Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: D.L. 152/2021 - Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose
Riferimenti: AC N.3354/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 499/1
Data: 16/12/2021
Organi della Camera: V Bilancio, Assemblea

Disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose

D.L. 152/2021 – A.C. 3354-A

 

 

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Dossier n. 471/1

 

 

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Progetti di legge n. 499/1

 

 

 

 

 

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D21152a.docx

 


INDICE

 

 

TITOLO I – MISURE URGENTI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PNRR PER IL2021

Capo I – Turismo

Articolo 1, commi 1-17 (Contributi a fondo perduto e  credito d’imposta per le imprese turistiche). 9

Articolo 1, commi 17-bis-17-quinquies (Fondo per gli esercizi di ristorazione)  23

Articolo 2 (Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico). 26

Articolo 3 (Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turism). 33

Articolo 3, comma 9-bis (Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca - FRI). 39

Articolo 3-bis (Rifinanziamento del Fondo turismo). 42

Articolo 4 (Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator)  46

Capo II – Infrastrutture ferroviarie, edilizia giudiziaria e opere pubbliche

Articolo 5 (Semplificazione delle procedure riguardanti gli investimenti ferroviari)  50

Articolo 6 (Approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria) 56

Articolo 6-bis (Disposizioni urgenti in materia di progettazione delle opere pubbliche)  66

Articolo 6-ter (Avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR). 67

Articolo 6-quater (Funzioni e compensi del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti). 69

Capo III – Innovazione tecnologica e transizione digitale

Articolo 7, commi 1-4 e 5-6 (Disposizioni per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale) 70

Articolo 7, comma 4-bis (Contributo in favore dell'Agenzia industrie difesa). 80

Capo IV – Procedure di spesa e controllo parlamentare

Articolo 8 (Fondo ripresa resilienza Italia). 82

Articolo 8, commi 1-bis-1-quater (Istituzione dei Molecular Tumor Board - MTB)  86

Articolo 8-bis (Disposizioni in materia di distretti turistici) 88

Articolo 9, comma 1 (Proroga attuazione Programmi complementari). 90

Articolo 9, comma 2 (Ritardo pagamento debiti commerciali). 95

Articolo 9, commi 3-5 (Analisi impatto su occupazione e retribuzione del lavoro del Piano nazionale di ripresa e resilienza). 98

Articolo 9, commi 6-7 e 12-13 (Gestione contabile delle risorse destinate all’attuazione del PNRR). 101

Articolo 9, commi 8 e 9 (Comitato scientifico per revisione della spesa pubblica)  106

Articolo 9, commi 10 e 11 (Assunzioni presso la RGS e impiego di esperti). 110

Articolo 9, commi 14-18 (Realizzazione della riforma 1.15 del PNRR “Sistema unico di contabilità economico-patrimoniale per le PA”). 115

Articolo 9, comma 18-bis (Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni per l'attuazione del PNRR). 119

Articolo 9-bis Consultazione e informazione del Parlamento sull’attuazione del  PNRR)  121

Articolo 10 (Supporto tecnico operativo per le misure di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali). 123

Articolo 10, comma 2-bis (Attuazione degli interventi del PNRR). 127

Articolo 10-bis (Incremento del Fondo nuove competenze e rideterminazione delle risorse per sgravi contributivi ai contratti di rioccupazione). 129

Capo V – Zone economiche speciali

Articolo 11, commi 1 e 1-ter (Modifiche alla conferenza di servizi per insediamenti ZES e sportello unico ZES). 132

Articolo 11, comma 1-bis (Indennità in favore di lavoratori portuali per le giornate di mancato avviamento al lavoro). 137

Capo VI – Università e ricerca

Articolo 12 (Borse di studio per gli studenti universitari e delle istituzioni AFAM)  139

Articolo 13 (Supporto tecnico al Ministero dell’università e della ricerca). 144

Articolo 14, commi 1 e 2 (Disposizioni per l’interdisciplinarietà delle classi di laurea e la formazione di profili professionali innovativi) 146

Articolo 14, comma 2-bis (Istituzione di nuovi corsi di studio universitari nelle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016). 151

Articolo 15 (Alloggi per studenti). 154

TITOLO II – ULTERIORI MISURE URGENTI FINALIZZATE ALL’ACCELERAZIONE DELLE INIZIATIVE PNRR

Capo I – Ambiente

Articolo 16 (Risorse idriche). 157

Articolo 16-bis (Proroga dell'affidamento del servizio idrico integrato alla società Acquedotto pugliese Spa). 181

Articolo 16-ter (Disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di povertà energetica e clienti domestici). 183

Articolo 17 (Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani). 186

Articolo 17-bis (Disposizioni per la riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale). 188

Articolo 18 (Riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica)  190

Articolo 18-bis (Modifiche alla disciplina del Commissario straordinario unico per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane). 194

Articolo 19 (Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici). 199

Articolo 19-bis (Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)  207

Articolo 19-ter (Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito). 209

Capo II – Efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione territoriale

Articolo 20 (Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio)  212

Articolo 20-bis (Misure di semplificazione per gli investimenti di ricostruzione post-sisma previsti dal Piano complementare al PNRR). 216

Articolo 21 (Piani integrati). 219

Articolo 22 (Misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del PNRR volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico). 230

Articolo 23 (Utilizzo risorse del Fondo Sviluppo e Coesione). 238

Capo III – Scuole innovative, progetti di rilevante interesse nazionale e mobilità dei docenti universitari

Articolo 24 (Progettazione di scuole innovative). 244

Articolo 24-bis (Sviluppo delle competenze digitali nella scuola). 252

Articolo 25 (Progetti di rilevante interesse nazionale - PRIN). 256

Articolo 25-bis (Svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del PNRR). 259

Articolo 25-ter (Progetto di rilevante interesse nazionale LEGACY EXPO). 262

Articolo 26 (Disposizioni in materia di chiamata diretta nelle università e negli enti pubblici di ricerca e di mobilità dei professori universitari e dei ricercatori). 264

Capo IV – Servizi digitali e disposizioni in materia di crisi d’impresa

Articolo 27, commi 1 e 2 (Semplificazione e il rafforzamento dei servizi digitali) 276

Articolo 27-commi 2-bis-2-quinquies (Transizione digitale Consob e amministrazioni pubbliche). 283

Articolo 27, comma 2-sexie (Abrogazione del comma 1 dell'articolo 41 del Codice degli appalti). 288

Articolo 27, comma 2-septies (Disposizione in materia di Federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie). 289

Articolo 27, comma 2-octies (Raccolta delle firme digitali per la richiesta di referendum)  291

Articolo 27, comma 2-novies (Accessibilità di siti web e applicazioni mobili, con particolare riferimento alle persone con disabilità). 293

Articolo 27, comma 2-decies (Obbligo di comunicazione dei rapporti di lavoro intermediato da piattaforma digitale) 295

Articolo 27-comma 2-undecies (Consultazione planimetrie catastali). 297

Articolo 28 (Servizio di collegamento delle imprese alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati) 299

Articolo 28, comma 3-bis (Riorganizzazione del sistema camerale della regione siciliana)  302

Articolo 28-bis (Piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche). 305

Articolo 29 (Fondo per la Repubblica Digitale). 310

Articolo 30 (Digitalizzazione dell’intermodalità e della logistica integrata). 313

Articolo 30-bis (Intermodalità e logistica integrata: processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche). 317

Articoli 30-ter–30-sexies (Integrazioni alla disciplina della composizione negoziata delle crisi d’impresa ). 325

Capo V – Personale e organizzazione delle pubbliche amministrazioni e servizio civile

Articolo 31 (Professionisti assunti a tempo determinato o con incarichi di collaborazione per l’attuazione di progetti previsti dal PNRR e modalità di svolgimento dei concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento). 331

Articolo 31, comma 1-bis (Incarichi di consulenza nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti). 335

Articolo 31-bis, commi 1,3,4,5 e 6 (Potenziamento amministrativo dei comuni)  340

Articolo 31-bis, comma 2 (Istituzioni di posizioni dirigenziali presso il Ministero dell’economia e delle finanze). 343

Articolo 31-bis, commi 7-9 (Potenziamento Agenzia per la coesione territoriale a supporto degli enti locali del Mezzogiorno). 345

Articolo 31-bis, comma 10 (Assunzioni negli uffici di diretta collaborazione nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti). 349

Articolo 31-ter (Potenziamento amministrativo del Ministero dell'università)  351

Articolo 32 (Formez PA). 354

Articolo 33 (Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni). 356

Articolo 34 (Reclutamento di personale per il Ministero della transizione ecologica per l'attuazione degli obiettivi di transizione ecologica del PNRR). 360

Articolo 34-bis (Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l’attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza). 363

Articolo 34-ter (Reclutamento di personale e rafforzamento organizzativo per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza). 364

Articolo 35 (Rafforzamento organizzativo in materia di Giustizia). 366

Articolo 35-bis (Disposizioni per l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari). 377

Articolo 35-ter (Disposizioni in materia di giudici delegati alle procedure concorsuali)  380

Articolo 36 (Potenziamento dell’Unità per la semplificazione). 383

Articolo 36-bis (Potenziamento del tavolo istituzionale per il coordinamento degli interventi per il Giubileo 2025). 388

Articolo 36-ter (Modifiche a Cabina di regia PNRR e Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri). 390

Articolo 37 (Integrazione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard)  393

Articolo 38 (Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l’Agenzia italiana del farmaco). 395

Articolo 38-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)  398

Articolo 38-ter (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione per l’attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel PNRR ). 400

Articolo 38-quater (Riduzione termini per l’accesso alle terapie per pazienti con malattie rare) 402

Articolo 38-quinquies (Misure per il potenziamento della ricerca biomedica nell’ambito Missione 6 del PNRR). 405

Articolo 39 (Inviato speciale per il cambiamento climatico). 407


 

Articolo 40 (Disposizioni relative al sistema del servizio civile universale). 409

Articolo 40-bis (Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del RDC). 412

TITOLO III – GESTIONI COMMISSARIALI, IMPRESE AGRICOLE, E SPORT

Capo I – Gestioni commissariali e alitalia

Articolo 41 (Comprensorio Bagnoli- Coroglio). 414

Articolo 42 (Commissario straordinario per la città di Taranto). 425

Articolo 43 (Potenziamento della struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive). 429

Articolo 43-bis (Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato). 432

Articolo 43-ter (Credito d’imposta per investimenti nelle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici). 434

Articolo 43-quater (Commissario ad acta e supporto alla struttura commissariale e appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della regione Calabria) 436

Articolo 44 (Disposizioni in materia di Alitalia). 440

Articolo 44-bis (Disposizioni urgenti in materia di accelerazione delle procedure della gestione commissariale di liquidazione di società pubbliche). 442

Capo II – Imprese agricole

Articolo 45 (Compensazione per le imprese agricole). 447

Capo III – Sport

Articolo 46 (Fondi per il rilancio del sistema sportivo). 450

Articolo 46-bis (Promozione attività sportiva) 452

TITOLO IV – INVESTIMENTI E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE ANTIMAFIA

Capo I – Investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia

Articolo 47 (Amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario delle aziende) 454

Articolo 48 (Contraddittorio nel procedimento di rilascio dell’interdittiva antimafia)  461


 

Articolo 48-bis (Ulteriori disposizioni in materia di documentazione antimafia) 466

Articolo 49 (Prevenzione collaborativa) 467

Articolo 49-bis (Cambiamento della sede del soggetto sottoposto a verifica per il rilascio della comunicazione antimafia) 470

TITOLO V – ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 50, comma 1 (Beni non espropriabili dall’Agente della riscossione). 471

Articolo 50, comma 2 (Tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica)  473

Articolo 50, comma 3 (Abrogazione della disciplina per il recupero dei contributi dovuti per il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti). 475

Articolo 50, comma 4 (Abrogazione della disciplina per l’utilizzo del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi). 477

Articolo 50, comma 5 (Abrogazione di misure di coordinamento e monitoraggi in materia di cambiamenti climatici e qualità dell’aria) 478

Articolo 51 (Disposizioni finanziarie). 479

Articolo 51-bis (Clausola di salvaguardia) 480

Articolo 52 (Entrata in vigore). 481

 

 


TITOLO I – MISURE URGENTI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PNRR PER IL2021

Capo I – Turismo

Articolo 1, commi 1-17
(Contributi a fondo perduto e
credito d’imposta per le imprese turistiche)

 

 

L’articolo 1, modificato in sede referente, attribuisce alle imprese del settore turistico, ricettivo e fieristico-congressuale un credito di imposta e un contributo a fondo perduto a fronte di specifiche spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d’impresa.

Il credito d’imposta spetta fino all’80 per cento delle spese sostenute, mentre il contributo è attribuito fino al 50 per cento delle spese per detti interventi, un importo massimo di 40.000 euro (eventualmente innalzabile, in presenza di specifiche condizioni). Per le spese non coperte dagli incentivi è possibile fruire di un finanziamento a tasso agevolato.

Le norme altresì contengono una disciplina transitoria per il passaggio dal credito di imposta per la riqualificazione delle strutture turistico alberghiere al nuovo incentivo.

Per gli interventi non coperti dal credito di imposta e dal contributo a fondo perduto è previsto l’intervento di un finanziamento agevolatog

 

Il comma 1, per migliorare la qualità dell’offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale “Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit” Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (che prevede uno stanziamento di 500 milioni di euro allo scopo), attribuisce alle imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo (individuate al comma 4), un credito di imposta fino all’80 per cento delle spese sostenute in relazione a uno o più interventi edilizi e per la digitalizzazione d’impresa (più specificatamente elencati al comma 5), realizzati dal 7 novembre 2021 (data di entrata in vigore della disposizione in esame) fino al 31 dicembre 2024.

 

Come riassume il comunicato della Presidenza del Consiglio relativo alla riunione del Consiglio del 27 ottobre 2021, il “pacchetto Turismo” del PNRR ammonta complessivamente a 2,4 miliardi.

Per essere operativo, lo schema ha bisogno di una componente normativa (contenuta nel decreto legge in commento) e di una parte che verrà introdotta attraverso atti amministrativi.

I 2,4 miliardi sono così suddivisi:

 

Interventi a titolarità del Ministero del Turismo (MiTur)

2.400.000.000

MISSIONE

COMPONENTE

TIPOLOGIA

INTERVENTO

Importo totale

M1

C3

Investimento

4.1 Hub del Turismo Digitale

114.000.000

M1

C3

Investimento

4.2 Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche

1.786.000.000

M1

C3

Sub-Investimento

4.2.1 Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit

500.000.000

M1

C3

Sub-Investimento

4.2.2 Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator

98.000.000

M1

C3

Sub-Investimento

4.2.3 Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI)

500.000.000

M1

C3

Sub-Investimento

4.2.4 Sostegno alla nascita e al consolidamento delle pmi turismo (Sezione speciale “turismo” del Fondo di Garanzia per le PMI)

358.000.000

M1

C3

Sub-Investimento

4.2.5 Fondo rotativo imprese (FRI ) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo

180.000.000

M1

C3

Sub-Investimento

4.2.6 Valorizzazione, competitività e tutela del patrimonio ricettivo attraverso la partecipazione del Min. Turismo nel Fondo Nazionale Turismo

150.000.000

M1

C3

Investimento

4.3 Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici

500.000.000

M1

C3

Sub-Investimento

4.3.1 Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation

170.000.000

M1

C3

Sub-Investimento

4.3.2 I percorsi Giubilari 2025

160.000.000

M1

C3

Sub-Investimento

4.3.3 La città condivisa

90.000.000

M1

C3

Sub-Investimento

4.3.4 Mitingodiverde

60.000.000

M1

C3

Sub-Investimento

4.3.5 Roma 4.0

10.000.000

M1

C3

Sub-Investimento

4.3.6 Amanotesa

10.000.000

 

 

Il comma 2 attribuisce alle medesime imprese un contributo a fondo perduto, non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per i medesimi interventi, realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto in esame) e fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro che vale, come chiarito in sede referente, per ciascun beneficiario.

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che può essere aumentato anche cumulativamente:

a)   fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell’importo totale dell’intervento;

b)   fino ad ulteriori 20.000 euro per le imprese o le società femminili o giovanili. Nello specifico si tratta delle le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne o da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da donne o giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da donne o giovani, e le imprese individuali gestite da donne o giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della lettera in esame, per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;

c)   fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

 

Ai sensi del comma 3, il credito d’imposta e il contributo a fondo perduto sono cumulabili, a condizione che tale cumulo - tenuto conto del fatto che le misure agevolative non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, ai sensi del comma 8 - non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi agevolati, di cui al comma 5.

L’ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un’anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di  solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o  rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo apposito (di cui  all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre  1993, n. 385, Testo Unico Bancario) o cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione

 

Il comma 4 individua i destinatari delle agevolazioni. Si tratta di:

§  imprese alberghiere;

§  strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali;

§  strutture ricettive all’aria aperta;

§  imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, ivi inclusi, a seguito di una modifica introdotta in sede referente, i parchi acquatici e turistici.

 

Per effetto delle modifiche apportate in sede referente, gli incentivi sono riconosciuti altresì alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali suddette (individuate dal comma 4).

 

In base alle stime contenute nella relazione tecnica, l’importo medio delle agevolazioni potrebbe giungere a circa 100.000 euro, di cui mediamente 30.000 euro da erogare a fondo perduto, per un intervento medio di spesa ammissibile che si stima possa essere di 125.000 euro, a cui corrisponderebbe un tasso di soddisfacimento di circa 1.000 imprese ogni 100 milioni stanziati (quindi 5.000 entro il 2024).

 

Il credito di imposta del 65% (per la cui ricostruzione si rinvia al box inserito dopo la descrizione del comma 13) ha consentito – elaborando gli andamenti delle richieste, che sono tuttora in corso - agevolazioni di importo minore: l’importo medio delle agevolazioni è calcolabile intorno ai 65.000 euro, per un intervento medio di spesa ammissibile di 96.000 euro. Negli anni 2019-2021 la misura ha attivato interventi pari a 180 milioni nel primo anno e 200 milioni nel successivo biennio e mediamente il credito d’imposta ha soddisfatto circa 1.700 imprese turistiche ogni 100 milioni stanziati.

 

Il comma 5 individua gli interventi agevolabili tramite il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta, precisando che le spese si considerano effettivamente sostenute secondo i criteri individuati dall’articolo 109 del Tuir - Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

Tale disposizione individua i criteri per determinare i componenti positivi e negativi del reddito d’impresa. In linea generale i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Le agevolazioni sono riconosciute in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi della “progettazione universale” di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18[1], i seguenti interventi:

a)   interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture (cui ai sensi del comma 10 è destinato il 50% delle risorse) e di riqualificazione antisismica;

b)   interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (recante le disposizioni sul superamento e l’eliminazione di dette barriere negli edifici privati), e al decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 in tema di l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

c)   interventi edilizi elencati all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) ed e.5) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e cioè, rispettivamente, interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e installazione dei cd.  manufatti leggeri, purché funzionali all’incremento dell’efficienza energetica delle strutture e alla riqualificazione antisismica, ovvero all’eliminazione di barriere architettoniche (di cui alle lettere a) e b));

d)   realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi agli stabilimenti termali, di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

e)   spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83. Si tratta di spese:

-         per impianti wi-fi, solo a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;

 

Si valuti l’opportunità di assumere iniziative per aggiornare tale valore minimo allo stato attuale della tecnologia.

 

-         siti web ottimizzati per il sistema mobile;

-         programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;

-         spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;

-         servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;

-         strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;

-         servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini del riconoscimento dell’agevolazione.

Al riguardo si ricorda che fino al 2016 (ai sensi del predetto articolo 9 del decreto-legge n. 83 del 2014) è stato riconosciuto agli esercizi ricettivi un credito d’imposta per la digitalizzazione.

 

Il comma 6 chiarisce che gli interventi agevolabili (di cui al comma 5) devono risultare conformi alla Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01), che individua gli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativa” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza e non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili.

 

In sintesi, il menzionato articolo 17 chiarisce che si considera, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da un’attività economica, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, che un’attività economica arreca un danno significativo:

a)

alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se l’attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;

 

b)

all’adattamento ai cambiamenti climatici, se l’attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;

 

c)

all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l’attività nuoce:

i)

al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o

 

ii)

al buono stato ecologico delle acque marine;

 

d) all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se:

i)

l’attività conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;

 

ii)

l’attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o

 

iii)

lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;

 

e)

 alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento, se l’attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio; o

 

f)

 alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se l’attività:

i)

nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o

 

ii)

nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l’Unione.

Nel valutare un’attività economica in base ai predetti criteri, si tiene conto dell’impatto ambientale dell’attività stessa e dell’impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi.

Il comma 7 consente, per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto ma non coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2, di fruire del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale del 20 dicembre 2017 (“Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica”), a condizione che almeno il 50 per cento di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche. In sostanza, in presenza di costi ammissibili dell’investimento non coperta da credito di imposta e contributo a fondo perduto, è possibile accedere ad un finanziamento agevolato garantito dal Fondo che copre la metà della parte dei costi non incentivati riferibile al miglioramento energetico, nei limiti delle disponibilità del Fondo.

L'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, ha istituito il «Fondo nazionale per l'efficienza energetica», che con il decreto interministeriale del 22 dicembre 2017 è stato affidato ad Invitalia. Lo stesso decreto definisce le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo. Il Fondo sostiene gli interventi di efficienza energetica realizzati dalle imprese, ivi comprese le ESCO, e dalla pubblica amministrazione, su immobili, impianti e processi produttivi. Il Fondo ha una natura rotativa e si articola in due sezioni (garanzie su singole operazioni di finanziamento e finanziamenti a tasso agevolato). Per una puntuale descrizione del funzionamento del Fondo, si rinvia al relativo paragrafo all’interno del tema sull’attività parlamentare dedicato al Risparmio ed all’efficienza energetica.

 

Il comma 8 individua le specifiche regole di fruizione del credito d’imposta che è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.

Non si applicano i limiti di utilizzo dei crediti di imposta di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Si ricorda che l’articolo 22 del decreto-legge n. 73 del 2021 (cd. Sostegni-bis) ha modificato per l'anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili per soggetti intestatari di conto fiscale individuato dal menzionato articolo 34, elevandolo a 2 milioni di euro. Resta fermo il limite di compensazione annuale per le agevolazioni alle imprese, di cui alla già menzionata legge n. 244 del 2007, pari a 250.000 euro.

A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini di controllo, il Ministero del turismo, preventivamente alla comunicazione ai beneficiari, trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa tra il Ministero del turismo e l’Agenzia delle entrate, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, unitamente a quello del contributo a fondo perduto, nonché le eventuali variazioni e revoche. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d’imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato.

Il credito di imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

Il credito d’imposta e il contributo a fondo perduto di cui al comma 2 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono o non concorrono a formare il reddito, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d’imposta, ferma l’applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle vigenti disposizioni tributarie, si provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40.

In sintesi, il richiamato comma 6 prevede che, per contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, secondo modalità telematiche, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute e compensati in F24.

Il Ministero del turismo provvede alle attività di cui al comma in esame nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari abilitati (soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322), il comma 8 rinvia al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020 (adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cd. Rilancio; si tratta delle norme che hanno disciplinato, rispettivamente, il cd. superbonus e la possibilità di cedere o scontare in fattura alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia).

 

Il comma 9 dispone che, entro il 7 dicembre 2021 (trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame), il Ministero del turismo pubblichi un avviso contenente le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi in parola, ivi inclusa l'individuazione delle spese considerate eleggibili.

Si ricorda che nel PNRR l’obiettivo sotteso alla misura del contributo a fondo perduto è quello del raggiungimento di una platea di 3500 imprese.

 

Ferma restando la disciplina di cui al citato decreto interministeriale del 20 dicembre 2017 per quanto previsto ai sensi del comma 7, gli interessati presentano, in via telematica, apposita domanda in cui dichiarano (in autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell’articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241) il possesso dei requisiti necessari per la fruizione degli incentivi. Il Ministero del turismo trasmette all’Agenzia delle entrate i dati relativi agli importi concessi a titolo di credito di imposta e svolge l’eventuale attività di recupero dei crediti d’imposta illegittimamente utilizzati.

 

Ai sensi del comma 10 gli incentivi sono concessi, secondo l’ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l’anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. L’esaurimento delle risorse è comunicato con avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo.

Gli importi indicati rappresentano l’ammontare complessivo (500 milioni) indicato per la missione M1, componente C3, destinati al sub-investimento “Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax Credit” del PNRR.

 

Il comma 11 prevede che il credito d’imposta (comma 1) si applichi agli interventi avviati successivamente al 1° febbraio 2020 e a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto in esame).

 

Il comma 12 reca una disciplina transitoria che riguarda gli interventi conclusi prima del 7 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto in commento), a cui continua ad applicarsi, ai fini del credito d’imposta, il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture turistico alberghiere nella misura del 65%, secondo la disciplina dettata dall’articolo 79 del decreto-legge n. 104/2020 (cd. Agosto).

 

Ai sensi del comma 13, per il credito di imposta in commento viene ulteriormente autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 79, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

Conseguentemente, viene limitata nel tempo l’efficacia dell'articolo 79, comma 1, primo periodo, del decreto-legge “Agosto” (due – anziché tre – periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, quindi per il 2020 e il 2021).

 

In sintesi, il previgente credito di imposta (pari al 65%) continua ad essere applicato fino agli interventi conclusi entro 7 novembre 2021; alla fine del 2021 viene meno tale disciplina, in corrispondenza con l’entrata in vigore di quella prevista dal presente articolo.

Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa pari a 100 milioni di euro per il 2022, di cui all’art. 79, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è ridotta e un corrispondente importo è destinato ad incrementare la dotazione relativa al credito di imposta di cui al comma 1.

 

L’articolo 10 del decreto-legge n. 83/2014 (l. n. 106/2014) ha previsto il riconoscimento, ai fini delle imposte sui redditi, di un credito d’imposta alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, in relazione ai costi sostenuti per gli interventi e le tipologie di spese di cui, rispettivamente ai commi 2-2-ter e al comma 7 del medesimo articolo 10. Il credito è stato riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro. Le spese riconosciute come detraibili sono interventi di ristrutturazione edilizia, o interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (comma 2), nonché ulteriori interventi, compresi quelli per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo (comma 7). Inoltre, il credito d’imposta è stato riconosciuto anche per interventi di ristrutturazione che comportano un aumento della cubatura complessiva, entro i criteri predeterminati (tali criteri sono stati introdotti dall’art. 1, co. 320 della L. n. 208/2015, quali nuovi commi 2-bis e 2-ter nell’articolo 10 del decreto-legge n. 83/2014).

Il comma 4 dell’articolo ha demandato ad un decreto del Ministro dei beni culturali e del turismo, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata, la definizione delle disposizioni applicative della misura (D.M. 7 maggio 2015).

Ai sensi del comma 3, il credito è stato in tre quote annuali e riconosciuto nel rispetto dei limiti della disciplina sugli aiuti di Stato “de minimis(Reg. UE 1407/2013 che esonera dall’obbligo di previa notifica alla Commissione, i regimi di aiuti sino ad un importo di 200 mila euro per impresa per tre esercizi finanziari).

Si rammenta che il credito d’imposta in questione, per gli anni 2017-2018 è stato potenziato, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 232/2016, art. 1, co. 4-7 (a sua volta poi modificati dalla successiva L. di bilancio 2017) e riconosciuto nella misura del 65% a condizione che gli interventi avessero anche le finalità di cui al comma 2 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014. Sono state comprese tra i beneficiari le strutture agrituristiche, nonché le strutture termali, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali. Il credito è stato ripartito in due quote annuali di pari importo e utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. (cfr. decreto attuativo D.M. 20 dicembre 2017).

L’articolo 79 del decreto-legge n. 104/2020, al comma 1, ha riconosciuto per gli anni 2020 e 2021 il credito d’imposta nella misura del 65% e ha disposto che lo stesso credito sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, che non si applica la ripartizione in tre quote annuali di cui al comma 3 dell’art. 10 del decreto-legge n. 83/2014. Per quanto non diversamente disposto l’articolo 79 ha disposto che trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 10. Il comma 2 dell’articolo 79 ha incluso tra i beneficiari le strutture agrituristiche e le strutture alberghiere termali, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all'aria aperta. Per l'attuazione della misura, il comma 3 dell’articolo 79 ha autorizzato la spesa di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. L’autorizzazione di spesa per l’anno 2021 è stata incrementata di ulteriori 20 milioni dall’art. 1, co. 604 della L. di bilancio 2021 (L. n. 178/2020). Con il decreto-legge n. 73 del 2021 (articolo 7, comma 5), l’autorizzazione di spesa è stata rifinanziata di 100 milioni di euro per il 2022.

 

Il comma 14 chiarisce gli incentivi in commento non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis e nei limiti del cd. Temporary Framework, come definito dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Si affida al Ministero del turismo il compito di provvedere agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti di Stato (di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Il comma 15 prevede che il Ministero del turismo, con decreto da emanare entro il 31 marzo 2023 (termine così modificato in sede referente; nel testo originario del decreto-legge in esame, esso era fissato al 31 marzo 2025), previa intesa in sede di Conferenza unificata, provveda ad aggiornare gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

Allo stato, la materia è regolata da leggi regionali: il DPCM 13 settembre 2002 (“Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui princìpi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico”) infatti dichiara che i princìpi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico vengono definiti d'intesa fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, nonché degli operatori e dei lavoratori del settore.

 

Il comma 16 abroga conseguentemente i commi 2-ter e 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 83, che concernono l’aggiornamento con decreto ministeriale degli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi.

 

Il comma 17 reca le norme di copertura finanziaria dell’agevolazione in esame.

Agli oneri relativi alle disposizioni di cui al comma 10 (500 milioni complessivi, di cui 100 milioni per il 2022, 180 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni per il 2025), si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), secondo le modalità previste ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo.  

Il comma precisa che l'attuazione dell'intervento garantisce il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 6-bis, del D.L. n. 77 del 2021 (legge n. 108/2021), volto ad assicurare che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR.

 

Il richiamato comma 6-bis dispone altresì che il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6, verifica il rispetto del predetto obiettivo e, ove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative.

 

Si ricorda che alle risorse autorizzate ai sensi del comma 10 per il credito di imposta (co. 1) e per il contributo a fondo perduto (co. 2) - pari a 500 milioni complessivi, di cui 100 milioni per il 2022, 180 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni per il 2025 - cui il comma 17 in esame fornisce copertura finanziaria, si aggiungono ulteriori 100 milioni per il 2022 finanziate dal comma 13 per il solo credito di imposta, alla cui copertura si provvede attraverso la soppressione per l’esercizio 2022 del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive prevista dall’art. 79, comma 3, del D.L. n. 104 del 2020.

 

Si ricorda che l’articolo 4 del provvedimento in esame attribuisce, fino al 31 dicembre 2024, ad agenzie di viaggi e tour operator un credito di imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro. Si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 4 per ulteriori dettagli.

 

 


 

Articolo 1, commi 17-bis-17-quinquies
(Fondo per gli esercizi di ristorazione)

 

 

I commi da 17-bis a 17-quinquies dell’articolo 1, introdotti in sede referente, prevedono l’istituzione, nello stato di previsione del MISE, di un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021, per l’erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese del settore della ristorazione per sostenerne la ripresa e la continuità (comma 17-bis).

Con decreto del MISE, da adottarsi di concerto con il MITUR e il MEF, sono definite le modalità di attuazione ai fini dell’erogazione del contributo, anche attraverso l’Agenzia delle entrate (comma 17-ter).

L’efficacia delle disposizioni è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato (comma 17-quinquies).

Si dispone, infine, in ordine alla copertura finanziaria degli oneri (comma 17-quater).

 

Segnatamente, gli oneri, come detto pari a 10 milioni di euro per il 2021, sono coperti mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di parte corrente iscritto nello stato di previsione del MEF per l’anno 2021-2023, nell’ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali”, Missione “Fondi da ripartire”, utilizzando allo scopo l’accontamento relativo al MISE.

 

Con riferimento alla disciplina sugli aiuti di Stato nell’attuale contesto pandemico, si rinvia più approfonditamente all’apposito tema dell’attività parlamentare, segnalandosi in questa sede l’applicabilità del Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato nell’attuale epidemia da COVID-19 (Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak - COM 2020/C 91 I/01), ai sensi del quale gli Stati membri sono autorizzati ad adottare aiuti al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato conformemente ai criteri delineati nello stesso Temporary Framework, e previa autorizzazione della Commissione UE. Il Temporary Framework è stato esteso ed integrato più volte.

Appare utile richiamare in questa sede l’ultima modifica, intervenuta il 18 novembre 2021, con la Comunicazione C(2021) 8442. La Comunicazione, oltre a prorogare le misure già ammesse dal Quadro temporaneo fino al 30 giugno 2022, ha anche definito un percorso per la graduale eliminazione degli aiuti legati alla crisi alla luce della ripresa in corso dell'economia europea e, a tal fine, ha introdotto l’ammissibilità di due nuove misure "di accompagnamento" delle imprese per un ulteriore periodo limitato: gli incentivi diretti per investimenti privati (ammissibili sino al 31 dicembre 2022) e le misure di sostegno alla solvibilità (ammissibili sino al 31 dicembre 2023). Si rinvia qui.

Per ciò che concerne gli i contributi a fondo perduto al settore della ristorazione, si rammenta che il settore, oltre a beneficiare delle “misure trasversali” per le attività produttive e commerciali ha beneficiato anche di talune misure specifiche. Tra le misure trasversali, si richiamano, per l’anno 2021, i contributi a fondo perduto riconosciuti dall’articolo 1 del D.L. n. 73/2021 (cd. “Sostegni bis”) (per una più approfondita analisi dei quali cfr. tema dell’attività parlamentare sul sostegno finanziario al comparto turistico).

Con riferimento invece alle misure specifiche, si rammenta l'istituzione:

·      ai sensi dell’articolo 58 del D.L. n. 104/2020, di un Fondo per la filiera della ristorazione, presso il MIPAAF, con una dotazione di 250 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro per il 2021, per l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese registrate con i seguenti codici ATECO:

- 56.10.11 (ristorazione con somministrazione)

 - 56.29.10 (mense)

- 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale)

- 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole)

- 56.21.00 (catering per eventi, banqueting)

- 55.10.00 (alberghi) limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo e, a partire dal 10 dicembre 2020

- 55.20.52 - attività di alloggio connesse alle aziende agricole

56.10.12 - ittiturismo[2].

Il contributo è stato finalizzato all'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, per valorizzazione della materia prima di territorio. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti, ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.

·      ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 41/2021, di un Fondo presso il MEF, con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2021. Di tale importo, 230 milioni sono assegnati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in base alla tabella di riparto di cui all'allegato A del decreto, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, ivi inclusi gli esercizi di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica. Il D.L. Ristori-bis (D.L. n. 73/2021, art. 3, comma 1) ha incrementato il Fondo di 100 milioni di euro per l'anno 2021. L'incremento è assegnato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano (come da Allegato), per essere erogato in favore delle imprese turistiche, ivi inclusi gli esercizi di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

·      ai sensi dell’art. 26, co. 1 del D.L. n. 41/2021, di un Fondo, presso il MEF, con una dotazione di 220 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Il successivo D.L. n. 73/2021 (art. 7, comma 6-quinquies) ha incrementato l’autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro per il 2021. Il medesimo decreto ha ulteriormente incrementato il Fondo di ulteriori 120 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 20 milioni di euro destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici (art. 8, comma 2). La ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano è stata demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M. 30 giugno 2021)[3].


 

Articolo 2
(Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)

 

 

L’articolo 2 – utilizzando i fondi previsti nel PNRR - istituisce nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese una “Sezione Speciale Turismo” per la concessione di garanzie alle imprese alberghiere, alle strutture agrituristiche, alle strutture ricettive all’aria aperta, alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale (compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici) – ossia i potenziali beneficiari del credito di imposta di cui all’articolo 1 – nonché ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico.

In base ad un emendamento approvato in sede referente, nel settore agrituristico le garanzie sono concesse ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.

In sede referente è stato anche inserito il comma 3-bis, in base al quale nell'attività di rilascio delle garanzie, il consiglio di gestione del Fondo adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziarie delle imprese turistico-ricettive ed è stata integrata la composizione del consiglio di gestione del Fondo.

La sezione dispone di una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, 58 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

 

L’articolo 2 istituisce nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese una “Sezione Speciale Turismo” per la concessione di garanzie alle imprese alberghiere, alle strutture agrituristiche, alle strutture ricettive all’aria aperta, alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale (compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici) – ossia i potenziali beneficiari del credito di imposta di cui all’articolo 1 – nonché ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico. In base ad un emendamento approvato in sede referente, nel settore agrituristico le garanzie sono concesse ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.

 

La misura è volta ad attuare la linea progettuale “Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo (Sezione speciale “turismo” del Fondo di Garanzia per le PMI”), Misura M1C3, investimento 4.2.4, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per la cui illustrazione si fa rinvio al relativo tema dell’attività parlamentare.

I 358 milioni previsti nel PNRR sono suddivisi nelle diverse annualità dal comma in esame come sintetizzato nella tabella che segue:

 

4.2.4 Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI turismo (Sezione speciale “turismo” del Fondo di Garanzia per le PMI)

2021

100

2022

58

2023

100

2024

50

2025

50

totale

358

 

Il 50 per cento di tale importo viene riservato agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica, secondo quanto richiesto dalla UE. La relazione illustrativa riporta che la CE ha imposto che il 50% delle risorse del PNRR siano riservate ad interventi con caratteristiche di riqualificazione energetica o sostenibilità ambientale e che si prevedano liste di esclusione oltre i criteri di eleggibilità ai sensi del DNSH. “Con queste caratteristiche il target iniziale di 11.800 imprese, originariamente previsto senza vincolo di riserva del 50% per le misure di riqualificazione, sarà oggetto di valutazione di fattibilità di medio termine al 2023”. Peraltro allo stato la relazione tecnica ritiene l’obiettivo sia ugualmente raggiungibile, pur prevedendosi una nuova valutazione nel 2023. In senso favorevole al mantenimento dell’obiettivo militano le caratteristiche del settore, non coinvolto in emissioni significative di gas serra.

 

La relazione illustrativa dà inoltre conto del fatto che il Fondo di garanzia per le piccole imprese rientra per la maggior parte sotto il regime de minimis e sotto il regime generale di esenzione per categoria, sulla base della citata decisione C(2010) 4505 del 6 luglio 2010.

 

Per una descrizione del Fondo di garanzia per le PMI, si rinvia al tema

dell’attività parlamentare sul sostegno alle imprese.

 

La Sezione speciale “turismo” del Fondo di garanzia per le PMI ha la missione di concedere garanzie ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4 (ossia – come ricordato - imprese alberghiere, strutture agrituristiche, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici e parchi tematici) e ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico.

La relazione tecnica – sottolineato che l’obiettivo dell’intervento è favorire l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie pubbliche che si affiancano, o si sostituiscono, alle garanzie collaterali offerte dai mutuatari – rileva che la possibilità di accedere al credito bancario è spesso ostacolata dalla configurazione del mercato (dovuta alla frammentazione in imprese di piccole o piccolissime dimensioni), dall’instabilità della domanda,  nonché dalla sovente mancanza di garanzie da parte dei soggetti proponenti l’investimento. Le finalità dell’intervento sono di “promuovere la riqualificazione energetica e sostenibile delle imprese del turismo”, “incentivare la digitalizzazione e l’innovazione delle PMI del turismo” e “promuovere la qualità e le soluzioni innovative per la gestione del turismo attraverso il rafforzamento della cooperazione nell’ecosistema turistico (anche nei partenariati pubblico-privato)”.

 

Il successivo periodo del comma 1 precisa che la concessione di garanzie deve rispettare le disposizioni nazionali e unionali che regolano il meccanismo di funzionamento del fondo, in particolare richiamando la decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010 della Commissione europea (sul metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI), e il regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. In particolare tale Regolamento esenta i settori del turismo e della banda larga dall'obbligo di notifica dell’agevolazione, in ragione del loro effetto particolarmente positivo sullo sviluppo regionale.

 

L’ultimo periodo riprende la clausola presente nel PNRR, secondo la quale gli aiuti possono essere concessi nel rispetto del principio “non inquinare significativamente” (DNSH), con riferimento ai criteri di cui all’articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852, che favorisce gli investimenti sostenibili.

 

Il comma 2 ribadisce che le garanzie sono concesse (sia su singoli finanziamenti che su portafogli di finanziamenti):

§  per interventi di riqualificazione energetica e di innovazione digitale, nel rispetto del principio “non inquinare significativamente” (DSH), come previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01;

§  per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.

 

Appare opportuno chiarire quali siano i criteri per circoscrivere le ipotesi di concessione di garanzie a fronte di un “fabbisogno di liquidità” o  “per garantire gli investimenti nel settore”, circostanze altrimenti ricorrenti in tutti gli investimenti produttivi.

Il comma 3 elenca una serie di condizioni per la concessione delle garanzie, “in deroga alla disciplina di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017” (sulla base dell’autorizzazione concessa con la decisione C(2020)2370 del 13 aprile 2020).

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017 prevede forme di valutazione delle imprese ai fini dell’accesso al Fondo basate sulla probabilità di inadempimento del prenditore. La decisione C(2020)2370 del 13 aprile 2020 (che non risulta pubblicata) ha approvato l’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI , in quanto compatibile con la disciplina europea contenuta nel Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e ss. mod. e int.) cd. Temporary Framework.

Pertanto:

a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;

b) l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro (da 2,5 milioni);

c) sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499;

d) la percentuale di copertura della garanzia diretta è determinata ai sensi della disciplina emergenziale straordinaria prevista dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (convertito con l. 5 giugno 2020, n. 40). Attualmente è previsto che il regime straordinario abbia durata fino al 31 dicembre 2021, ma l’articolo 13 del disegno di legge finanziaria prevede una proroga di validità di tal regime fino al 30 giugno 2022, con riduzione delle prestazioni straordinarie.

Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la percentuale di copertura della garanzia diretta è stabilita nella misura massima del 70 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, ma la copertura può essere incrementata, mediante l’utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, fino all’80 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria. Il citato decreto del 2012 prevede forme di contribuzione al Fondo per le PMI da parte di regioni e province autonome, banche, Cassa depositi e prestiti S.p.a., SACE ed altri enti ed organismi pubblici;

e) anche la percentuale di copertura della riassicurazione è determinata ai sensi della disciplina straordinaria emergenziale prevista dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020. Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la percentuale di copertura della riassicurazione è stabilita nella misura massima dell’80 per cento dell’importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento; tale copertura può essere incrementata, mediante l’utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto interministeriale del 26 gennaio 2012, fino al 90 per cento dell’importo garantito dal confidi o altro fondo di garanzia per la riassicurazione;

f) sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell’importo del debito originario e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;

g) fermo restando quanto previsto all’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, che richiama la necessità di godere dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’accesso al Fondo PMI, la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019. La valutazione disciplinata dalla citata parte IX del decreto del 2019 attiene al calcolo della probabilità di inadempimento dei soggetti beneficiari finali, sulla base del profilo di rischio patrimoniale, economico e finanziario;

h) la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008, purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;

i) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all’articolo 10, comma 2, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017. Si tratta di una commissione pari a 300 euro prevista nei casi in cui, a seguito della concessione della garanzia, l’operazione finanziaria garantita non venga successivamente perfezionata;

l) per operazioni di investimento immobiliare la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

m) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l’erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

 

Si prevede che in fase attuativa la Sezione speciale sarà indirizzata su specifiche priorità di intervento quali: a) almeno per il 40% verso imprese nelle Regioni del Sud b) un ulteriore 30% verso nuove imprese costituite da giovani under (35) o imprese femminili (senza limiti di età).

Secondo le stime contenute nella relazione tecnica, grazie alle caratteristiche del Fondo, che crea un effetto leva e ha natura rotativa, con i 358 milioni di dotazione del Fondo si potranno garantire in 5 anni (fino al 2026) 23.515 operazioni, per un importo garantito di oltre 2,7 miliardi.

Sia pure utilizzando criteri prudenziali, in cui alcune imprese rientrano in una o più categorie, tra le imprese potenzialmente beneficiare del Fondo rientrano (sempre nel quinquennio 2021-2026):

 

 

Imprese del Mezzogiorno

Nuove imprese

Imprese femminili

N. operazioni

5.140

8.782

3.915

Importo accantonato

5.708.933,16

116.981.079,86

65.883.313,78

Importo garantito

579.806.261,36

831.730.582,89

396.970.013,00

Importo finanziamento

755.788.887,97

1.085.962.274,37

30.185.394,52

 

In sede referente è stato inserito il comma 3-bis, in base al quale nell'attività di rilascio delle garanzie previste dal comma 1, il consiglio di gestione del Fondo adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziarie delle imprese turistico-ricettive. La composizione del consiglio di gestione del Fondo viene integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico-ricettive.

 

Il comma 4 - per quanto non disposto dall’articolo in commento – richiama il decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato 31 maggio 1999, n. 248 (“Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”), e dalle disposizioni operative del Fondo.

 

Il comma 5 interviene sui casi in cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali), nonché l’Istituto per il credito sportivo rendano disponibili risorse addizionali rispetto a quelle di cui all’articolo in commento e  concorrano all’incremento della misura della garanzia e della riassicurazione rispettivamente nei limiti di cui al comma 3, lettera d), ed e): In tali casi regioni, province e Istituto per il credito sportivo, previo accordo con il Ministero del turismo e Mediocredito Centrale S.p.A., possono provvedere all’istruttoria delle istanze di ammissione agli incentivi di cui all’articolo in commento.

 

Il comma 6 provvede alla copertura finanziaria, che grava sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.


 

Articolo 3
(Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese
e gli investimenti di sviluppo nel turism)

 

 

L’articolo 3, comma 1, prevede contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale nel turismo di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro, realizzati entro il 31 dicembre 2025, nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili. La misura è volta all’attuazione della linea progettuale “Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo”, Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che destina a tale finalità 180 milioni di euro. Il comma 4 consente di attivare finanziamenti agevolati per le stesse finalità, in relazione alle spese non coperte da contributo diretto e da mezzi propri dell’operatore economico. Gli incentivi di cui all’articolo 3 sono alternativi a quelli previsti dall’articolo 1. 

 

L’articolo 3, comma 1, concede – tramite il Fondo per gli investimenti nel settore turistico - contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale nel turismo di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025, in combinazione con i finanziamenti di cui al successivo comma 4.  La misura è volta all’attuazione della linea progettuale “Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo”, Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che destina a tale finalità 180 milioni di euro. L’intervento è volto a finanziare ed agevolare investimenti di taglia medio-alta (in media 3 milioni di euro), nel settore turistico, fieristico e congressuale. In base alla relazione tecnica, si stima che la dotazione di 180 milioni di euro consenta di “ottenere un effetto leva pari a cinque volte, sostenendo circa 900 milioni di euro di nuovi investimenti” che riguarderebbero circa 300 imprese medio-grandi del settore turistico (incluse le fiere e i centri congressi) entro la fine del 2025.  Sotto il profilo ambientale, la relazione tecnica precisa che “la misura incentiva la realizzazione di lavori di ristrutturazione di infrastrutture già esistenti ed è finalizzata a ridurre il consumo energetico, aumentare l'efficienza energetica, portare ad un sostanziale miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici interessati, e ridurre significativamente le emissioni di gas serra”.  Il comma 2 indica come possibili beneficiari del Fondo le imprese di cui all’articolo 1, comma 4, incluse quelle titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l’attività imprenditoriale.  Si tratta delle imprese alberghiere, delle strutture agrituristiche, delle strutture ricettive all’aria aperta, delle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale (compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici).  Il comma 3 limita il contributo nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili.   La ripartizione negli anni del limite di spesa complessivo di 180 milioni è sintetizzata nella tabella che segue:

Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo

2022

40

2023

40

2024

50

2025

50

totale

180

L’ultimo periodo riprende la clausola presente nel PNRR, secondo la quale gli aiuti possono essere concessi nel rispetto del principio “non inquinare significativamente” (DNSH), con riferimento ai criteri di cui all’articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852, che favorisce gli investimenti sostenibili. Come per l’articolo 2, una riserva del 50 per cento deve essere dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. La relazione tecnica fa presente che l’intervento non dovrebbe comportare emissioni significative di gas serra in quanto l’investimento prevede la realizzazione di edifici ad alta efficienza energetica, per loro natura estranei all'estrazione, stoccaggio, trasporto o produzione di combustibili fossili.  Il comma 4 aggiunge un ulteriore intervento di sostegno. Per la quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 e dall’eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, è prevista la possibilità della  concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di trentasei mesi, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in aggiunta a finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato.     

 L'art. 1, comma 354, della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004), ha disposto l’istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, di un Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese in forma di anticipazione di capitali rimborsabile secondo un piano di rientro pluriennale. Il FRI prevede la concessione di prestiti a tasso agevolato, con provvista CDP, cui si aggiungono finanziamenti di pari importo erogati dal sistema bancario a condizioni di mercato, a seguito di valutazione del merito di credito dei potenziali beneficiari e delle iniziative proposte. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale in gestione separata presso CDP, è stata stabilita in 6 miliardi di euro.  Le successive variazioni alla dotazione sono disposte da CDP Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse a finanziamento agevolato, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361 della medesima legge finanziaria.  Tale comma dispone che il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione da CDP S.P.A. sia determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e che la differenza tra il tasso così stabilito e il tasso del finanziamento agevolato, nonché gli oneri di servizio a favore di CDP S.p.A. (riconosciuti dal comma 360) sono posti a carico del bilancio dello Stato, a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dal medesimo comma 361[4]. La convenzione che regola i rapporti tra la Cassa depositi e prestiti Spa e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti, assicura, ai sensi dell’articolo 1, comma 356, legge n. 311 del 2014 che l'importo complessivo dei finanziamenti erogati non possa superare l'importo assegnato dal CIPE e che vengano comunque rispettati i limiti annuali di spesa a carico del bilancio dello Stato stabiliti ai sensi del comma 361 citato. 

 

Una quota delle risorse del FRI è specificamente destinata agli interventi in ricerca e sviluppo delle imprese. In particolare, ai sensi del comma 3 dell’articolo 30, le risorse non utilizzate del FRI al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate alle finalità perseguite dal Fondo crescita sostenibile nel limite massimo del 70 per cento[5]. Il comma 6-bis dell’articolo 26 del decreto-legge n. 34 del 2019, alla lettera a), è intervenuto sull’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 30 del decreto-legge n. 83 del 2012, precisando che, a partire dal 2019, la ricognizione può essere effettuata con cadenza almeno biennale e con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo dettagliati criteri. La ricognizione delle risorse non utilizzate deve essere comunicata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.   La quota a tasso agevolato concessa da CDP copre di norma il 50% del finanziamento complessivo, raggiungendo il 90% nei programmi di ricerca, sviluppo e innovazione. Il finanziamento agevolato assume la forma dell’anticipazione rimborsabile secondo un piano di rientro pluriennale, non superiore a 15 anni, e ad un tasso di interesse minimo dello 0,50% annuo.   

Il comma 5 chiarisce che gli incentivi di cui all’articolo in commento sono alternativi a quelli previsti dall’articolo 1 e, comunque, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID­19, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione. Sul quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, si rinvia al relativo tema dell’attività parlamentare. 

Il comma 6 demanda ad un decreto del Ministero del turismo, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il compito di definire i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni finanziarie del presente articolo, in conformità alla predetta Misura M1C3, intervento 4.2.5, e gli adempimenti relativi alla gestione degli interventi agevolativi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 e all’erogazione del contributo diretto alla spesa.  Tale decreto assolve anche a quanto previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 357, della citata legge n. 311 del 2004, ossia deve definire requisiti e condizioni di accesso ai finanziamenti, con particolare riguardo alle condizioni economiche, alle modalità di concessione dei finanziamenti agevolati, ai criteri di valutazione, ai documenti istruttori, alla procedura, alle ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, alle modalità di controllo e rendicontazione, alla quota minima di mezzi propri e di finanziamento bancario a copertura delle spese d'investimento, alla decorrenza e alle modalità di rimborso del finanziamento agevolato. 

Come già visto nell’articolo 2, il comma 7 consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonché all’Istituto per il credito sportivo, la possibilità di rendere disponibili risorse addizionali rispetto a quelle del Fondo di cui al comma 1, previo accordo con il Ministero del turismo, prevedendo idonee forme di collaborazione per l’istruttoria relativa alle istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo presentate a valere sulle predette risorse addizionali.

Il comma 8 prevede che per i finanziamenti attivati per il sostegno degli investimenti di cui all’articolo, ivi inclusi quelli concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, possono accedere alle garanzie rilasciate da SACE s.p.a., nei limiti delle disponibilità di risorse a legislazione vigente. Il richiamo normativo all’articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, si riferisce alla disposizione che autorizza SACE a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea per una percentuale massima di copertura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge, del 70 per cento, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nonché di imprese di assicurazione, nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.  

La relazione tecnica precisa che il fondo a copertura delle garanzie coperte da SACE Spa “ha una dotazione ai sensi di legge pari a 29,3 miliardi di euro e che l’impatto della misura prevista dalla norma è estremamente contenuto”.

Il comma 9 reca la copertura finanziaria dell’onere, posta a carico del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia (articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) All’attuazione del comma 4 si provvede invece nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sull’autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In sede referente è stato introdotto il comma 9-bis, il quale - al fine di rendere più efficienti gli investimenti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza, finalizzati a sostenere la crescita economica nazionale e la competitività delle imprese - modifica l’articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (l. n. 134 del 2012), che disciplina le modalità di ricognizione da parte di Cassa depositi e prestiti delle risorse non utilizzate del FRI, precisando che, a partire dal 2019, la ricognizione può essere effettuata con cadenza almeno biennale e con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo specifici criteri previsti dalla legge.

In particolare, per quanto ora rileva, tale articolo consente che i programmi e gli del Fondo per la crescita sostenibile – tra i quali rientra la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo - possano essere agevolati anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca. Nello specifico, ai sensi del comma 3 dell’articolo 30, le risorse non utilizzate del FRI al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate alle finalità perseguite dal Fondo crescita sostenibile nel limite massimo del 70 per cento.

La modifica introdotta prevede che tale limite sia ridotto al 50 per cento per le assegnazioni effettuate nel periodo 2022-2024, proprio al fine di promuovere gli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.


 

Articolo 3, comma 9-bis
(Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese
e gli investimenti in ricerca - FRI)

 

 

Il comma 9-bis dell’articolo 3 - introdotto nel corso dell'esame in sede referente - stabilisce, anche al fine di promuovere gli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che il limite massimo, entro il quale le risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) al 31 dicembre di ciascun anno sono destinate alle finalità perseguite dal Fondo crescita sostenibile, è ridotto (dal 70) al 50 per cento per le assegnazioni effettuate nel periodo 2022-2024.

 

A tal fine, si novella il comma 3 dell'articolo 30 del D.L. n. 83/2012 (L. n. 134/2012), con l'introduzione di un nuovo periodo dopo il primo. La finalità è quella di rendere più efficienti gli investimenti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza, finalizzati a supportare la crescita economica nazionale e la competitività delle imprese.

 

Al riguardo si ricorda che l'art. 1, comma 354, della legge finanziaria per il 2005 (Legge n. 311/2004), ha disposto l’istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, di un Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese in forma di anticipazione di capitali rimborsabile secondo un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale in gestione separata presso CDP, è stata stabilita in 6 miliardi di euro. Le successive variazioni alla dotazione sono disposte da CDP Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse a finanziamento agevolato, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361 della medesima legge finanziaria. Tale comma dispone che il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione da CDP S.P.A. sia determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e che la differenza tra il tasso così stabilito e il tasso del finanziamento agevolato, nonché gli oneri di servizio a favore di CDP S.p.A. (riconosciuti dal comma 360) sono posti a carico del bilancio dello Stato, a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dal medesimo comma 361[6]. Con delibera CIPE del 15 luglio 2005, n. 76/2005 (GU 21 ottobre 2005, n. 246) sono state fissate le modalità di funzionamento del fondo.

Una quota delle risorse del FRI è specificamente destinata agli interventi in ricerca e sviluppo delle imprese.

Infatti, l’articolo 30 del D.L. n. 83/2012 dispone, al comma 2, che, per le finalità perseguite dal Fondo per la crescita sostenibile – tra quali rientra la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo - i relativi programmi e interventi possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca. In particolare, ai sensi del comma 3 dell’articolo 30, le risorse non utilizzate del FRI al 31 dicembre di ciascun anno sono destinate alle finalità perseguite dal Fondo crescita sostenibile nel limite massimo del 70 per cento.

Sempre ai sensi del comma 3 dell’articolo 30, la ricognizione delle risorse non utilizzate può essere effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a partire dall'anno 2019, con cadenza almeno biennale e con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, mediante: a) la verifica degli atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale per le risorse già destinate a interventi in relazione ai quali non siano ancora stati pubblicati i decreti ministeriali contenenti i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati o le modalità per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni; b) i dati a essa forniti dalle amministrazioni pubbliche titolari degli interventi agevolativi che accedono al FRI per le risorse eccedenti l'importo necessario alla copertura finanziaria delle istanze presentate a valere sui bandi per i quali, al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce ciascuna ricognizione, siano chiusi i termini di presentazione delle istanze, per le risorse derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili e per le risorse rivenienti da atti di ritiro delle agevolazioni comunque denominati e formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza, per la parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in cui le predette amministrazioni pubbliche non comunichino, entro due mesi dalla relativa istanza, le necessarie informazioni, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. può procedere alla ricognizione sulla base delle eventuali evidenze a sua disposizione; c) le proprie scritture contabili per le risorse provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti già erogati, rivenienti dai pagamenti delle rate dei finanziamenti ovvero dalle estinzioni anticipate dei finanziamenti, non costituenti causa di revoca delle agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento.

Ai sensi del comma 3-bis, la ricognizione delle risorse non utilizzate deve essere comunicata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 4 dell’articolo 30 demanda a decreti interministeriali del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico la determinazione, sentita la Cassa depositi e prestiti S.p.a., delle modalità di utilizzo e il riparto delle risorse non utilizzate oggetto di ricognizione tra gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile.

In attuazione di tale previsione sono stati adottati il D.M. 26 aprile 2013 e il D.M. 23 febbraio 2015. Quest’ultimo decreto ha stabilito che, in sede di prima applicazione, una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse del FRI oggetto di ricognizione e destinate alle finalità del Fondo crescita sostenibile fosse attribuita alle attività di ricerca e sviluppo (finalità di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto 8 marzo 2013) e che le restanti risorse fossero ripartite tra le ulteriori finalità del Fondo crescita: situazioni di crisi complessa e internazionalizzazione delle imprese, in modo che almeno il 60 per cento delle stesse risulti attribuito alle situazioni di crisi complessa. Il D.M. ha rimesso ad un decreto direttoriale la fissazione delle successive rideterminazioni del riparto delle risorse disponibili del FRI. Il decreto in questione non è stato mai adottato.


 

Articolo 3-bis
(Rifinanziamento del Fondo turismo)

 

 

L’articolo 3-bis - introdotto in sede referente – modifica le modalità di rifinanziamento del Fondo turismo di cui all’art. 178, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020, ponendo l’onere a carico delle annualità dal 2022 al 2025, invece che a valere su quelle del 2021.

 

Il Fondo turismo è stato istituito dall’articolo 178 del decreto-legge n. 34/2020 (l. n. 77/2020) prevedendo la possibilità di incremento della dotazione originaria (50 milioni per il 2020) di 100 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 -previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Considerando che nel 2021 il CIPESS non ha approvato la delibera di assegnazione di tali risorse al Fondo turismo, con l’articolo 3-bis in esame il finanziamento di 100 milioni, anziché essere riferito all’annualità 2021, viene posto a valere per 40 milioni per il 2022, per 15 milioni per il 2023, per 15 milioni per il 2024 e per 30 milioni per il 2025.

Il rifinanziamento opera mediante corrispondente riduzione delle risorse del FSC previa delibera del CIPESS volta a rimodulare e ridurre, per i predetti importi annuali, le somme già assegnate al Piano operativo “Cultura e turismo”, come rimodulate dalla delibera CIPE n. 46 del 28 luglio 2020, relativamente agli interventi di competenza del Ministero della cultura. Il Ministero dell'economia e delle finanze viene autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Si valuti l’opportunità di far riferimento alla delibera CIPESS 3 novembre 2021, n. 59 in luogo della delibera CIPE 28 luglio 2020, n. 46 (cfr. box infra).

 

L’articolo 178 del decreto-legge n. 34/2020, al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato, ha istituito, al comma 1, nello stato di previsione dell’allora Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, finalizzato a sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato. Le operazioni di mercato consistono nella sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, per l'acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive.

Il comma 3 dell’articolo ha altresì disposto che il Fondo potesse essere ulteriormente incremento per l’anno 2021, per ulteriori 100 milioni, tramite riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione individuate a legislazione vigente per il periodo di programmazione 2014-2020 previa delibera del CIPE, con una rimodulazione, in tal senso, delle risorse già assegnate al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del MIBACT.

 

FSC Cultura e turismo

Con la delibera n. 46 del 28 luglio 2020 il CIPE ha disposto la riprogrammazione delle risorse del Piano operativo “Cultura e Turismo” operativo per il ciclo di programmazione 2014-2020 del Fondo sviluppo e coesione.

Con essa il CIPE ha rideterminato i profili finanziari annuali del Piano operativo «Cultura e turismo», che era stato oggetto di finanziamenti e di riduzioni con le delibere CIPE n. 3 del 2016, n. 100 del 2017, n. 10 del 2018 e n. 31 del 2018. La dotazione complessiva del Piano risulta conseguentemente aggiornata nella misura di 1.645,35 milioni complessivi per le annualità dal 2016 al 2025, così modulata negli anni:

(milioni di euro)

Anno

Piano operativo «Cultura e turismo»

2016

64

2017

90

2018

226

2019

287

2020

121

2021

227

2022

166

2023

16

2024

18

2025

430,35

Totale

1.645,35

 

In attuazione di quanto previsto dall’articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019[7] il CIPESS ha approvato numerose delibere di approvazione dei Piani di sviluppo e coesione.

Con la delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 7 è stato approvato, in prima istanza, il Piano Sviluppo e coesione (PSC) del Ministero della cultura per un ammontare di risorse del FSC pari a 1.737,41 milioni.

In conseguenza dell’istituzione del nuovo Ministero del Turismo (scorporato dal Ministero della Cultura ai sensi del D.L. n. 22 del 2021) anche per il Piano operativo «Cultura e turismo» si è resa necessaria una suddivisione degli interventi tra i due dicasteri. Conseguentemente, con la delibera n. 59 del 3 novembre 2021 è stato aggiornato il PSC Cultura nella misura di 1.690,57 milioni e con la delibera n. 58 - in pari data – è stato approvato il PSC Turismo, che risulta in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Tuttavia nella premessa alla delibera n. 59 si precisa che il PSC Cultura approvato con la delibera n. 7 del 2021 viene “ridotto di 46,84 milioni per il trasferimento delle corrispondenti risorse al PSC del Ministero del turismo approvato in data odierna con apposita delibera di questo Comitato” e che “le linee di intervento, già contenute nell’originario strumento di programmazione - il Piano operativo cultura e turismo - che transitano dal PSC del Ministero della cultura al PSC del Ministero del turismo, sono segnatamente: «Grandi destinazioni per un turismo sostenibile», «Montagna Italia», « Dashboard turismo», «Wi-fi Italia», «Italia Destination Management System ».

 

Appare evidente che, stante la dotazione del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del turismo pari a 46,84 milioni, i 100 milioni destinati al Fondo turismo dal comma in esame vadano necessariamente ricercati a valere sugli interventi FSC di competenza del Ministero della cultura (delibera CIPESS n. 59/2021).

 

Il Fondo turismo

 

Le modalità e le condizioni di funzionamento del Fondo Turismo, comprese le modalità di selezione del gestore, sono state definite con atto normativo secondario attuativo. Il gestore è stato individuato in Cassa depositi e prestiti CDP S.p.A., attraverso la sua controllata CDP Immobiliare Sgr (CDP SGR), che già gestiva il Fondo Investimenti per il Turismo (FIT), nato nel 2016 e già attivo negli investimenti in asset immobiliari del settore ricettivo per la riqualificazione degli alberghi italiani.

Il Fondo Turismo è stato destinato all’acquisizione, valorizzazione e ristrutturazione di immobili destinati ad attività turistiche e ricettive.

Si rammenta che, nel PNRR, l’investimento M1C3-I.4.2. è destinato alla “Valorizzazione, competitività e tutela del patrimonio ricettivo attraverso la partecipazione del Ministero Turismo nel Fondo Nazionale Turismo”. L’investimento prevede la sottoscrizione di quote (equity), per 150 milioni di euro, del "Fondo Nazionale del Turismo" (FNT) gestito da CDP per l'acquisto, la ristrutturazione e la valorizzazione di immobili in Italia, per sostenere lo sviluppo turistico nelle zone più colpite dalla crisi o situate ai margini (zone costiere, isole minori, regioni ultra periferiche e zone rurali e montane). La politica di investimento deve prevedere criteri di selezione che assicurino la conformità al principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

Il traguardo fissato per il 2021, adozione delle politiche di investimento per il Fondo nazionale per il turismo, è in corso.

Più nel dettaglio si rinvia al dossier di analisi predisposto sugli investimenti del PNRR.


 

Articolo 4
(Credito d’imposta per la digitalizzazione
di agenzie di viaggio e tour operator)

 

 

L’articolo 4 attribuisce, fino al 31 dicembre 2024, ad agenzie di viaggi e tour operator un credito di imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro.

 

Più in dettaglio il comma 1, per l’attuazione della linea progettuale “Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator”, Misura M1C3, investimento 4.2.2 (con un importo indicato per l’investimento pari a 98 milioni di euro), nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, attribuisce alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1 (“Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator”), 79.11 (“Attività delle agenzie di viaggio”), 79.12 (“Attività dei tour operator”) un contributo, da fruire come credito d’imposta, a decorrere dal 7 novembre 2021 (data di entrata in vigore della disposizione in esame) fino al 31 dicembre 2024.

Esso è pari al 50 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale, come previste dall’articolo 9, comma 2 e 2-bis del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83.

Si tratta di spese (articolo 9, comma 2):

§  per impianti wi-fi, solo a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;

 

Si valuti l’opportunità di aggiornare tale valore minimo allo stato attuale della tecnologia.

 

§  siti web ottimizzati per il sistema mobile;

§  programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;

§  spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;

§  servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;

§  strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;

§  servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini del riconoscimento dell’agevolazione.

 

Il comma 2-bis del richiamato articolo 9 chiarisce che sono escluse dalle predette spese i costi relativi alla intermediazione commerciale.

 

Per le attività appena elencate, l’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (L. n. 106 del 2014) aveva riconosciuto un credito d'imposta a favore degli esercizi ricettivi, delle agenzie di viaggi e dei tour operator nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo, poi disciplinato con decreto interministeriale 12 febbraio 2015, che ha individuato le spese eleggibili, le soglie massime, i criteri di verifica delle spese sostenute, le procedure per l'ammissione delle spese al credito d'imposta, le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo e le modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa.

 

L’agevolazione è concessa fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 18 milioni per l'anno 2022, 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni per l'anno 2025. l

In fase di attuazione, l'intervento rispetta il principio di “non arrecare danno significativo all'ambiente” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/85.

Per dettagli si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 1.

La misura è analoga alla precedente prevista dell’art. 6, comma 3 del D. M. 12 febbraio 2015. La precedente misura, che includeva anche le strutture ricettive, ha soddisfatto più di 2.500 richieste per circa 45 milioni. Si prevede di servire almeno 3.500 imprese.

 

Ai sensi del comma 2, il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.

Non si applicano i limiti di utilizzo dei crediti di imposta di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Si ricorda che l’articolo 22 del decreto-legge n. 73 del 2021 (cd. Sostegni-bis) ha modificato per l'anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili per soggetti intestatari di conto fiscale individuato dal menzionato articolo 34, elevandolo a 2 milioni di euro. Resta fermo il limite di compensazione annuale per le agevolazioni alle imprese, di cui alla già menzionata legge n. 244 del 2007, pari a 250.000 euro.

 

A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito di imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

 

Esso non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile Irap, né rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono o non concorrono a formare il reddito, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

 

Ai sensi del comma 3, l’incentivo in esame è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis e delle deroghe del cd. Temporary Framework, come definito dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, come successivamente modificata e integrata.

Si affida al Ministero del turismo il compito di provvedere agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti di Stato (di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Il comma 4 affida a un decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il compito di individuare le modalità applicative delle norme in esame, anche in considerazione del previsto limite di spesa.

 

Il comma 5 reca la copertura finanziaria delle norme in esame, disponendo che agli oneri derivanti dal comma 1 (pari a 18 milioni per il 2022, 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni per il 2025) si provveda a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo.

Gli importi indicati rappresentano l’ammontare complessivo (98 milioni) indicato per la missione M1, componente C3, destinati al sub-investimentoDigitalizzazione Agenzie e Tour Operator”, dal PNRR (D.M. 6 agosto 2021), cui l’articolo in esame intende dare attuazione.

 

Si ricorda che l’articolo 1 del provvedimento in esame attribuisce alle imprese del settore turistico, ricettivo e fieristico-congressuale un credito di imposta e un contributo a fondo perduto a fronte di specifiche spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d’impresa.  Il credito d’imposta spetta fino all’80 per cento delle spese sostenute, mentre il contributo è attribuito fino al 50 per cento delle spese per detti interventi, un importo massimo di 40.000 euro (eventualmente innalzabile, in presenza di specifiche condizioni). Per le spese non coperte dagli incentivi è possibile fruire di un finanziamento a tasso agevolato. Le norme altresì contengono una disciplina transitoria per il passaggio dal credito di imposta per la riqualificazione delle strutture turistico alberghiere al nuovo incentivo. Si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 1 per ulteriori dettagli.

 


 

Capo II – Infrastrutture ferroviarie,
edilizia giudiziaria e opere pubbliche

Articolo 5
(
Semplificazione delle procedure riguardanti
gli investimenti ferroviari
)

 

 

L’articolo 5, modificato in sede referente, interviene sulle procedure di approvazione del Contratto di programma tra MIMS e RFI, per ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari. Si tratta di una delle riforme previste dal PNNR da realizzare entro la fine del 2021.

Con le modifiche introdotte in Commissione, viene prevista la trasmissione alle Camere, nel termine di 5 giorni, con apposita informativa, del Contratto di programma sottoscritto e dei relativi aggiornamenti.

 

In dettaglio, l’articolo 5 apporta variazioni alle procedure contemplate nel decreto legislativo n. 112 del 2015, di attuazione alla direttiva c.d. Recast n. 2012/34/UE, il quale regola i rapporti tra Ministero e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (RFI), disciplinati da un atto di concessione e da uno o più contratti di programma.

Si prevede una nuova procedura di approvazione del Contratto di programma tra il MIMS e RFI, riducendo le fasi del nuovo iter autorizzativo da 12 a 3, in modo che i tempi complessivi possano ridursi a circa otto mesi rispetto ai tempi di circa tre anni che sono stati normalmente necessari per l’approvazione dei Contratti di programma.

Salvo il focus (infra in questo commento), vale la pena rammentare sin d’ora che il contratto di programma tra Rete Ferroviaria italiana e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (oggi MIMS), e i relativi aggiornamenti, comportano – nel sistema sinora vigente - dalla loro fase di presentazione alla loro concreta esecutività, l’applicazione di una procedura articolata, i cui principali passaggi sono:

-     la presentazione al CIPE (oggi CIPESS, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) dello schema di contratto e l’approvazione della delibera;

-     la registrazione della delibera del CIPE da parte della Corte dei Conti;

-     la pubblicazione della delibera del CIPE in Gazzetta Ufficiale;

-     l’esame parlamentare dello schema di contratto di programma;

-     la sottoscrizione del contratto di programma da parte di MIT (oggi MIMS) e RFI;

-     l’approvazione del contratto tramite decreto ministeriale;

-     la registrazione del decreto di approvazione del contratto presso la Corte dei conti.

Parallelamente a questi passaggi si aggiunge la fase di consultazione sullo schema di contratto di programma da parte dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti e degli operatori del settore, rispettivamente a carico del MIT e di RFI. 

 

Il comma 1 dell’art. 5 qui in commento modifica la procedura contenuta negli artt. 1 e 15 del decreto legislativo n. 112 del 2015 come di seguito indicato:

a)   l’articolo 1, comma 7 novellato e il nuovo comma 7-bis, prevedono che il MIMS trasmetta alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza Unificata entro il 31 marzo dell’anno di scadenza del contratto di programma un documento strategico, con validità di norma quinquennale, recante l’illustrazione delle esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, delle attività per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete, nonché l’individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari standard di sicurezza e di resilienza dell’infrastruttura ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici. Le Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata, si esprimono sul documento strategico nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione, decorso il quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede all’approvazione di detto documento con proprio decreto. Il documento strategico è sottoposto ad aggiornamento dopo tre anni o comunque in caso di mutamento degli scenari di carattere eccezionale.

Il documento strategico deve altresì contenere:

-     la descrizione degli assi strategici in materia di mobilità ferroviaria, con particolare riferimento a: programmi di sicurezza e di resilienza delle infrastrutture, anche in ottemperanza di specifici obblighi di legge;

-     programmi di sviluppo tecnologico per aumentare la capacità e migliorare le prestazioni con riferimento alla rete Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di primo e secondo livello;

-     interventi prioritari sulle direttrici, nonché interventi prioritari da sottoporre a revisione progettuale;

-     attività relative al fondo per la progettazione degli interventi e le relative indicazioni di priorità strategica;

-     individuazione delle priorità strategiche relative ai collegamenti di ultimo miglio dei porti e degli aeroporti; localizzazione degli interventi, con la specifica indicazione di quelli da realizzarsi nelle Regioni del Mezzogiorno;

-     le linee strategiche delle sperimentazioni relative alle innovazioni tecnologiche e ambientali;

-     la ricognizione dei fabbisogni per la manutenzione e i servizi per l’infrastruttura ferroviaria;

-     le metodologie di valutazione degli investimenti, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale e sociale ed e alla accessibilità per le persone con disabilità;

-     i criteri di valutazione delle performances del gestore e delle relative penalità.

 

b)   l’articolo 15 viene così modificato:

-     al comma 1, si specifica che il Contratto di programma è stipulato per l’attuazione delle strategie di sviluppo sostenibile dell’infrastruttura ferroviaria nazionale come individuate nel documento strategico e per definire altresì la programmazione degli investimenti, anche previsti da specifiche disposizioni di legge, relativi alla manutenzione, al rinnovo e alla sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria;

-     il novellato comma 2 riscrive l’iter di approvazione del contratto, prevedendo che entro il mese di giugno dell’anno precedente all’inizio di ciascun quinquennio programmatorio il MIMS sottoponga lo schema all’approvazione del CIPESS, che adotta la relativa delibera entro trenta giorni; il MIMS informa altresì l’ART che si esprime entro quindici giorni relativamente ai profili di competenza, e, mediante RFI, i richiedenti e, su loro richiesta, i richiedenti potenziali, sul contenuto dello schema di contratto di programma, al fine di consentire loro di esprimersi al riguardo prima che esso sia sottoposto all’approvazione del CIPESS; la delibera del CIPESS è sottoposta al controllo di legittimità da parte della Corte dei conti con la riduzione ad un terzo dei termini ordinari ed è ammessa la registrazione anche parziale della delibera del CIPESS, che diviene efficace limitatamente a quanto oggetto di registrazione ed in tal caso il CIPESS può adottare, su richiesta del MIMS, d’intesa con il MEF, una delibera integrativa o modificativa delle parti non registrate; lo schema di contratto è quindi sottoscritto tra il MIMS e RFI entro quindici giorni dalla registrazione della delibera CIPESS da parte della Corte dei conti ed il contratto di programma è quindi trasmesso, secondo una modifica approvata in Commissione, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili alle Camere, al Ministero dell'economia e delle finanze e al CIPESS, con apposita informativa. Gli investimenti ferroviari autorizzati e finanziati da specifiche disposizioni di legge sono inseriti di diritto nel contratto di programma in corso alla data di entrata in vigore di dette disposizioni e ne costituiscono parte integrante e gli aggiornamenti del contratto devono dare evidenza di tali investimenti e dei relativi finanziamenti che vi rimangono vincolati.

-     il nuovo comma 2-bis, relativo agli aggiornamenti annuali del contratto di programma, stabilisce che questi siano sottoscritti da RFI e dal MIMS entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio in coerenza con quanto previsto dal documento strategico, e che gli aggiornamenti di importo minore o uguale a 5 miliardi di euro complessivi, siano approvati, con decreto del MIMS, di concerto con il MEF, previa informativa al CIPESS; per gli aggiornamenti di importo superiore, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi, si applica la procedura ordinaria di approvazione del contratto, definita nel comma 2. A seguito di una modifica approvata in Commissione, conseguente all’introduzione dell’obbligo di trasmissione alle Camere del Contratto sottoscritto, si prevede che anche gli aggiornamenti siano trasmessi alle Camere, entro cinque giorni dall'emanazione del decreto di approvazione ovvero, nei casi di aggiornamenti di importo superiore a 5 miliardi di euro, previsti dal terzo periodo, dalla loro sottoscrizione, corredati della relazione di cui al successivo comma 2-ter;

-     il nuovo comma 2-ter prevede che il MIMS riferisca annualmente alle Camere sullo stato di attuazione dei contratti di programma.

 

In relazione alle modifiche approvate in Commissione, appare che esse siano volte a recepire quanto osservato dalla IX Commissione Trasporti e telecomunicazioni della Camera, nella seduta del 25 marzo 2021 in sede di espressione del parere favorevole sul PNRR con l’osservazione (n. 45) in cui si affermava: “In merito alla riforma relativa all'accelerazione dell'iter di approvazione dei contratti di programma con RFI, sia mantenuto l'attuale parere parlamentare a valle del processo di convalida del Contratto di programma tra il MIT (ora MIMS) e RFI, intervenendo a monte del lungo iter tra passaggi ministeriali, CIPESS e Corte dei conti”.

Il successivo 31 marzo 2021, l’Assemblea della Camera dei deputati – a seguito delle comunicazioni del Presidente del Consiglio – aveva approvato una risoluzione (la n. 179) con cui era approvata “la Relazione deliberata dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), comprensiva dei pareri resi dalle Commissioni permanenti e s’impegnava il Governo a redigere il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nella sua versione definitiva, tenendo conto degli orientamenti contenuti nella predetta Relazione, comprensiva dei pareri deliberati dalle Commissioni permanenti, e a rendere comunicazioni alle Camere prima della sua trasmissione, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento RRF (UE) 2021/241, alla Commissione europea, assicurando il pieno coinvolgimento del Parlamento nelle fasi successive del PNRR.

Un ulteriore passaggio parlamentare del PNRR si era concluso il 27 aprile 2021, senza il formale coinvolgimento delle Commissioni permanenti. A seguito di nuove comunicazioni del Presidente del Consiglio, veniva approvata una risoluzione (la n. 189) che – ancora una volta – impegnava comunque il Governo “ad assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento, nonché la leale collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali nelle fasi successive del PNRR e la trasmissione della necessaria documentazione relativa al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi intermedi contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in modo da consentire al Parlamento di monitorare l'attuazione e l'impatto dei singoli interventi, il rispetto dei tempi e degli obblighi di risultato previsti dal regolamento (UE) 2021/241”.

Si ricorda inoltre che, ascoltato in sede formale il 24 giugno 2021, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, aveva assicurato alla Commissione Trasporti che il parere parlamentare sui singoli atti del contratto di programma sarebbe stato mantenuto (v. pag. 4 del relativo resoconto stenografico).

 

Il comma 2 dell’articolo 5 prevede, in sede di prima attuazione, che per il periodo programmatorio 2022–2026, il documento strategico sia trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata entro il 31 dicembre 2021 e lo schema di contratto di programma sia trasmesso al CIPESS entro il 31 marzo 2022.  

 

Il comma 3 dell’articolo 5 apporta le necessarie modifiche di coordinamento alla legge n. 238 del 1993, che contiene una parte della procedura relativa ai contratti di programma.

 

I Contratti di programma tra Rete ferroviaria italiana e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora MIMS) sono stipulati per un periodo minimo di cinque anni e sono sottoposti, sulla base della disciplina prevista dalla legge n. 238 del 1993, al parere parlamentare, da rendersi nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di assegnazione.

La legge prevede che siano trasmessi alle Camere gli schemi di contratto di programma, corredati dal parere, ove previsto, del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Inoltre, il D.Lgs. n.112 del 2015, prevede anche che il Ministero informi, sul contenuto del contratto prima che sia sottoscritto, l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) e, mediante il Gestore dell'infrastruttura, i richiedenti, anche quelli potenziali, affinché possano esprimersi, in particolare in materia di interventi nei terminali e scali merci, nei nodi urbani, nelle stazioni e nei collegamenti con i porti.

Successivamente al parere parlamentare il contratto (o il relativo aggiornamento) viene sottoscritto dalle parti, approvato, e, successivamente alla registrazione dello stesso da parte della Corte dei conti, entra in vigore.

Tali pareri erano originariamente resi dalle Camere sia sul testo dei contratti di programma sia sui relativi aggiornamenti. Il decreto-legge n. 148 del 2017 (art. 15, comma 1-bis) ha però limitato il parere parlamentare ai contratti di programma e ai soli aggiornamenti che contengano “modifiche sostanziali”. Per “sostanziali” si intendono le modifiche che superano del 15 per cento le previsioni riportate nei contratti di programma, con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi al singolo programma o progetto di investimento.

 

 


 

Articolo 6
(Approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria)

 

 

L’articolo 6, comma 1, integrato durante l'esame in sede referente, introduce, nel testo del decreto-legge n. 77/2021, un nuovo articolo 53-bis finalizzato ad accelerare i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e all’edilizia giudiziaria, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’UE.

Il comma 2 dispone che le norme recate dal presente articolo non si applicano agli interventi per la realizzazione del “Parco della Giustizia di Bari”, già disciplinati dall’art. 9 del D.L. 121/2021.

Il comma 2-bis, inserito durante l'esame in sede referente, reca disposizioni relative alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere pubbliche di cui all’allegato IV del D.L. 77/2021.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame introduce, nel testo del decreto-legge n. 77/2021, un nuovo articolo 53-bis finalizzato ad accelerare i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e all’edilizia giudiziaria, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’UE.

 

La relazione illustrativa sottolinea che la norma in esame è finalizzata ad attuare la «Riforma 1.2 - Accelerazione dell'iter di approvazione dei progetti ferroviari» della Missione M3C1-2 (che secondo quanto approvato in sede UE rappresenta un traguardo da raggiungere entro la fine del 2021). La riforma (secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa, che riprende pressoché testualmente quanto indicato nel PNRR) “consiste nell'adottare una legislazione che consenta di anticipare la localizzazione dell'opera al momento del progetto di fattibilità tecnica economica (PFTE), anziché attendere la fase definitiva di progettazione. Le ulteriori autorizzazioni, che non possono essere acquisite sul PFTE, potranno essere acquisite nelle ulteriori fasi di progettazione, senza indizione della conferenza dei servizi, in deroga alla legge n. 241/1990. Tali modifiche ridurranno il tempo dell'iter di autorizzazione dei progetti da 11 a 6 mesi.

 

Di seguito si illustrano le disposizioni recate dal nuovo articolo 53-bis del D.L. 77/2021 introdotto dal comma in esame.

 

Finalità e ambito di applicazione (art. 53-bis, comma 1)

La finalità delle disposizioni recate dal nuovo art. 53-bis, enunciata nel comma 1, è quella di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi:

§  alle infrastrutture ferroviarie;

§  all’edilizia giudiziaria e alle relative infrastrutture di supporto.

 

Il comma in esame precisa che nell’ambito di applicazione della disciplina acceleratoria in questione sono compresi anche gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’UE.

 

Affidamento sulla base del progetto di fattibilità (art. 53-bis, commi 1, 1-bis e 1-ter)

Per la finalità indicata, il comma 1 prevede che l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori può avvenire anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’art. 23, comma 5, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all’art. 48, comma 7, quarto periodo (v. supra).

Si tratta di una disposizione che, qualora sia rispettata la condizione citata, estende a tutti gli interventi ferroviari e di edilizia giudiziaria quanto già previsto dall’art. 48, comma 5, per gli interventi finanziati da PNRR-PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’UE.

Relativamente al progetto di fattibilità tecnica ed economica, si ricorda che l’art. 23, comma 5, del Codice, dispone che tale livello progettuale “individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire”. Lo stesso comma dispone che per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea (anche ai fini della programmazione, nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico e per i concorsi di progettazione e di idee) il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali e che, comunque, resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici “sotto soglia”. Il comma richiamato dispone altresì che “nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari … nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, …, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa”.

Nei casi indicati, cioè ove si proceda all’affidamento secondo le modalità di cui sopra, il comma 1 dispone che:

§  la conferenza di servizi sul progetto di fattibilità (disciplinata dall’art. 27, comma 3, del Codice) è svolta in forma semplificata (secondo la disciplina recata dall’art. 14-bis della legge 241/1990). Durante l'esame in sede referente è stato precisato che tale conferenza è svolta dalla stazione appaltante;

§  e la determinazione conclusiva della conferenza:

-       approva il progetto;

-       determina la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;

-       tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell’opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative;

-       perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l’intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell’opera;

-       ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l’assoggettamento dell’area a vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 327/2001[8].

§  resta ferma l’applicazione della disciplina sui rimedi per le amministrazioni dissenzienti recata dall’art. 14-quinquies della legge 241/1990.

 

Il comma 1 dell’art. 53-bis è stato integrato, durante l'esame in sede referente, con l’aggiunta di tre periodi volti a disporre che:

§  la convocazione della conferenza di servizi in questione è effettuata senza il previo espletamento della procedura di accertamento della conformità urbanistico-edilizia prevista dall’art. 2 del D.P.R. 383/1994 (v. infra).

§  il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all'autorità competente ai fini dell'espressione della VIA, unitamente alla documentazione di cui all'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi. Viene altresì disposto che gli esiti della VIA sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di VIA.

Si ricorda che la disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA) è contenuta nella parte seconda del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006). Quanto alla documentazione di cui all’art. 22, comma 1, di tale codice, la stessa è costituita dallo studio di impatto ambientale, che costituisce la “base” della valutazione di impatto ambientale disciplinata dagli articoli 19-29 del Codice stesso.

§  le disposizioni del comma 1 dell’art. 53-bis si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all'art. 3 del D.P.R. 383/1994.

Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 (“Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale”) disciplina i procedimenti di localizzazione delle opere pubbliche da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti (art. 1). Per tali opere pubbliche, l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato di intesa con la regione interessata, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente (art. 2). L’art. 3 di tale regolamento, qualora l'accertamento di conformità di cui all’art. 2 dia esito negativo oppure l'intesa tra lo Stato e la regione interessata non si perfezioni entro il termine stabilito, prevede la convocazione di una conferenza di servizi a cui partecipano la regione e il comune o i comuni interessati, nonché le altre amministrazioni dello Stato e gli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali.

 

 

Il comma 1 dispone inoltre che le comunicazioni agli interessati di indizione della conferenza di servizi (previste dall’art. 14, comma 5, della legge 241/1990) tengono luogo della fase partecipativa prevista nell’ambito della sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio (disciplinata dall’art. 11 del D.P.R. 327/2001).

 

L’ultimo periodo del comma 1 dispone che gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell’opera.

 

Il comma 1-bis del nuovo art. 53-bis, inserito durante l'esame in sede referente, dispone che gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 1 si producono anche per le opere oggetto di commissariamento a norma dell'art. 4 del D.L. 32/2019, a seguito dell'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il presidente della regione interessata, ai sensi dell’art. 4 medesimo.

 

Il comma 1-ter del nuovo art. 53-bis, inserito durante l'esame in sede referente, dispone che – in relazione alle procedure concernenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea – negli affidamenti di progettazione ed esecuzione (c.d. appalti integrati) sono richiesti idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali per il progettista individuato dall'operatore economico che partecipa alla procedura di affidamento, o ad esso associato; in tali casi si applica il comma 1-quater dell’art. 59 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016).

Il comma 1-quater dell’art. 59 del D.Lgs. 50/2016 prevede, nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, che la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.

 

Parere sugli interventi di edilizia giudiziaria (art. 53-bis, comma 2)

Il comma 2 reca una disposizione che riguarda solamente gli interventi di edilizia giudiziaria.

Per tali interventi, qualora sia necessario acquisire il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche - cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante -, esso è acquisito nella medesima conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica.

 

Valutazione di impatto ambientale (art. 53-bis, comma 3)

Il comma 3 reca disposizioni finalizzate all’accelerazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) per i progetti di cui al comma 1, ferma restando l’applicazione della disciplina generale della VIA recata dal D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente), distinguendo tra:

§  interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE;
Per tali interventi viene prevista l’applicazione della procedura di VIA speciale (introdotta dal D.L. 76/2020 e modificata dal D.L. 77/2021) prevista per i progetti di competenza statale compresi nel PNRR o finanziati dal PNC o attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), individuati nell'allegato I-bis al Codice dell'ambiente.

Lo svolgimento di tale procedura speciale di VIA è affidato alla competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC istituita dal comma 2-bis dell’art. 8 del Codice dell'ambiente.

§  interventi ferroviari di cui all’Allegato IV del D.L. 77/2021, per la cui realizzazione è nominato un commissario straordinario ai sensi dell’art. 4 del D.L. 32/2019.
Per tali interventi, fermo quanto stabilito dall’articolo 44, comma 3, del D.L. 77/2021, è prevista altresì la riduzione dei termini previsti dal secondo periodo del comma 2 dell’art. 4 del D.L. 32/2019, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE, ivi inclusi quelli previsti dalla direttiva VIA (direttiva 2011/92/UE);

L'articolo 44 del D.L. 77/2021 ha introdotto una serie di semplificazioni procedurali (anche in relazione allo svolgimento della procedura di VIA) in materia di opere pubbliche la cui realizzazione dovrà rispettare una tempistica particolarmente stringente anche in considerazione del fatto che le opere stesse sono state indicate nel PNRR o incluse nel PNC. L’elenco delle opere in questione è contenuto nell’allegato IV al medesimo decreto e riguarda le seguenti opere:

1)   Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina;

2)   Potenziamento linea ferroviaria Verona - Brennero (opere di adduzione);

3)   Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria;

4)   Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto;

5)   Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara;

6)   Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara;

7)   Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania);

8)   Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio);

9)   Potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway);

10)         Realizzazione della Diga foranea di Genova.

L’art. 4, comma 2, secondo periodo, del D.L. 32/2019, dispone che “l’approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati”.

Si valuti l’opportunità di chiarire se, considerato l’utilizzo del termine “altresì”, agli interventi dell’allegato IV – ove relativi a opere ferroviarie o di edilizia giudiziaria per le quali sia stato nominato un commissario straordinario – debba ritenersi applicabile non solo la riduzione dei termini prevista dal secondo periodo del comma 2 dell’art. 4 del D.L. 32/2019, ma anche la procedura speciale di VIA affidata alla Commissione tecnica VIA PNRR-PNIEC, e ciò anche ai fini di un coordinamento con le previsioni dell’art. 12, comma 1-bis, del D.L. 121/2021.

§  interventi ferroviari diversi dai precedenti.
Per tali interventi viene previsto il dimezzamento dei termini relativi ai procedimenti di VIA e di verifica dell’assoggettabilità alla VIA.

Verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 53-bis, comma 4)

Il comma 4 prevede, per i progetti di interventi di cui al comma 1, la riduzione da 60 a 45 giorni del termine (previsto dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 25 del Codice dei contratti pubblici) per la richiesta di attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Lo stesso comma dispone inoltre che le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 1.

Si ricorda che l’art. 25, comma 3, del Codice dei contratti pubblici dispone che il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, la sottoposizione dell'intervento alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dai commi 8 e seguenti del medesimo articolo. Lo stesso comma 3 dispone altresì che per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è stabilito in sessanta giorni. È su tale ultimo termine che interviene la riduzione prevista dal comma in esame.

Verifica del progetto da porre a base dell’affidamento (art. 53-bis, comma 5)

Il comma 5 dispone che, in deroga all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento:

§  accerta anche l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di VIA;

§  e all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali.

 

Il comma in esame precisa inoltre che la verifica in esame è condotta ai sensi dell’art. 26, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, che individua i soggetti competenti ad effettuare la verifica medesima in relazione alle diverse soglie di importo dell’opera.

Si ricorda che l’art. 26 disciplina la verifica preventiva della progettazione, prevedendo, in particolare:

-        che la stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai contenuti prescritti dall’art. 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente (comma 1);

-        che la verifica ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori (comma 2);

-        l’individuazione dei soggetti competenti ad effettuare la verifica di cui trattasi (comma 6).

Limiti al campo di applicazione (art. 53-bis, comma 6)

Il comma 6 esclude l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 per gli interventi ferroviari di cui all’Allegato IV del D.L. 77/2021.

Il riferimento al comma 3 andrebbe soppresso, considerato che tale comma disciplina proprio le procedure relative agli interventi in questione.

L’esclusione dall’applicazione del comma 1 appare invece motivata dal fatto che tale comma, e quindi anche il comma 4 (in virtù del richiamo al comma 1), disciplinano procedure per l’approvazione del progetto e per la verifica preventiva dell'interesse archeologico che andrebbero a sovrapporsi con quanto già previsto dall’art. 44 del D.L. 77/2021.

 

Stipula di atti convenzionali (art. 53-bis, comma 6-bis)

Il comma 6-bis, inserito durante l'esame in sede referente, prevede – in considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse alle infrastrutture di cui al comma 1 – per i soggetti pubblici e privati coinvolti, la possibilità (al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi) di stipulare appositi atti convenzionali recanti:

- l'individuazione di un unico soggetto attuatore;

- nonché l'applicazione delle disposizioni del D.L. 77/2021 anche agli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE, a esclusione di quelle relative alla vigilanza, al controllo e alla verifica contabile.

 

 

Il comma 2 dell’articolo in esame dispone che le norme recate dal presente articolo non si applicano agli interventi per la realizzazione del “Parco della Giustizia di Bari”, già disciplinati dall’art. 9 del D.L. 121/2021.

L’articolo 9 del D.L. 121/2021 disciplina una procedura speciale per l’approvazione del progetto per la realizzazione Parco della Giustizia di Bari. Nello specifico, motore di tutta la procedura è un Commissario straordinario, che svolge le funzioni di stazione appaltante e approva, in sede di conferenza di servizi, con la partecipazione obbligatoria di un rappresentante del Ministero della giustizia, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera, con il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. L'approvazione del progetto da parte del Commissario tiene luogo, in particolare, dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative (commi 1-3). All'esito della verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo, il Commissario straordinario procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo (comma 4). Si prevede altresì che il Commissario straordinario possa procedere, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, all'affidamento congiunto dei livelli di progettazione successivi e dell'esecuzione dell'opera (comma 5). In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento indette per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di edilizia giudiziaria e delle infrastrutture a supporto dell’opera, si applicano le disposizioni previste per le infrastrutture strategiche (comma 6).

 

Il comma 2-bis, inserito durante l'esame in sede referente, aggiunge un comma 6-bis nel testo dell’art. 44 del D.L. 77/2021.

Si ricorda nuovamente che l'articolo 44 del D.L. 77/2021 ha introdotto una serie di semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche la cui realizzazione dovrà rispettare una tempistica particolarmente stringente anche in considerazione del fatto che le opere stesse sono state indicate nel PNRR o incluse nel PNC. L’elenco delle opere in questione è contenuto nell’allegato IV al medesimo decreto.

Il comma 4 di tale articolo, in relazione agli interventi di cui al citato Allegato IV, disciplina la convocazione e lo svolgimento, in forma semplificata, della conferenza di servizi per l'approvazione del progetto.

Il successivo comma 5 prevede che, in caso di approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi qualificati, la questione è posta all'esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e definita secondo le modalità di cui al comma 6. Tale comma 6 prevede, tra l’altro, che tale Comitato speciale adotta una determinazione motivata con la quale individua eventuali integrazioni e modifiche al progetto. In presenza di dissensi qualificati e qualora non sia possibile pervenire ad una soluzione condivisa ai fini dell'adozione della determinazione motivata, la questione viene sottoposta all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.

 

Il nuovo comma 6-bis prevede che la determinazione conclusiva della conferenza di servizi (di cui al comma 4 dell’art. 44) o le altre determinazioni previste (vale a dire la determinazione motivata adottata dal Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici o la nuova determinazione conclusiva del Consiglio dei ministri, adottate nei casi contemplati dal comma 6 del medesimo art. 44), ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta l'avvio delle procedure espropriative (previste dal capo IV del titolo II del D.P.R. 327/2001, recante “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, che disciplina la fase di emanazione del decreto di esproprio), determinano la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli articoli 12 e seguenti del medesimo testo unico.

Lo stesso comma aggiuntivo dispone che l’avviso di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità (disciplinato dall’art. 16 del D.P.R. 327/2001) è integrato con la comunicazione ai soggetti interessati prevista dall'art. 14, comma 5, della legge 241/1990.

 


 

Articolo 6-bis
(Disposizioni urgenti in materia di progettazione
delle opere pubbliche)

 

 

L’articolo 6-bis, introdotto durante l'esame in Commissione, a seguito dell'approvazione della proposta 6.0.3 (nuova formulazione) introduce alcune disposizioni al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi di assegnazione delle risorse destinate alla realizzazione di opere pubbliche con riguardo al PNRR o al Piano nazionale per gli investimenti complementari.

 

 

In particolare, in base a quanto previsto dalla proposta emendativa in questione, le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina il piano con il quale le amministrazioni aggiudicatrici debbono individuare, con cadenza biennale, il programma dei propri lavori.


 

Articolo 6-ter
(Avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR)

 

 

L’articolo 6-ter, inserito durante l'esame in sede referente, riscrive, integrandolo, il terzo periodo del comma 3 dell’art. 48 del D.L. 77/2021, che disciplina gli effetti della pubblicazione degli avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’UE.

 

Si valuti l’opportunità di modificare la rubrica dell'articolo in esame al fine di fare riferimento anche agli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea.

 

L’art. 48 del D.L. 77/2021, al comma 1, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale Complementare (PNC) e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, prevede l’applicazione delle disposizioni per la semplificazione dei contratti pubblici recate dal Titolo IV del medesimo decreto legge, nonché delle disposizioni recate dal medesimo articolo 48 e altresì delle disposizioni volte a garantire la liquidità delle imprese appaltatrici recate dall’art. 207 del D.L. 34/2020.

Il comma 3 dell’art. 48 del D.L. 77/2021 prevede, in particolare, che le stazioni appaltanti possano ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.

Lo stesso comma 3 prevede inoltre, al secondo periodo, che, al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali. Il successivo terzo periodo precisa che la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta.

 

L’articolo in esame riscrive, integrandolo, il terzo periodo, del comma 3 dell’art. 48 del D.L. 77/2021, che disciplina gli effetti della pubblicazione degli avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse del PNRR.

Il testo del comma 3, che nel testo vigente dispone che la pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta, viene infatti integrato al fine di precisare che resta ferma la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura.


 

Articolo 6-quater
(Funzioni e compensi del collegio consultivo tecnico
delle stazioni appaltanti)

 

 

L'articolo 6-quater, inserito nel corso dell’esame in sede referente, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 6.0.6, nuova formulazione, apporta alcune modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n. 76 del 2020 con riguardo ai compensi dei collegi consultivo tecnici delle stazioni appaltanti

 

Per quanto concerne il collegio consultivo tecnico può essere utile ricordare preliminarmente che, in base alla normativa di riferimento, il collegio è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati  di esperienza  e  qualificazione   professionale adeguata  alla  tipologia  dell'opera,  tra  ingegneri,   architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza  nel  settore  degli appalti delle concessioni e degli  investimenti  pubblici,  anche  in relazione allo specifico  oggetto  del  contratto  e  alla  specifica conoscenza  di  metodi  e  strumenti  elettronici  quali  quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di  riferimento.

 

Per quanto riguarda, nello specifico, le modifiche proposte dall'emendamento in esame si segnala che la proposta stessa prevede che i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, non possano superare le percentuali riportate di seguito:

§  in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo corrispondente allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore ai 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro;

§  in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo corrispondente allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore ai 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro».


 

Capo III – Innovazione tecnologica
e transizione digitale

Articolo 7, commi 1-4 e 5-6
(Disposizioni per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale)

 

 

L’articolo 7, commi 1-4 e 5-6, modificati in parte in sede referente, prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvalga della società Difesa Servizi S.p.A. per l’espletamento delle procedure di gara per la realizzazione del Polo strategico nazionale, infrastruttura cloud della pubblica amministrazione finanziata dal PNRR (M1C1, investimento 1.1. “Infrastrutture digitali”). A tal fine la società Difesa servizi viene inserita nel novero delle centrali di committenza qualificate.

Al contempo è superata la previsione in base alla quale Consip S.p.A., nell’ambito dell’attuazione del PNRR, mette a disposizione delle PA specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività effettuati per la realizzazione del Polo strategico nazionale.

Parimenti, si sopprime la previsione che ha affidato a Sogei S.p.A. il compito di realizzare uno dei poli strategici per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali, verso il quale le amministrazioni medesime potessero migrare i propri CED. Nel contempo, si prevede che Sogei S.p.A. eroghi servizi in qualità di infrastruttura cloud nazionale a favore di diversi soggetti (amministrazioni per le quali opera sulla base di affidamenti in house; Agenzia per la cybersicurezza nazionale; altre amministrazioni centrali che già fruiscono di tali servizi; Ministero dell'istruzione). Infine, si estende all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) la possibilità, già prevista per diverse amministrazioni pubbliche, di fruire dei servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi erogati da parte di Sogei.

 

Il comma 1 inserisce la società Difesa servizi S.p.A. tra le centrali di committenza iscritte di diritto nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate. A tal fine viene integrato quanto disposto dall’articolo 38 comma 1 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) che individua i soggetti iscritti di diritto nell’elenco citato.

 

Si ricorda che l’art. 37 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) dispone che le stazioni appaltanti possono procedere all'acquisizione di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e di lavori di importo superiore a 150.000 euro se sono in possesso della necessaria qualificazione ai sensi del successivo articolo 38. Tale articolo, in particolare dispone (al comma 1) l’istituzione presso l'ANAC di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza e in cui sono iscritti di diritto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali.

 

Difesa Servizi S.p.a. è una società avente come socio unico il Ministero della difesa, costituita ai sensi dell’articolo 535, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), che svolge, come organo in house, la sua attività in favore del Ministero della difesa, sotto la vigilanza dello stesso Ministero La società opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Ai sensi della citata legge istitutiva, Difesa Servizi S.p.A. - strumento organizzativo del Ministero - provvede, in qualità di concessionario o mandatario, alla gestione economica di beni, anche immateriali, e servizi derivanti dalle attività istituzionali dell’Amministrazione, non direttamente correlate alle attività operative delle Forze armate, nonché all’acquisto di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Amministrazione stessa, anche questi non direttamente correlati alle attività operative delle Forze armate, attraverso le risorse finanziarie derivanti da detta gestione economica.

L’originaria previsione normativa della legge istitutiva è stata poi integrata dall’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), entrato in vigore il 1° gennaio 2015, il quale, in riferimento a Difesa Servizi S.p.A., dispone: “Le citate attività negoziali sono svolte attraverso l’utilizzo integrale delle risorse acquisite dalla Società, attraverso la gestione economica dei beni dell’Amministrazione della difesa e dei servizi da essa resi a terzi, da considerare aggiuntive rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del dicastero”. Tale disposizione ha codificato la possibilità, in deroga alle ordinarie norme di contabilità, di utilizzare direttamente le entrate derivanti dall’attività della Società, al di fuori dello stato di previsione del bilancio statale.

Per approfondimenti si rinvia alla relativa Relazione al Parlamento della Corte dei conti (Doc. XV n. 464), riferita all’esercizio 2019.

 

Il comma 2, lett. a), sopprime la previsione in base alla quale la Consip spa, nell’ambito dell’attuazione del PNRR, mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività effettuati per la realizzazione della infrastruttura per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni, il Polo strategico nazionale basato sul cloud.

 

A tal fine modifica l’art. 11 del D.L. 77/2021 (c.d. Governance PNRR e semplificazioni) che ha dettato disposizioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle stazioni appaltanti, prevedendo che la Consip. S.p.A., sulla base di un disciplinare stipulato con il Ministero dell’economia e delle finanze, metta a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi-quadro e servizi di supporto tecnico, realizzando altresì un programma di informazione, formazione e tutoraggio nelle procedure di acquisto e progettualità.

Il comma 2 specifica che le disposizioni definite dal comma 1 trovano applicazione anche:

§  per l’acquisizione di servizi informatici e di connettività effettuati dalla Sogei S.p.A.;

§  per la realizzazione e implementazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni affidatarie in ottemperanza a specifiche disposizioni normative o regolamentari;

§  per la realizzazione delle attività di consolidamento e razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese (di cui all’articolo 33-septies del D.L. 179/2012), le cui procedure di affidamento sono poste in essere da Consip S.p.A. (ai sensi dell’articolo 4, comma 3-ter, del D.L. n. 95/2012).

 

Il Polo Strategico Nazionale (PSN) è un’infrastruttura informatica nazionale che permetterà, una volta realizzata, l’erogazione di servizi cloud delle PA, la cui gestione e controllo di indirizzo siano autonomi da fornitori extra UE (Strategia cloud per la pubblica amministrazione, 7 settembre 2021).

L’articolo 33-septies del D.L. 179/2012 (come modificato dal D.L. 76/2020, art. 35) prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuovi lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED), al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni garantendo, al contempo, la qualità, la sicurezza, la scalabilità, l'efficienza energetica, la sostenibilità economica e la continuità operativa dei sistemi e dei servizi digitali.

Le amministrazioni centrali e locali sono tenute a migrare i loro CED e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dal regolamento da emanarsi da parte della Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), verso l'infrastruttura di cui sopra o verso la struttura realizzata dalla SOGEI (previsione quest’ultima soppressa dal provvedimento in esame, vedi comma 3, lett. c) o verso altra infrastruttura propria già esistente e in possesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento ACN. Le amministrazioni, in alternativa, possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud. Progressivamente si è imposta la stratega del cloud first. In materia rileva l’investimento Infrastrutture digitali (M1-C1-I.1.1) del PNRR con una dotazione di 900 milioni di euro. L’amministrazione titolare è la Presidenza del Consiglio – Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale. L'obiettivo dell'investimento è garantire che i sistemi, le serie di dati e le applicazioni della pubblica amministrazione siano ospitati in centri dati affidabili, con elevati standard di qualità per la sicurezza, le prestazioni, la scalabilità, l'interoperabilità europea e l'efficienza energetica; secondo il principio del Cloud First. L’investimento è destinato a 200 amministrazioni centrali e a 80 autorità sanitarie locali. Le Amministrazioni possono scegliere di migrare verso una infrastruttura cloud nazionale pubblico-privata, il Polo Strategico Nazionale (PSN) o verso un cloud commerciale disponibile sul mercato (cloud public).

La tempistica prevede che entro il 31 dicembre 2022 debba essere completata la realizzazione del PSN e che al 30 giugno 2026 almeno 280 PA siano migrate al cloud.

Il Dipartimento per la trasformazione digitale informa che sta ricevendo proposte, presentate da operatori del mercato, motu proprio, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, per la realizzazione e gestione del cd. “Polo Strategico Nazionale” (PSN) mediante partenariato pubblico-privato. La valutazione di dette proposte di partenariato sarà conclusa entro 90 giorni (entro il 28 dicembre 2021) dalla data di ricezione della prima proposta pervenuta.

Analogamente, l’investimento Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud (M1-C1-I.1.2) impegna 1 miliardo di euro per sostenere la migrazione dei dati e delle applicazioni delle PA locali verso un'infrastruttura cloud sicura, consentendo a ciascuna amministrazione di scegliere liberamente all'interno di una serie di ambienti cloud pubblici certificati. La migrazione interessa oltre 12.000 PA locali (comuni, scuole e strutture sanitarie). Il completamento del progetto è previsto per il secondo trimestre del 2026.

 

Il comma 2, lett. b), anche in questo caso con una modifica al citato art. 11 del D.L. 77/2021, prevede che la Presidenza del Consiglio si avvalga della società Difesa Servizi S.p.A., in qualità di centrale di committenza, per l’espletamento delle procedure di gara per la realizzazione al Polo strategico nazionale.

Le modalità di avvalimento sono demandate ad apposite convenzioni tra Presidenza del Consiglio, Ministero della difesa e Difesa servizi.

 

Come chiarito dalla relazione illustrativa, “una volta che la Presidenza del consiglio avrà valutato e approvato il progetto, sarà Difesa Servizi spa a curare la procedura di gara per l’affidamento del medesimo”.

 

La disposizione, inoltre, riduce - per gli organi della Difesa servizi, e per i soggetti, anche esterni alla società, che abbiano con essa un rapporto di lavoro subordinato o autonomo - da tre a due anni successivi alla cessazione del rapporto impiego nella società il divieto di avere rapporti di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che siano stati destinatari dell'attività della medesima società.

 

Si tratta di un divieto posto dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra previsto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

 

La deroga si applica esclusivamente per gli anni dal 2022 al 2026 (ossia fino alla fine del periodo di attuazione del PNRR) ed è relativa solamente attività svolte come centrale di committenza per la realizzazione del PSN.

 

Per la realizzazione delle attività assegnate a Difesa servizi, ossia la realizzazione della gara per il PSN, viene autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Relativamente ai tempi, si ricorda che entro il 2022 è stato previsto che debba essere bandita la gara e completata la infrastruttura cloud per consentire la progressiva migrazione delle PA nei successivi tre anni e mezzo.

Nella relazione illustrativa si evidenzia che: “Il progetto è inserito nella Missione 1 del PNRR e, nello specifico, prevede che entro il 31 dicembre 2021 venga messo a gara il progetto relativo. Nell’ambito di tale progetto è stata già emanata la strategia Cloud Italia ed è in itinere il regolamento emanato da AgID, nelle more dell’operatività piena dell’ACN, contenente le regole tecniche inerenti il servizio”.

 

Secondo una modifica apportata in sede referente, Difesa servizi S.p.A. ha facoltà di avvalersi, senza oneri a carico della finanza pubblica, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e la difesa nei giudizi relativi alle attività di cui alla disposizione in esame.

 

Il comma 3, lett. c) sopprime la previsione che affida alla Sogei S.p.A. il compito di realizzare uno dei poli strategici per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali, verso il quale le amministrazioni medesime potessero migrare i propri CED (art. 33-septies, comma 4-ter, D.L. 179/2012, abrogato dal comma in esame; le lett. a) e b) recano disposizioni di coordinamento conseguenti a tale abrogazione.

 

La Sogei - Società generale d’informatica S.p.A., è stata costituita nel 1976 come società a prevalente partecipazione pubblica anche in considerazione della necessità di realizzare l’anagrafe tributaria, necessaria alla luce della riforma fiscale del 1974.

Attualmente, la Sogei è una società per azioni a totale partecipazione pubblica le cui azioni appartengono al Ministero dell’economia e finanze. Essa opera sulla base del modello organizzativo dell'in-house providing.

Ai sensi dell'art. 4 dello statuto del 24 gennaio 2017, la Sogei ha per oggetto sociale, prevalente, almeno per l’80% di fatturato, la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al MEF Ministero e alle Agenzie fiscali, e segnatamente:

§  ogni attività, compresa quella industriale, finalizzata alla realizzazione, allo sviluppo, alla manutenzione e alla conduzione tecnica del sistema informativo della fiscalità per l'Amministrazione finanziaria;

§  ogni altra attività connessa, direttamente o indirettamente, con quella di cui sopra, compreso il supporto, l'assistenza e la consulenza all'amministrazione finanziaria per lo svolgimento delle funzioni statali ad essa spettanti;

§  le attività informatiche riservate allo Stato, ai sensi del D.Lgs. 414/1997, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici ivi comprese le attività di supporto, assistenza e consulenza collegate con le attività di cui sopra;

§  ogni altra attività di carattere informatico in aree di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

La Sogei, può, inoltre, svolgere le ulteriori attività conferite in base a disposizioni legislative e regolamentari, per conto di regioni, enti locali, società a partecipazione pubblica, anche indiretta, di organismi ed enti che svolgono attività di interesse pubblico o rilevanti nel settore pubblico, nonché di istituzioni internazionali e sovranazionali e di amministrazioni pubbliche estere, comprese le attività verso l’Agenzia per l’Italia digitale.

 

La Sogei eroga servizi informatici, oltre che per il Ministero dell’economia e delle Agenzie fiscali, anche in favore di altre amministrazioni, in virtù di specifici provvedimenti. Tra queste si ricordano:

§  Ministero dell’interno: l’articolo 1, comma 306, della legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013), prescrive che il Ministero dell’interno si avvale di Sogei per la progettazione, implementazione e gestione dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). Il Ministero dell’interno si avvale di Sogei anche per quanto riguarda anche l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni, confluito nell’ANPR (si veda in tal proposito l’articolo 10, comma 2, del D.L. 78/2015);

§  Ministero della giustizia: l’articolo 3, comma 7 del D.L. 59/2016 (come modificato dall’articolo 16-bis del D.L. 119/2018) prevede che “Il Ministero della giustizia, in attuazione degli obiettivi di cui al presente decreto, per la progressiva implementazione e digitalizzazione degli archivi e della piattaforma tecnologica ed informativa dell'Amministrazione della giustizia, in coerenza con le linee del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, può avvalersi, per i servizi accessori alla digitalizzazione della giustizia e alla gestione dei sistemi informativi sviluppati dal Ministero della giustizia, della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della realizzazione dei predetti servizi di interesse generale, la società provvede, tramite Consip S.p.A., all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti”;

§  Dipartimento per le politiche della famiglia: il decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità 27 giugno 2019 (art. 3, comma 6), prevede che il Dipartimento possa avvalersi della Sogei per le attività connesse al rilascio della Carta della famiglia;

§  Ministero per i beni e le attività culturali: il D.P.C.M. 15 settembre 2016, n. 187 (Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni) prevede che il Ministero per i beni e le attività culturali, si avvale dell'Agenzia dell'Italia digitale, della Sogei e della Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. per l’implementazione della Carta elettronica prevista dal “Bonus cultura” in favore dei diciottenni.

 

Il decreto-legge 124/2019 (art. 51) ha individuato un ulteriore gruppo di soggetti pubblici che possono avvalersi di Sogei, previa convenzione, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Si tratta dei seguenti soggetti (e delle loro controllate):

§  la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di completare e accelerarne la trasformazione digitale, assicurando la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico;

§  il Consiglio di Stato, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico della giustizia amministrativa;

§  l’Avvocatura dello Stato, con il medesimo fine indicato per il Consiglio di Stato, ed anche in relazione ai processi telematici nei quali è chiamata a patrocinare dinanzi alla giustizia contabile e alla giustizia tributaria;

§  il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di rendere effettive le norme relative all’istituzione di un “sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale” ivi incluso il sistema denominato Port Management and Information System (PMIS) inerente alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi afferenti alle attività portuali, da realizzarsi a cura dell’amministrazione marittima, nonché di sviluppare i sistemi informativi a supporto delle attività della stessa amministrazione marittima;

§  Investimenti Immobiliari Italiani Sgr S.p.A. (Invimit Sgr), al fine di assicurare e implementare le possibili sinergie con i sistemi informativi del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia del demanio;

§  la società per la gestione della piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati (pagoPA).

Tra le altre disposizioni di interesse si ricorda in particolare la legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) recante diverse disposizioni sulla Sogei, che prevede la possibilità per il Ministero della transizione ecologica di avvalersi della Sogei “per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi” (art. 1, comma 97).

Da ultimo l’art. 7, comma 6 del D.L. 77/2021 affida a Sogei il compito di assicurare il supporto di competenze tecniche e funzionali all’amministrazione per l’attuazione del PNRR, con svincolo dall’applicazione delle disposizioni in materia di co.co.co. e assunzioni di personale anche in deroga all’art. 19 del D.Lgs. n. 175 del 2016.

Per un aggiornamento completo dell’attività di Sogei si veda Corte dei conti, Sez. controllo sugli enti, Relazione SOGEI per l’esercizio 2019, 20 luglio 2021, DOC. XV, n. 445.

 

Il comma 4 estende all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) la possibilità, già prevista per diverse amministrazioni pubbliche, di fruire dei servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi erogati da parte di Sogei S.p.A.

 

La sicurezza cibernetica è compresa tra i progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In particolare la Cybersecurity è uno dei 7 investimenti della Digitalizzazione della pubblica amministrazione, primo asse di intervento della componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" compresa nella Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo".

All'investimento, volto alla creazione ed al rafforzamento delle infrastrutture legate alla protezione cibernetica del Paese a partire dalla attuazione della disciplina prevista dal perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, sono destinati ca. 620 milioni di euro di cui 241 per la creazione di una infrastruttura per la cybersicurezza; 231 per il rafforzamento delle principali strutture operative del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica PNSC; 15 per il rafforzamento delle capacità nazionali di difesa informatica presso il ministero dell'Interno, Difesa, Guardia di Finanza, Giustizia e Consiglio di Stato.

Il decreto-legge n. 82 del 2021, che ha provveduto in generale al riassetto dell'architettura nazionale di cybersicurezza, ha istituito l’infrastruttura per la cybersicurezza prevista dal PNRR denominata Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

L’ACN è volta alla tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

All'Agenzia spetta in particolare il compito di predisporre la strategia nazionale di cibersicurezza; essa, inoltre, assume compiti finora attribuiti a diversi soggetti, quali il Ministero dello sviluppo economico, la Presidenza del Consiglio, il Dipartimento delle informazioni e della sicurezza, l'Agenzia per l'Italia digitale; promuovere iniziative per lo sviluppo di competenze e capacità.

L'Agenzia inoltre assume le iniziative idonee a valorizzare la crittografia come strumento di cibersicurezza, provvede alla qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione, promuove iniziative di partenariato pubblico-privato, onde rendere effettive le capacità di prevenzione e rilevamento e risposta ad incidenti ed attacchi informatici, sostiene negli ambiti di competenza lo sviluppo di competenze e capacità industriali, tecnologiche e scientifiche, assicura il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisca competenze in materia di cibersicurezza e, in particolare, con il Ministero della difesa per gli aspetti inerenti alla ricerca militare.

 

Il comma 5, modificato in sede referente, prevede che Sogei S.p.A. eroghi servizi in qualità di infrastruttura nazionale cloud (il testo originario autorizzava Sogei a erogare servizi cloud) a favore dei seguenti soggetti:

§  amministrazioni per le quali opera sulla base di affidamenti in house;

§  Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) (vedi anche il comma 4);

§  Le altre amministrazioni centrali che già si avvalgono dei servizi della Sogei in base a quanto disposto dall’art. 51 del D.L. 124/2019 (si veda l’elenco sopra nel box dedicato alla Sogei.

 

Nel corso dell’esame Parlamentare è stato soppresso il riferimento all’erogazione di servizi in favore di:

§  altre amministrazioni centrali che già fruiscono di tali servizi sulla base di specifiche disposizioni normative e delle convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto;

§  Ministero dell'istruzione sulla base della convenzione già autorizzata ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Per quanto riguarda il Ministero dell’istruzione, l’art. 31-ter, comma 1, del presente provvedimento (introdotto in sede referente) prevede che esso possa avvalersi dei servizi di Sogei sulla base di specifica convenzione anche di durata pluriennale.

 

Si ricorda, in proposito, che con il comma 3 lett. c) (v. supra) è stata superata la previsione che affida alla Sogei S.p.A. il compito di realizzare uno dei poli strategici per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali.

 

Ai sensi del comma 6 alla copertura degli oneri (pari a 15 milioni di euro per il triennio 2021-2023) si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.


 

Articolo 7, comma 4-bis
(Contributo in favore dell'Agenzia industrie difesa)

 

 

L’articolo 7, comma 4-bis, introdotto durante l’esame parlamentare, autorizza un contributo in favore dell'Agenzia industrie difesa di 11,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7,1 milioni di euro per l'anno 2023.

 

La norma in esame autorizza a favore dell'Agenzia industrie difesa un contributo di 11.300.000 euro per l'anno 2022 e di 7.100.000 euro per l'anno 2023, in coerenza con gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza connessi con la missione 1 – componente 1 «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA», e con gli obiettivi di:

§  favorire la transizione digitale del Ministero della difesa;

§  potenziare le capacità dei processi di conservazione digitale degli archivi e dei sistemi di controllo di qualità delle unità produttive in gestione all'Agenzia industrie difesa;

§  realizzare interventi di ammodernamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti.

 

Alla copertura di tali oneri si provvede a valere sul Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

 

L'Agenzia Industrie Difesa è un ente di diritto pubblico istituito come strumento di razionalizzazione e ammodernamento delle Unità Industriali del Ministero della Difesa con il D.Lgs. n.300/99 (articolo 22).

L'AID opera secondo criteri industriali sotto la vigilanza del Ministro della Difesa, con la missione di portare all'equilibrio economico gli stabilimenti industriali assegnati in gestione, attraverso il recupero del pieno impiego di risorse, impianti ed infrastrutture; la riduzione dei costi gestionali; il ripristino di condizioni di efficienza operativa, ma soprattutto, attraverso la valorizzazione del personale e delle sue competenze e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.

L’Agenzia si articola in una struttura direzionale centrale, posta alle dipendenze del direttore generale, essa assicura il supporto tecnico ed amministrativo al direttore per lo svolgimento delle sue attribuzioni. Sono organi dell’Agenzia il direttore generale, il comitato direttivo (quattro membri) e il collegio dei revisori dei conti (tre membri effettivi e uno supplente).

Attraverso i nove stabilimenti in gestione (Unità Produttive), Agenzia Industrie Difesa opera in diversi settori, che includono la cantieristica navale, la produzione di cordame, il munizionamento e la demilitarizzazione, la digitalizzazione e la dematerializzazione. Unitamente a queste attività vi è la produzione, ricerca e sviluppo nel settore chimico-farmaceutico.

Ogni tre anni, ai sensi del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (articolo 133, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90), il Ministro della Difesa e il Direttore Generale dell’Agenzia stipulano una convenzione per la definizione e il perseguimento degli specifici obiettivi dell’Agenzia, per la verifica, da parte del Ministro dei risultati raggiunti.

Secondo la convezione triennale (2021-2023) stipulata tra il Ministro ed il Direttore Generale, la Difesa per soddisfare le sue esigenze di forniture interpella con priorità l'Agenzia che risponde con preventivi e fattibilità conformati a valori economici congrui con quelli di mercato, con l'impegno a fornire prodotti/servizi di qualità certificata, rispondenti alle specifiche tecniche concordate.

 


 

Capo IV – Procedure di spesa e controllo parlamentare

Articolo 8
(Fondo ripresa resilienza Italia)

 

 

L’articolo 8 prevede la costituzione di un Fondo di fondi denominato “Fondo Ripresa Resilienza Italia” per l’attuazione -nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza - delle linee progettuali Piani urbani integrati - Fondo dei Fondi della BEI - M5C2, intervento 2.2 b) e Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) - M1C3 intervento 4.2.3. Lo Stato italiano sarà quotista unico del Fondo gestito dalla BEI.

La dotazione del fondo è pari a 772 milioni, di cui 272 per i piani urbani integrati e 500 per il settore del turismo.

 

L’articolo 8, comma 1, prevede la costituzione di un Fondo di fondi denominato “Fondo Ripresa Resilienza Italia” per l’attuazione - nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza - delle linee progettuali:

§  Piani urbani integrati - Fondo dei Fondi della BEI - M5C2, intervento 2.2 b). Questo intervento prevede una specifica dotazione finanziaria in favore di un Fondo Tematico dedicato al settore della rigenerazione urbana, da costituire nell’ambito del Fondo di fondi gestito dalla BEI.

§  Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) - M1C3 intervento 4.2.3. Tra gli interventi volti a sostenere le imprese attive nel turismo, è contemplata l'attivazione del Fondo tematico della BEI per il turismo a sostegno di investimenti innovativi nel settore.

 

Lo Stato italiano sarà quotista unico del Fondo, nel quale verrà versata quota parte delle risorse previste dal dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF) in favore dello Stato italiano.

Il Fondo di fondi è previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con l’obiettivo di ottimizzare alcuni specifici progetti finanziabili con i fondi RRF (Dispositivo di ripresa e resilienza di cui al Regolamento (CE) n. 2021/241/UE), ipotizzando che lo strumento finanziario menzionato possa provocare un effetto leva degli investimenti nei due settori interessati, grazie alla commistione fra capitale pubblico e soggetti privati che gestiscono i singoli interventi.

La relazione illustrativa sottolinea in proposito che “grazie all’utilizzo dello strumento del Fondo di Fondi, al cofinanziamento del settore privato ed all’effetto leva ad essi collegati verrà assicurata una maggiore efficienza delle risorse, una migliore sostenibilità finanziaria ed un doppio grado di controllo (Amministrazioni competenti e BEI) sui risultati e sul monitoraggio dei targets e dei milestones collegati alle specifiche missioni nonché una assistenza tecnica della BEI oltremodo qualificata”.

 

Il Fondo potrà investire in quote di altri “fondi operativi” o “fondi tematici” o “fondi target”, favorendo l’ingresso nel capitale dei destinatari finali (equity) oppure forme di credito o garanzia a favore degli stessi destinatari finali.

 

Il Fondo di Fondi sarà gestito dalla BEI, che costituirà un comparto finanziario separato.

Le indicazioni operative saranno fornite da un organismo interministeriale nazionale (il Comitato per gli investimenti previsto dal comma 4).

Sarà tuttavia la BEI a selezionare tramite specifiche gare o procedure selettive le società di gestione specializzate, le banche o gli altri intermediari finanziari altamente specializzati che amministreranno i diversi fondi operativi (ovvero fondi tematici o fondi target).

Questi ultimi potranno assumere la natura di fondi di credito, di equity o di garanzia in relazione agli ambiti di rilevanza del PNRR che riguardano le due linee di intervento ricordate e che possono spaziare dalla transizione verde alla digitalizzazione, dalla ricerca e innovazione all’istruzione, formazione e cultura e alla competitività del sistema produttivo, andando a investire con logica privatistica ai fini della realizzazione di specifici progetti.

 

Il fondo avrà una dotazione pari a 772 milioni di euro per l’anno 2021, ai cui oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia (articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178). Come si vedrà più avanti, 500 milioni sono destinati al settore del turismo e 272 milioni ai Piani urbani integrati.

 

Il comma 2, ai fini dell’immediata operatività del Fondo, autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a stipulare con la Banca europea per gli investimenti (BEI) uno o più accordi necessari dapprima a consentire la costituzione del Fondo stesso e poi a trasferire le risorse del Fondo su di un conto corrente infruttifero appositamente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla Banca europea per gli investimenti quale gestore del Fondo di fondi.

 

In base al comma 3, la gestione del Fondo viene infatti conferita alla BEI previo apposito accordo, nel quale vengono altresì definiti le modalità ed i criteri di gestione delle risorse da parte della Banca, nel rispetto dei principi e degli obblighi riferiti all’attuazione del PNRR, ivi compreso il principio di «non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH), le priorità e la strategia di investimento del Fondo, i criteri di ammissibilità per i beneficiari e di selezione mediante avviso pubblico, i compiti ed i poteri del Comitato per gli investimenti (vedi subito appresso), nonché i settori target in cui investire.

 

Il comma 4 prevede l’istituzione - entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame – dell’appena citato Comitato per gli investimenti, incaricato di delineare la strategia e la politica di investimento.

Il Comitato è presieduto da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze ed è composto da rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e per settori target del Fondo.

Per la partecipazione al predetto organismo non sono previsti compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza né alcun tipo di emolumento.

 

Il comma 5 prevede che una quota del Fondo, nel limite del 5 per cento dei prestiti e del 7 per cento degli investimenti in equity e quasi-equity erogati ai destinatari finali possa essere destinata agli oneri di gestione.

Le risorse rivenienti dall’attuazione del Fondo sono reinvestite per gli stessi obiettivi e le stesse priorità strategiche, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

La relazione illustrativa avverte che le citate soglie sono frutto dell’applicazione analogica della normativa comunitaria delle Common Provision Regulation (“CPR”) relativa ai “fondi strutturali” UE di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per la parte che regola strumenti finanziari dalla struttura equivalente al Fondo di Fondi ed ai fondi strutturali attualmente gestiti da BEI

Il Regolamento (UE) 2021/1060 reca le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

Per quanto riguarda la specifica esperienza nazionale, la relazione tecnica sottolinea che viene ripresa la struttura delle remunerazioni attualmente applicata in Italia ai seguenti strumenti:

§  Fondo StudioSì (Autorità di Gestione: Ministero dell’Università e della Ricerca; a valere su risorse FSE di cui al PON Ricerca e Innovazione 2014-2020);

§  Fondo Ricerca e Innovazione (Autorità di Gestione: Ministero dell’Università e della Ricerca; a valere su risorse FESR di cui al PON Ricerca e Innovazione 2014-2020);

§  Fondo Emergenza Imprese Sardegna (Autorità di Gestione: Regione Sardegna; a valere in parte su risorse FESR di cui al POR 2014-2020);

§  Fondo Emergenza Imprese Sicilia (Autorità di Gestione: Regione Sicilia; a valere in parte su risorse FESR di cui al POR 2014-2020).

 

Il comma 6 prevede la costituzione di una sezione denominata «Fondo per il Turismo Sostenibile», con una dotazione di 500 milioni di euro, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica nel settore turistico.

In base a quanto sottolinea la relazione illustrativa, il Fondo tematico investirà in tre aree:

a) turismo di montagna sia per infrastrutture sia per servizi ricettivi;

b) settore business ed offerta turistica top quality;

c) turismo sostenibile ed upgrade dei beni mobili e immobili connessi all'attività turistica.

 

Per quanto riguarda la missione M5C2, il PNRR prevede una dotazione finanziaria di 272 milioni in favore di un Fondo tematico dedicato ai Piani Urbani Integrati. La relazione illustrativa fa presente che il Fondo tematico in discorso avrà lo scopo di:

a) attrarre finanziamenti privati nei progetti di risanamento urbano;

b) promuovere lo sviluppo e l'attuazione di investimenti urbani a lungo termine;

c) sviluppare canali di prestito nuovi e alternativi nonché modelli innovativi per i progetti di risanamento urbano, combinando le risorse del PNRR con risorse private;

d) accelerare gli investimenti nel risanamento urbano, contribuendo anche agli obiettivi della transizione verde e promuovendo una rigenerazione urbana sostenibile.


 

Articolo 8, commi 1-bis-1-quater
(Istituzione dei Molecular Tumor Board - MTB)

 

 

I commi da 1-bis a 1-quater dell’articolo 8, introdotti durante l’esame referente, prevedono la definizione - con decreto del Ministero della salute – dei criteri e delle modalità per l’istituzione dei Molecular Tumor Board (MTB) nell'ambito delle reti oncologiche regionali (ROR) alla cui realizzazione devono provvedere Regioni e Province autonome, anche con riferimento all'individuazione dei centri specialistici per l'esecuzione dei test di genomica estesa Next Generation Sequencing (NGS).

 

Il comma 1-bis, con la finalità di sviluppare le iniziative di potenziamento della medicina di precisione previste della Missione 4, Componente 2, denominata “Dalla ricerca all'impresa” del PNRR, prevede la definizione, con decreto del Ministro della Salute - da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - dei criteri, delle modalità e delle procedure per l’istituzione, da parte di ogni singola regione e provincia autonoma, dei cd. Molecular Tumor Board (MTB) nell'ambito delle reti oncologiche regionali (R.O.R). Il decreto è emanato sulla base della proposta tecnica dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, e definisce anche i criteri per l'individuazione, da parte di ogni singola regione e provincia autonoma,  dei centri specialistici per l'esecuzione dei test di genomica estesa cd. Next Generation Sequencing (NGS) [9].

 

La Missione 4 ("Istruzione e ricerca"), nell'ambito della Componente 2 ("Dalla ricerca all'impresa") riguarda le seguenti tre aree d'intervento (qui le Linee guida per le iniziative di sistema della Missione 4 Componente 2):

1.    rafforzamento della ricerca e diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata condotta in sinergia tra università e imprese;

2.    sostegno ai processi di innovazione e trasferimento tecnologico;

3.    potenziamento delle condizioni di supporto alla ricerca e all'innovazione.

 

I Molecular Tumor Board (MTB) sono comitati multidisciplinari di esperti (team di specialisti di varie professionalità del ramo oncologico, molecolare, genetico, farmacologico, anatomo-patologico, clinico e biotecnico e bioinformatico) deputati ad interpretare i risultati di test genomici e molecolari di pazienti oncologici, volti ad effettuare prognosi e terapie personalizzate, già approvate o in sperimentazione.

Riguardo le Reti oncologiche regionali, si segnala che l’AGENAS ha pubblicato i risultati definitivi della IV Indagine sullo stato di attuazione delle reti oncologiche regionali (R.O.R.), condotta utilizzando un Questionario di rilevazione e valutazione, compilato dalle Regioni e Province Autonome nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2020 (qui il Rapporto del giugno 2021). 

 

Il decreto deve definire inoltre i compiti e le regole di funzionamento dei board MTB, oltre che le modalità e i termini per la raccolta dei dati relativi ai risultati dell'esecuzione di test di profilazione genomica (NGS) eseguiti dai centri specialistici individuati.

 

Il comma 1-ter stabilisce che, a loro volta, entro 90 giorni dall’adozione del decreto, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto delle previsioni da esso stabilite, devono provvedere all'istituzione degli stessi MTB e dei centri specialistici già individuati ai sensi del comma 1-bis, assicurando il rispetto dei seguenti principi:

§  equità di accesso di trattamento;

§  multidisciplinarietà e interdisciplinarietà, allo scopo di coniugare e integrare diverse competenze, come quelle di genetica e di biologia molecolare con gli aspetti clinici e anatomo-patologici delle neoplasie.

 

All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti le amministrazioni interessate sono chiamate a provvedere con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1-quater).

 


 

Articolo 8-bis
(Disposizioni in materia di distretti turistici)

 

 

L’articolo 8-bis interviene sulla disciplina dei distretti turistici al fine di:

§  aggiornarla al nuovo assetto delle competenze tra Ministeri in materia di turismo disposto dal decreto-legge n. 22/2021, e dunque di precisare che il decreto ministeriale istitutivo del distretto turistico è adottato dal Ministro del turismo (lett. a)), così come l’intesa per la delimitazione dei distretti, da parte delle Regioni, è espressa dal medesimo Dicastero (lett. b))

§  prorogare dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023 il termine per la delimitazione dei distretti (lett. b)).

 

Segnatamente, il comma 1, lettera a) interviene sul comma 4 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 70/2011, al fine di specificare che il decreto ministeriale istitutivo del distretto turistico è adottato dal Ministro del turismo. La formulazione attuale fa riferimento al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

L’intervento è dunque finalizzato ad aggiornare la disciplina in materia di distretti turistici al nuovo assetto delle competenze tra Ministeri in materia di turismo disposto dal D.L. n. 22/2021.

Con la stessa finalità viene modificato dalla lettera b) anche il comma 5 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 70/2011, laddove attualmente invece si richiama il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

 

Il comma 4 dell’articolo 3 del D.L. n. 70/2011, nella sua formulazione attuale, dispone che possono essere istituiti, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su richiesta delle imprese del settore che operano nei territori interessati, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistici con il fine di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano, con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le PP.AA.

Con il decreto-legge n. 22/2021[10], nel corso dell’esercizio finanziario 2021, è stato istituito il Ministero del turismo. Il decreto-legge ha trasferito al neo istituito Dicastero le funzioni già esercitate dal Ministero per i Beni e le attività culturali in materia di turismo (MiBACT). Il MIBACT ha assunto, conseguentemente, la denominazione di Ministero della Cultura (MIC)[11]. Con D.P.C.M. n. 102 del 20 maggio 2021 è stato adottato il “Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”. Al nuovo Ministero sono state attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di programmazione, coordinamento e promozione delle politiche turistiche nazionali, rapporti con le Regioni e progetti di sviluppo del settore turistico, relazioni con l'Unione Europea e internazionali in materia di turismo e rapporti con associazioni di categoria, imprese turistiche e associazioni dei consumatori.

 

Il comma 1, lettera b) modifica il comma 5 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 70/ 2011 prorogando dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023 il termine per la delimitazione dei distretti turistici.

Il termine in questione è stato più volte prorogato e differito, da ultimo, dall’articolo 7 del D.L. n. 183/2020.

 

Il comma 5 dell’articolo 3 del D.L. n. 70/2011, nella sua formulazione attuale dispone che, nei territori di cui al comma 4, la delimitazione dei Distretti è effettuata, entro il 31 dicembre 2021, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati, previa Conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Il relativo procedimento si intende concluso favorevolmente per gli interessati se l'amministrazione competente non comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego.


 

Articolo 9, comma 1
(Proroga attuazione Programmi complementari)

 

 

L’articolo 9, comma 1, proroga di un anno, al 31 dicembre 2026, la data entro la quale deve essere conclusa l’attuazione dei Programmi Operativi Complementari (POC), relativi al ciclo di programmazione comunitaria 2014/2020.  La norma dispone, altresì, la possibilità di utilizzo delle risorse dei medesimi Programmi Operativi Complementari per il supporto tecnico e operativo all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

 

A tal fine viene novellato il comma 7 dell’articolo 242 del D.L. n. 34 del 2020, che aveva fissato al 31 dicembre 2025 la data di scadenza per l’attuazione dei Programmi Operativi Complementari ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020.

 

Al perseguimento delle finalità strategiche dei Fondi UE 2014-2020, come previsto dalla legge di stabilità 2014 e dall’Accordo di Partenariato, concorrono anche interventi attivati a livello nazionale e complementari alla programmazione comunitaria, finanziati con le risorse del Fondo di Rotazione di cui alla L. 183/1987.

Alla luce delle precedenti esperienze connesse ai ritardi nell'utilizzo delle risorse comunitarie e al rischio di non poterne beneficiare per effetto del c.d. disimpegno automatico, la legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013, art. 1, co. 242) ha infatti previsto che le risorse nazionali del Fondo di rotazione concorrono al finanziamento di interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020. Si tratta di quei programmi finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione resesi disponibili a seguito dell'adozione - in accordo con la Commissione UE - di Programmi operativi con un tasso di cofinanziamento nazionale inferiore rispetto a quanto inizialmente programmato ai sensi del Reg. UE n. 1303/2013 (50% per i POR e 45% per i PON), che vengono pertanto trasferite al di fuori dei programmi operativi stessi, a favore di interventi definiti, appunto, complementari rispetto alla programmazione dei fondi strutturali 2014-2020. I Programmi Operativi Complementari (POC) – detti anche Programmi di azione coesione – sono adottati con delibera del CIPESS[12], sentita la Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Dipartimento per le politiche di coesione, in partenariato con le Regioni interessate, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Con la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10 (recante la definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e per la programmazione degli interventi complementari), dei 24 miliardi complessivamente stanziati per il cofinanziamento dalla legge di bilancio 2014, oltre 7,4 miliardi sono stati riservati agli interventi complementari.

In merito al monitoraggio degli interventi complementari - assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il proprio sistema informativo - la delibera CIPE n. 10 del 2015 prevede che le Amministrazioni titolari dei programmi assicurano la rilevazione periodica dei dati di avanzamento a livello di singola operazione, alimentando regolarmente il sistema unico di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE. La delibera stabilisce altresì che i Programmi Complementari dovranno comunque concludere la propria attuazione “entro la data già prevista dai Regolamenti per la conclusione dei programmi comunitari del ciclo 2014-2020” che, si ricorda, adottano la regola dell’n+3 (vale a dire, entro il 2023).

Con il D.L. n. 34 del 2020 (art. 242, comma 7), il termine per il completamento dell’attuazione dei Programmi Complementari è stato prolungato fino al 31 dicembre 2025.

 

Il termine al 31 dicembre 2026 per il completamento dell’attuazione dei POC, indicato al comma in esame, sembra allinearsi a quello per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), anche alla luce di quanto disposto dal secondo periodo del comma in esame, il quale prevede che le risorse dei suddetti Programmi Operativi Complementari possono essere utilizzate anche “per il supporto tecnico e operativo” all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine – secondo quanto riportato nella relazione illustrativa - di accelerare ulteriormente l’attuazione degli interventi previsti dal Piano.

Appare opportuno chiarire i criteri per l’individuazione degli interventi di “supporto tecnico e operativo” all’attuazione del PNRR, al quale possono essere dirottate le risorse dei POC. Inoltre, nel caso in cui la disposizione si intenda riferita anche alle risorse già programmate nell’ambito dei POC vigenti,  si valuti l’opportunità di prevederne la riprogrammazione mediante una nuova delibera del CIPESS.

 

Riguardo alle risorse dei POC, si rammenta che secondo quanto previsto dal citato comma 242 della legge di bilancio per il 2014, i Programmi Complementari sono finanziati dalle risorse del Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 183/1987, che si sono rese disponibili a seguito dell’adozione, ai sensi del Regolamento UE n. 1303/2013, di POR e PON rispettivamente con tassi di cofinanziamento nazionale inferiore al 50% e al 45%, rispetto a quanto previsto dal Regolamento UE.

Con la delibera 28 gennaio 2015, n. 10 del CIPE (ora CIPESS), che ha definito i criteri del cofinanziamento nazionale dei programmi europei per il periodo 2014-2020, delle risorse complessive di cofinanziamento nazionale, 7,4 miliardi sono state riservate agli interventi complementari.

Successivamente, l'art. 1, comma 804, della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015) ha previsto l'utilizzo dei 7,4 miliardi destinati alla programmazione complementare 2014-2020, anche per consentire il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2007-2013 non conclusi alla data del 31 dicembre 2015.

Nel complesso, la programmazione dei 7,4 miliardi si è articolata in 16 Programmi Operativi Complementari, di cui 11 nazionali a titolarità delle Amministrazioni centrali e 5 regionali, e in assegnazioni ad Amministrazioni regionali e nazionali destinate a consentire il completamento di interventi relativi alla programmazione 2007-2013[13]. Nel corso del 2020-2021, il CIPE ha adottato due ulteriori POC con le risorse incrementali del Fondo di rotazione, provenienti da successive riprogrammazioni dei POR e dei PON, in accordo con la UE[14].

Va ricordato che nel corso del 2020 - a seguito delle modifiche ai Regolamenti europei che hanno consentito l’utilizzo delle risorse dei fondi SIE per interventi di contrasto degli effetti economico e sociali dell’emergenza epidemiologica – l’articolo 242 del D.L. 34/2020 ha stabilito che le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per azioni relative a spese emergenziali, anticipate a carico dello Stato, vengano riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno effettuato la rendicontazione, per essere destinate alla realizzazione dei Programmi Complementari già vigenti o da adottarsi.

In attuazione del citato articolo 242 del D.L. n. 34/2020, con la delibera 9 giugno 2021, n. 41, il CIPESS ha approvato il quadro complessivo dei Programmi Operativi Complementari 2014-2020, prevedendo l’istituzione di nuovi Programmi Operativi, per le amministrazioni centrali e regionali che non avevano ancora un POC, ovvero integrando quelli già vigenti, per tener conto delle nuove risorse che in essi sono confluite a seguito dei rimborsi derivanti dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, secondo quanto previsto negli accordi tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e le amministrazioni centrali e regionali titolari dei Programmi finanziati con i Fondi strutturali 2014/2020 - previsti dall’art. 242, comma 6, del D.L. n. 34/2020.

La delibera considera una dotazione attuale complessiva dei Programmi Complementari, in attuazione dell’art. 242 del D.L. n. 34/2020, pari a 17,8 miliardi di euro, programmata su 28 POC, di cui 18 a titolarità delle Amministrazioni regionali e 10 delle Amministrazioni centrali.

Va tenuto conto, tuttavia, che sono tuttora in corso le operazioni di rendicontazione, a cura delle Autorità di gestione dei programmi dei fondi strutturali europei, delle spese anticipate a carico dello Stato, ai sensi della suddetta normativa e che soltanto con la chiusura del relativo periodo contabile (1° luglio 2020 - 30 giugno 2021) potrà essere definito con certezza l'ammontare delle risorse rimborsate dall'Unione europea che confluiscono nei programmi complementari già adottati o ancora da adottare. Una volta completate le operazioni di rendicontazione, il CIPESS procederà alla rimodulazione o approvazione dei Programmi Complementari definitivi, indicati nella tabella della citata delibera n. 41/2021, adeguandone le rispettive dotazioni finanziarie.

 

Per quel che concerne lo stato di utilizzo delle risorse programmate negli attuali POC, i dati forniti nel recente Bollettino IGRUE di ottobre 2021, sul “Monitoraggio delle politiche di coesione – programmazione 2014-2020 – Situazione al 30 giugno 2021”, evidenziano, nel complesso, un utilizzo ancora contenuto delle risorse assegnate ai Programmi complementari.

Al 30 giugno 2021, rispetto al totale delle risorse programmate (13,14 miliardi di euro riferite ai soli POC vigenti a quella data, esclusi cioè i nuovi POC istituiti con le risorse derivanti dall’art. 242 del D.L. n. 34/2020, di cui alla citata del. CIPESS n. 41/2021), risulta un avanzamento dell’11,72% in termini di impegno e del 6,7% in termini di pagamenti.

(Milioni di euro)

Stato di attuazione Programmi complementari di Azione e Coesione 2014-2020

Programma

Risorse programmate
(A)

Impegni
(B)

Pagamenti
(C)

% Avanzamento
(B/A)

% Avanzamento
(C/A)

Programma complementare "Energia e sviluppo dei territori" *

353,06

0,00

0,00

0,00%

0,00%

Programma complementare CTE

12,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

Programma complementare per la Governance dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020

142,23

101,03

61,77

71,03%

43,43%

Programma complementare PON Città Metropolitane *

292,95

0,00

0,00

0,00%

0,00%

Programma complementare PON Cultura *

175,95

8,26

5,31

4,69%

3,02%

Programma complementare PON Governance e Capacità Istituzionale *

334,13

45,49

24,08

13,61%

7,21%

Programma complementare PON Imprese e competitività *

2.027,44

346,68

143,29

17,10%

7,07%

Programma complementare PON Infrastrutture e reti *

713,92

8,29

2,32

1,16%

0,32%

Programma complementare PON Legalità *

187,66

0,00

0,00

0,00%

0,00%

Programma complementare PON Per la Scuola *

450,39

83,15

17,01

18,46%

3,78%

Programma complementare PON Ricerca e Innovazione *

479,41

131,61

70,22

27,45%

14,65%

Programma complementare PON SPAO *

721,65

31,90

18,35

4,42%

2,54%

Programma complementare PON Basilicata *

343,64

73,14

17,83

21,28%

5,19%

Programma complementare PON Calabria *

771,15

30,47

20,53

3,95%

2,66%

Programma complementare PON Campania *

1.605,87

657,94

490,00

40,97%

30,51%

Programma complementare PON Puglia

2.670,36

0,00

0,00

0,00%

0,00%

Programma complementare PON Molise

91,37

0,00

0,00

0,00%

0,00%

Programma complementare PON Sicilia *

1.772,35

22,18

10,26

1,25%

0,58%

Totale complessivo

13.145,51

1.540,14

880,95

11,72%

6,70%

*    Il valore programmato comprende le risorse di cui al comma 2 dell'art. 242 D.L. 34/2020. Tali risorse, come previsto dalla Circolare MEF-RGS 18/2020, potranno essere attivate dalle Amministrazioni titolari una volta intervenuta la delibera del CIPE che approva i Programmi complementari di nuova istituzione ovvero le riprogrammazioni dei Programmi operativi complementari esistenti.

 


 

Articolo 9, comma 2
(Ritardo pagamento debiti commerciali)

 

 

L’articolo 9, comma 2, mira a favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Pubbliche amministrazioni, inserito nel PNRR tra le riforme abilitanti (Riforma 1.11) da raggiungere nel quarto trimestre 2023, attraverso una maggiore incisività della disciplina vigente, di cui all’articolo 1, commi 858 e seguenti, della legge di bilancio 2019.

 

La riduzione dei tempi di pagamento risulta tra le riforme abilitanti (ovvero gli interventi funzionali a garantire l’attuazione del Piano e in generale a rimuovere gli ostacoli amministrativi, regolatori e procedurali che condizionano le attività economiche e la qualità dei servizi erogati) del PNRR (cfr. le pagine 75-76 del piano aggiornato). In particolare, il Piano evidenzia che, in materia di tempi di pagamento della Pubblica amministrazione, la normativa nazionale vigente già stabilisce i termini di 30 o 60 giorni previsti dalla Direttiva 2011/7/UE a cui le Pubbliche Amministrazioni si devono attenere. Negli ultimi anni, l’Italia ha posto in essere numerosi interventi, a carattere normativo, amministrativo e strutturale (concessioni di liquidità per il pagamento dei debiti pregressi, misure di garanzia del rispetto dei tempi di pagamento, creazione di sistemi informativi di monitoraggio), volti a favorire la riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali. Per effetto di tali interventi, si è registrata una continua e sistematica riduzione dei tempi medi di ritardo, per i diversi comparti delle PA, seppure con dinamiche e livelli significativamente differenziati. Al fine di migliorare ulteriormente e di realizzare pienamente gli obiettivi di riduzione dei tempi di pagamento, si procederà ad implementare l’attività di monitoraggio già in corso, attraverso la definizione di appositi indicatori desunti dalla base dati del sistema informativo della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC) gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze. Tale attività di implementazione degli indicatori di monitoraggio sarà realizzata entro il quarto trimestre 2021.

 

Nella relazione illustrativa il Governo precisa che il comma 2 dell'articolo 9 in esame costituisce una prima attuazione dell’obiettivo intermedio “Entrata in vigore di nuove norme per ridurre i tempi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni agli operatori economici”, da conseguire entro il 31 marzo 2023.

 

Si rammenta preliminarmente e in estrema sintesi che i commi da 849 a 872 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ampliano le possibilità per gli enti locali, le regioni e le province autonome di richiedere anticipazioni di liquidità finalizzate al pagamento di debiti, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. I commi disciplinano, inoltre, il limite di ammontare, le garanzie, i termini per la richiesta e per il rimborso delle anticipazioni, nonché una serie di incentivi e penalità rivolte agli enti pubblici al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

In particolare, il comma 859 detta le condizioni in base alle quali le amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato e dagli enti del SSN (P.A. di cui all'elenco ISTAT), a decorrere dal 2021:

?      devono effettuare l’accantonamento nel Fondo di garanzia debiti commerciali, (previsto dal successivo comma 862), se si tratta di amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria;

?      subiscono le penalità, in termini di riduzione dei costi di competenza per consumi intermedi (previste dal successivo comma 864), se si tratta di amministrazioni che adottano la contabilità economico-patrimoniale.

Ai sensi del comma 860, gli enti del Servizio sanitario nazionale applicano le misure di cui al comma 865, in base al quale, per gli enti che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le regioni e le province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato.

Il comma 861 dispone che gli indicatori di ritardo nel pagamento dei debiti commerciali pregressi di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

 

Il comma 2 dell'articolo 9 in esame, ai fini della tempestiva attuazione della Riforma 1.11 del PNRR, per favorire l’applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, apporta le seguenti modificazioni alla disciplina sopra ricordata:

a)   si modifica il comma 861 per consentire, limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, alle amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 di elaborare l’indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 (comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali, PCC, relativa allo stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati) relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) di cui all’articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile;

b)   si modifica il comma 862 prevedendo che gli enti in contabilità finanziaria che non rispettano gli indicatori di cui al comma 859 della legge n. 145 del 2018 accantonano in bilancio il Fondo di garanzia debiti commerciali anche nel corso della gestione provvisoria o dell’esercizio provvisorio;

 

Si ricorda che il comma 862 prevede che, entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione;

 

c)   si modifica il comma 871 in modo da prevedere che il programma delle verifiche di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è definito anche in considerazione delle comunicazioni dello stock di debito effettuate alla piattaforma dei crediti commerciali (PCC) (di cui al comma 867) degli enti che si avvalgono della facoltà di calcolare l’indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili (prevista dall’ultimo periodo del comma 861).


 

Articolo 9, commi 3-5
(Analisi impatto su occupazione e retribuzione del lavoro
del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

 

 

L’articolo 9, commi da 3 a 5, stabilisce la possibilità di collaborazione tra enti pubblici nel rendere interoperative diverse banche dati amministrative per promuovere la produzione di valutazioni significative sull’impatto delle riforme e degli investimenti del PNRR. Le convenzioni per l’utilizzo dei dati e i programmi di ricerca devono soddisfare i requisiti del regolamento per la protezione dei dati personali. Anche a tal fine le convenzioni stipulate ovvero i programmi di ricerca sono pubblicati nel sito internet istituzionale delle amministrazioni coinvolte e specificano le informazioni rilevanti. Le amministrazioni devono provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

In particolare, il comma 3 stabilisce che le amministrazioni pubbliche, al fine di favorire la produzione di analisi sull’impatto su occupazione e retribuzione del lavoro dipendente e autonomo e su altri fenomeni di interesse settoriale del PNRR, tramite la stipula di convenzioni o l’avvio di programmi di ricerca, nell’ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, possono promuovere l’utilizzo a fini di ricerca di dati provenienti da archivi amministrativi e la loro integrazione con informazioni provenienti anche da fonti esterne all’amministrazione originaria.

 

Il comma 4 dispone che le convenzioni stipulate ovvero i programmi di ricerca di cui al comma 3 sono pubblicati nel sito internet istituzionale delle amministrazioni coinvolte e specificano gli scopi perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti utilizzate, le misure di sicurezza, i titolari del trattamento nonché i tempi di conservazione e ogni altra garanzia adottata per tutelare la riservatezza degli interessati, coerentemente con l’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. In ogni caso, i dati trattati sono privati di ogni riferimento che permetta l’identificazione diretta delle unità statistiche sottostanti.

 

Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, precisando che le amministrazioni provvedono alle attività previste dai commi 3 e 4 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Nella relazione illustrativa, il Governo osserva che nel dibattito attorno al PNRR molta attenzione è rivolta alla capacità di realizzare nei tempi richiesti traguardi e obiettivi (milestone e target) che devono essere raggiunti per ricevere le risorse del Dispositivo europeo di ripresa e resilienza, mentre meno attenzione è rivolta alla disponibilità di strumenti per capire e misurare l’efficacia del PNRR rispetto agli obiettivi generali e specifici delle misure che vengono finanziate. Il raggiungimento di milestone e target non è infatti sufficiente per assicurare che siano stati fatti miglioramenti significativi sui fenomeni economico-sociali-ambientali su cui il PNRR dovrebbe incidere. In genere, le milestone individuano fasi chiave dell'attuazione delle misure (e.g., legislazione adottata, piena operatività dei sistemi informativi, completamento dei lavori, ecc.), mentre i target misurano le realizzazioni (e.g. km di ferrovie costruite, metri quadri di superfice oggetto di interventi di efficientemente energetico, numero di studenti che hanno completato la formazione, numero di imprese raggiunte, etc.). Raramente milestone e target rappresentano le finalità ultime degli interventi, come riduzione della produzione di CO2, aumento dell’occupazione, miglioramento delle competenze degli studenti, ecc..

Il Regolamento UE 241/2020 che disciplina il Dispositivo non prevede obblighi di valutazione d’impatto delle misure del Piano in itinere o ex-post sugli Stati membri (a differenza di quanto previsto in passato per altri fondi del bilancio comunitario)[15]. Il Governo ritiene pertanto fondamentale favorire a livello nazionale la produzione di analisi, studi e evidenze sulle politiche attuate con il PNRR, facilitando la possibilità per le amministrazioni pubbliche coinvolte di valorizzare le banche dati amministrative esistenti e di promuovere programmi di ricerca sul PNRR.

A tal fine, le disposizioni prefigurano la possibilità di collaborazione tra enti pubblici nel rendere interoperative diverse banche dati amministrative per promuovere la produzione di valutazioni significative sull’impatto delle riforme e degli investimenti del PNRR. Non pone requisiti di partecipazione ma cerca di fare tesoro di esperienze pre-esistenti (quali per esempio il laboratorio Visitinps creato in Inps), eventualmente incoraggiando altre amministrazioni a promuovere analoghe esperienze o a creare piattaforme collaborative tra enti. In tal modo si vuole anche creare un canale preferenziale di convenzionamento tra enti pubblici, al fine di fornire legittimazione ad attività di ricerca valutativa che non sempre rientrano tra le mission originarie degli enti coinvolti.

Le esigenze informative per valutare singole o insiemi di misure del PNRR sono naturalmente diversificate e temporanee. Per questo, a differenza dell’articolo 11-bis (Disposizioni in materia di produzione di basi di dati mediante informazioni provenienti da archivi  amministrativi ai fini dell’attuazione del PNRR) della legge n. 108 del 2021, la norma non è orientata alla fornitura regolare di dati al fine della produzione di file standard (competenza attribuita a ISTAT dal suddetto articolo), ma piuttosto all’adozione di una modalità più mirata, secondo la quale le informazioni necessarie vengono prodotte in riferimento al problema da analizzare. A titolo esemplificativo, se si intende monitorare il fenomeno dell’abbandono scolastico, si potranno incrociare dati relativi alle carriere scolastiche degli studenti con dati relativi alla condizione occupazionale dei rispettivi genitori, mentre se si vuole monitorare l’effetto delle politiche attive di inserimento lavorativo bisognerà incrociare le informazioni del giovane NEET con le informazioni delle imprese presenti nel suo ambito territoriale di riferimento.

Le convenzioni per l’utilizzo dei dati e i programmi di ricerca devono soddisfare i requisiti del Regolamento per la protezione dei dati personali (Regolamento 2016/679) e, in particolare, tutelare la riservatezza degli interessati, coerentemente con l’articolo 5. Anche a tal fine la norma esplicita il fatto che i dati trattati sono privati di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche sottostanti.

 


 

Articolo 9, commi 6-7 e 12-13
(Gestione contabile delle risorse destinate all’attuazione del PNRR)

 

 

I commi 6-7 e 12-13 dell’articolo 9 recano norme di natura contabile funzionali alla gestione delle risorse destinate all’attuazione del PNRR.

In particolare, i commi 6 e 7 sono finalizzati ad assicurare anticipazioni di cassa ai soggetti attuatori dei progetti PNRR finanziati a valere sulle risorse del bilancio dello Stato, al fine di assicurare ai soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, la liquidità necessaria per il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti di cui sono titolari. Con una modifica approvata nel corso dell’esame in sede referente, si precisa che le anticipazioni sono disposte dal Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto e che sui relativi schemi di decreto è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, entro il termine di sette giorni dalla data di trasmissione degli schemi alle Camere.

Il comma 12 autorizza il versamento delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato, e destinate a interventi PNRR, sui conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati al MEF per l’attuazione del Next Generation EU, nel caso in cui ciò sia necessario per assicurare unitarietà e flessibilità alle procedure di gestione finanziaria dei fondi. Con una modifica approvata nel corso dell’esame in sede referente, si precisa che l’autorizzazione al versamento delle suddette risorse è disposta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e che sui relativi schemi di decreto è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, entro il termine di sette giorni dalla data di trasmissione degli schemi alle Camere.

Il comma 13, infine, esclude l’esecuzione forzata, ovvero atti di sequestro o di pignoramento, sui fondi PNRR esistenti nei conti correnti della tesoreria centrale o nelle corrispondenti contabilità speciali intestate alle PA responsabili della realizzazione degli interventi del PNRR.

 

Il comma 6 consente al MEF di disporre anticipazioni, a valere sulle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», istituito con l’articolo 1, comma 1038, della legge n. 178/2020, da destinare direttamente ai soggetti attuatori dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, ivi compresi gli enti territoriali, al fine di garantire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR di cui sono titolari.

Con una modifica approvata nel corso dell’esame in sede referente, è precisato che le anticipazioni sono disposte dal Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto.

 

Le anticipazioni devono essere richieste, con espressa motivazione, dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, e costituiscono, per i soggetti attuatori, tra cui gli enti territoriali, trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR.

Le anticipazioni sono a valere sulle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 1038, della legge n. 178/2020, sul quale sono versate le risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation UE, di cui al comma 1037, relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto.

L’anticipazione, si precisa nella Relazione tecnica, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto l’operazione viene effettuata nei limiti delle risorse già stanziate in favore del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation UE-Italia, a legislazione vigente.

 

A seguito dell’esame in sede referente, è stata introdotta nel comma 6 la disposizione che prevede che gli schemi dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, con cui sono disposte le anticipazioni di cassa in favore dei soggetti attuatori dei progetti PNRR, siano trasmessi alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, entro il termine di sette giorni dalla data di trasmissione.

Decorso il termine suddetto, i decreti possono comunque essere adottati.

 

Il comma 7 prevede che le risorse erogate come anticipazioni sono poi tempestivamente reintegrate al conto corrente di tesoreria dalle medesime Amministrazioni titolari degli interventi che hanno attivato le anticipazioni, a valere sui pertinenti stanziamenti di bilancio.

 

 

I commi da 1037 a 1050 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) hanno dettato una serie di misure contabili per l’attuazione del Programma Next Generation EU.

In particolare, il comma 1037 provvede all’istituzione, nello stato di previsione del MEF (cap. 8003), del “Fondo di rotazione per l’attuazione del Programma Next Generation EU”, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall’Unione Europea. La dotazione del Fondo è pari a 32.766,6 milioni di euro per il 2021, a 40.307,4 milioni per il 2022 e a 44.573 milioni per il 2023, per un totale di 117,65 miliardi nel triennio.

La stessa legge di bilancio 2021 ha poi indicato, con apposite disposizioni, specifici utilizzi del predetto Fondo, finalizzandone in parte le disponibilità a determinate spese. Si ricorda, peraltro, che alcune di queste finalizzazioni sono state oggetto di modifica con il D.L. n. 59 del 2021. Inoltre, ulteriori finalizzazioni a carico del Fondo di rotazione sono state disposte di successivi decreti-legge approvati in corso d’anno (in particolare, i decreti-legge n. 77, n. 80, n. 121 del 2021 e il decreto-legge n.125/2021 in esame). Complessivamente, tale impieghi ammontano a 27,9 miliardi.

Per una più approfondita analisi degli utilizzi disposti in via legislativa delle risorse disponibili per il PNRR, si rinvia alla Documentazione di finanza pubblica n. 30 del Servizio bilancio dello Stato “PNRR: dati finanziari e quadro delle risorse e degli impieghi”, di novembre 2011).

Le risorse stanziate nel Fondo di rotazione sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato: nel primo conto corrente, denominato Ministero dell’economia e delle finanze attuazione del Programma Next Generation EU - Contributi a fondo perduto – sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto, sul secondo conto corrente denominato Ministero dell’economia e delle finanze attuazione del Programma Next Generation EU - Contributi a titolo di prestito – sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante prestiti. Tali conti hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio (comma 1038).

Le risorse giacenti sui conti correnti infruttiferi vengono attribuite a ciascuna amministrazione o organismo titolare e/o attuatore dei progetti, in relazione al fabbisogno finanziario, sulla base delle procedure definite con il decreto di cui al comma 1042, nel rispetto del sistema di gestione e controllo delle componenti del Next Generation EU (comma 1039[16]). In particolare, il comma 1042 prevede che con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse dal Fondo di rotazione, stanziate dalla legge di bilancio 2021, nonché le modalità di rendicontazione della gestione delle stesse. In attuazione del comma 1042 è stato emanato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2021.

 

Secondo i dati del conto riassuntivo del Tesoro alla data del 30 settembre 2021, ai sensi del comma 1038 risultano versati sui due conti correnti di tesoreria centrale MEF-NGEU circa 24,9 miliardi di euro provenienti dal Fondo di rotazione, di 8.954 milioni di euro sul conto corrente di tesoreria MEF-NGEU - Contributi a fondo perduto – e 15.938 milioni di euro sul conto corrente MEF-NGEU - Contributi a titolo di prestito.

Alla data del 30 settembre 2021, tali somme risultano interamente attribuite alle Amministrazioni o agli organismi titolari e/o attuatori dei progetti PNRR.

Si rammenta, infine, per completezza, che qualora, invece, le risorse iscritte sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Programma Next Generation EU, di cui al comma 1037, siano utilizzate per progetti finanziati dal dispositivo di ripresa e resilienza dell’Unione europea che comportino minori entrate per il bilancio dello Stato, la norma prevede che un importo corrispondente alle predette minori entrate venga versato sulla contabilità speciale n.1778, intestata: “Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio” per la conseguente regolazione contabile mediante versamento sui pertinenti capitoli dello stato di previsione dell’entrata (comma 1040). Il versamento nella contabilità speciale è effettuato mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione oppure, ove gli effetti delle misure si realizzino in un periodo temporale più esteso rispetto a quello della dotazione del Fondo, utilizzando direttamente le disponibilità dei conti di tesoreria di cui al comma 1038 previamente incrementate dal Fondo.

Le risorse erogate all’Italia dal bilancio dell’Unione europea per l’attuazione del Dispositivo di Ripresa e la Resilienza dell’Unione europea affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato su due distinti capitoli, rispettivamente relativi ai contributi a fondo perduto e ai prestiti. Ai medesimi capitoli affluiscono le risorse del Programma Next Generation EU oggetto di anticipazione nazionale da parte del Fondo di rotazione (comma 1041).

Il D.P.C.M. 15 settembre 2021, in attuazione del comma 1044 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, disciplina le strutture e i ruoli responsabili del monitoraggio del PNRR e dei relativi progetti, oltre alle modalità, alle regole e agli strumenti per il conferimento dei dati.

 

Il comma 12 prevede che le risorse iscritte nel bilancio dello Stato ed espressamente finalizzate alla realizzazione degli interventi del PNRR possano essere versate sui conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati al Ministero dell’economia e delle finanze per l’attuazione del Programma Next Generation EU, nel caso in cui ciò sia necessario per assicurare unitarietà e flessibilità alle procedure di gestione finanziaria dei fondi destinati a realizzare gli interventi del PNRR.

Con una modifica approvata nel corso dell’esame in sede referente, si precisa che il versamento delle risorse iscritte in bilancio sui suddetti conti correnti di tesoreria è disposto con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che è espresso entro il termine di sette giorni dalla data di trasmissione.

Decorso il termine suddetto, i decreti possono comunque essere adottati.

La disposizione sembrerebbe pertanto autorizzare la gestione fuori bilancio delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato “espressamente finalizzate alla realizzazione degli interventi del PNRR”, mediante il versamento nei due conti correnti di Tesoreria centrale intestati al MEF-NGEU. Relativamente all’individuazione delle suddette risorse, andrebbe tuttavia chiarito se si tratta di quelle afferenti i c.d. “progetti in essere”, come indicati nel D.M. Economia del 6 agosto 2021[17], autorizzate da precedenti disposizioni legislative[18].

 

Il comma 13, infine, esclude che i fondi esistenti sui conti correnti della Tesoreria centrale dello Stato destinati a realizzare gli interventi del PNRR nonché sulle corrispondenti contabilità speciali intestate alle Amministrazioni dello Stato per la gestione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possano essere soggetti ad esecuzione forzata.

Sui medesimi fondi non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano dunque obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime.

Tale divieto è giustificato – si legge nelle Relazione illustrativa – “tenuto conto del vincolo di destinazione di tali risorse e dell’importanza che le stesse restino nella disponibilità delle Amministrazioni responsabili della realizzazione degli interventi del PNRR e del conseguimento dei relativi milestone e target”.

 

Al comma 13 si evidenzia che il richiamo all’articolo 1, comma 1037, della legge n.178/2020 deve intendersi più propriamente riferito al comma 1038.

 


 

Articolo 9, commi 8 e 9
(Comitato scientifico per revisione della spesa pubblica)

 

 

L’articolo 9, commi 8 e 9, istituisce presso la Ragioneria generale dello Stato il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, al fine di rafforzare gli strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica e i processi di revisione e valutazione della spesa.

 

Il comma 8 prevede che, ai fini del rafforzamento delle attività, degli strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica, nonché dei processi di revisione e valutazione della spesa, presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è istituito il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, con funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di analisi e valutazione della spesa e di supporto definizione della proposta all’applicazione dell’art. 22-bis della legge n.196/2009.

Il Comitato opera in coerenza con le linee guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dei conseguenti specifici indirizzi del Ministro dell’economia e delle finanze. Il Comitato indica i criteri e le metodologie per la definizione dei processi e delle attività di revisione della spesa nonché gli obiettivi da perseguire. Al Comitato partecipa il Ragioniere Generale dello Stato, che lo presiede, i dirigenti generali da questi delegati e quelli di volta in volta competenti in relazione alla materia trattata, un componente della segreteria tecnica del Ministro dell’economia e delle finanze, un rappresentante della Banca d’Italia, un rappresentante dell’Istat, un rappresentante della Corte dei conti. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle pubbliche amministrazioni ed esperti esterni con professionalità inerenti alle materie trattate. La partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento del Comitato si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Il comma 9 prevede che per le attività istruttorie e di segreteria del Comitato scientifico è istituita, presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una apposita Unità di Missione, che svolge anche attività di Segreteria tecnica, cui è preposto un dirigente di livello generale e due dirigenti di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale nel limite di spesa di 571 mila euro annui. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale in deroga ai limiti percentuali previsti dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[19].

Nel corso dell’esame in sede referente sono state aggiunte alcune disposizioni volte a definire i compiti dell’Unità di Missione. In particolare, si prevede che l’Unità di Missione:

§  anche in collaborazione con gli Ispettorati generali della ragioneria generale dello Stato, effettua analisi e valutazioni della spesa sulla base degli indirizzi e del programma di lavoro definito dal Comitato scientifico di cui al comma 8;

§  nell’ambito della procedura di cui all’articolo 22-bis della legge n.196/2009, collabora alle attività necessarie alla definizione degli obiettivi di spesa, dei relativi Accordi, nonché al successivo monitoraggio e alle conseguenti relazioni;

§  concorre all’attività dei Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all’articolo 39 della legge n.196/2009[20].

Infine, si prevede che trovano applicazione le norme di cui all’articolo 5, comma 7, del decreto-legge n.77 del 2021, il quale stabilisce che con regolamenti governativi di delegificazione si provveda alla ridefinizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del MEF, nelle more del perfezionamento del regolamento di organizzazione del Ministero, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, da adottarsi entro il 31 gennaio 2022.

 

Le disposizioni dei commi 8 e 9 in esame sono volte (secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa del provvedimento) a garantire il conseguimento di uno specifico traguardo previsto dal PNRR, con scadenza a dicembre 2021.

Nell’allegato alla Decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021, con cui è stato approvato il PNRR dell’Italia[21], il traguardo viene definito nei seguenti termini: “Entrata in vigore delle disposizioni legislative per migliorare l’efficacia della revisione della spesa, attraverso il rafforzamento del ruolo del Ministero delle Finanze”[22].

 

Per quanto riguarda la spending review dei ministeri, l’articolo 22-bis, comma 1, della legge n. 196/2009[23], prevede che, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, entro il 31 maggio di ciascun anno, con D.P.C.M., e su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze (previa deliberazione del Consiglio dei Ministri), sono definiti gli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero riferiti al successivo triennio. In relazione a tali obiettivi, definiti in termini di limiti di spesa e di risparmi da conseguire, i Ministri definiscono la propria programmazione finanziaria, indicando gli interventi da adottare con il successivo disegno di legge di bilancio.

Dopo l'approvazione della legge di bilancio, entro il 1° marzo di ciascun anno, il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa stabiliscono in appositi accordi (definiti con decreti interministeriali) le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa. Negli accordi sono quindi indicati gli interventi che si intende porre in essere per la loro realizzazione e il relativo cronoprogramma. I medesimi accordi possono essere aggiornati, anche in considerazione di successivi interventi legislativi che possano avere effetti sugli obiettivi oggetto dei medesimi accordi.

Il Ministro dell'economia informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli accordi, sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun Ministro entro il 15 luglio. Entro il 1° marzo dell'anno successivo, ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia una relazione – che verrà allegata al DEF - sul grado di raggiungimento dei risultati in riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente.

La nuova procedura ha trovato attuazione per la prima (e, al momento, unica) volta nell'anno 2017, con riferimento al triennio di programmazione 2018-2020.

 

Da ultimo, l’articolo 1, comma 849, della legge n.178 del 2021 (legge di bilancio per il 2021) ha modificato la disciplina di revisione della spesa delle amministrazioni centrali prevedendo, in particolare, che le amministrazioni statali siano tenute, a decorrere dal 2023, a porre in essere processi di riorganizzazione amministrativa volti a conseguire risparmi di spesa nella misura corrispondente alle riduzioni delle dotazioni (di competenza e di cassa), relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei ministeri, nella misura indicata in apposito allegato al disegno di legge (allegato L). Su proposta dei ministri competenti, con decreto del MEF, le riduzioni di spesa possono essere rimodulate nell’ambito dei pertinenti stati di previsione, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa in termini di indebitamento netto della P.A.

 

Per ulteriori informazioni sulla normativa vigente in materie di revisione della spesa a livello delle amministrazioni centrali si rinvia al tema web Il controllo della spesa pubblica e la spending review.

 

 


 

Articolo 9, commi 10 e 11
(Assunzioni presso la RGS e impiego di esperti)

 

 

All’articolo 9, il comma 10, modificato nel corso dell’esame in sede referente, autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze per il biennio 2021-2022 a reclutare, mediante nuovi concorsi o scorrimento delle vigenti graduatorie, 40 unità di personale da inquadrare nella terza area, posizione economica F1, per rafforzare le strutture della Ragioneria generale dello Stato, inclusi l’Unità di missione del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa e i nuclei di valutazione della spesa, nonché per le attività di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale.

Il comma 11, modificato nel corso dell’esame in sede referente, autorizza la Ragioneria generale dello Stato ad avvalersi del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica, nonché di un contingente massimo di 10 esperti e di stipulare convenzioni con Università, Enti e Istituti di ricerca, entro il limite di spesa complessivo di 600.000 euro.

 

In particolare, il comma 10, al fine di rafforzare le strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, inclusi l’Unità di missione del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa (istituita dal precedente comma 9) e i nuclei di valutazione della spesa previsti dalla legge di contabilità (art. 39 della legge 196/2009), nonché per le attività di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale, autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze, per il biennio 2021-2022, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali ma nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 40 unità di personale, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1.

A tal fine è autorizzata la spesa di 1.864.375 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Il reclutamento del personale è effettuato senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità e anche mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

In sede referente è stato aggiunto al comma 10 un ultimo periodo il quale, modificando il comma 884 della legge di bilancio per il 2021, estende al 2022 il termine entro il quale il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a bandire procedure concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato di 550 unità di personale non dirigenziale.

I commi 884-885 della legge n. 178 del 2020 autorizzano per l’anno 2021 il MEF a bandire concorsi di personale non dirigenziale per assumere 550 unità con contratto a tempo indeterminato, da destinare alle Ragionerie Territoriali dello Stato (450) e alle Commissioni Tributarie (100).

 

Si ricorda che la legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009) ha previsto l’istituzionalizzazione del processo di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali, attraverso la costituzione dei Nuclei di analisi e valutazione della spesa – (NAVS). In particolare, l’articolo 39 prevede una collaborazione del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - con le amministrazioni centrali dello Stato, attraverso i nuclei di analisi e valutazione della spesa, finalizzata a garantire il supporto per la verifica dei risultati programmatici rispetto agli obiettivi di finanza pubblica relativi all’indebitamento netto, al saldo di cassa e al debito delle amministrazioni pubbliche, nonché a garantire il supporto per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni. L’art. 25 del D.Lgs. n. 123 del 2011 disciplina le modalità di funzionamento dei NAVS.

Le attività svolte dai nuclei sono altresì funzionali alla formulazione delle proposte di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa nonché alla predisposizione del rapporto allegato al rendiconto generale del bilancio dello Stato sui risultati e la realizzazione degli obiettivi indicati nel bilancio di previsione.

I risultati conseguiti dai nuclei di analisi e valutazione della spesa sono stati utilizzati per l'elaborazione del Rapporto triennale sulla spesa delle amministrazioni dello Stato, documento di sintesi dell’attività triennale di spending review volto ad illustrare la composizione e l’evoluzione della spesa, i risultati conseguiti con le misure adottate ai fini del suo controllo e quelli relativi al miglioramento del livello di efficienza delle amministrazioni - previsto dall’art. 41 dalla legge di contabilità e presentato alle Camere, per la prima volta, nell’agosto 2012 (Doc. CCXLVIII, n. 1). Tale articolo è stato soppresso dall’art. 4 del D.Lgs. n. 90 del 2016 il quale, introducendo il nuovo art. 22-bis (Programmazione finanziaria e accordi tra Ministeri) nella legge di contabilità, ha previsto l'integrazione del processo di revisione della spesa nel ciclo di bilancio, nell'ottica di un rafforzamento della programmazione finanziaria e del raggiungimento di un maggior grado di strutturazione e sistematicità del processo stesso di revisione della spesa.

 

Il comma 11, per lo svolgimento dei compiti previsti dall’intero articolo 9, autorizza la Ragioneria generale dello Stato ad avvalersi del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica, nonché di un contingente massimo di 10 esperti di comprovata qualificazione professionale (art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001), fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 500.000. Per le medesime finalità il Dipartimento è autorizzato a stipulare convenzioni con Università, Enti e Istituti di ricerca, per i quali si prevede un costo complessivo annuo di euro 100.000 (costo previsto dalla relazione tecnica).

A tal fine è autorizzata la spesa di 600.000 euro annui a decorrere dal 2022.

Nel corso dell’esame in sede referente è stato previsto che i nominativi degli esperti selezionati, le loro retribuzioni e i loro curricula sono resi pubblici nel sito internet del MEF entro trenta giorni dalla conclusione dei procedimenti delle rispettive nomine, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti a legislazione vigente e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

L'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, consente alle PA, nei casi in cui non possano far fronte a specifiche esigenze con il personale in servizio, di assegnare incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a)    l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b)   l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c)    la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d)   devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

 

Si ricorda, inoltre che nel corso dell’esame in sede referente è stato inserito nel decreto in esame l’articolo 31-bis il quale al comma 1-bis istituisce due posti di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza studio e ricerca nel Ministero dell’economia e delle finanze: uno presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e uno presso il Dipartimento del Tesoro. Presso la Ragioneria Generale è istituito inoltre un posto di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca.

 

Si segnalano di seguito i più recenti provvedimenti che hanno autorizzato il Ministero dell’economia e delle finanze a procedere, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere nuovi contingenti di personale, in particolare per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

Il decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto rilancio) contiene alcune norme che autorizzano il MEF a potenziare le proprie strutture:

-        l’articolo 2, comma 13-bis, autorizza il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ad avvalersi, nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per il 2020 e 200.000 euro a decorrere dal 2021, di esperti individuati all’esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità, in vista del monitoraggio delle clausole di flessibilità nell’ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita europeo, anche con riferimento alle opere necessarie a perseguire il riordino della rete ospedaliera in relazione all’emergenza Covid-19 realizzate mediante il ricorso al partenariato pubblico-privato;

-        gli articoli 247-249 prevedono misure per la accelerazione dei concorsi mediante il decentramento e la digitalizzazione delle procedure;

-        l’articolo 262 autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad avviare le procedure di reclutamento di 56 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nel profilo della terza area (F3), in relazione alle specifiche esigenze connesse alla Presidenza italiana del G20 e allo sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato. Le procedure di reclutamento (già autorizzate dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2019) si svolgono mediante concorsi per titoli ed esame orale per l’accesso ai quali è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e la conoscenza della lingua inglese, anche del dottorato di ricerca ovvero del master di secondo livello.

 

La legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020), ai commi 884 e 885, autorizza il MEF a bandire concorsi di personale non dirigenziale per assumere 550 unità con contratto a tempo indeterminato, da destinare alle Ragionerie Territoriali dello Stato (350 unità di Area III-F1 e 100 unità di Area II-F2) e alle Commissioni Tributarie (100 di Area III-F1).

Il comma 886 (come modificato dal D.L. n. 183 del 2020) autorizza per MEF a bandire per l’anno 2021 concorsi per assumere 30 unità di personale non dirigenziale di alta professionalità con contratto a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area III-F3, al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le procedure concorsuali, in deroga alla normativa vigente, si svolgono mediante concorsi per titoli ed esame orale. Per l'accesso alle prove concorsuali è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e la conoscenza della lingua inglese, anche del dottorato di ricerca ovvero del master di secondo livello.

 

Il decreto-legge n. 73 del 2021 (articolo 11-bis, comma 13) autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze, nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure del decreto (c.d. Sostegni-bis), a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all’articolo 10 del D.L. n. 44 del 2021, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) del medesimo Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a 50 unità da inquadrare nel livello iniziale dell’area III del comparto funzioni centrali.

Inoltre, nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure dello stesso decreto, la dotazione complessiva del contingente degli uffici di diretta collaborazione del MEF è incrementata di dieci unità di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Una quota parte, non inferiore a otto unità di personale, è riservata all'Ufficio del coordinamento legislativo. Per gli anni dal 2021 al 2027 presso l'Ufficio di Gabinetto sono istituiti due ulteriori posti di funzione di livello dirigenziale generale, assegnati alle dirette dipendenze del Capo di gabinetto (articolo 11-bis, comma 15).

 

Il decreto-legge n. 80 del 2021, articolo 7, comma 1, ha previsto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di 500 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale, di cui 80 unità da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e le restanti da ripartire alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (G.U. n. 64 del 13 agosto 2021); i 500 professionisti reclutati dal bando sono, infatti, destinati alle strutture di monitoraggio e rendicontazione dei fondi presso le amministrazioni titolari dei relativi progetti e interventi, per la realizzazione del sistema di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano di ripresa e resilienza. Il relativo bando di concorso pubblico è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami del 13 agosto 2021.

L’articolo 7, comma 4, del DL n.80/2021, ha inoltre autorizzato la Ragioneria generale dello Stato ad avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, effettuate dal Servizio centrale per il PNRR, istituito dall’articolo 6 del D.L. n. 77/2021. Si prevede l’importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di 167.000 euro per l’anno 2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

 

Si segnala, infine, che il disegno di Legge europea 2019-2020 (A.C. 2670-B), in corso di esame alla Camera in seconda lettura, autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad assumere, a tempo indeterminato, fino a 50 unità di personale per rafforzare le strutture della Ragioneria generale dello Stato ai fini delle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall’Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027 (articolo 44).

Articolo 9, commi 14-18
(Realizzazione della riforma 1.15 del PNRR “Sistema unico di contabilità economico-patrimoniale per le PA”)

 

 

L’articolo 9, commi da 14 a 17, interviene in ordine alla realizzazione della riforma 1.15 del PNRR denominata “Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale”, prevedendo che le attività connesse sono svolte dalla Struttura di governance istituita presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (comma 14) e stabilendo il compenso dei componenti dello Standard Setter Board (comma 15). Stabilisce altresì che le proposte relative ai principi e gli standard contabili sono trasmesse, per il parere, alla Commissione Arconet (comma 16). Rinvia a successive determine del Ragioniere generale dello Stato per la modifica della determina di istituzione della Struttura di governance (comma 17). Il comma 18, infine, reca le disposizioni finanziarie.

 

Riforma “Dotare le Pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual

La riforma, inserita nella missione 1, componente 1, del PNRR, ha l’obiettivo di implementare un sistema di contabilità basato sul principio accrual unico per il settore pubblico, in linea con il percorso delineato a livello internazionale ed europeo per la definizione di principi e standard contabili nelle pubbliche amministrazioni (IPSAS/EPSAS) e in attuazione della Direttiva 2011/85/UE del Consiglio. Secondo il PNRR, infatti, un assetto contabile accrual costituisce un supporto essenziale per gli interventi di valorizzazione del patrimonio pubblico, grazie ad un sistema di imputazione, omogeneo e completo, del valore contabile dei beni delle pubbliche amministrazioni.

Il PNRR riporta che il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) ha realizzato, in accordo con la Commissione Europea, tre diversi progetti finalizzati ad analizzare l’accounting maturity del nostro Paese e ad individuare le iniziative più idonee per l’adozione di un sistema unico di contabilità accrual nelle amministrazioni pubbliche italiane. Si tratta di:

       Design of the accrual IPSAS/EPSAS based accounting reform in the Italian public administration”.

       Support for the implementation of the accrual IPSAS/EPSAS based accounting in the Italian public administration”.

       Design a chart of accounts for the EPSAS/IPSAS based accrual accounting”.

 

Secondo il Piano, tali progetti risultano essenziali per avviare un percorso di implementazione di un framework contabile incardinato sul principio accrual: dopo aver valutato il divario esistente fra l’attuale assetto contabile delle pubbliche amministrazioni italiane e un sistema contabile basato sugli standard europei e dopo aver evidenziato le diverse criticità da affrontare, sono stati identificate le azioni da intraprendere per colmare il divario rispetto agli obiettivi in termini di accounting maturity.

L’action plan propone alcune iniziative fondamentali, tra le quali:

       il coordinamento delle attività di riforma contabile con l’istituzione di un nuovo modello di governance.

       La riduzione delle discordanze tra i diversi sistemi contabili mediante un’azione di convergenza verso un unico insieme di standard contabili.

       L’elaborazione di un quadro concettuale unico per l’intera pubblica amministrazione italiana.

       La definizione di un nuovo piano dei conti unico per le pubbliche amministrazioni, in linea con le migliori pratiche internazionali.

       La consapevolezza dei requisiti fondamentali in materia di informatica, risorse umane e sistemi di gestione finanziaria necessari per implementare con successo la riforma contabile.

 

A supporto di tale disegno, si prevede inoltre la realizzazione di un nuovo sistema informativo a supporto dei processi di contabilità pubblica, basato su un’architettura del tipo ERP (Enterprise Resource Planning) e strutturato in moduli, tra loro collegati e integrati, in grado di cogliere, con una unica rilevazione, il profilo finanziario, economico-patrimoniale e analitico di uno stesso fatto gestionale.

Il nuovo sistema, chiamato InIt, sarà messo a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla RGS, come un unico sistema informatico integrato a supporto dei processi contabili e sostituirà le numerose applicazioni attualmente in uso presso le amministrazioni centrali. Tale sistema sarà inoltre in grado di gestire tutti i processi di una organizzazione – siano essi di tipo amministrativo, produttivo e finanziario - consentendo di integrare tutta l’organizzazione e le sue funzioni e rendendo le informazioni simultaneamente disponibili a tutti i processi e gli attori coinvolti.

Inoltre, la costruzione delle funzionalità e dell’architettura del nuovo sistema InIt sosterrà e si accompagnerà con innovazioni di processo, come, ad esempio, l’aggiornamento del piano dei conti integrato o l’estensione dell’ambito della sperimentazione della contabilità economico-patrimoniale.

Il PNRR delinea infine le modalità e tempi di attuazione di tale riforma: il percorso di costruzione del framework contabile basato sul principio accrual, unico per il settore pubblico, è già stato avviato, attraverso la realizzazione dei tre progetti sopra menzionati, e terminerà entro il secondo trimestre 2026, in linea con il percorso delineato a livello internazionale ed europeo per la definizione di principi e standard contabili nelle pubbliche amministrazioni (IPSAS/EPSAS) e in attuazione della Direttiva 2011/85/UE del Consiglio.

Il sistema InIt necessario per tale riforma sarà inizialmente in uso presso i Ministeri, per poi essere esteso alle Amministrazioni Autonome che attualmente utilizzano i sistemi informatici messi a disposizione dalla RGS. Successivamente sarà messo a disposizione delle altre amministrazioni pubbliche. Il sistema verrà reso disponibile, con progressivi rilasci, a partire dal primo semestre del 2021.

 

Il comma 14 dell'articolo 9 in esame prevede che le attività connesse alla realizzazione della Riforma 1.15 del PNRR (si veda il box sopra) sono svolte dalla Struttura di governance istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 35518 del 5 marzo 2020.

 

In base al regolamento allegato alla determina sopra citata, la Struttura di governance è istituita con l'obiettivo di definire un sistema contabile basato sul principio accrual unico per le pubbliche amministrazioni. Per lo svolgimento dei propri compiti si avvale di un organo tecnico indipendente, detto Standard Setter Board, composto di esperti dei sistemi contabili di tipo economico-patrimoniale applicati alle pubbliche amministrazioni, che elabora proposte relative ai principi e agli standard di contabilità basati sul principio accrual. La Struttura è composta inoltre di un Comitato direttivo con funzioni di iniziativa e indirizzo, di un Gruppo di consultazione e di una Segreteria tecnica. Per ulteriori dettagli si rinvia al testo della determina citata.

 

Il comma 15 stabilisce che, ai fini delle attività di cui al comma 14, ai componenti dello Standard Setter Board, di cui all’articolo 3 della predetta determina del Ragioniere generale dello Stato, è riconosciuto, per gli anni dal 2022 al 2026, un compenso onnicomprensivo, per un importo annuo non superiore a 8.000 euro per singolo componente. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 120.000 per ciascuno degli anni 2022 al 2026. Per il finanziamento delle spese di funzionamento della Struttura di governance, si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Il comma 16, al fine di favorire la partecipazione degli enti territoriali alla definizione della riforma 1.15 del PNRR, prevede che le proposte relative ai princìpi e gli standard contabili elaborate dallo Standard Setter Board di cui al comma 15 sono trasmesse, per il parere, alla Commissione Arconet di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011.

 

 

L’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011, corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014, ha istituito, presso il MEF, la Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet) con il compito di promuovere l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011 in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali.

 

Il comma 17 rinvia a una o più determine del Ragioniere generale dello Stato il compito di apportare le necessarie modifiche alla citata Determina n.  5518 del 5 marzo 2020, al fine di dare attuazione a quanto stabilito dai commi 15 e 16.

 

Il comma 18 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.155.946 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e a 3.035.946 euro annui a decorrere dall’anno 2027, e individua la fonte di copertura finanziaria nella corrispondente riduzione, per 3.155.946 euro annui a decorrere dall’anno 2022, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.


 

Articolo 9, comma 18-bis
(
Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni per l'attuazione del PNRR)

 

 

Il comma 18-bis dell’articolo 9, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, affida ad apposita circolare del Ministero dell’economia e delle finanze il compito di stabilire le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi previsti nel PNRR possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del Piano. Inoltre, si dispone che è oggetto di preventiva verifica da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento l'ammissibilità solo di ulteriori spese di personale a carico del PNRR.

 

In particolare, il comma 18-bis novella l’articolo 1 del D.L. n. 80/2021, che ha introdotto modalità speciali per il reclutamento e il conferimento di incarichi professionali per l’attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche.

 

Si ricorda, in proposito, che il richiamato art. 1, comma 1, del D.L. n. 80/2021 consente alle amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano, al di fuori delle assunzioni di personale già espressamente previste nel PNRR, di porre a carico dello stesso esclusivamente le spese per assunzioni di personale, nonché per servizi di supporto e consulenza esterni, specificamente destinati a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto.

 

La norma in commento, in primo luogo, introduce, alla fine di tale periodo, una disposizione che a tal fine affida ad apposita circolare del Ministero dell’economia e delle finanze il compito di stabilire le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del PNRR.

 

Si ricorda, inoltre, che il richiamato art. 1, comma 1, del D.L. n, 80/2021 prevede che il predetto reclutamento è effettuato in deroga alla dotazione organica delle amministrazioni interessate e a determinati vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo determinato (di cui all’art. 9, co. 28, del D.L. 78/2010[24]).

 

In secondo luogo, la norma in commento interviene sulla disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 80/2021, che assoggetta alla preventiva verifica da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento[25] l’ammissibilità di tali spese a carico del PNRR, di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare, si dispone che è oggetto della suddetta preventiva verifica da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento l’ammissibilità non già di tali spese, bensì solo di ulteriori spese di personale a carico del PNRR rispetto a quelle di cui al secondo periodo.


 

Articolo 9-bis
Consultazione e informazione del Parlamento
sull’attuazione del  PNRR)

 

 

L’articolo 9-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, detta norme volte a rafforzare il ruolo di controllo del Parlamento nel processo di attuazione e valutazione della spesa del PNRR.

 

In particolare, si prevede:

§  che la relazione semestrale trasmessa alle Camere dalla Cabina di regia contenga anche una nota esplicativa relativa al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti per il periodo di riferimento;

§  che nel caso in cui il Governo, a fronte di circostanze oggettive che impediscano di realizzare traguardi o obiettivi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, intenda presentare un Piano modificato o un nuovo Piano (ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento n.2021/241/UE[26]), deve trasmettere alle Camere, prima dell’invio alla Commissione europea, la proposta di Piano modificato o di nuovo Piano in tempo utile per il suo esame parlamentare.

 

La governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è stata definita, con un'articolazione a più livelli, dal decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 19 luglio 2021, n. 108. In precedenza, la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020) aveva stabilito, ai commi 1037-1050, le prime misure per l'attuazione del programma Next Generation EU.

La responsabilità di indirizzo del Piano è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Viene istituita una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano di volta in volta i Ministri e i Sottosegretari competenti in relazione alle tematiche affrontate in ciascuna seduta. La Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR. Alle sedute della Cabina di regia partecipano i Presidenti di Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di competenza regionale o locale, nonché il Presidente della Conferenza Stato-Regioni, su questioni d'interesse di più Regioni ovvero il Presidente dell'ANCI e il Presidente dell'UPI quando sono esaminate questioni di interesse locale. Possono essere inoltre invitati, a seconda della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i referenti o rappresentanti del partenariato economico e sociale.

Tra i suoi compiti figura la trasmissione al Parlamento di una relazione sullo stato attuazione del Piano, con cadenza semestrale. Dal combinato disposto dell’articolo 1, comma 1045, della legge n.178/2020 (legge di bilancio per il 2021) e dell’articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge n.77/2021, si evince che la relazione deve riportare “prospetti sull’utilizzo delle risorse e sui risultati raggiunti”,  nonché “ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro”.

La Cabina di regia trasmette al Parlamento, inoltre, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con particolare riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro (art. 2).


 

Articolo 10
(Supporto tecnico operativo per le misure di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

 

 

L’articolo 10, comma 1, istituisce nello stato di previsione della spesa del MIPAAF il Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del medesimo Ministero (nel corso dell'esame in sede referente è stato espunto il riferimento originario al Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica). Il comma 2 dispone in relazione agli oneri relativi, pari a euro 2 milioni (in luogo della stima inizialmente prevista di 1,5 mln di euro) per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al MIPAAF.

 

 

Il Fondo è istituito per l’attuazione delle misure di competenza del MIPAAF, previste dall’articolo 9 del D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021).

 

La relazione illustrativa ricorda che l’articolo 10 del D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021) definisce le modalità di avvalimento dei soggetti previsti dal medesimo articolo 9 da parte delle Amministrazioni titolari di misure individuate nel PNRR.  Per consentire anche al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di usufruire del predetto avvalimento è pertanto istituito un fondo per finanziare l’attività di supporto fornita al competente Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica, al fine di consentire la più efficace e tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal PNRR.

 

L'articolo 9 del D.L. citato attribuisce alle singole Amministrazioni centrali o degli enti territoriali competenti per materia, la realizzazione (in via diretta o mediante alcuni altri soggetti) degli interventi previsti dal PNRR.

Pone loro alcuni obblighi, di tracciabilità e documentazione.

L'articolo 9 prevede che la "realizzazione operativa" degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza spetti alle Amministrazioni centrali dello Stato, alle Regioni e agli enti locali, sulla base delle loro specifiche competenze istituzionali o della titolarità degli interventi, quale definita nel Piano.

L'Amministrazione titolare può operare attraverso le proprie strutture o avvalendosi di soggetti attuatori esterni (individuati nel Piano) o secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Per il riguardo tecnico-operativo, le Amministrazioni possono avvalersi - a fini di efficacia e tempestività della realizzazione degli interventi del Piano - di società a prevalente partecipazione pubblica (rispettivamente, statale, regionale e locale) e di enti vigilati.

Le Amministrazioni sono tenute ad assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del Piano.

Debbono conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit.

Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle Amministrazioni per l'attuazione degli interventi del Piano sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità ed ai controlli amministrativo-contabili, previsti dalla legislazione nazionale applicabile.

L’articolo 10 del D.L. 77/2021 ha introdotto misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici, prevedendo che le amministrazioni possano avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate, sulla base di apposite convenzioni. I commi 1 e 2 prevedono che per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e comunitaria 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni pubbliche, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). L'attività di supporto copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati. Il comma 3 specifica che, ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), le stazioni appaltanti devono valutare la congruità economica dell'offerta delle società in house, con riguardo all'oggetto e al valore della prestazione. La motivazione del provvedimento di affidamento a società in house da parte delle stazioni appaltanti deve dare conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della Consip S.p.A e delle centrali di committenza regionali. In sostanza con l’intervento in esame, la stazione appaltante è obbligata a riscontrare i vantaggi che legittimano l’affidamento in house mediante la comparazione degli standard di riferimento di Consip S.p.A e delle centrali di committenza regionali. I commi 4 e 5 specificano che del supporto tecnico-operativo delle società in house qualificate, di cui ai commi 1 e 2, possono avvalersi, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, anche le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali. Spetta al Ministero dell'economia e delle finanze la definizione, per le società in house statali, dei contenuti minimi delle convenzioni. Ai relativi oneri le Amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Laddove ammissibili, tali oneri possono essere posti a carico delle risorse previste per l'attuazione degli interventi PNRR, ovvero delle risorse per l'assistenza tecnica previste nei programmi UE 2021/2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti. Il comma 6 dispone che ai fini dell'espletamento delle attività di supporto, le società in house possono provvedere con le risorse interne, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze, di persone fisiche o giuridiche, disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il comma 6-bis interviene sulla disciplina della crisi d’impresa delle società partecipate da pubbliche amministrazioni, prevedendo che il risultato economico del 2020 non venga preso in considerazione ai fini dell’applicazione di due disposizioni del decreto legislativo n.175 del 2016.

 

Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), le risorse destinate direttamente all’agricoltura (e alla pesca) fanno riferimento principalmente alla Missione 2, e specificamente, nell’ambito della Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (per la quale sono previsti complessivamente 5,27 miliardi di euro più - secondo quanto riportato nella tabella a pag. 22 - 1,2 miliardi di euro a titolo di Fondo complementare), sono relative all’ambito di intervento 2 “Sviluppare una filiera agroalimentare sostenibile”, alla quale sono destinati 2,8 miliardi di euro. All’interno della medesima Componente 1 della Missione 2, di interesse per il settore agricolo sono anche le risorse destinate alle cosiddette Green Communities, pari a 135 milioni di euro, presenti nell’ambito di intervento 3 – Sviluppare progetti integrati. Sempre nell’ambito della Missione 2, sono inoltre previste risorse nell’ambito della Componente 2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell’ambito di intervento 1 “Incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile”, in relazione allo sviluppo dell’agro-voltaico, per circa 1,1 miliardi di euro e allo sviluppo del biometano, per 1,923 miliardi di euro. Infine, nella medesima Missione 2, risultano d’interesse per il mondo rurale anche le risorse presenti all’interno della Componente 4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica, nell’ambito di intervento 4 “Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l’intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime”, destinate all’Investimento 4.2 (Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti), con 900 milioni di euro e all’Investimento 4.3 (Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche), con 880 milioni di euro. Ulteriori risorse che incidono sul settore agricolo sono presenti nella Missione 1, in relazione alla Componente 3 – Turismo e cultura 4.0, nell’ambito dell’intervento 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio religioso e rurale”, in relazione alla valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale, per la quale sono previsti 600 milioni di euro. Sono presenti altresì stanziamenti nella Missione 5, con riferimento alla Componente 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, nell’ambito di intervento 2 “Rigenerazione urbana e housing sociale”, relativamente all’Investimento 2.2a (Piani Urbani Integrati – Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura), con risorse per 200 milioni di euro.

 

Per ulteriori approfondimenti, si veda il dossier n. 28/1, aggiornato al 15 luglio 2021, pp. 269-288.

 


 

Articolo 10, comma 2-bis
(Attuazione degli interventi del PNRR)

 

 

Il comma 2-bis dell’articolo 10, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, inserisce gli enti del sistema camerale tra i soggetti del cui supporto tecnico-operativo possono avvalersi le amministrazioni chiamate alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR.

 

A tal fine, esso novella l'articolo 9, comma 2, del D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021).

 

Si ricorda che, secondo l'articolo 1, comma 2, della legge n. 580/1993 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), le camere di commercio italiane, le unioni regionali delle camere di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (denominata Unioncamere), nonché i loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte altresì del sistema camerale italiano le camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.

In base all'articolo 7, comma 3, della legge citata, al fine del coordinamento delle iniziative, l'Unioncamere stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali o con le Regioni, accordi di programma, intese, convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli.

 

Si ricorda al riguardo che l'articolo 9, comma 1, del D.L. n. 77/2021, ha previsto che alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono:

- le Amministrazioni centrali,

- le Regioni,

- le Province autonome di Trento e di Bolzano,

- gli enti locali.

Tali soggetti sono chiamati a operare sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.

In base al comma 2 dello stesso articolo, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le suddette amministrazioni possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati.

Il comma 3 precisa che gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile.

Il comma 4 prevede che le amministrazioni incaricate della realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit.


 

Articolo 10-bis
(Incremento del Fondo nuove competenze e rideterminazione delle risorse per sgravi contributivi ai contratti di rioccupazione)

 

 

L’articolo 10-bis, introdotto in sede referente, incrementa le risorse del Fondo nuove competenze per un importo pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021 e ridetermina il limite delle minori entrate contributive posto per l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro derivanti dalla conclusione di contratti di rioccupazione

 

In dettaglio, la disposizione incrementa di 100 milioni di euro per l’anno 2021 le risorse del Fondo Nuove Competenze, di cui all’articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (comma 1).

 

L’art. 88, comma 1, del dl. 34/2020, al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica, riconosce, per il 2020, ai contratti collettivi - sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda – la possibilità di realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi i cui oneri (comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali) sono a carico del Fondo nuove competenze, nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma operativo nazionale “Sistemi di politiche attive per l’occupazione” (SPAO[27]). Il predetto fondo è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), b) e c), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

     Si ricorda che l’articolo 11-bis, del dl 146/2021, consente di destinare le risorse previste dal Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive al Fondo nuove competenze (costituito presso l’Anpal (Agenzia per le politiche attive del lavoro), per le finalità di sostegno alla ripresa economica delle imprese nell’ambito dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale.

 

La disposizione, inoltre, riduce il limite delle minori entrate contributive posto per l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro derivanti dalla conclusione di contratti di rioccupazione (su cui cfr. box a fine scheda), di cui all'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Tale importo è, infatti, rideterminato in 108,8 milioni di euro per l'anno 2021 in 54,4 milioni di euro per l'anno 2022 a fronte della precedente previsione, pari a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l'anno 2022 (comma 2).

 

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, e alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in 3,3 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per l’anno 2021, mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del comma 2 per il medesimo anno 2021;

b) quanto a 3,3 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (comma 3).

     Le minori entrate quantificate per il 2023, pari a 3,3 milioni di euro, sono conseguenti alla riduzione, relativa al 2022, dello sgravio contributivo, riduzione che, in ragione della deducibilità fiscale dei contributi previdenziali, determina - oltre ad una riduzione della base imponibile fiscale per il 2022 - una riduzione degli acconti fiscali da versare nel 2023.

 

 

Contratto di rioccupazione

Il decreto Sostegni-bis (art. 41 del D.L. 73/2021) ha istituito in via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, il contratto di rioccupazione, quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati nella fase di ripresa delle attività, dopo l'emergenza epidemiologica. Condizione per l'assunzione è la definizione di un progetto individuale di inserimento, della durata di 6 mesi, avente quale finalità l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo, durante i quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Tale ultima previsione comporta che il recesso datoriale dal rapporto ante tempus comporta l'applicazione di quanto prevuisto dalla normativa vigente (di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 23/2021), vale a dire la possibile reintegra del lavoratore o la corresponsione di una indennità risarcitoria (cfr. circ. INPS 115/2021)

Per la durata del progetto, al datore di lavoro è riconosciuto l'esonero del 100% della contribuzione previdenziale a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all' Inail, per un importo massimo di 6000 euro su base annua.

Gli elementi che caratterizzano la nuova tipologia contrattuale sono rappresentati, in particolare:

§  dalla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, della durata di sei mesi, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo;

§  dalla possibilità, per le parti, di recedere dal contratto, al termine del periodo di inserimento (ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile), con preavviso decorrente dal medesimo termine (durante il periodo di preavviso continua ad applicarsi la disciplina del contratto di rioccupazione) e la trasformazione di diritto del rapporto di lavoro in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato se nessuna delle parti recede

La stipula del contratto di rioccupazione comporta, per un periodo massimo di sei mesi, l'esonero  - subordinato all'autorizzazione della Commissione europea - dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (per un importo effettivo complessivo di 3.000 euro, quindi, considerata la durata semestrale del contratto). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Tale esonero spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva ed è revocato se il licenziamento viene intimato durante o al termine del periodo di inserimento, ovvero se il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo riguardi un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con l'esonero in commento, purché effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione: in tali casi si procede al recupero del beneficio già fruito. In caso di periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, ai fini del suo computo, si dispone che non produca effetti la predetta revoca nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi della predetta disciplina. Inoltre, in caso di dimissioni del lavoratore, si dispone che il beneficio venga riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

 

 

 


 

Capo V – Zone economiche speciali

Articolo 11, commi 1 e 1-ter
(
Modifiche alla conferenza di servizi per insediamenti
ZES e sportello unico ZES
)

 

 

L’articolo 11, comma 1, modificato in Commissione, introduce lo sportello unico digitale per la presentazione dei progetti di nuove attività nelle ZES e prevede semplificazioni procedurali e per la risoluzione delle controversie nei casi di opposizione delle amministrazioni interessate nell’ambito della conferenza dei servizi.

Il comma 1-ter, introdotto in sede referente, consente l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, tramite un contingente massimo di 10 unità di personale proveniente da amministrazioni pubbliche, per il supporto ai singoli Commissari ZES.

 

Si evidenzia che la norma in commento, attraverso l’istituzione dello sportello unico digitale presso le ZES, completa l’attuazione della Riforma 1 (Missione 5, Componente 3) del PNRR, relativa alla “Semplificazione delle procedure e rafforzamento dei poteri del Commissario nelle Zone Economiche Speciali”, il cui Traguardo è previsto entro il 31 dicembre 2021.

Si ricorda che all’attuazione della citata Riforma ha contributo inoltre quanto previsto dall’articolo 57 del decreto-legge n. 77 del 2021, il quale ha rafforzato, in particolare, il ruolo dei Commissari straordinari per le ZES.

 

In dettaglio, l’articolo 11 modifica gli artt. 5 (relativo alle semplificazioni per le ZES) e 5-bis (che prevede l’autorizzazione unica) del decreto-legge n. 91 del 2017.

Si ricorda che il decreto-legge n. 91 del 2017 ha definito le procedure e le condizioni per istituire Zone economiche speciali (ZES) in alcune aree del Paese, in particolare nelle regioni definite dalla normativa europea come "meno sviluppate" o "in transizione", definendone le procedure e le condizioni.  In Italia sono regioni meno sviluppate (con PIL pro capite inferiore al 75 per cento della media europea) le regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania. Sono regioni in transizione (con PIL pro capite tra il 75 e il 90 per cento della media europea) le regioni Sardegna, Abruzzo e Molise.

Il decreto legge n. 91/2017 è stato più volte novellato nel corso della legislatura, da ultimo dal decreto legge n. 77 del 2021 (c.d. decreto Semplificazioni - art. 57) che è intervenuto su numerose procedure riguardanti il funzionamento e la governance delle ZES, relative a: la composizione del Comitato di indirizzo, la nomina dei Commissari straordinari per le ZES, cui viene conferita anche la funzione di stazione appaltante; il supporto amministrativo alla loro attività anche attraverso l'Agenzia per la Coesione e l'introduzione dell'autorizzazione unica in ottica di semplificazione; l'incremento del limite al credito d'imposta per gli investimenti nelle ZES, esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti.

 

Le modifiche dell’articolo 11 in commento sono di seguito illustrate:

a)      con la nuova lett. a-ter) dell’art. 5, si prevede che presso ogni Commissario straordinario operi uno sportello unico digitale presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova attività soggetta all’autorizzazione unica, presentano il proprio progetto. Lo sportello unico è reso disponibile anche in lingua inglese e opera secondo i migliori standard tecnologici, con carattere di interoperabilità rispetto ai sistemi e alle piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti nell’istruttoria del procedimento. Si prevede che ciascun Commissario renda noto, con avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (termine introdotto con una modifica approvata in Commissione), la data a partire dalla quale lo sportello è reso disponibile. Nelle more, le domande di autorizzazione unica sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente e, a tal fine, gli enti titolari dei SUAP si raccordano con il Commissario;

La formulazione attuale della lett. a-ter) prevede che il Comitato di indirizzo della ZES, su impulso del Commissario straordinario del Governo, assicuri il raccordo tra gli sportelli unici istituiti e i procedimenti di autorizzazione unica.

b)     si dispone il differimento dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023 del termine, previsto alla lett. a-sexies), per proporre, da parte del Comitato di indirizzo, la perimetrazione delle zone franche doganali intercluse che possono essere istituite nelle ZES e nelle ZES interregionali in base alla stessa lett. a-sexies), la quale prevede poi che questa proposta sia approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni;

c)      con un periodo aggiunto al comma 6 dell’art. 5, si prevede che l’Agenzia per la coesione affidi i servizi tecnologici per la realizzazione dello sportello unico digitale e per la sua messa in funzione, mediante procedura di evidenza pubblica, ovvero si avvalga, mediante convenzione, di piattaforme già in uso ad altri enti o amministrazioni. Gli oneri, fissati nella misura massima di 2,5 milioni di euro, sono posti a carico del PON Governance 2014/2020 e in particolare sulla quota React UE assegnata al programma nello specifico Asse di Assistenza Tecnica e Capacità amministrativa di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2021)7145 del 29 settembre 2021;

Il Programma Operativo Nazionale (PON) “Governance e capacità istituzionale” è stato adottato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 1343 del 23 febbraio 2015, modificata da ultimo con la decisione C(2021) 7145 final il 29 settembre 2021 con la quale la Commissione ha accolto la richiesta del Governo italiano di assegnare una parte delle risorse REACT-EU messe a disposizione dall’Italia a titolo di entrata con destinazione specifica esterna per contribuire al superamento degli effetti negativi della pandemia conservando le sue finalità strategiche incentrate sul rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale.

Il PON Governance e capacità istituzionale è gestito dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, con deleghe al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero della giustizia, e si rivolge alle pubbliche amministrazioni sostenendo interventi di rafforzamento amministrativo e innovazione della PA.

Il PON ha una dotazione finanziaria di oltre 805 milioni di euro (provenienti dai fondi SIE FESR e FSE) che è stata integrata con ulteriori 1.243 milioni di euro con l’adesione del programma all’iniziativa REACT EU.

d)     all’art. 5-bis, relativo all'autorizzazione unica rilasciata dal Commissario straordinario della ZES in esito ad apposita conferenza di servizi, si introduce il riferimento all’applicazione, oltre che dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990, alle modificazioni successive di tale norma.

Si ricorda che nell’autorizzazione unica confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all'opera da eseguire, al progetto da approvare o all'attività da intraprendere.

 

Viene poi aggiunto un periodo al comma 4 (che prevede attualmente che alla conferenza di servizi partecipino tutte le amministrazioni competenti, anche per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, demaniale, antincendio, della salute dei cittadini e preposte alla disciplina doganale) in base al quale, ove le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e delle pubblica incolumità, ovvero le amministrazioni delle Regioni, si oppongano alla determinazione motivata di conclusione della conferenza (ai sensi dell’articolo 14-quinquies della legge n. 241/1990), la riunione è indetta dall’Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale, sulla base di una motivata relazione del Commissario della ZES interessata.

Si prevede, inoltre, che le attività propedeutiche e istruttorie necessarie all’individuazione di una soluzione condivisa siano svolte dal Dipartimento per la coesione e che qualora la soluzione condivisa non sia raggiunta, l’Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale rimetta la questione al Consiglio dei ministri con propria proposta motivata (secondo quanto previsto dall’articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo della legge n. 241 del 1990, che prevede che la questione sia posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa).

Infine, qualora il progetto di insediamento della nuova attività produttiva sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, e trovi applicazione il provvedimento unico autorizzatorio regionale (articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006), alla conferenza di servizi indetta dall’Autorità competente partecipi sempre il Commissario della ZES interessata. Ove siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiamo condotto ad un diniego di autorizzazione, il Commissario può chiedere all’Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti. A seguito di una modifica approvata in Commissione, si prevede che l’Autorità politica delegata per il sud indica, entro dieci giorni dalla richiesta, una riunione preliminare con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti, in cui i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l’individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca in tutto o in parte, il diniego di autorizzazione. Qualora tale intesa non sia raggiunta si applica la rimessione al Consiglio dei Ministri prevista dall’art. 14-quinquies, comma 6, secondo periodo, della legge 241 del 1990. Si prevede inoltre che l’intera procedura debba svolgersi in un massimo di 90 giorni.

Una ulteriore modifica apportata in sede referente introduce un nuovo comma 1-ter, che modifica il comma 6-bis dell’art. 4 del DL. n. 91/2017, al fine di consentire l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato per i contratti di lavoro relativi al supporto offerto dall’Agenzia per la coesione ai singoli commissari ZES. Si prevede infatti che il Commissario sia dotato di una struttura di supporto di 10 unità, di cui 2 di livello dirigenziale, amministrativo e tecnico, di seconda fascia e 8 di livello non dirigenziale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, che siano in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario; viene escluso il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Per l’individuazione del personale si prevedono procedure di interpello nei confronti del personale dirigenziale e delle categorie A e B della Presidenza del Consiglio, o delle corrispondenti qualifiche dei Ministeri o di altre pubbliche amministrazioni o Autorità amministrative indipendenti. Il personale è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo ed all’atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la sua durata è reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario.

Si modifica infine il comma 7-quater dell’art. 4 del DL. n. 91/2017, prevedendo che l'Agenzia per la Coesione territoriale fornisca supporto ai singoli Commissari, oltre che mediante personale tecnico e amministrativo, anche mediante il finanziamento delle spese di funzionamento della struttura e di quelle economali.


 

Articolo 11, comma 1-bis
(Indennità in favore di lavoratori portuali per le giornate
di mancato avviamento al lavoro)

 

 

Il comma 1-bis - inserito in sede referente - dell'articolo 11 modifica una norma transitoria[28], concernente il riconoscimento, nei limiti di uno stanziamento pari a 2.703 migliaia di euro per il 2021, in favore dei lavoratori delle imprese operanti in alcuni porti, dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro. Il comma 1-bis in esame specifica - con effetto retroattivo - che alcune condizioni per il beneficio in oggetto - relative all'individuazione dei relativi porti - devono intendersi come alternative e non come poste in via congiunta.

 

Più in particolare, la norma transitoria richiamata dal presente comma 1-bis fa riferimento, nella versione finora vigente, ai porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci "containerizzate" avvenga o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment, si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e sussistano, alla data del 22 maggio 2021[29], stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali. Il comma 1-bis specifica che è sufficiente, ai fini del beneficio in oggetto, che sia soddisfatta la condizione inerente alla summenzionata soglia minima dell'80 per cento ovvero quella costituita da una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri - ferma restando la terza condizione suddetta, relativa alla sussistenza di stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali -.

Si ricorda che il beneficio transitorio in oggetto consiste nel riconoscimento - nel limite di spesa summenzionato - dell'indennità di mancato avviamento al lavoro - indennità di importo giornaliero pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria e comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare - per i lavoratori delle imprese abilitate a svolgere attività nei suddetti porti.

 

Più in particolare, la normativa transitoria in esame fa riferimento all'indennità di cui all'articolo 3, comma 2, della L. 28 giugno 2012, n. 92. Quest'ultima è riconosciuta in favore di alcune categorie di lavoratori portuali - tra cui quelli addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo e occupati con contratto a tempo indeterminato -; l'indennità, nell'importo summenzionato, è attribuita per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L'indennità è erogata da parte dell'INPS previa acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.

 

 


 

Capo VI – Università e ricerca

Articolo 12
(Borse di studio per gli studenti universitari
e delle istituzioni AFAM)

 

 

L’articolo 12 semplifica, per il periodo di riferimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in attuazione degli obiettivi previsti dallo stesso, la disciplina relativa alla determinazione dei requisiti di eleggibilità per l’accesso, da parte degli studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), alle borse di studio, e per la determinazione dei relativi importi.

Dispone, inoltre, in ordine alle risorse destinate dallo stesso PNRR alle medesime borse di studio.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che il PNRR prevede, nell’ambito della Missione n. 4 (“Istruzione e ricerca”), Componente 1 (“Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università”), l’investimento “Borse di studio per l'accesso all'università” (M4C1-I.1.7), al quale sono destinati, quali sovvenzioni, € 500 mln.

L’obiettivo della misura è garantire la parità di accesso all'istruzione, agevolando l'accesso all'istruzione terziaria per gli studenti in difficoltà socioeconomiche. In particolare, si prevede di aumentare di € 700 in media l’importo delle borse di studio, fino a un massimo di € 4.000 per studente, e di estendere le stesse a una quota più ampia di studenti.

Con riguardo alla tempistica, si prevede l’entrata in vigore di decreti ministeriali di riforma della relativa disciplina entro il quarto trimestre 2021, di assegnare borse di studio ad almeno 300.000 studenti entro il quarto trimestre 2023, e ad almeno 336.000 studenti entro il quarto trimestre 2024.

 

Nella rubrica dell’articolo, si valuti l’opportunità di fare riferimento anche alle istituzioni AFAM.

 

Si ricorda, infatti, che la disciplina relativa al diritto allo studio recata attualmente dal d.lgs. 68/2012 riguarda sia gli studenti iscritti alle università, sia quelli iscritti alle istituzioni AFAM.

In particolare, l'art. 3 ha previsto un sistema integrato di strumenti e servizi per la garanzia del diritto allo studio, al quale partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, diversi soggetti. Nello specifico:

·         lo Stato ha competenza esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP);

·         le regioni a statuto ordinario esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio, disciplinando e attivando gli interventi per il concreto esercizio di tale diritto;

·         le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le competenze ad esse spettanti in base ai rispettivi statuti, tenendo conto dei LEP;

·         le università e le istituzioni AFAM, nei limiti delle proprie risorse, organizzano i propri servizi – compresi quelli di orientamento e tutorato – al fine di realizzare il successo formativo degli studi e promuovono attività culturali, sportive e ricreative, nonché interscambi tra studenti di università italiane e straniere.

 

Con specifico riferimento alle borse di studio, l’art. 7 del medesimo d.lgs. 68/2012 ha disposto che la concessione delle stesse è assicurata a tutti gli studenti universitari e delle istituzioni AFAM aventi i requisiti di eleggibilità, nei limiti delle risorse disponibili (co. 1).

L’importo delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l’accesso alle stesse sono definiti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari. Il decreto interministeriale doveva essere adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del d.lgs. e deve essere aggiornato con cadenza triennale (co. 7).

Sulla base dell’art. 8, i requisiti di eleggibilità attengono a merito e condizione economica. In particolare, requisiti di merito sono stabiliti anche tenendo conto della durata normale dei corsi di studio, anche con riferimento ai valori mediani della relativa classe di laurea. Per le istituzioni AFAM, i requisiti di merito vanno accertati con riferimento alla durata normale dei corsi di studio, anche con riferimento ai valori mediani dei corsi afferenti alle scuole di cui al DPR 212/2005 (co. 2).

Le condizioni economiche sono individuate sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche tenendo conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione AFAM. Sono previste modalità integrative di selezione, quali l'Indicatore della situazione economica all'estero (ISEE estero) e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) (co. 3).

Nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale di cui all’art. 7, co. 7, continuano ad applicarsi le disposizioni relative ai requisiti di merito e di condizione economica recate dal DPCM 9 aprile 2001, a suo tempo emanato previo parere della Conferenza Stato regioni (co. 5)[30].

Sempre in base all’art. 7 del d.lgs. 68/2012, l’importo standard della borsa di studio è determinato, in modo distinto per condizione abitativa dello studente (in sede, fuori sede, pendolare), in base alla rilevazione dei costi di mantenimento agli studi, calcolati con riferimento alle voci di costo materiale didattico[31], trasporto[32], ristorazione[33], alloggio[34], accesso alla cultura[35] (co. 2).

La spesa deve essere stimata in valore standard, con riferimento a studenti il cui nucleo familiare abbia un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente universitaria (ISEEU) fino al 20% superiore al limite massimo previsto dai requisiti di eleggibilità di cui all'art. 8, computata su 11 mesi (co. 3).

La borsa di studio è attribuita per concorso agli studenti che si iscrivono, entro il termine previsto dai bandi, ai corsi e che risultino idonei al loro conseguimento in relazione al possesso dei requisiti di eleggibilità di cui allo stesso art. 8 (co. 4).

 

Da ultimo, il DM 12 febbraio 2021, n. 157 – esplicitamente intervenuto nelle more dell’adozione del decreto interministeriale di cui all’art. 7, co. 7, del d.lgs. 68/2012 – ha stabilito gli importi minimi delle borse di studio per l’a.a. 2021/2022, fissandoli in misura pari a € 5.257,74 per gli studenti fuori sede, a € 2.898,51 per gli studenti pendolari, e a € 1.981,75 per gli studenti in sede.

 

In particolare, l’articolo 12 prevede, anzitutto, che, in attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR, per il periodo 2021-2026, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l’accesso alle stesse sono definiti, in deroga a quanto previsto dall’art. 7, co. 7, del d.lgs. 68/2012, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca (anziché, come visto, con decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari).

 

La relazione illustrativa e la relazione tecnica all’A.C. 3354 facevano presente che la procedura aggravata di determinazione dei contenuti sopra indicati non è necessaria in considerazione del “contenuto vincolato, in quanto predeterminato dal PNRR”, che può, dunque, essere recepito con mero decreto del Ministro dell’università e della ricerca.

 

Al riguardo, in virtù della sopra richiamata competenza legislativa delle regioni in materia “diritto allo studio” (ribadita, da ultimo, dalla Corte costituzionale con sentenza n. 87/2018, che, a tal fine, ha richiamato le sentenze 2/2013, 61/2011, 299/2010, 134/2010, 50/2008, 300/2005 e 33/2005), si valuti l’opportunità di prevedere comunque il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni.

 

Inoltre, lo stesso articolo 12 dispone che le risorse destinate alle borse di studio dal PNRR confluiscono nel Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il Fondo medesimo.

 

Al riguardo, si ricorda, anzitutto, che l’art. 18 del d.lgs. 68/2012 – come modificato dall’art. 2, co. 2-ter, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – ha disposto che, nelle more della completa definizione dei LEP e dell'attuazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale (d.lgs. 68/2011), al fabbisogno finanziario necessario per garantire la concessione delle borse di studio agli studenti universitari e delle istituzioni AFAM si provvede attraverso:

·       un nuovo Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (FIS) – sul quale sono confluite, fra l’altro, le risorse del (precedente) Fondo integrativo per la concessione di borse di studio e prestiti d’onore (art. 16, L. 390/1991) – da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni[36];

·       il gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio, il cui importo è articolato in tre fasce (a seconda della condizione economica dello studente)[37];

·       risorse proprie delle regioni (oltre al gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio), pari almeno al 40% dell'assegnazione del FIS[38].

 

Per quanto concerne i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse del FIS, da ultimo è intervenuto, per il triennio 2020-2022 - e nelle more dell’intervento del D.I. previsto dall’art. 7, co. 7, del d.lgs. 68/2012 -, in attuazione dell’art. 1, co. 271, della L. 232/2016, il D.I. 853 del 12 novembre 2020, adottato (a seguito della citata sentenza 87/2018 della Corte costituzionale) previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.

In particolare, l’art. 4, co. 4, dello stesso D.I. ha disposto che le risorse del FIS sono attribuite direttamente al bilancio dell’ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio. Nel caso in cui le regioni si avvalgano di più enti strumentali per la prestazione dei servizi del diritto allo studio, tra i quali, in base a specifiche norme regionali ed accordi, le stesse Istituzioni della formazione superiore ubicate sul suo territorio, le risorse sono trasferite direttamente ai bilanci dei suddetti enti nelle proporzioni indicate dalle regioni.

 

Più ampiamente, si veda, sull’argomento, l’apposito FOCUS curato dal Servizio Studi della Camera.


 

Articolo 13
(Supporto tecnico al Ministero dell’università e della ricerca)

 

 

L'articolo 13 autorizza il Ministero dell’università e della ricerca, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2021, ad acquisire, attraverso l’attivazione delle convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT di Consip, servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza.

 

A tal fine, l'articolo novella l’articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), inserendo uno specifico comma aggiuntivo dopo il comma 6-ter.

 

Si ricorda che i commi 6-bis e 6-ter del richiamato art. 64 recano disposizioni volte a incrementare le risorse umane del Ministero dell'università e della ricerca (MUR). La prima delle due norme citate reca l'autorizzazione ad assumere 69 unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione F1, del comparto funzioni centrali, mentre la seconda accresce la dotazione complessiva del personale di diretta collaborazione (per approfondimenti si rinvia alla scheda su art. 64, commi da 6-bis a 6-sexies, del Dossier dei Servizi studi di Senato e Camera n. 394/3 Vol. II).

 

L'articolo specifica che l'intervento normativo è finalizzato a garantire l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ad assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti.

Nella relazione illustrativa si segnala che l'intervento in esame è motivato dalla circostanza che per il MUR - a differenza delle altre amministrazioni coinvolte nel PNRR - non è stato previsto, nell'ambito dei fondi per il medesimo PNRR, il servizio di assistenza tecnica per le funzioni svolte dal medesimo dicastero.

 

Quanto ai conseguenti oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca.

 

Si rammenta che Consip è una società per azioni, interamente posseduta dal Ministero dell’economia e delle finanze, che opera nel settore dell'acquisizione di beni e servizi in favore della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di rendere più efficiente e trasparente l'utilizzo delle risorse pubbliche.

Consip è attiva anche sul versante della digitalizzazione della pubblica amministrazione, nell'ambito del quale si inseriscono, per quanto interessa in questa sede, le gare strategiche del Piano triennale dell’informatica della Pubblica Amministrazione, fra cui quelle richiamate dalla disposizione in esame. Per approfondimenti si rinvia alla pagina web della società che tratta tale tematica ("Consip al servizio della trasformazione digitale del Paese").

 


 

Articolo 14, commi 1 e 2
(Disposizioni per l’interdisciplinarietà delle classi di laurea e la formazione di profili professionali innovativi)

 

 

L’articolo 14, commi 1 e 2, stabilisce, in attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che, nell’ambito dei criteri generali per la definizione, da parte degli atenei, degli ordinamenti dei “corsi di studio universitari”, una parte dei crediti formativi universitari (CFU) può essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari (SSD) o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studi. L’obiettivo è quello di promuovere l’interdisciplinarietà dei “corsi di studio” e la formazione di profili professionali innovativi.

Inoltre, in coerenza con i medesimi obiettivi, prevede la razionalizzazione e l’aggiornamento dei medesimi SSD.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che il PNRR prevede, nell’ambito della Missione n. 4 (“Istruzione e ricerca”), Componente 1 (“Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università “), la Riforma delle classi di laurea (M4C1-R.1.5).

In particolare, il PNRR evidenzia che la complessità crescente che caratterizza le nuove sfide poste dalla modernità - tra cui, pandemia, trasformazione digitale, transizione ecologica - richiedono, oltre alla specializzazione, conoscenze sempre più ampie. Per questa ragione, occorre mantenere una apertura nei primi tre anni di università per abbracciare il sapere in modo più ampio e consentire una specializzazione durante i percorsi di laurea magistrale o di dottorato. A questo proposito, sottolinea che la presenza di programmi di studi vincolati da un sistema di crediti formativi basato su settori disciplinari stretti non permette l’ampiezza nel corso delle lauree triennali. Occorre, quindi, allargare i settori disciplinari e congiuntamente consentire la flessibilità nella programmazione dei singoli corsi di laurea triennali.

La riforma prevede, pertanto, l'aggiornamento della disciplina per la costruzione degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, riducendo i rigidi confini esistenti che limitano fortemente la possibilità di creare percorsi interdisciplinari.

La riforma, inoltre, amplierà le classi di laurea professionalizzanti, facilitando l’accesso all’istruzione universitaria per gli studenti provenienti dai percorsi degli Istituti tecnici superiori (ITS).

Con riguardo alla tempistica, si prevede l’adozione della riforma entro il quarto trimestre 2021, e l’entrata in vigore delle disposizioni per l’efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alla riforma, ove necessario, entro il quarto trimestre 2023.

La relazione illustrativa e la relazione tecnica all’A.C. 3354 esplicitavano che l’articolo costituisce proprio la disposizione attuativa di quanto previsto dalla Riforma M4C1-R.1.5 del PNRR.

 

In particolare, il comma 1 interviene sulla disciplina per la definizione degli ordinamenti degli studi dei corsi universitari, di cui all’art. 17, co. 95, della L. 127/1997, stabilendo che, nell’ambito dei criteri generali cui devono conformarsi gli atenei, una parte dei CFU complessivi può essere riservata ad attività affini o integrative –comunque relative a SSD o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del “corso di studio” –, che possono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attività, purché finalizzate all’acquisizione di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal medesimo “corso di studio”.

A tal fine, novella il citato art. 17, co. 95, della L. 127/1997, inserendovi due nuovi periodi.

 

L’art. 17, co. 95, della L. 127/1997 ha disposto che l’ordinamento dei corsi di studio universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, co. 1 e 2, della L. 341/1990[39], in conformità a criteri generali definiti con decreti del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con altri Ministri interessati, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e le Commissioni parlamentari competenti.

 

Si valuti l’opportunità di esplicitare anche nel testo che i periodi aggiunti riguardano gli ordinamenti dei “corsi di laurea”.

 

La relazione illustrativa sottolineava che, “senza aumentare il numero complessivo dei CFU e senza snaturare le finalità del corso di studio, si consente al suo interno l’affiancamento alle attività di base o caratterizzanti di insegnamenti, seminari e attività di laboratorio su settori diversi, rimessi all’autonomia universitaria, ma necessariamente tali da garantire una maggiore (e prima impossibile a questo livello) interdisciplinarietà”.

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 17, co. 95, della L. 127/1997, è intervenuto, da ultimo, il DM 22 ottobre 2004, n. 270, che, per quanto qui maggiormente interessa, ha stabilito che:

-       i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili (di cui all'art. 10, co. 1), sono raggruppati in classi di appartenenza, individuate da uno o più decreti ministeriali. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale (art. 4);

-       a ogni CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 CFU. I regolamenti didattici di ateneo determinano, altresì, per ciascun corso di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo. Le università possono riconoscere come CFU, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso (art. 5);

-       per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito (ulteriori) 120 crediti (art. 7);

-       i decreti ministeriali individuano, per ogni classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole in: attività formative in uno o più ambiti disciplinari[40] relativi alla formazione di base; attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe.
I decreti ministeriali determinano anche, per ciascuna classe di corsi di laurea e per ogni classe di corsi di laurea magistrale, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni àmbito disciplinare, rispettando il vincolo percentuale fissato sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio. Oltre alle attività formative qualificanti, i corsi di studio prevedono, tra l’altro: attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo; attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare; attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento; attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni (art. 10);

-       ogni ordinamento didattico determina: le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza; il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula; i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun àmbito, riferendoli – per quanto riguarda le attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base e le attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe – ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso; le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio (art. 11).

 

Per completezza, si ricorda che, dopo quanto previsto dall’art. 17, co. 95, della L. 127/1997 e dal DM 270/2004, l’art. 14 della L. 240/2010 ha disposto – in parte novellando l’art. 2, co. 147, della L. 262/2006 – che le università disciplinano nel proprio regolamento didattico le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti formativi, al contempo prevedendo che il numero di tali crediti non può essere superiore a 12. Ha, altresì, previsto che le università possono riconoscere quali crediti formativi, entro il medesimo limite, il conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica, ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal CONI o dal CIP.

La definizione delle modalità attuative e delle eventuali deroghe  debitamente motivate a tali previsioni, anche con riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili in relazione alle attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso, è stata rimessa ad un regolamento emanato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca (art. 17, co. 3, L. 400/1988), sentiti i ministri competenti.

Con lo stesso regolamento devono essere definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli ITS, nell'ambito dei progetti attuati con le università attraverso le federazioni di cui all'art. 3 della stessa L. 240/2010.

Il regolamento non risulta, tuttavia, intervenuto.

Sempre per completezza, si ricorda che, da ultimo, l’art. 1, co. 51, della L. 107/2015 – ora abrogato dall’art. 4, co. 1, D.L. 130/2021 (L. 171/2021) – aveva stabilito che, con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca (art. 17, co. 3, della L. 400/1988), sentiti i ministri competenti, dovevano essere definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli ITS, secondo tabelle di confluenza tra gli esiti di apprendimento in relazione alle competenze acquisite al termine dei suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimilabili.

 

A sua volta, il comma 2 dispone che, anche al fine di assicurarne la rispondenza agli elementi di flessibilità e di interdisciplinarietà di cui al comma 1, si provvede alla razionalizzazione e all’aggiornamento dei SSD, con la procedura di cui al co. 99 dello stesso art. 17 della L. 127/1997.

 

L’art. 17, co. 99, della L. 127/1997 ha previsto che, con decreti del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta del CUN, si procede, secondo criteri di affinità scientifica e didattica, all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei SSD, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la pertinenza della titolarità ai medesimi settori, nonché i raggruppamenti concorsuali.

Per l'individuazione dei SSD è intervenuto, da ultimo il DM 18 marzo 2005, che ha modificato il DM 4 ottobre 2000.


 

Articolo 14, comma 2-bis
(Istituzione di nuovi corsi di studio universitari nelle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016)

 

 

L’articolo 14, comma 2-bis, introdotto durante l’esame in sede referente, consente al Ministero dell’università e della ricerca di autorizzare la presentazione di richieste di istituzione di nuovi corsi di studio universitari nelle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, in deroga ai termini temporali ordinariamente previsti, al fine di garantirne l’avvio a decorrere dall’anno accademico 2022/2023.

 

Si tratta di corsi di studio connessi all’ampliamento dell’offerta formativa universitaria nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016, previsto dalla legge di bilancio 2021.

Più nello specifico, l’art. 1, co. 194, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di € 20 mln per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di coesione, e da destinare a tre settori di intervento nelle regioni citate: creazione o potenziamento di centri di ricerca; trasferimento tecnologico; ampliamento dell’offerta formativa universitaria. Ha, altresì, disposto che ad ognuna delle 4 regioni sono destinati, in ciascun anno del triennio, € 5 mln. Infine, ha affidato ad un decreto del Ministro per il sud e la coesione territoriale la definizione di termini, criteri e modalità di accesso al fondo, nonché modalità di rendicontazione, operando la ripartizione dello stesso fondo fra i centri di ricerca e le università esistenti nel territorio delle regioni citate, selezionati a seguito di bando emanato dall’Agenzia per la coesione territoriale.

In attuazione, è intervenuto, anzitutto, il decreto del Ministro per il sud e la coesione territoriale 4 maggio 2021, il cui art. 3 – oltre a precisare che il bando disciplina le modalità e i termini di presentazione delle proposte di intervento – ha disposto che la dotazione finanziaria del fondo è egualmente ripartita tra i tre settori di intervento e che, dunque, per quanto qui interessa, € 20 mln nel triennio 2021-2023 sono destinati all’ampliamento dell’offerta formativa universitaria. Sono finanziati prioritariamente programmi di formazione universitaria, alta formazione specialistica e formazione terziaria professionalizzante, coerenti con le vocazioni economiche territoriali e le strategie regionali di specializzazione intelligente, orientati alla conoscenza delle nuove tecnologie abilitanti e allo sviluppo delle competenze imprenditoriali, eventualmente anche con il coinvolgimento attivo di entità industriali e organizzazioni imprenditoriali.

Lo stesso decreto ha, altresì, previsto che, all’esito della procedura svolta dall’Agenzia per la coesione territoriale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento per le politiche di coesione dispone con proprio decreto l’assegnazione del contributo ai beneficiari selezionati.

A sua volta, l’art. 4 ha disposto che le proposte di intervento devono risultare coerenti con i grandi ambiti di ricerca e innovazione e relative aree di intervento previste dal Programma nazionale per la ricerca 2021-2027: salute; cultura umanistica, creatività, trasformazioni sociali, società dell’inclusione; sicurezza per i sistemi sociali; digitale, industria, aerospazio; clima, energia, mobilità sostenibile; prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura.

Ciascun proponente può presentare una sola proposta per ogni ambito di intervento e, comunque, ricevere non più di due forme di contribuzione.

Lo stesso art. 4 indica i criteri per la selezione delle proposte.

 

Il bando previsto dal DM 4 maggio 2021 è stato emanato con D.D. 283 del 13 dicembre 2021. In particolare, lo stesso ha specifico che le attività di formazione volte all’ampliamento dell’offerta formativa universitaria potranno essere qualificate come "non aiuti di Stato" a condizione che:

1. siano svolte da università pubbliche;

2. siano volte ad ampliare le competenze e la qualificazione delle risorse umane;

3. siano svolte in maniera indipendente e a titolo gratuito;

4. siano aperte a ciascun discente potenzialmente interessato.

Ha, altresì, disposto che i soggetti proponenti, pena l'inammissibilità, devono presentare i progetti unicamente tramite posta elettronica certificata indirizzata a bandoricerca.sisma@pec.agenziacoesione.gov.it entro le ore 12 del 25 febbraio 2022.

Qui la pagina generale dedicata alla procedura.

 

In particolare, il comma 2-bis in commento stabilisce che, in riferimento a quanto disposto dall’art. 3, co. 2, del decreto del Ministro per il sud e la coesione territoriale 4 maggio 2021 sopra citato, il Ministero dell’università e della ricerca può autorizzare la presentazione di proposte di istituzione di nuovi corsi di studio connessi all’ampliamento dell’offerta formativa universitaria nelle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici 2016 in deroga ai termini ordinariamente previsti – e, dunque, anche oltre il termine del 17 gennaio 2022 - al fine di garantirne l’avvio dall’a.a. 2022/2023.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che, in base all’art. 9 del regolamento emanato con DM 270/2004, le università attivano i corsi di studio con apposite deliberazioni, nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro, nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'università.

L'attivazione dei corsi di studio è subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con decreto ministeriale.

Successivamente, il d.lgs. 19/2012 – emanato in attuazione dell’art. 5, co. 1, lett. a) e co. 3, della L. 240/2010 – ha disciplinato il sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio.

Su questa base, da ultimo, l’art. 4 del DM 1154 del 14 ottobre 2021 - le cui disposizioni si applicano, in base all’art. 10, a decorrere dalla definizione dell’offerta formativa dell’a.a. 2022/2023 - ha individuato le regole applicabili per l’accreditamento dei nuovi corsi di studio, in particolare stabilendo che lo stesso accreditamento è disposto non oltre il 15 aprile antecedente l’a.a. di attivazione.

A sua volta, l’art. 9 ha disposto, per quanto qui più interessa, che le Schede uniche annuali relative ai corsi di studio (SUA-CDS), anche attraverso l’interoperabilità con le altre banche dati ministeriali contengono gli elementi informativi necessari al sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento, nonché alla definizione annuale dell’offerta formativa (dalla fase di istituzione a quella di attivazione dei corsi di studio). Ha, dunque, affidato la definizione dei contenuti e del funzionamento, nonché dei termini di compilazione, ad un Decreto direttoriale, da adottare sentita l’ANVUR.

Su tale base, con D.D. 2711 del 22 novembre 2021 sono stati definiti i contenuti, il funzionamento e i termini di compilazione della banca dati SUA-CdS ai fini dell’accreditamento iniziale dei corsi di studio a decorrere dall’a.a. 2022/2023.

In particolare, in base all’art. 3, le proposte di nuova istituzione e accreditamento dei corsi di studio devono essere inserite nella SUA-CdS entro il 15 gennaio di ogni anno (17 gennaio 2022 per l’a.a. 2022/2023).

 

Le previsioni del comma 2-bis sono dichiaratamente riferite all’attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari.

 

Si valuti l’opportunità di chiarire a quali obiettivi del PNRR e del Fondo complementare nazionale la norma in esame intende riferirsi.


 

Articolo 15
(Alloggi per studenti)

 

 

L'articolo 15 interviene sulla disciplina in materia di realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari di cui all'art.1 della legge n.338 del 2000[41] con la duplice finalità di semplificazione delle procedure, di cui si dispone l'effettuazione con modalità informatiche, nonché di favorire il rispetto di elevati standard ambientali.

 

La legge n.338 del 2000, oggetto di novella, prevede una forma di cofinanziamento da parte dello Stato per interventi volti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari. Circa l'entità della contribuzione statale, la norma prevede solo un limite massimo che - a seguito della recente modifica introdotta con il DL n. 77 del 2021 (art. 64, comma 8) - è stato fissato al 75 per cento (rispetto al 50 per cento previsto in precedenza).

 

In attuazione di tale disposizione, sono stati nel tempo emanati una serie di bandi ministeriali, l'ultimo dei quali (il quarto) risalente al 28 novembre 2016 (D.M. n. 937 del 28 novembre 2016).

Il cofinanziamento statale si colloca nell'ambito di un'attività sinergica fra i soggetti chiamati ad erogare servizi di diritto allo studio, che è attualmente disciplinata dal d.lgs. 68/2012. Quest'ultimo interviene, agli articoli 13 e seguenti, prevedendo la collaborazione fra Stato, Regioni, Province autonome, Università e Istituzioni per il potenziamento dell'offerta abitativa nazionale, "al fine di garantire il soddisfacimento della domanda degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi", e per la programmazione integrata della disponibilità di alloggi pubblici e privati, anche mediante specifici accordi con le parti sociali e i collegi universitari (art.13, comma 2).

 

La prima delle novelle introdotte all'art.1 della legge n. 338 del 2000 consiste nell'integrazione, con taluni periodi aggiuntivi, del comma 3 (comma 1, lettera a)). Quest'ultimo, si ricorda, demanda ad un decreto ministeriale, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle procedure e delle modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti[42].

Nello specifico, le nuove disposizioni stabiliscono che le procedure sono effettuate esclusivamente con modalità digitali e attraverso l'informatizzazione del processo edilizio e del progetto con l’esclusivo utilizzo di strumenti per la rappresentazione digitale del processo costruttivo. E' altresì disposto che i progetti prevedano, a pena di inammissibilità, il numero dei posti letto attesi. Viene inoltre affidata ad un decreto del Ministro dell’università e della ricerca l'individuazione dei progetti ammessi a finanziamento e l'assegnazione delle relative risorse, con conseguente individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti ai singoli progetti. L'intervento normativo mira a semplificare e rendere tempestive ed efficaci la selezione e il monitoraggio degli interventi.  

 

La seconda delle due novelle all'articolo 1 della legge n.338 del 2000 recate nell'articolo in esame (comma 1, lettera b)) consiste nell'inserimento di un comma aggiuntivo dopo il comma 4. Tale ultima disposizione demanda ad un decreto ministeriale la definizione degli standard minimi qualitativi degli interventi per gli alloggi e le residenze universitarie, nonché le linee guida relative ai parametri tecnici ed economici per la loro realizzazione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di edilizia residenziale.

 

Il comma 4-bis, inserito dall'articolo in esame, attribuisce priorità, nell'effettuazione dei richiamati interventi, alla ristrutturazione, alla trasformazione, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, e all’acquisto di strutture ed immobili esistenti con la finalità di perseguire elevati standard ambientali nella costruzione e nella gestione degli interventi. La disposizione mira a perseguire gli obiettivi individuati nella comunicazione della Commissione europea dell’11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (v. infra).

 

Con riferimento alla finalità dell'articolo in esame, la relazione illustrativa sottolinea che le misure introdotte sono legate agli adempimenti assunti con la Commissione europea nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nello specifico, in tale Piano, è presente la misura 4, componente C1, riforma 1.7 riguardante gli alloggi per gli studenti e il riordino della relativa legislazione. L'obiettivo è quello di triplicare i posti per gli studenti fuorisede, portandoli da 40.000 a oltre 100.000 entro il secondo trimestre del 2026. Per tali finalità sono allocati 960 milioni di euro complessivi, così ripartiti: nel 2022: 40 milioni; nel 2023: 160 milioni; nel 2024: 320 milioni; nel 2025: 280 milioni; nel 2026: 160 milioni.

Il PNRR prevede di perseguire tale finalità attraverso una modifica normativa sia della legge n.338 del 2000 sia del d.lgs. n.68 del 2012, che dispone in materia di in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti. Il Piano mira: all'apertura della partecipazione al finanziamento anche a investitori privati, o partenariati pubblico-privati; a favorire la sostenibilità degli investimenti privati, con garanzia di un regime di tassazione simile a quello applicato per l'edilizia sociale, che consenta al contempo l'utilizzo flessibile dei nuovi alloggi quando non necessari per l'ospitalità studentesca; all'adeguamento degli standard per gli alloggi, mitigando i requisiti di legge relativi allo spazio comune per studente disponibile negli edifici in cambio di camere (singole) meglio attrezzate; ad introdurre agevolazioni per la ristrutturazione e il rinnovo delle strutture in luogo di nuovi edifici green-field (prevedendo una maggiore percentuale di cofinanziamento), con il più alto standard ambientale che deve essere garantito dai progetti presentati; alla digitalizzazione della procedura per la presentazione e la selezione dei progetti.

Entrando nel dettaglio della descrizione dei traguardi e obiettivi della Riforma 1.7 (si vedano le pagine 394 e seguenti dell'allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia), per quanto interessa in questa sede, si prevede, fra l'altro, quanto segue: 1) agevolare la ristrutturazione e il rinnovo delle strutture in luogo di nuovi edifici green-field (prevedendo una maggiore percentuale di cofinanziamento), con il più alto standard ambientale che deve essere garantito dai progetti presentati; 2) semplificare, anche grazie alla digitalizzazione, la presentazione e la selezione dei progetti e, quindi, i tempi di realizzazione; 3) procedere alla creazione e all'assegnazione di "almeno 7.500 posti letto aggiuntivi grazie alla [legge] 338/2000, quale riveduta entro il 31 dicembre 2021".

Con specifico riferimento al Green deal europeo (di cui alla comunicazione della Commissione europea dell’11 dicembre 2019), richiamato nella disposizione in commento, esso mira a rendere l’Europa climaticamente neutra entro il 2050, al fine di contrastare i cambiamenti climatici. In tale contesto, fra le misure da sostenere, per quanto qui rileva, vi sono quelle relative alla realizzazione di nuovi edifici e alla ristrutturazione di quelli esistenti da svolgere in modo efficiente sotto il profilo energetico e delle risorse.


 

TITOLO II – ULTERIORI MISURE URGENTI FINALIZZATE ALL’ACCELERAZIONE DELLE INIZIATIVE PNRR

Capo I – Ambiente

Articolo 16
(Risorse idriche)

 

 

L’articolo 16, modificato in sede referente reca norme in materia di risorse idriche, novellando a tal fine diversi provvedimenti.

 

Si novella l'articolo 154 del codice dell'ambiente in materia di tariffa del servizio idrico integrato, prevedendo che nella determinazione dei canoni si tenga conto - oltre ai costi già previsti - anche dei costi dell’inquinamento, conformemente al principio “chi inquina paga”; si introduce poi il nuovo comma 3-bis, al fine di prevedere che, con decreto - del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, in base a una modifica apportata in sede referente -  siano definiti i criteri per incentivare l’uso sostenibile dell’acqua in agricoltura, e per sostenere l’uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento (comma 1).

Il comma 2 novella l'articolo 7 del D.L. n. 133 del 2014 prevendo che il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sia adottato - anche per stralci - con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori, a valere sulle risorse del Ministero della transizione ecologica; sostituisce poi il riferimento allo strumento dell'accordo di programma con quello al previsto Piano. In sede referente, è stato specificato si tenga conto dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 158/2017, sul sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.

Il comma 3 novella l'articolo 36-ter, comma 3, del D.L. n. 77 del 2021  in tema di misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico, prevedendo che i commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico promuovano e adottino prioritariamente le misure previste, anche in coerenza con la valutazione del rischio a livello nazionale di cui all’articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul meccanismo unionale di protezione civile  nonché del principio di non arrecare un danno significativo.

Il comma 4 novella l'articolo 1, comma 1074, del bilancio di previsione 2018 al fine di prevedere che gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord siano individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica, d’intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate. Il comma 5 inasprisce le sanzioni previste per la violazione del divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica in difetto di provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente. Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile dei sistemi idrici sotto il profilo ambientale, il comma 6 - modificato in sede referente in materia di divieti di espandere il sistema irriguo - incide sui criteri di valutazione per le domande di utilizzazione d’acqua a fini irrigui.

 

Nel dettaglio, l'articolo 16 reca norme in materia di risorse idriche e novella diversi provvedimenti (si veda l'allegato Testo a fronte, che include le modifiche apportate in sede referente).

 

Il principio “chi inquina paga” in materia di risorse idriche (co.1)

In particolare, il comma 1 novella l'articolo 154 del codice dell'ambiente (D.Lgs. n. 152 del 2006 ) in materia di tariffa del servizio idrico integrato.

Nel dettaglio, la lettera a) interviene sul comma 3 del citato articolo 154. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, il previgente comma 3 prevedeva che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo altresì riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale. La novella recata dalla lettera in esame è finalizzata a prevedere che nella determinazione dei canoni in premessa, si tenga conto - oltre ai costi già previsti - anche dei costi dell’inquinamento, conformemente al principio “chi inquina paga”.

Si indica poi - in linea con l'attuale articolazione dei dicasteri - che il concerto del decreto in parola sia con il Ministro della transizione ecologica anziché con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché aggiungendovi il concerto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

La successiva lettera b) introduce il nuovo comma 3-bis all'articolo 154 del D.Lgs. n. 152 del 2006, al fine di prevedere che con decreto siano definiti i criteri per incentivare l’uso sostenibile dell’acqua in agricoltura, e per sostenere l’uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento. In sede referente, il riferimento al decreto di cui al comma 3 è stato modificato, prevedendo che tale definizione avvenga con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica. Si è inoltre previsto siano sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

La Relazione illustrativa al DL in esame sottolinea che l’articolo in parola si prefigge di dare attuazione alla misura M2C4-2 Riforma 4.2 di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza, che prevede l’introduzione di un regime incentivante l’uso sostenibile dell’acqua in agricoltura, in particolare per sostenere il ricorso al sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento, nonché di stabilire un sistema di prezzi regolamentati che tenga adeguatamente conto dell’uso delle risorse ambientali e dell’inquinamento, conformemente al principio del “chi inquina paga”.

Aggiunge che negli atti collegati all’attuazione del PNRR si fa espresso riferimento al Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura, ossia il database georeferenziato, realizzato e gestito dal CREA-PB, finalizzato alla raccolta ed elaborazione delle informazioni relative all’uso irriguo dell’acqua.

 

Il SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura) è la banca dati realizzata e gestita dal CREA-PB (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – Centro di Politiche e Bioeconomia, ex INEA) e costituisce il riferimento per il monitoraggio dei volumi irrigui a disposizione di tutte le amministrazioni ed enti competenti in materia di acqua per l’agricoltura, in forza del DM MIPAAF 31/07/2015. Per approfondimenti, si rinvia al rispettivo sito.

La Relazione illustrativa ricorda che il SIGRIAN costituisce lo strumento unico di riferimento per il settore irriguo a servizio di tutte le amministrazioni e degli enti competenti, come previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 luglio 2015, per cui con la norma in esame si propone un coinvolgimento del MIPAAF nell’iter di adozione del decreto di fissazione dei criteri per la determinazione regionale dei canoni di concessione.

 

Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e contrasto del dissesto idrogeologico (co. 2-4)

Il comma 2, lettere a) e b) novellano - rispettivamente - il primo e il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 7 del D.L. n. 133 del 2014 in materia di gestione di risorse idriche, modifiche urgenti al D.Lgs. n. 152/2006 per il superamento di una serie di procedure di infrazione (2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014), norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani, nonché finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione.

Il D.L. n. 133 del 2014 (L. n. 164 del 2014), recante Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, all'articolo 7 ha recato norme in materia di gestione di risorse idriche; modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, ed è in vigore dal 7 novembre 2021.

 

Le novelle in questione prevedono, alla lettera a), la riscrittura del primo periodo del citato comma 2 dell'articolo 7 del D.L. n. 133 del 2014, su cui era recentemente intervenuto già il D.L. 77/2021 (in materia di governance del PNRR).

Si prevede, con la nuova disposizione, che il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica sia adottato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori.

Si sostituisce poi il riferimento, al quarto periodo della norma novellata, allo strumento dell'accordo di programma con il riferimento al Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (lettera b). In sede referente, è stato al riguardo specificato si tenga conto dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni.

L'art. 1 della citata legge sui piccoli comuni indica la finalità, ai sensi degli articoli 3, 44, secondo comma, 117 e 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di promuovere e favorire il sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, nonché promuovere l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni, e tutelare e valorizzare il loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. La legge favorisce l'adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di contrastarne lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico. L'insediamento nei piccoli comuni costituisce una risorsa a presidio del territorio, soprattutto per le attività di contrasto del dissesto idrogeologico e per le attività di piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni.

 Ai fini della medesima legge n. 158, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti. I piccoli comuni possono beneficiare dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 qualora rientrino in una delle previste tipologie, tra cui, alla citata lettera a), si indicano i comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico.

 

Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 7, qui oggetto di novella, era già stato modificato dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dall'art. 36-ter, comma 7, lett. a), b) e c) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (come convertito in legge). Con tali recenti modifiche, si è previsto che gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi fossero individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica (in luogo del d.P.C.M. prima previsto su proposta del Ministro dell'ambiente), previa intesa con il Presidente di ciascuna regione interessata. Con tale disposizione del D.L. 77/2021 veniva quindi altresì implicitamente soppressa la disposizione, di cui al primo periodo del comma 2 - ora novellato - secondo la quale le risorse destinate al finanziamento degli interventi fossero utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero, che definiva altresì la quota di cofinanziamento regionale. Per approfondimenti sulle successive novelle, si veda anche il rispettivo dossier relativo all'art. 36-ter del D.L. n. 77 del 2021.

L'intervento di cui ai commi 2, 3 e 4 - precisa la Relazione illustrativa al decreto-legge in esame - è volto al conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di dissesto idrogeologico, relativi alla Missione M2C4-1 Riforma 2.1. Secondo la medesima Relazione, la possibilità di procedere, con uno o più decreti, all’adozione - anche per stralci - del Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è finalizzata ad evitare la penalizzazione delle regioni più tempestive nell’attribuzione delle risorse, in considerazione dei diversi tempi di conclusione delle procedure di individuazione degli interventi e dei cronoprogrammi per la mitigazione del rischio idrogeologico, nonché di rilascio delle intese.

 

La disposizione prevede che gli interventi siano corredati dai relativi cronoprogrammi, come risultanti dal sistema di monitoraggio, e che quelli ammessi al finanziamento siano identificati dai relativi CUP (codici unici di progetto), ai sensi dell'art. 11, co. 2-bis e 2-ter della L. n. 3 del 2003.

Si riconnette in capo alle amministrazioni titolari dei CUP l'onere del monitoraggio del Piano, stabilendo - da un lato - che esso venga effettuato con il sistema di monitoraggio di cui al D.Lgs. n. 229 del 2011 e con i sistemi ad esso collegati  e - dall'altro - che gli interventi siano classificati sotto la specifica voce "MITE - Mitigazione del rischio idrogeologico".

Si ricorda che il D.Lgs. n. 229 del 2011 ha recato l'attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.

Si prevede, infine, che con i medesimi decreti di adozione del Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, vengano disciplinati gli elementi essenziali del Piano medesimo, quali le modalità di trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni e le rimodulazioni.

 

Nel disciplinare il Codice unico di progetto degli investimenti pubblici, il sopra richiamato articolo 11 della L. n. 3 del 2003 recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, dispone, al comma 2-bis, che gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001 (ovvero tutte le amministrazioni dello Stato, compresi istituti e scuole di ogni ordine e grado, istituzioni educative, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, Istituti autonomi case popolari, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, amministrazioni, aziende ed enti del SSN, ARAN, ecc.) che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici unici di progetto, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso. Al fine di garantire la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, il comma 1 della legge del 2003 stabilisce, infatti, che a decorrere dal 1° gennaio 2003 ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione a quella data, sia dotato di un «Codice unico di progetto» che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.  Il richiamato comma 2-ter precisa che le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di Coesione concordano modalità per fornire il necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell'attività predetta, al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati.

Il comma 3 novella l'articolo 36-ter, comma 3, del D.L. n. 77 del 2021 (L. n. 108 del 2021) in tema di misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico. Il predetto comma 3 prevede - nel testo previgente - che i commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico promuovano e adottino prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto del dissesto.

Si rammenta che il citato D.L. 77 ha recato la Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. Per approfondimenti si veda il relativo dossier.

La novella ora in esame è finalizzata a prevedere che ciò è previsto non solo in coerenza con i criteri di priorità, ove definiti, dei piani di gestione del rischio di alluvioni, dei piani di assetto idrologico, ma anche:

§  della valutazione del rischio a livello nazionale di cui all’articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile

§  nonché del principio di non arrecare un danno significativo.

 

Il principio "do no significant harm"

 

L'Articolo 2 del regolamento (UE) 2021/241, in materia di dispositivo di ripresa e resilienza), all'articolo 2 reca le definizioni, prevedendo che, ai fini del medesimo regolamento, si definisca - numero 6) delle citate definizioni - «non arrecare un danno significativo» come il non sostenere o svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.

 

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento in materia di dispositivo di ripresa e resilienza, in materia di principi orizzontali, il dispositivo di ripresa e resilienza finanzia unicamente le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo» (par. 2 dell'art. 5).

 

Va ricordato che il citato Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, all'articolo 17 disciplina il danno significativo agli obiettivi ambientali. Il paragrafo stabilisce che (ai fini dell’articolo 3, lettera b) del medesimo Regolamento), si considera che, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da un’attività economica, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, tale attività economica arreca un danno significativo:

a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se l’attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;

b) all’adattamento ai cambiamenti climatici, se l’attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;

c) all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l’attività nuoce: i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o ii) al buono stato ecologico delle acque marine;

d) all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se: i) l’attività conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; ii) l’attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o iii) lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;

e) alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento, se l’attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;

o f) alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se l’attività: i) nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o ii) nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l’Unione.

Il par. 2 prevede che, nel valutare un’attività economica in base ai criteri indicati al paragrafo 1, si tiene conto dell’impatto ambientale dell’attività stessa e dell’impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi.

Per approfondimenti  specifici sul principio del «non arrecare un danno significativo» nell'ambito del Recovery e dei PNRR, si veda l'approfondimento del Servizio Studi del Senato sulla transizione ecologica nel Piano nazionale di ripresa e resilienza in Italia nonché il tema web a cura della Camera.

 

Il richiamato articolo 6 della citata decisione n. 1313/2013/UE concerne la Gestione dei rischi. Esso stabilisce che, per favorire un approccio coerente ed efficace in materia di prevenzione e preparazione alle catastrofi mediante la condivisione di informazioni non sensibili, vale a dire informazioni la cui divulgazione non sarebbe contraria agli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, e di buone prassi nell'ambito del meccanismo unionale, gli Stati membri:

a)      effettuano valutazioni del rischio a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato e mettono a disposizione della Commissione una sintesi degli elementi di rilievo in esse contenuti entro 22 dicembre 2015 e successivamente ogni tre anni;

b)      elaborano e perfezionano le rispettive pianificazioni della gestione dei rischi di catastrofe a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato;

c)      mettono a disposizione della Commissione la valutazione delle rispettive capacità di gestione dei rischi a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato ogni tre anni dopo la messa a punto delle pertinenti linee guida di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), e ogni volta che vi siano modifiche di rilievo; e

d)      partecipano, su base volontaria, a un esame inter pares della valutazione della capacità di gestione dei rischi.

 

Il comma 4 novella l'articolo 1, comma 1074, del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (L. n. 205 del 2017), sostituendone il primo periodo. Ciò al fine di prevedere che gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord (di cui al comma 1073, lettera b) del medesimo Bilancio di previsione), siano individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica, d’intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, ai sensi del richiamato articolo 7, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 133 del 2014 (come novellato dalla disposizione in esame), anziché - come attualmente previsto - nell'ambito di un programma nazionale approvato dal CIPE su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal presidente della regione o della provincia autonoma interessata al programma nazionale di investimento.

 

La Relazione illustrativa al DL in esame precisa, sul punto, che il richiamato comma 1074 inizialmente prevedeva che gli interventi di cui alla lettera b), del comma 1073, venissero individuati nell’ambito di un programma nazionale di interventi, approvato dal CIPESS, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Struttura di Missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione o della Provincia Autonoma interessata al programma nazionale di investimento. A seguito della soppressione della Struttura di Missione, la norma è stata modificata, prevedendo che la proposta al CIPESS venga formulata dal Ministro dell’Ambiente, sulla base di un Accordo di programma sottoscritto da quest’ultimo con il Presidente della Regione o della Provincia Autonoma interessata al programma nazionale di investimento. La Relazione rileva che il testo richiamato presentava profili critici sul piano dell'applicabilità, anche in relazione alla farraginosità della procedura delineata dal comma 1074 nonché per difficoltà operative concretamente rilevate. La Relazione prospetta come, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 77/2021, risultasse coerente modificare il testo del comma 1074, risultando superato il riferimento a un programma nazionale sulla base di un Accordo di programma.

 

Sanzioni (co. 5)

Il comma 5, lettere a) e b) inasprisce - rispettivamente - le sanzioni previste dal comma 3, primo e secondo periodo, dell'articolo 17 del Regio decreto n. 1775 del 1933 (TU delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) per la violazione del divieto - recato dal comma 1 del medesimo articolo 17 - di derivare o utilizzare acqua pubblica in difetto di provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente. Per tale violazione, il vigente comma 3 prevede che l'Amministrazione competente disponga la cessazione dell'utenza abusiva e il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro (importi innalzati rispettivamente a 4.000 e 40.000). Nei casi di particolare tenuità si dispone l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro (valori innalzati rispettivamente a 400 e 2.000).

La citata Relazione illustrativa, in relazione al comma 5, che si prefigge di dare attuazione alla misura M2-C4-4 – Riforma 4.2 del PNRR - che prevede, tra l’altro, di intervenire sul sistema sanzionatorio per l’estrazione illecita di acqua - afferma che si dispone l’incremento dell’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie già previste dall’ordinamento per l’estrazione illecita di acqua pubblica.

 

Sviluppo sostenibile dei sistemi idrici (co. 6)

Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile dei sistemi idrici sotto il profilo ambientale, il comma 6 dispone che, per le domande di utilizzazione d’acqua a fini irrigui, nel corso del procedimento di rilascio del relativo titolo, si provveda, su idonea documentazione fornita dal richiedente, alla valutazione d’impatto, anche cumulativo, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, su tutti i corpi idrici potenzialmente interessati.

La disposizione in esame vieta di espandere il sistema irriguo esistente, anche se finalizzato a conseguire obiettivi di efficienza, se i corpi idrici interessati sono in uno stato inferiore al buono

Il testo originario del decreto-legge stabiliva altresì tale divieto anche laddove si prevede, all’esito di una documentata analisi, che lo saranno in base ai cambiamenti climatici, anche con riferimento alla concentrazione di sostanze inquinanti nella specifica evoluzione temporale.

Tale previsione è stata modificata in sede referente, indicando tale divieto di espandere il sistema irriguo esistente nel caso in cui siano previste o si renda necessario adottare misure finalizzate:

§  al raggiungimento, al mantenimento o al ripristino degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico di cui all'articolo 76 del Codice dell'ambiente

§  ovvero a impedirne l'ulteriore deterioramento, anche temporaneo, anche in previsione e tenuto conto dell'evoluzione dei cambiamenti climatici.

L'articolo 76 del Codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) prevede, al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee, che la parte terza del Codice stesso individua gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualità per specifica destinazione da garantirsi su tutto il territorio nazionale. L'obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. L'obiettivo di qualità per specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.  Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione che prevedono per gli stessi parametri valori limite diversi, devono essere rispettati quelli più cautelativi quando essi si riferiscono al conseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale. Il Piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di qualità ambientale con i diversi obiettivi di qualità per specifica destinazione. Le regioni possono definire obiettivi di qualità ambientale più elevati, nonché individuare ulteriori destinazioni dei corpi idrici e relativi obiettivi di qualità.


 

Articolo 16, comma 1, lettere a) e b)

(Risorse idriche)

 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale

Articolo 154

(Tariffa del servizio idrico integrato)

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.

1. Identico.

1. Identico.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio «chi inquina paga», definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua.

2. Identico.

2. Identico.

3. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo altresì riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.

3. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e dell’inquinamento, conformemente al principio “chi inquina paga” e prevedendo altresì riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.

3. Identico alla colonna centrale

 

3-bis. Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti i criteri per incentivare l’uso sostenibile dell’acqua in agricoltura, e per sostenere l’uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento.

3-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sono definiti i criteri per incentivare l’uso sostenibile dell’acqua in agricoltura, e per sostenere l’uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano[43].

4. Il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

4. Identico.

4. Identico.

5. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare.

5. Identico.

5. Identico.

6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende artigianali, commerciali e industriali.

6. Identico.

6. Identico.

7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.

7. Identico.

7. Identico.


 

Articolo 16, comma 2, lettere a) e b)

(Risorse idriche)

 

Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive

Articolo 7

(Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

2. Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica previa intesa con il Presidente di ciascuna regione territorialmente competente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. In particolare, gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua, bensì tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala spaziale e temporale adeguata. A questo tipo di interventi integrati, in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, in ciascun accordo di programma deve essere destinata una percentuale minima del 20 per cento delle risorse. Nei suddetti interventi assume priorità la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità. L'attuazione degli interventi è assicurata dal commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi con riferimento all'attuazione di uno o più interventi, laddove il ritardo sia grave e non imputabile a cause indipendenti dalla responsabilità del commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, può essere revocato il commissario in carica e nominato un altro soggetto avente specifiche competenze in materia di dissesto idrogeologico, che subentra nelle medesime funzioni ed assume i medesimi poteri del commissario revocato. Al commissario nominato ai sensi del precedente periodo si applicano tutte le disposizioni dettate per i commissari con funzioni di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.

2. Il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica è adottato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori, corredati dai relativi cronoprogrammi, così come risultanti dal sistema di monitoraggio. Gli interventi ammessi al finanziamento sono identificati dai relativi codici unici di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio del Piano e degli interventi è effettuato dalle amministrazioni titolari dei CUP con il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i sistemi ad esso collegati e gli interventi sono classificati sotto la voce "MITE - Mitigazione del rischio idrogeologico". Con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono disciplinate le modalità di trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni e le rimodulazioni.

Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. In particolare, gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua, bensì tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala spaziale e temporale adeguata. A questo tipo di interventi integrati, in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, in ciascun provvedimento di individuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico deve essere destinata una percentuale minima del 20 per cento delle risorse. Nei suddetti interventi assume priorità la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità. L'attuazione degli interventi è assicurata dal commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi con riferimento all'attuazione di uno o più interventi, laddove il ritardo sia grave e non imputabile a cause indipendenti dalla responsabilità del commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, può essere revocato il commissario in carica e nominato un altro soggetto avente specifiche competenze in materia di dissesto idrogeologico, che subentra nelle medesime funzioni ed assume i medesimi poteri del commissario revocato. Al commissario nominato ai sensi del precedente periodo si applicano tutte le disposizioni dettate per i commissari con funzioni di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.

2. Il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica è adottato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori, corredati dai relativi cronoprogrammi, così come risultanti dal sistema di monitoraggio. Gli interventi ammessi al finanziamento sono identificati dai relativi codici unici di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio del Piano e degli interventi è effettuato dalle amministrazioni titolari dei CUP con il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i sistemi ad esso collegati e gli interventi sono classificati sotto la voce "MITE - Mitigazione del rischio idrogeologico". Con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono disciplinate le modalità di trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni e le rimodulazioni.

Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. In particolare, gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua, bensì tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala spaziale e temporale adeguata. A questo tipo di interventi integrati, in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, in ciascun provvedimento di individuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 2017, n. 158[44] deve essere destinata una percentuale minima del 20 per cento delle risorse. Nei suddetti interventi assume priorità la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità. L'attuazione degli interventi è assicurata dal commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi con riferimento all'attuazione di uno o più interventi, laddove il ritardo sia grave e non imputabile a cause indipendenti dalla responsabilità del commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, può essere revocato il commissario in carica e nominato un altro soggetto avente specifiche competenze in materia di dissesto idrogeologico, che subentra nelle medesime funzioni ed assume i medesimi poteri del commissario revocato. Al commissario nominato ai sensi del precedente periodo si applicano tutte le disposizioni dettate per i commissari con funzioni di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.

(omissis)

(omissis)

(omissis)

 


 

 

Articolo 16, comma 3

(Risorse idriche)

 

Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure

Articolo 36-ter

(Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico)

(omissis)

(omissis)

3. I commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale di cui al comma 2, indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri di priorità, ove definiti, dei piani di gestione del rischio di alluvioni e dei piani di assetto idrologico. Le strutture regionali preposte al rilascio di pareri e nulla osta, anche ambientali, per gli interventi di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico assumono le attività indicate dai commissari di Governo come prioritarie, se opportuno anche aggiornando il sistema di misurazione della performance con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. I commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale di cui al comma 2, indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri di priorità, ove definiti, dei piani di gestione del rischio di alluvioni dei piani di assetto idrogeologico e della valutazione del rischio a livello nazionale di cui all’articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile, nonché del principio di non arrecare un danno significativo. Le strutture regionali preposte al rilascio di pareri e nulla osta, anche ambientali, per gli interventi di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico assumono le attività indicate dai commissari di Governo come prioritarie, se opportuno anche aggiornando il sistema di misurazione della performance con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

(omissis)

(omissis)

 


 

Articolo 16, comma 4

(Risorse idriche)

 

Legge 27 dicembre 2017, n. 205

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

Articolo 1, comma 1074

1074. Gli interventi di cui al comma 1073, lettera b), sono individuati nell'ambito di un programma nazionale approvato dal CIPE su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal presidente della regione o della provincia autonoma interessata al programma nazionale di investimento. I presidenti delle regioni o delle province autonome interessate possono essere autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a stipulare appositi mutui di durata massima quindicennale sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e nel limite delle risorse allo scopo destinate in sede di riparto del Fondo rifinanziato ai sensi del comma 1072. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.

1074. Gli interventi di cui al comma 1073[45], lettera b), sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica, d’intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. I medesimi interventi sono individuati attraverso il CUP ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. I presidenti delle regioni o delle province autonome interessate possono essere autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a stipulare appositi mutui di durata massima quindicennale sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e nel limite delle risorse allo scopo destinate in sede di riparto del Fondo rifinanziato ai sensi del comma 1072. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.

 

 

Articolo 16, comma 5, lettere a) e b)

(Risorse idriche)

 

Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775

Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici

Articolo 17

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.

1. Identico.

2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

2. Identico.

3. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, l'Amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. È in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.

3. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, l'Amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 2.000 euro. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. È in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.

 


Articolo 16-bis
(Proroga dell'affidamento del servizio idrico integrato alla società Acquedotto pugliese Spa)

 

 

L’articolo 16-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, proroga di due anni (dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025) l’affidamento del servizio idrico integrato alla società Acquedotto pugliese Spa.

 

L’articolo in esame dispone che, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di affidamento del servizio idrico integrato, l’affidamento alla società "Acquedotto pugliese S.p.A." (risultante dalla trasformazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 141/1999) è prorogato di due anni, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025.

Tale proroga, secondo quanto indicato nell’articolo stesso, è introdotta al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del D.L. 201/2011, nonché di consentire l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal PNRR entro i termini definiti ed evitare che gli effetti dell'emergenza da COVID-19 possano inficiare l'efficacia delle procedure da avviare per l'affidamento del servizio idrico integrato nella regione Puglia.

 

Nella relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Acquedotto pugliese Spa relativa all’esercizio 2018, trasmessa al Parlamento nell’agosto 2020 (Doc. XV, n. 323), viene ricordato che la società Acquedotto Pugliese (AQP), nata “dalla trasformazione in SPA dell’Ente autonomo dell’acquedotto pugliese, disposta con d.lgs. 11 maggio 1999 n. 141, opera nel settore dei servizi idrici, con un bacino di utenza di oltre 4 milioni di abitanti serviti, pari a circa il 7 per cento dell’intero mercato nazionale. Essa è succeduta al predetto ente nella gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) nell’Ambito Territoriale Ottimale Puglia, il più grande ATO italiano in termini di estensione, e svolge il servizio idrico in alcuni comuni della Campania appartenenti all’Ambito Distrettuale CaloreIrpino. Fornisce, altresì, risorsa idrica in sub-distribuzione ad Acquedotto Lucano S.p.A., soggetto gestore del S.I.I. per l’ATO Basilicata. Si tratta dunque di una società il cui regime si caratterizza per la coesistenza delle norme di diritto pubblico riguardanti l'antico ente con quelle del diritto societario cui soggiace dall’ epoca della sua trasformazione, che si integrano tra di loro. La gestione del S.I.I. dell’ATO Puglia è regolata dalla Convenzione stipulata il 30 settembre 2002 tra la Società ed il Commissario Delegato per l’Emergenza socio-economico-ambientale in Puglia, integrata in seguito alle prescrizioni di cui alle deliberazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 656/2015 e n. 918/2017. Con l’obbiettivo della riorganizzazione complessiva del sistema di approvvigionamento idrico e grande adduzione del Sud Italia, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di stabilità 2018) ha previsto la costituzione di una società dello Stato alla quale possono partecipare le Regioni ed ha prorogato al 31 dicembre 2021 il termine dell'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato ad AQP, inizialmente previsto al 31 dicembre 2018 dal citato d.lgs. n. 141 del 1999”, nelle more “di una soluzione definitiva, rispetto all'assetto e gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) nell'ambito di riferimento”[46].

Il termine in questione (previsto dal comma 11-bis dell’art. 21 del D.L. 201/2011, introdotto dal comma 906 della legge 205/2017) è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2023 dall’art. 24, comma 1-bis, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

 


 

Articolo 16-ter
(Disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di povertà energetica
e clienti domestici)

 

 

L’articolo 16-ter – introdotto in sede referente - prevede una disciplina di accompagnamento all’apertura del mercato per i clienti domestici con riferimento alla fornitura di energia elettrica, in particolare prevedendo che se non intervenisse tempestivamente una disciplina del mercato a tutele graduali continuerà ad applicarsi per i clienti vulnerabili il servizio di maggior tutela.

 

L’articolo 16-ter, introdotto in sede referente, prevede una disciplina di accompagnamento all’apertura del mercato per i clienti domestici con riferimento alla fornitura di energia elettrica.

 

L'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, da ultimo modificato dal comma 9-bis dell’articolo 12 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (l. n. 21 del 2021), fissa al 1° gennaio 2023 il termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti domestici nel mercato del gas e dello stesso regime nel mercato dell’energia elettrica per le micro imprese e per i clienti domestici.

 

Al riguardo si ricorda che l'originario termine di cessazione del regime di maggior tutela nei mercati del gas naturale e dell'elettricità era stato fissato al 1° luglio 2019. Successivamente tale termine è stato prorogato al 1° luglio 2020 (articolo 3, comma 1-bis, lettere a) e b) del decreto-legge n. 91/2018) e al 1° gennaio 2022 (articolo 12, comma 3, lettere a) e b) del decreto-legge n. 162/2019).

 

Il comma 1 prevede che - a decorrere dal 1 gennaio 2023 - i clienti domestici continuano a essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela, secondo indirizzi definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica. Tale disciplina si applica in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di vendita a tutele graduali.

Si ricorda che il citato comma 60 dell’articolo 1 della legge 124 del 2017 demanda all’ARERA il compito di adottare disposizioni per assicurare, allo scadere del mercato tutelato, un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica (oltre a specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti).

Si segnala che l’articolo in esame riguarda specificamente la fornitura di energia elettrica, anche se l’articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, fa riferimento sia al mercato dell’energia elettrica che a quello del gas.

 

Il comma 2 demanda all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) il compito di adottare disposizioni per assicurare l'assegnazione del servizio a tutela graduali per i clienti domestici, mediante procedure competitive da concludersi entro il 1° gennaio 2024, garantendo la continuità della fornitura di energia elettrica.

 

I commi 3 e 4 integrano la disciplina contenuta nell’articolo 11 del recente decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.

 

L'articolo 11 appena citato dà attuazione al criterio previsto dall'articolo 12, comma 1 lettera e), della legge n. 53/2021, concernente l'aggiornamento del quadro normativo in materia di protezione dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica.

Al comma 1 sono definiti clienti vulnerabili i clienti civili (domestici) che si trovano in condizioni di svantaggio economico o che versano in gravi condizioni di salute e che per tali ragioni utilizzano dispositivi medico-terapeutici necessari per il mantenimento in vita e perciò non disalimentabili; coloro presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute e che per tali ragioni utilizzano dispositivi medico-terapeutici necessari per il mantenimento in vita; i soggetti con disabilità ai sensi della legge n. 104/1992; i clienti le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse e le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; i clienti civili con età anagrafica superiore a 75 anni.

Il comma 2 prevede che ai clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica che ne facciano richiesta, al momento della cessazione del servizio di maggior tutela, i fornitori sono tenuti ad offrire la fornitura di energia elettrica ad un prezzo che rifletta il costo dell'energia nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, definiti dall'ARERA.

 

In base al comma 3 dell’articolo in esame, qualora alla data del 1 gennaio 2023 non fossero state adottate le misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ai clienti vulnerabili e in povertà energetica continuerebbe ad applicarsi il servizio di tutela, secondo gli indirizzi definiti con il decreto del Ministro della transizione ecologica.

Il comma 4 modifica l'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sopprimendo le parole: "che ne facciano richiesta", per cui viene meno la subordinazione dell’obbligo di offrire la fornitura alle condizioni previste alla richiesta del cliente che ne ha diritto.

Ai sensi del comma 5, ai fini dell'individuazione dei clienti vulnerabili per ragioni di disabilità (articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210), l'ARERA, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, è tenuta a definire le modalità di acquisizione del consenso per il trattamento dei dati sensibili e di trasmissione delle informazioni da parte dell'INPS al Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A.


 

Articolo 17
(Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani)

 

 

L’articolo 17 prevede l’adozione, da parte del Ministro della transizione ecologica (entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e d’intesa con la Conferenza unificata), di un Piano d’azione per la riqualificazione dei siti inquinati orfani, attuativo delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

 

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede l’adozione, da parte del Ministro della transizione ecologica di un apposito Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l’occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C4 - investimento 3.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Tale voce di investimento 3.4 prevede un importo di 500 milioni di euro per nuovi progetti (come evidenziato anche nell’allegato A al D.M. 6 agosto 2021) e le seguenti scadenze, indicate nell’allegato alla decisione UE di approvazione del PNRR italiano:

§  entro il 2022 la definizione del quadro giuridico per la bonifica dei siti orfani; in proposito viene precisato che il piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani deve ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano e deve includere come minimo l'individuazione di siti orfani in tutte le 20 regioni e/o le province autonome e gli interventi specifici da effettuare in ogni sito orfano per ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano;

§  entro il marzo 2026 la riqualificazione di almeno il 70% della superficie del suolo dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano.

Come ricordato nel PNRR, l’investimento in questione è in continuità con il “Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani” previsto dal comma 800 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) e approvato con il D.M. 29 dicembre 2020, a cui sono destinati 105,6 milioni di euro.

 

In relazione alle modalità di adozione del piano, lo stesso comma precisa che dovrà avvenire:

§  entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge;

§  previa intesa in sede di Conferenza unificata.

 

Il comma 2 precisa che, ai fini del Piano d’azione in questione, si applicano le definizioni, l’ambito di applicazione e i criteri di assegnazione delle risorse previsti dalle disposizioni di attuazione dell’art. 1, comma 800, della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), recate dal succitato D.M. 29 dicembre 2020.

Quanto alle definizioni si ricorda che l’art. 2 del richiamato decreto dispone che per «sito orfano» si intende “il sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato o si è concluso il procedimento di cui all'art. 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, per il quale il responsabile dell'inquinamento non è individuabile o non provvede agli adempimenti previsti dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, ovvero agli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 1° marzo 2019, n. 46, e non provvede il proprietario del sito né altro soggetto interessato”.

L’art. 3 del medesimo decreto disciplina le esclusioni dal campo di applicazione, mentre l’art. 4 i criteri di assegnazione delle risorse disponendo, in particolare, che la ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano è operata attribuendo il 50% dello stanziamento complessivo alle regioni del centro-nord ed il 50% alle regioni del Mezzogiorno e che a ciascun ente sono assegnate le quote individuate per il centro-nord e per il Mezzogiorno applicando i criteri di cui al coefficiente di riparto utilizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per la ripartizione del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.

 

In base al comma 3, le informazioni necessarie alla predisposizione del Piano d’azione sono fornite dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano (che, secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa, saranno i soggetti attuatori del Piano), secondo le modalità indicate dal Ministero della transizione ecologica.

 

 


 

Articolo 17-bis
(Disposizioni per la riperimetrazione
dei siti contaminati di interesse nazionale)

 

 

L’articolo 17-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, prevede l’emanazione di decreti del Ministro della transizione ecologica per la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale (SIN).

 

L’articolo in esame disciplina la ricognizione e la riperimetrazione dei SIN ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all’art. 252, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 (v. infra).

Viene inoltre previsto che le citate ricognizione e riperimetrazione avvengano con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la regione e gli enti locali interessati.

 

La disciplina nazionale sulle attività di bonifica dei siti contaminati è contenuta nel Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente), agli artt. da 239 a 253 e nei relativi allegati al Titolo V della Parte quarta.

In generale, gli interventi in materia di bonifiche prevedono l'applicazione di una procedura di carattere ordinario (articoli 242 e 252 del D.Lgs. 152/2006), che assegna alle autorità competenti a livello nazionale e regionale l'approvazione del progetto di bonifica, contenente gli interventi previsti a carico del responsabile dell'inquinamento.

In particolare l’art. 252 del Codice dell'ambiente disciplina le procedure specifiche per i siti di interesse nazionale (SIN). Il comma 2 di tale articolo dispone che all'individuazione dei SIN si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente - oggi della transizione ecologica (MiTE) in seguito alla ridenominazione prevista dal D.L. 22/2021 -, d'intesa con le regioni interessate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale;

b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area interessata;

d) l'impatto socio-economico causato dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante;

e) la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;

f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più regioni;

f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie.

Si ricorda altresì che il comma 2-bis dispone che sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto.

I siti d'interesse nazionale sono stati individuati con norme di varia natura e di regola sono stati perimetrati mediante decreto del Ministero dell'ambiente - oggi Ministero della transizione ecologica (MiTE) - d'intesa con le regioni interessate. La procedura di bonifica dei SIN è attribuita alla competenza del MiTE che per l'istruttoria tecnica si avvale, in particolare, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA). Attualmente i SIN sono 42.

 

 


 

Articolo 18
(Riduzione dei tempi del procedimento
di valutazione ambientale strategica)

 

 

L’articolo 18, comma 1, integrato nel corso dell’esame in sede referente, prevede una serie di modifiche alla disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) finalizzate alla riduzione dei tempi procedimentali.

Il comma 1-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, reca invece disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

 

Si valuti, in ragione dell’introduzione di disposizioni estranee alla VAS, l’opportunità di una modifica della rubrica dell'articolo in esame.

 

La relazione illustrativa evidenzia che l’articolo in esame si inscrive nell’ambito della Missione M1C1-60 Riforma 1.9 «Riforma della pubblica amministrazione» e che “la proposta è determinata dalla considerazione che, nella maggior parte dei casi, i piani e i programmi di livello nazionale e regionale definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese, inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aventi carattere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. La riduzione dei tempi è quindi funzionale a promuovere un ‘contesto abilitante’ per l’attuazione del PNRR, operando una accelerazione ed uno snellimento della procedura, fermo restando il rispetto della direttiva 2011/42/CE in materia di VAS”.

Si fa notare che tale intervento fa seguito a quello operato, sempre in materia di VAS, dall’art. 28 del D.L. 77/2021; articolo che “chiude” una serie di norme di accelerazione e semplificazione in materia di VIA previste in attuazione del PNRR (artt. 17-28). Si ricorda infatti che nel testo del PNRR (pag. 71) viene prevista la semplificazione e razionalizzazione delle normative in materia ambientale e, in particolare, delle disposizioni concernenti la valutazione di impatto ambientale.

 

Relativamente alla procedura di VAS – disciplinata dagli articoli 11-18 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), in attuazione della direttiva 2001/42/CE – si ricorda, in estrema sintesi, che si possono individuare tre momenti in cui la normativa individua una tempistica:

§  la consultazione sul rapporto preliminare, comunemente definita consultazione di scoping, che ha una durata di 90 giorni (art. 13, co. 2);

§  la consultazione sulla proposta di piano e del rapporto ambientale, che ha una durata di 60 giorni (art. 14, co. 2);

§  l’espressione del parere motivato, che deve intervenire entro 90 giorni dalla fine della consultazione (art. 15, co. 2).

Disposizioni in materia di VAS (comma 1)

La lettera 0a) del comma 1, inserita durante l'esame in sede referente, introduce un comma 3-bis nell’art. 12 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), in base al quale, qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica:

§  i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I alla parte II del Codice;

L’allegato I citato individua i criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi alla procedura di VAS.

§  e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute, le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente.

 

La lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame reca alcune modifiche all’articolo 13 del Codice, che disciplina la fase di scoping che si svolge sulla base di un rapporto preliminare - sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma - e che deve condurre alla redazione del rapporto ambientale.

Le modifiche sono finalizzate a:

§  precisare che il rapporto preliminare, sulla base del quale si procede alla redazione del rapporto ambientale, deve indagare anche i possibili impatti ambientali significativi transfrontalieri dell'attuazione del piano/programma (numero 1));

La norma previgente si limita a disporre genericamente che il rapporto in questione deve riguardare i “possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma”.

La relazione illustrativa sottolinea che la modifica in esame consente di “allineare temporalmente la consultazione transfrontaliera alla consultazione sul rapporto ambientale e contenere quindi i tempi per la conclusione della procedura in quelli stabiliti”.

§  precisare che l’autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, non si limita a individuare i soggetti competenti in materia ambientale da consultare (come prevede il testo previgente) ma deve anche selezionare gli stessi (numero 1));

La relazione illustrativa evidenzia che “con l’aggiunta delle parole ‘e seleziona’ si vuole prevedere l’espletamento di una mirata selezione dei soggetti competenti in materia ambientale, in ragione delle conoscenze e degli elementi valutativi che possono apportare al piano o al programma. Ciò anche al fine di limitare l’attività a un numero congruo di SCA che sia in grado di rendere i contributi entro i tempi prescritti”.

§  prevedere una riduzione (da 90 a 45 giorni) del termine per la conclusione della fase di consultazione in questione (numero 1));

§  precisare che l’eventuale deroga al termine citato non è concordata (come prevede il testo previgente) ma comunicata dall’autorità competente (numero 2));

§  eliminare, dalla documentazione che deve essere trasmessa in formato elettronico dall’autorità procedente all'autorità competente (e che include principalmente la proposta di piano/programma e il rapporto ambientale) la copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo “istruttorio” disciplinato dall’art. 33 del Codice (numero 3)).

L’articolo 33 del Codice disciplina le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS.

La relazione illustrativa motiva l’eliminazione in questione sulla base del fatto che “l’attestazione del pagamento degli oneri istruttori, costituisce elemento sostanziale dell’avvio del procedimento, da trasmettersi con l’istanza in fase di scoping sul rapporto preliminare”.

 

La lettera b) del comma 1 dell'articolo in esame prevede la riduzione da 60 a 45 giorni del termine (previsto dall’art. 14, comma 2, del Codice) per la conclusione della fase di consultazione.

 

La successiva lettera c) modifica la rubrica dell’art. 15 del Codice e, soprattutto, prevede il dimezzamento (da 90 a 45 giorni) del termine per l’espressione, da parte dell’autorità competente, del parere motivato.

Disposizioni in materia di VIA (comma 1-bis)

Il comma 1-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, integra la disciplina dettata dall’art. 2, comma 2, del D.L. 243/2016, relativa alla realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE, pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13), in materia di sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue.

L’articolo 2 di tale decreto-legge ha attribuito il coordinamento e la realizzazione degli interventi citati ad un unico Commissario straordinario del Governo. In attuazione di tale disposizione, con il D.P.C.M. 26 aprile 2017, è stato nominato il prof. Enrico Rolle a Commissario straordinario unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle succitate sentenze di condanna.

Al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso (n. 2014/2059 e n. 2017/2181), l'art. 4-septies del D.L. 32/2019 (c.d. decreto sblocca cantieri) ha attribuito (al comma 1) al succitato Commissario unico compiti di coordinamento e realizzazione di interventi funzionali volti a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alla normativa dell'UE e quindi superare tutte le procedure di infrazione relative alle medesime problematiche.

Ulteriori disposizioni sono state successivamente dettate dall'art. 5 del D.L. 111/2019 che (al comma 6), al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione in questione, ha previsto la nomina di un nuovo Commissario unico, in sostituzione di quello nominato con il D.P.C.M. 26 aprile 2017. Lo stesso articolo ha previsto (al comma 7) la possibilità, per il nuovo Commissario unico, di avvalersi al massimo di due sub-commissari, in relazione alla portata e al numero degli interventi, che dovranno essere nominati con apposito D.P.C.M., con oneri a carico del quadro economico degli interventi.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 11 maggio 2020 (pubblicato nella G.U. del 10 giugno 2020), con cui si è provveduto alla nomina del prof. Maurizio Giugni a commissario unico e del dott. Stefano Vaccari e prof. Riccardo Costanza a sub-commissari, per la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione, di cui all'art. 2 del D.L. 243/2016.

 

L’integrazione prevista dal comma in esame è volta a stabilire che - ai sensi dell'art. 7-bis, comma 8-bis, del D.Lgs. 152/2006 - in caso di inerzia regionale il Ministero della transizione ecologica, con il supporto della Commissione di cui all’art. 8 del medesimo decreto legislativo, provvede alla verifica di assoggettabilità alla VIA regionale (c.d. screening) o alla VIA regionale per i progetti di competenza del Commissario.

Si fa notare che l’art. 8 contempla due diverse Commissioni: la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS (disciplinata dai commi 1 e 2, a cui spetta il supporto tecnico-scientifico per le procedure ordinarie) e la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (istituita dal comma 2-bis per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006).

Ciò premesso, si valuti l’opportunità di precisare il comma dell’art. 8 a cui si fa riferimento, onde consentire l’esatta individuazione della Commissione competente.

 

 


 

Articolo 18-bis
(Modifiche alla disciplina del Commissario straordinario unico per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane)

 

L’articolo 18-bis, introdotto in sede referente, novella, introducendo commi aggiuntivi, l'articolo 2 del decreto-legge n. 243 del 2016, che ha previsto un Commissario straordinario di Governo unico in relazione alle procedure di infrazione per gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue. In base alle disposizioni introdotte, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario unico, gli interventi sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti; in considerazione del carattere di eccezionalità e di estrema urgenza degli interventi di competenza del Commissario unico, si dispone poi il carattere perentorio dei termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso e si stabilisce inoltre il dimezzamento dei termini stessi. Si prevede un meccanismo di silenzio assenso per i pareri e gli atti di assenso, esclusi quelli in materia ambientale o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici; inoltre, nei procedimenti espropriativi avviati dal Commissario unico, si prevede altresì il dimezzamento dei termini legislativi previsti dal testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità.

 

 

La disposizione novella, introducendo commi aggiuntivi, l'articolo 2 del decreto-legge n. 243 del 2016, che ha previsto un Commissario straordinario di Governo unico in relazione alle procedure di infrazione per gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue.

Il comma 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 2430 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18) fa riferimento alle procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione. Dispone la nomina di un unico Commissario straordinario di Governo che rimane in carica per un triennio a cui sono attribuiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13).

Al Commissario spetta evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari, inclusa la gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere. Dovrà altresì trasferire gli stessi agli enti di governo dell'ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle regioni.

Con il citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 era stata istituita la figura di un unico Commissario straordinario del Governo ("Commissario unico"), nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, e scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa. Al Commissario unico sono attribuiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, ivi inclusa la gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonché il trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice ambiente), o, in mancanza di questi ultimi, alle regioni. Il Commissario presenta annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sullo stato di attuazione degli interventi e sulle criticità eventualmente riscontrate e la relazione è inviata dal medesimo Ministro alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Su tale normativa inerente il Commissario era intervenuto in tal senso il c.d. D.L. sblocca cantieri (D.L. n. 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, che segnatamente all'art. 4-septies, comma 7, lett. a).

 

Il nuovo comma 2-bis di tale norma, introdotto ora con la novella in esame, prevede, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, oggetto di procedure di infrazione europee, che gli interventi medesimi sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

 

Il nuovo comma 2-ter dispone, in considerazione del carattere di eccezionalità e di estrema urgenza degli interventi di competenza del Commissario unico in parola, il carattere perentorio dei termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso. Stabilisce inoltre il dimezzamento dei termini stessi, che sono ridotti alla metà.

Si segnala che la norma in esame prevede il carattere perentorio dei termini per il rilascio di 'pareri' e di 'atti di assenso', mentre il successivo nuovo comma 2-quater stabilisce un generale meccanismo di silenzio assenso, prevedendo tuttavia che siano esclusi da tale meccanismo per gli atti e i pareri in materia ambientale o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici.

Si valuti di chiarire l'ambito applicativo del comma 2-ter, risultando opportuno specificare a quali atti si riferisca la disposizione, anche a fini di coordinamento con il successivo nuovo comma?2-quater, altresì introdotto dalla disposizione in esame.

??Il successivo nuovo comma 2-quater stabilisce un meccanismo di silenzio assenso, prevedendo che, decorsi i termini (perentori e dimezzati, per effetto della disposizione in esame) di cui al comma 2-ter, i pareri e gli atti di assenso ivi indicati, esclusi quelli in materia ambientale o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, si intendono acquisiti con esito positivo. La norma specifica che restano ferme le responsabilità a carico degli enti e delle amministrazioni che non hanno fornito i pareri e gli atti di assenso entro i termini di cui al citato comma 2-ter.

 

 Il nuovo comma 2-quinquies provvede inoltre, nei procedimenti espropriativi avviati dal Commissario unico, al dimezzamento dei termini legislativi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

 

Le procedure di infrazione nei confronti dell'Italia n. 2014/2059 (decisione di ricorso ex art. 258 del TFUE) e n. 2017/2181 (messa in mora ex art. 258 del TFUE) sono state avviate in relazione alla direttiva 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane (la direttiva aveva trovato attuazione con il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, poi abrogato dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale"). Il 31 marzo 2014 la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione (2014/2059), con riferimento ad agglomerati urbani (tra cui Roma, Firenze, Napoli, Bari e Pisa) risultanti, sulla base dei dati in suo possesso, non conformi alla direttiva 91/271/CEE (articoli 3,4,5 e 10).  Si tratta di agglomerati con più di 2.000 abitanti, alcuni dei quali scaricano in aree sensibili per i quali la violazione era già stata accertata dalle precedenti sentenze della Corte di giustizia europea relative alle procedure di infrazione n. 2004/2034 e 2009/2034.

Si ricorda che il 31 maggio 2018, nell'ambito della causa C-251/17, la Corte di giustizia dell'Ue ha condannato l'Italia al pagamento di una somma forfettaria di 25 milioni di euro e di una penalità di oltre 30 milioni per ciascun semestre di ritardo nell'attuazione  delle norme Ue in materia di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane. La sentenza riguarda la mancata esecuzione da parte del nostro Paese di una precedente pronuncia del 2012 nella quale la Corte, nell'ambito di una procedura di infrazione aperta  dalla Commissione europea nel 2004, stabiliva che l'Italia aveva omesso di adottare le misure necessarie per garantire che 109 agglomerati situati nel suo territorio fossero provvisti, a seconda dei casi, di reti fognarie per la raccolta delle acque reflue urbane e/o di sistemi di trattamento delle acque reflue urbane conformi alle prescrizioni della direttiva 91/271/CEE. La Commissione europea, avendo concesso all'Italia fino all'11 febbraio 2016 per dare esecuzione alla sentenza e constatando che allo scadere di tale termine il Paese era ancora inadempiente, aveva proposto un secondo ricorso alla Corte di giustizia chiedendo l'inflizione di sanzioni pecuniarie. Altre due procedure erano state inoltre avviate dalla Commissione europea nel 2009 e nel 2014.

In base al quadro fornito dal Governo in materia di procedure di infrazione e ambiente, l’Italia è assoggettata a quattro procedimenti di infrazione per il mancato o non adeguato rispetto della Direttiva 91/271 per il trattamento delle acque reflue urbane. I contenziosi sono riconducibili alla violazione degli articoli della Direttiva che impongono l’obbligo di dotare tutti gli agglomerati di reti fognarie per le acque reflue urbane (art. 3), cui deve essere garantito un trattamento secondario, o equivalente (art. 4), ed un trattamento superiore al secondario nel caso in cui lo scarico delle acque avvenga in aree sensibili (art. 5), prevedendo che la realizzazione di nuovi impianti segua gli stessi criteri (art. 10). Tali procedure sono oggetto di Commissariamento (DPCM dell’11 maggio 2020, con cui è stato nominato il Commissario Prof. Maurizio Giugni). A queste procedure se n’è aggiunta una quinta, relativa al monitoraggio della qualità delle acque, alla designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e al contenuto dei relativi Programmi d’azione.

In base a quanto evidenziato dal Ministro per la transizione ecologica, la causa di tali procedure è il deficit infrastrutturale che caratterizza il Servizio Idrico Integrato (SII) e, in particolare, i segmenti di fognatura e depurazione, nonché dovuto, per quanto attiene alla componente gestionale, alla accentuata frammentarietà della gestione. E' stato sottolineato come il settore idrico si trovi in una delicata fase di transizione rispetto alla realizzazione degli obiettivi di integrazione orizzontale e verticale previsti dal Codice ambientale, volte a superare una situazione di frammentazione organizzativa e gestionale. In tutte le Regioni sono stati delimitati gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e istituiti i relativi enti di governo (EGATO) che, nella maggioranza dei casi, risultano operativi.

Si ricorda sulle procedure in rilievo che la procedura 2004/2034 è stata definita con sentenza di condanna (ai sensi dell’articolo 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea) (C-251/17), la cui sentenza di maggio 2018 riguardava in origine 74 agglomerati, distribuiti su 6 regioni, e attualmente ridotti a 68, dopo la messa a norma di 6 agglomerati) e la procedura 2009/2034 (C-85/13) è stata definita con sentenza di inadempimento (ai sensi dell’articolo 258 del Trattato) e relativa messa in mora, che riguardava in origine 14 agglomerati, su aree sensibili o su aree con elevato numero di abitanti, mentre sette agglomerati sono stati messi a norma tra luglio e dicembre 2020. Per approfondimenti sui dati inerenti le procedure di infrazione, si veda il citato quadro riepilogo fornito dal Governo.

Per dati relativi alle procedure attive nei confronti dell’Italia in tema di collettamento, fognatura e depurazione, anche con riferimento alle misure recate dal decreto legge Clima (14 ottobre 2019 n.111, che ha esteso i compiti della Struttura Commissariale alle due procedure d’infrazione 2014/2059 e 2017/2181, come anche ad altri eventuali agglomerati oggetto di ulteriori infrazioni), si veda il sito del Commissario straordinario e la sezione Procedure di infrazione, anche con la mappa degli interventi idrici.

 


 

Articolo 19
(Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici)

 

 

L’articolo 19, modificato in sede referente, reca al comma 1 modifiche all'articolo 24-bis del decreto legislativo n. 49 del 2014 in materia di obblighi dei produttori relativamente alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici.

La modifica recata dalla lettera a è volta a specificare le modalità di prestazione della garanzia finanziaria da parte dei soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici per la gestione dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) derivanti da apparecchiature incentivate ed installate precedentemente all'entrata in vigore della disposizione novellata. La modifica recata dalla lettera b) definisce il termine entro il quale il Gestore dei servizi energetici (GSE) è tenuto a definire le modalità operative del finanziamento della gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici. La modifica recata dalla lettera c) regolamenta il finanziamento della gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici nelle ipotesi di ammodernamento tecnologico dei medesimi.

Il comma 1-bis - introdotto in sede referente - è invece volto a modificare l'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 49 del 2014 in materia di finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici, allo scopo di garantire la completa realizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico.

 

Nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo in esame introduce modifiche al comma 1 dell'art. 24-bis, del decreto legislativo n. 49 del 2014.

Il citato art. 24-bis - introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 118 del 2020 - prevede, al comma 1, che il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche (d'ora in poi AEE) sia a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, fatti salvi gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati posti in essere prima della entrata in vigore del decreto legislativo n. 49 del 2014. Al secondo periodo è previsto che per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico incentivate ed installate precedentemente alla entrata in vigore del decreto medesimo relativi al Conto Energia, per i quali è previsto il trattenimento delle quote a garanzia, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria, prevista dal GSE nel disciplinare tecnico, nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Il terzo e conclusivo periodo dispone che il GSE definisca le modalità operative e sia autorizzato a richiedere agli stessi responsabili degli impianti fotovoltaici idonea documentazione, potendo altresì provvedere alle eventuali variazioni che si rendessero necessarie dall'adeguamento delle presenti disposizioni per le AEE di fotovoltaico incentivate.

La lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame - come modificata in sede referente - è volta sostituire il secondo periodo dell'art. 24-bis, comma 1, D.Lgs. n. 49 del 2014.

Si stabilisce in particolare che per la gestione dei RAEE derivanti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche di fotovoltaico, incentivate ed installate precedentemente alla entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dei decreti ministeriali riferiti al c.d. "Conto Energia" che si sono succeduti in questi anni (DM 28 luglio 2005, DM 19 febbraio 2007, DM 6 agosto 2010, DM 5 maggio 2011, DM 5 luglio 2012) è previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all'articolo 40, comma 3.

Nel testo originario del decreto legge si prevedeva al riguardo che la prestazione della garanzia finanziaria da parte dei soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici - sulla base delle previsioni del disciplinare tecnico stabilito dal GSE - dovesse riferirsi alla gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico incentivate precedentemente alla entrata in vigore della presente disposizione relativamente al I, II, III, IV e V Conto Energia.

In questo modo, si prevede innanzitutto che le disposizioni contenute nel secondo periodo si riferiscono alla Gestione dei RAEE derivanti da Apparecchiature di fotovoltaico incentivate ed installate prima della data del 27 settembre 2020 (anziché dalla data del 12 aprile 2014, data di entrata in vigore del decreto n. 49 del 2014). Ci riferisce in secondo luogo specificatamente a tutte e 5 le disposizioni normative di incentivazione della produzione di energia da impianti fotovoltaici connessi a rete, (c.d. "Conto Energia") che si sono succedute in questi anni (dal 2005 al 2013).

Il Conto Energia è stato introdotto in Italia con la Direttiva comunitaria 2001/77/CE e poi recepita con l’approvazione del decreto legislativo n. 387 del 2003. Questo meccanismo è diventato operativo con l’entrata in vigore dei Decreti interministeriali del 28/07/2005 e del 06/02/2006 (I° Conto Energia) che hanno introdotto il sistema di finanziamento in conto esercizio della produzione elettrica.

Con il D.M. 19/02/2007 (II° Conto Energia) sono state introdotte alcune novità come l’applicazione della tariffa incentivante su tutta l'energia prodotta dall’impianto, la semplificazione delle regole di accesso alle tariffe incentivanti e la differenziazione delle tariffe anche in funzione del tipo di integrazione architettonica e della taglia dell’impianto.

È stato inoltre previsto un premio per impianti fotovoltaici abbinati all’uso efficiente dell’energia. 

Nel 2010, con il D.M. 06/08/2010 è entrato in vigore il III° Conto Energia, applicabile agli impianti entrati in esercizio a partire dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 maggio 2011, che ha introdotto specifiche tariffe per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e impianti fotovoltaici a concentrazione.

Con la Legge n. 129/2010 sono poi state confermate le tariffe dell’anno 2010 del II° Conto Energia a tutti gli impianti in grado di certificare la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2010 e di entrare in esercizio entro il 30 giugno 2011.

Dopo l’emanazione del D.lgs. 28/2011 è stato pubblicato il D.M. 05/05/2011 (IV° Conto Energia) che ha definito il meccanismo di incentivazione riguardante gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 maggio 2011 con l’obiettivo di allineare il livello delle tariffe all’evoluzione dei costi della tecnologia fotovoltaica e di introdurre un limite di costo cumulato annuo degli incentivi, fissato in 6 miliardi di euro.

Sul punto vedi il Dossier del Servizio Studi della Camera.

Con l’avvicinarsi del limite di costo individuato dal IV° Conto Energia è stato pubblicato il D.M. 05/07/2012 (quinto Conto Energia) che ha confermato in parte le disposizioni previste dal D.M. 05/05/2011 e ha fissato il costo cumulato degli incentivi pari a 6,7 miliardi di euro. Le disposizioni di incentivazione del Conto Energia non sono state più applicate dal 6 luglio 2013 dopo il raggiungimento del tetto di 6,7 miliardi di euro.

Si chiarifica, inoltre, analogamente a quanto previsto nel testo originario del decreto legge, che in questi casi è previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo quanto stabilito dall'articolo 40, comma 3, del d.lgs. n. 49 del 2014.

Ai sensi di quest'ultima disposizione - oggetto di novelle ad opera del successivo comma 1-bis (su cui si veda infra) come introdotto in sede referente - è previsto che per la gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici che beneficiano di meccanismi incentivanti, al fine di garantire il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei rifiuti prodotti da tali pannelli fotovoltaici, il GSE trattiene dai meccanismi incentivanti negli ultimi dieci anni di diritto all'incentivo una quota finalizzata a garantire la copertura dei costi di gestione dei predetti rifiuti. La somma trattenuta viene restituita al detentore, laddove sia accertato l'avvenuto adempimento agli obblighi previsti dal presente decreto, oppure qualora, a seguito di fornitura di un nuovo pannello, la responsabilità ricada sul produttore. In caso contrario il GSE provvede direttamente, utilizzando gli importi trattenuti.

Rispetto al testo originario del decreto legge sono poi aggiunti due ulteriori periodi al secondo periodo dell'art. 24-bis, comma 1, d. lgs. n. 49 del 2014:

§  con il terzo periodo si stabilisce che, in alternativa al trattenimento delle quote a garanzia, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti in base agli importi determinati dallo stesso GSE secondo criteri di mercato e sentiti, ove necessario, i citati sistemi collettivi;

§  con il quarto periodo si stabilisce che i soggetti responsabili degli impianti incentivati ai sensi del IV e V Conto Energia (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012) adeguano la garanzia finanziaria per la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici all'importo della trattenuta stabilita dal GSE dai meccanismi incentivanti negli ultimi dieci anni di diritto all'incentivo, allo scopo di garantire la copertura dei costi di gestione ai sensi dell'art. 40, comma 3, d. lgs. n. 49 del 2014.

Nel testo originario del decreto legge la modifica recata dalla lettera a) era volta a specificare che, per la gestione dei RAEE per i quali è previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all'articolo 40, comma 3, del D.Lgs. n. 49 del 2014, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare - all'interno del trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti - la garanzia finanziaria prevista nel disciplinare tecnico predisposto dal GSE dei medesimi importi delle quote trattenute dal GSE stesso. Attraverso questa specificazione la garanzia finanziaria prestata dai soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici è commisurata alla quota trattenuta dal GSE anche a titolo di copertura dei costi di gestione dei rifiuti, sulla base del meccanismo di cui all'art. 40, comma 3, del D.Lgs. n. 49 del 2014.

 

La lettera b) del comma 1 dell'articolo in esame, novellando il terzo periodo (ora quinto periodo) della disposizione già citata, introduce un termine di scadenza entro il quale le modalità operative per il finanziamento della gestione di fine vita degli impianti fotovoltaici debbano essere definite dal GSE. Si prevede al riguardo che il GSE definisca le predette modalità operative entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Dal tenore della novella, si segnala che non appare chiaro peraltro se si voglia delimitare l'obbligo di definizione delle modalità operative in capo al GSE entro la data del 27 novembre 2020 (come risulterebbe dall'inserimento testuale di tale sintagma nell'art. 24-bis del D.Lgs. n. 49 del 2014) ovvero - come sembrerebbe dalla ratio della disposizione in esame - dalla data di entrata in vigore della disposizione del decreto-legge in esame.

Si valuti di chiarire, in relazione alla novella di cui alla lettera b), la formulazione in relazione alla decorrenza del termine di 60 giorni previsto.

Con una ulteriore novella alla lettera b) - introdotta in sede referente - si prevede infine che il GSE provveda (anziché possa provvedere come invece stabilito nel testo originario del decreto legge) alle eventuali variazioni che si rendessero necessarie dall'adeguamento delle presenti disposizioni per le AEE di fotovoltaico incentivate con proprie istruzioni operative (anziché con proprie deliberazioni e disciplinari tecnici, come invece previsto nel testo originario del decreto legge).

Sul sito del GSE sono pubblicate le "Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati" che descrivono le modalità operative a cui devono attenersi i Soggetti Responsabili per la gestione dei rifiuti RAEE da pannelli fotovoltaici. 

La lettera c) del comma 1 - nell'aggiungere due nuovi periodi all'art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 49 del 2014 - prevede che nei casi di ammodernamento tecnologico ("revamping") degli impianti fotovoltaici incentivati esistenti, si debba provvedere ad opera del GSE al trattenimento della garanzia finanziaria dei moduli fotovoltaici sostituiti o dismessi, ad eccezione delle ipotesi in cui i soggetti responsabili degli impianti abbiano già prestato la predetta garanzia nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Si prevede altresì che gli importi trattenuti siano restituiti ai soggetti responsabili solo dopo una puntuale verifica della documentazione che attesti la avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti o dismessi.

Nel Testo originario del decreto legge era contemplata, oltre all'ipotesi di ammodernamento tecnologico, anche quella di ripotenziamento ("repowering") degli impianti fotovoltaici esistenti, che invece è stata soppressa in sede referente.

 

     Il comma 1-bis - introdotto in sede referente e composto da tre lettere - è volto ad apportare talune modifiche all'articolo 40, comma 3, del d. lgs. n. 49 del 2014 in materia di finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici, allo scopo di garantire la completa realizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico.

Quest'ultima previsione, nel testo novellato, stabilisce che il finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 49 del 2014 (ovverosia dalla data del 12 aprile 2014), sia a carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, nonché sia a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ovvero sia a carico del detentore negli altri casi, fatta salva la ripartizione degli oneri che sia stata eventualmente già definita.

Limitatamente ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla predetta data del 12 aprile 2014, per uso domestico o professionale, al fine di una corretta gestione del loro fine vita, i sistemi individuali e collettivi, per ciascun nuovo modulo immesso sul mercato, adottano un sistema di garanzia finanziaria e un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle richieste dal GSE nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre 2012, ai sensi del DM 5 maggio 2011 e del DM 5 luglio 2012. Per la gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici che beneficiano dei meccanismi incentivanti, al fine di garantire il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei rifiuti prodotti da tali pannelli fotovoltaici, il GSE trattiene dai meccanismi incentivanti negli ultimi dieci anni di diritto all'incentivo una quota finalizzata a garantire la copertura dei costi di gestione dei predetti rifiuti. La somma trattenuta, determinata sulla base dei costi medi di adesione ai consorzi previsti dai decreti ministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, viene restituita al detentore, laddove sia accertato l'avvenuto adempimento agli obblighi previsti dal presente decreto, oppure qualora, a seguito di fornitura di un nuovo pannello, la responsabilità ricada sul produttore. In caso contrario il GSE provvede direttamente, utilizzando gli importi trattenuti. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il GSE definisce il metodo di calcolo della quota da trattenere e le relative modalità operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici.

Alla lettera a) del comma 1-bis si prevede che le modalità di finanziamento stabilite al primo periodo del comma 3 dell'articolo 40 si riferiscano alla gestione dei rifiuti immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 49 del 2014, derivanti da pannelli fotovoltaici, domestici e professionali non incentivati (parole queste ultime non presenti nel testo originario del decreto legge). Si generalizza altresì l'applicazione delle modalità di finanziamento  stabilite al primo periodo del comma 3 dell'articolo 40 (ovverosia che tale finanziamento sia a carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, nonché sia a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ovvero sia a carico del detentore negli altri casi, secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1)  attraverso la soppressione, rispetto al testo originario del decreto legge, del riferimento alla ripartizione degli oneri eventualmente già definita in conformità alle disposizioni  precedenti (e recate dall'art. 25, co. 10, del d lgs. n. 28 del 2011).   

Con le modifiche recate al quarto periodo del comma 3 dell'art. 40 del d. lgs. n. 49 del 2014 - introdotte in sede referente dalla lettera b) del comma 1-bis dell'articolo in esame - si prevede che la somma trattenuta a garanzia della copertura dei costi di gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici che beneficiano dei meccanismi incentivanti di cui al d. lgs. n. 387 del 2003 e restituita al detentore in caso di avvenuto adempimento degli obblighi ad esso prescritti ovvero a seguito di fornitura di nuovi pannelli la responsabilità ricada sul produttore, venga determinata sulla base dei costi medi di adesione ai consorzi ovvero con riferimento ai costi determinati dai sistemi collettivi RAEE riconosciuti e del medesimo importo per tutti i meccanismi incentivanti individuati dai Conti Energia (estendendo l'ambito di applicazione della disposizione recata dal testo originario del decreto legge, che invece si limitava a fissare la determinazione della somma trattenuta sui soli costi medi di adesione ai consorzi previsti dai decreti ministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012).

 

Con le modifiche recate infine all'ultimo periodo del predetto comma 3 - introdotte dalla lettera c) del comma 1-bis dell'articolo in esame - si stabilisce che la definizione da parte del GSE, del metodo di calcolo della quota da trattenere e delle relative modalità operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici avvenga previa approvazione del MITE.

Il testo novellato, oltre a non prevedere la predetta approvazione del MITE, stabiliva che il GSE dovesse provvedere entro un anno dalla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 49 del 2014. Tale riferimento temporale è stato espunto in sede referente.


Articolo 19-bis
(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia
da fonti rinnovabili)

 

 

L’articolo 19-bis - introdotto in sede referente – interviene sull’articolo 56 del D.L. n. 76/2020, che ha disposto, a decorrere dal 2020, la riammissione al sistema di incentivi per i produttori di energia elettrica da FER che non avevano optato per la rimodulazione dei benefici già goduti ai sensi cd. “Spalma-incentivi volontario” (D.L. n. 145 del 2013).

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 56, la riammissione è possibile con penalizzazioni e in coda agli altri impianti. Quest’ultima previsione viene soppressa dall’articolo qui in esame.

 

 

Per ridurre gli oneri gravanti sulla collettività a seguito dell’introduzione di meccanismi incentivanti ritenuti non più efficaci, il decreto legge n. 145 del 2013 ha previsto che i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti beneficiari di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe onnicomprensive ovvero tariffe premio potessero, per i medesimi impianti, in misura alternativa:

- continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso, per il periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non avevano diritto di accesso a ulteriori strumenti incentivanti;

- optare per una rimodulazione dell’incentivo spettante, volta a valorizzare l’intera vita utile dell’impianto. In tal caso il produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo dell’incentivazione spettante incrementato di 7 anni. Le modalità di rimodulazione sono state stabilite con il decreto ministeriale 6 novembre 2014.

Successivamente, l'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (l. n. 120 del 2020) ha consentito a coloro che hanno esercitato il diritto a mantenere gli incentivi goduti senza rimodulazione degli stessi, di partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito degli impianti esistenti, ai bandi pubblicati dal GSE successivamente al 17 luglio 2020, nonché ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC).

La riammissione, ai sensi del comma 4 dell’articolo 56, che qui si propone di modificare, avviene in coda agli altri impianti e comunque con una penalizzazione sulle tariffe: 5 punti percentuali nel caso di impianti ad asta e 3 punti percentuali per gli impianti a registro, applicati a coloro che non accettarono la spalmatura.


 

Articolo 19-ter
(Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati
con carte di debito e credito)

 

 

L’articolo 19-ter, introdotto in sede referente, disciplina le sanzioni amministrative per la violazione dell’obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito precisando che la sanzione è applicabile in caso di rifiuto del pagamento di qualsiasi importo. L’importo della sanzione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, è fissato in 30 euro, aumentato del 4 per cento del valore della transazione. Non trova applicazione il pagamento in misura ridotta, disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative.

 

L’articolo in commento modifica l'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012, novellando il comma 4 e inserendo un nuovo comma 4-bis.

Si ricorda che l'articolo 15, comma 4, ha introdotto a decorrere dal 30 giugno 2014 (termine così modificato dall'articolo 9, comma 15-bis del decreto-legge n. 150 del 2013) l’obbligo, gravante sui soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi anche professionali, di accettare pagamenti effettuati con carte di debito (c.d. obbligo di POS). Successivamente, la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) ha esteso l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.

Con la modifica recata dal comma 1, lettera a), dell'articolo in esame si specifica che l'esercente ha l'obbligo di accettare le carte di pagamento e che tale obbligo è assolto con l'accettazione di almeno una tipologia di carta di debito e di una tipologia di carta di credito.

 

Il decreto 24 gennaio 2014 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell’articolo 15, comma 5, del decreto-legge n. 179 del 2012, ha definito un importo minimo per l’operatività della norma: l'obbligo di accettare pagamenti con carte di debito si applica per gli acquisiti superiori a 30 euro.

A seguito della norma di cui si tratta tale limite minimo deve intendersi abrogato.

Successivamente all'introduzione degli obblighi di accettazione con carta di credito di cui si è detto sopra, è stato emanato uno schema di decreto di attuazione della medesima norma, come novellata. Su tale schema di decreto il Consiglio di Stato ha espresso parere non favorevole (parere n. 1446/2018). La Sezione consultiva sugli atti normativi ha ritenuto infatti che "l’articolo 15, comma 5, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 non sia rispettoso del principio costituzionale della riserva di legge, in quanto carente di qualsiasi criterio direttivo, sostanziale e procedurale".

 

Di conseguenza il nuovo comma aggiuntivo 4-bis dell’articolo 15 (introdotto dalla lettera b) del comma 1) sembra colmare tali carenze indicando espressamente con normativa primaria che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato, si applica:

§  una sanzione di importa pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione;

§  le norme generali sulle sanzioni amministrative (di cui alla legge n. 689 del 1981), con riferimento alle procedure e ai termini, ad eccezione dell'articolo 16 che disciplina il pagamento in forma ridotta.

 

Viene dunque esclusa la possibilità, prevista in generale dalla legge n. 689/81 come alternativa alla contestazione della sanzione, di procedere al pagamento in misura ridotta (c.d. oblazione amministrativa). Tale istituto consente al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

 

La disposizione supera quindi la disciplina dettata dal citato D.M. 24 gennaio 2014 non prevedendo alcun importo minimo dell'operazione per l'applicabilità della sanzione.

 

In particolare, la disposizione individua nel Prefetto competente per territorio l'autorità che riceve il rapporto redatto dal funzionario o dall'agente che ha accertato la violazione (articolo 17 della legge n. 689 del 1981, recante "Modifiche al sistema penale").

La norma in esame prevede quindi l'applicabilità della disciplina sugli atti di accertamento di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 689 del 1981. Tale norma stabilisce che gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, possano assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Inoltre, sempre il comma aggiuntivo 4-bis prevede (mediante il richiamo all'articolo 13, comma 4 della medesima legge n. 689 del 1981) che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possano provvedere all'accertamento della violazione. Questi ultimi possono procedere, previa autorizzazione motivata e quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora.

 

Si segnala che una norma di analogo contenuto era stata introdotta nel decreto legge n. 124 del 2019 (articolo 23). Tale disposizione tuttavia venne soppressa durante l’esame in sede referente svoltosi alla Camera dei deputati.


 

Capo II – Efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione territoriale

Articolo 20
(Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza
degli edifici e valorizzazione del territorio)

 

 

L’articolo 20 introduce alcune norme relative all’attribuzione di contributi statali ai comuni, in materia di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, rigenerazione urbana e messa in sicurezza e valorizzazione del territorio, in considerazione delle necessità di utilizzare al meglio le risorse del PNRR in tali ambiti.

 

In particolare, il comma 1, intervenendo con la tecnica della novella, modifica l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nella parte in cui l'articolo in questione si occupa dei contributi, previsti dalla citata legge di bilancio 2020, per gli anni 2020-2024, per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate:

a)    all’efficientamento energetico;

b)    alla mobilità sostenibile e alla messa in sicurezza di scuole, edifici comunali e patrimonio comunale nonché per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

 

A tale riguardo è utile ricordare come per l’anno 2020, i citati contributi sono stati assegnati, per un importo complessivo pari a 497.220 milioni di euro, nel gennaio del 2020. Successivamente, la medesima misura del contributo è stata assegnata anche per le annualità dal 2021 al 2024.

Tutte le risorse assegnate, per le annualità 2020-2024, rientrano nel PNRR ed in particolare nella Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni.

 

Passando al dettaglio delle disposizioni in questione, si segnala che al comma 1, la lettera a) introduce una disposizione di coordinamento con le norme successive.

La lettera b) aggiunge i commi 31-bis e 31-ter all’articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019.

In particolare il comma 31-bis chiarisce che le risorse di cui ai commi 29 e 29-bis sono confluite nel PNRR.

Le disposizioni in questione, inoltre, al fine di assicurare il rispetto dei target e delle milestone assegnati dalla UE, obbligano gli enti ad utilizzare almeno il 50% delle risorse assegnate, nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del sopracitato comma 29.

 

Il nuovo comma 31-ter stabilisce, invece, che i Comuni debbano rispettare ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, il monitoraggio, il controllo e la valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dalla normativa europea, nonché l’obbligo di alimentazione del sistema delle banche dati di monitoraggio degli interventi.

A seguito della proposta emendativa 20.1, approvata nel corso dell'esame in sede referente, i Comuni dovranno altresì rispettare l'applicazione del principio europeo di «non arrecare un danno significativo all'ambiente»

 

Inoltre, la lettera c) aggiunge un periodo all’articolo 1, comma 32, della legge n. 160 del 2019, in base al quale si obbligano i Comuni, per i contributi relativi al triennio 2022-2024, a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo.

 

La lettera d), invece, reca delle modifiche al comma 33, primo ed ultimo periodo, della richiamata legge di bilancio, prevedendo che l’erogazione di una parte residuale del contributo avvenga solo previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019.

 

Infine, la lettera e) interviene con tecnica novellistica sull’articolo 1 della legge di bilancio 2020 che, ai commi 42 e seguenti, prevede l’assegnazione ai Comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l’anno 2021, di 250 milioni di euro per l’anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

 

A tale proposito è utile ricordare che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021, sono stati definiti, a legislazione nazionale vigente, in sede di prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana.

La suddetta linea di finanziamento è confluita nel PNRR con l’utilizzo di una parte delle risorse attualmente stanziate a legislazione nazionale vigente per il periodo 2021-2026, pari a 2,8 miliardi di euro (le risorse complessive ammontano a 2,9 miliardi di euro), nonché con risorse aggiuntive per 500 milioni di euro, per un totale di 3.300,00 milioni di euro.

Dette risorse, nell’ambito del PNRR, sono confluite nella Missione 5: Inclusione e coesione; Componente C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore; Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale (3,30 miliardi).

 

In particolare, la lettera e) introduce i commi 42-bis, 42-ter e 42-quater all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

 

Il comma 42-bis prevede che le risorse di cui al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, confluite nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), siano integrate con 100 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

 

Il comma 42-ter disciplina la copertura finanziaria delle risorse aggiuntive previste dal comma 42-bis.

 

Il comma 42-quater obbliga i soggetti beneficiari delle risorse di cui al comma 42-bis a rispettare ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi di alimentazione del sistema di monitoraggio.

 

Il comma 2 dell'articolo in esame si occupa dei contributi ai Comuni per investimenti destinati alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per gli anni dal 2021-2030, previsti dall’articolo 1, comma 139 e seguenti della legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145.

 

In particolare si ricorda che per l’anno 2021 è stata stabilita l’assegnazione di risorse ai citati enti, nel limite complessivo di 350 milioni di euro, a cui si sono aggiunti 900 milioni di euro per la stessa annualità e 1.750 milioni di euro per l’anno 2022. Inoltre la legge di bilancio per il 2021 ha previsto un ulteriore finanziamento di tali risorse di 600 milioni di euro per l’anno 2021.

Il totale delle risorse disponibili a valere sulla graduatoria 2021, pari a 3.600 milioni di euro, sono confluite nel PNRR per 3.000 milioni di euro ed in particolare sono parte della Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni (6 miliardi).

La lettera a) del comma in esame introduce il comma 139-ter all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale i Comuni beneficiari delle risorse in questione per l’anno 2021 devono concludere i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettare ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura.

A seguito dell'approvazione della proposta emendativa 20.5 si prevede inoltre che a decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno.

 

La lettera b) introduce al comma 145 dell’articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018 un periodo che estende il recupero del contributo e la successiva riassegnazione agli enti in graduatoria anche nel caso di mancato rispetto dei termini di conclusione lavori di cui al comma 139-ter.

 

Il comma 3 dell'articolo in esame, infine, stabilisce che i Comuni beneficiari delle risorse di cui al presente articolo debbano assicurare l’alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi finanziati con ogni elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.

I Comuni in questione devono altresì conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e renderli disponibili per le attività di controllo e di audit.

 


 

Articolo 20-bis
(Misure di semplificazione per gli investimenti di ricostruzione post-sisma previsti dal Piano complementare al PNRR)

 

 

L’articolo 20-bis, introdotto in sede referente è  volto alla semplificazione e accelerazione degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009, avvenuti in Abruzzo, finanziati con risorse previste nel Piano complementare al PNRR del D.L. 59/2021. L’articolo estende anche ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 le disposizioni in materia edilizia previste dal D.L. 55/2018 a favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, in caso di presenza di lievi difformità edilizie negli immobili danneggiati, e ne dispone, inoltre, l’applicazione anche ai territori interessato dagli eventi sismici del 2018 avvenuti nei comuni della provincia di Campobasso e nei comuni della città metropolitana di Catania.

 

L’articolo 20-bis, introdotto in sede referente, è volto alla semplificazione e accelerazione degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 avvenuti in Abruzzo, finanziati dal Piano complementare al PNRR previsto dal D.L. 59/202.

Nell’ambito della lista degli investimenti per il Piano complementare al PNRR di cui al D.L. 59/2021 sono previste risorse per le aree del terremoto del 2009 (Abruzzo) e 2016 (Centro-Italia), allocate tra gli investimenti complementari alla strategia della Missione 5 - Inclusione e coesione, Componente 3 – Interventi speciali di coesione territoriale. L'art. 1, comma 1, del D.L. 59/2021 prevede il Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026. Il comma 2 dell’art. 1 provvede alla ripartizione del Fondo tra le amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le risorse e il relativo profilo finanziario annuale. Nello specifico, il comma 2, lett. b), dell’art. 1 ha stanziato, per il periodo 2021-2026, 1.780 milioni per le aree colpite dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016 (Centro-Italia), da ripartire, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le seguenti modalità: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026.  Il pacchetto Sisma (che riepiloga i programmi unitari di intervento) è suddiviso in due macromisure, una dotata di 1 miliardo e 80 milioni destinata essenzialmente a soggetti pubblici e finalizzata a migliorare la sicurezza, la sostenibilità e la connessione digitale dei territori, l'altra, dotata di 700 milioni di euro, per gli incentivi alle imprese sui nuovi investimenti. Qui potete scaricare il Programma Unitario degli Interventi approvato dalla Cabina di Coordinamento che gestisce il Pacchetto Sisma.

 

A tal fine, la norma in esame estende ai territori interessati dagli eventi sismici del 2009 avvenuti in Abruzzo ed ai territori interessati dagli eventi sismici del 2018, avvenuti nei comuni della provincia di Campobasso e nei comuni della città metropolitana di Catania[47], la disciplina in materia di edilizia prevista dall'art. 1-sexies, comma 1, del D.L. 55/2018, già prevista a favore degli edifici interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 in Centro-Italia.

Si ricorda che l’art. 1-sexies, comma 1, del D.L. 55/2018, modificato dall’art. 39-ter, comma 1, lett. a), del D.L. 109/2018, ha stabilito, a favore degli edifici interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 in Centro-Italia, una disciplina in materia di edilizia per lievi difformità edilizie e per le pratiche pendenti da applicarsi: agli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, riguardanti le parti strutturali dell'edificio; agli interventi di restauro e di risanamento conservativo; ed agli interventi di ristrutturazione edilizia.

L’ambito di applicazione della richiamata norma riguarda gli edifici privati, situati nei comuni (elencati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016), colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, realizzati prima degli eventi sismici del 2016, in assenza di titoli edilizi o in difformità da essi, ed, altresì, nei casi previsti dalle norme regionali attuative dell'intesa del 1° aprile 2009, concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia[48], ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e edilizia.

A tal proposito, l’art. 1-sexies, comma 1, del D.L. 55/2018 consente al proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, di presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, la richiesta di permesso o la SCIA in sanatoria, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione/ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto. È fatto salvo, in ogni caso, il pagamento della sanzione prevista, il cui importo non può essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile. Quanto previsto non trova applicazione nel caso in cui le costruzioni siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione.

In merito, alle procedure applicative per gli edifici soggetti a sanatoria o condono edilizio, l’art. 9 dell’ordinanza 100/2020 si occupa di chiarificare e semplificare il rapporto tra abusi edilizi dichiarati o in via di accertamento, quelli eventualmente sussistenti ma non accertati, e i procedimenti di concessione del contributo e di rilascio o formazione del titolo edilizio.

 

Nel corso della XVIII legislatura sono stati adottati diversi interventi a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dal sisma verificatosi a far data dal 24 agosto 2016 e varie misure a favore dei territori colpiti dal terremoto avvenuto in Abruzzo nel 2009 e per altri eventi sismici riguardanti, tra l’altro, quelli avvenuti nel 2018 in Molise e in Sicilia. Per approfondimenti si rinvia al tema web “Terremoti”.

 


 

Articolo 21
(Piani integrati)

 

 

L’articolo 21, in attuazione della linea progettuale “Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2” nell’ambito del PNRR, al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l’emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana, l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione e sostenere progetti legati alle smart cities, dispone l’assegnazione di risorse alle città metropolitane per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026 (comma 1); prevede che le risorse di cui al comma 1 sono integrate, per gli anni dal 2021 al 2024, con le risorse del Piano nazionale complementare di cui al D.L. n. 59/2021 (comma 2); definisce il criterio di ripartizione delle risorse tra le città metropolitane in base all’indice di vulnerabilità sociale e territoriale (comma 3); prevede la costituzione nell’ambito del “Fondo Ripresa Resilienza Italia” di cui all’art. 8 del decreto in esame di una sezione con dotazione di 272 milioni di euro per l’attuazione della linea progettuale “Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi – M5C2 - Intervento 2.2b) del PNRR e autorizza il cofinanziamento dei progetti, con oneri a carico del bilancio dei soggetti attuatori, mediante stipula di mutui con BEI, CEB, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e sistema bancario (comma 4); prevede che le città metropolitane provvedono ad individuare i progetti finanziabili all’interno della propria area urbana entro 130 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (comma 5); definisce i criteri di ammissibilità dei progetti (commi 6 e 7); riconosce la possibilità di partecipazione dei privati ai progetti nel limite massimo del 25 per cento, la presenza di start up di servizi pubblici e la co-progettazione con il Terzo settore (comma 8); reca disposizioni in materia di identificazione dei progetti integrati mediante il CUP (codice unico di progetto) e di presentazione dei progetti al Ministero dell’interno (comma 9); disciplina la procedura di assegnazione delle risorse (comma 10); detta disposizioni per il monitoraggio dell’attuazione dei progetti (comma 11).

 

In attuazione della linea progettuale “Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il comma 1, primo periodo, dispone l’assegnazione di risorse alle città metropolitane per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, al fine di:

§  favorire una migliore inclusione sociale riducendo l’emarginazione e le situazioni di degrado sociale;

§  promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, nonché – a seguito di una modifica introdotta in sede referente – l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo già consumato con modifica di sagome e impianti urbanistici;

§  sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico.

L'obiettivo di tale misura del PNRR è quello di rigenerare, rivitalizzare e migliorare le grandi aree urbane degradate, con particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi per la persona e la riqualificazione dell'accessibilità e delle infrastrutture intermodali allo scopo di trasformare territori metropolitani vulnerabili in città intelligenti e sostenibili. Entro il quarto trimestre del 2022 è previsto il raggiungimento del traguardo dell’entrata in vigore del piano di investimenti per progetti di rigenerazione urbana nelle aree metropolitane, mentre l’obiettivo fissato al secondo trimestre del 2026 è il completamento delle azioni di pianificazione integrata nelle città metropolitane. Per approfondimenti si rinvia al dossier recante il monitoraggio dell’attuazione del PNRR aggiornato al 18 novembre 2021.

L’assegnazione delle risorse è ripartita nel periodo 2022-2026 secondo i seguenti limiti massimi annuali:

-       125,75 milioni di euro per l’anno 2022;

-       125,75 milioni di euro per l’anno 2023;

-       632,65 milioni di euro per l’anno 2024;

-       855,12 milioni di euro per l’anno 2025;

-       754,52 milioni di euro per l’anno 2026.

 

Il comma 1, secondo periodo, dispone la copertura dei relativi oneri finanziari a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'art. 1, comma 1037, della L. 178/2020, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo art. 1.

Si ricorda che i commi 1037-1050 della L. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021) dettano misure per l’attuazione del programma Next Generation EU. In particolare, il comma 1037 prevede l’istituzione di un apposito Fondo di rotazione nello stato di previsione del MEF, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, con una dotazione di 32,766 miliardi di euro per il 2021, 40,037 miliardi di euro per il 2022 e 44,573 miliardi di euro per il 2023. I commi da 1038 a 1050 dispongono l’istituzione di una apposita Unità di missione presso la Ragioneria generale dello Stato; la definizione, con decreto del MEF, delle procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse e delle modalità di rendicontazione; la definizione, con DPCM, delle modalità di rilevazione dei dati relativi alla attuazione finanziaria, fisica e procedurale di ciascun progetto; la predisposizione da parte del MEF di un apposito sistema informatico per supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei progetti; la definizione delle modalità di concessione delle anticipazioni e dei successivi trasferimenti, destinati ai singoli progetti; la trasmissione di una relazione governativa annuale alle Camere sullo stato di attuazione dei progetti.

 

Il comma 2 prevede che le risorse di cui al comma 1 sono integrate, per gli anni dal 2021 al 2024, con le risorse di cui all’art. 1, comma 2, lettera l), del D.L. n. 59/2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101).

L’art. 1, comma 2, lettera l), del D.L. 59/2021 prevede che, nell’ambito del riparto delle risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari, siano destinati complessivi 210 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, al programma “Piani urbani integrati” per 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel 2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024.

 

Il comma 3 definisce il criterio di ripartizione delle risorse di cui ai commi 1 e 2 tra le città metropolitane, stabilendone una ripartizione in base al peso della radice quadrata della popolazione residente in ciascuna area metropolitana moltiplicata per il quadrato della mediana dell’Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), come da tabella allegata al decreto in esame (Allegato 1), di seguito riportata.

L’indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) è un indicatore composito elaborato dall’ISTAT attraverso la sintesi di sette indicatori riferiti alle dimensioni della vulnerabilità sociale e materiale ritenute più rilevanti per la formazione di una graduatoria nazionale dei comuni. Per approfondimenti si rinvia alla pubblicazione dell’ISTAT del dicembre 2020 “Le misure della vulnerabilità: un’applicazione a diversi ambiti territoriali”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il comma 4, primo periodo, al fine di rafforzare gli interventi previsti dal comma 1, prevede la costituzione nell’ambito del “Fondo Ripresa Resilienza Italia” di cui all’art. 8 del decreto in esame – per il cui commento si rinvia alla relativa scheda del presente dossier – di una sezione con dotazione di 272 milioni di euro per l’attuazione della linea progettuale “Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi – M5C2 - Intervento 2.2 b)” del PNRR.

 

La linea di investimento del PNRR relativa al Fondo dei fondi è destinata a sostenere l'intervento privato nelle iniziative di rigenerazione urbana e a sostenere le transizioni verde e digitale delle aree urbane. Come segnalato nel PNRR. Il Fondo tematico sarà dedicato a supportare, con prestiti a basso interesse, progetti di rigenerazione urbana a lungo termine come mezzo per favorire l'inclusione sociale e combattere varie forme di vulnerabilità, aggravate dall'emergenza della pandemia da Covid-19, in particolare attraverso l’attrazione di finanziamenti privati nei progetti di risanamento urbano, promuovendo l’uso di metodologie di design e pianificazione partecipative basate su un continuo dialogo pubblico-privato.

Entro il terzo trimestre del 2022 (traguardo) dovrà essere approvata la strategia di investimento del Fondo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). Entro il secondo trimestre del 2026 (obiettivo) dovranno essere approvati da parte del comitato per gli investimenti del Fondo (di cui fa parte il MEF) progetti per un importo pari ad almeno 545 milioni di euro e/o approvati da parte del comitato almeno 10 progetti urbani.

Il secondo periodo del medesimo comma 4 autorizza, inoltre, il cofinanziamento dei progetti ricompresi nei predetti Piani, con oneri a carico del bilancio dei soggetti attuatori di cui al comma 8, mediante stipula di mutui con la Banca europea degli investimenti (BEI), la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB), la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e il sistema bancario.

Ai sensi del terzo periodo del comma 4 restano, comunque, ferme per ciascun ente attuatore le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento per ciascun ente, nonché l’obbligo del rispetto degli equilibri di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e al D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

 

Il comma 5, modificato in sede referente, prevede che le città metropolitane provvedono ad individuare, sulla base dei criteri di cui ai commi 6, 7 e 8 (su cui si veda infra) e nei limiti delle risorse assegnate di cui al comma 3, i progetti finanziabili all’interno della propria area urbana entro centotrenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (termine così modificato in sede referente rispetto alla previsione del testo iniziale di un termine di centoventi giorni), tenendo conto delle progettualità espresse anche dai comuni appartenenti alla propria area urbana. Viene inoltre previsto che nel caso di progettualità espressa dalla città metropolitana la medesima possa avvalersi delle strutture amministrative del comune capoluogo e che in tal caso il comune capoluogo diviene soggetto attuatore.

 

I commi 6 e 7, modificati in sede referente, disciplinano i criteri di ammissibilità dei progetti.

 

Nel dettaglio, ai sensi del comma 6 i progetti oggetto di finanziamento, il costo totale di ciascuno dei quali non può essere inferiore a 50 milioni di euro, devono riguardare:

§  la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti non solo pubbliche (come previsto nel testo iniziale) ma, a seguito di una modifica introdotta in sede referente, anche private, tenendo conto di quanto previsto dal comma 8, lettera a) (su cui v. infra), per finalità di interesse pubblico;

§  il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale, economico e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività economiche, culturali e sportive;

§  nonché interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento alla rivitalizzazione economica, ai trasporti ed al consumo energetico.

 

Il comma 7 stabilisce, inoltre, che i progetti oggetto di finanziamento devono, a pena di inammissibilità:

§  intervenire su aree urbane il cui IVSM è superiore a 99 o superiore alla mediana dell’area territoriale (lettera a);

§  avere un livello progettuale che assicuri il rispetto dei termini di cui al comma 10 e, in ogni caso – a seguito di una modifica introdotta in sede referente non inferiore al progetto di fattibilità tecnico-economica (e non più, come previsto nel testo iniziale del decreto, alla progettazione preliminare) (lettera b);

§  assicurare, nel caso di edifici oggetto di riuso, rifunzionalizzazione o ristrutturazione, l’incremento di almeno due classi energetiche (lettera c);

§  assicurare l’equilibrio tra zone edificate e zone verdi, limitando il consumo di suolo, nonché potenziare l’autonomia delle persone con disabilità e l’inclusione sociale attraverso la promozione di servizi sociali e sanitari di prossimità a livello locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli all’accesso agli alloggi e alle opportunità di lavoro tenendo conto anche delle nuove possibilità offerte dalle tecnologie e – sulla base di una modifica introdotta in sede referente - dal lavoro da remoto ai fini della conciliazione tra esigenze di cura familiare ed esigenze lavorative, nel rispetto del principio di parità di genere e ai fini della riduzione dei flussi di traffico veicolare nelle aree metropolitane (lettera d);

§  assicurare ampi processi di partecipazione degli attori economici e della società civile in fase di definizione degli interventi oggetto dei Piani integrati (lettera d-bis, introdotta in sede referente);

§  prevedere la valutazione di conformità alle condizioni collegate al principio del DNSH (Do Not Significant Harm), previsto dall’art. 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 (lettera e);

Il principio dell’assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali (“do not significant harm”) è sancito nel regolamento n. 2020/852/UE (art. 17), relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili. Tale articolo tenta una prima ricognizione degli elementi da considerare per valutare se una attività economica possa o meno provocare un danno significativo agli obiettivi ambientali, quali:

a)  la mitigazione dei cambiamenti climatici, se l’attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;

b)  l’adattamento ai cambiamenti climatici;

c)  l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;

d) l’economia circolare;

e)  la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento;

f)  la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Si tratta del principio alla base dell’intero NGEU, sancito nell’art. 5 del regolamento n. 2021/241/UE che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza. Il citato art. 5 stabilisce infatti che il Dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo». I progetti del PNRR sono stati predisposti sulla base di tale principio e corredati da relative tabelle di analisi.

§  prevedere la quantificazione del target obiettivo: metri quadrati dell’area interessata all’intervento, intesa come bacino territoriale che beneficia dell’intervento (lettera f).

 

Il comma 8, anch’esso modificato in sede referente, stabilisce, poi, che i progetti oggetto di finanziamento possono prevedere:

§  la possibilità di partecipazione dei privati, attraverso il “Fondo Ripresa Resilienza Italia” di cui all’art. 8 del decreto in esame, nel limite massimo del 25 per cento del costo totale dell’intervento (lettera a);

§  la presenza facoltativa di start-up di servizi pubblici nella proposta progettuale (lettera b);

§  la co-progettazione con il Terzo settore (lettera c);

L’art. 55 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) prevede, al comma 1, che in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'art. 5 (Attività di interesse generale), assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della L. 241/1990, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona. In particolare, il comma 3 dispone che la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2. Ai sensi del comma 4, ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.

§  l'applicazione contestuale a tutte le strutture edilizie interessate dal progetto o a gruppi di esse, ove ne ricorrano i presupposti, delle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (lettera c-bis, introdotta in sede referente).

In estrema sintesi, si ricorda che gli articoli 14 e 16 del D.L. 63/2013 hanno introdotto detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica e il recupero del patrimonio edilizio. In particolare, l’art. 14 prevede detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari indicate nell’allegato M del D. Lgs. n. 311/2006 e per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro (c.d. ecobonus). L’art. 16 ha disposto invece detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia nonché ulteriori detrazioni per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ e per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) (c.d. sismabonus). Da ultimo, l’art. 119 del D.L. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) ha introdotto un’ulteriore detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (cd. Superbonus 110%). A tale ultima agevolazione – in particolare alla sua proroga e alla sua semplificazione procedurale – il PNRR (Missione 2, Componente 3, Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici) destina complessivamente 13,95 miliardi di euro (cui si aggiungono ulteriori risorse nazionali a carico del c.d. Fondo complementare per un ammontare complessivo di 4,56 miliardi di euro.

Per un aggiornamento del quadro normativo sul Superbonus si rinvia al dossier “Il superbonus edilizia al 110 per cento - aggiornamento al decreto legge n.77 del 2021” realizzato dal Servizio studi della Camera dei deputati.

Per una valutazione di impatto degli incentivi in oggetto, con uno specifico focus sul Superbonus 110%, si rinvia al dossier “Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione (dati aggiornati al 2021)” predisposto dal Servizio studi della Camera in collaborazione con l’istituto di ricerca Cresme.

 

Il comma 9 reca disposizioni in materia di identificazione dei progetti integrati e di presentazione dei medesimi al Ministero dell’interno.

Nel dettaglio, il primo periodo dispone che i singoli interventi rientranti nei progetti integrati, di cui al comma 6, sono identificati da CUP, di cui all’art. 11 della L. 3/2003, associati attraverso modalità guidate (template) messe a disposizione dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, all’interno del Sistema CUP, secondo le specifiche fornite dal Ministero dell’interno – Direzione centrale per la finanza locale.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP).

L’art. 11 della L. n. 3/2003 prevede l’obbligatorietà del CUP per “ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione”.

Il secondo periodo prevede che entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame le città metropolitane comunicano al Ministero dell’interno – Direzione centrale per la finanza locale i progetti integrati finanziabili. I progetti recano l’indicazione:

§  dei soggetti attuatori;

§  dei CUP identificativi dei singoli interventi;

§  del cronoprogramma di attuazione degli interventi.

Il terzo periodo precisa, a tal fine, che con decreto del Ministero dell’interno – Direzione centrale per la finanza locale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame è approvato il modello di presentazione delle proposte progettuali integrate, contenente le indicazioni per una corretta classificazione dei progetti integrati e dei singoli interventi che ne fanno parte, all’interno dell’anagrafica CUP.

Con decreto del Ministero dell’interno del 6 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 295 del 13 dicembre 2021, si è proceduto – con riferimento alle previsioni del testo vigente del decreto-legge in esame – all’approvazione del modello (riportato nell’allegato 1 al decreto) con il quale le città metropolitane individuano gli interventi finanziabili per investimenti in progetti relativi a piani urbani integrati. In particolare, l’art. 3 del citato decreto ministeriale elenca i contenuti del modello di presentazione delle proposte progettuali integrate, specificando che ciascuna proposta progettuale deve essere corredata di una relazione dettagliata delle finalità dell'intervento e dei benefici attesi, completa di precipua specificazione delle iniziative volte al risparmio energetico, nonché del target obiettivo relativo ai mq dell'area urbana oggetto di intervento, di un'autodichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR (il cui modello è riportato nell’allegato 2 al medesimo decreto) e degli atti amministrativi attestanti le modalità e le procedure attraverso le quali sono stati selezionati i progetti presentati.

 

Il comma 10 disciplina la procedura di assegnazione delle risorse.

In particolare, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame:

§  sono assegnate le risorse ai soggetti attuatori per ciascun progetto integrato oggetto di finanziamento, di cui al comma 6, e per i singoli interventi che ne fanno parte (identificati da CUP);

§  e, per ciascun progetto, è sottoscritto uno specifico «atto di adesione ed obbligo», allegato al medesimo decreto del Ministro dell'interno (come chiarito con una modifica introdotta in sede referente), contenente i criteri, gli indirizzi ed i relativi obblighi che regolano il rapporto con i soggetti attuatori.

 

L’atto di adesione ed obbligo ed il decreto ministeriale disciplinano altresì:

§  i termini di avvio e conclusione dei lavori (marzo 2026);

§  le modalità di erogazione e revoca delle risorse;

§  i contenuti essenziali della documentazione di gara per il rispetto del principio DNSH (Do Not Significant Harm), previsto dall’art. 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;

§  ed ogni altro elemento utile per il rispetto delle disposizioni riportate nel PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in base alle indicazioni riportate nell’atto di adesione ed obbligo di cui al primo periodo, e l’obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.

L’ultimo periodo del comma 10 stabilisce, inoltre, che, a seguito dell’assegnazione delle risorse, il Ministero dell’interno trasmette al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri la lista dei CUP finanziati all’interno di ciascun piano integrato, per l’aggiornamento dell’anagrafe dei progetti nel sistema CUP.

 

Il comma 11 detta infine disposizioni per il monitoraggio dell’attuazione dei progetti. Il primo periodo prevede che, ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241, i soggetti attuatori assicurano l’alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento attuativo degli interventi finanziati con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi:

§  dell’operazione;

§  della localizzazione;

§  dei soggetti correlati all’operazione;

§  delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento dei lavori;

§  dei costi previsionali e delle relative voci di spesa;

§  degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari;

§  nonché dei collegati obiettivi intermedi (milestone) e finali (target) e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.

Il secondo periodo del comma 11 prescrive ai soggetti attuatori di conservare, altresì, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e di renderli disponibili per le attività di controllo e di audit, ivi inclusi quelli relativi all’individuazione delle progettualità di cui al comma 5.

Infine, il terzo periodo del comma 11 – introdotto in sede referente – dispone che i soggetti attuatori assicurano inoltre il rispetto del principio di «non arrecare un danno significativo all'ambiente» ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

 

 


 

Articolo 22
(Misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del PNRR volti a fronteggiare il rischio di alluvione
e il rischio idrogeologico)

 

 

L’articolo 22, integrato durante l'esame in sede referente, disciplina (al comma 1) l’assegnazione delle risorse, pari a 800 milioni di euro, previste dal PNRR (linea di investimento 2.1.b della componente 4 della missione 2) per l'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico.

Nel corso dell’esame in sede referente, il comma 1 è stato integrato al fine di precisare che il decreto di assegnazione delle risorse tiene anche conto della classificazione dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico prevista dalla legge per i “piccoli comuni” (L. 158/2017).

I commi 1-bis e 1-ter, inseriti durante l'esame in sede referente, disciplinano l’eventuale rimodulazione delle risorse destinate alla linea di investimento 2.1.b (rispettivamente per nuovi interventi e per interventi in essere).

In sede referente sono inoltre state introdotte disposizioni relative al personale in posizione di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile (comma 1-quater) nonché alle gestioni del servizio idrico in forma autonoma (comma 1-quinquies).

Il comma 1-sexies, introdotto durante l'esame in sede referente, dispone in ordine all’individuazione degli interventi.

 

Disposizioni relative ai nuovi interventi della linea di investimento 2.1.b (commi 1, 1-bis e 1-sexies)

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede l’emanazione di un apposito D.P.C.M. con cui si provvede all'assegnazione e al trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse, pari a 800 milioni di euro, previste dalla missione 2, componente 4, del PNRR, finalizzate all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico.

Le risorse in questione sono quelle della linea di investimento2.1.b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” prevista all’interno della componente 4 della missione 2. Nell’allegato alla decisione UE viene previsto, come traguardo da raggiungere entro la fine del 2021, l’entrata in vigore “del quadro giuridico rivisto per interventi contro i rischi di alluvione e idrogeologici” e che “i decreti di approvazione del primo piano di intervento e investimento … devono mirare a ripristinare le condizioni originarie e a garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali”.

L’obiettivo finale di tale linea 2.1.b, da raggiungere entro la fine del 2025, è il completamento di tutti gli interventi volti al ripristino di strutture pubbliche danneggiate.

Nel testo degli allegati al PNRR presentati all’UE veniva chiarito che tale linea 2.1.b riguardava misure in favore delle aree colpite da calamità per il ripristino delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio residuo sulla base di piani di investimento elaborati a livello locale e approvati dal Dipartimento della Protezione Civile entro la fine del 2021. Ciò viene confermato dalla relazione illustrativa ove si legge che l’obiettivo dell’investimento di cui trattasi è il “ripristino delle condizioni iniziali (nelle aree colpite) e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali” e proprio in tal senso la norma in esame rinvia all’art. 25, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 1/2018 (v. infra).

Come ricordato anche dalla relazione illustrativa, alla linea di investimento 2.1.b citata sono destinate, nel PNRR, risorse per un valore complessivo di 1,2 miliardi di euro. Con il D.M. 6 agosto 2021 tale disponibilità è stata ripartita in due quote pari, rispettivamente, a 800 milioni di euro destinati a nuovi progetti e a 400 milioni destinati a progetti in essere (a tali importi sembra far riferimento il comma 1-ter dell'articolo in esame). Gli interventi di tale linea di investimento sono attribuiti alla titolarità del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si ricorda inoltre che con il D.L. 77/2021 sono state apportate numerose modifiche alla disciplina relativa al contrasto del dissesto idrogeologico, in particolare con l’art. 36-ter.

 

Relativamente alle modalità di adozione del D.P.C.M. in questione, il comma 1 dispone che tale decreto deve essere adottato:

§  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

§  previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Viene inoltre previsto che con il medesimo decreto sono disciplinate anche le modalità di impiego delle risorse finanziarie citate e le relative modalità di gestione contabile.

La relazione illustrativa in proposito sottolinea che la norma in esame prevede altresì “l’autorizzazione all’apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, posto che, trattandosi di nuovi progetti, è necessaria una specifica regolazione”.

 

Relativamente agli interventi succitati, l’articolo in esame precisa che gli stessi:

§  devono rientrare nelle tipologie di cui all’art. 25, comma 2, lettere d) ed e), del D.Lgs. 1/2018;

L’art. 25, comma 1, del D.Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile) dispone che per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile. Il successivo comma 2 stabilisce inoltre che, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine ad una serie di questioni, tra cui:

-        realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti (lettera d));

-        ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera e)).

§  sono coordinati dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

La norma in esame prevede altresì che l’attuazione di quanto previsto avvenga:

§  sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 dicembre 2021;

§  nel rispetto dei criteri stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2016.

Con il D.P.C.M. 5 dicembre 2016 è stato approvato l’indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

La relazione illustrativa sottolinea che il riparto dovrà inoltre avvenire “nel rispetto di quanto previsto dal comma 6-bis dell’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108 (quota minima del 40% delle risorse nei territori del Mezzogiorno)”.

Si ricorda infatti che il richiamato comma 6-bis dispone, tra l’altro, che le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR “assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR”.

 

Durante l'esame in sede referente, il comma 1 è stato integrato al fine di precisare che il D.P.C.M. di assegnazione delle risorse tiene conto, inoltre, della classificazione dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico prevista dall’art. 1, comma 2, lettera a), della legge per i “piccoli comuni” (legge 6 ottobre 2017, n. 158).

Si ricorda che la legge 158/2017, recante “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni”, prevede, tra l’altro, all’articolo 1, comma 2, che i piccoli comuni possono beneficiare dei finanziamenti concessi dalla stessa legge qualora rientrino in una delle tipologie elencate dal medesimo comma. Tra tali tipologie, ai sensi della lettera a) del comma 2, rientrano i “comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico”.

Per l'utilizzo delle risorse stanziate dalla legge 158 è prevista la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni e un elenco di interventi prioritari assicurati dal Piano nazionale; a tale fine, sono stati emanati il decreto con i parametri per la determinazione delle tipologie dei piccoli comuni che possono beneficiare dei finanziamenti (D.M. 10 agosto 2020) e il decreto con l'elenco dei 5.518 piccoli comuni finanziabili (D.P.C.M. 23 luglio 2021).

In base al citato D.M., il parametro relativo ai “comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico” è dato “dalla misura percentuale dell'area a pericolosità idraulica o a pericolosità da frana sul totale della superficie comunale; l'inclusione o l'esclusione è determinata sulla base della soglia percentuale di ripartizione scelta con metodologia tecnico/statistica”. Più nel dettaglio, nello stesso D.M. viene precisato che “Il parametro è dato dalla percentuale di area a pericolosità idraulica P2>=2%[49] o dall'area a pericolosità di frana P3+P4>=2%[50]” e che “il comune viene definito in situazione di dissesto idrogeologico quando l'indicatore verifica almeno una delle seguenti situazioni: area a pericolosità idraulica P2 sul totale della superficie comunale >= 2% o aree a pericolosità da frana P3+P4 sul totale della superficie comunale >= 2%”.

 

Il comma 1-bis, inserito durante l'esame in sede referente, prevede che il D.P.C.M. di assegnazione delle risorse (previsto dal comma 1) può essere rimodulato, con le modalità previste dal medesimo comma 1, entro il 31 dicembre 2023, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell’anno 2025.

Si ricorda nuovamente che l’obiettivo finale della linea di investimento 2.1.b, prevista all’interno della componente 4 della missione 2 del PNRR, che deve essere raggiunto entro la fine del 2025, è il completamento di tutti gli interventi volti al ripristino di strutture pubbliche danneggiate.

 

Il comma 1-bis dispone altresì che le rimodulazioni in questione possono essere elaborate integrando i criteri di riparto stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2016 (v. supra) con ulteriori criteri, anche riferiti alla performance operativa dei soggetti attuatori degli interventi. 

 

Il comma 1-sexies, inserito durante l'esame in sede referente, dispone che nell’individuazione degli interventi di cui all’art. 25, comma 2, lettere d) ed e), del D.Lgs. 1/2018 (v. supra) si dà conto della valutazione della ripetitività dei fenomeni alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi nei territori interessati nel decennio precedente, dell'estensione sovracomunale del relativo impatto nonché delle vittime eventualmente provocate dagli eventi medesimi.

 

Disposizioni relative agli interventi in essere della linea di investimento 2.1.b (comma 1-ter)

Il comma 1-ter, inserito durante l'esame in sede referente, riguarda la ripartizione delle ulteriori risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del PNRR il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, relative a interventi già individuati nell’ambito della programmazione delle risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, della L. 145/2018, e all’art. 24-quater del D.L. 119/2018, finalizzate all’attuazione di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, entro il limite di 400 milioni di euro, sulla base dei piani definiti d’intesa tra il citato Dipartimento e le regioni e le province autonome entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016.

Come ricordato anche dalla relazione illustrativa, alla linea di investimento 2.1.b in questione, attribuita alla titolarità del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il PNRR destina risorse per un valore complessivo di 1,2 miliardi di euro. Con il D.M. 6 agosto 2021 tale disponibilità è stata ripartita in due quote pari, rispettivamente, a 800 milioni di euro destinati a nuovi progetti (tale importo è oggetto dei commi finora illustrati) e a 400 milioni destinati a progetti in essere (a tali importi sembra far riferimento il comma 1-ter in esame).

 

Il comma in esame dispone che la ripartizione in questione può essere rimodulata entro il 31 dicembre 2023 con appositi decreti dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, anche nella qualità di Commissari delegati titolari di contabilità speciali per l’attuazione di ordinanze di protezione civile, previa intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell’anno 2025.

Disposizioni relative al personale in posizione di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile (comma 1-quater)

Il comma 1-quater, inserito durante l'esame in sede referente, dispone l’abrogazione del comma 3 dell’art. 74-bis del D.L. 18/2020.

La norma richiamata dispone che il trattamento economico fondamentale del personale posto in posizione di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile nell'ambito del contingente di cui all'art. 9-ter, comma 4, del D.Lgs. 303/1999[51], rimane comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza del medesimo personale in deroga ad ogni disposizione vigente in materia, anche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Disposizioni relative alle gestioni del servizio idrico in forma autonoma (comma 1-quinquies)

Il comma 1-quinquies, inserito durante l'esame in sede referente, introduce una disposizione volta a disciplinare le gestioni del servizio idrico in forma autonoma (nuovo comma 2-ter dell’art. 147 del D.Lgs. 152/2006).

 

L’art. 147 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) disciplina l’organizzazione territoriale del servizio idrico integrato (SII) prevedendo, al comma 1, che i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali (ATO) definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Lo stesso comma ha disposto che le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell’ambito territoriale ottimale (EGATO) provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Viene altresì disposto che gli enti locali ricadenti nel medesimo ATO partecipano obbligatoriamente all'EGATO, individuato dalla competente regione per ciascun ATO, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche.

Il comma 2 consente alle regioni di modificare le delimitazioni degli ATO per migliorare la gestione del SII, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

a)    unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;

b)   unicità della gestione;

c)    adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.

Il successivo comma 2-bis dispone che, qualora l'ATO coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del SII in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve:

a)    le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite;

b)   le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

Viene inoltre disposto che, ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'EGATO territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.

 

La nuova disposizione introdotta dal comma in esame prevede che:

§  entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale (EGATO) non si è ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui alla lettera b) del comma 2-bis, dell’art. 147 del Codice dell'ambiente, confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente;

§  entro il 30 settembre 2022, l’EGATO provvede all’affidamento al gestore unico di tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis.

 

Si fa notare che nella risposta all’interrogazione 5/05994, resa nella seduta del 23 giugno 2021, il sottosegretario alla transizione ecologica ha evidenziato, per quel che riguarda l'approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate e sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali, che “la Commissione europea, nell'ambito delle interlocuzioni avute sul PNRR, ha richiesto l'eliminazione della frammentarietà delle gestioni”. Nella medesima risposta si legge altresì che “fra le attività specifiche del Ministero circa la ricognizione dello stato del servizio idrico integrato, si segnala l'azione «Mettiamoci in Riga». In particolare, nel mese di maggio del 2020, attraverso interlocuzioni con le regioni e gli enti di governo nell'ambito territoriale ottimale (EGATO), sono stati censiti nel territorio nazionale 62 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO). Tra i comuni ai quali è stata concessa la salvaguardia della gestione unica, 94 risultano comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, con una netta prevalenza nell'area Nord del Paese (74), mentre sono 4 i comuni che presentano contestualmente anche le caratteristiche di cui all'articolo 147, comma 2-bis, lettera b), decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate e sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali. Infine, dall'attività di ricognizione risulta che vi sono ancora numerose istruttorie in corso per la concessione della salvaguardia della gestione del servizio idrico a diversi Comuni, ed in particolare 35 relative all'ATO di Brescia, 26 relative all'ATO Sardegna, 47 per quanto riguarda Palermo, 2 relative a Catania e 16 ad Agrigento”.

Si ricorda inoltre che per la riforma 4.2 “Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati” (prevista all’interno della componente 4 della missione 2) il PNRR prevede, quale traguardo da raggiungere entro la fine del 2021, la stipula di protocolli d'intesa con le regioni Campania, Calabria, Molise e Sicilia, volti a ridurre la frammentazione del numero di operatori che forniscono servizi idrici, al fine di creare operatori unici almeno ogni 40 000 abitanti. In apposita sezione del sito web del Ministero della transizione ecologica sono disponibili i testi dei protocolli siglati dalla direzione generale competente del Ministero con le regioni citate e i relativi EGATO.

 


 

Articolo 23
(Utilizzo risorse del Fondo Sviluppo e Coesione)

 

 

L’articolo 23, comma 1, consente l’utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) del ciclo di programmazione 2021-2027 anche per il completamento degli interventi in corso previsti dalla precedente programmazione 2014-2020.

Il comma 1-bis, introdotto in sede referente, è volto ad applicare agli interventi finanziati dal Fondo sviluppo e coesione del ciclo 2014-2020 ancora non realizzati, nonché agli interventi del ciclo FSC 2021-2027 le disposizioni di semplificazione previste dall’articolo 48, comma 2 e seguenti del D.L. n. 77 del 2021.

Il comma 1-ter, anch’esso introdotto in sede referente, dispone la possibilità per le regioni e province autonome di utilizzare le risorse del Fondo sviluppo e coesione a copertura del cofinanziamento regionale, a carico cioè dei bilanci delle stesse regioni per i programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus della programmazione 2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 15 punti percentuali la percentuale del cofinanziamento regionale (stabilita, si ricorda, al 30 per cento degli importi relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica previsti nei piani finanziari dei singoli programmi).

 

In particolare, il comma 1 prevede - attraverso una modifica la legge di bilancio 2021 (al comma 178, lettera d), della legge n.178/2020) - che, nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale possa sottoporre all’approvazione del CIPESS[52] l’assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), non solo per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori (come previsto dalla normativa vigente), ma anche per il completamento di interventi in corso, qualora dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato risulti in corso d’opera la necessità di garantire nuovi fabbisogni finanziari ai quali occorre assicurare la relativa copertura finanziaria, fermi restando i requisiti di addizionalità e di ammissibilità della spesa a decorrere dal 1° gennaio 2021[53].

Si rammenta che, ai fini della programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, l'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 (c.d. "decreto crescita") ha previsto la definizione, per ciascuna amministrazione titolare di risorse FSC, di un unico piano operativo, denominato "Piano di sviluppo e coesione" (in sostituzione della pluralità dei precedenti documenti programmatori variamente denominati). Il Piano, predisposto da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale, è sottoposto al CIPESS per la sua approvazione. Ciò al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione.

In attuazione di quanto previsto dall’articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019, con la delibera n. 2 del 29 aprile 2021 il CIPESS ha approvato le “Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione” del Fondo sviluppo e coesione, unitamente a 30 delibere in pari data (da n. 3 a n. 32) relative ai Piani sviluppo e coesione (PSC) delle 19 regioni, delle due Province autonome e di 9 amministrazioni centrali. Con delibere del 27 luglio 2021 sono stati inoltre approvati i Piani di sviluppo e coesione delle città metropolitane di Milano (n. 50/2021) e Napoli (n. 51/2021) e con delibere del 3 novembre 2021, sono stati approvati i PSV del Ministero del turismo (n. 58/2021) e del Ministero della cultura (n. 59/2021), nonché quelli delle città metropolitane di Genova, Venezia, Bari, Firenze, Bologna, Cagliari (da n. 60 a n. 65).

 

 

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è lo strumento finanziario nazionale attraverso il quale vengono attuate le politiche per lo sviluppo orientate alla coesione economica, sociale e territoriale e alla rimozione degli squilibri economici e sociali, in attuazione dell’articolo 119, comma 5, della Costituzione.

Nel Fondo sono iscritte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate alle finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici. Il requisito dell'aggiuntività è espressamente precisato dalla disciplina istitutiva del Fondo, laddove si dispone (art. 2 del D.Lgs. n. 88/2011) che le risorse non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza con l'analogo criterio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea.

Il Fondo ha carattere pluriennale, in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi comunitari. L'intervento del Fondo è destinato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi.

Le risorse sono destinate ai territori secondo la chiave di riparto dell’80 per cento alle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento alle aree del Centro-Nord.

La legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020), all’articolo 1, comma 177, ha 2021 ha disposto una prima assegnazione di risorse aggiuntive in favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027, nell’importo di 50 miliardi (secondo la seguente articolazione temporale: 4 miliardi per il 2021, 5 miliardi annui dal 2022 al 2029 e 6 miliardi per l’anno 2030), destinate esclusivamente a sostenere interventi per lo sviluppo, volti a ridurre i divari socio-economici e territoriali tra le diverse aree del Paese.

Peraltro una quota parte dei 50 miliardi autorizzati dall’articolo 1, comma 177, è già stata impiegata dalla stessa legge di bilancio per il 2021, per un importo di circa 6.025 milioni per specifici interventi considerati nel testo della legge, con corrispondete riduzione delle risorse del Fondo 2021-2027 a circa 44 miliardi.

E’ successivamente intervenuto l’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 59 del 2021 che ha incrementato la dotazione del FSC 2021-2027 di un importo complessivo di 15,5 miliardi per le annualità dal 2022 al 2031, così articolate: 850 milioni per il 2022, 1.000 milioni per il 2023, 1.250 milioni per il 2024, 2.850 milioni per il 2025, 3.600 milioni per il 2026, 2.280 milioni per il 2027, 2.200 milioni per il 2028, 600 milioni per il 2029, 500 milioni per il 2030 e 370 milioni per il 2031. Tale rifinanziamento è destinato ad accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Da ultimo, la Seconda Sezione del d.d.l. di bilancio 2022 (A.S. 2448) incrementa di 23,5 miliardi di euro per le annualità dal 2022 al 2029 la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativamente al ciclo di programmazione 2021-2027. L’incremento è determinato negli importi annuali di 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e di 2.500 milioni per il 2029.

 

 

Il comma 1-bis, introdotto in sede referente, dispone che per gli interventi finanziati dal Fondo sviluppo e coesione, a valere sulle risorse del ciclo 2014-2020 ancora non realizzati, nonché per gli interventi del ciclo di programmazione FSC 2021-2027, si applicano le disposizioni di semplificazione introdotte dall’articolo 48, comma 2 e seguenti del D.L. n. 77 del 2021, in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, che vengono applicate alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

 

In particolare, il richiamato comma 2 dell’articolo 48 del D.L. n. 77 del 2021 stabilisce che, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, per ogni procedura è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice degli appalti).

Il comma 3 prevede che le stazioni appaltanti possano ricorrere alla procedura di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016 per i settori ordinari, e di cui all’art. 125, per i settori speciali – ossia alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l’applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo PNRR e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea. Le stazioni appaltanti, al solo scopo di assicurare la trasparenza, danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui al medesimo comma mediante i rispettivi siti web istituzionali. La pubblicazione sui siti web istituzionali non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta.

Ai sensi del comma 4 in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104 del 2010).

Il comma 5 stabilisce che è ammesso l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al codice degli appalti.

Il comma 6 prevede che le stazioni appaltanti nel procedere agli affidamenti possano prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l’assegnazione di un punteggio premiale per l’uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici.

Infine, il comma 7 introduce ulteriori misure di semplificazione procedurale in relazione al parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici prevedendo che tale parere è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio Superiore, non riguarda anche la valutazione di congruità del costo.

 

Il comma 1-ter, introdotto in sede referente, prevede la possibilità per le Regioni di utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) ai fini del cofinanziamento regionale dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus della programmazione 2021-2027, ai sensi dell’articolo 1, comma 52, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), allo scopo di ridurre nella misura massima di 15 punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale.

La percentuale di cofinanziamento regionale, si rammenta, è attualmente stabilita - dall’articolo 1, comma 52, della legge n. 178/2020 - nella misura del 30 per cento degli importi relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. Il 70 per cento è posto a carico del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie.

L’utilizzo delle risorse del FSC per tale finalità è consentito su richiesta delle Regioni interessate e previa delibera dal CIPESS, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze.

Le risorse così assegnate sono portate in prededuzione dalla quota di risorse FSC da assegnare ai singoli Piani di sviluppo e coesione (PSC) 2021-2027 delle medesime regioni interessate.

 

Si ricorda che i commi da 51 a 57 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), stabiliscono le modalità di copertura degli oneri del cofinanziamento nazionale degli interventi cofinanziati dall’Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027 a valere sulle risorse dei fondi strutturali (FSE e FESR) e del Fondo per la giusta transizione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) a titolarità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano (comma 52), a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato (comma 53) e dei c.d. “interventi complementari” (comma 54).

In particolare, il richiamato comma 52 stabilisce che per il cofinanziamento nazionale pubblico relativo agli interventi attribuiti alla titolarità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano (i c.d. Programmi operativi regionali – POR), il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (c.d. Fondo IGRUE) concorre nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota massima del 30 per cento è posta a carico ai bilanci delle Regioni e delle Province Autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi.

 

Per effetto del comma 1-ter in esame, la misura del cofinanziamento regionale dei programmi dei fondi europei FERS (Fondo europeo di sviluppo regionale) e FSE Plus (Fondo sociale europeo) del ciclo di programmazione 2021-2027, a carico dei bilanci delle Regioni e delle Province autonome può, dunque, essere ridotta al massimo al 15 per cento, ponendo il restante 15 per cento massimo a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione.

Le risorse assegnate ai fini del cofinanziamento regionale, sono tuttavia portate in riduzione della quota di risorse FSC da assegnare ai singoli Piani di sviluppo e coesione (PSC) 2021-2027 delle medesime regioni interessate.


 

Capo III – Scuole innovative, progetti di rilevante interesse nazionale e mobilità dei docenti universitari

Articolo 24
(Progettazione di scuole innovative)

 

 

L'articolo 24, modificato in sede referente, demanda al Ministero dell'istruzione il compito di indire un concorso di progettazione per la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell’efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, anche attraverso

un potenziamento delle infrastrutture per lo sport[54].

 

Nello specifico il comma 1 dispone in ordine all'indizione del richiamato concorso di progettazione al fine di dare attuazione a quanto previsto nel PNRR (M2C3I1.1).

Al riguardo, si segnala che nell'ambito della Missione 2, Componente 3, l'Investimento 1.1 prevede un "Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica", con una spesa totale di 800 milioni di euro.

 

Il piano punta alla realizzazione di nuovi edifici scolastici, in particolare per gli edifici situati in zone ad alto rischio sismico, al fine di garantire la disponibilità di ambienti di insegnamento e apprendimento sicuri e innovativi, nei casi in cui - come indicato dai dati forniti dall'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica -  gli interventi di adeguamento sismico o di miglioramento associati ad una consistente ristrutturazione finalizzata alla riduzione dei consumi energetici non siano tecnicamente ed economicamente convenienti.

Il Piano mira dunque alla progressiva sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico obsoleto con l’obiettivo di creare strutture moderne e sostenibili per favorire: i) la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti; ii) l’aumento della sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo delle aree verdi; iii) la progettazione degli ambienti scolastici tramite il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti con l'obiettivo di influenzare positivamente l'insegnamento e l'apprendimento di docenti e studenti; iv) lo sviluppo sostenibile del territorio e di servizi volti a valorizzare la comunità.

Il Piano punta a intervenire su circa 195 edifici scolastici, per un totale di oltre 410.000 metri quadrati a beneficio di una platea di circa 58.000 studenti e a una riduzione del consumo di energia finale di almeno il 50 per cento, che permetterà di raggiungere una riduzione delle emissioni annue di gas a effetto serra pari a circa 8.400 tCO2.

 

Al comma 1, ultimo periodo, si precisa che in fase di attuazione di quanto disposto nel PNRR, l'intervento deve rispettare il principio di «non arrecare danno significativo all'ambiente». Al riguardo, la disposizione richiama la definizione di danno significativo agli obiettivi ambientali contenuta all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088.

Ai sensi dell'art.17 del citato regolamento, un'attività economica arreca un danno significativo: a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se l’attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra; b) all’adattamento ai cambiamenti climatici, se l’attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su se stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi; c) all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l’attività nuoce: i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o ii) al buono stato ecologico delle acque marine; d) all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se: i) l’attività conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; ii) l’attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o iii) lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente; e) alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento, se l’attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio; f) alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se l’attività: i) nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o ii) nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l’Unione. L'articolo stabilisce inoltre che nel valutare un’attività economica in base ai criteri appena richiamati, si tiene conto dell’impatto ambientale dell’attività stessa e dell’impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi.

 

Il comma 1 prevede inoltre che, preliminarmente al concorso di progettazione, si svolga una procedura selettiva tesa ad individuare le aree geografiche e gli enti locali interessati all'attuazione del richiamato investimento contenuto nel PNRR (che, come detto, riguarderà 195 edifici scolastici).

Individuate le aree di intervento, il Ministero dell’istruzione indice il concorso di progettazione che, ai sensi del comma 2, è articolato in due gradi, secondo una modalità peraltro già prevista dal Codice degli appalti.

Il concorso di progettazione è un istituto disciplinato dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18/04/2016, n. 50) agli articoli 152 e seguenti. Nello specifico, l'art.154, comma 4, riserva alla stazione appaltante la facoltà, in caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, di articolare il concorso in due fasi.

 

Quanto al primo grado, esso ha ad oggetto la presentazione da parte di operatori economici di proposte di idee progettuali legate all'obiettivo di costruzione delle scuole innovative. Riguardo al secondo grado, al quale partecipano le migliori proposte di idee progettuali, esso ha ad oggetto la predisposizione di progetti di fattibilità tecnica ed economica per ciascuno degli interventi individuati a seguito della procedura selettiva.

Il comma 2, al terzo periodo, dispone che l’intera procedura del concorso di progettazione deve concludersi entro centosessanta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso. Scaduto tale termine, gli enti locali possono procedere autonomamente allo sviluppo della progettazione.

Al riguardo si rammenta che agli enti locali spetta la competenza amministrativa sugli interventi edilizi nella scuola.

Nello specifico, ai sensi della legge n. 23 del 1996 (art. 3):

§  i comuni provvedono alla realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici da destinare a sede di scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado;

§  le province e le città metropolitane provvedono con riferimento agli edifici da destinare a sede di scuole di istruzione secondaria di secondo grado.

 

Al termine del concorso di progettazione:

i) i richiamati progetti di fattibilità tecnica ed economica divengono di proprietà degli enti locali interessati che attuano gli interventi;

ii) ai vincitori del concorso di progettazione è corrisposto un premio, a condizione, secondo una specifica modifica inserita nel corso dell'esame in sede referente, siano in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di concorso per ogni singolo intervento;

ii) gli enti locali affidano a questi ultimi la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori. A seguito di una modifica introdotta in sede referente, si stabilisce che tali affidamenti siano effettuati con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara.

Tale disposizione presenta talune analogie con la disciplina del Codice dei contratti, in cui si dispone che al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando. Per la realizzazione delle scuole innovative ai sensi dell'articolo in esame, tale facoltà diviene un obbligo legislativo posto in capo agli enti locali. Inoltre, rispetto alla disciplina codicistica, ai vincitori viene attribuito non solo il compito di definire gli ulteriori livelli di progettazione, bensì anche il compito di direzione dei lavori.

 

Nell'ambito del concorso di progettazione sono nominate Commissioni giudicatrici per aree geografiche. La finalità perseguita con tale previsione è quella di favorire il rispetto de tempi previsti dal PNRR. Per il funzionamento di dette Commissioni è previsto un compenso definito con decreto del Ministero dell’istruzione, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite massimo complessivo di euro 2.340.000,00.

 

Quanto agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, il comma 3 li quantifica in 6.573.240 euro per l'anno 2022 e 9.861.360 euro per l'anno 2023. Ai fini della relativa copertura: i) quanto a euro 4.233.240 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione; ii) quanto a euro 2.340.000 per l'anno 2022 e 9.861.360 per l'anno 2023, si provvede attraverso corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440).

 

Ai sensi del comma 4, le risorse di cui al Programma operativo complementare “Per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 del Ministero dell’istruzione sono trasferite, per l’importo di euro 62.824.159,15, al Programma operativo complementare “Governance e Capacità istituzionale” 2014-2020 dell’Agenzia per la coesione territoriale.

Al riguardo, si segnala che il Programma operativo complementare «Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020 si pone in funzione complementare rispetto al Programma Operativo Nazionale «Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» FSE-FESR al fine di integrare e rafforzare gli interventi in esso previsti per assicurare un maggiore impatto ed una più efficiente esecuzione finanziaria degli stessi. Esso è stato inizialmente adottato con la delibera CIPE n.21/2018, con un finanziamento complessivo pari a circa 60 milioni di euro, e successivamente integrato con la delibera CIPE n.30 del 2019, che ne ha significativamente incrementato la dotazione con ulteriori 111 milioni di euro[55].

Quanto al “Programma Azione Coesione Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”, la sua titolarità spetta all'Agenzia per la coesione territoriale. Tale programma mira a rafforzare la dimensione finanziaria del PON Governance e Capacità Istituzionale al fine di favorire maggiore efficienza del processo di decisione della governance multilivello nei programmi di investimento pubblico con riferimento alle policy attuate con il FESR garantendo la copertura di iniziative altrimenti non ammissibili all’interno del medesimo PON.

Il richiamato trasferimento di risorse, che avviene sulla base di intesa tra il Ministro dell’istruzione e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, è destinato all’attuazione di misure di supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e, per gli interventi di edilizia scolastica, agli enti locali, nell’ambito del PNRR, individuati dal Ministero dell’istruzione in accordo con l’Agenzia per la coesione territoriale.

 

Il comma 5 stabilisce che possono essere posti alle dipendenze dell’apposita unità di missione di livello dirigenziale generale istituita dal Ministero dell’istruzione ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021[56] anche gli uffici dirigenziali di livello non generale dell’amministrazione centrale del Ministero già esistenti e il cui ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e le finalità del Piano. Detti uffici sono individuati con decreto del Ministro dell'istruzione.

Ai sensi del richiamato art.8, comma 1, ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR al fine di provvedere al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, individua, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale.  Con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n.77 (31 luglio 2021) è definito il relativo provvedimento di organizzazione interna.

 

La previsione di cui al comma 5 è finalizzata a garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel PNRR, fino al completamento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, e opera in deroga ai regolamenti di organizzazione vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione di cui all’articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 77 del 2021.

Il richiamato comma 6-sexies - al fine di garantire la funzionalità degli uffici del Ministro dell'istruzione - ha disposto  l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero dell'istruzione, da effettuare con regolamento (ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge n.400 del 1988) con cui apportare modifiche ai regolamenti di organizzazione vigenti e prevedere l’istituzione di tre posizioni dirigenziali di livello generale (con conseguente incremento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia).

L'ultimo periodo del comma 5 reca una clausola di invarianza finanziaria delle disposizioni recate dal comma in esame.

 

Il comma 6 reca novelle all'articolo 55 e all'articolo 64 del decreto-legge n.77 del 2021. Si tratta nello specifico delle seguenti modifiche:

a) all’articolo 55, comma 1:

-     alla lettera a), è inserito un numero aggiuntivo dopo il numero 1), strettamente correlato alla disposizione che lo precede. Ai sensi del numero 1), al Ministero dell’istruzione - al fine di garantire una rapida attuazione e l’organicità degli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR - è demandata la predisposizione di apposite linee guida tecniche suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati, esplicative delle regole di monitoraggio e delle tempistiche definite dai regolamenti europei in materia, nell'ambito delle quali sono individuati anche i termini improrogabili, rispettivamente, per la progettazione, per l’affidamento, per l’esecuzione e per il collaudo dei lavori, in coerenza con i target e gli obiettivi definiti nell’ambito del PNRR. Con la modifica recata dal comma 6, lettera a), in commento, si dispone che il Ministero dell’istruzione comunichi al Prefetto competente per territorio gli interventi che ha autorizzato. Ciò affinché tale autorità possa monitorarne l’attuazione da parte degli enti locali degli interventi di competenza mediante l’attivazione di tavoli di coordinamento finalizzati all’efficace realizzazione delle attività;

 

-     novella la lettera b), numero 1), inserendo il riferimento al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU).

Il numero 1, si ricorda, prevede che, al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di istruzione ricompresi nel PNRR e garantirne l'organicità, per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR, qualora non si le istituzioni scolastiche possano far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450[57], della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni della parte II, titolo IV, del medesimo decreto-legge n. 77. Ciò al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché - a seguito della novella in esame - dal regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio[58].

 

b) all’articolo 64, comma 6-sexies, dopo il secondo periodo, è inserita una disposizione di carattere transitorio in relazione all'organizzazione del Ministero dell'istruzione. Il comma 6-sexies, al primo periodo, stabilisce - al fine di garantire la funzionalità degli uffici del Ministro dell'istruzione -  l'adeguamento della struttura organizzativa del medesimo Ministero tramite regolamento di modifica dei regolamenti di organizzazione vigenti, con l’istituzione di tre posizioni dirigenziali di livello generale (con conseguente incremento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia) (cfr. supra). Con la norma introdotta con la lettera b) in esame si dispone che, nelle more dell’adozione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al primo periodo, le richiamate tre posizioni dirigenziali di livello generale sono temporaneamente assegnate nel numero di una all’Ufficio di gabinetto e due ai rispettivi dipartimenti del Ministero dell’istruzione, per lo svolgimento di un incarico di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

 

Il comma 6-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, demanda ad un decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’interno, la fissazione del termine massimo per l’aggiudicazione degli interventi a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 160 del 2019, che rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il rinvio a siffatto decreto, da adottare entro il 31 marzo 2023, è motivata con l'esigenza di rispettare gli obiettivi del Piano.

 

Al riguardo, il richiamato comma 59 ha istituito il fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia» per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia. Detto fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, reca una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.

 

Il D.P.C.M. 30 dicembre 2020[59] ha definito, in prima applicazione e in via sperimentale per il quinquennio 2021-2025, le modalità e le procedure di presentazione delle richieste di contributo (ai sensi del richiamato comma 59) per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

 


 

Articolo 24-bis
(Sviluppo delle competenze digitali nella scuola)

 

 

L'articolo 24-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce che, a partire dall'anno scolastico 2025/2026, nelle scuole di ogni ordine e grado si persegue lo sviluppo delle competenze digitali, anche favorendo gli apprendimenti della programmazione informatica (coding), nell'ambito degli insegnamenti esistenti (comma 3).

In linea con tale obiettivo, contenuto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR (v.infra), l'articolo:

i) demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione il compito di adeguare - entro il termine dell'anno scolastico immediatamente precedente a quello richiamato - gli obiettivi specifici di apprendimento e i traguardi di competenza delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida vigenti per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione (comma 2);

ii) dispone che il Piano nazionale di formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado (di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n.107 del 2015) - con decorrenza dall'anno scolastico 2022/2023 e per un triennio - individui, tra le priorità nazionali, l'approccio agli apprendimenti della programmazione informatica (coding) e della didattica digitale (comma 1).

 

L'intervento normativo - come esplicitato dal comma 1 - mira a dare seguito a quanto previsto nel PNRR con riguardo all'investimento 3.1 «Nuove competenze e nuovi linguaggi» nell'ambito della Missione 4, Componente 1 ("Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università").

Si rileva, al riguardo, che l'investimento 3.1 è diretto a promuovere l’integrazione, all’interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, con particolare riguardo alle pari opportunità.

Nella sezione dedicata alla descrizione dell'investimento[60], il Governo segnala, fra l'altro, che le abilità e le competenze digitali si fondano su una forte base quantitativa e richiedono una conoscenza dei software per la scrittura, il calcolo e l’impiego delle applicazioni che riguardano tutti i campi disciplinari, dall’arte alla scienza. Una forte base STEM è ritenuta propedeutica alla conoscenza più applicativa degli strumenti per il digitale e, conseguentemente, si ritiene fondamentale arricchire la scuola primaria e secondaria di corsi a base quantitativa, con relative esemplificazioni sugli strumenti digitali.

L’attuazione dell'investimento verrà gestita dal Ministero dell’istruzione, in collaborazione con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e INDIRE.

Il collegamento fra l'articolo in esame e il PNRR pare confermato dalla previsione, contenuta nella richiamata sezione del medesimo Piano, che la "misura più importante [s'intende nell'ambito del medesimo investimento 3.1] sarà un corso obbligatorio di coding per tutti gli studenti nell’arco del loro ciclo scolastico".

Al fine di poter assicurare siffatta formazione agli studenti, il presente articolo si fa contestualmente carico, per un verso, di integrare i richiamati obiettivi specifici di apprendimento e i traguardi di competenza (comma 2) e, per l'altro, di potenziare la formazione dei docenti in materia di programmazione informatica (coding) e didattica digitale (comma 1).

 

Per quanto concerne, nello specifico, il tema della formazione dei docenti, il comma 1 incide, nel senso già indicato, sui contenuti del richiamato Piano nazionale di formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Detto Piano è disciplinato ai sensi dell'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

Il comma 124 dispone, in particolare, che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è "obbligatoria, permanente e strutturale". Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche (previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80), sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione. Quest'ultimo è adottato, con cadenza triennale, con decreto del Ministro dell'istruzione, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

 

Il comma 1 reca altresì una clausola di invarianza finanziaria. Dall'attuazione delle disposizioni recate nel medesimo comma si provvede infatti nell'ambito delle risorse destinate dal comma 125 dell'articolo 1 della medesima legge n. 107 del 2015, ovvero senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si ricorda che, ai sensi del citato comma 125, per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative (di cui ai commi da 121 a 124) è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui.

 

Si segnala che la richiamata autorizzazione di spesa è stata oggetto delle seguenti rideterminazioni legislative.

-          L'art. 1, comma 256, della legge n.160 del 2019 ha incrementato l'autorizzazione di spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con un vincolo di destinazione. In particolare, dette risorse sono destinate a misure per il potenziamento della qualificazione dei docenti rispetto all'inclusione scolastica (nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il 2020), nonché al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo e in materia di insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi per sensibilizzare gli studenti sui temi della non violenza e del contrasto ad ogni forma di discriminazione (nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022).

-          L'art. 5, comma 2-ter, del D.L. n.1 del 2020, ha ridotto detta autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

-          L'art. 1, comma 961, della legge n.178 del 2020 ha incremento l'autorizzazione di spesa di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2021, destinando tali risorse incrementali alla realizzazione di interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità.

 

Il comma 2 dispone che gli obiettivi specifici di apprendimento e i traguardi di competenza delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida vigenti per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione siano integrati (s'intende alla luce delle finalità recate dall'articolo in esame e, in particolare, del comma 3), ove non già previsti, con decreto del Ministro dell'istruzione.

Si valuti l'opportunità di specificare che l'integrazione degli obiettivi specifici di apprendimento e dei traguardi di competenza è diretta a favorire lo sviluppo delle competenze digitali, ai sensi di quanto disposto al comma 3.

 

Con riferimento alle Indicazioni nazionali per il primo ciclo, adottate con il D.M. n. 254/2012[61], si segnala che nel 2018 venne presentato il documento denominato "Indicazioni nazionali e nuovi scenari", a cura del Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. In tale documento, che proponeva una rilettura delle Indicazioni nazionali emanate nel 2012 alla luce del primo quinquennio trascorso dalla loro adozione, per quanto rileva in questa sede, si dà rilievo allo studio della programmazione informatica. Nello specifico si afferma che "nei contesti attuali, in cui la tecnologia dell’informazione è così pervasiva, la padronanza del coding e del pensiero computazionale possono aiutare le persone a governare le macchine e a comprenderne meglio il funzionamento, senza esserne invece dominati e asserviti in modo acritico".

 

Il comma 3 stabilisce - come anticipato - che, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, nelle scuole di ogni ordine e grado si persegue lo sviluppo delle competenze digitali, anche favorendo gli apprendimenti della programmazione informatica (coding), nell'ambito degli insegnamenti esistenti. Tale finalità è perseguita con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

 


 

Articolo 25
(Progetti di rilevante interesse nazionale - PRIN)

 

 

L’articolo 25 prevede la possibilità di destinare le risorse relative al finanziamento nel 2021 del nuovo programma per lo sviluppo di progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) allo scorrimento delle graduatorie del bando PRIN 2020.

 

La previsione è giustificata in attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che il PNRR prevede, nell’ambito della Missione n. 4 (“Istruzione e ricerca”), Componente 2 (“Dalla ricerca all’impresa”), l’investimento “Fondo per il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)” (M4C2-I.1.1), al quale sono destinati, quali prestiti, € 1.800 mln.

L’obiettivo della misura è rafforzare le misure di sostegno alla ricerca scientifica indicate nel PNR 2021–2027[62] e finanziare PRIN di durata triennale che, per la loro complessità e natura, richiedono la collaborazione di unità di ricerca appartenenti a più università ed enti di ricerca. I progetti finanziati – che intendono promuovere attività di ricerca curiosity driven – devono essere selezionati sulla base della qualità del profilo scientifico dei responsabili, nonché dell'originalità, dell'adeguatezza metodologica, dell'impatto e della fattibilità.

Con riguardo alla tempistica, si prevede l‘aggiudicazione di almeno 3.150 PRIN entro il quarto trimestre 2023 e di almeno 5.350 PRIN entro il secondo trimestre 2025. Entro il secondo trimestre 2025 si prevede anche l’assunzione di almeno 900 nuovi ricercatori a tempo determinato.

 

A tal fine, si novella l’art. 238, co. 4, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), inserendo due nuovi periodi.

 

L’art. 238, co. 4, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha previsto, al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, rafforzare le interazioni tra università ed enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative ai programmi quadro dell'Unione europea, la definizione di un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) i quali, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca[63]. Allo scopo, ha incrementato il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) – nel quale, ai sensi dell’art. 1, co. 870, della L. 296/2006, sono confluite le risorse per i PRIN[64] – di € 250 mln per il 2021 ed € 300 mln per il 2022.

In attuazione, è intervenuto il DM 443/2020, che ha disciplinato le modalità procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, con particolare riferimento agli interventi a valere sul FIRST.

In particolare, l’art. 8 ha disposto che le risorse previste dall'art. 238, co. 4, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) sono rese disponibili per gli anni 2020, 2021 e 2022 anche con un'unica procedura di finanziamento, da definirsi con uno o più bandi, recante il riparto delle stesse in più anni finanziari, e con eventuale indicazione di finestre di apertura annuale per la presentazione di proposte progettuali da parte dei soggetti ammissibili (che, in base all’art. 5, sono le università statali e non statali, comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale, e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR).

In attuazione del DM 443/2020, è intervenuto il D.D. 1628/2020, recante Bando PRIN 2020.

In particolare, esso ha previsto che il programma PRIN finanzia progetti triennali che per complessità e natura possono richiedere la collaborazione di più professori/ricercatori e/o le cui esigenze di finanziamento eccedono la normale disponibilità delle singole istituzioni. A seconda della natura del progetto, il gruppo di ricerca può essere costituito da una sola unità operativa o da un'organica collaborazione fra più unità operative distribuite su più atenei o enti.

I progetti possono affrontare tematiche relative a qualsiasi campo di ricerca nell'ambito dei tre macrosettori determinati dallo European Researce Council (ERC) – ossia, scienze della vita (LS), scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche (PE), scienze sociali e umanistiche (SH) – e dei relativi settori, riportati nell'allegato 1.

Quanto al finanziamento, il D.D. ha disposto che il nuovo programma per lo sviluppo di PRIN è finanziato per l'anno 2020 dalle risorse disponibili sul FIRST relative agli anni 2018, 2019 e 2020 (per una dotazione complessiva disponibile per l'anno 2020 pari ad € 178.943.692,36, al netto della quota di € 5.534.340,99 destinata alle attività di valutazione e monitoraggio). Per gli anni 2021 e 2022 – per i quali il MUR potrà emanare avvisi integrativi – le risorse annualmente destinate ai PRIN vengono incrementate nei termini previsti dall’art. 238, co. 4, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

Ciascun progetto, di durata triennale, deve prevedere un costo massimo di € 1.200.000 e un numero di unità di ricerca da 1 a 5.

Le spese totali ammissibili dei progetti devono riguardare i costi effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario per la realizzazione dell'iniziativa proposta, nel rispetto dei criteri di eleggibilità indicati dal DM 443/2020 e dall’allegato 2 del D.D.

Tutti i costi del progetto sono coperti dal finanziamento MUR, tranne quelli relativi al personale dipendente a tempo indeterminato, che restano a carico dell'ateneo/ente sede dell'unità di ricerca.

Le domande potevano essere presentate entro le ore 15 del 26 gennaio 2021. I progetti dovevano essere valutati secondo le procedure e i criteri indicati nell’allegato 3. In particolare, quest’ultimo ha disposto che ogni progetto è soggetto ad una soglia di punteggio massimo pari a 100 e ad una soglia di punteggio minimo pari a 75, individuata per singolo macrosettore. Ha, altresì, previsto che tutti i progetti che totalizzino un punteggio inferiore alla soglia minima non sono finanziabili.

Infine, il D.D. ha disposto che il MUR pubblica una graduatoria dei progetti per ciascun settore ERC e ne decreta la relativa ammissione a finanziamento, nei limiti del budget disponibile.

Qui la pagina nella quale sono pubblicati i D.D. di approvazione delle graduatorie relative a ciascun settore, intervenuti a decorrere dal 29 settembre 2021.

 

In particolare, l’articolo 25 prevede, come già detto, che le risorse incrementali destinate ai PRIN per il 2021 possono essere utilizzate per consentire lo scorrimento delle graduatorie del bando PRIN 2020.

 

In base alla relazione illustrativa e alla relazione tecnica all’A.C. 3354, le graduatorie recano oltre 2.500 progetti finanziabili. Entrambe le relazioni sottolineavano, inoltre, che la disposizione “offre uno strumento di flessibilità in grado di valutare, anche in relazione alla qualità dei progetti ammissibili, l’opportunità dello scorrimento delle graduatorie, ovvero l’indizione di nuovi bandi” (rectius: l’emanazione di avvisi integrativi).

 

Lo stesso articolo 25 dispone, inoltre, che con decreto del Ministero dell’università e della ricerca possono essere stabiliti l’importo massimo finanziabile e la valutazione minima per ciascun settore ai fini dell’ammissione al finanziamento, anche con risorse diverse da quelle stanziate dallo stesso art. 238, co. 4, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), ora novellato.


 

Articolo 25-bis
(Svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del PNRR)

 

 

L’articolo 25-bis, introdotto durante l’esame in sede referente, reca disposizioni relative alle attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca (EPR) di cui all’art. 1, co. 1, del d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

 

Per gli interventi in materia di ricerca previsti dal PNRR, si veda l’apposito tema web curato dal Servizio Studi della Camera. In particolare, qui gli investimenti e qui le riforme.

 

Si ricorda, inoltre, che, in base all’art. 1 del d.lgs. 218/2016, gli EPR sono 20, di cui 14 vigilati dal MUR e 6 vigilati da altri Ministeri.

Gli enti vigilati dal MUR sono: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park; Agenzia spaziale italiana (ASI); Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); Istituto italiano di studi germanici; Istituto nazionale di astrofisica (INAF); Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” (INDAM); Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN); Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV); Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS); Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM); Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche “Enrico Fermi”; Stazione zoologica “Anton Dohrn”; Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI); Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).

Gli enti vigilati da altri Ministeri sono: Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA, vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali); Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA, vigilata dal Ministero dello sviluppo economico); Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP, già Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori-ISFOL, vigilato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali); Istituto nazionale di statistica (ISTAT, vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri); Istituto superiore di sanità (ISS, vigilato dal Ministero della salute); Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA, vigilato dal Ministero della transizione ecologica).

 

Ai fini sopra indicati, l’articolo 25-bis - rubricato “Misure di semplificazione nel campo della ricerca” - inserisce nel d.lgs. 175/2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, l’articolo 4-bis, rubricato “Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

 

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che il d.lgs. 175/2016 ha ad oggetto la costituzione di società da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 – tra le quali sono compresi gli enti pubblici non economici e le università[65] –, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, in base all’art. 4 – come modificato, da ultimo, dalla L. 119/2019 –, le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società (co. 1).

Possono, invece, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società per lo svolgimento delle seguenti attività (co. 2):

a) produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. 50/2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del citato d.lgs. 50/2016;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;

e) servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), del citato d.lgs. 50/2016.

È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.lgs. 297/1999, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'art. 6, co. 9, della L. 240/2010, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (co. 8).

 

Rispetto a quanto finora ricordato, il nuovo articolo 4-bis del d.lgs. 175/2016 dispone che le attività svolte da società a partecipazione pubblica o da EPR di cui all’art. 1, co. 1, del d.lgs. 218/2016[66] per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 4, co. 2, del medesimo d.lgs. 175/2016.

 

Si valuti l’opportunità di chiarire il riferimento alla semplificazione presente nella rubrica dell’articolo.

 


 

Articolo 25-ter
(Progetto di rilevante interesse nazionale LEGACY EXPO)

 

 

L’articolo 25-ter, introdotto durante l’esame in sede referente, stanzia 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ed 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per l’avvio ed il primo sviluppo di progetti di ricerca ed alta formazione nella regione mediorientale, quale legacy della partecipazione italiana ad EXPO 2020 Dubai.

 

Nella prospettiva di dare attuazione agli obiettivi di internazionalizzazione della ricerca fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché per potenziare le competenze di supporto all’innovazione e per costruire percorsi ibridi interdisciplinari e interculturali, e nuovi profili professionali su ambiti di rilevante interesse strategico, la disposizione in commento – introdotta durante l’esame in sede referente – stanzia 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ed 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per l’avvio ed il primo sviluppo di progetti di ricerca ed alta formazione nella regione mediorientale, quale legacy della partecipazione italiana ad EXPO 2020 Dubai (comma 1).

L’Expo 2020 Dubai (1° ottobre 2021 – 31 marzo 2022), la prima a svolgersi in un Paese arabo, si incentra sui temi “Opportunità Mobilità Sostenibilità”. All’iniziativa prendono parte 200 Paesi chiamati a presentare idee e progetti innovativi nel campo delle infrastrutture materiali e immateriali sui temi dell’Esposizione universale.

Per gli interventi in materia di ricerca previsti dal PNRR, si veda l’apposito tema web curato dal Servizio Studi della Camera. In particolare, qui gli investimenti e qui le riforme.

Il comma successivo prevede che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e sentiti i Ministri della cultura e della salute, il Commissario generale dell’Italia per l’EXPO 2020 Dubai, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione dell’esposizione, siano individuate le modalità di coordinamento delle azioni di competenza delle amministrazioni coinvolte e sono definite le modalità di promozione dei percorsi progettuali relativi alla realizzazione di un campus universitario arabo-Mediterraneo, di un centro di ricerca e alta formazione per la digitalizzazione e ricostruzione dei beni culturali e per la produzione artistica e culturale legata all’intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie, e di un campus di ricerca e alta formazione sulla trasformazione del cibo, ed è disposto il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i medesimi progetti.

La presenza italiana all’Esposizione universale di Dubai 2020 è coordinata ed organizzata dal Commissariato Generale del Governo che si occupa di gestire in Italia e all’estero, le iniziative e le risorse legate alla partecipazione italiana nonché tutte le iniziative a carattere scientifico, culturale e artistico a sostegno delle finalità dell’evento.  

Il Commissario generale è stato nominato con il DPCM 30 novembre 2017, nella persona del dott. Paolo Glisenti. Con DPCM 29 marzo 2018 è stato istituito il Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai composto, oltre che dal Commissario generale, da un Commissario generale di sezione aggiunto, che coadiuva il Commissario nello svolgimento delle sue funzioni, e dal dottor Andrea Marin, Dirigente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con funzioni di Direttore amministrativo. Il Commissariato, così come disciplinato dalla legge 3 giugno 1978 n. 314, che ha modificato il Regio Decreto 13 gennaio 1931 n. 24 di ratifica della Convenzione di Parigi del 1928, è dotato di autonomia patrimoniale, organizzativa, contabile e di gestione, potendosi altresì avvalere del patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato.

Gli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni precedenti sono coperte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca. (comma 3).


 

Articolo 26
(Disposizioni in materia di chiamata diretta nelle università
e negli enti pubblici di ricerca e di mobilità dei
professori universitari e dei ricercatori)

 

 

L’articolo 26, modificato in sede referente, reca disposizioni in materia di chiamata diretta nelle università e negli enti pubblici di ricerca (EPR) e di mobilità dei professori universitari e dei ricercatori. In particolare:

§  amplia la possibilità di chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore nelle università a studiosi stabilmente impegnati presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati sul territorio italiano. Al contempo, sopprime tale possibilità per studiosi del “programma di rientro dei cervelli”;

§  introduce alcune puntualizzazioni per la medesima chiamata diretta riferita a studiosi che siano risultati vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione;

§  reca specifiche in ordine al parere che la commissione nominata per l’espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale deve rendere al Ministro dell’università e della ricerca ai fini della chiamata diretta per la copertura di posti di docente nelle università;

§  introduce la possibilità di bandire procedure selettive per la chiamata di professori universitari ordinari e associati o studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o di insegnamento finalizzate a far fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione delle università. Tali procedure sono aperte, a determinate condizioni, anche a dirigenti di ricerca e primi ricercatori degli EPR e a soggetti operanti presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS);

§  introduce la possibilità per gli EPR di bandire procedure selettive per la copertura di posti di primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo mediante chiamata diretta di personale in servizio con la medesima qualifica presso altro ERP, ovvero, a determinate condizioni, di professori universitari.

 

Disposizioni in materia di chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore nelle università (comma 1)

 

Il comma 1, nel testo come modificato in sede referente, modifica la disciplina in materia di chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore nelle università.

 

A tal fine, novella l’art. 1, co. 9, primo e terzo periodo, della L. 230/2005.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 1, co. 9, della L. 230/2005 – prima delle modifiche intervenute con il decreto-legge in esame e, dunque, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, co. 788, della L. 145/2018 – disponeva che le università, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di:

§  studiosi stabilmente impegnati all’estero da almeno un triennio in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprano una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;

§  studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal (ora) Ministero dell’università e della ricerca (MUR[67]), nell’ambito del “programma di rientro dei cervelli”[68], un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata;

§  studiosi che siano risultati vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro (ora) dell’università e della ricerca, sentiti l’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e il Consiglio universitario nazionale (CUN), finanziati dall’Unione europea o dallo stesso Ministero[69] (primo periodo).

Inoltre, le università possono procedere, sempre nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama (secondo periodo).

A tali fini, le università formulano specifiche proposte al (ora) Ministro dell’università e della ricerca, che concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere della commissione nominata per l’espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale (terzo periodo).

Non è richiesto il parere della commissione nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma (quarto periodo).

Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito (quinto periodo).

 

Rispetto al quadro descritto, con le modifiche apportate:

 

§  si precisa che le chiamate dirette di cui di cui al primo periodo dell’art. 1, co. 9, della L. 230/2005 avvengono a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente;

§  si dispone che la chiamata diretta in questione può riguardare anche studiosi stabilmente impegnati in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati sul territorio italiano, che ricoprono da almeno un triennio una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere.
Al riguardo, la relazione illustrativa all’A.C. 3354 faceva riferimento, a titolo di esempio, all’Istituto universitario europeo[70] e al Max Planck Institute[71];

§  si sancisce a livello legislativo quanto già previsto con norma secondaria, ossia che l’equipollenza della posizione accademica per gli studiosi impegnati in istituzioni universitarie o di ricerca estere è determinata sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro dell’università e della ricerca, sentito il CUN, e aggiornate ogni 3 anni.

Al riguardo, si ricorda, infatti, che il DM 1 settembre 2016, n. 662 – intervenuto al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 18, co. 1, lett. b), della L. 240/2010 relativamente all’ammissione al procedimento di chiamata dei professori universitari, fra gli altri, di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN – ha disposto che quanto da esso previsto è finalizzato anche a garantire l’applicazione dell’art. 1, co. 9, della L. 230/2005[72];

§  si elimina la possibilità di chiamata per gli studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal (ora) MUR, nell’ambito del “programma di rientro dei cervelli”, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata;

§  si specifica che la possibilità di chiamata di studiosi che siano risultati vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione riguarda i vincitori di programmi per i quali sono previste procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori. Inoltre, con riguardo al finanziamento degli stessi programmi, si fa riferimento (oltre che a quelli finanziati dall’UE e dal MUR) anche a quelli finanziati da organizzazioni internazionali e da altre Amministrazioni centrali dello Stato;

§  si specifica che il parere che deve essere reso dalla commissione nominata per l’espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale riguarda la coerenza del curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale è effettuata la chiamata, nonché il possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara fama.
Al riguardo, si ricorda che, in base agli artt. 15 e 16 della L. 240/2010, l'abilitazione scientifica nazionale attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono svolte per settori concorsuali, che sono raggruppati in macrosettori concorsuali e possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari.
Per ciascun settore concorsuale, è istituita un’unica commissione nazionale, di durata biennale, mediante sorteggio di 5 commissari da una lista in cui sono inseriti i professori ordinari del medesimo settore concorsuale che hanno fatto domanda di esservi inclusi[73].

Le modalità di accertamento della qualificazione dei commissari sono state definite, da ultimo, con DM 7 giugno 2016, n. 120;

§  si sostituisce il riferimento al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca presente nel terzo periodo del co. 9 dell’art. 1 della L. 230/2005 con il riferimento al Ministro dell’università e della ricerca.

 

Disposizioni in materia di mobilità di docenti universitari e ricercatori (comma 2)

 

Il comma 2, nel testo come modificato in sede referente, introduce ipotesi di mobilità di professori universitari e ricercatori ulteriori rispetto a quelle previgenti.

 

La relazione illustrativa all’A.C. 3354 sottolineava, in particolare, che le disposizioni rappresentano la cornice normativa, ad oggi non presente nell’ordinamento, per realizzare la mobilità fra università ed EPR[74] e tra università ed IRCSS, a cui seguiranno misure di incentivazione economica, nell’ambito dei riparti del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) e del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca) (FOE).

In particolare, essa richiamava la riforma 1.1. prevista nell’ambito della Componente 2 della Missione 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

 

Nell’ambito della Missione n. 4 (“Istruzione e ricerca”), Componente 2 (“Dalla ricerca all’impresa”) è prevista la riforma “Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità” (M4C2-R.1.1).

In particolare, la riforma sarà attuata attraverso la creazione di una cabina di regia interministeriale (MUR-MiSE) e l’emanazione di 2 decreti: uno nell’ambito della mobilità, per aumentare e sostenere la mobilità reciproca (attraverso incentivi) di figure di alto profilo (es. ricercatori e manager) tra università, infrastrutture di ricerca e aziende, l’altro nell’ambito della semplificazione della gestione dei fondi per la ricerca e della riforma del percorso professionale dei ricercatori.

Con riguardo alla tempistica, si prevede l’adozione dei decreti interministeriali entro il secondo trimestre 2022.

 

La medesima relazione illustrativa evidenziava, dunque, che con l’intervento si introducono disposizioni atte a fluidificare i meccanismi di mobilità sia tra atenei che, soprattutto, fra atenei, enti di ricerca ed IRCSS, assicurando, dunque, processi di circolazione delle competenze che dovranno portare ad una mobilità da e verso l’impresa.

 

In particolare, il comma 2, lett. a) – novellando l’art. 7 della L. 240/2010 con l’introduzione dei commi 5-bis, 5-ter e 5-quater - introduce la possibilità di bandire procedure selettive per la chiamata di professori universitari ordinari e associati o studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o di insegnamento finalizzate a far fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione[75] delle università.

A tal fine, il comma 2, lett. a), inserisce nell’art. 7 della L. 240/2010 i commi da 5-bis a 5-quater.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 7 della L. 240/2010 – prima delle modifiche intervenute con la disposizione in esame e, dunque, come modificato, da ultimo, dall’art. 19, co. 1, lett. c), del D.L. 76/2020 (L. 120/2020) – prevede, per quanto qui più interessa, che ai professori e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero, ovvero, a seguito di procedure di federazione o fusione di atenei, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO). La mobilità interuniversitaria è altresì favorita prevedendo la possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica fra due sedi universitarie, con l’assenso delle università interessate. I trasferimenti possono avvenire anche tra docenti con qualifica diversa, nei limiti delle facoltà assunzionali delle università interessate, che sono conseguentemente adeguate. I trasferimenti fra sedi universitarie sono computati nella quota di un quinto dei posti di professore di ruolo disponibili destinata alla chiamata di soggetti in servizio presso altre università, di cui all’art. 18, co. 4 (co. 3).

In caso di cambiamento di sede, i professori e i ricercatori responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall’università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l’accordo del committente di ricerca (co. 4).

Ulteriori previsioni attengono alla mobilità interregionale dei professori che hanno prestato servizio presso sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell’offerta formativa (co. 5). I relativi criteri e modalità sono stati definiti con DM 26 aprile 2011, n. 166.

 

In aggiunta a quanto ricapitolato, si dispone ora che, per far fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca e di terza missione, le università, nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, possono procedere alla chiamata di:

§  professori ordinari e associati già in servizio presso altre università nella stessa fascia per la quale viene disposta la chiamata da almeno 5 anni;

§  studiosi stabilmente impiegati all’estero in attività di ricerca o di insegnamento che ricoprono da almeno 5 anni presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro dell’università e della ricerca, sentito il CUN, e aggiornate ogni 3 anni:

In tal caso, a differenza di quanto previsto come novità dal comma 1 dell’art. 26 in commento, non si fa riferimento anche all’impegno presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati sul territorio italiano.

Si valuti l’opportunità di un approfondimento.

La proposta di chiamata:

§  è deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole. nel caso di chiamata di un professore ordinario, della maggioranza assoluta dei professori ordinari, ovvero, nel caso di chiamata di un professore associato, della maggioranza assoluta dei professori ordinari e associati;

§  è sottoposta al parere del Senato accademico. Quest’ultimo, peraltro, può formularla direttamente;

§  è approvata dal Consiglio di amministrazione, che si pronuncia entro 30 giorni.

Ai fini della chiamata, le università pubblicano sul proprio sito un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse, che non danno diritto, in ogni caso, all’ammissione alle procedure di accesso alle qualifiche del personale docente delle stesse università. Al riguardo, si specifica fin da ora che, per la chiamata di professori ordinari, ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti per i commissari delle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale (v. ante).

La chiamata avviene, come già anticipato, mediante lo svolgimento di procedure selettive che valutano la rispondenza delle proposte progettuali presentate dai candidati alle esigenze espresse dall’università (nuovo comma 5-bis dell’art. 7 della L. 240/2010).

 

Alle procedure selettive possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori in servizio presso gli EPR, nonché i soggetti inquadrati nei ruoli degli IRCCS a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, co. 422 e seguenti, della L. 205/2017 (v. infra), che svolgano attività di ricerca traslazionale[76], preclinica e clinica.

Tutti i partecipanti alle procedure devono risultare in servizio da almeno 5 anni presso l’ente di appartenenza e devono essere in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura (nuovo comma 5-ter dell’art. 7 della L. 240/2010).

 

Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica (nuovo comma 5-quater dell’art. 7 della L. 240/2010).

 

Il comma 2, lett. b), estende alle chiamate disciplinate dal nuovo co. 5-bis dell’art. 7 della L. 240/2010 la normativa in materia di risorse da vincolare per la chiamata di soggetti in servizio presso altre università.

A tal fine, novella l’art. 18, co. 4, della L. 240/2010.

 

Si valuti l’opportunità di fare riferimento alle chiamate “di cui all’articolo 7, commi 5-bis e 5-ter”.

 

L’art. 18, co. 4, della L. 240/2010 – prima delle modifiche intervenute con la disposizione in esame e, dunque, come da ultimo modificato dall’art. 19, co. 1, lett. d), del D.L. 76/2020 (L. 120/2020) – prevede che ogni università statale, nell’ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato, o non sono stati titolari di assegni di ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.

Disposizioni in materia di chiamata diretta negli enti pubblici di ricerca (comma 2-bis)

 

Il comma 2-bis, inserito durante l’esame in sede referente, introduce la possibilità per gli EPR di coprire posti di primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo mediante chiamata diretta.

A tal fine, inserisce nell’art. 11 del D.Lgs. 218/2016 i commi 3-bis e 3-ter.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 11, co. 1, del d.lgs. 218/2016 ha disposto che ai ricercatori e tecnologi degli EPR non si applica l'art. 30, co. 2-bis, del d.lgs. 165/2001, che impone alle amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, di attivare le procedure di mobilità provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio.

 

Più nello specifico, il nuovo comma 3-bis dell’art. 11 del d.lgs. 218/2016 dispone che, nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, gli ERP possono procedere alla copertura di posti di primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo mediante chiamata diretta di personale in servizio con la medesima qualifica da almeno cinque anni presso altro ERP.

Le chiamate sono effettuate mediante lo svolgimento di procedure selettive volte a valutare la rispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze del piano triennale di attività dell’ente. A tale scopo, gli enti sono tenuti a pubblicare sul proprio sito l’avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse.

 

In base al nuovo comma 3-ter del medesimo art. 11 del d.lgs. 218/2016, alle suddette procedure selettive possono partecipare anche professori universitari in servizio da almeno 5 anni presso l’università. In particolare:

§  per l’inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo, possono partecipare professori associati;

§  per l’inquadramento come dirigente di ricerca o dirigente tecnologo, possono partecipare professori ordinari.

 

 

Disposizioni attuative (comma 2-ter)

 

Il comma 2-ter, introdotto durante l’esame in sede referente, prevede che le modalità attuative delle disposizioni dell’articolo 26 devono essere definite con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sentito (evidentemente, per i profili di competenza) il Ministro della salute.

 

I commi 422-434, art. 1, della Legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017) hanno previsto specifiche norme per regolare i rapporti di lavoro per attività di ricerca presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS pubblici) e gli IZS (Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), prevedendo l’istituzione di un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, con possibilità di eventuale, successiva, trasformazione a tempo indeterminato del rapporto. Pertanto, hanno previsto per i medesimi Istituti, norme transitorie in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e di lavoro flessibile.

Più in dettaglio, il rapporto di lavoro del personale rientrante nel nuovo ruolo suddetto è disciplinato, ai sensi del comma 423, da un'apposita sezione del contratto collettivo nazionale del comparto della Sanità, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto e valorizzando, con riferimento al personale della ricerca sanitaria, la specificità delle funzioni e delle attività svolte, con l'individuazione, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 424, di specifici criteri, connessi anche ai titoli professionali nonché alla qualità e ai risultati della ricerca, ai fini dell'attribuzione della fascia economica. Si prevede altresì che gli atti aziendali di organizzazione degli Istituti costituiscano un'autonoma sezione per le funzioni di ricerca, facente capo, negli IRCCS, al direttore scientifico e, negli IZS, al direttore generale.

Ai fini dello svolgimento delle attività di ricerca (come previsto al comma 424), gli Istituti in esame possono assumere personale con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, entro il limite delle risorse finanziarie ivi stabilite e secondo i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti dal DPCM 21 aprile 2021 (qui il testo), emanato a seguito dell’Accordo in materia raggiunto in Conferenza Stato-regioni. Il limite delle risorse finanziarie è pari alla somma del 20 per cento, per l'anno 2018, ed al 30 per cento, a decorrere dall'anno 2019, delle complessive risorse finanziarie disponibili (per ciascun Istituto) per le attività di ricerca e della quota di ulteriori risorse attribuite a ciascun Istituto dal Ministero della salute. Queste ultime risorse sono quantificate complessivamente in 19 milioni di euro per il 2018, 50 milioni per il 2019, 70 milioni per il 2020 e a 90 milioni annui a decorrere dal 2021.

Ai sensi dei commi 426 e 427, i rapporti di lavoro a tempo determinato in esame sono stipulati per la durata di 5 anni e possono - nel rispetto dei suddetti limiti di risorse - essere rinnovati una sola volta, per la durata massima di ulteriori cinque anni, previa apposita valutazione di idoneità per il rinnovo - valutazione che è preceduta da valutazioni annuali del dipendente -. Sia queste ultime sia quelle di idoneità sono effettuate secondo modalità, condizioni e criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'esito negativo della valutazione annuale, per tre anni consecutivi, determina la risoluzione del contratto. Previo accordo tra gli Istituti e con il consenso dell'interessato, è ammessa la cessione del contratto a tempo determinato, fermo restando il rispetto dei suddetti limiti di risorse.

È consentita (comma 428) la successiva trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti a termine in esame, con possibile inquadramento nella dirigenza, previa verifica dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, dopo il completamento del secondo periodo contrattuale con valutazione positiva, secondo la disciplina definita dal suddetto decreto ministeriale. Resta fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese per il personale e del limite dei posti della complessiva dotazione organica del personale destinato alle attività di assistenza o di ricerca. Viene specificato (comma 429) che i contratti a tempo determinato in esame possono essere sottoscritti, per la durata del relativo progetto di ricerca, con gli sperimentatori principali, vincitori di bandi pubblici, nazionali, europei o internazionali, demandando al summenzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione della relativa disciplina di dettaglio. Il costo del relativo contratto è a carico dei fondi del progetto (finanziato con il bando pubblico); il medesimo contratto può essere prorogato per il completamento del primo quinquennio, fermo restando il rispetto dei summenzionati limiti di risorse finanziarie.

Inoltre, ai sensi del comma 430, gli Istituti possono impiegare una quota, non superiore al 5 per cento, delle disponibilità finanziarie corrispondenti ai suddetti limiti, per stipulare i contratti a tempo determinato in esame con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri stabiliti con il summenzionato decreto del Ministro della salute.

Il personale medico avente, in base ai contratti di cui ai precedenti commi in esame o in base ai contratti di cui al successivo comma 432, un rapporto di lavoro di ricerca a termine può accedere in soprannumero ad un corso di specializzazione medica, previo superamento delle prove di ammissione, nel limite di un dieci per cento complessivo di soprannumerari del corso e della capacità recettiva delle singole scuole (comma 431).

In sede di prima applicazione, ai sensi del comma 432, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della sezione (di cui al comma 423) del contratto collettivo del comparto della Sanità, il personale in servizio presso gli Istituti in esame alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, nei limiti delle risorse summenzionate e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 427.

Nelle more delle assunzioni a termine di cui al comma 432, gli Istituti in esame, al fine di garantire la prosecuzione delle attività di ricerca, possono continuare, ai sensi del comma 433, ad avvalersi, con le forme contrattuali di lavoro in essere, del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2017, nei limiti delle risorse finanziarie summenzionate e in deroga alle norme (di cui all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001) limitative della possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di stipulare contratti di collaborazione.

Il comma 434 specifica che i contratti a termine di cui ai commi da 422 a 432 possono essere stipulati in deroga alle norme (ivi richiamate) limitative della possibilità, per gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o di contratti di lavoro in generale.


 

Capo IV – Servizi digitali e disposizioni in materia
di crisi d’impresa

Articolo 27, commi 1 e 2
(Semplificazione e il rafforzamento dei servizi digitali)

 

 

L’articolo 27, commi 1 e 2, reca alcune misure in materia di digitalizzazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni.

In primo luogo, sono introdotte due ulteriori modalità di accesso al domicilio digitale: oltre a poter eleggere il proprio domicilio digitale avvalendosi dei servizi resi disponibili dall’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche (INAD) i cittadini possono utilizzare i servizi online resi disponibili dall’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) ovvero recarsi fisicamente presso l’ufficio anagrafe del comune di residenza. Conseguentemente, si prevede che il Ministero dell’interno provveda all’aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell’ANPR nell’elenco INAD. Inoltre, viene elimina la previsione che il trasferimento dei dati avvenga solo al completamento dell’ANPR.

In secondo luogo, vengono semplificate le modalità attuative inerenti l’obbligo da parte della PA e dei gestori di servizi pubblici di accettare i pagamenti attraverso sistemi di pagamento elettronico.

In terzo luogo, viene soppresso il Comitato di indirizzo dell’AgID, composto da rappresentanti delle diverse amministrazioni coinvolte nella transizione digitale.

In quarto luogo, si interviene in materia di Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) consentendo ai comuni di utilizzare i dati anagrafici detenuti localmente, anche ampliando l’offerta dei servizi erogati on-line a cittadini e imprese direttamente o tramite soggetti affidatari dei servizi e introducendo una nuova possibilità di accesso dei comuni alle informazioni anagrafiche contenute in ANPR per l’espletamento delle verifiche necessarie all’erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle proprie funzioni.

Infine, si prevede che le pubbliche amministrazioni e i soggetti affidatari di servizi pubblici garantiscano un costante allineamento dei propri archivi informatizzati con le anagrafiche contenute in ANPR.

 

Come si legge nella relazione illustrativa, gli interventi normativi proposti con l’articolo 27, commi 1 e 2, si pongono l’obiettivo di contribuire alla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ed in particolare nell’ambito della Missione 1 Componente 1 – Digitalizzazione della PA e dell’investimento 1.4 Servizi digitali e cittadinanza digitale.

L'investimento, che conta su risorse pari a 2.013 milioni di euro, ha l'obiettivo di sviluppare un'offerta integrata e armonizzata di servizi digitali orientati ai cittadini, garantirne la diffusione generalizzata nell'amministrazione centrale e locale e migliorare l'esperienza degli utilizzatori.

 

La misura mira tra l’altro a:

§  migliorare l'offerta dei servizi pubblici digitali, definendo modelli di erogazione dei servizi riutilizzabili che garantiscano requisiti di accessibilità completi;

§  migliorare l'accessibilità dei servizi pubblici digitali;

§  promuovere l'adozione dell'applicazione digitale per i pagamenti tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni (PagoPA) e l'adozione dell'applicazione "IO";

§  promuovere l'adozione di piattaforme nazionali di identità digitale (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID e Carta d'Identità Elettronica, CIE) e dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR);

§  sviluppare una piattaforma unica per le notifiche.

Domicilio digitale

Il comma 1, alle lettere a) e c), introduce disposizioni in materia di domicilio digitale.

In particolare, la lett. a) prevede due ulteriori modalità di accesso al domicilio digitale: oltre a poter eleggere il proprio domicilio digitale avvalendosi dei servizi resi disponibili dall’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD), i cittadini potranno utilizzare i servizi online resi disponibili dall’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) ovvero recarsi fisicamente presso l’ufficio anagrafe del comune di residenza (art. 3-bis, comma 1-ter, CAD come modificato dalla disposizione in esame).

Conseguentemente, la lett. c) prevede che il Ministero dell’interno provveda all’aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell’ANPR nell’elenco INAD così come l’AgID trasferisce nell’ANPR i domicili contenuti nell’elenco INAD (art. 6-quater, comma 3, CAD). In tal modo, chiarisce la relazione illustrativa “i dati dei domicili digitali dei cittadini saranno mantenuti sia da INAD che da ANPR, che garantiranno una continua e costante sincronizzazione”.

 

Inoltre, la lett. c), incidendo sul medesimo art. 6-quater, comma 3, CAD, supera la previsione in base alla quale il trasferimento dei dati avviene solo al completamento dell’ANPR e pertanto consente di provvedere subito al trasferimento (alla data dell’8 novembre 2021 mancano 70 comuni su 7.871 all’adesione all’ANPR).

Infine, si chiarisce che le operazioni di aggiornamento e trasferimento avvengono con le risorse disponibili a legislazione vigente senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Il domicilio digitale è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC), o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale (articolo 1, comma 1, lett. n-ter del CAD).

I soggetti pubblici, i professionisti iscritti ad albi o elenchi e i soggetti iscritti al registro delle imprese hanno l’obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto in uno dei due appostiti elenchi: l’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) e l’Indice digitale delle PA e dei gestori di pubblici servizi (IPA) (art. 3-bis, comma 1, CAD).

Fermo restando tale obbligo, chiunque ha la facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale. In questo caso il domicilio è iscritto in un terzo elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD).

Vi è poi la possibilità eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari (art. 3-bis, comma 4-quinques, CAD).

Apposite Linee guida stabiliscono le modalità di elezione del domicilio digitale obbligatorio, del domicilio digitale facoltativo e di quello speciale (art. 3-bis, comma 1-bis, CAD).

Per quanto riguarda il domicilio digitale facoltativo le Linee guida sono state adottate dall’AgID il 15 settembre 2021. In base alle linee guida i cittadini utilizzano le funzionalità rese disponibili dall’INAD per eleggere, modificare e revocare, il domicilio digitale, mediante indicazione di un indirizzo di PEC o di recapito certificato qualificato del quale siano titolari.

L’accesso alle funzionalità rese disponibili dall’INAD è assicurato anche tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 64-bis, comma 1, del CAD.

Per effetto della disposizione in esame, ai fini dell’elezione del domicilio digitale i cittadini potranno utilizzare anche i servizi online resi disponibili dall’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) o recarsi fisicamente presso l’ufficio anagrafe del comune di residenza.

 

L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), è la banca dati nazionale nella quale stanno confluendo progressivamente le anagrafi comunali. L’art. 2 del D.L. 179/2012 ha disposto l'unificazione del sistema anagrafico nazionale, già strutturato in quattro partizioni (Indice nazionale delle anagrafi-INA, anagrafe comunale, AIRE centrale e AIRE comunale) in un’unica anagrafe - l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell'interno. La finalità dell’intervento è quella di accelerare il processo di automazione amministrativa rendendo più efficiente la gestione dei dati anagrafi della popolazione e riducendone i costi. L’ANPR è istituita presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 62 CAD. Il decreto ministeriale 194/2014 stabilisce i requisiti di sicurezza, le funzionalità per la gestione degli adempimenti di natura anagrafica, le modalità di integrazione con i diversi sistemi gestionali nonché i servizi da fornire alle Pubbliche Amministrazioni ed Enti che erogano pubblici servizi che, a tal fine, dovranno sottoscrivere accordi di servizio con lo stesso Ministero. ANPR non è solo una banca dati ma un sistema integrato che consente ai comuni di svolgere i servizi anagrafici di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche.

Si ricorda che il PNRR prevede un finanziamento di 285 milioni per lo sviluppo e la diffusione dell’identità digitale (SPID e CIE) e dell’ANPR nell’ambito dell’investimento Servizi digitali e esperienze dei cittadini (Missione 1, Componente 1: “Digitalizzazione della PA”).

Pagamenti on-line

Il comma 1, lettera b), interviene sull’art. 5 del CAD che prevede l’obbligo da parte della PA e dei gestori di servizi pubblici di accettare, tramite apposita piattaforma informatica, pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico.

In particolare, la lettera b) interviene sulle norme che dispongono in ordine alle modalità attuative di tale obbligo che sono, nel testo previgente, sostanzialmente due:

§  il comma 2-bis del citato art. 5 che demanda alla adozione di apposite linee guida dell’AgID, sentita la Banca d’Italia, la determinazione e modalità generali di attuazione dell’effettuazione di pagamenti con modalità informatiche da parte delle PA, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e le informazioni strumentali all'utilizzo degli strumenti di pagamento (si tratta di una disposizione introdotta nel CAD dal decreto legislativo correttivo n. 179/2016 (art. 5, comma 1, lett. c);

§  il comma 4 dell’art. 5 che prevede che l'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo (in base a tale disposizione lAgID ha adottato le «Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi». (Determina n. 209/2018).

 

La lettera in esame in esame unifica quindi le due disposizioni abrogando il comma 2-bis e integrando il comma 4, così da prevedere che le linee guida ivi previste disciplinino anche le modalità generali di attuazione.

Governance dell’AgID

Il comma 1, lettera d) e il comma 2 dispongono la soppressione del Comitato di indirizzo dell’AgID.

L’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) è l’organismo tecnico del Governo che ha il compito di garantire, sulla base degli indirizzi del Presidente del Consiglio, la realizzazione gli obiettivi dell’Agenda Digitale Italiana. Più in generale l’AGID promuove sia l’innovazione digitale del sistema Paese, sia la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni anche nel rapporto con cittadini e imprese. L’Agenzia per l’Italia digitale è stata istituita dal D.L. 83/2012 (artt. 19-22) successivamente più volte modificato.

 

Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del D.L. 83/2012, sono organi dell'Agenzia:

§  il Direttore generale, nominato dal Presidente del Consiglio o dal Ministro delegato tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione;

§  il Comitato di indirizzo;

§  il Collegio dei revisori dei conti.

 

La legge dispone che il Comitato di indirizzo sia composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata e dai rappresentanti delle amministrazioni centrali la cui spesa corrente di previsione per ciascun ministero in materia di informatica e digitalizzazione, assegnata dalle tabelle allegate alla legge annuale di stabilità, non sia inferiore al trenta per cento della previsione annuale complessiva per le Amministrazioni centrali, affinché siano rappresentate sino alla concorrenza di almeno l'ottanta per cento della spesa corrente di previsione suindicata. Ai componenti del Comitato di indirizzo non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi di spese (art. 21, comma 4, D.L. 83/2012).

 

Ai sensi dello Statuto dell’AgID, il Comitato, presieduto dal rappresentante della Presidenza del Consiglio, è l'organo di indirizzo strategico dell'Agenzia. In particolare, il Comitato delibera sul modello strategico di evoluzione del Sistema Informativo della Pubblica Amministrazione, individuandone le priorità di intervento anche sulla base delle disponibilità finanziarie, e ne monitora l'attuazione. Inoltre, delibera, sulle questioni che il Presidente pone all'ordine del giorno, anche su proposta del Direttore generale (art. 7 dello statuto adottato con DPCM 8 gennaio 2014).

 

Il Comitato di indirizzo, inoltre, rende parere al direttore generale dell’AgID in merito alle sanzioni da irrogare ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell'identità digitale e per i conservatori che abbiano violato gli obblighi relative alla prestazione di tali servizi (art. 32-bis, comma 1, CAD, modificato dal comma 1, lett. d) dell’articolo in esame al fine di espungere la previsione del parere del comitato di indirizzo).

 

La soppressione del Comitato è in connessione – come riferito dalla relazione illustrativa – con l’istituzione, prevista dall’art. 8 del decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, del Comitato interministeriale per la transizione digitale.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominato, ed è composto da:

§  il Ministro per la pubblica amministrazione, ove nominato;

§  il Ministro dell'economia e delle finanze;

§  il Ministro della giustizia;

§  il Ministro dello sviluppo economico;

§  il Ministro della salute.

Al Comitato partecipano altresì gli altri Ministri (o loro delegati) aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.

Il Comitato ha il compito di coordinare l'azione del Governo principalmente nelle seguenti iniziative:

§  strategia nazionale italiana per la banda ultralarga, reti di comunicazione elettronica satellitari, terrestri mobili e fisse;

§  fascicolo sanitario elettronico e piattaforma dati sanitari;

§  iniziative per lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie emergenti dell'intelligenza artificiale, dell'internet delle cose (IoT) e della blockchain.

Ferme restando le ordinarie competenze delle pubbliche amministrazioni sulle attività di attuazione dei singoli progetti il Comitato esamina le linee strategiche, attività e progetti di innovazione tecnologica e transizione digitale di ciascuna amministrazione, "anche per valorizzarli e metterli in connessione tra loro in modo da realizzare efficaci azioni sinergiche" e le modalità esecutive più idonee a fini realizzativi. Inoltre, monitora le azioni e i progetti in corso, onde verificare lo stato di attuazione delle attività, individuare eventuali disfunzioni o criticità, elaborare possibili soluzioni e iniziative.

Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)

Il comma 1, lettera e), modifica l’articolo 62 CAD, in materia di rapporti tra ANPR e comuni.

In particolare, la lettera e), numero 1) (che interviene sull’art. 62, comma 3) consente ai comuni di utilizzare i dati anagrafici detenuti localmente, anche ampliando l’offerta dei servizi erogati on-line a cittadini e imprese direttamente o tramite “soggetti affidatari dei servizi”.

 

Resta ferma la possibilità di utilizzare i dati nell’ambito delle funzioni comunali e al fine esclusivo di erogare servizi non forniti dall’ANPR

 

Inoltre, si introduce una nuova possibilità di accesso dei comuni alle informazioni anagrafiche contenute in ANPR per l’espletamento, anche con modalità automatiche, delle verifiche necessarie all’erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle proprie funzioni. Il tutto nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Secondo la relazione illustrativa, la disposizione mira a consentire ai Comuni di poter usufruire delle informazioni anagrafiche presenti in ANPR concernenti tutti gli iscritti, quindi non solo quelle relative ai propri residenti, al fine di migliorare l’efficienza dei processi interni.

 

La lettera e), numero 2, prevede che le pubbliche amministrazioni e i soggetti affidatari di servizi pubblici garantiscano un costante allineamento dei propri archivi informatizzati con le anagrafiche contenute in ANPR.

 

 


 

Articolo 27-commi 2-bis-2-quinquies
(Transizione digitale Consob e amministrazioni pubbliche)

 

 

Il comma 2-bis dell’articolo 27, introdotto in sede referente alla Camera, incrementa di 5 milioni il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori al fine di garantire alla Consob una maggiore celerità nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale volti alla tutela dei risparmiatori e del mercato finanziario.

Il comma 2-ter abroga la norma che riconosceva alla Banca d'Italia la possibilità di individuare ipotesi di revoca dell'abilitazione degli intermediari in relazione alla condotta di agenti e mediatori, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla disciplina nel caso in cui risultino irregolarità eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'intermediario.

Il comma 2-quinquies consente alle amministrazioni pubbliche, tra cui la Consob, di proporre, sia nella fase di predisposizione dei bilanci di previsione, sia con i provvedimenti di assestamento dei bilanci, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra investimenti in attrezzature ICT, quali i server e altri impianti informatici, e quelli relativi all'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali. Le variazioni possono essere disposte a decorrere dall'anno finanziario 2022 e fino al termine di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (fino al dicembre 2026).

 

In particolare il comma 2-bis, primo periodo, incrementa di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori (previsto dall’articolo 32-ter.1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).

 

Si ricorda che il sopra citato articolo 32-ter prevede che al fine di agevolare l'accesso dei risparmiatori e degli investitori alla più ampia tutela nell'ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la Consob istituisce presso il proprio bilancio il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori. Tale Fondo è destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori, diversi dai clienti professionali, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, la gratuità dell'accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie, mediante esonero dal versamento della relativa quota concernente le spese amministrative per l'avvio della procedura, nonché, per l'eventuale parte residua, a consentire l'adozione di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli investitori, da parte della Consob, anche con riguardo alla tematica dell'educazione finanziaria. In attuazione dell'articolo 32-ter.1 la Consob, con la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, ha istituito l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), quale strumento per la risoluzione delle controversie tra investitori non professionali e intermediari per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare quando prestano servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio. Gli intermediari sono obbligati ad aderire all’ACF che consente all’investitore di ottenere una decisione sulla controversia in tempi rapidi (6 mesi), senza costi e senza obbligo di assistenza legale. Nel quadriennio 2017-2020 sono stati presentati all'ACF 7.113 ricorsi, di cui 5.812 ammissibili, e sono state assunte 5.270 decisioni (nel 66 per cento dei casi di accoglimento dell'istanza degli investitori). I risarcimenti complessivamente riconosciuti sulla base di tali decisioni ammontano a 84,4 milioni di euro. 

 

Le risorse aggiuntive, come chiarito dalla norma, sono rivolte a garantire all'Autorità di vigilanza dei mercati finanziari maggiore celerità nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale, in coerenza con l'esigenza di rafforzare i servizi digitali anche in conformità al Piano nazionale di ripresa a resilienza, promuovendo il processo di digitalizzazione dell'attività istituzionale della CONSOB a tutela dei risparmiatori e del mercato finanziario.

 

Il secondo periodo specifica che alle spese effettuate per le finalità indicate dal comma in esame non si applica la riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato prevista all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95.

 

A tale proposito si ricorda che il richiamato comma 3, dell’articolo 8, prevede, tra l’altro, che al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, e delle università e degli enti di ricerca sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.

 

La norma, terzo periodo, chiarisce in particolare che, nell'ambito delle risorse disponibili sul fondo, fermo restando la finalità di assicurare la gratuità dell'accesso alla procedura ivi prevista, possono essere finanziati progetti finalizzati all'ottimizzazione e all'evoluzione dell'architettura, delle infrastrutture dei sistemi informativi e dei servizi digitali, adeguando la capacità dei sistemi alle nuove esigenze applicative e infrastrutturali, anche in materia di sistemi di intelligenza artificiale, finanza tecnologica e finanza sostenibile.

 

Il comma 2-ter abroga il comma 3-bis dell’articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizi) che prevede, fatte salve le ipotesi disciplinate dai commi precedenti del citato articolo 128-duodecies, che la Banca d'Italia nell'esercizio delle proprie attribuzioni di vigilanza, possa individuare le ulteriori ipotesi di revoca dell'abilitazione degli intermediari del credito (oppure di cancellazione dagli elenchi) per violazioni gravi e sistematiche delle disposizioni previste dal Titolo VI, Capo I-bis in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. La norma prevede, altresì, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, sentita la Banca d'Italia, sono individuati i meccanismi di coordinamento per garantire l'efficiente espletamento dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni di competenza delle Autorità di vigilanza di settore.

L'articolo 128-duodecies delinea il procedimento sanzionatorio nei confronti degli agenti e dei mediatori, specificando che l'Organismo, quando applica la sanzione per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi di legge ne dà comunicazione alla Banca d'Italia per l'adozione dei provvedimenti di competenza, tra i quali è configurabile la revoca dell'autorizzazione qualora risultino irregolarità eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'intermediario. La norma abrogata avrebbe consentito di prevedere ipotesi ulteriori e più specifiche tuttavia si segnala che la connessa delega regolamentare non risulta aver dato luogo all'adozione del relativo decreto.

 

La disposizione modifica inoltre anche il comma 6 del medesimo articolo 128-duodecies prevedendo che l’Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettere b) e c) e del comma 3 (non più del comma 3-bis che si intende abrogare).

 

Si ricorda che il comma 3 richiamato stabilisce che è disposta altresì la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, del Testo unico, nei seguenti casi:

a)    perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività;

b)   inattività protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi;

c)    cessazione dell'attività.

Il comma 2-quater provvede alla copertura finanziaria delle misure introdotte dal comma 2-bis disponendo che all'onere derivante dal comma, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito de1 programma «Fondi di riserva e speciali» della missione ‹Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Il comma 2-quinquies consente alle amministrazioni pubbliche, tra cui viene espressamente indicata la Consob, di proporre variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, nell’ambito degli stanziamenti previsti per gli investimenti ICT (tecnologie dell'informazione e della comunicazione).

Le variazioni compensative interessate sono quelle tra:

§  investimenti in attrezzature, quali i server e altri impianti informatici e

§  investimenti relativi all'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali.

 

Le variazioni possono essere disposte, sia nella fase di predisposizione dei bilanci di previsione, sia con i provvedimenti di assestamento dei bilanci stessi, a decorrere dall'anno finanziario 2022 e fino al termine di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (fino al dicembre 2026).

La vigilanza sulla corretta applicazione della disposizione è attribuita agli uffici centrali del bilancio per quanto riguarda le amministrazioni centrali dello Stato e ai collegi di revisione dei conti e ai collegi sindacali presso gli enti e organismi pubblici per le altre amministrazioni pubbliche.

 

L’intervento, secondo quanto indicato nella norma in esame, rientra nell'ambito delle finalità già individuate dal comma 2-bis per il rafforzamento dei servizi digitali anche in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Inoltre, la misura ha l’obiettivo di assicurare la trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione in coerenza con gli obiettivi e i tempi previsti dalla linea di intervento M1Cl – Riforma 1.3 del medesimo Piano, garantendo l'efficacia e l'efficienza dei processi di spesa nella fornitura di servizi digitali.

 

Nell’ambito della Missione 1, Componente 1, area di intervento Digitalizzazione della PA, è prevista la riforma 1.3 Cloud first e interoperabilità. La riforma ha l’obiettivo di semplificare e innovare il contesto normativo per facilitare gli interventi di digitalizzazione, attraverso le seguenti misure:

§  introduzione di disincentivi per le amministrazioni che non avranno effettuato la migrazione al cloud entro un termine predefinito, in considerazione che la migrazione ridurrà i costi ICT delle amministrazioni;

§  revisione delle regole di contabilità che disincentivano la migrazione (al momento, infatti, la migrazione al cloud comporta di “tradurre” capex in opex).

§  semplificazione delle procedure per lo scambio di dati tra le amministrazioni, che attualmente richiedono documenti/autorizzazioni dedicati, per favorire una piena interoperabilità tra le PA.

 

Il traguardo finale della riforma, fissato dal PNRR al 31 dicembre 2021, è stato sostanzialmente raggiunto con le seguenti misure introdotte dal decreto-legge 77/2021:

1.    abolizione dell'obbligo di concludere accordi quadro per le amministrazioni che accedono alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (art. 39, co. 2, lett. a), n. 1)

2.    chiarimenti relativi agli aspetti della privacy; il trasferimento dei dati da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarità dei dati e il loro trattamento (art. 39, co. 2, lett. a), n. 2)

3.    abrogazione dell'autorizzazione necessaria per l'accesso diretto ai dati (art. 39, co. 5, lett. a)

4.    introduzione della possibilità per l'AgID di disciplinare mediante i regolamenti relativi a Centri Elaborazione Dati (CED) e cloud i termini e i metodi con cui le pubbliche amministrazioni devono effettuare le migrazioni dei CE (art. 41, co. 2)

5.    introduzione di sanzioni da comminare in caso di mancato rispetto dell'obbligo di migrare verso il cloud (art. 41, co. 1).

 

 


 

Articolo 27, comma 2-sexie
(Abrogazione del comma 1 dell'articolo 41 del Codice degli appalti)

 

 

L'emendamento 27.23, nuova formulazione, approvato dalla Commissione in sede referente introduce, il comma 2-sexies, all'articolo 27 con cui si abroga il comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (cosiddetto codice degli appalti).

 

Nello specifico il comma abrogato con la proposta emendativa in esame, prevedeva che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, previa consultazione di CONSIP S.p.A.  e  dei soggetti aggregatori, venissero individuate  le  misure  di  revisione  ed efficientamento delle procedure di  appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili da CONSIP, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza, finalizzate a migliorare la qualità degli approvvigionamenti e ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare, promuovendo anche un  sistema  di reti di committenza volto a determinare un più ampio  ricorso  alle gare  e  agli  affidamenti   di   tipo   telematico   e   l'effettiva partecipazione delle  microimprese, piccole e medie  imprese,  nel rispetto delle disposizioni stabilite dal codice degli appalti e  dalla normativa dell'Unione europea.

 


 

Articolo 27, comma 2-septies
(Disposizione in materia di Federazioni nazionali degli ordini
delle professioni sanitarie)

 

 

Il comma 2-septies - introdotto in sede referente - dell’articolo 27 inserisce tra i compiti delle Federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie l'organizzazione e la gestione di una rete unitaria di connessione, di interoperabilità tra i sistemi informatici e di software, alla quale gli ordini (e le federazioni regionali eventualmente costituite) obbligatoriamente aderiscono, concorrendo ai relativi oneri. Viene esclusa la determinazione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Si ricorda che l'ambito delle professioni sanitarie comprende i soggetti iscritti agli albi professionali degli ordini[77]: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi.

La novella di cui al presente comma 2-septies è sostanzialmente identica a quella proposta dall'articolo 93, comma 3, dell'originario disegno di legge di bilancio per il 2022; si ricorda che quest'ultimo comma è stato stralciato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato.

La relazione illustrativa[78] dell'originario disegno di legge di bilancio afferma che la novella è intesa a potenziare il processo di digitalizzazione dell'attività amministrativa degli ordini territoriali in esame - processo che in taluni casi è in ritardo -, nonché a conseguire economie di scala, con la costituzione e la gestione di una rete unitaria da parte della Federazione nazionale.

 

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, le Federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie: hanno la rappresentanza esponenziale delle rispettive professioni presso enti e istituzioni nazionali, europei e internazionali; svolgono funzioni di indirizzo, di coordinamento e di supporto amministrativo per gli ordini territoriali (nonché per le Federazioni regionali, ove costituite) nell'espletamento dei compiti istituzionali; emanano, a seguito della procedura ivi stabilita, il codice deontologico.

 

 


 

Articolo 27, comma 2-octies
(Raccolta delle firme digitali per la richiesta di referendum)

 

 

L’articolo 27, comma 2-octies - introdotto in sede referente - esclude il referendum per la modifica territoriale delle regioni e degli enti locali (ex art. 132 Cost.) dall’ambito di applicazione della disciplina sulla piattaforma per la raccolta delle sottoscrizioni con strumenti digitali, considerato che nelle fattispecie previste dall’art. 132 Cost. l’iniziativa referendaria spetta ai consigli degli enti locali e non è prevista la raccolta delle firme da parte dei cittadini.

 

I commi 341-344 della legge di bilancio 178/2020, su cui interviene il comma in esame, hanno istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia un fondo, da destinare alla Presidenza del Consiglio, per la realizzazione di una piattaforma per la raccolta delle firme digitali ai fini degli adempimenti necessari per la richiesta di referendum. Secondo quanto evidenziato al comma 341 la norma ha l’obiettivo di “contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e di garantirne il diritto alla partecipazione democratica”.

Nella formulazione originale, la disposizione prevedeva la raccolta delle firme per i referendum ai sensi dell’articolo 8 della L. 352/1970, ossia i referendum costituzionali ex art. 138 Cost. e abrogativi ex art. 75 Cost.

Successivamente, l’articolo 38-quater del D.L. 77/2021, ha operato diverse modifiche alla disposizione di cui sopra, tra cui l’estensione dell’ambito della sua applicazione anche ai referendum ex art. 132 Cost, ossia quelli relativi alle variazioni territoriali delle regioni e degli enti locali.

 

L’art. 132 Cost., al primo comma, prevede la possibilità, con legge costituzionale e sentiti i Consigli regionali, di disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta i Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Ai sensi del medesimo articolo 132, al secondo comma, è possibile, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni delle Province interessate e dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un’altra.

In entrambi, come ricordato, i casi l’iniziativa referendaria spetta ai consigli degli enti locali (comuni per il primo comma, comuni e province per il secondo) e non è prevista l’iniziativa dei cittadini tramite la raccolta di firme.

Il comma in esame (lettera a) interviene appunto ad espungere dal citato comma 341 il riferimento all’art. 132 Cost.

 

Conseguentemente, la successiva lettera b) elimina il riferimento al medesimo art. 132 Cost. anche dal comma 344 che, con norma transitoria, consente, a partire dal 1° luglio 2021 e fino alla piena operatività della piattaforma, la raccolta di firme in modalità digitale per i referendum.

 


 

Articolo 27, comma 2-novies
(Accessibilità di siti web e applicazioni mobili, con particolare riferimento alle persone con disabilità)

 

 

Il comma 2-novies - inserito in sede referente - dell’articolo 27 reca una disposizione transitoria relativa al recepimento delle norme e delle linee guida sui requisiti per l'accessibilità - con particolare riferimento alle persone con disabilità - di siti web e applicazioni mobili. Si prevede che i siti e le applicazioni già realizzati - da parte di una determinata categoria di soggetti privati - alla data di pubblicazione[79] delle suddette linee guida, previste dall'articolo 11 della L. 9 gennaio 2004, n. 4, e successive modificazioni, siano adeguati entro il termine del 28 giugno 2022[80] alle disposizioni, relative ai requisiti di accessibilità, della medesima L. n. 4 e delle linee guida. Tale norma transitoria viene posta nelle more dell'adozione della disciplina di recepimento della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi[81].

 

Si ricorda che le linee guida in oggetto sono state definite, in primo luogo, con provvedimento dell'Agenzia per l'Italia digitale del 26 novembre 2019 e, successivamente, con provvedimento della medesima Agenzia del 23 luglio 2020; il primo atto è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia il 23 dicembre 2019, mentre il secondo atto è stato pubblicato sul medesimo sito il 17 settembre 2020. Si valuti l'opportunità di chiarire a quale delle due date di pubblicazione il presente comma 2-novies faccia riferimento.

Il termine dilatorio del 28 giugno 2022 viene posto - per i siti web e le applicazioni mobili - con riferimento ai soggetti che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a cinquecento milioni di euro.

Come accennato, il termine dilatorio in esame concerne - oltre all'applicazione delle linee guida (per la parte di esse relativa ai requisiti di accessibilità) - anche l'applicazione delle norme sui requisiti di accessibilità poste dalla stessa L. n. 4 (in particolare dall'articolo 3-bis).

 

Si ricorda che le disposizioni di cui alla citata L. n. 4 si applicano, oltre che ai suddetti soggetti privati, alle pubbliche amministrazioni e ad altri specifici soggetti, pubblici e privati, di cui al comma 1 dell'articolo 3 della citata L. n. 4, e successive modificazioni.

L'articolo 2, comma 1, lettera a), della L. n. 4, e successive modificazioni, definisce l'accessibilità - ai fini dell'applicazione della stessa L. n. 4 - come "la capacità dei sistemi informatici ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari".

 


 

Articolo 27, comma 2-decies
(Obbligo di comunicazione dei rapporti di lavoro intermediato
da piattaforma digitale)

 

 

Il comma 2-decies - inserito in sede referente - dell’articolo 27 introduce l'obbligo di comunicazione dei rapporti di lavoro intermediato da piattaforma digitale. Tale comunicazione, in base alla novella in esame, deve essere resa, da parte del committente, entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro, secondo le modalità di trasmissione definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 

La novella[82] prevede che, ai fini in esame, si presumano rientranti nell'ambito dei rapporti di lavoro intermediato da piattaforma digitale le prestazioni d'opera - comprese quelle intellettuali e le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente[83] - i cui corrispettivi siano erogati dal committente tramite piattaforma digitale[84]. Si valuti l'opportunità di esplicitare se sia ammessa la prova contraria.

La novella consente che, in caso di stipulazione contestuale di due o più contratti di lavoro intermediato da piattaforma digitale, l'obbligo di comunicazione sia assolto mediante un'unica comunicazione, contenente le generalità del committente e dei prestatori d'opera, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le ore di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale.

Per l'emanazione del suddetto decreto ministeriale, viene posto il termine (ordinatorio) di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Si ricorda che l'articolo 13, comma 1, lettera d), capoverso 1, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalle Camere in via definitiva (con esame concluso da parte dell'Assemblea della Camera nella seduta del 15 dicembre 2021[85]), operando una riformulazione integrale dell'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, ha previsto, con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, che l’avvio della stessa sia oggetto di preventiva comunicazione, da parte del committente, all'ufficio dell'Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio.

Si valuti l'opportunità di un coordinamento tra quest'ultima novella - che richiede una comunicazione preventiva - con quella di cui al presente comma 2-decies, la quale, come detto, contempla, per le fattispecie ivi definite, una comunicazione successiva all'instaurazione del rapporto di lavoro.

 

Si ricorda che, in ogni caso, in base al comma 2 dell'articolo 9-bis del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, nell'ipotesi di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, oppure di socio lavoratore di cooperativa o di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a darne comunicazione al servizio per l'impiego competente (nel cui ambito territoriale sia ubicata la sede di lavoro) entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto, mediante documentazione avente data certa di trasmissione.

 


 

Articolo 27-comma 2-undecies
(Consultazione planimetrie catastali)

 

 

L’articolo 27, comma 2-undecies, introdotto in sede referente alla Camera, amplia la platea dei soggetti abilitati all’accesso al sistema telematico dell’Agenzia delle entrate per la consultazione delle planimetrie catastali, ricomprendendo anche gli agenti immobiliari.

 

Il comma in esame dispone che il Direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, provvede all’aggiornamento dell’elenco dei soggetti abilitati all’accesso al sistema telematico dell’Agenzia medesima per la consultazione delle planimetrie catastali (disciplinato dall’articolo 2 del Provvedimento del 16 settembre 2010 del Direttore dell’Agenzia del territorio) consentendolo anche gli agenti immobiliari.

 

Si ricorda che il richiamato Provvedimento (art. 2) stabilisce che l’accesso al sistema telematico dell’Agenzia del Territorio (SISTER) per la consultazione delle planimetrie catastali è consentito ai soggetti abilitati alla presentazione telematica degli atti tecnici di aggiornamento del catasto edilizio urbano di cui all’art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai notai, nonché ai segretari o delegati della pubblica amministrazione abilitati all’utilizzo delle procedure telematiche di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.

Successivamente (11 febbraio 2021), con il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate, sono state estese le modalità di accesso al servizio allargando l’ambito di operatività ad ogni atto o attività per cui si è ricevuto apposito incarico e prevedendo la possibilità, per i medesimi soggetti abilitati, di abilitare a loro volta propri collaboratori ad effettuare e sottoscrivere in proprio la richiesta di consultazione nell’interesse dei soggetti medesimi al fine dell’espletamento dell’incarico. Il collaboratore richiedente, a tal fine, dichiara, di essere a diretta conoscenza del fatto che il proprio delegante è un: a) professionista abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, incaricato - da parte di uno dei soggetti legittimati - della redazione di atti tecnici di aggiornamento del catasto edilizio urbano o di altri atti e attività concernenti l’immobile, ovvero di adempimenti connessi alla stipula di atti concernenti l’immobile, nonché dall’autorità giudiziaria; ovvero b) notaio od altro pubblico ufficiale incaricato della stipula di atti concernenti l’immobile.

 

In particolare, attraverso il provvedimento dell’Agenzia delle entrate verrà riconosciuta l’abilitazione al Servizio di consultazione telematica delle planimetrie catastali, pubblicato nel sito internet della medesima Agenzia, anche agli iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella sezione agenti immobiliari che siano muniti di formale delega espressa dell’intestatario catastale.

Gli agenti immobiliari potranno, pertanto, consultare online le planimetrie catastali senza doversi recare fisicamente presso gli sportelli degli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.

 

Si ricorda a tale proposito che la planimetria può essere richiesta gratuitamente dai titolari di diritti reali, risultanti in catasto, o da loro delegati presso gli Uffici provinciali – Territorio dell’Agenzia delle Entrate nonché presso gli sportelli catastali decentrati attivati nelle sedi dei comuni, delle Comunità Montane, delle Unioni di Comuni e delle Associazioni di comuni. Inoltre, attualmente, la planimetria catastale può essere richiesta online dai titolari (anche per quota) del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento sugli immobili. I professionisti e i pubblici ufficiali abilitati alla presentazione telematica dei documenti possono invece richiedere la visura della planimetria catastale tramite la piattaforma SISTER. Per una panoramica completa delle modalità di consultazione delle planimetrie catastali si rinvia alla pagina web dell’Agenzia delle entrate Visura della planimetria.

 


 

Articolo 28
(Servizio di collegamento delle imprese alla
Piattaforma Digitale Nazionale Dati)

 

 

L’articolo 28 prevede che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura pongano a servizio delle imprese un servizio di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), per consentire alle imprese stesse di effettuare controlli automatizzati e di acquisire certificati relativi ai propri fatti, stati e qualità.

 

Il comma 1 prevede che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito, camere di commercio), per il tramite della società Infocamere, mettano a disposizione delle imprese il servizio dedicato di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) che consente alle imprese di effettuare controlli automatizzati e di acquisire certificati relativi ai propri fatti, stati e qualità.

 

La previsione appena descritta rientra nell’intervento «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del Piano nazionale per gli investimenti complementari, il cui finanziamento è previsto dell’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. Tale norma dedica a tale finalità risorse per 350 milioni di euro, così ripartite negli anni:

 

(milioni di euro)

Anno

Servizi digitali e cittadinanza digitale

2021

50

2022

100

2023

100

2024

50

2025

40

2026

10

Totale

350

 

La Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) è stata istituita dall’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell'amministrazione digitale”). Tale articolo è stato da ultimo riscritto dall’articolo 34, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (legge n. 120 del 2020), che definisce la piattaforma come una infrastruttura tecnologica volta a rendere possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici. Siffatta interoperabilità è resa possibile mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla Piattaforma.

Quest'ultima inoltre assicura la raccolta e conservazione delle informazioni circa gli accessi e le transazioni realizzati per suo tramite.

La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo da parte dei soggetti accreditati, di "interfacce di programmazione delle applicazioni" (API, nell'acronimo di Application Programming Interface, ossia uno strumento di programmazione che 'interfaccia', rendendoli comunicanti, programmi o piattaforme altrimenti incompatibili).

 

Il comma 2 prevede che sia stipulata una convenzione - entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame - tra la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Ministero dello sviluppo economico, Unioncamere (e Infocamere, in qualità di gestore del servizio), sentite l’AgID e PagoPA (ossia la società di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135), per disciplinare il cronoprogramma di attuazione, le regole tecniche, le modalità di funzionamento nonché la misura e le modalità di accesso al finanziamento del progetto.

 

La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale è tenuta a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.

A tal fine la struttura indicata può avvalersi dei sistemi di monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 59 del 2021.

Tale disposizione, ai fini del monitoraggio degli investimenti previsti dal Piano complementare, demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di individuare per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi (milestone) e finali (target), in relazione al cronoprogramma finanziario, in coerenza con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea, sull’incremento della capacità di spesa collegata all’attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari. Le informazioni necessarie sono rilevate attraverso il sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP), ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, previsto nell’ambito della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Negli altri casi, e comunque per i programmi e gli interventi cofinanziati dal PNRR, è utilizzato il citato sistema Informativo “ReGiS” sviluppato dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

Per gli oneri derivanti dalla realizzazione della piattaforma è previsto un tetto di spesa di 1 milione di euro per l’anno 2021, di 6 milioni di euro per l’anno 2022 e di 3 milioni di euro per l’anno 2023, cui si provvede a valere sulle risorse appostate a favore dei Servizi digitali e cittadinanza digitale, ricordate con riferimento al comma 1.

 

Il comma 3 stabilisce che, a decorrere dal 2024, i costi a regime per l’erogazione del servizio, lo sviluppo e la manutenzione dell’infrastruttura siano a carico delle imprese che ne usufruiscono.

A tal fine un decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce gli oneri a carico delle imprese in modo da assicurare la remunerazione dei costi a regime per l’erogazione del servizio e lo sviluppo e la manutenzione dell’infrastruttura abilitante da parte del gestore informatico del servizio.


 

Articolo 28, comma 3-bis
(Riorganizzazione del sistema camerale della regione siciliana)

 

 

L’articolo 28, comma 3-bis interviene sulla disciplina del riordino del sistema camerale della Regione siciliana, le cui modalità sono indicate nell’articolo 54-ter del D.L. n. 73/2020. Le modifiche alla disciplina sono finalizzate a precisare i criteri di scelta del commissario che, per ciascuna delle nuove camere di commercio, deve essere nominato dal Ministro dello sviluppo economico, nelle more della riorganizzazione complessiva del sistema camerale siciliano. Il commissario deve essere scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche o tra soggetti di comprovata esperienza professionale. Gli organi delle camere di commercio accorpate e ridefinite decadono a decorrere dalla nomina dei commissari.

 

L’articolo 28, comma 3-bis, novella il comma 2 dell’articolo 54-ter del D.L. n. 73/2021

Il comma 2 dell’articolo 54-ter, nella sua formulazione attuale, prevede che, nelle more dell'attuazione del completo riordino del sistema camerale siciliano, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2021, siano istituite, entro il 24 agosto 2021, anche mediante accorpamento e ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio già esistenti, le circoscrizioni territoriali della camera di commercio di Catania e della camera di commercio di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani. Il Ministro dello sviluppo economico nomina con proprio decreto, d’intesa con il Presidente della Regione siciliana, un commissario ad acta per ciascuna delle predette camere di commercio.

Il comma 3-bis qui in commento novella dunque la disciplina in esame precisando che il commissario – non più ad acta – sia nominato per ciascuna delle nuove camere e sia scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche o tra soggetti di comprovata esperienza professionale. Gli organi delle camere di commercio accorpate e ridefinite decadono a decorrere dalla nomina dei commissari.

 

La legge 29 dicembre 1993, n. 580 reca la disciplina delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, qualificandole come enti pubblici dotati di autonomia funzionale, che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 219, ha riformato le funzioni delle camere di commercio, l'organizzazione e la governance complessiva del sistema camerale. In particolare, sulla base dell'articolo 3 del decreto legislativo (“Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale”), l'Unioncamere ha trasmesso al MISE una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, al fine di ricondurre il numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60, nel rispetto di due vincoli (almeno una Camera di commercio per Regione; accorpamento delle Camere di commercio con meno di 75.000 imprese iscritte).

Il medesimo art. 3 ha poi rinviato a un successivo decreto del MISE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, l'istituzione delle nuove camere di commercio, la soppressione delle camere interessate dal processo di accorpamento e razionalizzazione.

In attuazione di tale disposizione, è stato adottato il decreto del MISE 8 agosto 2017 ("Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale"), che prevede la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio mediante accorpamento delle sedi (che passano dalle attuali 95 a 60), salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna Regione.

Per ciò che riguarda la regione Sicilia, con decreto 21 aprile 2015 il MISE, su proposta delle tre camere di commercio interessate e d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ha dato avvio al processo di costituzione della nuova “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani” mediante accorpamento tra le camere di commercio di Agrigento, di Caltanissetta e di Trapani.

Attualmente nella regione siciliana risultano operanti le seguenti camere di commercio: Agrigento, Caltanissetta, Sud Est Sicilia (sede principale a Catania, sedi secondarie a Siracusa e Ragusa), Palermo e Enna, Messina, Trapani.

 

L’articolo 54-ter del D.L. n. 73/2021 ha attribuito alla Regione siciliana, in considerazione delle sue competenze e della sua autonomia, la facoltà di provvedere, entro il 31 dicembre 2021, alla riorganizzazione del proprio sistema camerale anche revocando gli accorpamenti già effettuati o in corso - nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico, nonché del rispetto del numero massimo di camere di commercio previsto a livello complessivo dal Decreto legislativo n. 219/2016 (art. 3, comma 1) - e assicurando alle camere di commercio di nuova costituzione la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta da quelle precedentemente esistenti nella medesima circoscrizione territoriale (comma 1).

Nelle more dell'attuazione della disposizione di cui al comma 1, sono istituite, entro il 24 agosto 2021 (trenta giorni dal 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge), anche mediante accorpamento e ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio esistenti e comunque nel rispetto del limite numerico previsto dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 219 del 2016, le circoscrizioni territoriali della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani. Il Ministro dello sviluppo economico nomina con proprio decreto, d’intesa con il Presidente della Regione siciliana, un commissario ad acta per ciascuna delle predette camere di commercio.


 

Articolo 28-bis
(Piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici
concessi dalle amministrazioni pubbliche)

 

 

L’articolo 28-bis, introdotto in sede referente, dispone che le amministrazioni pubbliche possano erogare benefìci economici, a favore di persone fisiche o giuridiche, destinati a specifici acquisti da effettuarsi mediante terminali di pagamento (POS), mediante l'utilizzo della piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati.

La progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato all'attribuzione dei benefìci di cui sopra sono affidati a PagoPa s.p.a., società che gestisce la piattaforma, utilizzando parte dell'investimento «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (di cui al D.L. 59/2021).

Il Dipartimento per la trasformazione digitale riferisce semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alle risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.

Alla copertura degli oneri di gestione e funzionamento della piattaforma si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente e, per l'eventuale parte residua, a valere sulle risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (di cui al D.L. 34/2020).

 

Il comma 1 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di erogare benefìci economici a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio dello Stato e “destinati a specifici acquisti da effettuarsi mediante terminali di pagamento (POS) fisici o virtuali” mediante l'utilizzo della piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale – CAD).

 

Con riferimento ai benefici economici citati dalla disposizione in commento ed erogati da un'amministrazione pubblica nelle modalità descritte possono essere menzionati i due istituti del "Reddito di Cittadinanza" (RdC), introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 come misura di contrasto alla povertà, consistente in un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale, e della Carta acquisti ordinaria, che è una carta di pagamento elettronica concessa a cittadini che si trovano in condizioni di disagio economico. Per un'analisi più approfondita del funzionamento dei due istituti si rinvia alle seguenti pagine del sito INPS: Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza e Carta acquisti ordinaria.

La piattaforma pagoPA è stata costituita in attuazione dell’art. 5, comma 2, del CAD ai sensi del quale la Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati. La piattaforma è lo strumento attraverso il quale sono effettuati in forma digitale i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni. Il comma 1 dell’art. 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, ha trasferito i compiti relativi alla piattaforma, dall'Agenzia per l'Italia digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 2 del menzionato articolo 8 ha disposto la costituzione di una società per azioni interamente partecipata dallo Stato per la gestione della piattaforma, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Tale direttiva, adottata i 30 aprile 2019, individua gli obiettivi strategici che la Società deve perseguire. Con il DPCM 19 giugno 2019 è stata autorizzata, per i fini di cui sopra, la costituzione della Società denominata “PagoPA S.p.A.”

Il 7 luglio 2020 è stato sottoscritto da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale con la società PagoPA Spa un contratto avente ad oggetto attività di sviluppo della piattaforma PagoPA.

 

Il comma 1 evidenzia come l’intervento normativo si inserisca nell'ambito dell'investimento «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, con le seguenti finalità:

§  incentivare la digitalizzazione dei pagamenti della pubblica amministrazione;

§  standardizzare i processi di erogazione di benefìci economici pubblici;

§  consentire anche un più efficiente controllo della spesa pubblica.

 

L’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 1 del D.L. 59 citato ha stanziato 350 milioni di euro per interventi su servizi digitali e cittadinanza.

Lo stanziamento è distribuito come segue:

                                           (milioni di euro)

Anno

Servizi digitali e cittadinanza digitale

2021

50,00

2022

100,00

2023

100,00

2024

50,00

2025

40,00

2026

10,00

Totale

350,00

La medesima lettera a), n. 2, stanzia ulteriori risorse per “Servizi digitali e competenze digitali” (250 milioni di euro). Mentre la lett. f), n. 1 stanzia 800 milioni di euro per il progetto “Polis – Case dei servizi digitali”.

Nel complesso si tratta di risorse che affiancano quelle, pari a 9,75 mld di euro, stanziate dal PNRR a valere sulla Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, Componente 1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA. Tali risorse aggiuntive si riferiscono prevalentemente all’investimento 1.4 Servizi digitali e cittadinanza digitale, afferente alla Digitalizzazione della PA.

L’investimento 1.4 è finalizzato allo sviluppo dell’offerta di servizi digitali delle PA in favore di cittadini, residenti e imprese, in linea con gli obiettivi del "Digital Compass" dell'Europa, secondo cui entro nel 2030 i principali servizi pubblici saranno disponibili online.

In primo luogo, si intende rafforzare ed estendere servizi già esistenti quali identità digitale (SPID e CIE), firma elettronica, strumenti di pagamento digitale per pubblico e privato (PagoPA), piattaforma AppIO. Inoltre, si prevede di introdurre nuovi servizi, quali la Piattaforma unica di notifiche digitali e la sperimentazione in ambito mobilità (Mobility as a Service) per migliorare l’efficienza dei sistemi di trasporto urbano.

Finalità è quella di rendere disponibili on line l’80% dei principali servizi pubblici e a dotare di CIE/SPID il 70% della popolazione, entro il 2026.

 

Il comma 2 affida la progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato all'attribuzione dei benefìci di cui sopra sono affidati alla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, ossia a PagoPa s.p.a., la società costituita per la gestione della piattaforma (vedi sopra).

 

Ai sensi del comma 3 il cronoprogramma procedurale per la progettazione e realizzazione della infrastruttura di erogazione dei benefìci e le modalità di attuazione, comprese le modalità di funzionamento della piattaforma sono demandate ad uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza.

In particolare, tali provvedimenti dovranno stabilire:

§  la definizione delle modalità di colloquio con i sistemi informativi utilizzati dalle amministrazioni per la gestione contabile della spesa;

§  le modalità standardizzate di erogazione e fruizione dei benefìci;

§  le modalità di verifica del rispetto dei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

§  le modalità di remunerazione del servizio da parte delle pubbliche amministrazioni che intendono avvalersene al fine di coprire i costi di gestione della piattaforma e garantirne l'autosostenibilità a regime.

 

Le amministrazioni pubbliche individuano i casi di utilizzo della piattaforma, sempre nel rispetto delle modalità di funzionamento stabilite con i DPCM di cui sopra, provvedendo con le risorse disponibili a legislazione vigente alla copertura degli oneri derivanti dall'utilizzo della piattaforma (ma si veda in proposito anche il comma 6).

 

Ai sensi del comma 4 la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (attualmente il Dipartimento per la trasformazione digitale) riferisce ogni 6 mesi al Ministero dell'economia e delle finanze in ordine a:

§  risorse utilizzate;

§  stato di attuazione degli interventi;

§  obiettivi conseguiti.

 

La relazione semestrale sarà redatta anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio stabiliti in generale per la gestione del fondo complementare.

 

L'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021, ai fini del monitoraggio degli investimenti previsti dal Piano complementare, demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze il compito di individuare per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi (milestone) e finali (target), in relazione al cronoprogramma finanziario, in coerenza con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea, sull’incremento della capacità di spesa collegata all’attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari. Il medesimo comma 7, inoltre prevede che le informazioni necessarie per l’attuazione degli investimenti indicati dall’articolo in esame (finanziati dal PNC) sono rilevate attraverso il sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP), ai sensi del D.Lgs. n. 229 del 2011, previsto nell’ambito della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP). Negli altri casi, e comunque per i programmi e gli interventi cofinanziati dal PNRR, è utilizzato il citato sistema Informativo “ReGiS” sviluppato dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

Il comma 5 prevede la stipula tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società PagoPA s.p.a., a titolo non oneroso, di una o più convenzioni per la definizione delle modalità e le tempistiche di comunicazione dei flussi contabili relativi ai benefìci e le modalità di accreditamento dei medesimi benefìci.

 

Il comma 6 reca le disposizioni finanziarie.

Gli oneri di progettazione e realizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei benefìci di cui al presente articolo sono valutati nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2023. Alla copertura si provvede a valere sulle risorse del fondo complementare di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, pari come si è visto a 350 mln (v. supra). Mentre alla copertura gli oneri di gestione e funzionamento della piattaforma, pari a 1 milione di euro per il 2022 e a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente per ciascuna amministrazione interessata (come previsto dal comma 3) e, per l'eventuale parte residua, a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per la quota riferibile al Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

 

L'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha istituito - nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - un Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione con una dotazione di 50 milioni per il 2020.

Tali risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, per essere assegnate al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione.

Il Fondo è destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di:

-          una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali;

-          la diffusione dell’identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche;

-          la realizzazione ed erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dal Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005), recate dai seguenti articoli: 5 (sistema di pagamento elettronico, attraverso un sistema pubblico di connettività che assicuri una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati), 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente), 64 (sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni), e 64-bis (accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione), nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie.


 

Articolo 29
(Fondo per la Repubblica Digitale)

 

 

L’articolo 29 istituisce il "Fondo per la Repubblica Digitale" alimentato dai versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie e destinato a sostenere progetti volti ad accrescere le competenze digitali. L'individuazione delle modalità di organizzazione, di governo e di intervento del fondo sono demandate a un protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni bancarie, il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell’economia e delle finanze. Alle fondazioni bancarie che alimentano il Fondo è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo per i primi due anni (2022 e 2023) e al 75 per cento per i successivi tre (2024, 2025 e 2026).

 

L'articolo 29, comma 1, istituisce il "Fondo per la Repubblica Digitale" alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni bancarie nell’ambito della propria attività istituzionale. Il Fondo è istituito in via sperimentale per il quinquennio 2022-2026 ed è destinato esclusivamente a sostenere progetti rivolti alla formazione e all’inclusione digitale, con la finalità di accrescere le competenze digitali, anche migliorando i corrispondenti indicatori del Digital Economy and Society Index (DESI) della Commissione europea (comma 2).

Le Fondazioni bancarie, disciplinate dal decreto legislativo n. 153 del 1999, sono persone giuridiche private senza fini di lucro che perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Le 88 fondazioni di origine bancaria esistenti sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) che esercita i poteri di controllo, ordinari e straordinari e che, in generale, verifica il rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle fondazioni, la redditività dei patrimoni e l’effettiva tutela degli interessi contemplati dagli statuti.

 

Il comma 3 dell'articolo in esame prevede che per mezzo di un protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni bancarie, il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell’economia e delle finanze siano definite:

§  le modalità di organizzazione, di governo e di intervento del Fondo;

§  le modalità di gestione del conto sul quale sono effettuati i versamenti;

§  le caratteristiche, le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei progetti da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l’efficacia degli interventi;

§  le modalità di costituzione, il numero dei componenti e le regole di funzionamento del Comitato strategico di indirizzo, al quale è affidato il compito di definire le linee strategiche e le priorità d’azione per l’utilizzo del Fondo per la Repubblica Digitale, nonché la verifica dei processi di selezione e di valutazione (ex ante) dei progetti in considerazione della capacità degli stessi di accrescere il livello delle competenze digitali dei cittadini e della coerenza con le linee strategiche;

§  le modalità di costituzione del Comitato Scientifico indipendente a cui è affidato il compito di monitorare e valutare l’efficacia ex post degli interventi finanziati.

Con norma introdotta in sede referente alla Camera viene previsto che nel definire le modalità di intervento del fondo si tenga conto del principio di omogeneità territoriale nazionale. Inoltre, viene inserito nell'articolo il nuovo comma 4-bis ai sensi del quale, a partire dal 31 gennaio 2022 e fino alla completa realizzazione dei progetti, è presentata annualmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome una relazione sulla ripartizione territoriale del programma e degli interventi finanziati.

 

Il comma 5 riconosce alle fondazioni bancarie che alimentano il Fondo un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo per i primi due anni (2022 e 2023) e al 75 per cento per i successivi tre (2024, 2025 e 2026).

Il contributo è assegnato, secondo l’ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l’impegno a finanziare i progetti selezionati, fino a esaurimento delle risorse disponibili, che dovranno essere individuate con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica o la transizione digitale a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri anche in relazione alle risorse del Fondo costituito per il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR "Servizi digitali e cittadinanza digitale" (articolo 1, comma 2, lettera a), punto 2, del decreto legge n. 59 del 2021). Per vedersi riconosciuto il credito, con apposita comunicazione dell'Agenzia delle entrate, le fondazioni devono trasmettere alla stessa la delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme stanziate. L’eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno comporta una responsabilità solidale parte di tutte le fondazioni aderenti allo stesso.

Il credito d'imposta:

§  è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è stato riconosciuto;

§  può essere utilizzato esclusivamente in compensazione (articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997), senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione (articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 e articolo 34 della legge n. 388 del 2000);

§  può essere ceduto dalle fondazioni, con esenzione dall’imposta di registro, nel rispetto della disciplina sulla cessione del credito (articoli 1260 e seguenti del Codice Civile) e previa adeguata dimostrazione dell’effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi.

 

Il comma 6 prevede che le procedure per la concessione del credito d'imposta nel rispetto del limite di spesa stabilito siano definite dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Il comma 7, infine, stabilisce che la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale comunichi con cadenza semestrale al MEF, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 59 del 2021, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.

 


 

Articolo 30
(Digitalizzazione dell’intermodalità e della logistica integrata)

 

 

L’articolo 30, modificato in sede referente, semplifica il quadro delle convenzioni previste dalla legislazione precedentemente in vigore, relative all’attuazione dei progetti di digitalizzazione della logistica. A tal fine, torna ad accentrare i compiti nel MIMS.

 

La disposizione si compone di 7 commi e ha carattere prevalentemente organizzativo. Lo scopo, dichiarato dal Governo nella relazione illustrativa e nel testo del comma 1, è di accelerare il conseguimento degli obiettivi del PNRR in punto di digitalizzazione della logistica.

 

Al proposito, come ricorda anche la relazione illustrativa del Governo, la Missione 3 – componente 2 – del PNRR è intitolata all’intermodalità e alla logistica integrata. Sono previste sovvenzioni a fondo perduto per un totale di 360 milioni di euro, di cui:

§  250 per la digitalizzazione della catena logistica;

§  110 per la digitalizzazione della gestione del traffico aereo.

 

Si stabilisce – al comma 1 - che sono trasferite al MIMS le funzioni di soggetto attuatore delle iniziative per lo sviluppo e il potenziamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale. Sicché le funzioni di soggetto attuatore della UIRNet spa (prevista dall’art. 61-bis del decreto-legge n. 1 del 2012 e la quale aveva cambiato denominazione sociale in digITAlog spa proprio nel 2021) s’interrompono.

 

Giova ricordare che la società UIRNet era stata costituita per lo sviluppo della piattaforma logistica nazionale e ne erano soci di maggioranza gli interporti di cui alla legge n. 140 del 1990.

La materia degli interporti è oggetto, nella legislatura in corso, di una proposta di legge in corso d’esame presso la IX Commissione Trasporti della Camera (a. C. 1259, v. dossier).

Per rilievi sull’importanza dell’intermodalità v. anche quanto riferito dall’Assologistica e da esponenti della Rete ferroviaria italiana (RFI) nell’audizione presso le Commissioni riunite VIII-Ambiente e IX-Trasporti del 4 ottobre 2021 (minuto 55.10 e seguenti).

 

Per conseguenza, al comma 2, vengono dichiarati cessati – a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge – gli effetti delle convenzioni (ove non già scadute) previste in un cospicuo corpus di normativa previgente e, in particolare, negli:

§  art. 1, comma 456 della legge finanziaria per il 2005 (n. 311 del 2004), che prevedeva contributi per 10 milioni per la realizzazione di infrastrutture a elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali. I singoli interventi erano individuati con decreto ministeriale sottoposto a parere parlamentare;

§  medesimo art. 61-bis, comma 5, del citato decreto-legge n. 1 del 2012, che attribuiva all’UIRNet le funzioni di soggetto attuatore;

§  art. 1, comma 211, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) che prevedeva convenzioni per l’integrazione tra la Piattaforma logistica nazionale e le piattaforme ITS locali;

§  art. 4-bis del decreto legge n. 243 del 2016, che prevedeva – nel contesto di misure per la coesione sociale – convenzioni tra MIT (oggi MIMS) e UIRNet per la riduzione del divario digitale del Mezzogiorno;

§  art. 16-ter del decreto-legge n. 91 del 2017, che prevedeva un sistema automatico per la detezione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane, volto alla prevenzione di fenomeni di congestionamento da traffico (vehicle ramming-attack)[86];

§  art. 1, comma 583, della legge di bilancio per il 2018 (n. 205 del 2017) che incrementava i fondi la realizzazione piano strategico nazionale della portualità e della logistica, già stanziati nella legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008);

§  art. 11-bis del decreto legge n. 124 del 2019, che prevedeva il finanziamento di interventi per la digitalizzazione della logistica portuale.

 

Nei commi 3 e 4 sono disciplinate le modalità di chiusura dei rapporti convenzionali tra MIMS e digITAlog, nel senso che:

 

§  con riguardo alle convenzioni di cui agli artt. 1, comma 456 della legge finanziaria per il 2005 (n. 311 del 2004), 61-bis, comma 5, del citato decreto-legge n. 1 del 2012 e 1, comma 211, della legge n. 228 del 2012, il MIMS accerta ed eroga alla digITAlog i contributi ancora dovuti in relazione alle attività ivi specificamente previste (in sostanza, tali convenzioni restano in esecuzione per i progetti aperti e vanno a esaurirsi);

§  con riguardo invece alle convenzioni di cui agli artt. 4-bis del decreto legge n. 243 del 2016, 16-ter del decreto-legge n. 91 del 2017 e 11-bis del decreto legge n. 124 del 2019, ogni attività s’interrompe e spetta alla digITAlog solo il rimborso dei costi da questa sostenuti e documentati, purchè consistenti in rapporti obbligatori giuridicamente vinconanti.

 

Si valuti l’opportunità di chiarire come vengano a definizione le convenzioni di cui all’art. 1, comma 583 della legge n. 205 del 2017.

 

La digITAlog rimette a disposizione del MIMS i risultati dell’attività svolta e, comunque, tutto ciò che si rende necessario per il funzionamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale.

 

Ai sensi del comma 5, poi, il MIMS – nello svolgimento delle funzioni di soggetto attuatore - può stipulare una nuova convenzione con la Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture e i trasporti spa (RAM), società in house del MIMS, partecipata al 100 per cento del MEF. L’onere finanziario è a valere sulle risorse già previste nel citato art. 11-bis del decreto legge n. 124 del 2019.  

 

Il comma 6 prevede – conseguentemente – la possibilità per la RAM di assumere (in deroga all’art. 19, comma 5, del c.d. decreto Madia – decreto legislativo n. 175 del 2016) 19 persone a tempo indeterminato con comprovata competenza multidisciplinare di logistica e di logistica digitale. Il personale è di livello non dirigenziale (le posizioni per i quadri sono determinate in numero di 2). 

 

Il comma 6-bisaggiunto in sede referente – a sua volta introduce una disposizione di semplificazione relativa ai centri intermodali adiacenti ai porti, che – di fatto – deroga al codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004).

 

Vi si stabilisce, infatti, che la disciplina sulla dichiarazione d’interesse paesaggistico, di cui agli artt. 136 e ss. del predetto codice, non si applicano alle opere tese a realizzare tali centri intermodali. Si statuisce, a tal fine, che esse sono considerate zone territoriali omogenee di tipo B, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, come tali sottratte alla disciplina vincolistica, proprio ai sensi dell’art. 142, comma 2, del codice dei beni culturali.

 

Si ricorda che sono zone territoriali omogenee di tipo B) le parti del territorio edificate in tutto o in parte, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq. Per una collocazione sistematica dell’art. 142, comma 2, del codice dei beni culturali, si v. anche la sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2016.


 

Articolo 30-bis
(Intermodalità e logistica integrata: processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche)

 

 

L’articolo 30-bis modifica la disciplina delle spedizioni contenuta nel codice civile, valorizzando il contratto quale fonte regolativa del rapporto, intervenendo sui limiti alla responsabilità del vettore per danni alle cose trasportate e sulla disciplina dei privilegi a tutela del credito derivante dal contratto di spedizione.

 

La disposizione in commento riprende – sostanzialmente - i contenuti di una proposta di legge di iniziativa del Consiglio Nazionale dell’Economia e del lavoro (cfr. a.C. 2425), mai presa in esame, e li colloca nel solco attuativo della componente 2 della Missione 3 del PNRR, intitolata all’Intermodalità e logistica integrata. L’assunto di questa collocazione è che anche una nuova disciplina giuridica delle figure contrattuali tipiche degli operatori della logistica (in particolare, il trasporto e la spedizione) risulta giovevole per il conseguimento degli scopi di efficienza e competitività del settore, cui il PNRR tende.

 

Pertanto, la lettera a) interviene sulla disciplina del contratto di trasporto di cose, per sostituire l’art. 1696 del codice civile, relativo al calcolo del danno in caso di perdita o avaria delle cose trasportate.

 

Normativa vigente

A.C. 3354-A

Codice civile

Art. 1696

Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria

Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate

Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.

Identico.

Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali.

Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.

 

Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.

La previsione di cui al comma precedente non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.

Identico.

 

Come si evince dal testo a fronte che precede, il provvedimento:

§  specifica che la limitazione al risarcimento dovuto dal vettore in caso di merce avariata o perduta - fissata a livello nazionale in un euro per ogni kg di merce e a livello internazionale mediante rinvio alla Convenzione di Ginevra del 1956 - si applica solo ai trasporti terrestri;

§  rinvia, per i limiti al risarcimento dei danni nei trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, tanto nazionali quanto internazionali, alle leggi speciali e alle pertinenti convenzioni internazionali, e al rispetto dei presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità;

§  introduce una specifica disciplina per limitare il risarcimento dovuto dal vettore a fronte di un trasporto intermodale, cioè effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa. In tali casi, infatti, quanto non è possibile stabilire in quale fase del trasporto si sia verificata la perdita o l’avaria, il risarcimento dovuto dal vettore non potrà superare un euro al kg di merce, per i trasporti nazionali, e 3 euro al kg di merce per i trasporti internazionali.

 

Le lettere b), c) e d) intervengono sulla disciplina delle spedizioni, di cui agli articoli da 1737 a 1741 del codice civile.

 

In base all’art. 1737 del codice civile, la spedizione è un mandato senza rappresentanza, con cui una parte (spedizioniere) assume l’obbligo di concludere, in nome e per conto del mandante, un contratto di trasporto, e di compiere le operazioni accessorie (imballaggio, assicurazione, sdoganamento, ecc..).

Pertanto, lo spedizioniere è, normalmente, una figura diversa dal vettore, con il quale conclude – in nome proprio – il contratto di trasporto; egli, peraltro, può anche assumere di persona l’esecuzione del trasporto: in tal caso acquista altresì, verso il mandante, la veste di vettore, con gli obblighi e i diritti relativi (art. 1741 c.c.).

Quanto alla disciplina del contratto:

- lo spedizioniere deve osservare le istruzioni del committente: in mancanza delle stesse, deve operare secondo il miglior interesse di quegli (art. 1739 c.c.);

- egli ha, inoltre, la temporanea custodia delle merci affidategli, in attesa della conclusione del contratto di trasporto;

- ha diritto alla retribuzione, oltre che ai compensi per le prestazioni accessorie eseguite, ed al rimborso delle spese anticipate;

- l’ordine di spedizione è revocabile da parte del mittente, fino a quando lo spedizioniere non abbia ancora concluso il contratto di trasporto con il vettore; in caso di revoca il mittente dovrà comunque corrispondere allo spedizioniere un equo compenso per l’attività prestata e rimborsargli le spese già sostenute (art. 1738 c.c.).

 

La lettera b) sostituisce l’art. 1737 c.c., che definisce il contratto di spedizione, introducendovi le seguenti innovazioni:

§  la possibilità per il committente (mandante) di attribuire il potere di rappresentanza allo spedizioniere. Attualmente, infatti, lo spedizioniere è un mandatario senza rappresentanza;

§  la specificazione che un unico contratto di spedizione può avere ad oggetto anche la stipulazione di più contratti di trasporto con diversi vettori.

 

Normativa vigente

A.C. 3354-A

Codice civile

Art. 1737

Nozione

Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.

Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie.

 

La lettera c) sostituisce l’art. 1739 del codice civile, relativo agli obblighi dello spedizioniere.

Come si evince dal confronto che segue, le modifiche ai primi due commi dell’articolo - sostituzione delle espressioni «committente» con «mandante» e «diversamente ordinato» con «espressa richiesta» -, mirano a valorizzare l’istituto del mandato e, più in generale, l'autonomia contrattuale delle parti.

Il provvedimento, poi, sopprime il terzo comma dell’art. 1739 che attualmente recepisce, nell'ambito della spedizione, il principio per cui il mandatario non può trarre vantaggi economici ulteriori e diversi rispetto a quelli consistenti nella retribuzione e nei compensi espressamente previsti (art. 1713, primo comma, c.c.). Anche questa modifica pare riconducibile alla ratio di valorizzazione dell’autonomia delle parti, che potranno liberamente disporre in tal senso nel contratto.

 

Nella relazione illustrativa del richiamato A.C. 2425, proposto dal CNEL, questa modifica viene così spiegata: la norma attuale «risulta di difficile applicazione nella prassi, in quanto il committente, non avendo accesso alla contabilità dello spedizioniere, non può agevolmente verificare se quest'ultimo ha effettivamente conseguito vantaggi economici ulteriori e diversi rispetto a quelli consistenti nella retribuzione e nei compensi espressamente previsti. Ma, soprattutto, tale disposizione risulta ampiamente superata posto che il «patto contrario» ricorre nelle clausole generali di contratto largamente diffuse, ritenute valide e non vessatorie, che riconoscono la «esclusiva spettanza» allo spedizioniere dei premi, degli abbuoni e di altri analoghi cespiti».

 

Normativa vigente

A.C. 3354-A

Codice civile

Art. 1739

Obblighi dello spedizioniere

Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo.

Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante.

Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite.

Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante.

I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario.

Soppresso

 

La lettera d) interviene sull’art. 1741 del codice civile, relativo al c.d. spedizioniere-vettore, cioè al caso dello spedizioniere che assume anche l’esecuzione del trasporto.

Il provvedimento, pur sostituendo integralmente l’articolo del codice, in realtà si limita ad aggiungervi un comma per specificare che, anche in questo caso, a fronte di perdita o avaria delle cose trasportate, si applica la disciplina sulla limitazione della responsabilità del vettore di cui all’art. 1696 c.c. (v. sopra).

 

Normativa vigente

A.C. 3354-A

Codice civile

Art. 1741

Spedizioniere vettore

Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.

Identico.

 

Nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l'articolo 1696.

 

Infine, la lettera e) interviene sulla disciplina delle garanzie patrimoniali, per sostituire l’art. 2761 del codice civile, che tratta dei privilegi sui beni mobili con riferimento alla tutela dei crediti del mandatario (categoria in cui, come si è detto, è compreso lo spedizioniere), del vettore (categoria in cui è ricompreso lo spedizioniere-vettore), del depositario e del sequestratario.

Anche in questo caso, nonostante la formale sostituzione di tutto l’art. 2761 c.c., il provvedimento in commento:

§  integra il contenuto del primo comma dell’art. 2761, prevedendone l’applicazione anche ai crediti derivanti dal contratto di spedizione (attualmente la disposizione si riferisce solo al contratto di trasporto); conseguentemente, tali crediti e quelli per le spese d’imposta anticipate dallo spedizioniere, avranno privilegio sulle cose spedite finché queste si trovano presso lo spedizioniere;

§  specifica che tale privilegio può essere esercitato anche sui beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché si tratti di trasporti o spedizioni che costituiscono esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.

 

Si tratta della codificazione di un principio già affermato dalla giurisprudenza. Con la sentenza n. 13905 del 28 giugno 2005, infatti, la III sezione della Cassazione ha stabilito che «I diritti di ritenzione e privilegio sulle cose trasportate previsti dagli articoli 2761 e 2756 c.c. in favore dei crediti dipendenti dal contratto di trasporto richiedono soltanto che la causa del credito sia il trasporto e cioè che vi sia un rapporto di connessione tra le cose ed il credito, sì che tale privilegio è esercitabile anche su cose oggetto di un trasporto diverso da quello per cui è sorto il credito se i singoli trasporti costituiscono esecuzione di un unico contratto».

 

§  aggiunge un comma nell’art. 2761, per estendere al mandatario (in questo caso, lo spedizioniere) che abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del proprio mandante, il privilegio generale sui beni mobili del debitore che l’art. 2752 accorda allo Stato e agli enti locali per tributi diretti, IVA e tributi degli enti locali. In sostanza, avendo il mandatario assolto all’obbligo tributario in luogo del mandante, il privilegio che sarebbe spettato allo Stato a tutela delle imposte non pagate, si trasferisce al mandatario, che potrà così rivalersi prima degli altri, sulla generalità dei beni mobili del mandante. Tale disposizione, pur riferendosi genericamente al rapporto mandante/mandatario, ha una applicazione circoscritta al pagamento dei diritti doganali. Si valuti l’opportunità di specificare l’ambito applicativo della disposizione, ossia se la stessa si applichi non solo allo spedizioniere, ma anche ad ipotesi analoghe, nelle quali il mandatario si trovi ad adempiere ad obblighi tributari incombenti sul mandante.

 

Normativa vigente

A.C. 3354-A

Codice civile

Art. 2761

 

Crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario

Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario

I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore hanno privilegio sulle cose trasportate finché queste rimangono presso di lui.

I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.

I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.

Identico.

 

Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752.

I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.

Identico.

Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756.

Identico.

 

 

 


 

Articoli 30-ter–30-sexies
(Integrazioni alla disciplina della composizione negoziata
delle crisi d’impresa )

 

 

Gli articoli da 30-ter-30-sexies – introdotti in sede referente - integrano la disciplina relativa alla procedura della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. In particolare, gli articoli da 30-ter a 30-qiìuinquies intervengono sulle norme inerenti la piattaforma telematica nazionale presso la quale l’imprenditore presenta domanda di nomina dell’esperto indipendente coadiutore nelle trattative con i creditori per la composizione della crisi.

Il nuovo articolo 30-ter disciplina l’interoperabilità tra la piattaforma e le altre banche dati pubbliche. L’articolo 30-quater disciplina lo scambio di informazioni, inserite nella piattaforma, tra imprenditore e creditori, richiamando la disciplina sulla protezione dei dati personali. L’articolo 30-quinquies dispone l’istituzione, sulla piattaforma, di un programma informatico gratuito per l’elaborazione dei dati sulla sostenibilità del debito, per condurre il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, e per l’elaborazione dei piani di rateizzazione. Infine, l’articolo 30-sexies disciplina le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati le quali contengono, se ne sussistono i presupposti, l’invito all’imprenditore a richiedere la composizione negoziata.

 

L’articolo 30-ter, al comma 1, dispone che la piattaforma per la composizione negoziata delle crisi d’impresa sia collegata alla centrale dei rischi della Banca d’Italia e alle banche dati dell’Agenzia delle entrate, dell’Istituto nazionale di previdenza sociale e dell’Agente della riscossione. In tal modo l’esperto indipendente, nominato dalla commissione presso la Camera di commercio e coadiutore dell’imprenditore nelle trattative con i creditori per la composizione della crisi, accede, per il tramite della piattaforma, previo consenso prestato dall’imprenditore acquisito mediante modalità telematiche dalla stessa piattaforma, alle informazioni rese disponibili dalle citate amministrazioni ed estrae la documentazione e le informazioni necessarie per l’avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e le parti interessate.

Relativamente al consenso prestato dall’imprenditore, si richiama la disciplina sulla protezione dei dati personali[87], nonché, al comma 3, si specifica che l’accesso ai dati non modifica la disciplina (recte, non opera in deroga alla disciplina) sulla titolarità del trattamento dei medesimi dati, restando ferme le responsabilità del gestore della piattaforma e dei titolari autonomi del trattamento[88].

 

L’articolo 30-quater disciplina lo scambio di informazioni, inserite nella piattaforma, tra imprenditore e creditori. I creditori accedono alla piattaforma e vi inseriscono le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall’esperto.

La documentazione e le informazioni inserite nella piattaforma sono accessibili previo consenso prestato dall’imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi della disciplina sulla protezione dei dati personali.

 

L’articolo 30-quinquies prevede, al comma 1, che sulla piattaforma telematica nazionale sia reso disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente, e che consente all’imprenditore di condurre il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

Ai sensi del comma 2, se l’indebitamento complessivo dell’imprenditore non supera i 30.000 euro e, all’esito dell’elaborazione condotta dal programma, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione. Il piano viene comunicato dall’imprenditore ai creditori con l’avvertimento che, se questi non manifestano dissenso entro trenta giorni dalla comunicazione, il piano si intende approvato ed è esecutivo. Vengono fatte salve le disposizioni in materia di riscossione di crediti fiscali e previdenziali e di crediti di lavoro.

Rimangono inoltre ferme le responsabilità per l’inserimento nel programma di informazioni e dati non veritieri.

Il comma 3 demanda la definizione delle specifiche tecniche del programma informatico ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministero della giustizia ed il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

 

L’articolo 30-sexies disciplina le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati. Il comma 1 prevede che sia segnalato all’imprenditore e all’organo di controllo (nella persona del presidente del collegio sindacale):

§  dall’INPS, il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e para subordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e alla soglia di 15.000 euro, e, per quelle senza i predetti lavoratori, alla soglia di 5.000 euro;

§  dall’Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato per l’IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore a 5.000 euro;

§  dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, a 100.000 euro, per le società di persone a 200.000 euro e, per le altre società, a 500.000 euro.

 

Ai sensi del comma 2, le segnalazioni indicate al comma 1 sono inviate:

§  dall’Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A. (previste dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78), unitamente alla lettera che informa il contribuente dell'incoerenza dei versamenti effettuati rispetto all'imposta dichiarata;

A tale proposito, si ricorda che il sopra citato articolo 21-bis prevede che i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate

 

§  dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Agenzia delle entrate-riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento delle soglie indicate nel comma 1, tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria.

 

Ai sensi del comma 3, la segnalazione all’imprenditore deve contenere l’invito a chiedere la composizione negoziata, se ne ricorrono i presupposti.

Ai sensi del comma 4 le disposizioni dell’articolo in esame si applicano:

§  per l’INPS ai debiti accertati dal 1 gennaio 2022;

§  per l’Agenzia delle entrate, ai debiti risultanti dalle comunicazioni relative al I trimestre 2022;

§  per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° luglio 2022.

In sede referente, con l’introduzione degli articoli in esame, è stata altresì ridenominata la rubrica del Capo IV del Titolo II del decreto-legge in esame (che inizia con l’articolo 27), aggiungendo alle parole: Servizi digitali” le parole “e misure in materia di crisi d’impresa”.

 

Si valuti l’opportunità di inserire gli articoli in esame all’interno del decreto legge n. 118/2021, convertito con la legge n. 147 del 2021, il quale ha introdotto la disciplina sulla composizione della crisi di impresa, operando altresì gli opportuni coordinamenti (cfr. box infra).

 

La procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa è stata introdotta dal decreto-legge n. 118 del 2021, convertito con la legge n. 147 del 2021, nell’ambito delle misure, contenute nel Capo I del medesimo decreto-legge, finalizzate a consentire alle imprese di «contenere e superare gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 ha prodotto e sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale».

Il provvedimento, da un lato, rinvia l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 al 16 maggio 2022, ad eccezione delle disposizioni di cui al Titolo II della parte I del Codice, concernenti le procedure di allerta e la composizione assistita della crisi innanzi all'Organismo di composizione della crisi d'impresa (OCRI), per le quali l'entrata in vigore è fissata al 31 dicembre 2023 (articolo 1); dall’altro introduce e disciplina la nuova procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (articoli 2-19).

Si tratta di un istituto volontario, cui si accede tramite una piattaforma telematica nazionale, che offre all'imprenditore l'affiancamento di un esperto terzo e indipendente per agevolare, in maniera riservata, le trattative con i creditori. Il decreto-legge disciplina nel dettaglio le possibili soluzioni adottabili in esito alla procedura, prevedendo, fra le altre, nel caso di mancata individuazione di una soluzione idonea al superamento della situazione di crisi, la possibilità per l'imprenditore di presentare una proposta di concordato per cessione di beni unitamente al piano di liquidazione, il c.d. concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Nel dettaglio, l’articolo 2 dispone che l'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa (comma 1). L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di crisi, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa (comma 2).

Ai sensi dell’articolo 3, la nomina dell'esperto avviene ad opera di una commissione[89] che resta in carica per due anni ed è costituita presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Viene dettagliatamente indicata la composizione della Commissione (comma 6)[90].

Quanto alla piattaforma telematica nazionale, l’articolo 3 ne prevede l’istituzione, disponendone l’accessibilità agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna camera di commercio. La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico (comma 1).

Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati, e un protocollo di conduzione della composizione negoziata. La struttura della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono stati definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia D.M. 28 settembre 2021 (comma 2).

Il decreto è composto da cinque sezioni e tre allegati:

-          Sezione I “Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento” disponibile online;

-          Sezione II “Check-list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento per la analisi della sua coerenza”;

-          Sezione III “Protocollo di conduzione della composizione negoziata”;

-          Sezione IV “La formazione degli esperti”;

-          Sezione V “La piattaforma”

-          Allegato 1 “Indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate”;

-          Allegato 2 “Istanza on line”;

-          Allegato 3 “Dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata”

 

 

 

 

 

 


 

Capo V – Personale e organizzazione delle pubbliche amministrazioni e servizio civile

Articolo 31
(Professionisti assunti a tempo determinato o con incarichi di collaborazione per l’attuazione di progetti previsti dal PNRR e modalità di svolgimento dei concorsi pubblici per i soggetti
con disturbi specifici di apprendimento)

 

 

L’articolo 31, modificato nel corso dell’esame in sede referente, dispone che i professionisti assunti a tempo determinato per l’attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza non sono tenuti alla cancellazione dall’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e, se presente, possono mantenere l’iscrizione agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Viene altresì disposto che il numero minimo degli incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – e non anche gli enti locali come finora previsto - possono attivare per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR, per i quali sono stanziate determinate risorse, è pari a mille unità (numero che sinora costituiva invece il limite massimo).

Si prevede, infine, che anche le province e le città metropolitane, nei concorsi indetti dalle stesse, sono tenute ad assicurare che le relative prove scritte siano sostituite con prove maggiormente accessibili ai soggetti con disturbi specifici di apprendimento.

 

Professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni per l’attuazione del PNRR

Per i professionisti assunti a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni per l’attuazione di progetti previsti dal PNRR, con procedure concorsuali semplificate o attraverso l’iscrizione in un apposito elenco (ex art. 1, co. 4 e 5, lett. b), del D.L. 80/2021 – vedi infra), non è richiesta la cancellazione dall’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l’eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d’ufficio.

I richiamati commi 4 e 5, lett. b), del D.L. 80/2021 recano modalità speciali volte ad accelerare le procedure selettive che possono essere utilizzate per il reclutamento da parte delle PA di personale a tempo determinato per l’attuazione dei progetti previsti dal PNRR.

Il comma 4 riconosce alle amministrazioni la possibilità di svolgere le procedure concorsuali per il reclutamento di personale con contratto a tempo determinato per l’attuazione dei progetti del PNNR con le modalità semplificate, digitali e decentrate di cui all’art. 10 del D.L. 44/2021, prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, lo svolgimento della sola prova scritta.

Per quanto riguarda il personale in possesso di un'alta specializzazione, il richiamato comma 5, lett. b), dispone che questo si iscriva nell'istituendo elenco presso il Dipartimento della funzione pubblica, previo svolgimento di procedure idoneative svolte secondo le modalità semplificate introdotte dall’art. 10 del D.L. 44/2021 (vedi ante), con previsione della sola prova scritta, alle quali consegue esclusivamente il diritto all’inserimento nei predetti elenchi in ordine di graduatoria, da cui le amministrazioni attingono per l’assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato

 

In base ad una modifica introdotta in sede referente, per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 1, comma 5, del D.L. 80/2021 (e quindi, sia per quanto riguarda i professionisti in possesso dell'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi, ai sensi della lett. a) del comma 5, che per quanto riguarda il personale in possesso di un'alta specializzazione, ai sensi della lett. b) del comma 5) non si applicano i divieti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (comma 1, lett. a), cpv. 7-ter).

 

Il richiamato l'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Inoltre, la norma prevede la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla norma; è altresì fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

 

Ai medesimi soggetti si consente di ottenere il ricongiungimento dei periodi di contribuzione presso l’INPS (dovuti per la durata dei contratti relativi al PNRR) con quelli presso la cassa previdenziale di appartenenza a titolo gratuito, ovvero di chiedere che la contribuzione previdenziale dovuta per tali contratti sia versata, a scelta del professionista, direttamente alla cassa previdenziale di appartenenza.

Secondo una modifica introdotta in sede referente, la disciplina delle modalità di applicazione di tale norma è demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti gli enti previdenziali di diritto privato istituiti ai sensi del D.Lgs. n. 509/1994[91] e del D.Lgs. n. 103/1996[92], da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (comma 1, lett. a), cpv. 7-quater).

 

Incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per supportare gli enti territoriali nell'attuazione del PNRR

La disposizione in commento prevede che il numero minimo degli incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – e non anche gli enti locali come sinora previsto - possono attivare per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR, per i quali sono stanziate determinate risorse, è pari a mille unità, numero che sinora costituiva invece il limite massimo, come previsto dall’art. 9, co. 1, D.L. 80/2021 modificato dalla norma in esame, le quali supportano, oltre ai predetti enti, anche gli altri enti locali (comma 1, lett. c)).

Il richiamato art. 9 del D.L. 80/2021 demanda ad un DPCM il riparto delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next generation Eu-Italia, nel limite di 320 milioni di euro complessivi per gli anni 2021-2024, da destinare agli incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti che gli enti territoriali (regioni, province autonome ed enti locali) attiveranno per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR.

Dette risorse - pari a 38,8 mln di euro per il 2021, a 106,8 mln per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 67,9 mln per il 2024 - sono destinate al conferimento dei predetti incarichi per la gestione delle "procedure complesse", che, nella versione sinora vigente dell’articolo in commento, non potevano superare il numero massimo complessivo di mille unità.

Tali incarichi di collaborazione devono essere conferiti ai soggetti iscritti nell'istituendo elenco dei professionisti ed esperti, presso il Dipartimento della funzione pubblica e sono attribuiti sulla base di contratti individuali di lavoro autonomo ai sensi dell'art.7, co. 6, del D.lgs. 165/2001 che fa riferimento ad esperti di particolare e comprovata specializzazione cui possono essere conferiti incarichi di collaborazione per specifiche esigenze cui non si può far fronte con personale in servizio, nel rispetto di specifici presupposti di legittimità.

 

Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento

La norma in esame prevede, altresì, che anche le province e le città metropolitane – e non solo lo Stato, le regioni, i comuni e i loro enti strumentali, come previsto sinora dall’art. 3, co. 4-bis, del D.L. 80/2021 modificato dalla disposizione in commento -, nei concorsi indetti dalle stesse, sono tenute ad assicurare che le relative prove scritte siano sostituite con un colloquio orale per i soggetti con DSA (disturbi specifici di apprendimento) o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per le prove (comma 1, lett. b).

 

Il richiamato art, 3, co. 4-bis, del D.L. 80/2021, demanda ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali – da emanare entro l’8 novembre 2021 - la definizione delle modalità con le quali i bandi dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale indetti dallo Stato, dalle regioni, dai comuni e dai loro enti strumentali devono assicurare la suddetta possibilità. La mancata adozione delle misure in oggetto da parte del bando comporta la nullità del medesimo concorso.

 

Per la relazione tecnica allegata al provvedimento, la misura non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto non interviene sul limite finanziario stabilito a legislazione vigente.

 


 

Articolo 31, comma 1-bis
(Incarichi di consulenza nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti)

 

 

Il comma 1-bis dell’articolo 31, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, autorizza i comuni con popolazione superiore a 250.0000 abitanti a conferire, entro limiti di spesa definiti, incarichi di consulenza e collaborazione, nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, a esperti di comprovata qualificazione professionale al fine di accelerare la programmazione e l’attuazione dagli interventi previsti dal PNRR.

 

La disposizione specifica che tali incarichi possono essere conferiti dai comuni interessati dagli interventi previsti nel Piano nell’ambito degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori di cui all’articolo 90 TUEL (D.Lgs. n. 267 del 2000).

 

Più in dettaglio, la disposizione richiamata riguarda il personale degli uffici di supporto agli organi di direzione politica locale (sindaci, presidenti di provincia e assessori) assunti con contratto a tempo determinato. L’articolo 90 del TUEL consente infatti, attraverso una specifica previsione in tal senso del regolamento comunale o provinciale degli uffici e dei servizi, di costituire uffici di diretta collaborazione del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori.

Di tali uffici possono far parte sia dipendenti dell’ente locale, sia personale esterno assunto con “contratto a tempo determinato” nel senso che, come precisato dall’articolo 18-ter del D.L. 162 del 2019, il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica.

Se si tratta di personale dipendente da altra pubblica amministrazione è collocato in aspettativa senza assegni e viene retribuito applicando il contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti locali.

Si tratta di uffici c.d. di staff, in quanto sono posti in diretta collaborazione col vertice e non hanno compiti di amministrazione attiva (cfr., Corte dei Conti, Campania, Sezione controllo, deliberazione 23 settembre 2015, n. 213). La funzione di tali uffici è ausiliaria rispetto al vertice istituzionale nell’elaborazione dell’indirizzo politico-amministrativo; la competenza gestionale è riservata ai dirigenti e alla struttura amministrativa dell’ente.

 

Gli incarichi di consulenza e collaborazione possono essere conferiti fino al numero massimo complessivo di quindici (s’intende per singolo comune) per un importo massimo di 30.000 euro lordi annui per singolo incarico e fino a una spesa complessiva annua di 300.000 euro. Agli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di cui si tratta gli enti provvedono nell'ambito delle proprie risorse, fermo restando il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio.

In relazione alla tipologia degli incarichi, la norma richiama l’articolo 7, comma 6, lettere a), c) e d), del Testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) che disciplina la possibilità per le pubbliche amministrazioni, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di specifici presupposti di legittimità:

 

I presupposti di legittimità richiamati dalla disposizione in esame sono i seguenti:

a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Non è invece condizione richiesta per il conferimento il presupposto di cui alla lettera b) della disposizione richiamata, ossia che l'amministrazione abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.

 

In relazione alla durata degli incarichi, la disposizione specifica che non può essere superiore al 31 dicembre 2026. Ed in ogni caso, gli incarichi cessano automaticamente con la cessazione del mandato amministrativo del soggetto politico conferente.

 

La disposizione è analoga a quanto previsto dall’articolo 18-ter del D.L. 162 del 2019 che in relazione agli incarichi del personale di cui all’articolo 90 Tuel ha chiarito che il contratto non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica (si v. supra).

 

Non è inoltre possibile cumulare più di un incarico ai sensi della disposizione in esame.

Infine, agli incarichi conferiti ai sensi della disposizione in esame si applicano, per esplicito richiamo normativo, alcune disposizioni di legge relative ai limiti al trattamento economico e, segnatamente:

§  l’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha introdotto un tetto al trattamento economico annuo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo (inclusi i componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo) con pubbliche amministrazioni statali.

In base al comma 2 il compenso del personale che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può essere "più del 25 per cento dell’ammontare complessivo del trattamento economico percepito".

§  l’articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che 471, che a decorrere dal 1° gennaio 2014 ha esteso l’applicazione del tetto a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;.

§  l’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha definito a decorrere dal 1° maggio 2014, il limite massimo retributivo annuo, di cui all’articolo 23-ter del D.L. 201/2011, in 240.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.

 

In relazione all’oggetto della disposizione in commento, si ricorda infine che il comma 10 dell’articolo 31-bis del provvedimento in esame (si v. infra) autorizza altresì i comuni con popolazione superiore a 250.0000 abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ad assumere collaboratori con contratto a tempo determinato nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, con oneri a carico dei propri bilanci e nel rispetto di alcuni limiti di spesa.

 

In relazione alla finalità della disposizione in esame, che è di favorire la programmazione e l’attuazione dagli interventi previsti dal PNRR nei comuni interessati da tali interventi, si ricorda che sono state già adottate altre disposizioni in tal senso, di seguito sinteticamente riepilogate.

In particolare, l’articolo 1, commi 1-3, 4-14-bis, 15, 16 e 17 del decreto legge n. 80 del 2021 ha introdotto modalità speciali volte ad accelerare le procedure selettive che possono essere utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato e per il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di progetti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza o, limitatamente agli incarichi di collaborazione necessari all’assistenza tecnica, finanziati esclusivamente a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

Ai sensi della disciplina introdotta, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano possono porre a carico dello stesso esclusivamente le spese per assunzioni di personale, nonché per servizi di supporto e consulenza esterni, specificamente destinati a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. Tali spese – effettuate in deroga alla dotazione organica delle amministrazioni interessate e a determinati vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo determinato (di cui all’art. 9, co. 28, del D.L. 78/2010[93]) – sono oggetto di preventiva verifica da parte dell’Amministrazione centrale titolare dell’intervento (di cui all’art. 8, co. 1, del D.L. 77/2021[94]), di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di esito negativo le Amministrazioni possono assumere il personale o conferire gli incarichi entro i limiti delle facoltà assunzionali autorizzate.

Per il reclutamento con contratto a tempo determinato di personale, anche in possesso di un’alta specializzazione, e per il conferimento di incarichi di collaborazione, ciascuna amministrazione, previa la predetta verifica, individua il fabbisogno di personale necessario all’attuazione dei progetti di propria competenza.

 

Nel dettaglio i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di lavoro autonomo per il conferimento di incarichi di collaborazione – che devono indicare a pena di nullità il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa - possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non possono superare la data del 31 dicembre 2026, e possono essere rinnovati o prorogati per non più di una volta, anche per una durata diversa da quella iniziale (comma 2, primo, secondo e terzo periodo).

Per le predette finalità, e previa verifica delle relative spese da parte dell’Amministrazione centrale titolare dell’intervento, si riconosce alle amministrazioni la possibilità di svolgere le procedure concorsuali per il reclutamento di personale con contratto a tempo determinato per l’attuazione dei progetti del PNNR con le modalità semplificate, digitali e decentrate di cui all’art. 10 del D.L. 44/2021, prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, lo svolgimento della sola prova scritta.

Per le medesime finalità suesposte, il Dipartimento della funzione pubblica, attraverso il portale del reclutamento, istituisce uno o più elenchi ai quali possono iscriversi, rispettivamente:

-          esperti e professionisti per il conferimento di incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo di cui all’art. 7, co. 6, del D.Lgs. 165/2001,

-          personale in possesso di un'alta specializzazione per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.

 

Si ricorda, infine, che parallelamente il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dal decreto-legge in esame, ha disposto anche, nell'ambito delle misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, il conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero minimo di 1000 unità, per il supporto agli enti territoriali (regioni e d enti locali) nella gestione delle procedure complesse, tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR (articolo 9).


 

Articolo 31-bis, commi 1,3,4,5 e 6
(Potenziamento amministrativo dei comuni)

 

 

I commi 1, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 31-bis, introdotti in sede referente, prevedono assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per tali assunzioni, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

 

In particolare, le disposizioni prevedono che, al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Le assunzioni devono essere disposte  nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al decreto in esame. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Tali assunzioni sono previste in deroga alle disposizioni sul contenimento delle spese in materia di impiego pubblico di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (secondo cui è possibile per le Amministrazioni dello Stato avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009) e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (in base al quale la spesa per il personale a tempo determinato dell’ente locale deve essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce).

La spesa di personale derivante dalle assunzioni di cui sopra, inoltre, non rileva, per le regioni a statuto ordinario, le province, le città metropolitane e i comuni, ai fini del valore-soglia previsto dall'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34[95], e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296[96] (comma 1)[97].

Le disposizioni appena illustrate si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario[98], previa verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali[99]da effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai comuni interessati (comma 3).

Alle assunzioni a tempo determinato sopra descritte, i comuni si possono applicare le disposizioni del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 8 previste dagli articoli 1, comma 3 (relativo ad una riserva di posti non superiore al 40 per cento, destinata al personale a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi), 3-bis (relativo alla possibilità, per gli enti locali, di organizzare selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato ) e 3-ter (per gli enti locali che non rispettino i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, i rendiconti e il bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, è comunque possibile procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza) (comma 4).

Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni sopra illustrate, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Le predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

Agli oneri derivanti dalla istituzione del Fondo, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (commi 5 e 6).

 


 

Articolo 31-bis, comma 2
(Istituzioni di posizioni dirigenziali presso
il Ministero dell’economia e delle finanze)

 

 

Il comma 2 dell’articolo 31-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, istituisce due posti di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza studio e ricerca nel Ministero dell’economia e delle finanze: uno presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e uno presso il Dipartimento del Tesoro. Presso la Ragioneria Generale è istituito inoltre un posto di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca.

 

Il comma 2 istituisce presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza studio e ricerca e un posto di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca e presso il Dipartimento del Tesoro un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza studio e ricerca.

Si prevede l’applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il quale demanda ad un decreto ministeriale la ridefinizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more del perfezionamento del regolamento di organizzazione del predetto Ministero, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, da adottarsi entro il 31 gennaio 2022. In sede di prima applicazione, gli incarichi dirigenziali previsti dagli articoli 6 e 7 del D.L. n. 77/2021 possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano state avviate prima dell'adozione del predetto regolamento di organizzazione, ma siano comunque conformi ai compiti e all'organizzazione del Ministero e coerenti rispettivamente con le citate disposizioni.

In attuazione dell’articolo 7, comma 5, del D.L. n. 77 del 2021 è stato emanato il D.M. 30 settembre 2021, Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

La norma è volta espressamente a rispondere alle esigenze richiamate dal comma 1 dell’art. 31-bis, il quale al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR permette ai comuni di assumere, entro determinati limiti, personale qualificato non dirigenziale con contratto a tempo determinato. Sono inoltre richiamate le finalità indicate dall’articolo 9, comma 10, il quale autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze per il biennio 2021-2022 a reclutare 40 unità di personale non dirigenziale per rafforzare le strutture della Ragioneria generale dello Stato, inclusi l’Unità di missione del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa e i nuclei di valutazione della spesa, nonché per le attività di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale.

 

Gli oneri derivanti dall’attuazione del comma in esame sono pari a 598.858 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


 

Articolo 31-bis, commi 7-9
(Potenziamento Agenzia per la coesione territoriale a supporto
degli enti locali del Mezzogiorno)

 

 

L’articolo 31-bis, introdotto durante l’esame in sede referente, reca, ai commi da 7 a 9, disposizioni volte a consentire la stipula di contratti di collaborazione da parte dell’Agenzia per la coesione territoriale, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, al fine di accelerare la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 nonché per favorire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

 

In particolare, il comma 7 autorizza l'Agenzia per la coesione territoriale a stipulare contratti di collaborazione, di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, al fine di consentire l’attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di competenza dei suddetti enti, nonché di accelerare l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027.

La disposizione precisa che i contratti di collaborazione stipulati ai sensi del comma in esame non danno in nessun caso luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Agenzia per la coesione territoriale.

La misura è autorizzata nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Programma operativo complementare al PON «Governance e capacità istituzionale 2014-2020».

 

Il Programma Operativo Complementare al PON "Governance e Capacità istituzionale 2014–2020", presentato dall'Agenzia per la coesione territoriale, è stato approvato con la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto 2016. Esso si pone in funzione complementare rispetto al Programma operativo nazionale «Governance e capacità istituzionale» 2014-2020 al fine di integrare e rafforzare gli interventi in esso previsti per assicurare un maggiore impatto ed una più efficiente esecuzione finanziaria degli stessi. La dotazione finanziaria del POC, originariamente pari a 247,199 milioni di euro (delibera n.47/2016), è stata successivamente integrata dapprima con la deliberazione CIPE n. 31/2019, che ha aumentato la dotazione del Programma a 294,2 milioni di euro, e poi con la deliberazione CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, che ha portato la dotazione del Programma Complementare a 739,2 milioni di euro, a seguito di una nuova assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 (FSC), per complessivi 728,4 milioni, all'Agenzia per la coesione territoriale - in attuazione di quanto previsto dall’articolo 242, commi 2 e 5, del D.L. n. 34 del 2020[100] - di cui 445 milioni sono stati destinati a dare copertura agli interventi riprogrammati sul Programma operativo nazionale (PON) «Governance e capacità istituzionale» 2014-2020[101].

 

Ai fini della selezione del personale da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale, il comma 8 richiama le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80.

L’articolo 1 del D.L. n. 80/2021 reca modalità speciali volte ad accelerare le procedure selettive che possono essere utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato e per il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di progetti previsti nel PNRR o, limitatamente agli incarichi di collaborazione necessari all’assistenza tecnica, finanziati esclusivamente a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

I commi 5 e seguenti, richiamati dalla norma in esame, prevedono, in particolare, che ai fini del reclutamento, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il portale del reclutamento, istituisca uno o più elenchi ai quali possono iscriversi, rispettivamente:

a)      esperti e professionisti per il conferimento di incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo, di cui all’art. 7, co. 6, del D.Lgs. 165/2001, in base al quale le pubbliche amministrazioni che non possono far fronte con personale in servizio a specifiche esigenze, possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di determinati presupposti di legittimità;

b)      personale in possesso di un’alta specializzazione per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Ciascun elenco è suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse professioni e specializzazioni e agli eventuali ambiti territoriali e prevede l’indicazione, da parte dell’iscritto, dell’ambito territoriale di disponibilità all’impiego. Le modalità per l’istituzione dell’elenco e della relativa gestione, per l’individuazione dei profili professionali, delle specializzazioni e del limite al cumulo degli incarichi, per l’aggiornamento dell’elenco, nonché delle modalità semplificate di selezione comparativa e pubblica sono state definite con il D.M. 14 ottobre 2021.

 

L’Agenzia individua entro il 20 febbraio 2022, previa ricognizione dei fabbisogni degli enti beneficiari, gli enti cui destinare il personale di cui al comma precedente, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Entro i successivi sessanta giorni, l’Agenzia provvede alla relativa contrattualizzazione e assegnazione del personale.

Ai fini dell’assegnazione del personale, il comma 8 stabilisce che l’Agenzia debba avere riguardo anche agli esiti della procedura concorsuale autorizzata dall'articolo 1, commi 179 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) e a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

Si rammenta che il citato comma 179 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2021, al fine di garantire la definizione e l’attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione comunitaria e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, ha autorizzatole amministrazioni pubbliche (che, nell’ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale) e le Autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari (cioè tutti i soggetti pubblici coinvolti nelle attività programmatorie e gestionali) delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) ad assumere personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, nel limite massimo di 2.800 unità, ed entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023.

La ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e del personale assunto a tempo determinato è stata demandata, ai sensi del comma 180, ad apposito DPCM, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall’Agenzia per la coesione territoriale, che individua altresì i profili professionali e le relative categorie del predetto personale (si veda il D.P.C.M. 30 marzo 2021).

Il comma 4 del presente articolo prevede la costituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, ai fini del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni, previste dai commi 1 e 2 dell’articolo in esame, ai fini dell'attuazione dei progetti previsti dal PNRR (si veda, più approfonditamente, la scheda relativa all’articolo 31-bis, commi 1-5). Le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. A tale fine, i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei progetti PNRR, il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti.

 

Riguardo alle competenze del personale assunto ai sensi dei commi 7 e 8, il comma 9 stabilisce che il personale presta assistenza tecnica e operativa qualificata presso gli enti di assegnazione e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

§  supporto all'elaborazione di studi di fattibilità tecnico-economica nonché degli ulteriori livelli progettuali;

§  analisi e predisposizione delle attività necessarie alla partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, ivi inclusi i bandi che prevedono iniziative per la valorizzazione della cultura e della tradizione dei comuni italiani, dei programmi operativi nazionali e regionali a valere sui fondi strutturali, nonché degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione;

§  verifica, controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei lavori al fine del rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal programma di finanziamento.


 

Articolo 31-bis, comma 10
(Assunzioni negli uffici di diretta collaborazione nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti)

 

 

Il comma 10 dell’articolo 31-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, autorizza i comuni con popolazione superiore a 250.0000 abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ad assumere collaboratori con contratto a tempo determinato nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, con oneri a carico dei propri bilanci e nel rispetto di alcuni limiti di spesa.

 

La disposizione consente di potenziare l’organico degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori di cui all’articolo 90 TUEL (D.Lgs. n. 267 del 2000) mediante assunzione di collaboratori con contratto a tempo determinato per le esigenze proprie di tali uffici.

 

Più in dettaglio, la disposizione richiamata riguarda il personale degli uffici di supporto agli organi di direzione politica locale (sindaci, presidenti di provincia e assessori) assunti con contratto a tempo determinato. L’articolo 90 del TUEL consente infatti, attraverso una specifica previsione in tal senso del regolamento comunale o provinciale degli uffici e dei servizi, di costituire uffici di diretta collaborazione del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori.

Di tali uffici possono far parte sia dipendenti dell’ente locale, sia personale esterno assunto con “contratto a tempo determinato” nel senso che, come precisato dall’articolo 18-ter del D.L. 162 del 2019, il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica.

Se si tratta di personale dipendente da altra pubblica amministrazione è collocato in aspettativa senza assegni e viene retribuito applicando il contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti locali.

Si tratta di uffici c.d. di staff, in quanto sono posti in diretta collaborazione col vertice e non hanno compiti di amministrazione attiva (cfr., Corte dei Conti, Campania, Sezione controllo, deliberazione 23 settembre 2015, n. 213). La funzione di tali uffici è ausiliaria rispetto al vertice istituzionale nell’elaborazione dell’indirizzo politico-amministrativo; la competenza gestionale è riservata ai dirigenti e alla struttura amministrativa dell’ente.

 

Quanto all’ambito soggettivo di applicazione la disposizione riguarda i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del TUEL.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 243-bis del TUEL, i comuni e le province per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. predissesto). Tale deliberazione è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.

In particolare, il comma 5 dispone che il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura di risanamento finanziario, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.

Per assicurare il graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente in predissesto è soggetto, tra l’altro, al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria (comma 8, lett. e)).

Inoltre, in caso di accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali previsto dall’art. 243-ter, l’ente in predissesto deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario, tra le altre misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio, anche la riduzione delle spese di personale (comma 9, lett. a)).

 

Tali comuni possono procedere, con oneri a carico dei propri bilanci e nei limiti dell’80 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’ultimo rendiconto precedente alla deliberazione con cui è stata avviata la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

 

In relazione all’oggetto della disposizione in commento, si ricorda infine che il comma 1-bis dell’articolo 31 del provvedimento in esame (si v. supra) autorizza altresì i comuni con popolazione superiore a 250.0000 abitanti a conferire, entro limiti di spesa definiti, incarichi di consulenza e collaborazione, nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, a esperti di comprovata qualificazione professionale al fine di accelerare la programmazione e l’attuazione dagli interventi previsti dal PNRR.


 

Articolo 31-ter
(Potenziamento amministrativo del Ministero dell'università)

 

 

Nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto l'articolo 31-ter (em. 0.31.010.28 NF) che demanda ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la rideterminazione, a decorrere dall'anno 2022, dei limiti di spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, nonché per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e attività di rappresentanza (di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge n.78 del 2010) e per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture e per l'acquisto di buoni taxi (ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95) (comma 1).

Tale disposizione (introdotta mediante novella all'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77) è finalizzata a consentire una maggiore flessibilità gestionale e una più efficace realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR.

Al Ministero dell'università è altresì demandata la rideterminazione della consistenza del fondo per la retribuzione della posizione e di risultato del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in servizio presso il Ministero medesimo (comma 1).

Il nuovo articolo (al comma 2) autorizza, inoltre, il Ministero dell'università e della ricerca ad avvalersi della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, ai fini della progettazione e della gestione dell'ANIS, di cui all'articolo 62-quinquies del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

 

Si ricorda che l'articolo 6 del decreto-legge n.78 del 2010, al comma 7, stabilisce che (a decorrere dall'anno 2011) la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni (escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati) non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza del rispetto di tale vincolo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Al comma 8, stabilisce che (sempre a decorrere dall'anno 2011) le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.

 L'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 prevede che le medesime amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° maggio 2014, non possano effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

L'attribuzione della rideterminazione dei predetti limiti a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è espressamente connessa con la riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca disposta dal decreto-legge n. 1 del 2020.

Alla riorganizzazione del Ministero dell'università è altresì connessa la rideterminazione della consistenza del fondo per la retribuzione della posizione e di risultato del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'università e della ricerca, di cui al secondo periodo del nuovo comma 6-ter.2 inserito nell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (recante semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricerca).

 

Si valuti, al riguardo, l'opportunità di specificare con quale atto (se il medesimo decreto interministeriale di cui al primo periodo o diverso atto) debba essere effettuata la rideterminazione del richiamato fondo.

 

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede inoltre che agli oneri derivanti dalla rideterminazione del fondo in questione, quantificati in 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 64, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021 (che dispone, in relazione alle accresciute esigenze in tema di selezione e valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca connessi all'attuazione del PNRR, l'incremento del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Il nuovo comma 6-ter.2 (inserito nel medesimo articolo 64 dal comma 1 dell'articolo in esame) novella, infine, l’articolo 1, comma 1050, secondo periodo, della legge n. 178 del 2020, al fine di estendere anche al personale dirigenziale (oltre che, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, al personale non dirigenziale) delle pubbliche amministrazioni la possibilità di entrare a far parte dell'Unità di missione istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU.

Si ricorda che l'Unità di missione, oltre che di personale di ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, può avvalersi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero, di non più di 10 unità personale - sulla base della disposizione vigente esclusivamente "non dirigenziale" - appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, collocato fuori ruolo ovvero in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza.

 

Il comma 2 del nuovo articolo 31-ter specifica che l'autorizzazione conferita al Ministero dell'università e della ricerca ad avvalersi della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008 è finalizzata a garantire l'attuazione degli interventi del PNRR e ad assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti, secondo quanto previsto dall'art. 64, comma 6-ter.1, del decreto-legge n. 77 del 2021.

L'avvalimento - disciplinato sulla base di specifica convenzione, anche di durata pluriennale - è funzionale: i) alla progettazione e alla gestione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS), istituita dall'articolo 62-quinquies del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) con l'obiettivo di accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni; ii) alla digitalizzazione dei servizi e dei processi organizzativi e amministrativi interni, nonché alla gestione giuridica ed economica del personale.

 


 

Articolo 32
(Formez PA)

 

 

L’articolo 32 reca disposizioni finalizzate all’ampliamento del novero dei soggetti istituzionali che possono fare parte dell’associazione Formez PA.

 

Nel dettaglio, la disposizione proposta sostituisce il comma 3 dell’articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, prevedendo che oltre alle amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, come attualmente contemplato dal vigente comma 3,  possano entrare a far parte della Associazione Formez PA anche “le altre amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti pubblici economici”.

Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. è un’associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, in house alla Presidenza del Consiglio –Dipartimento della Funzione pubblica – e delle Amministrazioni associate. L'Istituto è sottoposto al controllo, alla vigilanza ed ai poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, che detiene la quota maggioritaria dell'associazione.

Costituito nel 1963, l’attività di Formez PA è oggi focalizzata sull’attuazione delle politiche di riforma e modernizzazione della PA e più in generale della strategia di promozione dell’innovazione e di rafforzamento della capacità amministrativa, prevista dalle politiche di sviluppo dell’UE e promossa dal DFP, attraverso attività di accompagnamento e assistenza tecnica.

 

La Relazione illustrativa del provvedimento in esame, rileva che in base all’articolo 1, comma 3, attualmente vigente “vi sono casi in cui molte Pubbliche amministrazioni non rientrano, o sussistono dubbi circa la loro collocazione, all’interno delle tipologie indicate nel citato articolo, considerato, ad esempio, che non vi è una puntuale definizione del perimetro delle amministrazioni dello Stato”.

Al riguardo, nella Relazione si rappresenta che il Consiglio di Stato, con il parere n. 883 del 21 marzo 2019, ha stabilito che, stante la disciplina prevista dall’articolo 5 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e considerata la disciplina normativa e statutaria del Formez, quest’ultimo è qualificabile quale organismo in house nei confronti dei propri associati, che, conseguentemente, possono avvalersi direttamente dell’associa-zione per l’espletamento delle attività rientranti nella sua finalità e coerenti con la previsione dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 6 del 2010. Inoltre, l’acquisizione dello status di associato consente l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house, previsto dall’articolo 192 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

 

Secondo la relazione tecnica allegata al provvedimento, la disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.

 

 


 

Articolo 33
(Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni)

 

 

L’articolo 33 istituisce presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato “Nucleo PNRR Stato-Regioni”, al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni tra Amministrazioni statali titolari di interventi del PNRR e gli enti territoriali.

 

In particolare, il Nucleo PNRR Stato-Regioni, operativo fino al 31 dicembre 2026, assicura al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri il supporto tecnico per la realizzazione delle attività di competenza volte ad attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR, in raccordo con le altre amministrazioni dello Stato titolari di interventi PNRR. In particolare, il supporto tecnico del Nucleo riguarda le attività volte a:

a)   curare l’istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali;

b)   prestare supporto alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, denominato “Progetto bandiera”;

c)   prestare attività di assistenza agli enti territoriali, con particolare riferimento ai piccoli comuni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, e ai comuni insulari e delle zone montane, anche in raccordo con le altre iniziative di supporto tecnico attivate dalle amministrazioni competenti;

d)   condividere, con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, le informazioni raccolte e comunicare, d'intesa con le medesime strutture, le attività svolte, anche mediante la progettazione e gestione di uno spazio web informativo, dedicato ai tavoli di coordinamento e alle attività di assistenza agli enti territoriali.

 

Al Nucleo PNRR Stato-regioni sono assegnate le risorse di cui alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, con cui è stato ripartito il fondo previsto dall’articolo 7, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80.

 

L’articolo 7, comma 4, del DL n.80 del 2021, al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con una dotazione di euro 2.668.000 per l'anno 2021 e di euro 8.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, tra le amministrazioni centrali (escluso il MEF) assegnatarie di risorse PNRR, le quali possono avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico.

 

Per lo svolgimento delle proprie attività il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di un contingente di 23 unità di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale, individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche (con esclusione del personale scolastico e del MEF), che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo.

Il predetto contingente è comprensivo delle unità di personale non dirigenziale di cui alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, con cui sono state ripartite le unità di personale non dirigenziale previste dall’articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.

 

L’articolo 7, comma 1, primo periodo, del DL n.80 del 2021, dispone in ordine al reclutamento di 500 unità di personale (eventualmente integrabili a ulteriori 300 unità) non dirigenziale, da assumere a tempo determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, al fine di realizzare le attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR. Detto personale è inquadrato nell'Area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico e ingegneristico gestionale.

Al riguardo la relazione tecnica chiarisce che delle 23 unità di personale assegnate al Nucleo PNRR Stato-regioni, 10 unità, da inquadrare nell’area A, posizione economica F1 del Comparto PCM, fanno parte del contingente di cui alla tabella A del D.P.C.M. 28 luglio 2021, recante ripartizione delle unità di personale non dirigenziale previste dall’articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. I relativi oneri sono già coperti dal predetto articolo 7 del D.L. 80/2021.

Si osserva, comunque, che il DPCM 28 luglio 2021 non risulta pubblicato in Gazzetta ufficiale.

 

Il predetto contingente di personale sostituisce le unità organizzative di cui all’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che è conseguentemente modificato al fine di definire compiti e assetto organizzativo della nuova struttura.

L’art. 2, comma 8, del D.P.C.M. 30 luglio 2021 assegna le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie a due unità organizzative coordinate rispettivamente da un dirigente di prima fascia e ad un dirigente di seconda fascia

 

Alle posizioni dirigenziali del predetto contingente di 23 unità di personale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.

 

L’articolo 1, comma 15, del DL n.80/2021, autorizza le amministrazioni pubbliche che siano impegnate nell’attuazione del PNRR a derogare, fino a raddoppiarli, i limiti percentuali attualmente previsti dalla legge per l’attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001[102]. Tale deroga è consentita solo in quanto funzionale alla copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all’attuazione degli interventi del PNRR. Tali incarichi sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna amministrazione interessata.

 

Per lo svolgimento dei nuovi compiti il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (dal 2022 al 2026) può altresì avvalersi:

§  del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica;

§  di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico ed entro il limite di spesa complessivo di euro 300.000.

 

Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a euro 110.437 per l’anno 2021 e ad euro 1.625.247 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014.

Si tratta del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, istituito nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 3076). Nel bilancio di previsione per il 2021-2023 (legge n. 178 del 2020 e relativo D.M. 30 dicembre 2020 di ripartizione in capitoli), il Fondo presentava una dotazione di 645,2 milioni per il 2021, 383,5 milioni per il 2022 e di 431,8 milioni per il 2023. La dotazione del Fondo è stata ridotta, nel corso dell’anno, ad opera di numerosi decreti-legge che hanno utilizzato le risorse del Fondo per finalità di copertura finanziaria.

Si rammenta, peraltro, che a valere sulle risorse del Fondo in questione è altresì posta la copertura finanziaria degli oneri recati dall’articolo 36, comma 2, del D.L. in esame (recante il potenziamento della dotazione organica dell’Unità per la semplificazione, già incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per oneri pari a 22.732 euro nel 2021 e a 136.388 euro nel 2022).


 

Articolo 34
(Reclutamento di personale per il Ministero della transizione ecologica per l'attuazione degli obiettivi di
transizione ecologica del PNRR)

 

 

L’articolo 34 assegna al Ministero della transizione ecologica, con decorrenza non anteriore al l° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, un contingente di personale fino a centocinquantadue unità, per una spesa complessiva di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023,  di cui 7,6 milioni per le spese del personale assegnato e 1,4 milioni per le esigenze di funzionamento connesse all'attività del medesimo contingente, al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi della transizione ecologica previsti nell'ambito del PNRR.  Compito del nuovo personale sarà anche fornire adeguato supporto alle amministrazioni centrali e locali per il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica di cui al medesimo Piano, nonché fornire supporto alla struttura di missione prevista dall’art. 17-sexies del D.L. 80/2021 per l'attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica. Nel corso dell’esame in sede referente, è stata introdotta una disposizione che prevede la pubblicità sul sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica degli esiti delle valutazioni selettive previste per la selezione del contingente di personale.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame assegna al Ministero della transizione ecologica (MITE), con decorrenza non anteriore al l° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, un apposito contingente di personale massimo di centocinquantadue unità, nel limite di spesa complessivo di euro 7,6 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023.

Si prevede che il contingente, previsto per l’attuazione degli interventi, degli obiettivi e dei traguardi della transizione ecologica previsti nell'ambito del PNRR, fornisca altresì un adeguato supporto alle amministrazioni centrali e locali e alla struttura di missione prevista dall’art. 17-sexies del D.L. 80/2021 per l'attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica.

L’art. 17-sexies del D.L. 80/2021 stabilisce che la struttura di missione, istituita presso il MITE per il coordinamento della fase attuativa del PNRR, fino al completamento del Piano e comunque fino al 31 dicembre 2026, sia articolata in una struttura di coordinamento e in due uffici di livello dirigenziale generale, questi ultimi fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi (comma 1). Si prevede inoltre che sono conseguentemente resi indisponibili, nell’ambito della dotazione organica del MITE, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale (comma 2).

Il contingente di personale assegnato al MITE risulta composto:

§  da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi nell'ambito della transizione ecologica ed energetica o della tutela del territorio o della biodiversità o dello sviluppo dell'economia circolare, nonché di significativa esperienza almeno triennale in tali materie;

§  ovvero anche da personale di livello non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definiti la composizione del contingente ed i compensi degli esperti.

Il comma 2 specifica che gli esperti sono individuati previa valutazione dei titoli, delle competenze e dell'esperienza professionale richiesta e mediante almeno un colloquio che può essere effettuato anche in modalità telematica.

Le predette valutazioni selettive ovvero loro singole fasi possono essere effettuate con modalità telematiche anche automatizzate.

Nel corso dell’esame in sede referente è stato aggiunto il comma 2-bis, che dispone la pubblicità sul sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica, entro trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni medesime, degli esiti delle valutazioni selettive di cui al comma 2, dei nominativi degli esperti selezionati, dei loro curricula e delle loro retribuzioni, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti a legislazione vigente e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. 

Il comma 3 autorizza una spesa complessiva massima di 1,4 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per le esigenze di funzionamento connesse all'attività del previsto contingente.

Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri di cui al presente articolo - pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 - mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando:

§  per 4,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,6 milioni di euro per l'anno 2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica);

§  per 4,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 7,4 milioni di euro per l'anno 2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

 


 

Articolo 34-bis
(Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l’attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

 

 

L’articolo 34-bis incrementa di 100 unità il limite massimo del contingente complessivo di personale a contratto assunto dagli uffici all’estero del MAECI.

 

     La disposizione in commento incrementa di 100 unità (da 3.000 a 3.100) il limite del contingente complessivo di personale a contratto assunto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari gli istituti italiani di culturale e le delegazioni diplomatiche centrali, previa autorizzazione dell’Amministrazione centrale, di cui all’articolo 152, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Autorizza inoltre, a tal fine, una spesa di 2.178.050 euro per l’anno 2022, di 4.486.800 euro per l’anno 2023, di 4.621.400 euro per l’anno 2024, di 4.760.000 euro per l’anno 2025, di 4.902.800 euro per l’anno 2026, di 5.049.900 euro per l’anno 2027, di 5.201.400 euro per l’anno 2028, di 5.357.400 euro per l’anno 2029, di 5.518.100 euro per l’anno 2030 e di 5.683.600 euro annui a decorrere dall’anno 2031 (comma 1).
Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma precedente mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 

 


 

Articolo 34-ter
(Reclutamento di personale e rafforzamento organizzativo per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

 

 

L’articolo 34-ter, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad assumere un ulteriore contingente di dieci unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con decorrenza 1° gennaio 2022-31 dicembre 2024, incrementando a tal fine le risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero.

 

L’articolo 34-ter, comma 1, autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in aggiunta al contingente già previsto dall’articolo 7, comma 1, del D.L. n. 80/2021, ad assumere un ulteriore contingente di dieci unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con decorrenza 1° gennaio 2022-31 dicembre 2024, da inquadrare nell’area III posizione economica F1 nel profilo professionale giuridico, da reclutare tramite selezione pubblica o mediante utilizzo di graduatorie vigenti.

 

Il richiamato art. 7, comma 1, del D.L. n. 80/2021 ha previsto il reclutamento di 500 unità di personale (eventualmente integrabili a ulteriori 300 unità) non dirigenziale da assumere a tempo determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, al fine di realizzare le attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR. Detto personale è inquadrato nell'Area III, posizione economica F1, nei seguenti profili professionali: economico; giuridico; informatico; statistico-matematico; ingegneristico; ingegneristico gestionale. Il relativo concorso pubblico è stato indetto dal Dipartimento della funzione pubblica (cfr. Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2021). Del predetto contingente, 80 unità vengono assegnate al Ministero dell’economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, e le restanti 420 alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR secondo quanto disposto dal D.P.C.M adottato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del predetto D.L. n. 80/2021 (Allegato al citato bando).

 

Le assunzioni autorizzate dalla norma sono finalizzate ad attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi in materia di lavoro e politiche sociali previsti nell’ambito del PNRR, nonché a fornire supporto all’unità di missione di cui all’articolo 8, comma 1, del D.L. n. 77/2021[103].

 

Il richiamato articolo 8 del D.L. n. 77 del 2021 detta disposizioni per il coordinamento della fase attuativa del PNRR, prevedendo che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano individui una struttura di livello dirigenziale generale (esistente o di nuova istituzione), che funga da punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR, istituito dall’art. 6 del medesimo decreto-legge presso la Ragioneria generale dello Stato, e svolga attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo, ai fini dell’avanzamento dei progetti, sulla base di apposite linee guida da essa adottate, per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento dei milestone e dei target.

 

Agli oneri derivanti dalla norma, pari a 409.622 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per il funzionamento del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato "Previdenza Italia" (di cui all’art. 58-bis, comma 5, del D.L. n. 124/2019).

 

Il comma 2 incrementa le risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali[104] di 423.720 euro per il 2022, di 102.541 euro per il 2023 e di 36.016 euro per il 2024, per le medesime finalità indicate al comma 1 per il personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Anche agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di cui all’articolo 58-bis, comma 5 del D.L. n. 124/2019 (cfr. supra).

 


 

Articolo 35
(Rafforzamento organizzativo in materia di Giustizia)

 

 

L’articolo 35 reca disposizioni concernenti l’organizzazione del Ministero della Giustizia, con particolare riguardo: all’istituzione di una struttura dipartimentale per l’innovazione tecnologica e il monitoraggio dei servizi connessi all’amministrazione della giustizia (comma 2); alla creazione di nuovi posti dirigenziali (commi 3, 4 e 4-bis); alle procedure per l’adozione del regolamento di organizzazione del Ministero (comma 5); allo scorrimento di graduatorie o nuove procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di personale a tempo determinato da destinare all’ufficio del processo amministrativo (comma 7).

Viene inoltre modificata una norma sul reclutamento di personale da assegnare agli uffici del processo del distretto della corte di appello di Trento, che prevede una riserva di posti sulla base dell’appartenenza ad un determinato gruppo linguistico, al fine di circoscriverla alla sola Provincia autonoma di Bolzano (comma 1).

 

In particolare, il comma 1 è volto a modificare il comma 12-bis dell’art. 14 del decreto-legge n. 80 del 2021, che prevede una disciplina specifica per il reclutamento del personale dell’ufficio del processo, con riguardo agli uffici giudiziari siti nella Regione Trentino Alto Adige.

Il comma 12-bis dell’articolo 4 del decreto-legge n. 80 del 2021 prevede che, con riguardo agli addetti all’ufficio del processo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16 (il quale prevede la delega alla Regione Trentino Alto Adige, di una serie di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari), nell'ambito dei concorsi straordinari previsti dal medesimo D.L. 80/2021, si procede al reclutamento e alla successiva gestione giuridica ed economica del personale amministrativo anche degli addetti all'ufficio per il processo da assegnare agli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Trento. La disposizione, nella formulazione vigente prima dell’entrata in vigore del decreto legge in esame, specifica che il bando indica i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede come requisito per la partecipazione, in relazione alle assunzioni negli uffici giudiziari siti nella provincia autonoma di Bolzano/Bozen, il possesso dell'attestato di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue italiano e tedesco (artt. 3 e 4, co. 3, n. 4, del d. P.R. n. 752 del 1976).

 

La modifica è volta a specificare che la riserva di posti su base linguistica riguardante il reclutamento di personale da assegnare all’ufficio del processo (previsto all’artt. 11 del medesimo d.l. 80/21) è circoscritta alla sola Provincia autonoma di Bolzano/Bozen, in conformità a con quanto previsto dallo Statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Secondo quanto specificato nella Relazione illustrativa, la formulazione del comma 12-bis dell’articolo 4 del D.L. 80/2021 anteriore all’entrata in vigore del decreto legge in esame, estenderebbe anche alla Provincia autonoma di Trento la ripartizione dei posti messi a concorso in base all’appartenenza al gruppo di lingua tedesca, italiana o ladina. La modifica apportata dall’articolo in esame costituisce pertanto, secondo la Relazione “ da un lato come correttivo necessario allo scopo di evitare discrepanze nella normativa che regola la rappresentanza dei gruppi linguistici nelle pubbliche amministrazioni, dall’altro come intervento urgente ai fini del rispetto della tempistica concordata con l’Unione europea per le attività ricomprese nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, considerata l’imminente adozione del bando di concorso per la copertura dei posti necessari a coprire le esigenze degli uffici per il processo”.

 

Tra le varie norme poste a tutela delle minoranze linguistiche, in diretta applicazione del dettato dell’art. 6 della Costituzione, assume uno speciale rilievo quella che si esplica nella ripartizione dei posti presso le pubbliche amministrazioni statali situate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano/Bozen in base al principio della rappresentanza dei tre gruppi linguistici che la abitano (tedesco, italiano, ladino). Tale principio trova il suo fondamento nell’articolo 89 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), il quale prevede che: “1. Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme. 2. Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa. 3. I posti dei ruoli di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione”.

La riserva opera quindi soltanto limitatamente alla suddetta Provincia autonoma per il personale statale, come peraltro ribadito in numerosi articoli (2, 8, comma 3, e 16) del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (che reca specificamente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego). Per quanto riguarda più specificamente il comparto giustizia, è l’articolo 33 a prevedere che: “i posti di pianta organica degli uffici giudiziari della provincia di Bolzano sono riservati ai cittadini appartenenti ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino in rapporto alla loro consistenza quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento della popolazione”.

 

Il comma 2 reca alcune modifiche agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l’organizzazione del ministero della giustizia, con riguardo all’attribuzione di nuove funzioni e alla creazione di uno specifico dipartimento al quale affidare le stesse.

La medesima disposizione del decreto legge specifica che l’intervento è finalizzato ad incrementare l’efficacia e l’efficienza dei singoli uffici del Ministero della giustizia, implementando il processo di riforma e di innovazione tecnologica, nonché il monitoraggio effettivo dei servizi connessi all’amministrazione della giustizia.

In particolare, la lettera a) n. 3), aggiunge alle attribuzioni del Ministero della giustizia - previste dalle lettere da a) a d) del comma 3 del citato articolo 16 - quelle relative ai servizi per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione. I compiti e le funzioni che pertengono a questa nuova area funzionale sono specificati all’interno della nuova lettera d-bis) e riguardano:

§  la gestione dei processi e delle risorse connessi alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della innovazione;

§  la gestione della raccolta, organizzazione e analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia;

§  l’implementazione delle procedure di raccolta dei dati e della relativa elaborazione statistica secondo criteri di completezza, affidabilità, trasparenza e pubblicità;

§  il monitoraggio dell'efficienza del servizio giustizia con particolare riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari; coordinamento della programmazione delle attività della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del D.lgs. n. 300 del 1999, il ministero della Giustizia esercita le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree funzionali:

a)    servizi relativi alla attività giudiziaria: gestione amministrativa dell’attività giudiziaria in ambito civile e penale; attività preliminare all'esercizio da parte del ministro delle sue competenze in materia processuale; casellario giudiziale; cooperazione internazionale in materia civile e penale; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;

b)   organizzazione e servizi della giustizia: organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informatici necessari; attività relative alle competenze del ministro in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;

c)    servizi dell'amministrazione penitenziaria: gestione amministrativa del personale e dei beni della amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati;

d)   servizi relativi alla giustizia minorile: svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori e gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi.»

 

Le modifiche all’articolo 16 apportate dai numeri 1) e 2) della lettera a), sono di mero coordinamento.

La lettera b) inserisce invece, nell’articolo 16, il nuovo comma 3-bis, in cui si stabilisce che il Ministero della giustizia, per poter esercitare i compiti e le funzioni che gli sono attribuiti, accede direttamente ai dati riguardanti tutti i servizi connessi all’amministrazione della giustizia, compresi quelli raccolti dagli uffici giudiziari, fermo quanto disposto dall’articolo 4, comma 10, del decreto-legge n. 193 del 2009, ai sensi del quale la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione della giustizia sono stabilite da apposito regolamento, emanato dal Ministro della giustizia.

L’articolo 4, comma 10, del decreto-legge n. 193 del 2009 autorizza il Ministro della giustizia ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento al fine di disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione della giustizia all'archivio informatico centralizzato esistente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

Come sottolineato nella relazione tecnica relativa al decreto legge in esame, alle attività di raccolta, organizzazione e analisi dei dati relativi ai servizi della giustizia, elaborazione statistica e monitoraggio ai fini dell'efficienza del servizio giustizia “si potrà provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che l’architettura informatica che gestisce l’inserimento, la raccolta e l’elaborazione dei dati statistici, già consente, attraverso opportune integrazioni sistemistiche nell’ambito degli attuali contratti di sviluppo evolutivo del settore informatico, l’accesso diretto da parte del Ministero della giustizia ai dati raccolti dagli uffici giudiziari”.

 

La lettera c) del comma 2, modifica l’articolo 17 del D.lgs. 300/1999, porta da quattro a cinque il numero dei dipartimenti in cui si articola il Ministero della giustizia, istituendo dunque un nuovo dipartimento, al quale sono affidati i compiti e le funzioni relativi alla transizione digitale della giustizia.

 

Per il funzionamento della nuova struttura dipartimentale, al comma 3 si provvede ad istituire, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022, tre posti di livello dirigenziale ad essa destinati, ovvero:

§  un posto di Capo dipartimento;

§  un posto di vice Capo dipartimento;

§  un posto di funzione per l’Ufficio del Capo dipartimento.

A completamento della dotazione organica del personale dirigenziale del suddetto dipartimento, si prevede inoltre la stabilizzazione della struttura di livello generale per il coordinamento delle politiche di coesione[105], inclusi i due uffici dirigenziali di livello non generale. Complessivamente, quindi, la dotazione organica del personale dirigenziale dell’amministrazione giudiziaria risulta incrementata di tre posizioni di livello generale e di tre posizioni di livello non generale.

Secondo le stime riportate nella relazione tecnica tale incremento comporta un onere che ammonta a regime a circa 1.303.869 € annui.

Il nuovo Dipartimento, in base a quanto specificato dalla relazione tecnica, sarà composto dai seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

§  Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, che transiterà dal Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria al nuovo Dipartimento, compresi gli uffici dirigenziali di livello non generale, senza determinare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato;

§  Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, che transiterà dal Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria al nuovo Dipartimento, compresi gli uffici dirigenziali di livello non generale, senza determinare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato;

§  Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione, già prevista dall’attuale regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui all’articolo 16, comma 12, del d.P.C.M. 84/2015, compresi gli uffici dirigenziali di livello non generale.

Per quanto riguarda invece il personale amministrativo assegnato alla nuova struttura, che transiterà dagli uffici ove attualmente presta servizio, senza modifiche delle sedi di lavoro e avvalendosi dei beni strumentali già utilizzati, non sono previsti ulteriori oneri.

 

Il comma 4 istituisce, nell’ambito dell’amministrazione penitenziaria, una struttura per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria. Trattandosi di una struttura di livello dirigenziale generale, è altresì previsto l’aumento di una unità della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022.

L’istituzione di una Direzione generale che si occupa di beni, servizi ed edilizia penitenziaria consente di scorporare una serie di attribuzioni dall’attuale Direzione generale del personale e delle risorse, che, secondo quanto si evince dalla relazione tecnica, è eccessivamente estesa, essendo costituita da 11 uffici, e si occupa della gestione di materie complesse ed eterogenee; in tal modo si intende perseguire una maggiore efficienza dell’amministrazione penitenziaria ed un potenziamento dei servizi ad essa connessi. La nuova Direzione generale si avvarrà di personale già in forza alla Direzione del personale; in particolare, le 11 posizioni dirigenziali non generali di cui si compone attualmente la Direzione generale del personale e delle risorse saranno ripartite, sulla base delle relative competenze, nell’ambito delle due Direzioni generali oggetto dell’intervento. Gli oneri derivanti dall’istituzione della nuova Direzione generale sono pertanto limitati all’incremento di una unità di personale dirigenziale disposta dal comma 4, quantificati in 198.818 € per l’anno 2022 (si ricorda la decorrenza dal 1° marzo 2022) fino ad arrivare a 257.609 € dall’anno 2032 e a regime.

 

Il comma 4-bis, inserito nel corso dell’esame in Commissione, è volto ad istituire - con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2022 - presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, un ufficio di livello dirigenziale non generale di II fascia del Comparto funzioni centrali per la gestione dell'area contrattuale, per l'acquisizione di beni, di servizi e di lavori, con funzioni di programmazione e di coordinamento. La disposizione incrementa quindi di una unità, la pianta organica dei dirigenti di II fascia della carriera amministrativa del medesimo Dipartimento.

Si ricorda che la riforma del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, operata dal D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84, ha soppresso la Direzione generale del personale e la Direzione generale dei beni e servizi, unificandole in un’unica articolazione dirigenziale di livello generale denominata Direzione Generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, accorpando in un unico ufficio dirigenziale le competenze attribuite alle due predette articolazioni soppresse.

Il nuovo ufficio ha inoltre ampliato il numero di personale e strutture territoriali da gestire per effetto dell’acquisizione delle competenze sul personale e degli uffici di esecuzione penale esterna in precedenza gestiti dall’Amministrazione penitenziaria.

 

Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 e 4-bis, al comma 5 si prevede l’aggiornamento del regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia nonché del regolamento sugli uffici di diretta collaborazione. La disposizione specifica che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2022” i suddetti regolamenti sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e che il Presidente del Consiglio dei ministri ha altresì la facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato sui decreti prima della loro adozione. Si tratta dunque di una deroga temporanea (fino al 30 giugno 2022) a quanto previsto, in via generale, dall’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 300/1999, il quale dispone che l'organizzazione, la dotazione organica e le funzioni degli uffici di livello dirigenziale generale in cui sono articolati i dipartimenti o le direzioni generali, siano disciplinati mediante regolamenti di delegificazione adottati con D.P.R. ex art. 17, co. 4-bis, L. 400/1988.

Con riguardo alla formulazione del testo si valuti l’esigenza di sostituire l’espressione “dalla data di entrata in vigore della presente legge”, con la seguente: “dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

 

Con riguardo all'organizzazione interna dei ministeri si ricorda che essa è disciplinata da una pluralità di fonti normative. Le strutture di primo livello (dipartimenti o direzioni generali) sono stabilite direttamente dalla legge, che nel caso di specie è rappresentata innanzitutto dal D.Lgs. n. 300/1999, il quale fissa per ciascun ministero il numero massimo di dipartimenti o di direzioni generali, a seconda del modello organizzativo prescelto.

Nell'ambito di tale struttura primaria, si provvede a definire il numero, nonché l'organizzazione, la dotazione organica e le funzioni degli uffici di livello dirigenziale generale in cui sono articolati i dipartimenti o le direzioni generali, mediante regolamenti di delegificazione adottati con D.P.R. ex art. 17, co. 4-bis, L. 400/1988 (così dispone l'art. 4, co. 1, del D.Lgs. 300/1999).

L'articolazione interna degli uffici di livello dirigenziale generale è demandata al ministro che provvede, con proprio decreto di natura non regolamentare, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti (art. 17, co. 4-bis, lett. e), L. 400/1988 e art. 4, co. 4, D.Lgs. 300/1999).

Anche per la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, l'assetto ordinario delle fonti ministeriali (art. 7 del d.lgs. 300/1999) prevede che siano istituiti e disciplinati con regolamento ex art. 17, co. 4-bis, L. 400/1988.

Negli ultimi anni, tuttavia, il legislatore ha fatto ricorso a procedure di semplificazione e accelerazione dei processi di riorganizzazione ministeriale mediante l'adozione di DPCM, in deroga alle procedure ordinarie ed in ogni caso in via transitoria, in particolare, al fine di semplificare ed accelerare il riordino organizzativo dei ministeri conseguente all'attuazione di misure di contenimento della spesa e di riduzione della dotazione organica ovvero in occasione di complessivi riordini degli assetti ministeriali o di singoli dicasteri.

L'autorizzazione ad aggiornare l'organizzazione dei Ministeri con d.P.C.m. ha avuto sempre carattere temporaneo, Per i dPCM di norma è previsto il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti e viene riconosciuta la facoltà al Presidente del Consiglio di richiedere il parere da parte del Consiglio di Stato. A differenza dei regolamenti adottati con D.P.R., non è, invece, previsto il parere delle commissioni parlamentari.

In particolare, si ricordano tra precedenti interventi di carattere generale:

§  l'art. 2, comma 10-ter, del D.L. 95/2012 (c.d. spending review) aveva previsto la possibilità di adottare i regolamenti di organizzazione conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche del personale, con finalità di contenimento della spesa pubblica, con D.P.C.M., anziché con D.P.R. La deroga aveva carattere provvisorio e, a seguito di una serie di proroghe, è stata ammessa fino al 28 febbraio 2014;

§  successivamente, l'art. 16, co. 4, D.L. 66/2014 ha autorizzato nuovamente i Ministeri, al solo fine di realizzare interventi di riordino diretti ad assicurare ulteriori riduzioni della spesa, ad adottare i rispettivi regolamenti di organizzazione nella forma di DPCM, anziché di regolamenti di delegificazione, fino al 15 luglio 2014, termine poi prorogato al 15 ottobre 2014 (art 2, co. 4-bis, D.L. 90/2014). In questo caso era prevista la possibilità di includere anche la disciplina degli uffici di diretta collaborazione;

§  di nuovo, l'articolo 4-bis, del D.L 86/2018 (L. 97/2018), il quale ha previsto che la procedura sopra descritta fosse applicabile da tutti i ministeri dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. 86/2018 e fino al 30 giugno 2019.

Successivamente sono seguiti: D.L. 104/2019 (L. 132/2019); art. 16-ter, co. 7, D.L. 124/2019 (L. 157/2019); art. 1, co. 167, L. 160/2019; art. 3, comma 6, D.L. 1/2020 (L. 12/2020); art. 116, D.L. 18/2020 (L. 27/2020); art. 10, D.L. 22/2021 (L. 55/2021).

 

Il comma 6 reca gli stanziamenti a copertura degli interventi previsti dai commi precedenti. Gli oneri sono coperti mediante riduzione:

§  delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

§  del Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico, di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

Il comma 7 riguarda il reclutamento di personale a tempo determinato da destinare all’ufficio del processo amministrativo, ed è volto a individuare soluzioni alternative per garantire il reclutamento delle 356 unità previste dal decreto-legge n. 80 del 2021 nell’ipotesi in cui i concorsi espletati in base a tale provvedimento d’urgenza non consentano di coprire tutti i posti messi a concorso.

 

L’art. 11 del decreto-legge n. 80 del 2021 ha previsto infatti che, al fine di assicurare la celere definizione dei processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, il Segretariato generale della giustizia amministrativa è autorizzato all’assunzione di un contingente massimo di 326 unità di addetti all’ufficio per il processo; nell’ambito del suddetto contingente 250 unità complessive sono destinate ai ruoli di funzionario amministrativo, funzionario informatico e funzionario statistico; le restanti 76 unità sono destinate al ruolo di assistente informatico. Si prevede inoltre l’articolazione delle assunzioni in due scaglioni, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi.

L’art. 12, comma 1, del medesimo decreto-legge ha previsto che le suddette unità di personale debbano essere distribuite esclusivamente presso le seguenti sedi: Consiglio di Stato, in ogni sezione giurisdizionale; TAR per il Lazio, sede di Roma; TAR per la Lombardia, sede di Milano; TAR per il Veneto; TAR per la Campania, sede di Napoli; TAR per la Campania, sezione staccata di Salerno; TAR per la Sicilia, sede di Palermo; TAR per la Sicilia, sezione staccata di Catania. Fanno eccezione 7 funzionari informatici e 3 funzionari statistici che sono assegnati, rispettivamente, al Servizio per l'informatica e al Segretariato generale della Giustizia amministrativa al fine di coadiuvare l'ufficio per il processo con riferimento agli aspetti informatici del progetto ricompreso nel PNRR e allo scopo di monitorare l'andamento della riduzione dell'arretrato.

 

Si ricorda che il PNRR [p. 499 e ss.] ha previsto l’impiego di 42,1 milioni di euro (Investimento M1-C1-I.3.2) per l'assunzione con contratti a tempo determinato della durata di 30 mesi di 250 funzionari e di 90 assistenti informatici. Le unità di personale saranno distribuite presso gli uffici giudiziari amministrativi che presentano il maggiore arretrato (Consiglio di Stato, TAR Lazio, TAR Lombardia, TAR Veneto, TAR Campania e TAR Sicilia).

 

In particolare, in base al comma 7, se non tutti i posti sono stati coperti, l’Amministrazione può reclutare le unità mancanti scegliendo una delle seguenti modalità:

 

§  mediante scorrimento delle graduatorie dei candidati risultati idonei, non vincitori, anche di altro profilo, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno delle professionalità dei candidati idonei presenti nelle graduatorie;

 

Il 21 giugno 2021 il Segretario generale della Giustizia amministrativa ha approvato un bando per il reclutamento con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di 30 mesi, non rinnovabile, mediante concorso pubblico, per titoli e prova scritta, di un primo scaglione di 168 unità di personale non dirigenziale. All’esito di questa procedura concorsuale il 26 ottobre scorso lo stesso Segretariato generale ha pubblicato l’elenco di vincitori e idonei. La seguente tabelle evidenzia, rispetto ai posti messi a concorso, tanto il quadro delle attuali scoperture quanto quello dei idonei in relazione ad altro profilo professionale:

 

 

Posti a concorso

Vincitori

Scoperture

Idonei

Funzionario amministrativo (Area III-F1)

 

 

 

34 posti c/o Consiglio di Stato-sez. giurisdizionali

34

0

47

40 posti c/o TAR Lazio-Roma

40

0

7

6 posti c/o TAR Lombardia-Milano

6

0

11

4 posti c/o TAR Veneto

4

0

3

9 posti c/o TAR Campania-Napoli

9

0

47

5 posti c/o TAR Campania-Salerno

5

0

3

10 posti c/o TAR Sicilia-Palermo

10

0

17

12 posti c/o TAR Sicilia-Catania

12

0

6

totale: 120 posti

120

0

141

Assistente informatico (Area II-F2)

 

 

 

8 posti c/o Consiglio di Stato-sez. giurisdizionali

6

2

0

9 posti c/o TAR Lazio-Roma

4

5

0

2 posti c/o TAR Lombardia-Milano

2

0

0

2 posti c/o TAR Veneto

0

2

0

5 posti c/o TAR Campania-Napoli

4

1

0

2 posti c/o TAR Campania-Salerno

2

0

0

5 posti c/o TAR Sicilia-Palermo

5

0

2

5 posti c/o TAR Sicilia-Catania

4

1

0

Totale: 38 posti

27

11

2

Funzionario informatico (Area III-F1)

 

 

 

7 posti c/o Consiglio di Stato-serv. Informatica

3

4

0

Funzionario statistico (Area III-F1)

 

 

 

3 posti c/o Consiglio di Stato-Segretariato

1

2

0

 

§  mediante una nuova procedura concorsuale, basata sulla sola prova scritta, alla quale potranno partecipare «i candidati che abbiano presentato domanda per la procedura indetta dal Segretario generale della Giustizia amministrativa in data 21 giugno 2021, ma che non siano stati ammessi a partecipare alla prova scritta del corrispondente profilo perché non rientranti nella percentuale prevista dall'articolo 8 del bando».

 

L’art. 8 del bando del 21 giugno definiva la procedura concorsuale prevedendo che «La valutazione dei titoli è espressa in trentesimi. I candidati che riportano un punteggio minimo pari a 21/30, sono ammessi alla prova scritta in ordine di punteggio, fino al raggiungimento del numero pari a cinque volte i posti messi a concorso per ciascun profilo. Laddove il numero di candidati con punteggio minimo di 21/30 sia inferiore a cinque volte il numero dei posti messi a concorso per ciascun profilo, sarà ammesso alla prova scritta, nel rispetto dell’ordine della valutazione conseguita, un numero di candidati fino al raggiungimento del numero pari a cinque volte i posti messi a concorso per ciascun profilo. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale a quello dell’ultimo degli ammessi».

 

La disposizione, dunque, consente al Segretariato della giustizia amministrativa di valutare se sia possibile attingere dalla lista degli idonei (quasi integralmente relativi alla professionalità di funzionario amministrativo) ovvero se non occorra una nuova procedura concorsuale aperta ai soli esclusi dalla prova scritta dei concorsi banditi a giugno. A tale nuova procedura potranno essere ammessi un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso. In entrambi i casi il Segretariato dovrà provvedere “a parità di spesa” e dunque con le risorse già stanziate dal decreto-legge n. 80 del 2021.

 

 


 

Articolo 35-bis
(Disposizioni per l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari)

 

 

L’articolo 35-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede che i capi degli uffici giudiziari, entro il 31 gennaio di ogni anno, debbano redigere un programma per la gestione anche dei procedimenti penali pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, sulla base delle disposizioni di legge e delle linee guida elaborate dal Consiglio superiore della magistratura.

 

L'articolo 35-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, apporta - nell'ambito della più ampia adozione di modelli organizzativi per l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari, in linea con gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza - una serie di modifiche al comma 1 dell’articolo 37, del decreto-legge n. 98 del 2011.

 

In base a tale disposizione, nella sua formulazione vigente, i capi degli uffici giudiziari, sentiti i presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno, redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti, con cui sono determinati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno (lett.a), gli obiettivi di rendimento dell'ufficio e l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, secondo criteri oggettivi ed omogenei (lett.b).

 

L'articolo in commento estende l'ambito di applicazione del programma anche alla gestione dei procedimenti penali, da redigere sentiti il procuratore della Repubblica presso il tribunale. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario deve determinare - relativamente al settore penale - i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, sulla base delle disposizioni di legge e delle linee guida elaborate dal Consiglio superiore della magistratura.

 

In proposito è opportuno ricordare che l'articolo 132 bis disp.att. c.p.p. reca una specifica disciplina della fissazione di criteri di priorità nella formazione dei ruoli di udienza e della trattazione dei processi. La disposizione assicura, nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi, la priorità assoluta:

ü  ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;

ü  a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 (maltrattamenti contro familiari o conviventi) e da 609-bis a 609-octies (reati di violenza sessuale) e 612-bis (stalking) del codice penale;

ü  a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale (omicidio colposo lesioni personali colpose) verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52 (legittima difesa), secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, (eccesso colposo) del codice penale;

ü  ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al TU immigrazione, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;

ü  ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;

ü  ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;

ü  ai processi nei quali è contestata la recidiva;

ü  ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato;

ü  ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis del codice penale (reati di corruzione);

ü  ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca cosiddetta allargata.

 

E' opportuno ricordare che la recentissima legge 27 settembre 2021, n. 134 (“Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”), all'articolo 1, comma 9, lett. i), interviene proprio in materia di criteri di priorità nella trattazione delle indagini. La disposizione delega il Governo a disciplinare la materia prevedendo che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale, nell’ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre. Ciò tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell’utilizzo efficiente delle risorse disponibili. La procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure viene allineata a quella delle tabelle degli uffici giudicanti, prevedendo quindi un intervento del CSM.

Il Csm ha più volte[106] affermato la legittimità della prassi dei criteri di priorità nelle procure, riconoscendoli come moduli organizzativi virtuosi, anche se ha precisato che il suo intervento deve considerarsi limitato alla sfera organizzativa dell’attività giudiziaria, e non autorizzatorio – di fatto o di diritto – della mancata trattazione di taluni procedimenti. Il Csm, a ben vedere, espresse, fin dalla fine degli anni Settanta, il proprio favorevole orientamento rispetto ai parametri di priorità, anche in assenza di alcuna iniziativa organizzativa dei dirigenti degli uffici giudiziari, e anche in assenza di una specifica previsione normativa. Nel Notiziario Csm del 31 luglio 1977 si auspicava, infatti, una programmazione nello “svolgimento del lavoro penale in modo da consentire in primo luogo la trattazione dei processi più gravi”. Dall’esame dei diversi pronunciamenti consiliari emergono peraltro diversi comportamenti organizzativi ai quali i capi delle procure devono attenersi, a partire dalla doverosità di adottare parametri orientativi della tempistica di definizione dei procedimenti penali, in un’ottica di buona amministrazione e di uniformità di esercizio dell’azione penale, e di comunicazione dei criteri di priorità adottati all’organo di autogoverno, alla stregua di quelli di organizzazione e di assegnazione degli affari.

 

 


 

Articolo 35-ter
(Disposizioni in materia di giudici delegati
alle procedure concorsuali)

 

 

L’articolo 35-ter prevede specifici obblighi di formazione per i magistrati ordinari che si occupano di procedure concorsuali, riconoscendo lo svolgimento di tali attività anche ai fini delle verifiche di professionalità e dei trasferimenti. La disposizione realizza un obiettivo del PNRR, per il quale è prevista la scadenza del dicembre 2021.

 

 

Il PNRR prevede, entro il quarto trimestre del 2021, l’entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del quadro in materia di insolvenza.

In particolare, il Piano prevede interventi volti a digitalizzare e potenziare il processo esecutivo con meccanismi di allerta precoce pre-insolvenza e la specializzazione di organi giudiziari e pre-giudiziari per una gestione più efficiente di tutte le fasi del processo esecutivo, anche tramite la formazione e la specializzazione del personale giudiziario e amministrativo. Più specificamente, si prevede:

i) il riesame delle modalità di risoluzione extragiudiziale delle situazioni di crisi aziendale;

ii) l'attuazione di meccanismi di allerta precoce e di accesso alle informazioni prima della fase di insolvenza;

iii) il passaggio alla specializzazione degli organi giudiziari (sezioni specializzate in diritto commerciale/procedure di insolvenza), come pure istituzioni per la fase pregiurisdizionale, al fine di gestire i procedimenti di insolvenza;

iv) la certezza che i creditori garantiti siano pagati prima dei crediti fiscali e dei crediti da lavoro;

v) la possibilità per le imprese di accordare diritti di garanzia non possessori.

Inoltre, a complemento della riforma, si ritiene necessario garantire la formazione e la specializzazione del personale delle autorità giudiziarie e amministrative che si occupa della ristrutturazione come pure la digitalizzazione generalizzata delle procedure di ristrutturazione e di insolvenza e la creazione di una piattaforma online per la risoluzione extragiudiziale delle controversie, in particolare nella fase di preinsolvenza, il cui uso deve essere incentivato. La riforma deve istituire un registro delle garanzie reali.

Il Ministro della giustizia ha istituito una Commissione di studio finalizzata a proporre le citate modifiche (c.d. Commissione Pagni), che deve concludere i propri lavori entro gennaio 2022. Nel frattempo però, la maggior parte degli obiettivi da conseguire entro il 2021 sono stati inseriti nel decreto-legge n. 118 del 2021, che reca misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale (artt. 1-23). La disposizione in commento completa dal punto di vista normativo gli interventi attuativi del PNRR.

 

Più in particolare, l’articolo 35-ter favorisce la specializzazione dei giudici che si occupano, anche in misura non prevalente, della materia concorsuale prevedendo, al comma 1, che essi debbano obbligatoriamente partecipare, ogni anno, ad almeno 2 specifici corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura. L’obbligo formativo sorge al momento dell’assunzione delle funzioni e permane fino all’ottavo anno di svolgimento delle stesse; oltre l’ottavo anno il magistrato non sarà più tenuto ad adempiere a questo specifico obbligo formativo.

 

Si ricorda che in base all’art. 19 del d.lgs. n. 160 del 2006, i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni, per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni. Il legislatore

 

Il comma 2 stabilisce che la frequenza di questi corsi deve essere inserita nei rapporti informativi redatti ai fini dei pareri per il conseguimento delle valutazioni di professionalità e rappresenta un indicatore della capacità del magistrato, ai sensi dell’art. 11, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 160 del 2006.

 

Si ricorda che la valutazione di professionalità del magistrato riguarda la sua capacità, laboriosità, diligenza e impegno.

La disposizione in commento prevede che la partecipazione del magistrato ai corsi di formazione relativi alle procedure concorsuali sia indice della sua capacità, che l’art. 11, comma 2, lett. a) riferisce «oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento», anche, secondo le funzioni esercitate, «al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari».

Il d.lgs. n. 160 del 2006, peraltro, all’art. 11, comma 2, lett. d) riferisce l’impegno del magistrato «alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura».

 

Ad oggi, la partecipazione del magistrato ai corsi di aggiornamento è individuata dal legislatore come indice del suo impegno e non della sua capacità (cfr. art. 11, comma 2, lett. d).

Per il magistrato che svolge le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali da almeno 3 anni, e che rispetta gli obblighi di formazione e aggiornamento previsti dal comma 1, il comma 3 riconosce, in caso di trasferimento ad altro ufficio giudiziario, criteri di prevalenza nella assegnazione dei posti che comportano la trattazione di procedimenti nella medesima materia fallimentare.

Per il medesimo magistrato, trascorsi 8 anni nell’ufficio giudiziario, il comma 4 riconosce un punteggio aggiuntivo in caso di partecipazione a bandi per il trasferimento ad altro ufficio giudiziario.

 

Infine, il comma 5 demanda al CSM l’adozione dei provvedimenti necessari per l’attuazione delle nuove disposizioni, mediante integrazione o modifica della normativa secondaria esistente in materia di valutazioni di professionalità e di trasferimenti ordinari.


 

Articolo 36
(Potenziamento dell’Unità per la semplificazione)

 

 

L’articolo 36, modificato in sede referente, detta alcune disposizioni per il potenziamento dell’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, già incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che viene contestualmente ridenominata Unità per la semplificazione.

 

In via preliminare è utile ricordare che l’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione è stata istituita ai sensi dell’art. 1, comma 22-bis del D.L. n. 181/2006 presso la Presidenza del Consiglio, per fornire in primo luogo supporto generale al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e al Comitato interministeriale di indirizzo delle politiche di semplificazione.

L’Unità è presieduta dal Ministro ed attualmente disciplinata, oltre che dalla citata disposizione di legge, dal d.P.C.m. del 12 giugno 2013. Più specificamente, tra i compiti affidati alla struttura, vi sono quelli relativi alla promozione e al coordinamento delle attività di semplificazione dell’ordinamento giuridico, alla abrogazione di norme desuete o disapplicate, al riassetto della normativa vigente mediante la redazione di codici e testi unici. Inoltre, l’Unità collabora con le amministrazioni statali per il raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e qualità della regolazione, partecipa alle iniziative e ai programmi di semplificazione avviati dall'Unione Europea, dall'Ocse e da altri organismi internazionali.

La relazione illustrativa al provvedimento in esame precisa che le disposizioni in oggetto si rendono necessarie per assicurare la continuità dell'Unità in relazione alla complessità e gravosità dei compiti che gravano sulla stessa, connesso all'assolvimento delle funzioni istituzionali proprie, incrementate dal pluriennale impegno richiesto dall'attuazione degli obiettivi connessi al PNRR.

 

In proposito, si ricorda che nella prima parte dell’attuale legislatura, il Governo Conte I aveva presentato un disegno di legge recante deleghe al Governo in materia di semplificazione e di codificazione (A.C. 1812) il cui esame è stato avviato in sede referente presso la Commissione Affari costituzionali. In tale provvedimento era contenuta (articolo 2) una delega per il riordino dell’Unità per la semplificazione, con particolare riguardo ai compiti attribuiti all’Unità.

 

In dettaglio, la lettera a), sostituendo il secondo periodo del citato comma 22-bis, ridenomina l’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione come sola Unità per la semplificazione. Conseguentemente, la lettera b) sopprime nel testo della disposizione, ovunque ricorrano, le parole “e la qualità della regolazione”.

La nuova denominazione sembrerebbe porsi in relazione alla recente istituzione, nell’ambito delle strutture di governance del PNRR, dell’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, incardinata presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio (art. 5, D.L. n. 77 del 2021).

 

Tra le funzioni affidate all’Unità per la regolazione rientrano infatti:

§  l’individuazione degli ostacoli all’attuazione del PNRR derivanti da disposizioni normative e dalle relative misure attuative proponendo possibili rimedi, sulla base delle segnalazioni dalla Cabina di regia;

§  l’elaborazione di proposte per superare le disfunzioni derivanti dalla normativa vigente e dalle relative misure attuative, utilizzando anche le verifiche d’impatto della regolamentazione;

§  l’elaborazione di un programma di azioni prioritarie ai fini della razionalizzazione e revisione normativa;

§  la promozione e il potenziamento delle iniziative di sperimentazione normativa, anche tramite relazioni istituzionali con analoghe strutture istituite in Paesi stranieri, europei ed extraeuropei, tenendo in adeguata considerazione le migliori pratiche di razionalizzazione e sperimentazione normativa a livello internazionale;

§  la ricezione e la valutazione delle ipotesi e proposte di razionalizzazione e sperimentazione normativa formulate da soggetti pubblici e privati.

 

Contestualmente il D.L. 77 del 2021 (art. 5, co. 5) reca disposizioni relative al funzionamento dell’Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione pubblica, chiamato ad operare in raccordo con la neoistituita Unità per la regolazione, per promuovere e coordinare: attività di rafforzamento della capacità amministrativa nella gestione di procedure complesse rilevanti ai fini del PNRR; interventi di semplificazione e “reingegnerizzazione” delle procedure e della predisposizione del catalogo dei procedimenti semplificati e standardizzati previsti nel PNRR; nonché promuovere interventi normativi e tecnologici di semplificazione anche attraverso un’agenda per la semplificazione condivisa con le regioni e gli enti locali, pianificare e verificare su base annuale gli interventi di semplificazione.

 

Al contempo, la lettera a) espunge dal secondo periodo il riferimento alla segreteria tecnica dell’Unità, istituita anch’essa dall’art. 1, comma 22-bis e che costituiva struttura di missione ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 303/1999. Si tratta di un intervento di ‘manutenzione normativa’, che adegua il testo della legge alla già avvenuta soppressione della segreteria tecnica ad opera della lettera a) del comma 3 dell’art. 7, del D.L. n. 95 del 2012, nell’ambito delle misure di riduzione della spesa pubblica delle amministrazioni statali (c.d. spending review).

La citata disposizione del DL 95/2012, oltre a disporre la soppressione della struttura di missione, prevedeva la riorganizzazione dell’Unità con un contingente di personale con funzione di supporto tecnico e amministrativo, effettuata poi con dPCm 9 agosto 2012, successivamente modificato con dPCm 21 dicembre 2012 ed infine sostituito con il citato dPCm 12 giugno 2013.

La Segreteria Tecnica, oggetto del citato intervento soppressivo, era stata istituita con D.P.C.M. del 26 luglio 2011, per fornire supporto tecnico amministrativo alla suddetta Unità e al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Avrebbe dovuto operare sino alla scadenza del mandato del Governo in carica pro tempore (cfr. art. 1, comma 3, D.P.C.M. 15 dicembre 2011). In particolare, alla struttura era assegnato il compito di provvedere agli adempimenti giuridici e amministrativi e gestionali, nonché allo studio e all'istruttoria degli atti concernenti l'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

Ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 15 dicembre 2011, alla Segreteria Tecnica era assegnato, ex art. 9, commi 5-ter e 5-quater del D.Lgs. n. 303/1999, un contingente di 20 unità di personale individuate tra il personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altre pubbliche amministrazioni, posto in posizione di comando, fuori ruolo o altro istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, oltre alla possibilità di avvalersi di non più di 8 esperti di provata competenza, cui conferire incarico ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 303/1999.

 

La lettera c), modificando il settimo periodo del citato comma 22-bis, riferisce agli esperti e componenti dell’Unità (invece che ai componenti della soppressa Segreteria tecnica) la disposizione in base alla quale, se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

 

Si ricorda in proposito che il D.L. n. 181 del 2006 stabilisce che dell’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione faccia parte il Capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che i componenti siano scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. L’articolo 2, comma 2, del citato dPCm 12 giugno 2013 precisa che i componenti sono in numero non superiore a quindici, individuati con separato decreto del Ministro.

L’Unità è coordinata dal Capo di Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione, in raccordo con il Capo dell’Ufficio legislativo e il Capo del Dipartimento della funzione pubblica.

La lettera d) aggiunge, dopo il settimo periodo del comma 22-bis, alcune disposizioni relative alla dotazione organica dell’Unità che attualmente è definita nel d.P.C.m. 12 giugno 2013 (art. 2, co. 4).

La disposizione in esame, che di fatto ‘legifica’ l’organico dell’Unità con alcune modificazioni rispetto al d.P.C.m. 12 giugno 2013, prevede la seguente articolazione della struttura:

§  un dirigente di prima fascia, con funzioni di coordinatore, individuato tra figure, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza nel settore della legislazione della semplificazione normativa. Tale incarico non è previsto nell’attuale organico dell’Unità, mentre sono quattro i dirigenti di seconda fascia (v. immediatamente infra);

§  tre dirigenti di seconda fascia, scelti anche tra estranei alla pubblica amministrazione. In base alla regolamentazione del d.P.C.m, i dirigenti non generali sono invece quattro, di cui almeno uno appartenente ai ruoli delle pubbliche amministrazioni;

§  sette unità di personale non dirigenziale, che nel testo originario del decreto sono da scegliere tra appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni e, in numero non superiore a tre, tra estranei alla PA.
In tal caso la parte innovativa riguarda la possibilità di scegliere tra soggetti esterni, perché il d.P.C.m. prevede attualmente che cinque unità siano scelte tra personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del comparto Ministeri e le restanti due unità di tra appartenenti ai ruoli di altre pubbliche amministrazioni.

Una modifica approvata in sede referente stabilisce invece, in continuità con le previsioni del d.P.C.m. 12 giugno 2013, che il personale non dirigenziale può essere scelto solo tra appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio, del comparto Funzioni centrali o da altre PA: nel caso in cui si tratti di personale dei ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri, si mantiene il trattamento economico fisso e continuativo con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza.

 

Dell’Unità fanno parte inoltre, come già previsto nell’attuale assetto:

§  non più di cinque esperti di provata esperienza;

§  i quindici componenti dell’Unità scelti tra esperti nei settori di interesse per l’attuazione delle funzioni delegate del Ministro per la pubblica amministrazione.

 

Come anticipato, attualmente, l’articolo 2, comma 4, del dPCm 12 giugno 2013 stabilisce che in funzione di supporto tecnico e amministrativo, l’Unità è integrata da un contingente di personale composto da:

§  tre dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale assegnati alla struttura ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

§  un dirigente con incarico di livello dirigenziale non generale assegnato alla struttura ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

§  sette unità di personale non dirigenziale; nell’ambito delle suddette sette unità, non più di cinque unità di personale possono essere scelte tra personale non dirigenziale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del comparto Ministeri, le restanti due unità di personale non dirigenziale possono essere scelte tra appartenenti ai ruoli di altre pubbliche amministrazioni.

L’Unità è inoltre coadiuvata da non più di ulteriori cinque esperti di provata competenza.

 

Il comma 2 dell’articolo in commento reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni sulla dotazione organica, stimati in euro 22.732 per l’anno 2021 e euro 136.388 annui a decorrere dal 2022.

 

Nella relazione tecnica si specifica che i maggiori oneri derivanti dall’intervento, tenuto conto dell’attuale assetto di cui al richiamato DPCM sono relativi alla differenza di trattamento economico derivante dall’incremento di un dirigente di prima fascia con funzioni di coordinatore - pari a euro 312.651 lordi annui e dal decremento di un dirigente di seconda fascia - il cui trattamento economico risulta pari a euro 176.263 lordi annui.

 

A tali maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia ai sensi dell’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

 


 

Articolo 36-bis
(Potenziamento del tavolo istituzionale per il coordinamento
degli interventi per il Giubileo 2025)

 

 

L’articolo 36-bis introdotto nel corso dell’esame in sede referente, novella il comma 645 dell’art. 1 della L. n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021) al fine di innalzare a tre senatori e tre deputati il numero dei rappresentanti del Parlamento che fanno parte del tavolo istituzionale avente il compito di coordinare le iniziative e la realizzazione degli interventi e delle opere necessari allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l'anno 2025.

 

L’articolo 36-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, novella il secondo periodo del comma 645 dell’art. 1 della L. n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021) al fine di innalzare a tre senatori e tre deputati il numero dei rappresentanti del Parlamento che fanno parte del tavolo istituzionale istituito dal citato comma 645 con il compito di coordinare le iniziative e la realizzazione degli interventi e delle opere necessari allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l'anno 2025.

Il vigente comma 645 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021 ha previsto l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un tavolo istituzionale con il compito di definire un piano degli interventi e delle opere necessarie allo svolgimento del Giubileo Universale della Chiesa Cattolica previsto per l’anno 2025, nonché degli eventi nazionali e internazionali ad esso connessi. Il tavolo istituzionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dai Ministri interessati, dal Presidente della Regione Lazio e dal Sindaco di Roma Capitale, nonché da due senatori e da due deputati indicati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, sentiti i gruppi parlamentari. Gli interventi da realizzare su aree della Santa Sede sono subordinati alla definizione consensuale tra quest’ultima e lo Stato Italiano. Il comma 645 ha stanziato inoltre un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la realizzazione degli interventi e delle opere necessari allo svolgimento del Giubileo del 2025.

Il comma 646 dispone che gli interventi da realizzare su aree della Santa Sede sono subordinati alla definizione consensuale mediante scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato italiano.

Si fa presente, inoltre, che l’art. 145 del disegno di legge di bilancio per il 2022, attualmente in corso di esame da parte del Senato, in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, dispone, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all’evento, l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di un apposito fondo da ripartire con una dotazione complessiva di 1,34 miliardi di euro per il periodo 2022-2026, nonché l’istituzione nel medesimo stato di previsione di un fondo da ripartire con una dotazione complessiva di 110 milioni di euro per il periodo 2022-2026 per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all’evento.

 


 

Articolo 36-ter
(Modifiche a Cabina di regia PNRR e Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

 

 

L’articolo 36-ter, introdotto in sede referente, modifica il decreto-legge n. 77 del 2021 in tema di governance del PNRR per la parte relativa al coordinamento tra organi centrali e regioni. In particolare, si prevede, da un lato, che i Presidenti di Regioni e Province autonome partecipino ai Comitati interministeriali per il digitale e per la transizione ecologica allorché siano esaminate questioni che riguardano quella Regione o Provincia; dall’altro, che la Segreteria tecnica opera in raccordo con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie per gli interventi di interesse delle Regioni e Province autonome, sentita la Conferenza delle Regioni.

 

Nel dettaglio, il comma 1 interviene sulla disciplina della Cabina di regia di cui all’articolo 2 del D.L. 77/2021 per la parte relativa al rapporto con gli enti territoriali e alle modalità di coordinamento.

 

Si ricorda preliminarmente che la cd. governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza è disciplinata dalla Parte I del decreto-legge n. 77 del 2021 (conv. da L. n. 208 del 2021), che determina organi e funzioni mirati alla realizzazione del Piano.

In sintesi, presso la Presidenza del Consiglio è istituita una sede di generale indirizzo, impulso, coordinamento della fase attuativa del Piano: una "Cabina di regia" (a composizione 'mobile', con i diversi Ministri interessati, a seconda delle materie trattate: art. 2), coadiuvata da una "Segreteria tecnica" (art. 4), la quale ultima è altresì operativa rispetto ad un "Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale" (art. 3) inteso quale sede consultiva di raccordo con parti sociali, enti territoriali, mondo produttivo e della ricerca, società civile. Altro soggetto è una neo-istituita (ancora presso la Presidenza del Consiglio) Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell'efficacia della regolazione (art. 5).

 

Attualmente, il decreto-legge n. 77 del 2021 prevede, all’articolo 2, comma 5, che laddove sia necessario un coordinamento ed un’armonizzazione tra le funzioni statali di programmazione e attuazione degli investimenti previsti dal Piano da un lato, e l'esercizio delle competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni e al sistema delle autonomie locali dall'altro, il Ministro per gli affari regionali partecipa alle sedute della Cabina di regia e dei Comitati interministeriali per il digitale e per la transizione ecologica (previsti dal decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, rispettivamente all'art. 8 e all'art. 4), nonché, su impulso di questi ultimi, promuove le iniziative necessarie in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni.

Negli stessi casi, quando si tratta di materie nelle quali le regioni e le province autonome vantano uno specifico interesse, è stabilito che ai predetti Comitati partecipa anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Con la novella approvata in sede referente si prevede la partecipazione ai Comitati interministeriali per il digitale e per la transizione ecologica altresì dei Presidenti di Regioni e Province autonome, allorché siano esaminate questioni che riguardano quella Regione o Provincia autonoma.

 

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del DL 77/2021 i Presidenti di Regioni e Province autonome partecipano alle sedute della Cabina di regia allorché siano esaminate questioni di competenza di quella Regione o Provincia. Vi partecipano anche il Presidente della Conferenza delle regioni e province autonome, quando le questioni concernano più Regioni ovvero il Presidente dell’ANCI e il Presidente dell’UPI quando sono esaminate questioni di interesse locale.

In tutti i suddetti casi, partecipa inoltre il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il quale può presiedere, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

La seconda modifica riguarda l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 77, che disciplina la Segreteria tecnica che opera presso la Presidenza del Consiglio a supporto delle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente. La Segreteria tecnica opera in raccordo con il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e l'Ufficio per il programma di governo presso la Presidenza del Consiglio.

La disposizione in esame prevede in via ulteriore un raccordo tra la Segreteria tecnica e il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie per gli interventi di interesse delle Regioni e Province autonome, sentita la Conferenza delle Regioni.

 

Si ricorda che la Segreteria tecnica ha tra i suoi compiti:

§  l'elaborazione di periodici rapporti informativi, indirizzati alla Cabina di regia (stilati sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio sull'attuazione del Piano, comunicati dal Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato);

§  la segnalazione al Presidente del Consiglio delle azioni utili al superamento delle criticità segnalate dai Ministri competenti per materia;

§  l'acquisizione dal Servizio centrale per il Piano (di cui all'art. 6) delle informazioni e dei dati di attuazione del Piano livello di ciascun progetto, anche con riguardo alla tempistica programmata e ad eventuali criticità rilevate nella fase di attuazione degli interventi;

§  la proposta al Presidente del Consiglio dei casi da valutare ai fini dell’eventuale esercizio dei poteri sostitutivi sottoponendoli all’esame del Consiglio dei ministri (di cui all'articolo 13);

§  l’istruzione dei procedimenti per il superamento del dissenso (di cui agli articoli 45 e 63).

 


 

Articolo 37
(Integrazione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard)

 

 

L’articolo 37 integra la composizione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (da 11 a 12 membri), al fine di comprendervi un delegato del Ministero per il Sud e la coesione territoriale, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

 

La Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) è stata istituita con la legge di stabilità 2016 (art.1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) per analizzare e valutare le attività, le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali (come previsto dal decreto legislativo 26 novembre 2010 n. 216, in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, n. 42 del 2009). La CTFS approva, inoltre, le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacità fiscali, definite dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 57-quinquies del D.L. n. 124 del 2019).

La Commissione è formata da undici componenti, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, tre designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro dell'interno, uno designato dal Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, uno designato dall'Istituto nazionale di statistica, tre designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste, e uno designato dalle regioni.

La CTFS è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborso di spese (art. 1, comma 30, della legge n. 208 del 2015).

La Commissione tecnica per i fabbisogni standard in carica è stata nominata con D.P.C.M. 4 aprile 2019. Le metodologie predisposte ai fini dell'individuazione dei fabbisogni possono essere sottoposte alla CTFS anche separatamente dalle elaborazioni relative ai fabbisogni standard. Conseguentemente la nota metodologica ed il fabbisogno standard per ciascun ente possono essere adottati con D.P.C.M., anche distintamente tra loro. Il parere parlamentare è richiesto solo per l'adozione della nota metodologica, e non più per la sola adozione dei fabbisogni standard.

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi da 29 a 34) ha semplificato la procedura per l'approvazione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard, modificando altresì gli organi che intervengono nella procedura medesima, con l'istituzione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) in luogo della soppressa Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF).

 

Merita ricordare che la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020), nell’incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali e il numero di posti disponibili negli asili nido, con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori carenze, ha integrato i criteri e le modalità di riparto delle quote incrementali del FSC per servizi sociali e asili nido. Per garantire che le risorse aggiuntive si traducano in un incremento effettivo dei servizi la legge ha previsto l’attivazione di un meccanismo di monitoraggio basato sull’identificazione di obiettivi di servizio (art. 1, commi 791-794, legge n. 178/2020). Per la prima volta dall’introduzione dei fabbisogni standard è stato superato il vincolo della spesa storica complessiva della funzione Sociale, stanziando risorse aggiuntive vincolate al raggiungimento degli obiettivi di servizio, e compiendo, in questo modo, un passo in avanti nel percorso di avvicinamento ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

I contributi aggiuntivi per gli asili nido (100 milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per l’anno 2023, 200 milioni di euro per l’anno 2024, 250 milioni di euro per l’anno 2025 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026) sono finalizzati ad incrementare l’ammontare dei posti disponili negli asili nido, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione con età compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore ai LEP.

Fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli stessi, il livello di riferimento del rapporto è dato dalla media relativa alla fascia demografica del comune, individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (art. 1, comma 792, legge n. 178/2020)).


 

Articolo 38
(Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso
l’Agenzia italiana del farmaco)

 

 

L’articolo 38 dispone la proroga, entro il termine massimo del 28 febbraio 2022, in attesa della riorganizzazione dell’AIFA diretta all’attuazione degli investimenti previsti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, dei componenti del CTS (Commissione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR), già scaduti il 4 novembre 2021.

 

L’articolo dispone che, nelle more della riorganizzazione dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) finalizzata anche a promuovere gli investimenti in ricerca e sviluppo di carattere pubblico sui farmaci in attuazione della missione n. 6 del PNRR[107], e comunque fino al 28 febbraio 2022, restano in carica i componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci (CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR), di cui all’articolo 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, recante il Regolamento organizzativo e sul funzionamento dell’AIFA di seguito esaminato per le parti qui d’interesse. Gli attuali componenti sono stati nominati con decreto del Ministero della salute del 20 settembre 2018 (qui il testo con le composizioni nominative dei componenti di detti organi consultivi).

 

In base alla relazione illustrativa del disegno di legge, l’intervento normativo è pertanto volto a garantire, senza soluzione di continuità, il funzionamento della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, vista “l’urgenza e l’indifferibilità dell’intervento normativo” date dalla rilevanza che tali organi attualmente rivestono ai fini dell’operato dell’AIFA nella fase di istruttoria per l’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali, ivi compresi tutti i vaccini, anche quelli per contrastare l’epidemia in corso.

Pertanto, nelle more della riforma delle Commissioni, si ritiene necessario garantire la funzioni di alta consulenza tecnico scientifica che le stesse assicurano ai fini dell’espletamento delle funzioni istituzionali dell’AIFA.

 

Il riferimento all’attuazione della Missione 6 del PNRR appare legato alla Componente 1, Investimento 3 relativo al “Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione” in relazione al Fascicolo sanitario elettronico e al sistema di sorveglianza e vigilanza sanitaria, oltre alla Componente 2, Investimento 1 relativo alla “Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN”, che ha l’obiettivo di potenziare il sistema della ricerca biomedica in Italia, rafforzando la capacità di risposta dei centri di eccellenza presenti in Italia nel settore delle patologie rare e favorendo il trasferimento tecnologico tra ricerca e imprese.

 

In base all’articolo 19 del DM Salute 20 settembre 2004[108], la Commissione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR) sono due organi consultivi che operano nell’ambito dell’Agenzia del farmaco AIFA. Ai sensi del comma 5, art. 19, i loro componenti sono nominati con decreto del Ministero della salute (v. ante DM 20 settembre 2018).

§  la Commissione svolge le funzioni già attribuite alla Commissione unica del farmaco e, in particolare, i compiti definiti dal DL. 269/2003 (L. n. 326/2003, art. 48), al comma 5, lett. d)[109], e)[110] ed l)[111] e le attività di consulenza tecnico-scientifica su richiesta del Direttore generale o del Consiglio di amministrazione. Essa adotta le proprie determinazioni con autonomia sul piano tecnico scientifico e sanitario, anche sulla base dell'attività istruttoria svolta dal Comitato prezzi e rimborso ed è nominata con decreto del Ministro della salute (qui il testo del decreto di nomina del 2018);

§  il Comitato prezzi e rimborso svolge funzioni di supporto tecnico-consultivo all'Agenzia ai fini della negoziazione con concordato preventivo prevista dall'articolo 48, comma 33, della citata legge di riferimento del 2003 (qui il testo). Anche tali componenti devono essere scelti tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nei settori della metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, della economia sanitaria e di farmacoeconomia.

 

Per entrambi gli organi, da ultimo il DM Salute del 2018 di nomina prevede che i relativi componenti durano in carica 3 anni e sono rinnovabili consecutivamente una sola volta (art. 3). Ciascun organo è composto da 10 membri, di cui fanno parte, per ciascuno, il Direttore dell’AIFA ed il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS).

 


 

Articolo 38-bis
(Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)

 

 

L’articolo 38-bis, inserito durante l’esame referente, introduce, a partire dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia condizionata delle polizze assicurative alla cui stipula sono tenute, ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 24/2017[112], le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private per danni cagionati dal personale a qualunque titolo, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione e di ricerca clinica. L’efficacia di tali polizze viene condizionata dall’articolo in commento all'assolvimento in misura non inferiore al 70% cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile.

 

L’articolo 38-bis, con la finalità dichiarata di attuare le azioni previste dalla Missione 6 del PNRR relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, stabilisce, a partire dal triennio formativo 2023-2025, che l'efficacia delle polizze assicurative previste all'articolo 10 della L. n. 24/2017 (cd. legge Gelli) sia condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70% dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile per i soggetti in formazione, aggiornamento, sperimentazione e ricerca clinica.

La disposizione appare pertanto lasciare non coperti dalle forme assicurative previste i soggetti in formazione, anche continua, aggiornamento, sperimentazione e ricerca clinica, al di sotto della indicata soglia del 70% dell’obbligo formativo, operanti presso le strutture obbligate a tale copertura.

 

Sul punto si valuti l’opportunità di chiarire se con la previsione normativa in esame non si procurino oneri indiretti sui budget sanitari regionali, considerato che la mancata copertura del rischio sarebbe suscettibile di ricadere comunque sulle strutture sanitarie obbligate alla sottoscrizione delle polizze assicurative.

L'articolo 10 della L. 24/2017 pone un obbligo di assicurazione a carico delle aziende, delle strutture e degli enti che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie a favore di terzi per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso l'azienda, la struttura o l'ente (compresi, per analogia con il suddetto articolo 7, in materia di responsabilità civile, coloro che svolgano attività sanitaria in regime intramurario ovvero attraverso la telemedicina), consentendo anche forme dette di auto-assicurazione (v. un approfondimento qui). L'obbligo si estende anche per i liberi professionisti in ambito sanitario nonché per coloro che operano a qualunque titolo presso strutture pubbliche o private, al fine di rendere effettiva l'azione di rivalsa di cui al predetto articolo 9 della medesima legge n. 24/2017. Sono contemplate misure di garanzia del funzionamento del sistema assicurativo, prevedendo, rispettivamente, che:

§  le strutture sanitarie rendano note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, informazioni analitiche concernenti la copertura assicurativa prescelta;

§  con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro della salute, devono essere definiti i criteri e le modalità di vigilanza e controllo che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) è tenuto ad effettuare sulle compagnie assicuratrici che intendano contrarre polizze con le strutture e con gli esercenti la professione sanitaria.

Quest’ultimo decreto è tuttora in attesa del parere della  Conferenza Stato-Regioni, in particolare, come schema di “Regolamento per la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie”, dopo aver avuto il parere favorevole dei Ministeri competenti (Salute, Sviluppo economico ed Economia), della Federazione degli Ordini dei Medici e degli altri enti coinvolti, quali le stesse strutture sanitarie ed assicurazioni. Detto schema, in particolare, dovrebbe prevedere l’introduzione di un meccanismo di bonus-malus che condizionerebbe la prevenzione del rischio clinico all’obbligo di aggiornamento continuo di medici e professionisti sanitari. Si tratta dei commi 7 e 8 dell’articolo 3 del medesimo schema di Regolamento, che prevedono uno sconto sulla polizza assicurativa per coloro che, nel corso del triennio precedente, abbiano ottenuto almeno il 70% dei crediti ECM richiesti. Al contrario, in caso di mancato assolvimento dell’obbligo formativo e di sinistro, l’assicurazione può rivalersi sul professionista o sulla struttura sanitaria in cui opera, potendosi pertanto presentare costi non preventivabili a carico di queste ultime, generalmente finanziate con i budget sanitari regionali.

 


 

Articolo 38-ter
(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione per l’attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel PNRR )

 

 

L’articolo 38-ter, introdotto durante l’esame referente, dispone che, per l'attuazione dei programmi di competenza del Ministero della salute ricompresi nel PNRR, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione.

 

L’intervento legislativo è attuato inserendo il comma 2-bis nel corpo dell’articolo 56 del decreto legge n. 77 del 2021[113].

 

Si ricorda che l'art. 56 del decreto legge n. 77 del 2021 concerne l'attuazione dei programmi di competenza del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)[114] - ovvero  ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari[115] - nonché, l'attuazione dei programmi (finanziati con risorse statali) di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. Riguardo a tali ambiti vengono poste deroghe alle disposizioni statali, regionali e degli enti locali in materia di edilizia. Inoltre la disposizione prevede che ai programmi di competenza del Ministero della salute ricompresi nel PNRR (o nel Piano nazionale per gli investimenti complementari), nonché agli altri programmi suddetti di edilizia e di ammodernamento, si applichino gli istituti della programmazione negoziata - intesa istituzionale di programma, accordo di programma quadro, patto territoriale - e la disciplina del contratto istituzionale di sviluppo.

 

Il Contratto istituzionale di sviluppo (CIS), disciplinato dall’articolo 6 del D.Lgs. n. 88 del 2011, costituisce uno strumento che le amministrazioni competenti possono stipulare sia per accelerare l'utilizzo dei fondi strutturali europei sia per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici di rilievo nazionale, interregionale e regionale, tra loro funzionalmente connessi in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

 

Per quanto riguarda l’utilizzo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 in sanità, si ricorda che, con Delibera del CIPE n. 15 del 28 febbraio 2018, è stato approvato il Piano operativo salute – POS, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 200 milioni di euro. Il POS è articolato in cinque Traiettorie di sviluppo cui corrispondono specifici Avvisi pubblici nell’ambito delle relative Linee di azione:

Traiettoria 1  Active & Healthy Ageing - Tecnologie per l’invecchiamento attivo e l’assistenza domiciliare;

Traiettoria 2  eHealth, diagnostica avanzata, medical device e mini invasività;

Traiettoria 3  Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata;

Traiettoria 4  Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico;

Traiettoria 5  Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali.

Nel febbraio 2021, il Ministero della Salute ha dato il via all’attuazione del POS con la pubblicazione dei primi quattro Avvisi (corrispondenti alle prime 4 traiettorie) per la selezione di progetti. Fatte salve le specificità legate agli obiettivi e alle caratteristiche delle singole Traiettorie, gli avvisi pubblici utilizzano una struttura e una disciplina comune, al fine di renderne più facile la consultazione e più agevole l’accesso alla procedura. Nell’ambito del Piano è comunque prevista, per tutte le Traiettorie, la seguente distribuzione territoriale per l’utilizzo delle risorse: ? 80% per le Regioni del Mezzogiorno ? 20% per le Regioni del Centro-Nord.

 


 

Articolo 38-quater
(Riduzione termini per l’accesso alle terapie
per pazienti con malattie rare)

 

 

L’articolo 38-quater, introdotto durante l’esame referente, interviene sulla disciplina relativa all’innovatività terapeutica con l’obiettivo di rendere disponibili, in tempi certi, i farmaci innovativi per malattie rare su tutto il territorio nazionale. A tal fine si prevede che l’aggiornamento dei prontuari terapeutici ospedalieri debba essere effettuato entro, e non oltre, due mesi nel caso d’impiego di farmaci per malattie rare. Contestualmente all’aggiornamento, ciascuna regione, con deliberazione della giunta regionale, è tenuta a indicare i centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico.

 

La norma in commento specifica che l’intervento legislativo intende attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla Missione 6 – Salute e politiche sociali del PNRR (si osserva che nel PNRR la Missione 6 è denominata “Salute”) rafforzando, su tutto il territorio nazionale, le prestazioni di innovatività terapeutica e velocizzando il procedimento per l’aggiornamento dei prontuari terapeutici ospedalieri, nel rispetto di termini perentori in tutte le regioni.

A tal fine, essa interviene sull’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 158 del 2012[116] (c.d. Decreto Balduzzi).

 

Il citato articolo 10 obbliga le regioni e le province autonome ad assicurare agli assistiti l'immediata disponibilità dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale erogati attraverso gli ospedali e le aziende sanitarie locali nel caso in cui, a giudizio della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), i medesimi possiedano, alla luce dei criteri predefiniti dalla stessa Commissione, il requisito della innovatività terapeutica. Il comma 3 dell’articolo 10 rafforza la norma sopra illustrata specificando che quanto disposto si applica indipendentemente dall'inserimento dei medicinali nei prontuari terapeutici ospedalieri o in altri analoghi elenchi predisposti dalle competenti autorità regionali e locali ai fini della razionalizzazione dell'impiego dei farmaci da parte delle strutture pubbliche. Il comma 5 del medesimo articolo 10, d’altra parte, impegna le regioni e le province autonome ad aggiornare, con periodicità almeno semestrale, i prontuari terapeutici ospedalieri e ogni altro strumento analogo regionale, elaborato allo scopo di razionalizzare l'impiego dei farmaci da parte di strutture pubbliche, di consolidare prassi assistenziali e di guidare i clinici in percorsi diagnostico-terapeutici specifici, nonché a trasmetterne copia all'AIFA.

 

La disposizione in commento quindi, aggiungendo un periodo al comma 2 dell’articolo 10 sopracitato, prevede che l’aggiornamento dei prontuari terapeutici ospedalieri debba essere effettuato entro, e non oltre, due mesi nel caso d’impiego di farmaci per malattie rare.

Contestualmente all’aggiornamento, ciascuna regione (si valuti l’opportunità di riferirsi esplicitamente anche alle province autonome), con deliberazione della giunta regionale, è tenuta a indicare i centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico.

 

Alla luce di quanto sopra esposto si valuti l’opportunità di intervenire sul comma 5 (anziché sul comma 2) dell’articolo 10 del D.L. n. 158/2012, dedicato all’inserimento dei farmaci nei prontuari ospedalieri o come conformati in ambito regionale.

 

Preme qui ricordare che la Determina n. 1535/2017 del 18 settembre 2017, che ha individuato i criteri per la valutazione dell'innovatività, nel caso di farmaci con indicazione per malattie rare, prevede che l’innovatività possa essere riconosciuta anche se le prove presentate a supporto siano giudicate di livello basso, purché sia stato evidenziato un elevato bisogno terapeutico ed esistano forti indicazioni di un beneficio terapeutico aggiuntivo (per approfondimenti I Quaderni di OSSFOR “Il riconoscimento dell’innovatività per i farmaci orfani” 5/2021).

 

 

La definizione dell'innovazione terapeutica è stata, negli anni, fonte di continui dibattiti. La legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 402, della legge n. 232 del 2016) ha previsto che, entro il 31 marzo 2017, - con determina del direttore generale dell'AIFA, previo parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica -, fossero stabiliti i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e a innovatività condizionata e dei farmaci oncologici innovativi e le modalità per la valutazione degli effetti dei predetti farmaci ai fini della permanenza del requisito di innovatività, nonché le modalità per la eventuale riduzione del prezzo di rimborso a carico del Ssn.

La medesima legge di bilancio 2017 (art. 1, commi 401-406, della legge n. 232 del 2016), ha istituito, dal 1° gennaio 2017, due Fondi per l'acquisto, rispettivamente, dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici con una dotazione di 500 milioni di euro ciascuno a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato. Con una norma inserita nella legge di bilancio 2019 (art. 1, co. 550, L. n. 145/2018), tali Fondi, la cui iscrizione contabile era originariamente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, sono stati trasferiti nello stato di previsione del MEF, ferma restando la competenza già attribuita al Ministero della salute per la disciplina delle modalità operative di erogazione delle risorse stanziate (v. DM 16 febbraio 2018). A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'art. 35-ter del decreto legge n. 73 del 2021, (c.d. Sostegni bis) ha poi istituito, nello stato di previsione del MEF, un unico Fondo del valore di 1.000 milioni di euro annui destinato al concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei farmaci innovativi (superando la distinzione fra farmaci innovativi e farmaci innovativi oncologici). Resta ferma in capo al Ministero della salute la competenza a disciplinare le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate sulla base dei criteri da adottare con decreto ministeriale.

Tornando ai criteri posti dalla Determina n. 1535/2017 dell’AIFA per la procedura di valutazione dell’innovatività del farmaco, questi hanno previsto un approccio multidimensionale, che tenie conto di tre elementi fondamentali:

1. il bisogno terapeutico;

2. il valore terapeutico aggiunto;

3. la qualità delle prove ovvero la robustezza degli studi clinici.

Il modello di valutazione dell'innovatività è unico per tutti i farmaci ma, in caso di bisogno (come supra indicato per i farmaci orfani), possono essere utilizzati ulteriori indicatori specifici.

Ai sensi della Determina, i possibili esiti della valutazione sono:

§  riconoscimento dell’innovatività, a cui sono associati: - l’inserimento nel Fondo dei farmaci innovativi, oppure nel Fondo dei farmaci innovativi oncologici (ora Fondo unico, cfr. supra); i benefici economici previsti dall’art. 1, comma 403, della legge di bilancio 2017 (permanenza del requisito di innovatività per un periodo massimo di 36 mesi); l’inserimento nei Prontuari Terapeutici Regionali nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto legge n. 158 del 2012);

§  riconoscimento dell’innovatività condizionata (o potenziale), che comporta unicamente l’inserimento nei Prontuari Terapeutici Regionali nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto legge n. 158 del 2012);

§  mancato riconoscimento dell’innovatività.


 

Articolo 38-quinquies
(Misure per il potenziamento della ricerca biomedica nell’ambito Missione 6 del PNRR)

 

 

L’articolo 38-quinquies, inserito durante l’esame referente, prevede che con decreto del Ministro della salute vengano definiti i criteri e le modalità per l’introduzione di un sistema di valutazione volto al potenziamento della ricerca biomedica, in relazione ai progetti P.O.C (Proof-Of-Concept, cioè con prova di fattibilità) nel campo delle malattie rare, dei tumori rari e delle malattie altamente invalidanti, con oneri complessivamente pari a 700.000 euro cui si provvede entro i limiti delle risorse stanziate per i bandi previsti dall’investimento 2.1. della Missione 6 (Salute).

 

L’articolo 38-quinquies, introdotto nel corso dell’esame referente, prevede la definizione, mediante decreto del Ministro della salute, dei criteri e delle modalità per il sistema di valutazione tra pari cd. Peer Review dei progetti Proof-Of-Concept (POC), volto al potenziamento del sistema di ricerca biomedica, in particolare per i progetti nel campo delle malattie rare, dei tumori rari e delle malattie altamente invalidanti, nell’ambito delle azioni previste dalla Missione 6 (Salute) del PNRR. Lo stesso decreto dovrà definire i criteri per la remunerazione delle attività dei revisori e dei componenti del panel scientifico di valutazione dei predetti progetti (comma 1).

 

La valutazione tra pari di un progetto scientifico consiste nella lettura da parte di esperti con competenze confrontabili con chi ha redatto il medesimo progetto, in un momento antecedente alla pubblicazione, allo scopo di controllare la qualità e la correttezza degli studi riportati nell’esposizione metodologica che lo sostanzia.

 

Il comma 2 prevede gli oneri derivanti dalla disposizione sopra indicata, per un importo pari a 700.000 euro per le attività funzionali al processo valutativo, cui si provvede entro i limiti delle complessive risorse finanziarie disponibili per i bandi afferenti ai predetti progetti a valere sui finanziamenti già previsti dell'investimento 2.1 della Missione 6, Componente 2 del PNRR.

 

L’investimento 2.1. della Missione 6 Salute, Componente 2 (sequenziale 2 e 3) prevede la promozione ed il rafforzamento della ricerca scientifica biomedica con il trasferimento tecnologico tra ricerca e imprese relativo ad almeno 424 progetti (divisi in  malattie rare e tumori rari – 100 progetti - e malattie altamente invalidanti – 324 progetti) i quali devono aver ricevuto la prima tranche di finanziamenti entro il 2025 per complessivi 524,14 milioni di euro in termini di sovvenzioni, tramite risorse finalizzate alla realizzazione di progetti PoC, vale a dire prove di fattibilità per dimostrare la funzionalità e verificare che il progetto può essere raggiunto, ad esempio mediante un prototipo o un test “pilot” misurabile e rispondente alle norme di sicurezza che possa indicare lo sviluppo dell’idea (e quindi alla finanziabilità della stessa) alla base de progetto.

 

 

 


 

Articolo 39
(Inviato speciale per il cambiamento climatico)

 

 

L’articolo 39, novella parzialmente l’articolo 17-novies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, limitando la possibilità di conferire l’incarico di Inviato speciale per il cambiamento climatico esclusivamente ai dipendenti di amministrazioni pubbliche di livello dirigenziale.

 

La figura dell’Inviato speciale per il cambiamento climatico, istituita dall’articolo 17-novies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, è stata introdotta, nell’ambito delle azioni per la transizione ecologica, con l’obiettivo di garantire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali.

L’Inviato è nominato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della transizione ecologica; è prevista la sua decadenza dall’incarico, ove non confermato, entro trenta giorni dal giuramento dei nuovi Ministri, secondo quanto previsto per il personale di diretta collaborazione ai sensi dell’articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il supporto tecnico e organizzativo all’inviato speciale è assicurato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministero della transizione ecologica nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ai sensi del comma 1, lett. a) dell’articolo in esame, che novella il comma 3 del richiamato art. 17-novies, l’Inviato speciale è individuato nell’ambito del personale di livello dirigenziale dipendente di amministrazioni pubbliche. È esclusa la corresponsione di emolumenti o compensi, comunque denominati, aggiuntivi oltre a quelli già in godimento, ferma restando la corresponsione del trattamento economico di missione.

La formulazione originaria del comma 3 prevedeva la possibilità di individuare la figura dell’Inviato anche fra estranei alla Pubblica Amministrazione, stabilendo un compenso, articolato in una parte fissa, non superiore a 50 mila euro, annui ed in una parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, anch’essa non superiore a 50 mila euro annui, secondo quanto previsto dall’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il medesimo comma disponeva altresì per i dipendenti dei ruoli della Pubblica Amministrazione la collocazione presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione, secondo l’ordinamento di appartenenza, prevedendo il mantenimento, se più favorevole, del trattamento economico in godimento, che resta a carico dell’amministrazione di appartenenza.

Il comma 4, primo comma, come riformulato dalla modifica in esame, autorizza una spesa di euro 111.620 per l'anno 2021, euro 211.620 per l'anno 2022 ed euro 111.620 per l'anno 2023

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, la novellata disposizione comporta minori oneri per la finanza pubblica pari a euro 138.380 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

 

 


 

Articolo 40
(Disposizioni relative al sistema del servizio civile universale)

 

 

L’articolo 40 semplifica il procedimento di programmazione del sistema del servizio civile universale, eliminando - tra piano triennale ed attuativi programmi d'intervento - il momento 'intermedio' dei piani annuali, la cui previsione è ora soppressa.

Prevede inoltre che i singoli programmi d'intervento siano approvati in forma 'semplificata' ossia con decreto dipartimentale sulla base delle risorse disponibili indicate nel documento di programmazione finanziaria.

 

L'articolo 40 reca un duplice ordine di previsioni, incidenti l'uno sulla programmazione del sistema civile universale, l'altro sull'approvazione dei programmi d'intervento correlata alle disponibilità finanziarie.

 

Per il primo riguardo: si dispone che la programmazione del sistema civile universale si realizzi esclusivamente attraverso il piano triennale, senza che sia più necessario la modulazione di questo in piani annuali.

La previsione dei piani annuali è infatti soppressa.

Si prevede peraltro che il piano triennale possa ricevere un aggiornamento annuale, onde mantenere la possibilità di adeguamenti - senza tuttavia l'obbligatorietà della cadenza annuale.

Siffatte previsioni sono introdotte mediante la novellazione di un novero di disposizioni poste dal decreto legislativo n. 40 del 2017, recante istituzione e disciplina del servizio civile universale.

 

Per il secondo riguardo: si prevede che i programmi d'intervento attuativi del piano triennale - i quali permangono presentati da soggetti iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale, previa pubblicazione di un avviso pubblico, e sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con il coinvolgimento delle regioni interessate, come prevede l'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo n. 40 - siano individuati ogni anno con decreto dipartimentale sulla base delle risorse disponibili indicate nel documento di programmazione finanziaria (di cui all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo n. 40).

La disposizione previgente rispetto alla novella invece menzionava esclusivamente l'approvazione nei limiti della programmazione finanziaria (annuale), senza fare riferimento all'atto specifico di approvazione dei programmi d'intervento.

Si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione che la scansione triennale della programmazione - non più, all'interno di essa, annuale (fatti salvi gli eventuali aggiornamenti che si rendano necessari) - potrebbe suggerire la previsione - rimessa a modifica della normativa secondaria o in via amministrativa - di un avviso per la presentazione di programmi di intervento, pubblicato con cadenza anch'essa triennale.

"Conseguentemente, in luogo dell'attuale avviso annuale di cui all'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo n. 40 del 2017 - per il quale sono previsti dal d.P.C.m. del 16 luglio 2010, n. 142, termini di conclusione del procedimento pari a 180 giorni per ogni anno - si potrebbe prevedere ogni triennio la pubblicazione di un solo avviso", donde "una razionalizzazione della onerosa attività amministrativa di selezione dei programmi/progetti che impegna il Dipartimento [per le politiche giovanili e il servizio civile universale] per circa 6 mesi all’anno".

"Inoltre, la previsione di un avviso triennale sarebbe coerente con gli obiettivi e i termini assunti nella programmazione, anch'essa triennale, del servizio civile universale (articolo 4 del decreto legislativo n. 40 del 2017): in tal modo l’orizzonte temporale triennale diventerebbe il parametro sia della programmazione che della realizzazione degli interventi".

Peraltro tale profilo suggerito dalla relazione illustrativa rinvia a successivi passaggi normativi sub-primari. Per renderli tuttavia possibili, una novella recata dal presente articolo del decreto-legge, modificativa del comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 40 del 2017, in parte 'affranca' l'approvazione dei programmi di intervento dai "limiti della programmazione finanziaria" annuale prevista dall'articolo 24 del medesimo decreto legislativo, sostituendovi la previsione che i programmi di intervento siano individuati (ogni anno con decreto dipartimentale) "sulla base delle risorse disponibili indicate nel documento di programmazione finanziaria" (di cui al citato articolo 24).

 

La legge-delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e del servizio civile (legge n. 106 del 2016) ha previsto l'istituzione del servizio civile "universale", finalizzato alla "difesa non armata e nonviolenta della Patria, all'educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica".

Ha fatto seguito il decreto-legislativo n. 40 del 2017, a sua volta rivisitato dal decreto legislativo n. 43 del 2018.

Conseguentemente i settori di intervento in cui si realizzano le finalità del servizio civile universale sono: assistenza; protezione civile; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; patrimonio storico, artistico e culturale; educazione e promozione culturale e dello sport; agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.

È la Presidenza del Consiglio l'amministrazione competente a svolgere le funzioni attribuite allo Stato, che riguardano la programmazione, l'organizzazione e l'attuazione del servizio civile universale, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile alimentato con le risorse derivanti dal bilancio dello Stato (nonché da altre fonti pubbliche e private, comprese quelle comunitarie), a tal fine elaborando ogni anno (previo parere della Consulta nazionale del servizio civile universale e della Conferenza Stato-Regioni) un documento di programmazione finanziaria, che dispone la ripartizione delle risorse occorrenti.

La medesima Presidenza del Consiglio presieda all'accreditamento degli enti e alle attività di controllo. È infatti istituito un Albo degli enti di servizio civile universale, con disciplina dei livelli minimi di capacità organizzativa per la relativa iscrizione. Sono altresì disciplinati il ruolo ed i compiti assegnati agli operatori volontari del servizio civile nazionale, che sono i giovani ammessi a svolgere il servizio civile universale a seguito di bandi pubblici di selezione e che svolgono le attività previste nell'ambito dei progetti, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto. Vi è al contempo una Rappresentanza nazionale degli operatori volontari.

Regioni, enti locali, altri enti pubblici territoriali, enti di Terzo settore possono attivare autonomamente progetti di servizio civile con risorse proprie, da realizzare presso soggetti accreditati all'Albo, previa approvazione della Presidenza del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile universale.

Le risorse stanziate per il Servizio civile nazionale sono allocate sul capitolo 2185 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020) prevede somme pari a 299,3 milioni per il 2021, 306,6 milioni per il 2022, 106,6 milioni per il 2023. Tali stanziamenti sono stati confermati in sede di assestamento del bilancio (legge n. 143 del 2021).

 

 


 

Articolo 40-bis
(Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del RDC)

 

 

L’articolo 40-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, autorizza ANPAL Servizi Spa a prorogare i contratti stipulati con il personale che opera presso le sedi territoriali delle regioni e delle province autonome per svolgere fino al 30 aprile 2022 le attività di assistenza tecnica per garantire il funzionamento del reddito di cittadinanza. La suddetta proroga avviene nei limiti e a valere sulle risorse assegnate a ciascuna regione e non ancora utilizzate per le assunzioni ivi previste.

 

In dettaglio, nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l’impiego di cui all’articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, si autorizza ANPAL Servizi Spa a prorogare i contratti stipulati con il personale che opera presso le sedi territoriali delle regioni e delle province autonome per svolgere fino al 30 aprile 2022 le attività di assistenza tecnica per garantire il funzionamento del reddito di cittadinanza.

 

Il richiamato articolo 12, comma 3-bis, del D.L. n. 4/2019, come modificato dal D.L. n. 162/2019, ha autorizzato le regioni e le province autonome – anche attraverso le società a partecipazione pubblica, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale – ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, a decorrere dall'anno 2020, fino a complessive 3.000 unità di personale, da destinare ai centri per l'impiego, e a decorrere dall'anno 2021 ulteriori 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione delle unità di personale, reclutate mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e di 304 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Si ricorda, inoltre, che ANPAL Servizi S.p.a. (originariamente denominata Italia Lavoro Spa[117]) è una società in totale controllo pubblico che opera come soggetto strumentale per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione sociale.

Con l’istituzione, ai sensi del D. Lgs. n. 150/2015, dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, vigilata dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – ANPAL Servizi S.p.a ha mutato assetto societario, divenendo ente in house dell’Agenzia. Il D.L. n. 4/2019, all’art. 12, comma 3, ha specificato il ruolo di ANPAL Servizi per “garantire l'avvio e il funzionamento del Rdc”. A tal riguardo, la norma ha assegnato alla Società un significativo ruolo nell’attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro approvato in sede di Conferenza Stato Regioni il 16 aprile 2019.

Si ricorda, infine, che il capitale di ANPAL Servizi S.p.a. è posseduto dall'ANPAL.

 

La norma è finalizzata a consentire la continuità delle attività di assistenza tecnica per garantire l’avvio e il funzionamento del reddito di cittadinanza nelle fasi iniziali del programma ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del D.L. n. 4/2019.

 

Si ricorda, in proposito, che l'articolo 12, comma 3, del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ha previsto nell’ambito del Piano, al fine di garantire l'avvio e il funzionamento del Rdc nelle fasi iniziali del programma, azioni di sistema a livello centrale, nonché azioni di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, d'intesa con le medesime regioni, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ANPAL, anche per il tramite dell'ANPAL Servizi Spa. A questo fine, il Piano individua le regioni e le province autonome che si avvalgono delle azioni di assistenza tecnica, i contingenti di risorse umane che operano presso le sedi territoriali delle regioni, le azioni di sistema e le modalità operative di realizzazione nei singoli territori.

Si ricorda, inoltre, che la Riforma Politiche attive del lavoro e formazione (M5C1-R. 1.1-1,2,3,4,5) rientra tra le riforme previste nell'ambito della Componente 1[118].

 

La suddetta proroga avviene nei limiti e a valere sulle risorse assegnate a ciascuna regione ai sensi del citato articolo 12, comma 3-bis, del D.L. n. 4 del 2019 (cfr. infra) e non ancora utilizzate per le assunzioni ivi previste.

 


 

TITOLO III – GESTIONI COMMISSARIALI, IMPRESE AGRICOLE, E SPORT

Capo I – Gestioni commissariali e alitalia

Articolo 41
(Comprensorio Bagnoli- Coroglio)

 

 

L’articolo 41 modifica in più punti l’art. 33 del D.L. 133/2014 che disciplina la nomina e le funzioni del Commissario straordinario per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio. Il nuovo Commissario straordinario di Governo, individuato nel Sindaco di Napoli, dispone di un incarico fino al 31 dicembre 2025, con l’attribuzione di una struttura di supporto, di una contabilità speciale e di poteri sostitutivi. Si prevede, tra l'altro, la possibilità per il Commissario di avvalersi, in relazione a specifici interventi, anche di altri soggetti attuatori (rispetto ad Invitalia). Il soggetto attuatore è tenuto, in particolare, a redigere e trasmettere al Commissario, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un cronoprogramma relativo alle attività svolte. Nel corso dell’esame in sede referente, è stata prevista, per il periodo dal 2022 al 2025, la possibilità per il Commissario straordinario di nominare non più di due sub-commissari.

 

L'art. 33 del D.L. 133/2014 (c.d. decreto Sblocca Italia) ha introdotto disposizioni generali tese a disciplinare la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana di aree di rilevante interesse nazionale e di quelle comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio. Tale disposizione – come sottolineato nella sentenza 126/2018 della Corte costituzionale – ha richiamato “esplicitamente la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., nonché quella relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. Pertanto, sono state attribuite in capo allo Stato, al fine di assicurarne l'esercizio unitario, le funzioni amministrative relative al procedimento previsto dal medesimo art. 33, in attuazione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, disciplinando vari meccanismi di partecipazione degli enti territoriali interessati”.

In particolare, le disposizioni previste dall’art. 33 sono finalizzate: alla disciplina del procedimento di bonifica, al trasferimento delle aree, nonché al procedimento di formazione, approvazione e attuazione del programma di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana, finalizzato al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della sicurezza urbana.

Per tali scopi, si è prevista la nomina di un Commissario straordinario del Governo e di un Soggetto attuatore (commi 4, 5 e 6), entrambi da designarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Con il D.P.C.M. 15 ottobre 2015, che ha disciplinato le procedure per gli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli – Coroglio, definendo tra l’altro la composizione della Cabina di regia (vedi infra), avente il compito di definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e di assicurare il coordinamento con ulteriori iniziative di valorizzazione del previsto comprensorio Bagnoli-Coroglio, è stata  nominata l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti S.p.A. (INVITALIA) quale Soggetto Attuatore del programma di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana e con il D.P.C.M. 3 ottobre 2018 è stato nominato Commissario straordinario l’ing. Francesco Floro Flores[119].

A tali soggetti è stato attribuito il compito di procedere alla formazione, approvazione e attuazione di un programma di risanamento ambientale e di un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana, anche in deroga agli artt. 252 e 252-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’ambiente). Tali atti sono finalizzati, in particolare, alla realizzazione della messa in sicurezza, bonifica e riqualificazione urbana dell'area, prevedendo altresì misure tese alla localizzazione di opere infrastrutturali connesse a tale obiettivo.

Ai sensi dei commi 8, 9 e 10, la proposta di programma, elaborata dal Soggetto attuatore e trasmessa al Commissario straordinario, è sottoposta ad un'apposita Conferenza dei servizi, al fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle amministrazioni competenti. Se la Conferenza dei servizi non raggiunge un accordo entro trenta giorni dall'indizione, provvede il Consiglio dei ministri, anche in deroga alle vigenti previsioni di legge. Alla relativa seduta partecipa in ogni caso il Presidente della Regione interessata. Il programma è poi adottato dal Commissario straordinario e approvato con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei ministri. L'approvazione sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, costituendo altresì variante urbanistica automatica, e comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori.

Le relative aree sono state esplicitamente dichiarate per legge di rilevante interesse nazionale (comma 11). Inoltre, ai fini della redazione del programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, si è prevista l'acquisizione in fase consultiva delle proposte del Comune di Napoli da parte del Soggetto attuatore. Proposte che il Comune di Napoli può chiedere di rivalutare, ove non accolte, in sede di conferenza dei servizi (comma 13-ter). Per la definizione degli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma, è stata anche prevista l'istituzione di una "cabina di regia", composta da rappresentati dello Stato, del Comune di Napoli e della Regione Campania (comma 13). Ai sensi del comma 12, al Soggetto attuatore sono stati trasferiti gli immobili e le aree già di proprietà di Bagnoli futura S.p.A., in stato di fallimento, a cui è riconosciuto un indennizzo.

Per una disamina dei principali interventi normativi adottati nella scorsa legislatura per il comprensorio Bagnoli – Coroglio si rinvia al seguente link.

Il totale del fabbisogno stimato per valorizzare il territorio e sviluppare la competitività internazionale dell’area di Bagnoli risulta pari a 1.810 milioni.

Le risorse pubbliche stanziate ammontano a 494 milioni di euro (per un quadro dettagliato, vedi il paragrafo 8 del Programma di risanamento ambientale, pag. 254 e ss.).

In tale ambito, rileva altresì la deliberazione della Corte dei Conti n. 13/2020 sui finanziamenti del periodo 2015-2018 per Bagnoli-Coroglio.

Poteri sostitutivi del Commissario

La lettera b) del comma 1 modifica l’articolo 33 del D.L. 133/2014, inserendovi il comma 10-bis, al fine di disciplinare l’attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Commissario straordinario per la bonifica  ambientale e la rigenerazione urbana del sito Bagnoli-Coroglio.

Nello specifico, la norma in esame consente al Commissario straordinario, di proporre al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, qualora nelle fasi di istruttoria riferite all’elaborazione della proposta di programma, ovvero di attuazione dello stesso, emergano dissensi, dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, il procedimento e non sia previsto un meccanismo di superamento del dissenso.

In merito, è prevista l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni contenute nell’articolo 12 del D.L. 77/2021, con cui è stato disciplinato l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte dello Stato, in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR.

In sintesi, il comma 1 dell’art. 12 del D.L. 77/2021 disciplina la procedura di attivazione del potere sostitutivo nei confronti di regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni qualora, operando come soggetti attuatori, risultino inadempienti. Il comma 2 prevede la possibilità che, fermo restando l’esercizio dei poteri sostitutivi, il Ministro per gli affari regionali promuova iniziative di impulso e coordinamento degli enti territoriali nelle sedi istituzionali del confronto tra Governo, regioni ed enti locali. Il comma 3 disciplina l’esercizio del potere sostitutivo nel caso in cui il soggetto inadempiente non sia un ente territoriale. Il comma 4 prevede che il Consiglio dei ministri eserciti i poteri sostitutivi in tutti i casi in cui si verifichino situazioni o eventi che ostacolino la realizzazione dei progetti del PNRR e che non risultino rapidamente superabili. Il comma 5 disciplina l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del soggetto cui sono stati conferiti, con particolare riguardo all’adozione degli atti mediante ordinanza motivata comunicata all’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all’art. 5. Il comma 6, infine, stabilisce l’estraneità della Presidenza del Consiglio e delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti nominati per l'esercizio dei poteri sostitutivi. Si prevede che di tutte le obbligazioni nei confronti dei terzi rispondano, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono inoltre posti a carico de soggetti attuatori inadempienti sostituiti. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla scheda sull’art. 12 presente nel relativo dossier.

 

La lettera b) conferma, altresì, l’applicazione delle previsioni del comma 9 dell’art. 33 del D.L. 133/2014 relativamente alle modalità di approvazione del programma.

Ai sensi del comma 9 del citato art. 33, il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la proposta di risanamento ambientale e rigenerazione urbana, convoca una conferenza di servizi che esamina il progetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di bonifica del sito, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale. In caso di mancato accordo in sede di conferenza il Consiglio dei Ministri è autorizzato a deliberare l’adozione del suddetto programma, anche in deroga alle vigenti previsioni di legge.

 

Con la lettera a) si interviene sul comma 6, al fine di sostituire il riferimento al “decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” (ex Codice dei contratti pubblici) con quello al “decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (nuovo Codice dei contratti pubblici).

Nomina del Commissario straordinario per il comprensorio Bagnoli – Coroglio e disciplina della struttura di supporto commissariale

La lettera c) inserisce il nuovo comma 11-bis nell’art. 33, al fine di individuare nel Sindaco pro tempore di Napoli, a titolo gratuito, il Commissario straordinario del comprensorio Bagnoli – Coroglio, fino al 31 dicembre 2025.

La nomina disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, definirà altresì la struttura di supporto commissariale ed il relativo contingente di personale.

Nello specifico, la struttura commissariale è composta da un contingente massimo di personale di dieci unità di livello non dirigenziale e due unità di livello dirigenziale non generale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo e tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

In relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, è prevista l’applicazione dell’art. 11-ter del D.L. 44/2021.

L’articolo 11-ter del D.L. 44/2021 reca disposizioni finalizzate al risanamento e alla riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina, nonché ad assicurare gli investimenti necessari per il ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti. Per tali finalità è prevista la nomina a Commissario straordinario del Prefetto di Messina, di cui vengono disciplinati la durata, le funzioni, le prerogative e i poteri derogatori, nonché la struttura di supporto. In particolare, in base al comma 3 dell’art. 11-ter del D.L. 44/2021 si stabilisce che il personale della struttura di supporto è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

La lettera c) stabilisce l’indisponibilità, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, di un numero equivalente di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza.

Al personale di livello dirigenziale è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarichi dirigenziali di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Inoltre, tale personale dirigenziale è posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale.

È previsto che la struttura di supporto commissariale cessi alla scadenza dell’incarico del Commissario.

 

 

 

 

Contabilità speciale del Commissario straordinario

La lettera c) prevede altresì che il Commissario e il soggetto attuatore, oltre a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 33 (vedi infra), operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

In base al comma 4 dell’art. 33 del D.L. 133/2014, alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana, sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale. Si stabilisce che il Commissario e il Soggetto attuatore procedono anche in deroga alle richiamate norme del Codice dell'ambiente, per i soli profili procedimentali e non anche con riguardo ai criteri, alle modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie e, comunque, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia per la progettazione sia per l'esecuzione, previste dal codice degli appalti.

È prevista, inoltre, l’apertura di un’apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, per la struttura di supporto e per la realizzazione degli interventi nella quale confluiscono le risorse pubbliche destinate.

Agli oneri relativi alle spese di personale e di funzionamento della struttura si provvede, in via di provvisoria attuazione, nel limite di 57.816 euro per l'anno 2021 e di 544.213 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

Tale Fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (capitolo 3076), per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione. La norma ne prevede la ripartizione annuale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Nel bilancio per il 2021-2023, il Fondo presenta una dotazione di 645,2 milioni per il 2021, 383,5 milioni per il 2022 e di 431,8 milioni per il 2023. Da ultimo il D.L. 41 del 2021 ha incrementato il citato Fondo di 550 milioni per il 2021.

Convenzioni

La lettera c) consente al Commissario di avvalersi:

§  per le attività strumentali all’esercizio delle proprie funzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi del comune di Napoli, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché, mediante convenzione, di altri soggetti a controllo pubblico;

§  per specifici interventi che richiedano particolari competenze, e nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario per il più celere conseguimento degli obiettivi del programma, di altri Soggetti attuatori, quali concessionari di servizi pubblici e società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico, o altri organismi di diritto pubblico, mediante la stipula di convenzioni.

È previsto, inoltre, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Commissario, si provveda alla conseguente riduzione dei compensi riconosciuti al soggetto attuatore, in relazione agli interventi trasferiti.

Sub-commissari

Nel corso dell’esame in sede referente, con una modifica alla lettera c), si è prevista la possibilità per il Commissario di nominare, per il periodo dal 2022 al 2025, non più di due sub-commissari, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale per lo svolgimento dei compiti a cui sono preposti. La remunerazione prevista per ciascun sub-commissario è pari a 75.000 euro lordi.

Modifiche alla Cabina di regia

La lettera d) modifica il comma 13 dell’art. 33 del D.L. 133/2014, che ha previsto, per la definizione degli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, l'istituzione di una "cabina di regia"(istituita poi dal D.P.C.M. 15 ottobre 2015), composta da rappresentanti dello Stato, del Comune di Napoli e della Regione Campania, a cui possono essere invitati, il Soggetto Attuatore, nonché altri organismi pubblici o privati operanti nei settori connessi al predetto programma.

Con la modifica in esame, la composizione della cabina di regia viene estesa anche al Ministero della cultura e si aggiunge, inoltre, la possibilità di sentire le associazioni, i comitati e gli altri soggetti rappresentativi di interessi diffusi, a livello nazionale o locale, il cui scopo associativo sia connesso con le tematiche trattate.

Sostituzione della VAS con la VIA per il programma di rigenerazione urbana

La lettera e) modifica il comma 13-bis dell’art. 33 del D.L. 133/2014, il quale stabilisce che il programma di rigenerazione urbana deve garantire la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione per l’emergenza Vesuvio, al fine di introdurre la possibilità di esaminare il programma di rigenerazione urbana attraverso la procedura di VIA, in luogo della procedura di VAS; in tal caso, la valutazione ambientale viene effettuata dall’autorità competente (Stato o regione) che avrebbe effettuato la VAS, e si conclude con l’emanazione di un unico provvedimento.

La norma in esame giustifica tale intervento in considerazione della complessità della pianificazione e della necessità che, ai fini della VAS, siano previamente definiti i profili localizzativi e le azioni che, in ragione della loro pluralità e contestualità, sono suscettibili di generare effetti cumulativi e sinergici.

Il Codice dell’ambiente (D. Lgs. 152/2006, modificato per la Via con il D. Lgs.104/2017), nella parte seconda, disciplina sia la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che si applica a piani e programmi che riguardano diversi settori di attività come l’energia, i trasporti, la pianificazione del territorio e la gestione dei rifiuti, sia la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), che si applica ai singoli progetti, quali, ad esempio, strade, elettrodotti, aeroporti e impianti industriali. Nello specifico, la VAS mira ad integrare considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di strumenti di pianificazione e programmazione al fine di garantire la sostenibilità delle scelte da intraprendere. La VIA è finalizzata a conseguire elevati livelli di protezione e qualità dell'ambiente valutando preventivamente le possibili conseguenze derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio di progetti/interventi.

Il Provvedimento Unico in materia ambientale (PUA), regolamentato dall’art. 27 del D. Lgs.152/2006, ha la finalità di riunire in un unico provvedimento il provvedimento di VIA e il rilascio di altre autorizzazioni (intese, pareri, nulla osta, o atti di assenso) richieste dalla normativa vigente, per la realizzazione e l’esercizio di un progetto. In merito alle indicazioni operative, per il rilascio del Provvedimento Unico in materia Ambientale, si rinvia al seguente link del Ministero della transizione ecologica.

Monitoraggio delle attività del Soggetto attuatore

La lettera f) inserisce nell’art. 33 i commi 13-bis.1 e 13-bis.2, che disciplinano le procedure di controllo e di verifica delle attività del Soggetto attuatore, per la realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture e alla rigenerazione urbana. 

Il nuovo comma 13.bis.1 attribuisce al Soggetto attuatore il compito di redigere e trasmettere al Commissario, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un cronoprogramma delle attività di realizzazione di infrastrutture e di rigenerazione urbana dell’area interessata dagli interventi, nonché delle altre attività previste, approvato con provvedimento dal Commissario entro i successivi quindici giorni.

Gli interventi da realizzare sono identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ed il monitoraggio della realizzazione dei predetti interventi è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (Monitoraggio Opere pubbliche).

Il Commissario, in caso di mancata trasmissione del cronoprogramma nonché di mancato rispetto dello stesso, dispone, con proprio provvedimento, la riduzione dei compensi spettanti, nell’ambito delle Convenzioni vigenti, al Soggetto attuatore sino al massimo del 50 per cento.

 

Il nuovo comma 13-bis.2 disciplina la procedura che il Commissario straordinario avvia, in caso di mancato rispetto da parte del soggetto attuatore degli impegni finalizzati all'elaborazione e all’attuazione del programma, o di suoi stralci, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti del suddetto programma, nonché qualora sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti dallo stesso.

Il Commissario straordinario, informata la cabina di regia:

assegna al soggetto attuatore un termine per adempiere agli impegni non superiore a trenta giorni;

in caso di perdurante inerzia, interviene per sostituire il soggetto attuatore, con altri soggetti (enti della P.A. o altro soggetto attuatore), al fine di adottare gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società in controllo pubblico o di altre amministrazioni pubbliche.

Per le inadempienze del Soggetto attuatore non si riconoscono compensi e, inoltre, in caso di gravi e reiterati casi di inadempimenti, il Commissario straordinario, sentita la cabina di regia, ha la possibilità di proporre la revoca dell’incarico di Soggetto attuatore.

La revoca dell’incarico e la contestuale individuazione del nuovo soggetto attuatore sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Procedure speciali per il comprensorio Bagnoli-Coroglio

La lettera g) aggiunge nell’art. 33 il comma 13-quinquies, che prevede l’applicazione agli interventi relativi alle aree del comprensorio Bagnoli-Coroglio, in ragione della loro particolare complessità e della rilevanza strategica per lo sviluppo dell’area, delle procedure speciali stabilite dagli articoli 18 e 44 del D.L. 77/2021, nonché delle ulteriori misure di semplificazione e accelerazione previste dalla parte II, titolo primo, terzo e quarto del medesimo D.L. 77/2021.

Si ricorda che il D.L. 77/2021 reca, in primo luogo, disposizioni in ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), definendo i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee. La governance è incentrata su una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano di volta in volta i Ministri e i Sottosegretari competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta.

Nella seconda parte del decreto-legge 77/2021 sono previste misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR (tra cui la transizione ecologica, le opere pubbliche, la digitalizzazione) al fine di favorirne la completa realizzazione. In particolare, oltre a quanto previsto nel titolo terzo (vedi infra  il commento all’art. 44) nel titolo primo, sono presenti disposizioni (recate dagli articoli 17-29) che si propongono principalmente due grandi obiettivi: integrare la disciplina prevista per la valutazione ambientale dei progetti del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) al fine di ricomprendervi anche la valutazione dei progetti per l'attuazione del PNRR; operare un intervento di semplificazione sulla disciplina di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica) prevista dalla parte seconda del Codice dell'ambiente; il titolo quarto del D.L. 77/2021 reca diverse norme che intervengono in materia di contratti pubblici, volte a prevedere, tra l’altro, l’utilizzazione, secondo determinate condizioni, della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e modifiche alla disciplina del subappalto e alla fase esecutiva dei contratti pubblici.

L'art. 18 del D.L. 77/2021 prevede che gli interventi necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel PNRR e al raggiungimento degli obiettivi fissati nel PNIEC, come individuati nell'allegato I-bis del D.lgs. 152/2006, e le opere connesse a tali interventi costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

 L’art. 44 del D.L. 77/2021 dispone semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto (presenti nell'Allegato IV al medesimo decreto), la cui realizzazione dovrà rispettare una tempistica particolarmente stringente. A tale fine l'art. 44 individua una procedura speciale, all'interno della quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici assume un ruolo di particolare centralità (anche per effetto dell’art. 45 che dispone norme sulla sua funzionalità), al fine di garantire tempi certi per la conclusione dei procedimenti autorizzativi previsti, disponendo in particolare una sensibile riduzione dei tempi per l'espressione dei pareri da parte dei soggetti coinvolti in tali ambiti.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al relativo tema della Camera dei deputati sul D.L. 77/2021.

Consegna al nuovo Commissario del quadro degli interventi

Il comma 2 prevede, infine, la consegna al nuovo Commissario del quadro degli interventi già realizzati e in corso di realizzazione da parte del soggetto attuatore, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il quadro degli interventi da consegnare al nuovo Commissario straordinario deve indicare il Codice Unico di Progetto, i relativi costi e fonti di finanziamento sulla base delle risultanze del sistema di monitoraggio di cui al D.Lgs. 229/2011, nonché le criticità emerse nella realizzazione degli interventi previsti.

 


 

Articolo 42
(Commissario straordinario per la città di Taranto)

 

 

L’articolo 42 modifica l’articolo 1, comma 1, del D.L. 129/2012, al fine di rafforzare i poteri del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi di risanamento ambientale e riqualificazione del territorio della città di Taranto. Il mandato del Commissario straordinario è esteso fino a 3 anni, prorogabili fino al 31 dicembre 2023, e allo stesso Commissario si assegna una struttura di supporto, definendone le modalità di reperimento e di retribuzione del relativo personale. Si prevede, inoltre, in caso di dissensi, dinieghi o opposizioni, l’esercizio di poteri sostitutivi, su proposta del medesimo Commissario.

 

L’articolo 42 interviene con diverse modifiche all’articolo 1 del D.L. 129/2012 che reca disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto, di cui si dà conto nella seguente scheda riassuntiva.

 

La nomina di un Commissario Straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto è stata disposta in ottemperanza all’art. 1 del D.L. 129/2012, il quale ha previsto, tra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministro della transizione ecologica), è nominato, senza diritto ad alcun compenso e senza ulteriori oneri, un commissario straordinario, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti nel Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 26 luglio 2012 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), il Ministero dello Sviluppo economico, il Ministero per la Coesione territoriale, la Regione Puglia, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto ed il Commissario Straordinario del Porto di Taranto, per un quadro di interventi per un importo complessivo pari a circa 396 milioni di euro.

Successivamente, le azioni volte alla bonifica e riqualificazione della città e dell’area di crisi ambientale di Taranto hanno intrapreso un nuovo percorso, integrato ed organico con quello finalizzato alla crescita ed allo sviluppo del territorio, a seguito dell’emanazione del D.L. 1/2015, che ha disposto misure urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della Città e dell'area di Taranto, stabilendo all’art. 5 che l’attuazione degli interventi riguardanti tale area sia disciplinata dallo specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo, denominato «CIS Taranto», firmato il 30 dicembre 2015, che, inizialmente stipulato per 33 interventi, ne comprende oggi 40 per un valore di 1.008 milioni di euro.

Nel 2020 sono stati inseriti nel CIS ulteriori 18 interventi per la riqualificazione del centro storico di Taranto, finanziati dal Piano Operativo “Cultura e Turismo” FSC 2014-2020 del Ministero della Cultura, per un valore complessivo di 90 milioni di euro. Gli interventi puntano a favorire lo sviluppo sociale ed economico del centro storico.  L’obiettivo è rilanciare la Città Vecchia, riqualificare immobili e spazi pubblici e creare un ambiente urbano più accogliente per residenti e turisti.

L’attuale Commissario straordinario, il dottor Demetrio Martino, è stato nominato con il D.P.C.M. 2 ottobre 2020.

Per un quadro approfondito in materia di interventi disposti per la città di Taranto, si rinvia alla relazione sintetica del mese di dicembre 2018 del precedente Commissario straordinario, dottoressa Corbelli.

 

La lettera a) del comma 1 modifica il comma 1 dell’art. 1 del D.L. 129/2012, al fine di estendere da un anno a tre anni la durata del mandato del Commissario straordinario, prorogabili fino al 31 dicembre 2023.

La norma previgente stabilisce che il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

La lettera b) del comma 1 provvede, altresì, a modificare il comma 1 dell’art. 1 del D.L. 129/2012, aggiungendovi ulteriori periodi, al fine di dotare il Commissario straordinario di una struttura di supporto.

Nello specifico, è prevista l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per la definizione di una struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario.

Tale struttura risulta composta da un contingente massimo di personale pari a cinque unità di livello non dirigenziale, e una unità di livello dirigenziale non generale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche.

In relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale, si prevede l’applicazione di quanto stabilito dall’art. 11-ter del D.L. 44/2021.

L’articolo 11-ter del D.L. 44/2021 reca disposizioni finalizzate al risanamento e alla riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina, nonché ad assicurare gli investimenti necessari per il ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti. Per tali finalità è prevista la nomina a Commissario straordinario del Prefetto di Messina, di cui vengono disciplinati la durata, le funzioni, le prerogative e i poteri derogatori, nonché la struttura di supporto. In particolare, in base al comma 3 dell’art. 11-ter del D.L. 44/2021 si stabilisce che il personale della struttura di supporto è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

La lettera b) prevede altresì che all’atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

Al personale di livello dirigenziale è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarichi dirigenziali di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Detto personale dirigenziale è posto, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale.

La struttura cessa alla scadenza dell’incarico del Commissario.

 

La lettera b) stabilisce che il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Nel corso dell’esame in sede referente, è stata introdotta una modifica volta a prevedere che il Commissario non possa, altresì, derogare alle norme del Codice dell’ambiente (D.Lgs.152/2006) e del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).

Il Commissario straordinario propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative, in caso di dissensi, dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte il procedimento, e non sia previsto un meccanismo di superamento del dissenso, Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 12 del D.L. 77/2021, con cui è stato disciplinato l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte dello Stato, in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR.

In sintesi, il comma 1 dell’art. 12 del D.L. 77/2021 disciplina la procedura di attivazione del potere sostitutivo nei confronti di regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni qualora, operando come soggetti attuatori, risultino inadempienti. Il comma 2 prevede la possibilità che, fermo restando l’esercizio dei poteri sostitutivi, il Ministro per gli affari regionali promuova iniziative di impulso e coordinamento degli enti territoriali nelle sedi istituzionali del confronto tra Governo, regioni ed enti locali. Il comma 3 disciplina l’esercizio del potere sostitutivo nel caso in cui il soggetto inadempiente non sia un ente territoriale. Il comma 4 prevede che il Consiglio dei ministri eserciti i poteri sostitutivi in tutti i casi in cui si verifichino situazioni o eventi che ostacolino la realizzazione dei progetti del PNRR e che non risultino rapidamente superabili. Il comma 5 disciplina l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del soggetto cui sono stati conferiti, con particolare riguardo all’adozione degli atti mediante ordinanza motivata comunicata all’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all’art. 5. Il comma 6, infine, stabilisce l’estraneità della Presidenza del Consiglio e delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti nominati per l'esercizio dei poteri sostitutivi. Si prevede che di tutte le obbligazioni nei confronti dei terzi rispondano, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono inoltre posti a carico de soggetti attuatori inadempienti sostituiti. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla scheda sull’art. 12 presente nel relativo dossier.

 

La lettera b) stabilisce che agli oneri relativi alle spese di personale e di funzionamento della struttura commissariale si provvede, in via di provvisoria attuazione, nel limite di 28.908 euro per l'anno 2021 e di 173.448 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il Fondo in esame è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (capitolo 3076), per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione. La norma ne prevede la ripartizione annuale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Nel bilancio per il 2021-2023, il Fondo presenta una dotazione di 645,2 milioni per il 2021, 383,5 milioni per il 2022 e di 431,8 milioni per il 2023. Da ultimo il D.L. 41/2021 ha incrementato il citato Fondo di 550 milioni per il 2021.


 

Articolo 43
(Potenziamento della struttura del Commissario unico
per la bonifica delle discariche abusive)

 

 

L’articolo 43 modifica in più punti l’art. 5 del D.L. 111/2019 al fine di potenziare la struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive, prevedendo, in particolare, l’estensione delle funzioni e delle attività del Commissario unico, su richiesta delle singole regioni, agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonché su richiesta del Ministero della transizione ecologica, agli interventi di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale. Si prevede inoltre la predisposizione, sulla base di intese stipulate in Conferenza Stato-regioni, di un elenco di siti con priorità di intervento e la possibilità di nominare tre subcommissari, con un’indennità onnicomprensiva pari a 30.000 euro annui.

 

La lettera a) del comma 1 dell’art. 43 modifica il comma 1 dell’articolo 5 del D.L. 111/2019, al fine di escludere i subcommissari, eventualmente individuati dal Commissario unico ai sensi del comma 3-bis (vedi infra), dalla corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

 

I commi da 1 a 5 del citato art. 5 del D.L. 111/2019 dispongono in merito all’attività del Commissario unico in materia di discariche abusive – nominato ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, della legge n. 234/2012 – prevedendo che lo stesso possa stipulare specifiche convenzioni con determinati enti e disciplinando il compenso economico del Commissario unico e del personale della struttura di supporto, la procedura di nomina del Commissario unico e la composizione della struttura di supporto. Il comma 3 del medesimo art. 5 assegna al Commissario unico una struttura di supporto, composta al massimo di 12 membri appartenenti alle amministrazioni pubbliche che cessa al termine del mandato del Commissario unico. Il comma 5 stabilisce che le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, compresi gli oneri dovuti per la stipula delle convenzioni previste, siano poste a valere su una quota, non superiore al 2% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

In tema di discariche abusive, elementi di informazione sulle discariche oggetto di infrazione (in relazione alle quali la Corte di giustizia dell'UE ha emanato la sentenza 21 marzo 2019, causa C-498/17), sugli interventi previsti e sulle risorse disponibili sono stati forniti dal Commissario, nel corso dell'audizione del 1° ottobre 2019 presso l'VIII Commissione Ambiente della Camera, nonché, più recentemente, con la "Relazione sulla bonifica dei siti di discarica abusivi oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 (aggiornata al dicembre 2020)", trasmessa al Parlamento nell'ottobre del 2020 (Doc. CCXXXV, n. 6) e nella risposta all'interpellanza 2-00959, resa nella seduta del 16 ottobre 2020. Per ulteriori approfondimenti, si veda il dossier sul D.L. n. 111/2019.

 

La lettera b) aggiunge il comma 1-bis, che estende le funzioni e le attività del Commissario unico, su richiesta delle singole regioni, agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonché, su richiesta del Ministero della transizione ecologica, agli interventi di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale.

La norma in esame prevede la stipula di intese in Conferenza Stato- regioni, per la predisposizione di un elenco dei siti prioritari oggetto di risanamento da parte del Commissario unico.

 

La disciplina nazionale sulle attività di bonifica dei siti contaminati è contenuta nel Titolo V della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente), agli artt. da 239 a 253 e nei relativi allegati al Titolo V della Parte quarta. 

In generale, gli interventi in materia di bonifiche prevedono l'applicazione di una procedura di carattere ordinario (articoli 242 e 252 del d.lgs. 152/2006), che assegna alle autorità competenti a livello nazionale e regionale l'approvazione del progetto di bonifica, contenente gli interventi previsti a carico del responsabile dell'inquinamento.

Si ricordano altresì l'articolo 242-bis che disciplina la procedura semplificata e l'art. 252-bis che disciplina la bonifica, la riconversione industriale e lo sviluppo economico dei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico. 

L'art. 252 del Codice dell'ambiente disciplina le procedure specifiche per i siti d'interesse nazionale (SIN), individuati con norme di varia natura e di regola perimetrati mediante decreto del Ministero dell'ambiente - oggi Ministero della transizione ecologica (MiTE) - d'intesa con le regioni interessate. La procedura di bonifica dei SIN è attribuita alla competenza del MiTE che per l'istruttoria tecnica si avvale, in particolare, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA).

Informazioni in materia di bonifiche sono state fornite nel corso delle audizioni di rappresentanti dell'ISPRA presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati nella seduta del 7 maggio 2019. Informazioni relative ai siti inquinati regionali sono invece contenute nel rapporto predisposto dall'ISPRA nel marzo 2021 e intitolato "Lo stato delle bonifiche dei siti contaminati in Italia: i dati regionali". Sul tema delle bonifiche ambientali sono stati inoltre svolti diversi atti di sindacato ispettivo; in particolare si segnalano, tra gli atti più recenti, le interrogazioni 5/04621 e 4/06223. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al tema web della Camera dei deputati.

 

 

La lettera c) modifica il comma 3 dell’art. 5 al fine di allargare da 12 a 15 membri la composizione della struttura di supporto del Commissario.

La lettera d) inserisce il comma 3-bis, che disciplina il numero e il compenso dei subcommissari. Al riguardo, si prevede che il Commissario unico possa avvalersi fino a un massimo di tre subcommissari, individuati tra i componenti della prevista struttura di supporto, che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico.

A ciascun subcommissario è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 30.000 euro annui.

 

Il comma 2  prevede la copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a un importo massimo di 324.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

 

 


 

Articolo 43-bis
(Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato)

 

 

L’articolo 43-bis, introdotto in sede referente, destina al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate del 2016-2017, un importo, pari a 35 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato, da destinarsi al finanziamento di interventi, anche infrastrutturali, per il recupero del tessuto socio economico delle aree colpite.

 

L’articolo 43-bis, introdotto in sede referente, prevede, al comma 1, il trasferimento dell’importo di 35 milioni di euro - versato dalla Camera dei deputati e destinato, nell’esercizio 2021, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate - alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati a partire dal 24 agosto 2016.

Il comma 2 dell’art. in esame destina, con una ordinanza del Commissario straordinario, i previsti 35 milioni, e i 40 milioni già versati nella contabilità speciale (si tratta delle risorse della Camera dei deputati previste, per l’esercizio 2020, dall'articolo 1, comma 412, della legge di bilancio 2021 – L. 178/2020, vedi infra) al finanziamento di interventi, anche infrastrutturali, per il recupero del tessuto socio economico delle aree colpite dagli eventi sismici.

Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione di tali interventi, una quota non superiore a 5 milioni di euro dei 35 milioni previsti può essere destinata agli oneri strettamente connessi all'attuazione degli interventi medesimi.

Il comma 2 specifica, inoltre, che i richiamati interventi del comma 1 sono da coordinare con gli interventi finanziati con le risorse previste per gli eventi sismici 2009 e 2016, pari a 1.780 milioni, indicate dall'articolo 1, comma 2, lettera b), del D.L. 59/2021 (c.d. Piano complementare al PNRR; per approfondimenti si rinvia alla scheda sull’art. 20-bis del presente decreto).  

Si ricorda che il Commissario straordinario del Governo è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020[120]. In base al comma 3 dell’art. 4 del D.L. 189/2016, al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale a cui sono assegnate le risorse provenienti dal richiamato Fondo, destinate tra l’altro al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione. Sulla contabilità speciale confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici.

La norma in esame riguardante il trasferimento delle somme versate dalla Camera dei deputati risulta analoga (eccezion fatta per la diversa entità dell’importo versato) a quelle introdotte, per l’esercizio 2016, dall’art. 21, comma 8, del D.L. 8/2017, per un importo pari a 47 milioni; per gli esercizi 2017 e 2018, rispettivamente, dall’art. 18, comma 37, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), pari ad 80 milioni di euro, e dall’art. 1, comma 989, della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), pari a 85 milioni di euro; per l’esercizio 2019, dall'art. 9-undetricies del D.L. 123/2019, per un importo pari a 100 milioni di euro; e, per l’esercizio 2020, dall’art. 1, comma 412, della legge di bilancio 2020 (L. 178/2020), per un importo pari a 40 milioni di euro.

Si rammenta che nel corso della XVIII legislatura sono stati adottati diversi interventi a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dal sisma verificatosi a far data dal 24 agosto 2016 e varie misure a favore dei territori colpiti dal terremoto avvenuto in Abruzzo nel 2009 e per altri eventi sismici riguardanti tra l’altro quelli avvenuti nel 2018 in Molise e in Sicilia. Per approfondimenti, si rinvia al tema web “Terremoti”.

Lo stato  della  ricostruzione  nelle  quattro  Regioni  colpite  dai  sismi  2016-2017 è riepilogato nel Rapporto 2021 del Commissario straordinario.

 


 

Articolo 43-ter
(Credito d’imposta per investimenti nelle regioni
dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

 

 

L’articolo 43-ter stabilisce che il credito d’imposta riconosciuto agli investimenti effettuati per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi dalle imprese situate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni della comunicazione della Commissione europea cosiddetta Temporary Framework.

 

Preliminarmente si ricorda che l’articolo 18-quater, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 estende agli investimenti effettuati dalle imprese nei comuni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno, disciplinato dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 98 e successivi, della legge n. 208 del 2015 e successivamente modificato dall'articolo 7-quater del D.L. n. 243 del 2016), fino al 31 dicembre 2021 (comma 1). In particolare, il credito d'imposta è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese. Il comma 3 del medesimo articolo dispone la notificazione delle misure, a cura del Ministero dello sviluppo economico, alla Commissione europea ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato recata dall’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

 

Si ricorda che il sopra citato credito d’imposta, istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016, è stato introdotto per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta devono presentare una comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate (provvedimento Agenzia Entrate del 14 aprile 2017, modificato in prima istanza con provvedimento del 29 dicembre 2017 e in seconda istanza con provvedimento del 9 agosto 2019). Ne sono esclusi i settori creditizio, finanziario e assicurativo, dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché le imprese considerate in difficoltà secondo la definizione recata dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01.

 

La disposizione in esame, introdotta in sede referente alla Camera, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino 31 dicembre 2021 il richiamato credito d’imposta previsto dall’articolo 18-quater si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 COM (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, e successive modifiche.

 

A tale proposito, si ricorda che il 19 marzo 2020, la Commissione europea ha adottato la Comunicazione COM (2020) 1863 final "Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak", cd. "Temporary Framework". Si tratta di un quadro eccezionale e temporaneo volto a consentire agli Stati membri di adottare misure di intervento nell'economia in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato. Nella Comunicazione, la Commissione ha definito le condizioni di compatibilità da applicare a tali misure. Ai sensi della Comunicazione, gli Stati membri devono dimostrare che le misure notificate alla Commissione sono necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio al grave turbamento dell'economia generato dall'epidemia e che sono pienamente rispettate tutte le condizioni previste nella stessa Comunicazione.  Per una ricostruzione dettagliata e aggiornata sul Temporary Framework si consiglia la lettura del tema web Gli aiuti di Stato nell'epidemia da COVID-19: il quadro europeo sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.


 

Articolo 43-quater
(Commissario ad acta e supporto alla struttura commissariale e appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario
della regione Calabria)

 

 

L’articolo 43-quater, inserito nel corso dell’esame referente, modica la disciplina relativa all’azione commissariale di risanamento del servizio sanitario della Regione Calabria. In primo luogo, si specifica che la responsabilità contabile ed amministrativa del Commissario ad acta e dei sub-commissari per gli atti adottati è limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo di chi li ha posti in essere o vi ha dato esecuzione. La medesima limitazione di responsabilità vale per gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico-scientifiche resi da esperti, consulenti e dirigenti che operano in diretta collaborazione con il Commissario ad acta e i sub-commissari. In secondo luogo, si sopprime il termine temporale per l’adozione, da parte del Commissario ad acta, del Programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 e del Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale. Infine, l’attuazione dei progetti e degli interventi previsti per il risanamento del servizio sanitario regionale vengono posti in capo al Commissario ad acta (in luogo del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19).

 

Più in particolare, la lettera a) della norma in commento inserisce il comma 4-quinquies nel corpo dell’articolo 1 del decreto legge n. 150 del 2020[121], con l’obiettivo di specificare che la responsabilità contabile ed amministrativa del Commissario ad acta e dei sub-commissari per gli atti adottati è limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo di chi li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. La medesima limitazione di responsabilità vale per gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico-scientifiche resi da esperti, consulenti e dirigenti che operano in diretta collaborazione con il Commissario ad acta e i sub-commissari.

 

L’articolo 1 del decreto legge n. 150 “Commissario ad acta e supporto alla struttura commissariale” stabilisce le funzioni del Commissario ad acta, nominato dal Governo per dare attuazione agli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, e a svolgere, ove delegato, i compiti di rafforzamento strutturale della rete ospedaliera del Servizio sanitario con l’adozione di specifici piani di riorganizzazione. Il comma 2 impegna la Regione Calabria a mettere a disposizione del Commissario ad acta il personale, gli uffici e i mezzi necessari all’espletamento dei compiti assegnati, con un contingente minimo di 25 unità di personale, appartenente ai ruoli regionali in posizione di distacco obbligatorio o in posizione di comando da enti regionali ed enti del servizio sanitario regionale. In caso di inadempienza della Regione nel fornire il necessario supporto, il Commissario ad acta, dopo averne dato comunicazione al Consiglio dei ministri, invita la Regione a svolgere compiti assegnati entro il termine massimo di 30 giorni. Se perdura l’inadempienza, è prevista l’attivazione dei poteri sostitutivi dello Stato. Si prevede inoltre che il Commissario ad acta sia coadiuvato da uno o più sub-commissari, in numero comunque non superiore a tre, di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria e in materia amministrativa e venga supportato, per i compiti tecnici ed operativi, dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AgeNaS). Allo scopo l’Agenzia può avvalersi di personale comandato nel limite di 12 unità e di contratti di lavoro flessibile nel limite di 25 unità, individuati tramite procedura selettiva, utilizzando l'avanzo di amministrazione dell’Agenzia, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Per le medesime finalità, è autorizzata la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei contratti di lavoro flessibile già stipulati dall’Agenzia in base alle disposizioni primo Decreto Calabria (decreto legge n. 35 del 2019). I commi 4-bis e 4-quater prevedono, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che il Ministro della salute possa autorizzare il Commissario ad acta ad intraprendere, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del servizio sanitario regionale, un piano assunzionale straordinario di personale medico, sanitario e socio sanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza, facendo ricorso innanzitutto agli idonei delle graduatorie in vigore. A tal fine è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Conseguentemente, a decorrere dal 2022 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato è incrementato di 12 milioni di euro annui, da destinarsi alla regione Calabria.

 

La successiva lettera b) della norma in commento incide sull’articolo 3 del decreto legge n. 150. Più in particolare, si interviene:

§  sul comma 2 sopprimendo il termine temporale per l’adozione e la definizione, da parte del Commissario ad acta, rispettivamente  del Programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 e del Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale (attualmente: trenta giorni per l’adozione del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19; sessanta giorni per la definizione del Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione):

§  sul comma 3, interamente sostituito con la finalità di mettere in capo al Commissario ad acta l’attuazione dei progetti di edilizia sanitaria (da finanziare a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988), degli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico[122] e degli interventi inseriti negli accordi di programma già sottoscritti[123] (attualmente progetti ed interventi sono in capo al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19[124]). Tali progetti ed interventi sono attuati dal Commissario ad acta anche avvalendosi allo scopo della società INVITALIA S.p.A. e nominando, ove necessario in relazione alla complessità degli interventi, esperti individuati all’esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità, nel rispetto delle previsioni del quadro economico generale degli interventi. Attualmente, il Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 può proporre ai soggetti sottoscrittori modifiche o integrazioni agli accordi di programma già sottoscritti, al fine di adeguarne le previsioni alle mutate circostanze di fatto e di diritto (cfr. infra).

 

Attualmente, l'art. 3 del decreto legge n. 150 del 2020 prevede che il Commissario ad acta, provveda, in via esclusiva (eventualmente delegando anche i Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale), all'espletamento delle procedure per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, avvalendosi di CONSIP S.p.A. ovvero, previa convenzione, della centrale di committenza della regione Calabria o di centrali di committenza delle regioni limitrofe, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni,  e fa salva, in ogni caso, la facoltà di avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia-Calabria. Agli affidamenti di appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria provvedono i commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale. Ai sensi del comma 2, il Commissario ad acta oltre ad adottare, nel termine di sessanta giorni, il programma operativo COVID previsto dall'art. 18 del decreto legge n. 18 del 2020 (c.d. Decreto Cura Italia) dovrà definire entro gli stessi termini il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione, già previsto dal precedente Decreto Calabria (decreto legge n. 35 del 2019). Infine, ai sensi del comma 3, il Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 (nominato ai sensi dell'articolo 122 del Cura Italia) dovrà invece provvedere all'attuazione dei progetti di edilizia sanitaria ivi compresi, gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico, già previsto dal precedente decreto Calabria, e gli interventi inseriti negli accordi di programma pregressi e già sottoscritti, eventualmente modificabili e integrabili dal medesimo Commissario per l'emergenza Covid-19 in relazione a mutate circostanze di fatto e di diritto; dette modifiche o integrazioni, adeguatamente motivate, si intendono accolte in assenza di motivato diniego da parte dei medesimi soggetti sottoscrittori degli Accordi nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse.

 

Pur non incidendo sulle disposizioni sopra descritte, si ricorda che recentemente la Corte costituzionale, con la sentenza n. 168 del 2021, si è pronunciata nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dalla Regione Calabria avverso gli artt. 1, 2, 3, 6 e 7 del decreto legge n. 150 del 2020.

 

Più precisamente, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del decreto legge n. 150, nella parte in cui non prevede che al prevalente fabbisogno della struttura commissariale provveda direttamente lo Stato e nella parte in cui, nell'imporre alla Regione di mettere a disposizione del Commissario ad acta un contingente di venticinque unità di personale, stabilisce che tale entità costituisce un “minimo” anziché un “massimo”. Nella medesima pronuncia la Corte ha anche dichiarato l’illegittimità dell’articolo 6, comma 2, nella parte in cui non prevede, per l’assegnazione del contributo triennale di solidarietà di 60 milioni di euro, in alternativa al piano di rientro presentato dal Commissario per il periodo 2022-2023, l’approvazione di un nuovo piano di rientro presentato dalla Regione. Quest’ultimo, sottolinea la Corte assolve, infatti, “la medesima funzione del programma operativo predisposto dal commissario ad acta e pertanto, qualora riconosciuto idoneo dal Consiglio dei ministri”, dimostrerebbe la volontà della Regione di intraprendere un cammino per uscire dalla lunga situazione di stallo.


 

Articolo 44
(Disposizioni in materia di Alitalia)

 

 

L’articolo 44 autorizza l’utilizzo del fondo già istituito per indennizzare i titolari di biglietti e voucher non utilizzati, emessi da Alitalia in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per il rimborso dei biglietti o voucher emessi non connessi con l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

 

In dettaglio si consente di utilizzare, per le suddette finalità, il fondo istituito presso il MISE in base all’art. 11-quater, comma 9, del decreto-legge n. 73 del 2021 (c.d. decreto Sostegni-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 106 del 2021, che ha una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

L’articolo 44 consente di utilizzare tale fondo, nei limiti dello stanziamento ivi previsto, anche per il rimborso degli indennizzi dei titolari di titoli di viaggio non utilizzati nonché voucher o analoghi titoli emessi dall’amministrazione straordinaria di Alitalia, anche non connessi con l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

In proposito la Relazione illustrativa fa riferimento a “specifici impegni che la Commissione europea ha chiesto allo Stato italiano di adottare, al fine di garantire la necessaria discontinuità nelle operazioni di cessione dei compendi aziendali, che include l'accollo da parte dello Stato di tutti gli oneri connessi al prepagato Alitalia, che evidentemente non può essere onorato a causa della cessazione delle attività di volo”.

 

Analogamente a quanto già previsto dal richiamato art. 11-quater, l’articolo 44 prevede che l’indennizzo sia erogato nelle sole ipotesi in cui non sia garantito al contraente un analogo servizio di trasporto e che sia quantificato in misura non superiore all’importo del titolo di viaggio.

A tal fine si prevede che il MISE provveda al trasferimento all’Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e all’Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria risorse sulla base di specifica richiesta dei Commissari straordinari, che quantifica l’ammontare complessivo dei titoli, voucher o analoghi titoli oggetto di rimborso nel corso dell’anno 2021.

 

Si ricorda che il richiamato art. 11-quater, al comma 2, ha autorizzato le società del gruppo Alitalia SAI alla prosecuzione dell'attività di impresa, ivi compresa la vendita di biglietti fino al 15 ottobre 2021. Il fondo istituito dal comma 9 dello stesso articolo è diretto a garantire un indennizzo pari al valore del biglietto per i titolari di titoli di viaggio e di voucher emessi dall'amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei compendi aziendali. E’ stata prevista l’erogazione dell'indennizzo esclusivamente nell'ipotesi in cui non fosse garantito al contraente un analogo servizio di trasporto; l’indennizzo è quantificato in misura pari all'importo del titolo di viaggio. La disposizione rinviava poi ad un provvedimento del Ministero dello sviluppo economico la definizione delle modalità attuative dell’intervento e il trasferimento all’amministrazione straordinaria delle relative risorse a fronte di specifica richiesta che dia conto dell’esistenza dei presupposti appena descritti.

 


 

Articolo 44-bis
(Disposizioni urgenti in materia di accelerazione delle procedure della gestione commissariale di liquidazione di società pubbliche)

 

 

L’articolo 44-bis, introdotto in sede referente, al comma 1, lettera a), aggiunge il comma 132-bis all’art. 1 della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), al fine di accelerare la chiusura della procedura di liquidazione della società Expo 2015 S.p.A, agevolando in tal modo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni socie il relativo avanzo di liquidazione. L’ultimo periodo del citato comma 132-bis introduce disposizioni in materia di limiti alle cessioni all’esportazione previste da alcune disposizioni del testo unico IVA.

La lettera b) del comma 1 abroga i commi 415, 416 e 417 della legge di bilancio 2017, che disciplinano l’avvio di una sperimentazione finalizzata al miglioramento dell’efficienza dell’acquisizione centralizzata di beni e servizi delle amministrazioni dello Stato, in cui il Ministero dell'economia e delle finanze procede come acquirente unico limitatamente a due categorie merceologiche specifiche, energia elettrica e servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, per il Ministero medesimo e per quello dell’interno.

Il comma 2 esclude la società Fintecna Spa dal rispetto dei vincoli e degli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti a carico delle pubbliche amministrazioni.

 

Procedura accelerata per la liquidazione di Expo 2015 S.p.A.

Il comma 1, lettera a) dell’articolo 44-bis, introdotto in sede referente, aggiunge il comma 132-bis all’art. 1 della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), al fine di accelerare la chiusura della procedura di liquidazione della società Expo 2015 S.p.A, agevolando in tal modo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni socie il relativo avanzo di liquidazione.

Dalle disposizioni previste non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi da 126 a 139 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) hanno previsto disposizioni riguardanti la liquidazione della società Expo 2015 S.p.A. e l’attuazione del progetto dell’area Expo 2015, prevedendo la nomina di un Commissario Straordinario per la liquidazione della società EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione (commi 126-128). A tale fine, con il D.P.C.M. del 24 marzo 2017 è stato nominato fino al 31 dicembre 2019 il Commissario Straordinario di Expo 2015 S.p.A. in liquidazione, subentrato coi relativi poteri al Collegio dei Liquidatori, al fine di compiere le attività e adottare gli atti necessari o comunque utili alla liquidazione della Società. Con successivo D.P.CM. del 20 dicembre 2019, l’incarico al Commissario Straordinario dott. Giovanni Confalonieri è stato rinnovato fino al 31 dicembre 2021 confermandogli i relativi compiti e poteri (in tema, vedi anche la Relazione sulla gestione della fase liquidatoria 2020).

Sono stati individuati e disciplinati i contributi per la liquidazione della società (che non possono superare 23,7 milioni di euro), posti a carico dei relativi soci, nonché le modalità di copertura dei contributi a carico del Ministero dell’economia e delle finanze (commi 129-133). Si è previsto l’avvio delle attività di progettazione per il trasferimento dei dipartimenti scientifici dell’Università di Milano, autorizzando a tal fine uno stanziamento per il 2017 di 8 milioni di euro (commi 134-135), nonché l’eventuale stipula di convenzioni da parte della società AREXPO S.p.A. per la collaborazione degli uffici tecnici e amministrativi dei propri soci pubblici e delle rispettive società in house (comma 136). È stata inoltre modificata la disciplina relativa al trasferimento delle partecipazioni azionarie detenute dalle province di Milano e di Monza e Brianza nelle società operanti nella realizzazione e gestione di infrastrutture connesse ad Expo 2015 (commi 137-138) e prevista, infine, la possibilità, per gli enti pubblici non economici strumentali degli enti locali e regionali soci di assumere personale a tempo determinato in deroga ai vincoli assunzionali e finanziari vigenti (comma 139).

La Expo 2015 S.p.A. è stata istituita il 1° dicembre 2008 quale soggetto responsabile delle attività necessarie per la realizzazione dell’evento Expo Milano 2015. Per una ricostruzione degli interventi normativi operati per disciplinare i diversi ambiti dell’evento, si rinvia al tema EXPO 2015 della precedente legislatura.

 

Adempimenti del Commissario straordinario

Nello specifico, il comma 132-bis, aggiunto dalla norma in esame all’art. 1 della legge di bilancio 2017, stabilisce i seguenti adempimenti a carico del Commissario straordinario per la liquidazione della società (previsto dall'articolo 14, comma 2, del D.L. 112/2008):

-         entro il 31 gennaio 2022, trasmette alle amministrazioni socie il rendiconto finale delle attività liquidatorie alla data del 31 dicembre 2021, unitamente ad un prospetto concernente l'individuazione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, sorti in capo alla società, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2021.

-         entro il 28 febbraio 2022, versa all'entrata del bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni socie, l'avanzo di liquidazione derivante dalla chiusura della liquidazione della stessa società, con esclusione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, pendenti alla data del 31 dicembre 2021;

-         entro il 30 aprile 2022, i rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, pendenti alla data del 31 dicembre 2021, sorti in capo alla società Expo S.p.A. sono trasferiti a Fintecna Spa o a diversa società da questa interamente partecipata.

 

Trasferimento rapporti giuridici attivi e passivi a Fintecna S.p.a.

Il trasferimento dei rapporti giuridici è esente da imposizione fiscale diretta, indiretta e dall'applicazione di tasse.

La società trasferitaria procede alla liquidazione delle posizioni derivanti dai rapporti giuridici attivi e passivi oggetto del trasferimento, subentrando altresì nei contenziosi pendenti alla data del 31 dicembre 2021.

I rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti a Fintecna Spa o a diversa società da questa interamente partecipata costituiscono un unico patrimonio separato rispetto sia al patrimonio della società trasferitaria, sia ai patrimoni separati ad essa trasferiti in virtù di specifiche disposizioni legislative.

La società trasferitaria non risponde, in alcun modo, con il proprio patrimonio, dei debiti e degli oneri sorti in forza dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, trasferiti al patrimonio separato, ivi compresi quelli da sostenersi per la liquidazione di tale patrimonio.

Agli oneri derivanti dal compenso da riconoscere a Fintecna Spa o alla diversa società da questa interamente partecipata, per la liquidazione dei rapporti giuridici trasferiti, da determinare con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura comunque complessivamente non superiore a 500.000 euro, si provvede a valere sulle risorse affluite al patrimonio separato.

Alla cessazione dei rapporti attivi, passivi, contenziosi e processuali, trasferiti al patrimonio separato, la società trasferitaria procede al versamento al Ministero dell'economia e delle finanze, alla regione Lombardia, al comune di Milano, alla Città metropolitana di Milano e alla Camera di commercio Milano Monza Lodi, ciascuno in proporzione alla partecipazione al capitale della società delle eventuali somme attive.

 

L’ultimo periodo del comma 132-bis sopprime il terzo periodo dell'articolo 1, comma 58, lettera e), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e il comma 2 dell'articolo 7-sexies del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, norme che demandano a un decreto ministeriale, non emanato, l’individuazione dei limiti e delle condizioni ai quali i contribuenti forfettari possono effettuare cessioni all’esportazione non imponibili. Per effetto dell’abrogazione in commento si chiarisce, dunque, che le cessioni all’esportazione non imponibili restano ammesse senza limiti nel regime forfettario.

 

Si ricorda al riguardo che, come chiarito dall’Agenzia delle entrate nella circolare 10/E del 2016, il comma 58 della legge di stabilità 2015 stabilisce che i contribuenti in regime forfetario non addebitano l’Iva in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni. Le fatture emesse non devono, pertanto, recare l’addebito dell’imposta. Si individuano dunque in modo puntuale le disposizioni che i contribuenti cd. forfettari devono applicare in caso di effettuazione di operazioni attive e passive con operatori non residenti. In particolare, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono tenuti ad assolvere specifici adempimenti. La lettera e), in linea generale, con riferimento alle importazioni, esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate, chiarisce che l’effettuazione di dette operazioni non costituisce preclusione all’accesso e/o permanenza nel regime forfetario: alle suddette operazioni si applicano le ordinarie norme del D.P.R. IVA, fermo restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare utilizzando il plafond IVA.

 

L'articolo 7-sexies del decreto-legge n. 193 del 2016, al comma 1, ha aggiunto un terzo periodo al comma 58, lettera e) della legge di stabilità 2015 – che si abroga per effetto delle norme in esame - prevedendo alcune limitazioni all’effettuazione di cessioni all'esportazione non imponibili individuate dal D.P.R. Iva (artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del D.P.R. n. 633 del 1972) , da parte dei contribuenti minimi. In particolare, dette operazioni sono ammesse nel regime dei minimi, ma nei limiti e secondo modalità che avrebbero dovuto essere stabiliti con un successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ai sensi del comma 2, anch’esso abrogato dalle norme in commento, il DM avrebbe dovuto essere emanato entro il 3 marzo 2017.

Esso tuttavia non risulta essere stato emanato.

 

Per effetto dell’abrogazione in commento si chiarisce, dunque, che le cessioni all’esportazione non imponibili restano ammesse senza limiti nel regime forfettario.

 

 

La lettera b) del comma 1 dell’articolo in esame reca l’abrogazione dei commi 415, 416 e 417 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017).

Tali commi, si rammenta, prevedono – nell’ambito di una più ampia disciplina volta ad individuare nuovi strumenti di acquisto centralizzato di beni e correlati servizi da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, tramite Consip, nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti - l’avvio di una sperimentazione finalizzata al miglioramento dell’efficienza dell’acquisizione centralizzata di beni e servizi delle amministrazioni dello Stato, in cui il Ministero dell'economia e delle finanze procede come acquirente unico limitatamente a due categorie merceologiche specifiche, energia elettrica e servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, per il Ministero medesimo e per il Ministero dell’Interno, comprese le loro rispettive articolazioni territoriali (comma 415). La sperimentazione non dovrà comportare discriminazioni o esclusioni per le micro e piccole imprese.

Il comma 416 rinviava ad un decreto del Ministero dell’economia la definizione delle modalità, dei tempi e delle strutture ministeriali coinvolte nella sperimentazione. Il successivo comma 417 prevedeva, altresì, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia, sentiti i Ministri interessati, possano essere individuate altre amministrazioni e ulteriori categorie merceologiche a cui applicare la sperimentazione di cui al comma 415.

Tale sperimentazione non risulta essere stata attuata.

 

Si sottolinea peraltro che il successivo comma 418 dispone che la sperimentazione di cui ai commi da 415 a 417 non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si valuti l’opportunità, pertanto, di prevedere l’abrogazione anche del comma 418.

 

Il comma 2 esclude società Fintecna Spa dal rispetto dei vincoli e degli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti a carico delle pubbliche amministrazioni, inserite nell’elenco predisposto dall'Istat ai sensi all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica.

L’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è individuato da ultimo con provvedimento Istat pubblicato su GU n. 234 del 30-09-2021.

 

La ricognizione delle norme vigenti volte al contenimento della spesa pubblica da parte delle amministrazioni centrali e degli enti ed organismi vigilati è contenuta nella Circolare dell’11 novembre 2021, n. 26, emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato.


 

Capo II – Imprese agricole

Articolo 45
(Compensazione per le imprese agricole)

 

 

L’articolo 45 dispone alcune modificazioni alla vigente disciplina che autorizza gli organismi pagatori a compensare gli aiuti comunitari con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione.

In particolare:

§  si introduce l'espresso riferimento al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato:

§  si espunge la clausola che limitava ai soli contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006 l'applicazione delle disposizioni che subordinano l'accesso ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie, anche per la realizzazione di investimenti, alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte delle imprese di tutti i settori;

§  tra le disposizioni applicabili alle imprese agricole, si introduce l'espresso richiamo all’articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013), concernente la disciplina del documento unico di regolarità contributiva (DURC)[125];

§  la previsione relativa alla compensazione con i contributi previdenziali dovuti viene ora estesa anche agli aiuti nazionali.

 

A tal fine, si novella l’articolo 01, comma 16, del D.L. n. 2/2006 (L. n. 81/2006).

 

La disposizione qui novellata, e già più volte modificata, prevedeva, nel testo previgente, che per le imprese agricole le seguenti disposizioni si applicassero limitatamente ai contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Si tratta in primo luogo dell'articolo 10, comma 7, del D.L. n. 203/2005 (L. n. 248/2005), il quale subordina l'accesso ai benefici ed alle sovvenzioni comunitari da parte delle imprese di tutti i settori alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva introdotto dall'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 210/2002 (L. n. 266/2002).

In secondo luogo si tratta dell'articolo 1, comma 553, della L. n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), il quale prevede che, per accedere ai benefìci ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva introdotto dall'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 210/2002 (L. n. 266/2002).

Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle imprese agricole, senza alcun riferimento temporale alla decorrenza dei contributi.

Sempre nel testo anteriore alla novella qui in commento, gli organismi pagatori erano autorizzati, in sede di pagamento dei soli aiuti comunitari, a compensare tali aiuti, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. n. 102/2004, con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine l'Istituto previdenziale era (e rimane tuttora) chiamato a comunicare in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA). In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva continua a competere all'Istituto previdenziale.

 

Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2

Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa.

Articolo 01

(Disposizioni in materia di previdenza agricola)

Testo previgente

Testo modificato

16. Per le imprese agricole, le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e nell' articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano limitatamente ai contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006. A tale fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine l'Istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.  In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale

16. Fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, per le imprese agricole, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nell'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nell'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine, l'istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'istituto previdenziale.

 


 

Capo III – Sport

Articolo 46
(Fondi per il rilancio del sistema sportivo)

 

 

L'articolo 46 riconosce a Sport e Salute S.p.A., per l'anno 2021, un contributo di euro 27.200.000, destinato al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.

 

Il suddetto contributo è finalizzato a potenziare il supporto ai richiamati organismi sportivi (indicati con il riferimento all'art. 1, comma 630, terzo periodo, della legge di bilancio per il 2019) e a consentire la ripartenza delle relative attività.

 

Il citato articolo 1, comma 630, terzo periodo, riguarda modalità di finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.

Nello specifico stabilisce che al finanziamento di tali organismi si provveda a valere sulla quota destinata a Sport e salute Spa - ai sensi del primo periodo del medesimo comma 630 - delle risorse derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF in determinati settori di attività sportiva (gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive).

Le risorse complessivamente spettanti al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e a Sport e salute Spa sono definite nella misura annua del 32 per cento delle predette entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui.

A seguito di modifica intervenuta con il decreto-legge n. 5 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2021, le risorse destinate al CONI sono state incrementate, passando a 45 milioni di euro annui (rispetto ai precedenti 40 milioni), e, corrispondentemente, sono state ridotte le risorse destinate a Sport e salute Spa, definite in una quota non inferiore a 363 milioni di euro annui (rispetto ai precedenti 368 milioni).

 

L'articolo reca, infine, la copertura finanziaria della disposizione in esame, prevedendo che ai relativi oneri si provveda mediante corrispondente riduzione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con la finalità di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo, dall'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021).


 

Articolo 46-bis
(Promozione attività sportiva)

 

 

Nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto l'articolo 46-bis (emendamento 46.0.9 NF), che destina alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva, ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili dello Stato e alle associazioni benemerite una quota non inferiore al cinquanta per cento del fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base di cui all'articolo 1, comma 561, della legge n.178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021).

 

Si ricorda che il richiamato comma 561 ha istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di potenziare l'attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione e di ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico. Tale fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il successivo trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I criteri di gestione delle suddette risorse sono demandate ad un decreto dell’Autorità di governo competente in materia di sport (art.1, comma 562, l. 178/2020).

 

Con riferimento al predetto fondo, si segnala che esso è stato interessato, di recente, da un ulteriore intervento legislativo che ne ha incrementato le risorse. L'articolo 6 del DL n.127 del 2021 ha infatti disposto che le somme trasferite alla società Sport e Salute S.p.A per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza da COVID-19 (di cui all'articolo 44 del decreto-legge n.73 del 2021, n. 73) non utilizzate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per il 50 per cento, al fondo di cui al comma 561[126].

 

Ai sensi del comma 1, la finalità della disposizione in commento è quella di promuovere l'adozione di uno stile di vita sano e attivo per tutte le fasce della popolazione, con particolare riferimento alla fase post-pandemica.

 

I beneficiari della disposizione sono gli organismi sportivi "di cui al terzo periodo dell'articolo 1, comma 630", della legge n.145 del 2018, che utilizzano le risorse in esame per la promozione e la realizzazione dell'attività sportiva di base su tutto il territorio nazionale.

Con il termine "organismi sportivi" - come già segnalato nella scheda di lettura del presente Dossier (cui si rinvia) riferita all'articolo 46[127] del presente provvedimento - il legislatore intende riferirsi alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva, ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili dello Stato e alle associazioni benemerite (cfr. art.1, comma 630, l. n.145 del 2018).

 

Il comma 2 demanda la definizione dei "criteri e delle modalità attuative di attribuzione delle risorse" di cui al comma 1 al citato decreto dell’Autorità di governo competente in materia di sport di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 178/2020.

Tale ultimo provvedimento, ai sensi della disciplina vigente, è diretto ad individuare i criteri di gestione delle risorse del richiamato fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base nei territori e per l'ottimizzazione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico, di cui al comma 561.

 

Ai fini attuativi dell'articolo in commento, l'Autorità di governo competente in materia di sport si avvale di Sport e Salute S.p.A..

Ciò, a differenza di quanto disposto dal menzionato articolo 46 del presente decreto, che individua nella società Sport e Salute il soggetto destinatario del contributo diretto e le attribuisce, con norma legislativa, il compito di ripartire le risorse fra gli organismi sportivi.

Tenuto conto dell'identità dei beneficiari finali (i menzionati organismi sportivi) nonché della finalità (consistente, in ultima analisi, nel sostegno all'attività sportiva) degli interventi normativi di cui all'articolo 46 e al presente articolo aggiuntivo, si valuti l'opportunità di un coordinamento di tali disposizioni.


 

TITOLO IV – INVESTIMENTI E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE ANTIMAFIA

Capo I – Investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia

Articolo 47
(Amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario delle aziende)

 

 

L’articolo 47 modifica l’art. 34-bis del Codice antimafia, in tema di controllo giudiziario delle aziende che abbiano occasionalmente agevolato indiziati di appartenere ad associazioni criminali, coordinandone il contenuto con la previsione di misure amministrative di prevenzione collaborativa rivolte alle medesime aziende e disciplinate dal successivo articolo 49 del decreto-legge.

 

 

Il decreto-legge interviene sull’art. 34-bis del c.d. Codice antimafia, che disciplina il controllo giudiziario sulle aziende.

 

Si tratta di un istituto, introdotto dalla legge n. 161 del 2017, destinato a trovare applicazione in luogo dell’amministrazione giudiziaria (disciplinata dall’art. 34 del Codice) per quelle imprese che, pur presentando forme di infiltrazione e di condizionamento mafioso, non siano pregiudicate nella loro integrità in quanto l’agevolazione della criminalità avrebbe avuto natura occasionale (comma 1). La finalità della misura è infatti quella di contrastare la contaminazione mafiosa di imprese sane, restituendole al libero mercato una volta depurate dagli elementi inquinanti[128].

Più in particolare, il controllo giudiziario delle aziende non determina lo "spossessamento gestorio" bensì configura, per un periodo minimo di un anno e un massimo di tre, una forma meno invasiva di intervento consistente in una vigilanza prescrittiva, condotta da un commissario giudiziario nominato dal Tribunale (comma 2), al quale viene affidato il compito di monitorare dall'interno dell'azienda l'adempimento di una serie di obblighi imposti dall'autorità giudiziaria (comma 3).

Possono essere le stesse imprese, già destinatarie di una informazione antimafia interdittiva oggetto di impugnazione amministrativa, a chiedere al tribunale, nelle more della decisione del giudice amministrativo, l'applicazione del controllo giudiziario (comma 6).

A riprova della finalità dell’istituto, l’art. 34-bis, comma 7, del Codice prevede infatti che tanto il provvedimento che dispone il controllo giudiziario quando quello che dispone l’amministrazione giudiziaria (di cui all’art. 34 del Codice) sospendano gli effetti dell’informazione antimafia interdittiva del Prefetto (di cui all’art. 94 del Codice), consentendo così all'impresa di continuare ad operare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

 

Rispetto alla disciplina previgente, il decreto-legge n. 152/2021:

§  prevede che il controllo giudiziario di cui all’art. 34-bis del Codice possa essere disposto dal Tribunale anche in sostituzione delle misure di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94-bis del Codice (inserimento di un periodo al comma 1);

 

Le misure amministrative di prevenzione collaborativa, della durata compresa tra 6 mesi e un anno, sono applicabili dal prefetto in luogo dell’interdittiva antimafia quando egli accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale. In tal senso dispone l’art, 94-bis del Codice antimafia, inserito dall’art. 49 del decreto-legge in commento, alla cui scheda di lettura si rinvia.

 

§  integra l’elenco dei soggetti che devono essere sentiti dal Tribunale al fine di decidere se concedere all’impresa il controllo giudiziario, in attesa che sia decisa l’impugnativa dell’interdittiva antimafia. In particolare, oltre al procuratore distrettuale competente e agli altri soggetti interessati, il decreto-legge specifica che deve essere sentito anche il prefetto che ha pronunciato l’informazione antimafia interdittiva (modifica del comma 6);

 

La Corte di Cassazione ha affermato che il tribunale nel decidere se concedere il controllo giudiziario nelle more del giudizio amministrativo sull’impugnativa dell’interdittiva antimafia «è tenuto a valutare, in termini prognostici - sulla base del dato patologico acquisito dall'accertamento amministrativo con l'informazione antimafia interdittiva - se il richiesto intervento giudiziale di "bonifica aziendale" risulti possibile, in quanto l'agevolazione dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, d.lgs. cit., sia da ritenere occasionale, escludendo tale evenienza, pertanto, nel caso di cronicità dell'infiltrazione mafiosa» (cfr. Cass. pen. Sez. II Sent., 28/01/2021, n. 9122 (rv. 280906-01)). In precedenza, Cass. pen. Sez. Unite, 26/09/2019, n. 46898, aveva affermato che «con riferimento ai presupposti per disporre la misura del controllo giudiziario ex art. 34 bis, 6° comma, D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, il tribunale competente per le misure di prevenzione, oltre a verificare l'occasionalità della agevolazione dei soggetti pericolosi, deve svolgere una prognosi circa le concrete possibilità che la singola realtà aziendale abbia di compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni che il giudice delegato può compiere nel guidare l'impresa infiltrata».

 

§  specifica che quanto il tribunale applica gli istituti dell’amministrazione giudiziaria (art. 34 Codice) o del controllo giudiziario (art. 34-bis del Codice) non si sospendono solo gli effetti dell’interdittiva antimafia, ma anche i termini concessi al prefetto per disporre le necessarie verifiche e rilasciare l'informazione antimafia (modifica del primo periodo del comma 7);

§  demanda alla cancelleria del tribunale il compito di comunicare al prefetto l’applicazione degli istituti dell’amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario, affinché egli possa conseguentemente aggiornare la banca dati nazionale della documentazione antimafia;

§  stabilisce che l’applicazione degli istituti dell’amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario deve essere valutata al fine di disporre, nei 5 anni successivi, l’applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis del Codice (v. infra, art. 49 del decreto-legge).

 

 

Normativa previgente

D.L. n. 152 del 2021

Decreto legislativo n. 159 del 2011

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

Art. 34-bis

Controllo giudiziario delle aziende

1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività.

1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività. Nel caso in cui risultino applicate le misure previste dall'art. 94-bis, il Tribunale valuta se adottare in loro sostituzione il provvedimento di cui al comma 2 lett. b).

2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:

a) imporre nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 l'obbligo di comunicare al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di un'impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;

b) nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

2. Identico.

3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il tribunale stabilisce i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l'obbligo:

a) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;

b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti dell'amministratore giudiziario;

c) di informare preventivamente l'amministratore giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;

d) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni;

e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

3. Identico.

4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche e intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.

4. Identico.

5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa l'udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, l'amministratore giudiziario.

5. Identico.

6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali.

6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente, il prefetto che ha adottato l'informazione antimafia interdittiva nonché gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali.

7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 del presente articolo sospende gli effetti di cui all'articolo 94.

7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo sospende il termine di cui all'articolo 92, comma 2, nonché gli effetti di cui all'articolo 94. Lo stesso provvedimento è comunicato dalla cancelleria del tribunale al prefetto dove ha sede legale l'impresa, ai fini dell'aggiornamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all'articolo 96, ed è valutato anche ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis nei successivi cinque anni.

 


 

Articolo 48
(Contraddittorio nel procedimento di rilascio
dell’interdittiva antimafia)

 

 

L’articolo 48 introduce il contraddittorio endoprocedimentale in materia di informazione antimafia.  

 

Nel dettaglio l’articolo 48, comma 1, lett. a), modifica il comma 2-bis dell’articolo 92 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (c.d. Codice antimafia), in materia di informativa antimafia.

 

La documentazione antimafia è disciplinata dal decreto legislativo n. 159 per il contrasto del fenomeno della infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia legale. All’interno della documentazione antimafia si possono distinguere due differenti species di certificazioni che coincidono per il contenuto dichiarativo ma differiscono in ordine all’ambito applicativo: le comunicazioni antimafia e le informazioni antimafia (art. 84). L'informazione antimafia è un provvedimento amministrativo emesso dal Prefetto, a scopo preventivo, al fine di tutelare l’economia dalle infiltrazioni mafiose. A differenza della comunicazione antimafia (che presenta una natura ricognitiva sull’esistenza di cause di revoca, decadenza o divieto tipizzate), l’informazione interdittiva si basa quindi su una valutazione discrezionale, da parte dell’autorità prefettizia, in merito alla sussistenza (o meno) di tentativi di infiltrazione della criminalità. La suddetta valutazione è fondata su «fatti ed episodi i quali, seppure non assurgano al rango di prove o indizi di valenza processuale, nel loro insieme configurino un quadro indiziario univoco e concordante avente valore sintomatico del pericolo di infiltrazioni mafiose nella gestione dell'impresa esaminata» (TAR. Toscana Sentenza 25 giugno 2018, n. 910).

 

Ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 159 nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in conversione, l’informazione antimafia interdittiva va comunicata all’impresa dal prefetto con le identiche modalità (raccomandata a/r, PEC, ecc,) entro 5 giorni dalla sua adozione. Il prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione (art. 32 comma 10 del d.l n. 90 del 2014 conv. legge n. 114 del 2014) e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.

 

Il decreto-legge oltre a riscrivere il comma 2-bis dell'articolo 92 del Codice antimafia introduce nell'articolo due ulteriori nuovi commi (da 2-ter a 2-quater), che, come precisa anche la relazione illustrativa, introducono “il principio del contraddittorio, mediante la notifica all’impresa sotto indagine di un "preavviso di interdittiva o della misura amministrativa di prevenzione collaborativa” (ispirato al preavviso di rigetto di cui all’articolo 10-bis della legge n. 241/1990), con il riconoscimento di un termine breve (non superiore a 20 giorni) per la richiesta di audizione e la produzione di memorie esplicative da parte dell’impresa destinataria".

 

Con riguardo alla disciplina vigente prima della entrata in vigore del decreto-legge in conversione e all'assenza di contraddittorio nel procedimento di rilascio della informazione antimafia è opportuno segnalare che il Consiglio di Stato aveva sostenuto, in diverse pronunce, (si vedano tra le altre Sentenza 31 gennaio 2020, n. 820 e sentenza 26 maggio 2020, n. 2854) che «L’informazione antimafia non richiede la necessaria osservanza del contraddittorio procedimentale, meramente eventuale in questa materia ai sensi dell’art. 93, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011 né è configurabile l’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241 del 1990 non essendo l’informazione antimafia provvedimento vincolato, ma per sua stessa natura discrezionale». A ciò si aggiunga che sempre secondo il giudice amministrativo il procedimento finalizzato all’emissione dell’informazione antimafia non avrebbe scontato una totale assenza di contraddittorio, conoscendo una interlocuzione (anche se solo eventuale), prevista dall’art. 93, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011, secondo cui il Prefetto competente al rilascio dell’informazione, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, invita in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione utile.

Sempre con riguardo al tema del contraddittorio, è opportuno segnalare come della questione relativa alla carenza di contraddittorio procedimentale nell’ambito del procedimento per l’emissione dell’informazione antimafia il giudice amministrativo nazionale (TAR Puglia) abbia investito anche la Corte di Giustizia EU, che tuttavia non si è pronunciata nel merito, ritenendo la questione manifestamente irricevibile (Ordinanza del 28 maggio 2020 in C-17/20).

Da ultimo si segnala che la Commissione bicamerale antimafia, nella recente Relazione sull'analisi delle procedure di gestione dei beni sequestrati e confiscati (Doc. XXIII, n. 15), fra le altre indicazioni sottolinea l'esigenza di una "valutazione da parte del legislatore sul contraddittorio procedimentale atteso che, per le interdittive, è l’unico caso in cui non è previsto un preavviso alla parte interessata. Il principio di garanzia procedimentale può e deve cedere in caso di urgente adozione della misura interdittiva ma de iure condendo, ad avviso dell’audìto, si potrebbe invertire la regola: una fase preliminare nella quale il prefetto deve convocare le parti, espletare un contraddittorio, salvo che non ritenga chela situazione richieda un comportamento diverso, come nei casi di urgenza o secretazione" (p. 209).

 

Più nel dettaglio il nuovo comma 2-bis prevede che il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche, ritenga sussistenti i presupposti per l’adozione dell'interdittiva antimafia ovvero per procedere all’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa (si veda art. 49 del d.l.) e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

 

Uno degli aspetti più controversi della materia risulta la nozione di “tentativi di infiltrazione mafiosa”, termine utilizzato per stabilire se, sulla base degli elementi raccolti dal Prefetto, si riesca a stabilire se l’impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose, o esserne quantomeno condizionata. Sulla base della tipizzazione operata dal d.lgs. n. 159/2011, si ritiene che un’impresa possa considerarsi veicolo diretto o indiretto di una associazione mafiosa: nel primo caso, allorquando venga gestita da soggetti stabilmente collegati con sodalizi criminali o controllata e posseduta di fatto da uno di essi; nella seconda ipotesi, invece, quando i soggetti che sono in grado di determinarne l’andamento intrattengono rapporti d’affari, sociali, parentali, relazionali con soggetti, a loro volta, collusi con una consorteria mafiosa. La giurisprudenza ha, nel corso degli anni, chiarito come tale valutazione debba essere incentrata non tanto sulle prove quanto sugli indizi da cui è possibile desumere l’esistenza dei tentativi di ingerenza mafiosa (si veda fra le altre Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 1 aprile 2019, n. 2141).

 

Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a 20 giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l’audizione. La disposizione precisa che in ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l’esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

 

La disposizione richiama con riguardo alla audizione le modalità previste dall'articolo 93, commi da 7 a 9 del Codice antimafia. Questi commi (il comma 7 è anche esso oggetto di modifica da parte dell'art. 48 del d.l.) prevedono che il prefetto competente all'adozione dell'informazione, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite nel corso dell'accesso, può invitare in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre ogni informazione ritenuta utile, anche allegando elementi documentali, qualora non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento ovvero esigenze di tutela di informazioni che, se disvelate, sono suscettibili di pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri procedimenti amministrativi finalizzati alla prevenzione delle infiltrazione mafiose (comma 7) All'audizione si provvede mediante comunicazione formale da inviarsi al responsabile legale dell'impresa, contenente l'indicazione della data e dell'ora e dell'Ufficio della prefettura ove dovrà essere sentito l'interessato ovvero persona da lui delegata (comma 8). Dell'audizione viene redatto apposito verbale in duplice originale, di cui uno consegnato nelle mani dell'interessato (comma 9).

 

La comunicazione sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine entro il quale il prefetto deve rilasciare l'informazione antimafia (ex articolo 92, comma 2 del Codice antimafia). La procedura del contraddittorio deve concludersi entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione (comma 2-bis).

 

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 92 del Codice antimafia quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro 30 giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi 45 giorni. Il prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito.

 

Ai sensi del nuovo comma 2-ter dell'articolo 92 del Codice antimafia al termine della procedura in contraddittorio, il prefetto può:

§  rilasciare un’informazione antimafia liberatoria;

§   disporre l’applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis del Codice Antimafia (v. infra art. 49 del d.l.), in caso di agevolazione occasionale, introdotta dalla nuova disposizione;

§  adottare l’informazione antimafia interdittiva, valutando la sussistenza dei presupposti per le misure – nomina di un commissario o rinnovazione degli organi sociali - di cui all’art. 32, comma 10, d.l. n. 90 del 2014 (conv. legge n. 114 del 2014), informando tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.

 

Il comma 2-quater precisa che possono essere oggetto di valutazione ai fini dell’adozione dell’informazione interdittiva antimafia, nel periodo tra la ricezione della comunicazione e la conclusione della procedura in contraddittorio, i seguenti elementi:

§  il cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell’oggetto sociale, della composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza,

§  la sostituzione degli organi sociali, della rappresentanza legale della società nonché della titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie,

§  il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque qualsiasi variazione dell’assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale delle società e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosa.

 

Il decreto-legge in conversione, interviene conseguentemente, anche sulla rubrica dell'articolo 92, inserendovi l'esplicito riferimento al "contraddittorio" nel procedimento di rilascio dell'interdittiva antimafia (comma 1, lett. a).

 

L’articolo 48, comma 1, lett. c), modifica il comma 7 dell’art. 93 del Codice antimafia intervenendo, in particolare, sulla facoltà del prefetto di audire i soggetti interessati prima del rilascio della informazione antimafia.

 

Il comma 7, nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, prevedeva che il prefetto competente al rilascio dell'informazione, ove lo ritenesse utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite potesse invitare, in sede di audizione personale, i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione ritenuta utile.

 

Il nuovo comma 7 dell'art. 93 del Codice antimafia prevede che il prefetto competente all'adozione dell'informazione, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite nel corso dell'accesso, può invitare in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre ogni informazione ritenuta utile, anche allegando elementi documentali, qualora non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento ovvero esigenze di tutela di informazioni che, se disvelate, sono suscettibili di pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri procedimenti amministrativi finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

 

 


 

Articolo 48-bis
(Ulteriori disposizioni in materia di documentazione antimafia)

 

 

L’articolo 48-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, modifica il Codice antimafia, prevedendo che nel caso di elargizione di fondi europei legata al possesso di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, sia la documentazione antimafia che l'informazione antimafia debbano essere richiesti nel caso in cui l’importo dei fondi sia superiore a 25.000 euro.

 

Più nel dettaglio l'articolo 48-bis, comma 1, lett. a), modifica l'articolo 83 del Codice antimafia.

 

Attualmente, l’art. 83, comma 3-bis, del Codice antimafia prevede la documentazione antimafia ai fini della concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei e statali per un importo superiore a 5.000 euro.

 

La disposizione interviene sull'ambito di applicazione della disposizione imponendo solo a coloro che beneficiano di contributi europei per un importo superiore ai 25.000 euro (ovvero statali superiori a 5.000 euro) di fornire idonea documentazione antimafia.

 

Analoga modifica è apportata, dalla lett. b) del comma 1, con riguardo alla informazione antimafia ai sensi dell'articolo 91, comma 1-bis del Codice antimafia.

 

Tale disposizione prevede attualmente che l'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro.

 

Anche in questo caso si interviene sull'ambito di applicazione imponendo l'obbligo di fornire l'informazione antimafia solo nel caso di fondi europei superiori a 25.000 euro.


 

Articolo 49
(Prevenzione collaborativa)

 

 

L’articolo 49, modificato nel corso dell'esame in sede referente, introduce nel Codice antimafia la previsione di misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili, in alternativa all’interdittiva antimafia, allorquando i tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale.

 

 

In particolare, l’articolo 49 inserisce nel Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) l'articolo 94-bis. recante "Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale”.

 

Nei casi in cui il prefetto accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all’impresa l’osservanza, per un periodo non inferiore a 6 e non superiore a 12 mesi, di una serie di stringenti misure di controllo “attivo” che consentono alla medesima impresa di continuare a operare sotto la stretta vigilanza dell’Autorità statale.

 

Le misure di controllo applicabili sono:

§  l'adozione e l'attuazione di misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6 (Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente), 7 (Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli organizzativi dell'ente) e 24-ter (Delitti di criminalità organizzata) del d. lgs. n. 231 del 2000, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale;

§  la comunicazione al gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo di sede legale o di residenza, entro 15 giorni dal loro compimento, degli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, degli atti di pagamento ricevuti, degli incarichi professionali conferiti, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, di valore non inferiore a 5.000 euro (7.000 euro nella vigente formulazione del decreto-legge) o di valore superiore stabilito dal prefetto, sentito il predetto gruppo interforze, in relazione al reddito della persona o del patrimonio e del volume di affari dell'impresa;

§  la comunicazione, nel caso di società di capitali o di persone, al gruppo interforze di eventuali forme di finanziamento da parte dei soci o di terzi;

§  la comunicazione al gruppo interforze di contratti di associazione in partecipazione stipulati;

§  l'utilizzazione di un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per gli atti di pagamento e riscossione, nonché per i finanziamenti di cui alla lettera c), osservando, per i pagamenti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136 le modalità per la tracciabilità dei flussi indicate nella stessa norma.

 

Si ricorda che l'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), reca disposizioni per la tracciabilità dei flussi finanziari. Il comma 2, in particolare, prevede che i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici.

 

Il prefetto, inoltre, può nominare esperti (di numero non superiore a 3) individuati nell’albo nazionale degli amministratori giudiziari, ponendo i relativi oneri a carico dell’impresa. Questi esperti, che devono essere scelti tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, hanno il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate all'attuazione delle misure di prevenzione collaborativa. Agli esperti spetta un compenso, quantificato con il decreto di nomina, non superiore al 50% di quello liquidabile sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui all'art. 8 del d. lgs. n. 14 del 2010, relativo ai compensi spettanti agli amministratori giudiziari. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa, società o associazione.

 

Nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto nell'articolo 94-bis, il nuovo comma 2-bis che prevede che le misure amministrative di prevenzione collaborativa testé illustrate (commi 1 e 2 dell'articolo 94-bis) possono essere revocate o modificate in ogni momento e non impediscono l'adozione dell’interdittiva antimafia.

 

Le predette misure sono annotate in un’apposita sezione della Banca Dati Nazionale Antimafia, a cui è precluso l’accesso ai soggetti privati sottoscrittori di protocolli di legalità (ex art 83-bis del Codice Antimafia), e cessano di produrre effetti se il tribunale dispone il controllo giudiziario nominando un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero (ex art. 34-bis, comma 2 lett. b) del Codice Antimafia).

 

La Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), istituita dall’art 96 del Codice antimafia presso il Ministero dell'interno si propone di rendere maggiormente efficiente l'azione dello Stato contro la criminalità organizzata accelerando il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia liberatorie in modalità automatica ai soggetti titolati alla richiesta. Il funzionamento della BDNA, è disciplinato dal D.P.C.M. 30/10/2014, n.193, contenente le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento della BDNA con altre Banche dati, tra le quali il Centro elaborazione dati di cui all’art. 8 della legge 1° aprile 1981, n.121, il sistema informatico presso la DIA ed i sistemi informativi presso le Camere di Commercio.

Del periodo di esecuzione delle misure può tenersi comunque conto ai fini della determinazione della durata del controllo giudiziario.

 

Alla scadenza del termine di durata delle misure, il prefetto ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria ed effettua le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

 

Il comma 2 dell'articolo 49 reca una disposizione transitoria, ai sensi della quale le disposizioni in esame si applicano anche ai procedimenti amministrativi per i quali, alla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dall’articolo, è stato effettuato l’accesso alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e non è stata ancora rilasciata l’informazione antimafia.

 


 

Articolo 49-bis
(Cambiamento della sede del soggetto sottoposto a verifica
per il rilascio della comunicazione antimafia)

 

 

L’articolo 49-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, introduce uno specifico obbligo di comunicazione nel caso di cambiamento della sede del soggetto sottoposto a verifica per il rilascio della comunicazione antimafia. Tale mutamento non determina cambiamenti sul piano della individuazione del prefetto competente al rilascio della comunicazione. 

 

Più nel dettaglio l'articolo introduce in primo luogo nell'articolo 86 (Validità della disciplina antimafia) del Codice antimafia il nuovo comma 3-bis che prevede che i legali rappresentanti degli organismi societari debbano comunicare al prefetto e ai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 (le PP.AA. e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, i contraenti generali) nelle more della emanazione della documentazione antimafia, l'intervenuto mutamento della sede dell'impresa, trasmettendo gli atti dai quali esso risulta (lett. a, n. 1).

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. Per il procedimento di accertamento e di contestazione dell'infrazione, nonché per quello di applicazione della relativa sanzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è irrogata dal prefetto. (lett. a, n. 2).

 

L'articolo modifica poi l'articolo 87 del Codice antimafia, in materia di competenza al rilascio della comunicazione antimafia, introducendovi il nuovo comma 2-bis. La nuova disposizione prevede che il mutamento della sede legale o della sede secondaria con rappresentanza del soggetto sottoposto a verifica, successivo alla richiesta della PA interessata, non comporta il mutamento della competenza del prefetto cui spetta il rilascio della comunicazione antimafia (lett.b).

 


 

TITOLO V – ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 50, comma 1
(Beni non espropriabili dall’Agente della riscossione)

 

 

L’articolo 50, al comma 1, dispone che non possano essere espropriati dall’agente della riscossione i beni assolutamente impignorabili ai sensi del codice di procedura civile, in luogo del paniere di beni “essenziali” individuati dal MEF d’intesa con l’Istat.

 

Più in dettaglio il comma 1 modifica l’articolo 76, comma 1, lettera a-bis) del D.P.R. n. 602 del 1973 (che reca la disciplina della riscossione delle imposte) in materia di poteri dell’agente della riscossione nel caso di procedura di espropriazione.

La previgente lettera a-bis) prevedeva che l’agente della riscossione non desse corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti “beni essenziali”, individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica. Tale decreto non è stato tuttavia mai adottato.

 

Da quanto riportato nella relazione illustrativa si desume che la mancanza del citato decreto ha sostanzialmente portato ad utilizzare in via interpretativa la disposizione dell’articolo 514 del codice di procedura civile al fine di individuare i beni non pignorabili.

 

Con le modifiche in esame si dispone quindi, sopprimendo il riferimento al decreto ministeriale sopra descritto, che l’agente della riscossione non possa espropriare al debitore i beni assolutamente impignorabili indicati dall’articolo 514 del codice di procedura civile.

Si tratta in particolare delle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge e, inoltre:

§  le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;

§  l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;

§  i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;

§  le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;

§  le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione;

§  gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;

§  gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

 


 

Articolo 50, comma 2
(Tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica)

 

 

L’articolo 50, comma 2, sopprime il riferimento alla necessità dell’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell’istituzione del tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica, e ne modifica la composizione.

 

Preliminarmente si ricorda che il decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148 recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

 

La direttiva prevede che le amministrazioni aggiudicatrici, a decorrere dal 18 aprile 2019, ricevano ed elaborino fatture elettroniche conformemente allo standard europeo sulla fatturazione elettronica (ad eccezione dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza). Tuttavia, il termine indicato per l'applicazione delle modalità di ricezione ed elaborazione delle fatture elettroniche è differito al 18 aprile 2020 per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali. Lo schema recepisce, pertanto, le regole tecniche dello standard europeo (previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione) e le integra con la disciplina tecnica nazionale.

 

L’articolo 5 del decreto legislativo stabilisce che per l'attuazione degli obblighi di ricezione ed elaborazione delle fatture elettroniche, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore dell'Agenzia per l'Italia Digitale, d'intesa con la Conferenza unificata da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della disposizione (in vigore dal 1° febbraio 2019) avrebbe dovuto essere istituito presso l'Agenzia per l'Italia Digitale un tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica con le seguenti finalità:

a)   aggiornamento delle regole tecniche e delle modalità applicative;

b)   monitoraggio della corretta applicazione delle stesse;

c)   valutazioni degli impatti per la pubblica amministrazione e di quelli riflessi per gli operatori economici;

d)   raccordo e coinvolgimento, fin dalla fase di definizione, di tutte le iniziative legislative ed applicative in materia di fatturazione e appalti elettronici.

 

Non essendo stata ancora adottata la richiamata disposizione, la norma in esame sopprime il riferimento alla necessità dell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell’istituzione presso l'Agenzia per l'Italia Digitale del tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica (lettera a)).

 

A tale proposito nella Relazione illustrativa che accompagna il testo del decreto in esame viene precisato che modificando la previsione di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, si supera la necessità di adottare un DPCM per dare attuazione a quanto previsto dalla norma relativamente alla costituzione del tavolo permanente per la fatturazione elettronica. In particolare, si interviene sul comma 1 dell’articolo 5 al fine di completare ex lege la composizione del tavolo permanente.

 

La lettera b) modifica la composizione del tavolo tecnico prevedendo anche la presenza di due componenti indicati dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (oltre al componente indicato dall'Agenzia per l'Italia Digitale, ai due componenti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai due componenti indicati dall’Agenzia delle entrate, ai tre componenti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, al rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI) e ai due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)).


 

Articolo 50, comma 3
(Abrogazione della disciplina per il recupero dei contributi dovuti per il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

 

 

L’articolo 50, comma 3, prevede l’abrogazione della disciplina relativa alle procedure semplificate per il recupero dei contributi dovuti per il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) recata dall’art. 194-bis del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006).

 

La relazione illustrativa motiva l’abrogazione in questione sulla base del fatto che il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 ha “introdotto un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, finalizzato a ottenere un flusso di dati relativo ai suddetti per l’intero territorio nazionale attraverso un Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità (RENTRI)”.

 

Si fa peraltro notare che il testo ora soppresso dell’art. 194-bis era stato interamente riscritto proprio dal D.Lgs. 116/2020 (art. 1, comma 22).

 

In relazione alla normativa sulla tracciabilità, si ricorda che il SISTRI è stato soppresso dall'art. 6 del D.L. 135/2018 a decorrere dal 1° gennaio 2019. Lo stesso art. 6 ha previsto, in sostituzione di tale sistema, l’istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) e ha disposto - fino alla definizione ed alla piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente - l'applicazione dei meccanismi di tracciabilità tradizionali (registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD). Tali meccanismi sono tuttora utilizzati, poiché gli atti attuativi necessari alla definizione e all'operatività del nuovo sistema di tracciabilità non sono stati ancora emanati. Occorre altresì considerare che l'art. 1, comma 16, del d.lgs. 116/2020 (con cui sono state recepite le nuove direttive rifiuti e imballaggi) ha riportato all'interno del Codice dell'ambiente (mediante la riscrittura dell'art. 188-bis del d.lgs. 152/2006) la nuova disciplina del RENTRI introdotta dal richiamato art. 6 del D.L. 135/2018.

In merito all'attuale stato del sistema della tracciabilità, in risposta all’interrogazione 3/02353, svolta nella seduta del 23 giugno 2021, il Ministro della transizione ecologica ha evidenziato che "ad oggi, il Ministero sta procedendo all'attuazione della normativa prevista dal nuovo articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dal decreto di recepimento, in modo da disciplinare l'organizzazione e il funzionamento del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità, nonché i modelli dei formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti. Inoltre, è stato dato avvio alla fase di sperimentazione del prototipo di Registro elettronico per la tracciabilità, avvalendosi, in questa fase iniziale, delle proposte emerse dal confronto con diversi stakeholder. La realizzazione del prototipo di REN, di Registro elettronico è basata sull'individuazione di un campione di imprese rappresentativo di tutte le categorie e tipologie di operatori che sono potenzialmente interessati dall'applicazione del sistema. Questo per avviare una fase di sperimentazione riferita ad uno schema di regolamento relativo al funzionamento del Registro elettronico, che è attualmente in fase di redazione".

Si ricorda inoltre che la lettera d) del comma 1 dell'art. 35 del D.L. 77/2021 ha modificato il comma 4 del succitato art. 188-bis, che disciplina il contenuto dei decreti attuativi del RENTRI, al fine di precisare che tali decreti devono disciplinare le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti e non, come prevedeva il testo previgente, dell'avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti.

 


 

Articolo 50, comma 4
(Abrogazione della disciplina per l’utilizzo del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi)

 

 

L’articolo 50, comma 4, prevede l’abrogazione della disciplina recata dall’art. 41-quater del D.L. 69/2013 relativa all’utilizzo del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi.

 

L’art. 41-quater del D.L. 69/2013 prevedeva l’adozione (da parte del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali) di un decreto “contenente disposizioni che consentano la produzione, la commercializzazione e l'uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi ad uso agricolo e zootecnico, sottraendolo in modo definitivo alla disciplina dei rifiuti”. Lo stesso articolo prevedeva altresì l’emanazione di un decreto “per stabilire i criteri qualitativi e quantitativi per l'utilizzo delle sostanze prodotte nel corso della lavorazione degli agrumi, nel medesimo o in altri cicli di produzione”.

Tali decreti non sono mai stati emanati.

La relazione illustrativa giustifica l’abrogazione in esame alla luce del fatto che “invero, tale disciplina può essere introdotta mediante modifica ed integrazione del già vigente decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 (“Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”)”.

 


 

Articolo 50, comma 5
(Abrogazione di misure di coordinamento e monitoraggi
in materia di cambiamenti climatici e qualità dell’aria)

 

 

L’articolo 50, comma 5, prevede l’abrogazione dei commi 1 e 2-bis dell’art. 1 del D.L. 111/2019 che hanno previsto l’approvazione di un “Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria” e istituito presso il Ministero della transizione ecologica, ai fini del monitoraggio dell’attuazione del Programma stesso, il tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica.

 

La relazione illustrativa evidenzia che “l’abrogazione appare necessaria in quanto il Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria contemplerebbe misure già adottate ovvero da adottarsi sulla base di piani e programmi esistenti (tra cui anche il PNRR che prevede, alla Missione M2C 4.3 – Riforma 3.1, l’adozione di programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico), senza, tuttavia, rispondere efficacemente a una finalità di coordinamento delle misure stesse. Parimenti, l’istituzione del Tavolo permanente interministeriale sull’emergenza climatica apparirebbe superflua alla luce della sopravvenuta istituzione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) cui è affidato, tra l’altro, il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione, nonché di approvare il Piano per la transizione ecologica”.

Si ricorda che l’istituzione del CITE è stata operata dall’art. 4 del D.L. 22/2021.

 


 

Articolo 51
(Disposizioni finanziarie)

 

 

L’articolo 51 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio derivati dalle disposizioni del decreto-legge in esame.

 


 

Articolo 51-bis
(Clausola di salvaguardia)

 

 

L’articolo 51-bis, introdotto durante l’esame in sede referente, inserisce nel testo di legge la cosiddetta clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel senso che le disposizioni del decreto-legge in esame sono inapplicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione.

 

Le norme del decreto legge in esame, infatti, non modificano il quadro delle competenze definite dagli statuti e dalle relative norme di attuazione, che sono norme di rango costituzionale; esse si applicano pertanto in quegli ordinamenti solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di quegli enti.

 

Si ricorda che norme di rango primario, come quelle recate dal decreto-legge, non possono incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti - che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore - e dalle relative norme di attuazione. Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.

Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale.

La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale, nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione legislativa (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).

La presenza di tale clausola, tuttavia, non esclude a priori la possibilità che una o più norme del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, quando singole norme di legge, in virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale.

 


 

Articolo 52
(Entrata in vigore)

 

 

L'articolo 52 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Il decreto-legge è dunque vigente dal giorno 7 novembre 2021.

 

 

 

 

 

 

 



[1]   La Convenzione ha lo scopo dichiarato di promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità. Uno dei principi della Convenzione riguarda l'accessibilità. In questo ambito, per "progettazione universale" si intende la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutti, nella misura più estesa possibile, senza bisogno di adattamenti o progettazioni specializzate. La "progettazione universale" non esclude dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità, ove necessari. La Convenzione è stata già richiamata nell’articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014, che contiene norme urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico.

[2]     La dotazione finanziaria del Fondo è stata ridefinita nell'entità sopra indicata dal D.L. n. 137/2020 (conv. in L. n. 176/2020, art. 31-decies), il quale ha anche integrato l'elenco dei codici ATECO, di ulteriori attività - quali quelle, sopra individuate, di alloggio connesse alle aziende agricole e di ittiturismo. Le risorse relative all'anno 2021 concorrono al finanziamento e all'integrazione delle istanze di contributo già presentate entro il 15 dicembre 2020 e parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l'anno 2020 nonché al finanziamento delle eventuali ulteriori istanze di contributo. Criteri e modalità di gestione del Fondo sono stati definiti con D.M. 27 ottobre 2020. Si rinvia al Portale della Ristorazione sul sito istituzionale del MIPAAF.

[3]     Si rammenta che il D.L. n. 104/2020 cd. Agosto aveva già riconosciuto per l'anno 2020 un contributo a fondo perduto per le attività aperte al pubblico nei centri storici delle città d'arte a forte vocazione turistica. Il contributo, nel dettaglio, è stato riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolta nelle zone A o equipollenti (dunque, centri storici) dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana e - secondo l'integrazione disposta dalla Legge di bilancio 2021 e poi modificata dal D.L. Sostegni -  dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti ove sono situati santuari religiosi che abbiano registrato consistenti presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri (articolo 59 del D.L. n. 104/2020, come modificato dall'articolo 1 comma 178 della L. n. 178/2020 e dall'art. 1, co. 11 del  D.L. n. 41/2021). Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nelle zone A dei comuni riferito al mese di giugno 2020, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. La misura non è cumulabile con il contributo per le imprese della ristorazione ricevuto dal Fondo per la filiera della ristorazione. Le imprese interessate hanno dunque potuto presentare richiesta per una sola delle due agevolazioni. La spesa stanziata per l'intervento è stata di 500 milioni per il 2020 (Art. 59, D.L. n. 104/2020). Le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo sono state definite con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 12 novembre 2020

[4]     Il citato comma, per le finalità previste dai commi da 354 a 360 ha autorizzato la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Tale autorizzazione di spesa ha subito variazioni nel corso degli anni e, a legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020), presenta uno stanziamento pari a circa 85 milioni per il 2021 e a 115 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (cap.1900/MEF relativo ai “contributi in conto interessi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti sui finanziamenti a carico del fondo rotativo per il sostegno alle imprese, nonché rimborso delle relative spese di gestione.

[5]     Tale norma incide dunque implicitamente su quanto già previsto dal comma 1 del citato articolo 6 del D.L. n. 35/2005 secondo il quale una quota pari ad almeno il 30 per cento delle risorse finanziarie del FRI è destinata a sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzare anche congiuntamente a soggetti della ricerca pubblica. L’individuazione degli obiettivi e delle modalità di utilizzo di tale quota parte di risorse è affidata al Programma Nazionale della Ricerca (PNR), approvato annualmente dal CIPE, secondo specifiche priorità indicate nel comma 4 dell’articolo 6 del D.L. n. 35/2005.

[6]     Il citato comma, per le finalità previste dai commi da 354 a 360 ha autorizzato la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Tale autorizzazione di spesa ha subito variazioni nel corso degli anni e, a legge di bilancio 2022 (L. n. 145/2018), presenta uno stanziamento pari a 115 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024 (cap.1900/MEF relativo ai “contributi in conto interessi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti sui finanziamenti a carico del fondo rotativo per il sostegno alle imprese, nonché rimborso delle relative spese di gestione”). Il D.L. 34/2019 (L. 58/2019), all’articolo 50, ha disposto una riduzione di 37 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di curo per ciascuno degli anni 2020 e 2021, dell'autorizzazione di spesa relativa ai contributi in conto interessi da corrispondere a Cassa depositi e prestiti sui finanziamenti agevolati concessi alle imprese a valere sul FRI.

[7]     L’articolo 44, del decreto-legge n. 34 del 2019 (Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione), al comma 1, ha introdotto il concetto di "Piano di sviluppo e coesione", ovvero un unico Piano operativo per ciascuna amministrazione in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati sottoposto al CIPESS da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale. Ciò al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione.

[8]     L’art. 10 del D.P.R. 327/2001 dispone, tra l’altro, che “se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, … mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico”.

[9]     Si tratta di una tecnologia medica in grado di rintracciare e monitorare (utilizzando piccole quantità di tessuto) alterazioni molecolari e mutazioni nel tempo del tumore con la possibilità di curarlo con farmaci di nuova generazione cd. “agnostici” o “jolly” anche su diversa sede anatomica, purchè con il medesimo tipo di alterazione. Allo scopo è necessaria la condivisione di dati genomici uniformi mediante la creazione di una comune piattaforma genomica a livello nazionale.

[10]   Decreto-Legge N. 22/2021, convertito, con mod. in legge n. 55/2021, articolo 6, co. 2, lett. d) e articolo 7.

[11]   Il decreto-legge ha previsto, l'adozione, con D.P.C.M., entro il 30 giugno 2021, del regolamento di riorganizzazione dei Ministeri coinvolti dal riassetto (articolo 10) e la costituzione, entro il 31 dicembre 2021, di un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale nell'ambito del MEF - Ragioneria generale dello Stato, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del Ministero del turismo (articolo 6, comma 14).

[12]   Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

[13]   Cfr. delibere CIPE 6 novembre 2015, n. 94, 23 dicembre 2015, n. 114, 1° maggio 2016, n. 10, n. 11 e n. 12, 10 agosto 2016, n. 27, n. 44, n. 45, n. 46 e n. 47, 1° dicembre 2016, n. 58, 3 marzo 2017, n. 6 e n. 7, 10 luglio 2017, n. 52, n. 53, n. 54, n. 55 e n. 56, 28 febbraio 2018, n. 20, n. 21 e n. 22, 28 novembre 2018, n. 71, 4 aprile 2019, n. 11 e n. 16, 20 maggio 2019, n. 30 e n. 31, 24 luglio 2019, n. 44, 21 novembre 2019, n. 73, 17 marzo 2020, n. 5 e 28 luglio 2020, n. 47 di approvazione dei Programmi Complementari 2014/2020 e di assegnazione di risorse della programmazione complementare 2014/2020 per il completamento della programmazione 2007/2013.

[14]   Cfr. delibere CIPE 28 luglio 2020, n. 47 e 9 giugno 2021, n. 40.

[15]   Per una illustrazione sintetica del regolamento sul Dispositivo di ripresa e resilienza si veda ala Nota su atti UE n. 67/1 del Servizio studi del Senato.

[16]   Come già modificato dall’articolo 15, comma 1, del D.L. n. 77 del 2021 e dall’articolo 10, comma 1, del D.L. n. 121 del 2021.

[17]   Si ricorda che nel Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2021) - che reca l’assegnazione delle risorse finanziarie (191,5 miliardi di euro) previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) alle singole Amministrazioni titolari – gli interventi di competenza sono elencati, per ciascun Ministero, con l’indicazione dei relativi importi totali, suddivisi per progetti in essere, nuovi progetti e quota anticipata dal Fondo di sviluppo e coesione. Ai progetti in essere è destinata una quota pari a 51,4 miliardi.

[18]   Per una analisi degli utilizzi disposti in via legislativa delle risorse disponibili per il PNRR, si rinvia alla Documentazione di finanza pubblica n. 30 del Servizio Bilancio dello Stato “PNRR: dati finanziari e quadro delle risorse e degli impieghi”, di novembre 2011.

[19]   Tale disposizione prevede che gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.

[20]   Si ricorda che la legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009) ha previsto l’istituzionalizzazione del processo di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali, attraverso la costituzione dei Nuclei di analisi e valutazione della spesa – (NAVS). In particolare, l’articolo 39 prevede una collaborazione del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - con le amministrazioni centrali dello Stato, attraverso i nuclei di analisi e valutazione della spesa, finalizzata a garantire il supporto per la verifica dei risultati programmatici rispetto agli obiettivi di finanza pubblica relativi all’indebitamento netto, al saldo di cassa e al debito delle amministrazioni pubbliche, nonché a garantire il supporto per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni. L’art. 25 del D.Lgs. n. 123 del 2011 disciplina le modalità di funzionamento dei NAVS. Le attività svolte dai nuclei sono altresì funzionali alla formulazione delle proposte di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa nonché alla predisposizione del rapporto allegato al rendiconto generale del bilancio dello Stato sui risultati e la realizzazione degli obiettivi indicati nel bilancio di previsione.

[21]   Per un'analisi del PNRR dell'Italia e della Decisione di esecuzione del Consiglio, si rinvia al dossier dei Servizi studi di Camera e Senato e all'apposita sezione del Portale delle documentazione della Camera dei deputati.

[22]   Nella descrizione del traguardo si prevede che “Il quadro rivisto per la spending review nelle amministrazioni centrali dello Stato (ministeri) deve migliorarne l’efficacia, rafforzando il ruolo del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In particolare, esso deve prevedere un ruolo potenziato del Ministero dell’Economia e delle Finanze nella valutazione ex ante, nei processi di monitoraggio e nella valutazione ex post, in modo da consentire l’esecuzione completa delle revisioni e il conseguimento degli obiettivi previsti”. La riforma (con numerazione 1.13), è collocata nella Missione 1, Componente 1, n.100, del PNRR (sigla M1C1-100)

[23]   Introdotto dall’articolo 4 del decreto legislativo n.90 del 2016.

[24]   Il richiamato art. 9, co. 28, del D.L. 78/2010 dispone che, dal 2011, tranne determinate eccezioni, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e taluni enti pubblici, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

[25]   Di cui all’art. 8, co. 1, del D.L. 77/2021, in base al quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale.

[26]   L’articolo 21 del Regolamento n.2021/241/UE, istitutivo del dispositivo di ripresa e resilienza, disciplina la possibilità per gli Stati membri di modificare il Piano nazionale di ripresa e resilienza (o di presentare un nuovo Piano), dopo la sua approvazione con Decisione di esecuzione del Consiglio. In particolare, se il piano per la ripresa e la resilienza, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, non può più essere realizzato, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato a causa di circostanze oggettive, lo Stato membro può presentare alla Commissione una richiesta motivata affinché presenti una proposta intesa a modificare o sostituire le decisioni di esecuzione del Consiglio. A tal fine, lo Stato membro può proporre un piano per la ripresa e la resilienza modificato o un nuovo piano per la ripresa e la resilienza. Gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica per l'elaborazione di tale proposta nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico. Se ritiene che i motivi addotti dallo Stato membro interessato giustifichino una modifica del pertinente piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione valuta il piano modificato o nuovo per la ripresa e la resilienza e presenta una proposta per una nuova decisione di esecuzione del Consiglio, entro due mesi dalla presentazione ufficiale della richiesta. Se necessario, lo Stato membro interessato e la Commissione possono convenire di prorogare tale termine di un periodo di tempo ragionevole. Il Consiglio adotta la nuova decisione di esecuzione, di norma, entro quattro settimane dall'adozione della proposta della Commissione. Se ritiene che i motivi addotti dallo Stato membro interessato non giustifichino una modifica del pertinente piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione respinge la richiesta, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese dalla comunicazione delle conclusioni della Commissione.

[27]   Il PON SPAO, finanziato a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo 2014-2020 e gestito da Anpal, ha il compito di supportare le riforme strutturali in tema di occupazione, mercato del lavoro, capitale umano e produttività, nonché di sostenere gli obiettivi di crescita dell'Italia.

[28]   Di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.

[29]   Data di entrata in vigore della citata legge di conversione n. 69 del 2021.

[30]   L’art. 6 del DPCM 9 aprile 2001 ha individuato i requisiti di merito utilizzando come parametro i crediti formativi universitari (CFU).

Le condizioni economiche dello studente sono individuate, ai sensi dell’art. 5, sulla base dell'ISEE. Sono previste come modalità integrative di selezione l'ISEE estero e l'ISPE. I limiti massimi di ciascun indicatore – entro cui regioni, province autonome e università (per gli interventi di rispettiva competenza) possono fissare la soglia massima – sono aggiornati annualmente con decreto ministeriale.

In materia, il regolamento adottato con DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, relativo alla revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’ISEE, emanato acquisita l'intesa della Conferenza unificata, ha definito, all’art. 8, modalità specifiche di calcolo dello stesso per le prestazioni per il diritto allo studio universitario. Successivamente, peraltro, a seguito delle Sentenze del Consiglio di Stato, sez. IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016, l’art. 2-sexies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) ha modificato le modalità di calcolo dell’ISEE del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, nelle more dell’adozione delle modifiche al DPCM 159/2013. Ulteriori modifiche al DPCM 159/2013 sono state apportate dall’art. 1, co. 338, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021), con riferimento al requisito della residenza dello studente.

Per l’a.a. 2021/2022, il DM 18 marzo 2021, n. 256 ha confermato l’importo massimo dell’ISEE ad € 23.626,32 e l’importo massimo dell’ISPE ad € 51.361,58. Si tratta dei valori previsti per l’a.a. 2020/2021 dal DM 9 maggio 2020, n. 65.

[31]   La voce materiale didattico comprende la spesa per libri di testo e strumenti didattici indispensabili per lo studio. Non è compresa la spesa per l'acquisto di personal computer ed altri strumenti od attrezzature tecniche o informatiche.

[32]   La voce trasporto comprende la spesa effettuata per spostamenti in area urbana ed extra-urbana, dalla sede abitativa alla sede di studio, con riferimento alle tariffe più economiche degli abbonamenti del trasporto pubblico. Per gli studenti fuori sede è computato anche il costo per il raggiungimento della sede di origine due volte l'anno con riferimento alle tariffe più economiche del trasporto pubblico.

[33]   La voce ristorazione comprende, per gli studenti fuori sede, la spesa relativa al servizio offerto per due pasti giornalieri, dalle mense universitarie o da strutture convenzionate, ovvero la spesa per mangiare in casa; per gli studenti in sede e pendolari, la spesa per un pasto giornaliero.

[34]   La voce alloggio è riferita allo studente fuori sede e comprende la spesa per l'affitto in stanza doppia o residenza universitaria e per le relative spese accessorie (condominio, riscaldamento, luce, acqua, gas, tassa sui rifiuti), tenuto conto dei canoni di locazione mediamente praticati sul mercato nei diversi comuni sede dei corsi.

[35]   La voce accesso alla cultura include la spesa essenziale effettuata dagli studenti per frequentare eventi culturali presso la città sede dell'ateneo per il completamento del percorso formativo.

[36]   Il Fondo integrativo statale è allocato sul cap. 1710 dello stato di previsione del MUR.

[37]   La misura minima della tassa regionale è fissata, rispettivamente per le diverse fasce, in € 120, € 140 e € 160. Le regioni e le province autonome possono stabilire l'importo della tassa fino ad un massimo di € 200 (da aggiornare annualmente, in base al tasso di inflazione programmato). Qualora non vi provvedano, la stessa è fissata in € 140.

[38]   L'impegno delle regioni in termini maggiori è valutato attraverso l'assegnazione di specifici incentivi nel riparto del FIS e del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO) che hanno sede nel relativo territorio.

[39]   L’art. 11, della L. 341/1990, in materia di autonomia didattica degli atenei, ha stabilito, ai co. 1 e 2, che l’ordinamento degli studi dei corsi universitari è disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento didattico di ateneo.

I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, tra l’altro, per quanto qui più interessa: l'articolazione dei corsi, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

[40]   In base all’art. 1 del DM 270/2004, per ambito disciplinare si intende un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali.

[41]   "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari".

[42]   Le richiamate procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti sono state disciplinate con D.M. 9 maggio 2001, n. 116, con D.M. 22 maggio 2007, n. 42, con D.M. 7 febbraio 2011, n. 26, e con D.M. 29 novembre 2016, n. 937.

[43] In grassetto sottolineato sono indicate le modifiche introdotte alla Camera in sede referente.

[44] In grassetto sottolineato sono indicate le modifiche introdotte alla Camera in sede referente.

[45] Il citato comma 1073 così recita: 'A valere sugli stanziamenti previsti dal comma 1072 e nell'ambito dei settori di spesa ivi indicati, una quota annua pari a 70 milioni di euro può essere destinata al finanziamento:

a) degli interventi individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015 di approvazione del «Piano stralcio aree metropolitane ed aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvione» e non ancora finanziati;

b) degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord, individuati ai sensi del comma 1074'.

[46] Tale precisazione è tratta dalla relazione sulla gestione finanziaria dell’Acquedotto pugliese Spa relativa all’esercizio 2016 (Doc. XV, n. 106)

[47]   Nell’allegato 1 del D.L. 32/2019 sono elencati i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2018 avvenuti in Molise e in Sicilia.

1)       Provincia di Campobasso: Acquaviva Collecroce; Campomarino; Castelbottaccio; Castelmauro; Guardialfiera; Guglionesi; Larino; Lupara; Montecilfone; Montefalcone del Sannio; Montemitro; Montorio nei Frentani; Morrone del Sannio; Palata; Portocannone; Rotello; San Felice del Molise; San Giacomo degli Schiavoni; San Martino in Pensilis; Santa Croce di Magliano; Tavenna.

2)       Città metropolitana di Catania: Aci Bonaccorsi; Aci Catena; Aci Sant'Antonio; Acireale; Milo; Santa Venerina; Trecastagni; Viagrande; Zafferana Etnea.

[48]   Tale atto ha previsto l’emanazione di norme regionali volte a disciplinare: l’ampliamento entro il limite del 20% della volumetria esistente per gli edifici residenziali uni-bifamiliari o comunque di cubatura non superiore a 1.000 metri cubi e un premio di cubatura del 35% per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali, se effettuati secondo i parametri della certificazione energetica (migliorie su qualità architettonica, efficienza energetica e uso di energie da fonti rinnovabili). Tale incremento di cubatura non potrà comunque superare i 200 metri cubi.

[49]   In proposito nel D.M. viene e ricordato che “L'Ispra fa riferimento a tre situazioni di pericolosità idraulica: 1) pericolosità idraulica elevata P3 con tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (alluvioni frequenti); 2) pericolosità idraulica media P2 con tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (alluvioni poco frequenti); 3) pericolosità idraulica bassa P1 (scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi)”.

[50]   In proposito nel D.M. viene ricordato che, in relazione ai fenomeni franosi, l’Ispra individua quattro situazioni di pericolosità: P1 moderata, P2 media, P3 elevata, P4 molto elevata.

[51]   Il comma 4 dell’art. 9-ter del D.Lgs. 303/1999 prevede che con apposito decreto “si provvede alla determinazione delle dotazioni organiche del personale dei ruoli speciali, nonché alla determinazione, in misura non superiore al trenta per cento della consistenza dei predetti ruoli speciali, del contingente di personale in comando o fuori ruolo di cui può avvalersi il Dipartimento della protezione civile”. Il comma 3-bis dell'art. 14 del D.L. 195/2009 ha inoltre disposto che, nelle more dell'attuazione del citato articolo 9-ter, “al fine di razionalizzare la gestione e l'ottimale impiego del personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo da trasferire a domanda nel ruolo speciale di protezione civile, la consistenza del predetto contingente è provvisoriamente determinata in misura pari al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulta in servizio presso il Dipartimento medesimo”.

[52]   Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

[53]   Il richiamo ai requisiti di addizionalità e di ammissibilità della spesa a decorrere dal 1° gennaio 2021 sembrerebbe far riferimento a quanto previsto dall’articolo 1, comma 178, lettera a), della legge di bilancio 2021: “a) la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione è impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle missioni previste nel «Piano Sud 2030» e dando priorità alle azioni e agli interventi previsti nel Piano, compresi quelli relativi al rafforzamento delle amministrazioni pubbliche. La dotazione finanziaria è altresì impiegata in coerenza con gli obiettivi e le strategie definiti per il periodo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei, nonché in coerenza con le politiche settoriali e con le politiche di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), secondo princìpi di complementarità e addizionalità delle risorse.”

[54]   Il riferimento alle infrastrutture per lo sport è stato aggiunto in sede referente.

[55]   Tale incremento è stato reso possibile essendosi nel frattempo liberate risorse della medesima entità in conseguenza della riduzione del cofinanziamento nazionale del PON richiesto a seguito della riprogrammazione del PON «Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» FSE-FESR (oggetto di decisione C(2018) 7764 Final del 20 novembre 2018 con riferimento alle regioni meno sviluppate e a quelle in transizione).

[56]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

[57]   Il comma 449 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 citato riguarda l’obbligo di approvvigionamento tramite l’utilizzo delle convenzioni-quadro per tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie; il comma 450 del medesimo articolo riguarda l’obbligo di ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione – MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario. Tale disposizione, menzionando l'obbligo per le amministrazioni statali di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ne esclude l’applicazione per le "scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie", per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, senza alcuna precisazione in merito alla tipologia di acquisti effettuati. In particolare, la disposizione stabilisce che per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del MIUR (ora Ministero dell'istruzione - MI), linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni.

[58] Per approfondimenti sul contenuto del regolamento e, più in generale, le risposte delle istituzioni dell'Unione europea (UE) all'epidemia di coronavirus, si rinvia alla Nota UE n. 44/19, pubblicata dal Servizio studi del Senato della Repubblica.

[59] Recante "Contributi per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160".

[60] Si veda il Piano di ripresa e resilienza, alla pag. 186.

[61] Nel 2018 venne presentato il documento denominato "Indicazioni nazionali e nuovi scenari", a cura del Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione in cui era stata proposta una rilettura delle Indicazioni nazionali emanate nel 2012 alla luce del primo quinquennio trascorso dalla loro adozione. Per quanto rileva in questa sede, in tale documento si afferma che "nei contesti attuali, in cui la tecnologia dell’informazione è così pervasiva, la padronanza del coding e del pensiero computazionale possono aiutare le persone a governare le macchine e a comprenderne meglio il funzionamento, senza esserne invece dominati e asserviti in modo acritico".

[62]   Il Programma nazionale per la ricerca 2021-2027 è stato approvato con delibera CIPE n. 74 del 15 dicembre 2020.

[63]   Prima di allora, l'ultimo bando PRIN, di durata triennale, era stato emanato con D.D. n. 3728 del 27 dicembre 2017. In base all'art. 1 del bando, il programma era destinato al finanziamento di progetti di ricerca pubblica, "allo scopo di favorire il rafforzamento delle basi scientifiche nazionali e rendere più efficace la partecipazione alle iniziative relative ai programmi quadro dell’Unione europea". Il programma finanziava progetti triennali che per complessità e natura potevano richiedere la collaborazione di più professori/ricercatori e/o le cui esigenze di finanziamento eccedevano la normale disponibilità delle singole istituzioni.

Qui maggiori informazioni.

[64]   L'art. 1, co. 870, della L. 296/2006 (L. finanziaria 2007) ha istituito nello stato di previsione del (ora) Ministero dell’università e della ricerca il FIRST nel quale sono confluite le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) delle università, nonché le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), di cui all'art. 5 del d.lgs. 297/1999, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB), di cui all'art. 104 della L. 388/2000, e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della L. 289/2002.

Il FIRST è allocato sul cap. 7245 e – con riferimento alla quota per il finanziamento di progetti di cooperazione internazionale – sul cap. 7345.

[65]   Specificamente, in base all’art. 91-bis del DPR 382/1980, inserito dall'art. 13 della L. 705/1985, le università possono partecipare a consorzi o a società di capitale per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico, a condizione, fra l’altro, che: la loro partecipazione sia rappresentata da esclusivo apporto di prestazione di opera scientifica; l'atto costitutivo preveda l'esclusione per esse da eventuali obblighi dei soci di versare contributi in denaro e che gli utili non vengano ripartiti ma reinvestiti per finalità di carattere scientifico; le relative iniziative fruiscano di finanziamenti non inferiori alla metà da parte di organismi pubblici nazionali, internazionali o esteri; ogni eventuale emolumento corrisposto ai professori universitari o ai ricercatori che facciano parte degli organi sociali sia versato alle università di appartenenza e che gli eventuali utili spettanti alle università siano da queste destinati a fini di ricerca.

      La partecipazione dell'università è deliberata dal consiglio di amministrazione, udito il collegio dei revisori dei conti.

[66]   In base al combinato disposto dell’art. 18 e dell’art. 23, co. 8, del d.lgs. 127/2003, alcuni EPR vigilati dal MUR – in particolare: CNR, Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park; INDAM; INFN; INGV; OGS; Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche “Enrico Fermi”; Stazione zoologica “Anton Dohrn” – possono partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del (ora) Ministro dell'università e della ricerca. Decorsi 60 giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in società con apporto al capitale sociale superiore a € 500.000 o con quota pari o superiore al 50% del predetto capitale sociale è, inoltre, richiesto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze che deve esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dallo stesso. La stessa disciplina si applica all’INAF in base all’art. 17 del d.lgs. 138/2003 e all’INRIM in base all’art. 16 del d.lgs. 38/2004.

      In base all’art. 16 del d.lgs. 128/2003, la medesima possibilità di partecipazione o costituzione a consorzi, fondazioni o società è prevista per l’ASI, previa autorizzazione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. Decorsi 60 giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Comitato, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in società con apporto al capitale sociale superiore a € 500.000,00 si applica la disciplina di cui sopra.

[67]   L’art. 1, co. 1, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) ha istituito il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[68]   Il programma c.d. “Rientro dei cervelli” è stato avviato dal DM 26 gennaio 2001, n. 13. In particolare, l’art. 1 del D.M. aveva stabilito, a partire dal 2001 e a valere sul FFO: uno stanziamento di 20 miliardi di lire annui per la stipula di contratti di diritto privato (di durata fino a tre anni accademici) con studiosi ed esperti italiani e stranieri stabilmente impegnati all’estero da almeno un triennio in attività didattica e scientifica; un ulteriore stanziamento di 20 miliardi di lire annui per sostenere specifici programmi di ricerca da affidare ai titolari dei contratti suddetti. L’art. 2 aveva, altresì, destinato – sempre a valere sul FFO e a partire dal 2001 – la somma di 10 miliardi di lire per sostenere ed incentivare le chiamate nel ruolo della docenza di prima fascia di professori stranieri o italiani stabilmente impegnati all’estero in attività didattiche o di ricerca nell’ultimo triennio.

Successivamente, prima con il DM 20 marzo 2003, n. 501 e poi con il DM 1° febbraio 2005, n. 18 è stato previsto che ogni anno un’apposita quota del FFO fosse destinata alla stipula di contratti da parte delle università statali con studiosi ed esperti stranieri o italiani stabilmente impegnati all’estero da almeno un triennio in attività didattica e di ricerca. Il programma si rivolgeva a studiosi di ogni disciplina e nazionalità, purché in possesso almeno del titolo di dottore di ricerca o equivalente al momento della presentazione della domanda.

Nel prosieguo, l’art. 1, co. 9, della L. 230/2005 ha sancito a livello legislativo la chiamata diretta di studiosi italiani impegnati all’estero.

[69]   L’identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, allora finanziati dall’Unione europea o dal MIUR, di cui all’art. 1, co. 9, della L. 230/2005 è stata operata, da ultimo, con il DM 28 dicembre 2015, n. 963.

[70]   L’Istituto universitario europeo opera nel campo delle scienze sociali e umanistiche.

[71]   La Max Planck Society conduce ricerche di base nelle scienze naturali, nelle scienze della vita e nelle scienze umane.

[72]   Il DM 662/2016 è stato poi integrato con DM 1 giugno 2017, n. 372.

[73]   Il sorteggio garantisce, laddove possibile, la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscono almeno 10 professori ordinari.

[74] In base all’art. 1 del d.lgs. 218/2016, gli EPR sono 20, di cui 14 vigilati dal MUR e 6 vigilati da altri Ministeri.

Gli enti vigilati dal MUR sono: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park; Agenzia spaziale italiana (ASI); Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); Istituto italiano di studi germanici; Istituto nazionale di astrofisica (INAF); Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” (INDAM); Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN); Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV); Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS); Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM); Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche “Enrico Fermi”; Stazione zoologica “Anton Dohrn”; Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI); Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).

Gli enti vigilati da altri Ministeri sono: Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA, vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali); Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA, vigilata dal Ministero dello sviluppo economico); Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP, già Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori-ISFOL, vigilato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali); Istituto nazionale di statistica (ISTAT, vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri); Istituto superiore di sanità (ISS, vigilato dal Ministero della salute); Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA, vigilato dal Ministero della transizione ecologica).

[75]   La terza missione attiene, sostanzialmente, al trasferimento tecnologico e alla valorizzazione dei risultati della ricerca.

Al riguardo, si ricorda che, con l’introduzione del sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento degli atenei (AVA), la terza missione è stata riconosciuta come una missione istituzionale delle università, accanto all’insegnamento e alla ricerca. Sono stati identificati specifici indicatori e parametri di valutazione della terza missione (allegato E del DM 47/2013) e la qualità della terza missione è stata considerata tra i requisiti di qualità delle sedi e dei corsi di studio (allegato C del DM 987/2016 e, successivamente, allegato C del DM 6/2019 e del DM 1154/2021). Più ampiamente, v. qui

[76]   In base alla definizione che ne ha dato il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), la ricerca traslazionale ha come obiettivo la “trasformazione dei risultati ottenuti dalla ricerca di base in applicazioni cliniche, al fine di migliorare ed implementare i metodi di prevenzione, diagnosi e terapia delle patologie umane”.

[77]         Per l’individuazione di essi, cfr. l’articolo 1, comma 1, del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, nonché, per l'ordine degli psicologi, l’articolo 01 della L. 18 febbraio 1989, n. 56.

      Si ricorda che gli ordini territoriali in esame e le relative Federazioni sono enti pubblici non economici, "finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica" (comma 3, lettere a) e b), del citato articolo 1 del D.Lgs.C.P.S. n. 233, e successive modificazioni).

[78]   La relazione illustrativa è reperibile nell'A.S. n. 2448.

[79]   Cfr. infra, in merito.

[80]   Riguardo a tale termine, cfr. infra, in nota.

[81]   Si ricorda che tale direttiva deve essere recepita con atto pubblicato entro il 28 giugno 2022; le norme dell'atto di recepimento devono trovare applicazione a decorrere dal 28 giugno 2025 - ovvero eventualmente, per qualche profilo, dal 28 giugno 2027 - (cfr. l'articolo 31 della citata direttiva).

[82]   La novella integra il testo dell'articolo 9-bis del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.

[83]   A quest'ultimo riguardo, la novella richiama la lettera l) dell'articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; tale lettera fa riferimento ai "redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere".

[84]   Riguardo alle norme sul lavoro tramite piattaforme digitali, cfr. il capo V-bis del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

[85]   Il testo definitivo corrisponde all'A.C. n. 3395.

[86]    Diverse città (per esempio, Brescia, con la Ecologis, Padova con l’Interporto, Vicenza con la Logistic city e altre) hanno adottato sistemi per la consegna merci nelle ZTL per cui l’accesso ai furgoni privati su gomma è molto limitato e tali veicoli sono tenuti a scaricare presso centri in periferia prestabiliti. La merce viene quindi portata a bordo di mezzi elettrici di una partecipata comunale e consegnata ai dettaglianti.

[87]   General Data Protection Regulation GDPR n. 2016/679/UE e D.Lgs. n. 169/2003 e ss. mod. e int..

[88]   Articolo 28 GDPR.

[89]   Ai sensi dell’articolo 3 del comma 3, presso la camera di commercio di ciascun capoluogo di regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati con precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza. Il comma 4 subordina l'iscrizione all'elenco al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia D.M. 28 settembre 2021.

[90]   Il segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'impresa, ricevuta l'istanza di nomina dell’esperto, nei successivi due giorni lavorativi, la comunica alla Commissione, unitamente a una nota sintetica contenente l'indicazione del volume d'affari, del numero dei dipendenti e del settore in cui opera l'impresa istante. Entro i cinque giorni lavorativi successivi la commissione nomina l'esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell'elenco apposito secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale. La commissione tiene conto della complessiva esperienza formativa risultante dal curriculum vitae.

[91]   Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

[92]   Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione.

[93]   Il richiamato art. 9, co. 28, del D.L. 78/2010 dispone che, dal 2011, tranne determinate eccezioni, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e taluni enti pubblici, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

[94]   In base al richiamato art. 8, co. 1, del D.L. 77/2021, ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale.

[95]   Secondo tale disposizione, le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

[96]   In base al comma 557 dell’art. 1, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale; il comma 562, invece, prevede che per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

[97]   Quanto previsto vale anche nel caso di applicazione del regime di scavalco condiviso previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali.

[98]   La cui individuazione e le procedure relative per i controlli è prevista dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

[99]   Di cui all'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come ridenominata ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

[100] Va ricordato, inoltre, che nel corso del 2020 - a seguito delle modifiche ai Regolamenti europei che hanno consentito l'utilizzo delle risorse dei fondi SIE per interventi di contrasto degli effetti economico e sociali dell'emergenza epidemiologica – l'articolo 242 del D.L. 34/2020 ha autorizzato le Autorità di gestione di Programmi Operativi 2014-2020, attuativi dei fondi strutturali europei, a richiedere l’applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo decorrente dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate a contrastare e mitigare gli effetti sanitari, economici e sociali generati dall’epidemia di Covid-19. Il medesimo articolo ha altresì stabilito che le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per azioni relative a spese emergenziali, anticipate a carico dello Stato, vengano riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno effettuato la rendicontazione, per essere destinate alla realizzazione dei Programmi Complementari già vigenti o da adottarsi

[101] In particolare, la delibera CIPE 28 luglio 2020, n. 36 ha disposto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 242, commi 2 e 5, del D.L. n. 34 del 2020, una assegnazione di risorse FSC 2014-2020, per complessivi 728,4 milioni all’Agenzia per la coesione territoriale di cui 283,4 milioni per dare copertura agli interventi riprogrammati sul Programma operativo nazionale (PON) “Città Metropolitane 2014- 2020” e 445 milioni per dare copertura agli interventi riprogrammati sul Programma operativo nazionale (PON) “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020.

[102] Tale disposizione prevede che gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.

[103] Per l’organizzazione della Unità di missione relativa agli interventi del PNRR assegnati alla responsabilità del Ministro per la pubblica amministrazione, cfr. il D.M. 4 ottobre 2021; l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per il coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nel PNRR è stata istituita con il D.M. 11 ottobre 2021

[104] Segnatamente, sul capitolo 1003, piani gestionali 3 e 5, e sul capitolo 1008, piano gestionale 2.

[105] Tale struttura era stata istituita in via temporanea dall'articolo 16, comma 12, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche), con responsabilità di coordinamento, gestione e controllo dei programmi e degli interventi volti, nell'ambito della politica di coesione, al perseguimento degli obiettivi del Ministero inerenti all'organizzazione del sistema giustizia.

[106] Si vedano a tal proposito: la delibera 8 aprile 1999, la delibera 24 dicembre 1999, la decisione 20 giugno 2006, la risoluzione 9 novembre 2006, la delibera 15 maggio 2007, la delibera 12 luglio 2007, la risposta al quesito 10 ottobre 2007, la risoluzione 13 novembre 2008 la risoluzione 21 luglio 2009, la delibera 9 luglio 2014, la delibera 17 giugno 2015, la risposta al quesito 11 maggio 2016, e la delibera 7 luglio 2016.

[107] La Missione 6 del PNRR (qui il riferimento al sito del Governo) è interamente intestata alla materia della Salute e risulta divisa nelle due componenti di 1. “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale e 2 “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale” (qui un approfondimento).

[108] Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

[109] Prevedere, nel caso di immissione di nuovi farmaci comportanti, a parere della struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico aggiuntivo,  in sede di revisione ordinaria del prontuario, una specifica valutazione di costo-efficacia, assumendo come termini di confronto il prezzo di riferimento per la relativa categoria terapeutica omogenea e il costo giornaliero comparativo nell'ambito di farmaci con le stesse indicazioni terapeutiche, prevedendo un premio di prezzo  sulla  base dei criteri previsti per la normativa vigente, nonche' per i farmaci orfani;

[110] Provvedere alla immissione di nuovi farmaci non comportanti, a parere della predetta struttura tecnico scientifica individuata, in particolare, dal Regolamento di organizzazione dell’AIFA (qui il testo), vantaggio  terapeutico, in sede di revisione ordinaria del prontuario, solo se il  prezzo  del  medesimo medicinale è inferiore o uguale al prezzo più basso dei  medicinali per la relativa categoria terapeutica omogenea;

[111] Provvedere, su proposta della struttura tecnico scientifica sopra individuata, entro il 30  giugno  2004, alla definitiva individuazione delle confezioni ottimali per l'inizio e il mantenimento delle terapie contro le patologie croniche con farmaci a carico del SSN, provvedendo altresì alla  definizione dei relativi criteri del prezzo. A decorrere dal settimo mese successivo alla data di assunzione del provvedimento da parte dell'Agenzia, il prezzo dei medicinali presenti nel Prontuario Farmaceutico Nazionale, per cui non si sia proceduto all'adeguamento delle confezioni ottimali deliberate dall'Agenzia, è ridotto del 30%.

[112] Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonchè in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (c.d. Legge Gelli)

[113] D.L. 31 maggio 2021, n. 77, Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure..

[114] Per una ricognizione degli interventi relativi alla Missione 5 " Inclusione e Coesione", nella Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore" (M5C2.1) e alla Missione 6 “Sanità” si rinvia alla sezione dedicata alle Politiche pubbliche del PNRR nel sito istituzionale della Camera dei Deputati.

[115] L’art. 1, comma 2, lettera e), del decreto legge n. 59 del 2021 Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti prevede - nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al precedente comma 1 - una dotazione complessiva di 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute, con riferimento a programmi e interventi:

-          in materia di salute, ambiente, clima e biodiversità, per i quali vengono stanziati 51,49 milioni per il 2021, 128,09 milioni per il 2022, 150,88 milioni per il 2023, 120,56 milioni per il 2024, 46,54 milioni per il 2025 e 2,45 milioni per il 2026;

-          relativi ad un "ospedale sicuro e sostenibile", per i quali vengono stanziati 250 milioni per il 2021, 390 milioni per il 2022, 300 milioni per il 2023, 250 milioni per il 2024, 140 milioni per il 2025 e 120 milioni per il 2026;

-          relativi ad un "ecosistema innovativo della salute", per i quali vengono stanziati 10 milioni per il 2021, 105,28 milioni per il 2022, 115,28 milioni per il 2023, 84,28 milioni per il 2024, 68,28 milioni per il 2025 e 54,28 milioni per il 2026.

      Ai sensi del successivo comma 7-ter, l’attuazione degli investimenti di cui supra costituisce adempimento ai fini dell’accesso a una quota del finanziamento ordinario del SSN.

[116] Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/2012.

[117] Il cambio di denominazione è stato stabilito dall'articolo 1, comma 595, della L. 11 dicembre 2016, n. 232.

[118] Riguardo all'attuazione di tale riforma, con l'assenso della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sul riparto dei primi 880 mln di euro del Programma GOL, si è concluso l'iter avviato con la presentazione del Programma alle parti sociali. Sul sito del MLPS le slide di presentazione del Programma GOL. Il decreto di adozione del Piano nazionale Nuove Competenze è stato firmato il 10 dicembre 2021 e trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Piano comprende tre programmi guida: il Programma Gol, il Sistema duale e il Fondo Nuove Competenze.

[119] Con il precedente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 2015 era stato nominato Commissario Straordinario, il dott. Salvatore Nastasi per un periodo di tre anni, a titolo gratuito e rinnovabile.

[120] Con il D.P.C.M. 14 febbraio 2020, l'avvocato Giovanni Legnini è stato nominato Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fino al 31 dicembre 2020, termine poi prorogato dal DPCM del 29 dicembre 2020 fino al 31 dicembre 2021.

[121] D.L. 10 novembre 2020, n. 150, Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 dicembre 2020, n. 181. Le disposizioni del decreto, - ai sensi dell’articolo 7, comma 1, - si applicano fino all'11 novembre 2022 ovvero, fino ad un termine anteriore a tale data, in caso di raggiungimento degli obiettivi previsti dal medesimo decreto legge n. 150.

[122] Di cui all’art. 6, comma 5, del decreto legge n. 35 del 2019, il quale ha previsto la definizione, da parte del Commissario ad acta, di un Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali.

[123] Ai sensi dell’art. 5-bis del D.Lgs. n. 502 del 1992 si tratta di accordi di programma per la realizzazione di opere di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

[124] Nominato ai sensi dell'articolo 122 del citato decreto-legge n. 18 del 2020.

[125] Al riguardo si rinvia al dossier n. 44/II del luglio 2013, predisposto in occasione dell'esame dell'AS 974/XVII nonché al dossier n. 36/3 del 7 agosto 2013, predisposto in occasione dell'esame dell'AC 1248-B.

[126] Il restante 50% è invece diretto al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n.205 del 2017. Per approfondimenti si veda la scheda di lettura del relativo art.6 del DL n.127/2021 contenuta nel Dossier dei servizi studi di Camera e Senato n. D21127b "Estensione certificazione verde COVID-19 e rafforzamento screening".

[127] Nello specifico, tale disposizione attribuisce un contributo pari a 27,2 milioni di euro a Sport e Salute Spa, per l'anno 2021, da destinare al finanziamento dei richiamati organismi sportivi.

[128] La verifica dell'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa, che il tribunale è tenuto a compiere per disporre il controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non deve essere finalizzata ad acquisire un dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale a un giudizio prognostico circa l'emendabilità della situazione rilevata, mediante gli strumenti di controllo previsti dall'art. 34-bis, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 159 del 2011. In questo senso ha disposto la Cassazione penale (Sez. VI Sent., 14/10/2020, n. 1590 (rv. 280341-01)) che ha precisato, in motivazione, che il controllo giudiziario comporta una minore ingerenza rispetto all'amministrazione giudiziaria e mira ad esercitare la vigilanza in ordine al recupero di una gestione dell'azienda improntata alla libera concorrenza, al di fuori del condizionamento delle infiltrazioni mafiose.