Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (cd. Decreto Sostegni - bis)
Riferimenti: AC N.3132/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 446
Data: 26/05/2021
Organi della Camera: V Bilancio

Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19,

per le imprese, il lavoro, i giovani,
la salute e i servizi territoriali

(cd. Decreto Sostegni - bis)

D.L. 73/2021 – A.C. 3132

Parte I – Schede di lettura

27 maggio 2021

 

 

 

Parte I – Schede di lettura

 

 

Servizio Studi

Tel. 06 6706-2451 - * studi1@senato.it - Twitter_logo_blue.png @SR_Studi

Dossier n. 393

 

 

 

Servizio Studi

Dipartimento Bilancio

Tel. 06 6760-2233 - * - st_bilancio@camera.it - Twitter_logo_blue.png @CD_bilancio

Progetti di legge n. 446

 

 

 

Parte II – Profili di carattere finanziario

 

 

Servizio Bilancio dello Stato - Verifica delle quantificazioni n. 331

Tel. 06 6760-2174 – 06 6760-9455 * bs_segreteria@camera.it

 

Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione

Tel. 06 6760-3545 – 06 6760-3685 * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

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D21073.docx

 


INDICE

 

Titolo I – Sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi

Articolo 1 (Contributo a fondo perduto). 9

Articolo 2 (Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse). 34

Articolo 3 (Incremento risorse sostegno comuni vocazione montana). 36

Articolo 4 (Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo)  40

Articolo 5 (Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche). 43

Articolo 6 (Agevolazioni Tari). 45

Articolo 7 (Sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d’Arte e bonus alberghi). 48

Articolo 8, commi 1-3 (Misure urgenti per il settore tessile e della moda). 56

Articolo 8, comma 2 (Rifinanziamento del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica). 59

Articolo 9 (Proroga termini agente riscossione, plastic tax, sisma 2016 e 2017)  61

Articolo 10, commi 1 e 2 (Credito d'imposta ). 65

Articolo 10, commi 3 e 4 (Contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche)  69

Articolo 10, commi da 5 a 7 e 14 (Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche). 71

Articolo 10, commi 8-14 (Istituto per il Credito Sportivo). 74

Articolo 11 (Misure urgenti di sostegno all’export e all’internazionalizzazione)  83

Titolo II – Misure per l’accesso al credito e la liquidita’ delle imprese

Articolo 12 (Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di R&S e programmi di investimento). 88

Articolo 13 (Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese). 94

Articolo 14 (Esenzione plusvalenze capital gain start up innovative). 104

Articolo 15 (Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese)  111

Articolo 16 (Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020)  115

Articolo 17 (Patrimonio Destinato). 118

Articolo 18 (Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali) 122

Articolo 19 (Proroga degli incentivi per la cessione di crediti e ACE innovativa 2021)  126

Articolo 20 (Modifiche al credito d’imposta). 134

Articolo 21 (Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali) 139

Articolo 22 (Estensione limite annuo di compensazione per l’anno 2021). 149

Articolo 23 (Capitalizzazione società controllate dallo Stato). 150

Articolo 24, comma 1 (Sostegno alle grandi imprese). 151

Articolo 24, commi 2 e 3 (Continuità del trasporto aereo passeggeri) 156

Articolo 25 (Interventi di sostegno alle imprese aerospaziali). 158

Titolo III – Misure per la tutela della salute

Articolo 26 (Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse)  161

Articolo 27 (Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID). 168

Articolo 28 (Iniziative internazionali per il finanziamento dei “beni pubblici globali” in materia di salute e clima). 174

Articolo 29 (Incentivi per i processi di riorganizzazione di strutture pubbliche e private eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio). 177

Articolo 30 (Misure per lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico). 179

Articolo 31, commi 1-5 e comma 9 (Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci: credito d'imposta per farmaci innovativi). 186

Articolo 31, commi 6-8 (Fondo per il trasferimento tecnologico e Fondazione Enea Biomedical Tech). 190

Articolo 32 (Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)  196

Articolo 33 (Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza e Reclutamento straordinario psicologi) 199

Articolo 34, commi 1-3 e comma 10 (Autorizzazione di spesa per interventi di competenza del Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 e relativa copertura) 207

Articolo 34, commi 4-6 (Sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue). 210

Articolo 34, comma 7 (Somministrazione dei vaccini contro il COVID-19 da parte di strutture sanitarie private). 212

Articolo 34, commi 8 e 9 (Incarichi a soggetti collocati in quiescenza da parte di aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche). 214

Articolo 35 (Disposizioni finanziarie in materia sanitaria - determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali dell’anno 2021 e modifiche alla disciplina della riduzione della spesa sanitaria). 216

Titolo IV – Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali

Articolo 36 (Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza). 220

Articolo 37 (Reddito di ultima istanza per professionisti disabili). 225

Articolo 38 (Disposizioni in materia di NASpI). 228

Articolo 39 (Disposizioni in materia di contratto di espansione). 232

Articolo 40, commi 1 e 2 (Disposizioni speciali in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale). 237

Articolo 40, commi 3 e 6 (Disposizione transitoria di esonero dalla contribuzione addizionale per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale). 242

Articolo 40, commi 4 e 5 (Disposizioni in materia di licenziamento). 244

Articolo 41 (Contratto di rioccupazione). 247

Articolo 42 (Indennità per alcune categorie di lavoratori). 251

Articolo 43 (Sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro operanti nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio). 258

Articolo 44 (Indennità in favore di operatori nel settore dello sport) 261

Articolo 45 (Proroga CIGS per cessazione di attività e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione). 266


 

Articolo 46, comma 1 (Oneri di funzionamento dei centri per l’impiego). 269

Articolo 46, commi 2-4 (Nuova Governance dell’Anpal: modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150). 272

Articolo 46, comma 5 (Finanziamento Istituti di patronato e assistenza sociale)  281

Articolo 47 (Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali)  283

Articolo 48 (Piano nazionale per le Scuole dei mestieri). 285

Articolo 49 (Contributi in favore dei lavoratori frontalieri). 287

Articolo 50 (Assunzioni nei dipartimenti di prevenzione di dirigenti medici e di tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro). 289

Titolo V – Enti territoriali

Articolo 51 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale) 291

Articolo 52, commi 1, 2 e 4 (Misure di sostegno all’equilibrio di bilancio degli enti locali)  298

Articolo 52, commi 3 e 4 (Incremento delle risorse finalizzate a favorire le fusione di comuni) 306

Articolo 53 (Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche). 308

Articolo 54 (Restituzione riserve Province autonome Trento e Bolzano). 311

Articolo 55 (Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno). 314

Articolo 56, comma 1 (Utilizzo nell’anno 2021 dei ristori 2020 assegnati agli enti locali per finalità connesse all'emergenza epidemiologica). 317

Articolo 56, comma 2 (Utilizzo del Fondo anticipazione di liquidità per Regioni e Province autonome). 320

Articolo 57 (Fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni a statuto speciale)  322

Titolo VI – giovani, scuola e ricerca

Articolo 58, comma 1 (Ordinanze ministeriali per consentire l’ordinato avvio dell’a.s. 2021/2022). 325

Articolo 58, comma 2, lettera a) (Disposizioni relative alla funzione dirigenziale ispettiva nell’ambito del Ministero dell’istruzione). 329

Articolo 58, comma 2, lett. b) (Non applicazione, per l’a.s. 2021/2022, della c.d. chiamata veloce di docenti, personale educativo e DSGA). 333

Articolo 58, comma 2, lettera c) (Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali). 334

Articolo 58, comma 2, lett. d) e h) (Consiglio superiore della pubblica istruzione)  336

Articolo 58, comma 2, lettera e) (Interventi per i percorsi di istruzione e formazione professionale e di istruzione e formazione tecnica superiore, nonché per gli ITS)  340

Articolo 58, comma 2, lettera f) (Disposizioni in materia di mobilità del personale docente) 342

Articolo 58, comma 2, lettera g) (Differimento del termine per l’assunzione di collaboratori scolastici). 345

Articolo 58, comma 2, lettera i) (Scuola europea di Brindisi). 349

Articolo 58, commi da 3 a 6 (Risorse per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022)  351

Articolo 59 (Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti per l’a.s. 2021/2022 e per la semplificazione delle procedure concorsuali relative al personale docente)  354

Articolo 60 (Misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore e della ricerca, nonché in materia di concorso di accesso alle scuole di specializzazione in medicina). 374

Articolo 61 (Fondo italiano per la scienza). 378

Articolo 62 (Polo di eccellenza per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell’area di crisi industriale complessa di Torino). 381

Articolo 63 (Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa)  384

Articolo 64 (Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione). 391

Titolo VII – Cultura

Articolo 65, commi 1 e 10 (Incremento del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo) 399

Articolo 65, commi 2 e 10 (Incremento del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali)  404

Articolo 65, commi 3 e 10 (Incremento delle risorse per il funzionamento di istituti e luoghi della cultura statali). 408

Articolo 65, comma 4 (Corresponsione del compenso per copia privata agli artisti interpreti o esecutori). 410

Articolo 65, comma 5 (Destinazione di quota parte dei contributi automatici ai registi e agli autori delle opere cinematografiche e audiovisive) 412

Articolo 65, commi 6 e 7 (Disposizioni per il sostegno del circo equestre e dello spettacolo viaggiante). 414

Articolo 65, comma 8 (Interventi riguardanti le fondazioni lirico-sinfoniche) 416

Articolo 65, commi 9 e 10 (Card cultura per i diciottenni). 420

Articolo 66 (Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo). 423

Articolo 67 (Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari)  432

Titolo VIII – Agricoltura e trasporti

Articolo 68 (Misure di sostegno per l’agricoltura, la pesca, l’acquacoltura e il settore agrituristico) 439

Articolo 69, commi 1-5 (Indennità una tantum in favore degli operai agricoli a tempo determinato). 449

Articolo 69, commi 6 e 7 (Indennità per i pescatori autonomi). 451

Articolo 70 (Esonero contributivo a favore delle filiere agricole nei settori agrituristico e vitivinicolo). 453

Articolo 71 (Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche). 455

Articolo 72 (Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS S.p.A.). 459

Articolo 73 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto). 462

Titolo IX – Disposizioni finali e finanziarie

Articolo 74, commi 1 e 2 (Proroga dell’integrazione del contingente “Strade Sicure”)  467

Articolo 74, commi 3 e 4; comma 9 (Forze di polizia; polizie locali). 470

Articolo 74, comma 5, e commi 7 e 8 (Amministrazione civile dell'Interno; Prefetture)  474

Articolo 74, comma 6 (Vigili del fuoco). 476

Articolo 74, comma 10 (Capitanerie di Porto). 478

Articolo 74, comma 11 (Misure per la funzionalità del Corpo della polizia penitenziaria)  479

Articolo 74, comma 12 (Copertura finanziaria). 481

Articolo 75 (Misure urgenti per l’esercizio dell’attività giurisdizionale militare e per la semplificazione delle attività di deposito degli atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19). 482

Articolo 76 (Subentro Agenzia delle entrate-riscossione a Riscossione Sicilia Spa)  486

Articolo 77, comma 1 (Acquisto di beni e servizi dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale). 494

Articolo 77, comma 2 (Fondo per la definizione di contenziosi di pertinenza di altre amministrazioni pubbliche). 495

Articolo 77, comma 3 (Incremento risorse del Fondo Sviluppo e Coesione). 497

Articolo 77, comma 4 (Incremento risorse del Fondo unico per l’edilizia scolastica)  499

Articolo 77, comma 5 (Incremento del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie). 502

Articolo 77, comma 6 (Fondo art. 13-dudodecies D.L. 137/2020 per gli oneri derivanti dall'estensione delle misure restrittive) 504

Articolo 77, comma 7 (Incremento Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione)  506

Articolo 77, commi 8 e 10-13 (Copertura finanziaria oneri del provvedimento)  507

Articolo 77, comma 9 (Risorse per i territori dell’Emilia-Romagna colpiti dagli eventi calamitosi del 2020 e sismici del 2012). 515

Articolo 78 (Entrata in vigore). 517

 


Titolo I – Sostegno alle imprese, all’economia
e abbattimento dei costi fissi

Articolo 1
(Contributo a fondo perduto)

 

 

L’articolo 1, ai commi 1-4, riconosce e disciplina un "ulteriore" contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), alle seguenti condizioni:

§  presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA introdotto dall’articolo 1 del decreto sostegni (D.L. 41/2021 - L. 69/2021);

§  non hanno indebitamente percepito o non hanno restituito tale contributo.

I commi da 5 a 15, riconosce un contributo a fondo perduto, alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 3, a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti (commi 5 e 6). I commi 7 e 8 specificano le condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per accedere al contributo. I commi 9 e 10 indicano le modalità di calcolo distinguendo tra i soggetti che hanno, ovvero non hanno, beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021. Il comma 11 stabilisce il limite del contributo spettante, mentre il comma 12 chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP. Il comma 13 disciplina le procedure da seguire per l’erogazione del contributo, mentre il comma 15 rimanda alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 13 a 17 con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di monitoraggio e controllo.

I commi da 16 a 27 disciplinano un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti (commi 16 e 17). Il comma 18 specifica talune condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per accedere al contributo. Il comma 19 prevede che il contributo possa essere erogato a condizione che si verifichi un peggioramento del risultato economico di esercizio, nella misura che verrà definita con decreto ministeriale. I commi 20 e 21, rispettivamente, indicano le modalità di calcolo e il limite del contributo spettante (pari a 150.000 euro per tutti i soggetti beneficiari), mentre il comma 22 chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP. Il comma 23 disciplina le procedure da seguire per la richiesta del contributo, mentre il comma 24 chiarisce che l'istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.Il comma 25 reca la quantificazione degli oneri e l'indicazione della relativa copertura finanziaria. Il comma 26 prevede l'applicabilità di talune disposizioni del "decreto sostegni" al contributo in oggetto mentre il comma 27 specifica che l’efficacia delle misure in esame è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Il comma 28 concerne l’obbligo per le imprese di presentazione di un’autodichiarazione attestante il rispetto di talune condizioni previste dalla della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

Il comma 29 dispone in ordine alla copertura finanziaria dei commi 4 e 14, facendo rinvio all'articolo 77.

Il comma 30 dispone che le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dei commi 4 e 14 del presente articolo nonché le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 41 del 2021, eccedenti l’importo di 3.150 milioni di cui al comma 25, sono destinate all’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario nonché ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

 

Nel dettaglio, il comma 1 riconosce un "ulteriore" contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), alle seguenti condizioni:

-         presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA introdotto dall’articolo 1 del decreto sostegni (D.L. 41/2021 - L. 69/2021);

-         non hanno indebitamente percepito o non hanno restituito tale contributo.

 

Il comma 2 specifica che il nuovo contributo a fondo perduto automatico spetta nella misura del cento per cento del contributo già riconosciuto in base all’articolo 1 del decreto sostegni, ed è corrisposto dall’Agenzia delle entrate con le seguenti modalità:

§  mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo;

§  mediante riconoscimento sotto forma di credito d’imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.

Il comma 3 rende applicabili al nuovo contributo, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 7, primo periodo, 9 e da 13 a 17, del decreto sostegni.

Il comma 4 quantifica gli oneri relativi, valutati in 8.000 milioni di euro per il 2021.

Il comma 29 rinvia all'articolo 77 del provvedimento in esame per la copertura degli oneri derivanti dal nuovo contributo a fondo perduto automatico nonché degli oneri derivanti dal nuovo contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici - stagionali, regolato dai commi 5-15 (si veda infra).

L'ammontare complessivo degli oneri scaturenti da tali misure è valutato in 11.400 milioni di euro per il 2021.

 

L’articolo 1 del decreto sostegni, al comma 1, ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Il contributo non spetta (comma 2) ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto sostegni; ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del medesimo decreto; agli enti pubblici di cui all’articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con D.P.R. n. 917 del 1986; ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del medesimo TUIR, ovvero i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.

I commi 3 e 4 specificano le condizioni per accedere al contributo. In particolare, ai sensi del comma 3 il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario (di cui all’articolo 32 del citato TUIR), nonché ai soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi (di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR), o compensi in denaro o in natura (di cui all’articolo 54, comma 1, del citato TUIR) non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto sostegni, ossia nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Ai sensi del comma 4, il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.

I commi 5, 5-bis e 6 indicano le modalità di calcolo, il carattere di impignorabilità e il limite del contributo spettante. In particolare, ai sensi del comma 5, i contribuenti sono suddivisi in cinque classi sulla base del valore dei ricavi o dei compensi del 2019. A ciascuna classe si applica una percentuale decrescente rispetto ai ricavi e ai compensi percepiti nel 2019 per il calcolo del contributo spettante. L’ammontare del contributo è quindi pari all’importo ottenuto applicando la suddetta percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 e quello del 2019 come segue: a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi del 2019 non superiori a 100 mila euro; b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro; c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro; d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai

fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello

di attivazione della partita IVA.

Il comma 5-bis specifica che il contributo di cui al comma 1 non può essere pignorato.

Il comma 6 stabilisce che, fermo quanto disposto dal comma 2, per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l’importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150 mila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il comma 7 chiarisce che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi; non rileva altresì ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito; non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. A tal fine, non si applicano i vigenti limiti e divieti alla compensazione e, in particolare:

§  il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (di cui all’articolo 31, comma 1del decreto-legge n. 78 del 2010);

§  il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000;

§  il limite annuale all'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta (di cui all’articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007).

Il comma 8 disciplina le procedure da seguire per l’erogazione del contributo da parte dell’Agenzia delle entrate stabilendo che a tal fine i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi.

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate (si veda il provvedimento citato di seguito), la trasmissione dell’istanza è effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 delegato al servizio del cassetto fiscale (servizio che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali) dell’Agenzia delle entrate.

Per la determinazione delle modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo, si rinvia a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate emanato il 23 marzo 2021.

L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. L'Agenzia delle entrate ha chiarito che la trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.

Il comma 9 rimanda alle disposizioni dell’articolo 25 del decreto-legge c.d. Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

Il comma 10 interviene sul comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015, al fine di disporre che l’avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell’Agenzia delle entrate è rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021 (anziché 1° gennaio 2021). È, inoltre, soppressa la lettera c) del comma 1 (che indicava, tra i documenti da inserire nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, accessibile a tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, anche la dichiarazione annuale IVA) e aggiunto il comma 1-bis nel medesimo articolo 4, con il quale viene previsto che, solo a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione, oltre alle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.

Il comma 11 dispone, innanzitutto, l'abrogazione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, del D.L. n. 137 del 2020 (c.d. Ristori - L. n. 176 del 2020). Inoltre, il comma circoscrive il contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all’articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 104 del 2020 (c.d. Agosto), ai comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi. Si esclude dall'applicazione del requisito del numero di abitanti di cui sopra i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016.

Il comma 12 reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati in 11.150 milioni di euro per l’anno 2021, nonché l'indicazione della relativa copertura finanziaria.

I commi da 13 a 17-bis disciplinano le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea, sulla base delle Sezioni 3.1 (“Aiuti di importo limitato”) e 3.12 (“Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”) della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e successive modifiche. La disciplina europea relativa agli aiuti temporanei di importo limitato ne consente l'erogazione alle imprese che si trovano di fronte a un’improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità. L'importo complessivo dell'aiuto non supera 1,8 milioni di EUR per impresa. L'aiuto - che deve essere concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021 - non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019, ad eccezione, alle condizioni previste, delle microimprese o alle piccole imprese. Particolari condizioni si applicano alle imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, mentre è prevista una disciplina speciale per le imprese dei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura. La disciplina europea degli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti prevede che gli Stati membri possono prevedere di contribuire ai costi fissi, come da essa definiti, non coperti delle imprese per le quali la pandemia di COVID-19 ha comportato la sospensione o la riduzione dell'attività commerciale. L'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, a favore di imprese che subiscono, durante tale periodo, un calo del fatturato di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019. L'intensità di aiuto non supera il 70 % dei costi fissi non coperti, tranne per le microimprese e le piccole imprese, per le quali l'intensità di aiuto non supera il 90 % dei costi fissi non coperti. L'importo complessivo dell'aiuto non supera 10 milioni di EUR per impresa. Il comma 17-bis, infine, consente di versare, per l'anno 2021, le somme affidate all'agente di riscossione entro il 31 ottobre 2021 mediante la cosiddetta "compensazione straordinaria" con i crediti debitamente certificati, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali.

 

Precedenti interventi relativi alla concessione di contributi a fondo perduto agli operatori economici

 

Il decreto “rilancio” (D.L. 34/2020 - L. 77/2020) prevedeva contributi per i soggetti con ricavi non superiori a 5 milioni che avessero subito un calo del fatturato pari ad almeno un terzo nell’aprile del 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. I contributi diminuivano (passando dal 20 al 10 per cento) all’aumentare della dimensione aziendale, con un minimo di mille euro per le persone fisiche e 2.000 per quelle giuridiche.

Il decreto “agosto” (D.L. 104/2020 - L. 126/2020) prevedeva contributi a fondo perduto a favore delle: i) imprese operanti nel settore della ristorazione per l’acquisto di prodotti della filiera agroalimentare nazionale e ii) attività commerciali localizzate nei centri storici di comuni capoluogo di provincia e di città metropolitana a forte vocazione turistica. Per quest’ultima categoria il contributo era calcolato applicando una percentuale (decrescente dal 15 al 5 per cento in base ai ricavi del 2019) al calo del fatturato del mese di giugno del 2020 rispetto a quello dello stesso mese dell’anno precedente (a condizione che il calo fosse pari ad almeno un terzo). Il decreto confermava gli importi minimi introdotti precedentemente e stabiliva un massimo concedibile pari a 150.000 euro. Il decreto “ristori” dello scorso ottobre prevedeva un contributo a fondo perduto a favore di lavoratori autonomi e imprese operanti principalmente nei comparti della ristorazione, dell’accoglienza, dello sport e dello spettacolo che erano stati interessati dalle nuove misure restrittive disposte dal Governo per far fronte al riacutizzarsi dell’emergenza epidemiologica. Il contributo era concesso a condizione che l’ammontare del fatturato del mese di aprile del 2020 fosse stato inferiore di almeno un terzo rispetto a quello dello stesso mese dell’anno precedente; non si prevedevano limiti superiori in termini di ricavi annui per accedere all’agevolazione. In linea con i precedenti decreti si prevedeva che l’entità del contributo a fondo perduto fosse compresa tra un minimo di mille (per le persone fisiche e 2.000 per quelle giuridiche) e un massimo di 150.000 euro e modulata a seconda del pregiudizio economico stimato in seguito all’introduzione delle misure restrittive dell’attività (a tale riguardo erano individuate quattro fasce di categorie professionali: alle categorie considerate meno colpite era assegnata la stessa somma prevista dal decreto “rilancio”, alla seconda fascia di imprese il 150 per cento, alla terza il 200 e alla quarta il 400 per cento).

Il decreto “ristori bis” (D.L. 149/2020, abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020) estendeva gradualmente i benefici previsti dal decreto “ristori” a una platea più ampia di settori (in termini di codici ATECO); riconosceva inoltre una maggiorazione del contributo ai comparti maggiormente colpiti (soprattutto nell’ambito della ristorazione) dai provvedimenti restrittivi che assegnavano le regioni a diverse classi di rischio (cosiddette regioni “rosse” o “arancioni”) con la conseguente automatica applicazione delle corrispondenti restrizioni ai movimenti e limitazioni dell’attività economica.

 

Il comma 5, al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, riconosce un contributo a fondo perduto, alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 3, a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

I soggetti che, a seguito della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, abbiano beneficiato del contributo di cui ai commi da 1 a 3, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo determinato ai sensi del presente comma. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle entrate ai sensi dei commi da 1 a 3 verrà scomputato da quello da riconoscere ai sensi del presente comma. Se dall’istanza per il riconoscimento del contributo di cui al presente comma emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi dei commi da 1 a 3, l’Agenzia non darà seguito all’istanza stessa.

 

Il contributo a fondo perduto di cui al comma 5 non spetta (comma 6):

-         ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,

-         agli enti pubblici di cui all’articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con D.P.R. n. 917 del 1986;

 

Si tratta degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, delle unioni di comuni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle comunità montane, delle province e delle regioni. Il comma 2 del medesimo articolo 74 citato precisa che non costituiscono esercizio dell'attività commerciale:

a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;

b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali nonché l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria.

 

-         ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del medesimo TUIR, ovvero i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.

 

I commi 7 e 8 specificano le condizioni per accedere al contributo.

In particolare, ai sensi del comma 7 il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario (di cui all’articolo 32 del citato TUIR), nonché ai soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi (di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR), o compensi in denaro o in natura (di cui all’articolo 54, comma 1, del citato TUIR) non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, ossia nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

 

Ai sensi dell'articolo 32 del TUIR, il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.

L'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR fa riferimento ai corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (lettera a)) nonché ai corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (lettera b)).

L'articolo 54, comma 1, del TUIR si riferisce ai compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili.

 

 

Ai sensi del comma 8, il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

 

Il comma 9 specifica le modalità di calcolo dell'ammontare del contributo di cui al comma 5 per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021. La misura è pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

a)   60% per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non superiori a 100.000 euro;

b)   50% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;

c)   40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;

d)   30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e)   20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

 

Il comma 10 riguarda invece i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, per i quali l’ammontare del contributo di cui al comma 5 è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

a)   90% per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non superiori a 100.000 euro;

b)   70% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;

c)   50% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;

d)   40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e)   30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

 

Il comma 11 stabilisce che, per tutti i soggetti, l’importo del contributo di cui al comma 5 non può essere superiore a 150.000 euro.

 

Il comma 12 chiarisce che il contributo di cui al comma 5:

§  non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;

§  non rileva altresì ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR;

§  non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP, istituita dal decreto legislativo n. 446 del 1997.

 

Ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del TUIR, gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Ai sensi dell'articolo 109, comma 5 del TUIR, le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

 

In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. A tal fine, non si applicano i vigenti limiti e divieti alla compensazione e, in particolare:

§  il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (di cui all’articolo 31, comma 1del decreto-legge n. 78 del 2010);

§  il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000;

§  il limite annuale all'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta (di cui all’articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007).

 

Il comma 13 disciplina le procedure da seguire per l’erogazione del contributo di cui al comma 5 da parte dell’Agenzia delle entrate stabilendo che a tal fine i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai commi da 5 a 10.

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate (si veda il provvedimento citato di seguito), la trasmissione dell’istanza è effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 delegato al servizio del cassetto fiscale (servizio che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali) dell’Agenzia delle entrate.

 

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Per la determinazione delle modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni dei commi da 5 a 12, si rinvia a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che individua, altresì, gli elementi da dichiarare nell’istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni. Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all’articolo 21 -bis del decreto-legge n. 78 del 2010, l’istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

Il comma 14 reca la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 13, valutati in 3.400 milioni di euro per l’anno 2021.

 

Il comma 15 stabilisce che, ai fini del contributo di cui ai commi da 5 a 13 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9 e da 13 a 17, del decreto-legge n. 41 del 2021.

 

Si rammenta che il comma 9 rimanda alle disposizioni dell’articolo 25 del decreto-legge c.d. Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

 

Procedure previste per l'erogazione del contributo a fondo perduto riconosciuto dall'articolo 25 del decreto-legge c.d. Rilancio

 

Ai sensi del comma 9, l’istanza contiene anche l’autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti di cui all’articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia), non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.

Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) anche attraverso procedure semplificate ferma restando, ai fini dell’erogazione del contributo di cui al presente articolo, l’applicabilità dell’art. 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell’urgenza connessa alla situazione emergenziale.

Qualora dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo ai sensi del successivo comma 12.

Colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni.

In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’articolo 322-ter del codice penale (Confisca).

L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonché di quelli relativi ai contributi erogati, per le autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001.

 

Le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (comma 10).

 

Ai sensi del comma 11, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all’Agenzia delle entrate n. 1778 Fondi di Bilancio.

L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8 e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il comma 12 disciplina l'attività di controllo dei dati, recupero dei contributi non spettanti e relativa sanzione,

In particolare, l'attività di controllo dei dati dichiarati dal richiedente viene attribuita agli uffici delle imposte ai sensi degli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973 riguardanti le funzioni, nonché i poteri di accesso, ispezione e verifica degli uffici medesimi.

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (dal 100 al 200% della misura del contributo) e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973 (4% annuo), in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, da commi da 421 a 423, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004).

Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 16, del decreto-legge n. 185 del 2008, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 78 del 2010. Per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 546 del 1992 (recante disposizioni sul processo tributario).

Il comma 13 stabilisce che, qualora successivamente all’erogazione del contributo, l’attività d’impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l’attività, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica all’Agenzia delle entrate ai sensi del comma 8 è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria. In questi casi, l’eventuale atto di recupero di cui al comma 12 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza.

Il comma 14, infine, dispone che, nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del codice penale sull’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

 

 

Si rammenta che l'articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge n. 41 del 2021 disciplina le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea, sulla base delle Sezioni 3.1 (“Aiuti di importo limitato”) e 3.12 (“Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”) della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e successive modifiche. La disciplina europea relativa agli aiuti temporanei di importo limitato ne consente l'erogazione alle imprese che si trovano di fronte a un’improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità. L'importo complessivo dell'aiuto non supera 1,8 milioni di EUR per impresa. L'aiuto - che deve essere concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021 - non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019, ad eccezione, alle condizioni previste, delle microimprese o alle piccole imprese. Particolari condizioni si applicano alle imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, mentre è prevista una disciplina speciale per le imprese dei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura. La disciplina europea degli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti prevede che gli Stati membri possono prevedere di contribuire ai costi fissi, come da essa definiti, non coperti delle imprese per le quali la pandemia di COVID-19 ha comportato la sospensione o la riduzione dell'attività commerciale. L'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, a favore di imprese che subiscono, durante tale periodo, un calo del fatturato di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019. L'intensità di aiuto non supera il 70 % dei costi fissi non coperti, tranne per le microimprese e le piccole imprese, per le quali l'intensità di aiuto non supera il 90 % dei costi fissi non coperti. L'importo complessivo dell'aiuto non supera 10 milioni di EUR per impresa[1].

 

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 16 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione ovvero producono reddito agrario.

 

Il contributo non spetta (comma 17):

§  ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (26 maggio 2021),

§  agli enti pubblici di cui all’articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con D.P.R. n. 917 del 1986;
Si tratta degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, delle unioni di comuni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle comunità montane, delle province e delle regioni. Il comma 2 del medesimo articolo 74 citato precisa che non costituiscono esercizio dell'attività commerciale:

a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;

b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali nonché l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria.

 

§  ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del medesimo TUIR, ovvero i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.

 

I commi 18 e 19 specificano le condizioni per accedere al contributo.

In particolare, ai sensi del comma 18 il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario (di cui all’articolo 32 del citato TUIR), nonché ai soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi (di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR), o compensi in denaro o in natura (di cui all’articolo 54, comma 1, del citato TUIR) non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, ossia nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

 

Ai sensi dell'articolo 32 del TUIR, il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.

L'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR fa riferimento ai corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (lettera a)) nonché ai corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (lettera b)).

L'articolo 54, comma 1, del TUIR si riferisce ai compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili.

 

Ai sensi del comma 19, il contributo spetta in presenza di un peggioramento del risultato economico di esercizio (utile o perdita nell'esercizio di riferimento) relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019. Il contributo sarà riconosciuto a condizione che tale peggioramento risulti in misura pari o superiore ad una percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

 

I commi 20 e 21 stabiliscono, rispettivamente, le modalità di calcolo e il limite del contributo spettante.

In particolare, ai sensi del comma 20, l’ammontare del contributo è calcolato applicando la percentuale definita dal decreto ministeriale alla differenza tra il risultato economico di esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019, diminuita dei contributi a fondo perduto già percepiti ai sensi delle disposizioni ivi indicate.

Si tratta dei contributi riconosciuti dall'Agenzia delle entrate ai sensi delle seguenti disposizioni:

§  articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("decreto rilancio"),

§  articoli 59 e 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ("decreto agosto"),

§  articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ("decreto ristori"),

§  articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 (concernente il contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione),

§  articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 ("decreto sostegni").

Sono altresì scorporati dalla base di calcolo i contributi riconosciuti ai sensi del presente articolo, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13.

Si veda, al riguardo, il box “Precedenti interventi relativi alla concessione di contributi a fondo perduto agli operatori economici”.

 

Il comma 21 stabilisce che, per tutti i soggetti, l’importo del contributo di cui al comma 16 non può essere superiore a 150 mila euro.

 

Il comma 22 chiarisce che il contributo di cui al comma 16:

§  non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;

§  non rileva altresì ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR;

§  non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP, istituita dal decreto legislativo n. 446 del 1997.

 

Ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del TUIR, gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Ai sensi dell'articolo 109, comma 5 del TUIR, le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

 

In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.

A tal fine, non si applicano i vigenti limiti e divieti alla compensazione e, in particolare:

§  il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010);

§  il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000;

§  il limite annuale all'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta (di cui all’articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007).

 

Il comma 23 disciplina le procedure da seguire per l’erogazione del contributo in oggetto da parte dell’Agenzia delle entrate, stabilendo che a tal fine i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi da 16 a 20.

L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 delegato al servizio del cassetto fiscale (servizio che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali) dell’Agenzia delle entrate.

Si demanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la determinazione delle modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo, si rinvia. Tale provvedimento, specifica la disposizione in esame, deve fornire l'individuazione dei campi relativi alla dichiarazione dei redditi relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, nei quali sono indicati i risultati economici di esercizio.

 

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

 

Il comma 24 stabilisce che il contributo può essere richiesto solo se la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

 

Il comma 25 destina al contributo in esame 4.000 milioni di euro e reca l'indicazione della relativa copertura finanziaria, a cui si provvede:

§  quanto a 3.150 milioni con le risorse di cui all’articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 41 del 2021, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all’Agenzia delle entrate

§  quanto a 850 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 42 (Disposizioni finanziarie).

 

L'art. 1, comma 12, del decreto-legge n. 41, richiamato dal comma 25 in commento, dispone in ordine alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina del contributo a fondo perduto ivi prevista. Esso stabilisce che a parziale copertura di quell'onere si provveda mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato, da parte dell’Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell’articolo 1-ter del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020. Quest'ultimo estende il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1 del medesimo decreto ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'IVA), abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 4 al decreto n. 137.

 

Il comma 26 rimanda alle disposizioni dell’articolo 1, comma 9 del decreto-legge n. 41 del 2021 ("decreto sostegni"), con riferimento alle modalità di erogazione del contributo in oggetto, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo. Tale comma 9 rimanda, a sua volta, alle disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 14 del decreto-legge n. 34 del 2020 (convertito dalla legge n. 77 del 2020).

Inoltre, il medesimo comma 26 prevede che ai contributi in questione si applichino le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 13 a 17, del citato decreto-legge n. 41, recanti la disciplina inerente alle condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea.

 

Procedure previste per l'erogazione del contributo a fondo perduto riconosciuto dall'articolo 25, commi da 9 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio)

 

Ai sensi del comma 9, l’istanza contiene anche l’autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti di cui all’articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia), non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.

Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) anche attraverso procedure semplificate ferma restando, ai fini dell’erogazione del contributo di cui al presente articolo, l’applicabilità dell’art. 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell’urgenza connessa alla situazione emergenziale.

Qualora dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo ai sensi del successivo comma 12.

Colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni.

In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’articolo 322-ter del codice penale (Confisca).

L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonché di quelli relativi ai contributi erogati, per le autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001.

 

Le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (comma 10).

 

Ai sensi del comma 11, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all’Agenzia delle entrate n. 1778 Fondi di Bilancio.

L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8 e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il comma 12 disciplina l'attività di controllo dei dati, recupero dei contributi non spettanti e relativa sanzione,

In particolare, l'attività di controllo dei dati dichiarati dal richiedente viene attribuita agli uffici delle imposte ai sensi degli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973 riguardanti le funzioni, nonché i poteri di accesso, ispezione e verifica degli uffici medesimi.

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (dal 100 al 200% della misura del contributo) e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973 (4% annuo), in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, da commi da 421 a 423, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004).

Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 16, del decreto-legge n. 185 del 2008, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 78 del 2010. Per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 546 del 1992 (recante disposizioni sul processo tributario).

Il comma 13 stabilisce che, qualora successivamente all’erogazione del contributo, l’attività d’impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l’attività, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica all’Agenzia delle entrate ai sensi del comma 8 è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria. In questi casi, l’eventuale atto di recupero di cui al comma 12 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza.

Il comma 14, infine, dispone che, nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del codice penale sull’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

 

 

Sintesi del contenuto dell'art. 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge n. 41 del 2021 (come convertito dalla legge n. 69 del 2021)

 

L'articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge n. 41, disciplina le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea, sulla base delle Sezioni 3.1 (“Aiuti di importo limitato”) e 3.12 (“Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”) della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e successive modifiche. La disciplina europea relativa agli aiuti temporanei di importo limitato ne consente l'erogazione alle imprese che si trovano di fronte a un’improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità. L'importo complessivo dell'aiuto non supera 1,8 milioni di EUR per impresa. L'aiuto - che deve essere concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021 - non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019, ad eccezione, alle condizioni previste, delle microimprese o alle piccole imprese. Particolari condizioni si applicano alle imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, mentre è prevista una disciplina speciale per le imprese dei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura. La disciplina europea degli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti stabilisce che gli Stati membri possono prevedere di contribuire ai costi fissi, come da essa definiti, non coperti delle imprese per le quali la pandemia di COVID-19 ha comportato la sospensione o la riduzione dell'attività commerciale. L'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, a favore di imprese che subiscono, durante tale periodo, un calo del fatturato di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019. L'intensità di aiuto non supera il 70 % dei costi fissi non coperti, tranne per le microimprese e le piccole imprese, per le quali l'intensità di aiuto non supera il 90 % dei costi fissi non coperti. L'importo complessivo dell'aiuto non supera 10 milioni di EUR per impresa.

Per approfondimenti si veda il dossier sul "decreto sostegni" (A.C. 3099).

 

In base al comma 27, l’efficacia delle suddette misure è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

 

L’articolo 108, comma 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea prevede che siano comunicati alla Commissione europea, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizierà senza indugio la relativa procedura. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

 

 

Obbligo per le imprese di presentazione di un’autodichiarazione attestante il rispetto di talune condizioni previste dal «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (comma 28)

 

Il comma 28 novella l’articolo 1, comma 14, del decreto sostegni (D.L. n. 41/2021), introducendovi la specifica disposizione che obbliga le imprese a presentare un’apposita autodichiarazione con la quale attestano l’esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

 

In particolare, il comma 13 dell’articolo 1 del decreto sostegni ha elencato una serie di misure di aiuto alle imprese per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

Il comma 14 del medesimo articolo ha previsto che i predetti aiuti fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della Commissione europea possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.

 

Il comma 29 dispone in ordine alla copertura finanziaria dei commi 4 e 14, facendo rinvio all'articolo 77.

 

Il comma 30 prevede che, previo accertamento disposto con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dei commi 4 e 14 del presente articolo nonché le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 41 del 2021, eccedenti l’importo di 3.150 milioni di cui al comma 25, sono destinate all’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR, nonché ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 o di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo. Le modalità di determinazione dell’ammontare del contributo di cui al periodo precedente e ogni elemento necessario all’attuazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 32 del TUIR, il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.

L'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR fa riferimento ai corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (lettera a)) nonché ai corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (lettera b)).

L'articolo 54, comma 1, del TUIR si riferisce ai compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili.

 

 


 

Articolo 2
(Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse)

 

 

L’articolo 2 – per favorire la continuità delle attività economiche obbligatoriamente chiuse per almeno 4 mesi nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto-legge – istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il “Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse”, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021. I beneficiari e l’ammontare dell’aiuto sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici e dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e dell’articolo 1 del decreto in esame. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico deve altresì individuare modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro trenta giorni.

 

L’articolo 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il “Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse”, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, per sostenere le attività rimaste chiuse per almeno quattro mesi nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto stesso.

La chiusura deve essere effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

 

Il decreto-legge n. 19 del 2020 ha disciplinato con disposizioni di rango primario le misure applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19. Il decreto stabilisce altresì le modalità di adozione delle misure, prevedendo uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, e consente che le misure emergenziali possano essere adottate con le ordinanze di carattere contingibile e urgente del Ministro della salute per i casi di estrema necessità e urgenza, relativi a situazioni sopravvenute, nelle more dell'adozione dei d.p.c.m. e con efficacia limitata fino a tale momento (articolo 2).

Per una descrizione della successione di limitazioni adottate, si rinvia alla scheda relativa all’articolo 10 del decreto-legge 2021, n. 41.

 

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, quindi all’interno del periodo previsto per la sua conversione, il compito di individuare i soggetti beneficiari e l’ammontare dell’aiuto, nei limiti della dotazione finanziaria di 100 milioni per il 2021. Con il medesimo decreto si provvede altresì ad individuare modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni.

Il comma 2 fa riferimento ai “Ministeri” dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, mentre appare più corretto il richiamo ai “Ministri” che adottano o concertano il decreto da emanare.

 

Sono richiamati i criteri individuati per le misure di ristoro già adottate per specifici settori economici, nonché per i contributi a fondo perduto concessi:

§  ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;

§  ai sensi dell’articolo 1 del decreto in esame.

 

Entrambe le disposizioni riconoscono contributi a fondo perduto a favore di soggetti con partita IVA attiva.

L’articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA il cui fatturato medio mensile del 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato del 2019. L’entità del contributo varia a seconda dell’ammontare dei ricavi del beneficiario. L’onere finanziario è stato valutato pari a 11.150 milioni di euro per l'anno 2021. Si rinvia alla relativa scheda per una più analitica descrizione del suo contenuto.

 

L’articolo 1 del decreto in esame prevede un ulteriore contributo - nella misura del cento per cento del contributo già riconosciuto ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - per un onere complessivo ulteriore pari a 8.000 milioni di euro. Anche in questo caso si rinvia alla relativa scheda per una più analitica descrizione del suo contenuto.

 

Ai sensi del comma 3, i contributi sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni, per la cui illustrazione si rinvia al relativo tema web.

 

Il comma 4 reca la norma di copertura finanziaria, cui si provvede con le risorse di cui all’articolo 77, alla cui scheda si fa rinvio.


 

Articolo 3
(Incremento risorse sostegno comuni vocazione montana)

 

 

L’articolo 3 incrementa, al comma 1, di 100 milioni di euro per il 2021 il fondo istituito dal cd. “Decreto Sostegni” per la concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

 

Al riguardo si ricorda che l'articolo 2 del D.L. 41/2021 (cd. “Decreto Sostegni”) ha istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, la misura intende far fronte alla mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021.

Con riferimento alle aree ad alta densità turistica, in considerazione della crisi delle attività economiche ivi operanti e al fine di consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti, l'art. 182, co. 2-bis, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), ha previsto la definizione da parte dell'ISTAT di una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna delle predette attività, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale. Per l'individuazione di tali aree ci si avvale: a) della classificazione relativa alla territorialità delle attività turistico-alberghiere di cui all'allegato 3 al decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio 2000, concernente l'individuazione delle aree territoriali omogenee cui applicare gli studi di settore, e successivi aggiornamenti; b) delle rilevazioni sulla capacità di carico turistica effettuate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e degli indicatori di densità turistica rilevati dall'Osservatorio nazionale del turismo, quale il rapporto tra il numero di presenze turistiche e la superficie del territorio, tenuto conto della popolazione residente; c) delle eventuali indicazioni, anche correttive, dei comuni, relative all'individuazione, nel proprio territorio, delle aree a maggiore densità turistica ovvero prossime ai siti di interesse artistico, culturale, religioso, storico, archeologico e ai siti riconosciuti dall'UNESCO, ovvero individuate nell'area delle città d'arte, purché rispondenti ai criteri di cui alle lettere a) e b).

Con comunicato del 30 settembre 2020, è stata data notizia dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto della classificazione dei comuni in base alla densità turistica, predisposta dall'Istat. Si vedano al riguardo la Nota esplicativa e nota metodologica nonché le Tavole di classificazione dei comuni italiani per densità turistica.

Il comma 2 ha specificato le modalità di ripartizione delle risorse del fondo:

a)    430 milioni di euro sono erogati con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;

b)   40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti. Tali importi sono distribuiti alle singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;

c)    230 milioni di euro sono assegnati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in base alla tabella di riparto di cui all'allegato A al D.L. n. 41 del 2021, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite dall'articolo 4 del codice del turismo (d.lgs. n. 79/2011), localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire i comprensori sciistici e i comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

Il comma 3, nel rinviare all'articolo 1, comma 7, primo periodo, del D.L. 41/2021, ha previsto che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi; non rileva altresì ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito; non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. Inoltre, il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci, non è cumulabile con le indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, introdotte dall’articolo 10 dello stesso D.L. 41/2021.

Il comma 4 ha previsto che i contributi sono riconosciuti ed erogati in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni relative agli esercenti impianti di risalita a fune, in conformità all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso Trattato.

 

Nella seduta della Camera dei deputati n. 510 del 18 maggio 2021, nell'ambito della discussione dell'AC n. 3099, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/03099/109 che lo impegna a valutare la possibilità di prevedere, nel prossimo provvedimento legislativo utile, lo stanziamento di ulteriori risorse finanziare destinate ad indennizzare in modo adeguato tutte le categorie produttive che contribuiscono direttamente e indirettamente allo sviluppo del settore relativo al turismo di montagna e che sono state penalizzate dalle restrizioni imposte per fronteggiare la diffusione del COVID-19, attraverso l'erogazione di ristori economici che tengano in considerazione il fatturato pregiudicato dalle conseguenze sull'intero comparto della pandemia attualmente in corso.

 

Il secondo periodo del comma 1 assegna l’incremento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano in base alla seguente ripartizione.

 

 

L'incremento è erogato in favore delle imprese turistiche, come definite dall’articolo 4 del Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo (d.lgs. n. 79/2011), localizzate nei Comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici.

 

Per tale disposizione sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.

 

Il terzo e il quarto periodo del comma 1 chiamano quindi le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano a definire con proprio provvedimento i comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati nonché criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

 

Il comma 2 rinvia all'articolo 77 del provvedimento in esame per la copertura degli oneri relativi, pari a 100 milioni di euro per il 2021.


 

Articolo 4
(
Credito d’imposta per i canoni di locazione
degli immobili a uso non abitativo
)

 

 

L’articolo 4 proroga al 31 luglio 2021 lo specifico credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

La disposizione, inoltre, estende per 5 mesi (da gennaio a maggio 2021) il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per tutte le tipologie di imprese che hanno registrato perdite del 30% tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 nei confronti dello stesso periodo 2019-2020.

 

Si ricorda preliminarmente che l’articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020 ha introdotto un credito d’imposta per l'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto di azienda a favore di alcuni soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

 

Si prevede che ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Tale credito d'imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti. Il credito d'imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Tale credito è riconosciuto anche a favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del relativo canone e del 50 per cento dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda. In particolare la disposizione prevede che per le strutture alberghiere e agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente. Per tali soggetti l’agevolazione spetta fino al 30 aprile 2021, a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

Il comma 1 della norma in esame proroga il termine sopra menzionato per usufruire della detrazione, portandolo al 31 luglio 2021.

 

Il comma 2 prevede che ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in esame (26 maggio 2021), nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d’imposta previsto dal sopracitato articolo 28 spetta in relazione ai canoni versati (canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda) con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

La norma chiarisce che ai soggetti locatari esercenti attività economica il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

 

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni in esame si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e delle successive modifiche.

 

In merito alla disciplina europea degli aiuti di Stato nell'epidemia da COVID-19 si rinvia alla lettura del relativo tema web consultabile sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.

 

Il comma 54 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione in esame, valutati in 1.910,6 milioni di euro per l'anno 2021 rinviando all’articolo 77 che contiene le disposizioni finanziarie del provvedimento in esame.


 

Articolo 5
(Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche)

 

 

L’articolo 5, comma 1, proroga sino al mese di luglio 2021 la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici (piccoli esercizi commerciali, artigiani, professionisti, servizi e piccoli laboratori) già disposta a favore di tali categorie per i mesi di aprile, maggio e giugno dell’anno in corso dall’articolo 6, commi 1- 4, del D.L. n. 41/2021. Si applicano le medesime modalità ivi previste. La proroga opera entro il limite di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2021.Il comma 2 dispone che agli oneri relativi si provveda ai sensi dell’articolo 77.

 

L’articolo 6, comma 1 del D.L. n. 41/2020, qui novellato, ha previsto che l’ARERA - per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 – adotti provvedimenti finalizzati alla riduzione della spesa sostenuta in bolletta elettrica dalle utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici. La riduzione riguarda le voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" ed "oneri generali di sistema". La riduzione delle bollette per i mesi di aprile-giugno è stata posta a carico della fiscalità generale operando nel limite delle risorse stanziate al successivo comma 3, dell’articolo 6, pari a 600 milioni di euro per l’anno 2021.

Con l’intervento qui in esame, la misura viene dunque estesa al mese di luglio e la quantificazione, che si presume anch’essa operi come limite di spesa, viene indicata in 150 milioni di euro.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 6 del D.L. n. 41, l’Autorità ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare nel periodo di operatività della misura stessa - non più 1° aprile – 30 giugno, bensì, sulla base dell’intervento qui in commento, 1° aprile – 31 luglio 2021 - in modo che:

a)      sia previsto un risparmio delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell’anno;

b)      per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci - "trasporto e gestione del contatore" ed "oneri generali di sistema" - non deve superare quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell’anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato ed un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW. Dunque, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre la spesa applicando una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente pari a 3 kW.

Il comma 4 dell’articolo 6 autorizza il Ministero dell'economia e finanze a versare l’importo stanziato a bilancio per la misura in esame sul Conto emergenza COVID-19, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

L’intervento agevolativo di cui all’articolo 6 del D.L. n. 41/2021 ricalca quello già introdotto, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, dall’articolo 30 del D.L. n. 34/2020.

 

Si segnala, infine, che il decreto legge in esame, all’articolo 53, reca delle misure di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. L’articolo, alla cui scheda di lettura si rinvia, istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno di 500 milioni di euro per l'anno 2021, destinato ai comuni ai fini dell’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare nonché per dare sostegno alle famiglie che si trovano in stato di bisogno relativamente al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.


 

Articolo 6
(Agevolazioni Tari)

 

 

L’articolo 6 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari, o della Tari corrispettiva, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività disposte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso.

 

 

Il comma 1, in relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari, o della Tari corrispettiva, volta ad attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività.

Si ricorda in proposito, che la tassa sui rifiuti (TARI) – come viene ricordato nella sezione apposita del sito web del Ministero dell’economia e delle finanze – è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi. La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dall’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell’imposta unica comunale (IUC). Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2).

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l’IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.

I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo. In tal caso la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013), in favore delle predette categorie economiche.

 

In base al comma 2, alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Lo stesso comma prevede, quale criterio di riparto, che la ripartizione dovrà avvenire in proporzione alla stima per ciascun ente dell’agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all’Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettiva - del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 59033 del 1° aprile 2021.

Il citato decreto 1° aprile 2021, n. 59033, disciplina la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Tale decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. Di tale pubblicazione è stato dato avviso nella G.U. 23 aprile 2021, n. 97, con Comunicato 23 aprile 2021.

Nelle premesse dell’allegato 3 del decreto in questione viene evidenziato che l’obiettivo di tale allegato “è l’individuazione di una dimensione ammissibile delle agevolazioni autonomamente disposte da ciascun comune sul prelievo relativo al servizio rifiuti (Tari o Tari corrispettiva), ai fini della certificazione obbligatoria di cui all’articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126. Come è noto, su tale prelievo non è stata emanata alcuna norma vincolante di carattere generale con riferimento ad eventuali riduzioni connesse all’emergenza epidemiologica in corso e ai relativi effetti economici e sociali”.

 

Il comma 3 prevede la facoltà, per i comuni, di concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell’anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al D.M. 59033/2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti.

Si fa notare che la tabella 1 del D.M. 59033/2021 indica, per ogni comune, la perdita di gettito TARI massima consentita.

 

Il comma 3 precisa inoltre che resta fermo, in ogni caso, che l’ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

Il comma 4 dispone che i comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l’eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiate.

 

Il comma 5 dispone che le risorse assegnate ai sensi del comma 2 ma non utilizzate per le finalità di cui al comma 1 – come certificate nell’ambito della procedura telematica prevista dal comma 827 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – sono recuperate, nell’anno 2022, secondo le modalità stabilite dall'art. 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Il comma 827 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021), nell’ambito della disciplina del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, dispone l’obbligo per gli enti locali beneficiari di inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022. La certificazione è finalizzata ad attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all’emergenza Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome di ciascun ente locale o della regione o provincia autonoma in cui insiste il suo territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La certificazione deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria.

I commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il recupero integrale delle somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell’interno a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso (comma 128). In caso di incapienza, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme dovute a valere sul gettito IMU per i comuni e dell’imposta RC auto per le province, salvo obbligo di versamento delle somme risultanti ulteriormente incapienti (comma 129).

 

Il comma 6 disciplina la copertura degli oneri recati dall’articolo in esame, prevedendo che agli stessi, pari a 600 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’art. 77 (alla cui scheda si rinvia).


 

Articolo 7
(Sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d’Arte e bonus alberghi)

 

 

L’articolo 7, al comma 1, rifinanzia di 150 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo finalizzato a sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide e gli accompagnatori turistici, le strutture ricettive e le imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane e suburbane e, al comma 2, demanda ad un decreto del Ministro del turismo il riparto delle relative risorse.

Il comma 3 include i servizi offerti dalle agenzie di viaggi e dai tour operator tra quelli il cui pagamento è coperto dal tax credit vacanze.

Il comma 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo per il rilancio della attrattività turistica delle città d’arte, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021.

Il comma 5 proroga e rifinanzia di 100 milioni per l’anno 2022 il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture turistico alberghiere.

Il comma 6 dispone che agli gli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni per l'anno 2022, si provveda ai sensi dell'articolo 77.

 

 

Il comma 1 rifinanzia di 150 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo – di cui all’articolo 182, comma 1 del D.L. n. 34/2020 - finalizzato a sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide e gli accompagnatori turistici, le strutture ricettive e le imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane e suburbane.

 

La gestione del Fondo in questione, a seguito dell'istituzione del Ministero del turismo (D.L. n. 22/2021, art. 6 e 7), è passata dalla competenza del MIBAC al neo istituito Ministero.

Conseguentemente, il comma 2 dell’articolo in esame, novella il comma 1 dell’articolo 182 del D.L. n. 34/2020, al fine specificare che il decreto ministeriale di riparto delle risorse del Fondo avviene con decreto del Ministro per il turismo.

 

Con riferimento al comma 1, si valuti l’opportunità di formulare anch’esso sotto forma di novella al comma 1 dell’articolo 182 del D.L. n. 34/2020.

 

La relazione illustrativa afferma che l’incremento del fondo si rende necessario in quanto, nel corso del tempo, la platea dei beneficiari è stata estesa mediante ripetute modifiche che hanno interessato la norma di riferimento (cfr. infra, ricostruzione normativa).

A causa del protrarsi della situazione pandemica e della conseguente impossibilità, per le categorie interessate, di svolgere con regolarità le rispettive attività commerciali e imprenditoriali, è necessario dunque prevedere adeguate misure di sostegno che la dotazione del fondo (autorizzata per il 2021 dal precedente intervento contenuto nella Legge di bilancio L. n. 178/2020, 100 milioni di euro) renderebbe irrisorie, in considerazione dell’ambito dei beneficiari.

 

Il Fondo è stato istituito dall’articolo 182, comma 1 del D.L. n. 34/2020, nello stato di previsione dell’allora MIBACT, con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro per l'anno 2020 e inizialmente destinato a sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, danneggiate a seguito delle misure di contenimento del COVID-19.

L’ art. 77, comma 1, lett. c), D.L. n. 104/2020 ha rifinanziato il Fondo di 245 milioni di euro - portandone quindi la dotazione per il 2020 a 265 milioni- e ne ha esteso l’operatività anche a favore delle guide e degli accompagnatori turistici.

L’art. 5 comma 2 del D.L. n. 137/2020 ha ulteriormente rifinanziato il Fondo di 400 milioni di euro per l'anno 2020.

Il successivo D.L. n. 157/2020 (articolo 12, comma 2, le cui disposizioni sono confluite nell’articolo 6-bis, co. 2 del D.L. n. 137/2020, nel corso dell’iter di conversione in L. n. 176/2020) ha esteso la platea dei beneficiari del Fondo alle imprese che effettuano trasporto di persone, in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti e lo ha rifinanziato di 10 milioni di euro per l’anno 2020.

La legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art. 1, co. 603) ha incluso tra i destinatari del Fondo anche le imprese turistico-ricettive e l’ha rifinanziato di 100 milioni di euro per l’anno 2021.

Quanto al riparto delle risorse del Fondo, si rinvia ai seguenti Decreti ministeriali:

§  D.M. Mibact 12 agosto 2020, che ha messo a riparto una prima quota delle risorse del Fondo, pari a 25 milioni per l’anno 2020, per agenzie di viaggio e tour operator;

§  D.M. Mibact 2 ottobre 2020, che ha messo a riparto una seconda quota pari a 20 milioni di euro per l’anno 2020, per guide turistiche e accompagnatori turistici;

§  D.M. Mibact 5 ottobre 2020, che ha messo a riparto una ulteriore quota pari a pari a 220 milioni di euro per il 2020, destinate al ristoro delle agenzie di viaggio e dei tour operator;

§  D.M. Mibact 2 novembre 2020, che ha messo a riparto una quota pari a 380 milioni di euro per il 2020, destinate al ristoro delle agenzie di viaggio e dei tour operator; e una ulteriore quota pari a 20 milioni di euro destinata al ristoro di guide turistiche e accompagnatori turistici;

§  D.M. Mibact 3 dicembre 2020 che ha messo a riparto una quota pari a 5 milioni di euro per il 2020, destinata al ristoro di guide turistiche e accompagnatori turistici;

§  D.M. Mibact 4 dicembre 2020, che ha messo a riparto la residua quota di 5 milioni per il 2020 a favore delle imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane e suburbane

§  D.M. Mitur n. 281 del 27 aprile 2021, che ha messo a riparto la quota di 128,7 milioni di euro le quali costituiscono economie di spesa delle somme stanziate per il 2020 oggetto del D.M. 2 novembre 2020, emerse all’esito delle assegnazioni relative alle agenzie di viaggio e tour operator. Le risorse sono assegnate ugualmente alle agenzie di viaggio e ai tour operator (cod. ATECO 79.1, 79.11 e 79.12).

 

Il comma 3 include i servizi offerti dalle agenzie di viaggi e dai tour operator tra quelli il cui pagamento è coperto dal tax credit vacanze. A tal fine, il comma novella l’articolo 176, comma 1, del D.L. n. 34/2020.

 

Secondo la relazione illustrativa, dando al consumatore la possibilità di spendere il bonus vacanze anche presso un’agenzia di viaggi o un tour operator per l’acquisto di un servizio turistico reso in Italia, si aumenta la propensione ad effettuare un viaggio o un soggiorno in Italia, potendo contare su una vasta rete di operatori capaci di intervenire in modo efficiente ed efficace nell’organizzazione e nella distribuzione di servizi turistici.

 

L'art. 176 del D.L. n. 34/2020, da ultimo modificato dall’articolo 5, comma 6, del D.L. n. 137/2020 (L. n. 176/2020) ha riconosciuto, al comma 1, - per i periodi di imposta 2020 e 2021, per una sola volta, un credito utilizzabile, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, in favore dei nuclei familiari con ISEE inferiore ai 40.000 euro, per il pagamento di servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, dalle aziende di agriturismo e dai bed and breakfast.

Il credito, ai sensi del comma 2, è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei con due persone e di 150 euro per quelli con una sola persona. Ai sensi del comma 3, il credito di cui è riconosciuto in presenza di una serie di condizioni, prescritte a pena di decadenza, in particolare:

a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;

b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, nel quale è indicato il codice fiscale del fruitore;

c) il pagamento del servizio può essere corrisposto con l'ausilio o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, nonché di agenzie di viaggio e tour operator.

Ai sensi del comma 4, il credito è fruibile nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore del servizio, quale sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento sotto forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi dell'avente diritto. Lo sconto, ai sensi del comma 5, è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di cessione a terzi, anche istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il o cedente. 5-bis. Ai fini della concessione dell'agevolazione sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020 (comma 5-bis). Con la circolare del 3 luglio 2020, n. 18/E, sono stati forniti i primi chiarimenti sul bonus. Le modalità applicative della misura sono state definite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020.

 

Il comma 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo per il rilancio della attrattività turistica delle città d’arte, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021.

Il Fondo viene in particolare destinato all’erogazione di contributi in favore dei comuni classificati dall’ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità, tenendo conto delle riduzioni di presenze turistiche nell’anno 2020 rispetto al 2019, da destinare ad iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d’arte.

Il comma demanda ad un decreto del Ministero del turismo, da adottare di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata, la definizione delle disposizioni di attuazione del Fondo.

Secondo la relazione illustrativa, in Italia, i siti riconosciuti quali patrimonio mondiale dall’Unesco sono in totale 55. Tra questi, è previsto che ottengano i contributi quelli che abbiano registrato riduzioni percentuali di presenze turistiche nell’anno 2020 rispetto al 2019.

La relazione considera che, a seguito delle conseguenze della pandemia da Covid-19, il turismo italiano ha subito un calo significativo dei flussi turistici e, conseguentemente, del livello di saturazione della disponibilità nelle strutture ricettive. Tale diminuzione è stata evidente nelle località di interesse culturale che nel 2020 hanno subito, in quasi tutti i mesi dell’anno, un calo sostanziale di saturazione dell’offerta. In particolare, in base ai dati relativi agli arrivi turistici pernottanti nel 2020 nelle città, è stato registrato, rispetto al 2019, un calo del -62% rispetto al -55% del totale nazionale.

La norma tenderebbe dunque a porre, almeno in parte, rimedio alle descritte conseguenze derivanti dal periodo emergenziale, prevedendo l’erogazione di contributi –in base ai criteri indicati –  con la specifica destinazione  volta ad incentivare la valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d’arte.

 

 

Con riferimento ai comuni classificati dall’ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, l’Istituto di statistica, nel gennaio 2021, ha diffuso uno studio “Turismo d’arte in area urbana”, avente l’obiettivo far emergere l’indotto dell’industria creativa e culturale quale componente di rilievo dell’economia turistica urbana. Si tratta di un esercizio statistico, con il quale l’ISTAT propone una metodologia per enucleare il potenziale delle città a vocazione artistica e provare a superare le classificazioni fondate su auto-catalogazioni da parte di istituzioni e associazioni.

In proposito, si rammenta che il D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020) ha previsto, all’art. 182, che ISTAT definisca una classificazione delle attività economiche con riferimento alle aree ad alta densità turistica, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale e consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti. A tale scopo, la normativa ha indicato come riferimenti informativi utili alla “individuazione, sul territorio, delle aree a maggiore densità turistica ovvero prossime ai siti di interesse”, la classificazione relativa alla territorialità delle attività turistico-alberghiere, che aveva portato all'individuazione di aree territoriali omogenee per l’applicazione degli Studi di settore, nonché le rilevazioni sulla capacità di carico turistica del Mibact e gli indicatori di densità turistica dell'Osservatorio nazionale del turismo, che misurano il rapporto tra il numero di presenze turistiche e la superficie del territorio, tenuto conto della popolazione residente.

L’Istat ha quindi proceduto, sulla base delle ultime informazioni disponibili, a classificare i Comuni italiani secondo due aspetti: la “categoria turistica prevalente”, cioè la vocazione turistica potenziale del Comune individuata prevalentemente sulla base di criteri geografici (vicinanza al mare, altitudine, ecc.) e antropici (grandi Comuni urbani); la “densità turistica”, espressa da un set consistente di indicatori statistici comunali definiti per misurare la presenza di dotazioni infrastrutturali, la presenza di flussi turistici e l’incidenza a livello locale di attività produttive e livelli occupazionali in settori di attività economica tourism oriented, cioè riferiti in modo specifico al settore turistico e/o culturale. Qui, la pubblicazione ISTAT, del 17 settembre 2020.

Si rammenta, infine che il D.L. Agosto ha riconosciuto, per l'anno 2020, un contributo a fondo perduto per le attività aperte al pubblico nei centri storici delle città d'arte a forte vocazione turistica. Il contributo, nel dettaglio, è stato riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolta nelle zone A o equipollenti (dunque, centri storici) dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana e - secondo l'integrazione disposta dalla Legge di bilancio 2021 e poi modificata dal D.L. Sostegni - dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti ove sono situati santuari religiosi che abbiano registrato consistenti presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri (articolo 59 del D.L. n. 104/2020, come modificato dall'articolo 1 comma 178 della L. n. 178/2020 e dall'art. 1, co. 11 del D.L. n. 41/2021). Il contributo è stato riconosciuto a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nelle zone A dei comuni riferito al mese di giugno 2020, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. La misura non è cumulabile con il contributo per le imprese della ristorazione ricevuto dal Fondo per la filiera della ristorazione (art. 58, D.L. n. 104/2020 e ss. mod. e int.). Le imprese interessate hanno dunque potuto presentare richiesta per una sola delle due agevolazioni. La spesa stanziata per l'intervento è stata di 500 milioni per il 2020 (Art. 59, D.L. n. 104/2020). Le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo sono state definite con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 12 novembre 2020.

 

Il comma 5 proroga all’anno 2022 il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture turistico alberghiere, di cui al decreto legge n. 83 del 2014, riconosciuto e potenziato per gli anni 2020 e 2021 dall’articolo 79 del D.L. n. 104/2020. Tale ultima disposizione viene qui novellata.

In particolare, attraverso una modifica al comma 1 dell’articolo 79, la disposizione in esame riconosce il credito anche per l’esercizio 2022, e, attraverso una modifica al comma 3, autorizza, per il medesimo anno, la spesa di 100 milioni di euro.

 

L’articolo 10 del D.L. n. 83/2014 (L. n. 106/2014), e ss. mod. e int. ha previsto il riconoscimento, ai fini delle imposte sui redditi, di un credito d’imposta alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, in relazione ai costi sostenuti per gli interventi e le tipologie di spese di cui, rispettivamente ai commi 2-2-ter e al comma 7 del medesimo articolo 10. Il credito è stato riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro. Le spese riconosciute come detraibili sono interventi di ristrutturazione edilizia, o interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (comma 2), nonché ulteriori interventi, compresi quelli per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo (comma 7). Inoltre, il credito d’imposta è stato riconosciuto anche per interventi di ristrutturazione che comportano un aumento della cubatura complessiva, entro i criteri predeterminati (tali criteri sono stati introdotti dall’art. 1, co. 320 della L. n. 208/2015, quali nuovi commi 2-bis e 2-ter nell’articolo 10 del D.L. n. 83/2014).

Il comma 4 dell’articolo ha demandato ad un decreto del Ministro dei beni culturali e del turismo, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata, la definizione delle disposizioni applicative della misura (D.M. 7 maggio 2015).

Ai sensi del comma 3, il credito è stato in tre quote annuali e riconosciuto nel rispetto dei limiti della disciplina sugli aiuti di Stato “de minimis(Reg. UE 1407/2013 che esonera dall’obbligo di previa notifica alla Commissione, i regimi di aiuti sino ad un importo di 200 mila euro per impresa per tre esercizi finanziari).

Si rammenta che il credito d’imposta in questione, per gli anni 2017-2018 è stato potenziato, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 232/2016, art. 1, co. 4-7 (a sua volta poi modificati dalla successiva L. di bilancio 2017) e riconosciuto nella misura del 65% a condizione che gli interventi avessero anche le finalità di cui al comma 2 dell’articolo 10 del D.L. n. 83. Sono state comprese tra i beneficiari le strutture agrituristiche, nonché le strutture termali, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali. Il credito è stato ripartito in due quote annuali di pari importo e utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. (cfr. decreto attuativo D.M. 20 dicembre 2017).

L’articolo 79 del D.L. n. 104/2020, al comma 1, ha riconosciuto per gli anni 2020 e 2021 il credito d’imposta nella misura del 65% e ha disposto che lo stesso credito sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, che non si applica la ripartizione in tre quote annuali di cui al comma 3 dell’art. 10 del D.L. n. 83/2014. Per quanto non diversamente disposto l’articolo 79 ha disposto che trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 10. Il comma 2 dell’articolo 79 ha incluso tra i beneficiari le strutture agrituristiche e le strutture alberghiere termali, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all'aria aperta.

Per l'attuazione della misura, il comma 3 dell’articolo 79 ha autorizzato la spesa di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. L’autorizzazione di spesa per l’anno 2021 è stata incrementata di ulteriori 20 milioni dall’art. 1, co. 604 della L. di bilancio 2021 (L. n. 178/2020).

Con l’intervento qui in esame, l’autorizzazione di spesa è rifinanziata di 100 milioni di euro per il 2022.

 

Si evidenzia che l’articolo 28, comma 1-bis del D.L. n. 41/2021 (cd. Sostegni, conv. con mod. in L. n. 69/2021), richiama l’applicabilità per il credito d’imposta qui in commento non solo della disciplina europea sugli aiuti di Stato “de minimis” (in particolare, il citato Reg. UE n. 1407/2013/UE, bensì anche la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni, la cui operatività è attualmente prevista sino al 31 dicembre 2021.

 

Appare infine opportuno ricordare che il PNRR reca dei Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche (Progetto M1-C3-I.4.2) destinando al Tax credit riqualificazione strutture alberghiere 530 milioni (art. 9 e 10 D.L. n. 83/2014).

 

Il comma 6 dispone che agli gli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni per l'anno 2022, si provveda ai sensi dell'articolo 77.


 

Articolo 8, commi 1-3
(Misure urgenti per il settore tessile e della moda)

 

 

L’articolo 8, comma 1, modifica la disciplina del credito di imposta sulle rimanenze di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti. In particolare, la disciplina viene estesa anche al 2021 e il limite di spesa posto dall’articolo 48-bis del decreto legge n. 34 del 2020 (45 milioni di euro per il 2021) viene elevato a 95 milioni di euro per il medesimo 2021, oltre ad essere creato un nuovo limite di spesa pari a 150 milioni per il 2022.

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i beneficiari del credito d'imposta.

Il comma 3 individua gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 dell’articolo 8, pari a 170 milioni di euro per l’anno 2021 e 150 milioni di euro per l’anno 2022, così ripartiti:

 

L’articolo 8, comma 1, modifica la disciplina del credito d’imposta rivolta in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), contenuta all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

La relazione illustrativa riporta una stima delle perdite subite dal settore: “nel 2020 la moda è stato uno dei settori più colpiti dalla pandemia. Secondo Confindustria moda il fatturato, rispetto al 2019 (quando risultava pari a circa 100 miliardi), si è contratto di ben 25,4 miliardi di euro (-26%), attestandosi a 72,5 miliardi, con un arresto nell’ordine del 20% del valore aggiunto prodotto dal settore. Quasi la metà del 26% di mancato fatturato - cioè almeno il 10%, se non di più, del fatturato totale - si ritiene imputabile alla produzione risultata invenduta”.

 

Tornando alla disciplina agevolativa, attualmente (prima dell’intervento della disposizione in commento) – per il 2021 - è prevista la concessione di un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione nel periodo d’imposta successivo (2021), nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti. È pertanto prevista un’autorizzazione di spesa di 45 milioni di euro per l’anno 2021.

 

La relazione illustrativa chiarisce che “la disposizione originaria non è stata operativa per mancata emanazione del decreto interministeriale attuativo”.

Considerato il prolungarsi della crisi dovuta alla pandemia, si prevede che la misura agevolativa si applichi anche per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, disponendo le conseguenti modifiche alla disposizione originaria, in particolare l’autorizzazione di spesa per il 2021 passa da 45 a 95 milioni e viene aggiunta una autorizzazione di spesa relativa al 2022 per 150 milioni (comma 1, lettera a)).

Anche la modifica al comma 3 della norma originaria è volta a rendere coerente la disposizione con la proroga della sua efficacia anche al presente esercizio e al successivo periodo di imposta (comma 1, lettera b)).

 

Il comma 1, lettera c), modifica il comma 4 della disposizione originaria, evidentemente allo scopo di rendere operativa l’intera misura agevolativa.

In primo luogo, si prevede che per avvalersi del credito d’imposta occorra presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate. 

Inoltre, viene affidato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto (quindi anche prima della sua conversione), il compito di stabilire i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d’imposta.

Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Il medesimo provvedimento prevede le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta e del rispetto dei limiti di spesa ricordati, nonché le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo.

 

Il comma 1, lettera d), modifica il comma 5 della disposizione originaria, che faceva rientrare l’agevolazione nei limiti previsti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", per la cui illustrazione si rinvia al relativo tema web. La modifica sopprime il periodo che poneva gli oneri relativi a tale accertamento in capo al Ministero dello sviluppo economico.

 

Il comma 3 individua gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 dell’articolo 8, pari a 170 milioni di euro per l’anno 2021 e 150 milioni di euro per l’anno 2022, così ripartiti:

articolo 8 comma 3

 

2021

2022

Comma 1 (moda)

50

150

Comma 2 (settori più colpiti)

120

 

totale

170

150

 

Per la copertura finanziaria, si fa rinvio all’articolo 77 e alla relativa scheda.

 


 

Articolo 8, comma 2
(
Rifinanziamento del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica)

 

 

L’articolo 8, comma 2, rifinanzia di 120 milioni di euro per l’anno 2021 il fondo istituto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dall’articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, in particolare le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.

Una quota pari a 20 milioni del rifinanziamento viene destinata a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

 

L’articolo 8, comma 2, rifinanzia di 120 milioni di euro per l’anno 2021 il fondo istituto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dall’articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

Una quota pari a 20 milioni del rifinanziamento viene destinata a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

 

Si ricorda che per il riparto del fondo di cui all’articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, fra le regioni e le province autonome si provvede con D.P.C.M., su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sulla base della proposta formulata dalle regioni e province autonome in sede di auto coordinamento. La disposizione in esame demanda quindi alle regioni il compito di definire il reale oggetto di intervento del fondo, posto che la legge statale contiene – con l’eccezione delle imprese di trasporto locale non di linea di cui subito appresso - solo l'indicazione dei beneficiari (le categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19), oltre a fissare la dotazione del fondo e individuare l’atto formale di recepimento dell’accordo delle regioni. Le regioni dovranno quindi individuare le categorie particolarmente colpite dalla pandemia e i criteri per ripartire lo stanziamento.

Con riferimento all’articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni con la legge n. 69/2021, si segnala che il fondo di 200 milioni di euro per il 2021 da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, è stato incrementato di 20  milioni allo scopo di inserire tra i beneficiari le imprese di trasporto pubblico non di linea.

 

Il comma 3 individua gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 dell’articolo 8, pari a 170 milioni di euro per l’anno 2021 e 150 milioni di euro per l’anno 2022, così ripartiti:

articolo 8 comma 3

 

2021

2022

Comma 1 (moda)

50

150

Comma 2 (settori più colpiti)

120

 

totale

170

150

 

Per la copertura finanziaria, si fa rinvio all’articolo 77 e alla relativa scheda.


 

Articolo 9
(P
roroga termini agente riscossione, plastic tax, sisma 2016 e 2017)

 

 

L’articolo 9 differisce dal 30 aprile al 30 giugno 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, nonché il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali.

La norma chiarisce a tale proposito che, in ragione della circostanza che il differimento della conclusione del periodo di sospensione dei versamenti previsto dalle norme in esame è stato disposto quando già il termine era decorso, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore (26 maggio 2021) del decreto in esame e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.

Il comma 3 della disposizione differisce al 1° gennaio 2022 l’efficacia delle disposizioni istitutive della cd. plastic tax ovvero dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2022 il termine per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali presenti nei terreni ubicati nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017.

 

Preliminarmente si ricorda che l’articolo 68 del decreto legge n. 18 del 2020, in materia di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha sospeso i termini per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali. Inizialmente la sospensione riguardava gli adempimenti la cui scadenza ricadeva fra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Successivamente tale termine è stato più volte posticipato.

Da ultimo l’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, ha ulteriormente differito al 30 aprile 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge (e in particolare dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, comprendenti gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate, nonché gli avvisi di addebito dell’INPS), relativi alle entrate tributarie e non. Il comma 2 del medesimo articolo posticipa altresì dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 il termine finale della sospensione, disciplinata dall’articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali (articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997) aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

 

Il comma 1 della disposizione in commento proroga al 30 giugno 2021 entrambi i termini sopra richiamati (sospensione del versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge e degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi).

 

Il comma 2, in ragione della circostanza che il differimento della conclusione del periodo di sospensione dei versamenti previsto dalle norme in esame è stata disposta quando già il termine era decorso (30 aprile 2021), precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto (26 maggio 2021) in esame e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.

Restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 46 del 1999.

Restano fermi gli accantonamenti effettuati e sono definitivamente acquisite (e non sono rimborsate) le somme accreditate nel suddetto periodo all’agente della riscossione e ai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali (articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997).

Infine, il comma in esame stabilisce che ai controlli effettuati ai sensi dell’articolo 48-bis, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, dalle amministrazioni pubbliche e dalle società a prevalente partecipazione pubblica, prima di dare corso, a qualunque titolo, al pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, consistenti nel verificare, anche in via telematica, se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo, eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento, restano privi di qualunque effetto e i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario. A tal fine si applicano le disposizioni dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo, del richiamato decreto n.34 del 2020.

 

Il comma 3 posticipa al 1° gennaio 2022 l’efficacia delle disposizioni istitutive della cd. plastic tax.

A tale proposito si ricorda che i commi 634-658 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) hanno istituito e disciplinato l’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali. Le disposizioni riconoscono altresì un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili. Il comma 651 ha demandato a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la definizione delle modalità di attuazione dell’imposta e ha affidato a un provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate il compito di stabilire le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle Entrate. Tali provvedimenti non risultano ancora emanati.

La decorrenza dell’imposta di consumo sui MACSI, ai sensi della formulazione originaria del comma 652, era fissata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del predetto provvedimento interdirettoriale (termine modificato e differito nel tempo, da ultimo portato al 1°luglio 2021 dall'articolo 1, comma 1084, lett. i), legge 30 dicembre 2020, n. 178, legge di bilancio 2021).

 

La norma in commento posticipa il termine di operatività dell’imposta al 1° gennaio 2022, a tal fine intervenendo sul termine previsto dal comma 652 sopra citato.

 

Il comma 4 modifica il termine previsto all’articolo 160, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativo alle sanzioni in caso di mancata iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017.

La disposizione in particolare stabilisce che per i fabbricati ubicati nei comuni di cui agli allegati 1 (comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016), 2 (comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016) e 2-bis (comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017) al decreto-legge n. 189 del 2016, il termine per la contestazione delle sanzioni tributarie previste in caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato a completare le procedure previste per l’iscrizione al catasto edilizio urbano è prorogato al 31 dicembre 2022.

 

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 13, comma 14-quater, del decreto-legge n. 201 del 2011, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale.

In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004) - in base al quale i comuni, in caso di difformità rispetto alle risultanze catastali, possono chiedere agli interessati la presentazione di atti di aggiornamento e, in caso di inottemperanza, procedono, entro novanta giorni dalla notificazione, a far iscrivere in catasto gli immobili o a farne verificare il classamento -, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge n. 652 del 1939 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano).

 

Il comma 5 stabilisce la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall’articolo in esame valutati in 259,3 milioni di euro per l'anno 2021, 121,8 milioni per l'anno 2022 e 20,1 milioni per l'anno 2024, cui si provvede ai sensi dell’articolo 77 del provvedimento in esame.

 


 

Articolo 10, commi 1 e 2
(Credito d'imposta )

 

 

L’articolo 10, comma 1, reitera per l’anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi già previsto per il secondo semestre del 2020. Ai sensi del comma 2, la relativa spesa è autorizzata nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2021.

 

Nel dettaglio, il comma 1 estende alle spese sostenute durante l’anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020 (c.d. "decreto agosto"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020.

 

L’articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020 istituisce per le imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali un credito d’imposta pari al 50% delle spese di investimento in campagne pubblicitarie, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, a favore delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Il contributo è concesso nel limite complessivo di 90 milioni di euro nel 2020, che costituisce tetto di spesa per il medesimo anno.

Tale agevolazione è ora applicabile, ai sensi del comma in esame, anche agli investimenti sostenuti nel corso dell'anno 2021[2].

Si rammenta che il comma 3 dell'articolo 81 precisa che le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

 

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede un divieto generale di concedere aiuti di Stato (articolo 107, par. 1) al fine di evitare che, concedendo vantaggi selettivi a talune imprese, venga falsata la concorrenza nel mercato interno. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione eventuali aiuti di Stato che intendano concedere, a meno che essi siano coperti da un'esenzione generale per categoria o siano di minore importanza, con un impatto appena percettibile sul mercato (principio "de minimis")[3].

Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, esenta dal monitoraggio sulle sovvenzioni statali i piccoli contributi elargiti dallo Stato per un importo massimo di 200.000 euro per ciascuna impresa, per un periodo di 3 anni (articolo 3, par. 2, c. 1)[4]. Tale importo è ridotto a 100.000 euro per imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi (articolo 3, par. 2, c. 2).

Nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, stabilisce di regola un massimale di 20.000 euro per impresa nell'arco di 3 esercizi finanziari (articolo 3, par. 2), che può essere incrementato a 25.000 euro nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 3-bis. Da ultimo il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 maggio 2020 ha confermato per l'Italia il limite triennale di 25.000 euro per impresa. Viene inoltre fissato un importo complessivo massimo nazionale, per l'Italia pari a 840.502.950 euro su tre anni (articolo 3, par. 3, All. II).

Il massimale applicabile ai settori della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, è invece pari a 30.000 euro, su base triennale (articolo 3, par. 2), con un limite cumulativo nazionale che per l'Italia è fissato a 96.310.000 euro, sempre su tre esercizi finanziari (articolo 3, par. 3, All. I).

 

Il comma 2 autorizza, ai fini del comma 1, la relativa spesa entro l'importo complessivo massimo di 90 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce tetto di spesa.

 

Nella relazione illustrativa, il Governo fornisce alcuni dettagli sulla motivazione della disposizione, finalizzata ad incentivare le imprese che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali. Tali ultimi soggetti, infatti, operano in un settore, come quello sportivo e in particolare locale, caratterizzato da un’alta visibilità e da una significativa funzione sociale, e che è attraversato da difficoltà finanziarie particolarmente acuite nel contesto dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, tali da poter metterne in discussione la continuità aziendale.

Sempre secondo il Governo, l’incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie è volto ad innescare un circolo virtuoso in cui l’attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi, promuovendo lo sviluppo dell’attività di advertising resa da tali soggetti anche in funzione del rispettivo brand, a livello locale e su scala più ampia.

 

La relazione tecnica (RT) fornisce ulteriori informazioni. La presentazione delle domande di riconoscimento del credito di imposta per gli investimenti effettuati nel periodo 1° luglio 2020 - 31 dicembre 2020 si è conclusa il 1° aprile 2021. Le domande presentate sono oltre 2.000. L’istruttoria è ancora in corso, ma la RT stima che il valore complessivo dei crediti di imposta richiesti sia compreso tra i 40 e 45 milioni di euro. Pertanto, per gli investimenti effettuati durante un’intera annualità, si ritiene congruo lo stanziamento totale di 90 milioni, che costituisce limite di spesa.

Secondo la RT, inoltre, la misura mira a salvaguardare il potenziale gettito fiscale e contributivo di società ed associazioni sportive di medie dimensioni. Nel caso infatti in cui non fossero previste misure strutturali a favore dello sport di territorio, la perdita di gettito fiscale e contributivo sarebbe consistente, e ciò sarebbe dovuto a due fattori: il mancato rinnovo dell’iscrizione da parte di alcune squadre alla prossima stagione sportiva, fattispecie con effetti strutturali; la riduzione del volume d’affari a causa della crisi causata dall’emergenza sanitaria.

Alla mancata perdita di gettito fiscale e contributivo, prudenzialmente, non viene ascritto alcun effetto finanziario.

L’effetto strutturale è stato stimato mediante una indagine condotta su un campione di 214 società: il 31% ha dichiarato che sta valutando se rinnovare l’iscrizione alla prossima stagione sportiva. La perdita di gettito fiscale, derivante dal mancato rinnovo dell’iscrizione ammonterebbe a 73 milioni di euro. Oltre alla perdita di gettito derivante dal mancato rinnovo dell’iscrizione, è stato stimato l’effetto derivante da una contrazione del volume di affari delle squadre iscritte: i soggetti coinvolti nell’indagine hanno stimato una riduzione pari a circa il 26%, corrispondente a 39 milioni di gettito. L’effetto complessivo di minor gettito fiscale per lo Stato, per la prossima stagione sportiva, potrebbe dunque ammontare a circa 112 milioni di euro, di cui 73 milioni di euro “strutturali”, con effetto anche negli anni successivi.

 

 


 

Articolo 10, commi 3 e 4
(Contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche)

 

I commi 3 e 4 dell'articolo 10 disciplinano l'istituzione e le modalità di riparto, per l'anno 2021, di un fondo con una dotazione di 56 milioni di euro (in termini di tetto di spesa), al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche (che rispondano a determinati requisiti) per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19.

 

Il comma 3 istituisce, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 56 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

L'istituzione di tale fondo risponde alla finalità di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, recante misure di contenimento la diffusione dell'epidemia "Covid-19".

In particolare, il fondo è destinato a riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19, che siano state sostenute da:

§  società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro;

§  società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.

 

Si ricorda che le disposizioni del Dpcm del 24 ottobre 2020 (oggetto di richiamo nel comma in esame) hanno trovato applicazione dalla data del 26 ottobre 2020 fino al 5 novembre 2020. A decorrere dal 6 novembre 2020 sono state infatti applicate, in sostituzione di esse, le disposizioni del Dpcm del 3 novembre 2020 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 1, del medesimo Dpcm del 3 novembre).

Con riguardo agli eventi e alle competizioni sportive, il Dpcm del 24 ottobre 2020 disponeva la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.

Prevedeva tuttavia che rimanessero consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal CONI, dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto, senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

Prevedeva, infine, che le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni consentite fossero permesse a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva (art. 1, comma 9, lett. e)).

In connessione con la sospensione dello svolgimento degli sport di contatto, disposta dalla lett. g) del medesimo art. 1, comma 9), venivano altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

 

Il Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche è stato istituito dal CONI per il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c), del decreto legislativo n. 242 del 1999.

L'iscrizione al Registro è disciplinata da un Regolamento di funzionamento (approvato dal CONI con deliberazione n. 1574 del 18 luglio 2017).

Con deliberazione del CONI è stato approvato altresì l'Elenco delle discipline sportive ammissibili per l'iscrizione al Registro.

 

Ai sensi del comma 4, la definizione delle modalità e dei termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, nonché l'individuazione dei criteri di ammissione, delle modalità di erogazione, delle procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in questione sono demandate a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione provvedimento in esame.

Resta fermo il limite di spesa di 56 milioni di euro stabilito dal comma 3.

 

La delega di funzioni in materia di sport è stata conferita alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Valentina Vezzali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2021.

 


 

Articolo 10, commi da 5 a 7 e 14
(Incremento del Fondo unico per il sostegno
delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

 

 

L’articolo 10, commi da 5 a 7, prevede il rifinanziamento, per € 180 mln per l'anno 2021, del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche, al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il comma 14 reca la copertura degli oneri.

 

Il Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche – destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive, adottati al fine di contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dall’art. 3 del D.L. 137/2020 (L. 176/2020), che ha disposto che le relative risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere successivamente assegnate al Dipartimento per lo Sport.

In particolare, il Fondo è stato dotato, per il 2020, di complessivi € 172 mln, essendo state destinate allo stesso anche le risorse, pari ad € 30 mln, originariamente stanziate per le (sole) associazioni sportive dilettantistiche dall’art. 218-bis del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

Lo stesso art. 3 del D.L. 137/2020 (L. 176/2020) ha disposto che i criteri di ripartizione delle risorse sono stabiliti con il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri che dispone la loro erogazione.

Da ultimo, l’art. 14-bis del D.L. 41/2021 (L. 69/2021) ha rifinanziato il Fondo per € 50 mln per il 2021 destinando le risorse all'erogazione di contributi a fondo perduto alle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

Ha, altresì, previsto – sostanzialmente innovando quanto disposto dall’art. 3 del D.L. 137/2020 (L. 176/2020) - che le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese devono essere definiti con DPCM, su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

 

In particolare, i commi da 5 a 7 dispongono che (anche) l'importo aggiuntivo di € 180 mln per il 2021, che costituisce limite massimo di spesa, è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto alle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

Dispongono, altresì, che le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese devono essere definiti con DPCM, su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

 

Per effetto di quanto ora disposto, le risorse complessivamente disponibili per il 2021 risultano pertanto pari a € 230 mln, da erogare sulla base delle previsioni recate da due distinti DPCM.

 

La relazione tecnica fra presente che la misura – che prosegue quanto avviato con il D.L. 34/2020 (L. 77/2020) – “è stata predisposta per fornire un supporto specifico rivolto all’attività sportiva di base individuando un contributo a fondo perduto alle ASD/SSD iscritte al registro del CONI/CIP e affiliate presso un organismo sportivo riconosciuto dal CONI o dal CIP, in ragione degli specifici canoni di locazione a carico di quest’ultime o del numero di tesserati affiliati. Infatti, è stato individuato un contributo a fondo perduto destinato sia a ciascuna delle ASD/SSD titolari di un canone di locazione in qualità di parti conduttrici di un contratto di locazione, e un diverso contributo a fondo perduto destinato alle ASD/SSD che non avevano a carico canoni di locazione ma sulle quali, tuttavia, pesavano le spese di mantenimento e di gestione delle strutture. Alle prime è stato corrisposto un contributo a fondo perduto commisurato ai canoni di locazione dichiarati, rispettivamente per i mesi da marzo a maggio 2020 e per i mesi di novembre e dicembre 2020, regolarmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate. Alle seconde è stato corrisposto un contributo a fondo perduto forfettario in considerazione del numero di tesserati affiliati come riscontrati con i rispettivi organismi sportivi affilianti.

Le ASD/SSD che si sono avvalse della misura previa domanda trasmessa al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano finora complessivamente a n. 35.872.

In particolare, durante la prima finestra di erogazione del mese di giugno 2020 sono state individuate sulla base delle domande pervenute n. 5.887 ASD/SSD titolari di canoni di locazione e n. 9.747 non titolari di canoni di locazione. Invece, durante la seconda finestra di erogazione del mese di novembre 2020 sono state individuate sulla base delle domande pervenute n. 5.563 ASD/SSD titolari di canoni di locazione e n. 14.675 non titolari di canoni di locazione.

In relazione a quanto sopra, la formulazione prevede che le ASD/SSD titolari di canoni di locazione riceveranno un ulteriore contributo a fondo perduto per un valore pari a tre mensilità di canone locativo dichiarato, con tetto minimo pari a € 4.400,00 e tetto massimo pari a € 50.000,00. Invece, le ASD/SSD non titolari di canoni di locazione riceveranno ciascuna un ulteriore contributo forfettario pari a € 4.400,00”.

In base al comma 14, agli oneri derivanti, fra l’altro, da quanto previsto dai co. 5-7, si fa fronte ai sensi dell’articolo 77.


 

Articolo 10, commi 8-14
(Istituto per il Credito Sportivo)

 

 

L’articolo 10, commi 8-14, al fine di provvedere alle esigenze di liquidità delle società sportive, amplia il perimetro soggettivo e potenzia la dotazione finanziaria dei comparti per finanziamenti di liquidità previsti dall’articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 23 del 2020, e cioè il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva (la cui dotazione aumenta di 30 milioni di euro per l'anno 2021) e il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva (la cui dotazione aumenta di 13 milioni di euro per l'anno 2021). Oltre a definire le condizioni e le caratteristiche delle garanzie e dei contributi concessi, l'articolo proroga il termine per la concessione delle garanzie e dei contributi in conto interessi fino al 31 dicembre 2021 in accordo con la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i..

 

In particolare, il comma 8 dispone che il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva di cui all’articolo 90, comma 12, della legge finanziaria 2003 (legge n. 289 del 2002), può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario, per le esigenze di liquidità previste dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, e delle società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25% del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019. A tali fini, è utilizzato il comparto di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020 che è incrementato con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2021. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato all’Istituto per il Credito Sportivo per la gestione del summenzionato comparto, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

 

Si rammenta che l'articolo 14 del decreto-legge n. 23 del 2020 sopra menzionato prevede l'estensione delle facoltà operative del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, entrambi gestiti e amministrati dall'Istituto per il Credito Sportivo, alle operazioni di liquidità. A tal fine, si assegna, per l'anno 2020, una dotazione di 30 milioni di euro al primo Fondo e di 5 milioni di euro al secondo.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 14 dispone che il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva di cui all’articolo 90, comma 12, della legge finanziaria 2002 (legge n. 289 del 2002) può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il credito sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242 del 1999.

A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020, per la cui gestione è autorizzata l’apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all’Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

L'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 183 del 2020 (c.d. "proroga termini") ha prorogato al 30 giugno 2021 l'estensione delle facoltà operative del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, entrambi gestiti e amministrati dall'Istituto per il credito sportivo, alle operazioni di liquidità.

 

L'Istituto per il credito sportivo è un ente pubblico economico istituito con la legge n. 1295 del 1957, e successivamente disciplinato dal D.P.R. n. 453 del 2000, che opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali. Si tratta quindi di una banca pubblica che opera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 151 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario). Finalità dell'Istituto è quella di erogare, a favore di soggetti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività. Alle menzionate finalità l'Istituto provvede con le risorse derivanti del proprio patrimonio e con l'emissione di obbligazioni.

Il patrimonio dell'Istituto, la cui consistenza è accertata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, tenendo conto dei diritti eventualmente acquisiti dai soggetti partecipanti al fondo di dotazione, è costituito:

1)   dal fondo di dotazione, conferito dai partecipanti, nonché dal fondo di garanzia, conferito dal CONI;

2)   dal fondo patrimoniale di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge n. 1295 del 1957 e successive modificazioni;

3)   dalle riserve.

Dai dati più recenti, riportati dal bilancio dell'esercizio finanziario 2019, risulta un patrimonio netto di circa 916 milioni di euro e un utile di esercizio pari a circa 17,4 milioni di euro.

Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo esercita sull'Istituto la vigilanza a norma dell'articolo 157, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998, dell'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 368 del 1998, e dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i poteri di vigilanza per quanto di propria competenza.

In forza dell'articolo 7 (Fondi Speciali) del vigente Statuto, l’Istituto gestisce e amministra a titolo gratuito due Fondi Speciali, di titolarità dello Stato:

1)   Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva;

2)   Fondo di Garanzia di cui alla legge n. 289 del 2002 per l’impiantistica sportiva.

 

Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva

L’Istituto può concedere contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive, anche se accordati da altre banche e dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., utilizzando, nel rispetto delle procedure fissate dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, le disponibilità di un Fondo speciale costituito presso l’Istituto medesimo, previsto dall’articolo 5 della legge n. 1295 del 1957 e alimentato con il versamento da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’aliquota a esso spettante, a norma dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonché con l'importo dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 496 del 1948, colpiti da decadenza.

I contributi sono concessi previo parere tecnico del CONI sul progetto. Alla fine dell'esercizio finanziario 2019, il Fondo speciale per i contributi presentava una disponibilità di 197,5 milioni di euro.

Da ultimo, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, articolo 1, comma 653) ha incrementato, per il 2019, le risorse del Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive nella misura di 12,8 milioni di euro a valere sulle disponibilità iscritte nel bilancio dell'Istituto per il credito sportivo.

 

Fondo di Garanzia ex lege n. 289 del 2002 per l’impiantistica sportiva

Ai sensi dell’articolo 90, comma 12, della legge n. 289 del 2002, presso l’Istituto è istituito il Fondo di Garanzia per la fornitura di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive, nonché di ogni altro soggetto pubblico e privato che persegua anche indirettamente finalità sportive.

Il Fondo è gestito in base a criteri approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall’Autorità di Governo con la delega allo sport, ove nominata, su proposta dell’Istituto, sentito il CONI.

Al Fondo possono essere destinati nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato e da Enti Pubblici.

Le disponibilità dei Fondi Speciali di cui al precedente articolo 7, previa deliberazione del Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, possono essere depositate su conti correnti accesi presso l’Istituto o altre banche e possono essere investite in titoli, emessi o garantiti dallo Stato o da altre entità sovranazionali, o in quote di fondi comuni di investimento. I Fondi Speciali devono, peraltro, assicurare in ogni momento le disponibilità liquide sufficienti per l'erogazione dei contributi concessi e per l’assolvimento delle obbligazioni a fronte delle garanzie prestate.

I proventi netti dei suddetti investimenti, così come periodicamente accertati dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, sono portati a incremento dei Fondi medesimi.

Al termine dell'esercizio finanziario 2019, il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva presentava una consistenza di 59,6 milioni di euro.

 

Secondo quanto riportato dal Governo nella relazione illustrativa di accompagnamento del decreto-legge, il perdurare dell’emergenza pandemica da COVID-19 sta avendo un impatto negativo sui bilanci delle società sportive, mettendo a rischio la sostenibilità economica e finanziaria delle squadre appartenenti alle Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 3 novembre 2020, stimabile in circa il 34 per cento dei ricavi totali, pari a 326 milioni di euro. Una voce particolarmente significativa dei mancati ricavi è rappresentata dagli incassi da botteghino, il cui importo è stimabile, in via conservativa, a 86 milioni (di cui 55 milioni relativi alle Leghe sopracitate). Le misure in esame sono dirette a sopperire alle esigenze di liquidità dei predetti enti che risentono maggiormente degli effetti negativi. Esse, sempre secondo il Governo, potrebbero infatti essere idonee a garantire le necessità di liquidità dei soggetti di cui sopra per un massimo di 120 milioni di euro, pari a circa un terzo dei minori ricavi stimati delle società in oggetto, ad esempio in virtù di un sistema di ponderazione del 25% delle garanzie (leva pari a quattro) rilasciate sulla dotazione del Comparto di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020. La relazione fa notare che, considerando anche i 30 milioni di euro già stanziati, l’importo massimo garantibile da parte del fondo sarà pari a 225 milioni di Euro, con relativi finanziamenti connessi che potrebbero essere superiori all’importo massimo garantito in base al mix e alle politiche prudenziali delle banche finanziatrici.

 

Ai sensi del comma 9, il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva di cui all’articolo 5, comma 1, della n. 1925 del 1957 (si veda l'approfondimento nel box), può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità di cui al comma 8, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell’Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è utilizzato, nei limiti della sua dotazione, il comparto di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 23 del 2020 incrementato di 13 milioni di euro per l’anno 2021.

 

Nella relazione illustrativa il Governo chiarisce che l'incremento di 13 milioni di euro della dotazione del comparto per finanziamenti di liquidità del Fondo speciale di cui all’articolo 5, comma 1, della legge n. 1295 del 1957 ha le stesse finalità del comma 8. Tale incremento tiene conto del massimo importo garantibile e della maggiore durata dei finanziamenti (10 anni) che saranno ammessi ai contributi in conto interessi ed è riferito per 5 milioni di euro ai finanziamenti ammissibili alla garanzia ed ai contributi in conto interessi a seguito del rifinanziamento del comparto di garanzia per 30 milioni operato dall’articolo 31, comma 4-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, e per 8 milioni di euro al fabbisogno derivante dagli ulteriori finanziamenti ammissibili a seguito dell’incremento di 30 milioni di cui al comma 8.

 

Il comma 10 stabilisce le condizioni in base alle quali le garanzie di cui al comma 8 sono rilasciate, precisando che il rilascio avviene a titolo gratuito:

a)   le garanzie sono rilasciate entro il 31 dicembre 2021, in favore di soggetti che non abbiano già pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia per piccole e medie imprese (PMI) di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, come documentato e attestato dal beneficiario;

 

Si segnala che l'operatività del Fondo di garanzia per le PMI è stata rafforzata nell'ambito delle misure adottate in risposta alla crisi pandemica. Si veda in proposito per un approfondimento il tema web relativo alle misure di sostegno finanziario alle imprese sul portale della documentazione parlamentare della Camera. Per una introduzione all'operatività ordinaria si veda il sito web del Fondo stesso.

 

b)   la garanzia copre fino al:

1)   100% dell’ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 120 mesi, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario di euro 30 mila e, a decorrere dal 1° luglio 2021, fino al 90%;

2)   90% dell’ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 72 mesi, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario superiore ad euro 30 mila e fino ad un massimo di 5 milioni di euro;

c)   a decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di cui alla precedente lettera b), punto 2 sono concesse nella misura massima dell’80% e il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie è innalzato a 120 mesi. Per le operazioni finanziarie di cui alla precedente lettera b), punto 2, aventi durata non superiore a 72 mesi e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell’operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermi restando il predetto periodo massimo di 120 mesi di durata dell’operazione finanziaria.;

d)   la garanzia non può essere concessa a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 (che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali) del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura) del 16 dicembre 2014, salvo che si tratti di microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;

e)   l’importo dei finanziamenti ammessi alle garanzie di cui al comma 10 non può superare, alternativamente:

1)   il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;

2)   il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di grandi imprese; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

 

Il comma 11 stabilisce che gli impegni per il rilascio di garanzie assunti sulla base dell’incremento della dotazione del comparto di garanzia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 e del rifinanziamento per 30 milioni operato dall’articolo 31, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, non superano l’importo complessivo massimo di 225 milioni di euro. I benefici accordati ai sensi della sezione 3.1 (Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali) della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” non superano le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui i soggetti beneficiari di cui al comma 9 hanno beneficiato ai sensi della medesima sezione 3.1[5].

 

Si rammenta che il comma 4-bis dell'articolo 31 del decreto-legge n. 34 del 2020, per le finalità (esigenze di liquidità delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche) di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, l’apposito comparto del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva, di cui all’articolo 90, comma 12, della legge finanziaria 2003 (legge n. 289 del 2002) è incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2020.

 

Il comma 12 condiziona l’efficacia delle misure di cui ai commi 8, 9, 10 e 11 all’approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del TFUE riguardante la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione europea, e in particolare dell'esame permanente degli aiuti degli Stati membri da parte della Commissione europea.

 

La relazione tecnica (RT) chiarisce che per i Comparti di cui all’art. 14, commi 1 e 2, del decreto legge n. 23 del 2020, la garanzia per finanziamenti fino a 30.000 euro ed i contributi in conto interessi, laddove siano suscettibili di essere qualificati come aiuti di Stato sono concessi ai sensi e nel rispetto della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i.. Oltre il predetto importo e fino ad un massimo di 5 milioni di euro, la garanzia è concessa ai sensi e nel rispetto della sezione 3.2 della predetta Comunicazione. Le misure agevolative previste nella norma non sono qualificabili come aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti di cui alla sezione 3.3 della citata Comunicazione i quali, peraltro, non sono cumulabili con gli aiuti concessi per lo stesso prestito sottostante a norma della sezione 3.2 e viceversa.

Le misure di aiuto di cui all’art. 14, commi 1 e 2, del decreto legge n. 23 del 2020 sono state oggetto di notifica alla Commissione UE come aiuto di Stato SA.58208 (2020/N) ed autorizzate il 19/08/2020 con la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 5785 final. Le modifiche rilevanti ai fini degli aiuti di Stato introdotte dalla presente norma saranno oggetto di notifica alla Commissione UE.

 

 

In via generale, i regimi di aiuti nel contesto dell'attuale pandemia trovano la loro legittimazione nell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che:

§  al paragrafo 2, lettera b), dichiara compatibili con il mercato interno gli aiuti pubblici destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

§  al paragrafo 3, lettera b), dispone che possono essere compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro (previa approvazione della Commissione UE, al fine di valutare il carattere mirato alla finalità e la loro adeguatezza e proporzionalità).

Dunque, gli aiuti concessi a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE devono compensare i danni causati direttamente dalla pandemia da Covid-19, ad esempio, i danni causati direttamente dalle misure di quarantena che impediscono al beneficiario di esercitare la sua attività economica.

Gli Stati membri possono indennizzare le imprese di settori particolarmente colpiti dalla pandemia (ad es., il settore del commercio, dei trasporti, del turismo, della cultura, dell'accoglienza) e notificare tali misure di compensazione dei danni alla Commissione, che le valuterà direttamente[6].

Per contro, gli altri tipi di aiuti volti a porre rimedio in modo più generale alla crisi economica innescata dalla pandemia da Covid-19 devono essere valutati dalla Commissione alla luce della diversa base di compatibilità rappresentata dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE.

Su tale base giuridica poggia l'adozione del Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (cd. Temporary Framework - Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e ss. mod. e int): una disciplina quadro degli aiuti di Stato, temporanea e straordinaria, volta a consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico nazionale, fortemente colpito dalla crisi, in deroga ai limiti e alle condizioni ordinarie consentite dalla vigente normativa europea a tutela della concorrenza (cfr. punti 15 -16 della Comunicazione).

Il Quadro Temporaneo non sostituisce, ma integra gli altri strumenti di intervento pubblico consentiti in via ordinaria sulla base delle norme già vigenti sugli aiuti di Stato. Si richiama, in particolare, il già citato Regolamento generale di esenzione per categoria, Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, cd. GBER, che dichiara, a date condizioni, alcune categorie di aiuti di Stato compatibili con il mercato interno, esentandole dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE; nonché la disciplina degli aiuti di Stato di importanza minore, cd . "de minimis", di cui al Regolamento n. 1407/2013/UE, al Regolamento n. 1408/2013/UE, modificato dal Regolamento n. 2019/316/UE, per il settore agricolo, e al Regolamento n. 717/2014/UE per il settore ittico. Inoltre, rimane comunque applicabile la disciplina sugli aiuti di Stato alle imprese in difficoltà, ammissibili alle condizioni previste dai relativi Orientamenti (Comunicazione 2014/C 249/01).

Dunque, le misure temporanee di aiuto possono essere cumulate - a date condizioni - tra loro, nonché possono essere cumulate con i regimi di aiuti ordinari consentiti, purché siano rispettate le regole di cumulo previste.

Il Temporary Framework è stato esteso ed integrato più volte, da ultimo, il 13 ottobre 2020, con la Comunicazione della Commissione C(2020)7127 final. Con tale comunicazione, le disposizioni del Quadro temporaneo sono state estese per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021, ad eccezione di quelle relative alle misure di ricapitalizzazione che vengono prorogate per ulteriori tre mesi fino al 30 settembre 2021 e sono state ulteriormente estese le tipologie di aiuti di Stato ammissibili. Il sostegno per i costi fissi delle imprese non coperti a causa della pandemia rientra ora, a date condizioni, nei regimi del Temporary Framework (cfr. Sezione 3.12, punti 86-87 del Quadro).

La versione consolidata del Temporary Framework è stata pubblicata dalla Commissione UE, sul sito istituzionale. Per una illustrazione analitica, si rinvia al relativo tema dell’attività parlamentare.

 

Il comma 13 pone a carico dell’Istituto per il credito sportivo gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall’articolo 52 della legge n. 234 del 2012, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alle misure di cui all’articolo 14 del decreto-legge 8 aprile n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020.

 

Il comma 14 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 369 milioni di euro per l’anno 2021, e ne individua le fonti di copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 77.


 

Articolo 11
(Misure urgenti di sostegno all’export e
all’internazionalizzazione)

 

 

L’articolo 11, al comma 1, incrementa di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo rotativo a sostegno delle imprese che operano sui mercati esteri, cd. Fondo Legge n. 394/1981.

Il comma 2, contestualmente, incrementa di 400 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, perché questo operi in modo complementare con il Fondo Legge n. 394/1981(ai sensi di quanto previsto dall’articolo 72, comma 1, lett. d) del D.L. n. 18/2020). L’incremento di risorse è infatti finalizzato all’erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto sui finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo Legge n. 394/1981. Sono escluse dai cofinanziamenti le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge).

Il comma 3, con una novella alla citata lettera d) del comma 1 dell’articolo 72 del D.L. n. 18/2020, interviene sulle modalità operative del Fondo promozione integrata e:

§  riduce a regime la percentuale massima dei cofinanziamenti a fondo perduto concedibili dal 50 al 10% dei finanziamenti agevolati, disponendo che tali cofinanziamenti siano riconosciuti quale incentivo a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari secondo criteri selettivi individuati dal Comitato agevolazioni e tenuto conto delle risorse disponibili (lett. a) e lett. b));

§  in via transitoria, fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del 15% dei finanziamenti, sempre tenuto conto delle risorse disponibili e dell’ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni (lett. c)).

Il comma 4 dispone che agli oneri derivanti dal dall’articolo in esame, pari a 1,6 miliardi di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

 

 

La relazione illustrativa afferma che la significativa percentuale a fondo perduto riconosciuta dal Fondo per la promozione integrata - FPI sui finanziamenti concessi a valere sul Fondo L. n. 394/1981 ha determinato un’esponenziale crescita della domanda di agevolazioni a valere sul Fondo 394, e richiesto continuativi interventi di rifinanziamento, nel corso del 2020, per un ammontare complessivo di risorse stanziate pari ad 1,4 miliardi per il Fondo 394 e pari ad 662 milioni per il FPI (cfr. infra, box di ricostruzione normativa). Nonostante i rifinanziamenti, con delibera del Comitato Agevolazioni, approvata in seduta straordinaria il 21 ottobre 2020, è stata decisa la temporanea sospensione della ricezione di nuove domande  di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394 e di relativo cofinanziamento a fondo perduto a valere sul FPI a causa dell’elevato numero di richieste ricevute, pari a circa 12.600 domande per un controvalore di Euro 3,9 ,miliardi eccedenti le risorse disponibili per il 2020, pervenute da circa 8600 società, a fronte delle 995 richieste pervenute nel corso del 2019, per un ammontare pari ad Euro 365 Mln e provenienti da 983 società.

A fronte di tale indisponibilità di fondi e al fine di consentire di soddisfare tutte le domande ricevute fino alla sospensione dell’operatività, sono stati stanziati in legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) ulteriori risorse addizionali assegnate al Fondo L. 394 per una dotazione complessiva pari ad 1.085 miliardi per l’anno 2021 e risorse addizionali al Fondo per la Promozione Integrata, per la quota dei finanziamenti concessi a fondo perduto, per una dotazione complessiva di ulteriori 610 milioni. Rispetto agli incrementi autorizzati dalla manovra finanziaria, il gestore ha segnalato, in occasione dell’ultima riunione del Comitato Agevolazioni del 31 marzo u.s., al netto del soddisfacimento di tutte le pregresse richieste, un residuo pari ad Euro 343 milioni per il Fondo 394 e pari ad Euro 101 milioni per il FPI

Nonostante le esigue somme residuali, il Comitato Agevolazioni, nella seduta del 31 marzo u.s., ha contestualmente deliberato la riapertura del Fondo 394, a decorrere dal 3 giugno 2021, e la possibile erogazione del cofinanziamento a fondo perduto, a partire dall’11 giugno 2021, conferendo delega all’AD di  SIMEST, gestore dei Fondi, di disporre, in via di urgenza, l’eventuale nuova sospensione del Fondo 394 al  ricevimento di richieste per le quali corrisponda un fabbisogno finanziario complessivo pari alle risorse  disponibili. Il Comitato ha, altresì, stabilito quale condizione per la riapertura del Fondo 394, la previa ridefinizione dei criteri e delle condizioni di concessione delle agevolazioni. Di qui, l’intervento di rimodulazione della percentuale di cofinanziamento da parte del FPI contenuta nel comma 3 dell’articolo in esame, al fine di scongiurare, nel breve periodo, una nuova sospensione in via di urgenza della loro operatività ed assicurarne, nel medio e lungo periodo, maggiore efficacia ed efficienza e sostenibilità dal punto di vista finanziario, oltre a garantirne integrazione e coerenza con gli altri interventi di sostegno adottati a favore delle imprese.

 

Il Fondo di cui all'art. 2 del D.L. n. 251 del 1981 (Fondo Legge n. 394/1981) è finalizzato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri al di fuori dell’UE e intra UE, come precisato dal D.L. n. 34/2019 e dal D.M. 11 giugno 2020 (a sua volta modificativo del D.M. 7 settembre 2016).

Il Fondo è gestito da SIMEST, sulla base di apposita convenzione già stipulata con il MISE, ora con il MAECI. Sulla disciplina del Fondo ha inciso l’articolo 6 del D.L. 112/2008, come modificato dall’art. 18-bis del D.L. n. 34/2019. Ai sensi di tale norma, le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri possano fruire delle agevolazioni finanziarie nei limiti ed alle condizioni previsti dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis) e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Come si dirà oltre, tale principio generale ha subito delle deroghe nell’attuale contesto pandemico, essendo consentito al Fondo, sino al 31 dicembre 2021, di operare eccedendo gli importi massimi previsti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis (art. 48, comma 2, lett. c) del D.L. n. 34/2020).

Le iniziative ammissibili ai benefici del Fondo, come precisato nel D.M. 7 settembre 2016, sono:

a)      la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;

b)      studi di pre-fattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;

c)      altri interventi prioritari consistenti in:

1)   un finanziamento agevolato a favore delle imprese esportatrici piccole, medie e a media capitalizzazione per il miglioramento e la salvaguardia della loro solidità patrimoniale, al fine di accrescerne la competitività sui mercati esteri;

2)   un finanziamento agevolato a favore delle imprese per la realizzazione di iniziative promozionali per la partecipazione a fiere e/o mostre sui mercati esteri, inclusi quelli di Stati membri dell'Unione europea (marketing e/o promozione del marchio italiano).

Per le predette iniziative opera sul Fondo Legge n. 394/1981 una riserva di destinazione alle piccole e medie imprese (PMI) pari al 70 per cento annuo delle risorse del Fondo stesso.

L'articolo 1, comma 270, della Legge di bilancio 2018 (L. n. 2015/2017 e ss. mod. e int.) ha poi disciplinato la composizione del Comitato Agevolazioni, organo competente ad amministrare il Fondo rotativo (cfr. D.M. 24 aprile 2019, che disciplina le competenze e il funzionamento del Comitato).

 

L’articolo 72, comma 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il fondo da ripartire denominato "Fondo per la promozione integrata" tra le cui finalità rientra quella di operare in sinergia con il Fondo L. n. 394/1981.

Il Fondo per la promozione integrata ha ricevuto una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, successivamente più volte implementata, da ultimo, prima dell’intervento qui in commento, con la Legge di bilancio 2021 (cfr. infra).

Il Fondo è finalizzato alla realizzazione delle seguenti iniziative:

a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche, mediante la stipula di apposite convenzioni;

d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi a valere sul Fondo Legge n. 394/1981, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

La dotazione finanziaria del Fondo per la promozione integrata, pari a 150 milioni di euro per il 2020, destinata alle quattro macro-finalità, è stata, come sopra accennato, più volte implementata per l’anno 2020, in primis, dal D.L. n. 34/2020 (articolo 48), di 250 milioni.

Per la specifica finalità inerente la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul Fondo L. 394/1981, il Fondo per la promozione integrata è stato rifinanziato:

§  dal D.L. n. 104/2020 di 63 milioni di euro per il 2020 (articolo 91, comma 3) [7];

§  dal D.L. n. 137/2020 di 200 milioni di euro per il 2020 (art. 6, co. 2)

§  dal D.L. n. 157/2020 di ulteriori 100 milioni di euro (il D.L. n. 157/2020 è stato abrogato, ma il rifinanziamento è stato trasposto nell'art. 6-bis, comma 14 del D.L. n. 137/2020 (L. n. 176/2020));

§  da ultimo, e prima dell’intervento qui in esame, con la Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020, articolo 1, comma 145 e comma 1142, lett. a)), di complessivi 610 milioni di euro per il 2021, di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

 

Contestualmente, anche il Fondo Legge n. 394/1981 è stato rifinanziato - per complessivi 1.400 milioni di euro per il 2020 con i decreti legge adottati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 54-bis D.L. n. 18/2020, art. 48 D.L. n. 34/2020, art. 91, co. 2 D.L. n. 104/2020, art. 6 D.L. n. 137/2020, art.12, comma 6 D.L. n. 157/2020 confluito nell'art. 6-bis, co. 14 del D.L. n. 137/2020) - e potenziato nella sua operatività durante l’attuale contesto pandemico. In particolare, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del D.L. n. 34/2020 (come da ultimo modificato dalla Legge di bilancio 2021, L. n. 178/2020, art. 1, comma 1142, lett. c)):

§  il Comitato agevolazioni (cfr delibera del 15 giugno 2020) è stato facoltizzato ad elevare fino al doppio i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul fondo, con propria delibera, in conformità alla normativa europea sugli aiuti di Stato. La e disposizione si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021;

§  fino al 31 dicembre 2021 i finanziamenti agevolati a valere sul fondo, nonché i cofinanziamenti a valere sul Fondo per la promozione integrata, possono eccedere gli importi massimi previsti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea;

§   i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo Legge n. 394/1981 sono esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia, in deroga alla ordinaria disciplina relativa al fondo. La presente disposizione si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 30 giugno 2021.

Il Fondo è stato rifinanziato dalla Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art. 1, comma 1144, lett. a)) di 1.085 milioni di euro per il 2021 e 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Si rammenta, infine, che il decreto-legge Agosto ha istituito una sezione del Fondo dedicata al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali, cui è destinata una quota parte del rifinanziamento del Fondo - 300 milioni per il 2020 - autorizzato dallo stesso decreto legge (D.L. n. 104/2020, articolo 91, co. 2). Tale quota parte è fissata dal Comitato Agevolazioni, amministratore del Fondo stesso. Il successivo D.L. n. 137/2020, all'articolo 6, ha esteso l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della Sezione: tra i beneficiari sono state incluse anche le imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale.

 


 

Titolo II – Misure per l’accesso al credito
e la liquidita’ delle imprese

Articolo 12
(Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di R&S e programmi di investimento)

 

 

L’articolo 12 introduce uno strumento di garanzia pubblica, attraverso il Fondo di garanzia PMI, su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine (6 – 15 anni) concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (dunque, PMI e imprese cd. mid cap) finalizzati per almeno il 60 per cento a progetti di R&S e innovazione e/o a programmi di investimenti. La quota di copertura del Fondo sulle “prime perdite” di tali portafogli copre fino al 25% del portafoglio e, in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre fino all'80 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento. Inoltre, sono previste le seguenti semplificazioni: ammissione alla garanzia del Fondo senza valutazione economico finanziaria del gestore, probabilità di default calcolata dal richiedente con i propri modelli interni, la durata della fase di costruzione del portafoglio (ramp up) è di 24 mesi.

Il comma 2, per le finalità di cui al comma 1, rifinanzia il Fondo di garanzia PMI di 1 miliardo per il 2021. Agli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.

 

Segnatamente, il comma 1 dispone che, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di garanzia PMI, per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 – dunque, PMI e imprese cd. mid cap - per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o di programmi di investimenti, si applichino le seguenti misure:

a)   l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a 500 milioni di euro;

b)   i finanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni e devono essere finalizzati per almeno il 60 per cento a progetti di R&S e innovazione e/o di programmi di investimenti;

c)    i beneficiari sono ammessi senza la valutazione economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo;

d)   il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal richiedente sulla base dei propri modelli interni;

e)   la garanzia copre una quota non superiore al 80 per cento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti (come previsto dalla disciplina ordinaria);

f)    la quota della tranche junior coperta dalla garanzia, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti;

g)   in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre l'80 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento.

h)   la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti non potrà comunque superare i 24 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo. La chiusura deve avvenire entro il termine indicato dai richiedenti in sede di richiesta della garanzia.

 

Il comma 2 rifinanzia il Fondo di garanzia PMI di 1 miliardo per l’anno 2021 per le finalità di cui al comma 1. Agli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.

 

La concessione delle garanzie su portafogli di finanziamenti da parte del Fondo di garanzia PMI trova la sua disciplina, a livello legislativo primario, nell’art. 39, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011.

La norma prevede che la garanzia del Fondo possa essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 (l’estensione alle imprese cd. mid cap è stata operata dalla legge di stabilità 2015). L’efficacia di tale estensione è stata sospesa - fino al 31 dicembre 2015 - dal D.L. n. 192/2014 (articolo 3-bis). Dopo l’approvazione del metodo di calcolo di tale tipologia di aiuto a favore delle imprese mid cap da parte della Commissione europea[8], nel maggio 2016, la misura è entrata per esse in operatività.

Per le garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è 3,5 milioni di euro[9].

In attuazione delle previsioni sopra descritte, è stato adottato, dapprima, il D.M. 24 aprile 2013, e, successivamente, il D.M. 14 novembre 2017. Tale decreto, modificato dal D.M. 21 giugno 2019, costituisce la normativa secondaria di riferimento, unitamente alle Modalità operative per la concessione di garanzie su portafogli di finanziamenti (pubblicate con Circolare del Gestore del Fondo n. 13/2019 del 18 dicembre 2019).

Appare utile ricordare in questa sede che, ai sensi della citata normativa, è “Portafoglio di finanziamenti” un insieme di finanziamenti, riferiti ai soggetti beneficiari (PMI, mid cap, consorzi e professionisti aventi sede legale ovvero sede operativa sul territorio italiano), aventi caratteristiche comuni quali la forma tecnica utilizzata, la finalità a fronte della quale il finanziamento è concesso, la durata dell’operazione, le garanzie accessorie richieste, ecc.

I “richiedenti” l’intervento in garanzia del Fondo sono i finanziatori (banche e soggetti autorizzati all’esercizio del credito, indicati nell’art. 1, co. 1, lett. o) del D.M. 14 novembre 2017).

La “Tranche junior”: è la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le prime perdite registrate dal medesimo portafoglio, nella Tranched cover.Tranched cover” è l’operazione di cartolarizzazione sintetica[10] nella quale la componente di rischio che sopporta le prime perdite del portafoglio di finanziamenti è isolata attraverso forme di protezione del credito di tipo personale o attraverso cash collateral. Il «cash collateral» è il fondo monetario costituito in pegno in favore del soggetto finanziatore a copertura di una quota della tranche junior del portafoglio di finanziamenti.

Per punto di stacco e spessore si intende, rispettivamente, il punto che determina la suddivisione tra la tranche junior e le tranches a questa sovraordinate (tranche senior e tranche mezzanine) e la percentuale data dal rapporto tra una determinata tranche sul valore nominale del portafoglio di finanziamenti.

Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo:

§  l'ammontare dei portafogli di finanziamenti, non può essere superiore a euro 300 milioni (art. 5, co. 2, D.M. 14 novembre 2017);

§  i portafogli di finanziamenti devono essere costituiti da un insieme di finanziamenti aventi ciascuno una serie di caratteristiche, tra le quali essere concessi ed erogati al beneficiario successivamente alla delibera del Consiglio di gestione di accoglimento della richiesta di garanzia e avere durata compresa tra 12 e 84 mesi, fatto salvo un eventuale periodo di preammortamento di durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di erogazione del finanziamento e la data di chiusura del portafoglio[11], non essere assistiti da altre garanzie, reali o assicurative[12] (art. 5. co. 1 del D.M. 14 novembre 2017);

§  la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potrà comunque superare i 18 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo. Il consiglio di gestione può concedere una proroga, non superiore a 6 mesi, in caso di motivata richiesta connessa a cause eccezionali o eventi di forza maggiore, non dipendenti dal richiedente (art. 13, co. 1 del D.M. 14 novembre 2017);

§  la garanzia diretta è concessa dal Fondo a copertura di una quota non superiore all'80 percento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti e il punto di stacco e lo spessore della tranche junior sono determinati applicando la metodologia riportata in allegato al decreto attuativo (art. 7, co. 1 del citato D.M.);

§  in ogni caso, la quota della tranche junior coperta dal Fondo, non può superare il 7 percento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero l'8 percento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti [13]

 

Come evidenziano la relazione illustrativa e la relazione tecnica, la norma introduce un nuovo strumento di garanzia pubblica di portafoglio su cartolarizzazioni sintetiche attraverso il Fondo di garanzia PMI, volto ad accrescere la liquidità delle imprese, fornendo loro, per la fase di ripartenza connessa all’uscita dall’emergenza sanitaria, l’accesso a nuovi finanziamenti di medio – lungo termine (6 – 15 anni), in cui almeno il 60% sia finalizzazione a R&S e investimento. In sintesi, si intende prevenire ipotesi di credit crunch (strette di credito) che potrebbero ostacolare le prospettive di ripresa, assicurando finanziamenti più “pazienti” per rafforzare la dotazione patrimoniale delle PMI e small mid cap, sostenendo una adeguata “presa di rischio”, grazie ad un’elevata copertura dei rischi “di prima perdita” e ad un’apprezzabile semplificazione procedurale offerta ai finanziatori (ammissione alla garanzia senza valutazione del gestore, con probabilità di default calcolata da richiedente con i propri modelli interni), in grado di sostenere la concessione del credito su esposizioni di maggiore durata anche in un periodo di elevata incertezza.

Si innalza la quota di copertura del Fondo sulle “prime perdite” di tali portafogli rispetto alla disciplina ordinaria (e finanche a quella derogatoria Covid di cui all’art. 13, comma 2 del DL n. 23/2020, cfr. infra), coprendo fino al 25% del portafoglio, consentendo quindi, affermano le relazioni, di ammettere imprese più rischiose. Secondo quanto precisa la relazione tecnica, la scelta di una percentuale di garanzia all’80% consente, oltre ad un adeguato allineamento di interessi tra Stato garante e soggetto finanziatore obbligato a ritenere una quota di rischio apprezzabile, anche un’operatività della misura fuori dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato per l’emergenza Covid-19 della Commissione Europea (cd. Temporary Framework), non soggetta quindi agli specifici limiti temporali di durata (attualmente prevista sino al 31 dicembre 2021).

Anche la maggiore durata della fase di costruzione del portafoglio (ramp up) - allungata a 24 mesi – connessa alla maggiore grandezza (fino a 500 milioni) consentirà, secondo la relazione, di aumentare la granularità del portafoglio, contribuendo così a ridurne la rischiosità, e permetterà di concedere all’impresa un periodo apprezzabile di preammortamento (consentito nella fase del ramp up del portafoglio) per venire incontro alle esigenze di flessibilità sui flussi di cassa delle imprese nell’arco temporale più influenzato dall’emergenza Covid -19.

 

La relazione illustrativa rileva che l’iniziativa si ispira allo schema dei grandi portafogli del Fondo PMI già attivati per l’emergenza Covid-19 (articolo 13, comma 2, del D.L. n. 23/2020), scaduto il 31 dicembre 2020, focalizzandolo però, in una logica di phasing out, su nuovi finanziamenti di medio - lungo periodo per la “realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti” da parte delle imprese ritenute viable dalla banca.

 

L’articolo 13, comma 2 del D.L. n. 23/2020 (L. n. 40/2021) ha introdotto una disciplina transitoriamente efficace (fino al 31 dicembre 2020), derogatoria rispetto alla normativa ordinaria citata, finalizzata a sostenere le imprese danneggiate dagli effetti della pandemia. La norma, nel dettaglio, ha riconosciuto un’operatività rafforzata del Fondo per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d’ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20 per cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell’operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal finanziatore/richiedente la garanzia, sulla base dei suoi modelli interni, non superiore alla classe “BB” della scala di valutazione Standard’s and Poor’s.

Con tale disciplina straordinaria, sono state introdotte percentuali di copertura più elevate, dall’80% ad una garanzia al 90% della tranche junior e un innalzamento del cap alle prime perdite a carico del Fondo, fino al 18% dell’ammontare del portafogli, nel caso in cui esso abbia ad oggetto finanziamenti concessi per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti. Più nel dettaglio, fino al 31 dicembre 2020:

§  l’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è stato innalzato da 300 a 500 milioni;

§  i finanziamenti dovevano avere le caratteristiche di durata e importo indicate dal Temporary Framework, e potevano essere deliberati, perfezionati ed erogati dal soggetto finanziatore prima della richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti ma comunque successivamente al 31 gennaio 2020;

§  i beneficiari sono stati ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo;

§  il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti[14] sono stati determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal finanziatore/richiedente sulla base dei propri modelli interni;

§  la garanzia è stata concessa a copertura di una quota non superiore al 90 per cento (anziché l’80 percento) della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;

§  la quota della tranche junior coperta dal Fondo non doveva superare il 15 percento (anziché il 7 percento) dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il 18 percento (anziché l’8 percento) nel caso di portafoglio avente ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti. È stato fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del D.M. 14 novembre 2017, che prevede già un incremento della copertura ordinaria del Fondo sulla tranche junior nel caso di apporto aggiuntivo di altri soggetti garanti;

§  in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo è stato chiamato a coprire il 90 percento (anziché l’80 percento) della perdita registrata sul singolo finanziamento.


 

Articolo 13
(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)

 

 

L’articolo 13 proroga al 31 dicembre 2021 e, contestualmente, rivede la disciplina sull’intervento straordinario in garanzia di SACE, del Fondo di garanzia PMI.

In particolare, il comma 1 dispone che la Garanzia Italia SACE, anche quella a favore delle imprese cd. mid-cap, sia rilasciata sino al 31 dicembre 2021 anziché sino al 30 giugno 2021 (lett. a) e lett. e)).

Il comma, inoltre, estende da 6 a 10 anni, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la durata dei finanziamenti già coperti dalla “Garanzia Italia”, anche quelli concessi alle imprese cd. “mid-cap” (lett. b) e c)).

Relativamente alla “Garanzia Italia” SACE su prestiti obbligazionari, riduce dal 30 al 15 percento la quota che i sottoscrittori originari sono obbligati a mantenere per la durata della garanzia (lett. d)).

Relativamente alla garanzia SACE sui finanziamenti alle mid-cap, esclude l’obbligo per l’impresa beneficiaria di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni (lett. e)).

Con riferimento alle imprese cd. mid-cap, il comma 3 precisa che sono le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alla definizione europea delle micro, piccole e medie imprese.

Il comma 2 proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 la disciplina dell’intervento straordinario del Fondo di garanzia PMI. Contestualmente, ai sensi del comma 1, lett. da f) a i), l’intervento straordinario del Fondo subisce alcune revisioni:

§  dal 1° luglio 2021, sui finanziamenti con durata fino a 72 mesi, la garanzia del Fondo sarà concessa nella misura massima dell’80%, e non più del 90% (lett. f)). La durata dei finanziamenti garantiti potrà essere maggiore - fino a di 120 mesi - previa notifica e autorizzazione della Commissione europea (lett.g));

§  dal 1° luglio 2021 i finanziamenti sino a 30 mila euro avranno una copertura del Fondo del 90% - anziché del 100% - e ad essi può essere applicato un tasso di interesse diverso da quello attualmente previsto (lett.h)).

§  l’operatività della riserva di 100 milioni sulle risorse del Fondo per l’erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro a favore degli enti non commerciali, già terminata il 31 dicembre 2020 viene portato al 31 dicembre 2021 (lett. i)).

Il comma 5 rifinanzia il Fondo di garanzia PMI, per le finalità sopra indicate di 1.860.202.000 euro per l’anno 2021.

Il comma 4 interviene sulla disciplina delle garanzie di mercato che SACE è autorizzata - ai sensi dell’articolo 6, co. 14-bis, D.L. n. 269/2003- a rilasciare sui finanziamenti alle imprese italiane, prevedendo che possano essere emesse anche a copertura di portafogli di finanziamenti.

Il comma 6 assegna ad ISMEA 80 milioni di euro per l’anno 2021. Le risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato all’Istituto, di cui all’articolo 13, comma 11, del D.L. n. 23/2020.

Il comma 7 interviene sulle garanzie che ISMEA è autorizzata a concedere a favore delle imprese agricole, ai sensi dell’all’articolo 13, comma 2 del D.L. n. 193/2016 (L. n. 225/2016), rimuovendo il limite di 15.000 euro e mantenendo il richiamo ai limiti previsti dai Regolamenti europei sugli aiuti di Stato di importanza minore.

 

Segnatamente, l’articolo 13, comma 1, modifica la disciplina sull’intervento straordinario in garanzia di SACE e del Fondo di garanzia PMI di cui al D.L. n. 23/2020.

Il D.L. n. 23/2020 (articolo 1, 1-bis.1 e 13), ha delineato uno schema di garanzie straordinarie e transitorie sui finanziamenti bancari alle imprese, incentrato sul ruolo di SACE S.p.A. e del Fondo di garanzia delle PMI. L'intervento in garanzia di SACE non si sovrappone a quello del Fondo di garanzia PMI, bensì lo completa, in quanto interviene per categorie di imprese medio grandi e comunque per imprese che hanno esaurito la loro capacità di accesso o non hanno più accesso al Fondo di garanzia PMI.

Il sistema di “Garanzia Italia SACE” e l’intervento straordinario del Fondo di garanzia PMI sono stati autorizzati dalla Commissione europea sulla base del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, cd. “Temporary Framework[15].

Per un’analisi approfondita della disciplina della “Garanzia Italia SACE” e dell’intervento straordinario del “Fondo di garanzia PMI”  si rinvia all’apposito Paragrafo del tema dell’attività parlamentare “Misure fiscali e finanziarie per fronteggiare l’emergenza da coronavirus”. 

 

Il comma 1, lett. da a) a e) modifica ed estende l’operatività della disciplina della cd. “Garanzia Italia di cui all’articolo 1 e 1-bis.1 del D.L. n. 23/2020.

In particolare:

§  la Garanzia Italia SACE, anche quella a favore delle imprese cd. mid-cap, può essere rilasciata sino al 31 dicembre 2021 anziché sino al 30 giugno 2021 (lett. a), che novella i commi 1, 2, lettera a), 13 e 14 – bis dell’art. 1 del D.L. n. 23/2020, e lett. e) che novella il comma unico dell’articolo 1-bis.1).

L’estensione della misura al 31 dicembre 2021 (previa notifica alla Commissione) trova la sua legittimazione nella quinta modifica al Temporary Framework , adottata dalla Commissione UE con la Comunicazione C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021. Si rinvia al tema dell’attività parlamentare “Gli aiuti di Stato nell'epidemia da COVID-19: il quadro europeo”.

§  estende da 6 a 10 anni, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la durata dei finanziamenti già coperti dalla “Garanzia Italia”, anche quelli concessi alle imprese cd. “mid-cap”.

In particolare, previa notifica e autorizzazione della Commissione, su richiesta delle parti, i finanziamenti aventi durata non superiore a 6 anni, già garantiti da SACE S.p.A., possono essere estesi fino ad una durata massima di 10 anni oppure sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni. Le commissioni annuali dovute per il rilascio o per l’estensione delle garanzie dalle imprese – diverse dalle mid-cap, le quali invece non devono alcuna commissione (la norma infatti richiama le sole garanzie di cui all’articolo 1, non di cui all’articolo 1-bis.1) - saranno determinate in conformità al “Temporary Framework”, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, come specificato, sul piano procedurale e documentale, da SACE S.p.A. (lett. b) e c), che, rispettivamente, novellano l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 23 e vi inseriscono una nuova lett. a)-bis));

§  relativamente alla “Garanzia Italia” SACE su prestiti obbligazionari o titoli del debito (anch’essa ora concedibile, ai sensi della lett. a), sino al 31 dicembre 2021), riduce dal 30 al 15 per cento la quota - rapportata al valore dell’emissione - che i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari con classe di rating inferiore a BBB- sono obbligati a mantenere per l'intera durata della garanzia. Tale previsione si applica anche alle operazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione (lett. d), che novella il comma 14 – ter dell’art. 1, del D.L. n. 23/2020).

La relazione illustrativa afferma che la previsione è volta ad incentivare il ricorso a canali di finanziamento alternativi al credito bancario, che ha fino ad oggi trovato applicazione ridotta nell’ambito degli interventi di garanzia per la liquidità. La previsione viene come detto retroattivamente estesa anche alle operazioni già perfezionare o deliberate da SACE.

Per alcune forme alternative di finanziamento si rinvia all’articolo 15 e alla relativa scheda.

§  relativamente alla garanzia SACE sui finanziamenti alle mid-cap, esclude l’obbligo per l’impresa beneficiaria di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni.

L’assunzione dell’impegno a non approvare dividendi è invece previsto per le altre imprese beneficiarie dalla lettera i) del comma 2 dell’art. 1 del D.L. n. 23/2020, di cui qui viene esclusa l’applicazione (lett. e) che novella il comma unico dell’art. 1-bis.1)).

La relazione illustrativa afferma che La modifica si rende necessaria fine di allineare pienamente la disciplina di “Garanzia Italia” per le cd. mid- cap quella per le garanzie rilasciate in relazione alla medesima tipologia di imprese da parte del Fondo di garanzia per le PMI. Si è infatti registrato un accesso modesto da parte di small mid-cap a Garanzia Italia nel marzo 2021, presumibilmente riconducibile in buona parte a detto limite di legge.

 

Con riferimento alle imprese cd. mid-cap, il comma 3 precisa che sono le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alle categorie di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE che definisce le micro, piccole e medie imprese.

La legge di bilancio 2021 ha disposto che le imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 accedano - a decorrere dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021(tale termine, come detto è stato ora prorogato al 31 dicembre 2021) - allo strumento "Garanzia Italia" SACE alle medesime condizioni agevolate straordinarie già offerte a tale tipologia di imprese dal Fondo di garanzia PMI ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del D.L. n. 23/2020. Per tali imprese (cd."mid-cap"), l’operatività straordinaria del Fondo di garanzia PMI è dunque cessata il 28 febbraio 2021 (art. 1, co. 245 e co. 209, che ha inserito un nuovo articolo 1-bis.1 nel D.L. n. 23/2020).

Le condizioni agevolate assicurate alle cd. mid-cap sono le seguenti: gratuità dell’accesso alla garanzia, importo massimo del finanziamento garantito sino a 5 milioni di euro; percentuale di copertura della garanzia diretta sino al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi (si veda, ora, le modifiche supra). Si rinvia all'apposito manuale operativo SACE, del 1 marzo 2021.

La raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 definisce PMI le imprese che rientrino nei limiti fissati relativamente al numero di dipendenti e al fatturato o ai totali di bilancio:

§  media impresa: occupa meno di 250 persone, realizza un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro;

§  piccola impresa: occupa meno di 50 persone, realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro;

§  microimpresa: occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Il comma 2 proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 la disciplina dell’intervento straordinario del Fondo di garanzia PMI a favore delle imprese danneggiate dalla pandemia, di cui all’articolo 13, comma 1 del D.L. n. 23/2020. Contestualmente, ai sensi del comma 1, lett. da f) a i), l’intervento straordinario del Fondo subisce alcune revisioni.

In particolare:

§  dal 1° luglio 2021, sui finanziamenti con durata fino a 72 mesi - di cui alla lett. c), comma 1 del D.L. n. 23/2020 - la garanzia del fondo sarà concessa nella misura massima dell’80%, e non più del 90%. La durata dei finanziamenti garantiti potrà essere maggiore (lett. f) che novella la lett. c) del comma 1 dell’art. 13). In particolare, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, il limite di durata delle nuove operazioni viene innalzato a 120 mesi. Per i finanziamenti con durata non superiore a 72 mesi già garantiti, nel caso di prolungamento della durata accordato dal finanziatore, può essere richiesta una pari estensione della garanzia, fermo restando il periodo massimo di 120 mesi di durata dell’operazione finanziaria e la connessa autorizzazione della Commissione europea (lett. g) che inserisce una nuova lettera c-bis) nel comma 1 dell’art. 13);

§  dal 1° luglio 2021, avranno una copertura del Fondo (sia in garanzia diretta che in riassicurazione) del 90% - anziché del 100% - i finanziamenti sino a 30 mila euro in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di persone fisiche esercenti le attività finanziarie e assicurative di cui alla sezione K del codice ATECO danneggiate dall'emergenza COVID-19. Inoltre, a dal 1 ° luglio 2021, per i finanziamenti con copertura al 90 percento, può essere applicato un tasso di interesse diverso da quello attualmente previsto (lett. h) che modifica la lettera m) del comma 1 dell’art. 13).

Si rammenta che, attualmente, in relazione alle predette operazioni finanziarie, si applica un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento.

§  l’operatività della riserva di 100 milioni di euro - a valere sulle risorse del Fondo - per l’erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro a favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, già terminata al 31 dicembre 2020, viene estesa al 31 dicembre 2021 (lett. i) che novella il comma 12-bis dell’art. 13).

Con riferimento al comma 2, si osserva che esso opera sotto forma di novella al comma 244 della legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020), anziché, sotto forma di novella al comma 1, alinea dell’articolo 13 del D.L. n. 23/2020.

 

Il comma 5 rifinanzia di 1.860.202.000 euro per l’anno 2021 il Fondo di garanzia PMI, per le finalità di cui ai commi 1, lett. da f) a i), e 2.

 

Il comma 4 interviene sulla disciplina delle garanzie di mercato che SACE in via ordinaria è autorizzata - ai sensi dell’articolo 6, comma 14 - bis, del D.L. n. 269/200 - a rilasciare sui finanziamenti alle imprese italiane.

Il comma, attraverso una novella alla citata norma, dispone che le garanzie possano essere emesse anche su portafogli di finanziamenti.

Il comma 14-bis dell’articolo 6 del D.L. n. 23/2020 è stato introdotto dall’articolo 2, comma 1, lettera c) del D.L. n. 23/2020 e modificato dal comma 210 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020). Nel dettaglio, il comma 14-bis autorizza SACE a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea per una percentuale massima di copertura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge, del 70 per cento, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all' esercizio del credito in Italia, nonché di imprese di assicurazione, nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.

Per le stesse finalità ed entro l’importo massimo complessivo, la SACE S.p.A. è altresì abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione europea, garanzie sotto qualsiasi forma in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari emessi da imprese con sede in Italia. L'attività è svolta in regime di contabilità separata rispetto alle attività finalizzate all’internazionalizzazione del settore produttivo italiano svolte da SACE.

Sugli impegni assunti da SACE è accordata la garanzia dello Stato a prima richiesta. Non è ammesso il ricorso diretto dei finanziatori alla garanzia dello Stato. Il comma demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze – da adottarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico -  la definizione dei criteri, modalità e condizioni del rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie e dell’operatività della garanzia dello Stato, in conformità con la normativa dell’Unione europea. Con il decreto sono anche individuate le attività che SACE S.p.A. svolge per conto del Ministero dell’economia e delle finanze. Il decreto non risulta allo stato ancora adottato.

Il comma 6 assegna all’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare-ISMEA 80 milioni di euro per l’anno 2021. Le risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato a ISMEA, di cui all’articolo 13, comma 11, del D.L. n. 23/2020, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

Si rammenta che le disposizioni straordinarie e transitorie previste per il Fondo di garanzia PMI dall’articolo 13 del D.L. n. 23/2020, si applicano, ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, in quanto compatibili, anche alle garanzie ISMEA in favore delle imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonché dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali. Per tali finalità ad ISMEA sono stati assegnati 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono state versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. Successivamente, il D.L. n. 34/2020 (articolo 31, comma 3) ha assegnato all'ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per il 2020.  

Si rammenta, infine, che il D.L. n. 104/2020 ha stanziato una somma pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, a 165 milioni di euro per il 2024 e a 100 milioni per il 2025, per le attività di garanzia sul credito agrario (articolo 64, comma 1).

 

Il comma 7 interviene sulle garanzie che ISMEA è autorizzata a concedere a favore delle imprese agricole, ai sensi dell’all’articolo 13, comma 2 del D.L. n. 193/2016 (L. n. 225/2016).  Il comma, attraverso una novella alla norma citata, rimuove il limite di 15.000 euro e mantiene il richiamo ai limiti previsti dai Regolamenti europei sugli aiuti di Stato di importanza minore, cd. de minimis”: Reg. UE nn. 1407/2013, 1408/2013, nonché Reg. UE n. 717/2014, ss. mod. e int..

 

L'articolo 13, comma 2 del decreto-legge n. 193 del 2016 (legge n. 225 del 2016), al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese agricole, ha autorizzato la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per la concessione da parte del medesimo Istituto di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004. La garanzia dell'ISMEA – secondo la formulazione previgente all’intervento qui in esame - è concessa a titolo gratuito, nel limite di 15.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

In tale disposizione, quindi, le imprese del settore ittico non sono richiamate.

D'altronde, la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), all'art. 1, comma 455, prevede che ISMEA possa concedere garanzie e aiuti per l'accesso al credito anche a favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura anche avvalendosi delle risorse del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP). A tal fine, si dispone l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 2004 e dell'articolo 1, comma 512 della legge n. 311 del 2004.

Si ricorda che il citato articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 prevede che l'ISMEA possa concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia può altresì essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni.

Il comma 512 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), poi, ha affidato all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a decorrere dal 1° gennaio 2005, la gestione degli interventi di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese agricole e agroalimentari del Fondo interbancario di garanzia (FIG), di cui all'articolo 36 della legge n. 464 del 1961, e la relativa dotazione finanziaria. L'ISMEA è succeduta nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche degli enti gestori del Fondo.

Inoltre, l'articolo 20 della legge n. 154 del 2016 (cosiddetto collegato agricolo) è intervenuto - riscrivendo l'art. 2, comma 132 della legge n. 662 del 1996 - rivedendo le competenze dell'ISMEA, che è stato legittimato ad intervenire finanziariamente, a condizioni agevolate o a condizione di mercato, anche a favore di imprese che operano nel campo della logistica - anche su piattaforma informatica - dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.

Successivamente, l'art. 13, comma 3 del citato decreto-legge n. 193 del 2016 ha modificato la predetta disposizione, prevedendo che ISMEA possa intervenire finanziariamente, sia a condizioni agevolate che a condizioni di mercato, anche in società e cooperative economicamente e finanziariamente sane che operano nel campo della produzione (precedentemente l'intervento era limitato alle imprese che operavano nel campo della trasformazione e commercializzazione) dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura

Poi, l'art. 13, comma 11, del decreto-legge n. 23 del 2020 ha previsto che le disposizioni di tale articolo, relativo al Fondo di garanzia per le piccole medie imprese, in quanto compatibili, si applichino anche alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonche' dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali. Per tali finalita' sono assegnati all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020.

Successivamente, l'art. 31, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto Rilancio, ha asseganto all'ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per il 2020 in relazione all'operatività delle garanzie che essa può prestare, in base alla legislazione vigente, a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca.

Infine, l'art. 64, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 104 del 2020, cosiddetto Agosto, ha previsto l'assegnazione all'ISMEA) di una somma pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, a 165 milioni di euro per il 2024 e a 100 milioni di euro per il 2025, per le attività di garanzia sul credito destinate alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca".

 

Quanto agli aiuti “de minimis”, il Regolamento (UE) n. 1407/2013 è stato da ultimo modificato dal Regolamento 8 dicembre 2020, n. 2020/2008/UE, il quale ne ha esteso l’applicazione fino al 31 dicembre 2023. Il Regolamento è applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione di prodotti agricoli[16].Il massimale previsto da tale regolamento non ha subito variazioni rispetto al precedente regolamento n. 1698/2006, ed è stato confermato entro il limite di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Per gli aiuti cd. de minimis nel settore agricolo opera, invece, il Regolamento (UE) n. 1408/2013, modificato dal Regolamento (UE) 2019/316, che ne ha esteso l’applicazione fino al 31 dicembre 2027. Si tratta di quegli aiuti di piccolo ammontare concessi da uno Stato membro a un'impresa unica agricola - di importo complessivo non superiore a 20.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari - che per la loro esiguità e nel rispetto di date condizioni soggettive e oggettive non devono essere notificati alla Commissione, in quanto non ritenuti tali da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e dunque non suscettibili di provocare un'alterazione dalla concorrenza tra gli operatori economici. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare, per l’Italia, il limite complessivo di 700,4 milioni di euro circa. In deroga a quanto sopra previsto, l’Italia può decidere che l'importo totale degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica non possa superare 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari e che l'importo complessivo totale degli aiuti «de minimis» concessi nell'arco di tre esercizi non possa superare il limite di 840,5 milioni di euro, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

a) per le misure di aiuto che vanno a beneficio di un unico settore di prodotti, l'importo complessivo totale concesso nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite del 50 % dell'importo massimo di cui sopra (quindi, 420,25 milioni di euro);

b) gli Stati membri si dotano di un registro centrale nazionale degli aiuti «de minimis».

Infine, per gli aiuti de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura opera il Reg. (UE) n. 717/2014, modificato dal Regolamento 8 dicembre 2020, n. 2020/2008/UE, il quale ne ha esteso l’applicazione fino al 31 dicembre 2022. Ai sensi di tale Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi dallo Stato a un'impresa unica nel settore della pesca e dell'acquacoltura non può superare i 30 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo cumulativo che può essere corrisposto alle imprese del settore, nell'arco di tre esercizi finanziari, è pari, per l'Italia, a 96 milioni e 310 mila euro.


 

Articolo 14
(Esenzione plusvalenze capital gain start up innovative)

 

 

L’articolo 14 esenta temporaneamente da imposizione le plusvalenze realizzate da persone fisiche che derivano dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in start up e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell’investimento nel tempo.

 

Più in dettaglio l’articolo in esame, al comma 1, esenta da imposizione specifiche plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in start up innovative.

Si tratta delle plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986).

Si ricorda al riguardo che l’articolo 67 del TUIR disciplina il trattamento fiscale dei cd. redditi diversi, tra cui le plusvalenze e i proventi da derivati, generalmente sottoposti ad un’aliquota del 26%. Il comma 1 dell’articolo 67, alla lettera c) individua le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, ovvero di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, a condizione che le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. La lettera c-bis) individua le altre plusvalenze - diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c) -, che sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società.

 

Condizione per fruire dell’esenzione è che le plusvalenze siano realizzate da persone fisiche e derivino dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative (come individuate cui all’articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179), nonché siano acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e siano possedute per almeno tre anni.

 

Con il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 il legislatore ha introdotto nell'ordinamento un quadro normativo di sostegno alla nascita ed alla crescita di nuove imprese innovative (c.d. start up innovative) con l'esplicito obiettivo di favorire lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile. Le misure consistono essenzialmente in semplificazioni alla costituzione di tali società, dunque in deroghe al diritto societario, nella riduzione degli oneri per l'avvio, in agevolazioni fiscali e di sostegno al lavoro (assunzioni di personale) e agevolazioni fiscali agli investimenti nel capitale di rischio delle start up innovative. In questo quadro, il legislatore, con il decreto-legge n. 179/2012, ha altresì introdotto un sostegno alle società di capitali - incubatori di start up innovative, così definendo le società che forniscono attività di sostegno all'avvio e allo sviluppo di imprese innovative mediante l'offerta di servizi di incubazione fisica (come strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere startup innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca).

In seguito, il legislatore è intervenuto, non solo implementando le misure a sostegno delle start up innovative introdotte nel 2012, ma anche introducendo una disciplina di sostegno alle PMI innovative "più mature", non iscritte al registro speciale delle start up innovative (decreto-legge n. 3/2015 e ss. mod. e int.).

La definizione di start up innovativa è contenuta nell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012. Ai sensi di tale norma, è start up innovativa - e dunque accede agli incentivi per essa previsti dal citato D.Lgs. - la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

§  è costituita da non più di 5 anni (comma 2, lett. b);

§  è fiscalmente residente in Italia, o in altro Paese membro dell'Unione europea, o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia (lett. c);

§  presenta (a partire dal secondo anno di attività) un valore annuo della produzione (risultante dall'ultimo bilancio approvato da non più di sei mesi) non superiore a 5 milioni di euro (lett. d);

§  non distribuisce e non ha distribuito utili (lett. e);

§  non è costituita da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda (lett. g);

§  ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (lett. f);

§  possiede almeno uno dei tre seguenti indicatori (lett. h):

-          le spese in ricerca e sviluppo devono essere pari o superiori al 15% del valore maggiore tra fatturato (valore totale della produzione) e costo (il n. 1, lett. h), comma 2 dell'art. 25 descrive talune le spese da annoverarsi a quelle in ricerca e sviluppo in aggiunta ai criteri dettati dai principi contabili aziendali);

-          la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori in italia e all'estero presso istituti pubblici o privati (in qualità di collaboratori o dipendenti), oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;

-          l'impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (diritto di privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a topografia di prodotto a semiconduttori o nuova varietà vegetale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato, purché tali privative siano riconducibili all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

 

Il comma 1 chiarisce che, al fine dell’esenzione predetta, sono agevolati gli investimenti nel capitale delle start up innovative, di cui agli articoli 29 e 29-bis del decreto legge n. 179 del 2012.

L'articolo 29 del decreto-legge n. 179/2019, nel tempo modificato e integrato, ricompensa gli investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative, provenienti da persone fisiche e giuridiche. La sua configurazione, applicabile per gli investimenti in capitale di rischio effettuati a partire dal 1° gennaio 2017 (legge n. 232/2016, legge di bilancio 2017, art. 1, comma 66), prevede quanto segue:

§  per le persone fisiche, una detrazione dall'imposta lorda Irpef pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro;

§  per le persone giuridiche, deduzione dall'imponibile Ires pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro.

Gli incentivi, esercitabili in forma automatica in sede di dichiarazione dei redditi, valgono sia in caso di investimenti diretti in startup innovative, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) e altre società che investono prevalentemente in startup e PMI innovative. A partire dall'anno 2017, la fruizione dell'incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella start-up innovativa (holding period) per un minimo di tre anni.

Il decreto-legge n. 34/2020 (articolo 38, comma 7, che ha introdotto un nuovo articolo 29-bis nel decreto-legge n. 179/2012) ha previsto nuovi incentivi fiscali in regime de minimis all'investimento in startup innovative, che operano in alternativa a quelli già riconosciuti dall'articolo 29, introducendo l’articolo 29-bis al predetto decreto-legge n. 179 del 2012.

In particolare, a decorrere dal 19 maggio 2020, all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si può detrarre il 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più startup innovative, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in startup innovative. La detrazione si applica alle sole startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento.

La detrazione è concessa, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato cd. de minimis, di cui al Regolamento n. 1407/2013/UE, al Regolamento n. 1408/2013/UE, come da ultimo modificato dal Regolamento n. 2019/316/UE, per il settore agricolo, e al Regolamento n. 717/2014/UE per il settore ittico.

L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 100 mila euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

 

Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa, nell’ambito oggettivo dell’agevolazione rientrano, in particolare, le azioni o quote di partecipazione acquistate nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025, possedute per almeno 3 anni; in linea con le disposizioni attuative dei citati articoli 29 e 29-bis, danno diritto all’esenzione i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start up innovative e delle PMI innovative, anche a seguito della conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione. È considerato, altresì, conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’articolo 27 del decreto-legge n. 179 del 2012.

 

Il comma 2, ricalcando la formulazione del precedente comma 1, esenta da imposizione, a specifiche condizioni, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in PMI innovative.

Anche in tal caso, condizione per fruire dell’esenzione è che le plusvalenze siano realizzate da persone fisiche e derivino dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese PMI innovative (come individuate cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015), e siano acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1°giugno 2021 al 31 dicembre 2025 nonché possedute per almeno tre anni.

 

L'articolo 4, comma 1 del decreto-legge n. 3/2015 ha introdotto la definizione di piccole e medie imprese innovative, disponendo che esse beneficino della gran parte delle misure agevolative previste per le start up innovative. Nel dettaglio, l'articolo 4 comma 1 del decreto-legge n. 3/2015 definisce PMI innovative, le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che possiedono i seguenti requisiti:

1.    la residenza in Italia ai sensi del TUIR (art. 73 D.P.R. 917/1986), o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;

2.    la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;

3.    che le azioni non siano quotate in un mercato regolamentato;

4.    l'assenza di iscrizione al registro speciale delle start up e incubatori certificati;

5.    il possesso di almeno due dei seguenti requisiti indicativi della rilevanza dell'attività di innovazione e ricerca svolta:

1)   volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 % del maggior valore fra costo e fatturato (valore totale della produzione) della PMI innovativa; vengono dettagliate modalità specifiche di computo delle spese;

2)   impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a 1/5 della forza lavoro complessiva, di dottori di ricerca o dottorandi presso un'università italiana o straniera, oppure di laureati, che, da almeno tre anni, hanno svolto attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, per almeno 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale con laurea magistrale;

3)   titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale (relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale), o titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il relativo Registro pubblico speciale, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Alle PMI innovative si applicano gran parte dei benefici previsti per le startup innovative nel decreto-legge n. 179/2012 e, in particolare (articolo 4, comma 9 del decreto-legge n. 3 del 2015):

§  l'articolo 26, sulle deroghe alla disciplina societaria ordinarie e sull'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo, fatto salvo l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese nonché del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio;

§  l'articolo 27, sulla remunerazione del personale e degli amministratori attraverso strumenti di partecipazione al capitale

§  l'articolo 30 commi 6, 7 e 8, sull'accesso semplificato e gratuito al Fondo di garanzia PMI e sul supporto dell'Agenzia ICE. Quanto al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, l'accesso automatico – ovvero senza ulteriore valutazione del merito creditizio, rispetto a quella già effettuata dall'istituto di credito – al Fondo di Garanzia per le PMI, non è consentito alle imprese che si posizionano nella fascia di rating più bassa tra quelle previste dal Fondo

§  l'articolo 29, sugli incentivi fiscali gli investimenti nel capitale di rischio delle PMI innovative, ma nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato (cfr. Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, di cui alla Comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione, del 22 gennaio 2014). Il MISE ha precisato al riguardo che gli incentivi fiscali per gli investimenti in capitale di rischio si applicano secondo le stesse modalità previste per le startup innovative solo se l'impresa ha effettuato la sua prima vendita commerciale da meno di 7 anni e se rispetta le condizioni stabilite dal D.M. 7 maggio 2019, che recepisce le indicazioni contenute nell'autorizzazione della Commissione UE.

Il recente decreto-legge n. 34/2020 (articolo 38, comma 7), che ha introdotto un nuovo articolo 29-bis nel decreto-legge n. 179/2012), ha previsto nuovi incentivi fiscali in regime de minimis all'investimento in PMI innovative (articolo 4, comma 9-ter del decreto-legge n. 3 del 2015).

In particolare, a decorrere dal 19 maggio 2020, all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si può detrarre il 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative. La detrazione si applica alle sole PMI iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso del termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire le detrazioni già godute, unitamente agli interessi legali.

La detrazione è concessa, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato cd. "de minimis", di cui al Regolamento n. 1407/2013/UE, al Regolamento n. 1408/2013/UE, come da ultimo modificato dal Regolamento n. 2019/316/UE, per il settore agricolo, e al Regolamento n. 717/2014/UE per il settore ittico.

Le modalità attuative della misura sono rimesse ad un decreto ministeriale.

Analogamente a quanto previsto per le start up innovative dal comma 1, le norme in commento dispongono che ai fini dell’esenzione delle plusvalenze sono incentivati gli investimenti agevolati – illustrati supra – nel capitale delle PMI innovative e previsti dall’articolo 4, commi 9 e 9-ter, del decreto-legge n. 3 del 2015.  Si veda il commento al comma 2 per dettagli sugli investimenti agevolabili.

 

Il comma 3 introduce specifici incentivi fiscali per il reinvestimento di plusvalenze in start up e PMI innovative.

In particolare, sono esenti da imposizione le plusvalenze (di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), TUIR), purché realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società ed enti privati (assoggettati a Irpef ai sensi dell’articolo 5 TUIR, escluse le società semplici e gli enti ad essi equiparati, ovvero a IRES ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) e d), del TUIR) qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start up innovative o in piccole e medie imprese innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.

 

Come precisato dal Governo, l’obbligo di reinvestimento è previsto per le plusvalenze realizzate, pertanto, la sottoscrizione di capitale sociale deve essere fatta in denaro.

 

Ai sensi del comma 4, l’efficacia degli incentivi fiscali disposti dall’articolo in esame è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione UE ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato (articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). L’autorizzazione è richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo Economico.

 

Il comma 5 quantifica gli oneri delle norme introdotte in 7,4 milioni di euro per l’anno 2022, 11,8 milioni di euro per l’anno 2023, 9,5 milioni di euro per l’anno 2024, 29,6 milioni di euro per l’anno 2025, 43,9 milioni di euro per l’anno 2026, 29,7 milioni di euro per l’anno 2027 e 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, cui si provvede ai sensi della norma generale di copertura del provvedimento (articolo 77, alla cui scheda di lettura si rinvia).


 

Articolo 15
(Misure per lo sviluppo di canali alternativi
di finanziamento delle imprese)

 

 

L’articolo 15 istituisce un’apposita sezione nell’ambito del Fondo di garanzia per le PMI destinata a sostenere l’accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale sezione concede garanzie su portafogli di obbligazioni emesse dalle imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.

L’importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra 2 e 8 milioni di euro.

 

L’articolo 15, comma 1, istituisce un’apposita sezione nell’ambito del Fondo di garanzia per le PMI destinata a sostenere l’accesso a canali alternativi di finanziamento rispetto al tradizionale prestito bancario, come l’emissione di obbligazioni, da parte di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (cosiddette mid cap). Si tratta di un incentivo volto al rilancio di investimenti privati.

La relazione illustrativa esplicita che l’intervento guarda soprattutto alle medie imprese e alle small mid cap, ovvero a imprese generalmente poco considerate dalle politiche di incentivazioni ma che rivestono un carattere strategico per la crescita e la competitività del Paese.

L’importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra 2 e 8 milioni di euro (comma 2).

La previsione di una soglia minima assicura la partecipazione all’iniziativa di imprese che dispongano di un minimo di struttura e di patrimonio, contenendo la rischiosità dei soggetti partecipanti; similmente anche la soglia massima è volta ad assicurare, sempre in un’ottica prudenziale, un’adeguata granularità del basket”.

La relazione tecnica richiama l’esperienza dei basket bond. Si tratta di strumenti innovativi creati da Cassa depositi e prestiti proprio a favore delle piccole e medie imprese. Tale meccanismo si basa sull’emissione di un titolo (ABS) garantito da un pool di obbligazioni emesse da PMI e mid cap. In queste operazioni CDP agisce nel ruolo di investitore di riferimento (anchor investor).

 

Sempre il comma 1 chiarisce che la sezione speciale del Fondo concede garanzie su portafogli di obbligazioni emesse dalle imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.

La tematica dei canali di finanziamento alternativi al credito bancario per le imprese è da tempo all’attenzione del legislatore. Sul tema del fintech la Commissione Finanze della Camera ha svolto nella XVII legislatura una indagine conoscitiva le cui risultanze hanno evidenziato la necessità di modernizzare i processi produttivi, migliorare l'infrastruttura tecnologica del Paese colmando il digital divide, dare impulso alla cultura finanziaria dei cittadini. Altre iniziative legislative – anch'esse originate da indagini conoscitive della Commissione – hanno riguardato la nascita dei mini bond e delle agevolazioni per le start-up, la promozione dell'educazione finanziaria, l'istituzione sperimentale di regulatory sandbox per le imprese (che consentono loro di operare in un contesto finanziario veloce, con regole semplificate), lo sviluppo dell’equity crowdfunding.

Il 3 giugno 2020 la VI Commissione della Camera dei deputati ha deliberato lo svolgimento di una indagine conoscitiva sui mercati finanziari al servizio della crescita economica.

La Commissione ha evidenziato che il tessuto produttivo italiano, costituito soprattutto da medie, piccole e piccolissime imprese, dipende ancora fortemente dal credito bancario; l'indagine è volta quindi a comprendere come gli strumenti finanziari più avanzati e il mercato dei capitali possano oggi offrire ulteriori prospettive concrete per l'economia reale e la crescita del Paese, riservando particolare attenzione allo sviluppo delle imprese e alla loro sostenibilità e fornendo loro supporto in termini di liquidità e solidità.

 

La cartolarizzazione è volta a trasformare beni o crediti in liquidità. Il soggetto che intende liquidare i propri beni o crediti si rivolge a tal fine direttamente al mercato dei capitali anziché ad un'istituzione finanziaria o ad investitori professionali. Lo schema della cartolarizzazione tradizionale prevede un soggetto (originator) che cede ad una società veicolo (detta special purpose vehicle - SPV) i propri crediti (o immobili o altro). La società veicolo emette strumenti finanziari per raccogliere la provvista con cui pagare all'originator il prezzo dei beni ceduti; la società veicolo provvede poi a liquidare i beni acquistati (incassare i crediti, vendere gli immobili, sfruttare i diritti d'autore, ecc.) per destinare il ricavato al rimborso e alla remunerazione dei sottoscrittori dei suoi titoli. Le attività di proprietà della società veicolo sono dunque destinate esclusivamente alla realizzazione dei diritti e degli interessi dei portatori dei titoli. La materia è regolata dalla legge n. 130 del 1999, la quale prevede, tra l'altro, che le emissioni di titoli che vengono collocate in Italia presso il pubblico devono obbligatoriamente avere un rating, e dal regolamento (Ue) n. 2402 del 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione. 

Dalle cartolarizzazioni tradizionali vanno distinte le cartolarizzazioni "sintetiche": si tratta di operazioni attraverso le quali un'impresa trasferisce ad una società veicolo non già beni o crediti, bensì rischi che quest'ultima deve coprire col proprio patrimonio. La cartolarizzazione sintetica viene generalmente strutturata attraverso la costituzione di una società veicolo alla quale un'impresa trasferisce i propri rischi (ad esempio, una calamità per una assicurazione), dietro pagamento di un corrispettivo. La società veicolo emette titoli o altri strumenti finanziari e così raccoglie un patrimonio, che le consente di coprire l'esposizione ai rischi ceduti. Questo tipo di cartolarizzazione risponde ad una dinamica differente da quella della cartolarizzazione tradizionale: l'originator non si procura liquidità ma copertura di rischi; la società veicolo non riceve beni o crediti ma provvede ad una gestione patrimoniale; gli investitori non investono in beni specifici, ma investono in una gestione patrimoniale svolta dalla società veicolo, scommettendo sul mancato accadimento dell'evento dannoso di cui hanno assunto il rischio.

Lo strumento delle cartolarizzazioni, negli ultimi anni, è stato utilizzato a più riprese per sostenere il settore bancario e fronteggiare, in particolare, le problematiche legate ai crediti deteriorati (cd. sofferenze).  Il decreto legge n. 18 del 2016 ha consentito il rilascio di garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze bancarie, per facilitare il finanziamento delle operazioni di cessione dei crediti in sofferenza. Per evitare un trasferimento eccessivo di rischio a carico del bilancio dello Stato è stato previsto, tuttavia, che siano oggetto della garanzia dello Stato solo le cartolarizzazioni cosiddette senior, ossia quelle considerate relativamente meno rischiose, in quanto sopportano per ultime eventuali perdite derivanti da recuperi sui crediti inferiori alle attese. Il rimborso dei titoli più rischiosi è invece subordinato al rimborso integrale delle tranches di titoli coperte dalla garanzia di Stato. Le garanzie possono essere chieste a fronte del pagamento di una commissione periodica al Tesoro. Lo schema è stato autorizzato dalla Commissione europea all’atto della sua implementazione. Tale autorizzazione è stata prorogata di volta in volta nel corso del tempo e, da ultimo, nel mese di maggio 2019 è stata concessa fino al 27 maggio 2021.

La disciplina della cartolarizzazione delle sofferenze è stata successivamente modificata e integrata nel tempo (da ultimo anche con il decreto Rilancio, articolo 32 del decreto-legge n. 34 del 2020). Per ulteriori informazioni si rinvia al focus pubblicato sul sito della documentazione parlamentare.

 

La relazione illustrativa evidenzia che le cartolarizzazioni tradizionali presentano il vantaggio di poter essere applicate da parte di una relativamente ampia platea di operatori finanziari, mentre quelle sintetiche da un lato presentano una struttura più semplice e minori costi di attuazione, ma dall’altro possono essere attuate da un più ristretto numero di operatori finanziari.

Per le imprese i vantaggi delle strutture di basket bond risiedono nella possibilità di accedere a una più ampia platea di investitori istituzionali, grazie alla massa critica raggiunta dal basket di imprese, difficilmente raggiungibile con singole emissioni, di finanziarsi a costi più contenuti rispetto all’emissione di un singolo minibond, per effetto di economie di scala e di scopo (come ad esempio sui costi di legali e di arrangement) e di ottenere finanziamenti su durate medio-lunghe (superiori a 48 mesi).

 

Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di stabilire le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia, le caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili nonché le modalità e i criteri di loro selezione e le modalità di coinvolgimento nell’operazione di eventuali investitori istituzionali o professionali.

 

Il comma 4 destina agli interventi in esame - in fase di prima applicazione - 100 milioni di euro per il 2021 e 100 milioni per il 2022. La copertura finanziaria è a carico delle risorse di cui all’articolo 77, alla cui scheda si fa rinvio.

 

Il Fondo, istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A., ai sensi dell'art. 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, costituisce uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a garantire la liquidità delle piccole e medie imprese.

Con l'intervento del Fondo, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti, senza garanzie aggiuntive - e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative - sugli importi garantiti dal Fondo stesso.

Il Fondo, in via ordinaria, garantisce o contro-garantisce operazioni, aventi natura di finanziamento ovvero partecipativa, a favore di piccole e medie imprese, nonché a favore delle imprese cd. small mid-cap (imprese con un numero di dipendenti fino a 499), ad eccezione di alcune rientranti in determinati settori economici secondo la classificazione ATECO (ad es., attività finanziarie e assicurative).

Per un esame analitico degli interventi del Fondo, autorizzati, in deroga alla disciplina ordinaria, sino al 31 dicembre 2020, si rinvia al tema dell'attività parlamentare "Misure fiscali e finanziari per fronteggiare l'emergenza da coronavirus", ed, in particolare, al Paragrafo sulle "misure di sostegno alle imprese".


 

Articolo 16
(Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56
del decreto-legge n. 18 del 2020)

 

 

L’articolo 16 proroga fino al 31 dicembre 2021 il termine della moratoria ex lege per il rimborso dei finanziamenti (mutui, finanziamenti a rimborso rateale, prestiti non rateali, linee di credito) in essere a favore delle PMI, limitatamente alla sola quota capitale, ove applicabile.

 

L’articolo 16 proroga per tutto il 2021 il termine della moratoria ex lege concessa alle micro piccole e medie imprese (MPMI) che autocertifichino di avere subito temporanea carenza di liquidità in seguito all'emergenza COVID, per i finanziamenti in essere, limitatamente alla sola quota capitale, ove applicabile.

Come chiarisce la relazione illustrativa, “la scelta di limitare alla sola quota capitale la proroga della moratoria sui finanziamenti è stata introdotta in una logica di fuoriuscita graduale delle misure di sostegno”.

 

Alle micro piccole e medie imprese (MPMI) che autocertifichino di avere subito temporanea carenza di liquidità in seguito all'emergenza COVID è stata concessa la possibilità di usufruire di una moratoria ex lege sui finanziamenti in essere (articolo 56 del D.L. n. 18/2020, cd. "Cura Italia"). Si deve trattare di MPMI alle quali, al 17 marzo 2020 (entrata in vigore del D.L. n. 18), sono stati accordati mutui, finanziamenti a rimborso rateale, prestiti non rateali, linee di credito e le quali, alla stessa data non presentavano esposizioni classificabili, come deteriorate. Il regime di aiuto è stato approvato dalla Commissione europea il 25 marzo 2020.

La moratoria, inizialmente disposta sino al 30 settembre 2020, è stata prorogata dapprima sino al 31 gennaio 2021 (per le imprese del comparto turistico - per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui, al 31 marzo 2021) dal D.L. n. 104/2020 (articolo 65 e 77); successivamente, la misura è stata ulteriormente prorogata sino al 30 giugno 2021 dalla legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art.1, co. 248-254). La proroga è stata autorizzata dalla Commissione UE il 10 dicembre 2020.

Le banche e gli altri soggetti finanziatori possono accedere, su richiesta, ad una garanzia, pari al 33% degli importi, rilasciata da apposita sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI. La sezione è stata a tal fine inizialmente dotata di 1,73 miliardi di euro per il 2020. L'importo è stato successivamente rideterminato in 1.438,4 milioni per il 2020 (ai sensi del D.L. n. 23/2020 e dal D.L. n. 104/2020) e in 300 milioni per il 2021 (ai sensi della legge di bilancio 2021, L. n. 178/2020, art. 1, co. 254).

La legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art.1, co. 213) ha esteso l'operatività della moratoria alle persone fisiche esercenti le attività di cui al codice Ateco 2007- Sezione K "Attività finanziarie e assicurative" e le società di agenti in attività finanziaria, alle società di mediazione creditizia, nonché le società che svolgono le attività contrassegnate dal codice ATECO 66.21.00, ovvero le attività di periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni.

Per le MPMI beneficiarie della moratoria, ha operato, fino al 31 gennaio 2021, la sospensione delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e ai sistemi di informazione creditizia (D.L. n. 23/2020, articolo 37-bis, come modificato dal D.L. n. 104/2020, articolo 65). Si rinvia, sul punto, all'Addendum all'Accordo per il Credito, prorogato nella sua operatività sino al 31 marzo 2021 tra Confindustria, ABI e le altre Associazioni imprenditoriali. Le misure previste dall'Addendum di fatto estendono la portata della moratoria ex lege. 

Il MISE aggiorna costantemente i dati sull’operatività degli strumenti descritti. Dal 20 marzo 2020 al 25 maggio 2021 sono state presentate 503.920 domande di garanzia per le moratorie fin qui descritte, per un volume di finanziamenti pari a 13.557.168.088 euro.

La relazione tecnica riporta che “l’attuale dotazione della Sezione speciale del Fondo che fronteggia la garanzia sussidiaria per la moratoria è di € 1.738.400.000 e l’importo accantonato a copertura del rischio - al 8 aprile 2021 - era pari a € 136.443.718,72 (ovvero il 7,8% della dotazione)”.

 Il comma 1 subordina l’estensione della moratoria a una previa comunicazione delle imprese ammesse, alla data di entrata in vigore del decreto, alla moratoria già in corso (ai sensi dell’articolo 56, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15 giugno 2021

Lo stesso comma proroga fino alla stessa data del 31 dicembre 2021 i termini entro cui i soggetti finanziatori possono accedere alla garanzia del 33% degli importi sospesi, previsti dall’articolo 56, commi 6 e 8.

 

Come illustrato, le precedenti disposizioni sono state autorizzate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il comma 2 prevede che anche la disposizione in commento operi in conformità all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Il comma 3, infine, prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Le modalità operative di intervento della sezione speciale di cui all’art. 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono state approvate con decreto ministeriale 9 luglio 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 maggio  2021 sono  state   approvate,   a   integrazione   delle   condizioni   di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del  Fondo, le disposizioni operative adottate dal Consiglio  di  gestione  nella seduta del 30 dicembre 2020,  alla luce delle successive modifiche normative, non comprensive della disposizione in commento, sopravvenuta in termini temporali.


 

Articolo 17
(Patrimonio Destinato)

 

 

L’articolo 17 interviene sulla disciplina del cd. Patrimonio Destinato, istituito dal decreto Rilancio in seno a Cassa Depositi e Prestiti per effettuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, le norme in esame estendono al 31 dicembre 2021 gli interventi del Patrimonio Destinato effettuati nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 (cd. interventi in Temporary Framework: aumenti di capitale di imprese, sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, di prestiti obbligazionari subordinati convertibili e di prestiti obbligazionari subordinati).

Si chiarisce inoltre che l’emissione di titoli di stato in anni successivi al 2020, a titolo di apporto al fondo da parte del MEF (se non emessi e assegnati nel medesimo anno), possa avvenire in alternativa all’apporto di liquidità.

 

 

L'articolo 27, comma l del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) prevede la costituzione, nell'ambito di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – CDP, di un patrimonio le cui risorse sono destinate all’attuazione di interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n.34 del 2020, il Patrimonio Destinato non è costituito mediante segregazione di una parte del patrimonio di CDP, ma mediante l'apporto di beni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF); a tal fine, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato o di liquidità, nel limite massimo di 44 miliardi di euro. Si tratta quindi di un fondo interamente pubblico la cui gestione è affidata a CDP.

All’apporto del MEF corrisponde l’emissione, da parte di CDP S.p.A., a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del Ministero dell’economia e delle finanze, di strumenti finanziari di partecipazione. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano.

In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipazione ad aumenti di capitale, acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato o di singoli comparti è consentita l’emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di incapienza del patrimonio medesimo, è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato.

La garanzia dello Stato può essere altresì concessa in favore dei portatori dei titoli emessi per finanziare il Patrimonio Destinato, a specifiche condizioni. Il Patrimonio opera in regime di totale esenzione fiscale: gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal patrimonio destinato e dai suoi comparti sono soggetti a imposta sostitutiva con aliquota del 12,5 per cento.

Il Patrimonio Destinato cessa ex lege decorsi dodici anni dalla costituzione; tuttavia la sua durata può essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP, su richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze.

Al conto corrente di tesoreria centrale fruttifero, su cui confluiscono le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato possono affluire anche le disponibilità liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell’economia reale. Gli schemi di decreto attuativo della disciplina primaria sono sottoposti al Parlamento. Al Parlamento è inoltre inviata una relazione annuale sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni in parola.

Il decreto MEF n. 26 del 3 febbraio 2021 (GU 10 marzo 2021) reca il Regolamento concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio Destinato. Al riguardo le Commissioni VI Finanze e X Attività Produttive della Camera, nel mese di dicembre 2020 hanno espresso parere favorevole con osservazioni sul relativo schema (Atto del Governo n. 222).

In estrema sintesi, il decreto ministeriale dispone due differenti operatività del Patrimonio Destinato:

·         la prima, definita secondo i termini e alle condizioni di cui al Temporary Framework sugli aiuti di Stato in seno all'emergenza COVID-19, su cui - come riferisce il Governo - la Commissione europea si è positivamente espressa a seguito di formale notifica da parte delle autorità italiane (decisione C(2020) 6459 final del 17 settembre 2020); nell'ambito di tale operatività, il Patrimonio Destinato interviene mediante la partecipazione ad aumenti di capitale, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati;

·         una operatività a condizioni di mercato, mediante la partecipazione ad aumenti di capitale, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, operazioni sul mercato secondario e ristrutturazioni di impresa; gli strumenti sono strutturati in coerenza con le operazioni di mercato della stessa specie e prevedono sempre la presenza di terzi co-investitori nella misura almeno del 30 per cento dell'ammontare: questi ultimi sottoscrivono gli strumenti a condizioni identiche a quelle del Patrimonio Destinato (c.d. pari passu).

L’articolo 27 del decreto Rilancio, al comma 2, dispone tra l'altro che gli apporti del Ministero dell'economia e delle finanze siano effettuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; al riguardo il Decreto 7 maggio 2021 stabilisce (articolo 3) che, ai fini della dotazione iniziale del Patrimonio Destinato, siano assegnati a titolo di apporto a Cassa depositi e prestiti S.p.a., in nome e per conto del Patrimonio Destinato medesimo, titoli di Stato per un controvalore di tre miliardi di euro. Qualora intervenga autorizzazione di legge l'apporto iniziale e gli apporti successivi potranno essere effettuati, in tutto o in parte, attraverso l'assegnazione di disponibilità liquide, oltre che di titoli di Stato, fermo restando il limite massimo complessivo di 44 miliardi.

 

L’articolo in esame (comma 1) inserisce nell’articolo 27 del decreto Rilancio un nuovo comma 4-bis, il quale chiarisce che gli interventi del Patrimonio Destinato nelle forme e alle condizioni previsti dal quadro normativo dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 sono effettuati entro il 31 dicembre 2021.

 

Il regolamento del Patrimonio Destinato (articolo 6 del richiamato D.M. n. 26 del 2021), oltre a individuare le tipologie di interventi del Patrimonio Destinato effettuati in coerenza al Temporary Framework - e dalla decisione della Commissione europea C(2020) 6459 final, che ha ritenuto la misura del Patrimonio Destinato compatibile con la normativa sugli aiuti di Stato - ne definisce altresì le scadenze.

I suddetti interventi consistono in:

§  partecipazione ad aumenti di capitale (contratti da sottoscrivere entro il 30 settembre 2021);

§  sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione (contratti da sottoscrivere entro il 30 settembre 2021);

§  sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili (contratti da sottoscrivere entro il 30 settembre 2021);

§  sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati (contratti da sottoscrivere entro il 30 giugno 2021);

Le scadenze fissate in origine dal decreto ministeriale hanno tenuto conto della Comunicazione C(2020) 7127 final del 13 ottobre 2020, con cui la Commissione ha introdotto una  modifica al quadro europeo degli aiuti di Stato nella pandemia, prorogando l’operatività delle misure del Temporary Framework al 30 giugno 2021, ad eccezione di quelle relative alle misure di ricapitalizzazione, prorogate per ulteriori tre mesi fino al 30 settembre 2021.

Sul punto è successivamente intervenuta, il 28 gennaio 2021, la Comunicazione della Commissione UE C 2021/C 34/06, che ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2021 il Quadro delle misure di aiuto (sia quelle in scadenza al 30 giugno 2021, sia quelle per la ricapitalizzazione la cui scadenza era fissata al 30 settembre 2021).

Sono stati inoltre aumentati i massimali degli aiuti di importo limitato e dei costi fissi non coperti, ed è stata consentita la conversione degli strumenti rimborsabili concessi nell'ambito del Quadro (garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto, quali le sovvenzioni dirette, a condizione che siano rispettate le condizioni del Quadro stesso.

Di conseguenza, le norme in commento rendono coerenti le scadenze previste per gli interventi del Patrimonio Destinato nel regime di Temporary Framework a quanto deciso dalla Commissione, prorogandoli al 31 dicembre 2021.

Per ulteriori informazioni sugli aiuti di Stato nel contesto pandemico, si rinvia al sito della documentazione parlamentare.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame chiarisce che l’emissione di titoli di Stato in anni successivi al 2020 a titolo di apporto al fondo (se non emessi e assegnati nel medesimo anno) può avvenire in alternativa all’apporto di liquidità. A tal fine è modificato l’articolo 27, comma 17, ultimo periodo, del decreto Rilancio.

Il comma 17 dell’articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020, nella sua formulazione vigente, ai fini degli apporti del MEF al Patrimonio Destinato autorizza per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi, ovvero consente al MEF – ai medesimi fini l’apporto di liquidità. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche; ai fini della registrazione contabile dell'operazione. A fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo e? iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed e? regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo di bilancio utilizzato per la registrazione contabile dell’assegnazione dei titoli di Stato è utilizzato per l’apporto di liquidità.  Infine si dispone che i titoli di Stato eventualmente non emessi e assegnati nell’anno 2020 possano esserlo negli anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio.


 

Articolo 18
(Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali)

 

 

L’articolo 18 incide sulla disciplina della variazione dell’imponibile IVA o dell’imposta dovuta e, dunque, sul diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo legato a procedure concorsuali ed esecutive individuali.

In particolare le norme in esame, per le procedure concorsuali, ripristinano la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento - emettendo nota di credito IVA – già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore e? assoggettato a una procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l’infruttuoso esperimento della stessa.

La condizione di infruttuosità della procedura, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione, permane per le procedure esecutive individuali.

 

Più in dettaglio, le norme in commento modificano l’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972 (che disciplina l’Imposta sul valore aggiunto – IVA), il quale si occupa delle conseguenze derivanti dalla variazione dell’imponibile e dell’imposta e, dunque, dell’esercizio del diritto alla detrazione.

 

Si rammenta che la disciplina relativa alle note di credito IVA, contenuta nell’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, è stata modificata diverse volte nel tempo.

La legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 126 e 127 della legge n. 208 del 2015) aveva novellato l’articolo 26 allo scopo di anticipare al momento di apertura di una procedura concorsuale la possibilità di emettere una nota di credito e, dunque, portare in detrazione l’IVA corrispondente alle variazioni in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, anziché doverne attendere l’infruttuosa conclusione per l’esercizio del relativo diritto.

Successivamente, la legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 567 della legge n. 232 del 2016) ha ripristinato la regola secondo cui l’emissione di nota di credito IVA e, dunque, la possibilità di portare in detrazione l’IVA corrispondente alle variazioni in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, può avvenire solo una volta che dette procedure si siano concluse infruttuosamente.  

Si ricorda al riguardo che l’articolo 90, secondo paragrafo, della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) rimette agli Stati la facoltà di stabilire se e a quali condizioni riconoscere il diritto alla riduzione della base imponibile e dell’imposta in caso di mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo. Come chiarito dalla Corte di Giustizia (causa C- 246/16), tale facoltà si fonda sull’assunto che, in presenza di talune circostanze e in ragione della situazione giuridica esistente nello Stato membro interessato, il mancato pagamento del corrispettivo può essere difficile da accertare o essere solamente provvisorio. I giudici europei hanno tuttavia precisato che essa è circoscritta a situazioni di incertezza e che uno Stato, pertanto, non può subordinare la riduzione della base imponibile dell’IVA all’infruttuosità di una procedura concorsuale qualora tale procedura possa durare più di dieci anni, poiché ciò violerebbe il principio di neutralità dell’imposta.

 

Più in dettaglio, l’articolo 18, comma 1, lettera a) espunge dall’articolo 26, comma 2 i riferimenti alle conseguenze delle procedure concorsuali, che vengono compiutamente disciplinate nel nuovo comma 3-bis, introdotto dalla lettera b) dell’articolo in esame.

 

In primo luogo, si chiarisce che il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta e di emettere nota di variazione anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente già a partire dalla data in cui quest'ultimo e? assoggettato a una procedura concorsuale.

A tal fine, l’articolo in esame, al comma 1, lettera f) introduce un nuovo comma 10-bis all’articolo 26, per chiarire che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

 

Resta fermo che il diritto è esercitabile dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, legge fallimentare; ovvero dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano di risanamento e di riequilibrio, pubblicato nel registro delle imprese e attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare.

 

Così come previsto dalle norme vigenti, l’infruttuosità della procedura concorsuale resta condizione indispensabile per l’esercizio del diritto alla detrazione ove il mancato pagamento dipenda da procedure esecutive individuali.

 

La lettera c) aggiunge un periodo al comma 5 dell’articolo 26. Tale norma dispone, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione, che il cessionario o il committente registrino la variazione (a norma dell'articolo 23 del D.P.R. IVA, ovvero nel registro fatture, ovvero a norma dell'articolo 24 del medesimo D.P.R. e, cioè, nel registro corrispettivi), nei limiti della detrazione operata, salvo il diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.

Per effetto delle modifiche in esame, si chiarisce che l’obbligo di registrazione non sussiste nel caso in cui il mancato pagamento derivi da procedure concorsuali (ai sensi del comma 3-bis, lettera a)).

 

La lettera d) introduce un nuovo comma 5-bis nell’articolo 26.

Le nuove norme prevedono che, se il corrispettivo è pagato successivamente all’esperimento di procedure concorsuali o esecutive individuali nei confronti del cessionario o committente, siano assolti gli obblighi di registrazione connessi alla variazione dell’imponibile o dell’imposta (disposizioni di cui all’articolo 26, comma 1). In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di registrazione della variazione (di cui al comma 5) ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.

 

La lettera e), con una norma di coordinamento, introduce il riferimento al comma 3-bis nell’articolo 26, comma 8: dunque anche nel caso di procedure concorsuali o esecutive individuali le variazioni possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica sul registro fatture, sul registro corrispettivi e sul registro acquisti (di cui, rispettivamente agli articoli 23, 24 e 25 del D.P.R. IVA).

 

Si veda supra per il disposto introdotto dalla lettera f).

 

Infine, la lettera g) del comma 1 apporta una modifica di coordinamento, stabilendo che le norme di cui al comma 12 dell’articolo 26 si applicano ai soli fini delle procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

Il richiamato comma 12 stabilisce che una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

a)   nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;

b)  nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;

c)   nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

 

In ordine alla decorrenza della nuova disciplina, il comma 2 dell’articolo prevede che le nuove norme sulle note di credito IVA emesse a seguito di sottoposizione e procedure concorsuali (di cui all’articolo 26, comma 3-bis, lettera a)) e quelle relative agli obblighi di registrazione (comma 5, secondo periodo dell’articolo 26) si applicano alle procedure concorsuali avviate in seguito al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore delle modifiche in esame).

 

Il comma 3 quantifica le minori entrate derivanti dal presente articolo in 340 milioni di euro per l’anno 2021, cui si provvede ai sensi della generale norma di copertura del provvedimento (articolo 77, cfr. la relativa scheda di lettura).

 


 

Articolo 19
(Proroga degli incentivi per la cessione di crediti
e ACE innovativa 2021)

 

 

L’articolo 19 proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità riconosciuta alle società che cedono a titolo oneroso crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti di trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets, DTA).

La disposizione introduce altresì un regime transitorio straordinario della disciplina dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, che prevede anche la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d’imposta compensabile per il 2021.

La norma stabilisce inoltre che nel 2021, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale è pari al 15 per cento (rispetto al coefficiente ordinario di remunerazione dell’1,3 per cento).

 

Il comma 1 della disposizione, modificando l’articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, proroga la possibilità riconosciuta alle società di cedere propri crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, trasformandoli in crediti d’imposta, fino al 31 dicembre 2021 (rispetto al previgente 31 dicembre 2020) e prevede che il limite del valore nominale massimo dei crediti ceduti, stabilito in 2 miliardi, valga per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

 

A tale proposito, si ricorda che il richiamato articolo 44-bis dispone che, qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets, DTA) riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile e all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta alla data della cessione. Ai fini della trasformazione in credito d’imposta, tali componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

 

Con l'articolo 2, commi da 55 a 57, del decreto-legge n. 225 del 2010 il legislatore ha consentito di trasformare in crediti di imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, per colmare il divario di incidenza delle imposte anticipate nei bilanci degli operatori italiani (in particolare gli enti creditizi e finanziari) rispetto a quelli europei.

L’impossibilità di liquidare le poste dell’attivo relative alle DTA aveva infatti indotto il Comitato di Basilea a introdurre stringenti filtri patrimoniali; essi, superata una certa soglia, hanno un impatto diretto di riduzione del capitale di migliore qualità (common equity) di un ammontare pari alle DTA che eccedono tale soglia, aumentando il fabbisogno di capitale. Pertanto, l’entrata in vigore dell’accordo di Basilea 3 ha implicato che il trattamento fiscale poco favorevole delle rettifiche su crediti si traducesse anche in una penalizzazione sul piano della dotazione patrimoniale regolamentare delle banche italiane.

Per evitare il sorgere di questo svantaggio competitivo, è stato previsto un meccanismo di conversione in crediti di imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997; in tal modo, le DTA sono “smobilizzabili” e pertanto concorrono all’assorbimento delle perdite al pari del capitale e delle altre riserve, divenendo riconoscibili ai fini di vigilanza. Il medesimo meccanismo è previsto anche per le DTA che derivino da disallineamenti temporali nella rilevazione di bilancio e fiscale e che siano destinati a riassorbirsi nel tempo, come nel caso dell’affrancamento del valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali.

Il richiamato articolo 2, commi 55 e seguenti del decreto-legge n. 225 del 2010 ha consentito, come anticipato, di trasformare in credito di imposta le attività per imposte anticipate (DTA) iscritte in bilancio, relative alle svalutazioni di crediti - non ancora dedotte ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del TUIR - e al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi in più periodi d'imposta.

Sul punto è intervenuto successivamente l’articolo 9 del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha previsto la conversione delle DTA in presenza di perdite fiscali rilevanti ai sensi dell’articolo 84 del TUIR; l’articolo 1, commi da 167 a 171, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), che ha esteso l’originario ambito applicativo della disciplina alle DTA relative all’IRAP. Ulteriori modifiche sono state apportate dal decreto-legge n. 83 del 2015 e specifiche norme per gli enti in risoluzione sono contenute nella legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), nonché dal decreto-legge n. 59 del 2016 e dalla legge di bilancio (legge n. 145 del 2018).

Si ricorda che l’articolo 55 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha sostituito l’articolo 44-bis del decreto legge n. 34 del 2019 (recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi). Nella formulazione antecedente al decreto-legge n. 18 del 2020, la norma conteneva agevolazioni per le operazioni di aggregazione aziendale compiute da società del Mezzogiorno, da cui risultassero una o più imprese aventi, a loro volta, sede legale nel Mezzogiorno: l’agevolazione consisteva nella possibilità di trasferire al soggetto derivante dall’aggregazione le attività fiscali differite (DTA) delle singole imprese e trasformarle in credito di imposta, a fronte del pagamento di un canone annuo determinato applicando l’aliquota dell’1,5 per cento alla differenza tra le DTA e le imposte versate.

Successivamente è intervenuto sulla materia l’articolo 72, comma 1-ter, del decreto legge  14 agosto 2020, n. 104, che ha  modificato ulteriormente la disciplina dell’articolo 44-bis, alla cui scheda di lettura, all’interno del dossier realizzato dai Servizi Studi di Camera e Senato, si rimanda.

 

 

I commi da 2 a 8 introducono delle modifiche alla disciplina dell’ACE, prevedendo per i soli incrementi di capitale proprio effettuati nel corso del 2021, e fino a 5 milioni di euro, una valutazione del rendimento nozionale mediante l’applicazione di un coefficiente più elevato (15 per cento) rispetto a quello ordinario (1,3 per cento). Viene, inoltre, disposta la possibilità di fruire dell’agevolazione in via anticipata sotto forma di credito d’imposta, che può essere usato in compensazione in F24 senza limiti d’importo, oppure richiesto a rimborso o ceduto a terzi.

 

In particolare il comma 2 stabilisce che nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale (lettera b) del comma 287 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160) è pari al 15 per cento.

Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta.

La variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

 

A tale proposito si ricorda che il meccanismo fiscale di aiuto alla crescita economica, istituito per la prima volta dal decreto-legge n. 201 del 2011, la cui disciplina è stata ritoccata più volte negli anni successivi (da ultimo, abrogato dalla legge di bilancio 2019 e ripristinato dal comma 287 della legge di bilancio 2020), consiste nella detassazione di una parte degli incrementi del patrimonio netto, o meglio nella deduzione di un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Pertanto, l'agevolazione spetta alle imprese il cui capitale proprio viene incrementato mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva, allo scopo di costituire un incentivo per la patrimonializzazione delle imprese.

Per il calcolo dell'importo deducibile si effettua la somma dei componenti che hanno inciso positivamente (conferimenti, utili accantonati) e negativamente (riduzioni di patrimonio con attribuzione ai soci, acquisti di partecipazioni in società controllate, acquisti di aziende o rami di aziende) sul capitale. A tale base si moltiplica un'aliquota percentuale, fissata all'1,3 per cento dalla legge di bilancio 2020.

 

In merito al rispristino dell’agevolazione in esame si ricorda che il richiamato comma 287 abroga espressamente le disposizioni recate dall'articolo 2, commi dall'1 all'8, del decreto legge n. 34 del 2019 e articolo 1, comma 1080, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019). Tali disposizioni avevano previsto di sopprimere la disciplina dell'ACE, per sostituirla con diverse misure di incentivo per le imprese che reinvestono i propri utili. In particolare, il comma 1080 della legge di bilancio 2019 aveva disposto l'abrogazione dell’articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2011 e dei commi da 549 a 553 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017. Allo stesso tempo, l'articolo 1, commi da 28 a 34 della medesima legge di bilancio 2019, aveva previsto l'introduzione di un’aliquota ridotta al 15 per cento per l’imposta sui redditi di impresa, da applicare agli utili destinati all’acquisto di beni strumentali e alle nuove assunzioni. Successivamente, l’articolo 2 del decreto legge n. 34 del 2019, ha sostituito l'agevolazione IRES al 15 per cento in favore di imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove assunzioni, con un diverso incentivo che prevede una progressiva riduzione dell’aliquota IRES sul reddito di impresa correlata al solo reimpiego degli utili.  Anche tale regime agevolativo viene tuttavia abrogato dalla disposizione che prevede il ripristino dell'ACE.

 

Il comma 3 dispone, inoltre, che per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la deduzione del rendimento nozionale valutato mediante applicazione dell’aliquota percentuale di cui al comma 2 corrispondente agli incrementi di capitale proprio può essere alternativamente fruita tramite riconoscimento di un credito d’imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale le aliquote delle imposte sul reddito delle perone fisiche e delle società (articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi-decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Il credito d’imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all’Agenzia delle entrate da effettuarsi dal giorno successivo a quello dell’avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare l’utile di esercizio, in tutto o in parte, a riserva.

I commi 4 e 5 stabiliscono i meccanismi per il recupero del beneficio fiscale fruito qualora nei due anni successivi al 2021 il patrimonio netto si riduca per cause diverse dall’emersione di perdite di bilancio.

Il comma 4 prevede che nel caso di fruizione del beneficio fiscale, qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella riferita al periodo d’imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d’imposta, il credito d’imposta è restituito in proporzione a tale minore importo.

Qualora nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente, il credito d’imposta è restituito in proporzione a tale minore importo.

Qualora nel secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta è restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 rispetto a quella riferita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, al netto dell’eventuale credito d’imposta restituito nel periodo d’imposta precedente.

 

Nella relazione illustrativa che accompagna il decreto il Governo chiarisce con un esempio tale meccanismo: se nel corso del 2021 sono stati effettuati incrementi per 1000, con fruizione di un credito d’imposta pari a 36, seguiti da decrementi per 200, la variazione del capitale proprio effettuata nel 2021 sarà pari a 800; il credito d’imposta andrà restituito in proporzione alla differenza tra 1000 e 800, ovvero per un ammontare pari a 7,2 (200:1000=X:36). Nel 2022, qualora la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del 2021, il credito d’imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Continuando l’esempio precedente, se la variazione del capitale proprio è pari a 800 a fine 2021 e si riduce a 500 a fine 2022, a fronte del credito usufruito di 36 calcolato su incrementi pari a 1000, nel 2022 andrà restituito un ammontare pari a 10,8 ((800-500):1000=x:36). Se nel 2023 la variazione in aumento del capitale proprio risulta inferiore rispetto a quella del 2021, il credito d’imposta è restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento 2023 rispetto a quella del 2021, al netto dell’eventuale credito d’imposta già restituito nel periodo d’imposta precedente. Riprendendo l’esempio, se a fine 2023 la variazione del capitale proprio è pari a 400, a fronte del credito usufruito di 36 calcolato su incrementi pari a 1000, nel 2023 andrà restituito un ammontare pari a 3,6 ((800-400):1000=x:36 – 10,8, dove 10,8 sono gli importi del credito già restituito nell’esercizio precedente).

 

Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.

 

Il comma 5 disciplina la materia nel caso di mancata applicazione del comma 3:

§  qualora la variazione in aumento del capitale proprio del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 risulti inferiore rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, il reddito complessivo dell’imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente e quella esistente alla chiusura del periodo d’imposta in corso;

§  qualora nel secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2021, il reddito complessivo dell’imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella esistente alla chiusura del periodo d’imposta in corso, al netto dell’eventuale aumento del reddito complessivo dell’imposta sui redditi effettuato nel periodo d’imposta precedente.

Ai fini della determinazione della variazione in aumento sopra esaminate non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.

 

Il comma 6 chiarisce che il credito d’imposta non è produttivo di interessi.

Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) oppure può essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. I soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi).

 

Il comma 7 stabilisce che i soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito.

 

Il comma 8 semplifica gli adempimenti procedurali che, nell’ambito dell’iter societario che deve portare al perfezionamento giuridico dell’operazione di aggregazione, devono essere completati entro il 31 dicembre 2021 affinché l’operazione possa essere ricompresa nell’ambito applicativo della disciplina prevista di incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale (commi da 233 a 243 della legge 30 dicembre 2020, n. 178-legge di bilancio 2021).

 

Si ricorda sinteticamente che i richiamati commi 233-242, per incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda da deliberare nel 2021, consentono al soggetto risultante dall’operazione straordinaria, al beneficiario e al conferitario di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE. La trasformazione avviene in due momenti distinti, per un ammontare complessivo non superiore al 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione. Per fruire dell’incentivo le società che partecipano alle operazioni devono essere operative da almeno due anni e non devono far parte dello stesso gruppo societario, ne? in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento o controllate anche indirettamente ai sensi delle norme del codice civile. Sono escluse dall’agevolazione le società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi della disciplina delle crisi bancarie ovvero lo stato di insolvenza ai sensi delle norme sulla crisi d’impresa. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta e? condizionata al pagamento di una commissione, pari al 25 per cento delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate, da versare in due soluzioni.

 

La disposizione, modificando il comma 233 della legge di bilancio 2021, stabilisce che in caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda il cui progetto sia stato approvato dall’organo amministrativo competente delle società partecipanti, in caso di fusioni e scissioni, o l’operazione sia stata deliberata dall’organo amministrativo competente della conferente, in caso di conferimenti, tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate riferite alle seguenti componenti:

§  perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile (articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi) alla medesima data;

§  importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto (articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) maturato fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla medesima data.

 

Le attività per imposte anticipate riferibili alle componenti sopra indicate possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio.

 

Il comma 9 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo.


 

Articolo 20
(Modifiche al credito d’imposta)

 

 

L’articolo 20 consente anche ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro di usufruire in un’unica quota annuale del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi a condizione che:

§  si tratti di investimenti in beni strumentali materiali diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (beni diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017);

§  gli investimenti siano effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

 

La legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197 della legge n. 160 del 2019), in luogo di prorogare al 2020 il cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese – misure che in sostanza consentivano di maggiorare, a fini fiscali, i costi sostenuti per specifiche categoria di investimenti – ha sostituito tali misure con un credito d’imposta per le spese sostenute, a titolo di investimento in beni strumentali nuovi. Esso riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Il credito è riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.

La legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi 1051-1063 e 1065) ha esteso fino al 31 dicembre 2022 la disciplina di tale credito d’imposta, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l’ambito applicativo e anticipando la decorrenza dell’innovata disciplina al 16 novembre 2020. Tale credito riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Esso è riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.

Beneficiari del credito d’imposta sono le imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 -  in tale ultimo caso, se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione - effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.  Esso è riconosciuto nelle condizioni e nelle misure stabilite ex lege, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, con l’eccezione di alcune imprese (in stato di crisi o destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche).

La fruizione del beneficio spettante è condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, con specifiche esclusioni.

Come anticipato, l’agevolazione è riconosciuta in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento.

Essa spetta nella misura del 10 per cento del costo sostenuto, alle imprese che effettuano:

§  investimenti in beni strumentali materiali, purché diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;

§  investimenti in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

La misura del credito d’imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile.

L’agevolazione scende al 6 per cento per gli stessi investimenti - coi medesimi limiti -  se effettuati a dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

L’agevolazione si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

Il comma 1056 dispone che, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto:

§  nella misura del 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

§  nella misura del 30 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;

§  nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A sopra menzionato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta sia riconosciuto:

§  nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

§  nella misura del 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;

§  nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (ricompresi nell'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 e successivamente integrato dalla legge di bilancio 2018) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

L’agevolazione spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni i beni materiali diversi da quelli relativi a Industria 4.0, ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.

Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante per i beni materiali diversi da Industria 4.0, per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

Se l’interconnessione di beni materiali avviene in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante.

Le norme disciplinano altresì le conseguenze della cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati. In particolare, se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di interconnessione i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Si ricorda inoltre in questa sede che per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture collocate nelle regioni del Mezzogiorno, la medesima legge di bilancio 2021 (commi 171-172) è stato prorogato al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).  Sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale e relativi all’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 3 milioni di euro per le piccole imprese, a 10 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese.

L’agevolazione massima è pari:

§  al 45% per le piccole imprese, al 35% per le medie imprese, al 25% per le grandi imprese per le Regioni Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata e Sardegna;

§  al 30% per le piccole imprese, al 20% per le medie imprese e al 10% per le grandi imprese, per le Regioni Abruzzo e Molise.

 

Le norme in esame introducono un nuovo comma 1059-bis nella richiamata legge di bilancio 2021, ai sensi del quale per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale, in luogo delle tre quote annuali di pari importo previste a regime (ai sensi del vigente comma 1059).

Il richiamato comma 1059 prevede infatti che il credito d'imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24 in tre quote annuali di pari importo; in deroga a tale previsione generale, per gli investimenti in beni strumentali effettuati fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.

Le modifiche in esame, in sostanza, consentono l’utilizzo del credito di imposta in una quota unica, solo per i beni strumentali “non 4.0”, anche alle imprese con ricavi o compensi pari o superiori a 5 milioni e fino al 31 dicembre 2021.

 

Come anticipato supra, il richiamato comma 1054 stabilisce che il credito d’imposta spetta nella misura del 10 per cento del costo sostenuto, alle imprese che effettuano:

§   investimenti in beni strumentali materiali, purché diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;

§  investimenti in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

La misura del credito d’imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile, ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

 

Il comma 2 di conseguenza modifica l’autorizzazione di spesa prevista dalla legge di bilancio 2021 (comma 1065), rimodulandola fino al 2024 nelle seguenti misure:

§  da 3.976,1 a 5.280,90 milioni di euro per l’anno 2021;

§  da 3.629,05 a 3.012,95 milioni di euro per l’anno 2022;

§  da 3.370,18 a 2.699,68 milioni di euro per l’anno 2023;

§  da 2.082,07 a 2.063,97 milioni di euro per il 2024.

 

Il comma 3 dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1.304,80 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

 


 

Articolo 21
(Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali
degli enti territoriali)

 

 

L’articolo 21 incrementa le risorse del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di consentire agli enti territoriali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, di poter far fronte ai debiti commerciali diversi da quelli finanziari e sanitari. L'articolo demanda la gestione dell'erogazione dell'anticipazione alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di un addendum alla convenzione già in essere; definisce le modalità e la tempistica entro cui può essere avanzata la richiesta; dispone in ordine agli interessi di preammortamento; definisce le modalità di restituzione (in un arco temporale trentennale); stabilisce le modalità di recupero delle rate di ammortamento eventualmente non corrisposte alla scadenza; definisce il termine entro cui gli enti che accedono alla liquidità devono estinguere i loro debiti e le sanzioni per il mancato rispetto

 

L'articolo 21, al comma 1, incrementa di un miliardo di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo per assicurare un'anticipazione di liquidità destinata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili istituito ai sensi dell'articolo 115 del DL 34/2020.

Il richiamato art.115 ha istituito il predetto Fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020, al fine di concedere anticipazioni agli enti territoriali che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, alla luce della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19. La finalità è quella di permettere agli enti beneficiari  di far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili, attraverso una consistente iniezione di liquidità, in ultima analisi, nei confronti del settore economico nel suo complesso.

Il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è distinto in due Sezioni (ognuna corrispondente ad un articolo nell'ambito del medesimo capitolo di bilancio) dirette ad assicurare liquidità rispettivamente: i) alle regioni e alle province autonome per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale; ii) agli enti locali e alle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari. Ogni Sezione ha una propria dotazione finanziaria: quella per i debiti degli enti del SSN ha una dotazione pari a 4 miliardi; l'altra Sezione è pari a 8 miliardi. Nell'ambito della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti diversi da quelli finanziari e sanitari la dotazione complessiva è ulteriormente ripartita fra enti locali (per una quota pari a 6,5 miliardi) e regioni/province autonome (per una quota pari a 1,5 miliardi).

Si ricorda peraltro che l’articolo 55, comma 1, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha riaperto, esclusivamente per gli enti locali (con richieste da avanzare nel periodo compreso tra il 21 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020), i termini della procedura per la concessione delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai debiti della pubblica amministrazione previsti dal decreto-legge n.34 del 2020.

Va peraltro segnalato che gli importi del Fondo sono stati rideterminati in riduzione ai sensi dell'art.34, comma 7, lettera r), del DL n.137/2020 (per un importo pari a 5.260 milioni di euro per l'anno 2020) e dell'art. 1, comma 722, della legge n.178 del 2020 (per un importo pari a 70 milioni di euro).

L'incremento del Fondo disposto dal comma 1 in commento è destinato alla Sezione diretta ad assicurare liquidità agli enti locali e alle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari.

Quanto agli oneri del comma in esame, si provvede ai sensi dell'art.77 del presente decreto (alla cui scheda del presente Dossier si rinvia).

 

 

Il ritardo nei pagamenti dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni costituisce una questione annosa - ben precedente rispetto all'emergenza sanitaria in corso -  alla quale il Governo e il Legislatore hanno tentato di porre rimedio con precedenti interventi legislativi, ed in particolare con  il decreto-legge 35 del 2013, senza peraltro riuscire a superare del tutto la criticità[17].

Il decreto-legge reca, all'art.1, strumenti diretti a garantire la puntualità dei pagamenti dei debiti contratti dalla PA. Nello specifico, il comma 10 istituisce un Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, con una dotazione di circa 16,5 miliardi di euro per il 2013 e di circa 7,3miliardi per il 2014. Il Fondo è suddiviso in tre distinte Sezioni (mentre il decreto legge in esame, come visto, ne contempla due): una relativa agli enti locali, una alle regioni e province autonome e una agli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

L'obbligo di adempiere con puntualità le obbligazioni scadute della PA è contenuto nella direttiva 2011/7/UE e nel decreto legislativo n. 192 del 2012 che ne recepisce i contenuti. In estrema sintesi, tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, ad eccezione degli enti del SSN (per i quali il termine è di 60 giorni).

Anche in considerazione degli effetti di tale provvedimento e degli ulteriori interventi legislativi, si è registrato un miglioramento  complessivo, negli ultimi anni, nei tempi di pagamento, come segnalato dal Ministero dell'economia e delle finanze, che monitora il processo di estinzione dei debiti commerciali avvalendosi del sistema informatico denominato Piattaforma dei crediti commerciali (PCC), in cui confluiscono le informazioni sulle singole fatture ricevute dalle oltre 22.200 amministrazioni pubbliche registrate. Al riguardo, in un comunicato del MEF del 27 giugno 2020 si fa presente che "il tempo medio ponderato occorso per saldare le fatture del 2019 è pari a 48 giorni, a cui corrisponde un ritardo medio di 1 giorno rispetto alla scadenza".

Nonostante il trend positivo, la Corte di giustizia dell'Unione europea lo scorso anno ha riconosciuto (Causa C-122/18 del 28 gennaio 2020) che «la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti» in forza della citata direttiva poiché non ha assicurato «che le sue pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento» pari a 30 o 60 giorni. Nell'occasione, la Corte non ha ritenuto di poter prendere in considerazione «la circostanza, quand'anche accertata, che la situazione relativa ai ritardi di pagamento delle pubbliche amministrazioni nelle transazioni commerciali [...] sia in via di miglioramento» (paragrafo n.64). In proposito, nella decisione, al paragrafo 61, si fa riferimento a tempi medi di ritardo, secondo le argomentazioni prodotte dall'Italia, pari a 10 giorni per le pubbliche amministrazioni non appartenenti al SSN e di 8 per quelle ad esso appartenenti.

 

Il comma 2:

§  al fine di garantire l’immediata operatività del Fondo fa rinvio ad un addendum alla convenzione sottoscritta fra il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), da stipulare entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

§  autorizza il MEF a trasferire l'importo attribuito alla richiamata Sezione diretta ad assicurare liquidità per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari al corrispondente conto corrente presso la Tesoreria centrale, ad esso intestato;

§  autorizza la CDP ad effettuare operazioni di prelievo e versamento sul tale conto corrente per le finalità di cui alla richiamata Sezione;

§  -stabilisce che il richiamato addendum preveda:

i) criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti territoriali alle risorse della Sezione;

ii) che tale accesso sia subordinato alla previa sottoscrizione di un contratto tipo (approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del MEF e della CDP);  

iii)  criteri e le modalità di gestione da parte di CDP (s'intende della predetta Sezione).

Si valuti l'opportunità di un'integrazione della disposizione in tal senso.

L'ultimo periodo del comma 2 stabilisce che sia assicurata pubblicità all'addendum tramite pubblicazione sui siti internet delle parti contraenti (MEF e CDP).

 

Al riguardo, si segnala che in data 28 maggio 2020, la CDP e il MEF hanno sottoscritto la convenzione (approvata con Decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 45515 del 5 giugno 2020) prevista all'art.115, comma 2, del DL 34/2020, in cui sono definite le modalità operative del Fondo.

Il comma 3 autorizza gli enti locali (di cui all’articolo 2, comma 1, del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), le regioni e le province autonome a chiedere alla Cassa depositi e prestiti (CDP) anticipazioni di liquidità qualora non siano in grado di far fronte ai pagamenti relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali.

 

Ai sensi dell'art.2, comma 1, del TUEL, per enti locali si intendono i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.

 

Le anticipazioni sono dirette all'estinzione di debiti certi, liquidi ed esigibili, che siano maturati alla data del 31 dicembre 2020, che gli enti territoriali non sono in grado di far fronte, per carenza di liquidità, " anche a seguito del protrarsi della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19". La relativa richiesta alla CDP deve essere effettuata tra il 14 giugno e il 7 luglio 2021, secondo le modalità previste nel richiamato addendum (di cui al comma 2 del presente articolo). 

La disposizione in esame individua nella Giunta l'organo dell'ente territoriale competente a formulare tale richiesta.

La disposizione parrebbe non tener conto che nelle province e nelle città metropolitane non sono più previste le Giunte, secondo quanto previsto dalla legge n.56 del 2014, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

 

L'anticipazione di liquidità può essere domandata anche per debiti fuori bilancio a condizione che l'ente ne abbia disposto il relativo riconoscimento. Si tratta di una norma coerente con la previsione, già richiamata, secondo cui i debiti devono essere certi, liquidi ed esigibili.

 

Come precisato dal comma 4, le anticipazioni in questione non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive in favore degli enti richiedenti, poiché costituiscono un mero strumento di pagamento di debiti conseguenti a spese che hanno già una relativa copertura di bilancio. A conferma di ciò, sono escluse - come detto - le anticipazioni per la copertura di debiti fuori bilancio, che per loro natura non sono registrati in bilancio, fintanto che non se ne disponga il riconoscimento (con la relativa copertura).

Per tale ragione la norma specifica che le anticipazioni "non costituiscono indebitamento ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350".

 

Il citato art.3, comma 17, stabilisce che costituiscono indebitamento "l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto upfront), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia, [..] il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive [..]".

Proprio la medesima disposizione esclude che generino indebitamento "le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio".

 

La disposizione pare in linea con la consolidata giurisprudenza costituzionale (ex multis, si vedano, le sent. n.80 del 2021[18] e n.4 del 2020[19]) secondo sui le disposizioni legislative che autorizzano anticipazioni di liquidità non contrastano con la Costituzione (con particolare riferimento agli articoli 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma) nella misura in cui non accrescano (anche in modo fittizio) la capacità di spesa dell'ente.

Nello specifico, la Corte costituzionale ha affermato che le anticipazioni devono essere  misure che presentano un carattere di eccezionalità in quanto: a) sono «inscindibilmente collegate a una sofferenza della cassa», spesso legata a pregressi fenomeni di inappropriata gestione; b) sono «frutto di un rigoroso bilanciamento di interessi rilevanti in sede costituzionale e dell’Unione europea», quali l’esigenza di rispettare i vincoli di indebitamento e quella di onorare i debiti; c) rappresentano «un rimedio contingente, non riproducibile serialmente nel tempo e inidoneo a risanare bilanci strutturalmente in perdita» (sent. n.4/2020, Considerato in diritto n.4.1, secondo capoverso).

 

Il comma 4 in commento dispone altresì che le anticipazioni sono concesse in deroga rispetto ad alcune disposizioni legislative:

i) per gli enti locali la deroga riguarda quanto disposto agli articoli 203 e 204 del TUEL.

 

L'articolo 203 ("Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento") subordina il ricorso all'indebitamento: a) all'avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento; b) all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale sono iscritti i relativi stanziamenti. Inoltre, qualora nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio di previsione e contestualmente adegua il documento unico di programmazione e le previsioni del bilancio degli esercizi successivi (per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione).

L'articolo 204 ("Regole particolari per l'assunzione di mutui") dispone (fra l'altro) che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante dal prestito di garanzie, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

 

ii) per le regioni e le province autonome, la deroga riguarda quanto disposto all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ("Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42").

L'articolo (rubricato "Mutui e altre forme di indebitamento") pone una serie di limiti per il ricorso al debito da parte delle regioni. Fra l'altro, esso stabilisce che: occorre la previa approvazione del consiglio regionale del rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce; l'autorizzazione all'indebitamento è concessa con legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, e decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce; l'autorizzazione al nuovo debito è subordinata alla circostanza che l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non superi il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa.

 

Gli enti richiedenti, una volta che si è perfezionato il contratto di anticipazione, sono tenuti ad adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione. A tal fine si prevede che iscrivano nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell’esercizio, non impegnabile e pagabile.

 

Il comma 5 dispone in ordine alle modalità di presentazione della richiesta di anticipazione di liquidità.  Quest'ultima deve, nello specifico, contenere:

i) un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente (pertanto sindaco, presidente della provincia, presidente di regione, etc.) in cui si elencano i debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al comma 3 (v.supra). Detta richiesta è redatta utilizzando l'apposito modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (v. supra).

ii) l’attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, corredata dalla verifica da parte dell'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Ai sensi del comma 6, l'anticipazione è concessa entro il 23 luglio 2021 a valere sulla Sezione del fondo per Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali destinata ad assicurare la liquidità per pagamenti di debiti diversi da quelli finanziari e sanitari.

Tenuto conto che le richieste di anticipazione potrebbero essere maggiori rispetto alle risorse stanziate nella citata sezione, la norma in esame stabilisce che l'anticipazione è concessa in modo proporzionale all'ammontare complessivo delle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezione medesima.

Il comma 7 dispone in ordine al piano di ammortamento per la restituzione dell'anticipazione. Esso prevede una restituzione secondo rate costanti e in un periodo massimo di 30 anni. La restituzione è tuttavia anticipata nell'evenienza che si determini il ripristino della normale gestione della liquidità, secondo quanto previsto nel contratto tipo di cui al comma 2 (v. supra).

Il piano di ammortamento prende avvio dall'esercizio 2023 e le rate sono corrisposte non oltre il 31 ottobre di ciascun anno.

Il comma 7 dispone altresì in ordine agli interessi di preammortamento che gli enti sono tenuti a riconoscere nel periodo intercorrente fra la data dell'erogazione della liquidità e la data di decorrenza dell’ammortamento. Detti interessi, stando alla formulazione della disposizione "saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data".

Sebbene nel testo richiamato si rinvengano due date (e non una come lascerebbe presupporre il riferimento a "tale data"), tenuto conto tuttavia della definizione di preammortamento, parrebbe che gli interessi di preammortamento debbano decorrere dal giorno lavorativo bancario antecedente la data di erogazione della liquidità.

La remunerazione per le anticipazioni è costituita dal tasso di interesse che la disposizione stabilisce essere pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione. Tale rendimento è quello rilevato dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.

Il comma 8 disciplina le modalità di recupero delle rate di ammortamento eventualmente non corrisposte dagli enti al momento della loro scadenza (secondo quanto previsto nel contratto di anticipazione): se si tratta di erogazioni in favore degli enti locali, il recupero è effettuato dall’Agenzia delle entrate in sede di riversamento di specifiche entrate tributarie di competenza dell’ente inadempiente.

Nello specifico: nel caso dei comuni, la trattenuta è effettuata all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria; nel caso delle città metropolitane e delle province, la trattenuta è effettata all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (esclusi i ciclomotori), riscossa tramite modello F24.

Per quanto invece riguarda le regioni e province autonome, il recupero è effettuato a valere sulle giacenze disponibili sui conti aperti presso la tesoreria statale e intestati ai medesimi enti.

Ai sensi del comma 9, gli enti beneficiari sono tenuti ad estinguere i debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione della stessa. Al fine di favorire la puntualità di tale adempimento, si prevede che il mancato pagamento dei debiti entro tale termine rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare (ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche").

La misurazione e la valutazione della performance dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità, sono disciplinate dall’articolo 9 del D.Lgs. n. 150/2009. Esse si collegano "a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, ai quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva; b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate; d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.

La verifica in ordine all'avvenuto pagamento dei debiti è effettuato dalla CDP, attraverso la citata piattaforma elettronica (richiamata anche dal comma 5, a cui si rinvia). Qualora verifichi mancati pagamenti, può chiedere la restituzione dell'anticipazione per un importo equivalente ai mancati pagamenti. Tale restituzione è previsto che possa avvenire "anche ricorrendo alle modalità di cui al comma 8", che, come già segnalato (v. supra), reca le modalità di recupero delle rate di ammortamento eventualmente non corrisposte dagli enti al momento della loro scadenza.

Ai sensi del comma 10, qualora si registrino eventuali residui una volta concluso il pagamento di tutti i debiti per i quali era stata chiesta l'anticipazione di liquidità, questi devono essere impiegati per la parziale estinzione dell'anticipazione stessa, in occasione della restituzione della prima rata prevista dal contratto.

La disposizione reca una sanzione per la mancata ottemperanza a tale obbligo: la mancata estinzione dell'anticipazione entro la prima rata è, anche in questo caso, considerata rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare" ai sensi decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 12 stabilisce che gli importi restituiti dagli enti territoriali a fronte delle anticipazioni di liquidità sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Dispone inoltre che siano riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sia gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale, sia le eventuali somme, previste dall'articolo in esame a titolo di anticipazioni di liquidità, che non siano state richieste alla data del 31 dicembre 2021.

Il Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato è stato istituito dalla legge n.  432 del 1993 presso la Direzione generale del Tesoro del MEF con l’obiettivo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione mediante acquisti sul mercato o rimborso dei titoli in scadenza a partire dal 1° gennaio 1995.

Il fondo è alimentato dai proventi delle dismissioni di beni e attività dello Stato, dal gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato, da eventuali assegnazioni da parte del MEF, dai proventi di donazioni e disposizioni testamentarie e dai proventi della vendita di attività mobiliari e immobiliari confiscate dall’autorità giudiziaria in relazione a somme sottratte in modo illecito alla pubblica amministrazione.

Il comma 12 quantifica in 100.000 euro, per il corrente anno, gli oneri connessi alle attività oggetto della richiamata convenzione (rectius del richiamato addendum alla Convenzione), per i quali si provvede ai sensi dell’articolo 77 (alla cui scheda del presente Dossier si rinvia).


 

Articolo 22
(Estensione limite annuo di compensazione per l’anno 2021)

 

 

L’articolo 22 modifica per l'anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, elevandolo a 2 milione di euro.

 

La disposizione in esame, comma 1, modifica l'articolo 34, comma 1 (primo periodo), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di compensazione, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, era fissato in 1 miliardo di lire (516 mila euro) per ciascun anno solare, successivamente aumentato a 700.000 euro (articolo 9, comma 2, decreto legge 8 aprile 2013, n. 35). L’articolo 147 del decreto legge 34 del 2020 ha incremento ulteriormente tale limite, per l'anno 2020, portandolo a 1 milione di euro).

 

Si ricorda sinteticamente che il contribuente ha la facoltà di compensare i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. Si usa il modello di pagamento unificato F24 che permette di scrivere in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti. Il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Il modello F24 permette, infatti, a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito. Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazione in forma unificata, a favore dei quali risulti un credito d'imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.

Per una panoramica dettagliata dell’istituto della compensazione si rimanda alla pagina web dell’Agenzia delle entrate.

 

La norma in esame (comma 1) eleva per l’anno 2021 a 2 milione di euro il richiamato limite annuo dei crediti compensabili attraverso l’istituto della compensazione ovvero rimborsabili in conto fiscale.

 

Il comma 2 stabilisce la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo (1.607,1 milioni di euro per l’anno 2020), cui si provvede i sensi dell’articolo 77 del provvedimento.


 

Articolo 23
(Capitalizzazione società controllate dallo Stato)

 

 

L’articolo 23 consente al Ministero dell'economia e delle finanze di rafforzare il capitale sociale o la dotazione patrimoniale della nuova società per il trasporto aereo, Italia Trasporto Aereo S.p.A.-ITA S.p.A. nonché di effettuare la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di società controllate sopprimendo il riferimento all’anno 2020 contenuto sia nell’articolo 79, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020 sia nell’articolo 66 del decreto-legge n. 104 del 2020.

 

L’articolo 79, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, dispone che con riferimento nella costituzione della società Italia Trasporto Aereo, il Ministero dell'economia e delle finanze sia autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della società con un apporto complessivo di 3.000 milioni di euro, da sottoscrivere e versare anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica.

 

Per quanto attiene alle vicende relative alla nuova società pubblica di trasporto aereo: Italia Trasporto Aereo Spa si rinvia al seguente dossier di approfondimento: https://temi.camera.it/temi/tl18_il_sistema_aeroportuale_italiano.html#la-nuova-societ-pubblica-di-trasporto-aereo

 

Per quanto concerne, invece la procedura di cessione dei complessi aziendali nell'ambito dell'Amministrazione straordinaria di Alitalia si suggerisce la lettura del seguente approfondimento:

https://temi.camera.it/temi/tl18_il_sistema_aeroportuale_italiano.html#pl18_3665

 

L’articolo 66 del decreto-legge n. 104 del 2020 dispone che al fine di sostenere programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle società soggette a controllo dello Stato, nel rispetto del quadro normativo dell'Unione europea e di settore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possa essere autorizzata la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di società controllate per un importo complessivo fino a 1.500 milioni di euro in conto capitale.


 

Articolo 24, comma 1
(Sostegno alle grandi imprese)

 

 

L’articolo 24, comma 1, incrementa la dotazione del fondo per il sostegno alle grandi imprese di cui all’articolo 37 del decreto-legge n. 41 del 2021 di 200 milioni di euro per il 2021.

 

L’articolo 24, comma 1, rafforza la misura di sostegno alle grandi imprese consistente nella possibilità di concessione di prestiti a quelle tra loro che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Lo scopo è di favorire la prosecuzione delle attività. A tale fine, con l’articolo 37 del decreto-legge n. 41 del 2021 è stato istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2021. La dotazione del Fondo viene ora raddoppiata.

La norma implementata si aggiunge ai tradizionali strumenti per la liquidità, basati sul ricorso al sistema bancario assistito da garanzie pubbliche, ad esempio:

§  il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, istituito nel 2020 dal c.d. decreto rilancio (decreto-legge n. 34/2020, art. 43); il Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nell'apposito registro istituito dal Codice della proprietà industriale e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria. Il Fondo opera attraverso interventi nel capitale di rischio delle predette imprese, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina dell'UE in materia di aiuti di Stato, nonché attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro;

§  la concessione di garanzie statali: in questo senso si ricorda il fondo di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (da ultimo rifinanziato con l’art. 7 bis del dl 3/2015 garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria), in base al quale lo Stato può garantire i debiti che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali. L'ammontare complessivo delle garanzie non può eccedere, per il totale delle imprese garantite, i cinquecentocinquanta milioni di euro.

 

I finanziamenti debbano essere restituiti nel termine massimo di 5 anni.

 

I beneficiari dei finanziamenti sono le grandi imprese, come individuate ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea, con esclusione delle imprese del settore bancario finanziario e assicurativo.

 

Per grandi imprese si intendono quelle con 250 o più dipendenti e con un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro. Non sono pertanto destinatarie della norma le PMI. Come chiarisce la relazione illustrativa, “non sono pertanto destinatarie della norma le PMI”.

 

I prestiti sono concessi nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni (per una ricostruzione del Quadro temporaneo, si rinvia al relativo tema dell’attività parlamentare).

 

Il ogni caso, l’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

Non possono, infatti, accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in “difficoltà” alla data del 31 dicembre 2019. Il finanziamento di cui al presente articolo è in ogni caso concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.

Per imprese in temporanea difficoltà si intendono le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di “difficoltà” come definita all’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2015, ma che presentano prospettive di ripresa di ripresa dell’attività (cd. Regolamento GBER).

Per quanto riguarda le prospettive di ripresa, appare coerente la esplicitazione del criterio per cui il prestito può essere concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.

Il regolamento n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2015 definisce «impresa in difficoltà» quella che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a)   nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;

b)  nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

c)   qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d)  qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e)   nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1.    il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

2.    il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA*/interessi) sia stato inferiore a 1,0

3.    *(Ebitda: Earnings before interests taxes depreciation and amortization, margine operativo lordo).

 

Il fondo può operare anche per il finanziamento delle imprese in amministrazione straordinaria, disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347.

 

Il decreto legislativo n. 270/1999 disciplina l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle imprese in stato d'insolvenza, divenendo la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, diretta alla conservazione del patrimonio produttivo, tramite la prosecuzione, la riattivazione ovvero la riconversione dell'attività imprenditoriale (art. 1).

Con il decreto legislativo l'ambito dei soggetti ammessi alla procedura viene circoscritto alle imprese, anche individuali, soggette alla legge fallimentare e in possesso dei seguenti requisiti:

§  un numero di lavoratori subordinati non inferiore alle duecento unità (inclusi quelli che eventualmente fruiscono del trattamento di integrazione guadagni) (art. 2, comma 1, lett. a));

§  debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi, tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio (art. 2, comma 1, lett. b));

§  presenza di concrete prospettive di recupero (art. 27) da realizzarsi, alternativamente, mediante la cessione dei complessi aziendali;

§  sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi aziendali”) (comma 2, lett. a));

§  tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni ("programma di ristrutturazione") (comma 2, lett. b));

§  per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (“programma di cessione dei complessi di beni e contratti “) (comma 2, lett. b-bis)).

All’interno del sito del Mise, sono trimestralmente riportate le procedure aperte ai sensi del decreto legislativo n. 270/99.

 

Il decreto-legge n. 347 del 2003 (c.d. legge Marzano), successivamente modificato ed integrato, ha introdotto nell'ordinamento italiano una nuova disciplina relativa alla procedura concorsuale di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in stato di insolvenza, finalizzata alla ristrutturazione industriale delle stesse sotto la supervisione del Ministro competente.

Il decreto nacque in relazione alla vicenda del gruppo Parmalat e si colloca nel contesto degli interventi adottati nel presupposto che la crisi e il conseguente rischio di cessazione di attività di imprese di rilevanti dimensioni sia in contrasto con l'interesse della collettività. Pertanto, la disciplina tenta di contemperare l'esigenza di tutelare l'interesse dei creditori con quella di consentire la ristrutturazione economica e finanziaria delle imprese stesse.

Il decreto prevede misure volte a semplificare l'ammissione alla procedura concorsuale e a rafforzare i poteri riconosciuti all'autorità amministrativa, per imprese con:

§  almeno 500 lavoratori subordinati;

§  debiti per un ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni di euro.

L’amministrazione straordinaria speciale si basa sulla “degiurisdizionalizzazione” della procedura, in favore dell’autorità politico/amministrativa. La possibilità di ammettere l’impresa all’amministrazione straordinaria speciale e il potere decisionale in merito alla fattibilità del piano di risanamento dell’impresa, sono infatti attribuiti al Ministro dello sviluppo economico.

Per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale l’ammissione della procedura di amministrazione straordinaria speciale è disposta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro dello sviluppo economico.

Il Ministro valuta la sussistenza dei requisiti dimensionali e patrimoniali (diversi rispetto a quelli di cui al decreto legislativo n. 270/1999) richiesti per l’accesso alla procedura, e provvede all’ammissione immediata dell’impresa all’amministrazione straordinaria, nonché alla nomina del commissario straordinario

Il commissario straordinario procede alla ricognizione della situazione dell’impresa e alla predisposizione del piano di risanamento, che viene sottoposto all’approvazione al ministro competente.

L’unico soggetto legittimato a proporre l’istanza d’ammissione alla procedura è l’impresa insolvente, mentre nell’amministrazione straordinaria questo potere spetta anche ad uno o più creditori e al pubblico ministero o al tribunale d’ufficio.

Nel caso dell’amministrazione speciale, l’impresa propone al Ministro una istanza motivata e presenta al tribunale del luogo dove essa ha la sede principale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza.

L’imprenditore, inoltre, deve proporre un piano di risanamento, secondo la prospettiva della ristrutturazione economico-finanziaria, ovvero della cessione dei complessi aziendali.

Anche per queste procedure, all’interno del sito del Mise, sono trimestralmente riportate le procedure aperte.

 

In questi casi il prestito può essere destinato alla gestione corrente, alla riattivazione ed al completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali nonché per le altre misure indicate nel programma presentato.

I crediti sorti per la restituzione del prestito sono soddisfatti in prededuzione rispetto agli altri.

 


 

Articolo 24, commi 2 e 3
(Continuità del trasporto aereo passeggeri)

 

 

L’articolo 24, comma 2, prevede la possibilità, al fine di scongiurare il rischio di interruzione del servizio di trasporto aereo di linea di passeggeri e garantire la continuità territoriale, attualmente assicurata da Alitalia-Società Aerea Italiana S.p.A. di concedere un prestito a titolo oneroso alla società in questione e alle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria.

Il comma 3 reca la copertura finanziaria.

 

In particolare, in base a quanto previsto dal comma 2, il prestito può essere concesso con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per un importo non superiore a 100 milioni di euro e della durata massima di sei mesi, da utilizzare per la continuità operativa e gestionale.

Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso, anche mediante anticipazioni di tesoreria, con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed è restituito alla scadenza, per capitale e interessi, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura.

 

Il comma 3 reca la copertura finanziaria.

 

Si ricorda che con precedenti atti normativi erano state assegnate alle società del Gruppo Alitalia in amministrazione straordinaria risorse per complessivi 1,3 miliardi di euro.

 

Contestualmente all'avvio della procedura di amministrazione straordinaria con il decreto-legge n. 55 del 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2017), il cui contenuto è stato poi rifuso nell'articolo 50 del decreto legge n. 50/2017, si è infatti disposto un primo finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, di durata originariamente fissata in sei mesi, per far fronte alle indilazionabili esigenze gestionali della società stessa e delle altre società del gruppo sottoposte ad amministrazione straordinaria, al fine di evitare l'interruzione del servizio, in considerazione della situazione di grave crisi finanziaria evidenziatasi nel 2016.

Successivamente l'articolo 12 del decreto-legge n. 148 del 2017 ha incrementato di 300 milioni di euro, da erogare nel 2018, il finanziamento oneroso già concesso nelle more dell'esecuzione della procedura di amministrazione straordinaria. 

 

Il decreto legge 2 dicembre 2019, n. 137, entrato in vigore il 3 dicembre 2019, infine ha confermato la concessione di un ulteriore finanziamento di 400 milioni € a titolo oneroso della durata di sei mesi (che sostituiva il prestito di 400 mln € previsto dall'articolo 54, poi soppresso, del D.L. n. 124/2019) per le indifferibili esigenze gestionali e per l'esecuzione del piano di iniziative ed interventi.

 

Con riferimento alle modalità di restituzione di tale ultimo prestito, il decreto legge 2 dicembre 2019, n. 137 ha previsto che la restituzione dei 400 milioni €, per capitale e interessi, avvenga in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura ed entro sei mesi dall'erogazione (quest'ultimo termine è stato introdotto in sede di conversione del decreto-legge). Il termine della restituzione del prestito di 400 milioni di euro, di durata semestrale, che era stato concesso in favore delle società Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A in amministrazione straordinaria, per le loro indifferibili esigenze gestionali e per l'attuazione del piano di riorganizzazione del commissario, con il decreto-legge n.137 del 2019 (art. 45), prorogato fino al 31 dicembre 2020 dal decreto-legge n, 76 del 2020, è stato da ultimo prorogato al 30 giugno 2021 dal decreto-legge n. 183 del 2020 (art. 12, comma 3).

Il decreto-legge n. 34 del 2019 ha disciplinato invece la restituzione del precedente finanziamento di 900 milioni di euro concesso ad Alitalia in Amministrazione straordinaria.

Con riferimento agli interessi sulla somma prestata si è previsto che Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria, corrisponda gli interessi sul finanziamento a titolo oneroso, stimati in 145 milioni di euro nella Relazione illustrativa al decreto, dalla data di effettiva erogazione alla data del decreto del Ministro dello sviluppo economico di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedureSecondo quanto previsto da una modifica introdotta a tale norma dal decreto-legge n.137 del 2019 gli interessi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito della procedura di   ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo disponibile di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria. Allo stesso modo, per quanto riguarda il capitale la restituzione del finanziamento è prevista nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo disponibile di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria (comma 6 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 34 del 2019).

 

Per un approfondimento sul regime degli aiuti di Stato sulla materia si veda il dossier sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 38 del 2018, pag. 6-8).


 

Articolo 25
(Interventi di sostegno alle imprese aerospaziali)

 

 

L’articolo 25 rinvia i versamenti, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione, di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi nell'ambito del sostegno del settore aeronautico (L. 808/1985), in scadenza nel 2020 e nel 2021, rispettivamente entro il 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023. In alternativa la restituzione dei finanziamenti può avvenire anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere rispettivamente dal 31 dicembre 2022 e dal 31 dicembre 2023.

 

A tal fine, l'articolo 25, comma 1, lettera a), sostituisce il primo periodo del comma 1 dell'articolo 52, D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020).

Le lettere b) e c) del comma 1 novellano il comma 2 dell'articolo 52, D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020).

Le novelle introducono quindi una disciplina specifica relativamente agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale, per i quali dispone che, nelle more della definizione dei diritti di regia maturati, alla data del 31 dicembre 2019, in relazione agli introiti derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, può procedersi all’erogazione delle quote relative ai finanziamenti già oggetto di liquidazione.

 

Art. 52 previgente

Art. 52 novellato

1. I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808 in scadenza nel 2020, sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2021

 

 

o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre 2021.

 

 

Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

1. I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808 in scadenza nel 2020 e nel 2021, sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione rispettivamente entro il 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023

o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere rispettivamente dal 31 dicembre 2022 e dal 31 dicembre 2023.

Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2. Le quote dei finanziamenti, concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808 con cadenza nell'esercizio 2020 o in esercizi precedenti e nell'esercizio 2021, sono erogate rispettivamente entro il 31 luglio 2020 ed entro il 31 luglio 2021 alle aziende per le quali non risultano inadempienze rispetto ai versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia dovuti fino alla data del 31 dicembre 2019; alle imprese che diano corso a tali adempimenti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque entro il 30 settembre 2021, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio le quote vengono erogate entro tre mesi dal completamento degli adempimenti.

2. Le quote dei finanziamenti, concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808 con cadenza nell'esercizio 2020 o in esercizi precedenti e nell'esercizio 2021, sono erogate rispettivamente entro il 31 luglio 2020 ed entro il 31 luglio 2021 alle aziende per le quali non risultano inadempienze rispetto ai versamenti di quote di restituzione dovuti fino alla data del 31 dicembre 2019;

alle imprese che diano corso a tali adempimenti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque entro il 30 settembre 2021, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio le quote vengono erogate entro tre mesi dal completamento degli adempimenti. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale, nelle more della definizione dei diritti di regia maturati, alla data del 31 dicembre 2019, in relazione agli introiti derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, può procedersi all'erogazione delle quote relative ai finanziamenti già oggetto di liquidazione.

 

Nella formulazione previgente, l'articolo novellato limitava, al co. 1, la sospensione e il rinvio dei versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia a quelli in scadenza nel 2020, e ne consentiva l'effettuazione in unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre 2021.

Il co. 2 dell'articolo 52 in esame conteneva altresì un'unica disciplina relativamente all'erogazione delle quote dei finanziamenti, concessi ai sensi della legge n. 808 del 1985, con cadenza nell'esercizio 2020 o in esercizi precedenti e nell'esercizio 2021. L'erogazione di detti finanziamenti rispettivamente, entro il 31 luglio 2020 ed entro il 31 luglio 2021, era subordinata al fatto che le aziende destinatarie non risultassero inadempienti rispetto ai versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia dovuti fino alla data del 31 dicembre 2019. Alle imprese che avessero dato corso a tali adempimenti successivamente al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 34 del 2020), e comunque entro il 30 settembre 2021, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio le quote sarebbero state erogate entro tre mesi dal completamento degli adempimenti.

Al riguardo si ricorda che l'articolo 3 della legge 808/1985 disciplina i finanziamenti e i contributi per la partecipazione di imprese nazionali a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici.

L'intervento di sostegno di cui alla legge n. 808/85 è di regola nella forma di finanziamenti agevolati (a tasso zero) che vengono restituiti attraverso un piano di rimborso dalle imprese beneficiarie. L'accesso ai finanziamenti, avviene attraverso appositi bandi.

A valere sulle risorse della legge, possono essere concessi finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime. Tali finanziamenti sono rimborsabili mediante quote sul ricavato della vendita dei prodotti oggetto del programma in collaborazione determinate in relazione ai previsti risultati commerciali ed economici.

L'ammissione del programma di ricerca e sviluppo dell'impresa ai benefici previsti è deliberata dal MISE previo parere del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica, previsto dall’articolo 2 della legge n. 808/1985 per assicurare la coordinata e razionale applicazione degli interventi di sostegno previsti dal citato articolo 3. Il Comitato è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico ed è costituito da rappresentanti del MISE, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione università e ricerca e del Ministero della Difesa e da tre esperti (professori universitari) nelle discipline riconducibili all'aerospazio.

Si vedano anche la deliberazione 30 aprile 2020, n. 2/2020/G, della Corte dei conti, pp. 40-49, e il Doc. XLI n. 1, Relazione sullo stato dell'industria aeronautica (anno 2017).

 

 


 

Titolo III – Misure per la tutela della salute

Articolo 26
(Disposizioni in materia di liste di attesa
e utilizzo flessibile delle risorse)

 

 

L’articolo 26 dispone il nuovo termine di applicazione (fino al 31 dicembre 2021) della deroga, introdotta dal D.L. Agosto (DL. 104/2020), al regime tariffario delle prestazioni aggiuntive necessarie per il recupero delle liste d’attesa, con riferimento a prestazioni di ricovero ospedaliero programmabile e di specialistica ambulatoriale non erogate nel 2020 a causa dell’emergenza da COVID-19.

 

Il comma 1 prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2021, del regime tariffario straordinario, introdotto per corrispondere alle finalità del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa in relazione a prestazioni non erogate nel 2020 da parte di strutture pubbliche e private accreditate, a causa dell’intervenuta emergenza epidemiologica. Allo scopo, si prevede la possibilità per le Regioni e le province autonome, a partire dalla data dell’entrata in vigore del decreto in esame (26 maggio 2021) e fino al 31 dicembre 2021, di derogare ai regimi tariffari ordinari, utilizzando alcuni istituti già previsti dall’articolo 29 del DL. 104/2020 (cd. Agosto) per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione (vale a dire a carattere programmabile e non urgente) e di specialistica ambulatoriale e di screening.

L'articolo 29 del c.d. Decreto Agosto (DL. n. 104/2020, convertito dalla L. n. 126/2020) reca disposizioni transitorie, fino al 31 dicembre 2020, intese alla riduzione delle liste di attesa relative alle prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero, non erogate nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine, sono previsti alcuni interventi straordinari che le Regioni possono adottare nel 2020 in deroga ai vincoli della legislazione vigente sulla spesa di personale e sono stanziate apposite risorse, che incrementano il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale per il 2020 di 478 milioni. La scelta degli strumenti da utilizzare resta in capo all'autonomia delle regioni che, tuttavia, per accedere alle risorse, devono presentare un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, da inserire nel Programma Operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 previsto dal decreto legge n. 18 del 2020 (DL. Crescita). Tale Piani operativi devono recare, tra l’altro, la specificazione dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione e della destinazione delle risorse, anche allo specifico scopo del recupero delle liste d’attesa (v. anche il tema di approfondimento), e sono sottoposti all’approvazione del Ministero della salute di concerto con il MEF e ad un’attività di monitoraggio da parte dei predetti Ministeri congiuntamente, ai sensi dell’articolo 18, co. 1, quarto periodo del DL. n. 18/2020 (L. n. 27/2020).

 

Più in dettaglio è consentito utilizzare fino a fine 2021 gli istituti già previsti dal citato DL. Agosto – e originariamente efficaci solo per il periodo dal 14 ottobre fino al 31 dicembre 2020 - ai seguenti commi dell’articolo 29:

§  al comma 2, con riferimento al recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione, alle lettere:

a)   prestazioni aggiuntive per attività libero-professionale intramuraria ad integrazione dell’attività istituzionale, dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale di cui al CCNL Sanità triennio 2016-2018[20], con un aumento a 80 euro lordi omnicomprensivi della tariffa oraria, con esclusione dei servizi di guardia, ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi;

b)   prestazioni aggiuntive per ricoveri ospedalieri che garantiscano una modulazione dell’esercizio della libera professione in conformità alla normativa vigenti in materia[21], con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi;

c)   reclutamento del personale tramite assunzioni a tempo determinato di personale del comparto e della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie, anche in deroga ai vigenti CCNL di settore, o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa. L’istituto richiamato prevede altresì di impiegare figure professionali previste in incremento ai sensi del DL. n. 18/2020 (cd. Cura Italia) agli articoli 2-bis (incarichi di lavoro autonomo ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari ed a personale medico, veterinario, sanitario e socio-sanitario collocato in quiescenza, anche in deroga[22] alla disciplina transitoria per assunzione medici e veterinari in formazione specialistica, con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale) e 2-ter (conferimento di incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari, anche medici specializzandi, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale);

§  comma 3, per il recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening, alle lettere:

a)   prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale di cui al CCNL Sanità triennio 2016-2018[23], con un aumento a 80 euro lordi omnicomprensivi della tariffa oraria, con esclusione dei servizi di guardia, ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi;

b)   prestazioni aggiuntive per accertamenti diagnostici che garantiscano una modulazione dell’esercizio della libera professione in conformità alla normativa vigenti in materia[24], con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi;

c)   incremento delle prestazioni, in parziale alternativa, ove necessario, alle precedenti lettere, come autorizzato per ASL ed altri enti del SSN dall’articolo 2-sexies del DL. 18 (Cura Italia) per l’anno 2020, relativamente all’aumento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'accordo collettivo nazionale vigente, nel limite di complessivi 10 milioni di euro, da ripartire per singola Regione.

 

     Le norme in esame riguardano gli specialisti ambulatoriali convenzionati: medici e odontoiatri, veterinari ed altri professionisti sanitari (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali. In proposito, l’ultimo accordo collettivo nazionale è stato sottoscritto il 25 giugno 2019 ed è stato oggetto dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 31 marzo 2020.

 

La disposizione precisa esplicitamente che la deroga al regime tariffario delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 29 del D.L. 104/2020 opera esclusivamente con riferimento a tali prestazioni effettuate in applicazione del medesimo articolo 29, oltre che della presente disposizione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Il comma 2 dispone inoltre che le Regioni e le province autonome, per le finalità di recupero dei ricoveri ospedalieri e delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening, fermo restando il prioritario ricorso alle modalità organizzative indicate al precedente comma 1, possono integrare da privato gli acquisti delle predette prestazioni, mediante accordi contrattuali stipulati per l’anno 2021 in base a quanto previsto dall’articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992.

 

Ai sensi di quest’ultima norma, le Regioni possono stipulare accordi con diverse tipologie di enti del Servizio sanitario ovvero con enti parificati - come le aziende ospedaliero-universitari -, e con enti accreditati, definendo l’ambito di applicazione degli accordi contrattuali con riferimento all’individuazione delle responsabilità riservate alla Regione e quelle attribuite alle ASL, nonché agli indirizzi per la formulazione di programmi di attività delle strutture interessate, nel rispetto delle priorità indicate dal Piano sanitario nazionale. Devono inoltre definire i criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture dove vi siano volumi di prestazioni eccedenti rispetto al programma concordato.

 

La norma in esame stabilisce la possibilità di deroga di tali accordi rispetto a quanto previsto all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del D.L. 95/2012 (cd spending review), che disciplina la progressiva riduzione annua dell’importo e dei corrispondenti volumi di acquisto delle prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera. fermo restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, anche utilizzando eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l’anno 2020.

 

La normativa riguardante la cd. spending review ex articolo 15, comma 14, primo periodo, del DL. 95/2012 riferita all’acquisto delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ad alto rischio di inappropriatezza ha inteso applicare una riduzione - sia dell'importo che dei volumi d'acquisto delle prestazioni - in una misura percentuale fissa applicata dalla Regione o Provincia autonoma di riferimento a tutti i contratti e accordi vigenti nell'esercizio 2012, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per il 2012, dell'1 per cento per il 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014[25]. Dal 2016, l’art. 1 della legge di stabilità n. 208/2015, ai commi da 574 a 578, ha introdotto alcune deroghe alla predetta disciplina di revisione della spesa, relativamente alla riduzione del 2 per cento dell'importo e dei volumi della spesa per l'acquisto delle prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali da privato - compreso l'acquisto di prestazioni da privato per pazienti non residenti in regione: la cosiddetta mobilità attiva -, con particolare riferimento all’assistenza ospedaliera di alta specialità (qui il tema di approfondimento).

 

A questo fine le Regioni e le province autonome devono rimodulare il piano per le liste d’attesa già adottato ai sensi del citato articolo 29 del D.L. 104/2020, prevedendo, ove ritenuto necessario, il coinvolgimento delle strutture private accreditate e conseguentemente rimodulando l’utilizzo delle relative risorse.

Le strutture private accreditate eventualmente interessate dalla deroga di cui al periodo precedente, sono chiamate a rendicontare alle rispettive Regioni entro il 31 gennaio 2022 le attività effettuate nell’ambito dell’incremento di budget assegnato, anche ai fini della valutazione della predetta deroga (comma 2).

 

Ai fini dell’attuazione delle predette finalità, il comma 3 dispone che le Regioni e le province autonome utilizzano le risorse non impiegate nell’anno 2020, previste dall’articolo 29, comma 8, del D.L. n. 104, nonché quota parte delle economie di cui al comma 427, art. 1, della legge di bilancio 2021 (L n. 178/2020), nel caso in cui queste ultime economie non siano utilizzate per le finalità indicate dal medesimo articolo 1, comma 427, e secondo le modalità indicate nei rispettivi Piani per il recupero delle liste d’attesa, opportunamente aggiornati.

Si ricorda che il comma 8 dell’articolo 29 aveva autorizzato la spesa, con riferimento all’anno 2020, per il predetto recupero dei ricoveri ospedalieri e delle prestazioni ambulatoriali, rispettivamente di 112,4 milioni e 365,8 milioni di euro, a valere su un corrispondente incremento, per il medesimo anno 2020, del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

Il comma 427, art. 1, della legge di bilancio 2021 aveva disposto invece la copertura a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l’anno 2021 delle norme della medesima legge di bilancio di cui:

§   al comma 423: che ha consentito l’estensione, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, degli incarichi conferiti ai sensi del DL. n. 18 del 2020, articolo 2-bis), commi 1 e 5 (misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario) e articolo 2-ter), commi 1 e 5 (misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e socio-sanitario al SSN) ;

§  al comma 425: che ha prorogato al 31 dicembre 2021 le misure di cui all’art. 4-bis, comma 4, del D.L. n. 18 del 2020 (cd. Cura-Italia) e art. 1, comma 6, del D.L n. 34 del 2020 (cd. Rilancio), relative alle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA).

 

La norma in esame stabilisce che deve essere data priorità agli utilizzi delle risorse secondo le modalità organizzative di cui al sopra illustrato comma 1 e solo in via residuale con le modalità individuate al comma 2. Inoltre la stessa norma precisa che il Ministero della salute deve monitorare le attività effettuate dalle Regioni e Province autonome a valere sui predetti finanziamenti.

Il comma 4 attribuisce al Ministero della salute l’attività di monitoraggio delle attività assistenziali destinate a fronteggiare l’emergenza COVID-19 di cui ai decreti legge n. 18/2020 (DL. Cura-Italia), n. 34/2020 (DL. Rilancio) e 104/2020 (DL. Agosto) del 2020, da effettuare a cura delle Regioni e Province autonome entro il 15 giugno 2021, sulla base di una specifica relazione di dettaglio trasmessa dagli stessi enti territoriali.

La medesima norma prevede inoltre un’ulteriore disposizione di semplificazione dell’utilizzo delle risorse stanziate per far fronte all’emergenza sanitaria, in quanto, sulla base del predetto monitoraggio, a seguito della positiva certificazione delle attività, le Regioni e Province autonome potranno utilizzare le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020 previste dai suindicati decreti legge per la realizzazione di tutti gli interventi dagli stessi individuati, senza considerare gli importi stabiliti dai singoli commi in relazione a ciascuna linea di finanziamento.

 

Il comma 5 dispone infine una ulteriore proroga, prevista per l’anno 2021, dei termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale già prorogati dall’articolo 9 del decreto-legge n. 44/2021 (in corso di conversione), come segue:

§  il termine del 15 giugno è differito al 10 luglio;

§  e, conseguentemente, il termine del 15 luglio è differito al 10 agosto.

 

Si ricorda che il citato articolo 9 ha disposto il differimento, per il solo anno 2021, (dal 30 aprile) al 15 giugno del termine limite previsto per la certificazione da parte delle Regioni e Province autonome dell’equilibrio di bilancio tramite rendicontazione dell’esercizio finanziario precedente, in caso di disavanzo di gestione del servizio sanitario regionale per il quarto trimestre consecutivo, ai sensi della disciplina prevista dalla legge finanziaria 2005 (comma 174, articolo 1, della L. n. 311/2004).

In caso di disequilibrio dei conti, successivamente alla data del 15 giugno, a seguito della diffida con atto del Presidente del Consiglio dei ministri, la Regione o Provincia autonoma interessata deve adottare i provvedimenti necessari al rientro finanziario.

Conseguentemente, è stato differito (dal 31 maggio) al 15 luglio, il termine entro il quale il Presidente della giunta regionale, nel ruolo di Commissario ad acta per la Regione interessata, è chiamato ad applicare comunque il divieto di effettuare spese non obbligatorie fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica dei conti. Successivamente a tale termine, l’ente territoriale non può assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota relative all’IRPEF e all’IRAP, ed i contribuenti sono chiamati a liquidare e versare gli acconti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte.

 

Alla copertura degli oneri (comma 6), in termini di fabbisogno e indebitamento netto, quantificati in 477,75 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede secondo le modalità stabilite all’articolo 77, alla cui scheda di lettura si fa rinvio.

 


 

Articolo 27
(Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID)

 

 

L’articolo 27 assicura la presa in carico, mediante un programma di monitoraggio dedicato, degli ex pazienti COVID (dimessi a seguito di ricovero ospedaliero non deceduti e guariti dal COVID-19). A tal fine, il Ssn garantisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nella Tabella A del decreto legge in esame, senza compartecipazione alla spesa da parte dell’assistito, per un periodo di due anni, a decorrere dal 26 maggio 2021. Conseguentemente, le Regioni e le Province autonome attivano i programmi di monitoraggio, garantendo le prestazioni e le indicazioni riportate nella Tabella A. Al termine del programma di monitoraggio, il Ministero della Salute effettua studi mirati dei dati raccolti in forma aggregata.

 

L’articolo 27 intende assicurare la presa in carico, omogenea su tutto il territorio nazionale e mediante un programma di monitoraggio dedicato, delle persone che hanno avuto un quadro clinico COVID-19 correlato. La presa in carico assicura un’attività clinico-diagnostica assistenziale modulata in base alla severità della sintomatologia presentata, anche mediante la diagnosi precoce delle possibili sequele della malattia. Il Ssn garantisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese nei Livelli essenziali di assistenza, incluse nella Tabella A, che fa parte integrante del decreto in commento, senza compartecipazione alla spesa da parte dell’assistito, per un periodo di due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (26 maggio 2021).

 

Così l’Istituto superiore di sanità, in un comunicato del 12 febbraio 2021, ha sinteticamente riassunto le evidenze sul Long COVID: “Alcune persone che hanno avuto una forma di malattia COVID-19 da severa a moderata o lieve possono soffrire di sintomi variabili e debilitanti per molti mesi dopo l'infezione iniziale. Questa condizione è comunemente chiamata “Long COVID”. Manca una definizione esatta, ma in genere i sintomi con una durata di più di 2 mesi sono considerati Long COVID. La condizione è caratterizzata da sequele a lungo termine, persistenti dopo il tipico periodo di convalescenza da COVID-19 e può comportare una serie di sintomi come stanchezza persistente, mal di testa, mancanza di respiro, anosmia, debolezza muscolare, febbre, disfunzione cognitiva (brain fog), tachicardia, disturbi intestinali e manifestazioni cutanee. La sindrome Long COVID ha una somiglianza con le sindromi post-infettive che hanno seguito i focolai di chikungunya ed Ebola. In generale, le donne sembrano avere il doppio delle probabilità di sviluppare il Long COVID, rispetto agli uomini, ma solo fino a circa 60 anni, quando il livello di rischio diventa simile. Oltre all’essere donne anche l'età avanzata e un indice di massa corporea più alto sembrano essere fattori di rischio per avere il Long COVID.

Recentemente, la persistenza di sintomatologia in seguito alla diagnosi iniziale di COVID-19 acuto è stata dimostrata anche in età pediatrica. In particolare, uno studio di un gruppo di ricerca del Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino e di Sanità Pubblica della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma, in una coorte di 129 bambini con diagnosi microbiologicamente confermata di COVID-19, il 27.1% dei bambini aveva almeno un sintomo a distanza di oltre 120 giorni dalla prima diagnosi, e tre o più sintomi in un 20.6% dei casi. Le sintomatologie più frequenti erano dolori muscolari e/o articolari, cefalea, disturbi del sonno, dolore toracico o sensazione di costrizione toracica, palpitazioni e disturbi del sonno. Questi sintomi sono stati descritti anche in bambini che non hanno necessitato di ricovero al momento della malattia acuta o in alcuni con infezione iniziale da SARS-CoV-2 asintomatica. Sono al momento in atto valutazioni aggiuntive su casistiche più numerose per valutare se, anche in età pediatrica, ci sia una differenza nella persistenza della sintomatologia tra i due sessi.

Il danno d’organo causato da un’eccessiva risposta infiammatoria attivata dal virus, ma anche una reazione autoimmune “slatentizzata” dal virus stesso, forse per mimetismo molecolare con alcuni componenti del nostro organismo, potrebbero essere responsabili dei sintomi del Long COVID. L’ipotesi autoimmune potrebbe giustificare la più elevata incidenza di questa sindrome nel sesso femminile. Infatti, la risposta immune sia per fattori genetici che ormonali è più forte nelle donne rispetto agli uomini e questo rappresenta un’arma a doppio taglio: l’outcome del COVID-19 acuto è più severo nel sesso maschile ma le reazioni autoimmuni sono più frequenti nel sesso femminile. Lo studio della comparsa di autoanticorpi nel siero dei pazienti e la caratterizzazione della specificità di tali autoanticorpi potrebbero essere un importante obiettivo per cominciare a identificare trattamenti personalizzati e specifici anche in base al sesso dei pazienti affetti da Long COVID”.

 

Il comma 2 specifica che l’erogazione delle prestazioni di monitoraggio agli ex pazienti COVID è garantita:

§  nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

§  con la frequenza massima stabilita nella Tabella A (parte integrante del decreto in esame), variabile in funzione dell’evoluzione o dell’indicazione clinica;

La Relazione al provvedimento specifica che tale frequenza potrà variare in relazione alle esigenze cliniche e prognostiche che si verificheranno durante il monitoraggio (come fra l’altro riportato in calce alla Tabella A).

 

§  ai soli dimessi a seguito di ricovero ospedaliero non deceduti e guariti dal COVID-19.

La Relazione illustrativa al provvedimento sottolinea che il protocollo sperimentale nazionale di monitoraggio, nella prima fase, prevede l'arruolamento dei pazienti che hanno avuto la necessità di un ricovero ospedaliero per un quadro severo di Covid 19 (polmonite interstiziale da SARS-CoV-2, con relativa insufficienza cardio-respiratoria con o senza necessità di terapia intensiva/subintensiva, insufficienza renale acuta, etc.). Tali soggetti, spesso anziani e polipatologici, presentano un maggior rischio di eventuali sequele e complicanze legate alla pregressa malattia da Covid 19. Il pacchetto prestazionale consente il controllo, durante il periodo di osservazione, delle principali funzioni interessate dalla malattia (respiratoria, cardiaca, renale, emocoagulativa). Per i pazienti più anziani, in considerazione delle condizioni di fragilità, è stata prevista la valutazione multidisciplinare. Parimenti, per i pazienti sottoposti a terapia intensiva/subintensiva è stato previsto il colloquio psicologico.

 

Conseguentemente, le Regioni e le Province autonome attivano i programmi di monitoraggio previsti per la presa in carico di pazienti COVID-19 dimessi a seguito di ricovero ospedaliero non deceduti e guariti dal COVID-19, garantendo le prestazioni e le indicazioni riportate nella Tabella A.

 

Al termine del programma di monitoraggio, il Ministero della Salute, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, effettua studi mirati dei dati raccolti in forma aggregata. L’attività di monitoraggi e gli studi mirati rivestono particolare importanza per gli effetti in termini di coordinamento delle risposte del Ssn e in considerazione dell’esigenza di comprensione, analisi e studio degli esiti della malattia COVID-19.

 

Per l’applicazione di quanto previsto dall’articolo in commento sono autorizzate le seguenti somme:

§  28.802.000 euro per il periodo da maggio 2021 al 31 dicembre 2021;

§  24.993. 000 euro per il 2022;

§  4.441.000 euro per il 2023.

Conseguentemente, è incrementato, per gli anni 2021, 2022 e 2023, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo corrispondente.

Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, in proporzione al numero di prestazioni da erogare ai pazienti dimessi e risultati guariti dal COVID-19, come risulta dai dati dell’Istituto superiore di sanità alla data del 9 maggio 2021.

 

La Relazione tecnica al provvedimento precisa che l’impatto economico della disposizione è determinato stimando la mancata entrata della compartecipazione alla spesa per effetto del mancato gettito per esenzione rispetto alle prestazioni rientranti nella Tabella A. L’ammontare è stato poi determinato ipotizzando di coinvolgere nel monitoraggio 257.714 pazienti, pari alla cifra indicato dall’ISS alla data del 9 maggio 2021, riferita al numero di pazienti non deceduti che sono stati ospedalizzati e risultano guariti.

 

La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo è riportata nella Tabella B (si veda infra), che costituisce parte integrante del decreto in esame. Agli oneri derivanti dal presente comma per ciascuno degli anni 2021-2023, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

 

Nelle pagine seguenti sono consultabili:

 

Tabella A – Articolo 27, commi 1, 2, 3 (Prestazioni di specialistica ambulatoriale per cui è prevista esenzione per i pazienti ex COVID-19 - prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID)

 

Tabella B – Articolo 27, comma 5 (Riparto delle somme previste per gli anni 2021, 2022 e 2023 a copertura della spesa per esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID)


 

Tabella A – Articolo 27, commi 1, 2, 3 (Prestazioni di specialistica ambulatoriale per cui è prevista esenzione per i pazienti ex COVID-19 - prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID)

 

Tabella B – Articolo 27, comma 5 (Riparto delle somme previste per gli anni 2021, 2022 e 2023 a copertura della spesa per esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID)

 


Articolo 28
(Iniziative internazionali per il finanziamento dei
“beni pubblici globali” in materia di salute e clima)

 

 

L’articolo 28 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2021 finalizzato a consentire la partecipazione dell’Italia alle iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici globali in materia di salute e clima.

 

Le iniziative finanziate dal fondo sono finalizzate in primo luogo alla  prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie e il contrasto al COVID-19, incluse le iniziative promosse dalle organizzazioni facenti parte dell’Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A), dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali;

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l’UE e le organizzazioni sanitarie mondiali hanno lanciato, nell’aprile 2020, l’acceleratore per l’accesso agli strumenti per la COVID-19 (ACT-A). Le risorse necessarie a completare le azioni dell’acceleratore ACT sono state stimate per un ammontare pari a 38,1 miliardi di dollari. Sul sito dell’OMS è consultabile il founding tracker del progetto, dove i dati sul finanziamento vengono aggiornati costantemente (ogni due venerdì). L’11 maggio 2021, i finanziamenti COVAX erano pari a 11,4 miliardi di dollari, di cui oltre 3/4 destinati ai vaccini.

ACT-A è strutturato in 4 diversi pilastri:

§  diagnostica: promosso dal Fondo globale e da Find, Oms capofila. Si propone di introdurre sul mercato test rapidi di qualità e di formare personale specializzato con l’obiettivo di testare 500 milioni di persone in 50 paesi svantaggiati entro la metà del 2021;

§  terapie: cogestito da Unitaid e Wellcome con capofila OMS per la policy  e la regolamentazione. L’obiettivo è quello di distribuire 245 milioni di trattamenti in 12 mesi, per aiutare i malati a superare l’infezione;

§  vaccini: più noto come Covax, è il pilastro più finanziato. Il progetto, cogestito da Cepi (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), Gavi, OMS, e UNICEF si propone di rendere disponibili due miliardi di dosi di vaccini anti-COVID-19 ai Paesi che vi partecipano entro la fine del 2021, comprese almeno 1,3 miliardi di dosi per le economie a basso reddito. Per i paesi a reddito medio-alto, che sono in grado di autofinanziare le spese per i vaccini, COVAX offre la possibilità di evitare accordi bilaterali con i produttori ed ottenere prezzi competitivi. Il target operativo attualmente preso a riferimento da COVAX prevede almeno il 27% di popolazione immunizzata tra tutti i Paesi a rischio entro la fine del 2021, da innalzare fino alla vaccinazione di tutti gli adulti entro la fine del 2022;

§  connessione fra sistemi sanitari: è un pilastro trasversale, in capo a  Banca mondiale, Fondo globale e OMS.

 

Le iniziative finanziate dal nuovo fondo sono altresì intese a sostenere l’azione per il clima nei Paesi in via di sviluppo, come previsto nell’Accordo di Parigi del 2015, nell’ambito delle iniziative promosse dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo monetario internazionale o dai gruppi intergovernativi informali.

Il 12 dicembre 2015 si è conclusa a Parigi la XXI Conferenza delle Parti (COP21), con l’obiettivo di pervenire alla firma di un accordo volto a regolare il periodo post-2020. Tale Accordo definisce quale obiettivo di lungo termine il contenimento dell’aumento della temperatura ben al di sotto dei 2°C e il perseguimento degli sforzi di limitare l’aumento a 1.5°C rispetto ai livelli pre-industriali.

L’Accordo di Parigi è entrato in vigore il 4 novembre 2016 (ovvero 30 giorni dopo il deposito degli strumenti di ratifica da parte di almeno 55 Parti della Convenzione che rappresentano almeno il 55% delle emissioni mondiali di gas-serra) e si applica dal 2021. Il nostro Paese l’ha ratificato  ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204: ed ospiterà a Milano, la sessione pre-COP e un evento per i giovani, Youth4Climate 2020: Driving Ambition che si terranno tra il 28 settembre ed il 2 ottobre 2020. La COP26, sotto la presidenza britannica, in partenariato con l’Italia, si terrà a Glasgow dall’1 al 12 novembre 2021.

L’Accordo s’inquadra nella cornice più ampia definita dall’ Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (il programma d’azione adottato all’unanimità dai 193 Paesi membri delle Nazioni Unite nel settembre 2015) e s’integra con i traguardi dell’Agenda, a partire dall’obiettivo 13 “Lotta contro il cambiamento climatico”.

Uno dei profili caratterizzanti dell’Accordo è l’impegno, assunto dai paesi sviluppati, a sostenere l’azione per il clima per ridurre le emissioni e migliorare la resilienza agli impatti dei cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo. I paesi sviluppati intendono mantenere il loro oobiettivo complessivo attuale di mobilitare 100 miliardi di dollari all’anno entro il 2020 e di estendere tale periodo fino al 2025. Dopo questo periodo verrà stabilito un nuovo obiettivo più consistente.

È importante ricordare che l’UE, con i suoi Stati membri, e la Banca europea per gli investimenti, costituiscono insieme il principale fornitore di finanziamenti pubblici per il clima ai paesi in via di sviluppo, con 23,2 miliardi di euro nel 2019, un incremento del 6,9% rispetto al 2018. Il totale ammontava a 21,9 miliardi di euro, con un aumento del 7,4% rispetto al totale dell’UE-27 nel 2018.

Il principale canale per il sostegno dell’UE al dialogo politico ed alle azioni specifiche mirate in materia di clima nei paesi in via di sviluppo è l’Alleanza mondiale contro il cambiamento climatico plus (GCCA+). Il finanziamento di questa iniziativa è passato da 317,5 milioni di euro nella prima fase (2007-2014) a 420 milioni di euro nella seconda fase (2014-2020).

Il Fondo verde per il clima (Green Climate Fund – GCF) è stato istituito nel 2010 per aiutare i paesi in via di sviluppo a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e ad adattarsi al cambiamento climatico. Il nostro Paese si è impegnato, il 15 giugno 2020, a contribuire al primo rifinanziamento del bilancio di questo organismo con 350 milioni di euro, mediante un Contribution Agreement concluso con il GCF e la Banca mondiale.

Complessivamente, secondo quanto riportato dal Climate Finance, rapporto congiunto pubblicato nell’agosto 2020 a cura di un gruppo di banche e fondi multilaterali di sviluppo (MDBs), l’Italia ha mobilitato nel 2019, nel quadro multilaterale, risorse per la finanza climatica pari a 1.985 milioni di dollari.


 

Articolo 29
(Incentivi per i processi di riorganizzazione di strutture pubbliche e private eroganti prestazioni specialistiche e
di diagnostica di laboratorio)

 

 

L’articolo 29 prevede la possibilità del riconoscimento - da parte delle regioni e delle province autonome - di un incentivo in favore delle strutture pubbliche e di quelle private, accreditate e convenzionate[26], eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, nell’ambito di uno stanziamento pari complessivamente a 46 milioni di euro per il 2021 ed a 23 milioni per il 2022. L’incentivo è inteso all’adeguamento degli standard organizzativi e di personale ai processi di incremento dell’efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate (comma 1). Tale stanziamento è disposto (comma 2) a valere sulle risorse finanziarie già destinate al finanziamento di progetti di carattere prioritario nel settore sanitario[27].

 

Il comma 1 fa riferimento ai piani di riorganizzazione della rete delle strutture summenzionate già previsti dalla norma vigente per la suddetta finalità di adeguamento (sempre con riferimento ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate)[28] e specifica che l’incentivo in esame è subordinato al rispetto di un preciso cronoprogramma integrativo dei predetti piani, il quale deve avere come limite temporale massimo il 31 dicembre 2022 e garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio.

Lo stesso comma 1 rinvia per la determinazione del contributo in esame, previsto per gli anni 2021 e 2022 e in relazione agli adeguamenti progressivi in oggetto, ad un provvedimento della regione (o della provincia autonoma).

Si valuti l’opportunità di chiarire quale sia l’arco temporale rispetto al quale debba commisurarsi la suddetta soglia di 200.000 e se il provvedimento suddetto dell’ente territoriale possa o debba prevedere anche la revoca dell’incentivo già erogato nel caso di mancato raggiungimento della soglia. Sotto il profilo redazionale, si valuti l’opportunità di far riferimento - nel rinvio al provvedimento regionale - anche alle province autonome e di chiarire se nel computo della soglia rientrino, oltre che gli esami di laboratorio, anche le prestazioni specialistiche.

Il riparto dello stanziamento complessivo - pari, come detto, a 46 milioni di euro per il 2021 e a 23 milioni per il 2022 - è demandato ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome (comma 2).

L'erogazione alla regione (o alla provincia autonoma) delle quote di risorse oggetto del riparto è subordinata all'approvazione del cronoprogramma da parte del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, nonché alla positiva attuazione del cronoprogramma da parte delle suddette strutture (comma 3). L'adozione del cronoprogramma e l'invio dello stesso al suddetto Comitato rientrano tra gli adempimenti della regione ai quali è subordinato il riconoscimento di una quota del finanziamento ordinario della spesa sanitaria (si ricorda che tale quota è pari, a seconda dei casi, a due o tre punti percentuali del totale del finanziamento medesimo[29]).

 


 

Articolo 30
(Misure per lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico)

 

 

L’articolo 30, ai commi da 1 a 3 contiene alcune autorizzazioni di spesa per il servizio sanitario militare e per quello della Guardia di Finanza. In particolare, autorizza, al comma 1, la spesa di 63.249.247 euro per il 2021, per il potenziamento della Sanità militare, al comma 2 la spesa di 16.500.000 euro, per la realizzazione di un reparto di infialamento dei farmaci, da costituirsi all’interno dello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, al comma 3 la spesa di 2 milioni di euro per il 2021 per il Servizio sanitario della Guardia di finanza.

I commi da 4 a 6 riguardano la corresponsione dei pagamenti per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego per talune tipologie di personale militare: il personale militare costantemente impiegato nelle sale operative centrali e periferiche, il personale militare medico, paramedico e di supporto, impiegato nei “Drive Through” dell’Operazione Igea e nei Presidi Vaccinali della Difesa, e il personale militare, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività di stoccaggio, movimentazione e trasporto dei vaccini.

Il comma 7 prevede la possibilità di bandire un ulteriore concorso nell’anno 2021 per il reclutamento straordinario di marescialli in possesso di laurea per le professioni sanitarie e relativa abilitazione professionale, per i posti eventualmente non coperti con il concorso del 2020.

Il comma 8 introduce alcune modifiche alla disposizione che permette svolgimento delle attività di medicina generale ai medici delle Forze armate, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato che abbiano maturato almeno quattro anni di attività, di svolgere attività di medicina generale.

 

I commi da 1 a 3 contengono le seguenti autorizzazioni di spesa per l’anno 2021:

§  63.249.247 euro, a sostegno dello sviluppo della Sanità militare, anche attraverso la sua piena integrazione nella rete di telemedicina nazionale, nonché di potenziare la capacità di intervento sul territorio a sostegno del Sistema sanitario nazionale (comma 1);

§  16.500.000 euro, per la realizzazione di un reparto di infialamento dei farmaci, da costituirsi all’interno dello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, al fine di conseguire l’autonomia produttiva di anticorpi nazionali per il contrasto al Coronavirus, di selezionati vaccini e di specifici antidoti per il bioterrorismo (comma 2);

§  2.000.000 euro, per l’approvvigionamento di mezzi, dispositivi medici e presidi igienico-sanitari e per incrementare le capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi e di cura necessarie al fine di affrontare le eccezionali esigenze connesse all’andamento dell’epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, al Servizio sanitario della Guardia di finanza (comma 3).

 

In merito al comma 1, la Relazione tecnica riporta il dettaglio degli interventi programmati, all’interno di ciascuna progettualità individuata per lo sviluppo della Sanità militare, e in particolare:

§  per il potenziamento dei sistemi di telemedicina, telerefertazione, diagnostica molecolare e acquisizione di dispositivi diagnostici aggiuntivi prevede la spesa di 18.408.247 euro;

§  per il potenziamento della capacità di intervento sul territorio a sostegno del Sistema Sanitario Nazionale di 36.346.000 euro;

§  per lo sviluppo dei sistemi informativi e formativi di 8.495.000 euro.

Per approfondimenti relativi alle misure concernenti la sanità militare adottate durante l'emergenza COVID-19 si rinvia al relativo tema dell’attività parlamentare[30].

Riguardo al comma 2, la Relazione illustrativa precisa che il reparto da realizzare è destinato all’infialamento e al confezionamento (fill and pack) di anticorpi monoclonali e vaccini specifici, nonché alla ricerca e sviluppo e conseguente produzione di autoiniettori per le esigenze CBRNe (ossia protezione da eventi chimici, biologici, radiologici, nucleari ed esplosivi), all’interno del sedime dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, quale unità produttiva dipendente dall’Agenzia Industrie Difesa (AID) e unica officina farmaceutica dello Stato che già provvede, su richiesta del Ministero della salute, alla produzione di medicinali specifici per esigenze di salute pubblica.

Il citato intervento si avvale del vantaggio di non configurarsi come realizzazione di una struttura ex novo, quanto piuttosto di costituire ammodernamento e adeguamento di una struttura già esistente.

 

Con riferimento al comma 3, la relazione illustrativa segnala che la disposizione mira a corrispondere alle esigenze che si registrano presso il Servizio sanitario della Guardia di finanza in termini di acquisizione di mezzi, dispositivi medici e presidi igienico-sanitari, resi necessari in correlazione allo stato di emergenza sanitaria dovuta al propagarsi dell’infezione virale da COVID-19.

Al riguardo, al fine di potenziare le capacità di intervento, prevenzione e cura del suddetto Servizio, l’autorizzazione di spesa recata dalla norma in parola sarebbe impiegata, in particolare, per provvedere ai seguenti approvvigionamenti (i cui oneri sono stimati dalla relazione tecnica):

§  10 ambulanze in allestimento di soccorso avanzato, per il sostegno alle funzioni vitali di pazienti critici (rianimazione), le quali, in aggiunta ai presidi presenti nelle ambulanze di soccorso, sono dotate anche di dispositivi di gestione delle vie aeree (costo stimato di € 100.000 cadauna euro, per un totale di 1 mln di euro);

§  2 poliambulatori mobili, per lo svolgimento delle attività di prevenzione e diagnostiche attraverso l’effettuazione di accertamenti tecnici e strumentali. Tali strutture sanitarie consentiranno di raggiungere aree isolate ove non sono presenti presidi medici di carattere permanente (€ 200.000 cadauno, per un totale di 400 mila euro);

§  strumenti di diagnostica per immagini e materiali di consumo. Nello specifico, tali dotazioni permetteranno di incrementare le potenzialità diagnostiche del Servizio sanitario della Guardia di finanza, attraverso lo svolgimento dei necessari accertamenti radiologici ed ecografici tesi all’individuazione e al monitoraggio, tra l’altro, di lesioni polmonari, tipiche del contagio da COVID-19 (€ 600.000).

 

I commi da 4 a 6 riguardano la corresponsione dei pagamenti per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego per talune tipologie di personale militare.

 

Il comma 4 finanzia (autorizzando la spesa complessiva di euro 6.502.918 per il 2021), per il periodo che va dal 1° maggio al 31 luglio del 2021, gli oneri per il pagamento delle prestazioni da lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego, necessario ad assicurare lo svolgimento degli accresciuti compiti assegnati

§  al personale militare costantemente impiegato nelle sale operative centrali e periferiche con funzioni di coordinamento per tutte le attività espletate dalle Forze armate sull’intero territorio nazionale di contrasto al COVID-19 (attività di concorso e supporto, trasporto, logistico e infrastrutturale campale, etc.),

§  al personale militare medico, paramedico e di supporto, impiegato negli oltre duecento “Drive Through” dell’Operazione Igea e nei Presidi Vaccinali della Difesa dell’Operazione EOS.

Secondo la relazione illustrativa, l’intervento consente di mantenere e, se possibile accrescere, le capacità quotidiane di diagnostica molecolare e di somministrazione dei vaccini a favore della popolazione, a supporto del Servizio sanitario nazionale, attraverso un incremento dell’attività del personale militare impiegato nelle strutture sanitarie sia della Difesa (Centri ospedalieri militari, Policlinico militare del Celio e le diverse strutture medico-campali dislocate sul territorio) sia del Servizio sanitario nazionale, ai fini del contrasto, della gestione e del contenimento della diffusione in atto del COVID-19.

La relazione tecnica precisa che sono state prese in considerazione 922 unità di personale militare medico paramedico e di supporto impiegato negli oltre duecento “Drive Through” della Difesa, nei Presidi Vaccinali della Difesa dell’Operazione EOS e nelle strutture sanitarie sia della Difesa che del Servizio Sanitario Nazionale, e 78 unità di personale militare diuturnamente impiegato nelle sale operative centrali e periferiche per l’espletamento delle indispensabili funzioni di direzione e coordinamento di tutte le attività espletate dalle Forze armate connesse al contrasto al COVID-19 su tutto il territorio nazionale. La proiezione contempla, per il personale impiegato nelle sale operative, la necessità di un incremento di 80 ore di lavoro straordinario pro-capite mensile calcolati per un periodo di 92 giorni (dal 01 maggio 2021 al 31 luglio 2021), nonché per il personale medico, paramedico e di supporto impiegato nei citati “Drive Trough”, nelle strutture sanitarie e nei Presidi Vaccinali, l’attribuzione del compenso forfettario di impiego. I costi sono differenti in ragione delle specifiche professionalità (grado e numero di personale impiegato).

 

Si ricorda che l’articolo 35, comma 6, del D.L. 41/2021 (cd. “Sostegni”), da ultimo ha autorizzato la spesa di 6.489.000 euro per l’anno 2021 per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività aggiuntive necessarie a contrastare la diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, a decorrere dal 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021.

 

Il comma 5 ha lo scopo di finanziare (autorizzando la spesa di euro 1.122.835 per il 2021), per il periodo che va dal 1° maggio al 31 luglio del 2021, il pagamento delle competenze per lavoro straordinario, del compenso forfetario di impiego e dell’indennità di missione al personale militare, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività di stoccaggio, movimentazione e trasporto dei vaccini dall’hub di Pratica di Mare verso le varie Regioni e, qualora necessario, verso i diversi punti vaccinali, nonché per consentire l’impiego di team vaccinali mobili.

La relazione tecnica precisa che sono state prese in considerazione 100 unità di personale militare impiegato per lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto dei vaccini sul territorio nazionale, e di 60 unità di personale militare impiegate nell’ambito di team mobili vaccinali, nello svolgimento di attività connesse al contrasto al COVID-19 su tutto il territorio nazionale.

 

In relazione ai compensi accessori previsti dai commi 4 e 5 (lavoro straordinario e per il compenso forfetario di impiego), il comma 6 permette la corresponsione anche in deroga ai limiti stabiliti:

§  all’articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, in relazione ai limiti orari individuali del lavoro straordinario;

§  all’articolo 9, comma 3, D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171, in relazione alla misura giornaliera della corresponsione del compenso forfettario di impiego.

 

Si ricorda che il compenso forfetario di impiego (CFI) è stato introdotto con l’articolo 3 della legge n. 86 del 2001[31] e disciplinato in sede di concertazione dall’articolo 9 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163[32], poi esteso dal 2018 anche ai gradi dirigenziali dall’art. 1826?bis del Codice dell’ordinamento militare, introdotto dall'art. 10, comma 1, lett. t), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94[33].

Tale tipologia di compenso è nata – come spiega la relazione tecnica - per remunerare il personale militare sovente impiegato in attività operative e addestrative, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore che, articolate in turni nell’arco delle 24 ore, mal si conciliano con l’ordinario orario di servizio. I costi sono differenti in ragione delle specifiche professionalità (grado e numeri di personale impiegato).

 

I commi 7 e 8 contengono disposizioni in materia di reclutamento e semplificazione delle professioni sanitarie.

 

Il comma 7 interviene sull’articolo 2197-ter.1 del Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo n. 66/2010), inserito dall’articolo 21 del decreto-legge n. 34/2020 (cd. Decreto “Rilancio”), al fine di autorizzare, per l’anno 2020, il reclutamento straordinario, mediante concorso per titoli, di n. 60 marescialli in possesso di laurea per le professioni sanitarie e relativa abilitazione professionale, suddivisi per Forza armata (n. 30 per l’Esercito italiano, n. 15 per la Marina militare e n. 15 per l’Aeronautica militare).

Il comma in esame prevede la possibilità di bandire un ulteriore concorso nell’anno 2021 per i posti eventualmente non coperti con il citato concorso del 2020. Tali posti saranno ripartiti per Forza armata con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, nell’ambito delle relative consistenze di personale, come determinate per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 2207 dello stesso Codice dell’ordinamento militare, relativo all’adeguamento degli organici.

 

Il comma 8 introduce modifiche all’articolo 19 del decreto-legge n. 76/2020, sostituendo il comma 5-bis.

Il citato comma 5-bis ha introdotto una semplificazione in materia di svolgimento delle attività di medicina generale, consentendo ai medici delle Forze armate, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato che abbiano maturato almeno quattro anni di attività, previo conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale, di svolgere attività di medicina generale secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti con apposito decreto interministeriale. Nella formulazione originaria, tale comma prevedeva che l’attività di medicina generale potesse essere svolta dai medici delle Forze armate, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza su richiesta delle Aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi di “persistente” mancanza dei medici di medicina generale.

La nuova formulazione introdotta dal comma 8 in esame:

§  estendere anche al personale sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la possibilità di svolgere l’attività di medicina generale, alle stesse condizioni previste per i sanitari degli altri Corpi dello Stato;

§  sostituisce l’aggettivo “persistente”, che nella norma originaria, qualificava la mancanza di medici, con l’aggettivo “riscontrata”, che si limita ad evidenziare la necessità di appurare tale carenza;

§  specifica che l’attività di medicina generale può essere svolta dai soggetti individuati dalla norma “subordinatamente all’espletamento delle procedure per l’assegnazione degli incarichi previsti dall’Accordo Collettivo Nazionale - Medici di Medicina Generale - del 23 marzo 2005, e successive modificazioni”.

La relazione illustrativa ricorda che l’Accordo Collettivo Nazionale regola, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto n. 502/1992, e sulla base delle determinazioni regionali in materia, il rapporto di lavoro convenzionato per l’esercizio delle attività professionali, tra i medici di medicina generale e le Aziende sanitarie locali, per lo svolgimento, nell’ambito del SSN e le sue articolazioni, dei compiti e delle attività relativi ai settori di assistenza primaria, continuità assistenziale, medicina dei servizi territoriali, emergenza sanitaria territoriale. Le procedure ivi previste, quindi, si pongono alla base della costituzione del rapporto di lavoro tra medico di medicina generale e il SSN. Con la nuova disposizione, quindi, si rende giustamente esplicito il riferimento a tale Accordo, per quanto – secondo la relazione governativa - tale riferimento potesse già ritenersi implicito nella originaria versione della norma.

 

Il comma 9 rinvia all’articolo 77 del decreto in esame la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’articolo 30, in complesso pari a euro 89.375.000.


 

Articolo 31, commi 1-5 e comma 9
(Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci: credito d'imposta per farmaci innovativi)

 

 

I commi da 1 a 5 dell'articolo 31 prevedono un credito d'imposta spettante alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, entro l'importo massimo annuale per ciascun beneficiario di 20 milioni di euro.

Il comma 2 specifica che sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni. Viene inoltre esclusa la cumulabilità, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi aventi forma di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione (non si applicano i limiti previsti dalla legislazione vigente) e non concorre alla formazione del reddito (comma 4); il credito d'imposta e quest'ultima esclusione non rilevano ai fini della deducibilità di interessi passivi e altri componenti negativi.

Il successivo comma 9 opera la quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal credito di imposta in esame e rinvia per la relativa copertura alle disposizioni di cui all'articolo 77.

 

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede un credito d'imposta spettante alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 (fermo restando il limite di importo annuo, per ciascun beneficiario, di cui al comma 4).

Nell'ordinamento, non esiste una nozione univoca di farmaci innovativi, in quanto le norme fanno ad essi riferimento per finalità diverse[34]; con riferimento a queste disposizioni, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha adottato diversi elenchi di farmaci innovativi[35]. Tali elenchi, in ogni caso, concernono farmaci già autorizzati, mentre il credito d'imposta in esame riguarda le attività di ricerca e sviluppo. Si valuti l'opportunità di chiarire la nozione, ai fini del credito di imposta in esame, di farmaci innovativi, nonché di specificare, in relazione alla locuzione "inclusi i vaccini", se rientri nella nozione di farmaco innovativo ogni ipotesi di vaccino.

 

Il comma 2 specifica che sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, come indicati dall’articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni di cui al paragrafo 3, lettera c) , del medesimo articolo 25. Il successivo comma 5 ribadisce che le disposizioni dell'articolo in esame si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e in particolare dall’articolo 25 che disciplina gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo. Viene inoltre esclusa la cumulabilità in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Il citato articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea disciplina gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo che, nel rispetto di specifiche condizioni, sono considerati compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. L'articolo stabilisce che la parte sovvenzionata del progetto di ricerca e sviluppo deve essere integralmente compresa in una o più delle seguenti categorie di ricerca: a) ricerca fondamentale; b) ricerca industriale; c) sviluppo sperimentale; d) studi di fattibilità. I costi ammissibili, da imputare a una delle precedenti categorie riguardano:

a)    spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

b)   costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

c)    costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Tali costi, pur essendo inclusi nella disposizione europea, sono esclusi dall'articolo in esame dalle spese ammissibili;

d)   costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

e)    spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

Per quanto riguarda i costi ammissibili per gli studi di fattibilità, viene stabilito che gli stessi corrispondono ai costi dello studio.

I successivi paragrafi da 5 a 7 dell'articolo 25 stabiliscono percentuali differenziate per l'intensità dell'aiuto, ovvero la quota di costi ammissibili sul totale che può essere soggetta a misure di sostegno. In particolare viene previsto che l'intensità di aiuto per ciascun beneficiario non superi: il 100 per cento dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale; il 50 per cento dei costi ammissibili per la ricerca industriale; il 25 per cento dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale; il 50 per cento dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità. Con riferimento alla ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale, l'intensità di aiuto può essere aumentata fino a un'intensità massima dell'80 per cento dei costi ammissibili come segue: di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese; di 15 punti percentuali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

i) il progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili, o prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 % dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;

ii) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

Per gli studi di fattibilità le intensità di aiuto possono essere aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

Il comma 3 stabilisce che il credito d’imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 (recante l'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana).

 

Il comma 4 stabilisce l'importo massimo annuale entro il quale spetta il credito d’imposta in esame per ciascun beneficiario, pari a 20 milioni di euro.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 (250.000 euro annui) e di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000 (700.000 euro). Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); il credito d'imposta e tale esclusione non rilevano ai fini della deducibilità di interessi passivi e altri componenti negativi come disciplinata dagli articoli 61 e 109, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR).

I citati articoli fanno riferimento al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi in base al quale è quantificata, rispettivamente, la deducibilità di interessi passivi e altre componenti negative che si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili (in quanto esenti nella determinazione del reddito). L'aliquota così calcolata sarà pari al 100 per cento in assenza di ricavi "esenti" determinando, ad esempio, la piena deducibilità degli interessi inerenti all'esercizio dell'impresa. In presenza di ricavi "esenti", dai quali la norma in esame esclude il credito d'imposta per farmaci innovativi, l'aliquota risulterà pari a 1 meno il rapporto fra i ricavi esenti e i ricavi complessivi (per cento), con l'effetto che una quota, ad esempio, degli interessi passivi risulterà indeducibile.

 

Il successivo comma 9 opera la quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal credito di imposta in esame e rinvia per la relativa copertura alle disposizioni di cui all'articolo 77. Gli oneri sono quantificati pari a 19,3 milioni di euro per il 2022, 40,6 milioni per il 2023, 68,3 milioni per il 2024, 76,8 milioni per il 2025, 83,2 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, 55,4 milioni per il 2032 e 27,7 milioni per il 2033.


 

Articolo 31, commi 6-8
(Fondo per il trasferimento tecnologico
e Fondazione Enea
Biomedical Tech)

 

 

I commi 6-8 dell’articolo 31 modifica la vigente disciplina relativa alla denominazione, organizzazione e operatività della fondazione Enea Tech, la cui istituzione è stata prevista dal decreto c.d. rilancio, la quale assume la nuova denominazione di "Enea Biomedical Tech". Gli ambiti d'intervento del Fondo per il trasferimento tecnologico (istituito nello stato di previsione del MISE dal comma 1 dell'articolo 42 del decreto rilancio) sono estesi al potenziamento della ricerca, allo sviluppo e alla riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione. Il Fondo per il trasferimento tecnologico può ora promuovere iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, “anche con riferimento alle start up” innovative (in luogo della previgente formulazione "con particolare riferimento alle start-up" innovative). Nell'ambito della complessiva dotazione di 500 milioni di euro per il 2020 relativamente al Fondo per il trasferimento tecnologico, si specifica che una quota parte di almeno 200 milioni di euro sia destinata alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale. L'obbligo per il MISE di avvalersi dell'ENEA per l'attuazione degli interventi autorizzati nell'ambito del Fondo per il trasferimento tecnologico è trasformata in facoltà e l'avvalimento (ora configurato come eventuale) non richiede più la necessità di apposita convenzione tra il MISE e l'ENEA. Nuove disposizioni autorizzano l’ENEA alla costituzione della fondazione di diritto privato, denominata “Fondazione Enea Biomedical Tech”, sottoposta alla vigilanza del MISE, che può definire, mediante l’adozione di un atto di indirizzo, gli obiettivi strategici della fondazione. Tra le finalità della fondazione rientra in particolare la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina. È disciplinata appositamente l'organizzazione interna della Fondazione Enea Biomedical Tech, con la previsione degli organi necessari: il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei revisori, alle cui nomine si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Al riguardo si ricorda che il comma 1 dell'articolo 42, D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha istituito nello stato di previsione del MISE un fondo denominato Fondo per il trasferimento tecnologico, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative di cui all’articolo 25 del D.L. n. 179/2012 (L. n. 221/2012), e alle PMI innovative di cui all’articolo 4 del D.L. n. 3/2015 (L. n. 33/2015), al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata.

Il Fondo per il trasferimento tecnologico è allocato sul capitolo 7452 dello stato di previsione del MISE ed è stato rifinanziato per 50 mln di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 in termini di competenza e cassa.

 

Si veda inoltre la Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione e l’impatto delle policy a sostegno di startup e PMI innovative per il 2020.

 

Il comma 2 precisa che le iniziative sopra indicate sono volte a favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off e possono prevedere lo svolgimento, da parte dell'ENEA quale soggetto attuatore individuato dal comma 4 e nei limiti delle risorse ivi stanziate, di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle start-up e delle PMI ad alto potenziale innovativo.

Al fine di sostenere le predette iniziative, il comma 3 autorizza il MISE, a valere sulle disponibilità del nuovo Fondo per il trasferimento tecnologico, ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili. Il secondo periodo del comma in esame demanda a un decreto[36] del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 34/2020, l'individuazione dei possibili interventi, dei criteri, delle modalità e delle condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito.

Il comma 4 prevede che, per l’attuazione dei suddetti interventi, il MISE si avvale dell'ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile, nell’ambito delle funzioni ad essa già attribuite in materia di trasferimento tecnologico, previa stipula di apposita convenzione. A tal fine, esso autorizza la spesa di 5 milioni di euro per il 2020.

Il comma 5 autorizza quindi l'ENEA, per tali finalità, alla costituzione della fondazione di diritto privato, denominata Fondazione Enea Tech, sottoposta alla vigilanza del MISE. Lo statuto della Fondazione Enea Tech è approvato, su proposta dell'ENEA, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Ai fini dell'istituzione e dell'operatività della Fondazione, il comma in esame autorizza la spesa di 12 milioni di euro per il 2020.

Tali risorse sono allocate sul capitolo 7631 dello stato di previsione del MISE e ammontano, secondo il bilancio a legislazione vigente, a 10 mln di euro per ciascuno degli anni 2021-2023, in termini di competenza e cassa.

 

Il comma 6 specifica che il patrimonio della Fondazione è costituito dalle predette risorse e può essere incrementato da apporti di soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, sono costituite da contributi di enti pubblici e privati. Alla fondazione possono, inoltre, esser concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. La Fondazione promuove investimenti finalizzati all'integrazione e alla convergenza delle iniziative di sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, favorendo la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di imprese, fondi istituzionali o privati e di organismi ed enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonché attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea.

Il comma 7 specifica che tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

Il comma 8 esclude espressamente l'applicabilità degli oneri di analitica motivazione previsti dall’articolo 5 del d.lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP) in relazione all'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, in società già costituite.

Il comma 9 dispone in relazione alla copertura degli oneri.

 

Il comma 6 dell'articolo 31 qui in commento dispone innanzi tutto che la fondazione Enea Tech, la cui istituzione è stata autorizzata dal comma 5 dell’articolo 42, D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020) assume la denominazione di «Enea Biomedical Tech» e che, conseguentemente, ogni richiamo alla Enea Tech contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Enea Biomedical Tech.

Il comma 7 reca una serie di novelle all’articolo 42 del D.L. n. 34/2020.

La lettera a) novella il comma 1.

Essa integra gli ambiti d'intervento del Fondo per il trasferimento tecnologico (istituito nello stato di previsione del MISE dal comma 1 dell'articolo 42), includendovi il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione (numero 1).

Le finalità del Fondo per il trasferimento tecnologico riguardano ora la promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, “anche con riferimento alle start up” innovative (in luogo della previgente formulazione "con particolare riferimento alle start-up" innovative) (numero 2).

Nell'ambito della complessiva dotazione di 500 milioni di euro per il 2020 relativamente al Fondo per il trasferimento tecnologico, è introdotta l'ulteriore disposizione che destina una quota parte di almeno 200 milioni di euro alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale (numero 3).

 

La lettera b) novella il comma 2 dell'articolo 42.

Le novelle di cui ai numeri 1) e 2), espungendo il riferimento a "progetti di innovazione e spin-off", consentono che la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di “programmi di cui al comma 1” possa contemplare anche il ricorso a strumenti di partecipazione.

 

La lettera c) novella il comma 4 dell'articolo 42. L'obbligo (“si avvale”) per il MISE di avvalersi dell'ENEA per l'attuazione degli interventi autorizzati nell'ambito del Fondo per il trasferimento tecnologico è trasformato in facoltà (“può avvalersi”). L'eventuale avvalimento non richiede più la necessità di apposita convenzione tra il MISE e l'ENEA: la dizione “previa stipula” è sostituita dall'espressione “anche tramite stipula”.

 

La lettera d) novella il comma 5 dell'articolo 42, sostituendone i primi due periodi.

Le nuove disposizioni autorizzano l’ENEA alla costituzione della fondazione di diritto privato, denominata “Fondazione Enea Biomedical Tech”, sottoposta alla vigilanza del MISE, che può definire, mediante l’adozione di un atto di indirizzo, gli obiettivi strategici della fondazione.

Tra le finalità della fondazione rientra in particolare la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali, nonché tecnologie e servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie. Lo statuto della Fondazione Enea Biomedical Tech è adottato, sentita l’Enea con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Lo statuto può prevedere la costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei predetti programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina.

 

Con comunicato stampa del 25 agosto 2020, pubblicato sul sito del MISE, è stata data notizia dell'avvenuta approvazione dello statuto della Fondazione Enea Tech.

 

Comma 5 previgente

Comma 5 modificato

Per le medesime finalità di cui al presente articolo,

 

 

 

 

 

 

 

 

l'ENEA è autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata "Fondazione Enea Tech", sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.

 

 

 

 

Lo statuto della Fondazione Enea Tech è approvato, su proposta dell'Enea, con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

 

 

 

 

Ai fini dell'istituzione e dell'operatività della Fondazione è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2020.

Per le medesime finalità di cui al presente articolo, ivi compresa la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali, nonché tecnologie e servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie

l’ENEA è autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata “Fondazione Enea Biomedical Tech”, sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico

che può definire, mediante l’adozione di un atto di indirizzo, gli obiettivi strategici della fondazione.

Lo statuto della Fondazione Enea Biomedical Tech è adottato, sentita l’Enea con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Lo statuto può prevedere la costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei programmi di cui al primo periodo del presente comma.

 

La lettera e) introduce il comma 6-bis nell'articolo 42. La nuova disposizione regola l'organizzazione interna della Fondazione Enea Biomedical Tech, prevedendo i seguenti organi necessari:

a)   il Presidente, che presiede il Consiglio direttivo e ha la rappresentanza legale dell’ente, nominato su proposta del Fondatore d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico;

b)   il Consiglio Direttivo, al cui interno può essere nominato un consigliere delegato con funzioni di direttore per lo svolgimento delle funzioni di amministrazione ordinaria. Il Consiglio Direttivo è formato di 5 membri dotati di requisiti onorabilità e indipendenza nonché di specifica professionalità in capo economico, medico scientifico e ingegneristico, uno con funzioni di presidente nominato su proposta del Fondatore d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico, due nominati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, uno nominato su proposta del Ministro della salute ed uno su proposta del Ministro dell’università e della ricerca;

c)   il Collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e tre supplenti nominati rispettivamente, su proposta del Fondatore, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico. Con le medesime modalità sono nominati i membri supplenti.

Alle nomine dei componenti dei suddetti organi si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Gli organi della fondazione nominati antecedentemente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (fissata al 26 maggio 2021) restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi.

 

Con comunicato stampa dell'11 novembre 2020, pubblicato sul sito del MISE, è stata data notizia dell'avvenuta nomina del Presidente, dell'amministratore delegato e del Consiglio Direttivo.

 

Il comma 8 dell'articolo 31 in esame prescrive l'adozione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei commi 6 e 7, dei conseguenti adeguamenti dello statuto della fondazione Enea Tech.


 

Articolo 32
(Credito d'imposta per la sanificazione e
l'acquisto di dispositivi di protezione)

 

 

L’articolo 32 introduce per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, nonché per le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, un credito di imposta nella misura del 30 per cento di alcune spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

 

In particolare il comma 1 dispone che ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso dell’apposito codice identificativo (articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34), spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati.

Tale credito è riconosciuto altresì per le spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

La finalità dell’intervento, come indicato nella norma medesima, è quella di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19

Il richiamato credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

 

Si ricorda che, per le spese relative al 2020, l’articolo 125 del decreto legge 34 del 2020 ha già riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo, un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

 

Il comma 2 elenca le tipologie di interventi che rientrano nell’agevolazione fiscale.

Sono ammissibili al credito d'imposta in esame le spese sostenute per:

§  la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

§  la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1;

§  l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

§  l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

§  l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedentemente elencati, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

§  l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

 

Il comma 3 specifica che l’agevolazione è utilizzabile in compensazione (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa. A tal fine, la norma chiarisce che al credito non si applicano il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020 e, dall’articolo 22 del decreto in esame, a 2 milioni di euro per il 2021), né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Il comma 4 prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa indicato al comma 1.

Il comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi dell’articolo 77.


 

Articolo 33
(Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile
e dell’adolescenza e Reclutamento straordinario psicologi)

 

 

L’articolo 33 intende rispondere, con due linee di intervento, agli effetti della pandemia sulla salute e sul benessere psicologico di bambini ed adolescenti, e, attraverso il reclutamento straordinario di psicologi, è diretto a tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo dei cittadini, in particolare dei minori, nonché degli operatori sanitari. Per il 2021, la spesa complessiva per le due linee di intervento è pari a 27,932 milioni di euro.

Nelle more della futura adozione di azioni organiche e a regime, la prima linea di intervento, indirizzata all’area territoriale ed ospedaliera della Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, ne prevede il potenziamento mediante l’utilizzo, fino al 31 dicembre 2021, di forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali. A tal fine è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro.

Al fine di tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, delle forme di disagio psicologico dei bambini e degli adolescenti conseguenti alla pandemia da COVID-19, il secondo intervento, indirizzato al reclutamento straordinario di psicologi, consente, alle regioni e alle province autonome, di autorizzare le aziende e gli enti del Ssn a conferire, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza. A tal fine è autorizzata, per il 2021, la spesa complessiva di 19,932 milioni di euro.

 

 

Nell’11° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, il Gruppo CRC sottolinea che in Italia l’accesso ai servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (NPIA) interessa il 6-8% dei minori residenti, a fronte di una richiesta stimata, anche in accordo con i dati internazionali, di oltre il doppio. Il tasso di ospedalizzazione per disturbi psichiatrici in età 12-17 anni varia dal 2.6% nel Lazio allo 0.6% in Piemonte, ed e? spesso gestito utilizzando letti e spazi di specialità diverse dalla NPIA. La risposta data nel corso dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, rileva ancora il Rapporto, e? stata molto disomogenea nelle diverse realtà locali, con numerose amministrazioni che non sono state in grado di mettere a disposizione la strumentazione tecnologica per attivare gli interventi sostitutivi di telemedicina e teleriabilitazione indicati nella circolare del 23 aprile 2020 del Ministero della Salute, “COVID-19: Indicazioni emergenziali per le attività assistenziali e le misure di prevenzione e controllo nei Dipartimenti di Salute Mentale e nei Servizi di Neuropsichiatria Infantile dell’Infanzia e dell’Adolescenza”. Particolarmente critico e? stato poi il riavvio delle attività dopo il periodo di confinamento del 2020, per l’ulteriore incremento della domanda correlato all’impatto della pandemia e delle sue conseguenze sulla salute mentale dei bambini e degli adolescenti. Conseguenze, che, per le caratteristiche della pandemia, e delle misure messe in atto per contenerla e la vastità della popolazione interessata, rendono difficile prevedere le effettive conseguenze sulla salute mentale dei bambini e degli adolescenti, sia nell’immediato che in futuro. Il Rapporto ISS COVID-19 n. 43/2020, “Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno della salute mentale nei minori di età durante la pandemia COVID-19” ha definito le strategie più opportune per intervenire in modo mirato in ambito educativo, sociale e sanitario, tenendo conto dei diversi livelli di rischio per la salute mentale, dei livelli di diffusione locale della pandemia e della possibile necessita? di rimodulare rapidamente gli interventi in base al suo andamento nel tempo.

Anche la Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (SINPIA) ha denunciato lo stato di sempre maggiore criticità delle risposte per gli utenti con disturbi neuropsichici nell’infanzia e nell’adolescenza e per le loro famiglie già nel periodo prepandemico. Tra il 2017 e il 2018 (ultimi dati disponibili), i ricoveri per disturbi neurologici tra 0 e 17 anni sono aumentati dell’11% e quelli per disturbi psichiatrici del 22%. Nel 2018, di 43.863 ricoveri, solo 13.757 sono avvenuti in reparto NPIA e hanno pertanto ricevuto l’assistenza di cui avrebbero avuto necessita?. Molti adolescenti in stato di bisogno non hanno ricevuto alcuna risposta e sono stati rimandati a casa dal Pronto Soccorso o hanno dovuto rivolgersi privatamente. Per molti altri, il ricovero si e? reso indispensabile per il peggioramento dei sintomi conseguente alla carenza di risposte con adeguata intensità assistenziale nel territorio. Nell’aprile del 2021, la Presidente della Società ha indirizzato una lettera al Presidente del Consiglio per segnalare la necessità di un intervento urgente per promuovere il benessere psichico, ridurre al minimo le conseguenze della pandemia sulla salute mentale della generazione più giovane e per individuare il più precocemente possibile i segnali di “allarme” e di disturbi conclamati, al fine di poter offrire risposte rapide e appropriate al bisogno. Nella lettera si evidenzia che, nel periodo pandemico, a fronte del continuo aumento della domanda, in molte regioni non e? stato strutturato un sistema di servizi di NPIA e, quando esistenti, essi non sempre sono stati integrati in una rete coordinata di cura. Inoltre, nei servizi territoriali, spesso non sono state previste tutte le figure multidisciplinari necessarie per i percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi e vi sono significative difficolta? nel garantire la presenza anche solo delle figure mediche indispensabili. Mancano anche le strutture semiresidenziali terapeutiche, necessarie per garantire interventi a maggiore complessità e intensità e per prevenire, per quanto possibile, il ricorso al ricovero ospedaliero e alla residenzialità terapeutica.

Tali le criticità sono state già descritte nell’Intesa in Conferenza unificata del 25 luglio 2019 recante "Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell'infanzia e della adolescenza" che indica gli obiettivi e le azioni prioritarie da realizzare nonché la necessità che le Regioni prevedano, all’interno della programmazione sanitaria regionale, sufficienti posti letto e sufficienti servizi per la diagnostica ospedaliera, in caso di degenza per scompenso acuto, e servizi residenziali terapeutici territoriali per percorsi di maggiore durata. Il documento ritiene indispensabile definire un piano di intervento strategico pluriennale che consenta di garantire effettivamente i Lea in tutti i contesti regionali in modo omogeneo, anche attraverso la riconversione di risorse già esistenti nel sistema.

 

Va ricordato che su questo tema sono intervenute le risoluzioni 7-00617 Siani e 7-00640 Bellucci approvate all’unanimità dalla Commissione XII della Camera. Inoltre in tutto il corso della pandemia da COVID-19 sono pervenute molte segnalazioni e richieste di intervento per la tutela della salute e del benessere dei minori.

 

Le risoluzioni 7-00617 Siani e 7-00640 BellucciIniziative per la tutela della salute fisica e mentale dell'infanzia e dell'adolescenza nel quadro delle misure per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19” approvate dalla Commissione XII (Affari sociali) della Camera nella seduta del 6 maggio 2021 impegnano, fra l’altro, il Governo a: rafforzare la medicina territoriale e ospedaliera (ambulatori dei pediatri di famiglia, consultori e unità complesse di cure primarie - UCCP) prevedendo al loro interno la figura dello psicologo di base; adottare iniziative volte a strutturare network coordinati di cura  trasversali a più servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (NPIA); verificare che le risorse destinate alle NPIA all'interno dei budget aziendali siano idonee a garantire personale dedicato ed interventi qualitativi;  sviluppare reti di connessioni e di servizi di sostegno con le scuole; incrementare il numero di posti letto dedicati alla neuropsichiatria infantile in risposta all'acuzie grave di tipo neuropsichiatrico con la possibilità di ricovero in centri specialistici; promuovere la presenza di psicologi nonché di psicoterapeuti all'interno dei reparti di pediatria e neonatologia degli ospedali del Ssn; implementare la telepsichiatria e il telesupporto psicologico; istituire un Osservatorio sulla condizione della salute mentale dell'adolescente e del minore a seguito delle misure prese per contrastare l'emergenza sanitaria in atto; promuovere condizioni territoriali per un'integrazione tra le politiche sanitarie e sociosanitarie, anche attraverso il budget di salute; colmare la mancanza di dati epidemiologici nazionali sulle patologie neurologiche, psichiatriche e del neurosviluppo della fascia 0-18 anni; monitorare, prevenire e contrastare efficacemente il fenomeno del cyberbullismo; incrementare la rete dei servizi per la prevenzione e la cura dei disturbi del comportamento alimentare; garantire pari opportunità di accesso a percorsi di psicoterapia attualmente riservati solo a coloro che hanno maggiori possibilità economiche.

 

Commi 1-2Potenziamento dei Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza

 

Le disposizioni in commento chiariscono che il reclutamento di personale anticipa un intervento strutturale organico a regime, finalizzato al potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza affinché sia garantita la prevenzione e la presa in carico multidisciplinare dei pazienti e delle loro famiglie, assicurando adeguati interventi in ambito sanitario e sociosanitario, anche in risposta ai bisogni di salute connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

Le attività delle strutture territoriali di NPIA sono descritte dall’art 25 “Assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo” del DPCM 12 gennaio 2017 (c.d. Nuovi LEA), in particolare:

§  diagnosi e cura delle patologie, con presa in carico delle situazioni cliniche per le quali vi e? necessita?;

§  controllo e trattamento di patologie complesse già diagnosticate presso centri di 3° livello;

§  abilitazione/riabilitazione territoriale delle funzioni alterate dello sviluppo (cognitivo, comunicativo e linguistico, relazionale, neuromotorio e neurosensoriale);

§  supporto all’inclusione scolastica, in particolare secondo quanto previsto dalla legge n.  104 del 1992 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e dalla legge n.170 del 2010 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

§  interventi educativo-terapeutici e sui contesti di vita;

§  supporto all’inclusione sociale, in collaborazione con i servizi sociali;

§  consulenze, a richiesta, alle UUOO ospedaliere, per i soggetti ricoverati;

§  attività di prevenzione (secondaria e terziaria).

Ulteriori dati sulla rete dei servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza sono contenuti nelle Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell’infanzia e della adolescenza, a cui si rinvia (vedi anche quanto detto supra).

 

In deroga al divieto di stipulazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa - posto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e decorrente dal 1° luglio 2019[37] - e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale, e fino alla concorrenza dell’importo massimo complessivo di 8 milioni, l’articolo in esame consente, fino al 31 dicembre 2021, che le aziende e gli enti del Ssn, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzino forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali. Conseguentemente, il comma 2 autorizza, per il 2021, la spesa di 8 milioni di euro a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, il cui livello è conseguentemente incrementato, per il 2021, di 8 milioni di euro. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente (non viene specificato se ci si riferisce alle quote rilevate per l'anno 2020, in quanto ultime disponibili). La ripartizione complessiva del finanziamento di 8 milioni di euro è riportata nella tabella C (vedi infra) allegata al decreto in esame.

 

Con riferimento ai vincoli di spesa vigenti per il personale Ssn, si rinvia all'articolo 11, commi da 1 a 4-ter, del decreto legge 35/2019 (c.d. Decreto Calabria) che ha operato una revisione della disciplina sui limiti di spesa per il personale degli enti ed aziende del Ssn. Il nuovo limite (decorrente dal 2019) non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti, o, se superiore, il corrispondente ammontare riferito al 2004, diminuito dell'1,4 per cento. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.  Successivamente, il decreto legge 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale), art. 45, co. 1-bis, ha aumentato, nel triennio 2019-2021, il limite annuale dal 5 al 10% dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Per lo stesso triennio, un ulteriore incremento del 5% può essere previsto per ogni singola regione sulla base di una specifica valutazione di ulteriori fabbisogni di personale. Tali incrementi di spesa, dal 2022, sono subordinati all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale.

La legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 269, della legge 160/2019) ha poi specificato che i limiti annui di spesa per il personale degli enti ed aziende del Ssn si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome.

Commi 3, 4 e 5 - Reclutamento straordinario psicologi

 

Il comma 3, al fine di tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, delle forme di disagio psicologico dei bambini e degli adolescenti conseguenti alla pandemia da COVID-19, consente, alle regioni e alle province autonome, di autorizzare le aziende e gli enti del Ssn a conferire, fino al 31 dicembre 2021 e in deroga all'art. 7 del D. Lgs. n. 165 del 2001, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA) per una spesa complessiva non superiore all’importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma nella tabella D (vedi infra) allegata al decreto in commento.

 

Il DPCM 12 gennaio 2017 sui Nuovi Lea contiene una serie di riferimenti alle prestazioni di tipo psicologico e psicoterapico (qui una Tabella a cura del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, in cui sono indicati i riferimenti interni al DPCM Nuovi Lea).

Gli psicologi svolgono la propria attività, per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore, nell’ambito dei servizi territoriali e agli stessi è riconosciuto un compenso lordo orario di 40 euro, inclusivo degli oneri riflessi (comma 4).

 

Per il reclutamento straordinario di psicologici il comma 5 autorizza, per il 2021, la spesa complessiva di 19.932.000 euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il 2021 è incrementato di 19.932.000 euro. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. Il riparto complessivo del finanziamento pari a 19.932.000 euro è riportata nella tabella D (si veda infra) allegata al presente decreto.

 

La Relazione tecnica al provvedimento stima che, - tenuto conto di detti limiti di spesa, del monte ore per ciascun psicologo, e del numero di settimane da calcolare dal 1 giugno al 31 dicembre 2021, considerata altresì la quota oraria di 40 euro lordi -, possono essere conferiti a livello nazionale complessivamente 685 incarichi di psicologo.

 

Agli oneri complessivi derivanti dal presente articolo, pari a 27.932 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’art. 77 del provvedimento in esame.


 

Articolo 34, commi 1-3 e comma 10
(Autorizzazione di spesa per interventi di competenza del Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19
e relativa copertura)

 

 

I commi 1-3 dell’articolo 34 autorizzano per l'anno 2021 la spesa di 1.650 milioni di euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19, da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata, condizionata alla sua previa richiesta motivata.

 

Il comma 1 attribuisce per l’anno 2021 risorse pari a 1.650 milioni di euro al Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, di cui all'articolo 122 del D.L. “Cura-Italia”[38] , previa richiesta motivata da parte del medesimo Commissario al MEF per il tramite del Dipartimento della Protezione civile.

 

La nomina del Commissario straordinario per l’emergenza è stata prevista dall'articolo 122 del DL. n. 18/2020 (cd. Cura-Italia, L. n. 27/2020).

La figura è preposta al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da Covid-19, con un preciso ambito di competenze per il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto (qui il link alla scheda di analisi).

In particolare, la norma prevede che la nomina avvenga con decreto del Presidente del Consiglio. Con DPCM 18 marzo 2020 è stato inizialmente nominato in tale ruolo il dott. Domenico Arcuri. Successivamente, è stato nominato il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo (DPCM 1 marzo 2021) e con Ordinanza n. 1 dell’11 marzo 2021 è stata definita l'organizzazione della struttura di supporto alle attività del Commissario.

Qui una sintesi dei principali atti adottati , qui le ordinanze emanate e qui i bandi di gara adottati dall’ultimo Commissario.

 

Le risorse finanziarie in esame sono trasferite al Commissario previa presentazione, da parte del medesimo, di rendiconto amministrativo susseguente al passaggio di consegne.

 

In proposito si valuti l’opportunità di chiarire se il passaggio di consegne sia da riferirsi alla data corrispondente al cambio della titolarità dell’incarico.

Per una migliore allocazione delle risorse confluite a legislazione vigente sulla sopraindicata contabilità speciale ed in relazione alle necessità di spesa connesse all’emergenza pandemica, su richiesta del medesimo Commissario straordinario, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e con il concerto del MEF e del Ministro della Salute, è prevista la possibilità di una rimodulazione delle risorse autorizzate, in base alle finalità già stabilite dal sopracitato articolo 122 del D.L. 18/2020 (comma 2).

 

In proposito la RT al provvedimento sottolinea che la rimodulazione delle risorse è prevista per garantire la massima flessibilità da parte del Commissario straordinario circa l’utilizzo delle risorse disponibili, anche in relazione al repentino mutamento dell’andamento dell’emergenza sanitaria in corso. Ciò, fermo restando la valutazione dei ministeri competenti, nonché l’adozione di un apposito DPCM.

 

Si ricorda che gli ambiti di operatività definiti dall’articolo 122 relativi alle finalità di intervento sono i seguenti:

§  organizzare, acquisire e produrre ogni genere di beni strumentali utili a contenere l'emergenza, nonché programmare e organizzare ogni attività connessa. Rientrano tra tali compiti: il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie; l'individuazione dei fabbisogni; l'acquisizione e distribuzione di farmaci, apparecchiature, dispositivi medici e di protezione individuale. Nell'esercizio di queste attività il Commissario può avvalersi di soggetti attuatori e di società in house nonché delle centrali di acquisto;

§  provvedere (raccordandosi con le regioni e le aziende sanitarie) al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere (anche mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali), con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva;

§  disporre la requisizione e circa la gestione di beni mobili, mobili registrati e immobili (anche tramite il Capo del Dipartimento per la protezione civile o se necessario ai prefetti territorialmente competenti);

§  adottare ogni intervento utile per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell’emergenza;

§  provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti - o alla riconversione di quelli esistenti tramite il commissariamento di rami d'azienda - per la produzione dei beni necessari per il contenimento, anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e definendo le modalità di acquisizione e di utilizzazione dei fondi privati destinati all’emergenza, organizzandone la raccolta e controllandone l’impiego.

 

In base al comma 3, il Commissario straordinario deve rendicontare semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al MEF l'effettivo utilizzo delle somme autorizzate.

Come indicato nel portale del Commissario straordinario[39], le attività specifiche riconducibili alle categorie di cui al citato articolo 122 del DL. 18/2020 sono le seguenti:

§  piano vaccinale anti-Covid19;

§  report vaccini anti-Covid19;

§  analisi distribuzione aiuti – ADA;

§  acquisti di dispositivi e attrezzature per il contrasto all'emergenza Covid-19;

§  potenziamento della rete ospedaliera.

 

Il comma 10 stabilisce la copertura degli stanziamenti previsti con riferimento sia ai suindicati commi da 1 a 3, sia al comma 4 relativamente alla sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue (v. infra), a valere sulle risorse di cui all’articolo 77, alla cui scheda di analisi si rimanda.

 


 

Articolo 34, commi 4-6
(Sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2
e delle sue varianti nelle acque reflue)

 

 

I commi da 4 a 6 dell’articolo 34 dettano disposizioni per l’attuazione della Raccomandazione della Commissione del 17 marzo 2021, relativa ad un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue. A tal fine è autorizzata la spesa di 5,8 milioni di euro nel biennio 2021-2022. Le attività di sorveglianza sono coordinate, con la vigilanza del Ministero della salute, dall’Istituto superiore di sanità, che si avvale del supporto delle regioni e delle province autonome, con le risorse umane disponibili a legislazione vigente

 

Per l’attuazione della Raccomandazione (UE) 2021/472 della Commissione del 17 marzo 2021, relativa ad un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue, il comma 4 autorizza la spesa complessiva 5,8 milioni di euro, di cui 2,5 milioni per il 2021 e 3,3 milioni di euro per il 2022.

I criteri e le modalità per il riparto delle risorse sono stabiliti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in commento, con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

La Raccomandazione promuove prescrizioni minime per strategie efficienti di sorveglianza delle acque reflue (Wastewater based epidemiology) e sostiene la condivisione dei risultati e delle migliori pratiche mediante una piattaforma europea di scambio. Gli Stati membri sono pertanto vivamente incoraggiati a istituire non appena possibile, e comunque non oltre il 1° ottobre 2021, un sistema nazionale di sorveglianza delle acque reflue mirato alla raccolta di dati sulla presenza di SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue.

Nel luglio 2020 è stato avviato il progetto di sorveglianza epidemiologica di Sars-Cov-2 attraverso le acque reflue urbane (SARI, Sorveglianza Ambientale Reflue in Italia), sviluppato attraverso una rete di strutture territoriali che, con il coordinamento tecnico-scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità e del Coordinamento Interregionale della Prevenzione, Commissione Salute, della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, analizzerà la presenza di tracce di SARS-COV-2 nelle acque reflue a fini di monitoraggio preventivo sulla presenza del virus e la sua possibile propagazione in Italia. La rete del progetto SARI includerà strutture territoriali quali ARPA, ASL, IZS, Università, centri di ricerca e gestori del servizio idrico integrato: grazie anche al supporto di Utilitalia (la Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche) oltre 50 gestori hanno aderito su base volontaria al progetto, mettendo a disposizione specifiche competenze e proprie strutture. Le analisi svolte da tutte le strutture seguiranno un protocollo condiviso messo a punto dall’ISS, verso il quale confluiranno con metodi armonizzati i dati raccolti nel territorio; l’Istituto Superiore di Sanità potrà anche svolgere approfondimenti analitici e curerà l’aggiornamento e l’elaborazione dati su piattaforma GIS (Sistema Informativo Geografico) per la condivisione con le Autorità Sanitarie centrali e regionali (sul punto il comunicato dell’ISS).

 

Ai sensi del comma 5, le attività di sorveglianza sono coordinate, con la vigilanza del Ministero della salute, dall’Istituto superiore di sanità, che si avvale del supporto delle regioni e delle province autonome, con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

 


 

Articolo 34, comma 7
(Somministrazione dei vaccini contro il COVID-19
da parte di strutture sanitarie private)

 

 

Il comma 7 dell'articolo 34 prevede che le regioni e le province autonome possano demandare la somministrazione dei vaccini contro il COVID-19 anche ai soggetti e alle strutture privati, accreditati e convenzionati con il Servizio sanitario della regione (o della provincia autonoma), mediante un'integrazione, per la suddetta finalità e con riferimento all'anno 2021, del relativo accordo contrattuale. L'ambito in oggetto può concernere le strutture sanitarie e socio-sanitarie, i professionisti sanitari, le organizzazioni autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari (accreditati e convenzionati).

La suddetta integrazione dell'accordo contrattuale può essere stipulata anche in deroga alle disposizioni sui limiti dell'importo dei volumi d'acquisto (delle prestazioni oggetto dei medesimi accordi). Resta fermo che la possibilità di deroga concerne soltanto la quota di importo relativa alle somministrazioni in esame e che occorre salvaguardare l'equilibro economico del Servizio sanitario dell'ente territoriale.

 

La deroga summenzionata concerne la normativa di cui all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, come integrata dall'articolo 45, comma 1-ter, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157. Tali norme hanno disposto che, con riferimento agli accordi contrattuali relativi all'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, la regione o la provincia autonoma: applicasse, per gli anni 2012-2019, una riduzione complessiva dell'importo dei volumi d'acquisto, tale da ridurre la relativa spesa, rispetto a quella riscontrata a consuntivo per il 2011, dello 0,5 per cento per il 2012, dell'1 per cento per il 2013 e del 2 per cento a decorrere dal 2014; si attenesse, a decorrere dal 2020, ad un livello complessivo della spesa in oggetto non superiore a quello suddetto del 2011.

 

La norma di cui al presente comma 7 si inserisce nell'ambito delle previsioni riguardanti il piano strategico nazionale relativo alla vaccinazione in oggetto. Si ricorda che l'ultima versione del piano è stata adottata con D.M. del 12 marzo 2021[40]. Nell'ambito di tale atto, il secondo allegato è costituito dall'ultimo documento di programmazione precedente (del 10 marzo 2021)[41], il quale può essere considerato come il documento che attualmente reca le linee di pianificazione in oggetto; tuttavia, alcune modifiche specifiche sono previste dall'ordinanza n. 6 del 9 aprile 2021 del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 nonché dall'articolo 20-ter, comma 1, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.

Si ricorda altresì che, nel quadro di tale programmazione, il suddetto Commissario straordinario ha presentato il 13 marzo 2021 un proprio documento di pianificazione in materia.

In via generale, si ricorda che la somministrazione è attuata dalle regioni e dalle province autonome (articolo 1, comma 458, della L. 30 dicembre 2020, n. 178).


 

Articolo 34, commi 8 e 9
(Incarichi a soggetti collocati in quiescenza da parte di aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche)

 

 

I commi 8 e 9 dell’articolo 34 modificano una disciplina transitoria - di cui all'articolo 3-bis del D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 marzo 2021, n. 29 -, che consente alle aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche di remunerare gli incarichi attribuiti al personale sanitario già collocato in quiescenza; le modifiche sono intese a consentire l'opzione tra il mantenimento del trattamento pensionistico e la remunerazione dell'incarico medesimo (comma 8) ed a chiarire (comma 9) il rapporto tra la disciplina transitoria di cui al citato articolo 3-bis (come modificata dal comma 8) ed altre norme transitorie, che concernono anch'esse il conferimento di incarichi, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, a soggetti già in quiescenza e che consentono il cumulo tra trattamento pensionistico e remunerazione dell'incarico.

 

Si ricorda che l'articolo 3-bis del citato D.L. n. 2 del 2021 consente - in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (al momento disposto fino al 31 luglio 2021[42]) - alle aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche di remunerare gli incarichi attribuiti al personale sanitario già collocato in quiescenza, a condizione che tali incarichi abbiano una scadenza non successiva al 31 dicembre 2022 e che i medesimi soggetti abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia[43]; la disposizione in esame è ammessa nel rispetto dei limiti di spesa vigenti per le singole regioni e relativi al personale degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Come accennato, il comma 8 consente, per la fattispecie in esame, l'opzione tra il mantenimento del trattamento pensionistico e la remunerazione dell'incarico, sopprimendo la previsione tassativa della sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico per le mensilità corrispondenti all'incarico remunerato.

Il comma 9 reca una norma di interpretazione autentica - avente, quindi, effetto retroattivo - relativa al rapporto tra la disciplina transitoria di cui al citato articolo 3-bis e la disciplina transitoria che consente, fino al 31 dicembre 2021, la remunerazione di alcuni incarichi, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, a soggetti già in quiescenza, secondo gli stanziamenti e i limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 423, e alla relativa tabella 1 della L. 30 dicembre 2020, n. 178, previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore[44]; quest'ultima disciplina transitoria, più in particolare, concerne gli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

La norma di interpretazione autentica di cui al presente comma 9 - in conformità all'interpretazione già seguita dalla circolare dell'INPS n. 70 del 26 aprile 2021 - prevede che per gli incarichi oggetto di quest'ultima disciplina transitoria resti fermo la possibilità di cumulo tra remunerazione dell'incarico e trattamento pensionistico[45].

 


 

Articolo 35
(Disposizioni finanziarie in materia sanitaria - determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali dell’anno 2021 e modifiche alla disciplina della riduzione della spesa sanitaria)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 35 modifica, per il 2021, alcuni criteri per la determinazione dei fabbisogni standard regionali nel settore sanitario in relazione alla scelta delle regioni benchmark e del riparto regionale delle risorse per la sanità relative ad un 15% del totale in base alla popolazione residente. Il comma 2 incrementa inoltre dallo 0,25% allo 0,32% la percentuale di riparto della quota premiale calcolata nell’ambito del fabbisogno sanitario complessivo delle Regioni.

 

Il comma 1 novella la normativa riguardante la determinazione dei fabbisogni standard regionali nel settore sanitario per il solo anno 2021, apportando le seguenti modificazioni all'articolo 27 del D. Lgs. n. 68 del 2011 che ne definisce la disciplina:

§  inserisce il comma 5-ter, disponendo che ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali per l’anno 2021 si considerano regioni di riferimento tutte le cinque regioni (invece che solo tre di queste) ai sensi di quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 27, come indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale.

     Scopo della norma è semplificare le procedure di riparto per il 2021, superando il passaggio in Conferenza Stato-Regioni previsto dal predetto comma 5, diretto a selezionare tre delle cinque Regioni di riferimento in base ad uno specifico indicatore per la qualità e l’efficienza (IQE) costruito sugli scostamenti della spesa sanitaria rispetto a determinati standard, anche in ragione dell'esigenza di definire rapidamente il quadro finanziario programmatorio a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19.

 

Si ricorda che la metodologia di definizione delle cinque Regioni benchmark è stabilita dal citato comma 5 dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 68/2011 e dal provvedimento attuativo approvato con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2012[46], i cui esiti, per il riparto 2021, hanno condotto alla proposta di intesa da sottoporre alle Regioni datata 23 febbraio 2021 (qui il documento) da parte del Ministero della salute. In base a tale documento, le Regioni da ultimo selezionate come benchmark sono state Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Lombardia e Veneto[47].

La norma peraltro non comporta oneri per la finanza pubblica intervenendo solo su aspetti metodologici (la media aritmetica tra i costi pro-capite per singolo macrolivello di assistenza sanitaria - a carattere preventivo, distrettuale e ospedaliero, v. box -, è effettuata su cinque anziché tre regioni) e procedurali, al fine di accelerare il riparto del finanziamento statale corrente per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2021.

 

§  inserisce alla fine del comma 7 del citato articolo 27 la disposizione che prevede in via transitoria, per il solo anno 2021, il riparto dell’85 per cento delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno standard nazionale per il medesimo anno 2021, in base alla composizione anagrafica per classi di età della popolazione, in attesa della revisione dei criteri di riparto e di ponderazione della popolazione[48].

Per il restante 15 per cento, il riparto dovrà essere effettuato sulla base della popolazione residente riferita al 1° gennaio 2020, in modo da tenere conto del peso di ciascuna Regione, indipendentemente dal criterio anagrafico. La norma precisa che in tal modo si intende tenere anche conto della proposta regionale presentata dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome il 15 aprile 2021.

In tale data – si ricorda -  la Conferenza Stato-Regioni ha raggiunto l’accordo sul riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2021, per complessivi 116,7 miliardi di euro (qui la tabella di riparto).

La finalità della disposizione in esame, in attesa di una revisione dei criteri di riparto, è quella di rispondere alla necessità, per il solo anno 2021, di rappresentare specifiche situazioni territoriali e regionali non adeguatamente considerate dalle vigenti modalità di ponderazione per l’attribuzione regionale delle risorse necessarie a garantire i livelli assistenziali, anche a seguito dell’incidenza della pandemia sui differenti sistemi sanitari regionali.

 

In base alla normativa vigente, dal 2015 i pesi per il riparto del Fondo sanitario nazionale sono determinati sulla base dei criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tenendo conto, nella ripartizione del costo e del fabbisogno sanitario standard regionale e del percorso di miglioramento per il raggiungimento degli standard di qualità.  Ai sensi del citato comma 34, all’articolo 34 il CIPE è chiamato a stabilire una quota pro-capite (o capitaria) di riparto, su proposta del Ministro della salute, e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, che definisce i pesi da attribuire in base ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali.

 

Il comma 2 aggiunge alla fine del comma 67-bis, articolo 2, della legge finanziaria per il 2010 (Legge n. 191/2009) in materia di forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale applicabili a decorrere dall'anno 2012[49].

La novella prevede, limitatamente all'anno 2021, un incremento allo 0,32 per cento della percentuale indicata all’articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012 (cd. spending review, L. 135/2012) corrispondente alla quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste per il finanziamento del SSN.

In base alla legislazione vigente del citato comma 23, infatti, a decorrere dal 2013 tale percentuale è stata stabilita nella misura dello 0,25 per cento, tenendo anche conto di specifici criteri di riequilibrio.

 

Scopo della norma è l’attribuzione di maggiori risorse da ripartire alle Regioni in base alla quota premiale, non determinando alcun incremento dell’onere per la finanza pubblica.

Infatti, l’effetto è esclusivamente uno spostamento di risorse alla quota premiale - quantificate dalla relazione tecnica in circa 85 milioni di euro -, all'interno del fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno, dalla quota indistinta assegnata alle Regioni sulla base dell'applicazione della metodologia dei costi standard ai sensi del sopra citato articolo 27 del D. Lgs. n. 68/2011.

 

 

Il sistema di governance riguardante i fabbisogni sanitari , introdotto nel 2011, si è andato consolidando su base pattizia tra Stato e regioni, da ultimo sancito con l’intesa sul Patto per la salute per gli anni 2019-2021 (qui il documento).

Per determinare il finanziamento da destinare alla singola regione si prevede di applicare all’ammontare di finanziamento così stabilito, il rapporto tra fabbisogno sanitario standard della regione e la somma dei fabbisogni regionali standard risultanti dall’applicazione a tutte le regioni dei costi rilevati in tre regioni benchmark, scelte tra le cinque più efficienti individuate con decreto. Queste ultime sono le regioni che presentano costi standard più contenuti, a parità di prestazioni a garanzia dei LEA in condizione di equilibrio economico e appropriatezza.

Sulla base di tale rapporto - che determina un valore percentuale di fabbisogno sanitario per ciascuna regione - viene effettuato il riparto regionale del fabbisogno sanitario nazionale, tenendo conto della composizione anagrafica della popolazione per classi di età (che definisce una media pro-capite “pesata”) e dei macrolivelli di assistenza vigenti: 5% per l’assistenza sanitaria preventiva (ambiente di vita e di lavoro), 51% per l’assistenza distrettuale e 44% per quella ospedaliera.

 

 


 

Titolo IV – Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali

Articolo 36
(Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza)

 

 

L’articolo 36 rinnova il Reddito di emergenza (Rem) per ulteriori quattro quote, relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. La domanda deve essere presentata all'INPS entro il 31 luglio 2021. Come per le precedenti quote Rem, l’ammontare mensile del beneficio è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso fino a 840 euro).

Rispetto alla determinazione del valore del reddito familiare, ora riferito al mese di aprile 2021, viene confermata una delle novità introdotte dal Decreto sostegni rispetto alla normativa che ha regolamentato il Rem nel corso del 2020 (soglia di accesso riferita al reddito familiare incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione per i nuclei familiari che risiedono in locazione). Sono confermati anche i requisiti di accesso al Rem riferiti alla residenza, al patrimonio mobiliare familiare (riferito al 2020) e al valore ISEE. Inoltre continuano a essere in vigore le misure di semplificazione delle procedure di accertamento della residenza per i soggetti che, occupando abusivamente un immobile, intendono presentare domanda per l'accesso al Rem medesimo.

Il riconoscimento delle quattro quote di Rem è effettuato nel limite di spesa di 884,4 milioni di euro, da iscrivere sul "Fondo per il Reddito di emergenza".

 

Quote erogate nel 2020 e nel 2021

 

Finora sono state erogate complessivamente otto quote di Rem: cinque nel 2020 e tre nel 2021.

 

Disciplina

 

Nel 2020, l'art. 82 del decreto Rilancio (decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020) ha istituito il Reddito di emergenza - Rem, un sostegno straordinario rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica a causa dell'emergenza, che non avevano avuto accesso ai sostegni a tal fine previsti dal Decreto Cura Italia (decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020). Il beneficio è stato corrisposto in due quote (ovvero è stato erogato per due volte), ciascuna delle quali compresa fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso fino a 840 euro).

In seguito, l'art. 23 del decreto legge n. 104 del 2020 (c.d. Decreto agosto), ferme restando le erogazioni già concesse del Rem, ha riconosciuto, a domanda, una ulteriore singola quota di Rem, erogata ai nuclei familiari – in possesso dei requisiti di legge – che presentano nuova domanda, indipendentemente dall'avere già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio. La circolare n. 102 dell'INPS dell'11 settembre 2020 ha illustrato la misura, con particolare riferimento a modi e tempi della richiesta, nonché ai requisiti per l'accesso e ai rapporti con altre prestazioni ed altri redditi.

In ultimo, l'articolo 14 del decreto legge 137 del 2020 (c.d. Decreto ristoro) ha riconosciuto ai nuclei familiari già beneficiari del Rem, la medesima quota anche per i mesi di novembre e dicembre 2020. Hanno avuto facoltà di richiedere l'accesso all'erogazione delle quote anche i nuclei familiari fino ad allora non beneficiari del Rem (qui il messaggio n. 451 INPS del 12 novembre 2020).

Per il 2021, l’art. 12 del decreto legge n. 41 del 2021 ha previsto il riconoscimento, a domanda, di tre quote di Rem (per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021). Come per il 2020, l’ammontare di ciascuna quota Rem è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso fino a 840 euro). Il decreto legge n. 41 del 2021 ha poi introdotto alcune significative novità rispetto alla normativa che ha regolamentato il Rem nel corso del 2020. Al fine di ampliare la platea dei destinatari, innovando rispetto ai requisiti precedentemente richiesti, per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, la soglia di accesso è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE (art. 12, comma 1). Ulteriore novità è costituta da quanto stabilito dal comma 2, che riconosce le predette tre quote di Rem, nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente (400 euro), anche in favore dei soggetti con ISEE in corso di validità non superiore a 30.000 euro, che hanno terminato le prestazioni di NASpI e DIS-COLL tra il periodo compreso fra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 (art. 12, comma 2). Per quanto riguarda i requisiti si rinvia alla Circolare INPS e per le incompatibilità si rinvia a quanto chiarito nella Circolare INPS n. 65 del 2021.

 

Autorizzazione di spesa per il 2020 e il 2021

 

Per il 2020, l'autorizzazione di spesa per l'erogazione del Rem è stata fissata (dall'art. 82, comma 10, del decreto legge n. 34 del 2020) in 971,3 milioni di euro (compresi i 5 milioni per gli oneri connessi alla stipula della convenzione con i centri di assistenza fiscale per la presentazione della richiesta del Rem), da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Fondo per il Reddito di emergenza". Nel corso del 2020, il tasso di accoglimento delle domande è risultato molto inferiore (circa il 50 per cento in meno) a quanto inizialmente stimato, pertanto l'ammontare di tutte le quote Rem per il 2020, è stato ricompreso nell'ambito dello stanziamento iniziale.

Per il 2021, l’autorizzazione complessiva di spesa è pari a 1.520,1 milioni di euro, di cui 663,3 milioni di euro per il riconoscimento delle quote di Rem riferite ai mesi di marzo, aprile e maggio 2021 e 856,8 milioni di euro per il riconoscimento delle tre quote Rem 2021 ai lavoratori con ISEE in corso di validità non superiore a 30.000 euro, che hanno terminato le prestazioni di NASpI e DIS-COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021.

 

L’articolo 36 riconosce, su domanda, ulteriori quattro quote di Reddito di emergenza, relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. Restano ferme le erogazioni del Rem concesse ai sensi dell’art. 12, comma 1, del decreto legge n. 41 del 2021. L’articolo in commento specifica che ciascuna quota è della misura prevista dal comma 1 del citato art. 12, ovvero compresa fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso fino a 840 euro).

 

Come detto supra, per il 2021, l'art. 12 del decreto legge n. 41 del 2021 (c.d. Decreto sostegni) ha rinnovato il Rem per ulteriori tre quote, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021. Ai sensi del decreto legge n. 41, la domanda per le quote Rem 2021 doveva essere presentata all'INPS dal 7 al 30 aprile 2021. Tenuto conto della necessità di garantire un più ampio accesso al Rem, tale termine è stato successivamente prorogato al 31 maggio 2021. Il differimento del termine per l'invio delle domande è stato autorizzato, con nota protocollo numero 0003478.23-04-2021, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,.

 

Il comma 2 prevede che, ai fini del riconoscimento delle quote di Rem, si applicano i requisiti previsti dal più volte citato art. 12, comma 1, del decreto legge n. 41 del 2021, fatta eccezione per il valore del reddito familiare ora riferito al mese di aprile 2021 (precedentemente al mese di febbraio 2021).

Più precisamente, per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, la soglia di accesso riferita al reddito familiare è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE. Resta inoltre fermo il possesso dei requisiti riferiti alla residenza, al patrimonio mobiliare familiare (riferito al 2020) e al valore ISEE. Inoltre continuano a essere in vigore le misure di semplificazione delle procedure di accertamento della residenza per i soggetti che, occupando abusivamente un immobile, intendono presentare domanda per l'accesso al Rem medesimo.

 

Per una disanima della disciplina del Reddito di emergenza di cui all’art. 12 del decreto legge n. 41 del 2021, si rinvia alla circolare INPS n. 61 del 14 aprile 2021.

 

Per quanto riguarda le incompatibilità, l’art. 12, comma 1, del decreto legge n. 41 del 2021 rinvia alle indennità COVID-19 istituite dall’articolo 10 del medesimo decreto legge, ovvero ai lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID- 19 appartenenti alle seguenti categorie: - soggetti già beneficiari dell’indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto legge n. 137 del 2020 (art. 10, comma 1); - lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali (art. 10, comma 2); - lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali (art. 10, comma 3, lettera a); - lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 81 del 2015, (art. 10, comma 3, lettera b); - lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 10, comma 3, lettera c); - incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 114 del 1998, (art. 10, comma 3, lettera d); - lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali (art. 10, comma 5).

 

Per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche, il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che, al momento della domanda, siano titolari di pensione diretta o indiretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità. L’incompatibilità è indipendente dall’importo del trattamento pensionistico eventualmente percepito. Il requisito è verificato al momento della presentazione della domanda e, pertanto, nel caso in cui la domanda di Rem sia stata accolta e, successivamente, venga riconosciuto il diritto a pensione a un componente del nucleo, anche con decorrenza antecedente la presentazione della domanda di Rem (e conseguente erogazione di arretrati), la prestazione di Rem non sarà indebita in quanto, al momento della domanda di Rem, la titolarità della pensione non sussisteva. Sono inoltre incompatibili tutti i trattamenti pensionistici previdenziali, con l’eccezione dell’assegno ordinario di invalidità, e tutti i trattamenti pensionistici assistenziali, quali, ad esempio, l’assegno sociale. Diversamente, sono compatibili con il Rem i trattamenti assistenziali non pensionistici (ad esempio, indennità di accompagnamento, assegno di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984,).

 

Per quanto riguarda i requisiti di compatibilità, si valuti l’opportunità di riferirsi all’assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli artt. 42 (Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo, indirizzata ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto legge n. 41del 2021), 44 (Indennità per i collaboratori sportivi), 49 (Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri) e 69 (Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca per i lavoratori del settore agricolo l’incompatibilità con il Rem è esplicitata nel testo dell’articolo) del decreto in commento. Peraltro, l’indicazione di tale incompatibilità è espressamente contenuta nel testo dell’articolo 44 ed in quello dell’articolo 69 limitatamente ai lavoratori del settore agricolo.

 

La domanda per le quote di Rem di cui alla disposizione in commento è presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

 

Per quanto non disciplinato, l’articolo in commento rinvia alle previsioni di cui al citato articolo 82 del decreto legge n. 34 del 2020, ove compatibili (comma 4).

 

Con riferimento agli oneri stimati per il riconoscimento delle quattro quote di Rem, il comma 5 fissa il limite di spesa di 884,4 milioni di euro per l’anno 2021.

 

La Relazione tecnica al provvedimento precisa che, non essendo disponibili nuovi dati rispetto a quanto valutato per la determinazione degli oneri dell’art.12, comma 1, del decreto legge n. 41 del 2020, si confermano le platee e gli importi medi mensili già stimati per il riconoscimento delle quote Rem di marzo, aprile e maggio 2021. Ne consegue che l’onere derivante è pari a 884,4 milioni di euro (221,1 ogni quota mensile), che costituisce limite di spesa, avendo stimato 402 mila nuclei e un importo medio mensile pari a 550 euro.

 

Conseguentemente, l’autorizzazione complessiva di spesa è incrementata di 884,4 milioni di euro per l’anno 2021. Tali risorse sono da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Fondo per il Reddito di emergenza" (art. 82, comma 10, del decreto legge n. 34 del 2020). Agli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione in esame, si provvede ai sensi dell’articolo 77 del decreto legge in esame (comma 6).


 

Articolo 37
(Reddito di ultima istanza per professionisti disabili)

 

 

L’articolo 37 esclude dai limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell’indennità denominata reddito di ultima istanza – erogata in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria - ogni emolumento, corrisposto dai medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell’assegno ordinario di invalidità, (già escluso dai suddetti limiti di reddito in base alla normativa vigente)

 

La disposizione in esame estende dunque la cumulabilità del reddito di ultima istanza, rispetto a quella già stabilita con l’assegno ordinario di invalidità dall’art. 31, co. 1-bis, del D.L. 18/2020, anche agli equivalenti emolumenti aventi natura previdenziale corrisposti dalle Casse professionali

Per tale finalità, la disposizione in commento – che inserisce i commi da 1-ter a 1-sexies al richiamato art. 31 del D.L. 18/2020 – equipara ogni emolumento corrisposto dai predetti enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, comunque denominato e avente natura previdenziale, all’assegno ordinario di invalidità.

Tale reddito di ultima istanza è stato riconosciuto dall’articolo 44 del D.L. 18/2020, attraverso l’istituzione di un apposito Fondo, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, nel limite di spesa 1.150 mln di euro per il 2020[50] (comma 1, cpv 1-ter).

Al richiamato art. 44 – per una disamina più dettagliata del quale si rinvia alla scheda di lettura presente nel dossier sul D.L. 41/2021 - è stata data attuazione con i decreti ministeriali del 28 marzo 2020 e del 29 maggio 2020 e con l’art. 13 del D.L. 104/2020, che hanno riconosciuto un’indennità in favore, tra gli altri, dei lavoratori iscritti ai suddetti enti - rispettivamente, di 600 euro per i mesi di marzo e aprile 2020 e di 1.000 euro per il mese di maggio 2020 - subordinandone l’erogazione alla sussistenza di determinati limiti di reddito. Tale indennità è stata infatti riconosciuta:

a)      ai lavoratori che hanno percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo (assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione) non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

b)     ai lavoratori che hanno percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo (assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione) compreso tra 35.000 e 50.000 euro con una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019, o con la chiusura della partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020, termine esteso al 30 aprile 2020 e al 31 maggio 2020 per le indennità, rispettivamente, dei mesi di aprile e di maggio 2020.

In caso di iscrizione all'ente di diritto privato di previdenza obbligatoria nel corso degli anni 2019 e 2020, l’indennità era riconosciuta ai soggetti che hanno conseguito redditi professionali non superiori ai predetti importi (come specificato dal citato DM del 29 maggio 2020).

 

La domanda per la corresponsione dell’indennità in commento può essere presentata entro il 31 luglio 2021 da parte dei soggetti interessati, percettori dei suddetti emolumenti di natura previdenziale, che non hanno avuto accesso alla misura in esame alla data del 26 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge in esame). Tale domanda è presentata con le medesime modalità previste dal più volte richiamato DM 28 marzo 2020 (comma 1, cpv. 1-quater e 1-quinquies).

In base a tale DM le domande sono presentate da professionisti e lavoratori autonomi agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti – nello specifico, ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria - che ne verificano la regolarità ai fini dell'attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo all'interessato nel rispetto del limite di spesa stabilito in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte.

L'istanza deve essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata sotto la propria responsabilità: di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione; di non essere già percettore delle indennità previste dal D.L. 18/2020 in favore di talune categorie di lavoratori, né del reddito di cittadinanza; di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria; di rientrare nei limiti di reddito richiesti dal medesimo DM; di aver chiuso la partita IVA nei tempi richiesti.

Infine, gli enti di previdenza obbligatoria trasmettono l'elenco dei soggetti ai quali è stata corrisposta l'indennità all'Agenzia delle entrate e all'INPS per ricevere le informazioni necessarie ad effettuare i controlli secondo modalità e termini da definire con accordi di cooperazione tra le parti.

 

L’indennità in commento – che, come riportato nelle Relazioni tecnica ed illustrativa allegate al provvedimento, coinvolge una platea di circa 4000 potenziali beneficiari (vedi infra) - è erogata dai rispettivi enti di previdenza nel rispetto del limite di spesa complessivo di 8,5 milioni di euro per il 2021 – alla cui copertura si provvederà ai sensi dell’articolo 77 (cfr. la relativa scheda di lettura) – che sarà oggetto di monitoraggio da parte degli enti medesimi, che comunicano al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze i risultati. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori (commi 1, cpv. 1-sexies, e 2). Si valuti l’opportunità di definire le cadenze temporali delle suddette comunicazioni e la successiva procedura eventuale, come previsto dal richiamato DM 28 marzo 2020.

La Relazione tecnica evidenzia che, dalla ricognizione effettuata sulle 18 casse previdenziali (di cui 4 non erogano pensione di invalidità), è stato calcolato il numero totale dei percettori diretti di pensione di invalidità alla data del 31 dicembre 2020, e tra questi quelli con un reddito professionale inferiore a 50.000 euro annui, che avrebbero diritto a richiedere la prestazione prevista dall’art. 44 Dl 18/2020, per un totale di una platea potenziale di 3.883 aventi diritto.

Di conseguenza, moltiplicando la suddetta platea potenziale (3.883) per la somma degli emolumenti previsti per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 in base alle richiamate disposizioni (2.200 euro), la RT stima un costo della misura pari a 8.542.600 euro. Considerando che tale cifra si riferisce alla platea massima nell’ipotesi del 100% di domande effettuate entro il termine, la medesima RT ritiene che il finanziamento per 8,5 milioni di euro per il 2021 sia ampiamente sufficiente e capiente.

 

Si valuti, inoltre, l’opportunità di coordinare la disposizione in commento con quanto previsto dall’articolo 76 del D.L. 34/2020 che subordina l’erogazione del beneficio in esame alla condizione che i professionisti iscritti ai suddetti enti non siano titolari di pensione.


 

Articolo 38
(
Disposizioni in materia di NASpI)

 

 

L’articolo 38 prevede che - per le prestazioni in pagamento e per quelle decorrenti dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021 - non si applichi, fino al 31 dicembre 2021, la riduzione mensile del 3 per cento dell’importo della NASpI (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) prevista dalla normativa vigente a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione del beneficio.

 

In dettaglio, tale riduzione – prevista dall’articolo 4, comma 3, del D.Lgs. 22/2015[51] - è sospesa, fino al 31 dicembre 2021 (comma 1, primo periodo):

§  per le prestazioni in pagamento, dal 1° giugno 2021, con la conseguenza che per esse viene confermato l’importo in pagamento alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto legge in esame);

§  per le prestazioni decorrenti dal 1° giugno al 30 settembre 2021

 

Dal 1° gennaio 2022 la riduzione in oggetto torna ad operare e l’importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi (comma 1, secondo periodo).

Sul punto, la Relazione illustrativa allegata al provvedimento precisa che le riduzioni maturate e non applicate nel predetto periodo di sospensione vengono applicate tutte insieme contestualmente con la conseguenza che dal 1° gennaio 2022 l’importo della Naspi ancora in godimento viene ridotto in misura pari alla somma delle riduzioni non applicate nel periodo di sospensione.

 

Per la determinazione dell’importo del beneficio - in base al richiamato art. 4 del D.Lgs. 22/2015, nonché alle circolari INPS nn. 94 e 142 del 2015 -, la NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2021 a 1.227,55 euro (cfr. circ INPS 7/2021), la NASpI è pari al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpI non può in ogni caso superare nel 2021 l'importo mensile massimo di 1.335,40 euro (come disposto dalla medesima circolare INPS 7/2021) [52].

Si ricorda che alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all’art. 26, della L. 41/1986, pari al 5,84 euro, previsto per le somme corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali sostitutive della retribuzione, che danno luogo a trattamenti da commisurare ad una percentuale della retribuzione non inferiore all'80%. Inoltre, nelle ipotesi di pagamento dell'indennità relativa a frazione di mese, il valore giornaliero dell'indennità è determinato dividendo l'importo così ottenuto per il divisore 30.

 

Agli oneri derivanti dall’articolo in esame - pari a 327, 2 milioni di euro per il 2021 - si provvede ai sensi dell’articolo 77 (alla cui scheda di lettura si rimanda) (comma 2).

Come riportato nella Relazione tecnica allegata al provvedimento, per la stima degli oneri derivanti dalla disposizione in commento si è presa a riferimento la generazione di licenziati 2018 - in quanto si tratta della generazione più recente per la quale si sono completamente conclusi gli effetti finanziari al momento della valutazione -, integrata per poterla riferire agli ingressi in NASPI del 2021, tenendo conto degli effetti della pandemia sia in termini di maggior numero di disoccupati, sia in termini di maggiore difficoltà al reimpiego.

Rispetto a tale generazione tipo 2018, nel secondo semestre 2021 si è ipotizzato un numero di ingressi superiore del 16%, una durata effettiva del trattamento superiore del 20% e una misura media mensile di ANF pari a 50 euro per ciascun beneficiario.

Secondo le ipotesi formulate, ed ipotizzando l’entrata in vigore della norma a partire dal 1° giugno 2021, il numero medio di beneficiari del provvedimento risulta pari a circa 3,3 milioni, con un numero medio di mensilità pari a 4,4 ed un importo medio mensile della NASpI pari a 794 euro: in termini medi la disapplicazione della riduzione per il 2021 a partire dal 1° giugno 2021, comporterebbe un innalzamento di tale importo fino alla misura di 816 euro mensili in termini medi.

Sulla base delle ipotesi formulate, l’onere che ne deriva è il seguente:

 

 

 

Interventi a favore dei percettori di NASpI collegati all’emergenza epidemiologica da Covid-19

Tra gli interventi di sostegno al reddito predisposti al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, si ricorda che l’art. 33 del D.L. 18/2020 ha ampliato di ulteriori 60 giorni il termine di decadenza di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI, decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro, con riferimento agli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020[53]. Il medesimo D.L. 18/2020, all’art. 40, co. 1 e 1-bis, ha sospeso per due mesi, a partire dal 17 marzo 2020, le misure di condizionalità e i relativi termini previsti per i percettori di NASpI dagli articoli 7 e 15 del D.Lgs. 22/2015 (che condizionano l'erogazione delle indennità alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti).

Inoltre, sulla base di quanto previsto dagli artt. 92 del D.L. 34/2020 e 5 del D.L. 104/2020, la fruizione delle indennità di disoccupazione NASpI che sono terminate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 è stata prorogata di quattro mesi, mentre la fruizione delle medesime indennità in scadenza tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020 è stata prorogata di due mesi. È stata inoltre prorogata a tutto il 2020 la mobilità in deroga per i lavoratori che abbiano cessato il trattamento di integrazione salariale in deroga per il periodo 1° dicembre 2017 - 31 dicembre 2018 e che non hanno diritto alla fruizione della NASpI.

Si richiama, altresì, quanto previsto dall’art. 12, co. 2, del D.L. 41/2021, che ha riconosciuto le ulteriori tre quote di Reddito di emergenza (REM) previste per i mesi da marzo a maggio 2021 anche in favore dei soggetti con ISEE non superiore a 30.000 euro che hanno terminato le prestazioni di NASpI tra il 1° luglio 2020 ed il 28 febbraio 2021.

Si ricorda, infine, che l’art. 16 del richiamato D.L. 41/2021 ha previsto che dal 23 marzo 2021 al 31 dicembre 2021, la NASpI sia concessa a prescindere dal possesso, da parte dell’interessato, del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono lo stato di disoccupazione. A tale riguardo, si segnala che la circolare INPS 65/2021 ha specificato che la suddetta esclusione opera per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’arco temporale dal 1° gennaio 2021 e al 31 dicembre 2021. Conseguentemente, la medesima circolare ha precisato che le domande presentate a seguito di eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro verificatisi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 19 aprile 2021 (data di pubblicazione della citata circolare INPS) e respinte per l’assenza del suddetto requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, devono essere riesaminate d’ufficio.


 

Articolo 39
(Disposizioni in materia di contratto di espansione)

 

 

L’articolo 39 estende, dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed esclusivamente per il 2021, le disposizioni relative al contratto di espansione alle aziende che occupino almeno 100 dipendenti (commi 1 e 2) e rifinanzia per l’anno 2024 le disposizioni in materia di agevolazione all’esodo per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata (comma 3).

 

In dettaglio, la disposizione, al comma 1, modifica il comma 1-bis dell’articolo 41 del d.lgs. n. 148/2015 (articolo che disciplina il contratto di espansione: cfr. la ricostruzione sotto riportata), estendendo, per il solo anno 2021, alle aziende di qualsiasi settore che occupino almeno 100 dipendenti (calcolati complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabili con un’unica finalità produttiva o di servizi ) sia la possibilità di ricorrere al contratto di espansione (che nel testo modificato era consentita alle aziende che occupano almeno 500 dipendenti) sia la disciplina della agevolazione all’esodo prevista dal comma 5-bis dell’articolo 41 (applicabile sinora alle aziende con almeno 250 dipendenti). Per le aziende di cui sopra, la modifica del comma 1-bis appena descritta consente, in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. 148/2015 (ai sensi del comma 3 dell’articolo 41), la possibilità, nell’anno 2021, di un intervento straordinario di integrazione salariale che può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.

 

L’articolo 41 del D.Lgs/ 148/2015, prevede, in via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, per le imprese con un organico superiore a 1.000 unità, la possibilità di avviare una procedura di consultazione sindacale finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (comma 1). In deroga agli articoli 4 e 22 del medesimo D.Lgs, relativi alla durata complessiva degli interventi di integrazione salariale nel quinquennio mobile, l'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi (comma 3). Il contratto deve contenere: a) il numero dei lavoratori da assumere e l'indicazione dei relativi profili professionali; b) la programmazione temporale delle assunzioni; c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro; d) la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati (comma 2).

Il comma 1-bis dell’articolo, introdotto dalla legge 178/2020 (l. di bilancio per il 2021), come si è accennato, prevede, esclusivamente per il 2021, che il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a 500 unità, e, limitatamente agli effetti di cui al comma 5-bis, a 250 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi.

I commi 5 e 5-bis (quest’ultimo introdotto dalla l. 178/2020), prevedono un'indennità mensile per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, che il datore di lavoro riconosca per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro. In particolare, detta indennità, ai sensi del comma 5-bis, é commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.

Per l’intero periodo di spettanza teorica della NASPI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione della stessa NASPI, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (mentre ai sensi del comma 5, che prende in considerazione la medesima platea di soggetti prevista dal comma 5-bis, è prevista un'indennità mensile, ove spettante comprensiva dell'indennità NASpI). Inoltre, il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa, in base all’’articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22[54], fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa.

Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione e/o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, e che si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, di cui sopra, opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASPI al lavoratore.

Allo scopo di dare attuazione al contratto di espansione, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui sopra, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni. I benefici di cui al comma 5-bis sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 117,2 milioni di euro per l’anno 2021, 132,6 milioni di euro per l’anno 2022, 40,7 milioni di euro per l’anno 2023 e 3,7 milioni per l’anno 2024. Se nel corso della procedura di consultazione di cui sopra emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Ai sensi del comma 6, la prestazione di cui al comma 5 e 5-bis può essere riconosciuta anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 già costituiti o in corso di costituzione, senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi.

Ai sensi del comma 7, per i lavoratori che non si trovano nella condizione di beneficiare della prestazione prevista dal comma 5 e 5-bis è consentita una riduzione oraria, che non può essere superiore al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato. I benefici di cui al comma 3 e al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 101 milioni di euro per l'anno 2021 e di 102 milioni di euro per l'anno 2022.

Le disposizioni dell’articolo 41, sopra descritte, sono ulteriormente definite, in via attuativa dalla recente Circolare Inps n. 48/2021 [55].

Sono, conseguentemente, rideterminati i limiti di spesa di cui ai commi 5-bis e 7 dell’articolo 41, che vengono incrementati, rispettivamente, di 35 milioni di euro per l’anno 2021, 91 milioni di euro per l’anno 2022 e 50,5 milioni di euro per l’anno 2023 (che si aggiungono, quindi, ai 117,2 milioni di euro per l’anno 2021, 132,6 milioni di euro per l’anno 2022, 40,7 milioni di euro per l’anno 2023 e 3,7 milioni per l’anno 2024 già previsti) e di 66,7 milioni di euro per l’anno 2021 e 134,5 milioni di euro per l’anno 2022  (che si aggiungono, quindi, ai 101 milioni di euro per l'anno 2021 e di 102 milioni di euro per l'anno 2022 già previsti) (comma 1).

 

La relazione tecnica al provvedimento evidenzia i fattori alla base della quantificazione degli oneri relativi al comma 1, che sono: numero delle aziende con numero dei dipendenti tra 100 e 499 (pari a 7.670); numero complessivo di lavoratori in aziende con dipendenti tra 100 e 499 (pari a 1.470.000); retribuzione media annua (pari a 34.000 euro); numero di aziende con dipendenti tra 100 e 499 che hanno utilizzato CIGS (pari a 299); numero complessivo di lavoratori in aziende con dipendenti tra 100 e 499 che hanno utilizzato CIGS (pari a 61.550). Ai fini della riqualificazione professionale dei lavoratori dipendenti dalle aziende sopra individuate, sono stati considerati come rientranti nel campo di applicazione solo i lavoratori con una età compresa tra i 45 e i 57 anni che sono risultati pari a circa 600.000. Sono pertanto stati esclusi sia i lavoratori più giovani, che presumibilmente da un punto di vista professionale risultano più aggiornati, che gli ultra 57enni che rientrerebbero nel campo di applicazione del comma 5 dell’art 26-quater del Dl 34/2019.

 

La copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1, complessivamente pari a 101,7 milioni di euro per l’anno 2021, a 225,5 milioni di euro per l’anno 2022 e a 50,5 milioni di euro per l’anno 2023 sopra quantificati è a valere sulle risorse di cui all’articolo 77 del decreto in esame (cfr la relativa scheda) (comma 2).

 

Infine, il comma 3 della disposizione prevede l’ulteriore finanziamento del comma 5-bis dell’articolo 41, con specifico riferimento all’anno 2024, portando il limite di spesa dagli attuali 3,7 milioni di euro a 30,4 milioni di euro.

 

La relazione tecnica al provvedimento specifica che tale misura si è resa necessaria “per consentire l’applicazione degli accordi già stipulati in sede ministeriale con riferimento a tre aziende con un organico superiore a 1000 dipendenti che hanno interessano complessivamente circa mille soggetti tutti con contestuale assunzioni. Tutte le aziende si sono impegnate ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori prevedendo dunque il beneficio della copertura Naspi per la durata di tre anni. Visti i tempi degli accordi e delle procedure le uscite si prevedono a partire da ottobre 2021”, determinando una esigenza finanziaria in via prospettica per il solo anno 2024 cui si provvede con le ulteriori risorse stanziate.

 

Ai conseguenti oneri, pari a 26, 7 milioni di euro per l’anno 2024 si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 77 del decreto in esame (cfr la relativa scheda).


 

Articolo 40, commi 1 e 2
(Disposizioni speciali in materia di trattamenti straordinari
di integrazione salariale)

 

 

I commi 1 e 2 dell’articolo 40 prevedono, in via transitoria, per alcuni datori di lavoro[56], nel rispetto di un limite di spesa pari a 557,8 milioni di euro per il 2021, la possibilità di ricorso a trattamenti straordinari di integrazione salariale in base ad una specifica fattispecie, ivi definita, con criteri di calcolo della misura ed una durata massima diversi rispetto a quelli previsti dalla disciplina generale per i medesimi trattamenti (concessi in base alle causali definite da quest'ultima). Per i trattamenti di cui ai commi in esame non si applica la contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro, prevista dalla disciplina generale in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale.

I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono subordinati alla stipulazione di un accordo collettivo aziendale di riduzione dell’attività lavorativa dei dipendenti in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto (26 maggio 2021) e sono ammessi per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra la suddetta data di entrata in vigore e il 31 dicembre 2021.

Per la copertura dell'onere finanziario corrispondente al suddetto limite massimo di spesa si provvede ai sensi del successivo articolo 77.

 

Riguardo all'ambito dei datori di lavoro che possono rientrare nella disciplina transitoria in esame, il comma 1 fa riferimento ai datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 - comma concernente la concessione, per periodi compresi entro il 30 giugno 2021, di trattamenti ordinari di integrazione con causale COVID-19 - e subordina la possibilità di ricorso ai trattamenti straordinari in esame alla condizione che nel primo semestre dell’anno 2021 il datore abbia subito un calo del fatturato del 50 per cento rispetto al primo semestre dell’anno 2019.

Si valuti l'opportunità di chiarire gli effetti del riferimento al suddetto articolo 8, comma 1, o di valutare se esso sia superfluo, qualora si intenda che l'ambito dei datori potenzialmente interessati dall'applicazione del comma 1 sia costituito da tutti quelli rientranti nell'ambito di applicazione generale dei trattamenti straordinari di integrazione salariale (secondo la relativa disciplina[57]).

Come accennato, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 in esame sono subordinati alla stipulazione di un accordo collettivo aziendale di riduzione dell’attività lavorativa dei dipendenti in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto (26 maggio 2021) - accordo inteso al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica da COVID-19 -. L'accordo, in base al richiamo dell'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, deve essere stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria. Ai fini in oggetto, l'accordo deve rispettare le seguenti condizioni: la riduzione media oraria non può essere superiore all’80 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati; per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento, nell’arco dell’intero periodo oggetto dell’accordo; devono essere specificate le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, possa modificare in aumento l'orario - nei limiti del normale orario di lavoro -, con corrispondente riduzione dei trattamenti di integrazione salariale in esame.

Le prime due condizioni suddette costituiscono una deroga - come esplicitamente indica il comma 1 - rispetto a quelle previste dalla disciplina generale per i trattamenti straordinari di integrazione salariale con causale di contratto di solidarietà[58]. Si ricorda che, in base a quest'ultima disciplina, la riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati e per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo oggetto del contratto di solidarietà[59].

I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 in esame possono essere concessi per una durata massima di 26 settimane, nell'ambito del periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto (26 maggio 2021) e il 31 dicembre 2021.

Riguardo a tale ambito temporale, si valuti l'opportunità di chiarire le modalità di applicazione dei commi in esame, considerato che essi presuppongono, oltre alla stipulazione dell'accordo, la verifica del requisito di riduzione del fatturato nel primo semestre del 2021.

Si ricorda che, nella disciplina generale, i trattamenti straordinari di integrazione salariale hanno una durata massima[60]: di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la causale di riorganizzazione aziendale; di 12 mesi, anche continuativi, per la causale di crisi aziendale (una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione); di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile per la causale di contratto di solidarietà.

Sempre in base alla disciplina generale, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare complessivamente[61] la durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile - a tal fine, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente - ovvero di 30 mesi per alcune imprese[62]. Il comma 1 in esame si pone esplicitamente in deroga ai limiti di cumulo suddetti, di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. Da tale deroga consegue che il trattamento concesso ai sensi dei commi 1 e 2 non viene computato nell'ambito di tali limiti.

Il trattamento di integrazione per le ore di lavoro non prestate ed oggetto degli accordi collettivi di cui al presente comma 1 è pari al 70 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata per esse. Si ricorda che, in base alla disciplina generale dei trattamenti straordinari di integrazione salariale[63], l'aliquota di calcolo della misura è invece pari all'80 per cento e l'importo mensile del trattamento non può superare un determinato limite[64]. L'applicazione di quest'ultimo è esclusa per il trattamento di cui ai commi 1 e 2 in esame.

Resta fermo il riconoscimento della contribuzione figurativa ai fini pensionistici per le ore coperte dal trattamento in oggetto (così come previsto anche dalla suddetta disciplina generale). Al riguardo, si segnala, sotto il profilo redazionale, che il predicato verbale "è riconosciuto" dovrebbe essere volto al plurale.

Il comma 1 specifica altresì (in conformità alla disciplina generale relativa al trattamento straordinario di integrazione salariale con causale di contratto di solidarietà[65]) che: il calcolo del trattamento retributivo perso deve essere determinato inizialmente al netto degli eventuali aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula dell’accordo collettivo; il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi, intervenuti in sede di contrattazione aziendale.

Come accennato, per i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 in esame non è dovuto il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, previsto dalla disciplina generale in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale[66].

Sotto il profilo redazionale, si valuti l'opportunità di riformulare l'inizio del comma 1 in esame, che prospetta, letteralmente, un'alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al citato D.Lgs. n. 148 del 2015, considerato che la parte successiva del comma prevede una fattispecie specifica di trattamento straordinario di integrazione salariale, con conseguente applicazione delle norme relative a quest'ultimo (di cui allo stesso D.Lgs. n. 148), ove compatibili con quelle speciali poste dal comma.

Ai fini del rispetto del limite di spesa posto per i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 in esame - limite pari, come detto, a 557,8 milioni di euro per il 2021 -, l'INPS provvede al relativo monitoraggio; qualora emerga che sia stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Per la copertura dell'onere finanziario corrispondente a tale limite, si provvede ai sensi del successivo articolo 77.


 

Articolo 40, commi 3 e 6
(Disposizione transitoria di esonero dalla contribuzione addizionale per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale)

 

 

Il comma 3 dell’articolo 40 prevede, in via transitoria, nel rispetto di un limite di minori entrate contributive pari a 163,7 milioni di euro per il 2021, l'esonero dalla contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro, prevista dalla disciplina generale in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale.

Il beneficio concerne le domande dei trattamenti suddetti presentate con riferimento a periodi (o frazioni di periodo) di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa compresi nel secondo semestre del 2021.

Per la copertura dell'onere finanziario corrispondente al suddetto limite - onere quantificato dal successivo comma 6 in 163,7 milioni per il 2021 e in 24 milioni per il 2023 - si provvede ai sensi del successivo articolo 77.

 

Riguardo all'ambito dei datori di lavoro che possono rientrare nella disciplina transitoria in esame, il comma 3 fa riferimento ai datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 - comma concernente la possibilità di concessione, per periodi compresi entro il 30 giugno 2021, di trattamenti ordinari di integrazione con causale COVID-19 -.

Si valuti l'opportunità di chiarire gli effetti del riferimento al suddetto articolo 8, comma 1, o di valutare se esso sia superfluo, qualora si intenda che l'ambito dei datori potenzialmente interessati dall'applicazione del comma 3 sia costituito da tutti quelli rientranti nell'ambito di applicazione generale dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale (secondo la relativa disciplina[67]), a prescindere dalla circostanza che i medesimi datori abbiano utilizzato i suddetti trattamenti ordinari con causale COVID-19.

Si ricorda che il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, previsto dalla disciplina generale in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale[68], è pari - ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 - al:

§  9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, fruiti all'interno di uno o più interventi concessi, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

§  12 per cento oltre il limite suddetto e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;

§  15 per cento oltre quest'ultimo limite, nell'ambito di un quinquennio mobile.

Ai fini del rispetto del limite di minori entrate contributive posto per l'esonero di cui al comma 3 - limite pari, come detto, a 163,7 milioni per il 2021 -, l'INPS provvede al relativo monitoraggio; qualora emerga che sia stato raggiunto, anche in via prospettica, tale limite, l'INPS non adotta ulteriori provvedimenti di concessione dell'esonero.

L'onere finanziario corrispondente al suddetto limite è quantificato dal comma 6 in 163,7 milioni per il 2021 e in 24 milioni per il 2023 (quest'ultimo onere è costituito dagli effetti fiscali indotti di segno negativo); alla relativa copertura si provvede ai sensi del successivo articolo 77.


 

Articolo 40, commi 4 e 5
(Disposizioni in materia di licenziamento)

 

 

L’articolo 40, ai commi 4 e 5, preclude la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo (restando, altresì, sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020), nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (restando altresì sospese le procedure in corso per la medesima causale), ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data del 1 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che presentino domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, per la durata del trattamento medesimo fruito entro il 31 dicembre 2021 (comma 4). Alle preclusioni e sospensioni di cui sopra sono previste specifiche eccezioni (comma 5).

 

In dettaglio, il comma 4 dell’articolo preclude l’avvio delle procedure relative ai licenziamenti collettivi e individuali (disciplinati ai sensi degli artt. 4, 5 e 24 della l. n. 223 del 1991[69]: cfr. infra, scheda sull’istituto del licenziamento collettivo) ai datori di lavoro privati di cui al comma 3 dell’articolo 40 (alla cui scheda di lettura si rinvia). Si tratta dei datori di lavoro che, a decorrere dalla data del 1 luglio 2021 e fino al 31 dicembre del 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 presentando, altresì, domanda di concessione del trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale (rispettivamente, ai sensi degli artt. 11 e 21 del D.Lgs 148/2015[70]). Il blocco delle procedure di licenziamento è disposto per la durata del trattamento di integrazione salariale.

Restano, altresì, sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Ai medesimi datori di lavoro privati, resta, infine, preclusa, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604[71] e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge[72].

Ai sensi del comma 5 dell’articolo, infine, le preclusioni e le sospensioni di cui al comma 4 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

dal venir meno del soggetto imprenditoriale: a) per la cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, oppure per la cessazione definitiva dell’attività dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività (sempre che nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c); b) in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;

nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione  del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi), ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22[73].

L’istituto del licenziamento collettivo (che non trova applicazione nei confronti dei dirigenti) è disciplinato principalmente dall’articolo 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223. Le cause che giustificano il ricorso a tale istituto risiedono nella riduzione o trasformazione dell’attività o del lavoro e nella cessazione dell’attività. L’ipotesi di licenziamento collettivo si verifica nel caso in cui le imprese che occupano più di 15 dipendenti, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendono effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco temporale di 120 giorni nell’unità produttiva oppure in più unità produttive dislocate nella stessa provincia. La normativa si applica a tutti i licenziamenti che, nel medesimo arco temporale e nello stesso territorio siano riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione. Qualora sia assente il requisito quantitativo o quello temporale, si applica invece la disciplina sui licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo. È sempre obbligatoria la verifica della sussistenza di un nesso di causalità tra la trasformazione produttiva effettuata ed il ridimensionamento dei dipendenti (Cass., 4 dicembre 1998, n. 12297), nonché un nesso di congruità tra gli stessi (cioè una piccola trasformazione produttiva non può comportare un rilevante numero di licenziamenti). Spetta al datore di lavoro provare l’effettività e la definitività della diminuzione del fabbisogno di forza-lavoro, attraverso la mancata sostituzione dei lavoratori licenziati o l’assenza di ulteriori assunzioni. Si ricorda che la procedura stabilita per il licenziamento collettivo è applicata anche alle aziende in CIGS, qualora nel corso o al termine del programma si verifichi la necessità di procedere anche ad un solo licenziamento. La procedura è contenuta nell’articolo 4 della L. 223/1991, che disciplina la procedura per la dichiarazione di mobilità (identica in caso di licenziamenti collettivi). In particolare, tale procedura può essere avviata dall’impresa che sia stata ammessa alla CIGS, qualora nel corso di attuazione del programma – che l’impresa stessa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale – ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative (comma 1). La procedura (commi 2-13) consta in una fase cd. Sindacale e in una fase cd. Amministrativa, nel corso delle quali il datore di lavoro ed i sindacati tentano di trovare soluzioni alternative al licenziamento.


 

Articolo 41
(Contratto di rioccupazione)

 

 

L’articolo 41 istituisce in via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, il “contratto di rioccupazione”, quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati nella fase di ripresa delle attività, dopo l’emergenza epidemiologica. Condizione per l’assunzione è la definizione di un progetto individuale di inserimento, della durata di 6 mesi, avente quale finalità l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.

Per la durata del progetto, al datore di lavoro è riconosciuto l’esonero del 100% della contribuzione previdenziale a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’ Inail, per un importo massimo di 6000 euro su base annua.

 

 

In dettaglio, la disposizione, dal 1° luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021, istituisce, in via eccezionale, un nuovo strumento contrattuale diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150[74], nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica. (comma 1, primo periodo).

Gli elementi che caratterizzano la nuova tipologia contrattuale sono:

§  la forma scritta, ai fini della prova del contratto (comma 1, secondo periodo);

§  la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, della durata di sei mesi, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo (comma 2);

§  la possibilità, per le parti, di recedere dal contratto, al termine del periodo di inserimento (ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile[75]), con preavviso decorrente dal medesimo termine (durante il periodo di preavviso continua ad applicarsi la disciplina del contratto di rioccupazione) e la trasformazione di diritto del rapporto di lavoro in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, se nessuna delle parti recede (comma 3). Con norma di chiusura, la disciplina ordinaria del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si applica, per quanto non espressamente previsto, all’intera disposizione in esame (comma 4).

 

La stipula del contratto di rioccupazione comporta, per un periodo massimo di sei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (per un importo effettivo complessivo di 3.000 euro, quindi, considerata la durata semestrale del contratto). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (comma 5).

 

La disposizione prevede, tuttavia, alcune limitazioni e condizioni di carattere generale per l’accesso al nuovo strumento contrattuale ed ai suoi benefici sul piano contributivo:

§  con riferimento ai soggetti del contratto, si è visto che la disposizione consente solo ai disoccupati (e non anche ai lavoratori in cassa integrazione, ad esempio) di essere parte del contratto; con riferimento alla parte datoriale, sono esclusi dalla possibilità di ricorrere al contratto di rioccupazione i datori di lavoro privati del settore agricolo e del lavoro domestico;

§  l’esonero contributivo di cui al comma 5 spetta, poi, ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi[76], nella medesima unità produttiva (fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150[77]) (comma 6); l’esonero contributivo è, invece, revocato se il licenziamento viene intimato durante o al termine del periodo di inserimento, ovvero se il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo riguardi un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri di cui al comma 5, purché effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione: in tali casi si procede al recupero del beneficio già fruito. In caso di periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, ai fini del suo computo, si dispone che non produca effetti la predetta revoca nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi delle disposizioni sopra esaminate. Inoltre, in caso di dimissioni del lavoratore, si dispone che il beneficio venga riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto (comma 7);

§  il beneficio previsto dal comma 5 è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successiva ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente[78] e, nei casi di revoca del beneficio stesso (di cui al comma 3), esso è oggetto di recupero da parte dell’ente previdenziale (comma 8);

§  condizione di efficacia delle disposizioni sopra descritte è l’autorizzazione della Commissione europea[79], che valuta il beneficio previsto dal comma 5 nel quadro di quanto previsto nella sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»(e successive modificazioni[80]), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. Si ricorda che la sezione 3.1 della suddetta Comunicazione considera come aiuti di Stato, compatibili con il mercato interno[81], quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni: siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere); siano concessi entro il 31 dicembre 2021.

 

Per effetto delle disposizioni sopra illustrate (commi da 1 a 9), sono quantificati oneri per minori entrate contributive nel limite di 585,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l'anno 2022, affidando il monitoraggio del rispetto del limite di spesa all’Ente previdenziale, che comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori (comma 10).

 

Secondo la relazione tecnica al provvedimento, la stima degli effetti finanziari è stata realizzata utilizzando quale base tecnica le informazioni desunte dalle statistiche sulle assunzioni a tempo indeterminato rilevate nell’Osservatorio sul precariato e relative al periodo luglio-ottobre degli anni 2019 e 2020, nell’ipotesi che la norma diventi operativa a partire da luglio 2021. Il numero delle assunzioni rilevate è mediamente pari a 365.000 soggetti, da cui si sono esclusi, sulla base degli elementi riportati sulla RT della Legge di bilancio 2021, coloro che possono essere assunti utilizzando gli esoneri previsti dall’art.1 della legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), per una platea di riferimento finale pari a 325.000. L’esonero medio mensile stimato è pari a 450 euro.

 

Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 9, pari a 585,6 milioni di euro per l’anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l’anno 2022 e valutate in 42 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede, quanto a 202 milioni di euro per l’anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dai medesimi commi da 1 a 9 e, quanto a 585,6 milioni di euro per l’anno 2021, a 90,8 milioni di euro per l’anno 2022 e a 42 milioni di euro per l’anno 2024 (mentre, come si evince dalla relazione tecnica al provvedimento, non sono stimate minori entrate nel 2023), ai sensi dell’articolo 77 (alla cui scheda di lettura si rinvia) (comma 11).

 


 

Articolo 42
(Indennità per alcune categorie di lavoratori)

 

 

I commi da 1 a 8 dell’articolo 42 riconoscono un’indennità una tantum, pari a 1.600 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori.

Le categorie interessate sono le seguenti: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori (comma 2); altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (comma 5); lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in regime di somministrazione negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi (commi 3 e 4); lavoratori dello spettacolo (comma 6). Ai soggetti beneficiari dell'analoga ultima indennità precedente - pari ciascuna a 2.400 euro - la nuova prestazione - ai sensi dei commi 1 e 7 - è corrisposta dall'INPS senza necessità di domanda, mentre gli altri interessati (ai sensi del medesimo comma 7) devono presentare domanda all'INPS; la nuova indennità è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 750,4 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 8). L'indennità in esame (così come quelle precedenti) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi (comma 8 citato). I divieti di cumulo della nuova indennità sono oggetto del suddetto comma 7.

Il comma 9 rinvia per la copertura dell’onere finanziario corrispondente al summenzionato limite di spesa alle disposizioni di cui al successivo articolo 77.

Il comma 10 incrementa da 897,6 milioni di euro a 918,6 milioni per l'anno 2021 il limite di spesa relativo alla precedente ultima indennità in favore dei lavoratori in oggetto. Anche per l'onere corrispondente a tale limite si provvede mediante le disposizioni di cui all'articolo 77.

 

Si ricorda che la precedente ultima indennità in favore dei lavoratori in oggetto - pari, come detto, a 2.400 euro - è stata prevista dall'articolo 10, commi da 1 a 9, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69[82].

Come accennato, i commi 1 e 7 del presente articolo 42 prevedono che ai soggetti beneficiari di tali precedenti indennità la nuova prestazione sia erogata dall'INPS senza necessità di domanda (in analogia ad un meccanismo di erogazione automatica già previsto, di volta in volta, per le indennità precedenti). Per gli altri soggetti - ivi compresi quelli che non rientrino nelle fattispecie o nelle condizioni (non del tutto identiche a quelle nuove[83]) poste per le precedenti indennità - la prestazione è erogata su domanda, da presentare all'INPS ai sensi del comma 7, sulla base dei requisiti di cui ai commi da 2 a 7.

Si valuti l’opportunità di chiarire se, in conformità all'interpretazione già seguita per le precedenti indennità analoghe da parte della circolare dell'INPS n. 65 del 19 aprile 2021, l'indennità sia riconosciuta (in via automatica) ai suddetti soggetti già beneficiari anche nei casi in cui ora sussista una delle cause ostative previste, per la relativa indennità, dai commi in esame[84].

 

I soggetti individuati dal comma 2 sono i lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali[85], nonché i lavoratori in regime di somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti nei suddetti settori, qualora rientrino in tutte le seguenti fattispecie: abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (26 maggio 2021); abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; alla suddetta data di entrata in vigore, non siano titolari di pensione[86] o di trattamento di disoccupazione NASpI né siano titolari di rapporto di lavoro dipendente.

Si ricorda che ai lavoratori stagionali suddetti (fatte salve alcune differenze nelle relative condizioni) sono state già riconosciute, oltre alla suddetta ultima indennità precedente, pari a 2.400 euro, due indennità, pari a 1.000 euro ciascuna, ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla  L. 18 dicembre 2020, n. 176, nonché, in precedenza: un'altra indennità, pari anch'essa a 1.000 euro[87]; un’indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020 e pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020[88]; la summenzionata indennità relativa al mese di marzo 2020, tuttavia, non ha riguardato anche i suddetti lavoratori in regime di somministrazione.

Riguardo ai lavoratori dipendenti a tempo determinato diversi da quelli stagionali, cfr., per i settori summenzionati del turismo e degli stabilimenti termali, il successivo comma 5.

I soggetti individuati dal comma 3 corrispondono - fatte salve talune differenze, concernenti le relative condizioni - a categorie per le quali sono state già riconosciute la suddetta ultima indennità precedente, pari a 2.400 euro, nonché, con esclusione dei lavoratori in regime di somministrazione: le precedenti tre indennità di 1.000 euro ciascuna[89]; un’indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020[90]. Più in particolare, le categorie di cui al presente comma sono costituite da:

§  i lavoratori dipendenti stagionali e i lavoratori in somministrazione, appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (26 maggio 2021)[91] e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo[92];

§  i lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81[93], che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (26 maggio 2021);

§  i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (26 maggio 2021) siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale[94] e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla suddetta data di entrata in vigore[95]. Ai fini in esame, gli stessi soggetti, per tali contratti, devono aver maturato, con riferimento al suddetto arco temporale, almeno un contributo mensile[96] nella cosiddetta Gestione separata INPS[97] e in ogni caso il soggetto deve risultare già iscritto (per i contratti in esame) alla data di entrata in vigore del presente decreto alla medesima Gestione separata;

§  gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, con reddito annuo per il 2019, derivante dalle medesime attività, superiore ad euro 5.000, purché siano titolari di partita IVA attiva, siano iscritti alla suddetta Gestione separata INPS alla data di entrata in vigore del presente decreto (26 maggio 2021) e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di pensione[98] né di contratto di lavoro dipendente (comma 4); la preclusione non concerne l’ipotesi di un contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità[99]. Secondo l'interpretazione seguita - relativamente alle precedenti indennità in oggetto - dalla circolare dell'INPS n. 65 del 19 aprile 2021, tali condizioni - che fanno riferimento alla data di presentazione della domanda - non si applicano ai soggetti beneficiari (ai sensi del precedente comma 1) del riconoscimento in forma automatica dell'indennità in oggetto. Si valuti l'opportunità di un chiarimento al riguardo.

I soggetti individuati dal comma 5 - corrispondenti (con talune differenze concernenti le relative condizioni) a categorie per le quali sono state già riconosciute, oltre alla suddetta ultima indennità precedente, pari a 2.400 euro, le precedenti tre indennità di 1.000 euro ciascuna[100], nonché (in precedenza) un’indennità, pari a 600 euro, per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020[101] - sono i lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali[102], in possesso, in via cumulativa, dei seguenti requisiti:

§  titolarità nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (26 maggio 2021) di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

§  titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale in uno dei due settori summenzionati, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

§  assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione[103] o di rapporto di lavoro dipendente.

Si ricorda che l'ambito in esame non concerne i lavoratori stagionali (nei summenzionati settori del turismo e degli stabilimenti termali), che sono invece oggetto del precedente comma 2.

I soggetti individuati dal comma 6 sono gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo[104] che rientrino in una delle seguenti fattispecie: possesso di almeno 30 contributi giornalieri, versati al medesimo Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (26 maggio 2021), con un reddito, relativo all'anno 2019, non superiore a 75.000 euro[105]; possesso di almeno 7 contributi giornalieri, versati al Fondo nel summenzionato periodo, con un reddito, relativo all'anno 2019, non superiore a 35.000 euro[106]. Si valuti l'opportunità di chiarire se, in conformità all'interpretazione seguita dalla citata circolare dell'INPS n. 65 del 2021[107] con riferimento alla suddetta ultima indennità precedente, i limiti si riferiscano esclusivamente ai redditi inerenti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. L'indennità di cui al presente comma 6 è esclusa[108] nei casi di:

§  titolarità di un trattamento pensionistico[109];

§  sussistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fatti salvi i casi di contratti di lavoro intermittente privi del riconoscimento dell'indennità di disponibilità[110].

Si valuti l’opportunità di chiarire quali siano i termini temporali di riferimento ai fini del rispetto delle suddette condizioni nonché di esplicitare, in conformità all'interpretazione seguita dall’INPS con riferimento alle precedenti indennità[111], che le medesime condizioni concernono anche la seconda fattispecie suddetta di lavoratori dello spettacolo.

Il comma 7, in primo luogo, specifica che le indennità di cui ai precedenti commi da 1 a 6 non sono cumulabili tra di esse e che sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della L. 12 giugno 1984, n. 222[112]. Si ricorda che il successivo articolo 44, comma 1, esclude il cumulo delle indennità in esame con quella ivi prevista (relativa a titolari di rapporti di collaborazione in ambito sportivo) e che le medesime indennità in oggetto non sono cumulabili con il Reddito di emergenza, in base alle norme relative a quest'ultimo (riguardo ad esso, cfr. sub l'articolo 36 del presente decreto). Riguardo ai criteri di cumulo o di incompatibilità con altri trattamenti - tra cui il Reddito di cittadinanza[113] e le indennità o i gettoni di presenza percepiti da parlamentari, consiglieri regionali e soggetti con mandati elettorali o incarichi politici[114] -, si rinvia al paragrafo 8 della citata circolare dell'INPS n. 65 del 2021, emanata con riferimento alla suddetta ultima indennità precedente.

Il medesimo comma 7 prevede che la domanda per le indennità di cui ai precedenti commi da 2 a 6 (sempre che non operi il beneficio dell'automatismo summenzionato) debba essere presentata all'INPS, in base a un modello predisposto dall'Istituto e secondo le modalità di presentazione stabilite dallo stesso.

Il comma 8, in primo luogo, specifica che (così come già previsto per le precedenti indennità simili) le indennità di cui ai commi da 1 a 6 non concorrono alla formazione del reddito imponibile (ai fini delle imposte sui redditi). In secondo luogo, si prevede che le medesime indennità siano erogate dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 750,4 milioni di euro (per il 2021). L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze; qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Il comma 9 rinvia, per la copertura dell’onere finanziario corrispondente al suddetto limite di spesa, alle disposizioni di cui al successivo articolo.

Come accennato, il comma 10 incrementa da 897,6 milioni di euro a 918,6 milioni per l'anno 2021 il limite di spesa relativo alla precedente ultima indennità in favore dei lavoratori in oggetto. Anche per l'onere corrispondente a tale limite si provvede mediante le disposizioni di cui all'articolo 77.

Si valuti l’opportunità di una riformulazione della rubrica dell’articolo 42, considerato che essa menziona solo alcune delle categorie di soggetti interessati dalle relative disposizioni.


 

Articolo 43
(Sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro operanti nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio)

 

 

L’articolo 43 prevede uno sgravio relativo alle quote di contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro privati operanti nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio; il beneficio concerne esclusivamente i datori suddetti che abbiano usufruito di trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. L’esonero è riconosciuto - nel rispetto di un limite complessivo di minori entrate contributive pari a 770 milioni di euro (per il 2021) - a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (26 maggio 2021) e fino al 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti mesi (commi 1 e 4). L’esonero è riparametrato su scala mensile nell’ambito dell’arco temporale summenzionato; in ogni caso, dal beneficio e dal relativo computo sono esclusi i premi e i contributi relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L’applicazione dell’esonero contributivo in esame è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (comma 5).

Alcuni divieti connessi alla fruizione del beneficio sono disciplinati dai commi 2 e 3.

Il comma 6 rinvia per la copertura degli oneri finanziari derivanti dallo sgravio in esame al successivo articolo 77.

 

Si valuti l’opportunità di specificare se lo sgravio concerna esclusivamente i contributi (limitatamente, come detto, alle quote a carico del datore di lavoro) relativi ai lavoratori operanti nei summenzionati settori, considerato che il datore di lavoro potrebbe avere dipendenti operanti anche in altri settori.

Come accennato, il beneficio è commisurato al doppio delle ore di integrazione salariale eventualmente fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. Si consideri l’opportunità di valutare se da tale limitazione debba conseguire - in conformità a precedenti previsioni di sgravi contributivi e in relazione al principio di parità di trattamento tra imprese - la formulazione di un principio di alternatività tra la domanda del beneficio in oggetto e la domanda di interventi di integrazione salariale con causale COVID-19[115].

 

Riguardo, più in particolare, all’ambito dei datori di lavoro interessati, si ricorda che, in base all’interpretazione seguita dall’INPS nel settore degli sgravi contributivi, la locuzione "datori di lavoro privati" ricomprende anche gli enti pubblici economici (cfr., per esempio, la circolare dell’INPS n. 57 del 28 aprile 2020). Per la ricognizione delle attività rientranti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, cfr. la circolare dell’INPS n. 94 del 14 agosto 2020. Riguardo all’ambito delle attività rientranti nel settore del commercio, cfr. la circolare dell’INPS n. 56 dell’8 marzo 2017.

 

Il comma 1 esplicita che lo sgravio contributivo in esame non modifica l’aliquota di computo dei trattamenti pensionistici.

L’esonero in oggetto è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta (comma 4). L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite suddetto delle minori entrate contributive e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze; qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Come accennato, l’applicazione dell’esonero contributivo in esame è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (comma 5). Al riguardo, ferma restando la condizione suddetta, la norma richiama il rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni[116]. Si ricorda che la sezione 3.1 della suddetta Comunicazione, e successive modificazioni, considera come aiuti di Stato compatibili con il mercato interno[117] quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni: siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere); siano concessi entro il 31 dicembre 2021[118].

Il comma 2 dispone che per i datori di lavoro che abbiano beneficiato dello sgravio in esame si applichino fino al 31 dicembre 2021 le norme di cui all’articolo 8, commi da 9 a 11, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69. Tale richiamo comporta, per l’ipotesi in esame, l’applicazione fino al 31 dicembre 2021 - fatte salve alcune fattispecie - sia della norma transitoria sulla sospensione delle procedure di licenziamento collettivo sia della norma transitoria che esclude per i datori di lavoro la possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo. Riguardo al contenuto dei suddetti commi da 9 a 11, cfr. anche la scheda di lettura dei commi 4 e 5 del precedente articolo 40.

Il comma 3 prevede che la violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporti la revoca (con efficacia retroattiva) dell'esonero contributivo in oggetto e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale con causale COVID-19. Si consideri l’opportunità di valutare quest’ultima previsione, considerato che la disciplina di cui al presente articolo non pone un principio di alternatività tra lo sgravio in esame e i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19. Sotto il profilo redazionale, si valuti l’opportunità di integrare il richiamo ai suddetti trattamenti con il riferimento all’articolo 1, comma 300, dell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2020, n. 178[119].

Il comma 6, ai fini della copertura finanziaria dell’onere di 770 milioni di euro per il 2021 - corrispondente al suddetto limite massimo di minori entrate contributive - e dei successivi effetti fiscali negativi derivanti dallo sgravio - valutati pari a 97 milioni di euro per il 2023 -, rinvia alle disposizioni di cui all’articolo 77.


 

Articolo 44
(Indennità in favore di operatori nel settore dello sport)

 

 

I commi da 1 a 6 dell’articolo 44 prevedono, in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), una federazione sportiva nazionale o una disciplina sportiva associata del CONI o del CIP, un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI o dal CIP, ovvero presso una società o associazione sportiva dilettantistica[120], nel rispetto di un limite di spesa pari a 220 milioni di euro per il 2021, un’indennità una tantum, di ammontare variabile in relazione alla misura del reddito percepito, nell’anno di imposta 2019, in relazione ad attività rientranti nelle fattispecie summenzionate. Il riconoscimento dell'indennità è subordinato alla condizione che i soggetti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività; ai fini in oggetto, il comma 4 considera in ogni caso cessati a causa della suddetta emergenza anche i rapporti di collaborazione scaduti entro il 31 marzo 2021 e non rinnovati. L’indennità è corrisposta dalla società Sport e salute S.p.A[121]. I divieti di cumulo dell’indennità in esame con altri redditi ed altre prestazioni sono definiti dal comma 1. Il comma 6 rinvia per la copertura dell’onere finanziario - corrispondente al suddetto stanziamento di 220 milioni di euro per il 2021 - alle disposizioni di cui al successivo articolo 77.

I successivi commi da 7 a 12 definiscono una procedura di pagamento per i soggetti che abbiano fatto domanda sia alla società Sport e salute S.p.A. per alcune delle precedenti indennità temporanee in esame sia all'INPS per le indennità temporanee (incompatibili con quelle summenzionate) previste in favore di altre categorie di lavoratori da parte delle norme relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La procedura in oggetto concerne i casi in cui l'INPS abbia riconosciuto il diritto alle indennità di propria competenza ed è ammessa nel rispetto di un limite massimo di spesa pari a 35,8 milioni di euro per il 2021. All’onere finanziario corrispondente al suddetto limite si provvede ai sensi delle disposizioni di cui al successivo articolo 77.

Il comma 13 prevede che le somme trasferite alla società Sport e salute S.p.A. ai fini del pagamento delle indennità in favore dei collaboratori sportivi in oggetto e non utilizzate siano riversate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021.

Si ricorda che un’indennità è stata riconosciuta, per il mese di marzo 2020, per un ambito di categorie più limitato rispetto a quello summenzionato di cui al comma 1 del presente articolo[122] e, per ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre 2020, per un ambito di categorie identico a quello di cui al suddetto comma 1[123]; l'importo di ciascuna delle prime quattro indennità è stato pari a 600 euro, mentre l’importo di ciascuna delle due indennità successive è stato pari a 800 euro. Successivamente, l'articolo 10, commi da 10 a 15, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, ha riconosciuto un’ulteriore indennità una tantum, di ammontare variabile in relazione alla misura del reddito percepito nell’anno di imposta 2019[124].

La misura della nuova indennità, ai sensi del comma 2, è pari a:

§  2.400 euro per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, abbiano percepito compensi, relativi a rapporti di collaborazione rientranti nelle fattispecie summenzionate, in misura superiore a 10.000 euro;

§  1.600 euro nel caso in cui la misura dei compensi in esame (percepiti nell’anno di imposta 2019) sia risultata compresa tra 4.000 e 10.000 euro;

§  800 euro nel caso in cui i compensi in oggetto (percepiti nel medesimo anno di imposta) siano stati inferiori a 4.000 euro.

Per l'applicazione di tali parametri la società Sport e salute S.p.A. - ai sensi del comma 3 - acquisisce dall'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese, i dati relativi ai beneficiari.

A differenza delle norme relative alle suddette indennità precedenti, la disciplina di cui ai commi da 1 a 5 in esame, per quanto riguarda i rapporti di collaborazione con le società e associazioni sportive dilettantistiche, non pone la condizione che la società o associazione sia iscritta nel relativo registro curato dal CONI (registro che contiene anche una sezione concernente le società ed associazioni dilettantistiche facenti capo al CIP). Si valuti l’opportunità di chiarire tale profilo.

Il comma 4 prevede, in primo luogo, che i soggetti interessati autocertifichino la persistenza dei presupposti e delle condizioni di cui al comma 1.

Riguardo alla previsione di cui al medesimo comma 4, secondo cui, come accennato, ai fini del riconoscimento dell’indennità, si considerano in ogni caso cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche i rapporti di collaborazione scaduti entro il 31 marzo 2021 e non rinnovati, si valuti l'opportunità di chiarire le fattispecie di scadenza e di mancato rinnovo, considerato anche che non vengono posti altri riferimenti circa il periodo temporale interessato dalla cessazione (ovvero dalla sospensione o riduzione dell’attività), circa la data di inizio del rapporto e circa il termine temporale di riferimento per la verifica dell'assenza di rinnovo.

Il comma 1 conferma che l'indennità in esame non concorre alla formazione del reddito fiscale imponibile (ai fini delle imposte sui redditi) ed esclude dall'ambito della prestazione i titolari di altro reddito da lavoro o di alcuni trattamenti, costituiti da indennità temporanee simili, nonché dal Reddito di cittadinanza, dal Reddito di emergenza e da trattamenti di integrazioni salariali; i redditi da lavoro (da lavoro dipendente o assimilati a quelli da lavoro dipendente o da lavoro autonomo) e i trattamenti summenzionati sono individuati in termini sostanzialmente omologhi rispetto ai divieti di cumulo già posti per le suddette indennità precedenti.

Il comma 1, inoltre, specifica, così come le disposizioni relative alle precedenti indennità, che dal divieto di cumulo con il reddito da lavoro dipendente deriva anche l'incompatibilità con le pensioni di ogni genere e con gli assegni ad esse equiparati[125], fatto salvo il cumulo[126] con l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della L. 12 giugno 1984, n. 222[127].

Il comma 5 prevede che la società Sport e salute S.p.A. provveda al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e comunichi, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all'Autorità di Governo competente in materia di sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emergano scostamenti rispetto al limite di spesa, la società Sport e salute S.p.A. non prende in considerazione ulteriori autocertificazioni, dandone comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze. Resta ferma la possibilità di utilizzo, ai fini dell’erogazione del beneficio e previa comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, di eventuali economie accertate in sede di attuazione dell'ultima precedente indennità relativa ai collaboratori sportivi in esame.

Il comma 6 rinvia per la copertura finanziaria del suddetto stanziamento di 220 milioni di euro (per il 2021) alle disposizioni di cui al successivo articolo 77.

I commi da 7 a 12 definiscono una procedura di pagamento per i soggetti che abbiano fatto domanda sia alla società Sport e salute S.p.A. per le precedenti indennità temporanee in esame - con esclusione dell'ultima indennità precedente (di cui al citato articolo 10, commi da 10 a 15, del D.L. n. 41 del 2021) - sia all'INPS per le indennità temporanee - incompatibili con quelle summenzionate - previste in favore di altre categorie di lavoratori da parte delle norme relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La procedura in oggetto concerne i casi in cui l'INPS abbia riconosciuto il diritto alle indennità di propria competenza.

Più in particolare, i commi 7 e 8 prevedono che la suddetta società acquisisca dall’INPS i dati relativi ai pagamenti effettuati da quest'ultimo e, previo accertamento della sussistenza dei requisiti stabiliti per ciascuna indennità prevista in favore dei titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, liquidi l’importo spettante (detraendo le somme eventualmente già erogate dalla medesima società o dall'INPS), nel rispetto di un limite massimo di spesa pari a 35,8 milioni di euro per il 2021. Ai fini della suddetta verifica dei requisiti, i soggetti interessati presentano apposita autocertificazione, ai sensi del comma 10, nella piattaforma informatica già costituita - ai fini della presentazione delle domande per le indennità in oggetto di propria competenza - dalla società Sport e salute S.p.A.

Restano fermi (commi 8 e 9) i divieti di cumulo e le incompatibilità già vigenti (cfr., al riguardo, anche sub il precedente comma 1).

Si valuti l'opportunità di chiarire i criteri di determinazione dell'importo spettante, considerato che il comma 7 fa riferimento ai casi in cui il diritto all'indennità sia stato riconosciuto dall'INPS, che le indennità rientranti in quest'ultima fattispecie sono incompatibili con le indennità per i collaboratori sportivi e che il comma 8 fa riferimento alla verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti per ciascuna indennità prevista in favore dei collaboratori sportivi.

Si valuti l'opportunità di chiarire se - come sembrerebbe dalla norma finale di cui al comma 7, la quale fa riferimento a tutte le indennità temporanee previste dalle disposizioni suddette e di competenza dell'INPS - la procedura di pagamento in esame riguardi anche l'indennità in favore dei lavoratori domestici[128] (benché essa non sia specificamente richiamata nel medesimo comma).

Alla copertura dell'onere finanziario corrispondente al suddetto limite di 35,8 milioni di euro per il 2021 si provvede (comma 11) ai sensi del successivo articolo 77.

Ai sensi del comma 12, sono autorizzati gli scambi dei dati necessari ai fini dell'attuazione dei commi da 7 a 10 tra la società Sport e salute S.p.A. e l'INPS, nonché il relativo trattamento.

Il comma 13 prevede che le somme trasferite alla società Sport e salute S.p.A. ai fini del pagamento delle indennità in favore dei collaboratori sportivi in oggetto e non utilizzate siano riversate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021.

 

 


 

Articolo 45
(Proroga CIGS per cessazione di attività e incremento
del Fondo sociale per occupazione e formazione)

 

 

L’articolo 45 prevede, dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021, la possibilità già riconosciuta per il 2020 - di prorogare ulteriormente per un massimo di sei mesi (che si aggiungono al limite massimo di 12 mesi finora previsto) il trattamento straordinario di integrazione salariale per le aziende con particolare rilevanza strategica che cessano l’attività produttiva, qualora le azioni necessarie alla salvaguardia occupazionale e al completamento del processo di cessazione aziendale avviato abbiano incontrato fasi di particolare complessità.

 

La norma in commento - attraverso l’aggiunta del comma 1-bis all’art. 44 del D.L. 109/2018 - riconosce dunque la possibilità per le suddette aziende di fruire di un ulteriore periodo di CIGS, per un massimo di sei mesi, che va ad aggiungersi ai 12 mesi previsti, in deroga ai limiti generali di durata, per il 2021 e 2022 per le medesime aziende dall’art. 44 del D.L. 109/2018 (vedi infra)[129].

 

Tale ulteriore proroga è concessa, previo ulteriore accordo stipulato in sede governativa, qualora vi siano state particolari complessità (anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico) per il completamento e per la salvaguardia occupazionale relativi al processo di cessione aziendale avviato (comma 1, primo periodo).

Ai maggiori oneri derivanti dalla proroga in commento si provvede a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 1, comma 278, primo periodo, della L. 178/2020 per la proroga, per il 2021 e 2022, di ulteriori 12 mesi della CIGS per cessazione di attività e pari a 200 mln di euro per il 2021 e a 50 mln per il 2022, che, a tal fine, sono incrementate di 50 mln di euro per il 2021 e di 25 mln per il 2022 (comma 1, secondo periodo).

Come specificato nella Relazione tecnica allegata al decreto legge in esame, sulla base dei dati di monitoraggio dell’Inps si evidenzia che nel 2020 sono state utilizzate risorse per 63,8 milioni di euro inferiori alle risorse stanziate. Il finanziamento a norma del comma 278 articolo 1 della legge 178/2020 è di 200 milioni di euro per il 2021 e 50 per il 2022; considerato il limitato utilizzo di tale tipo di integrazione salariale contestualmente ai trattamenti di integrazione con causale Covid, la medesima RT stima che una proroga di 6 mesi dei trattamenti che terminano entro l’anno 2021 possa essere coperta da un finanziamento che, in ogni caso, costituisce limite di spesa, di 50 milioni di euro nel 2021 e 25 milioni nel 2022.

Ai suddetti maggiori oneri si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all’art. 18, co. 1, lett. a), del D.L. 185/2008) che viene incrementato di 125 mln di euro per il 2022, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 77 (alla cui scheda di lettura si rimanda) (commi 1, ultimo periodo, e 2).

 

CIGS per cessazione di attività

In attuazione della delega di cui alla L. 183/2014, che ha disposto, nell’ambito del riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro, l’esclusione di ogni forma di integrazione salariale in caso di cessazione definitiva dell'attività aziendale o di un ramo di essa, il D.Lgs. 148/2015 ha escluso (dal 1° gennaio 2016) la cessazione di attività di impresa (o di un ramo di essa) tra le cause di richiesta di cassazione integrazione guadagni. Tuttavia, l’articolo 21, comma 4, del medesimo decreto n. 148 ha previsto (in deroga ai limiti di durata massima) la possibilità di autorizzare, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 (a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione), sino a un limite massimo di 12, 9 e 6 mesi, e previo accordo stipulato in sede governativa, un ulteriore intervento di CIGS, nel caso in cui all'esito dello specifico programma di crisi aziendale, l'impresa avesse cessato l'attività produttiva e sussistessero concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale.

Successivamente, il richiamato art. 44 del D.L. 109/2018 - come modificato, da ultimo, dal comma 278 della L. 178/2020 - ha prorogato la concessione della CIGS in oggetto per gli anni 2021 e 2022, nel limite di spesa di 200 mln di euro per il 2021 e di 50 mln di euro per il 2022. Come anticipato, in base all’art. 44, l’autorizzazione alla prosecuzione della CIGS è ammessa:

§  qualora sussista una delle seguenti ipotesi:

-     risultino concrete prospettive di cessione dell’attività, con conseguente riassorbimento occupazionale;

-     sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo;

-     siano svolti specifici percorsi di politica attiva del lavoro, posti in essere dalla regione interessata e relativi ai lavoratori dell'azienda in oggetto;

§  per un periodo massimo complessivo di dodici mesi;

§  anche in deroga ai limiti di durata massima per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, che prevedono, rispettivamente, in generale, una durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile e di 12 mesi, anche continuativi, in caso di crisi aziendale;

§  subordinatamente alla conclusione di un accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Infine, l’art. 1, co. 493, della L. 160/2019, aveva introdotto per il 202, la possibilità, per il 2020 e nel limite massimo complessivo delle risorse stanziate, di prorogare ulteriormente per un massimo di sei mesi il suddetto intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria.


 

Articolo 46, comma 1
(Oneri di funzionamento dei centri per l’impiego)

 

 

L’articolo 46, comma 1, autorizza una spesa, nel limite di 70 milioni di euro per il 2021, per far fronte agli oneri di funzionamento correlati all’esercizio delle funzioni dei centri per l’impiego, in connessione con l’incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro.

 

In dettaglio, il comma 1 autorizza una spesa, nel predetto limite di 70 milioni di euro per l’anno 2021 – da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l’impiego correlati all’esercizio delle relative funzioni e in connessione con l’incremento delle dotazioni organiche previsto dal richiamato Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro.

 

Si ricorda, in proposito, che l’articolo 12 del D.L. n. 4/2019, recante disposizioni finanziarie per l’attuazione del programma del reddito di cittadinanza, ha previsto, al comma 3, l’adozione, al fine di favorire il reinserimento occupazionale del beneficiario di reddito di cittadinanza, del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, triennale e aggiornabile annualmente, che individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome, nonché obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza. Tale Piano – adottato con DM 28 giugno 2019, a seguito di un'Intesa siglata il 17 aprile 2019 tra Stato e regioni - ha provveduto, tra l'altro, a ripartire le seguenti assunzioni (per un totale di 11.600 unità di personale) previste da diversi provvedimenti legislativi e volte al rafforzamento dei CPI:

§  fino a 3.000 unità di personale con decorrenza dal 2020 (art. 12, co. 3-bis, D.L. 4/2019)

§  fino a 4.000 unità di personale, da assumere nel 2019 e a decorrere dal 2020 (art. 1, co. 258, della L. 145/2018)

§  fino a 4.600 unità di personale a decorrere dall'anno 2021 (art. 12, co. 3-bis, D.L. 4/2019).[130]

Inoltre, l’articolo 1, comma 258, della L. n. 145/2018 e l’articolo 12, comma 3-bis, del citato D.L. n. 4/2019, hanno previsto un incremento delle dotazioni organiche dei centri per l’impiego per complessive 11.600 unità di personale e oneri per complessivi 464 milioni di euro a decorrere dal 2021, autorizzando, a decorrere dal 2021, la destinazione di risorse ai centri per l’impiego – con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – a copertura degli oneri di finanziamento correlati all’esercizio delle relative funzioni, sulla base delle disponibilità del “Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza” di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 145/2018[131].

Come ricordano le relazioni tecnica e illustrativa allegate al decreto-legge, tale ultima autorizzazione di spesa è stata soppressa dall’articolo 1, comma 371, della L. n. 178/2020, al fine di finanziare l’incremento del fondo destinato all’erogazione del beneficio economico del Reddito di cittadinanza. Pertanto, non residuando risorse disponibili a copertura dei maggiori oneri di funzionamento dei centri per l’impiego, il finanziamento operato dalla norma in commento trae origine dalla necessità di consentire l’incremento delle dotazioni organiche previsto dalle norme richiamate, nonché di garantire, per il 2021, la continuità di funzionamento dei centri per l’impiego e permettere le assunzioni previste dal Piano straordinario.

 

Agli oneri previsti dalla norma – pari, come detto, a 70 milioni di euro per il 2021 – si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 12, comma 1, del D.L. n. 4/2019.

 

Si ricorda che il richiamato art. 12, comma 1, del D.L. n. 4/2019, ai fini dell'erogazione del beneficio economico del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza (di cui agli articoli 1, 2 e 3 e 8 del medesimo D.L.), nonché dell'erogazione del reddito di inclusione, autorizzava limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza». Tale dotazione è stata rideterminata, da ultimo, dall’art. 1, comma 371, della L. n. 178/2020[132], nonché, per un importo pari a 1.000 milioni di euro per il 2021, dall’articolo 11, comma 1, del D.L. n. 41/2021.

La relazione tecnica giustifica la quantificazione del finanziamento in questione nella misura di 70 milioni di euro sulla base di una percentuale degli oneri di funzionamento, stimata in misura non inferiore al 15% del costo del nuovo personale (che è pari a 464 milioni di euro a decorrere dal 2021).

Si fa presente, infine, che tra gli investimenti delineati nel PNRR[133] figura l’investimento 1.1 (nell’ambito della Missione 5, Componente 1), che prevede risorse pari a 600 milioni di euro (200 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023) per il potenziamento dei centri per l’impiego, da destinare alle regioni; di questi, 400 milioni sono già ripartiti tra le regioni stesse sulla base delle unità aggiuntive di personale previste nel Piano nazionale di potenziamento dei Centri per l’impiego[134].


 

Articolo 46, commi 2-4
(Nuova Governance dell’Anpal: modifiche
al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150)

 

 

L’articolo 46, commi da 2 a 4, modifica le norme del D.lgs.150/2015 concernenti la governance e l’organizzazione di ANPAL. In primo luogo, sono abrogate le norme concernenti la figura del presidente, le cui principali competenze sono attribuite al direttore, al quale è altresì affidata la rappresentanza legale dell’Agenzia. Sono abrogate, inoltre, le norme concernenti il direttore generale, sono individuati il procedimento di nomina e le funzioni del direttore e sono altresì ridefinite le modalità di nomina, le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione. Inoltre, si dispone la nomina di un commissario straordinario – del quale la norma individua poteri, funzioni e responsabilità – al fine di assicurare la continuità amministrativa dell’Agenzia, nelle more dell’adozione delle modifiche dello statuto dell’ANPAL, nonché della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione di ANPAL. Infine, si prevede, a far data dalla nomina del commissario straordinario, il subentro del MEF – che esercita i diritti dell’azionista d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali –nella titolarità delle azioni di ANPAL Servizi Spa.

 

L’articolo 46, dunque, novellando il citato D. Lgs. n. 150/2015, abroga le disposizioni ivi contenute relative alla figura del presidente di ANPAL[135]; disciplina le nuove funzioni del direttore amministrazione e ridefinisce i compiti del consiglio di amministrazione (comma 2); dispone la nomina di un commissario straordinario, nelle more dell’adozione delle modifiche dello statuto di ANPAL e della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione (comma 3) e prevede il subentro del MEF nella titolarità delle azioni di ANPAL Servizi Spa (comma 4).


 

Nuove funzioni del Direttore (comma 2, lett. a), lett. b) nn. 1) e 2) e lett. c), nn. 1) e 2))

 

Come già accennato, la norma in commento, eliminando il presidente dall’elenco degli organi di ANPAL[136], abroga altresì le disposizioni del D. Lgs. n. 150/2015 che ne disciplinavano le funzioni, attribuendo al direttore le principali competenze prima attribuite al presidente.

 

Si ricorda, in proposito, che il D.Lgs. n. 150/2015 affidava al presidente[137] il ruolo di interlocutore unico del governo, dei ministeri, degli altri enti e istituzioni, aveva la rappresentanza legale dell'ANPAL, presiedeva il consiglio di amministrazione, di cui convocava e presiedeva le riunioni e definiva l'ordine del giorno (funzioni ora attribuite al direttore). Il presidente, inoltre, era scelto tra personalità di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro. Si ricorda che con la nomina del commissario straordinario, il successivo comma 3 dispone la decadenza automatica del presidente in carica alla data di entrata in vigore del decreto-legge (26 maggio 2021).

 

Il D.L. in commento sostituisce la figura del presidente con quella del direttore (v. infra), non riproducendo, però il contenuto dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2015, abrogato dal D.L. in commento, che affidava al presidente il ruolo di interlocutore unico del governo, dei ministeri, degli altri enti e istituzioni.

 

Inoltre, con la nomina del commissario straordinario, il presidente in carica alla data di entrata in vigore del D.L. in commento (26 maggio 2021) decade automaticamente da ANPAL e da ANPAL Servizi spa. Alla nomina del direttore, comunque, si procede entro il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore del D.L. (ossia entro il 25 luglio 2021) (cfr. infra, comma 3).

 

In particolare, la norma in esame, sostituendo l’art. 6, comma 2 e l’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2015, prevede che il direttore:

§  è scelto tra esperti, ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche[138], o di altro personale di diritto pubblico[139], in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell’ANPAL;

§  è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (come previsto dal D. Lgs. n. 150/2015 per la nomina del presidente); qualora sia dipendente di una pubblica amministrazione, la nomina avviene previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso, presso l’amministrazione di provenienza, è reso indisponibile un posto equivalente dal punto di vista finanziario.

§  ha diritto al trattamento economico e normativo riconosciuto per l’incarico di capo dipartimento di cui all’articolo 5 del D. Lgs. n. 300/1999.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del richiamato art. 3 del D. Lgs. n. 300/1999, il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro. Inoltre, dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso. In particolare, il capo del dipartimento, tra l’altro, determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro; svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento; adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento.

§  è sottoposto alla disciplina in materia di responsabilità dirigenziale di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresa la facoltà di revoca dell’incarico (c. 2, lett. b), n. 2));

In particolare, il citato art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ovvero in caso di inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all’art. 23 del D.Lgs., ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. Infine, la norma prevede la decurtazione della retribuzione di risultato per il dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione.

§  ha la rappresentanza legale dell’ANPAL (funzione prima attribuita al presidente);

§  provvede all’attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate d’intesa con il consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

§  presenta al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

§  riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al consiglio di amministrazione e presenta una relazione annuale sull’attività svolta dall’ANPAL;

§  ha i poteri e la responsabilità della gestione dell’ANPAL, nonché la responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell’ambito di questo, dal Ministro stesso (c. 2, lett. c), n. 1));

§  partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione (cfr. comma 3).

 

La norma dispone, inoltre, che i regolamenti interni di contabilità sono sottoposti all’approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Si fa presente che il D.Lgs. n. 150/2015 assegnava al consiglio di amministrazione il potere di adottare, su proposta del direttore generale, i regolamenti di contabilità e di organizzazione.

 

Conseguentemente, in virtù delle modifiche introdotte, la norma abroga i commi 12, 13 e 14 dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 150/2015 (comma 2, lett. a)).

 

In particolare, il comma 12[140] prevedeva che entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali fosse nominato il presidente dell'ANPAL. La norma prevedeva, inoltre, che entro centoventi giorni fossero nominati il presidente e il direttore generale dell'ANPAL, con contestuale decadenza del presidente e del direttore generale in carica. Infine, la norma prevedeva la decadenza del presidente dalla carica di amministratore unico di ANPAL Servizi Spa e l’attribuzione al presidente della competenza del direttore generale di formulare proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'ANPAL.

Il comma 13 prevedeva che, a far data dalla nomina di cui al comma 12, ANPAL subentrasse nella titolarità delle azioni di Italia Lavoro S.p.A. (cfr. supra) ed il suo presidente ne divenisse amministratore unico, senza diritto a compensi, con contestuale decadenza del consiglio di amministrazione di Italia Lavoro S.p.A. La norma prevedeva altresì l’adozione, da parte di Italia Lavoro S.p.A., dello statuto, soggetto all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che prevedesse forme di controllo da parte ANPAL tali da assicurare la funzione di struttura in house di Italia Lavoro S.p.A.,

Il comma 14, infine, prevedeva il divieto per ANPAL di trasferire la titolarità delle azioni di Italia Lavoro S.p.A., dei diritti di opzione in sede di aumento del capitale sociale, dei diritti di prelazione dei diritti inoptati, nonché di concedere alcun altro diritto sulle azioni.

 

Il consiglio di amministrazione (comma 2, lett. b), n. 3), lett. c), n. 3) e lett. d))

 

La norma in esame sostituisce, inoltre, l’art. 6, comma 3 e l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2015, che disciplinano la composizione, le funzioni e il procedimento di nomina del consiglio di amministrazione. Il comma 3 specifica, inoltre, che alla nomina dei componenti si procede, comunque, entro il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge in commento (ossia entro il 25 luglio 2021).

 

Il nuovo art. 6, comma 3 prevede che il cda – alle cui sedute partecipa, come detto, il direttore di ANPAL – è nominato per tre anni (analogamente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 150/2015) con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e si compone di tre dirigenti, di cui almeno uno incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale, delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001[141], o altro personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del D.Lgs. 165/2001[142], in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell’ANPAL.

 

In proposito, si ricorda la composizione del cda ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2015, che il D.L. in esame sostituisce: il presidente e due membri, nominati per tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, uno su proposta della Conferenza delle regioni e province autonome, uno su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I membri del consiglio di amministrazione, scelti tra personalità di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro, cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

 

La norma, inoltre, specifica, inoltre, che un componente è indicato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome (anziché “su proposta” della Conferenza medesima) e un componente, su designazione (anziché “su proposta”) del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, svolge le funzioni di presidente.

I membri del cda cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti (analogamente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 150/2015), non percepiscono alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza.

Si fa presente, al riguardo, che il D.Lgs. n. 150/2015 prevedeva invece che il trattamento economico dei consiglieri di amministrazione fosse determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (art. 6). Il citato D. Lgs. n. 150/2015, inoltre, assegnava ulteriori poteri al consiglio di amministrazione, ossia quello di approvare i piani annuali dell'azione in materia di politiche attive, e adottare, su proposta del direttore generale, i regolamenti di contabilità e di organizzazione. Il consiglio di amministrazione, inoltre, esercitava, in via residuale, ogni altra funzione non compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ANPAL (ex art. 7 co. 3, sostituito dalla norma in commento).

Si ricorda, inoltre, che con la nomina del commissario straordinario, il successivo comma 3 dispone la decadenza automatica del consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del decreto-legge (26 maggio 2021).

 

Conseguentemente, come già anticipato, in virtù delle modifiche introdotte, la norma abroga l’articolo 7, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2015 (ai sensi del quale il presidente è interlocutore unico del governo, dei ministeri, degli altri enti e istituzioni (comma 2, lett. c), n. 2)), nonché l’articolo 8 (comma 2, lett. d)), che disciplinava la figura del direttore generale.

 

Si ricorda, al riguardo, che, ai sensi del richiamato articolo 8 del D. Lgs. n. 150/2015, il direttore generale[143] (figura soppressa dal D.L. in commento) coordinava l'organizzazione interna del personale, degli uffici e dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo; poteva assistere alle sedute del consiglio di amministrazione su invito dello stesso ed esercitava ogni altro potere ad esso attribuito dal presidente e dal consiglio di amministrazione. Con la nomina del commissario straordinario, il successivo comma 3 dispone la decadenza automatica direttore generale in carica alla data di entrata in vigore del decreto-legge (26 maggio 2021).

 

Statuto e Commissario straordinario (comma 3)

 

Il comma 3 dispone che, entro il termine di quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame (ossia entro il 10 luglio 2021) e in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, dispone che siano apportate le conseguenti modifiche allo statuto dell’ANPAL.

 

Al riguardo, si ricorda che lo statuto di ANPAL è stato adottato con DPR 26 maggio 2016 n. 108.

 

Il comma 3 reca, altresì, una disposizione volta ad assicurare la continuità amministrativa dell’Agenzia. In particolare, si dispone, nelle more dell’adozione delle modifiche dello statuto, nonché della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione di ANPAL (ai sensi del comma 1, lettera b), nn. 2) e 3): si veda, al riguardo, l’osservazione sotto riportata) – alle quali si procede comunque entro il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame (ossia entro il 25 luglio 2021), la nomina di un commissario straordinario, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il commissario straordinario – che, per il periodo in cui è in carica, assume i poteri attribuiti al direttore ed al consiglio di amministrazione – è scelto tra esperti, ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, o altro personale di diritto pubblico, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell’ANPAL (soggetti indicati al comma 1, lettera b), n. 2): si veda, al riguardo, l’osservazione sotto riportata). Inoltre, egli ha diritto al trattamento economico del direttore dell’ANPAL (ai sensi del comma 1, lettera b), n. 2): si veda, al riguardo, l’osservazione sotto riportata), ossia quello riconosciuto per l’incarico di capo dipartimento di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 300/1999 (cfr. supra).

In proposito, si segnala che tutti i riferimenti interni al comma 3 relativi al comma 1 dell’articolo 46 in esame, devono intendersi in realtà riferiti al comma 2 del presente articolo.

La nomina del commissario straordinario comporta la decadenza automatica del presidente, del direttore generale e del consiglio di amministrazione dell’ANPAL in carica alla data di entrata in vigore del decreto-legge (26 maggio 2021), nonché la decadenza automatica del presidente dell’ANPAL dalla carica di amministratore unico di ANPAL Servizi Spa, di cui il commissario straordinario assume le funzioni di presidente fino alla nomina del nuovo presidente e del consiglio di amministrazione della società.

Il commissario, se individuato tra dipendenti della pubblica amministrazione, è collocato fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso è reso indisponibile un posto equivalente, dal punto di vista finanziario, presso l’amministrazione di provenienza.

 

Subentro del MEF nella titolarità delle azioni di ANPAL Servizi Spa (comma 4)

 

Il comma 4 prevede che, a far data dalla nomina del commissario straordinario, il Ministero dell’economia e delle finanze subentra nella titolarità delle azioni di ANPAL Servizi Spa, esercitando i diritti dell’azionista d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Si ricorda che il D.Lgs. 150/2015, nell’istituire l’ANPAL - con il compito, tra l’altro, di coordinare la Rete nazionale dei servizi per il lavoro - all’art. 4, c. 13 disponeva che la stessa Agenzia subentrasse nella titolarità delle azioni di ANPAL Servizi S.p.A., (originariamente denominata Italia Lavoro Spa[144]), società rientrante nella predetta rete dei servizi, partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, che opera come soggetto strumentale per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione sociale[145].

Su ANPAL servizi Spa, che opera quale società in house del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quest’ultimo esercita in via esclusiva la vigilanza e impartisce indirizzi di carattere generale.

Ai fini dell’esercizio del controllo analogo[146], di cui al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l’ANPAL, provvede a definire, con apposite direttive, priorità ed obiettivi della società; ad approvare le linee generali di organizzazione interna e, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, lo statuto; ad individuare con proprio decreto gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società che, ai fini della loro efficacia e validità, dovranno formare oggetto di preventiva approvazione ministeriale.

Infine, la norma dispone il corrispondente adeguamento dello statuto entro il termine di sessanta giorni dalla nomina del commissario straordinario.

 


 

Articolo 46, comma 5
(Finanziamento Istituti di patronato e assistenza sociale)

 

 

L’articolo 46, comma 5, assegna per il 2021 ulteriori risorse pari a 50 milioni di euro per il finanziamento degli Istituti di patronato e assistenza sociale, che si aggiungono a quelle già previste dal cosiddetto decreto Agosto e dalla Legge di bilancio 2021, nella misura, rispettivamente, di 20 e di 15 milioni di euro.

 

Nel dettaglio, la disposizione in commento assegna, limitatamente all’esercizio finanziario 2021, ulteriori risorse pari a complessivi 50 milioni di euro per il finanziamento dei suddetti Istituti, ad incremento di quanto disposto dall’art. 18 del DL 104/2020, che ha previsto un finanziamento aggiuntivo di 20 milioni di euro annui dal 2020, e dall’art. 1, co. 321, della L. 178/2021, che ha incrementato tali risorse di 15 milioni di euro per il solo 2021[147].

 

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 77 (alla cui scheda di lettura si rimanda).

 

Il finanziamento per l’attività di istituti di patronato e assistenza sociale è disciplinato dall’articolo 13, della legge n. 152/2001, secondo i criteri stabiliti con specifico regolamento (emanato con il D.M. 10 ottobre 2008), mediante il prelevamento di un'aliquota di finanziamento (pari, nella normativa vigente, allo 0,199%) sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'INPS e dall'INAIL.

L’importo ottenuto con il richiamato prelevamento è destinato al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale nelle seguenti percentuali:

§  89,90% all'attività;

§  10% all'organizzazione, di cui il 2 per cento per l'estero;

§  0,10% per il controllo delle sedi all'estero, finalizzato alla verifica dell'organizzazione e dell'attività, nonché a verifiche ispettive straordinarie in Italia sull'organizzazione e sull'attività e per la specifica formazione del personale ispettivo addetto.

Si ricorda, inoltre, che le risorse destinate agli istituti di patronato e di assistenza sociale hanno in passato subito riduzioni per effetto di diversi provvedimenti, da ultimo l’art. 1, c. 605, della L. 208/2015 che, con riferimento all’esercizio finanziario 2016, ha disposto una riduzione delle suddette risorse pari a 15 milioni di euro.

Anche l’aliquota di finanziamento degli istituti in questione è stata oggetto di ripetute modifiche, passando dallo 0,226% inizialmente previsto a decorrere dal 2001, allo 0,199% previsto dall’art. 1, c. 605, della L. 208/2015 a decorrere dal 2015.

Parimenti, si è provveduto anche alla rimodulazione della quota di acconto del finanziamento statale, fissata dal 2019 al 78% dall’art. 1, c. 134, della L. 205/2017.

La ripartizione del finanziamento ai sensi del richiamato art. 13 della L. 152/2001 avviene con decreti della Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative. L’ultimo di tali decreti, il n. 348 del 26 aprile 2021, ha disposto la ripartizione tra gli Istituti di patronato e di assistenza sociale di 335,5 mln di euro a titolo di prima anticipazione per il 2020.

 


 

Articolo 47
(Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali)

 

 

L’articolo 47 differisce dal 17 maggio 2021 al 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione, il termine per il versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

 

Preliminarmente, va ricordato che la legge di bilancio 2021 (art. 1, co. 20-22-bis, L. 178/2020) ha introdotto un esonero temporaneo dal pagamento dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi - ivi compresi i liberi professionisti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie di base, nonché alle altre forme previdenziali obbligatorie gestite da enti previdenziali di diritto privato - e per il personale sanitario o sociosanitario già in quiescenza ed assunto in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tale esonero è riconosciuto per il 2021 e nei limiti della dotazione di un apposito fondo[148] ed è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Vista la intervenuta scadenza del pagamento della prima rata dei contributi richiesti con l’emissione 2021 e dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali dell’INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, fissata originariamente al 17 maggio 2021, la disposizione in commento interviene a sanare tale situazione differendo il suddetto termine al 20 agosto 2021.

Sul punto si segnala che tale differimento era già operativo sulla base del messaggio INPS del 13 maggio 2021, n. 1911, emanato in seguito al nulla osta da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (in attesa della pubblicazione del decreto interministeriale a cui l’art. 1, co. 21, della L. 178/2020 demanda la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell'esonero in commento).

 

Per completezza, si ricorda che per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti il predetto beneficio è subordinato al possesso, nel periodo di imposta relativo al 2019, di un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e della riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 pari ad almeno il 33 per cento rispetto al 2019.


 

Articolo 48
(Piano nazionale per le Scuole dei mestieri)

 

 

L’articolo 48 istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2021, denominato “Scuole dei mestieri”, finalizzato a favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell’ambito dei settori particolarmente specializzanti. La norma demanda a un successivo decreto l’individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione della misura.

 

Più in dettaglio, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il citato fondo denominato “Scuole dei mestieri”, al fine di favorire:

§  una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale;

§  la transizione occupazionale;

§  la formazione dei lavoratori attivi nell’ambito dei settori particolarmente specializzanti (comma 1).

Sembrerebbe opportuno indicare in maniera puntuale i suddetti settori specializzanti.

Il fondo in questione è finalizzato all’istituzione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Scuole dei mestieri nell’ambito dei settori di specializzazione industriale del territorio (comma 2).

Si rileva che, a fronte della rubrica della norma, nel corpo della disposizione non compare alcun riferimento ad un Piano nazionale per le scuole dei mestieri.

Infine, si demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali l’individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse, nel rispetto del suddetto limite di spesa di 20 milioni di euro. Il decreto in questione dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (26 maggio 2021), di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (comma 3).

La relazione tecnica allegata al provvedimento specifica che il limite di spesa si ritiene congruo quale finanziamento iniziale di tale “azione di sistema, finalizzata a rafforzare e innovare l’intero comparto produttivo italiano”.


 

Articolo 49
(Contributi in favore dei lavoratori frontalieri)

 

 

L’articolo 49 autorizza la spesa di 6 mln di euro per il 2021 per l'erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia e in possesso di determinati requisiti.

 

La disposizione in commento – attraverso una modifica all’art. 103-bis, co. 1, del D.L. 34/2020 – autorizza per il 2021 la spesa di 6 mln di euro per il riconoscimento di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia (comma 1):

§  che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali[149], ovvero in altri Paesi non appartenenti all'Unione europea confinanti o limitrofi ai confini nazionali con cui sono vigenti appositi accordi bilaterali, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

§  titolari di rapporto di lavoro subordinato o di partita IVA, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal 23 febbraio 2020 e siano privi dei requisiti richiesti per beneficiare dell’indennità di disoccupazione NASpI o DIS-COLL (di cui al D.Lgs. 22/2015) o delle diverse indennità previste in conseguenza dell’emergenza da Covid-19 (di cui al D.L. 18/2020). Sul punto, appare opportuno ricordare, ai fini di una ulteriore valutazione, che le indennità introdotte a favore di diverse categorie di lavoratori in conseguenza dell’emergenza epidemiologica sono riconducibili non solo al richiamato D.L. 18/2020, ma anche a provvedimenti successivi, quali i decreti legge nn. 34, 104 e 137 del 2020 e n. 41 del 2021.

 

Si ricorda che analoga misura a quella disciplinata dalla disposizione in commento era prevista per il 2020 dal richiamato art. 103-bis del D.L. 34/2020, rispetto alla quale non è stato adottato il relativo decreto attuativo.

Come specificato dalla Relazione illustrativa allegata al provvedimento, infatti, la presente disposizione consente di dare concreta attuazione, per il 2021, all’erogazione del beneficio con l’adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, che deve stabilire i criteri per il riconoscimento dei contributi previsti dalla disposizione in commento.

 

Ai relativi oneri - pari a 6 mln di euro per il 2021 - si provvede ai sensi dell’art. 77 (alla cui scheda di lettura si rimanda) (comma 2).

Come specificato dalla Relazione tecnica al provvedimento, la disposizione si rende necessaria poiché le risorse iscritte per il 2020 per la medesima finalità e per un importo pari a 6 mln di euro (cap. 2019 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), non risultano essere state impegnate e risultano essere andate in economia. Pertanto al fine di dare attuazione alla disposizione, per l’anno 2021, è necessario prevedere un rifinanziamento degli oneri pari a 6 milioni di euro per l’anno 2021 ai quali si provvede mediante delle disposizioni finanziarie.

 


 

Articolo 50
(Assunzioni nei dipartimenti di prevenzione di dirigenti medici e di tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro)

 

 

L’articolo 50 prevede che le regioni e le province autonome autorizzino gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale - in relazione ai modelli organizzativi della singola regione (o provincia autonoma) -  a procedere al reclutamento straordinario di dirigenti medici e di tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai dipartimenti di prevenzione. Tale reclutamento avviene in deroga agli ordinari limiti in materia di assunzioni ed è ammesso nell'ambito dei limiti di spesa posti, per ciascuna regione o provincia autonoma, dalla relativa tabella allegata. Tali risorse sono complessivamente pari a 3,4 milioni di euro per il 2021 e a 10 milioni annui a decorrere dal 2022 (comma 2).

Lo stanziamento è escluso (comma 3) dall'ambito delle disposizioni relative all'utilizzo flessibile delle risorse in materia sanitaria per l'emergenza da COVID-19, disposizioni stabilite dall'articolo 26, comma 4, del presente decreto.

 

Il comma 1 individua la finalità dell'intervento del reclutamento straordinario in oggetto nel potenziamento delle attività di prevenzione sull’intero territorio nazionale e nel rafforzamento dei servizi erogati dai dipartimenti di prevenzione (degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) e relativi alla sicurezza nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Le norme in esame non recano specificazioni sulle procedure di assunzione. Si valuti l'opportunità di specificare se si faccia riferimento esclusivamente a procedure concorsuali pubbliche; si ricorda in ogni caso che, con riferimento all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, la Corte costituzionale ha affermato costantemente che la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è legittima qualora le medesime siano delimitate in modo rigoroso e siano funzionali al buon andamento dell’amministrazione o corrispondano a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico.

Il comma 2 specifica che lo stanziamento in esame - pari, come detto, a 3,4 milioni di euro per il 2021 e a 10 milioni annui a decorrere dal 2022 - costituisce un corrispondente incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e che il riparto del medesimo stanziamento è operato nella tabella allegata sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per il 2021. Lo stanziamento e il relativo riparto concernono anche quelle autonomie territoriali speciali che, in via generale, provvedono al finanziamento della spesa sanitaria corrente in via autonoma[150].

Il comma 3, come accennato, esplicita che lo stanziamento in esame è escluso dall'ambito delle disposizioni - di cui all'articolo 26, comma 4, del presente decreto - relative all'utilizzo flessibile delle risorse in materia sanitaria per l'emergenza da COVID-19; tale esclusione, in ogni caso, opererebbe anche in mancanza di clausola esplicita, in quanto le previsioni di cui al suddetto comma 4 riguardano soltanto le risorse stanziate per il 2020 (cfr. la relativa scheda di lettura).

Ai fini della copertura degli oneri finanziari derivanti dallo stanziamento di cui al presente articolo 50, il comma 4 rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 77.

Sotto il profilo redazionale, si segnala che, in relazione alla suddetta figura professionale dei tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro[151], nel comma 1 occorrerebbe sostituire la locuzione "negli ambienti", ivi ricorrente due volte, con la locuzione "nell'ambiente"; si segnala inoltre che la rubrica del presente articolo 50 fa riferimento soltanto ai luoghi di lavoro e non anche all'ambiente.

 


 

Titolo V – Enti territoriali

Articolo 51
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

 

 

L’articolo 51 interviene in materia di trasporto pubblico locale, incrementando di 450 milioni per il 2021 il fondo per garantire l’erogazione dei servizi aggiuntivi programmati di trasporto pubblico locale e regionale (commi 1-4), prevedendo la destinazione di parte di tali risorse anche alla compensazione dei minori ricavi tariffari passeggeri di taluni servizi in concessione governativa (commi 5 e 6), nonché istituendo un apposito fondo di 50 milioni di euro per il 2021 in favore delle imprese, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti scolastici che adottino i piani degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola e iniziative per la mobilità sostenibile, previa nomina del mobility manager (commi 7 e 8).

 

In dettaglio, il comma 1 incrementa di 450 milioni di euro per l’anno 2021 la dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 816, della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Si tratta del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a consentire l’erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti e per i quali le regioni e i comuni sono stati autorizzati a ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nonché a titolari di licenze taxi ed NCC. Il finanziamento è destinato a fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal DPCM in vigore all’atto dell’emanazione del decreto ministeriale di attuazione previsto dal secondo periodo del comma 1. Un finanziamento analogo è disposto a favore dei comuni dal comma 790 della stessa legge di bilancio.

 

Il comma 1 specifica che tali risorse aggiuntive sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al DPCM adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Si tratta dei tavoli per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano.

 

Il comma 2 dispone che, per le suddette finalità, le Regioni, le Province Autonome e i Comuni, nei limiti delle disponibilità del fondo, possano anche ricorrere a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, che disciplina l'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione NCC, mediante apposita convenzione ovvero imponendo obblighi di servizio.

Si segnala peraltro che tale primo periodo del comma 2 riproduce il contenuto di quanto già previsto dal secondo periodo del comma 816 della legge di Bilancio 2021

 

Si prevede inoltre, con il secondo periodo del comma 2, per il personale degli operatori economici, esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada nonché per i titolari di autorizzazione NCC, impiegato nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico regionale o locale, che si applichino esclusivamente le misure di sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e non si applichino le previsioni del Regolamento per l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 febbraio 1999, n. 88, in G. U. del 12 aprile 1999, n. 84), relative allo svolgimento delle visite di idoneità fisica e psicoattitudinale.

 

Il comma 3 dispone che qualora emerga la necessità di erogare servizi aggiuntivi destinati esclusivamente agli studenti della scuola secondaria di primo o di secondo grado, le convenzioni di cui al comma 2 possano essere stipulate, previa intesa con la Regione o la Provincia autonoma e nei limiti delle risorse ad essa assegnate, anche dagli uffici dirigenziali periferici del Ministero dell'istruzione relativamente agli ambiti territoriali di competenza. Tale necessità deve emergere all’esito di uno specifico procedimento, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite.

In proposito la Relazione illustrativa esplicita che i lavori dei tavoli di coordinamento sono istituti presso ciascuna Prefettura-UTG ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del d.P.C.M. 2 marzo 2021 e dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano.

 

In base al comma 4, le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nel limite massimo di 45 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi in favore degli stessi soggetti sopracitati a titolo di compensazione dei maggiori costi sostenuti per l’utilizzo di prodotti per la disinfezione delle superfici toccate frequentemente dall’utenza e per l’uso di sistemi di sanificazione ovvero di disinfezione dell’ambiente interno dei mezzi di trasporto, nonché per ogni  altra modalità e attività finalizzata a ridurre i rischi di contagi da Covid-19. Si tratta sempre dei soggetti impiegati nell’erogazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico: aziende di traporto pubblico regionale o locale, nonché operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada, titolari di licenza taxi o di autorizzazione NCC.

 

Le modalità di assegnazione delle risorse e le risorse per la ferrovia circumetnea, il servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e la gestione governativa navigazione laghi (commi 5 e 6)

Il comma 5 prevede l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per l’assegnazione delle risorse del comma 1 a:

1)    le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

     Si segnala che non si citano i comuni tra gli assegnatari delle risorse, come invece prevede il comma 2

2)   la gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi. In relazione all’assegnazione delle risorse prevista per tali ultimi soggetti, il successivo comma 6, prevede infatti che a tali gestioni possano essere assegnate le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo di cui al comma 1, nell'anno 2021, per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, quindi, come anche riporta la Relazione illustrativa, per la compensazione per la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri, nonché per la copertura degli oneri derivanti dalle misure previste dall’articolo 215 del medesimo decreto legge (c.d. rilancio), che prevede il ristoro degli abbonamenti ferroviari o di trasporto pubblico locali, ai soggetti che non abbiano potuto usufruirne.

Si ricorda che il richiamato art. 200 del DL n. 34/2020 ha istituito un fondo, con una dotazione di 500 mln di € per il 2020 (così incrementata dal DL 104/2020), diretto a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita in ragione dell’emergenza derivante dalla pandemia di COVID-19 da una serie di  soggetti elencati nel comma 2 dello stesso articolo 200: imprese di trasporto pubblico locale e regionale, gestione governativa della ferrovia circumetnea, concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, gestione governativa navigazione laghi e enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost.

Gli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost non essendo citati dal comma 5 nell’elenco dei soggetti a cui possono essere assegnate le risorse residue del comma 1, sembrerebbero risultarne esclusi, a differenza di quanto previsto dall’art. 200 del D.L. n. 34/2020

Si ricorda altresì che per l’anno 2021, l’art. 29, comma 1, del D.L. n. 41/2021, in corso di esame parlamentare per la conversione in legge, ha quindi rifinanziato per ulteriori 800 milioni di euro, la dotazione del fondo di cui all’art. 200 del decreto-legge n. 34 del 2020, per compensare la riduzione dei ricavi n via prioritaria nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 e, per la parte restante, fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico, individuate con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019. Anche in tale caso si prevede che le risorse siano assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi.

 

I criteri per la ripartizione delle risorse del comma 1, sono quelli stabiliti ai sensi dell’articolo 1, comma 816, della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), il quale a sua volta ha previsto l’emanazione di un analogo decreto ministeriale in tal senso per l’assegnazione delle risorse, secondo i criteri stabiliti ai sensi del decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che rinvia sua volta al provvedimento attuativo dell’art. 200, comma 2 del DL n. 34/2020, cioè il Decreto interministeriale dell'11 agosto 2020 n. 340.

 

Si dispone infine che con il medesimo decreto ministeriale previsto dal comma 5 sia determinata anche l’entità delle eventuali risorse da destinare per le finalità di cui al comma 4, quindi perla compensazione per i maggiori costi per la disinfezione, nonché le modalità di erogazione delle stesse.

Il fondo per i piani degli spostamenti casa lavoro e casa scuola ed il mobility manager (co. 7 e 8)

Il comma 7 prevede l’istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e la mobilità sostenibili, di un fondo con una dotazione di euro 50 milioni per l’anno 2021, finalizzato a consentire una più efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico di linea, nonché di realizzare un più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività economiche, lavorative e didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, tenuto conto delle misure di contenimento individuate con i provvedimenti anti Covid.

Il fondo è destinato all’erogazione:

a)   di contributi in favore delle imprese e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 229, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che provvedano, previa nomina del mobility manager previsto dallo stesso articolo 229, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale; si specifica che tali contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa – lavoro adottati entro il termine del 31 agosto 2021;

In relazione al termine qui previsto del 31 agosto 2021, si segnala che il termine annuale previsto per la redazione del piano degli spostamenti casa lavoro è fissato al 31 dicembre di ciascun anno dall’art. 229, co. 4, del D.L. 34/2020 e dal relativo decreto ministeriale 12 maggio 2021 di attuazione.

 

Si ricorda che l'art. 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto che le imprese e le pubbliche amministrazioni con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di regione, in una città metropolitana, in un capoluogo di provincia ovvero in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un mobility manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile. Per le pubbliche amministrazioni tale figura è scelta tra il personale in ruolo. Il decreto 12 maggio 2021 del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il MIMS (G.U. 26.05.2021), ha dettato le “Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager”, come previsto dall’art. 229, co. 4, del citato DL n. 34/2020. Il decreto reca le definizioni di «mobility manager aziendale», figura prevista per le imprese e le pubbliche amministrazioni con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile e di «mobility manager d'area» nominato dai comuni: di tali figure gli art. 6 e 7 del decreto specificano le funzioni ed i requisiti. Il piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) (art. 3) è finalizzato alla riduzione del traffico veicolare privato e individua le misure utili a orientare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente verso forme di mobilità sostenibile alternative all'uso individuale del veicolo privato a motore, sulla base dell'analisi degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, delle loro esigenze di mobilità e dello stato dell'offerta di trasporto presente nel territorio interessato. Il decreto ministeriale ne conferma l’obbligo di emanazione entro il 31 dicembre di ogni anno e ne prevede (art. 4) la trasmissione al comune territorialmente competente entro quindici giorni dall'adozione.

b) di contributi in favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado che provvedano, previa nomina del mobility manager scolastico di cui all’articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni, che possa contribuire alla realizzazione delle finalità di cui al presente comma; tali contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa – scuola - casa adottati entro il termine del 31 agosto 2021.

 

Si ricorda che l'art. 5, comma 6 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 ha istituito la figura del mobility manager scolastico in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con il compito, tra l'altro, di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola del personale scolastico e degli alunni.

 

Il comma 8 rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, della transizione ecologica e dell’istruzione e previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dei contributi per il tramite degli enti locali, indicati nel medesimo decreto, nel cui territorio sono ubicati i soggetti beneficiari.

 

Il comma 9 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente disposizione quantificati in complessivi euro 500 milioni per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77 (alla cui scheda si rinvia).


 

Articolo 52, commi 1, 2 e 4
(Misure di sostegno all’equilibrio di bilancio degli enti locali)

 

 

L’articolo 52 istituisce, al comma 1, un fondo per la riduzione del disavanzo eventualmente registrato dagli enti locali a seguito dell'applicazione della disciplina legislativa (art. 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162) in materia di contabilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità (FAL), introdotta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.4 del 2020.

Il comma 2 dispone il differimento al 31 luglio 2021 dei termini per la deliberazione del rendiconto di gestione per il 2020 e per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali scaduti contratti dalla pubblica amministrazione.

Il comma 4 dispone in ordine agli oneri derivanti dall'art.52.

 

L'articolo 53, al comma 1, nello specifico, istituisce un fondo, presso il Ministero dell’interno, con una dotazione di 500 milioni di euro, in favore degli enti locali che hanno registrato un peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità, ai sensi del richiamato art. 39-ter, comma 1, del DL 162/2019.

Il citato comma 1 dell'art.39-ter prevede che al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020 (v. infra), in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonino il FAL nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni per il pagamento dei debiti pregressi della pubblica amministrazione (di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e successivi rifinanziamenti), incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019. In altri termini gli enti locali sono tenuti ad accantonare le quote di anticipazione di liquidità non ancora rimborsate, in questo modo sterilizzando, a consuntivo, il miglioramento del risultato di amministrazione.

Va peraltro premesso che la citata disposizione faceva parte di un corpo normativo che includeva i commi 2 e 3, diretti ad attenuare l'impatto della norma di cui al comma 1 nei bilanci degli enti locali, che è stata oggetto di censura da parte della Corte costituzionale con la decisione n.89/2021 (v. infra).

Gli enti locali potranno partecipare al riparto del fondo solo nel caso in cui il maggiore disavanzo determinato dall’incremento del FAL è superiore il 10 per cento delle entrate correnti accertate. Si ha in proposito riguardo al rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP). Il fondo di cui al primo periodo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, tenendo "tenendo conto del predetto maggiore disavanzo".

 

Con riferimento alla BDAP si ricorda che ai sensi dell'art.13 della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), le amministrazioni pubbliche sono tenute a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché le altre informazioni rilevanti ai sensi della medesima legge. Ciò al fine, fra l'altro, di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia 12 maggio 2016 si è provveduto alla definizione della modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla medesima banca dati delle pubbliche amministrazioni.

 

La ricostruzione del FAL si impone come conseguenza di due sentenze della Corte costituzionale (la n.4 del 2020 e la n.80 del 2021), che si illustrano a seguire in ordine cronologico, con cui sono state dichiarate incostituzionali le disposizioni statali in materia (dapprima l'art. 2, comma 6, del decreto-legge n.78 del 2015 e l’art. 1, comma 814, della legge n. 205 del 2017 e, con la seconda decisione, l'art.39-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 162 del 2019, v. infra).

 

 

§   La sentenza n. 4 del 2020[152]

La sentenza censura due disposizioni che consentivano agli enti locali di tener conto delle anticipazioni di liquidità nel risultato di amministrazione, in termini di minor accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, accrescendone l'entità e in questo modo di rinvenire nuove forme di copertura giuridica fittizia per maggiori spese correnti.

 Nello specifico, si tratta delle seguenti disposizioni:

1) l'art. 2, comma 6, del DL n.78 del 2015 (disposizioni urgenti in materia di enti territoriali). La norna dispone che gli «enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 1 del decreto legge. n.35 del 2013 «utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell’acquisizione delle erogazioni, ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione»;

2) l’art. 1, comma 814, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018). La norma reca un'interpretazione autentica dell'art.2, comma 6, citato. Esso «si interpreta nel senso che la facoltà degli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità […] di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell’acquisizione delle erogazioni, ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, può essere esercitata anche con effetti»: i) «sulle risultanze finali esposte nell’allegato 5/2  annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a seguito del riaccertemento straordinario dei residui»; ii) nonché sul ripiano del disavanzo tecnico eventualmente risultante dalla differenza positiva, a seguito del riaccertamento straordinario (approvato a decorrere dal 20 maggio 2015), fra i residui passivi reimputati ad un esercizio e la somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e i residui attivi reimputati al medesimo esercizio.

 

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale delle disposizioni vagliate, in quanto le stesse violano gli articoli 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, della Costituzione.

Un impiego difforme delle anticipazioni di liquidità ad avviso della Corte si pone «in contrasto anche con l’equilibrio di bilancio» (Considerando in diritto n. 4.2, primo capoverso), poiché il mancato (o minore) accantonamento delle risorse a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità ha come effetto un miglioramento, del tutto apparente, del risultato di amministrazione (in sede di rendiconto). Da ciò ne consegue un incremento della capacità di spesa dell'ente, senza che sia al contempo individuabile un'effettiva copertura giuridica.

La Corte rileva inoltre che l’art. 119, sesto comma, Cost. «risulta violato perché le anticipazioni di liquidità costituiscono una forma straordinaria di indebitamento a lungo termine e – in quanto tali – sono utilizzabili in senso costituzionalmente conforme solo per pagare passività pregresse iscritte in bilancio»[153]. L'utilizzo per finanziare la spesa corrente viola il dettato costituzionale secondo cui l’indebitamento degli enti territoriali deve essere riservato a spese di investimento» (Considerando in diritto n. 4, primo capoverso).

 

 

§   La sentenza n. 80 del 2021[154]

La sentenza in esame dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi 2 e 3 dell'art.39-ter del decreto-legge n. 162 del 2019, in quanto essi consentono un'anomala utilizzazione delle anticipazioni di liquidità finalizzate ai pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, che determina un illegittimo incremento della capacità di spesa degli enti locali.

La Corte censura proprio la disciplina che era stata introdotta al fine di tener conto dell’impatto sui bilanci degli enti locali della precedente decisione della Corte (la n. 4 del 2020, v. supra), consentendo che il disavanzo conseguente all’applicazione della sentenza potesse essere oggetto di un ripiano graduale.

La prima delle disposizioni censurate (il comma 2) conteneva un particolare meccanismo contabile che permetteva all'ente locale un ripiano annuale nel caso in cui applicando la corretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità (prevista dal richiamato comma 1, in linea con la sentenza n. 4/2020) si fosse determinato un peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’anno precedente.

Quanto al comma 3, esso era diretto a consentire, ai fini del richiamato ripiano annuale (di cui al comma 2), l'utilizzo dello stesso FAL secondo un arco temporale pari alla restituzione dell’anticipazione di liquidità e quindi con un orizzonte massimo di un trentennio.

 

La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale delle disposizioni vagliate, in quanto le stesse violano gli articoli 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, della Costituzione.

Nel ricostruire la finalità delle anticipazioni di liquidità dettate dal DL n.35 del 2013, la Corte ricorda che tale provvedimento mira a porre rimedio al ritardo dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche, attraverso una disciplina derogatoria delle disposizioni in materia di finanza pubblica, di carattere eccezionale, temporanea e frutto di un rigoroso bilanciamento di interessi.

Il comma 2 si pone in contrasto con gli artt. 81 e 97, primo comma, della Costituzione poiché «comporta una diluizione degli oneri di ripianamento omologa allo stesso periodo temporale previsto per il rimborso dell’anticipazione di liquidità, recando un immediato effetto perturbatore degli equilibri di bilancio sin dall’anno 2020, alterando i saldi e consentendo di celare parte delle maggiori passività emerse con la corretta appostazione del FAL» (Considerato in diritto n. 6.1, terzo capoverso). In questo modo si deroga alle ordinarie regole di ripiano del maggior disavanzo, che prevedono un orizzonte temporale annuale ovvero al massimo triennale, e comunque non superiore allo scadere del mandato elettorale, ai sensi dell'art. 42, comma 12, del d.lgs. n.118 del 2011[155].

La Corte rileva indi che la norma censurata ha l'effetto di separare il maggior disavanzo dal risultato di amministrazione, che deve invece essere unico. Inoltre, diluendo nel tempo il ripiano dell'ulteriore disavanzo, risulta irrispettosa dei principi di responsabilità democratica del mandato elettivo e di equità intergenerazionale.

Quanto al comma 3, la Corte afferma che esso «prevedendo che il FAL sia utilizzato fino al suo esaurimento per rimborsare l’anticipazione medesima, ne consente una destinazione diversa dal pagamento dei debiti pregressi, già inscritti in bilancio e conservati a residui passivi, poiché sostanzialmente permette di reperire nella stessa contabilizzazione del FAL in entrata le risorse (in uscita) per il rimborso della quota annuale dell’anticipazione».

Inoltre, la Corte rinviene una lesione dell'art.119, sesto comma, poiché la norma determina «un fittizio miglioramento del risultato di amministrazione con l’effetto di esonerare l’ente locale dalle appropriate operazioni di rientro dal deficit» (Considerato in diritto n. 7) liberando «ulteriori spazi di spesa che potrebbero essere indebitamente destinati all’ampliamento di quella corrente» (Considerato in diritto n. 6.3).

 

Nella relazione illustrativa si sostiene che la costituzione del richiamato fondo sia stato "avviata a seguito delle sollecitazioni pervenute dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 115 del 2020". La Corte, nella richiamata sentenza, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del DL n. 34 del 2019 con cui era stato consentito agli enti in predissesto di riproporre, a determinate condizioni, il piano finanziario di riequilibrio pluriennale. In tale occasione la Corte aveva rivolto un monito al legislatore in ordine alle potenziali conseguenze negative di norme che consentono di derogare al principio di equilibrio di bilancio e di non tener conto dell'esigenza che eventuali squilibri, di regola, andrebbero assorbiti nel corso del medesimo mandato amministrativo in cui si è generato il disavanzo. In tale ambito, nel richiamare la sent. n. 4 del 2020 (v. supra), sottolinea come l'intervento statale dovrebbe essere diretto a compensare gli squilibri strutturali imputabili alle caratteristiche socio-economiche del territorio e non ad introdurre misure che, attenuando il controllo sull'equilibrio finanziario, finiscono per favorire l'espansione del deficit.

 

 

Il comma 2 dispone il differimento al 31 luglio 2021 dei termini per la deliberazione del rendiconto di gestione per il 2020 e per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

 

Al riguardo, ai sensi dell'art.227 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento (TUEL) di cui al d.lgs. n.267/2000 stabilisce che l'organo consigliare sia tenuto ad approvare il rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo (comma 2) e che in caso di mancata approvazione entro tale termine, si applica la procedura che può condurre allo scioglimento del consiglio (2-bis).

Ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del TUEL, il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, è fissato al 31 dicembre. Esso può peraltro essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, qualora sussistano motivate esigenze.

 

Al riguardo si rammenta che i termini per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 e per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2021 sono stati da ultimo (ulteriormente) differiti al 31 maggio ai sensi dell'art.3, commi 1 e 2, del DL 56/2021[156], recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, in corso di conversione (AC 3075).

 

Fino al 31 luglio è autorizzato l’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

 

Ai sensi dell'art.163 del TUEL si ricade nell'esercizio provvisorio se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria (ai sensi dell'art. 222 del TUEL).

 

Il comma 3 incrementa "il contributo straordinario in favore dei comuni risultanti dalla fusione di cui all’articolo 15, comma 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", per un importo pari a 6,5 a decorrere dal 2021.

 

Si ricorda che tale ultima disposizione del TUEL mira a favorire il processo di fusione dei comuni e, a tal fine, destina in favore dei comuni risultanti dal processo di fusione un contributo straordinario, commisurato ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondano, per i dieci anni decorrenti dalla data della fusione.

 

Ciò premesso, al di là del tenore letterale della disposizione, essa deve essere intesa come diretta ad incrementare gli stanziamenti finalizzati, a legislazione vigente, all'erogazione del contributo decennale a favore delle fusioni dei comuni (e non ad incrementare direttamente tale contributo).

Si valuti l'opportunità di una conseguente riformulazione del comma 3.

 

Ai sensi dell'art.23, comma 2, del D.L. n. 90/2014, le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, s'intendono riferite anche alle fusioni per incorporazione (a partire evidentemente dal diritto a beneficiare del richiamato contributo decennale).

 

L’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, stabilisce che i richiamati contributi siano commisurati nella misura del 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, nel limite degli stanziamenti previsti e comunque per un importo non superiore a 2 milioni di euro per ciascun ente beneficiario.

Come si legge nella relazione illustrativa, le risorse a disposizione delle fusioni dei comuni per l’anno 2021, prima dell'intervento normativo in esame, ammontano a circa 79 milioni di euro. Nello specifico si tratta di 76.549.370 euro, così come previsto dalle normative succedutesi negli anni, cui si devono aggiungere ulteriori risorse, pari a 2.588.288,59 euro, quali residui del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2020.

L'art.1, comma 452, della legge 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) - come modificato dall'art. 1, comma 885, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) - stabilisce che eventuali accantonamenti al Fondo di solidarietà comunale, da destinare a titolo di conguaglio a singoli comuni derivante da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del fondo, che non siano stati utilizzati per tale finalità, siano destinati all'incremento dei contributi straordinari per favorire le fusioni dei comuni.

Per l’anno 2021, la relazione precisa che il fabbisogno, calcolato ai fini della corresponsione del contributo nella misura citata del 60 per cento, è pari a euro 85.219.745,39, somma che peraltro potrebbe non essere esaustiva tenuto conto degli ulteriori fabbisogni per eventuali fusioni che si sono nel frattempo perfezionati nel corrente anno. Per tale ragione, a giudizio del Governo, risulta congrua la stima di ulteriori 6,5 milioni di euro per la copertura integrale del contributo da destinare alle fusioni dei comuni.

 

Agli oneri per l'intervento in esame, pari a 500 milioni di euro per il 2021, unitamente a quelli previsti dal comma 3 (v.supra) -complessivamente quantificati in 506,5 milioni di euro per l’anno 2021 e in 6,5 milioni di euro a decorrere dal 2022 - si provvede ai sensi dell'art.77 del presente decreto (comma 4) (si veda in proposito la relativa scheda di lettura del Dossier).

 

 


 

Articolo 52, commi 3 e 4
(Incremento delle risorse finalizzate a favorire le fusione di comuni)

 

 

L’articolo 52, comma 3, incrementa, di un importo pari a 6,5 milioni di euro a decorrere dal 2021, le risorse destinate all'erogazione del contributo decennale a favore delle fusioni dei comuni.

Il comma 4 dispone in ordine agli oneri derivanti dall'art.52.

 

Il comma 3 incrementa, testualmente, "il contributo straordinario in favore dei comuni risultanti dalla fusione di cui all’articolo 15, comma 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", per un importo pari a 6,5 a decorrere dal 2021.

 

Si ricorda che tale ultima disposizione del richiamato TUEL mira a favorire il processo di fusione dei comuni e, a tal fine, destina in favore dei comuni risultanti dal processo di fusione un contributo straordinario, commisurato ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondano, per i dieci anni decorrenti dalla data della fusione.

 

Ciò premesso, al di là del tenore letterale della disposizione, essa deve essere intesa come diretta accrescere il complesso degli stanziamenti[157] diretti, a legislazione vigente, a riconoscere il contributo decennale in favore delle fusioni dei comuni (e non ad incrementare direttamente tale contributo).

Si valuti l'opportunità di una conseguente riformulazione del comma 3.

 

Ai sensi dell'art.23, comma 2, del D.L. n. 90/2014, le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, s'intendono riferite anche alle fusioni per incorporazione (a partire evidentemente dal diritto a beneficiare del richiamato contributo decennale).

 

L’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, stabilisce che i richiamati contributi siano commisurati nella misura del 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, nel limite degli stanziamenti previsti e comunque per un importo non superiore a 2 milioni di euro per ciascun ente beneficiario.

Come si legge nella relazione illustrativa, le risorse a disposizione delle fusioni dei comuni per l’anno 2021, prima dell'intervento normativo in esame, ammontano a circa 79 milioni di euro. Nello specifico si tratta di 76.549.370 euro, così come previsto dalle normative succedutesi negli anni, cui si devono aggiungere ulteriori risorse, pari a 2.588.288,59 euro, quali residui del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2020.

L'art.1, comma 452, della legge 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) - come modificato dall'art. 1, comma 885, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) - stabilisce che eventuali accantonamenti al Fondo di solidarietà comunale, da destinare a titolo di conguaglio a singoli comuni derivante da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del fondo, che non siano stati utilizzati per tale finalità, siano destinati all'incremento dei contributi straordinari per favorire le fusioni dei comuni.

Per l’anno 2021, la relazione precisa che il fabbisogno, calcolato ai fini della corresponsione del contributo nella misura citata del 60 per cento, è pari a euro 85.219.745,39, somma che peraltro potrebbe non essere esaustiva tenuto conto degli ulteriori fabbisogni per eventuali fusioni che si sono nel frattempo perfezionati nel corrente anno. Per tale ragione, a giudizio del Governo, risulta congrua la stima di ulteriori 6,5 milioni di euro per la copertura integrale del contributo da destinare alle fusioni dei comuni.

 

 

Agli oneri per l'intervento in esame, pari a 6,5 milioni di euro a decorrere dal 2021, unitamente a quelli previsti dai commi 1 e 2 del presente dell'articolo 52 (e complessivamente quantificati in 506,5 milioni di euro per l’anno 2021 e in 6,5 milioni di euro a decorrere dal 2022), si provvede ai sensi dell'art.77 del presente decreto (comma 4) (si veda in proposito la relativa scheda di lettura del Dossier).

 


 

Articolo 53
(Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche)

 

 

L’articolo 53 istituisce un Fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 in favore dei comuni, al fine di adottare misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

Il Fondo è ripartito tra i comuni, per metà in proporzione alla popolazione residente e, per la restante metà, sulla base dei valori reddituali comunali rispetto alla media nazionale, per un contributo minimo spettante a ciascun ente non inferiore a 600 euro.

 

L’articolo 53 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno di 500 milioni di euro per l'anno 2021, destinato ai comuni ai fini dell’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare nonché per dare sostegno alle famiglie che si trovano in stato di bisogno relativamente al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

Si rammenta che analoghi contributi ai comuni, volti a consentire iniziative di solidarietà nei confronti delle famiglie, sono stati previsti nel corso del 2020, a partire dalla fase iniziale dell’emergenza sanitaria, ma finalizzati esclusivamente a iniziative di solidarietà alimentare (cfr. box in calce alla scheda).

 

Per il riparto del Fondo è previsto un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (entro, cioè, il 24 giugno 2021).

 

Il riparto tra i comuni è effettuato sulla base dei seguenti criteri:

§  per il 50% (250 milioni), in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune (comma 1, lett. a);

§  per il restante 50% (250 milioni), in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali di riferimento quelli relativi all’anno d’imposta 2018[158] (comma 1, lett. b).

§  il contributo minimo spettante a ciascun comune non può comunque risultare inferiore a 600 euro (comma 1, lett. c). A tal fine si prevede che, nel caso di comuni con popolazione maggiore di 100.000 abitanti, la quota calcolata in base al criterio della popolazione venga decurtata, proporzionalmente, dell’importo necessario ad assicurare il rispetto del criterio dell’importo minimo per ciascun comune.

 

Il comma 2 dispone che alla copertura finanziaria dell’onere, pari a 500 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi del successivo articolo 77 (alla cui scheda si rinvia).

 

 

Si rammenta che già nella fase iniziale dell’emergenza sanitaria, per assicurare risorse immediate ai comuni per le esigenze connesse all’emergenza Covid-19, a fine marzo 2020 – in assenza di uno strumento legislativo ad hoc – si era provveduto con l’Ordinanza del Dipartimento Protezione civile n. 658 ad un'anticipazione del fondo di solidarietà comunale (FSC)[159] da destinare al sostegno dei comuni interessati dall'emergenza epidemiologica da Covid 19 per iniziative di solidarietà alimentare. La dotazione del FSC, decurtata a tal fine per un importo pari a 400 milioni di euro, è stata successivamente reintegrata ai sensi dell'art.107 del decreto-legge n.107 del 2020.

Il riparto dell’assegnazione per “emergenza alimentare” è stato stabilito in base ai criteri di cui al comma 1 dell’articolo 2 dell’ordinanza: 80% (320 milioni di euro) in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune; il restante 20% (80 milioni) in base alla differenza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione; contributo minimo di 600 euro per i comuni piccolissimi e maggior contributo per Comuni dell’originaria “zona rossa”[160], raddoppiato rispetto a quanto risultante dall'applicazione dei suddetti criteri evidenziati)[161].

Ulteriori 400 milioni sono stati assegnati per l’anno 2000 - dall’articolo 2 del D.L. n. 154 di novembre 2020 (c.d. Ristori-ter), poi confluito nell’art. 19-decies del D.L. n. 137/2020 (c.d. Ristori-bis) - per sostenere i comuni nell'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, alla cui ripartizione si è provveduto entro il 27 novembre 2020 (cfr. Comunicato del Min. Interno), secondo i medesimi criteri previsti nella predetta Ordinanza del Dipartimento Protezione civile n. 658.


 

Articolo 54
(Restituzione riserve Province autonome Trento e Bolzano)

 

 

L’articolo 54, in attuazione di quanto disposto dalla legge di stabilità 2015 a recepimento dell’accordo del 15 ottobre 2014, stabilisce l’erogazione alle Province autonome di Trento e di Bolzano di 60 milioni di euro ciascuna, come restituzione delle riserve all’erario di cui alla legge di stabilità 2014.

 

L’articolo 1, comma 508, della legge di stabilità 2014[162] ha previsto la riserva all’erario delle maggiori entrate tributarie delle regioni a statuto speciale derivanti dalle norme dei decreti legge n. 138/2011 e n. 201/2011, per un periodo di 5 anni e a copertura degli oneri del debito pubblico.

 

 

 

Il sistema di finanziamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è basato sulle compartecipazioni ai tributi erariali, nelle quote stabilite dagli statuti e dalle relative norme di attuazione. L’ordinamento finanziario di queste regioni prevede altresì la possibilità che venga riservato all’erario statale l’incremento di gettito delle imposte riscosse nel territorio delle regioni stesse, disposto dalla legge statale per far fronte a specifiche esigenze. Negli ultimi anni, anche in conseguenza della giurisprudenza costituzionale, sono state adottate delle norme statutarie che definiscono nel dettaglio la legittimità della riserva all’erario di quote di tributi erariali spettanti alle autonomie speciali.

In sostanza lo Stato ha la possibilità di riservare all'erario il gettito derivante dall'istituzione di nuovi tributi o da maggiorazioni di aliquote solo nel caso in cui tale gettito sia destinato per legge alla copertura di nuove specifiche spese non continuative (e che non rientrino in materie di competenza dell’ente autonomo, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, specificano le norme per le regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige). La riserva all'erario con queste caratteristiche deve comunque essere delimitata nel tempo e contabilizzata distintamente nel bilancio dello Stato tale da essere quantificabile.

Le norme statutarie adottate per le Province autonome di Trento e di Bolzano e per la Regione Friuli Venezia Giulia specificano inoltre che la riserva all’erario non è comunque ammessa se destinata al raggiungimento degli equilibri di finanza pubblica.

Si ricorda che il citato comma 508 riscrive le norme in merito alla riserva all'erario delle maggiori entrate delle Regioni a statuto speciale derivanti dalle norme dei decreti legge n. 138/2011 e n. 201/2011, in quanto quelle già presenti nello stesso decreto legge n. 138, sono state censurate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 241 del 31 ottobre 2012. Motivazione principale della sentenza è che le norme non sono conformi alle disposizioni statutarie che – pur con delle differenze tra le regioni – pongono delle condizioni affinché la riserva all'erario sia considerata legittima. La Corte ha considerato come l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale preveda la possibilità che venga riservato all’erario statale l’incremento di gettito delle imposte riscosse nel territorio delle regioni stesse, disposto dalla legge statale solo per far fronte a specifiche esigenze. Proprio la destinazione del gettito alla «copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo» è una delle condizioni previste dalle norme statutarie affinché sia legittima la riserva all'erario - insieme alla delimitazione temporale ed alla quantificabilità del gettito – che la Corte ha trovato carente. Nella maggioranza dei casi l'esame della Corte ha avuto un esito favorevole alle regioni, per cui sono venute meno le condizioni per il versamento all'erario dei maggiori proventi previsti.

 

Il comma 508 stabilisce che, al fine di assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico (in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione) le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dalle norme recate dei già citati decreti leggi 138/2011 e 201/2011, sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. Le risorse sono interamente destinate alla copertura degli oneri del debito pubblico al fine di garantire la riduzione dello stesso, nella misura e dei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità. Come stabilito dallo stesso comma 508, le modalità di individuazione e la quantificazione del maggior gettito da riservare all'Erario sono state stabilite con successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze; nello specifico: Decreto 11 settembre 2014, Decreto 30 settembre 2015, Decreto 17 ottobre 2016, Decreto 12 ottobre 2017, D.M. 22 novembre 2017, il Decreto 4 ottobre 2018 e il D.M. 25 ottobre 2018.

 

Successivamente, in attuazione dell’accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, il comma 412 della legge n. 190 del 2015 stabilisce che le riserve all’erario previste dal comma 508 della legge n. 147 del 2014 sono restituite alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano nell'importo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, previa individuazione della relativa copertura finanziaria.

 

Si rammenta che i commi da 406 a 413 della legge di stabilità 2015, recepiscono l'accordo siglato il 15 ottobre 2014, con il quale sono stati ridefiniti i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le norme modificano l’ordinamento finanziario dei tre enti, secondo le procedure concordate previste dall’articolo 104 dello statuto (DPR 670/1972).

Tra i contenuti dell’accordo vi è la restituzione delle riserve, a decorrere dal 2019, come recepito dal citato comma 412 e l’inserimento nello statuto della disciplina generale della riserva all’erario (comma 3-bis dell'articolo 75-bis ).

 

La lettera d) del comma 407 della legge di stabilità 2015, integra la disciplina della riserva all'erario di quote di tributi erariali spettanti alle Regione ed alle Province autonome. A tal fine la norma inserisce il comma aggiuntivo 3-bis all'articolo 75-bis dello statuto.

La norma conferma la possibilità di riservare allo Stato il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, solo nel caso in cui sia destinato per legge alla copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della Regione o delle Province e purché risulti temporalmente delimitato, nonché quantificabile.

In aggiunta alla normativa vigente, viene specificato che non sono ammesse riserve di gettito destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica.


 

Articolo 55
(Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno)

 

 

L’articolo 55 incrementa di 100 milioni di euro, per l'anno 2021, il fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi, specificando che il decreto (o i decreti) di ripartizione fra gli enti interessati delle risorse ivi previste debba essere adottato entro il 31 ottobre 2021.

 

A tal fine l'articolo in esame modifica l'art. 25 del decreto-legge n. 41 del 2021 ("decreto sostegni", convertito dalla legge n. 69 del 2021).

L'articolo 25 del decreto-legge n. 41 del 2021 istituisce un fondo, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell’imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nonché l'imposta di cui alla legge della Provincia Autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9.

La novella in esame attribuisce al fondo una dotazione di 350 milioni di euro (in luogo dei 250 milioni previsti dal testo previgente).

Alla ripartizione delle risorse si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2021 (secondo la novella in esame; il testo previgente stabiliva il termine in 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 41).

La dichiarazione che deve essere presentata dai gestori delle strutture ricettive per l'anno 2020 - ai fini del pagamento delle imposte in oggetto - deve essere presentata unitamente alla dichiarazione per l'anno 2021.

 

Si osserva che l'articolo in esame è rubricato "Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno". Dal punto di vista redazionale, si valuti l'opportunità di integrare la rubrica con il riferimento agli altri contributi oggetto della disciplina.

 

Al riguardo, si segnala che l'art. 25 del decreto-legge n. 41, nel testo originario, era rubricato "Imposta di soggiorno". Tale rubrica è stata modificata, in sede di conversione, in "Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi".


 

Riguardo all'imposta di soggiorno, l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ("Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale") dispone che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. L'imposta è determinata secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. L'art. 46, comma 1-bis, del decreto-legge n. 124 del 2019, dispone che nei comuni capoluogo di provincia che - in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta ed elaborazione di dati statistici - abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di soggiorno può essere applicata fino all'importo massimo di 10 euro a notte (rispetto al vigente limite massimo di 5 euro).

Il contributo di sbarco, istituito dall'articolo 33 della legge n. 221 del 2015 (cd. collegato ambientale) ha sostituto la previgente imposta di sbarco; esso, come l'imposta di sbarco, è alternativo all'imposta di soggiorno. L' articolo 4, comma 3-bis del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 in materia di federalismo fiscale dispone che il contributo sia istituito con regolamento, nella misura massima di euro 2,50 (1 euro in più rispetto alla previgente imposta di sbarco) e può essere elevato a 5 euro dai comuni in via temporanea. Il contributo può essere elevato a 5 euro dai comuni anche in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche, regolarmente autorizzate, o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Esso è applicabile ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea, così come ai passeggeri che sbarcano mediante vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali (dunque non solo di linea), abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali.

Il contributo di soggiorno è stato introdotto per Roma Capitale, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione, fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno (art. 14, co. 16, lett. e) del D.L. n. 78 del 2010).

 

L'imposta comunale di soggiorno nella Provincia autonoma di Bolzano è disciplinata dalla legge provinciale n. 9 del 2021, art. 1, a carico di coloro che pernottano negli esercizi ricettivi situati sul territorio della provincia di Bolzano. L’imposta è graduata e può ammontare da un minimo di 0,50 euro sino ad un massimo di 2,50 euro per notte di soggiorno, tranne nei casi di esenzione stabiliti dalla Giunta provinciale. Gli esercizi ricettivi assumono il ruolo di sostituti di imposta.

 

I gestori delle strutture ricettive, situate nei territori dei comuni che, in base alla legge, hanno istituito l’imposta di soggiorno, una volta incassata l'imposta devono versarla al comune, tramite modello F24.

 


 

Articolo 56, comma 1
(Utilizzo nell’anno 2021 dei ristori 2020 assegnati agli enti locali
per finalità
connesse all'emergenza epidemiologica)

 

 

L’articolo 56, comma 1, interviene a chiarire che le risorse assegnate agli enti locali nel 2020 a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali a titolo di ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero a titolo di ristori per altre finalità specifiche, sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021.

 

L’articolo 56, comma 1, concerne l’utilizzo delle risorse attribuite agli enti locali nel 2020, a titolo di ristoro per finalità connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

In particolare, la norma interviene sull’articolo 1, comma 823, della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020), il quale vincola le risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, istituito per assicurare l’espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla perdita di entrate locali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (così come quelle dell’analogo fondo costituito per assicurare l’esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome, di cui all’articolo 111, comma 1, del D.L. n. 34/2020), alla finalità esclusiva di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La norma stabilisce inoltre che le risorse del Fondo non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate (ai sensi dell’art. 109, comma 1-ter, del D.L. 18 del 2020[163]), né sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897-898, della legge 145 del 2018 (applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione). Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.

 

Il comma 1 in esame è volto a stabilire che anche le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa, che rientrano nelle certificazioni previste dal comma 827 della legge n. 178/2020 e all'articolo 39, comma 2, del D.L n. 104/2020 (volte ad accertare la perdita di gettito delle entrate locali ai fini dell’assegnazione dei ristori del Fondo per le funzioni fondamentali) sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021.

 

Il Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali è stato istituito dal D.L. n. 34 del 2020 (articolo 106, commi 1-3), con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020, al fine di assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, destinato nella misura di 3 miliardi in favore dei comuni e di 0,5 miliardi in favore di province e città metropolitane.

La dotazione del Fondo è stata successivamente integrata di 1,67 miliardi di euro per l’anno 2020, di cui 1,22 miliardi in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane, dall’articolo 39, comma 1, del D.L. n. 104/2020.

L’art. 1, comma 822, della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020) ha incrementato il Fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021.

Ai fini della verifica della perdita di gettito delle entrate locali e dell’andamento delle spese dei singoli enti locali, è stato previsto l’obbligo di una certificazione volta ad attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all’emergenza Covid-19, e non anche a fattori diversi. La certificazione è finalizzata ad attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all’emergenza Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome di ciascun ente locale o della regione o provincia autonoma in cui insiste il suo territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale (comma 827 della legge n. 178/2020 e art. 39, comma 2, del D.L. n. 104/2020, citati dalla norma in esame).

I criteri e le modalità di riparto della dotazione del Fondo per i due comparti dei comuni e delle province e città metropolitane sono stati definiti con il D.M. interno del 16 luglio 2020[164]cfr. Allegato A per il comparto comuni e Allegato B per il comparto province e città metropolitane - a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 luglio 2020.

La ripartizione dei 3,5 miliardi del Fondo tra i singoli enti beneficiari è stata effettuata con il Decreto del direttore centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 24 luglio 2020[165].

L’assegnazione delle risorse previste dall’art. 39, co. 1, del D.L. n. 104/2020, è stata effettuata con D.M. interno dell’11 novembre 2020, per un primo riparto di un acconto di 500 milioni di euro (di cui 400 milioni ai comuni e 100 milioni a province e città metropolitane). Con il successivo D.M. del 14 dicembre 2020 è stato ripartito il saldo delle risorse ex art. 39, co. 1, del D.L. n. 104/2020, pari a complessivi 1.170 milioni di euro, di cui 820 milioni di euro a favore dei comuni e 350 milioni di euro a favore delle città metropolitane e delle province, per l'anno 2020.

Da ultimo, con D.M. Interno il 14 aprile 2021 è stato effettuato il riparto di un acconto delle risorse incrementali autorizzate dalla legge di bilancio 2021, pari a 200 milioni di euro a favore dei comuni ed a 20 milioni di euro a favore di province e città metropolitane, per l’anno 2021.

Per una ricostruzione delle principali misure di finanza locale in relazione all’emergenza Covid-19 si rinvia al relativo tema.

 


 

Articolo 56, comma 2
(Utilizzo del Fondo anticipazione di liquidità
per Regioni e Province autonome)

 

 

L’articolo 56, comma 2, consente alle Regioni e Province autonome, se in disavanzo di amministrazione, di utilizzare, per l’anno 2021, le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, senza l’obbligo di scorporare dal disavanzo la quota minima obbligatoria accantonata per il fondo anticipazioni di liquidità.

 

Il comma 2 dell’articolo 56, concerne l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione da parte delle Regioni e Province autonome che si trovino in disavanzo di amministrazione.

In considerazione del protrarsi dell’emergenza sanitaria, la norma consente ai suddetti enti, per l’anno 2021, di utilizzare le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, secondo la disciplina prevista dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 145 del 2018[166], ma senza l’obbligo di scorporare dal disavanzo la quota minima obbligatoria accantonata per il fondo anticipazioni di liquidità.

Nella sostanza la norma amplia la capacità di spesa delle Regioni e delle Province autonome, di un importo pari alle quote del Fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione. Regioni e Province autonome in disavanzo possono, quindi, utilizzare la maggiore disponibilità finanziaria, nel corso 2021, sia per spese correnti che per spese di investimento.

 

La disciplina dell’utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo è dettata dall’articolo 1, commi 897-900, della legge di bilancio per 2019. La disciplina si applica agli enti soggetti al decreto legislativo n. 118 del 2011 (in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi).

Il comma 897, in particolare, dispone che è comunque consentita ? quindi anche agli enti in disavanzo oltre che a quelli in avanzo ? l’applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione, per un importo non superiore a quello del risultato di amministrazione complessivo come risultante dal relativo prospetto (in particolare dalla lettera A)) al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

La quota del risultato di amministrazione, come sopra definita, è applicata al bilancio di previsione al netto della quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità. È quindi incrementata dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, gli elementi da applicare si individuano con riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo n. 118 del 2011[167] per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 267 del 2000[168] per gli enti locali.

Il comma 898 disciplina il caso in cui l’importo riportato alla lettera A) del prospetto del risultato di amministrazione risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazioni di liquidità. In tal caso gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione, per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

 

Conseguentemente, la disposizione in esame quantifica gli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno nei seguenti importi:

§  164 milioni di euro per l'anno 2021,

§  200 milioni di euro per l'anno 2022,

§  190 milioni di euro per l'anno 2023,

§  77 milioni di euro per l'anno 2024,

§  10 milioni di euro per l’anno 2025.


 

Articolo 57
(Fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni a statuto speciale)

 

 

L’articolo 57 interviene nelle modalità di ripartizione tra le regioni a statuto speciale e le province autonome delle risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni a statuto speciale per il 2021, pari a 260 milioni di euro, stabilendo per ciascuna autonomia la quota di riduzione del contributo alla finanza pubblica.

 

In particolare, l’articolo 57 modifica il comma 2 dell’articolo 23 del decreto legge n. 41 del 2021, al fine di modificare le modalità di ripartizione del contributo previsto per le regioni a statuto speciale a titolo di compensazione delle minori entrate tributarie dovute alla emergenza sanitaria e pari complessivamente a 260 milioni di euro per il 2021.

 

Il comma 2 dell’articolo 23 del decreto legge n. 41 del 2021 stabilisce un incremento di 260 milioni di euro per l’anno 2021 delle risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome, istituito dall’articolo 111, comma 1, del D.L. n. 34/2020 e destinato a compensare la perdita di entrate tributarie connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tale importo aggiuntivo è destinato a favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

I periodi secondo e terzo del comma 2 dell’art. 23, ora sostituiti dalla dall’articolo 57 in esame, disciplinano le modalità di riparto delle risorse. Nello specifico, il periodo secondo stabilisce che il riparto delle risorse integrative del fondo tra le Autonomie speciali è effettuato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2021, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, sulla base della perdita di gettito valutata dal tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze con D.M. 29 maggio 2020, ai sensi dell’art. 106, co. 2, del D.L. n. 34/2020, in relazione alla situazione di emergenza, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. La norma richiama inoltre il comma 823 della legge di bilancio per il 2021, che vincola le risorse del Fondo alle finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse del Fondo non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell’art. 109, comma 1-ter, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, né sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897-898, della legge n. 145/2018. Le eventuali risorse ricevute in eccesso, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.

Il terzo periodo del comma 2 dell’art. 23 prevede, altresì, che il ristoro della perdita di gettito può essere attuato anche mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021, come disciplinato ora con l’articolo 57 in esame.

 

Il ristoro delle minori entrate è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica, dovuto da ciascuna autonomia per l'anno 2021, dell’importo indicato nella tabella riportata nel testo di legge, e riprodotta a seguire.

 

Si rammenta che le regioni a statuto speciale e le province autonome sono tenute, al pari degli altri enti territoriali, a contribuire al risanamento dei conti pubblici. La misura e le modalità di realizzazione del contributo alla finanza pubblica di ciascuna regione a statuto speciale è determinato dalla legge in attuazione di accordi bilaterali.

 

Il contributo è determinato dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, come modificata e integrata dagli articoli 33-ter e 38-quater del decreto legge 34 del 2019) per le regioni Valle d'Aosta (commi 876-879 e 886-bis), Sicilia (commi 880-886-bis) e Friuli-Venezia Giulia (commi da 875-bis a 875-septies). Per questa regione, inoltre, la misura del concorso alla finanza pubblica è stata successivamente inserita nella norma di attuazione adottata con decreto legislativo 154 del 2019.

Per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e di Trento, invece il contributo e la disciplina dello stesso sono stabilite dallo Statuto (D.P.R. n. 670 del 1972) all'articolo 79, modificato da ultimo dalla legge di stabilità 2015 (comma 407 della legge 190 del 2014).

Per la regione Sardegna, infine, la legge di bilancio 2020, in attuazione dell'accordo sottoscritto il 7 novembre 2019, determina il contributo alla finanza pubblica dovuto dalla regione per gli anni 2018, 2019 e a regime dal 2020 (legge 160 del 2019, commi 868-869).

 

 

 

 

Il Fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome è stato istituito con l’art. 111 del D.L. 34 del 2020, come modificato dall’art. 41, comma 1, del D.L. n. 104 del 2020, a seguito dei due accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni il 20 luglio 2020: uno con le regioni a statuto ordinario (rep. atti. n.114 CSR) e uno con le regioni a statuto speciale e le province autonome (rep. atti. n.115 CSR).

Il Fondo, destinato a compensare la perdita di entrate tributarie connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato, ha una dotazione di 4.300 milioni di euro per il 2020, di cui di cui 1.700 milioni di euro a favore delle regioni a statuto ordinario e 2.600 milioni di euro a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Con l’accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le Regioni a statuto speciale e le Province autonome (Repertorio atti n. 115/CSR del 20 luglio 2020) sono state stabilite le modalità di attuazione della compensazione delle minori entrate e le quote spettanti a ciascuna autonomia, per l’anno 2020. Nello specifico, il comma 2-bis del citato articolo 111, stabilisce che il ristoro delle minori entrate viene attuato per 2.404 milioni di euro come riduzione del contributo alla finanza pubblica dovuto dalle autonomie speciali, mentre 196 milioni costituiscono erogazioni dal fondo, la legge riporta le quote spettanti a ciascuna autonomia.

 


Si ricorda, inoltre, che la legge di bilancio 2021 (legge 178 del 2020, comma 805), in attuazione dell’ accordo del 5 novembre 2020 (Repertorio atti n. 188/CSR del 5 novembre 2020) tra il Governo e le autonomie speciali, riduce di 100 milioni di euro il contributo alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per l’anno 2021, a titolo di compensazione della perdita di gettito, e stabilisce gli importi per ciascun ente, con la tabella riportata nella legge stessa.

Titolo VI – giovani, scuola e ricerca

Articolo 58, comma 1
(Ordinanze ministeriali per consentire
l’ordinato avvio dell’a.s. 2021/2022)

 

 

L’articolo 58, comma 1, demanda ad ordinanze interministeriali l'adozione di misure per l'ordinato avvio dell'a.s. 2020/2021, in merito: a data di inizio delle lezioni, procedure e tempi riguardanti le immissioni in ruolo, le utilizzazioni, le assegnazioni provvisorie e le supplenze, eventuale integrazione e rafforzamento degli apprendimenti, necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi.

 

In particolare, il comma 1 – replicando, con alcune variazioni, parte di quanto previsto dall’art. 2, co. 1, del D.L. 22/2020 (L. 41/2010) in relazione all’avvio dell’a.s. 2020/2021 prevede che, con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, possono essere adottate, anche derogando a disposizioni vigenti, ma nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, misure per l’ordinato avvio dell’a.s. 2021/2022.

Esse concernono:

 

a)   la definizione, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, della data di inizio delle lezioni, anche tenendo conto dell’eventuale necessità di rafforzamento degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell’anno scolastico.

In base all'art. 74 del d.lgs. 297/1994, l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di Stato. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni. Spetta al Ministro dell'istruzione la determinazione, con propria ordinanza, del termine delle attività didattiche e delle lezioni, delle scadenze per le valutazioni periodiche e del calendario delle festività e degli esami.

Ai sensi dell'art. 138, co. 1, lett. d), del d.lgs. 112/1998, alle regioni è delegata, invece, la determinazione del calendario scolastico[169].

b)   L’adattamento e la modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo[170], anche in relazione alla data di inizio delle lezioni[171], nonché di quelli relativi alle utilizzazioni[172], alle assegnazioni provvisorie[173] e alle attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall’art. 4, co. 1 e 2, del D.L. 255/2001 (L. 333/2001).
In base all'art. 4, co. 1 e 2, del D.L. 255/2001 (L. 333/2001), le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 agosto di ciascun anno. Entro lo stesso termine del 31 agosto devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresì alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attività didattica. Decorso il termine del 31 agosto, alle stesse nomine, nonché a quelle per le supplenze brevi e saltuarie, provvedono i dirigenti scolastici.

Restano comunque fermi il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili, nonché la decorrenza dei contratti dal 1° settembre o, se successiva, dalla data di inizio del servizio.

Sulla disciplina relativa ai vincoli di permanenza nella sede, si veda la scheda relativa all’art. 58, co. 2, lett. f).

 

c)   La previsione che, a partire dal 1° settembre 2021 e fino all’inizio delle lezioni, sono attivati, quale attività didattica ordinaria, l’eventuale integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti[174], senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si ricorda che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 31, co. 6, del D.L. 41/2021 (L. 69/2021) – che ha incrementato di € 150 mln per il 2021 il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi al fine di supportare le istituzioni scolastiche ed educative statali nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l’offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle competenze disciplinari, e a promuovere il recupero della socialità, della proattività e della vita di gruppo degli studenti – con comunicato del 27 aprile 2021 il Ministero dell’istruzione ha reso noto il c.d. Piano estate, articolato in 3 fasi:

-     Fase I, da realizzare nel corso del mese di giugno 2021, dedicata al rinforzo e al potenziamento delle competenze relazionali e disciplinari attraverso attività laboratoriali, scuola all’aperto, studio di gruppo;

-     Fase II, da realizzare nel corso dei mesi di luglio e agosto 2021, dedicata al recupero della socialità: le attività di potenziamento degli apprendimenti saranno affiancate da attività di aggregazione e socializzazione in modalità C.A.M.P.U.S. (computing, arte, musica, vita pubblica, sport);

-     Fase III, da realizzare nel corso del mese di settembre 2021, dedicata, fino all’avvio delle lezioni, all’accoglienza. Le attività di potenziamento delle competenze e di accompagnamento degli studenti proseguiranno all’inizio del nuovo anno scolastico.
La partecipazione alle attività da parte degli studenti sarà su base volontaria. Le stesse attività potranno essere svolte utilizzando altre strutture, anche all’aperto, e in collaborazione con altre istituzioni e con il terzo settore.

-     Al Piano sono stati destinati complessivi € 510 mln. In particolare, ai 150 mln di cui all’art. 31, co. 6, del D.L. 41/2021 (L. 69/2021)[175] si sommano:

-     € 320 mln provenienti dal PON scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. Le risorse PON sono disponibili anche per le scuole paritarie che svolgono il servizio con modalità non commerciali e per i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA)[176];

-     € 40 mln provenienti dallo stesso Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi[177].

 

d)   La considerazione delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza[178].


 

Articolo 58, comma 2, lettera a)
(Disposizioni relative alla funzione dirigenziale ispettiva
nell’ambito del Ministero dell’istruzione)

 

 

L’articolo 58, comma 2, lettera a), abroga la previsione di riorganizzazione, all’interno del Ministero dell’istruzione, della funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, che doveva essere operata attraverso l’emanazione di un regolamento di delegificazione.

 

A tal fine, abroga l’art. 3-bis del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) che aveva previsto, tra l’altro, l’abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, degli artt. 419, 420, 421, 422 e 424 del d.lgs. 297/1994 (v. infra, in nota).

 

La relazione illustrativa fa presente che l’emanazione del regolamento rallenta l’emanazione del bando di concorso per dirigente tecnico che, per le scoperture di organico e le delicate funzioni attribuite, appare assolutamente prioritario.

 

In argomento, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 1, co. 94, periodi terzo e ss., della L. 107/2015 aveva previsto la possibilità per il triennio 2016-2018 di conferire incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive al fine di garantire azioni di supporto alle scuole nell’attuazione della medesima legge, nonché assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione. Aveva altresì disposto che tali incarichi potevano essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici dell’allora MIUR, anche in deroga alle percentuali previste dall'art. 19, co. 5-bis e 6, del d.lgs. 165/2001 per i dirigenti di seconda fascia. A tal fine, aveva autorizzato una spesa nel limite massimo di € 7 mln per ciascun anno del triennio 2016-2018.

Infine, aveva previsto che gli incarichi dovevano essere conferiti, in base all'art. 19, co. 1-bis, del medesimo d.lgs. 165/2001, mediante valutazione comparativa dei curricula e previo avviso pubblico, da pubblicare nel sito del MIUR, che rendesse conoscibili il numero dei posti e la loro ripartizione tra amministrazione centrale e uffici scolastici regionali, nonché i criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa[179].

Successivamente, l’art. 2, co. 3, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) ha autorizzato l’allora MIUR, nell’ambito della dotazione organica vigente e in deroga a specifiche disposizioni relative all’avvio di procedure concorsuali da parte delle pubbliche amministrazioni, a bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo, a decorrere da gennaio 2021 – termine, di fatto, poi differito – di 59 dirigenti tecnici e, a decorrere dal 2023, di ulteriori 87 unità, con conseguente maggiore spesa di personale per € 7,90 mln annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e per € 19,55 mln annui a decorrere dal 2023[180].

Nelle more dell’espletamento del concorso, il co. 4 dello stesso art. 2 ha rifinanziato l’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 1, co. 94, della L. 107/2015[181], al fine di continuare a consentire l’attribuzione, anche per parte del 2019 e per il 2020, di incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive, ferma restando la procedura prevista dallo stesso co. 94. Ha comunque previsto che gli incarichi temporanei dovevano avere termine all’atto dell’immissione in ruolo dei (primi 59) dirigenti tecnici a seguito del concorso e, comunque, entro il 31 dicembre 2020.

In particolare, il rifinanziamento è stato pari a € 1,98 mln per il 2019 e a € 7,90 mln per il 2020[182].

 

Nel frattempo, l'art. 3-bis del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) – ora abrogato – aveva previsto la riorganizzazione, all'interno del Ministero dell'istruzione, della funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi. A tal fine, aveva disposto l’emanazione – che sarebbe dovuta avvenire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge – di un regolamento di delegificazione (art. 17, co. 2, L. 400/1988) che doveva disciplinare anche le modalità e le procedure di reclutamento dei dirigenti tecnici mediante concorso selettivo per titoli ed esami, nel rispetto dei seguenti principi e criteri regolatori:

a)  accesso riservato al personale docente, educativo e ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica, ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto di istruzione secondaria superiore, che avesse maturato un’anzianità complessiva di almeno 10 anni e che fosse confermato in ruolo[183];

b)  previsione che il concorso poteva comprendere una prova preselettiva e doveva comprendere una o più prove scritte, cui dovevano essere ammessi tutti coloro che superavano l'eventuale preselezione, nella misura del triplo dei posti messi a concorso, e una prova orale, a cui seguiva la valutazione dei titoli;

c)  previsione che le prove scritte e orali erano superate con valutazione pari a 7/10 o equivalente[184];

d) previsione che le commissioni giudicatrici dovevano essere presiedute da dirigenti del Ministero dell’istruzione, che ricoprivano o avessero ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, ovvero da professori di prima fascia di università statali e non statali, magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, consiglieri di Stato con documentate esperienze nel campo della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica. In caso di carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente doveva essere esercitata da dirigenti tecnici con un’anzianità di servizio di almeno 5 anni. Non era stato esplicitato il numero complessivo di componenti della Commissione[185];

e)  previsione di svolgimento di un periodo di formazione e prova, a decorrere dall’immissione nei ruoli (non era stata esplicitata la durata del periodo);

f)  previsione di una quota riservata fino al 10% dei posti per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, avessero svolto le funzioni di dirigente tecnico, ai sensi dell'art. 19, co. 5-bis e 6, del d.lgs. 165/2001, per almeno tre anni, entro il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al medesimo concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'istruzione.

 

Da ultimo, l’art. 230-bis, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha autorizzato il Ministero dell’istruzione a prorogare gli incarichi temporanei conferiti ai sensi dell’art. 2, co. 4, del D.L. 126/2019 (L .159/2019) al massimo fino al 31 dicembre 2021.

Conseguentemente, ha disposto che le assunzioni dei dirigenti tecnici avvengono con decorrenza successiva alla scadenza degli incarichi temporanei.

Infine, ha previsto che ai relativi oneri, pari a € 7,9 mln per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse destinate dall’art. 2, co. 3, dello stesso D.L. 126/2019 (L. 159/2019), per il medesimo anno, all’assunzione dei dirigenti tecnici.


 

Articolo 58, comma 2, lett. b)
(Non applicazione, per l’a.s. 2021/2022, della c.d.
chiamata veloce di docenti, personale educativo e DSGA)

 

 

L’articolo 58, comma 2, lett. b), dispone che, con riferimento alle operazioni di avvio dell’a.s. 2021/2022, non si applicano le disposizioni relative alla c.d. “chiamata veloce” del personale docente ed educativo e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA).

 

Si tratta delle disposizioni recate dall’art. 1, co. da 17 a 17-septies, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) e dall’art. 32-ter, co. 2-4, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020).

 

L’art. 1, co. da 17 a 17-septies, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019), al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, ha previsto che, a decorrere dall’a.s. 2020/2021, per la copertura, in ciascuna regione, dei posti vacanti e disponibili di personale docente ed educativo che residuano dopo le consuete operazioni di immissione in ruolo, si procede mediante scorrimento delle graduatorie di altre regioni o province[186]. A tal fine, gli interessati possono presentare domanda, per ciascuna graduatoria di provenienza (dunque, graduatorie ad esaurimento o graduatorie di merito), per i posti di una o più province di una medesima regione, al fine dell’immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle stesse graduatorie. Gli uffici scolastici regionali (USR) dispongono le conseguenti immissioni in ruolo entro il 10 settembre di ogni a.s.

Le modalità applicative sono state definite con DM 25 dell'8 giugno 2020.

 

Nel prosieguo, l’art. 32-ter, co. 2, 3 e 4, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) ha previsto che, a decorrere dall’a.s. 2021/2022, i posti di DSGA rimasti vacanti e disponibili nella singola regione dopo le consuete operazioni di immissione in ruolo, sono destinati alle immissioni in ruolo dei soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso del 2018, nei limiti della quota degli idonei, che presentino istanza per i posti residuati in una o più regioni, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all’art. 39, co. 3 e 3-bis, della L. 449/1997 e nel limite delle facoltà assunzionali annualmente previste.

Le modalità applicative – che sarebbero dovute essere definite con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge - non risultano intervenute.


 

Articolo 58, comma 2, lettera c)
(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali)

 

 

L'articolo 58, comma 2, lettera c), consente, in via straordinaria, anche per l’a.s. 2021/2022, l’attivazione di incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, per le sostituzioni, personale docente abilitato.

 

Al riguardo si segnala, preliminarmente, che identica previsione è recata dall’art. 10-ter del D.L. 44/2021, come modificato durante l’esame parlamentare, la cui legge di conversione è in attesa di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 

Si valuti, dunque, l’opportunità di un coordinamento.

 

Al fine indicato, l’articolo 58, comma 2, lettera c), novella l’art. 2-ter del D.L. 22/2020 (L. 41/2020), che ha introdotto tale possibilità per l’a.s. 2020/2021.

Una possibilità analoga era stata già consentita, in via transitoria, per l’a.s. 2019/2020, dall’art. 1-sexies del D.L. 126/2019 (L. 159/2019).

 

Preliminarmente, si ricorda che, in base all’art. 1, co. 4, lett. g), della L. 62/2000, l’utilizzo di personale docente abilitato rappresenta uno dei requisiti da soddisfare per il riconoscimento della parità scolastica.

 

In particolare, si prevede che, per l’a.s. 2021/2022, le scuole dell’infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, ai fini delle sostituzioni, personale docente abilitato, possono prevedere, in via straordinaria, l’attribuzione di incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l’infanzia, in base al d.lgs. 65/2017.

Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido ai fini degli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.

 

I servizi educativi per l'infanzia, che comprendono anche gli asili nido destinati a bambini fino a 3 anni di età, sono organizzati a livello locale dai comuni e da soggetti privati, sulla base delle normative emanate dalle singole regioni e province autonome[187].

Alcuni comuni prevedono la possibilità di accreditare gli asili gestiti da privati, qualora siano rispettati e garantiti i requisiti di organizzazione e accoglienza previsti dai relativi regolamenti comunali per la gestione dei servizi all'infanzia.

L'assunzione degli educatori avviene tramite bando di concorso pubblico per titoli ed esami ad opera dei comuni.

 

Per quanto concerne il titolo di accesso, l'art. 14, co. 3, del d.lgs. 65/2017 ha previsto che, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le università. Ha, altresì, previsto che continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti, entro il 31 maggio 2017 (data della sua entrata in vigore) nell'ambito delle specifiche normative regionali.

Le modalità di svolgimento del corso di specializzazione sono state definite con il D.M. 378 del 9 maggio 2018. Chiarimenti sono poi stati forniti con nota 14176/2018.

 


 

Articolo 58, comma 2, lett. d) e h)
(Consiglio superiore della pubblica istruzione)

 

 

Al fine di sostenere la regolare conclusione dell’anno scolastico e formativo 2020/2021 e di avviare il successivo anno scolastico, le lettere d) e h) dell'articolo 58, comma 2, dispongono:

§  nell'arco temporale intercorrente tra il 27 maggio e il 31 agosto 2021, la riduzione a 7 giorni, decorrenti dalla richiesta del Ministro dell'istruzione, del termine per l'espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (lett. d));

§  la proroga della componente elettiva del Consiglio superiore della pubblica istruzione dal 31 agosto 2021 al 31 agosto 2022 per ragioni di emergenza sanitaria (lett. h)).

 

La lett. d) dell'art. 58, comma 2, dispone che - a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (27 maggio 2021) e fino al 31 agosto 2021 - il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) renda il proprio parere nel termine di 7 giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione.

Tale disposizione opera in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sulla base del quale il CSPI rende i propri pareri nel termine ordinario di 20 giorni dalla richiesta, salvo che, per motivi di particolare urgenza, il Ministro assegni un termine diverso, che non può comunque essere inferiore a 10 giorni. Decorso il termine di 20 giorni o quello inferiore assegnato dal Ministro, si può prescindere dal parere.

 

Si tratta dell'estensione di un ulteriore mese della disciplina prevista fino al 31 luglio 2021 dal numero 13 dell’Allegato 2 - in combinato disposto con l’art. 11 – del D.L. 52/2021, in corso di conversione (A.C. 3045-A).

Al riguardo, si ricorda che la prima previsione di un termine ridotto a 7 giorni per l’espressione dei pareri da parte del CSPI è stata introdotta dall'art. 3, co. 1, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) che, in particolare, aveva previsto ciò fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020). Il termine è poi stato prorogato, senza soluzione di continuità, fino al 31 luglio 2021 e, con la disposizione in esame, la disciplina derogatoria si estende sino al 31 agosto.

 

Si ricorda che i termini di 20 e 10 giorni stabiliti nel vigente art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 233 del 1999 sono stati così ridotti, rispetto agli originari termini di 45 e 15 giorni, per effetto di una modificazione apportata dall'art. 3, comma 2-ter, del decreto-legge n. 22 del 2020.

 

Il decreto legislativo n. 233 del 1999 - in attuazione della delega conferita dall'art. 21, comma 15, della legge n. 159 del 1997 - ha provveduto a riformare gli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico, costituendo, quale organo di livello centrale e di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione, il CSPI.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 233, il CSPI formula proposte ed esprime pareri obbligatori: a) sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola; b) sulle direttive del Ministro dell'istruzione, in materia di valutazione del sistema dell'istruzione; c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio; d) sull'organizzazione generale dell'istruzione.

Il Consiglio si pronuncia, inoltre, sulle materie che il Ministro ritenga di sottoporgli.

Può esprimere altresì, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente all'istruzione e promuovere indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro.

 

La lett. h) dell'art. 58, comma 2 - mediante novella all’articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge n. 22 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2020 - proroga di un anno, specificamente dal 31 agosto 2021 al 31 agosto 2022, per ragioni di emergenza sanitaria, la componente elettiva del CSPI.

Integra altresì la formulazione del medesimo art. 3, comma 2-bis, disponendo che, al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni per l'elezione della predetta componente elettiva, con ordinanza del Ministro dell'istruzione siano stabiliti nuovi termini e modalità per le elezioni.

Dispone, infine, che i membri della componente elettiva decadano unitamente ai componenti non elettivi in carica all'atto della loro nomina, secondo modalità e termini previsti nella stessa ordinanza del Ministro dell’istruzione.

 

L'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge n. 22 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 41 del 2020, ha previsto la proroga al 31 agosto 2021 della componente elettiva del CSPI, allo scopo di garantire la continuità delle funzioni del CSPI e la regolarità dei provvedimenti ministeriali sottoposti al suo parere obbligatorio.

Tale proroga è stata disposta in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 ("Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59"), il cui art. 3, comma 1, dispone, per i membri del CSPI, una durata in carica di 5 anni.

Il CSPI è stato costituito con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 dicembre 2015, n. 980; pertanto il relativo mandato quinquennale - in assenza della proroga al 31 agosto 2021 - sarebbe giunto a scadenza il 31 dicembre 2020.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 2, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo n. 233, i membri del Consiglio non sono rieleggibili più di una volta.

Ai sensi del medesimo art. 2, comma 6, il CSPI è formato da 36 componenti, dei quali: 15 sono eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali nei consigli scolastici locali (è garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale per ciascun grado di istruzione); 15 sono nominati dal Ministro dell'istruzione tra esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale, che assicurino il più ampio pluralismo culturale (di questi, 3 sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni città e autonomie locali e 3 sono esperti designati dal CNEL); 3 sono eletti rispettivamente uno dalle scuole di lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena e uno dalle scuole della Valle d'Aosta; 3 sono nominati dal Ministro dell'istruzione in rappresentanza delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e delle scuole dipendenti dagli enti locali, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.

Il Consiglio è integrato da un rappresentante della Provincia di Bolzano o da un rappresentante della Provincia di Trento, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 2, comma 6, quando è chiamato ad esprimere il parere su progetti di una delle due Province concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici.

Con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono stabiliti i termini e le modalità per le elezioni, che si svolgono su liste unitarie comprensive del personale delle scuole statali di ogni ordine e grado, nonché per le designazioni e le nomine dei componenti del Consiglio (art. 2, comma 9).

Con ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 173 del 9 dicembre 2020 - ferma restando la proroga al 31 agosto 2021 della componente elettiva del Consiglio disposta dall’articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 - è stata prevista la ricostituzione del Consiglio, con decreto del Ministro dell'istruzione, mediante rinnovo della componente non elettiva, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2021.

La medesima ordinanza ha altresì indetto le elezioni ai fini del rinnovo della componente elettiva del CSPI, fissando lo svolgimento delle operazioni di voto alla data del 13 aprile 2021.

 

Su tale previsione viene ora a incidere la disposizione in commento, la quale dispone una ulteriore proroga della componente elettiva al 31 agosto 2022 e prevede che con (ulteriore) ordinanza del Ministro dell'istruzione siano stabiliti nuovi termini e modalità per le elezioni.

 

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 173, il termine quinquennale della durata in carica del Consiglio decorre, per ciascuna delle componenti (elettiva e non elettiva), dalla data dei relativi decreti di ricostituzione.

 

Anche su tale previsione incide la disposizione in esame, stabilendo che i membri della componente elettiva decadano unitamente ai componenti non elettivi in carica all'atto della loro nomina, secondo modalità e termini previsti nella (nuova) ordinanza del Ministro dell’istruzione.

 

L'ordinanza n. 173 (art. 3, comma 4) dispone, infine, che, nelle more dell’insediamento del Consiglio, al fine di assicurare lo svolgimento delle sue funzioni, esso possa operare nella composizione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 dicembre 2015, n. 980, e successive integrazioni, ai sensi del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, di disciplina della proroga degli organi amministrativi.

 


 

Articolo 58, comma 2, lettera e)
(Interventi per i percorsi di istruzione e formazione professionale
e di istruzione e formazione tecnica superiore, nonché per gli ITS)

 

 

L’articolo 58, comma 2, lettera e), riguarda la validità dell’anno scolastico o formativo 2020/2021 relativo ai sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e agli Istituti tecnici superiori (ITS) e l’attribuzione agli stessi di risorse a valere sui Fondi strutturali di investimento europei.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che per il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) - i cui percorsi rappresentano una delle componenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione -, la competenza legislativa è delle regioni, spettando allo Stato la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni.

In particolare, ai sensi del d.lgs. 226/2005, le regioni assicurano l'articolazione di percorsi di durata triennale - che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che consente l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione professionale - e di percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale, che consente l’accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore.

Da ultimo, l’art. 2 del d.lgs. 61/2017 ha previsto che, ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento, entro il diciottesimo anno di età, di almeno una qualifica professionale triennale, lo studente può scegliere, all'atto dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, tra:

§  percorsi di istruzione professionale per il conseguimento di diplomi quinquennali, realizzati da scuole statali o da scuole paritarie;

§  percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del d.lgs. 226/2005.

A sua volta, l’art. 4, co. 4, del medesimo d.lgs. 61/2017 ha previsto che le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono attivare, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale, percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale. I percorsi sono realizzati nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna regione[188].

Si ricorda, altresì, che il sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) – istituito con l’art. 69 della L. 144/1999 – è stato riorganizzato, sulla base di quanto previsto dall’art. 1, co. 631, della L. 296/2006, con il DPCM 25 gennaio 2008, che ha previsto tre differenti tipologie di intervento: percorsi di IFTS, poli tecnico-professionali e Istituti tecnici superiori (ITS).

Si tratta di un sistema di formazione terziaria non universitaria.

In particolare, in base all’art. 11 del DPCM 25 gennaio 2008, le regioni adottano, ogni triennio, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa di loro esclusiva competenza, piani territoriali riferiti alle tre tipologie di intervento sopra indicate.

 

In particolare, l’articolo 58, comma 2, lettera e), dispone che qualora, a seguito dell’emergenza da COVID-19, i sistemi IeFP e IFTS e gli ITS non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo, l’anno scolastico o formativo 2020/2021 conserva comunque validità.

Inoltre, dispone che, qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività formative svolte, si deroga alle disposizioni di cui all’art. 4, co. 7, del DPR 22/2018, in base alle quali nelle predette circostanze possono essere previsti meccanismi di riduzione dei contributi concessi a valere sulle risorse dei Fondi strutturali di investimento europei (SIE).

In base all’art. 4, co. 7, del Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, emanato con DPR 22/2018, l'Autorità di gestione può prevedere meccanismi di riduzione del contributo, anche nella forma di percentuali di riduzione forfettaria, se i livelli qualitativi o quantitativi non siano soddisfatti o nel caso in cui vengano riscontrati inadempimenti delle disposizioni di riferimento, nel rispetto del principio di proporzionalità.

 

Si replica, così, parte di quanto disposto per l’anno scolastico o formativo 2019/2020 dall’art. 91 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).


 

Articolo 58, comma 2, lettera f)
(Disposizioni in materia di mobilità del personale docente)

 

 

L’articolo 58, comma 2, lettera f), modifica la disciplina relativa ai termini minimi di permanenza del personale docente nella sede di prima assegnazione, riducendo gli stessi (da 5) a 3 anni.

Al contempo, introduce nuove limitazioni relative alla mobilità in corso di carriera, finalizzate a salvaguardare la continuità didattica, che si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’a.s. 2022/2023.

 

A tal fine, si novella, anzitutto, ulteriormente l’art. 399, co. 3, del d.lgs. 297/1994, che, a seguito della novella apportata dall'art. 1, co. 17-octies, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019), aveva disposto l’innalzamento (da 3) a 5 anni, a decorrere dalle immissioni in ruolo per l’a.s. 2020/2021, per i docenti neoassunti di ogni ordine e grado di scuola, del periodo di permanenza minima nella sede di titolarità.

 

In particolare, in base all'art. 399, co. 3, del d.lgs. 297/1994, come novellato, da ultimo, dall'art. 1, co. 17-octies, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019), a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'a.s. 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato potevano chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica, ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso, soltanto dopo 5 anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. Tale previsione non si applicava ai lavoratori dipendenti che, assistendo una persona con handicap grave, hanno diritto a fuire 3 giorni di permesso mensile retribuito e ai soggetti con handicap grave che , oltre a usufruire alternativamente dei permessi orari giornalieri o mensili, hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non possono essere trasferiti in altra sede, senza il loro consenso (art. 33, co. 3 e 6, L. 104/1992), purché tali condizioni siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi di concorso ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie ad esaurimento (art. 401, d.lgs. 297/1994).

 

Inoltre, al medesimo fine, si novella ulteriormente anche l’art. 13, co. 3, del d.lgs. 59/2017 che, a seguito della novella apportata dall'art. 1, co. 792, lett. m), n. 3), della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019), aveva previsto – già prima dell’intervento generalizzato derivante dall'art. 1, co. 17-octies, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) – il vincolo di permanenza quinquennale nella sede di prima assegnazione per i docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado.

In particolare, l’art. 13, co. 3, del d.lgs. 59/2017 ha previsto, tra l’altro, che, nella scuola secondaria, in caso di valutazione finale positiva al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente era tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri 4 anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'art. 33, co. 5 o 6, della L. 104/1992, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

 

Inoltre, si prevede che, al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di 3 anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta.

Tale previsione si applica a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’a.s. 2022/2023.

 

Preliminarmente, si ricorda che la mobilità del personale docente può essere territoriale (cambio di sede) o professionale (passaggio di cattedra o di ruolo).

Gli artt. 460-469 del d.lgs. 297/1994 disciplinano la mobilità territoriale (a domanda e d'ufficio) del personale direttivo e docente, mentre gli artt. 470-474 disciplinano la mobilità professionale dei docenti.

Da ultimo, superando le previsioni dell’art. 1, co. 73, della L. 107/2015 – in base al quale, dall'a.s. 2016/2017, la mobilità territoriale e professionale del personale docente operava tra gli ambiti territoriali –, l'art. 1, co. 796, della L. 145/2018 ha stabilito che, a decorrere dall'a.s. 2019-2020, le procedure di reclutamento e quelle di mobilità territoriale e professionale del personale docente non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale.

La disciplina è completata da contratti collettivi nazionali integrativi. Da ultimo, è stato siglato, il 6 marzo 2019, il CCNI triennale sulla mobilità per il triennio 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022.

Le operazioni di mobilità sono annuali, disciplinate con Ordinanze ministeriali.

Da ultimo, per l’a.s. 2021/2022, sono intervenute l’Ordinanza ministeriale 106 del 29 marzo 2021, relativa alla mobilità del personale docente (oltre che educativo ed ATA) e l’Ordinanza ministeriale 107 del 29 marzo 2021, relativa alla mobilità degli insegnanti religione cattolica.

Per il personale docente, le domande potevano essere presentate dal 29 marzo al 13 aprile 2021. I movimenti saranno pubblicati il 7 giugno 2021.

Gli insegnanti di religione cattolica potevano presentare domanda di mobilità dal 31 marzo al 26 aprile 2021. I movimenti saranno pubblicati il 14 giugno 2021.

Il 14 aprile 2021 il Ministero dell’istruzione ha reso noto che le domande di mobilità inoltrate dai docenti per l’a.s. 2021/2022 sono state 90.876. L’81,2% ha riguardato spostamenti territoriali. Il maggior numero di istanze ha riguardato la scuola secondaria di secondo grado (37.529). Seguono la primaria (26.847), la secondaria di primo grado (15.536) e la scuola dell’infanzia (10.964).

Qui la pagina dedicata sul sito del Ministero dell’istruzione

Per ulteriori approfondimenti sulla disciplina, v. qui.

 

 


 

Articolo 58, comma 2, lettera g)
(
Differimento del termine per l’assunzione
di collaboratori scolastici
)

 

 

L’articolo 58, comma 2, lettera g), differisce (dal 1° marzo 2021) al 1° settembre 2021 il termine per l’assunzione nel profilo di collaboratore scolastico di personale delle imprese già impegnate nella pulizia delle scuole, all’esito della seconda procedura selettiva per la stabilizzazione.

 

A tal fine, novella ulteriormente l’art. 58, co. 5-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013).

 

Al riguardo si ricorda che l’art. 2, co. 5, lett. da a) ad e), del D.L. 126/2019 (L. 159/2019), modificando i co. da 5-bis a 5-quater dell’art. 58 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), inseriti dall’art. 1, co. 760, della L. di bilancio 2019 (L. 205/2018), e inserendo nello stesso i co. 5-quinquies e 5-sexies:

- ha differito (dal 1° gennaio) al 1° marzo 2020 il termine a partire dal quale i servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole statali sono svolti esclusivamente da personale dipendente appartenente al profilo di collaboratore scolastico (co. 5-bis)[189];

- ha modificato la disciplina – dettata dalla stessa L. di bilancio 2019 – per la stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese di pulizia assunto a tempo indeterminato e impegnato nell’erogazione dei medesimi servizi per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché inclusivi di 2018 e 2019. In particolare, ha sostituito alla procedura selettiva per titoli e colloquio una procedura selettiva per soli titoli, prevedendo che i candidati dovevano essere graduati secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per titoli a posti di collaboratore scolastico, di cui all’art. 554 del d.lgs. 297/1994, e disponendo che la stessa riguardava l’assunzione di 11.263 collaboratori scolastici. Ha, altresì, disposto che non poteva partecipare alla procedura il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati in materia di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73, DPR 309/1990), i condannati per uno dei delitti contro la persona per i quali sono previste le pene accessorie (artt. 600-septies.2 e 609-nonies c.p.), e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori (co. 5-ter)[190];

- ha confermato che le assunzioni all’esito della procedura selettiva erano autorizzate anche a tempo parziale e che i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Al contempo, ha previsto che, nel limite complessivo di 11.263 unità, i posti eventualmente residuati all’esito della stessa procedura dovevano essere utilizzati per il collocamento – a domanda, e nell’ordine di una apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio già ottenuto nell’ambito della medesima procedura – di soggetti assunti a tempo parziale ovvero risultati in soprannumero nella provincia, in virtù della propria posizione in graduatoria (co. 5-quater)[191];

- ha previsto che, sempre nell’ambito del numero complessivo di 11.263 posti, per l’a.s. 2020/2021 dovevano essere avviate, una tantum, operazioni di mobilità straordinaria, a domanda – disciplinate da apposito accordo sindacale e riservate al personale assunto con la procedura selettiva – sui posti eventualmente ancora residuati all’esito della procedura di chiamata dall’apposita graduatoria nazionale (co. 5-quinquies)[192];

- ha disposto che, dopo le operazioni di mobilità straordinaria per l’a.s. 2020/2021, il Ministero è autorizzato ad avviare una seconda procedura selettiva per soli titoli (graduando i candidati secondo le modalità previste nel co. 5-ter) per la copertura – a decorrere dal 1° gennaio 2021, poi prorogato al 1° marzo 2021 e ora differito al 1° settembre 2021– dei posti eventualmente residuati. Può partecipare alla seconda procedura il personale impegnato nell’erogazione dei medesimi servizi di pulizia e ausiliari per almeno 5 anni, anche non continuativi, purché inclusivi del 2018 e del 2019, in qualità di dipendente, non solo a tempo indeterminato (come nel caso della prima procedura selettiva), ma anche a tempo determinato, di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei medesimi servizi. Non possono, invece, partecipare i soggetti esclusi dalla partecipazione alla prima procedura selettiva, nonché i soggetti già inseriti nelle graduatorie della medesima. I requisiti per la partecipazione, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande devono essere stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze (co. 5-sexies).

Al riguardo, il 2 dicembre 2020 il Consiglio superiore della pubblica istruzione aveva espresso il parere sullo schema di decreto interministeriale. Nello stesso schema si evidenzia che la procedura riguarda 1.592 unità di personale, corrispondenti al contingente complessivo di posti liberi e disponibili risultanti in esito alla procedura di mobilità straordinaria.

 

Nel prosieguo, l’art. co. 965, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021), novellando ulteriormente l’art. 58 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) con l’aggiunta del nuovo comma 5-septies, ha disposto che i posti che, nell’ambito degli 11.263 autorizzati dal co. 5-ter, siano eventualmente rimasti vacanti e disponibili dopo le 4 fasi previste dai commi da 5-ter a 5-sexies (prima procedura selettiva, graduatoria nazionale, mobilità straordinaria, seconda procedura selettiva) sono destinati, a domanda, ai soggetti che partecipano alla seconda procedura selettiva (di cui al co. 5-sexies) che, pur in possesso dei requisiti ivi previsti, non abbiano trovato posto nella relativa provincia. A tal fine, è predisposta un’(ulteriore) apposita graduatoria nazionale, formulata sulla base del punteggio attribuito nella seconda procedura selettiva.

 

Per completezza, si ricorda che l’art. 1, co. 964, della stessa L. 178/2020  ha previsto la trasformazione a tempo pieno, dal 1° gennaio 2021, del contratto di lavoro di 4.485 collaboratori scolastici già assunti a tempo parziale dal 1° marzo 2020 all’esito della prima procedura selettiva, nonché l’assunzione a tempo pieno, dal 1° settembre 2021, sino ad un massimo di 45 unità, di ulteriori collaboratori scolastici che nella medesima procedura selettiva siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria.

Conseguentemente, ha autorizzato il Ministero dell’istruzione a coprire, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, 2.288 posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto del personale ATA e non coperti a tempo indeterminato nell’a.s. 2020/2021.

A tal fine, ha autorizzato la spesa di € 56,17 mln nel 2021, € 56,91 mln per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028, € 60,76 mln nel 2029, € 61,56 mln nel 2030, ed € 61,62 mln annui a decorrere dal 2031[193].

 


 

Articolo 58, comma 2, lettera i)
(
Scuola europea di Brindisi)

 

 

L’articolo 58, comma 2, lettera i) prevede che con decreto del Ministro dell’istruzione si provveda all’unificazione dei due cicli di istruzione presso una sola istituzione scolastica ed a disciplinare l’organizzazione e il funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In particolare la disposizione integra la disciplina introdotta dall’art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243[194] riguardante la Scuola europea di Brindisi: da un lato si prevede l’accorpamento del primo e del secondo ciclo di istruzione presso un’unica istituzione scolastica, da effettuarsi con regolamento del Ministro dell’istruzione, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; dall’altro si dispone che l’organizzazione e il funzionamento della Scuola europea di Brindisi avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si ricorda che l’articolo 6 del richiamato decreto-legge n. 243 del 2016 ha autorizzato il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca alla stipula e all’esecuzione di convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee: tale autorizzazione è stata finalizzata a consentire lo svolgimento del previsto curriculum per le scuole europee, dal livello dell’infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo per i figli del personale espatriato in servizio presso la base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi. A tale fine la medesima disposizione ha autorizzato una spesa di 577.522,36 euro annui, a decorrere dal 2017, per assicurare le risorse necessarie a garantire un’offerta formativa plurilingue presso questa istituzione scolastica.

L’istituto di Brindisi – accanto a quello di Parma (dove ha sede l’EFSA, Autorità Europea per la sicurezza alimentare), e di Varese (che ospita ad Ispra il Centro Comune di Ricerca – è una delle tre scuole aventi sede in Italia accreditate presso il Segretariato generale delle scuole europee, La Scuola è sorta per garantire un’adeguata formazione ed istruzione ai figli del personale della Base Onu di Brindisi, e non solo, che al termine del percorso di studi potranno conseguire il titolo di “baccalaureato europeo”.

La Scuola europea di Brindisi è articolata in due sezioni: la sezione italofona, in cui la lingua madre degli studenti è l’italiano e sezione anglofona, in cui la lingua madre è l’inglese. Attualmente l’Istituto è incardinato in due differenti istituzioni scolastiche; il primo ciclo, dalla materna alla terza classe della scuola secondaria di primo grado, è istituito presso l’Istituto comprensivo “Centro” di Brindisi, il secondo ciclo presso il Liceo scientifico “Fermi-Monticelli”.

 

 


 

Articolo 58, commi da 3 a 6
(Risorse per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022)

 

 

L’articolo 58, commi da 3 a 5, stanzia nuove risorse volte a contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022.

In particolare, il comma 3, oltre a consentire agli enti locali di utilizzare fino al 31 dicembre 2021 le risorse del Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 già assegnate per l’a.s. 2020/2021 per l’acquisizione di ulteriori spazi da destinare all’attività didattica, incrementa le stesse di € 70 mln per il 2021.

Il comma 4 istituisce il (nuovo) Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022, con una dotazione di € 350 mln nel 2021, da destinare a spese per l’acquisto di beni e servizi da parte delle scuole statali.

Per finalità analoghe, il comma 5 autorizza un contributo complessivo di € 50 mln nel 2021 a favore delle scuole paritarie primarie e secondarie.

Il comma 6 reca le modalità di copertura degli oneri.

 

Preliminarmente, si ricorda che l’art. 235 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione il "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19"[195], con uno stanziamento di € 377,6 mln nel 2020 e di € 600 mln nel 2021, da ripartire con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con l’unico vincolo della destinazione delle risorse a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali in relazione all’avvio dell’a.s. 2020/2021 e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.

Le risorse del Fondo sono state destinate, in base all’art. 231-bis dello stesso D.L., introdotto durante l’esame parlamentare, a misure volte a derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe, e ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni e fino al termine delle stesse[196].

Successivamente, l’art. 32 del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) ha incrementato le risorse del Fondo di € 400 mln nel 2020 e di € 600 mln nel 2021.

In particolare, di tali risorse aggiuntive, per quanto qui interessa, € 32 mln nel 2020 ed € 48 mln nel 2021, sono stati destinati:

a) al trasferimento di risorse agli enti locali competenti in materia di edilizia scolastica, ai fini dell'acquisizione - in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l'acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee - di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica nell'a.s. 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e dal loro adattamento alle esigenze didattiche (co. 2, lett. a);

b) alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità, al fine di ampliare la permanenza a scuola degli allievi (co. 2, lett. b).

 

Con D.I. 28 agosto 2020, n. 109 è stato stabilito che le risorse destinate all’acquisizione di ulteriori spazi da destinare all’attività didattica nell’a.s. 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e dal loro adattamento alle esigenze didattiche, erano € 70 mln, di cui € 29 mln nel 2020 ed € 41 mln nel 2021, e che le stesse erano assegnate prioritariamente agli affitti e alle spese di conduzione e di adeguamento degli spazi locati alle esigenze didattiche, a seguito di verifica con gli Uffici scolastici regionali e previa rilevazione degli effettivi fabbisogni con avviso pubblico[197].

 

In tale quadro, il comma 3 consente, innanzitutto, l’utilizzo fino al 31 dicembre 2021 delle risorse (evidentemente, residuate) del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 già assegnate e destinate all'acquisizione di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica nell’a.s. 2020-2021, nonché alle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e dal loro adattamento alle esigenze didattiche.

Inoltre, per le medesime finalità, autorizza la spesa di ulteriori € 70 mln per il 2021, da trasferire agli enti locali beneficiari e da rendicontare entro il 31 dicembre 2021.

A tali fini, novella l’art. 32, co. 2, lett. a), del D.L. 104/2020 (L. 126/2020).

 

Il comma 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione il (nuovo) Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022, da destinare a spese per l’acquisto di beni e servizi da parte delle scuole statali.

Le risorse del Fondo – pari a € 350 mln per il 2021 – devono essere ripartite con le stesse modalità previste dall’art. 235 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), ossia con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.

 

Si valuti l’opportunità di incrementare le risorse del Fondo già costituito, piuttosto che prevedere la costituzione di un nuovo, omonimo, Fondo.

 

A sua volta, il comma 5 dispone che alle scuole primarie e secondarie paritarie è erogato un contributo complessivo di € 50 mln nel 2021, da ripartire con decreto del Ministro dell’istruzione tra gli Uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle medesime istituzioni scolastiche paritarie.

Gli Uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell’a.s. 2020/2021, “compresi i servizi educativi autorizzati”.

 

Si valuti l’opportunità di chiarire il riferimento al numero di alunni iscritti ai “servizi educativi autorizzati”, che riguardano l’infanzia, alla quale il testo non fa riferimento.

 

Al riguardo, si ricorda che l’art. 233, co. 3 e 4, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha autorizzato la spesa di € 165 mln per il 2020 a favore dei soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi per l’infanzia[198] e delle scuole per l'infanzia non statali, e una spesa complessiva di € 120 mln per le scuole primarie e secondarie paritarie, quale sostegno economico a fronte della riduzione o del mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza[199].


 

Articolo 59
(Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti per
l’a.s. 2021/2022 e per la semplificazione delle procedure concorsuali relative al personale docente)

 

 

L’articolo 59 reca disposizioni specifiche per la tempestiva nomina del personale docente, su posti comuni e di sostegno, nelle scuole di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2021/2022, e per la semplificazione delle procedure concorsuali per l’immissione in ruolo del medesimo personale, a cominciare da quelle relative alle classi di concorso delle materie scientifiche e tecnologiche.

In particolare, i commi da 1 a 9 recano una disciplina speciale per la copertura di posti vacanti e disponibili per l’a.s. 2021/2022 per tutte le classi di concorso, che riguarda le immissioni in ruolo attraverso l’incremento della quota proveniente dalle graduatorie dei concorsi straordinari banditi nel 2018 e l’integrazione – questa, valida a regime – delle graduatorie del concorso straordinario bandito nel 2020 con tutti i candidati risultati idonei. Si prevede altresì l’attribuzione, in via straordinaria, di contratti a tempo determinato a soggetti inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, in possesso di 3 anni di servizio negli ultimi 10, che, all’esito di un percorso valutato positivamente, possono trasformarsi in immissioni in ruolo.

I commi da 10 a 13 introducono disposizioni – anche queste, valide a regime – volte a semplificare le modalità di svolgimento dei concorsi ordinari per il personale docente, su posti comuni e di sostegno, nelle scuole di ogni ordine e grado. Tali modalità semplificate si applicano anche ai concorsi ordinari banditi nel 2020 (le cui prove non sono state avviate).

I commi da 14 a 19 stabiliscono l’applicazione di modalità specifiche e particolarmente accelerate per lo svolgimento dei concorsi ordinari banditi nel 2020, limitatamente alle classi di concorso delle materie scientifiche e tecnologiche, al fine di utilizzarne le graduatorie già per le immissioni in ruolo dell’a.s. 2021/2022.

Il comma 20 prevede la definizione di appositi protocolli per lo svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico fino a dicembre 2022.

Infine, il comma 21 semplifica le modalità per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria all’esito delle procedure straordinarie per l’immissione in ruolo e per l’abilitazione bandite nel 2020.

 

L’art. 399, co. 1, del d.lgs. 297/1994 dispone che l’accesso ai ruoli del personale docente ha luogo, per tutti gli ordini e gradi di scuola, per il 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50%, attingendo alle graduatorie (ora) ad esaurimento (GAE).

 

Su tale base, per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, la vigente disciplina per la copertura dei posti, sia comuni che di sostegno, è recata dall’art. 4, co. 1-ter, 1-quater, 1-decies e 1-undecies del D.L. 87/2018 (L. 96/2018).

In particolare – fermo restando che, annualmente, per il 50% dei posti vacanti e disponibili si provvede attingendo, fino al loro esaurimento, alle GAE –, è stato disposto che, per il restante 50% (o oltre, nel caso di esaurimento delle GAE), si procede, anzitutto, mediante scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi banditi nel 2016 (ai sensi dell’art. 1, co. 114, della L. 107/2015[200]), con riferimento a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando (c.d. idonei), sino al termine di validità delle graduatorie medesime[201], fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori del concorso.

Alla copertura dei posti non coperti con il ricorso alle graduatorie dei concorsi del 2016 si provvede:

a) per metà dei posti, mediante ricorso alle graduatorie del concorso straordinario bandito nel 2018 (ai sensi dello stesso art. 4, co. 1-quinquies-1-novies, del D.L. 87/2018), fino a integrale scorrimento delle stesse[202];

b) per l’altra metà dei posti, mediante ricorso alle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami banditi con cadenza biennale[203].

All’esaurirsi di ciascuna graduatoria regionale del concorso straordinario, i posti rimasti vacanti sono comunque coperti con l’utilizzo delle graduatorie dei concorsi ordinari.

 

Per la copertura dei posti, sia comuni che di sostegno, nella scuola secondaria di primo e di secondo grado la vigente disciplina è recata, anzitutto, dall’art. 17, co. 1 e 2, del d.lgs. 59/2017, come modificato dall'art. 1, co. 792, lett. o), n. 1), della L. 145/2018.

In particolare, fermo restando che, annualmente, per il 50% dei posti vacanti e disponibili si provvede attingendo, fino al loro esaurimento, alle GAE, è stato disposto che, per il restante 50% (o oltre, nel caso di esaurimento delle GAE) si procede mediante scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali:

a)    concorsi banditi nel 2016 (ai sensi dell'art. 1, co. 114, della L. 107/2015), negli stessi termini ante indicati[204];

b)   concorso straordinario bandito nel 2018, in ciascuna regione, ai sensi del co. 3 dello stesso art. 17 del d.lgs. 59/2017[205], al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura del 2016, è destinato il 100% (del 50%) dei posti per gli a.s. 2018/2019 e 2019/2020, l'80% per gli a.s. 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per gli a.s. 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli a.s. 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli a.s. 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale;

c)    concorsi ordinari, da bandire ogni biennio (al riguardo, v. ante), ai quali sono destinati i posti non utilizzati per quelli di cui alle lettere a) e b).

d)   Successivamente, l’art. 1, co. 4, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) ha disposto che annualmente, completata l'immissione in ruolo dei candidati iscritti nelle GAE e nelle graduatorie di merito dei concorsi banditi nel 2016 e nel 2018, per le rispettive quote, e disposta la confluenza dell'eventuale quota residua delle GAE nella quota destinata ai concorsi, la quota parte delle facoltà assunzionali destinata alle GAE, non coperta con le stesse, è destinata per il 50% (e fino a concorrenza di 24.000 posti, poi incrementati a 32.000: v. infra) alle graduatorie della procedura straordinaria (prevista dallo stesso art. 1, co. 1-16, e 19: v. infra) e per il 50% a quelle del concorso ordinario da bandire contestualmente alla procedura straordinaria (v. infra). L'eventuale posto dispari è destinato alle graduatorie del medesimo concorso ordinario.

Disposizioni generali per la tempestiva copertura dei posti vacanti e disponibili relativi ai docenti per l’a.s. 2021/2022

 

I commi da 1 a 9 recano una disciplina speciale per la copertura dei posti vacanti e disponibili relativi ai docenti per l’a.s. 2021/2022, che si applica a tutte le classi di concorso.

 

In argomento, appare utile ricordare, preliminarmente, che, come risulta dallo schema di decreto interministeriale relativo alla consistenza organica del personale docente per l’a.s. 2021/2022, inviato dal Ministero dell’istruzione agli Uffici scolastici regionali con nota 13520 del 29 aprile 2021, nell’a.s. 2021/2022 il riparto regionale e il numero complessivo dei posti comuni dell’organico di diritto rimane (sostanzialmente) immutato rispetto al precedente a.s., ed è pari a 620.623 (a fronte di 620.631 nell’a.s. 2020/2021)[206].

Non subiscono variazioni i posti dell’adeguamento alle situazioni di fatto (pari a 14.142[207]), mentre, a seguito degli incrementi disposti dalla L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 960 e 968) per i posti di sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa nella scuola dell’infanzia, la dotazione organica dei posti di sostegno passa (da 101.170 nell’a.s. 2020/2021) a 106.170, mentre quella per il potenziamento passa (da 49.202 nell’a.s. 2020/2021) a 50.202.

Quanto ai posti vacanti e disponibili, la relazione tecnica al decreto-legge in esame fa presente che si tratta di circa 112.000.

 

In particolare, i commi da 1 a 3 prevedono che, nel limite dell’autorizzazione concessa (ex art. 39 della L. 449/1997), i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia sono coperti secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, fatto salvo che:

§  la quota delle immissioni in ruolo dalle graduatorie del concorso straordinario a posti di docente nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, bandito nel 2018 (ai sensi dell’art. 4, co. 1-quater, lett. b), del D.L. 87/2018-L. 96/2018), è incrementata (dal 50%) al 100%;

§  la quota delle immissioni in ruolo dalle graduatorie del concorso straordinario a posti di docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, bandito nel 2018 (ai sensi dell’art. 17, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 59/2017), è incrementata (dall’80%) al 100%[208].

 

Inoltre, si stabilisce che – a regime – la graduatoria del concorso straordinario per le immissioni in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, bandito nel 2020 (ai sensi dell’art. 1, co. 1, del D.L. 126/2019-L. 159/2019: v. infra), è integrata con i soggetti che hanno conseguito il punteggio minimo di sette decimi o equivalente nella prova scritta di concorso (c.d. idonei).

 

Si valuti l’opportunità di chiarire se si intende effettivamente integrare le graduatorie, ovvero costituire elenchi aggiuntivi, come in passate, analoghe, circostanze.

 

Per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che ancora residuano dopo le immissioni di cui ai commi da 1 a 3, il comma 4 stabilisce che – fatti salvi i posti relativi ai concorsi ordinari per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, nonché per la scuola secondaria, banditi, rispettivamente, con D.D. 498/2020 e D.D. 499/2020 (v. infra) –, in via straordinaria, esclusivamente per l’a.s. 2021/2022, si procede con contratti a tempo determinato assegnati a docenti che, contestualmente:

§  sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per i posti comuni o di sostegno (art. 4, co. 6-bis, L. 124/1999) – dunque, sono in possesso di titolo di abilitazione o di titolo di specializzazione sul sostegno[209] –, ovvero negli appositi elenchi aggiuntivi.

Si tratta degli elenchi aggiuntivi – non disciplinati finora da norme primarie – previsti dall’Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 (v. infra) che ne ha rimesso la disciplina ad un successivo decreto ministeriale, stabilendo che negli stessi potevano iscriversi, anche con riserva, coloro che conseguivano il titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021. Il successivo DM 51 del 3 marzo 2021, intervenuto in attuazione dell’art. 10 della stessa ordinanza proprio per la disciplina degli elenchi aggiuntivi, aveva, a sua volta, prorogato il suddetto termine al 20 luglio 2021.

Si valuti l’opportunità di fare esplicito riferimento agli elenchi aggiuntivi di cui all’OM 60 del 10 luglio 2020 e al DM 51/2021.

Contestualmente, il termine per il conseguimento dei titoli utili per l’iscrizione negli elenchi aggiuntivi viene ora fissato al 31 luglio 2021.

Si proroga, dunque, ulteriormente – in via legislativa – un termine riferito ad un istituto che, come si è detto, non è stato previsto da norma primaria;

§  hanno svolto, entro l’a.s. 2020/2021, nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune o di sostegno, negli ultimi 10 anni scolastici oltre quello in corso, almeno 3 annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’art. 11, co. 14, della L. 124/1999.

§  In base all’art. 11, co. 14, della L. 124/1999, il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni, oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Al riguardo, si ricorda, tuttavia, che, con riferimento all’a.s. 2019/2020, in relazione all’emergenza insorta a seguito del COVID-19, l’art. 121-ter del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha previsto che, qualora le scuole del sistema nazionale d'istruzione non potevano effettuare almeno 200 giorni di lezione (previsti a regime), l’anno scolastico conservava comunque validità. Erano del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio.

 

Si valuti l’opportunità di richiamare anche l’art. 121-ter del D.L. 18/2020 (L. 27/2020).

 

In base al comma 5, il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali o negli elenchi aggiuntivi.

 

I commi da 6 a 8 dispongono che, nel corso del medesimo contratto a tempo determinato, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova, integrato da una prova disciplinare, cui hanno accesso i candidati valutati positivamente ai sensi dell’art. 1, co. 117, della L. 107/2015.

Per il percorso annuale di formazione iniziale e prova, il testo richiama, da un lato, solo l’art. 13 del d.lgs. 59/2017, che, si ricorda, riguarda (solo) la scuola secondaria. Al contempo, richiama anche, come già detto, la valutazione positiva di cui all’art. 1, co. 117, della L. 107/2015, che riguarda tutti gli ordini di scuola.

Più in generale, infatti, il periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo è disciplinato dall’art. 1, co. 115-120, della L. 107/2015, nonché, per quanto compatibile, dagli artt. da 437 a 440 del d.lgs. 297/1994.

In particolare:

§  il co. 116 dell’art. 1 della L. 107/2015 ha previsto che il positivo superamento del periodo di formazione e prova, subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per le attività didattiche, determina l'effettiva immissione in ruolo;

§  il co. 117 ha disposto che il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione[210], sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor;

§  il co. 119 ha previsto che, in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile;

§  infine, il co. 118 ha disposto che, con decreto del Ministro dell'istruzione, sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo[211].

 

Si valuti, dunque, l’opportunità di un adeguamento del testo.

 

La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità – per la quale il testo non reca indicazioni - ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio.

 

In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova, ai sensi dell’art. 1, co. 119, della L. 107/2015.

Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta, invece, la decadenza dalla procedura e l’impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.

 

In base al comma 9, le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato, nonché le modalità di espletamento della prova disciplinare, “la commissione nazionale”rectius: “le modalità di costituzione della commissione nazionale, inclusi i requisiti dei componenti” – , incaricata di redigere i quadri di riferimento per la sua valutazione e le modalità di formazione delle commissioni incaricate di valutare la prova disciplinare, inclusi i requisiti dei componenti, devono essere disciplinate con decreto del Ministro dell’istruzione (per la cui emanazione non è previsto un termine).

 

 

L’art. 1-quater del D.L. 126/2019 (L. 159/2019), aggiungendo il co. 6-bis nell’art. 4 della L. 124/1999, ha previsto, al fine di ottimizzare l’attribuzione degli incarichi di supplenza, che, a decorrere dall’a.s. 2020/2021, per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze fino al termine delle attività didattiche si utilizzano, in subordine alle GAE, (invece delle graduatorie di istituto) apposite graduatorie provinciali, distinte per tipologia di posto e classe di concorso. Successivamente, l’art. 2, co. 4, 4-bis e 4-ter, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha previsto che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle nuove graduatorie provinciali e le procedure di conferimento delle relative supplenze dovevano essere disciplinate, per l’a.s. 2020/2021 e l’a.s. 2021/2022, con ordinanza del Ministro dell’istruzione, che tutto il procedimento è informatizzato e che la valutazione delle istanze e l’approvazione delle graduatorie doveva essere effettuata dagli uffici scolastici territoriali.

In attuazione, è intervenuta l’OM 60 del 10 luglio 2020 (qui le tabelle allegate) che, in prima applicazione e per il biennio relativo agli a.s. 2020/2021 e 2021/2022, ha disciplinato la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno (nonché del personale educativo).

In particolare, in base all’ordinanza:

§  per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, si procede allo scorrimento delle GPS. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto. Per le supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di istituto;

§  ogni docente può iscriversi alle GPS per una sola provincia (anche diversa dalla provincia di inserimento nelle GAE o dalla provincia scelta per l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), ma per più classi di concorso;

§  le GPS per i posti comuni per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria sono suddivise in due fasce. La prima è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione. La seconda è costituita dagli studenti che, nell’a.a. 2019/2020, risultavano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, avendo conseguito, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza;

§  le GPS per i posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in due fasce. La prima è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione. La seconda è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) per le classi di concorso di cui alla tab. A dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: possesso dei 24 CFU/CFA di cui all’art. 5, co. 1, lett. b), del d.lgs. 59/2017; abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; b) per le classi di concorso di cui alla tab. B dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: possesso dei 24 CFU/CFA di cui all’art. 5, co. 2, lett. b), del d.lgs. 59/2017; abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;

§  le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per gradi di istruzione (scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado) sono suddivise in due fasce. La prima è costituita dai docenti che hanno la specializzazione per il grado di istruzione scelto; la seconda è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l’a.s. 2019/2020 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso: per la scuola dell’infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado; per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell’abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;

§  è prevista la costituzione di elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia in cui, nelle more della ricostituzione delle stesse GPS, era stato previsto che potevano richiedere l’inserimento i docenti che acquisivano il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 1° luglio 2021 (al riguardo, vedi ante). Agli elenchi aggiuntivi si attinge con priorità rispetto alla seconda fascia;

§  dopo l’assegnazione dei posti disponibili ai docenti presenti nelle GAE e nelle GPS, per le supplenze brevi, i dirigenti scolastici possono attingere alle graduatorie di istituto suddivise in tre fasce: la prima costituita dagli abilitati presenti nelle GAE, la seconda e la terza costituite, rispettivamente, dagli abilitati e dai non abilitati presenti nelle GPS.

Nel prosieguo è intervenuto il D.D. 858 del 21 luglio 2020 che ha stabilito che le domande per l’inserimento nelle GPS potevano essere presentate dal 22 luglio al 6 agosto 2020.

Ancora in seguito, con DM 51 del 3 marzo 2021 è stata disciplinata la costituzione degli elenchi aggiuntivi. In particolare, il DM aveva indicato il termine del 20 luglio 2021 quale termine ultimo per il conseguimento del titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno (ma su questo termine incide, come si è visto, il comma 4, lett. a), dell’articolo in esame).

 

Disposizioni a regime per lo svolgimento delle procedure concorsuali ordinarie per il personale docente

 

I commi da 10 a 13 introducono, a regime, “in deroga” alle disposizioni vigenti, modalità semplificate di svolgimento dei concorsi ordinari per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado – che si applicano anche ai concorsi già banditi –, garantendone comunque il carattere comparativo, al fine di garantire che gli stessi siano banditi con frequenza annuale.

Si supera, così, la frequenza biennale da ultimo stabilita, come detto ante, dall’art. 4 del D.L. 87/2018 (L. 96/2018) per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, e dall’art. 17 del d.lgs. 59/2017 per la scuola secondaria.

Le disposizioni appaiono raffrontabili con quanto disposto dall’art. 10 del D.L. 44/2021 (definitivamente approvato, ma la cui legge di conversione non è ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), che ha introdotto, a regime, una procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico.

 

Preliminarmente, si valuti l’opportunità di disporre l’abrogazione delle disposizioni superate dalla nuova disciplina (la deroga, infatti, si riferisce a un periodo transitorio).

 

Scuola dell’infanzia e primaria

 

Con D.D. 498 del 21 aprile 2020, pubblicato nella GU-IV serie speciale n. 34 del 28 aprile 2020, è stato indetto un concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria, per complessivi 12.863 posti che si prevedevano vacanti e disponibili per il biennio costituito dagli a.s. 2020/2021 e 2021/2022.

Le domande di partecipazione potevano essere presentate dal 15 giugno al 31 luglio 2020.

 

Scuola secondaria di primo e secondo grado

 

L’art. 1, co. 1, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) ha autorizzato l’allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad avviare, contestualmente ad un concorso ordinario per titoli ed esami, anche una procedura straordinaria per titoli ed esami per il reclutamento (inizialmente) di 24.000 docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, relativi a regioni, classi di concorso e tipologia di posti per i quali si prevedevano posti vacanti e disponibili negli a.s. dal 2020/2021 al 2022/2023. La procedura è stata riservata a soggetti che hanno svolto, fra gli a.s. 2008/2009 e 2019-2020, almeno 3 annualità di servizio nelle scuole secondarie statali, ovvero sono stati impegnati in progetti regionali di formazione che prevedono attività di carattere straordinario, nonché finalizzata all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria[212].

In particolare, per quanto qui più interessa, lo stesso art. 1 ha disposto che la procedura di cui al co. 1 prevede:

§  lo svolgimento di una prova scritta informatizzata (per l’immissione in ruolo), composta – a seguito delle modifiche non testuali derivanti dall’art. 2, co. 02, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) – da quesiti a risposta aperta su argomenti afferenti le classi di concorso e sulle metodologie didattiche (co. 9, lett. a)) (maggiori specifiche sulla tipologia dei quesiti sono state introdotte con lo stesso art. 2 del D.L. 22/2020). La prova si intendeva superata con un punteggio minimo di 7/10 o equivalente (co. 10);

§  la formazione (in ogni regione, per ciascuna classe di concorso e per il sostegno) di una graduatoria di vincitori, risultante dal punteggio conseguito nella prova scritta (per l’immissione in ruolo) e da quello attribuito alla valutazione dei titoli, nel limite dei posti previsti (co. 9, lett. b));

§  l’immissione in ruolo dei vincitori, nel limite dei posti annualmente autorizzati e, conseguentemente, la loro ammissione al percorso annuale di formazione iniziale e prova (co. 9, lett. c));

§  lo svolgimento di una prova scritta informatizzata (per la sola abilitazione all’insegnamento), composta da quesiti a risposta multipla su argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche (co. 9, lett. d));

§  la compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove scritte di cui alle lett. a) e d) il punteggio minimo indicato, possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui alla lett. g) (co. 9, lett. e));

§  l'abilitazione all'esercizio della professione docente, per la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo, all'atto della conferma in ruolo. I vincitori della procedura possono altresì conseguire l'abilitazione prima dell'immissione in ruolo, alle condizioni di cui al co. 9, lett. g), numeri 2) e 3) (co. 9, lett. f)) (su tale profilo interviene, però, ora, il co. 21 dell’articolo in esame);

§  l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco non graduato di cui alla lett. e) del co. 9, purché:

1.    abbiano in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione;

2.    conseguano i 24 crediti formativi universitari (CFU) o accademici (CFA) di cui all'art. 5, co.1, lett. b), del d.lgs. 59/2017, ove non ne siano già in possesso;

3.    superino la prova orale di cui al co. 13, lett. c) (co. 9, lett. g)).

Inoltre, lo stesso art. 1, co. 13, nel testo come modificato dall’art. 2, co. 05, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020), ha previsto che con decreto del Ministro dell'istruzione di natura non regolamentare, che doveva essere adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, dovevano essere sono definiti:

a)    le modalità di acquisizione per i vincitori, durante il periodo di formazione iniziale e con oneri a carico dello Stato, dei CFU o CFA, ove non ne siano già in possesso;

b)   l'integrazione del periodo di formazione iniziale e prova di cui all'art. 13 del d.lgs. 59/2017, con una prova orale, che precede la valutazione del periodo di formazione iniziale e di prova, da superarsi con il punteggio di 7/10 o equivalente, nonché i contenuti e le modalità di svolgimento della prova e l'integrazione dei comitati di valutazione con non meno di due membri esterni all'istituzione scolastica, di cui almeno uno dirigente scolastico;

c)    le modalità di acquisizione, per i soggetti di cui al co. 9, lett. f), secondo periodo, e lett. g), ai fini dell'abilitazione e senza oneri a carico della finanza pubblica, dei CFU o CFA, nonché le modalità ed i contenuti della prova orale di abilitazione e la composizione della relativa commissione.

Su tutti i profili da ultimo ricapitolati interviene, ora, il co. 21 dell’articolo in esame.

 

La procedura straordinaria è stata indetta con D.D. 510 del 23 aprile 2020, pubblicato nella GU-IV serie speciale n. 34 del 28 aprile 2020.

Il D.D. 510/2020 è stato poi modificato e integrato, a seguito delle novità intervenute con il D.L. 22/2020 (L. 41/2020) e con il D.L. 34/2020 (L. 77/2020) – che ha incrementato i posti a 32.000 (art. 230, co. 1) – con D.D. 783 dell'8 luglio 2020, pubblicato nella GU-IV serie speciale n. 53 del 10 luglio 2020. In particolare, in base all’art. 15, co. 3, del D.D. 510/2020, ogni graduatoria regionale finalizzata all'immissione in ruolo, distinta per classe di concorso, grado di istruzione, tipologia di posto, comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale.

Da ultimo, le prove scritte suppletive si sono svolte dal 14 al 20 maggio 2021.

 

Il concorso ordinario per la scuola secondaria di primo e di secondo grado – per complessivi (iniziali) 25.000 posti, relativi ai posti previsti vacanti e disponibili per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 – è stato indetto con D.D. 499 del 21 aprile 2020, pubblicato nella GU-IV serie speciale n. 34 del 28 aprile 2020. A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 230, co. 2) – che ha incrementato i posti messi a concorso a 33.000 – è intervenuto il D.D. 649 del 3 giugno 2020[213].

Le domande di partecipazione potevano essere presentate dal 15 giugno al 31 luglio 2020.

 

La procedura per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è stata indetta con D.D. 497 del 21 aprile 2020, pubblicato nella GU-IV serie speciale n. 34 del 28 aprile 2020[214].

Le domande di partecipazione potevano essere presentate dal 28 maggio al 3 luglio 2020.

 

In particolare, il comma 10 dispone che le prove dei concorsi ordinari per l’immissione in ruolo, su posti comuni e di sostegno, del personale della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, si svolgono secondo le seguenti modalità semplificate:

§  prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese. La prova – che sostituisce le prove scritte previste a legislazione vigente[215] –  è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70.

Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. L’amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, qualora necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti;

§  prova orale;

§  valutazione dei titoli;

§  formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni ottenute nelle fasi di cui ai punti precedenti, nel limite dei posti messi a concorso.

 

Il comma 11 affida:

§  ad un decreto del Ministero dell’istruzione (per la cui emanazione non è previsto un termine) la definizione delle conseguenti modifiche da apportare ai bandi dei concorsi intervenuti nel 2020, ma le cui prove non sono state svolte a causa dell’emergenza da COVID-19, disponendo, però, che ciò non comporta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande (salvo, però, quanto disposto, per specifiche classi di concorso, dal co. 18), né la modifica dei requisiti di partecipazione, né modifiche dei programmi concorsuali;

§  ad un decreto del Ministro dell’istruzione (per la cui emanazione non è previsto un termine) la disciplina delle modalità di redazione dei quesiti della prova scritta, anche a titolo oneroso, della “commissione nazionale”

§  rectius: “delle modalità di costituzione della commissione nazionale, inclusi i requisiti dei componenti” –, incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, dei “programmi delle prove”, dei requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, dei titoli valutabili e del relativo punteggio.

Al riguardo, si valuti l’opportunità di considerare che il co. 11 nel primo periodo fa salvi i programmi concorsuali, mentre nel secondo periodo prevede una (nuova) disciplina dei programmi delle prove.

Si valuti, inoltre, l’opportunità di indicare le modalità di valutazione anche della prova orale e il punteggio necessario per il suo superamento.

A sua volta, il comma 12 affida ad un ulteriore decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, in coerenza con le riforme del Piano nazionale di ripresa e resilienza[216], la disciplina, nell’ambito del percorso di formazione e prova, delle attività formative, delle procedure e dei criteri di verifica degli standard professionali, delle modalità di verifica in itinere e finale, incluse l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale.

Si valuti l’opportunità di coordinare le previsioni del comma 12 con quelle recate dall’art. 1, co. 118, della L. 107/2015, di cui si è detto ante.

 

Infine, il comma 13 dispone che le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione, classe di concorso o tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente per i concorsi ordinari.

Dispone, inoltre, che i candidati che partecipano ad una procedura concorsuale e non superano le relative prove non possono presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale successiva per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale non hanno superato le prove.

Si intenderebbe che tale preclusione operi nel presupposto che, effettivamente, si riesca a bandire i concorsi annualmente.

Si valuti l’opportunità di approfondire le conseguenze di tale preclusione nell’ipotesi che, invece, per qualche ragione, ciò non si verifichi.

Si intenderebbe, altresì, che tale divieto non si applica a coloro che superano le prove pur non rientrando tra i vincitori.

 

Disposizioni specifiche per la semplificazione delle procedure concorsuali ordinarie già bandite nelle materie scientifiche e tecnologiche

 

I commi da 14 a 19 dispongono l’applicazione di modalità specifiche e ulteriormente semplificate di svolgimento delle procedure concorsuali ordinarie bandite nel 2020, limitatamente alle classi di concorso delle materie scientifiche e tecnologiche specificamente indicate, al fine di disporre delle relative graduatorie entro il 31 luglio 2021.

Le disposizioni sono introdotte in considerazione dell’obiettivo indicato nel Piano Nazionale di ripresa e resilienza di rafforzamento di tali materie[217] e del corrispondente elevato numero di posti vacanti e disponibili.

 

In particolare, i commi 14 e 15 dispongono che, in via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo relative all’a.s. 2021/2022, le procedure concorsuali ordinarie bandite con il già citato D.D. 499/2020, relative alle classi di concorso per l’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado Fisica (classe A020), Matematica (classe A026), Matematica e fisica (classe A027) e Scienze e tecnologie informatiche (classe A041), nonché alla classe di concorso per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado Matematica e scienze (classe A028)[218], si svolgono, per il numero di posti messi a bando (pari, rispettivamente, a: 282; 1005; 815; 903; 3124), nel modo seguente:

§  prova scritta computer-based, con 50 quesiti a risposta multipla (con 4 risposte, di cui una sola esatta), non previamente pubblicati, di cui: 40, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline della classe di concorso “o tipologia di posto” per la quale partecipa e vertenti sui programmi previsti dall’allegato A al DM 20 aprile 2020, n. 201 per la singola classe di concorso (per la classe di concorso A027-Matematica e Fisica i 40 quesiti sono 20 di matematica e 20 di fisica; per la classe di concorso A028-Matematica e scienze i 40 quesiti sono 20 di matematica e 20 nell’ambito delle scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali); 5 vertenti sull’informatica; 5 vertenti sulla lingua inglese.
Si valuti l’opportunità di approfondire il riferimento alla “tipologia di posto”, trattandosi, per tutte le classi di concorso indicate, di posti comuni (e non di posti comuni e posti di sostegno).

L’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ogni candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi per i candidati con disabilità di cui all’art. 20 della L. 104/1992.

La valutazione della prova è effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, 0 punti alle risposte non date o errate. La prova, valutata al massimo 100 punti, è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.

Dunque, evidentemente per l’urgenza che caratterizza la procedura, si stabiliscono con norma primaria alcuni aspetti che, in condizioni ordinarie, sarebbero rimessi al bando (numero dei quesiti con la relativa suddivisione per materia; numero di risposte possibili per ciascun quesito; criteri di valutazione delle risposte esatte, non date o errate; tempo massimo per lo svolgimento della prova).

La prova scritta si svolge nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali. Anche in tal caso, l’amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti;

§  prova orale, valutata al massimo 100 punti e superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti. Tali specifiche costituiscono una integrazione rispetto a quanto previsto per la generalità delle classi di concorso;

§  formazione della graduatoria, entro il 31 luglio 2021, esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni della prova scritta e della prova orale, nel limite dei posti messi a concorso. In questo caso, la differenza rispetto alla disciplina generale consiste, oltre alla fissazione di un termine per la formazione della graduatoria, nel non considerare la valutazione dei titoli.

 

Analogamente a quanto previsto per la disciplina semplificata generale, il comma 16 affida ad un decreto del Ministero dell’istruzione (per la cui emanazione non è previsto un termine) la definizione delle eventuali, ulteriori, modifiche da apportare al bando di concorso, disponendo che ciò non comporta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, né la modifica dei requisiti di partecipazione.

 

Il medesimo comma stabilisce, inoltre, che:

§  la redazione dei quesiti della prova scritta, anche a titolo oneroso, è assegnata con affidamento diretto ad una o più università;

§  i servizi logistici e informatici necessari per lo svolgimento della stessa prova scritta sono assegnati, sempre con affidamento diretto, anche a soggetti in house rispetto al Ministero dell’istruzione;

§  le commissioni di concorso sono costituite con decreto del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura, che deve provvedere entro 5 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’avviso di convocazione per la prova scritta;

§  a fronte di gruppi di candidati superiore a 50, è possibile formare sottocommissioni per lo svolgimento contestuale della prova orale, ferma restando l’unicità del presidente;

§  al presidente, ai componenti e al segretario delle commissioni esaminatrici che concludono le operazioni concorsuali redigendo la graduatoria finale entro il 31 luglio 2021 è riconosciuto un compenso aggiuntivo, rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 2 volte il compenso base previsto dall’art. 2, co. 1, n. 3), 2 e 3, nonché dall’art. 5, del DPCM 24 aprile 2020.

L’art. 2, co. 1, n. 3), 2 e 3, del DPCM 24 aprile 2020 ha disposto che, nei concorsi relativi ai profili dell'Area III o categorie equiparate, il compenso base è pari € 1.800 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici, incrementato del 10% per i presidenti, e ridotto della stessa percentuale per i segretari. Ai membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici è dovuto il compenso base ridotto del 50%. L’art. 5 dello stesso DPCM ha previsto che, nel caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, ai componenti di queste ultime compete il compenso base ridotto del 50%;

§  con decreto del Ministro dell’istruzione (per la cui emanazione non è previsto un termine) sono disciplinati “la commissione nazionale” – rectius: “le modalità di costituzione della commissione nazionale, inclusi i requisiti dei componenti” – incaricata di valutare la congruità e l’equivalenza dei quesiti e di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale, nonché i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale.

 

Il comma 19 dispone che agli oneri derivanti dal comma 16, pari a € 7.684.000 per il 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

 

In base al comma 17, le graduatorie delle procedure per le indicate classi di concorso nelle materie scientifiche e tecnologiche approvate, per eventuali oggettive ragioni di ritardo, entro il 30 ottobre 2021 sono (comunque) utilizzate per le immissioni in ruolo relative all’a.s. 2021/2022, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sui relativi posti vacanti e disponibili.

In ogni caso, le graduatorie approvate successivamente al 31 ottobre 2021 sono utilizzate, con priorità rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie, per le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione e classe di concorso, fino al loro esaurimento, nel corso degli anni successivi, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Alle immissioni in ruolo per l'a.s. 2021/2022 si applica la decorrenza dei contratti dal 1 settembre o dalla data di inizio del servizio, se successiva. A tal fine, si richiama, infatti, l'articolo 58, co. 1, lett. b) del decreto-legge in esame.

 

Infine, il comma 18 dispone che per i candidati della procedura semplificata resta impregiudicata la partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria per le corrispondenti classi di concorso, anche in deroga al divieto (previsto dal co. 13, secondo periodo) di presentare domanda ove le prove della stessa procedura semplificata non siano superate.

A tal fine, dispone che i posti della predetta procedura concorsuale ordinaria sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e disponibili, nei limiti individuati con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le pubblica amministrazione.

Dispone, altresì, che, con decreto del Ministero dell’istruzione si provvede alla riapertura dei termini di partecipazione limitatamente alle procedure concorsuali ordinarie relative alle classi di concorso sopra indicate.

 

Disposizioni per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria all’esito della procedura straordinaria bandita nel 2020

 

Il comma 21 semplifica le modalità per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria all’esito della procedura concorsuale straordinaria prevista dall’art. 1 del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) (v. ante).

 

In particolare, rispetto al quadro ante descritto, il comma 21 elimina – sia per i soggetti che conseguono il punteggio minimo previsto nella prova scritta per l’immissione in ruolo, sia per coloro che conseguono il punteggio minimo previsto nella prova scritta per l’abilitazione all’insegnamento – la necessità di possedere i 24 CFU o CFA e di sostenere una prova orale di abilitazione integrativa del periodo di formazione iniziale e prova.

 

A tal fine, all’art. 1 del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) si sopprimono i punti 2) e 3) della lett. g) del co. 9 e si abroga il co. 13.

 

La relazione illustrativa fa presente che l’acquisizione dei 24 CFU/CFA risulta contraddittoria se richiesta ad aspiranti che, come nel caso del concorso straordinario, risultano avere tre anni di servizio come requisito di partecipazione e che, conseguentemente, hanno acquisito competenze dirette attraverso l’esperienza di insegnamento.

Evidenzia, inoltre, che l’integrazione della prova scritta con una prova orale, nell’originario contesto del D.L. 126/2019 (L. 159/2019), si inseriva in una procedura concorsuale la cui prova scritta avrebbe dovuto essere articolata in quesiti a risposta multipla. La sostituzione – operata dal D.L. 22/2020 (L. 41/2020) – con una prova articolata in quesiti a risposta aperta ha poi consentito di verificare le competenze disciplinari e didattico metodologiche già in sede di svolgimento della prova scritta.

 

Disposizioni per lo svolgimento in sicurezza delle procedure concorsuali per il personale scolastico fino al 31 dicembre 2022

 

Il comma 20 stabilisce che con ordinanza del Ministro dell’istruzione sono definiti appositi protocolli, sottoposti alla previa approvazione del Comitato tecnico-scientifico, relativi alle modalità di svolgimento in sicurezza, fino al 31 dicembre 2022, dei concorsi per il personale scolastico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, la relazione illustrativa evidenzia che l’espletamento dei concorsi del personale scolastico necessita di protocolli esclusivi e adeguati soprattutto sul piano logistico (dato che le sedi di svolgimento di queste procedure consentono una capienza massima di partecipanti minore rispetto a quella consentita in altre sedi), specificità, questa, che evidentemente impedisce l’applicazione dei protocolli ordinari adottabili per altre procedure concorsuali.


 

Articolo 60
(Misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore e della ricerca, nonché in materia di concorso di accesso alle scuole di specializzazione in medicina)

 

L'articolo 60 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno 2021, un fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro, destinato a promuovere attività di orientamento e tutorato rivolte a studenti che necessitano di azioni specifiche per l'accesso ai corsi di formazione superiore nonché di azioni di recupero e inclusione riferite anche a studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

L'articolo reca altresì disposizioni relative ai concorsi di accesso alle scuole di specializzazione in medicina.

 

Il comma 1 - in considerazione dei disagi determinati dalla crisi epidemiologica da COVID-19 - istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno 2021, un fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro, ai cui oneri si provvede ai sensi dell'art. 77 del provvedimento in esame, recante le disposizioni finanziarie.

Il fondo è finalizzato a favorire l’attività di orientamento e tutorato a beneficio di studenti che necessitino di azioni specifiche indirizzate alla promozione del loro accesso ai corsi della formazione superiore, nonché di azioni di recupero e inclusione, aperte anche agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento.

L'individuazione dei criteri di riparto e di utilizzazione delle suddette risorse è demandata a un decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Sono soggetti destinatari delle risorse in questione:

§  le università, anche non statali legalmente riconosciute ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243.

La legge n. 243 del 1991 disciplina l'accesso ai contributi statali per le università e gli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti.

Il contributo da assegnare a ciascuna università è quantificato sulla base di criteri oggettivi, che tengono conto di determinati elementi, tra i quali i dati statistici e informativi riguardanti: il numero degli studenti; le facoltà, i corsi di laurea, le scuole, i corsi di dottorato di ricerca, i dipartimenti e gli istituti; l'organico del personale docente e non docente; la dotazione di strumentario scientifico, tecnico e di biblioteca; la consistenza e il grado di disponibilità delle strutture immobiliari adibite alle attività universitarie; le condizioni finanziarie con specificazione delle entrate derivanti dalle tasse e dai contributi studenteschi.

Le università sono vincolate a riservare una quota del contributo statale agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, mediante borse di studio o forme di esenzione dal pagamento di tasse e contributi studenteschi.

 

§  le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, che ha provveduto alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

 

Nella Relazione illustrativa si pone in rilievo la coerenza delle disposizioni di cui al comma in esame con l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 68 del 2012, il quale affida alle università e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica - nei limiti delle risorse disponibili nei relativi bilanci - (tra l'altro) l'organizzazione dei servizi di orientamento e di tutorato, al fine di realizzare il successo formativo degli studi.

 

Il comma 2, apportando modifiche all’articolo 19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002):

§  elimina - ai fini della partecipazione ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia da parte dei medici iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale - l'obbligo di dover rinviare detta partecipazione al termine del corso di formazione in medicina generale ovvero di dover interrompere il corso medesimo;

§  elimina - ai fini della partecipazione ai concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale da parte dei medici che si iscrivono alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia - l'obbligo di dover rinviare detta partecipazione al termine della scuola universitaria di specializzazione ovvero di dover interrompere la medesima;

§  esclude, in ogni caso, la contemporanea iscrizione e frequenza a corsi di formazione specifica in medicina generale e alle scuole di specializzazione universitaria di area sanitaria (con la conseguenza che l'eventuale superamento del secondo concorso impone al medico di optare per uno dei due percorsi).

 

Nella Relazione illustrativa si evidenzia come le modificazioni introdotte dal comma in esame siano tese ad adeguare il dettato normativo:

§  sia ai principi sanciti dal giudice amministrativo (costituiscono oggetto di richiamo le sentenze TAR Lazio n. 13187/2020, n. 12355/2020, n. 12936/2020 e n. 13187/2020), che ha interpretato l'“interruzione” del corso prevista dall'art. 19, comma 12, della legge n. 448 del 2001 come "sospensione della frequenza con conseguente obbligo di recupero delle giornate di formazione perse" per poter partecipare alle prove della procedura concorsuale per l’accesso alle scuole di specializzazione, senza che ciò necessariamente comporti, per l’interessato, l’onere di dover rinunciare preventivamente al corso di formazione in medicina generale, soltanto per poter partecipare al concorso e, dunque, prima di avere la certezza in ordine all’accesso al corso di specializzazione universitaria di suo interesse, certezza che potrà maturare solo per effetto dell’eventuale superamento della prova concorsuale e dell’utile collocazione in graduatoria;

§  sia al parere espresso dal Ministero della salute nella nota N. DGPROF/4/I.5.f.b/2011/9, nella quale si asserisce che "dalla lettura del dettato normativo è palese come il legislatore, con il termine “interrompendo”, non abbia inteso precludere al medico in formazione specifica in medicina generale la possibilità di partecipare alle selezioni per l’accesso ai corsi di specializzazione universitaria, fermo restando il principio, in caso di esito positivo, della preclusione alla contemporanea frequenza ad entrambi i corsi".

 

Il comma 3 - tramite novella all’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 - effettua una modifica di coordinamento conseguente alla disposizione di cui al comma 2, inserendo anche i concorrenti iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale tra i soggetti per i quali si rende necessario disciplinare le modalità di valutazione dei titoli nell’ambito dei concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia.

Per effetto della disposizione in esame, si prevede di non valutare i c.d. “titoli aggiuntivi”  (titoli di studio di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130) anche ai concorrenti iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale, al pari di quanto stabilito con riferimento ai concorrenti: i) in possesso di diploma di specializzazione, ii) titolari di contratto di specializzazione, iii) dipendenti medici delle strutture del Servizio sanitario nazionale o delle strutture private con esso accreditate, e iv) in possesso del diploma di formazione specifica per medico di medicina generale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Il comma 4 - sempre a fini di coordinamento con la disposizione di cui al comma 2 -  interviene sull’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, sopprimendo il terzo periodo, che interpretava l'articolo 19, comma 12, della legge n. 448, nel senso di consentire ai medici iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale la partecipazione ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione universitarie di area sanitaria alla condizione di aver terminato il corso di formazione ovvero di rinunciare ad esso, interrompendolo anticipatamente.

 

Si valuti l'opportunità - sotto il profilo della gerarchia delle fonti - di intervenire su una norma di rango secondario con disposizione di rango primario.

 


 

Articolo 61
(Fondo italiano per la scienza)

 

L'articolo 61 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il "Fondo italiano per la scienza" con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

 

Il Fondo italiano per la scienza è destinato a promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale.

Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo - quantificati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 - si provvede ai sensi dell'articolo 77 del provvedimento in esame, recante le disposizioni finanziarie.

L'individuazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione delle risorse del Fondo è demandata a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Tali criteri e modalità di assegnazione delle risorse devono conformarsi a procedure competitive ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC), con particolare riferimento alle tipologie denominate "Starting Grant" e "Advanced Grant".

 

Nella Relazione illustrativa si specifica che "in coerenza con i princìpi che informano il finanziamento della ricerca di base e fondamentale a livello internazionale, i bandi valorizzeranno il contenuto innovativo dei progetti presentati ed il profilo curriculare dei presentatori. I parametri citati nella disposizione prevedono lo svolgimento di progetti di ricerca di durata, di norma, triennale posti sotto la responsabilità di un P.I. (principal investigator) al quale, nell’ambito del finanziamento concesso, è data possibilità di strutturare uno specifico gruppo di ricerca finalizzato all’obiettivo del progetto. Inoltre, una particolare valorizzazione sarà riservata, tra i criteri del bando, alla promozione delle ricerche svolte presso strutture di ricerca nazionali, soprattutto se proposte da ricercatori italiani impegnati all’estero, nei cui confronti, pertanto, tale programma costituisce un incentivo al rientro".

 

Il European Research Council (ERC) - Consiglio europeo della ricerca - è stato istituito nel febbraio 2007 dalla Commissione europea nell'ambito del Settimo programma quadro per la ricerca (7° PQ), al fine di provvedere all'attuazione del programma specifico "Idee" del 7° PQ e sostenere la ricerca di frontiera svolta su iniziativa dei ricercatori.

L'obiettivo principale dell'ERC è stimolare l'eccellenza scientifica in Europa, sostenendo e incoraggiando i migliori scienziati, studiosi ed ingegneri e invitandoli a presentare le loro proposte nei vari settori della ricerca.

L'ERC è composto da un consiglio scientifico indipendente e da un'agenzia esecutiva che opera per conto della Commissione europea. Il consiglio scientifico definisce la strategia scientifica e le relative metodologie, mentre l'agenzia esecutiva provvede all'attuazione di tali strategie e metodologie gestendo le attività di finanziamento dell'ERC nel contesto giuridico del 7° PQ.

L'agenzia esecutiva dell'ERC è stata formalmente istituita nel dicembre 2007 ed è diventata autonoma dal punto di vista amministrativo il 15 luglio 2009.

L'ERC opera in modo trasparente e in piena integrità e autonomia, princìpi di cui è garante la Commissione europea, alla quale il Consiglio rende conto. La Commissione europea detiene la responsabilità finale dell'esecuzione del 7° PQ e del relativo bilancio.

Gli schemi di finanziamento offerti dall'ERC si articolano in tre tipologie:

§  Starting Grant, rivolta a ricercatori in qualsiasi ambito di ricerca che intendono svolgere attività autonoma di ricerca in Europa.

Ai fini dell'erogazione del finanziamento sono richiesti: 2-7 anni di esperienza maturata dopo il conseguimento del dottorato di ricerca (o di un altro titolo equipollente) e con un curriculum scientifico molto promettente; un’eccellente proposta di ricerca; che le attività di ricerca siano svolte presso un’organizzazione di ricerca pubblica o privata (“istituzione ospitante”) situata in uno degli Stati membri dell’UE o dei Paesi associati a Horizon Europe.

Il finanziamento per ciascuna borsa di ricerca è fino a 1,5 milioni di euro per un periodo di 5 anni.

§  Consolidator Grant, rivolto a ricercatori che stanno consolidando il proprio team o progetto di ricerca indipendente.

Ai fini dell'erogazione del finanziamento sono richiesti: 7-12 anni di esperienza maturata dopo il conseguimento del dottorato di ricerca (o di un altro titolo equipollente) e con un curriculum scientifico molto promettente; un’eccellente proposta di ricerca; che le attività di ricerca siano svolte presso un ente di ricerca pubblica o privata (“istituzione ospitante”) situata in uno degli Stati membri dell’UE o dei Paesi associati a Horizon Europe.
Il finanziamento per ciascuna borsa di ricerca è fino a 2 milioni di euro per un periodo di 5 anni.

§  Advanced Grant, rivolto a leader nella ricerca affermati a livello internazionale, di qualsiasi età e nazionalità, al fine di consentire loro di portare avanti progetti altamente innovativi in grado di aprire nuove frontiere di ricerca.

Ai fini dell'erogazione del finanziamento è richiesto di essere scientificamente indipendenti, attivi nella ricerca negli ultimi 10 anni e avere un profilo che identifichi il ricercatore come leader del/i rispettivo/i settore/i di ricerca. Anche in questo caso è richiesto che le attività di ricerca siano svolte presso un’organizzazione di ricerca pubblica o privata (“istituzione ospitante”) situata in uno degli Stati membri dell’UE o dei Paesi associati a Horizon Europe.

Il finanziamento per ciascuna borsa di ricerca è fino a 2,5 milioni di euro per un periodo di 5 anni.

 

 

 

 


 

Articolo 62
(Polo di eccellenza per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell’area di crisi industriale complessa di Torino)

 

 

L’articolo 62 modifica la normativa sul Centro nazionale di eccellenza per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell’area di crisi industriale complessa di Torino al fine di renderla compatibile con la disciplina degli aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione.

Viene anche prevista una autorizzazione di spesa permanente di 20 milioni di euro a decorrere dal 2021.

 

L’articolo 49 del decreto-legge 19 maggio 2020 prevede la realizzazione di un’infrastruttura di ricerca di interesse nazionale denominata Centro nazionale per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell’automotive, con sede a Torino, nell'ambito del programma green new deal e del Piano Transizione 4.0. Il centro è destinato a favorire i processi di transizione ecologica nei settori della mobilità sostenibile pubblica e privata e la competitività dell’industria dell’automotive, prevedendo una spesa di 20 milioni di euro per il 2020.

L’articolo 49 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevedeva che il finanziamento fosse erogato nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 651/2014.

 

Il richiamato articolo 26 disciplina gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca.

Il paragrafo 1 prevede che gli aiuti alla creazione o all'ammodernamento delle infrastrutture di ricerca che svolgono attività economiche sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui allo stesso articolo e al capo I.

In base al paragrafo 2, se un'infrastruttura di ricerca svolge attività sia economiche che non economiche, i finanziamenti, i costi e le entrate di ciascun tipo di attività sono contabilizzati separatamente sulla base di principi contabili applicati con coerenza e obiettivamente giustificabili.

Il paragrafo 3 prevede che il prezzo applicato per la gestione o l'uso dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato.

Ai sensi del paragrafo 4, l'accesso all'infrastruttura è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10 % dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli. Al fine di evitare una sovracompensazione, è necessario che tale accesso sia proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento e che tali condizioni siano rese pubbliche.

Per il paragrafo 5, i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali mentre giusta il paragrafo 6 l'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

Infine, il paragrafo 7 prevede che se un'infrastruttura di ricerca riceve finanziamenti pubblici per attività sia economiche che non economiche, gli Stati membri istituiscono un meccanismo di monitoraggio e di recupero al fine di garantire che l'intensità di aiuto applicabile non venga superata in conseguenza di un aumento della proporzione di attività economiche rispetto alla situazione prevista alla data di concessione degli aiuti.

 

La relazione illustrativa chiarisce che le modifiche sono volte a meglio rispettare i criteri di distinzione tra attività economiche e attività non economiche. In base alla disciplina comunitari appena ricordata, infatti, le sovvenzioni alle prime sono classificabili come aiuto di Stato, mentre i finanziamenti alle attività non economiche non costituiscono aiuto.

 

Per attività non economiche si intendono:

§  la formazione nell’ambito del sistema nazionale di istruzione,

§  la ricerca, anche collaborativa, condotta in maniera indipendente,

§  la diffusione della conoscenza su base trasparente e non discriminatoria.

 

A queste si aggiungono le attività di trasferimento tecnologico qualora i proventi vengano completamente reinvestiti nelle attività di formazione, ricerca e diffusione, sulla base di specifica disposizione statutaria.

 

Per attività economiche si intendono invece:

§  la locazione di attrezzature o laboratori alle imprese,

§  la fornitura di servizi a imprese

§  l’esecuzione di contratti di ricerca per conto di terzi.

 

Esiste poi una sorta di soglia di tolleranza per lo sfruttamento imprenditoriale delle attività di ricerca, posto che se le attività economiche realizzate con gli stessi fattori produttivi utilizzati dall’istituto di ricerca per le attività non economiche non eccedono il 20% della capacità produttiva complessiva, tali attività (economiche) possono essere compatibili con il non aiuto a condizione che la distinzione tra le due tipologie di attività sia chiaramente individuabile e se ne tenga una contabilità separata.

Pertanto, l’articolo 62, comma 1, lettera a), modifica il comma 1 dell’articolo 49 del dl n. 34 del 2020 attribuendo carattere permanente alla spesa di 20 milioni, non più circoscritta al solo 2020.

Il comma 2, lettera b), specifica le funzioni del Centro nel senso di accentuare il carattere non economico (o imprenditoriale) delle sue attività.

In questo senso le modifiche al comma 2 dell’articolo 49 richiamato:

a)   prevedono la collaborazione del Centro non solo con istituti di ricerca nazionali ed europei, ma anche con le università;

b)   le attività di trasferimento delle conoscenze avvengono "anche mediante attività di formazione", eliminando il riferimento all’istruzione;

c)   viene esplicitato che il Centro promuove e organizza attività di:

§  ricerca e sviluppo (R&S) svolta in maniera indipendente e volta all'acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione inclusa la R&S collaborativa, nel cui ambito il Polo intraprende un'effettiva collaborazione;

§  ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non discriminatoria;

§  formazione volta a ottenere risorse umane qualificate per le competenze inerenti l'attività del Centro.

 

Il comma 1, lettera c), infine, identifica il Politecnico di Torino come soggetto responsabile della realizzazione del Centro.

Il beneficiario delle risorse pubbliche è pertanto lo stesso Politecnico, che entro il 31 luglio 2021 deve sottoporre alla valutazione e approvazione del MISE una proposta progettuale contenente i criteri, le modalità e i tempi di attuazione dell'intervento e di realizzazione dell'infrastruttura.

Entro 40 giorni dalla presentazione della proposta, il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, approva la proposta con apposito decreto.

 

Il comma 2, con riguardo all’onere finanziario pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2021, rinvia al successivo articolo 77.

 


 

Articolo 63
(Misure per favorire le opportunità e per il contrasto
alla povertà educativa)

 

 

Per il 2021, l’articolo 63 incrementa di 135 milioni di euro il Fondo per le politiche della famiglia. Tali risorse sono destinate al finanziamento delle iniziative dei Comuni rivolte al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori. Gli interventi possono essere attuati nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati. I criteri di riparto delle risorse ai Comuni, nonché le modalità di monitoraggio dell’attuazione degli interventi finanziati, e quelle di recupero delle somme attribuite, nel caso di mancata manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di mancata o inadeguata realizzazione dell’intervento, sono stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Inoltre, l’articolo in commento proroga per l’anno 2022 l’operatività del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e rifinanzia il contributo riconosciuto alle Fondazioni bancarie sotto forma di credito di imposta, incrementandone l’ammontare nella misura di ulteriori 45 milioni di euro nel 2021 (passando così il contributo da 55 a 100 milioni) e fissandolo in 55 milioni di euro nel 2022.

Infine, viene estesa al 2022 l’assegnazione alle fondazioni bancarie di un contributo sotto forma di credito d'imposta delle erogazioni effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, a condizione che le predette erogazioni siano utilizzate dai soggetti richiedenti nell'ambito dell'attività non commerciale, relativamente ai progetti finalizzati alla promozione del welfare di comunità. Il contributo stanziato per il 2022 è di 60 milioni di euro.

 

Commi da 1 a 4 - Iniziative dei Comuni per il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi e dei centri ricreativi per minori, finanziate a valere sul Fondo politiche per la famiglia

 

Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di opportunità educative rivolte ai figli, una quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia è destinata al finanziamento delle iniziative dei Comuni rivolte al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori.

Come sottolineato dalla Relazione illustrativa al provvedimento, l’articolo in esame riproduce la previsione di cui all’art. 105 del decreto legge n. 34 del 2020 (a questo proposito si veda infra nel Box dedicato al Fondo per le politiche della famiglia). Infatti, dal monitoraggio in corso, a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia, è emerso l’avvenuto utilizzo in una percentuale superiore al 90 % delle risorse erogate, attestando l’importanza dell’iniziativa in un periodo di oggettiva difficoltà economica e sociale per le famiglie con figli, correlata all’emergenza epidemiologica in atto. Il protrarsi della situazione rende pertanto opportuno, sottolinea la Relazione, estendere l’arco temporale di riferimento, consentendo il finanziamento anche di interventi da svolgere oltre il periodo estivo, ovvero fino al 31 dicembre 2021, ovviamente riferibili alle tipologie di iniziative menzionate nella norma e compatibili con il lasso temporale di riferimento (servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori).

 

Si valuti l’opportunità di indicare in modo specifico la fascia di età dei minori a cui sono rivolte le iniziative dei Comuni

 

L'ordinanza congiunta Salute/Famiglia del 21 maggio 2021 reca "Linee guida per la gestione in sicurezza di attività; educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19". Le Linee guida, che aggiornano il documento di cui all'allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, si rivolgono ai soggetti pubblici e privati che offrono attività; educative non formali e informali, nonche? attività ricreative volte al benessere dei minori, fermi restando i protocolli e le linee guida vigenti che disciplinano attività specifiche (es. attività sportive, attività culturali, ecc.). Tra tali attività sono ricomprese, a titolo esemplificativo le attività svolte: in centri estivi; in servizi socioeducativi territoriali; in centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori; presso associazioni, scout, cooperative, parrocchie e oratori e gruppi giovanili delle comunità religiose (c.d. attività di comunità). Sono inoltre ricomprese: attività educative che prevedono il pernottamento, anche residenziali; spazi per il gioco libero, laboratori e servizi doposcuola, ludoteche; scuole di danza, lingua, musica, teatro e altre attività educative extracurriculari, con esclusione di attività di formazione professionale; attività presso istituzioni culturali e poli museali; attività che prevedono la costante presenza dei genitori o tutori insieme ai bambini in età da 0 a 6 anni (es. corsi per neogenitori, corsi di massaggio infantile); attività svolte da nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini; attività di nido familiare (cd. tagesmutter); attività all'aria aperta (es. parchi pubblici, parchi nazionali, foreste).

 

Gli interventi possono essere attuati nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati. Per le finalità supra illustrate, il Fondo per le politiche della famiglia è incrementato, per il 2021, di 135 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 135 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77 del decreto in commento (comma 4).

 

 

Il Fondo per le politiche della famiglia è stato istituito ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legge n. 223 del 2006 per promuovere e realizzare interventi a tutela della famiglia, nonché per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia. Il Fondo è stato ridisciplinato dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

L'art. 3 del decreto legge n. 86 del 2018, in materia di riordino delle competenze dei Ministeri, ha confermato in capo al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità (ora Ministro per le pari opportunità e la famiglia), le funzioni precedentemente svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di famiglia, attribuendone ulteriori con la finalità di raccordare alcune competenze proprie della materia della famiglia, quali i profili relativi alle adozioni, nazionali e internazionali, nonché un più ampio novero di funzioni attinenti l'infanzia e l'adolescenza. Le modifiche all'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio è avvenuto con l'adozione del DPCM 21 ottobre 2019. Conseguentemente, la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 482, della legge n. 145 del 2018) ha introdotto una nuova disciplina e nuove finalizzazioni del Fondo.

Con riferimento alle risorse del Fondo, dal 2019, la dotazione a regime del Fondo è pari a 100 milioni di euro. Nel periodo emergenziale da COVID-19, l'art. 105 del Decreto Rilancio (decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020) ha incrementato, per il 2020, le risorse del Fondo di 150 milioni di euro, allo scopo di destinare ai Comuni una quota di 135 milioni per il potenziamento durante il periodo estivo, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa per i bambini e adolescenti di età compresa tra zero e 16 anni, nonché di destinare i restanti 15 milioni di euro al contrasto della povertà educativa con iniziative mirate. L'incremento di 150 milioni, previa Intesa in Conferenza unificata, è stato ripartito con il decreto 25 giugno 2020, che ha disposto il riparto fra le regioni e le province autonome, con i criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le Politiche sociali, di 135 milioni (si veda per questo l’Allegato 1, mentre le quote di risorse finanziarie da destinare ai singoli Comuni interessati sono indicate nell’Allegato 2). I restanti 15 milioni sono stati assegnati tramite il bando Educare in Comune, per progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative di persone minorenni.

Successivamente l'art. 19 del decreto legge n. 183 del 2020 di proroga termini (inserendo il comma 3-bis nel corpo dell'art. 105 del Decreto rilancio) ha espressamente previsto che le risorse non utilizzate, iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino a giugno 2021.
Il Fondo, per il 2021, ha raggiunto una dotazione finale pari a 155,9 milioni di euro grazie all'incremento di 50 milioni previsto dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 23, della legge n. 178 del 2020) per sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e per favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia.

 

I criteri di riparto delle risorse ai Comuni (tenuto conto della popolazione minorenne come risultante dai dati ISTAT relativi all’ultimo censimento della popolazione residente), nonché le modalità di monitoraggio dell’attuazione degli interventi finanziati, e quelle di recupero delle somme attribuite, nel caso di mancata manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di mancata o inadeguata realizzazione dell’intervento, sono stabilite con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata (comma 2). Alla erogazione delle risorse ai Comuni, sulla base dei criteri stabiliti, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, tramite ricorso ad anticipazione di tesoreria disposta dal Ministero dell’economia e delle finanze, regolarizzata con l’emissione degli ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa entro la conclusione dell’esercizio 2021 (comma 3).

 

Con riferimento alla procedura di individuazione dei beneficiari, la Relazione illustrativa al procedimento chiarisce che “il riferimento alla manifestazione di interesse alle iniziative si è reso necessario per rimediare ad una criticità gestionale emersa in riferimento alla procedura del 2020, stante che la ripartizione sulla base del computo di tutti i Comuni astrattamente coinvolgibili, al di là del concreto interesse, rende più celere e efficace la prima fase di attribuzione delle risorse, “decurtabili” ex post una volta appurata la mancanza di volontà di iniziative nel settore. Si è infine ritenuto utile replicare, legificandone il meccanismo, lo schema procedimentale seguito con riferimento all’anno 2020, che assicura la tempestività della concreta erogazione dei benefici e ne migliora conseguentemente l’efficacia. L’importo della spesa necessaria è stato quantificato riproponendo il dato “storico” rivelatosi congruo e, come detto, pressoché completamente utilizzato, per l’anno 2020, con identica allocazione finanziaria”.

 

Commi da 5 a 8 – Iniziative per il contrasto della povertà educativa minorile e per la promozione del welfare di comunità: proroga dell’operatività del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e rifinanziamento del credito riconosciuto alle Fondazioni bancarie

 

Il comma 5 proroga per l’anno 2022 l’operatività del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, di cui all'articolo 1, comma 392, della stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). Pertanto, per il 2022 viene rifinanziato il contributo riconosciuto alle Fondazioni bancarie sotto forma di credito di imposta, nella misura del 65 per cento dei versamenti effettuati dalle stesse Fondazioni al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Inoltre si incrementa l’ammontare del contributo nella misura di ulteriori 45 milioni di euro nel 2021 (passando così da 55 a 100 milioni) e di 55 milioni di euro nel 2022.

L’intervento legislativo è attuato modificando l’art. 1, comma 394, primo e secondo periodo, della legge n. 208 del 2015[219] e l’art. 1, comma 478, primo periodo, della legge n.145 del 2018[220].

 

 

La Legge di Stabilità per il 2016 (Legge n. 208 del 2015) ha previsto, ai commi 392-395, l'istituzione del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, con l'obiettivo sostenere l'infanzia svantaggiata. Il Fondo è alimentato dai versamenti delle Fondazioni di origine bancaria, alle quali è stato riconosciuto un contributo, pari a 100 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2016-2018, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati. Successivamente, la legge di bilancio 2019 (Legge n.145 del 2018, art. 1, commi 478-480) ha confermato il Fondo per il successivo triennio 2019-2021, mettendo a disposizione 55 milioni di euro annui di credito di imposta a favore delle Fondazioni di origine bancaria che possono usufruirne per il 65% degli importi versati.

Come precisato dalla Relazione illustrativa al provvedimento, nel 2019 e nel 2020 sono stati riconosciuti crediti alle Fondazioni per circa 55 milioni di euro annui.

Il Fondo è disciplinato dal Protocollo d'Intesa siglato da Acri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, MEF e Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il soggetto attuatore è stato individuato nella Fondazione con il Sud, attraverso l'impresa sociale "Con i Bambini", appositamente costituita per lo scopo, al fine di garantire maggiore trasparenza e tracciabilità della gestione del Fondo. Le risorse vengono assegnate tramite bandi, mentre le scelte di indirizzo strategico vengono definite da un apposito Comitato di indirizzo composto pariteticamente da Fondazioni di origine bancaria, Governo, organizzazioni del Terzo Settore e rappresentanti di ISFOL e EIEF – Istituto Einaudi per l'economia e la finanza. Nel triennio 2016-2018 le Fondazioni hanno alimentato il Fondo con circa 360 milioni di euro.

La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), all'art. 1, co. 230, ha poi attribuito all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) il compito di definire i parametri e gli indicatori misurabili al fine dell'individuazione di zone di intervento prioritario per la realizzazione di specifici interventi educativi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile sul territorio nazionale. E' stato così definito l'IPE – Indice di Povertà Educativa (riferito ad un target di giovani tra i 15 e i 29 anni) attraverso quattro dimensioni riferibili a: Partecipazione, Resilienza, Capacità di intessere relazioni e Standard di vita.

Con i Bambini ha pubblicato ad oggi undici bandi ( Prima Infanzia (0-6 anni), Adolescenza (11-17 anni), Nuove Generazioni 5-14 anni, Un passo avanti, Ricucire i sogni, Cambio rotta, A braccia aperte, Un domani possibile , Non uno di meno, Comincio da zero, Bando per le comunità educanti). Nella gestione dei bandi, è stato introdotto l'elemento della valutazione di impatto.

Nel periodo emergenziale, l'art. 105 del decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto rilancio) ha stanziato 150 milioni di euro, di cui, come detto, 135 milioni destinati ai comuni per le iniziative dei centri estivi e 15 milioni destinati a progetti di contrasto della povertà educativa.

Sempre in tema di povertà educativa si segnala in ultimo l'art. 246 del medesimo Decreto rilancio, che, nel 2020, ha destinato 20 milioni all’erogazione di contributi volti al sostegno degli enti del terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (qui il Bando per le Regioni del Mezzogiorno per risorse pari a 16 milioni), Lombardia e Veneto[221] per interventi riservati al contrasto alla povertà educativa, e 20 milioni per l'anno 2021, per interventi aventi finalità di rafforzamento dell'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. La concessione dei contributi è a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2014-2020.

 

Il comma 7 estende al 2022 le misure previste dall’art. 1, comma 202, della legge n. 205 del 2017[222], che assegna alle fondazioni bancarie un  contributo sotto forma di credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, relativamente ai progetti finalizzati alla promozione del welfare di comunità attraverso interventi di contrasto alle povertà e fragilità sociali, al disagio di famiglie con minori, alla domiciliarità delle cure a anziani e disabili, alla dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie, all’inclusione socio-lavorativa, alla promozione dell’occupazione. Il contributo stanziato per il 2022, pari a 60 milioni di euro (della stessa entità del contributo stanziato dalla legge di bilancio 2018 per ciascun anno del triennio 2019-2021), è assegnato secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni comunicano all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio S.p.A. (ACRI) l'impegno a effettuare le erogazioni.

L’intervento legislativo è attuato modificando l’art. 1, comma 202, primo periodo, della legge n. 205 del 2017.

 

Il comma 8 reca l’autorizzazione di spesa per gli oneri derivanti dai commi 5, 6 e 7 pari a 45 milioni di euro per l’anno 2021 e 115 milioni di euro per l’anno 2022, in particolare si provvede:

§   quanto a 45 milioni di euro per l’anno 2021 ai sensi dell’art. 77 del provvedimento in esame;

§   quanto a 115 milioni di euro per l’anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (ex art. 1, comma 200, legge di stabilità 2015 - legge n. 190 del 2014).


 

Articolo 64
(Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione)

 

 

L’articolo 64 proroga fino al 31 dicembre 2021 alcune disposizioni riguardanti l'operatività e l'estensione dei requisiti di accesso del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa ("Fondo Gasparrini"), già previste a legislazione vigente a seguito dell'emergenza da COVID-19 (comma 1).

Incrementa (di 290 milioni di euro per il 2021 e di 250 milioni di euro per il 2022) la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, modificando taluni requisiti per l'accesso ai benefici dello stesso (commi da 2 a 5).

Dispone talune forme di esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale in relazione ad atti traslativi della proprietà - nonché atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione - riferiti alle "prime case", a favore di soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età. Disciplina, altresì, i casi di insussistenza delle condizioni o dei requisiti richiesti per la fruizione di tali agevolazioni nonché di decadenza dalle medesime agevolazioni (commi da 6 a 11).

Infine, incrementa di 30 milioni di euro per l’anno 2021, la dotazione del Fondo per le politiche giovanili, destinando tali risorse al finanziamento delle politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio (commi da 12 a 14).

 

Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa - "Fondo Gasparrini" (comma 1)

 

Il comma 1 stabilisce che si applichino fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni concernenti l'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa ("Fondo Gasparrini") previste dall’articolo 54, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 ("Cura Italia", convertito, dalla legge n. 27 del 2020). 

L'art. 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 18 del 2020 stabilisce che, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo in oggetto, i relativi benefici siano estesi a lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori (di cui all'articolo 2083 c.c.[223]) a condizione che tali soggetti autocertifichino - secondo le ordinarie procedure  degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 - di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda - ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda, qualora non sia trascorso un trimestre - un calo del proprio fatturato che sia superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività a seguito delle misure adottate per l’emergenza da COVID-19.

La lettera a-bis) del comma 1 dell’art. 54 in commento, prevede che l'ammissione ai benefìci del Fondo sia estesa alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari, erogati alle predette cooperative, di importo massimo pari al prodotto tra l’importo di 400.000 euro (indicato alla lettera b) del medesimo comma 1) e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 10% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2, comma 479, della legge n. 244 del 2007. Quest'ultimo elenca le cause di ammissione ai benefici a valere sul Fondo (v. infra).

Per tali cooperative la sospensione delle rate del mutuo opera (lettera a-ter)):

§  per 6 mesi, qualora sussistano le condizioni, verificatesi successivamente al 31 gennaio 2020, per un numero di assegnatari pari ad almeno il 10 per cento dei soci;

§  per 12 mesi, qualora le medesime condizioni, verificatesi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardino un numero di assegnatari compreso tra un valore superiore al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci;

§  per 18 mesi, qualora le medesime condizioni, verificatesi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardino un numero di assegnatari superiore al 40 per cento dei soci.

La lettera a-quater) del comma 1 dell'art. 54 in questione disciplina le modalità di presentazione delle domande da parte delle cooperative.

 

In deroga alle norme generali sull’accesso al Fondo, la lettera b), chiarisce che non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Si prevede (prosegue la medesima lettera b)): che sono ammissibili mutui di importo non superiore a 400.000 euro (importo elevato rispetto al precedente limite di 250.000 euro); che la sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche ai mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate.

Infine (comma 1, lettera b-bis)), si prevede che la sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche ai mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa (v. infra).

Si ricorda che l’articolo 2 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007, commi 475 e seguenti) ha istituito il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In sintesi, la disciplina del Fondo - come modificata in seguito dalla legge n. 92/2012 (riforma del mercato del lavoro) - consente ai titolari di un mutuo per l'acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.

Il Fondo, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà di sospensione per i mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, provvede al pagamento degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

La sospensione può essere chiesta per non più di due volte e per un periodo massimo di diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e delle garanzie relative viene prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

La sospensione non può essere chiesta: nel caso di ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato; nel caso di fruizione di agevolazioni pubbliche; per i mutui relativamente ai quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi che danno diritto al beneficio della sospensione, a specifiche condizioni.

Il beneficio è previsto nelle ipotesi individuate dall’articolo 2, comma 479 della richiamata legge n. 244 e, più precisamente, in caso di:

§  cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;

§  cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.), sempre salva la risoluzione consensuale, il recesso datoriale per giusta causa, il recesso del lavoratore non per giusta causa;

§  morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile (ai sensi della legge n. 104 del 1992) non inferiore all'80%.

A seguito di novella introdotta dall'art. 54 del decreto-legge n. 18 del 2020, tra le cause di ammissione al Fondo, rientrano anche la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

Si ricorda che le norme attuative del Fondo, gestito da SIMEST, sono contenute nei decreti ministeriali 21 giugno 2010 n.132 e n. 37 del 22 febbraio 2013.

 

 

Fondo di garanzia per la prima casa (commi da 2 a 5)

 

Il comma 2 interviene sulla norma che individua le categorie con priorità nell’attribuzione dei benefici a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa. Si tratta di giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché, secondo il testo previgente, di "giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico". Con la modifica in esame, tale categoria viene sostituita dai giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età. Il comma 3 stabilisce che per i soggetti che rientrano nelle suddette categorie aventi priorità e con ISEE non superiore a 30 mila euro, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all’80% (dal 50%) della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi. La norma di riferisce ai casi in cui il rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all’80% ("limite di finanziabilità"). Tale disposizione si applica alle domande presentate tra il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore della presente disposizione) al 30 giugno 2022. In tali casi, specifica il medesimo comma 3, i soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell’intervento del Fondo.

Il comma 4 incrementa la dotazione del Fondo di 290 milioni di euro per l'anno 2021 e di 250 milioni per l’anno 2022. Il comma 5 dispone in ordine alla copertura del relativo onere, facendo rinvio all'articolo 77.

Lo stanziamento del Fondo è allocato sul capitolo 7077 dello stato di previsione del MEF. La legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) attribuiva a tale capitolo 20 milioni di euro - di competenza - per ciascuno degli anni 2021-2023.

 

L'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il Fondo di garanzia per la prima casa ("Fondo prima casa"), nell'ambito di un riordino generale del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese e in sostituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa. Il Fondo prevede la concessione di garanzie a prima richiesta su mutui, dell'importo massimo di 250 mila euro, per l'acquisto - ovvero per l'acquisto anche con interventi di ristrutturazione purché con accrescimento dell'efficienza energetica - di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario.

Con decreto ministeriale 31 luglio 2014, pubblicato nella G.U. n. 226 del 29 settembre 2014 sono state emanate le norme di attuazione della disciplina ed è stata individuata Consap quale soggetto gestore del Fondo.

Al Fondo sono state attribuite risorse pari complessivamente a 600 milioni di euro nel triennio 2014-2016 (200 milioni annui), nonché le attività e le passività del precedente Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori (istituito dall’articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008), che ha continuato ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi necessari a rendere operativo il nuovo Fondo di garanzia.

Il Fondo concede garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con le priorità sopra ricordate. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

Con il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’ABI, siglato l’8 settembre 2014, sono state disciplinate le modalità di adesione all’iniziativa da parte delle banche e degli intermediari finanziari.

Si ricorda che l'art. 1, comma 658, della legge di bilancio per il 2019 (l. n. 145/2018), dispone che il Fondo possa essere alimentato, oltre che mediante il versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, con l’intervento della Cassa depositi e prestiti, anche a valere su risorse di soggetti terzi e al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo. Si prevede inoltre che le norme di rango secondario di attuazione del Fondo stabiliscano le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell’efficacia della garanzia del Fondo, in caso di cessione del mutuo.

Per lo stato del Fondo e le modalità di finanziamento, si veda anche la relativa pagina sul sito del MEF.

 

Agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" (commi da 6 a 11)

 

Il comma 6 dispone l'esenzione dall'imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale sugli atti relativi a trasferimenti di proprietà ovvero su atti traslativi o costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione, di prime case di abitazione, a favore di soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Il requisito anagrafico deve intendersi riferito al compimento degli anni nell'anno in cui viene rogitato l'atto in questione.

Il beneficio si applica quando ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'aliquota del 2% dell'imposta di registro, ai sensi della nota II-bis, art. 1, tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni sull'imposta di registro (di cui al d.P.R. n. 131 del 1986, "testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro").

Non si applica alle abitazioni aventi le seguenti categorie catastali:

§  A1 - Abitazioni di tipo signorile

§  A8 - Abitazioni in ville

§  A9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici

 

La richiamata nota II-bis stabilisce che si possa applicare l'imposta di registro con aliquota rifdotta del 2% agli atti in questione, relativi ad abitazioni non di lusso, alle seguenti condizioni:

a)    che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano; la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;

b)   che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

c)   che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni l'aliquota agevolata al 2% o con altre agevolazioni previste dalle norme richiamate dalla medesima nota II-bis.

 

Il comma 7 reca la disciplina del medesimo beneficio quando la cessione dell'abitazione sia soggetta ad IVA. In tale caso, l'acquirente che non abbia ancora compiuto trentasei anni nell'anno in cui l'atto è rogitato, beneficia di un credito d'imposta di importo pari a quello dell'IVA versata in relazione all'acquisto. Tale credito d'imposta non dà luogo a rimborsi ma può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero dell'IRPEF, dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto. Il credito d'imposta può essere altresì utilizzato in compensazione, secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997 ("Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni").

Il comma 8 prevede l'esenzione delle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili, al ricorrere delle condizioni e requisiti previsti dal comma 6. L'esenzione si applica quando la sussistenza di tali condizioni e requisiti sia dichiarata dalla parte mutuataria resa nell'atto del finanziamento o allegata a tale atto. La disposizione fa riferimento all'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative la cui aliquota - pari allo 0,25% dell'ammontare complessivo del finanziamento - è fissata dall’articolo 18 del d.P.R. n. 601 del 1973 (recante "Disciplina delle agevolazioni tributarie").

Ai sensi del comma 9 le disposizioni previste dai commi da 6 a 8 si applicano agli atti stipulati tra il 26 maggio (data di entrata in vigore della presente disposizione) e il 30 giugno 2022.

Il comma 10 disciplina i casi di insussistenza delle condizioni dei requisiti e decadenza dalle agevolazioni, prevedendo che per il recupero delle imposte dovute e la determinazione delle sanzioni e degli interessi trovino applicazione:

§  la tariffa - parte prima - articolo 1, nota II-bis, del d.P.R. n. 131 del 1986

§  l’articolo 20 del d.P.R. n. 601 del 1973.

 

La già citata nota II-bis stabilisce che in caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici ivi previsti, prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. In caso di applicabilità dell'IVA, si procede al recupero della differenza (tra la somma dovuta e l'agevolazione indebitamente fruita) nonché all'irrogazione della sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono comunque dovuti gli interessi di mora. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici "prima casa", proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Riguardo all'esenzione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti, l'art. 20 del d.P.R. n. 601 del 1973 prevede, con disposizione analoga, che si proceda, nei confronti del mutuatario, al recupero della differenza, nonché a irrogare la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza medesima.

 

Il comma 11 rinvia all'articolo 77 per quanto concerne la copertura degli oneri (valutati in 347,34 milioni di euro per l’anno 2021 e 260,48 milioni di euro per l’anno 2022) derivanti dai commi da 6 a 10.

Fondo per le politiche giovanili (commi da 12 a 14)

 

Il comma 12 dispone in incremento di 30 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo per le politiche giovanili. Le risorse sono destinate alle politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti all’uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso attività di assistenza e supporto psicologico, azioni volte a favorire l’inclusione e l’innovazione sociale nonché lo sviluppo individuale, la promozione di attività sportive per i giovani di età inferiore ai 35 anni.

Il comma 13 demanda ad un decreto del Ministro delle politiche giovanili, d'intesa con la Conferenza unificata, la definizione dei criteri di riparto delle risorse e le modalità di attuazione degli interventi. Tali interventi, specifica il comma in esame, sono realizzati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dal sistema delle Autonomie locali.

Il comma 14 dispone in ordine al relativo onere, rinviando all'articolo 77.

 

Il Fondo per le politiche giovanili è stato istituito, dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 223/2006, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché per facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi. Il fondo è destinato a finanziare azioni e progetti di rilevante interesse nazionale, nonché le azioni ed i progetti destinati al territorio, individuati di intesa con le regioni e gli enti Locali.

Il cap. 853 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 2021 reca uno stanziamento relativo al Fondo per le politiche giovanili pari a circa 36,4 milioni di euro.

Si ricorda che la legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), art. 1, comma 459, ha incrementato di 30 milioni, a decorrere dal 2019, le risorse del predetto Fondo.

 


 

Titolo VII – Cultura

Articolo 65, commi 1 e 10
(Incremento del Fondo emergenze spettacolo,
cinema e audiovisivo)

 

 

L’articolo 65, comma 1, incrementa, per l'anno 2021, di € 47,85 mln per la parte corrente e di € 120 mln per gli interventi in conto capitale, la dotazione dei Fondi destinati alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, istituiti dall’art. 89, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020).

Il comma 10 reca la copertura degli oneri.

 

Il comma 1 dispone, inoltre, che quota parte dell’incremento del fondo di parte corrente è destinata a riconoscere un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi dell’infezione da virus SARS-CoV-2 nel settore dello spettacolo.

 

Per le misure riguardanti il settore adottate per fronteggiare le conseguenze derivanti dal COVID-19, si veda la pagina dedicata sul sito del Ministero della cultura.

 

Preliminarmente, si valuti l’opportunità di novellare l’art. 89, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020).

 

L’art. 89, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha previsto l’istituzione nello stato di previsione dell’allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo[224] di due Fondi – uno di parte corrente, l’altro in conto capitale[225] – volti a sostenere l’emergenza dei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, con uno stanziamento, per il 2020, originariamente pari, rispettivamente, a € 80 mln e a € 50 mln.

Successivamente:

§  l’art. 183, co. 1, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), novellando il citato art. 89, co. 1, ha incrementato per il 2020 a € 145 mln le risorse del Fondo di parte corrente e a € 100 mln le risorse del Fondo in conto capitale[226]. Inoltre, inserendo il co. 3-bis nello stesso art. 89, ha previsto un possibile incremento delle risorse del “Fondo di cui al comma 1”, per € 50 mln nel 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate al Piano operativo “Cultura e turismo” di competenza dell’allora MIBACT;

§  l’art. 80, co. 2, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020), sempre novellando il medesimo art. 89, co. 1, ha disposto che, per il 2020, la dotazione del Fondo di parte corrente era incrementata a € 185 mln, mentre la dotazione del Fondo in conto capitale era incrementata a € 150 mln;

§  l’art. 5, co. 1, e l’art. 6-bis, co. 1, del D.L. 137/2020 (L. 176/2020) – senza novellare il più volte citato art. 89, co. 1 – hanno incrementato la dotazione del Fondo di parte corrente, rispettivamente, di ulteriori € 100 mln per il 2020 (per un totale, dunque, di € 285 mln) e di € 90 mln per il 2021;

§  l’art. 36, co. 1, del D.L. 41/2021 (L. 69/2021) – senza novellare il più volte citato art. 89, co. 1 – ha incrementato di € 200 mln per il 2021 la dotazione del Fondo di parte corrente.

 

Per effetto di quanto ora previsto, dunque, per il 2021 le risorse del Fondo di parte corrente risultano pari a € 337,85 mln, mentre le risorse del Fondo di parte capitale risultano pari a € 120 mln.

 

Per la distribuzione delle risorse sono intervenuti vari decreti ministeriali. In particolare:

§  con DM 188 del 23 aprile 2020 sono stati destinati € 20 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, agli organismi operanti nei settori del teatro, della danza, della musica e del circo che non sono stati destinatari di contributi a valere sul FUS nel 2019. Tali risorse sono poi state incrementate di € 6,8 mln per il 2020, sempre provenienti dal Fondo di parte corrente, con DM 278 del 10 giugno 2020. Ulteriori risorse, sempre provenienti dal Fondo di parte corrente, sono state destinate ai medesimi organismi con DM 503 del 9 novembre 2020 (€ 13,4 mln per il 2020), DM 557 del 3 dicembre 2020 (€ 13,4 mln per il 2020), DM 137 del 26 marzo 2021 (€ 1 mln per il 2021 per le imprese di produzione circense) e DM 162 del 21 aprile 2021 ( 27 mln per il 2021);

§  con DM 211 del 28 aprile 2020 sono stati destinati € 5 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, allo spettacolo viaggiante.  Modifiche al medesimo decreto sono poi state apportate con DM 313 del 10 luglio 2020.
Tali risorse sono state incrementate con DM 480 del 26 ottobre 2010 (€ 5 mln per il 2020), DM 559 del 3 dicembre 2020 (€ 5 mln per il 2020) e DM 136 del 26 marzo 2021 (€ 10 mln per il 2021), sempre a valere sul Fondo di parte corrente;

§  con DM 273 del 5 giugno 2020 si è provveduto ad assegnare al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo € 100 mln per il 2020, provenienti dal Fondo in conto capitale, destinati agli interventi di cui al Capo III della L. 220/2016 (incentivi fiscali, contributi automatici, contributi selettivi, contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva).
Ulteriori € 25 mln per il 2020 provenienti dal Fondo in conto capitale sono stati attribuiti al medesimo Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo con
DM 463 del 14 ottobre 2020, che ha anche destinato € 25 mln per il 2020, sempre provenienti dal Fondo in conto capitale, a Istituto Luce Cinecittà Srl;

§  con DM 274 del 5 giugno 2020 sono stati destinati € 20 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, al sostegno delle sale cinematografiche.
Ulteriori € 20 mln per il 2020 sono stati destinati alle sale cinematografiche, sempre a valere sul Fondo di parte corrente, al fine di potenziare il ristoro dei mancati introiti da biglietteria, con DM 315 del 10 luglio 2020.
Inoltre, lo stesso decreto ha destinato ulteriori € 2 mln per il 2020, sempre del Fondo di parte corrente, al sostegno della programmazione delle sale all’aperto nella stagione estiva. Altre risorse, sempre provenienti dal Fondo di parte corrente, sono state destinate alle sale cinematografiche con
DM 450 del 7 ottobre 2020 (€ 20 mln per il 2020) e DM 558 del 3 dicembre 2020 (€ 50 mln per il 2020). Da ultimo: con comunicato stampa del 19 maggio 2021 è stata data notizia della firma di un decreto, il cui testo sarà visibile dopo la registrazione (dovrebbe trattarsi del DM 188 del 18 maggio 2021), che, per il 2021, destina € 10 mln al sostegno della programmazione di spettacoli cinematografici all’aperto ed € 10 mln al sostegno e alla organizzazione degli spettacoli dal vivo all’aperto svolti nel periodo compreso tra il 26 aprile e il 30 settembre 2021; con comunicato stampa del 25 maggio 2021 è stata data notizia della firma di un ulteriore decreto, il cui testo sarà visibile dopo la registrazione (dovrebbe trattarsi del DM 197 del 25 maggio 2021) che, per il 2021, destina € 40 mln per sostenere la riapertura delle sale cinematografiche;

§  con DM 313 del 10 luglio 2020 sono stati destinati € 10 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, al sostegno dell’esercizio teatrale privato (e, al contempo, come ante evidenziato, sono state apportate modifiche al DM 211 del 28 aprile 2020).
Successivamente, con DM 407 del 17 agosto 2020 è stato consentito l’accesso al beneficio anche alle piccole sale teatrali (fra 100 e 299 posti) e, al contempo, sono stati aggiornati i criteri previsti dal DM 313/2020.
Il DM 407/2020 è poi stato modificato dal
DM 467 del 16 ottobre 2020 che, inoltre, ha proceduto ad un ulteriore riparto del Fondo di parte corrente. In particolare, ha destinato: € 5 mln per il 2020 ai teatri di rilevante interesse culturale, ai centri di produzione teatrale, ai teatri di tradizione e ai centri di produzione danza; € 4 mln per il 2020 al sostegno degli organismi di programmazione ovvero esercizio teatrale che avevano inoltrato richiesta di contributo ai sensi dei DM 10 luglio 2020 e 17 agosto 2020; € 1 mln per il 2020 al sostegno di festival, cori e bande; € 1,1 mln per il 2020 al Fondo nazionale per la rievocazione storica;

§  con DM 380 del 5 agosto 2020 sono stati destinati € 10 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, al sostegno all’industria musicale, discografica e fonografica.
In seguito, il
DM 460 del 13 ottobre 2020 ha modificato il DM 380/2020: in particolare, preso atto che le risorse dallo stesso indicate risultavano eccedenti di € 4,7 mln rispetto ai contributi teorici erogabili al totale dei beneficiari e che l’importo eccedente sarebbe stato messo in economia, ha ridotto le risorse da assegnare a € 5,3 mln per il 2020;

§  con DM 397 del 10 agosto 2020 sono stati destinati € 10 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, per il ristoro degli operatori nel settore della musica dal vivo (organizzazione di concerti, attività di booking e intermediazione di concerti, attività di management e consulenza di artisti, proprietà e gestione di spazi adibiti alla musica dal vivo: c.d. live club; attività di organizzazione di festival di musica dal vivo);

§  con DM 487 del 29 ottobre 2020 sono stati destinati € 10 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, alle scuole di danza private non configurate come associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche o comunque non facenti capo al CONI;

§  con DM 488 del 2 novembre 2020 sono stati destinati complessivi € 20 mln per il 2020 al sostegno di autori ed artisti interpreti ed esecutori (€ 10 mln) e degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di cui all’art. 2 del d.lgs. 35/2017 (€ 10 mln).
Successivamente, con
DM 107 del 3 marzo 2021 sono stati destinati € 25 mln per il 2021 al sostegno degli autori e degli artisti interpreti ed esecutori (€ 20 mln) e degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente (€ 5 mln). Tale DM è stato poi modificato con DM 125 del 16 marzo 2021;

§  con DM 515 del 12 novembre 2020 sono stati destinati € 10 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, al sostegno di cantanti, danzatori, professori d’orchestra, artisti del coro, artisti circensi, altri artisti e maestranze iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, scritturati da organismi e centri di produzione della danza, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione, istituzioni concertistico orchestrali, complessi strumentali, festival di danza, circo, musicali o multidisciplinari, organismi di produzione musicale o imprese circensi; al contempo, con DM 516 del 12 novembre 2020 sono stati destinati € 10 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, al sostegno di attori, altri artisti e maestranze iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, scritturati da teatri, centri di produzione teatrale, compagnie teatrali professionali e festival teatrali o multidisciplinari.
Successivamente, con
DM 613 del 29 dicembre 2020, si è proceduto ad un ulteriore riparto del Fondo di parte corrente (per un totale di € 3,3 mln per il 2020 e € 12,6 mln per il 2021), destinando € 7,1 mln per il sostegno degli scritturati per spettacoli di musica, danza e circo ed € 8,8 mln per il sostegno degli scritturati per spettacoli teatrali.
Da ultimo, con
DM 69 del 5 febbraio 2021 sono stati destinati ai medesimi scritturati complessivi € 3,5 mln per il 2021 (in tal caso, senza indicazione della suddivisione delle risorse fra i due gruppi);

§  con DM 529 del 20 novembre 2020 sono stati destinati € 5 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, al sostegno degli operatori della sartoria, modisteria, parruccheria, produzione calzaturiera, attrezzeria, buffetteria che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato derivante da forniture per lo spettacolo;

§  con DM 27 del 12 gennaio 2021, sono stati destinati € 20 mln per il 2021 al sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche;

§  con DM 26 del 12 gennaio 2021 sono stati destinati € 25 mln per il 2021, quota parte del Fondo, al sostegno delle imprese di distribuzione cinematografica;

§  con DM 190 del 24 maggio 2021 – il cui testo sarà visibile dopo la registrazione – sono state destinate risorse, quota parte del Fondo di parte corrente, alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva internazionale.

 

Il comma 10 dispone che alla copertura degli oneri derivanti, fra l’altro, dal comma 1, si provvede ai sensi dell’articolo 77.


 

Articolo 65, commi 2 e 10
(Incremento del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali)

 

 

L’articolo 65, comma 2, incrementa di € 20 mln per il 2021 il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall’art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il comma 10 reca la copertura degli oneri.

 

Per le misure riguardanti il settore adottate per fronteggiare le conseguenze derivanti dal COVID-19, si veda la pagina dedicata sul sito del Ministero della cultura.

 

Preliminarmente, si valuti l’opportunità di novellare l’art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

 

L’art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha istituito nello stato di previsione dell’allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo[227] il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali[228], con una dotazione, per il 2020, di € 171,5 mln, destinato al sostegno dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non statali, nonché delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, inclusi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore. Il medesimo Fondo è stato altresì destinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre.

In seguito:

§  l’art. 80, co. 1, lett. a), del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) – novellando l’art. 183, co. 2, del D.L. 34/220 (L. 77/2020) - ha incrementato la disponibilità del Fondo per il 2020 di € 60 mln – portandolo, così, a € 231,5 mln - e lo ha destinato, con riferimento a spettacoli, fiere, congressi e mostre, al ristoro delle perdite derivanti anche dai casi di rinvio (come già previsto in alcuni decreti ministeriali attuativi intervenuti) o di ridimensionamento;

§  l’art. 5, co. 3, e l’art. 6-bis, co. 3 e 4, del D.L. 137/2020 (L. 176/2020) – senza novellare il citato art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) - hanno incrementato di ulteriori € 400 mln per il 2020 e di € 51 mln per il 2021 la dotazione del Fondo. In particolare, € 350 mln della dotazione aggiuntiva per il 2020 sono stati destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, mentre € 1 mln della dotazione 2021 è stato destinato al ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali in programma nel territorio italiano, per l’annullamento delle presenze di pubblico stabilito con il DPCM 24 ottobre 2020 (adottato nell’ambito delle misure per il contenimento della diffusione del COVID-19). Il ristoro è stato limitato alle spese che gli organizzatori avevano sostenuto per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, con riferimento ai 10 giorni successivi all’adozione del DPCM;

§  l’art. 36, co. 2 e 3, del D.L 41/2021 (L. 69/2021) - senza novellare il più volte citato art. 183, co. 2, del D.L. 34/220 (L. 77/2020) - ha incrementato il Fondo di € 120 mln per il 2021 e ha escluso le fiere e i congressi dai possibili destinatari delle risorse del Fondo[229].

 

Per effetto dell’incremento disposto dal comma 2, le risorse del Fondo per il 2021 sono dunque pari a € 191 mln.

 

Per la distribuzione delle risorse, sono intervenuti vari decreti ministeriali. In particolare:

§  il DM 267 del 4 giugno 2020, che ha destinato € 30 mln per il 2020 al sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria tramite l’acquisto di libri, prevedendo l’assegnazione delle risorse alle biblioteche, aperte al pubblico, dello Stato, degli enti territoriali e degli istituti culturali di cui alla L. 534/1996 e alla L. 549/1995. Da ultimo, con comunicato stampa del 24 maggio 2021, è stata data notizia della firma di un ulteriore decreto, il cui testo sarà visibile dopo la registrazione (dovrebbe trattarsi del DM 191 del 24 maggio 2021) che destina € 30 mln per il 2021 alle stesse finalità;

§  il DM 268 del 4 giugno 2020, che ha destinato € 10 mln per il 2020 al c.d. “tax credit librerie”, ossia il credito di imposta, istituito dall’art. 1, co. 319, della L. 205/2017 a decorrere dal 2018, di cui possono usufruire gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, o nel settore di vendita al dettaglio di libri di seconda mano;

§  il DM 297 del 26 giugno 2020, che ha destinato € 50 mln per il 2020 ai musei civici, ai musei diocesani e agli altri musei e luoghi della cultura non statali con personalità giuridica o, se di appartenenza pubblica, comunque dotati di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio.
Ulteriori risorse sono state destinati ai musei e ai luoghi della cultura non statali con
DM 448 del 7 ottobre 2020 (€ 20 mln per il 2020), DM 517 del 13 novembre 2020 (€ 17,6 mln per il 2020) e DM 568 del 7 dicembre 2020 (€ 15,5 mln per il 2020);

§  il DM 364 del 30 luglio 2020, che ha destinato € 10 mln per il 2020 al sostegno dei piccoli editori. Tale decreto è stato poi modificato con DM 481 del 26 ottobre 2020 che, conseguentemente, ha previsto la riapertura dei termini di presentazione delle domande di contributo per la durata di 10 giorni, e con DM 547 del 1° dicembre 2020;

§  il DM 371 del 3 agosto 2020, che ha destinato € 20 mln per il 2020 al ristoro delle perdite subite dagli operatori per la cancellazione, l’annullamento o il rinvio, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di almeno un evento fieristico o congressuale in Italia o all’estero (qui la rettifica del 3 settembre 2020). Tali risorse sono poi state incrementate di € 350 mln per il 2020 (dei quali, € 130 mln agli enti fiera e agli organizzatori di fiere, € 130 mln agli organizzatori di congressi, ed € 90 mln ai soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti fiere e congressi) con DM 548 dell’1 dicembre 2020;

§  il DM 372 del 3 agosto 2020 che ha destinato € 20 mln per il 2020 al ristoro delle perdite subite dagli operatori per la cancellazione, l’annullamento o il rinvio, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di almeno una mostra d’arte in Italia o all’estero (qui la rettifica del 3 settembre 2020). Modifiche al DM 372/2020 sono poi state apportate prima con DM 468 del 19 ottobre 2020 e, successivamente, a seguito della destinazione al settore di ulteriori € 15 mln per il 2020, con DM 485 del 29 ottobre 2020. Ulteriori risorse sono state destinate allo stesso settore con DM 521 del 16 novembre 2020, (€ 14,4 mln per il 2020), DM 527 del 18 novembre 2020 (€ 10 mln per il 2020), DM 568 del 7 dicembre 2020 (€ 10 mln per il 2020) e DM 19 del 7 gennaio 2021 (€ 2 mln per il 2021). Infine, il DM 134 del 26 marzo 2021 ha apportato modifiche al DM 18 novembre 2020 e al DM 7 gennaio 2021;

§  il DM 394 del 10 agosto 2020, che ha destinato € 12 mln per il 2020 al ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di concerti di musica leggera per la cancellazione, l’annullamento o il rinvio, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di almeno uno spettacolo programmato in Italia;

§  il DM 461 del 14 ottobre 2020, che ha destinato € 5 mln per il 2020 al sostegno dei traduttori editoriali. Modifiche allo stesso sono poi state apportate con DM 562 del 4 dicembre 2020;

§  il DM 533 del 24 novembre 2020, che ha destinato € 12 mln per il 2020 all’editoria specializzata nell’arte e nel turismo ed € 10 mln per il 2020 al sostegno dei soggetti che forniscono servizi guida, audioguida o didattica agli istituti e ai luoghi della cultura;

§  il DM 43 del 19 gennaio 2021, che ha destinato € 1 mln per il 2021 alle risorse destinate alle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali;

§  il DM 107 del 3 marzo 2021, che ha destinato € 15 mln per il 2021 agli operatori nel settore dei concerti e della musica dal vivo ed € 10 mln per il 2021 agli organizzatori di concerti di musica leggera. Tale DM è stato poi modificato con DM 125 del 16 marzo 2021.

 

Il comma 10 dispone che alla copertura degli oneri derivanti, tra l’altro, dal comma 2 si provvede ai sensi dell’articolo 77.


 

Articolo 65, commi 3 e 10
(Incremento delle risorse per il funzionamento
di istituti e luoghi della cultura statali)

 

 

L’articolo 65, comma 3, incrementa di € 20 mln per il 2021 le risorse destinate al funzionamento di istituti e luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Il comma 10 reca la copertura degli oneri.

 

Per le misure riguardanti il settore adottate per fronteggiare le conseguenze derivanti dal COVID-19, si veda la pagina dedicata sul sito del Ministero della cultura.

 

In base all’art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004), sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

 

In particolare, ai fini sopra indicati, il comma 3 novella ulteriormente l’art. 183, co. 3, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

 

L’art. 183, co. 3, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha destinato alla finalità sopra indicata € 100 mln per il 2020[230].

Successivamente:

§  l’art. 80, co. 1, lett. b), del D.L. 104/2020 (L. 126/2020), novellando l’art. 183, co. 3, del D.L. 34/2020, ha incrementato l’autorizzazione di spesa per il 2020 di € 65 mln;

§  l’art. 1, co. 575, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021), sempre novellando la disposizione citata, ha autorizzato la spesa di € 25 mln per il 2021 e di € 20 mln per il 2022;

§  l’art. 36, co. 4, del D.L. 41/2021 (L. 69/2021), sempre novellando la disposizione citata, ha incrementato le risorse di € 80 mln per il 2021.

 

Per effetto dell’incremento, le risorse complessivamente disponibili per il 2021 sono dunque pari a € 125 mln.

Al riguardo, nella pagina del sito del Ministero della cultura è evidenziato che si tratta di una misura immediatamente operativa (ossia, che non richiede l’adozione di atti applicativi).

 

Il comma 10 dispone che alla copertura degli oneri derivanti, tra l’altro, dal comma 3 si provvede ai sensi dell’articolo 77.


 

Articolo 65, comma 4
(Corresponsione del co
mpenso per copia privata
agli artisti interpreti o esecutori
)

 

 

L’articolo 65, comma 4, modifica la disciplina per la corresponsione del compenso per copia privata, stabilendo, in particolare, che la quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è assegnata loro direttamente dalla SIAE, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore, e non più per il tramite dei produttori dei fonogrammi.

 

La relazione illustrativa in tal modo si snellisce il meccanismo di corresponsione della quota di compenso destinata ad artisti interpreti o esecutori per garantire un sostegno più veloce a una delle categorie particolarmente colpite dall’emergenza in corso.

 

Preliminarmente, si ricorda che l'art. 71-septies della L. 633/1941 ha stabilito che gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi (c.d. compenso per “copia privata”). Il compenso è determinato con decreto (ora) del Ministro della cultura, sottoposto ad aggiornamento triennale, tenendo conto dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche, nonché della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica[231].

In base all’art. 71-octies, co. 1 e 2, della stessa L. 633/1941, il compenso per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla SIAE, che provvede a ripartirlo, al netto delle spese, per il 50% per cento agli autori e loro aventi causa e per il 50% per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative. I produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo, e comunque entro 6 mesi, il 50% del compenso loro attribuito agli artisti interpreti o esecutori interessati.

 

In particolare, il comma 4 prevede che la SIAE (fermo restando il riparto, al netto delle spese, del 50% del compenso per copia privata per apparecchi e supporti di registrazione audio ad essa corrisposto agli autori e loro aventi causa), ripartisce (sempre al netto delle spese) il restante 50%, in parti uguali, tra i produttori di fonogrammi e gli artisti intrepreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore[232], di cui al d.lgs. 35/2017[233].

A tal fine, novella il co. 1 e abroga il co. 2 dell’art. 71-octies della L. 633/1941.


 

Articolo 65, comma 5
(Destinazione di quota parte dei contributi automatici ai registi
e agli autori delle opere cinematografiche e audiovisive)

 

 

L’articolo 65, comma 5, riserva quota parte dei contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive, dovuti, a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione in Italia e all’estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, ai registi e agli autori del soggetto, della sceneggiatura e della musica.

 

La relazione illustrativa evidenzia che si intende così valorizzare il principio di partecipazione degli autori al successo delle opere, riconoscendo loro un contributo sinora destinato esclusivamente alle imprese cinematografiche e audiovisive.

 

A tal fine, il comma 5 – richiamando le disposizioni in materia di diritti di utilizzazione economica delle opere cinematografiche recate del Titolo I, Capo IV, Sezione III, della L. 633/1941 - novella anzitutto l’art. 23, co. 1, della L. 220/2016, inserendo un secondo periodo.

 

Preliminarmente, si ricorda che l’art. 13 della L. 220/2016 – come modificato, da ultimo, dall’art. 1, co. 583, lett. a), della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021) – ha istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo. Le risorse del Fondo sono destinate al riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d'imposta, all’erogazione di contributi automatici e di contributi selettivi, all’erogazione di contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, nonché al finanziamento del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

Il Fondo è alimentato, a regime, con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore. L’importo minimo del finanziamento attraverso gli introiti erariali non può essere inferiore a € 640 mln annui[234].

In particolare, l’art. 23 ha stabilito che il Ministero della cultura concede contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive al fine di concorrere, nei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato, allo sviluppo, alla produzione e distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana.

L'importo complessivo dei contributi automatici spettante a ciascuna impresa è determinato sulla base di parametri oggettivi, relativi alle opere cinematografiche e audiovisive precedentemente prodotte ovvero distribuite dalla medesima impresa, individuati dall'art. 24.

 

Inoltre, il comma 5 affida ad un decreto ministeriale, da adottare acquisiti il parere della Conferenza Stato-regioni e il parere del Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo, la definizione dei requisiti e delle modalità di erogazione dei contributi destinati ai nuovi beneficiari.

A tal fine, novella l’art. 25, co. 1, della stessa L. 220/2016, inserendo la lett. d-bis).

 

L’art. 25, co. 1, della L. 220/2016 ha demandato ad un decreto ministeriale, da adottare acquisiti il parere della Conferenza Stato-regioni e il parere del Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo, la definizione di:

a) requisiti minimi che devono possedere le imprese cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento alla loro solidità patrimoniale e finanziaria, per accedere ai contributi automatici;

b) criteri di assegnazione dei contributi, requisiti delle opere beneficiarie ed eventuali ulteriori specifiche e limitazioni, nonché le eventuali ulteriori categorie di opere rispetto a quelle di cui all'art. 24, co. 2, lett. c), per le quali possono essere introdotti meccanismi premianti;

c) termine massimo entro cui l'importo può essere utilizzato;

d) casi di decadenza, ovvero di revoca.

In attuazione, è intervenuto il DM 342/2017, che, per quanto qui maggiormente interessa, ha disposto, all’art. 3, che possono accedere ai contributi:

a) produttori; nel caso di opere televisive, l’accesso è riservato ai soli produttori indipendenti;

b) distributori cinematografici in Italia;

c) editori home entertainment;

c) distributori internazionali.

 

 


 

Articolo 65, commi 6 e 7
(Disposizioni per il sostegno del circo equestre
e dello spettacolo viaggiante)

 

 

L’articolo 65, comma 6, esonera - dal 1° gennaio al 31 agosto 2021 - i soggetti che esercitano le attività di circo equestre e di spettacolo viaggiante dal pagamento dei canoni dovuti per concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.

Il comma 7 prevede l'istituzione di un fondo destinato al ristoro dei Comuni a fronte della diminuzione delle entrate conseguente a tali esoneri.

 

La norma mira a favorire la ripresa delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, danneggiate dall'emergenza epidemiologiche da COVID-19, come individuate dall'art. 1 della legge n. 337 del 1968 (recante "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante"). A tal fine si prevede l'esonero dal pagamento dei canoni (di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti, della legge di bilancio per il 2020, n. 160 del 2019) dovuti in relazione alla titolarità di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, per lo svolgimento di tali attività.

 

Si rammenta che, nell'ambito di una riforma complessiva prevista dalla bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), l'art. 1, comma 816, introduce il canone unico (istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane) che, dal 2021, sostituisce la Tosap, il Cosap, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'uso o l'occupazione delle strade (di cui all'articolo 27, commi 7  e  8, del codice della strada), limitatamente alle strade di pertinenza  dei  comuni  e delle province. Il canone - prevede il citato comma 816 - è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi  quelli  connessi  a prestazioni di servizi. In particolare il canone ha sostituito la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (Tosap), di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e del canone (Cosap) di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446. Il citato articolo 45 del decreto legislativo n. 507 del 1993 disciplina le occupazioni temporanee di spazi e aree pubbliche, nel qual caso la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. L’articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 si riferisce invece al canone per l’occupazione dei medesimi spazi e aree, che consente a comuni e province di prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone.

 

Il medesimo comma 6, inoltre, stabilisce esplicitamente che si debba tener conto di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge n. 162 del 2019, (convertito dalla legge n. 8 del 2020).

A tale riguardo si ricorda che l'art. 1, comma 847, della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160 del 2019) ha abrogato l'intero Capo II del d.lgs. n. 507 del 1993 (concernente la Tosap) e l’art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 (in materia di Cosap) a decorrere dal 1° gennaio 2020. Tuttavia, l'art. 4, comma 3-quater, D.L. n. 162 del 2019 (c.d. decreto fiscale, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8 del 2020) prevede che tali abrogazioni non abbiano effetto, limitatamente all'anno 2020.

 

Il comma 7 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 8,65 milioni di euro per l’anno 2021, destinato a provvedere al ristoro dei Comuni, in vista delle minori entrate a seguito degli esoneri dal pagamento dei canoni. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni in esame.

Il decreto è comunque adottato al ricorrere della condizione prevista dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997. Tale disposizione prevede che quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno (Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel caso in esame), il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.

 

 


 

Articolo 65, comma 8
(Interventi riguardanti le fondazioni lirico-sinfoniche)

 

 

L’articolo 65, comma 8, sopprime il limite massimo di finanziamento, pari a € 20 mln, attribuibile a ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche che hanno avuto la possibilità di presentare un piano di risanamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021.

 

A tal fine, novella l’art. 1, co. 590, terzo periodo, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021).

 

La relazione illustrativa fa presente che l’eliminazione di tale vincolo consentirà un utilizzo delle risorse in maniera effettivamente corrispondente ai piani di risanamento presentati da ciascuna fondazione e al suo più efficace rilancio.

 

Al riguardo, si ricorda che l’art. 1, co. da 589 a 594, della L. 178/2020 ha introdotto previsioni volte a consentire la prosecuzione del percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche[235]. In particolare, il co. 590 ha previsto la possibilità, per le (5) fondazioni che non lo avessero già fatto a seguito dell’art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) e dei successivi interventi normativi, di presentare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un piano di risanamento triennale per il periodo 2021-2023, predisposto secondo quanto disposto dallo stesso art. 11 e dalle linee guida conseguentemente adottate (v. infra). Al riguardo, ha specificato che, ai fini della redazione del piano, si doveva far riferimento, per la rinegoziazione e ristrutturazione del debito e per la riduzione della dotazione organica, al debito e alla dotazione organica esistenti al 31 dicembre 2019.

Ai fini indicati, il co. 590 ha disposto che il fondo di rotazione – istituito dallo stesso art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) - è incrementato, per l'anno 2021, di € 40 mln. Aveva altresì disposto che il finanziamento attribuibile a ciascuna fondazione non poteva essere superiore a € 20 mln.

Infine, ha previsto che, per l’erogazione delle risorse, si applicano le disposizioni di cui al co. 7 dello più volte citato art. 11 e ha stabilito per le medesime il termine del 31 dicembre 2023 per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario. Le fondazioni per le quali non sia stato presentato o non sia approvato un piano di risanamento nei termini stabiliti, ovvero non sia stato raggiunto il pareggio economico in ciascun esercizio e, entro l'esercizio finanziario 2023, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

 

Per le fondazioni lirico-sinfoniche che si trovassero nelle condizioni di amministrazione straordinaria, di cui all’art. 21 del d.lgs. 367/1996, o fossero state in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, non avendo ancora terminato la ricapitalizzazione, ovvero non potessero far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte di terzi, l’art. 11, co. 1 e 2, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) aveva previsto la possibilità di presentare un piano di risanamento. Tra i contenuti inderogabili del piano era stata prevista, in particolare, la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo, nonché la razionalizzazione del personale artistico, previo accordo con le associazioni sindacali, la rinegoziazione e ristrutturazione del debito, il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento.

Il piano doveva essere presentato ad un Commissario straordinario, appositamente nominato (v. infra), e doveva assicurare gli equilibri strutturali del bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale, sia economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari, ovvero, in base al testo originario del co. 14 dello stesso art. 11, entro l’esercizio 2016. Il piano doveva essere approvato, su proposta motivata del commissario straordinario, sentito il collegio dei revisori dei conti, con decreto MIBACT-MEF, entro 30 giorni dalla sua presentazione. In base al citato co. 14, infatti, le fondazioni che non avessero presentato il piano di risanamento entro i termini previsti, o per le quali il piano di risanamento non fosse stato approvato nei termini previsti, ovvero che non avessero raggiunto entro l’esercizio 2016 le condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo sia patrimoniale, sia economico-finanziario, dovevano essere poste in liquidazione coatta amministrativa.

Per facilitare il percorso di risanamento, il co. 6 dello stesso art. 11 ha previsto la possibilità di accedere a un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti di durata fino a un massimo di 30 anni, in favore delle fondazioni che fossero nelle condizioni di cui al co. 1. La dotazione del fondo di rotazione era stata inizialmente fissata a € 75 mln per il 2014.

Per l’erogazione delle risorse, il co. 7 ha previsto che il commissario straordinario doveva predisporre un contratto tipo, approvato dal MEF, nel quale dovevano essere indicati, tra l'altro, il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, prevedendo, altresì, qualora l'ente non avesse adempiuto nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori. L'erogazione delle somme doveva essere subordinata alla sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni, di contratti conformi al contratto tipo.

 

Successivamente, l’art. 5 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) ha previsto, fra l'altro, la possibilità, per le fondazioni che avevano presentato il piano di risanamento, di negoziare e applicare nuovi contratti integrativi aziendali e ha incrementato, per il 2014, di € 50 mln il fondo di rotazione. Inoltre, ha previsto che le Agenzie fiscali potevano ricorrere alla transazione fiscale anche nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche che avessero presentato i piani di risanamento.

Ancora dopo, l’art. 1, co. 355, della L. di stabilità 2016 (L. 208/2015) aveva prorogato (dal 2016) al 2018 il termine per il raggiungimento dell’equilibrio strutturale di bilancio per le fondazioni che avevano già presentato il piano di risanamento, previa predisposizione, da parte delle stesse – entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (dunque, entro il 31 marzo 2016) – di un’integrazione del piano, relativa al periodo 2016-2018, pena la sospensione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

Il successivo co. 356 ha esteso a tutte le fondazioni la possibilità di accedere al fondo di rotazione, allo scopo incrementato di € 10 mln per il 2016, stabilendo che quelle interessate potevano presentare – entro il 30 giugno 2016 – un piano triennale per il periodo 2016-2018, secondo le indicazioni dell’art. 11 del D.L. 91/2013 e delle linee guida relative ai piani di risanamento[236]. In particolare, ha specificato che il piano doveva prevedere la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al 50% di quella in essere al 31 dicembre 2015 e la rinegoziazione e ristrutturazione del debito esistente alla medesima data.

Nel prosieguo, l’art. 24 del D.L. 113/2016 (L. 160/2016) ha introdotto elementi di maggiore flessibilità nel percorso di risanamento, sostituendo il riferimento al raggiungimento dell'equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, con il riferimento al raggiungimento del pareggio economico in ciascun esercizio e al tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro il (termine originario) 2018. Tale termine è, poi, stato prorogato dapprima al 2019 (art. 1, co. 323, della L. di bilancio 2018-L. 205/2017), poi al 31 dicembre 2020 (art. 7, co. 1, primo periodo, e 3-bis, del D.L. 162/2019-L. 8/2020) e, da ultimo, al 31 dicembre 2021 (art. 1, co. 589, L. 178/2020).

Inoltre, l’art. 1, co. 592, della stessa L. 178/2020 ha prorogato le funzioni del Commissario straordinario fino al 31 dicembre 2022, al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche che li hanno già presentati, e fino al 31 dicembre 2023 per le attività concernenti l'approvazione e il monitoraggio dei nuovi piani di risanamento, ove presentati[237].

 

Il monitoraggio semestrale dello stato di attuazione dei piani di risanamento è stato affidato dall’art. 11, co. 3, lett. b), del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) al Commissario straordinario. Da ultimo, il 24 novembre 2020 è stata pubblicata la seconda relazione semestrale 2020 relativa al periodo gestionale di riferimento primo semestre 2020, che, ricordato che il percorso di risanamento avviato riguardava 9 delle 14 Fondazioni (Petruzzelli e Teatri di Bari, Teatro Massimo di Palermo, Teatro del Maggio musicale fiorentino, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Comunale di Bologna, Teatro Carlo Felice di Genova, Arena di Verona), ha fatto presente, in particolare, che il percorso di risanamento virtuosamente seguito nell’ultimo quinquennio è stato interrotto bruscamente dall’irrompere della pandemia da COVID-19, anche se, alla chiusura dei dati relativi al primo semestre 2020, nonostante i lunghi periodi di inattività, le fondazioni non mostravano ancora una condizione di severa sofferenza: ciò, per effetto della concomitante contrazione delle voci di costo più significative – quali, quelle relative al personale e alle produzioni artistiche –, della tenuta della contribuzione pubblica e dell’intervento della legislazione emergenziale di sostegno.

Cionondimeno, ha evidenziato che l’effetto determinato dalla pandemia potrà essere assorbito e superato medio tempore solo con un piano nazionale di “recovery” che possa potenziare le azioni di risanamento e rilancio delle fondazioni nei prossimi anni.

In ogni caso, per tutta la stagione 2021 le fondazioni devono procedere alla redazione di veri e propri “piani di contingenza”, applicando il massimo rigore sia nella gestione economica che in quella finanziaria e perseguendo piani di attività a bassissimo rischio. Al contempo, dovranno elaborare un piano strategico di breve-medio periodo.

Infine, per le ragioni esposte, la relazione aveva sollecitato a differire il termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio economico e finanziario.


 

Articolo 65, commi 9 e 10
(Card cultura per i diciottenni)

 

 

L’articolo 65, comma 9, incrementa di € 70 mln le risorse per l’assegnazione della c.d. Card cultura – introdotta per la prima volta nel 2016 – ai giovani che compiono 18 anni nel 2021.

Il comma 10 reca la copertura degli oneri.

 

A tal fine, il comma 9 novella l’art. 1, co. 576, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021) che, a sua volta, ha novellato l’art. 1, co. 357, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020).

 

Si valuti dunque l’opportunità di novellare direttamente l’art. 1, co. 357, della L. 160/2019.

 

Per effetto dell’incremento, le risorse complessivamente disponibili per i giovani che compiono 18 anni nel 2021 sono pari a € 220 mln, ossia allo stesso importo previsto per i giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2020.

 

L’art. 1, co. 979-980, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) – nel testo come modificato dall’art. 2-quinquies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) – aveva previsto che a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno, che compivano 18 anni nel 2016 era assegnata una carta elettronica – dell’importo nominale massimo di € 500 –, da utilizzare per ingressi a teatro, cinema, mostre e altri eventi culturali, spettacoli dal vivo, per l’accesso a musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali, per l’acquisto di libri. A tal fine, aveva autorizzato la spesa di € 290 mln per il 2016[238] .

Successivamente, tale previsione era stata estesa dall’art. 1, co. 626, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) anche ai giovani che compivano 18 anni nel 2017, che potevano utilizzare la carta anche per l'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. A tal fine, era stata autorizzata la spesa di € 290 mln per il 2017[239] .

Ancora in seguito, la L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) aveva rifinanziato l’iniziativa per il 2018 e per il 2019 con € 290 mln annui, ma intervenendo direttamente nello stato di previsione dell’allora MIBACT (cap. 1430).

Al riguardo, la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, nell’Adunanza di Sezione del 7 giugno 2018 (NUMERO AFFARE 00680/2018), pronunciandosi sullo schema di un nuovo DPCM di definizione della disciplina applicativa, aveva stigmatizzato la mancanza di una norma legittimante di rango primario da porre a base dello stesso[240].

A tale rilievo aveva dato seguito l’art. 7 del D.L. 91/2018 (L. 108/2018), che aveva inserito nell’art. 1, co. 626, della L. 232/2016 il riferimento al 2018[241].

Successivamente, l’art. 1, co. 604, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) aveva definito la disciplina sostanziale per l’assegnazione della carta a tutti i residenti nel territorio nazionale che compivano 18 anni nel 2019, stabilendo un limite massimo di spesa di € 240 mln (rispetto ai 290 mln previsti in precedenza) e demandando la definizione della disciplina applicativa (non più ad un DPCM, ma) ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Nel prosieguo, l’art. 50, co. 2, lett. h), del D.L. 34/2019 (L. 58/2019) aveva ridotto l’autorizzazione di spesa per il 2019 di € 100 mln, a copertura di quota parte degli oneri da esso recati – riduzione poi ristorata dalla legge di assestamento per il 2019 (L. 110/2019) – mentre l’art. 3, co. 4-bis, del D.L. 59/2019 (L. 81/2019) ha inserito i prodotti dell’editoria audiovisiva fra quelli che possono essere acquistati[242].

Ancora dopo, il già citato art. 1, co. 357, della L. 160/2019 aveva esteso ai residenti nel territorio nazionale che compivano 18 anni di età nel 2020 la disciplina per l’assegnazione della carta, stabilendo un limite massimo di spesa di € 160 mln – poi elevato a € 190 mln dall'art. 183, co. 11-ter, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) e a € 220 mln dalla L. di assestamento 2020 (L. 128/2020) – e inserendo gli abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale tra i prodotti che possono essere acquistati con la stessa[243].

Da ultimo, l’art. 1, co. 576, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021), novellando l’art. 1, co. 357, della L. 160/2019, aveva autorizzato la spesa di € 150 mln per il 2021 per l’assegnazione della carta anche ai giovani che compiono 18 anni nel 2021. A sua volta, il co. 611 – sempre novellando l’art. 1, co. 357, della L. 160/2019 - ha disposto che i giovani che compiono 18 anni nel 2020 e nel 2021 possono utilizzare la medesima carta anche per l’acquisto di abbonamenti a periodici.

 

Con comunicato del 28 marzo 2021, il MIC aveva reso noto che “dalla prima edizione ad oggi si sono registrati circa 1,6 milioni di ragazzi che hanno speso in cultura oltre 730 milioni di euro. Di questa cifra l’83% è stato speso per acquisto di libri, il 14% per concerti e musica mentre il restante 3% per le altre varie spese culturali previste”.

Da ultimo, con comunicato del 21 maggio 2021, il MIC ha reso noto che “Ad oggi sono 314.000 i ragazzi nati nel 2003 che si sono registrati sul sito www.18app.it e hanno giù speso 32,5 milioni di euro. Quella in corso è la quinta edizione di questa misura che dall’inizio ha visto partecipare quasi due milioni di ragazzi che hanno speso circa 800 milioni in cultura.”

 

Il comma 10 dispone che alla copertura degli oneri derivanti, tra l’altro, dal comma 9, si provvede ai sensi dell’articolo 77.


 

Articolo 66
(Disposizioni urgenti in tema di previdenza
e assistenza nel settore dello spettacolo)

 

 

L’articolo 66 introduce alcune disposizioni in materia di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento: alla indennità di malattia (commi 1 e 2), all’importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali (comma 3), alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (commi 4 e 5), alla tutela e al sostegno della genitorialità (comma 6), alla assicurazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo – ALAS (commi da 7 a 16), ai contributi a fini pensionistici (commi 17 e 18), all’adeguamento dell’elenco delle categorie professionali (commi 19 e 20).

 

In dettaglio, le disposizioni prevede:

indennità di malattia: i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto all’indennità di malattia per un massimo di 180 giorni nell’anno solare, a condizione che possano far valere almeno 40 contributi giornalieri (in luogo dei 100 finora previsti) dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’insorgenza della malattia.  Viene infatti, modificato l’articolo 13, comma 1, del D.Lgs.C.P.S. 16/07/1947, n. 708 (recante “Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), in base al quale “l’indennità giornaliera che compete all'iscritto in caso di malattia è pari al 50% della media delle ultime cento paghe giornaliere percepite”. La relazione illustrativa evidenzia che il passaggio da 100 a 40 contributi è dovuto al fatto che la precedente previsione rendeva spesso impossibile l’accesso alla tutela in materia (commi 1 e 2);

In base alla relazione tecnica, la stima dell’onere tiene conto sia del diverso calcolo della retribuzione media giornaliera globale che del diverso valore del massimale giornaliero di retribuzione previsti dalla norma.

 

 

Importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali: viene innalzata da 130 mila lire (67,14 euro) a 100 euro la retribuzione massima giornaliera di riferimento per il calcolo delle prestazioni del SSN, dei contributi e delle prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità. Secondo la relazione illustrativa, attualmente, infatti, l’articolo 6, comma 15 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, “prevede che per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a lire 130.000 (67,14). Senonché, detta regola determina, proprio in relazione ai soggetti con rapporto di lavoro saltuario e discontinuo, livelli di prestazione che risultano decisamente non adeguati anche assumendo a riferimento i compensi giornalieri medi del settore. Con la norma in esame, si prevede, dunque, l’innalzamento della retribuzione massima giornaliera di riferimento a euro 100,00” (comma 3);

La disposizione prevede l’aumento da 130.000 lire a 100 euro dell’importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali. In base alla relazione tecnica, dalla disposizione derivano maggiori oneri i cui effetti sono ricompresi nelle quantificazioni dei commi 1, 2 e 6.

 

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’INAIL dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo: si dispone che tutti i lavoratori iscritti al FPLS sono assicurati presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con applicazione delle disposizioni vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124[244], nonché delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività” (comma 4); inoltre, per le fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367[245] e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310[246], l’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale orchestrale, ivi compreso quello operante all’interno del golfo mistico[247]. Quanto all’ammontare del premio assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si prevede che lo stesso venga definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (comma 5);

In base alla relazione tecnica, le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il premio assicurativo e’ a totale carico dei soggetti assicurati.

 

Tutela e sostegno della genitorialità: le modifiche normative al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151[248] mirano a rendere effettiva la tutela e il sostegno della maternità e della paternità per i lavoratori dello spettacolo. Come spiega la relazione illustrativa, i lavoratori dello spettacolo, “benché pacificamente ricompresi fra i soggetti beneficiari delle tutele spesso non riescono ad accedervi. Ciò, in quanto i requisiti ivi previsti non tengono conto delle specificità delle prestazioni lavorative degli stessi e, in particolar modo, del loro carattere discontinuo”. Si prevede, così, l’inserimento, all’interno del capo X del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di una norma ad hoc, l’articolo 59-bis, la quale chiarisce che le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto alle tutele previste dal testo unico rispettivamente per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo; stabilisce inoltre che per le lavoratrici e i lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ai fini del calcolo dell’indennità di cui all’articolo 23, la retribuzione media globale giornaliera corrisponde all’importo ottenuto dividendo l’ammontare percepito in relazione alle attività lavorative nel settore dello spettacolo nei dodici mesi antecedenti l’insorgenza dell’evento per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti nel medesimo periodo. Questa previsione si è resa necessaria perché sinora il calcolo della retribuzione faceva riferimento alla retribuzione media globale giornaliera”, intesa come il valore che si ottiene dividendo per trenta l’importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo (art. 23, comma 4, D.Lgs 151/2001). Senonché, proprio in ragione del carattere discontinuo delle prestazioni lavorative dei professionisti dello spettacolo, non è infrequente che nel mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo non siano reperibili giorni lavorati, o comunque retribuiti, utili ai fini del predetto calcolo. La modifica propone, invece, una soluzione che consente di parametrare il beneficio a quelle che sono le prestazioni effettivamente svolte dai lavoratori in questione (comma 6);

 

La stima dell’onere tiene conto sia del diverso calcolo della retribuzione media giornaliera globale che del diverso valore del massimale giornaliero previsti dalla norma. La valutazione è stata effettuata ipotizzando l’entrata in vigore della norma a partire dal 1° giugno 2021.

 

 

Assicurazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo – ALAS: al comma 7 si prevede, dal 1° gennaio 2022, il riconoscimento per i lavoratori autonomi dello spettacolo di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) [249], del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182[250], di un’indennità mensile per la disoccupazione involontaria (ALAS), erogata dall’INPS, per un massimo di 6 mesi, in possesso di determinati requisiti (che devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’indennità), tra cui: a) essere in stato di non occupazione; b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie; c) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, d) aver maturato, nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; e) avere un reddito relativo all’anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro. La domanda di indennità deve essere proposta all’INPS per via telematica entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro autonomo. L’indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all’anno in cui si è concluso l’ultimo rapporto di lavoro autonomo e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi.

Essa è pari al 75 per cento dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2021 all’importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. L’indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

L’indennità è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro di lavoro autonomo. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. L’indennità non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.

Per i periodi di fruizione dell’indennità è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile come determinato dal comma 6 entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell’indennità per l'anno in corso. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori di cui al comma 7, è dovuta un'aliquota contributiva pari al due per cento[251].

L’indennità è, inoltre, incompatibile con le altre prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria e concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (commi 7-16);

 

Sono stati oggetto di stima, dalla relazione tecnica:

1.    l’onere derivante dall’erogazione dell’indennità ALAS (commi 5, 6, 7);

2.    l’onere derivante dal riconoscimento della contribuzione figurativa (comma 8);

3.    la maggiore entrata derivante dal versamento, per i lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 182/1997, di un’aliquota contributiva pari al 2% (comma 8).

 

 

Contributi a fini pensionistici: si modifica il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182[252], riducendo (attraverso la modifica dell’articolo 2, comma 2, lett. a) e dell’articolo 1, comma 15) il numero di contributi giornalieri complessivi richiesti da 120 a 90, ai fini della maturazione dell'annualità di contribuzione necessaria per l’accesso alle prestazioni pensionistiche, che altrimenti risulterebbe, secondo la relazione illustrativa, “sproporzionato rispetto ai livelli occupazionali del settore, come si evince dai dati Inps degli ultimi anni”. Al predetto art. 2 viene aggiunto un comma 2-bis con il quale si è stabilito che sono dovuti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, i contributi giornalieri anche nei casi di: a) attività di insegnamento retribuite o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche competenti o da queste organizzate; b) attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educativa collegate allo spettacolo. Il comma 2-ter. Anch’esso aggiunto, prevede che, per le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2 -bis non sono richiesti gli adempimenti di cui all’articolo 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, vale a dire la produzione del certificato di agibilità nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi.

Sono stati aggiunti inoltre, all’articolo 1, i commi 15-ter, 15-quater e 15-quinquies che prevedono: l’accredito d'ufficio di un numero di contributi giornalieri, fino a concorrenza di 90 contributi giornalieri annui complessivi, ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che non raggiungano il requisito dell’annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni e che abbiano dichiarato per il medesimo anno una retribuzione globale derivante dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo superiore quattro volte l’importo del trattamento minimo annuale in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria (15-ter); l’accreditamento di un’ulteriore giornata, fino a concorrenza di 90 contributi giornalieri annui complessivi per ogni giornata contributiva versata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, riferite alla categoria attori cinematografici e audiovisivi determina l’accreditamento di un’ulteriore giornata (15-quater);

che il datore di lavoro o il committente rilasci al lavoratore, al termine della prestazione lavorativa, una certificazione attestante l’ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati, con particolare riguardo a quanto disposto dai commi 8 e 12, con conseguente sanzione amministrativa (pari a 10 mila euro), salvo che il fatto non costituisca reato più grave, per il caso di mancato rilascio o di attestazione non veritiera. è stabilito che il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro, , e il divieto di accedere, nell’anno successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche tributarie (15-quinquies).

Si è poi prevista, con la modifica dell’articolo 4, comma 7, primo periodo, che ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere devono riferirsi, non più esclusivamente ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo, bensì a prestazioni lavorative effettive svolte per almeno due terzi nel predetto settore, al fine di garantire il ricongiungimento dei contributi maturati presso altre gestioni.

Le disposizioni appena descritte, di cui al comma 17, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2021 (commi 17 e 18).

 

Si riportano di seguito gli effetti finanziari complessivi delle disposizioni dei commi 17 e 18:

 

Anno

Totale entrate
(netto fisco)

Totale onere prestazioni

Totale onere contributi figurativi

Totale onere

Effetti complessivi
(entrate-uscite)

2021

0,0

14,8

0,0

14,8

-14,8

2022

10,9

45,1

8,6

53,7

-42,8

2023

6,7

45,7

8,7

54,4

-47,7

2024

8,5

46,9

8,8

55,7

-47,2

2025

8,6

48,2

8,9

57,1

-48,5

2026

8,7

50,0

9,0

59,0

-50,3

2027

8,8

51,5

9,1

60,6

-51,8

2028

9,0

53,9

9,2

63,1

-54,1

2029

9,1

57,2

9,4

66,6

-57,5

2030

9,3

61,5

9,6

71,1

-61,8

 

Adeguamento all’elenco delle categorie professionali:

si interviene sul secondo comma dell’articolo 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, che attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da un lato la potestà di integrare, con apposito decreto, il novero delle figure professionali soggette all’obbligo assicurativo al FPLS e al FPSP (al fine di adeguare la platea dei lavoratori assicurati sulla base dell’evoluzione delle tecnologie produttive e dell’inserimento nel mercato del lavoro di figure professionali che applicano abilità innovative) e, dall’altro, il potere di integrare o ridefinire la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo, per come prevista dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.

La modifica comporta il coinvolgimento del Ministro della cultura e del Ministro con delega per lo sport, prevedendo che il decreto ministeriale venga adottato sentiti gli stessi, nonché una costanza nell’adeguamento, prevedendo che avvenga con cadenza almeno quinquennale, tenuto conto, come riferisce la relazione illustrativa che “l’ultimo adeguamento delle figure professionali è invero avvenuto nel 2005. Senonché, dal 2005 il settore dello spettacolo si è popolato di numerose nuove figure professionali, le quali risultano oggi assicurate al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla Gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995 o alla gestione dei commercianti, a seconda della configurazione dell’attività lavorativa. Da qui, l’importanza di una previsione che introduca una scadenza temporale entro cui procedere all’adeguamento, in modo da consentire alle nuove figure professionali condizioni di tutela previdenziale più aderenti alle modalità tipiche di svolgimento delle prestazioni lavorative. Per quel che poi concerne il potere di integrazione o ridefinizione della distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, si prevede che lo stesso possa essere esercitato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato, oltreché di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con il Ministro della cultura.

Con riferimento all’adeguamento delle figure professionali si specifica che in sede di prima applicazione esso è disposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (commi 19 e 20).

 

Le disposizioni dei commi 19 e 20, secondo la relazione tecnica, non hanno impatto finanziario.

 

Il comma 21 individua gli oneri della disposizione nel modo seguente:

agli oneri dell’articolo, con esclusione di quelli derivanti dai commi 3, 4 e 5, quantificati in 14,8 milioni di euro per l’anno 2021, 53,7 milione di euro per l’anno 2022, 58,6 milioni di euro per l’anno 2023, 58,2 milioni di euro per l’anno 2024, 59,7 milioni di euro per l’anno 2025, 61,6 milioni di euro per l’anno 2026, 63,2 milioni di euro per l’anno 2027, 65,7 milioni di euro per l’anno 2028, 69,4 milioni di euro per l’anno 2029, 73,9 milioni di euro per l’anno 2030 e 74,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031, si provvede, per 10,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 11 milioni di euro per l’anno 2024, 11,2 milioni di euro per l’anno 2025, 11,3 milioni di euro per l’anno 2026, 11,4 milioni di euro per l’anno 2027, 11,6 milioni di euro per l’anno 2028, 11,9 milioni di euro per l’anno 2029, 12,1 milioni di euro per l’anno 2030 e 12,3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dai commi da 7 a 16 e, per il restante importo, ai sensi dell’articolo 77 (alla cui scheda di lettura si rinvia).


 

Articolo 67
(Misure urgenti a sostegno della filiera
della stampa e investimenti pubblicitari)

 

 

L’articolo 67, commi da 1 a 6, riconosce alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, un credito d’imposta fino al 30 per cento della spese sostenute nell’anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, risultanti da apposita attestazione. Il credito d’imposta è concesso entro il tetto di spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2021, non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione. L’efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), all’autorizzazione della Commissione europea.

Il comma 7 stabilisce che, per l'anno 2021, l’IVA relativa al commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi può applicarsi, in deroga al regime vigente, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione delle rese del 95 per cento (in luogo dell’80 per cento previsto in via ordinaria).

I commi da 10 a 13 estendono agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive il regime speciale di credito d'imposta previsto per il biennio 2021–2022 dalla legge di bilancio 2021 per gli investimenti pubblicitari su quotidiani e periodici.

 

Il comma 1 riconosce alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, un credito d’imposta fino al 30 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, come attestata ai sensi del successivo comma 2.

Si considerano ammissibili (comma 2) le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina, risultanti da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo n. 241 del 1997, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile.

Sono dunque soggetti legittimati a rilasciare l'attestazione: i responsabili dei centri di assistenza fiscale, gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, dei consulenti del lavoro e i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

 

Il credito d’imposta è concesso entro il tetto di spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2021 previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ove le risorse disponibili risultino insufficienti rispetto alle richieste ammesse, è prevista la ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta astrattamente spettante. Ai fini del calcolo della misura di sostegno, il successivo comma 3 stabilisce che essa non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 198 del 2016, n. 198, e dal decreto legislativo n. 70 del 2017. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e ai fini del suo utilizzo il modello F24 deve essere presentato a pena di scarto esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e per un ammontare che non risulti eccedente l’importo spettante.

Il comma 4 prevede la revoca del credito d’imposta nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, che può essere anche parziale, nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l’articolo 1, comma 6, del decreto legge n. 40 del 2010.

Tale norma prevede che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmetta a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

 

L’efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione dell’istanza di accesso al credito d'imposta per le spese di distribuzione e trasporto sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il MEF, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

 

Il comma 6 provvede a determinare la copertura degli oneri derivanti dal credito d'imposta per le spese di distribuzione e trasporto (60 milioni di euro per l’anno 2021) mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge n. 198 del 2016

 

Il comma 7 applica anche per l’anno 2021 il regime straordinario di forfettizzazione delle rese di giornali quotidiani e periodici ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), che ne consente la riduzione del 95 per cento (invece dell’80 per cento previsto in via ordinaria), introdotto per il 2020 dall'articolo 187 del decreto n. 34 (decreto Rilancio). In particolare, viene stabilito che per l'anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l’IVA può applicarsi, in deroga al regime vigente, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione delle rese del 95 per cento (in luogo dell’80 per cento previsto in via ordinaria).

Resta fermo che sono esclusi dall’agevolazione i giornali pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

 

L’articolo 74, comma 1, lettera c), del D.P.R. 633/1972 (D.P.R. IVA) prevede che, per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, l’imposta è dovuta dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

In base alla stessa disposizione, per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge n. 47 del 1948; per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente.

L’agevolazione si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell'intera confezione; in ogni caso, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti.

 

Il comma 8 integra la disciplina del credito di imposta per le edicole disposta dall’articolo 1, comma 609, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021). La norma riconosce un credito d'imposta per gli anni 2021 e 2022 agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita, alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), nel limite massimo di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con le modifiche recate dall'articolo in esame viene specificato che, fermo restando il suddetto limite di spesa, per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta può essere altresì parametrato agli importi spesi per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.

Il comma 609 della legge di bilancio 2021 ha prorogato per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. tax credit per le edicole). I commi 806-809 della legge di bilancio 2019 hanno precedentemente introdotto un’agevolazione fiscale per le edicole e gli altri rivenditori al dettaglio, che svolgono esclusivamente vendita di quotidiani, riviste e periodici. Essa si estende a quegli esercizi i quali pur non esclusivamente dedicati alla vendita dei giornali siano però gli unici punti vendita nel comune considerato (come identificati dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 170 del 2001). L'articolo 1, comma 393, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ha esteso il credito d'imposta anche nei casi in cui l’attività commerciale non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento. L'agevolazione è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Il credito d’imposta era stato riconosciuto per due anni (2019 e 2020) e nel limite, rispettivamente, di 13 milioni di euro e di 17 milioni. Ciascun esercente il credito d’imposta poteva fruire della misura agevolativa entro un limite di 2.000 euro all’anno, nonché entro i limiti delle regole europee sugli aiuti de minimis e solo mediante modulo F24 in compensazione (comma 807 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019).

Il comma 808 rimandava la definizione delle modalità attuative a un D.P.C.M. (poi emanato come D.P.C.M. 31 maggio 2019), anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti, nonché alla definizione di eventuali altre spese da ammettere al credito d’imposta.

L'articolo 98 del decreto legge n. 18 del 2020 (Cura Italia) ha ampliato l'ambito soggettivo e oggettivo della misura incrementando l'importo massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario da 2.000 a 4.000 euro per l'anno 2020; ampliando le fattispecie di spesa compensabili con l'ammissione delle spese per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali; estendendo il credito d'imposta, per l'anno 2020, alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

Il comma 609 della legge di bilancio 2021 ha esteso quindi la misura agevolativa al 2021 e 2022, alle condizioni e con le modalità appena illustrate, per gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani o periodici a rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita, nel limite di spesa annuale di 15 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

Secondo i dati elaborati dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria, per l’anno 2020 sono pervenute 5.120 domande (di cui 4.081 da parte di edicole, 1.017 da punti vendita non esclusivi e 22 da distributori), per un totale del credito concedibile (applicando il limite individuale di 4.000 euro) pari a 13.147.040 euro.

 

Il comma 9 stabilisce che agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, pari a 80,66 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

 

I commi da 10 a 13 estendono agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive il regime speciale di credito d'imposta previsto per il biennio 2021–2022 dalla legge di bilancio 2021 per gli investimenti pubblicitari su quotidiani e periodici.

 

In particolare, con l’articolo 1, comma 608, della legge di bilancio 2021 è stato modificato l’articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 che ha disciplinato, tra l’altro, la concessione di incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari su quotidiani e periodici, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, introducendo il comma 1-quater con il quale è stato prorogato per gli anni 2021 e 2022 il regime “speciale” del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari sui media, introdotto per l'anno 2020 con l’articolo 186 del decreto “Rilancio”.

Il regime “speciale” si caratterizza rispetto alla disciplina originariamente prevista dal decreto n. 50 del 2017 in quanto:

§  sono inclusi nel calcolo tutti gli investimenti pubblicitari e non solamente quelli incrementali rispetto a quello dell’anno precedente;

§  è stata modificata la modalità di calcolo dell'agevolazione, passando dal 75 per cento del solo margine incrementale al 50 per cento dell'investimento complessivo.

La suddetta proroga del regime “speciale” al 2021 e 2022 riguardava tuttavia esclusivamente gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali. Con le norme in esame tale regime speciale di credito d'imposta viene esteso investimenti pubblicitari sulle emittenti radiofoniche e televisive, per il biennio 2021 – 2022, ripristinando così il parallelismo tra settore stampa e settore radiotelevisivo caratterizzava in origine la misura agevolativa.

Il comma 10 sostituisce l’attuale comma 1-quater dell’articolo 57-bis del decreto legge n. 50 del 2017 con una formulazione che considera gli investimenti pubblicitari su entrambi i canali (giornali ed emittenti radiotelevisive), secondo il modello già attuato per l’anno 2020 e presente nel comma 1-ter del medesimo articolo 57-bis. Sono quindi quantificati sia il tetto di spesa dell’intera misura in 90 milioni di euro per ognuno dei due anni 2021 e 2022, sia la ripartizione del corrispondente onere carico del Fondo del pluralismo, distintamente sulle due quote spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dello sviluppo economico.

Viene prevista anche la riapertura dei termini per l’invio della comunicazione telematica di accesso alla procedura, posto che la nuova disposizione entra in vigore successivamente alla scadenza del termine della presentazione delle domande per il corrente anno 2021, fissato al 31 marzo di ogni anno dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90.

Con il comma 11 vengono abrogate le disposizioni di cui ai commi 612 e 613 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, non ancora attuate, che avevano introdotto in via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, un contributo aggiuntivo per abbonamenti ai giornali al “voucher digitale” destinato alle famiglie a basso reddito per l’acquisizione di servizi di connessione in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici.

Il comma 12 quantifica gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 10 e reca la copertura finanziaria. Con il comma 13 si stabilisce il limite di spesa dedicato al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in esame, con il relativo onere a carico del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, ripartito a valere sulle due quote del Fondo spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico.

 

 


 

Titolo VIII – Agricoltura e trasporti

Articolo 68
(Misure di sostegno per l’agricoltura, la pesca, l’acquacoltura
e il settore agrituristico)

 

 

L’articolo 68 reca una serie di misure relative al comparto agricolo. Esso innalza al 9,5 per cento, limitatamente al 2021, la misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina (commi 1 e 2). Estende ai settori dell’agricoltura, della pesca e della silvicoltura la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare a determinate condizioni (comma 3). Istituisce nello stato di previsione del MIPAAF il Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2021 (commi 4-8). Estende alle donne – a prescindere dall’età - l'applicabilità delle misure agevolative per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (concessione di mutui agevolati e di un contributo a fondo perduto) (comma 9). Gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione     tra attività agricola ed attività agrituristica (commi 10-12). Esso interviene inoltre sul sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (commi 13 e 14). La disciplina relativa al Fondo agrumicolo viene modificata per consentire che le risorse del fondo possano altresì essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dalla normativa europea de minimis, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali alle aziende agricole il cui potenziale produttivo è stato danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati (comma 15).

 

 

Compensazioni IVA carni (commi 1-2)

 

Il comma 1 innalza al 9,5 per cento, limitatamente al 2021, la misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, novellando l’articolo 1, comma 39, della legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020).

 

Nella previgente formulazione, il suddetto comma 39 aveva prorogato al 2021 la possibilità di innalzare le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. A tal fine aveva modificato l’articolo 1, comma 506, della legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017).

Il comma 506 aveva previsto, nella formulazione originaria, l’innalzamento delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all’8% per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020; aveva demandato la concreta attuazione della misura a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascuna annualità. Tale misura riproponeva quanto già previsto, per l’anno 2017, dall’art. 1, comma 45 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), che aveva disposto le medesime percentuali di compensazione IVA.

L’articolo 1, comma 908, della legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) aveva previsto, limitatamente al 2016, l’innalzamento delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all’8%. Prima di tale intervento la percentuale di compensazione IVA era stabilita nel limite massimo del 7% per gli animali bovini e del 7,3% per gli animali suini.

Si ricorda, al riguardo, che l’articolo 34, comma 1, del D.P.R. 633/1972, (DPR IVA), istituisce, per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto, un regime di detrazione forfettizzata dell'imposta sul valore aggiunto, basato sull'applicazione di percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole.

L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti alle cooperative e loro consorzi (di cui al comma 2, lettera c) del medesimo art. 34) che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dagli imprenditori agricoli con volume d’affari al di sotto di 7000 euro annui e i cessionari e committenti (comma 6, primo e secondo periodo dello stesso art. 34).

 

Il comma 2 rinvia all’articolo 77 per la copertura degli oneri relativi, pari ad euro 27,5 milioni per il 2021.

 

Cumulabilità della garanzia del Fondo centrale di garanzia (FCG) delle PMI con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nel settore agricolo (comma 3)

 

Il comma 3 estende ai settori dell’agricoltura, della pesca e della silvicoltura la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare nei predetti settori a condizione che l'investimento:

- abbia durata minima di 10 anni;

- sia di importo superiore a 100.000 euro.

Resta salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del D.L. n. 23/2020 (L. n. 40/2020).

 

In particolare, la disposizione sopra richiamata aveva previsto, alla lettera i), che, fino al 31 dicembre 2020 e in deroga alla vigente disciplina del Fondo centrale di garanzia delle PMI, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della L. n. 662/1996, per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - alberghiero, compreso il settore termale, e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000, la garanzia del Fondo poteva essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

 

Il secondo periodo del comma 3 stabilisce che i benefìci accordati ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” non superano le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, concesse al beneficiario ai sensi del medesimo paragrafo 3.1.

 

Il punto 23 enuncia le seguenti condizioni specifiche per gli aiuti concessi alle imprese dei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura: a. l'aiuto complessivo non supera 270.000 EUR per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 225.000 EUR per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 270.000 EUR o 225.000 EUR per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere; b. gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato; c. gli aiuti alle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione.

 

Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero (commi 4-8)

 

Il comma 4 istituisce nello stato di previsione del MIPAAF il Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2021, per:

- sostenere interventi di aiuto per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero;

- favorire la continuità produttiva nel settore bieticolo saccarifero, anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste determinate dalle misure restrittive introdotte per il contenimento della pandemia da COVID-19 e stimolare la ripresa e il rilancio del comparto.

Il comma 5 determina l’aiuto, nei limiti della suddetta dotazione finanziaria pari a 25 mln di euro per il 2021, sulla base delle superfici coltivate a barbabietola da zucchero risultate ammissibili nel quadro del regime di aiuto di base di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 ed in relazione alle quali siano state presentate domande di aiuto dallo stesso produttore nell’anno 2021.

Il comma 6 disciplina le modalità di erogazione dell’aiuto a favore dei produttori di barbabietola da zucchero, mediante il versamento di un acconto pari all’ottanta percento dell’importo richiesto e del saldo al termine delle verifiche di ammissibilità.

Il secondo periodo del comma 6 estende all’erogazione dell’acconto la disciplina agevolativa prevista dall’articolo 78, comma 1-quater, del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020).

 

I commi 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 78 hanno previsto che, per assicurare liquidità alle imprese, e data la situazione di emergenza in atto, le amministrazioni pubbliche possano posticipare alcuni controlli e adempimenti richiesti per legge al momento dell’erogazione del saldo, sottoponendo il pagamento dell’anticipo a clausola risolutiva. Si tratta, in particolare, secondo quanto specificato dal comma 1-quinquies, di: a) gli adempimenti connessi alla regolarità dei contributi pubblici in relazione alle regole sugli aiuti di Stato come desumibile dal Registro nazionale degli aiuti di Stato; b) l’obbligo di verifica, con modalità telematica, ed in tempo reale, della regolarità contributiva nei confronti dell'INPS e dell'INAIL dell’azienda che svolge i lavori; c) l’obbligo di verifica fiscale per i pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche di importi superiori a cinquemila euro; d) l’obbligo di acquisire la comunicazione antimafia mediante consultazione alla banca dati nazionale unica.

 

Si ricorda, in relazione alle risorse destinate negli ultimi anni al settore bieticolo-saccarifero, che la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) ha disposto uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2017 (cap. 7370).

Un successivo rifinanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2021 è stato disposto dall'art. 56-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 (legge n. 96 del 2017), destinato all'apposito Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063 della legge n. 296 del 2006, costituito presso l'AGEA.

La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) ha ulteriormente incrementato la dotazione del suddetto Fondo di 4 milioni di euro per il 2018, di 5 milioni di euro per il 2019 e di 6 milioni di euro per il 2020 (art. 1, comma 1178).

Dal decreto di ripartizione in capitoli 2021-2023, risultano, quindi, complessivamente appostati a tal fine - nel cap. 7370 del MIPAAF, 5 milioni di euro per il 2021, mentre non sono previste risorse per il 2022 e il 2023.

Il decreto-legge n. 27 del 2019 (legge n. 44 del 2019) all'art. 10-quinquies, ha poi previsto interventi di sostegno per le imprese del settore saccarifero. In particolare, si è disposto che i procedimenti di recupero di taluni aiuti concessi per il settore dello zucchero, derivanti dalla decisione di esecuzione della Commissione n. 2015/103, restino sospesi sino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari. L'art. 10, comma 5 del decreto-legge n. 183 del 2020 (cosiddetto proroga termini), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021, ha in seguito previsto che tale sospensione avvenga "fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e comunque sino al 31 marzo 2021".

 

Il comma 7 demanda la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del Fondo a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 20 giorni dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), previa comunicazione alla Conferenza Stato-Regioni.

Il secondo periodo del comma 7 stabilisce che gli aiuti di cui all'articolo in esame devono essere stabiliti anche nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche ed integrazioni.

 

Il comma 8 statuisce in relazione alla copertura degli oneri relativi, pari ad euro 25 milioni di euro per il 2021, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la filiera della ristorazione, istituito dall’articolo 58 del D.L. n. 104/2020 (L. n. 126/2020).

 

Autoimprenditorialità femminile in agricoltura (comma 9)

 

Il comma 9 estende alle imprenditrici – a prescindere dall’età - l'applicabilità delle misure agevolative per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale recate dal Titolo I, Capo III, del d.lgs. n. 185/2000.

 

Tali misure sono (art. 10 del d.lgs. 185/2000):

- concessione di mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile;

- concessione di un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile.

 

A tal fine esso novella il comma 2, lettera c), dell’articolo 10-bis del d.lgs. n. 185/2000.

 

L'articolo 10-bis prevede che possono beneficiare delle agevolazioni in questione le imprese, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda agricola attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Le imprese subentranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) siano costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione; b) esercitino esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile; c) siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni ovvero, nel caso di società, siano composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni. Possono altresì beneficiare delle agevolazioni le imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono esercitare esclusivamente l'attività agricola ed essere amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni ovvero, nel caso di società, devono essere composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.

 

Sostegno dell’occupazione nel settore agrituristico (commi 10-12)

 

Il comma 10 prevede che gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica, di cui all’articolo 2, comma 2, della L. n. 96/2006, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica. Il fine è quello di sostenere l’incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sono fatti salvi i criteri recati dall’articolo 2135 del codice civile in relazione alla prevalenza dell’attività agricola principale.

 

In base al terzo comma dell'art. 2135 c.c. si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

 

Il comma 11 interviene sulla disciplina relativa ai criteri e ai limiti dell'attività agrituristica previsti dall'articolo 4 della L. n. 96/2006.

Viene eliminato il riferimento al tempo di lavoro necessario all’esercizio dell'attività agrituristica e di quella agricola quale regola in base alla quale le regioni e le province autonome sono chiamate a definire criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, affinché l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola.

Il comma 12 dispone in relazione agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 10 e 11, valutati in 1,57 milioni di euro per l’anno 2021, 4,56 milioni di euro per l’anno 2022, 3,63 milioni di euro per l’anno 2023, 3,65 milioni di euro per l’anno 2024, 3,67 milioni di euro per l’anno 2025, 3,70 milioni di euro per l’anno 2026, 3,72 milioni di euro per l’anno 2027, 3,74 milioni di euro per l’anno 2028, 3,76 milioni di euro a decorrere dall’anno 2029. A tali oneri si provvede, per 1,57 milioni di euro per l’anno 2021, 4,56 milioni di euro per l’anno 2022 e 3,76 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

 

Anticipazione pagamenti diretti per danni da avverse condizioni metereologiche (commi 13 e 14)

 

I commi 13 e 14 intervengono sul sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.

Il comma 13 sostituisce il comma 1 dell’articolo 10-ter del D.L. n. 27/2019 (L. n. 44/2019) per modificare le condizioni che rendono legittima la corresponsione - entro il 31 luglio di ciascun anno e fino al persistere della situazione di crisi determinatasi - di un’anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC).

Le nuove condizioni sono:

- le gravi emergenze sanitarie e fitosanitarie (la formulazione previgente menzionava le "gravi patologie fitosanitarie");

- le gravi perturbazioni di mercato (il previgente riferimento era alla crisi di alcuni settori).

Il comma 14 introduce i nuovi commi 2-bis e 2-ter nell’articolo 10-ter del D.L. n. 27/2019 (L. n. 44/2019).

Il nuovo comma 2-bis prevede che, in alternativa alla procedura ordinaria - di cui al comma 2 - di corresponsione dell'anticipo dei contributi PAC per i pagamenti diretti alle imprese agricole aventi diritto (pari al 70%), l’anticipazione è concessa agli agricoltori applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi di riferimento stabiliti ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 e pertanto non comporta elementi di aiuto di Stato. Tale regime trova applicazione nel periodo di vigenza del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C (2020)1863 e successive modifiche.

Il nuovo comma 2-ter prevede che gli interessi da corrispondere su tale anticipazione sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta che costituisce aiuto di Stato notificato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, sulla base della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» nei limiti del massimale previsto per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui al punto 23 (sul quale si veda sopra) del medesimo «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.

 

Fondo agrumicolo (comma 15)

 

Il comma 15 integra la disciplina relativa al Fondo per favorire la qualità e la competitività delle imprese agrumicole e dell’intero comparto agrumicolo (allocato sul capitolo 7051 dello stato di previsione del MIPAAF), aggiungendo un ulteriore periodo all’articolo 1, comma 131, della legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017).

La nuova disposizione prevede che le risorse del fondo possono altresì essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali alle aziende agricole il cui potenziale produttivo è stato danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

 

La relazione illustrativa informa che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9049776 del 10 agosto 2020 è stato emanato un bando per l’erogazione di 8 milioni di euro a favore delle imprese agrumicole aderenti ad organizzazioni di produttori riconosciute, per la parziale copertura delle spese relative ad operazioni di espianto e reimpianto di agrumeti compromessi dai virus della “tristeza” e del mal secco. Il contributo per ciascuna domanda ritenuta ammissibile è stato definito nella misura dell’80% del massimale di spesa (euro 12.277,60) previsto per il sostegno alla stessa azione attuata nei programmi operativi delle organizzazioni di produttori e nel rispetto delle regole stabilite per il regime di aiuti de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, così come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019.

In fase di applicazione si è riscontrato uno scarso interesse per la misura, riconducibile essenzialmente al vincolo del de minimis. Infatti, le domande presentate sono state solo 36, di cui accolte 30, per complessivi 347,4 ettari e un importo di spesa di euro 3.412.215,15, successivamente ridotto a euro 481.729,53, a causa dei vincoli richiamati.

Considerato che gran parte della superficie agrumetata italiana è compromessa dagli attacchi dei virus della tristeza e del male secco e che occorre accelerare e sostenere con ogni possibile azione la ricostituzione del patrimonio produttivo agrumicolo nazionale, si ritiene opportuno utilizzare le disponibilità del Fondo in questione, eliminando il vincolo di spesa connesso all’applicazione della normativa sul de minimis, facendo invece riferimento alle norme sugli aiuti di stato riguardanti gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali in favore delle aziende agricole il cui potenziale produttivo è stato danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

 

Al riguardo, si ricorda che il comma 131 dell'articolo 1 della legge 205 del 2017 ha istituito il fondo agrumicolo nello stato di previsione del MIPAAF, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2018 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il suddetto Fondo ha il fine di incentivare l’aggregazione, gli accordi di filiera, l’internazionalizzazione, la competitività e la produzione di qualità del comparto, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera. Gli interventi finanziati con tali risorse sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

Con il DM 25 luglio 2019 (Criteri e modalità di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale agrumicolo) sono stati definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del suddetto Fondo.

Il DM citato elenca le seguenti finalità: a) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica dei produttori di agrumi e dell'intera filiera produttiva e favorire le ricadute positive sulle produzioni agricole; b) valorizzare gli accordi e i contratti di filiera nel comparto agrumicolo; c) favorire l'internazionalizzazione; d) sostenere e promuovere la competitività e la produzione di qualità nel settore agrumicolo, anche attraverso azioni di comunicazione e informazione al consumatore.

Le risorse disponibili sono ripartite nelle seguenti attività finanziabili: a) concessione di contributi per il sostegno al ricambio varietale delle aziende agrumicole; b) finanziamento di campagne di comunicazione istituzionale e promozione rivolte ai consumatori funzionali alle attività di investimento di cui al presente decreto e con l'obiettivo di sostenere la competitività, lo sviluppo del mercato e la qualità del settore agrumicolo; c) concessione di contributi per la conoscenza, salvaguardia e sviluppo dei prodotti agrumicoli DOP/ IGP ai sensi del decreto ministeriale del 1° marzo 2016, n. 15487. Gli interventi sono attuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, anche per l'eventuale tramite dei propri enti collegati come Ismea e Crea, con provvedimenti che individuano, oltre a quanto già previsto dal DM, l'ammontare delle risorse disponibili, le spese ammissibili, tipologia ed entità delle agevolazioni, le modalità di presentazione delle domande e per la concessione e l'erogazione degli aiuti.


 

Articolo 69, commi 1-5
(Indennità una tantum in favore degli
operai agricoli a tempo determinato)

 

 

L’articolo 69, commi da 1 a 5, riconosce, nel limite di spesa di 448 milioni di euro per il 2021, un’indennità una tantum pari a 800 euro in favore degli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo e che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 

Per il riconoscimento della suddetta indennità, gli operai agricoli a tempo determinato (commi 1 e 2):

§  devono aver effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo nel 2020;

§  non devono essere titolari, alla data di presentazione della domanda:

-       di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità

-       di pensione.

Riguardo alla condizione, posta dal comma 2, circa l’assenza di titolarità di un trattamento pensionistico, le circolari INPS nn. 49 e 66 del 2020 – in relazione ad analoghe indennità riconosciute dagli artt. 30 del D.L. 18/2020 e 84, co. 7, del D.L. 34/2020 per i mesi di marzo e aprile 2020 (vedi infra) - hanno chiarito che l'incompatibilità concerne i soli trattamenti pensionistici diretti, consentendo quindi il cumulo con quelli in favore dei superstiti. 

Come anticipato, analoga indennità era riconosciuta, alle medesime condizioni e per i medesimi soggetti, dagli artt. 30 del D.L. 18/2020 e 84, co. 7, del D.L. 34/2020 ed era pari a 600 euro per il mese di marzo 2020 e a 500 euro per il mese di aprile 2020.

 

L’indennità in esame (comma 3):

§  non concorre alla formazione del reddito fiscale imponibile (ai fini delle imposte sui redditi);

§  è incompatibile con l’intervenuta riscossione, alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto legge) del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza di cui all’art. 82 del D.L. 34/2020, all’art. 12 del D.L. 41/2021 e all’art. 36 del decreto legge in esame. Sul punto, si valuti l’opportunità di richiamare anche le ulteriori disposizioni che disciplinano il REM, quali l’art. 23 del D.L. 104/2020 e l’art. 14 del D.L. 137/2020;

§  non è cumulabile con l’indennità una tantum, pari a 2.400 euro, riconosciuta dall’art. 10 del D.L. 41/2021 in favore di alcune categorie di lavoratori e con le relative proroghe poste dal decreto in esame [253]. Si valuti l’opportunità di specificare se l’incompatibilità operi anche con riferimento alle nuove indennità, e non solo alle proroghe di quelle esistenti, previste in favore di talune categorie di lavoratori dal decreto legge in esame;

§  è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità.

 

L’indennità in oggetto è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 448 milioni di euro per il 2021 e la relativa domanda è presentata all'INPS entro il 30 giugno 2021 (tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso).

L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori (comma 4).

Alla copertura degli oneri – pari a 448 mln di euro per il 2021 - si provvede ai sensi dell’articolo 77 (alla cui scheda di lettura si rimanda) (comma 5).

Per la stima dei suddetti oneri, la Relazione tecnica allegata al provvedimento evidenzia che da un’analisi amministrativa risultano circa 620.000 OTD con almeno 50 giornate lavorate nel 2020. Escludendo quanti nel 2021 risultano titolari di pensione o di rapporto di lavoro subordinato (non intermittente) ed escludendo i beneficiari di reddito di cittadinanza risultanti a marzo 2021 e i beneficiari di reddito di emergenza che hanno ricevuto almeno un pagamento nel 2020, si stima che i potenziali beneficiari dell’indennizzo in possesso dei requisiti siano pari a circa 560.000 lavoratori.


 

Articolo 69, commi 6 e 7
(Indennità per i pescatori autonomi)

 

 

L’articolo 69, commi 6 e 7, riconosce un'indennità una tantum di 950 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca.

 

La disposizione in commento riconosce un'indennità una tantum di 950 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari (di cui alla L. 250/1958), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata (di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995[254]).

L'indennità – che, come riportato nella Relazione tecnica al provvedimento, si stima potrà riguardare un numero medio di circa 4.000 soggetti - è erogata dall'INPS, previa domanda e nel limite di spesa 3,8 milioni di euro per il 2021 e non concorre alla formazione del reddito fiscale imponibile (ai fini delle imposte sui redditi). L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa e ne comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori (comma 6).

Ai relativi oneri -  pari a 3,8 mln di euro per il 2021 - si provvede ai sensi dell’articolo 77 (alla cui scheda di lettura si rimanda) (comma 7).

Riguardo alla condizione, posta dalla norma in esame, circa l’assenza di titolarità di un trattamento pensionistico, la circolare INPS n. 118 del 2020, con riferimento ad analoga indennità riconosciuta dall’art. 222, co. 8, del D.L. 34/2020 per il mese di maggio 2020 (vedi infra), ha chiarito che l'incompatibilità concerne i soli trattamenti pensionistici diretti, consentendo quindi il cumulo con quelli in favore dei superstiti. La circolare ha altresì esplicitato che l'indennità in oggetto - la quale è subordinata all'assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie - è incompatibile con altre indennità temporanee riconosciute a favore di talune categorie di lavoratori a seguito dell’emergenza epidemiologica. 

Come anticipato, analoga indennità era riconosciuta, alle medesime condizioni e per i medesimi soggetti, dall’art. 222, co. 8, del D.L. 34/2020 ed era pari a 950 euro per il mese di maggio 2020.

Al riguardo, la richiamata circolare n. 118 del 2020 fa presente che, stante il dettato normativo, che individua quali destinatari dell’indennità di cui trattasi i pescatori autonomi, i soci di cooperative indicati dal comma 8 dell’articolo 222 destinatari dell’indennità sono esclusivamente i soci che operano quali lavoratori autonomi e non anche quelli con rapporto di lavoro subordinato.


 

Articolo 70
(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole
nei settori agrituristico e vitivinicolo)

 

 

L’articolo 70 riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021.

 

In dettaglio, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra e di contenere gli effetti negativi del perdurare dell’epidemia da Covid 19, ai soggetti che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui alla tabella E, allegata al presente decreto, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni. L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero (commi 1 e 2).

Per l’esonero di cui ai commi 1 e 2, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (comma 3).

Tale esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»,e successive modificazioni”[255]e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

Con specifico riferimento al punto 23 del paragrafo 3.1 della predetta Comunicazione, agli aiuti concessi alle imprese dei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura si applicano le seguenti condizioni specifiche:

a.    l'aiuto complessivo non supera 225 000 EUR per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni

b.    gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;

Il punto 3.12 riguarda, invece, in generale, quindi non soltanto per il settore agricolo, gli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti.

 

Il beneficio è autorizzato nel limite di minori entrate contributive pari a 72,5 milioni di euro per l’anno 2021. A tal fine, l’ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui sopra e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze e sospende i provvedimenti concessori qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica (comma 4)

Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 72,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77 (cfr. la relativa scheda) (comma 5).

 

Si ricorda che analogo sgravio è stato introdotto dall'art. 16 del D.L. 137/2020, che ha riconosciuto a favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. L'esonero era riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. Il medesimo esonero era altresì riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il medesimo mese di novembre 2020.

Tale sgravio è stato esteso anche con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di dicembre 2020 (art. 16-bis del D.L. 137/2020) e per il mese di gennaio 2021 (art. 19 del D.L. 41/2021).


 

Articolo 71
(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle
imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche)

 

 

L’articolo 71 prevede la possibilità per le imprese agricole che abbiano subito danni per le eccezionali gelate e brinate verificatesi ad aprile 2021 di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, che viene rifinanziato - a tal fine - di 105 milioni di euro per il 2021.

 

Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo in commento prevede che le imprese agricole che abbiano subito danni dalle gelate e brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2021 e che, al verificarsi dell’evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo brina, possano accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004.

 

La relazione illustrativa del provvedimento in esame rileva che la disposizione in commento è finalizzata a garantire il rafforzamento della tutela economica e occupazionale delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi nella prima settimana di aprile 2021. Tale periodo – prosegue la relazione - è stato caratterizzato dal verificarsi di eccezionali gelate notturne, che hanno raggiunto, in alcune regioni, anche la temperatura di -7°. Risultano colpite numerose regioni italiane: danni a meli e ciliegi in Trentino; in Toscana sono state colpite viti e piante ornamentali; in Puglia, sono state dimezzate le produzioni di ortofrutta; nel Lazio sono stati compromessi coltivazioni di kiwi e vigneti.

 

Si ricorda, che i citati interventi previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004 hanno carattere di aiuti compensativi che intendono favorire la ripresa dell'attività produttiva delle imprese agricole (di cui all’articolo 2135 del codice civile) che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile.

In particolare, i predetti aiuti consistono in:

a)    contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di  cui  all'articolo  32  del regolamento (UE) n. 1305/2013 il contributo può essere elevato fino al 90 per cento;

b)   prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:

1.    20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle suddette zone svantaggiate;

2.    35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;

c)    proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004;

d)   agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8 dello stesso decreto.

In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle citate zone svantaggiate.

Sono esclusi dalle suddette agevolazioni - recita il comma 4 dell'art. 5 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004 - i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione.

Gli interventi compensativi sono ammessi esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni da calamità naturali o eventi eccezionali, nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea (art. 1, comma 3, lettera b) del medesimo decreto).

 

Il comma 2 prevede che le regioni, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1 del suddetto decreto legislativo n. 102 del 2004, possano deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui sopra entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Al riguardo, si osserva che, essendo la presente disposizione contenuta in un decreto-legge, in relazione al comma 2 dell’art. 71, il termine ivi indicato dovrebbe essere riferito o alla data di entrata in vigore del decreto, o a quella della legge di conversione dello stesso.

 

Si ricorda che il suddetto art. 6 del decreto legislativo n. 104 del 2004, prevede, al comma 1, che, al fine di attivare gli interventi di cui al citato articolo 5, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché', tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale. Il comma 2 del medesimo art. 6, prevede poi che il MIPAAF, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiari entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate, l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta.

 

Il comma 3 dispone che per gli interventi descritti nell’articolo in commento, la dotazione finanziaria del “Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori” di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, sia incrementata di 105 milioni di euro per l’anno 2021.

 

Si ricorda che, nella ripartizione in capitoli dello stato di previsione del MIPAAF, per il Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori (cap. 7411) sono state iscritte risorse, per il 2021, per 90 milioni di euro, sia in conto competenza, sia in conto cassa.

 

Il comma 4, infine, prevede che alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 105 milioni di euro per l’anno 2021, si provveda mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 58 del decreto-legge n. 104 del 2020 (cosiddetto Agosto), convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020, relativa all’istituzione del Fondo per la filiera della ristorazione.

 

In merito, si ricorda che il suddetto art. 58 del decreto-legge n. 104 del 2020 (così come modificato dall’art. 31-decies del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020) ha previsto, al comma 1, l’istituzione – presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Fondo per la filiera della ristorazione, destinato a sostenere la ripresa e la continuità  dell’attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, con una dotazione pari a 250 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro per il 2021, che costituiscono limite di spesa.

 

Al riguardo, si valuti l’opportunità di fare riferimento nel testo del comma 4 dell’articolo in commento, al comma 1 dell’art. 58 del decreto-legge n. 104 del 2020.

 

Infine, si segnala che l’articolo 68, comma 8 del presente provvedimento, prevede anch’esso che, a copertura degli oneri determinati dall’istituzione del “Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero”, con una dotazione di 25 milioni di euro per l’anno 2021, disposta dal comma 4 del medesimo art. 68, si faccia fronte mediante corrispondente riduzione del suddetto Fondo per la filiera della ristorazione.


 

Articolo 72
(Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS S.p.A.)

 

 

L’articolo 72 prevede l’assegnazione ad ANAS S.p.A. di 35,5 milioni di euro per l’anno 2021, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale, trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A (comma 1). Per tali finalità si prevede, inoltre, l’assunzione, negli anni 2021 e 2022, con contratti di lavoro a tempo determinato, di 370 unità di personale in possesso di alta specializzazione nei settori dell’ingegneria, dell’impiantistica, dell’elettrotecnica e della manutenzione delle infrastrutture stradali, per una spesa di 12,63 milioni di euro per l’anno 2021 e 25,258 milioni di euro per l’anno 2022 (comma 2).

 

L’articolo 71, comma 1, prevede l’assegnazione ad ANAS S.p.A. di 35,5 milioni di euro per l’anno 2021, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 (vedi infra) e trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A.

Nella Relazione illustrativa si evidenzia che la disposizione di cui al comma 1 si rende necessaria per garantire la copertura dei costi incrementali derivanti dalla ridefinizione della rete in gestione ANAS destinati alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione ricorrente, che sono stati quantificati in 35,5 milioni di euro per l’anno 2021.

Il comma 2 dell’art. 72 autorizza Anas S.p.A. ad assumere, negli anni 2021 e 2022, con contratti di lavoro a tempo determinato 370 unità di personale in possesso di alta specializzazione nei settori dell’ingegneria, dell’impiantistica, dell’elettrotecnica e della manutenzione delle infrastrutture stradali, da inquadrare in base al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. A tal fine è autorizzata la spesa di 12,63 milioni di euro per l’anno 2021 e 25,258 milioni di euro per l’anno 2022.

Nella Relazione tecnica si specifica che il fabbisogno di tecnici per Anas, necessari ad assicurare l’attività di manutenzione e di ispezione della intera rete stradale in gestione, negli anni 2021 e 2022, è stabilito in 370 tecnici, con la seguente ripartizione: 150 tecnici per Centri di Manutenzione, 110 tecnici per piano di accelerazione produzione di manutenzione programmata, 85 tecnici Ispettori ponti, 25 tecnici impiantisti.

Il comma 3 dell’articolo 72 specifica che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48,13 milioni di euro per l’anno 2021 e 25,258 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 77 (alla cui scheda si rinvia).

Il processo di riclassificazione delle strade appartenenti alla rete stradale di competenza delle Regioni a favore di Anas S.p.A. (cd. Piano Rientro strade) ha preso avvio nel corso del 2018, per effetto di quanto previsto nel D.P.C.M. 20 febbraio 2018, sulla revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria, che ha previsto il trasferimento ad Anas, di 3.513 km. di strade, con 1.619 ponti e viadotti e 123 gallerie. Successivamente, nel corso del 2019, è stata avviata la seconda fase del citato Piano, che si è conclusa ad inizio del 2020, attraverso l’emanazione del D.P.C.M. 21 novembre 2019 relativo alla revisione della rete stradale della Regione Piemonte e del D.P.C.M. 21 novembre 2019, per le reti stradali relative alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto (entrambi i provvedimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 22/2020), che a loro volta hanno previsto il trasferimento ad Anas di ulteriori 3.000 km. di strade (873 km in Emilia Romagna, 1.001 km in Piemonte, 1.076 km in Lombardia e 40 km in Toscana, che si aggiungono ai 573 km. trasferiti con il D.P.C.M. del 20 febbraio 2018 dalla stessa regione, e km 725 Veneto, con circa 1.300 ponti.

In merito alle risorse e alle tempistiche del Piano di rientro stradale di ANAS S.p.A., nella seduta del 12 marzo 2019 della VIII Commissione della Camera ha avuto luogo l'audizione di rappresentanti dell'ANAS sulla gestione di Anas e sullo stato degli investimenti nella rete stradale e autostradale nazionale, nel corso della quale sono stati affrontati i temi relativi all’avvio della prima fase del Piano di rientro stradale (2018) e alle previsioni per la seconda fase del Piano per il 2019.

In proposito, in risposta all'interrogazione 3-00668, svolta nella seduta dell'Assemblea del Senato del 7 marzo 2019, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha sottolineato che "il decreto del Presidente del Consiglio del 21 Luglio 2017, in applicazione dell'articolo 1, comma 140, della legge di stabilità del 2016, ha stanziato nel Fondo infrastrutture 440 milioni destinati a interventi di riclassificazione della rete stradale. Successivamente, nel 2018 (con il D.P.C.M. 28 novembre 2018) il Fondo è stato ulteriormente rifinanziato per oltre 640 milioni di euro. Ad oggi, quindi, per gli investimenti sui tratti stradali trasferiti dalle Regioni ad ANAS sono stanziate risorse pari ad oltre un miliardo di euro".

L’entità delle risorse messe a disposizione è stata confermata, successivamente,  in occasione della risposta all’interrogazione 5-05690 svolta nella seduta dell’8 aprile 2021 presso la VIII Commissione della Camera, allorquando il Governo ha fatto presente, oltre al fatto che per effetto dei provvedimenti adottati a partire dal 2018 il totale della rete in gestione ANAS supererà i 32.000 chilometri, che nell'ambito del Contratto di Programma 2016-2020, già aggiornato per il periodo 2018-2019 dalla delibera CIPE n. 36 del 24 luglio 2019, sono previste risorse pari a 1,1 miliardi di euro dedicati al finanziamento delle attività afferenti alle strade trasferite ad ANAS, nonché risorse per la realizzazione di nuovi ponti sul Po.

 


 

Articolo 73
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto)

 

 

L’articolo 73 prevede il rifinanziamento di alcune misure di sostegno nei settori aereo, per 100 milioni di euro, ed aeroportuale, per 300 milioni di euro, (commi 1-3), per le imprese di trasporto ferroviario e, in termini eventuali, anche a beneficio del gestore dell’infrastruttura ferroviaria, per complessivi 150 milioni di euro (commi 4-5), per le società cooperative che gestiscono i servizi di ormeggio, per la quota residua degli stanziamenti effettuati per l’anno 2020 (comma 6), nonché per le imprese armatoriali delle navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali per un importo pari a complessivi 56 milioni di euro (comma 7).

 

In particolare il comma 1 rifinanzia con ulteriori 100 milioni di euro per l’anno 2021 la dotazione del fondo di cui all’articolo 198 del decreto–legge 19 maggio 2020, n. 34. L’intervento è motivato in ragione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19.

 

L’articolo 198 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha istituito un Fondo con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali (diversi dalle imprese che adempiono ad oneri di servizio pubblico) in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni sopra indicate è stato emanato il decreto ministeriale 27 gennaio 2021.

L'art. 12, comma 4, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 ha poi previsto che la misura compensativa si applichi, nel limite di 16 milioni di euro a valere sulle risorse sopra indicate, anche per la compensazione dei danni subiti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021.

 

Il comma 2 rifinanzia con ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo di cui all’articolo 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, volto a compensare i danni subiti da gestori aeroportuali e da prestatori di servizi aeroportuali.

Anche in tal caso la finalità dell’intervento è quella di mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,

Ai sensi del comma 3 le risorse assegnate sono destinate alla compensazione:

§  nel limite di 285 milioni di euro, dei danni subiti dai gestori aeroportuali in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile;

§  b) nel limite di 15 milioni di euro, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.

L’articolo 1, comma 715, della legge di bilancio 2021 ha attribuito per l’anno 2021 500 milioni di euro per la compensazione, nel limite di 450 milioni di euro, dei danni subiti dai gestori aeroportuali in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile e, nel limite di 50 milioni di euro, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.

 

Il comma 4 autorizza l’ulteriore spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2021 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa, che lo deduce dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° maggio 2021 al 30 settembre 2021, entro il limite massimo dello stanziamento, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per le imprese ferroviarie fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti a obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci.

Si dispone inoltre che il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti.

La finalità dell’intervento è quella di sostenere la ripresa del traffico ferroviario in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19.

 

Disposizioni analoghe, dirette ad assicurare la riduzione del canone per l’utilizzo delle infrastrutture ferroviarie erano previste:

§  all’articolo 196, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 per il periodo tra il 10 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 (attribuzione a RFI di 115 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di disporre una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per i servizi ferroviari passeggeri e merci non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico pari alla quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112).

§  all’articolo 196, commi 3 e 4, del medesimo decreto-legge n. 34, con riferimento al periodo dal 1° luglio 2020 e al 31 dicembre 2020 (attribuzione a RFI di ulteriori 155 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, che dispone, entro il limite massimo del citato stanziamento, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria pari al 60 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico e pari al 40 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 per i servizi ferroviari merci).

§  all’articolo 1, comma 679, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021)  per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2021 (attribuzione a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A di 20 milioni per il 2021 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 per un totale di 150 milioni di euro che dispone entro il limite massimo dello stanziamento indicato, una riduzione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all’articolo 17, comma 4, del decreto n. 112 del 2015 per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci).

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 17, comma 4, del decreto n. 112 del 2015, i canoni per il pacchetto minimo di accesso e per l'accesso all'infrastruttura di collegamento agli impianti di servizio sono stabiliti al costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario sulla base di quanto disposto al comma 1 e tenuto conto delle modalità di calcolo definite dall'atto di esecuzione di cui all'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Spetta all'Autorità di regolazione dei trasporti definire, fatta salva l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura e tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico dello stesso, i criteri per la determinazione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria da parte del gestore dell'infrastruttura.

 

Il comma 5 prevede che eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma 4, conseguenti anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il 1° maggio 2021 al 30 settembre 2021, sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo.

Ai fini procedurali si dispone che Rete ferroviaria italiana Spa trasmetta entro il 15 novembre 2021 al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione delle disposizioni appena commentate.

Disposizioni analoghe sono previste all’articolo 196, comma 5 del decreto-legge n. 34 del 2020 con riferimento al residuo dello stanziamento relativo al periodo 1° luglio 2020 - 31 dicembre 2020 (il termine per la rendicontazione era fissato al 30 aprile 2021) e al comma 680 dell’articolo 1 della legge della legge n. 178 del 2020 con riferimento al residuo dello stanziamento relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021 (il termine per la rendicontazione è fissato al 30 settembre 2021).

 

Il comma 6 prevede l’assegnazione a titolo di indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019, alle società cooperative per i servizi di ormeggio (previste dall'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84) delle eventuali risorse residue e non assegnate di cui alla lettera b) del comma 7 del decreto-legge n. 34 del 2020.

A tale scopo viene modificato l’art. 199, comma 8, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34

 

L’articolo 199, comma 7, lettera b) del decreto-legge n. 34 del 2020 assegna 24 milioni per l'anno 2020 per indennizzare le società cooperative che svolgono servizi di ormeggio, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019. Il comma 8 del medesimo articolo dispone, tra l’altro, che si proceda all’assegnazione delle risorse con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2021 il termine fino al quale i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (ossia l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge) sono estesi alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

A tal fine il citato comma novella il comma 1, dell’articolo 88, del decreto–n. 104 del 2020.

Il relativo onere è determinato in 49 milioni di euro per l’anno 2021 e 7 milioni di euro per l’anno 2022.

 

L’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457, dispone che le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti per essere iscritto nelle matricole della gente di mare ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale, nonché lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.

Il comma 8 indica la copertura finanziaria per le misure di cui ai commi 1, 2, 4 e 7 rinviando alla norma che disciplina le disposizioni finanziarie (art. 77).

 

 

 

 

 


 

Titolo IX – Disposizioni finali e finanziarie

Articolo 74, commi 1 e 2
(Proroga dell’integrazione del contingente “Strade Sicure”)

 

 

L’articolo 74, commi 1 e 2, proroga dal 30 aprile al 31 luglio 2021 l’impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell’operazione “Strade Sicure” in relazione all’emergenza Covid, con una spesa stimata di 7.670.674 euro per l’anno 2021, comprensiva degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario.

 

Più in particolare, il comma 1 contiene la proroga dell’incremento di 753 unità personale del dispositivo “Strade Sicure” per lo svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, fino al 31 luglio 2021.

Si ricorda che, da ultimo, l’articolo 35, comma 8 del D.L. n. 41/2021 (cd. decreto “Sostegni”) ha prorogato dal 31 gennaio al 30 aprile 2021 l’impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell’operazione “Strade Sicure” in relazione all’emergenza Covid, con una spesa stimata di 7.164.575 euro per l’anno 2021. La norma è intervenuta sui commi 1025 e 1026 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2021, che contenevano la precedente proroga al 31 gennaio 2021, dell’integrazione di 753 unità di personale militare. In precedenza l’integrazione era stata prorogata fino al 31 dicembre 2020 dall’articolo 35 del decreto legge n. 125 del 2020.

Riguardo all’integrazione del personale di Strade Sicure in relazione all’emergenza Covid, si ricorda che l’articolo 22 comma 2, secondo periodo, del decreto legge n. 9 del 2020 aveva disposto una prima integrazione di 253 unità del contingente di personale militare facente parte del dispositivo “Strade sicure”.

Successivamente, l’articolo 74-ter del decreto legge n. 18 del 2020 (c.d. “Cura Italia”), nel confermare la richiamata integrazione ha, altresì, precisato che l'intero dispositivo di "Strade sicure" - pari a 7.050 unità, secondo la previsione dell'articolo 1, comma 132 della legge n. 160 del 2019 - può essere impegnato nelle attività di contenimento dell'emergenza Covid-19.

A sua volta, l’articolo 22 del D.L. n. 34 del 2020 (c.d. “decreto Rilancio”) ha ulteriormente integrato, di ulteriori 500 unità – da affiancare, quindi, alle 7.303 unità già autorizzate (7.050 + 253) - il contingente delle Forze armate facente parte del dispositivo "Strade sicure", fino alla data del 31 luglio 2020.

Gli articoli 35 dei decreti legge nn. 104 e 125 del 2020 hanno, poi, prorogato, rispettivamente al 15 ottobre 2020 e al 31 dicembre 2020 la complessiva integrazione delle richiamate 753 unità.

Si ricorda, inoltre, più in generale, che i commi 1023-1026, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di controllo del territorio, hanno disposto la proroga nel dispositivo “Strade sicure” di un contingente di personale delle Forze armate pari a:

§  7.050 unità fino al 30 giugno 2021:

§  6.000 unità dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022;

§  5.000 unità dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

 

Il comma 2 autorizza, per l’anno 2021, la spesa complessiva di euro 7.670.674, di cui euro 1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 5.795.659 per gli altri oneri connessi all’impiego del personale.

 

La Relazione tecnica dettaglia gli oneri connessi all’impiego del contingente aggiuntivo dal 1° maggio al 31 luglio 2021 (92 giorni) per 753 unità di personale:

•   lavoro straordinario: 1.875.015 euro;

•   indennità onnicomprensiva: 2.039.485 euro;

•   indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti: 82.430 euro;

•   materiali ed attrezzare varie/pedaggi autostradali 10.224 euro;

•   vitto: 1.039.140 euro;

•   alloggiamento: 2.424.660 euro;

•   equipaggiamento/vestiario: 100.450 euro;

•   funzionamento automezzi: 99.360 euro.

 

L'operazione "Strade sicure" rappresenta la più capillare e longeva operazione delle Forze armate, sul territorio nazionale, a fianco delle Forze dell'ordine, in funzione di contrasto alla criminalità e al terrorismo in numerose città italiane. L'operazione è svolta in massima parte dall'Esercito, con il contributo della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri, questi ultimi, in particolare, con funzioni di comando e controllo nelle sale operative.

Per l'Esercito rappresenta a tutt'oggi l'impegno più oneroso in termini di uomini, mezzi e materiali.

Il principale riferimento normativo in merito alle possibilità di impiego delle Forze armate in compiti di ordine pubblico è attualmente rappresentato dall'articolo 89 del Codice dell'ordinamento militare  (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010) il quale include tra i compiti delle Forze Armate, oltre alla difesa della patria, il concorso alla "salvaguardia delle libere istituzioni" e lo svolgimento di  "compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza".

La possibilità di fare ricorso alle Forze armate per far fronte a talune gravi emergenze di ordine pubblico sul territorio nazionale è stata contemplata per la prima volta nel corso della XI legislatura (1992-1994, Cfr. operazione "Forza Paris" in Sardegna 15 luglio 1992).

Da ultimo, il comma 132 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2020 (legge n. 160 del 2019) ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del Piano di impiego concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze Armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

Scopo dell'intervento è quello di garantire la prosecuzione degli interventi delle Forze Armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (commi 74 e 75 dell'articolo 24 del D.L. n. 78 del 2009) anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013).

Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività:

1. il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati;

2. il Piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;

3. nel corso delle operazioni, i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza

Il Piano di impiego è stato adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 ed è operativo dal 4 agosto 2008. Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta. Il D.L. n. 151/2008 ha, successivamente, autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle Forze Armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, risultava necessario assicurare un più efficace controllo del territorio. Il Piano è stato successivamente prorogato.

 

Per un approfondimento dell'operazione "Strade sicure" al seguente link il  documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione "Strade Sicure", approvato dalla Commissione Difesa della Camera nella seduta del 30 luglio 2020.

Si veda, altresì, il seguente tema: Impiego delle Forze armate nella tutela del territorio


 

Articolo 74, commi 3 e 4; comma 9
(Forze di polizia; polizie locali)

 

 

Il comma 3 dell'articolo 74 destina risorse (per circa 40,3 milioni) per il pagamento di indennità di ordine pubblico, di ulteriori oneri, di prestazioni di lavoro straordinario, delle Forze di polizia, nonché di altri oneri connessi all'impiego di personale delle polizie locali.

Il comma 4 destina risorse (per circa 22,6 milioni) per la sanificazione e la disinfezione straordinaria di uffici, ambienti e mezzi delle Forze di polizia, nonché per la dotazione di dispositivi di protezione individuale e materiale sanitario ai fini dell'equipaggiamento del loro personale.

Il comma 9 destina risorse (per circa 18,5 milioni) alla remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario connesse al controllo del territorio, rese dal personale delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza).

Siffatte previsioni concernono il periodo di attività ricompreso tra il 1° maggio e il 31 luglio 2021.

 

Il comma 3 dell'articolo 74 del decreto-legge autorizza - in relazione allo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica in corso - per l'anno 2021 la spesa di 40.317.880 euro, per il personale delle Forze di polizia e delle polizie locali.

È da intendersi che il lasso temporale di riferimento sia dal 1° maggio al 31 luglio 2021.

Tale autorizzazione di spesa è così ripartita:

§  13.185.180 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali;

§  8.431.150 euro per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di polizia;

§  18.701.550 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

 

La quantificazione degli oneri è calcolata (si legge nella relazione tecnica) sulla base di una proiezione delle unità di personale impiegate giornalmente durante l'anno 2020 e nel primo quadrimestre del 2021, vale a dire: 22.000 unità per le Forze di polizia (8.500 unità per la Polizia di Stato; 11.000 unità per l'Arma dei Carabinieri; 1.500 unità per la Guardia di Finanza) e 2.500 unità delle polizie locali.

 

La previsione fa seguito a quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021 (cd. 'decreto-sostegni'), il quale ha autorizzato lo stanziamento di 92.063.550 euro per le medesime finalità sopra ricordate (secondo la seguente ripartizione: 51.120.750 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali; 17.194.800 euro per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di polizia; 23.748.000 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia).

Antecedentemente, la legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 351, legge n. 178 del 2020) è intervenuta per finalità analoghe con autorizzazioni di spesa per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2021, così modulate: 40.762.392 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali; 11.478.200 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

Innanzi, l'articolo 32, comma 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 disponeva per il periodo dal 16 ottobre 2020 fino al 24 novembre 2020 l'autorizzazione di spesa di complessivi 67.761.547 euro, ripartiti per il pagamento della indennità di ordine pubblico (44.177.280 euro, si evinceva dalla relazione tecnica) nonché delle prestazioni di lavoro straordinario (15.304.267 euro) del personale delle Forze di polizia. Così come autorizzava risorse per fare fronte agli oneri connessi all'impiego delle polizie locali (euro 8.280.000, si evinceva dalla relazione tecnica).

Ed in sede di conversione di quel decreto-legge, vi confluiva altresì (quale articolo 32-bis) quanto statuito dall'articolo 20 del successivo decreto-legge n. 157 del 2020 (cd. 'ristori-quater'), recante autorizzazione per il periodo ricompreso tra il 25 novembre e il 31 dicembre 2020: 48.522.984 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali; 13.773.840 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

Risalendo ancora a ritroso, l'articolo 37 del decreto-legge n. 104 del 2020 autorizzava (al comma 1) - per la prosecuzione dal 1° luglio 2020 fino al 15 ottobre 2020 del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della emergenza epidemiologica - l'ulteriore spesa di 24.696.021 euro, di cui 20.530.146 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e 4.165.875 euro per il pagamento degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali (precedentemente per le polizie locali, l'articolo 115 del decreto-legge n. 18 del 2020 aveva istituito presso il Ministero dell'interno per l'anno 2020 un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro, al fine di contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale).

A monte di tutta la sequenza normativa, dapprima l'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, indi con l'identico testo l'articolo 74, comma 01, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (abrogativo del decreto-legge n. 9) avevano autorizzato la spesa di 4.111.000 euro per l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, per un periodo di 30 giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. La spesa era finalizzata allo svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del Covid-19.

Ai medesimi fini, l'articolo 74, comma 1, ancora del decreto-legge n. 18 del 2020 autorizzava una nuova spesa in conseguenza dell'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di contenimento dell'epidemia, per un periodo di ulteriori 90 giorni, a decorrere dalla scadenza del periodo iniziale di 30 giorni sopra ricordato. Siffatta autorizzazione di spesa era pari a complessivi 59.938.776 euro per l'anno 2020 (dei quali 34.380.936 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, 25.557.840 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale).

Il combinato disposto sopra ricordato del decreto-legge n. 18 'copriva' dunque un periodo complessivo di quattro mesi. Poiché la data di effettivo impiego delle Forze di polizia per l'emergenza epidemiologica era stata il 24 febbraio 2020, il termine di 'esaurimento' delle misure previste dall'articolo 74 del decreto-legge n. 18 si collocava sul finire del mese di giugno 2020.

Seguivano le disposizioni dell'articolo 23 del decreto-legge n. 34 del 2020. Esse non agivano sulla proiezione temporale di tale termine, il quale rimaneva pressoché immutato (30 giugno 2020). Agivano bensì sull'estensione della platea dei destinatari.

Infatti il personale delle Forze di polizia impegnato nell'emergenza era stato in fatto ben superiore a quello inizialmente stimato. Se il decreto-legge n. 18 aveva stimato l'impegno di 4.000 unità, il dispositivo effettivo impiegato era giunto a 55.700 unità (impegnate nelle attività per assicurare l'osservanza delle misure di contenimento della diffusione del contagio). Ad esse si erano aggiunte allora 1.000 unità della Guardia di finanza (impegnate nei controlli e riscontri circa le attività economiche consentite, con supporto ai Prefetti sul territorio) nonché circa 12.000 unità di appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, messi a disposizione dei Prefetti.

Il comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 34 del 2020 mirava a 'ricalibrare' le analoghe previsioni del decreto-legge n. 18, alla luce dell'andamento effettivo dell'impiego di forze dell'ordine nell'opera di contenimento dell'epidemia. Pertanto autorizzava l'ulteriore spesa per le Forze di polizia di 13.045.765 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, di 111.329.528 euro per la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico.

 

Il comma 4 interviene - con riferimento al medesimo periodo temporale sopra ricordato: dal 1° maggio al 31 luglio 2021 - prevedendo uno stanziamento complessivo di 22.651.320 euro per l'anno 2021, per la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze di polizia, nonché al fine di assicurare un'adeguata   dotazione   di dispositivi di protezione individuale e un idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato.

L’autorizzazione di spesa è, più in dettaglio, così ripartita:

§  11.625.000 euro per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi;

§  11.026.320 euro per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per l'ulteriore materiale sanitario.

 

Il comma 9 autorizza - per le attività effettuate nel medesimo trimestre: maggio-luglio 2021 - la spesa di 18.575.092 euro per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario connesse al controllo del territorio ed alla vigilanza economico-finanziaria, rese dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza.

Si tratta di stima calibrata sulla previsione di impiego di complessive 62.574 unità di personale (così ripartite, si legge nella relazione tecnica: 26.074 unità della Polizia di Stato; 24.000 unità dell'Arma dei Carabinieri; 12.500 unità della Guardia di finanza), per cinque ore mensili aggiuntive pro-capite.

È a notare come quelle così considerate siano prestazioni di lavoro straordinario diverse da quelle oggetto del comma 3 di questo stesso articolo del decreto-legge.

Lì si tratta di attività svolta entro il dispositivo di pubblica sicurezza preordinato in via emergenziale al contenimento del contagio pandemico; qui della tradizionale attività di controllo del territorio finalizzata al mantenimento della sicurezza pubblica e alla prevenzione e al contrasto della criminalità.

Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, l'emergenza epidemiologica non ha fatto venir meno le ordinarie incombenze di controllo del territorio e di vigilanza economico-finanziaria bensì "al contrario, le ha aumentate, anche alla luce dell'endemica crisi economica, delle diffuse incertezze occupazionali, delle crescenti tensioni sociali e delle progressive riaperture decise dal Governo con il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52".

 


 

Articolo 74, comma 5, e commi 7 e 8
(Amministrazione civile dell'Interno; Prefetture)

 

 

Il comma 5 ed il comma 8 dell'articolo 74 destinano risorse per il pagamento di prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell'Amministrazione civile dell'Interno e delle Prefetture.

Il comma 7 destina risorse per fare fronte alle esigenze sanitarie, di pulizia e di acquisto dei dispositivi di protezione individuale del Ministero dell'interno.

 

Il comma 5 autorizza per l'anno 2021 - con riferimento al periodo ricompreso tra il 1° maggio e il 31 luglio 2021 - la spesa di 832.500 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dell'Amministrazione civile dell'interno in relazione all'emergenza epidemiologica.

Si intende qui il personale di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b) della legge n. 121 del 1981 (la quale reca l'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) ossia: il personale addetto agli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui essa si articola; le autorità provinciali, il personale da esse dipendente nonché le autorità locali di pubblica sicurezza (pertanto le Prefetture e le Questure).

Secondo la relazione tecnica, si tratta della remunerazione di quindici ore pro-capite di straordinario, per mille unità di personale.

 

Il comma 7 autorizza la spesa di 2,52 milioni per fare fronte - fino al 31 luglio 2021 - alle esigenze sanitarie, di pulizia e di acquisto dei dispositivi di protezione individuale del Ministero dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle Prefetture.

 

Il comma 8 autorizza per l'anno 2021 - con riferimento al periodo ricompreso tra il 1° maggio e il 31 luglio 2021 - la spesa di 1.372.275 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Prefetture.

Secondo la relazione tecnica, si tratta della remunerazione di quindici ore mensili pro-capite di straordinario, per 1.500 unità di personale (delle 7.800 attualmente in servizio presso le Prefetture).

Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, "la prestazione delle attività lavorative in modalità 'lavoro agile', che interessa tra il 30 per cento ed il 50 per cento del personale, impone alle unità che quotidianamente prestano servizio in presenza nelle sedi prefettizie, prestazioni di lavoro che coprano archi temporali maggiori, con conseguente incremento di lavoro straordinario effettuato".


 

Articolo 74, comma 6
(Vigili del fuoco)

 

 

Il comma 6 dell'articolo 74 destina risorse (per circa 4,6 milioni) per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario dei Vigili del fuoco.

 

Il comma 6 dell'articolo 74 del decreto-legge autorizza - in relazione allo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica in corso - per l'anno 2021 la spesa di euro 4.622.070 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

È da intendersi che il lasso temporale di riferimento sia dal 1° maggio al 31 luglio 2021 (analogamente a quanto previsto dal comma 3 per le Forze di polizia).

 

Ne dà conferma la relazione tecnica che correda il disegno di legge di conversione.

Essa riporta come lo stanziamento sia inteso a 'coprire' il ricorso (nel periodo 1° maggio-31 luglio 2021) a 300 unità di personale operativo richiamato dal turno libero ed impiegato in orario straordinario, nonché a squadre specialistiche aggiuntive rispetto all’ordinario dispositivo di soccorso (con tre squadre composte ciascuna da 5 unità, alle quali si aggiungono 3 unità per ciascuna squadra di personale specialista per il contrasto del rischio biologico, per le principali città metropolitane maggiormente esposte al rischio pandemico (per un totale di 24 unità complessive di personale).

 

La disposizione recata da questo comma fa seguito ad altre, susseguitesi nel corso del 2020 e del 2021.

Ripercorrendo a ritroso la sequenza, si rinviene l'articolo 35, comma 3 del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021 (cd. 'decreto-sostegni'), che ha autorizzato

- in relazione allo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica in corso - la spesa di 5.763.533 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021.

Antecedentemente, l'articolo 1, comma 352, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021). Al fine di garantire le attività connesse all'emergenza epidemiologica per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2021, esso ha autorizzato la spesa di 2.633.971 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei Vigili del fuoco.

Innanzi l'articolo 32-bis della legge n. 176 del 2020 (entro cui 'confluiva' quanto disposto dall'articolo 20, comma 2 del decreto-legge n. 157 del 2020, cd. 'ristori quater') recava autorizzazione di una ulteriore spesa di 5.325.302 euro onde garantire la piena funzionalità del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 25(gradi) novembre e fino al 31 dicembre 2020, e per garantire le attività di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di bio-contenimento, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020. Le risorse previste erano volte alla retribuzione del lavoro straordinario reso necessario per richiamare dal turno libero il personale (nel numero giornaliero allora stimato, in media, di 600 unità, onde sostituire quello posto in isolamento per la vicenda Covid-19) nonché per l'impiego di squadre specialistiche, incluse quelle per il contrasto del rischio biologico.

Precedentemente, l'articolo 32 del decreto-legge n. 137 del 2020 (cd. 'ristori ter') aveva autorizzato - per garantire la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020 (con riferimento al lasso temporale dal 16 ottobre al 24 novembre) - l'ulteriore spesa di 734.208 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco (la quantificazione dell'onere era calcolata sulla base dell'impiego di unità di personale impiegate in squadre specialistiche per attività di soccorso pubblico o di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di elevato bio-contenimento).

Innanzi, vale ricordare come il decreto-legge n. 76 del 2020 (cd. 'decreto semplificazioni') recasse disposizioni per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ancor prima, l'articolo 23, comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 autorizzava per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'anno 2020 la spesa complessiva di 1.391.200 euro, di cui 693.120 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario (e 698.080 euro per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio).

Ed innanzi, dapprima l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, indi con l'identico testo l'articolo 74, comma 02, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (abrogativo del decreto-legge n. 9) autorizzavano la spesa di 432.000 euro per l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, per un periodo di 30 giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego.

Ai medesimi fini, l'articolo 74, comma 2, ancora del decreto-legge n. 18 del 2020 autorizzava una nuova spesa in conseguenza dell'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di contenimento dell'epidemia, per un periodo di ulteriori 90 giorni, a decorrere dalla scadenza del periodo iniziale di 30 giorni sopra ricordato (talché il combinato disposto 'copriva' un periodo complessivo di quattro mesi, il cui 'esaurimento' si collocava sul finire del mese di giugno 2020). La nuova autorizzazione di spesa era complessivamente pari a 5.973.600 euro, di cui 2.073.600 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario (e 900.00 per i richiami del personale volontario, 3.000.000 per le attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico).

 


 

Articolo 74, comma 10
(Capitanerie di Porto)

 

 

L’articolo 74, comma 10, prevede uno stanziamento a favore del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera per fare fronte ai nuovi compiti connessi alla diffusione del COVID-19.

 

In particolare, il comma in questione autorizza, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021, la spesa complessiva di euro 1.951.238, di cui euro 351.238 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e di euro 1.600.000 per spese di sanificazione ed acquisto di materiale di protezione individuale.

 

 


 

Articolo 74, comma 11
(Misure per la funzionalità del Corpo della polizia penitenziaria)

 

 

Il comma 11 dell'articolo 74 reca autorizzazioni di spesa per indennità di prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo della polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni e del personale appartenente al comparto funzioni centrali dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità, nonché per il pagamento delle spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale, nonché a tutela della popolazione detenuta.

 

La disposizione, al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e per far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla crisi epidemiologica, autorizza la spesa complessiva di 4.494.951,00 euro per l'anno 2021.

 

Tali risorse sono destinate:

§  per una quota pari ad euro 3.427.635,00 al pagamento del lavoro straordinario svolto dal personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni e del personale appartenente al comparto funzioni centrali dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2021 in ragione dei più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico;

§  per una quota pari a euro 1.067.316,00 per le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale, nonché a tutela della popolazione detenuta.

 

E' opportuno ricordare che, dapprima, l'articolo 32-bis del decreto legge n. 137 del 2020, conv. legge n. 176 del 2020 (c.d. decreto-legge ristori), al comma 5, ha autorizzato la spesa complessiva di euro 3.636.500 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del solo personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020 e che, successivamente l'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, conv. legge n. 69 del 2021 (c.d. decreto-legge sostegni) ha autorizzato autorizza la spesa complessiva di 44.790.384 euro per l'anno 2021, destinati per una quota pari ad euro 3.640.384 al pagamento del lavoro straordinario svolto dal personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni nel periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 in ragione dei più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico; e per una quota pari a euro 1.150.000 per le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale, nonché a tutela della popolazione detenuta.

 

 


 

Articolo 74, comma 12
(Copertura finanziaria)

 

 

Il comma 12 dell'articolo 74 reca disposizione circa la copertura finanziaria delle disposizioni recate dal medesimo articolo.

 

L'articolo 74 del decreto-legge - come si è rammentato nelle schede di lettura supra - reca un novero di disposizioni, relative a: la proroga del contingente 'Strade sicure'; la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario (per il trimestre 1° maggio-31 luglio 2021) rese dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo della polizia penitenziaria, del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, dell'Amministrazione civile dell'interno; la sanificazione e dotazione di dispositivi di protezione individuale per le Forze di polizia e per il Ministero dell'interno.

Il comma 12 riepiloga il complessivo onere di tale insieme di previsioni, pari a circa 105 milioni di euro.

Per la copertura finanziaria di quest'onere (pari a 105.008.000 euro) esso fa rinvio all'articolo 77 del decreto-legge in esame (v. scheda infra).

 


 

Articolo 75
(Misure urgenti per l’esercizio dell’attività giurisdizionale militare e per la semplificazione delle attività di deposito degli atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19)

 

 

L’articolo 75 estende ai procedimenti penali militari l’efficacia di alcune disposizioni di semplificazione già previste per l’esercizio dell’attività giurisdizionale comune e finalizzate a garantire, nel perdurare della emergenza sanitaria da Covid-19, la tutela della salute e la conduzione dell’attività giudiziaria.

 

Il comma 1 estende ai procedimenti penali militari, in quanto compatibili e limitatamente al periodo di vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze introdotte nell’ambito della giurisdizione penale ordinaria previste dai seguenti articoli:

 

a)   23-bis e 24 del decreto-legge n. 137 del 2020

 

Il richiamato articolo 23-bis interviene sul giudizio penale di appello consentendo, fino al 31 gennaio 2021, che la decisione sia assunta sulla base di un giudizio cartolare, che si svolge in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di PM e difensori delle parti. Le modalità semplificate di trattazione non si applicano in caso di rinnovazione dibattimentale e quando le parti facciano richiesta scritta di trattazione orale.

A sua volta l’articolo 24 prevede misure – la cui efficacia è limitata al 31 gennaio 2021 - di semplificazione per le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.), stabilendo che lo stesso avvenga esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico. Per tutti gli altri atti, documenti e istanze viene consentito il deposito con valore legale tramite PEC, presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento, nel quale si individueranno anche le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio. La disposizione deroga espressamente alla disciplina vigente in materia di deposito di atti, documenti e istanze nel processo penale, contenuta nell’art. 221, comma 11, del D.L. 34/2020.

 

Per un approfondimento di queste disposizioni si rinvia al seguente dossier.

b)  dall’articolo 37–bis del decreto-legge n. 76 del 2020.

 

L’articolo 37-bis è volto a semplificare le procedure per la liquidazione dei compensi dovuti ai difensori d’ufficio ovvero ai difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, prevedendo il deposito della richiesta esclusivamente per via telematica.

 

Per un approfondimento di queste disposizioni si rinvia seguente dossier

 

La relazione illustrativa allegata al testo del decreto legge presentato alla Camera ricorda che, al fine di contenere i possibili effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle funzioni giurisdizionali, sin dall’inizio della pandemia sono state introdotte misure normative straordinarie, in parte applicabili anche per la giurisdizione militare. Con interventi normativi urgenti successivi sono state previste integrazioni e modifiche alle citate disposizioni iniziali, così delineando gradualmente una disciplina complessiva dell’attività giurisdizionale nella vigenza della specifica situazione emergenziale.

Tale disciplina è attualmente contenuta in un unico testo risultante dalla conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, disposta dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, laddove, tra l’altro, si estende la vigenza degli articoli 23, 23-bis e 24 del citato decreto-legge n. 137 del 2020 fino allo scadere dello stato di emergenza pandemica (cfr, sopra).

Con riguardo all'applicabilità delle disposizioni appena richiamate alla giurisdizione penale militare, la relazione illustrativa evidenzia che soltanto l’articolo 23, recante misure per l’espletamento di attività nelle differenti fasi processuali attraverso il ricorso a collegamenti da remoto e videoconferenze, risulta immediatamente applicabile tramite espressa previsione (il comma 10 dello stesso articolo 23).

Non si rinvengono invece analoghe disposizione di estensione alla giurisdizione penale militare né con riguardo agli articoli 23-bis e 24 del decreto-legge n. 137 del 2020, in materia, rispettivamente di disciplina del giudizio di appello e di deposito telematico degli atti, né con riferimento all’articolo 37-bis del decreto-legge n. 76 del 2020, in materia di deposito delle istanze di liquidazione dei compensi spettanti al difensore  della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d’ufficio.

A tal proposito la relazione governativa ricorda peraltro che gli articoli 261 c.p.m.p. e 207 delle disposizioni attuative c.p.p., prevedono espressamente che le disposizioni che disciplinano il procedimento penale comune si applicano, “salvo che la legge disponga altrimenti”, anche ai procedimenti penali militari, sicché ogni modifica normativa interveniente sulla predetta disciplina è efficace anche in tale ultimo ambito, senza che a tal fine sia indispensabile una specifica previsione di portata estensiva.

In particolare, si spiega nella relazione, mentre non sussiste alcuna criticità rispetto all’immediata applicazione al processo penale militare delle disposizioni in materia di giudizio di appello recate dal citato articolo 23-bis, talune problematiche, di natura esclusivamente tecnica, sono invece rinvenibile con riferimento all’estensione al processo penale militare delle disposizioni di semplificazione in materia di deposito di atti recate dall’articolo 24 del citato decreto-legge n. 137 del 2020.

Tali disposizioni, spiega il Governo, - pur essendo in astratto, perfettamente applicabili alla giurisdizione militare - non possono, tuttavia, trovare immediata operatività, per l’indisponibilità presso la giustizia militare, di un portale dei servizi telematici e di mezzi informativi analoghi, per caratteristiche tecniche e funzionalità, a quelli, invece, già in dotazione agli uffici giudiziari ordinari.

Ad avviso del Governo si rende pertanto necessario l’intervento di coordinamento normativo volto sia a sancire espressamente l’applicabilità delle menzionate disposizioni alla giurisdizione penale militare, sia a prevedere gli adeguamenti necessari a rendere concretamente produttive di effetti le misure di semplificazione emanate per il deposito degli atti, anche per la giurisdizione militare.

Nello specifico, in funzione del fatto che gli uffici giudiziari militari non sono dotati del portale dei servizi telematici, occorre prevedere che, in luogo del deposito degli atti indicati dall’articolo 24 tramite il portale, ne sia consentita la trasmissione e il deposito mediante posta elettronica certificata. In tal modo vengono rese effettive ed immediatamente applicabili anche per i procedimenti penali militari le misure di semplificazione finalizzate a garantire la tutela della salute nel perdurare della emergenza sanitaria e consentire, nel contempo, lo svolgimento dell'attività giudiziaria e l’esercizio [in sicurezza] dei diritti della difesa anche nel processo penale militare.

 

Il comma 2 dispone che per gli uffici giudiziari militari e per il Consiglio della magistratura militare in funzione di giudice disciplinare, i collegamenti da remoto utilizzabili per le attività relative al giudizio di appello (articolo 23-bis del decreto-legge n. 137/2020) e di deposito atti, comprese le istanze per la liquidazione dei compensi spettanti al difensore  della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sono definiti con provvedimento adottato dal responsabile della struttura tecnica del Ministero della difesa (struttura omologa a quella Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia nell’ambito del processo penale ordinario) d’intesa con il Consiglio della magistratura militare.

 

Il comma 3 prevede che nei procedimenti penali militari, tutti gli atti, i documenti e le istanze previste dagli articoli 24 del decreto-legge n. 137 del 2020 e 37 -bis del decreto-legge n. 76 del 2020 sono depositati con valore legale mediante invio da indirizzo di posta elettronica certificata a indirizzo di posta elettronica certificata del competente ufficio giudiziario.

A garanzia della regolarità dell’invio e del deposito, similmente a quanto definito per la giurisdizione ordinaria, è previsto altresì che l’indirizzo certificato di invio risulti dal Registro generale degli indirizzi certificati di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e quello di destinazione sia incluso in un provvedimento del responsabile della struttura tecnica del Ministero della difesa, omologa a quella Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, adottato d’intesa con il Consiglio della magistratura militare.

Il comma 3 in esame rinvia, infine, al sopra citato provvedimento, da pubblicarsi nel sito internet del Ministero della difesa, la definizione delle specifiche tecniche relative ai formati degli atti, alla sottoscrizione digitale, e le modalità di invio, secondo le caratteristiche corrispondenti a quanto previsto per i procedimenti penali ordinari, dagli omologhi provvedimenti del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

 

La relazione illustrativa precisa che il comma 3, nel prevedere disposizioni di adeguamento volte a consentire il conseguimento degli effetti anche all’interno della giurisdizione militare dei citati articoli 24 decreto-legge n. 137/2020 e 37-bis del decreto-legge n. 76/2020, differisce dalla giurisdizione ordinaria vista l’assenza del portale per il processo telematico in seno alla giustizia militare.

 

Il comma 4 rappresenta una clausola di salvaguardia della validità e dell’efficacia degli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, degli atti di opposizione e dei reclami giurisdizionali di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sottoscritti digitalmente e pervenuti alla casella di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario militare competente, posti in essere in data antecedente rispetto all’entrata in vigore della presente disposizione e, comunque a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 137/2020.

 


 

Articolo 76
(
Subentro Agenzia delle entrate-riscossione
a Riscossione Sicilia Spa
)

 

 

L’articolo 76 dispone lo scioglimento, dal 30 settembre 2021, di Riscossione Sicilia S.p.A. e il passaggio dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio regionale all'Agenzia delle entrate, che le svolge mediante l’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Si prevede dunque, ai fini del passaggio di funzioni, che entro il 31 ottobre 2021 sia erogato, in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, un versamento in conto capitale di ammontare pari a 300 milioni di euro a carico del bilancio dello Stato, a valere sugli stanziamenti già autorizzati dalla legge di bilancio 2021.

Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1 ottobre 2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi di Riscossione Sicilia S.p.A.. Parallelamente, il personale di Riscossione Sicilia S.p.A. passa alle dipendenze di Agenzia delle entrate-Riscossione senza soluzione di continuità. Viene dunque vietato a Riscossione Sicilia di effettuare ulteriori assunzioni dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore delle norme in esame).

Sono poi disciplinati gli adempimenti connessi allo scioglimento e si chiarisce che l’Agenzia delle entrate-Riscossione è tenuta indenne dalla Regione siciliana dalle conseguenze patrimoniali derivanti dall’attività di Riscossione Sicilia S.p.A., con specifici limiti.

Le operazioni e gli atti disciplinati dalle norme in esame sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi natura.

 

 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della legge n. 19 del 2005 della Regione siciliana, in conformità alla normativa nazionale, dal 1° ottobre 2006 le funzioni relative alla riscossione in Sicilia sono esercitate dalla Regione mediante la società Riscossione Sicilia S.p.A. o altra società successivamente operante nell'area strategica servizi di riscossione dei tributi, a seguito del riordino delle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale.

La società è stata costituita con capitale iniziale di 16 milioni di euro, con la partecipazione comunque maggioritaria della Regione. La struttura societaria di Riscossione Sicilia è così composta: la Regione Siciliana detiene il 99,885% delle azioni di mentre il restante pacchetto azionario, pari allo 0,115%, è detenuto da Agenzia delle entrate – riscossione (ex Equitalia).

Come emerge dall’ultima relazione sulla gestione pubblicata sul sito internet di Riscossione Sicilia, essa può effettuare le attività di riscossione spontanea, di liquidazione e accertamento delle entrate tributarie o patrimoniali degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate, nonché altre attività strumentali a quelle della Regione Siciliana e dell’Agenzia delle Entrate, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio. Essa opera su incarico e committenza della Regione Siciliana e degli altri organismi di diritto pubblico soci, che esercitano su di essa un controllo analogo a quello esercitato dalla Regione e dagli altri Enti pubblici sui propri uffici (cd. in house providing).

La disposizione si inserisce nell’ambito del percorso di riassetto dell’attività di riscossione nel territorio della Regione siciliana, già avviato dalla Regione medesima a seguito dell’emanazione del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 che all’articolo 1, comma 3 che – nell’attribuire l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate-Riscossione - ha stabilito che l’ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali. Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate (articolo 2).

In attuazione della richiamata disposizione, l’articolo 28 della legge regionale  n. 16 del 2017 della Regione siciliana ha autorizzato l’avvio delle procedure di liquidazione di Riscossione Sicilia S.p.A. previa stipula, entro il 31 dicembre 2018, di apposita convenzione con il Ministero dell’economia e delle finanze per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali del personale.  Successivamente, l’articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2019 della Regione siciliana, ha prorogato il termine per la stipula al 31 dicembre 2019 autorizzando, altresì, il governo della regione - ove entro tale data la convenzione non fosse stata stipulata - ad avviare le procedure per la costituzione di un nuovo soggetto giuridico strategico nelle forme più appropriate che potesse essere intestatario della convenzione ministeriale per la riscossione dei tributi e delle imposte nella regione.

Come rilevato nella relazione illustrativa al DDL di bilancio 2021, la sopra richiamata possibilità per Agenzia delle entrate-Riscossione di subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A., nell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio della regione, ha assunto nel 2020 un carattere di urgenza. La perdurante situazione di difficoltà economico-finanziaria di Riscossione Sicilia S.p.A. è apparsa, infatti, ulteriormente compromessa dalle significative perdite di ricavi derivanti dalla sospensione della riscossione fino al 31 dicembre 2020 (disposta dai provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza epidemiologica). Tale situazione ha impattato negativamente sulla prospettiva di mantenimento del criterio della continuità aziendale.

L’articolo 1, comma 1090 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha previsto  dunque la possibilità per Agenzia delle entrate-Riscossione di subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A. Al fine di garantire il subentro senza soluzione di continuità la disposizione ha autorizzato autorizza nel 2021 un contributo in conto capitale in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, fino a 300 milioni di euro da erogarsi, entro 30 giorni dalla data di decorrenza del subentro (utilizzabile anche a copertura di eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali della società).

Successivamente l’articolo 8 della legge della Regione Siciliana n. 9 del 2021 (legge di stabilità regionale) ha abrogato la l'articolo 28 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 delegando le funzioni relative alla riscossione sul territorio regionale all'Agenzia delle Entrate, mediante l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con le modalità individuate in apposito accordo tra Ministero dell'economia e delle finanze e Agenzia delle Entrate, volto a definire tutti gli aspetti di natura tecnica ed amministrativa, discendenti dal predetto trasferimento e, relativi al passaggio di funzioni tra Riscossione Sicilia S.p.A. e Agenzia delle Entrate, ivi compresa la cessione delle azioni detenute dalla Regione siciliana. Sino all’adozione della disciplina applicativa, la Regione prosegue con la gestione secondo la normativa vigente all'1 gennaio 2021.

Nelle more del riassetto, l’Assessorato regionale dell'economia - dipartimento regionale delle finanze e del credito è autorizzato ad erogare a Riscossione Sicilia S.p.A., per l'anno 2021, la quota correlata alla notifica della cartella di pagamento che ha luogo secondo le disposizioni sulla remunerazione del servizio di riscossione (previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112) per un importo complessivo non superiore a 18 milioni. Nelle more del riassetto del sistema della riscossione in Sicilia, Riscossione Sicilia S.p.A. è autorizzata a riversare a partire dal 1° novembre 2021 ed entro il 10 dicembre 2021, con riversamenti decadali e senza applicazioni di interessi, i riversamenti delle somme riscosse (di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 112/1999) che scadono fino al 30 giugno 2021, con esclusivo riferimento alle sole entrate di spettanza della Regione.

É stato dunque abrogato il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 (legge di stabilità regionale 2020-2022), che attribuiva a Riscossione Sicilia S.p.A., per l'anno 2020, nelle more delle operazioni di concentrazione con Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER), a titolo di remunerazione del servizio di notifica delle cartelle, un importo complessivo non superiore a 25 milioni, da destinare prioritariamente alle retribuzioni dovute ai dipendenti, a titolo di anticipazione e con obbligo per la società di procedere alla restituzione, in unica soluzione e senza interessi entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2020.

La legge di stabilità regionale 2021 vieta infine, nelle more dell'attuazione delle norme contenute nella legge nazionale di bilancio 2021, e del passaggio del personale di Riscossione Sicilia S.p.A. alle dipendenze dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, dal 21 aprile 2021 (data di entrata in vigore della legge di stabilità regionale) alla società di effettuare assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con ogni tipologia di contratto di lavoro subordinato.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame dispone dunque che, in attuazione delle richiamate norme della legge di bilancio 2021 dal 30 settembre 2021 Riscossione Sicilia S.p.A. è sciolta, cancellata d'ufficio dal registro delle imprese ed estinta, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti (di cui al comma 6) prodromici allo scioglimento, ovvero l’approvazione del bilancio di esercizio 2020, la delibera del bilancio di chiusura e la trasmissione alla Regione Siciliana per l’approvazione (cfr. infra).

 

Il comma 2 prevede dunque che dal 1° ottobre 2021, secondo quanto previsto dalla già illustrata legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio regionale, di cui al richiamato 'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale del 22 dicembre 2005 n. 19 della medesima Regione Siciliana, sia affidato all'Agenzia delle entrate ed è svolto dall'Agenzia delle entrate-Riscossione che, dalla stessa data, vi provvede, nel territorio della Regione, anche relativamente alle entrate non spettanti a quest’ultima.

 

Di conseguenza dal 1° ottobre 2021 viene modificato l’articolo 3, comma 29-bis del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, al fine di chiarire che nel territorio della Regione Siciliana le funzioni di riscossione sono svolte dall'Agenzia delle entrate mediante la Riscossione S.p.a. ovvero altra società per azioni a maggioranza pubblica, che opera con i medesimi diritti ed obblighi previsti per la stessa Riscossione S.p.a, anche con riferimento alle entrate spettanti alla Regione medesima.

 

Il comma 3 prevede che, per garantire senza soluzione di continuità l’esercizio delle funzioni di riscossione nel territorio della Regione Siciliana, entro il 31 ottobre 2021, è erogato, in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, un versamento in conto capitale di ammontare pari a 300 milioni di euro a carico del bilancio dello Stato, anche a copertura di eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali di Riscossione Sicilia S.p.A., a valere sullo stanziamento autorizzato dalla legge di bilancio 2021 (300 milioni di euro, vedi supra).

 

Ai sensi del comma 4, al medesimo fine di assicurare la continuità e la funzionalità nell’esercizio delle attività di riscossione nella Regione Siciliana, Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1 ottobre 2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.A. con i poteri e secondo le disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione (di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

 

Il comma 5, tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, dispone in ordine al personale della società sciolta: a decorrere dal 1° ottobre 2021, il personale di Riscossione Sicilia S.p.A. con contratto di lavoro a tempo indeterminato, o sino alla scadenza del contratto in essere se a tempo determinato, che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti in servizio o assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, passa alle dipendenze di Agenzia delle entrate-Riscossione senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del passaggio, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente.

Dalla data del passaggio alle dipendenze di Agenzia delle entrate – Riscossione di cui al periodo che precede, a tale personale è applicata in via esclusiva la contrattazione collettiva vigente presso il nuovo datore di lavoro con immediata cessazione dell’intera contrattazione collettiva, di tutti gli accordi sindacali e degli usi aziendali.

Viene fatto divieto a Riscossione Sicilia S.p.A di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contratto di lavoro subordinato dalla data di entrata in vigore della norma in esame, ovvero dal 26 maggio 2021.

 

Sotto il profilo formale, si segnala che il comma 5 fa riferimento alla “data di entrata in vigore della presente legge” e non del presente decreto-legge.

 

Il comma 6 dispone in ordine agli ulteriori adempimenti conclusivi, prevedendo che entro il 30 settembre 2021 l’assemblea degli azionisti di Riscossione Sicilia S.p.A. approvi il bilancio di esercizio per l’anno 2020, corredato delle relazioni di legge. Entro centoventi giorni dalla stessa data, il bilancio di chiusura di Riscossione Sicilia S.p.A. deve essere deliberato dagli organi in carica alla data del relativo scioglimento e, corredato delle relazioni di legge, viene trasmesso per l’approvazione alla Regione Siciliana.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, che prevede la trasmissione delle delibere di approvazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del conto consuntivo degli enti pubblici non economici, qualora siano sottoposte ad approvazione del Ministero vigilante, ai sensi della normativa vigente, siano trasmesse, entro dieci giorni dalla data delle delibere stesse, al Ministero vigilante e al MEF.

Esse diventano esecutive se, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, ridotto a trenta per le delibere di variazione al bilancio di previsione, il Ministero vigilante, anche su segnalazione del MEF, non ne ricusi l'approvazione per vizi di legittimità, con motivato provvedimento che indichi espressamente le norme che si ritengono violate, ovvero non ne disponga il riesame per ragioni attinenti al merito, anche economico-finanziario.

 

Il comma 7 dell’articolo in esame precisa che l’Agenzia delle entrate-Riscossione, previo utilizzo del versamento di 300 milioni di cui al comma 3, è tenuta indenne dalla Regione Siciliana, in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione della medesima al capitale sociale di Riscossione Sicilia S.p.A. alla data dello scioglimento, ovvero, alla data dell’eventuale precedente dismissione di tale partecipazione, dalle conseguenze patrimoniali derivanti dall’attività di Riscossione Sicilia S.p.A., ivi comprese quelle:

§  per spese incorse, perdite sostenute o danni, anche non noti alla predetta data, subiti per effetto di un’operazione effettuata o di un atto compiuto o di un fatto determinatosi fino alla stessa data;

§  originate da qualsiasi sopravvenienza passiva, insussistenza dell’attivo o minusvalenza rispetto alle risultanze dei bilanci di cui al comma 6 e che non trovino presidio nei fondi ivi accantonati;

§  originate dall’assenza, incompletezza, o erroneità delle informazioni presenti sui sistemi informativi aziendali, riguardanti i carichi affidati, le relative procedure di recupero e ogni altra attività esperita;

§  scaturenti dal diniego del discarico per inesigibilità (di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112).

 

Il Governo nella relazione illustrativa chiarisce che il contributo di cui al comma 3 è destinato a copertura di rettifiche dei valori contabili alla data di subentro e, residualmente, di eventuali altre sopravvenienze passive o insussistenze patrimoniali collegate alle medesime rettifiche che dovessero emergere negli esercizi successivi.

 

Inoltre, ai sensi del comma 8 le obbligazioni gravanti sulla Regione Siciliana ai sensi del richiamato comma 7 sono temporalmente limitate alle richieste di indennizzo avanzate da Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2030.  Tale limite temporale non opera per le obbligazioni gravanti sulla medesima Regione Siciliana originate dall’assenza, incompletezza, o erroneità delle informazioni presenti sui sistemi informativi aziendali, riguardanti i carichi affidati, le relative procedure di recupero e ogni altra attività esperita, per quelle scaturenti dal diniego del discarico per inesigibilità (ai sensi delle lettere c) e d) dello stesso comma 7) e, comunque, per quelle derivanti dallo svolgimento dell’attività di riscossione.

 

Il comma 9 affida a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2021, d’intesa con il Presidente della Regione Siciliana, l’individuazione delle modalità per l’esercizio, nei confronti della Regione Siciliana, della manleva dalle obbligazioni (di cui al comma 7), nonché le procedure di conciliazione per la risoluzione di eventuali controversie, tenendo anche conto della necessità, per quest’ultima, di provvedere alle necessarie variazioni di bilancio.

 

Il comma 10 dispone che, nell’ambito della relazione annuale sui risultati della riscossione (di cui all’articolo 1, comma 14-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193), l’Agenzia delle entrate – Riscossione espone separatamente, in apposita sezione da trasmettere alla Regione Siciliana “ai fini della predisposizione del rapporto di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196”, le informazioni sui carichi di ruolo concernenti le entrate spettanti alla stessa Regione Siciliana e le relative procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, evidenziando in particolare le ragioni della mancata riscossione dei predetti carichi.

 

Il richiamato comma 14-bis dell’articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016 dispone che il soggetto preposto alla riscossione nazionale rediga una relazione annuale sui risultati conseguiti in materia di riscossione, esponendo distintamente i dati concernenti i carichi di ruolo ad esso affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, nonché le quote di credito divenute inesigibili. La relazione, è trasmessa all'Agenzia delle entrate e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'individuazione delle metodologie e procedure di riscossione più proficue in termini di economicità della gestione e di recupero dei carichi di ruolo non riscossi.

Il richiamato articolo 10-bis della legge di contabilità generale dello Stato disciplina il contenuto della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanze - Nadef; al comma 5 fa riferimento al rapporto programmatico sulle spese fiscali, che indica gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che si sovrappongono a programmi di spesa aventi le stesse finalità, che il Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica.

 

Al riguardo si rileva che il testo della norma pubblicato in Gazzetta fa riferimento al “rapporto di cui all’articolo 10-bis”, mentre la relazione illustrativa richiama l'articolo 10-bis.1 della legge di contabilità generale dello Stato, che disciplina il contenuto del rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva predisposto contestualmente alla Nadef.

 

Il comma 11 esenta le operazioni e gli atti disciplinati dalle norme in esame da imposte e tasse di qualsiasi natura.

 

Infine il comma 12 dispone l’adeguamento, da parte della Regione Siciliana, del proprio ordinamento in materia di riscossione, compatibilmente con le attribuzioni previste dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.


 

Articolo 77, comma 1
(Acquisto di beni e servizi dell’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale)

 

 

L’articolo 77, comma 1, dispone l’incremento, nel limite massimo di 45 milioni di euro per l’anno 2021, del valore medio dell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di beni e servizi dell’INPS.

 

Più in dettaglio, la norma dispone l’incremento, nel predetto limite massimo di 45 milioni di euro per l’anno 2021, del valore medio dell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di beni e servizi dell’INPS, al fine di consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all’erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei lavoratori.

 

Si ricorda, al riguardo, che l’art. 1, comma 591, della L n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020) aveva previsto che, a decorrere dal 2020, le amministrazioni pubbliche (tra cui rientra l’INPS) non potessero effettuare spese per l’acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati.

L’articolo 101 del D.L. n. 34/2020 ha successivamente innalzato i tetti di spesa per acquisti di beni e servizi da parte dell’INPS, nel limite di 68 milioni per il 2020.

La relazione tecnica giustifica l’intervento in questione in considerazione della fase emergenziale ancora in atto, nonché dell’intento del Governo di rafforzare le misure di sostegno economico dei lavoratori e favorire la continuità dei rapporti di lavoro e lo sviluppo delle attività produttive. In ragione di ciò, l’INPS è dunque chiamato, anche nel 2021, a “potenziare le attività che favoriscono l’erogazione delle prestazioni ai lavoratori e dei servizi alle aziende attraverso soluzioni basate su servizi digitali e di contact center multicanale idonei a ridurre le esigenze di mobilità dei lavoratori, degli esponenti aziendali e degli intermediari previdenziali”. L’obiettivo della norma, pertanto, è quello di preservare in capo all’INPS, anche per l’esercizio finanziario 2021, la capacità di spesa per il finanziamento dello sviluppo dei suddetti servizi.

 

Agli oneri derivanti dalla norma, quantificati, come detto, in 45 milioni di euro per il 2021, si provvede ai sensi del successivo comma 10, alla cui scheda di lettura si rinvia.


 

Articolo 77, comma 2
(Fondo per la definizione di contenziosi di pertinenza
di altre amministrazioni pubbliche)

 

 

L’articolo 77, comma 2, istituisce un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2021 da ripartire per la sistemazione contabile di somme anticipate, in solido, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, per la definizione di contenziosi di pertinenza di altre amministrazioni pubbliche.

 

Il riparto del fondo è disposto con decreto del Ragioniere generale dello Stato, ai sensi dell’articolo 4-quater, comma 2, del decreto legge n. 32 del 2019.

 

L’art. 4-quater, comma 2, del decreto-legge n. 32 del 2019, al fine di semplificare e accelerare le procedure di assegnazione di fondi nel corso della gestione, prevede che le variazioni di bilancio di cui ai seguenti articoli della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) vengano disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato:

§  articolo 24, comma 5-bis, ovvero quelle occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa interessati delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività. In precedenza tali variazioni di bilancio erano disposte dal Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente;

§  articolo 27, relativo ai Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale. In precedenza il trasferimento di somme da tali fondi speciali e la loro corrispondente iscrizione alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, aveva luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, con riferimento alle dotazioni di competenza e a quelle di cassa delle unità elementari di bilancio interessate;

§  articolo 29, inerente il Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa. In precedenza i decreti di variazione riguardanti tale Fondo erano disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, da comunicare alla Corte dei conti. Tali decreti di variazione erano inoltre trasmessi al Parlamento.

§  articolo 33, commi 4-ter e 4-sexies, relativi alle variazioni compensative nell’ambito dello stato di previsione di ciascun Ministero, in sede di disegno di legge di assestamento. In precedenza le variazioni compensative di cui al comma 4-ter, aventi ad oggetto consumi intermedi e investimenti fissi lordi, erano disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente; le variazioni aventi ad oggetto spese concernenti l'acquisto di beni e servizi comuni a più centri di responsabilità amministrativa, gestite nell'ambito dello stesso Ministero da un unico ufficio o struttura di servizio, potevano essere disposte con decreto interdirettoriale del dirigente generale, cui fa capo il predetto ufficio o struttura di servizio del Ministero interessato, e dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale del bilancio della Ragioneria generale dello Stato, da comunicare alla Corte dei conti. Le variazioni di bilancio di cui al comma 4-sexies, necessarie alla ripartizione nel corso dell'esercizio finanziario, anche tra diversi Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per legge erano disposte, salvo che non fosse diversamente previsto dalla legge medesima, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dei Ministri interessati.


 

Articolo 77, comma 3
(Incremento risorse del Fondo Sviluppo e Coesione)

 

 

Il comma 3 dell’articolo 77 incrementa di 200 milioni per il 2021 le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2021-2027.

 

La disposizione in esame si limita ad incrementare la dotazione del Fondo senza tuttavia indicarne alcuna specifica finalità di destinazione.

 

Agli oneri relativi al rifinanziamento si provvede ai sensi del successivo comma 10 dell’articolo in esame.

Al riguardo si segnala che contestualmente al finanziamento in oggetto, il successivo comma 10 – nel definire la copertura finanziaria degli oneri complessivi del D.L. in esame – dispone, alla lettera c), una riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, relative al ciclo di programmazione 2021-2027, di 50 milioni per il 2024, 50 milioni per il 2025, 100 milioni per il 2026, nonché una riduzione in soli termini di fabbisogno e indebitamento netto di 10 milioni di euro per il 2027.

 

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è lo strumento finanziario nazionale attraverso il quale vengono attuate le politiche per lo sviluppo orientate alla coesione economica, sociale e territoriale e alla rimozione degli squilibri economici e sociali, in attuazione dell’articolo 119, comma 5, della Costituzione.

Nel Fondo sono iscritte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate alle finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici. Il requisito dell'aggiuntività è espressamente precisato dalla disciplina istitutiva del Fondo, laddove si dispone (art. 2 del D.Lgs. n. 88/2011) che le risorse non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza con l'analogo criterio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea.

Il Fondo ha carattere pluriennale, in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi comunitari. L'intervento del Fondo è destinato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi.

Le risorse sono destinate ai territori secondo la chiave di riparto dell’80 per cento alle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento alle aree del Centro-Nord.

 

Relativamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027, si ricorda che l’articolo 1, comma 177, della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 170/2020) ha disposto una prima assegnazione di risorse aggiuntive nell’importo di 50 miliardi di euro, destinate esclusivamente ad interventi per lo sviluppo, volti a ridurre i divari socio-economici e territoriali tra le diverse aree del Paese.

Una quota parte dei 50 miliardi autorizzati dalla legge di bilancio 2021 è stata peraltro già impiegata dalla legge di bilancio stessa, per un importo di circa 6.025 milioni, con corrispondete riduzione delle risorse del Fondo 2021-2027 a circa 44 miliardi.

Nel disciplinare le procedure per la programmazione delle risorse, il successivo comma 178 ha stabilito l’impiego della dotazione finanziaria del FSC 2021-2027 per obiettivi strategici, in coerenza con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali e di investimento europei 2021-2027 nonché con le politiche di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), secondo princìpi di complementarità e addizionalità delle risorse.

Le risorse del FSC 2021-2027 sono state incrementate di 15,5 miliardi per le annualità dal 2022 al 2031 dall’articolo 2 del D.L. 6 maggio 2021, n. 59, attualmente all’esame del Senato (A.S. 2207).

Sebbene non esplicitato nella norma, il rifinanziamento di cui all’articolo 2 del D.L. n. 59/2021 è presumibilmente da ricondurre a quanto indicato dal Governo nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato alla UE il 30 aprile 2021, nel quale è annunciato un anticipo della programmazione del Fondo, in linea con le politiche settoriali di investimento e di riforma previste nel PNRR, secondo un principio di complementarità e di addizionalità delle risorse.

 

Nella tavola successiva è esposto il quadro complessivo delle risorse a disposizione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, suddivise per annualità, come autorizzate dalla legge di bilancio per il 2021 (al netto degli utilizzi sopra citati), dall’art. 2 del D.L. n. 59/2001 e dall’articolo 77 in esame (commi 3 e 10, lett. c).

 (milioni di euro)

Competenza

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Totale

L. Bilancio 2021

2.911

3.859

1.361

4.896

4.948

5.000

5.000

5.000

5.000

6.000

-

43.975

D.L. 59, art. 2

-

850

1.000

1.250

2.850

3.600

2.280

2.200

600

500

370

15.500

Art. 77, c. 3

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Art. 77, c.10

 

 

 

-50

-50

-100

 

 

 

 

 

-200

TOTALE

3.111

4.709

2.361

6.096

7.748

8.500

7.280

7.200

5.600

6.500

370

59.475

 


 

Articolo 77, comma 4
(Incremento risorse del Fondo unico per l’edilizia scolastica)

 

 

Il comma 4 dell’articolo 77 incrementa di 150 milioni per il 2021 le risorse del Fondo unico per l’edilizia scolastica.

 

Il Fondo unico è stato istituito ai sensi dell'art.11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 (e non n.17 come recato nella disposizione in esame).

Agli oneri relativi al rifinanziamento del Fondo si fa rinvio al successivo comma 10 dell’articolo in esame.

Va peraltro rilevato che il finanziamento in oggetto è in parte compensato proprio da una riduzione del medesimo Fondo unico disposta ai sensi del richiamato comma 10, riguardante la copertura finanziaria degli oneri complessivi del presente provvedimento.

Nello specifico, il comma 10, alla lettera d), dispone una riduzione delle risorse del Fondo unico, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2024 -2026 e pari a 10 milioni di euro per il 2027, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

L'esito complessivo è quello di far sì che - (tendenzialmente) a parità di risorse complessive in una prospettiva pluriennale - il Fondo Unico per l'edilizia scolastica possa disporre anticipatamente (cioè per il corrente anno) di parte delle risorse programmate per gli anni a venire (sino al 2027).

 

L'all'art.11, comma 4-sexies, del D.L. 179/2012 ha istituito, nello stato di previsione dell'allora Ministero dell'istruzione, università e ricerca, ora Ministero dell'istruzione, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

 

Nell'ambito del Fondo unico, ai sensi dell'art. 58-octies del D.L. 124/2019,  è stata istituita un'apposita sezione, con la dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, per interventi diretti a far fronte ad esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici. Nell'ambito di tali interventi, le vi sono quelli da realizzare a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica effettuate ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 (per le zone 3 e 4) e dell'art. 20-bis del D.L. 8/2017 (per le zone 1 e 2).

Ad un decreto del Ministro dell'istruzione (allora MIUR), sentiti i competenti Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, che avrebbe dovuto essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 124/2019, erano demandate l'individuazione delle modalità di accesso alle risorse della richiamata sezione del Fondo, delle priorità degli interventi,  nonché di ogni altra disposizione occorrente per l'attuazione dell'intervento normativo.

Successivamente, le risorse previste dall'articolo 58-octies per gli anni 2019-2021 sono state utilizzare per assicurare una quota della copertura degli , in quota parte, finanziare gli interventi urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell'art.32-bis, comma 3, del D.L. 104/2020. Nello specifico, dette risorse sono state trasferite agli enti locali per la realizzazione, a seguito dell'emergenza da COVID-19, di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1 gennaio 2021 si è provveduto alla definizione dei criteri per l’assegnazione di risorse agli enti locali per la realizzazione dei richiamati interventi finalizzati all’adeguamento e all’adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, ai sensi dell’articolo 32-bis del DL 104/2020.

Ancor prima, peraltro, con l'art.232, comma 8, del D.L. 34/2020, erano stati stanziati 30 milioni di euro per il 2020 a titolo di incremento delle risorse del "fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica", con la finalità di sostenere gli enti locali nella realizzazione di interventi urgenti di edilizia scolastica e di adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 in vista dell'avvio dell'anno scolastico 2020-2021.

 

Il riparto dello stanziamento è stato effettuato con il DM 77 del 29 luglio 2020 ed ha interessato tutte le province e città metropolitane nonché i comuni con popolazione scolastica pari o superiore alle 10.000 unità (di cui all'allegato 1). Gli importi sono stati erogati in funzione crescente al numero degli studenti). Le spese ammissibili sono le seguenti: lavori di manutenzione straordinaria su edifici pubblici destinati ad uso scolastico, nonché per opere murarie, impianti e sistemazioni esterne; acquisto di beni durevoli, come a titolo esemplificativo, tensostrutture o strutture modulari per la realizzazione di nuovi spazi; interventi edilizi di adeguamento di edifici pubblici per la creazione di nuovi spazi utilizzabili per la didattica.

 

Da ultimo, la L. di bilancio 2021 ( L. 178/2020: art. 1, co. 811) ha incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 le risorse destinate al medesimo "fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica".

 

Le risorse per il Fondo, iscritte sul cap. 8105, sono pari a 527,8 milioni per il 2021.

 

 


 

Articolo 77, comma 5
(Incremento del Fondo di rotazione per
l’attuazione delle politiche comunitarie)

 

 

Il comma 5 dell’articolo 77 incrementa di 100 milioni per il 2025 e di 140 milioni per il 2026 la dotazione del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (c.d. Fondo IGRUE).

 

Il comma 5 incrementa la dotazione del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, previsto dall’articolo 5 della legge n. 183 del 1987 (c.d. Fondo IGRUE), di 100 milioni per il 2025 e di 140 milioni per il 2026.

 

Nel "Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie" (c.d. Fondo IGRUE), previsto dall’art. 5, comma 1, della legge n. 183/1987, si rammenta, sono iscritte le risorse nazionali destinate, per il principio della addizionalità, al cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei fondi strutturali (cap. 7493/MEF).

Il fondo di rotazione è gestito presso la Ragioneria Generale dello Stato con gestione autonoma fuori del bilancio dello Stato, con compiti di intermediazione sui flussi finanziari Italia-Ue, al fine di consentire una maggiore celerità e trasparenza delle procedure finanziarie riguardanti l’attivazione delle risorse UE. Nel Fondo di rotazione transitano quindi entrambi i flussi finanziari (risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale) a cui la RGS-IGRUE attinge per effettuare trasferimenti e pagamenti in favore delle Amministrazioni titolari degli interventi. Attraverso il Fondo di rotazione si assicura, in particolare, la centralizzazione presso la tesoreria dello Stato dei flussi finanziari provenienti dall’Unione europea e la gestione univoca dei relativi trasferimenti in favore delle Amministrazioni e degli Enti titolari, consentendo anche di monitorare l’impatto di tali flussi sugli aggregati di finanza pubblica, in funzione anche del rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

 

Per quel che concerne le risorse del Fondo IGRUE, la legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020), nel disciplinare all’articolo 1, comma 51, il cofinanziamento nazionale degli interventi cofinanziati dall’Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, ha disposto, in Sezione II, il rifinanziamento del Fondo per il cofinanziamento degli interventi del ciclo di programmazione 2021-2027 per un importo complessivo pari a 39 miliardi per il periodo 2021-2030 (di cui 2 miliardi per il 2021, 2,5 miliardi per il 2022, 4,624 miliardi per il 2023, 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 3,3 miliardi per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 3,276 miliardi per l’anno 2030).

Tali risorse vanno a sommarsi a quelle già presenti nel bilancio dello Stato relative al cofinanziamento nazionale degli interventi del precedente ciclo di programmazione 2014-2020 (per le quali la stessa legge di bilancio ha peraltro disposto una riprogrammazione di 3,199 miliardi posticipati dal 2023 al 2024 e annualità successive), come evidenziato nella successiva tabella.

(milioni di euro)

Fondo IGRUE (cap. 7493/MEF)

2021

2022

2023

2024 e ss

Risorse ciclo 2014-2020

4.125,0

5.375,0

6.475,0

19.525,0

Risorse ciclo 2021-2027 (L. Bilancio 2021)

2.000,0

2.500,0

4.624,0

29.876,0

Riprogrammazione II Sezione (L. Bilancio 2021)

-

-

-3.199,0

3.199,0

Rifinanziamento art. 77, co. 5, D.L. in esame

 

 

 

240,0

LEGGE DI BILANCIO 2021

6.125,0

7.875,0

7.900,0

52.840,0

 

 


 

Articolo 77, comma 6
(Fondo art. 13-dudodecies D.L. 137/2020 per gli oneri
derivanti dall'estensione delle misure restrittive)

 

 

L’articolo 77, comma 6, incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 130 milioni di euro per l'anno 2022 le risorse del Fondo previsto all’articolo 13-duodecies del decreto-legge n. 137 del 2020 per provvedere agli oneri derivanti dall’estensione delle misure restrittive adottate per fronteggiare gli effetti della pandemia anche in conseguenza delle relative ordinanze del Ministero della salute.

 

In particolare, il comma 6 incrementa di 100 milioni di euro per l’anno 2021 e di 130 milioni di euro per l’anno 2022 le risorse del Fondo di cui all’articolo 13-duodecies del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020.

Per la copertura degli oneri finanziari si rinvia al comma 10.

 

Si rammenta che, per quanto di interesse, l’articolo 13-duodecies del decreto-legge n. 137 del 2020 rinvia (comma 1) alle ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 19-bis del medesimo decreto per quanto riguarda la classificazione e l’aggiornamento delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. area arancione e rossa).

Il comma 2 stabilisce che agli oneri derivanti dall’estensione delle misure di cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis, 9-bis, 9-quinquies, 13-bis, 13-ter, 13-terdecies e 22-bis, anche in conseguenza delle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 280 del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 284 del 13 novembre 2020, e del 20 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 290 del 21 novembre 2020 nonché in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi dell’articolo 19-bis, si provvede nei limiti del fondo allo scopo istituito nello stato di previsione del MEF.

Il comma 3 precisa che le risorse del fondo sono utilizzate anche per le eventuali regolazioni contabili mediante versamento sulla contabilità speciale n. 1778, intestata: «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio». In relazione alle maggiori esigenze derivanti dall’attuazione degli articoli 9-bis, 13-bis, 13-terdecies e 22-bis, il comma autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare nei limiti delle risorse disponibili del fondo di cui al comma 2 le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. Il comma 4 dispone che le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell’esercizio finanziario 2020 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalità previste dal comma 2 anche negli esercizi successivi.

 

La relazione tecnica chiarisce che l'incremento del Fondo è finalizzato, in via prudenziale, a far fronte ad eventuali necessità derivanti da provvedimenti di chiusura delle attività economiche adottati nel corso del 2021, motivati dall’esigenza sanitaria in corso.

 

 

 


 

Articolo 77, comma 7
(Incremento Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione)

 

 

L’articolo 77, comma 7, incrementa le risorse del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di 800 milioni per l’anno 2021 e di 100 milioni per l’anno 2022.

 

Si tratta del fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014), iscritto sul capitolo n. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Nel bilancio per il 2021-2023 (legge n. 178 del 2020 e relativo D.M. 30 dicembre 2020 di ripartizione in capitoli), il Fondo presenta una dotazione di 645,2 milioni per il 2021, 383,5 milioni per il 2022 e di 431,8 milioni per il 2023.

La dotazione del Fondo è stata ridotta, nel corso dell’anno, di:

§  5,6 milioni di euro per il 2021 e di 10,8 milioni annui a decorrere dall'anno, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) del D.L. n. 22/2021 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri);

§  di 35 milioni di euro per il 2023, 14 milioni per il 2024 e di 8 milioni per l’anno 2025, ai sensi dell'articolo 42, comma 10, lettera d), del D.L. n. 41/2021 (c.d. "sostegni") in corso di esame alla Camera dei deputati. Il medesimo decreto-legge n. 41 prevede altresì, all’art. 41, un incremento della dotazione del Fondo di 550 milioni di euro per l’anno 2021;

§  di 10,1 milioni nel 2033 e di 3,4 milioni nel 2034, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del D.L. n. 59/2021 (istitutivo del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR) in corso di esame al Senato.

 

Ai relativi oneri si provvede ai sensi del successivo comma 10 dell’articolo 77 in esame (alla cui scheda si rinvia), che reca la copertura finanziaria degli oneri complessivi del provvedimento.

 

Si segnala, peraltro, che il citato comma 10, alla lettera b), dispone una riduzione della dotazione del Fondo in questione, a parziale copertura degli oneri derivanti dal provvedimento in esame, nei seguenti importi: 24,70 milioni di euro per l’anno 2023, 24,20 milioni per il 2024, 25,50 milioni per il 2025, 27,30 milioni per il 2026, 28,80 milioni per il 2027, 31,10 milioni per il 2028, 34,50 milioni per il 2029, 38,80 milioni per il 2030 e 39,20 milioni per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 225,50 milioni per l'anno 2034 e 225,70 milioni di euro annui a decorrere dal 2035.

Il Fondo in questione è altresì utilizzato a parziale copertura degli oneri derivanti dai commi 5-7 dell’articolo 63 del provvedimento in esame, recanti misure per il contrasto alla povertà educativa, mediante una riduzione di 115 milioni di euro per l’anno 2022.

Articolo 77, commi 8 e 10-13
(Copertura finanziaria oneri del provvedimento)

 

 

L’articolo 77 reca, ai commi 8 e da 10 a 13, le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri recati dal provvedimento.

In particolare, il comma 8 provvede a quantificare gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all’indebitamento, autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021, a valere sul quale è posta la gran parte della copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento (indebitamento di cui al comma 10, lettera h)).

Il comma 10 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e l'individuazione delle relative coperture finanziarie.

Il comma 11 provvede, alla luce del maggiore indebitamento, ad incrementare, per il triennio 2021-2023, il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario sostituendo, di conseguenza, l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio per il 2021.

Il comma 12 provvede ad innalzare da 180 a 223 miliardi l'importo massimo di emissione di titoli pubblici per l’anno 2021.

Il comma 13 provvede, infine, ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio nonché a disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

 

In particolare, il comma 8 quantifica l’entità degli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all’indebitamento - autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione (a maggioranza assoluta) della Relazione presentata al Parlamento ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (si veda, al riguardo, il box riportato alla fine del comma 10) – per la quota parte indicata dal comma 10, lettera h), necessaria a garantire la copertura finanziaria alle misure di sostegno introdotte dal decreto-legge in esame.

Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico sono valutati in:

§  150 milioni di euro per l’anno 2022,

§  208 milioni per l’anno 2023,

§  247 milioni per l’anno 2024,

§  307 milioni per l’anno 2025,

§  366 milioni per l’anno 2026,

§  449 milioni per l’anno 2027,

§  517 milioni per l’anno 2028,

§  575 milioni per l’anno 2029,

§  625 milioni per l’anno 2030,

§  712 milioni per l’anno 2031,

§  782 milioni per l’anno 2032,

§  836 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033.

Tali importi aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a:

§  23 milioni di euro per l’anno 2021,

§  155 milioni per l’anno 2022,

§  235 milioni per l’anno 2023,

§  291 milioni per l’anno 2024,

§  364 milioni per l’anno 2025,

§  433 milioni per l’anno 2026,

§  526 milioni per l’anno 2027,

§  586 milioni per l’anno 2028,

§  650 milioni per l’anno 2029,

§  708 milioni per l’anno 2030,

§  767 milioni per l’anno 2031,

§  876 milioni per l’anno 2032,

§  929 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033.

 

Il comma 10 reca la quantificazione e la copertura finanziaria degli oneri complessivi derivanti dalle disposizioni del provvedimento, ad esclusione degli articoli 13, comma 3, 16, 17, 23, 29, 35, 46, commi da 1 a 4, 47, 57, 68, commi da 3 a 15, 71, 75 e 76, i quali - come anche evidenziato nella Relazione tecnica - non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tali oneri sono determinati nei seguenti importi:

§  in termini di saldo netto da finanziare, in 41.873,833 milioni di euro per l’anno 2021, 2.140,411 milioni nel 2022, 777,051 milioni per l’anno 2023, 649,21 milioni per l’anno 2024, 749,88 milioni per l’anno 2025, 870,97 milioni nel 2026, 805,61 milioni per l’anno 2027, 875,61 milioni per l’anno 2028, 937 milioni per l’anno 2029, 956,79 milioni per l’anno 2030, 1.084,48 milioni per l’anno 2031, 1.086,34 milioni nel 2032, 1.112,65 milioni per l’anno 2033 e 1.084,7 milioni annui a decorrere dal 2034, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 42.145,633 milioni di euro per l’anno 2021,

§  in termini di indebitamento netto e fabbisogno in 2.378,111 milioni di euro nel 2022, 1.073,151 milioni per l’anno 2023, 759,31 milioni per l’anno 2024, 873,51 milioni per l’anno 2027, 935,41 milioni per l’anno 2028, 1.002,6 milioni per l’anno 2029, 1.030,19 milioni per l’anno 2030, 1.129,68 milioni nel 2031, 1.170,54 milioni nel 2032, 1.195,85 milioni per l’anno 2033 e 1.167,9 milioni annui a decorrere dal 2034.

 

Ai sensi delle lettere da a) ad h) del comma 10, a tali oneri si provvede:

a)   quanto a 107,58 milioni di euro per l’anno 2021, 1.324,85 milioni per l’anno 2022, 776,05 milioni per l’anno 2023, 81,79 milioni nel 2024, 61,76 milioni nel 2025, 58,56 milioni nel 2026, 61,67 milioni per l’anno 2027, 56,2 milioni nel 2028, 55,56 milioni nel 2029, 55,16 milioni nel 2030, 1,21 milioni nel 2031, 1,16 milioni nel 2032 e 0,20 milioni nel 2034, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in 251,449 milioni di euro per l’anno 2021, 1.477,95 milioni per l’anno 2022, 780,90 milioni per l’anno 2023, 86,64 milioni per l’anno 2024, 66,61 milioni per l’anno 2025, 63,41 milioni nel 2026, 66,52 milioni per l’anno 2027, 61,05 milioni nel 2028, 60,41 milioni nel 2029, 60,01 milioni nel 2030, 6,06 milioni nel 2031, 6,01 milioni nel 2032, 4,85 milioni per l’anno 2033, 5,05 milioni per l’anno 2034 e 4,85 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2035, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 9, 14, 19, 20, 26, 30, 40, 41, 43, 50, 72 e 74 (comma 10, lett. a);

b)   quanto a 24,70 milioni di euro per l’anno 2023, 24,20 milioni per l'anno 2024, 25,50 milioni l'anno 2025, 27,30 milioni per l'anno 2026, 28,80 milioni per l'anno 2027, 31,10 milioni per l'anno 2028, 34,50 milioni per l'anno 2029, 38,80 milioni per l'anno 2030, 39,20 milioni per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 225,50 milioni per l'anno 2034 e a 225,70 milioni di euro annui a decorrere dal 2035, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili che si presentano in corso di gestione, di cui all’art. 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) (comma 10, lett. b).

Si tratta, si rammenta, del Fondo iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; per la ricostruzione delle risorse del Fondo si rinvia alla scheda relativa all’articolo 77, comma 7, del provvedimento in esame.

c)   quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2024, 50 milioni di euro per l’anno 2025 e 100 milioni di euro nell’anno 2026, nonché a 10 milioni di euro per l’anno 2027, in soli termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 1, comma 177, della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020) (comma 10, lett. c).

Si tratta, si rammenta, del Fondo in cui sono iscritte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate alle finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici, attraverso il quale sono attuate le politiche orientate alla coesione economica, sociale e territoriale e alla rimozione degli squilibri economici e sociali, in attuazione dell’articolo 119, comma 5, della Costituzione; per la ricostruzione delle risorse del Fondo si rinvia alla scheda relativa all’articolo 77, comma 3, del provvedimento in esame, il quale reca, altresì, un rifinanziamento del Fondo di 200 milioni per l’anno 2021.

d)   quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 10 milioni di euro per l’anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l’edilizia scolastica (comma 10, lett. d).

Si tratta, si rammenta, del Fondo istituito nello stato di previsione dell’allora MIUR dall’art. 11, co. 4-sexies dal D.L. 179/2012 (L. 221/2012). Per la ricostruzione delle risorse del Fondo si rinvia alla scheda relativa all’articolo 77, comma 4, del provvedimento in esame, il quale reca, altresì, un rifinanziamento del Fondo di 150 milioni per l’anno 2021.

e)   quanto a 23 milioni di euro a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente utilizzando, utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (comma 10, lett. e).

f)    quanto a 45 milioni di euro per l’anno 2021, 175 milioni nel 2023, 220 milioni nel 2024, 145 milioni nel 2025 e 150 milioni di euro nel 2026, mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (comma 10, lett. f).

Si tratta del Fondo istituito, con dotazione in termini di sola cassa, dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154. Il Fondo è allocato sul capitolo 7593 dello stato di previsione del MEF. Nel bilancio per il 2021-2023 presenta uno stanziamento pari a 423 milioni per il 2021, 597 milioni per il 2022 e 448 milioni per il 2023.

g)   quanto a 90 milioni di euro per l’anno 2027, 70 milioni di euro per l’anno 2028 e 50 milioni di euro per l’anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (comma 10, lett. g).

Si tratta del Fondo, istituito dall’art. 5, comma 1, della legge n. 183/1987 (c.d. Fondo IGRUE), iscritto al cap. 7493 del MEF, in cui sono iscritte le risorse nazionali destinate, per il principio della addizionalità, al cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei fondi strutturali. Per la ricostruzione delle risorse del Fondo si rinvia alla scheda relativa all’articolo 77, comma 5, del provvedimento in esame.

h)   mediante il ricorso all’indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021, con le risoluzioni di approvazione, a maggioranza assoluta, della Relazione al Parlamento, presentata ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 234/2012 (comma 10, lett. h).

 

Mediante il ricorso all’indebitamento sono coperti, in sostanza, la gran parte degli oneri del provvedimento, non considerati dalle precedenti lettere a)-g) del comma in esame, come evidenziato dal prospetto degli effetti finanziari delle norme allegato alla Relazione tecnica, per un totale di 41.766,3 milioni di euro nel 2021.

 

 

Si rammenta, che il 15 aprile 2021, insieme al Documento di economia e finanza 2021 (DEF), il Governo ha presentato la Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, nella quale illustra l’aggiornamento de gli obietti programmatici di finanza pubblica e del piano di rientro verso l’Obiettivo di medio termine (OMT), già autorizzato sia con la Relazione al Parlamento 2020, allegata alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020 (NADEF 2020), sia con le successive Relazioni al Parlamento approvate nel corso del 2020 e del 2021 in relazione alle misure per il contrasto degli effetti dell’epidemia da COVID-19.

Con la Relazione di aprile 2021 presentata unitamente al DEF, sentita la Commissione europea, il Governo richiede al Parlamento l’autorizzazione a rivedere il percorso di avvicinamento all’OMT fissando il nuovo livello dell’indebitamento netto programmatico al -11,8 per cento del PIL nel 2021, al -5,9 per cento nel 2022, al -4,3 per cento nel 2023 e al -3,4 per cento nel 2024 (rispetto al precedente profilo programmatico fissato al -8,8 per cento del PIL nel 2021 dalla precedente Relazione al Parlamento del 15 gennaio, e al -4,7 per cento nel 2022 e al -3 per cento nel 2023 dalla NADEF).

In valore assoluto, il ricorso all'indebitamento è pari a 40 miliardi di euro nell'anno 2021 e a 6 miliardi di euro medi annui per il periodo 2022-2033, principalmente finalizzati a finanziare spese per investimenti pubblici e ulteriori misure di sostegno all'economia e alle imprese.

Tali importi sono comprensivi della spesa per interessi passivi conseguente il maggior disavanzo autorizzato; dal 2034, l’autorizzazione all’indebitamento è destinata interamente alla spesa per interessi passivi.

In termini strutturali, l’indebitamento netto programmatico delle amministrazioni pubbliche si attesterebbe al -9,3 per cento del PIL nel 2021, al -5,4 per cento nel 2022, al -4,4 per cento nel 2023 e al -3,8 per cento nel 2024.

Il nuovo livello del debito pubblico è stimato al 159,8% del PIL nel 2021, per poi diminuire al 156,3% nel 2022, al 155% nel 2023 e al 152,7% nel 2024. Il successivo sentiero di avvicinamento all'Obiettivo di Medio Termine (OMT) prevede di riportare il rapporto fra debito pubblico e PIL verso il livello pre-crisi (134,6 per cento) per la fine del decennio.

L'autorizzazione al maggiore indebitamento è stata concessa il 22 aprile 2021 con l’approvazione, a maggioranza assoluta, da parte della Camera della risoluzione n. 6/00185 e del Senato della risoluzione n. 6/00184, ai fini del finanziamento degli ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

Si veda la Documentazione di finanza pubblica n. 27, curata dai Servizi di documentazione del Senato e della Camera, per un'illustrazione della Relazione del Governo nell'ambito del quadro macroeconomico e finanziario delineato dal DEF 2021. Per un riepilogo delle precedenti Relazioni al Parlamento e degli scostamenti di bilancio per l'emergenza COVID-19, si rinvia al portale della documentazione della Camera dei deputati.

 

In comma 11 provvede, alla luce del maggiore indebitamento, ad incrementare, per il triennio 2021-2023, il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario sostituendo, di conseguenza, l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio per il 2021, che fissa i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza e cassa, rideterminandone gli importi in aumento.

Si rammenta che l'Allegato 1 della legge di bilancio 2021 è già stato sostituito più volte, per la ridefinizione dei nuovi livelli di saldo netto da finanziare e di ricorso al mercato finanziario conseguenti al ricorso al maggiore indebitamento autorizzato dal Parlamento il 20 gennaio e il 22 aprile 2021, per la copertura dei seguenti provvedimenti:

§  dall'art. 22-quinquies, comma 2, del D.L. n. 183 del 2020 (c.d. "proroga termini", introdotto durante l'esame parlamentare in sede referente, con disposizioni identiche a quelle dell'articolo 3 del D.L. n. 7 del 2021, contestualmente abrogato dal ddl di conversione del D.L. n. 183);

§  dall'art. 3, comma 3, del D.L. n. 30 del 2021 (rischi sanitari connessi al COVID e sostegno ai lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena);

§  dall'art. 42, comma 1, del D.L. n. 41 del 2021 (c.d. "sostegni");

§  dall’art. 5, comma 3, del D.L. n. 59 del 2021 (istitutivo del Piano Nazionale complementare agli interventi del PNRR).

 

Per effetto del comma 11 in esame, pertanto, i valori di cui all'Allegato 1 della legge di bilancio 2021 risultano così ridefiniti, rispetto ai precedenti valori fissati, da ultimo, dal D.L. n. 59/2021.

Nuovo allegato 1 alla legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020)

(tra parentesi i valori dell’allegato 1 della legge di bilancio 2021, come da ultimo ridefiniti dall’articolo 5, comma 3, D.L. 6 maggio 2021, n. 59)

(milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

- COMPETENZA

Descrizione risultato differenziale

2021

2022

2023

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

-286.000

(-242.281)

-167.200

(-166.374)

-148.700

(-148.536)

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

573.235 (529.516)

441.497 (440.671)

503.750 (503.586)


- CASSA

Descrizione risultato differenziale

2021

2022

2023

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

-379.000

(-335.281)

-218.700

(-217.874)

-208.200

(-208.036)

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

666.365 (622.646)

492.997 (492.171)

563.250 (563.086)

(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Si ricorda che in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a) della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), l’articolo 1 della legge di bilancio determina (mediante rinvio ad apposito allegato) i livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza per ciascun anno del triennio di riferimento. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Il saldo netto da finanziare (SNF) è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il ricorso al mercato finanziario, invece, rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che non sono coperte dalle entrate finali. Tale importo coincide, pertanto, con l’accensione dei prestiti.

 

In ragione del maggior ricorso all’indebitamento, il comma 10 dispone l'aumento da 180.000 a 223.000 milioni di euro dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, unitamente ai prestiti dell'Unione europea, stabilito, per l'anno 2021, dall’articolo 3, comma 2, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) e, da ultimo, ridefinito dall’articolo 42 del D.L. n. 41/2021.

 

Si rammenta che il limite massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, è annualmente stabilito dalla legge di bilancio, all’art. 3 relativo allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Per il 2021, tale limite, originariamente stabilito in 145.000 milioni dalla legge n. 178/2020, è stato innalzato a 180.000 milioni dall’articolo 42, comma 2, del D.L. n. 41/2021 (c.d. Sostegni).

 

Il comma 11, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento, nonché a disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.


 

Articolo 77, comma 9
(Risorse per i territori dell’Emilia-Romagna colpiti
dagli eventi calamitosi del 2020 e sismici del 2012)

 

 

L’articolo 77, comma 9 prevede per l'anno 2021 una spesa di 100 milioni di euro per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia

Le risorse previste sono destinate ai territori che risultano già danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

 

L’articolo 77, comma 9, prevede per l'anno 2021 una spesa di 100 milioni di euro per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 23  dicembre  2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia.

Le risorse previste sono destinate ai territori che risultano già danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Lo stato di emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012, nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, è stato prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’art. 1 comma 3 del D.L. 74/2012, e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall’art. 15, comma 6, del D.L. 162/2019. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al tema web “Terremoti” della Camera dei deputati.

A seguito degli eventi calamitosi meteorologici accaduti nel mese di dicembre 2020, che hanno interessato il medesimo territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio-Emilia, è stato dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi dalla data del 23 dicembre 2020 (data di emanazione della delibera del 23 dicembre 2020). Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 17.600.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

 

La norma in esame stabilisce che le risorse siano assegnate per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere b), d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del 2018 (Codice della Protezione civile).

L’art. 25 comma 2 del Codice di protezione civile prevede, alle lettere b) d) ed e), che con le ordinanze di protezione civile, nel limite delle risorse disponibili, si dispone in ordine: b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea; d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti; e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza.

 

Le previste risorse sono trasferite/versate nella contabilità speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 6, comma 2 dell'ordinanza 732/2020 e intestata al Commissario delegato.

Con la OCDPC 732 del 31 dicembre 2020 sono state previste misure urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia, per la nomina del Commissario delegato (Presidente della regione Emilia-Romagna), per i contributi di autonoma sistemazione, per la ricostruzione dei territori colpiti, e per la rimozione dei materiali litoidi e vegetali. Il citato art. 6, comma 2 dell’ordinanza 732/2020 prevede che per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita   contabilità speciale intestata al commissario delegato.

 

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

 


 

Articolo 78
(Entrata in vigore)

 

 

L'articolo 78 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge è dunque vigente dal 26 maggio 2021.

 

 

 

 

 



[1]     Cfr. per maggiori dettagli la scheda di lettura dell'articolo 1 nel Dossier dei Servizi studi del Senato e della Camera sul decreto-legge n. 41 del 2021.

[2]     Per maggiori dettagli sulle caratteristiche dell'agevolazione fiscale, si rinvia alla scheda dell'articolo 81 del Dossier sul decreto-legge n. 104 del 2020 curato dai Servizi studi del Senato e della Camera. Per un approfondimento sui più recenti interventi in materia di organismi sportivi, si rinvia al relativo tema del portale della documentazione parlamentare della Camera.

[3]     Per maggiori dettagli, si rinvia alla Nota sintetica sull'Unione europea del Parlamento europeo: "Politica della concorrenza", dicembre 2020.

[4]     Per una ricostruzione dell'impatto che l'epidemia da Covid 19 ha avuto sul regime degli aiuti di Stato, si rinvia a:

-          Tema web della Camera dei deputati "Gli aiuti di Stato nell'epidemia da COVID-19: il quadro europeo"

-          Nota su Atti dell'Unione europea n. 52 del Servizio studi del Senato "Aiuti di Stato: misure approvate dalla Commissione europea nell'emergenza del coronavirus", giugno 2020.

Per una panoramica aggiornata sugli aiuti di stato concessi agli Stati membri a norma del Quadro temporaneo si rimanda al documento a cura della Commissione europea (l'aggiornamento, al 18 gennaio 2021, è disponibile in lingua inglese). Si veda anche la pagina che presenta l'elenco degli aiuti autorizzati in ordine cronologico.

[5]     Per una ricostruzione dell'impatto che l'epidemia da Covid 19 ha avuto sul regime degli aiuti di Stato, si rinvia al tema web della Camera dei deputati "Gli aiuti di Stato nell'epidemia da COVID-19: il quadro europeo.

[6]     In questi termini letterali si esprime il paragrafo 15 del Temporary Framework (versione consolidata), citato più avanti.

[7] Il D.L. n. 137/2020 ha previsto che, a valere su tale stanziamento e nel rispetto delle disposizioni dell'UE in materia di aiuti di Stato, possano essere concessi, per il tramite di Simest SpA, a favore degli enti fieristici italiani, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni amministratore del Fondo. Per tale specifica finalità, il Fondo è stato rifinanziato di ulteriori 150 milioni per l'anno 2021 dal recente D.L. n. 41/2021.

[8]     Cfr. circolare del Mediocredito centrale del 23 maggio 2016.

[9]     Rispetto ai 2,5 milioni previsti per i finanziamenti all’impresa. L’articolo 39, comma 4 del D.L. n. 201/2011 è stato novellato dall’art. 17 del D.L. n. 34/2019.

[10]   Dalle cartolarizzazioni tradizionali vanno distinte le cartolarizzazioni "sintetiche": si tratta di operazioni attraverso le quali un'impresa trasferisce ad una “società veicolo” non già beni o crediti, bensì rischi che quest'ultima deve coprire col proprio patrimonio.

[11]   Inoltre, ciascuno finanziamento del portafogli deve essere di importo non superiore all'1,5 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero al 2 percento nel caso di finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di programmi di investimenti e/o di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario (3,5 milioni di euro).

[12]   Possono essere ricompresi nel portafoglio finanziamenti connessi a operazioni di rinegoziazione del debito del beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

[13]   In alternativa, la garanzia diretta può essere concessa a copertura integrale della tranche junior del portafoglio di finanziamenti, nel caso in cui la garanzia sia richiesta e rilasciata su un importo pari all'80 per cento del valore complessivo del portafoglio di finanziamenti. In tali casi, la tranche junior del portafoglio di finanziamenti, calcolata sempre applicando la metodologia riportata in allegato al decreto attuativo non può superare il 10 per cento della quota, pari all'80 per cento, dell'ammontare del portafoglio avente ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti.

[14]   Per punto di stacco e spessore si intende, rispettivamente, il punto che determina la suddivisione tra la tranche junior e le tranches a questa sovraordinate (tranche senior e tranche mezzanine) e la percentuale data dal rapporto tra una determinata tranche sul valore nominale del portafoglio di finanziamenti.

[15]   Le misure previste dall'articolo 1 e 1.bis.1 e dall’art. 13 del Decreto Legge 23/2020 sono state autorizzate dalla Commissione europea. Quelle di cui all’art. 1 e 13 in data 14 aprile 2020; la loro proroga al 30 giugno 2021, e l’estensione della Garanzia Italia alle mid-cap disposta dalla Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020 che ha introdotto nel D.L. n. 23/2020 l’articolo 1-bis.1 (art. 1, co. 209) sono state pre-autorizzate il 10 dicembre 2020 (SA56963).

[16]   L'articolo 1 del Regolamento UE n. 1407/2013, fissa il campo di applicazione disponendo che esso si applichi agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

[17]   Molti dei contenuti della presente scheda sono tratti dalla Nota Breve del Servizio studi del Senato "Uso improprio delle anticipazioni di liquidità per i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni: la sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020", del febbraio 2020.

[18]   Per approfondimenti si rinvia alla Nota breve n. 288 "Una nuova censura della Corte costituzionale sull'uso improprio delle anticipazioni di liquidità: la sentenza n. 80 del 2021 (Documento VII n.111)", a cura del Servizio studi del Senato.

[19]   Per approfondimenti si rinvia alla Nota Breve del Servizio studi del Senato "Uso improprio delle anticipazioni di liquidità per i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni: la sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020", del febbraio 2020.

[20]   Si tratta di prestazioni aggiuntive, previste dall’articolo 115, comma 2, del CCNL per il periodo 2016- 2018, In merito, l’articolo 24, comma 6, di detto CCNL prevede che gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale che richiedano ai propri dirigenti, in via eccezionale e temporanea, prestazioni ad integrazione dell’attività istituzionale, inquadrate formalmente nell’ambito dell’attività libero professionale intramuraria (cosiddetta intramoenia) siano remunerate con una tariffa oraria pari a 60 euro lordi onnicomprensivi.

[21]   v. articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale.

[22]   La deroga consente tali assunzioni anche in assenza dell'accordo quadro nazionale ivi previsto.

[23]   Si tratta di prestazioni aggiuntive, previste dall’articolo 115, comma 2, del CCNL per il periodo 2016- 2018, In merito, l’articolo 24, comma 6, di detto CCNL prevede che gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale che richiedano ai propri dirigenti, in via eccezionale e temporanea, prestazioni ad integrazione dell’attività istituzionale, inquadrate formalmente nell’ambito dell’attività libero professionale intramuraria (cosiddetta intramoenia) siano remunerate con una tariffa oraria pari a 60 euro lordi onnicomprensivi.

[24]   V. articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale

[25]   Ancora in questo ambito, il Decreto ministeriale 18 ottobre 2012 ha fissato una tariffa massima per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale. Le tariffe massime costituiscono l'importo massimo rimborsabile a carico del SSN.

[26]   Strutture, cioè, titolari di un accordo contrattuale con il Servizio sanitario della regione (o della provincia autonoma).

[27]   Cfr., riguardo a questi ultimi, i commi 34 e 34-bis dell'articolo 1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

[28]   L’articolo 1, comma 796, lettera o), della L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto l’adozione di tali piani, da parte delle regioni, entro il 28 febbraio 2007.

[29]   Cfr., al riguardo, l'articolo 2, comma 68, lettera c), della L. 23 dicembre 2009, n. 191.

[30]   https://temi.camera.it/temi/le-misure-in-favore-della-sanit-militare-contenute-
nel-dl-18-del-2020.html

[31]   Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

[32]   Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

[33]   Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate.

[34]   In particolare: l'articolo 10 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, prevede che le regioni e le province autonome siano tenute ad assicurare l'immediata disponibilità agli assistiti dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, erogati attraverso gli ospedali e le aziende sanitarie locali, che, a giudizio della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), possiedano il requisito dell'innovatività terapeutica; l'articolo 1, commi da 400 a 406, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, reca risorse specifiche per il rimborso alle regioni dell'acquisto di medicinali innovativi, individuati dall'AIFA in base alla disciplina posta dai medesimi commi.

[35]   Cfr., nell'ambito del sito internet dell'AIFA, la seguente url.

[36]   Si veda il DM 4 dicembre 2020 (Modalità di funzionamento e di intervento del Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione).

[37]   Il divieto, che concerne tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001, decorre dal 1° luglio 2019, come stabilito dall’art. 22, co. 8, del D.Lgs. 75/2017 (come modificato, da ultimo, dall’art. 1, co. 1131, lett. f), della L. 145/2018.

[38]   D.L. 18/2020, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020

[39]   https://www.governo.it/it/cscovid19

[40]   Si ricorda che l'articolo 1, comma 457, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto l’adozione, con decreto del Ministro della salute (di natura non regolamentare), del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2.

[41]  Quest'ultimo documento è stato oggetto di informativa (da parte del Ministro della salute) alla Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali nella seduta dell'11 marzo 2021; la Conferenza ha preso atto - nei termini esposti nella medesima presa d'atto - dell'informativa. In ogni caso, il documento di presa d'atto non rientra nel piano nazionale adottato ai sensi del citato D.M. del 12 marzo 2021.

[42]   Con delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021.

[43]   La possibilità prevista dal citato articolo 3-bis è formulata in deroga esplicita al divieto, per le pubbliche amministrazioni, di conferire a titolo oneroso (anziché gratuito) cariche in organi di governo ovvero incarichi dirigenziali o direttivi o di studio e di consulenza a lavoratori (pubblici o privati) già collocati in quiescenza (divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni).

[44]   Si ricorda che le citate disposizioni della L. n. 178 consentono, secondo i limiti di spesa e le condizioni suddetti, l'applicazione anche nell'anno 2021 (anche mediante proroga degli incarichi già conferiti) di alcune norme transitorie, tra cui quella sugli incarichi a soggetti in quiescenza, la quale era già prevista, per un periodo temporale precedente, dal comma 5 dell'articolo 2-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, comma che è richiamato dal comma 9 in esame.

[45]   Riguardo ad un'ipotesi in cui il cumulo non sia invece ammesso (in relazione alla tipologia specifica di trattamento pensionistico), cfr. il paragrafo 3 della suddetta circolare n. 70.

[46]   “Definizione dei criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza, per la scelta della Regioni di riferimento ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”.

[47]   Per il riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale  relativo all’anno 2020, sono stati invece utilizzati gli stessi criteri relativi al riparto 2019, sulla base dell’intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni del 13 febbraio 2019 (Intesa n. 21 CSR) dalla quale si evincono le 5 Regioni benchmark: Piemonte, Umbria, Emilia-Romagna, Marche e Veneto.

[48]   Ulteriori criteri - proposti ad esempio della Regione Campania - riguardano l’indice di deprivazione sociale, di cui ancora non si tiene conto nel riparto delle risorse sanitarie.

[49]   Come introdotte dall’articolo 9 del D.Lgs. n. 149/2011 in attuazione delle norme sui meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e comuni stabiliti dalla Legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale.

[50]   Tale autorizzazione di spesa, così determinata da ultimo dall’art. 78, co. 1, lett. a), del D.L. 34/2020, è stata prima ridotta per il 2020 di 506,5 mln di euro (per 405,2 mln dall’art. 13, co. 2, lett. b), del D.L. 104/2020) e per 101,3 mln dall’art. 34, co. 7, lett. h), del D.L. 137/2020) e successivamente incrementata di 10 mln di euro per il 2021 dall’art. 13, co. 1, del D.L. 41/2021.

[51]   Si ricorda che la NASpI - istituita a decorrere dal 1° maggio 2015 dall’art. 3, co. 1, del richiamato D.Lgs. n. 22/2015 – è un’indennità mensile di disoccupazione riconosciuta ai lavoratori dipendenti (con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato) che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: stato di disoccupazione; almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione; trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

[52]   Tali importi minimo e massimo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

[53]   Sul punto, cfr. circolare INPS 49/2020.

[54]   In base all’articolo 12, comma 1, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 4, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso.

[55]   Tra le numerose statuizioni della circolare, giova ricordare, con riferimento al profilo dimensionale delle imprese destinatarie delle disposizioni in esame, in particolare ai fini della sussistenza dei requisiti occupazionali di cui al comma 1 e 1-bis dell’articolo 41 e in assenza di una specifica previsione legislativa, che si mutuano i criteri di computo utilizzati dall’Istituto per dare applicazione alle indicazioni di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015, riferendosi quindi ai lavoratori occupati mediamente nel semestre precedente la data di sottoscrizione del contratto di espansione. Il numero dei lavoratori in organico è riferito alla singola impresa, anche se articolata in più unità aziendali dislocate sul territorio nazionale. Inoltre, nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.) e per il computo delle singole fattispecie contrattuali (lavoratori a tempo determinato, a tempo parziale, ecc.) si rinvia ai criteri precisati nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre. Il requisito occupazionale è valutato considerando il numero complessivo di lavoratori in forza a ogni singola azienda, applicando a ogni matricola aziendale interessata i criteri di computo sopra precisati.

[56]   Riguardo a tale ambito, cfr. infra.

[57]   Si ricorda che l'articolo 20 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni, prevede, in primo luogo, che il suddetto istituto possa trovare applicazione per le imprese che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, e che siano:

      a) imprese industriali (comprese quelle edili e affini);

      b) imprese artigiane che procedano alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che eserciti l'influsso gestionale prevalente;

      c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, le quali abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;

      d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, la quale abbia comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;

      e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;

      f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli o loro consorzi;

      g) imprese di vigilanza.

      Il medesimo articolo 20 prevede inoltre che possano rientrare nell'ambito di applicazione in esame le imprese che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, e che siano:

      a) imprese esercenti attività commerciali (comprese quelle della logistica);

      b) agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici).

      Sempre in base all'articolo 20, possono rientrare nell'ambito di applicazione in esame, a prescindere dal numero dei dipendenti:

      a) le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale;

      b) i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti e alle condizioni stabiliti o richiamati dal medesimo articolo 20.

      L'applicazione al settore dell'editoria del trattamento straordinario di integrazione salariale è disciplinato dall'articolo 25-bis dello stesso D.Lgs. n. 148.

[58]    Le tre causali per le quali può essere concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale sono disciplinate dall'articolo 21 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015 (riguardo alle due causali diverse dal contratto di solidarietà, cfr. infra).

[59]   La terza condizione summenzionata, che, ai sensi del comma 1 del presente articolo 40, deve essere rispettata da parte dell'accordo collettivo, è posta anche dalla disciplina generale (relativamente al trattamento straordinario di integrazione salariale con causale di contratto di solidarietà).

[60]   Ai sensi dell'articolo 22 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015. I limiti massimi in oggetto si riferiscono alle singole unità produttive interessate dal trattamento.

[61]   Anche per tali limiti occorre far riferimento alla singola unità produttiva.

[62]   Tale limite più elevato concerne: le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini; le imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; le imprese artigiane che svolgano attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgano tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dall'attività di escavazione.

[63]   Cfr. l'articolo 3 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015.

[64]   Quest'ultimo è pari, nel 2021, a 998,18 euro, ovvero a 1.199,72 euro qualora la retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, sia superiore a 2.159,48 euro.

      Si ricorda che i trattamenti in esame sono in ogni caso assoggettati ad un'aliquota contributiva pari al 5,84 per cento.

[65]   Cfr. il comma 5 del citato articolo 21 del D.Lgs. n. 148 del 2015.

[66]   Tale contributo (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015) è pari al:

      a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, fruiti all'interno di uno o più interventi concessi, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

      b) 12 per cento oltre il limite suddetto e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;

      c) 15 per cento oltre quest'ultimo limite, nell'ambito di un quinquennio mobile.

      Si ricorda che, per i trattamenti ordinari di integrazione salariale, il contributo addizionale non è dovuto qualora il trattamento sia concesso per eventi oggettivamente non evitabili (articolo 13, comma 3, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015).

[67]   Riguardo all'ambito di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale, cfr. l'articolo 10 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

      Riguardo all'ambito di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale - ambito di cui agli articoli 20 e 25-bis dello stesso D.Lgs. n. 148 -, cfr., in nota, nella scheda relativa ai commi 1 e 2 del presente articolo 40.

[68]   Si ricorda che, per i trattamenti ordinari di integrazione salariale, il contributo addizionale non è dovuto qualora il trattamento sia concesso per eventi oggettivamente non evitabili (articolo 13, comma 3, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015).

[69]     Ai sensi dell’art. 4, l'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo; l’articolo 5 individua invece i criteri attraverso i quali scegliere i lavoratori da licenziare; l’articolo 24 definisce l’ambito soggettivo e dimensionale delle imprese cui si applicano le disposizioni degli artt. 4 e 5.

[70]   Ai sensi dell’articolo 11, l'integrazione salariale ordinaria è corrisposta ai dipendenti sospesi dal lavoro o che effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto nei seguenti casi: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato. Ai sensi dell’articolo 21, l'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali: a) riorganizzazione aziendale; b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa; c) contratto di solidarietà.

 

[71]   Ai sensi dell’articolo 3, il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

[72]   Le procedure di cui all’articolo 7, ai fini del licenziamento per giustificato motivo di cui all’art. 3, comportano una comunicazione del datore di lavoro nella quale egli deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. La comunicazione prelude ad un tentativo di conciliazione tra datore di lavoro e lavoratore previa convocazione dalla Direzione territoriale del lavoro: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione.

[73]   Ai sensi del predetto articolo 1, a decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti …una indennità mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

[74] Ai sensi di tale disposizione, sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.

[75]   Ai sensi del quale “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti”.

[76]   Ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e della legge 23 luglio 1991, n. 223.

[77]   Ai sensi di tale disposizione, infatti, al fine di garantire una omogenea applicazione degli incentivi, l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, né violare il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; inoltre, il datore di lavoro non deve avere  sospensioni dal lavoro legate ad una crisi o riorganizzazione aziendale in corso (salvo che l’assunzione riguardi lavoratori impiegati in unità produttive diverse o con livello diverso rispetto a quelli sospesi). Non è possibile, infine, usufruire degli incentivi se il lavoratore assunto é stato licenziato nei sei mesi precedenti da datore di lavoro in rapporto di colleganza con il datore di lavoro che assume.

[78]   Quali, ad esempio, ricorrendone le condizioni, quelli previsti dai commi da 10 a 15 e da 16 a 19 dell’articolo 1 della legge 178/2020 (legge di bilancio per l’anno 2021), che prevedono incentivi per i giovani under 36 e per le donne lavoratrici.

[79]   Ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

[80]   La suddetta Comunicazione è stata novellata dalle seguenti Comunicazioni: C/2020/2215 del 3 aprile 2020, C/2020/3156 dell'8 maggio 2020, C/2020/4509 del 29 giugno 2020, C/2020/7127 del 13 ottobre 2020 e C/2021/564 del 28 gennaio 2021. Per il testo consolidato, cfr. la presente url.

[81]   Disposizioni specifiche sono previste per i settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura.

[82]   Per le varie indennità ancora precedenti, cfr. infra.

[83]   Cfr., al riguardo, infra, sub i commi da 2 a 6.

[84]   Riguardo a tali norme, cfr. infra.

[85]   La circolare dell'INPS n. 49 del 30 marzo 2020 (emanata con riferimento all’indennità riconosciuta per il mese di marzo 2020 in favore dei suddetti lavoratori stagionali) ricomprende nel beneficio anche i casi in cui il rapporto di lavoro sia cessato per la scadenza del termine previsto dal medesimo contratto.

      La circolare operava anche la ricognizione delle attività rientranti nei suddetti settori. Tale ricognizione è stata successivamente operata, da ultimo, dalla circolare dell'INPS n. 65 del 19 aprile 2021.

[86]   Le circolari INPS relative alle indennità temporanee in esame (cfr., da ultimo, la citata circolare dell'INPS n. 65 del 2021) hanno chiarito che la preclusione non concerne il caso di trattamento pensionistico in favore di superstiti.

[87]   Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

[88]   Ai sensi dell’articolo 29 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e dell’articolo 84, commi 5 e 6, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

[89]   Ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 9 del D.L. n. 104 e dei citati articoli 15 e 15-bis del D.L. n. 137.

[90]   Per l’indennità relativa al mese di marzo, cfr. il D.M. 30 aprile 2020; per l’indennità relativa ai mesi di aprile e maggio, cfr. i commi 8 e 9 del citato articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020.

[91]   La circolare dell'INPS n. 67 del 29 maggio 2020 - emanata con riferimento alle indennità riconosciute per i suddetti lavoratori stagionali per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 - ha specificato che la fattispecie concerneva i lavoratori con qualifica di stagionali, il cui ultimo rapporto di lavoro fosse cessato (anche per scadenza del termine) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 (termine temporale, quest’ultimo, posto dalla disciplina relativa ai mesi summenzionati) e sempre che la medesima cessazione fosse avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi diversi dai settori del turismo e degli stabilimenti termali.

[92]   In base alla citata circolare dell'INPS n. 65 del 2021 - conforme, sul punto, alle circolari sulle precedenti indennità temporanee in oggetto -, l'indennità non concerne i lavoratori stagionali e in somministrazione del settore agricolo, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e quindi beneficiari delle specifiche tutele della disoccupazione agricola.

[93]   Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente.

[94]   In merito al lavoro autonomo, la norma in esame richiama la nozione generale di contratto d’opera, di cui all’articolo 2222 del codice civile.

[95]   A quest’ultimo riguardo, la citata circolare dell'INPS n. 65 del 2021 ha chiarito che la condizione dell’assenza di contratto fa riferimento ai contratti di lavoro appartenenti alla medesima tipologia (lavoro autonomo occasionale); per le preclusioni derivanti da altre tipologie di lavoro, cfr. sub il successivo comma 4.

[96]   Il summenzionato requisito del contributo mensile si commisura con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (cfr., con riferimento alla suddetta ultima indennità precedente, la citata circolare dell'INPS n. 65 del 2021).

[97]   Si ricorda che in tale Gestione (di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335) sono iscritti (tra gli altri) i lavoratori autonomi ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non rientrino in altri regimi pensionistici obbligatori di base (facenti capo ad altre gestioni dell’INPS o ad altri enti, pubblici o privati).

[98]   Le circolari INPS relative alle indennità temporanee in esame (cfr., da ultimo, la citata circolare dell'INPS n. 65 del 2021) hanno chiarito che la preclusione non concerne il caso di trattamento pensionistico in favore di superstiti.

[99]   La compatibilità di un contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità concerne anche i soggetti che presentino la domanda in base alle fattispecie soggettive (di cui al comma 3) diverse rispetto a quella relativa ai lavoratori intermittenti (cfr. la citata circolare dell'INPS n. 65 del 2021).

[100] Ai sensi del comma 5 del citato articolo 9 del D.L. n. 104 e dei citati articoli 15 e 15-bis del D.L. n. 137.

[101] Ai sensi del D.M. 13 luglio 2020.

[102] Riguardo alla ricognizione, operata dall’INPS, delle attività rientranti nei suddetti settori, cfr. supra, in nota.

[103] Le circolari INPS relative alle indennità temporanee in esame (cfr., da ultimo, la citata circolare dell'INPS n. 65 del 2021) hanno chiarito che la preclusione non concerne il caso di trattamento pensionistico in favore di superstiti.

[104] Fondo gestito dall’INPS.

[105] Tale limite di reddito era posto anche per la suddetta ultima indennità precedente, mentre per le indennità ancora precedenti il limite di reddito era pari a 50.000 euro. Queste ultime erano costituite da tre indennità di 1.000 euro ciascuna (ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del citato D.L. n. 104 del 2020 e degli articoli 15 e 15-bis del citato D.L. n. 137 del 2020) nonché da un’indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (ai sensi dell’articolo 38 del citato D.L. n. 18 del 2020 e dei commi 10 e 11 dell’articolo 84 del citato D.L. n. 34 del 2020).

[106] Si ricorda che questa seconda fattispecie non era prevista dalla norma (di cui al citato articolo 38 del D.L. n. 18 del 2020) relativa all’indennità per il mese di marzo 2020. Riguardo al complesso delle indennità precedenti per i lavoratori dello spettacolo, cfr. supra, in nota.

[107] Rispetto alla suddetta circolare n. 65, il successivo messaggio dell'INPS n. 1764 del 30 aprile 2021 ha operato una rettifica, confermando che i due limiti di reddito summenzionati si riferiscono all'anno 2019 (come letteralmente previsto dalle norme in oggetto).

[108] Le preclusioni in esame sono conformi a quelle poste per la suddetta ultima indennità precedente.

[109] Le circolari INPS relative alle indennità temporanee in esame (cfr., da ultimo, la citata circolare dell'INPS n. 65 del 2021) hanno chiarito che la preclusione non concerne il caso di trattamento pensionistico in favore di superstiti.

[110] Riguardo all'istituto del lavoro intermittente, cfr. supra, sub il comma 3 del presente articolo 42.

[111] Cfr., da ultimo, la citata circolare dell'INPS n. 65 del 2021.

[112] L'assegno può concernere gli assicurati la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.

[113] Di cui al capo I del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni.

[114] Le indicazioni concernenti le indennità ed i gettoni di presenza delle suddette categorie derivano da pareri del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

[115] Riguardo a questi ultimi, cfr. infra.

[116] La suddetta Comunicazione è stata novellata dalle seguenti Comunicazioni: C/2020/2215 del 3 aprile 2020, C/2020/3156 dell'8 maggio 2020, C/2020/4509 del 29 giugno 2020, C/2020/7127 del 13 ottobre 2020 e C/2021/564 del 28 gennaio 2021. Per il testo consolidato, cfr. la presente url.

[117] Disposizioni specifiche sono previste per i settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura.

[118] Qualora l’aiuto sia concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, "la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2021".

[119] Si ricorda infatti che per le previsioni e i termini temporali di quest’ultimo comma è rimasta un’autonoma applicabilità, come indicato nel messaggio dell’INPS n. 1297 del 26 marzo 2021.

[120] Riguardo all’ambito delle associazioni e società dilettantistiche interessate, cfr. infra.

[121] Si ricorda che le azioni di tali società sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze.

[122] Nella disciplina relativa all’indennità di marzo 2020 - di cui all'articolo 96 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e al D.M. 6 aprile 2020 - non erano inclusi i rapporti di collaborazione presso: il CONI; il CIP; le suddette federazioni e discipline associate del CIP; gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal medesimo CIP.

[123] La disciplina relativa alle indennità di aprile e maggio 2020 è posta dall’articolo 98, commi da 1 a 6, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e dal D.M. 29 maggio 2020. La disciplina relativa all'indennità per il mese di giugno 2020 è posta dall'articolo 12 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e dal D.M. 28 settembre 2020 (quest'ultimo è stato emanato dopo che un precedente D.M. del 27 agosto 2020 non era stato ammesso alla registrazione da parte della Corte dei conti). La disciplina relativa all'indennità per i mesi di novembre e di dicembre 2020 è posta, rispettivamente, dall’articolo 17 e dall’articolo 17-bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

[124] La misura di tale indennità era pari a:

      3.600 euro per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, avessero percepito compensi, relativi a rapporti di collaborazione rientranti nelle fattispecie summenzionate, in misura superiore a 10.000 euro;

      2.400 euro nel caso in cui la misura dei compensi in esame (percepiti nell’anno di imposta 2019) fosse risultata compresa tra 4.000 e 10.000 euro;

      1.200 euro nel caso in cui i compensi in oggetto (percepiti nel medesimo anno di imposta) fossero stati inferiori a 4.000 euro.

[125] Si ricorda infatti che le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati costituiscono, ai fini delle imposte sui redditi, reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

      Secondo le faq pubblicate sul sito della società Sport e salute S.p.A., è consentito il cumulo dell'indennità in esame con i trattamenti pensionistici di invalidità o in favore di superstiti. Cfr. la faq relativa alla suddetta ultima indennità precedente.

[126] Si ricorda che tale cumulo non è stato previsto per l'indennità in oggetto relativa al mese di marzo 2020.

[127] L'assegno può concernere gli assicurati la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. Riguardo ai trattamenti pensionistici di invalidità, cfr. pure supra, in nota.

[128] Indennità di cui all’articolo 85 del citato D.L. n. 34 del 2020.

[129] Analoga possibilità era riconosciuta, limitatamente al 2020, dall’art. 1, co. 493, della L. 160/2019

[130] Tali assunzioni sono state ripartite nel seguente modo dal DM 22 maggio 2020, che ha modificato parzialmente il suddetto Piano di potenziamento: 5.600 unità dal 2019, 8.600 unità dal 2020 e fino a 4.600 unità dal 2021. Sul punto si segnala che tali limiti non vanno sommati, ma ciascuno assorbe il precedente, così che le unità di personale da assumere corrispondono alle 11.600 previste dalle richiamate norme di rango legislativo.

[131] L’articolo 1, comma 255, della L. 145/2018 istituiva nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, con una dotazione pari a 7.100 milioni per il 2019, a 8.055 milioni per il 2020 e a 8.317 milioni annui a decorrere dal 2021. Tale dotazione è stata più volte rideterminata nel corso del tempo.

[132] La norma richiamata ha incrementato l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 12, comma 1, del D.L. n. 4/2019 per un importo pari a 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, 473,7 milioni di euro per l’anno 2022, 474,1 milioni di euro per l’anno 2023, 474,6 milioni di euro per l’anno 2024, 475,5 milioni di euro per l’anno 2025, 476,2 milioni di euro per l’anno 2026, 476,7 milioni di euro per l’anno 2027, 477,5 milioni per l’anno 2028 e 477,3 milioni annui a decorrere dall’anno 2029.

[133] Il testo definitivo del PNRR è stato trasmesso lo scorso 30 aprile dal Governo alla Commissione europea.

[134] Obiettivo dell’investimento è quello di “migliorare l’offerta, l’analisi dei fabbisogni di competenze e la definizione di piani formativi individuali, attraverso il potenziamento del 90% dei Centri per l’impiego entro il triennio 2021-2023”.

[135] L’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) è stata istituita dall’art. 4 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, recante il riordino della disciplina in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive per il lavoro. L’Agenzia, dotata di  personalità giuridica di diritto pubblico e vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stata istituita, con dotazione organica non superiore a 395 unità, per assolvere alle seguenti funzioni: coordinamento delle politiche del lavoro per le persone in cerca di occupazione e la ricollocazione dei disoccupati; coordinamento della Rete nazionale dei servizi per il lavoro; responsabilità del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro; svolgimento di analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche attive e dei servizi per il lavoro.

[136] Ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lg. n. 150/2015, nel testo previgente alle modifiche recate dal D.L. in esame, erano organi di ANPAL: il presidente, interlocutore unico del governo, dei ministeri, degli altri enti e istituzioni, che aveva la rappresentanza legale dell'ANPAL, presiedeva il consiglio di amministrazione, di cui convocava e presiedeva le riunioni e definiva l'ordine del giorno, potendo altresì assistere alle sedute del consiglio di sorveglianza; il consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da due membri, dotato dei seguenti poteri: approvare i piani annuali dell'azione in materia di politiche attive, deliberare il bilancio preventivo e il conto consuntivo, deliberare i piani d'impiego dei fondi disponibili e adottare, su proposta del direttore generale, i regolamenti di contabilità e di organizzazione. Il consiglio esercitava, inoltre, ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ANPAL; il consiglio di vigilanza, dotato dei seguenti poteri: formulare proposte sulle linee di indirizzo generale, proporre gli obiettivi strategici e vigilare sul perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi strategici adottati dal consiglio di amministrazione; il collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi.

[137] Si fa presente che il presidente in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto è stato nominato con D.P.R. 4 febbraio 2019.

[138] Di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

[139] Di cui all’articolo 3 del medesimo D. Lgs.

[140] Come modificato, dapprima, dal dall'art. 1, comma 718, della L. n. 145/2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019, e, successivamente, dall'art. 26-septies, comma 1, letto. a) del D.L. n. 4/2019.

[141] Tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D. Lg. n. 300/1999.

[142] Tra cui i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia.

[143] Si fa presente che il direttore generale in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto è stato nominato con D.P.R. 18 novembre 2019.

[144] Il cambio di denominazione è stato stabilito dall'articolo 1, comma 595, della L. 11 dicembre 2016, n. 232.

[145] Con l’istituzione dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, ANPAL Servizi S.p.a ha mutato assetto societario, divenendo ente in house dell’Agenzia. Il D.L. n. 4/2019, recante Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, all’articolo 12, comma 3, ha specificato il ruolo di ANPAL Servizi, volto a “garantire l'avvio e il funzionamento del Rdc”. A tal riguardo, la norma ha assegnato alla Società un significativo ruolo nell’attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro approvato in sede di Conferenza Stato Regioni il 16 aprile 2019.  Successivi interventi normativi – da ultimo, l’art. 1, comma 320, della L. n. 178/2020 – hanno autorizzato lo stanziamento di risorse a titolo di contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi S.p.A. Si ricorda, infine, che il capitale di ANPAL Servizi S.p.a. è posseduto dall'ANPAL. ANPAL Servizi Spa ha adottato il Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione.

[146] Per «controllo analogo», ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), del D. Lg. n. 175/2016 (il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) si intende la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante.

[147] Sul punto si segnala che, come riportato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stato firmato il decreto per il finanziamento degli Istituti di patronato nell'esercizio finanziario 2021, grazie al quale saranno erogati i predetti 15 milioni di euro previsti dalla legge di bilancio 2021.

[148] Tale Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione pari a 2.500 mln di euro per il 2021 (ex art. 1, co. 20, L. 178/2020, come modificato dall’art. 3, co. 1, lett. a), del D.L. 41/2021.

[149] Ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del 16 settembre 2009), nonché dell'allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, del 21 giugno 1999 e reso esecutivo dalla legge 364/2000.

[150] In tale fattispecie rientrano le regioni a statuto speciale, tranne la Sicilia, e le province autonome di Trento e di Bolzano.

[151] Figura professionale di cui all'articolo 5 del D.M. 29 marzo 2001.

[152] Per approfondimenti si rinvia alla Nota breve n. 172 "Uso improprio delle anticipazioni di liquidità per i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni: la sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020", a cura del Servizio studi del Senato.

[153] Le anticipazioni in esame sono,  ad avviso della Corte,  misure che presentano un carattere di eccezionalità in quanto: a) sono «inscindibilmente collegate a una sofferenza della cassa», spesso legata a pregressi fenomeni di inappropriata gestione; b) sono «frutto di un rigoroso bilanciamento di interessi rilevanti in sede costituzionale e dell’Unione europea», quali l’esigenza di rispettare i vincoli di indebitamento e quella di onorare i debiti; c) rappresentano «un rimedio contingente, non riproducibile serialmente nel tempo e inidoneo a risanare bilanci strutturalmente in perdita» (Considerando in diritto n. 4.1, secondo capoverso).

[154] Per approfondimenti si rinvia alla Nota breve n. 288 "Una nuova censura della Corte costituzionale sull'uso improprio delle anticipazioni di liquidità: la sentenza n. 80 del 2021 (Documento VII n.111)", a cura del Servizio studi del Senato.

[155] Tale affermazione era stata formulata nella sent. n.115 del 2020, per il commento della quale si rinvia alla Nota breve n.212 "I piani di riequilibrio degli enti locali nella giurisprudenza costituzionale: la sentenza n. 115 del 2020" a cura del Servizio studi del Senato.

[156] Per la ricostruzione normativa dei precedenti differimenti dei predetti termini si rinvia al Dossier dei Servizi studio si Senato e Camera " Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi  DL 56/2021-A.C. 3075" ed in particolare  alla scheda di lettura dell'art.3.

[157] Per un approfondimento relativo alle autorizzazioni legislative con cui sono state, nel tempo, incrementate le risorse in favore delle fusioni dei comuni si rinvia al Documento "Unioni e fusioni di comuni" a cura del Servizio studi della Camera dei deputati.

[158] I valori reddituali comunali sono pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, all’indirizzo:
https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes;v

[159] Si tratta, come noto, del fondo per il finanziamento dei comuni, anche con finalità di perequazione Istituito dall'articolo 1, comma 380, della legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012), parallelamente alla nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), e alimentato proprio con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi.

[160] Si tratta dei seguenti comuni: 1) nella Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; 2) nella Regione Veneto: Vò.

[161] L’allegato all’ordinanza fornisce l’importo dell’assegnazione per ciascun singolo Comune e per le Regioni e Province autonome del Nord. Le assegnazioni relative ai Comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono state attribuite alle relative amministrazioni a statuto speciale, che hanno provveduto al riparto ulteriore con propri atti.

[162] Legge n.147/2013

[163] L’art. 109 del D.L. 18 del 2020, disciplina l’utilizzo degli avanzi per spese di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19. In particolare, il comma 1-ter, stabilisce che, in sede approvazione del rendiconto 2019 da parte dell'organo esecutivo degli enti territoriali (tra cui le regioni) sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19. Tali disposizioni si applicano anche all'esercizio 2021, con riferimento al rendiconto 2020.

[164] Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020.

[165] Si veda al riguardo il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020.

[166] Legge di bilancio per il 2019.

[167] Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

[168] Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL)

[169] Analoga previsione era recata dall’art. 2, co. 1, lett. a), del D.L. 22/2020 (L. 41/2020). Nella seduta del 22 luglio 2020, il Consiglio dei Ministri – non essendo intervenuta l’intesa entro 30 giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto era stato posto all'ordine del giorno – aveva approvato, a norma dell’art. 3, co. 3, del d.lgs. 281/1997, una deliberazione motivata che aveva autorizzato il Ministro dell’istruzione ad adottare comunque l’ordinanza in questione. Era, conseguentemente, intervenuta l’ordinanza n. 69 del 23 luglio 2020, in base alla quale le lezioni dell’a.s. 2020/2021 nell’intero territorio nazionale potevano avere inizio a decorrere dal 14 settembre 2020. Le regioni dovevano adottare le restanti determinazioni in materia di calendario scolastico, fermo restando che allo svolgimento delle lezioni erano assegnati almeno 200 giorni.

[170] Per la disciplina dell’accesso ai ruoli si veda, più approfonditamente, la scheda relativa all’art. 59 del testo in commento.

[171] L’art. 22, co. 1, lett. b), del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) aveva previsto che le immissioni in ruolo per l’a.s. 2020/2021 dovevano comunque concludersi entro il 20 settembre 2020.

[172] L'utilizzazione in altra istituzione scolastica è disciplinata dall'art. 455 del d.lgs. 297/1994.

[173] L'assegnazione provvisoria è disciplinata dagli artt. 475 e 476 del d.lgs. 297/1994.

[174] Analoga previsione era recata dall’art. 1, co. 2, lett. b-bis), del D.L. 22/2020 (L. 41/2020).

[175] Le risorse sono state ripartite con DM 158 del 14 maggio 2021 in considerazione del numero degli alunni frequentanti le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado. Qui l’allegato.

[176] Qui l’avviso pubblico per l’assegnazione delle risorse, emanato con nota prot. 9707 del 27 aprile 2021. Le domande potevano essere presentate fino al 21 maggio 2021. Qui il comunicato stampa del 24 maggio 2021 relativo alle domande presentate e le relative slide.

[177] Qui il D.D. 39 del 14 maggio 2021, adottato ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. a), del DM  48/2021, e diretto a realizzare una procedura di selezione e finanziamento delle iniziative educative proposte da istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado nell’ambito del Piano scuola estate 2021. Le candidature potevano essere presentate dal 13 al 25 maggio 2021.

[178] Analoga previsione era recata dall’art. 2, co. 1, lett. d-bis), del D.L. 22/2020 (L. 41/2020). In attuazione, era intervenuta l’ordinanza 134 del 9 ottobre 2020 che, in particolare, aveva previsto che le scuole, nell’ambito della loro autonomia, dovevano:

-   prevedere nel Piano scolastico per la didattica digitale integrata il diritto per gli studenti con patologie gravi o immunodepressi (condizione valutata e certificata dal pediatra di libera scelta/medico di medicina generale in raccordo con il dipartimento di prevenzione territoriale) a beneficiare della stessa, in modalità integrata ovvero esclusiva, con i docenti già assegnati alla classe di appartenenza;

-   consentire a tali studenti di poter beneficiare di percorsi di istruzione domiciliare, ovvero di fruire delle modalità di DDI previste per gli alunni beneficiari del servizio di “scuola in ospedale”;

-   valutare, nel caso in cui la condizione di disabilità certificata dello studente con patologie gravi o immunodepresso fosse associata a una condizione documentata comportante implicazioni emotive o socio culturali tali da doversi privilegiare la presenza a scuola, di adottare ogni opportuna forma organizzativa per garantire, anche periodicamente, lo svolgimento di attività didattiche in presenza.

Doveva comunque essere garantita l’attività didattica in presenza agli studenti con disabilità certificata che non presentassero condizioni di grave patologia o immunodepressione documentata.

[179] Con DM 12 novembre 2015, n. 882, il numero degli incarichi da conferire era stato individuato in 48, da ripartire fra Amministrazione centrale (3) e Amministrazione periferica (45).

[180] Per lo svolgimento del concorso era stata autorizzata la spesa di € 170.000 nel 2019 e di € 180.000 nel 2020.

[181] La relazione illustrativa all’A.C. 2222 faceva presente che, in realtà, con l’autorizzazione di spesa prevista dalla L. 107/2015 era stato finanziato il conferimento di 51 incarichi, i cui contratti erano scaduti nei primi mesi del 2019 o stavano per scadere.

[182] In attuazione, con DM 14 maggio 2020, n. 3 si è proceduto alla ripartizione tra il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e gli Uffici scolastici regionali (USR) di 59 incarichi di dirigente con funzioni tecnico-ispettive.

In particolare, il DM ha precisato che la ripartizione tra gli USR teneva conto del numero di dirigenti tecnici di ruolo o a tempo determinato in servizio alla data di emanazione del decreto, del numero di istituzioni scolastiche presenti in ciascuna regione e della necessità di assicurare a ciascun USR almeno due dirigenti tecnici. Ha, altresì, previsto che gli incarichi dovevano essere conferiti mediante procedura di selezione comparativa dei curricula, previa pubblicazione, sul sito del Ministero dell’istruzione e degli USR, di appositi avvisi.

Le procedure di selezione dovevano essere avviate entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

[183] La disciplina inerente il ruolo degli ispettori tecnici è contenuta nel capo II, sez. IV (artt. da 419 a 424), del d.lgs. 297/1994. In particolare, in virtù dell’art. 419, il ruolo unico degli ispettori tecnici è ripartito tra scuola dell'infanzia, primaria e secondaria (per quest'ultima si procede per settori disciplinari), nell'ambito dell'Amministrazione centrale e di quella periferica, con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI).

In base all’art. 420, i requisiti per la partecipazione al concorso sono diversi a seconda del grado di scuola per il quale si concorre. L’anzianità di servizio richiesta è di 9 anni.

[184] In base all'art. 422 del d.lgs. 297/1994, i concorsi per titoli ed esami di ispettore tecnico si articolano in tre prove scritte e una prova orale. Il contenuto delle prove scritte è distinto per i concorsi relativi ai contingenti per la scuola dell'infanzia e primaria, da un lato, e per i concorsi relativi ai contingenti per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, dall'altro. Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 45 da attribuire alle prove scritte, 25 alla prova orale e 30 alla valutazione dei titoli. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione media non inferiore a 36 punti su 45, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse. La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a 20 punti su 25. I titoli vengono valutati solo nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale. I programmi delle prove di esame ed i titoli valutabili sono stabiliti con decreto del Ministro, sentito il CSPI.

[185] In base all'art. 421 del d.lgs. 297/1994, le commissioni dei concorsi sono composte da: tre docenti universitari (di cui uno nominato presidente), dei quali almeno due che professino un insegnamento compreso nel settore disciplinare oggetto del concorso; un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di dirigente; un ispettore tecnico. Almeno un terzo dei componenti deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.

[186] Nel caso, però, di procedure concorsuali avviate e non concluse, i relativi posti messi a concorso sono comunque accantonati e resi indisponibili e non possono essere coperti con tale meccanismo.

[187] Qui la normativa delle regioni e delle province autonome.

[188] I criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione dei percorsi di cui all'art. 4, co. 4, del d.lgs. 61/2017 sono stati definiti con D.I. 17 maggio 2018.

[189] In base al co. 5 dello stesso art. 58 – come modificato, da ultimo, dall'art. 2, co. 5, lett. a), del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) – dall’a.s. 2013/2014 e fino al 29 febbraio 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali hanno acquistato – ai sensi dell’art. 1, co. 449, della L. 296/2006 (che ha disposto che tutte le amministrazioni statali sono tenute ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro Consip) – i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sarebbe sostenuta per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell’art. 4 del DPR 119/2009 (che aveva previsto che nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico erano assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, era accantonato il 25% dei posti del corrispondente profilo professionale).

[190]     La disciplina applicativa relativa alla prima procedura selettiva è stata adottata con D.I. 1074 del 20 novembre 2019 (qui un errata corrige all'allegato). Il bando è stato emanato con D.D. 2200 del 6 dicembre 2019. Il termine per la presentazione della domanda è poi stato prorogato con D.D. 2318 del 20 dicembre 2019. Il 5 febbraio 2020, rispondendo alla Camera all’interrogazione a risposta immediata 3-01282, il rappresentante del Governo aveva fatto presente che erano state inoltrate 12.977 istanze.

Successivamente, l’art. 20 del D.L. 9/2020 – il cui contenuto è stato poi riversato nell’art. 121-bis del D.L. 18/2020 (L. 27/2020, che ha previsto l'abrogazione del D.L. 9/2020, facendo salvi gli effetti giuridici prodotti) – ha previsto che i collaboratori scolastici che avrebbero dovuto prendere servizio il 1° marzo 2020 nelle scuole chiuse a causa dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19 avrebbero sottoscritto il contratto di lavoro e preso servizio, dalla medesima data, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali in attesa di essere assegnati presso la sede di destinazione.

[191] La previsione era volta a consentire spostamenti fra province o fra posizioni. Con D.D. 573 del 18 maggio 2020 (di cui è stato dato avviso nella Gazzetta ufficiale – IV serie speciale n. 40 del 22 maggio 2020) sono state disciplinate le modalità di predisposizione della graduatoria nazionale finalizzata al conferimento dei posti interi residuati all’esito della procedura selettiva indetta con D.D. 2200/2019 ai partecipanti destinatari di assunzioni a tempo parziale al 50% ovvero risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria.

L’inserimento nella graduatoria nazionale doveva avvenire a domanda degli interessati, sulla base del punteggio già acquisito nelle graduatorie provinciali di provenienza.

Dovevano essere altresì inseriti d’ufficio nella graduatoria nazionale, limitatamente alla provincia della graduatoria di inserimento, coloro che, all’esito della procedura di cui al D.D. 2200/2019, non erano stati destinatari di proposta di immissione in ruolo a tempo parziale al 50% in quanto soprannumerari nella graduatoria provinciale per carenza di posti disponibili qualora, nel corso della procedura nazionale, si fossero evidenziate ulteriori disponibilità nella provincia di inclusione per l’immissione in ruolo con contratto a tempo parziale al 50%.

In particolare, il decreto, evidenziato che, a seguito dello svolgimento della prima procedura selettiva, il numero di posti interi residuati e disponibili a livello provinciale, nell’ambito del numero complessivo di 11.263 posti, era pari a 1.817, li ha ripartiti fra province sulla base dei posti in ciascuna residuati.

La domanda per l’inserimento nella graduatoria nazionale doveva essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero e degli Uffici scolastici regionali interessati. Al riguardo, con nota prot. 12254 del 18 maggio 2020 era stato chiarito che il termine decorreva dal 22 maggio 2020 e scadeva il 6 giugno 2020.

[192] La mobilità straordinaria del personale ATA assunto con le procedure di internalizzazione dal 1° marzo 2020 nel profilo professionale del collaboratore scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è stata disciplinata con Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 3 agosto 2020.

Conseguentemente, con nota 25403 del 24 agosto 2020, il Ministero dell’istruzione aveva fatto presente che le domande per la partecipazione alla procedura potevano essere inviate dal 25 al 31 agosto 2020 e che la procedura doveva concludersi entro il 13 settembre 2020.

[193] Al riguardo, il Ministero dell’istruzione ha fornito prime istruzioni ed indicazioni operative agli Uffici scolastici regionali con nota prot. n. 195 del 4 gennaio 2021.

In particolare, il Ministero ha chiarito che la trasformazione a tempo pieno dei contratti a tempo parziale di coloro che erano stati assunti il 1° marzo 2020 (e ai quali erano state attribuite, dal 1° settembre 2020, 18 ore aggiuntive di supplenza fino al 31 dicembre 2020 opera con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2021 ed economica dalla sottoscrizione del contratto a tempo pieno, e che l’ampliamento contrattuale può avvenire sui posti nelle scuole dove gli interessati sono attualmente già in servizio.

Il Ministero, infine, si è riservato di fornire ulteriori indicazioni per la gestione dei posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto del personale ATA a decorrere dall’a.s. 2021/2022.

[194] Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, “Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno”.

[195] Il Fondo è allocato sul cap. 3385.

[196] In attuazione, è intervenuta l’OM 83 del 5 agosto 2020.

[197] Lo stesso D.I. 28 agosto 2020, n. 109 ha destinato al sostegno finanziario ai patti di comunità € 3 mln nel 2020 ed € 7 mln nel 2021.

[198] In base all’art. 2, co. 3 e 4, del d.lgs. 65/2017, i servizi educativi per l'infanzia sono articolati in: nidi e micronidi (che accolgono i bambini tra 3 e e 36 mesi); sezioni primavera (che accolgono bambini tra 24 e 36 mesi). Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia; servizi integrativi (spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare). I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.

[199] Con DM 118 dell’8 settembre 2020 sono stati definiti criteri e parametri per la ripartizione delle risorse destinate al sostegno economico alle scuole paritarie primarie e secondarie. Qui il D.D. 1131 e il D.D. 1132 del 14 settembre 2020, con i quali sono state assegnate le risorse agli Uffici scolastici regionali.

Con DM 119 dell'8 settembre 2020 sono stati definiti criteri e parametri per la ripartizione delle risorse destinate ai soggetti gestori dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia paritarie. Qui il D.D. 1136 e il D.D. 1137 del 15 settembre 2020, con i quali sono state assegnate le risorse agli Uffici scolastici regionali.

[200] Il 26 febbraio 2016 sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale - IV serie speciale n. 16, per quanto qui interessa, un bando di concorso per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per posti comuni nella scuola dell'infanzia e primaria (6.933 posti per la scuola dell’infanzia; 17.299 posti per la scuola primaria) e un bando di concorso per titoli ed esami per posti di sostegno in tutti gli ordini e gradi di scuola (di cui, 304 nella scuola dell’infanzia, 3.799 nella scuola primaria, 975 nella scuola secondaria di primo grado, 1.023 nella scuola secondaria di secondo grado).

[201] Al riguardo, si ricorda che l’art. 1, co. 18, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) ha prolungato per un ulteriore anno la validità delle graduatorie di merito e degli elenchi aggiuntivi del concorso del 2016, già prorogata di un anno – rispetto al triennio di validità, a decorrere dall'a.s. successivo a quello di approvazione previsto dall’art. 400, co. 01, del d.lgs. 297/1994 – dall’art. 1, co. 603, della L. 205/2017.

[202] L’art. 4, co. 1-quater, lett. b), del D.L. 87/2018 (L. 96/2018) ha previsto una procedura concorsuale straordinaria, per titoli e prova orale, riservata ai docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002, nonché a laureati in Scienze della formazione primaria, che avessero svolto, nel corso degli ultimi 8 anni scolastici, almeno 2 annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, per la copertura di parte dei posti vacanti e disponibili, sia comuni che di sostegno, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. Il concorso straordinario è stato bandito con D.D. 1546 del 7 novembre 2018, pubblicato nella GU-IV serie speciale del 9 novembre 2018.

[203] La previsione di cadenza biennale dei concorsi ordinari ha, dunque, superato quanto previsto dall’art. 400 del d.lgs. 297/1994, che indicava una cadenza triennale.

[204] Il 26 febbraio 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale - IV serie speciale n. 16 un bando di concorso per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per posti comuni nella scuola secondaria (16.147 posti per la scuola secondaria di primo grado; 17.232 posti per la scuola secondaria di secondo grado).

[205] L’art. 17, co. 2, lett. b), e co. 3 e 4, del d.lgs. 59/2107 ha previsto una procedura concorsuale per titoli e prova orale non selettiva, riservata ai docenti in possesso di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito relativo al possesso di 24 crediti formativi universitari o accademici. I soggetti partecipanti non dovevano essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato come docente presso le scuole statali. Le modalità di espletamento del concorso straordinario sono state definite con DM 15 dicembre 2017. Il relativo bando è stato pubblicato nella GU-IV serie speciale del 16 febbraio 2018.

[206] È comunque attuato l’adeguamento dell’organico di diritto a quanto previsto dal d.lgs. 61/2017, relativo alla revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, ai sensi del quale per l’a.s. 2021/22 è prevista una riduzione dei posti comuni, a livello nazionale, in misura pari a 650 unità, di cui 486 posti di Itp e 164 posti per docenti laureati.

[207] Più 121 posti per la supplenza a docenti destinati alle Scuole europee.

[208] La relazione tecnica fa presente che, dei circa 112.000 posti vacanti e disponibili, al massimo 53.000 potranno essere coperti con le attuali graduatorie concorsuali. Al riguardo, per le vie brevi si è appreso che ci si riferisce alle graduatorie dei concorsi del 2016 e del 2018 e a quelle della procedura straordinaria bandita nel 2020 per 32.000 posti (v. infra).

[209] La relazione tecnica evidenzia che nelle prime fasce delle GPS risultano presenti circa 18.500 docenti (non sono inclusi, ovviamente, i soggetti che potranno iscriversi negli elenchi aggiuntivi).

[210] Il comitato per la valutazione del servizio dei docenti è disciplinato dall’art. 11 del d.lgs. 297/1994, come modificato dall’art. 1, co. 129, della L. 107/2015.

[211] In attuazione, è intervenuto il DM 850 del 27 ottobre 2015.

[212] In base al co. 7 dello stesso art. 1, era ammesso a partecipare alla procedura straordinaria per la sola abilitazione all'insegnamento:

§  Chi, fra gli a.s. 2008/2009 e 2019/2020, ha svolto almeno 3 annualità di servizio, anche non consecutive, su posto comune o di sostegno, anche cumulativamente, presso scuole statali, scuole paritarie, ovvero nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale (che fanno capo alle regioni), purché, nel caso dei predetti percorsi, il servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso di cui all’art. 2 del DPR 19/2016, e successive modificazioni;

§  i docenti di ruolo delle scuole statali, che hanno prestato, fra gli a.s. 2008/2009 e 2019/2020 su posto comune o di sostegno, almeno 3 annualità di servizio, anche non consecutive, e siano altresì in possesso, tra gli ulteriori requisiti previsti per la partecipazione alla procedura per il reclutamento, di quelli relativi al titolo di studio e alla eventuale specializzazione per il sostegno. Si tratta, sostanzialmente, dei docenti di altro ordine o grado di istruzione, ovvero di altra classe di concorso (c.d. “docenti ingabbiati”) che intendano abilitarsi per altro ordine o grado di istruzione, ovvero per altra classe di concorso.

[213] Ulteriori modifiche al D.D. 499/2020 sono state adottate con D.D. 749 del 1° luglio 2020, intervenuto in attuazione dell’art. 1, co. 7, ultimo periodo, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020), che, per i candidati esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, ha previsto la possibilità di partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria dello stesso esame e la conclusione della sessione straordinaria, per le quali fosse richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva del superamento del predetto esame di Stato.

[214] Modifiche al D.D. 497/2020 sono poi state adottate con D.D. 748 del 1° luglio 2020, intervenuto in attuazione del già citato art. 1, co. 7, ultimo periodo, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020).

[215] In base al DM 327 del 9 aprile 2019, il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, si articola in una prova scritta (articolata in quesiti in parte a risposta aperta, in parte a risposta chiusa), una prova orale (che valuta, tra l’altro, la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue) e nella successiva valutazione dei titoli. I bandi possono prevedere lo svolgimento di un test di preselezione che precede le prove, qualora a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso.

      Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 40 per la prova scritta, 40 per la prova orale e 20 per i titoli. La prova scritta e la prova orale sono superate con un punteggio minimo di 28 punti.

      Per quanto riguarda la scuola secondaria, in base all’art. 6 del d.lgs. 59/2017 – come modificato, da ultimo dall'art. 1, co. 792, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) –, il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente su posto comune prevede 3 prove di esame, delle quali due scritte, a carattere nazionale, e una orale. Il concorso per posto di sostegno prevede una prova scritta a carattere nazionale e una orale (che comprende, fra l’altro, la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo, nonché il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione). Tutte le prove sono superate con il punteggio minimo di 7/10 o equivalente.

[216] Il PNRR prevede, in particolare, quale intervento di riforma, l’istituzione della Scuola di alta formazione, deputata all’emanazione delle linee di indirizzo della formazione del personale scolastico attraverso corsi erogati on line, alla selezione e al coordinamento delle iniziative formative.

[217] Nell’ambito dell’investimento Nuove competenze e nuovi linguaggi (M4-C1-I.3.1) del PNRR – con riferimento al quale sono attribuite risorse per complessivi € 1.100 mln (a fondo perduto, dal 2021 al 2024), cui si aggiungono € 250 mln PON – il documento evidenzia che si intende promuovere l’integrazione, all’interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare, tra l’altro, le competenze STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), con particolare riguardo verso le pari opportunità.

[218] Le classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento sono state definite, da ultimo, dall’all. A al DPR 14 febbraio 2016, n. 19, come aggiornate con D.M. 259 del 9 maggio 2017.

[219] Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

[220] L. 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

[221] Per approfondimenti si rinvia all’Avviso pubblico per le Regioni del Mezzogiorno (per risorse pari a 16 milioni) e all’Avviso pubblico per le Regioni Lombardia e Veneto (per risorse pari a 4 milioni).

[222] Legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

[223] Il quale così stabilisce: "Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia".

[224] L’art. 6 del D.L. 22/2021 (L. 55/2021) ha trasferito le competenze in materia di turismo – precedentemente attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) – al neoistituito Ministero del turismo e, conseguentemente, ha modificato la denominazione del MIBACT in Ministero della cultura.

[225] La relazione tecnica all’A.S. 1766 (disegno di legge di conversione del D.L. 18/2020) faceva presente che il Fondo di parte corrente è destinato agli operatori dei settori, mentre il Fondo di parte capitale è destinato a sostenere gli investimenti finalizzati al rilancio degli stessi settori. Le risorse di parte corrente sono allocate sul cap. 1919, mentre quelle in conto capitale sono allocate sul cap. 7250.

[226] Per completezza, si ricorda che, peraltro, l’art. 84, co. 15, dello stesso D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha stabilito che, a parziale copertura delle ulteriori misure di sostegno dei lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fra i quali rientrano anche i lavoratori intermittenti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, si doveva provvedere per € 9,6 mln, a valere sulle risorse del Fondo di parte corrente destinato al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo.

[227] L’art. 6 del D.L. 22/2021 (L. 55/2021) ha trasferito le competenze in materia di turismo – precedentemente attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) – al neoistituito Ministero del turismo e, conseguentemente, ha modificato la denominazione del MIBACT in Ministero della cultura.

[228] Il Fondo è stato allocato sul cap. 2062 dello stato di previsione dell’allora MIBACT.

[229] L’esclusione delle fiere e i dei congressi dai possibili destinatari delle risorse del Fondo è derivata – come confermava la relazione illustrativa all’A.S. 2144 – dalla riconducibilità della competenza relativa alle fiere e ai congressi al settore del turismo, per il quale l’art. 6 del D.L. 22/2020 (L. 55/2021) ha istituito un apposito Ministero, devolvendo allo stesso le competenze in materia prima attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (ridenominato, conseguentemente, Ministero della cultura dallo stesso art. 6).

[230] Le risorse sono state allocate sul cap. 5676 dello stato di previsione dell’allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT).
Successivamente, l’art. 6 del D.L. 22/2021 (L. 55/2021) ha trasferito le competenze in materia di turismo – precedentemente attribuite al MIBACT – al neoistituito Ministero del turismo e, conseguentemente, ha modificato la denominazione del MIBACT in Ministero della cultura.

[231] Da ultimo, è intervenuto il DM 30 giugno 2020.

[232] Per diritti connessi al diritto d’autore si intendono quei diritti riconosciuti non direttamente all’autore, ma ad altri soggetti comunque collegati o affini. Tra i diritti connessi più importanti vi sono quelli spettanti agli artisti interpreti ed esecutori, ai produttori di dischi fonografici o supporti analoghi, ai produttori di opere cinematografiche o audiovisive, alle emittenti radiofoniche e televisive.

[233] In base al d.lgs. 35/2017, l’attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore può essere svolta da organismi di gestione collettiva e da entità di gestione indipendente. In base all’art. 2, in particolare: per organismo di gestione collettiva si intende un soggetto che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d’autore o diritti connessi ai diritti d’autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di costoro, e che è detenuto o controllato dai propri membri, e/o non persegue fini di lucro. In tale definizione è inclusa esplicitamente la SIAE. Per entità di gestione indipendente si intende un soggetto che ha – come uniche o principali – le medesime finalità dell’organismo di gestione collettiva ma che, a differenza di questo, non è detenuto né controllato, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti, e persegue fini di lucro.

[234] Le modalità di gestione del Fondo sono state definite con DPCM 20 maggio 2017, mentre il riparto dello stesso fra le diverse tipologie di contributi è stato effettuato:

- per il 2017, con DM 13 luglio 2017;

- per il 2018, con DM 148 del 15 marzo 2018;

- per il 2019, con DM 149 del 14 marzo 2019, DM 179 del 2 aprile 2019, DM 199 del 24 aprile 2019, DM 520 del 7 novembre 2019 e DM 7 febbraio 2020;

- per il 2020, con DM 187 del 22 aprile 2020, DM 405 del 12 agosto 2020, DM 574 del 9 dicembre 2020 e DM 615 del 30 dicembre 2020;

- per il 2021, con DM 65 del 3 febbraio 2021 e DM 154 del 9 aprile 2021.

[235] Le fondazioni lirico-sinfoniche sono state inizialmente disciplinate dalla L. 800/1967, che ha dichiarato il "rilevante interesse generale" dell'attività lirica e concertistica "in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale". Sono stati così riconosciuti come enti autonomi 11 teatri lirici – il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze (ora, Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino), il Teatro Comunale dell'Opera di Genova (ora, Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova), il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona – e 2 istituzioni concertistiche assimilate: l'Accademia nazionale di S. Cecilia di Roma e l'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (ora, Fondazione teatro lirico di Cagliari). Agli enti sopra indicati si è aggiunta, a seguito della L. 310/2003, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. Attualmente, pertanto, le fondazioni lirico-sinfoniche sono quattordici.

[236] In base a quanto riportato nell’Allegato 1 alla prima Relazione semestrale sull’applicazione dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, le linee guida per la compilazione dei piani di risanamento sono state emanate con nota prot. n. 3231 del 19 febbraio 2014.

[237] L’art. 11, co. 3 e 5, dello stesso D.L. 91/2013 (L. 112/2013) ha affidato la nomina del Commissario straordinario ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Da ultimo, a ciò si è proceduto con D.I. 33 del 12 gennaio 2021.

[238] I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l’importo da assegnare, pari a € 500, erano stati disciplinati con DPCM 15 settembre 2016, n. 187.

[239] I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l’importo da assegnare, erano stati disciplinati con DPCM 4 agosto 2017, n. 136, che aveva modificato il DPCM del 2016.

[240] In particolare, in risposta alle controdeduzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, aveva osservato che anche dalla nuova impostazione dello schema normativo di finanza pubblica delineata con la L. 163/2016 non sembrava poter derivare il venir meno della necessità di emanare una norma legittimante di rango primario da porre a base del DPCM, al fine anzitutto di poter individuare la platea di beneficiari del diritto.

[241] I criteri e le modalità di utilizzazione della Carta per i giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2018 erano dunque stati disciplinati con DPCM 7 dicembre 2018, n. 138, che aveva ulteriormente modificato il DPCM del 2016, stabilendo, in particolare, che la Carta poteva essere utilizzata dagli stessi fino al 31 dicembre 2019.

[242] Gli importi nominali da assegnare nell’ambito delle risorse disponibili, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta per coloro che hanno compiuto 18 anni nel 2019 erano stati definiti con D.I. 24 dicembre 2019, n. 177, in base al quale le iscrizioni sul sito www.18app.italia.it erano aperte fino al 31 agosto 2020, mentre la scadenza per spendere il bonus era il 28 febbraio 2021.

[243] La disciplina applicativa è stata definita con D.I. 22 dicembre 2020, n. 192 che, modificando il D.I. 177/2019, ha disposto, in particolare, che per i giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2020 le iscrizioni sul sito www.18app.italia.it sono aperte fino al 31 agosto 2021, mentre la scadenza per spendere il bonus è il 28 febbraio 2022.

[244] Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

[245] Recante “Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato”. L’articolo 1 dispone, appunto, la trasformazione degli enti di prioritario interesse nazionale che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato secondo le disposizioni previste dal decreto medesimo.

[246] Recante “Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali”.

[247]       Il golfo mistico o “buca d’orchestra” o “fossa d’orchestra” è lo spazio riservato all’orchestra che suona dal vivo, posto tra il proscenio e la platea.

[248] Recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”

[249] Si tratta dei lavoratori che: a) prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli e che b) prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a).

[250] Recante “Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS”.

[251] Essa confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

[252] Recante “Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS”.

[253] Ossia i lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e i lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori, gli altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in regime di somministrazione negli altri settori, i lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi e i lavoratori dello spettacolo.

[254] Si ricorda che in tale gestione sono iscritti (tra gli altri) i lavoratori autonomi e i soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non sono iscritti ad altri regimi pensionistici obbligatori (gestiti dall’INPS o da altri enti, pubblici o privati).

[255] La suddetta Comunicazione è stata novellata dalle seguenti Comunicazioni: C/2020/2215 del 3 aprile 2020, C/2020/3156 dell'8 maggio 2020, C/2020/4509 del 29 giugno 2020, C/2020/7127 del 13 ottobre 2020 e C/2021/564 del 28 gennaio 2021. Per il testo consolidato, cfr. la presente url.