Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni |
Titolo: | Proroga di termini legislativi e ulteriori disposizioni |
Riferimenti: | AC N.2845/XVIII |
Serie: | Progetti di legge Numero: 396/2 Volume II |
Data: | 24/02/2021 |
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Servizio Studi
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Dossier n. 347/2_vol_II
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Progetti di legge n. 396/2_vol_II
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INDICE
Schede di lettura
§ Articolo 12, comma 1 (Contratto di rete con causale di solidarietà)............ 3
§ Articolo 12, comma 1-bis (Società benefit)................................................... 7
§ Articolo 12, commi 2-4 (Proroga dei termini delle misure nel settore aereo)............................................................................................................ 10
§ Articolo 12, comma 5 (Sorveglianza radiometrica EURATOM)................. 14
§ Articolo 12, comma 6 (Proroga dei termini delle verificazioni periodiche della strumentazione metrica)...................................................................... 17
§ Articolo 12, comma 7 (Disposizioni in materia di pubblica illuminazione) 18
§ Articolo 12, comma 8 (Proroga integrazione standard ITU)...................... 22
§ Articolo 12, comma 8-bis (Fondo per la crescita sostenibile).................... 24
§ Articolo 12, comma 9 (Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidità delle imprese dell’aerospazio)....................................................... 28
§ Articolo 12, comma 9-bis (Proroga cessazione regime di maggior tutela nella vendita di elettricità e gas).................................................................. 32
§ Articolo 12, comma 9-ter (Accesso agli incentivi per impianti a biogas)... 35
§ Articolo 12, comma 9-quater (Modelli standard di fideiussione e assicurazione a tutela degli acquirenti di immobili da costruire)............... 37
§ Articolo 12-bis (Differimento di termini in materia di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco tecnologico annesso al deposito nazionale dei rifiuti radioattivi)............... 39
§ Articolo 12-ter (Disposizioni in materia di Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee)................................................... 42
§ Articolo 13, comma 1 (Proroga termine in materia di liquidità delle imprese appaltatrici).................................................................................... 46
§ Articolo 13, comma 1-bis (Stati di avanzamento dei lavori in corso di esecuzione)................................................................................................... 49
§ Articolo 13, comma 2, lettere a) e b) (Proroga delle semplificazioni per gli affidamenti di progettazioni e lavori di manutenzione).......................... 51
§ Articolo 13, comma 2, lettera b-bis) (Differimento del termine per assoggettare a riserva anche gli aspetti progettuali oggetto di verifica).... 53
§ Articolo 13, comma 2, lettera c) (Proroga norme decreto-legge "Sblocca cantieri")....................................................................................................... 55
§ Articolo 13, comma 3 (Proroga dei termini di applicazione della normativa sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali)....... 56
§ Articolo 13, comma 4 (Proroga di disposizioni di arruolamento sulle navi) 59
§ Articolo 13, comma 5 (Differimento dei termini in materia di piani economico-finanziari dei concessionari autostradali)................................. 60
§ Articolo 13, comma 6 (Proroga termine in materia di esame di idoneità per il conseguimento della patente di guida)............................................... 63
§ Articolo 13, comma 6-bis (Prove per il conseguimento delle abilitazioni di guida)....................................................................................................... 65
§ Articolo 13, comma 7 (Disposizioni in materia di ripartizione delle risorse del Fondo trasporto pubblico locale)........................................................... 67
§ Articolo 13, commi 7-bis e 7-ter (Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune).................................. 69
§ Articolo 13, comma 8 (Affidamento dei progetti finanziati dal Fondo per la progettazione degli enti locali)................................................................ 72
§ Articolo 13, commi 8-bis 8-ter (Collaborazione della Fondazione patrimonio comune dell’ANCI con l’Agenzia del demanio e le Regioni).... 73
§ Articolo 13, commi 9 e 18 (Mantova Hub).................................................. 75
§ Articolo 13, comma 10 (Mondiali di sci alpino Cortina d'Ampezzo).......... 77
§ Articolo 13, commi 11 e 19 (Proroga in materia di trasporto pubblico non di linea- buono viaggio)............................................................................... 79
§ Articolo 13, comma 12 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)........................................................................................................... 82
§ Articolo 13, commi 13 e 14 (Proroga della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore)............ 83
§ Articolo 13, comma 14-bis (Proroga commissari per la realizzazione di infrastrutture ferroviarie)............................................................................. 86
§ Articolo 13, comma 15 (Contributo a favore dell’ANAS a compensazione della diminuzione degli introiti da pedaggi delle concessionarie autostradali)................................................................................................. 88
§ Articolo 13, commi 16 e 17 (Interventi sulla linea ferroviaria AV/AC Verona-Vicenza-Padova)............................................................................. 91
§ Articolo 13, comma 17-bis-17-ter (Sicurezza delle gallerie ferroviarie).... 94
§ Articolo 13, comma 19-bis (Programma pluriennale di piccole opere per efficientamento e sviluppo sostenibile territoriale)...................................... 97
§ Articolo 14, comma 1 (Proroga convenzione INVITALIA per Piano Made in Italy)....................................................................................................... 101
§ Articolo 14, comma 2 (Proroga di termini per la digitalizzazione dei servizi consolari)........................................................................................ 105
§ Articolo 15, comma 1 (Differimento delle convenzioni Sogesid).............. 107
§ Articolo 15, comma 2 (Proroga del completamento degli interventi di bonifica e risanamento ambientale della regione Sicilia)......................... 109
§ Articolo 15, comma 3 (Stabilimento Stoppani).......................................... 111
§ Articolo 15, commi 4 e 5 (End of waste)................................................... 115
§ Articolo 15, comma 6 (Obbligo etichettatura imballaggi)........................ 118
§ Articolo 16, comma 1 (Proroga gestione commissariale dell'Agenzia Torino 2006)............................................................................................... 121
§ Articolo 16, comma 2 (Proroga operatività dei Comparti dei Fondi per concessione di garanzie e contributi in conto interessi su finanziamenti del sistema bancario per esigenze di liquidità, gestiti per conto dello Stato dall’Istituto per il Credito Sportivo).......................................................... 122
§ Articolo 17 (Termine per la conclusione della ricostruzione privata - terremoto de L'Aquila - Casa Italia).......................................................... 126
§ Articolo 17, commi 1-bis e 1-ter (Proroga dei finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012)..... 128
§ Articolo 17-bis (Proroga contratti a tempo determinato instaurati a seguito del crollo del viadotto Polcevera)................................................. 130
§ Articolo 17-ter (Proroghe di disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell’Italia centrale colpiti dal sisma del 2016)............................ 132
§ Articolo 17-quater (Proroga di disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell’Italia centrale colpiti dal sisma del 2016)...................... 138
§ Articolo 18 (Proroga risorse volte a contrastare la povertà educativa)... 146
§ Articolo 19 (Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19).................................................................. 150
§ Articolo 20 (Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali).............................................................................. 152
§ Articolo 21 (Esecuzione della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom). 155
§ Articolo 22 (Misure applicabili a intermediari bancari, finanziari e assicurativi in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione europea, cd. Brexit)................................................................................................... 159
§ Articolo 22-bis (Disposizioni in materia di accertamento, riscossione, nonché di adempimenti e versamenti tributari)......................................... 168
§ Articolo 22-ter (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziari).............................. 176
§ Articolo 22-quater (Imposta sui servizi digitali)........................................ 178
§ Articolo 22-quinquies (Disposizioni finanziarie)....................................... 180
§ Articolo 22-sexies (Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente)........... 183
Allegato 1
§ 1_Articolo 2-bis, comma 3, D.L. 18/2020 (Misure straordinarie per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario)...... 191
§ 2_Articolo 3, comma 4, D.L.18/2020 (Potenziamento reti assistenziali).. 195
§ 3_Articolo 4, commi 1 e 2, D.L. 18/2020 (Disciplina delle aree sanitarie) 197
§ 4_Articolo 5-bis, commi 1 e 3, D.L. 18/2020 (Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali)................ 198
§ 5_Articolo 12, comma 2, D.L. 18/2020 (Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di stato).................................................................. 200
§ 6_Articolo 13, comma 1 e 1-bis, D.L. 18/2020 - SOPPRESSA (Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l’assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione)................................................................ 202
§ 7_Articolo 15, comma 1, D.L. 18/2020 (Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)................................................................................................. 203
§ 8_Articolo 16, commi 1 e 2, D.L. 18/2020 (Ulteriori misure di protezione in favore dei lavoratori e della collettività)............................................... 204
§ 9_Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale) 206
§ 10_Articolo 73, D.L. 18/2020 (Semplificazioni in materia di organi collegiali - Sedute in videoconferenza dei consigli e delle giunte regioni ed enti locali).............................................................................................. 209
§ 11_Articolo 87, commi 6 e 7, D.L. 18/2020 (Dispensa temporanea dal servizio del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)......................................................... 212
§ 12_Articolo 73-bis, D.L. 18/2020 (Misure precauzionali di profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)..................................................................................... 213
§ 13_Articolo 83, D.L. 34/2020 (Sorveglianza sanitaria)............................ 215
§ 14 - Articolo 101, comma 6-ter, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Procedure valutative per il passaggio dei ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B al ruolo dei professori associati)............................ 218
§ 15_Articolo 102, comma 6, D.L. 18/2020 (Modalità di svolgimento delle prove compensative per il riconoscimento di qualifiche professionali sanitarie).................................................................................................... 220
§ 16_Articolo 122, comma 4, D.L. 183/2020 (Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure sanitarie di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19)........................... 221
§ 17 - Articolo 1, comma 4-bis, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) (Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione a livello di istituzione scolastica)......... 227
§ 18_Articolo 3, comma 1, D.L. 22/2020 (Termine per l'espressione dei pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione)......................... 229
§ 19_Articolo 6, comma 4, D.L. 22/2020 (Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari).................................................. 231
§ 20 - Articolo 7, comma 1, terzo e quarto periodo, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) (Organi delle università e delle istituzioni AFAM).................... 233
§ 21_Articolo 4, D.L. 23/2020 (Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)..................................................................................... 237
§ 22_Articolo 27-bis, commi 1, D.L. 23/2020 (Distribuzione dei farmaci agli assistiti)............................................................................................... 239
§ 23_Articolo 38, commi 1 e 6, D.L. 23/2020 (Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)............................... 241
§ 24_Articolo 40, commi 1, 3 e 5, D.L. 23/2020 (Sperimentazione e uso compassionevole dei medicinali in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19).................................................................. 243
§ 25_Articolo 4, commi 1 e 3, D.L. 34/2020 (Avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19).................................................. 247
§ 26_Articolo 9, D.L. 34/2020 (Proroga dei piani terapeutici)................... 249
§ 27_Articolo 33, D.L. 34/2020 (Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi)...................................... 251
§ 28_Articolo 34 D.L. 34/2020 (Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali)........................................................................................................ 254
§ 29_Articolo 90, commi 3 e 4, D.L. 34/2020 (Lavoro agile nel settore privato)....................................................................................................... 258
§ 30_Articolo 100, D.L. 34/2020 (Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro)............................................................................. 260
§ 31 (prima parte)_Articolo 232, comma 4, D.L. 34/2020 (Stati di avanzamento lavori in edilizia scolastica)................................................. 261
§ 31 (seconda parte)_Articolo 232, comma 5, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) (Accelerazione dell’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica)...... 264
§ 32_Articolo 263, comma 1, D.L. 34/2020 (Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile)...................................... 266
Articolo 12, comma 1
(Contratto di rete con causale di solidarietà)
L’articolo 12, comma 1, proroga, per l'anno 2021, la possibilità - in presenza dei presupposti e delle condizioni richieste dalla legge - di stipulare contratti di rete con causale di solidarietà, precedentemente consentita sino al 3I dicembre 2020, al fine di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimenti delle autorità competenti.
La disposizione in commento proroga al 2021 la possibilità di stipulare i suddetti contratti di rete di solidarietà, istituto introdotto dai nuovi commi da 4-sexies a 4-octies dell’art. 3 del D.L. 5/2009, introdotti dal D.L. 34/2020 (cosiddetto decreto Rilancio).
Il decreto rilancio, attraverso l’introduzione dei predetti commi, ha disposto che rientrano tra le finalità del contratto di rete:
§ l’impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete a rischio di perdita del posto di lavoro;
§ l’inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o crisi di impresa;
§ l’assunzione di figure professionali necessarie al rilancio delle attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.
La Relazione illustrativa allegata al provvedimento evidenzia che la proroga in esame si rende necessaria in relazione alle finalità per cui l'istituto è stato introdotto - ossia la tutela dell'occupazione di imprese di filiere colpite da eventi di crisi dichiarati con provvedimento delle autorità competenti – in quanto gli effetti della attuale crisi socio-economica derivano, da un lato, dall’emergenza epidemiologica che non è destinata ad esaurirsi in pochi mesi e, dall'altro, da situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati pubblicamente con provvedimento delle autorità non collegate alla pandemia da COVID-19. Si ricorda, infatti, che la norma che istituisce il contratto di rete con causale di solidarietà ha carattere generale.
Inoltre, la medesima Relazione considera che il ricorso allo strumento della rete di solidarietà per far fronte alla ripresa economica e al mantenimento dei livelli occupazionali presso le imprese partecipanti al contratto potrà manifestare le sue potenzialità solo a partire dal 2021.
Per le suddette finalità solidaristiche, le imprese ricorrono agli istituti del distacco e della codatorialità[1] per lo svolgimento di attività lavorative presso le imprese che partecipano alla rete (ex art. 30, c. 4-ter, D.Lgs. 276/2003). La definizione delle modalità operative per procedere alla comunicazione da parte dell’impresa referente individuata dal contratto di rete necessarie a dare attuazione alla codatorialità è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, allo stato non ancora emanato.
Proprio la mancata emanazione del predetto decreto costituisce, in base alla richiamata Relazione illustrativa, un’ulteriore giustificazione della proroga in esame, in considerazione dee fatto che l'istituto della codatorialità rappresenta uno degli strumenti principali attraverso cui perseguire le finalità solidaristiche della nuova fattispecie di contratto di rete.
Per completezza, si ricorda che, ai fini degli adempimenti pubblicitari, il contratto di rete stipulato per le suddette finalità deve essere sottoscritto per atto firmato digitalmente, con l’assistenza di organizzazioni datoriali rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL, espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori. Tale previsione opera in deroga a quanto previsto dal richiamato articolo 3, comma 4-ter del D.L. n. 5/2009, secondo il quale, ai fini degli adempimenti pubblicitari, il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato. Viene comunque mantenuta ferma (per la parte non derogata) la disciplina generale inerente il contratto di rete (vedi infra).
Il contratto di rete
La disciplina del contratto di rete è stata introdotta nel nostro ordinamento con il Decreto-legge n. 5/2009 (convertito, con modificazioni, in L. n. 33/2009) articolo 3, commi 4-ter e ss.. La disciplina originaria ha subito successive modifiche ed integrazioni (cfr. in particolare, l’art. 45 del D.L. n. 83/2012, convertito con mod. in L. n. 134/2012, l’articolo 36 del D.L. n. 179/2012, nonché l’articolo 12 della Legge n. 81/2017[2]).
Secondo quanto dispone l’articolo 3, comma 4-ter del D.L. n. 5/2009, con il contratto di rete, “due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato e a tal fine esse si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a:
1) collaborare in ambiti predeterminati attinenti l’esercizio delle proprie imprese, ovvero;
2) a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica e tecnologica, ovvero ancora;
3) a svolgere in comune una o più attività rientranti nell’oggetto delle rispettive imprese.
Il contratto può prevede la costituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso (cd. elementi facoltativi del contratto di rete).
Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, ma è fatta salva la facoltà di acquisto della stessa soggettività ai sensi del comma 4-quater ultima parte dell’articolo 3.
Secondo tale disposizione, per l’acquisto della soggettività giuridica, il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).
Quanto al regime di pubblicità – ai sensi del citato comma 4-quater - il contratto di rete cd. “ordinario” (privo di soggettività giuridica) è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.
Nel caso invece di contratto di rete con autonoma soggettività si prevede invece l’iscrizione autonoma della rete al registro delle imprese, e non già della posizione dei singoli imprenditori “retisti”.
Articolo 12, comma 1-bis
(Società benefit)
Il comma 1-bis dell’articolo 12, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, consente di usufruire del credito di imposta per i costi di costituzione o trasformazione in società benefit fino al 30 giugno 2021. Il credito d’imposta viene reso utilizzabile in compensazione a decorrere dal 2021, in luogo di prevederne tale uso per il solo anno 2021. Viene inoltre specificata la disciplina contabile delle risorse stanziate per il predetto credito d’imposta.
Le norme in esame modificano l’articolo 38-ter del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) che, all’esplicito scopo di sostenere il rafforzamento sull’intero territorio nazionale dell’ecosistema delle società benefit, riconosce un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, riferito, nella formulazione originaria della norma, ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2020.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce il relativo limite di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti della normativa europea in materia di aiuti di stato di minore dimensione e, nella formulazione vigente, è utilizzabile in compensazione per l’anno 2021.
Il provvedimento ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo con dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2020, volto esclusivamente alla promozione delle società benefit nel territorio nazionale.
L’articolo 38-bis ha affidato a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze il compito di definire modalità e i criteri di attuazione del credito d’imposta. Tale provvedimento non risulta ancora emanato.
Alla copertura finanziaria dell’intervento, i cui oneri sono pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si presentino nel corso della gestione (di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), rifinanziato dal medesimo decreto Rilancio.
Per effetto delle norme in esame (lettera a) del comma 1-bis) si consente di usufruire del predetto credito di imposta per la trasformazione in società benefit anche in relazione ai costi sostenuti fino al 30 giugno 2021 e l’utilizzo in compensazione dell’agevolazione è consentito a decorrere dal 2021, in luogo del solo anno 2021.
Le società benefit cui si riferisce l’articolo in esame sono state disciplinate dall’articolo 1, commi 376 e ss.gg. della legge di stabilità per il 2016, legge n. 208 del 2015. Si tratta di società che - nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili - perseguono una o più finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed ogni altro portatore di interesse. Tali finalità, indicate nell'ambito delle attività dell'oggetto sociale, sono perseguite dalla società attraverso una gestione responsabile, sostenibile, trasparente e mirata a bilanciare, da un lato, gli interessi dei soci e, dall'altro, l'effettivo perseguimento di effetti positivi, o la riduzione di effetti negativi, su uno o più dei suddetti ambiti.
Il comma 379 stabilisce che la società benefit indichi nell'oggetto sociale le finalità di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto proprie di ciascun tipo e a registrare tali modifiche nel registro delle imprese. Per la società benefit che abbia indicato nell'atto costitutivo o nello statuto le finalità di beneficio comune che intende perseguire è riconosciuta la facoltà di introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «società benefit» o l'abbreviazione: «SB», e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.
Il comma 380 prevede i doveri e le responsabilità poste in capo agli amministratori delle società benefit: tale società deve essere amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un effetto e il perseguimento delle finalità di beneficio comune e a tale scopo deve individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento del beneficio comune.
Il comma 381 regola i doveri degli amministratori, con un rinvio alla normativa codicistica, mentre il comma 382 reca disposizioni per garantire la trasparenza dell'operato della società benefit, che è tenuta a redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include: la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; la valutazione dell'impatto generato utilizzando uno standard di valutazione esterno e che comprende specifiche aree di valutazione; una specifica sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo. La relazione annuale - ai sensi del comma 383 è pubblicata nel sito internet della società, consentendo che, a tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possano essere omessi.
Il comma 384 affida all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di vigilare sull'operato delle società benefit e in particolare nei confronti di quelle che, senza giustificato motivo e in modo reiterato, non perseguano le finalità di beneficio comune. Nei confronti di tali società possono esser applicate le disposizioni vigenti in materia di pubblicità ingannevole e le disposizioni del codice del consumo, tra le quali quelle in materia di pratiche commerciali sleali.
La lettera c) del comma 1-bis, inserendo un nuovo comma 4-bis all’articolo 38-bis, chiarisce la disciplina contabile delle risorse destinate alla concessione del credito d’imposta, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e affluiscono alla contabilità speciale 1778 – Agenzia delle entrate – fondi di bilancio per le relative regolazioni contabili.
Articolo 12, commi 2-4
(Proroga dei termini delle misure nel settore aereo)
L’articolo 12, commi 2-4 è volto a prorogare alcune disposizioni riguardanti i benefici riconosciuti per il settore del trasporto aereo. In particolare il comma 2, modifica il termine di restituzione delle anticipazioni riconosciute alle imprese titolari di servizi di trasporto aereo ai sensi dell’articolo 79, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020 (comma 2, lettera a) e dell’articolo 198 del decreto-legge n. 34 del 2020 (comma 2, lettera b). È poi prorogata al 30 giugno 2021 la restituzione del finanziamento di 400 milioni di euro erogato, ai sensi del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, alla società Alitalia SAI (comma 3). Si estendono inoltre, nel limite di 16 milioni di euro, le misure di sostegno previste dell’articolo 198 del decreto-legge n. 34 del 2020 alla compensazione dei danni subiti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 (comma 4, primo periodo). Si riducono infine le risorse di cui è consentita per l'anno 2020 la conservazione in conto residui per l’utilizzo nell'esercizio successivo di cui all’articolo 34, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (comma 4, secondo periodo).
Il comma 2, lettera a), in particolare modifica l’articolo 85, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, al fine di prevedere che l’anticipazione delle risorse riconosciute ai sensi dell’articolo 79, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 alle imprese titolari di licenze di trasporto aereo di passeggeri che, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, adempiono ad oneri di servizio pubblico, sia restituita, nell’ipotesi in cui l’aiuto non sia riconosciuto compatibile con le disposizioni europee, non più entro il 15 dicembre 2020 ma entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e comunque entro l’anno 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
Il comma 2, lettera b), allo stesso modo, modificando l’articolo 85, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prevede che l’anticipazione del contributo di cui all’articolo 198 del decreto-legge n. 34 del 2020, riconosciuta agli operatori nazionali, diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sia anch’essa restituita, nell’ipotesi in cui l’aiuto non sia riconosciuto compatibile con le disposizioni europee, non più entro il 15 dicembre 2020 ma entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e comunque entro l’anno 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
Viene inoltre soppresso, in entrambe le disposizioni, il riferimento alla riassegnazione delle risorse ai medesimi fondi, non praticabile nel caso di valutazione negativa da parte dell’Unione europea sulla compatibilità dell’intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
L’articolo 85, comma 5 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede che il Ministero dello sviluppo economico sia autorizzato ad erogare a titolo di anticipazione un importo complessivo non superiore a 250 milioni di euro alle imprese titolari di licenze aventi i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto “Cura Italia”), che ne abbiano fatto ovvero ne facciano richiesta, a valere sul fondo istituito con la medesima disposizione. Ciò nelle more del perfezionamento dell’iter autorizzatorio, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea della misura di indennizzo prevista da tale norma.
L’articolo 79, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 attribuisce alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri che, alla data di entrata in vigore del citato decreto, adempiono ad oneri di servizio pubblico, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'epidemia da COVID-19 al fine di consentire la prosecuzione dell'attività. A tale scopo è stato istituito un fondo con risorse pari a di 350 milioni di euro per l'anno 2020.
L’articolo 85, comma 6, prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad erogare a titolo di anticipazione un importo complessivo non superiore a 50 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti previsti dall'articolo 198 del D.L. n. 34 del 2020, nelle more del perfezionamento dell’iter autorizzatorio europeo della misura prevista per la compensazione dei danni subiti dal trasporto aereo. L’articolo 198, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 istituisce un fondo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali, diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in possesso del Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti.
Il comma 3 proroga al 30 giugno 2021 la restituzione del finanziamento di 400 milioni di euro erogato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, alla società Alitalia SAI, originariamente da restituire entro il 31 dicembre 2020.
La relazione illustrativa segnala come la proroga risulti necessaria a fronte della persistente crisi di liquidità e della contrazione dei ricavi delle società beneficiarie del prestito, rappresentata dagli organi della gestione commissariale, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza e del permanere di una situazione di sensibile riduzione del traffico aereo dovuta alla crisi sanitaria in atto.
La relazione tecnica precisa come dalla proroga della restituzione del prestito non siano ascritti effetti negativi per la finanza pubblica in quanto gli effetti della restituzione del finanziamento nell’anno 2020 non sono stati scontati sui saldi di finanza pubblica.
Per approfondimenti riguardanti le vicende societarie di Alitalia SAI si veda il paragrafo la procedura di cessione dei complessi aziendali nell’ambito dell’amministrazione straordinaria di Alitalia, pubblicato sul portale della documentazione della Camera dei deputati, nell’ambito del quale sono ricostruiti, tra l’altro anche i finanziamenti concessi ad Alitalia-Società Aerea Italiana Spa e i termini previsti per la loro restituzione.
Il comma 4, primo periodo, modifica l’articolo 198 del decreto-legge n.34 del 2020 al fine di estendere, attraverso l’inserimento di un comma aggiuntivo 1-bis, le misure previste dal comma 1 dell’articolo 198 del decreto-legge n. 34 del 2020 (sopra descritte), nel limite di 16 milioni di euro a valere sulle risorse ivi stanziate (pari a 130 milioni di euro) per la compensazione dei danni subiti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021.
La relazione tecnica segnala come la Commissione europea abbia autorizzato l’attuazione della misura prevista dall’articolo 198 del decreto-legge n.34 per l’anno 2020 per un importo massimo di 79 milioni di euro. Residuano pertanto 51 milioni idonei alla copertura dello stanziamento di 16 milioni di euro sopra descritto.
Il comma 4 secondo periodo riduce da 309 a 274 milioni di euro le risorse previste all’articolo 34, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
L’articolo 34, comma 11 prevede, che, al fine di consentire l'attuazione di alcune disposizioni normative di sostegno a diversi settori economici del comparto trasporti specificamente individuati (tra le quali anche la previsione dell’articolo 198 del decreto-legge n. 34 del 2020), sia consentita per l'anno 2020 la conservazione in conto residui per l’utilizzo nell'esercizio successivo risorse pari a 309 milioni di euro (ridotte ora a 274 milioni di euro).
Secondo quanto indicato nella relazione tecnica la riduzione di 35 milioni di euro si realizza in ragione dei minori utilizzi del Fondo di cui all’articolo 198 del decreto-legge n. 34 del 2020 (51 milioni di risparmi, di cui 16 conservati per la compensazione dei danni subiti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 dai beneficiari delle misure di cui all’articolo 198 del decreto-legge n. 34 del 2020). In ragione di ciò dalla misura di cui al comma 4 derivano risparmi pari a 35 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno. Tali risorse sono utilizzate, ai sensi del comma 19 dell’articolo 13, per il finanziamento delle misure di cui al comma 11 dell’articolo 13 (il cosiddetto buono mobilità).
Per approfondimenti si rinvia alla relativa scheda.
Articolo 12, comma 5
(Sorveglianza radiometrica EURATOM)
Il comma 5 dell’articolo 12 estende al 30 aprile 2021, in attesa di un apposito decreto interministeriale di regolazione della materia, il termine previsto per l’applicazione di un regime transitorio per la sorveglianza radiometrica previsto dal D.Lgs. n. 100 del 2011, che ha introdotto una nuova disciplina per l’adozione di misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contaminazione dell'ambiente.
Il comma 5, allo scopo di estendere il termine dell’applicazione del regime transitorio per la sorveglianza radiometrica scaduto il 25 dicembre 2020, modifica testualmente l’articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101[3], disponendo che, nelle more dell’approvazione dell’apposito decreto interministeriale coordinato dal Ministero dello sviluppo economico per la regolazione degli aspetti tecnici della materia, tale regime si applica fino al nuovo termine del 30 aprile 2021.
Si ricorda che il D.Lgs n. 101 del 29 luglio 2020 (qui il Dossier del Servizio Studi sul corrispondente schema del decreto presentato alle Camere) ha dato attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. L'articolo 72, comma 3, aveva previsto l’adozione, entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore, previa notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 2015/15/35/CE, di un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l' ISIN (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione) per la definizione delle modalità esecutive e dell’oggetto dei controlli radiometrici, nonché dei contenuti della formazione del personale addetto e delle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli effettuati dai Paesi terzi.
In attesa dell'approvazione di detto decreto ministeriale, lo stesso articolo 72, al comma 4, ha stabilito l’applicazione di un regime transitorio di 120 giorni, nel quale è prevista l’applicazione dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 100 del 2011 per l'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici di cui all’allegato 1. Tale regime transitorio per la sorveglianza radiometrica si è concluso il 25 dicembre 2020 e a partire dal giorno successivo ha trovato applicazione l'Allegato XIX al citato decreto legislativo n. 101/2020, che prevede, in particolare, l’attestazione da parte di esperti di radioprotezione con le modalità indicate nel medesimo Allegato XIX nel quale sono elencati i prodotti oggetto della sorveglianza. Tale Allegato perciò presuppone l’oneroso obbligo, che non risulta ancora regolato negli aspetti tecnici da parte dei soggetti obbligati ad effettuare la sorveglianza radiometrica, della misurazione dei livelli anomali di radioattività, adottando misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell'ambiente. L’obbligo include l’immediata comunicazione alle autorità competenti per territorio.
Poiché ai suddetti obblighi sono tenuti anche i vettori di trasporti sui materiali interessati alla sorveglianza radiometrica, come rappresentato da alcune associazioni di categoria al Ministero dello sviluppo economico, vi potrebbe essere un significativo rallentamento delle attività portuali e aeroportuali che andrebbe a incidere sul sistema logistico nazionale, a danno della concorrenzialità dei soggetti interessati.
Infatti, il materiale che si suppone contaminato non può essere utilizzato, posto sul mercato o smaltito senza l’autorizzazione del Prefetto, che adotta i provvedimenti opportuni avvalendosi degli organi del SSN e delle agenzie regionali o provinciali dell’ambiente. Nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattività, i prefetti possono adottare i provvedimenti opportuni, ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore.
La relazione illustrativa alla norma sottolinea che il decreto del Ministero dello sviluppo economico di regolazione di tali aspetti tecnici risulta già trasmesso in bozza alle amministrazioni centrali di cui è richiesto il concerto, con nota dell'Ufficio legislativo del 29 ottobre 2020 (prot. n. 24869) e si attendono i tempi tecnici necessari all'elaborazione di eventuali osservazioni.
Il decreto legislativo n. 101 del 29 luglio 2020 è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 20 della L. 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018).
Tale disciplina di delega concerne il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia all'esposizione medica sia alle persone soggette ad esposizione professionale, sia alla popolazione.
Il termine per il recepimento della direttiva, scaduto il 6 febbraio 2018, ha determinato l’avvio contro l'Italia della procedura di infrazione 2018/2044, che ha portato la Commissione europea a comunicare, il 17 maggio 2018, la messa in mora formale, ad inviare, il 24 gennaio 2019, un parere motivato chiedendo il recepimento della richiamata direttiva, ed infine, il 25 luglio 2019, a deferire l’Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea per mancato recepimento della direttiva entro tale data (qui il comunicato).
Si ricorda che la suddetta direttiva ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni in materia di sorveglianza radiometrica contenute in cinque precedenti direttive (contestualmente abrogate)[4], introducendo ulteriori tematiche, in precedenza trattate solo in raccomandazioni europee (come l'esposizione al radon nelle abitazioni) o non considerate (come le esposizioni volontarie per motivi non medici).
Articolo 12, comma 6
(Proroga dei termini delle verificazioni periodiche della strumentazione metrica)
L’articolo 12, comma 6 proroga al 31 dicembre 2021 il termine per le verifiche periodiche della strumentazione metrica delle imprese di autoriparazione e revisione dei veicoli, in scadenza dalla data di entrata in vigore del provvedimento d'urgenza in esame e fino al 31 maggio 2021.
In particolare, come emerge dalla relazione illustrativa di accompagnamento, la proroga è volta ad aiutare le imprese di autoriparazioni e di revisioni dei veicoli che, a causa del limitarsi degli spostamenti dovuto alle misure restrittive per fronteggiare la pandemia, hanno visto importanti riduzioni del proprio fatturato.
Articolo 12, comma 7
(Disposizioni in materia di pubblica illuminazione)
L’articolo 12, comma 7, fissa al 30 giugno 2021 il termine concesso ai comuni per procedere all'acquisto degli impianti di illuminazione pubblica, derogando alla previsione di cui all'articolo 34, comma 22, del decreto-legge-18 ottobre 2012, n. 179, che dispone – per gli affidamenti diretti a società partecipate che operano in settori regolamentati - la cessazione dell’affidamento alternativamente alla data di scadenza del contratto ovvero, in mancanza di termine contrattuale, al 31 dicembre 2020.
L’articolo 12, comma 7, porta al 30 giugno 2021 il termine concesso ai comuni per procedere all'acquisto degli impianti di illuminazione pubblica, derogando alla previsione di cui all'articolo 34, comma 22, del decreto-legge-18 ottobre 2012, n. 179, che dispone – per gli affidamenti diretti a società partecipate che operano in settori regolamentati - la cessazione dell’affidamento alternativamente alla data di scadenza del contratto ovvero, in mancanza di termine contrattuale, al 31 dicembre 2020.
La relazione illustrativa sottolinea che la necessità di concedere un ulteriore termine di tempo ai comuni deriva “anche a fronte dell'attuale situazione di crisi”.
Gli impianti del servizio di illuminazione pubblica attualmente presenti nei comuni italiani sono costituiti da punti luci la cui proprietà è ripartita tra la società Enel X (Ex Enel Sole) e i comuni. Nella prevalenza dei casi il servizio di illuminazione pubblica è esercitato dalla stessa Enel X, sia nella parte di impianto di sua proprietà che negli impianti di proprietà comunale a seguito di convenzioni tacitamente rinnovate negli anni.
Posto che il servizio di illuminazione delle strade comunali è un servizio pubblico locale di rilevanza economica, diviene illegittimo l’affidamento diretto in favore di Enel X. L’affidamento del servizio deve quindi avvenire tramite una procedura ad evidenza pubblica, al fine di garantire il principio di trasparenza, il principio di libera concorrenza e il principio di rotazione degli incarichi.
L’articolo 34 del decreto-legge-18 ottobre 2012, n. 179, prevede - per i servizi pubblici locali di rilevanza economica – che al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.
In sostanza, i Comuni devono procedere, anche in via forzosa, all’acquisizione della proprietà degli impianti, per poi esperire la gara di affidamento del servizio.
L’articolo 34, comma 22, del decreto-legge-18 ottobre 2012, n. 179[5], ha introdotto disposizioni particolari per gli "affidamenti diretti", cioè senza gara, in essere alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012 (18 ottobre 2012), anche non conformi alla normativa europea.
Per questi è stata prevista la cessazione alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; mentre per gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza si dispone la cessazione, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, al 31 dicembre 2020.
Tale particolare regime è previsto solo a condizione che gli affidamenti siano stati assentiti alla data del 1º ottobre 2003 e riguardino società a partecipazione pubblica già quotate in borsa alla data del 1° ottobre 2003; ovvero società da esse controllate (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile).
In occasione della modifica della disciplina nel 2015, erano state riportate nella relazione illustrativa del disegno di legge alcune procedure di infrazione aperte a livello comunitario.
In particolare, era aperta la procedura di infrazione n. 2012/2050[6], per violazione della normativa dell’UE in materia di appalti pubblici e concessioni, in relazione al mantenimento dell’affidamento da parte di alcuni comuni dei servizi di igiene urbana ad una società divenuta - in corso di affidamento – da società interamente pubblica a società partecipata mediante chiamata diretta anziché con procedura con gara, in quanto, ove nel corso del periodo di validità di un appalto attribuito ad una società in house senza gara, siano ammessi a partecipare al capitale della medesima società azionisti privati, si determina il mutamento di una condizione essenziale dell’appalto con conseguente obbligo di indire una gara.
Va anche ricordato che l’art. 34 del decreto-legge n. 179 del 2012 ha dettato la prima disciplina degli affidamenti dei servizi pubblici locali dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011 dichiarata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012.
In particolare la Corte rilevò che l’articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011 fu emanato dopo che, con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 113 era stata dichiarata l'abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, recante la precedente disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. La disciplina sottoposta a referendum popolare dettava una normativa generale inerente a quasi tutti i predetti servizi, fatta eccezione per quelli espressamente esclusi, volta a restringere, rispetto al livello minimo stabilito dalle regole concorrenziali comunitarie, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, di gestione in house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, consentite solo in casi eccezionali. La reintroduzione di una disciplina “contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house” è risultata perciò in contrasto con il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall’articolo 75 della Costituzione.
Per quanto riguarda nello specifico il servizio di pubblica illuminazione, occorre segnalare l’attività svolta dall’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC). In particolare va segnalato il Comunicato del 27 febbraio 2019, che ha fornito indicazioni operative ai Comuni sull’approvvigionamento del servizio di illuminazione pubblica – ivi comprese le fasi di efficientamento e adeguamento dei relativi impianti.
Il comunicato riporta alcune criticità che spesso ricorrono nelle procedure di approvvigionamento di tali servizi, segnatamente:
a) la violazione delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari per omessa o irregolare acquisizione del Cig, là dove sussista il relativo obbligo;
b) la violazione degli obblighi informativi nei confronti dell’Autorità, previsti dal codice dei contratti (articolo 213, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
c) l’omissione contributiva nei confronti dell’Autorità per mancata acquisizione del Cig, ovvero nel caso di Cig non perfezionati;
d) ipotesi di danno alla concorrenza nel settore dei servizi di pubblica illuminazione;
e) la violazione del divieto di rinnovo tacito di contratti di appalto, con conseguente nullità dei rinnovi stessi;
f) il mancato avvio delle procedure di riscatto degli impianti.
Già con la Deliberazione n. 110 del 19 dicembre 2012, l’Autorità aveva descritto - sotto il profilo della qualificazione giuridica - il servizio di illuminazione delle strade comunali come servizio pubblico locale, riprendendo l’indirizzo della giurisprudenza amministrativa. In particolare, fu sottolineato che “la qualificazione di servizio pubblico locale spetta a quelle attività caratterizzate sul piano oggettivo dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionate in base a scelte di carattere eminentemente politico quanto alla destinazione delle risorse economicamente disponibili ed all’ambito di intervento e su quello soggettivo della riconduzione diretta o indiretta ad una figura soggettiva di rilievo pubblico”.
Già con il precedente comunicato del 14 settembre 2016, l’Autorità aveva sottolineato che “l’illuminazione pubblica rappresenta un servizio pubblico locale avente rilevanza economica, e come tale il suo affidamento è soggetto alla disciplina comunitaria mediante procedure ad evidenza pubblica (cosiddetta esternalizzazione), attraverso l’appalto di lavori e/o servizi, la concessione di servizi con la componente lavori, il project financing, ovvero il finanziamento tramite terzi. Resta salvo l’affidamento a una società mista pubblico-privata, nonché l’affidamento diretto a società a totale capitale pubblico corrispondente al modello cosiddetto in house providing”.
Sulle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali si rinvia al relativo tema dell’attività parlamentare.
Articolo 12, comma 8
(Proroga integrazione standard ITU)
L’articolo 12, comma 8 prevede la proroga al 1° gennaio 2021 dei termini di integrazione degli standard di codifica dell'International Telecomunication Union (ITU) precisando che per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi distribuiti o venduti in Italia, sarà necessaria la presenza esclusivamente di tutte le codifiche approvate nell'ambito ITU indicate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con proprio regolamento.
In particolare la norma in questione, analogamente a quanto già disposto in occasione del decreto-legge milleproroghe del 2014 (articolo 3, comma 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192), vista la rapida successione di codifiche approvate dall'ITU, per evitare di trovarsi nella necessità di intervenire continuamente sulla norma in caso di approvazione di ulteriori standard fino al 2022 (anno dello switch-off da DVBT a DVB-T2), si propone di modificare la norma per renderla maggiormente efficace anche per i consumatori finali, che saranno soggetti ad un nuovo switch off televisivo nel 2022.
A tale riguardo è utile ricordare che la tecnologia DVB-T2 consiste in una versione migliorata dello standard DVB-T che il DVB (Digital Video Broadcasting), consorzio europeo che si occupa di definire modalità condivise per la trasmissione televisiva digitale terrestre, iniziò a proporre già nel 2006.
Nel 2012, quando la televisione analogica migrò al digitale terrestre la sua prima versione fu conosciuta con l'appellativo DVB-T (dove "T" sta appunto per terrestrial).
Il fine dello standard DVB-T2 consiste nel miglioramento della ricezione con apparati fissi e portatili facendo crescere anche il bitrate ovvero la quantità di informazioni trasferita nell'unità di tempo. Ovviamente, più dati sul flusso video vengono trasferiti al secondo, maggiore sarà la qualità delle immagini.
In base a quanto emerge dalla relazione illustrativa, sulla base delle richieste dei vari operatori dell'industria del settore, emerse nel corso del Tavolo TV 4.0 del Ministero dello sviluppo economico del 16 dicembre 2020, si è previsto di posticipare le date indicate nella norma per chiarire che dal 1° gennaio 2021, negli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi distribuiti o venduti in Italia, sarà necessaria la presenza esclusivamente di tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU indicate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con proprio regolamento, sentiti gli operatori del settore.
L'Autorità dovrà inoltre indicare i relativi tempi congrui di implementazione in modo da concedere un ragionevole tempo agli operatori per l'implementazione.
La disposizione, mantenendo inalterato l'obiettivo di favorire l'innovazione tecnologica dei prodotti, tende quindi a ricondurre l'identificazione delle nuove codifiche e i relativi tempi di implementazione ad una modalità che tenga conto della reale evoluzione delle piattaforme e della necessità di non mettere a rischio gli ingenti investimenti del settore, affidando questo compito all'Autorità di settore, in coerenza con l'analogo mandato già affidato alla stessa Autorità relativamente all'indicazione delle codifiche obsolete.
Articolo 12, comma 8-bis
(Fondo per la crescita sostenibile)
Il comma 8-bis dell'articolo 12 proroga fina al 30 giugno 2021 la facoltà, concessa agli intermediari finanziari non professionali di concedere finanziamenti a condizioni più favorevoli di quelle esistenti sul mercato - fino al volume complessivo di 30 milioni di euro e per importi unitari non superiori a 40.000 euro per ciascun finanziamento - per la costituzione di nuove imprese, nelle forme di società o società cooperativa, da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi, nonché per la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione.
Il comma 5-bis dell’articolo 39 del decreto-legge n. 34 del 2020, anch’esso introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, ha assegnato al Fondo per la crescita sostenibile la somma di 15 milioni di euro per il 2020. Tale somma è destinata all'erogazione di finanziamenti agevolati per la costituzione di nuove imprese, nelle forme di società o società cooperativa, da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi, nonché per la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione.
Per le medesime finalità, lo stesso comma ha consentito agli enti di cui all'articolo 112, comma 7, del TUB (d.lgs. n. 385/1993), ossia agli enti di credito non professionali, di concedere finanziamenti a condizioni più favorevoli di quelle esistenti sul mercato, fino al volume complessivo di 30 milioni di euro e per importi unitari non superiori a 40.000 euro per ciascun finanziamento.
Tale facoltà viene ora estesa fino al 30 giugno 2021.
Il co. 7 dell'art. 112 del TUB prevede che i soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore dello stesso comma 7 i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari, gli enti e le società cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, già iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del TUB, vigente alla data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995. In attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che: non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica; il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro; l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro; i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato.
Si ricorda che i commi 259-262 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) recano norme assimilabili, per le finalità, a quelle in commento. Infatti, si tratta di disposizioni volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso agevolazioni alle società cooperative.
In particolare, il comma 259 arricchisce gli strumenti concessi alle società finanziarie partecipate dal MISE e costituite per salvaguardare ed incrementare l'occupazione mediante lo sviluppo di PMI cooperative. Tali società possono svolgere, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, attività di assistenza e consulenza a iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi.
Il comma 260 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico il compito di definire le modalità di individuazione e conferimento degli incarichi nonché la determinazione dei relativi compensi.
Il comma 261 rifinanzia il Fondo per la crescita sostenibile di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinando le risorse alla promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 (cd. “Nuova Marcora”).
Il comma 262, infine, consente alle società finanziarie partecipate dal MISE di essere destinatarie di fondi pubblici nazionali e regionali, nonché di svolgere attività di promozione, servizi e assistenza nella gestione dei fondi, affidati ad enti o amministrazioni pubbliche aventi la finalità di sostenere l’occupazione attraverso la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative e di lavoro sociali.
Una disposizione complementare a quelle appena ricordate è contenuta nel comma 270, il quale consente di sostenere interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e a dare continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali tramite finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi.
La legge 27 febbraio 1985 n. 49 (cd. legge Marcora), e successive modifiche, contiene un regime di aiuto finalizzato a sostenere la crescita di attività economiche e dei livelli occupazionali attraverso lo sviluppo di società cooperative.
In particolare, la legge n. 49 del aveva previsto l'istituzione - in regime di contabilità speciale separata - di un Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, denominato Foncooper.
Le risorse e la gestione del Foncooper sono state successivamente devolute alle Regioni ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 112/1998 e dal relativo D.P.C.M. attuativo 6 agosto 1999, il quale, ha disposto che rimanessero conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti la concessione delle sovvenzioni del solo Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, sempre istituito dalla legge Marcora, all'articolo 17. Si tratta di una misura che rientra nel modello definito Workers Buy Out (WBO), basato su un'operazione di acquisto di una società realizzata dai dipendenti dell'impresa stessa, allo scopo di garantire e preservare i livelli occupazionali. In particolare, l’articolo 17 appena richiamato istituisce un Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, prevedendo che le risorse dello stesso Fondo siano utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la partecipazione al capitale di società finanziarie appositamente costituite al fine di salvaguardare ed incrementare l'occupazione mediante lo sviluppo di PMI cooperative, incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale appartenenti al settore di produzione e lavoro.
La disciplina è stata poi completata da altre misure:
• il DM 4/12/2014 (c.d. "Nuova Marcora"), al fine di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione nel Paese, ha istituito, in attuazione dell’art. 1, comma 845, della legge n. 296 del 2006, un apposito regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative, ha istituito un nuovo regime di aiuti per la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione, che si affianca ai finanziamenti di cui alla precedente legge Marcora. Il D.M. autorizza le società finanziarie a concedere alle società cooperative finanziamenti a tasso agevolato, a fronte della realizzazione di iniziative concesse al fine di sostenere sull'intero territorio nazionale, la nascita di società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, di società cooperative sociali e di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata. Nelle Regioni del Mezzogiorno è consentito anche lo sviluppo o la ristrutturazione di società cooperative esistenti. I finanziamenti concessi hanno una durata massima di 10 anni, sono concessi per un importo non superiore a 4 volte il valore della partecipazione detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, per un importo non superiore a un milione di euro. Nel caso in cui i finanziamenti vengano concessi a fronte di investimenti, possono coprire fino al 100 per cento dell'importo del programma di investimento;
• l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, prevede che nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, abbiano diritto di prelazione per l'affitto o per l'acquisto le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura;
• la legge di bilancio per il 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha previsto un rifinanziamento del Fondo per la crescita sostenibile da destinare all'erogazione di finanziamenti agevolati a società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, nonché allo sviluppo e al consolidamento di società cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno;
• il comma 5 dell’articolo 60 del D.L. n. 104/2020, ha da ultimo rifinanziato il Fondo per la crescita sostenibile di 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinando le risorse alla promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 (cd. “Nuova Marcora”).
L’articolo 12, comma 9, fissa al 31 luglio 2021 il termine entro il quale le quote dei finanziamenti, concessi alle imprese dell'aerospazio ai sensi della legge n. 808 del 1985, con cadenza nell'esercizio 2021, devono essere erogate alle aziende stesse per le quali non risultano inadempienze rispetto ai versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia dovuti fino alla data del 31 dicembre 2019.
Conseguentemente, le quote vengono erogate entro tre mesi dal completamento degli adempimenti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio, in favore delle imprese che diano corso a tali adempimenti successivamente alla data del 19 maggio 2020, e comunque entro il 30 settembre 2021 (in luogo dell'attuale termine del 30 settembre 2020).
La legge 24 dicembre 1985, n. 808 costituisce il principale strumento di politica industriale di sostegno al settore della ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale e dell'elettronica connessa.
In particolare, l'articolo 3 della legge 808 disciplina i finanziamenti e i contributi per la partecipazione di imprese nazionali a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici.
L'intervento di sostegno di cui alla legge n. 808/85 è di regola nella forma di finanziamenti agevolati (a tasso zero) che vengono restituiti attraverso un piano di rimborso dalle imprese beneficiarie, ai sensi dell'articolo 3, comma primo, lettera a) e articolo 4, comma settimo della stessa legge 808. L'accesso ai finanziamenti, avviene attraverso appositi bandi.
Le disposizioni citate prevedono in particolare che – a valere sulle risorse della legge - possano essere concessi finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime (comma 3, lettera a)). Tali finanziamenti sono rimborsabili mediante quote sul ricavato della vendita dei prodotti oggetto del programma in collaborazione determinate in relazione ai previsti risultati commerciali ed economici (art. 4, comma nono, lettera c)).
L'ammissione del programma di ricerca e sviluppo dell'impresa ai benefici previsti dall'articolo 3 è deliberata dal MISE previo parere del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica, previsto dall’articolo 2 della legge n. 808/1985 per assicurare la coordinata e razionale applicazione degli interventi di sostegno previsti dal citato articolo 3. Il Comitato è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico ed è costituito da rappresentanti del MISE, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione università e ricerca MIUR e del Ministero della Difesa e da tre esperti (professori universitari) nelle discipline riconducibili all'aerospazio.
In attuazione dell’articolo 3 della legge n. 808, è stato adottato dapprima il D.M. 173/2010 (Regolamento concernente la disciplina degli interventi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo). Successivamente, è intervenuto il D.M. 3 luglio 2015 che ha ridefinito i criteri e le modalità degli interventi agevolativi finalizzati a promuovere e sostenere i progetti di ricerca e di sviluppo nel settore aerospaziale. Da ultimo è stato adottato il D.M. 20 febbraio 2019, che ha riformato il regime di aiuto per progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale (civile) già disposto dal D.M. del 2015.
Il D.M. n. 174/2010 ha disciplinato invece inizialmente i criteri e le modalità procedurali degli interventi di sostegno ai progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale funzionali alla sicurezza nazionale. Recentemente, è stato adottato il nuovo D.M. 20 dicembre 2019.
Come evidenzia la Corte dei Conti, nella Relazione sullo “Sviluppo tecnologico ed interventi nel settore aeronautico” approvata con la Deliberazione 17 ottobre 2018, n. 20/2018/G, le restituzioni dei finanziamenti erogati per progetti in ambito di sicurezza nazionale, avvengono - ai sensi del D.M. n. 174/2010 - attraverso il meccanismo dei diritti di regia sulle vendite dei prodotti generati dai programmi finanziati (“royalties”). In sostanza, è adottata, in ambito di progetti riguardanti la sicurezza nazionale, una modalità di rimborso delle erogazioni calcolata su una percentuale degli incassi derivanti dalle vendite effettive dei prodotti che utilizzano le tecnologie sviluppate nell’ambito del progetto finanziato.
Il fatto che i rimborsi si basino sulle vendite effettive e non su dati previsionali, come per l’ambito civile, costituisce uno dei principali elementi distintivi fra le due tipologie di procedimento.
I relativi rimborsi, da parte delle imprese, è previsto si avviino dall’anno successivo all’ultima erogazione del finanziamento - come anche per i progetti in ambito “civile” – ed è stabilito che ammontino all’intero importo degli interventi fruiti commisurato all’ammontare dei costi ammissibili.
Per quanto riguarda la restituzione dei finanziamenti concessi alle imprese aeronautiche, il comma 9 novella il comma 2 dell'articolo 52 del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020).
L’articolo 52 ha disposto la sospensione dei versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia - con scadenza nel 2020 - relativi ai finanziamenti a favore delle imprese dell’aerospazio, sia in ambito civile che della difesa nazionale, concessi ai sensi della legge n. 808/1985.
I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre 2021 (comma 1).
Il comma 2 aveva inoltre previsto che le quote dei finanziamenti, concessi alle imprese ai sensi della legge n. 808/1985, con cadenza nel 2020, o in esercizi precedenti, fossero erogate entro il 31 luglio 2020 alle imprese per le quali non risultassero inadempienze rispetto ai versamenti delle restituzioni e dei diritti di regia dovuti fino al 31 dicembre 2019.
Alle imprese che procedessero a tali adempimenti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge (il 19 maggio 2020), e, comunque, entro il 30 settembre 2020, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio, le quote sarebbero state erogate entro tre mesi.
La relazione tecnica all'AC 2500 (disegno di legge di conversione del D.L. 34/2020) evidenziava che i versamenti in questione - da effettuare all’entrata del bilancio dello Stato - erano quantificabili in un valore stimato di circa 140 milioni; in base alle regole generali, tali versamenti sarebbero stati riassegnati alla spesa nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, ad incremento degli stanziamenti finalizzati alla legge n. 808/1985, per la parte eccedente i 15 milioni di euro. L’onere viene dunque quantificato in tale misura.
La relazione tecnica ricordava altresì che per i finanziamenti liquidati a seguito del controllo dei costi e delle attività ai sensi della legge 808/1985, l’erogazione, in coerenza con gli stanziamenti relativi, viene effettuata con rate pluriennali.
Con il comma 9 in commento, si prevede che possano essere concessi anche i finanziamenti relativi al 2021.
La novella prevede inoltre che:
a) alle aziende per le quali non risultano inadempienze rispetto ai versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia dovuti fino alla data del 31 dicembre 2019 i finanziamenti sono concessi entro il 31 luglio 2021;
b) alle imprese che invece abbiano dato o diano corso a tali adempimenti (in sostanza, regolarizzino le restituzioni) successivamente alla data di entrata in vigore del decreto n. 34 del 2020 (quindi il successivamente al 19 maggio 2020) e comunque entro il 30 settembre 2021, i finanziamenti sono concessi nei limiti delle disponibilità di bilancio e le quote vengono erogate entro tre mesi dal completamento degli adempimenti.
Il comma 9-bis dell’articolo 12, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, apporta modifiche alla legge n. 124/2017 (legge annuale sulla concorrenza) disponendo:
§ la proroga, dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023, del termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti domestici nel mercato del gas (lettera a));
§ la proroga del termine di cessazione dello stesso regime nel mercato dell’energia elettrica dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023 per le micro imprese e per i clienti domestici (lettera b)).
Al riguardo si ricorda che l'originario termine di cessazione del regime di maggior tutela nei mercati del gas naturale e dell'elettricità era stato fissato al 1° luglio 2019. Successivamente tale termine è stato prorogato al 1° luglio 2020 (articolo 3, comma 1-bis, lettere a e b) del D.L. 91/2018 - L. 108/2018) e al 1° gennaio 2022 (articolo 12, comma 3, lettere a) e b) del D.L. 162/2019 - L. 8/2020).
Le audizioni informali dinanzi alla 10a Commissione del Senato nell'ambito dell'affare assegnato n. 397 (la razionalizzazione, la trasparenza e la struttura di costo del mercato elettrico e gli effetti in bolletta in capo agli utenti)
Nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato sulla razionalizzazione, la trasparenza e la struttura di costo del mercato elettrico e sugli effetti in bolletta in capo agli utenti (Atto n. 397), svolto dalla 10a Commissione del Senato, il rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha osservato, nella seduta n. 126 del 9 luglio 2020 dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che l’art. 12, comma 3, del c.d. decreto Milleproroghe, modificando la legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2017), ha disposto l’ennesima proroga della cessazione del regime di maggior tutela del prezzo nel mercato dell’energia elettrica: per le piccole imprese, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 e, per le micro imprese e per i clienti domestici, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022.
Come noto, l’Autorità era già intervenuta durante l’iter di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, evidenziando i gravi rischi per la concorrenza derivanti dall’ulteriore rinvio del termine di abrogazione della regolamentazione tariffaria nei mercati della vendita al dettaglio dei servizi di energia elettrica e del gas.
In particolare, in quella sede l’Autorità ha ricordato come le disposizioni della legge 4 agosto 2017, n. 1244, relative a detti mercati avevano delineato un processo che, laddove correttamente implementato, avrebbe condotto dopo due anni al completamento della riforma di liberalizzazione del settore dell’energia in Italia (introdotto già dal 1999, con il decreto c.d. Bersani), concludendo il più che decennale periodo transitorio della regolazione delle condizioni economiche di vendita dell’energia elettrica e del gas e consentendo così di riversare sui mercati finali della vendita i benefici derivanti dal funzionamento concorrenziale delle fasi a monte delle due filiere.
Successivamente, i continui rinvii stabiliti in sede legislativa del termine di cessazione della maggior tutela hanno ostacolato il prodursi di detti benefici ed hanno altresì messo a rischio il pieno successo dell’intero processo di riforma.
Come ricordato dall’Autorità, infatti, le modalità con le quali le tutele di prezzo sono state assicurate in Italia, attribuendo - almeno per il settore elettrico - ai soli venditori integrati nella distribuzione la possibilità di offrire il servizio regolato, hanno contribuito a preservare nel tempo una struttura dei mercati della vendita caratterizzata da posizioni dominanti su base locale e da un elevato livello di concentrazione dell’offerta.
Oltre a impedire un’effettiva concorrenza su base nazionale, compartimentando i mercati locali, ciò ha anche condotto a fenomeni di sfruttamento abusivo delle posizioni dominanti con fini escludenti, mortificando ulteriormente la competizione fra le imprese e, in ultima analisi, a danno dei clienti finali, i quali sono suscettibili di essere contrattualizzati a mercato libero dai propri esercenti del servizio di tutela a condizioni peggiorative rispetto a quelle reperibili sul mercato, anche in quanto ingiustificatamente influenzati dai vantaggi reputazionali di cui tali soggetti godono in ragione dell’essere incaricati della vendita in maggior tutela.
Al fine di evitare ulteriori effetti anticoncorrenziali, particolarmente negativi per l’utenza e aggravati, da ultimo, dalle crescenti difficoltà derivanti dall’attuale situazione di emergenza sanitaria, l’Autorità ha ritenuto necessario ribadire come il nuovo termine individuato dall’articolo 12 del decreto Milleproroghe, che proroga al 1° gennaio 2022 la cessazione del sistema di regolazione di prezzo nel mercato dell’energia elettrica, per le micro imprese e per i clienti domestici, e al 1° gennaio 2021 nel mercato dell’energia elettrica per le piccole imprese, debba avere carattere di definitività e non possa essere oggetto di ulteriori rinvii.
In tal senso, l’Autorità ha ritenuto altresì necessario che, a garanzia del completamento della riforma nella tempistica prevista e non più procrastinabile, si realizzino celermente, da parte di tutte le amministrazioni interessate, gli adempimenti già espressamente previsti e dettagliati dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2017.
Nella seduta n. 138 dell'8 ottobre 2020, il Presidente dell'ARERA ha osservato come, di tutte le transizioni che interessano il settore energetico, quella verso l’effettiva e completa apertura del mercato elettrico risulti la più complessa.
Nonostante, infatti, tale percorso di liberalizzazione sia iniziato nel 2007, ad oggi, non si è ancora concluso. Al fine, dunque, di garantire il completamento di questo processo, avendo ben a mente come il grado di consapevolezza del cliente finale sia funzionale ad esso, l’Autorità, anche nel proprio Quadro Strategico 2019-2021, ha posto in risalto l’obiettivo di agevolare la trasformazione dei consumatori in attori consapevoli dei settori energetici.
A tale scopo, l’Autorità considera di fondamentale rilievo, rafforzare innanzitutto gli strumenti di informazione, di formazione e di trasparenza a beneficio dei consumatori, nonché raccogliere le loro esigenze tramite appositi “canali di ascolto”. Ciò diviene ancora più essenziale per i settori liberalizzati e per il processo di rimozione della tutela di prezzo che, ai sensi della legge n. 124/2017 (legge per il mercato e la concorrenza, come da ultimo modificata dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica” - cd. Decreto milleproroghe), avverrà gradualmente, dall’1 gennaio 2021, per le piccole imprese (diverse dalle microimprese) e, successivamente, dall’1 gennaio 2022, per le microimprese e i clienti domestici. In un siffatto contesto, il processo di completa apertura del mercato elettrico deve assicurare un’adeguata gradualità, tenendo conto delle specificità del settore elettrico italiano e della effettiva capacità dei consumatori di far fronte ai profondi cambiamenti nell’assetto che si stanno profilando; per esempio, i costi del mercato libero includono sempre più spesso, oltre al costo diretto dell’energia, anche i costi relativi agli altri servizi eventualmente offerti.
Articolo 12, comma 9-ter
(Accesso agli incentivi per impianti a biogas)
L’articolo 12, al comma 9-ter, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, dispone l’ulteriore proroga, dal 2020 al 2021, degli incentivi previsti dalla legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW, realizzati da imprenditori agricoli a servizio dei processi aziendali e con specifici requisiti. A tal fine novella l’articolo 40-ter del D.L. n. 162/2019 (cd. D.L. proroghe).
Segnatamente, il comma dispone la proroga all’anno 2021, degli incentivi previsti dall’articolo 1, comma 954 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), relativi agli gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto.
La legge di bilancio 2019 (l. n. 145/2018) ha riaperto la possibilità di accesso alle tariffe incentivanti previste dal D.M. 23 giugno 2016, agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto.
L’accesso agli incentivi è stato condizionato all'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali (articolo 1, comma 954).
Ferma restando la modalità di accesso diretto, l'ammissione agli incentivi di cui al comma 954 è stata riconosciuta agli impianti tenuti all'iscrizione a registro, nel limite di un costo annuo di 25 milioni di euro (coperto tramite il meccanismo degli oneri generali di sistema e, dunque, senza effetti negativi per la finanza pubblica) (articolo 1, comma 955).
Le due modalità sopra indicate dipendono dalla potenza dell'impianto:
- accesso diretto: gli impianti fino a 100 kW possono presentare domanda a seguito dell'entrata in esercizio;
- fermo restando l’accesso diretto, l'ammissione agli incentivi è riconosciuta agli impianti tenuti all'iscrizione a registro: dunque, gli impianti di potenza superiore a 100 kW e fino 300 kW devono essere iscritti allo specifico Registro per l'assegnazione del contingente di potenza disponibile e, se rientrati in posizione utile, possono presentare domanda dopo aver realizzato l'impianto. Gli impianti fino a 100 kW possono optare per l'iscrizione al Registro invece dell'accesso diretto[7].
È stato previsto, per gli incentivi in questione, per l’anno 2019, un limite di costo indicativo annuo di 25 milioni di euro, con la pubblicazione del primo bando entro il 31 marzo 2019.
Al Gestore dei servizi energetici-GSE Spa è attribuito il compito di formare e pubblicare la graduatoria delle domande iscritte a registro nel suo sito internet, secondo i seguenti criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico fino a eventuale saturazione del contingente di potenza messo a bando:
a) impianti localizzati, in tutto o in parte, in aree agricole classificate vulnerabili ai nitrati;
b) impianti che richiedono una tariffa pari al 90 per cento di quella di cui al comma 954;
c) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura (articolo 1, comma 956).
Il D.L. n. 162/2019 (cd. "Milleproroghe", art. 40-ter), ha prorogato gli incentivi in questione all'anno 2020, e nel limite di un ulteriore costo di 25 milioni di euro (sempre coperto tramite il meccanismo degli oneri generali di sistema e, dunque, senza effetti negativi per la finanza pubblica).
Il D.L. n. 18/2020 (cd. “Cura Italia”, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020), all’articolo 78, comma 3-octies ha indicato il 30 settembre 2020 quale data entro la quale pubblicare il bando per l'accesso agli incentivi.
Relativamente alle graduatorie del I e del II Bando si rinvia al sito istituzionale del GSE.
L’articolo 12, comma 9-quater, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, interviene sulla disciplina a tutela degli acquirenti degli immobili da costruire per posticipare al 1° settembre 2021, data di entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, l’emanazione dei decreti ministeriali che dovranno introdurre modelli standard di fideiussione e di polizza assicurativa a beneficio dell’acquirente. In assenza dei decreti, il contenuto di tali atti è rimesso alla libera volontà delle parti.
In particolare, il comma 9-quater modifica gli articoli 385 e 386 del decreto legislativo n. 14 del 2019, recante Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Si tratta di disposizioni che novellano il decreto legislativo n. 122 del 2005 in tema di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire e che - diversamente dalla complessiva riforma dell’insolvenza, destinata ad entrare in vigore il prossimo 1° settembre 2021 – sono già vigenti dal 16 marzo 2019.
In particolare, l’articolo 385 ha modificato l’art. 3 del decreto legislativo del 2005, relativo alla fideiussione che deve essere rilasciata da una banca o da una assicurazione per garantire all’acquirente dell’immobile ancora da costruire, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi o non abbia assicurato l’immobile, la restituzione delle somme versate. L’articolo 386 ha novellato invece l’art. 4 del d.lgs. n. 122/2005, obbligando il costruttore, a pena di nullità della compravendita, a stipulare e consegnare all’acquirente una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi.
La riforma ha demandato a due decreti ministeriali, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni, e dunque entro il 18 giugno 2019, la previsione di un modello standard di fideiussione e di polizza assicurativa: il primo decreto compete al Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e il secondo decreto al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Nelle more dell’emanazione di tali decreti, le disposizioni sulla fideiussione e sull’assicurazione si applicano comunque e il contenuto di entrambi gli atti è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.
Il comma 9-quater, introdotto dalla Camera dei deputati, interviene sulle disposizioni che prevedono la predisposizione di modelli standard di fideiussione e di polizza assicurativa, per far decorrere i 90 giorni entro i quali l’autorità di governo deve provvedere all’emanazione dei decreti ministeriali dal 1° settembre 2021, data di entrata in vigore della complessiva riforma dell’insolvenza (in base alla formulazione vigente dell’art. 389, comma 1, del d.lgs. n. 14/2019), anziché da quella di entrata in vigore di queste specifiche disposizioni (16 marzo 2019).
In assenza dei modelli standard si applica l’art. 389, comma 3, del d.lgs. n. 14 del 2019 in basa al quale “Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni”.
L’articolo 12-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, modifica l’art. 27 del D. Lgs. n. 31/2010 al fine di differire da 60 a 180 giorni il termine - decorrente dalla pubblicazione della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico annesso al deposito nazionale dei rifiuti radioattivi – per la formulazione di osservazioni sulla proposta di Carta nazionale da parte delle regioni, degli enti locali e dei soggetti portatori di interessi qualificati, e da 120 a 240 giorni il termine, anch’esso decorrente dalla medesima pubblicazione, entro il quale la SOGIN S.p.A. promuove un Seminario nazionale sul Parco tecnologico.
L’articolo 12-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, modifica i commi 3 e 4 dell’art. 27 del D.Lgs. n. 31/2010 al fine di differire, rispettivamente:
§ a 180 giorni (rispetto ai 60 giorni previsti dal vigente comma 3 dell’art. 27) il termine - decorrente dalla pubblicazione della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico - entro il quale le regioni, gli enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati possano formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima (comma 3 del citato art. 27);
§ a 240 giorni (rispetto ai 120 giorni previsti dal vigente comma 4 dell’art. 27) il termine - anch’esso decorrente dalla pubblicazione della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico - entro il quale la SOGIN S.p.A. promuove un Seminario nazionale, cui sono invitati, tra gli altri, oltre ai Ministeri interessati e l'Agenzia, le regioni, le province ed i comuni sul cui territorio ricadono le aree interessate dalla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, nonché l'UPI, l'ANCI, le Associazioni degli industriali delle province interessate, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio, le Università e gli Enti di ricerca presenti nei territori interessati.
Il D.Lgs. n. 31/2010 detta la disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell'art. 25 della L. n. 99/2009. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 31/2010, il “Deposito nazionale” è il sito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, e all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari.
A norma dell’art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 31/2010, sono soggetti alle disposizioni del Titolo III del medesimo decreto la localizzazione, la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale nell'ambito del Parco Tecnologico. Il comma 2 prevede che il Parco Tecnologico è dotato di strutture comuni per i servizi e per le funzioni necessarie alla gestione di un sistema integrato di attività operative, di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico, di infrastrutture tecnologiche per lo svolgimento di attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato. Il comma 3 dell’art. 25 attribuisce alla SOGIN S.p.A. il compito di realizzare il Parco Tecnologico, ed in particolare il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto, con i fondi provenienti dalla componente tariffaria che finanzia le attività di competenza.
Il comma 1 dell’art. 27 del D.Lgs. n. 31/2010 stabilisce, a sua volta, che la SOGIN S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e dall'Agenzia per la sicurezza nucleare, definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico entro sette mesi dalla definizione dei medesimi criteri, proponendone contestualmente un ordine di idoneità sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle suddette aree, nonché un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso. Il comma 3 (oltre a prevedere, come detto, il termine per la formulazione delle osservazioni sulla proposta di Carta nazionale) precisa che le comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani relative alla pubblicazione della proposta di Carta nazionale indicano le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza e le modalità, i termini, la forma e gli indirizzi per la formulazione delle osservazioni o proposte, chiarendo che la suddetta consultazione pubblica è svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla L. n. 241/1990. Il comma 4 precisa che nel corso del Seminario ivi previsto sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco Tecnologico, con particolare riferimento alla piena e puntuale rispondenza delle aree individuate ai requisiti dell'AIEA e dell'Agenzia per la sicurezza nucleare ed agli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, e sono illustrati i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione di tali opere ed ai benefici economici di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 31/2010.
Si fa presente che nel luglio 2020 è stata trasmessa al Parlamento la relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della società gestione impianti nucleari (SOGIN S.p.A) per l'esercizio 2018 (Doc. XV, n. 310). In tale relazione viene ricordato che la SOGIN è incaricata di provvedere alla localizzazione, realizzazione ed esercizio del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e dell'annesso Parco Tecnologico, come previsto dal D.Lgs. n. 31/2010.
Si ricorda, infine, che in risposta all'interrogazione 4/04307, nella seduta del 21 maggio 2020, il Ministro dello sviluppo economico ha ricordato che sono stati realizzati diversi aggiornamenti della CNAPI (Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee), la quale "attualmente si trova nuovamente in corso di validazione presso l'Isin". Nel mese di dicembre 2020, la SOGIN, con il nulla osta rilasciato il 30 dicembre 2020 dai Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente, ha pubblicato la CNAPI sul sito www.depositonazionale.it.
L’articolo aggiuntivo 12-ter, introdotto nel corso dell’esame in presso la Camera dei deputati, tocca la disciplina della prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, fissando al 30 settembre 2021 il termine per l'adozione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI).
Alla stessa data viene fissato il termine per la ripresa dell’istruttoria - in caso di mancata adozione del PiTESAI - dei procedimenti di concessione sospesi e per la ripresa dell’efficacia dei permessi di prospezione e ricerca sospesi.
Il decreto-legge n. 135/2018, cd. "Decreto semplificazioni" (convertito, con modificazioni, in legge n. 12/2019), all'articolo 11-ter, prevede l'adozione di un Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI), volto ad offrire un quadro definito di riferimento delle aree idonee allo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale.
Il Piano avrebbe dovuto essere adottato entro e non oltre il 13 febbraio 2021 (il termine originario del 13 agosto 2020 è stato così prorogato dall'art. 12, comma 4-bis, del D.L. 162/2019, convertito, con modificazioni, in L. n. 8/2020), con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa valutazione ambientale strategica.
Limitatamente alle aree su terraferma, si prevede la previa intesa con la Conferenza unificata. Qualora, per le aree su terraferma, l'intesa non sia raggiunta entro sessanta giorni dalla prima seduta, la Conferenza unificata è convocata in seconda seduta su richiesta del Ministro dello sviluppo economico entro trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il termine di centoventi giorni dalla seconda seduta, o di espresso e motivato dissenso della Conferenza unificata, il PiTESAI è adottato con riferimento alle sole aree marine.
Il decreto-legge n. 135 ha definito i criteri per la redazione del PiTESAI, quali le caratteristiche del territorio, sociali, industriali urbanistiche e morfologiche con particolare riferimento all'assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni. Inoltre, con riferimento alle aree marine, il piano deve considerare i possibili effetti sull'ecosistema, nonché tenere conto dell'analisi delle rotte marittime, della pescosità delle aree e della possibile interferenza sulle coste. Nel piano devono essere indicati i tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative installazioni che abbiano cessato la loro attività.
Nelle more dell'adozione del Piano, l'art. 11-ter, comma 4, dispone la sospensione dei procedimenti amministrativi, inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi.
La sospensione non si applica ad una serie di casi espressamente previsti quali quelli relativi alle istanze di:
a) proroga di vigenza delle concessioni di coltivazione di idrocarburi;
b) rinuncia a titoli minerari vigenti o alle relative proroghe;
c) sospensione temporale della produzione per le concessioni in essere;
d) riduzione dell'area, di variazione dei programmi lavori e delle quote di titolarità.
La sospensione non si applica ai procedimenti relativi al conferimento di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi pendenti al 13 febbraio 2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 135/2018). Nelle more dell'adozione del Piano non è però consentita la presentazione di nuove istanze di conferimento di concessione di coltivazione, fatta salva la proroga di vigenza delle concessioni in essere.
Peraltro, una volta adottato il Piano, nelle aree in cui le attività di coltivazione risultino incompatibili con le previsioni del Piano stesso, le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti al 13 febbraio 2019, mantengono la loro efficacia sino alla scadenza e non sono ammesse nuove istanze di proroga.
Sono sospesi i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, con conseguente interruzione di tutte le attività di prospezione e ricerca in corso di esecuzione. Con la sospensione è anche sospeso il decorso temporale dei permessi di prospezione e di ricerca; correlativamente, per lo stesso periodo di sospensione, non è dovuto il pagamento del relativo canone.
In caso di mancata adozione del PiTESAI entro e non oltre il 13 agosto 2021 (il termine originario del 13 febbraio 2021 è stato così prorogato dall'art. 12, comma 4-bis, del D.L. 162/2019, cit.), i procedimenti sospesi concernenti il conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca proseguono nell'istruttoria ed i permessi di prospezione e di ricerca sospesi riprendono efficacia.
L'art. 11-ter, comma 8, prevede che alla data di adozione del PiTESAI, nelle aree in cui le attività di prospezione e di ricerca e di coltivazione risultino compatibili con le previsioni del Piano stesso, i titoli minerari sospesi riprendono efficacia.
Lo stesso comma 8, come modificato dall'art. 12, comma 4-bis, del D.L. 162/2019, dispone che, nelle aree non compatibili con le previsioni del Piano, entro sessanta giorni dall'adozione del Piano stesso, il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti per il rigetto delle istanze relative ai procedimenti sospesi concernenti il conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca e avvia i procedimenti di revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in essere (prima dell'intervento modificativo del D.L. 162/2019, il testo prevedeva che il MISE, anziché avviare i relativi procedimenti, procedesse direttamente al rigetto delle predette istanze e alla revoca dei permessi in essere; non era indicato, inoltre, il termine entro il quale procedere).
In caso di revoca, il titolare del permesso di prospezione o di ricerca è comunque obbligato al completo ripristino dei siti interessati.
Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di adozione del PiTESAI.
Infine, si mantiene fermo il carattere di pubblica utilità delle attività di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo nell'ambito di titoli minerari rilasciati a seguito di istanze presentate dopo il 13 febbraio 2019.
Il comma 8 ha inoltre rideterminato - a decorrere dal 1º giugno 2019 - i canoni annui per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana; essi sono stati così determinati:
a) concessione di coltivazione: 1.481,25,00 euro per chilometro quadrato;
b) concessione di coltivazione in proroga: 2.221,75,00 euro per chilometro quadrato;
c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 14,81 euro per chilometro quadrato;
d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 59,25 euro per chilometro quadrato.
Il comma 9 ha rideterminato i canoni annui dei permessi di prospezione e ricerca, stabilendo che al venir meno della sospensione di cui al comma 5 - relativa ai permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, con conseguente interruzione di tutte le attività di prospezione e ricerca in corso di esecuzione - essi siano così determinati:
a) permesso di prospezione: 92,50 euro per chilometro quadrato;
b) permesso di ricerca: 185,25 euro per chilometro quadrato;
c) permesso di ricerca in prima proroga: 370,25 euro per chilometro quadrato;
d) permesso di ricerca in seconda proroga: 740,50 euro per chilometro quadrato.
Per quanto riguarda i tempi per l’adozione del Piano, in occasione dell’interrogazione a risposta immediata 5-04409 presentata dall’on. Vianello fornita lo scorso 22 luglio 2020, è stato fatto presente che per l’adozione del Piano sarà necessaria la previa valutazione ambientale strategica e, con riferimento alle aree su terraferma, l'intesa con la Conferenza unificata.
Nella risposta alla richiamata interrogazione si sottolinea che “i lavori per la predisposizione del Piano sono iniziati subito dopo l'entrata in vigore della richiamata legge, per una celere definizione delle attività e dei ruoli dei vari soggetti coinvolti; sono stati, altresì, creati vari gruppi di lavoro per gestire la definizione dei contenuti del Piano e sono state effettuate specifiche elaborazioni al fine di poter produrre il Rapporto Preliminare Ambientale ed attivare quanto prima la procedura di VAS.
È stata, peraltro, svolta attività di ricognizione dei dati cartografici necessari, nonché uno Studio preliminare sulla vincolistica esistente. I dati raccolti sono organizzati in un sistema «WebGIS PITESAI» gestito dal Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) dell'ISPRA”. Inoltre, “il 17 ottobre 2019 è stato approvato l'Accordo di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e ISPRA, in cui sono esplicitate le aree di reciproca collaborazione ed è stato previsto il cronoprogramma di riferimento per le attività da effettuare e le relative tempistiche, che saranno seguite in modo da garantire il rispetto dei termini previsti”. Si dava inoltre notizia di interlocuzioni in corso al fine di aggiornare l'Accordo di collaborazione e il relativo cronoprogramma con ISPRA, aggiornamento reso necessario a seguito delle modifiche normative intervenute con l'approvazione del decreto-legge n. 169 del 2019 (cosiddetto mille-proroghe). Da ultimo, era stato comunicato che erano in corso “attività di verifica e aggiornamento dei dati relativi alla localizzazione dell'area di interesse geominerario e delle infrastrutture legate al processo di estrazione degli idrocarburi”.
Articolo 13, comma 1
(Proroga termine in materia di liquidità delle imprese appaltatrici)
L’articolo 13, comma 1, proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 l’applicabilità delle disposizioni recate dall’art. 207 del D.L. 34/2020 che, per fattispecie specificamente determinate, consentono alle stazioni appaltanti di elevare al 30 per cento l’importo dell’anticipazione prevista dall’art. 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici a favore dell’appaltatore.
Il comma 1 dell’articolo 13 modifica il comma 1 dell’art. 207 del D.L. n. 34/2020 (cd. decreto rilancio), convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, al fine di prorogare dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale devono essersi avviate le procedure di gara disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) per le quali, ai sensi della richiamata disposizione, l’importo dell’anticipazione prevista dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 a favore dell’appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento.
Come si evince anche dalla relazione illustrativa, in forza del rinvio operato al comma 1 dell’art. 207 dal comma 2 della stessa disposizione oggetto della proroga disposta dalla norma in esame non è solo la previsione di cui al citato comma 1 bensì anche la previsione di cui al citato comma 2 in base alla quale l’anticipazione può essere elevata fino al 30 per cento anche in favore degli appaltatori che abbiano già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione, nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Si ricorda che l’art. 207, comma 1, del D.L. n. 34/2020 ha previsto che l’importo dell’anticipazione del prezzo prevista a favore dell’appaltatore dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 può essere incrementato fino al 30 per cento (in deroga, quindi, a quanto previsto dal citato art. 35, comma 18, che fissa l’importo massimo dell’anticipazione al 20 per cento), nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, e che l’anticipazione si applica alle seguenti procedure disciplinate dal medesimo D.Lgs. n. 50/2016:
- le procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del D.L. 34/2020;
- in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, alla medesima data di entrata in vigore del D.L. 34/2020, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini;
- e, in ogni caso, le procedure disciplinate dal medesimo D.Lgs. n. 50/2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 34/2020 e fino alla data del 30 giugno 2021 (termine ora oggetto della proroga disposta dalla norma in esame).
Il comma 18 dell’art. 35 del Codice dei contratti pubblici stabilisce che sul valore del contratto di appalto (di lavori, servizi e forniture) viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. A seguito della novella disposta dall’art. 91, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (cd. decreto Cura Italia) all’art. 35, comma 18l del Codice dei contratti pubblici, l’erogazione dell’anticipazione del prezzo a favore dell’appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza di lavori, servizi o forniture ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice.
Il comma 2 dell’art. 207 del D.L. 34/2020 ha previsto, inoltre, che, fuori dei casi previsti dal comma 1, l’anticipazione di cui al medesimo comma può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche agli appaltatori che hanno già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista, ovvero agli appaltatori che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione.
Per il commento all’art. 207 del D.L. 34/2020 si rinvia alla scheda di lettura del relativo dossier.
Per chiarimenti in ordine all’interpretazione del citato art. 207, si rinvia alla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 112 dell’11 agosto 2020,
nella quale si precisa che ai sensi del comma 2 l’ambito di applicazione della misura temporanea di cui al comma 1 deve intendersi esteso più generalmente a tutti i contratti in corso di esecuzione, anche stipulati all’esito di procedura selettiva svolta sulla base di normativa anteriore o comunque diversa da quella del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, e che la disposizione temporanea di cui all’art. 207 è applicabile anche agli appalti cd. sotto soglia e a quelli indetti nei cd. settori speciali.
In materia si ricorda che l’ANAC, con la deliberazione 14 novembre 2018, n. 1050, ha chiarito che non sussiste alcun divieto o limite per l’anticipazione del prezzo nelle procedure sotto soglia europea, a nulla rilevando che questa sia disciplinata, nel Codice dei contratti pubblici, all’art. 35, comma 18, rubricato "Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia" e al successivo art. 36, relativo invece agli appalti di importo inferiore a tale soglia. L’istituto dell’anticipazione del prezzo ha, infatti, la finalità di consentire all'appaltatore di affrontare le spese iniziali necessarie all’esecuzione del contratto, assicurando la disponibilità delle stesse nella delicata fase di avvio dei lavori e di perseguire il pubblico interesse alla corretta e tempestiva esecuzione del contratto.
La relazione tecnica segnala, infine, che “la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la stessa si limita ad estendere unicamente il periodo di riferimento entro cui è consentito alle stazioni appaltanti di riconoscere nella misura del 30 per cento l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando che l'ammontare delle risorse corrisposte a tale titolo resta comunque contenuto nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento e a disposizione della stazione appaltante”.
Articolo 13, comma 1-bis
(Stati di avanzamento dei lavori in corso di esecuzione)
L’articolo 13, comma 1-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, modifica la disciplina - introdotta dall’art. 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 76/2020 (c.d. semplificazioni) - relativa all’adozione degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) in corso di esecuzione, al fine di differire i termini in essa previsti e fissare un limite per il pagamento dei SAL medesimi.
La lettera a) del comma 4 dell’articolo 8 del D.L. 76/2020 prevede, in relazione ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore di tale decreto (vale a dire il 17 luglio 2020), che il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori (SAL):
§ in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data (cioè al 17 luglio 2020) e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali;
§ entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (vale a dire entro il 1° agosto 2020).
La stessa disposizione prevede altresì che il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione di tale certificato.
Si fa notare che la disposizione recata dalla lettera a) testè illustrata ha accolto quanto auspicato dall’ANAC con la segnalazione n. 5 del 29 aprile 2020 che aveva evidenziato, quale strumento di aiuto per gli operatori economici in difficoltà a causa della sospensione delle attività causata dall’epidemia di COVID-19, “l’opportunità di prevedere, nelle norme di prossima emanazione inerenti alla situazione emergenziale, una specifica indicazione che consenta alle stazioni appaltanti di emettere lo stato di avanzamento lavori anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto, limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione delle attività”.
Nelle premesse di tale segnalazione viene ricostruita la normativa previgente, sottolineando che in essa, nei casi in cui è previsto che il direttore dei lavori disponga la sospensione dell’esecuzione del contratto, non è prevista in corrispondenza della sospensione l’emissione di un SAL e quindi - in virtù dell’art. 14, comma 1, lettera d), del D.M. 49/2018 - il SAL, che “riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora” e che è “ricavato dal registro di contabilità”, viene “rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto”.
Le lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo in esame modificano la disciplina recata dall’art. 8, comma 4, lettera a), del D.L. 76/2020, al fine di:
a) differire dal 17 luglio 2020 al 15 giugno 2021 il termine di applicazione della disciplina citata, cioè il termine fino al quale, per le lavorazioni effettuate sino a tale data, operano le disposizioni derogatorie introdotte dalla succitata lettera a);
Il testo vigente prevede infatti che il direttore dei lavori adotta il SAL in relazione alle lavorazioni effettuate alla data di entrata in vigore del decreto semplificazioni (17 luglio 2020). Tale data viene prorogata al 15 giugno 2021.
La lettera a) provvede inoltre a adeguare, al nuovo termine risultante dalla proroga recata dalla precedente lettera a), il termine previsto per l’adozione dei SAL (portandolo quindi al 30 giugno 2021);
Il testo vigente prevede che il direttore dei lavori adotta il SAL, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 76/2020, cioè entro il 1° agosto 2020. Tale termine viene quindi convertito in 15 giorni rispetto al nuovo termine del 15 giugno 2021 (v. precedente lettera a)), vale a dire la data del 30 giugno 2021.
b) precisare che il pagamento del SAL deve avvenire nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per lo specifico intervento cui il SAL si riferisce.
§
Le lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 13 estendono a tutto il 2021 le semplificazioni previste per gli anni 2019 e 2020 dal c.d. decreto-legge sblocca cantieri (D.L. 32/2019) per l’affidamento, rispettivamente, delle attività di progettazione e dei contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
La lettera a) interviene sulla disposizione transitoria recata dal primo periodo del comma 4 dell’art. 1 del D.L. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri) che dispone, per gli anni 2019 e 2020, che i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Il secondo periodo del medesimo comma dispone che le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.
La norma in esame modifica la disposizione richiamata al fine di estenderne l’applicazione anche al 2021.
Si fa notare che sulla possibilità o meno di conferire un incarico per le sole spese relative alla progettazione, nella speranza di reperire in un momento successivo le necessarie risorse per il finanziamento dell’intera opera, si è pronunciata la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la delibera n. 352 del 25 settembre 2019.
La lettera b) proroga di un anno, vale a dire fino alla fine del 2021, la disposizione transitoria recata dal comma 6 dell’art. 1 del D.L. 32/2019, che prevede l’applicazione, fino al 31 dicembre 2020, di una disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (purché non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti), precipuamente finalizzata a consentirne l’affidamento sulla base del progetto definitivo e l’esecuzione a prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
Nel dettaglio, il comma 6 prevede, per gli anni 2019 e 2020, che i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal d.lgs. 50/2016, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso, nonché che l'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
Si fa notare che l’art. 23, comma 3-bis, del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), ha previsto l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti volto a disciplinare una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2,5 milioni di euro e ad individuare le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.
Si fa altresì notare che la norma recata dal richiamato comma 6 dell’art. 1 del D.L. 32/2019 (su cui interviene la proroga in esame) riproduce quanto già previsto dall’art. 216, comma 4, del Codice. L’unica differenza tra le due norme è che mentre la disposizione recata dal citato comma 4 dell’art. 216 prevede l’operatività della disciplina semplificata nelle more dell’emanazione del decreto previsto dal succitato comma 3-bis (a tutt’oggi non emanato), il comma 6 dell’art. 1 pone un limite temporale certo (31 dicembre 2020, prorogato dalla norma in esame al 31 dicembre 2021).
Articolo 13, comma 2, lettera b-bis)
(Differimento del termine per assoggettare a riserva anche gli aspetti progettuali oggetto di verifica)
La lettera b-bis) del comma 2 dell’articolo 13, introdotta dalla Camera dei deputati, differisce al 31 dicembre 2021 il termine – scaduto il 31 dicembre 2020 e fissato dal c.d. decreto-legge sblocca cantieri (D.L. 32/2019) – fino al quale possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica preventiva dell'interesse archeologico e la conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario.
La norma in esame interviene sulla disposizione transitoria recata dal comma 10 dell’art. 1 del D.L. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri), secondo cui, fino al 31 dicembre 2020, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (che disciplina la verifica preventiva dell'interesse archeologico), con conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del medesimo decreto legislativo.
L’intervento operato dalla norma in esame consiste nel differimento al 31 dicembre 2021 del termine scaduto il 31 dicembre 2020.
In realtà da più parti[8] si è fatto notare che la disposizione recata dal comma 10 oggetto di differimento in realtà contiene un errato rinvio normativo.
La ratio del comma 10 risulterebbe da una lettura combinata con quanto previsto dall’art. 1, comma 20, lettera c), del decreto “sblocca cantieri”.
La norma recata da tale lettera c) novella infatti l'articolo 26 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), in materia di verifica preventiva della progettazione (e non di verifica preventiva dell’interesse archeologico, disciplinata dall’art. 25), aggiungendo ai soggetti abilitati a tale verifica, per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di rilevanza europea, anche la stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema di controllo di qualità. La disposizione recata dal comma 10 in questione configurerebbe quindi una sorta di norma equilibratrice rispetto a quella recata dalla lettera c) del comma 20. In altre parole, richiamando quanto chiarito in dottrina, “visto che da ora in avanti è possibile svolgere la validazione in casa di opere importanti è giusto permettere alle imprese la possibilità di sollevare obiezioni anche sugli aspetti oggetto di verifica, cancellando il divieto espresso di utilizzare l'accordo bonario per gli aspetti oggetto di validazione. Questo divieto è previsto all'articolo 205 del codice che dispone chiaramente che «non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26»”[9].
Si ricorda che l’art. 205 citato disciplina l’accordo bonario per i lavori. In particolare il comma 1 dispone che, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6. In particolare, il terzo periodo del comma 2 reca la disposizione in precedenza richiamata, secondo cui “non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26”.
Ciò premesso, si valuti l’opportunità di chiarire il rinvio normativo contenuto nell’art. 1, comma 10, del D.L. 32/2019, cui la norma in esame fa riferimento.
Articolo 13, comma 2, lettera c)
(Proroga norme decreto-legge "Sblocca cantieri")
L’articolo 13, comma 2, lettera c) reca alcune modifiche all'articolo 1, comma 18 del decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto "Sblocca cantieri") inserendo alcune proroghe.
In particolare, la disposizione in questione proroga al 30 giugno 2021 la previsione in base alla quale, nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la soglia del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
Al contempo, la disposizione in esame sospende fino al 31 dicembre 2021 l’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche.
Articolo 13, comma 3
(Proroga dei termini di applicazione della normativa sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali)
Il comma 3 dell’articolo 13 proroga di un anno i termini di applicazione della normativa sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali comprese nella rete stradale transeuropea (recata dal d.lgs. 35/2011) alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale ma non comprese nella citata rete nonché alle strade di competenza delle regioni e degli enti locali.
Il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, detta disposizioni per l'istituzione e l'attuazione di procedure volte alla valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura, ai controlli della sicurezza stradale, alla gestione della sicurezza della rete stradale ed alle ispezioni di sicurezza.
Il comma 2 dell’art. 1 di tale decreto dispone che le norme in esso contenute si applicano alle strade che fanno parte della rete stradale transeuropea, siano esse in fase di pianificazione, di progettazione, in costruzione o già aperte al traffico. Per tutte le altre strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, i contenuti del citato decreto costituiscono norme di principio.
Il successivo comma 3, tuttavia, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2016 la disciplina contenuta nel d.lgs. 35/2011 si applica anche alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale non comprese nella rete stradale transeuropea, siano esse, a quella data, in fase di pianificazione, di progettazione, in costruzione o già aperte al traffico. Lo stesso comma però ha previsto la possibilità di prorogare tale termine, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ma non oltre il 1° gennaio 2021.
In attuazione di tale disposizione sono stati emanati diversi decreti ministeriali di proroga, l’ultimo dei quali (D.M. 19 dicembre 2019, n. 586) ha prorogato il termine di decorrenza previsto dal citato comma 3, al 1° gennaio 2021.
Il successivo comma 4 prevede che entro e non oltre il 31 dicembre 2020, le regioni e le province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dal citato decreto, dettano la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento alle strade finanziate a totale o parziale carico dell'UE.
La lettera a) del comma in esame proroga di un anno, vale a dire dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022, il termine massimo fino al quale è possibile, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, prorogare la data di decorrenza prevista dal comma 3 dell’art. 1 del d.lgs. 35/2011 (poc’anzi illustrato) per l’applicazione della disciplina contenuta in tale decreto legislativo anche alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale (individuata dal d.lgs. 461/1999) non comprese nella rete stradale transeuropea.
La lettera b) proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine (previsto dal comma 4 dell’art. 1 del d.lgs. 35/2011, poc’anzi illustrato) entro il quale le regioni e le province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dal d.lgs. 35/2011, sono tenute a dettare la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento alle strade finanziate a totale o parziale carico dell'UE.
Si fa notare che nel testo originario dell’art. 1 della direttiva 2008/96/CE veniva disposta l’applicazione della medesima direttiva solamente “alle strade che fanno parte della rete stradale transeuropea, siano esse in fase di progettazione, in costruzione o già aperte al traffico”.
Il nuovo testo dell’art. 1 citato (risultante dalla riscrittura operata dalla direttiva 2019/1936/UE, da recepire entro il 17 dicembre 2021[10]) prevede, tra l’altro, che le norme recate dalla direttiva si applicano non solo alle strade che fanno parte della rete transeuropea, ma anche alle autostrade e alle altre strade principali, siano esse in fase di progettazione, in costruzione o già aperte al traffico (paragrafo 2), nonché alle strade e ai progetti di infrastrutture stradali non contemplati dal paragrafo 2 che non sono situati nelle aree extraurbane, che non servono le proprietà che li costeggiano e che sono completati mediante il finanziamento dell'UE, a eccezione delle strade non aperte al traffico automobilistico generale, per esempio le piste ciclabili o delle strade non destinate al traffico generale, come le strade di accesso a siti industriali, agricoli o forestali (paragrafo 3). Viene altresì previsto (al paragrafo 4) che gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva le strade principali che presentano un basso rischio per la sicurezza, sulla base di motivi debitamente giustificati connessi ai volumi di traffico e alle statistiche sugli incidenti, nonché imposto agli Stati membri di trasmettere alla Commissione europea, entro il 17 dicembre 2021, l'elenco delle autostrade e delle strade principali presenti sul suo territorio e l'elenco delle strade oggetto di esenzione.
La relazione illustrativa sottolinea che la proroga in esame si rende necessaria in virtù del fatto che “l’applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 35 del 2011 e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 maggio 2012, recante ‘Linee guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35’, alle strade di interesse nazionale e alle infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti locali, non tiene conto dei recenti sviluppi normativi a livello europeo”.
Ciò premesso, al fine di prevenire un eventuale contenzioso con l’Unione europea, si valuti l’opportunità di coordinare i nuovi termini previsti dalla disposizione in esame con il diverso termine di recepimento (fissato al 17 dicembre 2021) della direttiva 2019/1936/UE.
Articolo 13, comma 4
(Proroga di disposizioni di arruolamento sulle navi)
L’articolo 13, comma 4, proroga fino al 31 agosto 2021 le disposizioni che consentono di stipulare i contratti di arruolamento, secondo le procedure di cui al codice della navigazione, direttamente a bordo delle navi.
In particolare, la disposizione è volta, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza, a prorogare le norme che consentono di stipulare i contratti di arruolamento, secondo le procedure di cui all'articolo 329 del codice della navigazione, e quindi, direttamente a bordo della nave in presenza di due testimoni, in deroga alle formalità previste dall'articolo 328 dello stesso codice, secondo cui il contratto di arruolamento deve avere la forma dell'atto pubblico ricevuto dall'Autorità marittima.
La misura è prevista per evitare che, al fine di adempiere alle formalità di cui all'articolo 328 del codice della navigazione, si possano formare degli assembramenti di marittimi presso gli uffici delle Capitanerie di porto, in particolare nei porti con un elevato volume di traffico mercantile.
Articolo 13, comma 5
(Differimento dei termini in materia di piani economico-finanziari dei concessionari autostradali)
L’articolo 13, comma 5, per i concessionari autostradali il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, differisce sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative anche all’anno 2021 e al 31 luglio 2021 il termine per la definizione dei procedimenti di aggiornamento dei piani economico-finanziari.
Il comma 5 dell’articolo 13, novellando l’art. 13, comma 3, del D.L. n. 162/2019, con riferimento ai concessionari autostradali il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza:
§ differisce il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative anche all’anno 2021 (oltre che all'anno 2020, secondo quanto già previsto dalla vigente normativa) sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economico-finanziari;
§ differisce dal 31 luglio 2020 al 31 luglio 2021 il termine per la definizione dei procedimenti di aggiornamento dei piani economico-finanziari.
Si ricorda che l’art. 13, comma 3, primo periodo, del D.L. 162/2019 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 8/2020), nel testo previgente al provvedimento in esame, aveva stabilito che per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l’adeguamento delle tariffe autostradali relative all’anno 2020 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell’art. 16, comma 1, del D.L. n. 109/2018 dall’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) di cui all’art. 37 del D.L. n. 201/2011. A tal fine, la norma stabiliva che le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari sarebbero state presentate dai concessionari al Concedente (ossia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) entro il 30 marzo 2020 e che l’aggiornamento si sarebbe dovuto perfezionare entro e non oltre il 31 luglio 2020 sulla base delle proposte di aggiornamento presentate entro il 30 marzo 2020.
Nella relazione illustrativa si legge che “a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 il Ministero delle infrastrutture ha prorogato i termini per la presentazione delle proposte da parte dei concessionari al concedente, dal 30 marzo 2020 al 20 giugno 2020” e che “molti concessionari hanno presentato le proposte ben oltre detto termine e, pertanto, non è stato possibile rispettare il termine del 31 luglio 2020 per la definizione dei procedimenti”. Sempre nella relazione illustrativa si fa presente che “attualmente, l'attività istruttoria riguarda le proposte presentate da quindici società concessionarie (Autostrade per l'Italia S.p.A; Asti - Cuneo; Satap A4 (Torino - Milano); Autostrada Brescia - Padova S.p.A; Salt S.p.A. - Tronco Autocisa; Autostrada dei Fiori S.p.A. - Tronco AIO; Rav S.p.A.; Sai S.p.A.; Sav S.p.A.; Milano Serravalle S.p.A.; Sitaf S.p.A.; Tangenziale di Napoli S.p.A.; Strada dei Parchi S.p.A.; Autostrada dei Fiori S.p.A. - Tronco A6; Cav S.p.A.) e, pertanto, si rende necessario individuare un termine per la definizione dei procedimenti”.
Si ricorda che l’art. 27 del D.L. 69/2013 ha modificato la procedura per l'approvazione degli adeguamenti annuali delle tariffe autostradali, al fine di armonizzarla al mutato assetto delle competenze istituzionali, a seguito del trasferimento dall'ANAS al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) delle funzioni di concedente della rete autostradale. Tra le modifiche apportate dal citato art. 27 figura quella secondo cui la proposta relativa alle variazioni tariffarie che il concessionario intende applicare (comprensiva dell'indicazione della componente investimenti dei parametri X e K relativi a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi) debba essere formulata al concedente (quindi al MIT), entro il 15 ottobre di ogni anno, e che tale proposta sia approvata o rigettata entro il 15 dicembre, con decreto motivato del MIT (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze). Si ricorda che la componente investimenti del parametro K rappresenta, nelle formule di adeguamento tariffario, la variazione percentuale annuale della tariffa determinata ogni anno in modo da consentire la remunerazione degli investimenti realizzati l'anno precedente quello di applicazione.
L’art. 16, comma 1, del D.L. n. 109/2018 (recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 130/2018, ha modificato l’art. 37, comma 2, lettera g), del D.L. n. 201/2011 al fine di prevedere che l’Autorità di regolazione dei trasporti provvede, con riferimento al settore autostradale, a stabilire, non solo per le nuove concessioni ma anche per i rapporti concessori in essere, sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttività a cadenza quinquennale per ciascuna concessione.
Elementi di informazione sul sistema tariffario di pedaggio per le concessioni autostradali vigenti possono essere reperiti nella relazione annuale 2020 al Parlamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti (in particolare alle pagine 29-34).
La relazione tecnica segnala, infine, che la disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che “anche la prevista sospensione degli adeguamenti tariffari per le società concessionarie, per gli anni 2020 e 2021 è applicata nel rispetto del principio di neutralità finanziaria per il concessionario, dal momento che una volta definito l'aggiornamento dei piani economico - finanziari saranno effettuati tutti i conguagli tariffari necessari alla luce dei criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti”.
L’articolo 13, comma 6 amplia da sei a dodici mesi il termine temporale, a partire dalla presentazione della domanda di esame, entro il quale sostenere la prova di esame teorica per il conseguimento della patente di guida.
In dettaglio, il comma 6 prevede che in considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus da COVID-19, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020, la prova di esame per controllo delle cognizioni, la c.d. “prova di teoria”, di cui al comma 1 dell'articolo 121, del Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), quindi la prova teorica, possa essere espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda, anziché entro sei mesi.
Si ricorda che il richiamato art. 121 del Codice della strada, prevede che l'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegua superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti (la c.d. prova pratica) che viene effettuata su un veicolo ed una prova di controllo delle cognizioni (la c.d. prova teorica). In base all’art. 116, co. 2 del Codice, per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. L’art. 122, relativo alle esercitazioni di guida, prevede che l'autorizzazione per esercitarsi alla guida (c.d. foglio rosa) venga rilasciata previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro tale termine non sono consentite più di due prove.
La disposizione in commento provvede pertanto ad ampliare da sei a dodici mesi, decorrenti dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida l'arco temporale entro il quale sostenere la prova propedeutica al rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida.
In materia di c.d. “foglio rosa” si ricorda che l’art. 3-bis, co. 1, lett. b) del D.L. n. 125/2020 ha disposto la proroga di tutti gli atti amministrativi abilitativi, tra cui rientra anche l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida.
Si ricorda altresì che per quanto riguarda il rinnovo delle patenti scadute le nuove scadenze fissate a seguito dell’emergenza Covid prevedono il termine del 30 aprile 2021 per rinnovare le patenti scadute tra il 31 gennaio 2020 e il 29 aprile 2021.
Articolo 13, comma 6-bis
(Prove per il conseguimento delle abilitazioni di guida)
Il comma 6-bis dell’articolo 13, introdotto dalla Camera dei deputati, consente di utilizzare, fino al 31 dicembre 2021, il personale della Motorizzazione civile collocato in quiescenza e che sia abilitato, per far fronte all’arretrato nell’espletamento delle prove pratiche per le abilitazioni alla guida svolte in conto privato.
In dettaglio il comma 6-bis dispone che le prove pratiche per il conseguimento della patente di guida, in conto privato, possano essere svolte, fino al 31 dicembre 2021 anche da personale degli Uffici della Motorizzazione civile in quiescenza.
La disposizione intende far fronte all'ingente arretrato nell'espletamento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida, determinatosi a causa di una forte carenza di organico negli Uffici della Motorizzazione Civile di personale addetto alla funzione di esaminatori nelle prove ed aggravatosi a causa degli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
La possibilità è prevista per le sedute in conto privato (di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870 relativa ai servizi della Motorizzazione civile), ed in relazione al personale in quiescenza già abilitato ai sensi dell'articolo 121, commi 3 e 5-bis, del codice della Strada.
L’art. 121 del Codice della Strada prevede che gli esami per la patente di guida siano effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito della frequenza di corso di qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. La disposizione del comma 3 prevede inoltre che il permanere nell'esercizio della funzione di esaminatore sia subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica.
Si ricorda che in base all’art. 121 del CdS, l'idoneità tecnica per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti (prova pratica) ed una prova di controllo delle cognizioni (esame teorico). Le richieste di sedute d’esame per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti svolte in conto privato possono essere presentate al competente Ufficio Motorizzazione civile, da parte di:
§ autoscuole;
§ centri di istruzione automobilistica (consorzi);
§ gruppi di autoscuole organizzati a livello provinciale.
Il comma 6-bis prevede inoltre che a tali esaminatori ausiliari sia riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti le sedute di esame, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1°dicembre 1986, n. 870.
Si rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle disposizioni attuative e delle modalità di accreditamento presso la Direzione Generale della Motorizzazione del Ministero degli esaminatori ausiliari.
Articolo 13, comma 7
(Disposizioni in materia di ripartizione delle risorse del Fondo trasporto pubblico locale)
L’articolo 13, comma 7, proroga per il 2021 l’applicazione degli attuali criteri di ripartizione del Fondo TPL tra le regioni a statuto ordinario, senza applicazione di penalità, rinviando pertanto di un ulteriore anno l’applicazione dei nuovi criteri di ripartizione previsti dalla riforma del Fondo.
In dettaglio il comma 7 proroga il termine previsto dall'articolo 200, comma 5, del DL n. 34/2020 (c.d. DL Rilancio), disponendo che la ripartizione alle Regioni ordinarie delle risorse del Fondo nazionale TPL stanziate per il 2021 sia effettuata, senza che vi sia l'applicazione di penalità legate al mancato raggiungimento degli obiettivi di efficientamento, secondo quanto stabilito dal DPCM 11 marzo 2013 e successive modificazioni.
Viene così differita di un ulteriore anno l’applicazione della riforma del Fondo TPL, con i relativi nuovi criteri previsti nell'art. 27, comma 2, del D.L. n. 50/2017 (vedi box sub).
Si ricorda che il richiamato articolo 200, comma 5, del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aveva già prorogato per il 2020 l’applicazione dei criteri di ripartizione del Fondo TPL in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 e successive modificazioni, senza l’applicazione delle penalità, in attesa dell’applicazione della riforma del Fondo, al fine di ridurre i tempi procedurali di erogazione.
Il DPCM 11 marzo 2013, come modificato dal DPCM 7 dicembre 2015 e da ultimo dal DPCM 26 maggio 2017, che ha anche sostituito la tabella di ripartizione percentuale del Fondo tra le Regioni, è pertanto tuttora applicato in attesa della riforma dei criteri di attribuzione del Fondo, che era prevista a partire dal 2020.
Il DPCM prevede che il 90% il Fondo sia assegnato alle regioni sulla base delle percentuali fissate nella Tabella 1 allegata al decreto e per il residuo 10%, sempre in base alle medesime percentuali, ma subordinatamente alla verifica del raggiungimento di specifici obiettivi di efficientamento.
La riforma, in base al DL n. 124/2019, prevede che:
§ il 10% del Fondo sarà assegnato alle regioni sulla base dei proventi complessivi da traffico e dell'incremento dei medesimi registrato tra il 2014, incrementata, negli anni successivi, di un ulteriore cinque per cento annuo fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del Fondo;
§ il 10% dell'importo del Fondo, per il primo anno, in base al criterio dei costi standard, incrementato, negli anni successivi, di un ulteriore cinque per cento annuo fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del Fondo;
§ l'80% del Fondo sarà ripartito sulla base della Tabella di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2014 (tabella riportata anche nel DPCM 26 maggio 2017) ed a partire dal 2021 la ripartizione avverrà sulla base dei livelli adeguati di servizio e con penalizzazioni nel caso di affidamento dei servizi senza procedure ad evidenza pubblica.
I commi 7-bis e 7-ter dell’articolo 13, introdotti dalla Camera dei deputati, intervengono sugli adempimenti relativi all’esercizio degli impianti a fune dopo la scadenza della vita tecnica, in relazione all’emergenza Covid-19, rinviandoli successivamente alla cessazione dello stato di emergenza, nonché sulle scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali che vengono prorogate fino alla cessazione dello stato di emergenza Covid-19. Si differiscono infine da 12 a 24 mesi, i termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune per le quali sia già stata rilasciata l'approvazione dei progetti.
In dettaglio, il nuovo comma 7-bis, dispone che gli adempimenti per il proseguimento dell’esercizio dopo la scadenza della vita tecnica, per gli impianti a fune la cui vita tecnica scada tra il 31 gennaio 2020 e la cessazione dello stato di emergenza per l’emergenza Covid-19, siano espletati entro centoventi giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza. Si prevede che l’esercizio degli impianti sia sospeso fino all’esecuzione con esito favorevole degli adempimenti citati.
Per quanto riguarda gli adempimenti, il riferimento è in particolare a quelli previsti dal paragrafo 2.5 dell’Allegato tecnico A al decreto MIT n. 203 del 1 dicembre 2015 “Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone”. Si tratta in particolare di tutti gli adempimenti relativi al proseguimento dell’esercizio dopo la scadenza della vita tecnica degli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del D. Lgs n. 210/2003, di recepimento della direttiva 2000/9/CE.
Si ricorda anche che le disposizioni che prevedono gli adempimenti tecnici ed i controlli degli impianti a fune sono contenute principalmente nei seguenti decreti e norme:
§ il decreto MIT n. 203 del 1 dicembre 2015, che contiene le norme regolamentari per le revisioni periodiche, gli adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto di persone effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie; il richiamato Allegato A, prevede tra l’altro, al par. 2.5, che alla scadenza della vita tecnica degli impianti a fune, l’autorizzazione o il nulla osta per il proseguimento dell’apertura al pubblico esercizio sia rilasciato dopo l‘esito favorevole delle verifiche previste dall’articolo 5 del DPR n. 753/1980; il decreto stabilisce la vita tecnica di ogni impianto a fune, distinguendo tra quelli costruiti prima e dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 210/2003, di attuazione alla direttiva 2000/9/CE, poi sostituita dal regolamento UE n. 424 del 9 marzo 2016, applicabile dal 21 marzo 2018, che prevede che i requisiti essenziali e le procedure di valutazione della conformità debbano essere identici in tutti gli Stati membri e stabilisce pertanto le norme sulla messa a disposizione sul mercato e la libera circolazione dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune, nonché le norme per la progettazione, la costruzione e la messa in servizio degli impianti a fune nuovi;
§ il decreto dirigenziale MIT n.144 del 2016, relativo agli impianti aerei e terresti ed alle prescrizioni relative alle funi, poi integrato dal decreto dirigenziale MIT 29 maggio 2019, n. 189 in materia di impianti aerei e terrestri, contenente le disposizioni tecniche per l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone ed i regolamenti di esercizio per le diverse tipologie di impianto.
Il nuovo comma 7-ter modifica l’articolo 14-ter, del D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020, convertito dalla legge n. 40 del 2020, che aveva recentemente disposto la proroga di dodici mesi per gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi agli impianti a fune per garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico, nonché previsto che per il 2020 non fosse obbligatoria la partecipazione dell’Autorità di sorveglianza alle verifiche ed alle prove periodiche.
In primo luogo la lettera a) del comma 7-ter prevede, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico, che le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali, nonché quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità, siano prorogate fino alla cessazione dello stato di emergenza Covid-19.
Si ricorda che la proroga, in base al comma 1 dell’art. 14-ter del DL 23/2020, è subordinata alla trasmissione all'Autorità di sorveglianza, prima delle suddette scadenze, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio, di una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove eseguite, contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.
In secondo luogo, con la lettera b) del comma 7-ter), viene modificato il comma 2 dell’art. 14-ter prevedendosi che fino alla cessazione dello stato di emergenza, oltre che per l’anno 2020, non sia obbligatoria la partecipazione dell'Autorità di sorveglianza alle verifiche e alle prove periodiche da effettuare da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio o dell'assistente tecnico.
Si ricorda altresì che il comma 4 dell’art. 14-ter ha rinviato la definizione delle procedure di attuazione dei commi 1, 2 e 3 ad un regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto).
Infine la lettera c) del comma 7-ter, novella l’articolo 14-ter, comma 3 del D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020, convertito dalla legge n. 40 del 2020, che aveva recentemente disposto la proroga di dodici mesi per gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi agli impianti a fune per garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico, nonché previsto che per il 2020 non fosse obbligatoria la partecipazione dell’Autorità di sorveglianza alle verifiche ed alle prove periodiche.
In particolare, il comma 3 dell’art. 14-ter, aveva disposto la proroga di dodici mesi delle scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune per le quali fosse già stata rilasciata l'approvazione dei progetti. La lettera c) del comma 7-ter porta da dodici a ventiquattro mesi tali termini di scadenza.
Si ricorda che il comma 4 dell’art. 14-ter ha rinviato la definizione delle procedure di attuazione dei commi 1, 2 e 3 ad un regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto).
Articolo 13, comma 8
(Affidamento dei progetti finanziati dal Fondo per la progettazione degli enti locali)
L’articolo 13, comma 8, amplia i termini concessi per l’affidamento, da parte degli enti beneficiari, dei progetti finanziati con le risorse del Fondo per la progettazione degli enti locali (istituito dal comma 1079 della L. 205/2017).
Si ricorda che i commi 1079-1084 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) hanno istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per la progettazione degli enti locali con una dotazione di 30 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030, destinata al finanziamento di opere di messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. Gli stessi commi disciplinano il funzionamento e la gestione del fondo, nonché le procedure da seguire per gli interventi finanziati dal fondo medesimo. In particolare il comma 1082 dispone che i soggetti beneficiari del finanziamento sono tenuti a procedere all'attivazione delle procedure per l'affidamento della progettazione finanziata entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione al finanziamento.
Il comma in esame amplia da 3 a 6 mesi il termine citato, entro cui gli enti locali sono tenuti a procedere all’affidamento dei progetti finanziati con le risorse del fondo in questione.
Informazioni sui decreti di ammissione al finanziamento con le risorse del fondo sono disponibili nella sezione “Fondo progettazione enti locali” del sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
I commi 8-bis e 8-ter estendono all’anno 2021 la collaborazione tra l’Agenzia del demanio e le regioni con la Fondazione patrimonio comune dell’ANCI per il supporto tecnico agli enti locali nell'individuazione, regolarizzazione, trasformazione e messa a norma di strutture di proprietà ai fini dell'utilizzo nella fase di emergenza COVID-19. Alla copertura del relativo onere, pari a 300.000 euro per il 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili.
L'articolo 1, comma 368, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sul quale interviene la norma in esame, stabilisce che l'Agenzia del demanio e le regioni possono avvalersi della Fondazione patrimonio comune dell'ANCI al fine di fornire supporto tecnico agli enti locali nell'individuazione, regolarizzazione, trasformazione e messa a norma di strutture di proprietà ai fini dell'utilizzo nella fase di emergenza COVID-19. Tale disposizione è stata inserita dall’articolo 118-quinquies del decreto-legge n. 34 del 2020 il quale ha altresì stanziato a favore della medesima Fondazione per tali finalità 300.000 euro per l'anno 2020.
Il comma 8-bis estende tale collaborazione all’anno 2021.
Il comma 8-ter provvede alla copertura del relativo onere, pari a 300.000 euro per il 2021, a valere sul Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili (legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 200).
Si ricorda che la Fondazione patrimonio comune dell'ANCI ha come scopo, quale ente strumentale dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani di sviluppare e diffondere la cultura della valorizzazione e dell’impiego efficiente del patrimonio di proprietà dei comuni italiani, supportando e collaborando con tutti i soggetti interessati a compiere operazioni straordinarie sugli asset degli enti locali. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione può, tra l'altro:
§ effettuare attività di studio, ricerca e formazione sulle migliori pratiche e procedure per censire, valutare, valorizzare e più in generale disporre del patrimonio pubblico ed in particolare quello di proprietà dei comuni;
§ curare la progettazione, la realizzazione e la diffusione di banche dati locali o nazionali sugli asset detenuti dai comuni;
§ offrire servizi informativi, di supporto consulenziale e di assistenza tecnica a distanza o sul campo su tutte le operazioni straordinarie attivabili in base alla normativa vigente dai comuni sul patrimonio che detengono, con particolare riferimento alla valorizzazione e dismissione del patrimonio sia mobiliare che immobiliare; predisporre piani di valorizzazione del patrimonio e promuovere la costituzione di Fondi che investano nel patrimonio dei comuni;
§ stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti interessati a supportare i comuni nella gestione dei loro patrimoni, con particolare riferimento alle agenzie nazionali e locali che hanno competenze in materia di immobili e catasto e competenze in materia di gestione titoli, azioni e partecipazioni societarie, agli ordini dei professionisti che per competenze possono supportare i comuni nella ricognizione, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio, alle istituzioni finanziarie pubbliche e private che possono finanziare le operazioni sul patrimonio.
Si ricorda, inoltre, che il comma 368 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) prevede già la facoltà per InvestItalia di avvalersi della collaborazione tecnica della Fondazione Patrimonio comune dell'ANCI relativamente ad alcuni investimenti locali.
Per una ricognizione delle attività della Fondazione si rimanda alla lettura delle norme contenute all’interno del suo Statuto.
Articolo 13, commi 9 e 18
(Mantova Hub)
L'articolo 13, comma 9, stabilisce una proroga di un anno dei termini previsti per la conclusione dei lavori relativi al progetto "Mantova Hub".
Il comma in questione, inoltre, prevede un finanziamento, per un importo pari a 6,5 milioni di euro, a favore del Comune di Mantova, per consentire il completamento dei lavori del progetto che rientra nell’ambito del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia.
Il comma 18 reca la copertura finanziaria dell'intervento.
In particolare, il finanziamento in questione è volto alla realizzazione di interventi per l’eliminazione delle interferenze del progetto con opere, edifici o luoghi di interesse sociale, culturale, storico e religioso.
A tal fine il responsabile del procedimento è autorizzato ad inserire le necessarie modifiche al contratto già stipulato di realizzazione del progetto. Il comma in questione prevede che le modifiche dovranno avvenire nel rispetto della normativa sui contratti pubblici.
Si ricorda che il progetto "Mantova HUB" prevede una rigenerazione urbana di una porzione della periferia della città di Mantova. In particolare, il progetto include la riqualificazione di un’area degradata e abbandonata attraverso una ricucitura urbanistica, ambientale, sociale e culturale e di comunità. Il progetto mira ad un recupero dell’identità valoriale dell’area, complementare alla contigua area UNESCO, per generare nuove attività e servizi, attraverso interventi di ridefinizione organica ed equilibrata del fronte urbano, recuperando e potenziando lo storico rapporto tra la città e i suoi laghi.
Da quanto emerge nella relazione illustrativa, il progetto “Mantova HUB” prevede, tra l’altro, nell’ambito della complessiva riqualificazione urbana, una valorizzazione dell’area dell’ex cimitero ebraico della città.
In fase di elaborazione del progetto, sempre in base agli elementi forniti nella relazione illustrativa, l’Amministrazione comunale aveva coinvolto i rappresentanti dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane (UCEI) e dell’Associazione rabbinica italiana (ARI).
Nel corso dei lavori di realizzazione del progetto è, tuttavia, emersa la necessità di dover apportare delle varianti al progetto stesso con l’obiettivo, limitatamente all’area dell’ex cimitero, di rendere il progetto più aderente alla tradizione religiosa del popolo ebraico limitando tutte le attività di scavo e di consolidamento in profondità.
Il progetto, così come modificato, dovrebbe portare al recupero di un altro edificio, presente in un’area limitrofa, al fine di valorizzare un ulteriore spazio collettivo, nell’ambito del più complessivo programma di rigenerazione urbana, a beneficio degli abitanti della città di Mantova.
Da ultimo si segnala che, in base a quanto previsto dallo comma 9 la concessione del finanziamento è condizionata, tra l'altro, agli esiti istruttori da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riguardo al rispetto dei documenti di gara e della normativa europea in materia di contratti pubblici.
Il comma 18 reca la copertura degli oneri finanziari dell'intervento, pari a 6,5 milioni di euro per il 2021, cui si provvede attraverso una corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Articolo 13, comma 10
(Mondiali di sci alpino Cortina d'Ampezzo)
L’articolo 13, comma 10, conferisce al Commissario nominato per la realizzazione degli interventi infrastrutturali, legati alla viabilità, relativi ai Mondiali di sci alpino previsti a Cortina d'Ampezzo nel 2021, la possibilità di ultimare le opere previste dal piano degli interventi, non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi, e individuate con decreto del medesimo Commissario, oltre il termine del 31 gennaio 2021, prevedendo altresì che la consegna di tali opere debba avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2022.
A tale proposito giova ricordare che l'articolo 61, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al fine di assicurare la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo, ha previsto la nomina di un Commissario con il compito di provvedere al piano di interventi volto alla realizzazione del progetto sportivo.
I commi da 1 a 12 dell'articolo 61, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, stabiliscono le modalità di individuazione e di approvazione degli interventi, i poteri del Commissario, nonché le risorse destinate alla realizzazione del progetto sportivo.
Per le medesime finalità, il citato articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ha previsto, al comma 13, la nomina del Presidente di ANAS S.p.A. quale Commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno e, al comma 17, l'approvazione del piano degli interventi da parte del Commissario con proprio decreto all'esito della conferenza di servizi.
Il comma 21 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 50/2017 ha, altresì, stabilito che il Commissario nominato ai sensi del comma 13 cessi dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel piano di cui al comma 17 e che la consegna delle opere, una volta sottoposte a collaudo tecnico, debba avvenire entro il termine del 31 gennaio 2021.
La disposizione in esame, in analogia con quanto previsto per il Commissario nominato per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo al comma 6 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 50/2017, è finalizzata a consentire, anche per il Commissario nominato ai sensi del comma 13 del medesimo articolo 61, la possibilità di ultimare le opere previste dal piano, non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi, e individuate con decreto del medesimo Commissario, oltre il termine del 31 gennaio 2021, prevedendo altresì che la consegna di tali opere debba avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2022.
Tale disposizione, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, è finalizzata a garantire continuità ed efficacia dell'azione commissariale fino all'effettivo completamento delle opere nonché fino al collaudo delle stesse.
Articolo 13, commi 11 e 19
(Proroga in materia di trasporto pubblico
non di linea- buono viaggio)
L’articolo 13, comma 11 estende al 30 giugno 2021 il termine per l’utilizzo del buono per l’utilizzo di taxi e di servizi NCC, il c.d. “buono viaggio”, pari al 50% della spesa fino ad un massimo di 20 euro per ciascun viaggio e previsto per le persone a mobilità ridotta e con patologie accertate ovvero più esposti agli effetti economici dal Covid-19 o in stato di bisogno, residenti nelle città metropolitane o nei capoluoghi di provincia.
In dettaglio, il comma 11 modifica l’articolo 200-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 34/2020, differendo dal 3l dicembre 2020 al 30 giugno 202l il termine previsto per l’utilizzo del buono viaggio, in considerazione, come evidenziato nella relazione illustrativa, della mancata trasmissione da parte degli Enti locali, nel termine previsto, dei dati occorrenti per effettuare il trasferimento delle risorse, nonché per consentire anche agli Enti locali stessi, cui sono state medio tempore trasferite le risorse di poterle utilizzare.
Si ricorda in proposito che le risorse stanziate per il “buono viaggio” ammontano a 35 milioni di euro per il 2020 (in base alla modifica operata dal DL n. 104/2020), da ripartire tra i comuni in base ad un decreto ministeriale e che la concessione del buono è prevista fino ad esaurimento delle risorse. Ai fini della concreta erogazione delle risorse, l’articolo 2, comma 4, del DM 6 novembre 2020, che reca le disposizioni di attuazione per la ripartizione delle risorse tra gli enti locali, ha previsto la comunicazione, entro dieci giorni dalla data della sua pubblicazione (quindi entro il 13 dicembre 2020) da parte degli Enti locali, indicati come potenziali beneficiari della misura, della richiesta di trasferimento delle risorse, con l'indicazione del relativo conto di tesoreria sul quale procedere al versamento. Nella relazione tecnica al decreto in commento si evidenzia inoltre che le risorse sono state integralmente impegnate con i seguenti provvedimenti:
1) con decreto direttoriale del 14 dicembre 2020 (numero reg. decreti 0000218) è stato autorizzato "il pagamento ad impegno contemporaneo" della somma di euro 29.894.423,20;
2) con decreto direttoriale del 21 dicembre 2020 (numero reg. decreti 0000226) è stato autorizzato l'impegno somma di euro 5.105.576,73.
Il differimento operato dal comma 11 al 30 giugno 2021, riguarda pertanto unicamente il termine di fruizione dei bonus taxi e Ncc da parte persone già individuate dalla norma e le relative risorse del fondo risultano, come detto, già totalmente impegnate. I Comuni delle regioni a statuto ordinario, come previsto dal comma 4 dell’articolo 200 bis, dovranno pertanto individuare i beneficiari e il relativo contributo, privilegiando i nuclei familiari ed i soggetti non già assegnatari di altre misure di sostegno pubblico.
In base al comma 19 la copertura finanziaria degli oneri previsti dal comma 11, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 12, comma 4, secondo periodo (per il quale si veda la relativa scheda).
L'articolo 200-bis del DL n. 34/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha istituito il c.d. “buono viaggio” ed è stato poi novellato dall’art. 90 del DL n. 104, 2020, che oltre a stanziare 35 milioni di euro per il 2020, in luogo degli originari 5 milioni previsti, ne ha ampliato la platea dei soggetti beneficiari, oltre alle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, anche ai soggetti appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno.
È rimasto invariato il regime giuridico dei buoni viaggio, che non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
Il comma 2 dell’articolo 200-bis, anch’esso novellato dal DL n. 104/2020, ha quindi rinviato la ripartizione del fondo in favore dei comuni ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo i seguenti criteri:
a) il 50 % del totale, per complessivi 17,5 milioni di curo, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato;
b) il 30 %, per complessivi 10,5 milioni di euro, è ripartita in proporzione al numero di licenze per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciate da ciascun comune interessato;
c) la quota pari al restante 20 per cento, per complessivi 7 milioni di euro, è ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati.
Con il DM 6 novembre 2020 (Gazzetta ufficiale 3 dicembre 2020, n. 200), è stata data attuazione a tale disposizione ripartendo le risorse assegnate ai comuni capoluoghi di provincia o di città metropolitane, nonché alle Regioni e Province Autonome.
Il comma 3 dell’articolo 200-bis prevede che le risorse spettanti ai comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, siano assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni ricadenti nel proprio territorio.
Articolo 13, comma 12
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)
L’articolo 13, comma 12 proroga fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021, il divieto di applicare decurtazioni di corrispettivo o sanzioni o penali, ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale per le minori corse effettuate durante l’emergenza Covid-19.
In dettaglio, il comma 12 novella l'articolo 92, comma 4-bis, del DL. n. 18/2020, differendo il divieto, per i committenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, di effettuare decurtazioni di corrispettivo, anche laddove negozialmente previste, per le minori corse effettuate a partire dal 23 febbraio 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021 (il termine finale era fissato al 31 dicembre 2020).
Si ricorda che tale divieto, in base all’ultimo periodo dello stesso comma 4-bis, non si applica al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi.
Si ricorda che l’art. 92, comma 4-bis, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è stato novellato dall’art. 109, comma 1, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, escludendo il servizio di trasporto scolastico dal divieto di decurtazione dei corrispettivi.
Con riguardo ai trasporti sottoposti a contratti di servizio pubblico di media e lunga percorrenza e a servizi interregionali indivisi il decreto-legge n. 34 del 2020 (articolo 200, comma 3) aveva stabilito che non trovassero applicazione le disposizioni che prevedevano decurtazioni di corrispettivo o l'applicazione di sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
Il comma 13 proroga fino al 30 giugno 2021 la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili per mancato pagamento del canone alle scadenze, previste dal contratto nonché di rilascio dell’immobile venduto, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari.
Il comma 14 prevede la proroga al 30 giugno 2021 della sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore.
Il comma 13 proroga fino al 30 giugno 2021 la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, originariamente prevista fino al 1° settembre 2020 dall'articolo 103, comma 6, del. decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), e prorogata fino al 31 dicembre 2020 per effetto dell'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.
L’art. 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,.che ha sospeso, fino al 1° settembre 2020, l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo. Con l'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la data del 1° settembre 2020 viene sostituita con quella del 31 dicembre 2020, sospendendo dunque per ulteriori 4 mesi le procedure di esecuzione degli sfratti.
La proroga della sospensione ha effetto solo per:
§ i provvedimenti adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze (c.d. sfratto per morosità);
Si ricorda che in base agli articoli 657 e seguenti del codice di procedura civile, la procedura si avvia con la convalida di sfratto, che costituisce titolo esecutivo attraverso il quale promuovere l'azione esecutiva di rilascio forzoso dell'immobile. Con il provvedimento di convalida di sfratto, infatti, il tribunale ordina il rilascio dell'immobile e fissa il termine per l'esecuzione, che generalmente è di 30 giorni. Se entro detto termine lo sfrattando non ha provveduto a liberare spontaneamente l'immobile, si può promuovere l'azione esecutiva di rilascio forzoso dell'immobile in base all'art. 608 c.p.c.: l'azione di rilascio forzoso dell'immobile inizia con la notificazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, del preavviso di rilascio, atto con il quale comunica all'inquilino la data e l'ora in cui eseguirà l'accesso forzoso presso l'immobile; la liberazione dell'immobile può essere effettuata, se necessario, con l'intervento della forza pubblica
§ i provvedimenti contenenti l'ingiunzione di rilasciare l'immobile venduto, adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari
Si ricorda che l’articolo 586 c.p.c. prevede che il giudice dell'esecuzione pronuncia decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento Nel medesimo decreto è altresì contenuta l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto.
Il comma 14 prevede la proroga al 30 giugno 2021 della sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore.
A tal fine la disposizione novella l'art. 54-ter del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. cura Italia) il quale prevedeva, nella sua formulazione precedente alla entrata in vigore del decreto legge in conversione, la sospensione su tutto il territorio nazionale - fino al 31 dicembre 2020 - di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, ai sensi dell'articolo 555 c.p.c. (Forma del pignoramento) che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.
L'art. 54-ter del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. cura Italia) prevedeva, nella sua formulazione originaria la sospensione, per la durata di sei mesi a decorrere dal 30 aprile 2020 (dunque fino al 30 ottobre 2020), di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore. La disposizione è stata poi modificata dall'art. 4, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 che ne ha esteso l’efficacia temporale al 31 dicembre 2020.
La disciplina del pignoramento immobiliare è contenuta negli artt. 555-559 del codice di procedura civile, nonché negli artt. 2914, n. 1, 2915, 2916, 2923 del codice civile. Il pignoramento immobiliare si compie con il realizzarsi delle seguenti attività:
a) iniziativa del creditore procedente, che si concreta in un atto scritto (c.d. libello) contenente la descrizione dei beni e dei diritti immobiliari individuati che si intendono sottoporre ad esecuzione;
b) sottoscrizione dell'atto;
c) ingiunzione ex art. 492 da parte dell'ufficiale giudiziario;
d) notificazione al debitore;
e) trascrizione nei pubblici registri immobiliari;
f) deposito nella cancelleria del tribunale competente (art. 557), onde consentire la formazione del fascicolo dell'esecuzione.
Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente (art. 10, comma 3-bis del D.P.R. n. 917 del 1986).
Si ricorda al riguardo che l'art. 76, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 52, comma 1, lettera g) del D.L. n. 69 del 2013 (conv. legge n. 98 del 2013), il c.d. “Decreto del fare”, ha previsto l’interruzione delle procedure esecutive sugli immobili adibiti a “prima casa”, intraprese dalle agenzie di riscossione pubblica. Il divieto di pignoramento si applica solo se:
§ il debitore abbia quel bene immobile come unica proprietà;
§ il debitore vi risieda anagraficamente;
§ l’immobile sia accatastato a uso esclusivo di civile abitazione;
§ l’immobile non appartenga alla categoria “abitazione di lusso” o di pregio che ricade nelle categorie catastali A/8 e A/9 cioè ville, castelli e dimore storiche
Articolo 13, comma 14-bis
(Proroga commissari per la realizzazione di infrastrutture ferroviarie)
Il comma 14-bis dell’articolo 13, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, proroga fino al 31 dicembre 2021, o, se anteriore, fino alla data di nomina dei Commissari straordinari previsti dal decreto-legge sblocca cantieri (n. 32 del 2019), il commissariamento per la realizzazione della tratta ferroviaria Napoli – Bari e dell’asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina, effettuato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 ed 8, del decreto-legge n. 133 del 2014 e scaduto il 31 dicembre 2020.
La disposizione che ha previsto il commissariamento della realizzazione delle opere ferroviarie della tratta Napoli-Bari è l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014 che ha individuato l’Amministratore Delegato di Ferrovie dello stato S.p.A. come commissario dell’opera (a seguito della modifica introdotta dal decreto-legge n. 208 del 2015, il commissario è divenuto l’amministratore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.).
La durata del commissariamento era fissata in due anni dall’entrata in vigore del decreto-legge, ed è stata prorogata al 31 ottobre 2017 dal decreto-legge di proroga termini n. 208 del 2015 e, successivamente, fino al 31 dicembre 2020 dalla legge di bilancio n. 205 del 2017.
Con riferimento all’asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina il commissariamento è stato previsto dall’articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 133 del 2014 e ad esso sono applicabili le disposizioni previste per l’asse ferroviario Napoli-Bari.
Si ricorda inoltre che il comma 1, dell’articolo 4, del decreto-legge n. 32 del 2019, come risultante dalle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 76 del 2020, dispone che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020 (…), sono individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che è disposta con i medesimi decreti. Tali decreti sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti, che viene reso entro venti giorni dalla richiesta. Si prevede altresì che in relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti sono adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali interventi, previa intesa con il Presidente della Regione interessata. La disposizione prevede inoltre che con uno o più decreti successivi, adottati con le medesime modalità, entro il 30 giugno 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri possa individuare, sulla base dei medesimi criteri sopra descritti, ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari.
È attualmente all’esame delle Commissioni competenti parlamentari l’Atto del Governo 241 “ Nuovo testo dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55” che ha sostanzialmente sostituito il precedente Atto del Governo 236, Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che è stato ritirato.
L’atto del Governo 241contiene la proposta di nomina dei Commissari straordinari sia per la tratta ferroviaria Napoli-Bari (ing. Roberto Pagone) che per la tratta AV/AC Palermo-Catania-Messina (ing. Filippo Palazzo).
Per approfondimenti sullo stato degli investimenti per la tratta ferroviaria Napoli-Bari e per la tratta AV/AC Palermo-Catania-Messina, si rinvia alle opportune schede del sistema Silos (qui per la tratta Napoli-Bari, qui per la tratta Palermo-Catania-Messina).
Articolo 13, comma 15
(Contributo a favore dell’ANAS a compensazione della diminuzione degli introiti da pedaggi delle concessionarie autostradali)
Il comma 15 dell’articolo 13 modifica i termini procedurali e le modalità di calcolo per l’erogazione del contributo straordinario a favore dell’ANAS, previsto dall’art. 214 del D.L. 34/2020 a compensazione della diminuzione degli introiti del canone sui pedaggi delle concessionarie autostradali causata dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento dell'emergenza COVID-19.
Il comma 1 dell’art. 214 del D.L. 34/2020 ha introdotto un contributo straordinario, a favore dell’ANAS, a compensazione della diminuzione degli introiti del canone sui pedaggi delle concessionarie autostradali causata dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tale canone sui pedaggi è stato istituito dall’art. 10, comma 3, della legge 537/1993. In base a tale disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 1994, gli enti concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere allo Stato un canone annuo, la cui misura è stata più volte modificata: dal comma 1020 della L. 296/2006, dall’art. 19, comma 9-bis, del D.L. 78/2009 e dall’art. 15, comma 4, del D.L. 78/2010.
Il citato comma 1020 ha fissato la misura del canone annuo al 2,4% dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Il 21% di tale canone (percentuale fissata dal comma 362 della L. 190/2014) è corrisposto direttamente all’Anas che lo destina prioritariamente alle sue attività di vigilanza e controllo.
Come ricordato nella relazione della Corte dei conti sulle concessionarie autostradali (delibera 18 dicembre 2019, n. 18/2019/G), il canone sui pedaggi è corrisposto “in unica soluzione, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. A tal fine, si provvede a richiedere la certificazione degli introiti e copia della quietanza di versamento della quota dello Stato. Inoltre, viene richiesta ad Anas conferma dei pagamenti ricevuti”.
L’art. 19, comma 9-bis, del D.L. 78/2009 ha incrementato il canone in questione, incorporandovi un sovrapprezzo sui pedaggi (in precedenza previsto dal comma 1021 della L. 296/2006, abrogato dal comma 9-bis). Tale sovrapprezzo è calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell’infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro a km per i veicoli leggeri e a 9 millesimi a km per i veicoli pesanti. Tali risorse, per espressa previsione del comma 9-bis, sono destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché all’adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta, riducendo corrispondentemente i trasferimenti dello Stato all’Anas a titolo di corrispettivo del contratto di programma (parte servizi). Lo stesso comma prevede che i concessionari recuperino il suddetto importo mediante l’equivalente incremento della tariffa di competenza non soggetto a canone.
Il comma 4 dell’art. 15 del D.L. 78/2010 ha successivamente previsto un ulteriore aumento della misura del canone annuo corrisposto all’ANAS dai concessionari autostradali dei seguenti importi calcolati sulla percorrenza chilometrica: 1 millesimo di euro a km per i veicoli leggeri e 3 millesimi di euro a km per i veicoli pesanti a decorrere dal 1° luglio 2010; 2 millesimi di euro a km per i veicoli leggeri e a 6 millesimi di euro a km per quelli pesanti a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Il successivo comma 5, analogamente a quanto previsto dal decreto-legge n. 78 del 2009, ha precisato che i pagamenti dovuti all’ANAS a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 4.
Nel bilancio ANAS 2019 le entrate derivanti dal canone, in virtù del disposto del comma 1020 della L. 296/2006, sono pari a circa 32 milioni di euro, mentre le entrate derivanti dalle integrazioni al canone (disposte con D.L. 78/09 e D.L. 78/10) sono pari a 671 milioni.
Per la prevista compensazione, il comma 1 dell’art. 214 del D.L. 34/2020 ha autorizzato la spesa complessiva massima di 350 milioni di euro (25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034).
Il successivo comma 2 prevede che la compensazione di cui trattasi è determinata, nei limiti degli stanziamenti annuali autorizzati dal comma 1, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che dovrà essere emanato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2021.
Lo stesso comma precisa che l’emanazione dovrà avvenire previa acquisizione, entro il 31 gennaio 2021, di una rendicontazione fornita dall’ANAS sulla riduzione delle entrate in questione.
La lettera a) del comma in esame modifica il comma 1 dell’art. 214 del D.L. 34/2020 al fine di precisare tutte le disposizioni da cui origina il canone in questione.
Rispetto al testo previgente, che fa riferimento alle sole disposizioni più recenti (art. 19, comma 9-bis, del D.L. 78/2009; art. 15, comma 4, del D.L. 78/2010), il nuovo testo risultante dalla modifica operata dalla lettera in esame richiama anche l'art. 10, comma 3, della legge 537/1993 e il comma 1020 della legge 296/2006.
La relazione illustrativa sottolinea che, in assenza della modifica in esame, non verrebbe riconosciuto all’Anas l'indennizzo per i minori incassi riconducibili alle norme richiamate (il cui contenuto è stato già illustrato nel precedente box).
In pratica, non richiamando la norma istitutiva del canone (L. 537/1993) ed il comma 1020, il testo previgente andava a compensare solo i mancati introiti relativi ai “sovracanoni” disposti con i decreti-legge 78/2009 e 78/2010.
La lettera b) riscrive il comma 2 dell’art. 214 al fine di:
§ prorogare i termini della procedura prevista per la determinazione della misura esatta del contributo di compensazione;
Il comma 2 dispone che la misura della compensazione, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, è determinata con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2021, previa acquisizione, entro il 31 gennaio 2021 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate. Tali termini sono rispettivamente prorogati al 30 aprile 2021 e al 15 marzo 2021.
§ precisare i criteri da seguire per il calcolo della riduzione delle entrate che dovrà essere compensata con il citato contributo.
A differenza del testo previgente, che si limitava a far riferimento alla riduzione delle entrate “per il periodo interessato dalle misure di contenimento e prevenzione di cui al comma 1 riferita al differenziale per lo stesso periodo del livello della circolazione autostradale tra gli anni 2019 e 2020”, il nuovo testo prevede che la riduzione delle entrate sia riferita:
- in relazione al “canone base” (cioè a quanto previsto dall'art. 10, comma 3, della legge 537/1993 e al comma 1020 della legge 296/2006), al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e lo stesso periodo dell'anno 2019;
- e, in relazione al “sovracanone” (cioè a quanto previsto dall'art. 19, comma 9-bis, del D.L. 78/2009, come integrato dall'art. 15, comma 4, del D.L. 78/2010), agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.
La relazione illustrativa sottolinea che la riscrittura in esame consente di adeguare il disposto dell’art. 214 al modello regolatorio applicabile ad ANAS, che prevede con riferimento alle norme dei decreti-legge 78/2009 e 78/2010 “un corrispettivo parte servizi su base annua definito nel Contratto di Programma tra lo Stato e la stessa società” e, con riferimento all'art. 10, comma 3, della legge 537/1993, come integrato dal comma 1020 della legge 296/2006, “un canone da corrispondere in funzione dei pedaggi di competenza delle società concessionarie. La distinzione è necessaria in quanto il corrispettivo parte servizi è già definito nel Contratto di Programma e risulta opportuno fare riferimento allo stesso, mentre, in relazione agli importi da riconoscere ad ANAS ai sensi dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, risulta opportuno mantenere il riferimento a quanto incassato da ANAS nel 2019, in quanto tali importi non sono definiti a monte nel Contratto di Programma”.
Articolo 13, commi 16 e 17
(Interventi sulla linea ferroviaria AV/AC Verona-Vicenza-Padova)
I commi 16 e17 dell’articolo 13 prevedono la messa a disposizione per Rete ferroviaria italiana, nelle more dell'approvazione dell'Aggiornamento 2020/2021 del Contratto di Programma – Parte Investimenti, di risorse pari a un miliardo e 776 milioni di euro finalizzate a dare avvio ai lavori del secondo lotto costruttivo della tratta ferroviaria Verona-bivio Vicenza (comma 16) e autorizzando inoltre Rete ferroviaria all’utilizzo delle risorse individuate ai sensi del comma 17.
In particolare il comma 16 dispone che Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (R.F.I. S.p.A.) sia autorizzata, nelle more dell'approvazione dell'Aggiornamento 2020/2021 del Contratto di Programma – Parte Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. S.p.A., a dare avvio ai lavori del secondo lotto costruttivo del primo lotto funzionale, Verona-bivio Vicenza, per un importo complessivo di euro 1.776 milioni di euro.
La finalità dell’intervento è quella di ridurre i tempi di realizzazione dei lavori relativi al 1° lotto funzionale della tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova e di consentire l'attivazione di detto lotto funzionale entro il 31 dicembre 2026.
La relazione tecnica e la relazione illustrativa precisano che tale intervento, ricompreso nella rete centrale TEN-T e nello specifico nel corridoio Lisbona-Kiev, è stato candidato ad accedere ai finanziamenti del Recovery-Fund nell’ambito del programma di interventi per il quadruplicamento della linea Brescia-Verona-Padova. Il finanziamento consentirà di procedere all'avvio dei lavori del 2° lotto costruttivo, programmati nel terzo quadrimestre (settembre) dell'anno 2021 già nel primo quadrimestre (marzo) del medesimo anno 2021 e, pertanto, anticipare la conclusione degli stessi dal mese di maggio 2027 al mese di dicembre 2026, consentendo di aprire al traffico commerciale entro il mese di dicembre 2026 l'intero 1° lotto funzionale della tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova.
Per approfondimenti sull’opera si veda anche la scheda ad essa relativa del Sistema informativo legge opere strategiche (SILOS).
Conseguentemente il comma 17 prevede che R.F.I. S.p.A. sia autorizzata:
· a utilizzare, nel limite di 726 milioni di euro, le risorse previste nel vigente Contratto di Programma – Parte Investimenti destinate al finanziamento di altri investimenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione non è stata avviata la fase di progettazione esecutiva;
La relazione tecnica precisa che gli interventi da definanziare sono gli interventi di nodo Verona Ovest e Verona Est in particolare: 361 milioni di euro sull’intervento 0361 “Linea AV/AC Milano-Verona: tratta Brescia Verona” destinati alla realizzazione del nodo di Verona Ovest e 365 milioni di euro relativi all’intervento 0362A “Linea AV/AC Milano-Verona: Verona-bivio Vicenza 1° lotto funzionale” destinati alla realizzazione del nodo di Verona est. Si precisa comunque che non sarebbe pregiudicato da tale definanziamento il completamento delle attività di progettazione definitiva secondo l’attuale cronoprogramma, stante la residua disponibilità di 15 milioni di euro che costituisce importo sufficiente per il completamento dell’attività relativa ad ambedue gli interventi.
· a utilizzare ulteriori risorse pari a complessivi euro 1.050 milioni a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
L’articolo 1, comma 86 della legge n. 266 del 2005, prevede che il finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria, avviene a titolo di contributo in conto impianti. A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 266 del 2005 il capitolo 7122, pg 2, che si riferisce specificamente al contributo in conto impianti al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale di cui alla citata disposizione, prevede stanziamenti pari a 2.533.010.000 euro per l’anno 2021, 3.725.400.000 per l’anno 2022 e 922.360.000 per l’anno 2023.
Le citate risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore del decreto-legge ai fini dell’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti in favore dell'intervento riguardante la realizzazione del secondo lotto costruttivo della tratta ferroviaria Verona-bivio Vicenza.
Si prevede poi che le risorse sopra individuate possono essere rimodulate nell'aggiornamento 2020/2021 al Contratto di Programma – Parte Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. s.p.a., ovvero nei successivi atti negoziali, nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse destinate alla realizzazione degli investimenti previsti nei citati atti negoziali.
Entro trenta giorni dall’avvio degli interventi oggetto della disposizione, R.F.I. S.p.A. trasmette un’informativa, tramite il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Comitato interministeriale per la programmazione economica, fornendo indicazione degli interventi oggetto di rimodulazione o definanziamento.
Andrebbe a questo proposito valutata l’opportunità di trasmettere anche al Parlamento la citata informativa.
Per approfondimenti in merito ai contratti di programma tra Rete ferroviaria italiana ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed i relativi aggiornamenti si veda il paragrafo “Gli investimenti ferroviari ed i contratti di programma” pubblicati sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.
Il comma 17-bis dell’articolo 13 introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, prevede l’approvazione di specifiche linee guida, indirizzate ai gestori delle infrastrutture ferroviarie e alle imprese ferroviarie e finalizzate ad assicurare la sicurezza nelle gallerie ferroviarie, differendo inoltre fino al 31 dicembre 2023 l’attuazione di alcune disposizioni del decreto ministeriale concernente la sicurezza delle gallerie ferroviarie. Il comma 17-ter introduce la possibilità che per la progettazione e la costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie nazionali nonché per gli adeguamenti di quelle esistenti si applichino, a determinate condizioni parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli dell’Unione europea.
La finalità dell’intervento è quella di assicurare l'omogeneità della normativa nazionale con quella dell'Unione europea in materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie ferroviarie del sistema ferroviario, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50.
L’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2019, che attua la direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie. definisce il sistema ferroviario come “gli elementi della rete ferroviaria e i veicoli elencati all'Allegato I del decreto legislativo Interoperabilità ferroviaria, facenti parte di tutte le reti ferroviarie sul territorio nazionale o che operano su di esse”. Si fa riferimento all’allegato I del decreto legislativo n.57 del 2019 avente ad oggetto l’attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.
Le linee guida saranno definite con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, da notificare alla Commissione europea e all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 50 del 2019 e che sarà adottato definitivamente entro trenta giorni dalla data di emissione del parere favorevole espresso dalla Commissione europea.
L’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2019 precisa che prima della prevista introduzione nel sistema giuridico di una nuova norma, i soggetti di cui al Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANSFISA, secondo le rispettive competenze, presentino il relativo progetto alla Commissione europea e all'ERA affinché lo esaminino, motivandone l'introduzione, indicandone le modalità. Inoltre provvedono affinché il progetto di norma sia sufficientemente sviluppato per consentire all'ERA di svolgere il suo esame.
Quanto ai contenuti, le linee guida prevedranno specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione da applicare alle infrastrutture ferroviarie e ai veicoli.
La disposizione di cui al comma 17-bis, differisce infine al 31 dicembre 2023, nelle more dell'entrata in vigore del decreto contenente le linee guida, sopra indicato, i termini previsti dagli articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, che disciplina la sicurezza nelle gallerie ferroviarie. Tali disposizioni concernono i termini per l’adeguamento del sistema delle gallerie ferroviarie ai requisiti previsti dagli allegati al decreto sopra indicato.
In particolare l’articolo 3, comma 8 del decreto ministeriale del 28 ottobre 2005 prescrive che in occasione della ristrutturazione del materiale rotabile in esercizio, tutti i componenti sostituiti e integrativi devono rispettare i criteri di sicurezza di cui all’Allegato II del medesimo decreto, che contiene i requisiti di sicurezza per le gallerie nel sistema ferroviario. Comunque entro 15 anni dall’entrata in vigore del decreto ministeriale (entrato in vigore l’8 aprile 2016) tutto il materiale rotabile circolante sulle infrastrutture ferroviarie deve rispettare i criteri di sicurezza di cui all’Allegato II.
L’articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale del 28 ottobre 2005 prevede che entro 3 anni dall'entrata in vigore del decreto il Gestore dell'infrastruttura proponga al Ministero un programma di realizzazione delle misure di sicurezza modulato nel tempo, da attuarsi comunque non oltre i successivi sette anni, che rispetti l'obiettivo di sicurezza di cui all'Allegato III, contenente le disposizioni in materia di analisi di rischio. Il Ministero, sentito il parere della Commissione sicurezza, comunica il programma di realizzazione degli interventi di adeguamento ai soggetti erogatori dei finanziamenti per gli investimenti in attuazione delle norme vigenti.
Infine l’articolo 11, comma 4, prevede che i lavori di adeguamento delle gallerie, in base agli interventi approvati, devono essere realizzati entro quindici anni dall’entrata in vigore del decreto.
Tra le ragioni addotte per giustificare il differimento dei termini sopra descritti si richiamano le conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il comma 17-ter modifica l’articolo 53, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, che dispone che non possano essere applicati alla progettazione e alla costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie nazionali nonché agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione Europea, in modo da consentire che ciò avvenga per quelli finalizzati a garantire più elevati livelli di sicurezza del sistema ferroviario e che non determinino limitazioni all'interoperabilità o discriminazioni nella circolazione ferroviaria.
Il comma 19-bis dell'articolo 13, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga, limitatamente al 2021, una serie di termini di cui all’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019, in materia di programma pluriennale per potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.
Nel dettaglio, la disposizione proroga una serie di termini in materia di contributi ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale, previsti dal comma 14-bis dell’articolo 30, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. Tale comma 14-bis è stato recentemente riscritto dall'art. 51, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. D.L. agosto), convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
La norma di proroga fa riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e alla finalità di assicurare, 'limitatamente all’anno 2021', a favore dei comuni, la possibilità di realizzare gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.
Si segnala al riguardo che con D.M. 29 gennaio 2021 del Ministero dell'interno si è provveduto alla 'Attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per l'anno 2021'.
Il DM già adottato reca, all'art 1, l'attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2021. All'articolo 2 reca il Monitoraggio degli interventi (BDAP-MOP). All'articolo 3, l'Erogazione del contributo. All'articolo 4 la Revoca delle assegnazioni dei contributi. All'articolo 5 la Pubblicità dei contributi assegnati. All'articolo 6 la Rendicontazione e controlli a campione. Inoltre, l'Allegato A al D.M. reca la Assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2021. Della pubblicazione è stato dato avviso nella G.U. 5 febbraio 2021, n. 30, con Comunicato 5 febbraio 2021.
Ora, con la norma qui in esame:
a) viene fissato al 15 aprile - anziché entro il 15 gennaio attualmente previsto - il termine inerente l'adozione di un decreto del Ministro dell'interno, da emanare di ciascun anno, per l'assegnazione delle risorse a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
Si tratta del termine di cui all’articolo 30, comma 14-bis, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, per la fissazione del contributo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034.
Si segnala che, a fronte del differimento di termini temporali proposto con la norma qui in esame, risulta già adottata la regolamentazione ministeriale attuativa, ivi inclusa l'individuazione dei Comuni individuati quali beneficiari, con D.M. 29 gennaio 2021 del Ministero dell'interno.
b) è fissato al 15 agosto il termine - attualmente fissato entro il 15 maggio - entro cui il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori di ciascun anno (termine di cui all’articolo 30, comma 14-bis, terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2019).
c) è fissato al 15 settembre - anziché il 15 giugno attualmente previsto - stabilito per la eventuale revoca dei contributi, con decreto del Ministro dell'interno.
La disposizione vigente prevede infatti che, nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno (si tratta del termine di cui all’articolo 30, comma 14-bis, quarto periodo).
d) è infine prorogato il termine previsto per i comuni beneficiari dei contributi oggetto di revoca e contestuale riassegnazione, che sono tenuti a iniziare: tale termine, che la norma vigente pone entro il 15 ottobre di ciascun anno (ai sensi dell’articolo 30, comma 14-bis, sesto periodo) è invece fissato - con la disposizione di proroga in esame - al 15 gennaio dell'anno 2022.
Si ricorda che l’articolo 51 del D.L. 104/2020 ha autorizzato a decorrere dal 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, l’avvio di un programma pluriennale per potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.
Il programma è volto a stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. A tale fine, con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo delle risorse previste. L'avvio del programma pluriennale fa riferimento alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; si rammenta che l’articolo 1, comma 107, della L. 145/2018 ha assegnato ai comuni, per il 2019, contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale nonché per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, finalizzati al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa, nel limite complessivo di 400 milioni di euro.
Il limite massimo di risorse prevede: 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034.
Il comune beneficiario del contributo - in basa alla norma vigente, qui oggetto di proroga - è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno.
Le somme derivanti dalla revoca dei contributi sono assegnate, con il medesimo decreto di revoca, ai comuni che hanno iniziato l’esecuzione dei lavori in data antecedente al 15 maggio di ciascun anno, dando priorità ai comuni con data di inizio dell’esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero (quinto periodo).
I comuni beneficiari dei contributi oggetto di revoca e contestuale riassegnazione sono tenuti a iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno (sesto periodo).
Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018. Si rammenta che il comma 110 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 ha disciplinato l’erogazione dei contributi da parte del Ministero dell'interno agli enti beneficiari con le seguenti modalità: per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio previsto al successivo comma 112; per il restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei contratti pubblici. Il comma 111 ha previsto che, entro il 15 giugno 2019, con decreto del Ministero dell'interno, sia disposta la revoca parziale o totale dei contributi previsti: nel caso di mancato rispetto del termine del 15 maggio 2019 per l’inizio dell'esecuzione dei lavori; o nel caso di parziale utilizzo del contributo medesimo. Con il medesimo decreto del Ministero dell’interno è prevista l’assegnazione delle somme revocate, a favore dei comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza del 15 maggio 2019, dando priorità ai comuni con data di inizio esecuzione lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi revocati sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019. Per un’analisi dettagliata delle disposizioni richiamate nella gestione di tali tipologie di contributi, si rinvia alla scheda di lettura dei commi 107-114 contenuta nel volume I del dossier relativo alla legge di bilancio 2019.
Articolo 14, comma 1
(Proroga convenzione INVITALIA per Piano Made in Italy)
L’articolo 14, al comma 1, proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 l’applicazione della lettera b) del comma 2 dell’articolo 72 del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020). La norma consente al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale-MAECI e all’Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ICE, di avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – INVITALIA, per gli interventi di supporto all’internazionalizzazione delle imprese nell’attuale crisi pandemica e per gli interventi inclusi nel Piano straordinario per la promozione del Made in Italy.
La relazione illustrativa afferma che l’intervento di proroga è necessario a snellire i procedimenti di spesa degli stanziamenti afferenti al Piano straordinario per la promozione del Made in Italy di cui all'articolo 30 del D.L. n. 133 del 2014.
La relazione tecnica afferma che la proroga di validità temporale della suddetta norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alle attività previste dall'art. 72, commi 1 e 2 del DL n. 18/2020, si fa fronte con lo stanziamento ivi previsto, rifinanziato dalla legge di bilancio anche per l'anno 2021.
L’articolo 72, comma 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il fondo da ripartire denominato "Fondo per la promozione integrata" con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, successivamente più volte implementata, da ultimo con la Legge di bilancio 2021 (cfr. infra) finalizzato alla realizzazione delle seguenti iniziative: a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche, mediante la stipula di apposite convenzioni; d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi a valere sul fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri di cui all'articolo 2, primo comma, del D.L. n. 251/1981 (Fondo Legge n. 394/1981), secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.
La dotazione finanziaria del fondo, come sopra accennato, è stata più volte implementata, per lo stesso anno, di 250 milioni dal D.L. n. 34/2020 (articolo 48), di 63 milioni di euro dal D.L. n. 104/2020 (articolo 91), di 200 milioni di euro dal D.L. n. 137/2020 (articolo 6, comma 2) e, infine, di ulteriori 100 milioni di euro dal D.L. n. 157/2020[11] (articolo 12, comma 6. In sede di conversione in legge del D.L. n. 137/2020, tale norma è confluita, in questo decreto legge, articolo 6-bis, comma 14)
Da ultimo, con la Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020, articolo 1, comma 145 e comma 1142, lett. a)), il Fondo è stato rifinanziato di complessivi 610 milioni di euro per il 2021, di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e le relative risorse sono state tutte finalizzate alla concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi a valere sul Fondo Legge n. 394/1981.
Il medesimo articolo 72, al comma 2, in considerazione dell'esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese dati della diffusione del Covid-19, ha disposto che agli interventi di cui al comma 1, nonché a quelli inclusi nel Piano straordinario per la promozione del Made in Italy di cui all'articolo 30 del D.L. n. 133/2014 (L. n. 164/2014) si applichino, fino al 31 dicembre 2020 (termine qui prorogato al 31 dicembre 2021), le seguenti disposizioni:
a) i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale MAECI e l’ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane possono avvalersi, con modalità definite mediante convenzione, e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia;
b-bis) nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può stipulare con enti pubblici e privati convenzioni per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese.
Quanto al Piano straordinario per la promozione del Made in Italy, esso è stato istituito con il D.L. n. 133/2014 (articolo 30) e finalizzato ad ampliare il numero delle imprese, in particolare PMI, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia.
Le linee di intervento del Piano sono state individuate dalla norma di legge istitutiva, come da ultimo modificata dall'art. 1, comma 508, della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019), e specificate nella normativa attuativa.
Si tratta delle seguenti linee di intervento:
a) iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese, in particolare PMI;
b) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale;
c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;
d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;
e) realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;
f) realizzazione di campagne di promozione strategica per i prodotti agroalimentari sottoposti ad aumento di dazi e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding;
g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle PMI;
h) realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;
i) rafforzamento organizzativo delle start up nonché delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher;
l) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia;
l-bis) sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione ai bandi europei ed internazionali.
Il D.M. 20 febbraio 2015 del Ministro dello Sviluppo Economico ha individuato, ai sensi del D.L. n. 133/2014 e dell’articolo 1, comma 2020 della legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014), nell'ICE-Agenzia il soggetto principale competente all'attuazione del Piano stesso, nonché il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) per le azioni più propriamente inerenti al sostegno al made in Italy agroalimentare.
Il primo Piano è stato elaborato d’intesa con il MAECI e il MIPAAF (D.M. n. 8729 del 9 aprile 2015) e adottato dall’ICE-Agenzia con delibera del Consiglio di amministrazione n. 230 del 27 gennaio 2015.
Con il D.L. n.104/2019, le competenze gestionali su tale Piano sono state trasferite al MAECI. In virtù di tale trasferimento, le modifiche e integrazioni al Piano sono ora adottate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni.
Il Piano è stato finanziato per la prima volta dalla legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014), per il triennio 2015-2017, ma successivi interventi l’hanno via via rifinanziato anche per gli anni successivi.
In particolare, la legge di bilancio 2018 ha esteso l'operatività del Piano per il Made in Italy anche al successivo triennio 2018-2020, rifinanziandolo anch’essa per il periodo.
Con la Legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018, art. 1, comma 201) il Piano è stato rifinanziato di 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020.
Con il D.L. n. 162/2019 cd. “Mille proroghe” (articolo 28, comma 3,) convertito con modificazioni in L. n. 8/2020), il Piano è stato finanziato di 6,5 milioni di euro per l'anno 2020.
La Legge di bilancio per il 2020 (Legge n. 160/2019, articolo 1, comma 297) l’ha ulteriormente rifinanziato di 44,9 milioni di euro per il 2020 e di 40,3 milioni di euro per il 2021.
Da ultimo, la Legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020, Sezione II) rifinanzia il Piano per 50 milioni di euro, per ciascun anno dal 2021 al 2024.
L’art. 1, comma 202 della legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014) dispone che con apposito rapporto redatto annualmente dall'ICE e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre di ciascun anno, sono evidenziati nel dettaglio i settori di intervento, lo stato di avanzamento degli interventi, le risorse impegnate e i risultati conseguiti in relazione ai singoli interventi del Piano. L’ultima Relazione, aggiornata al primo semestre del 2020, è stata trasmessa alla Commissione X e alla Commissione XIII della Camera dei deputati il 12 ottobre 2020 (DOC CXLIII, n.3).
Articolo 14, comma 2
(Proroga di termini per la digitalizzazione dei servizi consolari)
L’articolo 14, al comma 2, modificato nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, proroga dal 28 febbraio 2021 al 31 dicembre 2022, per gli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il termine per il rilascio di credenziali per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete diverse da SPID, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi, già previsto dell’art. 24 del decreto legge n. 76 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020). È altresì disposta la proroga, dal 30 settembre 2021 al 31 marzo 2023 del termine ultimo per l’utilizzo di quelle già rilasciate e non ancora scadute.
Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del provvedimento, la proroga dei due termini per il rilascio di credenziali per l’identificazione e l’accesso ai servizi erogati dagli uffici all’estero del MAECI, e per l’utilizzo delle credenziali precedentemente rilasciate si fonda sulla scarsa diffusione delle credenziali SPID (Sistema pubblico d’identità digitale) e delle CIE (carta d’identità elettronica) tra i circa 6 milioni di italiani residenti all’estero: al mese di novembre 2020 gli italiani residenti all’estero possessori di SPID sono solo ottomila mentre quelli di CIE sono 8.900.
Si ricorda, in proposito, che l’articolo 24 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha previsto che tutte le Amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 28 febbraio 2021, utilizzino esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica, ai fini dell’identificazione dei cittadini che accedano ai propri servizi in rete. A decorrere da quella stesso termine (28 febbraio 2021) è stato posto per le Amministrazioni pubbliche il divieto di rilasciare o rinnovare credenziali per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi. Rimane fermo l’utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.
La disposizione di proroga è dunque finalizzata a consentire al MAECI di continuare ad adottare ogni misura utile a contribuire alla diffusione degli strumenti di identità digitale senza vanificare i vantaggi ottenuti finora dagli strumenti di digitalizzazione ad oggi attuati.
La relazione summenzionata sottolinea come le attuali modalità di rilascio delle credenziali SPID da parte degli Identity Provider abilitati risultino poco incentivanti per chi risiede all’estero, fino a costituire un vero e proprio ostacolo a quanti si vogliano dotare di tale strumento e come sia iniziata solo di recente l’estensione del processo di erogazione della CIE anche agli italiani residenti all’estero da parte degli uffici consolari. Per quanto attiene, inoltre, al portale principale, “FAST-IT” con il quale gli italiani all’estero possono accedere ad una serie di servizi anagrafici ed i primi servizi di stato civile, la relazione illustrativa evidenzia come soltanto l’1 per cento degli utenti registrati ha finora utilizzato ha finora utilizzato la possibilità di accedervi, ricorrendo alle credenziali dello SPID, pure prevista tra le funzionalità del portale
Articolo 15, comma 1
(Differimento delle convenzioni Sogesid)
L’articolo 15, comma 1 provvede a differire di un anno le scadenze temporali relative alla progressiva riduzione delle convenzioni stipulate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale.
Il comma 1, lettera a), modificando il quarto periodo del comma 317 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019, provvede, con riferimento al totale delle convenzioni vigenti nel 2018, a rimodulare la riduzione delle convenzioni stipulate dal Ministero dell’ambiente riguardanti le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico ed operativo in materia ambientale nelle seguenti percentuali: fino al 10 per cento nel 2022, al 20 per cento nel 2023, al 50 per cento nel 2024, al 70 per cento nel 2025 e al 100 per cento nel 2026.
In sostanza, la norma in esame differisce di un anno (a partire dal 2022 fino al 2026, invece che a partire dal 2021 fino al 2025), la fase di progressiva riduzione delle citate convenzioni stipulate dal MATTM nel 2018, fino al loro totale azzeramento.
Tale riduzione fa salva la possibilità per il Ministero, prevista dall’art. 8, comma 1, della L. 349/1986, di avvalersi dei servizi tecnici dello Stato e delle aziende sanitarie locali, nonché della collaborazione di organi di consulenza dello Stato, enti pubblici di ricerca ed istituti universitari.
Nella relazione illustrativa si sottolinea al riguardo che il ritardo nelle immissioni in ruolo del personale da assumere al Ministero, anche causate delle sospensioni delle procedure concorsuali determinate dalle misure disposte per far fronte all'emergenza COVID-19, nonché la progressiva e numericamente rilevante diminuzione dei dipendenti di ruolo del Ministero, a seguito dei pensionamenti nelle more intervenuti, hanno determinato uno slittamento di un ulteriore anno della scansione temporale per la riduzione delle convenzioni in argomento, fissando al 2026 la data entro la quale dette convenzioni dovranno essere azzerate.
Il comma 1, lettera b), modificando il quinto periodo del comma 317 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019, prevede, inoltre, che, per gli anni dal 2019 al 2026, le risorse derivanti dalla riduzione delle convenzioni, annualmente accertate con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all’erario.
Il comma 1, lettera c), modificando il sesto periodo del comma 317 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019, stabilisce, altresì, che nell’esercizio finanziario 2027, con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate e quantificate le risorse che derivano dall’estinzione delle convenzioni al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio.
Il previgente art. 1, comma 317 della legge di bilancio 2019 (L n. 145/2018), come modificato dall'art. 24, comma 2, lett. a), a-bis), a-ter), a-quater) e b), del D.L. 162/2019, nell’autorizzare il MATTM all’assunzione di 420 unità di personale a tempo indeterminato per il triennio 2020-2022, ha disposto che il dicastero provveda alla progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale, nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2021, fino al 20 per cento nell'anno 2022, fino al 50 per cento nell'anno 2023, fino al 70 per cento nell'anno 2024 e del 100 per cento nell'anno 2025, avendo come riferimento il totale delle convenzioni vigenti, per le medesime attività, nell'anno 2018.
Il Ministero dell’ambiente si avvale, per numerose attività tecniche, della Sogesid S.p.A., a capitale interamente statale, la quale è strumentale anche alle esigenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente dispone che il Ministro se ne avvalga per le attività strumentali alle finalità e alle attribuzioni istituzionali del Ministero “nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, per la gestione in house”. Oltre che per attività di ingegneria finalizzate alla realizzazione di interventi sul territorio (bonifiche, interventi di risanamento idrogeologico, messa in sicurezza di discariche, e così via), il Ministero dell’ambiente si è servito, nel corso degli anni, della Sogesid per le attività di “assistenza tecnica” o di “supporto tecnico-specialistico ed operativo” alle direzioni generali, che si sono sostanziate in prestazioni lavorative rese dal personale della società presso la sede del Ministero in collaborazione diretta con gli uffici ministeriali, attraverso la stipula di numerose convenzioni.
Per approfondire, si rinvia alla Relazione della Corte dei conti sull’esercizio finanziario 2018 della Sogesid S.p.A del 16 gennaio 2020.
Articolo 15, comma 2
(Proroga del completamento degli interventi di bonifica e risanamento ambientale della regione Sicilia)
L’articolo 15, comma 2 proroga, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine per la stipula di uno o più accordi di programma tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Sicilia, al fine di utilizzare le risorse della contabilità speciale n. 2854, già trasferite dal Ministero dell'ambiente alla Regione Sicilia, e non disciplinate in precedenti accordi di programma, volte al completamento degli interventi di bonifica e risanamento ambientale.
La norma in esame modifica il comma 3 del citato art. 15-ter, che condiziona l'utilizzo delle risorse della contabilità speciale n. 2854, previste per il proseguimento degli interventi necessari al superamento della situazione di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella medesima Regione siciliana, già trasferite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e non disciplinate in precedenti accordi di programma, alla sottoscrizione di uno o più accordi di programma tra il medesimo Ministero e la Regione Siciliana, al fine di prorogare il termine per la stipula dei suddetti accordi a non oltre il 31 dicembre 2021, invece che al 31 dicembre 2020.
Nella relazione illustrativa si specifica che “sulla contabilità speciale n. 2854 insistono fondi per euro 150.791.846,17, di cui 115.892.030,04 di provenienza ministeriale, che secondo quanto previsto dovranno essere disciplinati in uno o più Accordi di Programma da sottoscriversi tra il Dicastero dell'ambiente e la Regione Siciliana”.
Si ricorda che l’art. 15-ter, comma 1, del D.L. 162/2019 ha disposto al comma 1 la proroga fino al 30 giugno 2020 della contabilità speciale n. 2854, già intestata al dirigente generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013 (vedi infra), per il proseguimento degli interventi necessari al superamento della situazione di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella medesima Regione siciliana.
Il comma 2 dell’art. 15-ter ha stabilito, alla scadenza del termine del 30 giugno 2020, il versamento al bilancio della Regione Siciliana delle eventuali somme residue, giacenti sulla contabilità speciale n. 2854, per il completamento dei previsti interventi.
Da ultimo, il comma 4 dell’art. 15-ter prevede, inoltre, al termine del completamento degli interventi previsti, il versamento delle eventuali risorse residue, diverse da quelle di provenienza regionale, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
In merito, Il D.P.C.M. del 22 gennaio 1999 ha dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Siciliana, successivamente esteso, con il D.P.C.M. del 16 dicembre 1999, al sistema dei rifiuti speciali, pericolosi e in materia di bonifica e risanamento ambientali, e prorogato, con il D.P.C.M. del 13 gennaio 2012, fino al 31 dicembre 2012.
Successivamente, con l'ordinanza n. 44 del 29 gennaio 2013, è stato disciplinato il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana. In particolare, l’art. 1, comma 6, della citata ordinanza n. 44 del 2013 ha disposto l’apertura della contabilità speciale n. 2854, intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, che, ai sensi del comma 7 dell’art. 1 della medesima ordinanza, può, con le somme residuali, provvedere alla predisposizione di un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, oggetto di un Accordo di programma da stipulare tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Siciliana. A seguito della avvenuta stipula del citato Accordo di programma, le risorse residue relative al predetto Accordo, giacenti sulla contabilità speciale, sono trasferite al bilancio della Regione Siciliana ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Al termine delle attività realizzate, le eventuali somme residue presenti sulla contabilità speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
Successivamente, la durata della contabilità speciale n. 2854 è stata prorogata dall’art. 1 della Ordinanza 19 marzo 2014, n. 158 e, poi, dall’art. 1, comma 1, della Ordinanza 4 maggio 2016, n. 339, fino al 28 febbraio 2017, al fine di consentire il completamento degli interventi indicati nell'allegato 1, tabella A, della medesima ordinanza n. 339 del 2016.
Articolo 15, comma 3
(Stabilimento Stoppani)
Il comma 3 dell'’articolo 15 proroga fino 31 dicembre 2021 - anziché sino al 31 dicembre 2020, come previsto dalla norma previgente - il periodo temporale nel quale continuano ad avere efficacia gli atti adottati sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 in relazione agli interventi inerenti lo stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova.
Il comma 3 proroga fino 31 dicembre 2021 - anziché sino al 31 dicembre 2020, come previsto dalla norma previgente - il periodo temporale nel quale continuano ad avere efficacia gli atti adottati sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 (che ha recato Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto), in base all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 27 del 2019 e per le finalità di cui al medesimo comma, in relazione al finanziamento degli interventi necessari a risolvere la grave situazione dello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova.
L’articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019 ha introdotto misure urgenti volte a superare l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova, al fine di assicurare il completamento degli interventi urgenti necessari per risolvere la grave situazione dello stabilimento in base a quanto previsto nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Tale norma ha disciplinato i compiti del Ministero dell’ambiente del territorio e del mare, i poteri del Prefetto di Genova, i soggetti attuatori degli interventi risolutivi, l’assegnazione delle risorse e le deroghe normative previste dalla relativa normativa, dettando inoltre norme relative ai rifiuti pericolosi in deposito presso il Sito di interesse nazionale (SIN) Stoppani, limitatamente alla loro gestione all'interno del perimetro del SIN stesso, avvalendosi dei volumi residui disponibili presso la discarica di Molinetto, nonché all’impiego del personale della immobiliare Val Lerone S.p.A., all'istruttoria tecnica per il conferimento di rifiuti e alle spese straordinarie per bonifiche. La norma prevede che il Prefetto di Genova, di cui si avvale il Ministero dell’ambiente, d’intesa con il Ministro dell’interno, realizzi le attività entro il 31 dicembre 2021 (co. 1, art. 12 D.L. 27/2019). Si ricorda che, a seguito del fallimento della IVL SpA, l’impianto era stato lasciato in uno stato di abbandono, con conseguenti scarichi abusivi di rifiuti, anche contenenti amianto, con una situazione di grave emergenza ambientale conseguente al pericolo di sversamento di percolato dalla discarica, che aveva indotto il Commissario delegato a provvedere al trasporto e al successivo smaltimento di circa 1.227 tonnellate di percolato (si veda, infra, dati e ricostruzione della vicenda nel relativo box di approfondimento).
Nel dettaglio, il comma 5 dell'articolo 12, novellato dalla disposizione qui in esame, ha previsto l’intestazione di apposita contabilità speciale al Prefetto di Genova, a cui attribuire le risorse del Ministero dell’ambiente destinate al finanziamento degli interventi necessari urgenti a favore dello stabilimento Stoppani - ad eccezione della spesa straordinaria prevista dal comma 5-bis del medesimo articolo 12 per gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree del SIN Stoppani - già assegnate al Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Si prevede la destinazione delle suddette risorse anche al pagamento dei lavori e delle opere eseguiti e contabilizzati dalla precedente Gestione Commissariale in forza dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006; il comma 5 ha poi previsto un periodo transitorio per l’efficacia delle disposizioni contenute nell’ordinanza n. 3554 del 5 dicembre 2006 finalizzate al proseguimento delle attività di messa in sicurezza in atto, prevedendo che tale disciplina transitoria fosse per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 27/2019 (vale a dire il 29 maggio 2019) e l’emanazione del provvedimento per l'individuazione delle misure e degli interventi previsti. La norma previgente alla proroga in esame prevedeva che gli atti adottati sulla base della ordinanza continuassero ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2020, termine temporale qui oggetto di proroga sino al 31 dicembre 2021.
Si rammenta poi che con il citato articolo 12 del D.L. n. 27 del 2019 si è previsto che il Ministero dell’ambiente individuasse entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge le misure nonché gli interventi e le relative risorse disponibili finalizzate alla conclusione delle attività previste nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 e alla riconsegna dei beni agli aventi diritto. In estrema sintesi, si ricorda che la disposizione di cui al citato articolo 12 consente al Prefetto di Genova di individuare, d’intesa con il Ministero dell’ambiente e con il Presidente della Regione Liguria, un soggetto attuatore, cui sono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive impartite dal medesimo Prefetto, e autorizza il Prefetto di Genova ad avvalersi, altresì, per le attività volte alla risoluzione dell’emergenza nello stabilimento Stoppani di una serie di strutture, quali Sogesid S.p.a., altre società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA - legge 28 giugno 2016, n. 132), Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato ed Enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, con l’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (art. 12 cit. co. 2 e 3), disciplinando poi i successivi commi 5 e 6 le risorse e i poteri in deroga attribuiti al Prefetto. Per un'analisi approfondita delle disposizioni contenute nell’articolo 12 del D.L. n. 27 del 2019 e della normativa applicabile al sito Stoppani si veda anche il relativo dossier.
La relazione illustrativa al decreto-legge ora in esame afferma che è prossimo alla sottoscrizione l'accordo di programma per il trasferimento al Prefetto delle risorse a valere sul Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020, nell'ambito del quale, tra gli altri, sono previsti investimenti per oltre 14,8 milioni di euro, destinati agli interventi prioritari ed urgenti di messa in sicurezza e bonifica nel Sito di Interesse Nazionale di Cogoleto. Per tali interventi, sottolinea la Relazione, la Delibera n. 55 del 2016 ha previsto quale data per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti quella del 31 dicembre 2021, indicando il citato Accordo di Programma il Prefetto di Genova quale beneficiario dei finanziamenti nonché soggetto attuatore degli interventi. In base a quanto riportato nella relazione illustrativa, lo stesso Prefetto di Genova, con nota prot. n. 42 del 19 novembre 2020 (prot. 95642/MATTM) ha chiesto la proroga del termine (previsto dal comma 5 dell'articolo 12 richiamato, al 31 dicembre 2020), per allinearlo al termine previsto dal comma 1 della stessa disposizione, evidenziando "la necessità di prorogare il termine attualmente previsto dal comma 5 prossimo alla scadenza, come segnalato dal Prefetto di Genova, in ragione delle criticità emerse durante l'anno 2020 connesse alla emergenza epidemiologica da COVID-19 per garantire la messa in sicurezza del sito senza soluzione di continuità".
La bonifica del Cogoleto-Stoppani
La produzione base dello stabilimento Luigi Stoppani SpA, che prese avvio negli anni ’40, era costituita dal bicromato di sodio, dal quale si ottenevano altri derivati del cromo, quali acido cromico o anidride cromica per l’industria galvanotecnica e per l’impregnazione del legno, nonché salcromo o solfato basico di cromo per l’industria conciaria. Lo stabilimento ha cessato la sua produzione nell’anno 2003. A seguito di richiesta da parte della regione Liguria, con decreto del Ministero dell’ambiente n. 468 del 18 settembre 2001, il sito è stato inserito nel Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale e sono stati stanziati per gli interventi di bonifica 6.920.522,45 euro (all’epoca 13.400.000.000 di lire). L’area, successivamente perimetrata con decreto del Ministero dell’ambiente dell’8 luglio 2002, comprende una superficie di circa 45 ettari a terra e di circa 1,67 chilometri quadrati (167 ettari) a mare.
Con il D.P.C.M. del 23 novembre 2006 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione ambientale e sanitaria nello stabilimento e con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554/2006 è stato nominato il commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza.
Nel 2007 la società Immobiliare Val Lerone SpA - nella quale aveva modificato la propria denominazione la società Luigi Stoppani SpA nell’anno 2004 - falliva, rimanendo inadempiente agli obblighi gravanti sulla società in base alla citata ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Tali obblighi riguardavano: il costante mantenimento delle attività di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda attraverso l’emungimento e trattamento delle acque prelevate dai pozzi della barriera idraulica; l’immediato smaltimento dei fanghi derivanti dall’impianto di trattamento delle acque di falda contaminate presso idoneo impianto autorizzato, la ripresa delle attività di rimozione e smaltimento dell’amianto previa presentazione dei relativi piani di lavoro alla USL competente, la ripresa delle attività di decommissioning delle strutture impiantistiche previa predisposizione dei relativi piani, con particolare riferimento al problema degli edifici contaminati dalla presenza di cromo, la rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti presenti nell’area di stabilimento e la costante manutenzione di tutte le reti di drenaggio delle acque superficiali al fine di garantirne l’opportuno convogliamento.
Successivamente, con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3981 del 18 novembre 2011, il Prefetto di Genova è stato nominato Commissario delegato, con poteri sostitutivi in ordine agli interventi di bonifica.
Lo stato di emergenza e la gestione commissariale, che inizialmente dovevano terminare il 31 dicembre 2007, sono stati successivamente prorogati fino al 31 dicembre 2018 (articolo 1, comma 1133, della legge di bilancio 2018 – L. n. 205/2017)e , da ultimo, il citato articolo 12 del D.L. 27/2019 ha ridefinito la gestione degli interventi e indicato, al comma 1, il termine del 31 dicembre 2021 per gli stessi.
Per approfondire le vicende giudiziarie e ambientali del sito Cogoleto-Stoppani, si veda anche il relativo capitolo dedicato alla vicenda nell’ambito della Relazione territoriale sulla regione Liguria presentato nella XVII legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.
Più di recente, il documento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 (richiamato anche nella relazione illustrativa alla disposizione) indica il dettaglio degli interventi da programmare in fase di definizione, indicando - con riferimento al Settore Bonifiche aree inquinate- per la regione Liguria, 14,8 milioni di euro per il SIN di Cogoleto Stoppani.
Articolo 15, commi 4 e 5
(End of waste)
L’articolo 15, ai commi 4 e 5, proroga di un anno, sino al 2025 in luogo del 2024 originariamente previsto, la disposizione in materia di gruppo di lavoro per l’adozione dei criteri end of waste presso il Ministero dell'ambiente, prevedendo al riguardo l'arco temporale dal 2021 al 2025 - anziché dal 2020 al 2024 previsto dalla norma previgente - e recando la relativa copertura degli oneri pari a 200.000 di euro per l'anno 2025.
Più nel dettaglio il comma 4 proroga di un anno, prevedendo l'arco temporale dal 2021 al 2025 - anziché dal 2020 al 2024 previsto dalla norma previgente - le disposizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, in materia di gruppo di lavoro per l’adozione dei criteri end of waste.
Il comma 5 dell'articolo 14 bis suddetto, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti specifici di end of waste (previsti dal comma 2 dell'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente), ha infatti previsto l’istituzione di un gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente, disciplinando l’individuazione dei membri del gruppo di lavoro nonché le relative retribuzioni. Viene ivi stabilito che il Ministero dell'ambiente è autorizzato a individuare cinque unità di personale pubblico, di cui almeno due con competenze giuridiche e le restanti unità con competenze di natura tecnico-scientifica da collocare presso l'ufficio legislativo. Le predette unità possono essere scelte dal Ministro dell'ambiente tra i dipendenti pubblici in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ovvero, in alternativa, possono essere stipulati fino a cinque contratti libero-professionali, mediante procedura selettiva per titoli e colloquio, per il reperimento di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso delle competenze previste. Per tale finalità, l'articolo 14-bis ha autorizzato (al comma 6 dell'articolo 14-bis, non novellato dalla disposizione di proroga in esame) la spesa di 1 milione di euro, prevedendo 200.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.
Il comma 5 della norma di proroga ora in esame reca la relativa copertura finanziaria degli oneri conseguenti alla proroga dell'arco temporale previsto, al periodo dal 2021 al 2025 anziché dal 2020 al 2024.
Si prevede quindi che agli oneri derivanti dalla disposizione di proroga recata dal comma 4, pari a 200.000 di euro per l'anno 2025, si provveda mediante corrispondente riduzione per 200.000 di euro dall'anno 2022, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione fondi da ripartire dello stato di previsione del MEF per l'anno 2020, parzialmente utilizzando allo scopo l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Al riguardo, si rammenta che il vigente co. 6 dell'articolo 14-bis - non modificato dalla proroga qui in esame- stabilisce che ai relativi oneri per l'istituzione del gruppo di lavoro di cui al comma 5 (ora posticipati al quinquennio 2021-2025 per effetto della proroga in esame), pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Si valuti di coordinare il comma 5 della disposizione in esame con il vigente comma 6 dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 101/2019 alla luce della proroga.
La relazione illustrativa alla disposizione di proroga afferma che la proroga è disposta tenuto conto dei ritardi, anche a causa dell'emergenza COVID-19, nella costituzione del gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare finalizzato ad assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 184-ter del codice dell'ambiente in materia di end of waste.
In materia di end of waste, si ricorda poi, in sintesi, che l’articolo 14-bis ha modificato ed integrato la disciplina relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto (c.d. end of waste) contenuta nell’art. 184-ter del Codice dell'ambiente, già sopra richiamato. Il comma 2 di tale disposizione ha peraltro dettato, con una riscrittura del comma 3 dell’art. 184-ter del Codice ambientale, una nuova disciplina transitoria applicabile nelle more dell’emanazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, c.d. end of waste (dopo quella già operata dall’art. 1, comma 19, del D.L. 32/2019 c.d. decreto-legge sblocca cantieri). Per un'ampia ricostruzione della disciplina ivi recata, nonché della giurisprudenza in materia, si veda il dossier relativo al disegno di legge di conversione del D.L. 101/2019, con riguardo all'articolo 14-bis dello stesso.
L'art. 184-ter del Codice dell'ambiente reca la Cessazione della qualifica di rifiuto, ed è in vigore dal 26 settembre 2020. In base alla disposizione, un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle condizioni indicate in norma. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. In base al co. 2, i criteri sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. In attuazione di tale disposizione, sono stati adottati il D.M. 14 febbraio 2013, n. 22 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari - CSS), il D.M. 28 marzo 2018, n. 69 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso), il D.M. 15 maggio 2019, n. 62 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona -PAP), e il D.M. 31 marzo 2020, n. 78 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); si ha inoltre notizia della adozione del D.M. relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto di carta e cartone.
Si ricorda infine, in materia di cessazione della qualifica di rifiuto, che con la delibera 6 febbraio 2020, n. 67 sono state emanate, dal Sistema nazionale di protezione ambientale (SNPA), linee guida per l'applicazione della nuova disciplina end of waste. Per ulteriori approfondimenti in materia, si veda anche il tema web a cura della Camera.
Articolo 15, comma 6
(Obbligo etichettatura imballaggi)
Il comma 6 dell'articolo 15 interviene sul termine di decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi posti a carico dei produttori ai sensi dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del codice dell'ambiente, sospendendo l'applicazione di tali obblighi fino al 31 dicembre 2021.
In base al comma 6, è sospesa - fino al 31 dicembre 2021- l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante il codice dell'ambiente.
Tale disposizione prevede che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
La sospensione applicativa disposta con la norma qui in esame non incide quindi, invece, sul secondo periodo della disposizione del codice ambiente, che reca l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione europea.
Si tratta, con riferimento all'articolo 219 del codice ambiente, di una disposizione (già modificata dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128) recentemente riscritta dall'art. 3, comma 3, lett. c), D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, nell'ambito del recepimento del c.d. pacchetto sull'economia circolare. Il recente D.Lgs. n. 116/2020 ha infatti recato l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, recando al suo articolo 3 modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV, in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, con specifico riferimento alla gestione degli imballaggi.
In sede di recepimento della direttiva europea nell'ambito del pacchetto economia circolare, è stato novellato l'articolo 219 del codice ambientale, modificandone il comma 5, al fine di stabilire che l'etichettatura di tutti gli imballaggi deve essere effettuata non più in base alle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale (come prevedeva il testo vigente prima del D. Lgs. 116/2020) bensì secondo le norme tecniche UNI applicabili. Per un'ampia disamina dei contenuti della normativa di recepimento della normativa europea in materia di imballaggi, si veda il dossier relativo allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva europea (Atto del Governo 169).
Si fa presente che, con riferimento alla disposizione in parola, qui oggetto di sospensione applicativa, alcune associazioni di categoria avevano rilevato dubbi interpretativi, soprattutto in ordine ai contenuti da riportare in etichetta. Al riguardo, CONAI aveva promosso una consultazione pubblica di linee guida sull’etichettatura ambientale degli imballaggi, fino al 30 novembre 2020; si evidenziava al riguardo il profilo critico della definizione delle informazioni da riportare sugli imballaggi, rilevando il Conai come la individuazione delle norme UNI applicabili, a cui la norma rimanda, fosse urgente e necessario.
La relazione illustrativa alla norma qui in esame afferma come la disposizione sull'obbligo di etichettatura, qui oggetto di proroga, è entrata in. vigore 'senza un adeguato periodo transitorio per l'adeguamento da parte degli operatori interessati', rilevando problemi applicativi e anche in relazione all'ingenerare la 'necessità di smaltire ingenti quantità di residui di magazzino in un lasso di tempo oggettivamente non sostenibile'. La relazione stessa ricorda come, nella versione del citato articolo 219, comma 5, previgente al d.lgs. n. 116 del 2020, fosse infatti prevista l'adozione di un decreto attuativo da parte del Ministero dell'ambiente (mai emanato), mentre nella attuale formulazione si detta una disciplina immediatamente applicabile, senza necessità di provvedimenti attuativi e senza un regime transitorio, per cui, attese le difficoltà tecniche manifestate dagli operatori (quali, ad esempio, l'adeguamento dei sistemi di stampaggio delle nuove etichette, la mancanza di indicazioni tecniche precise) nel conformarsi alla nuova disciplina si renderebbe necessario dettare un regime transitorio di sospensione dell'efficacia della disposizione fino al 31 dicembre 2021.
Si ricorda che le norme UNI sono stabilite dall'Ente Nazionale italiano di Unificazione che rappresenta il nostro paese a livello di normazione europea (CEN, comitato europea di standardizzazione) e a livello mondiale (ISO, organizzazione internazionale di standardizzazione).
Si ricorda infine che, in base alla norma dell'articolo 219, comma 5, secondo periodo (periodo non oggetto invece della sospensione applicativa qui in esame, come sopra evidenziato), i produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione europea.
Si segnala che il profilo della etichettatura è disciplinato a livello europeo, in connessione agli obiettivi - nell'ottica dell'economia circolare - di raccolta, riutilizzo, nonché recupero e riciclaggio degli imballaggi, oltreché di informazione al consumatore.
Si ricorda in particolare che la c.d. Direttiva “imballaggi” direttiva 94/62/CE, stabilisce all’art. 8 (marcatura e sistema di identificazione) che, per facilitarne la raccolta, il reimpiego e il recupero – incluso il riciclaggio – l’imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell’industria interessata, la natura del/i materiale/i utilizzato/i; si prevede poi l'obbligo di marcatura apposta sull’imballaggio stesso o sull’etichetta, la quale deve essere chiaramente visibile e di facile lettura (par. 4, art. 8 Dir.).
La decisione 97/129– che riguarda tutti gli imballaggi di cui alla Direttiva 94/62/CE – istituisce poi la numerazione e le abbreviazioni su cui si basa il sistema di identificazione.
Si ricorda che la Direttiva (UE) 2018/852 modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, introducendo, tra l'altro alcuni obiettivi di riciclaggio per gli imballaggi: entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato; entro il 31 dicembre 2030 il 70% di tutti i rifiuti da imballaggio (con percentuali specifiche per i singoli materiali), consentendo la direttiva agli Stati membri di posticipare il raggiungimento di questi obiettivi fino a un massimo di 5 anni (poste alcune condizioni tra cui: assicurare almeno alcune percentuali minime di riciclaggio; che vengano esplicitate e sia avvisata la Commissione europea in ordine alla necessità di tale posticipo al massimo 24 mesi prima del termine prefissato).
Si valuti la disposizione, con riferimento alla prevista sospensione dell'obbligo di etichettatura, in relazione al quadro europeo in materia di etichettatura degli imballaggi.
Si fa presente che l'articolo 261 del codice, in materia di sanzioni, con specifico riferimento agli imballaggi, prevede al comma 3 che a chiunque immetta nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5 si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro.
Al riguardo, si segnala che l’obbligo di etichettatura degli imballaggi è entrato in vigore il 26 settembre 2020 e non sono stati previsti periodi transitori in relazione all’adeguamento alle nuove prescrizioni da parte dei produttori obbligati. Con riferimento al periodo intercorso dalla entrata in vigore e sino alla sospensione della applicazione prevista dalla norma in esame, la norma non appare quindi chiarire il profilo degli eventuali effetti già prodotti, con particolare riguardo ad eventuali profili sanzionatori.
Si valuti di chiarire, sul piano temporale, gli effetti della disposizione, con particolare riguardo ad eventuali profili sanzionatori e ad eventuali effetti già prodotti.
Articolo 16, comma 1
(Proroga gestione commissariale dell'Agenzia Torino 2006)
L’articolo 16, comma 1, proroga sino al 31 dicembre 2021 la gestione commissariale dell'Agenzia Torino 2006.
La norma in questione, in base agli elementi presenti nella relazione illustrativa, mira a garantire l'ottimale svolgimento delle attività che residuano dall'esercizio della gestione commissariale dell'Agenzia Torino 2006.
La proroga è volta alla definizione:
§ del contenzioso pendente presso il Tribunale di Torino;
§ delle procedure espropriative ancora pendenti, riguardanti aree e terreni la cui acquisizione si è resa necessaria al fine di effettuare i lavori connessi ai giochi olimpici invernali Torino 2006;
§ del completamento di numerosi interventi di manutenzione straordinaria e di completamento degli impianti olimpici.
A tale riguardo si ricorda che la gestione commissariale dell'Agenzia "Torino 2006" è stata disposta dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, la quale, all'art. 3, comma 25, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 fossero svolte, entro il termine di tre anni, da un commissario liquidatore nominato con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il suddetto termine di tre anni è stato più volte prorogato, da ultimo dalla legge n. 145 del 2018, fino al 31 dicembre 2020. Parimenti, più volte è stata prorogata la durata dell'incarico del commissario liquidatore, da ultimo con DPCM del 19 aprile 2019.
Articolo 16, comma 2
(Proroga operatività dei Comparti dei Fondi per concessione di garanzie e contributi in conto interessi su finanziamenti del sistema bancario per esigenze di liquidità, gestiti per conto dello Stato dall’Istituto per il Credito Sportivo)
L'articolo 16, comma 2, proroga al 30 giugno 2021 l'estensione delle facoltà operative del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, entrambi gestiti e amministrati dall'Istituto per il credito sportivo, alle operazioni di liquidità.
Nel dettaglio, viene modificato l'articolo 14, commi le 2, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, posticipando al 30 giugno 2021 il pre-vigente termine del 31 dicembre 2020.
Si rammenta che l'articolo 14 del decreto-legge n. 23 del 2020 sopra menzionato prevede l'estensione delle facoltà operative del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, entrambi gestiti e amministrati dall'Istituto per il Credito Sportivo, alle operazioni di liquidità. A tal fine, si assegna, per l'anno 2020, una dotazione di 30 milioni di euro al primo Fondo e di 5 milioni di euro al secondo.
In particolare, il comma 1 dell'articolo 14 dispone che il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva di cui all’articolo 90, comma 12, della legge finanziaria 2002 (legge n. 289 del 2002) può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il credito sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242 del 1999.
A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020, per la cui gestione è autorizzata l’apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all’Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
Il comma 2, invece, prevede inoltre che il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva di cui all’articolo 5, comma 1, della legge n. 1295 del 1957 (si veda il box seguente), può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242 del 1999, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell’Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l’anno 2020.
Nella relazione illustrativa il Governo chiarisce che tale proroga dell'operatività dei Fondi dell'Istituto per il Credito Sportivo nell'ambito dei finanziamenti per operazioni di liquidità si rende necessaria per il perdurare degli effetti della crisi pandemica da COVID-19 nel settore dello Sport e per poter utilizzare le somme disponibili a seguito del rifinanziamento del comparto di garanzia per 30 milioni di euro operato dall'articolo 31, comma 4-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 e del comparto per contributi in conto interessi per 5 milioni operato dall'articolo 2 del decreto-legge n. 137 del 2020.
La relazione illustrativa specifica inoltre che la proroga dell'operatività fino al 30 giugno 2021 viene concessa in accordo con la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19[12].
Nella relazione tecnica si precisa che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché le risorse finanziarie interessate dalla proroga sono nell'ambito di quelle indicate dall'articolo 14 del decreto-legge n. 23, pari a complessivi 35 milioni di euro per l'anno 2020, già oggetto di trasferimento all'Istituto per il Credito Sportivo mediante il bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri e ancora disponibili.
L'Istituto per il credito sportivo è un ente pubblico economico istituito con la legge n. 1295 del 1957, e successivamente disciplinato dal D.P.R. 20/10/2000, n. 453, che opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali. Si tratta quindi di una banca pubblica che opera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 151 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario). Finalità dell'Istituto è quella di erogare, a favore di soggetti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività. Alle menzionate finalità l'Istituto provvede con le risorse derivanti del proprio patrimonio e con l'emissione di obbligazioni.
Il patrimonio dell'Istituto, la cui consistenza è accertata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, tenendo conto dei diritti eventualmente acquisiti dai soggetti partecipanti al fondo di dotazione, è costituito:
a) dal fondo di dotazione, conferito dai partecipanti, nonché dal fondo di garanzia, conferito dal CONI;
b) dal fondo patrimoniale di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni;
c) dalle riserve.
Dai dati più recenti, riportati dal bilancio dell'esercizio finanziario 2019, risulta un patrimonio netto di circa 916 milioni di euro e un utile di esercizio pari a circa 17,4 milioni di euro.
Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo esercita sull'Istituto la vigilanza a norma dell'articolo 157, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998, dell'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 368 del 1998, e dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i poteri di vigilanza per quanto di propria competenza.
In forza dell'articolo 7 (Fondi Speciali) del vigente Statuto, l’Istituto gestisce e
amministra a titolo gratuito due Fondi Speciali, di titolarità dello Stato:
a) Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva;
b) Fondo di Garanzia ex lege n. 289/02 per l’impiantistica sportiva.
Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva
L’Istituto può concedere contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive, anche se accordati da altre banche e dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., utilizzando, nel rispetto delle procedure fissate dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, le disponibilità di un Fondo speciale costituito presso l’Istituto
medesimo, previsto dall’articolo 5 della legge n. 1295 del 1957 e alimentato con il versamento da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’aliquota a esso spettante, a norma dell’articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonché con l'importo dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 496 del 1948, colpiti da decadenza.
I contributi sono concessi previo parere tecnico del CONI sul progetto. Alla fine dell'esercizio finanziario 2019, il Fondo speciale per i contributi presentava una disponibilità di 197,5 milioni di euro.
Da ultimo, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, articolo 1, comma 653) ha incrementato, per il 2019, le risorse del Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive nella misura di 12,8 milioni di euro a valere sulle disponibilità iscritte nel bilancio dell'Istituto per il credito sportivo.
Fondo di Garanzia ex lege n. 289/02 per l’impiantistica sportiva
Ai sensi dell’articolo 90, comma 12, della legge n. 289 del 2002, presso l’Istituto è istituito il Fondo di Garanzia per la fornitura di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive, nonché di ogni altro soggetto pubblico e privato che persegua anche indirettamente finalità sportive.
Il Fondo è gestito in base a criteri approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall’Autorità di Governo con la delega allo sport, ove nominata, su proposta dell’Istituto, sentito il CONI.
Al Fondo possono essere destinati nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato e da Enti Pubblici.
Le disponibilità dei Fondi Speciali di cui al precedente articolo 7, previa deliberazione del Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, possono essere depositate su conti correnti accesi presso l’Istituto o altre banche e possono essere investite in titoli, emessi o garantiti dallo Stato o da altre entità sovranazionali, o in quote di fondi comuni di investimento. I Fondi Speciali devono, peraltro, assicurare in ogni momento le disponibilità liquide sufficienti per l'erogazione dei contributi concessi e per l’assolvimento delle obbligazioni a fronte delle garanzie prestate.
I proventi netti dei suddetti investimenti, così come periodicamente accertati dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, sono portati a incremento dei Fondi medesimi.
Al termine dell'esercizio finanziario 2019, il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva presentava una consistenza di 59,6 milioni di euro.
Per una rassegna degli interventi più recenti in materia di impianti sportivi e promozione dello sport, si rinvia al dossier curato nell'ambito dei temi della Camera.
Articolo 17
(Termine per la conclusione della ricostruzione privata - terremoto de L'Aquila - Casa Italia)
L’articolo 17 stabilisce il termine del 30 settembre 2021 per la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo. Viene inoltre stabilito che, in caso di accertamenti necessari per verificare il maggior danno provocato dal sisma avvenuto in Centro-Italia nel 2016-2017, nonché per gli interventi previsti nei comuni del cratere diversi dall’Aquila, il termine per la presentazione della domanda di contributo è il 30 settembre 2022.
La norma in esame, che introduce il comma 2-bis all'articolo 67-ter del D.L. 83/2012, stabilisce che, al fine di concludere rapidamente gli interventi per la ricostruzione privata in determinati comuni colpiti dal sisma avvenuto in Abruzzo nel 2009 (di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39), gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2021, pena la decadenza dal beneficio.
L’art. 1, comma 3 del D.L. 39/2009 prevede che gli interventi per la ricostruzione, previsti dall’art. 3, comma 1 del medesimo D.L. 39/2009, si applichino ai comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, che hanno risentito di un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado, nonché ai beni localizzati al di fuori dei territori dei suddetti comuni, in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata, come individuati dal decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009[13].
Gli interventi previsti dall’art. 3, comma 1 del D.L. 39/2009 riguardano la concessione di contributi, anche con le modalità del credito d’imposta e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, in particolare, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili, l’acquisto di abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta e la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati.
L’art. 67-ter del D.L. 83/2012 disciplina la gestione ordinaria della ricostruzione in Abruzzo. In particolare, il comma 2 dell’art. 67-ter ha istituito due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere nonché sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39. Tali Uffici forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualità, effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze. Gli Uffici curano, altresì, l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati dai comuni, anche mediante l'istituzione di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo.
La norma in esame prevede, inoltre, che, per gli interventi per i quali è necessario accertare un maggior danno, collegato agli eventi sismici avvenuti nel Centro-Italia nel 2016-2017 (cioè nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/16), e per quelli da realizzare nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi da L'Aquila, o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2022, pena la decadenza dal beneficio.
La disposizione in esame prevede altresì che il comune, avvalendosi degli strumenti previsti per gli interventi ricostruttivi dall'art. 67-quater, comma 2, lettera a) del D.L. 83/2012, possa sostituirsi al privato inadempiente.
L'articolo 67-quater, comma 2, lettera a) del D.L. 83/2012 prevede, in particolare, interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi, che devono essere iniziati entro il termine inderogabile stabilito dal comune. Decorso inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida, con i procedimenti in essere per la ricostruzione privata, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri.
Per ulteriori approfondimenti sugli interventi previsti per il sisma Abruzzo 2009 si rinvia al tema “terremoti” sul sito della Camera dei deputati.
L’articolo 17, commi 1-bis e 1-ter, proroga al 31 dicembre 2022 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.
In dettaglio, le norme in commento intervengono sull’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, al fine di prorogare dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.
Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (articolo 1, comma 3, del D.L. 74/2012) è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 (art. 15, comma 6, D.L. 162/2019). Per ulteriori approfondimenti si rinvia al tema web “Terremoti” della Camera dei deputati.
Si ricorda che l’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, prevede che i contributi destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma del 2012, al fine di garantirne la continuità produttiva, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato.
A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel limite massimo di 6.000 milioni di euro. Con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2012 e 19 maggio 2014 sono state definiti i criteri e le modalità di operatività della garanzia dello Stato, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di spesa autorizzato.
In particolare, il comma 4-bis dell’articolo 3-bis, qui modificato, prevede che i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro il 31 dicembre 2021. Le somme non utilizzate entro la data di scadenza di cui al periodo precedente ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte, con provvedimento delle autorità competenti, sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione bancaria italiana, anche in compensazione del credito di imposta già maturato. Si ricorda che tale co. 4-bis è stato inserito dall'art. 25-quinquies, comma 1, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, come convertito in legge (L. 17 dicembre 2018, n. 136).
L’articolo 17-bis – introdotto dalla Camera dei deputati – proroga fino al 15 agosto 2021 i contratti a tempo determinato, in essere alla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione in esame, instaurati ai sensi della normativa vigente per fronteggiare le necessità conseguenti al crollo del viadotto Polcevera, avvenuto il 14 agosto 2018.
La suddetta proroga riguarda i contratti a tempo determinato instaurati per la predetta finalità ai sensi dell’articolo 2 del D.L. 109/2018, che ha introdotto per il triennio 2018-2020 (termine così prorogato dall’art. 15, co. 3, della L. 162/2019) la possibilità per le amministrazioni territoriali della Liguria[14], nonché per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova e l’Autorità del sistema portuale del Mar Ligure occidentale di assumere, previa autorizzazione del Commissario delegato per l'emergenza (nominato con ordinanza n. 539 del 20 agosto 2018), fino a 320 unità di personale a tempo determinato[15], anche in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente.
Si ricorda che il comma 3 del richiamato articolo 2 del D.L. 109/2018 prevede per le suddette assunzioni la facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti (anche di altre amministrazioni) per profili professionali compatibili con le esigenze, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato. Nel caso in cui non sia possibile individuare nelle suddette graduatorie personale del profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità anche semplificati
Agli oneri conseguenti alla proroga prevista dalla norma in commento – pari a 2.390.161 euro per il 2021 – si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’ordinanza n. 539 del 20 agosto 2018, intestata al Commissario delegato per l’emergenza derivante dal crollo del viadotto Polcevera[16].
Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno – pari a 1.230.933 euro per il 2021 – si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all’art. 6, co. 2, del D.L. 154/2008).
L’articolo 17-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone diverse misure, a favore dei territori colpiti dal sisma del 2016-2017, contenute nei seguenti commi.
Il comma 1 esenta le attività produttive per l’anno 2021 dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e dal canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2021 le esenzioni previste per determinate utenze (energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia) localizzate nelle "zone rosse" all’interno delle località colpite dai sismi iniziati nel 2016.
Il comma 3 prevede il differimento al 31 dicembre 2021 dei termini (scaduti il 31 dicembre 2020) entro i quali, nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, è possibile utilizzare le procedure derogatorie previste per il deposito temporaneo delle macerie derivanti da tali eventi sismici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, nonché per il trattamento e il deposito dei materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere provvisionali connesse all'emergenza in corso nei territori in questione.
Il comma 4 prevede, sempre per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017, l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, per importi inferiori a 150.000 euro, in deroga alle norme del Codice dei contratti pubblici, fino al completamento delle previste attività di ricostruzione.
Il comma 1 stabilisce che per l’anno 2021, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, non sono dovuti il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (istituiti dall’articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).
La norma riproduce il contenuto del comma 997 della legge di bilancio 2019, che aveva esentato – per gli anni 2019 e 2020 - le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, dall’imposta comunale sulla pubblicità e dal canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Tali imposte e canoni sono ora sostituiti dai canoni oggetto della norma in commento, a seguito della riforma operata dal citato articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall’agevolazione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l’anno 2021.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall’applicazione del primo periodo.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2021 le esenzioni tariffarie previste dal secondo periodo del comma 25 dell’articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, attualmente previste fino al 31 dicembre 2020.
Il secondo periodo del comma 25, richiamato dalla disposizione, affida alle Autorità di regolazione competenti in materia di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia il compito di introdurre, con propri provvedimenti, specifiche esenzioni a favore delle utenze localizzate in "zona rossa", istituita mediante apposita ordinanza sindacale prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017.
Il differimento in esame consente di allineare i termini in questione con la scadenza dello stato di emergenza nei territori in questione. Si ricorda infatti che la scadenza dello stato di emergenza nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, è prevista per il 31 dicembre 2021 (in virtù di una serie di proroghe, l’ultima delle quali disposta dall’art. 57 del D.L. 104/2020).
Per una sintesi della normativa adottata nella presente legislatura in favore dei territori in questione si rinvia al paragrafo “Gli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale” della scheda web “Terremoti”.
Il comma 3 differisce dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine, ricorrente nel comma 7 dell’art. 28 del D.L. 189/2016, relativo al deposito del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione.
Il termine del 31 dicembre 2020 previsto dalla norma vigente risulta dalla proroga di un anno, operata dall'art. 15, comma 7-sexies del D.L. 162/2019, del termine inizialmente fissato al 31 dicembre 2019.
Il testo vigente del comma 7 dell’art. 28 del D.L. 189/2016 prevede, al primo periodo, l’individuazione (anche in deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica), da parte dei soggetti pubblici all'uopo autorizzati, di eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti fino al 31 dicembre 2020 (termine ora differito dalla norma in esame al 31 dicembre 2021), autorizzati, sino alla medesima data, a ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
Il secondo periodo del comma 7 dell’art. 28 prevede altresì che i siti di deposito temporaneo già individuati (sulla base delle previsioni dell’art. 3, comma 1, dell’ordinanza di protezione civile emanata il 1° settembre 2016) sono autorizzati, nei limiti temporali necessari, fino al 31 dicembre 2020 (e quindi, in virtù del differimento in esame, fino al 31 dicembre 2021), e possono detenere i rifiuti già trasportati per un periodo non superiore a dodici mesi.
Il terzo periodo del medesimo comma 7 prevede inoltre che, per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali in questione, possono essere autorizzati in deroga, fino al 31 dicembre 2020 (e quindi, in virtù del differimento in esame, fino al 31 dicembre 2021) aumenti di quantitativi e tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneità e compatibilità dell'impianto, senza che ciò determini modifica e integrazione automatiche delle autorizzazioni vigenti degli impianti.
Il comma 3 differisce, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, anche il termine di operatività della disciplina derogatoria in materia di terre e rocce da scavo prevista, dal comma 13-ter dell’art. 28 del D.L. 189/2016, per i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere provvisionali connesse all'emergenza in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici in questione.
Il termine del 31 dicembre 2020 previsto dalla norma vigente risulta dalla proroga di un anno, operata dall'art. 15, comma 7-sexies del D.L. 162/2019, del termine inizialmente fissato al 31 dicembre 2019.
L’art. 28, comma 13-bis, del D.L. 189/2016 prevede che i materiali da scavo citati siano gestiti secondo le disposizioni dettate dai commi da 13-ter a 13-octies del medesimo articolo, in deroga alle disposizioni generali contenute nell’art. 266 del D.Lgs. 152/2006, nel D.M. Ambiente 161/2012 e nel D.L. 69/2013.
Il successivo comma 13-ter dell’art. 28 disciplina invece il trasporto in siti di deposito intermedio dei citati materiali, in deroga alla lettera b) del comma 1 dell'art. 41-bis del D.L. 69/2013 e all'art. 5 del D.M. Ambiente 161/2012.
In deroga alle disposizioni richiamate, lo stesso comma 13-ter dispone che i materiali di scavo in questione, qualora ricorrano le condizioni individuate dallo stesso comma, possono essere trasportati e depositati in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale, assumendo fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto (e quindi collocandosi al di fuori della normativa relativa ai rifiuti).
Le disposizioni citate (vale a dire il D.M. 161/2012 e l’art. 41-bis del D.L. 69/2013) sono state abrogate dal D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, con cui è stato adottato il regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo (TRS) il quale, tra l’altro, disciplina la gestione delle TRS qualificate come sottoprodotti[17].
L’art. 27 di tale regolamento, però, dispone che i piani e i progetti di utilizzo delle TRS già approvati prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso restano disciplinati dalla relativa normativa previgente, che si applica anche a tutte le modifiche e agli aggiornamenti dei suddetti piani e progetti intervenuti successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, nonché che i progetti per i quali alla data di entrata in vigore del regolamento è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati dalle relative disposizioni.
Il comma 4 aggiunge la lettera a-bis all’art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020, al fine di stabilire che nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016 (vale a dire i comuni del c.d. cratere sismico relativo agli eventi sismici iniziati in Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016, che hanno colpito le regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria), le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro.
In base all’art. 1, comma 1, del D.L. 76/2020 si prevede, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), l’applicazione di specifiche procedure di affidamento (cioè affidamento diretto e procedura negoziata senza bando per determinati importi), se la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia stato adottato entro il 31 dicembre 2021.
In base al comma 2 dell’art. 1 del D.L. 76/2020, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 35 del Codice, secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
b) procedura negoziata senza bando, di cui all’art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici (ovvero di un numero superiore di operatori, graduato a seconda dell'importo del contratto, come di seguito specificato) ove esistenti; si prevede a tal fine il rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, e l'individuazione degli operatori economici in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per determinati fattispecie di affidamenti.
L’art. 1, comma 2 del D.L. 76/2020 prevede, inoltre, che le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. Per ulteriori approfondimenti vedi il dossier del Servizio studi relativo al D.L. 76/20.
In sostanza, con l’introduzione della norma in esame, solo per i territori colpiti dai suddetti eventi sismici del 2016-2017 e fino al completamento delle previste attività di ricostruzione, si applica la prevista possibilità di affidamento diretto per importi inferiori a 150.000 euro, oltre che nel caso di affidamento di lavori, anche per l’eventualità di affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione (l’art. 1, comma 2 del D.L. 76/2020, per tali ultimi casi, prevede l’affidamento diretto solo per un importo inferiore a 75.000 euro).
Il comma in esame prevede, altresì, che tale deroga alla disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/16) valga fino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall’articolo 14 del D.L. 189/2016.
Si ricorda che la scadenza dello stato di emergenza nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, dichiarato dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, è prevista per il 31 dicembre 2021 (in virtù di una serie di proroghe, l’ultima delle quali disposta dall’art. 57 del D.L. 104/2020).
Per una sintesi della normativa emanata nella presente legislatura in favore dei territori in questione si rinvia al paragrafo “Gli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale” della scheda web “Terremoti”.
L’articolo 17-quater, inserito dalla Camera dei deputati, reca disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.
Il comma 1 dispone la proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 delle agevolazioni, anche di natura tariffaria a favore dei titolari delle utenze di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia relative a immobili inagibili in seguito agli eventi sismici.
Il comma 2 estende agli anni 2021 e 2022 la possibilità di escludere gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o inagibili in seguito a calamità naturali dal calcolo del patrimonio immobiliare ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (Isee).
Il comma 3 incrementa di 180 milioni di euro le risorse destinate all’erogazione dei contributi per interventi su edifici danneggiati dagli eventi sismici in questione e già interessati da precedenti eventi sismici.
Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2023, l’efficacia delle disposizioni in materia di impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da alcuni eventi sismici. Inoltre estende tale regime ad ulteriori risorse destinate al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all’assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti da sisma o evento calamitoso.
Il comma 5 prevede che i soggetti conduttori di un immobile in virtù di contratti di locazione pluriennale riferiti ad immobili adibiti ad abitazione principale, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, possono usufruire di un contributo, nel limite di 600.000 euro per l’anno 2021, non superiore all’importo dovuto per il pagamento di contributi per il rilascio del permesso di costruire.
Il comma 1 sostituisce il terzo periodo del comma 1-ter dell’articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, prorogando dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine della sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia nei comuni italiani colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 per i titolari di utenze che abbiano dichiarato, entro il 30 aprile 2021, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale ? dell’azienda con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti (Agenzia delle entrate e INPS).
La proroga delle agevolazioni si applica anche ai comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.
Le agevolazioni consistono nella sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia, con una rateizzazione dei predetti pagamenti e in agevolazioni di natura tariffaria disposte dalle competenti Autorità di regolazione.
Nell’articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, viene anche inserito un periodo che consente di prorogare a non meno di 120 mensilità la rateizzazione delle fatture già prevista per un periodo non inferiore a trentasei mesi (ai sensi del comma 25 dell’art. 2-bis del D.L. 148/2017).
Nell’articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 viene poi inserito un comma aggiuntivo (comma 1-quater), in base al quale le agevolazioni disciplinate dalla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM si applicano alle utenze e alle forniture situate nelle soluzioni abitative di emergenza, realizzate per i fabbisogni delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione.
La deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252 prevede - in attuazione delle disposizioni previste dal D.L. 189/2016 - agevolazioni a favore dei clienti e delle utenze colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, nonché le relative modalità di ottenimento, la rateizzazione delle fatture sospese, il recupero delle anticipazioni finanziarie e le compensazioni - a favore dei gestori del sistema idrico integrato (SII) e degli esercenti la vendita nel settori elettrico, del gas naturale e dei gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate - dei minori ricavi derivanti dall'applicazione delle suddette agevolazioni.
In considerazione delle compensazioni appena ricordate, nelle relazioni tecniche relative alle proroghe precedenti, si era sottolineato che tali misure non richiedono una norma di copertura finanziaria.
Il comma 2 prevede l’estensione agli anni 2021 e 2022 della possibilità di escludere gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o inagibili in seguito a calamità naturali dal calcolo del patrimonio immobiliare ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (Isee).
Si ricorda che il comma 986 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha escluso, per l’anno 2019, ai fini dell’accertamento dell’indicatore della situazione patrimoniale (Isee), dal calcolo del patrimonio immobiliare gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturali. L’esclusione opera nel limite di spesa di 2 milioni di euro.
L’Isee, istituito dal D.Lgs. 109/1998, è l'indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata. L'accesso a queste prestazioni, infatti, come ai servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (telefono fisso, luce, gas, ecc.) è legato al possesso di determinati requisiti soggettivi e alla situazione economica della famiglia.
Per una ricognizione dettagliata della disciplina dell’indicatore della situazione patrimoniale si rinvia alla scheda di lettura Riforma ISEE del Servizio Studi della Camera dei deputati.
Le verifiche di agibilità degli immobili colpiti da eventi sismici sono svolte da professionisti abilitati che adottano gli strumenti di rilievo (scheda AeDES) previsti all’articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 e all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2015.
Si ricorda inoltre che, per effetto delle novità introdotte dall’art. 3, comma 1, lett. i) e j), del D.Lgs. 222/2016 (cd. Scia 2), che, rispettivamente hanno sostituito l’art 24 e abrogato l'art. 25 del D.P.R. 380/2001 (testo unico edilizia), il certificato di agibilità di un immobile, in precedenza rilasciato dall’amministrazione comunale, costituisce oggi un'attestazione (segnalazione certificata a firma di un professionista abilitato) in ordine alla sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti tecnologici in essi installati, la cui verifica in ordine ai presupposti di sicurezza sopra citati è affidata direttamente al soggetto che realizza l'intervento edilizio.
Ai sensi del medesimo comma 2, alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in commento, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Il comma 3 modifica l’art. 13, comma 4, del D.L. 189/2016 – che ha destinato risorse nel limite di 40 milioni di euro per l’anno 2018 per l’erogazione dei contributi per interventi su edifici danneggiati dagli eventi sismici in questione e già interessati da precedenti eventi sismici – al fine di incrementare tale volume di risorse nel limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023.
L’articolo 13, comma 1, del D.L. 189/2016, disciplina il caso di immobili colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, ricompresi nella Regione Abruzzo e già danneggiati per effetto dell'evento sismico del 2009, stabilendo che, qualora questi siano stati già ammessi a contributo ai sensi del D.L. 39/2009 ed i lavori di ripristino dell'agibilità sismica non siano stati ultimati, il contributo aggiuntivo per i nuovi danni è in ogni caso richiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui al medesimo decreto-legge 39/2009.
Il primo periodo del comma 2 dispone che, fuori dei casi di cui al comma 1, qualora il nuovo danno determinato dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 sia di entità inferiore rispetto al danno già riportato dall'immobile, il contributo ulteriore è richiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui al D.L. 39/2009.
In base al successivo comma 4, l’erogazione dei contributi aggiuntivi di cui al comma 1 ed al primo periodo del comma 2 – da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione istituiti (per il sisma del 2009) dall’art. 67-ter del D.L. 83/2012 – è posta a carico della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 ed è oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione.
Lo stesso comma dispone, tra l’altro, che ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di euro 40 milioni per l'anno 2018, con le risorse della citata contabilità speciale (ove confluiscono, ai sensi dell’art. 4, comma 3, le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici in questione, nonché le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici ed eventualmente altre risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui trattasi, ivi incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza).
Il comma 4 incide sull’articolo 39 del D.L. n. 109/2018, in materia di impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici.
In particolare, modificando la lettera b) del comma 4 del predetto articolo, la disposizione in esame proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2023, l’efficacia delle disposizioni che prevedono la non assoggettabilità a procedura di sequestro e pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata, delle risorse pubbliche destinate a soggetti pubblici e privati, assegnate per specifici interventi riguardanti la ricostruzione delle aree interessate da eventi sismici, se depositate su conti correnti bancari a tale fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario.
Le disposizioni oggetto di proroga riguardano i territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito:
• le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo di cui all'art. 1 del D.L. 74/2012 (eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012);
• le regioni Abruzzo, Lazio Marche e Umbria di cui all’allegato 1 al D.L. 189/2016 (eventi sismici Italia centrale).
L’articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 - ferma restando la disciplina dell’art. 545 c.p.c. sui crediti impignorabili – introduce una deroga alla disciplina della responsabilità patrimoniale dettata dal codice civile.
Sono, infatti, dichiarate non soggette a procedura di sequestro e pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata le risorse pubbliche destinate a soggetti pubblici e privati, ove depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati da eventi sismici puntualmente indicati. La sottrazione alle procedure esecutive riguarda le somme il cui vincolo di destinazione concerne gli interventi di ricostruzione e riqualificazione post-sismica nei territori:
- della regione Abruzzo dell’aprile 2009, individuati nell’articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;
- della regione Emilia Romagna (provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia) e a Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’articolo 1 del D.L. 74/2012 (L. conv. 122/2012)
- delle regioni dell’Italia centrale (Abruzzo, Lazio Marche e Umbria), di cui all’allegato 1 al D.L. 189/2016 (L. conv. 229/2016).
L’articolo 39 stabilisce inoltre (comma 3):
- l’inefficacia degli atti di sequestro, pignoramento o di ogni eventuale azione esecutiva o cautelare in corso sulle somme depositate, atti che, comunque, non producono effetti sospensivi dell’accreditamento in favore dei beneficiari;
- l’assenza di obblighi di accantonamento delle somme.
Il medesimo articolo 39 specifica la temporaneità della disciplina introdotta precisandone l’efficacia sino: al 31 dicembre 2019, con riferimento al terremoto che ha colpito l’Abruzzo nel 2009; al 31 dicembre 2020, con riferimento agli eventi sismici che hanno colpito le regioni dell’Emilia Romagna e le regioni centrali, rispettivamente nel 2012 e nel 2016 (comma 4). Allo spirare dei predetti termini, gli importi che residuino nei conti correnti sono versati direttamente ai beneficiari secondo le regole della gestione commissariale (comma 5).
Per quanto riguarda la possibilità di sottrarre risorse della pubblica amministrazione all’esecuzione forzata, si ricorda che il principio della responsabilità patrimoniale (artt. 2740 e 2910 del codice civile) si applica generalmente anche allo Stato ed agli enti pubblici, ma con alcune limitazioni.
L’art. 2740 cc stabilisce che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (primo comma). Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge (secondo comma). L’art. 2910 cc prevede che il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile (primo comma). Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore (secondo comma).
Il principio della responsabilità patrimoniale illimitata sancito nell'art. 2740 c.c. trova applicazione anche nei confronti della P.A.: di fronte alla sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro la posizione della P.A. non è diversa, in linea di principio, da quella di altro debitore, con conseguente ammissibilità della esecuzione forzata per espropriazione (Trib. Milano 10 settembre 2007).
La giurisprudenza ha chiarito che l’impignorabilità di somme di denaro o di crediti dello Stato e degli altri enti pubblici deve risultare da apposita norma di legge (o da provvedimento amministrativo che nella legge trovi fondamento) che imprima a tali beni il vincolo di destinazione ad un pubblico servizio, in modo da creare un netto collegamento tra quelle entrate e determinati servizi pubblici (Cass., sentt. n. 9727/1995, n. 14847/2000, n. 15601/2005, n. 3287/2008).
La disposizione in esame, richiamando le “medesime finalità di cui al citato articolo 39” – senza tuttavia richiamarne l’ambito temporale di efficacia – prevede l’estensione del regime di sottrazione alle procedure di sequestro, pignoramento ed esecuzione forzata nonché di sospensione di ogni azione esecutiva e di inefficacia dei pignoramenti comunque notificati alle seguenti risorse:
• risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016, istituito dall’art. 4 del D.L. 189/2016;
• contributi, previsti dall’art. 7 del D.L. 189/2016, per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall’evento sismico;
• erogazioni liberali conseguenti a sismi o eventi calamitosi, di cui all'art. 100, comma 2, lettera m-bis), del D.P.R. 917/1986
Tale lettera è stata inserita dall’art. 17-bis del D.L. 189/2016, che fa riferimento alle “erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato e dei comuni, per contributi volontari versati in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito l'ente in favore del quale si effettua il versamento”.
• ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti.
Richiamandosi solo le finalità dell’articolo 39 del decreto legge n. 109 del 2018 e non fissandosi alcun limite temporale, non è previsto un termine di scadenza per il regime di impignorabilità delle risorse sopra elencate.
Si osserva che il comma 4 da un lato proroga fino al 31 dicembre 2023 l’impignorabilità delle risorse pubbliche destinate alla ricostruzione di specifici territori danneggiati da eventi sismici e dunque ribadisce il carattere temporaneo della norma, dall’altro introduce una disposizione a regime che prevede l’impignorabilità di ulteriori categorie di risorse pubbliche o private destinate alle medesime finalità.
Il comma 5 introduce una disposizione (nuovo comma 13-ter dell’art. 6 del D.L. 189/2016) che stabilisce che i soggetti conduttori di un immobile in virtù di contratti di locazione pluriennale riferiti ad immobili adibiti ad abitazione principale, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, possono usufruire di un contributo, nel limite di 600.000 euro per l’anno 2021, non superiore all’importo dovuto per il pagamento di contributi per il rilascio del permesso di costruire.
Si ricorda che la disciplina del contributo per il rilascio del permesso di costruire è contenuta negli articoli 16 e 17 del D.P.R. 380/2001 (testo unico in materia edilizia).
La norma chiarisce che il succitato requisito dell’abitazione principale doveva sussistere:
- alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1 del D.L. 189/2016;
- alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2 del D.L. 189/2016;
- alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-bis del D.L. 189/2016.
Si ricorda che l'allegato 1 del D.L. 189/216 riguarda i comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, mentre l'allegato 2 reca l'elenco dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016. L'allegato 2-bis contiene invece l’elenco dei comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017.
Per la finalità indicata è prevista la definizione, con apposito provvedimento del Commissario straordinario, dei criteri e delle modalità per richiedere, entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento stesso, il riconoscimento di un contributo nel rispetto del limite di spesa citato.
La norma precisa che il provvedimento citato dovrà essere emanato ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 189/216.
Tale comma 2 dispone che, per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Lo stesso comma disciplina le modalità di emanazione e comunicazione delle ordinanze stesse.
Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma il Commissario straordinario provvede con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario medesimo.
Si ricorda che l’art. 4 del D.L. 189/2016 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici in questione. Il comma 3 di tale articolo dispone che al Commissario straordinario per la ricostruzione è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo citato e confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici ed eventualmente altre risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui trattasi, ivi incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza.
Articolo 18
(Proroga risorse volte a contrastare la povertà educativa)
L’articolo 18, aggiungendo un comma 3-bis all’articolo 105 del D.L. 34/2020, consente di utilizzare fino al 30 giugno 2021 le risorse del Fondo per le politiche della famiglia destinate ai Comuni, per finanziare progetti volti contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei minori.
In proposito va ricordato che l’articolo 105 del D.L. 34/2020[18] (c.d. Decreto Rilancio) ha incrementato di 150 milioni di euro per l’anno 2020 il Fondo per le politiche della famiglia allo scopo di destinare una quota di risorse ai Comuni per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte ad introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, da giugno a settembre 2020, nonché progetti volti a contrastare la poverta' educativa e ad incrementare le opportunita' culturali e educative dei minori.
Più specificamente il comma 1 prevede che al fine di sostenere le famiglie, per l’anno 2020, una quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 223/2006 [19], pari, ai sensi del comma 3, a 150 milioni di euro, sia destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:
a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa fra 0 e 16 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;
b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei minori.
La misura è finalizzata a recuperare almeno in parte l’offerta educativa e culturale destinata ai bambini ed agli adolescenti che, a causa dell’emergenza sanitaria e della chiusura delle attività didattiche resa necessaria dall’attuazione delle misure di contenimento, non hanno potuto svolgere adeguate esperienze, anche di contatto sociale, al di fuori del contesto domestico e familiare. Nello stesso tempo essa viene incontro alle esigenze dei genitori/lavoratori chiamati nella Fase 2, a riprendere lo svolgimento della propria attività.
L'incremento è stato ripartito per 135 milioni con Intesa sul finanziamento a 6.147 Comuni per il potenziamento dei centri estivi, mentre i restanti 15 milioni vengono assegnati tramite bando, per progetti di contrasto alla poverta' educativa.
Va poi ricordato che il Fondo per le politiche della famiglia è stato istituito ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legge 223/2006 per promuovere e realizzare interventi a tutela della famiglia, nonché per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia. Il Fondo è stato ridisciplinato dalla legge 296/2006 (legge finanziaria 2007).
Recentemente, l'art. 3 del decreto legge 86/2018, in materia di riordino delle competenze dei Ministeri, ha confermato in capo al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità (ora Ministro per le pari opportunità e la famiglia), le funzioni precedentemente svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di famiglia, attribuendone ulteriori con la finalità di raccordare alcune competenze proprie della materia della famiglia, quali i profili relativi alle adozioni, nazionali e internazionali, nonché un più ampio novero di funzioni attinenti l'infanzia e l'adolescenza. Le conseguenti modifiche all'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio è avvenuto con l'adozione del DPCM 21 ottobre 2019.
Conseguentemente, la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 482, della legge 145/2018) ha introdotto una nuova disciplina e nuove finalizzazioni del Fondo, fra le quali si ricordano: interventi volti a valorizzare il ruolo dei Centri per la famiglia; definizione di criteri e modalità per la riorganizzazione dei Consultori familiari (previa intesa in sede di Conferenza unificata); percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani di crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive; progetti finalizzati alla protezione e la presa in carico dei minori vittime di violenza assistita; contrasto del fenomeno del cyberbullismo; interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati; interventi volti a favorire i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono dei minori; interventi in materia di adozione e affidamenti.
Dal 2019, la dotazione a regime del Fondo è pari a 100 milioni di euro.
In tema di povertà educativa va ricordato che la legge di bilancio 2019 (L. n.145/2018, art. 1, comma 478) ha prorogato e rifinanziato, per gli anni 2019, 2020 e 2021, il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, già istituito dalla legge di stabilità 2016 (legge 208/2015, art. 1, commi da 392 a 395), alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni di origine bancaria. Contestualmente, la citata legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 479 e 480) ha prorogato per il medesimo triennio 2019-2021 il credito d'imposta concesso alle fondazioni bancarie per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 relativo ai versamenti al predetto Fondo, riducendone però l'entità dal 75 al 65 per cento degli importi versati ed abbassandone il relativo limite di spesa da 100 a 55 milioni di euro annui.
Si segnala infine che, la legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), all'art. 1, co. 230, attribuisce all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) il compito di definire i parametri e gli indicatori misurabili al fine dell'individuazione di zone di intervento prioritario per la realizzazione di specifici interventi educativi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile sul territorio nazionale.
Ai sensi del comma 2 le modalità per il riparto della quota di risorse vengono definiti con decreto del Ministro con delega per le politiche familiari, previa intesa in sede di conferenza unificata[20], riservando la misura del 10 per cento per il finanziamento dei progetti volti a contrastare la povertà educativa e la restante quota al potenziamento dei centri estivi e dei servizi socioeducativi.
Più nel dettaglio il nuovo comma 3-bis, dell’articolo 105 del D.L. 34/2020 prevede che possano essere utilizzate fino al 30 giugno 2021 le risorse iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei limiti di 15 milioni di euro.
Come evidenziato nella relazione illustrativa le risorse in questione pari a 15 mln di euro, come da previsione di legge e da decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020, sono oggetto di specifica assegnazione, mediante avviso pubblico destinato ai soli Comuni, attualmente in corso.
L’articolo 18 in esame prevede poi che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154[21], convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre2008, n.189.
L’articolo 6, comma 2 del D.L. n. 154/2008 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione
di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis[22] dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004). All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.
Articolo 19
(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)
L’articolo 19 proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 - e comunque non oltre il 30 aprile 2021 (data modificata nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati) - i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 del decreto-legge in esame. Si prevede che all'attuazione delle disposizioni legislative in oggetto si provveda con le risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
L'allegato 1 del decreto-legge in esame reca un elenco di disposizioni legislative oggetto di proroga in base alla presente disposizione, illustrate nel dettaglio nell’apposita sezione del presente dossier.
In proposito si ricorda che tale allegato riprende alcune voci dell'allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020 (conv. dalla legge n. 124 del 2020) e successive modificazioni. L'art. 1, co. 3, del decreto-legge n. 125 del 2020 (conv. dalla legge n. 159 del 2020) ha modificato il citato allegato al DL n. 83 e prorogato al 31 dicembre 2020 (dal 15 ottobre) le disposizioni legislative ivi elencate.
La proroga è riferita alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre la data del 30 aprile 2021.
Tali termini sono attualmente coincidenti mentre nel testo iniziale del decreto-legge il termine ultimo espressamente fissato dall’art. 19 era individuato nel 31 marzo 2021 e la data di cessazione dello stato di emergenza, al momento dell’entrata in vigore del decreto-legge in esame, era fissata al 31 gennaio 2021 (ai sensi della delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020). Successivamente, con delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021, lo stato di emergenza da COVID-19 è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 e nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati anche il termine ultimo fissato dall’art. 19 in esame è stato fissato al 30 aprile 2021.
Si ricorda che, in base all’art. 24 del Codice di protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, la deliberazione dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è adottata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della regione o provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi.
In base al medesimo art. 24 la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo.
L’articolo 19 determina dunque il termine della proroga delle disposizioni legislative elencate nell’allegato 1 del presente decreto-legge facendo riferimento ad un atto non legislativo (la delibera del Consiglio dei ministri chiamata a definire la durata dello stato d'emergenza ai sensi dell’articolo 24 del codice della protezione civile), così operando un "rinvio mobile" a tale atto ma individuando al contempo un termine temporale ultimo, ora fissato al 30 aprile 2021 in coincidenza con la data di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.
Articolo 20
(Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali)
L’articolo 20, modificato nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, introduce alcune semplificazioni relative alla realizzazione dei collegamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolastici e degli edifici ospedalieri, attraverso la metodologia della micro trincea e prevedendo inoltre l’applicazione di una procedura semplificata ai fini delle comunicazioni amministrative necessarie per l’avvio dell’attività in questione. A seguito della modifica introdotta dalla Camera dei deputati, una ulteriore semplificazione procedurale è stata introdotta per gli interventi di modifica, installazione e adeguamento di impianti di telecomunicazione multi-operatore per la copertura mobile in banda ultra-larga.
Il comma 1 prevede che per i lavori relativi a collegamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolastici del sistema nazionale d’istruzione e degli edifici ospedalieri, ove il primo nodo di rete disponibile si trovi entro una distanza massima di 4 chilometri dagli edifici stessi, l’intervento di posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori è eseguito mediante riutilizzo di infrastrutture e cavidotti esistenti o, anche in combinazione tra loro, con la metodologia della micro trincea attraverso l’esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede.
Si prevede che l’operatore possa utilizzare la linea così realizzata per collegare in fibra ottica ad alta velocità anche gli ulteriori edifici presenti lungo il percorso.
Ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 62 del 2000 il sistema di istruzione nazionale è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.
Il comma 2, prevede che nella fattispecie sopra descritta, per la realizzazione dell’intervento da parte dell’operatore si applica l’articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.
L’articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dispone che, qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'avvio dei lavori è subordinato esclusivamente alla trasmissione, da parte dell'Operatore di comunicazione elettronica, alla soprintendenza e all'autorità locale competente, di documentazione cartografica prodotta dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e a quello dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti, nonché di documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati in prossimità dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, è altresì depositato presso la soprintendenza apposito elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi.
Qualora l’intervento di scavo interessi esclusivamente sedi stradali asfaltate e non pavimentate, è sufficiente la sola comunicazione di inizio lavori all’ufficio comunale competente e all'ente titolare o gestore della strada.
Nel caso in cui gli interventi di scavo sopra descritti si verifichino su autostrade o strade in concessione resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.
L’articolo 5, comma 1-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 dispone che l'ente titolare o gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità proposte dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, può concordare con l'operatore stesso ulteriori accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura e le concrete modalità di lavorazione allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale.
Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati è stato introdotto il comma 2-bis che prevede, per le medesime finalità di cui ai commi 1 e 2, che sia sufficiente la sola comunicazione di inizio lavori all’ufficio comunale competente, nonché, se diverso, all’ente titolare per gli interventi necessari alla copertura mobile in banda ultra-larga degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione consistenti in interventi di modifica, installazione e adeguamento di impianti di telecomunicazione multi-operatore quali tra-licci, pali, torri, cavidotti e cavi in fibra ottica necessari per il collegamento tra infrastrutture mobili e armadi di terminazione ottica, a condizione che tali interventi non riguardino aree o immobili soggetti ai vincoli del Codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004).
Articolo 21
(Esecuzione della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione
2014/335/UE, Euratom)
L’articolo 21 dà esecuzione nell'ordinamento italiano alla decisione sulle risorse proprie dell'Unione europea che, nel contesto del bilancio pluriennale dell'UE per il settennato 2021-2027, individua le fonti di entrata dell'Unione. La decisione autorizza altresì la Commissione europea a contrarre sui mercati finanziari i prestiti strumentali all'avvio del piano di ripresa per l'Europa dopo la crisi pandemica.
L'articolo 21 mira a dare esecuzione nell'ordinamento italiano alla decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che, all'interno del Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027[23], stabilisce il sistema delle risorse proprie dell'Unione europea per il prossimo settennato al fine di assicurare il finanziamento del bilancio annuale dell’Unione.
Le risorse proprie sono le fonti di entrata dell'Unione europea. Finora sono state composte da:
1) risorse proprie c.d. "tradizionali" (RPT), ovvero: dazi doganali riscossi dagli Stati membri per conto dell’UE sulle importazioni provenienti dai Paesi terzi (comprendono anche i dazi agricoli) e, fino al 2018, contributi sulla produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo d'insulina;
2) risorsa IVA, costituita da un contributo pari allo 0,30 % calcolato da ciascuno Stato membro sulle rispettive basi imponibili IVA nazionali, adeguate secondo criteri uniformi previsti dalla normativa UE (c.d. armonizzazione dei regimi IVA degli Stati membri). Germania, Paesi Bassi e Svezia beneficiano di un’aliquota ridotta pari allo 0,15 % fino al 2020;
3) risorsa RNL: è commisurata alla quota parte dei redditi nazionali lordi sul reddito nazionale lordo comunitario (RNL) ed è destinata a finanziare le spese del bilancio UE non coperte dalle RPT e dalla risorsa IVA. L'aliquota di contribuzione è uniformemente stabilita ogni anno nel quadro della procedura di bilancio. Attualmente finanzia la maggior parte del bilancio dell'UE.
L'approvazione a livello nazionale della decisione sulle risorse proprie è espressamente richiesta dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'articolo 311, infatti, da un lato stabilisce la procedura legislativa speciale necessaria alla sua adozione (delibera unanime del Consiglio dell'Unione previa consultazione del Parlamento europeo) e dall'altro prescrive che la sua entrata in vigore abbia luogo "solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali".
Per il precedente QFP, relativo agli anni 2014-2020, le risorse proprie erano disciplinate dalla decisione 2014/335 (UE, Euratom) del Consiglio, del 26 maggio 2014, la cui abrogazione è disposta dall'articolo 11 della decisione corrente sulle risorse proprie. La sua ratifica da parte dell'Italia aveva avuto luogo con la legge di stabilità relativa all'anno 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 819), il cui tenore letterale era analogo alla norma in commento.
In estrema sintesi, la decisione (UE, Euratom) 2020/2053:
1) conferisce alla Commissione europea il potere di contrarre prestiti per conto dell'Unione per un ammontare fino a 750 miliardi di euro, da utilizzare solo per affrontare le conseguenze della pandemia (articolo 5). Di tale cifra, 390 miliardi saranno destinati a sovvenzioni e 360 miliardi a prestiti all'interno del programma "Next Generation EU" (NGEU). Quest'ultimo integrerà il QFP 2021-2027 fino a permettergli di raggiungere la considerevole dimensione di 1.824,3 miliardi in prezzi 2018; avrà durata temporanea e valenza una tantum, essendo utilizzabile esclusivamente ai fini della risposta alla crisi e delle misure per la ripresa. Le attività di prestito nette avranno termine nel 2026. Il calendario dei rimborsi è fissato in modo da ridurre costantemente e prevedibilmente le passività fino alla loro estinzione totale al più tardi entro il 31 dicembre 2058.
Si evidenzia che l'articolo 9, par. 4, contempla l'ipotesi che gli stanziamenti autorizzati iscritti nel bilancio non permettano all’Unione di far fronte agli obblighi risultanti dall’assunzione di prestiti e non sia altrimenti possibile generare la necessaria liquidità. In questo caso "gli Stati membri, come soluzione di ultima istanza per la Commissione, mettono a disposizione di quest'ultima le risorse necessarie a tal fine";
2) fissa l'importo totale delle risorse proprie attribuito all'Unione per coprire gli stanziamenti annuali di pagamento all'1,40 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri mentre, su base annuale, il totale degli stanziamenti di impegno non supera l'1,46 per cento della medesima somma (articolo 3). Di entrambi tali massimali l'articolo 6 prevede l'aumento, eccezionale e temporaneo, per un ammontare pari allo 0,6 % del reddito nazionale lordo dell'UE. L'espansione dei massimali sarà utilizzata al solo scopo di affrontare i bisogni generati dalla crisi Covid 19 e limitata al periodo necessario a coprire le relative passività;
3) introduce una nuova risorsa propria, ovvero un'aliquota uniforme di prelievo sul peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati generati in ciascuno Stato membro (articolo 2, par. 1, lett. c). L'aliquota è fissata a 0,80 euro per chilogrammo. Una riduzione forfetaria annua è stabilita a beneficio di alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, che beneficerà di un'esenzione pari a 184 milioni di euro circa in prezzi correnti, (articolo 2, par. 2, c. 3);
4) conferma il sistema di correzioni nazionali per la partecipazione all'Unione a beneficio di alcuni Stati membri (rebates)[24]. L'articolo 2, par. 4, mantiene infatti anche per il prossimo bilancio settennale riduzioni lorde del contributo annuo basato sull'RNL nazionale di:
- Austria (565 milioni di euro);
- Danimarca (377 milioni di euro);
- Germania (3.671 milioni di euro);
- Paesi Bassi (1.921 milioni di euro);
- Svezia (1.069 milioni di euro).
L'articolo 9 della decisione sulle risorse proprie disciplina la riscossione, che sarà posta in essere dagli Stati membri. Questi sono di conseguenza autorizzati a trattenere, a titolo di spese, il 25 % degli importi delle risorse proprie tradizionali.
Si evidenzia infine che l'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria contiene (Allegato II) una tabella di marcia per l'introduzione di ulteriori imposte europee, basate su:
a) un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera e su un prelievo sul digitale (proposta entro giugno 2021 per l'introduzione al più tardi dal 1° gennaio 2023, punto 5);
b) il riesame del sistema per lo scambio delle quote di emissione (ETS), considerandone anche la possibile estensione ai settori dell'aviazione e marittimo (proposta entro giugno 2021, applicazione entro il 1°gennaio 2023; punti 6 e 8);
c) un'imposta sulle transazioni finanziarie assieme ad un contributo finanziario legato al settore societario o una nuova base imponibile comune per l'imposta sulle società (proposta entro giugno 2024, introduzione entro il 1° gennaio 2026, punti 10-11).
Il gettito derivante dalle nuove risorse proprie dovrebbe contribuire a pagare i costi (interessi) di NGEU.
Ai sensi dell'articolo 12 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, e coerentemente con il citato articolo 311 del TFUE, l'entrata in vigore della decisione sulle risorse proprie è subordinata all'espletamento, da parte di tutti gli Stati membri, delle rilevanti procedure di approvazione secondo le rispettive norme costituzionali. L'entrata in vigore è dunque fissata per il primo giorno del primo mese successivo al ricevimento, da parte del Segretario generale del Consiglio, dell’ultima notifica dell'avvenuto espletamento.
Articolo 22
(Misure applicabili a intermediari bancari, finanziari e assicurativi in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione europea,
cd. Brexit)
L’articolo 22 introduce specifiche disposizioni che consentono transitoriamente l’operatività degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi in Italia a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione Europea (cd. Brexit).
Con riferimento a banche e intermediari finanziari britannici con attività in Italia si prevede un regime di operatività limitata, che consente a tali imprese di continuare a esercitare la propria attività dal 1° gennaio 2021 fino alla conclusione del procedimento autorizzativo da parte delle Autorità competenti e, comunque, non oltre sei mesi successivi alla scadenza del periodo di transizione (al 30 giugno 2021), solo con riferimento alle attività per le quali sia stata richiesta tempestiva autorizzazione alle Autorità nazionali competenti e solo per la gestione dei rapporti esistenti. Non è quindi permessa l'acquisizione di nuovi clienti, né la modifica dei rapporti in essere.
Analogamente, le imprese di assicurazione britanniche possono proseguire la propria attività in Italia nei limiti gestione dei contratti e delle coperture in corso, senza assumere nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti.
Al fine di equiparare il trattamento degli operatori di altri Paesi terzi a quello accordato dalle norme in esame per effetto della Brexit, vengono fissati al 30 giugno 2021 anche i termini per l’operatività temporanea di banche e intermediari già autorizzati in Italia appartenenti a Paesi terzi diversi dalla Gran Bretagna.
L’articolo in commento contiene specifiche disposizioni per l’operatività degli intermediari bancari e finanziari a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione Europea (cd. Brexit).
In particolare, estendendo alcune disposizioni del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22 - emanato in connessione a un recesso in assenza di accordo – viene previsto un sistema di regole volte a disciplinare il passaggio dal regime fondato sul principio di mutuo riconoscimento in ambito europeo a quello applicabile agli intermediari di paesi terzi.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al dossier dei servizi di documentazione parlamentare sul decreto-legge n. 22 del 2019.
Le norme, secondo quanto illustrato dal Governo, intendono consentire alla clientela degli intermediari bancari e finanziari e delle imprese di assicurazione con sede nel Regno Unito e nel territorio di Gibilterra operanti in Italia sia la continuità nella prestazione dei servizi bancari, di investimento, di moneta elettronica e di assicurazione, sia adeguate forme di tutela.
Si rammenta al riguardo che, a seguito della conclusione del processo di ratifica dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione europea (avvenuta in data 31 gennaio 2020) dalla data del 1° febbraio 2020 il Regno Unito è uscito dall'Unione europea. In virtù del periodo di transizione, contemplato dall'articolo 126 di detto accordo, è stata, tuttavia, garantita la continuità nell'applicazione del diritto dell'Unione europea nel Regno Unito fino al 31 dicembre 2020 anche in materia di accesso al mercato dei servizi finanziari.
Le disposizioni indirizzate agli operatori del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord si intendono riferite anche a quelli con sede nel territorio di Gibilterra, tenendo conto della circostanza in base alla quale, nel diritto dell'Unione europea, Gibilterra è un territorio europeo di cui uno Stato membro (nel caso di specie il Regno Unito) ha assunto la rappresentanza ai sensi dell'articolo 355, punto 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ai sensi anche della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 giugno 2017, causa C-591/15).
Il comma 1 enuncia, tramite rinvio, le definizioni valevoli per l'applicazione delle disposizioni così introdotte.
Esse in particolare sono quelle previste dall'articolo 2, comma 2, lettere da n) a q), del citato decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, secondo il quale:
§ sono autorità competenti le autorità nazionali di settore, tenuto conto delle competenze attribuite a legislazione vigente; l’articolo 1, comma 1, lettera l), del Testo Unico Bancario - TUB (d.lgs. n. 385 del 1993) definisce con il termine autorità competenti, a seconda dei casi, uno o più fra le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari. Si ricorda che in Italia il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio e la Banca d'Italia esercita le funzioni di vigilanza in materia bancaria e creditizia; l'Ivass svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo; la Consob, la Banca d'Italia, l'Ivass e la Covip sono le autorità competenti, secondo le rispettive attribuzioni, per la vigilanza in materia di intermediazione finanziaria;
§ per Testo unico bancario (TUB) si intende il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
§ per Testo unico della finanza (TUF) si indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
§ per Codice delle assicurazioni private (CAP) si intende il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
La norma in esame rinvia inoltre agli articoli definitori del TUB, del TUF e del CAP sopra menzionati e, infine, all'articolo 2, lettera e), dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica che individua il cd. periodo di transizione, che è terminato – come già anticipato – il 31 dicembre 2020 ai sensi dell’articolo 126 del medesimo Accordo.
Il comma 2 consente alle banche, alle imprese di investimento e agli istituti di moneta elettronica britannici – individuati dall'articolo 3, commi da 1 a 5 del decreto-legge n. 22 del 2019 – che, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano presentato domanda di autorizzazione alle competenti autorità italiane, di continuare a operare dal 1° gennaio 2021 (giorno successivo alla scadenza del periodo di transizione), fino alla conclusione del procedimento autorizzativo da parte delle Autorità competenti (in sostanza, fino al rilascio dell'autorizzazione) e, comunque non oltre sei mesi successivi alla scadenza del periodo di transizione (30 giugno 2021).
L'operatività è consentita a condizione che gli intermediari abbiano presentato alle medesime Autorità, entro il 31 dicembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto) istanza per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività come intermediari di paesi terzi, ovvero per la costituzione di un intermediario italiano a cui cedere l'attività; tale operatività inoltre è limitata alle sole attività per le quali sia stata richiesta la predetta autorizzazione e alla sola gestione dei rapporti esistenti. Non è quindi permessa l'acquisizione di nuovi clienti, né la modifica dei rapporti in essere.
Per i contratti derivati OTC – over the counter (ovvero negoziati al di fuori dei mercati regolamentati e dunque non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale) in essere sono consentite, tramite rinvio all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 22 del 2019, le attività cd. life-cycle event.
Il richiamato comma 3 disciplina lo svolgimento, da parte di banche e imprese di investimento del Regno Unito, di servizi e attività di investimento in Italia in regime di libera prestazione (comma 3). I soggetti che operano in regime di libera prestazione di servizi, secondo la richiamata norma, possono continuare a svolgere le medesime attività, previa notifica alle autorità competenti, solamente nei confronti delle controparti qualificate e dei clienti professionali di diritto, nonché per la gestione degli eventi del ciclo di vita di particolari categorie di contratti derivati in essere, fino all'adozione di una "decisione di equivalenza" della Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e comunque non oltre il periodo provvisorio.
La Commissione adotta una decisione di equivalenza, volta sostanzialmente a consentire l’operatività nel territorio UE di imprese di Paesi terzi, sulla base del quadro giuridico e di vigilanza di detti Paesi.
Il comma 3 richiamato fa riferimento a particolari categorie di derivati, ovvero ai contratti non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (over the counter - OTC), stipulati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali con banche e imprese di investimento del Regno Unito operanti in regime di libera prestazione.
Dunque, rispetto a tali contratti, viene concesso agli intermediari finanziari del Regno Unito di gestirne il ciclo di vita anche nei casi in cui implichi la modifica dei contratti in essere o la conclusione di nuovi contratti. Sul tema della continuità contrattuale, nel mese di dicembre 2018 la Commissione europea ha approvato delle modifiche ai regolamenti delegati relativi all'obbligo di clearing e allo scambio di garanzie su base bilaterale per i derivati OTC, che sostanzialmente incoraggiano la sostituzione delle controparti dei contratti derivati OTC del Regno Unito con controparti stabilite nell'Unione, prevedendo un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di recesso nell'ambito del quale tali iniziative di riallocazione beneficiano di un trattamento speciale.
Si specifica che non è permessa la prestazione di servizi di investimento nei riguardi della clientela retail da parte degli intermediari che operano senza succursale, in regime di libera prestazione di servizi (ai sensi degli articoli 28, comma 3 e 29-ter, comma 3 del TUF).
Il comma 3 delinea il regime applicabile agli intermediari britannici durante il periodo di operatività limitata, come disciplinata al menzionato comma 2.
Durante tale periodo tali intermediari sono soggetti alla normativa nazionale applicabile agli intermediari dei paesi terzi e alla vigilanza delle competenti autorità italiane.
Tali soggetti operano inoltre in conformità all’articolo 7 del decreto-legge n. 22 del 2019, il quale stabilisce l'obbligo per le banche, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica di mantenere l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela disciplinati dal TUB e dal TUF (Arbitro per le Controversie Finanziarie - ACF istituito presso la CONSOB in materia di servizi di investimento, che affianca l'Arbitro Bancario Finanziario - ABF).
L’articolo 7 chiarisce inoltre che i soggetti che operano in regime di libera prestazione di servizi possono non aderire a tali sistemi, purché aderiscano o siano sottoposti a un sistema estero di composizione stragiudiziale delle controversie, partecipante alla rete Fin-Net promossa dalla Commissione europea.
Inoltre a tali soggetti in operatività limitata si applica l'articolo 8, commi 1, 3, 5 e 7 del medesimo decreto-legge n. 22 del 2019.
Il richiamato comma 1 stabilisce che le banche del Regno Unito con succursale sul territorio italiano e che svolgono le attività ammesse al mutuo riconoscimento aderiscano di diritto, sulla base dei relativi statuti, ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani dalla data del recesso del Regno Unito a tutti gli effetti di legge.
Tali banche forniscono ai depositanti le informazioni necessarie per individuare il sistema di garanzia pertinente e le informazioni sulle esclusioni dalla relativa tutela; si tratta di obblighi informativi previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 30 del 2016, di attuazione della direttiva 2014/49/UE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (comma 3).
Ai sensi del comma 5, le banche e le imprese di investimento che alla data del recesso prestano servizi e attività di investimento sul territorio della Repubblica nell'esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali, si considerano di diritto aderenti ai sistemi italiani di indennizzo degli investitori disciplinati dall'articolo 59 del TUF.
Il comma 7 impone alle predette banche e imprese di investimento di fornire immediata comunicazione ai propri investitori sull'importo e sulla portata della copertura offerta, nonché sulle norme applicabili.
Le norme in esame chiariscono inoltre che, ovunque ricorra, il riferimento al recesso contenuto nell’articolo 8 si intende riferito alla scadenza del periodo di transizione (31 dicembre 2020).
Da ultimo, durante il periodo di operatività limitata si applica l’articolo 3, comma 9 del decreto-legge n. 22 del 2019, secondo cui i poteri delle autorità sono quelli previsti nei confronti degli intermediari di paesi terzi, inclusi quelli in materia di prevenzione, risoluzione e gestione delle crisi.
Il comma 4 disciplina l'ipotesi di diniego dell'autorizzazione. In questo caso, gli intermediari devono cessare le attività per le quali non hanno ricevuto l'autorizzazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre mesi dalla comunicazione del diniego, nel rispetto dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti, secondo modalità e tempi che non recano pregiudizio ai clienti.
In questo periodo sono assicurate in particolare le tutele rappresentate dai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, dai sistemi di tutela dei depositi e di indennizzo degli investitori.
Il comma 5 prevede che gli intermediari britannici, durante i periodi di estensione limitata delle attività devono assicurare ai clienti un'adeguata informazione sugli effetti della cd. Brexit. Inoltre, si prevede che gli operatori (banche, imprese di investimento, gestori di fondi limitatamente ai servizi di investimento prestati, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) che cessano l'attività al termine del periodo di transizione o alla scadenza del termine di tre mesi dal diniego dell’autorizzazione debbano restituire ai clienti le disponibilità liquide, i beni e gli strumenti finanziari di pertinenza di questi ultimi, secondo le istruzioni ricevute dai clienti stessi.
Infine, con riguardo ai finanziamenti, si precisa che la cessazione delle attività, anche in caso di diniego dell’autorizzazione, non comporta modifica dei tempi e delle modalità di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale da parte del cliente, fatto salvo il diritto del cliente all'estinzione anticipata.
I commi da 6 a 10 sono dedicati alle imprese di assicurazione.
In particolare, ai sensi del comma 6, le imprese assicurative di Regno Unito e Irlanda del Nord e di Gibilterra che, alla data di conclusione del periodo di transizione (31 dicembre 2020) sono abilitate a operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi (rispettivamente disciplinate ai sensi degli articoli 23 e 24 CAP), sono automaticamente cancellate, dal 1°gennaio 2021, dall'Elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato membro di cui all'articolo 26 del CAP (pubblicato dall’IVASS).
Esse possono proseguire tale attività, nei limiti gestione dei contratti e delle coperture in corso senza assumere nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza o a altro termine evidenziato dall'impresa nel piano di cui al comma 7 (vedi infra).
Della prosecuzione temporanea di tale operatività l'IVASS dà adeguata evidenza al pubblico.
Il Governo evidenzia, nella relazione illustrativa, che con il recesso del Regno Unito dall'Unione europea dette imprese hanno perso la qualifica di imprese di Stato membro e diventano operatori di Stato terzo, ai quali, ai sensi dell'articolo 29 del codice delle assicurazioni private, non è consentito l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi. Tali imprese per continuare a operare in Italia dovrebbero presentare istanza ed essere autorizzate all'esercizio dell'attività in regime di stabilimento, in conformità alla procedura di cui all'articolo 28 del codice delle assicurazioni private e alle relative disposizioni di attuazione. Tuttavia, anche tenuto conto delle caratteristiche di struttura, articolazione e durata nel tempo dei contratti e delle coperture in essere e in una prospettiva di garanzia della continuità dei servizi e di assolvimento degli impegni contrattualmente assunti nei confronti degli assicurati e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, dette imprese possono procedere nei limiti della gestione dei rapporti in essere alla data di conclusione del periodo di transizione (31 dicembre 2020). Le stesse non possono dunque in tale periodo assumere nuovi affari, né procedere a rinnovare, neanche tacitamente, i contratti, in assenza del soddisfacimento dei requisiti di accesso ed esercizio nel mercato italiano richiesti dalla normativa di settore a seguito del mutamento del quadro giuridico di riferimento con riguardo alla qualificazione dello Stato di origine.
Ai sensi del comma 7, le imprese assicurative informano, entro quindici giorni dalla fine del periodo di transizione, anche mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività a esse applicabile (lettera a)).
E’ poi richiesta all'impresa la presentazione, entro novanta giorni dalla data di conclusione del periodo di transizione (dunque entro il 2 marzo 2021) di un piano contenente le misure di gestione che consentano di dare spedita e corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso inclusi i pagamenti dei sinistri (lettera b)).
L'impresa, infine, trasmette all'IVASS con cadenza almeno annuale una relazione riepilogativa che dia atto dello stato di attuazione del piano, con indicazione delle attività e delle misure intraprese a tali fini (lettera c)).
Il comma 8 chiarisce che, dal termine del periodo di transizione (31 dicembre 2020) il contraente può sciogliere il vincolo contrattuale (in particolare può recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all'anno, dandone comunicazione scritta all'impresa) ed è disposta la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo.
Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di esercizio del recesso stesso.
Il comma 9 precisa che alle imprese di assicurazione del Regno Unito, nelle more del periodo di prosecuzione temporanea indicato al comma 6, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 193 del CAP, che riguarda il trattamento delle imprese di assicurazione di altri Stati membri e ogni altra disposizione in materia assicurativa, fino al termine del periodo di transizione, ivi incluse le disposizioni di cui al titolo XVIII del CAP in materia di sanzioni.
Si applica altresì la disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del CAP, che prevede, nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocità e di equivalenti obblighi di riservatezza, che l'IVASS possa scambiare informazioni con le autorità competenti degli Stati terzi rispetto all'Unione europea.
Infine si prevede (comma 10) che le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane, operanti nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché di Gibilterra, al termine del periodo di transizione possano proseguire l'attività in tale Stato, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies del codice delle assicurazioni private, che fanno salvo il potere dell'IVASS di effettuare le verifiche in merito all'adeguatezza della situazione finanziaria e della struttura organizzativa dell'impresa italiana che intenda operare in Stato terzo, nonché nel rispetto delle norme di diritto britannico.
Il comma 11 proroga, per una durata pari a quella accordata in favore degli intermediari britannici – ovvero fino al 30 giugno 2021 - il vigente regime transitorio - introdotto con il decreto legislativo n. 129 del 2017, che ha recepito la cd. direttiva MiFID II, sui mercati degli strumenti finanziari - per l’esercizio delle attività da parte delle imprese di paesi terzi già autorizzate in Italia.
In particolare vengono modificati l’articolo 10, commi 16 e 17 del d.lgs. n. 129 del 2017.
Con le modifiche al comma 16, le imprese e le banche di Paesi terzi che alla data del 2 gennaio 2018 risultino autorizzate alla libera prestazione di servizi e attività di investimento nel territorio della Repubblica e che abbiano la propria sede legale in paesi per i quali, alla medesima data, la Commissione europea non abbia adottato una decisione di equivalenza (a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento Reg. (CE) 15/05/2014, n. 600/2014, per cui v. supra), possono continuare ad avvalersi dell'autorizzazione a prestare tali servizi e attività, limitatamente all'attività svolta nei confronti di controparti qualificate o clienti professionali fino all'adozione di detta decisione e comunque non oltre il 30 giugno 2021 (in luogo del 3 gennaio 2021).
Analogamente le imprese e le banche di Paesi terzi che alla data del 2 gennaio 2018 risultino autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento nel territorio della Repubblica tramite succursale, possono continuare ad avvalersi dell'autorizzazione a prestare tali servizi e attività tramite la succursale fino al 30 giugno 2021 (in luogo del 3 gennaio 2021), anche se non risultino ancora verificate alcune condizioni richieste per il rilascio dell’autorizzazione.
Articolo 22-bis
(Disposizioni in materia di accertamento, riscossione, nonché di adempimenti e versamenti tributari)
L’articolo 22-bis, introdotto durante l’esame presso la Camera dei deputati, con disposizioni identiche a quelle dell’articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2021, contestualmente abrogato dal disegno di legge di conversione del decreto in esame, stabilisce che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022. Nello stesso periodo si procede agli invii di una serie di ulteriori atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti.
La norma stabilisce inoltre che i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative a una serie di dichiarazioni sono prorogati di quattordici mesi.
E’ prorogato al 28 febbraio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie. Viene altresì differita al 28 febbraio 2021 la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati.
Sono comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti dal 1° gennaio al 15 gennaio 2021, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti. Restano fermi gli accantonamenti effettuati e sono definitivamente acquisite e non rimborsate le somme accreditate in tale periodo.
Sono prive di qualunque effetto le verifiche relative all’adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento.
In particolare, l’articolo 22-bis, comma 1, lettera a), differisce ulteriormente i termini per la notifica da parte dell’amministrazione finanziaria di alcuni atti individuati dall'articolo 157, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
La disposizione in commento, che sostituisce interamente il richiamato comma 1 dell’articolo 157, prevede che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 (rispetto al previgente periodo dal 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022).
Si ricorda che il comma 1 del richiamato articolo 157 dispone che, in deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67 (sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori), comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
Successivamente l’articolo 1, lettera a), del decreto legge n.3 del 2021 ha differito ulteriormente i termini per la notifica da parte dell’amministrazione finanziaria stabilendo che la notifica sarebbe avvenuta nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022.
Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'articolo 3 sull’efficacia temporale delle norme tributarie, comma 3, della citata legge n. 212 del 2000 i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.
La lettera b), sostituendo interamente il comma 2-bis dall'articolo 157, stabilisce che anche gli atti, le comunicazioni e gli inviti individuati al comma 2 del medesimo articolo sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1°marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 (rispetto al previgente periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2022), salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
In particolare, si tratta dell’invio dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:
a) comunicazioni eseguite a seguito di controlli automatici e di controlli formali delle dichiarazioni, di cui agli articoli 36-bis (liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni) e 36-ter (controllo formale delle dichiarazioni) del D.P.R. n. 600 del 1973;
b) comunicazioni di irregolarità IVA emesse a seguito del controllo automatico, di cui all’articolo 54-bis (liquidazione dell’IVA dovuta in base alle dichiarazioni) del D.P.R. n. 633 del 1972;
c) inviti all’adempimento di cui all’articolo 21-bis (comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.) del decreto-legge n. 78 del 2010;
d) atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’articolo 23, comma 21, del decreto-legge n. 98 del 2011;
e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico n. 39 del 1953 ed all’articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell’articolo 17, comma 10, della legge n. 449 del 1997;
f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del D.P.R. n. 641 del 1972.
La lettera c), sostituendo il comma 3 dall'articolo 157, stabilisce che i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. n. 602 del 1973, sono prorogati di quattordici mesi (rispetto al previgente termine di tredici mesi).
Tali cartelle si riferiscono:
§ alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione a seguito di controlli automatici, prevista dagli articoli 36-bis (Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni) del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis (Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni) del D.P.R. n. 633 del 1972;
§ alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986);
§ alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter (Controllo formale delle dichiarazioni) del D.P.R. n. 600 del 1973.
Si ricorda che il richiamato articolo 25 (comma 1, lettere a) e b)) stabilisce che il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, (ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata) per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute. Per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo la cartella è notificata dal quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Si ricorda, inoltre, che il previgente periodo era stato stabilito, da ultimo, dall’articolo 1 del decreto legge n.3 del 2021.
La lettera d), conseguentemente alle modifiche introdotte dalle norme precedenti, sostituendo il comma 4 dall'articolo 157, dispone che con riferimento agli atti indicati ai sopra citati commi 1 e 2 dell’articolo 157 notificati entro il 28 febbraio 2022 (non più entro il 31 gennaio 2022) non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento (articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 maggio 2009) e per ritardata iscrizione a ruolo (articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973) per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto stesso. Analogamente, con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento dal mese di elaborazione e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.
Si segnala che, ai sensi del comma 7-bis dell’illustrato articolo 157 qui modificato, le disposizioni in commento non si applicano alle entrate degli enti territoriali.
Il comma 2 fissa al 28 febbraio 2021 il termine finale della sospensione dei termini dei versamenti (rispetto al previgente termine del 31 gennaio 2021) delle somme derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall'articolo 68, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 68 la proroga si applica anche agli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane, nonché alle ingiunzioni e agli atti di accertamento esecutivo emessi dagli enti territoriali.
Si ricorda che il richiamato articolo 68 del decreto-legge Cura Italia (decreto legge 17 marzio 2020 n. 18), ai commi 1 e 2, aveva sospeso i termini, scadenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, prevedendo che i versamenti oggetto di sospensione fossero effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Ai sensi del successivo comma 2-bis, nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (cd. zona rossa), e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.
Il comma 4 stabilisce che le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, 2019 e 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.
Successivamente l’articolo 154 del decreto Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020 n. 34) ha modificato il comma 1 dell’articolo 68, differendo dal 31 maggio al 31 agosto 2020 i predetti termini di sospensione.
L’articolo 99 del decreto Agosto (decreto legge 14 agosto 2020 n. 104), intervenendo sul richiamato comma 1 dell’articolo 68 del decreto Cura Italia, ha sospeso fino al 15 ottobre 2020 i versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, prescrivendo la loro l’effettuazione dei pagamenti in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, comma 1, ha prorogato la sospensione fino al 31 dicembre 2020 e successivamente l’articolo 1 del decreto legge n.3 del 2021 ha spostato il termine al 31 gennaio 2021.
Nella Relazione tecnica del testo in esame si evidenzia che, rispetto alla precedente disposizione di proroga al 31 gennaio, gli effetti derivanti dall'ulteriore differimento del termine di sospensione non potranno essere completamente riassorbiti nei mesi successivi: L'impatto stimato (nell'ipotesi che prosegua il flusso di pagamenti così come registrato durante il periodo di sospensione) risulta essere nel 2021 di -227,7 milioni di euro.
Si segnala, altresì, che le norme in esame non intervengono sull’articolo 68, comma 2-ter che, per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020 aveva garantito la decadenza lunga, ovvero che la perdita del beneficio della rateazione si determinasse solo dopo il mancato pagamento di 10 (anziché 5) rate.
Appare opportuno, inoltre, ricordare che il decreto-legge n. 137 del 2020 (cd. decreto Ristori) contiene numerose misure di sospensione o proroga di adempimenti fiscali, riferibili al perdurare dell’emergenza sanitaria. Per l’illustrazione sintetica dei principali interventi si rinvia al sito della documentazione parlamentare.
In questa sede si rileva in particolare che tale provvedimento ha apportato numerose modifiche alla disciplina della rateazione di somme iscritte a ruolo, con particolare riguardo alla semplificazione delle procedure e delle condizioni per l'accesso alla rateazione delle somme iscritte a ruolo, per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2021; per tali dilazioni la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata solo per somme di importo superiore a centomila euro (in luogo di sessantamila euro) e la decadenza dal beneficio si verifica solo in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, in luogo di cinque. Sono stati riaperti i termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell'8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020 (quest'ultima data per i contribuenti di Lombardia e Veneto della cd. zona rossa istituita all'inizio dell'emergenza sanitaria da COVD-19), è intervenuta la decadenza dal beneficio; tali carichi possono essere nuovamente dilazionati presentando richiesta entro il 31 dicembre 2021 e, infine, si consente di ripristinare la dilazione anche dei debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle precedenti rottamazioni delle cartelle (articolo 13-decies).
L’articolo 13-septies ha inoltre prorogato dal 10 dicembre 2021 al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate relative ad alcuni istituti di pace fiscale, ovvero di definizioni agevolate e di saldo e stralcio dei debiti tributari.
Il comma 3, stabilisce al 28 febbraio 2021 (rispetto al previgente 31 gennaio 2021) il termine finale di scadenza della sospensione, disciplinata dall'articolo 152 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020), degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente di riscossione sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati.
Si ricorda che nella sua formulazione originaria, l’articolo 152 sospendeva fino al 31 agosto 2020 la possibilità di effettuare pignoramenti presso terzi da parte dell’agente di riscossione del salario, e di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
In particolare, la norma prevede la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del termine di sospensione dall’agente della riscossione e dai terzi a cui sono affidati, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate aventi ad oggetto somme dovute a titolo di stipendi, pensioni e trattamenti assimilati. Le somme da accantonare nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020) sia intervenuta un’ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione.
In tal modo il terzo pignorato, come il datore di lavoro o l’ente pensionistico, deve rendere fruibili le somme al debitore esecutato, erogandogli lo stipendio o la pensione senza decurtazioni, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice.
Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione e ai terzi a cui sono affidati, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate.
L’articolo 99 del decreto-legge n. 104 del 2020 ha prorogato al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione dei predetti obblighi di accantonamento, successivamente l’articolo 1-bis, del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, comma 2, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020, termine successivamente spostato al 31 gennaio 2021 dall’articolo 1 del decreto legge n.3 del 2021.
Il comma 4 precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.
Restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti (articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti (articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
Il secondo periodo del comma 4 prevede, inoltre che agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate delle provincie e comuni (articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) si applicano le disposizioni dell’articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020 ovvero restano fermi gli accantonamenti mentre le somme accreditate restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate.
Si ricorda che il richiamato comma 1, terzo periodo, dell’articolo 152, stabilisce che restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate delle provincie e comuni.
La norma dispone inoltre che restano prive di qualunque effetto le verifiche relative all’adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni (articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento.
In tal caso la norma prevede che si applichi la disciplina prevista dall’articolo 153, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020.
Si ricorda che in base al sopra citato articolo 48-bis le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Si ricorda, inoltre, che l’articolo 153, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, dispone che le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente al periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.
Pertanto, i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.
L'articolo 22-ter, inserito nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, con disposizioni identiche a quelle dell’articolo 2 del decreto-legge n. 7 del 2021, contestualmente abrogato, proroga al 30 aprile 2021 l'efficacia di alcune norme speciali dettate per fronteggiare l'emergenza sanitaria negli istituti penitenziari. Si tratta delle disposizioni relative all'ammissione al regime di semilibertà (art. 28 del decreto-legge n. 137/2020), alla concessione di permessi premio (art. 29 del decreto-legge n. 137/2020) e alla esecuzione domiciliare della pena detentiva non superiore a 18 mesi (art. 30 del decreto-legge n. 137/2020).
In particolare, è prorogata fino al 30 aprile la disciplina che:
§ consente di concedere al condannato, ammesso al regime di semilibertà, licenze di durata superiore, nel complesso, ai 45 giorni all'anno ordinariamente previsti dall'art. 52 della legge n. 354 del 1975 (c.d. ordinamento penitenziario), salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura (art. 28, DL n. 137/2020). Una previsione analoga era contemplata dall'art. 124 del decreto-legge n. 18 del 2020, ed è stata in vigore nella prima fase dell'emergenza sanitaria, fino al 30 giugno 2020;
§ la disciplina che consente di concedere al condannato, cui siano già stati concessi permessi premio o che sia già stato assegnato al lavoro all'esterno o ammesso all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno, permessi premio anche in deroga ai limiti temporali ordinariamente previsti dall'art. 30-ter dell'ordinamento penitenziario, purché la condanna non riguardi specifici gravi delitti (art. 29. DL n. 137/2020).
La disciplina non si applica ai condannati per i delitti indicati dall'articolo 4-bis O.P. e dagli articoli 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi) e 612-bis (atti persecutori) c.p.; non si applica inoltre ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai condannati per i delitti di cui all'articolo 416-bis c.p., o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando in caso di cumulo sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), c.p.p. tra i reati la cui pena è in esecuzione.
§ la disciplina che consente di eseguire presso il domicilio la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, in deroga alla legge n. 199 del 2010, salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati. L'esecuzione domiciliare si accompagna all'applicazione di procedure di controllo mediante i cosiddetti braccialetti elettronici. L’applicazione della suddetta procedura di controllo – che cessa in ogni caso quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di 6 mesi – è esclusa per:
- i condannati la cui pena da eseguire non è superiore a 6 mesi;
- i condannati minorenni.
La procedura per l'applicazione della misura rimane in larga parte quella contemplata dall'art. 1 della legge n. 199 del 2010 (e dunque provvede il magistrato di sorveglianza, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi), con la significativa possibilità per la direzione dell'istituto penitenziario di omettere la relazione sul complessivo comportamento tenuto dal condannato durante la detenzione.
Oltre ad applicarsi le preclusioni già previste per la concessione dei permessi premio (v. sopra), questa disciplina speciale non opera anche in relazione ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare (art. 14-bis OP), ai detenuti che nell'ultimo anno abbiano partecipato a disordini o a sommosse o siano incorsi in altre specifiche infrazioni disciplinari, ai detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.
Le disposizioni di cui agli artt. 28, 29 e 30 del D.L. n. 137 del 2020 dovevano restare originariamente in vigore fino al 31 dicembre 2020; sono state dapprima prorogate al 31 gennaio 2021 dalla legge di conversione del D.L. n. 137/2020 e vengono ora ulteriormente prorogate fino al 30 aprile 2021.
La relazione illustrativa motiva queste proroghe con l'esigenza di non vanificare i risultati sinora conseguiti nel contenimento del virus in carcere, evitando il rientro negli istituti penitenziari dei detenuti che sinora hanno fruito di licenze e permessi di durata straordinari, con il conseguente innalzamento della popolazione carceraria e la moltiplicazione dei contagi per effetto dei frequenti passaggi tra il mondo esterno e gli istituti penitenziari.
Articolo 22-quater
(Imposta sui servizi digitali)
L’articolo 22-quater, introdotto durante l’esame presso la Camera dei deputati, riproduce il contenuto dell’articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2021, che proroga il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali dal 16 febbraio al l6 marzo 2021 e quello di presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo al 30 aprile 2021. La corrispondente disposizione del decreto-legge n. 3 del 2021 è abrogata dal disegno di legge di conversione, alla cui scheda di lettura si rinvia.
Si ricorda al riguardo che il decreto-legge n. 3, emanato il 15 gennaio 2021, differisce i termini di notifica, decadenza e versamento di alcuni atti emessi dall'amministrazione finanziaria, nonché la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi (articolo 1). Esso inoltre (articolo 2) proroga i termini di versamento dell'imposta sui servizi digitali e di presentazione della relativa dichiarazione.
La norma in commento proroga il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali dal 16 febbraio 2021 al l6 marzo 2021 e il termine di presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021.
In particolare la disposizione, aggiungendo un periodo all'articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, stabilisce che in sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 è versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 aprile 2021.
La legge di bilancio 2019 (commi da 35 a 50) ha istituito un’imposta sui servizi digitali, che si applica ai soggetti che prestano tali servizi e che hanno un ammontare complessivo di ricavi pari o superiore a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano per prestazione di servizi digitali. La norma è entrata in vigore il primo gennaio 2020. Il provvedimento recepisce a grandi linee una proposta di direttiva relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali COM(2018)148 (imposta sui servizi digitali - ISD) che prevede un'imposta temporanea che gli Stati membri dovrebbero introdurre e applicare a determinate attività digitali che generano utili nell'UE in attesa che venga attuata una soluzione strutturale a lungo termine, da concordare prima in sede di OCSE.
L'imposta si applica con un'aliquota del 3 per cento sui ricavi e viene versata entro il mese successivo a ciascun trimestre. È stata contestualmente abrogata l'imposta sulle transazioni digitali, istituita dalla legge di bilancio 2018, che avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2019.
A tale proposito si segnala che il provvedimento del 15 gennaio 2021 dell’Agenzia delle entrate definisce le regole operative per la prima applicazione della disciplina, in particolare individuando:
§ l’ambito oggettivo dell’imposta istituita, con evidenziazione dei servizi digitali esclusi;
§ le modalità di determinazione della base imponibile e dell’imposta sui servizi digitali;
§ i criteri di collegamento con il territorio dello Stato;
§ il versamento dell’imposta;
§ gli adempimenti dichiarativi;
§ gli obblighi strumentali ai fini dell’adempimento;
§ gli obblighi contabili in capo ai soggetti passivi dell’imposta;
§ la responsabilità solidale dei soggetti residenti per l’assolvimento degli obblighi di versamento dell’imposta sui servizi digitali da parte di soggetti passivi non residenti;
§ i rimborsi per le eccedenze di versamento.
La relazione tecnica al decreto-legge n. 3 del 2021 chiariva che la proroga in esame non determina effetti finanziari in considerazione del fatto che il differimento del termine di versamento dell'imposta garantisce lo stesso gettito nella stessa annualità.
Articolo 22-quinquies
(Disposizioni finanziarie)
L’articolo 22-bis, introdotto durante l’esame presso la Camera dei deputati, con disposizioni identiche a quelle dell’articolo 3 del decreto-legge n. 7 del 2021, contestualmente abrogato dal disegno di legge di conversione del decreto in esame, indica le coperture degli oneri derivanti dall'articolo 22-bis e ridetermina i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario previsti dalla legge di bilancio 2021.
In particolare, ai sensi del comma 1, agli oneri derivanti dall'articolo 22-bis, valutati per l'anno 2021 in 64,10 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare di competenza, 206,9 milioni in termini di saldo netto da finanziare di cassa e 253,2 milioni in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede per i medesimi importi mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in data 20 gennaio 2021.
Si rammenta, infatti, che il 15 gennaio 2021 il Governo ha presentato la Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, nella quale illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l’obiettivo di medio termine (OMT) rispetto a quanto indicato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020 (NADEF 2020). Si veda la Documentazione di finanza pubblica n. 24 curata dai Servizi di documentazione del Senato e della Camera per un'illustrazione della Relazione.
Con la Relazione, sentita la Commissione europea, il Governo ha richiesto l'autorizzazione del Parlamento al ricorso a maggior indebitamento nella misura, per il solo anno 2021, e limitatamente ai maggiori importi riferiti agli interventi da realizzare (escludendo quindi i maggiori importi riferiti agli oneri sul maggior debito) di 32 miliardi di euro in termini di indebitamento netto della p.a., 35 miliardi in termini di fabbisogno e 40 miliardi in termini di saldo netto da finanziare per competenza e 50 miliardi in termini saldo netto da finanziare per cassa.
L'autorizzazione è stata approvata, a maggioranza assoluta dei componenti, il 20 gennaio 2021 dal Senato con la risoluzione n. 6/00169 e dalla Camera con la risoluzione n. 6/00169.
Conseguentemente, ai sensi del comma 2, l'Allegato 1-bis annesso al presente decreto ridetermina gli importi per l'anno 2021 dell'Allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).
Si rammenta che, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a) della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), l'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2021 determina, mediante rinvio all'allegato 1 annesso alla legge di bilancio medesima, i livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza per ciascun anno del triennio di riferimento (2021, 2022 e 2023).
I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
Si rammenta, inoltre, che il saldo netto da finanziare (SNF) è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.
Il ricorso al mercato finanziario, invece, rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che non sono coperte dalle entrate finali. Tale importo coincide, pertanto, con l’accensione dei prestiti.
Per effetto dell'articolo in esame, pertanto, i valori di cui all'Allegato 1 della legge di bilancio 2021 risultano corrispondenti a quelli della seguente tabella (in grassetto i nuovi valori risultanti dalla modifica).
Tabella 1 (importi in milioni di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge, in termini di competenza |
-196.064 |
-157.000 |
-138.500 |
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge, in termini di cassa |
-279.207 |
-208.500 |
-198.000 |
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge, in termini di competenza |
483.299 |
431.297 |
493.550 |
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge, in termini di cassa |
566.572 |
482.797 |
553.050 |
Ai sensi del comma 3, dall'attuazione dell'articolo 22-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si prevede che le Amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Infine, il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 22-bis e 22-ter.
Articolo 22-sexies
(Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente)
L’articolo 22-sexies, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, con disposizioni identiche a quelle dell’articolo 1 del decreto-legge n. 182 del 2020, contestualmente abrogato dal disegno di legge di conversione del decreto in esame, sostituisce le norme in materia di stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista, per il solo secondo semestre 2020, dall’articolo 2 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3 e resa permanente dall'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).
Preliminarmente si ricorda che nel corso dell’esame parlamentare della legge di bilancio 2021 è emerso che il sopra citato comma 8, nella sua formulazione originaria, non teneva conto, ai fini della stabilizzazione della misura, che gli importi della detrazione previsti per garantire il medesimo beneficio mensile dovevano essere raddoppiati rispetto a quanto stabilito dalla disposizione istitutiva dell’agevolazione, che ne prevedeva l'applicazione per il solo secondo semestre del 2020. Pertanto, l’intervento correttivo si è reso necessario per chiarire gli importi effettivi dell’ulteriore detrazione spettanti, rispettivamente, per il secondo semestre dell'anno 2020 e a decorrere dal 2021.
Come sopra ricordato l’articolo 2 del decreto legge n. 3 del 2020 istituisce una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, spettante ai titolari di redditi di lavoro dipendente, con esclusione delle pensioni, e ai titolari di specifiche categorie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. L'importo della detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. La detrazione avrebbe dovuto avere carattere temporaneo, limitatamente alle prestazioni rese nel semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni.
La detrazione spetta ai medesimi soggetti destinatari del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del citato decreto legge n. 3 del 2020. Tale articolo dispone, in sostituzione del bonus 80 euro, contestualmente abrogato, a partire dalla seconda metà dell'anno 2020, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo in favore dei percettori delle stesse tipologie di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati relativi al bonus 80 euro, sempreché l'imposta lorda sia di importo superiore a quello della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati (ai sensi dell'articolo 13, comma 1, TUIR). Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro ed è pari a 1.200 euro in ragione annua a decorrere dal 2021, mentre è pari a 600 euro per l'anno 2020.
I soggetti beneficiari sono:
§ i titolari di redditi di lavoro dipendente (come definiti dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917-TUIR), con esclusione delle pensioni di ogni genere e assegni a esse equiparati (comma 2, lettera a) del medesimo articolo 49 del TUIR);
§ i titolari di specifiche categorie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (come definiti dall'articolo 50 del TUIR) ovvero per:
§ i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (lettera a) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR);
§ le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (lettera b) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR);
§ le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (lettera c) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR);
§ le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita (lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR);
§ le remunerazioni dei sacerdoti, nonché le congrue e i supplementi di congrua (lettera d) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR);
§ le prestazioni derivanti dall'adesione a forme pensionistiche complementari (lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR);
§ i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lettera l) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR).
L'importo della detrazione dipende dal reddito complessivo ed è determinato sulla base di due diverse equazioni:
fra 28.000 e 35.000 euro l'importo è pari a: per r = reddito complessivo;
fra 35.000 e 40.000 euro l'importo è pari a: per r = reddito complessivo.
Di conseguenza, l'importo della detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.
Per una ricostruzione dettagliata della norma si rinvia al dossier Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente realizzato dal Servizio Studi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il comma 8 della legge di bilancio 2021, modificando la previgente disciplina, stabilisce l’applicazione a regime della richiamata misura agevolativa. La norma infatti dispone che, nelle more di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, la detrazione spetta per le prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020 (e non più solo per le prestazioni rese dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2020). Tuttavia, la disposizione, come sopra ricordato, non tiene conto del fatto che, a decorrere dal 2021, l'applicazione riferita all'intero anno richiede il raddoppio degli importi attuali della medesima detrazione, che sono espressamente indicati nella norma istitutiva e sono riferiti ad un semestre. Pertanto, la modifica introdotta dall’articolo 1 in commento è volta a chiarire quali sono gli importi effettivi dell'ulteriore detrazione spettanti, rispettivamente, per il secondo semestre dell'anno 2020 e a decorrere dal 2021.
Si segnala che la necessità di tale correzione è emersa in sede di esame della legge di bilancio 2021 al Senato, allorché il Viceministro dell'economia e delle finanze, Antonio Misiani - rispondendo ai quesiti posti da alcuni senatori in relazione ad una correzione da apportare alla legge di bilancio - rilevava che il comma 8, come formulato nel disegno di legge di bilancio, modificava il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2020, facendo però riferimento per la decorrenza del termine al solo secondo semestre anziché all’intero anno (per consultare l’intervento completo del Viceministro si legga il resoconto stenografico della seduta del 29 dicembre 2020). Tuttavia, i ristretti tempi per l’approvazione della legge di bilancio non hanno consentito la correzione, che avrebbe richiesto un rinvio del provvedimento alla Camera dei deputati per una nuova lettura.
Occorre peraltro precisare che la relazione tecnica del ddl di bilancio originariamente presentata alla Camera era già, correttamente, riferita all'intero importo della detrazione, che risultava quindi provvisto dell’adeguata copertura finanziaria. Per tale motivo, la modifica in esame non necessita di nuove coperture.
L’articolo 22-sexies del decreto-legge in esame, conseguentemente, sostituisce interamente il richiamato comma 8.
In particolare, la nuova disposizione (comma 1, lettera a)) modifica il comma 1 del citato articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, precisando che la detrazione introdotta spetta nella misura degli importi indicati nel medesimo comma (sopra menzionati) esclusivamente per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
Con la modifica introdotta dalla lettera b) viene specificato che per le prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2021 l’agevolazione spetta nei seguenti importi (raddoppiati rispetto a quelli previsti nel solo secondo semestre 2020 dal comma 1):
§ 960 euro, aumentati del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
§ 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.
Il comma 3 dell’articolo 2 richiamato dispone che i sostituti d'imposta riconoscono la detrazione ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede la detrazione si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo.
Il comma 1, lettera c), dell’articolo in esame specifica che nel caso in cui il predetto importo da recuperare ecceda 60 euro, il recupero della detrazione non spettante è effettuato in dieci rate di pari ammontare (rispetto alle previgenti otto rate) a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Allegato 1
1_Articolo 2-bis, comma 3, D.L. 18/2020
(Misure straordinarie per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario)
L’articolo 19 del decreto-legge in esame, come modificato dalla Camera dei deputati, proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 le disposizioni legislative di cui all'allegato 1, riferite all’articolo 2-bis, comma 3, del decreto legge n. 18 del 2020, relative al conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario.
Tale norma specifica che alcuni incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa), previsti dalla disciplina transitoria di cui al suddetto articolo 2-bis - in particolare dal comma 1, lettera a) -, possono essere attribuiti anche a tutti i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale. La proroga in oggetto è stabilita (rispetto al termine previgente del 31 dicembre 2020) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 (secondo i termini temporali di cui all'articolo 19 del presente D.L. n. 183, come modificato dalla Camera dei deputati)[25]; tuttavia, come ricorda la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente D.L. n. 183[26], le norme di cui al comma 1 del citato articolo 2-bis sugli incarichi in oggetto sono state prorogate fino al termine più ampio del 31 dicembre 2021 da parte dell'articolo 1, comma 423, della L. 30 dicembre 2020, n. 178; di conseguenza, la medesima relazione ritiene che anche la specificazione dell'ambito soggettivo, posta dal citato articolo 2-bis, comma 3, dovrebbe ritenersi prorogata fino al termine più ampio del 31 dicembre 2021 e che tale aspetto potrebbe essere definito in termini più chiari (anche in sede di conversione del presente D.L. n. 183).
Si ricorda che, nel complesso, gli incarichi di cui alla citata lettera a) dell'articolo 2-bis, comma 1, del D.L. n. 18 concernono il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie ed agli operatori socio-sanitari (comma 1, lettera a), e commi da 2 a 4).
Al riguardo, il citato comma 423 dell'articolo 1 della L. n. 178 consente la stipulazione o la proroga di tali incarichi fino al 31 dicembre 2021, nei limiti di spesa (relativi a ciascuna regione o provincia autonoma) di cui alla tabella 1, allegata alla medesima L. n. 178[27], previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore.
In particolare, il comma 1, lettera a), ed i commi da 2 a 4 del citato articolo 2-bis consentono il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo - anche di collaborazione coordinata e continuativa - a soggetti iscritti agli albi delle professioni sanitarie, nonché agli operatori socio-sanitari. Gli incarichi in oggetto sono di durata non superiore a sei mesi e sono prorogabili nel rispetto dei limiti temporali e finanziari summenzionati.
Il conferimento è ammesso in deroga alle norme di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e all'articolo 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente: il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di stipulazione di contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro[28]; i limiti, con riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti ivi individuati, del livello della spesa per emolumenti o gettoni o altre utilità, comunque denominate, per i titolari di incarichi di qualsiasi tipo[29]. Il conferimento è altresì ammesso in deroga, se necessario, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale[30].
Il conferimento può riguardare i soggetti iscritti agli albi professionali degli ordini[31]: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi.
In tale ambito, il comma 3 concerne specificamente i medici e la lettera a) del comma 1 reca disposizioni particolari per i medici in formazione specialistica, mentre i commi 2 e 4 stabiliscono disposizioni comuni.
In particolare, il comma 3, come detto, specifica che gli incarichi possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale.
Riguardo ai medici in formazione specialistica[32], il comma 1, lettera a), fa riferimento, per gli incarichi in oggetto, a quelli iscritti all'ultimo o penultimo anno dei relativi corsi di specializzazione.
Il comma 1, lettera a), specifica altresì che: i medici in formazione specialistica restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l’attività lavorativa svolta; il periodo di attività, svolto dai suddetti medici durante gli incarichi in oggetto, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione; le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche ed assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
Il comma 2 prevede, in primo luogo, che i contratti di lavoro autonomo stipulati in assenza dei presupposti di cui al comma 1 siano nulli di diritto.
In secondo luogo, il comma 2 dispone che le attività di lavoro ai sensi del presente articolo siano computate ai fini del requisito di anzianità posto dalla disciplina transitoria - relativa a possibili procedure concorsuali riservate per l'accesso all'impiego in pubbliche amministrazioni - di cui all'articolo 20, commi 2, 11 e 11-bis, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni.
Riguardo a tali procedure, si fa rinvio alla scheda di lettura dell'articolo 1, comma 8, del presente D.L. n. 183.
Il comma 4 ha fatto salvi gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), già conferiti, in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale fino al 10 marzo 2020, fermi restando il limite massimo di durata stabilito dalla suddetta lettera a) e le previsioni di cui al comma 2.
Si ricorda infine che l'articolo 2-quater del citato D.L. n. 18 del 2020 prevede che le regioni procedano alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale ai sensi e per gli effetti degli articoli 2-bis e 2-ter dello stesso D.L. n. 18, e successive modificazioni.
2_Articolo 3, comma 4, D.L.18/2020
(Potenziamento reti assistenziali)
L’articolo 19 del decreto legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 (termine così esteso dalla Camera dei deputati rispetto a quello del 31 marzo inizialmente previsto) le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 - n. 2 del medesimo decreto legge, riferite all’art. 3, comma 4, del decreto legge n. 18 del 2020, relative al potenziamento delle reti assistenziali.
Nel periodo emergenziale da COVID-19, al fine di ampliare la disponibilità di strutture ospedaliere e personale sanitario nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate, come indicato dalla circolare del 1° marzo 2020 del Ministero della salute, l’articolo 3 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha previsto che le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie possano stipulare accordi contrattuali[33] con le strutture private accreditate in deroga al limite di spesa previsto per i medesimi[34] (pari al valore della spesa consuntivata nell'anno 2011), per l’acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie (comma 1). Qualora non sia possibile perseguire gli obiettivi attesi mediante le citate forme contrattuali, le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie vengono autorizzate a stipulare al medesimo fine contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate ai sensi della vigente normativa[35] (comma 2).
Inoltre, al fine di fronteggiare l’eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, il citato articolo 3, al comma 3, ha disposto che le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle regioni o delle province autonome o delle aziende sanitarie, mettano a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture (comma 3).
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 3 del decreto legge n. 18 del 2020, le disposizioni hanno efficacia fino al protrarsi dello stato di emergenza, da ultimo prolungato al 30 aprile 2021. La disposizione ora in commento pone il termine per la loro efficacia alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
3_Articolo 4, commi 1 e 2, D.L. 18/2020
(Disciplina delle aree sanitarie)
L’articolo 19 del decreto legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 (termine così esteso in sede dalla Camera dei deputati rispetto a quello del 31 marzo inizialmente previsto) le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 - n. 3 del medesimo decreto legge, riferite all’art. 4, commi 1 e 2 del decreto legge n. 18 del 2020, che disciplinano le aree sanitarie.
L’articolo 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18[36] (legge n. 27 del 2020) ha consentito alle regioni ed alle province autonome, sino al termine dello stato di emergenza, ora prorogato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 fino al 30 aprile 2021, di attivare aree sanitarie anche temporanee, per la gestione dell’emergenza COVID-19.
Più in particolare, le aree sanitarie temporanee possono essere attivate sia all’interno che all’esterno di strutture, pubbliche o private, di ricovero, cura, accoglienza ed assistenza (comma 1). Fino al termine dello stato di emergenza, alle aree sanitarie temporanee non si applicano i requisiti di accreditamento (di cui all’articolo 8-quater del D.Lgs. 502/1992[37]). Ai sensi del comma 2, le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le citate strutture idonee all’accoglienza possono essere eseguite in deroga a: le disposizioni di cui al D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), alle leggi regionali, ai piani regolatori e ai regolamenti edilizi locali. Inoltre, il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008[38].
I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denunzia di inizio di attività presso il comune competente. Tali disposizioni si applicano anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli IRCCS ed alle strutture accreditate ed autorizzate.
4_Articolo 5-bis, commi 1 e 3, D.L. 18/2020
(Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi
di protezione e medicali)
La proroga in esame - stabilita (rispetto al termine previgente del 31 dicembre 2020) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 (secondo i termini temporali di cui all'articolo 19 del presente D.L. n. 183, come modificato dalla Camera dei deputati)[39] - concerne le norme transitorie relative alle procedure pubbliche di acquisto e di pagamento dei dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi medici nonché all'ambito delle mascherine chirurgiche utilizzabili dagli operatori sanitari. Tali norme sono poste dai commi 1 e 3 dell'articolo 5-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.
In particolare, il comma 1 del citato articolo 5-bis prevede che, nel periodo temporale summenzionato, il Dipartimento della protezione civile, i "soggetti attuatori", individuati dal Capo del medesimo Dipartimento, nonché il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, siano autorizzati, nell’ambito delle risorse disponibili per la gestione dell’emergenza, ad acquisire i dispositivi di protezione individuale idonei per prevenire contatti, droplets ("goccioline") e trasmissione aerea, come individuati dalla circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020, ed altri dispositivi medici, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga alle norme del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
La deroga è intesa a facilitare ed accelerare le relative procedure contrattuali e di pagamento. I summenzionati "soggetti attuatori", ai sensi del presente comma 1, che fa rinvio all'ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile, sono quelli individuati - anche tra enti pubblici, economici e non economici, e soggetti privati - dal medesimo Capo del Dipartimento della protezione civile per fronteggiare l’emergenza in oggetto.
Il successivo comma 3 consente, per il periodo temporale summenzionato, in coerenza con le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità ed in conformità alle attuali evidenze scientifiche, il ricorso alle mascherine chirurgiche quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari e prevede che siano utilizzabili, previa valutazione da parte dell’Istituto superiore di sanità, anche mascherine prive del marchio CE (marchio di conformità alle prescrizioni europee).
5_Articolo 12, comma 2, D.L. 18/2020
(Misure straordinarie per la permanenza in servizio
del personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di stato)
L’articolo 19 del decreto legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 (termine così esteso dalla Camera dei deputati rispetto a quello del 31 marzo inizialmente previsto) le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 - n. 5 del medesimo decreto legge, riferite all’art. 12, comma 2, del decreto legge n. 18 del 2020, relative alla permanenza in servizio del personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato
In premessa, si ricorda che le disposizioni dell’articolo 12 del Decreto cura Italia[40] sono state inizialmente prorogate (dal 31 luglio) al 15 ottobre 2020 dall’art. 1, comma 3, del decreto legge n. 83 del 2020[41]. Successivamente, l’efficacia delle predette disposizioni è stata estesa al 31 dicembre 2020 dall'art. 1, comma 3, lett. a), del decreto legge n. 125 del 2020[42].
L'articolo 12 del decreto legge n. 18 del 2020, al comma 1, dispone che gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di reperire personale sanitario facendo ricorso alle misure già a tal fine previste, e fino al perdurare dello stato di emergenza (posto in un primo tempo al 31 luglio, poi esteso al 15 ottobre e quindi al 31 gannio, ora prolungato, con delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 fino al 30 aprile 2021), possano trattenere in servizio, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanita? e gli operatori socio-sanitari.
Il successivo comma 2 prevede che, ai medesimi fini e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato possa essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza. L’efficacia di tale norma è stata prorogata al 31 dicembre 2021 dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 423 e 425).
6_Articolo 13, comma 1 e 1-bis, D.L. 18/2020 - SOPPRESSA
(Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l’assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione)
Durante l'esame presso la Camera dei deputati è stata soppressa la voce n. 6 dell'Allegato 1, a seguito dell'introduzione del comma 8-sexies all'articolo 4 del decreto-legge in esame (cfr. la relativa scheda).
7_Articolo 15, comma 1, D.L. 18/2020
(Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)
L’articolo 19 del decreto legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 (termine così esteso dalla Camera dei deputati rispetto a quello del 31 marzo inizialmente previsto) le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 - n. 7 del medesimo decreto legge, riferite all’art. 15, comma 1 del decreto legge n. 18 del 2020, che recano misure straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispostivi di protezione individuali.
L’articolo 15 del c.d. Decreto cura Italia è intervenuto per far fronte alla situazione emergenziale da COVID-19 connotata dalla oggettiva e grave carenza di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale (DPI). Pertanto, fermo restando quanto previsto dall’art. 5-bis dello stesso decreto legge 18/2020 (recante misure finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali, ugualmente prorogate dal provvedimento in commento, segnatamente dal n. 4 dell’Allegato 1, alla cui scheda si rinvia), l’articolo 15 del Cura Italia ha consentito di importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e DPI, in deroga alle vigenti disposizioni, avviando una procedura di validazione straordinaria relativamente alla tempistica necessaria per la conformità alle prescrizioni europee in materia (marchio CE). In tal modo, è stata resa possibile anche sul territorio nazionale, la produzione e la fornitura, in tempi rapidi, sia delle mascherine chirurgiche (dispositivi medici), sia dei DPI (dispositivi per la protezione dei lavoratori sanitari quali guanti, occhiali, visiere, camici, maschere protettive facciali filtranti e scarpe), validati rispettivamente dall’Istituto superiore di sanità e dall’INAIL.
Infine, si ricorda che l'art. 66-bis del Decreto Rilancio (decreto legge 34/2020) ha specificato che le procedure di cui all'art.15 del decreto legge 18/2020 restano vigenti per le produzioni in Italia, mentre per le importazioni e le immissioni in commercio dei prodotti importati si introducono, in via sostitutiva e per il solo periodo emergenziale, procedure di validazione a cura delle regioni, che a tal fine devono definire le modalità di presentazione delle domande di validazione, individuare le strutture competenti per la medesima validazione, e provvedere ai relativi controlli. In ogni caso, la validazione deve essere operata secondo i criteri semplificati definiti da comitati tecnici appositamente costituiti, rispettivamente per le mascherine chirurgiche e per i dispositivi di protezione individuale. Il monitoraggio sull'applicazione dei criteri semplificati di validazione è assicurato dai medesimi comitati, che supportano l'attività delle regioni.
8_Articolo 16, commi 1 e 2, D.L. 18/2020
(Ulteriori misure di protezione in favore dei lavoratori e della collettività)
La proroga in esame - stabilita (rispetto al termine previgente del 31 dicembre 2020) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 (secondo i termini temporali di cui all'articolo 19 del presente D.L. n. 183, come modificato dalla Camera dei deputati)[43] - concerne le norme transitorie relative all’uso, in determinati contesti, delle mascherine chirurgiche e alle relative tipologie, nonché alle tipologie delle mascherine filtranti ammesse nell’ambito dell’intera collettività. Tali norme sono poste dai commi 1 e 2 dell'articolo 16 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.
In particolare, il citato comma 1 prevede che, nel periodo temporale summenzionato, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio siano incluse tra i dispositivi di protezione individuale (DPI), con riferimento a tutti i casi in cui i lavoratori (ivi compresi quelli addetti ai servizi domestici e familiari) e i volontari (sia in ambito sanitario sia in altri ambiti), nello svolgimento della loro attività, siano oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Tale prescrizione è in sostanza relativa ad un livello minimo di protezione (salve le norme e le valutazioni specifiche, relative ad un livello più elevato).
Si ricorda che la norma transitoria oggetto della novella consente, mediante il richiamo del comma 3 dell'articolo 5-bis del citato D.L. n. 18 (norma anch’essa oggetto di proroga, secondo i suddetti termini temporali, da parte dell'articolo 19 e del relativo allegato 1 del presente decreto), il ricorso anche a mascherine prive del marchio CE (marchio di conformità alle prescrizioni europee), previa valutazione da parte dell’Istituto superiore di sanità.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, la nozione generale dei dispositivi di protezione individuale per i lavoratori è costituita dall’attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante la sua attività, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Per le attrezzature che rientrano in tale nozione si applicano gli obblighi previsti dal medesimo D.Lgs. n. 81 del 2008.
Il comma 2 del citato articolo 16 del D.L. n. 18 consente, nel periodo temporale summenzionato, l’impiego, da parte delle persone presenti sull’intero territorio nazionale, di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.
Il numero 9 dell’allegato 1 – in combinato disposto con l’art. 19 – proroga (dal 31 dicembre 2020) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre il 30 aprile 2021, l'efficacia delle disposizioni recate dall’articolo 17-bis, commi 1 e 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) relative al trattamento dei dati personali necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica.
In particolare, le disposizioni oggetto di proroga sono quelle di cui ai commi 1 e 6 del citato articolo 17-bis del D.L. 18/2020 (L. 27/2020).
Il comma 1, amplia il novero di soggetti cui è consentito effettuare trattamenti dei dati personali, inclusa la comunicazione di tali dati tra i medesimi soggetti, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica. I trattamenti possono riguardare anche le particolari categorie di dati cui appartengono quelli relativi alla salute nonché quelli relativi alle condanne penali e ai reati (artt. 9 e 10 del Regolamento 2016/678 UE). I soggetti abilitati a tali trattamenti sono:
§ soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
§ soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;
§ gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di Sanità;
§ le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale
§ i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
Il trattamento dei dati deve essere effettuato nel rispetto:
§ delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 concernenti il trattamento di categorie particolari di dati (tra i quali vi sono quelli relativi alla salute) e dati relativi a condanne penali e reati con particolare riferimento ai presupposti in presenza dei quali tali dati possono essere legittimamente trattati;
§ delle disposizioni del D.lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) concernenti il trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante.
Si ricorda che l’articolo 9, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679, individua particolari categorie di dati personali dei quali è vietato il trattamento. Tra questi sono espressamente richiamati quelli relativi alla salute della persona. Lo stesso articolo 9, par. 2, del Regolamento, peraltro, individua i presupposti in presenza dei quali tali dati possono essere legittimamente trattati. Il trattamento è consentito se trova fondamento nel consenso esplicito dell’interessato ovvero nella necessità del trattamento stesso per una serie di motivi tassativamente elencati. In particolare il trattamento può definirsi necessario quando è svolto:
- per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato (lett g);
- per finalità di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali (lett.h);
- per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare il segreto professionale (lett i).
L’articolo 10 del citato Regolamento specifica che il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o, se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, deve prevedere garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.
L’articolo 2-sexies, del D.lgs, n. 196 del 2003 (Codice per la protezione dei dati personali) disciplina il trattamento delle categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, consentendolo solo se previsto dal diritto dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante. Al riguardo il comma 2 del citato articolo elenca le ipotesi in cui, con riguardo alla legislazione vigente, l’interesse pubblico può considerarsi rilevante, in relazione a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie: attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale (lett. t); compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonché compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica (lett. u).
Il comma 6, specifica che, al termine dello stato di emergenza i soggetti di cui al comma 1 adotteranno misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell’emergenza, all’ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.
10_Articolo 73, D.L. 18/2020
(Semplificazioni in materia di organi collegiali - Sedute in videoconferenza dei consigli e delle giunte regioni ed enti locali)
Il numero 10 dell’allegato 1 richiama l'articolo 73 del decreto-legge n. 18 del 2020 prorogandone l'efficacia (dal 31 dicembre 2020) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
Il citato articolo 73 consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale e degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi) e degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, fino alla cessazione dello stato di emergenza e nel rispetto di specifici criteri. Lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, da parte delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti che non si siano già dotati di una regolamentazione che consenta loro il ricorso a tale modalità in via ordinaria, potrà dunque effettuarsi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
La disposizione in esame è stata già oggetto di proroga sino al 31 dicembre 2020. L'art. 1, comma 3, decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, ha infatti disposto, in modo analogo alla norma in commento, la proroga dei termini previsti dalle disposizioni legislative contenute nell'allegato 1 al medesimo provvedimento, fra cui (al punto n. 16) l'articolo 73 del DL n. 18 del 2020.
Il comma 1, primo periodo, attribuisce tale facoltà ai consigli degli enti locali e alle giunte comunali che non abbiano già regolamentato tale modalità alle seguenti condizioni:
i) che siano rispettati i criteri di trasparenza e tracciabilità definiti dal "Presidente del consiglio, ove previsto[44]" o dal sindaco;
Per quanto concerne le Province e le città metropolitane le funzioni di presidente del consiglio sono svolte, rispettivamente, dal presidente della provincia (ai sensi dell'art.1, comma 55, primo periodo, della legge n.56 del 2014) e dal sindaco metropolitano (ai sensi dell'art.1, comma 8, della medesima legge);
ii) che le videoconferenze si svolgano con sistemi che garantiscano l'individuazione dei partecipanti;
iii) che sia garantita la regolarità dello svolgimento delle sedute e che sia assicurato lo svolgimento delle funzioni del segretario comunale, provinciale e metropolitano, ai sensi dell'art.97 del TUEL.
In proposito, l'art.97 del TUEL prevede che il segretario svolga compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Fra le funzioni ad esso attribuite, si segnala in particolare, ai fini della disposizione in esame, la partecipazione "con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione";
iv) che sia assicurata adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
La finalità dell'intervento normativo è quella di contenere la diffusione del virus evitando la contemporanea presenza fisica di amministratori locali in spazi inevitabilmente circoscritti, in cui può non essere agevole assicurare il rispetto delle distanze minime.
Il comma 2 estende l'applicabilità delle disposizioni appena illustrate agli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché agli enti e organismi del sistema camerale. La facoltà di disporre lo svolgimento delle videoconferenze è demandato ai rispettivi presidenti anche nel caso di assenza di una regolamentazione in tale senso, a condizione che siano identificabili, con certezza, i partecipanti e sia assicurata la sicurezza delle comunicazioni.
Ai sensi del comma 2-bis, la facoltà di svolgimento delle sedute in videoconferenza, fino alla cessazione dello stato di emergenza, riguarda altresì gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, anche nel caso in cui non sia stata già prevista negli atti "regolamentari interni" di cui all'art.40 del testo unico (TU) delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo n.297 del 1994.
Si tratta dei cosiddetti "regolamenti tipo" disciplinati dal citato art.40 del TU, ai sensi del quale, in mancanza dei regolamenti interni previsti dal titolo I, gli organi collegiali operano sulla base di regolamenti tipo predisposti dal Ministero dell'istruzione.
Sino al termine dell'emergenza, il comma 3 dispone la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art.1, commi 8 e 55, del TUEL, relative alle assemblee dei sindaci nelle province e alle conferenze metropolitane nelle città metropolitane, istituite con la legge n.56 del 2014. Detta sospensione è esplicitamente riferita all'esercizio delle funzioni consultive attribuite ai predetti organi, incluse quelle previste in relazione all'approvazione dei bilanci e consuntivi.
L'assemblea dei sindaci (di cui all'art.1, commi 54, lett. b), 55 e 56 della legge n.56/2014) e la conferenza metropolitana (di cui all'art.1, commi 7, 8 e 9, l. n.56/2014) sono organi composti dai sindaci appartenenti al territorio su cui insiste l'area vasta. La conferenza metropolitana, ai sensi dell'art.1, comma 8, della legge n.56/2014 esprime il proprio parere sugli schemi di bilancio, prima della loro approvazione definitiva da parte del consiglio e ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto. Inoltre, la conferenza adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano, ai sensi del comma 9 (dell'art.1, della l.n.56). L'assemblea dei sindaci svolge le medesime funzioni della conferenza metropolitana ai sensi dell'art.1, comma 55.
Ai sensi del comma 4 anche le associazioni private, incluse quelle non riconosciute, le fondazioni e "le società, comprese le società cooperative e i consorzi" possono svolgere le sedute (s'intende dei rispettivi organi) mediante il ricorso alla videoconferenza, anche nell'evenienza in cui tale possibilità non sia stata già prevista. A tal fine, la norma prescrive: il rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità che devono essere a tal fine previamente fissati; l'individuazione di sistemi che permettano l'identificazione con certezza dei partecipanti; il rispetto delle forme di pubblicità secondo le modalità individuate da ciascun ente.
Il comma 5 dispone che le amministrazioni pubbliche interessate provvedano agli adempimenti per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili nei propri bilanci.
L’articolo 19 del decreto-legge in esame proroga sino al termine dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 30 aprile 2021 - termine così esteso dalla Camera dei deputati in luogo del 31 marzo 2021 attualmente previsto - le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 del medesimo decreto-legge, tra cui, al n. 11, l’articolo 87, commi 6 e 7 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, già prorogato fino al 31 dicembre 2020, che disciplina la dispensa temporanea dal servizio e la non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L’articolo 87, comma 6 del decreto-legge n. 18 del 2020 consente (fuori dei casi di assenza dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta a COVID-19) ai responsabili di livello dirigenziale di uffici e reparti delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sulla base di specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti e per ragioni comunque riconducibili alla situazione emergenziale connessa con l'epidemia in atto, di dispensare temporaneamente dalla presenza in servizio, ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il relativo personale. Il periodo di dispensa temporanea dal servizio è considerato come congedo/licenza straordinaria, ma non è computabile nel limite dei 45 giorni annuali previsto dal comma 3 dell'articolo 37 del citato D.P.R. n. 3.
Il comma 7 del medesimo articolo prevede che il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta a COVID-19, fino al termine stabilito dal precedente comma 1, venga collocato d’ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia (si prevede, altresì, che tali periodi di assenza - in considerazione del carattere emergenziale del contesto di riferimento - siano esclusi dal computo ad altri fini, puntualmente enumerati dalla disposizione).
12_Articolo 73-bis, D.L. 18/2020
(Misure precauzionali di profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Le disposizioni recate dall'articolo 73-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 concernono misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L'articolo 73-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 (il testo riproduce l'articolo 21 del decreto-legge n. 9 del 2020) dispone che siano i competenti servizi sanitari a stabilire le misure precauzionali a tutela della salute degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo procedure uniformi stabilite con apposite linee guida.
La previsione vale per quel personale comunque impegnato in attività d'istituto (comprese attività formative e di addestramento), non solo dunque se impiegato nel contenimento della diffusione del Covid-19.
E vale altresì per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.
Le misure precauzionali volte a tutelare la salute del personale sono definite dai servizi sanitari secondo linee guida adottate d'intesa tra le Amministrazioni da cui il personale dipende.
Le misure precauzionali sono definite - secondo uniformi procedure - dai servizi sanitari competenti.
Per tali si intendono:
§ i servizi sanitari istituiti per i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente (di cui all’articolo 6, primo comma, lettera z) della legge n. 833 del 1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale);
§ le unità sanitarie locali (competenti agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione medico-legale spettanti al Servizio sanitario nazionale - con esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla sopra citata lettera z) - ai sensi dell'articolo 14, terzo comma, lettera q) della legge n. 833 del 1978);
§ le strutture del Servizio sanitario militare (di cui agli articoli 181 e seguenti del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il codice dell'ordinamento militare).
La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 9 del 2020, nel quale la disposizione era originariamente contenuta, evidenziava come alcune ordinanze adottate da Regioni (anche non interessate direttamente da episodi di contagio) prevedessero che i soggetti di rientro da aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte di autorità sanitarie dovessero osservare un periodo di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Tale misura di contenimento poteva, quindi, interessare anche il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con ricadute sulla loro disponibilità operativa. La ratio della disposizione è dunque nello scongiuramento di tale negativa conseguenza.
Si ricorda che la previsione si estende altresì al personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.
Queste sono organi amministrativi istituiti nell'ambito delle Prefetture per l'esame 'decentrato' delle domande di protezione internazionale (sono composte da: il presidente, funzionario di carriera prefettizia; un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR); un numero di funzionari amministrativi con compiti istruttori non inferiore a quattro (individuati nell'ambito del contingente di personale qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, reclutato dal Ministero dell'interno).
Le Commissioni territoriali sono venti (è il numero massimo previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 25 del 2008 quale oggi vigente, che insieme prevede che presso ogni Commissione, se in condizioni di sovraccarico, possano essere istituite sezioni, fino ad un massimo complessivo di trenta sul territorio nazionale).
L’articolo 19 del decreto-legge in esame proroga sino al termine dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 30 aprile 2021 - termine così esteso dalla Camera dei deputati in luogo del 31 marzo 2021 attualmente previsto - le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 del medesimo decreto-legge, tra cui, al n. 13, l’articolo 83 del D.L. 34/ 2020, in base al quale i datori di lavoro pubblici e privati, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV, assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
In dettaglio, l’articolo 83, di cui si dispone la proroga nei termini suddetti, prevede la sorveglianza eccezionale fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008, che definisce le competenze e le modalità nello svolgimento della sorveglianza sanitaria ordinaria[45], e con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente (comma 1). Tale disposizione era già stata prorogata al 31/12/2020 dall'articolo 37- ter del dl 104/2020[46], ma atteso il perdurare della situazione emergenziale connessa con la pandemia in corso, si è necessaria l'ulteriore proroga, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COV!D-19 e comunque non oltre il 31 aprile 2021.
Nel caso non sia fatto obbligo ai datori di lavoro di nominare il medico competente (ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), è possibile per gli stessi chiedere ai servizi territoriali INAIL che tale sorveglianza sanitaria possa essere svolta da propri medici del lavoro (ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale da parte degli stessi datori di lavoro di cui sopra). L’INAIL provvede su tali richieste anche avvalendosi del contingente di personale di 200 medici specialisti di cui all’articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18[47]. Con decreto interministeriale del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e il Ministro delle economie e finanze acquisito il parere della Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, viene definita la relativa tariffa per l’effettuazione di tali prestazioni. Al personale medico di cui sopra non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 di cui agli articoli 25 (Obblighi del medico competente), 39 (Svolgimento dell'attività di medico competente), 40 (rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale) e 41 (Sorveglianza sanitaria) (comma 2).
Qualora, a seguito dell’esperimento delle procedure di sorveglianza sanitaria di cui al presente articolo, fosse accertata la inidoneità del lavoratore alla mansione, ciò non potrebbe in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro (comma 3).
Nell’ambito delle finalità previste dalla disposizione in esame, l’INAIL è autorizzato, previa convenzione con ANPAL, all’assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di 15 mesi, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, nel limite massimo di spesa di 20,895 milioni di euro per l’anno in corso e 83,579 milioni di euro per il 2021 (comma 4).
Nell’ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020, l’Unione Europea ha istituito una linea di finanziamento specifica per far fronte al tema dell’occupazione giovanile, mediante il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG). Con il PON IOG, a titolarità del Ministero del lavoro, viene attuata in Italia l'iniziativa Garanzia Giovani, che è il Piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. Esso prevede, nei Paesi con un tasso di disoccupazione superiore al 25%, appositi stanziamenti per la realizzazione di misure di orientamento, istruzione e formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani che non sono impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo.
Il PON ha un budget di circa 2,8 miliardi di euro, di cui oltre 2,1 milioni di contributo UE, a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE). La parte restante costituisce il cofinanziamento nazionale. In merito allo stato di utilizzo delle risorse del programma, alla data del 3 dicembre 2019[48] risultano pagamenti per circa 1,3 miliardi, con un livello di avanzamento del programma del 47,5% rispetto al complesso delle risorse programmate.
14 - Articolo 101, comma 6-ter, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020)
(Procedure valutative per il passaggio dei ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B al ruolo dei professori associati)
Il numero 14 dell'allegato 1 – in combinato disposto con l’art. 19, modificato durante l’esame presso la Camera dei deputati, – proroga (dal 31 dicembre 2020) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre il 30 aprile 2021, l'efficacia delle disposizioni recate dall’art. 101, co. 6-ter, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), in base alle quali, nell’espletamento delle procedure valutative per il passaggio dei ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B al ruolo dei professori associati, le commissioni tengono conto delle limitazioni all’attività di ricerca scientifica conseguenti allo stato di emergenza.
In tal modo si allinea la durata della proroga all’attuale termine di durata dello stato di emergenza da COVID-19, dichiarato fino al 30 aprile 2021 con delibera del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2021.
In particolare, l’art. 101, co. 6-ter, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) aveva previsto che, nell'espletamento delle procedure valutative per il passaggio dei ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B al ruolo dei professori associati, ai sensi dell’art. 24, co. 5, della L. 240/2010 (v. infra), le commissioni valutatrici, nell’applicazione dei regolamenti di ateneo adottati sulla base dei criteri fissati con DM 344/2011, tenevano conto delle limitazioni all'attività di ricerca scientifica connaturate a tutte le disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 (fino al 31 luglio 2020) e alle disposizioni delle Autorità straniere o sovranazionali conseguenti alla dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020.
Successivamente, il numero 18 dell'allegato 1, in combinato disposto con l’art. 1, co. 3, del D.L. 83/2020 (L. 124/2020), aveva prorogato al 15 ottobre 2020 (nuovo termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 29 luglio 2020) l’efficacia di quanto previsto dall’art. 101, co. 6-ter, citato.
Ancora dopo, l’art. 1, co. 3, lett. a), del D.L. 125/2020 (L. 159/2020) aveva prorogato il termine fino al 31 dicembre 2020 (e non fino al 31 gennaio 2021, nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020).
La L. 240/2010 ha confermato, anticipandone la decorrenza, la scelta, già fatta dalla L. 230/2005, di messa ad esaurimento dei ricercatori a tempo indeterminato, individuando, invece, due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato.
In particolare, l’art. 24, co. 1, ha disposto che, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
Il co. 3 – come modificato, da ultimo, dall’art. 1, co. 338, lett. b), della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) – ha previsto che la prima tipologia (lett. a)) consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte (RtD di tipo A). La seconda tipologia (lett. b)) consiste in contratti triennali – originariamente non rinnovabili, ma divenuti definitivamente tali proprio a seguito dell’intervento disposto dalla L. di bilancio 2017 –, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lett. a), o che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale (ASN), o che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere (nonché, ai sensi dell’art. 29, co. 5, della medesima L. 240/2010, a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base all’art. 1, co. 14, della L. 230/2005) (RtD di tipo B).
Il co. 5 prevede che nel terzo anno della seconda tipologia di contratto l’università, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l’ASN, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. Se la valutazione ha esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore di seconda fascia (associato). In base al co. 5-bis – introdotto dall’art. 19, co. 1, lett. f), del D.L. 76/2020 (L. 120/2020) – è possibile anticipare già a dopo il primo anno di contratto il passaggio in questione, qualora l’università abbia le necessarie risorse nella propria programmazione e nei limiti delle risorse assunzionali disponibili per l'inquadramento nella qualifica di professore associato. Resta fermo il previo esito positivo della valutazione che, in tal caso, comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell’ambito del settore scientifico-disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.
Con riferimento al passaggio dei ricercatori a tempo determinato di tipo B al ruolo dei professori associati, il DM 344/2011 ha precisato che, ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, le università disciplinano la stessa avendo riguardo ai seguenti aspetti: a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; b) conseguimento della titolarità di brevetti; c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
15_Articolo 102, comma 6, D.L. 18/2020
(Modalità di svolgimento delle prove compensative per il
riconoscimento di qualifiche professionali sanitarie)
La proroga in esame - stabilita (rispetto al termine previgente del 31 dicembre 2020) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 (secondo i termini temporali di cui all'articolo 19 del presente D.L. n. 183[49], come modificato dalla Camera dei deputati) - concerne una norma transitoria sulle modalità di svolgimento delle prove compensative, per i casi in cui, per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, il riconoscimento del possesso di una qualifica professionale (conseguita in altri Paesi dell’Unione), nell’ambito delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, richieda lo svolgimento di tale prova[50].
La norma transitoria è posta dall’articolo 102, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.
Il citato comma 6 prevede che, nel periodo temporale summenzionato, la prova in oggetto possa essere effettuata con modalità a distanza, con svolgimento della prova pratica secondo la modalità di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica del 30 settembre 2016, prot. 46319 (circolare concernente le prove finali dei corsi di laurea afferenti alle classi di laurea delle professioni sanitarie). Tale modalità consiste nello svolgimento di una prova con domande a risposta chiusa e a risposta aperta su casi clinici o situazioni paradigmatiche della pratica professionale; la suddetta modalità è alternativa a quella definita dal precedente punto 1 della circolare, che prevede lo svolgimento di una simulazione pratica[51].
Tra i termini di cui l'allegato 1 del decreto-legge n. 183 del 2020 dispone la posticipazione, figura quello riferito all'operato del Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da Covid-19.
Questo Commissario è stato istituito dall'articolo 122 del decreto-legge n. 2020, il quale ha previsto (al comma 4) che esso operi "fino alla scadenza del predetto stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe".
L'attivazione ed esercizio dei poteri e facoltà del Commissario ha dunque una proiezione temporale determinata per relationem, con riferimento alla durata dello stato emergenziale.
L'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio fosse nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto.
Le sue competenze sono conseguentemente ritagliate nel modo che segue:
§ organizzare, acquisire e produrre ogni genere di beni strumentali utili a contenere l'emergenza, nonché programmare e organizzare ogni attività connessa. Rientrano tra tali compiti: il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie; l'individuazione dei fabbisogni; l'acquisizione e distribuzione di farmaci, apparecchiature, dispositivi medici e di protezione individuale. Nell'esercizio di queste attività il Commissario può avvalersi di soggetti attuatori e di società in house nonché delle centrali di acquisto. Per i contratti di acquisto di beni strumentali o comunque la stipulazione di atti negoziali volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica, è prevista la esenzione dal controllo della Corte dei Conti (sono benintesi fatti salvi gli obblighi di rendicontazione) nonché dalla disciplina del controllo di regolarità amministrativa e contabile, interno alla Presidenza del Consiglio;
§ provvedere (raccordandosi con le regioni e le aziende sanitarie) al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere (anche mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali), con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva;
§ disporre la requisizione e circa la gestione di beni mobili, mobili registrati e immobili (anche tramite il Capo del Dipartimento per la protezione civile o se necessario ai prefetti territorialmente competenti);
§ adottare ogni intervento utile per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell’emergenza (v. anche l'articolo 5 del decreto-legge n. 18);
§ provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti - o alla riconversione di quelli esistenti tramite il commissariamento di rami d'azienda - per la produzione dei beni necessari per il contenimento, anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e definendo le modalità di acquisizione e di utilizzazione dei fondi privati destinati all’emergenza (v. al riguardo l'articolo 99 del decreto-legge n. 18), organizzandone la raccolta e controllandone l’impiego;
§ organizzare e svolgere le attività propedeutiche alla concessione degli aiuti per far fronte all’emergenza sanitaria, da parte delle autorità competenti nazionali ed europee, nonché tutte le operazioni di controllo e di monitoraggio dell’attuazione delle misure;
§ provvedere alla gestione coordinata del Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE, di cui al regolamento (CE) 2012/2002) e delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione destinato all’emergenza.
Circa la competenza sopra ricordata in materia di requisizioni, invero la disposizione deve essere coordinata con quanto previsto dall'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 18, il quale attribuisce la medesima competenza al Capo del Dipartimento della protezione civile, entro un 'corpo' di disposizioni che disciplinano sia il procedimento sia le garanzie. Inoltre il Commissario può avvalersi dei prefetti, ove disponga la requisizione 'in proprio' e senza tramiti.
Per la copertura finanziaria delle attività commissariali, si attinge alle risorse del Fondo per le emergenze nazionali (è il Fondo di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile, decreto legislativo n. 1 del 2018).
Successive disposizioni hanno ampliato lo spettro delle attribuzioni del Commissario.
L'articolo 20 del decreto-legge n. 137 del 2020 ha previsto l'istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza nazionale; ed ha previsto che il Ministro per la salute possa delegare la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del servizio al Commissario straordinario. Tale delega è stata conferita al Commissario, con decreto ministeriale del 30 ottobre 2020.
La legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) ha previsto (articolo 1, commi 457-465) la istituzione di un piano strategico nazionale dei vaccini, appositamente disponendo circa: i poteri del Commissario sostitutivi in caso di inadempimenti o ritardi di regioni e province autonome nell'attuazione del piano; la redazione da parte del Commissario di un elenco dei medici, infermieri e assistenti sanitari disponibili a partecipare all'attuazione del piano (nell'ambito di una somministrazione di lavoro a termine), indi la individuazione mediante procedura pubblica di una o più agenzie di somministrazione di lavoro, ai fini della stipulazione da parte di queste ultime di contratti a tempo determinato con i soggetti iscritti nell'elenco; l'individuazione delle strutture dove procedere alla somministrazione dei vaccini.
Nello svolgimento delle sue funzioni, ancora prevede l'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, il Commissario "collabora con le regioni" - alle quali spetta la competenza normativa in materia di sanità secondo l'articolo 117 della Costituzione.
E nell'ambito di quelle funzioni il Commissario può adottare - "anche su richiesta delle regioni" - in via d'urgenza "i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale".
Tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento incida, le quali possono chiederne il riesame.
I provvedimenti del Commissario non hanno portata normativa - senza così incidenza sulla ripartizione di competenza normativa profilata dall'articolo 117 della Costituzione (che la attribuisce alle regioni, per quanto concerne la organizzazione dei servizi sanitari), trovando piuttosto copertura sotto l'articolo 120 della Costituzione, là dove questo menziona un potere statale d'intervento sostitutivo per il caso di pericolo grave per l'incolumità pubblica.
I provvedimenti possono essere adottati "in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea". Può valere ricordare, per inciso, come numerose disposizioni del Codice dei contratti pubblici recepiscano norme europee, siano pertanto da ascrivere agli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (cfr. ad es. la sentenza della Corte Costituzionale n. 166 del 2019).
Le misure adottate dal Commissario devono essere in ogni caso "adeguatamente proporzionate" alle finalità perseguite.
Sono previsioni configuranti un generale potere derogatorio in capo al Commissario.
Per questo riguardo, la giurisprudenza costituzionale sin dai suoi esordi (già con la sentenza 8 del 1956: lì si trattava del potere prefettizio d'ordinanza, previsto dall'articolo 2 del Testo unico di pubblica sicurezza) ebbe modo di rilevare come il diritto emergenziale e i poteri che esso imputa a Governo ed amministrazione non si pongano extra ordinem bensì debbano presentare alcuni connotati (come efficacia limitata nel tempo, calibrata sui dettami della necessità ed urgenza; adeguata motivazione; efficace pubblicazione ove non siano provvedimenti individuali; conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico). Rimane fermo - può aggiungersi, ancora sulla scorta della giurisprudenza costituzionale - che qualsivoglia conferimento di poteri amministrativi debba rispettare un principio di legalità sostanziale, talché i poteri conferiti non è sufficiente siano finalizzati alla tutela di un bene o valore, debbono essere altresì determinati nel contenuto e nelle modalità, sì da mantenere costantemente una pur elastica copertura legislativa dell'azione amministrativa (evitando di risultare - come rilevava la sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 1995 - "non adeguatamente circoscritti nell'oggetto, tali da derogare a settori di normazione primaria richiamati in termini assolutamente generici, e a leggi fondamentali per la salvaguardia dell'autonomia regionale, senza prevedere, inoltre, l'intesa per la programmazione generale degli interventi".
Infine, l'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha disposto la gratuità dell'incarico di Commissario (salvo eventuali rimborsi spese) e la sua compatibilità con altri incarichi pubblici o privati.
Egli si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile, nonché del Comitato tecnico scientifico costituito presso il medesimo Dipartimento.
Può avvalersi altresì di qualificati esperti in materie sanitarie e giuridiche, "nel numero da lui definito".
Sull'attività del Commissario è il Presidente del Consiglio (o un Ministro da lui delegato) a riferire in Parlamento.
Con D.P.C.M. 18 marzo 2020 Commissario è stato nominato il dott. Domenico Arcuri.
Al momento di pubblicazione del presente fascicolo, il Commissario ha emesso trentasette ordinanze (tra le prime delle quali possono rammentarsi la n. 11 del 26 aprile 2020 sui prezzi massimi di vendita al consumo delle mascherine facciali, ossia l'ordinanza che è intervenuta a calmierare i prezzi di vendita al pubblico delle mascherine facciali ad uso medico, stabilendo che il prezzo finale di vendita al consumo delle mascherine di tipo I, II e IIR, non possa essere superiore a 0,50 euro cadauna, al netto dell'Iva[52]; la n. 10 del 16 aprile 2020 sulla stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d'uso sul software di contact tracing e di appalto di servizio gratuito; la n. 4 del 23 marzo 2020 su agevolazioni alle imprese). Una più recente ordinanza n. 34 del 19 dicembre 2020 ha per oggetto il servizio di supporto telefonico sblocco Immuni. L'ordinanza n. 1 del 2021 concerne l'utilizzo del deposito militare dell’Aeroporto di Pratica di Mare, ai fini della conservazione e della distribuzione dei vaccini. L'ordinanza n. 2 del 9 febbraio 2021 ha per oggetto il supporto mediante piattaforma informativa all'attuazione del Piano strategico dei vaccini (di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2021).
Ed ha emesso alcuni bandi di gara, tra cui alcuni relativi a: la messa in opera di padiglioni temporanei destinati alla somministrazione dei vaccini anti-Covid 19; il reperimento di personale aggiuntivo somministratore dei vaccini, entro il piano nazionale vaccinale anti-Covid; per materiale utile per la campagna di vaccinazione (come sodio cloruro per la diluizione del vaccino, aghi, siringhe); per la fornitura di attrezzature per le terapie intensive e semi-intensive, di ambulanze e di auto mediche destinate all'emergenza. Innanzi, il 2 ottobre 2020 vi è stata l'indizione di una "Procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici ai sensi dell’articolo 33 della Direttiva 2014/24/Ue per l’affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all’articolo 1 del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge dall’articolo 1 della L. n. 77/2020" (altri bandi precedenti sono stati: "Richiesta di Offerta per Test molecolari SARSCoV-2"; "Gara in procedura semplificata e di massima urgenza per l’acquisizione di kit, reagenti e consumabili per l'effettuazione di 150.000 test sierologici finalizzati ad un'indagine campione sulla diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2"; "Avviso di indizione di gara in procedura semplificata e di massima urgenza per l’acquisizione e la distribuzione di 2.000.000 kit rapidi qualitativi per l'effettuazione di test sierologici sull’intero territorio nazionale prioritariamente destinati agli operatori scolastici"; "Avviso di indizione di gara in procedura aperta semplificata e di massima urgenza per l’acquisizione e la distribuzione di banchi scolastici e sedute attrezzate sull’intero territorio nazionale"; "Avviso di indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazione di interesse da parte di operatori economici a partecipare a procedure negoziate per la conclusione di uno o più contratti aventi ad oggetto la fornitura di attrezzature per le terapie intensive e semi-intensive, dispositivi e servizi connessi, destinati all’emergenza sanitaria Covid-19”; "Avviso di indagine di consultazione preliminare di mercato per l’acquisizione di relazioni e altra documentazione tecnica e di manifestazione di interesse da parte di operatori economici a partecipare a una procedura negoziata avente ad oggetto l’acquisizione della disponibilità temporanea di quattro strutture movimentabili da adibire a terapia intensiva").
Altre ordinanze commissariali hanno avuto ad oggetto la nomina dei soggetti attuatori dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera delle singole Regioni.
Il numero 17 dell’allegato 1 – in combinato disposto con l’art. 19, modificato durante l’esame presso la Camera dei deputati – proroga (dal 31 dicembre 2020) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre il 30 aprile 2021, l'efficacia delle disposizioni recate dall’art. 1, co. 4-bis, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020), volte a garantire l’operatività del gruppo di lavoro operativo per l’inclusione a livello di istituzione scolastica.
In tal modo si allinea la durata della proroga all’attuale termine di durata dello stato di emergenza da COVID-19, dichiarato fino al 30 aprile 2021 con delibera del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2021.
In argomento, si ricorda, preliminarmente, che, ai sensi dell’art. 15, co. 10, della L. 104/1992, al fine della definizione dei Piani educativi individualizzati (PEI) e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni o studenti con accertata condizione di disabilità. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori dell’alunno o dello studente, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l’alunno o lo studente, nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare.
In base al co. 11, all'interno del Gruppo di lavoro operativo è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.
Al riguardo, l’art. 1, co. 4-bis, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) aveva previsto la possibilità di effettuare in videoconferenza le sedute del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 (ossia, fino al 31 luglio 2020).
Tale possibilità era poi stata prorogata fino al 15 ottobre 2020 (nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020), dal numero 21 dell'allegato 1 in combinato disposto con l’art. 1, co. 3, del D.L. 83/2020 (L. 124/2020).
Ancora dopo, l’art. 1, co. 3, lett. a), del D.L. 125/2020 (L. 159/2020) aveva prorogato il termine fino al 31 dicembre 2020 (e non fino al 31 gennaio 2021, nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020).
18_Articolo 3, comma 1, D.L. 22/2020
(Termine per l'espressione dei pareri del Consiglio superiore
della pubblica istruzione)
Il numero 18 dell’Allegato 1 - in combinato disposto con l’art. 19 - proroga (dal 31 dicembre 2020) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre il 30 aprile 2021, l'efficacia delle disposizioni che prevedono un termine ridotto di sette giorni (derogatorio rispetto a quello ordinario di venti giorni) per l'espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI).
In dettaglio, il numero 18 del citato Allegato 1 menziona l'articolo 3, comma 1, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) secondo cui, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 22/2020 (quindi dal 9 aprile 2020) e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza - inizialmente disposto con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 per la durata di 6 mesi, fino al 31 luglio 2020) - il CSPI rende il suo parere entro sette giorni dalla richiesta. Decorso tale termine si può prescindere dal parere.
Detta disciplina costituisce una deroga alla vigente legislazione, secondo la quale i pareri del CSPI, disciplinati dall'art. 3, co. 5, del d.lgs. 233/1999 come modificato dall'art. 3, co. 2-ter, del D.L. 22/2020, sono resi nel termine ordinario di venti giorni dalla richiesta, salvo che per motivi di particolare urgenza il Ministro assegni un termine diverso, che non può comunque essere inferiore a dieci giorni. Decorso il termine di venti giorni o quello inferiore assegnato dal Ministro, si può prescindere dal parere.
Il D.L. 83/2020 (L. 124/2020) ha già disposto una prima proroga, dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020, della disposizione in commento, consentendo così di prolungare l'applicazione del termine ridotto di sette giorni per l'espressione dei pareri del CSPI. Ciò, in corrispondenza del nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, fissato appunto al 15 ottobre 2020.
Il D.L 125/2020 (L. 159/2020) ha poi disposto una seconda proroga della deroga alla disciplina recata dal citato art. 3, co. 5, del d.lgs. 233/1999, riferendola al 31 dicembre 2020 e non al 31 gennaio 2021, nuovo termine dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020.
La disposizione in esame reca dunque una terza proroga, fissando il termine di applicazione della disciplina derogatoria alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (attualmente stabilita nel 30 aprile 2021), e comunque non oltre il 30 aprile 2021 (in base alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'art. 19 del provvedimento in esame).
Si segnala che il testo originario del decreto-legge prevedeva il termine del 31 marzo 2021. Tale termine è stato ora allineato alla delibera del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2021, che ha fissato lo stato di emergenza al 30 aprile 2021.
Si segnala che l'attuale CSPI è stato costituito con D.M. 31 dicembre 2015 e dura in carica cinque anni. Il 30 dicembre 2020 - scaduto dunque il quinquennio - il CSPI ha approvato un Documento di fine mandato recante anche considerazioni sullo stato attuale del sistema scolastico.
L'articolo 19 del decreto-legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 del medesimo decreto-legge, tra cui, al n. 19, l’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 22 del 2020.
In dettaglio, il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 22 del 2020 (conv. L. n. 41 del 2020) con riguardo alle professioni diverse da quelle indicate dai commi e 3 del medesimo articolo 6, prevede che ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza (originariamente fissato per il 31 luglio 2020 e successivamente prorogato dall'articolo 1, comma 3 del decreto legge n. 83 del 2020, fino al 15 ottobre), le amministrazioni competenti all’organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire, tra l’altro, il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l’ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.
L'articolo 6 del D.L. n. 22 introduce misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari. I commi 1 e 3 dell'articolo 6 riguardano specificatamente: le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo (la disposizione in esame richiama le professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328); le professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile; la professione di revisione legale e infine la professione forense.
Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 101 del D.L. n. 18 prevede, in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, la proroga al 15 giugno 2020 dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019.
Con la proroga in esame, la possibilità per le amministrazioni competenti (prevista dal summenzionato comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 22) di ridurre i requisiti stabiliti per la partecipazione agli esami di Stato summenzionati trova applicazione con riguardo a tutte le ipotesi in cui, nell'ambito del periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2021, le sessioni di laurea si siano svolte in ritardo in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
20 - Articolo 7, comma 1, terzo e quarto periodo, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020)
(Organi delle università e delle istituzioni AFAM)
Il numero 20 dell’allegato 1 – in combinato disposto con l’art. 19, modificato dalla Camera dei deputati – proroga ulteriormente fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre il 30 aprile 2021, l'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 7, co. 1, terzo e quarto periodo, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020), volte a garantire la continuità degli organi delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
In tal modo si allinea la durata della proroga all’attuale termine di durata dello stato di emergenza da COVID-19, dichiarato fino al 30 aprile 2021 con delibera del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2021.
Preliminarmente, si ricorda che il primo, il secondo e il quinto periodo dell’art. 7, co. 1, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) hanno previsto la sospensione, fino al 30 giugno 2020, in deroga alle disposizioni degli statuti degli atenei e delle istituzioni AFAM, delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici, in corso alla data della entrata in vigore dello stesso D.L., ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 fino al 31 luglio 2020 (primo periodo). Fino a tale data potevano comunque essere svolti gli atti del procedimento propedeutici alle elezioni (secondo periodo). Dal 1 luglio 2020, gli enti potevano proseguire le procedure elettorali (quinto periodo).
Il terzo e il quarto periodo dello stesso co. 1 hanno previsto, rispettivamente, che:
- per la durata dello stato di emergenza, nei casi di impossibilità a proseguire l’incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso D.L., subentra nell’incarico il sostituto individuato “dalla legge” o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei professori di prima fascia delle strutture interessate[53] (terzo periodo);
- i soggetti che subentrano nell’incarico in base a quanto previsto dal citato terzo periodo, nonché coloro che, a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso D.L., esercitano a qualsiasi titolo le funzioni degli organi monocratici o collegiali, proseguono nell’incarico fino al subentro dei nuovi organi, eventualmente anche in deroga alla durata prevista per i singoli mandati nelle università e nelle istituzioni AFAM, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni (quarto periodo).
L’efficacia di quanto stabilito dal terzo e dal quarto periodo del co. 1 dell'art. 7 del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) era stata inizialmente prorogata fino al 15 ottobre 2020 (nuovo termine dello stato di emergenza adottato con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020), dal numero 24 dell'allegato 1 in combinato disposto con l’art. 1, co. 3, del D.L. 83/2020 (L. 124/2020).
Successivamente, la stessa efficacia era stata prorogata dall’art. 1, co. 3, lett. a), del D.L. 125/2020 (L. 159/2020) fino al 31 dicembre 2020 (e non fino al 31 gennaio 2021, nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020).
A seguito delle disposizioni in esame, si proroga ulteriormente fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 30 aprile 2021, l’efficacia di quanto stabilito dal terzo periodo del co. 1 dell'art. 7 del D.L. 22/2020 (L. 41/2020). Fino alla data indicata, pertanto, nei casi di impossibilità a proseguire l’incarico da parte degli organi monocratici subentra nell’incarico il sostituto individuato “dalla legge” o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei professori di prima fascia delle strutture interessate.
Conseguentemente, si dispone anche, con riferimento al quarto periodo del co. 1 dell'art. 7 del D.L. 22/2020 (L. 41/2020), che i soggetti che subentrano nell’incarico in base a quanto previsto dal citato terzo periodo, nonché coloro che, a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso D.L. 22/2020 (L. L. 41/2020), esercitano a qualsiasi titolo le funzioni degli organi monocratici o collegiali, proseguono nell’incarico fino al subentro dei nuovi organi, eventualmente anche in deroga alla durata prevista per i singoli mandati nelle università e nelle istituzioni AFAM, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni.
In proposito, si ricorda che, in base all’art. 2 della L. 240/2010 – come modificato, per quanto qui interessa, dall’art. 49 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) – sono elettivi gli incarichi universitari relativi a Rettore, membro del Senato accademico e organi monocratici a capo delle varie articolazioni universitarie (ad es., Direttori di Dipartimento), nonché ad alcuni dei membri del Consiglio di amministrazione, del Nucleo di valutazione, delle Commissioni paritetiche docenti-studenti e dell’organo deliberante delle strutture di raccordo, comunque denominate, eventualmente istituite tra più Dipartimenti.
In particolare, il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le università italiane e il suo mandato dura 6 anni e non è rinnovabile.
Il Senato accademico è costituito su base elettiva e conta un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore alle 35 unità, inclusi il Rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti. Tra i suoi componenti, almeno 2/3 terzi devono essere docenti di ruolo (almeno 1/3 dei quali Direttori di Dipartimento), eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo. La durata in carica del Senato accademico è fissata in un massimo di 4 anni e il mandato dei suoi componenti è rinnovabile per una sola volta.
Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero massimo di 11 membri, inclusi il Rettore, componente di diritto, e una rappresentanza elettiva degli studenti. Gli altri componenti sono designati o scelti, secondo modalità previste dallo statuto, tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. Un numero di consiglieri non inferiore a 3 nel caso in cui il Cda sia composto di 11 membri e non inferiore a 2 nel caso in cui il Cda sia composto di un numero inferiore di membri, deve essere esterno ai ruoli dell’ateneo a decorrere dai tre anni precedenti la designazione. Il presidente del Cda è eletto dal medesimo consiglio tra il Rettore o uno dei consiglieri esterni. La durata massima del Cda è fissata in 4 anni, analogamente alla durata del mandato dei suoi componenti, ad eccezione di quello dei rappresentanti degli studenti, di durata, invece, biennale. In tutti i casi, il mandato è rinnovabile per una sola volta. Al fine di garantire un rinnovo graduale dell’intero Cda, è prevista la possibilità di prevedere il rinnovo non contestuale dei diversi membri.
Nel Nucleo di valutazione, composto da soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'ateneo, deve essere assicurata una rappresentanza elettiva degli studenti.
Rappresentanze elettive degli studenti sono, infine, presenti nelle commissioni paritetiche studenti-docenti istituite in ciascun Dipartimento e nell’organo deliberante delle strutture di raccordo, comunque denominate, eventualmente istituite tra più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare.
In argomento, da ultimo, l’art. 19, co. 1, lett. a), del D.L. 76/2020 (L. 120/2020), novellando l’art. 1, co. 2, della L. 240/2010, ha previsto la possibilità che le università sperimentino, sulla base di accordi di programma con il MUR, propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese, per quanto qui interessa, modalità di composizione e costituzione degli organi di governo diverse da quelle indicate nell’art. 2 della stessa L. 240/2010.
Nell’ambito delle istituzioni AFAM sono, invece, elettivi, in base al DPR 132/2003 – emanato sulla base della L. 508/1999 –, gli incarichi relativi a Direttore, membro del Consiglio accademico, membro della Consulta degli studenti e, limitatamente ad alcune sue componenti, membro del Consiglio di amministrazione.
In particolare, in base all’art. 6, il Direttore è eletto dai docenti dell'istituzione, nonché dagli assistenti, dagli accompagnatori al pianoforte e dai pianisti accompagnatori, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti – fino all’intervento del regolamento concernente i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti di cui all’art. 2, co. 7, lett. a), della L. 508/1999 – dallo statuto.
Ai sensi dell’art. 7, il Consiglio di amministrazione è composto da 5 componenti, di cui: il Presidente e il Direttore dell’istituzione AFAM; un docente dell'istituzione, oltre al Direttore, designato dal Consiglio accademico; uno studente designato dalla Consulta degli studenti; un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati. Qualora enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, il Cda è integrato di ulteriori componenti, fino ad in massimo di 2, nominati dal Ministro dell’università e della ricerca, su designazione dei predetti soggetti.
In base all’art. 8, il Consiglio accademico è composto da un numero dispari di componenti, fino ad un massimo di 13, in rapporto alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente. Fanno parte del Consiglio accademico, oltre al Direttore che lo presiede, docenti dell'istituzione, in possesso di requisiti di comprovata professionalità stabiliti dallo statuto, eletti dal corpo docente, oltre a due studenti designati dalla Consulta degli studenti.
In base all’art. 12, la Consulta degli studenti è composta da 3 studenti eletti per gli istituti fino a 500 studenti, da 5 per gli istituti fino a 1.000, da 7 per gli istituti fino a 1.500, da 9 per gli istituti fino a 2.000, da 11 per gli istituti con oltre 2.000 studenti. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio accademico.
Ai sensi dell’art. 4, co. 2, gli organi citati durano in carica 3 anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
In argomento, da ultimo, l’art. 33, co. 2-bis, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) ha previsto, inserendo nell’art. 2 della L. 508/1999 il co. 8-bis, che, sulla base di accordi di programma con il MUR, le istituzioni AFAM possono sperimentare, anche in deroga DPR 132/2003, e comunque nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al co. 8 del medesimo art. 2, propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese, per quanto qui interessa, modalità di composizione e costituzione degli organi di governo.
21_Articolo 4, D.L. 23/2020
(Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)
L’articolo 19 del decreto legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 (a seguito della modifica all'art. 19 apportata dalla Camera dei deputati) le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 - n. 21 del medesimo decreto legge, riferite all’articolo 4 del decreto legge n. 23 del 2020, che disciplina la sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato.
L'articolo 4 del decreto n. 23 del 2020 stabilisce una disciplina applicabile (originariamente fino al 31 luglio 2020) alla conclusione dei contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari (disciplinati dall'articolo 117 del decreto legislativo n. 385 del 1993, Testo unico bancario - TUB), dei contratti di credito (125-bis del TUB), dei contratti relativi a servizi di pagamento (126-quinquies del TUB) e dei contratti relativi al servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta (126-quinquiesdecies del TUB), ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d’Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
Con riferimento ai tali contratti, i quali devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, l'articolo in esame stabilisce che, gli stessi si intendono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, laddove risultino rispettate alcune specifiche condizioni.
In particolare, viene disposto che, durante lo stato di emergenza, risultino soddisfatti i requisiti di validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici previsti dall’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), a condizione che tali documenti mediante i quali viene espresso il consenso siano:
§ accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente;
§ facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo,
§ siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità.
Viene inoltre previsto che il requisito della consegna di copia del contratto sia soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole e che l’intermediario consegni la copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.
La direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori definisce (articolo 2) il "supporto durevole" come ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate.
Si prevede, infine, che il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto possa essere utilizzato dal cliente per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.
22_Articolo 27-bis, commi 1, D.L. 23/2020
(Distribuzione dei farmaci agli assistiti)
L’articolo 19 del decreto legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 (termine così modificato nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati) le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 - n. 22 del medesimo decreto legge, riferite all’art. 27-bis, commi 1, del decreto legge n. 23 del 2020, in materia di distribuzione diretta dei farmaci forniti agli assistiti da parte delle farmacie convenzionate con il SSN.
L’articolo 27-bis del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23[54] (legge n. 40 del 2020), al comma 1, estende alle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19 e per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica, la possibilità di operare la distribuzione per conto - canale che fuoriesce dalla farmaceutica convenzionata - dei farmaci erogati in regime di distribuzione diretta, consentendo agli assistiti di ritirare presso tali farmacie aperte al pubblico i medicinali in confezione ospedaliera, in base a specifiche convenzioni regionali. La norma deve essere attuata senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.
L’estensione della dispensazione tramite le farmacie convenzionate dei medicinali di distribuzione diretta, che normalmente vengono dispensati ai pazienti per il tramite delle strutture sanitarie pubbliche[55], deve seguire le modalità e le condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi della lett. a), comma 1, articolo 8 del D.L. n. 347/2001[56] (L. 405/2001) e sarà consentita fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinata dal COVID-19.
In base alla lett. a), comma 1, del citato articolo 8, le regioni e le province autonome hanno facoltà di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente da effettuarsi anche tramite tali farmacie, con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione regionale.
La dispensazione tramite le farmacie convenzionate dei medicinali di distribuzione diretta, in origine prevista limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (vale a dire fino al 31 luglio 2020) è stata prima prorogata al 15 ottobre 2020[57] dall’Allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020 (L. 124/2020) e successivamente al 31 dicembre 2020, dal decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020 (legge 159/2020)[58].
23_Articolo 38, commi 1 e 6, D.L. 23/2020
(Disposizioni urgenti in materia contrattuale
per la medicina convenzionata)
La proroga in esame - stabilita (rispetto al termine previgente del 31 dicembre 2020) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 (secondo i termini temporali di cui all'articolo 19 del presente D.L. n. 183, come modificato dalla Camera dei deputati)[59] - concerne una norma transitoria relativa alla corresponsione di incrementi del trattamento economico ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta - norma posta dal comma 1 dell’articolo 38 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 -.
La proroga in esame fa letteralmente riferimento anche al comma 6 dello stesso articolo 38 - comma concernente gli specialisti ambulatoriali convenzionati -. Si valuti se tale richiamo sia superfluo, considerata la portata normativa del comma[60].
Il suddetto comma 1 prevede la corresponsione in via immediata - con i relativi arretrati - ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta degli incrementi del trattamento economico contemplati dall’Atto di indirizzo per il rinnovo dell’accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 ed integrato in data 29 agosto 2019.
Più in particolare, i suddetti incrementi - relativi sia alla quota capitaria (cioè, per assistito) sia alla quota oraria - per i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta sono riconosciuti, in via transitoria, nelle more della conclusione dell’accordo collettivo nazionale per il 2016-2018 relativo alla medicina generale ed alla pediatria di libera scelta (commi 1 e 2 del citato articolo 38); il riconoscimento concerne anche gli arretrati. Gli incrementi medesimi cessano qualora le trattative per il suddetto accordo non si concludano - secondo la formulazione del comma 2 dello stesso articolo 38 - entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19; considerato che tale comma non è stato richiamato dalle successive disposizioni legislative connesse alle varie proroghe dello stato di emergenza in oggetto, il termine per la conclusione dell'accordo, ai fini in esame, sembrerebbe continuare a decorrere - anche in base alla norma di chiusura di cui all'articolo 1, comma 4, del D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124 - dal 31 luglio 2020.
Le relazioni illustrativa e tecnica del disegno di legge di conversione del citato D.L. n. 23[61] rilevano che gli incrementi previsti dal suddetto Atto di indirizzo sono pari all’1,84% per il periodo 1° gennaio 2018-31 marzo 2018 e al 4,23% dal 1° aprile 2018.
Per i medici di medicina generale, ai sensi del comma 2 del citato articolo 38, il nuovo accordo collettivo deve tener conto - in termini coerenti con la parte normativa prevista dal suddetto Atto di indirizzo - anche dei compiti di cui al comma 3 dello stesso articolo 38. Quest’ultimo comma reca il principio secondo cui i medici di medicina generale devono garantire la reperibilità a distanza per tutta la giornata, anche con l’ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso.
Si ricorda che il comma 6 del citato articolo 38 prevede, per gli specialisti ambulatoriali convenzionati - medici e odontoiatri, veterinari ed altri professionisti sanitari (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali -, l’adeguamento in via immediata del trattamento economico relativo al 2018, in base al summenzionato Atto di indirizzo per il rinnovo dell’accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata; la relazione tecnica del disegno di legge di conversione del citato D.L. n. 23[62] rileva che l’adeguamento consiste esclusivamente nella decorrenza anticipata - dal 1° aprile 2018, anziché dal 1° settembre 2018 - dell’incremento già riconosciuto, pari al 4,23%, dall’accordo collettivo nazionale sottoscritto il 25 giugno 2019 e oggetto dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 31 marzo 2020.
Si ricorda che il comma 7 del citato articolo 38 specifica che agli oneri derivanti dal medesimo articolo si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
24_Articolo 40, commi 1, 3 e 5, D.L. 23/2020
(Sperimentazione e uso compassionevole dei medicinali
in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19)
La proroga in esame - stabilita (rispetto al termine previgente del 31 dicembre 2020) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 (secondo i termini temporali di cui all'articolo 19 del presente D.L. n. 183, come modificato dalla Camera dei deputati)[63] - concerne la disciplina transitoria - posta dall'articolo 40[64] del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 - sulla sperimentazione clinica dei farmaci, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19, nonché sull’uso compassionevole[65] dei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi pazienti.
Le misure temporanee in esame hanno la finalità di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili. Tali norme assorbono la disciplina già posta ai fini in oggetto dall’articolo 17 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) - articolo abrogato, con decorrenza dal 9 aprile 2020, dal comma 8 del presente articolo 40 (il comma 2 dell'articolo 1 della citata L. di conversione n. 40 fa salvi gli effetti giuridici prodottisi prima dell'abrogazione) -.
Più in particolare, il comma 1 dell'articolo 40 prevede che, per la suddetta finalità, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) possa accedere a tutti i dati degli studi clinici sperimentali, degli studi osservazionali e dei programmi di uso terapeutico compassionevole, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali. Sia in tale comma sia in alcuni dei commi successivi, la disciplina presenta alcune modifiche e precisazioni terminologiche rispetto alla versione di cui al suddetto articolo 17 abrogato. Esse, tra l’altro[66]: limitano l’ambito ai medicinali, espungendo il riferimento ai dispositivi medici; estendono le norme specifiche e transitorie in oggetto alla categoria degli studi osservazionali (si ricorda che tali studi - nell’ambito dei quali i farmaci sono prescritti secondo le indicazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio - non sono assoggettati alla disciplina generale in materia di sperimentazione clinica dei medicinali[67]); distinguono, ai fini dell’applicazione delle norme in oggetto, in conformità alla distinzione operata dal D.M. 7 settembre 2017, tra la fattispecie di un programma di uso terapeutico compassionevole per una pluralità di pazienti (sulla base di un protocollo clinico) e l’ipotesi di usi terapeutici compassionevoli nominali (inerenti a singoli pazienti, con impiego del medicinale in base alle evidenze scientifiche e non nell'ambito di un protocollo clinico definito).
In base al comma 2 dell'articolo 40, con riferimento all’ambito suddetto (costituito dai pazienti affetti dal virus COVID-19), i protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV[68], degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole sono preventivamente valutati da parte della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell’AIFA. La Commissione comunica gli esiti della valutazione anche al Comitato tecnico-scientifico istituito ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile[69]. Relativamente agli studi di fase I, la Commissione si avvale del parere della Commissione per l'accertamento dei requisiti dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione (Commissione istituita presso l’Istituto superiore di sanità ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di cui al D.P.R. 21 settembre 2001, n. 439); tale parere non era contemplato nel suddetto articolo 17 abrogato.
Ai sensi del comma 3 dell'articolo 40, il comitato etico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive-IRCCS "Lazzaro Spallanzani" è individuato quale comitato etico unico nazionale per la valutazione degli studi e dei programmi in oggetto (con riferimento, come detto, ai pazienti affetti da COVID-19) ed esprime il relativo parere nazionale, anche tenendo conto della valutazione della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell’AIFA. Il suddetto comitato etico (comma 4 dell'articolo 40) acquisisce, dai promotori, tutta la documentazione necessaria, unitamente ai protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV[70], degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole per la cura dei pazienti con COVID-19, nonché degli eventuali emendamenti; la versione posta dal suddetto articolo 17 abrogato faceva riferimento esclusivamente all’acquisizione degli studi sperimentali sui medicinali di fase II, III e IV, degli eventuali emendamenti e delle richieste dei medici per gli usi compassionevoli.
Il comma 4 dell'articolo 40 specifica altresì che per le valutazioni delle richieste di usi terapeutici compassionevoli nominali (inerenti, come detto, a singoli pazienti, con impiego del medicinale in base alle evidenze scientifiche e non nell'ambito di un protocollo clinico definito) si applicano le disposizioni già vigenti in materia (attualmente stabilite dal citato D.M. 7 settembre 2017). Tale norma di chiusura non figurava nel suddetto articolo 17. Al riguardo, le circolari dell’AIFA del 6 aprile 2020 (emanata durante la vigenza del medesimo articolo 17) e del 22 maggio 2020 hanno specificato che per le richieste di usi terapeutici nominali resta competente il comitato etico locale.
Il comma 5 dell'articolo 40 prevede che il suddetto parere del comitato etico nazionale sia comunicato all’AIFA e sia quindi pubblicato, insieme con il protocollo approvato da parte del parere, sul sito internet istituzionale di quest’ultima. Il comma demanda inoltre all’AIFA di emanare, entro 10 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sentito il comitato etico dell'Istituto Spallanzani, una circolare che - al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19 - definisca le procedure semplificate per l'acquisizione delle domande di sperimentazione clinica e per le modalità di adesione agli studi, in deroga alle procedure vigenti. In merito, come accennato, era stata già emanata dall’AIFA la circolare del 6 aprile 2020, durante la vigenza del suddetto articolo 17; successivamente, è stata emanata la circolare del 22 maggio 2020. Anche le procedure e le modalità stabilite dalla circolare trovano applicazione limitatamente al periodo temporale summenzionato.
Il comma 6 dell'articolo 40 prevede (tale disposizione non era presente nell’articolo 17 abrogato) che per gli studi sperimentali di cui al medesimo articolo senza scopo di lucro non occorra la stipula di una specifica polizza assicurativa. In merito, la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del citato D.L. n. 23[71] osserva che, in considerazione dell’emergenza in oggetto, "è stato previsto che le menzionate sperimentazioni ove siano non profit, rientrino nelle coperture delle polizze assicurative già in essere nelle strutture sanitarie coinvolte nella sperimentazione".
Il comma 7 dell'articolo 40 reca la clausola di invarianza finanziaria, specificando che le amministrazioni pubbliche svolgono i compiti previsti dalle norme in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Riguardo ai compiti del comitato etico nella sperimentazione clinica, si ricorda, in sintesi, che l'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 211, stabilisce che esso debba esprimere il proprio parere prima dell'inizio di qualsiasi sperimentazione clinica (in merito alla quale sia stato interpellato come comitato competente). Il medesimo articolo detta i criteri per la formulazione del parere. Il comitato etico è "un organismo indipendente, composto da personale sanitario e non, che ha la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti in sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tale tutela, esprimendo, ad esempio, un parere sul protocollo di sperimentazione, sull'idoneità degli sperimentatori, sulla adeguatezza delle strutture e sui metodi e documenti che verranno impiegati per informare i soggetti e per ottenerne il consenso informato" (articolo 2, comma 1, lettera m), del medesimo decreto legislativo). L'articolo 7 dello stesso D.Lgs. n. 211, e successive modificazioni, disciplina il parere unico in caso di sperimentazioni, basate su un unico protocollo, condotte da più centri.
Riguardo ai compiti del comitato etico nelle procedure inerenti all’uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione, cfr. il D.M. 7 settembre 2017.
Riguardo al comitato etico dell'IRCCS Lazzaro Spallanzani, si veda la pagina internet ad esso dedicata.
25_Articolo 4, commi 1 e 3, D.L. 34/2020
(Avvio di specifiche funzioni assistenziali
per l'emergenza COVID-19)
L’articolo 19 del decreto legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 (termine così esteso dalla Camera dei deputati rispetto a quello del 31 marzo inizialmente previsto) le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 - n. 25 del medesimo decreto legge, riferite all’art. 4, commi 1 e 3 del decreto legge n. 34 del 2020, che disciplina la remunerazione di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19 e già prorogato fino al 31 dicembre 2020.
L’articolo 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 34[72] (legge n. 77 del 2020) ai comma 1 e 3 prevede, per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19, che le regioni, anche quelle sottoposte a piano di rientro[73], e le province autonome di Trento e Bolzano, possano effettuare il riconoscimento a favore di determinate strutture sanitarie, di una remunerazione per una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti ed alla gestione dell’emergenza, secondo le disposizioni dei predetti piani, e di un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19.
Le strutture sanitarie interessate sono quelle inserite nei piani adottati per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio, in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della salute, come previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. 18/2020[74].
Tale remunerazione, in origine prevista limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (vale a dire fino al 31 luglio 2020) è stata prima prorogata al 15 ottobre 2020[75] dall’Allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020 (L. 124/2020) e successivamente al 31 dicembre 2020, dal decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020 (legge 159/2020)[76].
La remunerazione della specifica funzione assistenziale e l’incremento tariffario sono riconosciuti anche agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 118/2011[77], compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l’anno 2020, vale a dire: alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, alle aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale.
Le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e dell’incremento tariffario sono rimesse ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, avendo riguardo alle attività effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti dalle strutture relativi:
· all'allestimento e ai costi di attesa di posti letto di ricovero ospedaliero per acuti per pazienti affetti da COVID-19 nelle discipline medico-internistiche e di terapia intensiva istituiti su indicazione della regione;
· all'allestimento e ai costi di attesa di reparti di pronto soccorso dedicati alla gestione dei casi accertati di COVID-19 e dei casi sospetti di COVID-19, istituiti su indicazione della regione.
Si veda anche la proroga, richiamata dal n. 2 dell’Allegato 1, relativa al potenziamento delle reti assistenziali di cui all’art. 2, comma 4, del decreto legge n. 18 del 2020 (L. 27/2020).
26_Articolo 9, D.L. 34/2020
(Proroga dei piani terapeutici)
L’articolo 19 del decreto legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 (termine così esteso dalla Camera dei deputati rispetto a quello del 31 marzo inizialmente previsto) le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 - n. 26 del medesimo decreto legge, riferite all’art. 9 del decreto legge n. 34 del 2020, che prevede la proroga dei piani terapeutici, già prorogata, da ultimo, al 31 dicembre 2020.
L’articolo 9 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 34[78] (legge n. 77 del 2020) ha previsto la proroga di ulteriori 90 giorni dei piani terapeutici in scadenza durante il periodo dell’emergenza epidemiologica in corso, relativi a specifiche patologie che includono ausili, dispositivi monouso e protesici in considerazione della necessità di ridurre il rischio di infezione da SARS-CoV-2, limitando l’affluenza negli ambulatori specialistici al fine di ottenere il rinnovo dei predetti piani.
I piani terapeutici in commento sono relativi alla fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici fissati in base ai livelli essenziali di assistenza di cui al D.P.C.M 12 gennaio 2017 (decreto aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza – L.E.A), dovuti a incontinenza, stomie e alimentazione speciale, per i laringectomizzati e per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, oltre che per patologie respiratorie e per altri prodotti funzionali all’ospedalizzazione a domicilio.
La norma prevede inoltre che le Regioni adottino procedure accelerate per l’effettuazione delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici a seguito della ulteriore scadenza definita dalla proroga.
La proroga in esame, in origine prevista limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (vale a dire fino al 31 luglio 2020) è stata prima estesa al 15 ottobre 2020[79] dall’Allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020 (L. 124/2020) e successivamente al 31 dicembre 2020, dal decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020 (legge 159/2020)[80].
27_Articolo 33, D.L. 34/2020
(Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi)
L’articolo 19 del decreto legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 (a seguito della modifica all'art. 19 apportata dalla Camera dei deputati) le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 - n. 27 del medesimo decreto legge, riferite all’articolo 33 del decreto legge n. 34 del 2020, che disciplina la sottoscrizione di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi.
L'articolo 33 del decreto legge n. 34 del 2020, estendendo le previsioni già adottate dall'articolo 4 del decreto legge n. 23 del 2020 con riferimento alla conclusione dei contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari, dei contratti di credito, dei contratti relativi a servizi di pagamento e dei contratti relativi al servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta, stabilisce una disciplina applicabile (originariamente fino al 31 luglio 2020) alla conclusione di specifiche categorie di contratti legati all'attività finanziaria e assicurativa.
Si tratta, in particolare, dei contratti relativi allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento, disciplinati dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico della finanza - TUF), dei contratti relativi all'adesione ad offerte al pubblico di prodotti finanziari, disciplinati dalle disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 95 del TUF, per gli strumenti finanziari comunitari e i prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) aperti, e dell'articolo 98-quater per le quote o azioni di OICR aperti, nonché dei contratti di assicurazione disciplinati dall'articolo 1888 del codice civile e dell’articolo 165 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private - CAP).
Con riferimento ai tali contratti, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, l'articolo in esame stabilisce che gli stessi si intendono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, laddove risultino rispettate alcune specifiche condizioni.
In particolare, viene disposto che, durante lo stato di emergenza, risultano soddisfatti i requisiti di validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici previsti dall’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), a condizione la comunicazione mediante la quale viene espresso il consenso sia:
§ accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente;
§ faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo,
§ sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità.
Viene inoltre previsto che il requisito della consegna di copia del contratto sia soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole e che l’intermediario consegni la copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.
La direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori definisce (articolo 2) il "supporto durevole" come ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate.
Si prevede, infine, che il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto possa essere utilizzato dal cliente per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.
Il comma 2-bis stabilisce che, nell'ambito delle misure di cui all'articolo in esame volte a semplificare gli adempimenti concernenti i contratti finanziari e assicurativi e in considerazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, gli articoli 4-sexies, 4-septies, 4-decies, 193-quinquies e 194-septies del TUF, nella formulazione vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 165 del 2019, e le disposizioni regolamentari emanate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi del menzionato articolo 4-sexies, comma 5, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2020.
Con il decreto legislativo n. 165 del 2019 sono state adottate disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 129 del 2017, di attuazione della direttiva 2014/65/UE (cosiddetta "MiFID II"), relativa ai mercati degli strumenti finanziari e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari.
Nell'ambito del riparto di competenze fra la CONSOB e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), il decreto legislativo correttivo alle norme di attuazione della "MiFID II" ha eliminato l'obbligo (ripristinato fino al 31 dicembre 2020 dall'articolo in esame) di notifica preventiva alla CONSOB dei documenti contenenti le informazioni chiave (KID) per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs), che ricomprendono anche i prodotti di investimento assicurativo (IBIP).
In particolare, l'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2019 ha abrogato l'articolo 4-decies del TUF che contiene tale prescrizione.
Sono stati di conseguenza modificati anche i seguenti articoli del TUF:
§ 4-sexies. In particolare, è stata eliminata la lettera c) del comma 2, che identifica la CONSOB come autorità competente alla notifica preventiva del KID. È stato inoltre riformulato il comma 5, sostituendo la delega regolamentare relativa alle modalità di attuazione degli obblighi abrogati con una delega a individuare, a fini di vigilanza, modalità di accesso ai KID prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, tenendo conto dell'esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati;
§ 4-septies, con l’eliminazione del rinvio agli obblighi del 4-decies;
§ 193-quinquies, con abrogazione del comma 2, che sanziona la violazione degli obblighi eliminati;
§ 194-septies eliminando dalle fattispecie elencate nel comma l le violazioni del 4-decies.
28_Articolo 34 D.L. 34/2020
(Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali)
L’articolo 19 del decreto-legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre il 30 aprile 2021, le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 del medesimo decreto-legge, tra cui, al n. 28, l’articolo 34 del decreto-legge n. 34 del 2020 in materia di Buoni fruttiferi postali.
In estrema sintesi, l'articolo 34 consente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 (19 maggio 2020) e fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in deroga alla normativa vigente, la stipula per via telefonica dei contratti di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati, nel rispetto delle previsioni sulla comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari disposte dal Codice del consumo per la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (commi 1 e 2). L'articolo dispone inoltre che i buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza (comma 3).
Lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato inizialmente disposto con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 per la durata di 6 mesi, fino al 31 luglio 2020.
L'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2020 (legge n. 124 del 2020), come modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera b), n. 6), del decreto-legge n. 125 del 2020 (legge n. 159 del 2020) ha già disposto una prima proroga, dal 31 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, delle disposizioni recate dal medesimo articolo 34.
Il nuovo termine dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020, è stato fissato al 31 gennaio 2021. Successivamente, con delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 il termine dello stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 aprile 2021,
La disposizione in esame reca dunque una ulteriore proroga, fissando il termine di applicazione della disciplina derogatoria alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (attualmente, come si è detto, stabilita nel 30 aprile 2021), e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
Più nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo 34 del decreto-legge n. 34 del 2020 stabilisce che i contratti relativi al servizio di collocamento dei Buoni postali fruttiferi postali dematerializzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020 (19 maggio 2020) e fino termine del periodo di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, possono essere stipulati anche mediante telefonia vocale in deroga all’articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. n. 144 del 2001 (concernente i servizi di bancoposta), previo accertamento con le medesime modalità della identità del sottoscrittore, purché il consenso del sottoscrittore reso telefonicamente sia attestato mediante registrazione vocale, con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità, custodita dal proponente.
Per effetto del decreto-legge in esame, tale possibilità di stipula viene estesa anche ai contratti stipulati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (30 aprile 2021), e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
L'articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 144 del 2001 dispone che alle attività di raccolta di risparmio e alle attività connesse o strumentali svolte in seno all’attività di bancoposta siano applicabili le disposizioni in materia di vigilanza (articolo 5 del Testo unico bancario - TUB), di emissioni di obbligazioni e titoli (articolo 12 TUB), in materia di succursali estere (articolo 15 commi 1, 2 e 16 commi 1, 2 e 5 TUB), tutte le norme relative alle partecipazioni nelle banche (dunque articoli da 19 a 24 TUB), i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza posti a carico degli esponenti aziendali (articolo 26 TUB), di esercizio della vigilanza, con l’esclusione delle norme sui controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie (articoli da 50 a 54, da 56 a 58, da 65 a 68 TUB), di provvedimenti straordinari in relazione a banche autorizzate in Italia, nel caso di crisi (articolo 78 TUB). Si applicano inoltre alcune disposizioni di trasparenza, in particolare quelle delle norme sull’emissione e sul rimborso della moneta elettronica (articoli 114-bis e 114-ter del TUB), relative a operazioni e servizi bancari e finanziari e in materia di diritto di recesso (articoli da 115 a 120-bis TUB) e alle modalità di calcolo del Tasso Annuo Effettivo Globale – TAEG per la concessione di finanziamenti e le tutele previste in materia di credito al consumo (articoli da 121, comma 3, a 126 del TUB), con esclusivo riferimento all'attività di intermediario svolta da Poste Italiane in seno all’attività di bancoposta. Sono altresì operative le disposizioni introdotte nel Testo Unico a seguito del recepimento della disciplina europea dei servizi di pagamento (articoli da 126-bis a 128-quater del TUB), nonché regole generali, spese addebitabili, controlli, contenzioso (articolo 129 del TUB). Infine, si applicano le norme che sanzionano l’omissione delle comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo bancario e in intermediari finanziari (articolo 140 TUB) e le disposizioni sanzionatorie contenute negli articoli da 143 a 145 del TUB.
Il comma 1 prosegue prevedendo che, prima che il sottoscrittore sia vincolato dal contratto di collocamento concluso telefonicamente, gli dovranno essere fornite le informazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori di cui al decreto legislativo 206 del 2005, ivi comprese le informazioni relative all’esercizio del diritto di recesso.
Successivamente alla conclusione del contratto relativo al servizio di collocamento viene in ogni caso trasmessa senza ritardo al sottoscrittore copia cartacea del contratto relativo al servizio di collocamento, comprensivo delle condizioni generali di contratto.
Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso, nel rispetto dei termini previsti dal citato decreto legislativo n. 206 del 2005, sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Il termine per il diritto di recesso decorre dalla ricezione della copia cartacea, a seguito di trasmissione o spedizione per posta. Per l’esercizio degli altri diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso, il sottoscrittore può usare il medesimo strumento impiegato per la conclusione del contratto fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020. Per effetto del decreto-legge in esame, tale scadenza è prorogata fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (30 aprile 2021), e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
Il comma 2 precisa che resta salva l’applicazione, in quanto compatibili, delle previsioni del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, ivi incluso l’art. 67-quaterdecies sul pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza.
L'articolo 67-quaterdecies del decreto legislativo n. 206 del 2005 (Pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza) stabilisce che il consumatore può effettuare il pagamento con carte di credito, debito o con altri strumenti di pagamento, ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, che gli sono comunicate.
Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 12 del decreto-legge n. 143 del 1991, l'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti non autorizzati o dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo. L'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore.
Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 82 del 2005, sul valore probatorio della firma elettronica e dei documenti elettronici, è in capo all'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento l'onere di provare che la transazione di pagamento è stata autorizzata, accuratamente registrata e contabilizzata e che la medesima non è stata alterata da guasto tecnico o da altra carenza. L'uso dello strumento di pagamento non comporta necessariamente che il pagamento sia stato autorizzato.
Relativamente alle operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito di contratti a distanza, il fornitore adotta condizioni di sicurezza conformi a quanto disposto ai sensi dell'articolo 146 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, avendo riguardo, in particolare, alle esigenze di integrità, di autenticità e di tracciabilità delle operazioni medesime.
Il comma 3 dispone infine che i buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza. Per effetto del decreto-legge in esame, tale scadenza è prorogata fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (30 aprile 2021), e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa del decreto-legge n. 34 del 2020, la disposizione è finalizzata ad assicurare maggiori risorse per il sostegno al finanziamento per la realizzazione degli investimenti a supporto dell’economia del Paese nonché a prevedere l’adozione di procedure semplificate in linea con le misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 di cui alla normativa vigente in materia.
Si tratterebbe di una soluzione volta a contemperare l’esigenza di accesso ai prodotti di risparmio postale, nella forma di buoni fruttiferi postali, di quella parte della popolazione con bassa propensione all’uso di canali telematici digitali e di quella che non dispone affatto di tali canali, con quella di assicurare l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del coronavirus di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei sottoscrittori dei buoni fruttiferi postali.
La norma per tale via assicurerebbe maggiori risorse per il sostegno, tra l’altro, del finanziamento delle infrastrutture nazionali e del sistema imprenditoriale attraverso il risparmio postale.
29_Articolo 90, commi 3 e 4, D.L. 34/2020
(Lavoro agile nel settore privato)
L’articolo 19 proroga sino al termine dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 30 aprile 2021 - termine così esteso dalla Camera dei deputati in luogo del 31 marzo 2021 attualmente previsto - le disposizioni richiamate dal numero 29 dell’Allegato 1 al presente decreto, concernente la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere allo smart working in forma semplificata, prescindendo quindi dagli accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente.
Le disposizioni richiamate dal suddetto numero 29 dell’Allegato 1 sono quelle di cui all’articolo 90, commi 3 e 4, del D.L. 34/2020. Conseguentemente, la suddetta proroga – che opera nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente - concerne:
§ la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati in materia dalla normativa vigente, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti[81] (di cui all’art. 90, c. 3, del D.L. 34/2020);
§ l’obbligo per i datori di lavoro privati di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di cui all’art. 90, c. 4, del D.L. 34/2020).
La disposizione in commento non prevede invece la proroga del comma 1, secondo periodo, del richiamato art. 90 del D.L. 34/2020 che riconosceva – sino al 15 ottobre 2020[82] - il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile in favore dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio Covid-19[83].
Per completezza, si ricorda che parte della suddetta platea di lavoratori cosiddetti fragili rientra anche nell’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 26, c. 2-bis, del D.L. 18/2020. Tale articolo riconosce, dal 16 ottobre al 28 febbraio 2021 - termine così prorogato dall’art. 1, c. 481, della L. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021) - il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile in favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché dei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. La modalità agile può essere realizzata anche attraverso la destinazione a mansione diversa (ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti) o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
L’articolo 19 del decreto-legge in esame proroga sino al termine dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 30 aprile 2021 - termine così esteso dalla Camera dei deputati in luogo del 31 marzo 2021 attualmente previsto - le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 del medesimo decreto-legge, tra cui, al n. 30, l’articolo 100 del D.L. 34/ 2020, in vigore fino al 31 dicembre 2020, che dispone la facoltà di avvalimento in via diretta, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico.
Tale facoltà è prevista, eccezionalmente, dall’articolo 100 del dl 34/2020 (la cui efficacia è stata prorogata al 31 dicembre 2020 dall’articolo 1, comma 3, del dl 83/2020), al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, per far fronte all’emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 e si aggiunge alla facoltà di avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, in base a quanto stabilito dalla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (2019- 2021)[84].
L’avvalimento previsto dalla norma dovrà avvenire nell’ambito dell’attuale contingente di organico e di mezzi assegnato dall’Ispettorato al Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro. Pertanto la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L’articolo 19, comma 1, del decreto-legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 quanto disposto dall’articolo 232, comma 4, del D.L. 34/2020 che autorizza gli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (cd. SAL), per interventi di edilizia scolastica, anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto.
La data limite del 30 aprile 2021 risulta da una modifica operata dalla Camera dei deputati della data inizialmente prevista del 31 marzo 2021.
L’art. 232, comma 4 del D.L. 34/2020 è stato dapprima prorogato fino al 15 ottobre 2020 ad opera dell’art. 1, comma 3, del D.L. 83/2020 e, successivamente, fino al 31 dicembre 2020, dall’art. 1, comma 3, lett. a) del D.L. 125/2020.
Come ricordato dall’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) (Atto di segnalazione n. 5 del 29 aprile 2020), in materia di sospensione delle attività contrattuali rilevano le seguenti disposizioni: l’art. 107 (sospensione) del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e gli articoli 10 (sospensione dei lavori) e 23 (sospensione dell’esecuzione) del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione).
In materia, invece, di emissione e pagamento degli acconti del corrispettivo di appalto, i riferimenti normativi risultano essere l’art. 113-bis (termini di pagamento. clausole penali, recentemente sostituito dall’art. 5, comma 1, della L. 37/2019 – Legge europea 2018) del Codice medesimo e l’art. 14 (documenti contabili) del citato D.M. 49/2018.
Dal complesso delle richiamate disposizioni si evince che al verificarsi delle circostanze di cui ai commi 1, 2 e 4 del citato art. 107 del Codice dei contratti pubblici (cioè circostanze speciali, ragioni di necessità o di pubblico interesse, o cause imprevedibili o di forza maggiore), il direttore dei lavori dispone la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione in cui si dà atto dello stato di avanzamento dei lavori.
In sostanza, con l’attuale normativa vigente, non è prevista in corrispondenza della sospensione dei lavori l’emissione di un certificato di pagamento relativo allo stato avanzamento lavori, che, quindi, interviene, in aderenza a quanto previsto dall’art. 14, comma 1, lett. d), del D.M. 49/2018, secondo i termini e le modalità definite nella documentazione di gara e nel contratto, indipendentemente dalla sospensione.
Su tale ultimo punto, il Codice dei contratti pubblici disciplina la modifica dei contratti durante il periodo di efficacia all’art. 106 e, per quel che qui interessa, al comma 1, lett. c) di tale disposizione, che prevede la modifica del contratto da parte del RUP, se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
§ la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore (…). Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
§ la modifica non altera la natura generale del contratto.
Pertanto, l’art. 232, comma 4, del D.L. 34/2020 – tenuto conto che non richiama espressamente l’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 – appare finalizzato a superare l’ostacolo al pagamento anticipato rappresentato dalla previsione di tale ultima disposizione, secondo cui per il pagamento anticipato del SAL occorre preliminarmente modificare – in modo consensuale – il contratto di appalto tramite un atto aggiuntivo, in cui indicare le nuove modalità di pagamento delle rate in acconto, svincolando, così, l’emissione del SAL dagli importi indicati nel contratto medesimo.
L’art. 232, comma 4, appare in linea con la richiesta formulata nella citata segnalazione ANAC n. 5/2020, ove si sottolinea che consentire “alle stazioni appaltanti di emettere lo stato di avanzamento lavori anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto, limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione dei lavori a causa dell’epidemia in corso, potrebbe rappresentare uno strumento di aiuto particolarmente efficace per gli operatori economici per affrontare la carenza di liquidità connessa alla sospensione delle attività”.
Si ricorda, infine, che il comma 4 dell’art. 6 del D.L. 162/2019 (cd. decreto proroga termini) ha prorogato (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2020 il termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica. In particolare, la proroga ha riguardato il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento, debitamente certificati, di lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, di cui all’art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013). Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente link.
31 (seconda parte)_Articolo 232, comma 5, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020)
(Accelerazione dell’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica)
Il numero 31 dell’allegato 1 – in combinato disposto con l’art. 19, modificato durante l’esame presso la Camera dei deputati – proroga ulteriormente (dal 31 dicembre 2020) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre il 30 aprile 2021, l’efficacia delle previsioni recate dall’art. 232, co. 5, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), volte ad accelerare l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica nella fase di sospensione delle attività didattiche (evidentemente, relative all’a.s. 2019/2020).
In tal modo si allinea la durata della proroga all’attuale termine di durata dello stato di emergenza da COVID-19, dichiarato fino al 30 aprile 2021 con delibera del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2021.
L’art. 232, co. 5, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha previsto che, al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale di sospensione delle attività didattiche – che, si ricorda, per l’a.s. 2019/2020 è stata avviata, sull’intero territorio nazionale, a decorrere dal 5 marzo 2020 – per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.
Successivamente, il numero 34 dell'allegato 1, in combinato disposto con l’art. 1, co. 3, del D.L. 83/2020 (L. 124/2020), aveva prorogato al 15 ottobre 2020 (nuovo termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 29 luglio 2020) l’efficacia di tali previsioni.
Da ultimo, la stessa efficacia era stata prorogata dall’art. 1, co. 3, lett. a), del D.L. 125/2020 (L. 159/2020) fino al 31 dicembre 2020 (e non fino al 31 gennaio 2021, nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020).
In particolare, a seguito delle disposizioni in esame, si prevede anzitutto la proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 30 aprile 2021, della applicabilità della previsione in base alla quale per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l’assegnazione di risorse in materia di edilizia scolastica, i concerti o i pareri da parte di altre pubbliche amministrazioni centrali sono acquisiti entro 10 giorni dalla relativa richiesta formale.
Con specifico riferimento a pareri, visti e nulla osta relativi a interventi di edilizia scolastica, l’art. 1, co. 260, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) ha previsto, a regime, che gli stessi sono resi dalle amministrazioni competenti entro 30 giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi. Decorso inutilmente tale termine, gli stessi si intendono acquisiti con esito positivo.
Nella disciplina generale sui procedimenti amministrativi recata dall’art. 16 della L. 241/1990, invece, i pareri degli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni sono resi entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta[85].
In base all’art. 17-bis della medesima L. 241/1990, gli assensi, i concerti o i nulla osta comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni pubbliche ovvero di gestori di beni o servizi pubblici, sono resi entro 30 giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento. In caso di decorso del termine senza che sia stato comunicato l'atto di assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.
Inoltre, si proroga, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 30 aprile 2021, l’applicabilità della previsione in base alla quale, decorso il termine di 10 giorni, nei 3 giorni successivi il Ministero dell’istruzione indice apposita conferenza di servizi, convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.
Al riguardo si ricorda che, in base all’art. 232, co. 6, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) la conferenza di servizi si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona, anche in via telematica, e si conclude entro 7 giorni dalla sua indizione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi si intende quale silenzio assenso.
Con la determinazione motivata di conclusione della conferenza, il Ministero dell’istruzione procede all’adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza[86].
L’articolo 19 del decreto-legge in esame proroga sino al termine dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 30 aprile 2021 - termine così esteso dalla Camera dei deputati in luogo del 31 marzo 2021 attualmente previsto - le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 del medesimo decreto-legge, tra cui, al n. 32, l’articolo 263, comma 1, del D.L. 34/2020, in vigore fino al 31 dicembre 2020, finalizzato ad adeguare le misure di limitazione delle presenze del personale delle pubbliche amministrazioni sul luogo di lavoro alle esigenze della progressiva completa riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese, connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali prevedendo, in particolare, l’applicazione, entro il 31 dicembre 2020, del lavoro agile al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.
L’articolo 263, comma 1, del dl 34/2020, in particolare, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, prevede che le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, in via transitoria, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (sui quali cfr. infra), organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. Tali misure semplificate consentono di prescindere, per ragioni di efficienza e rapidità dell’azione amministrativa, dalla stipula, altrimenti necessaria, degli accordi individuali tra le parti e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81[87] relativi alle modalità di svolgimento del lavoro agile.
L’articolo 87, comma 1 dispone che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, la modalità ordinaria di lavoro delle amministrazioni pubbliche sia il lavoro agile, per cui, alla lett. a) si prevede la limitazione della presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; peraltro, alla lettera b), la norma consente di prescindere, per ragioni di efficienza e rapidità dell’azione amministrativa, dalla stipula, altrimenti necessaria, degli accordi individuali tra le parti e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 relativi alle modalità di svolgimento del lavoro agile.
Inoltre, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle predette amministrazioni, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio.
Si segnala, peraltro, che con decreto ministeriale del 23/12/2020 e successivamente con decreto ministeriale del 20/01/2021 sono state prorogate fino al 30 aprile 2021 le disposizioni di cui al decreto 19 ottobre 2020, recante «Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale», ed in particolare quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, di quel decreto, ove si stabiliva che, "fino al 31 dicembre 2020 per accedere al lavoro agile non è richiesto l'accordo individuale di cui all'art. 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81".
La Relazione illustrativa al provvedimento, precisa, appunto, che la proroga attiene alla deroga del previo accordo individuale (tra amministrazione e lavoratore) per l'accesso alla modalità di lavoro agile da parte del dipendente, disposta dall’articolo 87, comma 1, lett. b). Si tratta, pertanto, di una misura di carattere procedimentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
[1] Per quanto riguarda il settore privato, il distacco (temporaneo) è regolamentato dal richiamato art. 30 del D.Lgs. 276/2003. Con tale istituto, un lavoratore può essere messo a disposizione di un soggetto diverso dal datore di lavoro, nell’interesse del datore di lavoro distaccante, che rimane l'unico responsabile del trattamento economico e normativo dovuto al lavoratore (il quale continuerà ad essere computato nell'organico dell'unità lavorativa presso cui prestava il proprio lavoro). Ai sensi del comma 4-ter del citato art. 30, quando il distacco di personale avviene tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete (fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dalla normativa civilistica, secondo cui il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive). Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso, ossia l’utilizzazione della prestazione lavorativa da parte di uno o più dipendenti a favore di uno o più datori di lavoro che fanno parte della rete. Sul punto, si segnala che l’Ispettorato nazionale del lavoro, con la circolare 7/2018, ha chiarito che il personale distaccato o in regime di codatorialità non può subire un pregiudizio nel trattamento economico e normativo per effetto della stipula di un contratto di rete tra imprese e che affinché i suddetti effetti – ossia l’automaticità dell’interesse al distacco, da una parte, e la messa in comune dei dipendenti attraverso la codatorialità – si producano nei confronti dei terzi, compresi i lavoratori, è necessario che si proceda preventivamente alla iscrizione nel registro delle imprese del contratto di rete.
[2] L’espressa previsione normativa che limitava ai soli imprenditori la possibilità di costituire e partecipare a contratti di rete è stata superata con la L. n. 81/2017, che all’articolo 12, comma 3 dispone: « Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità: a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e ss del D.L. n. 5/2009, con accesso alle relative provvidenze in materia». Cfr. sul punto, Parere MISE 28 gennaio 2020 - prot. 23331.
[3] Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
[4] La direttiva 2013/59/Euratom ha abrogato, in particolare, le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29 Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e ha disposto il riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lett. a) della legge delega n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), per l’attuazione delle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia all'esposizione medica sia alle persone soggette ad esposizione professionale sia alla popolazione.
[5] Il comma è stato integralmente sostituito dall’articolo 8, comma 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115 (legge europea 2014).
[6] La procedura è stata archiviata il 25 febbraio 2016 proprio a seguito delle modifiche introdotte con la legge europea del 2014.
[7] Per tutti dettagli sui requisiti, sul Registro, sulle tariffe e sulle modalità di presentazione delle richieste è possibile consultare l'Addendum alle Procedure Applicative del DM 23 giugno 2016 e le stesse Procedure.
[8] V. ANCE, Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del DL 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. decreto“sblocca-cantieri”) – Esame e commento; M. Salerno, Giallo riserve, per errore sono possibili sull'archeologia invece che sulla validazione, in “Edilizia e territorio - Il Sole 24 Ore”; E. D’Archivio, Sblocca cantieri: tutte le novità dopo la legge di conversione.
[9] M. Salerno, Giallo riserve, per errore sono possibili sull'archeologia invece che sulla validazione, in “Edilizia e territorio - Il Sole 24 Ore”.
[10] La delega per il recepimento di tale direttiva è recata dal disegno di legge di delegazione europea 2019-2020 (Atto Camera n. 2757).
[11] Il D.L. n. 157/2020 (cd. Ristori quater, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2 della Legge di conversione del D.L. n. 137/2020 (cd. “Ristori”), L. 18 dicembre 2020, n. 176, la quale ha fatti salvi gli effetti già prodottisi derivanti dall’abrogato decreto legge.
[12] Per un approfondimento sulla normativa in materia di aiuti di Stato durante la crisi pandemica, si veda il relativo tema curato dal Servizio studi della Camera, nonché la Nota su atti dell'Unione europea n. 52 del Servizio studi del Senato.
[13] Con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 sono stati individuati i seguenti comuni: per la provincia dell'Aquila, Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne’ Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi); per la provincia di Teramo, Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pietracamela e Tossicia; per la provincia di Pescara, Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de' Passeri. Tale elenco può essere aggiornato con successivi decreti del Commissario delegato sulla base dell'ulteriore attività di rilevazione macrosismica in corso di effettuazione e aggiornamento.
[14] Nel dettaglio, si tratta della regione Liguria, della città metropolitana di Genova, del comune di Genova, degli enti del settore regionale allargato (con l’esclusione degli enti del S.S.N.) e delle società controllate dalle predette amministrazioni territoriali.
[15] Fino a 300 unità per le amministrazioni territoriali della Liguria e 20 unità per l’Autorità del sistema portuale.
[16] Per fronteggiare l’emergenza derivante dall’evento del 14 agosto 2018, la suddetta ordinanza ha nominato Commissario delegato il Presidente della regione Liguria ed ha stabilito un piano di interventi, per la realizzazione dei quali è stata autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario delegato, nel limite massimo di 33,5 milioni di euro.
[17] Si ricorda che con il regolamento di cui al D.P.R. 120/2017, emanato in attuazione dell’art. 8 del D.L. 133/2014, sono state adottate disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina inerente alla gestione delle terre e rocce da scavo (TRS), con particolare riferimento: a) alla gestione delle TRS qualificate come sottoprodotti (ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006) provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture; b) alla disciplina del deposito temporaneo delle TRS qualificate come rifiuti; c) all'utilizzo nel sito di produzione delle TRS escluse dalla disciplina dei rifiuti; d) alla gestione delle TRS nei siti oggetto di bonifica. Non rientrano invece nel campo di applicazione del regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata dalla normativa sui rifiuti contenuta nella parte IV del D.Lgs. 152/2006.
[18] Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge n.77/2020.
[19] Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006.
[20] Ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997.
[21] Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali
[22] Il citato comma 177-bis prevede che in sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, e' disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli stessi possono essere compensati a valere sulle disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro, all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione delle operazioni di cui al presente comma ed il relativo ammontare".
[23] Cfr. il Dossier del Servizio studi del Senato della Repubblica "L'approvazione del nuovo Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027" (106/DE), dicembre 2020.
[24] Per una breve panoramica delle origini e del sistema delle correzioni nazionali al bilancio dell'Unione si rinvia alla documentazione del Parlamento europeo "Rivoglio indietro i miei soldi": La storia delle correzioni nazionali, febbraio 2020. Si veda anche la Nota di approfondimento del Parlamento europeo "Entrate dell'Unione", agosto 2020.
[25] Cfr. la scheda di lettura dell'articolo 19 del presente D.L. n. 183.
[26] Cfr. l’A.C. n. 2845.
[27] I medesimi limiti finanziari concernono anche altre ipotesi di contratti da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ipotesi estranee all'oggetto della proroga in esame.
[28] Per le ipotesi ammesse di contratti di lavoro autonomo o di collaborazione, cfr. i commi 6 e seguenti del citato articolo 7 del D.Lgs. n. 165, e successive modificazioni.
[29] Cfr., a quest'ultimo riguardo, i commi 3 e 20 del citato articolo 6 del D.L. n. 78 del 2010, e successive modificazioni. Tali limiti, in ogni caso, non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, in quanto le relative norme costituiscono per essi soltanto disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
[30] Riguardo ai limiti della spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, cfr. l'articolo 11, commi da 1 a 4.1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, e successive modificazioni.
[31] Per l’individuazione di essi, cfr. l’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, nonché, per l'ordine degli psicologi, l’articolo 01 della L. 18 febbraio 1989, n. 56.
[32] Si ricorda che il conseguimento dell'abilitazione professionale (entro la data di inizio delle attività didattiche) è richiesto per la frequenza di tutte le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, ai sensi dell'articolo 2, comma 433, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
[33] Ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 42.
[34] Dall’articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale).
[35] Ai sensi dell’articolo 8-ter del medesimo D.Lgs. 502/1992.
[36] Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020.
[37] Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
[38] Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
[39] Cfr. la scheda di lettura dell'articolo 19 del presente D.L. n. 183.
[40] Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020.
[41] Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, convertito, con modifcazioni, dalla legge n. 124/2020.
[42] Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale, co0nvertito, con modificazioni, dalla legge n. 159/2020.
[43] Cfr. la scheda di lettura dell'articolo 19 del presente D.L. n. 183.
[44] Si rammenta in proposito che ai sensi dell'art. 69 del TUEL nei comuni con meno di 15.000 abitanti le funzioni di presidente del consiglio comunale sono svolte dal sindaco.
[45] In coerenza con quanto declinato nel Documento tecnico, pubblicato il 23 aprile u.s., elaborato dall’Istituto ed approvato dal Comitato tecnico scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, in deroga alle disposizioni generali di cui al d.lgs. n. 81/2008 e in conseguenza dello stato emergenziale, al fine di individuare le misure preventive, aggiuntive o specifiche per una tutela, quanto maggiore possibile, rispetto ad un eventuale contagio da Covid-19, i datori di lavoro pubblici e privati saranno tenuti a sottoporre i lavoratori alle misure di sorveglianza sanitaria eccezionale. Trattasi di sorveglianza sanitaria eccezionale, in quanto misura connessa ad uno stato emergenziale e finalizzata alla prevenzione esclusiva del rischio da contagio, ad esclusione quindi degli altri rischi specifici della mansione, normati dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
[46] La legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020, all'articolo 37- ter ha modificato il decreto-legge n. 83/2020, ricomprendendo nell'ambito delle disposizioni indicate nell'allegato I del medesimo decreto le disposizioni concernenti la Sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all'articolo 83 in parola. Per effetto della citata disposizione e in conseguenza di quanto precedentemente disposto dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, dalla data di entrata in vigore della stessa, i termini delle disposizioni inerenti la sorveglianza sanitaria eccezionale sono stati prorogati al 31 dicembre 2020.
[47] Tale contingente è assunto conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
[48] Bollettino statistico del Ministero dell'economia e delle finanze, recante il Monitoraggio politiche di coesione – Programmazione 2014-2020 – Situazione al 31 dicembre 2019.
[49] Cfr. la scheda di lettura dell'articolo 19 del presente D.L. n. 183.
[50] Cfr. la disciplina di cui al D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania".
[51] Entrambe le modalità, secondo la suddetta circolare, possono essere integrate con un colloquio, ove la Commissione, in accordo con gli ordini professionali o le associazioni di categoria, lo ritenga necessario.
[52] Circa le mascherine facciali di tipo chirurgico quali beni essenziali per fronteggiare l'emergenza, vale ricordare come una novella introdotta (dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 33 del 2020) nell'articolo 122 (quale suo comma 1-bis) del decreto-legge n. 18 del 2020, ha previsto che il Commissario possa stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese distributrici. Questo, al fine di disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio e i rapporti economici onde assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni. Rientrano in tale ambito di azione le misure atte a ristorare gli aderenti ai protocolli dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi di acquisto. Rimane ferma la facoltà di cessione diretta, da parte del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di acquisto.
[53] Al riguardo, si ricorda che, in occasione dell’esame parlamentare del D.L. 22/2020 (v. Dossier del Servizio Studi n. 287/2 del 30 maggio 2020), si era evidenziato che, alla data di entrata in vigore dello stesso, non c’erano previsioni legislative che disciplinassero il sostituto del rettore universitario o del Direttore delle istituzioni AFAM. Sembrava, dunque, che l’intenzione fosse quella di prevedere una clausola di salvaguardia nel caso in cui gli statuti non avessero disposto in materia, disponendo, in via legislativa, con lo stesso D.L. 22/2020 (L. 41/2020), che, in tale ipotesi, subentra il decano dei professori di prima fascia.
[54] Misure urgenti misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (cd. Decreto Credito e liquidità).
[55] Il decreto del Ministero della Salute del 31 luglio 2007 ha istituito la Banca Dati centrale per la raccolta delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta a carico delle Regioni e Provincie autonome e ha disciplinato il flusso informativo di alimentazione. Sono oggetto della rilevazione tutti i medicinali per uso umano autorizzati all’immissione in commercio in Italia, le formulazioni magistrali, le formule officinali e i medicinali esteri utilizzati ai sensi del decreto del Ministro della Salute 11 febbraio 1997.
[56] Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria.
[57] A seguito della proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020 con Delibera del Consiglio dei Ministri adottata il 29 luglio 2020.
[58] Anche a seguito della proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020.
[59] Cfr. la scheda di lettura dell'articolo 19 del presente D.L. n. 183.
[60] Cfr. infra.
[61] Cfr. l'A.C. n. 2461.
[62] Cfr. l'A.C. n. 2461.
[63] Cfr. la scheda di lettura dell'articolo 19 del presente D.L. n. 183.
[64] Benché la norma di proroga richiami esclusivamente i commi 1, 3 e 5 del citato articolo 40, gli altri commi del medesimo articolo sono implicitamente compresi, per connessione, nella proroga in oggetto.
[65] L’uso compassionevole concerne i medicinali sottoposti a sperimentazione clinica, con riferimento all’impiego degli stessi al di fuori della sperimentazione. Cfr., in materia, il D.M. 7 settembre 2017.
[66] Per altre differenze rispetto all’articolo 17 abrogato, cfr. infra.
[67] Cfr. l’articolo 1, comma 1, e l’articolo 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico.
[68] Per "protocollo" degli studi sperimentali suddetti deve intendersi "il documento in cui vengono descritti l'obiettivo o gli obiettivi, la progettazione, la metodologia, gli aspetti statistici e l'organizzazione della sperimentazione" (articolo 2, comma 1, lettera h), del citato D.Lgs. n. 211 del 2003). Per la distinzione delle fasi nella sperimentazione clinica si fa rinvio al sito internet AIFA.
[69] Si ricorda che il Comitato è composto dal Segretario Generale del Ministero della Salute, dal Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, dal Direttore dell’Ufficio di coordinamento degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, dal Direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”, dal Presidente dell'Istituto superiore di sanità, da un rappresentante della Commissione salute designato dal Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome e dal Coordinatore dell’Ufficio Promozione e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di coordinatore del Comitato. Il Comitato può essere integrato in relazione a specifiche esigenze.
[70] Per la distinzione delle fasi nella sperimentazione clinica, cfr. supra, in nota.
[71] Cfr. l'A.C. n. 2461.
[72] Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (cd. Decreto Rilancio).
[73] Sono sei le Regioni attualmente sottoposte alla disciplina dei Piani di rientro (PdR): Puglia, Abruzzo, Sicilia, Calabria, Campania e Molise; Calabria e Molise sono commissariate. Nell’ultimo tavolo di verifica del 22 luglio 2020, la fase di commissariamento della Regione Lazio è stata dichiarata conclusa.
[74] Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (cd. decreto Cura-Italia).
[75] A seguito della proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020 con Delibera del Consiglio dei Ministri adottata il 29 luglio 2020.
[76] Anche a seguito della proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020.
[77] “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”
[78] Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (cd. Decreto Rilancio).
[79] A seguito della proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020 con Delibera del Consiglio dei Ministri adottata il 29 luglio 2020.
[80] Anche a seguito della proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020.
[81] Per quanto riguarda lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, il comma 2 del richiamato articolo 90 precisa che questo può attuarsi anche attraverso l’uso di strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
[82] Tale termine era stato originariamente prorogato al 31 dicembre 2020 dal D.L. 125/2020, ma tale previsione non è stata confermata in sede di conversione.
[83] In ragione dell’età, o della condizione di immunodepressione, o dell’esito di patologie oncologiche, o dello svolgimento di terapie salvavita o comunque di una comorbilità accertata dal medico competente che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
[84] Come evidenziato dalla Relazione illustrativa al D.L. 34/2020, la norma richiama quanto già disposto dalla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (2019-2021) sottoscritta tra il ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Direttore dell’Ispettorato Nazionale del lavoro in data 25 novembre 2019, in relazione alla situazione emergenziale in corso nel nostro Paese che comporta la necessità di intensificare le ispezioni al fine di consentire una regolare dinamica di ripresa delle attività produttive che salvaguardi le basilari esigenze di salute e sicurezza dei lavoratori. La Convenzione citata in norma per altro prevede in via generale la possibilità del Ministro del lavoro di “avvalersi del Comandante dei carabinieri per la tutela del lavoro e per il suo tramite delle strutture dallo stesso gerarchicamente dipendenti onde disporre a pieno di specifiche professionalità, le cui prerogative, tipiche della polizia giudiziaria meglio si attagliano alle citate esperienze operative”.
[85] Tale termine non si applica in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
[86] In base all’art. 14-ter, co. 2, della L. 241/1990, invece, in caso di indizione di conferenza di servizi simultanea, i lavori della stessa si concludono non oltre 45 giorni decorrenti dalla data della prima riunione. Qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in 90 giorni.
[87] Ai sensi dell’art. 19 di tale legge, in particolare, l'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. L'accordo può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni.