materia di segretari comunali") del decreto-legge n. 80 del 2021 stabilisce che, al fine di sopperire, con urgenza, alla carenza di segretari comunali iscritti all'Albo, considerata anche la necessità di rafforzare la capacità funzionale degli enti locali connessa agli interventi previsti nel PNRR, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto (8 agosto 2021), le assunzioni di segretari comunali e provinciali siano autorizzate con le modalità di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008.

L'articolo 66, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008

prevede che le assunzioni siano autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Stabilisce altresì che tali modalità debbano essere precedute da una richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.

A sua volta, l'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche") prevede che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento siano adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni. Peraltro tale piano è oramai confluito nel Piano integrato di attività e organizzazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 2021.

Circa le modalità di svolgimento della prova, non è richiamato dall'articolo 12-bis in esame l'articolo 25-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, cha ha previsto solo per il triennio 2020-2022 alcune semplificazioni circa le procedure selettive di accesso alla carriera di segretari comunali e provinciali.

Si ricorda che sono 5.020 le sedi di segreteria comunale (come riportato in premessa del d.P.C.m. del 21 giugno 2021, autorizzativo di talune assunzioni).

 

Il comma 1, lettera b), prevede che, in applicazione dei principi previsti dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ferma restando la disciplina contrattuale vigente, il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera possa, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell’interno, assumere la titolarità anche in sedi (singole o convenzionate) corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore, aventi fino a un massimo di 5.000 abitanti.

Questo, in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta, per un periodo massimo di sei mesi (prorogabili fino a dodici).

Per il periodo di effettiva prestazione il segretario ha diritto al trattamento economico previsto per la sede superiore (ai sensi del comma 4 dell'articolo 52 di cui al citato decreto legislativo n. 165 del 2001).

 

L'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce che, per obiettive esigenze di servizio, il prestatore di lavoro possa essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:

a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti;

b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.

 

Il comma 1, lettera c), dispone che i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui alla precedente lettera b), siano stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in titolo, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 7, lettera a), del decreto legge n. 174 del 2012 ("Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012").

 

L'articolo 10, comma 7, lettera a), del decreto legge n. 174 del 2012 prevede che il Ministro dell'interno definisca su proposta del Consiglio direttivo, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali, le modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei segretari, nonché il fabbisogno di segretari comunali e provinciali.

 

Il comma 2 dell'articolo in esame detta disposizioni invece decorrenti dal 2023, del pari per la durata del PNRR.

In particolare, reca le seguenti disposizioni:

 

a) il corso-concorso di formazione ha la durata di quattro mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di quattro mesi presso uno o più Comuni.

 

Il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 ("Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali) stabiliva (all'articolo 13, comma 2) che l'abilitazione per l'iscrizione all'Albo nazionale, nella prima fascia professionale, dei laureati in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche, fosse rilasciata al termine di un corso-concorso di formazione della durata di diciotto mesi, seguito da tirocinio pratico di sei mesi presso uno o più Comuni.

In seguito l'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge n. 162 del 2019 ha ridotto a sei mesi la durata del corso-concorso di formazione per i segretari comunali e provinciali, ed a due mesi la durata del tirocinio pratico presso uno o più Comuni che segue l’abilitazione successiva al corso concorso.

Tale durata è ora rimodulata, secondo la previsione sopra ricordata.

 

Viene fatta salva, per le modalità di svolgimento del corso-concorso, la disciplina del comma 1 dell'articolo 16-ter del decreto-legge n. 162 del 2019.

 

Dunque durante il corso è prevista una verifica volta ad accertare l'apprendimento con criteri stabiliti dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

Inoltre, nei due anni successivi alla prima nomina, i segretari assolvono, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad obblighi formativi suppletivi, pari ad almeno 120 ore annuali. L’assolvimento di tali obblighi formativi avviene mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell'ambito della ordinaria programmazione didattica i cui indirizzi sono definiti e approvati dal Ministro dell'interno, su proposta del Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale dei segretari, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali.

 

b) una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico - concorso pubblico per esami bandito, ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui al d.P.R. n. 465 del 1997 - per accedere al corso-concorso di formazione può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali (ossia laurea in giurisprudenza, economia e commercio o scienze politiche) ed aventi un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali sia previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.

 

 

La figura del segretario comunale e provinciale

Al segretario comunale e provinciale sono affidati compiti di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente locale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Ciascun comune e ciascuna provincia hanno infatti un segretario titolare iscritto all'apposito albo, cui si accede per concorso (TUEL art. 97 e 98).

Più in particolare, si accede attraverso il superamento di un corso-concorso pubblico (al quale possono partecipare coloro che posseggono un diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o lauree equipollenti/equiparate). Superato il concorso pubblico per esami si accede ad un corso selettivo di formazione, seguito da un periodo di tirocinio pratico di due mesi presso uno o più comuni (l'articolo 16-ter del decreto-legge n.162 del 2019 ha ridotto i termini previsti dal d.P.R. n. 465 del 1997, precedentemente pari, rispettivamente, a 18 e a 6 mesi). Per l’intera durata, ai corsisti è corrisposta una borsa di studio.

Al termine del corso è prevista una verifica finale dell’apprendimento, in base alla quale viene predisposta la graduatoria dei partecipanti cui fa seguito l’iscrizione all’Albo Nazionale nella fascia iniziale della carriera, nei limiti dei posti messi a concorso.

La semplice iscrizione all’Albo non dà diritto ad alcuna retribuzione; il rapporto di lavoro, infatti, si instaura all’atto della prima nomina nell’ente locale e alla conseguente presa di servizio.

Quanto alle funzioni, il segretario coordina i dirigenti dell’ente locale e sovrintende allo svolgimento delle loro funzioni; ha funzioni consultive nei confronti del Consiglio e della Giunta (di cui verbalizza le sedute); può rogare i contratti nei quali l'ente è parte.

Oltre a queste, al segretario possono essere attribuite ulteriori funzioni per statuto e regolamento oppure su impulso del sindaco o del presidente della provincia. Il segretario, inoltre, svolge funzioni in materia di prevenzione della corruzione e di controllo interno dell'ente nonché di trasparenza (v. infra).

Il sindaco e il presidente della provincia nominano e revocano il segretario, il cui incarico ha la durata corrispondente dell'organo che lo ha nominato (TUEL art. 99). Il provvedimento di revoca deve essere motivato e deliberato dalla giunta. La revoca può avvenire solo per violazione dei doveri di ufficio (TUEL art. 100). Il provvedimento di revoca è comunicato dal prefetto all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'ANAC rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione (L. 190/2012, art. 1, co. 82).

La gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali spetta attualmente al Ministero dell'interno. Nel XVI legislatura, infatti, è stata operata una riforma della disciplina dei segretari comunali e provinciali con l'abrogazione dell'Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ad opera del decreto-legge n. 78 del 2010 (art. 7, commi da 31-ter a 31-septies) e l'affidamento della gestione dell'albo al Ministero dell'interno.

È stata così ripristinata la disciplina in vigore prima del 1997, quando è stata istituita l'Agenzia che aveva sostituito il Ministero dell'interno quale datore di lavoro dei segretari (legge n. 127 del 1997). A quanto previsto dal decreto-legge n. 78 è stata data attuazione con il decreto interministeriale del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 maggio 2012, con il quale è stata stabilita la data di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono state individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'interno. Successivamente, il decreto-legge n. 174 del 2012 ha istituito il Consiglio direttivo per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali presso il Ministero dell'interno, già in parte disciplinato dal citato decreto interministeriale (art. 10, commi 7-8). Inoltre, al fine del contenimento della spesa pubblica, il medesimo provvedimento ha disposto la soppressione della Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale stabilendo, altresì, le regole per tutti gli adempimenti successivi e consequenziali a tale soppressione (art. 10, commi 2-6).

Negli anni, inoltre, ai segretari sono state attribuite nuove funzioni in materia di anticorruzione e controllo interno. In particolare, la legge n. 190 del 2012 ha individuato nel segretario comunale e provinciale il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza negli enti locali, salvo diversa e motivata determinazione (art. 1, co. 7).

Il segretario svolge altresì le funzioni in materia di trasparenza dell'amministrazione introdotte dal decreto legislativo n. 33 del 2013.

 


 

Articolo 13, commi 1-5
(Utilizzo nell’anno 2022 delle risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021 del Fondo per l’espletamento delle funzioni fondamentali)

 

 

L’articolo 13 reca ai commi da 1 a 5 disposizioni sull’utilizzo delle risorse del Fondo istituito per assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, il comma 1 è volto a vincolare le risorse del Fondo alla esclusiva finalità di ristorare la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell’anno 2022. Le risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Le eventuali risorse ricevute in eccesso alla fine dell’esercizio 2022 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 2 riguarda le risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni, ed è volto a confermare, per le sole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, l’obbligo di riversamento all’entrata del bilancio dello Stato delle eventuali risorse ricevute in eccesso nell’esercizio 2021.

I successivi commi 3-4 definiscono la procedura per la verifica della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 per gli enti locali che utilizzano le risorse di cui al comma 1 nell’anno 2022, prevedendo la trasmissione da parte degli enti locali di una apposita certificazione telematica attestante la perdita di gettito riconducibile esclusivamente all’emergenza Covid-19, entro il 31 maggio 2023, e introducendo sanzioni in caso di mancata trasmissione della certificazione entro il termine indicato.

Il comma 5 rinvia di 1 anno, dal 31 ottobre 2022 al 31 ottobre 2023, il termine entro cui verrà effettuata la verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell’andamento delle spese degli enti locali che hanno beneficiato delle risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni, ai fini del conguaglio delle somme già attribuite.

 

Più nel dettaglio, il comma 1 vincola le risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, autorizzate per il 2021 dall’articolo 1, comma 822, legge n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021), alla finalità di ristorare la perdita di gettito e le maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell’anno 2022.

 

Si rammenta che il citato comma 822, come successivamente integrato dall’articolo 23 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. DL Sostegni), ha disposto un incremento di 1.500 milioni di euro per l’anno 2021 della dotazione del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali - istituito dall’articolo 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio) e successivamente rifinanziato dall’articolo 39 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. decreto agosto) - finalizzato a garantire agli enti locali un ristoro della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica di COVID-19. Le risorse sono assegnate per 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e per 150 milioni di euro in favore di province e città metropolitane.

Le risorse sono state ripartite tramite un primo acconto di 220 milioni di euro con D.M. del 14 aprile 2021 (di cui 200 milioni ai comini e 20 milioni a province e città metropolitane), sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del tavolo tecnico presso il MEF, e poi a saldo (1.280 milioni di euro) con il D.M. del 30 luglio 2021 (di cui 1.150 milioni di euro in favore dei comuni e di 130 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province), sulla base di criteri che tengono conto, oltre che dei lavori del tavolo tecnico, anche delle risultanze della certificazione per l'anno 2020.

Le risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021 per l’emergenza sanitaria a titolo di ristori specifici di spesa, che rientrano nelle certificazioni previste dal comma 827 della legge n. 178/2020 e all'articolo 39, comma 2, del D.L n. 104/2020 (volte ad accertare la perdita di gettito delle entrate locali ai fini dell’assegnazione dei ristori del Fondo per le funzioni fondamentali), possono essere utilizzate anche nell’anno 2022 per le medesime finalità per cui sono state assegnate.

 

Le predette risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell’art. 109, comma 1-ter, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, né sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Le eventuali risorse ricevute in eccesso dagli enti locali al 31 dicembre 2022 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.

 

Si rammenta che l’articolo 109 del D.L. n. 18/2020 attribuisce alle regioni e agli enti locali, per il 2020, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti (art. 42, co. 6 del D.Lgs. n. 118/2011 per le regioni, e art. 187, co. 2, del TUEL per gli enti locali).

Ai sensi del comma 1-ter, Regioni ed enti locali sono altresì autorizzate, con l'approvazione del rendiconto 2019, allo svincolo di determinate quote di avanzo di amministrazione vincolato, individuate in relazione ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, a condizione che queste ultime non siano gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e che non si tratti di somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Gli enti sono tenuti ad informare l'amministrazione statale che ha erogato le somme e, successivamente, ad impiegare le risorse così svincolate per interventi volti ad attenuare la crisi del sistema economico regionale derivante dagli effetti, diretti e indiretti, dell'epidemia in corso.

I richiamati commi 897 e 898 della legge n. 145/2018 consentono l’applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del risultato di amministrazione complessivo come risultante dal relativo prospetto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, in particolare dalla lettera A) del prospetto. La quota del risultato di amministrazione come sopra definita è applicata al bilancio di previsione al netto della quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità. È quindi incrementata dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Il comma 898 disciplina, particolare, il caso in cui l’importo riportato alla lettera A) del prospetto del risultato di amministrazione risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazioni di liquidità. In tal caso gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

 

In considerazione dell’estensione dell’utilizzo delle risorse assegnate agli enti locali al 2022, il comma 2 – modificando l’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - limita alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la disposizione ivi prevista che prevedeva, per tutti gli enti territoriali, l’obbligo di riversare al bilancio dello Stato le risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio 2021.

Il comma 823, si rammenta, vincola le risorse stanziate per il 2021 sul Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali (di cui al comma 822 della legge di bilancio per il 2021) e sul Fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni (di cui all’articolo 111, comma 1, del D.L. n. 34/2020) alle finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo, altresì, le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e che quelle eventualmente ricevute in eccesso siano versate all’entrata del bilancio dello Stato.

 

I successivi commi 3 e 4 sono volti a specificare la procedura per la verifica della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica e dell’andamento delle spese degli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo nel 2022.

In particolare, il comma 3 dispone l’obbligo per gli enti locali che utilizzano le risorse del Fondo di cui al comma 1 nell’anno 2022 di inviare per via telematica[64] al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico.

La certificazione è finalizzata ad attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all’emergenza Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza. Non vi rientrano, pertanto, le riduzioni di gettito derivanti da scelte autonomamente assunte della regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale.

La certificazione deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria. Il modello e le modalità della certificazione saranno definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2022.

Per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia-Giulia, Valle d’Aosta e province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, gli obblighi di certificazione sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome.

 

Il comma 4 introduce una sanzione di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, consistente in una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale) o del fondo di solidarietà comunale, da acquisire al bilancio dello Stato in tre annualità a decorrere dall’anno 2024.

La riduzione del Fondo di solidarietà comunale o del Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale è commisurata:

§  all’80 per cento delle risorse attribuite ai sensi del comma 822 della legge di bilancio 2021, per gli enti che presentano la certificazione in ritardo ma entro il 30 giugno 2023;

§  al 90 per cento delle risorse attribuite per gli enti che presentano la certificazione tra il 1° e il 31 luglio 2022;

§  al 100 per cento delle risorse attribuite, per gli enti che non trasmettono la certificazione entro il 31 luglio 2023.

A seguito dell’invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione.

In caso di incapienza delle risorse sui suddetti fondi, la norma richiama l’operatività delle procedure di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

I citati commi 128 e 129 della legge n. 228/2012 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il recupero integrale delle somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell’interno a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso (comma 128). In caso di incapienza, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme dovute a valere sul gettito IMU per i comuni e dell’imposta RC auto per le province, salvo obbligo di versamento delle somme risultanti ulteriormente incapienti (comma 129).

 

Il comma 5 - intervenendo sul comma 1 dell'articolo 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 – rinvia di 1 anno, dal 31 ottobre 2022 al 31 ottobre 2023, il termine ivi previsto entro cui è prevista la verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell’andamento delle spese, ai fini della regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, con conseguente eventuale rettifica delle somme già attribuite a valere sul Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali.

Il rinvio è disposto anche in ragione del fatto che, in base al comma 1 dell’articolo in esame, gli enti potranno utilizzare anche nel 2022 le risorse stanziate nel 2021 per il ristoro delle perdite di gettito e delle maggiori spese 2022, e che il termine per l’invio delle certificazioni della perdita di gettito dell’anno 2022 è fissato al 31 maggio 2023 (comma 3).

Il termine per la verifica a consuntivo, si rammenta, originariamente fissato dal D.L. n. 18/2020 al 30 giugno 2021, è stato più volte posticipato, dapprima al 30 giugno 2022, dall’articolo 1, comma 831, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021) e, da ultimo, al 31 ottobre 2022 dall’articolo 1, comma 591, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022).

 

 

Il Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali è stato istituito dal D.L. n. 34 del 2020 (articolo 106, commi 1-3), con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020 (di cui 3 miliardi in favore dei comuni e 0,5 miliardi in favore di province e città metropolitane), al fine di assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il Fondo è stato poi rifinanziato nell'importo di 1,67 miliardi di euro per l'anno 2020 (di cui 1,22 miliardi ai comuni e 450 milioni di euro a province e città metropolitane), dall'articolo 39, comma 1, del D.L. n. 104/2020 (c.d. decreto agosto), per garantire agli enti locali un ulteriore ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica di COVID-19.

Il riparto delle risorse del fondo è effettuato con decreti del Ministro dell'interno, sulla base degli effetti determinati dall'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle entrate locali, come valutati da un apposito Tavolo tecnico, istituito presso il Ministero dell’economia (con D.M. economia 29 maggio 2020).

Ai fini della verifica della effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese nel 2020 dei singoli enti locali beneficiari, l'art. 39, comma 2, del D.L. n. 104/2020 ha disposto l'obbligo per gli enti locali beneficiari di inviare per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, una certificazione finalizzata ad attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid-19, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell'ente. Tale termine – originariamente fissato al 30 aprile - è stato rinviato al 31 maggio 2021 dal comma 830, lett. a), della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Il D.L. n. 104/2020 ha inoltre introdotto una sanzione di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, consistente in una riduzione del fondo di solidarietà comunale o del fondo sperimentale di riequilibrio per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale), da acquisire al bilancio dello Stato in tre annualità a decorrere dall'anno 2023 (termine così rinviato, rispetto all’originario 2022, dall’art. 13, comma 2-ter, del D.L. n. 121/2021).

I criteri di riparto della dotazione del Fondo per i due comparti dei comuni e delle province e città metropolitane sono stati definiti con il D.M. interno del 16 luglio 2020cfr. Allegato A per il comparto comuni e Allegato B per il comparto province e città metropolitane - a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 luglio 2020. L’effettiva ripartizione dei 3,5 miliardi autorizzati dal D.L. n. 34/2020, tra gli enti beneficiari di ciascun comparto, è stata effettuata con il Decreto del 24 luglio 2020 del direttore centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno. Per il riparto delle risorse stanziate dal D.L. n. 104/2020, con il D.M. Interno 11 novembre 2020 è stato effettuato un primo riparto di un acconto di 500 milioni di euro (di cui 400 milioni a favore dei comuni e 100 milioni a favore delle province e città metropolitane). Con il successivo D.M. 14 dicembre 2020 è stato ripartito il saldo delle risorse stanziate dal D.L. n. 104/2020, pari a 1.170 milioni di euro (di cui 820 milioni di euro a favore dei comuni e 350 milioni di euro a favore delle città metropolitane e delle province).

La legge di bilancio per il 2021 (art. 1, commi 822-823, legge n. 178/2020) ha previsto un incremento di 500 milioni di euro per l'anno 2021 della dotazione del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, ai fini del ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica di COVID-19 nell’anno 2021. Le risorse sono assegnate per 450 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore di province e città metropolitane.

Per la verifica della perdita di gettito nel 2021, si dispone l'obbligo per gli enti locali beneficiari di inviare, per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze, una certificazione per l'anno 2021 della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022 (comma 827).

Anche in questo caso è prevista una sanzione di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, consistente in una riduzione del fondo di solidarietà comunale o del fondo sperimentale di riequilibrio per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale), da acquisire al bilancio dello Stato in tre annualità a decorrere dall'anno 2023 (comma 828).

Il comma 829 della legge di bilancio 2021 aveva fissato al 30 giugno 2022 il termine per la verifica della perdita di gettito e dell'andamento delle spese nel 2021 dei comuni, delle province e delle città metropolitane. Tale termine è stato posticipato al 31 ottobre 2022 dall'art. 1, comma 590, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), anche al fine di dare alla Ragioneria generale dello Stato un tempo congruo di analisi dei dati delle certificazioni trasmesse dagli enti locali, entro i termini del 31 maggio 2022 (ai sensi del comma 827, legge n. 178/2020).

Le risorse stanziate dal comma 822 della legge di bilancio 2021 sono state incrementate dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. DL Sostegni), che all'articolo 23 ha disposto un incremento di 1.000 milioni di euro della dotazione per l'anno 2021 del Fondo per assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, in relazione alla ulteriore perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, portando lo stanziamento del Fondo previsto a legislazione vigente per l'anno 2021 da 500 a 1.500 milioni di euro.

 

Le risorse complessivamente stanziate per il 2021 sono state ripartite tramite un primo acconto di 220 milioni di euro (D.M. del 14 aprile 2021) e poi a saldo (1.280 milioni di euro) con il D.M. del 30 luglio 2021 (di cui 1.150 milioni di euro in favore dei comuni e di 130 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province), sulla base di criteri che tengono conto, oltre che dei lavori del tavolo tecnico, anche delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 inviata al MEF dagli enti entro il termine del 31 maggio 2021, ai sensi del comma 2 dell'articolo 39 del D.L. n. 104/2020, finalizzata da attestare la effettiva perdita di gettito dovuta alla pandemia. Gli allegati al decreto contengono le note metodologiche di individuazione dei criteri e delle modalità di riparto del saldo e gli importi spettanti sia ai comuni che alle province e città metropolitane.

 

Le certificazioni inviate dagli enti locali al MEF per la verifica della perdita di gettito e dell'andamento delle spese sia nel 2020 che nel 2021 (entro i termini, rispettivamente, del 31 maggio 2021 e 31 ottobre 2022) sono tenute in conto ai fini della successiva verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese, prevista dall’art. 106, comma 1, del D.L. 18/2020, con conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due comparti, ed eventuale rettifica delle somme già attribuite.

Tale verifica a consuntivo – originariamente fissata al 30 giugno 2021 dal D.L. n. 18/2020 - è stata più volte rinviata, in ragione dei successivi rifinanziamenti del Fondo, al 30 giugno 2022 dall’art. 1, comma 831, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) e poi al 31 ottobre 2022, dall’art. 1, comma 591, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022). L’articolo in esame, al comma 5, la rinvia ulteriormente al 31 ottobre 2023.


 

Articolo 13, comma 5-bis
(Variazioni di bilancio per approvazione tariffe relative ai tributi
di competenza degli enti locali )

 

 

Il comma 5-bis introdotto nel corso dell’esame al Senato – consente agli enti locali che abbiano deliberato le aliquote e le tariffe relative ai tributi di propria competenza entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione eventualmente posticipato, di provvedere alle conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato in occasione della prima variazione utile.

 

In particolare, il comma 5-bis dispone che, nel caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione, di cui all'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico Enti Locali) eventualmente posticipato, gli enti locali devono provvedere ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato in occasione della prima variazione utile.

 

Si rammenta, al riguardo, che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi, costituiscono documenti allegati al bilancio di previsione, ai sensi dell’articolo 172, comma 1, lettera d), del TUEL.

 

Riguardo al termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario degli enti locali, si ricorda che esso è ordinariamente fissato dall’art. 151, comma 1, del TUEL al 31 dicembre dell’anno precedente, con riferimento ad un orizzonte temporale almeno triennale. La disposizione prevede peraltro che tale termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Per l’esercizio finanziario 2022-2024, il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato oggetto di differimento, dapprima al 31 marzo 2022, con il decreto del Ministro dell’interno del 24 dicembre 2022, e successivamente al 31 maggio 2022 dall’articolo 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. n. 228/2021 (proroga termini).

In conseguenza del differimento del termine per la deliberazione del bilancio preventivo, il comma 5-septiesdecies autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio sino fino alla data del 31 maggio 2022.

 

 


 

Articolo 13, comma 5-ter
(Facoltà assunzionali enti territoriali)

 

 

Il comma 5-ter dell’articolo 13 – introdotto nel corso dell’esame al Senato - prevede che, limitatamente al triennio 2022-2024, gli enti territoriali non rientranti nei limiti assunzionali posti dalla normativa vigente - in quanto al di sotto di un determinato valore soglia, differenziato per fascia demografica, del  rapporto  tra  spesa  complessiva  per  il personale ed entrate correnti - possono effettuare nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e nell'anno in corso.

 

In dettaglio, la norma in commento dispone che il suddetto criterio per la determinazione delle capacità assunzionali, applicabile fino al 2021 da tutti gli enti territoriali (ex art. 3, co. 5-sexies, del D.L. 90/2014), continui ad essere applicato per il triennio 2022-2024 dai soli enti territoriali non rientranti nella disciplina generale sui limiti assunzionali dettata dall’art. 33 del D.L. 34/2019 (vedi infra).

Tale criterio consente dunque di anticipare all’anno in corso le assunzioni intervenute nel medesimo anno che altrimenti, secondo la disciplina generale, potrebbero essere effettuate solo nell’anno successivo.

Resta fermo che per tali enti le assunzioni possono essere effettuate soltanto una volta maturata la corrispondente facoltà assunzionale e cioè a seguito delle cessazioni che producono il relativo turnover.

 

A decorrere dal 2020, le facoltà assunzionali delle Regioni e dei Comuni sono disciplinate dal richiamato art. 33 del D.L. 34/2019.

In particolare:

§  le regioni e i comuni che registrano una spesa di personale sostenibile da un punto di vista finanziario potranno assumere personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente non superiore ad un determinato valore soglia, definito per fasce demografiche e individuato per le regioni dal DM 3 settembre 2019 e per i comuni dal DM 17 marzo 2020 (che fissa la decorrenza della relativa disciplina al 20 aprile 2020;

§  le regioni e i comuni che, pur avendo intrapreso un percorso di graduale contenimento del rapporto fra spese per il personale ed entrate, dal 2025 non abbiano portato tale rapporto al di sotto del citato valore soglia saranno legittimate ad applicare un turn over pari al 30 per cento, fino al conseguimento del medesimo valore soglia.

 

Analoga disciplina è stata introdotta, dal 2022 per le province e città metropolitane. Anche in questo caso, per gli enti meno virtuosi, è previsto l'avvio di un percorso, che si conclude nel 2025, mirato al raggiungimento della sostenibilità finanziaria del rapporto fra spese complessive per il personale ed entrate correnti, con riferimento ad un valore soglia individuato dal DM 11 gennaio 2022. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.  

 

 


 

Articolo 13, comma 6
(Deroghe contabili enti locali)

 

 

Il comma 6 dell’articolo 13 estende al 2022 la vigenza di alcune deroghe contabili, previste a favore degli enti territoriali per gli anni 2020-2021 dal D.L. n. 18 del 2020, che attribuiscono agli enti locali la facoltà di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione nonché dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia, per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza COVID-19.

 

 

Più nel dettaglio, il comma 6 – intervenendo sull'articolo 109, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020 – estende al 2022:

§  la possibilità per gli enti locali di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 187, comma 2, del TUEL (Testo Unico enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Nello specifico, l’articolo 187, comma 2, del TUEL dispone che la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente può essere utilizzata con provvedimento di variazione di bilancio, per specifiche finalità, indicate in ordine di priorità: per la copertura dei debiti fuori bilancio; per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (nel caso in cui non possa provvedersi con mezzi ordinari); per il finanziamento di spese di investimento; per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Tale facoltà, già prevista per gli anni 2020-2021 dal primo periodo del comma 2 dell’art. 109 del D.L. n. 18/2020 ed ora prorogata al 2022, può essere esercitata dagli enti locali ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio[65].

§  la facoltà per gli enti locali, prevista per gli anni 2020-2021 dall’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 109 del D.L. n. 18/2020, di utilizzare, anche integralmente, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo Unico in materia edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001) per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza COVID-19, fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio.

Sono escluse dall’applicazione di tale disposizione le sanzioni per inottemperanza all'ingiunzione a demolire interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (articolo 31, comma 4-bis, del medesimo Testo Unico).

Ai sensi dell'art. 16 del citato testo unico sull’edilizia, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione (comma 1), in favore del comune all'atto del rilascio del permesso di costruire (comma 2).

Gli interventi soggetti a permesso di costruire sono elencati dall'articolo 10 del TU: interventi di nuova costruzione; interventi di ristrutturazione urbanistica; interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.

Il capo II del titolo IV del testo unico disciplina le sanzioni da irrogare per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso.

 


 

Articolo 13, comma 6-bis
(Utilizzo dell’avanzo di amministrazione ed estinzione anticipata dei mutui)

 

 

Il comma 6-bis dell’articolo 13 – inserito nel corso dell’esame al Senato – esclude dai limiti previsti per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione la quota derivante da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all’estinzione anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del debito.

 

A tal fine la disposizione integra l’articolo 1, commi 897 e 898, della legge n.145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019).

 

L’articolo 1, commi 897-900, della legge n. 145 del 2018 introduce la facoltà per gli enti locali in disavanzo di utilizzare, pur con alcune limitazioni, il risultato di amministrazione.

Il comma 897, in particolare, dispone che è comunque consentita ? quindi anche agli enti in disavanzo oltre che a quelli in avanzo ? l’applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione, per un importo non superiore a quello del risultato di amministrazione complessivo come risultante dal relativo prospetto (in particolare dalla lettera A)) al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

La quota del risultato di amministrazione, come sopra definita, è applicata al bilancio di previsione al netto della quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità. È quindi incrementata dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, gli elementi da applicare si individuano con riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione

Si prevede, inoltre, una sanzione per gli enti in ritardo nell’approvazione dei propri rendiconti, stabilendo che questi non possono beneficiare della facoltà concessa dal comma medesimo.

 

Il comma 898 disciplina il caso in cui l’importo riportato alla lettera A) del prospetto del risultato di amministrazione risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazioni di liquidità. In tal caso gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

 


 

Articolo 13, comma 6-ter
(Contributi ai Comuni per opere pubbliche)

 

 

L’articolo 13, comma 6-ter, introdotto durante l'esame da parte del Senato, consente al Ministero dell'interno di erogare i contributi previsti a favore dei Comuni dalla legge n. 190 del 2019 per la realizzazione di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile anche a quei Comuni che non abbiano dato inizio all'esecuzione dei lavori per cause di forza maggiore derivanti dalla situazione emergenziale provocata dal COVID-19.

 

In particolare il comma in questione prevede che, a causa della specifica gravità della situazione emergenziale, i contributi di cui ai commi 29 e 29-bis dell'articolo 1 della legge, n.160 del 2019, destinati ai Comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio 1° marzo 2020 (si tratta dei Comuni della Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini e, nella Regione Veneto, del Comune di Vò), riferiti agli anni 2020 e 2021, soggetti a revoca per mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione lavori o per parziale utilizzo del contributo per cause di forza maggiore che non hanno reso oggettivamente possibile il rispetto dei termini prescritti, sono erogati dal Ministero dell'interno congiuntamente al contributo previsto per il 2022.


 

Articolo 13-bis
(Disposizioni per lo sblocco degli avanzi di amministrazione dei Comuni per rilanciare l’economia cittadina
nelle aree urbane più disagiate)

 

 

L’articolo 13-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, prevede che le risorse già trasferite dal MISE ai comuni per interventi di sviluppo imprenditoriale delle aree urbane, ai sensi dell’articolo 14 della Legge n. 266/1997, possano essere impiegate, per la quota libera e restante, dai medesimi Comuni, per le stesse finalità originarie. A tal fine i Comuni, entro sei mesi dall’entrata in vigore della disposizione in esame, trasmettono al MISE un programma di interventi (commi 1 e 2) Il MISE, entro 45 giorni dalla trasmissione, ne accerta la compatibilità rispetto alle citate finalità (comma 3). I Comuni devono presentare annualmente al MISE una relazione di sintesi degli interventi avviati e delle spese sostenute per i programmi approvati. Le risorse per cui non risultino trasmessi i programmi entro il termine di cui al comma 1, o per le quali sono siano successivamente approvati i programmi dall’amministrazione comunale, sono versate dai Comuni, previa comunicazione al MISE, all’entrata del bilancio statale (comma 4).

 

Ai sensi del comma 1, i comuni destinatari delle risorse per interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano, di cui all’articolo 14 della Legge n. 266/1997 – successivamente abrogato dall’articolo 23, comma 7 e n. 29, Allegato 1 del D.L. n. 83/2012 (L. n. 134/2012) – devono trasmettere al Ministero dello sviluppo economico (MISE), entro sei mesi dall’entrata in vigore della disposizione in esame, un programma di interventi - identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) - per le medesime finalità originarie delle risorse.

 

Ai sensi del comma 2, ai fini di cui sopra, si provvede mediante la quota libera e restante delle risorse già trasferite ai comuni dal MISE per l’attuazione degli interventi sopra indicati.

 

Ai sensi del comma 3, il MISE, entro 45 giorni dalla trasmissione del programma di interventi, ne accerta la compatibilità rispetto alle finalità originarie delle risorse, di cui al citato articolo 14 della L. n. 266/1997.

 

Ai sensi del comma 4, i Comuni devono presentare annualmente al MISE una relazione di sintesi degli interventi avviati e delle spese sostenute per i programmi approvati. Le risorse per cui non risultino trasmessi i programmi entro il termine di cui al comma 1, o per le quali sono siano successivamente approvati i programmi dall’amministrazione comunale, sono versate dai Comuni, previa comunicazione al MISE, all’entrata del bilancio statale.

 

Si rammenta che l’articolo 45 del D.L. n. 34/2020 ha disposto che i comuni destinatari delle risorse per l'attuazione delle misure di cui al citato articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, possano utilizzare la quota libera da impegni delle risorse ad essi già trasferite dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

 

L’articolo 14 della L. n. 266/1997, al fine di superare la crisi di natura socio-ambientale in limitati ambiti dei comuni capoluogo (aree e città metropolitane) di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (per l’individuazione vedi infra), aventi caratteristiche di particolare degrado urbano e sociale, ha disposto che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro dello sviluppo economico) provvedesse al finanziamento di interventi predisposti dalle amministrazioni comunali con l'obiettivo di sviluppare, in tali ambiti, iniziative economiche ed imprenditoriali.

Ha pertanto demandato ad un decreto interministeriale i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi anche per quanto concerne la predisposizione degli appositi programmi da parte dei comuni.

Per il finanziamento delle iniziative, l’articolo 14 ha autorizzato la spesa di lire 46 miliardi per il 1997, disponendo che la somma fosse trasferita ai comuni, in misura proporzionale alla popolazione residente.

In attuazione dell’articolo 14 è stato adottato il D.M. 14 settembre 2004, n. 267[66], il quale – nelle more dell’attuazione degli articoli 22 e 23 del TUEL relativi alle aree e città metropolitane – ha individuato le seguenti città beneficiarie degli interventi: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia, disponendo che i programmi di intervento avessero come obiettivo prioritario il superamento di situazioni di crisi socio-ambientale in particolari aree sul territorio amministrato.

I programmi di intervento dovevano dunque evidenziare: a) le aree di degrado urbano e sociale; b) gli indicatori che misurano il degrado socio-economico e ambientale; c) le attività da intraprendere e le azioni prioritarie; d) le iniziative da finanziare con particolare riferimento a quelle economiche ed imprenditoriali; e) i soggetti chiamati ad attivare gli interventi programmati;

f) gli obiettivi perseguiti; g) la durata e il fabbisogno finanziario del programma e delle singole azioni.

La relazione illustrativa al maxiemendamento del Governo approvato al Senato, evidenzia che per l’attuazione della misura il MISE ha trasferito ai Comuni interessati risorse per complessivi 237,1 milioni da utilizzarsi per diverse tipologie di intervento.

La citata relazione evidenzia che alla data dell’entrata in vigore dell’articolo 45 del D.L. n. 34, le risorse risultavano pari a 29 milioni di euro, distribuite tra i 10 destinatari della norma originaria, Secondo le ultime rilevazioni del 2017 e 2018, il dettaglio per ciascun comune interessato era il seguente:

 

 

 


 

Articolo 13-ter
(Inconferibilità di incarichi a componenti
di organo politico di livello regionale e locale)

 

 

L’articolo 13-ter, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, stabilisce che non trovi applicazione, fino al 31 dicembre 2022, la inconferibilità di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2013, con riferimento ai componenti dei consigli dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti nonché ai componenti dei consigli di una forma associativa tra Comuni che superi (anch'essa) i 15.000 abitanti.

 

La suddetta disposizione (comma 1 dell'articolo in esame) è espressamente finalizzata a non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, specialmente durante la fase emergenziale da Covid-19.

 

Il comma 2 dispone che gli incarichi assegnati nel regime transitorio di cui al comma 1 conservino validità fino alla scadenza naturale dell'incarico.

 

Si ricorda che il decreto legislativo n. 39 del 2013 ha dettato disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

In particolare, l'articolo 7, recante disciplina della inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale, al comma 1, richiamato nella disposizione in esame, prevede che a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della Regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una Provincia o di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima Regione o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione della medesima Regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possano essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice della Regione; b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale; c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

 


 

Articolo 13-quater
(Modifica dell’articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

 

 

L’articolo 13-quaterintrodotto nel corso dell’esame al Senato - dispone che i piani di risanamento aziendale delle aziende speciali e delle istituzioni controllate dalle pubbliche amministrazioni locali, volti ad evitare la messa in liquidazione in presenza di un risultato negativo in quattro dei cinque esercizi precedenti, possono prevedere interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse da parte delle amministrazioni pubbliche socie. L’adozione del piano, inoltre, può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dal TUEL.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 555, della legge n.147/2013 (legge di bilancio per il 2014) prevede che, a decorrere dall'esercizio 2017, le aziende speciali e le istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali, titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, sono poste in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio, con conseguente nullità degli atti di gestione e responsabilità erariale dei soci in caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro tale termine.

L’articolo 56-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 (c.d. decreto Sostegni-bis) ha previsto che la suddetta norma non si applichi qualora il recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale (ultimo periodo del comma 555).

 

La norma in esame, modificando il comma 555, dispone che il piano di risanamento aziendale può prevedere da parte dell’amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse.

L’adozione del piano, inoltre, può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni poste dal TUEL. In particolare l’art. 194, comma 1, lett. b), del TUEL, prevede che il consiglio dell’ente locale possa riconoscere con delibera la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalla copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni:

§  nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi;

§  purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio dell’azienda speciale e dell’istituzione;

§  purché il disavanzo derivi da fatti di gestione.

La norma stabilisce, infine, che il piano di risanamento aziendale costituisce un atto fondamentale ai sensi dell’articolo 114, comma 6, del TUEL. Si ricorda che la norma richiamata prevede che l’ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

 


 

Articolo 13-quinquies
(Istituzione Tavolo tecnico su Canone Unico per infrastrutture di comunicazione elettronica)

 

 

L’articolo 13-quinquies, introdotto durante l'esame da parte del Senato, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un Tavolo tecnico sul Canone unico per le infrastrutture di comunicazione elettronica.

In particolare, la dispoizione in questione prevede la costituzione di un Tavolo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la partecipazione dell'associazione rappresentativa degli operatori di comunicazione elettroniche e dell'associazione rappresentativa dei comuni italiani, per approfondire le tematiche legate al Canone unico per le infrastrutture di comunicazione elettronica.

Al Tavolo in questione è affidato il compito di elaborare, entro trenta giorni data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge in esame, una proposta condivisa tra le parti di rivisitazione della normativa relativa al Canone unico per le infrastrutture di comunicazione elettronica.

 


 

Articolo 13-sexies
(Rigenerazione urbana)

 

 

L’articolo 13-sexies, introdotto al Senato, proroga di un mese il termine entro il quale si possono richiedere contributi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici a fini di rigenerazione urbana.

 

La legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il  bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, al suo articolo 1, commi 534-536, ha disposto l'assegnazione di contributi  per  investimenti -nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022- ai comuni in possesso di determinati requisiti, con l'obbiettivo di favorire  gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché  al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e  ambientale. In base al comma 536 della legge n. 234/2021, i comuni hanno tempo fino al 31 marzo 2022 per comunicare le loro richieste.

La norma in esame sposta tale termine temporale al 30 aprile 2022.

Trattandosi di contributi già previsti a legislazione vigente e di una proroga di termini di appena un mese che ricade nell'anno 2022, le disposizioni contenute nella norma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 


 

Articolo 13-septies
(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)

 

 

L’articolo 13-septiesintrodotto nel corso dell’esame al Senato – interviene sulla procedura straordinaria del dissesto degli enti locali, al fine di fronteggiare ulteriori passività sopraggiunte, derivanti da soccombenza in conteziosi civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario.

 

La disposizione è volta a fronteggiare i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle entrate locali, al fine di favorire gli enti locali nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci, garantire la continuità di erogazione dei servizi essenziali e di sostenere la realizzazione dei progetti connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

In particolare, l’articolo in esame modifica l’articolo 268-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli enti locali), che disciplina la procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività.

 

L’articolo 268-bis prevede che nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione non possa concludere entro i termini di legge la procedura del dissesto per l'onerosità degli adempimenti connessi alla determinazione della massa attiva e passiva dei debiti pregressi, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto una chiusura anticipata e semplificata della procedura di dissesto, con riferimento a quanto già definito entro il trentesimo giorno precedente il provvedimento. Il provvedimento fissa le modalità della chiusura, tenuto conto del parere della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (comma 1).

In questi casi, la prosecuzione della gestione è affidata ad una apposita commissione, nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’interno, oltre che nei casi di cui al comma 1, anche nella fattispecie prevista dall'articolo 268 – ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio – ed in quelli in cui la massa attiva sia insufficiente a coprire la massa passiva o venga accertata l'esistenza di ulteriori passività pregresse (comma 2).

 

La modifica apportata dall’articolo in esame è finalizzata a ricomprendere nell’ambito delle passività pregresse, richiamate nella parte finale del comma 2 dell’articolo 268-bis, quelle sopraggiunte derivanti da soccombenza in conteziosi civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario.

Rientrano nell’ambito di applicazione della novella in esame anche i contenziosi conseguenti ad azioni intraprese contro l’ente interessato, in relazione a procedure concorsuali a carico di società controllate, in data successiva alla conclusione delle operazioni dell’organismo straordinario di liquidazione di cui all’articolo 252 del citato D.Lgs. n. 267/2000.

 

     L’articolo 252 del Testo unico degli enti locali disciplina la composizione, la nomina e le attribuzioni dell’organo straordinario di liquidazione. La sua composizione varia a seconda che si tratti di comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti o di comuni con popolazione superiore a tale soglia e di province: nel primo caso, l’organo è composto da un singolo commissario; nel secondo caso, da una commissione di tre membri (comma 1).

    L’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, e provvede alla: a) rilevazione della massa passiva; b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento; c) liquidazione e pagamento della massa passiva (comma 4).

    L’organo straordinario di liquidazione è competente, altresì, a provvedere alla denuncia alla Procura Regionale presso la Corte dei conti, nonché alla relativa segnalazione al Ministero dell’interno tramite le prefetture, in ogni caso di accertamento di danni cagionati all’ente locale o all’erario (comma 5).


 

Articolo 13-octies
(Disposizioni urgenti in materia di Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare)

 

 

L’articolo 13-octies, introdotto durante l'esame in Senato, prevede lo stanziamento di risorse finanziarie per ciascuna delle Province Autonome di Trento e Bolzano per finanziare dei progetti nell'ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare.

 

In particolare le risorse finanziarie (pari a 30 milioni di euro) per ciascuna delle Province Autonome di Trento e Bolzano sono volte a finanziare due proposte, per ciascuna provincia per la realizzazione di interventi nell'ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare.

Si ricorda che il programma soprarichiamato mette a disposizione delle Regioni, dei Comuni e delle Città metropolitane dei fondi per riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale.

La proposta emendativa in questione prevede, infine, che l'ammissibilità dei progetti venga valutata entro il 30 aprile 2022.

 


 

 

Articolo 14
(Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW in media e alta/altissima tensione )

 

 

L’articolo 14 dispone l’annullamento, per il primo trimestre dell’anno in corso, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico (comma 1).

Ai relativi oneri, pari a 1.200 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 (commi 2 e 3).

L’intervento qui in esame integra le misure già adottate dalla legge di bilancio 2022 per contenere, sempre nel 1° trimestre dell’anno in corso, i costi della bolletta elettrica delle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

 

Segnatamente, il comma 1 – per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico - demanda all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) di provvedere all’annullamento, per il primo trimestre 2022 (con decorrenza dal 1° gennaio 2022), delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Per esplicita previsione del comma, la misura integra l’annullamento degli oneri generali di sistema già disposto per il primo trimestre 2022 dall’articolo 1, comma 504, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) per le utenze con potenza disponibile fino a 16,5 kW domestiche e non domestiche in bassa tensione.

 

Ai sensi del comma 2, gli oneri derivanti dal comma 1 sono pari a 1.200 milioni di euro per l’anno 2022 e ad essi si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 relativi all’anno 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sul conto di tesoreria da intestare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Il comma dispone che, se i versamenti mensili risultano inferiori al fabbisogno di cassa della CSEA, come determinato ai sensi del comma 1, il Ministero dell’economia e delle finanze può autorizzare, su richiesta della CSEA, il ricorso ad anticipazioni della tesoreria statale da estinguere entro il 31 dicembre 2022.

 

Ai sensi del comma 3, se i versamenti effettuati dal GSE a favore di CSEA, ai sensi del comma 2, risultano inferiori all’importo di 1.200 milioni di euro, alla relativa differenza si provvede, entro l’anno 2022, mediante il versamento per pari importo alla CSEA di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 relative all’anno 2021, destinati ai Ministeri interessati, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato. A tal fine, non si dà luogo alla riassegnazione in bilancio delle somme giacenti nella Tesoreria dello Stato sino al conseguimento da parte di CSEA dell’importo spettante.

 

Lo European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS) è il sistema per lo scambio di quote di emissione di gas serra finalizzato alla riduzione delle emissioni nei settori maggiormente energivori (elettricità, cemento, acciaio, alluminio, laterizi e ceramiche, vetro, chimica, aviazione, etc.) nell’Unione europea. Si tratta del principale strumento adottato dall’Unione per raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2 nei principali settori industriali e nel comparto dell’aviazione. Il sistema è stato introdotto dalla Direttiva 2003/87/CE (Direttiva ETS), da ultimo modificata dalla Direttiva 2018/410/UE. La normativa di recepimento, a livello nazionale, è contenuta nel decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

Come evidenzia il GSE (cfr. Rapporto annuale 2020 sulle aste di quote europee di emissione e sito istituzionale) l'EU ETS coinvolge circa 1.200 impianti italiani, di cui il 71% nel settore manifatturiero[67]. Dal 2013, salvo eccezioni legate alla tutela della competitività sui mercati internazionali dei settori manifatturieri, l’assegnazione delle quote agli impianti avviene a titolo oneroso attraverso piattaforme d’asta gestite da mercati regolamentati ai sensi del Regolamento Aste n. 1031/2010 e ss. mod.[68]. Almeno la metà dei proventi delle aste di quote per gli impianti fissi – e tutti i ricavi delle aste di quote per gli operatori aerei – deve essere utilizzata dagli Stati membri in azioni volte a combattere il cambiamento climatico. Il GSE assolve alla funzione di Responsabile del Collocamento per l’Italia (ai sensi degli articoli 6, 23 e 24 del decreto legislativo n. 47/2020).

I proventi delle aste, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 47/2020 sono versati al GSE sul conto corrente dedicato «Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System» («TARGET2»). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri interessati[69]. I proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato (cap. 2577/ENTRATA) per essere riassegnati (al netto delle risorse destinate alla Convenzione tra MEF e GSE, cfr. infra), ad appositi capitoli per spese di investimento degli stati di previsione dei Ministeri interessati, con vincolo di destinazione, in quanto derivante da obblighi unionali.

Nel dettaglio, ai sensi del comma 4, alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3 si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote, con decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste.

Secondo quanto prevede testualmente la norma, il 50% dei proventi delle aste è assegnato complessivamente al Ministero della transizione ecologica e al Ministero dello sviluppo economico (nella misura del 70% al primo e del 30% al secondo). Si osserva che, a seguito del trasferimento delle competenze in materia di energia al MITE, disposto dal D.L. n. 22/2021, i capitoli in questione sono tutti allocati, dall’anno 2022, nello stato di previsione del MITE[70].

Peraltro, l’articolo 15 del D.Lgs. n. 199/2021 – di recepimento della Direttiva sulle fonti rinnovabili (FER II) ribadisce che, a decorrere dall'anno 2022, una quota dei proventi annuali di competenza del Ministero della transizione ecologica, sia destinata alla copertura dei costi di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica mediante misure che trovano copertura sulle tariffe dell'energia. A tal fine, con il decreto interministeriale di riparto è definita la quota annualmente utilizzabile per le finalità di cui al periodo precedente.

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 23, il 50% dei proventi di cui al comma 3 è invece riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (le relative somme transitano sul capitolo dello stato di previsione del MEF cap. 9565. Per ciò che attiene ai proventi derivanti dalla messa all'asta quote di emissione di CO2 si rinvia al Prospetto delle entrate del Fondo ammortamento che transitano in bilancio (dettaglio delle gestioni 2018-2020), in allegato alla Relazione al Parlamento 2020, ultima disponibile).

 

Ai sensi dell’articolo 23, comma 6, una Convenzione tra GSE e Ministero dell’Economia e delle Finanze disciplina le attività che il GSE svolge nell’adempiere al ruolo ad esso assegnato dalla normativa qui in commento. Tra queste, la gestione e il trasferimento dei proventi delle aste alla Tesoreria dello Stato.

Le risorse assegnate al Ministero della transizione ecologica sono destinate ad una serie di attività indicate nel comma 7 dell’articolo 23 per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente.

Infine, l’articolo 23, al comma 8 dispone che la quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, sia destinata:

§  nella misura massima di 100 milioni per l'anno 2020 e di 150 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. Di tale importo, una quota, fino a 10 milioni è destinata al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e la restante quota al finanziamento dei settori o sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti connessi alle emissioni trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica;

§  nella misura massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 fino al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito presso il MISE.

 

Secondo quanto evidenzia il GSE nel Rapporto annuale 2020 sulle aste di quote europee di emissione (pubblicato a marzo 2021), l’Italia ha collocato, nell’anno 2020, 52 milioni di quote EUA (European Union Allowances, quota di emissione valevole nell’ambito dell’EU ETS per compensare 1 ton/CO2 equivalente), ad un prezzo medio ponderato di 24,3 euro, ricavando proventi per circa 1.275 milioni di euro. Per quanto riguarda il settore aviazione, sono state collocate 672.000 quote EUA A (European Union Allowances Aviation, quota di emissione valevole nell’ambito dell’EU ETS per compensare 1 ton/CO2 eq., utilizzabile esclusivamente da parte degli operatori del settore aereo fino al 2020) ad un prezzo medio ponderato di 23,7 euro, ricavando proventi per circa 15,95 milioni di euro. Come previsto dalla normativa sopra commentata ed evidenziato dal Rapporto GSE, i proventi generati dal collocamento delle EUA e delle EUA A sono depositati presso la Banca Popolare di Sondrio e contabilizzati su due conti correnti distinti al fine di consentire la gestione separata.

Al 31 dicembre 2020, in coerenza con quanto previsto dalla Convenzione MEF – GSE, sono stati trasferiti alla Tesoreria dello Stato proventi e interessi per circa 5,9 miliardi di euro relativi alle EUA e circa 71,7 milioni di euro relativi alle EUA A. Le somme trasferite sono relative alle aste svoltesi tra il 2012 e il 2020. Le tabelle che seguono, tratte dal Rapporto GSE, (pag. 40), indicano i diversi trasferimenti ripartiti per anno.

 

Secondo quanto risulta dal Rapporto GSE sulle aste CO2 relativo al terzo trimestre 2021, di novembre 2021, nei primi nove mesi del 2021 i ricavi sono stati pari a circa 1,8 miliardi di euro (dati di cassa)[71]. A partire da luglio 2021, in virtù di quanto concordato tra GSE e MEF, il GSE trasferisce al MEF i proventi generati dal collocamento delle aste EUA a seguito di ogni singola sessione d’asta ed effettua i versamenti degli importi delle aste EUA A di ciascun trimestre, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre in cui i proventi sono accreditati sui conti correnti del GSE presso la Banca Popolare di Sondrio. Nel corso del III trimestre sono stati dunque versati al MEF circa 1,37 miliardi di euro (cfr. infra, Tabelle tratte dal Rapporto GSE).

 

* I ricavi sono rendicontati tra i vari trimestri per cassa

** Gli interessi maturano sugli importi in custodia al GSE e sono accreditati in un’unica soluzione a seguito della chiusura dell’anno.

 

* I ricavi sono rendicontati tra i vari trimestri per cassa e tutti i dati sono arrotondati a cifra intera

** Gli interessi maturano sugli importi in custodia al GSE e sono accreditati in un’unica soluzione a seguito della chiusura dell’anno.

*** Ai sensi del D. Lgs 47/2020, art 23 comma 3, i corrispettivi GSE per la gestione delle attività di collocamento sono esclusivamente a carico dei proventi EUA.

 

La relazione tecnica all’articolo 15 del provvedimento in esame – il quale riconosce un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, per i maggiori oneri sostenuti dalle imprese energivore, coperti in parte attraverso utilizzo di quota dei proventi delle aste CO2 – indica poi la stima di gettito delle stesse aste CO2 relative all’anno 2022 (si rinvia alla relativa scheda di lettura).

Quanto alla modalità di copertura finanziaria degli interventi attraverso l’utilizzo dei proventi delle aste CO2 – che caratterizza le misure di sostegno adottate per far fronte all’aumento dei costi energetici - appare opportuno richiamare gli orientamenti della Commissione europea, rinviandosi sul punto alla Comunicazione della stessa Commissione “Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno” del 13 ottobre 2021. Nel documento si evidenzia la possibilità, per gli Stati membri, di aiutare coloro che sono più a rischio nel pagamento delle bollette energetiche finanziando il relativo intervento di sostegno sociale con le entrate del sistema di scambio delle emissioni dell'UE(ETS). Nel contesto attuale, gli introiti più elevati del previsto provenienti dal sistema ETS possono dunque essere utilizzati per finanziare un sostegno sociale mirato divenuto inaspettatamente necessario. La Comunicazione evidenzia altresì per gli Stati membri la possibilità di adottare misure di sostegno mirate per aiutare le industrie, in conformità con la disciplina quadro degli aiuti di Stato, non distorcendo la concorrenza o interferendo con l'ETS dell'UE. Gli interventi di aiuto devono essere, in sostanza, tecnologicamente neutri e non discriminatori.

 

Per calmierare i rincari in bolletta e tutelare le famiglie a rischio povertà energetica il Governo ha adottato, dalla prima metà dell’anno 2021, una serie di provvedimenti legislativi urgenti (art. 5-bis del decreto-legge n. 73/2021, decreto-legge n. 130/2021, legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), articolo 1, commi 503-512.

Con l’articolo 5-bis del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 23 luglio 2021[72], si è disposto il conferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), dell’importo complessivo di 1.200 milioni di euro, anche al fine del contenimento degli oneri in bolletta derivanti dagli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) per il terzo trimestre dell'anno 2021. In particolare, il comma 1 dell’articolo 5-bis ha destinato:

·       parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di C02, per una quota di competenza del Ministero della transizione ecologica e una quota di competenza del Ministero dello sviluppo economico, pari a 609 milioni, al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, e dunque, posto che tale sostegno trova copertura attraverso specifiche componenti tariffarie dell'energia, cd. oneri generali pagati in bolletta, alla riduzione degli oneri generali stessi (lett. a)).

·       591 milioni da trasferite alla CSEA entro il 30 settembre 2021, senza specifico vincolo di destinazione.

Quanto alla necessità ed urgenza di tale primo intervento del Governo, si rimanda al comunicato stampa del 30 giugno 2021, di ARERA, nel quale si evidenziava che: “anche per l’Italia il forte aumento delle quotazioni delle materie prime - in continua crescita da inizio anno per la ripresa delle economie dopo i ribassi dovuti la pandemia - nonché la decisa crescita dei prezzi dei permessi di emissione di CO2, avrebbero portato ad un aumento di circa il 20% della bolletta dell’elettricità, se il Governo non fosse intervenuto con un provvedimento di urgenza per diminuire la necessità di raccolta degli oneri generali in bolletta del prossimo trimestre. L’incremento definitivo in bolletta è pertanto del 9,9% per la bolletta dell’elettricità e del 15,3% per quella del gas nel terzo trimestre del 2021 per la famiglia tipo in tutela”.

Successivamente, l’articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 130 del 27 settembre 2021 ha conferito, anche per il IV trimestre 2021, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), l’importo di 1.200 milioni di euro destinati a parziale compensazione degli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche, di cui, 700 milioni specificamente destinati al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica. Si tratta di somme dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2) di competenza del MITE. Gli ulteriori 500 milioni sono trasferiti a CSEA entro il 15 dicembre 2021.

In via ulteriore, il comma 2 ha disposto che l’ARERA provveda ad annullare, per il IV trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, entro il 15 dicembre 2021, ha disposto il trasferimento alla CSEA ulteriori risorse, pari a 800 milioni di euro.

L’articolo 2, comma 1 del decreto legge ha poi previsto che, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, fossero assoggettate all’aliquota IVA ridotta del 5 per cento. In caso di somministrazioni sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si è applicata anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili (anche percentualmente) ai mesi considerati. L'onere finanziario complessivo della misura è stato in 608,4 milioni di euro per il 2021.

L’articolo 2, comma 2 del decreto legge, al fine di contenere per il quarto trimestre 2021 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas, ha inoltre disposto che ARERA provvedesse a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali gas fino a concorrenza dell’importo di 480 milioni di euro da trasferire a CSEA entro il 15 dicembre 2021.

L’articolo 3 del decreto legge ha, infine, assegnato all'ARERA il compito di rideterminare, per il IV trimestre 2021:

-      le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute;

-      la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale prevista a favore delle famiglie economicamente svantaggiate aventi già diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica.

La rideterminazione è stata finalizzata a minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il quarto trimestre 2021, fino a concorrenza dell'importo di 450 milioni di euro, da trasferire entro il 15 dicembre 2021 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)[73].

Quanto alla necessità ed urgenza degli interventi qui in esame, si rimanda al comunicato stampa del 28 settembre 2021, di ARERA nel quale si evidenziava che la straordinaria dinamica dei prezzi delle materie prime[74] verso i massimi storici - ancora in forte crescita per la ripresa delle economie dopo i ribassi dovuti alla pandemia e le difficoltà nelle filiere di approvvigionamento - e le alte quotazioni dei permessi di emissione di CO2, avrebbero portato, senza l’intervento del Governo contenuto nel decreto legge ad un aumento superiore al 45% della bolletta dell'elettricità e di oltre il 30% di quella del gas. Applicando le misure varate dall'Esecutivo, valide per il IV trimestre 2021, l'aumento per la famiglia tipo in tutela è stato ridotto a +29,8% per la bolletta dell'elettricità e a +14,4% per quella del gas (grazie anche alla riduzione dell'Iva contenuta nel decreto).

Anche per il I trimestre 2022, in ragione dell’andamento previsto dei prezzi dell’energia[75], il Governo, con la legge di bilancio 2022 (legge n. 232/2021), ha disposto, come sopra accennato, misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, con lo stanziamento di risorse, pari, per il settore elettrico, in relazione agli oneri generali, a 1,8 miliardi di euro, ulteriori rispetto a quelle già stanziate dai precedenti decreti legge del 2021 rispettivamente per il III e IV trimestre 2021. Segnatamente, il comma 503 ha disposto una parziale compensazione degli oneri generali di sistema per le utenze elettriche (tutte) e il comma 504 ha affidato all'ARERA il compito di annullare, per il I° trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Per le finalità il comma 505 ha disposto il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), entro il 28 febbraio 2022, 1.800 milioni di euro.

Come rileva ARERA, è stato pertanto possibile confermare anche per il I trimestre 2022 il livello delle componenti ASOS e ARIM del IV trimestre 2021, in generale praticamente dimezzato, e con aliquote nulle delle medesime componenti per tutti gli utenti domestici e le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (cfr. deliberazione ARERA 635/2021/R/com). Con detto importo è pertanto possibile disporre l’annullamento delle suddette aliquote. In assenza dell’intervento dello Stato, sarebbe stato necessario procedere – rileva sempre ARERA - alla riattivazione delle componenti tariffarie ASOS e ARIM, con un impatto sull’utente domestico tipo[76] di circa +10% (cfr. Comunicato stampa ARERA del 30 dicembre 2021).

Quanto al settore del gas, la legge di bilancio 2022 ha stanziato, per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi, risorse ulteriori rispetto a quelle già stanziate per il IV trimestre 2021 dal decreto-legge 130/2021.

In particolare, il comma 507 ha demandato l'ARERA di ridurre, per il I trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2022.

Come evidenzia ARERA le misure hanno consentito di confermare, per il I trimestre 2022, l’annullamento, per tutti gli utenti del settore gas, delle aliquote delle componenti tariffarie RE, GS e UG3[77]. Una riattivazione di tali componenti avrebbe comportato un aumento sulla spesa dell’utente domestico tipo di circa + 1,5%.

Il comma 506 – facendo seguito a quanto già disposto per il IV trimestre 2021 dall’articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 130/2021 – riduce al 5% l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali, anche con riferimento alle fatture emesse per i consumi dei primi tre mesi del 2022. In caso di somministrazioni sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si è applicata anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili (anche percentualmente) ai mesi considerati. L'onere finanziario complessivo della misura è stato in 610 milioni di euro per il 2021.

La legge di bilancio 2022 ha previsto anche un rafforzamento dei bonus elettrico e gas (come è stato previsto nel IV trimestre 2021 ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 130/2021), al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il I trimestre 2022 sui clienti domestici svantaggiati, stanziando ulteriori 912 milioni di euro[78].

Segnatamente, il comma 508 della legge di bilancio demanda ad ARERA di rideterminare - per il primo trimestre 2022 - le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale, in modo da minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il I trimestre 2022, fino a concorrenza dell'importo di 912 milioni di euro.

La legge di bilancio dispone, inoltre, ai commi 509-511 che tutti i venditori (sia dei servizi di tutela sia del mercato libero) sono tenuti ad offrire una rateizzazione degli importi relativi alle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 aprile 2022 ai clienti domestici di energia elettrica e gas naturale che risultino inadempienti al pagamento delle fatture emesse in tale periodo. Più in particolare, i venditori, prima di eseguire le procedure di sospensione della fornitura di energia elettrica e gas naturale, devono offrire, ai sensi del comma 509 e disposizioni attuative ARERA[79], al cliente finale inadempiente, in una comunicazione di sollecito di pagamento, se effettuata, e in ogni caso nella comunicazione di costituzione in mora, un piano di rateizzazione, senza applicazione di interessi, che preveda:

·     una periodicità di rateizzazione pari a quella di fatturazione ordinariamente applicata al cliente finale, con un numero di rate complessivamente pari al numero di fatture emesse di norma in 10 mesi e ciascuna di valore non inferiore a 50 euro;

·     una prima rata di valore pari al 50% dell’importo oggetto del piano di rateizzazione e quelle successive di ammontare costante.

Il comma 510 affida sempre ad ARERA il compito di definire un meccanismo di anticipo degli importi rateizzati a favore degli esercenti la vendita, nel limite di spesa di 1 miliardo di euro. L’anticipo può intervenire per gli importi delle fatture oggetto di rateizzazione superiori al 3% dell'importo delle fatture emesse per la totalità dei clienti finali. L’ARERA definisce anche le modalità di conguaglio o di restituzione, da parte degli esercenti la vendita, dell'anticipazione ricevuta, in modo da consentire il recupero da parte di CSEA del 70 per cento dell’anticipazione entro il mese di dicembre 2022 e la restante quota entro l’anno 2023.

ARERA, nel già citato comunicato del 30 dicembre, ha pubblicato la composizione percentuale della spesa, nel primo trimestre 2022, per la fornitura di energia elettrica dell'utente tipo domestico in maggior tutela e della spesa per la fornitura di gas naturale dell’utente tipo domestico servito in tutela.

 

 

 

 

Sul sito istituzionale di ARERA sono riportate le tabelle dei prezzi, dal 1 gennaio 2022, dell’elettricità per i clienti domestici e non domestici in bassa tensione (microimprese) con potenza contrattualmente impegnata fino a 15 KW , nonché dei prezzi del gas per i clienti domestici.

 


 

Articolo 14-bis
(Contenimento costi energia per apparecchiatura mediche)

 

 

L’articolo 14-bis, introdotto durante l’esame al Senato, dispone l’istituzione di un Fondo diretto al contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas relativi all’utilizzo di apparecchiature mediche necessarie al mantenimento della vita, al fine di sostenere le famiglie e le persone affette da una malattia.

Gli oneri, valutati in 3 milioni di euro per il 2022, sono coperti mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili.

 

L’articolo 14-bis, introdotto durante l’esame al Senato prevede, al comma 1, l’istituzione di Fondo per contenere l’esborso delle famiglie e delle persone affette da una malattia grave che devono utilizzare l'energia elettrica per apparecchiature mediche necessarie al mantenimento in vita, come disposto dal Decreto ministeriale del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011.

 

Il DM Salute 13 gennaio 2011 ha individuato le apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute, stabilendo l'elenco delle apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica e necessarie per l'esistenza in vita di persone in gravi condizioni di salute (Allegato A)[80]. Vengono anche ricompresi gli apparecchi ausiliari indispensabili per garantire, in assenza di alimentazione elettrica di rete (c.d. gruppi di continuità), la continuità operativa delle medesime apparecchiature medico-terapeutiche.

Al riguardo, il Decreto interministeriale 28 dicembre 2007, all’articolo 4, comma 6[81], aveva precedentemente disposto la determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute. Peraltro, l'art. 3, comma 1, del predetto decreto interministeriale ha previsto la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche per la loro esistenza in vita ed alimentati ad energia elettrica.

Il decreto ha fatto altresì riferimento alla direttiva 2003/54/CEE del 23 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, che prevede che gli Stati membri possano adottare le misure adeguate per tutelare i clienti finali ed assicurare, in particolare ai clienti vulnerabili, una adeguata protezione, comprese misure atte a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture. Tra i clienti vulnerabili sono ricompresi quelli in gravi condizioni di salute che necessitano di apparecchiature medico-terapeutiche per la loro esistenza in vita ed alimentati ad energia elettrica;

 

Il comma 2 dispone infine la copertura degli oneri, stimati in 3 milioni di euro per l’anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'art. 1, comma 200, legge n. 190/2014.

 


 

Articolo 15
(Credito d’imposta imprese energivore)

 

 

L’articolo 15 attribuisce un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese cd. energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 abbiano subìto un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019. Il credito d’imposta è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

 

Più in dettaglio il comma 1 attribuisce un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, ad alcune imprese: si tratta di quelle a forte consumo di energia elettrica (cd. energivore) individuate dal decreto del Ministero dello sviluppo economico – MISE del 21 dicembre 2017.

 

Il decreto 21 dicembre 2017 ha definito la disciplina delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia - anche dette imprese energivore - al fine di riordinare le agevolazioni ad esse spettanti, in conformità con la decisione della Commissione UE C(2017)3406 e le Linee guida europee (Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, di cui alla Comunicazione 2014/C 200/01 (sezioni 3.7.2 e 3.7.3) [82].

L’articolo 3 del D.M. indica le imprese a forte consumo di energia beneficiarie delle agevolazioni. Ai sensi di tale articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono eleggibili alle agevolazioni le imprese che operano nei settori dell'allegato 3 e nei settori dell'allegato 5 di cui alle citate Linee guida (si tratta di settori manifatturieri e minerari) che hanno un'intensità elettrica (electro intensity index) calcolata rispetto al valore aggiunto lordo - VAL (vedi nota 1) non inferiore al 20%. La contribuzione minima delle imprese eleggibili deve essere non inferiore al 15% della spesa sostenuta da un'impresa simile non agevolata e, nei casi in cui l'indice di intensità elettrica dell'impresa calcolato rispetto al VAL è pari o superiore 20%, la contribuzione può essere determinata in ragione del VAL, fino ad un valore minimo pari allo 0,5% del VAL, in applicazione della cd. "grand fathering clause" (paragrafo 3.7.3 delle Linee guida europee 2014-2020); il limite minimo di consumo di energia elettrica annuale per l'accesso all'agevolazione a favore delle imprese a forte consumo di energia è pari a 1 GWh.

Ai sensi dell’articolo 3, non accedono alle agevolazioni le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà".

 

Si evidenzia che il 21 dicembre 2021 è stata approvata la nuova disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia valida per il periodo 2022-2027 (Comunicazione della Commissione C(2022) 481 final del 27 gennaio 2022).

Per quanto qui rileva, si veda in particolare il par. 4.11.3 (Riduzione al minimo delle distorsioni sulla concorrenza e sugli scambi), che introduce criteri più restrittivi all’intensità degli aiuti che possono essere concessi alle imprese appartenenti ai settori caratterizzati da maggiore intensità di energia elettrica consumata e da una maggiore apertura al commercio (e alla concorrenza) internazionale.

Il paragrafo 466 della comunicazione avverte che la Commissione europea applicherà la nuova disciplina per valutare la compatibilità di tutti gli aiuti notificabili a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia che sono stati concessi o che si prevede di concedere a decorrere dal 27 gennaio 2022.

 

Si valuti l’impatto della comunicazione sulle misure recate nell’articolo in esame, contenute in un decreto-legge pubblicato in Gazzetta ufficiale il 27 gennaio 2022 ed entrato in vigore il 28 gennaio 2022.

 

Pur richiamandosi alle imprese qualificabili come energivore ai sensi del D.M. 21 dicembre 2017, il comma 1 indica uno specifico ulteriore requisito di accesso, finalizzato, secondo la relazione illustrativa, a circoscrivere l’agevolazione qui introdotta agli energivori che hanno subito un danno effettivo a causa della pandemia.

Il comma, in particolare, dispone che condizione per l’attribuzione del beneficio è che, per tali imprese, i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Il contributo straordinario è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta ed è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

 

Il comma 2 stabilisce le caratteristiche del credito d’imposta, che è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

Al credito di imposta non si applicano i limiti annuali di compensabilità (di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e il limite specificamente previsto per gli intestatari di conto fiscale (di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; esso è pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, per effetto dell’articolo 1, comma 72 della legge di bilancio 2022).

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto tra componenti negative e positive del reddito (di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

Il comma 3 quantifica gli oneri dell’agevolazione in esame in 540 milioni di euro per l’anno 2022, cui si provvede:

a)   quanto a 405 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 23 del D. Lgs. 9 giugno 2020, n. 47, relativi all’anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all’erario;

Per la ricostruzione dei proventi delle aste CO2 e della loro destinazione ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 47/2020, si rinvia alla scheda di lettura di cui all’articolo 14 del provvedimento in esame.

b)  quanto a 24,11 milioni di euro mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla soppressione dei sussidi ambientalmente dannosi previste all’articolo 18, comma 1 del provvedimento in esame;

c)   quanto a 110,89 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 32, norma di copertura del provvedimento in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia).

 

Infine il comma 4 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta ai sensi delle norme generali di contabilità pubblica e che, qualora, a seguito del predetto monitoraggio, l’utilizzo complessivo del credito di imposta risulti inferiore alla spesa quantificata, che la differenza sia versata all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ai pertinenti capitoli dei Ministeri interessati.


 

Articolo 15-bis
(Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta
da impianti a fonti rinnovabili)

 

 

L’articolo 15-bis, inserito al Senato, riproduce il contenuto dell’articolo 5, commi 1-7, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, in corso di conversione, il quale ha riformulato le misure già introdotte dall’articolo 16 del decreto legge qui in commento, contestualmente abrogandolo.

L’articolo 15-bis, comma 1, prevede - a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 - l’applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia elettrica prodotta da taluni impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili.

Si tratta delle seguenti tipologie di impianti:

§  impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi (non dipendenti dai prezzi di mercato) derivanti dal meccanismo del Conto Energia, nonché

§  impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica i quali non accedono a meccanismi di incentivazione – e, come ora previsto in norma - sono entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

Viene introdotta, rispetto al testo dell’abrogato articolo 16, una norma secondo la quale i produttori interessati del meccanismo, su richiesta del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (GSE), sono tenuti a fornire le informazioni necessarie ai fini dello stesso.

Vengono inoltre maggiormente dettagliate le modalità di calcolo, da parte del GSE, del valore di riferimento ai fini dell’applicazione del meccanismo di compensazione (commi 3-4) con l’introduzione di una previsione ad hoc per gli impianti che accedono al “ritiro dedicato” (comma 5).

Le modalità attuative sono sempre demandate ad ARERA (comma 6).

Rimane la previsione per cui il meccanismo di compensazione non si applica all’energia oggetto di contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 4/2022), a condizione che non siano collegati all’andamento dei prezzi dei mercati spot dell’energia e che non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di riferimento scelto (comma 7).

 

L’articolo 15-bis riproduce il contenuto dell’articolo 5, commi 1-7, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, che ha riformulato e specificato le misure già introdotte dall’articolo 16 del decreto legge in commento, contestualmente abrogato.

Si rammenta che il D.L. 25 febbraio 2022, n. 13 è attualmente all’esame del Senato per la sua conversione in legge (Atto Senato n. 2545).

 

Segnatamente, l’articolo, al comma 1, dispone, a decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022, l’applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia immessa in rete da:

§  impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato.

Con riferimento agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse del Conto energia - già contemplati dall’articolo 16 del D.L. n. 4/2022 - la relazione illustrativa all’articolo 5 del D.L. n. 13/2022 ha precisato che si tratta di impianti entrati in esercizio prima del 2014. Tali impianti, attualmente, beneficiano (in aggiunta all’incentivo fisso goduto) dei proventi della vendita dell’energia che, nell’attuale congiuntura in cui si registra una impennata del prezzo del gas, è remunerata a prezzi molto più alti rispetto a quelli prevedibili al momento di adozione delle decisioni di investimento (cfr. subito infra approfondimento tratto dalla relazione illustrativa).

 

§  impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica, i quali non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria, e che – come ora precisato in norma, rispetto all’articolo 16 previgente – sono entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

Per quanto riguarda gli impianti alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica, che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria, e che – come ora precisato in norma – sono entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, la relazione illustrativa al decreto legge n. 13/2022 ha motivato questa limitazione, originariamente non prevista dall’articolo 16 del D.L. n. 4/2022, specificando che si intende riferire  l’intervento agli impianti a FER non incentivati entrati in funzione prima del 2010, i quali – secondo la valutazione fatta – hanno generalmente ormai ammortizzato gli investimenti del capitale e che, utilizzando fonti rinnovabili, non presentano costi variabili di acquisto del combustibile (essendo alimentati da sole, vento, acqua e calore geotermico). Anche tali impianti si trovano, pertanto, in una situazione analoga alla prima categoria, “godendo di un aumento dei ricavi della vendita legati ai maggiori costi della CO2 e del gas naturale”, pur non dovendo sopportare tali costi.

 

Il Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, nell’audizione svoltasi il 18 gennaio 2022 sui prezzi dell'energia e sulla sicurezza degli approvvigionamenti, anche in relazione alla strategia europea d'intervento e di sostegno (il video è disponibile qui), aveva in parte anticipato le misure adottate.

 

Le motivazioni espresse ad illustrazione dell’articolo 5 del D.L. n. 13/2022, che qui viene riprodotto, si muovono nella stessa direttrice. Gli incentivi al fotovoltaico cosiddetti in “Conto energia” (cfr. infra, box ricostruttivo) hanno previsto, in aggiunta al prezzo di mercato riconosciuto per l’energia prodotta, il pagamento di un premio fisso, indipendente dal valore del prezzo di mercato dell’energia. “Seppur fatti salvi i diritti acquisiti, questo tipo di incentivo fisso è ormai superato” (cfr. infra box ricostruttivo su conto energia).

Gli effetti di tali regimi di incentivazione continuano a pesare sulla bolletta per circa 6 miliardi/anno». Gli impianti fotovoltaici stanno quindi beneficiando di un incentivo fisso, cui si aggiungono i proventi della vendita dell’energia, che- sulla base del mercato spot dell’energia è remunerata a prezzi molto più elevati rispetto a quelli correnti o comunque prevedibili nei momenti in cui sono state adottate le decisioni di investimento ed è stato definito il livello dell’incentivo.

In figura 1 (ripresa dalla relazione illustrativa), è riportato un esempio dei possibili proventi ottenuti nel 2021 da un impianto fotovoltaico che ha avuto accesso al cosiddetto “secondo Conto energia” (incentivo fisso a 330 euro/MWh) e ha venduto l’energia prodotta sul mercato spot.

L’aumento dei proventi iniziato nella seconda parte del 2021 appare evidente.

 

La forte variabilità del prezzo del mercato spot, a causa del costo del gas, ha reso, in questa congiuntura, evidentemente instabile questo tipo di incentivo determinando un extra margine per i produttori. Specularmente, il meccanismo potrebbe anche operare anche in senso opposto, nelle fasi in cui il prezzo dell’energia scendesse al di sotto dei valori attesi al momento dell’investimento.

In analoga situazione si trovano gli impianti a fonti rinnovabili non incentivati ormai ammortizzati che quindi stanno godendo di un aumento dei ricavi dalla vendita legati ai maggiori costi della CO2 e del gas naturale. Costi, tali ultimi, che, tuttavia, non stanno sopportando.

La norma intende, quindi, stabilizzare il trattamento di tutti questi impianti, vincolando gli operatori a restituire gli extra-profitti guardando alla vendita dell’energia rispetto a un prezzo “equo” ante-crisi, con un meccanismo “a due vie”. L’intervento è stato limitato nel tempo considerando la logica emergenziale attuale e la straordinarietà della misura. Gli effetti del meccanismo a due vie è mostrato in figura 2 (riportata dalla stessa relazione).

 

 

La norma non si applica ai piccoli impianti fino a 20 kW, dato il basso volume di energia interessato e l’ampio numero degli stessi, e anche considerato il fatto che tali impianti sono spesso legati a configurazioni di autoconsumo di famiglie e piccole imprese.

 

Il comma 2, aggiuntivo rispetto a quanto disposto nell’articolo 16, reca una norma procedurale, secondo la quale i produttori interessati - previa richiesta da parte del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (GSE) – sono tenuti a trasmettere al medesimo, entro trenta giorni dalla richiesta stessa, una dichiarazione che attesti – sotto la responsabilità anche penale del dichiarante (redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) - le informazioni necessarie per le finalità di cui all’articolo in esame. Tali elementi saranno individuati dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), secondo quanto prevede il successivo comma 6.

 

Il comma 3 demanda al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. il compito di calcolare la differenza tra un prezzo di riferimento e un prezzo di mercato. Il comma fornisce i criteri per individuare i due prezzi:

a)   il prezzo di riferimento è pari a quanto indicato nella seguente tabella 1-bis allegata al decreto legge, che distingue sei zone geografiche

TABELLA 1: prezzi di riferimento in €/MWh per ciascuna zona mercato

CNOR

CSUD

NORD

SARD

SICI

SUD

58

57

58

61

75

56

 

b)  il prezzo di mercato è pari a:

1)  per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW (comma 1, lettera a)) nonché per gli impianti di potenza superiore a 20 kW da fonte solare, eolica, geotermica ed idrica ad acqua fluente (comma 1, lettera b)), al prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7 (vedi subito di seguito), il prezzo indicato nei contratti medesimi;

2)  per gli impianti di potenza superiore a 20 kW da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica, di cui al comma 1, lettera b), diversi da quelli di cui al precedente numero 1), la media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, il prezzo indicato nei contratti medesimi.

 

Per chiarire la portata del comma appena descritto, si tenga quanto esplicitato dal Governo (nella relazione tecnica all’articolo 5 del D.L. n. 13). Essa chiarisce che il prezzo di riferimento corrisponde alla media aritmetica dei prezzi in ciascuna zona di mercato, registrati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2020, rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT (il valore medio dei prezzi di riferimento relativi alle varie zone geografiche è pari a 60,8 euro).

Il prezzo di mercato preso in considerazione dalla medesima relazione tecnica è pari a 147 euro, per cui è previsto un andamento sfavorevole ai detentori degli impianti cui si applica la disciplina, che, sulla base di quanto previsto dal comma 4, saranno pertanto tenuti a corrispondere al GSE i relativi importi.

Non a caso, la relazione tecnica prevede un gettito stimabile in almeno (la stima è definita come “conservativa”) 1,3 miliardi di euro a favore della Cassa per i servizi energetici e ambientali, come si vedrà anche più avanti.

 

Per i suoi collegamenti al comma 3 si anticipa il commento del comma 7, in base al quale il meccanismo di compensazione a due vie (e, dunque, le disposizioni che lo disciplinano, di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6) non si applica all’energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del d.l. n. 4/2022), a condizione che questi non siano collegati all’andamento dei prezzi dei mercati spot dell’energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al prezzo di riferimento, limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.

 

Ai sensi del comma 4, qualora la differenza tra i due prezzi indicati al comma 3 (prezzo zonale fissato in tabella – prezzo di mercato medio) sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore.

Nel caso – che come detto dovrebbe essere quello che si verificherà nel 2022, periodo di vigenza della norma - in cui la differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore gli importi corrispondenti.

 

Il comma 5 dispone che per gli impianti che accedono al ritiro dedicato dell’energia (articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387), la differenza tra i prezzi di riferimento e di mercato siano calcolate dal GSE in modo tale che ai produttori spetti una remunerazione economica totale annua non inferiore a quella derivante dai prezzi minimi garantiti, nei casi previsti.

Il Ritiro Dedicato (RD) è una modalità semplificata a disposizione dei produttori per la commercializzazione dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete, attiva dal 1 gennaio 2008. Consiste nella cessione al GSE dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti che vi possono accedere, su richiesta del produttore e in alternativa al libero mercato, secondo principi di semplicità procedurale e applicando condizioni economiche di mercato. Il GSE corrisponde al produttore un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete. I ricavi derivanti ai produttori dalla vendita al GSE dell'energia elettrica si sommano quindi a quelli conseguiti dagli eventuali meccanismi di incentivazione ad eccezione che si applichino prezzi fissi onnicomprensivi, inclusivi dell'incentivo, per il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete. Possono chiedere l'accesso al RD gli impianti alimentati a fonti rinnovabili e non rinnovabili alle seguenti condizioni:

-      potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA alimentati da fonti rinnovabili, compresa la produzione imputabile delle centrali ibride;

-      potenza qualsiasi per impianti che producano energia elettrica dalle seguenti fonti rinnovabili: eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica (limitatamente agli impianti ad acqua fluente);

-      potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA alimentati da fonti non rinnovabili, compresa la produzione non imputabile delle centrali ibride;

-      potenza apparente nominale uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da fonti rinnovabili (diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica) limitatamente, per quest'ultima, agli impianti ad acqua fluente purché nella titolarità di un autoproduttore[83].

 

Il comma 6 demanda all’ARERA di disciplinare, entro trenta giorni dal 26 febbraio 2022 (data di entrata in vigore dell’articolo 5 del D.L. n. 13/2022), le modalità attuative della misura, nonché le modalità con le quali i relativi proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali del sistema elettrico.

 

Come anticipato, secondo la relazione tecnica, per quello che riguarda il gettito ricavabile a beneficio del Fondo presso la CSEA, si perviene a una stima di 1,3 MLD € per alimentare il fondo presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali di cui al comma 4.

 

Il cd. “Conto energia” è un sistema di incentivazione dedicato agli impianti solari fotovoltaici. Originariamente, è consistito in un premio incentivante fisso erogato sulla base dell’energia prodotta. Il premio incentivante fisso è stato superato con il V° Conto energia (D.M. 5 luglio 2012, cfr. infra).

Nello specifico, come evidenzia il GSE nel Rapporto sull’attività 2020, il meccanismo (previsto dal decreto legislativo n. 387/2003) è diventato operativo in seguito all’entrata in vigore dei decreti interministeriali del 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006 (I Conto energia).

Con l’emanazione del D.M. 19 febbraio 2007 è entrato in vigore il II Conto energia, attraverso il quale si è provveduto a rimuovere alcune criticità che rappresentavano un freno alla realizzazione degli impianti fotovoltaici, modificando e semplificando le regole di accesso alle tariffe incentivanti.

Successivamente, il D.M. 6 agosto 2010 ha dato avvio al III Conto energia, da applicarsi agli impianti entrati in esercizio a partire dal 1° gennaio 2011, il quale, oltre a dare continuità al meccanismo di incentivazione, ha introdotto specifiche tariffe per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e impianti fotovoltaici a concentrazione.

Con il decreto-legge n. 105/2010, convertito in legge n. 129 del 13 agosto 2010 (cosiddetta «Legge salva Alcoa») sono poi state confermate le tariffe dell’anno 2010 del II CE a tutti gli impianti in grado di certificare la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2010 e di entrare in esercizio entro il 30 giugno 2011.

Dopo l’emanazione del decreto legislativo n. 28/2011 è stato pubblicato il D.M. 5 maggio 2011 (IV Conto energia) con l’obiettivo di allineare il livello delle tariffe all’evoluzione dei costi della tecnologia fotovoltaica e di introdurre un limite di costo cumulato annuo degli incentivi, fissato in 6 mld €.

Con l’avvicinarsi al limite di costo individuato, è stato pubblicato l’ulteriore D.M. 5 luglio 2012 (V Conto energia). A seguito della comunicazione all’ARERA da parte del GSE, in cui si è attestato il raggiungimento alla data del 12 luglio 2012 del costo indicativo cumulato annuo di 6 mld €, con la Delibera 292/2012/R/EFR l’Autorità ha individuato nello stesso 12 luglio la data di decorrenza delle procedure di passaggio al V CE.

Di conseguenza, le nuove regole del V CE hanno avuto applicazione a partire dal 27 agosto 2012, ovvero decorsi 45 giorni solari dalla data di pubblicazione della Delibera dell’Autorità. Il D.M. 5 luglio 2012 ha stabilito che il CE non trovasse più applicazione decorsi 30 giorni solari dalla data di raggiungimento di un costo indicativo cumulato di 6,7 mld € l’anno e che la data di raggiungimento di tale valore fosse comunicata dall’Autorità, sulla base degli elementi forniti dal GSE.

Il V CE ha confermato in parte le disposizioni già previste dal IV CE e ha introdotto nuove regole. In particolare, in luogo di un premio incentivante fisso erogato sulla base dell’energia elettrica prodotta, è stato definito un incentivo composto di due aliquote (su due quote diverse dell’energia prodotta):

§  per quanto riguarda la quota di energia prodotta autoconsumata, è stata prevista una tariffa premio;

§  per quanto riguarda, invece, la quota di produzione netta immessa in rete:

-      per gli impianti di potenza nominale fino a 1 MW è stata prevista una tariffa onnicomprensiva TO, determinata sulla base della potenza e della tipologia di impianto;

-      per gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW è stato previsto il riconoscimento della differenza fra una tariffa di riferimento e il prezzo zonale orario (essendo la valorizzazione dell’energia elettrica nella responsabilità del produttore).

Dal 6 luglio 2013- ossia trenta giorni dopo la data di raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi “Conto energia” di 6,7 miliardi di euro - gli impianti fotovoltaici non possono dunque più accedere a questa forma di incentivazione. Essa continua però a essere riconosciuta a quegli impianti che hanno avuto accesso al meccanismo.

Nell’anno 2020, l’energia incentivata risulta complessivamente pari a circa 21,2 TWh, 0,7 TWh in più rispetto al 2019, principalmente per il maggior irraggiamento. Di conseguenza, ai 549.228 impianti (17.595 MW) ammessi ai diversi Conti Energia, risultano erogati corrispettivi per 6.187 mln €, circa 240 mln € in più rispetto al 2019.

I corrispettivi erogati derivano in modo preponderante dal II CE (3.005 mln € a fronte di 8.305 GWh) e dal IV CE (2.275 mln€ a fronte di 9.151 GWh). Riguardo alla distribuzione per classe di potenza, i maggiori contributi sono associati alla classe 200-1.000 kW e 20-200 kW, con quote rispettivamente del 40% e 21% in termini di importi erogati.

La tabella seguente, tratta dal Rapporto delle attività del GSE per l’anno 2020, indica la distribuzione dei corrispettivi erogati agli impianti fotovoltaici incentivati nel 2020 per classe di potenza e per conto energia di riferimento.

 

 


 

Articolo 16 – ABROGATO
(Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)

 

 

L’articolo è stato abrogato dal comma 8 dell’articolo 5, D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, in corso di conversione, che, contestualmente, ai commi 1-7, ne ha integralmente sostituito il contenuto dispositivo. Tali commi 1-7 sono ora confluiti nell’articolo 15-bis del presente provvedimento, cui si rinvia.


 

Articolo 17
(Modifiche alla disciplina della Commissione
Tecnica PNRR-PNIEC)

 

 

L’articolo 17 apporta alcune modifiche e integrazioni alla disciplina della Commissione PNRR-PNIEC al fine di: consentire la nomina fino a un massimo di sei componenti della Commissione VIA-VAS quali membri anche della Commissione PNRR-PNIEC; precisare che i lavori istruttori della Commissione PNRR-PNIEC possono svolgersi anche in videoconferenza; nonché consentire alle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC di avvalersi di un contingente massimo di quattro unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri.

Nel corso dell’esame al Senato sono state approvate diverse integrazioni volte, in particolare, a prevedere l’aumento di dieci unità del numero di membri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, nonché a differire al 30 giugno 2022 il termine per l’adozione del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica.

 

 

Le modifiche operate dall’articolo in esame alla disciplina contenuta nell’art. 8 del D.Lgs. 152/2006, c.d. Codice dell’ambiente sono finalizzate – secondo quanto dichiarato nella norma stessa – ad accelerare ulteriormente i processi autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e incrementare il livello di autosufficienza energetica del Paese.

 

Si ricorda che l’art. 50, comma 1, lettera d), numero 1), del D.L. 76/2020, tramite l’inserimento di un nuovo comma 2-bis all’art. 8 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente), ha previsto – per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti delle opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) – l’istituzione della Commissione Tecnica PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della transizione ecologica in virtù della ridenominazione operata dal D.L. 22/2021) e formata da un numero massimo di quaranta unità. Successivamente, l’art. 17 del D.L. 77/2021 ha riscritto integralmente il citato comma 2-bis al fine di ampliare l’ambito di attività della Commissione in questione anche alla valutazione ambientale di competenza statale dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di quelli finanziati a valere sul fondo complementare, limitandone però il campo di azione alle sole tipologie progettuali previste dal nuovo allegato I-bis alla parte seconda del Codice, introdotto dall’art. 18 del medesimo decreto-legge. La Commissione ha così assunto la nuova denominazione di "Commissione Tecnica PNRR-PNIEC".

In relazione ai contenuti dell’allegato I-bis si ricorda che lo stesso elenca una serie di opere classificate in tre categorie (“dimensioni”): dimensione della decarbonizzazione (in cui sono inclusi “nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente…”); dimensione dell'efficienza energetica; dimensione della sicurezza energetica.

Nella riscrittura operata dall’art. 17 è stato altresì precisato che i componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno e non possono far parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS già operante presso il Ministero e alla quale l’art. 8, comma 1, del Codice affida il supporto tecnico-scientifico all'autorità competente per le valutazioni di impatto ambientale (VIA) e le valutazioni ambientali strategiche (VAS) spettanti allo Stato. La riscrittura provvede inoltre a disciplinare i requisiti e le modalità di nomina dei componenti.

L’art. 17 ha inoltre, tra l’altro, introdotto nel testo dell’art. 8 del Codice un comma 2-quater volto a consentire al Ministro della transizione ecologica di attribuire la presidenza delle due Commissioni (quella VIA-VAS e quella PNRR-PNIEC) alla stessa persona.

Nel comunicato stampa del Ministero della transizione ecologica del 16 gennaio 2022 si dà notizia dell’insediamento della Commissione PNRR-PNIEC e del fatto che “la Commissione sarà presieduta da Massimiliano Atelli, al vertice da gennaio 2021 anche della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA VAS, proprio in un'ottica di garanzia di impiego di criteri di uniformità di giudizio sui dossier trattati dall'una e dall'altra Commissione”.

Ampliamento della Commissione VIA-VAS (co. 1, lett. 0a), e co. 1-bis)

La lettera 0a) del comma 1 dell’articolo in esame, introdotta nel corso dell’esame al Senato, modifica il comma 1 dell’art. 8 del Codice dell’ambiente al fine di prevedere l’aumento di dieci unità (da 40 a 50) del numero di membri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.

 

Il comma 1-bis, anch’esso introdotto dal Senato, dispone che, in sede prima applicazione, il Ministro della transizione ecologica provvede alla nomina dei nuovi dieci Commissari entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Modifiche alla disciplina della Commissione PNRR-PNIEC (co. 1, lett. a)-b))

La lettera a), numero 1), riscrive il quarto periodo del comma 2-bis dell’art. 8 del Codice dell’ambiente – ove si dispone che i componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno e non possono far parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS – al fine di introdurre la possibilità (prevista nel nuovo quinto periodo che viene introdotto) di nominare, con decreto del Ministro della transizione ecologica, su proposta del presidente, fino a un massimo di 6 componenti della Commissione VIA-VAS quali membri anche della Commissione PNRR-PNIEC.

Tale norma è stata modificata, nel corso dell’esame al Senato, al fine di precisare che il presidente a cui spetta di proporre al Ministro le “doppie” nomine in questione è quello della Commissione VIA-VAS.

 

Il numero 01) della lettera a), introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca una modifica di carattere formale.

 

La lettera a), numero 2), introduce un nuovo periodo, alla fine del comma 2-bis dell’art. 8 del Codice dell’ambiente, secondo cui i lavori istruttori svolti dai commissari nell’ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori della Commissione PNRR-PNIEC possono svolgersi anche in videoconferenza, garantendo comunque la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni, ai sensi dell’art. 73, comma 2 del D.L. 18/2020.

Nel corso dell’esame al Senato è stato precisato che la citata facoltà è concessa fino al 31 dicembre 2023.

Si fa notare che la relazione illustrativa sottolinea che la norma in esame “precisa che i lavori istruttori nell’ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori delle due predette Commissioni possano svolgersi anche in videoconferenza”, ma dal testo della norma sembra dedursi che la stessa si applichi solo alla Commissione PNRR-PNIEC.

 

Il numero 3) della lettera a), introdotto nel corso dell’esame al Senato, integra il disposto del quartultimo periodo del comma 2-bis dell’art. 8 del Codice – ove si dispone, tra l’altro, che per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria della Commissione PNRR-PNIEC partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate – al fine di stabilire che per la designazione e la conseguente partecipazione alle riunioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, è in ogni caso sufficiente la comunicazione o la conferma da parte della Regione o della Provincia autonoma del nominativo dell'interessato.

 

La lettera b) introduce, nel testo dell’art. 8 del Codice dell’ambiente, un nuovo comma 2-octies in base al quale, allo scopo di consentire l’incremento di operatività delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC, le stesse possono avvalersi di un contingente massimo di 4 unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri, che il Comando medesimo provvede a individuare e distaccare entro dieci giorni dalla richiesta del Ministero della transizione ecologica.

 

Regolamento di organizzazione del MiTE (co. 1-ter)

Il comma 1-ter, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede il differimento al 30 giugno 2022 del termine (fissato al 30 giugno 2021 dall’art. 10, comma 1, del D.L. 22/2021) per l’adozione del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica (MiTE).

La norma in esame precisa che tale differimento si rende necessario tenuto conto della necessità di accelerare le procedure di valutazione ambientale delle opere attuative del PNRR e del PNIEC anche alla luce della instabilità sul mercato dei prodotti energetici.

Si ricorda che il Ministero della transizione ecologica, istituito con il D.L. 1 marzo 2021, n. 22, ha sostituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare accorpando le funzioni di questo con quelle in materia di politica energetica e mineraria svolte dal Ministero dello sviluppo economico. L’art. 10, comma 1, di tale decreto-legge dispone che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, …, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato”.

 


 

Articolo 18, commi 1 e 2
(Eliminazione di sussidi ambientalmente dannosi:
modifiche alla disciplina delle accise)

 

 

L’articolo 18, ai commi 1 e 2, elimina alcune agevolazioni fiscali in materia di accise. Le norme, rispettivamente:

§  sopprimono la riduzione dell’accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci, ai sensi del quale l’aliquota è pari al 30% di quella ordinaria, nonché l’esenzione dall’accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare;

§  eliminano la riduzione delle accise sui prodotti energetici prevista per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo merci all'interno del porto.

 

Più in dettaglio, il comma 1 sopprime la riduzione dell’accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci, di cui alla Tabella A, punto 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi (Testo Unico Accise – TUA, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504). Esso prevedeva l’applicazione a tali fattispecie di un’aliquota pari al 30% di quella ordinaria.

Come chiarito nella relazione illustrativa, l’agevolazione intendeva incentivare l’utilizzo di gasolio per la trazione ferroviaria, a discapito della trazione elettrica, quale alternativa erroneamente meno impattante sotto il profilo ambientale e della salute umana: il Governo al riguardo fa presente che la letteratura sui costi esterni di questa applicazione evidenzia le alte emissioni di inquinanti atmosferici associati all’uso del gasolio e costi esterni chilometrici notevolmente maggiori rispetto alla trazione elettrica.

 

Viene inoltre soppressa l’esenzione dall’accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare, di cui alla Tabella A, punto 14, del citato TUA.

Il Governo al riguardo chiarisce che l’esenzione dell’accisa sui prodotti energetici utilizzati nella produzione di magnesio da acqua di mare crea una disparità nell’applicazione del principio “chi inquina paga”, con effetti dannosi per l’ambiente associati al consumo di combustibili fossili. Il sussidio incoraggia implicitamente l’uso del combustibile di origine fossile, a detrimento di alternative meno impattanti sulla salute umana e sull’ambiente, in quanto il trattamento fiscale favorevole invia agli operatori di mercato un distorto segnale di prezzo della materia energetica non rinnovabile, fallendo nella copertura dei costi esterni, che rimangono in capo alla società. L’esenzione dell’accisa sui prodotti energetici utilizzarti nella produzione di magnesio da acqua di mare inoltre contrasta con il principio “do not significantly harm” con effetti dannosi sulla salute umana e sull’ambiente quanto i prodotti energetici sono ottenuti da fonti fossili. Costituiscono un’eccezione i prodotti energetici prodotti da biomasse o da altre fonti rinnovabili.

 

Il comma 2 abroga il comma 2-ter dell’articolo 22 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, che disponeva la riduzione delle accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all’interno del porto di transhipment.

Più in dettaglio l’abrogato comma 2-ter, nei porti sede di autorità portuale presso i quali fosse stato registrato nell'anno precedente un volume di traffico di contenitori movimentati in operazioni di trasbordo superiore all'80 per cento del volume complessivo dei contenitori movimentati in ciascuno di detti porti, prevedeva la riduzione delle accise sui prodotti energetici per le navi che facessero esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo merci all'interno del porto.

Si affidava a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 15 marzo 2016, la disciplina delle relative modalità di attuazione.

Come anche chiarito dalla relazione tecnica tale sussidio non è stato mai attuato, in quanto non è stato emanato il regolamento previsto dalla predetta norma. Di conseguenza la sua soppressione non produce effetti finanziari.

 


 

Articolo 18, comma 3
(Limiti alla finanziabilità, attraverso il Fondo crescita sostenibile, di progetti di R&S&I nei settori del petrolio, carbone e gas naturale)

 

 

L’articolo 18, comma 3, esclude l’impiego delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori del petrolio, del carbone e del gas naturale.

 

Segnatamente, il comma 3 novella l’articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto n. 83/2012 (L. n. 134/2012), istitutivo del Fondo crescita sostenibile “sviluppo delle imprese”, specificando che il Fondo finanzia la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese ad eccezione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, del carbone e del gas naturale.

 

Si rammenta che i nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato per la protezione dell'ambiente e l'energia, applicabili a decorrere dal 27 gennaio 2022, sostengono l'eliminazione graduale dei combustibili fossili indicando che il sostegno statale a favore di progetti che interessano tali combustibili, in particolare quelli più inquinanti (petrolio, carbone e lignite), difficilmente saranno considerati compatibili[84].

 

 

Il Fondo per la crescita sostenibile (FCS) costituisce uno dei principali strumenti di sostegno alla crescita produttiva e tecnologica del Paese. Il Fondo è stato istituito nella XVI legislatura, in luogo del precedente Fondo speciale rotativo sull'innovazione tecnologica - FIT, nell'ambito dell'azione di riordino e razionalizzazione degli interventi a sostegno del sistema produttivo, operata dall'articolo 23 del decreto-legge n. 83/2012. A seguito di tale riordino, sul FCS si sono dunque concentrate una serie di fonti di finanziamento prima destinate ad eterogenei interventi di sostegno.

Tra le principali finalità del Fondo rientra la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese (articolo 23, comma 2, lett. a) del decreto-legge n. 83/2012).

Le ulteriori finalità del Fondo, indicate nell’articolo 23 del decreto-legge n. 83/2012, sono:

§  il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma (tra gli interventi, il finanziamento di quelli di cui alla legge n. 181/1989) (articolo 23, comma 2, lett. b).

§  promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (articolo 23, comma 2, lett. c);

§  interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione (articolo 23, comma 2, lett. c-bis));

§  definizione e l'attuazione dei piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata (articolo 23, comma 2, lett. c-bis));

§  interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali (articolo 23, comma 2, lett. c-ter).

Per ciascuna delle finalità del Fondo è istituita un'apposita sezione del Fondo stesso.

Il Fondo prevede, come forma di aiuto principe, quella del finanziamento agevolato ai sensi del D.M. 8 marzo 2013, il quale ha definito le modalità operative del Fondo. La possibilità di concedere incentivi in forma diversa è subordinata al cofinanziamento europeo o regionale.

A tale riguardo, il D.M. 8 marzo 2013 ne ha definito le modalità operative, stabilendo, all'articolo 14, che gli aiuti sono concessi nella forma del finanziamento agevolato e, nei limiti e alle condizioni previsti dall'articolo 18, anche nelle seguenti forme: contributo in conto impianti, contributo in conto capitale, contributo diretto alla spesa, contributo in conto interessi, concessione di garanzia, partecipazione al capitale di rischio, bonus fiscale. La misura degli aiuti è fissata dai bandi o direttive di cui all'articolo 15 del D.M. in percentuale delle spese ammissibili e nel rispetto delle intensità massime stabilite dalla normativa europea. Il D.M. ha specificato le tipologie di interventi finanziabili e sostenibili a valere sul Fondo:

§  sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo (articoli 7 e 8);

§  rafforzamento della struttura produttiva del Paese (articoli 9 e 10);

§  internazionalizzazione delle imprese e attrazione di investimenti dall'estero (articoli 11 e 12);

§  progetti speciali per la riqualificazione competitiva di specifiche aree tecnologiche-produttive strategiche per la competitività del Paese (articolo 13).

Il Fondo, rifinanziato più volte ed esteso nelle finalità, ha carattere rotativo, alimentandosi con i "rientri" dei finanziamenti agevolati concessi a valere su di esso e con le revoche degli stessi benefici. La gestione delle risorse avviene attraverso contabilità speciali, fuori bilancio, intestate al Ministero dello sviluppo economico-Direzione generale per gli incentivi alle imprese. Il Fondo, in particolare, opera attraverso la contabilità speciale n. 1201, per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, e n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle regioni, nonché attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese.

Per quanto concerne, segnatamente, gli interventi del Fondo per il sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo, questi sono finalizzati, nell'ambito definito dal programma quadro di ricerca e innovazione già "Orizzonte 2020" , ora Programma “Orizzonte Europa” per il periodo 2021-2027  Reg. 2021/695/UE.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale attuativo, infatti, a quadro di riferimento programmatico per lo sviluppo tecnologico del sistema produttivo nazionale è assunto il citato Programma europeo.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, il Ministro dello sviluppo economico, avuto riguardo agli obiettivi e alle finalità indicati da altri programmi comunitari, comunque volti ad accrescere la competitività delle imprese, può individuare con le direttive ed i bandi ulteriori tecnologie ed investimenti ammissibili.

Il Programma “Orizzonte Europa” rafforza il perseguimento gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals — SDG) e l’impegno dell’UE e dei suoi Stati membri ad attuare l’Agenda 2030 per conseguire le sue tre dimensioni — economica, sociale e ambientale —e, in tali termini, il programma Orizzonte Europa è stato rafforzato dalle risorse NextGenerationEU di circa 5,4 miliardi di euro. Appare in proposito opportuno ricordare che il principio per cui gli aiuti devono essere concessi nel rispetto del generale principio del non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH) e dunque dei sussidi ambientalmente sostenibili, sancito dall’articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852 informa l’impiego delle citate risorse (articolo 18, comma 4, lett. d)) del Regolamento n. 2021/241/UE).

Si rammenta, inoltre, che il D.L. 6 maggio 2021, n. 59[85] con il quale è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per gli anni dal 2021 al 2026, all’articolo 1, comma 2, lettera f), punto 3, ha  destinato all’intervento “Accordi per l’innovazione” 100 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. L’articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge stabilisce che agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari si applichino, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 59/2021 (L. n. 101/2021) ha poi disposto che le amministrazioni attuino gli interventi ricompresi nel Piano in coerenza con il principio dell’assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali. Sul DNSH si rinvia infra.

La gestione delle risorse finanziarie destinate alla concessione delle agevolazioni di cui agli accordi per l’innovazione, ai sensi del nuovo D.M. 31 dicembre 2021, è effettuata nell’ambito della contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile n. 1726, relativa agli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall’Unione europea o dalle regioni.

Appare opportuno anche ricordare che, ai sensi della normativa vigente (articolo 30, comma 2, del decreto-legge n. 83/2012), i programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile possono essere agevolati anche a valere sulle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) istituito presso Cassa depositi e prestiti S.p.A. dalla legge finanziaria 2005 (l. n. 311/2004). Le risorse non utilizzate sono destinate alle finalità di R&S del Fondo crescita nel limite massimo del 50 per cento per le assegnazioni effettuate nel periodo 2022-2024. Il limite è stato così ridotto per il periodo considerato (rispetto al 70 percento previsto in via ordinaria) dal comma 9-bis dell’articolo 3 del decreto-legge n. 152/2021, al fine di promuovere e rendere più efficienti gli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza finalizzati a supportare la crescita economica nazionale e la competitività delle imprese.

Quanto alla ricognizione da parte di Cassa depositi e prestiti delle risorse non utilizzate del FRI, il decreto-legge n. 34/2019 (articolo 26, comma 6-bis) ha disposto che, a partire dal 2019, la ricognizione possa essere effettuata con cadenza almeno biennale e con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente. La ricognizione delle risorse non utilizzate deve essere comunicata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze[86].Si rinvia alla pagina web del MISE dedicata al Fondo crescita sostenibile.

 

Il principio "non arrecare un danno significativo” si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali[87]:

1.   mitigazione dei cambiamenti climatici;

2.   adattamento ai cambiamenti climatici;

3.   uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;

4.   transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;

5.   prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;

6.   protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

 

In particolare, un'attività economica arreca un danno significativo[88]:

1.   alla mitigazione dei cambiamenti climatici se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);

2.   all'adattamento ai cambiamenti climatici se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;

3.   all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;

4.   all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;

5.   alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;

6.   alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione[89].

Secondo la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH), adottata con la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato e pubblicata sul sito istituzionale del Governo dedicato al PNRR, sono esclusi dai finanziamenti i seguenti codici Nace/Ateco:

§  05: estrazione di carbone (esclusa torba)

§  06: estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

§  07: estrazione di minerali metalliferi,

§  08.9 estrazione di minerali e prodotti di cava n.c.a  (non classificate altrove) e in generale tutta la sezione b – attività estrattiva

§  24.46: trattamento dei combustibili nucleari

§  09: attività di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale

§  19: fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

§  35.2: produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte

§  38.21: trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi

§  38.22: trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi.

 


 

Articolo 18-bis
(Disposizioni temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE del raggruppamento 3 all’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185)

 

 

L'articolo in esame, inserito dal Senato, prevede una serie di misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti dei RAEE del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185 inerente TV e Monitor.

Sono consentiti aumenti quantitativi, fino ad un quantitativo massimo doppio, per il deposito preliminare alla raccolta, nonché per il deposito presso i centri di raccolta di cui al Codice dell'ambiente in materia di raccolta differenziata dei RAEE domestici (lettera a). Con la lettera b) viene consentito l’aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, alle condizioni previste e per i soggetti autorizzati indicati dalla disposizione. Il comma 2 consente di effettuare gli ampliamenti di stoccaggi di rifiuti previsti dal comma 1, lettera b) nelle medesime aree autorizzate oppure in aree interne al perimetro della ditta, a condizione che queste ultime abbiamo i medesimi presidi ambientali e che siano rispettate le norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti consistenti nell'aumento della capacità annua e istantanea entro il limite massimo e alle condizioni indicate, non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie (comma 3).

 

Nel dettaglio, il comma 1 prevede che, per 12 mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate una serie di misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti del raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185. Si tratta del Raggruppamento 3, inerente TV e Monitor.

Il D.M. 25/09/2007, n. 185 del Ministero dell'ambiente ha recato 'Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151.' L'Allegato 1 (ai sensi dell'articolo 9, comma 3 e articolo 10 comma 2, lettere a e h) reca i Raggruppamenti di RAEE che devono essere effettuati dai centri di raccolta di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi. Il citato Raggruppamento 3 - fa riferimento a TV e Monitor.

Nella disposizione si indica la finalità di consentire la corretta raccolta e l'adeguato trattamento di talune categorie di RAEE e di 'promuovere pratiche virtuose di recupero dei rifiuti in un’ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione M2C1.1 del PNRR (su cui si veda, infra, la ricostruzione inerente ai profili del PNRR), nonché di prevenire infiltrazioni mafiose e traffici illeciti di rifiuti'.

 

Con la lettera a), sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio i seguenti depositi:

§  il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori, di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 49 del 2014;

§   il deposito presso i centri di raccolta di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a) e b) e comma 2, del medesimo decreto legislativo in materia di raccolta differenziata dei RAEE domestici.

La norma asserisce che tale deposito fino al doppio avvenga 'adottando le cautele necessarie a garanzia della sicurezza degli spazi allo scopo utilizzati'. Sono fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi.

 

Si ricorda che il D.Lgs. n. 49 del 2014 ha recato l'Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Nell'ambito del Capo II, relativo al Deposito preliminare alla raccolta, raccolta, trattamento adeguato e recupero, l'articolo 11 citato disciplina il "Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori".

Vi si prevede che i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. I distributori, compresi coloro che effettuano le televendite e le vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante indicazione nel sito internet.

In particolare, il comma 2, stabilisce che rientra nella fase della raccolta, come definita all'articolo 183, comma 1, lettera o), del Codice dell'ambiente  di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita e presso altri luoghi risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente n. 65 del 2010, al fine del loro trasporto presso i centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base delle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del Codice ambiente o presso i centri di raccolta autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 del medesimo Codice o presso impianti autorizzati al trattamento adeguato.

Si rammenta che il deposito preliminare alla raccolta consiste nel raggruppamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni: a) i RAEE ritirati dai distributori devono essere avviati ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base delle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del Codice dell'ambiente e a quelli autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 del medesimo Codice, secondo una delle seguenti modalità alternative a scelta del distributore: ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 chilogrammi. In ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 chilogrammi, la durata del deposito non deve superare un anno. Tale quantitativo è elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'Allegato 1 al regolamento 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo Allegato 1, solo nel caso in cui i RAEE siano ritirati per il successivo trasporto presso i centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento adeguato da trasportatori iscritti all'Albo dei gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del Codice ambiente; b) il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in luogo idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato ed in cui i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e sono raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del Codice dell'ambiente. E' necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

Si veda in materia anche il D.M. 31 maggio 2016, n. 121 recante Regolamento circa le modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonché requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto (ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49).

 

L'art. 12 in materia di Raccolta differenziata dei RAEE domestici prevede, al comma 1, che al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici come rifiuti urbani misti, mediante il raggiungimento di un elevato livello di raccolta differenziata idoneo a realizzare gli obiettivi indicati nell'articolo 14, e di sottoporre i RAEE raccolti al trattamento adeguato di cui all'articolo 18, devono essere attivate le seguenti misure ed azioni: a) i Comuni assicurano la funzionalità e l'adeguatezza, in ragione della densità della popolazione, dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e l'accessibilità ai relativi centri di raccolta, al fine di permettere ai detentori finali, ai distributori, agli installatori ed ai gestori dei centri di assistenza tecnica dei RAEE di conferire gratuitamente i RAEE prodotti nel loro territorio o detenuti presso luoghi di raggruppamento organizzati dai distributori nel loro territorio. Il conferimento di rifiuti prodotti in altri Comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di destinazione. Detta convenzione è obbligatoria per i Comuni che non abbiano allestito un centro di raccolta idoneo a ricevere i RAEE; b) fatto salvo quanto stabilito alla lettera a) e ai commi 1 e 3 dell'articolo 11, i produttori, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono, possono organizzare e gestire sistemi di raccolta o di restituzione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici per realizzare gli obiettivi definiti dal decreto legislativo n. 49.

In base al comma 2, la realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui alle lettere a) e b) si svolge con le modalità previste dalle disposizioni adottate in attuazione delle richiamate disposizioni del Codice.

 

 

Con la lettera b) della norma viene consentito l’aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006).

Tale aumento ha come destinatari i soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi degli articoli 208 del Codice dell'ambiente e del titolo III-bis della parte II in materia di autorizzazione integrata ambientale, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13).

Il D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) è previsto nell'ambito degli Allegati alla Parte Quarta, segnatamente dall'Allegato B - Operazioni di smaltimento.

L'R13, relativo alla Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) nell'ambito degli Allegati alla Parte Quarta del Codice ambiente, è previsto dall'Allegato C - in materia di Operazioni di recupero.

 

Si prevede comunque il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge n. 132 del 1° dicembre 2018.

Con l'art. 26-bis del D.L. 113/2018 è stata introdotta una norma che prevede l'obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti di dotarsi di un piano di emergenza interna al fine, tra l'altro, di controllare e circoscrivere gli incidenti e provvedere al ripristino dell'ambiente; la norma prevede altresì che, al fine di limitare gli effetti dannosi di incidenti rilevanti, il prefetto predispone un piano di emergenza esterna e ne coordina l'attuazione. Le «linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti» (previste dal comma 9) sono state approvate con il D.P.C.M. 27 agosto 2021. Informazioni sugli incendi negli impianti di gestione dei rifiuti sono state acquisite dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati nel corso di numerosi audizioni; le più recenti sono state svolte nelle sedute del 25 febbraio, del 7 aprile e del 5 maggio 2021. Si segnala inoltre il rapporto dell'ISPRA n. 195/2021, intitolato "La prevenzione del danno ambientale e la gestione delle emergenze ambientali in relazione agli incendi presso gli impianti di gestione e di deposito di rifiuti". Per approfondimenti, si veda la sezione Incendi negli impianti di gestione dei rifiuti, nel tema a cura della Camera.

 

L'art. 208 del Codice (decreto legislativo n. 152 del 2006)  reca l'Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, stabilendo, tra l'altro, che i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.

Nell'ambito del D.L. 04/10/2018, n. 113, l'art. 26-bis ha disciplinato il Piano di emergenza interna per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti. Si veda anche il D.P.C.M. 27 agosto 2021, recante l'approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.

 

La disposizione di cui alla lettera b) si applica altresì ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni, in materia di procedure semplificate, di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del Codice dell'ambiente.

Si rammenta che, nell'ambito delle procedure semplificate, l'art. 214 reca la Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate, mentre l'art. 216 del Codice disciplina le Operazioni di recupero.

In tal caso, restano ferme le quantità massime fissate dai seguenti specifici provvedimenti:

§  dall’allegato 4 al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998;

Il D.M. 05/02/1998 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88) ha recato la Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

L'Allegato 4 è stato introdotto dall'art. 1 (lett. n)) del D.M. 5 aprile 2006, n. 186 e reca al Suballegato 1 (non espressamente richiamato in disposizione) la Determinazione delle quantità massime di rifiuti non pericolosi di cui all'allegato 1.

Si rammenta che il suddetto D.M. 05/04/2006, n. 186 ha recato il Regolamento recante modifiche al D.M. 5 febbraio 1998 in materia di individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. L'Allegato 4 indicato in disposizione reca due suballegati: il Suballegato 1 (composto di Parte I, Parte II, Parte III e Parte IV) e un Suballegato 2, inerente invece la determinazione delle quantità massime di rifiuti non pericolosi di cui all'allegato 2, suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998.

 

§  il decreto ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002.

Tale D.M. ha recato il Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate.

 

§  il decreto ministeriale n. 269 del 17 novembre 2005, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi che è possibile ammettere alle procedure semplificate.

 

 

Il comma 2 consente di effettuare gli ampliamenti di stoccaggi di rifiuti previsti dal comma 1, lettera b) della disposizione in parola

§  nelle medesime aree autorizzate

§  oppure in aree interne al perimetro della ditta a condizione che queste ultime abbiamo i medesimi presidi ambientali e che siano rispettate le norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.

 

Ai sensi del comma 3, le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti consistenti nell'aumento della capacità annua e istantanea entro il limite massimo e alle condizioni indicati nel comma 1, lettera b), non comportano adeguamenti delle garanzie finanziarie.

In proposito, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 208, comma 11, del più volte citato decreto legislativo 152/2006, le garanzie finanziarie richieste per lo stoccaggio dei rifiuti sono specificate dalla Regione, o dall'autorità da essa delegata, sono prestate a favore della Regione o dell'autorità stesse e devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto. Tra i riferimenti normativi in materia, si segnala Circolare n. 1121 del 21 gennaio 2019 con la quale il Ministero dell’Ambiente ha adottato nuove Linee Guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi, che individuano nel dettaglio e con taglio pratico percorsi utili per prevenire e gestire eventuali situazioni critiche, nonché le Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti datate luglio 2021.

 

In materia di obiettivi di cui alla Missione M2C1.1 del PNRR, richiamata nelle 'finalità' indicate dalla disposizione in esame, va evidenziato che la Riforma 1.1 - Strategia nazionale per l'economia circolare, ha previsto, coerentemente con il piano d'azione per l'economia circolare e il quadro normativo dell'UE, che è in corso di revisione e aggiornamento la strategia attualmente esistente. La nuova strategia nazionale integrerà nelle aree di intervento tra gli altri l’ecodesign, ecoprodotti, e si focalizzerà su strumenti, indicatori e sistemi di monitoraggio per valutare i progressi nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Della strategia nazionale farà parte anche il nuovo sistema di tracciabilità che consentirà anche di supportare gli organi di controllo e le forze dell’ordine nella prevenzione e repressione degli illeciti.

Come traguardo al 30.06.2022, si indica nel PNRR l'entrata in vigore del decreto ministeriale per l'adozione della strategia nazionale per l'economia circolare. Al riguardo, con il comunicato del 2 dicembre 2021 il MITE ha reso noto che si è conclusa il 30 novembre la consultazione pubblica sulla strategia nazionale per l’economia circolare avviata dal Ministero della transizione ecologica il 30 settembre scorso e che “le proposte e le considerazioni saranno oggetto di valutazione da parte del MITE che ha tempo fino al 30 aprile prossimo per predisporre il documento conclusivo, tenendo conto dei contributi pervenuti.

Si segnala che tra le misure previste dal PNRR in materia di economia circolare in particolare vi sono gli investimenti per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento degli impianti esistenti (M2-C1.1-I.1.1), quantificati in 1,5 miliardi di euro, nonché la linea di investimento dedicata a progetti "faro" di economia circolare (M2-C1.1-I.1.2) a cui sono destinati 600 milioni di euro. Sono inoltre considerati, quali elementi del PNRR cruciali per il settore in questione, la nuova strategia nazionale per l'economia circolare e il programma nazionale per la gestione dei rifiuti, che ci si propone di adottare appunto entro giugno 2022. Per informazioni al riguardo, si veda anche la relazione del Ministero della transizione ecologica sull'attuazione del PNRR al 31 dicembre 2021.

Per approfondimenti, si veda il dossier nonché il tema web a cura della Camera, anche con riferimento allo specifico tema dell'economia circolare.

 

Alla luce delle tempistiche delineate dal PNRR e dei relativi obiettivi in materia di economia circolare, si valuti quanto delineato dalla disposizione in esame circa misure 'straordinarie e temporanee' per la gestione dei rifiuti in rilievo, previste sul piano temporale come valevoli per 12 mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione.

 


 

Articolo 19, commi 1-3
(Fornitura di mascherine di tipo FFP2 a favore delle scuole)

 

 

L’articolo 19, commi da 1 a 3, disciplina la fornitura alle scuole di mascherine di tipo FFP2 da parte delle farmacie e dei rivenditori autorizzati che abbiano aderito al Protocollo d’intesa relativo alla vendita delle mascherine di tipo FFP2 a prezzi contenuti.

Per l'attuazione di tale disposizione, il Ministero dell'istruzione provvede al riparto tra le istituzioni scolastiche del Fondo per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 (di cui all'art. 58, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021), allo scopo incrementato di 45,22 milioni di euro per l'anno 2022.

 

Il comma 1 definisce, innanzitutto, l'ambito scolastico di applicazione delle disposizioni in esame, individuato negli alunni e nel personale scolastico in regime di autosorveglianza di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 1 del 2022, e la cui istituzione scolastica di appartenenza produca un’attestazione che ne comprovi l’effettiva esigenza.

 

L'art. 4 del decreto-legge n. 1 del 2022 (attualmente in corso di conversione) disciplina la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo (ivi comprese le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti).

L'applicazione del regime di autosorveglianza - che costituisce una delle condizioni per l'applicazione della disposizione in esame - è previsto con esclusivo riferimento agli alunni delle scuole secondarie di primo grado di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2004, nonché delle scuole secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 226 del 2005.

In particolare il regime di autosorveglianza, consistente nella didattica in presenza con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2, interviene: i) per la classe in cui si sia manifestato un caso di positività (art. 4, comma 1, lett. c), n. 1); ii) per la classe in cui si siano manifestati due casi di positività, limitatamente agli alunni che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo (mentre ai restanti alunni, non vaccinati o non guariti nei predetti termini, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni) (art. 4, comma 1, lett. c), n. 2).

In relazione al personale scolastico (sempre riferito alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e al sistema di istruzione e formazione professionale), l'art. 4 del decreto-legge n. 1 del 2022 tiene ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2020, il quale esclude la misura della quarantena precauzionale per coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, abbiano avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19. A tali soggetti - ivi incluso il personale scolastico - è imposto l'obbligo: i) di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19; ii) nonché di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Con riferimento alla attestazione di effettiva esigenza prodotta dalla istituzione scolastica, la Relazione illustrativa specifica che, con essa, le istituzioni scolastiche individuano "i soggetti in regime di autosorveglianza a cui fornire le mascherine di tipo FFP2".

 

Si osserva che la fornitura in esame costituisce una fattispecie ulteriore e distinta rispetto alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie, cui il Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 è tenuto a provvedere, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge n. 221 del 2021.

La finalità di tale (precedente) previsione è, infatti, quella indicata dall'art. 1 ("Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie"), comma 2, lettera a-bis)  del decreto-legge n. 111 del 2021, secondo la quale al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche - nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove siano presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie - è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3, sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2.

Come sopra evidenziato, nella disposizione in esame, si tratta, invece, di garantire lo svolgimento in sicurezza della didattica in presenza agli alunni e al personale scolastico delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in regime di autosorveglianza.

Inoltre, nella fattispecie di cui all'art. 16, comma 2, del decreto-legge n. 221 del 2021, alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle istituzioni scolastiche provvede il Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, mentre, sulla base della disposizione in esame, le istituzioni scolastiche sono direttamente e tempestivamente rifornite dalle farmacie e dai rivenditori autorizzati che abbiano aderito al Protocollo d’intesa relativo alla vendita delle mascherine di tipo FFP2 a prezzi contenuti (su cui cfr. infra).

 

Il medesimo comma 1 individua, quindi, le farmacie e gli altri rivenditori autorizzati tenuti a fornire tempestivamente le mascherine di tipo FFP2 alle istituzioni scolastiche i cui alunni e il cui personale scolastico si trovino nelle condizioni suesposte.

Tali farmacie e rivenditori autorizzati devono, infatti, risultare aderenti al Protocollo d’intesa, relativo alla vendita delle mascherine di tipo FFP2 a prezzi contenuti, stipulato tra il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il Ministro della salute, Ferderfarma, Assofarm e Farmacie Unite, in data 4 gennaio 2022, ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge n. 229 del 2021 (attualmente in corso di conversione).

 

Si ricorda che l'art. 3 del decreto-legge n. 229 del 2021 ha affidato al Commissario straordinario, considerati i prezzi mediamente praticati alle farmacie e ai rivenditori, la definizione, d'intesa con il Ministro della salute, di un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati, al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti.

Il Commissario provvede, inoltre, a monitorare l'andamento dei prezzi dei dispositivi di protezione di tipo FFP2, nonché a riferire al Governo.

Il Protocollo d'intesa, stipulato in data 4 gennaio 2022, prevede che la vendita al pubblico di ciascuna mascherina FFP2 al prezzo massimo di euro 0,75 (IVA compresa) sia praticata, su base volontaria, dalle farmacie che scelgono di aderire al Protocollo medesimo (compilando l’apposito modulo ad esso allegato).

Tale prezzo si riferisce a ciascuna mascherina FFP2, rispondente alle caratteristiche tecniche indicate all’art. 1 del Protocollo, venduta in confezione singola e integra. Nel caso di acquisti multipli, comunque in confezioni singole o multiple integre, le farmacie aderenti al Protocollo possono praticare offerte migliorative rispetto al prezzo finale di vendita applicato per il singolo acquisto.

 

Contestualmente alla tempestiva fornitura di mascherine di tipo FFP2, le farmacie e gli altri rivenditori autorizzati maturano il diritto a ricevere il corrispettivo della fornitura da parte delle istituzioni scolastiche, allo scopo beneficiarie del riparto del fondo per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, ai sensi di quanto previsto dal comma 2.

A tal fine, il comma 1 incrementa il "Fondo per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 per l’anno scolastico 2021/2022" (di cui all’art. 58, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021) nel limite di spesa di 45,22 milioni di euro per l'anno 2022.

 

Il "Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 per l'anno scolastico 2021/2022" è stato istituito - ai sensi dell'art. 58, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021 - nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Lo stanziamento di 350 milioni di euro per l'anno 2021 è stato destinato a spese per l'acquisto di beni e servizi.

In particolare, le risorse del Fondo possono essere destinate alle seguenti finalità: acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti; acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19; interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali; interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica; acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi; adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica; installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore (art. 58, comma 4-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021).

Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.

 

Il comma 2 affida al Ministero dell’istruzione il tempestivo riparto del Fondo per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 (cfr. supra), ai fini del successivo trasferimento, in unica soluzione, delle somme necessarie alle istituzioni scolastiche. Le modalità attuative (presumibilmente del riparto) sono definite, con proprio decreto, dal medesimo Ministero.

 

La Relazione illustrativa specifica che "le stesse istituzioni scolastiche rendicontano [..]  i corrispettivi da versare ricevendo dal Ministero, in unica soluzione la necessaria dotazione finanziaria. Ricevuta la dotazione finanziaria, le istituzioni scolastiche provvedono, infine, a versare il corrispettivo dovuto alle farmacie e agli altri rivenditori autorizzati".

 

Infine, il comma 3 dispone che alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provveda ai sensi dell'art. 32, recante disposizioni finanziarie (si veda al riguardo la relativa scheda di lettura del presente Dossier).

Articolo 19, commi 3-bis e 3-ter
(Disposizioni in materia di graduatorie per le supplenze del personale docente ed educativo)

 

 

L’articolo 19, comma 3-ter, dispone che, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) relative al personale docente ed educativo ha validità biennale.

Il comma 3-bis estende, invece, agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 la definizione con ordinanze del Ministro dell’istruzione della disciplina relativa alle graduatorie provinciali per le supplenze e al successivo conferimento delle supplenze stesse per il personale docente ed educativo.

 

Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo

 

L’articolo 19, comma 3-ter, dispone che, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento delle GAE relative al personale docente ed educativo ha validità biennale (anziché triennale) e che eventuali procedure svolte o in corso di svolgimento per l'aggiornamento delle suddette graduatorie (v. infra), continuano ad essere efficaci, salva la riconduzione alla vigenza biennale delle graduatorie medesime.

 

A tal fine, aggiunge il comma 4-ter nell’art. 1 del D.L. 97/2004 (L. 143/2004).

 

Al riguardo, si ricorda che il primo periodo del comma 4 del suddetto art. 1 del D.L. 97/2004 (L. 143/2004) ha previsto l’aggiornamento triennale delle graduatorie (divenute poi) ad esaurimento (GAE).

Più in generale, si ricorda che le GAE sono derivate dalla trasformazione delle graduatorie permanenti dei docenti – nelle quali erano stati inseriti i docenti che avevano superato le prove dei concorsi per l’accesso ai ruoli (art. 401, d.lgs. 297/1994) – operata dalla L. finanziaria 2007 (art. 1, co. 605, lett. c), L. 296/2006).

In particolare, alle GAE si attinge, oltre che per la copertura del 50% dei posti di ruolo disponibili (art. 399, d.lgs. 297/1994), anche per il conferimento delle supplenze annuali, per la copertura di cattedre e posti di insegnamento effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, per la copertura di cattedre e posti di insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (art. 4 della L. 124/1999).

L’aggiornamento delle GAE per il triennio scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, è stato disciplinato con DM 374/2019.

Da ultimo, con DM 60/2022 si è avviato il procedimento per l’aggiornamento delle GAE per il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025[90] (ora ricondotto al biennio 2022/2023 e 2023/2024).

 

Disposizioni in materia di graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo

 

In argomento, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 1-quater del D.L. 126/2019 (L. 159/2019), aggiungendo il co. 6-bis nell’art. 4 della L. 124/1999, ha previsto, al fine di ottimizzare l’attribuzione degli incarichi di supplenza, che, a decorrere dall’a.s. 2020/2021, per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze fino al termine delle attività didattiche si utilizzano, in subordine alle GAE, (invece delle graduatorie di istituto), apposite graduatorie provinciali, distinte per tipologia di posto e classe di concorso.

Successivamente, l’art. 2, co. 4, 4-bis e 4-ter, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha previsto che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle nuove graduatorie provinciali e le procedure di conferimento delle relative supplenze dovevano essere disciplinate, per l’a.s. 2020/2021 e l’a.s. 2021/2022, con ordinanza del Ministro dell’istruzione[91], da adottare sentiti il Consiglio superiore della pubblica istruzione e, per gli aspetti finanziari, il Ministero dell’economia e delle finanze. Ha, altresì, disposto che tutto il procedimento è informatizzato e che la valutazione delle istanze e l’approvazione delle graduatorie doveva essere effettuata dagli uffici scolastici territoriali.

In attuazione, è intervenuta l’OM 60 del 10 luglio 2020 (qui le tabelle allegate) che, in prima applicazione e per il biennio relativo agli a.s. 2020/2021 e 2021/2022, ha disciplinato la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno (nonché del personale educativo)[92].

 

Rispetto al quadro descritto, l’articolo 19, comma 3-bis, novellando l’art. 2, comma 4-ter, primo periodo, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020), prevede che la medesima disciplina si applica anche agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, adottando una o più ordinanze del Ministro sia con riferimento al primo biennio di validità, sia con riferimento al successivo aggiornamento e rinnovo biennale delle graduatorie.

 

Dal punto di vista della formulazione del testo, si valuti l’opportunità di fare riferimento alla possibilità di adottare plurime ordinanze anche nel secondo e nel terzo periodo dell’art. 2, co. 4-ter, del D.L. 22/2020.


 

Articolo 19, comma 3-quater
(Disposizioni relative al Presidente dell’INVALSI)

 

 

L’articolo 19, comma 3-quater interviene sull’ordinamento dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione (INVALSI).

 

In particolare, con una novella all’art. 17 del decreto legislativo n. 213 del 2009, che aggiunge a tale articolo il comma 1-bis, dispone che, nelle more dell’adeguamento dello statuto, qualora sia nominato presidente dell’Istituto un suo dipendente, il trattamento economico fondamentale del dipendente continua ad essere corrisposto assieme all’indennità di carica.

 

Al riguardo, si ricorda che, con decreto del Ministro dell’Istruzione 6 agosto 2021, n. 260, è stato nominato Presidente dell’INVALSI il dott. Roberto Ricci, già dirigente dell’Istituto.

 

Considerato che lo statuto dell’INVALSI, nella formulazione attuale e in attesa di eventuali revisioni, non contiene alcuna specifica prescrizione in ordine alla cumulabilità o meno del trattamento economico fondamentale con l’indennità di carica nell’ipotesi in cui siano nominati alla presidenza soggetti già dipendenti, con la disposizione in esame s’intende dunque apprestare con intervento normativo primario una regola specifica per la fattispecie.

 

 


 

Articolo 19, comma 3-quinquies
(Disposizioni in materia di professione di agrotecnico)

 

 

Il comma 3-quinquies dell'articolo 19, prevede che per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico il tirocinio è svolto all'interno del corso di studio.

 

In particolare, la disposizione, introdotta nel corso dell’esame in Senato, prevede che per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico, ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è svolto all'interno del corso di studio.

 

Ai sensi dell'articolo 55 (Professioni di agrotecnico geometra, perito agrario, perito industriale) del d.P.R. n. 328 del 2001 agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attività professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste per l'esame di Stato.  Le classi di laurea che danno titolo all'accesso sono:

- per la professione di agrotecnico: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;

- per la professione di geometra: classi 4, 7, 8;

- per la professione di perito agrario: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;

- per la professione di perito industriale, relativamente all'accesso alle sezioni attualmente presenti nell'albo: le classi 4, 7, 8 (sezione edilizia); la classe 9 (sezione elettronica e telecomunicazioni); la classe 10 (sezioni: elettronica ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria cartaria; industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con specializzazione produzione dei tessili; tessile con specializzazione confezione industriale; termotecnica); la classe 16 (sezione: industrie minerarie); la classe 20 (sezione tecnologie alimentari); la classe 21 (sezioni: chimica conciaria; chimico; chimica nucleare; industria tintoria); la classe 23 (sezioni: arti fotografiche; arti grafiche); la classe 25 (sezioni: energia nucleare; fisica industriale); la classe 26 (sezione informatica) e la classe 42 (sezione disegno di tessuti).

Possono, altresì, partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore,  della durata di quattro semestri, oppure i percorsi formativi degli istituti tecnici superiori, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere. Agli iscritti con il titolo di laurea spetta il titolo professionale rispettivamente di agrotecnico laureato, geometra laureato, perito agrario laureato, perito industriale laureato.

 

 

L'intervento in esame è volto ad ampliare - come precisa lo stesso comma 3-ter dell'articolo 19 - i titoli universitari abilitanti ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza con gli obiettivi della Riforma 1.6 della componente M4C1 del PNRR di cui al regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

 

 La legge n. 163 del 2021 reca disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. La finalità è quella di semplificare le procedure per l’abilitazione all’esercizio di alcune professioni regolamentate, rendendo l’esame conclusivo del corso di studi universitario coincidente con l’esame di Stato, sì da ridurre i tempi di inserimento nel mercato del lavoro. Ciò è reso possibile dal momento che nei percorsi di studio interessati dall'intervento normativo viene contestualmente garantita anche una preparazione qualificata sotto il profilo tecnico-pratico e una verifica della stessa.

L'articolo 4 della legge n. 163 demanda alla fonte regolamentare la possibilità di rendere abilitanti all'esercizio delle professioni regolamentate titoli universitari fra quelli per i quali è previsto l’accesso all’esame di Stato abilitante senza la necessità di svolgere un tirocinio post lauream.

Ai sensi del comma 1, ulteriori titoli universitari possono essere resi abilitanti, con regolamenti di delegificazione. Il comma 2 demanda ai richiamati regolamenti di delegificazione, con cui si individuano le ulteriori lauree con valore abilitante all'esercizio della professione, la disciplina:

i) degli esami finali, a conclusione di un corso di studi inclusivo di un tirocinio pratico-valutativo;

ii) della modalità di svolgimento e di valutazione di una prova pratica valutativa, da tenersi nell'ambito dei richiamati esami finali, ai fini del conseguimento della laurea abilitante;

iii) della composizione della commissione giudicatrice, all'interno della quale occorre assicurare la presenza di professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali.

Il comma 3 enuclea le norme generali regolatrici della materia alle quali il Governo è chiamato ad attenersi nella definizione del contenuto del regolamento di delegificazione.

Nello specifico, il comma 3 prevede che i regolamenti debbano provvedere:

- al riordino della disciplina dettata dai regolamenti di attuazione della riforma del settore universitario, con cui è stata modificata e integrata la disciplina di alcuni ordinamenti professionali e dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato, per adeguarla alle disposizioni di cui alla presente legge (comma 3, lettera a));

- alla semplificazione delle modalità di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica valutativa (lettera b));

- alla determinazione dell'ambito dell'attività professionale in relazione alle rispettive classi di laurea (lettera c));

- all'eventuale istituzione o soppressione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera c), indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi (lettera d));

a garantire uniformità dei criteri di valutazione del tirocinio e della prova pratica (lettera e));

- a definire una composizione paritetica delle commissioni giudicatrici dell'esame finale (lettera f)).

Il comma 4 rimette ai medesimi decreti di delegificazione la ricognizione delle disposizioni, evidentemente (anche) di rango legislativo, che risultano abrogate dalla data di entrata in vigore dei medesimi regolamenti, in quanto incompatibili con essi e con la presente legge.

Il comma 5 rinvia da un lato l'adeguamento della disciplina delle classi dei titoli universitari individuati ai sensi del presente articolo ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente e, dall'altro l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, da parte delle università, a decreti rettorali.

Occorre peraltro ricordare che l'articolo 2 della legge n. 163 ha previsto (con specifico riguardo alle lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale ) che l'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio - classe LP-01, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali - classe LP-02 e in professioni tecniche industriali e dell'informazione - classe LP-03 abilita all'esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.

 

La Riforma 1.6 della componente M4C1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università) del PNRR prevede la semplificazione delle procedure per l’abilitazione all’esercizio delle professioni, rendendo l’esame di laurea coincidente con l’esame di stato, con ciò semplificando e velocizzando l’accesso al mondo del lavoro da parte dei laureati.


 

Articolo 19, comma 3-sexies
(Disposizioni in materia di assegnazione provvisoria e supplenza per i docenti della scuola secondaria)

 

 

Il comma 3-sexies dell’articolo 19 modifica la disciplina relativa al vincolo di permanenza nell’istituzione scolastica nella quale si è svolto il periodo di prova per almeno altri due anni scolastici.

 

A tal fine, novella l’art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2017, aggiungendo un quarto periodo.

 

L’art. 13, comma 3, del d.lgs. 59/2017 – come, da ultimo, modificato dall'art. 58, co. 2, lett. f), del D.L. 73/2021 (L.106/2021) - prevede, per quanto qui più interessa, che il docente è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova ed ivi è tenuto a rimanere, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri due anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'art. 33, co. 5 o 6, della L. 104/1992 (che prevede agevolazioni nella scelta della sede di lavoro in presenza di soggetti disabili), limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

 

Rispetto a tale disciplina, si prevede, invece, ora che il docente:

a)   può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza;

b)  può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.

 


 

Articolo 19, commi 4 e 5
(Interventi relativi ai dottorati di ricerca)

 

 

L’articolo 19, commi 4 e 5, prevede, in considerazione del protrarsi dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, la facoltà, per i dottorandi di ricerca che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021, di richiedere un’ulteriore proroga del termine finale del corso, per non più di 3 mesi, senza oneri a carico della finanza pubblica. Della suddetta proroga possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca.

 

Preliminarmente, si ricorda che la disciplina relativa ai dottorati di ricerca è recata dall’art. 4 della L. 210/1998 – come modificato dall’art. 19 della L. 240/2010 – e, per i corsi già avviati, dal regolamento emanato con DM 45/2013. E’ da ultimo intervenuto - in attuazione della riforma 4.1 della Missione 4, Componente 1 del PNRR dell’Italia, che prevede una riforma dei dottorati - il decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226, recante “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”. Tale ultimo regolamento, entrato in vigore il 13 gennaio 2022, prevede – tra l’altro - che dalla sua entrata in vigore cessino di avere efficacia le disposizioni del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 45 del 2013, restando validi gli accreditamenti già concessi fino al termine della relativa scadenza quinquennale (art. 17, commi 1 e 2).

 

Si ricorda, in particolare, che l’art. 4, comma 2, della L. 210/1998 dispone che i corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, previo accreditamento da parte del Ministro dell'università e della ricerca[93], su conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dalle università, dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi tra università o tra università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio del relativo titolo accademico da parte delle istituzioni universitarie.

 

Si ricorda, poi, che una precedente (analoga) proroga, per i dottorandi di ricerca, del termine finale del corso - per non più di 3 mesi - con conseguente mantenimento, nei casi previsti, della borsa di studio, è stata disposta – da ultimo - dall’art. 33, commi da 2-bis a 2-quinquies del decreto-legge n. 41 del 2021 (L. 69/2021).

 

Tale disciplina ha previsto infatti che, per consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi titolari di borse di studio (ai sensi del regolamento di  cui al citato DM 45/2013 e dell'art. 4 della legge n. 210 del 1998) potessero presentare richiesta di proroga, non superiore a 3 mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente (comma 2-bis). Della proroga – con una disposizione ripresa dalla disposizione in commento - potevano altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso, spettava alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato (comma 2-ter). A tal fine, il fondo per il finanziamento ordinario delle università è stato incrementato di € 61,6 mln per il 2021 ed è stata disposta la relativa copertura finanziaria (commi 2-quater e 2-quinquies).

In precedenza, un’analoga disposizione di proroga – di due mesi, riferita all’anno accademico 2019/2020, con erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente - era stata prevista dall’art. 236, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 (legge n. 77 del 2020).

 

Ora, l’articolo in commento prevede, al comma 4, che, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, i dottorandi che hanno beneficiato della suddetta proroga ai sensi dell’art. 33, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 41 del 2021 e che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021 possano presentare un’ulteriore richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso, senza oneri a carico della finanza pubblica (manca, in questo caso, l’inciso, previsto nelle precedenti proroghe, “con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente”). Resta ferma la possibilità per le università – prosegue la disposizione in commento - di finanziare le borse di studio corrispondenti al periodo della proroga con proprie risorse, ovvero a valere sulle risorse provenienti da convenzioni con altri soggetti, pubblici o privati.

 

La relazione illustrativa rileva che tale disposizione prevede la possibilità di proroga facoltativa e non retribuita fino a tre mesi, in favore dei dottorandi titolari di borse di studio che abbiano già richiesto la proroga sulla base del citato articolo 33, commi 2-bis e 2-ter, del dl 41/2021, e che, ciononostante, si trovino tuttora impossibilitati a concludere il progetto dottorale. Rammenta, poi, che in forza di tale disposizione normativa si è reso possibile consentire ai dottorandi la possibilità di prorogare di tre mesi il termine ultimo per la conclusione del ciclo dottorale, previsto per il 31 ottobre 2021. “L’urgenza della misura è, dunque, dettata dalla considerazione che, in assenza della presente disposizione normativa, non vi sarebbe alcuna ulteriore possibilità di proroga oltre il 31 gennaio 2022. Con la disposizione di cui al comma 4, invece, si intende garantire la possibilità di concludere i progetti di ricerca avviati, in particolare a beneficio dei dottorandi vincitori di borse di studio che non abbiano potuto svolgere il periodo di ricerca all’estero, a causa nelle note misure restrittive determinate dalla pandemia”. La disposizione, dunque – prosegue la relazione illustrativa - prevede che possono beneficiare della proroga i dottorandi iscritti all’ultimo anno dei relativi cicli di dottorato che - avendo già beneficiato di analoga proroga ai sensi dell’art. 33, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - hanno la scadenza del relativo percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021, atteso che per questi si pone l’esigenza di ottenere una proroga al fine di concludere i progetti di ricerca, che potrebbero essere stati rallentati dalle misure restrittive adottate in relazione all’emergenza da COVID-19. “Diversamente dalle precedenti misure, la proroga contenuta nella disposizione in oggetto è senza oneri a carico della finanza pubblica. È, tuttavia, prevista la possibilità per gli atenei di finanziare con proprie risorse le borse di studio corrispondenti al periodo della proroga richiesta”. 

 

Il comma 5, infine – come anticipato -  prevede che della suddetta proroga possano altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca, per i quali la pubblica amministrazione di appartenenza può prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.

 

La relazione illustrativa rileva che il suddetto comma 5 riproduce, al fine di assicurare la continuità del quadro normativo di riferimento, le disposizioni di cui al comma 2-ter del citato art. 33 del decreto-legge n. 41 del 2021, ai sensi del quale possono fruire della proroga anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.

Tale disposizione – chiarisce la relazione - mira a contemperare l’esigenza manifestata dai dottorandi di avere ulteriore tempo a disposizione al fine di poter concludere la propria attività di ricerca con quella di non gravare di ulteriori costi il bilancio dello Stato anche in ragione delle numerose proroghe già intervenute.

Articolo 19, comma 6
(Detrazioni per carichi di famiglia)

 

 

Il comma 6 dell’articolo 19 modifica l'articolo 12, comma 1, lettera d) del Testo unico delle imposte sui redditi per escludere i figli a carico dalla relativa detrazione per i carichi di famiglia, in conseguenza della istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico con il decreto legislativo n. 230 del 2021.

 

La disposizione in esame, inserita nell'ambito delle misure urgenti per la scuola, l’università e la famiglia, reca due modifiche all’articolo 12 del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi -TUIR).

 L'articolo 12 del TUIR detta la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia. Le lettere a) e b) la detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato mentre le lettere c) e d) riguardano, rispettivamente, i figli di età superiore a 21 anni e ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (coniuge; figli, anche adottivi, e genitori nonché, in loro mancanza, ascendenti e discendenti prossimi; generi e nuore; suocero e suocera; fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali).

 

La lettera a) della disposizione in esame, In conseguenza della istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico con il decreto legislativo n. 230 del 2021, modifica la lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 del TUIR per escludere i figli a carico dalla relativa detrazione (mentre resta in vigore la detrazione prevista dalla precedente lettera c) per i figli a carico di età superiore a 21 anni).

 

La lettera b) inserisce nell'articolo 12 del TUIR il nuovo comma 4-ter il quale specifica che, ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nell'articolo stesso, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 (minori di 21 anni) sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione (di età superiore a 21 anni).

 


 

Articolo 19, comma 6-bis
(Borse di studio per gli studenti universitari
e delle istituzioni AFAM nelle province autonome di Trento e di Bolzano)

 

 

L’articolo 19, comma 6-bis riguarda l’erogazione delle risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la concessione delle borse di studio agli studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), con riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

A tal fine, novella l’art. 12, comma 1, del D.L. 152/2021 (L. 233/2021), inserendo un terzo periodo.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che il PNRR prevede, nell’ambito della Missione n. 4 (“Istruzione e ricerca”), Componente 1 (“Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università”), l’investimento “Borse di studio per l'accesso all'università” (M4C1-I.1.7), al quale sono destinati, quali sovvenzioni, € 500 mln.

L’obiettivo della misura è garantire la parità di accesso all'istruzione, agevolando l'accesso all'istruzione terziaria per gli studenti in difficoltà socioeconomiche. In particolare, si prevede di aumentare di € 700 in media l’importo delle borse di studio, fino a un massimo di € 4.000 per studente, e di estendere le stesse a una quota più ampia di studenti.

Più nello specifico, si prevede di assegnare borse di studio ad almeno 300.000 studenti entro il quarto trimestre 2023, e ad almeno 336.000 studenti entro il quarto trimestre 2024.

 

In attuazione degli obiettivi indicati dal PNRR, l’art. 12 del D.L. 152/2021 (L. 233/2021) ha semplificato, per il periodo di riferimento dello stesso PNRR, la disciplina relativa alla determinazione dei requisiti di eleggibilità per l’accesso, da parte degli studenti universitari e delle istituzioni AFAM, alle borse di studio, e per la determinazione dei relativi importi[94]. In particolare, ha disposto che tale disciplina è definita, in deroga a quanto previsto dall’art. 7, co. 7, del d.lgs. 68/2012, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca (anziché con decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari).

E’ conseguentemente intervenuto il DM 17 dicembre 2021, n. 1320, del quale è stato dato avviso di pubblicazione nella GU 3 febbraio 2022, n. 28[95].

 

Inoltre, l’art. 12 del D.L. 152/2021 citato ha previsto che le risorse destinate alle borse di studio dal PNRR confluiscono nel Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (FIS)[96] e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il Fondo medesimo.

Al riguardo, si ricorda, che, in base all’art. 18 del d.lgs. 68/2012 – come modificato dall’art. 2, co. 2-ter, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – il FIS deve essere assegnato in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni.

Per quanto concerne i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse del FIS, da ultimo è intervenuto, per il triennio 2020-2022 - e nelle more dell’intervento del D.I. previsto dal già citato art. 7, co. 7, del d.lgs. 68/2012 -, in attuazione dell’art. 1, co. 271, della L. 232/2016, il D.I. 853 del 12 novembre 2020.

In particolare, l’art. 4, co. 4, dello stesso D.I. ha disposto che le risorse del FIS sono attribuite direttamente al bilancio dell’ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio. Nel caso in cui le regioni si avvalgano di più enti strumentali per la prestazione dei servizi del diritto allo studio, tra i quali, in base a specifiche norme regionali ed accordi, le stesse Istituzioni della formazione superiore ubicate sul suo territorio, le risorse sono trasferite direttamente ai bilanci dei suddetti enti nelle proporzioni indicate dalle regioni.

Come si evince, da ultimo, dalla tabella di riparto relativa 2021, disposta dal D.D. 25 novembre 2021, n. 2795, il riparto del FIS non concerne le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Nel quadro ricapitolato, si dispone ora che alle medesime province autonome di Trento e di Bolzano sono comunque erogate le risorse previste dal PNRR per la concessione delle borse di studio agli studenti universitari e delle istituzioni AFAM e che le stesse province autonome provvedono alle finalità di cui all’art. 12 del D.L. 152/2021 (L. 233/2021) secondo il rispettivo ordinamento.

 

 


 

Articolo 19-bis
(Potenziamento delle strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

 

 

L’articolo 19-bis, introdotto al Senato, prevede misure per potenziare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, incrementando, in particolare, di una unità i posti di funzione dirigenziale di livello generale (con un onere pari a 203.084 euro per l’anno 2022 e di 270.778 euro a decorrere dall’anno 2023).

 

Nel dettaglio la disposizione in esame, al comma 1, incrementa di una unità i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Tale incremento si ritiene necessario in considerazione della grave crisi del settore ippico (si rinvia a tal proposito anche alla scheda relativa all’articolo 9-bis).

Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come definita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e dall'articolo 1, comma 166 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale.

 

Il comma 2 prevede che, al fine di dare celere attuazione al comma precedente, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro sessanta giorni, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che reca disposizioni urgenti in materia di riordino di vari Ministeri, tra cui quello delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

Il comma 3 prevede che alla copertura dei suddetti oneri (pari a 203.084 euro per l’anno 2022 e di 270.778 euro a decorrere dall’anno 2023) si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.


 

Articolo 19-ter
(Disposizioni in materia di concorsi per il personale docente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia)

 

 

L’articolo 19-ter - introdotto al Senato - si pone l'obiettivo di migliorare l'espletamento delle procedure di selezione del personale docente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia. A tal fine, l'articolo in esame novella l'articolo 59 del D.L. 73/2021, al fine di prevedere che il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, adatti alle specificità delle scuole con lingua di insegnamento slovena, le disposizioni concernenti la struttura e le modalità di predisposizione delle prove scritte.

 

L'articolo 19-ter, introdotto al Senato, novella l'articolo 59 del DL n. 73 del 2021[97] (L. n. 106 del 2021), inserendovi il nuovo comma 11-bis, al fine di prevedere un migliore espletamento delle procedure concorsuali per l'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.

 

Si ricorda che il richiamato articolo 59 del DL 73/2021 ha disposto, con vigenza del 1° marzo 2022, misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente. Per approfondimenti sul citato articolo, si veda il seguente Dossier - n. 393/2 Vol. II (PDF) Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (cd. Decreto Sostegni - bis) Schede di lettura D.L. 73/2021 - A.S. 2320 Volume II - Articoli 36-78.

 

L'introducendo comma 11-bis dispone che i concorsi per il personale docente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia, siano indetti - ai sensi dell'articolo 426 del D. Lgs. n. 297 del 1994, recante Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado - dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, in modo da adattare la struttura e le modalità di predisposizione delle prove scritte alle specificità delle scuole con lingua di insegnamento slovena. La disposizione precisa che resta ferma la vigente procedura finalizzata alla preventiva autorizzazione ed individuazione dei posti di docenza da ricoprire.

 

La Relazione tecnica osserva che l'emendamento in esame, recando disposizioni di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, la Relazione rileva che la neutralità finanziaria della proposta emendativa è confermata dalla circostanza che resta ferma la vigente procedura finalizzata alla preventiva autorizzazione ed individuazione dei posti di docenza da ricoprire.

 

Si ricorda, infine, che la Sezione V del richiamato D.Lgs. n. 297 del 1994 dispone in ordine al Reclutamento del personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole con lingua d'insegnamento diversa dall'italiano. In particolare, il Paragrafo I, nel regolare le Scuole con lingua d'insegnamento slovena di Trieste e Gorizia, disciplina, all'articolo 425 il Reclutamento del personale docente e all'articolo 426 i Bandi di concorso e commissioni esaminatrici. In particolare, tale ultimo articolo prevede che i concorsi per la scuola materna e per la scuola elementare con lingua di insegnamento slovena siano provinciali e vengano indetti dai provveditori agli studi di Trieste e di Gorizia; che i concorsi per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore con lingua di insegnamento slovena siano regionali e indetti dal sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia. Con propria ordinanza, il Ministro della pubblica istruzione impartisce le disposizioni generali per l'organizzazione dei concorsi. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede, con atto avente carattere definitivo, anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti provvedimenti di nomina sono comunque adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale. Si prevede che le commissioni esaminatrici, ad eccezione di quelle dei concorsi per l'insegnamento di lingua italiana e di lingua e lettere italiane, siano formate da personale che abbia piena conoscenza della lingua slovena. I presidenti delle commissioni giudicatrici sono scelti di regola tra coloro che prestano servizio nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena o che abbiano conoscenza della lingua slovena. Gli elenchi del personale direttivo e docente da nominare nelle commissioni giudicatrici sono compilati, ogni quadriennio, dalla commissione che assiste il sovrintendente scolastico della Regione Friuli-Venezia Giulia per i problemi riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena.

 


 

Articolo 19-quater
(Disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici)

 

 

L’articolo 19-quater - introdotto al Senato - deroga temporaneamente il limite fissato in sede contrattuale per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, rendendo disponibile il 60% dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione, per gli anni 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025.

 

L'articolo 19-quater, introdotto al Senato, dispone in ordine alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici. In deroga temporanea al limite fissato in sede contrattuale, la disposizione in esame rende disponibile il 60% dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione, per gli anni 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.

Ai fini di tale mobilità, si prevede quale requisito inderogabile l'assenso dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, nonché quello dell'Ufficio scolastico della regione richiesta.

La disposizione precisa, altresì, che dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare situazioni di esubero di personale anche per gli anni scolastici successivi all'ultimo anno scolastico sopra indicato.

 


 

Articolo 19-quinquies
(Norme organizzative in materia di formazione sanitaria specialistica)

 

 

L'articolo 19-quinquies - inserito dal Senato - ridefinisce, in primo luogo, l'inquadramento ed i compiti della tecnostruttura di supporto all'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica e ai corrispondenti Osservatori regionali[98]. La tecnostruttura viene inquadrata nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca e come ufficio di livello dirigenziale generale, articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale, con dotazione di personale aggiuntiva rispetto all'attuale dotazione organica del medesimo Ministero, la quale è incrementata secondo i termini di cui al comma 3 e secondo le autorizzazioni di spesa di cui al comma 4 (queste ultime concernono anche gli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e per il funzionamento della struttura). Riguardo ai compiti, si prevede che la struttura tecnica supporti le attività anche dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie e si individuano le tipologie di attività dei suddetti organi a supporto delle quali è preposta la struttura tecnica in oggetto (commi 1 e 2). Si demanda ad un decreto ministeriale (di natura non regolamentare), da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'attivazione (presso il Ministero) della struttura e la definizione dei relativi uffici e compiti (comma 6).

In secondo luogo, l'articolo in esame modifica la composizione del suddetto Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica, prevedendo (comma 2) l'integrazione della stessa con il dirigente generale della suddetta struttura tecnica e il dirigente generale competente per materia del Ministero della salute (ovvero il responsabile della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale).

 

Le modalità per le assunzioni connesse al suddetto incremento della dotazione organica sono definite dal comma 3, il quale contempla sia la possibilità di avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche sia la possibilità di ricorso a graduatorie concorsuali vigenti (relative alle corrispondenti qualifiche) del medesimo Ministero dell'università e della ricerca.

Per la copertura degli oneri finanziari di cui al comma 4, si provvede (comma 5) mediante corrispondente riduzione dello stanziamento relativo alle specifiche esigenze di supporto per l'organizzazione e il funzionamento dell'attuale tecnostruttura summenzionata.


 

Articolo 20, commi 1 e 1-bis
(Indennizzi per menomazioni permanenti derivanti da vaccinazioni contro il COVID-19)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 20 estende la disciplina di riconoscimento di un indennizzo per le lesioni o infermità, originate da vaccinazione contro il COVID-19 e dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica (oppure il decesso), ai casi in cui l'evento riguardi soggetti non tenuti all'obbligo della vaccinazione in oggetto[99]. La riformulazione approvata dal Senato ha articolato (senza modifiche sostanziali) in un comma 1 ed in un comma 1-bis il testo originario (del comma 1). L'estensione concerne l'indennizzo di cui all'articolo 2 della L. 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, previsto per i casi in cui la menomazione suddetta (o il decesso) derivi da vaccinazioni obbligatorie, da alcune delle vaccinazioni raccomandate o da altre specifiche fattispecie in ambito sanitario. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla suddetta norma di estensione, quantificati in 50 milioni di euro per il 2022 e in 100 milioni annui a decorrere dal 2023, il comma 1-bis rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 32. In base al medesimo comma 1-bis, l'ammontare corrispondente a tali oneri viene stanziato, mediante istituzione di un apposito fondo, nello stato di previsione del Ministero della salute; il medesimo Dicastero provvede ai pagamenti di propria competenza e al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse per gli indennizzi di competenza di tali enti territoriali. Inoltre, si demanda a decreti ministeriali la definizione delle modalità di monitoraggio finanziario e dell'entità e delle modalità di trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse in oggetto relative agli indennizzi di competenza delle medesime.

 

Si ricorda che le vaccinazioni obbligatorie rientrano tra i trattamenti sanitari per i quali si applica, in caso di conseguenti lesioni o infermità, dalle quali derivi una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica (oppure il decesso), l’indennizzo di cui al citato articolo 2 della L. n. 210 del 1992 (legge il cui articolo 1 è ora oggetto di novella da parte del presente articolo 20, comma 1)[100] e che alcune sentenze della Corte costituzionale hanno esteso tale tutela anche a vaccinazioni soltanto raccomandate (e quindi non obbligatorie); tuttavia, in base alla medesima giurisprudenza della Corte, gli indennizzi possono trovare applicazione per le vaccinazioni raccomandate solo in seguito ad una sentenza di illegittimità della Corte, relativa alla singola categoria di vaccinazione[101]. Si ricorda, in ogni caso, che l’articolo 1, comma 4, della citata L. n. 210 comprende nell’ambito di applicazione dei suddetti indennizzi anche i soggetti che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o ai fini dell’accesso ad uno Stato estero, si siano sottoposti a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie[102].

Nell'ambito di tale quadro complessivo, la novella di cui al presente articolo 20, comma 1, estende l'ambito di applicazione dell'indennizzo ai casi in cui la menomazione suddetta (oppure il decesso), derivante dalla vaccinazione contro il COVID-19, riguardi soggetti non tenuti all'obbligo della vaccinazione medesima; l'estensione è operata purché il prodotto vaccinale somministrato rientri tra quelli raccomandati dall'autorità sanitaria italiana.

L'indennizzo in esame è composto dalla somma (rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato[103]): della misura stabilita dalla tabella B allegata alla L. 29 aprile 1976, n. 177, in materia di trattamenti pensionistici di militari con infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio; di un importo equivalente all'indennità integrativa speciale spettante agli impiegati civili dello Stato di livello più basso[104]. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla citata L. n. 210 sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra un assegno una tantum, pari a circa 77.469 euro, e l'assegno summenzionato, il quale, solo nel caso suddetto di decesso, è reversibile[105]; qualora si opti per quest'ultimo, l'assegno è riconosciuto per quindici anni (mentre ha natura permanente per il soggetto menomato in vita).

Si ricorda che i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'indennizzo sono anche esenti dalle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (tickets), inerenti a medicinali o prestazioni necessari per la diagnosi o la cura delle patologie oggetto dell'indennizzo medesimo[106].

Si ricorda altresì che, esclusivamente per le menomazioni in esame derivanti da vaccinazioni obbligatorie, la disciplina prevede anche[107] il riconoscimento di un assegno una tantum, relativo al periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e la data di decorrenza dell'indennizzo summenzionato (quest'ultimo decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda); l'assegno una tantum è pari, per ciascun anno rientrante nel computo, al 30 per cento dell'indennizzo suddetto, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria. Tale assegno non è oggetto dell'estensione in esame (relativa alle vaccinazioni contro il COVID-19 raccomandate). Si valuti l'opportunità di chiarire se questo beneficio spetti per il caso di menomazione - relativa ad un soggetto tenuto all'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 - derivante da una somministrazione del medesimo vaccino effettuata prima dell'entrata in vigore dell'obbligo.  

Come accennato, per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla norma di estensione di cui al comma 1, quantificati in 50 milioni di euro per il 2022 e in 100 milioni annui a decorrere dal 2023, il comma 1-bis rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 32. In base al medesimo comma 1-bis, l'ammontare corrispondente a tali oneri viene stanziato, mediante l'istituzione di un apposito fondo, nello stato di previsione del Ministero della salute; il medesimo Dicastero provvede ai pagamenti di propria competenza e al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse per gli indennizzi di competenza di tali enti territoriali. La relazione tecnica (allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto)[108] osserva che si è tenuto conto della circostanza che al momento le competenze in oggetto risultano in parte effettivamente trasferite alle regioni e alle province autonome e in parte sono tuttora in capo allo Stato (il trasferimento alle regioni rientra nell'ambito del D.P.C.M. 26 maggio 2000, "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112"). In particolare, il comma 1-bis in esame prevede che le risorse siano trasferite alle regioni e alle province autonome nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi che i medesimi enti debbano corrispondere, in base ai dati comunicati annualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio; si valuti l'opportunità di chiarire quali siano i termini temporali della procedura per la fase di prima applicazione.

Si valuti l'opportunità di chiarire, con riferimento alla formulazione complessiva delle norme finanziarie in esame, che, da un lato, recano una stima degli oneri e, dall'altro, istituiscono un fondo, se e con quali modalità gli indennizzi siano corrisposti anche in caso di insufficienza delle risorse del fondo medesimo.

Inoltre, il comma 1-bis demanda ad uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti nonché, sulla base delle suddette comunicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell’entità e delle modalità di trasferimento del finanziamento spettante agli enti territoriali. A quest'ultimo riguardo, si valuti l'opportunità di aggiungere, dopo il termine "regioni", il riferimento alle province autonome.


 

Articolo 20, commi 2-5
(Misure per assicurare la continuità delle
prestazioni connesse alla diagnostica molecolare)

 

 

L’articolo 20, commi 2-5 contiene disposizioni riguardanti la sanità militare. I commi 2-3 autorizzano il Ministero della Difesa ad assumere ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fino a un massimo di quindici funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, tra il personale che ha superato le procedure concorsuali semplificate indette in relazione all’emergenza Covid-19. I commi 4-5 autorizzano la spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2022 per il potenziamento dei servizi sanitari militari e del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del

Celio.

 

Più in particolare, il comma 2 mira ad assicurare la continuità operativa delle unità mediche e scientifiche preposte alla erogazione delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare per il contrasto alla diffusione del COVID-19. A tal fine, il Ministero della difesa, nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e in coerenza con il Piano integrato di attività e di organizzazione (previsto dall’articolo 6 del decreto legge n. 80 del 2021) è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fino a un massimo di quindici unità di personale di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, il personale che ha superato le procedure concorsuali semplificate indette per conferire gli incarichi a tempo determinato in emergenza Covid (articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020).

 

La relazione illustrativa specifica che la norma sana anche un disallineamento normativo tra le procedure concorsuali introdotte in una prima fase emergenziale, con quelle poi declinate dal decreto-legge n. 34 del 2020, relative anche ad assunzioni a tempo indeterminato. In particolare si tratta di personale che, dall’inizio della pandemia, è stato continuativamente impiegato presso le sedi (centrale e periferiche) del Dipartimento scientifico del Celio, quale struttura da ultimo inclusa dall’Istituto Superiore di Sanità nel Sistema di sorveglianza integrata, per il sequenziamento del 5% dei nuovi contagiati ai fini della precoce identificazione delle “nuove varianti” virali di interesse per la sanità pubblica. A tale considerevole carico di lavoro si è aggiunta anche l’enorme quantità di test connessi alla diagnostica molecolare e dei test di neutralizzazione per la verifica dell’efficacia vaccinale.

 

Si ricorda che il richiamato articolo 8 del decreto-legge n. 18/2020 aveva attribuito al Ministero della Difesa la possibilità, verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di conferire, previo avviso pubblico, incarichi a tempo determinato di durata annuale, non rinnovabili, ad un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale, appartenenti all’Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica. Con l’articolo 1-bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 30/2020, il numero di unità è stato incrementato a 15. La norma precisa che gli incarichi sono conferiti previa selezione per titoli e colloquio mediante procedure comparative e hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili.

Successivamente, l’articolo 22, comma 3, del D.L. n. 41 del 2021 (cd. Decreto Sostegni) ha prorogato di dodici mesi gli incarichi individuali a tempo determinato conferiti dal Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge n. 18/2020 alle quindici unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica. Si ricorda che i quindici incarichi per i quali il D.L. n. 41/2021 ha previsto la proroga di 12 mesi hanno avuto inizio per 6 unità di personale il 1° luglio 2020 e per 9 unità di personale il successivo 1° settembre 2020 (in quanto, come si è detto, con l’articolo 1-bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 30/2020, il numero di unità è stato incrementato da 6 a 15).

Da ultimo, il comma 692 della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021) proroga al 31 dicembre 2022, la durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, conferiti dal Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge n. 18/2020 e dell’articolo 22, comma 3, del decreto-legge n. 41 del 2021.

Si ricorda infine che l’articolo 6 del decreto legge n. 80 del 2021 prescrive l'adozione di un Piano integrato di attività e di organizzazione, alle pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti. Tale Piano è di durata triennale (ed aggiornato annualmente) ed è chiamato a definire più profili: obiettivi della perfomance; gestione del capitale umano; sviluppo organizzativo; obiettivi formativi e valorizzazione delle risorse interne; reclutamento; trasparenza ed anti-corruzione; pianificazione delle attività; individuazione delle procedure da semplificare e ridisegnare; accesso fisico e digitale; parità di genere; monitoraggio degli esiti procedimentali e dell'impatto sugli utenti. Il Piano è pertanto inteso quale strumento programmatorio che convogli, in un unico atto, una pluralità di piani previsti dalla normativa vigente.

 

Il comma 3 pone un limite di spesa per gli oneri di 611.361 euro a decorrere dall’anno 2023, a cui si provvede a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero della difesa già maturate e disponibili a legislazione vigente.

 

La relazione tecnica precisa che tali risorse disponibili riguardano il budget assunzionale 2018, già autorizzato con d.P.C.M. in data 20 giugno 2019, pari a euro 8.714.261,43. Di questo budget è stato già impegnato l’importo di euro 4.589.346 di modo che risultano disponibili euro 4.124.915,43, ampiamente sufficienti a soddisfare l’esigenza.

Per il calcolo del citato onere massimo a regime a decorrere dal 2023 pari a euro 611.360,55, si è tenuto conto della Tabella dei costi relativi ad un funzionario di Area terza posizione economica F1, e dunque di un onere annuo pro-capite di 40.757,37 euro.

 

Il comma 4 autorizza la spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2022 destinata all’adeguamento infrastrutturale e bioinformatico delle strutture e all’approvvigionamento di dispositivi medici, macchinari e presìdi igienico-sanitari per il potenziamento dei servizi sanitari militari e del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio. La norma è finalizzata ad incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, diagnostiche molecolari, di sequenziamento, di profilassi e di cura, per affrontare l’emergenza Covid-19.

La relazione tecnica elenca dettagliatamente le necessità di acquisto da cui derivano gli oneri quantificati in 8 milioni di euro, che possono essere così riassunte:

§  esigenze della sanità militare connesse all’approvvigionamento di dispositivi medici, macchinari e arredi tecnici (4,9 milioni di euro);

§  ristrutturazione, adeguamento e ammodernamento di n. 9 laboratori scientifici di biologia molecolare e microbiologia dei quali 6 di biosicurezza di livello 2 - per 1,08 milioni - e 3 di biosicurezza di livello 3 - per 920 mila euro- (per un totale 2 milioni di euro);

§  acquisto attrezzature sanitarie e macchinari di laboratorio (500 mila euro);

§  ammodernamento e sostituzione delle attrezzature e dei macchinari per le attività connesse alla bioinformatica compresi elementi hardware e software e relative infrastrutture (600 mila euro).

 

Il comma 5 rinvia al comma 32 del decreto in esame per le modalità di copertura degli oneri recati dal precedente comma 4.

 

Per approfondimenti sul contributo della sanità militare nell’emergenza Covid e sulle misure adottate in materia si rinvia al tema dell’attività parlamentare “Le misure concernenti la sanità militare adottate durante l'emergenza COVID-19”.


 

Articolo 20-bis
(Misure per assicurare la continuità delle attività di sequenziamento del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche)

 

 

L’articolo 20-bis, aggiunto nel corso dell’esame al Senato, autorizza l’Istituto superiore di sanità a comprendere, nell’ambito della rete nazionale per il sequenziamento genomico, anche i laboratori con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica, virologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico. Il comma 2 pone invece come requisito indispensabile per l’esercizio delle funzioni di “laboratorio pubblico di riferimento regionale”, una comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica, virologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili.

 

L’articolo 20-bis, inserito al Senato, autorizza l’Istituto superiore di sanità a comprendere, nell’ambito della rete nazionale per il sequenziamento genomico (di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 34-bis del decreto legge n. 73 del 2021), anche i laboratori con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica, virologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico. Il comma 2 chiarisce invece che i laboratori pubblici di riferimento regionale, responsabili dell’individuazione dei laboratori di microbiologia e di centri di sequenziamento genomico costitutivi della rete nazionale di sequenziamento genomico, devono possedere comprovata esperienza pluriennale, pari ad almeno un triennio all'entrata in vigore (25 luglio 2021) della legge n. 106 del 2021 di conversione del decreto legge n. 73 del 2021[109] nell'ambito della sorveglianza epidemiologica, virologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili.

 

Al fine di rafforzare il Sistema di sorveglianza integrata COVID-19 (già operante a livello nazionale), il Decreto Rilancio (art. 1, commi da 1-bis a 1-quater del decreto legge n. 34 del 2020) ha istituito le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-COV-2. Le regioni e le province autonome, responsabili della costituzione delle reti, hanno pertanto individuato un laboratorio pubblico di riferimento regionale con il compito, operando in collegamento con l'Istituto superiore di sanità (ISS), di indicare, ai fini dell'accreditamento regionale, i laboratori di microbiologia pubblici e privati (in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa di settore) idonei a far parte delle predette reti. I laboratori di microbiologia così individuati sono tenuti a trasmettere i referti positivi dei test molecolari per infezione da SARS-CoV-2 al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmettono all'ISS, mediante la piattaforma istituita ai fini della sorveglianza epidemiologica integrata del COVID-19, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 640 del 27 febbraio 2020 del Capo della Protezione civile.

Successivamente, l’art. 34-bis del decreto legge n. 73 del 2021 ha disegnato la rete nazionale per il sequenziamento genomico con l’obiettivo di assicurare in un’unica piattaforma pubblica, la sorveglianza epidemiologica, il sequenziamento dei ceppi virali circolanti, il monitoraggio immunologico, la ricerca e la formazione sui vari aspetti dell’infezione da SARS-CoV-2. In tal modo, la rete sarà integrata con la sorveglianza COVID-19 coordinata dall’ISS e con l’anagrafe vaccinale nazionale coordinata dal Ministero della Salute. Più nel dettaglio, anche in questo caso l’ISS si avvale della rete dei laboratori di microbiologia e dei centri di sequenziamento genomico regionali (individuati da un laboratorio pubblico di riferimento regionale) a cui si affiancano i laboratori di microbiologia e i centri di sequenziamento genomico afferenti alla Sanità militare, anch’essi operanti in diretto contatto con l’ISS. I laboratori e i centri di sequenziamento genomico citati, nel rispetto delle modalità indicate dall’ISS e accedendo all’apposito sistema informativo predisposto presso il medesimo Istituto, trasmettono in forma anonima i dati relativi alla sequenza genica di una determinata percentuale di campioni positivi per l’infezione SARS-COV-2. L'Istituto superiore di sanità in un comunicato del 18 giugno 2021 sottolinea che “La rete, che integra centri, funzioni e professionisti esistenti, è promossa dal Ministero della Salute con un finanziamento strutturale[110] in prospettiva pluriennale, e si sviluppa in collaborazione con la struttura commissariale anti-COVID-19”

E’ in capo all’ISS anche l’ulteriore compito di monitorare le risposte immunologiche all’infezione da SARS-CoV-2 e ai vaccini somministrati per la prevenzione del medesimo virus, nonché le attività di formazione e ricerca nel settore specifico che comprendono studi sui meccanismi patogenetici dell'infezione da SARS-CoV-2 e sull'individuazione di nuove strategie diagnostiche, preventive e terapeutiche. Allo scopo, l'Istituto superiore di sanità coordina lo svolgimento di attività in collaborazione con laboratori e centri appositamente identificati nel territorio nazionale, anche mediante bandi pubblici. Per lo svolgimento di tali attività, l’ISS si avvale dei dati individuali relativi ai soggetti cui è somministrata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe Nazionale Vaccini.

Per l’implementazione delle attività di sorveglianza sulle varianti e di monitoraggio delle risposte immunologiche all’infezione e ai vaccini somministrati, nonché per l’avvio delle attività di formazione specifica nel campo e di ricerca sull’infezione da SARS-COV-2, si è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2021.

 


 

Articolo 20-ter
(Stabilizzazione del personale del ruolo sociosanitario e Collaborazione dei medici per la raccolta di sangue ed emocomponenti)

 

 

Il comma 1 dell'articolo 20-ter - articolo inserito dal Senato - estende a tutti i dipendenti del ruolo sociosanitario del personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale l'applicazione di una normativa transitoria, già vigente per gli operatori sociosanitari, oltre che per il personale del ruolo sanitario, relativa alla stabilizzazione (mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato) dei soggetti aventi (in base a rapporti a termine) una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli che non siano più in servizio.

Il comma 2 del presente articolo 20-ter prevede che i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possano prestare, secondo le modalità e i limiti definiti con regolamento ministeriale, una collaborazione volontaria, a titolo gratuito ed occasionale, in favore degli enti ed associazioni che, senza scopo di lucro, svolgano - sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - attività di raccolta di sangue ed emocomponenti.

 

Riguardo all'intervento di cui al comma 1, si ricorda che l'articolo 34, comma 9-ter, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto la costituzione di un ruolo sociosanitario nell'ambito del personale dipendente degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, al fine di inquadrarvi i dipendenti appartenenti ai profili professionali di assistente sociale, sociologo ed operatore sociosanitario.

La normativa transitoria oggetto dell'estensione (di cui al comma 1) a tutti i dipendenti del ruolo sociosanitario è posta dall'articolo 1, comma 268, lettera b), della L. 30 dicembre 2021, n. 234. Come accennato, tale normativa, attualmente già vigente per gli operatori sociosanitari, oltre che per il personale del ruolo sanitario, concerne la stabilizzazione (mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato) dei soggetti aventi (in base a rapporti a termine) una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli che non siano più in servizio. La nuova possibilità può trovare applicazione nel periodo 1° luglio 2022-31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e nel rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché secondo i criteri e le modalità posti dalla medesima lettera b). L'applicazione delle norme transitorie in esame è posta come possibile alternativa rispetto ad altre norme transitorie vigenti[111].

Più in particolare, le norme transitorie oggetto dell'estensione di cui al comma 1 prevedono, in primo luogo, che, nel summenzionato periodo 1° luglio 2022-31 dicembre 2023, gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale possano procedere, secondo criteri di priorità stabiliti da ciascuna regione e alle condizioni suddette, alla stabilizzazione dei soggetti in esame che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali[112] e che abbiano maturato al 30 giugno 2022, alle dipendenze di un ente o azienda del servizio sanitario nazionale, almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022. La normativa transitoria in esame prevede, in secondo luogo, che per la stabilizzazione del personale assunto mediante procedure non concorsuali si provveda mediante espletamento di prove selettive.

 

Riguardo alla collaborazione volontaria oggetto del comma 2 del presente articolo 20-ter, la norma specifica che essa deve essere svolta al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica (o alla formazione specifica in medicina generale) e che resta fermo l’adempimento degli obblighi formativi. La definizione delle modalità e dei limiti per la collaborazione in esame è demandata ad un regolamento del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle finanze.

 


 

Articolo 20-quater
(Incarichi a medici specialisti e infermieri da parte dell’INAIL)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 20-quater - articolo inserito dal Senato - proroga dal 31 marzo 2022 al 31 ottobre 2022 la disciplina transitoria[113] che consente il conferimento, da parte dell’INAIL, di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a tempo determinato, nell’ambito di un contingente massimo di 200 medici specialisti e di 100 infermieri; la proroga concerne i rapporti in essere alla data del 31 marzo 2022. Alla copertura degli oneri derivanti dalla proroga in esame, quantificati in 7.607.000 euro per il 2022, si provvede a valere sul bilancio del medesimo INAIL nonché, per gli effetti in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e di fabbisogno di cassa, mediante riduzione, nella misura suddetta di 7.607.000 euro per il 2022, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali[114].

Il successivo comma 2 prevede che, dal 1° novembre 2022, l'INAIL possa continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti di lavoro a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi e nel numero massimo di 170 unità di personale, individuate mediante procedure comparative nell’ambito delle quali siano adeguatamente valorizzate le esperienze professionali svolte. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sul bilancio del medesimo INAIL nonché, per gli effetti in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e di fabbisogno di cassa, mediante riduzione, per gli importi ivi indicati, dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento).

 

La proroga di cui al comma 1 è disposta al fine di consentire la prosecuzione sia delle azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione dei fenomeni infortunistici correlati al COVID-19 sia delle attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, nonché al fine di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale, basate sulle specifiche esigenze terapeutiche successive all'infezione da COVID-19.

Si ricorda che gli incarichi oggetto della proroga di cui al comma 1 sono ammessi in deroga alle norme di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente: il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di stipulazione di contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro[115]; i limiti di spesa per le pubbliche amministrazioni relativi a varie tipologie di contratti di lavoro, diverse da quello dipendente a tempo indeterminato.

Anche i contratti di lavoro a termine previsti dal successivo comma 2 vengono ammessi in deroga al suddetto articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 2010.

Si valuti l'opportunità di chiarire se le prove selettive di cui al comma 2 siano riservate al personale ivi richiamato.

 


 

Articolo 21
(Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico
e governo della sanità digitale)

 

 

L’articolo 21, modificato nel corso dell’esame al Senato, apporta numerose modifiche alla disciplina riguardante il fascicolo sanitario elettronico (FSE), finalizzate a favorire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR in materia di sanità digitale e di garantirne la piena implementazione. Tra gli interventi più significativi finalizzati ad attuare il nuovo governo della sanità digitale individuati al comma 1, si segnalano le ulteriori funzioni attribuite all’AGENAS - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - per garantire, tra l’altro, l’interoperabilità dei Fascicoli sanitari elettronici, d’intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, e la realizzazione, a cura del Ministero della salute, del nuovo Ecosistema dei Dati Sanitari (EDS), in accordo con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il comma 2 detta alcune norme di coordinamento per l’attuazione del nuovo impianto di governo del FSE e, infine, il comma 3, prevede che AGENAS e Ministero della salute possano avvalersi della SOGEI per la gestione dell’Ecosistema dati sanitari e per la messa a disposizione alle strutture sanitarie e socio-sanitarie di specifiche soluzioni software, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Il comma 1, modificato al Senato, definisce le misure volte a garantire la semplificazione, la maggiore efficienza e la celerità d’azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (v. box in calce), mediante una serie di novelle all’articolo 12 del DL. 18 ottobre 2012, n. 179[116] (L. n. 221/2012) riguardante la disciplina del FSE, come segue (v. anche TAF infra)[117]:

§  viene sostituita la rubrica dell’articolo 12, aggiungendovi il riferimento al governo della sanità digitale: “Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale” (lett. a));

§  al comma 1, nel corso dell’esame al Senato, è stato aggiunto un periodo che prevede, per l’attuazione del medesimo comma 1, un termine di 5 giorni entro il quale venga inserita nel FSE ogni prestazione sanitaria erogata da operatori pubblici, privati accreditati e privati autorizzati, in conformità alle disposizioni dettate dall’articolo 12 (lett. a-bis));

§  al comma 2 del citato articolo 12 viene dato un rilievo autonomo al tema della prevenzione, espunto dalla lettera a), e menzionato in una specifica ed apposita lettera a-bis); è inoltre aggiunto il riferimento alla “profilassi internazionale” con la nuova lettera a-ter), (lett. b));

§  viene inserita, al comma 3, secondo periodo, la nuova funzione del FSE riguardante l’alimentazione dell’ecosistema dati sanitari (EDS) di cui al successivo nuovo comma 15-quater (lett. c));

§  al comma 4, viene soppresso il riferimento alla presa in cura dell’assistito, per coinvolgere tutti gli esercenti le professioni sanitarie alle finalità di diagnosi, cura e riabilitazione perseguite con il FSE e non esclusivamente quelli deputati alla cura dei pazienti (lett. d ));

§  vengono inseriti i nuovi commi 4-bis e 4-ter con esplicito riferimento alle competenze riguardanti la prevenzione e la profilassi internazionale di cui, rispettivamente, alle nuove lett. a-bis) e a-ter) del comma 2 (cfr. supra): per la prevenzione le finalità ad essa riferite devono essere perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, dagli esercenti le professioni sanitarie oltre che dagli Uffici delle Regioni e delle Province autonome competenti in materia di prevenzione sanitaria e dal Ministero della salute, mentre per la profilassi internazionale, le finalità devono essere perseguite dal solo Ministero della salute (lett. e ));

§  al comma 5, viene conseguentemente integrata dai riferimenti alle nuove lettere a-bis) e a-ter) la disposizione che prevede la consultazione dei dati e dei documenti presenti nel FSE, possibile soltanto con il consenso dell’assistito e sempre nel rispetto del segreto professionale (salvo i casi di emergenza sanitaria secondo specifiche modalità); inoltre, con una modifica al comma 6-bis, prescrivente che la consultazione dei dati e documenti presenti nel  FSE, può essere  realizzata  soltanto in forma protetta  e  riservata, viene soppresso il riferimento al rispetto modalità di modalità definite con decreti interministeriali (lett. f) e g)) ;

§  al comma 7 dell’art.12, in base alle modifiche contenute alla lett. h) del comma 1 in esame:

o  è soppresso il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 179/2012, previsto per l’emanazione di uno o più decreti del Ministro della salute e del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e della transizione digitale, di concerto con il MEF, sentita la Conferenza Stato-Regioni ed acquisito il parere del Garante della privacy, circa i contenuti del FSE e del dossier farmaceutico, oltre che i limiti di responsabilità ed i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, codifica dati, garanzie e misure di sicurezza (n. 1);

In proposito si rileva che il Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico emanato ai sensi dell’articolo 12, comma 7 è stato il D.P.C.M. 29 settembre 2015, n. 178 che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 21 in commento è oggetto di abrogazione (v. infra).

 

o  viene aggiunto il più corretto riferimento alla transizione digitale nella declaratoria del nome del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica (n. 2);

o  viene soppresso il riferimento al concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per l’emanazione dei decreti ministeriali sopracitati (n. 3);

o  pur venendo conservato nella procedura di emanazione dei decreti il parere del Garante per la protezione dei dati personali,  viene soppresso il riferimento all’articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196[118], ai sensi del quale il Garante per la protezione dei dati personali è chiamato a collaborare con altre autorità amministrative indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti (n. 4);

o  viene soppresso il riferimento ai sistemi di codifica dei dati del FSE oggetto degli emanandi decreti di cui al comma 7 (n. 5));

Al riguardo non viene specificato in quale sede troveranno regolazione tali sistemi di codifica. Sul punto si valuti l’opportunità di un chiarimento.

o  viene inserito il riferimento aggiuntivo ai nuovi commi 4-bis e 4-ter (n. 6);

o  viene soppresso il riferimento ai criteri di interoperabilità, permanendo il riferimento più generale ai contenuti del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività (n. 7);

§  viene abrogato l’intero comma 9 che prevedeva l’integrazione con un componente designato dal Ministro della salute per gli aspetti sanitari, chiamato a svolgere l’incarico a titolo gratuito, della Cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, disciplinata ai sensi articolo 47, comma 2, del DL. 5/2012[119] (L. n. 35/2012) (lett. i));

La norma appare di mero coordinamento in quanto la disposizione di cui al citato articolo 47 istitutiva della Cabina di regia è stata a suo tempo abrogata ai sensi dell’articolo 64, comma 3, del D.Lgs. 26 agosto, n. 179.

§  vengono sostituiti i commi 13 e 14, in materia, rispettivamente, di individuazione, tramite appositi decreti, di dati, sistemi di sorveglianza, criteri di accesso, operazioni eseguibili e misure di tutela dei diritti fondamentali dell’interessato e riguardo ai principi cui deve informarsi il regolamento deputato a disciplinare tali aspetti (lett. l)).

Più in dettaglio, le modifiche al comma 13 prevedono la sostituzione dello strumento del regolamento di delegificazione previsto dalla normativa previgente, con uno o più decreti del Ministro della salute, ferma restando la disposizione che prevede di acquisire il parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni. Il nuovo comma 13 fa inoltre specifico riferimento all’articolo 2-sexies - relativo al trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante - del D. Lgs. n. 196/2003, recante il Codice per la protezione dei dati personali, specificando i contenuti del medesimo regolamento che devono riguardare i tipi di dati da raccogliere nei singoli registri e sistemi di sorveglianza, i soggetti che possono avervi accesso e i dati da questi conoscibili, le operazioni eseguibili, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dei soggetti coinvolti.

Il nuovo comma 14, inoltre, nel definire i principi ai quali devono informarsi i decreti di cui al comma 13, richiama, oltre alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) anche le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, ed in particolare l’articolo 5 riguardante i principi applicabili al trattamento di dati personali, i quali devono essere: a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente; b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e in modo che non incompatibile con tali finalità; c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»); d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono perciò essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»); e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati o per periodi più lunghi, purché siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, par. 1, del medesimo Regolamento («limitazione della conservazione»); f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

In ogni caso, il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo («responsabilizzazione»).

§  viene inserito al comma 15 il riferimento alle nuove linee guida di cui al modificato comma 15-bis – cfr. infra - (lett. m));

§  viene modificato il comma 15–bis, superando la disposizione previgente che prevedeva la presentazione all'Agenzia per l'Italia digitale e al Ministero della salute, entro il 30 giugno 2014, da parte di Regioni e Province autonome di un piano di progetto per la realizzazione del FSE. Tale documento è stato redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia e dal Ministero della salute (v. link al documento).

Il nuovo comma 15-bis ora prevede che, per il potenziamento del FSE, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), previa approvazione del Ministro della salute, del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, adotti periodicamente apposite linee guida. Allo scopo, è prevista una fase di prima applicazione, in cui le linee guida devono essere adottate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la predetta Conferenza permanente Stato-Regioni. Tali linee guida dettano le regole tecniche per l’attuazione dei decreti di cui al precedente comma 7, ivi comprese quelle relative al sistema di codifica dei dati e quelle necessarie a garantire l’interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

Le Regioni e le Province autonome predispongono entro 3 mesi dalla data di pubblicazione e di aggiornamento delle linee guida un piano di adeguamento ai decreti di cui al comma 7 e alle nuove linee guida. I piani regionali di adeguamento del FSE sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del MdS e della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, con il supporto dell’AGENAS.

Nel caso in cui una Regione o Provincia autonoma non abbia presentato il piano regionale nei termini previsti, ovvero che abbia presentato un piano regionale non conforme alle linee guida, ovvero che non abbia attuato il piano adottato, deve avvalersi dell’infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, numero 3) (v. infra). Inoltre, in caso di inerzia o ritardo nella presentazione o nell’attuazione del predetto piano di adeguamento ovvero anche nei casi di mancato rispetto dell’obbligo di avvalersi della infrastruttura nazionale come indicato, si procede all’esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131[120].

Si precisa che la predisposizione ed attuazione del piano regionale di cui al comma in esame, in conformità a quanto disposto dal decreto di cui al comma 7 e alle nuove linee guida rientrano tra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni e le Province autonome per l’accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da verificare da parte del Comitato di cui all’articolo 9 dell’intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome, vale a dire del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA, congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della predetta intesa del 23 marzo 2005 (lett. n));

§  al comma 15–ter viene sostituito (n. 1 della lett. o)) il riferimento all’Agenzia per l’Italia digitale con l’AGENAS, Agenzia nazionale per i servizi regionali che opera come organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario, alla quale viene ora affidata la cura della progettazione dell’infrastruttura nazionale per garantire l’interoperabilità dei Fascicoli sanitari elettronici, ferme restando le funzioni e i poteri (riferimento aggiunto dalla medesima disposizione in esame) del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179[121].

L’Agenzia dovrà operare d’intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (intesa inserita dalle modifiche al comma in esame), pertanto non più solamente, come disposto dalla normativa previgente, con il Ministero della salute, con il MEF e con Regioni e Province autonome.

Si ricorda che la realizzazione dei FSE è curata dal MEF attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria, in attuazione dell'articolo 50 del DL. 269/2003 (L n. 326/ 2003) concernente il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del SSN e dei Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN) e la ricetta elettronica e del Decreto MEF del 2 novembre 2011 , con l’esplicita finalità di garantire l'interoperabilità dei FSE e dei dossier farmaceutici. Al riguardo, nelle more dei decreti attuativi di cui al sopra citato articolo 50, allo scopo di accelerare il conseguimento dei risparmi derivanti dall’adozione delle modalità telematiche per la trasmissione delle ricette mediche, il MEF è tenuto a curare l’avvio di tale procedura telematica adottando, in quanto compatibili, le modalità tecniche operative che sostituisce, a tutti gli effetti, la prescrizione medica in formato cartaceo.

Le nuove funzioni di garanzia dell’AGENAS riguardano, nello specifico:

o  l’interoperabilità dei FSE e dei dossier farmaceutici. Al riguardo, il n. 2) della lett. o) in esame sopprime lo specifico riferimento ai dossier farmaceutici regionali – limitandosi al più generico “dossier farmaceutici” –, in tal modo potendo assicurare alla suddetta interoperabilità, com’è nella ratio delle modifiche in esame, un coordinamento interregionale (n. 1) del comma 15-ter modificato);

o  l'identificazione dell'assistito, attraverso l'allineamento con l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) (disposizione che non viene modificata) (n. 2));

o  l’interconnessione dei soggetti di cui alla normativa in esame per la trasmissione telematica, la codifica e la firma remota dei dati di cui ai decreti attuativi del precedente comma 7 sui contenuti del FSE e del dossier farmaceutico, nonché sui limiti di responsabilità ed i compiti dei soggetti coinvolti, oltre che alle (nuove) linee guida previste dal comma 15-bis (come precisato dalle modifiche al comma in esame), nell’ambito delle Regioni e Province autonome che comunicano di volersi avvalere dell’infrastruttura nazionale o di quelle che già vi si avvalgono (precisazione aggiunta dalle modifiche in esame). La successiva alimentazione, consultazione e conservazione del FSE[122] da parte delle medesime Regioni e Province autonome, deve avvenire secondo specifiche modalità che devono essere stabilite con decreto MEF, di concerto con il MdS e con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (nuovo soggetto interessato che è stato inserito coerentemente alle modifiche apportare dalle disposizioni in esame) (n. 3));

    Si ricorda che da tali dati vengono esclusi quelli di cui al comma 15-septies, vale a dire i dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema Tessera sanitaria relativi alle esenzioni dell'assistito, alle prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica, comprensivi dei relativi piani terapeutici, e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché le ricette e le prestazioni erogate non a carico del SSN, ai certificati di malattia telematici e alle prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa, nonché i dati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (vale a dire i dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti ai fini della detrazione fiscale), comprensivi dei dati relativi alla prestazione erogata e al relativo referto, secondo le modalità stabilite.

    Viene conseguentemente soppresso il n. 4) che prevedeva, a partire dal 30 aprile 2017, la gestione delle codifiche nazionali e regionali stabilite dai summenzionati decreti di cui al comma 7, rese disponibili dalle amministrazioni ed enti che le detengono, secondo modalità da stabilire con decreto MEF e MdS.

    Rimangono immutate invece le disposizioni riguardanti l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale dei consensi e relative revoche (n. 4-bis), la realizzazione dell'Indice Nazionale dei documenti dei FSE (n. 4-ter) e la realizzazione del Portale Nazionale FSE (n. 4-quater).

§  viene inserita il nuovo comma 15 –ter.1, al fine di un coordinamento con la normativa di attuazione del PNRR, che prevede che nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e fino al 31 dicembre 2026, la progettazione dell’infrastruttura nazionale necessaria a garantire l’interoperabilità dei FSE di cui al (modificato) comma 15-ter sia curata dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale in raccordo con il MdS e il MEF (lett. p));

§  viene poi interamente sostituito il comma 15–quater per prevedere il definitivo superamento dei compiti precedentemente attributi all’Agenzia per l'Italia digitale in relazione alla procedura di realizzazione del FSE e definire l’attuazione del cd. Ecosistema dei Dati Sanitari (EDS). Infatti, al fine di garantire il coordinamento informatico e assicurare servizi omogenei sul territorio nazionale per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma 2, il Ministero della Salute, d’intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, assicurando l’adeguatezza delle infrastrutture tecnologiche e la sicurezza cibernetica in raccordo con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale[123], cura la realizzazione dell’Ecosistema Dati Sanitari (EDS), avvalendosi della società di cui all’articolo 83, comma 15, del DL. 112/2008 (L. n. 133/2008), con cui stipula apposita convenzione.

Si tratta della società di gestione del sistema informativo dell’amministrazione finanziaria (SOGEI) che cura le attività di manutenzione, conduzione e sviluppo del sistema informativo del MEF, alla quale sono affidate in concessione dallo stesso Ministero, al fine della realizzazione e conduzione tecnica dei sistemi informativi complessi, con particolare riguardo al preminente interesse dello Stato alla sicurezza e segretezza, e coordinate nell’ambito della Direzione VII (finanza e privatizzazioni), per garantire la continuità delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari. -

L’EDS è alimentato dai dati trasmessi dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie, dagli enti del Servizio sanitario nazionale e da quelli resi disponibili tramite il sistema Tessera Sanitaria. Il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dall’EDS, la cui gestione operativa è affidata all’AGENAS, che la effettua in qualità di responsabile del trattamento per conto del predetto Ministero. A tale scopo esso si avvale, mediante la stipula di apposita convenzione, della citata società di gestione del sistema informativo dell’amministrazione finanziaria.

Viene demandato ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il MEF, acquisiti i pareri dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l’individuazione dei contenuti dell’EDS, le modalità di alimentazione dello stesso ecosistema EDS, oltre che i soggetti che hanno accesso all’EDS, le operazioni eseguibili e le misure di sicurezza per assicurare i diritti degli interessati.

Per assicurare, coordinare e semplificare la corretta e omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano il FSE, si stabilisce che l’AGENAS, d’intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, avvalendosi della richiamata società di gestione del sistema informativo dell’amministrazione finanziaria, rende disponibili alle strutture sanitarie e socio-sanitarie specifiche soluzioni da integrare nei sistemi informativi delle medesime strutture con le seguenti funzioni:

a)    controllo formale e semantico dei documenti e dei corrispondenti dati correlati prodotti dalle strutture sanitarie per alimentare FSE;

b)    conversione delle informazioni secondo i formati standard di cui al successivo comma 15–octies (v. infra);

c)    invio dei dati da parte della struttura sanitaria verso l’EDS e, se previsto dal piano di attuazione del potenziamento del FSE di cui al comma 15-bis, verso il FSE della regione territorialmente competente per le finalità di prevenzione cui alla nuova lettera a–bis) del comma 2 (lett. q));

§  viene conseguentemente abrogato il comma 15–sexies che disciplinava la procedura di diffida ad adempiere della Regione o Provincia autonoma chiamata alla realizzazione del FSE e dei conseguenti atti del Presidente della Regione in qualità di commissario ad acta (lett. r));

§  rimane ferma la disciplina sulla realizzazione del Sistema Tessera sanitaria di cui al comma 15-septies, eccetto che per il coordinamento con il comma 15-ter, n. 1), relativamente ai dossier farmaceutici per i quali viene eliminata la specifica di “regionali” (lett. s));

§  si specifica al comma 15–octies , mediante una modifica al comma (lett. t)) , che le specifiche tecniche dei documenti del FSE e del dossier farmaceutico, sono definite non soltanto con i decreti attuativi di cui al precedente comma 7 modificato, ma altresì con le linee guida di cui al nuovo comma 15-bis, e che le stesse specifiche dovranno essere pubblicate su un apposito portale di monitoraggio e informazione (e non più sul portale nazionale FSE), a cura dalla struttura della Presidenza del Consiglio competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale.

Contestualmente, viene abolito il preventivo parere del Garante per la protezione dei dati personali, il quale viene mantenuto solo con riferimento alla procedura di alimentazione del FSE attraverso l’infrastruttura nazionale di cui al successivo comma 15-novies esclusivamente per quanto concerne il Sistema Informativo Trapianti, le Anagrafi vaccinali regionali e i CUP (centri unici di prenotazione delle prestazioni sanitarie);

§  vengono inoltre inserite (lett. u)) le nuove disposizioni da comma 5-decies a comma 5-terdecies, volte ad introdurre:

o  il nuovo ruolo per l’AGENAS di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD), al fine di assicurare il potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità. La norma ha la finalità di garantire l’omogeneità a livello nazionale e l’efficienza nell’attuazione delle politiche di prevenzione e nell’erogazione dei servizi sanitari, ivi inclusi quelli di telemedicina.

    Nello svolgimento di tale nuovo ruolo, l’AGENAS è chiamata a basarsi sulle Linee guida AGID per la digitalizzazione della pubblica amministrazione di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (cd. Codice dell’amministrazione digitale).

Tali linee guida (v. link di raccolta), redatte in diversi settori tecnici, sono volte a definire le regole tecniche l’indirizzo per l’attuazione del medesimo Codice per la digitalizzazione della PA, con periodico aggiornamento, in conformità ai requisiti tecnici di accessibilità, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale e alle normative dell’UE in materia.

Inoltre, l’AGENAS, nell’ambito del nuovo ruolo di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD), deve basarsi sugli indirizzi del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (nuovo comma 15-decies).

o  più in dettaglio, il nuovo comma 15-undecies, fatti salvi gli ulteriori compiti attribuiti dalla legge, conferisce all’AGENAS le seguenti funzioni:

a)   predisposizione, pubblicazione e aggiornamento, previa approvazione del Ministro della salute e del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, di linee guida contenenti regole, guide tecniche, codifiche, classificazioni e standard necessari ad assicurare la raccolta, la conservazione, la consultazione e l’interscambio di dati sanitari da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale e dei soggetti pubblici e privati che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai cittadini italiani e agli altri soggetti che hanno titolo a richiederle;

b)  monitoraggio periodico sull’attuazione delle linee guida di cui alla lettera a) e controllo della qualità dei dati sanitari raccolti;

c)   promozione e realizzazione di servizi sanitari e socio-sanitari basati sui dati, destinati rispettivamente agli assistiti e agli operatori sanitari, per assicurare strumenti di consultazione dei dati dell’Ecosistema dei dati sanitari omogenei sul territorio nazionale;

d)  certificazione delle soluzioni di tecnologia informatica che realizzano servizi sanitari digitali, accreditamento dei servizi sanitari regionali, oltre che supporto ai fornitori delle medesime soluzioni per favorirne lo sviluppo coordinato;

e)   supporto al Ministero della salute per la valutazione delle richieste da parte di soggetti terzi di consultazione dei dati raccolti nell’ecosistema dei dati sanitari per finalità di ricerca;

f)   supporto alla Cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), prevista dall’articolo 6 dell’Accordo quadro tra il Ministro della sanità, le Regioni e le Province autonome, del 22 febbraio 2001;

L’Accordo ha definito i contenuti sulle modalità per con cui Ministero della salute (allora Sanità) e Regioni e Province autonome hanno concordato di operare congiuntamente, al fine di avviare un piano d'azione coordinato per lo sviluppo del nuovo Sistema informativo del Servizio sanitario nazionale, inteso quale strumento essenziale per il governo della sanità a livello nazionale, regionale, locale e per migliorare l'accesso alle strutture e la fruizione dei servizi da parte dei cittadini-utenti.

g)  gestione della piattaforma nazionale di telemedicina;

h)  proposta per la fissazione e il periodico aggiornamento delle tariffe per i servizi di telemedicina, da approvare con uno specifico decreto del Ministro della salute.

o  il nuovo comma 15-duodecies definisce i principi in base ai quali l’AGENAS dovrà esercitare le funzioni di cui al precedente comma 15-decies, vale a dire nel rispetto degli indirizzi del Ministro della salute e del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e del MEF.

L’Agenzia, in particolare, dovrà trasmettere ai predetti Ministeri una relazione annuale sull’attività svolta. Più in particolare, le funzioni di cui alle lettere a) (linee guida contenenti regole, guide tecniche, codifiche, classificazioni e standard necessari dei dati sanitari) e d) (certificazione delle soluzioni tecnico-informatiche che realizzano servizi sanitari digitali) del comma 15-undecies devono essere esercitate d’intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale;

o  il nuovo comma 15-terdecies dispone infine che nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, l’AGENAS dovrà esercitare le nuove funzioni ad essa attribuita dai nuovi commi 15-bis, 15-quater, 15-decies e 15-undecies avvalendosi del supporto della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, mediante stipula di apposita convenzione nell’ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Di seguito si riporta il Testo a fronte del nuovo articolo 12 del DL. 179/2021, come risultante dalle modifiche già in vigore apportate dal DL. 4/2021 (cd. Ristori-ter):

 

Articolo 12 DL. 179/2012 (L. 221/2012)

Normativa previgente

Testo con modifiche apportate dall’articolo 21 del DL. 4/2022

Art. 12 Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario

Art. 12 Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale

1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale.

1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale. Ai fini del presente comma, ogni prestazione sanitaria erogata da operatori pubblici, privati accreditati e privati autorizzati è inserita, entro 5 giorni dalla prestazione medesima, nel FSE in conformità alle disposizioni del presente articolo.

2. Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome, conformemente a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, a fini di:

a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;

b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;

c) programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.

Il FSE deve consentire anche l'accesso da parte del cittadino ai servizi sanitari on line secondo modalità determinate nel decreto di cui al comma 7 ovvero tramite il Portale nazionale di cui al comma 15-ter.

 

2. Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome, conformemente a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, a fini di:

a) diagnosi, cura e riabilitazione;

a-bis) prevenzione;

a-ter) profilassi internazionale;

b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;

c) programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.

Il FSE deve consentire anche l'accesso da parte del cittadino ai servizi sanitari on line secondo modalità determinate nel decreto di cui al comma 7 ovvero tramite il Portale nazionale di cui al comma 15-ter.

 

2-bis. Per favorire la qualità, il monitoraggio, l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, è istituito il dossier farmaceutico quale parte specifica del FSE, aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione.

Identico.

3. Il FSE è alimentato con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi di cui al comma 1 in maniera continuativa e tempestiva, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti e dagli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito sia nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali sia al di fuori degli stessi, nonché, su iniziativa dell'assistito, con i dati medici in possesso dello stesso. Il sistema del FSE aggiorna contestualmente anche l'indice di cui al comma 15-ter.

3. Il FSE è alimentato con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi di cui al comma 1 in maniera continuativa e tempestiva, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti e dagli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito sia nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali sia al di fuori degli stessi, nonché, su iniziativa dell'assistito, con i dati medici in possesso dello stesso. Il sistema del FSE aggiorna contestualmente anche l'indice di cui al comma 15-ter e alimenta l’ecosistema dati sanitari (EDS) di cui al comma 15 –quater.

4. Le finalità di cui alla lettera a) del comma 2 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali e da tutti gli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito secondo le modalità di accesso da parte di ciascuno dei predetti soggetti e da parte degli esercenti le professioni sanitarie, nonché nel rispetto delle misure di sicurezza definite ai sensi del comma 7.

4. Le finalità di cui alla lettera a) del comma 2 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali e da tutti gli esercenti le professioni sanitarie secondo le modalità di accesso da parte di ciascuno dei predetti soggetti e da parte degli esercenti le professioni sanitarie, nonché nel rispetto delle misure di sicurezza definite ai sensi del comma 7.

-

«4 -bis . Le finalità di cui alla lettera a-bis) del comma 2 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, dagli esercenti le professioni sanitarie nonché dagli Uffici delle Regioni e delle Province autonome competenti in materia di prevenzione sanitaria e dal Ministero della salute.

 

4 -ter . Le finalità di cui alla lettera a-ter) del comma 2 sono perseguite dal Ministero della Salute

5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE di cui al comma 1, per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2, può essere realizzata soltanto con il consenso dell'assistito e sempre nel rispetto del segreto professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo modalità individuate a riguardo. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all'erogazione della prestazione sanitaria.

5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE di cui al comma 1, per le finalità di cui alle lettere a), a -bis) e a -ter) del comma 2, può essere realizzata soltanto con il consenso dell'assistito e sempre nel rispetto del segreto professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria.

6. Le finalità di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono perseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonché dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge, senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE, secondo livelli di accesso, modalità e logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con il decreto di cui al comma 7, in conformità ai principi di proporzionalità, necessità e indispensabilità nel trattamento dei dati personali.

Identico.

6-bis. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE, di cui all'ultimo periodo del comma 2, può essere realizzata soltanto in forma protetta e riservata secondo modalità determinate dal decreto di cui al comma 7. Le interfacce, i sistemi e le applicazioni software adottati devono assicurare piena interoperabilità tra le soluzioni secondo modalità determinate dal decreto di cui al comma 7.

Identico.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro della salute e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabiliti: i contenuti del FSE e del dossier farmaceutico nonché i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato, i criteri per l'interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  con uno o più decreti del Ministro della salute e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e transizione digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti: i contenuti del FSE e del dossier farmaceutico nonché i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 4-bis e 4-ter, 5 e 6, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato, del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

8. Le disposizioni recate dal presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività di competenza nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Identico.

9. La cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, è integrata per gli aspetti relativi al settore sanitario con un componente designato dal Ministro della salute, il cui incarico è svolto a titolo gratuito.

Soppresso

10. I sistemi di sorveglianza e i registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tessutale e di impianti protesici sono istituiti ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita.

Identico.

11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tessutale, e di impianti protesici nonché di dispositivi medici impiantabili sono aggiornati periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. L'attività obbligatoria di tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma è svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e rientra tra le attività istituzionali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Nell'ambito del Patto per la salute 2019-2021 sono individuate le modalità per garantire e verificare la corretta tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma.

Identico.

11-bis. È fatto obbligo agli esercenti le professioni sanitarie, in ragione delle rispettive competenze, di alimentare in maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, i sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10.

Identico..

12. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire con propria legge registri di tumori e di altre patologie, di mortalità e di impianti protesici di rilevanza regionale e provinciale diversi da quelli di cui al comma 10.

Identico.

13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 20, 22 e 154 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, i soggetti che possono avere accesso ai registri di cui al presente articolo, e i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.

13. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, comma 25–bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con uno o più decreti del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 2–sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati da raccogliere nei singoli registri e sistemi di sorveglianza di cui al presente articolo, i soggetti che possono avervi accesso e i dati da questi conoscibili, le operazioni eseguibili, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato.

14. I contenuti del regolamento di cui al comma 13 devono in ogni caso informarsi ai principi di pertinenza, non eccedenza, indispensabilità e necessità di cui agli articoli 3, 11 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

14. I contenuti dei decreti di cui al comma 13 devono in ogni caso informarsi ai principi di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

15. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni e province autonome, possono, nel principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa informatica, anche mediante la definizione di appositi accordi di collaborazione, realizzare infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a livello sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle infrastrutture tecnologiche per il FSE a tale fine già realizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogate, ovvero utilizzare l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, da rendere conforme ai criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 7.

Identico.

15-bis. Entro il 30 giugno 2014, le regioni e le province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia digitale e al Ministero della salute il piano di progetto per la realizzazione del FSE, redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia e dal Ministero della salute, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca, entro il 31 marzo 2014.

15-bis Per il potenziamento del FSE, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), previa approvazione del Ministro della salute, del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, adotta periodicamente apposite linee guida. In sede di prima applicazione, le linee guida di cui al primo periodo sono adottate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la predetta Conferenza permanente

Le linee guida dettano le regole tecniche per l’attuazione dei decreti di cui al comma 7, ivi comprese quelle relative al sistema di codifica dei dati e quelle necessarie a garantire l’interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. Le Regioni e le Province autonome predispongono entro 3 mesi dalla data di pubblicazione e di aggiornamento delle linee guida un piano di adeguamento ai decreti di cui al comma 7 e alle linee guida. I piani regionali di adeguamento del FSE sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del Ministero della salute e della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, con il supporto dell’AGENAS. La regione o provincia autonoma che non abbia presentato il piano regionale nei termini previsti, ovvero che abbia presentato un piano regionale non conforme alle linee guida, ovvero che non abbia attuato il piano adottato è tenuta ad avvalersi dell’infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, numero

3). Nel caso di inerzia o ritardo nella presentazione o nell’attuazione del predetto piano di adeguamento ovvero anche nei casi di mancato rispetto dell’obbligo di avvalimento della infrastruttura nazionale di cui al sesto periodo, si procede all’esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Resta fermo che la predisposizione e l’attuazione del piano regionale di cui al presente comma in conformità a quanto disposto dal decreto di cui al comma 7 e alle linee guida sono ricomprese tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome per l’accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da verificare da parte del Comitato di cui all’articolo 9 dell’intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della predetta intesa del 23 marzo 2005 .

15-ter. Ferme restando le funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, l'Agenzia per l'Italia digitale, sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze e con le regioni e le province autonome, la progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei FSE, la cui realizzazione è curata dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, garantendo:

1) l'interoperabilità dei FSE e dei dossier farmaceutici regionali;

2) l'identificazione dell'assistito, attraverso l'allineamento con l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), di cui all'articolo 62-ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituita nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria. Nelle more della realizzazione dell'ANA, l'identificazione dell'assistito è assicurata attraverso l'allineamento con l'elenco degli assistiti gestito dal Sistema Tessera sanitaria, ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

3) per le Regioni e Province autonome che, entro il 31 marzo 2017, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute di volersi avvalere dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15, l'interconnessione dei soggetti di cui al presente articolo per la trasmissione telematica, la codifica e la firma remota dei dati di cui ai decreti attuativi del comma 7, ad esclusione dei dati di cui al comma 15-septies, per la successiva alimentazione, consultazione e conservazione, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 del FSE da parte delle medesime Regioni e Province autonome, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute;

 

 

 

 

 

4) a partire dal 30 aprile 2017, la gestione delle codifiche nazionali e regionali stabilite dai decreti di cui al comma 7, rese disponibili dalle amministrazioni ed enti che le detengono, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute;

4-bis) l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale dei consensi e relative revoche, da associarsi agli assistiti risultanti nell'ANA, comprensiva delle informazioni relative all'eventuale soggetto delegato dall'assistito secondo la normativa vigente in materia e nel rispetto delle modalità e delle misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del presente comma;

4-ter) la realizzazione dell'Indice Nazionale dei documenti dei FSE, da associarsi agli assistiti risultanti nell'ANA, al fine di assicurare in interoperabilità le funzioni del FSE, secondo le modalità e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del presente comma;

4-quater) la realizzazione del Portale Nazionale FSE, secondo le modalità e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del presente comma, anche attraverso l'interconnessione con i corrispondenti portali delle regioni e province autonome, per consentire, tramite le funzioni dell'Indice Nazionale, l'accesso on line al FSE da parte dell'assistito e degli operatori sanitari autorizzati, secondo modalità determinate ai sensi del comma 7. Tale accesso è fornito in modalità aggregata, secondo quanto disposto dalla Determinazione n. 80 del 2018 dell'Agenzia per l'Italia Digitale

15-ter. Ferme restando le funzioni e i poteri del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, l’AGENAS, sulla base delle esigenze avanzate dalle Regioni e dalle Province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani, cura, d’intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze e con le regioni e le province autonome, la progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei FSE, la cui realizzazione è curata dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, garantendo: 1) l'interoperabilità dei FSE e dei dossier farmaceutici;

2) identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) per le Regioni e Province autonome che comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero della salute di volersi avvalere dell’infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15, nonché per quelle che si avvalgono della predetta infrastruttura ai sensi del comma 15-bis, l’interconnessione dei soggetti di cui al presente articolo per la trasmissione telematica, la codifica e la firma remota dei dati di cui ai decreti attuativi del comma 7 e alle linee guida del comma 15 -bis, ad esclusione dei dati di cui al comma 15-septies, per la successiva alimentazione, consultazione e conservazione, di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 del FSE da parte delle medesime Regioni e Province autonome, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale;

4) Soppresso

 

 

 

 

 

 

4-bis) Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

4-ter) Identico.

 

 

 

 

 

 

 

4-quater) Identico.

-

15 -ter .1. Nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e fino al 31 dicembre 2026, la progettazione dell’infrastruttura nazionale necessaria a garantire l’interoperabilità dei FSE di cui al comma 15 -ter è curata dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale in raccordo con il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze.

15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza, al fine di: a) valutare e approvare, entro sessanta giorni, i piani di progetto presentati dalle regioni e dalle province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformità a quanto stabilito dai decreti di cui al comma 7 ed in particolare condizionandone l'approvazione alla piena fruibilità dei dati regionali a livello nazionale, per indagini epidemiologiche, valutazioni statistiche, registri nazionali e raccolta di dati a fini di programmazione sanitaria nazionale; b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e delle province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati. La realizzazione del FSE in conformità a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7 è compresa tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della predetta intesa del 23 marzo 2005.

15–quater . Al fine di garantire il coordinamento informatico e assicurare servizi omogenei sul territorio nazionale per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 il Ministero della Salute, d’intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, assicurando l’adeguatezza delle infrastrutture tecnologiche e la sicurezza cibernetica in raccordo con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, cura la realizzazione dell’Ecosistema Dati Sanitari (di seguito EDS), avvalendosi della società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con cui stipula apposita convenzione. L’EDS è alimentato dai dati trasmessi dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie, dagli enti del Servizio sanitario nazionale e da quelli resi disponibili tramite il sistema Tessera Sanitaria. Il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dall’EDS, la cui gestione operativa è affidata all’AGENAS, che la effettua in qualità di responsabile del trattamento per conto del predetto Ministero e che all’uopo si avvale, mediante la stipula di apposita convenzione, della società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministero dell’economia e delle finanze, e acquisiti i pareri dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono individuati i contenuti dell’EDS, le modalità di alimentazione dell’EDS, nonché i soggetti che hanno accesso all’EDS, le operazioni eseguibili e le misure di sicurezza per assicurare i diritti degli interessati. Al fine di assicurare, coordinare e semplificare la corretta e omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano il FSE, l’AGENAS, d’intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e avvalendosi della società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, rende disponibili alle strutture sanitarie e socio-sanitarie specifiche soluzioni da integrare nei sistemi informativi delle medesime strutture con le seguenti funzioni:

a)  di controllo formale e semantico dei documenti e dei corrispondenti dati correlati prodotti dalle strutture sanitarie per alimentare FSE,

b) di conversione delle informazioni secondo i formati standard di cui al comma 15 –octies;

c)  di invio dei dati da parte della struttura sanitaria verso l’EDS e, se previsto dal piano di attuazione del potenziamento del FSE di cui al comma 15-bis  verso il FSE della regione territorialmente competente per le finalità di cui alla lettera a –bis ) del comma 2;

15-quinquies. Per il progetto FSE di cui al comma 15-ter, da realizzare entro il 31 dicembre 2015, è autorizzata una spesa non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da definire su base annua con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale.

15-quinquies. Identico.

15-sexies. Qualora la regione, sulla base della valutazione del Comitato e del Tavolo tecnico di cui al comma 15-quater, non abbia adempiuto nei termini previsti dal medesimo comma 15-quater, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, diffida la regione ad adempiere entro i successivi trenta giorni. Qualora, sulla base delle valutazioni operate dai medesimi Comitato e Tavolo tecnico, la regione non abbia adempiuto, il Presidente della regione, nei successivi trenta giorni in qualità di commissario ad acta, adotta gli atti necessari all'adempimento e ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai citati Comitato e Tavolo tecnico.

15-sexies. Abrogato

15-septies. Il Sistema Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 aprile 2017, rende disponibile ai FSE e ai dossier farmaceutici regionali, attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, i dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema Tessera sanitaria relativi alle esenzioni dell'assistito, alle prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica, comprensivi dei relativi piani terapeutici, e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché le ricette e le prestazioni erogate non a carico del SSN, ai certificati di malattia telematici e alle prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa, nonché i dati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dei dati relativi alla prestazione erogata e al relativo referto, secondo le modalità stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del comma 15-ter, che individuerà le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire la sicurezza del trattamento e i diritti e le libertà degli interessati.

15-septies. Il Sistema Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 aprile 2017, rende disponibile ai FSE e ai dossier farmaceutici, attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, i dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema Tessera sanitaria relativi alle esenzioni dell'assistito, alle prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica, comprensivi dei relativi piani terapeutici, e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché le ricette e le prestazioni erogate non a carico del SSN, ai certificati di malattia telematici e alle prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa, nonché i dati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dei dati relativi alla prestazione erogata e al relativo referto, secondo le modalità stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del comma 15-ter, che individuerà le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire la sicurezza del trattamento e i diritti e le libertà degli interessati.

15-octies. Le specifiche tecniche dei documenti l FSE e del dossier farmaceutico, definiti con i decreti attuativi del comma 7, sono pubblicate sul portale nazionale FSE, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

15–octies . Le specifiche tecniche dei documenti del FSE e del dossier farmaceutico, definite con i decreti attuativi di cui al comma 7 e dalle linee guida di cui al comma 15 -bis, sono pubblicate su un apposito portale di monitoraggio e informazione a cura dalla struttura della Presidenza del Consiglio competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale.

15-novies. Ai fini dell'alimentazione del FSE attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, con il decreto di cui al numero 3) del comma 15-ter, sono stabilite le modalità tecniche con le quali:

a) il Sistema Informativo Trapianti del Ministero della salute di cui alla legge 1° aprile 1999, n. 91, rende disponibile ai FSE i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi e tessuti;

b) le Anagrafi vaccinali regionali rendono disponibili ai FSE i dati relativi alla situazione vaccinale;

c) il Centro Unico di prenotazione di ciascuna regione e provincia autonoma rende disponibili ai FSE i dati relativi alle prenotazioni.

15-novies. Identico

-

5–decies. Al fine di garantire l’omogeneità a livello nazionale e l’efficienza nell’attuazione delle politiche di prevenzione e nell’erogazione dei servizi sanitari, ivi inclusi quelli di telemedicina, l’AGENAS, sulla base delle Linee guida AGID per la digitalizzazione della pubblica amministrazione di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e degli indirizzi del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, assume anche il ruolo di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD), assicurando il potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità.

 

15-undecies. Salvi gli ulteriori compiti attribuiti dalla legge, all’AGENAS sono conferite le seguenti funzioni:

a) predisposizione, pubblicazione e aggiornamento, previa approvazione del Ministro della salute e del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, di linee guida contenenti regole, guide tecniche, codifiche, classificazioni e standard necessari ad assicurare la raccolta, la conservazione, la consultazione e l’interscambio di dati sanitari da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale e dei soggetti pubblici e privati che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai cittadini italiani e agli altri soggetti che hanno titolo a richiederle;

b) monitoraggio periodico sull’attuazione delle linee guida di cui alla lettera a) e controllo della qualità dei dati sanitari raccolti;

c) promozione e realizzazione di servizi sanitari e socio-sanitari basati sui dati, destinati rispettivamente agli assistiti e agli operatori sanitari, al fine di assicurare strumenti di consultazione dei dati dell’EDS omogenei sul territorio nazionale;

d) certificazione delle soluzioni IT che realizzano servizi sanitari digitali, accreditamento dei servizi sanitari regionali, nonché supporto ai fornitori delle medesime soluzioni per favorirne lo sviluppo coordinato;

e) supporto al Ministero della salute per la valutazione delle richieste da parte di soggetti terzi di consultazione dei dati raccolti nell’EDS per finalità di ricerca;

f) supporto alla Cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), prevista dall’articolo 6 dell’accordo quadro tra il Ministro della sanità, le Regioni e le Province autonome, del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2001;

g) gestione della piattaforma nazionale di telemedicina;

h) proposta per la fissazione e il periodico aggiornamento delle tariffe per i servizi di telemedicina, da approvare con decreto del Ministro della salute.

-

15-duodecies. L’AGENAS esercita le funzioni di cui al comma 15-decies nel rispetto degli indirizzi del Ministro della salute e del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministero dell’economia e delle finanze, e trasmette agli stessi una relazione annuale sull’attività svolta. Le funzioni di cui alle lettere a), e d) del comma 15-undecies sono esercitate d’intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale.

-

15-terdecies. Nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, AGENAS esercita le funzioni di cui ai commi 15-bis, 15-quater, 15-decies e 15-undecies avvalendosi del supporto della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, mediante stipula di apposita convenzione nell’ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

 

 

Il comma 2 dell’articolo 21 in esame modifica inoltre l’articolo 13 del DL. n. 69 del 2013 (L. n. 98/2013) in materia di governance dell’Agenda digitale italiana, come segue:

-       per ragioni di coordinamento, al comma 2-bis viene soppresso il riferimento all’art. 12, comma 13 del richiamato DL. 179/2012, comma ora sostituito (cfr. supra), ed in precedenza riguardante il regolamento disciplinante i soggetti che possono avere accesso ai registri del Fascicolo sanitario elettronico, i dati che gli stessi possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei medesimi dati (lett. a));

-       viene abrogato l’intero comma 2–quater che definiva una procedura di sostituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, anche senza il concerto dei Ministri interessati, nell’adozione dei decreti ministeriali previsti da varie disposizioni del citato DL. 179/2012, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo (in vigore dal 29 gennaio 2016) (lett. b));

 

Si tratta dei decreti ministeriali di cui ai seguenti articoli del DL. 179/2012:

-       articolo 4, comma 1: domicilio legale del cittadino tramite proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). In proposito l’Agid ha adottato apposite linee guida (ma non risulta emanato un apposito decreto ministeriale) con le quali ha definito l’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (qui il link al documento);

-       articolo 8, comma 13: trasmissione elettronica dei dati di cui ai formulari FAL[124] con l'implementazione dell'interfaccia unica;

-       articolo 10, comma 10: attuazione, esclusivamente con modalità informatiche e telematiche, dei procedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del rapporto di lavoro del personale del comparto Scuola;

-       articolo 12, comma 7: contenuti del FSE e del dossier farmaceutico. In materia è stato emanato il l D.P.C.M. 29 settembre 2015, n. 178

-       articolo 13, comma 2: attuazione delle prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico e valide su tutto il territorio nazionale. Per l’attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.P.C.M 14 novembre 2015.

-       articolo 15, comma 2: pagamenti elettronici mediante prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento. In proposito si vedano le linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

 

Infine, il comma 3 apporta modifiche all’articolo 51, comma 2, del DL. n. 124/2019 (L. n. 157/2019) in materia di attività informatiche in favore di organismi pubblici, al fine di permettere che il Ministero della salute e l’AGENAS possano avvalersi della SOGEI, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per assicurare, coordinare e semplificare la corretta e omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano il Fascicolo sanitario elettronico (FSE). Si prevede pertanto:

-       una correzione di formulazione del testo sostituendo alla fine della lettera f-ter) il segno di interpunzione del punto con quello del punto e virgola (n. 1));

-       l’aggiunta di due nuove lettere f-quater) ed f-quinquies) che estendono ai seguenti soggetti la possibilità di avvalersi della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria (SOGEI):

o   f -quater) il Ministero della salute, con la finalità di realizzare l’Ecosistema dei Dati Sanitari (EDS) in base alle nuove disposizioni previste all’articolo 12 del DL 179/2012 sopra illustrate;

o   f -quinquies) l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), nella qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale, per la gestione dell’Ecosistema dei Dati Sanitari di cui al medesimo articolo 12 del DL. 179/2012, finalizzata alla messa a disposizione alle strutture sanitarie e sociosanitarie di specifiche soluzioni software, necessarie ad assicurare, coordinare e semplificare la corretta e omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano il Fascicolo sanitario elettronico (FSE).

 

 

Si segnala che, nell’ambito del PNRR, la Missione 6, Componente 2, Investimento 1.3, Sub-Investimento 1.3.1 “Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (FSE)” riguarda il completamento dell'infrastruttura e la diffusione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) esistente entro il 2025.

Ad esso sono assegnate, in base al DM Economia 23 novembre 2021[125] (v. Allegato 2) risorse per 1.379.989.999,93 euro, di cui 569.600.000 euro per progetti in essere e 810.389.999,93 euro per nuovi progetti.

I traguardi individuati per l’investimento sono, innanzitutto, la realizzazione di un archivio centrale interoperabile e di una piattaforma di servizi, conformemente agli standard internazionali garantendo, in particolare, la sicurezza dei dati. Si prevede l'integrazione/inserimento dei documenti nuovi direttamente nel FSE, la migrazione/trasposizione mirata di documenti cartacei attuali o vecchi, il sostegno finanziario dei fornitori dei servizi sanitari per l’aggiornamento delle loro infrastrutture informatiche per generare dati digitali. Tutte le Regioni e le Province autonome devono creare, alimentare e utilizzare il FSE.

L’amministrazione titolare degli interventi, il cui obiettivo di realizzazione è fissato temporalmente entro il 2025, è Ministero della salute in collaborazione con il Ministero dell’Innovazione e della Transizione Digitale, presso la Presidenza del Consiglio. Si ricorda che ulteriori risorse sono previste con riferimento all’attuazione degli interventi relativi alle Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G) a titolarità della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) (M1C2 I. 3) con un sub-investimento relativo alla “Sanità connessa” per un importo complessivo di 501,5 milioni di cui 93,5 milioni per progetti già in essere e 408 milioni per la realizzazione di nuovi progetti.

Articolo 21-bis, commi 1 e 2
(Indennità di esclusività per il personale del ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute)

 

 

Il comma 1 dell'articolo 21-bis - articolo inserito dal Senato - estende, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ferma restando la condizione dell'esclusività del rapporto di lavoro, al personale del ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute l'indennità di esclusività prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, con esclusione di una quota percentuale della medesima indennità; in particolare, dall'estensione è escluso l'importo derivante dall'incremento percentuale - pari al ventisette per cento - della medesima indennità, incremento disposto dal comma 407 dell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

Il successivo comma 2 provvede alla quantificazione ed alla copertura dell’onere finanziario derivante dalla suddetta estensione; l’onere è quantificato in 6.251.692 euro per il 2022, 6.106.273 euro per il 2023 e 6.057.800 euro annui a decorrere dal 2024; ai fini della copertura, si riduce nelle misure corrispondenti l’accantonamento relativo al Ministero della salute del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento.

 

 

Si ricorda che il ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute è disciplinato dall'articolo 17 della L. 11 gennaio 2018, n. 3, e successive modificazioni. Il ruolo ricomprende - a prescindere dall'eventuale conferimento (in base alle relative norme) di incarichi dirigenziali - il personale del Ministero inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo.

Si valuti l'opportunità di chiarire se il riconoscimento dell'indennità di esclusività concerna anche i casi in cui ai dipendenti in esame siano conferiti incarichi dirigenziali (con l'applicazione del trattamento e delle indennità relativi). Si valuti altresì l'opportunità di chiarire se gli eventuali incrementi futuri, definiti in sede contrattuale, dell'indennità di esclusività si applichino in via automatica anche al personale di cui al comma 1 (il quale rientra in un altro comparto contrattuale).

Il comma 1 in esame specifica che l'estensione dell'indennità non concerne i "dirigenti delle professionalità sanitarie" dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA); si ricorda che il comma 3-bis del citato articolo 17 della L. n. 3 del 2018 estende a questi ultimi le norme (in quanto compatibili sotto il profilo giuridico e finanziario) sul ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

Si ricorda che l'indennità di esclusività dei dirigenti medici, veterinari e sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale[126] è riconosciuta in caso di scelta del rapporto di lavoro esclusivo[127]; quest'ultimo comprende la possibilità di svolgere attività libero-professionale intramuraria (all'interno delle strutture del Servizio sanitario nazionale) - con divieto di svolgimento di attività libero-professionali all'esterno -. Riguardo agli importi, il suddetto comma 407 dell'articolo 1 della L. n. 178 del 2020 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, un incremento, nella misura del ventisette per cento, dell'importo annuo lordo (comprensivo della tredicesima mensilità) previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza dell'area sanità per il periodo 2016-2018; come detto, tale incremento non è compreso nella norma di estensione di cui al presente comma 1 (relativa al personale del ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute). Si ricorda che l'importo annuo lordo summenzionato varia a seconda che si rientri nella dirigenza medica e veterinaria o in quella sanitaria e a seconda dell'incarico svolto e dell'anzianità di esperienza professionale nel Servizio sanitario nazionale.

 

In particolare, in base all'articolo 89 del suddetto contratto, la misura annua lorda (comprensiva della tredicesima mensilità) dell'indennità, per la dirigenza sanitaria, misura che costituisce la base di calcolo del suddetto incremento del ventisette per cento, è pari a:

-      18.473,29 euro per i titolari di incarichi di direzione di struttura complessa;

-      13.461,36 euro, 5.784,38 euro o 1.708,05 euro per i titolari di altri incarichi, rispettivamente con esperienza professionale nel Servizio sanitario nazionale, superiore a quindici anni, tra cinque e quindici anni o inferiore a cinque anni.

Per la dirigenza medica e veterinaria, il medesimo importo (in base al citato articolo 89), che costituisce, come detto, la base di calcolo dell'incremento del ventisette per cento, è pari a:

-      18.473,29 euro per i titolari di incarichi di direzione di struttura complessa;

-      13.857,58 euro, 10.167,99 euro e 2.519,19 euro, per i titolari di altri incarichi, rispettivamente con esperienza professionale nel Servizio sanitario nazionale, superiore a quindici anni, tra cinque e quindici anni o inferiore a cinque anni.


 

Articolo 21-bis, commi 3-5
(Assunzioni di dirigenti e di personale presso il MEF)

 

 

L’articolo 21-bisinserito nel corso dell’esame al Senato – ai commi 3-5 autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad assumere dal 1° ottobre 2022, con un incremento della dotazione organica, 25 dirigenti di seconda fascia e 160 unità di personale (100 unità di Area terza – F1 e 60 unità di Area seconda – F2).

 

Il comma 3, al fine di rafforzare l’efficienza operativa delle proprie strutture, anche in relazione agli obiettivi e agli interventi previsti dal PNRR, autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad assumere a decorrere dal 1° ottobre 2022, con corrispondente incremento della dotazione organica:

§  25 dirigenti di seconda fascia, di cui 5 unità da destinare alle verifiche amministrativo-contabili extra gerarchiche nell'ambito dell'Ispettorato generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria Generale dello Stato (IGESIFIP) e 20 unità a cui conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca nel numero di 5 unità per ciascuno dei quattro Dipartimenti del Ministero (Tesoro; Ragioneria Generale dello Stato; Finanze; Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi);

§  100 unità da inquadrare nell'Area terza - posizione economica F1;

§  60 unità da inquadrare nell'Area seconda - posizione economica F2.

§  Il reclutamento del personale può avvenire tramite concorso pubblico, anche attraverso le procedure gestite dalla Commissione RIPAM, oppure tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, oppure attraverso procedure di mobilità volontaria.

 

Il comma 4 autorizza per l’anno 2022 una spesa pari a 800.000 euro per la gestione delle procedure concorsuali e una spesa pari a 200.000 euro per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale di cui al comma 3. Per l'anno 2022 è autorizzata, inoltre, una spesa pari a 328.115 euro e, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari a 1.312.450 euro per la corresponsione, al personale delle aree da reclutare ai sensi del medesimo comma 3, dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario.

 

Il comma 5 quantifica gli oneri derivanti dai commi 3 e 4 in 4.072.880 euro per l’anno 2022 e in 12.291.510 euro annui a decorrere dal 2023. Alla copertura corrispondente si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

Si segnalano di seguito i più recenti provvedimenti che hanno autorizzato il Ministero dell’economia e delle finanze a procedere, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere nuovi contingenti di personale, in particolare per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

Il decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto rilancio) contiene alcune norme che autorizzano il MEF a potenziare le proprie strutture:

-      l’articolo 2, comma 13-bis, autorizza il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ad avvalersi, nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per il 2020 e 200.000 euro a decorrere dal 2021, di esperti individuati all’esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità, in vista del monitoraggio delle clausole di flessibilità nell’ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita europeo, anche con riferimento alle opere necessarie a perseguire il riordino della rete ospedaliera in relazione all’emergenza Covid-19 realizzate mediante il ricorso al partenariato pubblico-privato;

-      gli articoli 247-249 prevedono misure per la accelerazione dei concorsi mediante il decentramento e la digitalizzazione delle procedure;

-      l’articolo 262 autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad avviare le procedure di reclutamento di 56 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nel profilo della terza area (F3), in relazione alle specifiche esigenze connesse alla Presidenza italiana del G20 e allo sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato. Le procedure di reclutamento (già autorizzate dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2019) si svolgono mediante concorsi per titoli ed esame orale per l’accesso ai quali è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e la conoscenza della lingua inglese, anche del dottorato di ricerca ovvero del master di secondo livello.

 

La legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020), ai commi 884 e 885, autorizza il MEF a bandire concorsi di personale non dirigenziale per assumere 550 unità con contratto a tempo indeterminato, da destinare alle Ragionerie Territoriali dello Stato (350 unità di Area III-F1 e 100 unità di Area II-F2) e alle Commissioni Tributarie (100 di Area III-F1) per l’anno 2021 (prorogato al 2022 dal D.L. n. 228/2021, art. 1, comma 9).

Il comma 886 (come modificato dal D.L. n. 183 del 2020) autorizza il MEF a bandire per l’anno 2021 concorsi per assumere 30 unità di personale non dirigenziale di alta professionalità con contratto a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area III-F3, al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le procedure concorsuali, in deroga alla normativa vigente, si svolgono mediante concorsi per titoli ed esame orale. Per l'accesso alle prove concorsuali è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e la conoscenza della lingua inglese, anche del dottorato di ricerca ovvero del master di secondo livello.

 

Il decreto-legge n. 73 del 2021 (articolo 11-bis, comma 13) ha autorizzato il Ministero dell’economia e delle finanze, nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure del decreto (c.d. Sostegni-bis), a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all’articolo 10 del D.L. n. 44 del 2021, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) del medesimo Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a 50 unità da inquadrare nel livello iniziale dell’area III del comparto funzioni centrali. Con il D.L. n. 228 del 2021 (art. 1, comma 12-ter) è stato previsto che l’assunzione delle 50 unità di personale deve avvenire tramite lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

Inoltre, nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure dello stesso decreto, la dotazione complessiva del contingente degli uffici di diretta collaborazione del MEF è incrementata di dieci unità di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Una quota parte, non inferiore a otto unità di personale, è riservata all'Ufficio del coordinamento legislativo. Per gli anni dal 2021 al 2027 presso l'Ufficio di Gabinetto sono istituiti due ulteriori posti di funzione di livello dirigenziale generale, assegnati alle dirette dipendenze del Capo di gabinetto (articolo 11-bis, comma 15).

 

Il decreto-legge n. 80 del 2021, articolo 7, comma 1, ha previsto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di 500 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale, di cui 80 unità da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e le restanti da ripartire alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (G.U. n. 64 del 13 agosto 2021); i 500 professionisti reclutati dal bando sono, infatti, destinati alle strutture di monitoraggio e rendicontazione dei fondi presso le amministrazioni titolari dei relativi progetti e interventi, per la realizzazione del sistema di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano di ripresa e resilienza. Il relativo bando di concorso pubblico è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2021.

L’articolo 7, comma 4, ha autorizzato la Ragioneria generale dello Stato ad avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, effettuate dal Servizio centrale per il PNRR, istituito dall’articolo 6 del D.L. n. 77/2021. Si prevede l’importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di 167.000 euro per l’anno 2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

L’articolo 7-bis, inoltre, al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR, ha autorizzato il MEF, per l’anno 2021 (prorogato al 2022 dal D.L. n. 228/2021, art. 1, comma 12, lett. b)) a bandire procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, per assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a 145 unità (Area III), di cui 50 unità da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), 30 unità al Dipartimento del tesoro, 30 unità al Dipartimento delle finanze e 35 unità al Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi. e un contingente di 75 unità (Area II) da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

Il decreto-legge n. 152 del 2021, per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, all’articolo 9, comma 10, ha autorizzato il Ministero dell’economia e delle finanze a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche per l’assunzione a tempo indeterminato di 40 unità di personale da inquadrare nella terza area, posizione economica F1, per rafforzare le strutture della Ragioneria generale dello Stato, inclusi l’Unità di missione del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa e i nuclei di valutazione della spesa, nonché per le attività di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale. La Ragioneria generale dello Stato è autorizzata inoltre ad avvalersi del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica nonché di un contingente massimo di 10 esperti e di stipulare convenzioni con Università, Enti e Istituti di ricerca entro il limite di spesa complessivo di 600.000 euro.

 

La legge n. 238 del 2021 (legge europea 2019-2020) autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad assumere, a tempo indeterminato, fino a 50 unità di personale (livello iniziale della terza area) per rafforzare le strutture della Ragioneria generale dello Stato ai fini delle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall’Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027, attraverso lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici (articolo 44, modificato dall’art. 1, comma 12-bis, del D.L. n. 228 del 2021).

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 31 dicembre 2021 è stato pubblicato il bando per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 2.293 posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze (420 posti), del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato. L’articolo 1 del bando prevede che dei 420 posti assegnati al MEF, 274 (Area II-F2) siano destinati agli uffici centrali e alle Ragionerie territoriali dello Stato nelle varie sedi.


 

Articolo 22, commi 1 e 2
(Proroga di trattamenti di integrazione salariale per grandi imprese industriali)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 22 consente la proroga fino al 31 marzo 2022, per un periodo massimo di ventisei settimane, di trattamenti ordinari di integrazione salariale con causale COVID-19 concessi in favore di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale; la proroga è ammessa nel rispetto di un limite massimo di spesa pari a 42,7 milioni di euro (per il 2022). La relazione tecnica (allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto)[128] indica che, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la proroga potrebbe concernere "circa 4.000 lavoratori dipendenti da ILVA-Arcelor Mittal".

Il comma 2 provvede alla copertura finanziaria dello stanziamento corrispondente al suddetto limite di spesa, riducendo nell’identica misura di 42,7 milioni (per il 2022) il fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (fondo destinato alla copertura di prestazioni di integrazione salariale, disposte da successivi interventi normativi in relazione alla crisi epidemiologica da COVID-19).

 

Più in particolare, il comma 1 consente la proroga di un intervento di integrazione salariale (con causale COVID-19) che è stato consentito nel periodo 28 giugno 2021[129]-31 dicembre 2021, per una durata massima di tredici settimane, ai sensi dell’articolo 3, commi da 1 a 4, del D.L. 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 settembre 2021, n. 125[130].

Si ricorda che per i trattamenti ordinari di integrazione salariale con causale COVID-19 non è dovuto (da parte del datore di lavoro) alcun contributo addizionale[131].

I termini temporali e le modalità per la presentazione della domanda per il trattamento in oggetto sono definiti dal messaggio dell'INPS n. 816 del 18 febbraio 2022; il messaggio specifica anche che l'intervento può essere richiesto esclusivamente con riferimento a lavoratori che risultino alle dipendenze del datore di lavoro (richiedenti la prestazione) alla data del 27 gennaio 2022[132].

Il comma 1 del presente articolo 22 specifica che l’INPS provvede al monitoraggio finanziario, con riferimento al suddetto limite massimo di spesa di 42,7 milioni di euro (per il 2022); qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Si ricorda che i commi 2 e 3 del citato articolo 3 del D.L. n. 103 hanno previsto, fino al termine del periodo di relativa fruizione, fatte salve alcune fattispecie, l'esclusione sia dell'avvio di nuove procedure di licenziamento collettivo sia della possibilità di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo[133]. Si valuti l’opportunità di chiarire se tali norme si applichino anche nel periodo di fruizione della proroga in oggetto.

Come accennato, il comma 2 del presente articolo 22 provvede alla copertura finanziaria dello stanziamento corrispondente al suddetto limite di spesa, riducendo nell’identica misura di 42,7 milioni (per il 2022) il fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della L. 30 dicembre 2021, n. 234. Si ricorda che tale fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è destinato alla copertura finanziaria di prestazioni di integrazione salariale, disposte da successivi interventi normativi in relazione ai differenti impatti nei settori produttivi della crisi epidemiologica da COVID-19.

 

 


 

Articolo 22, commi 3-5
(Sospensione dei pagamenti nei territori
colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017)

 

 

I commi 3 e 4 dell’articolo 22 provvedono a differire dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 i termini riguardanti la sospensione del pagamento dei finanziamenti e delle rate di mutui, prevista per le attività economiche e produttive e i soggetti privati dei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 (comma 3), e la sospensione automatica dei medesimi pagamenti, nel caso in cui i beneficiari non siano stati avvisati dalle banche e dagli intermediari finanziari in merito all’esercizio della facoltà di sospensione dei pagamenti (comma 4).  Il comma 5 dispone sugli oneri derivanti dalla attuazione delle suddette previsioni nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2022.

 

Il comma 3 dell’art. 22 modifica l’articolo 14, comma 6, del D.L. 244/2016, al fine di differire dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia a far data dal 24 agosto 2016, il termine di sospensione dei pagamenti dovuti dai titolari di attività economiche e produttive e dai soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, incluse le attività economiche e le prime case di abitazione, inagibili o distrutte, localizzate nella c.d. “zona rossa”.

Il comma 4 dell’art. 22 novella l’art. 2-bis, comma 22, terzo periodo, del D.L. 148/2017, al fine di differire dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine di sospensione automatica dei pagamenti, previsti dal citato articolo 14, comma 6, del D.L. 244/2016, nel caso in cui la banca o l’intermediario finanziario non abbiano fornito al beneficiario, informazioni sulla possibilità di chiedere la sospensione dei pagamenti e sul termine (non inferiore a trenta giorni) per l’esercizio di tale facoltà.

 

La prevista sospensione dei pagamenti ha riguardato, oltre ai soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, i seguenti pagamenti indicati dall’art. 48, comma 1 lett. g), del D.L. 189/2016:

§  rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, incluse le operazioni di credito agrario;

§  canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici;

§  canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Il rinvio di tali pagamenti, disposto dal primo periodo del citato art. 14 comma 6 decreto-legge n. 244 del 2016 fino al 31 dicembre 2017, è stato, poi, prorogato al 31 dicembre 2018 dall’art. 2-bis, comma 21, D.L. 148/2017, che, inoltre, ha modificato il citato art. 14, comma 6, del D.L. 244/2016 con l’introduzione di un secondo periodo, disponendo in particolare la sospensione dei pagamenti anche per le attività economiche e per le abitazioni principali localizzate nella c.d. “zona rossa”, istituita con apposita ordinanza sindacale, fissandola al 31 dicembre 2020.

L’art. 1-bis, comma 1, lett. a) e b), del D.L. 55/2018, ha esteso, successivamente, la sospensione prevista dal primo periodo del citato art. 14 comma 6 del D.L. 244/2016, fino al 31 dicembre 2020, e la sospensione specifica per la “zona rossa” (secondo periodo), fino al 31 dicembre 2021.

La legge di bilancio per il 2021 (art. 1, comma 946, L. 30 dicembre 2020, n. 178) ha allineato le due sospensioni previste dal citato art. 14 comma 6 decreto-legge n. 244 del 2016, prevedendo un termine unico fino al 31 dicembre 2021.

L’art. 2-bis, comma 22, del D.L. 148/2017 ha previsto, nel primo e secondo periodo, che nei casi contemplati dal predetto art. 14, comma 6, del D.L. 244/2016, i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possano optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi. Le banche e gli intermediari finanziari devono informare i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.

Il terzo periodo del richiamato art. 2-bis, comma 22, del D.L. 148/2017, ha previsto, in caso di mancata comunicazione di tali informazioni al beneficiario del mutuo o del finanziamento, la sospensione automatica dei pagamenti e dei mutui, previsti nel primo periodo del comma 6 dell’art. 14 del D.L. 244/2016, fino al termine del 31 dicembre 2018, e la sospensione specifica per la “zona rossa”, prevista nel secondo periodo del comma 6 dell’art. 14 del D.L. 244/2016, fino al 31 dicembre 2020.

L’art. 1-bis, comma 2, lett. a) e b), del D.L. 55/2018, ha poi esteso le suddette due sospensioni, rispettivamente, fino al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

La legge di bilancio per il 2021 (art. 1, comma 947, L. 30 dicembre 2020, n. 178) ha allineato le due sospensioni previste all’art. 2-bis, comma 22, del D.L. 148/2017, prevedendo una proroga unica fino al 31 dicembre 2021.

 


 

Articolo 22-bis
(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU
per gli immobili inagibili)

 

 

L’articolo 22-bis proroga fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022 il termine per l'esenzione dall'applicazione dell'IMU nei territori dei comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012.

 

In particolare, l'articolo in esame, introdotto dal Senato, al comma 1, proroga fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022 il termine per l'esenzione dall'applicazione dell'IMU (imposta municipale propria).

La disposizione riguarda i territori dei comuni colpiti dal sisma del 2012, cioè i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017.

L'esenzione dall'applicazione dell'IMU era stata prevista inizialmente dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, e prorogata più volte, da ultimo al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020).

Si rammenta che con il decreto-legge n. 148 del 2017 (articolo 2-bis, comma 44) è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del termine di scadenza dello stato di emergenza per i territori colpiti dal sisma 2012.

 

Nello specifico, i comuni interessati di Lombardia e Veneto sono elencati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 74 del 2012, in cui è disciplinata la sospensione dei termini per gli adempimenti degli obblighi tributari. Tale elenco ministeriale è stato integrato dall’articolo 67-septies del decreto-legge n. 83 del 2012, a favore dei territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de’ Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta.

Il citato D.M. 1° giugno 2012 elenca anche i comuni della regione Emilia – Romagna colpiti dal sisma del 2012 e interessati dalla esenzione IMU ivi prevista, il cui perimetro è stato ridotto con l’articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017 a far data dal 2 gennaio 2019.

Per quanto riguarda il perimetro dei comuni della regione Emilia–Romagna a far data dal 2 gennaio 2019, esso è stato delimitato ai seguenti comuni: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda.

Successivamente, l’articolo 1, comma 985, della legge 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) ha prorogato l’esenzione dell’imposta municipale propria (IMU) per gli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 30 novembre 2012, per i comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017. Tale ultimo comma, oltre ad aver ridotto il perimetro dei comuni dell'Emilia–Romagna colpiti dal sisma del 2012, come già ricordato in precedenza, ha previsto, inoltre, che i Presidenti delle regioni interessate dal sisma del 2012, in qualità di commissari delegati, possano procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, per ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale.

 

Il comma 2 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 10,5 milioni per l'anno 2022, e l'indicazione della copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.

 

 


 

Articolo 22-ter
(Misure urgenti di sostegno per la sistemazione dei soggetti evacuati delle regioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità)

 

 

L’articolo 22-ter, inserito dal Senato, prevede che possono essere prorogate, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile su richiesta del Presidente della Regione interessata, le misure di assistenza abitativa previste dal Codice della protezione civile, in favore dei soggetti evacuati a seguito di eventi emergenziali di rilievo nazionale connessi con eventi calamitosi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del medesimo Codice.

Il riconoscimento delle misure è subordinato alla verifica del perdurare dell'inagibilità dell'immobile e alla richiesta finalizzata alla concessione del contributo per la ricostruzione.

 

In particolare, l'articolo, approvato dal Senato, prevede che possono essere prorogate, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri su richiesta del Presidente della Regione interessata, le misure di assistenza abitativa rientranti tra quelle di cui all’articolo 25, comma 2, lettera a) del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, disposte in favore dei soggetti evacuati a seguito di eventi emergenziali di rilievo nazionale connessi con eventi calamitosi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c).

Si tratta, in base al citato articolo 7, delle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione devono essere fronteggiate con immediatezza d'intervento, con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

 

Nel dettaglio, l'art. 25, comma 2, lettera a), del Codice della protezione civile prevede che, fermo restando quanto previsto al comma 1 dello stesso articolo, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento.

Si rammenta che l'art. 25 disciplina le ordinanze di protezione civile, prevedendo (al comma 1), che per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.

L'art. 7 del Codice stesso, in materia di Eventi di protezione civile, prevede che ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:

a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;

c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.

 

Con la disposizione si prevede che tale ordinanza attesti il permanere di soggetti evacuati in conseguenza del predetto evento e non ancora rientrati nelle proprie abitazioni alla data della cessazione dello stato di emergenza nonché la disponibilità delle occorrenti risorse finanziarie nelle rispettive contabilità speciali aperte ai sensi dell‘articolo 27 del Codice della protezione civile, fino al termine massimo di durata delle medesime contabilità.

Si rammenta che l'art. 27 del Codice della protezione civile reca le Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale, prevedendo, tra l'altro, che per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali, le quali possono essere mantenute per un periodo massimo di quarantotto mesi dalla data di deliberazione dei relativi stati di emergenza.

 

In base alla disposizione in esame, il riconoscimento agli interessati delle misure di cui al primo periodo è comunque subordinato alla verifica del perdurare dell'inagibilità dell'immobile e alla richiesta dei medesimi per la concessione del contributo per la ricostruzione.

Si valuti di chiarire la previsione in ordine al profilo della verifica del perdurare dell'inagibilità dell'immobile, con riferimento ai soggetti incaricati e alle modalità della verifica prevista, non specificate nella formulazione.


 

Articolo 23
(Modifiche alla disciplina sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro)

 

 

L’articolo 23 reca alcune modifiche alla disciplina[134] sui trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e alla disciplina[135] sugli assegni di integrazione salariale dei fondi di solidarietà bilaterali e sull’assegno ordinario di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS) dell’INPS. Le novelle di cui al presente articolo 23 sono intese: ad operare alcune modifiche tecniche, in particolare ai fini del coordinamento - o della correzione di alcuni errori materiali - nella formulazione letterale delle novelle alle suddette due discipline operate, rispettivamente, dai commi 191-203 e dai commi 204-214 e 219-220 dell’articolo 1 della L. 30 dicembre 2021, n. 234[136]; ad operare alcuni specifici interventi normativi, che erano già previsti dal testo originario del disegno di legge di bilancio per il 2022 (A.S. n. 2448), dal quale sono stati stralciati ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato.

 

La novella di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo 23 conferma - sopprimendo un errore materiale di cui al comma 195 del citato articolo 1 della L. n. 234 - che una norma transitoria sull'esenzione dal contributo addizionale (relativo ai trattamenti di integrazione salariale) in favore di alcune imprese operanti nel settore della fabbricazione di elettrodomestici ha riguardato solo gli anni 2019 e 2020.

La novella di cui alla successiva lettera b) concerne la formulazione della norma relativa ad alcuni obblighi di comunicazione, a carico del datore di lavoro, per il caso di pagamento diretto al dipendente, da parte dell'INPS, del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale. La versione previgente, rispetto alla novella di cui alla presente lettera b), richiedeva che, a pena di decadenza, il datore inviasse all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui iniziasse il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione. La novella prevede che la prima tipologia di termine scada alla fine del secondo mese successivo a quello in cui cessi l’integrazione salariale e che la seconda tipologia di termine decorra dalla comunicazione del provvedimento (anziché dall’adozione); si sopprime, inoltre, correggendo così un errore materiale, il riferimento ad una fattispecie (non esistente nel contesto della disciplina) di saldo, da parte dell’INPS, distinta dalla fattispecie di pagamento. Resta fermo che, trascorsi inutilmente i suddetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico (in via definitiva) del datore inadempiente.

La novella di cui alla lettera c) specifica che le norme sulla compatibilità dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato inferiore a sei mesi si applicano anche ai casi in cui la durata di tale contratto sia pari a sei mesi. Tale novella è intesa a colmare una lacuna, in quanto la formulazione previgente, distinguendo tra i contratti di durata inferiore a sei mesi e quelli di durata superiore ai sei mesi[137], non specificava quali norme si applicassero alla fattispecie oggetto della novella.

Le novelle di cui alle lettere d) e g) specificano che l’esame congiunto della situazione aziendale tra il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori, propedeutico alla richiesta di trattamento ordinario di integrazione salariale, ovvero propedeutico alla richiesta di trattamento straordinario di integrazione salariale per la causale di riorganizzazione aziendale o di crisi aziendale, può svolgersi anche in via telematica[138]; si ricorda che, in via interpretativa, la suddetta procedura di esame congiunto si applica anche per l'assegno di integrazione salariale dei fondi di solidarietà bilaterali e per l’assegno ordinario di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS) dell’INPS[139]. Si ricorda altresì che le suddette novelle legislative (sulla procedura di esame congiunto in via telematica) erano previste anche dal testo originario del disegno di legge di bilancio per il 2022 (A.S. n. 2448), dal quale sono state stralciate ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato.

La novella di cui alla lettera e) attribuisce in termini generali all’INPS la competenza all’adozione del provvedimento di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, sopprimendo il riferimento specifico alla sede dell’INPS territorialmente competente[140]. Anche tale novella era già prevista dal testo originario del disegno di legge di bilancio per il 2022 (A.S. n. 2448), dal quale è stata stralciata ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato.

La novella di cui alla lettera f) sopprime una norma che limitava, per l'anno 2022, alla sola causale del contratto di solidarietà i trattamenti straordinari di integrazione salariale previsti da una disciplina transitoria e specifica, come da ultimo integrata dal comma 129 del citato articolo 1 della L. n. 234[141], nel quale tuttavia non sussiste tale limitazione. La novella risolve in tal modo un contrasto tra due interventi presenti nell’articolo 1 della L. n. 234.

Le novelle di cui alle lettere h), i) e m) operano alcune correzioni materiali, concernenti in particolare richiami interni alla disciplina in oggetto.

La novella di cui alla lettera l) modifica la norma secondo la quale i fondi di solidarietà bilaterali devono assicurare - mediante gli assegni di integrazione salariale - le tutele corrispondenti ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, con riferimento al medesimo importo. La novella specifica che la regolamentazione del fondo può prevedere anche un importo di livello superiore.

La novella di cui alla lettera n) modifica una norma di chiusura relativa ai due fondi di solidarietà territoriali intersettoriali, istituiti, rispettivamente, presso la provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano. La norma oggetto di novella prevede che: entro il 31 dicembre 2022, la regolamentazione di tali fondi attui il principio secondo il quale, nella definizione degli obblighi di iscrizione, non si possa distinguere in relazione al numero di dipendenti del datore di lavoro (ivi compresi i datori aventi un solo dipendente); in mancanza di tale adeguamento, i datori di lavoro non assoggettati  confluiscano, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel citato Fondo di integrazione salariale (FIS) dell’INPS, con il trasferimento dei contributi già versati o comunque dovuti (per l’anno 2022) dai datori di lavoro medesimi. La novella specifica che tale trasferimento concerne la sola contribuzione concernente i trattamenti di integrazione salariale.


 

Articolo 23-bis
(Avvalimento del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro)

 

 

L’articolo 23-bis protrae a tutto il 2022 l'avvalimento in via diretta, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro.

 

L'articolo 23-bis - introdotto dal Senato - novella l'articolo 100 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Quest'ultimo autorizza l'avvalimento in via diretta da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro.

Tale facoltà di quel Ministero - la quale si aggiunge a quella di avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro - è prevista da quell'articolo 100 eccezionalmente, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, per far fronte all’emergenza epidemiologica ed al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive.

Essa si aggiunge alla facoltà di avvalersi, in base a quanto stabilito dalla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (2019- 2021)[142].

L’avvalimento previsto dalla norma deve avvenire nell’ambito dell’attuale contingente di organico e di mezzi assegnato dall’Ispettorato al Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro. Pertanto la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nella disposizione vigente, l'avvalimento sopra ricordato ha un termine, il 31 marzo 2022 (coincidente con il termine di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, quale statuito dal decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021).

Siffatto termine è stato dall'articolo 16 del decreto-legge n. 221 del 2021 (in combinato disposto con l'Allegato A, n. 17, del medesimo decreto-legge).

Tale termine è inciso dalla novella qui in esame, e posticipato al 31 dicembre 2022.


 

Articolo 23-ter
(Indennità supplementare di comando riconosciuta ai comandanti delle stazioni Carabinieri)

 

 

L’articolo 23-ter riformula il dettato di una disposizione relativa all'indennità supplementare di comando riconosciuta ai comandanti delle stazioni dei Carabinieri.

 

L'articolo 23-ter - introdotto dal Senato - modifica il dettato dell'articolo 1, comma 919 della legge n. 178 del 2020.

Quest'ultimo ha stanziato 7,6 milioni annui per la corresponsione, a decorrere dal 2021, dell’indennità di comando a tutto il personale dell’Arma dei Carabinieri impiegato in compiti di comando di tenenze e stazioni dell’organizzazione territoriale.

Si fa qui riferimento all’indennità di comando di cui al comma 3 dell’articolo 52 del d.P.R. n. 164 del 2002 (concernente l’“indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità”), riconosciute secondo le modalità previste dal medesimo d.P.R. n. 164.

Nella formulazione testuale della disposizione finora vigente, l'incremento di 7,6 milioni annui (volto, si è ricordato, alla corresponsione dell’indennità di comando a tutto il personale dell’Arma dei Carabinieri impiegato in compiti di comando di tenenze e stazioni dell’organizzazione territoriale) è riferito alle “risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. Sono le risorse per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico.

Nella novella formulazione, il medesimo incremento è riferito alle “risorse finanziarie assegnate all'Arma dei carabinieri sui competenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa”.

In tal modo le risorse definite dalla legge n. 178 del 2020 sono rese immediatamente disponibili per l'Arma dei carabinieri, affrancandole dai vincoli della concertazione contrattuale (riferita al singolo triennio 2019-2021, nella disposizione di quella legge).

 

L'intervento normativo e finanziario della legge n. 178 del 2020 (citato suo articolo 1, comma 919), rispetto al quale la presente disposizione si pone come 'svolgimento', prende le mosse dall'originaria previsione della legge n. 78 del 1983.

Essa previde, all'articolo 10, che gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica fruiscano di un'indennità supplementare di comando (nella misura del 30 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare), quando essi siano in comando di singole unità o gruppi di unità navali.

Tale emolumento è stato esteso all'Arma dei carabinieri, dal sopra citato articolo 52, comma 3 del d.P.R. n. 164 del 2002.

In via attuativa, sulla scorta delle risorse stanziate utilizzabili, siffatta indennità supplementare di comando è stata attribuita ad un numero circoscritto di titolari di comando di tenenza o di stazione (492 fruitori, su un totale di 4.638 comandanti, riporta la relazione tecnica che correda l'intervento modificativo in Senato in prima lettura del presente decreto-legge).

Di qui l'incremento di risorse finalizzato a generalizzare la fruizione dell'indennità entro quell'intera platea, come disposto dalla legge di bilancio n. 178 del 2020.


 

Articolo 23-quater
(Norma in materia di somministrazione di lavoro)

 

 

L’articolo 23-quater - inserito dal Senato - differisce dal 30 settembre 2022 al 31 dicembre 2022 una norma transitoria relativa - nell'ambito della disciplina della somministrazione di lavoro - alla durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore.

 

In base alla disposizione transitoria oggetto della rimodulazione temporale in esame[143], qualora il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione (o delle missioni) a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore; l'esclusione di tali limiti di durata è subordinata alla condizione che l'agenzia abbia comunicato all'utilizzatore la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato tra la medesima agenzia e il lavoratore.

Si ricorda che, nella disciplina previgente rispetto a tale norma di esclusione, l'esclusione medesima già trovava applicazione, secondo l'interpretazione seguita dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 17 del 31 ottobre 2018 (sempre con riferimento al caso di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato). La previsione del termine del 30 settembre 2022 - ora oggetto di differimento - determinerebbe invece, a decorrere dal 1° ottobre 2022, l'applicazione anche per la fattispecie in oggetto del limite di durata di ventiquattro mesi (ovvero del diverso limite previsto dai contratti collettivi[144]), secondo i medesimi criteri previsti per la disciplina del contratto di lavoro dipendente a termine[145]. In base al differimento in esame, tale effetto ha luogo, anziché dal 1° ottobre 2022, dal 1° gennaio 2023.

La norma di esclusione in esame non modifica il principio[146] - che resta quindi fermo - in base al quale, per il computo del suddetto limite nei contratti di lavoro dipendente a termine, si tiene conto anche di periodi di missione a tempo determinato svolti (in regime di somministrazione) dal lavoratore presso il medesimo datore di lavoro/utilizzatore.

 

 


 

Articolo 23-quinquies
(Inabilità ormeggiatori e barcaioli)

 

 

L’articolo 23-quinquies, introdotto dal Senato, dispone che gli ormeggiatori e i barcaioli sono dichiarati inabili al lavoro portuale esclusivamente dal personale medico dell’INPS

 

La disposizione, in particolare, prevede che gli ormeggiatori e i barcaioli iscritti nei registri di cui agli artt. 208 e 216 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione (di cui al dpr 328/1952), siano dichiarati inabili al lavoro portuale esclusivamente dal personale medico dell’INPS, ai fini della cancellazione dai predetti registri e del riconoscimento della pensione di inabilità prevista dall’art. 2, della legge 222/1984, i cui requisiti contributivi e sanitari restano confermati[147].

 

Gli artt. 208 e 216 del Regolamento attuativo del Codice della navigazione prevedono identici requisiti[148] per l’iscrizione ai registri rispettivamente degli ormeggiatori e dei barcaioli.

 

L’INPS provvede alle attività di cui sopra con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


 

Articolo 24, commi 1-5
(Incremento risorse trasporto pubblico locale e regionale
destinato anche a studenti)

 

 

L’articolo 24, commi 1-5, incrementa di 80 milioni di euro le risorse per l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, e ne definisce modalità di ripartizione e di rendicontazione, anche in base al loro effettivo utilizzo.

 

In dettaglio, il comma 1 incrementa la dotazione del fondo istituito nello stato di previsione del MIT (ora MIMS) dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020, art. 1, comma 816) e finalizzato all’erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti. Il fondo, che per il 2021 aveva una dotazione iniziale di 200 milioni di euro, poi incrementata di 450 milioni dal d.l. n. 73 del 2021 (art. 51, co. 1), viene qui rifinanziato con 80 milioni di euro per il 2022. Le risorse sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi di TPL, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi, fino al 31 marzo 2022 (termine dello stato di emergenza) e secondo modalità che consentano la rilevazione dell’effettivo utilizzo da parte degli utenti nell’anno 2021.

 

Il richiamo è ai tavoli prefettizi istituti presso ciascuna Prefettura-UTG ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del d.P.C.M. 2 marzo 2021 e dell’articolo 1, comma 1, del d.l. 22 aprile 2021, n. 52, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano.

 

Circa le modalità di assegnazione delle risorse, il comma 2 dispone che queste siano assegnate alle regioni e alle province autonome nonché alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale e siano ripartite con le stesse percentuali stabilite dall’articolo 51, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, il quale a sua volta rinvia ai criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

In proposito il comma 816 ha previsto l’emanazione di un decreto ministeriale per l’assegnazione delle risorse, secondo i criteri stabiliti ai sensi del decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 44 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, cioè del Decreto interministeriale dell'11 agosto 2020 n. 340, che contiene le percentuali di ripartizione.

Con il successivo decreto interministeriale 3 dicembre 2020, n. 541, sono stati ripartiti a titolo di anticipazione per servizi aggiuntivi da effettuare entro il 31 dicembre 2020, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, 150 milioni di euro e con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 27 gennaio 2021, n.33, si è proceduto alla ripartizione definitiva delle risorse per un onere complessivo, per il 2020, pari a 62,8 milioni di euro.

Successivamente, con decreto dirigenziale 20 dicembre 2021, n. 374, è stato autorizzato, per l'anno 2021 (sul Cap. 1318 – P.G.3, missione 13, programma 6, azione 2, dello stato di previsione del MIMS), il pagamento della somma complessiva di 450 milioni di euro alle regioni e province autonome.

 

Il comma 3 prevede la rendicontazione, entro il 15 maggio 2022, delle risorse assegnate, nonché l’attestazione che i servizi aggiuntivi sono stati esercitati in misura non superiore al fabbisogno derivante dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi e che gli stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente utilizzati dagli utenti.

 

In base al comma 4, le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo possono essere utilizzate, nell’anno 2022, per il potenziamento delle attività di controllo finalizzate ad assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19.

Anche in questo caso è prevista la rendicontazione, entro il 31 gennaio 2023, con le stesse modalità di cui al comma 3, dell’utilizzo delle risorse assegnate per tale finalità.

 

Il comma 5 reca la copertura finanziaria, alla quale si provvede ai sensi dell’articolo 32 (alla cui scheda si rinvia).

 

 

L’art. 200 del d.l. n. 104 del 2020 consente di destinare 300 milioni di euro per il 2020, dei 400 complessivamente stanziati dalla norma a compensazione dei minori ricavi delle aziende di trasporto, anche per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento. Quindi, l’articolo 22-ter del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha incrementato di 390 milioni di euro per l’anno 2021 la dotazione del c.d. “Fondo ex articolo 200” ed ha previsto che tali risorse, nel limite di 190 milioni di euro, possano essere utilizzate anche per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. Nel 2021 è stato poi istituito, dalla legge di bilancio 2021, il fondo per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove tali servizi, nel periodo ante COVID-19, abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal DPCM in vigore all’atto dell’emanazione del decreto ministeriale di attuazione previsto dal secondo periodo del comma 1, prevedendosi inoltre che le regioni e i comuni possano ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nonché a titolari di licenze taxi ed NCC.

L’art. 51, co. 3, del d.l. n. 73 del 2021, ha previsto che - qualora emerga la necessità di erogare servizi aggiuntivi destinati esclusivamente agli studenti della scuola secondaria di primo o di secondo grado - le convenzioni possono essere stipulate, previa intesa con la Regione o la Provincia autonoma e nei limiti delle risorse ad essa assegnate, anche dagli uffici dirigenziali periferici del Ministero dell'istruzione relativamente agli ambiti territoriali di competenza.

 

 


 

Articolo 24, comma 5-bis
(Sostegno al trasporto pubblico locale e regionale)

 

 

Il nuovo comma 5-bis dell’articolo 24 prevede la possibilità di prorogare i contratti di servizio pubblico di cui sono titolari le imprese di trasporto pubblico locale e regionale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1370 del 2007.

 

All’articolo 24 del d.l. 4 del 2022 è stato aggiunto, nel corso dell’esame presso il Senato, il comma 5-bis, il quale prevede che le autorità competenti in sede regionale e locale possono avvalersi della facoltà di proroga fino al 50 per cento della durata del contratto di servizio pubblico, prevista dal Regolamento (CE) 2007/1370 all’articolo 4, paragrafo 4. Tale facoltà è concessa per un triplice ordine di ragioni, e cioè al fine di:

§  sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale;

§  mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza da COVID-19;

§  sostenere gli investimenti.

 

L’esercizio di tale facoltà di proroga è consentito, oltre che al ricorrere delle condizioni previste dal citato Regolamento, altresì nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario, significativi investimenti, anche in rapporto all’esecuzione e/o integrazione di interventi previsti nel PNRR oppure in esecuzione di altre iniziative con conseguenze finanziarie, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, il cui periodo di ammortamento sia superiore alla scadenza del contratto di affidamento del servizio.

In ogni caso, la suddetta proroga non può superare la fine dell’anno 2026.

 

La disposizione di cui al comma 5-bis si compone di due periodi, il secondo dei quali non appare connotato dal necessario linguaggio prescrittivo delle norme di legge. Si valuti di riformularlo.

 


 

 

Articolo 24, commi 6-10
(Risorse per il settore del trasporto con autobus)

 

 

L’articolo 24, con i commi 6-10, istituisce un fondo di 15 milioni di euro per il 2022 per compensare le imprese del settore dei servizi di trasporto con autobus della riduzione dei ricavi conseguente all’epidemia da COVID-19, nonché incrementa di 5 milioni di euro per il 2022 il fondo per il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing per l’acquisto di veicoli nuovi da parte delle stesse imprese.

 

 

In dettaglio, il comma 6 istituisce presso il MIMS un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2022, per compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell’8 per cento della dotazione del fondo.

La misura è destinata alle imprese che effettuano i seguenti servizi di trasporto autobus:

§  servizi interregionali di competenza statale, autorizzati in base al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;

§  servizi internazionali, autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009;

§  servizi di trasporto regionale e locale non soggetti a obblighi di servizio pubblico, autorizzati da regioni ed enti locali in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

§  servizi effettuati dalle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

 

La disposizione specifica, inoltre, che, per i soggetti che abbiano attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell’8 per cento della dotazione del fondo. Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che abbiano attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

 

Il comma 7 incrementa di 5 milioni di euro per il 2022 il fondo già esistente per il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing per l’acquisto di veicoli nuovi di categoria M2 e M3, che abbiano scadenza compresa, anche per effetto di dilazione, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022, da parte delle seguenti imprese esercenti i servizi di autobus:

§  servizi interregionali di competenza statale, autorizzati in base al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;

§  servizi internazionali, autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009;

§  servizi di trasporto regionale e locale non soggetti a obblighi di servizio pubblico, autorizzati da regioni ed enti locali in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

 

Si ricorda che il fondo è stato istituito dall’articolo 85, comma 1, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, sia per compensare i danni subiti dalle imprese di trasporto con autobus in termini di minori ricavi (lett. a), in conseguenza delle misure di contenimento adottate per l’emergenza da COVID-19 (con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2020), che per il ristoro (lett. b) delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing (con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021, risultante dall’incremento di 5 milioni apportato dall’art. 7 del d.l. n. 73 del 2021). Con decreto del MIMS 28 ottobre 2021 sono state definite le modalità di erogazione delle misure di sostegno previste dall’art. 85, comma 1, lett. b), del d.l. n. 104 del 2020 per l’anno 2021.

 

Il comma 8 rinvia a uno o più decreti del Ministro IMS, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni per i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse.

Si specifica che, relativamente agli interventi del comma 6, tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno

 

In base al comma 9, l'efficacia dei decreti di cui al comma 8 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

Si ricorda in proposito che la disciplina è quella contenuta nella comunicazione della Commissione (C (2020)1863) «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19», adottata il 19 marzo 2020.

 

 

Il comma 10 reca la copertura finanziaria delle disposizioni dei commi 6 e 7, alla quale si provvede ai sensi dell’art. 32 (alla cui scheda si rinvia).


 

Articolo 24, commi 10-bis
(Proroga termini in materia di trasporti)

 

 

Il nuovo comma 10-bis dell’articolo 24 differisce al 31 ottobre 2022 il termine entro cui i concessionari autostradali devono perfezionare l’aggiornamento dei piani economici finanziari.

Il nuovo comma 10-ter interviene con una semplificazione sulla realizzazione delle opere per le olimpiadi invernali Milano Cortina 2026.

 

All’articolo 24 del d.l. 4 del 2022 sono stati aggiunti, nel corso dell’esame al Senato, i commi 10-bis e 10-ter.

Il comma 10-bis proroga al 31 ottobre 2022 la scadenza per il perfezionamento dell’aggiornamento dei piani economici finanziari di cui all’articolo 13, comma 3, del d.l. 162 del 2019, presentati dai concessionari autostradali.

Il citato articolo 13, comma 3, del d.l. 162 del 2019, prevede che per i concessionari, per i quali sia scaduto il periodo regolatorio quinquennale e che quindi sono tenuti ad adeguare le tariffe autostradali relative agli anni 2020 e 2021 e le tariffe relative agli anni compresi nel nuovo periodo regolatorio, il termine per l’adeguamento è differito sino a che non sia definito il procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari da predisporre in conformità alle delibere adottate dall’Autorità di regolazione dei trasporti.

Il termine assegnato ai concessionari per presentare al concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico finanziari (proposte che, per espressa previsione normativa, annullano e sostituiscono ogni precedente proposta di aggiornamento) è stato fissato al 30 marzo 2020, con la precisazione che il perfezionamento di tale aggiornamento è possibile entro il 31 dicembre 2021.

Come detto, tale scadenza è ora prorogata al 31 ottobre 2022 in forza della modifica apportata dalla disposizione in argomento.


 

Articolo 24, comma 10-ter
(Interventi elevata complessità)

 

 

L’articolo 24, comma 10-ter, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, reca alcune modifiche all'articolo 3, comma 11-bis del decreto-legge n. 16 del 2020, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano-Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025.

 

A tale riguardo è utile ricordare come il richiamato comma 11-bis prevede che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con l'autorità di Governo competente in materia di sport, possono essere individuati gli interventi, tra quelli ricompresi nel piano predisposto dalla Società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026, caratterizzati da elevata complessità progettuale o procedurale, sottoposti  alle   procedure semplificate di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

La disposizione in questione espunge dal testo soprarichiamato il riferimento agli interventi ricompresi nel piano predisposto dalla Società applicando quindi la procedura semplificata a tutti gli interventi che siano caratterizzati da una elevata complessità e che saranno individuati con specifici Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.


 

Articolo 25, commi 1, 2 e 3
(
Misure urgenti per il settore ferroviario e per il settore autostradale)

 

 

L’articolo 25 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa al fine di consentirle, dal 1°gennaio 2022 al 31 marzo 2022, di ridurre il canone praticato agli esercenti i servizi passeggeri c.d. “a mercato” e per i servizi ferroviari merci per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.

 

In dettaglio, il comma 1 autorizza tale stanziamento, fino al 2034, al fine di consentire a RFI di dedurlo dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso, in modo da poter disporre, dal 1°gennaio 2022 al 31 marzo 2022, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, entro il limite massimo dello stanziamento stesso.

La misura della riduzione che RFI dovrà praticare potrà arrivare fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo (la “componente B” del pedaggio) direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario (di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112) e si riferisce sia ai servizi ferroviari passeggeri non sottoposti a obbligo di servizio pubblico, cioè i servizi c.d “a mercato”, che ai servizi ferroviari merci.

Tale misura era già stata istituita durante l’anno 2020, dall’articolo 196, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, dall’articolo 1, commi 679 e 680, della legge di bilancio 2021, ed estesa dall’articolo 73 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 fino al 30 settembre 2021.

 

Si ricorda che il trasporto ferroviario passeggeri si caratterizza per l'offerta di servizi di trasporto "a mercato", che sono rimessi alle scelte imprenditoriali delle società che svolgono servizio ferroviario, e servizi che sono forniti sulla base di contratti di servizio pubblico conclusi dallo Stato (per quanto riguarda i servizi ferroviari di lunga e media percorrenza) e dalle regioni (per le connessioni regionali e interregionali). I principali servizi a mercato sono costituiti dai treni ad alta velocità.

 

Il comma 1 prevede che il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione in commento sia determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti (ART).

 

Si ricorda che con il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 è stata recepita la direttiva 2012/34/UE, che ha istituito lo spazio ferroviario unico europeo che costituisce la normativa di riferimento per la gestione dell'infrastruttura e dei servizi ferroviari.  Il richiamato articolo 17, comma 4, del decreto, prevede che i canoni per il pacchetto minimo di accesso e per l'accesso all'infrastruttura di collegamento agli impianti di servizio siano stabiliti al costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario sulla base dei criteri definiti dall’ART e tenuto conto delle modalità di calcolo definite dall'atto di esecuzione di cui all'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE. Con la Delibera n. 96 del 13 novembre 2015 l'ART ha definito i criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.

In base a tali criteri, la Relazione Tecnica stima un onere di circa 41 milioni di euro mensili per la riduzione del canone in questione, e ripartisce l’onere complessivo di circa 130 milioni di euro per la corresponsione dei contributi nel periodo 2022-2034.

 

Per approfondimenti sulle competenze dell’ART nel settore ferroviario e sui criteri di determinazione dei canoni di accesso all’Infrastruttura ferroviaria si veda il relativo paragrafo dei Temi pubblicati sul Portale di documentazione della Camera dei deputati.

 

In base al comma 2, le eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma 1, sono destinate a compensare RFI delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo. Si prevede inoltre che entro il 31 maggio 2022, RFI Spa trasmetta al MIMS e all'ART una rendicontazione sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

 

Il comma 3 reca la copertura finanziaria della norma, a valere sull’autorizzazione di spesa dell’articolo 214, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

 

Il richiamato comma 3 dell’art. 214 del D.L. n. 34/2020, ha autorizzato la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020.


 

Articolo 25, commi 2-bis-2-quinquies
(Misure urgenti per il settore ferroviario)

 

 

Con riferimento alle compensazioni che RFI può erogare alle imprese che esercitano il trasporto ferroviario delle merci da o per alcune regioni del Centro-Sud in ragione degli oneri di servizio pubblico, l’articolo 25, commi da 2-bis a 2-quinquies, eleva il limite di spesa da 100 a 105 milioni annui per gli anni 2022-2027, motivandolo con le difficoltà derivanti dal perdurare dell’emergenza da COVID-19 e con l’incremento dei prezzi energetici.

Le risorse che risultino non attribuite a tal fine sono devolute alle imprese ferroviarie che operano sull’intera rete nazionale, entro limiti definiti e rapportati ai treni/km effettuati.

Un ulteriore stanziamento di spesa è destinato poi ad ANAS S.p.A., a compensazione delle perdite subìte a causa della riduzione della circolazione stradale nel 2021 per effetto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previa rendicontazione di tali minori entrate da presentare al MIMS.

 

All’articolo 25 del d.l. 4 del 2022 sono stati aggiunti, nel corso dell’esame in sede referente, i commi da 2-bis a 2-quinquies, i quali hanno autorizzato ulteriori stanziamenti di spesa a favore sia delle imprese esercenti il trasporto ferroviario di merci, sia di ANAS S.p.A. a compensazione del minor gettito derivante dalla riduzione della circolazione stradale per via dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Di conseguenza, è stata apportata al comma 3 dell’articolo 25 una modifica di coordinamento con il nuovo articolato.

 

Nello specifico, il nuovo comma 2-bis prevede, in considerazione del perdurare della situazione emergenziale legata al COVID-19 e delle ricadute dell’aumento dei prezzi praticati nel settore elettrico sulle imprese esercenti il trasporto ferroviario delle merci, un incremento del tetto di compensazioni erogabili già previste per l’adempimento degli oneri di servizio pubblico. Tale tetto era previsto dall’articolo 1, comma 294, della legge 190 del 2014, e viene elevato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.

 

Si ricorda, per quanto qui d’interesse, che la legge 190 del 2014 (c.d. legge di stabilità per il 2015), all’articolo 1, comma 294, consente al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale (RFI S.p.A.) di destinare alle imprese ferroviarie risorse non superiori a 100 milioni di euro annui, a partire dal 2015, per compensarle degli oneri sostenuti per adempiere agli obblighi di servizio pubblico loro imposti nel settore del traporto di merci su ferro.

Gli oneri compensabili sono espressamente individuati nelle spese relative al traghettamento ferroviario delle merci, ai servizi ad esso connessi ed al canone che le imprese devono corrispondere per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, limitatamente ai trasporti di merci, anche transfrontalieri, che abbiano quale luogo di partenza oppure di destinazione le regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Per approfondimenti, si rinvia alla relativa scheda del dossier predisposto dal Servizio Studi.

 

Le modalità di attribuzione delle predette risorse per gli anni 2023-2027 sono stabilite con decreto del MIMS, di concerto con il MEF, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea.

Il terzo periodo del comma 2-bis, con riferimento alla destinazione delle risorse, riporta il contenuto del predetto articolo 1, comma 294, della legge 190 del 2014, disponendo che gli incentivi sono destinati a compensare i costi supplementari (inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività connesse) sostenuti dalle imprese per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, in luogo di altre modalità di trasporto più inquinanti, per l’effettuazione di trasporti di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Le risorse che dovessero residuare sono destinate, sempre nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese che effettuano il trasporto ferroviario di merci sull’intera infrastruttura nazionale, nella misura di 2,5 euro a treno/km. Tale contributo, che tiene conto dei minori costi esterni generati rispetto al trasporto su strada, è ripartito fra le imprese aventi diritto in proporzione rispetto ai treni/km effettuati.

 

Si rileva, dal confronto con l’elencazione delle regioni beneficiarie delle predette risorse contenuta nella legge 190 del 2014, che al comma in oggetto non è stata menzionata la regione Sardegna.

 

Il comma 2-ter reca, a favore di ANAS S.p.A., l’autorizzazione di spesa pari a 3,9 milioni di euro per l’anno 2027 e a 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2031, al fine di compensare le minori entrate dovute alla contrazione della circolazione autostradale registrata nel 2021 a causa della situazione emergenziale legata all’epidemia da COVID-19, nonché i maggiori oneri sostenuti per l’illuminazione pubblica delle strade derivanti dall’aumento dei prezzi nel settore elettrico.

 

Per ottenere tali erogazioni, in forza di quanto disposto dal nuovo comma 2-quater, ANAS S.p.A. deve inviare al MIMS una rendicontazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale, redatta in base a due parametri di riferimento:

§  in relazione all’articolo 10, comma 3, della legge 537 del 1993 ed all’articolo 1, comma 1020, della legge 296 del 2006, la rendicontazione dev’essere riferita al differenziale del livello di circolazione autostradale tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 e lo stesso periodo del 2019;

§  in relazione all’articolo 19, comma 9-bis, del d.l. 78 del 2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge 102 del 2009, ed integrate dal d.l. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122 del 2010), la rendicontazione dev’essere riferita agli importi previsti dal Contratto di programma tra ANAS S.p.A. e lo Stato.

 

Come si ricorderà, l’articolo 10, comma 3, della legge 537 del 1993, ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 1994, che gli enti concessionari di autostrade siano tenuti a corrispondere allo Stato un canone annuo, pari allo 0,50 per cento per i primi tre anni ed all’1 per cento per gli anni successivi, da calcolarsi sui proventi netti ricavati dai pedaggi autostradali. L’articolo 1, comma 1020, della legge 296 del 2006, ha ridefinito tale importo nella misura del 2,4 per cento dei proventi netti da pedaggio, disponendo altresì che il 21 per cento di tale canone sia corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A.

L’articolo 19, comma 9-bis, del d.l. 78 del 2009, ha disposto che la misura del predetto canone annuo sia integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che abbia fruito dell’infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro per km per le classi di pedaggio A e B, ed a 9 millesimi di euro per km per le classi di pedaggio 3, 4 e 5.

 

Il comma 2-quinquies reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2-ter, cui si provvede mediante la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 214, comma 1, del d.l. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio).

 

Infine, al comma 3 dell’articolo 25 del d.l. 4 del 2022 è apportata una modifica di coordinamento con i nuovi commi, prevedendosi che la riduzione della predetta autorizzazione di spesa di cui all’articolo 214, comma 1, del d.l. 34 del 2020, è disposta per far fronte non solo agli oneri derivanti dal comma 1, ma anche a quelli derivanti dal comma 2-bis.

Articolo 25-bis
(Misure a sostegno del settore della navigazione marittima)

 

 

L’articolo 25-bis, introdotto durante l'esame da parte del Senato, introduce alcune disposizioni relative al requisito della conoscenza della lingua italiana da parte del personale di bordo di navi mercantili o croceristiche, prevendendo delle deroghe alla conoscenza della lingua italiana da parte del personale medico ed infermieristico presente su tali navi.

 

In particolare, la disposizione in questione interviene aggiungendo alcuni commi dopo il comma 1-octies dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 206 del 2007.

In pratica si stabilisce che, in via derogatoria, la conoscenza della lingua italiana non è requisito necessario per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e lo staff sanitario.

A tale riguardo i professionisti sopra richiamati, che non hanno la conoscenza della lingua italiana, debbono iscriversi presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal Presidente dell'Ordine di appartenenza nella cui circoscrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle suddette navi.

Considerando che la misura prevista ha carattere derogatorio, si stabilisce, infine, che in considerazione delle risultanze dello specifico monitoraggio effettuato sulla qualità dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi in questione, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro del turismo, con proprio decreto, da adottare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della suddetta disposizione e, successivamente, con cadenza biennale, può disporre la cessazione dell'applicazione delle disposizioni in esame.

Articolo 25-ter
(Misure urgenti in materia di mobilità sostenibile)

 

 

Il nuovo articolo 25-ter inserisce, tra i beneficiari del finanziamento a valere sul “Fondo per la strategia di mobilità sostenibile”, anche le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Dopo l’articolo 24 del d.l. 4 del 2022 è stato inserito, nel corso dell’esame in sede referente, l’articolo 25-bis, il quale modifica l’articolo 1, comma 392, della legge 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) disponendo che beneficiari del finanziamento di cui al “Fondo per la strategia di mobilità sostenibile” siano anche le province autonome di Trento e Bolzano.

Tale fondo è stato istituito nello stato di previsione del MIMS al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi che fanno parte delle misure presentate dalla Commissione europea, il 14 luglio 2021, riguardanti la riduzione delle emissioni nette di almeno il 55 per cento, entro il 2030, per raggiungere il traguardo di “zero emissioni” entro l’anno 2050.

La dotazione del Fondo aumenta negli anni, passando dai 50 milioni di euro previsti per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 ai 250 milioni di euro previsti per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034.

Compete al MIMS, di concerto con il MEF, stabilire con decreto i criteri di riparto del Fondo e l’entità delle risorse destinate ad interventi significativi quali, tra gli altri:

§  il rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale;

§  l’acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate;

§  l’adozione di carburanti alternativi per l’alimentazione di navi e aerei.

Allo stesso modo sono individuati:

-     gli interventi ammissibili a finanziamento;

-     i relativi soggetti attuatori;

-     le modalità di monitoraggio;

-     il cronoprogramma degli interventi stabilito in coerenza con i predetti stanziamenti;

-     le modalità di revoca nell’ipotesi di mancato rispetto dei termini e delle condizioni di monitoraggio.

 

In forza di questa modifica, a tale forma di finanziamento possono accedere, pertanto, anche le province autonome di Trento e di Bolzano.

 


 

Articolo 26
(Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo e vitivinicolo)

 

 

L’articolo 26, modificato al Senato, istituisce, nello stato di previsione del MIPAAF, il “Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza”, (di seguito “Fondo di parte capitale”), con una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2022, ed il “Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola” (di seguito “Fondo di parte corrente”), con una dotazione di 35 milioni di euro per l’anno 2022.

 

Nel dettaglio, il comma 1 precisa che l’istituzione dei suddetti Fondi è finalizzata a tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana (PSA) e ad indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati.

 

La Peste suina africana (PSA) è una malattia virale che colpisce suini e cinghiali. Essa è altamente contagiosa e spesso letale per gli animali, ma non è trasmissibile agli esseri umani. Nel 2014 è esplosa un’epidemia di PSA in alcuni Paesi dell’Est della UE. Da allora la malattia si è diffusa in altri Stati Membri, tra cui Belgio e Germania, mentre in ambito internazionale è presente in Cina, India, Filippine e in diverse aree del Sud-Est asiatico. Il 7 gennaio 2022 è stata confermata la positività in un cinghiale trovato morto in Piemonte, in provincia di Alessandria. Precedentemente, in Italia la malattia era presente soltanto in Sardegna, dove negli ultimi anni si è registrato un costante miglioramento della situazione epidemiologica. Il virus riscontrato in Piemonte è geneticamente diverso dal quello circolante in Sardegna, e corrisponde a quello circolante in Europa da alcuni anni.

Dal 2020 l’Italia, in considerazione dell’epidemia europea e in base a quanto previsto nell’ambito della strategia comunitaria di prevenzione e controllo della malattia, ha elaborato un Piano di Sorveglianza nazionale, che contempla anche una parte dedicata alla sola Sardegna relativamente alle misure volte al raggiungimento dell’eradicazione. Il Piano è presentato annualmente alla Commissione Europea per l’approvazione e il cofinanziamento. Come previsto dalle disposizioni comunitarie, dalla conferma della positività del cinghiale lo Stato Membro interessato ha 90 giorni di tempo per presentare alla Commissione Europea uno specifico Piano di eradicazione.

Si ricorda, inoltre, che l’ordinanza del 13 gennaio 2022 - adottata dal Ministro della Salute d’intesa con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e forestali - recante “Misure urgenti per il controllo della diffusione della Pesta suina africana a seguito della presenza del virus nei selvatici”, ha disposto il divieto di attività venatoria e di altre attività all’aperto (tra le quali la pesca e la raccolta di funghi e tartufi) in alcune aree della penisola (si tratta di diversi comuni in Piemonte e Liguria) maggiormente interessate dalla diffusione del virus della PSA. Con circolare del Ministero della Salute del 18 gennaio 2022 sono state definite ulteriori misure di controllo e prevenzione della diffusione della peste suina africana.

 

A mente del comma 2, il Fondo di parte capitale è destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, in conformità alle norme nazionali e dell’Unione europea in materia. Come evidenziato nella Relazione illustrativa del provvedimento in esame, la disposizione in commento fa riferimento, in particolare, “agli investimenti degli operatori del settore suinicolo volti ad evitare che gli animali allevati entrino in contatto con le specie selvatiche potenzialmente infette (staccionate elettriche, recinzioni in metallo rafforzato, dissuasori sonori, ecc).

 

In relazione agli interventi in materia di biosicurezza, si ricorda che il Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV), organismo di supporto del Governo (istituito nel 1992) è competente per l’elaborazione di linee di indirizzo scientifico, produttivo, di sicurezza sociale e di consulenza in ambito nazionale e comunitario.

Il Comitato svolge anche un ruolo di coordinamento ed armonizzazione di iniziative ed attività ministeriali e collabora alla definizione della posizione italiana in campo comunitario ed in campo internazionale, in materia di biosicurezza, biotecnologie e scienze della vita. Oltre alle materie riguardanti la terapia genica e l'ingegneria dei tessuti, il Comitato si occupa delle questioni relative alla clonazione, agli xenotrapianti, alla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche e valutazione dei rischi biologici, nonché alla formazione e alla creazione di infrastrutture e reti di eccellenza in questo ambito, anche a livello europeo. Ulteriori compiti sono quelli relativi agli screening genetici della popolazione, alla bioinformatica, alla certificazione delle biobanche e ai rischi da agenti biologici nei luoghi di lavoro, oltre che alle linee di sviluppo di bionanotecnologie e biotecnologie industriali in Italia.

 

Il medesimo comma 2, modificato al Senato, demanda, poi, la ripartizione del suddetto Fondo di parte capitale, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - da adottarsi d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni -, sulla base di criteri che tengano conto della consistenza suinicola, della eventuale realizzazione di progetti di riduzione dell'uso delle gabbie e del numero delle strutture produttive a maggiore rischio, attribuendo priorità alle aree delimitate ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2020/687 e alle province confinanti con quelle in cui si trovano i comuni interessati dai provvedimenti di blocco alla movimentazione degli animali.

 

Al riguardo, si osserva, che non è indicato un termine per l’adozione del decreto ministeriale menzionato al comma 2.

 

Il comma 3 specifica che il Fondo di parte corrente è finalizzato ad indennizzare gli operatori della filiera suinicola colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati. La stessa disposizione statuisce che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - da adottarsi d’intesa la Conferenza Stato- Regioni -, sono stabilite le modalità di quantificazione dei contributi erogabili ai produttori della filiera suinicola a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base dell’entità del danno economico effettivamente subito.

 

Si osserva, in proposito, che non è individuato un termine temporale per l’adozione del decreto ministeriale menzionato al comma 3.

 

Il comma 4 stabilisce che la concessione dei contributi economici menzionati nella disposizione in esame, è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con le pertinenti norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.

 

Per un approfondimento in tema di aiuti di Stato si rinvia all’apposita sezione del tema web in materia di aiuti di Stato nell’epidemia da Covid-19 a cura del Servizio studi della Camera dei deputati, nonché all’art. 27, comma 1, del provvedimento in esame.

 

Il comma 4-bis, introdotto dal Senato prevede una novella all’articolo 38 della legge 28 dicembre 2016 n. 238 attraverso l’inserimento del comma 5-bis che prevede che per i vini a IGP, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di 'vini finiti' e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85 per cento), sono effettuate anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP, tenendo conto delle eventuali deroghe previste nello stesso disciplinare. (Di conseguenza è prevista anche la modifica della rubrica della disposizione in esame, con l’aggiunta della parola “vitivinicolo”).

 

Il comma 5, prevede che agli oneri di cui al presente articolo (pari a 50 milioni di euro per l’anno 2022), si provvede ai sensi dell’art. 32 del provvedimento in esame, cui si rinvia.

 


 

Articolo 26-bis
(Disciplina dell'attività di turismo lattiero caseario o vie del formaggio)

 

 

L’articolo 26-bis, introdotto al Senato, attribuisce alle regioni attività di promozione del turismo lattiero caseario.

 

Nello specifico, la disposizione in esame attribuisce alle regioni la possibilità di promuovere, attraverso canali informatici sul web e sul territorio, apposite iniziative al fine di far conoscere la rete di aziende aderenti al turismo lattiero caseario o vie del formaggio.


 

Articolo 26-ter
(Contrasto dello spreco alimentare)

 

 

L’articolo 26-ter, introdotto al Senato, prevede misure per evitare lo spreco alimentare.

 

La disposizione in commento dispone - al comma 1 - che, al fine di evitare gravi fenomeni di spreco alimentare - nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale - le operazioni di congelamento delle carni fresche siano effettuate senza indebiti ritardi, ovvero entro la data di scadenza relativa al prodotto refrigerato, purché le carni da destinare al congelamento siano sottoposte ad adeguate misure di controllo igienico sanitario ai sensi degli artt. 4 e 5 del Reg. (CE) 852/2004/CE, sull'igiene dei prodotti alimentari, e correttamente identificate ai sensi del Reg (CE) 1169/2011/UE, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

 

Il comma 2 subordina l’efficacia della presente disposizione ad autorizzazione della Commissione europea.

 

 


 

Articolo 26-quater
(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)

 

 

L’articolo 26-quater, introdotto al Senato, prevede un rifinanziamento di misure a sostegno del settore avicolo, a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022.

 

In particolare, la disposizione in esame inserisce una modifica allarticolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, incrementando di 10 milioni di euro lo stanziamento destinato a misure in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate.

 

L’articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (bilancio 2022), prevede che una somma non inferiore a 30 milioni di euro dello stanziamento per l’anno 2022 del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, sia destinato a misure in favore della filiera delle carni.

 

Inoltre, è specificato che le risorse aggiuntive sopra descritte sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022.

 


 

Articolo 26-quinquies
(Gestione del fondo per lo svolgimento di attività di monitoraggio dell'insetto nocivo Coreabus undatus)

 

 

L’articolo 26-quinquies - inserito dal Senato - interviene in materia di tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del Coreabus undatus. Esso prevede di modificare il termine entro il quale è stata prevista l'adozione dell'apposito DM al quale spetta la definizione delle modalità di contenimento della diffusione del Coreabus undatus, insetto nocivo che danneggia il sughero. Per effetto della modifica proposta il predetto DM deve essere quindi adottato entro dodici mesi (non già, come attualmente previsto, entro novanta giorni) dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2022.

 

A tal fine, l'articolo in esame novella l'articolo l, comma 893, della legge di bilancio per il 2022 (L. n. 234/2021).

 

Nel dettaglio, il comma 893, stabilisce che il sughero estratto in Italia sia obbligatoriamente sottoposto a trattamento termico mediante tecniche di bollitura prima di essere trasportato fuori dal territorio regionale di estrazione. Ciò al fine di tutelare la qualità del sughero nazionale dai danni provocati da un insetto nocivo noto come Coreabus undatus. Il comma in esame, demanda ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge - la definizione delle modalità di contenimento, mediante le tecniche di contrasto del citato organismo nocivo sopra richiamate, della diffusione del Coreabus undatus.

Il comma 894, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un apposito Fondo - con una dotazione di 150.000 euro per l’anno 2022 - con la finalità di finanziare lo svolgimento di attività di monitoraggio del predetto Coreabus undatus mediante un’apposita convenzione con l’Università degli Studi di Sassari.

Il comma 895 demanda ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro novanta giorni della data di entrata in vigore del presente disegno di legge, la definizione dei criteri di impiego e di gestione del Fondo di cui al comma 894.


 

Articolo 26-sexies
(Gestione del fondo per lo svolgimento di attività di monitoraggio dell'insetto nocivo Coreabus undatus)

 

 

L’articolo 26-sexies, inserito nel corso dell’esame al Senato, interviene in materia di tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del Coreabus undatus. Si modifica il termine entro il quale è stata prevista l'adozione dell'apposito DM al quale spetta la definizione delle modalità di contenimento della diffusione del Coreabus undatus, insetto nocivo che danneggia il sughero. Il predetto DM deve quindi essere adottato entro dodici mesi (non già, come attualmente previsto, entro novanta giorni) dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2022.

 

A tal fine, l'articolo in esame novella l'articolo l, comma 893, della legge di bilancio per il 2022 (L. n. 234/2021).

 

Nel dettaglio, il comma 893, stabilisce che il sughero estratto in Italia sia obbligatoriamente sottoposto a trattamento termico mediante tecniche di bollitura prima di essere trasportato fuori dal territorio regionale di estrazione. Ciò al fine di tutelare la qualità del sughero nazionale dai danni provocati da un insetto nocivo noto come Coreabus undatus. Il comma in esame, demanda ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge - la definizione delle modalità di contenimento, mediante le tecniche di contrasto del citato organismo nocivo sopra richiamate, della diffusione del Coreabus undatus.

Il comma 894, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un apposito Fondo - con una dotazione di 150.000 euro per l’anno 2022 - con la finalità di finanziare lo svolgimento di attività di monitoraggio del predetto Coreabus undatus mediante un’apposita convenzione con l’Università degli Studi di Sassari.

Il comma 895 demanda ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro novanta giorni della data di entrata in vigore del presente disegno di legge, la definizione dei criteri di impiego e di gestione del Fondo di cui al comma 894.

 


 

Articolo 27, comma 1
(Adeguamento alla normativa europea
del regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato)

 

 

L’articolo 27, comma 1 aumenta i massimali degli aiuti di Stato di importo limitato e degli aiuti di Stato sotto forma di costi fissi non coperti, che possono essere concessi a favore delle imprese – previa notifica e conseguente autorizzazione della Commissione UE – dalle Regioni, dalle Province autonome, dagli altri enti territoriali e dalle Camere di commercio a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile. L’aumento dei massimali costituisce adeguamento della cornice nazionale alle modifiche nel frattempo intervenute in sede europea alle Sezioni 3.1 e 3.12 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” cd. Temporary Framework (sesta modifica).

 

Si evidenzia che l’operatività delle misure in esame è già stata prorogata, dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022, dall’articolo 20 del D.L. n. 228/2021, in conformità a quanto consentito dalla sesta modifica del Temporary framework (intervenuta il 18 novembre scorso). Gli aiuti di importo limitato sotto forma di garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono ora essere convertiti, entro il 30 giugno 2023, in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché siano rispettate le condizioni di cui alla sezione 3.1 della suddetta Comunicazione.

 

Nel dettaglio, il comma 1, lett. a), n. 1-3 dell’articolo 27 in esame modifica i commi 1 e 2 e sostituisce il comma 3 dell’articolo 54 del D.L. n. 34/2020, il quale consente agli enti territoriali e alle Camere di commercio di adottare, in conformità con la Sez. 3.1 del Temporary Framework, misure di aiuto di importo limitato alle imprese (si tratta di aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali[149] e di pagamento o di altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti[150] e partecipazioni).

A seguito della sesta modifica del Quadro introdotta dalla Commissione UE il 18 novembre scorso, l’importo consentito di tali aiuti è stato considerevolmente elevato passando da un importo non superiore a 1,8 milioni per impresa ad un importo non superiore a 2,3 milioni di euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o onere).

Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti di importo limitato non devono ora superare i 345 mila euro (anziché i 270 mila euro)[151]. Nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli gli aiuti non devono superare i 290 mila euro (anziché i 225 mila euro) per impresa (cfr. Sez. 3.1, punto 22 e 23 del Temporary Framework nella sua versione consolidata).

 

L’articolo 54, ai commi 1,2 e 3 del D.L. n. 34/2020 viene, conseguentemente, adeguato a tali previsioni.

Con riferimento alla novella al comma 2 dell’articolo 54 del D.L. 34/2020, si valuti l’opportunità di riformularla, per coordinamento con il comma 1, nel seguente modo “fino ad un massimale di 1,8 milioni di euro per impresa”.

 

Il comma 1, lettera a) n. 4 dell’articolo 27 aggiorna poi il disposto del comma 7-bis dell’articolo 54, prevedendo – in simmetria con il Temporary Framework nella sua versione attuale (cfr. Sez. 3.1, punto 20, nota 20) – che gli aiuti concessi in base a regimi approvati e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione, quando si verifica che il massimale applicabile non è superato.

Il comma 1, lettera b) dell’articolo 27 in esame modifica il comma 5 e introduce un nuovo comma 5-bis nell’articolo 60 bis del D.L. n. 34/2020.

L’articolo 60-bis consente agli enti territoriali e alle Camere di commercio di concedere aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti dalle imprese per le quali il focolaio di COVID-19 ha determinato la sospensione o riduzione dell’attività (con un calo di fatturato), nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 3.12 del Temporary Framework.

Anche tale Sezione è stata modificata dalla Commissione il 18 novembre scorso, con l’innalzamento dell’importo complessivo dell'aiuto, il quale ora non deve superare 12 milioni di euro per impresa, anziché i 10 milioni come in precedenza previsto.

La lettera b) novella dunque il comma 5 al fine di innalzare l’importo massimo dell’aiuto complessivamente concedibile da 10 a 12 milioni di euro.

Attraverso l’introduzione di un nuovo comma 5-bis si precisa poi – in simmetria con il Temporary Framework nella sua versione attuale (cfr. Sez. 3.12, punto 87, lett. d) nota 84) – che gli aiuti concessi in base a regimi approvati e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non è superato.

 

Il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e ss. mod. e int.) è stato adottato per consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico nazionale, fortemente colpito dalla crisi, in deroga ai limiti e alle condizioni ordinarie consentite dalla vigente normativa europea a tutela della concorrenza. Il Temporary Framework è stato esteso ed integrato più volte. Il 18 novembre 2021, con la Comunicazione C(2021) 8442, è stata approvata la sesta proroga fino al 30 giugno 2022, definendo, nel contempo, un percorso per la graduale eliminazione degli aiuti legati alla crisi alla luce della ripresa in corso dell'economia europea. A tal fine, la Commissione ha deciso di introdurre due nuove misure "di accompagnamento" delle imprese per un ulteriore periodo limitato: gli incentivi diretti per investimenti privati (ammissibili sino al 31 dicembre 2022) e le misure di sostegno alla solvibilità (ammissibili sino al 31 dicembre 2023). Si rinvia, più diffusamente, al tema dell’attività parlamentare.

In questa sede, si ricorda che il decreto-legge n. 34/2020 (cd. “Rilancio”) ha trasposto nell'ordinamento interno il contenuto di varie sezioni del Temporary Framework, con le deroghe temporanee alla disciplina “ordinaria” sugli aiuti di Stato. Tra le deroghe, la possibilità, anche per le imprese sulle quali grava l'obbligo di rimborsare aiuti illegali e incompatibili già ricevuti, di accedere ai regimi di aiuto adottati in via straordinaria, sia a livello nazionale sia a livello territoriale, per far fronte alle conseguenze della pandemia (le imprese vi accedono al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione (articolo 53)). Gli aiuti concessi soggiacciono comunque agli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), e, per il settore agricolo e ittico, nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e nel Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (SIPA) [152]. I registri sono stati conseguentemente adeguati (articoli 63-64).

Lo stesso decreto-legge n. 34/2020, agli articoli 54-62, come da ultimo modificati ed integrati dal decreto-legge n. 41/2021, cd. “Sostegni”, ha, in particolare, definito la cornice normativa entro la quale – previa notifica e conseguente autorizzazione della Commissione UE – anche le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal Quadro europeo. Tale disciplina è stata autorizzata dalla Commissione UE, come relative proroghe. Il decreto-legge Sostegni ha prorogato la cornice normativa al 31 dicembre 2021 in conformità a quanto previsto dalla quinta modifica del Quadro temporaneo e, contestualmente, ha disposto un rinvio mobile alle eventuali ulteriori successive proroghe. Il decreto-legge ha infatti previsto che gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis del decreto-legge n. 34/2020 siano concessi entro il 31 dicembre 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica del Quadro temporaneo[153]. Purtuttavia, all’interno dei singoli articoli citati, non è stato inserito un rinvio mobile alle proroghe del Quadro temporaneo. Di qui, la necessità dell’intervento puntuale di proroga qui in esame.

Gli articoli 54-60-bis del decreto-legge 34/2021 prevedono i seguenti regimi di aiuti:

·       aiuti di importo limitato, concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (art. 54);

·       garanzie sui prestiti alle imprese (art. 55);

·       prestiti alle imprese con tassi d'interesse agevolati (art. 56);

·       finanziamenti di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti (art. 57);

·       investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, prodotti connessi al COVID-19 (art. 58):

·       investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 (art. 59);

·       sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 (art. 60);

·       aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti (art. 60-bis, introdotto dalla legge di bilancio 2021 - L. n. 178/2020, art. 1, comma 627 -  all’indomani della quarta modifica del Quadro temporaneo che ha consentito tali regimi di sostegno).

L’articolo 61 del decreto-legge n. 34/2020 ha poi fissato, per le categorie di aiuti di cui agli articoli 54-60-bis, delle norme comuni, che ricalcano le previsioni del Quadro temporaneo, come successivamente modificato e integrato. In particolare, secondo l’articolo 61, comma 1, non possono essere concessi gli aiuti alle imprese che risultino già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019[154]. In deroga, ai sensi del comma 1-bis, gli aiuti possono essere concessi alle micro imprese e piccole imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse:

·       non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure

·       non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure

·       non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

L’articolo 62 del decreto-legge n. 34/2020 inoltre dispone che amministrazioni territoriali provvedono alle concessioni degli aiuti a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci e nel rispetto dei limiti di indebitamento di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le Camere di commercio non possono concedere aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali e per gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie si applica quanto per esse specificamente previsto dall'articolo 125, comma 4, del decreto-legge 18/2020 (l. n. 27/2020).

L’articolo 20 del D.L. n. 228/2021 (attualmente all’esame in prima lettura della Camera per la conversione in legge, A.C. 3431) interviene sulla cornice normativa sopra descritta, prorogando dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 le misure di aiuto e disponendo che le misure concesse sotto forma di strumenti rimborsabili possano essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2023 (anziché il 31 dicembre 2022).


 

Articolo 27, comma 1-bis
(Possibilità per le amministrazioni pubbliche di avvalersi di Cassa depositi e prestiti S.p.A. e di sue società controllate per la realizzazione di interventi pubblici di investimento)

 

 

Il comma 1-bis dell’articolo 27, inserito nel corso dell’esame al Senato, estende la possibilità per le amministrazioni pubbliche di avvalersi direttamente, fino al 31 dicembre 2026, dell’assistenza e del supporto tecnico operativo di CDP S.p.A. e di sue società direttamente o indirettamente controllate, per la realizzazione degli interventi pubblici di investimento previsti nell’ambito di piani o strumenti di programmazione europea, al fine di sostenerne l’efficace e tempestiva attuazione, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

 

Il comma 1-bis dell’articolo 27 interviene sul testo dell’articolo 10 del decreto-legge n. 121 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2021, aggiungendo, dopo il comma 7-octies, il comma 7-novies.

La disposizione in esame prevede che, al fine di sostenere e accelerare l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici d’investimento, garantendo al contempo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le previsioni di cui al comma 7-quinquies del citato decreto-legge n. 121 del 2021 si applichino anche agli interventi pubblici previsti:

§  dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020;

§  dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018;

§  dal Fondo europeo per una transizione giusta, di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;

§  dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;

§  dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo n. 88 del 2011;

§  dal Fondo complementare al PNRR di cui al decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021;

Si prevede, altresì, che le previsioni di cui al comma 7-quinquies del decreto-legge n. 121 del 2021 si applichino, altresì, agli interventi pubblici comunque previsti nell’ambito di piani o strumenti di programmazione europea, ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati nell’emendamento proposto dalla Commissione.

 

Si ricorda che il comma 7-quinquies del decreto-legge n. 121 del 2021, del quale l’emendamento propone l’estensione del relativo ambito di applicazione anche agli interventi pubblici previsti nell’ambito dei programmi e dei fondi sopra riportati, ha previsto la possibilità, per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di avvalersi direttamente, fino al 31 dicembre 2026, di Cassa depositi e prestiti S.p.A. e di sue società direttamente o indirettamente controllate per attività di assistenza e supporto tecnico operativo, per la gestione di fondi e per attività ad esse connesse, strumentali o accessorie. Finalità della previsione di cui al comma 7-quinquies è quella di assicurare l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241.

 

Con l’inserimento del comma 7-novies, da parte della norma in esame, si prevede dunque che le amministrazioni pubbliche possano avvalersi del supporto operativo di CDP S.p.A. e di sue società direttamente o indirettamente controllate anche per la realizzazione degli interventi pubblici previsti dai fondi sopra elencati o nell’ambito di piani o strumenti di programmazione europea preesistenti o estranei agli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

 

Si rammenta che, in base al predetto comma 7-quinquies, i rapporti tra le amministrazioni pubbliche che intendano avvalersi di tale assistenza e supporto operativo e CDP S.p.A. o sue società sono regolati sulla base di apposite convenzioni concluse in conformità con l’accordo quadro stipulato tra il Ministero dell’economia e delle finanze e CDP S.p.A.. Le amministrazioni possono sottoscrivere tali convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell’ambito dei rispettivi bilanci, anche a valere sui quadri economici degli investimenti che concorrono a realizzare.


 

Articolo 27, comma 2
(Abrogazione articolo 21 della legge europea 2019-2020)

 

 

L’articolo 27, comma 2, correggendo un errore materiale, abroga l’articolo 21 della legge europea 2019-2020 (legge n. 238 del 2021), il cui contenuto è sostanzialmente identico all’articolo 1 del D. Lgs. n. 192 del 2021.

 

L’articolo 21, abrogato dal comma in esame, aveva inteso attuare nell’ordinamento nazionale la direttiva 2018/1910, con la quale sono state armonizzate alcune norme nel sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto - IVA, così superando i rilievi della procedura di infrazione 2020/0070, arrivata allo stadio di parere motivato inviato all'Italia (23 settembre 2021) per la mancata notifica delle misure di recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale.

Tale disposizione era tuttavia di contenuto sostanzialmente identico all’articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2021 entrato in vigore il 1° dicembre 2021.

 

La norma abrogata, al contrario, non è ancora entrata in vigore al momento della pubblicazione del decreto-legge in commento, in quanto la legge n. 238 del 2021 (legge europea 2020) è stata pubblicata sulla G.U. del 17 gennaio 2022.

 

Quanto al contenuto delle norme, si tratta in particolare di disposizioni riguardanti il regime della cd. call-off stock, operazione con cui un soggetto passivo trasferisce beni della sua impresa da uno Stato Membro in un altro Stato Membro per venderli, dopo l’arrivo in tale Stato, a un acquirente già noto. Le disposizioni recepiscono le norme UE, ai sensi delle quali le operazioni in regime di call-off stock danno luogo, nel rispetto di determinate condizioni, ad una cessione intracomunitaria nello Stato Membro di partenza da parte del cedente e a un corrispondente acquisto intracomunitario nello Stato Membro di arrivo da parte dell’acquirente, nel momento in cui si realizza la cessione dei beni.

Le norme disciplinano inoltre le operazioni a catena, ovvero le forniture successive (due o più) degli stessi beni, oggetto di un singolo trasporto comunitario tra due Stati Membri, al fine di individuare il momento di applicazione dell’imposta.

La direttiva 2018/1910 avrebbe dovuto essere recepita nell’ordinamento nazionale entro il 31 dicembre 2019 (articolo 2 della direttiva stessa).

 

Per ulteriori informazioni si rinvia al relativo dossier di documentazione.

Articolo 27-bis
(Istituzione della categoria dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura)

 

 

L’articolo 27-bis - inserito dal Senato - prevede l'aggiornamento - con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame - dei requisiti professionali previsti per la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali, di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979 (pubblicato nella GU n. 47 del 16 febbraio 1979), recante Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale, anche al fine di prevedere la figura dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura e disciplinarne 1'ambito di attività.

 

In particolare, l'articolo 1 del DM sopra richiamato ha istituito la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali.

In base all'articolo 2 dello stesso DM, i sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell'autorità marittima del porto di iscrizione. Il comandante del porto deve accertare la rispondenza degli equipaggiamenti tecnici individuali alle norme vigenti.

 


 

Articolo 28
(Misure di contrasto alle frodi nel settore
delle agevolazioni fiscali ed economiche)

 

 

L’articolo 28, come modificato in Senato, contiene un insieme di disposizioni relative alle modalità di cessione dei crediti di imposta (commi 1-bis, 3 e 3-ter) e al versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (comma 3-bis). Tali disposizioni riproducono quelle già in vigore per effetto del decreto legge n. 13 del 2022.

Il comma 1-bis interviene sulla disciplina dell’utilizzo delle agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi mediante sconto in fattura e cessione del credito, nonché dei crediti di imposta riconosciuti in ragione dell’emergenza da COVID-19. Ove il contribuente usufruisca delle detrazioni per interventi edilizi sotto forma di sconto sul corrispettivo ovvero opti per la trasformazione delle detrazioni in crediti d’imposta cedibili, in luogo di consentire una sola cessione del credito d'imposta (comma 1 del testo originariamente previsto dall'articolo in esame, già abrogato dal decreto legge n. 13 del 2022), le norme permettono di effettuare due ulteriori cessioni, ma solo a banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l’applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. Analoghe previsioni sono disposte per la cessione dei crediti di imposta riconosciuti in base a provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19. Per le predette agevolazioni, dunque, in luogo di una sola cessione viene prevista la possibilità di effettuarne tre in totale.

Si chiarisce che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate, a partire dalle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022.

Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti (comma 2). Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni recate dall'articolo in commento, come modificate in sede referente (comma 3).

Il comma 3-bis consente di versare con modello F24 anche per l’imposta sulle transazioni finanziarie.

Il comma 3-ter pone analoghi limiti alla cessione del credito d’imposta per le imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo a fronte di interventi edilizi e di digitalizzazione d’impresa, nonché al credito di imposta per agenzie di viaggi e tour operator concesso in ragione dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale. Anche tali crediti possono essere ceduti di norma una sola volta, salva la facoltà di cederlo per due ulteriori volte a banche, intermediari e imprese di assicurazione vigilati, nel rispetto delle disposizioni antiriciclaggio, dunque in tutto tre volte.

 

 

L'articolo 28, come modificato in Senato, riproduce nel testo del decreto in esame le modifiche ad esso già apportate per effetto dell'entrata in vigore del decreto legge n. 13 del 2022.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 13 del 2022 ha abrogato il comma 1 dell’articolo 28 del decreto legge in esame.

L'articolo 28 nel testo originariamente previsto dal decreto aveva modificato gli articoli 121 e 122 del decreto legge n. 34 del 2020 ("decreto Rilancio") che disciplinano l'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica, e la cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19. In particolare, con riferimento all'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica (articolo 121 del decreto Rilancio) il comma 1 dell'articolo 28 aveva stabilito che: nel caso di contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, i fornitori avrebbero potuto recuperarlo sotto forma di credito d'imposta, cedibile dai medesimi, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti (lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame); nel caso di cessione del credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva ulteriore cessione ad altri soggetti senza facoltà di successiva cessione (lettera b) del comma 1).

 

L'articolo 1, comma 2 del decreto legge n. 13 del 2022, riprodotto nelle modifiche apportate al testo del decreto al Senato che inserisce nell'articolo 28 le relative disposizioni mediante il nuovo comma 1-bis, riformula gli articoli 121 e 122 del decreto Rilancio, i quali disciplinano l'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica, nonché la cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.

A seguito delle modifiche in esame (nuovo comma 1-bis, lettera a), numero 1) dell'articolo 28), viene sostituita integralmente la lettera a) del comma 1 dell’articolo 121 del decreto Rilancio, già novellato dall’articolo 28 del Sostegni-ter.

Per effetto delle modifiche, nel caso di contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, in luogo di consentire il recupero sotto forma di credito d'imposta cedibile una sola volta, vengono permesse due ulteriori cessioni (in totale, dunque, tre cessioni), a condizione che le ultime due vengano effettuate a favore di banche e intermediari finanziari vigilati e iscritti all’apposito albo (previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB), di società appartenenti a un gruppo bancario (anch’esso iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del TUB) ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (ai sensi del decreto legislativo n. 209 del 2005, Codice delle assicurazioni private – CAP), ferma restando l’applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio previste dall’articolo 122-bis, comma 4, del decreto Rilancio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

 

Il richiamato comma 4 prevede che gli intermediatori bancari e finanziari (soggetti obbligati individuati all’articolo 3 del decreto legislativo n. 231 del 2007 in materia di riciclaggio) che intervengono nelle cessioni comunicate non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo, ovvero nei casi di invio di segnalazione di operazione sospetta e di obbligo di astensione nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela.

Ai fini dell’individuazione delle operazioni sospette, oggetto dell’obbligo di comunicazione all’UIF-Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, è necessario tener conto dei rischi connessi con: “i) l’eventuale natura fittizia dei crediti stessi; ii) la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita; iii) lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’amplia platea di cedenti” (Comunicazione UIF – Covid 19 dell’11 febbraio 2021).

 

Con un secondo intervento (comma 1-bis, lettera a), numero 2)) viene riprodotta una ulteriore modifica apportata all’articolo 121, comma 1, lettera b) del decreto Rilancio, dal decreto n. 13 del 2022. Con norma di analogo tenore, valevole nel caso di trasformazione delle detrazioni in un credito d’imposta cedibile, di ammontare pari alla detrazione, le modifiche in commento rendono possibile, dopo la prima cessione, due ulteriori cessioni, ma solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, di società appartenenti a un gruppo bancario o di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. Anche per tale ipotesi resta ferma l’applicazione delle norme antiriciclaggio richiamate dall’articolo 122-bis, comma 4 per ogni cessione, anche successiva alla prima. Anche in tal caso, dunque, sono possibili in tutto tre cessioni.

 

Il comma 1-bis, lettera a), numero 3 dell’articolo in esame, come modificato in Senato, riproduce il comma 1-quater all’articolo 121 del decreto Rilancio, già novellato in tal senso dal decreto n. 13 del 2022, al fine di chiarire che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (sconto in fattura o cessione del credito) in materia edilizia non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate, effettuata con le modalità previste dal provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle entrate (provvedimento del 3 febbraio 2022). A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento citato.

Le nuove norme sul divieto di cessione parziale e sul codice identificativo si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

 

La lettera b) del comma 1-bis dell'articolo in esame, come modificato in Senato, interviene sull’articolo 122 del decreto Rilancio, il quale disciplina le modalità di cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.

 

Al riguardo si rammenta che, nel perdurare dell’emergenza epidemiologica ed economica, il legislatore d’urgenza ha predisposto numerose misure – anche sotto forma di credito d’imposta – per persone fisiche e operatori economici colpiti dalle conseguenze della pandemia. Si veda il tema web dedicato alle misure fiscali e finanziarie per fronteggiare la crisi da COVID-19 per una loro sintetica disamina.

 

L'articolo 122 del decreto Rilancio consente, fino al 31 dicembre 2021, ai soggetti beneficiari dei crediti d’imposta istituiti per far fronte alle conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria da COVID-19, di optare per la cessione, anche parziale, ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può essere effettuata anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. 

Il comma 2 chiarisce che tale opzione si applica ai seguenti crediti d’imposta:

-        credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

-        credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda;

-        credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;

-        credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione.

 

Con la novella apportata dall’articolo 28 del decreto in esame, successivamente abrogato dall'articolo 1 del decreto n. 13 del 2022, la possibilità di trasferire tali crediti era stata limita a una sola cessione. Con le modifiche in commento, che riproducono il disposto del decreto n. 13 in quello in esame, anche per i crediti d’imposta istituiti per far fronte alle conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria da COVID-19, si consentono due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, alle società vigilate appartenenti a un gruppo bancario ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando la più volte richiamata disciplina antiriciclaggio, che è applicabile per ogni cessione anche successiva alla prima. Sono dunque possibili tre cessioni in totale.

 

Con riferimento ai crediti che alla data del 7 febbraio 2022 erano stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto Rilancio, ovvero della cessione prevista dal comma 1 dell’articolo 122 del medesimo decreto Rilancio per i crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, il comma 2 dell'articolo in esame ha consentito esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

 

Il comma 3 stabilisce che sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni recate dall'articolo in commento, come modificate in sede referente (articoli 121 e 122 del decreto Rilancio, come modificati dal comma 1-bis, e comma 2).

 

L’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. Rilancio) consente, in origine per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di usufruire di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia ed energetica (in prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi) sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero crediti d’imposta cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti.

Si permette in particolare, in favore di chi sostiene spese in materia edilizia ed energetica per le quali è previsto un meccanismo di detrazione dalle imposte sui redditi, di usufruire di tali agevolazioni sotto forma, alternativamente, di:

§  un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, il quale può recuperarlo sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti;

§  per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, originariamente cedibile in successione ulteriore ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con trasformazione della detrazione in credito di imposta solo all’atto della cessione ad altri soggetti.

L’opzione si può esercitare in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. In particolare, per gli interventi di cui all’articolo 119 del provvedimento in esame (cd. ecobonus, sismabonus, incentivi per il fotovoltaico e per l’installazione di colonnine elettriche) gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Le norme suddette si applicano alle spese relative agli interventi di:

a) recupero del patrimonio edilizio (di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR - Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917): manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni dell’edificio o sulle singole unità immobiliari;

b) efficienza energetica (di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del decreto Rilancio);

c) adozione di misure antisismiche (di cui all’articolo 16, commi da 1-bis e 1-ter a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e di cui al comma 4 del richiamato articolo 119);

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge di bilancio 2020 (27 dicembre 2019, n. 160), ivi compresi i lavori di rifacimento della facciata, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, e che riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;

e) installazione di impianti fotovoltaici, di cui al già richiamato articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR e di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del decreto Rilancio;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (di cui all’articolo 16-ter del richiamato decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 dell'articolo 119);

f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del decreto legge 34 del 2020).

 

I crediti d’imposta cedibili sono utilizzati in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, e con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

L’Agenzia delle entrate ha attuato le relative norme con il provvedimento dell’8 agosto 2020 e con il provvedimento del 29 luglio 2021.

 

Successivamente, il decreto-legge n. 157 del 2021 ha rafforzato i presidi per la fruizione di alcuni crediti d’imposta e delle detrazioni per lavori edilizi, anche attraverso lo sconto in fattura e la cessione del credito.

In sintesi, le disposizioni del predetto decreto-legge:

-        hanno esteso l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il c.d. Superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;

-        hanno previsto che per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica;

-        hanno introdotto l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati;

-        hanno riconosciuto all’Agenzia delle Entrate la possibilità di sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, l’efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio;

-        hanno chiarito i poteri dell'Agenzia delle entrate nell'ambito dei controlli su Superbonus, sconto in fattura, cessione del credito e sulle agevolazioni e i contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, consentendo all’Agenzia di esercitare i poteri di accertamento e controllo delle imposte dei redditi e dell’IVA, consentendo di emanare un atto di recupero per gli importi dovuti e non versati. 

 

Dopo l’emanazione del decreto-legge n. 157 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato:

-        il 12 novembre 2021, il nuovo modello per comunicare l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;

-        il 29 novembre 2021, la Circolare n. 16/2021 che contiene i chiarimenti sulle misure antifrode introdotte dal menzionato decreto-legge n. 157;

-        il provvedimento del 1 dicembre 2021, con la definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate all’Agenzia delle entrate;

 

Sul punto è intervenuta poi la legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 29 della legge n. 234 del 2021) che ha prorogato:

§  agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;

§   al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus.

Durante l’esame parlamentare sono state trasfuse nella norma alcune disposizioni del decreto-legge n. 157, contestualmente abrogato (con salvezza degli effetti nel frattempo prodottisi) e sono state previste specifiche novità: si è chiarito che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni previste dalla legge, sulla base dell’aliquota di detrazione fiscale pervista per ciascuna tipologia di intervento.

È stato escluso l’obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.

 

Infine, l’articolo 28 del decreto-legge n. 4 del 2022 (cd. Sostegni-ter), all’esame del Senato per la conversione in legge al momento di redazione del presente lavoro, ha modificato la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d'imposta in materia edilizia ed energetica, ovvero riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, escludendo la facoltà di successiva cessione a favore dei primi cessionari.

Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti. Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni recate dall'articolo in commento.

 

Con Provvedimento del 3 febbraio 2022 l’Agenzia delle entrate ha emanato le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge Rilancio, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

 

L’Agenzia delle entrate pubblica, sul proprio sito internet, le FAQ relative ai bonus edilizi, in aggiornamento.

 

L’articolo 122 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede altresì che anche i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta riconosciuti da alcuni provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente (a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare), gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Si tratta del

-        credito d'imposta per botteghe e negozi (articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18);

-        credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (articolo 28 del decreto legge n.34 del 2020);

-        credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120 del decreto legge n.34 del 2020);

-        credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (articolo 125 del decreto legge n.34 del 2020).

 

 

Dopo il comma 3, vengono inseriti due nuovi commi che riproducono le norme recate dall'articolo 1, commi 3 e 4 del decreto legge n. 13 del 2021.

 

Versamento mediante F24 dell’imposta sulle transazioni finanziarie

Il nuovo comma 3-bis dell'articolo 28 apporta modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, recante la disciplina dei versamenti unitari delle imposte mediante modello F24. Viene in particolare previsto l’utilizzo di tali modalità di versamento, ovvero mediante modello F24, anche per l’imposta sulle transazioni finanziarie (disciplinata dall’articolo 1, commi 491-500 della legge di stabilità per il 2013 – legge n. 228 del 2012).

La legge di stabilità per il 2013, all’articolo 1, commi da 491 a 500, ha introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie, che si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi (comma 491 e di seguito per semplicità , anche, operazioni su azioni), alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari (comma 492 e di seguito per semplicità, anche, operazioni in derivati) e, infine, alle operazioni “ad alta frequenza” (comma 495 e di seguito, per semplicità, anche, operazioni ad alta frequenza). Si rinvia per ulteriori informazioni alla scheda informativa dell’Agenzia delle entrate.

 

Cessione dei crediti d’imposta per le imprese turistico-alberghiere e ricettive, nonché per i tour operator

Il nuovo comma 3-ter apporta modifiche alla disciplina della cessione del credito d’imposta e del contributo a fondo perduto attribuito alle imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo in ragione delle spese sostenute in relazione a uno o più interventi edilizi e per la digitalizzazione d’impresa realizzati fino al 31 dicembre 2024, disciplinato dall’articolo 1 del decreto-legge n. 152 del 2021.

 

In sintesi, la richiamata norma attribuisce alle imprese del settore turistico, ricettivo e fieristico-congressuale un credito di imposta e un contributo a fondo perduto, a fronte di specifiche spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d’impresa.  Il credito d’imposta spetta fino all’80 per cento delle spese sostenute, mentre il contributo è attribuito fino al 50 per cento delle spese per detti interventi, un importo massimo di 40.000 euro (eventualmente innalzabile, in presenza di specifiche condizioni). Per le spese non coperte dagli incentivi è possibile fruire di un finanziamento a tasso agevolato. Le norme altresì contengono una disciplina transitoria per il passaggio dal credito di imposta per la riqualificazione delle strutture turistico alberghiere al nuovo incentivo.

 

In particolare, il comma 8 del richiamato articolo 1 individua le specifiche regole di fruizione del credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24.

Al sesto periodo il comma 8 – nella sua formulazione originaria – chiarisce che il credito di imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

Con le modifiche in commento (comma 3-ter, lettera a), n. 1) si sostituisce il comma 8 sopra menzionato disponendo, in analogia con quanto previsto al comma 1 per i bonus edilizi, che il predetto credito d'imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari vigilati, alle società appartenenti a un gruppo bancario ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l’applicazione della disciplina antiriciclaggio contenuta nell’articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge Rilancio (vedi supra) per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; i contratti di cessione conclusi in violazione di tali ultime disposizioni sono nulli. Anche in tal caso dunque si consente un massimo di tre cessioni in totale.

Le modifiche in esame sostituiscono inoltre l’ultimo periodo del comma 8 (n. 2 del comma 3-ter) affidando le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, a un emanando provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Nella sua formulazione vigente, l’ultimo periodo del comma 8 rinvia, per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari abilitati (soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322), al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020 (adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio, vedi supra).

 

La lettera b) del comma 3-ter interviene sulla disciplina della cessione del credito d’imposta attribuito, fino al 31 dicembre 2024, ad agenzie di viaggi e tour operator dall’articolo 4 del richiamato decreto-legge n. 152 del 2021. Esso spetta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro.

Viene in particolare sostituito il terzo periodo del comma 2 del richiamato articolo 4, che disciplina le modalità di fruizione del credito d’imposta (anche tale beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24). Ai sensi dell’originaria formulazione del comma 2, terzo periodo, il credito di imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

Con una norma analoga a quelle precedentemente illustrate, le modifiche in esame rendono cedibile il credito d'imposta solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo a favore di banche, intermediari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, nonché a favore di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. Resta ferma l’applicazione della disciplina antiriciclaggio (articolo 122-bis, comma 4, del decreto Rilancio) per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, con sanzione della nullità dei contratti conclusi in violazione della richiamata normativa. Anche tale credito diventa dunque cedibile per tre volte in tutto.

Le modifiche in commento precisano, infine, che le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, sono demandate a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

 

Per ulteriori informazioni sui crediti d’imposta modificati dai commi 3-bis e 3-ter, si rinvia al dossier sul decreto-legge n. 152 del 2021.


 

Articolo 28-bis, comma 1
(Modifiche al codice penale)

 

 

L’articolo 28-bis, comma 1, riproduce il contenuto dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2022 intervenendo sulla disciplina dei delitti di malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), per estenderne il campo d’applicazione ad ulteriori erogazioni pubbliche, comunque denominate. La disposizione prevede, inoltre, in caso di condanna per i delitti di truffa a danno dello Stato (art. 640, secondo comma, n. 1) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis, c.p.) la confisca allargata dei beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza (art. 240-bis c.p.).

 

L’articolo 28-bis, introdotto nel corso dell’esame in Senato, riproduce il contenuto dell’articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2022. Si tratta dunque di modifiche alla normativa vigente in vigore dal 26 febbraio 2022.

 

 

In particolare, la lettera a) interviene sulla disciplina della c.d. confisca allargata, contenuta nell’articolo 240-bis del codice penale.

 

Con l'espressione "confisca allargata" si indica la possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica. Nella confisca allargata, che trova la sua origine nella lotta alla criminalità organizzata, viene meno il nesso di pertinenzialità o di continenza tra res sequestrata e reato, per aggredire invece l'intera ricchezza non giustificata ritenuta frutto dell'accumulazione illecita ai sensi di una presunzione legale.

La confisca allargata può inoltre essere applicata anche “per equivalente”: l’art. 240-bis, secondo comma, infatti, prevede che se non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità che il condannato non può giustificare in base al proprio reddito, il giudice può ordinare la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

 

Il decreto-legge integra il catalogo dei delitti per i quali, in caso di condanna o di patteggiamento della pena, è sempre disposta la confisca allargata e per equivalente inserendovi i seguenti delitti:

§  truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, secondo comma, n. 1 “con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare”);

Si ricorda che la truffa è un delitto contro il patrimonio mediante frode, che consiste nella condotta di colui che, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il delitto è punito con la pena congiunta di reclusione (da sei mesi a tre anni) e multa (da euro 51 a euro 1.032). Il delitto è aggravato, e si applica la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 309 a 1.549 euro nelle seguenti ipotesi:

-     se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

-     se il fatto è commesso approfittando di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.

La fattispecie base di truffa è punibile a querela di parte mentre per le ipotesi aggravate si procede d’ufficio.

 

§  truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis, c.p.)

Quando la truffa, di cui all’art. 640 c.p., riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, nonché in base al provvedimento in esame “sovvenzioni” (v. infra, lett. d), concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, l’art. 640-bis prevede la pena della reclusione da 2 a 7 anni e la procedibilità d’ufficio.

 

In merito, la Relazione illustrativa del d.d.l. di conversione del decreto-legge n. 13 del 2022 specifica che l’introduzione di questa modifica, per quanto concerne la lesione degli interessi finanziari dell’Unione europea, è richiesta dall’art. 10 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 (c.d. Direttiva PIF), sulla cui base gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie a consentire la confisca dei beni strumentali e dei proventi di reato sia per equivalente (art. 4, par. 1), sia per sproporzione (art. 5, par. 1).

 

 

La lettera b) interviene sul delitto di malversazione a danno dello Stato, di cui all’art. 316-bis del codice penale, per estendere l’applicazione della fattispecie, oggi circoscritta alla distrazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici, anche ai mutui agevolati e alle altre erogazioni pubbliche, comunque denominate. Il decreto-legge sul punto riprende il campo d’applicazione e la formulazione dell’art. 640-bis c.p. (v. infra).

Inoltre, eliminando il riferimento alle finalità di pubblico interesse, il decreto-legge intende sanzionare qualsiasi deviazione dalle finalità per le quali le risorse sono state assegnate.

La pena per il delitto resta invariata (reclusione da 6 mesi a 4 anni), ma la rubrica dell’articolo 316-bis è modificata, facendo ora riferimento alla malversazione di erogazioni pubbliche.

 

Normativa previgente

Normativa vigente
(art. 2 del D.L. n. 13/2022, riprodotto dall’art. 28-bis)

Codice penale

Art. 316-bis

Malversazione a danno dello Stato

Malversazione di erogazioni

pubbliche

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

 

La lettera c) interviene sul delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di cui all’art. 316-ter del codice penale, per estenderne l’applicazione anche all’indebita percezione di sovvenzioni e modificarne la rubrica facendo riferimento, più in generale, alle erogazioni pubbliche.

 

L’art. 316-ter punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri si applica la reclusione da 1 a 4 anni; se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a 100.000 euro si applica la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni.

Questa fattispecie penale si applica solo se il fatto non integra gli estremi del più grave delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).

Quando la somma indebitamente percepita è inferiore a 4mila euro, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.822 euro (la sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito).

 

 

Normativa previgente

Normativa vigente
(art. 2 del D.L. n. 13/2022, riprodotto dall’art. 28-bis)

Codice penale

Art. 316-ter

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Identico.

 

Infine, la lettera d) modifica l’art. 640-bis del codice penale, relativo al delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, anche in questo caso per estenderne l’applicazione alle sovvenzioni pubbliche.

 

Si ricorda (v. sopra, lett. a) che l’art. 640-bis punisce con la reclusione da 2 a 7 anni chiunque commette uno dei fatti di cui all’art. 640 c.p. (truffa) in relazione a contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, nonché in base al provvedimento in esame “sovvenzioni” (v. infra, lett. d), concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell’Unione europea. Il delitto è procedibile d’ufficio.

 

 


 

Articolo 28-bis, comma 2
(Misure sanzionatorie frodi edilizie)

 

 

Il comma 2, dell’articolo 28-bis, Introdotto al Senato, prevede nuove sanzioni per i tecnici abilitati alle asseverazioni previste dalla disciplina del superbonus nonché per le asseverazioni della congruità dei prezzi nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura per alcuni bonus edilizi, in caso di informazioni o attestazioni false nonché di omissione di informazioni rilevanti.

La norma prevede, inoltre, un nuovo massimale per le polizze assicurative che i citati tecnici sono tenuti a sottoscrivere, per ogni intervento, nella loro attività di attestazione o asseverazione.

 

 

Il comma 2, lettera a), dell’articolo 28-bis, che riproduce il testo dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 del 2022, inserendo il comma 13-bis.1 all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (disciplina superbonus), prevede delle nuove sanzioni per i professionisti incaricati di funzioni asseverative nelle ipotesi di applicazione della detrazione del 110 per cento (superbonus), in particolare:

§  per gli interventi di efficientamento energetico il rispetto dei requisiti richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute;

§  per gli interventi di adozione di misure antisismici l'efficacia degli stessi interventi nonché la corrispondente congruità delle spese sostenute;

§  per alcuni bonus edilizi (vedi infra) la congruità delle spese ai fini dell’esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.

 

In estrema sintesi si ricorda che l'articolo 119 del decreto legge n.34 del 2020 (cd. decreto Rilancio) introduce una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici. La detrazione è ripartita dagli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022. Possono usufruire del superbonus i seguenti interventi trainanti:

§  interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici (c.d. cappotto termico), compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, sita all'interno di edifici plurifamiliari;

§  interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari;

§  interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico.

A queste tipologie di spese, dette trainanti, si aggiungono altri interventi, a condizione però che siano eseguiti congiuntamente (trainati) ad almeno un intervento trainante. Rientrano in questa categoria: interventi di efficientamento energetico, installazione di impianti solari fotovoltaici, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici nonché interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

Per queste tipologie di intervento, nonché per altri interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico (vedere infra), l’articolo 121 del medesimo decreto rilancio riconosce la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Per una panoramica dettagliata della disciplina in esame si rimanda alla lettura del dossier Il superbonus edilizia al 110 per cento - aggiornamento alla legge di bilancio 2022 realizzato del Servizio studi della Camera dei deputati.

 

In particolare, la norma prevede che il tecnico abilitato il quale, nelle asseverazioni necessarie per beneficiare del superbonus o per esercitare l’opzione per la cessione o per lo sconto (rispettivamente comma 13 dell’articolo 119 e comma 1-ter, lettera b) dell’articolo 121, del richiamato decreto legge n.34), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

 

Nella Relazione illustrativa si sottolinea che la sanzione introdotta è ricalcata sulla norma di cui all’art. 236-bis della legge fallimentare, entrata in vigore con decreto-legge n. 83 del 2012 ed ampiamente collaudata, specie quale deterrente rispetto alle attestazioni non veritiere nelle procedure concorsuali. L’articolo 236-bis, in materia di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa, dispone infatti che il professionista che nelle relazioni o attestazioni espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.

 

Si ricorda che il sopra citato comma 13 prevede che, ai fini della detrazione del 110 per cento e dell'opzione per la cessione o per lo sconto della medesima detrazione, è necessario:

§  per gli interventi di efficientamento energetico, che i tecnici abilitati asseverino il rispetto dei requisiti richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;

§  per gli interventi di adozione di misure antisismiche, che i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, asseverino l'efficacia degli stessi interventi nonché la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Si segnala, inoltre, che il vigente comma 14 del menzionato articolo 119 prevede inoltre che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

 

Si rammenta, infine, che il comma 1-ter, lettera b), dell’articolo 121, ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, stabilisce che i tecnici abilitati sono tenuti ad asseverare la congruità delle spese sostenute relative agli interventi di:

a) recupero del patrimonio edilizio (di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR - Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917): manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni dell’edificio o sulle singole unità immobiliari;

b) efficienza energetica (di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del decreto legge 34 del 2020);

c) adozione di misure antisismiche (di cui all’articolo 16, commi da 1-bis e 1-ter a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e di cui al comma 4 del richiamato articolo 119);

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge di bilancio 2020 (27 dicembre 2019, n. 160), ivi compresi i lavori di rifacimento della facciata, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, e che riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;

e) installazione di impianti fotovoltaici, di cui al già richiamato articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR e di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del decreto legge 34 del 2020);

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (di cui all’articolo 16-ter del richiamato decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 sempre dell'articolo 119).

f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del decreto legge 34 del 2020).

 

Circa l’entità delle frodi in materia di detrazioni previste per bonus edilizi (in particolare in merito all’opzione della cessione del credito), nel corso dell’audizione svoltasi al Senato il 10 febbraio 2022, l’Agenzia delle entrate ha segnalato un ammontare complessivo di crediti d’imposta inesistenti per 4,4 miliardi di euro. In particolare, l’Agenzia dell’entrate ha evidenziato che i bonus fiscali maggiormente utilizzati, in percentuale del valore totale, per la realizzazione delle frodi nell’ambito delle cessioni di crediti d’imposta sono i seguenti:

Fonte Agenzia delle entrate audizione al Senato della Repubblica-10 febbraio 2022.

 

La lettera b), del comma in esame, modificando il comma 14 del citato articolo 119, prevede altresì che il massimale delle polizze assicurative che i tecnici che asseverano o attestano i lavori sono tenuti a sottoscrivere, per ogni intervento, sia pari all’importo dei lavori stessi (viene, pertanto, soppressa la previsione di un importo non inferiore a 500.000 euro).

In particolare la norma stabilisce che i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.

Si ricorda che il previgente secondo periodo del comma 14 disponeva che i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

Nella relazione illustrativa che accompagna il testo si sottolinea che la norma introdotta è volta a rafforzare e rendere maggiormente qualificata la garanzia dell’asseverazione, richiedendo che gli asseveratori contraggano una polizza assicurativa per ogni intervento e che la polizza debba avere un massimale pari al relativo valore.

 

 


 

Articolo 28-ter
(
Termini di utilizzo dei crediti d’imposta
sottoposti a sequestro penale)

 

 

L’articolo 28-ter, introdotto al Senato, e che riproduce il testo dell’articolo 3 del decreto legge n. 13 del 2022, precisa i termini per l’utilizzo da parte dei beneficiari dei crediti d’imposta relativi alla cessione o allo sconto di alcune detrazioni fiscali oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria. In particolare, la norma stabilisce che per i crediti d’imposta che non possono essere utilizzati in quanto oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria, il termine per l’utilizzo delle quote residue al momento del sequestro è aumentato di un periodo pari alla durata del sequestro stesso.

 

Preliminarmente si ricorda che gli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 dispongono rispettivamente che la quota dei crediti d’imposta relativi alla cessione o allo sconto in luogo delle detrazioni fiscali per specifici interventi edilizi, nonché per provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, se non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, né può essere richiesta a rimborso. L’articolo in commento, pertanto, è volto ad evitare che un credito risulti inutilizzabile a causa del decorso del tempo dovuto al sequestro disposto dall’autorità giudiziaria. A tal fine, la norma sospende i termini per l’utilizzo delle quote residue per l’intera durata del sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria.

Per una ricostruzione dettagliata delle norme che regolano la disciplina dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si rinvia alla lettura della scheda dell’articolo 28 del decreto in esame.

 

In particolare, il comma 1 chiarisce che l’utilizzo dei crediti d’imposta relativi alla cessione o allo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, nonché quelli riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, nel caso siano oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria può avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini vigenti (articoli 121, comma 3, e 122, comma 3, del citato decreto n. 34) aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo.

La norma stabilisce, altresì, che resta comunque fermo il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d’imposta così come previsto dalla disciplina dei vari interventi.

 

Si segnala che, come chiarito dall’Agenzia delle entrate, i crediti d'imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24. Il credito d'imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

Per avere un quadro complessivo della consistenza dei crediti circolati a seguito dell’opzione per lo sconto in fattura o della cessione del credito previsti per i vari bonus è utile leggere i dati presentati nel corso dell'audizione svoltasi al Senato il 10 febbraio 2022. Il direttore dell'Agenzia delle entrate ha rappresentato che alla data del 31 dicembre 2021, le cessioni e gli sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle entrate attraverso l'apposita piattaforma telematica sono stati:

§  quasi 4,8 milioni (0,1 milioni nel 2020 e 4,7 milioni nel 2021);

§  per un controvalore complessivo di oltre 38,4 miliardi di euro (0,6 miliardi nel 2020 e 37,8 miliardi nel 2021).

 

Nel corso dell'audizione sono stati presentati altresì i dati relativi all'attività di analisi e controllo svolta dall'Agenzia stessa e della Guardia di finanza sulla circolazione dei crediti d'imposta. Secondo tali informazioni l'ammontare complessivo di crediti d'imposta inesistenti di cui agli articoli 119 e seguenti del Decreto Rilancio ammonta a circa 4,4 miliardi di euro. In particolare:

§  160 milioni di euro sono stati sospesi e scartati dall'Agenzia sulla piattaforma "cessione crediti", per effetto delle disposizioni introdotte con il Decreto anti-frode, che consente all'Agenzia di effettuare tale controllo preventivo in presenza di profili di rischio;

§  2,3 miliardi sono oggetto di sequestri preventivi da parte dell'Autorità giudiziaria, a seguito di segnalazione dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza;

§  i restanti importi sono oggetto di indagini in corso e di richieste di sequestro preventivo inoltrate alle competenti Autorità giudiziarie.

La disposizione precisa, inoltre, che per la medesima durata restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall’Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni relative alla cessione o allo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.

 

Il comma 2 prevede altresì che l'Agenzia delle Entrate effettua il monitoraggio sull’utilizzo del credito d'imposta nei casi di cui al precedente comma 1 e comunica i relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del controllo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica (previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

 

A tale proposito si ricorda che il richiamato articolo 17, comma 13, stabilisce, tra l’altro, che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Nella relazione tecnica che accompagna il testo si chiarisce che tale norma è stata introdotta proprio per monitorare e contrastare possibili effetti finanziari negativi conseguenti alla reviviscenza di crediti, in caso di revoca del sequestro, tale da determinare scostamenti nell’ammontare complessivo degli effetti finanziari originariamente ascritti. A tal fine si è previsto un apposito meccanismo di monitoraggio, da effettuare attraverso le competenti strutture dell’agenzia delle entrate, finalizzato alla verifica di eventuali effetti onerosi non previsti ai sensi del sopra citato articolo 17.

 


 

Articolo 28-quater
(Applicazione di contratti collettivi di lavoro nel settore edile ai fini dell'applicazione di benefici)

 

 

L’articolo 28-quater - inserito dal Senato - costituisce la trasposizione dell'articolo 4 del D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, D.L. (attualmente in fase di conversione alle Camere) di cui lo stesso emendamento prevede l'abrogazione con la salvezza degli effetti già prodottisi. Le norme in esame, ai fini dell'elevamento dei livelli di sicurezza sul lavoro e della formazione ad essa inerente, introducono - con riferimento ai lavori edili, ivi individuati, avviati successivamente al 27 maggio 2022[155] - il principio secondo cui alcuni benefici sono riconosciuti esclusivamente se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che questi ultimi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi di lavoro del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le norme in esame riguardano (con la decorrenza suddetta) i lavori edili che siano di importo superiore a 70.000 euro e che rientrino nell'allegato X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni[156].

 

Le misure di beneficio richiamate dal presente articolo sono le seguenti:

§  il cosiddetto superbonus del 110 per cento[157], costituito da una detrazione dall'imposta sui redditi, pari alla suddetta misura percentuale ed applicata con riferimento ad alcune tipologie di spese (documentate e a carico del medesimo contribuente);

§  la detrazione dall'imposta sui redditi per gli interventi intesi al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche[158];

§  il credito di imposta cosiddetto per la sanificazione degli ambienti di lavoro. Considerato che tale misura (di cui all'articolo 120 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni) non è più operante, si consideri l'opportunità di una valutazione relativa a tale richiamo;

§  uno "sconto" sulla misura del corrispettivo che il committente deve corrispondere al soggetto che abbia eseguito i lavori (al quale viene riconosciuto, come compensazione, un credito d'imposta) o la cessione di un credito d'imposta dal committente dei lavori a soggetti terzi; questi due benefici sono previsti[159] - per determinati lavori -, in alternativa tra di essi, come possibile alternativa alla detrazione dall'imposta sui redditi, spettante al committente per i medesimi lavori, mentre il suddetto beneficio della detrazione non viene assoggettato alle condizioni di cui al presente articolo;

§  la detrazione dall'imposta sui redditi per l'acquisto, in connessione con interventi di ristrutturazione edile, di mobili e di alcuni elettrodomestici[160];

§  la detrazione dall'imposta sui redditi per interventi di "sistemazione a verde" o di realizzazione di "coperture a verde" o di giardini pensili[161];

§  la detrazione dall'imposta sui redditi per interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, intesi al recupero o restauro della facciata esterna di alcuni edifici[162].

L'articolo in esame richiede altresì che:

§  il contratto collettivo di lavoro applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, sia riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori in oggetto;

§  i professionisti, o i responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF[163], ai fini del rilascio, ove previsto, del visto di conformità[164] dei dati delle dichiarazioni alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile, verifichino anche che il contratto collettivo di lavoro applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e sia riportato nelle suddette fatture.

L’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle casse edili[165].

Le amministrazioni e gli enti pubblici provvedono alle attività di verifica di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del suddetto D.L. n. 13[166] osserva che l'intervento, inteso ad elevare i livelli di sicurezza sul lavoro nel settore edile, è dovuto anche alla considerazione del sensibile aumento sia dei lavori avviati sia del numero delle imprese operanti. Secondo la stessa relazione, l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale rappresenta una condizione efficace per la suddetta finalità, in quanto tali contratti assicurano ai lavoratori un robusto apparato di tutele in materia di salute e sicurezza (più elevate tutele di prevenzione con l'istituzione del libretto sanitario del lavoratore, formazione in materia di salute e sicurezza rafforzata sia come numero di ore sia come cadenza periodica, più ampi compiti collaborativi nella progettazione e monitoraggio del sistema di prevenzione del rischio, un maggior numero di ore di formazione per i lavoratori).


 

Articolo 28-quinquies
(Disposizioni urgenti in materia di collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali)

 

 

L’articolo 28-quinquies, introdotto nel corso dell’esame in Senato, reca disposizioni urgenti in materia di collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali nell'ambito dell'attività di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

 

 

In particolare, la disposizione reca alcune modifiche all'art. 12 del d.lgs. n. 231 del 2017, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione".

 

L'articolo 12 reca disposizioni in materia cooperazione nazionale ed internazionale. In particolare, per quanto riguarda la cooperazione tra autorità nazionali - individuate in Ministero dell’economia, IUF, Direzione investigativa antimafia e Guardia di Finanza - si prevede che le autorità nazionali possano collaborare tra loro, scambiando informazioni, anche in deroga all’obbligo del segreto d’ufficio. Il segreto resterà opponibile a tutti gli altri, con la sola eccezione dell’autorità giudiziaria penale. Con l’espressione segreto d’ufficio - è opportuno ricordare - si intende il dovere, imposto agli impiegati pubblici, di non comunicare all’esterno dell’amministrazione notizie o informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni, ovvero che riguardino l’attività amministrativa in corso di svolgimento o già conclusa. Nell’ambito del diritto amministrativo, la disciplina del segreto d’ufficio è contenuta nell’art. 15 del d.P.R. n. 3/1957, come modificato dalla legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi. Tale disposizione prevede che l’impiegato debba mantenere il segreto d'ufficio al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. La violazione del segreto d’ufficio può rilevare sotto il profilo penale, qualora si verifichi la fattispecie di reato di cui all’art. 326 c.p. (Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni). L’obbligo di trasmettere all’UIF le informazioni utili allo svolgimento delle indagini di sua competenza non opera quando è in corso un’indagine di polizia e il pubblico ministero non ha ancora deciso se esercitare o meno l’azione penale.

 

L'articolo in commento, al fine di migliorare l'efficienza dei servizi di polizia giudiziaria nella situazione emergenziale connessa al COVID-19, prevede che il segreto non può essere opposto ai servizi centrali, nei casi in cui sia necessario disporre, con assoluta urgenza, di informazioni finanziarie o analisi finanziarie della UIF per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di condotte riconducibili ai delitti contro la personalità dello Stato (artt. da 270 a 270-septies c.p.).

 

Ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (conv. legge n. 203 del 1991), per assicurare il collegamento delle attività investigative relative a delitti di criminalità organizzata, è stata prevista la costituzione di servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

 

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) è stata istituita presso la Banca d'Italia dal d.lgs. n. 231/2007, in conformità di regole e criteri internazionali che prevedono la presenza in ciascuno Stato di una Financial Intelligence Unit (FIU), dotata di piena autonomia operativa e gestionale, con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La UIF, nel sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è l'autorità incaricata di acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori; di dette informazioni effettua l'analisi finanziaria, utilizzando l'insieme delle fonti e dei poteri di cui dispone, e valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi e della collaborazione con l'autorità giudiziaria, per l'eventuale sviluppo dell'azione di repressione.

 

 


 

Articolo 29
(Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)

 

 

L’articolo 29 è volto ad incentivare gli investimenti pubblici e a fare fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 che hanno determinato eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione.

Per questo l'articolo in questione reca alcune disposizioni in materia di contratti pubblici.

 

In particolare, al comma 1, in relazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cosiddetto codice degli appalti), i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto provvedimento d'urgenza, e fino al 31 dicembre 2023, si prevede che:

 

a) è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dal codice degli appalti;

 

b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta.

 In questi casi il comma in questione prevede che si proceda a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento

 

Al riguardo si ricorda che il citato articolo 106, comma 1, lettera a), del codice degli appalti, in relazione alle modifiche dei contratti durante il periodo della loro efficacia, prevede che le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal Responsabile unico di progetto (RUP) con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.

 

Il comma 2, invece, stabilisce che l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, definisca la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione.

Lo stesso comma prevede altresì che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, proceda alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’ISTAT, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.

 

Il comma 3 stabilisce la modalità di calcolo della compensazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, di cui al comma 1, lettera b) prevedendo che sia determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2.

 

Il comma 4 stabilisce che, a pena di decadenza, l'appaltatore presenti alla stazione appaltante una apposita istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.

Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza.

 

Il comma 5, al fine di definire compiutamente l’ambito di applicazione della norma in esame, prevede l’esclusione dalla compensazione dei lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

 

Il comma 6 stabilisce che la compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è determinata al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

 

Il comma 7 stabilisce che la stazione appaltante può utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa.

 

In merito alle risorse da utilizzare ai fini della compensazione, il comma 8 stabilisce, inoltre, che dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, e fino al 31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7, e limitatamente alle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

 

Il comma 9 prevede che le risorse finanziarie resesi disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore  del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026 a seguito dell’adozione di provvedimenti di revoca dei finanziamenti statali relativi a interventi di spesa in conto capitale, con esclusione di quelle relative al PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

 

Il comma 10 incrementa di 40 milioni di euro per l’anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024 il citato Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

 

Il comma 11 prevede che nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento, nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida di cui al successivo comma 12, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, possono, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari regionali in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile su base semestrale ai sensi del comma 2 dell'articolo in questione.

 

Il comma 12 prevede, al fine di assicurare l’omogeneità della formazione e dell’aggiornamento dei prezzari l’approvazione di apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari, adottate, entro il 30 aprile 2022, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Istituto nazionale di statica, nonché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

 

Da ultimo il comma 13 prevede che ai fini dell’accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull’incidenza dei materiali presenti all’interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.

 

Si segnala, infine, che a seguito delle modifiche approvate dal Senato, è stato inserito all'articolo in questione il comma 13-bis con il quale viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno del 2023 il termine introdotto dall'articolo 6, comma 6 del decreto-legge n. 76 del 2020 a decorrere dal quale può essere sciolto il collegio consultivo tecnico.

 

A tale riguardo è utile ricordare come il sopra citato decreto-legge ha previsto che fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti  alla  realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di  cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18  aprile  2016  n.  50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di  un collegio consultivo  tecnico,  prima  dell'avvio  dell'esecuzione,  con i compiti di rapida risoluzione delle  controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

Lo stesso decreto-legge prevedeva che il collegio consultivo tecnico venisse sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne è obbligatoria la costituzione, il collegio, sempre secondo quanto previsto dal richiamato decreto, può essere sciolto dal 31 dicembre 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti. La proposta in esame, quindi, come evidenziato in precedenza, proroga dal 31 dicembre al 30 giugno del 2023 il termine in questione.


 

Articolo 29-bis
(Assunzioni di allievi agenti della Polizia di Stato)

 

 

L’articolo 29-bis autorizza l'assunzione sino a 1.300 allievi agenti della Polizia di Stato mediante attingimento all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017.

 

L'articolo 29-bis - introdotto dal Senato - autorizza l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato sino a 1.300 unità.

Le assunzioni sono effettuate attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (serie speciale) del 26 maggio 2017.

Siffatte assunzioni sono previste nei limiti della quota parte delle facoltà assunzionali non soggetta alla riserva di posti per i volontari in ferma prefissata (riserva che per la Polizia di Stato ammonta al quarantacinque per cento dei posti, secondo l'articolo 703, comma 1, lettera c), del Codice dell'ordinamento militare, recato dal decreto legislativo n. 66 del 2010).

Le nuove assunzioni attingono, al contempo, a quota parte delle facoltà assunzionali previste per il 2022 e per il 2023.

Più in dettaglio: delle ricordate 1.300 unità, fino a 600 unità sono a valere sulle facoltà assunzionali per il 2022; fino a 700 unità sulle facoltà assunzionali per il 2023.

L'Amministrazione della pubblica sicurezza è tenuta alla previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2021 e 2022 nonché a mantenersi nei limiti dei relativi risparmi di spesa (in ottemperanza alle disposizioni sul turn-over dettate dall'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008) (per inciso, si ricorda che tali cessazioni sono stimate in circa 3.100 unità per il 2021, circa 4.000 unità per il 2022).

Quanto testé ricordato vale “limitatamente” al novero di soggetti indicati nella disposizione. Sono - a condizione beninteso siano altresì idonei negli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente - gli idonei alla prova scritta d'esame (secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito), purché abbiano ottenuto una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dagli allievi agenti già assunti (nel numero massimo di 1.851 unità) mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di quel medesimo concorso (per effetto dell'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135 del 2018).

Il numero di idonei con votazione pari o superiore a quella minima a quello dell'ultimo candidato utilmente in graduatoria, cui la disposizione si riferisce, si ricorda è pari a 4.260 unità. Secondo la relazione tecnica che correda l'intervento modificativo del decreto-legge, la proporzione di 1.300 assunzioni su tale numero complessivo rispecchia quella già registratasi di fatto nelle selezioni già concluse.

Restano ferme le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale.

 

Per quel concorso (a 893 posti di allievo agente, poi elevato a 1.182 posti, di cui all’articolo 1, lettera a), del decreto del Capo della Polizia in data 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana–4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»– del 26 maggio 2017 (come modificato con decreto in data 23 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana–4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 27 ottobre 2017), fu pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno (supplemento straordinario n. 1/28 del 29 maggio 2018, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana–4a Serie speciale "Concorsi ed esami" del 29 maggio 2018) il decreto di approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico. Con tale decreto è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico (1655 candidati con un punteggio superiore a 6/10 richiesto dal bando) e la dichiarazione dei vincitori del concorso con riferimento alla graduatoria di merito, e tenuto conto dei titoli di preferenza posseduti dai candidati e delle riserve di posti.

A seguire è stato disposto lo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso, con decreto del Capo della Polizia del 29 ottobre 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana–4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del 9 novembre 2018).

Indi - come si è sopra ricordato - l'articolo 11, comma 2-bis del decreto-legge n. 135 del 2018 ha autorizzato una assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato fino a 1.851 unità, ancora mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di quel medesimo concorso.

A seguire, l'articolo 260-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 ha recato ulteriore analoga autorizzazione (“al fine di definire i contenziosi insorti”: sulla vicenda cfr. l'ordinanza della Corte costituzionale n. 243 del 2021), fino a 1.650 unità per il 2020 ed a 550 unità per il 2021.

 

Per partecipare alla nuova procedura di assunzione fino a 1.300 unità, gli interessati formulano - a pena di esclusione - istanza con modalità telematiche, tramite apposito portale da attivarsi da parte dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Modalità e termine (perentorio) della domanda sono da indicarsi con apposito avviso pubblicato sul sito web istituzionale della Polizia di Stato, avente valore di notifica a tutti gli effetti.

La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.

Infatti gli interessati sono avviati ad uno o più corsi di formazione, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Sono, questi, i corsi di formazione previsti dall'articolo 6-bis del d.P.R. n. 335 del 1982 recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato espletante funzioni di polizia. Essi sono articolati in un primo periodo semestrale finalizzato alla nomina ad agente in prova, un secondo periodo (modulabile come durata, per l'anno 2022 in corso, dal Capo della Polizia ai sensi dell'articolo 260, comma 7 del decreto-legge n. 34 del 2020) finalizzato al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all'applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato.

 

Ancora prescrive questo novello articolo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza proceda all'assunzione dei candidati risultati idonei nell'ambito dei concorsi per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato successivi a quello qui interessato (bandito nel 2017), nel quadro delle facoltà assunzionali, cessazioni dal servizio, risparmi correlativi di spesa, disponibili.

Inoltre è richiamata espressamente la disposizione (posta dall'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001) secondo cui "le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione".

 

A chiusura è posta clausola di invarianza finanziaria.

 


 

Articolo 30, comma 1 (ABROGATO dal d.l. 1/2022, come convertito dalla l. 18/2022)
(Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione
dei contagi da SARS-CoV-2 a scuola)

 

 

L’articolo 30, comma 1, in materia di controllo della popolazione scolastica per lo svolgimento della didattica in presenza e la riammissione in classe degli alunni in autosorveglianza, senza contestuale necessità di effettuare test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, mediante la sola applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, è stato abrogato dall’art. 5-quater del decreto-legge n. 1 del 2022, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2022. Il suo contenuto è stato ripreso dall’art. 3, comma 3-sexies, del medesimo decreto-legge n. 1 del 2022.

 

Più nel dettaglio, la norma in commento, abrogata dal d.l. 1/2022, come convertito in legge[167], permetteva di controllare, mediante la sola applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, le condizioni sanitarie che permettono:

-     a coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario o sono guariti da meno di centoventi giorni oppure hanno effettuato la dose di richiamo, lo svolgimento delle lezioni in presenza nelle classi in cui siano presenti due casi di positività delle scuole secondarie di primo grado, di quelle secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione. A tali soggetti si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza (fattispecie di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), numero 2), primo periodo, del decreto legge n. 1 del 2022[168]);

 

Si ricorda che i soggetti in autosorveglianza (di cui all’art. 1, comma 7-bis, del decreto legge n. 33 del 2020) sono coloro che, pur avendo avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19, non sono sottoposti alla quarantena precauzionale[169] in quanto hanno completato il ciclo vaccinale primario o sono guariti dall'infezione da SARS-CoV-2 non più tardi di 120 giorni prima o si sono sottoposti alla somministrazione della dose di richiamo. Per tali soggetti l’art. 1, comma 7-bis, del decreto legge n. 33 del 2020 prevede l’obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del virus SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto, nonché l’obbligo di indossare per dieci giorni (decorrenti dall’ultimo contatto stretto) dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2[170].

 

-     la riammissione in classe degli alunni in autosorveglianza dopo una sospensione di dieci giorni delle attività educative e didattiche in presenza, e conseguente applicazione della didattica a distanza, a causa delle seguenti fattispecie di accertamento di casi di positività al COVID-19:

o   un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe delle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere a), del decreto legge n. 1 del 2022);

o  in presenza di almeno due casi di positività in una classe delle scuole primarie (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere b), numero due, del decreto legge n. 1 del 2022);

o  con almeno tre casi di positività nella classe delle scuole secondarie di primo grado nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere c), numero tre, del decreto legge n. 1 del 2022).

 

La RT del disegno di legge originario del provvedimento in esame ha precisato che la disposizione in commento comportava l’aggiornamento dell’App C-19 (di cui all’art. 9, comma 10, del decreto legge n. 52 del 2021) da parte del Ministero della Salute che opererà a invarianza di spesa.

 

Come specificato sul sito istituzionale dedicato alle Certificazioni verdi COVID-19, il processo di verifica delle medesime prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate.

 

Ora – come anticipato – il decreto-legge n. 1 del 2022, con il suo articolo 5-quater, introdotto in sede di conversione, ha abrogato la disposizione in commento. Contestualmente, ne ha ripreso nella sostanza il contenuto all’art. 3-sexies, comma 6.

Ai sensi del suddetto comma 6 dell’art. 3-sexies del decreto-legge n. 1 del 2022, infatti, la condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui al comma 1, lettera b), n. 2), primo periodo, e lettera c), n. 2), primo periodo, del medesimo art. 3-sexies, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (la App VerificaC19) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'art. 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021 (L. 87/2021).

 

Si ricorda che il comma 1, lettera b), n. 2, primo periodo di cui sopra, relativo alle scuole primarie, concerne la situazione in cui vi siano cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, con l'attività didattica che prosegue in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore a sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

La lettera c), n. 2), primo periodo, del medesimo art. 3-sexies, comma 1, poi, relativo alle scuole secondarie di primo e di secondo grado, nonché al sistema di istruzione e formazione professionale, concerne la situazione in cui con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, con l'attività didattica che prosegue in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.

 

 L’applicazione mobile di cui sopra – prosegue il comma 6 dell’art. 3-sexies del decreto-legge n. 1 del 2022 -  è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma e può essere impiegata anche nelle more dell’aggiornamento del suddetto DPCM.

 

 


 

Articolo 30, comma 2
(Estensione dell’esecuzione di test antigenici rapidi gratuiti
agli alunni delle scuole primarie)

 

 

L’articolo 30, al comma 2, estende, agli alunni delle scuole primarie, la misura, già prevista per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, dell’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2. Conseguentemente l’autorizzazione di spesa per l’esecuzione gratuita di test antigenici alla popolazione scolastica è incrementata di 19,2 milioni di euro per il 2022.

 

La misura in commento estende l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all’articolo 5 del decreto legge n. 1 del 2022, anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie. A tal fine è autorizzata la spesa di 19,2 milioni per il 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 32.

 

Si ricorda che l’articolo 5 del decreto legge n. 1 del 2022 (A.C. 3434 Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore in corso di esame presso la Commissione XII della Camera dei Deputati) autorizza la spesa di 92.505.000 euro per assicurare, fino al 28 febbraio 2022, l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 nell’ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado. In tale ambito, la disposizione prevede che l’attività di testing dei contagi COVID-19 avvenga, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, mediante l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 presso le farmacie e le strutture sanitarie aderenti ai Protocolli d’intesa per la somministrazione dei test antigenici rapidi a prezzo calmierato. A questo proposito si ricorda che l'effettuazione di test per rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e la somministrazione di tamponi antigenici presso le farmacie è stata inizialmente prevista dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 418 e 419 della legge n. 178 del 2020) in seguito all'introduzione dell'obbligatorietà del possesso della certificazione verde per l'accesso a determinate attività. Successivamente alla necessità di effettuare un quantitativo maggiore di test, il decreto legge n. 105 del 2021[171], all’art. 5, ha introdotto un prezzo calmierato per i test antigenici rapidi eseguiti in farmacia e nelle strutture sanitarie autorizzate e in quelle accreditate o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi. A tal fine sono stati definiti protocolli con le farmacie[172] e con le strutture sanitarie[173]. Più precisamente, il decreto legge n. 105, all’art. 5, ha impegnato le farmacie e le strutture sanitarie aderenti ad effettuare test antigenici rapidi al prezzo calmierato di 15 euro, prevedendo al contempo una tariffa scontata pari ad 8 euro per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni (7 euro di contribuzione pubblica). Successivamente, l’art. 4 del decreto legge n. 127 del 2021[174] (modificando l’art. 34, comma 9-quater, del decreto legge n. 73 del 2021) , oltre a prorogare la misura relativa al prezzo calmierato dei tamponi al 31 dicembre 2021, ha autorizzato, sulla base di idonea certificazione medica, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione contro il COVID-19 (15 euro di contribuzione pubblica). Per tale finalità, per il 2021, a favore del Commissario straordinario COVID-19, è stata autorizzata la spesa di 105 milioni di euro (tetto massimo di spesa) a valere sulle risorse messe a disposizione per il 2021 per gli interventi di competenza del medesimo Commissario. A queste risorse si aggiungono i 10 milioni di euro precedentemente stanziati per il Fondo per la gratuità dei tamponi.

In ultimo, l’art. 9 del decreto legge n. 221 del 2021 ha prorogato al 31 marzo 2022 (termine di cessazione dello stato di emergenza) la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, stabilendo l’obbligo, per le farmacie e per le strutture sanitarie autorizzate e per quelle accreditate o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi, di applicare il prezzo calmierato secondo le modalità stabilite nei protocolli a tal fine definiti. Al contempo è prorogata al 31 marzo 2022 anche l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione contro il COVID-19. Per l’intervento è stata estesa al 2022 l’autorizzazione di spesa precedentemente disposta per il 2021. Tali risorse sono state incrementate dall’art. 1, comma 262, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), che ha autorizzato la spesa, pari a 50 milioni di euro per il 2022, per il finanziamento degli interventi di competenza del Commissario straordinario COVID-19 prevedendo il trasferimento di tali risorse presso la contabilità speciale intestata al medesimo Commissario.


 

Articolo 31
(Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo 2025)

 

 

L’articolo 31 novella l’art. 1, comma 421, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022) al fine di prevedere che il Commissario straordinario per il Giubileo 2025 non è qualificabile come commissario del Governo ai sensi dell’art. 11 della L. n. 400/1988, non risultando pertanto ad esso applicabile la connessa disciplina.

 

L’articolo 31 (che si compone di un unico comma) novella l’art. 1, comma 421, primo periodo, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022) al fine di sopprimere la previsione secondo cui il Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 è nominato ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. In virtù di tale modifica, pertanto, il commissario straordinario non è qualificabile come commissario del Governo ai sensi della citata legge n. 400/1988, non risultando quindi più applicabile la connessa disciplina.

Il comma 421 dell’articolo unico della legge di bilancio 2022, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 a Roma, prevede la nomina con decreto del Presidente della Repubblica di un Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (precisazione, quest’ultima, ora soppressa dalla disposizione in esame).

L’art. 11 della L. n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) – cui il comma 421 faceva rinvio nel testo previgente alla modifica in esame – prevede, al comma 1, che, al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge. I successivi commi 2 e 3 prevedono, tra l’altro, che con il decreto di nomina sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale (aspetti che, invece, per il commissario per il Giubileo 2025 sono disciplinati direttamente dalle richiamate norme della legge di bilancio 2022) e che il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato riferisce al Parlamento sull'attività del commissario straordinario.

Il comma 421 dell’articolo unico della legge di bilancio 2022 dispone inoltre che il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e che il Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Commissario, può nominare uno o più sub-commissari, e autorizza una spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per gli oneri correlati alla gestione commissariale. I commi 422, 423 e 424 disciplinano l’adozione e il monitoraggio del programma dettagliato degli interventi, con il quale sono ripartiti i finanziamenti tra gli interventi ed è individuato il cronoprogramma procedurale e il costo complessivo per ciascun intervento. I commi 425 e 426 disciplinano i poteri del Commissario straordinario, il quale, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanze in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Per il commento alle disposizioni dei commi 420-443 (che, tra l’altro, hanno previsto la costituzione di una società interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze denominata “Giubileo 2025”, che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l’istituzione di una Cabina di coordinamento per la verifica del grado di attuazione degli interventi) si rinvia alla apposita scheda di lettura del dossier sulla legge di bilancio 2022.

La relazione tecnica al provvedimento in esame precisa che la novella in esame riveste natura procedimentale e, pertanto, non si rinvengono profili di onerosità per la finanza pubblica.

Nella riunione del 31 gennaio 2022 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato la nomina del prof. Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma pro tempore, a Commissario straordinario per assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 nella città di Roma.

 


 

Articolo 32
(Disposizioni finanziarie)

 

 

L’articolo 32 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento e indica le fonti di corrispondente copertura finanziaria.

 

In particolare, il comma 01, introdotto dal Senato, specifica che dall'attuazione delle seguenti modifiche, anch'esse approvate dal Senato (articoli 15-bis, 28, commi 1-bis, 3-bis e 3-ter, 28-bis, 28-ter e 28-quater) non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei medesimi articoli 15-bis, 28, commi 1-bis, 3-bis e 3-ter, 28-bis, 28-ter e 28-quater con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Il comma 1, come modificato dal Senato, quantifica gli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 5, 7, comma 1-bis, comma 2, lettera b), da 8 a 12, 15, comma 3, lettera c), da 18 a 20, 22, comma 5, 24, 26 e 30 in:

-       1.661,41 milioni di euro per l’anno 2022,

-       127,86 milioni di euro per l’anno 2023,

-       153,82 milioni di euro per l’anno 2024,

-       144,46 milioni di euro per l’anno 2025,

-       136,16 milioni di euro per l’anno 2026,

-       122,26 milioni di euro per l’anno 2027,

-       108,46 milioni di euro per l’anno 2028,

-       105,66 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.

Il comma provvede quindi a indicare le seguenti fonti di copertura finanziaria:

a)     quanto a 1.200 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all’Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato;

 

Si tratta del contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti. Alla misura sono destinati complessivamente 4.000 milioni di euro (comma 25 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 2021).

 

b)    quanto a 329 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, commi 30-bis e 30-ter, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all’Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato;

 

Si tratta dei contributi riconosciuti in favore dei soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR, nonché ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) (corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa nonché corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR (compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili). Gli oneri derivanti da tali disposizioni sono quantificati dal comma 30-quater del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 2021 in 529 milioni di euro per l’anno 2021.

 

c)     quanto a 100 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 486, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021);

 

Si tratta del fondo, istituito nello stato di previsione del MISE con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici del settore del turismo, dello spettacolo e dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19. Il comma 487 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 demanda a un decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro del turismo e del Ministro della cultura, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, la definizione dei criteri di determinazione, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione delle risorse prima indicate, nel rispetto della normativa europea sulle misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia per l'attuale emergenza Covid-19.

 

d)    quanto a 27,22 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 13-duodecies del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;

 

L’articolo 13-duodecies del decreto-legge n. 137 del 2020 rinvia alle ordinanze del Ministro della salute per la classificazione e l'aggiornamento delle aree caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (comma 1), rinviando altresì a un fondo appositamente istituito per la copertura degli oneri derivanti dall'estensione delle misure restrittive (comma 2). L'articolo consente inoltre di impiegare per le regolazioni contabili le risorse del medesimo fondo di cui sopra, autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le variazioni di bilancio rese necessarie da eventuali maggiori esigenze (comma 3). Le risorse del fondo non utilizzate entro l'anno 2020 potranno essere conservate in conto residui per essere utilizzate per le medesime finalità anche negli esercizi successivi (comma 4). La copertura degli oneri derivanti dal presente articolo viene individuata nelle risorse di cui all'articolo 34 (comma 6).

 

e)     quanto a 38,76 milioni di euro per l’anno 2023, 127,52 milioni di euro per l’anno 2024, 118,16 milioni di euro per l’anno 2025, 55 milioni di euro per l’anno 2026, 95,96 milioni di euro per l’anno 2027, 82,16 milioni di euro per l’anno 2028, 79,36 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 627, della legge n. 234 del 2021;

 

Si tratta del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3076).

Il Fondo presenta nel bilancio triennale 2022-2024 una dotazione di 176,4 milioni per il 2022, di circa 303 milioni per il 2023 e di 387,3 milioni per il 2024.

 

f)     quanto a 54,86 milioni di euro per l’anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

 

Si veda la lettera precedente.

g)    quanto a 5,19 milioni di euro per l’anno 2022 mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall’articolo 7;

 

L'articolo 7 prevede l’esonero dal pagamento, per i trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, nonché per gli assegni ordinari di integrazione salariale (a carico del FIS dell'INPS) dei contributi addizionali in favore dei settori maggiormente incisi dalle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, individuati nell’allegato I al decreto che, nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa (si veda la relativa scheda).

Il comma 2 dispone che agli oneri del 2022, pari a 84,3 milioni di euro, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), ossia del fondo destinato alla copertura di prestazioni di integrazione salariale, disposte da successivi interventi normativi in relazione alla crisi epidemiologica da COVID-19. Come risulta dall'allegato 3 alla relazione tecnica del provvedimento, in termini di saldo netto la copertura appare sovrabbondante rispetto all'onere stimato.

 

h)    quanto a 89,1 milioni di euro per l’anno 2023 e 26,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, comma 2 (agevolazioni contributive per rapporti di lavoro dipendente nei settori del turismo e degli stabilimenti termali), 7 (sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d’Arte e bonus alberghi) e 18, comma 1 (recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali).

 

Il comma 2, ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, precisando che il Ministero dell’economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

 


 

Articolo 32-bis
(Clausola di salvaguardia)

 

 

L’articolo 32-bis - introdotto al Senato - reca una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo cui le disposizioni del provvedimento in esame sono applicabili ai predetti enti nei limiti in cui risultino compatibili con gli statuti e le relative norme di attuazione.

 

L'articolo 32-bis, introdotto al Senato, reca una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo cui le disposizioni del provvedimento in esame sono applicabili ai predetti enti laddove risultino compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.

 

La previsione di tale clausola comporta che le disposizioni del provvedimento in esame non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome. Si tratta di una disposizione - costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle autonomie speciali - che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale[175].

Va rilevato come tale inidoneità tragga origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, indica che norme di rango primario (quali quelle recate dal decreto-legge) non possono incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione. Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.

 


 

Articolo 33
(Entrata in vigore)

 

 

L'articolo 33 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge è dunque vigente dal 27 gennaio 2022.

 

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, la medesima legge di conversione (la quale apporta modifiche al decreto-legge) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



[1]    Il comma 2 fa infatti riferimento ai lavori avviati successivamente al novantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto-legge.

[2]    L'allegato concerne i seguenti lavori edili o di ingegneria civile: i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporti lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro; gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

[3]    "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese".

[4]    Il decreto-legge n. 115 del 2018 è stato inserito nel presente elenco ancorché non sia stato abrogato con salvezza di effetti bensì sia decaduto ed il suo contenuto sia stato trasposto nella legge di bilancio per il 2019.

[5]    "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione".

[6]    V. supra nota 3.

[7]    "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64".

[8]    Il decreto-legge n. 64 del 2019 è stato inserito nel presente elenco ancorché non sia stato abrogato bensì sia decaduto e solo successivamente siano stati salvati gli effetti dalla legge n. 107 del 2019.

[9]    "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi". Nel parere reso nella seduta di mercoledì 15 aprile 2020 sul disegno di legge di conversione, il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente, ha ricordato che il medesimo Comitato, "nei suoi pareri, ha costantemente raccomandato al Governo di “?evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge" (parere reso nella seduta del 6 dicembre 2016 sul disegno di legge C. 4158 di conversione del decreto-legge n.?189/2016, recante interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016). Il Comitato ha ritenuto, comunque, di non ribadire la condizione e le raccomandazioni sopra richiamate "in considerazione della situazione di effettiva eccezionale emergenza, inedita nella storia repubblicana, nella quale Governo e Parlamento stanno operando; rimane fermo che un simile modo di procedere dovrà essere evitato non appena superata l'emergenza sanitaria in corso".

[10]   V. nota 7.

[11]   V. nota 7.

[12]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19". Nel parere reso nella seduta di martedì 23 giugno 2020 sul disegno di legge di conversione, il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati ha richiamato i suoi precedenti pareri in cui "ha costantemente raccomandato al Governo di “evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza”" (nonché ha formulato la seguente raccomandazione: "abbia cura il Governo di evitare in futuro altre forme di “intreccio” (quali modifiche implicite, integrazioni del contenuto; norme interpretative) tra disposizioni contenute in provvedimenti urgenti contemporaneamente all'esame del Parlamento").

[13]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

[14]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia".

[15]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

[16] "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

[17] "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19".

[18] "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»".

[19] "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021".

[20] "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19".

[21] "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali".

[22] "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia".

[23] "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”.

[24]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19".

[25]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore".

[26]   La richiamata lettera a) indica come ricavi i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa mentre per la lettera b) rientrano in tale nozione i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

[27]   L'art. 107, paragrafo 1, del TFUE stabilisce il principio per cui, salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Il paragrafo 2 elenca una serie di aiuti compatibili con il mercato interno.

[28]   Oggetto di modifica da parte del Regolamento (CE) 29/10/2014, n. 1209/2014.

[29]   Oggetto di modifica da parte del Regolamento (CE) 29/10/2014, n. 1209/2014.

[30]   Istituito nello stato di previsione del MiTur dall'articolo 1, comma 366, della legge di bilancio per il 2022, L. n. 234/2021.

[31]   Per una ricognizione delle attività rientranti nei suddetti due settori, cfr. la circolare dell’INPS n. 94 del 14 agosto 2020, alla quale fa rinvio la circolare dell'INPS n. 133 del 24 novembre 2020 (riguardo a quest'ultima, cfr. anche infra).

[32]   Sempre con riferimento al presente articolo 4, comma 2, la relazione tecnica (allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto) quantifica un effetto fiscale positivo per il 2023, pari a 23,7 milioni di euro, ed un effetto fiscale negativo per il 2024, pari a 9,8 milioni. Il primo e il secondo importo sono, rispettivamente, utilizzati e coperti dalle norme di cui al successivo articolo 32. La relazione tecnica è reperibile nell'A.S. n. 2505.

      Si ricorda che tali effetti derivano dalla deducibilità fiscale dei contributi previdenziali; in ragione di quest'ultima, l'esonero contributivo in oggetto determina - oltre che un incremento della base imponibile fiscale per il 2022 - un incremento dei relativi acconti fiscali nel 2023 (calcolati in base al "metodo storico") ed una connessa riduzione dei versamenti nel 2024 (in sede di saldo).

[33]   La suddetta Comunicazione è stata novellata dalle seguenti Comunicazioni: C/2020/2215 del 3 aprile 2020, C/2020/3156 dell'8 maggio 2020, C/2020/4509 del 29 giugno 2020, C/2020/7127 del 13 ottobre 2020, C/2021/564 del 28 gennaio 2021 e C/2021/8442 del 18 novembre 2021. Per il testo consolidato in inglese, cfr. la presente url. Si ricorda che con le novelle di cui alla suddetta Comunicazione del 18 novembre 2021 la Commissione ha altresì definito un percorso per la graduale eliminazione degli aiuti legati all'emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine, la Commissione ha introdotto due nuove misure "di accompagnamento" delle imprese per un ulteriore periodo: gli incentivi diretti per investimenti privati - ammissibili sino al 31 dicembre 2022 (cfr. la sezione 3.13 del suddetto testo consolidato) - e le misure di sostegno alla solvibilità - ammissibili sino al 31 dicembre 2023 (cfr. la sezione 3.14 del testo consolidato) -.

[34]   Disposizioni specifiche sono previste per i settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura.

[35]   Qualora l’aiuto sia concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, "la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2021".

[36]   Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e installazione dei cd. manufatti leggeri, purché funzionali all’incremento dell’efficienza energetica delle strutture e alla riqualificazione antisismica, ovvero all’eliminazione di barriere architettoniche.

[37]   L'attività 16 disciplina i manufatti leggeri in strutture ricettive. Vi rientra l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:    - che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.

[38]   Dal 28 ottobre è stata messa online la piattaforma per la registrazione degli stabilimenti termali.

[39]   Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307.

[40]   Per la disciplina di tali trattamenti, cfr. il titolo I del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni. Per la contribuzione addizionale, cfr. ivi l'articolo 5, e successive modificazioni.

      Si ricorda che, per i trattamenti ordinari di integrazione salariale, il contributo addizionale non è dovuto qualora il trattamento sia concesso per eventi oggettivamente non evitabili (articolo 13, comma 3, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015).

      Inoltre, a decorrere dal 2025, è prevista una riduzione del contributo addizionale per alcune fattispecie (articolo 5 citato del D.Lgs. n. 148).

[41]   Riguardo a tale assegno ordinario, cfr. l'articolo 29 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni (e in particolare, per il contributo addizionale, il comma 8, e successive modificazioni).

[42]   Riguardo ad alcune norme particolari, cfr. supra, in nota.

[43]   La differenza tra gli importi delle due dotazioni deriva dalla circostanza che, sotto il solo profilo della competenza contabile, occorre tener conto anche degli oneri relativi alla contribuzione figurativa, relativa ai trattamenti di integrazione salariale ai quali è destinato il fondo.

[44]   L'effetto fiscale positivo per il 2023 viene utilizzato dalle norme di copertura finanziaria di cui al successivo articolo 32.

[45]   L’art. 6 del D.L. 22/2021 (L. 55/2021) ha trasferito le competenze in materia di turismo – precedentemente attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) – al neo istituito Ministero del turismo e, conseguentemente, ha modificato la denominazione del MIBACT in Ministero della cultura.

[46]   La relazione tecnica all’A.S. 1766 (disegno di legge di conversione del D.L. 18/2020) faceva presente che il Fondo di parte corrente è destinato agli operatori dei settori, mentre il Fondo di parte capitale è destinato a sostenere gli investimenti finalizzati al rilancio degli stessi settori. Le risorse di parte corrente sono allocate sul cap. 1919, mentre quelle in conto capitale sono allocate sul cap. 7250.

[47]   Per completezza, si ricorda che, peraltro, l’art. 84, co. 15, dello stesso D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha stabilito che, a parziale copertura delle ulteriori misure di sostegno dei lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fra i quali rientrano anche i lavoratori intermittenti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, si doveva provvedere per € 9,6 mln, a valere sulle risorse del Fondo di parte corrente destinato al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo.

[48]   L’art. 6 del D.L. 22/2021 (L. 55/2021) ha trasferito le competenze in materia di turismo – precedentemente attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) – al neoistituito Ministero del turismo e, conseguentemente, ha modificato la denominazione del MIBACT in Ministero della cultura.

[49]   Il Fondo è allocato sul cap. 2062 dello stato di previsione del Ministero della cultura.

[50]   L’esclusione delle fiere e i dei congressi dai possibili destinatari delle risorse del Fondo è derivata – come confermava la relazione illustrativa all’A.S. 2144 a pag. 32 – dalla riconducibilità della competenza relativa alle fiere e ai congressi al settore del turismo, per il quale l’art. 6 del D.L. 22/2020 (L. 55/2021), come già detto, ha istituito un apposito Ministero.

[51]   Fondo istituito presso l'INPS.

[52]   Tale articolo ha istituito anche un omologo fondo in conto capitale.

[53]   Disegno di legge collegato alla legge di bilancio.

[54]   Per ulteriori informazioni sugli Archivi di Stato (locali, attrezzatura, personale, utenza) si vedano qui i dati forniti dall’Ufficio di statistica del Ministero della cultura.

[55]   Per maggiori dettagli sulle caratteristiche dell'agevolazione fiscale, si rinvia alla scheda dell'articolo 81 del Dossier sul decreto-legge n. 104 del 2020 curato dai Servizi studi del Senato e della Camera. Per un approfondimento sui più recenti interventi in materia di organismi sportivi, si rinvia al relativo tema del portale della documentazione parlamentare della Camera.

[56]   Resta ferma la possibilità di svolgimento di attività e di fruizione di servizi senza il possesso di un certificato verde per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.

[57]   La capienza consentita in zona bianca non può essere superiore al 50 per cento all’aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata. Prima del richiamato intervento normativo essa non poteva essere superiore al 75 per cento all'aperto e al 60 per cento al chiuso

[58]   L'espressione contenuta nel testo agli "oneri derivanti dalla presente disposizione" si intende riferita agli oneri derivanti dal "presente articolo".

[59]   L'ulteriore quota del 50 per cento è assegnata al «Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale».

[60]   L'espressione contenuta nel testo agli "oneri derivanti dalla presente disposizione" (come già osservato in sede di commento della scheda di lettura riferita ai commi 2 e 5 del presente articolo) si intende riferita agli oneri derivanti dal "presente articolo".

[61]   In base allo statuto, Special Olympics Italia è un’associazione sportiva dilettantistica che non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Le attività dell’associazione e le relative iniziative di formazione si svolgono in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato internazionale olimpico e del CONI – che la riconosce quale associazione benemerita – e nel rispetto delle competenze che la legge attribuisce al Comitato italiano paralimpico (CIP).

Nel sito dedicato, si legge che Special Olympics e CIP sono “organizzazioni separate e distinte. Diverse le premesse, diversa la filosofia che muove le due organizzazioni. Mentre il Comitato Paralimpico opera coerentemente con i criteri dei Giochi Olimpici con gare competitive riservate ai migliori, Special Olympics ovunque nel mondo e ad ogni livello (locale, nazionale ed internazionale), è un Programma educativo, che propone ed organizza allenamenti ed eventi solo per persone con disabilità intellettiva e per ogni livello di abilità”.

[62]   Si ricorda che il Fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome è stato istituito con l’art. 111 del decreto legge 34 del 2020, e successivamente modificato e integrato dall’art. 41, comma 1, del decreto legge 104 del 2020 e dalla legge di bilancio 2021 (legge 178 del 2020, commi 823-826), è destinato a compensare la perdita di entrate tributarie connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato, ed ha una dotazione complessiva di 4.300 milioni di euro per il 2020, di cui di cui 1.700 milioni di euro a favore delle regioni a statuto ordinario.

[63]   Tabella inserita dall'art. 1, comma 826, lett. b), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e, successivamente, così modificata dall'art. 1, comma 588, lett. b), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

[64]   Per l’invio della certificazione la norma prescrive l’utilizzo dell’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it..

[65]   Si rammenta che il successivo periodo del comma 2 dell'art.109 del D.L. n. 18/2020 - non inciso dalla disposizione in esame - autorizza l'utilizzo della quota libera dell'avanzo, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'80 per cento, già dal momento in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 o nel caso in cui l'organo di revisione abbia formulato la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione. Tale previsione rimane circoscritta al 2020.

[66]   “Regolamento recante modificazioni al D.M. 1° giugno 1998, n. 225, concernente le modalità di attuazione degli interventi imprenditoriali nelle aree di degrado urbano di comuni metropolitani”.

[67]   Oltre 11.000 sono gli operatori complessivamente coinvolti a livello europeo, tra cui operatori aerei, impianti termoelettrici industriali, manifatture e impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di diverso tipo.

[68]   Come evidenzia il Ministero della transizione ecologica il meccanismo è di tipo cap&trade, ovvero fissa un tetto massimo complessivo alle emissioni consentite sul territorio europeo nei settori interessati (cap) cui corrisponde un equivalente numero “quote” (1 ton di CO2eq. = 1 quota) che possono essere acquistate/vendute su un apposito mercato (trade). Ogni operatore industriale/aereo attivo nei settori coperti dallo schema deve “compensare” su base annuale le proprie emissioni effettive (verificate da un soggetto terzo indipendente) con un corrispondente quantitativo di quote. Le quote possono essere allocate a titolo oneroso o gratuito. Nel primo caso vengono vendute attraverso aste pubbliche alle quali partecipano soggetti accreditati che acquistano principalmente per compensare le proprie emissioni ma possono alimentare il mercato secondario del carbonio. Nel secondo caso, le quote vengono assegnate gratuitamente agli operatori a rischio di delocalizzazione delle produzioni in Paesi caratterizzati da standard ambientali meno stringenti rispetto a quelli europei (c.d. carbon leakage o fuga di carbonio). Le assegnazioni gratuite sono appannaggio dei settori manifatturieri e sono calcolate prendendo a riferimento le emissioni degli impianti più “virtuosi” (c.d. benchmarks, prevalentemente basati sulle produzioni più efficienti). Indipendentemente dal metodo di allocazione, il quantitativo complessivo di quote disponibili per gli operatori (cap) diminuisce nel tempo imponendo di fatto una riduzione delle emissioni di gas serra nei settori ETS

[69]   Le somme sono sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili.

[70]   Per lo stato di previsione della spesa del MITE si tratta dei seguenti capitoli:

-     cap. 7223/pg. 2 relativo alle somme per il finanziamento delle aree naturali protette;

-      cap. 7225/pg. 1 inerente il programma di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici a favore dei comuni di siti UNESCO d'interesse naturalistico e nei parchi nazionali;

-     cap. 7953/pg. 3 relativo al Fondo per incentivare le misure di interventi di promozione dello sviluppo sostenibile;

-     cap. 7954/pg. 1-2 recante le somme per i contributi a favore di progetti di cooperazione internazionale;

-     cap. 8415/pg. 1 relativo alle spese per interventi nazionali di riduzione delle emissioni climalteranti e la promozione delle fonti energetiche alternative, l'efficientamento energetico degli edifici e dei processi produttivi, la mobilità sostenibile ed ogni altro intervento di adattamento ai cambiamenti climatici compresa la ricerca scientifica.

-     cap. 7660/pg. 1-3 (a legge di bilancio 2022, allocato presso il MITE, prima presso il MISE) relativo al Fondo da assegnare per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione ed al miglioramento dell'efficienza energetica;

-     cap. 7661/pg. 1 (a legge di bilancio 2022 allocato presso il MITE, prima presso il MISE) relativo al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale;

-     cap. 3611/pg. 1 (a legge di bilancio 2022 allocato presso il MITE, prima presso il MISE) relativo al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone.

[71]   La NADEF di settembre ha evidenziato che nel 2020, il prezzo dei permessi di emissione degli impianti fissi sul mercato primario (ETS) si è inizialmente ridotto, per poi superare i 30 euro nel dicembre del 2020. La fase rialzista è continuata nel 2021, e, nelle prime due settimane di settembre il prezzo per gli impianti fissi ha raggiunto un nuovo massimo di 61,65 euro. I fattori sono di natura regolatoria e di mercato. Per quanto riguarda i primi, si ricorda la riforma del sistema ETS del 2018, in particolare le modifiche al funzionamento della Market Stability Reserve a partire dal 1°gennaio 2019, che hanno ridotto il surplus di permessi disponibili, e la maggiore ambizione delle politiche climatiche dell’Unione Europea, La Legge europea sul clima, Regolamento 2021/1119/UE, ha elevato l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra al 2030 dal -40 per cento al -55 per cento rispetto al 2005, modificando di conseguenza le aspettative degli operatori soggetti ad ETS. Per quanto attiene ai fattori di mercato, l’incremento della domanda di elettricità in Europa nei primi mesi del 2021 è stato soddisfatto in gran parte facendo ricorso alle fonti fossili e tra queste, dato l’aumento del prezzo del gas naturale, al carbone e alla lignite, con conseguente aumento della domanda permessi di emissione.

[72]   L’articolo 5-bis, riproduce nella sostanza l’intervento disposto del già vigente articolo 3 del decreto-legge n. 99 del 30 giugno 2021. I contenuti di tale decreto legge sono stati trasposti, in sede di conversione, nello stesso decreto-legge n. 73/2021. Il decreto legge è stato dunque abrogato dall'art. 1, comma 3, legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del decreto-legge n. 73/2021, a decorrere dal 25 luglio 2021. A norma dell’art. 1, comma 3, Legge n. 106/2021, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

[73]   Appare opportuno evidenziare che quota parte degli interventi sopra descritti, pari a 700 milioni di euro è stata coperta mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 del 2021 di competenza del Ministero della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (art. 5, comma 1, lett. d) decreto-legge n. 130/2021).

[74]   Secondo ARERA, gli aumenti, a livello internazionale, sono legati al trend di forte crescita delle quotazioni delle principali materie prime energetiche; in particolare, i prezzi europei del gas sono cresciuti di oltre l'80% nel terzo trimestre del 2021 rispetto al secondo, con picchi nei mercati all'ingrosso di oltre 70 €/MWh nella seconda metà di settembre (contro i circa 20 €/MWh di inizio anno).

      Prezzi correlati anche al prezzo della CO2 che, dalla fine del mese di agosto di quest'anno, si è attestato oltre i 60 €/ CO2. A titolo di confronto, si pensi che nel mese di settembre del 2020 la CO2 valeva circa 28 €/t CO2.  Nel confronto con il secondo trimestre del 2021, il prezzo medio rilevato nel terzo trimestre è risultato in aumento del 13% circa.

      Aumenti delle materie prime e della CO2 che confermano forti ripercussioni sui prezzi finali dei consumatori anche in altri Paesi europei, come la Spagna e la Francia.

[75]   Nell’audizione informale svoltasi presso la X Commissione della Camera il 10 novembre 2021, il Presidente di ARERA, prof. Stefano Besseghini, aveva già fatto presente come i dati disponibili confermassero, pur con una forte volatilità su base settimanale, la tendenza a ulteriori rialzi dei prezzi dell’energia attesi per il primo trimestre 2022; inoltre, le quotazioni di medio periodo lasciavano intravedere un processo ancora lento di riallineamento verso prezzi più bassi, con prezzi del gas naturale superiori ai 40 EUR/MWh per tutto il 2022, per poi scendere verso i 30 EUR/MWh solo nel 2023.

[76]   La famiglia tipo ha consumi medi di energia elettrica di 2.700 kWh all’anno e una potenza impegnata di 3 kW; per il gas i consumi sono di 1.400 metri cubi annui.

[77]   Gli oneri di sistema pagati con la bolletta del gas dai clienti serviti in regime di tutela sono i seguenti: RE (risparmio energetico), UG2 (compensazione dei costi di commercializzazione), UG3 (recupero oneri di morosità per gli esercenti i servizi di ultima istanza), GS (bonus gas), pagata solo dai condomini con uso domestico.

[78]   A questo proposito, l’ARERA, nel citato comunicato stampa ha precisato che, essa usualmente, all’inizio dell’anno aggiorna i valori dei bonus sociali da riconoscere nel corso di tutto il medesimo anno. Dato l’attuale andamento dei prezzi di mercato e la loro volatilità, l’Autorità ha ritenuto opportuno rinviare tale adeguamento ai trimestri successivi. L’impatto degli aumenti del I trimestre 2022 sarà comunque ammortizzato dal riconoscimento di un bonus “straordinario”, aggiuntivo a quello ordinario (che pertanto rimane quello del 2021), valido per tutto il I trimestre 2022.

[79]   Cfr. Deliberazione 30 dicembre 2021 636/2021/R/COM - Disposizioni urgenti in materia di rateizzazione per i clienti domestici.

[80]   L’Allegato elenca in dettaglio le apparecchiature, alimentate ad energia elettrica, in base alla tipologia: supporto alla funzione cardio-respiratoria; funzione alimentare e attività di somministrazione; mezzi di trasporto ed ausili per il sollevamento per disabili; dispositivi per la prevenzione e la terapia delle piaghe da decubito.

[81]   Il dispositivo della norma così recita: “L'impresa di distribuzione di energia elettrica è tenuta a verificare che il cliente agevolato connesso alla propria rete risulti effettivamente titolare della potenza elettrica impegnata oggetto di compensazione e che le utenze cui si riferiscono le apparecchiature di cui all'art. 3, comma 1 siano incluse negli elenchi di cui la medesima impresa è in possesso, anche ai fini dell'attuazione delle procedure di distacco programmato, fatta salva l'adozione di apposite misure del Ministero della salute, ai fini della individuazione delle apparecchiature di cui all'art. 3, comma 1”.

[82]   Il D.M. è stato adottato dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge europea 2017 (legge n. 167/2017), acquisiti i pareri dell'ARERA (Parete 806/2017/I/eel) e delle competenti Commissioni parlamentari, all’esito di una lunga interlocuzione con la Commissione UE. Sulla base e all'esito della Decisione della Commissione citata, la legge europea 2017, all'articolo 19, comma 2-5, ha definito i criteri e principi per la definizione delle nuove agevolazioni alle "imprese energivore", al fine di renderli conformi alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, demandando ad uno o più decreti ministeriali, da adottare entro l'11 gennaio 2018 (trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge europea), sentita l'ARERA, previo parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari:

·     la delimitazione delle imprese "energivore" e delle relative agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del D.L. n. 83/2012;

·     i criteri e modalità con cui l'AEEGSI provvede all'attuazione delle nuove misure;

·     le modalità di applicazione della clausola sul valore aggiunto lordo (VAL) per l'impresa di cui ai punti 189 e 190 della Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 ("Linee Guida", Disc. 28 giugno 2014, n. 2014/C200/01). La novità principale della riforma è l'utilizzo di una possibilità prevista dall'Unione europea: l'applicazione della clausola sul valore aggiunto lordo (Val) per le imprese che hanno un costo dell'energia pari ad almeno il 20% dello stesso Val. Queste imprese potranno ridurre il proprio contributo per le rinnovabili fino allo 0,5% del Val, rendendo questo onere esclusivamente funzione del proprio risultato aziendale (fatta salva la contribuzione minima richiesta dalle regole Ue).

[83]   Gli impianti che accedono ai meccanismi di incentivazione per i quali è previsto il riconoscimento di una Tariffa Onnicomprensiva (incentivo + ricavo da vendita dell'energia) non possono accedere al servizio di Ritiro Dedicato. Non possono quindi accedere gli impianti fotovoltaici incentivati dal D.M. 5 luglio 2012 (quinto Conto Energia) o D.M. 5 maggio 2011 (quarto Conto Energia per i soli impianti con Tariffa Onnicomprensiva), e gli impianti alimentati a fonti rinnovabili (non fotovoltaici) incentivati dal D.M. 18 dicembre 2008, dal D.M. 6 luglio 2012 e dal D.M. 23 giugno 2016. Il Ritiro Dedicato, infine, non è compatibile con il servizio di Scambio sul Posto

[84]   Cfr. p.to 74 della Comunicazione della Commissione “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022COM (2022) 481 final del 27 gennaio 2021.

[85]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”.

[86]   In merito al Fondo crescita sostenibile, si rinvia anche alla Corte dei Conti, Relazione concernente il Fondo per gli anni 2013-2016, trasmessa al Parlamento il 17 novembre 2017 e al sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

[87]   Cfr. Nota -Divulgativa sul DNSH disponibile sul sito istituzionale del Governo dedicato al PNRR.

[88]   Articolo 17, Regolamento (UE) 2020/852.

[89]   Uno specifico allegato tecnico della Tassonomia per la finanza sostenibile riporta i parametri per valutare se le diverse attività economiche contribuiscano in modo sostanziale alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici o causino danni significativi a qualsiasi altro obiettivo ambientale rilevante. Basandosi sul sistema europeo di classificazione delle attività economiche (NACE), vengono quindi individuate le attività che possono contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, identificando i settori che risultano cruciali per un’effettiva riduzione dell’inquinamento. Il quadro definito dalla Tassonomia fornisce quindi una guida affidabile affinché le decisioni di investimento siano sostenibili ed è diventato un elemento cardine nei criteri di assegnazione delle risorse europee.

[90]   Qui gli allegati.

[91]   Ciò, anche in deroga all'art. 4, co. 5, della L. 124/1999, che prevede che, con proprio decreto, il Ministro dell’istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee.

[92]   In attuazione di quanto disposto dall’OM 60 del 10 luglio 2020, con DM 51 del 3 marzo 2021 è stata poi disciplinata la costituzione degli elenchi aggiuntivi.

[93]   Le linee guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato sono state emanate, da ultimo, dal MUR con nota 3315 dell'1 febbraio 2019.

[94]   Sull’argomento, si veda l’apposito FOCUS curato dal Servizio Studi della Camera.

[95]   Qui la sintesi pubblicata sul sito del Ministero dell’università e della ricerca (MUR).

[96]   Il Fondo integrativo statale è allocato sul cap. 1710 dello stato di previsione del MUR.

[97]   Recante Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

[98]   Riguardo alla disciplina attuale della tecnostruttura, cfr. i commi 470 e 471 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160. Riguardo ai suddetti Osservatori, nazionale e regionali, cfr. in particolare (oltre al citato comma 470) gli articoli 43 e 44 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368.

[99]   Riguardo alle fattispecie per le quali trova applicazione l’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 si rinvia alle schede di lettura dei Servizi Studi del Senato e della Camera dei deputati relative agli articoli 1 e 2 del D.L. 7 gennaio 2022, n.1, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 marzo 2022, n. 18 (schede contenute nel dossier n. 491/2, nella numerazione del Servizio Studi del Senato, e n. 528/2-serie Progetti di legge, nella numerazione del Servizio Studi della Camera).

[100] Riguardo alle altre fattispecie (diverse dalle vaccinazioni) per le quali è riconosciuto (nel caso delle suddette menomazioni o di decesso) l'indennizzo in esame, cfr. l'articolo 1 della citata L. n. 210 del 1992.

[101] Cfr. la sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 26 maggio 2020-23 giugno 2020. Nelle motivazioni di tale sentenza, si afferma che: "(…) il mero riscontro della natura raccomandata della vaccinazione, per le cui conseguenze dannose si domandi indennizzo, non consente ai giudici comuni di estendere automaticamente a tale fattispecie la pur comune ratio posta a base delle precedenti, parziali, declaratorie di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 (analogamente, sia pur in diversa materia, sentenza n. 110 del 2012). Infatti, in caso di complicanze conseguenti alla vaccinazione, il diritto all’indennizzo non deriva da qualunque generica indicazione di profilassi proveniente dalle autorità pubbliche, a quella vaccinazione relativa, ma solo da specifiche campagne informative svolte da autorità sanitarie e mirate alla tutela della salute, non solo individuale, ma anche collettiva. All’accertamento in fatto dell’esistenza di raccomandazioni circa il ricorso alla vaccinazione in esame, che certamente spetta ai giudici comuni, deve perciò necessariamente seguire – nell’ambito di un giudizio di legittimità costituzionale – la verifica, da parte di questa Corte, circa la corrispondenza di tali raccomandazioni ai peculiari caratteri che, secondo una costante giurisprudenza costituzionale, finalizzano il trattamento sanitario raccomandato al singolo alla più ampia tutela della salute come interesse della collettività, ed impongono, dunque, una estensione della portata normativa della disposizione censurata".

[102] Il medesimo articolo 1, comma 4, comprende nell’ambito degli indennizzi anche i soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie.

[103] Tale rivalutazione si applica sull'intera misura dell'indennizzo per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 7 novembre 2011-9 novembre 2011.

[104] I soggetti che contraggano più di una malattia, direttamente connessa alla fattispecie per la quale sia riconosciuto il diritto all'indennizzo, possono presentare domanda anche per un indennizzo aggiuntivo (cosiddetta doppia patologia), pari al 50% di quello previsto per la categoria corrispondente alla patologia più grave.

[105] La limitazione della reversibilità al suddetto caso di decesso è stata specificata, con norma di interpretazione autentica (avente, quindi, effetto retroattivo), dall'articolo 3, comma 145, della L. 24 dicembre 2003, n. 350.

[106] Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della citata L. n. 210 del 1992, e successive modificazioni.

[107] Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata L. n. 210 del 1992, e successive modificazioni, il quale, sul punto, fa riferimento esclusivamente alle vaccinazioni obbligatorie (di cui all'articolo 1, comma 1, della stessa legge).

[108] La relazione tecnica è reperibile nell'A.S. n. 2505.

[109] Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

[110] Sul punto si rinvia all’Ordinanza n.10/2021 del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale.

[111] Di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni.  

[112] Sono esplicitamente comprese anche le procedure di cui all'articolo 2-ter del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.

[113] Di cui all’articolo 10 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. Tale articolo, per le modalità relative al conferimento degli incarichi, fa rinvio a quelle stabilite dall'articolo 2-bis del medesimo D.L. n. 18.

[114] Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

[115] Per le ipotesi ammesse di contratti di lavoro autonomo o di collaborazione, cfr. il comma 6 del citato articolo 7 del D.Lgs. n. 165, e successive modificazioni.

[116] Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012.

[117] Qui ulteriori elementi di approfondimento sul quadro normativo della sanità digitale.

[118] Codice in materia di protezione dei dati personali

[119] Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

[120] Al riguardo, si ricorda che tale potere sostitutivo è posto nel caso in cui il potere regolamentare regionale non attui le disposizioni di legge previste, sulla base di presupposti che ne consentono l'esercizio. Esso deve essere integrato con quanto dispone l'art. 8, l. 5 giugno 2003, n. 131 (cd. Legge La Loggia), in base alla quale emerge l’esigenza di non pregiudicare l'autonomia dell'ente sostituito. Infatti, l'esecutivo deve essere previamente assegnato un termine all'ente per consentirgli di provvedere (salvo che vi sia urgenza assoluta) e la successiva determinazione del Consiglio dei Ministri di agire in sostituzione è adottata al fine di supplire ad un atto omesso ovvero al fine della nomina di un commissario. Con l'esercizio di questo potere lo Stato si attiva a garanzia dell'interesse nazionale, in modo simile a quanto può fare esercitando la funzione legislativa in una materia concorrente (v. art. 117 comma 2 Cost.).

[121] La disciplina riguardante la governance dell'Agenda digitale italiana è stata da ultimo modificata dal decreto legislativo n. 179 del 2016 che, nell’abrogare le disposizioni concernenti la precedente cabina di regia, all’art. 63 ha previsto che il Presidente del Consiglio dei ministri possa nominare, per un periodo non superiore a tre anni, con proprio decreto, un Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale. Il Commissario svolge funzioni di coordinamento operativo dei soggetti pubblici, anche in forma societaria operanti nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione e rilevanti per l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, limitatamente all'attuazione degli obiettivi di cui alla predetta Agenda digitale ed anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea. Il Presidente del Consiglio con decreto individua uno o più progetti di rilevanza strategica e di interesse nazionale che possono essere affidati al Commissario. I suoi poteri sono di impulso e coordinamento nei confronti delle amministrazioni responsabili dell'attuazione dei progetti in materia e può avvalersi del potere sostitutivo in caso di inadempienza. Il Commissario riferisce direttamente al Presidente del Consiglio.

[122] In merito, si precisa che l’articolo 44 del D. Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) definisce i requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici, n modo da assicurare l'indicizzazione e la ricerca dei documenti e fascicoli informatici nel rispetto delle apposite Linee guida.

[123] L’Agenzia è stata costituita dall’art. 5 del DL. 82/2021 (L. n. 109/2021) con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti delle disposizioni istitutive, al fine di tutelare gli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza. (Qui il Dossier di approfondimento su istituzione e Regolamento di attuazione dell’Agenzia).

[124] Si ricorda che la Convenzione FAL è volta ad armonizzare le procedure per l’arrivo, la permanenza e la partenza dal porto della nave. Contiene gli “Standard” e le “Pratiche raccomandate” obbligatorie sulle formalità, i requisiti documentali e le procedure che dovrebbero essere applicate alla nave e al suo equipaggio, inclusi passeggeri, bagagli e merci, all’arrivo, durante la permanenza e alla partenza dal porto.

[125] Il DM 23 novembre 2021 ha apportato modifiche alla tabella A del DM Economia del 6 agosto 2021 con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e definite le ripartizioni dei traguardi ed obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione per la trasformazione digitale.

[126] L'ambito in esame non concerne i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali dei suddetti enti ed aziende.

[127] Cfr. l'articolo 15-quater del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

[128] La relazione tecnica è reperibile nell'A.S. n. 2505.

[129] Riguardo al termine iniziale, cfr. la circolare dell’INPS n. 125 del 9 agosto 2021.

[130] Riguardo alla nozione di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, il comma 1 del citato articolo 3 del D.L. n. 103 fa rinvio alla disciplina di cui all'articolo 1 del D.L. 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 dicembre 2012, n. 231, e successive modificazioni, il quale prevede che, secondo i criteri ivi posti, il riconoscimento dell'interesse suddetto sia operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

[131] Cfr. l'articolo 19, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

[132] Tale data è quella di entrata in vigore del presente decreto. Riguardo al suddetto profilo, il messaggio specifica che "con riferimento alle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e ai casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto" si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

[133] Riguardo a tali norme, si rinvia alla scheda di lettura dei suddetti commi dell’articolo 3 del D.L. n. 103, contenuta nel dossier dei Servizi Studi del Senato e della Camera dei deputati relativo al testo definitivo (come convertito con modificazioni) del medesimo D.L. (dossier n. 414/2 nella numerazione del Servizio Studi del Senato e n. 464/2-serie Progetti di legge nella numerazione del Servizio Studi della Camera).

[134] Di cui al titolo I del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni.

[135] Di cui al titolo II del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni.

[136] Riguardo alle normative sulle prestazioni di integrazione salariale in oggetto, si rinvia alle schede di lettura dei commi summenzionati dell’articolo 1 della L. n. 234, schede contenute nel volume I del dossier dei Servizi Studi del Senato e della Camera dei deputati relativo alla Legge di bilancio per il 2022 (dossier n. 474/4 nella numerazione del Servizio Studi del Senato e n. 501/4-serie Progetti di legge nella numerazione del Servizio Studi della Camera).

      Si ricorda altresì che sul complesso delle norme poste dai commi summenzionati dell'articolo 1 della L. n. 234 (come modificati dal presente articolo 23) è stata emanata ("su conforme parere" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) la circolare dell'INPS n. 18 del 1° febbraio 2022. Quest'ultima è integrata, riguardo ad alcuni punti specifici, dal messaggio dell'INPS n. 606 dell'8 febbraio 2022, dal messaggio dell'INPS n. 637 del 9 febbraio 2022, dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 3 del 16 febbraio 2022 e dal messaggio dell'INPS n. 802 del 17 febbraio 2022.

[137] Riguardo alle norme in materia, si rinvia alla scheda di lettura del comma 197 del citato articolo 1 della L. n. 234, scheda contenuta nel volume I del suddetto dossier dei Servizi Studi del Senato e della Camera dei deputati relativo alla Legge di bilancio per il 2022.

[138] Si ricorda che tale esame è richiesto dal datore o dalle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, o dalle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L’eventuale richiesta è successiva alla comunicazione preventiva - obbligatoria per il datore di lavoro - concernente le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati.    

[139] Cfr. la citata circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 3 del 16 febbraio 2022, alla quale si rinvia anche per uno specifico profilo transitorio, relativo all'applicazione per il FIS della procedura in oggetto.

[140] In merito all’applicazione della suddetta norma, vigente fino alla novella operata dalla presente lettera e), cfr. i criteri definiti dalla circolare dell’INPS n. 7 del 20 gennaio 2016.

[141] Quest’ultimo comma integra la disciplina di cui all’articolo 22-bis del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni. Si rinvia alla scheda di lettura del comma 129 dell’articolo 1 della L. n. 234, scheda contenuta nel volume I del suddetto dossier dei Servizi Studi del Senato e della Camera dei deputati relativo alla Legge di bilancio per il 2022.

[142]  La norma richiama quanto già disposto dalla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (2019-2021) sottoscritta tra il ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Direttore dell’Ispettorato Nazionale del lavoro in data 25 novembre 2019, in relazione alla situazione emergenziale in corso nel nostro Paese che comporta la necessità di intensificare le ispezioni al fine di consentire una regolare dinamica di ripresa delle attività produttive che salvaguardi le basilari esigenze di salute e sicurezza dei lavoratori. La Convenzione citata in norma per altro prevede in via generale la possibilità del Ministro del lavoro di “avvalersi del Comandante dei carabinieri per la tutela del lavoro e per il suo tramite delle strutture dallo stesso gerarchicamente dipendenti onde disporre a pieno di specifiche professionalità, le cui prerogative, tipiche della polizia giudiziaria meglio si attagliano alle citate esperienze operative”.

[143] Disposizione di cui al richiamato articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni.

[144]       Il riferimento concerne - ai sensi dell'articolo 51 del citato D.Lgs. n. 81 - i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

[145]  Cfr., a quest'ultimo riguardo, gli articoli 19 e 21 del citato D.Lgs. n. 81, e successive modificazioni. Per una norma transitoria in materia, cfr. l'articolo 93, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni.

[146] Di cui al comma 2 del citato articolo 19 del D.Lgs. n. 81, e successive modificazioni. La norma fa riferimento alle missioni e ai contratti di lavoro a termine aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale.

[147] In base a tale disposizione, la concessione della pensione al soggetto riconosciuto inabile è subordinata alla cancellazione dell'interessato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1 della predetta legge, si considera inabile l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. 

[148] Per ottenere l'iscrizione nel registro degli ormeggiatori e dei barcaioli sono necessari i seguenti requisiti: 1. età non inferiore ai 18 e non superiore ai 45 anni; 2. cittadinanza italiana; 3. sana e robusta costituzione fisica, accertata dal medico di porto, o, in sua assenza, da un medico designato dal capo del compartimento; 4. non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia avvenuta la riabilitazione; 5. buona condotta morale e civile; 6. residenza nel comune nel cui territorio è il porto o l'approdo nel quale l'interessato intende svolgere la sua attività o in un comune vicino; 7. avere effettuato due anni di navigazione in servizio di coperta.

[149] L’articolo 62 del D.L. n. 34/2020 precisa che le Camere di Commercio non possono concedere aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali e - per gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie - applicandosi quanto già disposto dall’articolo 125, comma 4, D.L. n. 18/2020. La norma testé citata ha previsto, in considerazione degli effetti determinati dall'epidemia da COVID-19, al fine di contrastare le difficoltà finanziarie delle PMI e facilitarne l'accesso al credito, che l'Unioncamere e le Camere di commercio, nell'anno 2020, a valere sulle risorse disponibili dei rispettivi bilanci, potessero realizzare specifici interventi, anche tramite appositi accordi con il Fondo centrale di garanzia, con altri organismi di garanzia, nonché con soggetti del sistema creditizio e finanziario. Per le stesse finalità, le camere di commercio e le loro società in house sono state, altresì, autorizzate ad intervenire mediante l'erogazione di finanziamenti con risorse reperite avvalendosi di una piattaforma on line di social lending e di crowdfunding, tenendo apposita contabilizzazione separata dei proventi conseguiti e delle corrispondenti erogazioni effettuate. Il D.L. n. 23/2020, all’articolo 13, commi 4-bis ha autorizzato le camere di commercio, anche tramite propri organismi consortili, con le risorse esistenti a legislazione vigente a concedere, anche con la costituzione di appositi fondi, contributi alle PMI in conto commissioni di garanzia sulle operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione del Fondo di garanzia PMI.

[150] Si rinvia alla nota precedente.

[151] Rimane che non debbano riguardare alcuna delle categorie già escluse dal regime degli aiuti di Stato "de minimis" (cfr. lett. da a) a k) dell'art.1 del Reg. 717/2014/UE).

[152] Il D.L. n. 137/2020 (articolo 31-octies) ha peraltro poi stabilito che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.

[153] cfr. art. 28, co. 1, lett. m) del D.L. n. 41 che ha novellato l’art. 61, co. 2 del D.L. n. 34/2020.

[154]  La qualifica di impresa in difficoltà è valutata ai sensi:

§  dell’articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, cd. GBER);

§  dell’articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006);

§  dell’articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura).

      Le citate disposizioni definiscono in modo analogo le condizioni rilevanti ai fini della qualificazione di un’impresa come “impresa in difficoltà. È in difficoltà un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a)    nel caso di società a responsabilità limitata (diverse da PMI con determinate caratteristiche) qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;

b)    nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società diverse da PMI con determinate caratteristiche, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

c)    qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d)   qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e)    nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

        i.        il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e

       ii.        il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

[155] Si ricorda che il comma 2 del suddetto articolo 4 del D.L. n. 13 - facendo riferimento ai lavori avviati successivamente al novantesimo giorno dall'entrata in vigore del medesimo D.L. n. 13 - pone la stessa decorrenza.

[156] L'allegato concerne i seguenti lavori edili o di ingegneria civile: i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporti lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro; gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

[157] Di cui al richiamato articolo 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni.

[158] Di cui al richiamato articolo 119-ter del citato D.L. n. 34 del 2020.

[159] Ai sensi del richiamato articolo 121 del citato D.L. n. 34 del 2020, e successive modificazioni.

[160] Detrazione di cui all'articolo 16, comma 2, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni.

[161] Detrazione di cui all'articolo 1, comma 12, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.

[162] Detrazione di cui all'articolo 1, comma 219, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni.

[163] Centri di assistenza fiscale.

[164] Riguardo al visto di conformità, cfr. il richiamato articolo 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, il quale fa riferimento ai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF ed ai professionisti indicati dall'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

[165] Le casse edili sono organismi paritetici previsti dai contratti collettivi di lavoro.

[166] La relazione illustrativa è reperibile nell'A.S. n. 2545.

[167] In precedenza, la medesima abrogazione del comma 1 dell’art. 30 del d.l. 4/2022 era stata disposta dall'art. 6, comma 6, del decreto-legge n. 5 del 2022, abrogato anch’esso dall'art. 1, comma 2, della suddetta legge di conversione n. 18/2022, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del citato D.L. n. 5/2022.

[168] Si ricorda che il decreto legge n. 1 del 2022 è attualmente in corso di conversione (Atto Camera 3434).

[169] Riguardo al regime di quarantena precauzionale, cfr., da ultimo, la circolare del Ministero della salute del 30 dicembre 2021, prot. n. 60136, e le faq pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute. Successivamente, in seguito all'entrata in vigore del decreto legge n. 1 del 2022, sono state applicate, dal 10 gennaio 2022, nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, come regolamentate dall'art. 4 del medesimo decreto legge. La circolare n. 11 dell'8 gennaio 2022 ha  fornito le prime indicazioni operative sulle nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Tali indicazioni sono state illustrate nel dettaglio da un comunicato congiunto Ministeri Istruzione/ Università.

[170] Si ricorda che i commi 7-bis e 7-ter sono stati inseriti nel corpo dell’art. 1 del decreto legge n. 33 del 2020 dall'art. 2, comma 1, D.L. 30 dicembre 2021, n. 229, anch’esso in corso di conversione da parte delle Camere (A.S. 2489).

[171] Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2021.

[172] Protocollo d'intesa tra il Ministro della Salute, il Commissario straordinario per il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e le Associazioni di categoria dei farmacisti del 5 agosto 2021.

[173] Protocollo del 6 agosto 2021 sottoscritto tra il Ministro della salute, il Commissario straordinario per il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi.

[174] Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226/2021.

[175] La sua mancata previsione potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire alla Corte costituzionale, nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione legislativa (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).